MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1928
TOMO SECONDO
ROMA 1981
INDICE GENERALE (Tomi primo, secondo e te r zo)
Prefazione
Pag.
Legislazione concernente il T.S.D .S. emessa nel I 928
))
Abbreviazioni
)>
5 II
PRHIA PARTE
(TOMI PRIMO E SECO DO)
pagine da
Sentenze emesse dal T.S.D.S . .
19 a
954
SEcONrH PARTE (TOMO SECONDO)
Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria del T. S . D .S.:
Sezione « A J> - Sentenze di proscioglimento .
pagine da
957 a 1077
Sezione « B ,, • Trasmissione di atti alla competente Auto rità giudiziaria (ordinaria o militare)
pagine da ro79 a u61
TERZA PARTE (TOMO TERZO)
Provvedimenti emessi dal Giudice lstruttore del T .S .D .S. :
Sezione cc A >>
pagine da n67 a 1272
Sezione cc B >>
pagine da 1273 a 1292
Sezione cc C ,,
pagine da 1293 a 1308
lK DIC(
150 1
I NDIC!
Appendice : Spionaggio
pagine da 1309 a 1324
Attività diretta a istigare la separazione dell'Alto Adige dal territorio nazionale
pagine da 1325 a 1332
Errata corrige
Sicilia Sardegna Estero
E) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale F) Indice delle persone menzionate nelle sentenze pronunciate dal T.S.D.S. e nei provvedimenti emessi dalla Commissiomt Istruttoria e dal Giudice Istruttore
Pag. 1333
Pag . 1.451 )) 1454 )) 1456 ))
1459
))
r485
))
1497
G) Indice del!' elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati conQuadro riassuntivo redatto da! competente Uffic:o del T.S.D.S. .
))
dannati dal 1'.S.D.S. che sì sono rifiutati di associarsi a istanze di grazia inoltrate a loro favore dai genitori, dei altri parenti o da estranei .
1341
Indici:
A) Indice delle sentenze pronunciate dal T.S.D.S. nell'anno 1928 .
))
1347
B) Indice delle sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
))
1357
C) Indice dei provvedim enti emessi dal Giudice Istruttore : Sezione « A >> : I. - Ordinanze 2. - Decreti Sezione « B » : Ord inanze (51) m procedimenti contro ignoti Sezione « C » : r . - Ordinanze 2. - Elenco dei provvedimenti emessi dal G iudice Istruttore e pubblicati, per estratto, dopo le sentenze pronunciate dal T.S.D.S. e daHa Commissione Istruttoria
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))
1372
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1 373
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1375 1376 1382 1383 1387 1398 1401 1407 14rr 1418 1424 1427 1430 1435 1437 1439 1442 1446 1448
D) In dice riassuntivo del!' attività sovversiva svolta nelle sin gole Regioni e ali' estero : Piemonte Valle d'Aosta Liguria . Lombardia T rentino - Alto Adige Veneto Friuli - Venezia Giulia Emilia - Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzi Molise Campania Puglia Basilicata Calabria
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SENTENZA N. 166
Reg. Gen. n. 58/ 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; PROPRIETA' LETTERARIA Tutti i diritti riservati
V ietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione
©
Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M. V .S.N. ;
ha pronunciato la seguente S E NTE N ZA
BY UFFrcw SToRrco SME - ROMA r981
nel procedimento penale contro : Bagnolati Luigi, nato il 26.9.1892 a Bondeno (Ferrara), operaio; Tulli Enrico, nato il 4.2. 1898 a Bergamo, pubblicista; Nozzoli Dina, nata il 14.8.1898 a Montespertoli (Firenze), sarta; Bitossi Renato, nato il 1°-4-1899 a Firenze, operaio; Ferrari Aderito, nato il 18.1.1904 a Reggio Emilia, muratore; Novella Agostino, nato il 29.9.1905 a Genova, fabbro ferraio; Rigamonti Vincenzo, nato il 21.2.1901 a Milano, tipografo; Manfredini Maria, nata il 29.8.1892 a Bondeno (Ferrara), casalinga; Perrucchini Giuseppe, nato il 10.2.1901 a Roma, meccanico; Terracini Umberto, nato il 27.7-1895 a Genova, avvocato; Cassi Cesare, nato il 23.12.1901 a Torino, scultore; Ravera Camilla, nata il 18.6.1889 ad Acqui (Alessandria), insegnante; Leonetti Alfonso, nato il 13.9.1895 ad Andria (Bari), giornalista; Seidenfeld Barbara, nata il 1°.6.1901 a Mako (Ungheria), studentessa universitaria; Ravazzoli Paolo, nato i.I 9.1 r.1894 a Stradella (Pavia), meccanico; Guermandi Luigi, nato il 29.9.1900 a Milano, tappezziere; Maggioni Davide, nato il 21.1.1904 a Oreno (Milano), operaio; Agosti Carlo, nato il 20.8.1905 a Dazio (Sondrio), carpentiere. T ipografia Regionale - Roma - 1981
Il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 15°, 16° e 17° latitanti.
7°, 8°,
9°, la°, II e 18° detenuti; il 12°, 13°, 14°, 0
608
TRIBU:-IALE SPECIALE PER LA DIFF..SA DELLO STATO
r primi
IMPUTATI
17 : r) del delitto di cui all'art. 2 legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione agli art. 104- r20 - 252 C.P., per avere commesso fatti (organizzazione segreta a carattere militare finanziata dall'estero, propaganda compiuta a mezzo di speciali giornali, manifesti, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, svolta fra la popolazione del Regno e fra le fila delle Forze Armate dello Stato, ecc.) diretti a sottoporre parte dello Stato al dominio straniero, a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile; 2) del delitto di cui all'art. 3 p.p. legge citata per avere concertato di commettere i delitti di cui agli art. 104- 120 - 252 C.P.; 3) del delitto di cui all'art. 3 cpv. stessa legge per avere istigato, a mezzo di giornali, manifesti, opuscoli, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, a commettere i delitti di cui agli art. 104 - 120 - 252 C.P. facendone anche l'apologia; 4) del delitto di cui all'art. 4 legge medesima per avere ricostituito il Partito Comunista, sciolto per ordine dell'autorità, partecipandovi e facendo propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di detto Partito. In Milano ed altrove fra la metà del dicembre 1926 ed il luglio successivo. L'Agosti dei delitti di cui agli art. 3 P·P· e cpv. legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge e 120 - 252 C.P. in esso richiamati, per avere in Milano, in epoca antecedente e fino al 17.10.1927, concertato ed istigato col mezzo di manifestini sovversivi stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile. Il Bagnolati, inoltre: del reato di cui agli art. 79- 285 n. 3 C.P. per avere più volte, con atti esecutivi della medesima risoluzione, in epoche anteriori ma prossime al suo arresto avvenuto il 1°.7.1927, in Milano ed altrove, fatto uso di due carte d'identità false intestate l'una a Oscar De Wilde e l'altra a Rossi Luigi, entrambe recanti la sua fotografia. Il Ferrari: del reato di cui agli art. 79 - 285 n. 3 C.P. per avere in Milano ed altrove, in tempi diversi compresi fra la terza decade di maggio 1927 fino al giorno del suo arresto avvenuto il 19 successivo, con atti esecutivi della medesima risoluzione, fatto uso di una tessera ferroviaria con abbonamento falso, di una falsa carta d'identità e di una tessera del Touring Club falsa, tutte recanti la sua fotografia ed il nome di Montanari Sergio. Il N ovella: del reato di cui all'art. 285 C.P. per avere in Milano ed altrove, in epoca anteriore ma prossima al suo arresto avvenuto il 19.7.1927, fatto uso di una falsa carta d'identità con la sua fotografia ed il nome di Burlando Ugo.
PRIMA PARTE:
SENTEKZE EMESSE D,\L T.S.D.S.
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Il Cassi : del reato di cui agli art. 79 - 285 n. I C.P. per avere in Milano, con atti esecutivi della medesima risoluzione, in tempi diversi ma prossimi al suo arresto avvenuto il 1°.7.1927, formato false carte d'identità per darle ai suoi compagni di fede. IN FATTO ED IN DIRITTO
La Questura di Milano era venuta a conoscenza che il Comitato Centrale Comunista, con sede a Milano, si era ricostituito e funzionava bene articolato, coordinando la propria attività sovversiva con quella dei « segretari federali provinciali )) , dei « .fiduciari », dei « capi cellula >> e dei « gregari», a mezzo dei Segretariati Interregionali dislocati per tutto il Regno, e dei « corrieri >> . Perciò intensificò le indagini investigative, disponendo uno speciale servizio di appostamento e di pedinamento specie nei pressi di Via N ino Bixio. Così ebbe la possibilità di constatare che certi individui, con eccessiva circospezione, si avvicinavano ed accedevano al fabbricato segnato al n. 10 di detta strada. Ed allora organizzò una sorpresa, scoprendo che al secondo piano funzionavano i vari uffici cospirativi comunisti. Oltre a trovarvi abbondantissimo e preziosissimo materiale, gli agenti di P.S. poterono arrestare il Bagnolati, presente, e che era in compagnia dell'amante, la Manfredini Maria. Successivamente furono pure fermati, perché cercavano di entrare nell'appartamento di Bagnolati, il Cassi, la Nozzoli e lo Sportelli. Dai documenti emerse che il Bagnolati, noto con lo pseudonimo di « Viandante>> e di << Oscar )), pericoloso comunista ricercato dalla Questura di Ferrara perché contravventore all'ammonizione, era l'anima di tutti gli uffici organizzativi del Partito. Tra le carte sequestrate nel suo ufficio, oltre importanti documenti dimostranti la sua attività pericolosa, furono trovate due carte d'identità false: l'una intestata a De WiÌde Oscar e l'altra a Rossi Luigi: recanti entrambe la di lui fotografia. Copiose erano le circolari preparate, di carattere rivoluzionario e le stampe contenenti frasi incitanti alla ribellione, alla rivoluzione, alla disubbidienza: con le quali mettendo tendenziosamente in guardia il proletariato contro la politica di guerra, si fa risaltare il desiderio e lo sforzo del Partito Comunista per la pace, pubblicando falsi notiziari riflettenti gli avvenimenti nostri nazionali, redatti in laconici ma vivaci articoletti destinati ad avvelenare le coscienze delle masse attraverso una esposizione di fatti inesistenti ed esagerati: il caro vita, l'alto costo degli affitti, l'aumento dell'orario giornaliero di lavoro, gli arresti per motivi politici, le pretese violenze fasciste, ecc.; allo scopo di provocare il malcontento fra le masse operaie e quindi facilmente attrarle al comunismo.
PRIMA PARTE:
610
SENTENZE EMESSE DAL T.S .D.S.
611
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
In opposizione ai « falsi notiziari » esisteva il
<< bollettino
interno >> dove vengono decantati i successi del Partito; i risultati della propaganda specie a mezzo della stampa clandestina; l'ascesa continua e la penetrazione tenace e soddisfacente delle teorie negli opifici, negli stabilimenti e nelle campagne. Particolare importanza si dava alla circolare 15.5.1927 intitolata « I comunisti e la guerra >> : in essa si ammonisce che oggi, esistendo uno Stato proletario (la Russia), la cui difesa rappresenta uno degli elementi fondamentali della difesa, del successo, della rivoluzione mondiale: << Prima di tutto, il proletariato di tutti i Paesi deve difenderla ed anche cercare di estenderla allo scopo di estendere la base della rivoluzione. La condotta del comunismo è quella indicata dalla tattica del disfattismo, della fraternizzazione, della trasformazione della guerra imperialistica in quella civile». La circolare stessa dispone « di creare nelle masse la coscienza della guerra prossima >> affidando ai dirigenti il compito di creare organismi di massa specie nelle fabbriche di armi e munizioni, tra gli addetti ai trasporti di terra e di mare, nell'esercito e nella marina e, secondo le circostanze di tempo e di luogo, passare << da ·una agitazione generica contro la guerra » all'agitazione per « lo sciopero generale in caso di mobilitazione>> e quindi alla « resistenza collettiva », predisponendo infine l'organizzazione dei partiti comunisti in tempo di guerra. Altra circolare intitolata << Gli insegnamenti di Lenin per la conquista del potere », nella quale viene indicata la via del potere << mediante l'insurrezione armata che deve appoggiarsi sul sollevamento rivoluzionario del popolo >> e « inserirsi sul punto culminante della crisi quando c'è la più grande esitazione neHe file nemiche. Bisogna dire, con molta cautela, agli operai e ai contadini, che la guerra fascista dovrà essere trasformata in guerra proletaria contro il fascismo e contro il regime capitalista ». Documento di rilievo era quello dal titolo « Lavoro che deve svolgere il Comitato di settore e di zona >> che indica un lato tecnico della organizzazione del Partito e la « Relazione del comitato direttivo sulla propaganda sovversiva, specie con la stampa clandestina>>, che avrebbe ottenuto una diffusione notevolissima nel Regno. Tanto che, presso il Bagnolati, furono sequestrate numerose copie dei giornaletti: « La Difesa », << l'Unità », << Battaglie sindacali », « Contadino>>. Dal materiale rinvenuto emerse che il Segretariato Interregionale n. I I aveva circoscrizione su tutta la regione lombarda; e dai bilanci della relativa gestione, vergati dallo stesso Bagnolati, si ha la prova che mensilmente il Segretariato aveva un assegno di lire 28.000 per spese di funzionamento. Inoltre che certo « Sergio >>, identificato per il pericoloso comunista Ferrari Aderito, che si faceva conoscere fra i compagni di fede, per « Sergio Montanari », era uno dei più fidati « corrieri >>: in apparenza esercitante la professione di « viaggiatore di commercio ».
Dall'arresto della Nozzoli, mo<.rlie del Bitossi, risultò che essa si recava da « Oscar >> (Bao-nolati) per conseinargli un feltro per macchina per scrivere e quattro leftere sulla cui busta era segnato l'indirizzo rispettivamente di « Marcello >> a « Ezio )) , « Marcello » a « Viandante >> , « Marcello >> ad « Ernesto >>, « Marcello >> ad « U. >>. La Nozzoli non volle dire da chi aveva avuto le quattro lettere ; e non volle dare spiegazioni plausibili circa il possesso di_ due _chia:vi, afferm~n?o che esse aprivano l'appartamento occupa~o ~ol ~anto (B1_toss1), ~ Marsiglia, da dove entrambi provenivano da pochi giorm; essa poi era rimasta sola, essendole stato arrestato il marito a Varese, andatovi espressamente per presiedere una riunione di partito. Per la sua _attività s_ovversiva i~ Bitossi fu già condannato ad anni 8, mesi 7 di reclus10ne, a hr~ I .ooo di multa, ed a lire 300 di ammenda (v. sentenza del T.S.D .S. n. 57 in data 8.6.1928): Poiché si era potuto stabilire, da precise testimonianze,_che ~a. ~ozzo~i andava spesso in Via Montebel!o n. 7, furono fatte delle m~agmi mvestlo-ative; e così emerse che, di sovente, si trovava col pure pencoloso comu~ista Tulli, riconosciuto per uno dei più assidui frequentatori - assieme all'altro arrestato Cassi - della casa Bagnolati; tanto che il suo nome fu indicato perfino dalla nota capeggiatrice Morandotti. Al Ca~si, che si è dimostrato, in Questura, cinico e sprezzante, pervaso e fanatICo delle più accese teorie sovversive, fu sequestrata una borsa di cuoio contenente n. I I copie dello << Stato operaio», un mazzo di chiavi ed altresì 16 buste contenenti foglietti scritti a macchina, con la ~icitura_ « Farfalla per U. n. 2 », « Farfalla per U. n. I », a mezzo « Ez10 », Ltllo, Urge? un~ b~sta contenente lire 250 (a 3 Dino). Pur ammettendo che s1 recava m y1a ~m? Bixio al n. 10 (abitazione ed uffici Bagnolati), non volle dar spiegaz1om. Gli furono sequestrate anche lire 13.540. Il Cassi risultò do~iciliato a Torino, Via Cristoforo Colombo n. 42 dove, dentro una valigetta, furono trovati n. 4 quaderni della « Scuola di partito >>. . . Arrestato il Ferrari, oli furono trovate lire 380; una tessera ferroviana con abbonamento serie I~; una tessera del Touring Club Italiano e un~ falsa carta d'identità; documenti tutti recanti la sua fotografi.a ma intestati a Montanari Sergio. Assieme al Ferrari fu pure fermato il Novella, al quale sequestrarono lire 950, alcune chiavi ed una tessera d'identità falsa, intestata a Burlando Uo-o. 0 Interrogati, i due imputati diedero spiegazi~ni pu_erili. Mentr~ il Novella ha dichiarato infatti di essere venuto a Milano 11 19.7.1927 m cerca di lavoro e di essersi incontrato per caso col Ferrari che conosceva da vari anni, questi ha voluto far creder~ ?i conos_cer_e il predetto da poco_ tempo; dichiarando altresì in modo esplicito che msieme dovevano re:a_rs_i ad un appuntamento fissato loro da certo « Ar1:13-ando ». Nella perqms1z1one domiciliare al Ferrari fu rinvenuto un << poligrafo )) attrezzato al completo ed
"!l·
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
in perfetto assetto di funzionamento, di una intera tiratura del giornale clandestino « l'Avanguardia» in data giugno 1927, di moltissimi esemplari dei fogli clandestini poligrafati intitolati « Il fanciullo proletario » ed « Il Galletto Rosso » pronti per la spedizione a Brescia e a Bergamo, di copie dei fogli poligrafati intitolati « La gioventù operaia», « Il martello », « Il comunista », « Il risveglio », « La Guardia Rossa», « La .fiaccola », « La scintilla », « La torcia », « Il fronte unico », ed altri ; nonché abbondantissimo materiale di propaganda, circolari, appelli al proletariato, notiziari, ecc., tutti intonati al più acceso sovversivismo. Particolare poi era il manifesto « Il 1°.5.1927 », lanciato dal Partito ai lavoratori nel quale dopo di avere additato al proletariato « la vergognosa latitanza dei capi massimalisti, riformisti e repubblicani», e dopo di averli esortati a « rinsaldare i quadri dei sindacati classisti » e ad aderire agli organismi base del « Fronte unico » e ai « Comitati di agitazione », ecc., li invita a sostenere e a rafforzare il Partito Comunista, perché alla preparazione di guerra della borghesia, il proletariato deve rispondere con la preparazione della insurrezione armata. Di particolare importanza è « Il piano di lavoro della Federazione Giovanile Comunista», perché dà modo di conoscere tutta la struttura e tutta la pericolosa organizzazione, il funzionamento, i mezzi di propaganda tra le giovani reclute del comunismo, specie con giornali clandestini di officina che sono il legame più diretto e più importante dell'avanguardia con le masse. Materiale tutto che, secondo l'imputato, apparteneva a certo Spinelli già condannato da questo Tribunale ad anni 16 e mesi 8 di reclusione, e dalla cui abitazione l'aveva ritirato (v. sent. n. 27 del T.S.D.S. del 6.4.r928). Il Ferrari, per successive sue ammissioni, fece comprendere che aveva conosciuto l'accennato « Armando» per mezzo del suo compagno di fede, Rigamonti, arrestato e riconosciuto per noto pericoloso sovversivo, al quale furono sequestrati opuscoli e libri di carattere antinazionale nascosti sotto un canterano. Ad onta delle esplicite affermazioni del Ferrari, il Rigamonti negò perfino di conoscere il detto compagno. Dall'esame peritale effettuato dal laboratorio chimico presso il Regio Politecnico di Milano si ebbe la prova che l' << U » al quale erano diretti parecchi scritti sequestrati al Cassi, altri non era che l'Umberto Terracini, già condannato in altro procedimento ad anni 22 e giorni 5 di reclusione e: alla multa di lire 11.200 (v. sent. n. 57 del T.S.D.S. dell' 8.6.r 928). Umberto Terracini, pur essendo detenuto da lungo tempo neHe carceri di Milano, continuava a dirigere, con tranquillità, il Partito Comunista italiano. Si ebbe anche la prova che a Milano esisteva il Comitato direttivo provvisorio composto da certa « Silvia », da certo « Feraci » e da altri. La « Silvia » fu identificata per la Ravera e il « Feraci » per il Leonetti.
PRl~lA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL T.S.D.S • .
Così oltre alla identificazione del « Feraci » (Leonetti) e della « Silvia» (Ravera), entrambi ricercati dalla Questura perché assegnati al con.fino di polizia, si accertò, attraverso l'esame dei documenti sequestrati, la più recente divisione circoscrizionale del Partito Comunista nel Regno, divisione indicata con numeri progressivi fino al n. 15; ai numeri, poi, si fanno corrispondere indicazioni abbreviate. Così, ad esempio, l'ufficio n. 2 con l'indicazione abbreviata di P.M. , è l'ufficio politico di Milano, al quale secondo oli stessi documenti in giudiziale sequestro era preposto « Marchetti » pseudonimo del Cassi, che aveva mansioni in modo particolare riflettenti l'oro-anizzazione dei corrieri, l'amministrazione, la compilazione di carte d'id~ntità false, ecc. La perizia calligrafica concluse statuendo che gli scritti delìo pseudo « Marchetti » sono del Cassi. L'ufficio n. 3 con le corrispondenti lettere P.R. è l'ufficio politico di Roma del quale fanno parte « Blasco )> e la o-ià nominata « Ghita )> identificata per la Seidenfeld, nel 1926 dattilografa nell'ufficio sindacale comunista di Via Monforte n. 15. Il n. 4 dirige l'importante branca del P.S., della agitazione e propaganda. Il n. 5 si occupa della organizzazione militare e della preparazione dello spirito rivoluzionario, nonché della propaganda nei corpi armati dello Stato. A capo è il noto pericoloso sovversivo coimputato in altri procedimenti, Ravazzoli. Il n. 7 con le corrispondenti lettere S.V. è la sezione italiana del « Soccorso rosso internazionale » con a capo certo Ionna, conosciuto negli uffici comunisti per « Volpi », « Latini » e cc Taddeo» del pari coimputato in altri processi. Il n. 8 presiede alla organizzazione della gioventù comunista italiana, secondo notizie .fiduciarie avute dalla P.S., con sede a Torino, preposto a tale mansione sarebbe il Maggioni. Il n. 9 con le corrispondenti lettere S.I. è l'ufficio sindacale dei P.S. diretto dal Ravazzoli sotto lo pseudonimo di « Santini » come fa fede la lettera sequestrata al Cassi, dalla quale risulta che l'ufficio politico di Milano (n. 2) chiede dei dati all'ufficio sindacale (il n. 9) a mezzo dell'Interregionale con giurisdizione Piemonte - Lombardia (il n. ro) perché il nipote di Ravazzoli, certo Alberganti, si trovava nella impossibilità di fornirli. Infatti, allora, l'Alberganti era stato arrestato (v. sent. n. r8r della Commissione Istruttoria del 17.8.r928). Nel corso delle abili indagini investigative per accertare la responsabilità dei vari capeggiatori della vasta organizzazione comunista, la Questura riusciva a sorprendere un altro ufficio, staccato, del Partito, in Via Cappuccio n. 19, simulato in un piccolo garage, preso in affitto da poco, dal noto sovversivo Guermandi. Non essendo stato possibile sorprendere il Guermandi, od altro compagno di fede che si fosse recato al detto ufficio, fu aperto il locale e fu eseguita una perquisizione. Venne sequestrato abbondante materiale di propaganda; importanti numerosi documenti; una macchina litografica con relativi accessori; due valigie ripiene di indumenti da turista. Si accertò che era anche la sede dell 'uf.fìcio n. 6, ossia dove si orga-
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
nizzavano gli espatrii clandestini dei sovversivi e si compilavano passaporti e carte d'identità falsi. Dalla lettera rinvenuta intestata al << Caro Santini >> (Ravazzoli) e a firma « Ernesto))' si ebbe la prova della attività del Perrucchini: in essa l' « Ernesto >i che la perizia calligrafica stabilì essere il Perrucchini, nel dare ragguagli al << Santini » (Ravazzoli) della organizzazione sindacale in Lombardia, informa di essere stato arrestato e quindi rilasciato nella prima quindicina di luglio r927 e di essere << completamente in bolletta,> perché gli furono sequestrate lire 2.553. Dalla lettera 21.7.1927 indirizzata all'ufficio n. 6, con la indicazione << 22 a 6 >> dove tra l'altro si accennava a certo « Morandi >,, identificato per il noto attivo e fattivo pericoloso comunista Maggioni, si ha la prova che quest'ultimo era preposto alla organizzazione della gioventù comunista. Da informazioni la Questura aveva saputo che in casa dell' Agosti convenivano spesso compagni di fede e si faceva la distribuzione del materiale propagandistico. Perciò nell'ottobre r927 procedette ad una perquisizione: rinvenendogli, conformi a quelle largamente diffuse a Milano, 5 copie di un manifestino del Comitato esecutivo comunista, contenente le solite frasi incitatrici di carattere rivoluzionario, una cartolina illustrata di Lenin ed un fazzoletto rosso. Interrogato abilmente, finì per confessare che i manifestini e la fotografia di Lenin gli furono dati dal Ferrari. E poiché non volle ammettere che la sua abitazione era luogo di riunione dei comunisti e di distribuzione del materiale sovversivo, la stessa Questura ricorse alla testimonianza di una ex coinquilina, certa Galiotto, la quale confermò anche al Giudice Istruttore di avere coabitato coll'Agosti dal luglio al settembre r927, ed in tale occasione di avere visti spesso dei giovani adunarsi in casa e molti manifesti del tipo sequestrato. E, per il carattere dei manifesti che deteneva e pei discorsi che sentiva fare sempre con gli ospiti, ritiene l' Agosti ed i giovani dei comunisti. Dai rapporti redatti dai locali organi tutori dell'ordine pubblico tutti gli imputati risultano sovversivi conosciuti per la fattiva attività esplicata fino al giorno de!l' arresto. Il Bagnolati, ammonito, capeggiatore del movimento fin dall'inizio della sua carriera svolse la propria azione con adunanze, giri di propaganda nelle campagne ove distribuiva manifestini, stampe varie, giornali clandestini; fece sottoscrizioni pro << Soccorso rosso )) e pro « carcerati politici )) , raccolse iscrizioni al Partito, ebbe rapporti coi fuoriusciti. Nel r925 tenne sovversive riunioni a Salvatonica di Bondeno, nella frazione Casello a Ponte Radoni, nel circolo Trionfo, a Mazzia di Sermide, a Felonica. Incontrandosi spesso con i compagni del Veneto e del Mantovano. Per l'opera criminosa fu denunciato nel r925 per reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica, nel r926 per associazione contro lo Stato, nel 1919 fu condannato ad anni 2 di reclusione militare per diserzione.
PRIMA PARTE:
SENTENZE E MESSE DAL T.S.D.S.
Il Cassi: fin dal 1919 dimostrò di professare idee sovversive, tanto che in una perquisizione gli fu sequestrato l'opuscolo clandestino << Il Compagno)). Successivamente si fece notare per la sua attività, venendo sorpreso in riunioni segrete. Nel r923 fu denunciato per propaganda sovversiva e per avere commesso fatti diretti a sovvertire i Poteri dello Stato. Il Ferrari: fin dal r925 si fece notare come fervente sovversivo venendo sorpreso nella sede del comitato sindacale comunista di Milano. In tale occasione la Questura di Reggio Emilia informò che egli era noto per le idee comuniste. Rimpatriato con foglio di via obbligatorio, ritornò a Milano; e nel marzo 1926, in una perquisizione domiciliare, gli fu sequestrata una lettera del comunista Piagnoli, fuoriuscito, residente a Parigi; una lettera della .fidanzata Gualdi Egle che si firmava col pseudonimo di « Lotta » e che inneggiava ai Sovieti; alcune circolari sovversive dattilografate; l'opuscolo « Organizzazione per cellule » ; il bollettino internazionale comunista. Il Guermandi: dal r920 al r92r fu membro del comitato provinciale socialista giovanile, poscia passò al comunismo, spiegando sempre intensa propaganda del Partito stesso. Negli anni r924 e 1925 fu membro del « Soccorso rosso internazionale )) ed, in una perquisizione eseguita nel suo domicilio, vennero sequestrate diverse circolari di carattere sovversivo. Nel settembre r925 andò in Russia prendendo residenza a Mosca. Attualmente risulta latitante. Il Leonetti: sovversivo dell'ante guerra si dimostrò fervente propagandista, prendendo parte a tutte le manifestazioni antinazionali, quale iscritto al circolo giovanile socialista. Trasferitosi a Torino fu redattore dell' « Avanti>> e dell' « Ordine Nuovo))' facendo parte della Camera del Lavoro. Nel r922 si trasferì a Trieste venendovi arrestato per istigazione a delinquere a mezzo della stampa. Nel 1923 passò a Roma e fu arrestato per cospirazione contro i Poteri dello Stato. Nel 1924 andò a Roma e vi esplicò fattiva opera sovversiva. Si recò a rappresentare il Partito Comunista a Mosca al V congresso internazionale. E ' ritenuto pericoloso elemento per reati politici. Il Maggioni : comunista dal 1921 fu sempre ritenuto pericoloso per la sua particolare attività propagandistica. Nel 1919 e nel r926 fu amnistiato per reati politici; nel 1923 sfuggì ali' arresto recandosi in Russia quando la Questura sorprese i capeggiatori comunisti nella sede dell'esecutivo giovanile . Rientrato in Italia nel r924 fu arrestato per reati politici e poscia scarcerato per decorrenza di termini; appartenne alla cellula di strada « Oliviero Zanardi i> . Nel r925 emigrò in Francia ed ora risulta latitante. La Manfredini: è ritenuta la compagna di vita e di azione del Bagnolati col quale è illegalmente unita. Per avere seguito il Bagnolati e per
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essere essa stessa di tendenze sovversive e di famiglia che professa idee comuniste, è considerata pericolosa alla sicurezza dello Stato. Non consta però che abbia svolta in Bondeno attività antinazionale, che abbia coperto cariche o che le siano state affidate funzioni. Il Novella: nel r926 riprese, dopo il serviz10 militare, attività nel Partito, nel comitato federale ligure giovanile comunista. Arrestato il .fiduciario Scaf.fidi, gli successe il Novella funzionando anche da « corriere » fra le varie zone dell'Italia settentrionale. Nel r926 venne arrestato a Como e trovato in possesso di recenti circolari del partito giovanile, di tessere di abbonamento ferroviario per il Piemonte, Liguria e Lombardia e di lire r.r50. Con procedimento del r9.1r.1926 venne assegnato al confino per anni 4; non attuato perché latitante. La Nozzoli: il 5.6.1927 rimpatriò dalla Francia (dove col marito Bitossi militava attivamente nel Partito Comunista), per esplicare, entrambi i coniugi, propaganda contraria al Regime. Erano in rapporti coi membri direttivi del Partito di Marsiglia e dell'Italia. Il Bitossi e la Nozzoli circolavano sotto mentite generalità per meglio sfuggire alla Questura; il primo venne arrestato a Varese, mentre per incarico dei dirigenti centrali tentava di tenere una riufljone comunista; la Bitossi venne sorpresa mentre si recava al Comitato centrale del Partito, esercitando essa una qualche carica direttiva. Il Perrucchini: noto sovversivo a capo dell'ufficio sindacale, assunse lo pseudonimo dj « Ernesto », nei rapporti coi vari centri comunisti, . da lui dipendenti. Il Ravazzoli: fin dal 1921 membro del comitato della federazione provinciale comunista. Dopo l'avvento fascista emigrò in Francia, venendone espulso quale organizzatore di squadre comuniste. Nel dicembre 1925 si trasferì a Milano dedicando tutta la sua attività al Partito, coprendovi cariche direttive, come risultò anche nei procedimenti Betti, ~Scarmignan, Melega Guido (segretario del Ravazzoli) ed altri.
(Nella sentenza n. 67 del T.S.D.S. del 3.7. r928 relativa a Scarmignan, Betti, ecc., pubblicata, per estratto, a pag . 450, viene asserito che « Ravazzoli, noto comunista, reggeva, quale delegato del comitato esecutivo della Confederazione Generale del Lavoro, la federazione comunista di Milano. Il Ravazzoli, detto " Lino ", provvedeva alla organizzazione propagandistica antinazionale per tutta la Lombardia e pertanto nominava i rappresentanti regionali con l'incarico di ricostituire le Camere del Lavoro nelle diverse province, perfino a Trieste, Torino, Milano, ecc.)>) .
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SENTENZE EMESSE DAL T.S.D.S.
La Ra vera: vecchia sovversiva passata nel 1921 al comunismo, collaborando nell' « Ordine Nuovo » partecipò ai lavori del Congresso della 3" Internazionale a Mosca. E' conosciuta con lo pseudonimo di « Silvia » preposta ad una sezione della Centrale comunista. Per la sua attività sovversiva, con provvedimento del novembre 1926, venne assegnata al confino per anni 5. Rimasto inattuato perché essa figura sempre latitante. Il Rigamonti: noto sovversivo passato dal 1921 al comunismo; ritenuto sempre elemento pericoloso per l'ordine pubblico. La Seidenfeld: sovversiva che si fece notare per ia sua particolare attività: si trasferì a Milano nel 1925 avendo sposato in Russia il comunista Gorelli. Si occupò presso il comitato sindacale nazionale comunista, assentandosi spesso da Milano per assolvere segreti incarichi di Partito. Risulta latitante. Il Terracini: noto per la sua attività, tanto che processato nel ~mg_no 22, mesi 9 e g10rm 5
1928, venne da questo Tribunale condannato ad anni di reclusione e lire II .200 di multa.
Il Tulli : vecchio sovversivo passato al comunismo, noto per avere sempre svolto attività antinazionale. Collaborò .in parecchi giornali comunisti; già segretario della Camera del Lavoro di Bergam~, fu co.nda~n~to dal Tribunale di Bergamo con sentenza 31.r.1923 a 2 mesi e 15 g10rm d1 reclusione per minaccia a mano armata contro un fascista. L' Agosti: non ha precedenti politici e non era conosciuto come individuo che professasse idee sovversive.
Dalla suesposta narrativa si evince ad evidenza che il Par~to Com~nista nel lucrlio 1927 si era ricostituito in tutto il Regno, funzionando m ogni provincia per mezzo d~ fidu.ciari locali _i ~u~li coad_iuva~ano la _propria opera criminosa attraverso 1 van « segretanat1 mterregionail » ed i « corrieri », emissari degli organi dirigenti centrali. La prova fu offerta dal prezioso ab?ondantissi~10 ma~eriale sequestrato neali o uffici del Comitato centrale esecutivo comurnsta, ossia nella casa, anche ad uso abitazione, del Bagnolati. Furono trovate lettere compromettenti e che servirono ad individuare persone, funzioni dalle stesse esercitate, a conoscere uffici, materiale propagandistico dal quale venne accertata tutta la deleteria azione svolta e tutta la organizzazione cospirativa a base di segrete riunioni, di larga diffusione di circolari riservate e di manifesti,
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opuscoli stampati alla macchia, e di una preparazione morale nonché materiale - specie nei corpi armati statali - proletaria, per addivenire alla ,rivolta violenta contro i Poteri dello Stato; giornali quotidiani clandestini, perfino una intera tiratura ad esempio de « l'Avanguardia» del giugno 1927, « Il fanciullo proletario », « Il Galletto Rosso )>, « La gioventù proletaria )> , « Il martello», « Il comunista», « Il risveglio», « La Guardia Rossa », « La .fiaccola», « La scintilla >) , « La torcia », « Il fronte unico », ecc. Si poté osservare .che, oltre al Comitato centrale esecutivo e al Segretariato Interregionale n. I I per tutta la sezione lombarda, esistevano gli uffici: politico di Milano; di Roma; agitazione e propaganda; organizzazione militare e della preparazione dello spirito rivoluzionario; nonché della propaganda nei corpi armati; « Soccorso rosso >); organizzazione della gioventù comunista italiana; organizzazione sindacale; organizzazione per gli espatrii clandestini e per la compilazione di carte d'identità false. E dai bilanci, come queUo del Segretariato n. I I compilato dal Bagnolati dal quale risulta che egli mensilmente disponeva di lire 28.000, viene documentato che il Partito dispone sempre di ingenti somme di denaro. Tanto che al Cassi furono sequestrate lire 13.450, al Perrucchini lire 2.553, al Novella lire 950, ecc. Non v'è dubbio pertanto che gli imputati di pessimi precedenti politici, noti attivi e fattivi sovversivi, erano tutti bene articolati fra loro e con altri compagni di fede rimasti sconosciuti, neHa azione criminosa per svolgere gravi danni alla propria Nazione. Come venne dimostrato i capeggiatori della vasta organizzazione erano Bagnolati, Tulli, la Nozzoli, Ferrari, Novella, Rigamonti, Perrucchini, Cassi, la Ravera, Leonetti, la Seidenfel.d, Ravazzoli, Guermandi e Maggioni: costoro si sono resi colpevoli dei delitti previsti e puniti dall'art. 3 P·P· e III cpv. della legge 25.1r.1926 n. 2008 in relazione agli art. 120- 252 C.P.c., ossia di cospirazione e di istigazione allo scopo di far sorgere in armi gii abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e di suscitare la guerra civile. E ciò perché, nella fattispecie della rispettiva attività sovversiva, si vengono a ravvisare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la con.figurazione giuridica dei reati loro ascritti. L' Agosti, invece, si è reso responsabile dei delitti di cui all'art. 4, 1° ed u.cpv. della citata legge, in quanto specie dalle testimonianze è risultato che riuniva a casa sua compagni di fede per la diffusione delle stampe clandestine. Quindi esercitava la propaganda generica sovversiva quale iscritto al Partito. Erano stati denunciati del pari il Bitossi, la Manfredini ed il Terracini. Però nei riguardi del primo, tranne che ad accennare alla sua generica opera criminosa compiuta .fino al giorno del suo arresto, nulla gli viene attribuito di specifica accusa per quanto concerne il presente procedimento. Di conseguenza essendo egli stato arrestato, allora a Varese, perché sorpreso mentre tentava di riunire i compagni di detta provincia ed essendo stato da questo Tribunale giudicato per tutta la sua attività sovversiva e perciò con-
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SENTENZE EMESSE DAL T.S.D. S.
dannato ad anni 8 e mesi 7 di reclusione, lire r.ooo di multa ed a lire 300 di ammenda, egli deve essere assolto sussistendo la res judicata. . Il Terracini, con sentenza del giugno 1928, venne condannato ad anni 22, mesi 9 e giorni 5 di reclusione e lire 1r.200 di multa. Il Tribunale, allora, lo giudicò per tutta l'azione svolta quale capeggiatore del movimento cospirativo antinazionale. La corrispondenza clandestina dal carcere, in buona parte anche sequestrata, e che non ebbe corso, offre maggiore prova della sua colpevolezza e la condanna riportata posteriormente deve dimostrare che la pena grave irrogata rappresenta l'equa valutazione di tutte le circostanze emerse a dibattimento e che caratterizzano tutta l'attività svolta prima e dopo il suo arresto. Perciò anche nei suoi confronti il Collegio ritiene sussista la res judicata. Nei riguardi della Manfredini, la denuncia conferma che coabitava ~ol Bagnolati e poiché era ritenuta di idee comuniste si presumeva lo coadmvasse nell'opera sovversiva. Esaminati i rapporti informativi redatti dagli organi tutori dell'ordine pubblico, risulta che, se professa idee antinazionali, però manca la prova che esplicasse attività di partito ed avesse cariche; perciò la Commissione Istruttoria è d'avviso che si debba ritenere non rago-iunta la prova di reità e dichiarare il non luogo a procedimento penale per b . insufficienza di indizi, ordinando la sua immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa. Invece rinvia gli altri a giudizio. P. Q. M.
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Visti gli art. 2-3-4 p. e u.cpv.-7 della legge 25.1 r.1926 n. 2008; 120252 C.P.c.; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; 421-507 e segg.-551 C.P. Esercito. Mantenendosi lo stato di detenzione degli imputati arrestati, pronuncia l'accusa a carico di tutti gli imputati ordinando il rinvio a giudizio loro e della causa dinanzi il Tribunale Speciale per rispondere dei reati loro ascritti ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 3, ad eccezione dell' Agosti ~he deve rispondere dell'art 4 p. e u.cpv. della legge 25.rr.1926 n_. 2008; d1ffi: dando la Ravera, la Seidenfeld, Leonetti, Maggioni, Guermand1 e Ravazzoh a presentarsi entro 5 giorni dalla notificazione della presente sentenza ad una qualsiasi autorità, diversamente saranno giudicati in contum~cia_. Dichiara assolti Bitossi e Terracini sussistendo per loro la res JUdicata e ia Manfredini per insufficienza di prove; ordinando che quest'ultima venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa, e per gli altri due la revoca dei relativi mandati di cattura. Roma, 7.8.1928 - Anno VI. Seguono !e firme del Presidente e dei Giudici.
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PRIMA PARTE :
Reg. Gen. n. 58/ 1928
Nota. - Per Ravazzoli Paolo, la Commissione Istruttoria, con la sentenza sopratrascritta, ha accertato, con dati anagrafici, sia l'esatta data di nascita (9.rr.1894) che la mansione svolta (meccanico). Pertanto quanto asserito in merito nelìa « Nota » alla sentenza n. 67 del T .S.D.S. (pag. 452) deve essere sostituito con quanto precisato dalla Commissione Istruttoria con la sentenza n. 66 del 7.8.1928.
SENTENZA N. 109
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Gauttieri Filippo, Consoli della M.V.S. N. ;
ha pronunciato la seguente
Per Bitossi Renato vedi sent. n. 57 del T.S.D.S. dell'S.6.1928. In tale sentenza l'errato nominativo di Bitozzi va corretto in quello esatto di Bitossi (pag. 388, 390, 391 e 392).
SENTE N ZA nella causa contro: Bagnolati Luigi, nato il 26.9.1892 a Bondeno (Ferrara), opera10; Tulli Enrico, nato il 4.2.1898 a Bergamo, pubblicista; Nozzoli Dina, nata il 14.8.1898 a Montespertoli (Firenze), sarta; Ferrari Aderito, nato il 18.r.1904 a Reggio Emilia, muratore; Novella Agostino, nato il 29.9.1905 a Genova, fabbro ferraio; Rigamonti Vincenzo, nato il 2r.2.1901 a Milano, tipografo; Perrucchini Giuseppe, nato il 10.2.1901 a Roma, meccanico; Cassi Cesare, nato il 23. 12.1901 a Torino, scultore; Agosti Carlo, nato il 20.8.1905 a Dazio (Sondrio), carpentiere.
Nei confronti dei latitanti Leonetti Alfonso, Seidenfeld Barbara e Macrgioni Davide non venne emessa dal T.S.D.S. alcuna sentenza, né nel 19;8 né negli anni successivi. Guermandi Luigi è stato giudicato con sentenza n. 23 emessa dal T .S.D.S. nel 1936 (v. cc Decisioni emesse nel 1936 »). e<
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Ii Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Per Bagnolati Luigi vedi la sentenza n. 85 della Commissione Istruttoria ~pag. 195) e la sentenza n. 46 del T.S.D.S. (pag. 201). . N elle suddet~e sentenze l'errato nominativo di Bagnoloto Luigi, menz10nato nelle pagme 196, 197 e 202, va corretto in quello esatto di Bagnolati Luigi.
Per Ra vera Camilla (vedi n. 58 del 1928, pag. 310).
SENTE~ZE EMESSE DAL T .S. O.S .
nota » sentenza Commissione Istruttoria
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Tutti detenuti. l~{PUTATI
I primi otto : 1) dei delitti di cui all'art. 3 p.p. e cpv. legge 25.rr. 1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge e art. 120- 252 C.P. in esso richiamati, per avere in Milano, in epoca antecedente e fino al 17.10.1927, concertato ed istigato col mezzo di manifestini sovversivi stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile ; 2) del delitto di cui all'art. 3 cpv. citata legge per avere istigato a mezzo di giornali, manifesti, opuscoli, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente a commettere i delitti di cui agli art. 104 - 120 - 252 C.P., facendone l'apologia. L 'Agosti invece del delitto di cui all'art. 4, prima ed ultima parte, della citata legge 25.11.1926 n. 2008. 2/ bis - U.S.
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IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze orali del pubblico dibattimento si è statuito IN FATTO ED IN DIRITTO
Che la direzione generale di P.S. aveva disposto un abile servizio investigativo allo scopo di scoprire tutta la vasta organizzazione sovversiva. E così dalle accurate e pazienti indagini praticate dalla Questura di Milano nell'ottobre 1927, riuscì accertato che si era costituito il nuovo Comitato Centrale direttivo ed esecutivo, con sede a Milano; per cui il Partito Comunista funzionava bene articolato, coordinando la propria attività criminosa antinazionale con quella dei « segretari federali provinciali », dei « fiduciari locali», dei «capicellula », dei « capi settore », dei « capi zona », dei << segretari interregionali » e dei « corrieri», dislocati per tutto il Regno. Da appostamenti e pedinamenti, specie nei pressi di Via Nino Bixio, gli agenti di P.S. constatarono che certi individui con fare sospetto, di frequente, accedevano alla casa segnata al n. 10 di detta strada. Ed allora vi entravano di sorpresa, accertando che nel secondo piano funzionavano i vari uffici centrali sovversivi. Fu trovato copiosissimo materiale relativo alla organizzazione del Partito, del Soccorso Rosso e del movimento sindacale, nonché, alla propaganda, ecc., ed il Bagnolati assieme all'amante. Successivamente furono altresì arrestati, perché cercavano di entrare nell'appartamento del Bagnolati, il Cassi, la Nozzoli e lo Sportelli. Dai documenti, in giudiziale sequestro, risultò che il Bagnolati, noto fra i compagni di fede con lo pseudonimo di «Viandante » ed «Oscar>> e ricercato dalla Questura di Ferrara perché contravventore alla ammonizione, era il deus ex machina di tutti gli uffici. Tra le carte esistenti nel suo ufficio, che caratterizzano tutta la sua opera perniciosa, furono rinvenute due carte d'identità false, l'una intestata a De Wilde Oscar e l'altra a Rossi Luigi, portanti entrambe la di lui fotografia. Abbondanti erano le stampe e le circolari già preparate per la diffusione, di carattere rivoluzionario contenenti frasi incitanti alla ribellione armata, alla disobbedienza, ecc. Con le quali, mettendo tendenziosamente in guardia il proletariato contro la politica di guerra, si fa risaltare il desiderio e lo sforzo del Partito Comunista per la pace; pubblicando falsi notiziari riflettenti gli avvenimenti nazionali, redatti in laconici ma vivaci articoletti destinati ad avvelenare le coscienze delle masse attraverso una registrazione di fatti inesistenti ed esagerati: il
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SENTENZE
EMESSE DAL T.S. D.S.
caro - vita, l'alto costo degli affitti, l'aumento dell'orario giornaliero di lavoro, gli arresti per motivi politici, le pretese violenze fasciste, ecc.; allo scopo di provocare il malcontento fra gli operai e quindi attrarli facilmente al comunismo. Particolare importanza era data alla circolare del 15.5.1927 intitolata « I comunisti e la guerra))' nella quale si dice: « La condotta del comunismo è quella indicata dalla tattica del disfattismo, della fraternizzazione, della trasformazione della guerra imperialistica in quella civile», ecc. Invitando infine di fare intendere agli operai ed ai contadini che la guerra fascista dovrà essere trasformata in guerra proletaria contro il fascismo e contro il regime capitalista. Altro documento di rilievo era quello dal titolo « Lavoro che deve svolo-ere il comitato di settore e di zona))' che indica un lato tecnico della 0 orga nizzazione del Partito e la « Relazione del comitato direttivo sulla propaganda sovversiva, specie con la stampa clandestina», che avrebbe ottenuto una diffusione notevolissima nel Regno, tanto che presso il Bagnolati furono sequestrate numerose copie dei giornaletti « La difesa », «l'Unità », « Battaglie Sindacali)), «Contadino». Infine riuscì documentato che il Segretariato Interregionale n. I I aveva circoscrizione su tutta la regione lombarda; e dai bilanci della relativa gestione, compilati dallo stesso Bagnolati, si desume che il Segretariato aveva un mensile assegno di lire 28.000 per spese di funzionamento. DalJe concordi testimoniali risultò che nei giorni precedenti all'arresto del Bagnolati, il Tulli, la Nozzoli ed il Cassi ebbero a frequentare l'abitazione del Bagnolati, e che la Nozzoli si recò anche in Via Montebello n. 7 domicilio del Tulli. In modo da statuire, attraverso i vari mezzi probatori raccolti, l'azione criminosa svolta fra i suddetti ed altri ancora. Dall'arresto della Nozzoli, moglie del Bitossi - pure denunciato ma già condannato per la sua complessa attività sovversiva ad anni 8 e mesi 7 di reclusione, e lire 1.000 di multa - che rimpatriò dalla Francia, dove col marito militava fattivamente nel Partito Comunista, il 5.6.1927, per esplicare entrambi i coniugi propaganda contraria al Regime e che perciò circolavano sotto mentite generalità onde meglio sfuggire alla Questura, emerse che essa si recava da « Oscar )) Bagnolati per consegnargli un feltro per macchina per scrivere e 4 lettere sulla cui busta era rispettivamente segnato l'indirizzo di « Marcello )) ad «Ezio)), « Marcello>> a « Viandante)), « Marcello>> ad «Ernesto ))' « Marcello>> ~d « U. >>. L'imputata non volle dire da chi ebbe le 4 lettere e nemmeno dare spiegazioni plausibili circa il possesso di due chiavi, a lei trovate, affermando che esse aprivano l'appartamento occupato dal marito suo a Marsiglia, da dove provenivano entrambi da pochi giorni. Essa poi era rimasta sola, essendole stato arrestato il marito a Varese dove era andato espressamente per presiedere una riunione di Partito. Poiché, come venne già dimostrato, la Nozzoli fu vista andare
TRIB UNALE
SPECIALE P ER
LA DIFESA
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PRnfA P ARTE :
spesso in Via Montebello n. 7, furono fatte delle indagini investigative e si scoperse che essa si trovava sovente col pure noto comunista Tulli a sua volta riconosciuto per il <<Marcelìo >), uno dei più assidui frequentatori, assieme al Cassi, della casa Bagnolati. Essendo egli il compilatore di tutto il materiale propagandistico stampato alla macchia, e stipendiato dal Partito con lire r. 375 mensili, tanto che il suo nome fu indicato perfino dalla nota capeggiatrice Morandotti, con altri imputati sottoposti ad altro procedimento penale. Al Cassi, che in Questura si è dimostrato cinico, sprezzante, pervaso e fanatico delle più accese teorie sovversive, fu sequestrata una borsa di cuoio contenente n. II copie dello « Stato operaio », un mazzo di chiavi ed altresì n. 16 buste contenenti foglietti scritti a macchina, con la dicitura « Farfalla» per <<U. n. 2 », « Farfalla )) per « U. n. 1 », a mezzo di « Ezio>>, Lillo, R. Urge; una busta contenente lire 250 (a tre Dino). Pur ammettendo che si recava in Via Nino Bixio n. ro (abitazione ed uffici Bagnolati) non volle dare chiarimenti. Gli furono sequestrate anche lire 13.540. Il Cassi risultò domiciliato a Torino, Via Cristoforo Colombo n. 42, dove si rinvenne una valigetta contenente n. 4 quaderni della « Scuola di partito )>. Dal materiale sequestrato negli uffici (Bagnolati) del « Viandante » ed « Oscar » si accertò che certo « Sergio » - identificato per il pericoloso comunista Ferrari Aderito, che si faceva chiamare dai compagni di fede « Sergio Montanari>) - era uno dei più fidati « corrieri l> dell'u Segretariato Interregionale, pseudo viaggiatore di commercio che invece girava tutta la circoscrizione lombarda adoperandosi efficacemente per la ricostituzione e riorganizzazione del Partito Comunista. Procedutosi al di lui fermo, gli si rinvennero lire 380, una tessera ferroviaria con abbonamento serie II, una tessera del Touring Club Italiano ed una falsa carta di identità; documenti tutti recanti la sua fotografia ma intestati a <<Montanari Sergio ». Assieme al Ferrari, fu fermato il Novella comunista schedato, tanto che era fuggito da Genova per sottrarsi all'arresto perché assegnato al confino di polizia per anni 4. Egli agiva nel comitato federale ligure giovanile comunista; ed arrestato il .fiduciario Scaffidi gli successe funzionando anche da <<corriere » fra le varie zone dell'Italia settentrionale. Nel 1926 venne arrestato a Como e trovato in possesso di recenti circolari del partito giovanile, di tessera di abbonamento ferroviario per il Piemonte, Liguria e Lombardia e delìa somma di lire 1.150. L'opera sua delittuosa veniva svolta coordinando il Ferrari nelìa ricostituzione del Partito, però specificatamente nella propaganda, dimostrandosi così un fervente appartenente al Partito ed un fattivo divulgatore delle teorie comuniste. Gli furono sequestrate lire 950 ed una tessera di identità falsa intestata a Burlando Ugo. Interrogati i due imputati diedero spiegazioni puerili. Mentre il Novella dichiarò di essere venuto a Milano il 19.7.1927 in cerca di lavoro e di essersi per caso incontrato col Ferrari che conosceva da vari anni, questi 0
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volle invece far credere di conoscere il predetto compagno da pochissim~ tempo affermando altresì in modo esplicito che insieme dovevano .recar_s1 ad un appuntamento fissato loro da certo << An~~~do >l, not? fun~1onano del Comitato Centrale · comunista. Nella perqu1S1z10ne praticata m casa Ferrari fu rinvenuto un poligrafo attrezzato al completo ed in perfetto assetto di funzionamento ; una intera tiratura del giornale clandestino « l' Avanguardia J> del 17.6.1927; moltissimi ~semplar~ dei fogli poligrafati all~ macchia intitolati « Il fanciullo proletano >) ed 11 « Galletto rosso >) pronti per la spedi~ione a _Bresc!a e a Bergamo? copie dei. fogli rure rolig~~fati « La gioventu operaia l>, 11 « Martello >J, 11. « ~omumsta l> , 11_ « R~sveg110 ll , la « Guardia Rossa>) la « Fiaccola» , la « Scmt11la », la « Torcia)), 11 « Fron' . te unico » ed altri· nonché abbondantissimo materiale di propaganda, circolari appelli al ~roletariato, notiziari, ecc.; tutti intonati al più acceso sovve;sivismo. Par~icolare era poi il manifesto cc 1°.5.1927 » lanciato dal Partito ai lavoratori nel quale, dopo di avere additato al proletariato la vercrocrnosa latitanza dei capi massin1alisti, riformisti e repubblicani e dopo di ~v~rli esortati a « rinsaldare i quadri dei sindacati di classe e ad aderire agli organismi a base del Fronte unico e ai comitati di agitazione>>, li_ invit~ a sostenere e a rafforzare il Partito Comunista perché alla preparazione d1 guerra della borghesia, il proletariato deve risp;ndere con la preparazione della insurrezione armata. Di particolare importanza risulta il piano di lavoro della federazione giovani]~ comunista perché dà modo di conosce~e tutta_ la . struttura e tutta la pericolosa organizzazione, _il funzio1:amento_, 1. mezz_1 d1 pro~~~an~a tra le o-iovani reclute del comumsmo specie con 1 g10rnah clandesLlfil d1 offi.cin: che sono il legame più diretto e più importante dell'avanguardia co~ le masse. Materiale tutto che, secondo l'imputato, apparteneva a certo Spinelli, già condannato da questo Tribunale ad anni r6 ~ me_si 8_ di reclusione (v. sent. n. 27 del T.S .D.S. del 6.4.r928) e dalla cm ab1taz10ne lo aveva ritirato. Il Ferrari poi ebbe a fare una precisa, chiara ed esplicita chiamata di correo dicendo di aver conosciuto l'accennato « Armando » per mezzo del suo compagno di fede Rigamonti Vincenzo P\lre ar~estato e dallo stesso Fcrrari riconosciuto quando fu interrogato negli uffici della P .S .._ . L 'accusa a carico del Rio-amonti Vincenzo fu mantenuta precisa m tre successivi interrogatori resi d~l Ferrari nel luglio 1927. Solo sentito di nuo~o nell'agosto 1927 rettificò dicendo che il Rigamonti fu presente al_ c~lloqmo quando avvenne la presentazione all' « Armando » e da questi ~1cevett~ ordini per la ricostituzione _d~l Partito. P~ecisando eh~ 1~ rresentaz1one gh fu fatta da un certo « Erm1mo » che pero non volle md1v1duare. Nell'ultimo suo interroo·atorio poi, del marzo 1928 nelle carceri di Regina Coeli, finì per escludere di conoscere Rigamonti e quindi che fos-
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
se perfino presente quando avvenne la presentazione ed il colloquio con l' « Armando ». All'udienza cambiò ancora la versione e cioè ammettendo che fu il Rigamonti a presentargli cc Armando » : escluse però che debba trattarsi dell'attuale imputato, in quanto il detto compagno sarebbe invece il fratello Ferruccio, arrestato sei mesi dopo del Vincenzo, pure denunciato e gi~ :i?via_to . a giudizio per rispondere, dinanzi al T ribunale Speciale, di att1v1ta cnmmosa svolta a Bologna e Ancona ossia nella circoscrizione assegnatagli quale Segretario Interregionale n. 13. Perciò si è tentato di affacciare l'ipotesi di un « qui pro quo» delìa Questura; ben presto, con chiarezza, spiegato << perché dalle testimoniali emerse che il Ferrari accusò spontaneamente il Rigamonti, indicandolo e r~conoscendol? P?scia perfino per il tipografo » ossia per la professione esercitata e che e diversa da quella del fratello Ferruccio: ed allora esistendo negli archivi della P.S. la pratica e la relativa fotografia del « Vincenzo » quale no~o. sovversi:o,. si procedette al di costui arresto. Mentre per i delitti co~messi _m _luo~lu diversi, Bologna e non Milano, in epoche diverse, con cou.n~utatl d!v~rs1, la Questura di Bologna ricorse a qu~lla di Milano per notizie e cosi m base ad una seconda pratica e relativa fotoorafia del Fer0 ruccio, fu possibile individuarlo ed altresì arrestarlo. Non_ v'è dubbio pertanto che il compagno Rigamonti dell'ufficio centrale (Milano) « Soccorso Rosso » noto per « A » e per cc Ivo » come dai documenti in_ giudizi~e sequestro, altri non era che il Vincenzo, al quale furono trovati, nascosti sotto un canterano, opuscoli e libri di carattere antinazionale. In seguito ad elaborato peritale fu accertato che tre fogli in bianco sequestrati al Cassi ed indirizzati ad cc Umberto Terracini », da lungo tempo detenuto alle carceri e da dove continuava a dirigere il Partito, contenevano la prova che il comunismo funzionava con attività e che a Milano si era ricostituito un comitato centrale, provvisorio: e dalla decifrazione delle accennate cc farfalle » furono individuati i relativi capeggiatori. Gli uffici erano tutti indicati con numeri : ad esempio l'ufficio n. 2, con l'indicazione abbreviata di P.M., era l'ufficio politico di Milano e presente vi era « Marchetti » pseudonimo del Cassi che esercitava funzioni direttive riflettenti l'organizzazione dei « corrieri», l'amministrazione, la compilazione di carte d'identità false, ecc.; la perizia calligrafica concluse statuendo che gli scritti dello pseudo << Marchetti» sono del Cassi. L'ufficio n. 3 con le corrispondenti lettere P.R. era l'ufficio politico di Roma del quale facevano parte certi « Blasco » e cc Ghita », il 4° dirigeva la propaganda e l'agitazione, il 5° si occupava della organizzazione militare e della preparazione dello spirito rivoluzionario nonché della propaganda nei corpi armati dello Stato, 11 7° era la sezione italiana del <e Soccorso Rosso » pro vittime politiche, 1'8° presiedeva all'organizzazione della gioventù comunista italiana,
PRI~IA PARTE:
SENTEKZE EMESSE DAL T,S.D.S.
il ° era l'ufficio sinda~a!e, come da _lettera ~eqU(~stra;a al. Cas_si, dalla quale 9 risulta che l'ufficio pohttco (n. 2) chiede dei dau all ~ffic10 smdacale (n. 9) a mezzo dell'interregionale con giurisdizione nel Piemonte e nella Lombardia. La Questura scoprì anche l'ufficio 6° staccato in Via Cappu~cio n. 19 e simulato in un garage: dove venne s~q~estrato a_bbondanuss1m? m~teriale di propaganda, numerosi docun:1e~t1 _in_iport~tl.' una m~cchma ~1tografica con relativi accessori, due v~hgie n_p1ene d1 _lll:du~enu da _t~nsta: In detto ufficio si organizzavano gh espatn clandestini dei sovvers1v1 e s1 compilavano anche passaporti e carte d'identità falsi. . . . Da una lettera rinvenutavi ed intestata al « Caro Sanurn » (Ravazzoh) e a firma «Ernesto » si ebbe la prova dell'attività sovversiva del Perrucc~~In essa l' « Ernesto>> che la pe;izia calligrafica stabilì essere i~ Perrucc_h1m, nel dare ragguagli al « Santini » della propria opera sul movimento s11:da: ,cale comunista in Lombardia, informa d1 essere stato arrestato e qmndi rilasciato nella prima quindicina del luglio 1~27, e di essere completamente « in bolletta » perché oli furono sequestrate lire 2.553. Per l'opera propaiandistica, la que_stura ave~a _saputo che i~ ~asa ;dell'Agosti convenivano spesso c_o mpagm d1 ~ede_ e v1 s1 faceva l~, d1stn~uz.one dei manifestini e del matenale clandestmo m genere. Perc10 nell ottob~e 1927 venne operata una perquisizi~ne e all'irr:iputato ~rono trov~te ? copie _ conformi a quelle largamente diffuse a M1la~o - d1. un 1:1an~fest1~0 del comitato esecutivo comunista, contenente le solite frasi ~u?az1onah, ,una cartolina illustrata di Lenin ed un fazzoletto rosso. All udienza nego le accuse mentre interroaato in Questura aveva confessato che i manifesti e O la car;olina - fotografia di Lenin oli erano stati dati dal Ferrari. Però ogni circostanza fu confermata del tut~o da una certa Galiotto che coabitò nella stessa casa dal luglio al settembre 1927 e dal fascista Ziberali, che aveva indagato sulla condotta politica dell' Agosti e che perciò ne aveva data notizia alla P .S .. Gli oro-ani tutori dell'ordine pubblico furono concordi ~el dare_ pessime infor~azioni a carico degli imputati tutti. In mo_do particolare _51 precisò che il Baonolati, ammonito, fu sempre un capeggiatore del movimento sovversivo ten~ndo frequenti riunioni segrete, giri di propaganda nelle . c~: pagne ove distribuiva manifestini, stampe varie, ecc., ~acendo sottoscnz1orn pro Soccorso Rosso e iscrizioni al Partito; già denunciato nel 1925 e 1926 per reati contro l'ordine ~ !a sicurezz~ del~o Stato e nel 1919 fu condannato . a 2 anni di reclusione militare per d1serz1one. Che il Cassi fin dal 1919 si dimostrò attivo sovversivo, tanto_ che gh trovarono stampati di carattere antinazionale; fu sorpreso success1vame~te in riunioni searete, venendo anche denunciato per _propaganda sovversiva e per aver con~messo fatti diretti a sovvertire i Poten dello Stato.
TRIB UNAL E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Che il Ferrari fin dal r925 si fece notare quale fervente comunista venendo sorpreso nella sede del comitato sindacale ~omunista di Milano. In tale occasio~e la 9uestu~a di Reggio E milia informò che egli era noto per le idee sovversive. Rimpa_tnato con foglio di via obbligatorio ritornò a Milano, e nel marzo r926, m una perquisizione domiciliare, gli rinvennero una lettera del comunista Pi~gn~li, fuor~scito residente a Parigi, una lettera della fidanz~ta cer:a Gu~ld1 ~ gl_e, che s1 firmava con lo pseudonimo di « Lotta » e che mn_egg1av_a a1 ?ov1et1; alcu~e circolari sovversive dattilografate, l'opus~olo cc L ·orgamzzaz1one per cellule », il <e Boilettino internazionale comumsta », ecc .. Che ~l T ulli, vec~hio sovversivo passato al comunismo n oto per avere se~pre d~o~trat_~ azione ~attiva antinazionale, collaborò in parecchi giornali comunisti; g1a segretano della Camera del Lavoro di Bergamo, fu condannato pe~ reati P?liti~i dal T r~bun~le di Bergamo, con sentenza del 3r. r. 1923, a_ due mesi e r5 g10rru per mmacc1a a mano armata contro un fascista. E' ntenuto_ la cc men_:e diretti:1 a >> p_er I_a _propagan?a a mezzo della stampa clandestina, compilatore dei m amfestm1, opuscoli, ecc., di carattere sovversivo incendiario. Dalla _esposizione. dei fa~ti crimino_si ad ognu~o ascritti è riuscito pro:7ato ad ~v1denza che 11 :artlto Comumsta nel luglio r927 si era ricostituito :n tutt~ 11 ~egno: fun~10na~do in ogni provincia per mezzo delle cc cellule )), ~e1 capi cellula, d_e1 cal?i _s:ttore_e zona, dei fiduciari locali i quali tutti coordmavano la propna attiv1ta delittuosa attraverso i vari Seo-retariati Interregionali ed i cc corrieri » emissari degli oraani centrali diri;enti. Gli_ el~n:enti di Sfecifica accusa a carico~di tutti gl'imputati emersero dal cop10s1ss1mo_ mater!al~ se~uestrato negli uffici dell'Interregionale n . II per la Lombardia, nell ab1taz1one del Baanolati del Cassi del Ferrari del]' Agosti ~ di altri! no.~c~é personalmente° alla ~Tozzcli. In~ltre dalle p~ecise e cate?onche test11nomah e ,dalle ~tesse ammissioni di taluni imputati. D1 c~n_s~gue~z~ non v'~ du~b10 che ognuno deve r ispondere di particolare att1v1ta cmmnosa antmaz1onale svolta nell 'interesse e per conto del Partito Comunista. . C?n _se~ten~a ~e!la_ Comm~ssion~ Istruttoria del 7.8. r928 (a. VI) erano stat~ nnv1~t1. a grnd1_z~o 1mpu tat1 tutti, ad eccezione del]' Agosti imputato dei r~at1 pre~1.st1 e pumti dall'art. 4 p. ed u.cpv., quali responsabili dei delitti d1 ~m agli art. 3 p.p. e 3 cpv. della legge 25. r r.1926 n. 2008 in relazione agh art. 120 e 252 C.P.c .. Però _a,11~ _pubbli~a udienza m eg~io è scaturita la prova della rispettiva responsab1h ta m ordme ad una qualificazione oiuridica di reato diversa da quella rubricata. E precisamente a carico del Ba~nolati. del Cassi e del Tulli si ~avvisa~on? tu~ti gli estremi obiettivi e s_ogg~ttivi ~ostituenti la con.figuraz10ne ~1 c~i agli art. 4 p.p. e 3 cpv. ; a canco del Ferrari e del Perrucchini quella d1 cm all'art. 4 p .p.; a carico di Rigamonti, Novella e dell'Agosti
PRD.!:\. PARTE :
SENTE::-JZE EMESSE DAL T.S .D.S .
quella di appartenenza al Partito e di propagan?a generica sovversiva; a carico della Nozzoli di sola appartenenza al Partito non essendosi r accolte . . . . prove sufficienti di reità per la p~op aganda. Pertanto il Collecrio nel vaahare e valutare tutte le nsultanze d1batt1O mentali è d'avviso dio irrogare le seguenti· pene : per i·1 d.1sposto deIl' art: 4 P·P· : a Bagnolati e Cassi ann i ro ciascuno ; a T ulli anni 9; a Ferran e Perrucchini anni IO ciascuno, tutti alla reclusione. Per il disposto dell'art. 3 cpv.: a Bagnolati e Cassi anni ro; a Tulli anni 8, tutti alla reclusione. Ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 4 cpv._: a Rigamonti, Novella, Agosti ed alla N ozzoli anni 3 ciascuno . di recl~s1one. . Per il disposto dell'art. 4 u .cpv. : a R1gamont1, Novella ed Agosti anni 2 ciascuno di reclusione. Ed operato il cumulo giuridico delle pe~e in applicazio1:"e del~' art. 68 C.P.c. complessivamente condanna: B~g_nolati e ~ assi a_d anm 15 _ciascun~; Tulli ad anni r3 ; Ferrari e Perrucclum ad anm ro ciascuno; R1gamont1, Novella ed A O"osti ad anni 4 ciascuno; alla N ozzoli anni 3; tutti alla reclusione. Con la°in terdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 4 della legg~ 25. u .1926 n. 2008), con la vigilanza .speci~le d~lla . P -~·. per la durata d1 anni 3 (art. 28 C.P.c.) ; con le spese m solido d1 gmd1z10 (art. 39 C.P.c.) . . . . . . . oltre ad ogni altra conseguenziale di leg_ge. Ordina infine la confisca del materiale e de1 denan m gm d1z1ale sequestro (art. 36 C.P.c.). P. Q. M.
Visti gli art. 3 p .cpv. e 4 della legge 25.rr.~926 n . :-0~8;. r3 -_28 -_36 39 - 68 C.P.c. ; dichiara colpevoli: Bagnolati, Cassi e Tulh ~h. n~ost1tuz1?ne del Partito Comunista e di istigazione; Ferrari e Perrucchmi d1 sola ricostituzione del Partito; Novella, Rigamonti e Agosti di appartenenza al ~artito e di propaganda sovversiva; la N ozzoli di sola appartenenza al Partito, in tal senso m odificando, per tutti gli imputati, i capi d'accusa. Ed operato il cumulo giuridico delle pene complessiv_a mente cond_a~na : Ba(J'nolati e Cassi ad anni r5; Tulli ad anni 13; F erran e Perrucchmi ad an~i ro; Rigamonti, N ovella e Agosti ad anni 4; N ozzoli ad anni 3; tutti _all~ reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 a1:m .di vigilanza speciale cli P .S.; con il pagamento in solido delle spese di gmdizio oltre ad oani aìtra conseguenziale di legge. Ordina info~e la confisca del materiale e dei denari in sequestro. Roma, 6.ro.1928 - Anno VI.
Seauono le firme del Presidente e dei Giudici. b
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932 n. 1403 e 25.9.1934 n . 15n vengono scarcerati: Perrucchini il 27.9.1934 dalla casa penale di Castelfranco Emilia. Detenuto dal 17.10.1927 al 27.9.1934. Pena espiata: 6 anni, II mesi e 10 giorni. Tulli il 27.9.1934 dalla casa penale di Civitavecchia. Detenuto dal 1°.7.1927 al 27.9.1934. Pena espiata: 7 anni, 2 mesi e 26 giorni. Bagnolati il 30.6.1935 dalla casa penale di Civitavecchia. Detenuto dal 1°.7.1927 al 30.6.1935. Pena espiata: 7 anni, I 1 mesi e 29 giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla figlia a S.M. il Re il 24.8.1929. Con sentenza emessa dal Tribunale Militare di Bologna il 1°.9.1919 ritenuto colpevole del reato di diserzione e condannato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a due anni di reclusione militare. Cassi: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932 n. 1403 la pena inflittagli viene ridotta a dieci anni. A seguito di istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Cassi al Capo del Governo il 12.5.1934 viene concesso, con decreto di grazia del 27.7.1934, il condono condizionale della residua pena da espiare. Scarcerato dalla casa penale di Spoleto il 2.8.1934. Detenuto dal 1°.7.1927 al 2.8.1934. Pena espiata: 7 anni, I mese e r giorno. Vengono scarcerati, per fine pena : Nozzoli dalla casa penale di Venezia il 1°.7.1930. Novella dalla casa penale di Procida il 18.7.1931. Rigamonti dalla casa penale di Lecce il 22.7.1931. Agosti dalla casa penale di Castelfranco Emilia il 16.10.1931. Ferrari: per 5.11.1932 n. 1403 il 18.7.1934. Detenuto dal Pena espiata:
effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. viene scarcerato dalla casa penale di Castelfranco Emilia 19.7.1927 al 18.7.1934. 6 anni, 1I mesi e 29 giorni.
In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 10.10.1950, ha assolto dai reati loro addebitati, perché i fatti non costituiscono reato, Luigi Bagnolati, Enrico Tulli, Dina Nozzoli, Aderito Ferrari, Agostino Novella, Vincenzo Rigamonti, Giuseppe Perrucchini, Cesare Cassi e Carlo Agosti.
PRn!A PARTE:
SEKTF.:-IZE E~tESSE DAL T.S.D.S.
SENTENZE N. 119 E 174
Reg. Gen. n. 363 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; nel procedimento penale nei confronti di : Croci Umberto, nato a Malnate (Varese) il 27.10.1905, muratore; . . Magazzola Alessandro, nato a Malnate (Vares~) il 30.10.1909, p~e~u~aio; Destrieri Federico, nato a Malnate (Varese) 11 30.12.1906~ ope~aio, Minotti Carlo, nato a Cocquio (Varese) il 2.7.1905, prestmai_o; Martinelli Arturo, nato a Lurate (Como) il 30.12.1905, operaio; Caravati Guido, nato a Varese il 23.2.1908, meccanico; Restelli Pietro, nato a Varese il 15.10.1906, calzolaio; . Gazzotti Bruno, nato a Varese il 15+1908, meccanico; Tamborini Cesare, nato a Malnate (Varese) il 2.u.1904, panettiere; Croci Angelo, nato a Malnate (Varese) 1'8.11.1903, muratore; Broo-gi Mario Giuseppe, nato a Malnate (Varese) il 28.6.1901~ muratore; Bia:co Marco, nato a Malnate (Varese) il 15.9.1904, mecca~uco; Biotti Piero, nato a Malnate (Varese) il 14.10.1904, meccanico; . Goi Adelmo, nato a Sabbioneta (Mantova) il 17.1.1899, mecc~mco; Goi Cesare, nato a Sabbioneta (Mantova) il 25.3.1904, mecc~co; Goi Italico, nato a Sabbioneta (Mantova) il 29+190~, meccamco; Charem Giovanni, nato a Cuneo 1'8.2.1901, meccanico; Pranzi Antonio Francesco, nato a Malnate (Varese) il 29.6.i9o3, meccanico; Larghi Enrico, nato a Malnate (Varese) il 15.2.1909, murator~; Frontini Angelo, nato a Besozzo (Varese) il 14.8.1901, panett1ere; Biotti Umberto, nato a Malnate (Varese) il 17.9.1904, muratore. Tutti detenuti meno Biotti Umberto latitante. IMPUTATI
12 2 1) del delitto previsto e punito dall'art. 3, prima parte: l~gge 5.rr. 9 ~ n. 2008, in relazione al precedente art. 2 stessa legge e hm1tatamente agli
T RIBl:!vALE SPECIALE PER LA
DIFESA
DELLO STATO
art. 120 e 252 C.P. in esso articolo richiamati, per avere in Malnate e zone viciniori, in epoca imprecisata ma volgente verso il maggio 1927, concertato e concretato, in ottemperanza ed in esecuzione delle superiori direttive dei dirigenti e capi del disciolto Partito Comunista, rimasti sconosciuti, di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile ed a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione al precedente art. 2 stessa legge, sempre limitatamente alle ipotesi degli art. 120 e 252 C.P. in esso articolo richiamati, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di che al capo precedente di imputazione, con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, incitato con ia pubblicità derivante dalla stampa a commettere fatti diretti a far insorgere gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile. ORDINO'
Con sentenza n. n9 del 16.5.1928 la trasmissione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero per compiere ulteriori indagini al fine di ·accertare se l'imputato Goi Italico fosse incorso in ulteriori reati e se azioni delittuose previste dalla legge 25. r r. 1926 n. 2008 fossero state commesse anche da : Buzzi Giovanni, nato a Malnate (Varese) 1'8.7.1900, muratore; Bernasconi Carlo, nato a Malnate (Varese) il 24.7.1909, muratore; Bernasconi Paolo, nato a Malnate (Varese) il 14. ro. 1904, stuccatore; Conconi Pietro, nato a Malnate (Varese) il 17.5.1906, muratore; Malnati Giov2nni, nato a Malnate (Varese) il 7.10.1894, muratore; Canisio Pasquale, nato a Malnate (Varese) il rS.9.1905, impiegato; denunziati dal competente Comando dei Carabinieri con nota del 16.10.1927. Compiuti gli accertamenti, all'imputato Goi Italico venne addebitato anche il delitto di cui all'art. 4, u.cpv., dell a legge 25.11.1926 n . 2008 per avere neì territorio del Comune di Malnate, nella notte tra il 30 aprile e il r .5. r927, esposto sopra una finestra sul monte Chignolo un drappo rosso a forma di bandiera facendo in tal modo propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di un Partito già disciolto per ordine della pubblica autorità.
l'RI MA
PARTE :
SENTE1'ZE
EMESSE DAL
T.S. D.S .
Giudici: Pessani Claudio e Pasqualucci Renato, Consoli della M.V. S.N .;
ha dichiarato, con sentenza n . 174 del 13.8.1928: 1) l'impromovibilità dell'azione penale nei <:on~ronti di Buz~i ?iovan~ ni, Bernasconi Carlo, Bernasconi Paolo, Concom Pie~_ro, Mal~atl G1ovanrn e Canisio Pasquale perché « dall'ulteri?re corso_ dell istrutt?~1a era emerso che i sunnominati individui erano dei presunu responsabili e non erano incorsi in specifiche azioni delittuose »; . . . . ) il non luogo a procedimento p~nale per .« msufficienz~ d1 ~rove in 2 ordine al reato di propaganda sovve~si~,a » ascritto a_ Caravan Gmd~, Restelli Pietro, Gazzotti Bruno, Tambonm Cesare, Croci An~elo, Broggi Mario Giuseppe, Bianco Marco, Biotti Piero, G~i Ad~lmo, Go1 ~e~are, Cha~em Giovanni Pranzi Antonio Francesco, Larghi Ennco e Frontmi Angelo , . 3) il 'non luogo a procediment~ per ins.uf~cienza _di pr~ve nei confronti di Goi Italico in ordine a tutte le 1mputaz1om addebitategli. Pertanto venne provveduto, nel periodo di tempo intercorrente dal 15.8.1928 al 20.8.1928, alla scarcerazi~ne di: . . . - Caravati Restelli e Gazzotti, detenuti dal 18.5.1927, _ Tamborini, Croci Angelo, Broggi, Bianco,_Biotti Pi~ro, Goi Adelmo, Goi Cesare, Goi Italico, Charem, Pranzi e Larghi, detenuti d_al 19.5._1 927: La Commissione Istruttoria, inoltre, nell'ordinare lo stralcio. degh atti nei confronti del latitante Biotti Umberto ha provveduto « a d~fidarlo a presentarsi ad una qualsiasi autorità entro cinque giorni dalla noufi~a dell~ presente sentenza avvertendolo eh<:, in c~so ?i mancata, pres~ntazione, si procederà al giudizio in contumacia per 11 disposto dell art. ')07 del C.P · Esercito ». . La Commissione Istruttoria, infine, ha « pronunciato l'accusa» con il · · a1 gm · d.izio · de1 T ·S·D ·S· <leali Croci Umberto, detenuto dal nnv10 o imputati • · · d 7; Magazzola Alessandro, detenuto dal 19.5.1927; Destnen Fe e~ 8.5. 1 192 rico, detenuto dal 19.5.1927; Minotti Carlo, detenuto dal 17.5.1927 e di Martinelli Arturo, detenuto dal 15.12.1927.
0
Nel nuovo giudizio la Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;
I suddetti imputati sono stati giudicati dal T .S.D.S .. con sentenza n. dell'8.10.1928 della quale si pubblica l'estratto alla pagma seguente.
I IO
Nei confronti del latitante Biotti Umberto la -~o~missione I~truttoria, con sentenza n . 15 del 15.2.1933 (vedasi Vol. « Decis10m eme~se nei 19~3 »), ha dichiarato _ revocando il mandato di cattura emes~o nei con~rontl ?el Biotti _ di non doversi procedere nei confro~ti di _Biot~ ?mber~o m. o~dm,~ a tutte le imputazioni addebitategli essendo i reati estmtl per 1 amnistia m cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403.
TRIBU)IALE SPECI ALE
PER L A DIFESA
Reg. Gen. n. 363 / 1927
DELLO STATO
SENTENZA N . 110
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·
'
Giudici: Cau Lussorio, Mucci Giulio, De Martini Vittorio Ottanelli Domenico, Le Metre Gaetano, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
PRniA P ARTE:
SENTENZE EMESSE
DAL T .S. D.S.
Ritiene gli imputati Croci Umberto, Magazzoìa Alessandro e Destrieri Federico colpevoli del reato di propaganda a loro ascritto e condanna: Croci a 3 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale delìa P.S.; Destrieri, col beneficio dell'età minore degli anni 21, ad anni I ed 8 mesi di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per uguale tempo ed a 3 anni di vigilanza speciale della P.S.; Magazzola, col beneficio dell'età minore degli anni 18, ad I anno e 3 mesi di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo ed a 3 anni di vigilanza speciale della P.S., ordinando che sia scarcerato per pena espiata, se non detenuto per altra causa. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali.
SENTENZA
Roma, 8.10.1928 - Anno VI.
nella causa contro : Croci Umberto, nato il 27.10.1905 a Malnate (Varese), muratore; Magazzola Alessandro, nato il 30.10.1909 a Malnate (Varese), prestinaio; Destrieri Federico, nato il 30.12.1906 a Malnate (Varese), operaio; Minotti Carlo, nato il 2.7.1905 a Cocquio (Varese), prestinaio; Martinelli Arturo, nato il 30.12.1905 a Lurate (Como), operaio. Tutti detenuti.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Croci: scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Ancona il 19.5.1930. I MP U TATI
Del de!itto previsto e punit~ ?a_ll'~rt: 4, u.cpv., legge 25. 1r. 1926 n. 2008 per avere, m M~lnate e zone v1cm1on, m epoca imprecisata, anteriormente e fino _al maggio 19~7, fatto pro_paganda dei metodi di azione, dei program~1 e del~e dottn~e del ~ar~to Comunista, disciolto per ordine della autont~ pubblica, mediante d1ffus10ne di stampati e giornali stampati alla macchia.
Omissis P. Q • .M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 - 55 - 56 C.P.; 4_u.~pv. e 6 _della legge 25.11.1926 n. 2008; e gli art. 485-486 C.P. Esercito, ?1chia~a anzitutto non provata la reità di Minotti Carlo e Martinelli Arturo 1:1 or~me al reato lor~ ascritto e li assolve ordinando che essi siano posti m hberta se non detenuti per altra causa.
Destrieri : scarcerato, per fine pena, dal carcere giu~ziario di Roma il 15.1.1929. Magazzola : scarcerato in udienza - 1'8.10.1928 - per aver già espiato la pena inflittagli. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, con provvedimento emesso il 21.12.1960, concede al Croci, al Destrieri ed al Magazzola il beneficio dell'amnistia di cui all'art. r del D.L. 17.11.1945 n. 719.
TRll!U)lt\LE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO
Reg. Gen. n. 530/ 1927
SENTENZA N. 178
PRIMA PARTE :
SEN1'EKZE EMESSE DAL T .S.D.S.
Agostini Livio, nato il 5.2.1883 a Pieve Delmona (Cremona), farmacista; Arecco Filippo N aldo, nato il 24.8.1883 a Parodi Ligure (Alessandria), impiegato privato; Barbaglia Carlo Alberto, nato il 3-4-1905 a Corbetta (Milano), meccanico; Bentivoglio Angelo, nato il 15.5.r903 a Milano, impiegato privato; Bergamaschi Pietro Agostino, nato il 27.7.1890 a Casalino (Novara), ferroviere; Bernasconi Rosa in Bergamaschi, nata il 16.12.1890 a Luino (Varese), casalinga; Bernasconi Davide, nato il 22.1.1897 a Luino (Varese), meccanico; Bruschi Andrea, nato il 22.7.1893 a Terranova di Sicilia (Caltanissetta), commerciante; Carrai Pietro, nato il 28.12.1890 a La Salle (Aosta), cameriere; Casagrande Caterina, nata il 22.6.1890 a Vittorio Veneto (Treviso), casalinga; Comodo Pietro, nato il 16.3.1897 a Milano, rigatore poligrafico ; De Vittori Assunta, nata il 9.10.1894 a Voldomino (Varese), casalinga; Parioli Ernesto, nato il 9.1.1892 a Legnano (Milano), tornitore; Fa~ioli Luigi Ilario, nato il 2.2.1900 a Legnano (Milano), tornitore meccamco;
Fornaroli Antonio, nato il 5.rn.1899 a Milano, lattoniere; Giacobbi Ginetta (Luigia), nata il 4.r r.1897 a Milano, impiegata; Giacobbi Pietro, nato il 15.9.1905 a Milano, fattorino; Gibillini Igino, nato il 3r.ro.1898 a ]\,filano, litografo; Gibillini Elvira, nata il 15.6.1902 a Milano, casalinga; Gibillini Oreste, nato il 23.10.1904 a Milano, fototipista; Iovenitti Francesco, nato il 7.3.1904 a New York, orefice; Lucchi Aurelio, nato il 20.5.1892 a Rimini (Forlì), commerciante; Lazzari Enrico, nato il 24.7.1877 a Nonantola (Modena), tipografo; Mallamaci Gesualdo, nato il 5.r.1893 a Pellaro (Reggio Calabria), fonditore ; Marabini Carlo, nato il 27.7.1902 a Imola (Bologna), impiegato privato; Marzorati Riccardo detto Rolando, nato il 6.2.1887 a Milano, viaggiatore; Menarini Dino, nato il 16.10.1904 a Massa Lombarda (Ravenna), meccamco; Morandotti Isolina (Lina), nata il 6.3.1897 a Milano, pittrice; Pagani Mario, nato il 21.6.1903 a Milano, operaio; Pampuri Angelo, nato il 2. u .1899 a Milano, rigattiere; Papa Armando, nato il 30.3.1885 a Milano, venditore ambulante; Perversi Giuseppe, nato il 1°.10.1903 a Santa Cristina e Bissone (Pavia), lavoratore in pelle; Reggiani Carlo detto Michele, nato il 29.7.1885 a San Giorgio (Mantova), operaio chimico; Ricaldoni Pietro, nato il 7.3.1898 a Mirabella Monferrato (Alessandria), tramviere; Rognoni Guglielmo, nato il 4.5.1898 a Milano, meccanico; Ruffati Teresa, nata il r9.r2.r89r a Milano, casalinga; Scanziani Renato, nato il 2.ro.1902 a Milano, tipografo; Sportelli Risveglio, nato il 15.8.1894 a Imola (Bologna), piazzista ; Trollio Oberdan, nato il 26-4- 1892 a Crocetta (Treviso), esercente m calzature; Trombini Primo, nato il 9.9.1886 a Trecenta (Rovigo), muratore; Vicentini Filomena Iole, nata l'rr.8.1902 ad Adria (Rovigo), impiegata. Sporteili Risveglio latitante.
Ferrari Emanuele, nato il 10.9.1871 a Maccastorna (Milano), fattorino; Ferretti Carlo, nato il 30.5.1900 a Milano, viaggiatore di commercio; Frisone Guido, nato il 3.3.1894 a Turi (Bari), avvolgitore elettricista;
Bernasconi Rosa, De Vittoria Assunta, Gibillini Elvira, Parioli Ernesto e Parioli Ilario vennero tratti in arresto nel periodo di tempo intercorrente dal 7 giugno al 30.7.1927.
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V. S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro:
3/ bis · U.S.
PRIMA PARTE :
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Con ordine di scarceraz10ne emesso dal Giudice Istruttore vennero scarcerate il 28.9.1927 Bernasconi Rosa, Gibillini Elvira e De Vittoria Assunta. Sempre con ordine emesso dal Giudice Istruttore vennero scarcerati l'n.11.1927 Parioli Ernesto e Parioli Ilario. Tutti gli altri vennero tratti in arresto nei mesi di giugno e luglio del con esclusione di Pampuri Angelo tratto in arresto nel settembre
r927,
del
SE1'1"TENZE EMESSE
DAL T.S.D.S.
carico di Bernasconi Rosa, De Vittori, Parioli Ernesto e Luigi, Ferrari, Giacobbi Pietro, Gibillini Elvira e Oreste, Ruffati, non risultando indizi sufficienti di reità e per conseguenza dichiarare definitiva la liberazione di Parioli Ernesto e Luigi, di Gibillini Elvira, di De Vittori e di Bernasconi Rosa, ed ordinare l'immediata scarcerazione di Gibillini Oreste e Ruffati Teresa, Giacobbi Pietro e Ferrari se non detenuti per altra causa; di intimare a Sportelli di presentarsi nel termine di giorni 5 dalla noti.fica della sentenza di rinvio a giudizio, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori venne a risultare
1927 . IN FATTO ED IN DIRITTO IMPUTATI
1) del delitto previsto e punito dall'art. 2 legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione agli art. ro4- 120- 252 C.P., per avere commesso i fatti - organizzazione segreta a carattere militare, .finanziata dall'estero, propaganda a mezzo di opuscoli, giornali, manifesti, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, svolta tra la popolazione del Regno e tra le .fiia delle Forze Armate dello Stato, ecc. - diretti a sottoporre parte dello Stato a dominio straniero, a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato, a suscitare la guerra civile; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 3 P·P· legge citata, per avere concertato di commettere i delitti di cui agii art. ro4 - 120 - 252 C.P.; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge citata, per avere istigato a mezzo di giornali, manifesti, opuscoli, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, a commettere i delitti di cui agli art. ro4- 120- 252 C.P. facendone l'apologia; 4) del delitto previsto e punito dall'art. 4 legge citata, per avere ricostituito il Partito Comunista, sciolto per ordine dell'autorità, partecipandovi e facendo propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di detto Partito, in Milano ed altrove, tra la metà del dicembre 1926 ed il luglio successivo.
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia rinviare a giudizio: Agostini, Arecco, Barbaglia, Bentivoglio, Bergamaschi, Bernasconi, Bruschi, Carral, Casagrande, Comodo, Ferretti, Frisone, Fornaroli, Giacobbi, Gibillini, Iovenitti, Lucchi, Lazzari, Mallamaci, Marabini, Marzorati, Menarini, Morandotti, Pagani, Pampuri, Papa, Perversi, Reggiani, Ricaldoni, Rognoni, Scanziani, Sportelli, Trollio, Trombini, Vicentini, per rispondere dei delitti di cospirazione e di istigazione; e di dichiarare il non luogo a procedimento penale a
Che la Questura di Milano era riuscita a scoprire in Via Nino Bixio n. ro gli uffici del comitato provvisorio centrale, relativi alla organizzazione ed al movimento cospirativo del Partito Comunista Italiano. Era venuta a stabilire che l'attività era bene articolata con le federazioni provinciali, coi « .fiduciari locali vari» e con gli stessi semplici « gregari », a mezzo di « Segretari Interregionali» o di << corrieri». Aveva, poi, potuto dall'abbondante materiale trovato, ed in giudiziale sequestro, rilevare : che fon~ zionava al Segretariato II per la Lombardia con diramazioni nel Piemonte, con a capo il Bagnolati, conosciuto per « Viandante >> ed « Oscar >> fra i compagni di fede, il quale aveva una mensile disponibilità in denaro di lire 28.000 circa per esplicare le varie funzioni organizzative del Partito nel suo Segretariato; e che largamente erano retribuiti tutti i maggiori esponenti del Partito: ai quali in genere erano date rilevanti somme da spendere, tanto che ad esempio al disoccupato e povero Cassi, alle dipendenze dirette dell' II Segretariato, furono sequestrate circa lire 14.000, al Pampuri lire 2.000 ed al Carral lire 599,90. Fra il materiale rinvenuto .figurano di particolare importanza circolari dalle quali emergono le rigide disposizioni emanate a tutti gli organi dipendenti per concretare un movimento sovversivo atto ad instillare negli animi del proletariato l'idea di insorgere con le armi contro i Poteri dello Stato e di suscitare la guerra civile. Però mentre dalle indagini investigative e dall'arresto del Bagnolati e di altri maggiori responsabili fu possibile conoscere tutta la vasta organiz~ zazione, sulle confuse e talvolta mendaci prime affermazioni degli arrestati vennero attribuite un complesso di vaghe accuse a carico di moltissimi individui: i quali ebbero poi modo di contrapporre circostanze di fatto tali da far sorgere l'ipotesi dubitativa in ordine alle accuse mosse a loro. Per taluni imputati invece, più che per la vaga ed incontrollabile chiamata di correo, la responsabilità, sia pure con una qualificazione di reato modificata, scaturì chiara e precisa dalle spavalde dichiarazioni rese anche dinanzi al Giudice Istruttore: diversamente anche a carico di elementi pericolosi 0
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TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
nel campo sovversivo, per lo meno propagandistico, le accuse formulate sarebbero venute a mancare per insufficienza di indizi. La Questura di Milano in data 26.7.1927, ossia dopo la fortunata scoperta suaccennata, denunziava, fra l'altro, che da una relazione rinvenuta presso il Bagnolati, Segretariato n. I I , redatta dal capo settore n. 9 in data 16.6.1927 ed a firma « Mario Tondini » - con la quale si davano ragguaoli sul movimento operaio della cartiera Binda e dei risultati di tesserame~o comunis~a -, ven_iv_a solJeci~ato all'ufficio superiore un appuntamento dal « c~lzola.10 ». Ind1v1duandos1_ nel « Tondini » il noto pericoloso Rognoni, egh ebbe _a confessare - specie quando dall 'elaborato peritale risultò che sua era la scnttur~ della co~p_arata relazione « Tondini >> - che era in rapporti con la federaz10ne provmc1ale a mezzo del « corriere n che non volle nominare:_ : che _nella s~a ~u_alità di cap~ - settore distribuiva materiale propaga~d1s~1co. S1 volle_ md~v1duare ~ltre:1 n_ell'accennato (<calzolaio», il propnetano_ del negozio_ d1 calzoleria d1 Via Genova n. 25, Trollio; perché trovato ;11 possesso di una copia dell' « Unità n e di « Battaglie Sindacali ,, e perche essendo Baonolati « Corso Genova 1 r >> . h . segnato nel documento . o ) f u ~1tenut~ c e mvece, conve~z10nalme_nte, volesse dire n. <( 25 >> e non 125. Pero che s1 trattasse del Trolho, n?n v1 sono altri elementi, anzi il Rognoni lo escluse sempre, come sempre s1 mantenne neoativo il Trollio stesso del quale ~el rappo:to inf?~mativo è detto: (< già so~ialista nel 1913 ma ;oi si ~pparto ~a!la vita p_ohtica ,,. E siccome nel detto negozio lavorava anche 11 Tromblill, che mai ebbe a che fare con la Questura, così le accuse furono estese anche a quest'ultimo. Da _altro ?ocumento, b~glietto dattilo~ra~ato, dell' u 0 Segretariato, figuravano 1 nomi del Barbagha e del Reug1am - entrambi noti attivi comunisti - ed il Reg~iani, confinato_ per q~attro anni ad Ustica, anche impiegato alla Delegaz10ne Russa, assieme al Ravazzoli ed al Menarini. Fu sequestr~to l'intero ufficio relativo alla organizzazione del Soccorso Rosso ~es~to dal n?to_ « Giorgio~>, ossia Risveglio Sportelli, e dal ~ arral, qu:st ul~o ~d_uc1ano, segretano : tanto che riconobbe per suoi i docume~u d~ ~m scntt1 e seq uestrati negli uffici Bagnolati - Sportelli. Detti documenti scnttl contenevano anche l'elenco dei malati (( detenuti alle carceri di Milano», divisi per settore ed altro elenco dei sussidiati. Al Carrai fu sequestrata la ~omma ~i_ lire 599,90, senza saperne giustificare il possesso e documenti sovversivi. Nell'elenco malati .foruravano l' Arecco il ~a~!oli Ernesto ed i! fratell~ Luigi tutti : ?"e di ~on buoni precedenti ~olit1c1, ma a loro car~co null altro fu possibile ascnvere, mentre recisamente sempre negarono d1 appartenere al Partito Comunista e di avere esplicato attività alcuna. ~li . ~genti i-?-vestiga~vi_ di Milano__ind agavano nella città e provincia per 1~d1v1dt:are 1, co~ums~ respon~ab~1 della ope~a criminosa sovversiva, perche meSSI sull avviso dai colleghi di Bardonecchia. E ciò perché a Mo-
PRH!.->. PARTE:
SE:-ITENZE EMESSE DAL T,S . O.S .
dane era stata notata la presenza sospetta dello Scanziani, il quale si lasciò persuadere dal Commissario di P.S. di proseguire il viaggio fino a Bardonecchia e giuntovi di fare gradatamente delle confidenze. Dichiarando che nell'agosto r926 per sfuggire al pericolo della reazione personale dei fascisti milanesi ed essendo in misere condizioni finanziarie voleva esoatriare in Francia, e vi riuscì ottenendo un posto nella tipografia Waillant 'di Parigi: per raccomandazione del Lazzari. A tal uopo aveva ottenuto l'aiuto dai compagni Frisone, Giacobbi Pierino, Ferretti, Comodo, Marzorati, Morandotti Lina, e dalla Vicentini, sua amante. Per intervento diretto ed insistente della detta amante, i suddetti avevano contribuito form ando la somma di lire 300, spese per l'espatrio clandestino dello Scanziani, ed altresì con la parola di raccomandazione diretta ad altri compagni. Materialmente poi si prestò un ferroviere, individuato per il Bergamaschi Pietro, che lo nascose in un carro ferroviario, con l'aiuto dei compagni Frisone, Papa, la Casagrande, amante del Papa, coi quali ultimi fece il viaggio fino a Luino. Parlò lo Scanziani anche della organizzazione degli espatri clandestini agevolati, secondo lui, dal Marzorati, dalla Morandotti e dalla Giacobbi. Ma al proposito l'ufficio 6" espatri clandestini e passaporti falsi venne scoperto in altra via e fu accertato chi esercitava le funzioni direttive: e precisamente vi era preposto il noto Guermandi, che a tal uopo funzionava in un camuffato garage di Via Cappuccio n. 9; tanto che fu già rinviato a giudizio con altri coimputati. Di conseguenza le informazioni fornite dallo Scanziani non trovano conferma attraverso il materiale sequestrato e relativo all'ufficio espatri. Mentre in un primo tempo si parlò che il prestito delle lire 300, sulla garanzia della Vicentini, venne fatto dal Frisone, al quale furono poscia restituite; di poi invece risulta anche dalla stessa denunzia, che furono anticipate dall' Agostini, che le riebbe gradatamente col mezzo del Comodo; e questi riceveva il denaro dalla Vicentini. Ad ogni modo l 'Agostini affermò che essendo stato incaricato della liquidazione della società sportiva A.p.e., d'ordine del Prefetto disciolta, perché vi si erano infiltrati elementi sovversivi con intendimenti di camuffarla in una organizzazione antinazionale, cosi, pressato dai dirigenti, diede le lire 300 che dovevano aiutare il bisognoso Scanziani, secondo quanto in allora si andava dicendo. Arrestati gli accennati imputati, dal Frisone fu confermata la narrativa riguardante l'espatrio dello Scanziani, e fornite nel contempo notizie sulla organizzazione dell'A.p.e., disciolta ma di fatto sempre esistente. E dicendo che essa aveva carattere sovversivo, fece un elenco di nomi, secondo lui magna pars: e cioè citò Agostini, Bentivoglio, Iovenitti, Giacobbi Ginetta, Menarini, Marabini, Lazzari, Vicentini, Marzorati, Pagani e Ferretti. Quest'ultimi, dice, anche distributori di giornali. La Morandotti nel dichiararsi una fiduciaria in rapporti col « Giorgio » (Sportelli) e con il Carrai, specie pel movimento Soccorso Rosso, ricevendo da « Tancredi» Pampuri, già
TRIBU::-IALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
ferito gravemente in un conflitto contro i fascisti, stampe da distribuire -: t~to che al momento dell'arresto si trovava in possesso di un pacco e nusc1, a te~po,. a bu_ttarlo nel cesso - precisò che Fornaroli era <<cellula>) n~lla f~bbnca B1anch1. In una lettera scritta dal carcere a certo Garbagnati disse d1 non arrossire per essere in carcere e nemmeno se condannata dato il motivo per il quale fu arrestata. ' . La Giaco~bi Ginetta affermò che all'A.p.e. appartenevano la Vicentini e~ 11 !'1ar~orati e che Comod? era in relazione di amicizia con la Morandotti. R1fen p01 che la Morandotti durante la sua traduzione le confidò di essere riuscita a liberarsi di un pacco di stampe, avute da distribuire, mentre stava per essere arrestata. I ~ra_telli Egidio e Gastone Marzorati, nel negare recisamente di essere comurustI, accusaro~o invece i! fratello Rolando, e la cognata loro, moglie del Rolando, Ruff~tl Ter:sa, c~ta:1-do come prova per quest'ultima, che invitata a battezzare 1 pr~pn. figli nsp?se: « pi~ttost~ li butto nel N aviglio,>. Il padre Scanz1am Riccardo dISSe che il fio-ho suo Renato la di lui amante Vicentini, il Lazzari e la Morandotti ertno comunisti f;rventi. LaT C?sagr~nde nel, narrare i partic~lari ?ell'espatrio citò un ferroviere che. a LUlfiO Sl abbocco c~I ~ara, m a~lto d1 una di lei cugina chiamata Rosma. In_tal modo venne md1VIduato 11 Bergamaschi Pietro, con la mocrlie Bernascom Rosa, col cognato Bernasconi e con la di costui mocrlie De Vittori .~iovanna : tutti presunti correi ~ella or~anizzazione degli ~spatri clandestlill. A parte che la Casagrande disse che 11 ferroviere si chiamava « Gius~ppe ,, ; a parte che dagli interrogatori si dichiarò che il ferroviere ebbe lire mo_ per ?-asc~ndere 1~ Scanziani e .q uindi per procurargli l'espatrio clandestmo, d1 gmsa che s1 tratterebbe d1 un funzionario che si è lasciato corrompere e n_on di ~~ compagno di fede, a carico del Bergamaschi nessun precedente cattlv? .P?lltlco es1~t~;. le iP!ormazioni sono buone nel complesso. Solo nella perqms1Z1one dom1c1hare s1 trovarono delle tessere del sindacato ros~o socialista e _talune co~uniste del ~ircolo di Creva, ma non gli vennero mai contestate; moltre egli neo-a ocrm accusa. Necrativo è pure il Bernasconi? già_ socialista ~assimalist.: no~ pericoloso, e :econdo i rapporti stessi ~on mscntto al Partito Comumsta : gli sequestrarono una copia dell' « Unita» del 15-3-1927. Xe~ proce~ere agli arresti degli imputati del procedimento Bagnolati Sportelli, fra gh 82, fu fermato anche certo Crestani, messo poscia in libertà dalla. Q_uestura e non denunzi ato benché la Morandotti lo accusasse come fiduc1ar10,_ a~ q~ale co~segnav~ sistematicamente 30 copie dell' « Unità», ecc., da d1stnbu1re. Egh affermo che arrestata la Morandotti nelle funzioni le suc~e_ss~ ~I P:rversi, e che perciò ebbe frequenti contatti c~n lui ed altresì c~l G1b1lhm Igmo. Mentre il Perversi nega recisamente, il Gibillini confessò d1 e~ser~ ora un. semplice gregario,. essendosi ~ii~esso da capo settore nel 1926, d1 avere ncevuto da Pampun, per la d1str1buzione, materiale stam-
PRU.LA. PARTE:
SE NTE!'.ZE EMESSE DAL T .S.D .S.
pato alla macchia. Nei suoi interrogatori alla Questura dimostrò anche particolare competenza sulla organizzazione comunista, parlando dei « settori » e del comitato federale, dal quale dipendevano. Lo stesso Crestani citò quale appartenente al Partito il Ferrari, che si mantenne sempre negativo; e come esponente il Mallamaci, dicendo, ma poi smentendosi, che quest'ultimo perfino gli aveva presentato il Pampuri. Il Mallamaci ebbe a negare di appartenere al Partito: solo ammise che il Crestani lo pregò di consegnargli dei giornali clandestini. Il Gibillini, oltre ad essere confesso, venne trovato in possesso di 14 copie delle « Battaglie Sindacali » del 2.5.1927 e vario materiale relativo al suo ufficio di capo settore. Sulla persona fu rinvenuto mezzo biglietto da visita, quale segno di riconoscimento comunista fra compagni di fede, una lettera dalla Russia a firma « Morelli» diretta al « Carissimo Aurelio» che il Gibillini avrebbe dovuto consegnare al Lucchi. Detta lettera era stata da lui dimenticata in tasca per circa 2 mesi, assieme ad un biglietto dattilografato a fuma « Tito » da consegnare pure al Lucchi, col quale si avvertiva quest'ultimo che avrebbe dovuto fare il collegamento col Fornaroli. Tanto il Lucchi che il Fornaroli negarono di essere comunisti e di essersi prestati in qualche modo per il Partito. Vennero altresì denunciati ed arrestati i Gibillini Oreste ed Elvira perché quando la Questura operava la perquisizione in casa, la Elvira non si alzava da un divano dove sotto poi fu trovato nascosto tutto il materiale sovversivo appartenente al fratello Igino. Però entrambi i detti imputati, Elvira ed Oreste Gibillini, negarono ogni accusa. La Questura a coronamento delle sue indagini denunciò il Ricaldoni quale capo settore, incaricato specie per la diffusione dell a stampa e raccolta fondi pro Soccorso Rosso. Addosso gli rinvennero delle annotazioni di numeri addizionati; egli negando di essere comunista, attribuì il documento a denaro ricevuto in servizio tramviario ed annotato; gli agenti di P.S. invece ritennero trattarsi di denaro destinato alle vittime politiche. Denunciò anche il « Tancredi » Pampuri, allora latitante, contravventore alla ammonizione cui era vincolato. Ritenuto, come risulta anche dai documenti sequestrati al Bagnolati, uno dei più pericolosi sovversivi, capeggiatore del movimento comunista italiano. Gli furono sequestrate IO copie dell' « Unità» 1°.8.1927, un foglio di appunti abbreviati relativi al Soccorso Rosso, lire 2.000 - delle quali non volle giustificare il possesso - ed una carta di identità falsa intestata a Lattuada Giuseppe, recante la sua fotografia. Fu arrestato e denunziato anche il Bruschi perché tra i documenti della crestione Sportelli relativa ai « malati e sussidiati,,, ossia al Soccorso Rosso, trovata una lettera nella quale il famoso Terracini, che dirigeva il Partito dal carcere, oltre a dire che erano stati arrestati Barbaglia e Reggiani, messi in cella assieme, e a dare altri particolari, augurandosi che se la potessero
fu
'l'RIBUJ\ALE SPECIALE PER LA DIFESA
DELLO STATO
tutti cavare dalle conseguenze penali, accennava anche al detto Bruschi. Comunicando il di costui arresto e la di costui scarcerazione, diceva il Terracini? nul!a gli fu tro_vato, come ad altro « compagno » . . . Quindi l'appellativ_o d1 compagno mteso anche per il Bruschi, precisava l'appartenenza al Partito. Pericol~so sovversivo risultò del pari il Marabini, figlio dell 'ex deputato ~omumsta e fratello del comunista fuoruscito, sospettato di spionao-gio esercttato in Francia, il quale si disse iscritto al Partito; dal r920 al ~922 fattorino alla Delegazione Russa, posto lasciato per il servizio militare. Poscia clandestinamente andò in Francia e mantenne i contatti per lettera con la ~etta Delegazione. Nel dicembre 1924 rientrò in Italia riprendendo occupazi~ne _presso la st~ssa Delegazione Russa, mantenendo i rapporti coi compagm d1 _fede, specie con Ravazzoli e Reggiani pure impiegati nello stesso suo uf.fìc10. Affermò che gli addetti ao-li uffici della Deleo-azione Russa 0 0 dovevano essere tutti comunisti. Dalla esposta narrativa è riuscito provato che la Questura di Milano aveva proceduto all'arresto di parecchi individui presunti tutti comunisti. Taluni ebbero a fare delle ampollose confidenze con tale dovizia di particolari da far sospettare poco veritiere alcune notizie date. Così se è pur vero che la società A.p.e. di origine sportiva necessariamente fu disciolta dal ~refetto per infi~tr~zioni sovversive, è però escluso che tutti gli appartenentl fossero comumsu. Quindi il dire che i capi erano l'Ao-ostini, lo Iovenitti, il Bentivoglio, la Giacobbi Ginetta, il Menarini, il M~rabini, il Lazzari, la Vicentini, il Marzorati ed il Pagani, non può costituire elemento sufficiente per s~abilire ne1:1meno « l'appartenenza al Partito » o « la propaganda sovv~rsiva ». Il dire va~amente che taluni prestarono la propria opera sovversiva per fare espatriare clandestinamente lo Scanziani, bisognoso, per fa~e raccogliere la somma necessaria di lire 300, stabilendo però nella denuncia contemporanee fonti diverse di provenienza del danaro; quando poi viene individuato il ferroviere che avrebbe nascosto lo Scanzia1_1i sul carro, sul~a indicazi~ne di << Giuseppe >> chiamandosi egli invece «Pietro », e se mai perfino viene provato che l'opera sua disonesta viene pagata con lire roo, e si viene in tal modo allora ad escludere l'intervento diretto del compagno di fede; con tali elementi di accusa non si riesce certo ad _int~g_rare la _qualificazione giuridica ?ei delitti ad ognuno ascritti nei capi d1 1mputaz10ne. Non bastano le chiamate di « correo >> dei famil iari coimputati che, dopo le accuse rese e posti in libertà, non furono denunciati; non bastano delle generiche dichiarazioni sfavorevoli ; ma occorre il vaglio, attraverso le chiare, precise e non equivocabili emergenze di idonei mezzi probativi . . Per~anto, esa~inati gli atti istruttori tutti, il Collegio è d'avviso che nella f~tt1spec1e _n?n. s1 ~eng~no _a ca_ratterizzar~, anzitutto, i delitti di cospiraz10ne e d1 1st1gaz1one 1pot1zzat1 per tutti gli imputati, nella requisitoria
PRI~IA P ARTE:
SEKTENZE EMESSE
DAL T .S.D. S.
del P.M .. Invece si ravvisano gli estremi soggettivi ed oggettivi della appartenenza al P~rtito disc_iolto ?'ordi?e della p~bblica. au~orità e d~lla _propaganda sovversiva generica, a1 sensi e per gli effetti d1 legge d1 cm al1'art. 4 p. eò u.cpv. delìa legge 25.11.1926 n. 2008. Dei 44 imputati, attraverso le rispettive confessioni e le documentazioni, a carico di soli IO si sono raccolti elementi sufficienti di reità. Sono tutti individui pericolosi per specifica attività criminosa espiicata, ed i raRporti informativi loro rappresentano. la conferma d~ q~anto_emers~ ad evidenza dal presente processo e da altn ancora. Infatti g1a no_t1 ~ono 11 Ca:ra~, il Gibillini Igino, il Marabini, il Pampuri, la ìV1orandott1, 11 Rognom, 11 Bruschi, il Reo-giani, il Barbaglia e lo Sportelli. Perciò devono tutti e IO essere rinviati ~ P"iudizio per rispondere dei suddetti reati modificati, previsti e puniti dall?art. 4 p. ed u.cpv. della citata legge : diffidandosi 1~ Sportelli, latitante, ai sensi dell'art. 507 e seg. C.P. Esercito a presentarsi entro 5 giorni dalla notifica della presente sentenza diversamente sarà giudicato in contumacia. Devono essere prosciolti tutti gli altri, taluni anche di cattivi preceden_ti politici, in quanto vennero a mancare elementi sufficienti a loro carico. Sia per la troppo vaga chiamata di correo, sia per le circ?stanze talvolta_ contraddicenti fra loro, sia per le rettifiche degli accusaton che trovano nsco~tro nelle recise negative degli imputati; infine, per taluni, dalle stesse di~ chiarazioni degli organi tutori dell'ordine pubblico che rilasciarono dei favorevoli rapporti informativi, ed altresì dai testimoniali difensivi. . Di conseguenza la Commissione Istruttoria ritiene di dover ~ichia~are il non luoo-o a procedere per insufficienza di prove, a favore degh altri 34 coimputatt in ordine ai reati modificati di appartenenza e ~i propaganda sovversiva: ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Ad eccezione per Parioli Ernesto e Luigi, Gibillini Elvira, De Vittori Giovanna, Bernasconi Rosa già liberati 'con provvedimento del Giudice Istruttore, pei quali devesi invece procedere alla revoca del mandato di cattura. P . Q . M.
Visti gli art. 4, p. ed u.cpv., e 7 della legg:_ 25. ~r.1926 n : 2008 ; 2 R.D . 13.3.1927 n . 313; 421 - 507- 55r e segg. C.P . ..tserc1to? _su diff?rme pare:e del P.M. e mantenendosi lo stato di detenzione per gh imputati, pronuncia l'accusa a carico di Carral, Gibillini Igino, Mara bini, Morandotti, Sportelli, Pampuri, Rognoni, Bruschi, Reggiani e Barbaglia, indicando. il rinvio a giudizio loro e della causa dinanzi al Tribunale Speciale: per rispondere tutti dei delitti di cui all'art. 4, p. ed u.cpv., della legge 25.rr.1926 n . 2008, ossia di appartenenza al Partito Comunista d_isciolto ~r ordine_ della pub: blica autorità nonché di propaganda sovversiva genenca. Reati commessi dopo la promulgazione della citata legge.
TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
. Dichi~ra in~ece il ~on l~ogo _a procedimento penale per insufficienza d1 prove, m o:dme_ ag~1 ste~s1 r.eatl mo.dificati nella configurazione giuridica, a fa~~re_ ~1 tu~1 gh altn. co11:1pu~at1: ordinando per tutti (ad eccezione della G1b1lhm Elvira, De Vmon G10vanna, Bernasconi Rosa e di Parioli Er~est.° e Luigi, pei ,q~ali occorre procedere alla revoca dei rispettivi mand~tl d1 cattura per~he m _precedenza scarcerati con provvedimento del Giudice I~truttore) la 1mmed1~ta scarcerazione se non detenuti per altra causa. Diffidando lo Sp?rt~lh a I?r;se11:tarsi entro 5 giorni dalla notifica della presente ad una quals1as1 autonta, diversamente si procederà in contumacia. Roma, 16.8.1928 - Anno VI.
PRIMA PARTE :
SEl'l""TENZE EMESSE DAL
r.s.o.s.
SENTENZA N. 111
Reg. Gen. n. 530/ 1927
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Cau Lussorio, Mucci Giulio, De Martini Vittorio, Ottanelli Domenico, Le Metre Gaetano, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente S ENTENZA
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Nei confron~i del latitante Risveglio Sportelli non è stata emessa, a causa della sua latitanza, nessuna altra decisione negli anni successivi al 1928 né dalla Commissione Istruttoria né dal T.S.D.S ..
nella causa contro: Barbaglia Carlo Alberto, nato a Corbetta (Milano) il 3.4.1905, meccanico; Bruschi Andrea, nato a Terranova di Sicilia (Caltanissetta) il 22.7.1893, commerciante; Carral Pietro, nato a La Salle (Aosta) il 28.12.1890, cameriere; Gibillini Igino, nato a Milano il 3r.10.1898, litografo; Marabini Carlo, nato ad Imola (Bologna) il 27.7.1902, impiegato pnvato; Pampuri Angelo, nato a Milano il 2.rr.1899, rigattiere; Reggiani Carlo, nato a San Giorgio (Mantova) il 29.7.1885, operaio chimico; Rognoni Guglielmo, nato a Milano il 4.5.1898, meccanico; Morandotti Isolina (Lina), nata a Milano il 6.3.1897, pittrice. Tutti detenuti. IMPUTATI
Dei delitti di cui all'art. 4, p. ed u.cpv. , della legge 25.rr.1926 n. 2008, ossia di appartenenza al Partito Comunista disciolto per ordine della pubblica autorità, nonché di propaganda sovversiva generica. Reati commessi dopo la promulgazione della legge citata. Omissis
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4, 1° e 2° cpv., 7 legge 25.11.1926 n. 2008; 13 - 20 - 28 - 36- 39- 68 C.P.; 485 - 551 C.P. Esercito, ordina lo
TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
stralcio degli atti e la sospensione, nonché il rinvio a nuovo ruolo, del procedimento relativo all'imputata Morandotti. Dichiara Reggiani, Gibillini, Rognoni, :Marabini, Pampuri, Barbaglia e Carral responsabili dei reati in epigrafe loro ascritti e Bruschi di sola appartenenza a un partito disciolto dalla pubblica autorità e, fatto il cumulo gi_uridico ~er i primi sette, condanna Reggiani, Gibillini, Pampuri e Rognom ad anm 7 e mesi 6 di reclusione ciascuno, Carral ad anni 6 di recl~sione, il Marabini ad anni 5, Barbaglia ad anni 3 e Bruschi ad anni 2 tut~1 delì~ stessa pena. Assolve il Bruschi per non provata reità dall'imputa~i?ne, d~ propaganda. Condanna tutti all'interdizione perpetua dai pubblici urfìci e ciascuno alla sottoposizione per anni 3 alla viO"ilanza speciale della P.~.; li condanna in solido alla rifusione delle spese pr~cessuali. Ordma !a confisca delle somme e del materiale in giudiziale sequestro. Roma, 9.ro.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per fine pena vengono scarcerati : Bruschi dalla casa penale di Orvieto il 10.7.1929. Barbaglia dalla casa penale di Alghero il 2.7.1930. Marabini dalla casa penale di Parma il 21.6.1932. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403 : Carral, detenuto dal 3.7.1927, viene scarcerato dalla casa penale di Pallanza il 10.11.1932. Pena espiata: 5 anni, 4 m esi e 7 giorni. Il Carral rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata al Ministro di Grazia e Giustizia dal fratello Gino il 5.2.1932. Gibillini Igino, detenuto dal 5.7.1927, viene scarcerato dalla casa penale di Pianosa il 10.11.1932. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 5 giorni. Pampuri, detenuto dal 9.8.1927, viene scarcerato dalla casa penale di Viterbo l'n.11.1932. Pena espiata: 5 anni, 3 mesi e 2 giorni.
PRnfA P1\RTE;
SENTE~ZE EMESSE DAL T. S.D.S.
Rognoni, detenuto dal 7.7.1927, viene scarcerato dal carcere giudiziario di Trieste l'u.r r.1932. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 4 giorni. Reggiani, detenuto dal 7.7. 1927, viene scarcerato dalla casa penale di Pianosa il 12. 1r. 1932. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 5 giorni. La Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. pen.) con sentenza emessa il 18.10.1971 annulla perché giuridicamente inesistente, ai sensi ?ell'a~t. 1. de; D.L.L. 27.7.1944 n. 159, la sentenza emessa dal T.S.D.S. nei_comr?1:tl. ~1 Carlo Alberto Barbaalia, Andrea Bruschi, Pietro Carral, Igmo G1b1lhn~, Carlo Marabini, Angelo Pampuri, Carlo Reggiani e Guglielmo Rognom.
Nota. - Per la Morandotti Isolina si trascrive, qui di seguito, un estratto della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Commissione Istruttoria del T.S.D.S. il 24.7.1929.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 530/ 1927
SENTENZA N. 62
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatol'e : Lanari Piero;
PRIMA PARTE:
SENTE~ Z E EMESSE DAL T .S.D.S,
P. Q . M.
Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; 46 C.P.; 274 4° cpv. C.~.P.c., dichiara il non luogo a procedimento penale contro la Mor~dot~ ~salina (detta Lina) perché non punibile, avendo essa_ conune~so 1 fatti imputabili in tale stato di infermità di mente da. toglierle la hbe:tà e. la coscienza dei propri atti : ordinando che venga ncoverata al Mamcom10 Provinciale di Milano.
Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N.;
Roma, 24.7-1929 - Anno VII.
ha pronunciato la seguente
SEN TENZA nel procedimento penale contro : Morandotti Isolina, nata il 6.3.1897 a Milano.
I~!PUTATA
1) del delitto previsto e punito dall'art. 2 della legge 25. n.1926 n. 2008, in relazione agli art . 104 - 120 - 252 C.P. per avere commesso i fatti - organizzazione segreta a carattere militare, finanziata dall'estero, propaganda a mezzo di opuscoli, giornali, manifesti e proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, svolta tra la popolazione del Regno e tra le file delle Forze Armate, ecc. - diretti a sottoporre parte dello Stato a dominio straniero, a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 3 prima parte legge citata, per aver concertato di commettere i delitti di cui agli art. 104 - 120 - 252 C.P.; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge citata, per aver istigato, a mezzo di giornali, manifesti, opuscoli e proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, a commettere i delitti di cui agli art. 104- 120- 252 C.P., face ndone l'apologia; 4) del delitto previsto e punito dall'art. 4 legge citata, per aver ricostituito il Partito Comunista, sciolto per ordine dell'autorità, partecipandovi e facendo propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di detto Partito, in Milano ed altrove, tra la metà del dicembre 1926 ed il luglio successivo.
Omissis
Seauono le firme del Presidente e dei Giudici. b
PRIMA PARTE:
TRIBUNALE SPECIAL E PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 59 / 1928
SENTENZA N. 112
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Cau Lussorio, Mucci Giulio, De },1artini Vittorio Ottanelli . ' Domemco, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
SENTE:SZE E~{ESSE DAL T .S.D.S.
6--, ).)
Comunista disciolto dalla pubbìica autorità, e così modificata la rubrica condanna Biselli ad anni quattro, Ghidoni e Busi Carlo ad anni tre ciascuno, Busi Battista, Rizzi e Pallavera ad anni due, Corbari ad anni due e mesi sei, tutti alla reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad anrij tre di vigilanza speciale della P.S., nonché al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca del materiaìe sequestrato. Roma, rr.10.1928 - Anno VI.
ha pronunciato la seguente Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SENTENZA
nella causa contro: Ghidoni Ernesto, nato il 16.u.1903 a Soresina (Cremona), contadino; Biselli Pietro, nato il 27.5.1901 a Cremona, falegname; Rizzi Luigi, nato il 28.7-1901 a Cremona, falegname; . Busi Battista, nato il 2.6.1897 a San Giovanni in Croce (Cremona), contadmo; Corbari Palmiro, nato l'u+ r889 a Cà de' Stefani (Cremona), cappellaio; . Busi Carlo, nato 1'8.r.1904 a San Giovanni in Croce (Cremona), contadmo; Pallavera Giovanni, nato il 29.9.1893 a Cremona, inserviente ospedale. Tutti detenuti. IMPUTATI
Il_ Biselli ~ietro, il R_izzi Luigi ed il Busi Battista del delitto previsto e pumto dal disposto dell art. 4 p.p. della legge 25.11.1926 n. 2008; il Ghidoni Ernesto, il Corbari Palmiro, il Busi Carlo e il Pallavera Giovanni del delitto previsto e punito dall'art. 4 p. ed u.cpv. della citata leage. Reati commessi, in Milano, nel 1927. i:,
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Corbari, detenuto dal 18.7.1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Viterbo il 14.7.1930. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 17.8.1920, istanza respinta. Con sentenza emessa dal Tribunale Militare di Guerra del XXII Corpo d'Armata il 5.9.1917, il Corbari, ritenuto colpevole del reato di diserzione in presenza del nemico, venne condannato alla pena dei lavori forzati a vita; il Tribunale Supremo Militare concede, con provvedimento emesso il 15.J.1929, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. I del R.D. 2.9.19r9 n. 1502. Ghidoni, detenuto dal 4.7.1927 viene scarcerato dalla casa penale di Nisida il 4.7.1930, per fine pena. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 20.3.1929. Busi Battista, detenuto dal 16.7.1927 e scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Viterbo il 16.7.1929. Busi Carlo, detenuto dal 16.7.1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Civitavecchia il 16.7.1930.
Omissis
Rizzi, detenuto dal 16.7.1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Orvieto il 16.7.1929.
P. Q. M.
Biselli, detenuto dal 16.7.1927 viene scarcerato, per .fine pena, dalla casa penale di Castelfranco Emilia il 15.7.1931.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4, p.cpv., 7 legge 25.rr.1926 n. 2008; 13 - 20 - 28 - 36- 39 C.P.; 551 C.P. Esercito, dichiara tutti oli imputati in epigrafe qualificati, responsabili di sola appartenenza al Partito
Pallavera, detenuto dal 18.7-1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Perugia il 18.7.1929. Una istanza di grazia inoltrata il 20.2.1929 viene respinta. 4/ bis - U.S.
TRJBU)IALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
Nei confronti di tutti i sunnominati condannati il T.S.D.S. con declaratoria emessa il ro.r2.1932 concede il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403.
PRIMA PARTE:
SE)ITENZE EMESSE DAL T,S.D.S.
655
SENTENZA N. 197
Reg. Gen. n. 347 /1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Nota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. , nel disporre con sentenza n. 164 del 1°.8.1928, il rinvio al giudizio del T.S.D.S. dei sunnominati imputati, dichiarò «il non luogo a procedimento penale per non essersi raccolti sufficienti indizi di reato » nei confronti di Ghidoni Silvio, nato a Soresina (Cremona) il 3r.r.r906, contadino, detenuto dal 4.7.1927 al 3.8.1928.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SEN T ENZA
nel procedimento penale contro: Bentivoglio Guido, nato il 3r.ro.1907 a Verona, falegname; Canova Attilio, nato il 30.10.1907 a Verona, muratore; Corsini Corradino, nato il 7+1901 a Montorio (Verona), falegname; Castellani Egidio, nato il 23.8.1908 a Castagnara (Verona), barbiere; Della Valle Michele, nato il 15.11.1895 a Cherasco (Cuneo), negoziante; Di Torna Sebastiano, nato il 28+1908 a Verona, operaio tessile; Dalla Sartora T eresa, nata il 4.3.1851 a Mizzole (Verona), casalinga; Ferrais Luigi, nato il 7.3.1894 a Cressona (Verona), ferroviere; Maggia Arturo, nato il 6.3.1895 a Verona, panettiere; Marchi Luciano, nato il 28.5.1904 a Vigasio (Verona), meccanico; N ascimbene Bortolo, nato il 25.10.1905 a Torre Benaco (Verona), calzolaio; Ortelli Luigi, nato il 22.1.1883 a Trevenzuolo (Verona), falegname; Pedin Luigi, nato il 18.5.1872 a Costa (Rovigo), industriale; Pinterle Domenico, nato 1'8.3.1903 a S. Maria (Verona), carrettiere; Riberti Alfredo, nato il 5.10.1908 a Verona, ramaio; Sabaini Giuliano, nato il 18.2. 1887 a Mizzole (Verona), falegname; Sabaini Virgilio, nato il 24.2.1892 a Mizzole (Verona), falegname; Venturelli Giuseppe, nato il 3.9.1876 a Verona, impiegato; Pasini Beniamino, nato il 23.9. 1903 a Montorio (Verona), muratore; Fiocco Luigi, nato il 9.6.1876 a Verona, pensionato; Dal Negro Giovanni, nato il 18.3.1902 a Verona, muratore;
TRlllGJ\ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST.-\TO
l'RIMA Pi\RTE :
Avesani Angelo, nato il 21.10.1905 a Verona, facchino; Secchi Pietro, nato il 3r.ro.1892 a Modena, chauffeur; Conte Albino, nato il 7.ro.1902 a Isola S. (Verona), manovale; Pero Umberto, nato il 4.rr.r89r a Verona, elettricista; Trevisani Albino, nato il r 0 .7.1875 a Erbè (Verona), contadino; Polettini Primo, nato 1'8.r.1897 a Isola S. (Verona), facchino; Biancardi Giacomo, nato il 12.5.1899 a Isola S. (Verona), contadino; Avanzini Luigi, nato il 30.10.1881 a Trevenzuolo (Verona), carrettiere; Compri Secondo, nato il 2.ro.1889 a Verona, panettiere; Filippini Eugenio, nato il 19.5.1895 a Trevenzuolo (Verona), manovale; Sterzi Giuseppe, nato il 25.5.1899 a Verona, manovale; De Anesi GuglielmoJ nato il 4.5.r898 a Zelio (Verona), sarto; Andreis Germano, nato il r8.5.r884 a Verona, manovale; Aio Romano, nato il 9.6.1899 a Goito (Mantova), muratore; Zavarise Vittorio, nato il 2.rr.1902 a Verona, fabbro; Bondiani Luigi, nato il 4.rr.r9or a S. Maria (Verona), carrettiere; Mantovani Umberto, nato il 23.5.1887 a Isola S. (Verona), contadino; Panzieri Fausto, nato il 14.9.1903 a Verona; Rancan Luigi, nato il 21.2.1893 a Fregnago (Verona), manovale. Tutti tratti in arresto nel periodo di tempo intercorrente dal 5 al 25.5.1927, con esclusione dell' Avanzini tratto in arresto il 31.7.1927. Dalla Sartora Teresa, tratta in arresto il 5.5.1927 venne scarcerata il 12.9.1927. Secchi Pietro, tratto in arresto il 16.7.1927 venne scarcerato il r .9.r927. 0
Fiocco Luigi, Pinterle Domenico ricoverati nell'Ospedale di Verona mentre Della Valle Michele venne ricoverato nel manicomio di Verona. Panzieri Fausto deceduto il 4.7.1927.
SE NTE::S:ZE
EMESSE
D.~L T ,S.D .S.
decade del dicembre 1926 ed il maggio 1927 con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, specie mediante diffusione clandestina di manifesti, giornali, opuscoli e p/oclami stampati alla macchia, is~gato ~ com~ mettere i delitti di cui agli art. 120 e 252 C.P., e fatto l'apologia degh stessi reati; 3) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 legge citata, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti, ricostituito il disciolto Partito Comunista e fatto parte di esso, facendo propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di detto Partito; 4) del delitto di cui agli art. 79 e 247 C.P. in relazione alì'art. r legge r9.7.r894 n. 315 per avere, nelle circostanze di cui sopra, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, mediante diffusione clandestina di manifesti, giornali ed opuscoli stampati alla macchia, pubblicamente incitato alla disobbedienza della legge ed alì'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per l'ordine pubblico; 5) del delitto di cui all'art. 9 cpv. legge 24.12.1925 n. 2263, per avere offeso, sempre nelle stesse circostanze, con parole ed espressioni oltraggiose, contenute in giornali, opuscoli, ecc., stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, il Capo del Governo in persona di S.E. Benito Mussolini, ~ Primo Ministro; 6) del delitto di cui agli art. 2 legge 19.7.1894 n. 315 e 79 C.P., per avere, con atti esecutivi della medesima risoìuzione criminosa, nelle circostanze di cui sopra, con la diffusione di giornali, opuscoli, ecc., stampati alla macchia clandestinamente, istigato i militari a disobbedire alìe leggi, a violare il giuramento dato ed i doveri della disciplina, e per avere esposto le Forze Armate dello Stato all'odio ed al disprezzo della cittadinanza; 7) il Sabaini Virgilio, il Bentivoglio ed il Castellani anche: del delitto previsto e punito dall'art. 190 in relazione all'art. 2 C.P. perché il 5.5.1927, verso le ore 20,30 in Verona, con altri rimasti sconosciuti, espiodevano diversi colpi di pistola, per sottrarsi all'arresto, contro gli agenti della forza pubblica; 8) il Sabaini Virgilio, inoltre: del reato di cui all'art. r R.D. 3.8.1919 n. 1360, per non aver denunziato 21 cartucce da fucile mod. 9r da lui possedute in casa in Verona.
IMPUTATI
r) del delitto previsto e punito dall'art. 3, p.p., in relazione all'art. 2 legge 25.1r.r926 n. 2008 per avere, in Verona ed altrove, fra la seconda decade del dicembre r926 ed il maggio 1927, concertato di commettere fatti diretti a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile; 2) dei delitti previsti e puniti dall'art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 79 C.P., per avere in Verona ed altrove, fra la seconda
IN CA.MERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitor~a del P:~· c~ie?~nte alla Com~ missione ii rinvio a oiudizio di Bentivooho, Sabaim Virgilio e Castellaru per ricostituzione e propaganda del Pa~tito Comunista, ed il p~osciogli~ mento dei medesimi da tutti gli altri reati rubricati per insufficienza di indizi; la dichiarazione di non luogo per morte di Panzieri; il proscioglimento di Secchi, Conte e Dalla Sartora per non aver commesso i fatti loro
I'
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TRIBUNALE SPECIALE PER L:\. DIFESA DELLO STATO
attribuiti e degli altri imputati per insufficienza di indizi di reità in ordine a tutte le imputazioni rubricate, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
. .La Regia Questura di Verona aveva avuto sicuri indizi di rinascita del ~hsc10Ito Partito Comunista ~ in s~gu~to ad abile servizio di appostamento 11_ 5:5·:927 ~ve:a. s?rpreso ~e1_ pressi d1 Porta Vescovo un gruppo di comumsu, 1 qual~ ~1st1s1 scoperti s1 e~ano d~ti a pre~ipitosa fuga sparando qualche colpo d1 n~oltella _contro gh agenti operanti, i quali agenti, però, poterono arrestare 11 nommato Castellani ed il corriere del Partito Zaninetti Gi~va~ni - _contro il quale pende altro procedimento cui fu abbinato nei su01 nguard1 lo stralcio di questo - e sequestrare auli arrestati e sul luoao dell'interrotto convegno circolari e stampe comunis~e. b Proseguendo le indagini per la identificazione deo-li altri compao-ni h . o b c_ e s1 pre~umeva _potessero aver preso parte alla riunione e che erano notonam_ent~ m r~la_z101:e ~~n gli arrestati, furono perquisite le abitazioni dei rubncau Sabam1 V1rg1ho e Bentivoglio ove fu rinvenuto abbondante e compromettente materiale comunista. Nella circostanza Dalla Sartora Teresa, m~dre del predetto. Sabaini, alla vista degli agenti tentò gettare dalla fi~estra _11. pre~e~to matenale appartenente al figlio. Perquisita anche la casa ?1 Sabam1 Gmhano, fratello del Virgilio, vennero rinvenuti, ben nascosti m una. buca del luogo di decenza, vari documenti del Partito, tutti, però, portanti la data del 1926. Procedutosi all'arresto di tutti i nominati, essi - ad eccezione della ~onna e del_ Sabaini_ Giuliano - confessarono di essere i capi locali del Partito Comumsta e d1 avere esplicato attività di rioro-anizzazione e di pro0 paganda. }n seg~it~ all'esa1:1e. dei ~ocumenti sequestrati, alcuni dei quali conte~enu_ nomi d1 com~msu, ed m ~eguito ad interrogatorio degli arrestati, si 1de1:t1fìca~on~, quali appartenenti al Partito Comunista nel 1927, tutti gii altn rubncat1, tranne il Conte ed il Secchi per quanto appresso. Frattanto perveniva a quella Regia Questura dalle carceri di Verona un rapporto dal quale rilevavasi che il rubricato Conte Albino, aià condannato nel 1926, ed in espiazione di pena per diffusione di manifesti sovvers1v1, raccomandava, a me~zo_ di un biglietto sequestratogli, ad un << compadi o-uardarsi gno » condetenuto, che si nteneva essere il Sabaini Virailio 0 dalle soie. ' o Al Zan~etti era st~ta se_ques~rata una tessera del Touring Club con il falso_ nome dr Lombardi Mano. S1 era venuto a sapere che il sedicente Lombardi era stato presentato al Touring dal socio Secchi Pietro di Modena che si credette di identificare nel rubricato. .L
PRIMA PARTE :
SENT ENZE EMESSE DAL T.S. D.S.
In una perquisizione passata in casa del Sabaini Virgilio alcuni mesi dopo del suo arresto, si erano rinvenute alcune pallottole da fucile ed una bomba (riscontrata però vuota ed innocua - vedi f. 12, Voi. 22°). Quanto sopra la Regia Questura ricordata esponeva a questo Tribunale coi suoi rapporti IO - 18 - 30 maggio, 25 giugno, 17.7.1927 e i CC.RR. di Verona con verbale del 15.8.1927, rapporti e verbale contenuti nel 1° fascicolo processuale. Iniziatasi azione penale contro tutti i denunziati per i reati in epigrafe elencati, durante l'istruttoria è rimasto accertato, da prove documentali e dalla loro stessa confessione, che il Sabaini Virgilio, il Castellani Egidio ed il Bentivoglio Guido avevano, fino all'epoca del loro arresto, esplicato - con esito f~vorevole - attività di ricostituzione e di propaganda del Partito Comumsta. Le indagini istruttorie però, quanto agli altri coimputati, hanno dato e~ito di':'erso: Infatti, non solo non sono emersi nuovi sostanziali e specifici elementi atti a provare, in modo certo, una qualsiasi attività sovversiva o la mera appartenenza al Partito Comunista - posteriormente all'emanazione della legge sulla difesa dello Stato - di questi ultimi; non è venuta, nei loro confronti, meno perfino quella chiamata di correo che era a sostegno della denuncia. Tanto il Sabaini Virgilio, infatti, quanto l'Ortelli, il Corsini ed il Di Torna hanno, dinanzi al Giudice Istruttore, concordemente e ripetutamente dichiarato di non poter confermare, perché non corrispondenti al vero, le dichiarazioni da loro rese innanzi alle Autorità di P.S .. In ultima analisi, a carico di tutti gli imputati (ad eccezione dei tre capi predetti resisi confessi, e di Secchi, Dalla Sartora, Conti, Fiocco, Venturelli, Della Valle, Pasini e Sabaini di cui vengono appresso esaminate le singole posizioni) non vi sono che alcune dichiarazioni attestanti la loro attiva appartenenza al Partito nel 1927 rese innanzi all'autorità di polizia giudiziaria da qualcuno dei prevenuti e da essi stessi smentite, successivamente, in periodo istruttorio, tanto che alla Commissione sembra non costituisca indizio sufficiente a giustificare un loro rinvio a giudizio, anche perché le predette confessioni e le chiamate di correo devono, per potere assurgere a valore di prova, essere per lo meno costanti. Invece nel caso concreto nelle stesse prime dichiarazioni si notano incertezze, contraddizioni e perplessità. Basta ricordare la dichiarazione del Sabaini di cui al f. 23, Voi. 1°, nella quale si riconosce di avere egli, in precedente interrogatorio, incluso un individuo per errore, quella di Marchi (f. 27, Vol. 1°) che spiega di avere indicato persone che erano comuniste nei primi del 1926; di Corsini (f. roo, Voi. 1°) che riconosce di avere incluso in un elenco di presunti comunisti persone per errore; di Avanzini e di Filippini (Vol. 29° - 30°) che assicurando di non essere più da tempo in Trevenzuolo smentiscono in pieno il preteso rivelatore, capo gruppo di Trevenzuolo, Ortelli.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA
DELLO STATO
Si aggiunga che a base di tutti gli interrogati della P.S. erano vecchi elenchi di com:1ni~ti, r~nven~ti e sequestrati insieme a vecchia stampa durante_le. operaz10m e ~1 aggmngano ancora i possibili interessi degli interrogati d1 creare castelli per rendersi ben visti alle autorità e (come insinua qualche imputato - f. 8, Vol. 31°) di nascondere i veri inscritti al Partito e si aggiungano infine i probabili eccessivi turbamenti deo-li interroo-ati in seguito ad insistenti domande, per concludere che si rende necessa~io per tale numeroso gruppo un provvedimento di non luoo-o per insufficienza di indizi. b Per l'imputato Panzieri deceduto (f. 10, Vol. 39°) si dovrà dichiarare estinta l'azione penale per morte. E' vero che, in linea politica, non buone sono le generiche informazioni rilasciate nei loro confronti dalle Autorità di P.S. o da qualche teste, ma ciò non ,può costituire prova concreta e specifica della loro appartenenza al Partito Comunista o di qualsiasi attività politica contrastante con le leggi, dopo la emanazione della legge sulla difesa dello Stato. N~i confronti .d~ coloro cui occorre esaminare le singole posizioni processuali, la Commissione reputa rilevare: Nei riguardi del Secchi e di Daìla Sartora le stesse Autorità di P.S. hanno finito col riconoscere dovere l'uno o l'altra essere assolutamente estranei al Partito. Gli ottimi precedenti del Secchi Pietro, l'esistenza di un sovversivo a nome Secchia Pietro (contro il quale pende procedimento presso questo Tribunale), il noto sistema preso da sovversivi di appropriarsi di nomi altrui, tutto rende evidente l'equivoco, mentre l'istinto e l'affetto materno rendono spiegabilissima ed imperseguibile giuridicamente la forma di favoreggiamento tentata dalla madre dei Sabaini. Pertanto i due - scarcerati in sede istruttoria in applicazione dell'art. 323 C.P.P. - meritano essere prosciolti per non aver commesso i fatti loro addebitati. Eguale formula assolutoria la Commissione decide dovere adoperare nei :iguardi di ,conte Albino, detenuto per altra causa dalla metà del 1926 e comvolto nell attuale processo per avere scritto durante la sua detenzione, sia pure al Sabaini, di guardarsi dalie spie. . Nei confronti del Fiocco (tisico, attualmente ricoverato nell'Ospedale di V_erona) e del Ve:iturell~ (quasi completamente cieco) indicati quali esponenti del locale comitato di Soccorso Rosso, oltre alle ritrattate e già accennate chiamate di correo, vi sono le dichiarazioni di un avvocato che assic~ra di _avere av~t_o da l~ro p_a~a~i, nei primi d:l 1927, alcuni onorari per difese di sovverslVl da lui assistiti nel 1926 e vi sono alcune dichiarazioni ?i osti .assicuranti. di _aver forni:o nel 1926 vitto ad alcuni detenuti politici 1:1 ~e~uito a~ ?rdmazione del F10cco e del Venturelli. Tutto ciò, però, non si ritiene decisivo per affermare gli addebiti che ad essi si muovono. Infatti, tenuto presente che i pagamenti fatti nel 1927 all'avvocato rio-uardano cause discusse nel 1926, le predette asserzioni testimoniali possoio al massimo
PRi:'>lA P .\RIE:
SE::STEl\ZE E'.\!ESSE DAL T . S.D.S.
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dimostrare che Fiocco e Venturelli si interessavano dell'assistenza dei detenuti politici nel 1926; ma nessuno elemento esiste in atti comprovante che tali mansioni esplicassero per incarico del Partito e dopo l'emanazione del;a legge sulla difesa dello Stato. Anzi lo stesso _c~m~ndante della c?mpagma CC.RR. di Verona ha ritenuto, date le condiz10m del Venturelh, rimasto quasi cieco, che negli ultimi tempi non si sia interessato di politica. Pertanto essi vanno prosciolti per insufficienza d'indizi di reità. Nei riguardi di Della Valle (ricoverato nel Manicomio di Verona) sempre oltre alle prime ritrattate chiamate di correo, vi è il rinvenimento, nel materiale sequestrato al Sabaini, di alcuni documenti d~l 1.92? ~ firma di Trincheri (pseudonimo del Della Valle) ed una lettera di dmms10ne da seo-retario della federazione provinciale sindacale comunista datata 28+1927. b 1· Tale lettera potrebbe attestare che egli fino al 28+1927 avesse esp icato attività in seno al disciolto Partito Comunista; ma v'è pure in atti una perizia medica assicurante che il Della V aìle è infermo di mente in seguito a traumatismo o-rave al capo sofferto in guerra, ciò che rende assai dubbia l'illazione ch'egli abbia esplicato attività nel 1927; ed il dubbio appare fondato se si pensi che nessun altro documento portante la data 1927 è stato rinvenuto, e che egli, coinvolto nel passato nel Partito Con_mnista perch~ mentalmente minorato e facile alla suggestione altrui e particolarmente di chi, traendo profitto dalla sua anormalità, se ne serviva per quals~asi ba:sa imoresa, come si esprime la perizia, abbia in fatto abbandonato 11 Partito allfepoca della emanazione della legge speciale, sentendo, per a~t:ui consiglio, nell'aprile 1927, la necessità di sanzionare questa sua dec1S10:1e co~ presentare regolari dimissioni. Pertanto, in mancanza di elementi certi attestanti il proseguimento dell'attività_ comunista P?st~rior1:1e~te _a~ novembre 1926 del Della Valle, anch'egli per equo cnteno di gmst1z1a va prosciolto non risultando indizi sufficienti sulla sua reità. A carico del Sabaini Giuìiano vi è l'esito positivo della nota perqms1zione domiciliare che - come dianzi è cenno .:. . portò al sequestro di alcuni documenti del Partito con data 1926. Egli ha sempre affermato che tali documenti potevano essere stati nascosti dal fratello Virgilio; . questo ultimo ha ciò pienamente confermato. L'arma dei CC.RR. ha assicurato che le indao-ini dirette ad accertare l'eventuale appartenenza, all'epoca• dell'arresto, b . del Sabaini Giuliano, al Partito Comunista, hanno avuto esito negativo . Ciò la Commissione ritiene per proscioglierlo per insufficienza d'indizi. Eguale provvedimento ritiene adottare nei confr?nti di Pasi?i Ben~amino. A questi si fa carico di avere incitato i compagm ad .andare m R~ss1a, dopo la sua scarcerazione avvenuta nella fine del genna.10, 1927 (egli e:a detenuto per altra causa). A fondamento di tale .accusa v1 e una le.ttera m data 8.6.1927 scritta dal Pasini in Cogolo ov'erasi recato a scopo d1 lavo~o e diretta ad un amico, in cui si accenna ad una sua partenza per la Russia a dispetto degli amici. Egli ha affermato di avere scritto tale lettera per
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togliere ogni contatto con gli amici stessi che volevano raggiungerlo a Cogolo dove difettava il lavoro. A conferma di tale versione nella lettera si legge: « Addio a tutti che forse non vi rivedrò più ». In ogni modo, tutto ciò non si può ritenere sufficiente per dimostrare un'attività sovversiva nel Pasini dopo la sua scarcerazione. Quanto ai vari addebiti mossi al Bentivoglio, al Sabaini Virgilio ed al Castellani, alla stregua delle risultanze processuali si può concludere che in sostanziale emerge che essi nel 1927 in Verona esplicarono opera di ricostituzione di gruppi del disciolto Partito Comunista ed opera di propag~nda di detto Partito, fatti che coincidono con le ipotesi criminose previste e punite dalla prima e daJl 'ultima parte dell'art. 4 della legge 25. n .1926 n. ~008, ed in tal senso dev'essere ridotta l'accusa, perché dalla stessa istruttoria non sono emersi casi concreti di attività cospirativa e non è restato. altresì, provato che siano state, comunque, diffuse copie proprio di quella stampa sequestrata contenente gli incitamenti e le offese di cui ai numeri 2), ~), 5) e 6) dei capi di accusa; e non è rimasto accertato che proprio essi abbiano esp~oso. i colpi. di pistola partiti dal gruppo contro gli agenti della forza pubblica m occasione della accennata sorpresa del 5.5. r927 in Verona (il Castellani ha affermato che i soli agenti spararono, in oo-ni m odo è cosa certa che essi tre imputati furono arrestati subito dopo il nito inseguimento e furono trovati tutti e tre sprovvisti di armi da fuoco); né è stato, in.fine. acce~tat?. che. ~e poche. cartucce rin~enute in casa Sabaini appartenessero al Virgilio. R1t1ene perciò equo prosc10gliere i tre in parola da tutte le altre imputazioni rubricate, per insufficienza d'indizi. Poiché la competenza per materia è di questo Tribunale Speciale in virtù dell'art. 7 della legge 25.11.1926 n. 2008. P. Q. :M.
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 421 - 60 - 551 C.P. Esercito. 274 C.P.P., 4-7 della legge 25.11.1926 n. 2008, 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; in conformità delle richieste del P.M., pronuncia l'accusa contro i rubricati Bentivoglio, Sabaini Virgilio e Castellani per rispondere davanti a questo Tribunale, cui li rinvia a giudizio, dei reati previsti e puniti dall'art. 4 P·P· e u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere in Verona, in epoca antecedente e prossima al maggio 1927, ricostituito gruppi del Partito Comunista già disciolto dalla pubblica autorità e per avere in detta epoca fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di detto Partito, specie a mezzo di diffusione di stampe sovversive. Dichiara non doversi procedere per insuflìcienza d'indizi a carico dei predetti in ordine a tutte le altre imputazioni in rubrica loro addebitate. Dichiara non farsi luogo a procedimento per estinzione dell'azione penale nei riguardi di Panzieri, per morte del medesimo.
PRI:-.l.'\ P.~RTE :
SE1sn:-.zE EMESSE DAL T,S.D.S,
Dichiara non farsi luogo a penale procedim~nto -?-~i confr?nti di Dall~ Sartora, Secchi e Conte per non aver commesso 1 fam m rub~1ca loro. att~i~ buiti; e nei confronti di tutti gli altri imputati perché no_n ns~ltano md1z1 sufficienti di reità in ordine alle imputazioni loro mosse m epigrafe. . . Ordina la scarcerazione di tutti crli imputati per i quali è stato dichiarato di non doversi procedere per in~ufficienza di indizi. Ordine di scarcerazione non necessario per Dalla Sartora eresa e Secchi Pietro perché già scarcerati in sede istruttoria in applicazione del1'art. 323 C.P.P..
!
Roma, 27.8.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIB UNALE
SPECIALE PER L.~ DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 682/ 1927
SENTENZA N. 113
Il Tribunale Speciale per la difes a dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo ·
'
Giudici: . De_Martini Vittorio, Pasqualucci Renato, Oliveti Ivo, Rambaldi Gmseppe, Gauttieri Filippo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
P.RI~!A PARTE :
SENTENZE EMESSE
DAL T .S.D .S.
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Dichiara inoltre non provata la reità di Bentivoglio ?uido i~ ordin.e al reato di propaganda ascrittogli e lo assolve da questa 1mputaz10~e. Ritiene invece il detto Bentivocrlio colpevole di appartenenza al Parato Comunista anziché di ricostituzione di detto Partito e, mutata in tal senso la rubrica nei suoi riguardi, lo condanna, col beneficio della min~re età,. ~ due anni e sei mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici ed a tre anni di vigilanza speciale della P.S.. . . Condanna infine i tre suddetti imputati al pagamento m sohdo delle spese processuali ed ordina la confisca del denaro e degli altri oggetti sequestrati. Roma, 12.10.1928 - Anno VI.
nella causa contro : Bentivoglio Guido, nato il 31.10.1907 a Verona, falegname; Castellani Egidio, nato il 23.8.1908 a Castagnara (Verona), barbiere ; Sabaini Virgilio, nato il 24.2.1892 a Mizzole (Verona), falegname. Detenuti. I~fPt.iTATI
Del r~ato previst~ e punito dall'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008 p~r ~vere m ~erona, m .epoca ante~eden~~ e pr?ssima al m aggio 192 , rico7 stltmto gruppi del Partito Comumsta g1a d1sc10lto dalla pubblica autorità e pe: avere .m, de_tta ep?ca fatto p~opagan~a della dottrina, dei programmi e dei meta.di d az10ne d1 detto Paruto, specie a mezzo di diffusione di stampe sovversive.
Seguono le firm e del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUKTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIO:t\TE
Sabaini : per effetto dei provvedimenti di clen::1en~a di .cui al R.D.
5.1 1.1932 n. 1403 viene scarcerato dalla casa penale d1 Viterbo 11 10.rr.1932. Detenuto dal 5.5.1927 al 10.11.1932. Pena espiata : 5 anni, 6 mesi e 5 giorni. Castellani, detenuto dal 5.5.1927 e scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Pianosa il 3.7.1931. . . . . Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata d ai gemton 11
19.rr.1928. Omissis
Bentivoglio, detenuto dal 5.5.1927 e scarcerato, per fine pena, dal penitenziario d i Nisida il 2.rr.1929. . Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre 11
P. Q. M.
19·3· 1929·
, Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 36- 39 - 56 - 68 C.P. , 1 art. 4 ~ella. legge 25.11.1926 n. 2008 e l'art. 485 C.P. Esercito, dichiara Castellam E~1d.io e Sabaini Virgilio colpevoli dei reati a loro ascritti e concomplessiva pena della reclusione per la durata di 7 da°-?a : Sa~alill anm, alla .mterdiz10ne perpetua dai. pubblici uffì~i ed a tre anni di vigilanza sp~c1ale della P.S.; Castellani, col beneficio della minore età, alla com~less1v~ pena della reclusione per la durata di quattro anni e due mesi, alla . mterd121one perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale della P.S..
~l!a
Nei confronti dei sunnominati tre condannati il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con provvedimento emesso ..il ~r.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.1r.r945 n. 719 d1ch1arando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D. C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
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TRIBU~ALE S.PEC!ALE PER LA DI FESA DELLO STATO
PRn!A PARTE :
SENTE);"ZE EMESSE DAL
T.S.D.S.
- - -- - -- ---- - - - - - -- - - -- - ---- - - -- Reg. Gen. n. 548 / 1928
SENTENZA N. 214
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
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Lo Spadoni: 1) del delitto previsto e punito dall'art. I del R.D. 12.12.1926 n._ 206: in relazione agli art. 2 e 6 della legge 25.1 1.1926 n. 2008, per avere 11 Michele Della Maggiora compiuto il delitto ascrittogli al n. r) della precedente rubrica, previo accordo con esso Spadoni, il quale fornì anche l'arma adoperata per l'esecuzione.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
IN CA.MERA DI OONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria del P.M., in data 2.10. 1928, colla quale chiede il rinvio a giudizio dei due prevenuti avanti il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per rispondere dei reati come loro in rubrica specificatamente ascritti, osserva
nel procedimento penale contro: IN FATTO ED IN DIRITT O
. Della ~faggiora Michele, nato il I7.rn.r898 a Ponte Buggianese (Pistoia), bracciante, detenuto dal I7.5.1928; Spadoni Bruno, nato il 17.n.r899 a Ponte Buggianese (Pistoia), contadino, detenuto dal 16.5.1928. IMPUTATI
Il Della Maggiora: 1) del delitto previsto e punito dall'art. 1 del R.D. 12.12.1926 n. 2062 in rel~z~one all'art. 2 della _legge 25.11.1926 n. 2008, per avere, nelle ore pomend1a_n~ del 16.5.1928, m Ponte Buggianese (Pistoia), con fatto diretto a portar~ 1v1 la_ sn:ag~ e col .fine _di att~ntar~ alla sicurezza dello Stato, esploso numerosi colpi di pistola con i quali cacr1onava la morte dei fascis ti Gino Moschini e Giovanni Buonamici, e tenta~a di uccidere Cesare Baldasseroni s~nza riuscirvi per causa indipendente dalla sua volontà, pur avendo comprnto quanto era necessario per l'uccisione; 2) della ~ontravvenz~one_di cui agli art. 464 n. 2 e 470 C.P. per avere, nelle stesse c1r~ostanze d1 cm sopra, portato senza licenza dell'autorità comp~tente e fuon dalla propria abitazione e delle appartenenze di questa una pistola di genere insidioso; ' 3) della contravvenzione alla legge sulle concessioni governative, R.D. 3o.1 2 .r923 n. 3279, per non avere pagato la tassa per la licenza di porto della suddetta arma; 4) della contravvenzione di cui agli art. 37 e 16 T.U. della lecrcre di P.S. 6.11.1926 n. 1848, per omessa denuncia alle autorità competeitf del possesso dell'arm~ medes_ima; ~on !'aggravante della recidiva geilerica (art. 80 C.P.), per la 1mputaz10ne d1 cm al n. 1) della rubrica.
Nel pomeriggio del 16.5.1928, Gino Moschini, sarto, stava intento al lavoro nella sua bottega, sita nella località Casa Bianca di Ponte Buggianese. Pure intenti al lavoro stavano la di lui moglie Denise Marti ed il suo garzone Cesare Baldasseroni. Nella bottega si trovava anche certo Primo Desideri. Verso le ore 18 ad un tratto, entrò nella sartoria Michele Della Maggiora, il quale, senza proferire parola, fatti pochi passi verso il banco, dietro il quale stava il Moschini, estrasse di tasca una pistola esplodendone varii colpi nella direzione di costui. Il Moschini, raggiunto da due proiettili, cadde riverso. Il Della Macrcriora continuò a sparare e, nell'uscire, diresse un colpo contro il Baldasse~~ni, il quale, però, restò fortunatamente illeso. Il Desideri, frattanto, era scappato daUa sartoria. La Marti prestò le prime cure al marito ferito. Il Della Maggiora, raggiunta la strada, fece ancora uso dell'ar~a'. colpendo a morte, con due proiettili, il barrocciaio Giovanni Buonamici che transitava da quel luogo col biroccio carico di mattoni, sul quale era adagiato, guidando dall'alto. Compiuta così la strage di quei lavoratori, il Della Maggiora si allontanò per i campi. L'orrendo fatto produsse raccapriccio, terrore e sgomento su quella pacifica popolazione e, diffusa la notizia dalla stampa, in tutta It~li~. Sicché con un senso di soddisfazione e di sollievo fu appresa la notizia del1'arresto del Della Maggiora, avvenuto nelle prime ore del giorno susseo-uente ' 1·;- macroio, ad opera dei CC.RR. nelle vicinanze del Biscottificio b bb Oref[i.a di Buo-giano. Egli aveva prima tentato di disfarsi dell'arma, che ave:a ricaricat~, e che poscia venne r accolta sul posto dai Carabinieri.
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TRIBUNALE SPECIAi.E . PER
LA DIFESA DELLO STATO
Il 19 maggio il Moschini decedeva in seguito aile ferite riportate. Il Della Maggiora, comunista schedato, è confesso. Era tornato da poco dalla Francia, ove aveva mantenuto relazioni con altri comunisti di Ponte Buggianese, i quali lo sovvenzionavano mandandogli somme di denaro. Ha dichiarato che egli si decise ad uccidere per ragione politica. Infatti il Moschini ed il Buonamici erano fascisti. Con costoro non aveva nessun motivo di astio o di rancore per fatti personali, anzi, come egli asserisce, dal Buonamici era stato beneficiato qualche giorno prima. Queste dichiarazioni del Della Maggiora, senza neppure tenere conto di altri elementi consacrati negli atti, stanno da sole a comprovare come con il suo delittuoso operato egli abbia inteso compiere un fatto politico, che, per la sua natura, non poteva non pensare che impressionasse i fascisti della sua regione, con 1'implicito intento di indebolirne l'efficienza, facendo così opera contro la sicurezza dello Stato, di cui i fascisti, come tali, sono esponenti e guarantigia. Lo Spadoni ha protestato la sua innocenza. Ha però confessato di aver fornito l'arma omicida al Della Maggiora. Ha ammesso, dopo averlo negato, che con costui è stato in Francia, come ha ammesso di avere avuto diversi colloqui col Della Maggiora poco prima del fatto. Lo Spadoni è comunista schedato, e risulta che nutriva rancori per ragioni personali con i fascisti perché riteneva che un suo fratello, ucciso in un conflitto nel 1924, lo fosse stato da elementi fascisti. Da ciò balza evidente la responsabilità . dello Spadoni in quanto non poteva ignorare i propositi delittuosi del suo compagno di fede al quale fornì il mezzo per la consumazione del delitto. Il Della Maggiora non aveva denunciato l'arma predetta, che portava abusivamente fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa, alla competente autorità, e non aveva pagata la tassa relativa. Nei fatti come sopra esposti, la Commissione ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati. La competenza di essi è di questo Tribunale Speciale.
P. Q. M.
Letti gli articoli predetti, gli art. 1 e 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062, su conforme parere del P.M., pronuncia l'accusa contro Della Maggiora Michele e Spadoni Bruno e li rinvia al giudizio del T ribunale Speciale per la difesa dello Stato perché rispondano dei reati rispettivamente loro ascritti in epigrafe. Roma, 3.ro.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
l'R n!A PARTE :
SENTENZE EMESSE D.-\L T.S.D.S.
SENTENZA N. 114
Reg. Gen. n. 548 / 1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Cristini Guido, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Mucci Giulio, Cau Lussorio, Ventura Alberto, Piroli Alberto, Alfaro Alfredo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTE N ZA
neila causa contro: Della Maggiora Michele, nato il 17.10.1898 m Ponte Buggianese (Pistoia), bracciante; Spadoni Bruno, nato il 17.n.1899 m Ponte Buggianese (Pistoia), contadino. I~{P UTAT I
Il Della Maggiora :
r) del delitto previsto e punito dall'art. r R.D. 12.12.1926 n. 2~6~ in relazione all'art. 2 legge 25.rr.1926 n. 2008 per avere, ne~le ore pomend1a?~ del 16.5.1928 in Ponte Buggianese (Pistoia), con fatto diretto a portare. 1v~ la straoe e col fine di attentare alla sicurezza dello Stato, esploso numerosi colpi di pistola con i quaìi cagionava la morte dei fascisti Gin~ Moschin~ e Giovanni Buonamici e tentava di uccidere Cesare Baldasserom, senza riuscirvi per causa indipendente dalla sua volontà, pur avendo compiuto quanto era necessario per l'uccisione; 2) della contravvenzione di cui agli art. 464 n. 2 e 470 C.P. per avere, nelle circostanze sopra riferite, portato senza iicenza dell'autorità competente e fuori della propria abitazione e delle appartenenze di questa una pistola di genere insidioso; . . . 3) della contravvenzione alla leoae sulle concess1om governauve, R.D. 30.12.1923 n. 3279, per non aver pag~fo la tassa per la licenza di porto della suddetta arma; Lt) della contravvenzione di cui agli art. 37 e r6 T.U. della legge di P.S. 6.r r.~926 n. 1848 per omessa denuncia all'autorità competente del possesso dell'arma medesima. Con l'aoaravante della recidiva generica (art. 80 C.P.) per la imputaoo 11 . zione di cui al numero r) de a rubrica. 5/ bis - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA, DIFESA
DELLO STATO
PRIMA Pi\.RTE:
Lo Spadoni: ~) del d~litto previsto e punito dall'art. 1 R.D. 12.12.1926 n. 2062 in relazi?ne agh a~t. 2 ~ 6 l~gge 25.11.1926 n. 2008 per avere il Michele Della Magg10ra comp~uto il d~litto ascrittogli nel capo d'imputazione n. 1 ) della ~recedente rubnca, previo accordo con esso Spadoni, il quale fornì anche 1 arma adoperata per Ja esecuzione. IN PUBBLICA UDIENZA
_I~ esito ~l pubbli~o dibat~iment?, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gh 1~nputat1 che, coi loro d1fenson, hanno per ultimi avuta la parola, il Collegio osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
C~e dalle am~i:si~ni d~gli imputati, dalle prove testimoniali e documentali e dalle perizie m atti, ~esse_ in rela~io~e le risultanze del processo orale_ c?n quelle del processo scritto, il fatto e nmasto accertato nei seo-uenti term1m. o ~el po~eriggio del 16.5.1928, precisamente verso le ore 18, Della ~agg10~a ~fIChele, _d?po un b:eve indugio davanti la sartoria di Moschini Gmo, sJta m locahta Casa Bianca sulla strada comunale Ponte Buo-o-ianes~ - Borgo a Buggiano çFistoia), dove il Moschini, la moglie Marti D~iise ed 11 g_arzone Baldasserom Cesare - presente certo Primo Desideri _ stavano tra~qmllamente a lavorare, pe~etrava ~i _scatto nel laboratorio e, senza proferir~ pa~ola, sparava contro 11 Moschm1 tre colpi di rivoltella, producendogli fente che furono causa unica della sua morte. avvenuta tre 9'iorni dopo all'Ospedale di Pescia. Rivolgeva indi l 'arma c~ntro il Baldass~roni spara~do un altro colpo c~e, fortun_ata11;ente, non raggiungeva il segn; pe:che trovava a sc_hermo 11 coperch10 duna macchina da cucire. Uscito poi. ~alla bottega e mco1~.t~ato. poco !ungi . alcuni. barrocciai, puntava l'arma o~ruc1da contro ~uonam1c1 G10_v~m, ultuno d1 essi, sparandogli a breve distanza tre colpi trapassandogli 11 cuore, cagione unica del suo immediato decesso. I d_ue uccis~ era~o .laboriosi, onesti e stimati operai e vecchi fascisti; P;.rta~to g.li efferati de/mi produsse~o ~n. profondo senso di sgomento e d md1~naz10ne fra queila gente. Pnvau cittadini si unirono alle autorità nella :1cerca della belva_umana, e, quando nella notte, alle ore 2,15, il Della Mag~1or_a fu catturato m aperta campagna .e successivamente accompagnato da ~1Sto1a . a Monsummano, quella popolazione avrebbe fatto o-iustizia sommaria se 1 ,!utori dell'ordine non l'avessero, anche con prud~nti ripieghi, sottratto .all ira del popolo. Della Magg~ora, comunista acceso, qualche anno fa era scappato a Marsiglia dove s1 era tenuto a stretto contatto con fuorusciti e sovversivi
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SENTENZE EMESSE DAL T.S.D.S.
specialmente della sua regione, alimentando così di odio antinazionale la sua anima perversa già imbevuta di false idee e di bieco livore per tut~o ciò che sapeva di fascismo. Tornato in Italia nel novembre 1927, per pietoso provvedimento del Podestà di Ponte Buggianese, poiché pure essendo di forte costituzione fisica era affetto di bronco - alveolite, era stato a spese del Comune ricoverato nell'Ospedale di Pescia, donde era uscito in buone condizioni il 12 macro-io. Durante la degenza all'ospedale era stato sovvenzionato dai fuorusciti in Marsiglia Pasquini Franco e Cecchi Bruno. Aveva ricevuto anzi il denaro di quest'ultimo da Bruno Spadoni, col quale aveva in Francia avuto relazioni ed il quale più volte era andato a trovarlo all'Ospedale di Pescia, portandogli anche zucchero e sigarette. Nella notte del 14 maggio lo Spadoni, in seguito ad accordi presi col Deìla Maggiora nell'ospedale, lo aveva fornito di una rivoltella Browning cal. 7.65 e delle relative munizioni, che, a loro dire, dovevano servirgli a scopo di difesa personale in caso di eventuali molestie da parte di fascisti. E' rimasto provato però, anche da alcune lettere dallo Spadoni scritte mentre era in Francia, che lo Spadoni sin dal 1924 nutriva odio e rancore contro i fascisti per motivi personali. E tali sentimenti erano stati manifestati anche da altre persone della sua famiglia. Della Mao-aiora ha confessato di avere ucciso il Moschini ed il Buona. miei contro i 00 quali non aveva alcun motivo d'1 n.sentunento persona1e; eh e li aveva uccisi soltanto perché fascisti; che era uscito col deliberato proposito di uccidere anche il Podestà ed il fascista Pagni Achille e che, non avendoli incontrati, aveva deciso di uccidere il primo fascista nel quale si fosse imbattuto; che, sapendo tale il Moschini, passando da Casa Bianca era entrato nella sartoria e lo aveva ucciso, e che poi aveva continuato a sparare contro i presenti e, uscito dalla bottega, aveva esploso altri colpi che causarono la morte del Buonamici. Non ha voluto spiegare la ragione del suo odio contro i fascisti dai quali, però, ha dichiarato di non essere stato mai molestato. E' risul~ato, peraltro, che il Podestà si era interessato della sorte del Della Maggiora, facendolo ricoverare all'Ospedale di Pescia e, quando ne fu dimesso, procurandogli alloggio e promettendogli anzi, in caso di bisogno, sussidii ed ai.uti. Si è accertato che Della Maggiora aveva, nei due giorni precedenti al fatto, mostrato l'arma omicida a Lucchesini Narciso e ad Ercoli Attilio, spavaldamente manifestando i sinistri propositi che nel tragico pomeriggio effettuò; che a Degli Innocenti Bruno il 15 maggio aveva con.fidato che il giorno dopo avrebbe ucciso il Podestà e il Pagni ma che non riuscì nel delittuoso intento perché la notizia fu saputa dalle autorità locali. E' risultato altresì che dopo l'uccisione del Buonamici, l'omicida ricaricò l'arma di altre 8 cartucce, tenendo ancora in serbo un terzo caricatore completo; che per sfuggire alla folla ormai in fermento, s'era dato alla latitanza ponendo così un limite alla sua ferocia.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STt\TO
Le risultanze processuali hanno posto in essere che gli incontri all'Ospedale di Pescia, tra i due imputati, avevano uno scopo criminoso e che lo Spadoni fornì l'arma all'altro non per difesa personale, ma con la coscienza di somministrargli un mezzo idoneo al conseguimento del fine voluto. Dalle ciniche e particolareggiate dichiarazioni dell'assassino e dagli esami testimoniali è rimasto provato come il Della Maggiora - che nel quartiere di Sant'Andrea in Marsiglia, covo di fuorusciti e sovversivi, aveva svolto attiva propaganda comunista e antinazionale - aveva freddamente calcolato di uccidere fascisti per creare in Val di Nievole uno stato di eccitazione contro il fascismo e suscitare fra cittadini e cittadini conflitti sanguinosi, generando così una vera e propria guerra civile, sia pur limitata in Val di Nievole, che doveva identificarsi con la str age; ed i fatti commessi nel pomeriggio del 16 maggio dal Della Maggiora erano ben idonei a portare le conseguenze di cui sopra e se queste non si verificarono non dipese certo dalla volontà dell'agente, chiaramente manifestatosi colle espressÌoni verb~i e c_oi_ ~atti, ma dal tempestivo intervento delle autorità preposte al1'ordme, v1g1!1 _e, pronte a stroncare ogni attentato alla pubblica incolumità e alla t~anqu:lhta dello St~to e soprattutto dalla matura coscienza di quella popolazione mtenta a sen'lre con il lavoro la Patria ed il Regime fascista. Lo Spadoni conosceva il truce divisamento dello sciagurato e, se pure la sua disposizione al delitto non appare della stessa intensità di quella del1' altro, tuttavia l'ignobile idea della vendetta gli brillò nella mente e fu come uno stimolo potente. Non tentennò ed armò così la mano del suo compagno di fede politica, sperando, prima, di rimanere impunito, assumendosi, poi, la sua parte di responsabilità, di cui aveva precisa coscienza, com'ebbe, del resto, a dichiarare al Giudice Istruttore confessando, in un barlume di resipiscenza, di avere quella mano armata. L'odio suo era contro i fascisti che per il passato, secondo lui, gli avrebbero fatto del male, e perciò se di fascisti il Della Maggiora, a ciò disposto, avesse determinato una strage, il suo pravo animo avrebbe raggiunto l'agognata soddisfazione. Nei fatti come dianzi emersi e nella loro cruda realtà narrati, si scorgono nitidi e precisi i termini giuridici essenziali dei reati rubricati. A prescindere, infatti, dalla malvagità colla quale il bruto strappò alla vita e alle famiglie due onesti lavoratori e tentò di strapparne altri, appare evidente dai fatti come il Della Maggior a in Val di Nievole iniziò idoneamente la sua attività criminosa con fatti concreti e diretti a portare la lotta cruenta intestina e conseguentemente la strage, non solo tra fascisti, ma fra quanti dalla forza delle cose fossero stati trascinati e travolti nel turbine sanguinoso. E ' vero che la preparazione e il fatto iniziale erano diretti, nella specie, a portare la strage tra gli elementi fascisti del Buggianese, ma Ponte Buggianese, come Borgo a Buggiano, come la più piccola frazione d'Italia, in Regime fascista è l'Italia tutta, una ed inscindibile nell'idea, nella materia
PRIMA PARTE:
SH,TENZE
DiESSE
D:\L 'f.S.D,S.
e nel fatto; è lo Stato che accoglie i suoi figli ~otto la sua rigida sovranità e sotto la sua insuperabile protezione. Il fatto ?Ir:tto a portare la strage. nel · Bugg1anese e 1·n Val di N ievole doveva . .costltmre nella · mente1 del· tnsto, la scintilla che provoca più vasto mcend_10 e ~?vev~ mmare a sicurezza dello Stato; giacché è pacifico che il Fascismo .s 1de~u~ca n~llo S_tato stess? e chi attenta al Fascismo scardinandone le basi cosutu1t~ d~1 suoi aderenti, attenta alla vita stessa deìlo Stato, e che in regime totahtano,. o~e .supre:na legge è la difesa dello Stato, la ragione pol~tica che deter1:11~0 11 _delitto s'immedesima nel fine politico che lo qualifica e ne costltmsce il dolo l'b >. specifico. . .. . . · Gli imputati commisero i fatti loro attnbmt1 m piena cosc~enza e I ert_" di atti. Non è vero, come ha voluto sostenere il Della Magg1~ra, c~e egh, dopo i colpi diretti al Moschini, srarò all'impazzata: ~'-:meros1 test~ .hanno assicurato alla giustizia che il delmquente, mvece, miro con precis_i~ne fredda calma anche in seguito e che quando fu la volta del. Buo~amici, c?, braccio sinistro fece sostegno alla mano armata onde meglio mirare e pm
1
efficacemente colpire. . . . •· · 1_ Verificatisi, pertanto, nel ~aso m e~ame, gl,1 estremi voluLI dal leg1s a tore per la perfezione del delitto previsto ~all a;t. I del R .~. 12 ·1 ~ · 1 92 6 n. 2062, la pena d a infliggere al Della Maggiora e_ quell~ p~ev1_sta dall _ar_t- 2 della legge 25 .r1.r926 n. 2008, cui il R.D. ora c_1ta~o s1 nf~nsce e ~10e la morte mediante fucilazione, pena che deve _cosutm~e momto a chiunque per avventura intende~se intaccare ~a- compagme f~sc1sta, fondamento e garanzia dell'attuale ordinamento pol:t1co dell~ Nazione. . , . f I reati minori dei quali il Della Magg10ra, come nsulta dall epigra e, si rese anche responsabile, data la pena capitale, non possono formare oggetto di speciale sanzione. . . . . _ Cade così la difensiva eccez10ne prehmmare d~l Della . Maggwra ten dente ad ottenere la modificazione delì'attuale grave 1mputaz1one con q_uella di omicidi per brutale malvagità che, per connessità con altro reato ~more previsto dalla legge speciale, cadrebbe lo stesso sott~ la competenza di que. . sto Tribunale. L 'analoga istanza, pert~nto, v~ ~espmta. Il fatto dello Spadoni, avendo egh sommm1~tr~to _a~ ?ella Ivfaggio~a- 1: mezzo per eseauire il delitto, riveste i caratten gmnd1c1 .della co~phcita °n . 2 ·'-'· " ' p che per l" specialità della norma v10lata dall autore d..1 cm· a 11' ar t . 64 · , " 8 h d' principale, trova riscontro nell'art. 6 della_ legge 25.n.19 2 6_ n. 200 : e a facoltà al giudice di sostituire alla pena d1 morte ~~ reclusione da 1) a 3° anni: ed il Tribunale, avvalendosi di tale facoltà, nuene ~degua~a alla c_ompart;cipazione delittuosa dello Spadoni, la pe~a di 3:11~1 18 . d1 reclus10ne colla conseouenza dell'interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici e l'aggiunta speciale della P.S .. di anni tre° di vioilanza O spese processuali Alla cond anna segue l' obbl"1go d e1 n"faci·mento ddle nonché di ogni altra conseguenza di legge.
PRIMA PARTE:
TRrBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST ATO
Le ~rmi e le munizioni sequestrate debbono essere confiscate. Copia della presente sentenza deve essere affissa in tutti i Comuni del Regno. P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. r - 4 - 5- 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062, 2 - 6- _8 7 legge 25.rr.1926 n. 2008, 20- 28 - 31 - 36- 39- 64 n. 2- 460- 46,1 n. 2 C.P. 447- 551 - 556 C.P. Esercito, 37 - r6 T.U. legge di P.S. 6.11. 1926 n. 18,18: R.D. 30.12.1923 n. 3279 . ' _Respinge l'istanza_ ~ella_ difes~; di~hiara D~lla Maggiora Michele e Spadorn B:uno responsab1h dei reati a ciascuno m rubrica ascritti · condanna S~a?orn ~runo ad anni 1~ ?i reclusione, all'interdizione perpet~a dai pubblici_ uffici e alla sottopos1z!one p~r anni tre alla vigilanza speciale della P.~., condanna J?ella Magg10ra Michele alla pena di morte mediante fucilaz10ne; _entrambi a tutte le conseguenze di legge. Ordma la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro. Lucca, 17.10.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA CAPITALE
L'anno millenov~centoventotto. a. VI il giorno diciotto del mese di ottobre all~ ,ore 6,15 m Ponte B~gg1anese, ed in campo retrostante al cimitero, locahta espressamente destmata. A seguito dell'ordine rilasciato dal Comand~nte del . Corpo d'Armata Territoriale di Firenze per delega di quello di Roma m data 17.ro.1928- VI n. ror63, di dare esecuzione alla sentenza r7. ro.r928 - VI d~l Tri~unale Speciale per la difesa dello Stato ~he condanna. Della Magg10ra Michele fu Vittorio e fu Adele Guidi nato 11 ~7.r?.1898 m _Ponte Buggianes~ (Pistoia), alla pena di morte mediante fuc1laz1one, 6 · ~per . 11 reato: a) previsto e punito dall'art . r R .D . 12.12.1926 n: 20 _ 2 1~ re1az10ne all'art. 2 legge 25.rr.1926 n . 2008; b) contravvenzione ~1 c~i agli art_. 464 n. 2 e 460_ C.P.; e) contravvenzione legge sulle concess1orn governative; co~travve~z10ne di cui_ agli ~rt_. 37 e r6 T.U. legge di P.S. 6.~r.19261:. 1848, con 1 aggravante deHa rec1d1va 0o-enerica (art. 80 C.P.) per la 1mp~taz1one dell'articolo di cui alla lettera a). Presenti: . sotto le armi disposta in quadrato la 94"' Legione della M.V.S.N. designata alla esecuzione; il Rev.mo Padre Bruno Fedi domi-
SENTENZE EMESSE DAL T.S.!).S.
ciliato in Pistoia; il dott. Mariani Manfredi medico chirurgo residente in Pistoia ed il Maggiore RR.CC. Marino Cav. Uff. Roberto capo dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, è stato tradotto dalla forza pubblica il condannato Della Maggiora dianzi generalizzato. Si dà atto innanzi tutto che in luogo appartato; e senza la presenza di alcuna persona, si è presentato al Delia Maggiora il Rev.mo Don Fedi che gli ha offerto l'assistenza religiosa che è stata senz'altro rifiutata. Tradotto quindi il condannato di fronte al quadrato della milizia mobilitata, l'ufficiale più elevato in grado, Console comandante la 94" Legione M.V.S.N. Pirelli Cav. Uff. Carlo ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. Terminata la lettura il Rev .mo Don Fedi ha avvicinato nuovamente il Della Maggiora che ha rifiutato ripetutamente l'assistenza religiosa più volte offertagli. Collocato il condannato a sedere di fronte al quadrato con le spalle rivolte alla truppa e con le modalità richieste dal Regolamento sul servizio territoriale, il drappello di dodici uomini comandato per l'esecuzione si è avvicinato in silenzio su due righe arrestandosi a sei passi dal condannato ; l'ufficiale ha ordinato il fuoco abbassando il braccio destro ed il condannato si è abbattuto alle ore 6,27. La morte immediata è stata accertata dall'ufficiale medico; dopo di che si è ordinato il seppellimento del cadavere. Del ché, acciò consti, si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene come appresso sottoscr1tto. Si fa constatare che l'esecuzione non è stata pubblica ai sensi dell'art. 4 del R.D. 12.12.1926 n. 2062. All'originale seguono le firme.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Spadoni rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre
1'8.3.193 l . Alle ore 21 ,05 del 2. r. 1932 Bruno Spadoni muore addenda » nelle carceri giudiziarie di Roma.
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per perigastrite
TRIBUKALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 9 / 1927
SENTENZA N. 115
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Sg~rzi. Giovanni, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Rambald1 Giuseppe, Cau Lussorio, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTE N Z A
nella causa contro: Azzario Isidoro, nato il 20.5.1884 a Pinerolo (Torino), ex capo stazione Ferrovie, giornalista; ~affi Fabrizio, nato il 2.10.1868 a San Zenone Po (Pavia), dottore in med1cma. Detenuti. IMP u TATI
I) Maffi (arres~ato ~ri1~a della pubblicazione della legge sulla difesa dello Stato), del delmo d1 cm all'art. 134 n. 2 in relazione agli art. 120- u8 n. 3 - 78 C.P., per avere, quale esponente del Partito Comunista Italiano concertato e stabilito con altri di commettere - a mezzo del così detto « eser~ cito riv_oluzio~ario », composto specialmente di operai e contadini aderenti al Partito, all·uopo segretamente ed in parte anche militarmente oro-anizza~o,' con dispo_ni~ilità_ di ar?1i, munizioni e denaro provenienti p~rfino ~all :st~ro - fatti diretti a f~r msorgere ~n armi gli abitanti del Regno contro 1 Poteri dello Stato, per mstaurare v10!entemente la Repubblica Italiana dei soviet; 2) ~zzario (ar~estat~ d~po ,la pubbìicazione della legge sulla difesa dello Sta,o), del delmo d1 cm all art. 3 P·P· in relazione all'art. 120 C.P. e all 'art. 134 n. 2 in relazi~ne agli art. u8 n. 3 e 78 codice stesso, per avere, quale esponente del Partito Comunista Italiano, concertato e stabilito con altri di commettere - a mezzo del così detto « esercito rivoluzionario » composto specia~mente di operai e. ~ontadini aderenti al Partito, all'uopo' segretam~nte e _11;1 ~arte anche m1lita~me~te organizzati, con disponibilità di armi, mumz10m e denaro provement1 perfino dall'estero - fatti diretti a ~ar sorgere Jn armi gli abitanti del. Regno contro i Poteri dello Stato per mstaurare v10lentemente la Repubblica Italiana dei soviet;
PRH!A PARTE:
SE NTEK ZE
EMESSE DAL T.S .D,S .
3) entrambi: del delitto di cui agli art. 79 - 135 C.P: per avere, con atti esecutivi di unica risoluzione criminosa, eccitato pubblicamente a com. . mettere i delitti previsti dagli art. u 8 n. 3 e 120 C.P. ; ) entrambi: del delitto di cui agli art. 7~ 247 ~·~· _m r_elaz1one a~4 l'art. 1 legge 19.7.1894 1:1· 315 ~er a:•ere, c?n att~ ese:u_uv1 d1 un:ca d~te:m1~ nazione criminosa mediante d1ffus1one d1 mamfestm1, opuscoli e g10,nah stampati clandestinamente, pubbli_cam~nt: ~ncitato alla ? isobbedienz~ d~lla legge e all'odio fra le varie classi soc1ah, m modo pericoloso per 1 ordme
. .. . .. r "' pubblico; s) entrambi: del delitto d1 cm all'art. 79 ~.P. e~ l~gge 19.7.1894 n._3-) per avere, con atti esecutivi .di u~ica r~soluz1one_ cn mmos_a e co~ la_ ~1ffusione di manifestini, opuscoli e giornali stampati clandestmamen,e, . 1st1gat~ i militari a disobbedire alle leggi, a violare il giuramento d~to e 1 doven della disciplina, e per avere esposto l'Esercito all'odio e al disprezzo della cittadinanza; 6) entrambi: del delitto di cui all'_art. ~51 c_.P., per avere preso parte ad una vasta organizzazione, con ram1fi~az1one 1_n tutto il Regno, diretta a commettere i delitti di cui all'art. 247 citato codICe ; 7) entrambi : del delitto .di _cui all'a~t. 9 cpv. legge. 25.12.1_925. n_. 2~63, per avere offeso, con espress1om oltra_gg1ose. con~enute m _mamfesu~1, giornali ed opuscoli stampati alla macchi~ e d1ffus1. c_land~stma~e~te il Capo del Governo neìla persona di S.E. Bemto Mussohm, Pnmo Mm1stro; 8) entrambi: del delitto di cui all'art._ 252 C.P. per avere, _con u~a ~r~paganda violenta ed occulta, svolta sp~ciali:11ent_e a mezzo d1 mamfe~um, opuscoli e giornali stampati alla m acchia, d1ffu.s1 tra le masse e +tra gh appartenenti alle Forze ~ n n~te del~o Stato: per indur.re a combat,ere co? armi le classi borghesi ed 11 Partito Nazionale Fascista, commesso fatti diretti 2 suscitare la guerra civile. Con l'aggravante di cui. ~ll'art. 1.36 C.P.. Fatti commessi in Milano e in numerose altre locahta del Regno nel 1926 ed anni precedenti.
1:
Azzario inoltre : 1) di altro delitto di cui all'art. 9 cpv. legge 24.1~. 1925 n. 2263, p~r avere, sulle pareti del piroscafo italiano <~ 1:,eme )) g1~nto a Genova 11 4.10.1927, scritto le parole « a morte Mussohm )) oltragg10se per la persona del Primo Ministro ; 2) del delitto di cui all'art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008, in ~dazione all 'art. 12o C.P.c., per avere, anteriormente al 4.10.1927, pubbhcam~nte istigato i lavoratori italiani di America_e l'eq~ipaggio del piroscafo italiano « Leme )) ad insorgere in armi contro 1 Poten dello Stato; 3) di contravvenzione all'art. 160 P·P· T .U. l~gge P.~.. 6. rr.1926 n. 1848 per essere, nel gennaio 1927, espatriato per motivo politico senza regolare passaporto.
TRIB UNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO ST1\TO l'RnlA PARTE:
SE:-.TE:--ZE E~IESSE DAL T.S.D.S.
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Infine, del delitto di cui : . 4) art. 195 C.P. per avere in Genova il 29.3.1928 offeso e minacciato 11 Segretario dello Stabilimento Carcerario di Marassi Sia. Diana a causa 0 delle sue funzioni con le parole: « Lei è un animale, mi meravio-lio che il Go~erno _lo tenga_ qui, !ei_ è un _affili~to ad una accolita di crimi~ali, pederasti ed 1mmorah tepptstl. Avro ragione di lei prima che esca da questa stanza »; 5) art. 194 n. 2 C.P. per avere il 26-4-1928 nelle Carceri Giudiziarie di Genova offeso il decoro e la reputazione de! Sostituto Procuratore del Re Pasini Cav. Vittorio in sua presenza ed a causa delle sue funzioni con le ~arole: « Avete fatto un atto arbitrario e servile al Governo, associato come siete ad_ una banda di ricattatori e pederasti che sta al Governo stesso, che finge ?i essere contrario alla terza internazionale, mentre sottomano è con essa d1 accordo per combattere la vera rivoluzione, ecc. ecc. ». IK PUBBLICA UDIENZA
. Udita la !~ttu~a della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Udita la requ1S1tona del P.M .. Sentiti i difensori e o-li accusati che hanno 0 avuto per· ultimi la parola. I:s' FATTO ED IN DIRITTO
è risultato q uanto appresso : La Regia Questura di Bologna, nell'agosto 1926, era venuta a conoscenza che alla stazione ferroviaria di Pisa i corrieri comunisti solevano inc~ntra_rsi per lo. scambio ?ella. corri~pondenza che dalla centrale veniva spedita a1 Segretan Interregionali dell alta Italia e viceversa. _Per~anto la sera de! 28:8.19_26, dopo un servizio di appostamento sotto I~ d1rez~on~ d~l Co~ i1:1ss~no ?1 P.S. Cav. Pastore furono sorpresi alla staz10ne d1 Pisa 1 cornen G1doru Bonaventura e Stefanini Giacomo nell'atto in cui si_ scambiavano le borse di cuoio contenen ti corrispondenza. Subito dopo lo scambio veniva tratto in arresto il corriere Stefanini n~entre saliva sul treno in partenza per Roma dal quale era poco prima disceso. Il corriere G idoni invece veniva seguito dal Commissario Pastore sul treno i? partenza per Milano e quando giunse in detta città veniva anch 'egli tratto m arresto ed accompagnato a Bologna, dove era stato accompao-nato anche lo Stefanini. 0 Alla Questura di Bologna venivano esaminati accuratamente i documenti contenuti nelle borse di cuoio sequestrate ai due suddetti corrieri e che sono elencati a Vol. 1°, f. 50 a 77, del processo n . 9 Reg. Gen. 192/
Detti documenti misero in luce l'attività criminosa ~he s~olg~va cl~ndestinamente il Partito Comunista il quale dopo alcum mesi d1 r_elativa calma aveva ripreso la sua attività in tut~a Italia specialmente dopo 11 condi· gresso di Lione che ebbe luogo nel ~enn:310 1926. . Le finalità del Partito Comunista m questa ripresa atti~ità e~ano sempre le stesse: unificare le_ masse_prole_tarie e ~idarle alla nvoluz1one per instaurare il governo d~gh operai. e de~ contad1~1.. . . . Ed a tale scopo il Partito Comurusta s1 era cosutmto m orgamzzaz1on~ seo-reta presieduta da un Comitato Centrale composto da 12 a r? membn fr~ gli esponenti maggiori, e di un _Comi~ato ? irettivo, de_n ommato _una volta Esecutivo, composto di 5 membn scelti fra 1 componenti del Comitato Centrale. . . . . Venivano poi i Segretari Interregionali, e poi altri organ1sm1 m~n?n sino a giungere all'organismo base eh~ er_a la ~el~ula. Il lavoro era d1v1so in varie branche, ed eseguito da orgamsm1 speciali. . . . . Il Comitato Stampa si occupava della stampa d1 tutte le pubbhcaz10m del Partito. . . Il Comitato Agitazione e Propagand_a si occupav~ della d~ffus1one cl~~destina di o-iornali e manifestini stampati alla macchia pe_r att1rare p~osehu, per mante~ere desto lo spirito combattivo delle masse, 1~asprendo 1_1 con~ flitto tra la classe proletaria e la classe ~orghese, determinando sentimenti di odio e di vendetta contro l'attuale Regime. Il Comitato Sindacale Nazionale aveva lo scopo di penetrare nelle masse dei lavoratori e di eccitarle all'odio contro la classe borghese e contro il Regime. . . . . Il Comitato del Soccorso Vittime aveva l'incarico d1 sovvenz10nare 1 detenuti politici e le loro fam_iglie c~n fondi c?e. riceveva dall'estero e che . . raccoglieva nell'interno fra gh operai e contadm1. L'Ufficio Giuridico era una emanazione del Soccorso Vmune ed aveva . . . lo scopo di assicurare l'assistenza legale ai detenuti politi~i. La Sezione Agraria si interessava della orgaruzzaz10_ne dei contad1m. L'organizzazione femminile co~unis_ta_ s'interessava d1 fare propaganda . fra le donne onde attirarle alle teone lemruste. L'orcranizzazione dei corrieri detta con termine convenz1o~ale « UDI» era incaricata del collegamento fra le organizzazioni centrali e le penferiche. · 1 L L'organizzazione antimilitarista, detta con ter~ine_ conve?z10na e <e aprem » si occupava del lavoro di propaganda e d1 sp10nagg10 nelle Forze Armate dello Stato e della formazione di bande armate. . Tutte queste organizzazioni erano in perfetto . col~egam<:nto co~ Com~tato Centrale che emanava gli ordini ed aveva la d1rez10ne d1 tutto il movimento in Italia.
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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
D alle indagini delle Autorità di P.S. è risultato che componenti del Comitato Centrale nel 1926 erano Gramsci Antonio, Grieco Ruggero, Terracini Umberto, Scoccimarro Mauro, R avera Camilla, Ravazzoli Paolo, Togliatti Palmiro, Gnudi Ennio, Roveda Giovanni, Germanetto Giovanni, Molinelli Guido, Azzario Isidoro e Maffì Fabrizio. E che componenti del Comitato Direttivo, o Esecutivo, erano Germanetto Giovanni, Gnudi Ennio, Ravera Camilla, Azzario Isidoro e Maf.fi Fabrizio. Di modo che gli attuali imputati Maf.fi ed Azzario, .figuravano fra i componenti tanto del Comitato Centrale quanto del Comitato Direttivo; e pertanto anche a loro si è fatta risalire la responsabilità de!la complessa attività delittuosa svolta nell'anno 1926 dal Partito Comunista Italiano. Per cui con rapporto in data 20.2.1927 venivano tutti denunciati all'autorità giudiziaria (Vol. 4°, f. 34). Con altro rapporto delia Q uestura di Genova, Commissariato Porto, in data 5. ro. 1927 l 'Azzario veniva deferito all'autorità giudiziaria per altri fatti e cioè: Nel gennaio 1927 egìi espatriò clandestinamente in Francia vestito da ferroviere a bordo di un treno, e si recò a Parigi dove rimase tre o quattro mesi; poi munito di passaporto falso svizzero intestato al nome di Ister varcò l'Oceano ed andò in America allo scopo di fare propagand a fra i lavoratori italiani col à residenti. A Cali (Columbia) venne identificato dalle locali Autorità di P.S. ed arrestato. In tale occasione gli furono sequestrati anche r.557 dollari, di cui fu trovato in possesso, che egli dichiarò aver raccolto fra gli operai italiani e che dovevano servire per la propaganda comunista. Tradotto a Panama chiese al Regio Console d 'Italia di essere rimpatriato. Accolta la sua richiesta fu imbarcato sul piroscafo « Leme » e durante il viaggio si mise a fare propaganda comunista fra gli uomini dell'equipaggio. Per tal fatto venne isolato e rinchiuso in un locale separato a prua. Quivi servendosi di un pennello intinto nella vernice rossa, disegnò su di una parete l'emblema « falce e martello» e sotto scrisse le seguenti parole : « Viva il Comunismo! Abbasso il Fascismo! Morte alla borghesia ! Morte a Mussolini ! ».
In seguito a ciò fu rinchiuso in una ritirata fino all'arrivo a Genova, ed anche nelìa ritirata tornò a scrivere con un chiodo le stesse espressioni sovietiche, ed aggiunse: « Il bolscevismo è la leva proletaria destinata a sollevare la terra verso il sole ! Il punto di appoggio si chiama l'Unione delle Repubbliche Socia.liste Sovietiche. Viva l'Internazionale Comunista ! Viva l'Internazionale Sindacale Rossa ! Viva il Partito Comunista russo! Viva Lenin redivivo! Viva la Cina proletaria rivoluzionaria! Viva la Repubblica dei Sovieti d'Italia >> . Pertanto si procedeva contro l'Azzario per i reati di espatrio clandestino, di offese al Capo del Governo, d'istigazione alla insurrezione contro i Poteri dello Stato per avere durante la sua permanenza in America isti-
J>RIMA PARTE:
SENTE~ZE E:'-!ESSE
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o-ato i lavoratori italiani colà residenti a r~t~rnare . in Patria perd pr~nder_~ o te alla insurrezione e per avere altresì istigato mtensamente urante 11 ~:gaio ·di ritorno gli uomini dell'equip?ggio del piros~af~ «.~~e'~. Mentre l' Azzario si trovava detenut~ nel~e, carcen gmdiziane 1 Gen ova veniva denunziato per altri due reati e c10e : 1) pel delitto di cui all'art. 195 C.P. perché ~l 2 ~·3· 1 92 8 _of~ende~a e minacciava il Segretario dello Stabilimento Ca_rc,erano ~1 Ma~a~1. Sig. ~ a causa delle sue funzioni con le parole: « Lei e un an~mal~. . 1 ~er_avig 1 h il Governo lo tenga qui ! Lei è affiliato ad un'accolita d1 cnmmah pede~as~i ed immorali teppisti. Avrò ragione di lei prima che esca da queSt a e
D_iaf
stanza >> ; ·1 6 8 11 2 ) del delitto di cui all'art. 194 n. 2 C.P. per avere 1 2 + 1 9_2 n: ~ stesse carceri giudiziarie di Genova offes~ il .de~oro e la reputazwne e Sostituto Procuratore del Re Pasini Cav. V1ttono m sua pres~nza_ ed a ca~t delle sue funzioni con Je parole : « Avete fatto un atto a_rb1t_rano e s~rv1 e · ua·on c11e . al Governo associato come siete a d una ban d a d.1 nca e l , d1 . pederasti . ;ta al Gov~rno stesso, che finge di essere contrario alla terza mt~rnrz1~na1e mentre sottomano è con essa di accordo per combattere la vera n vo uz10ne, . . ffi l'A · · iemf' ecc. ecc. >> . In esito alle risultanze della istruttoria 11 ~a e . zzar_io _.m~ . . . . . del Partito Comumsta vemvano nnviatl con ao-h altn esponenti magg10n . d" · d 1 s:ntenza della Commissione Istruttoria in data 20.2. 192 8_ ~l . gm ~ 1? e. T ribun ale Speciale per rispondere dei reati che sono ascnttt. m r~ ~ica, e - 192 • 1 -/·')· rmv1ato a l' Azzario con separato atto d. 1. ~ccusa 1·~ d ata . 8 vemva . o-iudizio anche per i due reati d1 oltraggio sop: a sRec1ficat1. ,. 0 All'udienza del 2 8.5. 1 92 8 fiss ata per il ~1batt1mento_ 11i:nputato Ma~~ non è comparso perché trovavasi degente nell·Ospedal~ ~1 ~'1 1l~no, e per~lO Sl. e' ritenuto opportuno di stralciare gli atti che a lui s1 nfenscono e nn· d._1 a nuov? r.uolod. " viare la trattazione della causa nei. suoi· n~ar 11 Si procedeva altresì allo stralcio degh atti ed a~ ~mvio_ e ~ cau:,a nuovo ruolo anche nei riguardi dell' Azzario per_che . 11 Tn?..una e, Su ;·: chiesta della difesa ed in base alle risultanze ~egl_1 attl, ha r1ce~uto r 1 tuno far sottoporre l' Azzario a perizi~ psic?1atn_ca . ~nde vagliare suo o-rado di responsabilità in ordine ai reati a lui attrib~ttl. . ll' 0 Esaurito l'esame peritale nei riguardi dell'Azzano, e di~nesso da d?spedale il Maffì perché guarito, la loro causa veniva portata m data O ierna ai giudizio di -questo Tribunale.
~rp
t
. . lì Maffì al dibattimento, pur confessand o d 1· av er fatto parte . . del Part del de~to tito Comunista e d1· essere stato rappresentan,e . L Partito rn Par1,,amento sino alla data del suo arresto, ha però n egato di avere avuto ne1 1 9- 6 funzioni direttive.
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T RIB UNAL E SPECIAL.E PER L\ DIFESA DELLO STATO
Ha soggiunto che malgrado i suoi compao-ni lo avessero preoato in quel tempo di. fare parte del Comit~to Centrale,t> pure egli ha semp;e rifiut~to _s~usandos1 che le sue occupaz10ni professionali non gli consentivano d1 d1s1mpegnare alcuna carica direttiva. . E poiché i compagni hanno insistito dicendogli che era necessario che 11 suo nome per lo meno figurasse fra i componenti del Comitato Centrale per dare autorità al Comitato stesso, egli allora ha acconsentito che si facesse il suo nome, senza però svolo-ere alcuna attività direttiva. Fu perciò ~he molti, -anche d;l Partito, hanno ritenuto che egli appartenesse. al _Comitato C~~tra~e; e da ques~o f~tto hanno avuto origine le in~ormaz10ni alle Autonta d1 P.S. per cui nei rapporti delle dette Autorità 11 suo nome figura fra quelli dei componenti il Comitato Centrale. Il teste Commissario Pastore ha deposto al dibattimento che dai documenti sequestrati ai corr!eri Gidoni e Stefanini non emergeva l'appartenenza del Maffi al Comitato Centrale, e che egli ebbe notizia della sua appartenenza d~lle. inform:izioni f~rnite dalle altre Q uesture. E, ad esplicita domanda, ha d1ch1arato che a lm personalmente non risulta che il Maffi facesse parte del detto Comitato, né ha clementi per affermare che egli avesse preso parte al congresso di Lione. Il teste Questore De Santis ha anch'egli deposto che a lui personalmente non consta che il Maffi facesse parte del Comitato Centrale, e che lo ha appreso da informazione confidenziale. Ed ha altresì dichiarato che non gli risulta che nella sua giurisdizione il Maffi abbia svolta alcuna attività comunista. ~ nche il_ Commissario Nuvoloni ha dichiarato non constargli di scienza propna che 11 Maffi. appartenesse al Comitato Centrale, m a di averlo desunto dagli atti di ufficio. E dalla deposizione del teste a discarico dottor Biocca è risultato che il Maffi in questi ultimi anni si era dedicato alla cura dei tubercolotici di guerra senza distinzione di partito, ed era tale l'affluenza dea-li ammalati 0 nella sua casa che egli non avrebbe potuto assumere cariche direttive nel Partito, ma ha conservato solo la carica di deputato. A tal proposito il detto testimone ha soggiunto che nel febbraio 1926 il Maffi fu malmenato alla Camera dei Deputati, ed in tale occasione avendolo egli esortato a non occuparsi di politica, il Maffi ebbe a dichiarargli che da molto tempo non occupava più cariche direttive nel Partito. I?- base a ~ali risultanze ed in ~ancanza di una prova certa non si può con sicura coscienza affermare che 11 Maf.fi nell'anno 1926 facesse parte del Comitato Centrale del Partito Comunista. Ora poiché la responsabilità dell 'attività delittuosa svolta à al Partito Comunista nell'anno 1926, e che si concreta nei reati ascritti in rubrica, si è fatta risalire. anche al Maffi i? q~anto che si è ritenuto che egli facesse parte del Comitato Centrale e Direttivo, nel dubbio di tale sua appartenenza
PRIMA PARTE;
SENTEl'\ZE E~IESSE DAL T .S.D.S.
errli deve essere prosciolto dalle singole accuse per non provata reità, ed in c~nseouenza deve essere posto in libertà se non detenuto per altra causa. Rimane però fermo il provvedimento di as~egna~i?ne. al co~fino emesso a suo carico nel novembre 1926 in quanto che 1 mouv1 sm quah detto provvedimento è fond ato non formano oggetto di esame in questa sede. L'imputato Azzario non ha potuto ~ss~r~ _interrogato all'odier~o d!battimento perché egli prima ancora _che .s1 1mziasse , la lett~ra degli atti ha chiesto di allontanarsi dalia sala d1 udienza perche non mtendeva presenziare allo svolo-imento della sua causa, ed ha persino respinto l'opera, d~l difensore. Il dibattimento perciò si è svolto in sua assenza, ma con 1 assistenza del suo difensore. Si è quindi data lettura degli interrogatorii da lu~ re.si_ in pe:iodo istruttorio e da essi è risultato che egli fece ampie confess1o_n1 1~ ordm~ alla ~ua appartenenza al Comitato Centrale _ed al ?omi~ato D1rett1v.o, ed m ordme alla sua attività di propaganda e d1 org~ruzzaz1?ne ~o~urusta e che tanto in Italia quanto all'estero egli, in esecuz1on_c agli ordm1 della Ce~trale Comunista, ha svolto la sua attività per orga1:1zzare 1~ m~se ed . eccitarle contro la borghesia in genere e contro il Partito F asc.1sta m specie, ~er rest~urare successivamente a mezzo della lotta armata 11 governo degli operai e dei contadini. , . Che l'Azzario fosse uno dei componenti del Comitato Centrale e nsultato oltreché dalla sua stessa confessione, anche dal rapporto della Questur~ di Milano (Vol. 5°, f. 2) e della Questura di Roma (Vol.. 5°, f. 69) ; ed è stato confermato al dibattimento dai testi Pastore, De Sant1s e ~voloni. E pertanto anche all'Azzario, come a tut~i gli altri ~ornpone.ntI del Comitato Centrale, già giudicati con sentenza .d1 que~to Tribunale ~ da~a 4.6.1928 - VI risale la responsabilità di tutto 11 mov1me~to co~umsta,. m quanto che il Comitato Ce~trak~ a. cu~ egli apparteneva, ~~aruva le direttive e oli ordini alle oroamzzaz1oru d1pendent1 per le az1oru da svolgere e che riv~stono i carattel dei reati a~critti. in rubrica .. In ,o~di°:e al reat? di cospirazione si osserva che la orgamzzaz1one com_umsta e 11 ns~ltato di_ un concerto fra gli organi dirigenti avent~ lo scopo _di provocare la msu:rez~one armata contro i Poteri dello Stato e d1 mutare violentemente la Costituzione e la forma di Governo con determinati mezzi che si sono manifestati attraverso la multiforme attività svolta dal Partito Comunista. Questo accordo sul fine e sui mezzi riveste i caratteri del reato di cospirazione a senso dell'art. 134 C.P., i~ relazione agli art., n8 n_. 3 e 120 stesso codice· e di tale reato deve essere ntenuto colpevole 1 Azzano. N~n è applicabile nei suoi r}gua~d~ la disposizi~ne dell'art. 3 P·P· della legge 25 .1 r. 1 926 n. 2008 perche e.gli e accusa:o d1 avere. preso parte allo stesso concerto attribuito agli altn componenu del Comitato Centrale ed
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
PRIMA PARTE :
arrestati prima del 6. r2.r926, ed un diverso trattamento non è giustificato da serii motivi. . P:rtanto l'Azzario non deve essere ritenuto colpevole del delitto di cosp1r~z10ne a senso _dell'art._ 3 P·P· ~ella legge 25.rr.1926 n. 2008 ma a norma dell art. 134 n. 2 m relaz10ne agli art. u8 n. 3 e r20 C.P. ed in tal senso devesi m~tare la ru?rica. In ordine al delitto di cui all'art. 135 C.P. per avere eccitato pu_bbhcamente a commettere i delitti previsti dagli art. 118 n. 3 e .r20 C_.P. s1 o_ss,erva che dal. materiale ~i p_r~p,aganda comunista seque~tr~to 1~ vane locahta nel}o svolg1_mento del! att1v1ta del Partito, ed allegato a~h atti, emer~e un ~on~uo eccitamento alle classi lavoratrici per mutare violentemente 1a Cost1tuz10ne e la forma di Governo e per insorcrere in armi 0 contro i Poteri dello Stato. Violenti incitamenti ad insoruere contro l'attuale Regime si contengono nel giornale « La Verità » del marzo 1928 e propriamente nell'articolo « r8.3.r92r - 18.3.r926 » in cui è detto: « ?gni illusio~~ fer abbatte,re il ~egime Fascista_pacificamente e con le arn:ii della lega~na e caduta; I abbatt1_mento del Regime Fascista non può avvemre che med1an_te lotte ~rmate umficando tutte le forze anticapitaliste sotto la classe operaia. Mecrho ardere sulle barricate che vivere meschina0 mente in schiavitù >> . E nell'altro articolo: « Insurrezione milanese 18L18 » si legue · O • « Dal b~stone tedesco coD?-e dal bastone fascista il popolo può liberarsi con la propna forza. Quando 11 popolo scende in piazza non deve arrestarsi a metà, ma deve andare oltre e colpire tutti gli avversari ». Incitamenti consimili si contengono nel giornale : « La Recluta classe r906 >> e nei manifestini: « Ai giovani ooerai e contadini nell'anniversario del!' assassinio di Giacomo Matteotti >> ed in altri consimili. ~ Tu~ti questi giornali e -~~;1ifestini ~urono ?iffusi; e perciò vi concorre anche 1 estre_m o/ della pubbhc1 ..a per la mtegraz10ne del detto reato . . <?ra, p01che. tale propaganda si. effettuò a seguito delle direttive e degli or~1m del Comitato Centrale a cm apparteneva !'Azzario, è evidente che egli ha concorso a senso dell'art. 63 C.P. alla consumazione del reato. / Tra~tas_i nella spe_cie d~ r~ato c~ntinuato a senso dell'art. 79 C.P. perche costituito d~ . van fa:t1 _v10l~ton della stessa disposizione di legge, e sebbene avvenuti m tempi diversi pure furono determinati dalla medesima r~soluzio~e criminosa. In ordine al delitto di cui all'art. 247 C.P. in relaz_10ne ~Il art. 1 della legge 19.7. r~94._n. 315 si osserva che nel copioso maten,~le _d1 propaganda sequestrato s1 nscontrano elementi costituenti il delitto d mc1tamento all'odio fr a le varie cl assi sociali ed alla disobbedienza delle leggi in m?do_ ~eri_colo~o p?r ~a p~bblica tranquillità. Espress10ni menanti ali odio d1 classe si trovano : ~el ~iornale « .La yerità_», 1°.5.1926, diffuso in tutte le province, in cm s me1ta Il popolo alla nvoluz10ne contro il fascismo e contro la borcrhesia · I
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DAL T.S.D.S.
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2) nel giornale « Il Fronte Unico » diffus~ n~l luglio 192~ i~ c~i si incita il proletariato alla lotta di classe e ad ag1tars1 contro la d1mmuz10_ne dei salari, contro il caroviveri, contro il caro affitti e contro la legge smdacale. Incitamenti consimili si trovano nel manifesto : « Contro lo sfruttamento degli alloggi>> diffuso nel maggio 1~26 in _varie province; nel manifestino « Contro le nove ore di lavoro >> ed m altn ancora. Questi fatti rivestono appunto la figura di reato di cui all'art. 247 C.P. aggravato dal mezzo de!la sta~pa a senso del~'art. I della l:gge 19.7.1894 n. 315; e devonsi altres1 considerare com_e umco reato cont,muato. a senso dell'art. 79 C.P. e di esso deve essere ntenuto colpe~ole_ 1 Azzano _quale facente parte del Comitato Centrale e del Comitato D1rett1~0. In o~dme al delitto di associazione sediziosa previsto dall'art. 251 C.P. m relazione all'art. 247 stesso codice si osserva che essendosi fatto carico all'imp~tato _del delitto di cui all'art. 247, che è il delitto scopo, ne consegue che 11 delitto di cui all'art. 251 può ritenersi assorbito dal ~eli~to di cui all'art., 247 C.P.: Nel materiale di propaganda s~q~est~ato si_ ns~?ntr_an~ a~tres1 e!eme~tl per la integrazione del reato d'1stt~az10ne. a1 m1ht_ar~ ~1 disobbedire _a.I~ leggi e di violare il giuramento ed 1 doven della d1sc1plma, ed espress10m di vilipendio dell'Esercito a senso dell'art. ~ ~ella legge 19:7.1_894 ~· 315~ Espressioni che concretano tale reato s1 ~1s~o1:trano . nei_ ~10~nah « ~" Recluta>> e « La Caserma», in cui appunto s1 mc1tano 1 nuhtan _a v~mre meno ai precetti discipJinari e ad infrangere le no_rme del~a ~ubordmaz10ne. Nel giornale « La Recluta >> si leggono le seguenti espress10~1: . . « Voi dovete imparare l'uso delle anni e diventare dei buoru soldati, ma non per combattere contro i lavoratori degli a~tri p~esi, bens~ per essere dei buoni soldati della rivoluzione. Se sarete ch1amat1 a marciare contro qualche nemico straniero dovete_ ~ndare in ~uerra col pensier~ di trasformarla al più presto in guerra c1v1l~ cont:o 11 vostro vero nemico : la borghesia capitalista che vi ~fr:1tta e v1 op~n1?e >>. _ 1 Analoghi incitamenti s1 leggono ne1 g1orna11 ~< La Caserm~ >>, « ~a "V_e~ rità », « La Gioventù Comunista», << Il Comumsmo >> e nei mamfestmt . . . . , citati a proposito del precedente reato. E pertanto anche questo reato è integrato in tutti 1 suoi e~trem1 ed e aggravato a senso dell'art: 1 della leg_ge 19.7-18~4 n. 31? perche ~ommes:o a mezzo della stampa e d1 esso deve rispondere 1 attuale 11~pu~ato m quant? che tale propaganda è la conseguenza immediata delle d1rett1ve del Com1tato Centrale a cui l'Azzario apparteneva. / . Questo reato è altresì continuato a senso dell'art. 79 C.P. perche s: tratta di vari fatti violatori della medesima disposizione di legge, commessi .in tempi diversi, ma determinati dal~a medesim~ :isoluzio:'1e crimino~:; In ordine al delitto d'incitamento alta guerra c1V1le previsto e pum i.... dall'art. 252 C.P. si osserva che dal m ateriaìe di propag2nda sequestrato e 6/ bis - U.S.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
dai docume:1~i ufficiali del Partito Comunista appare in modo evidente che la guerra civile era ritenuta dai dirio-enti del Partito Comunista il mezzo più idoneo pe~ a_bbattere la borghesia° ed il Regime Fascista. _E che essi s1 adoperassero a suscitare la guerra civile risulta in modo part1col~e dall'opu~colo «La . guerra civile», 1°.6.1926, compilato e diffuso d_al_ Partito Comumsta e destmato a provvedere alle necessità della guerra c1v11e. . , Espressioni incitanti alla guerra civile si trovano nel giornale « La Venta » del marzo 1926 dove è detto: << _Il pro!etariato parigino del 1871 insegna come si deve lottare per con9.mstare 11 poter: : occorre la lotta armata nelle piazze con la partecipaz10ne _d:lle grandi masse. Il potere si conquista attraverso il fuoco della guerra civile ». ~alo~hi ~n~i!a~enti_ si leggon~ nel giornale « La Recluta classe 1906 » e nei manifest1ru mtttolati : « Operai, contadini e lavoratori di tutte le cate·gorie_ », ,« P~r il 1° Maggio », « Contro il prestito del Littorio », « Ai lavoraton d Italia nel 2° anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti» ed in molti altri ancora. E 1:ertanto anche questo reato è integrato nei suoi estremi e di esso deve essere nten~to colp~vol~ l'Azzario quale componente del Comitato Centrale e del Comitato Direttivo del Partito Comunista. In ordine al delitto di offese al ~apo del Governo previste dall'art. 9 cpv. della leage 24.12.1925 n: 2263 s1 osserva. che espressioni ingiuriose e d'insulto si c~ntengono nel g10rnal_e « La Ventà » del 1°.5.1926, propriamente nell'articolo: « E' arrivato _l'imperatore!>>. ?ove si dice che. Mussolini ha lo spirito regicida, la ferocia,_ la fame del piacere e del pubblico danaro, e la presunzione di Caligola, di Cesare Augusto e di Vitellio. . N~l manifestino intitolato: « Ai lavoratori d'Italia - Commemorazione di Lenm » dove è scritto: « Incatenati come siete dalla più feroce reazione e fate sentire al boia di Musscuotete le vostre catene, strappate il bavao-lio 0 solini che voi siete sempre con Lenin». . ~ltre espressioni ingiuriose si leggono m molti altri giornali e manifestiru. Tratt~ndosi di varii ~atti violatori della medesima disposizione di legge e collegati da un nesso dipendente dalla stessa risoluzione criminosa devono essere ~on:iderati come unic_o r_eat? c?ntinuato a senso dell'art. 79 C.P.. Po1che anche le espress10m d1 disprezzo e di offesa contro il Capo del Governo fanno parte del programma di lotta stabilito dai dirio-enti del Partito ~o~unista per .c?m_battere _i Poteri _del_lo St~to, e p~iché l; stampa, la compilaz10ne e la difrus10ne dei suddetti g1ornah e manifestini offensivi e~ano_ effettuati in base alle direttive ed agli ordini del Comitato Centrale di CUI faceva parte l' ~zz~rio, ~gli deve essere ritenuto colpevole anche di questo reato come tutti gh altn componenti del suddetto Comitato.
PRI~{A P..\RTE :
SENTE);ZE EMESSE DAL T.S.D.S.
Dimostrata la esistenza dei reati suddetti, non vi è dubbio che essi concorrono materialmente a senso dell'art. 77 C.P. perché ciascun reato è costituito da elementi obiettivi diversi e distinti da quelli degli altri, e deve essere considerato come reato a sé stante. In ordine agli altri reati singolarmente attribuiti all' Azzario si osserva che egli nei suoi interrogatorii scritti ha pienamente confessato: r) di essere espatriato clandestinamente nel gennaio 1927 per ragioni politiche recandosi in Francia. Tal fatto riveste i caratteri del reato di cui all'art. 160 P·P· T.U. legge di P.S. 6.rr.1926 n. 1848; 2) di avere scritto nell'ottobre 1927 durante il viaggio di ritorno dal1'America sulle pareti del piroscafo << Leme >> le parole offensive contro il Capo del Governo: « Morte a Mussolini». Tal fatto riveste i caratteri del reato di cui al cpv. dell'art. 9 della legge 24.12.1925 n. 2263. Però deve essere considerato come reato continuato in unione all'altro reato identico precedentemente esaminato, a senso e per gli effetti dell'art. 79 C.P., anziché come reato distinto dal precedente; 3) di avere fatto propaganda in America fra i lavoratori italiani colà residenti e durante il viaggio di ritorno in Italia sul piroscafo « Leme >> fra gli uomini dell'equipaggio. Si osserva che in tale fatto mancano gli estremi del reato di istigazione alla insurrezione contro i Poteri dello Stato a senso dell'art. 3 cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008 in relazione all'art. 120 C.P.; ma si riscontrano invece i caratteri del reato di propaganda previsto e punito dal secondo cpv. dell'art. 4 della citata lecro-e. E pertanto l' Azzario deve essere ritenuto col00 . 1o. R"1su1ta a1tresi' pevole di propaganda sovversiva a senso del citato artico dao-li atti e dagli interroo-atorii scritti dell'Azzario che questi il 29.3.1928 o o . d. G ha offeso e minacciato il Segretario dello Stabilimento Carcerano i enova Sia. Diana con le parole che sono riportate in narrativa: e che il 26-4-1928 ha anche offeso il decoro e la reputazione del Sostituto Procuratore del Re Cav. Pasini, nel mentre lo interrogava, con le parole che sono riportate avanti e che s'intendono qui riprodotte. Tali fatti rivestono rispettivamente i caratteri dei reati previsti dagli art. 194 e 195 ~.P. e~ anche di questi reati l'Azzario deve essere ritenuto colpevole. Pnma di passare all'applicazione delle pene per ogni singolo reato il Tribunale non può fare a meno di vagliare il grado di responsabilità dell'Azzario dipendente dalle sue anormali condizioni psichiche. Egli attraverso gli atti processuali, attraverso i suoi interrogatorii ed attraverso i suoi memoriali ha rivelato uno squilibrio mentale che non poteva sfuggire alla osservazione del Tribunale, il quale perciò ha ritenuto necessario far sottoporre l' Azzario a perizia psichiatrica. Ed il perito dopo maturo esame ha presentato la sua relazione scritta in cui è detto che l'Az-
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TRIBUNALI,
SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
zari_o è :nino:ato nel~e sue fac?lt~ .mentali e che la sua responsabilità in ordme ai reati che gli sono attnbmt1 deve essere ritenuta diminuita. il Tribun~le~ per le risultanze della perizia e per le risultanze degli attl, ntiene che sia 11 caso di applicare nei rio-uardi dell'Azzario la disposi0 zione dell'art. 47 C.P.. Ciò posto passa all'applicazione delle pene e stabilisce: r) per il reato di cospirazione 10 anni di detenzione a norma dell'art. 134 n. 2 in relazione all'art. n8 n. 3, 120 e 78 C.P.. Riduce quindi detta pena a 5 anni di detenzione a norma dell'art. 47 C.P.; 2) per il reato d'incitamento alla guerra civile 15 anni di reclusione a norma dell'art. 252 C.P .. Riduce quindi detta pena a 6 anni e 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 47 C.P., e ad essa aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell art. 31 detto codice; 3) per il reato d'incitamento continuato alla insurrezione ed al mutamento violento della Costituzione e della forma di Governo 2 anni ed 8 :nesi di. reclusio~e e lire 2.000 di multa, a norma degli art. 79 e 135 C.P. m relazione agli art. 118 e 120 stesso codice. Riduce quindi detta pena a ro mesi di reclusione ed a lire 1.000 di multa a norma dell'art. 47 C.P.; 4) per il reato d'incitamento continuato all'odio di classe ed alla disobbedienza delle leggi a mezzo della stampa 2 anni di detenzione e lire 1.000 di multa, a norma degli art. 79 e 247 C.P. in relazione all'art. 1 della leg{!e r9.7.1894 n. 3 1 5· ..., Riduce quindi detta pena a 9 mesi di detenzione ed a lire 500 di multa a norma dell 'art. 47 C.P.; ' 5) per il reato d'incitamento continuato ai militari a disubbidire alle leggi 2 anni di detenzione e lire r.roo di multa, a norma degli art. 79 C.P. e 2 della legge 19.7. 1894 n. 315. Riduce quindi detta pena a 9 mesi di detenzione ed a lire 550 di multa. a norma dell'art. 47 C.P.; , .6) per .il reato co~tinuato di offese al Capo del Governo 2 anni di reclusione e lire 2.000 d1 multa, a norma dell'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925 n. 2263 e dell'art. 79 C.P.. Riduce quindi detta pena ad 8 mesi di reclusione ed a lire 1.000 di multa, a norma dell'art. 47 C.P.; 7) p~r il re.~t~ di P:opaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 4 u.cpv. della legge 25.12.1926 n. 2008. Riduce quindi detta pena ad 8 mesi di reclusione ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per eguai durata, a norma dell'art. 47 C.P.;
. E?.
PRnlA PARTE ;
SENTE~ZE E MESSE DAL T.s.o.s.
8) per il reato di espatrio clandestino 3 anni di. detenzione e lire 20.000 di multa, a norma dell'art. 160 P·P· T.U. legge d1 P.S. 6.11.1~26 n. 1848: Riduce quindi detta pena ad 1 anno di detenzione ed a hre ro.ooo d1 multa, a norma dell'art. 47 C.P.; . . 9) per il reato d'insulti e minacce al Segretano del Carcere d1 Genova 9 mesi di reclusione e lire 100 di mult~, ~ norm~ dell'art. r.95 C.P.: Riduce quindi detta pena a 4 mesi d1 reclus10ne ed a hre 50 d1 multa, . a norma dell'art. 47 C.P.; 10) per il reato d'insulti al Sostituto Procuratore del Re d1 Genova 10 mesi di reclusione a norma dell'art. 194 C.P .. Riduce quindi detta pena a 4 mesi di reclusione, a norma dell'art. 47 C.P.. . Procedendo quindi al cumulo giuridico delle dette ~ene a n~rm.a degli art. 68 - 69- 75 C.P. si perviene alla complessiva pena d1 ro anru d1 reclu: sione e lire 13.100 di multa a cui si aggiunge l'int_erd~zio.n: perpetua _dai oubblici uffici a norma dell'art. 31 C.P. e 3 anni d1 vigilanza speciale de1la P.S. a senso dell'art. 28 codice stesso. Ritenuto che per le condizion~ psichic~e dell' Az~ario è il cas~ di ord.inare che la pena della reclusione sia da lm scontata m una casa di custodia a norma dell'ultimo cpv. dell'art. 47 C.P .. Ritenuto che il denaro sequestrato all' Azzario deve essere confiscato a norma dell'art. 36 C.P. perché era destinato all'attività comunista delittuosa di costui. Ritenuto infine che il condannato è obbìigato al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 detto codice. P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 28 - 31 - 3639 _47 - 68 - 69 - 75 - 79 - 134 n. 2 - in relazione agli art.. u8 n. 3 e 120 e gli art. 135 - 194- 195-247-251-252 C.P.; nonché gli art. I e 2 della legge 19. .1894 n. 315, 9 della legge 24.12.1925 n. 2263, 160 P·P· T.U. legge 7 di P.S. 6.u.1926 n. 1848, 4 della legge 25.11.1926 n. ~o?8, .485-4~6 C.P. Esercito; dichiara non provata la reità di Maffì Fab~1z~o ID or?ID~ al]~ imputazioni a lui ascritte e lo assolve ordinando che egli sia posto m hberta se non è detenuto per altra causa, fermo restando il provvedimento del confino a suo carico. . . . . Dichiara inoltre Azzario Isidoro colpevole del delitto d1 cosp1raz~one a senso dell'art. 134 n. 2 in relazione agli art. u8 n. 3 e 120 C.P., ~ z1ché a senso dell'art. 3 P·P· della legge 25.11.1926 n. ~o?8;_ del ~eato con~uat~ di offese al Capo del Governo anziché di due d1stmt1 reati; del delitto ~i propaganda a senso dell'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008, anziché del reato d'istigazione a senso dell'art. 3 cpv. della legge suddetta.
TRIBUNALE SPECIALE PER L,\
DIFESA DELLO STATO
PRn!A PARTE:
. M~dific~ta in. tal s~n~o la rubrica lo ritiene altresì colpevole di tutti gh altri reati a lui asc~1tt1 e, col beneficio del vizio parziale di mente lo c_ondanna alla complessiva pena di ro anni di reclusione e della mult' d" h 11 . d" . a i ~e. 13.roo, a. a mter 1zione perpetua dai pubblici uffici ed a anni di 3 vigilanza speciale della P.S.. Ordina eh~ la pena della reclusione sia scontata in una casa di custodia a norma del citato art. 47 C.P.. . Condanna, infine, l'Azzario al pagamento delle spese processuali ed ordma la confisca del denaro a lui sequestrato.
SEN1'EKZE EMESSE DAL T. S.D. S.
SENTENZA N . 117
Reg. Gen. n. 434/1927
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Sgarzi Giovanni, Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Ottanelli Domenico, De Martini Vittorio, Consoli della M.V.S.N.;
Roma, r9.ro.r928 - Anno VI.
.ha pronunciato la seguente SENTENZA
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. nella causa contro :
Proccecai Vittorio, nato ad Usnago il I3.3.I896, marittimo; Minio Enrico, nato a Civita Castellana (Viterbo) il 4.5.1906, ceramista; Torniai Guglielmo, nato a Firenze il 2.5.1905, operaio artefice; Cannelonga Carmine, nato a Sansevero (Foggia) il 3.2.1894, contadino; Sanna Antonio, nato ad Oristano (Cagliari) il 28.9.1879, rappresentante di commercio; Surace Paolo, nato a Reggio Calabria il I5.r.1897, ferroviere; Caracciolo Domenico, nato a Cette (Francia) il r5.9.1899, meccanico.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Azzario : per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. ~ .r. r93o n. r e ~.D. _5.rr.r9~2 _n. r403 viene scarcerato il 22.r2.r932 ed mternato nel manicomio provmc1ale di A versa. Detenuto_ dal 4.10.1927 al 22.12.I932. Pena espiata: 5 anni, 2 mesi e 18 giorni. 0
Tutti detenuti. IMPUTATI
1
r) dei delitto previsto e punito dall'art. 4 P·P· r0 e 2° c~v. della legge 25.1r.1926 n. 2008 per avere, sino alla data del loro arresto ~dic~mbre r927~, fatto parte del Partito Comunista ricostituitosi dopo lo sc10ghmento ordinato dalla pubblica autorità; . . . . 2) il Proccecai, il Torniai ed il Minio anche dei dehm d1 mentite generalità e di uso sciente di falsi documenti previsti e puniti dagli art. 285 - 436 C.P., per avere, al momento del loro arresto, declinato false generaiità ed esibito carte di identità false; 3) il Surace anche per il reato di cui all'art. 436 C.P. per avere, al momento del suo arresto, declinato false generalità.
Omissis
TR!Bt:NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
P, Q. M .
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. r3 - 20 - 24- 28 - 36- 39- 78 - 285 436 C.P., nonché l'art. 4 legge 25.11. 1926 n. 2008 e l'art. 485 C.P. Esercito. dichiara: · 1) non provata la reità di Torniai Guglielmo in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista e lo assolve da questa imputazione; 2) non provata la reità di Caracciolo Domenico in ordine ai reati d i ricostituzione del Partito Comunista e di propaganda sovversiva e lo assolve dalle dette imputazioni; 3) assorbito il reato di appartenenza al Partito Comunista nel reato di r~costituzione di detto Partito nei riguardi di Proccecai Vittorio, Minio Ennco, Cannelonga Carmine, Sanna Antonio e Surace Paolo; 4) assorbito il reato di mendaci generalità nel reato di uso sciente d i documento falso nei riguardi di Proccecai, di Minio e Torniai. altri reati a loro Conseguentemente ritiene gli imputati colpevoli <leali 0 ascritti e condanna: Pr?ccecai ?ittorio e Minio Enrico ciascuno alla complessiva pena di r2 anm e 2 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. .s~nna Antonio alla complessiva pena di 12 anni di reclusione, alla interd1z1one perpetua dai. pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. . Cann~lo~ga Ca:mme e Surace Paolo ciascuno alla complessiva pena d1 IO .an~1 .d~ reclus10ne.' alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anm dr v1g1lanza speciale; ed il Surace anche a lire 300 di ammenda. . Torniai Guglielmo alla complessiva pena di 7 anni ed 8 mesi di reclus10n~, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Caracciolo Domenico alla pena di 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Pone a carico dei suddetti condannati l'obblicro in solido del pacramento delle spes~ processuali ed ordina la confisca del danaro e degli altri oggetti sequestrati. Roma, 22.ro.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Proccecai, Segretario interregionale dell'Ufficio 15 del Partito Comunista con sede in N apoli: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui
PRU !A PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL T.S.D .S.
ai RR.DD. 1°.1.1930 n. r e 5. r r.1932 n. 1403 viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 20.6.1934. Detenuto dal 21.6.1927 al 20.6.1934. Pena espiata: 6 anni, II mesi e 29 giorni. Nonostante le disagiate condizioni economiche della. fa~igli.a - . com~ posta dalla madre .settant~n~e,. d~lla. moglie e d~ tre figli mmon dai 5 a1 CJ anni (l'Arma dei Carab1men dteh1ara che al vitto delle suddette persone provvede la Congregazione di Carità del luogo di. residenza) - rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata daìla moglie al Capo del Governo il 19.8.1930. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r. r932 n. 1403: Minio viene scarcerato dalla casa penale di Castelfranco Emilia il r9.6, 1934. Detenuto dal 2r.6.1927 al 19.6.1934. Pena espiata: 6 anni, II mesi e 28 giorni. . Rifiuta di associarsi a un 'istanza di grazia inoltrata dal padre 11 3r.8.1930. Cannelonga viene scarcerato dalla casa penale di Fossano il 14.rr.1932. Detenuto dai 25.6.1927 al 14.1r.1932 . Pena espiata : 5 anni, 4 mesi e 19 giorni. Torniai viene scarcerato dalla casa penale di Padova il 10.II.1932. Detenuto dal 2r.6.1927 al ro.rr.r932. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 19 giorni. Surace, Vice Segretario interregionale del Partito Comunista, viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 14.1 r.1932. Detenuto dal 24.3.1927 al 14.1r.1932. Pena espiata: 5 anni, 7 mesi e 21 giorni. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dal padre: istanza respinta il 18. r.1929. Sanna viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 1°.5.1934. Detenuto dal 2.5.1927 al 1°.5.1934. Pena espiata: 7 anni. , . . Il Sanna, che nel 1925 si occupo, m modo particola.re, della preparazione rivoluzionaria di carattere militare, e per tale motivo e~be 11 g:rado di colonnello nel triumvirato militare segreto del Partito Comumsta Italiano, rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla sorella - suora . il 20.r.1930. Per la concessione della 0crrazia espressero parere favorevole sia la Questura di Cacrliari che l'Arma dei Carabinieri di Oristano dato che il Sanna « era l'unic~ sosteono della madre ottantenne e della sorella nubile quarantenne, entramb~ ammalate e costrette a vivere quasi di elemosina ».
PRIMA PARTE:
TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
. Caracciolo scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Civitavecchia 11 ro.ro.1932. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dal padre il 6.3. r930; istanza non accolta. La Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. penale) ha dichiarato, con sentenza emessa il 2.2.1955, giuridicamente inesistente la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 22.ro.1928 nei confronti di Carmine Cannelonga (art. 1 D.L. 27.7.1944 n. r59). A Enrico Minio il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede con ordinanza emessa il 1°.ro.r955, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L: r7.rr.r945 n. 71 9· Analogo beneficio viene concesso anche a Proccecai Torniai Surace e Caracciolo dal predetto Tribunale Militare con provv:dimento ' emesso il 2r.12.r960.
Nota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. (Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo· ~iudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Se~ more della M.V.S.N.) nel pronunciare, con sentenza n. 196 del 27.8.r928, l'accusa nei confronti dei sunnominati Proccecai, Minio, Torniai, Cannelonga, Sa~na, Su:ace e Caracciolo, dichiarò anche di « non doversi procedere, per msufficrenza di prove », nei confronti di: ~ Dell'Aquila Modestino, nato il 14.12.r897 a Sansevero (Foggia), contadmo; - Messere Giuseppe, nato il 22.6.1902 a Sansevero (Foggia), contadino; - Messere Giovanni, nato il 9.3.1905 a Sansevero (Foggia), contadino; - Sementino Luigi, nato il 20.6. r873 a Sansevero (Foggia), cantoruere; - Dell'Aquila Vincenzo, nato il 7.2.1877 a Lucca, contadino; - Ferrara Michele, nato il 20.8.r902 a Sansevero (Foggia), contadino; - Montagano Giovanni, nato il 23.6.1884 a Sansevero (Foggia), capraio; . - Gi.uliani Leonardo, nato il 2r.2.r879 a San Marco in Lamis (Foggia), contadmo; - Porrelli Giacomo, nato il 13.6.1904 a Noicattaro (Bari), contadino; - ~ocer_a Matteo: nato il 5.ro.1890 a Sansevero (Foggia), contadino; - Fuulh Domemco, nato il ro.9.1897 a Gioia del Colle (Bari), barbiere;
tadino; ebanista; -
SENTENZE
EMESSE DAL T .S. D.S.
Racano Saverio, nato il 21.8.1902 a Sansevero (Foggia), contadino; Sementino Giuseppe, nato il 17-3-1906 a Sansevero (Foggia), conGravina Antonio, nato il 30.10.1898 a Sansevero (Foggia), pastaio; Frisetti Maria, nata il 22.2.1888 a Lecce, sarta; Ferrone Vincenzo, nato il 15.r.r899 a Salerno, meccanico; De Vito Giuseppe, nato il 18.7.1899 a Torremaggiore (Foggia), Ferrara Matteo, nato il 1°.n.1894 a Sansevero (Foggia), contadino.
Nei confronti, poi, del coimputato Sola Titetto Guido, nato a Mezzana Mortigliengo (Vercelli) il 7.12.1903, tessitore, Segretario della Federazione giovanile comunista, già giudicato dal. tS:D.S. con sentenza n. 44 del1'8.11.1927 (v. pag. 478 del 1° Vol., « Dec1s1om emesse d~l T .S.D.S. nel 1927 >> ), la Commissione Istruttoria dichiarò di « non ~overs1 proced:re per precedente giudicato » . Per i reati di false generalità. e ~1 uso sciente d1 doc~mento falso di cui agli art. 436 e 285 C.P. addebitati al Sola la Commissione Istruttoria dichiarò l'incompetenza del T.S.D.S. e la conseguente trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria ordinaria.
TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 500/ 1927
SENTENZA N. 118
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N. ; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·
'
Giudici: Sgarzi Giovanni, Alfaro Alfredo Oliveti Ivo De Martini
PRl~fA PARTE:
SENTENZE EMESSE D.>,L T .S.D.S.
Torino ed altrove il Partito Comunista, già disciolto per ordine della pubblica autorità. Gli altri: 2) dei reati previsti e puniti dal primo e dal secondo cpv. dell'art. 1 della citata legge per avere, dal febbraio al giugno r927 nella provincia d1 Torino, fatto parte del ricostituito Partito Comunista, e per aver svolto, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, propaganda mediante diffusione di stampati contenenti dottrine e programmi del Partito Comunista.
Vittorio, Ottanelli Domenico, Consol/ della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
Omissis SENTENZA.
P. Q. M.
nella causa contro: Venegoni Carlo, nato a Legnano (Milano) il 7.5.r902, commerciante; Vacchieri Giorgio, nato a Susa (Torino) il 29.3.1876, bronzista; . Rapetti Ettore Mario, nato a Torino il r +r907, meccanico; Bianc~ Ca:lo, nato a Monforte d'Alba (Cuneo) il 22.ro.r894, tipografo; Ferrans Pietro, nato a Torino il 23.12.1900, meccanico; . Rei Remo, nato a Ozzano Monferrato (Alessandria) il 20+ 1900, meccamco; 0
Ce~cherini Angiolo, nato a San Pietro Sieve (Firenze) il 25.9. 1889, meccamco; Buono Nello, nato a Spello (Perugia) il 26.9.1893, meccanico; Comollo Secondo Gustavo, nato a Torino il 27-r.1904, tornitore; Sandrone Angelo, nato a Moncalieri (Torino) il 24.8.1896, tappezziere; Bronzo Luigi, nato a Torino il 4.6.r903, meccanico; Manera Giuseppe, nato a Bascapè (Pavia) il 17.12.1903, falegname; Osella Michele, nato a Carignano (Torino) l'8.10.r887, scavatore; Conte Dante, nato a Torino il 13+r897, tornitore; Luciano Bartolomeo, nato a Monterosso Grana (Cuneo) il 12.3.1896, scavatore. Tutti detenuti. IMPUTATI
II Venegoni : ,,.... 1) del reato previsto e punito dalla p~i11:a parte dell 'art. 4 della legge -)·rr.1926 n. 2008 per avere, quale fìduc1ano della Confederazione Generale del Lavoro, ricostituito dal febbraio al giugno 1927 nella provincia di
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20- 28 - 36- 39 - 68 C.P. nonché l'art. 4 della legge 25.rr.1926 n. 2008 e gli art. 485-486 C.P. Esercito, dichiara: N on provata la reità di Rapetti Ettore e di Luciano Bartolomeo in ordine ai reati a loro ascritti e li assolve ordinando che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Non provata la reità di Bianco Carlo, Ferraris Pietro, Rei Remo, Ceccherini Anaiolo, Comollo Secondo Gustavo, Sandrone Angelo, Manera Giuseppe ed Osella Michele in ordine al reato di propaganda ~ li assolve da questa imputazione ritenendoli invece colpevoli del reato d1 appartenenza al Partito Comunista a loro ascritto. Venegoni Carlo, Vacchieri Giorgio, Buono Nello, Bronzo Luigi e Conte Dante colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti. Conseguentemente condanna: Venegoni Carlo a ro anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Bronzo Luigi, alla complessiva pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Conte Dante, alla complessiva pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Buono Nello, alla complessiva pena di 6 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Bianco Carlo, Ferraris Pietro ed Osella Michele ciascuno a 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Rei Remo, Ceccherini Angiolo, Comollo Secondo Gustavo, Sandrone Angelo e Manera Giuseppe ciascuno a 4 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRD.fA
. V_a~chieri Giorgio alla complessiva pena di 3 anni di reclusione, alla mterd1z10ne perpetua _dai pubblic~ u,ffici _ed a 3 anni di vigilanza speciale. Pone a car~co dei ~ondannat1 1 obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed ordma la confisca degli oggetti sequestrati. Roma, 23. ro. 1928 - Anno VI.
PARTE:
SENl'EKZE E!\!ESSE DAL T . S.D.S.
- ------
Rei dalla casa penale di Alghero il 3.7.1931: deten~to dal 4_.7.1927Quale volontario degli arditi nella guerra 1915 - 18 inoltra istanza d1 grazia al Capo del Governo: istanza non accolta. Comollo dalla casa penale di Padova il 29.6.1931: detenuto dal 30.6.1927. Sandrone dalla casa penale di Viterbo il 29.6.1931: detenuto dal 30.6.1~)27. Manera dalla casa penale di Castelfranco Emiìia il 5.7.1931 : detenuto dal 6.7.1927.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Osella dalla casa penale di Alessandria il 29.6.1932: detenuto d~l 30.6.1927. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dal padre 11 16.12.1928. . . NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932
n. 1403: 10
Venegoni viene scarcerato dalla casa penale di Portolongone il
·7· 1934· Detenuto dal 2.7.1927 al 1°.7.1934. Pena espiata : 7 anni. Conte viene scarcerato dalla casa penale di Fossano il Detenuto dal 30.6.1927 al ro.rr.1932. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 10 giorni. Bronzo viene scarcerato dalla casa penale di Piacenza il Detenuto dal 29.6.1927 al ro.u.1932. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e r r giorni.
IO. 1r. 1932.
IO. r r. 1932.
Buono viene scarcerato dalla casa penale di Lucca il 9.rr.1932. Detenuto dal 30.6.1927 al 9.rr.1932. Pena espiata: 5 anni, 4 mesi e 9 giorni. Vengono scarcerati, per fine pena: Ferraris dalla casa penale _di Parma ~1-29.6.1932: detenuto dal 30.6.1927. Con sentenza emessa dal Tribunale Militare di Guerra di Alessandria il 24..6.1918 Ferraris, ritenuto colpevole del reato di diserzione, venne condan~ato alla pena di_ I ~nno di reclusione militare; con declaratoria del 22.9.1919 11 reato venne dicluarato estinto per amnistia (R.D. 2.9.1919 n. 1502). Bianco dalla casa penale di San Gimignano il 29.6.1932: detenuto dal ~0.6.1927. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre 11 28.r.1928.
Nei confronti di Osella il Tribunale di Ton no emise due sentenze: - 12.7.1907: 3 giorni di reclusione per oltraggio ad agenti delìa forza pubblica; . . - 16.8.1916 : 1 mese e 20 giorni di reclusione e lire 147 d1 multa per minaccia con arma e porto d'arma senza licenza. Nei confronti di Bianco, Rei, Comollo, Sandrone, Manera e Osella i reati veno-ono dichiarati estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.r r.1932 n. 1403 con decl~ratoria emessa dal T.S.D.S. il 9.12.1932. Ceccherini si associa a un'istanza di grazia inoltrata dal padre il 30.u.
1928 : istanza accolta.
Per effetto della grazia condizionata concessa con decreto del 4-4-1929 viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 12.4.1929. Detenuto dal 30.6.1927 al 12.4.1929. Pena espiata: I anno, 9 mesi e 12 giorni. Vacchieri : quale decorato della Croce al merito di guerra inoltra istanza di grazia al Capo del Governo; grazia condizionata concessa con decreto del 18.3.1929. Scarcerato dalla casa penale di Ancona il 22.3. r929. Detenuto dal 27.6.1927 al 22.3.1929. Pena espiata: I anno, 8 mesi e 25 giorni. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il
r6.3. 1939. Nei confronti di tutti la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 23.10.1928 viene annullata, per inesistenza giuridica (art. r D.L.L. 27.7.1944 n._ 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. pen.) con sentenza emessa 11 17.2.1965. La Commissione Istruttoria (Presidente : Muscarà Achille, G~nerale di Divisione ; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pasqualucc1 Renato, Console della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.), nel
700
TRIBUKALE SPEC IALE PER L\ DIFESA DELLO STATO
pronunciare l'accusa nei confronti dei sunnominati imputati, dichiarò, con sentenza _n. r45 del 2.7.r928, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti dei coimputati : -,. Benedetto Ernesto, nato a Torino 1'8. ro.1887, avvocato; . . - Ronco Giovanni, nato a Villa Stellone (Torino) il 24.7.r883, elettnc1sta; Emmanuel Marcello, nato a T orino il 2.r.1896, meccanico; Chiaberge Giovanni, nato a Torino il 26.12.1886, fonditore; Guanti Giacomo, nato a Torino il 20.2.1883, meccanico; Mortara Achille, nato a Fubine Monferrato (Alessandria) il 16.6. 188r, macchinista; -
-
Mulassano Luigi, nato a Nizza Marittima il 26.r.1886, meccanico.
Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria ordinò inoltre lo stralcio degli atti relativi a: ' ' - Ciri? Filippo? ~ato a Canelli (Asti) il 28.2.1872, scavatore; - Am1sano Lmg1, nato a San Salvatore Monferrato (Alessandria) 1'8.7.1883, fonditore. La Commissione Istruttoria con sentenza n. 208 del r2.9. r928 dichiarò « il non luogo a procedere per insufficienza di prove >) nei confronti del
Cirio e dell'Amisano.
PRI~iA PARTE :
SE NTE1'ZE EMESSE DAL T.S.D.S.
70 I
SENTENZA N. 206
Reg. Gen. n. 496/ 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente SENTE N Z A
nel procedimento penale a carico di : Riboldi Enrico, nato il 2r.ro.r905 a Desio (Milano), segantino; Giuliani Giuseppe, nato il 16-4-1890 a Lentate sul Seveso (Milano), muratore; Ferrari Amedeo, nato il 6.9.1895 a Casalpusterlengo (Milano), meccaruco; Verderio Enrico, nato il 4.ro.1900 a Vimercate (Milano), piazzista; Zappa Arturo, nato il 28.1.r898 a Monza (Milano), m~ccanico; . Crippa Carlo, nato il 27.2.1898 a Velate Milanese (Milano), tornitore; Levate Cesare, nato il 22+r899 a Vimercate (Milano), operaio; Bonanorni Giuseppe, nato il 19.5.1894 a Villanova B. (Milano), muratore; Vanzati Camillo, nato il 16. r.1881 a Vedano al Lambro (Milano), tessitore; Venturini Giuseppe, nato il 5.5. 1896 a Lentate sul Seveso (Milano), muratore ; Dubini Ambrogio, nato il 4.3.r902 a Lentate sul Seveso (Milano), muratore ; Fumagalli Serafino, nato il 16.9.1896 a Lentate sul Seveso (Milano), muratore ; . Malberti Giacomo, nato il 5.9.1895 a Desio (Milano), manovale ; Nobili Angelo, n ato il 7.2.1895 a Carate Brianza (Milano), operaio guardafili; . . . Sereoni Felice, nato il 14. r r. 1898 a Desio (Milano), panettiere; Triv~lzio Maria Luigia, nata il 10.2.1890 a Monza (Milano), modista; 7/ bis · U.S.
702
TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Teli Augusto, nato il 6. rr.1904 a Villa d'Adda (Bergamo), muratore; Stucchi Pietro, nato il 29.r.1900 a Bernareggio (Milano), muratore; Dell'Orto Giuseppe, nato il 25.8.1890 a Seregno (Milano), rigattiere; Moresi Giovanni, nato il 19.r.1898 a Seregno (Milano), stagnino; Vanzati Paolo, nato il ro.3.1896 a Nova Milanese (Milano), falegname; Varenna Giovanni, nato il 30.1.1899 a Lentate sul Seveso (Miiano), muratore; Villa Celeste, nato il 4.7.1908 a Monza (Milano), meccanico; Giannella Paolina, nata l'u.7.r902 a Monza (Milano), modista.
IMPUT A T I
r) dei delitti prev1st1 e puniti dall'art. 3 p.p. della legge 25.1r.r926 n. 2008 in relazione all'art. r20 C.P., per avere in Lentate sul Seveso (Milano) e luoghi limitrofi nel giugno e nel luglio 1927, concertato tra loro di commettere fatti diretti a far sorgere in anni gli abitanti del Regno contro 1 Poteri dello Stato. Il Teli, inoltre : 2) del delitto previsto e punito dall'art. 2 legge 25. r r.r926 n. 2008 in relazione agli art. 104 - 120 - 252 C.P. per avere commesso fatti: organizzazione segreta a carattere militare .finanziata dall'estero; propaganda a mezzo di opuscoli, giornali, manifesti e proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, svolti fra la popolazione del Regno e fra le file delle Forze Armate dello Stato, ecc., diretti a sottoporre parte dello Stato al dominio straniero e a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e suscitare la guerra civile; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 3 p.p. legge citata, per aver concertato di commettere i delitti di cui agli art. ro4 - 120 - 252 C.P.; 4) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge citata, per aver istigato, a mezzo di giornali, manifesti, opuscoli, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, a commettere i delitti di cui agli art. 104- 120 - 252 C.P., facendone pure l'apologia; 5) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 legge citata, per aver ricostruito il Partito Comunista, sciolto per ordine dell'autorità, partecipandovi e facendo propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di detto Partito; in Milano ed altrove, fra la metà del dicembre 1926 ed il luglio successivo. Ed il Nobili, inoltre: 6) del delitto di cui all'art. 4 della legge 25. rr.1926 n. 2008 per avere in Carate Brianza, ed in altri luoghi, antecedentemente e fino al 13.9.1927,
PRIMA PARTE:
SEKTENZE
EM ESSE DAL T.S.D.S.
fatto propaganda di dottrine, di _progra~mi e ~i metodi_ ~'azione del Partito Comunista, disciolto per ordrne della pubblica autonta. IN CAMERA DI OONS IGLIO
Letti crli atti processuali e la requisitoria d~i P.~. d~e chie?e _la. Co~missione I~truttoria perché rinvii a giu~izio: R1bol?i Enr~co, G~uham Giuseppe. Ferrari Amedeo, Giannella Paolina, Verderio E~nc?, Villa Celeste: Crippa Carlo, Zappa Arturo, Leva_te_ Cesare, ~onan~m1 ~msep~e, Va~z~t~ Camillo, Venturini Giuseppe, Dub1m Am~rog10, Tr_ivulz10, Mana e N obih Ancrelo con la imputazione del delitto previsto e pumto dall art. 4 P·P· della legge 25 .11. 1 926 n. 2008 dichiarando non doversi ritenere provata la respon. . . . sabilità del Nobili in ordine alla propaganda. Ordini la provvisoria archiviazione degli atti a canco di :Malbertr Giacomo e Seregni Felice evasi dal carcere e~ attual~ente ~Il'estero. . . . Dichiari non doversi procedere per msuffìcienza d1 prove nei :1guar~i di tutti gii altri inquisiti e_ cioè: Dell'<?rto Giuseppe, v.~renna G1ovanm: Moresi Giovanni, Stucchi Pietro, Vanzat1 Paolo, Fum ~gall1 Serafino e Teli Auo-usto ordinandone la scarcerazione se non detenuti per altra causa. b ' IN FATf O ED IN DIRITTO
risulta quanto segue. La sera del 9 luglio il Comando delìa Compagnia dei Reali Car~binieri di Monza veniva informato dal locale comando della M.V.S.N. c~e il mattino successivo, domenica ro luglio, nel territorio del . ~omune eh Lentate sul Seveso doveva avere luoao una riunione di sovvers1v1. . Disposto un servizio di ~ppostamento, il mattino del IO luglio a ~eda, che si sapeva essere il luogo di scalo delle perso~e ~he dovevano p~rtec~pa:~ alla riunione, fu notato che con i primi tramva1 gmngeva°:o . alcum ~ei pm · · Ma, per circostanze · d.iverse, non fu possibile ·secrmrne le b noti comurustl. tracce e scoprire il luogo della riunio1:e. . . di Successivamente si seppe che la numone . era _avvenuta m un _bos~o Lentate e che alcuni partecipanti si erano poi dati convegno per 11 giorno 14 a Monza al caffè Privativa di Via Lecco 12. . . . Predisposto un servizio di sorpres~ n~l. po_m~:1gg1_0 del : 4 luglio vennero fermati nel caffè Privativa due md1v1dm m ~m uno mdossava una macrlia rossa e che era stato visto a Meda la domemca prec~den~e. . 0 Accompagnati in Caserma, vennero ide~ti~cati pe~ Ribold1 Enn~o e Levate Cesare. Interrogati costoro hanno d_1c~1arato dr avere pa~tecipat~ domenica ro luglio alla riunione dei comumst1 che ebb~ l~1~go n~I boschi di Lentate sul Seveso ed alla quale intervennero una qumd1cma dr persone
TRIBU:,,ALE SPECf ALE PER LA DIFESA
PRBl.J\
DELLO STATO
fra cui ess~ Ribaldi e Levate: Giuliani Giusepp.e, v_erderio Enrico, Zappa Arturo, Cnppa Carlo, Ferran Amedeo e moglie G1annella Paolina, Vi lla Celeste e la sua amante Trivulzio Maria. Che nella detta riunione parlarono Verderio e Villa sulla situazione in cu~ si era venuto a trovar~ il .Partit~ dop? l'arresto dei Capi dirigenti di Milano, e che era necessario norgamzzarsi e mantenersi fedeli al Partito. . Che il Verderio propose la fondazione di un giornale intitolato « La Bnanza ross~ » per int~nsific~re la propa~an~a. Che il Ferrari si oppose proponendo mvece_ che 1 fondi. fos~ero destmat1 a soccorrere le vittime polit~che. Che la .mogli.e del Fe_rran, G1annella Paolina parlò dell'organizzazione smdacale e disse di essere m possesso delle nuove tessere della Federazione Generale de.l Lav~ro ~d i~vitò i presenti a recarsi a casa sua per ritirarle. Che pnma d1 sc10ghere l'adunanza il Levate invitò il Ribaldi di trovarsi il giovedì successivo al caffè Privativa dove sarebbero intervenuti anche Zappa Arturo e Crippa Carlo, per trattare della fondazione del giornale « La Brianza rossa ». E mentre essi Levate e Ribaldi si trovavano nel detto caffè furono arrestati. Pertanto l'Arma dei Reali Carabinieri di Monza, con rapporto in data 21.7.1927 (Vol. . r f. 3) denunziava Ferrar i Amedeo, Verderio Enrico, Zap~a Ar~ro, Cnppa Carlo, Levate Cesare, Giuliani Giuseppe, Ribaldi Ennco, Villa Celeste e Giannella Paolina. Proseguendo nelle indagini, risultava alla detta Arma che alla riunione d~l IO luglio nella campagna di Lentate parteciparono anche Bonanomi Gms.eppe, y anzati Ca~illo, Venturini Giuseppe, Dubini Ambrogio, Trivulzio Man a, Stucchi Pietro e Teli Augusto. La Trivulzio e lo Stucchi si diedero aìla latitanza; la Trivulzio poi venne arrestata, mentre lo Stucchi rimase latitante. Gli altri furono subito arrestati. , Si è p~oce~uto, anche all'arresto. d~ F~magalli Serafino perché la sera dell r r lu~ho s1 reco allo scalo ferroviario di Seveso per avvertire il Giuliani che era ricercato dall'Arma, e per chiedergli a nome di sua mo<1lie che 0 cosa avrebbe dovuto fare dei tre pacchetti di manifestini sovversivi che Ribaldi aveva portati a casa sua. Ulteriori indagini portarono all'arresto anche di Malberti Giacomo No_bili Angelo, Seregni. Felice? Dell'Orto Giuseppe, Moresi Giovanni, Van~ zat1 ~aolo e Varenna Giovanm per avere partecipato ad altre riunioni tenute anteriormente al ro.7.1927, e cioè: 0
,
- una tenut~ a ~i.lano. il 20.2.1927 in cui si trattò delle quote di pagamento .~ della m tensificaz10ne ~ella propaganda facendo presente che era .quello Il momento opportuno dr profittare dell'aumento della disoccupazione per accrescere il numero degli aderenti al Partito;
PARTE:
SE:-;TENZE EMESSE
DAL T.S.D.S.
- un'altra tenuta il 27.2.1927 a Desio, in cui si concretarono le norme per il prelevamento delle tessere e delle q~10te e si decise di assorbire in un'unica amministrazione il gruppo giovamle; - un'altra riunione tenuta il 27-3.1927 a Milano, in cui si trattò della necessità di un nuovo sistema organizzativo che richiedeva solide qualità di coloro che fosse ro preposti al reclutamento dei. ~uo~·i. comragni, alla raccolta dei fondi per il Soccorso Rosso ed alla necessita d1 mtensrfìcare la propaganda; - aitra riunione tenuta il 6+ 1927 a Lentate fuori mura, dove si fece presente il bisogno di fondi per sovvenzionare le vittime politiche e la stampa clandestina. Pervenute le rispettive denunzie all'autorità giudiziaria, si è proceduto ad istruttoria formale per il reato di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.r r.1926
n. 2008. Durante l'istruttoria con ordinanza del Giudice Istruttore, in data 16.3.1927, si sono abbinati all'attuale processo gli atti relativi a Nobili An<1elo coinvolto nel procedimento n. 652 Reg. Gen. 1927, contro Cesano ed ~Itri imputati del reato di propaganda per avere in Carate Brianza ed altro:7e, antecedentemente al r3.9.r927, fatto propaganda per conto del Partito Comunista. Con aìtra ordinanza del Giudice Istruttore, in data 6. r. r928, si sono abbinati gli atti relati?i a eli A':1g_ust? _coin:.101to. nel rroced_imento n. 530 Reg. Gen. 1927 a canco d1 Agostm1 L1:io ect altn per 1 reati che nella rubrica sono attribuiti singolarmente a lm. Dalla istruttoria emerge che: Riboldi Enrico ha confessato di avere partecipato alla riunione del 10.7.1927, ma ha negato di avere preso parte ad altre riunioni. Invece dal rapporto dei Carabinieri (f. 29). risulta che ha partecipato anche alla riunione del 27 marzo tenuta a Milano e che, anzi, prese la parola accennando allo scarso numero delle reclute arruola~e. n~l Partito. I testi Capitano Sola e Seniore Grignani nelle loro ?epos1Z10111_ lo ~nno~ verano fra i mao-o-iori responsabiìi; ed il Grignani soggrnnse che 11 Riboldi 0 aveva l'incarico portare da Milano ordini, circolari,. m anifesti ed a.ltr~. Il Console Cav. Aìsano ha dichiarato che la mattma del 10 luglio 11 Ribaldi fu visto a Meda, in bicicletta, aspettare i partecipanti per guidarli al luogo di riunione.
!
di
.L'imputato Gi~liani Giuseppe ha ~onfessat? ?i aver preso ra~te alla riumone del IO luglio. Dal rapporto dell Arma s1 nleva c~e partecipo. anche alla riunione del 27.2.1927 e che era fid uciario del Partito Comu~1sta .. Il coimputato Venturini ha dichiarato che Giuliani fu colui che lo mcancò di portare la cesta con i viveri nel luogo della riunione.
TRIBUNALE SPECIA!,E PER
LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA
Il Capitano Sola ed il Seniore Grignani annoverano il Giuliani fra 1 maggiori responsabili.
!1a
. L'imputato ~errari. Amedeo_ confessato di aver partecipato alla riun~one d~l _IO lugl~o e_ dr aver militato n~l Partito_Comunista sino al r923 e d\ ess~r~1 m se~~rto mteressato. del movimento smdacale_ e _poi dei soccorsi al,e vittime polruche. Ha soggiunto che quando nella numone fu fatta la proposta di fondare un giornale comunista col titolo « La Brianza rossa )> egli propose invece che i fondi fossero destinati alle vittime politiche.
PARTE:
SENTEN ZE
EMESSE
D.-\L T .S. D.S.
Levate Cesare ha dichiarato di non aver partecipato alla riunione, ma dal rapporto dell'Arma (Vol. 1°, f. r) risulta che qu_a1:_do il R~bo~di fu interrocrato in caserma ha dichiarato che Levate partecipo alla numone del IO luglio e che lo stesso Levate, quando fu a sua volta interrogato, ha confermato le dichiarazioni del Ribaldi acrcriuno-endo che nell'appuntamento col 0 trattare della stampa del giornale. E dal ~apporto dei carabinieri a Vol. 1° f. 28 il Levate è indicato come fiduciario del Partito Comunista e Capo Cellula. Malberti Giacomo ha negato di avere preso parte alla riunione, ma d~l rapporto dell'Arma (V?l. r f. 2J) ~isulta che quando fu ar~est~to ha dichiarato di aver partecipato alla nun_1on~. Dal_lo ~tesso rapporLO _nsulta che il Malberti ha anche partecipato alla numone d1 Milano avven:1ta 1~ 20.2.1927 e che in detta riunione fu nominato fiduciario del gruppo mcancato della propacranda e della corrispondenza. Egli il giorno 12 novembre, _mentre si trovav~ detenuto nelle carceri di Monza, riuscì ad evadere e p01 varcò la frontiera recandosi a Vienna. 0
. Giannella Paolina, moglie di Ferrari Amedeo, ha anch'essa confessato d1 ~ver parteci.pato alla riunione del ro luglio e di essere simpatizzante per 1~ idee comumste. Dal rapporto dell'Arma dei Carabinieri (Voi. 1°, f. 2) nsulta che . nell~ suddetta riunione anche essa prese la parola a sosteano della orgamzzaz10ne sin?acale e dichiarò che in suo possesso erano le nu~ve tess~re della Confederazione Generale del Lavoro ed invitò i presenti a recarsi a ca~a sua pe~ riti~arle. Nel rapp?rto dell'Arma (Vol. 1°, f. 28) è detto che la G1annella e attiva prooagand1sta del crruppo femminile incaricato b della distribuzione delle tesser;. yerderio Enri~o ha negato la sua partecipazione alla riunione del IO lu~l~o, m~ che_ egli fosse presente risulta dalle dichiarazioni di varii imput~t1 i quali anzi hann~ af~ermato_ che egli prese la parola e parlò della situaz10ne attuale del Partito m segmto all'arresto dei dirigenti di Milano e che propo~e la fondazione di un giornale da intitolarsi « La Brianza rossa » per mtensifìcare la propaganda e che spronò i convenuti ad insistere nella propaganda approfittando della disoccupazione che esisteva. Zappa Artur? ha ~egato di avere partecipato alla riunione àel IO luglio ed alle precedenti. Pero dal rapporto dell'Arma (Vol. 1°, f. r r.) risulta che lo Zappa vi partecipò e che anzi spiegò .l'azione che il comunismo deve svolgere nelle officine; che, finita la riunione, prese accordi col Ribaldi di trovarsi il giorno successivo aì caffè Privativa per trattare della fondazione del giornale « La Brianza rossa » (Vol. r\ f. 2). Crippa Carlo ha anche egli negato di aver preso parte alla riunione del luglio ed alle precedenti. Però dalle dichiarazioni di Ribaldi e di Giuliani è risultato cl:e il. C~ip~a prese parte alla riunione del IO luglio (Vol. r f. 5- 7- 154) ed 11 Gmham ha anche sogoiunto che il Crippa crli mandò urn pacco_ di manife~ti e _che sua moglie lo distrusse. Dal rapporto bdell' Arma (r. 29), multa che 11 Cnppa prese parte anche alle riunioni del 27 febbraio e_ del 27.3.1927. I te~ti C~pitano So)a e Seniore Grignani, nella loro deposiz10ne, annoverano 11 Cnppa fra 1 maggiori responsabili del movimento comunista. IO
0,
,
N obili A ngelo ha negato di avere preso parte alla riunione, -:11a. dal rapporto dell'Arma (Vol._ 1°, f. 27r.) ri~ulta che_prese parte al.la numone tenutasi il 20.2.1927 a :tvfrlano e che anzi fu nommato capo - gn~.ppo. Dallo stesso rapporto (f. 28) risulta che N obili era fiduciario del Part1t_o e capo cellula. Questa circostanza è anche confermata dal teste capomampolo ~orbini nella sua deposizione (Vol. 1°, f. 129). Anche Ce~an_a Angelo, _coimputato del Nobili nel processo n. 652 Reg. Gen. _ha dichiarato c~e m un giorno dell'aprile 1927 il N obili lo informò che. il dì seg~e~te s_1 sarebbe tenuta una riunione a Desio alla quale sarebbero mtervenutl i capi - gruppo per parlare della organizzazione del P~rtito e lo i-?-:7itò_ ad andare anch'egli. Quanto all'accusa di propaganda a canea del ~'10~1h, s1 _osser~a che lo stesso Cesana ha dichiarato che un mese dopo della nuruone d1 Des10 - 27.2.1927 il Nobili gli diede, alla stazione di Carate, tre manifestini sovversivi uno differente dall'altro, e che esso Cesana li ha bruciati. Questo solo fatto però non integra il reato di pro~aganda previsto e punito dail'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008, m quanto che non vi è la prova della diffusione che è 1'elemento integratore della propaganda: Si potrà dubitare che il . Nobili come h~. dato i .ma~ifestini al Cesa~a, h abbia dati anche ad altn, ma la prova 01 tale d1ffus_10ne man~a. Per_Lanto in ordine a questo reato il Nobili deve andare pr~sc:olto per ms~ffic1enza di prove. (Per Cesana Angelo vedi senienza Commissione Istruttoria n . I 83 del 18.8.1928). Serecrni Felice ha necrato di avere partecipato alla riunione, ma dal rapporto b(Vol. r0 , f. 28) risu~ta che par~e~ipò a qu~lla del 20.2.1927 tenu~a a Milano, ed in essa fu nommato ammmistratore d1 cassa. Dal rapporto m
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PRHlA PARTE:
SE NTE:- ZE UiESSE DAL T .s.n.s.
TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
data 30.7.1927 (Val. 1°, f. 47) risulta che il Seregni alla data del suo arresto era iscritto al Partito Comunista. Egli, trovandosi detenuto nelle carceri di Monza, riuscì ad evadere in data 12. II. 1927 ed a varcare la frontiera recandosi a Vienna. Villa Celeste ha negato di aver preso parte non solo alla riunione del luglio, ma anche alle precedenti ; però il Ribaldi, il Fcrrari ed il Giuliani lo hanno annoverato fra i partecipanti, ed anzi risulta che presiedette la riunione. La stessa sua amante Trivulzio Maria (Val. 1°, f. 144) ha dichiarato che si è recata alla riunione del IO luglio in compao-nia del suo amante 0 Villa Celeste. L 'imputato Ferrari ha dichiarato di essere stato invitato dal Villa ad andare alla riunione del IO luglio. Il Capitano Sola ed il Seniore Grignani nelle lor? deposizioni ~anno annoverato il Villa fra i maggiori responsabili del movimento comumsta. Ed il teste Gobini nella sua deposizione (f. 129) ha affermato che il Villa era segretario amministrativo del Partito. IO
Trivulzio Maria, amante del suddetto Villa, ha dichiarato di aver partecipato alla riunione del IO luglio tenuta a Lentate e di essere simpatizzante per le idee comuniste. Dal rapporto dei Carabinieri (Vol. 1°, f. 28) risulta che costei è attiva propagandista del gruppo femminile ed incaricata della distribuzione delle tessere della Confederazione Generale del L avoro.
. di sovventensificare la propaganda, di fondare un giornale comumsta, zionare le vittime politiche. . ,. . Tutto ciò è opera di ricostituzione del Partito, e l mv1to fa~t? dalla Giannella nella riunione del 10 luglio, di andare a casa sua per ritirare le . , ~ nuove tes;ere, dimostra che la ricostituzione era avve~uta. Pertanto il fatto riveste i caratteri del reato pr~vist? e p_umto dall arl. P·P· della legge 25. 1r.1926 n. 2008, e non di cosp1raz_ion:, ~n q_u~nto eh~ 4non è affatto risultato che in nessuna delle suddette nuru~ru gli _1m~uta~ abbiano concertato di commettere fatti diretti a far sorgere m armi gh abitanti. del Reo-no contro i Poteri dello Stato. . . In cons;o-uenza o-li imputati: Ri.boldi, Giuliani, Fer:an,. G1annell_a, V ~rderio, Zappa: Cr!PP~, Levat:, ~albe,rti,_Nobili, Seregrn, Villa e ~nvulzio, la cui partecipazione alla numone e n1:1asta acce~tata, devono rispondere del detto reato di ricostituzione del Partito Comllll:1sta. . Tutti o-li altri e cioè: Bonanomi, V anzati Camilla, Vanzatl. Paolo, :'enturini, Dubini, Fumagalli, Dell'Or~o, Mor:si, Varenna, Stucchi e Teh. d_evono andare prosciolti per insufficienza d1 prove e dev~no ~sser_e rostl 1~ libertà se non deten_u ti per altra causa, meno_ lo Stucchi nei cm riguardi, essendo latitante, devesi revocare il mandato di cat~ra_. . Ritenuto che nei riguardi dei latitanti Malbertl Giaco~o e Se~egm ~e: lice devesi fare l'intimazione di cui all'art. 507 C.P. Esercito, e~ i ter~mt per la loro presentazione sono fissati in giorni 10 dalla data di pubblicazione della sentenza d'accusa. P. Q, ~1.
Nei riguardi degli altri imputati non risultano elementi certi di responsabilità in quanto non è rimasta bene accertata la loro partecipazione alla riunione, né la loro attività sovversiva. Solo nei riguardi di Venturini e di Dubini è risultato che essi, in seguito a compenso di lire IO, si sono prestati a portare, nella riunione del IO luglio, i viveri per la colazione sul luogo della riunione stessa. Ma tale fatto non è sufficiente per affermare la loro partecipazione alla riunione a scopo sovversivo né la loro appartenenza al Partito. Quanto alle altre accuse contro l'imputato Teli, che formano oggetto del procedimento n. 530 i cui atti sono abbinati all'attuale procedimento, si osserva che non vi sono elementi per ritenere che il Teli abbia commesso i fatti a lui attribuiti nei diversi capi d'imputazione; e che perciò deve andare prosciolto anche da questi capi d'accusa per insufficienza di prove. Ciò posto si osserva che dai rapporti dell'Arma e dalle dichiarazioni di alcuni imputati, nonché dalle deposizioni dei testi Sola e Grignani, risulta che le riunioni avevano carattere prettamente comunista, e che in esse, e specialmente in quella del 10 luglio, si trattò della riorganizzazione del Partito, della distribuzione delle tessere e si parlò anche della necessità d'in-
La Comm1ss1one Istruttoria visti gli art. 4 - 7 della· legge 2 5: II· 1 9~6 n. 2008; 63 C.P.; 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313; ~1_-507 C:P· Esercito - m parziale difformità dalla rich!esta d:l ~.M. - , d1ch~ara_ anzitutto non ~uog~ a procedimento penale nei riguardi d1: Bonano1:11. Gmseppe,_ Vanzan Ca. m 1llo, V anzati Paolo, Venturini Gi~seppe, D~b1m Ambrog~o, Fu:11agall~ Serafino, Dell'Orto Giuseppe, Mores1 G10vanm, V~renn~ G10vanm, .stu_c_ chi Pietro e Teli Augusto, in ordine ai reati a _loro nspetuvament~ at~ibmu per insufficienza di prove, ed ordina che essi, meno lo Stu~chi lantant~, siano posti in libertà se non detenu~i per altra causa, e che sia revocato 11 mandato di cattura del detto Stucchi. . . . . .. Dichiara non luogo a procedimento _pena~e nei n~uardi _di No~ili Angelo in ordine al reato di propaganda a lui ascritto ~er _ms.uffi~ienza di prove: Pronunzia l'accusa contro: Ribaldi Enrico, Gmham Giuseppe, Ferran Amedeo, Verderio Enrico, Zappa Arturo, Cr~ppa ~arlo, Levate_ Cesar~, Malberti Giacomo, Nobili Angelo, Seregni ~el_1ce, _Gia_nnella Paohn_a, Trivulzio Maria e Villa Celeste, per il reato d1 ncost1tu~10~e. del Par~to Comunista, e mutata in tal senso la rubrica, li rinvia al gmd1z10 del Tnbunale Speciale per rispondere di detto reato.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Inti~a a.i latitanti Malberti Giacomo e Seregni Felice di presentarsi entro ro g1orn1 dalla data della pubblicazione della presente sentenza, altrimenti saranno giudicati in contumacia.
PRIMA
P,\RTE;
SENTENZE EMESSE DAL T.S.D.S.
7I
I
SENTENZA N. 119
Reg. Gen. n. 496/ 1927
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Roma, 12.9.1928 - Anno VI.
Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N. ; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici: Sgarzi Giovanni, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Ventura Alberto, De Martini Vittorio, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Riboldi Enrico, nato a Desio (Milano) il 21.10.1905, segantino; Giuliani Giuseppe, nato a Lentate sul Seveso (Milano) il 16+ 1890, muratore; Ferrari Amedeo, nato a Casalpusterlengo (Milano) il 6.9.1895, meccamco; Verderio Enrico, nato a Vimercate (Milano) il 4.10.1900, piazzista; Zappa Arturo, nato a Monza (Milano) il 28.1.1898, meccanico; Crippa Carlo, nato a Velate Milanese (Milano) il 27.2.1898, tornitore; Levate Cesare, nato a Vimercate (Milano) il 22+ 1899, operaio ; Nobili Angelo, nato a Carate Brianza (Milano) il 7.2.1895, operaio guardafili; Trivulzio Maria Luigia, nata a Monza (Milano) il ro.2.1890, modista; Villa Celeste, nato a Monza (Milano) il 4.7.1908, meccanico; Giannella Paolina, nata a Monza (Milano) 1'11.7.1902, modista; Seregni Felice, nato a Desio (Milano) il 14.1 r.1898, panettiere; Malberti Giacomo, nato a Desio (Milano) il 5.9.1895, manovale. Tutti detenuti meno Seregni e Malberti latitanti. I MPUTA T I
Del reato previsto e punito dall'art. 4 P·P· della legge 25.11.1926 n . 2008, per avere ricostituito il Partito Co1~u1:ista, sci?lto per or~ine d~ll'autorità, in Milano ed altrove, fra la meta d1 febbraio 1927 ed 11 luglio successivo. Omissis
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PRDlA PARTE :
TRIBU:--ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
P . Q . .M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13-20 - 28 - 39-59 C.P. ; gli art. 4-6 della legge 25.11. 1926 n. 2008; l'art. 417 C.P.P.; Oo-li art. 485- 486-510 e seguenti C.P. Esercito, dichiara anzitutto incorsa la contumacia di Mal?erti Gi_acomo e di Seregni Felice. Conseguentemente ritiene i due suddetti 1mputau colpevoli del reato di ricostituzione a loro ascritto e li condanna ciascuno a IO anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. _Ritiene tutti gii altri imputati colpevoli del reato di appartenenza al Paruto Comunista anziché di ricostituzione del detto Partito e mutata in tal senso la rubrica nei loro riguardi condanna: Nobili Angelo e Villa Celeste ciascuno a 3 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Zappa Arturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Ribaldi Enrico, Giuliani Giuseppe, Ferrari Amedeo, Verderio Enrico, Crippa Carlo e Levate Cesare ciascuno a 2 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Trivulzio Maria Luigia e Gianneìla Paolina, col beneficio delle attenuanti generiche, ciascuna ad I anno di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per eguale tempo ed a 3 anni di vigilanza speciale. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed ordina che la Trivulzio e la Giannella siano poste in libertà, perché già espiata la pena, se non detenute per altra causa. Roma, 25.10.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Nei confronti dei latitanti Felice Seregni e Giacomo Malberti il T.S.D.S. , con provvedimento emesso il 9.6.1942, ha dichiarato estinto, per prescrizione, il reato per il quale Seregni e Malberti vennero condannati alla_pena di 10 anni di reclusione ciascuno. Con lo stesso provvedimento venne disposta la revoca del mandato di arresto emesso il 7. 1.1929.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Nei confronti di Seregni e Malberti vennero emesse, in data anteriore al 25. 10.1928, le seguenti sentenze:
SE:S:TE:,/ZE E~1ES5E DAL T.S.D.S.
Seregni: . _ Tribunale Militare di Bari (sentenza 6.3. 1920) : r anno e 2 mesi di reclusione militare per disobbedienza e insubordinazione; - Pretore di Desio (sentenza 14.3.1924): lire roo di multa per omessa denunzia di munizioni. Con decreti penali emessi dal Pretore di Desio i~ 1°.2. 192? e il 30.5.1926 venne condannato a pene pecuniarie per schiamazzi notturm e contravvenzione sulle norme sulla panificazione. Mal berti : _ Pretore di Desio (sentenza 9.9.1910) : 12 giorni di reclusione per violenza all'autorità; _ Tribunale Militare di Guerra della 3" Armata (sentenza 21.7.1917) : 2 anni di reclusione militare per diserzione; _ Tribunale Militare di Guerra di T orino (sentenza 3.6.1919) : 2 anni e 2 mesi di reclusione militare per furto. Villa : scarcerato, per fine pena (compresa una condanna inf~ittagli dal Pretore di Roma per contravvenzione all'art. 226 del_la legge d1 P.S. con . sentenza del 19.1.1929), dalla casa penale di Alghero il 21.9.1930. Il Villa venne condannato a pene varie, quale colpevole del reato di furto, con sentenze emesse, in Milano, in data 7.1 r. r9rr , 30.3.1912, 9. ro.r9 12 e 1°.5.1916 e a Monza il 23.2.1916. Quale colpevole del reato di ricettazione venne condan_nato d~lla Cort~ di Appello di Milano, con sentenza del 4.3.1922, alla pena d1 2 anni e 3 mesi di reclusione e lire 400 di multa. . Quale colpevole del reato di diserzione venne condannato dal T n bunale Militare di Guerra della r., Armata con sentenza del 7.rr.19~7 ~lla pena di 3 anni di reclusione militare e dal Tribuna_le Milit~re _Ternto~1ale di Milano con sentenza del 25.r.1924 alla pena d1 2 anni d1 reclusione militare. N obili : scarcerato, per fine pena (compresa una condanna per contravvenzione all'art. 226 della legcre di P.S. inflittagli dal Pretore d1 Roma con sentenza del 19.1.1929), dalla ~asa penale di ~e~ce i~ 26.7.1930. Il Nobili, ritenuto colpevole del reato d1 d1serz1one, venne condannato dal Tribunale Militare di Guerra del VI Corpo d'Armata con sentenza del 22.8. 1917 all a pena di 5 anni di reclusione militare_. , . . . . . Con sentenze emesse dalle competenti autonta gmd1z1ane (Desio e Milano) il 3.10.1922, 27.2.1925, 25.3.1~25 _e 3~-4-192? venne condannato a pene varie quale colpevole di furto, les1om e ncettaz1one. Levate : scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Orvieto il 1 4·7· 1 92 9·
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Condannato, per furto, dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 2.4.1925 alla pena di 8 mesi di reclusione. Crippa: scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Cassino il 22.7.1929. Ritenuto colpevole del reato di resistenza e condannato dal Pretore di Monza con sentenza d_el 9.12.1914 alla pena di r2 giorni di reclusione. Quale colpevole d1 furto condannato dalla Corte di Assise di Piacenza con sentenza del r5.4.r92r alla pena di 3 anni di reclusione. Zappa: scarcerato, per .fine pena, dalla casa penale di Procida il 26.2.1930. . Evase dal carcere di Monza verso le ore 23,30 del r2.1r.r927 venendo riarrestato il 22. 12. r927. . Condannato per resistenza all'autorità alla pena di r2 giorni di reclus10ne ?al Pretore di Monza con sentenza del 9.12.1914. _Ritenuto colpevole dei reati di rapina, ricettazione e porto abusivo di armi e co~dannato dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 23.2.1916 alla pena di 2 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione. Con sentenza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Milano il 6._3.r920 :it~nuto c~lpevole del reato di diserzione e condannato alla pena d1 2 anm d1 reclus10ne militare. Ritenuto colpevole del reato di ricettazione e condannato dalla Corte d~ Appel!o di M~lano con sentenza del 4.3.1922 alla pena di 1 anno, 6 mesi d1 reclusione e lire 300 di multa. .
Verderio: scarcerato, per .fine pena, dal carcere giudiziario di Viterbo
11 19.7. 1929. Ferrari: .scarcerato, per .fine pena (compresa la condanna inflittagli dal Pretore di Bergamo con sentenza del 3.7.1926 per il delitto di cui all'art. 247 C.P.), dal penitenziario di Nisida il 5.9.1929. . Giuliani : scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Spoleto il 22.7.1929. Ribaldi: scarcerato dal carcere giudiziario di Arezzo, per .fine pena, il 23.8.1929. . Evase dal carcere di Monza verso le ore 23,30 del r2.1r.1927 venendo riarrestato il 22.12.1927.
PRHU PARTE:
SENTENZE EMESSE
DAL T.S. D.S.
SENTENZA N. 120
Reg. Gen. n. 534 / 1927
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova }\.ntonio, Generale della M.V.S.N.,; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Mucci Giulio, Sgarzi Giovanni, Ventura Alberto, Alfaro Alfredo, De M:artini Vittorio, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTE NZA
nella causa contro : Leone Francesco, nato a San Paolo (Brasile) il 13.5.1900, giornalista; Boselli Giuseppe, nato a Milano il 4.11.1895, negoziante; Ghiringhelli Aldo, nato a Gallarate (Varese) il 13.12.1886, meccanico. Detenuti. IMP U TATI 0
Boselli Giuseppe e Leone Francesco del ~eato di cui. ai ~~v. I e 2 ° dell'art. 4 deila legge 25.11.1926 n. 2008 perche nel 1927 _m I,11la~o; appartenendo al Partito Comunista già disciolto dalla pubblica autonta, d1 tale Partito propacrandavano mediante diffusione dell'opuscolo: « Lo St.ato _op~raio ,, dottrin~, programmi e metodi d'azione, nonché d~l reato di cm ai~ l'art. 190 C.P. per avere il 27.7.1927, in Milano, usato v10lenza contro gh agenti di P.S. per sottrarsi all'a~r,est~ che ~u di ,loro operavano. , Il Le?ne, inoltre,_ per fals1ta a1 sensi dell ar~.' 27~ ,c.P. perche, nelle predette circostanze, si formava una falsa carta d 1de~tlta. Il Ghiringhelli per concorso nel predetto reato di propaganda (ar~. 63 C.P. e 4 ultima parte citata legge) perché prestava la sua ?pera cosci:nt: nel procurare e diffondere gli opuscoli di propaganda comumsta provementl dalla Svizzera. Omissis
Il T.S.D.S., con provvedimento emesso il 12.r.1933 concede il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5. r r.1932 n. 1403 a Ribaldi, Giuliani, Ferrari, Verderio. e Levate. Beneficio non concesso agli altri coimputati ostandovi i precedenti penali.
P. Q. :\L
Iì Tribunale. letti ed applicati gli art. 4, r e
2° cpv. - 6 cpv. - 7 legge 25.u.1926 n. 20~8; 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062; 13-20-28-36-39-63-680
TR!BUNALE SPECIALE PER LA
DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE:
285 ~ ~o C.P. i 55r_ - 485_C.P. Esercit~, _dichiara gli imputati responsabili dei reati m rubnc~ nspettlvamente ascntti, meno che della violazione dell 'art. r9_0, C.P._ per 11 9ual reato _assolve il Leone ed il Boselli per non provata reit~, e nten~to 11 fal~o ascntt? al ~one ai sensi dell'art. 285 C.P. anziché dell art. 278 SLesso codice e, cos1 modificata l'accusa, fatto il cumulo o-iuridico c~ll'aggr~vant~ della r~cidiva p~l Leon:, con~~nna questi ad anni /e mesi di reclus10~e, 1,1. Bose!h_ ad anm 5 ed il Ghmnghelli ad anni 2 della stessa pe1:1a; tutti all mterd1z10ne _perpetua d~i pubblici uffici, al pagamento in ~olido del!e spese processuali e a 3 anm ciascuno di vigilanza speciale della .1: .S .. Ordma la confisca delle somme e del materiale in sequestro.
DAL T.S.J).S.
N ota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. (Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio e Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N .) nel pronunciare, con sentenza n. 185 del 20.8.r928, l'accusa nei confront~ di Le_one~ Boselli e Ghirino-helli, dichiarò di non doversi procedere per insufficienti indizi di reità ordine agli stessi reati addebitati ai suddetti tre imputati nei confronti di : - Zema Demetrio, nato a Gallina (Reggio Calabria) 1'8.8.1902, parrucchiere; . - Boselli Arturo, nato a Milano il 5.3.1889, tornitore; - Caremati Amedeo, nato a Milano il 9.r.1885, meccanico; - Rubetti Chiara Regina, nata a Villa Chiara (Brescia) il 2r.5.r907, casalinga; - Scurati Rosa, nata a Paterno Dugnano (Milano) il 18-4-1886, operaia; - Rubetti Maria Angela, nata a Villa Chiara (Brescia) l'n.u.1900, casalinga; - Tosi Camillo, nato a Fossa Caprara (Cremona) il 23.9.1888, oste; - Cazzaliga Giuseppe, nato a Vedano al Lambro (Milano) ii r4.3.1887, tipografo; . - Ceretti Dante, nato a Roma il 26.r2.r874, fattorino. Nei confronti di Sanvito Natale, nato a Muggiò (Milano) il 23.11.1883, lavandaio, la predetta Commissione Istruttoria dichiarò estinta l'azione penale per morte del reo.
7
i;
Roma, 26.ro.r928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Leone: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.r932 n. 1403 viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 2 7·5· 1933· Detenut~ dal 28.7.1927 al 27. 5. 1933. Pena espiata : 5 anni e ro mesi. Con sente~ze emesse dalla_ C~rte di Assise di Vercelli il 19.5.1922, 20.1_0.1922 e 2)-4-~9~3 . vennero mfl~tte al Leone pene varie per reati (success1:am_ente ammst1at1) concernenti « la pubblica eccitazione a mutare la Cos~Ituzi?ne dello Stato, inc_itam~nto a_ll'.odio tra le classi sociali e pubblica provocaz10ne a commettere il delitto d1 msurrezione ». . Ghiringhelli: si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre 11 5.rr.1928. Con decr~to di grazia del 7.3.r929 viene concesso il condono condizionale dell_a res1d~a pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla casa penale d1 Perugia il 9.3.1929. Detenuto_ dal 3.8.1927 al 9.3. 1929 . Pena espiata: I anno, 7 mesi e 6 giorni.
SE:,.JTENZE E~lESSE
r
Boselli : detenuto dal 28.7.r927 e scarcerato per fine pena, daìla casa ' penale di Civitavecchia il 27.7.1932 . Al Ghiringhelli e al Boselli il T.S.D.S., con provvedimento emesso il ro.10. 1932, concede il beneficio dell 'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403. 8/ bis - U.S.
71 8
TRIBUNALE SPECIALE PER
LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 299 / 1927
SENTENZA N. 121
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Pr_esi~ente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M. V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni·
'
Giud~'ci: R~?'1baldi Giuseppe;_ Sgarzi Giovanni, Alfaro Alfredo, Gaut-
tlen F1hppo, Pasqualucc1 Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: · Sant~rnecchi Filiberto, nato a Peccioli (Pisa) il 7.8. 1891, tipografo; Rosai_~orrad~, nato a Firenze il 25.12.1899, commesso libraio; Tor?1.a1 ?ughelmo, nato a Firenze il 2.5.1905, orafo; Tes1m Pietro, nato a Firenze il 12.n.1909, muratore. Detenuti. IMPUTATI
Tutti del delitto di cui a.ll'art: 4 cpv. ed ultima parte della leooe ~~·II/926 .n. 200~ per avere m ~1renze, in epoca precedente e .fin/~1 d. ·4: 927, m cor~eita fra loro quali appartenenti al Partito Comunista ., 1sc.10lto per ordme dell'autorità, propagandato la dottri·na · gi~ ed 1 d. d' · d , 1 proo-ramm1 meto 1 az10ne elio stesso con la stampa clandestina e c 0 diffusione di · r ·t . . onseguente giorn~ 1 e ?'1am es.tt-?1 di contenuto violento e sovversivo. le ~l 2Santarnecch1 ed il Rosai moltre: dei reati previsti dall'art. 9 della o-lg S 12 25 n. 2263 per avere, nelle stesse circostanze di luogo, oltragato . .61 Capo del Governo e dagli art. 2 - 3 - 7 del Regio Editto sulla sotampa 2 .3.1848 n. 645. Il Rosai inoltre: del reato di cui all'art. 37 T.U. leo d.1 p S 6 d · d. oge · · .11.1926 n 1848 e · P ~ omessa enunzia 1 arma da fuoco sempre nelle med · · costanze di tempo e luogo. esime cir-
PRI~L>\ PARTE:
SENTENZE EMESSE
DAL T .S .D .S.
7 19
Regio Editto sulla Stampa 26.3.1848 n. 645; 13 - 20- 28- 36 - 39 - 68 - 75 - 78 C.P.; 551 - 485- 486 C.P. Esercito, dichiara Rosai Corrado responsabile dei delitti ascrittigli e Santarnecchi per i reati ascrittigli meno che per l'appartenenza per il quale lo assolve per non provata reità, col beneficio, quanto alla propaganda, di cui all'art. 6 P·P· della legge speciale. Ritenuta in concorso formale colla propaganda la contravvenzione ascrittagli, e fatto il cumulo giuridico, condanna Rosai ad anni 4 e mesi 5 di reclusione e a lire r .ooo di multa, e Santarnecchi ad 1 anno e mesi 4 di reclusione e a lire 1.000 di multa, entrambi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni 3 di vigilanza speciale della P.S. e al pagamento in solido delle spese processuali. Assolve il Rosai per non aver commesso il fatto circa la contravvenzione di omessa denuncia d'arma. Assolve Tesini per non provata reità dalle imputazioni a lui rubricate. Dichiara non doversi procedere contro Torniai Guglielmo in ordine alle imputazioni ascrittegli per sussistenza della cosa giudicata. Ordina la confisca delle somme, dell'arma e del materiale in sequestro. Ordina la scarcerazione di Santarnecchi per avere scontato la pena e di Tesini se non detenuti per altra causa. Roma, 27.10.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Per Torniai Guglielmo vedi sent. n. u7 del T.S.D.S. del
22.10.1928.
4i :!9
Omissis P.Q. M.
Il 8Tribunale, letti ed applicati gli art. 4 _6 p·.P. e cpv. - 7 Iegge 25 II 1926 8R n. 200 ; .D. 12.12.1926 n. 2062; 9 della legge 24.12.1925 n. 2263;. 2 ~ 3 - 7
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Il T.S.D.S., con declaratoria emessa il 29+1930, dichiara, ai sensi degli art. 3 - 4 del R.D. 1°.r.1930 n. 1, condonati 5 mesi di reclusione e lire r.ooo di multa sulla pena complessiva inflitta a Rosai Corrado che, per effetto di tale provvedimento, viene scarcerato, per .fine pena, dal penitenziario di Nisida il 16.5.1931. Il T.S.D.S., con declaratoria del 10.12.1932 concede al Rosai il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403. Con decreto di grazia del 22.12.1930 viene condonata al Santarnecchi la multa di lire r.ooo.
PRHLA. PARTE:
720
SE~TESZE E)!ESSE
7 21
DAL T.S.O.S .
TRIBU:-,iAl.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Il Santarnecchi, ritenuto colpevole del reato di oltraggio, venne condannato, per tale reato, a pene varie dalla competente autorità giudiziaria di Volterra con sentenze del 27.3.1908 e 11.12.1908 e dalla Corte di Appello di Firenze e di Lucca con sentenze del 29.7.1910 e 14.5.1911.
Nota. - Il Giudice Istruttore del T.S.D.S. (G. Montalto), nel rinviare gli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso di giustizia nei confronti dei sopraspecificati imputati, dichiarò, con la medesima ordinanza del 7.9.1928 :
a) di « non doversi procedere, per non aver commesso il fatto », nei confronti di: - Bencini Mario, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 29.10.1888, meccaruco; b) di « non doversi procedere, per insufficienza di prove », nei confronti di: - Spaziani Augusto, nato a Firenze il 1°.5.1899, valigiaio; ~ Parenti Ruggero, nato a Brozzi (Firenze) il 7.9.1901, tornitore meccanico; - Sarchielli Armido, nato a Firenze il 20.7.1902, meccanico; - Savoia Arturo, nato a Milano il 13.9.1904, operaio; - Lippi Leone, nato a Pistoia il 18.6.1900, meccanico; - Luchi Angiolino, nato a Galluzzo (Firenze) il 16.6.1903, argenuere; - Bonini Alfiero, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 6+1901, meccamco; - Pancrazzi Valentino, nato a Firenze il 16.9.1903, doratore; - Fantechi Mario, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 21.7.1899, bracciante; - Secci Dino, nato a Firenze il 12.7.1902, meccanico.
SENTENZA N. 122
Reg. Gen. n. 152 / 1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; G · d · ·. Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Alfaro Alfredo, Gautzu ~~ri Filippo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENT E NZA
nella causa contro: Padrevecchi Enrico, nato a Fabriano (Ancona) il 17-10.1879, calzolaio, detenuto dal 20.3.1928. I1i PU T AT O
!}::
200
Del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 2 5. 1 1. 1 92 6 ; · avere in Ariccia (Roma), nella notte dal 19 al ~o.3.1928, me iant~ ~ 11 sione' di manifestini sovversivi stampati alla ma~ch1a, fatt~ propagan_ a e _.: 01 dottrine , dei metodi d' azione e dei prog_r:mm1 del Partito Comunista, 0 a disciolto per ordine della pubblica autonta.
Omissis
P. Q. ~i.
6 Il Tribunale, letti gli art. 485 - 486- 551 C.P. Esercito; 7 le~ge 2 5· 1 I.l9~ n. 200 3, assolve Padrevecchi Enrico per non aver commesso 11 fatto ascntto<rli e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. b
Roma, 27.10.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
722
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 725 / 1927
SENTENZA N. 123
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni·
'
Giudici: Rambaldi Giuseppe, So-arzi Giovanni Alfaro Alfredo Gauttieri Filippo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
PRU !A PARTE :
SENTENZE EMESSE DAL T .S. D.S.
SENTENZA N. 201
Reg. Gen. n. 638 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA
nella causa contro: Galluzzi Mario, nato il 16.8.1899 a Casalpusterlengo (Milano), bracciante, detenuto. IMP UTAT O
Dei d~litti di cui all'art. 4 cpv. ed ultima parte legge 25.rr.1926 n. 2008 per ave~e m Caste!lanza.\ ne~l'~ttobre e novembre 1927, quale appartenente al PartJ._to <=:omumsta g~a d1~c10lto 1:er, o~dine dell'autorità, propagandato la d?ttnna, 1 progranum ed 1 metodi d az10ne dello stesso mediante la detenz10ne e diffusione di opuscoli sovversivi stampati alla macchia.
nel procedimento penale a carico di: Gaiani Raffaele, nato il 27.ro.1904 a Bologna, macchinista litografo; Gaiani Luigi, nato il 21.5.1870 a Budrio (Bologna), muratore; Ferranti Elisa, nata il 25.5.1876 a Calderara (Bologna), casalinga; Gaiani Carolina, nata il 2.11.1902 a Bologna, sarta; Tarozzi Mario, nato il 20.5.19ro a Bologna, calzolaio; Fortuzzi Settimio, nato il 24.12.1905 a Bologna, vetraio; Collina Luigi, nato il 29.9.1901 a Bologna, lucidatore di mobili. Gaiani Luigi, Ferranti Elisa, Gaiani Carolina e Fortuzzi Settimio scarcerati il 9.8.1928. Gli altri detenuti.
Omissis I:MPUTA TI
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 485 - 486 - 551 C.P. Esercito; 7 legge_ ~5:rr.19~6 n. _2008_, ~ssolv~ G~lluzzi Mario perché non è provata la sua retta m ordme a1 delitti rubncat1 e ne ordina la scarcerazione qualora non detenuto per altra causa. Roma, 27.ro.1928 - Anno VI.
Di avere, in correità con altri individui, di cui alcuni identific ati ed arrestati, fatto parte, con lo scopo di riorganizzarlo, del Partito Comunista già disciolto per ordine dell'autorità; di avere, da epoca imprecisata e fino all'agosto del 1927, concorso in Bologna, in una casa di Via del Borgo n. 25, alla stampa ed alla diffusione di manifesti, opuscoli e giornali sovversivi, diretti a suscitare la guerra civile e ad istigare i cittadini a sorgere in armi contro i Poteri dello Stato e a disciogliere l'unità. Il Tarozzi, inoltre, di porto abusivo di pistola ed omessa denunzia di armi : art. 464 n. 2 C.P.c.; art. 37 T.U. legge P.S. e art. 3-4 legge 25.11.1926
n. 2008. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia :
TRIBUNALE SPECIALE PER L.-\ DIFESA DELLO STATO
a) rinviare a giudizio Gaiani Raffaele, Tarozzi Mario e Collina Luiai per rispondere dei reati di cui all'art. 4 primo ed ultimo cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008; il Tarozzi, inoltre, del reato di cui all'art. 464 n. 2 C.P.c. e all'art. 37 T.U. legge di P.S. per porto abusivo di pistola ed omessa denunzia di armi; . b) dichia~are il non luogo a procedimento penale per insufficienza d1 prove, nei nguardi di Gaiani Luigi, Ferranti Elisa, Gaiani Carolina e Fortuzzi Settimio: e poiché è stata già concessa a tutti la libertà provvisoria, la conseguente revoca dei rispettivi mandati di cattura. Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto assodare: IN FATTO ED IN DIRITTO
Che le Questure di Bologna, di Firenze e di Ancona, dopo la brillante operazione di polizia politica - giudiziaria, che aveva condotto alla scoperta del~a vasta organizzazione comunista, costituita dal « 13° Segretariato Intereg10nale » con relativi « cassieri » e « fiduciari » ; che aveva ottenuto l' arresto dei massimi esponenti del movimento sovversivo per le province toscane, emiliane, delle Marche, ecc., e cioè del Pennazzato, del Negarville, del Gaccinetti, del Petronio, ecc.; essendo riuscite a sequestrare altresì abbondantissimo materiale propagandistico stampato alla macchia - e che veniva largamente diffuso per ogni dove - intensificò le indaaini investigative all'uopo di scoprire la clandestina stamperia. b E così il Commissario di P.S. Pastore di Bologna poté individuare la casa ove venivano litografati giornali e manifesti del Partito Comunista che poscia, da tempo, venivano divulgati anche a Bologna e provincia. Nella abitazione di Via del Borgo n. 25 tenuta dal Gaiani Raffaele, rinvennero: due macchine tipolitografìche, marca Serafini Roma, fornite di tutto il materiale necessario per la riproduzione della stampa; un mialiaio di giornali già litografati, dal titolo « Avanguardia » organo della Fed~razione Giovanile Comunista del luglio - agosto 1927, preparati per la distribuzione ; alcune copie del giornaletto « Solidarietà proletaria J>; il bollettino del Comitato bolognese pro vittime politiche; un esemplare di un manifesto dal titolo « Sacco e Vanzetti )) ; stampe già distribuite; nonché altre copie del1' « Unità )) , ecc.. . Furo~o trovati e sequestrati. anche i fogli originali dattilografati del giornale litografato « Avanguardia J), del manifesto « Sacco e Vanzetti )) e della « Solidarietà proletaria JJ del giugno 1927; altri fogli oriainali dattilografati. con le relative ripro~uzioni litografiche, nonché vari~ corrispondenza d1 data recente, provemente dalla centrale comunista aiovanile, in parte indirizzata alla federazione giovanile provinciale comunis~a boloonese e parte al 13° Segretariato Interregionale. b
PRI:\lA
PARTE :
SENl'Eì'\ZE E~!ESSE DAL T . S.D. S.
Furono arrestati tutti i componenti la famiglia Gaiani, e me~tr: _il Raffaele, interrogato, confessò l'.opera cri~1inosa compi~ta, per su? .~n~cipio politico, per la sua fede comumsta, conscio delle gr~v_1 responsab1hta mcontrate, gli altri invece si mantennero ~el tut~? 1:egau~~. . Il Raffaele disse che uno sconoscmto gli diede 1mcanco e lo provv.id: del materiale necessario: con la collaborazione di tre giovani sconoscmt1 riuscì a compiere il lavoro tipografico dei giornaletti cl~ndestini ir1:pi:oando otto ore e a volte anche undici. Ultimato il lavoro 1 tre sconoscmt1, ~uoi collaboratori, asport;vano gli stampati preparati e ne curavano la distribuzione. Detti giovani erano a lui noti per « Bruno >J , « Mario >J e « Romagna )'. o << Romagnolo J>. Egli, Gaiani Raffaele, ricopiava il .lavoro tra_smessogh dai compagni e poscia riprodotto in litografi.a ; ad e~cez1one del giornaletto << Solidarietà proletaria JJ il cui contenuto, parte gh fu consegnato per la stampa regolarmente copiato daì « Bruno JJ . Esclude che i familiari lo aiutassero e per.fino che ne fossero a conoscenza. Sul possesso di alcune tessere della Confederazione Generale del Lavoro, confessò che gli erano state consegnate dal « Bruno JJ per provvedere alla distribuzione. La Questura, dopo la proficua operazione, lasciò alcuni agen.ti di P.~. a oiantonare la casa, e così fu sorpreso il T arozzi mentre cercava d1 entrarvi, chiedendo del Gaiani. Essendo stato trovato in possesso di due pistole automatiche calibro 7.65 con tre caricatori ed invitato a dare giustificazioni, affermò di averle comperate da due soldati sconosciuti per consegnarle a! Gaiani, in quanto come comunisti dovevano avere qualche arma. Confesso di essersi iscritto al Partito per proposta di Gaiani, al quale c?nsegn.ò 1~ relativa quota di lire 5, di averlo coadiuvato nella st~mp~ dei ~a?1fest1 pro Sacco e Vanzetti insieme ad altri due compagm dei quali ricorda :eBruno >> . Venne altresì arrestato altro individuo trovato in possesso di carta d'identità faìsa al nome di Dozzi Achille, munito di abbonamento ferroviario di 2., classe. N on fu possibile identificarlo perché riuscì a fuggire, lasciando nelle . . mani decrli agenti di P.S. la sua giacca. Si p~esentò alla casa Gaiani anche il Fortu~zi, ~ovato .m p~ss~sso d~ un contratto di lavoro concordato tra la federazione mdustnale rasosta di Bologna ed il sindacato lavoranti in specc~i e cristalli, perc!1é. rap_prese~tava lo stabilimento Maf.fioli. Negando ogm rapporto col Ga1am, d1 caraLtere politico sovversivo, dichiarò che conoscendolo per caso andava dal Gaiani per invitarlo a passare insieme la serata. In corso di indagini il Commissario di P.~. Pastore poté sapere ~he uno dei collaboratori del Gaiani nella stamperia clandestma era Collina
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Luigi, noto comunista attivo e pericoloso, tanto che nella notte dal 2 al 3.8._1?27, era stato arrestato e proposto per l'assegnazione al confino di polizia. _Fu c~ndannat? a 6 mesi e 20 giorni di detenzione per omessa conaccusa dicendo che non conosegna di armi. Il Collma ebbe a negare oo-ni 0 sceva il Gaiani e gli altri coimputati. . Però da ela~orato peritale è riuscito provato che almeno per la compilaz10ne del mamfesto del « 1°.5.1927 », della Federazione Giovanile Comu~ista :-- trovato e sequestrato in casa Gaiani - in parte egli contribuì. Infatti 11 pento concluse statuendo che, ad onta, il Collina abbia tentato di alterare la sua ordinaria scrit~ra_- usando la forma calligrafica - quando scrisse sotto dett~~ra del Gmdice Istruttore per fornire studio comparativo coi documenti m sequestro, che un brano fu scritto dal Collina e precisamente le ultime 14 righe e 2 parole. Non v'è dubbio pertanto che il Gaiani Raffaele, il Tarozzi ed il Collina, con al_tri comtagni di fed:, rim_asti sconosciuti, gestivano la produzione di tutto i~ mater_1ale cla~destmo d~ propaganda sovversiva, in pieno accordo con gh orga_m . centrali. del Partito e col Segretariato Interregionale n. 13. Le _moltissime c?pie_dei gi?rnalet~i, dei ma~ifesti, degli opuscoli, ecc., s~ampat1 ~lla. macchia nnvenuti sp~rs1 nelle vane province della giurisdizione terntonale del detto Segretanato, nelle case di comunisti accertati e negli uffici stessi degli organi locali sovversivi, sono la prova della attività svolta dai tre imputati. Quindi con l'opera crin1inosa loro, si sono resi colpevoli dei delitti di appartenenza a partito di~ciolto per ordine della pubblica autorità e di propa~anda sovversiva genenca - a1 sensi e per gli effetti dell'art. 4 primo ed u~tlmo cpv: della legge 25.1r.1~26 n: 20.08 - in tal senso modificando i capi d accu~a: m q~~nto nella f~t~1speci: s1 :engono a caratterizzare tutti gli estr:mi s?gget~1v.1 ed oggett~v1. costituenti la configurazione giuridica dei d~tti reati _ascritti. Il Tarozzi, moltre, deve rispondere di porto abusivo di pistola e di omessa denuncia di armi di cui agli art. 464 n. 2 C.P.c. e 37 T .U. legge di P.S .. Invece, non essendosi raccolti elementi sufficienti di reità a carico degli altri imputati, e cioè dei familiari: Gaiani Luigi, Ferranti Elisa e Gaiani Carolina nonché del Fortuzzi, il Collegio è d'avviso di dichiarare in favore di . essi il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove. E P?tc~é c~n provv~dimento del Giudice Istruttore risultano in libertà provv1sor1a, viene ordmata la revoca dei rispettivi mandati di cattura. P. Q. M.
Visti gli art. 4 primo ed ultimo cpv. -7 della legge 25.11.1926 n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; 464 n. 2 C.P.c.; 37 T.U. legge di P.S. 6.11.1926 n. 1848; 421 - 551 e segg. C.P Esercito - su conforme parere del P.M. - man-
PRIMA
i'ARTE:
SEKTENZE EMESSE DAL T.S .l).S.
72 7
tenendosi nello stato di preventiva detenzione gli imputati: pronuncia l'accusa a carico dei suddetti, ordinando il rinvio a giudizio loro e della caus~ dinanzi al Tribunale Speciale per la difesa dello S~ato per ris~ondere dei delitti di cui ali' art. 4 primo ed ultimo. c~v. della ci.tata l~gge, ~n . tal s:nso modificando i capi d'accusa. Il Tarozzi, inoltre, dei reati previsti dall ~rt. 464 n. 2 C.P.c. e 37 T.U. legge di P.S. 6.11.1926 n. 1848, per porto abusivo di pistola ed omessa denuncia di armi. . . . Dichiara invece il non luogo a pro~edere pen~ln_-ient~ p~r gl.i ~tessi reat~ di cui all'art. 4 primo ed ultimo c~v. ne~ c~nfrontl di Ga1_am Lmgi, Ferr_ant~ Elisa, Gaiani Carolina e Fortuzz1 Sett1m10 revocando i loro mandati di cattura. Roma, 29.8.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER
LA DIFESA
Reg. Gen. n. 638 / 1927
DELLO STATO
SENTENZA N. 124
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :
Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ram~aldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Gauttieri Filippo, Pasqualucci Renato, Le Metre Gaetano, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Gaiani. Raff~ele, nato a Bologna il 27.ro.1904, macchinista litografo; Tarozzi Mano, nato a Bologna i] 20.5.1910, calzolaio; Coìlina Luigi, nato a Bologna il 29.9.r9or, lucidatore di mobiii. Detenuti. IMP UTAT I
Del delitto di ~u~ all'art. 4 primo ed ultimo cpv. della legge 25.Ir.1926 n. 2008. 11 1:arozzi, moltre, dei reati previsti dall'art. 464 n ....2 C.P.c. e 7 3 T.U. le~me _di P.~. 6.rr.1926 n. 1848, per porto abusivo di pistola ed omessa denuncia di anm. IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblic? dibatti!nento, sentiti il P.M. neìla sua requ1S1toria e gli imputati che, cor loro difensori, hanno per ultimi avuta la· parola osserva. ' IN FATTO ED IN DIRITTO
Il _24.8.1927 1~ R ..Questura di Bologna, individuata la casa ove venivano litografati giornali e manifesti del Partito Comunista che erano stati ~.d e~ano largament~ diff~si, vi 1:assò un~ perquisizione e vi sequestrò : due ·1 0 htorafiche form~e .d.1 tu~to .il rna.ter\~le .necessario per la riproduzione d'-lJ,a s,amra, un mi~ha10 ~1 g1~rnah g1a litografati dell' «Avanguardia» 0 : gano ,...,deJa F~deraz1one _G1ovan~le Comunista d'Italia, datata luglio _ ago92; , a~cum esempl~n del giornaletto comunista « Solidarietà proleta1 la >> • bollettino del Com1tat~ bolognese pro - vittime politiche, un manifesto dal titolo « Sacco e VanzettI », tutte stampe uguali ad altre già distribuite
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PRn!A PARTE :
SENT ENZE
EMESSE
DAL T . S.D.S.
clandestinamente, nonché fogli dattilografati riproducenti gli articoli dei predetti giornali e di altri, pure comunisti, editi nel r927. Fu sequestrata anche varia corrispondenza di data recente proveniente dalla centrale comunista giovanile, parte indirizzata alla federazione giovanile comunista provinciale bolognese e parte al n. 3, cioè al Segretariato Interregionale comunista di Bologna, comprendente le province dell'Emilia e quelle di Ancona e di Pesaro. Venne pertanto arrestato il macchinista litografo Gaiani Raffaele, nella cui abitazione detto materiale fu rinvenuto. Il Gaiani, pur mostrandosi reticente circa i suoi collaboratori, confessò la sua fede comunista e ammise di avere litografato tutti i documenti in sequestro e altri simili che erano stati diffusi per l'analoga propaganda. In una perquisizione personale al Gaiani furono sequestrate alcune tesserine della Confederazione Generale del Lavoro, sulla provenienza delle quali non fornì idonee spiegazioni. Nel pomeriggio dello stesso giorno, mentre la casa suddetta era piantonata dagli acrenti di P.S., vi si -presentò Tarozzi Mario e chiese del Gaiani. ~ Prontamente perquisito fu trovato in possesso di due pistole automatiche calibro 7.65 con tre caricatori e venne perciò fermato. Una perquisizione al suo domicilio diede esito negativo. Disse di avere acquistato le pistole da due soldati sconosciuti, oerché era in corso la sua iscrizione al Partito Comu' nista propostagli dal Gaiani, ben conoscendo che i comunisti in genere debbono possedere qualche arma; al Gaiani, anzi, per l'iscrizione aveva versato un mese prima lire 5 e lo aveva coadiuvato nella stampa clandestina dei giornali e dei manifesti di propaganda comunista che poi venivano diffusi. Durante il corso delle indagini il Commissario di P.S. Pastore venne a conoscenza che non era estraneo alla stampa predetta certo Collina Luigi già sospetto comunista, ma nulla di concreto poté accertare al di fuori che si trattasse di un iscritto al Partito. Pertanto anche questi fu arrestato. Dall'istruttoria scritta, messa in relazione con le risultanze dell'orale dibattito, dalle prove documentali e testimoniali, dalle stesse parzia.li confessioni degli imputati, i fatti sono rimasti apoditticamente accertati come sopra esposti e cioè che i tre giudicandi, nel 1927 e sino all'epoca del loro arresto, facevano parte dell'organizzazione comunista, clandestinamente risorta dopo lo scioglimento effettuatosi per ordine della pubblica autorità, e che Gaiani e Tarozzi di tale organizzazione illegale facevano, nelle stesse circostanze di tempo, propaganda dei programmi, della dottrina e dei metodi di azione mediante preparazione e diffusione deU' analoga stampa. Non si ha dubbio che tali fatti concretino gli estremi giuridici del primo cpv. e, per gli ultimi due nominati, anche dell'ultimo cpv. del_l'art. 4 legge speciale rubricata nonché per il Tarozzi, quanto al porto abusivo delle due rivoltelle, dell'art. 464 n. 2 C.P. e, quanto all'omessa denuncia delle medesime, dell'art. 37 vigente legge di P.S .. Perciò di tali reati, ciascuno per la parte che lo riguarda, debbono i giudicabili essere dichiarati responsabili.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
. , . .~o,n si sono a~ut~ invece p~ove idonee, in quantità e in qualità, circa propagand1s~1ca sovversiva del Collina e in conseguenza il Tribunale nue~e P.rovvedimento di giustizia assolverlo per non provata reità dalla relativa imputazione. . Qua,nd,o i_l Ta~ozzi co~mis~ i fatti as~~itti$!i non_ avev~ ancora raggmnto 1.e~a di anm 18, e il Tribunale perCio nt1ene di applicare nei suoi ~onfronti 1 benefici di cui all'art. 55 C.P. che peraltro non contrastano con 11 contenuto ~ella p.p. dell'art. 6 della legge 25.11.1926 n. 2008. . Il Colleg10, che per costante giurisprudenza ha ritenuto che l'art. 6 citato n~n .ha. inteso di annullare le norme sull'imputabilità e sulle cause che la .d1mmu1scono della legge penale comune - le quali costituiscono una ga~anz1a ~man~ e sembran?. indipendenti ed estranee anche ad ogni valutaz10ne d1 c?ntmge~za . poht:ca non espressa dalla legge _ ritiene di non dover accogliere le nch1este m proposito fatte dal P.M.. .Nec~ssit~ d.i difes.a dell~. Stat? ha voluto che fosse emanata una legge speciale il cm giusto ngore s 1dent1fica nella gravità delle pene e nelle nuove sanzioni .g~uridi~he come espresse della legge stessa, ma non oltre. . A.n~1 11 leg1s_latore, come si rileva dal contesto dell'art. 6 p.p., con la d1spos1z10ne speciale non ha_ volu~o menomare quella categorica della legge. penale. ~enera_le, che altrimenti l'avrebbe detto, come per l'interdizione dai pubbhc1 uffici, nell'art. 4, per i concorr~nti nei reati previsti dalla legge s~c1ale, nello s_tesso art. 6 parte seconda, ma volle invece concedere al Giud~ce. una 1?agg1ore latitudine in meglio del normale, in caso di circostanze d~mmuent1, date . la peculiarità delle Rene e la specialità della legge stessa. L argomentar~ diversamente sarebbe m contrasto col contenuto deo-li art. 4 - 5. de!le vigenti « ~isposizioni sulla pubblicazione, interpretazigne ed applica~i~ne ?el_le leg~1 m generale». Non pare, infatti, al Collegio possa ritenersi, m virtu d~l r_1petu.to art. 6, essere stati abrogati gli art. 55 - 7 C.P. 4 qua~do n~ssuna. dic~1~az10ne espressa dal legislatore esiste nella legge spec~ale, ne la d1spos1z10ne della p.p. dell'art. 6 è incompatibile con quella deg!1 art. 47- 55 C.P.; né sembra al Collegio possibile che il legislatore abbia ~olu.to .~ott?porr~ . a un trattamento di maggiore rigore i minorati m;ntah. e 1 pi~ g10varu m confronto dei. sani di mente e dei più maturi di e~a e d1 es~enenza che dalla legge speciale vengono beneficiati in proporz10ne ma~g10re, purc~é il ?iudi~e si avv~lga della cennata analoga facoltà. Il Tnbunale ravvisa gmsto Irrogare m concreto al Tarozzi le seo-uenti p~ne: anni 2 e ~esi 6 per ciasc~no dei ~ue delitti politici, 1 mese e 15 ~iorni 1 arresto pe.r 1 o~ess~ denuncia .e mesi 4 e 15 giorni della stessa pena per 11 ~orto a~us1vo darmi; complessivamente ad anni 3 e mesi IO di reclusione agli e~fetti del cumulo giuridico. . G1~sta pena per il Co~lina ritiene. sia 4 anni di reclusione e per il Gaiani il. ~a~s1mo della Re~a ed~tta]e per ciascuno dei due reati e per il cumulo gmnd1co compless1v1 anm 7 e mesi 6 di reclusione. Per Collina e Gaiani 1 att1v1~a.
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PRn!A PARTE :
SE~ TEKZE lò:>!ESSE DAL T .S. D.S .
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interdizione perpetua dai pubblici uffici ed anni 3 ciascuno di vigilanza . speciale della P.S.. T utti e tre sono tenuti al rifacimento in solido delle spese processuali. Armi, munizioni ed altro materiale in giudiziale sequestro debbono essere confiscati (art. 36 C.P.). P . Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4 - 6 - 7 legge 25.1 r. 1926 n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926 n . 2062; 16-37 T .U. legge di P.S. 6.11.1926 n. 1848; 13-2028 - 55- 36- 39- 68 - 72 - 464 n. 2 C.P.c.; 4.85 - 486 - 551 C.P. Esercito, dich~ara Gaiani Raffaele e Tarozzi Mario responsabili dei reati in rubrica rispettivamente loro ascritti e Collina Luigi solo di appartenenza a un partito disciolto dalla pubblica autorità, assolvendolo per non provata reità dal reato di propaganda, ed operato il cumulo giuridico, condanna Gaiani ad. ann~ 7 e mesi 6 di reclusione e Collina ad anni 4 della stessa pena; entrambi all'mterdizione perpetua dai pubblici uffici e ad anni 3 di vigilanza speciale della P.S.; condanna Tarozzi ad anni 3 e mesi IO di reclusione; tutti e tre al pagamento in solido deJle spese processuali. Ordina la confisca delle armi, munizioni e materiale in sequestro. Roma, 29. ro. 1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Gaiani, per eff~tto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.11.1932 n. 1403, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa il IO.lI.1933· Detenuto dal 24.8.1927 al 10.II .1933. Pena espiata : 6 anni, 2 mesi e 16 giorni. Collina, detenuto dal 2.8.1927, viene scarcerato, per .fine pena, dalla casa di reclusione di Padova il 1°.8.1931. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 1°.1.1930 n. r la pena inflitta a Tarozzi viene ridotta a 3 anni e 9 mesi di reclusione. . Tarozzi si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre 11 27.1.1930; istanza non accolta. Il 1°.6.1930 Tarozzi muore, per tubercolosi polmonare e intestinale,. nel sanatorio giudiziale dello stabilimento penale di Pianosa.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO l'R BIA
Reg. Gen. n. 55 / 1928
SENTENZA N . 125
PARTE :
SE1'1'E:>;ZE EMESSE DAL T .S.J).S.
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IMPUTATI
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
r) del delitto previsto e punito dagli art. 79 - r35 m relazione all'art. II8 n. 3 C.P. ; 2) del delitto previsto e punito dagli art. 79 - 247 C.P. e a~t. 1 l~gge r9.7.r894 n . 3r5 per avere in M ilano nell'anno r925 - in tempo 1mprernato e fino alla data dei rispettivi arresti in quell'anno eseguiti - con più atti esecutivi della stessa risoluzione criminosa, pubblicamente e a mezzo della stampa e cioè con diffusione di giornali e manifesti eccitato a commettere fatti diretti a mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la forma di governo ed incitato alla disobbedienza della legge ed all'odio tra le varie classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranq uillità.
Pr.esi~ente: Tringali Casanova An tonio, Generale della M .V.S. N .; Giudice Relatore: Lanari Piero.
'
Giudic~ =, ~ambaldi Giuseppe, Gauttieri F ilippo, Sgarzi Giovanni, Oln.et1 Ivo, Le Metre Gaetano, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la se2Uente o SENT EN ZA
nella causa contro :
IN P UBBLICA UDIENZ A
sZaninetti _G_iovanni,
nato a Crevacuore (Vercelli) il 20.2.1903, assano ~1dia, ~ato a Taranto il 5.r.r904, impiegato; Monguzz1 Guglielmo, nato a Milano il 30.5.1880, sarto;
.
~~~;
Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori; il T ribunale considerato che dall'esame e dalia lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze orali del pubblico dibattimento si è potuto accertare:
Corona Francesca Rosa, n ata ad Occhieopo Superiore (Vercelli) il ,.
18.7.1894, tessitrice;
A
. Novaretti Valentino, nato ad Occhieppo Inferiore (Vercelli) il 19 r2 1897 tessitore. A
,
•
•
I N FATTO ED IN DIRITTO
,
Detenuti. I l\·f PUTATI
. I primi tre: del delitto p revisto e punito dall'art. p p e 1 3. · · 3 cpv. m re az10ne all'art. 2 1 0 2 1 1 2 6 egoe 5· I. 9 n. 2008 per avere m Venezia ed altrove fra la seconda decade del mese di dicembre rg2 6 e il m · t t 1 · d · . . . aggio r927 conceroa O ~on a ~um_ e~ no~mat1 ed altri, di commettere fatti diretti a far soroere 11: armi gh abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato (art PO c p ) e susc1~are 1~ guerra civile (art. 252 C.P.). · · · Gli altn due: dei delitti previsti e puniti dall'art. d legge 25.r 1.r 926 n. 2003_ 4 P· e u.p. della O
•
Inoltre contro : Monguzzi Guglielmo; Piga Raimondo Luigi, nato a Guspini (Cagliari) il 13.3. 1889, meccanico; Messa Al berto, nato a Milano il 2.7.1898:. pubblicista. Detenuti.
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1 ,.
I
Che la Questura di Milano nel r927 era riuscita a scoprire tutta la vasta organizzazione sovversiva italiana. Individuando i « dirigenti centrali » del Partito Comunista, con sede a Milano, in Via N . Bixio ro; i vari « Segretari Interregionali », i << corrieri », i « fiduciari locali» sparsi per tutto il . Regno. Dal copiosissimo materiale sequestrato negli uffici e presso i maggiori esponenti del movimento antinazionale, vennero accertate le responsabilità singole, tanto che nella maggior p arte gli imputati si trovavano nella necessità di confessare la loro attività di Partito. E poiché taluni come ad esempio il Pennazzato, il Negarville, il Bagnolati, lo Sportelli, lo Zaninetti, il Sassano, il Monguzzi, la Corona ed altri ancora figuravano coimputati in vari procedimenti penali in corso istruttorio relativamente all'opera criminosa sovversiva da ognuno svolta, in momenti diversi ed in zone diverse, cosi fu d'uopo procedere allo stralcio degli atti per meglio coordinare la rispettiva attività e conseguente colpevolezza. Pertanto per quanto concerne la responsabilità dello Zaninetti, del Monguzzi e del Sassano in modo particolare si cercò di statuire tutta la loro azione esplicata quali appartenenti al Segretariato Interregionale n. 12 con sede occulta a Padova - Via Euganea 44 - presso l'affittac amere Elisa Mingardo Mefloni. 9/bis - U.S.
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Così emerse che le funzioni direttive vennero assunte dal dicembre r926 al ~arzo r927 dall' « Otello>> o « Tessero Mario i> , individuato per il noto pencoloso comunista Bavassano che cessò dalla carica per suo tr;sferimento in Russia. A lui successe il pure pericoloso sovversivo Sassano, rrià cc corriere >i 3~ Ufficio politico; e dopo il di lui arresto funzionò lo Z~ninetti, provemente da Bologna dove aveva dato la propria fattiva collaborazione al Segretariato n. 2 bis. Il Monguzzi esercitò sempre fin dall'epoca rossa, le funzioni di corriere 5° sindacale. Il ~assano fu arrestato a Padova in piena attività di Partito e venne trovato m_ P?ssesso di car~a d'identità falsa intestata a Longhi Carlo e della son:ma d~ hre_ 9.000. Gh . fu sequestrato copioso materiale di propaganda e d organ~zzazion_e sovversiva (co17:1e ~ai f. 38 ~ 47 del Vol. 5°); un grande apparecc~10 per htogra~a. ~on tutti gh accesson, una macchina per scrivere con relat~vo ~ostegn?; t1p1 ~n meta~lo per stampa, con la dicitura « Unità », ((.Battag:he s11;1dacah ii e diverse vignette per giornaletti d'officina; valigie piene d1 cornspondenza, bollettini, circolari, istruzioni e materiale sovversivo in genere stampato alla macchia: di guisa che scaturisce evidente la prova della vasta opera delittuosa svolta dal 12° Searetariato Interreoionale 0 ed in genere dagli imputati impiegativi. L'arresto e l'identifìcazio~e del Sassano avvenne mentre egli si recava a ritirare il materiale dal Monouz. ., b zi, wa sequestrato dalla Questura e trasmesso a Trento, dove il Monguzzi e~a stato arrestato. Dai rapporti informativi delle varie autorità tutorie dell'ordme pubblico risu~tò che il Sassano fu sempre un fervente sovversivo, s~hedato; reda~~ore a Mi!ano dell' <<Unità>> e del!' « Ordine Nuovo comu~ista >i. _Espatno ciandestmamente recandosi a Nizza e Parigi, nel r92 fu 4 m Russia a rappresentare il Partito. Il Monguzzi 5° corriere, arrestato a Trento mentre svoloeva azione criO minosa antinazionale, da principio si qualificò per Costa Stefano possed~nd?1 sott~ dette false generalità, la carta d'identi~à rilasciata dal Comune di M1-ano m data I_7)·I~27; una tessera del Tourmg Club; una tessera di abbonamento ferrov1ano m 2 a classe. Confessò che egli aveva giurisdizione a V~ron?, Padova, Trento. e Bolzano. Ed il materiale sovversivo sequestratogli e cne portava seco chmso nella busta in cuoio, era destinato a Bolzano e a _Pad~va._ Nell'abit~zione gli_ t~ova~ono ~na macchina per scrivere ed ogge~1. van _di cancellena e relativi all ufficio politico da lui tenuto ; ed una val_ig1a chiusa con due serrature in ottone, contenente numerosissimo matenal~ propagandistico sovversivo (come dai f. 20 - 23 del Voi. 6°). Materiale che vien~ a comprov~e q_ua~to. deleteria fosse l'opera sua nelle documentate specifiche sue attnbuz10m di Partito. Addosso teneva la somma di lire
PRniA P.~RTE :
SE:-ITEKZE EMESSE DAL T, S,D.S,
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280 e 70 dollari americani. Dalie informazioni d~lla Quest~ra e deg~i altr~ organi tutori risulta essere stato sempre u:1 accamto sov~~mvo fin dai m?t1 rivoluzionari di Milano del r898; comumsta schedato g1a sottoposto a gmdizio penale nel 1925 - 1926 per reati politici. Lo Zaninetti del pari assai noto c~me antinaz~onale pericoloso, nd 1926 era membro del Segretariato Interreg1on~l~ n. 2 bis con se?e a Bolog:na. Fu allora che gli sequestrarono la somma di hre r.775 e cop10so matenale propagandistico organi~zati_vo, _assai compr~mettente tanto che fu denunziato al Tribunale Ordmano di Ancona e 11 Procuratore Generale presentava richiesta alla Sezione di Accusa, di rinvio a giudizio « perché quale Seoretario Interreaionale del Partito Comunista aveva riorganizzato le sezi;ni di 0!!iovani ~omunisti della provincia di Ancona fornendo opusc?li, istruzioni, materiale propagandistico, ecc.; a_veva . a richiesta_ ?~ll'aut?ntà, fornito notizie false ed incomplete sull'orgamzzaz10ne ed ~ttlv1ta del~ associazione giovanile comunista e di quella conosciuta sotto 11 nome di Soccorso vittime politiche i>. . . . Il 23.7.1927 il processo venn~ po:tato a d1~attimento ma, con ordinanza del Tribunale di Ancona, gli attI processuali venne~o per competenza trasmessi a questo Tribunale Spec~ale. 1:'o_p~ra delitt_uosa m allor~ acc_ertata viene a caratterizzare tutta la fattiva att1v1ta sovversiva dello Zamnettl con~ tinuata successivamente sino all'arresto, avvenuto nel maggio r927; per c1:1 il reato contestatogli dall'autorità giudiziari~ ordi~aria,_ ~om~, dal ~roced1mento n. 505 R.G. deve intendersi assorbito dai delitti pm gravi commessi dopo la promulgazione della nuova legge 25.11.1926 n . _20?8. Lo Zaninetti venne arrestato a Verona, nell'esercizio delle sue funz10m mentre, sorpreso, tentava di scappare. ~ra fornito di t~ssera ferroviaria,. rilasciata a Milano sotto il falso nome di Lombardo Mano; la Questura di Ancona, lo ricercava perché evaso da qu~lle carceri gi~diziarie. Interrogato confessò la sua deleteria opera antinaz10nale. Provemva d~ Pad?va dove abitava presso gli uffici del 12° Segretariato sotto lo ps~udommo di Alberto Canova. Dirigendo detto ufficio assieme a certo « ~mo >i presu~to d~lla Questura di Verona per il sedicente « Aldo De ~ngehs i>. In se~lto all arresto dello Zaninetti, il noto comunista Negarv11le, che pure abitava nella casa Mingardi come già si disse, sede del r2° Segretariato, trasportò un_a valigia lasciata dallo Zaninetti a Bologna, in quanto doveva contenere 11 solito abbondante materiale sovversivo. Durante la sua detenzione alle carceri di Ancona, lo Zaninetti tentò di corrispondere per iscritto, coi: alcuni compa~ni di fede : gli furono sequestrati 5 bigliettini, u_no era dire~to al Negarv~lle al_tro a~la Corona, fiduciario del Partito per Biella, e che m modo special~ s_1 dedicava_al Socco:s? Rosso, mantenendosi perciò a contatto coi maggiori espon~ntl _so:1versiv1. Con tale materiale compromettente fornito dallo stesso Zanmettl, 11 Com-
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missario di P.S. Zecchino, fingendosi emissario del Partito Comunista e parlando prima col cugino dell'imputata Corona, seppe ch'essa era nota per la comunista « Coda» quale amante del pericoloso sovversivo « Coda». E parlando poscia con la stessa Corona << Coda » ebbe la prima confessione della sua attività antinazionale, esercitata quale esponente del movimento comunista femminile biellese; con particolare interesse al Soccorso Rosso pro vittime politiche, tanto che ebbe ad aiutare per esempio anche lo Zaninetti, e i di lui familiari. Confessò che teneva dei libri dello Zaninetti e che altri erano tenuti dal compagno Novaretti e, dalle indagini praticate, il Commissario poté assodare che detti libri facevano parte del materiale contenuto nella valigia dello Zaninetti, lasciata a Padova ed asportata dal Negarville. Mentre a carico della Corona furono raccolti elementi specifici di accusa per concretare la deleteria sua opera delittuosa, invece nei riguardi del Novaretti non emersero prove sufficienti di reità. Il P.M. chiese che, con l'accordo delle parti, il Collegio ordinasse l'abbinamento alla presente processura di quella a carico di Monguzzi, Piga, Messa ed altri per attività propagandistica sovversiva espl icata fino all'agosto 1925. E per la quale azione criminosa la Sezione d'Accusa presso la Corte d'Appello di Milano, in data 1°.2.1926, rinviava a giudizio i detti imputati per rispondere dei delitti previsti e puniti dagli art. 79 - 135 in relazione agli art. rr8 n. 3 - 79- 247 C.P.c., per avere in Milano l'anno 1925, in tempo imprecisato e fino alla data dei rispettivi arresti in quell'anno eseguiti, con più atti esecutivi della stessa risoluzione pubblicamente e per mezzo della stampa e cioè con diffusione di giornali, manifesti, proclami, ecc., eccitato a commettere fatti diretti a mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la forma di Governo ed invitato alla disobbedienza della legge ed all'odio tra le varie classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Al dibattimento gli imputati Piga e Messa ebbero a sostenere che nel r925 appartennero al movimento sindacalista alle dipendenze della Confederazione Generale del Lavoro, organo che svolgeva la sua attività a mezzo particolare dei propri deputati al Parlamento nazionale. Perciò essi pure pubblicamente diedero la propria opera, nel complesso sempre tollerata. Nell'agosto 1925, furono sorpresi in casa del sovversivo Tettamanti (r), perché invitati per votare un ordine del giorno contro un compagno deputato. Entrambi poi fecero presente che, dimessi dal carcere 1'1.2.1926, rimasero liberi fino al 3.6.1927, senza dare motivo di lagnanza alcuna in quanto sempre rimasti estranei dalla vita politica. Nella stessa epoca furono di nuovo
(1) V. sentenza n. 54 del T.S.D.S. del 4.6.1928.
arrestati perché in base alla nuova legge, venendo giudicati dal. Trib~ale Speciale per i reati co.~messi ~el 19~5, ~on pot~vano esser~ a piede hbero. Esaminata la pos1z1one dei dem_ 3 U?putatl Monguzz1, P1ga e Messa ad evidenza emerge che il Monguzz1 mai ebbe. a def~ettere d_alla s~a c~ndotta deleteria sovversiva. Esplicando sempre, d1 c_onu?uo, a~10ne d1re~t1va delittuosa· mentre si ha motivo per credere che 11 P1ga e 11 Messa siano stati dei ~emplici gregari durante il periodo nel quale ~cora_ nel~'ag_ost~ 1925 , se non era permesso almeno si tollerav~o g~nench~ v10_laz1om d~ legge. Sempreché però non _costi~is_sero la. ~uah~cazione ?1 ven _e proi:~ gravi reati, ad esempio quelli previsti e pumt1 dall art. 134 m relazione a0 li art. u8 n. 3- 120 C.P.c.. Pertanto nei riguardi del !"iong_uzzi ~ d~uo_po rite~ere che realmente egli si sia reso responsabile dei reau rubncat1g~1 co~ l a_ccennata senten~a della Sezione d'Accusa presso la Corte d'Appello d1 _Milan? ~el fe?braio del 1926, mentre a carico del Pi_ga e del Mess_a, affacc1~nd~s1 : 1p~tes~ dubbiosa devesi ritenere che non si sono raccolu elementi suffic1enu d1 reità in o;dine alle specifiche imputazioni loro ascritte. Dalla suesposta narrativa, poiché compe~dia_ tutta l'attività so~v~rsiv_a del Monguzzi nonché del Sassano, dello_ Zanmetu_ e d~lla ~oron_a, e n u~e1~ to provato che tutti e quattro gli imputau erano dei nou pencolos1 c~m~st1 che da lungo tempo andavano svolgendo attiva e fattiva ope.ra cnmmosa. Coordinando la propria azione cri~osa ~on_ ~uella del _Comitato Centrale del Partito e di tutti gli altri orgam _penfenc_1, -?-ecessan ad un efficace e pratico sviluppo del movimento antinaz1o~ale 1tahan~. . . . Lo Zaninetti, il Sassano e il Monguzz1 erano stati chiamati a nsp~ndere dei reati di cui agli art. 3 P·P· e cpv. dell~ legge 25.11.~926 n. ~oo8; m;'ece il Collegio è d'avviso di ritenerli colpevoli del _solo del:tto _previsto da_ll ar~. P·P· della citata legge perché con la loro az1~ne essi_ muavan?, a ncostI4 tuire iì Partito Comunista disciolto d'ordine d1 pubblica autonta. Mantenendo invece i capi d'accusa formulati a carico della Coron~. . . Di conseguenza tenendo presenti_ ~tte le ri_sultanze d1batt1me.ntah ~ valutando tutte le circostanze emerse nuene equo irroga~e le_ seguenti pene· per il disposto dell'art. 4 p.p., al :tv~on&uzzi, allo !arunetu ed al Sassano anni 10 ciascuno di reclusione; per 11 disposto dell art. 4 cpv · alla Cor~na anni e mesi 6 di reclusione; ai sensi d~ll'art. 1 u.cpv., alla Corona anm 2 3 di reclusione; ai sensi degli art. 79- 135 lil relaz10ne_ all art.. II~ n. 3 al Monguzzi anni 1 e mesi 3 (per l'aumento di ¼ m apphca?~ne dell,art. C.P.c.) di detenzione e la mu_lta ?i lire x.20~ con aumento d1 ;/2 per 1 a~. 79 79 C.P.c. ovvero lire 1.800; per 11 disposto degl~ art. 79_- 247 C.l~.c. e ~ legoe 19.7 .1 s94 n . VS al Monguzzi anni 1 di detenzione ~ lire 600 d: mult~ oltre all'aumento della metà pena per l'art. 79 C.P.c. e d1 altra meta per 1 art. 1
e.re.
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TRlBUNALE SPECIALE PER l.A DI FESA DELLO STATO
legge 19.7.1894 n. 315, ossia complessivamente anni 2 di detenzione e lire I .200 di multa. Ed operato il cumulo giuridico delle pene in base all'art. 68 C.P.c., per la Corona, ossia aumentando di una metà detta pena inflittale per l'art. 4 u.cpv.; ed_in base agli art. 69 n. 2 - 75 C.P.c. , per il Monguzzi ossia au~entand~ di ½ dette pene corporali, irrogate per gli art. 79 - 135 in relazion~ agli art. u8 n. 3 - 79- 247 C.P.c. e 1 legge 19.7.1894- n. 315; complessivamente condanna: Monguzzi ad anni 11 e mesi 1 di reclusione e lire 3.000 di multa; Zaninetti e Sassano ad anni IO di reclusione ciascuno· la Co:o_na ad_ anni 4 e mesi 6 di reclusione; con l'interdizione perpetua dai rubbh~1 ~ffi~1,_con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; con le spese in solido, d1 gmd1z10 e ad ogni altra conseguenziale di legge. . Dichiara in:ece assolti per insufficienza di prove il N ovaretti, il Piga e 11 Messa. Ordma che vengano scarcerati se non detenuti per altra causa. In applicazione dell'art. 36 C.P.c., ordina in.fine la confisca del denaro e del materiale in giudiziale sequestro. P . Q. M.
Il Tribunale, visti gli art. 4 legge 25.rr.1926 n. 2008; 13 - 28- 36- 3968 - 69 C.P.c.; 135 in relazione agli art. n8 n. 3 - 247- 79 C.P.c.; 1 leo-o-e 19.7.1894 n. 315; 485 C.P. Esercito, dichiara: Zaninetti, Sassano e Mong~~zi colpevoli del delitto di ricostituzione di partito disciolto per ordine di pubblica autorità, in tal senso modificando i capi d'imputazione di cui all'art_. .3 legge 25.11.1926 n. 2008; la Corona colpevole dei reati previsti e puniti dall'art. 4 P·P· ed u.p. della citata legge; il Monguzzi inoltre dei delitti di cui agli art. 135 in relazione all'art. u8 n. 3 - 79- 247 C.P.c. nonché _r della, legge r9.7.r894 n. 315 ; ed in concorso delle citate aggravanti s~nc~t~ dall art. 79 C.P.c. del~a legge 19.7.1894 n . 315, operato il cumulo gmnd1co delle pene, complessivamente condanna: Mon o-uzzi ad anni 1 r e mesi 1 e lire 3.000 di multa; Sassano e Zaninetti ad a~ni IO ciascuno; la C~rona a~ _anni ~ e mesi 6 ;_ tutti_ al.la_ reclusione con l'interdizione perpetua p~bbhc1 uffici, con_ a~i _3. d1 vigilanza _speciale di P.S., col pagamento m sol~d_o de!le spese d1 gm?1z1? e con ogrn altra conseguenziale di legge. . R1_t1ene_m_vece ~ovare~t1, P1ga e. Messa assolti per insufficienza di prove m ordme a1 nspett1v1 reati loro ascritti, ordinando la confisca del denaro e del materiale in giudiziale sequestro, e la scarcerazione del Novaretti del Piga e del Messa se non detenuti per altra causa. '
?ai
Roma, 30.I0.1 928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRl~IA PART E :
SENTENZE
EMESSE DAL T.S.J).S .
739
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Monguzzi : per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D.
1°.r.1930 n. 1, del decreto di grazia del 17.3.1930 (condono delle lire 3.000 di multa) e del R.D. 5.11.1932 n. 1403 viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 13.1.1934. Detenuto dal 25.5.1927 al 13.r.1934. Pena espiata: 6 anni, 7 mesi e 17 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932 n . 14.03 : Sassano, detenuto dal 7.6.1927, viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 6.6.1934. Detenuto dal 7.6.1927 al 6.6.1934. Pena espiata: 7 anni. Zaninetti, detenuto dal 5.5.1927, viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 4.5.1934. Detenuto dal 5.5.1927 al 4.5.1934. Pena espiata: 7 anni. Corona, detenuta dal 2r.8.r927, viene scarcerata, per fine pena, dalla casa penale di Trani il 16.2.1932. La Corte Suprema di Cassazione (2"' Sez. pen.) con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 5.3.1973 ha annullato la sentenza di cui sopra per inesistenza giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159.
740
TRIBUNALE SPECIALE PER L A DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n . 734/ 1927
SENTENZA N. 126
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
PRniA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL T .S.D.S.
74 1
nista mediante diffusione di giornali ed altre stampe sovYersive e raccolta di denaro per sottoscrizione a favore delle vittime politiche e del Partito Comunista fra il dicembre 1926 ed il novembre 1927 (art. 4, 1° e 2° cpv. legge 25.II.1926 n. 2008 e art. 63 C. P.).
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo ·
Omissis
Giudici : .~ucc! Gi:Ulio, Rambaldi Giuseppe, Ottanelli Domenico, De Mart1ru Vittono, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.;
P. Q. M.
'
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Agosti Innocente, nato a Robecco (Milano) il 31.8.1903, scalpellino; Bramo Armando, nato a Lecce il 23.12.1909, meccanico ; Carnelli Ricc~rdo, nato a Musocco (Milano) il 23.8.1908, meccanico ; Colombo Albino, nato a Musocco il 18.9.1902, sarto; Colombo Angelo, nato a Musocco il 17.5.1900, stuccatore; Colombo Francesco, nato a Musocco il 20.2. 1904, muratore; Colombo Pierino, nato a Milano il 23. ro. 1907, cementista · ' Lodi Mario, nato a Musocco il 25.9. 1901, muratore; Lodi Silvio, nato a Musocco il 19.8.1903, muratore; V~getti G~acomo, nato a Musocco il 17.r2.r903, stampatore; Villa Mano, nato a Musocco il 17.4. 1908, muratore; Consonni Santino, nato a Musocco il 2.12.1906, muratore; Castelli Annibale, nato a Milano il 7.7.1907, legatore di libri. Tutti detenuti. IM PU TA TI
. ~ast<:lli Annibale, Vegetti Giacomo e Colombo Albino del delitto di ncost1tu21~ne dell_'associazione giovanile comunista di Musocco (Milano) per avere In correità fra loro ricostituito fra il dicembre 1926 ed il novemb_r~ 192 7 la detta associazione già disciolta per ordine della pubblica autonta (art.. 4 P·~· le~g~ 2?.11.1926 n. 2008 ed art. 63 C.P.). Tutti:. de~ del1tt1 d1 appartenenza ad associazioni sovversive ricostituite dop? lo sc10glunento d'ordine della pubblica autorità e di propaganda sovv~rsiva . per aver fatto parte della ricostituita associazione !ri.ovanile comumsta di Musocco e per avere in correità fra loro fatto prc°paganda comu-
Il Tribunale: letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 - 55 - 56 C.P. nonché gli art. 4- 6 della legge 25.rr.1926 n. 2008 e gli art. 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara : non provata la reità di Carnelli Riccardo e di Consonni Santino in ordine ai reati a loro ascritti e li assolve ordinando che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Non provata la reità nei riguardi di tutti g li altri imputati in ordine alla imputazione di propaganda e li assolve da questo reato. Non luoo-o a procedimento penale nei riguardi di Colombo Albino, Vegetti Giaco~o e Castelli Annibale in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista per non avere commesso il fatto. Non luoo-o a procedimento penale nei riguardi di Castelli Annibale in ordine al r~ato di appartenenza al Partito Comunista per sussistenza della cosa giudicata. Ritiene Agosti Innocente, Bramo Armando, Colombo Albino, Colombo Angelo, Colombo Francesco, Colombo Pierino, Lodi Mario, Lodi Silvio, Vegetti Giacomo e Villa Mario colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista e condanna : Colombo Albino e Vegetti Giacomo ciascuno a 4 anni di reclusi?ne, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Agosti Innocente, Colombo Francesco, Lodi Mario, Lodi Silvio ciascuno a 3 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale. Colombo Ano-elo, Colombo Pierino e Villa Mario ciascuno col beneficio della m inore età ~ 2 anni di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per eguale durata ed a 3 anni di vigilanza speciale. Bramo Armando col beneficio della minore età ad 1 anno di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per eguale durata. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali. Roma, 5.rr.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA PARTE:
74 2
SENTE:-iZE EMESSE DAL T ,S. O.S ,
743
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nota . - Per Castelli Annibale vedi sentenza n . 99 del 24.9.1928. Nei confronti dei suddetti imputati la Commissione Istruttoria, con sentenza n. 162 del 28.7.1928, nel disporre il rinvio al giudizio del T.S.D.S., dichiarò, inoltre, « il non luogo a procedimento penale in ordine ai delitti di cospirazione e di istigazione a commettere i delitti di cui agli art. 120 252 C.P. per inesistenza dei reati» .
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Agosti : si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre l'n.12.1929. Con decreto di grazia del 24.3.1930 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla casa di reclusione di Pallanza il 29.3.1930. Detenuto dal 25.ro.1927 al 29.3.1930. Pena espiata : 2 anni, 5 mesi e 4 giorni. Bramo: detenuto dal 7.11. 1927 e scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Roma il 7.11.1928. Colombo Albino : detenuto dal 23.10.1927 e scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Fossano il 22.ro.1931. Colombo Angelo : detenuto dal 7.n.1927 e scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Fossano il 7.1 r.1929. Colombo Francesco : detenuto dal 7.rr.1927 e scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Orvieto il 7.11.1930. Colombo Pierino : detenuto dal 30.11.1927 e scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Spoleto il 30. 1r. 1929. Lodi Mario : detenuto dal 24.ro.1927 e scarcerato, per fine pena, dal penitenziario di Nisida il 24.ro.1930. Lodi Silvio: detenuto dal 24.10.1927 e scarcerato, per .fine pena, dalla casa di reclusione di Civitavecchia il 24.10.1930. Vegetti: si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 3+1928. Con decreto di grazia del 31.10.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dal carcere giudiziario di Spoleto il 9.11.1929. Detenuto dal 24.ro.1927 al 9.11.1929. Pena espiata: 2 anni e 17 giorni.
Villa: si associa a un'istanza di grazia inoltrata in suo favore dal Parroco di Musocco, Mario Stampa, al Capo del Governo. . . Con decreto di grazia del 31. ro.1929 viene c?ncesso il condono cond~izionale dell a residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dal carce,e giudiziario di Arezzo il 9.n.1929. Detenuto dal 3.3.1928 al 9.1_1.1929._ . Pena espiata: 1 anno, 8 mesi e 6 g1orm. Con declaratoria emessa dal T.S.D.S. il 13.1 2.1932 _viene con:es.so;. 1 tutti con esclusione del solo Colombo Albino, il beneficio dell'arm~i~cui ~ R.D. .n. 1932 n. 1403. Beneficio. no_n concesso a Colom o rno 5 1 1 10 oiché risulta condannato dal T ribunale di Milano co:1 sen~enza_ del. + 9 9 P · a un mese d'i ree1us10ne per furto e dalla .Corte d1 . Assise . di. Milano d con ·) sentenza del 23 + 1926 alla pena di 6 anni di reclusione (di cm 4 con onau per omicidio preterintenzionale. lb. Il Tribunale Militare Territoriale di Ro~a con~ede _a _Col~mb~ A mo, con provvedimento del 21. 1 2.1960, il beneficio dell ammsua d1 cm al D.L. 17.n.1945 n. 719·
744
TRIBUN,'\.LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PIU'.\l!A
Reg. Gen. n. 87 / 1928
PARTE:
SENTENZE
SENTENZA N. 127
EMESSE
DAL T.S.D.S.
745
Omissis
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: P. Q . M.
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione· ' Giudice Relatore : Lanari Piero·
'
Giudici=. Mucci ?iulio, Rambaldi Giuseppe, Ventura Alberto, Ottanelh Domemco, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro: Frassa Giovanni, nato a BaIocco (Verce11") i i·1 ro.5.1903, unpiegato privato; Bigiordi Giuseppe, nato a Lignana (Vercelli) 1'8. 12. 1903 , manovale; Benna R_odolfo, nato a Pralungo (Vercelli) il 17.2.1902, cementista; M:r~andmo Idelma, nato a Pralungo (Vercelli) il 25.8.1905, meccanico; St1lho Ercole, nato a Biella (Vercelli) l'rr+1905, attaccafili · Come~ro Pie~ino, nato a Pralungo (Vercelli) 1'8.rr.1909, at;accafili; V ~llati_ Vale~1ano, nato a Cossato (Vercelli) il 28. r. 1905, manovale ; Gilardmo Giacomo, nato a Pralungo (Vercelli) il 13.2.1906, tipografo.
Il Tribunale, visti gli art. 4 primo ed u.cpv. e 6 legge 25.11.1926 n. 2008; 9 legge 24.12.1925 n. 2263; 13 - 28 - 39 - 68 C.P.c. e 485 C.P. Esercito, dichiara: Frassa, Bigiordi e Benna colpevoli dei delitti di cui all'art. 4 primo ed u.cpv., in tal senso modificando i capi d'accusa. Mercandino, Vallari, Gilardino e Comerro colpevoli di sola propaganda sovversiva del Partito già disciolto d'ordine della pubblica autorità. Tutti i suddetti colpevoli altresì di offese a S.E. il Capo del Governo. Ed in concorso della diminuente della metà pena per il disposto dell'art. 6 della citata legge in favore del Comerro, operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: Frassa ad anni 4 e mesi 3; Bigiordi e Benna ad anni 3 e mesi 3; Gilardino, Vallati e Mercandino ad anni 2 e mesi 3; Comerro ad anni 1, mesi I e giorni 15; tutti alla reclusione ed a iire 500 di multa ciascuno. Colla interdizione perpetua, tranne per Comerro pel quale la interdizione è uguale alla durata della pena, dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., col pagamento in solido delle spese di giudizio: oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ritiene invece assolto per insufficienza di prove lo Stillio in ordine al solo reato di propaganda in tal senso modificando i capi di imputazione. Ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
Tutti detenuti. Roma, 6. I r. 1928 - Anno VII. IMPUTATI
. :) d~l delitto di cui all'art. 3 cpv. della legge 25.rr. 1926 n. 2008 in relaz10n d 1 ... all art. 2 della. stessa. legge . .cd aali o a1·t· 120 - 252 - 63 C .JJ . per avere, a 26 al 29.r.1928 i~ te~ntono ~e1 ~omuni di Tollegno e Cossila (Vercelli) concertato alla ~on~pila~10ne e diffus10!1e di manifestini sovversivi istiganti a ~o~nme_ttere fatt1 diretti a far_sorgere m armi gli abitanti del Re(Tno contro 0 1 I oten dello Stato ed a suscitare la (Tuerra civile · 2) del delitto di cui all'art: 4 °cpv. della 'predetta legge 5.rr. 6 2 192 n. 2008 per avere ~elle p_r,ed~tt~ circostanze di tempo e di luogo fatto parte del Partl~o Comumsta, g1a d1sc10Ito per ordine della pubblica autorità ·fino al genna10 1928; ' 3) del d~litto di cui. all'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925 n . 2263, per ~vere. ne~le circost_anz~ di ten:po e -~i .luogo .di ~ui al n . 1), concorso alla ompilazion~ e d1ffus1one de1 prec1Lat1 mamfestI sovversivi contenenti offese contro il Capo del Governo.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Frassa : per effetto delle disposizioni di clemenza di cui al R.D. r 0 .r.1930 n. 1 vengono dichiarati condonati tre mesi delìa pena detentiva inflitta. Scarcerato dallo stabilimento penale di Capodistria il 29.r.1932. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 28.7.1930. Con lettera del 30.8.1930 il rifiuto viene motivato dal Frassa con le seguenti frasi: « Non ammetto irresponsabili ingerenze da parte di alcuno per quanto riguarda le idee direttive della mia vita e mi è grato qui confermare all'On. Tribunale Speciale, che non certo la fisica sofferenza derivante da circa tre anni di galera, ma più che altro gli avvenimenti storici ed econo-
PRDIJ\ 1'RIBU~ALE SPECIALE PER L'\
PARTE:
sE:-;TEKZE
E){ ESSE DAL T .s.n.s.
747
DIFESA DELLO STATO
miei di questo periodo mi autorizzano, non solo a cristallizzare ma bensì ad avvalorare ampliandole le mie concezioni comuniste. Tanto vale la violenza quando non è in linea con la storia ». Il T.S.D.S. con declaratoria dell'8.2.1930 dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal R.D. 1°.1.1930 n. 1, condonata la pena detentiva e pecuniaria inflitta a Bigiordi, Benna, Mercandino, Vallati e Gilardino per il reato di offese al Capo del Governo. Bigiordi: scarcerato dalla casa di reclusione di Civitavecchia il 2.2.1931. Al Bigiordi il T.S.D.S., con declaratoria emessa il 12.2.1943, concede il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403.
SENTENZA N. 205
Reg. Gen. n. 634/ 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
Benna: scarcerato dallo stabilimento penale di Lecce l'8.2.193r. Mercandino: scarcerato dal carcere giudiziario di Orvieto l'u.2.1930.
SENTE NZ A
Vallati: scarcerato dalla casa penale di Ancona l' rr .2. 1930.
nel procedimento penale a carico di:
Gilardino : scarcerato dalla casa penale di Lecce l'u.2.1930.
a Firenze, camionista, detenuto dal Mussio Aldo, nato il 21.10.1889 17.8.1927; . . (F. ) Svicher Giuseppe, nato il 28.3. 1 896 a Sesto Fiorentmo irenze , cera. . . mista, detenuto dal 17.8.1927; Pecchioli Brunellesco, nato l'u-4-1901 a Sesto F1orentmo (Firenze), ce-
Comerro: scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Viterbo il 20.3.1929. Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede con provvedimento del 2r. 12. 1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 719 con la contemporanea estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P .S. 22. rr. 1947 n. 1631).
N ota. - Il Giudice Istruttore (Giuseppe Segala), con sentenza del 6.6.1928, dichiara di non doversi procedere, per insufficienza di indizii di reità, nei confronti di Benna Rodolfo e Vallati Valeriano in ordine al reato di tentato espatrio clandestino (art. 160 P·P· del T.U. legge di P.S. 6.11.1926 n. 1848). Il Benna e il Vallati l'rr.2.1928 tentarono di espatriare clandestinamente in Francia attraverso il valico del Piccolo San Bernardo.
ramista, detenuto dal 17.8.1927; Parenti Giulio, nato il 29.ro.1899 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista, detenuto dal 16.8.1927; Frosali Oliviero, nato l'r.8.i889 a Torri Casilina (Firenze), mattonel. laio detenuto dal 16.8.1927; 'Baldi Gino, nato il . 10. 1896 a Sesto Fiorentino (F1renze), scultore, de4 tenuto dal 17.8.1927; · ) f h. Carraresi Giulio, nato il 7.7.1908 a Sesto Fiorentino (Firenze , ace mo, . . . detenuto dal 17.8.1927; Banchelli Paolo, nato il 12.12.1893 a Sesto F1orentmo (Firenze), cera. . mista, detenuto dal 17.8.1927; Giacchetti Armando, nato il 29.7.1890 a Bagno P. (Firenze), lattoniere, detenuto dal 17.8.1927; . . . ) Barducci Giulio Pietro, nato il 30.4.1900 a Sesto F1orentmo (Firenze , alabastrino detenuto dal 18.8.1927; . . Landi 'Giovanni, nato il 24.6.1882 a Sesto Fiorentino (Firenze), facchino, detenuto dal 16.8.1927; Boncinelli Ugo, nato il 16.6.1895 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista, detenuto dal 17.8.1927;
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Senatori Alfredo, nato l' I I. 7.1903 a Firenze, litografo, detenuto dal 17.8.1927; Ragionieri Alfonso, nato il 2.3.1901 a Empoli (Firenze), bracciante, detenuto dal 18.8.1927; Biondi Renato, nato il 10.8.1906 a Empoli (Firenze), cementista, detenuto dal 18.8.1927; Torrini Dina, nata il 17.1.1901 a Firenze, sarta, detenuta dal 18.8.1927; Grassi Ruggero, nato il 29. r I. 1903 a Sesto Fiorentino (Firenze), scultore, detenuto dal 3.8.1927; Casini Mario, nato il ro.1r. r893 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista, detenuto dal 17.8.1927; Cecchi Raffaello, nato il 21.12.1897 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista, detenuto dal 17.8.1927; Felici Cristoforo, nato il 26.3.1897 a T uoro (Perugia), calzolaio, detenuto dal 16.8.1927; Carovani Paris, nato il 3.9.1899 a Calenzano (Firenze), ceramista, detenuto dal 17.8.1927; Biricolti Amedeo, nato il 4-ro. 1900 a Sesto Fiorentino (Firenze), stagnino, detenuto dal 17.8.1927; Nesi Rodolfo, nato il 25.12.1905 a Badia a Ripoli (Firenze), falegname, detenuto dal 17.8. 1927; Calamai Arrigo, nato il 21.5.1897 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista, detenuto dal 17.8.1927; Pistolesi Enzo, nato il 13.7.1901 a Galluzzo (Firenze), commesso, detenuto dal 22.8.1927; Bercilli Igino, nato il 21.2.1895 a Casellina a Torre (Firenze), pellettiere, detenuto dal 18.8.1927; Tacci Dante, nato il 4-4-1896 a San Casciano Val di Pesa (Firenze), calzolaio, detenuto dal 18.8.1927; Coli Nazzareno, nato il 22.ro. 1897 a Carmignano (Firenze), manovale, detenuto dal 22.8.1927; Trallori Dino, nato il 30.12.1902 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista, detenuto dal 17.8.1927; Poccianti Ciro, nato il 3.12.1897 a Sesto Fiorentino (Firenze), elettricista, detenuto dal 19.8.1927; Lastrucci Gino, nato l '8. r. 1902 a Prato (Firenze), cenciaiolo, detenuto dal 20.8.r927; i ...r annm1 . · e· 6 r8,9t>° a Sesto Fiorentino . (Firenze), cerami-. .v ~mo, nato 1·1 27 .. sta, detenuto dal 20.8.1927;
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SE:'.'<TEKZE E~[ESSE DAL T.S.D.S.
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Caciolli Rigoletto, nato il 30.r.1901 a Sesto Fiorentino (Firenze), tappezziere, detenuto dal 20.8.1927; Targioni Gino, nato i! 26.12.1901 a Sesto Fiorentino (Firenze), scultore, detenuto dal 17.8.1927; Burgasci Ottavio, nato il 30.8.1863 a San Casciano Val di Pesa (Firenze), imballatore, detenuto dal 25.8.1927; Checcherini Libero, nato il 4.10.1906 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico, detenuto dal 24.8.1927; Bucciarelli Gastone, nato il 5.8.1899 a Greve (Firenze), faiegname, detenuto dal 18.8.1927; Biagiotti Arrigo, nato il 23.10.1895 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico, altro processo; Facchini Lido, nato il 22.2. 1908 a Caìenzano (Firenze), ceramista, detenuto dal 24.8.1927; Conti Aldo, nato il 26-4-1903 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico, detenuto dal 27.8.1927; Magazzini Dino, nato il 23.5.1903 a Empoli (Firenze), calzolaio, detenuto dal 26.8. 1927; Freschi Edo, nato l'r.3.1902 a Empoli (Firenze), falegname, detenuto dal 26.8.1927; Bonfanti Vittorio, nato il 20.3.1896 a Empoli (Firenze), falegname, detenuto dal 26.8. 1927; Buccelli Anchise, nato il 20.6.1894 a Barberino Mugello (Firenze), cementista, detenuto dal 2.9.1927; Maestrelli Domenico, nato il 17.6.1906 a Empoli (Firenze), calzolaio, detenuto dal 27.8.1927; Cappelli Guerrino, nato il 19.5.1905 a Galluzzo (Firenze), ferroviere, altro processo; Della Lunga Lorenzo, nato 1'8.8.1903 a Firenze, fornaio, latitante; Bresci Silvio, nato il ro.8.1900 a Prato (Firenze), cenciaiolo, latitante; Grieco Ruggero, nato il 18.8.1893 a Foggia, deputato, latitante; Fedi Dante, nato il 9.r.1898 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico, detenuto dal 31.10.1927; Barducci Giovanni, nato il 20.5.1896 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico, detenuto dal 6.12.1927; Giacchetti Renato, nato il 2.7.1903 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista, latitante; Parenti Pietro, nato il 29.9.1896 a Sesto Fiorentino (Firenze), scultore, detenuto dal 15.ro.1927; 10/ bis - U.S.
TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE:
SE1'1"TENZE EMESSE DAL T. S.D.S.
75 1
Tinghi N eruno, nato il 31.3.1905 a Sesto Fiorentino (Firenze), marmista, latitante;
Maestrelli Amleto, nato il 6+ 1902 a Empoli (Firenze), calzolaio, latitante; Pagani Vincenzo, nato l' r.2.1898 a Noceto (Parma), carpentiere, detenu to dal 16.9.1927; Calvi Ettore, nato il 12. 12.1883 a Livorno, operaio, detenuto dai 16.9.1927.
Melani Nello, nato il 4.8.1900 a Campi Bisenzio (Firenze), fabbro, detenuto dal 20.10.1927;
IMPUTATI
Fioravante Giuseppe, nato il 9.2.1902 a Calenzano (Firenze) operaio detenuto dall'r.5.r928; ' '
Dei delitti previsti e puniti dagli art. 3 - 4 della legge 25.n .1926 n. 2008.
Tossani Guglielmo, nato il r3.4.r900 a Barberino Mugello (Firenze), fa legname, detenuto dal 17.9.1927; Fresali Alemanno, nato il 6.r. 1898 a Torri Casilina (Firenze), stuccatore, detenuto dal 14.9.1927;
. Cer~eti Giulio, nato l'n.ro. 1903 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccamco, latitante; . Fante~hi Mario, nato il 23.7.1899 a Sesto Fiorentino (Firenze), bracciante, latitante; . Baldi Duilio, nato il 23.3.1888 a Sesto Fiorentino (Firenze), ceramista, latitante; . Migliorini Mario, nato il 15.9.1903 a Colle Val d'Elsa (Siena), vetraio, latitante; Landi Tullio, nato il 3.7.1908 a Sesto Fiorentino (Firenze), fonditore, detenuto dall'8.r2.1927; Mengoni Illio, nato il 10.ro.1906 a Prato (Firenze), manovale, detenuto dal 10.9.1927; Croci Manlio, nato il 20.6.1902 a Empoli (Firenze), elettricista, latitante; Pratesi Arturo, nato il 4.2.1901 a Sesto Fiorentino (Firenze), fornaio, detenuto dal 14-12.1927; Morelli C_arlo, nato il 5.2.1869 a Castelnuovo della Misericordia (Livorno), commerciante, detenuto dal 3.9.1927; Morelli Mario, nato il 25.2.1902 a Livorno, commerciante, detenuto dal 5.9. 1 92 7; Pieri Alessandro, ,nato il 14.2.1904 a Borgo San Lorenzo (Firenze), falegname, detenuto da1l'r.9.1927; Zecchi Guerrino, nato il 4. r. 1902 a Galluzzo (Firenze), falegname, detenuto dal 31.8.1927; Tagliaferri Gino, nato il 12.12.1904 a Vaglia (Firenze), meccanico, detenuto dal 13.9.1927; Maestrelli Dino, nato l'1-4- r907 a Empoli (Firenze), muratore, latitante ; . Marconcini Vasco, nato il 20.7.1907 a Empoli (Firenze), calzolaio, latitante; Ristori Pietro, nato il 2.11.1900 a Empoli (Firenze), ferroviere, latitante;
Letti gli atti processuali e 1a requisitoria del P.M. osserva: IN FATTO ED IN DIRITTO
La Reo-ia Questura di Firenze coi suoi rapporti in atti datati 5, ro, 19, 23 e 28.9.1927, denunciava i 77 rubricati per i seguenti motivi: il ri_sveglio dell'attività politica in quel:a pr~vincia nell'estate. del 1927 aveva mdot~~ quell'Autorità di P.S. ad mtens1fìcare la sorveglianza sulle persone prn sospette e in specie su quelle di Sesto Fiorentino. . . .. Fu sequestrato un pacco di manifesti per il soccorso delle v1tume politiche diretto a Parenti Giulio, il quale fu arrestato. Il pacco, spedito da un sedicente Lasciolfare, non potuto identificare, proveniva da Bologna. Il Parenti interrogato asserì di nulla sapere delìa faccenda e di non attendere quel pacco di cui ignorava il contenuto estraneo alla sua attività. Fece il nome di Giacchetti Armando e di Targioni quali presumibili effettivi destinatari del pacco. Prima nominò il Giacchetti, che sapeva latitante e poi, saputo che ii Targioni aveva dato segni di alienazione mentale, nominò questi. Il Giacchetti, arrestato ed interrogato, non negò di avere, sino al 1925, militato nelle file comuniste e di avervi ricoperta qualche carica di fiducia, ma negò ogni partecipazione ad attività r;cente. Fece i nomi di alcuni compagni di fede, ma evidentemente si riferiva all'epoca in cui il Partito Comunista aveva vita tollerata dalle leggi. Furono pertanto arrestati e denunziati coloro che erano stati indicati dal Giacchetti, dal Parenti e dal Targioni, anche questi, sebbene minorato mentale, arrestato. Fra costoro anche il Senatori che fece alla Questura ampie rivelazioni sulle formazioni locali del Partito, di cui egli era segretario federale sulle 5 zone in cui era diviso. Fece i nomi, quali capi - zona del Ragionieri, del Lastrucci Gino, del Coli e del Tacci. Quale direttore del movimento giovani~e nominò Della Lunga Lorenzo, coadiuvato da Bucciarelli, da Bercolli, da Cappelli e da Pistolesi.
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TRIB UNALE SPECIALE
PER L \
l>IFESA DELLO STATO PRI~f,\
Il Ra~ionieri, c?.nfessando la sua attività, durante la sua detenzione fece scopnr~ che un mtesa _esisteva tra lui e Domenico Maestrelli, indicato dal Senatori quale ~egre~an ~ della sezione comunista dell 'Empolese. . Da un colloqmo adito m carcere tra Senatori e Maestrelli da costoro P?1 confermato, si poté ~coprfre_che_u~ piano .era stato studiato' per tentare d1 fare eva~ere dal pemtenziano d1 Pianosa 1 comunisti Garuo-liesi Mario 0 ed Andreom Carlo, condan nati per reati comuni. Il .Ragionieri ed il Croce Manlio, che dovevano essere coadiuvati da ~orelh Carlo,. ?a Mor;lli. ~ario e da Calvi Ettore, avrebbero dovuto orgamzzarlo. Perc10 quest ult1m1, meno il Croci latitante, furono arrestati e denunziati.
, Al Sena~ori furono sequestrate lire ~-O?o, _consegnategli da un esponente dell Interreg_1onale ~he non seppe meglio rnd1care per l'identificazione.
. . Il Croci Manh?, saputosi ricercato, espatriò clandestinamente sembra msieme a Maestrelh Amleto, Maestrelli Dino, Ristori Pietro e Marconcini V as~o, :he furono denunciati e sembra favoriti dai due Morelli e dal Calvi succitati. F1: in seguito identificato il segretario federale succeduto a Della Lunga, _latitante, nell~ persona del rubricato Pieri Alessandro il quale, arrestato ed mterrogato, s1 rese co~ess_o dell~ sua delittuosa attività, anche per le n:1merose e_compromettenti c1rcolan recenti che gli furono sequestrate, e drsse eh~ g_h s_arebbero perven ute dall'Interregionale e che avrebbero dovuto e~sere d1str1bmte da T agliaferro, capo - zona di Peretola, e che Zacchi Guerrm~ era l'anello di congiunzione tra il Pieri ed il Senatori. In base alle indi~az10ni _del Pieri il r6 di q uel settembre fu arrestato in Firenze il corriere mterre~?~ale_ P~ga~i ~incenzo _il quale si rese pienamente confesso della sua attlVIta d1 ncost1tuz1on~ e d1 propaganda del Partito Comunista, ed al quale . furono sequestrate hre r.535,50 e copie 4.000 del giornale « Avanguardia ». eh~ aveva deposit_ate ,in .valigie nei bagagliai delle stazioni di Firenze e di Milano. Il Pagaru uso violenza contro gli agenti che l'arrestarono. . Proce?ut~ contro tutti i prevenuti per i fat ti delittuosi a ciascuno di essi ~~debnat~, dalla_laborio~a istruttoria è risultato, per le confessioni degli stes~1 rmput~t1, per 11 matenale sequestrato e per testimonianze dei funzion~n operanti, quanto segue : il rubricato Pagani, corriere del Partito Comurnsta delle province di ~a:10, ~ire~e e R?ma, nel 1927 e sino all'epoca ~el su_o arresto, a scopo di ncost1tuz10ne e d1 p ropaganda del disciolto Partr_to, si. tenev~ a contatto coi segretari federali Senatori e Pieri per Firenze ai quali f?rmva ~o~m~ e ~tampe per la bisogna; somme e stampe che traeva da or~am supenon ?I Milano, non potuti identificare per le reticenze de] Paga~; a loro _volta 1 se~reta~i !ederali ~istribuivano materiali e somme agli ~rgaru ge~arclu~amente mfenon preposti alle zone in cui era diviso il Parato nel F1orentmo, identificati nelle persone di Ragionieri, Lastrucci Gino,
PARTE:
SENT E~ZE
EMESSE
DAL T.S .D .S.
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Coli, Tacci, Maestrelli D omenico, ::vfannini, Parenti Giulio, Grassi, Felici, Bucciarelli e Bercilli. I r4 predetti pertanto debbono essere rinviati al giudizio di questo competente T ribunale Speciale per avere vioìate le disposi~ioni della prima e dell'ultima parte dell'art. 4 legge 25.rr. 1926 n. 2008 ed m tal se~so d~v~ intendersi limitata nei loro confronti l'accusa, non essendo dalle mdagrn1 emersi elementi concreti e specifici dimostranti la loro attività cospirativa e l'istigazione ai sensi dell'art. 3 dell'or ora citata legge. Da quanto hanno riferito i predetti, anche i prevenuti Cappelli, Grieco e Biagiotti .a~rebber? esplicata attività ricostruttiva e propagandistica; ma la Comm1ss1one n ti~ne di dover dichiarare di non procedere contro i tre per sussistenza della cosa giudicata, in quanto per la loro complessiva attività delittuosa furono che trovasi detenuto dal bo-iudicati da questo Tribunale : il BiaQ"iotti, u 25.1.1926, il 12.3.1927; il Grieco il 17.10.1927; il Cappelli il 30.7.1928. Mentre nulla è risultato di concreto circa il tentativo dell'evasione dei due predetti reclusi dal penitenziario di Pianosa in qu~t~ . ne_ss~n prin~ cipio di esecuzione fu dato al piano, che, peraltro, dai nhev1 1strutton appare praticamente difficilissimo, se non i~possibile . e~ ? 'altr_o_ canto, _nu!la ài positivo emerge in quanto ad altra deh~uosa ~tu,:ta pohti~a a_ttn?mta al Croci Manlio, al Maestrelli Amleto, al :i\rlaestrelli Dmo, al R1ston Pietro, al Marconcini Vasco, espatriati clandestinamente in Corsica, e contro Morelli Carlo, Morelli Mario e Calvi Ettore che presuntamente avrebbero favorito tale espatrio, la Commissione ritiene dover dichiarare di non procedere contro gli otto ora nominati per insufficienza di indizi in ordine ai re2ti rubricati a loro attribuiti ) e dover ordinare lo stralcio degli atti relativi e la trasmissione di essi al competente magistrato ordinario per l'eventuale eser~ cizio dell'azione penale auanto all'espatrio clandestino e relativo favoreggiamento ed ordinare per r~gioni di giustizia la scarcerazione dei due Mo:elli: Della Lun o-a Lorenzo, latitante, contro il quale risultano su ffic1ent1 b elementi di reità, deve essere rinviato a giudizio col rito contumaci"ale per ricostituzione e propaganda ai sensi del citato art. 4. Contro tutti gli altri rubricati invece l'istruttoria non fornisce indizi atti a giustificare un loro rinvio a giudizio. Infatti se si escludono le chiamate di correo imprecise, equivoche fatte agli organi di polizia giudiziaria da alcu~ dei prev;n_uti, 1~~lte delle q~al~ ritratte davanti al Giudice Istruttore, se s1 escludono 1 cattivi precedenti d1 alcuni di essi, non certo sufficienti a poter determinare ed affermare la loro attuale responsabilità, nulla rimane a loro carico, anzi l'istruttoria dà chiaro risalto a -molte testimonianze di persone rispettabili ed autorevoli m loro favore. Perciò nei loro confronti la Commissione ritiene provvedimento di giustizia dover dichiarare di non procedere perché non risultano elementi sufficienti di reità.
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TRIBUNALE SPECIALE l>ER LA DIFESA DELLO STATO
PRnfA J>ARTE;
Infatti: r) Torrini D ina : _la stessa P.S. con sua lettera in atti del 6.. I 2 8 infor~~~a che a suo canco, _al di fuori delle generiche affermazionf d~l Senato} n, l esslelre 9uellla, camera del Soccorso Rosso, non confortate da prova a cuna, n u a n su ta.
2) Bi?ndi Renato : no~ nega di conoscere quali suoi paesani Raoionieri e Senaton, ma n on smentito dao-1 1· tt"1 d" . .o. ,it ' 1 d · . .o a , nega 1 aver esplicata q uals1as1 atti\ a e o imostra con tesnmomanze. 3G). Cahrov~i Paris : denunziato in base alle ritrattate chiamate di correo de1 1acc etti Armando n · · ·, p . . . . , ega ogni att1v1ta, confermato in ciò dal teste asqu1, segretano politico del fascio di Settimello. , . 4) Biricolti Amedeo: accusato da Parenti Giulio di essere ca o - zona d1~ Pad~le, non co~trastato dalle risultanze, nega l'accusa e afferm! di a ,e ' r soltoscntto al Presuto del Littorio e al Dollaro. d
5) Nesi ~?d~lfo : il Se~atori, senza precisare I'epoca, disse di averO"li ato un ~arutes~no s~~vers1vo. Il Nesi precisa di avere avuto nel I 2 9 ' alcune c?p_ie dell « Unita » dal Senatori. Non eme O' d. cente attività. roono tracce I sua re-
1
6) Calamai Arri~o : indicato quale capo- o-ru o d' Q L · v . . o PP 1 uerceto. Nega esoi5:sso sefre~larC10 lpolit.1co d_el fasc_io di Sesto Fiorentino e molti altri testi c u ono c e I a amai abbia esplicata attività sovversiva. , , 7) Pisto~esi. E~zo : nega . di essere stato capo - zona del Galluzzo come l avlredbbero m11Calo S~n~~on e Parenti. Testimonianze autorevoli in atti esc u ono ogni sua att1v1ta recente. 8) .ce~chi ~affae_Ho : chiamato correo dal Giacchetti A rmando che co~e ~1 dISSe, ritratto l'affermazione, nega ogni sua recente attiviti. H; f,nOz1NdD1mostrato at_taccamento al Regime, iscrivendosi ai sindacati e al. 1 . . e sottoscrivendo al Littorio.
. 9). Casini. Mario: pu?blicò in epoca non sospetta una dichiarazione di 1 ~mu:i~ a alle 1?ee c.omu~uste ~ul giornale « La Nazione » (vedi un numero l ~ aLd tl)l. F f ra _ghd?ltn testi a hu favorevoli, si rende garante il se o-retario polittco e ascio 1 Sesto. 0
SENTEN ZE EMESSE DAL T.S.D. S.
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12) Caciolli Rigoletto: sebbene chiamato correo da Parenti e Felici, il segretario politico del fascio di Sesto ed altri testi danno di lui ottime referenze. 13) T argioni Gino: indicato da Parenti e da qualche altro come uno dei capi, sottoposto a trattamen to medico - legale per il suo stato di mente, la perizia in atti lo ha definito irresponsabile perché affetto da stupore catatonico. Non è inverosimile che sia stato un succube per le sue minorate facoltà psichiche e che i suoi accusatori, senza scrupoli, si siano accaniti contro di lui, senza difesa, come è cenno nello stesso rapporto di P.S ..
14) Burgasci Ottavio: denunziato per le prime, inattendibili, affermazioni del Giacchetti Armando, la P.S. non lo descrive tanto m ale e un co~ lonncllo dell'esercito depone in suo favore.
15) Checcherini Libero : indicò alcuni compagni alla Questura, ma in istruttoria ritrattò. N on si ritiene elemento pericoloso politicamente. La stessa Questura non lo descrive male. Egli, non smentito, nega. 16) Facchini Lido: indicato alla Questura dal Checcherini che poi ritrattò, egli nega ogni partecipazione al comunismo. Un teste dà buone referenze di lui.
17) Conti Aldo: come il precedente. 18) Magazzini Dino : non nega di aver conosciuto il Ragionieri e molti degli attuali coimputati nelle carceri dove trovasi detenuto per l'eccidio di Empol i dal quale fu assolto per non aver commesso il fatto. Respinge, non smentito, l'accusa di attività comunista fattagli dal coimputato Romboli.
r9) Fedi Dante: denunziato per le prime ritrattate indicazioni del Giacchetti Armando, nega ogni recente attività e così depongono il Maresciallo dei RR.CC. ed il segretario politico del fascio di Sesto Fiorentino . 20) Bresci Silvio : latitante. Chiamato correo quale capo - zona dell a Valle del Bisenzio, dagli stessi organi di Polizia, viene segnalato quasi analfabeta e di misere condizioni economiche, qualità negative contrastanti con la presunta carica. 21) Barducci Giovanni : latitante. In un primo tempo, saputosi ricer-
ro) Trallori Dino : mct1cato dal Giacchetti Armando, ne1ra confortato da ottime testimonianze. ...,
cato, si costituì, fornendo la prova - teste un canonico della Cattedrale di Firenze - che la sua recente attività fu di piena adesione al regime.
n ) Poccianti Ciro.: ammette di avere, involontariamente, fatto da col1egamento tra Senaton, suo amico, e Lastrucci Gino ma ne a di· t d· h · , g aver sapu o I c e s1 trattasse. Molti testi bene depongono di lui.
22) Giacchetti Renato : latitante. Nulla di sostanziale e specifico risulta a suo carico, al di là delle troppo generiche informazioni dell'autorità rapportante.
J'RDi/\ PARTE :
SE:-ITE:-ZE E:>!ESSE DAL T . S.D.S.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
24) Tossani Guglielmo: denunziato dalle ritrattate informazioni del
) Landi Tullio : n~ga l'attribuitagli attività delittuosa. Nulla di so35 stanziale risulta a suo carico. 6) Mengoni Illio: denunz~ato per le indi~azioni, poi ritrattate, fornite 3 dal Checcherini. Nega. N ull a multa a suo carico.
Giacchetti Armando, che il Tossani asserisce di non aver mai conosciuto, risulta di buoni precedenti ed ha fornito testi in suo favore.
) Pratesi Arturo: alcuni testi d~pon~~~o favore~olmente e~ egli nega, 37 non contrastato sostanzialmente, ogm att1v1ta contraria alla leg0 e.
25) Freschi Edo: nulla di concreto se non i pessimi precedenti e l'essere cugino del Ragionieri. Era vigilato speciale dalla P.S. e pertanto se qualcosa di specifico avesse commesso, in ordine ai fatti addebitatigli, sarebbe risultato.
8) Zecchi Guerrino: denunziato perché. avrebbe aiutato il Pieri nella 3 sua attività. Non risulta altro di certo che egh lavorava da poco nell? stess~ stabilimento in cui lavorava il Fieri che non conosceva ancora. D1 buom precedenti. ) Tagliaferri Gino : come il precedente Zecchi. Due testi depongono
23) Parenti Pietro : mutilato di guerra. Denunziato forse solo perché cugino di Parenti Giulio. Ottime referenze di lui danno l'Arma dei CC. e il teste segretario poli tico del fascio di Sesto Fiorentino.
26) Bonfanti Vittorio: ha provato che alcuni vaglia sospetti che gli provenivano da Milano, erano frutto della sua onesta attività commerciale. Niente di sostanziale risulta a suo carico. Molti hanno testimoniato favorevolmente.
27) Buccelli Anchise: indicato dal ripetuto Giacchetti. Molte persone autorevoli confermano, q uali testi, che dai primi del 1925 non ha più svolto attività sovversiva ed ba simpatizzato col fascismo.
28) Tinghi Neruno : latitante. Nulla risulta concreto sulla sua attività. Solo ha precedenti non buoni.
29) Melani Nello : oltre la chiamata di correo, in atti non esistono che testimonianze dei CC.RR. dimostranti che dal 1923 non ha esplicata nessuna attività sovversiva. 30) Fioravante Giuseppe : denunciato perché di precedenti lontani sovver~ivi, si diede alla latitanza. Dopo si costituì. Nulla di sostanziale a suo canco.
31) Cerreti Giulio: latitante. Nulla risulta di positivo in ordine ai fatti attribuitigli in questo processo. 32) Fantechi Mario : tranne i precedenti non buoni, nulla risulta a suo carico di specifico. Latitante. 33) Migliorini Mario: latitante. Era vigilato speciale della P.S.. Saputosi ricercato scappò all'estero e trovasi detenuto nelle carceri di Zagabria per reati comuni. Nulla risulta di concreto a suo carico, oltre le generiche afferm azioni dei denunzianti. La Commissione non ritiene sufficiente rinviarlo a giudizio per il fatto addebitatogli nel processo Pontoni ed altri, per stralcio passato a questo fascicolo, basato sul nome del MiO'liorini che 0 il Pontoni aveva segnato su di un notes. 34) Frosali Alemanno : molte autorevoli personalità attestano che da 5 anni lavorava a Viareggio senza dar segno di attività sovversiva.
39
in suo favore. o) Mussio Aldo: non risulta alc~a. attività sovversiva recente. T esti 4 insospettabili depongo110 molto bene d1 lm. 41 ) Svicher Giuseppe : come il precedente Mussio.
4-2) Pecchioli Brun~llesco :. non risulta in atti che la inattendibile ripetuta indicazione del Giacchetti. ) Frosali Oliviero: denunziato perché de~tinatario di u?~ cartolina 43 del latitante Baldi Duilio. Il 27.5.1927 fu colpito da ammonizione. Non altro. ) Baldi Gino: denunzi~to perché designato dal Banchelli come ap44 partenente al Partito ma non m epoca recente. --) Carraresi Giulio: diciannovenne. Indicato dal Felici._ Di lui d~nno 4 ottim~ referenze, escludendo ogni attività recente contrana al Reg1IDe, personalità fasciste del luogo. 6) Banchelli Paolo: sifilitico. Non risulta alcuna attività sovversiva 4 osteriore alla emanazione della legge sulla difes~ ~e~o . Stato.. In ta~ senso ~epone il Maresciallo dei CC.RR. sotto la cui grnnsd1Z1one viveva il Banchelli. ) Giacchetti Armando: indicato ?alla_ Questura q~ale u~o ~ei più 47 attivi, nulla effettivamente è risultato d1 seno a suo canco. F~-e, _e vero~ alcuni nomi alla Questura, ma ad una superficiale lettura degh ~t~1 non e chi non veda come male fu interpretato da chi raccolse la deposizione del Giacchetti. Due rispettabilissimi uf~ciali d~lla M.:V.S.N. attestano esclu~ dendo ooni attività sovversiva del G1acchetu dopo 11 1925. b . 8) Barducci Giulio: lo indicò il Felici; ma da nessuna prova 1strutto4 ria è stata raggiunta l'indicazione.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
49) Landi Giovanni: testimonianze di persone autorevoli escludono attività sovversiva del Landi. Egli nega. Nulla di concreto risulta.
50) Boncinelli Ugo : il teste Permoli, segretario politico del fascio di Sesto e~clude che il Boncinelli abbia esplicata qualsiasi attività comunista o sovversiva.
PRl~iA PARTE :
SEmEKZE EM ESSE DAL T .S.D.S.
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Ordina la diffida al latitante Delia Lunga . d_i presentarsi entro dieci !YÌorni dalla notifi ca d .i questa sentenza, t rase orsi 1 termini, sarà ...,giudicato t> • in contumacia. Roma, 30.8.1928 - Anno VI.
51) Baldi Duilio: latitante. Come Bresci Silvio (n. 20). Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Il Pagani deve rispondere anche di violenze a pubblici ufficiali a mente dell'art. 190 C.P. per averle usate contro gli agenti di P.S. che, per ordine di quel Vice - Questore procedente in Firenze, lo arrestarono. Nell'accusa del Grassi deve ritenersi conglobato quanto risulta contro di lui nel fascicolo 533 Reg. Gen. - abbinato a questo - circa diffusione di manifestini sovversivi dal Grassi fatta nei primi di agosto del 1927. P. Q. M.
Letti gli art. 4 legge 25.n.1926 n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; 190 C.P. e 421 -551 - 507 C.P. Esercito, pronuncia l'accusa contro Pagani, Pieri, Senatori, Bucciarelli, Bercilli, Felici, Grassi, Coli, Tacci, Lastrucci Gino, Mannini, Parenti Giulio, Ragionieri, Maestrelli Domenico e Della Lunga Lorenzo e li rinvia al giudizio di questo competente Tribunale Speciale perché rispondano di violazione della prima e dell 'ultima parte dell'art. 4 legge 25.11.1926 n. 2008 per avere in Firenze e provincia, nel 1927 e sino al loro arresto, ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine della pubblica autorità, facendo propaganda delle dottrine, del programma e dei metodi d'azione di tale Partito. Il Pagani, inoltre, di violazione dell'art. 190 C.P. perché il 16.9.1927 in Firenze usava violenza contro i vicebrigadieri di P.S. Messina e Chiricozzi, che l'arrestavano, producendo loro lesioni e contusioni guaribili in dieci giorni. Dichiara non doversi procedere per sussistenza della cosa giudicata contro Cappelli, Grieco e Biagiotti. Dichiara non farsi luogo a procedimento contro tutti gii altri rubricati perché non risultano indizi sufficienti di reità in ordine alle imputazioni a ioro ascritte in epigrafe ed ordina la scarcerazione dei detenuti se non sono tali per altra causa, ed il ritiro del mandato di cattura contro i latitanti. Ordina lo stralcio degli atti che si riferiscono a Croci Manlio, Maestrelli Amleto, Maestrelli Dino, Ristori Pietro, Marconcini Vasco, Calvi Ettore, Morelli Carlo e Morelli Mario, e la trasmissione di essi al competente magistrato ordinario per l'eventuale esercizio dell'azione penale circa l'espatrio clandestino dei primi cinque ed il favoreggiamento degli ultimi tre (art. 160 legge vigente di P.S.).
Nota. _ Nei confronti del latitante Dell~ Lun~a L~renzo n_o1: è stata . emessa nessuna sentenza né nell'anno 1928 ne negh anm successivi_. Biagiotti Arrigo giudicato con sentenza n. 7 del r2.3.1 92 7 (vedi « Deci-
sioni del 1927 », pag. 397). _ ( d'1 Grieco Ruggero giudicato con sentenza n . 39 del 1 7· 10 -1 92 / ve cisioni del 1927 », pag. 457). Cappelli Guerrino giudicato con sentenza n. 72 del 2 8.7. 1 92 8.
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SENTE:SZE EMESSE DAL T .S.D.S.
TRIBU:,/ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 634/ 1927
SENTENZA N. 128
loro lesioni e contusioni guaribili in cozzo che 1'arrestavano Producendo ..., g10rm dieci. Omissis
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, Pasqualucci Renato, Ventura Alberto, Ottanelli Domenico, Consoli della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Parenti Giulio, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 29.10.1899, ceramista; Senatori Alfredo, nato a Firenze l'n.7.1903, litografo; Ragionieri Alfonso, nato ad Empoli (Firenze) il 2.3.1901, bracciante; Grassi Ruggero, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 29.11.1903, scultore; Felici Cristoforo, nato a T uoro (Perugia) il 26-3-1897, calzolaio; Bercilli Igino, nato a Casellina a Torre (Firenze) il 21.2.1895, pellettiere; Tacci Dante, nato a San Casciano Val di Pesa (Firenze) il 4+1896, calzolaio; Coli Nazzareno, nato a Carmignano (Firenze) il 22.10.1897, manovale; Lastrucci Gino, nato a Prato (Firenze) 1'8.1.1902, cenciaiolo; Yiannini Gino, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 27.6.1898, ceramista; Bucciarelli Gastone, nato a Greve (Firenze) il 5.8.1899, falegname; Maestrelli Domenico, nato ad Empoli (Firenze) il 17.6.1906, calzolaio; Pieri Alessandro, nato a Borgo San Lorenzo (Firenze) il 14.2.1904, fa legname; Pagani Vincenzo, nato a Noceto (Parma) il 1°.2.1898, carpentiere. Tutti detenuti. I M PU TA T I
Del delitto di cui alla prima ed ultima parte dell'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008, per avere in Firenze e provincia, nel 1927 e sino al loro arresto, ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine della pubblica autorità facendo propaganda delle dottrine e dei metodi d'azione di tale Partito. Il Pagani, inoltre, di viol azione all'art. 190 C.P.c. perché il 16.9.1927 in Firenze usava violenza contro i vicebrigadieri di P.S. Messina e Chiri-
P. Q. M,
ep.
v legge -,- II 19-,6 e 2 cp . - 7 -)· 19°. · · , 8; 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062; 13 20~83639 -?~ 8~ 200 n~l C.P. Esercito, dichiara tutti gli imput~tl resronsabili _dei ~e~tl lo~o ~~critti. modificata però l'accusa di ricostituz10ne di un partito d1~c~olto m uella 'di appartenente a tale partito, e coli' aggrav~t~ _della recidiva per 6oli Bucciarelli e Maestrelli, operato il _cumulo ~mnd_ico, condanna ·' d · 8 Pieri e Rao-ionieri ad anm 7 e mesi 6 ciascuno, Maestre 1. crani a anm , o · d · Mannini ad Bercilli e Bucciarelli ad anni 6 ciascuno, Parenu _a anm ?' . · ...... · Grassi ad e_ anni 4, Senatori, Lastrucc1,· F e1·1c1, 1 acci . e , anrn ,. 3 .ciascuno . Coli ad anni e mesi 3, tutti alla recl_us1?~e, nonche. all mterd~z10ne pe~ 3 etua dai ubblici uffici e ad anni 3 d1 v1gil~za spe~1ale per ciascuno e pl p · so1·d a pabo-amento m 1 o delle spese processuali. Ordma la confisca delle • somme e delle cose m sequestro. ,. • •• Il Tribunale, letti ed appncau gll art. 4,
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Roma, 7.11.1928 - Anno VI I. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIO. E
er effetto dei provvedimenti di clemenza di c~i ~ R.D. P 1R D II n 0.., viene scarcerato dallo SLab1hmento 1°.1.1930 n. l e a · · 5· · 1932 · 14 :, penale di Alessandria l' n .11.1932. Detenuto dal 16.9.1927 all'u.n .193~. . Pena espiata: 5 anni, r mese e 25 g1orn1. Pacrani: 0
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.r1.1932 n. 1403: ilimento penale di Alessandria il Fieri: viene scarcerato d a11o Stab 12.11.1932. Detenuto dall'1.9.1927 al 12.11.1932._ . Pena espiata: 5 anni, 2 mesi e II g10rm.
PRn!A PARTE :
TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Maestrelli: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Nisida il 12.n.1932. Detenuto dal 26.8.1927 al 12.11.1932. Pena espiata: 5 anni, 2 mesi e 16 giorni. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 30.8.1930; istanza non accolta. Il Maestrelli il r".3.192r venne tratto in arresto per aver tentato di uccidere, con un coltello, un marinaio. Per tale fatto venne, con sentenza emessa dall~ Corte . di Assi~e ~i ~irenze _il 21.10.1924, condannato alla pena di 10 ~nm, 4_ mesi e 1? g10r~1 d1 reclusione usufruendo, però, dei condoni concessi con 1 provved1ment1 di clemenza emessi successivamente al 1921. Bercilli: viene scarcerato dalla casa penale di Ancona il 9.1r. 1932. Detenuto dal 18.8.1927 al 9.11.1932. Pena espiata: 5 anni, 2 mesi e 2r giorni. . Si asso~ia a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 2.4.1929; istanza resomta. A Ragionieri : viene scarcerato dalla casa penale di Castelfranco Emilia il 10.n.1932. Detenuto daLl '8.8.1927 al I0.11.1932. Pena espiata : 5 anni, 3 mesi e 2 giorni . Rifiuta di associarsi a un 'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 25.10.1928. Mannini : si associa a un'istanza di grazia inoltrata dal padre il 22.n.1928. Con decreto di grazia del 7.3.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dallo stabilirnento penale di Alghero il 10-3-1929. Detenuto dal 20.8.1927 al rn.3.1929. Pena espiata : 1 anno, 6 mesi e 20 giorni. Lastrucci: scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Capodistria il 28.8.1930. Coli: invalido di guerra, detenuto dal 18.8.1927 viene scarcerato, per fine pena, dal penitenziaiio di N isida il 15.11.1930. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla moo-lie il 4.r.1928 dichiarando che « non intende rinunziare alle sue idee so~ersive che ha sempre professato ,,. Rifiuta la grazia nonostante che la moalie, p~iva _anche della p~nsion~ g~e~ra (lire 72) che era corrisposta al m a;ito, viva, m una squallida m1sena ms1eme con una figlia minorenne, con elemosine elargite dai vicini di casa e prestando servizio da domestica.
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SENTE~ZE EMESSE DAL T .S. D. S.
Bucciarelii: deceduto il 25. 12.1928, per broncopolmonite e setticemia. nello stabilimento penale di Civitavecchia. Parenti: detenuto dal 16.8. 1927 viene scarcerato, _per fi~e ~ena: dalla casa di reclusione di Pallanza il 15.8.1932. Rifiuta d1 associarsi a istanze di o-razia inoltrate dai suoi familiari nel novembre e dicembre 1928 « dato nell'associarsi alle istanze di grazia sarebbe implicito il riconoscimento di colpe che non ha commesso " ·
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Senatori: si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla_ m adre il .n. 1928. Con decreto di grazia del_ 6.5.1929 viene ~oncesso 11 condono 23 condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla casa penale di Imperia il 10-5.1929. Detenuto dal 17.8.1927 al 10.5.1929. Pena espiata: I anno, 8 mesi e 24 giorni. Felici : si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 17.n .1928. . . d" · Con decreto di arazia del 7.3.1929 viene concesso 11 condono con 1z10nale della residua p~na da espiare e pertanto viene scarcerato dalla casa penale di Alessandria il 9.3.1929. Detenuto dal 15.8.1927 al 9.3.1929. Pena espiata : r anno, 6 mesi e 24 giorni. Tacci: detenuto dal 18.8.1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla . casa di reclusione di Viterbo il 18.8.1930. Rifiuta di associ arsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla m adre 11 27-4-1930 nonostante ]e accertate gravi condizioni di sal~te del~a. m_adre e il parere favorevole espresso dal competente comando dei carab1ruer1. Grassi: detenuto dal 3.8.1927 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa di reclusione di Padova il 3.8.1930. . Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazi.a inoltrata dalla madre 11 17.11.1928. Nei confronti di Raoionieri, Bercilli, Maestrelli, Pieri, Pagani, Senatori, Mannini, Parenti, Gr~ssi, Felici, Tacci, Coli e Lastrucci il T:S._D.S._ co~ provvedimento emesso il 17.12.1932 dichiara cessata, per l'~mn~stl~ ?1 cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403, l'esecuzione della condanna, la hberta vigilata e l'interdizione dai pubblici uffici. La Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. ~n_ale) con p_ro~v~di ~ ent? emesso in Camera di Consiglio il 9.6.1964 ha d1cl~1ar~to la gmr~d1ca mes1stenza della sentenza emessa dal T.S.D.S. ai sensi d1 q uanto disposto dal D.L.L. 2 7·7· 1944 n. 159·
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELJ.O STATO PRUfA PARTE:
Reg. Gen. n. 42/ 1928
SENTENZA N. 202
SENTESZE EMESSE DAL T .S.D.S.
I ~i P U T A T l
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
r) dei reati di cospirazione e di istigazione previsti e puniti dall'art. 3 P·P· e cpv. legge 25.11.1926 n. 2008, in relazione all'art. 2 della stessa legge ed agli art. 120 - 252 C.P. per avere, durante l'anno 1927 in Terni ed in Spoleto, concertato fra loro e con emissari del Partito Comunista, di commettere fatti diretti a provocare l'insurrezione armata contro i Poteri dello Stato e la guerra civile; e per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, istigato altri alla insurrezione ed alla guerra civile; 2) dei reati di ricostituzione di associazioni sovversive, di appartenenza alle associazioni suddette, e di propaganda sovversiva, previsti e puniti dall'art. 4 della citata legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ricostituito sezioni comuniste, fatto parte di dette sezioni e fatta propaganda di dottrine, di programmi e di metodi di azione del Partito Comunista mediante diffusione di stampati sovversivi.
Presidente: Muscarà Achille G , enerale di Divisione; Gùtdice Relatore ·. Buccafu rn· G.1acomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della s · d M.V.S.N.; De Rosis Giusep pe, emore ella M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
S ENT ENZ A
nel procedimento penale a carico di : Speranza Giovanni, nato il Io l I 1906 a Te . . · · rru pittore · Stacchiola Aldo t ·1 ' ' . . ' na o i 9.3.1908 a Spoleto (Perugia), minatore· Catom Giuseppe ·l . ' ' nato i 4.r.r9o8 a Term, tappezziere · Catoni Luioi nato 1·1 12 1 6 . ' 0 . . _ ' ·rr- 9o a Term, tappezziere; Canm Savrno' nato il 3 ·-· ? 1909 . a T erm,. meccamco·
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il rinyio al giudizio del Tribunale Speciale: a) di Garofoli Angeìo, per rispondere del delitto di cui all'art. 4 P·P· della legge 25. xr.1926 n. 2008 e dell'art. 6I C.P. per avere tentato, nel dicembre 1927, di ricostituire in Spoleto il Partito Giovanile Comunista mediante scelta di persone di sua fiducia cui affidò la relativa propaganda; b) di Speranza Giovanni, per rispondere di concorso con il Garofoli nel delitto ascritto a costui a senso dell'art. 64 n. 2 C.P. per avere, mediante la indicazione di persone di sua fiducia, fornito al Garofoli il mezzo necessario per la esecuzione del piano di costituzione del Partito predetto; e) di Stacchiola Aldo, per rispondere altresì di concorso col Garofoli nel delitto ascritto a costui a senso dell'art. 64 n. 2 C.P. per avere, al fine da lui conosciuto, di costituzione del Partito Comunista giovanile in Spoleto, distribuito a più giovani di Spoleto, manifestini programmatici ed incitatori alla costituzione medesima. Reato commesso in Spoleto dopo il 25.12.1927. Chiede, inoltre, che si dichiari non luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi di reità, nei confronti di: Catoni Giuseppe, Catoni Luigi, Carini Savino, Figlioli Pietro, Federici Spartaco, Gallinella Goliardo, Giordano Giovanni, Leti Edoardo, Malara Gino, Morici Lamberto, Mussoni Libero, Placidi Villelmo, Serafini Settimio, Serafini Valberto, Modena Gino e Garofoli Giulio : ordinandone la immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa.
Figlioli Pietro, nato il 28.6.1904 a Terni, armiere· ' Federici Spartaco, nato il 2.12.1907 a Montefra:co (Terni), calzolaio; Gar~foli Ange~o, nato il 30.4.1905 a Terni, intagliatore; Gallmella Goliardo nato il 17 . ' .12.1909 a Papigno (Terni), manovale; G10rdano Giovanni, nato il 5.rr 1908 a Te . f . . ~ · rru, armacista; Let1 .tdoa_rdo, nato il 18.5.1907 a Terni, calzolaio; Malara Gmo, nato il 28.9.1906 a T erni, materassaio · Morici Lamberto, nato il 26.rr.1907 a Terni meta]]' . . . , urg1co; 1Mussom Libero nato il r 2 a T · . ' )· · 1910 erru, armiere· . . ' Placidi Villelmo nato il 6 6 1908 T . . .' . . a ern1, aggmstatore meccanico; Serafin~ Sett1m10, nato il l o.ro.1907 a Terni, fornaio; Serafiru Valberto, nato il ·9.~.1910 a T erm,. meta11uro-1co . · ) Modena Gino, nato il 18.r. 1907 a Greccio (Rieti") bo .' . . , racc1ante · Garofoh Gmlio, nato il 4. 11. 1907 a 't . . ' erm, tappezziere. 1I
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u/bis - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN FATTO ED IN DIRITTO
risulta quanto appresso. . ~erso I~ .fine . di ?i~en:bre del 1927 venivano arrestati a Spoleto per di!fuswn_e 1 mamfest1m d1 propaganda sovversiva i nominati : S eranza ~10vanm d1 Terni e Stacchiola Aldo di Spoleto. In seguito alla noti~ia delI arresto. dello . . Speranza. la . Questura . . di Terni, in data 2. r . 1923, proced eva a per9ms1z~one nella d1 lm ab1taz10ne e rinveniva un numero dell' « Avanfua_rdia » del settembr~ r927; una circolare dattilografata intestata « Bolettlno Ester_o del Partito Comunista Italiano » in data 12.1r. 1927 contenente ~ater_iale _pe~ _la cam~agna_contro il processo comunista di Roma; u?- man~fe~t1~7 mdmzz~to a1 , « ~10vani Lavoratori » a .firma della Federazwne C?io, am,e Comunista d Italia; due cartoline postali del dicembre del 1 2 9 7 1 c~n.tenuto sospetto, una a firma di Stacchiola Aldo e l' Itr d. Caton1 L V · · 1 a a 1 . mg~. eruva mo tre sequestrato altro materiale sovversivo di data antenor~ all anno !92 6 consistente in una fotografi.a dell'On. Matteotti ed un mamfesto · · ag1·i o ocrratu;to ' nella Duss1·a de1· sov1et1 · d 11' relativo ad un viagcrio a bbonati ? .(( Av~nguardia )) per il 1 92 5. . Dopo 11 nnvemmento _di tali stampati il Commissario Acrcriunto Grillo s1 recava ~. Spoleto e, ~oadmvato dai funzionari di P.S. di qu~lla città, rocedeva all Speranza e dello Stacchiola, ed essi· d"lCPh.iaJ1 mterrogatono · · r · . dello . . • 1 rarOI~O c e manue.st1~1 1?-tl~~la~i C< Giovani Lavoratori >) provenivano da T?rm ov~ erano sta~i d1stnbmt1 11 25.12.1927 alla presenza di tale Malara Gmo e d1 certo « Z1ppu ». Lo. ~peranza e 1? Stacchiola furono quindi tradotti a Terni e, sottoposti a nuovi mterrogaton, fecero delle rivelazioni in base alle quali si è potuto ~ccertare che lo Spe~anza, trovandosi a Spoleto per motivi di lavoro fu mteressato dallo ' l' 1 (( Z1ppu - », identilìcato per Garofoli Angelo , d"1 trovare c~ a persona a qual~ assu~esse_ l'incarico di organizzare quella zona alle dipendenze della sezione g1ovamle del Partito Comunista di Terni. La scelta .cadde su ~tacchiola Aldo e si iniziarono trattative per giun0 oere a~ ~n~ mtesa mediante abboccamento fra lo Stacchiola ed 1· · · giovam comumst1 d1 Terni.
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Le cartoline,. postali . sequestrate . . in casa dello Speranza d.imostrarono h r· e mtesa fra_ l mcancato d1 Term e lo Stacchiola doveva avvenire a Spo1~to .la dome~ica_ prec_edente a quella di Natale; ma poiché si attendeva arnvo (( d_ell a~ico d1 Roma » e cioè di un commissario, il Garofoli Angelo non s1 ree? ~ Spoleto e lo Stacchiola fu invitato ad andare a Terni, con promessa d1 nmborso delle spese di viacraio Lo Stacchiola infatti andò a Terni il gigrn~ 25 dicembre ed a mezzo dello Speranza prese c?ntatt~ e f~ce .conoscenza con i compagni di fede deliuogo. In tale occasione s1 parlo di cose attinenti al Partito e nel Larao An teatro Fausto, tale Malara Gino stava per consegnare allo Stacchiola
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PRIMA PARTE :
SEJSTENZE EMESSE DAL T.S.D.S.
alcuni manifesti intestati « Giovani Lavoratori », ma lo Speranza li ritirò egli, e li diede allo Stacchiola. Nella stessa località lo Stacchiola ricevette da un altro compagno, Carini Savino, 4 o 5 copie del « Bollettino Estero del P.C.I. », e da un altro compagno, Figlioli Pietro, ebbe lire r5 per rimborso delle spese di viaggio. Lo Stacchiola, tornato a Spoleto, distribuì i manifesti « Giovani Lavoratori ,> ad altri individui di fede sovversiva. Dal complesso delle indagini è risultato che fin dai primi mesi del 1927 il Garofoli Angelo, in seguito ad un abboccamento avuto con un emissario del Partito Comunista, si assunse l'incarico d i ricostituire la sezione del Partito Giovanile in Terni, ed aveva ricevuto lire 100, per piccole spese, dal detto emissario chiamato Aldo, poi identificato per tale Rigamonti Ferruccio, arrestato successivamente a Roma (v. nel volume relativo alle << Decisioni emesse nel 1929 ,> le sentenze nn. 10 e I I del T.S.D.S.) . Ed è anche risultato che non soltanto il Rigamonti, ma altri quattro emissari si alternarono, nel volgere di un anno, nell'andare a Terni per prendere contatto con i comunisti locali, per dare ordini ed istruzioni, e per lasciare giornali e stampati sovversivi per la diffusione. Nelle periodiche gite si tenevano riunioni a cui partecipavano gli aderenti alla sezione giovanile comunista che davano affidamento di segretezza. Eseguita una perquisizione nell'abitazione del Garofoli, che era inca~ ricato della costituzione dell a sezione giovanile, furono trovati alcuni tagliandi di cartone che, secondo le sue dichiarazioni, teneva per utilizzarli come tessere per i futuri iscritti. In base agli interrogatori resi dagli individ ui che venivano fermati a mano a mano, che sorgevano indizi o sospetti di appartenenza alla sezione, ed in base agli accertamenti potuti compiere sui documenti sequestrati, ed ai confronti ed alle dichiarazioni rese dagli stessi fermati, furono tratti in arresto gli individui nominati in rubrica e denunciati alla autorità giudiziaria di questo Tribunale che ha proceduto contro di essi per i reati previsti dagli art. 3- 4 della legge 25. n .1926 n . 2008 (vedi Vol. r f. 4 r. e 23 r.). Dall'istruttoria è rimasto accertato che Stacchiola Aldo, il 25.12.1927, si recò da Spoleto a Terni per trovare lo Speranza Giovanni, in seguito ad accordi presi fra loro, e da costui ebbe dodici copie di un manifestino contenente incitamenti ai giovani lavoratori di stringersi attorno alla gioventù comunista per acquisirne gli insegnamenti, per lottare contro il fascismo e contro la guerra, contro la militarizzazione della gioventù ed in difesa della Russia sovietica e della rivoluzione cinese (vedi Vol. r f. 2 atti proc.). Che, ritornato a Spoleto, lo Stacchiola distribuì i manifestini ad alcuni giovani del luogo. Ciò è confermato dalJe stesse dichiarazioni dello Stacchiola e dello Speranza, ed anche dalle deposizioni di alcuni fra coloro che 0
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TRIBUN.~LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
ebbero i manifestini e cioè: Succhielli (f. 14); Palmieri (f. 15); Liberti (f. 24); Tini (f. 26) (Yol. 3°). E' rimasto altresì accertato che lo Speranza aveva a sua volta avuto i m anifestini da Garofoli Angelo detto « Zippu », il quale aveva dato incarico allo Speranza di organizzare i giovani comunisti di Spoleto costituendo sezioni da aggregarsi a quelle di Terni. Ciò risulta non solo dalle dichiarazioni dello Stacchiola e dello Speranza, ma anche dalla stessa ammissione fatta dal Garofoli davanti alle Autorità di P.S. e dalla perquisizione eseguita nella sua casa che portò al rinvenimento di corrispondenza di compagni di fede comunista che a lui facevano capo come persona autorevole del Partito. Da queste risultanze emerse che i tre suddetti individui, il 25.12.1927, diffusero manifestini sovversivi e che svolgevano la loro attività per la ricostituzione della sezione giovanile comunista in Spoleto; ma non è risultato che la ricostituzione della detta sezione fosse effettivamente avvenuta. Lo stesso Commissario di P.S. Grillo ha dichiarato che, per quanto gli consta, la sezione non aveva locali proprii per le adunanze, ma gli appartenenti si radunavano in località aperte, in campagna, lontano dal centro abitato dove si recavano alla spicciolata, o si riunivano nelle osterie dove però non parlavano di politica; ed ha soggiunto, il detto Commissario, non essere possibile precisare il numero degli aderenti, sia per il segreto mantenuto, sia per la mancanza di registri, e quanto all'epoca della costituzione di non sapere fare che vaghe ipotesi (vedi Vol. 3°, f. 2). Se così è, non può ritenersi che siasi ricostituita la sezione giovanile del Partito Comunista in Terni e che di essa facessero parte gli individui denunziati. Tutto si riduce ad un tentativo da parte del Garofoli, coadiuvato dallo Speranza e dallo Stacchiola di ricostituire l'associazione suddetta, indicendo qualche riunione di simpatizzanti per il Partito Comunista, e diffondendo stampati sovversivi, come quello diffuso il 25.12.1927 (Yol. 1°, f. 2). La loro attività svolta in tal senso, i loro contatti con gli emissari comunisti durante l'anno r927, i documenti a loro sequestrati, dimostrano che essi facevano parte del Partito Comunista Italiano. Non vi sono affatto elementi per ritenere la sussistenza dei reati di cospirazione e di istigazione ascritti agli imputati, a senso dell'art. 3 della legge 25.rr.1926 n. 2008, in quanto che non è risultato in fatto che gli imputati abbiano concertato fra loro o con altri di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato o di provocare la guerra civile, né che abbiano istigato altri a commettere i reati suddetti. Pertanto tutti gli imputati devono andare prosciolti dal capo d'accusa distinto con il n. I) per inesistenza di reato.
PRIMA PARTE :
SEKTENZE EMESSE DAL T.S.D.S.
Rimanoono a carico di Garofoli Angelo, di Speranza Giovanni e di o . Stacchiola Aldo, tre reau : _ il tentativo di ricostituzione dell'associazione giovanile comunista a senso dell'art. 4 P·P· della legge 25.n.1926 n. 2008, in relazione agli art. 6I - 63 C.P.; _ l'appartenenza al Partito Comunista a senso dell'art. 4 p.cpv. della citata legge; _ la propaganda sovversiva a senso dell'u.cpv. dello stesso art. 4 della legge medesima, in relazione all'art. 63 C.P .. Si osserva che sebbene la propaganda possa, nella speci:, cons_ider~si come mezzo adoperato per la tentata ricostituzione della sezione g~ovamle comunista, pure tale fatto costi_tuisc_e r~ato a sé stan_te, e non puo esser~ assorbito dal reato di tentata ncosutuzione della sez10ne su~detta, perche l'assorbimento del reato mezzo nel reato fine, a senso dell art. 77 C.P., avviene soltanto quando il reato mezzo è considerato espressamente dalla legge come elemento costih:1tivo o circostanza . ap~rova~te del re~t~ fine~ altrimenti il colpevole soggiace alla pena da mfhggersi per tutti i reati commessi. . E su ciò la dottrina e la giurisprudenza sono concordamente costa?-t1. Ora l'art. 4 P·P· della citata legg:_25-II.I9~6. n._2~08: che pre:ede i:e punisce il reato di ricostituzione di partltl sovversivi disciolti, no1_1 dice. arfatt? che tale ricostituzione debba avyenire mediante propaganda di dottrine, di proorammi e di metodi di azione di partiti sovversivi; ed è fuori dubbio che ia ricostituzione di una associazione sovversiva puè) anche avvenire senza , la propaganda intesa nel modo sopradett?· Pertanto i due reati concorrono materialmente a senso dell art. 77 C.P .. Le risultanze nei riguardi degli altri imputati in ordine ai. reati ~om: presi nel capo d'accusa distinto con il n. 2) ~on offrono_ eleme;1t1 sufficien~ per ritenere che essi facessero parte del Partlto Comunista, ne ~he partecipassero all'attività del ~arofo:1, d~llo Spera~za e dello Stacchiola per la ricostituzione della sezione giovanile comunista e per la propag~nda. E perciò essi devono andare prosciolti da tali reati per i~suffic1enz~ d1 prove. E poiché sono stati già provvisoriamente scarcer~tl, con or?manza Giudice Istruttore in data 9.8.1928, non resta che ordmare che siano lasciati definitivamente in libertà. Ritenuto che competente a giudicare dei reati c01:1e sopra a,tt~ibuit~ al Garofoli Angelo, allo Speranza Giovanni e a~lo St~c~h1ola ~ldo e 11 Tnbunale Speciale per la difesa dello Stato, ed i dett_i imputati d.evono_ essere rinviati al giudizio del Tribunale suddetto per rispondere dei reau sopra specificati.
?e;
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
P. Q. M.
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 4 - 7 della legge 25. r r. r926 n. 2008; 6r -63 C.P.; 421 C.P. Esercito e 2 del R.D. r3.3.1927 n. 313 - in parziale difformità della richiesta del P.M. -, dichiara: a) non luogo a procedimento penale nei riguardi di tutti gli imputati in ordine ai reati di cospirazione e di istigazione per inesistenza dei detti reati; b) non luogo a procedimento penale in ordine ai reati di ricostituzione di associa~io_ni sov:er~ive, di appartenenza a dette associazioni e di propaganda nei nguard1 d1: Catoni Giuseppe, Catoni Luigi, Carini Savino, Figlioli Pietro, Federici Spartaco, Gallinella Goliardo, Giordano Giovanni, Leti Edoardo, Malara Gino, Morici Lamberto, Mussoni Libero, Placidi Villelmo, Serafini Settimio, Serafini Valberto, Modena Gino, Garofoli Giulio, per insuf.fìc_ienza di prove, e poiché essi sono stati già scarcerati provvisoriamente, ordma che siano lasciati definitivamente in libertà. . Pro1:-uncia l' a~cusa contro gli imputati: Garofoli Angelo, Speranza G1ovanru e Stacch10la Aldo per i reati di tentativo di ricostituzione di associazion~ sovversive, ~i. apparte:i~nza al Partito Co_munista e di propaganda sovversiva, c_ommess1. m corre1ta fra loro nelle circostanze di tempo e di luogo dette m narrativa e li rinvia, nello stato di detenzione in cui si trovano, al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere di detti reati. Roma, 29..8.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Con esclusione di Speranza e Stacchiola arrestati a Perugia il 17.r.1928 e di Garofoli Angelo arrestato a Terni il 23.1.1928, tutti o-li altri coimputati - anch'essi detenuti - vengono scarcerati, durante l'ist:uttoria, dal Giudice Istruttore con ordinanza del 9.8.1928.
PRI~IA PARTE:
SENTENZE EMESSE
DAL T.S.D.S.
771
SENTENZA N. 129
Reg. Gen. n. 42/ 1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Alfaro Alfredo, Oliveti Ivo, Gauttieri Filippo, Pasqualucci Renato, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Speranza Giovanni, nato a Terni il 1°r1.1906, pittore; Stacchiola Aldo, nato a Spoleto (Perugia) il 9.3.1908, minatore; Garofoli Angelo, nato a Terni il 30+1905, intagliatore. Detenuti. IMPUTATI
Per i reati di tentativo di ricostituzione di associazione sovversiva, di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovvers~va, _commessi in correità tra loro durante l'anno 1927; e concertato con enussan del Partito Comunista di commettere il delitto di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 6I C.P.c.. Reati commessi a Terni e Spoleto.
Omissis
P. Q. M,
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 61 - 63 - 68 - 74 C.P. nonché gli art. 4 - 6 della legge 25.11.1926 n. 2008, di~hiara. Speranza G_io~ vanni Stacchiola Aldo e Garofoli Ano-elo colpevoli dei reati a loro ascnttl e rite~endo il concorso formale fra l'reato di tentativo di ricostituzione e quello di appartenenza al Partito Comunista condanna: Speranza Giovanni e Garofoli Angelo ciascuno alla complessiva pena di 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigila?za speciale; Stacchiola Aldo col beneficio della minore età alla complessiva pena
772
TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
di r anno e 4 mesi di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. Pone a cari.co dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali. Roma, 8.rr.1928 - Anno VI.
PRUiA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL T,S.D.S.
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SENTEN ZA N . 207
Reg. Gen. n. 3 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente N OTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932 n. r403: Speranza : viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia 1'1r.rr.1932. Detenuto dal 29.12.1927 all'u .1r.1932. Pena espiata: 4 anni, IO mesi e r2 giorni. . Rifiuta di associarsi a istanze di grazia inoltrate dalla madre il ro.3 .1929 e i1 3r.3. 193r. Garofoli: viene scarcerato dalla casa penale di Alghero l'n.1r.r932. Detenuto dal 23.1.1928 all'1r.1r.r932. P:na esriata : 4 }nni, 9 mesi e 18 giorni. . S1 associa a un istanza di grazia inoltrata dalla madre il 13.5.1929; istanza non accolta. Stacchiola: scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Cassino il 26+1929.
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di: Grandi Enrico, nato 1'11.7.1901 a Rodigo (Mantova), fuochista; Salardi Francesco, nato il 25.9.1883 a Manoria (Mantova), operaio; Castagnoli Dante, nato il 15.8.1875 a Suzzara (Mantova), calzolaio; Gandini Amedeo, nato il 14.7-1880 a Quistello (Mantova), operaio; Berna Licurgo, nato il 5.8.1879 a Marmirolo (Mantova), calzolaio; Rossi Francesco, nato il 13.4.1904 a Pegognaga (Mantova), operaio; Melli Antenore, nato il 14-4-1897 a Pegognaga (Mantova), sarto; Melli Giacomo, nato il 2.9.1908 a Suzzara (Mantova), sarto; Braglia Armando, nato il 24.12.1904 a Bandeno (Mantova), operaio; Braglia Odino, nato il 13.12.1899 a Pegognaga (Mantova), operaio; Braglia Guido, nato il 1°.2.1901 a Pegognaga (Mantova), operaio.
IMP U TATI
1) dei reati prev1st1 e puniti dall'art. 3 della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere, in Mantova e provincia, dal settembre al dicembre 1927, cospirato per commettere i reati suddetti, fatto l'apologia dei reati medesimi; 2) dei reati previsti e puniti dall'art. 4 della suddetta legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il disciolto Partito Comunista, fatto parte di esso e fatto propaganda di dottrine, programmi e metodi di azione del Partito suddetto.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Let~i ~li ~tt~ processuali e la requisitoria del P.M. che chiede: ~) s~ d1chian n?n luogo a procedere per insufficienza di prove nei confronti di Castagnoh, Berna, Salardi; 2 ) si rinvii ~ giud_izio Gran~i, M~lli Anten?r~, Melli Giacomo, Braglia ~rmando, ~raglia Odrno, Bragha Gmdo, Gand1m e Rossi per il reato previsto~ p_u rut? ~all'.art._ 4.P·P· della legge 25.1r.1926 n. 2008 per avere tentato d1 ncostltmre il d1sc1olto Partito Comunista· 3) si rinvii a giudizio il Grandi per il reato' di propaaanda di cui al1' art. 4 u.p. della predetta legge. i:, IN FATTO ED IN DIRITTO
risulta quanto segue.
?i .
~a . R .. Questura Mant?va essendo venuta a sapere che in quella provrnc!a si_ tentava ~1 norgamzzar~ qualche sezione comunista e che, per 11 raggrnng1mento d1 tale scopo, s1 cercavano nell'ambiente degli operai ~erso1:e ad~tte a svolgere propaganda ed a dirigere il movimento sovversivo, mt_ens1fi~a~,a la v_igilanza sugli elementi sovversivi più in vista. Le mdagm1 esegmte portarono ad accertare che un individuo residente a Milano si era recat~ più volte a Mantova ed aveva svolto la sua opera verso alcune persone che m passato avevano fatto parte del Partito Comunista. ~ost?ro, v~rso. 1~ metà . di dicem~~e / 92~, furono identificati per gli indiv1~u.1 . nommat1 m rubnca e perc10 .i:u disposto che fossero fermati e perqu1S1t1. Dai foro ~nterrogatori emergeva che in un giorno imprecisato del sette~bre 1927 s1 era presentato a Castagnoli Dante un individuo a lui sconoscmt~ i~ quale ~isse di ~ssere mandato da Salardi Francesco e gli consegnò un b1_glietto cosi concepito: « Caro Castagnoli, puoi fidarti dei miei amici che tl presentano questo biglietto. (firmato) Francesco ». L'individuo suddetto l?arlò. al Castagnoli della riorganizzazione comunista, chiese notizie della s1tuaz1one politica fascista dissidente e lo preo-ò di assumere l'incarico i:, della detta riorganizzazione. Il_ C~st_agnoli si schermì declinando l'incarico. Dopo circa un mese lo stes~o 1.nd1viduo, ac~ompagnato d} Gr~ndi Enrico'. si ri_prese~tò al Castagnoli ed rnsistette perche acc:ttasse 1 mcanco della norgan1zzaz1one comunista, ma anche questa volta il Castagnoli lo rifiutò ed indicò loro tale Gandini Amedeo co~e. ~ersona che avrebbe potuto assumere l'incarico. Il Gandmi rnterrogato ha dichiarato di aver ricevuto la visita del Grandi il quale gli chiese soltanto dove abitava il Castagnoli ma non ali parlò ' i:, di politica. Arrestato il Salardi a Milano il 18.12.1927, lo stesso veniva tradotto a Mantova. Sottoposto ad interrogatorio ha escluso nel modo più assoluto
PRIMA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL T .S. D.S.
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di aver consegnato ad alcuno biglietti da ìui firmati per presentarli a sovversivi della provincia di Mantova. Lo sconosciuto emissario, dopo di essersi presentato al Castagnoli, si recò da Berna Licurgo ed a costui presentò il biglietto del Salardi ma, a suo dire, egli rifiutò e non volle neppure vedere il biglietto. Ed allora il detto emissario gli domandò notizie del detenuto Cedronelli, noto sovversivo. Il Berna rispose di non conoscere il Cedronelli, ma la di lui moglie, e poiché lo sconosciuto gli disse che voleva sapere dove abitava, dovendole consegnare una lettera e del denaro, il Berna gli indicò l'abitazione dicendogli anche che aveva egli provveduto ad aiutare la detta donna. Ed infatti le aveva dato, in due riprese, lire 20. Il Grandi si presentava pure al domicilio di tale Giovazzi Pericle e di Norari Umberto ed avvicinava anche Tonini Luigi e Puglia Emiliq per indurli a far parte del Partito Comunista, ma anche essi rifiutarono. Successivamente il Grandi, in compagnia dell'emissario, si recava in casa dei fratelli Melli Antenore e Giacomo, sempre allo scopo della riorganizzazione del Partito ed esibiva un biglietto di raccomandazione di Rossi Francesco. I fratelli Melli li trattennero a pranzo e poi uno di essi, Giacomo, li accompagnò a casa dei fratelli Braglia. Quivi il Grandi, dopo di aver dichiarato lo scopo della sua visita, lasciò un pacco di manifestini sovvers1v1. La Questura di Mantova, nel corso delle sue indagini preliminari, non poté arrestare il Grandi perché costui, che risiedeva a Milano, si rese irreperibile. Né poté identificare l'emissario comunista che accompagnava ii Grandi nella sua opera a favore della ricostituzione del Partito Comunista. Pervenuta la denunzia a questo Tribunale, si procedeva contro gli individui nominati in rubrica per i reati di cui agli art. 3 - 4 della legge 25.11.1926 n. 2008. Tutti gli imputati, davanti al Giudice Istruttore, hanno protestato la loro innocenza dichiarando di essersi rifiutati di accettare la proposta fatta dal Grandi di occuparsi della riorganizzazione del Partito Comunista. Il Rossi ha escluso di aver scritto ed inviato a Melli Antenore il biglietto di presentazione per il Grandi e per l'altro emissario, ed ha negato di aver incaricato alcuno a recarsi dal Melli o da altri a scopo comunista. Salardi, dal suo canto, ha anche escluso in modo assoluto di aver consegnato a Grandi Enrico alcun biglietto di presentazione da lui firmato e destinato a persone di Mantova. Durante l'istruttoria veniva tratto in arresto a Bologna il Grandi e, sottoposto ad interrogatorio, dichiarava che nell'ottobre o nel novembre 1927 aveva avuto incarico a Milano da un certo Pietro di recarsi con un certo Novello a Mantova allo scopo di riorganizzare il Partito Comunista fra i vecchi compagni di fede.
TRIBUNALE SPECIALE PER L,\
DIFESA DELLO STATO
C~e, giunto ~- Ma~tova,_ si recò a casa di Castagnoli Dante e gli propos_e di accett:i-re 1 mcanco di fare ancora parte del Partito e che eoli si era 0 recisamente nfiutato. . . Che, successivamente, si è rivolto a Melli Antenore esibendogli un biglietto_ del su? arnie? Ross~ Francesco col quale aveva precedentemente preso ~li accordi. Che Il Melh, alle stesse proposte fattegli, si è anche rifiutato d1 accettare qualsiasi incarico. ~he, fatto~i acc~mpagn~re da ~elli Giacomo, si recò a casa dei fratelli Braqha e trov? tutti e tre. 1 fratell~: Armando, Odino e Guido, ai quali parlo del Partito da orgamzzare, dicendo che presto si sarebbe presentato a. loro un certo Nov~llo che_ si _sarebbe fatto riconoscere con la parola d'ord~ne «_Romano>> ed 1 Bragha risposero che l'avrebbero ricevuto e che erano disposti ad a_ccetta~e. ~~giunse il Grandi che prima di licenziarsi depose sul tavol~ dei man_1fe~t1m c~e ~iportavano un discorso dell'On. Miglioli sul « Contadmo ». Ne1 nguard1 d1 Salardi il Grandi ha dichiarato di averlo conosciu~o a Mantova e di averlo incontrato spesso a Milano, ma di non ave~ mai parlato con_ lui di politica perché il Salardi è impiegato alla Delegaz10ne Russa e se s1 fosse occupato di politica sarebbe stato licenziato, in quant~ c~1e 1~ _detta J?el~gazio~e, nell'assumere il personale, inibiva di ·occuparsi d1 politica. Nei nguard1 del Berna il Grandi ha dichiarato di essersi recato d~ costui in/ co~pagnia di Novello, non per proporgli di fare parte del Partito, perche g1a precedentemente si era rifiutato col N ovello ma per chiedere i nomi di altri che avrebbero aderito ma il Berna si schermì dicendo che non conosceva nessuno. Da queste risultanze si traggono le seguenti considerazioni. N on vi son~ affatto elementi per ritenere la sussistenza dei reati previsti e puniti dall ar\ 3 della legge_:5.rr_.1926 n. 2008, ascritti agli imputati nel primo cap~ d a~cusa, e perc10 essi devono andare prosciolti per inesistenza dei detti reati a loro ascritti. L'attività del Grandi, per sua stessa confessione, non tendeva ad altro che alla ricostituzione del Partito Comunista in Mantova_ e provi~cia, e questa attiv~tà egli h_a svolto cercando di procurare aderenti al Partito. In tale opera 11 Grandi fu coadiuvato da Rossi Francesco il q1:1ale !n s~g~ito a? accordi gli ha consegnato biglietti di presentazione per 1 suoi am1c1 Melh Antenore e Giacomo. Non si è raggiunta la prova che il Salardi Francesco abbia anche eo-li concorso, come il Rossi, nell'opera di ricostituzione svolta dal Grandi in q~a~lto_ c~e non è rimasto accertato che egli effettivamente abbia scritto biglietti d1 presentazione per Castagnoli e per Berna. Costoro non hanno saputo dire se il biglietto a firma Francesco fosse effettivamente del Salardi. Lo stesso ?randi .che e~a ~ncaricato della ricostituzione mentre parla nella sua depos1z10ne d1 un biglietto avuto dal Rossi, nulla dice del biglietto del Salard1. E pertanto manca la prova del concorso nei riguardi di quest'ultimo.
PRIMA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAl, T .S.D.S.
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Anche nei riguardi degli altri imputati la prova della loro partecipazione all'opera di ricostituzione non è stata raggiunta. Essi hanno dichiarato, nei loro interrogatori, di essersi rifiutati di accettare le proposte del Grandi e dell'altro emissario venuto da Milano. Vi sono però delle circostanze che lasciano il dubbio sulle loro responsabilità. Castagnoli ha ricevuto due volte la visita degli emissari incaricati della ricostituzione e fu lui che indicò ai detti emissari il Gandini come persona adatta ad assumere l'incarico di trovare aderenti. Il Gandini, a sua volta, nel confessare di aver ricevuto la visita del Grandi, ha negato che fra loro si sia parlato di politica; e tale negativa fa dubitare sulla sua partecipazione all'opera del Grandi. Berna si è interessato delle sovvenzioni alla moglie del detenuto politico Cedronelli. I fratelli Mdli, quando hanno ricevuto la visita del Grandi, con l'altro emissario, per la ricostituzione del Partito Comunista, li hanno trattenuti a pranzo e poi si sono prestati a farli accompagnare in casa dei fratelli Braglia. Costoro, a dire dello stesso Grandi, si sono dimostrati disposti alla nuova organizzazione. Pertanto vi sono motivi di dubbio sulla loro partecipazione all'opera di ricostituzione del Partito Comunista. Si osserva però che non è risultato che la ricostituzione sia avvenuta. L'attività del Grandi nel cercare aderenti alla ricostituzione del Partito Comunista e nel cercare persone capaci a dirigere il movimento, è rimasta allo stato di tentativo, per cui il fatto riveste la figura giuridica del reato di tentata ricostituzione del Partito Comunista a senso dell'art. 6r C.P. in relazione all'art. 4 p.p. della legge 25.rr.r926 n. 2008. Di tale reato deve quindi rispondere il Grandi; ed il Rossi deve a sua volta rispondere di concorso a senso dell'art. 63 C.P. per avere coadiuvato il Grandi nel tentativo di ricostituzione, consegnandogli biglietti di pres~ntazi~ne ~er persone che avrebbero potuto dare la loro adesione alla norgamzzaz1one. Tutti gli altri imputati, per le ragioni dette avanti, devono andare prosciolti per insufficienza di prove in ordine al reato di tentata ricostituzione del Partito Comunista. Quanto agli altri reati ascritti a tutti gli imputati a senso del primo e dei secondo cpv. dell'art. 4 della citata legge, in mancanza di elementi certi di prova devesi dichiarare non luogo a procedere per insufficienza di prove; né il fatto attribuito al Grandi di aver lasciato a casa dei fratelli Braglia un pacco di manifestini integra il reato di propaganda di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008, perché anzitutto non si conosce esattamente il contenuto dei detti manifestini, non essendo stati rintracciati, e poi perché non è risultato che ne sia stata fatta diffusione. Ond'è che anche il Grandi deve andare prnsciolto dal reato di propaganda per insufficienza di prove.
TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Ritenuto che la competenza a giudicare del reato attribuito al Grandi ed al Rossi è del T ribunale Speciale per la difesa dello Stato. P . Q • .M.
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 4 P·P· - 7 della legge 25.11.1926 n. 2008; 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313; 61 -63 C.P.; 421 C.P. Esercito - in parziale difformità della richiesta del P.M. - decide come appresso : a) dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di tutti gli imputati in ordine ai delitti previsti e puniti dall'art. 3 della legge 25.rr.1926 n. 2008 per inesistenza dei suddetti reati a loro ascritti; b) dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Salardi Francesco, Castagnoli Dante, Gandini Amedeo, Berna Licurgo, Melli Antenore, Melli Giacomo, Braglia Armando, Braglia Odino e Braglia Guido in ordine ai reati previsti e puniti dall'art. 4 della citata legge per insufficienza di prove ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa, meno il Castagnoli ed il Berna già scarcerati con ordinanza del Giudice Istruttore in data 8.8.1928; e) dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Grandi Enrico e Rossi Francesco in ordine ai reati di cui al primo ed al secondo cpv. dell'art. 4 della citata legge per insufficienza di prove; d) pronunzia l'accusa contro i suddetti imputati Grandi e Rossi per il reato di tentata ricostituzione del Partito Comunista e, modificata in tal senso la rubrica in ordine al reato previsto dalla prima parte dell'art. 4 della suddetta legge, li rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere del detto reato.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRHfA PARTE :
SENTEKZE EMESSE DAL T . S. D.S.
Reg. Gen. n. 537/1927
779
SENTENZA N. 210
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presi dente: 11.,r v1uscara' A eI11,·11e, Generale di Divisione·,
Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pasqualucci Renato, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale a carico di : . 1amo, nato 1·1 r°.r.r 896 .1. ermini Imerese (Palermo), . a ,,.... Li Causi G iro dottore in scienze economiche; Anesi Mario nato il 25.5.1888 a Torino, tipografo; Battisti Gio:anni Battista, nato il 3.3.1887 a Modena, tipografo; Ferrero Agnese, nata il 25.1.1894 a Torino, tifografa; . . . Masinari Pietro, nato 1'8.12.1903 a Mede (Pavia), operaio t1pograf~, Vignola Tommaso, nato il 29.ro.1909 a Mondovì (Cuneo), opera10 tipografo; Antonini Angelo, nato il 12.5. 1880 a Civita Castellana (Viterbo), ferroviere; Battaglia Antonino_, nato il ro+1898 a Cardeto (Reggio Calabria), viaggiatore di commercio; Bigardi Raffaele, nato il 20.9.1895 a Gazzo Veronese (Verona), pa. . sticciere; Casalone Giovanni, nato il 4.1r.1901 a Refrancore (Asti), ba~ista; Finistauri Otello, nato il 19.9.1903 a Arrone (Terni), meccamco; Gaddi Giuseppe, nato il 1°.1.1909 a Trieste~ elett~icis~a~; . . Gaeta Giuseppe, nato il 18.6.1903 a Canelh (As:1), vecraio, Gelato Mario, nato il 12.5.1908 a Torino, operaio; . Marchese Giuseppe, nato 1'8.2.1905 a Torino, panettiere; . . Oberti Antonio, nato il 28-3-1893 a Torino, falegname; Passatore Giovanni, nato il 25.rr .1884 a Corneliano (Cune~), p.ortmaio; Pelosi Filippo, nato il 5.11.1896 a San Severo (Foggia), piazzista;
TRIBUN'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRn!A PARTE:
Rolle Michele, nato il 9.rr. 1889 a Giaveno (Torino), meccanico· . Secchia. Pietro, nato il 19.12.1903 a Occhieppo S. (Vercelli), im~iegato d1 commercio;
loro e con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, incitato pubblicamente e col mezzo della stampa, a commettere fa tti diretti a suscitare la guerra civile ed a fa r sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato.
Ben~enu:o Ruggero, nato il 14.3.1901 a Mira (Venezia), cameriere; Boe~is _Gmseppe, nato il 2r.9.1902 a Cherasco (Cuneo), operaio; Bo:1an1 Umberto, nato il 9+1906 a Calderara (Bologna), calzolaio; ~ncarello Domenico, nato il 30.rr.1905 a Vienne Isère (Francia) opera10; '
IN CAMERA DI OONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. in data 8.9.1928.
D?nofrio_ Edoardo, nato il 10.2.1901 a Roma, giornalista; G1ardo M1chele, nato il 15.10.1908 a Torino, fabbro; Grandi Enrico, nato !'11.7.1901 a Rodigo (Mantova), fuochista; Melloni Claudio, nato il 19.12.1902 a Sala Bolognese (Bologna). calzolaio;
IN FATTO E IN DIRITTO
risulta quanto segue.
Misuri Ezio, nato il 14.7.1902 a Fiesole (Firenze), tipografo; Ormea Primo, nato il 24.5.1910 a Torino, acconciatore; . P_avignano Anna, nata il 23.7.1900 a Occhieppo Inferiore (Vercelli), tess1tnce ; Piancastelli Giuseppe, nato il 7.7.r9o6 a Imola (Boloo·na), muratore· Reggiani ~iuseppe, nato il 3.7.1905 a Budrio (Bolog~a), muratore;' Salvador_ R1c~ardo, nato il 2r.u.1900 a Piovene (Vicenza), meccanico; S~rantom Ezio, nato il ro.u.1902 a Imola (Bologna), meccanico; V1atto H ena, nata il 25.12. 19o6 a Mogliano Veneto (Treviso), insegnante; Ccreda Gi?vanni: nato il 26.6.1895 a Paderno d, Adda (Como), operaio; Ferrere G1ovanm, nato il 7.5.1902 a Genova, operaio; Beltrarnetti Giuseppe, nato 1'8+ 1900 a Stradella (Pavia), operaio.
I~iPUTATI
1) ~el reat? previ~to e punito dall'art. 3 p.p. della legge 25.11.1926 n. ~008 ~ r~laz103:1e all art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252 C.P. in detto artl~olo nch1amat1, per avere in Torino, in epoca anteriore e prossima al lugho 1~27, concertato fra loro di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile ed a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; 2) del reato previsto e punito dagli art. 63- 79 C.P. e dall'art. 3 cpv. del!a legge 25 novembre 1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa leo-<Ye ed agli. art. _120 - 25~ ~.P. ~n dett~ a~ticolo richiamati, per avere, in luoghi divem ed m tempi d1vers1, antenon e prossimi al luglio 1927, in concorso fra
SE'.'ITENZE EMESSE DAL T .S.D.S.
I
I
Che la R. Questura di Torino, nel corso delle sue indagini relative all'attività del Partito Comunista, ebbe il 2.8.1927 a denunziare la scoperta della tipografi.a di Anesi Mario quale stampatrice delle pubblicazioni del Partito per il « fabbisogno nel Regno » e dopo di avere repertato ingente quantità di dette stampe, i cui esemplari sono a Vol. 4° degli atti processuali, identificò i complici dell' Anesi, proprietario della tipografia, nella persona di Ferrere Agnese, moglie di lui, Battisti Giovanni Battista, Vignola Tommaso e Masinari Pietro, contro dei quali tutti si è proceduto per gli art. 3 - 4 della legge sulla difesa dello Stato. L'autorità predetta, in occasione della scoperta suaccennata, identificò altresì colui per incarico del quale l' Anesi eseguiva i lavori di stampa, nella persona di Li Causi Girolamo, che si era nel frattempo allontanato da Torino, e messosi alla ricerca del luogo dove gli stampati venivano consegnati, diresse la sua attenzione su di una soffitta oosta sulla scala E della Galleria Nazionale, dove infatti, mercé opportun; irruzione, vennero sequestrate quantità ingenti di pubblicazioni : « La verità sulla Russia » diecimila copie; giornale « Unità » del luglio 1927, diecimila copie; « Avanguardia » quattromila copie; « Battaglie sindacali » diecimila copie; ecc., come risulta dall'elenco a f. 18 e documenti annessi al Vol. 6°. In occ;i,sione dì tale operazione, l'autorità predetta traeva in arresto e denunziava, il 9.8.r927, Bigardì Raffaele. Successivamente, mercé pazienti ricerche che condussero altresì alla scoperta della sede della Federazione Giovanile Comunista in un locale all'ultimo piano dello stabile n. IO di Piazza Statuto, traeva in arresto e denunziava, quali responsabili degli anzidetti crimini: Gaddi Giuseppe, Secchia Pietro, Oberti Antonio, Pelosi Filippo, Antonini Angelo, Passatore Giovanni, Casalone Giovanni, Marchese Giuseppe, Rolle Michele, Gaeta Giuseppe, Finistauri Otello, Gelato Mario e Battaglia Antonino. Nel mentre si procedeva all'istruttoria relativa, la stessa R. Questura di Torino, con rapporto del 14.5.1928, denunziava l'arresto di Li Causi Gi12/ bis - U.S.
TRI BUNALE SPECI ALE
PER LA
DIFESA DELLO STATO
rolamo avanti specificato, della sua amante Viatto Hena, nonché di Bricare~lo :1)o~enico? Reggiani Giuseppe, Boriani Umberto, Melloni Claudio, ~1isun_Ezi?, G1ard? M~chele, Pavignano Anna, Piancastelli Giuseppe, Se. antom Ez10, Boens Gmseppe, Benvenuto Ruo-aero, D 'Onofrio Edoardo 00 ' Salvador Riccardo e Grandi Enrico. Co~tro tu~ti c?storo si procedette del pari come per gli altri; vennero ad aggmngersi poi: O'.mea ~)rimo, denunziato con separato rapporto del I3.6.r928, e Cer:da G1ovanm, Ferrere Giovanni e Beltrametti Giuseppe, con rapporto umco del 16.6.1928 (Vol. 7°). La \?l~tazio~e degli elementi di_ prova a carico dei denunziati predetti ha dato 1 nsultat1 che seguono, relativamente a ogni singolo imputato. Anesi Mario: proprietario della tipografia in Via Stampatori di Torino, il 2.8.r9~7 ~u colt? in flag_ran_te operazio:1-e relativa alla stampa ed alla scompag~naz1~ne di_ sta~1pat1 d1 n~n dubbia natura sovversiva, quali sono quelli esistenti ~e~h a~t_1 _processuali. Quantunque egli protestò di non appar~enere a partiti poht1ci, tanto _meno al comunista, ed adduca molteplici testi della sua correttezza professionale e cerchi altresì mediante delazione di ~uanto a:7~iene nelle carceri d'att~~re l'altrui convinzione sul proprio leah~mo poht1co, pur~ confessa esplicitamente sia nei suoi interrogatori che m un suo memonale allegato al f. 53 del Vol. 3°, di avere coscientemente acc:ttato l'incarico offe;to,gli dal ~i C~usi_ di pres_tare la sua tipog'.afìa ed 11 suo lavoro, nonche 1 opera dei suoi d1pendent1, alla organizzaz10ne ed alla propaganda comunista. Ba~t~leg~ere q~anto egli scrive di suo pugno (f. 67): « Venne l'avvocato (L1 1...,aus1) e m1 porse la testata del aiornale; allibii: era "l'Unità"· J~i vedendo _la mia perplessità tirò fuori il portafoglio e mi diede imme~ d1at~me~te hre . 800. Lo stampai con spavento tale . . . ecc. » sicché non faccia d uopo ~1cercare altrove. dimostrazione della sua responsabilità pena!e, _la 9~a~e s1 concreta per ciò stesso nella complicità con il Li Causi di cui s1 d1ra. m appresso, per avere fornito a costui i mezzi per compiere quanto egli eras1 prefisso. Ma altresì non può non dirsi sufficientemente pro~ato per rinviare al giudizio la relativa affermabilità che esso Anesi abbia fatto parte del Parti~o Com~nista se per partecipare a questo non occorra, com~ ,non_ occo;re m effetti, eh~ sposarne gli interessi e cooperare a!le su~ fìnaht~, giacche nessun modo più concreto di dimostrare ed eserc1_tare m effetti la pertinenza al Partito può concepirsi nello stato attuale d1 esso, che contribuire alla diffusione del suo programma. ~er~ero Agnese:. moglie dello .Anesi fu, nell'atto della irruzione degli agenti _d1 P.S. nella t1po~rafi.a, sorpresa nella scompaginazione di uno stampato~ d1 cara_tter~ sovv~rsl\'.o. In ve_ri~~ in difet~o di altri elementi di spontanect partec1paz10ne d1 lei alla att1v1ta del manto, non può dirsi sufficiente
pRn!.'\ PARTE:
SENTE>IZE EMESSE
DAL T.S.D. S.
elemento di prova a suo carico quello dedo~to,_ in quanto che piuttosto l'azione di lei va interpretata come favoregg1atnce del marito e pertanto impunibile . Battisti Giovanni Battista: operaio dell'Anesi confessa anch'egli la part:cipazione consapevole all'opera dell' Arresi (in:e'.~o~atorio _al f. 1 del suo fascicolo) né 0criova a scao·ionarne la responsab1hta Il motivo d1 aver dovuto 0 ' . d',1 ~e 11a sottostare agli ordini per _non essere li~enziat~ e per non cadere qum disoccupazione; tale motivo aggrava mvece 11 contenuto ~..1orale ~ell azione in quanto eleva a scusante del delitto l'inter<?sse a sfuggire ~n mcomodo. Stanno contro di lui quindi le stesse deduziom che per l' Anes1. Vignola Tommaso: come il Battisti era oper~io al~e di_pen~en_ze . del1' Anesi. Ma stanno a favore di lui i suoi precedenti assai lusmgluen dimostrati da moltissimi testi e più che altro l'età sua. giova~ile, noD: ~ssend~ ancora diciottenne. Per esso viene meno la presunz10ne d1 trovarsi innanzi ad un individuo cosciente della portata del suo contributo materiale all'opera dei suoi superiori, e può deplorarsi anzi che la famiglia c~e al lavoro presso l'Anesi lo adibì, lo abbia assai leggermente esposto a~la s~1agura della detenzione preventiva per sì lungo tempo, in quanto che 11 V1gnola Tommaso se avesse avuto cautezza dell'ambiente in cui penetrava, se ne sarebb; di sua iniziativa allontanato, se devesi stare a ciò che di lui narrano i testi a suo discarico, tutti degni di fede. Masinari Pietro: anche egli tipografo presso l'Anesi, non risulta che abbia partecipato alla stampa delle pubblicazioni sovversive, occupat~ come era solo da qualche mese ed addetto alla stampa delle buste e delle enchett:. Anche nei suoi confronti testimoni degni di fede depongono della sua politica incensurabile. Costui venne già scarcerato in base all'art. 323 C.P.P., in data 4.2.1928. Bi o-ardi Raffaele: la R. Questura di Torino così ne definisce l'attività : rientrafo in aprile nel Regno dalla Francia con il pre~iso ~an_dato. di dare la sua opera alla organizzazione del Partito Co1:1umsta, 1~cn~to m det!o Partito da molti anni. Dopo una breve sosta a Milano, vemva Il 2 maggi? a Torino dove a mezzo di tale Bocchini (non identificato) conosceva 11 Li Caus/ e tale Scolabrino (non identificato). Fu posto alle dirette dipendenze del Li Causi da cui ebbe l'incarico della diffusione della stampa sovversiva, provvisto a tale uopo di abbonamento ferroviario per il Piemonte e la Licruria sino a Milano, ed ebbe in consegna dal sedicente Bocchini la soffit~ in Galleria N azionale. Delle spese che incontrava veniva rimborsato dal Li Causi, ecc. (Vol. r°, f. 38). L'imputato nei suoi interrogatori conferma la sua appartenenza al Partito Comunista, nega di avere
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_T_Rr_au_N _ AI.E SPECIALE
PER
I.A
DIFESA
DELLO
STATO
avuto incaric~i . di riorganizzazione, ammette di essere fornito di abbona~n ento ~erro:ia~10 ad_opera d~l. Partito, spiega di avere incarico di form are i pacc!u dei _giornali sovversivi che furono sequestrati nella soffitta della ?all~na. N~iona!e, per consegnarli a sua volta ad altri iscritti al Partito mcanca~ di f~rl1 _pervenire a destinazione (vedi fascicolo suo personale)~ Non puo dubitarsi ~dunque della responsabilità di lui nei riguardi della a_ppartenenza al Partito e della partecipazione alla oroanizzazio~e di esso gia~ché l'opera _dello smistamento _delle pubblicazion/'è opera diretta all; propaganda. Chiaro. e~erge dalla c1rc?st~nza di essere il Bigardi munito di abboname-?to ferrov1ano, c~e le mansiom sue fossero inoltre di altra natura c~~ semplicemente meccaniche, e quindi è giusto che dia ai GiudICi del suo operato. ragwne Antonini ~~gelo : tratto in arresto perché ricevette una lettera intestar~ ad Antom_ru Davide e che si è suppos ta diretta dal Bigardi a tale Minio Ennco, comumsta ~ ~enunzi~to per altra processura, ha sempre negato di c_onoscere q uant~ gh ~1 adde~1ta. La perquisizione in suo danno riuscì negativa (f. 39) ed 1 t~stI escuss~, persone dabbene, depongono in suo favore. ~on ~mergo:°o ~ltr1 elementi a suo carico e pertanto quelli raccolti devonsi d~e msuffìc1ent1 a concretare una imputazione relativa alla leoo-e sulla difesa dello Stato. t>o (Per Minio Enrico v. sentenza n. n7, pag. 691). . . P~ssatore Giovan1:i: è il portinaio della casa di abitazione dell' Antomru, il quale su~e pnme ammise, poi negò, la circostanza della consegna della ~ettera. Ogm, al~o. elemento. di prova difetta a suo carico e la negativa st po eno~e non puo .dim prova _d~ ~pp_artenenza a partiti sovversivi e tanto meno di parte_c~p~;o~e ~la ~ttlvita di questi. Favorevole del tutto ai suoi precedenti politici e il d1scanco offerto. Cas~lone Gi_ovanni _: arrestato e denunziato perché proprietario della soffitta m_ G_alle_na_N~10n_ale, fu scarcerato per l'art. 323 C.P.P. ed in base alle ultenon _d1ch1ar'.1210m ?el!a stessa autorità denunciante, la quale, a f . 5~ d_el relati_v? fascico!o? dic~i_ara: « né il Casalone né la moglie risultano affiliati a partiti sovvers1v1 e s1 e potuto stabilire che la soffitta fu fittata in buo?a fede _tanto la locale Questura ha creduto opportuno ridare ad essi la ~1cenza di esercizio che era stata ritirata ». Nulla è dunque emerso a suo carico.
~h:
_Marchese Giuseppe: tratto ~n arresto e denunziato perché creduto fittu~io del ,locale ~ove furono nnvenute in deposito le stampe sovversive. Egh smenti tale ci,rcostanza che non risultò d'altra parte in modo alcuno confermata e per 1art. 323 C.P.P. fu anch'egli scarcerato.
PRI~!/\
PARTE ;
SE:-ITEK ZE EMESSE
DAL
T.S . D.S .
Rolle Michele : tratto in arresto in occasione degli altri arresti che la R. Questura di Torino anel ava praticando (Voi. 1°, f . 40) perché notata l'attività di lui, poté dimostrare, conferm~to i~ ciò dalle . u!ter_io_ri ~nda~ini (f. 23 suo fascicolo personale), che insussistenti er~o gh md1z1 _nlevatl a suo carico: alcuni indirizzi rilevati in un libretto di note e che m ultarono scritti da una sua fi o-liola; alcune cifre scritte in lapis su di un pezzo di carta, le quali assai \erosimilmente spiegò essere una distinta d{ franchi francesi del cui scambio era stato incaricato da un suo zio. Gaeta Giuseppe : arrestato anch'egli per i suoi precedenti comunisti e per la sua costante attività in pro del Partito, .finì, nel suo interrogatorio del 26.r.1928, col protestare la sua idealità comunista, la sua permanenza nel Partito, la propaganda esercitata venendo a contatto con ogni genere di persone e con studenti (Vol. personale, f. 7 e 8). Finistauri Otello: è definito capo - cellula (Vol. I°, f. 40) e tale qualità gli valse l'arresto e la denunzia. Senonché egli ha sempre proclamato la sua estraneità al Partito Comunista, né vi è negli att i prova alcuna del contrario. Gelato Mario : tratto in arresto protestò di non aver mai militato in partiti politici; ammise peraltro di essere stato invitato .da persona che non nominò ad accettare la carica di caoo settore nel Parato (Vol. 1°, f. IOI ) . Interroo-ato dalla autorità giudiziaria, prima confermò tale fatto, poi lo negò. Ma nulla di concreto sta a provare che egli abbia dato risposta afferm;tiva all'invito rivoltogli. La età sua giovanile ed i precedenti suoi incen~ surabili, anche sotto il punto di vista politico, così come lo affermano 1 numerosi testi del discarico, annullano la efficacia processuale del suo equivoco interrogatorio e lasciano perplessi sulla verità. Battao-lia Antonino: a f. 41 del Voi. r è giustificato l'arresto di costui e la relati~a denunzia, affermandosi dalla R. Questura di Torino che egli sia ricercato perché già assegnato al confino di polizia per ~nni cinq~e; f~ parte del Comitato Esecutivo ~~ntrale d_el Parti_to Comumsta; forrut? tessera falsa al nome di Bonfio-no Antonmo e d1 abbonamento ferroviano di seconda classe per l'Italia s~ttentrionale. Interrog~to egli d_alla ~utorit~ o-iudiziaria dichiarò l'appartenenza al Partito Comurusta; amnme di ~ssers1 procacciata la falsa tessera d'i?~n!ità; conf~rmò_, senz? volerne specificare le modalità, di avere svolto amvita nel Partito smo all atto del suo arresto. In tal modo presero consistenza di prova quelle che potevano non essere che semplici deduzioni dell'autorità inquirent~. Né gi~va _la ~eneric,a affer: mazione d'attività a contrastare quella specifica attr1bu1tagh dall atto di 0
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?i
TRl8UNALE S!'ECfALE PER LA DIFESA DELLO STAT O PRHIA PARTE :
denunzia, giacc~é . Io stesso contegno del Battaglia, la falsa tessera e l'abbon ament? ferroviario di seconda classe, lo attestano funzionario del Partito Comurusta. Li Causi Girolamo : indicato dall 'Anesi sotto il nome deli 'Avvocato quale s~o ma-?dante nella stampa delle pubblicazioni comuniste, da ess~ stess? L1 Causi volta a volta consegnate in scritto per la bisogna, e quale form tore del denaro occorrente per la stampa, fu denunziato fin dall'aoosto 1 2 9 7 d_alla _R. Q~estura di Torino siccome l'artefice principale dell'attività comumsta ,m T~nno da. dove, allontanatosi prima della scoperta della tipografia dell ~nesi, fec~ n tori:o, dopo lunga permanenza all'estero, in Italia e fu tr:tto m arresto m Manna di ~isa il 13.5.1928. Il rapporto di denunzia (Vol._ ~, f. 4~) afferma che ess~ ~1 Causi ha curato nei più minuti parti1 c?lan 1 movm~ento p~opagand1st1co del Partito Comunista ed ag!riun oe n:ultare che egli, _sotto 11 fa l~o n~me di Ciang- Tso _Ling, sia il capoo oro~mzzatore del Parato Comunista m Italia (Vol 2 ° f e -8) L ~· . . . . . . , . 50 ) . e perqu1S1z10m a suo .danno nusc1rono m_ effetti assai ricche di prove; gli furono Seq_m~s~ate lire 80:100 (ottantamilacen to) in un doppio fondo di una sua 1 '_ahgia ! documenti, passaporto fa lso, carte d 'identità, timbri, inchiostro ~impaaco, ecc. (Vo~.. ~ f. ?8, . 86, 121). Interrogato, dichiarò di assumere ~ter~ la _respo~sab1Iita dell azione svolta dal Partito Comunista Italiano di c~i egh d1c~s1 element.o attivo specialmente dal preteso scioglimento del Partito ~d oggi (f.. 5 fa~c1colo personale). Ma si rifiutò di dare ulteriori risposte circa la spec1fìcaz10ne della modalità dell'azione svolta da lui. 0
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. _Bri~arello Domenico : arrestato il 16-4-1928 in occasione delle o erazrom d_1sposte per l'arresto del Li Causi, fu dalla R. Questura di T!rino de~unziat~ quale app~rtenente alla organizzazione dei giovani comunisti e crov_at? ~n posse~so d1 carta d 'identità falsa al nome di Garzena. I Reali Carabm1en d1 Ton~o I? dicono corriere comunista (f. 4 fascicol o personale). Interrogat?, confesso d1 essere appartenente al Partito Giovanile Comunista come corriere, dal &'e~aio ~928 e di avere fatto uso della falsa tessera inte~ st ata ~ Garze~a Ar~stlde;. d1 avere ricevuto mensilmente lire 600; di essere stato m relazione d1 Partito con Reggiani Giuseppe. . ~ eggiani Giu_srepp_e : tratto in arresto quale compagno del Bricarello ed mcanc~to _della d1rfus1~ne della stampa clandestina, dichiarò nei suoi interrogato~1 d1 essere effettivamente iscritto al Partito da cui riceveva le somme ~he ~h occorreva_no l:'er le sue mansioni; non contrastò l'accusa di essere mc~ica~o della d1~~s1one del~e ~tampe clandestine ed ammise la per tinenza a !m dei_documenu sequestratigli, tra i quali la carta d'identità di Buttarelli G1ovanru (Vol. 2°, f. 89, 90).
SE>JTENZE
EMESSE
DAL T.S.D.S .
Pavianano Anna: denunciata in stato d'arresto quale propagandista comunist~, fu trovata in possesso d'ingente mater~a~e di propa~anda e di tre carte di diversa identità (Vol. 7°, f. 90). Negh mterrogaton non volle dare ri~poste conclusive assumendo il consueto atteggiamento specifico del sovversivo. Misuri Ezio: denunciato in stato d 'arresto q uale segretario degli adulti; trovato in possesso di circolare sulla si°:1azione i~al~ana ed i comfiti del Partito, nonché di una macchina per scnvere e dI lire 2.roo depos1~ate su libretto postale. Interrogato, negò la sua attua!e appartene1:za ~l Partito Comunista, ma non seppe o non volle dare risposte sufficienti sul poss~sso della macchina per scrivere, che disse di avere acquistata da uno sconoscmto e di occorrergli per lavorare da copista in lavori che non specificò. Boriani Umberto: denunziato ed arrestato quale incaricato della propaganda sindacale. Negò recisamente ~i ~v~re m_ai fatto parte di_ partiti politici (smentito in ciò dalle informaz10m m atti), ta_nto me_no. d1 esser~ oooi iscritto al Partito Comunista. ::\lecrò di conoscere 11 Regg1am e questi oo . . dog1·I da 1 lui; disse di non sapere perche, un suoo frate1lo comumsta, scnven Lussem burgo, pensasse alla possibilità che egli fosse st~to arrestato. ~~ d 'uopo dire che non appaiono sufficienti elementi a togliere la perpless1ta di valutazione nel suo operato. Melloni Claudio : anch'egli arrestato e denunziato q uale incaricato della propaganda sindacale. A-?1ico precedente e con lui conviv:nte,. h a anche egli un fra tello comu~1sta 1:parato nel. ~ ~ssembu~go. Nego :ee1samente nei suoi interroo-aton, ocrm responsabihta. I suoI precedenti non sono ~attivi ed anche nei suoi riguardi difetta ogni altro indizio.
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Giardo Michele: arrestato e denunziato quaìe membro feder ale dei giovani ed attivissimo per la pr?paganda_ sindacal~, ~eg~ sem~re ogn~ ~u~ partecipazione al Partito Com_umsta e_ le :nfor1:1~z10~1 dei Rea~1 . Carabm~e~t di Torino affermano che egh non nsulto m ai iscntto a pa~tltl sovver~Iv1. Manca dunque ogni sicuro elemento di partecipazione al Parato Comumsta. Boeris Giuseppe : arrestato e denunziato ~uale me~bro del feder~l~ degli adulti. N egò ogni partecipa~ione al . Partito ~ o~un~sta ~ le autont_a politiche di varie località danno disparate mf.ormaz1om sm suoI precedenti, sicché dubbia è la sua partecipazione al Partito. Serantoni Ezio : arrestato e denunziato quale membro del federale degli adulti, è indicato altresì quale incaricato del lavoro sindacale per
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TRI BUNALE SPECIALE PER
LA DIFESA
DELLO STATO
PRB!A PARTE;
SENTE:-ZE E~if.SSE DAI. T .S.D .S.
Torino e paesi vicini. Negò ogni sua partecipazione a partiti sovversivi e difetta ogni specifica prova del suo delitto.
· N on_ s1· h anno, 1~ · atu·, particolari di fatti relativi alla persopaterno d1. 1e1. nale attività comumsta della V1atto.
Piancastelli. Giuseppe : ricercato quale assegnato al confino, fu arrest_ato e. denunziato quale funzionario dirigente del movimento comunista d1 ~ormo. Nella sua abitazione vennero sequestrati documenti comprov_ant1 la sua attiv_ità _organizz~trice (Vol. 2°, f. 88 e n2). In un locale prossimo alla sua ab1taz10ne fu rmvenuto, tra l'altro, un ciclostile ed un baule a ~oppio fondo contene~te rn_igliaia di stampati per la propaganda ed una vahg1a cont~nente matenal_e tipografico, nonché lire 12.870, carte d'identità false'. u~a ~1vo~tell~, ecc.. interrogato, egli ha pienamente confessato le sue funz1om ~1r~tt1ve m seno al Partito, dicendosi numero degli adulti chiamato « Lwg1 », dal gennaio 1928. Diede ad ogni altra domanda risoosta ne... gativa e sdegnosa.
Oberti Antonio: tratto in arresto e denunciato perché il tipog~afo 1' Anesi lo indicò come colui che, prima del Li Causi, ebbe a fargli ordinazioni di stampa di manifesti sovversivi nell'estate del 19;6. I~te_rrogato, egli nega protestando omonimia, anche in confronto dell Arresi_, 11 quale però persistette nell'accu~~,, fìssan~ola, peraltr?, al tempo anzidetto che escluderebbe la responsab1hta per 1 epoca posteriore alla legge. (V. anche sentenza n. 66 del T.S.D.S. , pag. 422).
Benvenuto Ruggero: arrestato e denunziato perché corriere del Partito in T~rino, . incaric~to . da~ Pian~astelli del .movimento degli stampati nel deposito atnguo all ab1taz10ne d1 questo ultimo, e di collegamento tra esso Piancastelli ed i corrieri regionali dei quali avrebbe dovuto tenere una riunione in Bologna il giorno 10.6.1928. Interrogato, ammise di avere accettato l'incarico di corriere del Partito Comunista pur dicendo di non professare le idee di detto Partito, né di farne parte. Confermò, peraltro, le affermazioni dei fatti soprariferiti dalla autorità denunziate. Grandi Enrico: denunciato in stato di arresto quale corriere comunista dell'Italia centrale, fornito di falsa carta d'identità al nome di Pelasse Antonio. Interrogato, ammise l'appartenenza al Partito e la carica di corriere comunista, il possesso della falsa documentazione e di ricevere direttamente dal Li Causi i pieghi relativi alla propria missione. J?'Onofrio E~oardo : denunciato ed arrestato quale ispettore della Federaz10ne Comumsta. Interrogato, ammise pienamente le sue funzioni dirette alla riorganizzazione del Partito. . Salvador Riccardo: corriere comunista trovato in possesso di documenti d1 propaganda (Vol. 2", f. 28), denunciato ed arrestato; nel suo interrorratorio ammette la sua appartenenza al Partito e l'incarico suddetto, nonché° il possesso della falsa carta d'identità. Viatto Hena : amante del Li Causi ha recisamente nerrato ogni sua partecipazione all'attività organizzatrice del Li Causi che e~a afferma di aver seguito da anni in attesa del matrimonio pel quale mancò il consenso
?el-
Ormea Primo : denunciato in arresto perché una sua tessera d'identi~~ fu rinvenuta fra le carte del Li Causi. Le indagini avendo escluso che cto fosse stato col consenso dell'Ormea, per l'art. 323 C.P.~. fu scarcerato. Le informazioni delle autorità, posteriormente. alla denu1:1cia, raccolte, confermerebbero la estraneità dell'Ormea al Partito Comumsta. Pelosi Filippo : tratto in arresto e denunci~t? q u~le persona di fid ucia del Li Causi che ebbe a presentarlo quale inquilmo d1 una stanza. eh~ es~o Li Causi occupa presso tale Borris Emi li~. Interrogato, . nega ogm _vmco,o di Partito con il Li Causi e con qualsiasi altro comumsta. In ~gm 1:1od~ manca qualsiasi specificazione di criminosità nei rapporti tra lm ed il Li Causi. Secchia Pietro: latitante. Pendono contro di lui altri procedimenti penali (n. 8or ed 840) per appartenenza al Partito e propaganda. Gaddi Giuseppe : fu ordinato nei suoi riguardi lo stra:cio e l'a~binamen to al processo n. 459. Insieme al precedente fu denunciato perche .fre· cu·1 si· riuniva la sede centrale della Federazione quentaton. de1 Jocale m Giovanile Comunista. Cereda Giovanni : tratto in arresto a Genova nell'atto in cm _si rec_ava a convegno con Ferrere Giovanni e de~unziato perché _non ha n~u~~ia~o alle sue vecchie idee comuniste ed era m contatto con 1 compagm _P1~ m vista del movimento sovversivo in Genova (Vol. 7°, f. 21), _tanto c~e SI diede alla fuga non appena gli agenti lo rin~ennero a colloqwo c?n 11 pred<:tto Ferrere Giovanni . Interrogato, negò d1 appartenere_ al Partlt? Comumsta nonostante che fosse operaio occupato presso l'Uffi:10 Carbom dell a_ D~le: gazione Russa di Genova. Spiegò di aver~ inco~tra:o 11_ Ferrere per rag1om d; amicizia poiché costui aveva manifestato 11 des1de_r~o ~1 _conoscerlo: Sospetta _e adunque la sua condotta, ma insufficienti sono gh md1zi a suo canco raccolti.
PRIMA
79 °
TRIBU:s/Al.E SP ECIALE
PER Lr\
n!FESA
PARTE:
SE);TEN ZE.
79 I
DtESSE DAI. T .S.D.S.
DELLO STATO
Ferrero Giovanni: denunciato e tratto in arresto insieme al precedente, quale rappresentante del federale di Genova. L 'autorità denunciante informa che egli era il corrispondente di Beltrametti Giuseppe, alias Spreafìco, capo del movimento della regione di Genova. Interrogato, esso Ferrero ammise di avere conosciuto il Beltrametti ed il Grandi, oltre il Cereda anzidetto, ma negò ogni partecipazione al movimento comunista. Però nel suo scrittoio furono sequestrati : appunti relativi al Soccorso Rosso che egli dichiarò di avere ricevuto dal Beltrametti prima che costui partisse; ed una rivoltella che egli stesso confessò di non aver denunciato. Beltramet? Giuseppe: latitante, denunciato siccome capo del movimento comunista genovese. Si allontanò da Genova per ignota destinazione nel tempo in cui la R. Questura procedeva alle operazioni suddette ed è la persona indicata dal Ferrere nei suo interrogatorio.
Ciò posto: ritenuto che debbonsi dichiarare prosciolti, per non aver commesso il fatto, Ferrero Agnese, Masinari Pietro, Antonini Angelo, Passatore Giovanni, Marchese Giuseppe, Casalone Giovanni, Rolle Michele, Ormea Primo - e, per insufficienti indizi di reità -, Vignola Tommaso. Finistauri Otello, Gelato Mario, Boriani Umberto, Melloni Claudio, Giardo Michele, Boeris Giuseppe, Serantoni Ezio, Viatto Hena, Oberti Antonio. Pelosi Filippo e Cereda Giovanni. Che invece debbono mandarsi a rispondere dinanzi al T ribunale Speciale per la difesa dello Stato tutti gli altri imputati. Per vero ì'opera energica e coordinata dell'Autorità di P.S. di Torino ha messo in piena luce la organizzazione comunista nella regione del Piemonte, indicando con prova documentale che consigliò i colpevoli a confessare le rispettive posizioni di attività propagandistica, quali veri autori del movimento sovversivo in quella zona. Il Li Causi, centro del movimento stesso, fornito di denaro e di cultura, di attività non comune, appare come l'artefice della stampa e della propaganda. cui serviva l'opera dell'Anesi e del Battisti, come dirigente le operazioni di diffusione clandestina della stampa medesima, a cui attendevano ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni di corrieri comunisti gli altri singolarmente specificati. Tale opera invero costituisce il reato di cui alla prima parte dell'art. 4 della legge sulla difesa deìlo Stato, e se presuppone la pertinenza di ciascuno dei coimputati al Partito Comunista costituisce altresì, a titolo di concorso, la propaganda continuata ad opera di coloro che prestavano l'opera loro per la diffusione della stampa sovversiva, la cui produzione, peraltro, assume una più grave ipotesi di reato che è quella del cpv. dell'art. 3 della legge predetta.
Non si leo-gono, infatti, senza riportarne grave impr~ssione, ~l~.s~ritti rati al Li Causi o come da lui dettati, e che denunciano statl i att? :.c::~si~tenti ma inte;pretati al fine della guerra civi~e, per aume~,tar~ il movimento 'sovversivo esistente o per allargare i confim e preparare ammo decrli adepti ad ocrni più grave evenienza. . . 0 Tale· opera dunque certamente d'istigazione alla_ guer_ra, civile, che a e chi ne e l autore non · ' . tal modo subdolo ma profìcuo clie s1 p1,.,par , . . ep~r essere chiamato a rispondere soltanto di propaganda, sedconbbi prop~tl . . d a di Partito a a attere 1 scritti acuisce e provoca 1a cn~~osa ten enz . . 'art .., Governo esistente, persino con il ricorso alle armi. E' dunque da distinguersi tra coloro che devono rtsp?nd~re_ per ~ ·. :, d 11 leo-oe (Li Causi) e coloro che ricostituirono il disciolto . aruto cCpv. e_ a . noTorino e Genova (Gaeta, Battaglia, Bricarello, Pavignano, . , f · s 1 dor Ferrere Belomumsta m Misuri, Piancastelli, Benvenuto, Grandi, D Ono no,. a ,(•Aa '. Battisti Bitrametti) e coloro che attesero alla stampa sovversiva nes1, '
è
0
crardi, Reggiani). . . · · del o Perché i primi sono chiamati a _nspo:1de:e dell~ norgamzza)z1~te altri Partito cui concorse con la sua direzione 11 Li Causi (art. 4 P·~· , o( ' · C · d" propaoanda sovversiva art. 4, di appartenenza al Partito omumsta e 1 .. , . . o . .. l'Anes1· il Battisti ed il B1o-ard1 d1 comp1icita con l 1 , h 1 I o e 2 0 cpv. ) O trec e . ' o ·1 della Li Causi nel più grande delitto a cui concorsero fornendo 1 mezzo stamr:~enuto che inoltre devono rispondere di falso. ai. sensi de~l'art. 28_~ il Reggiani, la ~afv1lgnano, 1 e·P · il Li Causi ' il Battaglia, il Bricarello, . d. · f tto uso d1 a sa tessera Piancastelli, il Grandi per avere ciascuno 1 essi a ll' r d lla }ecrcre di P.S. d'identità. . . . Che inoltre devono rispondere a1 sensi de a. t. 37 e . o d . 8 il Piancastelli ed il Ferrero per detenz10ne c an estma . 6.rr.1926 n. 184 , di rivoltella non denunciata.
1
P. Q . ~{.
. . . 1· . r a citati e l'art. 2 del . f "t' La Comm1ss1one Istruttoria, v1st1 g 1 artico 1 sopr . , l'art 4? 1 C.P. Esercito - m con orm1 a 1 J R.D. r3.3.r9 2 7 n . 3 1 3, non~ ~ • della richiesta del P.M. -, dichiara: ·1 f tt . 1 aver commesso i a o a) non luogo a procedimento pena e per non M . . p· t Anto. . . d'1 d.1 F o Ao-nese _asman ie ro, , O . errer iscritto in rubrica nei rig~ar • ' e Casalone Giovanni, mm Anodo Passatore G10vanm, ~archese ? msepr ' . d ll · Rolle MicheÌe Ormea Primo ed ordina la immediata scarcera~10ne e a ,A'ntonini del Passatore e del Rolle se non detenuti per altra , . F errero, d e11 causa, revocando per tutti il mandato d1 cattura;
79 2
TRIBt;XALE SPECIALE PER LA
pRn!A
DIFESA DELLO STATO
b) non essere luogo a procedimento per insufficienza di indizi di reità nei riguardi di Vignola Tommaso, Finistauri Otello, Gelato Mario, Boriani Umberto, Melloni Claudio, Giardo Michele, Boeris Giuseppe, Serantoni Ezio, Viatto Hena, Oberti Antonio, Pelosi Filippo, Cereda Giovanni ordinando la loro immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa; meno il Vignola che risulta già scarcerato con ordinanza del Giudice Istruttore del 7.9.1928. Ordina il rinvio a giudizio del T ribunale Speciale per la difesa dello Stélto di : r) Li Causi Girolamo, per rispondere dei delitti di cui agli art. 3 cpv. 4 P·P· della legge 25.u. 1926 n. 2008, nonché dell'art. 285 C.P. per avere, .fino all'u .5.1928, istigato col mezzo della stampa a commettere il delitto di cui all'art. 252 C.P. e per avere riorganizzato il disciolto Partito Comunista in Italia, e fatto uso di falsa tessera d'identità per compiere i reati innanzi detti; 2) Gaeta Giuseppe, Battaglia Antonino, Bricarello Domenico, Pavignano Anna, Misuri Ezio, Piancastelli Giuseppe, Benvenuto Ruggero, Grandi Enrico, D 'Onofrio Edoardo, Salvador Riccardo, Ferrero Giovanni, Beltrametti Giuseppe - latitante -, per rispondere tutti, quali funzionari del Partito Comunista, del delitto di cui all 'art. 4 P·P· e cpv. della legge predetta, avendo provveduto ciascuno, nei limiti delle sue attribuzioni di Partito, alla riorganizzazione del Partito Comunista predetto ed alla propaganda della sua dottrina e dei suoi programmi e metodi di azione; 3) Battaglia Antonino, Bricarello Domenico, Pavignano Anna, Piancastelli Giuseppe, Grandi Enrico, inoltre, per rispondere insieme al Reggiani Giuseppe di cui in appresso, del delitto di cui all'art. 285 C.P. per l'uso di falsa tessera d'identità, commesso al fine di compiere i più gravi delitti sopraccennati; 4) Anesi Mario, Battisti Giovanni, Bigardi Raffaele, Reggiani Giuseppe, per rispondere del delitto di cui ai cpv. 1° e 2° dell'art. 4 della legge predetta per avere, quali appartenenti al Partito Comunista, cooperato alla propaganda suaccennata; 5) i suddetti Anesi, Battisti, Bigardi, anche di complicità ai sensi degli art. 63 n. 3 C.P. e 3 cpv. della legge sulla difesa dello Stato, per avere fornito al Li Causi il mezza onde compiere il delitto più grave a lui ascritto e previo concerto; 6) i suddetti Piancastelli e Ferrero, per rispondere della contravvenzione all'art. 37 della legge di P.S .. Ordina lo stralcio degli atti relativi al Secchia Pietro per abbinarli al processo n . 801 del Registro Generale.
PARTE :
Si:.KTF.:Stt fili.ESSE
D1\ L T .S.D ,S.
Intima al latitante Beltrametti Giuseppe ~i pr~enta!si ~nl:o die~! m dalla notifica della presente sentenza altnment1 sara giudicato
793
~i~~:
tumac1a. Roma, 26.9.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota . - Per Secchia vedi sentenza del T.S.D.S. n. 4 del 28.1.1932. Nei confronti del Beltrametti non venne emessa alcuna sentenza né nel 1923 né negli anni successivi.
. . 1 G , · Marchese GiuN · confronti di. Masinan Pietro, Casa one 1ovanm _e . . d ·• (G Segala) rilevando che m segmto a m aei . . seppe, il Grndice IstruLtore . rnseppe l' . d' . che dettero luocro all'arresto oini espletate erano « venut~ meno g l md~z1 del 2 192s'°- in conforb · · · t tl ha con or manza · dei tre sunnommatl impu a »,_ , .1 8 1 1923 _ 3· disposto l'immediata . , d ll · h' t d,.l p M mo1trata 1 2 . · . mita e a n e 1es a '"' · · d IM h detenuti nel carscarcerazione del Masinari, del Casalone e e iarc ese ' cere criudiziario di Torino, dal 10.8. r927 al 5.2.1928. o
794
TRIBG:\"ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 537 / 1927
PRnl:\ PARTE:
SENTENZA N. 130
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo .
'
Giudi~i : ~lfaro ~r~do,_ yentura Alberto, Oliveti Ivo, De Martini Vmono, Gauttlen Filippo, Consoli deIJa M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENT E N ZA
nella causa contro: Li ~ausi. Girolamo, nato a Termini Imerese (Palermo) il dottore rn scienze economiche.
1
°.r. 18 6. 9
'
Ane~i _Ma~io, nato a Torino il 25.5.1888, tipografo; Battist:1_ G1ovan~i Battista, nato a Modena il 3-3-1887, tipografo; . Battd~gha Anto~o, nato a Cardeto (Reggio Calabria) il ro+r8 8 viag9 , giatore 1 commercio; . .Bigardi Raffaele, nato a G azzo Veronese (Verona) il 20.9 .13 , pa95 st1cc1ere; Gaeta Giuseppe, nato a Canelli (Asti) il 18 6 . · .1903, vetra10; Benvenuto Rugoero n t M: (V . . . ' o . ' a o a ira enez1a) il 14.3.1901, cameriere; ~ncarelrn Domernco, nato a Vienne Isère (Francia) il 30 II r90,... operaio; · · ), D'On~frio ~doardo, nato a Roma il ro.2.1901, giornalista; G~an~1 E1:11"1co, nato a Rodigo (Mantova) l'rr.7.1901, fuochista; ~1s~n Ezio, nato a Fiesole (Firenze) il 14. 7. r902, tipografo; . ~vignano Anna, nata a Occhieppo Inferiore (Vercelli) il 23 7 1900 tessttnce; · · ' Pianc_ast~lli _Giuseppe, nato a Imola (Bologna) il 7.7.1906, muratore; Regg1aru ~IUseppe, nato a Budrio (Bologna) il 3.7.1905, muratore; Salvador ~1ccard_o, nato a Piovene. (Vicenza) il 2r.1 r.r900, meccanico; Ferr~ro G1ovanru, nato a Genova il 7.5.1902, operaio; Rossi Francesco, nato a Pegognaga (Mantova) il 13.4.1904, operaio. Tutti detenuti .
SE:STE:SZE EMESSE DAL T.S.D .S.
795
IMP U TATI
1) Li Causi Girolamo dei delitti di cui agli art. 3 cpv. in relazione all'art. 252 C.P. e 4 della legge 25.rr.1926 n. 2008, nonché del delitto di cui all'art. 285 C.P. per avere in Torino ed altrove fino all'rr.5.1928 istigato con mezzo della stampa alla guerra civile; riorganizzato il disciolto Partito Comunista in Italia e fat to uso di falsa tessera d'identità; 2) Gaeta Giuseppe, Battaglia Antoni no, Bricarello Domenico, Pavignano Anna, Misuri Ezio, Piancastelli Giuseppe, Benvenuto Ruggero, Grandi Enrico, D 'Onofrio Edoardo, Salvador Riccardo e Ferrero Giovanni dei delitti di cui all'art. 4 p.p. e 2° cpv. della legge predetta e art. 63 C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, concorso alla riorganizzazione del Partito Comunista ed alla propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di detto Partito; 3) Battaglia Antonino, Bricarello Domenico, Pavignano Anna, Piancastelli Giuseppe, Grandi Enrico e Reggiani Giuseppe del delitto di cui all'art. 285 C.P. per avere fatto uso di falsa tessera d'identità; 4) Anesi Mario, Battisti Giovanni, Bigardi Raffaele e Reggiani Giuseppe dei delitti di cui al 1° ed al 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25. rr.1926 n. 2008, per avere fatto parte del ricostituito Partito Comunista, dopo l'ordine di scioglimento, e per aver cooperato alla propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione del detto Partito; 5) Anesi, Battisti e Bigardi anche del delitto di cui agli art. 64 n. 3 C.P. e 3 cpv. della legge predetta n . 2008 per avere concorso nel delitto d'istigazione ascritto al Li Causi fornendo a costui i mezzi per commetterlo; 6) Piancastelli e Ferrero, altresì, del reato di cui all'art. 37 della legge di P.S. per illecita detenzione e omessa denunzia di armi; 7) Grandi Enrico e Rossi Francesco, inoltre, del delitto di cui agli art. 6i C.P. e 4 P·P· della legge 25.11.1926 n. 2008 per aver tentato di ricostituire nella provincia di Mantova dal settembre al dicembre 1927 il Partito Comunista già disciolto per ordine della pubblica autorità. IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali; udita la requisitoria del P.M.; sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRI TTO
è risultato quanto appresso.
La R. Questura di Torino nel corso delle sue indagini, dirette ad identificare i capi del movimento comunista locale e ad accertare quale fosse
PRH!t\ PARTE:
SE:Sì"EKZE E:\!ESSE DAL T .S.D.S.
797
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
la . fu~i-:ia .in c1:1i venivano stampati i periodici del Partito ed i numerosi fo.. g!1ett1 mcit~ntl le .masse allo sciopero ed alla riscossa, fermava la sua attenzione su d1 un.a t.Ipo.grafi.a :ita _in Via Stampatori n. 12 il cui proprietario era certo Ane~1 M~no; e~ il g1?rno 2.8. r927 funzionari ed agenti di P.S. facevano una 1rruz10ne nei locali della detta tipoarafi.a. All_a. vista dei ~unzionari gl~ ,oper~ hanno c~rcato di scompaginare la comp~s1z1o~e del g1~rn~le « Untta » n1:1s.c~ndo so~tant_o in parte. . Si_ proc...dette 9.mnd1 ad una perqms1z1one mmuz1osa di tutto il mater~al~ tipografico es1sten~e. Tra i pacchi di stampati pronti per le conseane s1 nnvennero cento copie dell' « Unità». b . Proseguendo n ella perquisizione si r invenne la testata dell' « Unità ed_ un cassetto .si trovò. l'originale di un opuscolo intestato : « Guido ghoh -. ~etter~ a1 contadini cattolici d' Italia», edito a cura del Consiglio Contadini Italiano. . In . una busta .si rinvennero quattro distinte. La prima senza intestazione riguardante il n. 7 dell' cc Unità >l,. con l'i_ndicazione delle copie tirate eh~ sor:nm av~ o a~- 8.800,_ e con. la specifica de1 pacchi preparati per la distnbuz10n~ nei va~11 ,ce~tn d~l Piemonte e della Liguria ed a ciascuno degli otto ~etton d~lla cuta d1 Tonno. La seconda, con l'intestazione S.P. in data 23 giugno, ~1guardante il giornale « Solidarietà Proletaria ». L a terza in d~ta 22 .luglio con la .intestazione B.S. riguardante il criornale « Battacrlie Smdacah ». La quarta m data 7 luglio con l'intestazione~< Unità» n. 8. b Fu sequ;strat~ ~nche un p~cco di yiombo intatto facente parte di una c,o lonna dell <~{!m ta » n. 8 e s1 provvide a fare eseguire la fotografi.a del~ altr~ compos1Z1one che un operaio stava scomponendo al momento della irruzione. L' Anesi e gli. operai fu~o~o quindi ~ccompagnati in Questura. ?coper~a la tlpo~rafi.a_ s1 e cercato d1 sapere a chi, dove, ed in quale maruera gli stamp ati ve_mvano recapit~ti; e proseguendo nelle indagini si ve.nne a ~onos~enza che _11 ca~o - ma~china della detta tipografi.a, tale Battisti G1ovanru Battista, era mcancato d1 trasportare i pacchi degli stampati e ~he la sua presenza era stata notata nella ?alle.ria Nazionale, e precisamente m una soffitta posta nella scala E, che s1 apnva soltanto in seguito ad un s1:10 se~nale. In . d~tt~ soffitta .i vicini avevano notato un andare e venire di g10vani sconoscmtJ. m atteggiamento misterioso. Avute tali n~tizie si fece un_a sorpresa anche in detta soffitta, ed abb~tt_uta la port~ s1 c~nstato che . v1 era un largo deposito di stampati comurusu._ Vennero mfat~ seque~trau : ro.ooo opuscoli intitolati « La verità sulla RuSSI~ »; ro.ooo copie del _g10rnale « Unità i> del mese di luglio; 4 .ooo copie del_ g~ornale « Ava?"guar~1a »; ro.?oo copie del giornale « Battaglie Sindaca!~ >~, ~oo . opuscoli dal titolo « D ifesa del diritto alla esistenza dei lavoraton 1talian~ »; roo copie del manife~to_« C~~~agna » ; roo copie del manifesto « Goliardo Rosso >i; stampe e libn varu d1 carattere sovversivo; impor-
~
~i~
tanti documenti relativi al movimento comunista e sindacale; relazioni di congressi, nonché una bandiera rossa con lo scritto « Viva Lenin i> ed una macchina per scrivere. . . . . Sequestrato tutto il materiale suddetto venne disposto un serv1z10_ d~ appostamento nei pressi della soffitta per sorprendere le pe~sone . che v1 s1 recavano. Difatti poco dopo fu sorpreso ed arrestato tale B1ga~d1 Raffaele noto comunista e fun zionario del Comitato Centrale del Partito che nel mese di aprile era ritornato dalla Fr~nci~ con specifico incarico della oro-anizzazione del movimento comumsta m Italia. 0 L' Anesi nel suo interrogatorio ha dichiarato c~e ai p~iini del 1927 g~i fu presentato da un suo clie:1te u~ signore qualificatosi << Avvocato » 11 quale gli propose la stampa d1 un ~ornaletto. . ,. . . , Che stabilito il prezzo in relaz10ne al nun:ero delle . cop~e s_ 1mz~o. la stampa di detto aiornale che era intestato « Urutà » ; e gh arncoh sento a i:, macchina gli venivano presentati dal se d'1cente avvoca~o. . . . Che furono così stampati i n. 5, 6, 7, 8 n el quanntanvo d1 8 .000 copie
!o
per ogni numero. . . . . Continuando in tale lavoro furono anche stampat.I_ 1 giorn~h <<Av~nauardia i i, « Battaglie Sindacali ii , << Solidarietà Proletana ll, ed 11 quantltai:, . • tivo fu di 4 o 5.000 copie per ogm numero . . . . . Che furono anche stampati varii manifestini sovver~1v1 f~a 1 quah quello intestato : <<Il salario non si tocca >i ed era sempre 11 sedicente avvo~ato che portava il materiale dattilografato per la stampa e che si recava in tlp<>grafi.a per correggere le bozze. _ . . . . H a dichiarato inoltre l' Anes1 che nel mese d1 giugno il sedicente avvocato lo pregò di mandare il capo - macc~ina Battisti n~i pr~ssi della ?_alleria N azionale perché da un tale Scalabnno, ~h~ era l_mcancato del noro dei pacchi dalla tipografia, gl_i sareb?e . stato m~1cato il luog~ d°''.e dovevano effettuarsi le consegne dei pacchi d1 stampat.1 ; e da allora m p01 fur?no portati colà i giornali ed i manifestini che si stampavano nella sua tipografia. . . . ·d · fi L' Anesi non fu in grado di dare alcuna md1caz1one _per la 1 enu .~azione del sedicente avvocato; ma in seguito a lungo e pa~1ente lavor? d dagini si riuscì a stabilire che egli era il ~ericol?s,o co1:1umsta Prof. L1 Causi Girolamo, già redattore e gerente d~ll << Umta », 11 qua~e posse~eva la 1 carta d'identità sotto il falso nome d1 Rag. Lo Buono Mic~ele. ~ . sepp~ che egli aveva preso alloggio in Via Allioni n. 3 press~ ~orns E~1ha, e si cercò di sorprenderlo nel detto appartamento, m_a e_gh si_ e~a gia ~ ontanato. Nella stanza aveva lasciato libri, ed effettl d1 vestiario, ed 1:1 u_n~ credenza a muro si rinvenne un pacco di copie dell' « Unità», e manifesum
in:
riguardanti gli operai biellesi. Né l' Anesi né il Battisti furono m grado di indicare il nome preciso dello Scalabrino. 13/bis · U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE:
Il Battisti. dichiar~ che le consegne degli stampati nella Galleria le fa~eva a c?stm o al Bigardi e che. in cas~ di q~est'ultimo qualche tempo pnll1:a de11 arr~sto ~veva P?rt~to mille copie dell opuscolo « La verità sulla Russia ». Il Bigardi ha dichiarato che ritornato in aprile dalla Francia, d?po un~ breve sosta a Milano, si recò il 2 maggio a Torino, e si mise alle dtrette dipendenze del Li Causi, dal quale ebbe l'incarico della diffusione della stampa sovversiva. Che fu a tal~ sc?po_provvisto di abbonamento ferroviario per il Piemonte e per la Liguria smo a Milano, ed ebbe in consegna la soffitta della Galleria Nazionale. Ha_ soggiun_to che talv~lta andava alla tipografia Anesi a ritirare gli ~tampa~i ~er poi_ consegnarli ad emissari o corrieri incaricati di recapitarli lil provmcia, e di tutte le spese veniva rimborsato direttamente dal Li Causi. Nel corso delle indagini si è proceduto anche all'arresto di Gaeta Giuseppe perché era risultato che costui era stato promotore di una riunione clan_desti~a di g~ovani comu~isti ten~tas~ negli ultimi di luglio in un prato fra i corsi Pescluera, Ferruccio, e Via Pier Carlo Baggio. Fu anche arrestato il pericoloso comunista schedato Battao-lia Antonino d_i Reggio _Calabria, ricer_ca~o perché_ as_segnato al confino polizia per cmque anm d~lla C~mmissione Provmc1ale di quella città. Costui fu sorpreso ~la stazione di .Porta_ Susa a Torino mentre si accingeva a partire ~er Milano_. Era provvisto di abbonamento ferroviario di 2"' classe per l'Italia settentrionale, e di carta d'identità rilasciataali a Milano sotto il falso nome di Bon~glio Antonio. Egli faceva parte dcl Comitato Esecutivo Centrale del Partito Comunista ed incaricato dei colleoamenti ed aveva inoltre funzioni ispettive per l'Italia settentrionale e centr~le. ' L; ric~rc!1e per. rint_racciar~ il Li Causi riuscirono per il momento vane, p~rche egh si era ~ifu~1ato .all estero. Però la sua permanenza all'estero fu di breve durata. D1fatt1 egli, pur sapendo d'essere attivamente ricercato si d~cise a ritornare in ~tali~, e ri_e ntrò verso la .fine di dicembre 1927 mu~ito d1 passaporto belga nlasciatogh a Bruxelles sotto il falso nome di D'Ours Tobie. . Col rit~rno del Li Causi in Italia vi fu una ripresa di attività del Partito Comumsta, che era stato scompaginato dai numerosi arresti avvenuti nell'anno 1927. A poco a poco elementi sconosciuti furono inviati dalla Cen?"ale del Partito da M_~l~1:~ a. Tori°:o, di modo che in pochi mesi il Partito fu messo nella poss101l1ta d1 funzionare nuovamente, e la diffusione delle stampe venne ripresa. Ani:Da _di tutto il movin1ento era appunto il Li Causi; ma non si era ~cora nu~c1to a sape~e d?~e eg~i si. ~rovasse in quanto che cambiava spesso dimora. S1 era pero n usciti ad md1v1duare la oraanizzazione del Partito a Torino ed erano già noti il rappresentante ed componenti del federale degli adulti, ed in parte anche di quello dei giovani. Si sapeva inoltre che
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il federale di Torino era in stretto collec,amento col capo del Partito in Italia che si faceva chiamare Ciang - Tso ~ Ling, falso nome ~otto il qual~ si nascondeva il Li Causi. Si è pertanto disposto l'arresto dei componenti adulti e del federale dei giovani in Torino. del federale <leali O Iniziate le ooerazioni il 16+1928 venne tratto in arrest~ _Bricare~lo Domenico appart~nente alla organizzazio~e dei g~ovan_i comumst~ d~l Piemonte; egli era ricercato dalla Questura ~1. :'ercelh,_e s1 celava sot~o 11 falso nome di Garzena Aristide. Nella perqu1S1z10ne gh furono trovati la somma di lire 465 ed altri oggetti che sono descritti a Vol. _2°? f.. 9_4· . Dopo il suo arresto si procedette all'arresto degli md1V1dm _che _avevano · frequenti contatti con lui, e che appart~ne~an? alla orgam~zaz1one degli adulti. Fu perciò tratto _in .arresto. Regg1~m G~useppe che. ,s1 cel~va sotto il falso nome di Buttarelh G10vann1. Costm era mcancato pm specialmente della stampa clandestina e della sua diffusi~ne. All'att_o dell'arr.esto fu trovato in possesso di documenti e di altro matenale comumsta che risultano nell'apposito verbale a Vol. 2°, f. 96. . . Fu anche arrestata la nota comunista propagandista Pav1gnano Anna che si nascondeva sotto il falso nome di Giacomelli Anna._ Essa fu, .trov~t~ in possesso di numerosissimo materiale di propaganda e d1 carte d 1dent1ta . false, come risulta a Vol. 2°, f. 102. Nella tipografia Schiappo, dove era oc~upat?, venne .tratto _m ar~esto Misuri Ezio ritenuto segretario della orgamzzaz1one ~egh adulti.. Egl~ fu trovato in possesso di una ci~colare da_ttilografata ~al titolo «.La s1tuaz1one italiana ed i compiti del Partito », e d1 un~ macchina per s~n~ere c~e venne sequestrata. Gli fu anche trovato un libretto postale d1 nsparm10 con . . . recenti depositi per l'importo di lire 2.10?. Si procedette quindi all'arresto di P1anc~stelh Gmseppe che nsult~va essere il capo della organizzazione degli adulti e_ del movimento .comumst~ di tutta la provincia. Egli si nascondeva sotto 11 falso nome d1 Al~rom Luigi perché ricercato dalla Questura essen~o assegnato ~l ~on.fino d1 0 lizia. Nella sua abitazione furono sequestrati la somma d1 hre 12.870, lire 50 svizzere, la carta d'identità falsa, numero~i documenti_ comumst1, nonché una rivoltella con munizioni non denunziate, come multa dal .ver?ale a Vol. 2°, f. n2. In un locale poi a parte in Via Gioberti n. ~4, che il P~ancastelli aveva preso in .fitto, fu seques~rato abbondant~ 1:1~ten ~le sovve~sivo, oltre un ciclostile ed un baule a doppio fondo con m1gha1a d1 stampati per Ja propaganda, come rilevasi dal verbale di perquisizione e sequestro a Vol. 2°, f. n3- n4. Ordinato un appostamento nei pressi di detto locale v~nne poco dopo sorpreso ad aprire la porta certo Benve~uto ~uggero, cornere del Partito Comunista di Torino il quale era provvisto d1. una borsa conten~nte buste con documenti e circolari per Biella, Alessa~dna ed al~rove. EgJ1 ~ra stat~ la sera innanzi munito delle chiavi ed incancato dal Piancastelh d1 recarsi
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al ~a_gazzino per deporre del materiale e per ritirarne dell'altro. Dalle inda~ fatte pe~ conoscere l'attività specin.ca del Benvenuto risultò che costui m alcuru giorni determinati s'incontrava in città con i corrieri di altre regior~i per _la consegna ed il ritiro della corrispondenza e del denaro. Si era Inoltre venuto a sapere che il IO oimmo avrebbe dovuto aver luogo u~ incontro di ~o:rier_i a Bologna nei p~es~i della stazione e perciò fu ~rgamz,zato U? serv1z10 di appostamento che portò all'arresto di Grandi Ennco, D Onofrio Edoardo e Salvador Riccardo. Grandi Enrico, corriere comunista dell'Italia centrale che aaiva sotto il , falso _nome di Pelasso Antonio è stato ar.restato all'H otel Boulogne. D Onofrio Edoardo fu arrestato nello stesso ristorante nell'atto in cui si allontanav~ dopo aver sc_ambiato col G randi qualche parola. Fu trovato in p_ossesso d1 passaporto svizzero falso al nome di Ruspini Luciano. Egli era nc:rc~,to da -~~lto tempo perché assegnato al confino di polizia, ed era uno dei p~u tem1b1h org~1zzatori. del ~artito. Fino a poco tempo addietro era s~ato_ 11 _c~po del movimento giovamle, e poi era passato agli adulti con funz10m di ispettore delle federazioni. . Nello ste_sso ristorante Boulogne veniva più tardi arrestato Salvador Riccardo corne~e comunista del Veneto e della Venezia Giulia, che si nascondeva sotto 11 falso nome di Lovato Enrico. ~.tre. suddetti arrestati vennero sequestrati varii documenti che sono ~esc_n_tt1 nei verbali ~ Vol. 2°, f. rr5_, rr6, rr7, rr8, dai quali si rilevava che 11. dmgente de: movimento, che pnma era conosciuto sotto lo pseudonimo Ci~ g _- Tso- Lmg aveva assunto lo pseudonimo Zeta, e che si trovava presum1b1lmente nell'Italia centrale. Nella casa del Grandi furono sequestrati una valigia appartenente al Li Causi contenente libri ed altri documenti. Le indagini febbrili pe:1" rintracciare il Li Causi portarono finalmente a.I suo arresto che avvenne ~n data rr.~.1~28 a M,a~ina di Pisa, mentre egli si_app~estava a~ allo1:tanars1 da detta citta, perche msospettito per non aver visto ritornare_ ~l _corriere Grandi il quale era stato arrestato a Bologna. . L~ perqu1S1~10ne fatta. al _momento dell'arresto del Li Causi portò al nnvemmento d1 documenti d1 grandissima importanza che sono elencati nel ver~ale_ a Vol. 2°, f. 120, 121, 122: In una valigia nascosti nel doppio f?ndo s1 rmvennero e sequestrarono lire 80.roo in biolietti da lire 1.000 ciascuno, passaporti falsi, carte d'identità, timbri, inchiostro simpatico ed altro. . N~l prosieguo delle indagini si poté stabilire che il movimento comumsta d1 Genova per gli adulti era cruidato da un individuo conosciuto con il nome. di _Spr~a, ed il movimento ~r i giovani da un altro conosciuto col nome ~1 G:1orgio. Lo Sprea fu identificato per il pericoloso comunista Beltramett1 Giuseppe; ma tanto costui quanto il suo amico Gioroio si sono 0 resi irreperibili.
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E poiché era risultato che prima eh: ii B~ltrame~i parti~se av_eva lasciato alcuni suoi effetti a tale Cereda G10vanm, fattonno nel_l Ufficio C~boni presso la Delegazi_one Ru_ssa a ?eno:1a, e già addetto al giornale « :tJmtà » fu rivolta l'attenzione dei funz10nan sul Cereda. Pertanto furono mcaricati due individui, camuffati da emissarii del Partito Comur~ista, per avvi~ cinare il Cereda e gli chiesero come potevano riallacciare 1 collegamen_tl che si erano perduti. Il Cereda diede loro un appuntamento_nella tr~ttona di Via Tommaso Invrea dicendo che verso le ore 13,30 del giorno 8 giugno avrebbe fatto trovare colà il rappresentante del federale di Genova. A_ll'ora fissata avvenne l'incontro col Cereda e col rappresentante federale d1 Genova identificato per Ferrero Giovanni. Fu così_ che si ~oté ~rocedere al1'arresto dell'uno e dell'altro dopo un drammatico tentativo di fu~a. Una perquisizione eseguita nella abitazione del_ Ferre~o a Genova po~to al sequestro di alcuni libri di contenuto sovversivo e di u~ pacche~to d1 cartucce non denunziate. Sulla persona del Ferrero furono molt~e ~mve~ute e sequestrate lire 3.200 del cui possesso non seppe _dare giustificaz1_one, una penna stilografica, un orolog10 con catena e vane carte co~e risulta da~ ~erbale a Vol. 7°, f. 7. Nella perquisizione eseguita nell'ufficio ~el porto di Genova dove il Ferrero era impieaato, furono trovate nel tiretto della scrivani~ una rivoltella non denunzi:ta, un opuscolo intitolato « L a Ceka, la catastrofe russa », tre fotografie di Crespi e due elenchi del Soccorso Rosso (Vol. 7°, f . 14). Sottoposti a procedimento penale coloro _che for~naron? ogge~to . d~lle varie denunzie, in esito alle risultanze della 1struttona vemv~no r~ov1at1 a aiudizio ali individui nominati in rubrica per rispondere dei reati a loro b
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rispettivamente ascnttr. ,. . . Frattanto a carico dell rmputato Grandi Ennco pendeva un altro procedimento penale perché nel dicembre 1927 egli aveva sv?lto n_ella provincia di Mantova altra attività comunista tendente alla norgamzzaz1one del Partito in quella città (v. sentenza C.I. n. 207 del 1~.9.1928). Ed a tale scopo si era presentato a varie persone, che m passato avevano fatto parte del Partito Cornunist~, pe~ _indurle_ a formare un~ nuov~ orga~ nizzazione. Fra le persone da lm avv1cmate vi erano anche 1_ fratelli Mel~1 Antenore e Giacomo ai quali il Grandi si era presentato es1bend_o un bi: glietto che, a suo dire, gli era stato consegnato dal comune armco RoSSI Francesco. . . L'istruttoria ha assodato che il Grandi in Mantova non era nusc1to ali~ scopo perché l'invito da _lui, fatto, no:11. e!a stato_ accolto da coloro c~e ,eg~i aveva avvicinato. Ma po1che nell att1v1ta da lm s:1olta a M~tova si. e riscontrato un tentativo di ricostituzione del Partito Comumsta, egh con separata sentenza di accusa fu_ rinviato a_ giudizio per questo reato ; e~ anche il Rossi fu rinviato per rispondere d1 co~corso nel_ reato ~el Gr_and1, e cioè per avergli dato un biglietto di presentaz10ne per 1 fratelli Melh allo
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scopo_ d'indurli ~ fa_r pa~te ~ella pro~ettata org~n~zzazione. I due procedimenti furono qumd1 abbmati e portati alla cogmzione di questo Tribunale. . ~ell'odierno dibattimento interrogato il Li Causi sulle varie accuse ha dichiarato espJ_icitamente di assumere intera la responsabilità dell'azione svolta dal Partito Co~u1:-ista in Italia, di cui egli è elemento attivo specialad oaoi mente dal preteso sc100-hmento b bb. Dopo ~aie ~ìc~iarazione si è rifiutato di dare ulteriori spiegazioni. . I funz10nan d1 P.S. Questore De Roma e Commissari Finucci e Ciminelh, confermando i loro rapporti scritti, hanno ancora una volta dichiar~to a~ dibat~imento ~he il Li Causi è l'artefice principale dell'attività comumsta ~ Tonno, co~m che ,cu~a:'~ tutt? il movimento di propaganda, ed il ~agg10re responsabile dell att1v1ta delittuosa che svolgeva il Partito Comumsta. ~d- una prova dell'ascendente che egli esercita sulle masse traviate dal sovversivismo ~ stata data dai contegno cinico che tutti gli altri imputati s~l :uo_ese~1p10 hanno tenuto al dibattimento facendo spavalde dichiaraz1om d1 feae comunista. . Il . ~i Causi deve essere ritenuto colpevole dei reati che sono a lui attnbmt1. Sussiste il reato d'istigazione alla guerra civile a senso dell'art. 3 cpv. del~a le~ge :s.-11.~9~6 ~oo~, Jn r~lazione all'art. 252 C.P. perché i giornali ed 1 1:-1amfest1~1 c~:e 1~ L1 vaus1 faceva stampare dalla tipografia Anesi e che vemvano poi d1tfus1 secondo gli ordini e le istruzioni da lui dati. co~t~~gon~ app~nto i_ncit~1~1enti alla ~uerra c!vile. Difatti gli esemplari dei 0 1orn_a h e _de~ manifestln~ se~ue~tratl e che s1 trovano allegati al Vo!. 4° son~ tut_tl un mc1tamento all od1_0 ?i classe ed alla guerra civile. E non può du~itarn c~e una propaganda s1~le fatta con la diffusione di migliaia di copie che s1 stampavano nella tipografia Anesi, sia un mezzo idoneo per provocare la guerra civile. Sus:iste anche il reato di ricostituzione del Partito Comunista a senso della_ pn_ma parte dell'a~t. 4 della ~itata l~gge perch_é è ris~itato che, dopo I? s~1~qhment~ del f'.artlto ~omunista ed 1 numerosi arresti avvenuti, tutta I att1v1ta del Li Causi era nvolta alla ricostituzione del detto Partito e ciò è _em~rso dai rapporti della P.S. e dalle deposizioni dei funziona~i esammat1. Sussiste infine il reato di uso sciente di documento falso a senso del1'art. 285 C.P. perché è risultato che egli fece uso di carta d'identità intestata al falso nome di Rag. Lo Buono Michele, e ooi di passaporto intestato al falso nome di D'Ours Tobie. ~
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L'imputato Battaglia Antonino ha dichiarato al Giudice Istruttore di aver~ svo~to attività comunista fino all'atto del suo arresto ; di essere stato mumto di abbonamento ferroviario di 2 " classe per l'Italia settentrionale;
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SENTE:-zE EMESSE DAL T.S.D.S.
di essersi procurato a Milano una carta d'identità sotto il falso n?me d~ Bonfio-lio Antonio e di averla esibita al momento del suo arresto agli agenti di P.S .. Al dibattimento ha confermato le dichiarazioni fatte al Giudice Istruttore ed ha soggiunto che assume piena responsabilità dell'attività d~ lui svolta a favore del Partito Comunista. Dal rapporto della Questura d1 Torino risulta che egli faceva parte del Comitato_ E~e~utivo_ Centrai~, c~e era incaricato dei collegamenti e che aveva funz1om 1spett1ve per 1 Itaha settentrionale. Il possesso della carta d'identità falsa e dell'.abb~na~nento ferroviario per l'Italia settentrionale ne ~?no la con~er_ma. ~g!1 q~md1 deve essere ritenuto colpevole dei reati che _gli sono ascntt1,. e cioe: d1 concorso nella ricostituzione del Partito Comunista a senso degli art. 63 P·P· C.P. e 4 P·P· della legge 25.1r.1926 n. 2008; di conco~so nella P;opaganda so~versiva a senso del detto art. 63 P·P· C.P. e del 2 cpv. dell art. 4 della citata leo-o-e · ed infine di uso sciente di documento falso a senso dell'art. 285 C.P.. bb
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L'imputato Bio-ardi Raffaele nell'interroaatorio reso davanti al Giudice Istruttore ha dichiarato di appartenere al Partito Comunista dal 1924, di essere ritornato da poco dalla Francia e di essersi oc~u~ato a lav_orare per il Partito Comunista. ~a s~ecifìcato .c?e , le su~ !nans!om erano d1 .formare i varii pacchi dei giornali sovversivi 1 « Umt~ », l__« Av~ngu_ar?1a », « Battaglie Sindacali », « Solidarietà Prole~aria » e d~ _varu . m~n~estm: sovversivi ; pacchi che egli consegnava ad altn compagni _mcancati d1 farh pervenire a- destinazione o di distribuirli. Ha dichiarato moltre che delle spese necessarie per il suo mantenimento e per il suo lavoro era compe~sa_to dal Partit? il qua_le 1~ ave~a pure provvisto dell'.ab?ona~e1:lt~ ferro~ian?· ~l dibattimento 11 B1gard1 ha confermato le dich1araz10m __f~tte. ai Gmd1ce Istruttore ed ha soggiunto che assume tutta la respo1:sab1hta d1 ~u~llo che ha fatto per il Partito dichiarando ancora una volta d1 e~sere _e d1 n°:anere comunista. Eali quindi deve essere ritenuto colpevole dei reatl che gh sono ascritti, e ciof di complicità nel reato d'istigazione alla guerra c~vile a senso dell'art. 64 n. 3 C.P. per aver prestato l'opera sua alla for~.a~1o~e e~ alla spedizione dei pacchi dei giornali e ~ei manifes~ini sovvers1v1 mc1~ant1 alla guerra civile; di appartenenza al Partito Comun~s~a a ~en~o d:l ~nmo cpv,. dell'art. 4 della citata legge, e dopo le sue esplicite d1ch1ar~z1om non puo dubitarsi su tale sua appartenenza; di concorso nel reat? d1 propaga~da a senso dell'art. 64 n. 3 C.P. e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Rimane però assorbito questo reato nel reato di complicità in istigazione alla guerra civile a senso dell'art. 78 C.P.. L'imputato Gaeta .Giuseppe l~a dichi~r~to ?avanti ~l Giudic~ Istruttore che appartiene al Partito Comumsta dall eta d1 15 anm e che d1 esso fece parte sino al giorno del suo arresto; che h_a fatto sempre pro~agai:i-da comunista perché ha ritenuto che questo fosse 11 suo dovere. Al dibattimento ha
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;og~iunt; ~be assume tutta la responsabilità di quanto ha fatto per il suo ar~to.. a. r~pp~rto_ del]~ P.S. risulta che egli svolgeva la sua attività indicen o riumom d1 g10vam comunisti. Pertanto anch'egli d . . . . , . eve essere ritenuto colpevole dei reati a lui . d p . . ascritti, e cioe: d1 concorso nell a ricostituz_10ne e1 arato Comunista a senso deo-Ji art. 6 Cp citata legge 25.u. 1926 n 2008 d. 0 3 Pll·P· · · e 4 P·P· della · , e 1 concorso ne a propacranda a senso d li eg art. 63 P·P· C.P. e 4 secondo cpv. della citata Jecroe 0 bb.
L'impu~at~ Ben~e~uto. Rug~ero ha dichiarato al Giudice Istruttore di · avere assunto 11 serv1z10 d1 corriere comunista nel mao- · l · i:,gIO O 91UCT'nO 192. 1 e d1 aver o contmuato fino al momento del . H ;:, ?:' d suo arresto. a soggmnto che . _urant~ _ta1e periodo. ha avu~o. rapporti con Piancastelli Giuseppe che lo inca~1cav~ I .porta:e dei pacchi .m ~ locale che egli teneva in fitto a Torino 1n V1_a ?1o~ert1 ~· 64. Al d1b~tt1mento il Benvenuto ha confermato le sue di _corriere del Partito Comunista incaricato dello smistamento . 1 eg stampati e del collegamento con gli interrecrionali H a appartien l p . o · soggrnnto c 1e e ancora a art1to Comunista Pertanto anche e ]' d ritenuto colpevol d · · . . · • g i eve essere d l p . C e . e1 reati ascnmgli e cioè : di concorso alla ricostituzione d 11 1 e arato omurusta a senso deo-Ji art 63 p p C p e 4 25.rr.1926 n. 2008 per avere coop~rato ~on I . . . . . .Pd·.P· e. a egge e sue mansiom 1 corriere alla ricostituzione dd . d. art 63 p p C; ~t1{, e 1 concorso alla propaganda a senso del suddetto · · · · · e e art. 4 secondo cpv. della detta legge.
~nar:;10m
L'imputato Bricarello Domenico l1a dichiarato al G"1 d" r che a a ti 1p · C · u ice struttore . PP r. ene _a artito omunista dal 1926 e che da quando s·1 ' tr f rito a Tonno c10è nei primi d 1 1 28 h . . e as ed l . : . . e 9 , a esercitato le funz10ni di numero (l) e partito g1ov~rule comumsta. Ha altresì confessato che al momento del ~~oGarresto era. ll;1- possesso_ di ~na carta d'identità falsa intestata al nome . i a:zena. Anstid~. Al ~ibattimento ha confermato le dichiarazioni fatte m pe~wdo _istruttorio specific ando che l'incarico che egli aveva nel Partito d. era d1 corriere, compensato con lire 6oo al mese Pertanto e ritenuto colpe o] d · · h g i eve essere . • . . . v e e1. reati c e g1i sono ascritti, e cioè: di concorso alla Cp ncost1tuz1one del Partito Comunista a senso <leali art 63 0 8 d. • P·P· · · e 4 P·P· della lego-e 2- II 1 26 2 o )· · 9 n. 00 ; 1 concorso nella propacranda a senso d 1 . ~~t~o art. 63 Pf·P· C.P. e dell'art. 4 u.cpv. della detta le;ae; di uso scien;e 1 ocumento a1so a senso dell'art 8~ C p f b d'identità fa1sa. · 2 ) · · per aver atto uso della carta
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t ore
~'.imputato D'Onofrio .Edoardo ha dichiarato davanti al Giudice Istrut1 appartenere al Partito Comunista fin dalìa sua fondazione, d'essere
( r) Organizzazione politica del Partito Comunista, v. sentenza ciel del 4.6. 192 8. T .S.D .S. n. 54
SEJ,TE:s'ZE EMESSE DA!. T. S.D. S.
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un funzionario alle dipendenze di detto Partito; di aver fatto parte del Comitato Centrale della Federazione Giovanile sino all 'anno 1927, pur essendo iscritto agli adulti. Al dibattimento ha confermato di avere funzioni direttive nel Partito Comunista e di essere solidale col Li Causi in tutto e per tutto. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti, e cioè : di concorso nella ricostituzione del Partito Comunista a senso degli art. 63 P·P· C.P. e 4 P·P· della legge 25.11.1926 n. 2008; di concorso nella propaganda a senso del citato art. 63 P·P· C.P. e del secondo cpv. dell'art. 4 della stessa legge. L 'imputato Grandi Enrico ha dichiarato davanti al Giudice Istruttore di appartenere al Partito Comunista dal 1924 e di avere avuto le mansioni di corriere dal febbraio 1928. Ha soggiunto che in tale qualità egli riceveva direttamente i pieghi dal Li Causi e li portava in altre città dell'Italia settentrionale come Piacenza, Pavia e Bologna. Al dibattimento ha confermato ancora una volta di avere esplicato l'incarico di corriere e che era provvisto di falsa carta d'identità di cui faceva uso per sfuggire alle ricerche della P.S.. Ha altresì confessato di avere svolto la sua attività in Mantova per la ricostituzione del Partito Comunista ed ha dichiarato che il biglietto a firma Francesco, esibito ai fratelli Melli, non fu scritto dal Massi, ma da lui medesimo. E pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono attribuiti, e cioè: di concorso nella ricostituzione del Partito Comunista a senso degli art. 63 P·P· C.P. e 4 P·P· della legge 25.11.1926 n. 2008; di concorso nella propaganda a senso degli art. 63 P·P· C.P. e 4 secondo cpv. della detta legge; di uso sciente di documento falso a senso dell'art. 285 C.P.; di tentata ricostituzione del Partito Comunista in Mantova a senso degli art. 6I C.P. e 4 P·P· della legge suddetta. L'imputata Pavignano Anna davanti al Giudice Istruttore ha assunto un contegno molto reticente confessando soltanto il possesso delle carte d'identità false: una al nome di Giacomelli Anna e l'altra al nome di Pedrotti Valeria che erano gli pseudonimi da lei assunti. Al dibattimento ha dichiarato che essa faceva parte del Partito Comunista, che assume tutta la responsabil ità di quanto ha fatto per il suo Partito e che non intende dare conto del suo operato se non al detto Partito. Dal rapporto dei Carabinieri di Torino risulta appartenente al Partito Comunista ed attiva propagandista. Nella perquisizione le furono trovati opuscoli, manifestini e circolari di carattere sovversivo, nonché carte d'identità false che venivano da essa usate per sfuggire alle ricerche della polizia. Essa quindi deve essere ritenuta colpevole dei reati ascrittile, e cioè : di concorso nella ricostituzione del Partito Comunista a senso dell'art. 63 P·P· C.P. e dell'art. 4 P·P· della citata legge; di concorso nella propaganda a senso dell'art. 63 p.p. C.P. sopracitato e dell'art. 4 secondo cpv. della legge suddetta; di uso sciente di documento fal so a senso dell'art. 285 C.P..
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1'RIBU::s1ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
l'Rn!A PARTE :
L'i~ putato P~ancastelli Giuseppe ha dichiarato al Giudice Istruttore che egh dal gennai? r~28 in po~ era il numero degli adulti, chiamato Luigi, e che quando commc10 a funzionare come numero deoli adulti faceva uso della carta d 'identità intestata al falso nome di Albe:oni Luioi. Ha confermato di essere stato trovato in oossesso di una rivoltella non° denunziata e . de.Ha somma di lire 12.870, oltr~ lire 50 svizzere, di cui non ha voluto dic~1arare la. prov~nienza. Ha soggiunto che del magazzino in Via Gioberti n . 64 si. serviva come. dep?sito di. ma.teriale di propaganda comunista fin ~al gennai.o 1928. Al dibattimento 11 Piancastelli h a dichiarato che egli era il segretano fede.~ale di To.rino e che assume tutta la responsabilità di ~uanto .ha fa.tto per ~I suo Part1.to: Egli. ~ert~ to deve essere ritenuto colpe'\iole dei reati che gli sono ascntu, e c1oe : dr concorso nella ricostituzione d~l Partito Comunista. a senso degli art. 63 p.p. C.P. e 4 P·P· della legge 2)-rr.1926 n. 2008; di concorso nella propaganda a senso dello stesso art. 63 P·P· C.P. e dell'art. 4 secondo cpv. della citata legge; di uso sciente di documento falso a senso dell'art. 285 C.P. e di omessa denunzia della rivoltella a senso dell'art. 37 della legge di P.S. 6.r r.1926 n. r8 8.
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L 'imputato Reggiani Giuseppe davanti al Giudice Istruttore ha dichiarato che appartiene al Partito Comunista, che si celava sotto il falso nome Butt~relli Giova_nni perché ricercato dalla polizia; che i documenti ed 11 matenale comu~1~t~ ,sequestrati _i n casa sua gli appartengono, e che nello svolgere la sua aLt1v1ta sapeva d1 andare contro la leooe ed è disposto l 00 ' . a subt~ne e con~eguenz.e . Al dibattimento ha confermato di appartenere al ~art:Ito Comumsta e d1 aver fatto del suo meglio a favore del suo Partito ; ha rnoltre co~fessato d'av:r . \atto uso della carta d'identità falsa per poter sv~lgere. meg~10. 1~ sua ~t~1v1ta.' Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei re~u ascntt1gh,, e eroe: di appartenenza al Partito Comunista a senso del pnmo, cpv. dell art. 4 della citata legge; di concorso nella propaganda a s~nso del~ art. ~~ P·P· C.P. e dell'art. 4 secondo cpv. della legge m edesima; d1 uso sciente 01 documento falso a senso dell'art. 285 C.P..
?i
L 'imputato Salvador Riccardo ha dichiarato davan ti al Giudice Istrutt~re che a~p~rtiene al. ~artito ~~munist~; che si .è reca~o in Svizzera per s".olger~ attiv1tà a. serv1z10_ del ueLto P artito; che nmpatnato ebbe l'incarico di cornere ~o:°1unista p~r ,11 Vene~o; e. che a Padova riceveva i pieghi chiusi per portarli m altre cltta. Al dibattimento ha confermato le circostanze s~pra dette e che nella perquisizione fu trovato in possesso di documenti ~ propaganda. Pe~tant? e~li, quale corriere, deve essere ritenuto colpevole d1 con corso n ella ncost1tuz1one del Partito Comunista a senso degli art. 6 3 P·P· C.P. e 4 P·P· della citata legge; e di concorso nella propaganda a senso del detto art. 63 p.p. C.P. e del secondo cpv. del citato art. 4.
SE:STE~ZE E~mssE DAL T.S.D.S.
L'imputato Ferrero Giovanni ha di~hiarato da:1anti al Giudic~ !struttore che non ha m ai fatto parte del Partito Comunista e eh~ non. s1 e ne~pure occupato mai di politica. Ha soggiunto ch_e h~ conosciuto il Grandi, cer to Spreafìco (identificato po~ per B~ltr.ametti Gmseppe) e tale Cereda Giovanni. Che il Cereda un 01orno oh diede un appuntamento alla trattoria di Via Tommaso Invrea ~er parlare col Grandi il q uale desidera~a di avere l'indirizzo di Spreafìco, emigrato in F rancia; e che quando è gmnto sul posto dell'appuntamento fu arrestato. Ha coi:Jessato. il possesso . della rivoltella non denunziata che teneva nel suo ufficio, ed 11 possesso d1 una scatola di cartucce anche non denunziate che teneva a casa. Ha soggiunto che i documenti sequestrati riguardanti il Soccorso .Rosso ~li erano stati dati dallo Spreafi.co prima che partisse per la Fra~cia_; e . etrc~ 1~ somm ~ di lire 3.200 sequestratagli non ha saputo dare suffic1ent1 sp1egaz10m. Uguali dichiarazioni il Ferrero ha fatto al dibattimento. Dalla denunzia e dalla depos~zio~e del Commissar_io F i~ucci . inve~e è risultato che il Ferrero era stato md1cato dal Cereda ai funz1onan qua.e segretario federale di Genova, e che l' appuntamento alla tr~ttoria d~ Vi_~ Tommaso Invrea era stato dato ai detti funzionari camuffau da em1ssam per presentare appunto il segretario federale di Genova nella persona del Ferrero. Le sue relazioni col Beltrametti, capo del movimento comunista di Genova e col Grandi, altro funzionario del Partito, ed il possesso dei documenti di propaganda sequestratigli confermano la sua appartenenza al Partito e la sua attività propagandistica. Lo stesso Cereda nel suo interrogatorio a V ol. 7°, f . rr ha detto che il F errero faceva parte della federazione degli adulti .. In base a tali risultanze egli deye quindi essere ritenuto colpevole: del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del primo cpv. dell'art. 1 della citata legge; del reato di concorso nella propagan?a a sen_so degli art. 63 P·P· C.P. e 4 secondo cpv. d~ll~ c~tata legge; e ~el reato di omessa denuncia della rivoltella e delle muruz1om a norma dell art. 37 della legge di P.S. 6.u .r926 n. 1848. N on vi sono invece elementi sufficienti per ritenerlo colpevole anche di concorso nella ricostituzione del Partito Comunista, e da tale accusa deve andare assolto per non provata reità. L'imputato Misuri Ezio ha dic!iiara~o al ~i~dice Istruttore che s!no a! 1921 fece parte della federazione g1ovamle sociahst.a e ~he da allora lil P.01 non ha più fatto parte di associazioni poli~che. ~ir~a il poss~sso del_l~ c1rcolare dattilo2Tafata dal titolo « La s1tuaz10ne italiana ed 1 compm de1 P artito » ha dichiarato di averla rinvenuta per terra e di essersela messa in tasca per Jeooerla e poi di averla deposta nel cassetto della scrivania. Circa 0 la macchin~ per scrivere sequestratagli ha detto di averla comprata per
808
T RIB UNALE SPECIALE PER LA DI FESA
DELLO STATO
eserc~tarsi nella _dattilografia e guadagnare quaìche cosa come copista nelle o:e _libere dopo 11 la_voro della_ tipografia. In ordine al possesso della somma d~ h_re 2. 100, depos~tata nel l_1b~etto P?stale di risparm io sequestratogli, ha d~ch~arat~ c~e essa e frutto d1 nsparm1 del suo lavoro di tipografo. Uguali d1chiaraziom ha fatto al dibattimento. D al rapp_orto de~ Carabinieri di T orino ~isu~ta che durante la sua per~~ne~za. cola non ha dato luogo a sospetti circa le sue idee ostili alle 1st1tuz1om. Nel : apporto dei Carabinieri di Firenze è definito pericoloso comunista capace d1 fare propaganda; ma dopo il suo allontanamento da Firenze non ha svolto più in detta città alcuna attività. . D_a queste risultanze il Tribunale ritiene che non vi sono elementi suffi~1en~ per affermare la colpevolezza del Misuri in ordine al reato di ricost1tuz1o~e del ~art~to Comunista, né in ordine al reato di propaganda, e da queste_ ~mpu~az10ru lo assolve per non provata reità. Ri~ene mvec~ che vi sono _elementi per affermare la sua appartenenza al r:aruto Comumsta e che perciò è colpevole del reato di cui al primo cpv. dell art. 4 della legge 25.11.1926 n . 2008. Q_uanto all a somma sequestrata risultante dal libretto postale di rispa~m10 sequ_estrato, non essendovi _elementi per ritenere che essa è di prove~enza delittuosa o che era destmata a commettere delitti, non si può ordmare la confisca; ma è opportuno mantenere il sequestro a garanzia delle spese di giustizia. L'imputato Anesi Mario ha dichiarato davanti al Giudice Istruttore che no-?- _ha mai appartenuto a_d, a!cun partito politico e tanto meno a quelli s~vvers1v1. H~ soggrnnto che s1 e mdotto ad accettare l'incarico dal Li Causi d1 st~mpare 1 giornali e manifesti sovversivi che sono stati sequestrati nella s~a tipografia e nella soffitta della Galleria N azionale perché aveva bisocrno 0 d1 lavoro e perché lo stesso Li Causi lo aveva assicurato che non andava incontro a resp?ns~bi!ità i:en~li, e che tutto al più si trattava di pagare una multa. Uguah d1ch1arazion1 ha fatto al dibattimento. Si osserva però che non è. ~~mis_sibile che _l'Anesi, vecchio tipografo, ~on co_mprendesse la responsab_1hta c~1 _andava mcontro, tanto più quando s1 pensi che lo stesso suo opera10 ~att1st1 ebbe una volta a dirgli che continuando con quelle stampe un giorno o l'altro sarebbero andati tutti in galera. E' però risultato che egli fu mosso soltanto da rao'Ìoni di lucro e non da senti1_11e1;1ti sovversivi, perché gli stessi Commissari°Finucci e Ciminelli hanno. d1ch1arato che l 'Anesi non apparteneva al Partito Comunista né era conoscmto come sovversivo. Ed in base. a tali risu~tanze il Tribunale lo assolve dall'accusa di appartenenza al Partito Comumsta per non aver commesso il fatto ; ma lo ritiene
PRIMA PAR'J'E:
SE1'"TENZE
EMESSE
DAL T.S .D.S.
colpevoìe di complicità nella istigazione alla guerra civile a norm_a dell'art. 64 n. 3 C.P. e dell'art. 3 cpv. della leg~e 25.rr.1926 n . 200 8; 1,noltre di complicità nella propaganda a norI?a del c1ta,to art. ~4 n_. 3 e dell _art. 4 secondo cpv. della suddetta legge. Rimane pero assorbito 11 reato di propaganda in quello d'istigazione a norma dell'art. 78 C.P .. L 'imputato Battisti Giov_anni ~-attista h~ _dichiara~o, al Giudice Istruttore che non ha mai fatto parte d1 partiti sovversivi e che s1 e adattato al~a stampa dei giornali sovversivi perché era operaio dell' Ane:i e_ tem~va d1 perdere l'impiego; che si è adattato anche al trasporto dei giornali nel!a soffitt~ della Galleria Nazionale esdusivamente per guadagnare la manCia che gh veniva data. Al dibattimento ha confermato le dette circostanze aggiungendo di avere in principio fatto le s_ue protes~e coll' Anesi dicendog_li eh~ continuando con quelle stampe un giorno _o 1 altro sarebbero ~ndati tutti in galera, e che l' Anesi gli rispose che non si preoccupasse perche la responsabilità era sua. Anche nei riguardi del Battisti i test~ Finucci ~ Ciminelli hanno di. chiarato che costui non appartiene al Partito Comumsta. Pertanto il Tribunale lo assolve dall'accusa di appartenenza al Partito Comunista per non aver commesso il fatto. Ritiene però _l~ sua colpevolezza in ordine alla compiicità nella istigazione alla guerra C1v1le ed alla propaganda a senso degli art. 64 n. 3 C.P. e 3 cpv. della legge 25.1~.19~6 n. 200~ e secondo cpv. della legge medesima. Rimane però assorbito 11 reato d1 4 propaganda in quello d'istigazione a norma dell'art. 78 C.P .. L'imputato Rossi Francesco accusato di corr~ità_ nel tentativ? di ricostituzione del Partito Comunista a Mantova attnbmto al Grandi ha confermato al dibattimento le dichiarazioni fatte in periodo istruttorio dicendo di non aver dato nessun biglietto al Grandi per presentarsi a chicchessia a Mantova e di non aver partecipato in alcun altro modo all'~pera del Gran: di. Si osserva che per quanto il Gran~i al dibat:ime~to .ab?1a assunt? og1:1 responsabilità dichiarando di avere egh :tesso :ermo_ 11 b1gh_etto che_s1. attn buisce al Rossi, pure è da notare _che m periodo 1s~ruttono ha d1~h1ara:o che il bicrlietto oli fu dato dal RoSSI; e lo stesso Melh Antenore de:tmatan o del bigli~tto dis~e che dalla callig~afìa gl~ è par:o che _fosse_ del Ro:s1. ~~este circostanze lasciano per lo meno 11 dubbio che 11 ~ossi a?bia dato 11 biglietto al Grandi; ed in mancanza di una prova certa 11 Rossi deve essere assolto per non provata reità e posto in libertà se non è detenuto per altra causa.
Fissata così la posizione di ciascun imput~to non resta che passare al1' applicazione delle pene che vengono dal Tnbunale determinate secondo il grado di responsabilità di ciascuno.
8 ro
TRllJU)JALE Sl'ECIALE l'ER l.A
DIFESA
DELLO STATO
A Li Causi infliuae · bo · 1) per reato d'istigazione alla guerra civile r5 anni di reclusione a norma dell art. 3 cpv. della legge 25.r r.19 26 n 2003 A · d d'1 1· . . . · · ggmnge a etta pena l~te~ ~ ?ne perpe~a dai pubbhc1 uffici a norma dell'art. ~I C.P. e 3 anru di. vigilanza speciale a norma dell'art. 28 stesso codice· ~ .2) per 1}_ reat~ ?i ricostituzione del Partito Comunista IO ~nni di reclus10ne e 1mterd1z10ne perpetua dai pubblici uffici a nonna dell'art. P·P· della legge 25.11.1926 n. 2 oo8; 4 3~ per il reato di uso sciente di documento fa lso r anno e 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 285 C.P.. , Procedend? qui1:di al cumulo giuridico delle dette pene a norma del1_art. 68 C.~. s1 I?e~viene alla complessiva pena di 20 anni e 9 mesi di reclus10n~, alla rnt~r?1z1one. perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di viailanza speciale, che e 11 maSSimo consentito dall 'art. 28 C.P.. b
,il
r·
A Battaglia infligge :
r) .Pe~ il rea!o di concorso nella ricostituzione del Partito Comunista 10 anm d1 reclus10ne a norma ~kgli art. 63 P·P· C.P. e 4 P·P· della citata le~ge 25·~ r.-r926 .n. 2008. _Ag~u~~e a detta pena l'interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici e 3 anm d1 v1g1lanza speciale a norm a degli art. e 31 28 C.P.;
.2~ per il reato di ~oncorso nella propaganda 5 anni di reclusione e l'inCp d 1 terd1z1one perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art 6 d d li' ' . 3 P·P· . . e e secon .o ~P~·. e art. 4 della citata legge 25.11.1926 n. 2008; ed aggiun e g 3 anru d1 v~g1lanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; 3) per il reato di uso sciente di documento falso r anno di reclusione a norma dell'art. 285 C.P.. ~rocedendo. quindi ~I c.umulo .giuridico delle pene si perviene alla complessiv? pena .d.1 1 3 a?D1 d1 re~lu~101:1e? fermi restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni d1 v1g1lanza speciale. A Piancastelli infligge : r) .P~~ il rea~o di concorso nella ricostituzione del Partito Comunista ro ~ i d1 reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degh ~rt.. 61 .P,P· C.P. e. 4 P·P· della legge 25.rr.1926 n. 2008; ed aggiunae b 3 anni di vigilanza speciale a norma dell 'art. 28 C.P.; ,. 2) .P~r il reato di concorso nella propaganda 5 anni di reclusione e l 1nterd1z10ne perpetua. dai pubblici uffici . a norma degli art. 6 P·P· C.P. e 3 4 secondo cpv. della ~Itata legge. Ed aggiunge 3 anni di viailanza speciale · 3~ per 11 reato d1 uso sciente di documento falso r an~o e 6 mesi di reclus10ne a norma dell'art. 285 C.P.; .4) per il reato di omessa denunzia di armi 3 mesi di arresto a norma degli art. r6 - 37 T. U. della legge di P.S. 6. n .1926 n. 18 8. 4
PRJM:\
PARTE :
SE?-:TENZE E~lESSE
DAI. T . S.D.S.
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Procedendo quindi al cumulo giuridico delle pene a norma degli art. 68 - 72 C.P. si perviene alla complessiva pena di 13 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione, fermi restando la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A Bricarel lo infligge : 1) per il reato di concorso nella ricostituzione del Partito Comunista 10 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· C.P. e 4 P·P· della legge 25.1 1. 1926 n. 2008; 2) per il reato di concorso nella propaganda 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· C.P. e 4 P·P· della citata legge. A ciascuna delle dette pene aggiunge 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; 3) per il reato di uso sciente di documento falso 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 285 C.P .. Procedendo quindi al cumulo giuridico delle dette pene a norma del1'art. 68 C.P. si perviene alla complessiva pena d~ 12 an~i. e 9 ~esi di re~lu: sione, fermi restando la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anm d1 vigilanza speciale.
A Benvenuto infligge : r) per il reato di concorso nella ricostituzi one del Partito Comunista ro anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· C.P. e 4 P·P· della legge 25.11.1926 n. 2008; 2) per il reato di concorso nella propaganda 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· e 4 secondo cpv. della citata legge. . . . A ciascuna delle suddette pene della reclusione aggmnge 3 anm d1 vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.. . . Procedendo quindi al cumulo giuridico delle pene ~i pe~v:ene alla complessiva pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione, della mterdiz10ne perpetua dai pubblici uffici e di 3 anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati D'Onofrio e Salvador infligge : r) per il reato di concorso nella ricostitu~i?ne d~l Partito ro a~i di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici a norma degh art. 63 p.p. C.P. e 4 p.p. della legge 25.1r.r926 n. 2008; 2) per il reato di concorso nella propaganda 5 an.ni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· C.P. . e 4 secondo cpv. della citata legge. A ciascuna delle dette pene della reclusione aggiunge 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P..
812
pRnlA PARTE:
TRIBGSALE SPECIALE PER LA DIFESI\ DJ;LLO ST.\TO
SE:0-"TE"'.'\ZE E~{ESSE D:\L T .S.D.S.
Procedendo quindi al cumulo giuridico delle dette pene a norma del1' art. 68 C.P. si perviene alla complessiva pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione, della interdizione perpetua dai pubblici uffici e di 3 anni di vigilanza speciale.
Agoiunoe a ciascuna delle dette pene della reclusione 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a norma dell'art. 28 C.P.. Procedendo quindi al cumulo giuridi~o delle su~dette ~ene a no~m~ dell'art. 68 C.P. si perviene alla compless~va pen_a. di 9 ~nn1 ~ 6 mes~ d~ reclusione, della interdizione perpetua dai pubblici uffici e di 3 anm di
A Gaeta infligge : r) per il reato di concorso nella ricostituzione del Partito ro anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· C.P. e 4 P·P· della legge 25.1r.r926 n. 2008; 2) per il reato di concorso nella propaganda 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· e 4 secondo cpv. della legge citata. Aggiunge a ciascuna delle dette pene della reclusione 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P .. Procedendo quindi al cumulo giuridico delle pene a norma dell'art. 68 C.P. si perviene alla complessiva pena di 12 anni di reclusione, della interdizione perpetua dai pubblici uffici e di 3 anni di vigilanza speciale.
vigilanza speciale. . . . A Reggiani infligge: r) per il reato di appartenenza al ~~rtito ~omurusta 5 a~m di re~lusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell art. 4 pnmo cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008; . . . ) per il reato di concorso nella propaganda 5 annt d1 reclusione a 2 norma degli art. 63 P·P· C.P. e 4 secondo cpv. della legge suddetta; . . ) per il reato di uso sciente di documento falso r anno e 6 mesi di 3 reclusione a norma dell'art. 285 C.P.. . . . .0 . Aogiunge a ciascuna delle dette pene della reclusione 3 anni di vibilanza ~peciale a norma dell'art. 28 C.P .. Procedendo quindi al cumulo giuridico dell~ dette _pene a. nor~a del1 l'art. 68 C.P. si perviene alla complessiva pena di 8 anni e me~i ? ~ _reclu· bbl" · ffi · d 3 anru di viruanza sione, della interdizione perpetua d a1 pu ic1 u c1 e a b speciale.
A Bigardi infligge : r) J:>er. il reat~ di complicità nella istigazione alla guerra civile 7 anni e 6 mesi d1 reclusione a norma degli art. 64 n. 3 C.P. e 3 cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008. ~gg~u~g~ alla dett~ pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anm d1 vigilanza speciale a norma degli art. 31 - 28 C.P.; 2) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 4 primo cpv. della citata legge. Procedendo quindi al cumulo giuridico delle pene a norma dell'art. 68 C.P. si perviene alla complessiva pena di ro anni di reclusione, della interdizione perpetua dai pubblici uffici e di 3 anni di vigilanza speciale. A Grandi infligge: r) per il reato di concorso nella ricostituzione del Partito 6 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· C.P. e 4 P·P· della legge 25.11.1926 n. 2008; . 2) -~r il reato di concorso nella propaganda 4 anni di reclusione e l'mterd1z10ne perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· C.P. e 4 secondo cpv. della citata legge; 3) per il reato di uso sciente di documento falso r anno e 6 mesi di reclusione a norma dell'art. 285 C.P.; 4) per il reato tentato di ricostituzione del Partito a Mantova r anno e 6 ~esi di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degh art. 61 C.P. e 4 P·P· della legge citata.
I t
. . Alla Pavignano infligge : 1 ) per il reato di concorso nella ricostituzione ~el Partito 4 an~ dt :1 elusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 3 P·P· C.P. e 4 P·P· della legge 25.rr.1926 n. 2008; . . ) per il reato di concorso ~~lla pr_opaganda 3 ~ 1 di reclusione e 2 l'interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici a norma degh art. 63 P·P· e 4 secondo cpv. della citata legge. . . d"1 Aggiunge a ciascuna delle suddette pene della reclusione 3 anm vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P. ; . . ) per il reato di uso sciente di documento falso I anno d1 reclus10ne 3 a norma dell'art. 285 C.P.. d 11' Procedendo quindi al cumulo giuridico delle . pe?"e a n?rma e a_rt. 68 C.P. si perviene alla complessiva pena. di 6 a~m. d1_ r_eclus10ne, ?ella mterdizione perpetua dai pubblici uffici e d1 3 anru di vigilanza speciale. A Ferrero infligge: . . . ) per il reato di appartenen~a al P.a~tito C_omurusta 4 anm di reclu1 sione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del primo cpv. dell'art. 4 della legge 25. rr.1926 n. 2008; 14/ bis - U.S.
TRIBUKALE SPECIALE
PER LA
DIFESA
DELLO STATO
.. 2) .P:r il reato di concorso nella propaganda 4 anni di reclusione e hnterdlZlone perpetua dai pubblici uffici a norma degli art. 63 P·P· C.P. e 4 secondo cpv. della detta legge. Aggiunge a ciascuna delle dette pene della reclusione tre anni di vic:ri0 lanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; 3) per il ~eato di omessa denunzia di armi e munizioni r mese di arresto a norma degli art. !6-_37 T.U. della legge di P.S. 6.rr.r926 n. r848. Proceden?o qu_md1 al cumulo giuridico delle pene a norma degli art. 6.8 - 72 C.P. ~1 per~1~ne alla complessiva pena di 6 anni e 5 giorni di reclus10ne, del!~ mterd1z10ne perpetua dai pubblici uffici e di 3 anni di vigilanza speciale. A Misuri infligge : ,. Per i~ ~eato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione e, 1mterdiz10ne perpetua dai pubblici uffici a norma del primo cpv. del! ar~. 4 della legge 25.rr.1926 n. 2008 e 3 anni di vigilanza speciale a norma dell art. 28 C.P.. Ad Anesi infligge : P:r ~l reato . di complicità nella istigazione alla guerra civile 2 anni e 6 mesi di reclusione a n.orma degli art. 64 n. 3 C.P. e 3 cpv. della legge 25. 11. 1926 n. 2008. Aggmnge alla detta pena 3 anni di vigilanza speciale a norma deH'art. 28 C.P.. A Battisti infligge : P~r ~l reato. di complicità nella istigazione alla guerra civile 2 anni e 6 mesi d1 reclus10ne a norma degli art. 64 n . 3 C.P. e 3 cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008. ~ poiché ritiene che sia il caso di concedere al Battisti le attenuanti genenche a senso dell'art. 59 C.P., il Tribunale valendosi della facoltà data dall:art. ~ ?ella citata legge 25 .. n ..1926 n: 2008 rid.uce la detta pena alla ~e~a, e cioe a.d 1 anno e 3 mesi di reclus10ne. Aggmnge quindi 3 anni di vigilanza speciale della P.S. a norma dell'art. 28 C.P.. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pao-amento delle 0
spese processuali a norma dell'art. 39 C.P..
. Ritenuto infine che il ~anaro e gli altri oggetti sequestrati agli imputati devono. esse~e confiscati a .sen~o dell'art. 36 C.P. in quanto sono il prodotto dei reati ed erano destmat1 a commetterli. . .Che si. fa eccezione soltant? p~r la somma depositata sul libretto postale di nsparm10 appartenente al M1sun per le ra!rioni dette avanti ma si ritiene 0 opportuno mantener~ il sequestro a garanzia delle spese di giustizia. Che anche le nvoltelle e le munizioni sequestrate devono essere confiscate a norma dell'art. 36 C.P ..
PRn!A
PARTE :
SENTE:SZE
EMESSE
DAL T.S.D.S,
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13- 20 - 21 - 28 - 3r - 36 - 39- 59 6r - 63 P·P· - 64 n. 3 - 68 - 72 - 78 - 285 C.P. nonché gli art. 3 cpv. - 4- 6 della legge 25.1r.r926 n. 2008; 16- 37 T.U. della legge di P.S. 6.11.1926 n. 1848; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara: Non provata la reità di Rossi Francesco in ordine al reato ascrittogli e lo assolve ordinando che sia posto· in libertà se non detenuto per altra causa. Li Causi Girolamo, Piancastelli Giuseppe, Battaglia Antonino, Bricarello Domenico, Benvenuto Ruggero, D 'Onofrio Edoardo, Gaeta Giuseppe, Salvador Riccardo, Bigardi Raffaele, Grandi Enrico, Reggiani Giuseppe e Pavignano Anna colpevoli ciascuno dei reati a loro ascritti e condanna: Li Causi alla complessiva pena di 20 anni e 9 mesi di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Piancastelli alla complessiva pena di r3 anni e 3 mesi di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Battaglia alla complessiva pena di 13 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Bricarello alla complessiva pena di r2 anni e 9 mesi di reciusione ed aila interdizione perpetua dai pubblici uffici. D'Onofrio alla complessiva pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Benvenuto alla complessiva pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Gaeta alla complessiva pena di 12 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Salvador alla complessiva pena di r2 anni e 6 mesi di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Bigardi alla complessiva pena di IO anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ritenendo assorbito il reato di propaganda in quello di concorso in istigazione. Grandi alla complessiva pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Reggiani alla complessiva pena di 8 anni e 3 mesi di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Pavignano alla complessiva pena di 6 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Dichiara inoltre : Ferrero Giovanni assolto dalla imputazione di ricostituzione per non provata reità; colpevole invece degli altri reati ascrittigli e lo condanna alla complessiva pena di anni 6 e giorni 5 di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.
TRIBUK..\LE SPECIALE l'ER LA Dlf'ESA DELLO STATO
PRIMA PARTE:
Misuri Ezio assolto dai reati di ricostituzione e di propaganda per non provata reità; colpevole invece del reato di appartenenza al Partito Comunista e lo condanna a 3 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Anesi Mario e Battisti Giovanni assolti dal reato di appartenenza al Partito Comunista per non aver commesso il fatto ; colpevoli invece degli altri reati a loro ascritti ed assorbendo il reato di propaganda in quello di complicità in istigazione condanna : l' Anesi a 2 anni e 6 mesi di reclusione; il Battisti, col beneficio delle attenuanti generiche, ad I anno e 3 mesi di reclusione. Condanna nmi gli imputati suddetti alla vigilanza speciale per la durata di 3 anni, ed al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca delle armi, del danaro e degli altri oggetti sequestrati, meno per la somma sequestrata al Misuri che deve invece essere mantenuta in sequestro per le spese processuali.
Detenuto dal 10.5.1928 al 26.9.1934. Pena espiata: 6 anni, 4 mesi e 16 giorni.
Roma, 10.11.1928 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 1°.1.1930 n. I, 5.r1.r932 n. 1403, 25.9.1934 n. r5u e 15.2.1937 n. 77: Li Causi viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 10·5·1937· Detenuto dall' r1.5.r928 al 10.5.1937. Pena espiata: 9 anni. In data anteriore al 1928 vennero emesse nei confronti del Li Causi le seguenti sentenze : - Pretore di Venezia, 23.3.1922 : lire 1.000 di multa per ingiuria, pena condonata; - Tribunale di Venezia, 31.12.1923 : non doversi procedere per amnistia in ordine ai reati di violazione di domicilio, danneggiamento, furto, minacce e violenza alla pubblica autorità. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 1°.1.1930 n. 1, 5.11.1932 n. 1403 e 25.9.1934 n. 15u: Piancastelli: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa il 26.9.r934.
SENTEKZE ntESSE DAL T.S.D. S,
Battaglia: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 21.7.1934. Detenuto dal 22.7.1927 al 21.7.1934. Pena espiata : 7 anni. Bricarello: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 27.9.1934. Detenuto dal 16-4-1928 al 27.9.1934. Pena espiata: 6 anni, 5 mesi e I I giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 4.12.1928. D'Onofrio: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 27.9.1934. Detenuto dal 10.5.1928 al 27.9.1934. Pena espiata : 6 anni, 4 mesi e 17 giorni. Benvenuto: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 5.5.1928 al 28.9.1934. . . . Pena espiata: 6 anni, 4 mesi e 23 giorni. Si associa a un'istanza di orazia inoltrata dal padre 11 18.7.1929 dichiarando che « da quando si trov~ rinchiuso in carcere si è andato sempre più convincendo della incomprensibilità delle ideologie comuniste». L'istanza di grazia non viene accolta. Salvador: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa il 26.9. 1934. Detenuto dall'11.5.1928 al 26.9.1934. Pena espiata : 6 anni, 4 mesi e 15 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 1°.r.193o n. 1 e 5.u.1932 n. 1403: Gaeta : viene scarcerato dalla casa di reclusione di Saluzzo l'u.8.1934. Detenuto dal 12.8.1927 all'u.8.1934. Pena espiata: 7 anni. Bigardi : viene scarcerato dalla casa di reclusione di San Gimignano il 13.u.1932. Detenuto dal 2.8.1927 al 13.1 1.1932. Pena espiata: 5 anni, 3 mesi e 1 I gi~rni. . Rifiuta di associarsi a un'istanza d1 grazia inoltrata dalla madre il 10.9.1928.
818
_______ _______________ _:_ PARTE: PRIMA
TRIB UNALE SPECIALE
PER LA
DIFESA DELLO STATO
Grandi: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il I4. i r.i933 . Detenuto dal 10.5.1928 al 14.r r.1933. Pena espiata: 5 anni, 6 mesi e 4 giorni. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 16.2.1929 dichiarando « di essersi liberato dalla pressione e dalla influenza che esercitavano su di lui i compagni del processo ». Istanza non accolta. Con sentenza emessa dal Tribunale Militare di Torino il 17.r.1922 Grandi, ritenuto colpevole del reato di falso in documenti, viene condannato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a 4 mesi di carcere militare. Reggiani: viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 14.11.1932. Detenuto dal 20.4.1928 al 14.11.1932. Pena espiata: 4 anni, 6 mesi e 24 giorni. Pavignano Anna: viene scarcerata dalla casa penale per donne di Trani il 12.11.1932. Detenuta dal 20.4.1928 al 12.11.1932. Pena espiata : 4 anni, 6 mesi e 22 giorni. Con sentenza emessa dal T ribunale di Biella il 20.11.1927 la Pavignano, ritenuta colpevole del reato di furto viene condannata, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a I mese e 22 giorni di reclusione. Ferrero: si associa a un'istanza di grazia inoltrata dal padre il 1°.11.1928 esponendo in una lunga lettera « di non aver mai avuto idee sovversive e di non aver mai appartenuto ad associazioni di tale natura e che si trovò coinvolto nel processo per motivi indipendenti dalla sua volontà » dichiarando, inoltre, << di essere animato dai migliori sentimenti di attaccamento e di amore alla Patria e alle Autorità costituite e che sarebbe felice di poterlo dimostrare quando la Patria ne avesse bisogno anche con il sacrifizio della sua vita ,,. Con decreto di grazia del 16.8.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla casa penale di Lucca il 23.8.1929. Detenuto dall'S.6.1928 al 23.8.1929. Pena espiata: I anno, 2 mesi e r5 giorni. Anesi: detenuto dal 2.8.1927 e scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Ancona il 29.1.1930. Dichiara di associarsi « toto corde n a istanze di grazia inoltrate dalla moglie e dalla sorella il 1° e il 15.9.1927, il r7.9. r928 e il 19.12.1928; istanze respinte.
SE!'-.ìENZ E EMESSE
DAL T.S .D.S.
8I9
Battisti: detenuto dal 2.9.1927 e scarcerato, per pena espiata, lo stesso . . giorno in cui venne condann.ato dal T.S.J?,S. (10.u.1928): Con ordinanza emessa 11 28.9.1929 il T .S.D.S. ordma, nei confronti del Battisti, la cessazione « nella durata e negli effetti ,, della vigilanza speciale disposta dallo stesso Tribunale con sentenza del 10. I I. r928. Misuri: detenuto dal 20-4-1928 e scarcerato, per fine pena, dalla casa di reclusione di Pallanza il 19.4.1931. Giovanni Ferrero viene riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma 1'11.5.1939. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza. e1~e.ssa .il ~0-4-1957, ha dichiarato _ nei confronti di Giuseppe Gaeta - la gmnd1ca mes1stenza della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 10.u .1928 (D.L.L. 27·7· 1944 n. 159)· Nei confronti di tutti gli altri condannati la giuridica inesistenza della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 10.n.1928 viene dichiarata dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza emessa il 6.10.1964 (D.L.L. 27.7.1944 n. 159).
TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 122/ 1928
SENTENZA N. 131
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: T ringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Mucci Giulio, Pasqualucci Renato, Oliveti Ivo, De Martini Vittorio, Piroli Alberto, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Ferretti Mario, nato il 4.12.1896 a Meldola (Forlì), calzolaio; Noris Leone, nato il 21.1.1879 a Bergamo, tipografo. Detenuti. IMPUTA T I
Del delitto di cui all'art. 4 della legge 25.rr.1926 n. 2008 per avere in Milano ed altrove fra il dicembre 1926 e la terza decade del febbraio 1928 svolto opera per la ricostituzione del Partito Comunista, per avervi fatto parte e per aver fatto propaganda con la diffusione di giornali e di cartoline rappresentanti i capi dei partiti comunista e socialista, dei metodi d'azione, del programma e della dottrina dei detti partiti disciolti per ordine della pubblica autorità. Omissis P. Q • .M.
Il Tribunale, visti gli art. 4 u.cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008; 485 C.P. Esercito, dichiara Ferretti Mario e Noris Leone assolti per insufficienza di prove in ordine al solo reato previsto e punito dall'art. 4 u.cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008; in tal senso modificando i capi di accusa: ordinando che entrambi vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 12.rr.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA PARTE :
SEKTE:NZE
EMESSE D..\L T .S.D .S.
Nota. - Il Giudice Istruttore (Pietro Quinto Guerri), con ordinanza emessa il 15.5.1928, ha dichiarato di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti del coimputato: - Marcucci Lino, nato il 25.9.1893 a Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), parrucchiere.
822
T R!BU1'ALE SPECIALE PER LA
DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 163 / 1928
SENTENZA N. 132
I! Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Tringali Casanova Antonio, Generale della M. V .S.N .;
PRn{A
PARTE:
SE)<TEN ZE
E~iESSE DAL T.S.D.S.
blici uffici per il Ruspaggiari e temporanea, eguale alla durata della pena, per il Bonini: entrambi alle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 12.11.1928 - Anno VII.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Mucci Giulio, Pasqualucci Renato, Oliveti Ivo, De Martini Vittorio, Piroli Alberto, Consoli della M.V.S.N .;
le firme del Presidente e dei Giudici. Seauono b
ha pronunciato la seguente NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE SENTENZA
Il Bonini e il Ruspaggiari vengono scarcerati, per fine pena, rispettivamente il 24.2.1929 e il 24.2.1930.
Ruspaggiari Venerio, nato a San Martino in Rio (Reggio Emilia) il 31.6.1875, esercente;
Nei confronti del Ruspaggiari il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 7+ 1933, cessata l'esecuzione della misura di sicurezza e delle pene accessorie ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D. 5.11.1932 n. 1403.
nella causa contro:
Bonini Aristide, nato a Busseto (Parma) il 19.12.1884, ex agente P.S. pensionato. Detenuti. IMPU T ATI
Del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.n.1926 n. 2008 per avere in M~dena, in. epoca imprecisata ma anteriore al 24.2.1928, fatto propaganda delle dottnne, dei programmi e metodi di azione di un partito già disciolto per ordine dell a pubblica autorità mediante diffusione di discorso politico pronunziato all'estero da un esponente del fuoruscitismo e di intonazione prettamente sovversiva.
Omissis
P. Q. M.
Il Tribunale, visti gli art. 4 u.cpv. - 6 della legge 25.11.1926 n. 2008; 13 - 39 - 28 C.P.c., dichiara Ruspaggiari e Bonini colpevoli dei delitti loro ~scritti ed in concorso del beneficio della diminuente della metà pena per l·art. 6 della legge 25.11.1926 n. 2008 a favore del Bonini, condanna Ruspaggiari ad anni 2 di reclusione con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., ed il Bonini ad anni 1 di reclusione; con la interdizione perpetua dai pub-
La Corte Suprema di Cassazione ~23, _Sez. pen~le)_, ~on _sen~enza emessa in camera di consiglio il 4.3.1968, dichiara la gmnd1ca mes1ste~z~ della :sentenza emessa dal T.S.D.S. il 12.11.1928 nei confronti del Bonm1 e del R uspaoaiari ai sensi dell'art. I del D.L.L. 27.7.1944 n. 159. b b
TRIBUNALE SPECIALE
PER LA Dll'ESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 103 / 1928
SENTENZA N. 133
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero·
'
Giudici:. Mucci Giulio, Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Le Metre Gaetano, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Marinoni Achille, nato il 15.2.1887 a Mantova, calzolaio; Domaschi Giovanni, nato il 30.12. 1891 a Verona meccanico· . ' ' Bonetti Umberto, nato il 30.5.1906 a Verona, fornaio; Bercelli Giovanni Battista, nato l'r.8.1888 a Vigasio (Verona), calzolaio; Fracasso Bruno, nato il 31.7.1905 a Verona, cenciaiuolo; Braida Giovanni, nato il 25.6.1905 a Verona, barbiere. Tutti detenuti. IMPUTATI
?~
I prim~ cinque del_ delitto cui all'art. 3 p.p. legge 25.11.1926 n. 2008 per avere m Verona m corre1ta fra loro, in epoca precedente e fino al 4.2.1~28, concertato di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e di suscitare la guerra civile (art. 120- 252 C.P.). Il sesto di complicità in detto reato a norma degli art. 64 n. 3 C.P., 3 P·P· legge 25.11.1926 n. 2008 per averne facilitato con il suo aiuto l'attuazione, nell~ stes_se_ circostanze di tempo e di luogo di cui sopra. Il Mannont, inoltre, del reato di cui agli art. 2 - 3 - 7 Regio Editto sulla Stampa 26-3-1848 n. 645, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo. IN P UBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. sulle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE
Consi~erato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze orali del pubblico dibattimento si è statuito
PRIMA PARTE:
SENTEKZE D!ESSE DAL T.S.D.S,
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che gli accennati imputati con atto di accusa del 14.9.1928. furon~ rinviati a giudizio per rispondere tutti di concerto per. far s?rgere m armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e d1 susCitare la guerra civile: ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 3 P·P· della legge 25.11.1926 n . 2008. Il Marinoni, inoltre, del reato previsto e punito dagli art. 2 - 3 - 7 dell'Editto sulla Stampa 26.3.1848 n. 645. Gli elementi probatori di specifica accusa in corso istruttorio erano offerti dalle esplicite chiare e precise dichiarazioni degli organi tutori del1' ordine pubblico, che procedettero alle più accurate sagaci indagini investigative, nonché dalle stesse confessioni di taluni imputati e dal materiale in giudiziale sequestro. Il Domaschi, che era confinato politico a Lipari, nel gennaio 1928 ottenne di rientrare a Verona per soggiornare provvisoriamente in famiglia, per la durata di giorni ro, essendogli morta la madre. Pure essendo stato diffidato e sorvegliato dalla Questura, ebbe ad eludere ogni vioilanza e segretamente a riunirsi con pericolosi sovversivi, coi vari imputati; andando assai sovente in casa del Marinoni. Perciò di sordi P.S. entrarono nella abitazione del Marinoni, trovando p resa bali aoenti b d' . questi mentre stava poligrafando parecchie copie - circa 85 - 1 un mamfesto con la dicitura: « Viva il 1° Maggio, date la libertà alle vittime politiche, ecc. », e dopo offese al Re e al Capo del Governo ... « Giovani impuanate le armi e sventrate tutti gli oppressori ... , Vendetta per vendetta, - ~orte al fascismo - soldati ribellatevi, ecc. ». Copie di tale manifesto furono trovate anche in casa del Bonetti. Entrambi confessarono che d'accordo coi compagni di fede, coimputati, si riunivano ed esplicavano attività prop_agandistica per_ prepar~re un_a rivolta armata. Specificando che il Domasch1 aveva suggest10nato 11 Mannoni, col dire che il popolo si andava organizzando alla rivolta, dovunque, per le misere condizioni economiche generali del paese, per le lott~ nel fascismo, per la disoccupazione, ecc.. Perciò il Marin?ni pre~e. ~ccord1 con ali altri denunciati, pensando anche di commettere atti terronst1c1 : venendo ~celto il Bercelli, di carattere piuttosto sanguinario e quindi più indicato; il quale più volte sollecitò che gli attentati si avverassero e~ a :al scopo acquistò una rivoltella automatica nuova portata in casa Mannoru. Vittime designate erano le più cospicue persona~ità di Verona; e ~erciò anche gli altri compagni si erano provveduti d_i p1sto~e. In un ma_mfesto clandestino di eccitamento e di minaccia contro 1 Poten dello Stato, m una postilla rivolta al Prefetto si minacciava di incominciare le terribili vendette. Il Bonetti, nelì'ammettere tutte le circostanze, precisò che egli era stato incaricato di pedinare il Generale Graziani, il Prefetto, il Presidente del Tribunale ed altre personalità cittadine, vittime designate.
TRIBUNALE SPECIALE PER
LA DIFESi\ DELLO STATO
Il Marinoni si confessò anarchico in rapporti coi fuorusciti di Francia: tanto che dai compagni residenti all'estero fu maggiormente eccitato alla fede rivoluzionaria. Disse altresì che ebbe incarico di ricuperare dal negozio già occupato dal Domaschi, una cassa contenente bombe e cartucce oer pistola, nascondendola; e perciò eseguendo gli ordini, a mezzo di compagni, ricevuti. Si dichiarò infine autore del piano di azione terroristico, di rivolta armata contro i Poteri dello Stato e di guerra civile; in orioinale allegato 0 al fascicolo processuale. Il Domaschi si professò di idee anarchiche e non comuniste; escludendo di avere avuto rapporti coi suddetti coimputati a scopo criminoso; però non seppe giustificare gli scritti di carattere rivoluzionario che egli con lo pseudonimo di « Ciclo ,, dirigeva al Marinoni chiamandolo « Elica >). Il Braida non negò d'avere portato al Marinoni a Verona un biglietto cucitogli nel berretto, dal compagno pure confinato, Domaschi, nella occasione che, in seguito alla grazia concessagli, ritornava in famiglia reduce da Lipari : ma, a dibattimento, disse che conoscendone il contenuto, che era di carattere solo familiare, accettò l'incarico, al momento non comprendendo la gravità dell'atto che compiva. Durante l'istruttoria egli invece aveva dichiarato che non conosceva affatto il contenuto della clandestina comunicazione. Mentre risultava dalle testimoniali che non avendo potuto confabulare col Marinoni, perché detenuto a disposizione della Questura, si recò dal conduttore della bottega già in locazione al Damaschi e gli riferì che_ era latore di un biglietto segreto scritto dal detto compagno di confino e diretto al Marinoni; nel quale erano date disposizioni per ricuperare una cassa di bombe, nascosta nei locali già occupati dal Damaschi, per poscia sotterrarla in altro posto più sicuro. Gli organi tutori dell'ordine pubblico ebbero a denunciare anche il Fracasso : il quale, secondo le generiche affermazioni del Marinoni, avrebbe accettato il compito di diffondere un manifesto (del giugno 1927) compilato e poligrafato dallo stesso Marinoni. Però tranne l'accusa generica accennata, in un secondo tempo in pieno ritrattata e che determinò altresì l'arresto di vari omonimi « Fracasso )) ' prima di individuare l'imputato, nessuna altra circostanza risultò a carico del Bruno Fracasso: di guisa che di fronte alle coerenti continue negative di quest'ultimo devesi dichiarare l'assoluzione per insufficienza di prove. Dalla suesposta narrativa è risultato ad evidenza che tutti o-li imputati, pericolosi anarchici, pessimamente dipinti nei rapporti infor~ativi della P.S., avevano concertato di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e di suscitare la guerra civile. Capi promotori ed organizzatori di tanto grave azione criminosa erano il Marinoni ed il Damaschi; e gregari cooperatori il Bercelli, il Bonetti nonché il Braida; quest'ultimo già confinato politico per 5 anni, graziato completamente.
PRI MA P ARTE:
SEKTEKZE EMESSE
D.-\L T.S .D.S.
Non v'è dubbio pertanto che si sono tutti resi colpevoli del delitto previsto e punito dall'a;t. 3 P·P· della legge 25.11.1926 n._ 2008; in quanto, nella fattispecie della rispettiva opera sovversiva svolta, s1 vengon~ a c~ratterizzare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la qualificazione aiuridica del reato ad ognuno ascritto. " Il Braida deve rispondere di complicità nel detto reato conformemente al disposto dell'art. 64 n. 3 del C.P.c.: ma in relazione all'art. 6 u.~~v. della legge 25.u.1926 n. 2008, ossia venendo punito con le pene stab1hte dalla stessa legge. . . . . Il Marinoni era stato rinviato a giudizio anche per 11 reato d1 cm agli art. 2- 3- 7 R. Editto sulla Stampa 26.3.1848 _n. ~45 quale a~tore della compilazione del materiale di pro_paganda . ec\1tat~1ce . sovvers1:a, sta~pat_o e diffuso clandestinamente; ma 11 Collegio e d avviso che m apphcaz101:e dell'art. 78 C.P.c. debbasi ritenere tale reato assorbito dal maggiore ascnttogli. . . Pertanto esaminate e vagliate tutte le circostanze raccolte a dibattimento considera eque le seguenti pene irrogate: Ai capi promotori: Marinoni anni r7; Damaschi anni 15. Ai gregari esecutori: Bonetti nonché Bercelli anm IO ciascuno; Braida anni 5. . . Tutti alla reclusione ; con 3 anni di vigilanza speciale d1 P .S.; con l_a interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad eccezione per il Braida per 11 quale la interdizione è temporanea ed eguale alla d~rata della pena; _col pagamento delle spese di giudizio, in solido e ad ogm altra conseguenziale . . . di legge. Nei confronti del Fracasso, invece, non essendosi raccolti elementi sufficienti di reità lo dichiara assolto per insufficienza di prove : ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. P. Q . M.
Il Tribunale, visti gli art. 3 P·P· - 6 della legge 25.;r.1_926 n. 2008 in relazione agli art. 120 - 252 - 64 n . 3 C.P .c.; 2 - 3 - 7 dell Editto. sulla. St~mpa 26.3.1848 n. 645; 13- 28: 31 - 39-78 C.P.~. ; 4.85 C.P: Eserclt~, d1c~1ar~ Damaschi, Marinoni, Bonetu, Bercelh e Bra1da colpevoli del delitto d1 cm all'art. 3 P·P· della legge 25.11.1926 n. 2008 in relaz~one agli_ art. 120-252 C.P., ritenendovi assorbito il reato previsto e pumto dagh art. 2 - 3 - 7 dell'Editto sulla Stampa 26.3.1848 n. 645 ascritto al _Marinoni, _e conda1:na: Marinoni ad anni 17, Damaschi ad anni 15, Bonetu e Bercelh ad anm IO: Braida ad anni 5, tutti alla reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici - tranne per il Braida. pe~ il _q~ale la inte~dizio~e è uguale alìa durata della pena; con 3 anm d1 v1g1lanza speciale d1 P.S.; col
PRIMA PAR'l'E :
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
p~gamento in solido delle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale d1 legge. Dichiara in vece Fracasso assolto per insufficienza di prove· ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altr~ causa. Roma, 19.rr.1928 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZI0l\1E
Bercelli: dal 1910 al 1926 è incorso in numerosi reati di furto di truffa ricettazione, lesioni, oltraggio, resistenza e violenza a Pubblico' Ufficiale' porto abusivo di pistola e di coltello, corruzione e maltrattamenti verso g~n~tori, venendo giudicato dalle sottoelencate competenti autorità giudiz1ane : - Tribunale di Mantova : sentenze del 22.7.1910 e 7.10.1910; - Corte d'Appello di Brescia: sentenza del r9.5.19n; - Tribunale Correzionale della Senna : sentenze del 30.6.1913 e 23,5. r9r4; - Corte d'Appello di Venezia: sentenza del 16.u.1914; - Pretore di Verona : sentenze del 24.rr. 1914, 4.5.1915 e 17.8.1915; - Tr~bunale di yerona: sentenze del 7.12.1915, 16.2.1916 e 2.5.1916; - Tnbunale militare di guerra della 1 Armata: sentenza del 1°.5.1918; - Corte d'Appello di Venezia: sentenza del 6.5.1921; - Pretore di Verona: sentenza del 31.5.1924; - Tribunale di Verona : sentenza del 14.3.1925; - Corte d'Assise di Verona: sentenza del 23.r.1926; - Corte d'Appello di Venezia: sentenza del 7.12.1926. Pe~ i _sopraspecific~ti p_re~edenti penali il Bercelli non può usufruire dei benefici d1 clemenza d1 cm a1 RR.DD. 5.11.1932 n. 1403, 25.9.1934 n. r5u e 15.2.1937 n. 77· . Istanze di grazia inoltr~te dal Bercelli al Capo del Governo il 1°.6.1931 e 11 23.3.1935 vengono respmte. Scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Portoferraio il 25.2.1938. Detenuto dall' u.2.1928 al 25.2.1938. Pena espiata: IO anni e r 4 giorni.
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SENTENZE E MESSE DAL T .S.D.S ,
Marinoni: ritenuto colpevole dei reati di resistenza ed o\trag~io con minaccia, diserzione, istigazione a delinquere, omessa denunzia d1 arm~, porto abusivo di coltello e furto qualificato venne condannat? a pene vane dalla Corte d'Appello di Brescia, con sentenze emesse 11 19.8.1905 e 20.10.1905, dal Tribunale militare di Verona con sentenza. del 21.2._1908, dal Pretore di Mantova con sentenza del 24.3.19u e dal Tnbunale d1 Verona con sentenze del 16.11.1923 e del 24.1.1928. Pertanto il Marinoni non può usufruire, a causa dei suddetti precedenti penali, dei benefici di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932 n. 14o3 e 25.9.1934 n. 15u. . . Nel 1933 e 1934 Marinoni inoltra istanze di grazia a S.M. 11 Re e al Capo del Governo: istanze respinte. . Una nuova istanza di grazia inviata al Capo del Governo_ nel gennaio del 1937 viene accolta e con dec~eto di grazia de~\'8.3.1937 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto il Marinoni, detenuto dall'u .2.1928, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 10.3.1937. Pena espiata: 9 anni e 29 giorni. Damaschi: condannato, con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Verona il 26.5.1922, alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione e a 1 anno di vigilanza speciale per il reato previsto dall'art. r della legge 19.7.1894 n. 314 (trasporto di una bomba). Damaschi incorre in due reati di evasione: il 21.7.1928 evade dal carcere mandamentale di Lipari venendo tratto in arr~sto il 26:7· 1928 e il 16.2.1929 evade dal carcere di Messina venendo tratto m arresto 11 1~.2.1929: Per la prima evasione il Damaschi_ viene co~da~n~to a_lla pena d1 4 mesi di arresto con sentenza emessa dal TnbunaJe di :tv,.essma 11 24.2.1929. Per la seconda evasione la Corte di Assise di Messina infligge al Damaschi, con sentenza del 13.6.1929, la pena di 3 anni di reclusione_. Infine il Damaschi, ritenuto colpevole del reato contravvenz1onale di cui agli art. 190 - 193 della legge di P.S., viene condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 5. 11.1928 e confer mata dalla competente Corte d'Appello con sentenza del 13.6.1929, alla pena di 4 mesi di arresto. A causa deEe suddette condanne il Domaschi deve espiare la pena complessiva di r8 anni e 20 giorni di reclusione._ . . Per effetto dei provvedimenti di clemenza d1 cm a1 RR.DD. S·II·:93~ n. 1403 e 25.9.1934 n. 15n Domaschi viene scarcerato dal carcere gmd1ziario di Roma il 16.2.1936. Detenuto dal 14.2.1928 al 16.2.1936. Pena espiata: 8 anni e 2 giorni. 15 / bis - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Bonetti: si associa, con lettere nelle quali vengono esposti fatti e idee, alle istanze di grazia inoltrate dai genitori il 1°.12.1928 e il 20.10.1929: istanze respinte. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932 n. 1403 e 25.9.1934 n . 15n viene scarcerato dalla casa penale di Castelfranco Emilia il 27.9.1934. Detenuto dall'n.2.1928 al 27.9.1934. Pena espiata: 6 anni, 7 mesi e 16 giorni. Braida: si associa a istanze dj grazia inoltrate dalla madre e dalla fidanzata nel 1929 e 1930 : istanze respinte. Una istanza di grazia inviata dal Braida al Capo del Governo nel marzo del r93r viene accolta e, pertanto, con decreto di grazia del 15.10.1931, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 25.7.1928 al 22.10.1931, data della sua scarcerazione dalla casa penale di Lecce. Pena espiata: 3 anni, 2 mesi e 27 giorni. Nei confronti di tutti viene concesso, con ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 19.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. r D.L. 17.rr.1945 n. 719 con l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.rr.1947 n. 1631). La Corte Suprema di Cassazione (2"' Sez. penale) con sentenza emessa in camera di consiglio il 16.7.1963 ha annullato, per inesistenza giuridica - ai sensi dell'art. r D.L.L. 27.7.1944 n. 159 -, la sentenza emessa dal T.S.D.S. nei confronti di Marinoni, Domaschi, Bonetti, Bercelli, Braida e Fracasso.
N ota. - Il Giudice Istruttore del T.S.D.S. (G. Montalto) nel rinviare gli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso di giustizia nei confronti dei sopra specificati imputati dichiarò, con la medesima ordinanza del 13.9.1928, di cc non doversi procedere, per insufficienza di prove , nei confronti di: - Freddo Giuseppe, nato a Ronco all'Adige (Verona) il 24.9.1895, contadino; - Casini Mario, nato a Figline Valdarno (Firenze) l' rr.9.1883, verniciatore; - Biscardo Umberto, nato a Verona il 20.8.1880, commerciante; -,. Crestani Biagio, nato a Verona il 12.12.1897, cameriere; - Marconcini Romeo, nato a Isola Rizza (Verona) il 15.5.1892, meccamco;
PRIMA PARTE:
SENTENZE E MESSE
DAL T.S.D.S.
- Bernardinelli Angelo, nato a Parona di Valpolicella (Vicenza) il 12.4.1892, carradore; - Bernardinelli Gino, nato a Parona di Valpolicella (Vicenza) il 27.8.1902, calzolaio; . . . - Bernardinelli Innocente, nato a Parona d1 Valpohcella (Vicenza) il 16-4-1900, fabbro; - Sarnrnartano Gaspare, nato a Favignana (Trapani) il 17.11.1898, bracciante; - Perbellini Gaetano, nato a Verona l'rr.r.r898, meccanico; - Bianchini Amedeo, nato a S. Giovanni Bonavista (Brasile) il 30.7.1893, meccanico; . . - Panzieri Bruno, nato a Verona 11 16.rr.1904, tipografo; - Grigoletti Cesare, nato a Parona di Valpolicella (Vicenza) il 7.5.1896, fabbro ; - Sandroni Pietro, nato a Monteroberto (Ancona) l'r r.5.1879, sarto; - Zocca Luigi, nato a Verona il 20-4-1895, fabbro; - Freddo Ferruccio, nato a Ronco all'Adige (Verona) il 17.2.1898, sarto; - Begalli Giovanni, nato a Quinto di Valpantena (Verona) il 18.2.1892, operaio.
TRIBUK:\LE SPECIALE
PER LA
DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 47 / 1928
SENTENZA N . 160
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo ; Giudici: Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
PRIMA
PARTE :
SE!\TE>lZE EMESSE DAL T.S . D.S .
Tovazzi Romano, nato il 13.8.1899 a Volano (Trento), operaio; Baldassarini Silvio, nato il 3.2.1898 a Villa Lagarina (Trento), muratore ; Fambri Ottavio, nato il 14.12.1900 a Riva (T rento), muratore; Santorum Angelo, nato il 25.1r.1902 a Riva (T rento), m anovale; Perghen Giuseppe, nato il 30.10. ì896 a Nomi (Trento), contadino ; Perghen Enrico, nato ii r9.1r.1908 a Nomi (Trento), contadino; Rossi Ezio> nato il 28.8.1898 a ìviezzocorona (Trento), carpentiere .
h a pronunciato la seguente I:MPUT A Tl
SENTENZA
nel procedimento pen ale contro : Bartolozzi Augusto, nato il 3.1r.1899 a Casciano Val di Pesa (Siena), bracciante; Scartezzirii Luigi, nato il 2.12.1901 a Trento, facchino; Bazzanelli Enrico, nato 1'8.8.1895 a Trento, carrettiere; Pasquazzo Umberto, nato il 19.7.1900 a Trento, meccanico; Sandri Ferruccio, nato il 20.r.1903 ad Ala (Trento), muratore ; Miorelli Francesco, nato il 6.5.1874 a San Giorgio (Bolzano), contadino ; Ferrari Giuseppe, nato il 17.8.1870 a Tiarno di Sotto (Trento), negoziante di legname; Cretti Giulio, nato il 21.5.1893 a San Giorgio (Bolzano), contadino; Dusatti Giacomo, nato il 15.9.1898 a Riva (Trento), operaio; Furlanelli Umberto, nato 1'n-4-1881 a Mezzolombardo (Trento), prestinaio; Venturini Ezechiele, nato il 27.1.1904 a Chiarano d'Arco (Trento), fa legname; Pedrolli Fortunato, nato il 21.10.1883 a Cognola (Trento), fornaio; Marzenta Adolfo, nato il 26-4-1902 a Piove di Sacco (Padova), barbiere ; Fambri Narciso, nato 1'8.12.1898 a Riva (T rento), muratore; Miorì Italo, nato il 15.3.1897 a Riva (Trento), contadino; Farina Davide, n ato il 19.9.1902 a Riva (Trento), bracciante; T ornasi Giovanni, nato il 31. 12.1889 ad Arco (Trento), muratore ; Santorum Vittorio, nato il 22.12.1894 a Riva (Tren to), contadino; Malossini Giovanni, nato il 20.n.1897 a Riva (Trento), contadino; Meneghelli Attilio, n ato il 20.n.1899 a Riva (Trento), ferroviere; Carloni Pietro, nato il 16.12.1901 a Riva (Trento), contadino;
I pnm1 ventisei : 1) del delitto previsto e punito dall'art. 134 n. 2 in relazione agli art. II8 n. 3 e 120 C.P. per aver concertato e stabilito di commettere - con determi nati mezzi, propaganda violentissima contro l'organizzazione statale da esplicarsi specialmente colla diffus ione di giornali, manifesti, opuscoìi e proclami stampati e diffusi cìanòestinamente, organizzazione segreta a carattere militare, sovvenzionata anche dall'estero, spionaggio militare politico, propagan da antimilitarista, ecc. - fatti diretti a mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la fo rma di Governo ed a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; 2) del delitto di cui all'art. 251 C.P. per aver fatto parte di una associazione diretta anche a commettere i delitti preveduti dall'art. 247 C.P.; 3) del delitto previsto e punito dagli art. 63 - 252 C.P. per aver partecipato come esecutori e cooperatori in qualità di capi e di gregari, detenendo - fra l'altro - abusivamente armi, munizioni e materie esplosive in una associazione a carattere militare finanziata anche dall'estero; e ciò allo scopo di compiere azioni dirette a suscitare la guerra civile ed a portare, nel Regno, devastazione, saccheggio e strage; 4) del delitto di cui agli art. 79- 247 C.P. in relazione all'art. 1 legge 19.7.1894 n. 3r5 per aver, con più atti esecutivi dell a medesima risoluzione criminosa, incitato - pubblicamente con la diffusione clandestina di giornali, proclami, manifesti ed opuscoli stampati alla macchia - alla disobbedienza della legge ed all'odio fra 1e varie classi sociali in modo pericoloso per l'ordine pubblico; 5) del delitto di cui agli art. 79 - 135 C.P. per aver, con atti esecut1v1 di unica determinazione criminosa, eccitato a commettere i reati di cui agli art. rr8 n. 3 e 120 C.P. ; 6) inoltre, Bazzanelli Enrico, Pasquazzo Umberto, Sandri Ferruccio, Ferrari Giuseppe, Miorelli Francesco, Cretti Giulio e Baldassarini Silvio:
PRIMA PARTE :
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
dei reati di cui agli art. 1 - 2- 4- 5 R.D. 3.8.r9r9 n. 1360 per omessa denuncia e detenzione illecita di armi, munizioni da guerra ed esplosivi. Fatti commessi in T rento ed altrove fra il gennaio 1925 ed il 22.10.1926. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede : 1) nei riguardi di Perghen Enrico e Rossi Ezio non luogo a procedimento penale per non aver commesso i fatti a loro attribuiti; 2) nei riguardi di Ferrari Giuseppe, Miorelli Francesco e Cretti Giulio non luogo a procedimento penale in ordine al reato di cui agli art. 1 - 2 - 4 - 5 del R.D. 3.8.19r9 n. 1360 per sussistenza della cosa giudicata, e nei riguardi di Baldassarini Silvio, Sandri Ferruccio e Bazzanelli Enrico non luogo a procedere in ordine al detto reato per non aver commesso il fatto; 3) nei riguardi di Ferrari Giuseppe, Miorelli Francesco, Cretti Giulio e Pedrolli Fortunato il oroscioglimento da tutti i reati a loro ascritti oer non aver commesso il fatto; 4) nei riguardi di Bazzanelli Enrico, Furlanelli Umberto, Malossini Giovanni, Miorì Italo, Meneghelli Attilio, Scartezzini Luigi, Santorum Angelo, Santorum Vittorio, Tornasi Giovanni, Tovazzi Romano, Carloni Pietro, Baldassarini Silvio e Pasquazzo Umberto il proscioglimento da tutti i reati a loro ascritti per insufficienza di prove; 5) nei riguardi di Bartolozzi Augusto lo stralcio degli atti perché latitante espatriato; 6) nei riguardi di Sandri Ferruccio, Venturini Ezechiele, Marzenta Adolfo, Dusatti Giacomo, Farina Davide, Fambri Ottavio, Fambri N arciso e Perghen Giuseppe il rinvio a giudizio pei reati previsti dall'art. r35 in relazione agli art. n8- 120 C.P. e dall'art. 251 in relazione all'art. 247 stesso codice, prosciogliendoli dagli altri reati per insufficienza di prove ed ordinando la scarcerazione di quelli fra costoro che sono ancora detenuti e la liberazione definitiva di quelli già scarcerati. L
L
IN FATTO ED IN DIRITTO
risulta dagli atti quanto segue: La Regia Questura di Trento con rapporti in data 22 ottobre e 2.rr.1926 (Vol. 1°, f. 1 - 2 - 23 - 29) denunziava al locale Procuratore del Re che, avendo avuto sentore che il Partito Comunista si andava riorganizzando nel Trentino meridionale, aveva eseguito numerose perquisizioni allo scopo di accertare se gli indiziati erano in possesso di armi e di esplosivi, ed aveva proceduto all'arresto di Bazzanelli Enrico, Pasquazzo Umberto, Sandri Ferruccio, Ferrari Giuseppe, Miorelli Francesco e Cretti Giulio perché trovati in possesso di anni e di esplosivi non denunziati.
SENTENZE E MESSE DAL T .S. D.S.
Che, nelle perquisizioni, erano stati anche sequestrati numerosi documenti inerenti all'attività comunista del Comitato Agitazione e Propaganda, che erano stati rinvenuti nella valigia sequestrata in casa del Bazzanelli Enrico, e che conteneva la segreteria mobile del Partito Comunista per la provincia di Trento. ~ Detti documenti sono elencati nel rapporto del 2.1 r.1926 (Vol. r°, f. 23 a f. 27) e dall'esame di essi risultava che a capo della organizzazione del basso Trentino era Bartolozzi Augusto e che esponenti maggiori di questa .:>ro-anizzazione nelle varie località erano Furlanelli Umberto, Dusatti Giao corno, Venturini Ezechiele, Rossi Ezio, Pedrolli Fortunato, Marzenta Adolfo, Scartezzini Luigi, Fambri Narciso, Fambri Ottavio, Perghen Enrico, Miorì Italo, Tomasi Giovanni, MenegheBi Attilio, Tovazzi Romano, Malossini Giovanni, Farina Davide, Carloni Pietro, Baldassarini Silvio, Santorum Angelo e Santorum Vittorio. Veniva quindi promossa l'azione penale contro gli imputati suddetti per l'art. II8 n. 3 C.P.. Il Giudice Istruttore di Trento con ordinanza in data 22.rr.1926, su conforme richiesta del P.M., riteneva che, in base alle risultanze dell'istruttoria, non si ravvisava a carico degli imputati né la ipotesi dell'art. rr8 n . 3 né quella dell'art. r34 n. 2 C.P. ma le ipotesi previste dagli art. 135- 246_247 C.P., reati che non consentono mandato di cattura. E per.tanto ordinava la scarcerazione di tutti gli imputati mantenendo fermo il mandato di cattura per il solo Bartolozzi Augusto, latitante, in q:oanto che lc:t_ su~ attività criminosa poteva eventualmente rivestire i caratten del reato di cm all'art. 134 n. 2 C~P. che a mente dell'art. 313 C.P.P. consente il mandato di cattura. Trasmessi gli atti per competenza a questo Tribunale Speciale il ~·M: con requisitoria in data 8.9.1927 (Vol. 1°, f. 64 - 65) osservava ~he d~gh ~ttl risultava la esistenza di una organizzazione segreta nella Venezia Tndentma la auale svolgeva attiva propaganda. 'Che ad essa era preposto Bartolozzi Augusto quale Segret~rio Federai: Regionale con sede in Trento; e che gli imputati Sandri, Dusattl, Furlanelh, Venturini, Marzenta, Fambri Narciso, Fambri Ottavio, Santorum Angelo, Santorum Vittorio, Malossini, Meneghelli, Tovazzi, Baldassarini e Carloni risultavano capi di vari nuclei comunisti costituiti nelle varie località del Trentino. Che gli imputati Scartezzini, Bazzanelli e Pedrolli e_rano i~ rapp~rt~ col Bartolozzi, e durante le sue frequenti assenze custodivano i matenah dell'ufficio della Segreteria Federale. Che gli imputati Pasquazzo, Miorelli, Cretti, Ferrari e Baldassarini vennero trovati in possesso di armi e munizioni ~on denunziat~. . . Che gli imputati Rossi Ezio e Perghen Ennco erano stati denunz1at~ per equivoco in quanto che i fiduciari del Partito sarebbero invece RoSSl
TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Giovanni, padre di Ezio, e Perghen Giuseppe, il quale ultimo era in corrispondenza col Bartolozzi e riceveva la posta segreta del Partito a mezzo di certa Angeli Maria alla quale veniva diretta in doppia busta. E pertanto il P.M. richiedeva al Giudice Istruttore di procedere con mandato di cattura contro tutti gli imputati sopra nominati - ad eccezione di Rossi Ezio e Perghen Enrico - per i delitti di cui agli art. 134 n. 2 in relazione agli art. 118 n. 3 e 120 C.P. ; 25r - 252 - 79- r35 in relazione agli art. rr8 - 120 C.P.; 79- 247 in relazione all'art. 1 della legge 19.7.1894 n. 315. Inoìtre contro i nominati Bazzanelli, Pasquazzo, Sandri, Ferrari, Miorelli e Cretti anche per il reato di cui alla legge 3.8.1919 n. 1360. Richiedeva altresì al Giudice Istruttore di procedere a preliminari indagini nei confronti di Rossi Giovanni, Perghen Giuseppe ed Angeli Maria. In seguito a tali indagini veniva denunziato il solo Perghen Giuseppe, e contro di lui si procedeva con mandato di cattura per gli stessi reati ascritti agli altri imputati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della rubrica (Vol. 30°, f. 1 - 3). Con ordinanza in data 3+1928 il Giudice Istruttore, su conforme requisitoria del P.M., ordinava la scarcerazione provvisoria di Ferrari Giuseppe neila considerazione che le indagini istruttorie hanno escluso la partecipazione di esso ai fatti denunziati e che lo stesso Questore di Trento, con nota 21.3.1928, afferma che il Ferrari venne denunziato erroneamente; jnoltre nella considerazione che in ordine al fatto della detenzione di esplosivi e di materiale bellico il Ferrari fu già giudicato dal Pretore di Riva ed assolto. Con successiva ordinanza in data 16.6.1928 lo stesso Giudice Istruttore 1 su conforme richiesta del P.M., ordinava la immediata scarcerazione di Miorelli Francesco, Cretti Giulio, Baldassarini Silvio e Pasquazzo Umberto non risultando nei loro riguardi sufficienti indizi di reità in ordine alle imputazioni rubricate ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), ed ordinava inoltre lo stralcio degli atti riguardanti l'imputazione di omessa denunzia di anni ascritta al Pasquazzo e la trasmissione alla competente autorità giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso. Le risultanze della istruttoria nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti: <..> N ei riguardi di Bartolozzi Augusto dai rapporti delle Autorità di P.S., dai documenti rinvenuti nella valigia sequestrata in casa di Bazzanelli Enrico e dalle dichiarazioni di diversi fra gli stessi imputati, chiaro emerge che il Bartolozzi era a capo del Partito Comunista per il basso Trentino, ed in diretta relazione col Comitato Centrale d'Agitazione e Propaganda e come tale egli provvedeva alla organizzazione del Partito medesimo a mezzo di fiduciarii sparsi nelle varie località che con lui corrispondevano. Fra i documenti contenuti nella vaiigia da lui data in custodia al Bazzanelli se ne sono trovati molti gravi e compromettenti, quali: circolari del Comitato di Agitazione e Propaganda; manifesti a stampa riguardanti l'azione
PRDfi\ PARTE:
SE)IT EKZE
E~IESSE
DAL T .S. D.S.
contro i sindacati fascisti e l'azione per il ristabilimento del regime vincolistico delle locazioni di case, ed infine l'azione contro l'istituzione del Podestà ed i sindacati fascisti; tale manjfesto figura emanato dall 'Unione Nazionale Veneta dei contadini (Vol. 1°, f. 5). Dal complesso dei documenti sequestrati emerge che la organizzazione comunista svolgeva la sua attività a mezzo della propaganda e diffusione degli stampati, allo scopo di incitare le masse aìla insurrezione contro i Poteri dello Stato per il mutamento violento della Costituzione e della forma di Governo, e si era costituita anche allo scopo di incitare all'odio fra le varie classi sociali ed alia disobbedienza delle leggi in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. E pertanto l'attività criminosa del Bartolozzi e dei suoi fiduciarii va limitata a due reati: al reato di cui all'art. 135 in relazione agli art. n8 n. 3 e 120 C.P. con l'aggravante della continuazione a senso dell'art. 79 stesso codice; ed al reato di cui all'art. 251 in relazione all'art. 247 C.P.. Non vi sono elementi per ritenere la sussistenza degli altri reati ascritti ugualmente al Bartolozzi ed agli altri imputati, per cui in ordine ad essi devesi dichiarare non luogo a procedere per inesistenza di reato. Il Bartolozzi, dopo il mandato di cattura emesso contro di lui nell'ottobre 1926, si allontanò da Trento rendendosi irreperibile, e neil'aprile 1927 riuscì a varcare la frontiera. E pertanto nei suoi riguardi è il caso di stralciare gli atti che a lui si riferiscono e sospendere il procedimento. Nei riguardi degli altri imputati risulta che fiduciarii del Bartolozzi erano Sandri Ferruccio, Dusatti Giacomo, Venturini Ezechiele, Marzenta Adolfo, Fambri N arciso, Fambri Ottavio, Miorì Italo , Tovazzi Romano e Perghen Giuseppe i quali svolgevano la loro attività in pieno accordo col Bartolozzi e ne eseguivano le direttive e le istruzioni. N ei riguardi di Sandri Ferruccio risulta dal rapporto delle Autorità di P.S. (Vol. 23°, f. 3 - 6 - 7) che costui ha sempre manifestato pubblicamente le sue idee sovversive; che era il fiduciario incaricato della distribuzione di giornali comunisti e di opuscoli, dei quali venne trovato in pos. . .. . . sesso m vane perqms1z10m. Che, in quella operata il 20.10.1926, fu trovato in possesso di numerose copie del giornale « l'Unità », di elenchi di sottoscrizione pro minatori inglesi e di una circolare del Comitato di Agitazione e Propaganda. Egli stesso nel suo interrogatorio (Vol. 23°, f. 22 - 23) afferma che ha fatto parte del Partito Comunista sino all'ottobre 1926 e ne era il fiduciario preposto alla organizzazione del Partito in Ala. Che in tale sua qualità curava la distribuzione delle stampe e la raccolta dei fondi, e che le direttive gli venivano date da Bartolozzi Augusto. La prova quindi a suo carico emerge dalle sue stesse dichiarazioni.
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PER
LA
DIFESA DELLO STATO
Nei riguardi di Dusatti Giacomo risulta dai rapporti della P .S. (Vol. 8°, f. 5- 7) che costui era un fervente comunista, impulsivo e violento; che era fiduciari? del Partito Comunista per Rovereto ~ che svolse attiva propaganda smo al 30.rr.1926 data in cui fu assegnato al confino di polizia di Ustica. Nel suo interrogatorio (Vol. 8°, f. 20) afferma che era in corrispon- · denza col Bartolozzi il quale gli inviava lettere con l'incarico della raccolta dei fondi pro «Unità» e pro minatori inglesi, e che raccolse lire 25. F ra i documenti sequestrati nella valigia del Bartolozzi vi è una ricevuta di tessere rilasciate al comitato provinciale del Soccorso Vittime, firmata con lo pseudonimo cc Gieppe >>, che il Dusatti ha riconosciuto per sua. Dalle sue stesse dichiarazioni emerge quindi la prova che egli era il fiduciario del Bartolozzi e che svolgeva in Rovereto la sua attività comunista per conto del detto Bartolozzi. Nei riguardi di Venturini Ezechiele risulta dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. 29°, f. 5 - 6) che costui è sovversivo irriducibile ed elemento pericoloso per l'ordine nazionale, e che ultimamente era fiduciario del Partito Comunista per la Bassa Sarca, e dall'avvento del fascismo in poi si è dedicato ininterrottamente alla organizzazione del Partito Comunista nella zona di Trento; che per la sua pericolosità fu mandato al confino di polizia in Ustica. Dalle deposizioni dei testi Gigli, Vil.ena e Zinechelli (Vol. 2°, f. r8 22- 9r) emerge che Venturini Ezechiele era uno dei maggiori esponenti del comunismo del suo paese e dintorni, che era il .fiduciario della zona della Bassa Sarca, ed inoltre che era attivissimo propagandista e si interessava della organizzazione del Partito. La prova nei suoi ricruardi è quindi . . b pienamente raggmnta. Nei riguardi di Marzenta Adolfo risulta dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. 15°, f. 4 - 5) che costui era comunista tesserato, capace di commettere delitti politici. Che nel settembre 1926 prese parte ad una riunione segreta tenuta a Trento da comunisti, ed in una perquisizione fu trovato in possesso di varii stampati sovversivi e di documenti comprovanti che era il consegnatario dei fondi del Partito. Queste circostanze trovano conferma nei suoi stessi interrogatori (Vol. 15°, f. 17- 27- 29 - 30), ove confessa di aver fatto parte del Partito Comunista sino al 20. IO. r926 e di aver svolto propaganda; ed ha soggiunto di essere in ottimi rapporti col Bartolozzi. Pertanto anche per lui devesi ritenere raggiunta la prova dell'attività propagandistica. Nei riguardi di Fambri Narciso risulta dai rapporti delle Autorità di P.S. che costui, nel 1926, ricoprì la carica di fiduciario del Partito Comunista per tutta la zona che va dal Lago di Garda alle Sarche. Egli ha negato di essere stato il fiduciario del Partito, affermando invece
PRIMA
PARTE:
SENTE:-,IZE EMESSE
DAL T .S. D.S.
di essere stato incaricato soltanto dalla sezione di T rento di raccogliere offerte per il giornale « l'Unità JJ , e che a tale scopo corrispondeva con la sezione, facendo indirizzare le lettere a San torum Angelo per non aver noie. Che il Fambri Narciso fosse il fiduciario del Partito Comunista per Arco e per Riva è confermato dalle deposizioni dei testi Nichelotti e Vilena (Vol. 2°, f. 21 - 22). Pertanto rimane dimostrata la sua partecipazione ed attività nella organizzazione comunista. N ei riguardi di Fambri Ottavio, fratello di N arciso, dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. 1°, f. 54 r.) e dalle deposizioni dei suddetti testimoni N ichelotti e Vilena risulta che anche costui è un fervente propagandista. Nel suo interrogatorio (Vol. 10°, f. 19) egli ha confessato che è stato incaricato dal Bartolozzi di raccogliere offerte pro <e Unità )J , e che le lettere che gli inviava il Bartolozzi a tale scopo erano dirette a Santorum Angelo. Vi ha quindi la prova che anche il Fambri Ottavio era in rapporti col Bartolozzi e che svolgeva attività comunista per conto di costui. Nei riguardi di Miorì Italo risulta dal rapporto della Questura di Trento (Vol. 17°, f. 6) che costui ricoprì la carica di fiduciario per la zona di Riva e dintorni, e svolse attiva propaganda sovversiva prendendo parte a tutte le manifestazioni pubbliche. E dalla deposizione del maresciallo Vilena (VoI. 2°, f. 23) risulta che il Miorì è elemento pericoloso per la sua attività di capo - cellula nella fr azione di Grez e per l'accesa propaganda che svolgeva. Fra i documenti rinvenuti nella valigia del Bartolozzi il nome di Miorì figura fra gli affiliati alla organizzazione comunista. Nei riguardi di Tovazzi Romano dal rapporto della Questura di Trento (Vol. 28°, f. 3) risulta che costui fece parte del Partito Comunista e svolse a Volano e paesi limitrofi occulta propaganda. Il teste Nes Quirino (Vol. 2°, f. 87) afferma che il Tovazzi fu uno dei più attivi propagandisti in Volano; ed il teste Battisti (Vol. 2°, f. 72) ha dichiarato che Tovazzi s'interessava della distribuzione di tessere del Partito e che partecipava alle riunioni segrete. Il suo nome nei documenti trovati nella valigia del Bartolozzi figura fra i fìduciarii del Partito. La prova quindi della sua partecipazione all'attività della organizzazione comunista è raggiunta. Nei riguardi di Perghen Giuseppe dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. 30°, f. r - 13) risulta che costui si occupava della riorganizzazione del Partito Comunista e che fu assunto in q ualità di fiduciario per Nomi allorché nel marzo 1926 partì per l'America il noto comunista Paissan Giovanni. Fra i documenti rin venuti nella valigia del Bartolozzi risultava fra i fìduciarii un Perghen, e nei primi momenti fu denunziato Perghen Enrico, ma sue-
TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
cessive indagini portarono ad accertare che il documento sequestrato si riferiva a Perghen Giuseppe. Verso la fi ne di marzo a certa Angeli Maria vennero consegnate per errore di omonimia due lettere inviate dal Seo-retario Federale di Trento Bartolozzi Augusto. Nella busta esterna era l'~dirizzo della donna, nella busta interna era scritto « per Perghen » . Essa conteneva due biglietti, l'uno del seguente tenore: « Giorno 3 aprile trovati stazione Calliano dovendoti p~rlare di cose ur~entissime >>. L'altro così concepito: << Avvisa compagni d1 Pomarolo, Nomi e Volano perché ore 3 giorno stabilito si trovino trattoria Terrazze in Volano)). Ciò dimostra che Perghen Giuseppe era il .fiduciario del Partito Comunista per Nomi e che svolgeva la sua attività secondo 0oli ordini e le istruzioni che gli pervenivano dal Bartolozzi Augusto. Tutti gli imputati suddetti devono quindi rispondere del reato di cui agli art. 79 - 135 in relazione agli art. rr 8 - 120 C.P. , e del reato di cui all'art. 251 in relazione all'art. 247 stesso codice e devono perciò essere rinviati al giudizio del Tribunale Speciale per i suddetti reati. Vi sono poi altri imputati in confronto dei quali non si è rao-oiunta la bb prova _della loro partecipazione all'attività criminosa dell'organizzazione comumsta, ed essi sono Scartezzini Luigi, Bazzanelli Enrico, Pasquazzo Umberto, Furlanelli Umberto, Farina Davide, Tornasi Giovanni, Santorum Vittorio, Meneghelli Attilio, Carloni Pietro, Baldassarini Silvio, Santorum Angelo e Malossini Giovanni. Nei riguardi di Scartezzini Luigi dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. 26°, f. 4 - 5) risulta che costui è di dubbia fede politica, sebbene non malfamata, né ritenuto capace di delinquere in ordine ai reati politici; che in passato apparteneva al comunismo, ma fu elemento passivo ed innocuo e che in quest'ultimo periodo non consta abbia esplicato alcuna attività. Però in una perquisizione eseguita nel suo domicilio nell'ottobre r926 gli venne trovato un poligrafo appartenente al Bartolozzi e si ritenne che servisse per la tiratura delle circolari del Partito; gli fu rinvenu ta anche una circolare d'invito ad una riunione che si sarebbe tenuta a Trento il 3.ro.1926. Ciò fa dubitare sulla sua partecipazione all'attività della orgamzzaz10ne comunista fino all'ottobre ro26. ./
Nei riguardi di Bazzanelli Enrico risulta dal verbale (Vol. 5°, f . .a.) che nella perquisizione eseguita nel suo domicilio in data 20.10.1926 oli f~ rinvenuta la valigia contenente i documenti della segreteria mobile della Federazione Comunista consegnatagli in custodia dal Bartolozzi. Eo-li si è giustificato dicendo che la valigia gli venne consegnata dal Bartoloz;i chiu-
PRI MA
PARTE :
SE NTEKZE
EMESSE
!)AL T .S. J).S .
sa a chiave e che non gii è stato detto che cosa contenesse. Che egli l'ha ricevuta in buona fede e che il Bartolozzi si era rivolto a lui non Loerché avessero rapporti di politica m a perché egli è carrettiere del panificio Pedrolli nel quale il Bartolozzi è addetto come contabile ed è perciò un dipendente del Bartolozzi stesso (Vol. 5°, f. 22- 23). Dai rapporti delle Autorità di P.S. risulta che il Bazzanelli fu d'idee comuniste, ma non è malfamato né ritenuto capace di delitti politici. Vi è poi una serie di deposizioni testimoniali (Vol. 2°, f. 37 - 67- 68) e di certificati 01ol. 5°, f. 29 - 34) dai quali risulterebbe che il Bazzanelli è di buoni sentimenti nazionali. Però le idee comuniste, d a lui professate in passato, le sue relazioni col Bartolozzi, ed il rinvenimento in casa sua della valigia contenente la segreteria mobile del Partito Comunista lasciano il dubbio sulla sua partecipazione ali' attività sovversiva del Bartolozzi. Nei riguardi di Pasquazzo Umberto dai rapporti delle Autorità di P.S. 19°, f. 3 - 5) risulta che costui professava per il passato idee comuniste, ma non è persona malfamata né riten uta capace di delitti politici e che per la sua indole sostanzialmente buona può ritenersi che sia stato trascinato da altri. Che però era molto amico dei fratelli Bartolozzi e ci teneva a dimostrare tale sua amicizia. In una perquisizione eseguita nel suo domicilio il 20.10.1926 gli furono trovati un quadro di Matteotti, 2 fucili da caccia e varie cartucce. In base a tali risultanze non si può né affermare né escludere che egli partecipasse all'attività criminosa del Partito Comunista.
01ol.
N ei riguardi di Furlanelli Umberto dai rapporti delle Autorità di P.S. risulta che costui sino al 1923 era di idee sovversive e faceva parte della sezione socialista di Mezzolombardo e che, dopo lo scioglimento di detta sezione, cessò ogni attività politica e non risulta che abbia manifestato idee comuniste o che siasi prestato per la propaganda comunista. Però nel suo stesso interrogatorio (Vol. r 3°, f. 29 - 30) egli afferma che da un anno e mezzo faceva parte del Partito Comunista ed aveva l'incarico dal Bartolozzi delle distribuzioni delle tessere e della raccolta del denaro pro « Unità >> . A fo olio 3r dello stesso volume afferma però che nel 1926 non fece più parte d~l Partito Comunista, ma il Bartolozzi lo incaricò istessamente della vendita delle tessere dell' « Unità >> ed egli eseguì l'incarico. Vi è poi una serie di certificati a suo favore (Vol. r 3°, f. 38 - 43) che attestano la sua buona condotta morale e politica, fra i quali emerge quello dei Fasci Italiani di Combattimento di Mezzolombardo in cui è detto che nel marzo 1926 il Furlanelli chiese l'iscrizione ai sindacati fascisti e che si prestò all'organizzazione del Sindacato prestinai. In base a queste risultanze non si può ritenere raggiunta la prova della colpevolezza del Furlanelli in ordine ai fatti che gli sono attribuiti.
PRI MA PARTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nei riguardi di Santorum Angelo risulta dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. 24°, f. 6- 8) che cost~i politicamente professa idee comuniste, ma non è pericoloso né capace di commettere delitti politici. Che, per quanto nel 1925 non fosse più iscritto al Partito, pure ha sempre simpatizzato per lo stesso. In mancanza di altri elementi devesi ritenere che neppure nei riguardi di costui vi sono prove sufficienti di reità.
0
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Nei riguardi di Tornasi Giovanni dai rapporti della P.S. risulta che costui godeva fama di sovversivo, ma dopo lo scioglimento del Partito Comunista visse appartato dimostrando di disinteressarsi di questioni politiche. Pertanto rimane il dubbio anche per lui della partecipazione sua all'attività deH' organizzazione comunista.
Nei riguardi di Malossini Giovanni dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. r4°, f. 4 - 5) risulta che costui politicamente professa idee comuniste e fu iscritto al Partito Socialista fin dal r919; ma non consta che abbia mai svolto alcuna attività a favore del Partito; che non è pericoloso né capace di commettere delitti politici. E pertanto non vi sono elementi sufficienti di reità a suo carico.
Nei riguardi di Santorum Vittorio il teste Maresciallo Vilena (Vol. 2°, f. 23 r.) afferma che costui era capo cellula, ma non risulta che abbia spiegato alcuna attività. E dal rapporto dei carabinieri di Riva (Vol. 25°, f. 4) risulta che non è pericoloso né capace di delinquere neppure in reati politici. Perciò non vi sono a suo carico sufficienti orove per ritenere che ecrli 0 abbia concorso all'attività criminosa dell'organiz~azione comunista.
In conseguenza, nei riguardi di tutti costoro per i quali la prova della loro colpevolezza non è stata raggiunta, devesi dichiarare non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove. Vi sono infine altri imputati nei confronti dei quali è rimasta esclusa qualsiasi partecipazione all'attività criminosa del}' organizzazione comunista ed essi sono: Rossi Ezio, Perghen Enrico, Miorelli Francesco, Ferrari Giuseppe, Cretti Giulio e Pedrolli Fortunato.
Nei riguardi di Meneghelli Attilio dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. r8°, f. 5) risulta che costui politicamente professa idee comuniste, ma non è pericoloso né capace di commettere reati politici. E dalla deposizione del Maresciallo Vilena (Vol. 2", f. 23) risulta che il Meneghelli fino al 1924 fece parte del Partito Comunista, ma successivamente si appartò dalla vita politica. N on vi sono quindi sufficienti prove di colpevolezza a suo canco.
Nei riguardi di Baldassarini Silvio dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. 4°, f. 6- 7) risulta che costui né nella giurisdizione di Marco né in quella di Lizzanello ha svolto alcuna palese attività. Che egli è rigattiere ambulante e come tale aveva occasione di girare i vari paesi, e spesso si recava a Rovereto dove si suppone avesse contatti con comunisti. Tutto ciò
EMESSE DAL T . S.D.S.
non autorizza a ritenere che egli abbia svolto attività criminosa per conto del Partito Comunista.
Nei riguardi di Farina Davide dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. rr°, f. 4 - 5) risulta che costui professa idee comuniste e fra i documenti trovati nella valigia del Bartolozzi figura fra i tesserati del Partito. Però dal rapporto dei carabinieri di Trento (Vol. rr f. 4) risulta che non è individuo pericoloso né ritenuto capace di commettere delitti politici. Pertanto rimane il dubbio sulla sua partecipazione aJl'attività criminosa dell'organizzazione comunista nel Trentino.
Nei riguardi di Carloni Pietro non sono emersi neppure elementi che dimostrino la sua partecipazione all'attività criminosa del Partito Comunista nel Trentino sino all'ottobre r926. La Questura di Trento (Vol. 6°, f. ro) afferma che nel periodo del dopoguerra il Carloni fu zelante propacrandista ma con poca influenza sulle masse, e che tuttora è simpatizzante sgcialista. L'Arma dei Carabinieri Reali di Riva (Vol. 6°, f. II) afferma che il Carloni professa idee comuniste, ma non è pericoloso né capace di commettere delitti politici. E pertanto non vi sono prove sufficienti a suo carico.
SENTENZE
Nei riguardi di Rossi Ezio è risultato che costui venne denunziato per equivoco invece del proprio padre Rossi Giovanni in quanto che, in un documento rinvenuto nella valigia del Bartolozzi, figurava un Rossi, ed in primo tempo si credette che fosse Rossi Ezio, ma successive indagini hanno portato ad accertare che si trattava del di lui padre Giovanni. I testi Maresciallo Bertoli, Segretario Politico Sammadorsi e Commissario di P .S. Panvini (Vol. 2°, f. 8- rr - 48 r.) confermano l'equivoco, per cui devesi ritenere nei confronti di Rossi Ezio che egli non ha commesso i fatti che gli sono attribuiti. ,J
Nei riguardi di Perghen Enrico la denunzia è stata anche originata da errore di omonimia in quanto che fra i documenti sequestrati nella valigia del Bartolozzi ve ne era uno che si riferiva ad un Perghen. Nei primi momenti si ritenne che fosse Perghen Enrico, ma da successive e più diligenti indagini è risultato che si trattava di Perghen Giuseppe. I testi Commissario Panvini e Maresciallo Pierantozzi (Vol. 2°, f. 77 - 78 r.) hanno confermato che si tratta di equivoco; ed il Pierantozzi ha soggiunto che può
PRI:!>ii\ PARTE:
TRIBUK~LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
esplicò più alcuna propaganda. Vi è qui~di la prov_a che il Pedrolli non ha partecipato all'attività criminosa del Partito Comumsta nel 1925 e nel 1926.
escludere che Enrico Perghen appartenesse al Partito Comunista. Pertanto anche nei suoi riguardi devesi ritenere che egli non ha commesso i fatti che gli sono attribuiti.
Pertanto nei riguardi dei suddetti imputati, la cui partecipazione alì'attività criminosa del Partito Comunista nel Trentino è rimasta esclusa, devesi dichiarare non luogo a procedimento penale per non aver commesso i fatti a loro attribuiti.
. Nei riguardi di Ferrari Giuseppe, dai rapporti delle Autorità di P.S. ns~lta che c?stui ha se~npre militato nel Partito Popolare e non appartenne ~ai_ al Part1to_ Comumsta; che .non. mai .s~olto alcuna attività politica ne e c~pace d1 commettere reati poht1c1. Egh e stato coinvolto nell'attuale procedimento per il fatto che in un elenco di comunisti trovato nella val~gia ~el Bartolozzi .figura anche il suo nome. Ma dai rapporti delle Autorità di P.S. e dalle deposizioni di molti testimoni risulta come si è detto avanti . che e~li non fa parte né ha fatto mai parte del Partito Comunista, e,_che mv~ce 1~ pas~at~ appa~teneva al Partito Popolare. E le risultanze dell 1struttona nei suoi nguard1 sono tali che il Giudice Istruttore con ordinanza in data 3.4.1928 ha revocato il mandato di cattura emesso contro di lui ed ~a ordinato la sua scarcerazione (Vol. 12°, f. 37). Quindi non resta che ordmare la sua definitiva liberazione.
l:~
Nei rigu~rdi di Cretti Giulio, dai rapporti delle Autorità di P.S. (Vol. ~ - 7) multa che costui prima della marcia su Roma professava idee so~v~r~1ve, ma n~~ consta f~ces~e propa_ganda o svolgesse comunque alcuna att~vlta. Che politicamente e ntenuto mnocuo e gode fama di lavoratore attr~,o e~ 01;1esto; e dopo l'avve1:to d~l fascismo si appartò dalla vita politica. Egli qumdi non ha commesso 1 fatti che gli sono attribuiti.
7°, f.
Nei riguardi in.fine di Pedrolli Fortunato si osserva che il fatto che lo coinvols_e nell'~ttuale procedim~nto fu il rinvenimento della valigia della segreteria mobile del Bartolozz1 presso il Bazzanelli e che l'uno e l'altro erano alle ~ipendenze ?el ~edrolli come impiegati nel suo panificio. Risultò anche che 11 Bartolozz1 pnma di consegnare la valio-ia al Bazzanelli la te0 neva nel suo ufficio di contabile nel detto panificio. Il Pedrolli ha protestato la sua innocenza : ha escluso di essere a conoscenza che il Bartolozzi custodisse la valigia nel suo panificio, ed ha affermar~ che non ~li è mai risultato che il Bartolozzi facesse propaaanda delle sue idee fra gli operai del panificio altrimenti lo avrebbe liceiziato. Che anzi aveva deciso di disfarsi di lui perché comunista. Il Pedrolli per dimostrare i suoi sentimenti nazionali ha dichiarato di a~•er sottos~ritto al . prestito del Littorio, di aver fatto parte della organizzaz10ne fascista e di aver sempre partecipato alle ao-itazioni irredentiste di 0 Cesare Battisti. Ha soggiunto di essere stato uno dei primi mutilati residenti a Trento ad entrare nell'associazione mutiìati. Dal rapporto dell'Autorità di P.S. (Vol. 20°, f. 4.) risulta che il Pedrol!i, dopo la caduta del Partito Socialista al quale appartenne sino al 1923, non
SENTENZE E:!>!ESSE D:\L T.S .D.S.
J,
In ordine all'accusa di illecita detenzione ed omessa denuncia di armi, munizioni ed esplosivi a carico del Bazzanelli Enrico, Pasquazz~ UI?b~rto, Sandri Ferruccio, Ferrari Giuseppe, Miorelli Francesco, Cretti Gmho e Baldassarini Silvio risulta quanto segue: . d. Bazzanelli è stato denunziato per detenzione ed omessa denuncia 1 munizioni in quanto che nella valigia consegnatagli dal Bartol~zzi e sequestrata in casa di esso Bazzanelli fu~ono rinve1:ute. 2. scatole d1 cart~c~e per pistola (Vol. 5°, f. 4). Si osserva pero che dagh atti nsulta che_ la ~ahg1a apparteneva al Bartolozzi e che questi la consegnò al. Bazzanelh ch~usa a chiave e senza dirgli cosa contenesse. Pertanto non s1 ~uò !are c~r~co. al detto Bazzanelli di detenzione illecita ed omessa denuncia d1 mumz1om e da questa accusa deve andare prosciolto per non aver co~nm~sso il. fatto. . Pasquazzo è stato denunziato per omessa den~nz1a d1 armi ~ mumzioni perché nella perquisizione operata in casa sua 11 ~o._ro.1926 gh furon? trovati 2 fucili da caccia e varie cartucce non denunziati. Per tale fatto 11 Giudice Istruttore con ordinanza in data 16.6.1928 ha provveduto allo stralcio de o-li atti relativi ed alla trasmissione di essi al magistrato ordinario per l'ulteriore corso di giustizia. E pertanto non devesi altro che confer. . . mare il provvedimento preso al riguardo. Sandri Ferruccio è stato denunciato per omessa denunzia d1 armi, ma da nessun verbale di perquisizione risulta che a lui fossero stat~ rinvenute armi non denunziate. L'unico verbale di perquisizione a suo canco è qu~llo del 20.10.1926 (Vol. 1°, f. 29 r.) e non risulta che si siano trovat~ armi o munizioni ; perciò il Sandri da questa accusa deve andare prosciolto per non avere commesso il fatto. Ferrari Giuseppe nella perquisizione eseguita a suo ca~ic_o i~ 20. IO. 1926 fu trovato in possesso di una quantità di esplosivi e mumz10ru da ~e~ra non denunziati. Per tal fatto egli è stato già giudicato dal Pretore di Riva ed assolto. E pertanto devesi dichiarare non luogo a procedimento penale per sussistenza della cosa giudicata. . . . . . . . . .1 Miorelli Francesco nella perqu1S1zione oper_a~a ?e1 suoi . n g~ar?i 1, 20.10.1926 fu trovato in possesso di armi e mumz10m, e dagli atti nsulta che per taì fatto è stato già giudicato dal Pretore di Riva _e ~o~?annato c?n sentenza in data 9. rr.1927 (Vol. 1°, f. 88). Pertanto devesi dicmara~e ~ncne per lui non luogo a procedimento penale per sussistenza della cosa gmdicata. 16/ bis - U.S.
TRIBUKALE Sl'ECI.~LE PER
LA DIFESA DELLO STATO
Cretti Giulio nella perquisizione subita il 20.10.1926 fu trovato in possesso di 1 fucile da caccia. E dagli atti risulta che per tal fatto fu giudicato e condannato dal Pretore di Riva a lire roo di ammenda. Perciò devesi dichiarare non luogo a procedimento penale per sussistenza della cosa giudicata. Baldassarini Silvio nella perquisizione del 20.ro.1926 fu trovato in possesso di diverse armi. Dallo stesso verbale (Vol. 4°, f. 4) risulta che parte delle dette armi non gli furono sequestrate perché egli era autorizzato dall'Ufficio Recuperi di Guerra di Rovereto alla raccolta di materiale bellico. Si osserva che il caso del Baldassarini non rientra fra quelli di esenzione dall'obbligo della denuncia previsti dall'art. 3 della legge 3.8.1919 n. 1360 e pertanto ritenendosi che egli avesse obbligo di denunciare le armi che teneva in casa al momento della perquisizione, devesi ordinare lo stralcio degli atti relativi a tale reato e trasmissione di essi al magistrato ordinario per l'ulteriore corso di giustizia.
PRIMA PARTé :
SE~TEKZE E~IESSE
DAL T .S. D.S .
rico e di Sandri Ferruccio per non aver commesso il fatto, e nei riguardi di Ferrari Giuseppe, Miorelli Francesco e Cretti Giulio per sussistenza della cosa giudicata. Ordina lo stralcio degli atti relativi a questo reato nei riguardi di Pasquazzo Umberto e di Baldassarini Silvio e la trasmissione al magistrato ordinario per l'ulteriore corso di giustizia. Pronuncia l'accusa contro Bartolozzi Augusto, Sandri Ferruccio, Dusatti Giacomo, Venturini Ezechiele, Marzenta Adolfo, Fambri Narciso, Fambri Ottavio, Miorì Italo, Tovazzi Romano e Perghen Giuseppe in ordine ai delitti di cui ao-li art. 79 - r35 in relazione agli art. n8 - 120; e 25r in relazione all 'art. 24/C.P. ; e dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi dei suddetti imputati in ordine agli altri delitti per inesistenza di reato. Ordina lo stralcio degli atti relativi al latitante Bartolozzi ~ugusto; ~ rinvia boli altri imoutati suddetti al ooiudizio del Tribunale Speciale per nspandere dei reati come sopra loro attribuiti. . . . Ordina infine che oli imputati Scartezzim, Bazzanelh, Furlanelh, Pedrolli, Tornasi, Santoru~ Angelo, Santorum Vittorio, Malossini, Meneghelli, Carloni e Farina siano posti in libertà se non det~nuti per altr~ ~aus~ e che gli imputati Pasquazzo, Miorelli, Ferrari, Cretti e Baldassanm, gia scarcerati, siano lasciati in libertà assoluta. .L
Ritenuto che gli imputati Scartezzini, Bazzanelli, Furlanelli, Pedrolli, Tornasi, Santorum Vittorio, Santorum Angelo, Malossini, Meneghelli, Carloni e Farina essendo stati prosciolti devono essere scarcerati se non sono detenuti per altra causa. E che gli imputati Pasquazzo, Miorelli, Ferrari, Cretti e Baldassarini già scarcerati devono anch'essi essere lasciati definitivamente in libertà perché prosciolti. P. Q. M.
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 79 - 135 in relazione agli art. n8- 120 C.P.; nonché l 'art. 251 in relazione all'art. 247 stesso codice; l'art. 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313 e l'art. 421 C.P. Esercito, in parziale riforma della richiesta del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Rossi Ezio, Perghen Enrico, Miorelli Francesco, Ferrari Giuseppe, Cretti Giulio e Pedrolli Fortunato in ordine ai delitti a loro ascritti per non aver commesso i fatti. Dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Scartezzini Luigi, Bazzanelli Enrico, Pasquazzo Umberto, Furlanelli Umberto, Farina Davide, Tornasi Giovanni, Santorum Vittorio, Meneghelli Attilio, Carloni Pietro, Baldassarini Silvio, Santorum Angelo e Malossini Giovanni in ordine ai delitti di cui agli art. 79- 135 in relazione agli art. n 8 - 120; 25r in relaaltri delitti zione all'art. 247 C.P. per insufficienza di prove; in ordine aoli 0 per inesistenza di reato. Dichiara non luogo a procedimento penale in ordine al reato di omessa denuncia di detenzione di armi e munizioni nei riguardi di Bazzanelli En-
Roma, 24.7.1928 - Anno VI.
Seoo-uono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Nei confronti del latitante Bartolozzi Augusto non è stata emessa dal T.S.D.S. alcuna sentenza né nel 1928 né negli anni successivi. Negli atti del T .S.D.S. non risulta quale provvedimento ha emesso il competente magistrato ordinario nei confronti di Pasquazzo Umberto e Baldassarini Silvio.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA
DI FESA
DEI.LO STATO
SENTENZA N. 134
Reg. Gen. n. 47/1928
I
PRn!A
PARTE:
SENTE);'ZE
EMESSE DAL T . S.D . S.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M .. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la paroìa.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Ciacci Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Rambaldi Giuseppe, De Martini Vittorio, Gauttieri Filippo, Le Metre Gaetano, Ottanelli Domenico, Consoli della M.V.S.N.;
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto segue.
ha pronunciato la seguente SENTEN Z A
nella causa contro : Sandri Ferruccio, nato il 20.r.1903 ad Ala (Trento), muratore; Dusatti Giacomo, nato il 15.9.1898 a Riva (Trento), operaio; Venturini Ezechiele, nato il 27.r.1904 a Chiarano d'Arco (Trento), falegname; Marzenta Adolfo, nato il 26-4-1902 a Piove di Sacco (Padova), barbiere; Fambri Narciso, nato 1'8.12.1898 a Riva (Trento), muratore ; Miorì Italo, nato il 15.3.1897 a Riva (Trento), contadino; Tovazzi Romano, nato il 13.8.1899 a Volano (Trento), operaio; F ambri Ottavio, nato il 14.12.1900 a Riva (Trento), muratore; Perghen Giuseppe, nato il 30.ro.1896 a Nomi (Trento), contadino. Tutti detenuti. l i\·I P UTATI
r) del delitto previsto e punito dall'art. 251 C.P. in relazione all'art. 247 stesso codice, per avere dall'agosto 1925 al 22.10.1926 in Trento ed in altre località del T rentino preso parte ad una associazione diretta a commettere i delitti d'incitamento alla disobbedienza della legge e all'odio di classe in modo pericoloso per la pubblica tranquillità; 2) del delitto previsto e punito dagli art. 79 - 135 C.P., in relazione agli art. 118 n. 3 - 120 stesso codice, per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa e cioè me~iante ripetuta diffusione clandestina di giornali, di proclami, di manifesti ed opuscoli stampati alla macchia eccitato pubblicamente a commettere fatti diretti a mutare violentemente la Costituzione e la forma di Governo, ed a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato.
I (
La R. Questura di Trento nell'ottobre 1926 era riuscita a sequestrare una valigia contenente la segreteria mobile del Partito Comunista per la provincia di T rento. E dall'esame dei documenti rinvenuti in detta valigia ; isultava che il Partito Comunista si era organizzato nel Trentino meridionale; che capo di tutto il movimento era Bartolozzi Augusto e che gli esponenti maggiori di detta organizzazione erano gli attuali imputati. Fra i documenti sequestrati si sono trovate circolari di agitazione e propaganda, manifestini e stampe riguardanti l'azione contro i sindacati fascisti, l'azione per il ristabilimento del regime vincolistico delle locazioni di case, e l'azione contro la istituzione del Podestà; documenti che rivelavano come la organizzazione comunista in quella zona avesse scopo di svolgere la sua attività a mezzo della propaganda e della diffusione di stampati incitanti le masse all'odio fra le varie classi sociali ed alla disobbedienza delle leggi in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, nonché alla insurrezione contro i Poteri dello Stato ed al mutamento violento della Costituzione e della forma di Governo. Pertanto gli attuali imputati venivano rinviati a giudizio di questo T ribunale per rispondere del reato di cui all'art. 251 C.P. in relazione all'art. 247 stesso codice, e del reato di cui all'art. 135 in relazione agli art. 118 n. 3 - 120 del codice suddetto. Dalle risultanze del dibattimento è emerso che tra gli attuaii imputati facevano parte della organizzazione comunista nel Trentino Sandri Ferruccio, Venturini Ezechiele, Marzenta Adolfo, Tovazzi Romano e Fambri Narciso. Il Sandri tanto in periodo istruttorio quanto in dibattimento ha confessato di avere fatto parte della organizzazione comunista nel T rentino sino alla data del suo arresto e cioè sino al 20.10.1926, che ne era il fiduciario preposto alla organizzazione di Ala incaricato della distribuzione delle stampe e della raccolta dei fondi per le sottoscrizioni a favore dell' '.< Un~tà ~> e dei « Minatori Inglesi». E difatti nella perquisizione operata nei suoi n C'Uardi il 20.10.1026 giornaletto ,/ oali furono trovate numerose copie del '-" . .« Unità », elenchi di sottoscrizioni ed una circolare del Comitato Ag1taz1one e Propaganda. ~
850
TRIBU:--ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
. V ~nturini Ezec~iele ha dichiarato di aver fatto parte del Partito Comu~1~ta sino al 1921, d1 aver pagato la quota per la tessera del 1925 e di essersi nt1ra:o dal Partito. Invece dal rapporto dei Carabinieri di T rento risulta che s:n~ alla data _del suo arresto, avvenuto il 26.10.1926 in Arco, egli era fiduc1a~o del _P!r.tl~o Comunista per I~ Bassa Sarca e che dopo l'avvento del fas~1smo s1 e m1.nterrottamente _dedicato alla organizzazione del Partito Comurusta facendo 1n quella zona opera di sobillazione fra il ceto operaio. Al dibattimento il teste Maresciallo Gigli ha dichiarato che il Venturini e~a .fiduci~ri~ di. zona d~lla Bassa Sarca e che svolgeva propaganda ed orgaruzzava nuruoru sovversive. Marzenta Adolfo ha dichiarato in periodo istruttorio e confermato al dibattimento che faceva parte del Partito Comunista, che era corrispondente dell' « Unità » e che aveva fatto propaganda a mezzo della stampa. ~ra 1~ carte ~equestr~te~li gli fu trovata una relazione dell'agosto 1926 sulla s1tuaz1one dei. contad1n1 della Bassa Sarca che, a suo dire, gli fu consegnato dal Bartolozz1 perché a sua volta facesse una rel azione riassuntiva. Ha confessato inoltre di aver preso parte ad un conveono comunista tenutosi a Ver~a il .20.9.192~ in ~ui si discussero questioni sindacali e questioni internaz1onah tendenti ad impedire nuove guerre. Fambri Narciso ha dichiarato che fu iscritto al Partito Comunista sino al 1925 e che poi si allontanò non condividendo più quelle idee. Invece dal r~pport~ ~ella Questura di Trento risulta che nel 1926 ricopriva la carica d1 .fiduc1ano per tutta la zona che va dal laoo di Garda alle Sarche. Difatti in una busta rinvenuta fr a i documenti co:renuti nella valigia della seo-reteria mobile si è trovato un elenco in cui il suo nome figura fra i .fiductri. A conferma di ciò egli stesso ha confessato che era incaricato dalla sezione comunista di Trento _di raccogliere offerte pro « Unità », e che corrispondeva con la detta sezione facendosi mandare le lettere all'indirizzo di tale Santorum Angelo. Non vi ha quindi dubbio che eoli all a data del suo arresto facesse parte della organizzazione comunista e ~he ne fosse il fiduciario. T o~azzi Romano ha dichiarato di non aver mai fatto parte del Partito Comumsta. Invece dal rapporto della Questura di Trento risulta che è iscritto al Partito fin dal 1920 e che da tale periodo in poi svolse sempre occulta propaganda a Volano e paesi limitrofi. Fra i documenti trovati nella v_aligia della segreteria mobile del Partito, sequestrata nell'ottobre 1926, s1 è trovato un elenco di .fiduciari cui figura il suo nome e da esso risulta che ha pagato q uote di contributo per il Partito. Anche egli perciò faceva parte nel 1926 della organizzazione comunista del T rentino. Nei riguardi degli altri imputati e cioè di Dusatti Giacomo, di Fambri Ottavio, di Miorì Italo e di Perghen Giuseppe non sono emersi elementi sufficienti. per ritenere che anche essi appartenevano alla detta organ1zzaz1one comumsta.
PRI.\IA PARTE :
SEKTEN ZE EMESSE DAL T.S. D.S ,
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Il Dusatti fu assegnato al con.fino nel novembre 1926 perché ritenuto pericoloso e capace di commettere reati politici. Ma fatti specifici non ne sono emersi per poter affermare la sua responsabilità in ordine ai reati ascritti. Fambri Ottavio fu anche assegnato al con.fino nel novembre 1926 perché ritenuto pericoloso per l'ordine nazionale; ma nulla di specifico è risultato a suo carico. I suoi precedenti e la condotta tenuta al confino furono tali da fargli meritare nel novembre 1927 la grazia di tale pena. Miorì Italo dal rapporto dei Carabinieri di Riva risulta che, sebbene professi idee comuniste, pure non è pericoloso né capace a delinquere neppure politicamente. Perghen Giuseppe è stato coinvolto nell'attuale procedimento perché fra i documenti trovati nella valigia della segreteria mobile .figurava un Perghen quale fiduciario del Partito Comunista. Si era saputo inoltre che nel marzo 1926 a certa Angeli Maria era pervenuta, per errore di omonimia con altra donna, della corrispondenza nella quale si trovarono due lettere indirizzate : <e per Perghen », ed in esse si davano appuntamenti e notizie di carattere sovversivo. In primo tempo non si sapeva chi fosse il detto Perghen tanto vero che fu arrestato e denunziato certo Perghen Enrico che risultò completamente estraneo al Partito Comunista. Successivamente si ritenne che l'indiziato fosse l'attuale imputato Perghen Giuseppe che fu a sua volta arrestato e denunziato. Al dibattimento però non è rimasto bene accertato se l'attuale imputato fosse effettivamente colui al quale si riferiscono i documenti sequestrati e che diedero luogo alla denunzia. Ciò posto si osserva che a carico di Dusatti, di Fambri Ottavio, di Miorì Italo e di Perghen Giuseppe mancano elementi certi di prova in ordine alla loro appartenenza alla organizzazione comunista nel Trentino e quindi è dubbia la loro colpevolezza in ordine ai fatti loro attribuiti. Perciò essi devono andare prosciolti dalle due imputazioni loro ascritte per non provata reità e devono quindi essere posti in libertà se non detenuti per altra causa. N ei riguardi degli altri imputati: Sandri, Venturini, Marzenta, T ovazzi e Fambri Narciso, essendo risultato che costoro facevano parte della organizzazione comunista del Trentino e che ne erano anche gli esponenti maggiori, non può dubitarsi che essi debbano essere ritenuti colpevoli del reato di associazione sediziosa a norma dell'art. 25r C.P., quando si consideri che la organizzazione comunista è per se stessa una associazione sediziosa perché fra i suoi scopi ha anche quello di incitare all'odio di classe ed alla disobbedienza delle leggi in modo pericoloso per la pubblica tranqui l1ità, reati che sono contemplati dall'art. 257 C.P .. Che nel Trentino la detta organizzazione svolgesse la sua attività in tal senso si rileva dal fatto che nella valigia della segreteria mobile furono trovati : circolari di agitazione e propaganda; manifesti e stampe riguar-
TRIBUNALE SPECIALE
PER
LA DIFESA DELLO STATO
danti l'azione contro i sindacati fascisti, l'azione per il ristabilimento del regime vincolistico delle locazioni e l'azione contro la istituzione del Podestà, che contengono appunto violenti incitamenti all'odio di classe ed alla disobbedienza delle leggi, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Accertato quindi che gli imputati suddetti facevano parte di una associazione avente tale scopo, essi devono essere ritenuti colpevoli del reato previsto e punito dall'art. 251 C.P. che è integrato in tutti i suoi estremi. Quanto alla imputazione di istigazione alla insurrezione ed al mutamento violento della Costituzione e della forma di Governo si osserva che sebbene sia notorio che la .finalità ultima del Partito Comunista sia appunto il sovvertimento delle istituzioni mediante la insurrezione armata contro i Poteri dello Stato, pure nella specie non si è raggiunta la prova che gli imputati suddetti abbiano svolto la loro attività anche in tal senso, e cioè che mediante diffusione di stampati ed in altra forma essi abbiano fatto un continuo incitamento alla insurrezione contro i Poteri dello Stato, ed il sovvertimento delle istituzioni. E' vero che tutti sono rappresentati dai rapporti delle Autorità di P.S. come propagandisti, m a non è risultato che essi abbiano fatto una propaganda nel senso sopra specificato. E pertanto da questa imputazione gli accusati Sandri, Venturini, Marzenta, Dusatti e Fambri N arciso devono essere prosciolti per non provata reità. Rimane quindi a loro carico il solo reato di cui all'art. 251 C.P. ed il T ribunale, tenuto conto che si tratta di un fatto avvenuto anteriormente alla legge sulla difesa dello Stato e che non concorrono circostanze di eccezionale gravità, ritiene equo infliggere a ciascuno dei 5 suddetti imputati la pena di 6 mesi di detenzione e lire roo di multa a norma del suddetto art. 251 C.P .. E poiché costoro hanno già espiato la pena con la detenzione preventiva devono anche essi essere posti in libertà se non detenuti per altra causa. Ritenuto che condannati sono obbligati m solido al pagamento delle spese processuali.
P. Q • .M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 15 - 19 - 39- 25r C.P. e gli art. 485- 486 C.P. Esercito, dichiara non provata la reità di Dusatti Giacomo, Fambri Ottavio, Perghen Giuseppe e Miorì Italo in ordine ai reati a loro ascritti e li assolve. Non provata la reità di Sandri Ferruccio, Venturini Ezechiele, Marzenta Adolfo, Tovazzi Romano e Fambri Narciso in ordine al reato di cui agli art. 79 - 135 C.P. e li assolve da questa imputazione.
PRn·!A PARTE :
SENTENZE E MESSE DAL T.S. O.s.
Ritiene invece i suddetti imputati colpevoli del reato di cui all'art. 251 C.P. e li condanna ciascuno a 6 mesi di detenzione, a lire roo di multa ed al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina che tutti gli imputati siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma, 20.11. 1928 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 135
Reg. Gen. n. 129/1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, De Martini Vittorio, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Cavallucci Laura, nata il 29.9.1903 a Pergola (Pesaro), tipografa. Detenuta dall'1.3.r928. IMPUTATA
Del delitto di cui all'art. 3 cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252- 63 - 79 C.P. per avere in Torino, anteriormente e fino al marzo 1928, in epoca diversa ma con unica risoluzione criminosa, stampato clandestinamente manifesti contenenti incitamenti alla insurrezione ed alla guerra civile che venivano, da elementi comunisti rimasti sconosciuti, diffusi. Omissis P. Q . M.
Il Tribunale, visti gli art. 4 u.cpv. - 6 della legge 25.rr.1926 n. 2008, in relazione all'art. 64 n . 2 - 13 - 39 C.P.c., dichiara la Cavallucci colpevole del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.1I.r926 n. 2008; in tal senso modificando il capo d'accusa ed in concorso della diminuente della metĂ pena per l'applicazione del beneficio concesso dall'art. 6 della citata legge, la condanna ad anni r di reclusione, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici - eguale alla durata della pena - , con le spese di giudizio; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 2r.rr.1 928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL T.S.D .S.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Cavallucci Laura : si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27.1r.r928; istanza respinta. Scarcerata, per fine pena, dallo stabilimento penale di Perugia il 10.3.1929. Il T ribunale Militare Territoriale di Roma con provvedimento emesso il 2r.12.r960 dichiara il reato estinto per l'amnistia di cui al D.L. r7.rr.r945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.rr.1947 n . 1631).
TRIBU::-IALE SPECIAL E PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 67 / 1928
SENTENZA N. 136
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, De Martini Vittorio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nelia causa contro: Capogrossi Salvatore, nato il 15.8.1902 a Genzano (Roma), contadino, detenuto dal 19. I. 1928. IMPUTATO
1) dei delitto di cui all'art. 4 cpv.
della legge 25.11.1926 n. 2008 per av.ere fatto .Rarte del Partito ~omunista, già disciolto per ordine della pubblica autonta, fino al gennaio 1928 (reato accertato in Torre Annunziata il 29.1.1928); 2) del delitto di cui all'art. 4 p.p. della stessa legge per avere concorso co~ la sua opera all_a ricostituzione del Partito disciolto predetto nel territorio della Campama, assumendo la carica di seuretario federale per la 0 Campania. I
0
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che ebbe per ultimo la parola con il suo difensore. IL TRIBUNALE
Considerato che dall'esame e dalla lettura degli atti nonché dalle risultanze orali del pubblico dibattimento si è statuito IN FATTO ED IN DIRITTO
. ~he il Capowossi era st~to rinviato a giudizio per rispondere di ricost1tuz1one del Partito Comunista, già disciolto d'ordine di pubblica autorità,
PRIMA PARTE :
SENTENZE EMESSE DAL T.S.D.S.
e di appartenenza al Partito stesso. Le specifiche accuse erano fornite dal fatto che gli organi tutori dell'ordine pubblico si erano preoccupati di una attività propagandistica sovversiva che si andava svolgendo nella provincia di Napoli e perciò furono intensificate le indagini. Così gli agenti investigativi poterono rilevare che Capogrossi, prima di essere individuato, ebbe occasione di aggirarsi spesso a Torre Annunziata, accompagnato da una donna; dove venne fatta sovente copiosa diffusione di manifesti stampati alla macchia. Altro materiale fu trovato diffuso nella stazione e fuori di Pozzuoli per cui, essendosi aggravati i sospetti a carico dell'imputato, fu senz'altro pedinato. Di ritorno da Roma fu senz'altro arrestato e, perquisito, fu trovato in possesso della somma di lire 900 e lire rooo erano tenute dalla moglie che l'accompagnava, alla quale il Capogrossi le aveva consegnate per ragioni precauzionali. Inoltre, addosso allo stesso Capogrossi, furono trovate numerose circolari della centrale comunista dirette a « Lodovico » pseudonimo attribuitogli dal Partito, nonché altro materiale sovversivo della Confederazione Generale del Lavoro. Nel suo domicilio furono trovati alcuni appunti contabili da lui vergati, lire rr9,30 ed un almanacco sovversivo. Dall'esame del materiale e specie dalle numerose circolari degli organi centrali dirigenti il movimento antinazionale italiano, risultò che l'imputato era stato inviato dal Partito prima per disimpegnare le funzioni di « corriere » e poscia di « segretario federale>> per la Campania e di interregionale per le province meridionali e Sicilia. Il compito affidatogli era bene specificato: infatti dagli stessi documenti in giudiziale sequestro emerse che egli doveva ricostituire le file del Partito stesso; metterlo nella maggiore efficienza ed incitare le classi alla rivolta armata speculando sulla riduzione di salari; promuovere la « sottoscrizione per la resistenza », fra i compagni di fede e di simpatizzanti; organizzare il soccorso rosso pro vittime politiche; propagandare in genere ìe teorie sovversive del Partito per instaurare il potere degli operai e dei contadini. Egli per le sue attribuzioni percepiva dal Partito lire 1275 mensili e gli venivano rimborsate tutte le spese in genere. Doveva altresì passare somme alle altre federazioni del meridione e della Sicilia per il relativo funzionamento: e all'imputato dovevano essere rimesse le gestioni contabili amministrative. Lo stesso Capogrossi confessò durante l'istruttoria di avere disimpegnato le suaccennate funzioni con lo pseudonimo di « Lodovico >> e per incarico del Partito. Ammise che spesso perciò si incontrava coi capeggiatori vari locali .fiduciari e coi maggiori esponenti della centrale. Specie con un certo « Alfredo >> dal quale ebbe anzi l'incarico. Altresì che aveva la missione di riorganizzare, nelle note zone, il Partito che dopo i molti arresti era rimasto quasi distrutto; e nessun compagno di fede aveva il coraggio di agire.
TRIBUNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STKfO
Non v'è dubbio che dalla esposta narrativa è emerso ad evidenza che il Capogrossi andava svolgendo pericolosa attività sovversiva per ricostituire il Partito nel mezzogiorno e Sicilia: e dai mezzi probatori raccolti si evince che assai proficua doveva essere l'opera criminosa esplicata dall'imputato. Egli si è reso colpevole del delitto previsto e punito dall'art. 4 P·P· della legge 25.rr.1926 n. 2008. Ossia di ricostituzione del Partito Comunista, già disciolto d'ordine di pubblica autorità, in quanto nella fattispecie si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la con.figurazione giuridica del reato ascrittogli. Poiché egli dovrebbe rispondere anche di appartenenza al Partito Comunista, il Collegio è d'avviso che, in applicazione al disposto dell'art. 78 ~.P.c., tale reato venga assorbito dal maggiore di cui all'art. 4 P·P· della citata legge. Ed esaminate tutte le emergenze dibattimentali e vagliate le ci_rcostanz~ p~rticolar~ raccolte, il Tribunale ritiene equo di irrogare la pena d1 IO anm d1 reclus10ne. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., con le spese di 0uiudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina infine la confisca delle somme di denaro che trovansi in giudiziale sequestro in base al disposto dell'art. 36 C.P.c .. P. Q, M,
Visti gli art. 4 p.p. legge 25.11.1926 n. 2008, 13 -28- 36 - 39 - 78 C.P.c., dichiara Capogrossi colpevole del solo reato previsto e punito dall'art. 4 p.p. della legge 25.11.1926 n. 2008 in tal senso modificando i capi d'accusa e lo condanna alla pena di anni IO di reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., con le spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina la confisca del denaro in giudiziale sequestro. Roma, 2r.1r.1928 - Anno VII. Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Capogrossi: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.n.1932 n. 1403 e 25.9.1934 n. 15u viene scarcerato dalla casa penale di Civitavecchia il 28.2.1934. Detenuto dal 19.1.1928 al 28.2.1934. Pena espiata: 6 anni, r mese e 9 giorni.
PRniA PARTE :
SENTENZE E MESSE DAL T.S.D.S.
Nei confronti del Capogrossi il Pretore di Genzano emise l'1r.8.1921 sentenza di condanna a r r5 giorni di reclusione e r8o lire di pena pecuniaria - con il beneficio della sospensione condizionale della pena limitatamente alla pena detentiva - per i reati di minaccia con arma e omessa denuncia di arma. Con provvedimento emesso dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 2r.r2.r960 viene concesso il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.rr.1945 n. 719 con la contemporanea estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
Nota. - Il Giudice Istruttore del T.S.D.S. (Antonio Scerni) nel pronunciare l'accusa nei confronti del sunnominato Capogrossi, dichiarò, con la medesima ordinanza del 24.8.1928 « di non doversi procedere per insufficienza di indizi di reità » nei confronti di : - Colangioli Luigia, nata a Genzano di Roma il 21.r.1905, casalinga; - De Santis Luigi, nato a Napoli il 26.6.1887, meccanico; - Caraviello Rocco, nato il 21.I0.1906 a Torre Annunziata (Napoli), negoziante di tessuti.
Tutti detenuti dal 19.1.1928 al 26.8.1928.
860
PRI~IA PARTE :
SE)ITENZE E~IESSE DAL T ,S.D.S.
861
TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dil'ES:\ DELLO STATO
SENTENZA N. 137
Reg. Gen. n. 88 / 1928
l
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;
NOTIZIE DESUNT E DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Barbetta: detenuto dal 1°.2.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Alghero il 31.1.1932. Il T.S.D.S. con declaratoria emessa il 3.12.1932, dichiara cessate nei confronti del B~rbetta - per effetto dell'amnistia di cui al R.D. 5.r~_.1932 n. 1403 _ l'esecuzione dell~ :igila~za speciale da parte della P.S. e 1mterdizione perpetua dai pubblici uffici.
Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, De Martini Vittorio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA
nella causa contro: Barbetta Giuseppe, nato il 26.7.r905 a Milano, fattorino, detenuto dall'r.2.1928. IMPUTATO
Dei delitti di cui all'art. 4, cpv. 1° e 2°, legge 25.u.1926 n. 2008, per avere, in Milano, tra il dicembre r926 ed il febbraio 1928, appartenuto al Partito Comunista, disciolto dalla pubblica autorità e ricostituito clandestinamente, e per avere fatto propaganda dei programmi, delle dottrine e dei metodi di azione di detto Partito, contribuendo a diffondere il giornale comunista, stampato alla macchia, « Battaglie Sindacali ».
I
Omissis P.Q. M.
Il Tribunale, visti gli art. 4 u.cpv. della legge 25.1r.r926 n. 2008, 13 - 28 - 39 C.P.c. e 485 C.P. Esercito, dichiara Barbetta colpevole del reato di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., con le spese di giudizio: oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Lo dichiara invece assolto per insufficienza di prove in ordine al delitto di appartenenza al Partito Comunista.
I '
Roma, 21.11.1928 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 17/bis - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIM,\ PARTE:
Reg. Gen. n. 124 / 1928
SENTENZA N. 138
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.;
SENTENZE E1!ESSE D:\L T.S.D.S.
tutti e tre gli imputati anche a 3 anni di vigilanza speciale. Assolve lo Snidercig per non provata reità dalla imputazione di propaganda. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali.
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Roma, 22.11.1928 - Anno VII.
Giudici: Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Le Metre Gaetano, Gauttieri Filippo, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCJCOLI DI ESECUZIONE
nella causa contro : _Fabris Giuseppe, nato l'II.II.1896 a San Pietro d'Isonzo (Gorizia), calzolaio; Snidercig Antonio, nato il 18.ro.1889 a Serio Cormons (Gorizia), guardia notturna; Bassi Armando, nato il 20.2.1901 a Genova, meccanico. Detenuti. IMP UTATI 0
f
Il I ~d il del delitto di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere m Trieste appartenuto fino al 1927 alla Confederazione Generale del Lavoro già disciolta per ordine della pubblica autorità. Il 2° del delitto previsto dall'art. 4 ultima parte della legge 25.11.1926 n. 2008 per ave_re in Trieste, in epoche imprecisate fino al 22.3.1928, svolto propaganda dei programmi e dei metodi d'azione della Confederazione Generale del Lavoro di natura sovversiva e già disciolta dalla pubblica autorità.
Omissis P. Q. M,
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 C.P., l'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008 e l'art. 485 C.P. Esercito, dichiara Fabris Giuseppe, Bassi_ Armando _e Snidercig Antonio colpevoli del reato di appartene1:za al .P_artlto Comumsta e condanna il Bassi a 5 anni di reclusione ed alla mterd1z10_ne. perpe~a dai pubbJici u~fi~i; il F abris e lo Snidercig ciascuno a 2 anru d1 reclus10ne ed alla mterd1z1one perpetua dai pubblici uffici;.
Bassi: detenuto dal 24-2.1928 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Castelfranco Emilia l'n.11.1932 per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403. Pena espiata: 4 anni, 8 mesi e 17 giorni. Il Bassi, con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Milano il ro.12.1921, venne assolto dal reato di mancato omicidio e condannato alla pena di 6 mesi e venti giorni di reclusione e 184 lire di pena pecuniaria per porto abusivo di arma e omessa denunzia della medesima. Fabris: rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 13-4-1929, nonostante il parere favorevole espresso dal competente comando dei carabinieri a causa « delle misere condizioni economiche dei familiari ». Detenuto dal 18.2.1928 viene scarcerato dalle carceri giudiziarie di Viterbo, per fine pena, il 18.2.1930. Snidercig: detenuto dal 22.3.1928 viene scarcerato, per fine pena, il 22.3.1930. Nei confronti di Bassi, Fabris e Snidercig il T.S.D.S.,. con declaratoria emessa il 12.12.1932, dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D. 5.11.1932 n. 1403, cessata la vigilanza speciale della P.S. e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
TR!BUJ\ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n . 285 / 1928
SENTENZA N. 139
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Le Metre Gaetano, Gauttieri Filippo, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro: Rosi Antonio, nato il 9-4-1902 a Gattatico (Reggio Emilia), manovale ; Fanti Alfredo, nato il 18.1.1899 a Parma, muratore. Detenuti dal 2.5.1928. IMPUTATI
· Del delitto di cui all'art. 4 u.p. legae Parma. il 2.~. 1928 fatto pr?paganda della metodi d'az10ne del Partito Comunista scritto « Viva Lenin! Morte a Mussolini e
25.11.1926 n. 2008 per avere in dottrina, dei programmi e dei lanciando manifesti contenenti Viva Matteotti! ».
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura dell'atto d'accusa e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M.. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. Il mattino del 2.5.1928 verso le ore 6,45, in Panna, i militi della 8oa Legione della M.V.S.N ., Carpi Guglielmo e Pomersa Cleto, transitando in divisa per il Viale Lorenzo Bassetti scorsero per terra un pezzo di carta color rosso con lo scritto « Viva Lenin! Morte a Mussolini e Viva Matteotti! !>. Il. manifestino stava lungo il viale riservato ai pedoni, era bagnato d1 rugiada e portava impressa l'orma di un piede. Raccoltolo, i
PRlMA PARTE :
SENTE)<ZE EMESSE DAL T.S.D.S.
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due militi proseauirono il cammino; ma strada facendo .si ricordarono che o a poca distanza dal punto in cui lo raccolsero avevano mcontrato soltanto due individui dall'aspetto di operai. Nel dubbio che fossero stati costoro a gettarlo ritornarono indietro per raggiungerli. Uno di essi fu presto raggiunto ed identificato per Fanti .Alfredo e consegnato al Comando dei Carabinieri della ~aserma Bar:iera Vittorio Emanuele; l'altro, che si era già separato poco pnma dal Fanti, fu perduto di vista; m~ egli saputosi .ricercat~ si presentò poco dopo alla stessa Caserma e fu ident1ficato per Rosi Antomo. Sottoposti ad interrogatorio i due si protestarono innoc~nti; e le perquisizioni personali e domiciliari operate nei l?ro confro~tl, hann? dato esito negativo. Date le circostanze del fatto ed 1 _preced_entl del Rosi ~ _del Fanti che sono pregiudicati per reati di furto e di ?~bb~a ~o~d?tta p~ht~ca'. essi furono denunziati in stato di arresto all'autonta gmdiziana e nnviatl al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato di propaganda sovversiva come è detto in rubrica. All'odierno dibattimento i due imputati hanno ancora una volta protestato la loro innocenza dichiarando: if Fanti di non essersi neppure accorto del pezzo di carta rosso per terra; ed il Rosi di averlo visto, ma di non aver fatto caso di che cosa si trattasse. Entrambi hanno asserito che data la poca distanza dal luogo del loro incontro con i militi al luogo dove fu trovato il pezzo di carta, se essi lo avessero gettato per terra sarebber~ sta~i visti dai detti militi; né erano così ingenui di buttarlo alla presenza di essi. Il teste Pomersa ha confermato al dibattimento che l'incontro con gli imputati avvenne a poca distanza dove egli ed il su? com~agno_ Carpi_ r~nvennero il manifestino, e perciò devesi ritenere che i due h abbiano vistl e notati perché essi erano in divisa per servizio. Ha conferma~o inol~re che il m anifestino effettivamente era bao·nato di rugiada, ed era piegato m due. Accertate queste circostanze di fatto il Tribunale osserva che se il manifestino era bagnato di rugiada della notte signifi~a che non ~a _rotuto_ e~s~re buttato pochi minuti prima sul posto dove fu nnvenuto; ne e ~mmissibil: che gli imputati lo abbiano lasciato cadere per terra a poca d1sta1:~a dai militi nella certezza di essere visti. Pertanto si deve escludere che gli 1mputati hanno commesso il fatto che a loro è attribuito, e perciò devono andare prosciolti dall'accusa di propaganda ed essere posti in libertà se non detenuti per altra causa. P . Q.1i.
Il Tribunale, letti gli art. 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara che gli imputati Rosi Antonio e F anti Alfredo non hanno commesso il fatto a loro
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
ascritto e li assolve ordinando che essi siano posti in libertà se non detenuti . per altra causa. Roma, 22.11.1928 - Anno VII.
PRIMA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL T.S, D.S,
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SENTENZA N. 140
Reg. Gen. n. 190/1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N.;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Le Metre Gaetano, Sgarzi Giovanni, Gauttieri Filippo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro : Cardelli Italo, nato il 1".10.1892 a Bagno San Giuliano (Pisa), tornitore meccamco; Conti Primo, nato il 28.I2.I890 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico; Barabino Luigi Carlo, nato il 26.10.1899 a Genova, manovale; Tonini Attilio, nato il 22. r. r89r a Castelfranco Emilia (Modena), pianista. Tutti detenuti. IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 4 legge 25.I1.I926 n. 2008 per avere fatto parte, fino al gennaio 1928, di disciolta associazione riorganizzata. Il Barabino, inoltre, del delitto di cui all'art. 5 P·P· detta legge per avere, in Svizzera, comunicato notizie tendenziose sulla situazione italiana. Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 4 I cpv.-5 della legge 25.rr.1926 n. 2008; 13-28-39 C.P .c.; 485 C.P. Esercito; dichiara Cardelli, Barabino e T onini colpevoli del reato di cui all'art. 4 1° cpv. della legge 25.Ir.1926 n. 2008 e come tali condanna: Cardeìli e Barabino ad anni 4; Tonini ad anni 3; tutti alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; col pagamento in solido delle spese di giudizio ed ogni altra conseguenziale di legge. 0
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PRIMA PARTE :
TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Dichiara invece assolto il Conti per insufficienza di prove in ordine al r~ato ascrittogli; ed ii Barabino in ordine al delitto di cui all'art. 5 della citata legge: ordinando che il Conti venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
SENTEKZE EMESSE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 141
Reg. Gen. n. 349 / 1928
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S.N. ;
Roma, 23.r1.r928 - Anno VII.
Giudice Relatore: Lanari Piero;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici : Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Le Metre Gaetano, Sgarzi Giovanni, Gauttieri Filippo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Cardelli: con sentenza emessa dal Tribunale di Appello di Genova il 25.11. 1926, ritenuto colpevole del reato di omessa denunzia di arma, e condannato con il duplice beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, alla pena di tre mesi di arresto. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dal padre il ro.3.r930. Detenuto dal 27.r.r928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 26.r.1932. Barabino: detenuto dal 23.r.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Sulmona il 22.1.r932. Tonini: detenuto dal 6.1.r928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Procida il 6.r.1931. Nei confronti del Cardelli, di Barabino e di Tonini il T.S.D.S., con declaratoria emessa il 2r. r2. r932, dichiara cessata per l'amnistia di cui al R.D. 5.II.1932 n. r403 la vigilanza speciale da parte della P.S. e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
SENTENZA
nella causa contro : La Morgia Vincenzo, nato il 30.9.r878 a Napoli , tipografo , detenuto. I:\f PUT A TO
r) del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.1r.r926 n. 2008 per avere, in giorni non precisati dei primi del 1928 fino al suo arresto, in N apoli fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di partiti politici disciolti per ordine della pubblica autorità, mediante la stampa clandestina e conseguente diffusione di manifesti a contenuto sovversivo; 2 ) del reato di cui agli art. III - 16 T.U. legge di P.S. approvato con R.D. 6.rr.1926 n. 1848 per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al 1° capo d'imputazione, esercitato l'arte tipografica senza licenza della competente Autorità di P.S.. IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe col suo difensore la parola. IL TRIB UNALE
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale pubblico dibattimento si è potuto statuire IN FATTO ED IN DIRITTO
Che la Questura di Napoli nel maggio 1928 ebbe a denunciare l'imputato perché « un individuo dell'aspetto di operaio, magro, di colorito pal-
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
lido, co:1 fare circospet~o ~p~ss_o si aggirava per le vie di Napoli ed in specie nel penme~ro ~e~la gmnsd1z10ne del Commissariato di P.S. di Pendino; cercando d~ a':'1cu~ar~ person~ di du~~ia fama in linea politica per tenere con_ esse ~e1 m1stenosi colloqm ». P~rcio sospettando che l'imputato, di professi_one tipografo,_ f?sse lo sconosciuto che andava svolgendo attività sovv~rsiva propagandistica, lo sorvegliarono, lo pedinarono e, raccolti elementi d1_p~ova, lo arrestarono. A P:ovare maggiormente la colpevolezza dell'opera c:i~mo~a che_ an?~va. p~bbhcamente esplicando gli rinvennero varie centmaia _di m~mfest1ru di piccolo formato (formato di un libro normale) contenentl. frasi contro le tasse. Interrogato il La Morgia ebbe a dichiarare subito alla Questura, sostenendo sempre la stessa narrativa dinanzi al Giudice Istruttore ed al dibattime~to, che egli per onorare la memoria del vecchio padre _ novantenne ed mfer~o - :tava s_tampan_do le memorie del genitore, da quest'ultimo stesso scritte nei _tempi passati, dal titolo « Cenni e riflessi >>. La stampatura fu fatta da solo m casa con un piccolo torchio da lui costruito. Mentre asportava il materiale per portarlo, prima per farlo vedere al padre per l'approvazione e poi nello stabilimento tipoarafico della ditta « Gargiulo ~> per approfittare della macchina del suo principale e provvedere ~l!a rifilatura degli stampati, venne raggiunto dagli agenti di P.S., perq~1s_1to nella persona e trovato in possesso dei manifestini, circa 300, tenuti m modo ~a _non _e~sere visti da chicchessia. Affermò pure che mai ebbe ad occuparsi di polmca: solo occupandosi del lavoro e della famialia. ,Dal_le inforn~azio1:1i d:lle autorità amministrative, politiche e tuforie dell ordme pubblico nsulto che gode buona fama ed è ritenuto di buona condotta politica, non avendo mai data occasione a rimarchi e non essendo iscr~tt~ a partit~ so~versiv? alcuno. Solo si sospetta che gli stampati rinvenutigli - non diffusi - gh fossero stati commissionati da sovversivi ed eali 0 abbia clandestinamente eseguito il lavoro per lucro. Però la narrativa sempre affermata dall'imputato non fu smentita da nessuna circostanza di accusa specifica a di lui carico. Invece fu trovato il libro ~anoscr~tto del padre nov~ntenne, genitore che poco dopo l'arresto del figlio mon ; ed _anche la pagma contenente tutte le frasi riportate nello stampato:. ad eccezione della data 1° maggio che l'imputato, pure essendo avve~uto 11 la~oro nel mese di maggio, non volle riprodurre non occorrendogli e per evitare equivoche interpretazioni. Da a~t?rev?li t~stimoniali_ emerse che il padre del La Morgia era un cantante hnco, mfehce nella vita, stravagante e che da giovane si era leo-al~ente separat? da!la moglie. Però tranne delle anomalie psichiche, god~va stuna, come cmadmo e come uomo sempre estraneo alla politica . . Non me~o fav?revoli furono le informazioni dell'imputato: escludend?vi che e_g h, considerato un innocuo, comunque esplicasse opera antinaz10nale. Di conseguenza i fatti criminosi attribuitigli e che avrebbero do-
PRIMA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL T .S. D,S ,
vuto ottenere piena conferma attraverso la prova dei manifesti, secondo la denuncia, stampati a scopo propagandistico sovversivo, non vennero commessi affatto. Dovendosi ritenere che le confidenze della Questura sulla attività dello « sconosciuto » riguardino altra persona non individuata: e quindi gli stampati rappresentino l'idea stravagante affermata costantemente dall'imputato. Pertanto il Collegio è d'avviso, per il disposto degli art. 485 - 486 C.P. Esercito, 612 C.P.P.c., dichiarare il La Morgia assolto per non avere commesso il fatto: ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa; e gli siano restituiti macchinari ed oggetti tipografici tutti, ad eccezione degli stampati e manifesti che contengono frasi di contenuto politico, e della relativa composizione, da confiscarsi e distruggersi. P.Q. M.
Il Tribunale, visti gli art. 4 u.cpv. della legg~ 25.11.1926 n. 2008, 36 C.P.c., 485- 486 C.P. Esercito, 612 C.P.P.c., dichiara La Morgia Vincenzo assolto per non avere commesso il fatto in ordine al reato ascrittogli: ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per alt~a causa; e che gli venga restituito il materiale tutto tipografico in giudiziale sequestro confiscandovi gli stampati da distruggersi, assieme ai manoscritti ed alla composizione tipografica. Roma, 23.ri.1928 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIB UNALE SPECIALE PER LA l)IFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 553 / 1927
SENTENZA N. 142
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Gener ale della M. V.S.N. ; Giudice Relatore : Lanari Piero·
'
Giudici: ~a~baldi ?iusepp~, ~e ~~etre Gaetano, Pasqualucci Renato, Sgarzi G10vanm, Gautt1en Filippo, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro: Mosca Severo, nato il r4.10.1893 a Occhieppo Superiore (Vercelli) pit' tore, detenuto dal 4+r928. IM PU TATO
D~l de:tt~ di cui all '_art. 4 u.cpv: d_clla legge 25.r r.1926 n. 2008 per avere m O ...chieppo Supenore (Vercelli) m epoca imprecisata ma anteriorme~te, al_ 29.r.1_928, fatt~ proRag~n~a delle dottrine, dei programmi e metodi. d azio~? di_ un p~t1~0 g1a_ d1sc1olto per ordine della pubblica autorità, mediante dufus1one d1 giornali sovversivi stampati al1a macchia. IN Pt:BBLICA UD IEKZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE
.Ritenuto c~e dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze orali del pubblico dibattimento si è statuito
J>RI:\!A i'ARTE:
SE!\TE>I ZE
EMESSE DAL T.S .D.S.
in ordine al reato di propaganda sovversiva del Partito Comunista - con atto d 'accusa del 2.6.1928 venne rinviato a giudizio per rispondere una seconda volta del delitto di propaganda sovversiva ai sensi dell'art. 4 u.cpv. della legge 25.u.1926 n. 2008. Elemento di specifica accusa era fornito da un rapporto del Comando di stazione dei RR.CC. di Sordevolo del 29.r.1928, nel quale si precisava - in seguito alla suaccennata avvenuta dichiarazione di non luogo a procedere penalmente per insufficienza di prove a carico del Mosca - che il sovversivo Negro aveva finalmente affermato che la copia del giornaletto comunista « Unità » del 5.2.1927 a lui sequestrata in casa nel febbraio 1927 dallo stesso Comando dei RR.CC., gli era stata data dal Mosca, soggiungendo però di non sapere se l'imputato facesse il distributore di giornali sovversivi ed avesse consegnato ad altri copie dell' « Unità ». Il Mosca, che era stato denunciato ed arrestato nell'agosto 1927 perché sospettato d'essere un comunista attivo, dopo il proscioglimento avvenuto nel _dicembre 1927, venne m andato al confino di polizia per la durata di anm 2 . Di fronte alla nuova imputazione si mantenne sempre negativo, dichiarando non essere mai stato comunista ma solo socialista, del pari del N egro, nel dopoguerra, quando per vivere bisognava essere tesserati alla Carnera del Lavoro locale. Al dibattimento l'imputato energicamente continuò a protestare la sua innocenza dicendosi ingiustamente accusato, ad un anno di distanza dal sequestro fatto al Negro del giornale sovversivo. Purtroppo non fu possibile sentire all'udienza l'unico teste diretto, il Negro; non potendosi egli presentare in quanto da un anno gli fu amputata una gamba ed ancora non venne provveduto del relativo apparecchio ortopedico. E poiché in un primo tempo sottoscrisse, in data 24.1.1928, una dichiarazione, da altri vergata, dinanzi al Brigadiere dei RR.CC. di Vercelli fornendo dati precisi, divenuti alq uanto, in parte, vaghi dinanzi al Giudice Istruttore - come da verbale 16.2.1928 - ne consegue che dovendo giudicare secondo « probata et alligata » al Collegio si affaccia l'ipotesi dubitativa : di guisa che è d 'avviso che nella fattispecie vengano a mancare elementi sufficienti di reità a carico del Mosca; per cui è d'uopo dichiarare, in di lui confronto, la assoluzione per insufficienza di prove. Ordinandosi che venga scarcerato e messo a disposizione dell'Autorità di P.S. per ritornare al confino, se non detenuto per altra causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
. Che 1'imputato. Mosca. - .che figura ogoi asse911ato al confino pe r anm· 1:>1:> 2 m c?ns~guenza di pros_c1og1imento da giudizio penale, come da ordinanza del Gmd1ce Istruttore d1 questo Tribunale Speciale del 1°.12.1927 (a. VI),
P. Q. M.
Il Tribunale, visti gli art. 4 u.cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008, 485 C.P. Esercito, dichiara Mosca Severo assolto per insufficienza di prove in
T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
~r~ine al re,ato as:r~tto~li: ordinando che venga scarcerato e messo a dispos1z10ne dell Autonta d1 P.S. per ritornare al con.fino, se non detenuto per altra causa.
PRIMA PARTE:
SENTEKZE EMESSE DAL T .S. D.S.
Reg. Gen. n. 315 / 1928
SENTEN ZA N. 143
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Roma, 23.1r.r928 - Anno VII.
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Sgarzi Giovanni, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
Nota . - Vedi « Decisioni del 1 927 », pag. 549 . SENT E NZA
nella causa contro: Bartolucci Egisto, nato il 1°.8.1902 a Terni, macchinista all'acciaieria, detenuto dal 12.5.1928. I:.fPU T A TO
Del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. legge 25.1r.r926 n. 2008 per avere fatto propaganda delle dottrine, programmi e metodi d'azione del disciolto Partito Comunista, nella seconda metà dell'anno r927 e posteriormente in Terni, con procedere a raccolta di fondi secondo le istruzioni del manifesto della Confederazione Provinciale Umbra di cui fu trovato in possesso, allo scopo di provvedere alla stampa cìandestina del giornale sovversivo << La Turbina». IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura dell'atto di accusa e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M .. Sentiti il difensore e l'accusato che ha avuto per ultimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. L'Arma dei Reali Carabinieri di Terni avendo avuto sospetti sulla condotta politica di tale Bartolucci Egisto, il giorno 12.5.1928 eseguì una perquisizione nella sua abitazione e rinvenne in un cassetto di un comò, posto nella camera da letto del di lui padre, un vecchio portafoglio nel quale fra altre carte fu trovato un manifestino della Federazione Provinciale Comunista Umbra stampato alla macchia.
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TR1BU1'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
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D~tto m~nifesti~o conteneva un appello ai compagni di fede per la fondazione d1 un giornale denominato « La Turbina » quale oro-ano di propaganda_ e di battaglia per riorganizzare il proletariato disper~o dalla raffica fas~1sta, e per aiutarlo alla riconquista della propria coscienza di class~; e ~I acc~nna~a a~che alla sc~1iavitù capitalista, ed alla perdita dei salan tagliuzzati e ndott1 a munerano di fame. Concludeva il manifestino proponendo una sottoscrizione per la raccolta di somme necessarie alla vita del detto giornale. Difatti fu_ trovata unita al manifesto suddetto, nello stesso portafoglio, una scheda d1 sottoscrizione in bianco. Poiché a tera-o di detta scheda si . 1 b notavano scritte a apis iniziali di nomi indecifrabili con a fianco a ciascuna pic:~le ~omme variabili da r a 4 lire, si è ritenuto che si trattasse di sottoscnz10m. . ~roced~tosi ~l fermo del Bartolucci e sottoposto ad interrogatorio, ha d~ch1arato m pnmo tempo di nulla sapere. Interrogato successivamente ~1sse che ripensan_doci bene ricorda che il detto manifestino gli pervenne circa un anno addietro a mezzo posta, e che dopo di aver letto il contenuto lo gett~ ;11el_ co~ò senz_a .c~r~rsi di mostrarlo ad altri e senza raccogliere sottoscnz_10m. C1r~a. le m1z1ali e le somme segnate col lapis a tergo della scheda d1 sottoscnz10ne non seppe dare alcuna spiegazione. Pertanto il Bartolucci venne denunziato in stato di arresto all'autorità giudiziaria e rinviato al giudizio di questo Tribunale per il reato di propaganda come è detto in rubrica. All'odierno _dibatti~ent~ il Bar~olucci ha ripetuto a sua discolpa quanto aveva detto m penodo 1struttono, negando in modo assoluto di aver fatto raccolta di danaro per la fondazione del giornale « La Turbina » ; ed ha affer~ato anco_r~ una volta che quelle annotazioni in lapis a tergo della d1 sottoscnz10ne non sono di suo pugno, né sa dire a che cosa si scheda .r • nrenscono. Il maresciallo Veri ha deposto che il manifestino fu trovato effettiva~nente nella camera del padre del Bartolucci dentro un vecchio portafoglio m mezz~ ~d ~ltre carte di nessuna importanza; ed ha soggiunto che il Bartolucc1 e d1 buona condotta morale; che in linea politica nulla consta a lui personalmente perché il detto Bartolucci non gli ha mai dato motivo a la~nanza. Soltanto ha saputo da un fiduciario, che non può nominare, che 11 Bartolucci è di sentimenti sovversivi. I ~esti Senior~ ~aoletti e Sufrari Oscar hanno deposto che il Bartolucci appartiene a famiglia per bene sotto tutti i punti di vista. Entrambi i suddetti testimoni hanno altresì dichiarato che a loro non risulta che in Terni si siano fa~ti tentativ~ mediante sottoscrizioni per la fondazione del giornale «_La_ Turbma » che m passato fu organo del Partito Socialista, e che cessò d1 vivere nel 1922.
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PRHfA
PARTE :
SENTENZE E MESSE DAL T.S.D.S.
Si osserva che se l'accusa di propaganda a carico del Bartolucci è basata sul fatto della raccolta di somme per la fondazione del giornale « La Turbina », come è detto in rubrica, le risultanze del dibattimento non offrono alcun elemento oer ritenere che il Bartolucci abbia commesso tale fatto. Anzitutto non è ~isultato che le annotazioni riscontrate a tergo della scheda di sottoscrizione siano di pugno del Bartolucci, poiché dalla stessa peri~ia orafìca fatta in periodo istruttorio ciò non è rimasto accertato. Secondana~1ente è da escludere che quelle annotazioni si riferiscano a somme raccolte dal Bartolucci per la fondazione del giornale, perché, se così fosse, egli avrebbe dovuto scrivere, non a tergo e con segni indecifr_abili, ma sulla scheda tutte le indicazioni corrispondenti alle colonne che s1 vedono sullo specchietto appositamente stampato per essere riempito con i n?m! e con la somma dei sottoscrittori e poi restituito alla Federazione Provmc1ale Comunista Umbra che aveva fatto il manifesto. Né può ritenersi che quegli appunti in lapis siano un pro - memoria per riempire in seguito lo specchio: oerché si tratta di un manifesto che rimonta per lo meno alla fine del 1927, ; cioè all'epoca della riduzione dei salari, e che fu trovato abbandonato in bianco fra altre carte in un vecchio portafoglio. Tutto ciò induce ad escludere che il Bartolucci abbia commesso il fatto che gli è attribuito, ed in conseguenza egli deve andare prosciolto dalla accusa di propaganda ed essere posto in libertà se non è detenuto per altra .causa. P. Q. M.
Il Tribunale, letti gli art. 485 - 486 C.P. Eser~ito assolve Ba:tolucci Egisto dal reato ascrittogli per non aver commesso 11 fatto ed ordma che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 24.r1.r928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
r8 / bis - U.S.
TRIBUNALE SPECI ALE
PER LA DIFESA DELLO ST.'ITO
Reg. Gen. n. 761 / 1927
SENTENZA N. 144
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·
'
Giudici: Rambaldi Giuseppe, Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V .S.N .; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro: Fabbrini Angelo, nato il 28.2.1905 a Milano, rivestimentista, detenuto dal 23.11.1927. IMPUTA TO
r) d~l delitt? previsto e punito dall'art. 3 P·P· della legge 25.rr.1926 ~· 20~8 m _relaz10ne al precedente art. 2 stessa legge e limitatamente alle 1po~es1_d~gh art. :20 - 25~ C.P. in esso richiamate per avere in Milano, in periodi di tempo ~mprec1sato, ma volgente verso il novembre 1927, concertat.o <: _conc~etato .m o~temper_an:2a ed in esecuzione alle superiori direttive de1 dmgenti e dei capi del d1sc1olto Partito Comunista rimasti sconosciuti di. co~met_tere fatti diretti a suscitare la guerra civile e ; far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; 2) d~l delitt? previsto e punito dall'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926 n. 2~08, ~ rela~10ne al precedente art. 2 stessa legge sempre limitatamente a~le ipotesi d<:gh art. 120 - 252 C.P. in esso richiamate, per avere nelle stesse c1rcost~!1ze temp?. e di luogo di cui al capo precedente d'imputazione, con pm atti esecut1v1 della medesima risoluzione criminosa incitato con la p~bb!icit~ d:riv~nte dalla stampa, a commettere fatti dir~tti a far sorgere m armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile.
?I
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M .. Sentiti il difensore e l'accusato che hanno avuto per ultimi la parola.
PRl ~iA P1\RTE:
SENTE><ZE EMESSE DAL T .S .D.S.
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. La sera del 23.11.1927 in Milano il Commissario di P.S. Dottor Mancarella sorprendeva una riunione di comunisti in casa di tale Lucini Virgilio che era da tempo sorvegliato per la sua condotta politica. Nella suddetta casa furono trovati e tratti in arresto Magnani Aldo ed altri cinque individui che sono nominati nella denunzia del 30.u.1927 e che sono stati già giudicati come si dirà in seguito. Dagli interrogatori degli stessi arrestati è emerso che l'organizzazione giovanile comunista del 7° Settore di Milano (Sempione) era capeggiata da Magnani Aldo, da Lucini Virgilio e da Castelli Annibale. Il Magnani sebbene fosse appartenente alla organizzazione comunista degli adulti, pure dava le direttive alla organizzazione giovanile; il Lucini ne era il capo ed il Castelli il sottocapo. Fra i cellulisti della detta organizzazione fu annoverato anche Fabbrini Angelo, ed è risultato che costui aveva dato a tale Leognani Giuseppe alcune copie del giornale « Battaglie Sindacali >> per la distribuzione. Pertanto egli venne denunziato insieme ad altri imputati che formano oggetto del rapporto (Vol. 1°, f. I) degli atti processuali. Il relativo procedimento nei riguardi degli altri venne definito con sentenza di questo Tribunale in data 24.9.1928 (v. sentenza T.S.D.S. n. 99). Ma nei riguardi del Fabbrini la causa fu rinviata perché non è comparso all'udienza fissata per il dibattimento ed è stata invece portata alla cognizione del Tribunale in data odierna. Al dibattimento il Fabbrini ha negato, sia di aver fatto parte della organizzazione giovanile comunista, sia di aver dato le copie del giornale « Battaglie Sindacali » al Leognani. Invece, il Lucini ed il Castelli, che erano a capo della organizzazione giovanile comunista, hanno dichiarato nei loro precedenti interrogatori che il Fabbrini faceva parte della 2 .. cellula della detta organizzazione. Ed il teste Commissario Mancarella al dibattimento ha deposto che dalle indagini fatte gli è risultato che il Fabbrini faceva effettivamente parte di una cellula del Partito Giovanile Comunista. Circa la consegna dei giornali al Leognani si osserva che per quanto il Fabbrini abbia negato all'odierno dibattimento tale circostanza, pure essa risulta non solo dal suo primo interrogatorio, ma anche dall'interrogatorio reso a suo tempo dallo stesso Leognani il quale confessò di aver ricevuto dal Fabbrini 5 o 6 copie del giornale « Battaglie Sindacali» . E tale circostanza è stata anche accertata dal Commissario Mancarella che l'ha confermata al dibattimento.
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T RIBUK\LE SPECIALE
PER LA DIFESA DE LLO STATO
/ Il f~tto, per quant~ non rivesta_ i caratteri del reato di propaganda perche la d1ffus10ne _non e stata eseguita da parte del Leognani, pure serve a confermare maggiormente l'appartenenza del Fabbrini al Partito Comunista. Poiché l'accusa di cospirazione per commettere fatti diretti a suscitare la gu_erra civile ed a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Po~en_,del~o ~tat~, è fondata anche per il Fabbrini, come per gli altri imput~tl g1a gmd1cat1, sul solo fatto dell'appartenenza attiva al Partito Comumsta, tal fatto non riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 3 P·P·. della legge 25.r1.r926 n. 2008, sibbene i caratteri del reato previsto e pumto dal 1° cpv. dell'art. 4 della suddetta leo-oe; e pertanto questo primo capo d'accusa della rubrica deve essere modific~ro in tal senso. Quanto al secondo capo d'accusa e cioè d'istigazione alla insurrezione contro i Poteri dello Stato ed alla guerra civile si osserva che le risultanze del dibattimento -?o_n. hann~ offerto alcun elemento per ritenere la colpev~lezza del Fabbnm m ordme a detto reato, e neppure per dubitare della esistenza di esso. E perciò il Fabbrini deve andare prosciolto da tale accusa per inesistenza di reato. Non rimane quindi a suo carico che iì reato di appartenenza al Partito Comunista come sopra è detto; e per tale reato il Tribunale, prendendo n?rma da_l r~ cpv~ d~ll'art. 4 della_ citat~ ~egge, infligge al Fabbrini la pena d1 2 anni d1 recms10ne e della mterd1z1one perpetua dai pubblici uffici. ,~lla. s~ddetta pe~a della reclusione si ritiene opportuno aggiungere 3 anni d1 vigilanza speciale della P.S. a senso dell'art. 28 C.P .. Ritenuto che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 C.P., 4 della legge 25.rr.1926 n. 2008, 417 C.P.P. e 485 C.P. Esercito, dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Fabbrini Angelo in ordine al delitto ~'istigaz!one alla. ins~rrezione ed alla guerra civile e lo assolve da questa 1mputaz10ne per mes1stenza di reato. _Ritiene in~ece il ~etto Fabbrini colpevole del reato di appartenenza al Partito Comumsta anziché del reato di cospirazione a lui ascritto e, mutata in tal senso la rubrica, lo condanna a 2 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a 3 anni di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento delle spese processuali. Roma, 24.rr.1928 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRn!A PARTE:
SEJ\TE '.'< Z E EMESSE
DAL T .S.D.S .
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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Fabbrini: si associa a un'istanz a di grazia inoltrata dalla madre il 20.12.1928; istanza respinta. . Detenuto dal 25. r r.1927 venne scarcerato, per errore, 11 3.8.1928. T ratto nuovamente in arresto il 10.10.1928 venne scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Perugia il 26.r. 1930. La Corte Suprema di Cassazione (2' Sez. penal':), ~on sente~za_ e_mess~ in camera di consiglio il 20.r. 1967, annulla, per mes1stenza gmn d1ca a1 sensi dell'art. r D.L.L. 27.7.1944 n. 159, la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 24. 11.1928 nei confronti del Fabbrini per il delitto previsto dall'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008.
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TRIBUKALE SPECL\LE PER Li\ DI FESA DELLO STATO
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Reg. Gen. n. 280/ 1928
SENTENZA N. 145
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; ' Giud1cz:: ~lfar? A~redo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, De Mar-
t1m Vittono, ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seauente i:,
nella causa contro:
SENTENZA
Carbone Francesco nato il 23.9.rs99 a Palmi (R · , cato . · ' egg10 Caiabria), avvo-
' cato;Marazzita Giuseppe, nato l' rr.9.r899 a Palmi (Reggio Calabria), avvoPugli~se Rocco, n_ato il 27.r.1903 a Palmi (Reggio Calabria), studen:e; biere~ong10rno Antomo, nato il 2.r.r907 a Palmi (Reggio Calabria), barB . . . ong10rno Gmseppe, nato il 24. l . 1905 a Palmi (Reaaio Calabria) cal zo]a10; oo , -
Florio Giuseppe, nato_ 1·1 6·7· 1899 a Palmi (Reggio Calabria), calzolaio : B org~se N~tale, nato il 6.r.1904 a Palmi (Reggio Calabria), panettiere: . Pugliese Vmcenzo, nato il 20.r.1900 a Palmi (Reaaio Calabria) b ' 1:>b , arb1ere; tore ;Grasso Gregorio, nato il 7. u. r892 a Palmi (Reggio Calabria), intagli a-
PRI:-.IA PARTE :
SENTENZE E~IESSE DAL T .S.D.S.
2) di correità nel delitto di cui agli art. 62- 364 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, adempiuto tutto ciò che era necessario per cagionare, a fine di uccidere, la morte di Previtera Rosario m ercé colpi di rivoltella e pistola senza riuscirvi, per circostanze indipendenti dalla loro volontà; 3) di correità in altro delitto come al n. 2 in persona di Seminara Maria ; 4) di correità in altro delitto come al n . 2 in persona di Daino Giuseppe; 5) di correità in altro delitto come al n. 2 in person a di Gerocarni Andrea; 6) del delitto di cui all'art. 120 C.P.c. per avere, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, commesso un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; 7) del delitto di cui all'art. 252 C.P.c. per avere, nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo, commesso un fatto diretto a suscitare la guerra civile ed a portare la strage nel Regno. Tutti, meno il Sambiase Antonio: 8) della contravvenzione di cui agli art. 464 n . r e 465 C.P.c. per aver portato fuori della propria abitazione, senza licenza dell'autorità competente, una pistola o rivoltella in luogo ove era concorso di gente e di notte in luogo abitato, sempre nelle già indicate circostanze di tempo e di luogo; 9) della contravvenzione di cui all'art. 9 della legge tributaria sulle CC.GG. 30.12.1923 n. 3279 (n. 16, n . 8) della annessa tabella allegata a), per non aver pagato la tassa relativa al porto delle armi suindicate. Tutti, meno il Sambiase Antonio ed il Marazzita Giuseppe: ro) del reato di cui agli art. r e 5 R.D. 3.8. r9r9 n. 1360 per avere omesso di denunciare le pistole e le rivoltelle suddette. IN PUBBLICA UDIENZA
Sam~iase ~ntonio, nato il 22.8.1872 a Palmi (Reggio Calabria), esattore; . Pugliese Gmseppe, nato il 25.n.1896 a Palmi (Re aaio Calabria) m ec camco; i:,i:, , Carella .Pasq~ale, nato l'r r.~.1899 a Palmi (Reggio Calabria), falegname; zolai~e Saho Gmseppe, nato il 16.2.1906 a Palmi (Reggio Calabria), calTutti detenuti. IMP U T AT I
Tutti: r) di correità nel delitto di cui aali art. 63 - 364 C p 11 nott,, dal I o · . per avere, ne a . . 8 1 2 t . 3~ a 3I.. · 9 5 m Palmi, a fine di uccidere mercé colpi di rivole 11 a e p1sto a, cag10nato la morte di Gerocarni Rocco;
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, il Collegio osserva IN FATT O ED IN DIRITfO
La ricostruzione del « fatto » viene effettuata in base: a) alla lettura degli atti, alla parziale confessione di taluni degli imputati, alle perizie nonché alle abbondanti prove testimoniali e documentali esistenti in atti; b) alle risultanze del dibattimento svoltosi presso la Corte di Assise di Nicastro, dibattimento che - come sarà specificato in seguito - venne sospeso; e) alle risultanze sopraspecifi.cate che, neìla parte sostanziale, sono state inquadrate, per quanto è possibile, con quelle acquisite in seguito.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST.>\TO
Perta~to il ~< ~atto » e la conseguente configurazione giuridica di esso vengono ricostrmtl nel seguente modo : . La sera del 30.8.1925, la popolazione di Palmi visse un momento tragi~o. Verso_la me~zanotte stava per svolgersi l'ultima parte del programma dei festeggiamenti, che duravano da tre giorni, in onore della Madonna della Le~tera e la va~ta Piazza Vittorio Emanuele era aremita di oltre .000 5 persone lil a~tesa dei fuochi artificiali, quando un be~tiale delitto portò lo spavento ed il t~rrore fra quella gente. Sino a quell'ora sulla piazza aveva suonato_ la musica local~, mentre un'altra, quella di Frigento, suonava n~lla _villa Comunal_e. Po,1 la b~nda locale si era allontanata, mentre quella di Frigento, dalla :illa s_er~ diretta verso la piazza per sostituire l'altra e suonare durante gli span pirotecnici. . Un gruppo di fascisti p~ecedeva e un gruppo seauiva la musica di Frigento, la. q~ale suonava l'inno « Giovinezza» e i fascisti, sventolando alcune . bandierine nazionali di carta che avevano tolte da alcuni feston i della ':'1lla, accompagnavano col canto la musica dell'inno. ~rnnti :ull;1 piazza, i fascisti andarono a disporsi innanzi alla sede del Fascio, e_ poic~e molta f~lla era stipata ovunque ed essi non potevano essere c?nt:nuti tu~ti. su qu_el ristretto spazio, si estesero, sempre sullo stesso marciapiede, a s11:i1stra, smo all'a~golo dell~ piazza e, svoltando l'angolo s'incunearono 9.uas 1 ~el grupp~ d1. pe_rsone, m gran parte socialisti e comunisti, ~he, qu~h ~~du~ e quali m piedi, stavano innanzi al Caffè De Rosa situato m prossumta d1 quell'angolo. . La . musica continuava a suonare « Giovinezza » al canto dei fascisti schiera~i, come .si è detto, i qu~li sventolavano le bandierine, quando, il comumst~ ~ughese Ro~co che si trovava davanti al Caffè De Rosa tra i compag~1 d1 fede, l~c1ò una sedia in mezzo al gruppo dei fascisti, intonando ~ mno sovve~s1vo _« ~vanti, o popolo, alla riscossa>>. Altra sedia venn~ lanci~t~ contr? i fascisti, ma_non è rimasto accertato chi fu a lanciarla. ~e ~egui immediatamente un srm_ultaneo sparo di una trentina di colpi di a, mi cor;e da fuoco da _parte dei sovversivi in direzione dei fascisti. Un colpo ~en al ~asso ventre 11 fascista Rocco Gerocarni, giovane di ottimi preced~ntl ,e umv~rsalm~nte stimato~ che morì la mattina del 31 , dopo aver subito I opera~10ne d1 laparato~1a, che non valse, purtroppo, a salvarlo. esse-?~o la fenta stata causa umca della sua morte, come i periti settori stabilirono. Altr? ~ascista, tal Previtera Rosario, fu ferito ..da un proiettile che gli attr~verso_ il coll~ ed egli e~be Ja _ventura, nonostante la parte vitalissima colpit~, d1 salvarsi do~o 55 g1orm d1 malattia e d'incapacità al lavoro. ~lm~se anc_he fenta a una gamba la signora Seminara Maria, che trovavasi ne\ ~ress~ de~la sede del Fascio, mentre tentava di mettersi in salvo. Essa guan m g10rm 29.
I'Rn!,\
PARTE:
SE)ITE:SZE
EMF.SSE DAL
T . S.D.S.
Il ragazzo Daino Giuseppe, che trovavasi seduto, con le gambe sporgenti in fuori, alla estremità della lamiera di una tettoia di copertura di alcune botteghe all'angolo della piazza ove stavano schierati i fascisti, fu ferito anche esso ad una gamba e guarì in 24 giorni. Altro simile proiettile raggiunse Andrea Gerocarni, fratello deìl'ucciso, presso il negozio del padre, all'angolo del Corso in linea retta col lato della piazza ove trovasi il Caffè De Rosa, ma la forza del proiettile rimase attutita dalla cintura di cuoio dei pantaloni, contro la quale venne a battere e non produsse danni alla persona. Avvenne un fuggi fuggi generale; ma i fascisti con tennero con ferrea disciplina ogni loro impeto di reazione. Dalle indagini prontamente esperite e dalle indicazioni fornite all'autorità da Gerocarni Rocco, prima di essere sottoposto all'atto operatorio, furono raccolti elementi di reità contro gli attuali giudicabili e contro altri due, latitanti, per i quali preliminarmente fu disposto lo stralcio e taluni prosciolti dalla Sezione d'Accusa presso la Corte d'Appello di Catanzaro. Arrestati e denunciati fu proceduto contro di essi dal competente magistrato ordinario. Il processo contro gli attuali imputati si trovava allo stadio dibattimentale presso la Corte d'Assise di N icastro quando, nel novembre 1926, fu sospeso a causa dell'incriminazione di 4 testimoni per falsa testimonianza. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appelìo di Catanzaro fece istanza alla Corte di Cassazione del Regno perché, per motivi di legittimo sospetto e di pubblica sicurezza, il processo fosse rimesso ad altra Corte d'Assise. Frattanto era intervenuta la legge 25.1 r. r926 n. 2008 sulla difesa dello Stato e poiché il Procuratore Generale presso la Suprema Corte ravvisò che nei fatti avrebbe dovuto riscontrarsi il delitto di cui agli art. II8 - 120 252 C.P. e che pertanto gli atti per competenza avrebbero dovuto essere trasmessi a questo Tribunale, il Supremo Collegio il 12.3.1928 ordinò di comunicare gli atti al Procuratore Generale presso il Tribunale Speciale perché ne avesse notizia per gli eventuali effetti in ordine alla competenza. Questi riscontrò nei fatti i reati di cui agli art. 120 - 252 C.P. e per connessione mantenne l'intero procedimento. La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 143 dei 26.6.1928, rinviò a giudizio i prevenuti per rispondere dei reati rubricati. Ali' attuale dibattimento su richiesta del P.M. è stata contestata agli imputati la qualifica dell'omicidio a sensi dell'art. 366 n. 5 C.P.. Ora, per poter dare ai fatti un'equa e coscienziosa valutazione, il Collegio ritiene doveroso risalire ai precedenti dei fatti dolorosi e degli individui che di essi rispondono. Un numero importante dei festeggiamenti, di cui in principio è parola, doveva essere il trasporto della « Varia ,, (correzione paesana di « bara »)
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T RIB UNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
che si soleva fare con l'accompagnamento della musica al suono di un inno d'intonazione mistica che era considerato ormai tradizionale. La festa era incominciata il 27 agosto e le musiche, fra l'altro, avevano suonato l'inno f~scist~ « Giovin~zza )). ~ertanto, evidentemente ad opera di male intenzionati ed avversi al fascismo, s'era diffusa la voce che la « Varia )> sarebbe stata accompagnata col suono di « Giovinezza>> anziché dell'inno tradizion~le. La pol:'?lazione aveva accolto con un po' di malumore la voce tendenz~osa. D1 c10 a~ev~o. pr~fi.tt~to elementi contrari al Regime per mettere_ m fermento gli amm1. S1cche al trasporto della « Varia >> che di solito vemva fatto da marinai e contadini, non si presentarono che una diecina di costoro, mentre ne occorrevano circa trecento, sebbene il comitato della f~sta, per mfsura prudenzi~le, avesse fatto affiggere un manifesto col quale s1 avvisava il popolo che il trasporto sarebbe stato fatto coll'accompaonaI:") mento dell'inno tradizionale. Alcuni esponenti del sovversivismo locale, non si sa se in mala fede o per evitare .conseguen_ze, s~ e~ano recati dalle locali autorità tutorie a protest~re pe~ 11 suono d1 « G10vmezza » e a ventilare possibilità di attriti e di guai cogli elementi antinazionali. In questo senso anche il Sambiase aveva parlato il 29 agosto col Presidente della Commissione, Jannelli. I fascisti, pertanto, comprendendo che l'atto di sabotacroio era stato fatto in odio ad essi per la questione dell'inno, con baldo e ai~~anile slancio eseguirono essi il trasport~ deìla pesa~te costruzione. Esiguita la prima tapl:a. al_ suono de~la marcia consuetudmaria e giunti alla villa, i giovani fasc1st1, 1Il segno d1 esultanza per la vittoria sul sabotaggio <leali avversari, ottennero che f~sse suo~ato_ l'inno «Giovinezza » e la « Varia ~ fu trasportata fino alla Piazza Vittono Emanuele senza che nulla di anormale accadesse ~ che ne~suna ~r~testa ~enisse sollevata. Così tranquillamente si svolse una d1mostraz10ne di s1mpat1a a quel segretario politico Cav. Cosentino, il qua!e _fu ~~asportato a braccia alla sede del Fascio dove arringò i giovani fascisti. Cio avvenne alle ore r8 di quel giorno critico e da quell'ora sino alla mezzanotte, fino, cioè, al momento della tragica scena, null'altro avvenne. . P:rò i comunisti, specialmente i più accesi, dimostravano una certa irr~qmetezza; f?rs_e per lo smacco ricevuto, se si pensi che conciliaboli, il cm tenore n?n ~ n~asto_accertato, furono tenuti fra di loro, specie alla villa e che alcun~ di :ss1, prima ch_e la musica di Frigento tornasse in piazza, erano andati a disporsi davanti al Caffè De Rosa, luogo da loro di solito non frequentato, dove stavano seduti altri sovversivi, di cultura e posizione sociale più elevata, fra i quali alcuni professionisti, che però vi stavano perché erano abitudinari di quel ritrovo. . C~rto, comunisti e _socialisti erano venuti armati di pistola, mentre i fasc1st1 dovevano. essere mermi perché non reagirono. I sovversivi che presero parte all'azione spararono tutti quasi contemporaneamente. Ma che
PRIMA
PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL T .S. D.S.
m precedenza, se pure immediata al fatto, vi era stata un'i~tesa d! commettere violenze, di addivenire ad un'insurrezione contro 1 Poten dello Stato o di provocare la guerra civile o di commettere _una strag~, non _è rimasto giudiziariamente provato sebbene, per notevoli elementi emersi, rimanga forte il sospetto. . . . . Invero uno stato d'animo di eccitamento era diffuso tra 1 sovversivi, i quali avrebbero voluto che quell'inno, che trae la sua origine dai baldi reparti di arditi dell'ultima vittoriosa guerr~ e che è_ dive~tato glorioso inn~ nazionale, non fosse stato suonato, perche ad essi, ostmatamente avversi all'attuaìe Regime, non era gradito. Jv~a dai. cennati pr~cedent~, non b~n? chiariti circa la natura dell'elemento mtenz10nale degli agenti, non s1 e potuto stabilire, in modo da non lasciare dubbi, se e quale intesa fosse av~enuta tra essi e se i sovversivi, che vennero armati alla festa, avessero previamente concepito e maturato il proposito di commettere i delitti previsti dagli art. r20 - 252 C.P. che sono stati rubricati ai prevenuti. L'essere andati armati, quelli che poi spararono, poté essere anche effetto della preoccupazione di premunirsi pel fermento che da più giorni era nell'animo di molti, per essere pronti ad ogni evento, sia per offendere che per difendersi; ed in tal senso ha deposto il Con_1missari~ di P.S. C~v_aliere, che da un ventennio esercita il suo mandato m Palmi, dove mai m tal periodo, assicura, erano avvenuti fatti del genere. Resta però chiarita e ferma la volontà c~mune di uccidere in _quel]~ c~e spararono e chiarita altresì la causale del de_htto che deve scorgersi nell odio politico, nella smania. di ~en_dic~rsi pel s~b1to sca_c~o, pel manc~to sabot~ggio della festa e nell'ira mg~ust~ficata_dei ~o~ve~s1v1 contro la lieta m~mfestazione del sentimento patnotuco dei fasc1st1, m qu:l mo~e~to esp~1me~tesi con la musica col canto e con lo sventolamento d1 bandierine naz10nah. Non è rimas:o provato che il fatto delittuoso avesse come obiettivo la guerra civile e la strage; sebbene i mezzi ~d?pera~i e la impone~te raccolt! di popolo in quella piazza fossero elementi 1done1 ~d attua~la, 11 fatto eh~ di una trentina di colpi sparati, mentre una folla stipata assisteva alla festa, abbia prodotto conseguenze, sia pur dolorose, ma che avrebb~ro. potuto essere ben più gravi, lascia perplessi i giudici circa lo scopo grav1ss1mo che viene addebitato agli imputati con l'art. 252 C.P. e con la conseguente . , qualifica dell'omicidio c?_ntestata, ~on~e ~i disse, in ~dienza_. Così il fatto che g~i sparatori si. di;e~uaro~o 1m~ned1at~m~nt~, s1c~_he laboriosa è stata l'indagme per bene mdividuarh, lascia dubitos1 circa 1 mtenzione loro attribuita di far sorgere in armi gli abitanti del Reg~? contr~ i Poteri dello Stato, intenzione che non si può ritrovare con prec1S1one nei precedenti di alcuni di essi. . . . . Stabilita pertanto l'indole e la causale. d~1 delitti comn~ess1 1~ _sera de; 30, resta a stabilirsi, alla stregua delle orali risultanze, quali degli i_mp~tat1 segnati in epigrafe vi presero parte, quale e quanta fu la loro partecipaz10ne
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TR!!lUN.>\LE SPECI.-\LE PER LA DIFESA DELLO s ·rATO
e_ qu1e analoga configurazione giuridica ha riscontro nel diritto sostantivo, en_na _man_tenendo la propria competenza nonostante l'affermazione del dubb10 ~1rca i reati di cui agli art. 120 - 252 C.P .. . Le _parti les~,. ~ompreso _il Gero~arni ~occo, durante le prime indagini, ed I tes~1, pur drcrnaran?o d~ aver n_co~o:cmto alcuni degli sparatori, hanno escl~so m modo categorico d1 avere md1v1duato chi colpì il Gerocarni Rocco e gh a~tri: ~ _poiché a sparare .furono visti in modo da non lasciare dubbi, c?me s1 d1ra 1_n appresso, Pugliese Rocco, Pugliese Vincenzo, i fratelli Bong10rno Antomo e_ Gi~s~ppe, Flor~o, Borgese e Grasso, e poiché, come app~re da quant? dianzi s1 e detto, 11 loro atto fu volontario e la loro volontà d1re~ta :~ ucc1de:e, è ev~dente che essi. debban_o rispondere della complicità cornspeLt1va pre~1.sta dal_l art. 378 C.P. m relaz10ne all'art. 364 stesso codice, quanto al_la u~c~s1?ne d1_ R?cco Ge_roc~rni;_ e ~agli art. 62- 364, quanto ai 4 ~ancat1 _om1c1d1 rubncau. E porche unico :m il contesto dell'azione ed u~ica _l~ risoluzione criminosa, trattandosi di più violazioni della stessa d1spos1~10ne di legge (omicidio ed omicidi mancati) è chiaro che essi debbano r~spon~ere del reato continuato previsto dall'art. 79 C.P .. Né si dica che ne, reati contro le persone non può esistere la forura del reato contin~at_o, quando la dottrina più ac~ettata e, .quel che più conta, la più alta gm~i~prudenza ammettono la sussistenza d1 tale .figura giuridica anche nei deht~i .co~tro le persone, purché si avverino, come nel caso concreto, le cond1z10m volute dalla legge. Ora occ?rre es~minare se qualcuno dei sette ora nominati sia stato un cooperatore .11n~ed1ato .de! ~atto. (cpv. dell'art. 378 C.P. che trova riscontro , 1uanto al s1gm.fic~to gmn~1co, m ~na -~elle figure del correo previsto dal1.art. 63 s~esso codice). ~d 11 C?lleg10 ntlene appunto che il Pugliese Rocco si: stato il co~p~rator~ ~m~ed1ato _del !at~o a termini del cpv. del citato ar~. 378. Costm, mfato,_ e nsultato 11 p~rnc1pale responsabile dell'azione cri~mosa.. Ac_ceso c~m~~1sta, ex segretano della disciolta sezione comunista d~ Palmi, viene dai prn rappresentato come il più violento e fanatico comumsta. del luogo. Egli ~u in c?ntin~a eccitazione in tutti i giorni della festa. Fu visto andare e v:mre tra ~ va:1 grupp~ s~vversivi; era quello più in vista tra _color_o che_ ~oclu n:oment1 enma dell'azione erano, come si è detto, andati a d1spors1 mna~z1 al Caffe De Rosa, dove aveva tenuto atteggiamento spavaldo. Come egh stesso ha confessato, per aver ritenuto che il Gerocarni Ro~co alza~se un ba~tone in. sua direzione, ciò che non è risultato vero, fu ~gl~ ~ la~cia~e ~a p_rima sedia e ad intonare l'inno della rivolta, chiara ed md1v1d~a.e 1~d1caz10ne ~el Rocco Gerocarni contro il quale, forse egli stes~o, mdub~1amente egh o qualcuno degli altri sei predetti, cominciò a scaricare la pistola. Pert~to s~ si ig~ora cl~i, in quella fatale sera colpì, è noto invece che rl cooperaLore 1mmed1ato d1 esso fu il Pugliese Rocco. L'han detto i testi .
pRn!A PARTE :
SE?sTENZE EMESSE DAL T .S.D.S .
che furono testimoni della scena, il povero Rocco Gerocarni, ~e aut?rità denuncianti che procedettero alle prime indag~i, _qu~lcuno degh st~ss~ attuali imputati; perciò il Collegio non ha. d~bb1 di ntenerlo tale. L az1on~ iniziale del Pugliese Rocco fu come la scmtilla che fece esplodere le armi agli altri. Di complicità corrispe~t~va_ ai sen~i della. P·P· _dell'a~t. 378 C:~: debbono essere ritenuti responsabili: 1 fratelli Bong1orno 1 quah,_ co~un~:.t1 fra i più esaltati, furono visti sparare_ da <?eroe.ami Rocco, da V1zz~n ~,,'~~ seppe e da altri. E' vero che alcuni test1mom hanno affermato av~111 visti in momen ti precedenti al fatto, innanzi_ al Caffè M~mmolltl, nella stessa piazza, ma nessu~~ di es_si li ~ide _innanzi al detto caffe nel_ mome~to del delitto e i testimom mdottt a d1scanco: Ar~na Bru?o, Repac1 f:~tom~: Fondacaro Gesuele e Benassi Rocco, negando d1 aver visto altrove I rrateL~ Bongiorno nel momento del fatto, contraria~ent: a ,quanto sostenevano 1 due giovani imputati, non hanno fatto che nbad1re 1accusa.
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Pugliese Vincenzo, sovversivo, recidivo per re~ti comuni;. egli tenev~ pistola e cariche conservate nel suo salo~e da ~~rb1ere, co~e videro al~um testi ai auali le ostentava prima dei fatti, mamtestando mmacce ge~enche 1 contro i fascisti· pistola e munizioni che dopo i fatti non furono, m una ' . . perquisizione, rinvenuti. La ser~ del_ fatt? fu .vist~ sic~r,amente sparare_ da.I medico Gentile Nicola e da altn. C01 testi a d1scanco s1 e affannato a d1~0strare che al momento degli spari si trovava ad _accompa~nare un _suo mpotino a casa; ma mentre tali testi non sono stati c_oncord1 nelle circ?stanze di tempo, i testi che lo videro tra la foll~, pre:s~ 11 palco della mus:ca che trovavasi vicino al caffè davanti il quale i fatti s1 svolsero, contraddicono e smentiscono tale alibi. Grasso Greo-orio, socialista, il quale la sera precedente ai fa~ti fu fermato dalla P.S. bperché indiziato di aver .fi:c~iato_ per disapfrovaz10ne m~n: tre si suonava l'inno «Giovinezza », e poi n lasciato. perche que~le autor:ta non ritennero sufficienti gli indizi; qualcuno lo ha ntenuto lanciatore della seconda sedia contro il gruppo fascista. Fu visto . certa:111ent~ sparar~ dal dottore Nicola Gentile il quale ha riferito anche .51:11 partl~olar~ della p1stol_a che il Grasso impugnava. _Di ~~onte a tale esplicita te~Um?manza _cade~ ~l discarico costituito dai testi M1htano Pasquale e Bagala ~mseppe ~ qu"l~, pure affermando di aver visto il G rasso inerme poc? p_nma .degli span, non si sono pronunciati circa il mome~to preciso in cm gli span a~ve~neri~ perché non videro, essendo preoccupati a scappare, dato lo scompiglio c .. ' ne segui. Borgese Natale, inteso Sciammacca, comunista i~ri~ucibile e re~idiv~ per reati comuni, fu visto sicuramente sparar: da. Scui:io Oscar e V1zzan Giuseppe e con la rivoltella in pugno da D1 Iv1a10 Vmcenzo e da Gen-
PRDIA PARTE :
SEKTE>IZE E~IESSE DAL T .S.D.S.
TRIBUK.-\1.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
tile Michele; egli ha persino negato di essere stato davanti al Caffè De Rosa, quando: oltre ai predetti, molti testi e alcuni dei coimputati lo videro; nessun va!ore probatorio perciò il Collegio può dare ai testi a discarico Iorace Giuseppe, La Rosa Rosario, Ventura Maria e Cipri Rocco, i quali depongono di aver visto il Borgese, immediatamente prima degli spari, davanti al Caffè Mammoliti; ciò che per altro non esclude che durante gli. spari il Borgese sia and ato a fiancheggiare i compagni di fede, data la v1crnanza del Caffè Mammoliti a quello De Rosa. Florio Giuseppe, acceso comunista, il quale è l'unico degli imputati a confessare di avere sparato, sebbene non abbia saputo o voluto dire contro chi sparò né il preciso motivo. Molti testimoni lo videro sparare. Mentre i predetti sono stati raggiunti da prove schiaccianti ed indiscutibili, circa la loro responsabilità come sopra determinata, non così può dirsi, all'esame dell'orale istruttoria, quanto agli altri coimputati i quali hanno proclamata insistentemente la loro innocenza. Infatti non v'ha dubbio che gli avvocati Carbone e Marazzita, socialisti, unitario il primo e massimalista l'altro, fossero quella sera davanti al Caffè De Rosa, dove abitualmente erano soliti andare ; non è da escludersi, ma non è rimasto provato, che essi, quali elementi intellettuali avessero dato l'intonazione al movimento di sabotaggio della « Varia », ma, invero, al dibattimento nessuno è venuto ad assicurare alla giustizia che essi abbiano sparato, se voglia escludersi per il solo Carbone il teste Vizzari Giuseppe il quale, dopo sostanziali contraddizioni istruttorie, in cui disse e si disdisse, dichiarando con atto notorio di non aver visto il Carbone sparare ed informando di ciò con suo scritto direttamente la Sezione d'Accusa di Catanzaro, in udienza si è limitato ad affermare che vide le fiamme partire dal gruppo dove trovavasi anche il Carbone. Accusa vaga, imprecisata e teste la cui credibilità è parsa, dopo le sue incertezze, molto discutibile. Però Rocco Gerocarni, poche ore prima di morire, depose al G.I. di avere visto il Carbone ed il :Marazzita sparare. Ma dato lo stato preagonico in cui il Gerocarni venne interrogato, dato che nella confusione del momento, poiché conosceva i due come sovversivi, avrà, in buona fede, avuto la convin zione che essi avessero sparato, convinzione che davanti al giudice fu elevata a certezza, non si può in coscienza ritenere tale deposizione come prova certa, tanto più che numerosi testimoni hanno escluso che essi abbiano sparato o che, comunque, abbiano estratto la pistola. A prescindere da coloro che li descrivono alieni da insidie e da violenze, i testi oculari Calabrò Francesco, Pizzonia Attilio, Nostro Teresina, Mancuso Maria, Repaci Soccorsina, Calabrò Giovanna, a discarico, e anche molti testi del carico, fra i quali i fratelli Nicola e Michele Gentile, per le circostanze sulle quali hanno de-
posto, pur lasciando q?alche liev_e dub~io, porta~o p_revalentemente ad . escludere che i due abbiano partecipato a1 fatti delittuosi. E' risultato che il Carbone nei primi tempi della carceraz10n~ era s~ato preso da convulsioni e s'ern scagliato con parole irruenti. cont.ro 11 Pugliese che era stato causa di tanta sciagura, ed aveva esortato ~h ~ltn _a confe~sare, chi di loro avesse sparato, per non fare soffrire quelli dei coimputati che fossero innocenti. . . . I due in parola, sin dai loro prin:u inter:ogaton, f?rn.1r?n? all_a ~1~~ stizia preziosi dati suo-li altri imputati 111agg10nnente md1z1at1: Di p1u · davanti al Caffè De Risa erano le sorelle di M~r.azzita ~ q:1el~e d1 C~rbone; aumentano pertanto i dubbi che essi siansi decisi ad az1om v10lente rn presenza delle loro donne. . . . Risulta invece che i due giovani avvocati furono 1 prum a prestar cure e conforto alle don ne spaventate; il Carbone nel C~ffè . De . Rosa, ~ove f~ visto precipitarsi ai primi spari, ed il Marazzita nell atno d1 casa Silvestri. De Salvo Giuseppe : era stato ac~usato in istn1:ttori~ da Ri~zo ~ i½ppo~ uno dei testi incriminati e condannati per falsa tes~m?m~nza, d~ ,cm d~an~i è cenno. testimonianza di cui il Collegio, per ragiom dt m?rahta e gn~s~zia no~ ha tenuto alcun calcolo in questo processo. Da altn era stato_ v_1slo assieme a Pugliese Rocco poco prima degli spari. ~icch~ era stata legittrma la convinzione che anch'eo-li avesse preso parte a1 fatti. Il De Salvo non risulta di idee sovversive.i:, Saputosi ricercato si pres~nt? spontaneamente. Il Rizzo probabilmente lo accusò per_ v~nd~tta, perche ntenne che da! suo principale fosse stato licenziato per _1st1g.az1one . del De Salvo. In udienza non ha avuto testi a carico. I testi a dtscanco F ot1 A:mando e. Paffone hanno deposto che al mo_mento degli spa!i il De Salvo si trovava m loro compagnia, a notevole distanza dal Caffe De Rosa. Carella Pasquale: dalle referenze delle autorità r_isulta co1:11~nista d'~imo perverso. Alcuni testi lo videro nel gruppo . dei sovversivi d~vant1. al Caffè De Rosa; nessuno però dichiara di averlo visto sparare. _Anzi, Ros:na Giuseppe, Trimboli Filippo e Papalia Giuseppe e_scludon~ d1 averlo visto nel gruppo dei sovversivi. ~e~bene ~ olte ombre si addensmo sulla sua responsabilità, questa non puo m coscienza essere affermata. Pugliese G iuseppe: era ritenuto dalla P.S. come uno dei più ~erventi comunisti, anche perché, qualche anno prima, era st~to _segretar~o d~ quella sezione comunista. L'unico teste che aveva deposto m istruttoria di_ ave~ o visto sparare era stato Perna Armando, il q uale, poco te1:11p~ dopo, s1. uccise e non è da escludersi che causa del suicidio sia stato 11_ nm~rso di aver~ incolpato il Pugliese Giuseppe. In tal senso ha deposto m _udienza ~a_g~la Nicola per confidenza che avrebbe avuta dal Perna poco pnma del smc1dio.
PRIMA PARTE:
TRIBU:S-ALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
Peraltro, da quanto hanno deposto anche in udienza Barone Rocco, Parrello Giuseppe e di più, Latino Antonio, parrebbe escluso che il Pugliese Giuseppe al momento degli spari si fosse trovato in piazza, quando, come hanno assicurato detti testi, egli era con la propria moglie presso il negozio di modisteria di questa, a notevole distanza dal luogo degli spari. Pertanto dubbia rimane la possibilità della sua partecipazione al fatto. Sambiase Antonio: secondo l'accusa avrebbe sparato da una tettoia di lamiera adiacente alla sua casa che dà sulla piazza. Unica teste che ha deposto di averlo visto sparare è stata l'allora quindicenne Pinto Rosina che, quando ha asserito di averlo visto, si trovava affacciata al balcone di casa sua, distante una trentina d i metri dalla tettoia. Non è improbabile, data l'età della teste, che abbia avuto l'impressione che lo sparatore fosse il Sambiase, impressione che, nella sua mente immatura, dopo molti giorni, quando depose, dovette tramutarsi in realtà; ma dalle peculiari circostanze di tempo, di luogo e di fatto esposte anche in udienza da Catanzaro Luigia, Catanzaro Tommaso, Mazza Alfredo, Salem i Teresina, Salemi Concettina, che pure erano testi a carico e da Placanico Gemma che si trovavano tutti in casa Sambiase, si sarebbe portati ad escludere che questi nella sera critica abbia sparato. Il Sambiase viene descritto quale socialista indipendente, non iscritto ad alcun partito : « diceva m ale di tutti ma non era violento ,, ha deposto il Commissario di P.S. Cavaliere; ed altri testi l'hanno concordemente rappresentato incapace di violenze. E' vero che fu uno di coloro i quali, come si disse, qualche giorno prima del 30 agosto, avevano manifestato il loro dissapore per il suono di « Giovinezza » ventilando probabili catastrofiche conseguenze per la pubblica quiete; ma da tutto ciò non si può con serena coscienza argomentare che egli abbia concorso comunq ue ai fa tti delittuosi, se si pensi pure che egli, non è rimasto accertato se nella qualità di esattore comunale o come privato, favorì in prestito alcune migliaia di lire al comitato della fes ta. Rimane pertanto il dubbio nei suoi confronti. La difesa del Florio chiede al Collegio di ritenere il suo raccomandato responsabile di omicidio oltre l'intenzione e di concederali la minorante della seminfermità mentale. Dopo quanto si è detto sui f~tti e sull'azione di ciascuno dei partecipanti, non rimane che respinO'ere perché infondate le rich ieste predette. Il Florio, com'egli stesso ha co~essato, adoperò una a~ma in piena efficienza perciò idonea; e dirigendo i colpi sopra una folla stipata, la sua intenzione non poteva essere che omicida. Commise il fatto in piena scienza, coscienza e libertà di atti ; né le circostanze di fatto erano tali da far supporre nel soggetto un'alterazione o una menomazione psichica. La difesa di Rocco Pugliese chiede pel suo patrocinato le diminuenti della seminfermità e della provocazione soggettiva. Quanto alla seminfer-
SENT.E:S-ZE EM.ESSE DAL T .S.O.S.
mità valga quanto si è ~etto pel Florio. ~ occo Pu&liese h.a tenuto in tutto il processo contegno logie? e c~nseguenzia~e e nell accorg~e:1-to_ adop_erato in tutti i suoi interrogatori ha dunostrato di possedere_requmti d1 efficienza mentale più che sufficienti per la completa affermaz1~ne d_ella sua r~sponsabilità. N é sono da prendersi in considerazione alcuni da~ ana~ eti~i. familiari forniti all'ultimo momento dalla difesa. Il Collegio non h ritiene idonei e sufficienti per un trattamento medico - legale. Come si è detto dianzi, tutti i testi e gli stessi imputati hanno ~oncordemente escluso che un atteO'giamento che potesse comunque essere mterpr~tato come _provocazione vi sia stato da parte dei fascisti ; né lo stato psichico del Pugliese, c~e nella circostanza era piuttosto dir~tto a provo_care, pu~, fa; pensare_ senamente ad una provocazione putativa. Va resplllta perc10 l analoga istanza difensiva. Per quanto si è detto sopra, il T ribunale ritiene provv~di~ento di ~iustizia assolvere per non provata reità da tutte le imputaz10~ loro ascritte in epigrafe, Carbone, Marazzita, Pugliese Giuseppe, Sa~ biase, Carella e De Salvo ed ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa; assolvere per non provata reità tutti gli altri imputati ~ai delit~ previsti dagli art. 120 - 252 C.P. di cui ai capi 6) e 7) d'imputazione ed _m _conseguenza della qualifica di cui all'art. 366 n. 5, contestata, come si d1SSe, a richiesta del P .M. in udienza. Il T ribunale afferma pertanto la responsabilità di P':gliese ~occo, Pugliese Vincenzo, Bongiorno ~ius:ppe_, Bon~o~no ~tomo, Flono, ? rass? e Borgese per complicità corrispettiva m _om1C1d10 e_ m quatt~o mancatl 0~1cidi ritenendoli come unico reato con unuato e ntenendo 11 solo Pugliese Roc~o cooperatore immediato ai sensi del cpv. dell'art. 378 C.P. in relazione, quanto al significato, delia identica voce contenuta n_ell'_art. _63 stesso codice. Ne consegue che i sette predetti debbono essere d1ch1~rati ~esponsabili delle contravvenzioni rubricate perché nelle circostan~e m cui . commisero i fatti delittuosi erano arbitrariamente in possesso ciascuno di una arma corta da fuoco di cui avevano omesso le rispettive denunce alla competente autorità e n~n avevano pag~to _la _t~ss_a relativa al porto _d'a: ~ a. ~ in tutto ciò si ravvisano O'li estreffil 0'1Undici delle contravvenz10m m epigrafe ; però, quanto a qu~lla di omes~a ~e~u~cia ~i cui al _capo d'imgutazione 10), il Collegio ritiene che, anziche di v10~az1one deg~1 3:1"t. I. e ) del R.D. 3.8.1919 n. 1360, gli imputati debbano nspondere di v1olaz1one delecro-e di P.S. approvata con R.D. 6.11.1926 gli art. 3,..,I e 16 della vicrente o oo . . d 11' 1 . n . 18 8 perché legge più favorevole, e ciò in applicazione e u.tima parte 4 dell'art. 2 C.P.. Il T ribunale, pertanto, pro~orzionan~o ~a pena ~l f~t~o. di c~ascuno, ~ ritenendo, data la diversa densità quantitativa tra 1 om1c1_d10 . e 1 m~_cad omicidi, di aggiungere, quanto al reato continuato, la trazione rrumma 19/ bis - U .S.
T RI BUNALE SPECI,\LE
PER LA DIFESA DELLO STATO
prevista dall'art. 79 C.P. alla infliggenda pena della complicità corrispettiva per omicidio, ferma restando, s'intende, la maggiore sanzione pel cooperatore immediato Pugliese Rocco, reputa eque e giuste le seguenti oene: ,. Pugliese Rocco: anni 24 e mesi 6 di reclusione in applicazione degli art. 364 - 378 cpv. - 62 - 79 C.P., mesi 4 di arresto in applicazione degli art. 464- 465 n. r C.P., mesi 2 di arresto in applicazione degli art. 37- r6 della iegge di P.S. approvata con R.D. 6.rr.1926 n. 1848, lire 600 di pena pecuniaria in applicazione degli art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative approvata con R.D. 30.r2.r923 n. 3279 e 24 R.D. legge 5.3.r925 n. 258. Agli effetti degli art. 72- 75 C.P. tali pene vengono giuridicamente cumulate in anni 24 e mesi 7 di reclusione e in lire 600 di pena pecuniaria. Bongiorno Giuseppe e Bongiorno Antonio, colla diminuente per l'età superiore degli anni r8 e inferiore ai 2r, ciascuno: anni 8 e mesi 9 di reclusione in applicazione degli art. 364- 378 P·P· - 62- 79 - 56 C.P., mesi 2 di arresto in applicazione degli art. 37 - r6 legge di P.S. predetta e 56 C.P. , mesi 4 di arresto in applicazione degli art. 464 - 465 n. r - 56 C.P., lire 500 di pena . pecuniaria in applicazione delle predette lecrgi sulle concessioni ~ ~over~auve e art. 56 C.P.. Operato il cumulo giuridico la pena complessiva r~su~ta per ciascuno: anni 8 e mesi IO di reclusione e lire 500 di pena pecumana. Florio e Grasso, ciascuno: anni IO e mesi 6 di reclusione in applicazione degli art. 364 - 378 P·P· - 62- 79 C.P.; le pene per le contravvenzioni uguali a quelle segnate sopra per Pugliese Rocco. Agli effetti del cumulo giuridico la pena complessiva risulta per ciascuno: anni IO e mesi 7 di reclusione e lire 600 di pena pecuniaria. Borgese e Pugliese Vincenzo, recidivi per delitti, ciascuno: anni IO e mesi 7 di reclusione in applicazione degli art. 364- 378 P·P· - 62- 79 - So C.P.; le pene per le contravvenzioni uguali a quelle segnate dianzi per Pugliese Rocco. Effettuato il cumulo di diritto, la pena complessiva risulta per ciascuno: anni 10 e mesi 8 di reclusione e lire 600 di pena pecuniaria. Alle pene predette per tutti va congiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il pagamento in solido delle spese processuali (art. 20- 31 39 C.P.). Il Collegio, inoltre, ritiene opportuno aggiungere per ciascuno alle pene sopra segnate la sottoposizione per anni 3 alla vigilanza speciale della P.S. (art. 28 C.P.).
PRDiA PARTE :
SEKTE::-.ZE EMESSE DAL T .S.D.S .
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R.D. 30.12.1923 n. 3279, 24 R.D. legge 5.3.1925 n. 258, 485- 486- 551 C.P. Esercito, 2 - 13 - 20 - 28 - 31 - 39 - 56- 62- 63 - 72 - 75 - 79 - 80 - 364 - 378 - 464 n . I - 465 n. r C.P.. D ichiara Pugliese Rocco responsabile di correità in omicidio e in quattro mancati omicidi, ritenuto continuato il reato. Dichiara Bonoiorno Antonio, Bongiorno Giuseppe, Florio Giuseppe, Borgese Natale, P~gliese Vincenzo e Grasso Gregorio responsabili di complicità corrispettiva nel predetto reato continuato. . . . Dichiara i sette suddetti responsabili delle contravvenz1oru loro ascntte, ritenuta però l'omessa denuncia d'arma ai sensi degli art. 37- 16 vigente lecrge di P.S. anziché del R.D. rubricato al capo d 'imputazione IO); e così m~dificata l'accusa, colla diminuente dell'età per i fratelli Bongiorno e coll'aggravante della recidiva per Borgese e Pugliese Vincenzo, fatto il cumulo criuridico, condanna Pugliese Rocco ad anni 24 e mesi 7, Borgese e Puglie~e Vincenzo ad anni IO e mesi 8 ciascuno, Florio e Grasso ad anni IO e mesi 7 ciascuno, Bongiorno Giuseppe e Bongiorno Antonio ad anni. 8 e mesi IO ciascuno, tutti alla reclusione, i fratelli Bongiorno a lire 500 ciascuno e gli altri a lire 600 ciascuno di pena pecuniaria; tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni 3 ciascuno di vigilanza speciale della P.S. e al pagamento in solido delle spese processuali nonché alle altre conseguenze di legge. Li assolve per non provata reità dai delitti di cui ai capi d'imputazione 6) e 7) dell'epigrafe e, in conseguenza, della qualifica di cui all'art. 366 n. 5 C.P .. Assolve per non provata reità da tutte le imputazioni loro a~debitate Carbone Francesco, Marazzita Giuseppe, Sambiase Antonio, Pugliese Giuseppe, Carella Pasquale e De Salvo Giuseppe ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 5. 12.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
P. Q• .M.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 1°.1.1930 n. I e 5.11.1932 n. 1403:
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 7 legge 25.11.1926 n . 2008 , 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062, 37- 16 T.U. della legge di P.S. approvata con R.D. 6.11.1926 n. 1848, 9 della legge tributaria sulle CC.GG. approvata con
Bongiorno Antonio, detenuto dal 5.9.1925, viene scarcerato dalla casa penale di Alghero l'n.11.1932. Pena espiata : 7 anni, 2 mesi e 6 giorni.
TR!Bt;i:sALE Sl'ECULE PER LA DIFESA DELLO STATO
Bongiorno Giuseppe, detenuto dal 5.9.r925, viene scarcerato daìlo stabilimento penale di Castelfranco Emilia l' II. r r. r932. Pena espiata : 7 anni, 2 mesi e 6 giorni. Florio Giuseppe, detenuto dal 3r.8.1925, viene scarcerato dalla casa penale di Turi il r3.1r.r932. P~na espiata: 7 anni, 2 mesi e r2 giorni. ~1.fìuta.di asso~_iarsi a u1:'istan~a ?i ~razia inoltrata dal padre il 19.r.r930, ma ~1 associa a un istanza di grazia mviata dalla sorella il 17.3.1932; istanze respmte perché i familiari delle vittime non concedono il richiesto perdono. Borgese, detenuto dal 15.9.1925, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il ro.rr.1932. Pena espiata : 7 anni, r mese e 25 giorni. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 15.2.1930; istanza respinta. Nei confronti del Borgese sono state emesse le sottoelencate sentenze: . -:- ~orte d~Appello di Catanzaro, 26.2.1923 : condanna a 7 mesi e 8 g10rm d1 reclusione per complicità in lesioni con arma; - ~retore d~ Villa San ?i~vanni, 19-3-1924 : condanna a 4 mesi di ar~esto e hre 360 d1 pena pecumana per porto abusivo di rivoltella in luooo 0 abitato e omessa denunzia di detta arma· ' condanna a 1 mese di deten. - Tribunale di Catanzaro, r .2. 1927: z10ne per tentata evasione. 0
Pugliese Vincenzo, detenuto dal 30.8.1925, viene scarcerato dalla casa penale di Alessandria il 6.12.1932. Pena espiata: 7 anni, 3 mesi e 6 giorni. . Due istanze d,i. grazia i.noltra~e ? ir~ttamente dal ~ugliese il 18.1.1930 e 11 3.7.1931 e un istanza d1 grazia mv1ata dalla moglie il r4.r.1930 vengono respinte. Precedenti penali del Pugliese: - rr.9.1918, condannato dal Tribunale Militare di Palermo a r anno di reclusione militare perché incorso nel reato di diserzione; . - 20._ro.1?2~, cond~nnato dalla Corte d'Appello di Catanzaro a 6 1:1es1 e 20 g10rm d1 reclus10ne e a 55 lire e 55 centesimi di multa perché ritenuto colpevole del reato di appropriazione indebita. Pugliese Rocco, deceduto, per paralisi cardiaca, il r7. ro. 1930 nello stabilimento penale di S. Stefano. Grasso: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. r .r.1930 ?· I e_ del condono cond~ionale della residua pena concesso con decreto d1 grazia del 25.1r.1929 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Viterbo il 29.rr.1929. 0
PRI ~iA PARTE :
SENTE:,.;zE EMESSE DAL T.S.D.S .
Detenuto dal 30.8.1925 al 29.rr.1929. Pena espiata: 4 anni, 2 mesi e 29 giorni. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalle sorelle il 30+ 1929. Con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 20.12.1913 venne condannato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a 5 mesi e 25 giorni di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di lesioni personali volontarie con arma (sfregio permanente). Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede il beneficio dell'amnistia di cui all'art. r del D.L. 17.rr.1945 n. 719 a Pugliese Vincenzo con ordinanza del 7.5.1947, a Bongiorno Antonio con ordinanza del 2r.5.r948 e a Bongiorno Giuseppe, Grasso Gregorio e Borgese Natale con ordinanza del 4.6.1960. Con la predetta ordinanza del 4.6.r960 viene dichiarato estinto, nei confronti di tutti, il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.r r.1947 n. 1631).
N ota. - Per analoghe imputazioni la Commissione Istruttoria (Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni ; Giudici: Pasqualucci Renato, Console della M.V.S.N. e De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.) pronunziò, con sentenza n. 143 del 26.6.1928, l'accusa anche nei confronti dei latitanti: - Bel.fiore Antonino, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 4.7-1903, falegname; - Parisi Vittorio, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 4.9.1900, studente in legge. Bel.fiore non venne giudicato né nel 1928 né negli anni successivi. Nei confronti del Parisi, tratto in arresto ii 4.1.1929 la Commissione Istruttoria (Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V. S.N. e De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .) dichiarò, con sentenza n. 20 dell'n.2.1929, « non luogo a procedimento penale in ordine a tutti i reati addebitatigli per insufficienza di indizi ». Il Parisi, pertanto, venne scarcerato l'n.2.1929.
TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 399 / 1928
SENTENZA N . 146
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, Cau Lussorio, De Martini Vittorio, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Canova Silvio, nato a Schio (Vicenza) il 5.8.1890, tessitore; Grotto Gaetano, nato a Santorso (Vicenza) il 26. IO. 1884, tessitore. Detenuti dal 3.6.1928. IMPUTATI
Del delitto di cui agli art. 63 C.P. e 4 u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere in correità tra loro, a Schio il 1°.6.1928 fatto propaganda di dottrine, programmi e metodi d'azione del Partito Comunista i:ri.à disciolto per ordine della pubblica autorità, mediante distribuzione di° manifesti sovversivi stampati alla macchia. Omissis P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39- 63 C.P. e l'art. 4 u.p. della legge 25.rr.1926 n. 2008, dichiara Canova Silvio e Grotto Gaetano colpevoli del reato a loro ascritto e condanna il Canova a 3 anni di reclusione, il Grotto a 2 anni della stessa pena, entrambi alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a 3 anni di vigilanza speciale della P.S. ed. al pagamento in solido delle spese processuali. Rom a, 10.12.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA PARTE :
SENTE1'ZE EMESSE
DAL T.S.D. S.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Grotto : si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 25.1.1929 e con decreto di grazia del 6.5.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 3.6.1928 viene scarcerato dalle carceri giudiziarie di Cassino il 10.5.1929. Pena espiata: 11 mesi e 7 giorni. Canova: si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 21.5.1929 e con decreto di grazia del 31.10.1929 viene concesso il condono condizionale della residua pena de espiare. Detenuto dal 3.6.1928 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Procida il 10.11.1929. Pena espiata: 1 anno, 5 mesi e 7 giorni. La Corte Suprema di Cassazione (2.. Sez. penale), con sentenza emessa m camera di consiglio il 17+1946, dichiara, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27.7.1944 n. 159, la giuridica inesistenza della sentenza emessa dal T.S.D.S. il 10.12.1928 nei confronti del Grotta e del Canova.
900
TRIBUNALE SPECIALE PER Li\ DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 279 / 1928
PRn{A
SENTENZA N. 147
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·
'
Giudbià: Mucci Gi~li_o, ~lfa~o Alfredo, Cau Lussorio, Ventura Alerto, De Martm1 V1ttono, Consoli della M.V.S.N.;
PARTE:
SENTENZE n{E SSE DAL T . S.D. S.
901
giorni di reclusione e lire r50 di multa, fermi restando 3 anni di interdizione dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale della P .S .. Dichiara Lombardi Giovanni colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna alla complessiva pena di 2 anni e r5 giorni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale della P.S .. Condanna infine entrambi gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali ed ordina la confisca della baionetta sequestrata. Roma, ro.12.1928 - Anno VII.
ha pronunciato la seguente Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SENTENZA
nella causa contro : Busi Rod~lf~, nato. a Argelato (Bologna) il 6+1902, disegnatore; Lombardi G1ovanm, nato a Forlì il 23.2.1900, cameriere. Detenuti.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
IMPUTATI
De~ d~litto ~i c_ui agli art. _63 ~.P. e 4 u.p. della legge 25 .rr. 1926 n. 2003 per aveie mamfestl avuti dal Lombardi·, 1·1 Lomb ar d.1 anch e d. d · 11 Busi d. diffuso · 1 etenz1one 1 armi noi:i- ~enunziate a senso dell'art. 37 T.U. lec,c,e di P.S. 6.rr.1926 n . r848. Il Busi, moltre, del delitto di cui all'art. 4 /'~pv. della legge s1:1ddetta per aver fatto parte sino alla data del suo arresto del Partito Comumsta.
Omissis
P. Q. M.
Il Tri~unale, letti ed applicati gli art. r3 - 20 - 21 - 28 - 36 - _ _68 _ 39 47 72 C.P., gli art. 4 - 6 della legge 25.11.1926 n. 2008 e 16- 37 T.U. legge di P.S. 6.r r.r92~ n. r848, !itiene _Busi Rodolfo colpevole dei reati di appartene~a al ~:~t1t~ Comumsta e d1 propaganda sovversiva e, col beneficio della semm~ermua d1_ men~e,_ lo co~danna . a_lla complessiva pena di 2 anni di reclus10~e, _all~ _mterd1z10ne dai pubblici uffici per la durata di 3 anni ed a 3 anm d1 v1g1lanza speciale della P.S.. Operato il cu~ul~ giuridic~ a senso dell'art. 76 C.P. fra la presente ~ondanna e quella mflma ~l Busi con la sentenza del Tribunale di Bologna m data 15.10.1928, determma la complessiva pena di 2 anni, 2 mesi e
7
Lombardi : detenuto dal 26.5.1928, viene scarcerato, per .fine pena, dallo stabilimento penale di Fossano il 26.5.1930. La pena di quindici giorni di reclusione inflitta per il reato di omessa denunzia di arma viene dichiarata estinta per l'amnistia di cui al R.D. 1°.1.1930 n . I (declaratoria emessa dal T.S.D.S. il 18.2.1930). Busi: la pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione e lire r50 di multa inflitta al Busi dal Tribunale di Bologna per i reati di oltraggio e di lesioni a danno di pubblico ufficiale con sentenza del 15.10.1928, viene dichiarata condizionalmente condonata per effetto delle disposizioni contenute nel R.D. 1°.1.1930 n . r (declaratoria deì T.S.D.S. del 25.3.1930). Pertanto il Busi, detenuto dal 7.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa di reclusione di Pallanza il 7-5.1930. Con ordinanza emessa il 2r.12.1932 il T.S.D.S. concede, sia al Lombardi che al Busi, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403 e dichiara, quindi, cessata l'esecuzione della vigilanza speciale da parte della P.S. nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
T R!BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 488/1928
SENTENZA N. 148
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·
'
Giudici: Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, Cau Lussorio, Pasqualucci Renato, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seauente o SENTENZA
nella causa contro : T d. B ( · Pegoraro Fortunato, nato negoziante; a azze i assano Vicenza) il 9-4-1902, Facciotti Giovanni, nato a Verona il 23.8. 1897, fabbro· . Bendini Giuseppe, nato ad Albaredo d'Adiae (Vero~a) 1·1 1 0 tipografo; 5.3.1876, Frison Giuseppe, nato a Montagnana (Padova) il 12.7.1889, elettricista. Detenuti.
PRI MA PARTE :
SENTENZE EMESSE DAL T .S.D.S.
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 36 - 39 - 285 C.P., l'art. 4 p.p. e p.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 e l'art. 485 C.P. Esercito, decide nel modo seguente. Assolve Pegoraro Fortunato dal reato di propaganda sovversiva per non provata reità. Lo ritiene invece colpevole degli altri due reati ascrittigli e lo condanna alla complessiva pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale della P.S .. Assolve gli imputati Faccioni Giovanni, Bendini Giuseppe e Frison Giuseppe dal reato di propaganda sovversiva per non provata reità. Ritiene invece i tre suddetti imputati colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista e li condanna alla pena della reclusione per la durata: il F acciotti di 3 anni, il Frison di 4 anni ed il Bendini di 5 anni; tutti e tre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale della P.S .. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido ·del pagamento delle spese processuali ed ordina la confisca degli oggetti sequestrati. Roma, 10.12.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
IMPUTATI
Il primo:
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
1) del ?elitto di cui all'art. 4 p.p. e u.cpv. della legge 25 . 1r. 1926 n. 2008 per av~re i.n _Yerona e.d altrove'. in epoca precedente e prossima al lu lio 1928, .ncostltm~o, gruppi del Partito Comunista, già disciolto per ordine d!lla pubblica a~tonta, ~ fatto .rropaganda oralmente ed a mezzo della stampa delle dottnne e dei metodi d azione del predetto Partito· 2) d.el delitto di. cui all'art. 285 n. 3 C.P. per avere n~lle predette circostanze 1 te1?-po e d1 luogo fatto uso di falsa carta di identità. Gli altn: 3) dei delitti d.i cui all'art. 4, cpv. r e 2°, della citata legge 25.ir.r926 n . 2~08 p~r avere m Verona ed in Montagnana aopartenuto fino all'e oca del nsp~ttlvo arresto (l~glio e agosto 1928) al Partit~ Comunista o-ià disc!olto ~eri or~me della pubblic~ autorità e fa~to propaganda oralmente°e a mezzo e a SLampa della dottrina, programmi e metodi d'azione di detto Partito.
?
0
Omissis
Pegoraro: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Castelfranco Emilia il 7.7.1933. Detenuto dall'8.7.1928 al 7.7.1933. Pena espiata: 5 anni. Faccioni: detenuto dall'8.7.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Parma il 7.7.1931. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dagli zii il 28.r.1929; istanza respinta. Ritenuto colpevole del reato di diserzione e condannato, con sentenza emessa dal Tribunale Militare di Guerra del I Corpo d'Armata il 14.12.1917, aila pena di 5 anni di reclusione militare. Bendini: detenuto dal 7.8.1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Piacenza il 6.8.1933.
TRI BUN.~LE SPECIALE
PER
PRn1A
LA DIFESA DELLO STATO
I precedenti penali ostano all'applicazione dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403. Infatti nei confronti del Bendini sono state emesse le seQUenti con-' 0 danne: . - Tr~bu~ale di Legnago (Verona), 29.12.1892 : 30 mesi di reclusione per les1om; - Tribuna!~ di Legnago, 15.12.1893: 9 mesi di reclusione per lesioni; - Pretore d~ Legnago, n+1900: 40 giorni di reclusione per lesioni; ~ Pretore d1 Legnago, 26.8.1908: 2 mesi e 6 giorni di reclusione per oltraggio; - Pretore ,di Legnag?, 12.7.:9n: lire 20 di multa per minacce; . - Corte d Appello di Venezia, 30.1.1915 : 2 anni e IO mesi di reclusione per furto; . -. Tribu~ale Mi!i:are di Guerra del VI Corpo d'Armata, rr.5. 1917 : 7 anm di reclusione militare per rifiuto di esec,uire un servizio in presenza del nemico (art. 48 - 49 - 57- 92 C.P. Esercito) e°insubordinazione con insulti ~erso. superiore ufficiale in presenza della truppa (art. 122- 130 - 250 C.P. tsercito). Un'is~anza di gra~ia inoltrata personalmente dal Bendini al Capo del Governo 11 17.2.1929 viene respinta. . Un'istanza di grazia inviata dalla moglie e dalle tre figlie del Bendini 11 r5.5. r93r viene respinta. Frison: detenuto dall'8.8. r928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Padova il 7.8.1932. . Si asso:ia a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 24.7. 1929; istanza respmta.
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, con ordinanza emessa il 2r.r2. r960, concede ai sunnominati condannati il beneficio dell'amnistia di cui all 'art. r del D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.u.19 7 4 n. 1631).
PARTE :
SEl'iTENZE EMESSE
DAL T .S. D. S.
SENTENZA N. 149
Reg. Gen. n. 329 / 1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice R elatore: Presti Giovanni; Giudici : Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Gauttieri Filippo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Zocchi Ettore, nato a Gallarate (Varese) il 27. ro. 1904, operaio tipografo, detenuto dal 14.5.1928. I.MPUTA T O
r) del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.u.1926 n. 2008, rer avere, nel m arzo ed aprile 1928 e precedentemente, in Gallarate ed U:t~ca con discorsi sovversivi e con lettera diretta il 29.3.1926 al confinato poht1co in Ustica, Arconti Vittorio, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del discioito Partito Comunista; 2) del delitto di cui all'art. 4 p.cpv. della legge suindicata, per av~re anche dopo lo scioglimento, per . ordi~e d~ll~ p~bblica autoritĂ , Partito Comunista fatto parte del medesimo ncostitmto m Gallarate e Milano nella fine dell'anno 1926 e posteriormente.
?el
Omissis
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4 p.cpv. - 6 - 7 legge 25.11.1926 n. 2008, 485- 551 C.P. Esercito, 13 - 28 - 29- 39 C.P., dichiara Zocchi Ettore responsabile del delitto rubricato al capo 2) d'imputazione e lo condanna ad un anno di reclusione ed all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per ugual durata nonchĂŠ al pagamento delle spese processuali.
TRIBUNALE
SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Lo assolve per non provata reità dall'imputazione di propaganda di cui al capo 1) dell'epigrafe. Roma, 11.12.1928 - Anno VII.
PRIMA PARTE :
SENTEKZE EMESSE DAL T.S.D.S .
SENTENZA N . 150
Reg. Gen. n. 220 / 1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice R elatore : Presti Giovanni ; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Cau Lussorio, Oliveti Ivo, Gauttieri Filippo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N .;
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Detenuto dal 14.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Cassino il 14.5.1929.
ha pronunciato la seguente SE NTENZA
nella causa contro : Lonardelli Giuseppe, nato ì'8.ro. r906 a Verona, selciatore; Beschi Angelo Mario, nato il 28.5.1906 a Bovolone (Verona), garzone selciatore; Margotto Mario, nato il 14.12.1909 a Verona, fonditore; Filippi Plinio, nato il 3.9.1912 a Verona, prestinaio; Pedoni Attilio, nato il 7. r. 1901 a Verona, bracciante; Fracasso Gino, nato il 6.5.1911 a Verona, straccivendol o; Gellio Angelo, nato il 19.12.1909 a Verona, fabbro. Tutti detenuti dal 20-4-1928. IM PUTATI
Del delitto di cui all'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008, per avere, il 20-4-1928 in Verona, fatto pubblicamente l'apologia dell'attentato terroristico di Milano del 12 stesso mese. IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requmtorie e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
Il 20 aprile u.s. in Verona, dove si celebrava la Sacra di San Zeno, ed in vicinanza al baccanale della relativa fiera, un pattugliane di P.S. udì una voce gridare distintamente : « Viva i fatti di Milano, viva le bombe di Milano ».
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Avvicinatosi constatò che a ciò gridare in una vecchia tromba di grammofono era stal'O il giovane Lonardelli Giuseppe di ottimi precedenti politici e morali e che vicino a lui stava il g~ovane Beschi Angelo ed altri che si dileguarono. Il Beschi ed il Lonardelli arrestati negarono di avere strombazzato le frasi incriminate, ma solo il Lonardelli di avere imitato gli imbonitori della vicina fiera gridando: « La lotta dei leoni, la donna cannone, ecc. » e di avere trovato la tromba in un mucchio d'immondizie. In tal senso deposero gli altri rubricati quando, nella notte, ad indicazione dei due predetti, furono arrestati, giovanetti quasi tutti minorenni, di sentimenti fascisti, di ottimi precedenti e qualcuno, come il Gellio, avanguardista. Tuttavia furono rinviati a giudizio. All'udienza gli imputati hanno confermato quanto avevano riferito in Questura. I testi Verri e Marchioni hanno confermato di avere udito nettamente le frasi incriminate, ma hanno fatto sorgere il dubbio se esse fossero state gridate, data l'ora e la località, a scopo di apologia dell'attentato terroristico di Milano o, incoscientemente, data l'allegria della festa e la esuberanza giovanile dei prevenuti. Il Collegio ritiene che il Lonardelli, giovane che dimostra non solo di non aver raggiunto la maturità psichica, ma che lascia qualche dubbio sulla sua efficienza mentale, abbia effettivamente pronunciato le frasi in contestazione, ma che fa difetto la prova ch'egli abbia voluto commettere il reato addebitatogli; pertanto essendo dubbio l'estremo indispensabile dell'elemento intenzionale per la perfezione giuridica del reato rubricato, egli deve essere assolto per non provata reità. Quanto agli altri coimputati, il Collegio dalle chiare risultanze processuali, ritiene che non abbiano partecipato o comunque concorso al fatto delittuoso loro ascritto e perciò decide di assolverli per non aver commesso il fatto loro ascritto in epigrafe. Deve, in conseguenza, ordinarsi la scarcerazione di tutti i rubricati se non detenuti per altra causa. P. Q. M.
Il Tribunale, letti gli art. 485- 486- 551 C.P. Esercito e 7 legge 25.11.1926 n. 2008, assolve Lonardelli Giuseppe per non provata reità e gli altri sei imputati per non aver commesso il fatto loro ascritto in epigrafe. Ordina la scarcerazione di tutti gli imputati se non detenuti per altra causa. Roma, rr.12.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA PARTE :
SENTENZE EMESSE DAL T.S.D .S,
SENTENZA N. 222
Reg. Gen. n. 459 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudzà: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N. ; De Rosis Giuseppe, Seniore dell a M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente
SENTEN ZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale a carico di : Repich Giovanni, nato il 2. 12.1904 a Trieste, pittore; Krismancich Giuseppe, nato il 17.7.1903 a Trieste, orefice; Cermeli Mario, nato il 30.1.1910 a Nambresina (Trieste), elettricista; Paulovich Pietro, nato il 25.2.1905 a Pola, tipografo; Cmelich Giusto, nato il 4.8.1901 a Trieste, meccanico; Gaddi Giuseppe, nato il 1°.1.1909 a Trieste, elettricista; Jaksetich Giorgio, nato il 16.7.1901 a Trieste, impiegato; Bussanich Vittorio, nato il 20.7.1907 a Trieste, meccanico; Juren Angela, nata il 20.9.1904 a Trieste, sarta ; Bernetich Maria, nata il r4.3.r902 a T rieste, sarta; Vodopivez Albino, nato 1'11.3.1905 a Gorizia, studente; Vattovaz Vittorio, nato il 10+1903 a Trieste, magazziniere. Tutti detenuti per mandato di cattura nelle carceri giudiziarie di Trieste. IMPUTATI
r) del delitto previsto dall'art. 3 della legge 25.11.1926 n. 20.08 in ~e~azione all'art. 120 C.P. per avere in Trieste, ed il Vattovaz anche m Gonz1a, da epoca imprecisata dalla fine del 1926 al giugno del 1927, e par~icola~mente il Gaddi fino a luglio a Trieste, e sino al 2r.8.r927 a Tonno, 11 Vodopivez fino al settembre ed il Vattovaz fino all'ottobre del detto ann? 1927, preso parte attiva al programma rivoluzionario del Partito Comu~1sta, concertando e stabilendo di commettere atti diretti a far sorgere m 20 / bis
- U .S.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato per mutarne violentemente le attuali istituzioni; 2) del delitto previsto dall'art. 4 della citata legge n. 2008, per avere appartenuto, nell'epoca per ciascuno sopra indicata, al Partito Comunista, già disciolto dalla pubblica autorità, e per aver fatto intensa propaganda delle dottrine, dei metodi d'azione e dei programmi di detto Partito, col diffondere opuscoli, manifestini e giornaletti sovversivi dai titoli: « Avanguardia )) ' « Delo >) (che in lingua slava significa lavoro), <<Unità)> , « Compagna ))' stampati clandestinamente. Letti gli atti processuali e la requisitoria del P .M. chiedente alla Commissione il rinvio a giudizio del Gaddi per i reati previsti e puniti dagli art. 3 parte 2", 4 parte 1"', 2 8 e 3", della legge 25. I I. 1926 n. 2008. Di Vattovaz, Vodopivez, Jaksetich e Bussanich per i reati previsti e puniti dall'art. 4, parte 2"' e 3"-, stessa legge. Di Repich, Krismancich, Cermeli, Cmelich, Paulovich per il reato previsto e punito dall'art. 4 parte 3a predetto. N onché il proscioglimento per insufficienza di indizi di Juren e Bernetich dai reati a loro ascritti. Di V attovaz, Vodopivez, Jaksetich, Krismancich, Cermeli, Cmelich, Paulovich, dal reato di cui all'art. 3. Osserva IN FATTO ED I N DIRITTO
In Trieste, e specialmente nei luoghi di maggior raccolta operaia, nel I semestre 1927 erano stati diffusi manifesti e giornali clandestini di pro, . paganaa sovversiva. Quell'ufficio investigativo della M.V.S.N ., preoccupato del ripetersi dei casi, escogitò un sistema di penetrazione per la scoperta degli autori della propaganda nefasta. Uno dei militi incaricati, Rosada Libero, simulò idee comuniste e prese contatto, entrando subito in confidenza, con Krismancich il quale, in più riprese, lo fornì di numerose stampe per la propaganda, stampe che il Rosada consegnò volta per volta al suo superiore Capomanipolo Jori. Si venne cosi a scoprire che il Krismancich r iceveva il materiale sovversivo dal Cermeli il quale a sua volta veniva rifornito dal Gaddi. N on estranei a tal maneggio parvero il Cmelich, il Repich ed il Paulovich, questi due ultimi perché avrebbero facilitata la stampa clandestina mediante p reparazione di pasta poligrafi.ca. Pertanto i predetti, meno il Gaddi latitante, furono arrestati. Mentre in sede di polizia giudiziaria, dopo vari dinieghi, confessarono la loro attività criminosa, come dianzi accennata, in istruttoria, meno il Cermeli, che eccettuata qualche lieve, non sostanziale, modifica, confermò, gli altri ritrattarono quanto avevano prima confessato, attribuendo la confessione primitiva a pretesi maltrattamenti dei funzionari interroganti. 0
PRIMA PARTE;
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Successive indagini portarono all'arresto di Jaksetich e Bussanich i quali si erano adoperati a procurare al Gaddi il materiale per la produzione delle stampe incriminate che venivano preparate in una stanza di Via Rossini, tenuta in affitto dal Gaddi, e poi diffuse. Frattanto, il 21.8.1927, il Gaddi fu arrestato a Torino, nella sede clandestina di quel Federale Giovanile Comunista dove fu sequestrato abbondante m ateriale di propaganda e, fra l'altro, tre documenti di singolare importanza a firma « Gino >) : essi furono indubbiamente dattilografati dal Gaddi, sebbene questi abbia ammesso di averne soltanto suggerito il contenuto al capo di quel Federale, il famigerato Secchia, sembra scampato a Parigi. Il primo di tali documenti è di contenuto oscuro e non si sa a chi fosse diretto. Il secondo, invece, in busta indirizzata a: « Franz - Trieste » contiene avvertimenti e suggerimenti per corrispondere con detenuti, e saluti a certo « Vittorio >). Il terzo, con busta indirizzata a « Segr. Fed. Trieste urgente » è il più grave perché vi si domandano notizie circa la composizione del federale, vi si chiedono consigli circa dichiarazioni da rendere alla polizia in caso di arresto, notizie sul numero degli arrestati, se è stata arrestata Tatiana, la quale dovrà dire di essere la sua fidanzata, vi si parla di un certo « Lupo » di S.R. (Soccorso Rosso), di collegamenti con Barcola e Gretta (frazioni di Trieste), di una rivoltella e di una « pietra ». Per tali preziosi elementi si poté accertare che la T atiana era la Bernetich, presunta fidanzata del Gaddi, che il Franz era il Vodopivez, che il Vittorio era il Vattovaz e che il « Lupo )) era il Bussanich. Pertanto furono arrestati dopo Jaksetich e Bussanich, ed in seguito all'arresto del Gaddi, la Bernetich, il Vodopivez e il Vattovaz, questi due u ltimi a Gorizia dove avevano piantate le tende del loro sovversivismo. Fu arrestata anche la Juren, poiché risultò che frequentava spesso la stanza clandestinamente tenuta dal Gaddi, quale fucina dei manifestini, circolari e giornali comunisti, portandovi pacchi e riportandosene altri che evidentemente contenevano il materiale destinato alla diffus ione. Questi ultimi arrestati h anno finito - alcuni dopo di avere ostinatamente negato - con l'ammettere i fatti loro attribuiti, dando però di essi la spiegazione che a loro è più convenuta. Nella mora dell'istruttoria alcuni dei detenuti, come il Vodopivez, la Bernetich, il Gaddi, e specialmente quest'ultimo, hanno tentato di mettersi in comun icazione epistolare clandestina fra loro e con l'esterno allo scopo di coordinare alla loro difesa, deformando disperatamente i fatti, anche i più evidenti; di preparare un piano di evasione; di ordinare vendette. Affiorò anche il sospetto che a preparare un attentato terroristico a Trieste il 24.5.1927, in occasione della presenza di S.M. il Re, fossero stati il Gaddi, il Vattovaz ed il Bussanich, ma non emersero prove concrete a loro carico.
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In sostanza, dal materiale abbondante sequestrato, dai rilievi callicrrafici e.. peritali, dagli ~Itri ~ccertamenti eseguiti, dalle informazioni degli irgani d1 P.S., dal test1momale, dallo studio e dall'accorgimento degli imputati nel non tradire i compagni e nel non svelare le trame della loro organizzazione e della loro attività, nelle meglio architettate dichiarazioni istruttorie in confronto alle prime fatte ai funzionari di P.S., la Commissione ritiene il fatto accertato nei seguenti termini. . Il .ca.dcli, il ~odopivez .ed il V~ttovaz,. ~opo lo scioglimento delle orgamzzaz10m sovversive, m Tneste ed m Gonz1a, ed il Gaddi anche a Torino sino al. giorno del loro arresto, fecero opera di ricostituzione del Partit~ C?mums~a del quale facevano parte ed esplicarono propao-anda della dot0 trrna, dei programmi e dei metodi di azione di tale Partito con manifestini e giornali che lor? s~es~i compilavano curandone la più larga diffusione ~che fra elementi lmgua slava della regione Giulia. E' facile immaginare quanto deleteria per gli interessi nazionali sia stata tale attività criminosa, se si pensi che fu svolta in paesi di recente nostro dominio dove l'elemento slavo, per la vicinanza dei confini, s'è dimostrato irrequieto e s'è confuso facilmente, per i suoi fini, con i partiti più estremi, talché laborioso e diuturno, più che altrove, è stato lo sforzo fascista di epurazione e di nazionalizzazione. Il Gaddi, per la propaganda, si serviva particolarmente delle donne, forse per sviare più facilmente i sospetti delle autorità tutorie. La Juren e la Bernetich si prestarono coscientemente. Riunioni furono tenute ora in casa dell'una ed ora dell'altra ed entrambe frequentaro~o sovente la stanza di Via Rossini tenuta dal Gaddi e si occuparono del materiale sovversivo che egli vi forgiava. Viziosa risulta dagli atti la costruzione difensiva di fare apparire la Bernetich fidanzata del Gaddi: il numeroso epistolario di questi, in atti, demolisce il tentativo. . ~on si spieghe~ebbero altrimenti, oltre a quanto in proposito si è detto e1rca 11 contenuto d1 uno dei documenti sequestrati a Torino, la frase: « il fid~nzamento ~alva Maria» scritta dal Gaddi in un biglietto destinato ad usc~re clan?est1~amente dal carcere ed intercettato; i dinieghi della Maria ed 11 tentativo d1 far sapere al Gaddi la versione da lei data al Giudice Istruttore, dimostratasi poi, alla stregua delle risultanze, falsa, la intercettata corrispondenza del Gaddi con altre donne. Non sono risultate vere le presunte discordie del Gaddi con la famigli~ sua, ~icché cade la giustificazione della Juren circa gli incontri col Gaddi nella stanza di Via Rossini; non involti di biancheria facilmente identificabili, ma p~cchi di stampati che, per non destar sospetti, in tal modo dovevano uscire da quella stanza, portava e riportava la Juren che, non appena fu. arr~stato ~o J~ksetic~ si premurò ad andare a pernottare presso la moglie d1 questi, Grnseppma Zolia (ora in carcere e rinviata a
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PRIMA PARTE :
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giudizio di questo Tribunale per i reati politici nel processo Hofmaier ed altri nel n. 840 del Reg. Gen.) (v. sentenza T .S.D.S. n. 19 del 5.3.1929). Bussanich diede al Gaddi tutta la sua cooperazione per la propaganda e così il Cermeli, sicché si può con sicura coscienza affermare che per occuparli tanto nella propaganda sia questi che il Bussanich furono reclutati al Partito dal Gaddi. Il Krismancich, invece, che non risulta avere avuto contatti col Gaddi, limitò la sua opera alla propaganda fra gli operai della fabbrica dove lavorava. Nei fatti accertati, a ciascuno come sopra attribuiti, si riscontrano chiari gli estremi giuridici essenziali dell'art. 4 della legge rubricata. Pertanto Gaddi, Vodopivez e Vattovaz debbono essere rinviati al giudizio di questo competente Tribunale per rispondere di ricostituzione, appartenenza e propaganda del disciolto Partito Comunista; Bussanich e Cermeli di appartenenza e di propaganda; Juren e Bernetich di concorso in propaganda e Krismancich di propaganda. Così va modificata l'accusa di cui al capo 2) per questi ultimi cinque. Non sembra, invece, aJ Collegio che gli imputati debbano rispondere anche dei reati previsti dall 'art. 3 della legge applicanda; non è risultato, infatti, sebbene qualche sospetto affiori or qua or là nell'istruttoria, che essi abbiano concertato di commettere determinati fatti delittuosi dalla legge richiamati o che abbiano istigato altri a commetterli; pertanto va dichiarato, nei loro confronti, in ordine a tali reati, di non procedere per insufficienza d'indizi. Né, se si eccettuino le generiche informazioni della Questura e dei CC.RR., appaiono in atti elementi tali, in qualità ed in quantità, da poter comunque giustificare un rinvio a giudizio degli altri 4 imputati. Infatti:
1) Jaksetich s'interessò, è vero, del cambio di materiale litografico, cambio peraltro non effettuatosi; ma egli asserisce, non smentito dalle risul~ tanze, che per accordi presi col Gaddi, tale materiale doveva servire per una costituenda società sportiva le cui pratiche come, non contrastato, asserisce il Gaddi, erano state notificate alla R. Questura di Trieste. Nella sua abitazione furono sequestrati: un opuscolo edito a Parigi nel 1927 d'intonazione sovversiva ed una lettera scritta da certo Kodrè, noto comunista, dalla quale nulla risulta che possa attribuirsi all'imputato. Null'altro di sostanziale emerge a suo carico; 2) Repich fu trovato in possesso di pasta poligrafica che avrebbe potuto servire per la stampa di propaganda ma che non è stato accertato sia servita; pasta che gli sarebbe stata fornita dal Paulovich che doveva insegnargliene l'uso, ma che non risulta gliel'abbia insegnato. A qualche riunione avrebbe partecipato in casa del Cermeli ed altrove, ma sulla natura di tali riunioni nessuna ipotetica affermazione si può azzardare, date le risultanze;
TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
3) Cmelich avrebbe preso qualche manifesto in casa del Cermeli ed avrebbe preso parte a qualche riunione sulla cui natura si è detto dianzi. Il Cmelich è accompagnato da buone referenze testimoniali in atti ; 4) Paulovich avrebbe forni ta la pasta poligrafica al Repich e avrebbe promesso a questi di insegnargliene l'uso. Nulla di altro.
PRIMA PARTE:
SE1''TENZE EMESSE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 151
Reg. Gen. n. 459 / 1927
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;
P. Q. ~f.
La Commissione Istruttoria, letti gli art. 4 - 7 legge 25.11.1926 n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; 421 C.P. Esercito; 64 n. 3 C.P., in difformità parziale delle conclusioni del P.M., pronuncia l'accusa contro Gaddi, Vodopivez, V attovaz, Bussanich, Cermeli, Krismancich, Juren e Bernetich e li rinvia al giudizio di questo competente Tribunale affinché rispondano: Gaddi, Vodopivez e Vattovaz dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 p.p., I e 2° cpv., della legge 25.11.1926 n. 2008, perché, dopo lo scioglimento delle organizzazioni sovversive, in Trieste e in Gorizia, ed il Gaddi anche a Torino, sino al giorno del loro arresto, fecero opera di ricostituzione del Partito Comunista, del quale facevano parte, ed esplicarono attiva propaganda di tale Partito mediante diffusione di giornali e manifestini. Bussanich e Cermeli dei delitti previsti e puniti dal 1° e 2° cpv. del citato art. 4, perché nel r927, in Trieste, appartenendo al Partito Comunista, illegalmente ricostituitosi, facevano propaganda di tale Partito mediante diffusione di analoghe stampe. Il Krismancich del delitto previsto e punito dall'u.cpv. dell'art. 4 ripetuto, perché, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, diffondeva tra i compagni di lavoro stampe clandestine di propaganda comunista. Juren e Bernetich di concorso in propaganda (art. 64 n. 3 C.P. in relazione agli art. 4, u.cpv. e 6 ultima parte della legge rubricata) perché prestavano al Gaddi, in Trieste nel 1° semestre del 1927, assistenza ed aiuto nella preparazione e nella diffusione delle stampe di propaganda comunista. Così modificata l'accusa di cui al capo 2) per Bussanich, Cermeli, Krismancich, Juren e Bernetich, dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di tutti gli imputati in ordine all'imputazione di cui al capo r) di epigrafe e nei confronti di Jaksetich, Repich, Cmelich e Paulovich anche in ordine alla imputazione di cui al capo 2) della stessa epigrafe, perché non risultano sufficienti indizi di reità. Ordina la scarcerazione di Jaksetich, Repich, Cmelich e Paulovich se non detenuti per altra causa. 0
Roma, 6.11.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici : Mucci Giulio, Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Le Metre Gaetano, De Martini Vittorio, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZ A
nella causa contro : Krismancich Giuseppe, nato a Trieste il 17.7.1903, orefice; Cermeli Mario, nato a Nambresina (Trieste) il 30.1.1910, elettricista; Gaddi Giuseppe, nato a Trieste il 1°.1.1909, elettricista; Bussanich Vittorio, nato a Trieste il 20.7.1907, meccanico; Juren Angela, nata a Trieste il 20.9.1904, sarta ; Bernetich Maria, nata a Trieste il 14.3.1902, sarta ; Vodopivez Albino, nato a Gorizia 1'11.3.1905, studente; Vattovaz Vittorio, nato a Trieste il ro-4-1903, magazziniere. Tutti detenuti. IMP UTATI
r) Gaddi Vodopivez e Vattovaz : dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 . l' : p.p., 1 ° e 2° 'cpv., della legge 25.u .r926 n. _2008, pereh'e,_ d. opo 1~ sc1og.1 mento delle organizzazioni sovversive, in Tneste e a Gonz1a, e~ 11. Ga?d1 anche a Torino sino al rriorno del loro arresto, fecero opera d1 ncostttuzione del Partit~ Comuni~a, del quale facevano parte, ed esplicaron? at~i~a propaganda di tale Partit~ me_dian~e . diffu~io:°e di ~i?rnali e m~mfest1m; 0 2) Bussanich e Cermeh, dei delitti prev1st1 e pumtl dal 1. e 2 cpv. _del citato art. 4 perché nel 1927 in Trieste, appartenen?o al Paru~o Comu?1sta illegalmente ricostituitosi, facevano propaganda d1 tale Partito mediante diffusione di analoghe stampe; . 3) il Krismancich del delitto previsto e punito d~ll'u.cpv. ~ell'art. 4. npe: tuto perché, nelle predette circostan~e di ~empo e d1 luogo, d1~fondeva fra 1 compagni di lavoro stampe clandestme d1 propaganda comumsta; . 4) Juren e Bernetich di concorso in propaganda (ar~. 64 n. 3 C.P.) ID relazione all'u.cpv. degli art. 4 della legge predetta e 6 ultima parte stessa legge,
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
perché pres~avano a Gaddi, in Trieste, nel primo semestre del 1927, assistenza ed amt? nella preparazione e nella diffusione delle stampe di propaganda comumsta.
Omissis
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4 - 6 - 7 legge 25. r r. 1926 n. 2008, r3 - 2? - 28- 36- 39- 55 - 56- 68 - 78- 64 n. 3 - 80 C.P., 485 - 486- 55r C.P. Esercito, assolve Krismancich Giuseppe dall 'imputazione ascrittagli per non p~ov_ata reità e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa; dichiara .tu~ti ~li altri imputati responsabili di tutti i reati rispettivamente loro ascnttl, ritenuto, quanto a Gaddi, Vodopivez e Vattovaz, il reato di appar~enenz.a a un part~to disciolto, in concorso formale con quello di ricost1tuz1~ne di detto Partito; e colla diminuente della minore età per Gaddi, Bus~anich e ~ermeli; fatto il cumulo giuridico, condanna Vodopivez ad a~m r2 e mesi 6, Gaddi ad anni ro e mesi 5, Vattovaz ad anni ro, Bussamch ad anni 6 e mesi 3, Cermeìi ad anni 2 e mesi 6, Juren e Bernetich ad anni 2 ci~scuna,. tutti alla reclusione ed al pagamento in solido delle spese proc~ssuah; tut_u, ~en? .il Cermeli'. all 'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad anni 3 di vigilanza speciale della P.S .. Ordina la confisca della somma e del materiale in sequestro. Roma, r2.r2.1928 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403: Vodopivez, detenuto dal 9.9.1927, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Fossano 1'8.9.1934. Pena espiata : 7 anni. Gaddi, detenuto dall'8.8.r927, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Civitavecchia il 5.12.1932. Pena espiata : 5 anni, 3 mesi e 27 giorni.
PRIMA PARTE :
SENTENZE EMESSE
DAL T .S.D.S.
Vattovaz, detenuto dal 13.10.1927, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pallanza il 14.r r.1932. Pena espiata: 5 anni e r mese. Bussanich, detenuto dal 20.7.1927, viene scarcerato dalla casa di reclusione di Padova il ro.rr.1932. Pena espiata: 5 anni, 3 mesi e 20 giorni. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il r3.6.r929. . Ritenuto colpevole del reato di furto venne condannato dal Pretore di Trieste, con sentenza del 2.8.1927, alla pena di r2 giorni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Cermeli, detenuto dal 26.6.1927, viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Firenze il 23.r2.r929. Bernetich Maria, detenuta dal 31.8.1927, viene scarcerata, per fine pena, dalla casa di pena di Perugia il 31.8.1929. Juren Angela, detenuta dal 27.7.1927 viene scarcerata, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Viterbo il 27.7.1929. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, con ordinanza emessa il 4.6.1956, concede a Gaddi il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.rr.1945 n. 719. Analoga amnistia, con la contemporanea estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.u.1947 n. 1631), viene concessa a Vodopivez, Vattovaz, Bussanich, Cermeli, Juren e Bernetich dal Tribunale Militare Territoriale di Roma con ordinanza del 12.10.196o.
TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 283 / 1928
SENTENZA N. 152
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·
'
Giudic!,.: Mucci Giulio, Cau Lussorio, Pasqualucci Renato, Gauttieri Filippo, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente S E NTENZA
PRIMA PARTE:
SENTE'.'iZE EMESSE DAL T.S.D.S.
Condanna tutti gli altri imputati ciascuno alla complessiva pena dì anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 3 anni di vigilanza speciale. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali. Roma, 13.12.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
nella causa contro: Ubezio ?~ovanni, nato a Sozzago (Novara) il r2.7.1877, cameriere; Bonfanum Corrado, nato a Novara il 23.2.1909, studente in medicina· Garzoni Giacinto, nato a Novara il 16.12.1899, calzolaio; ' Zoppis Giuseppe, nato a Novara l'r.2.1899, calzolaio; Corbellini Cesare, nato a Novara il 7.6.1899, fonditore ; Rimola Giuseppe, nato a Novara il 4.9.1905, meccanico.
Corbellini, detenuto dal 12+ 1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa di reclusione di Padova l'n+193 r. Garzoni, detenuto dal 12-4-1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Orvieto l' u + 193r. Bonfantini, detenuto dal 12+1928 viene scarcerato, per fine pena, dallo stabilimento penale di Pallanza il 9.10.1929.
Detenuti. I:\iPUT A TI
Dei d:litti di cui. all'art. 4 cpv. ed u.p. della legge 25.11.1926 n. 2008 p~r _avere m ~ovara, m_ epoca precedente e fino al 5.5.r928, fatto parte del di~ciolto Par_m~ C_omum~ta e fatto ~ropaganda delle dottrine, dei programmi e metodi d a~io~e d1 d~t_to Partito a mezzo di segrete riunioni, conferenze, _soccorso vltttme polmche e distribuzione di stampati di contenuto sovversivo.
Omissis P. Q. M.
/ 1 Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 - 56- 63 - 68 C.P. e ~ 1.art. 4, e ~ cpv.,_ e 6 della ~e~ge 25.11.1926 n. 2008, dichiara gli imP,~Lat1 Ubezio G1_o~anm, Bonfa1:t1m Co~rado, Garzoni Giacinto, Zoppis Gm~e.J?pe, Corbellm~ Cesare e_ ~.Imola Giuseppe colpevoli dei reati a loro ascn~t1 e conda_nna 11 Bonfantm1, col beneficio della minore età, alla compl~s.siva p~na di r anno e 6 mesi di reclusione ed alla interdizione dai pubbhc1 uffici per la durata di 2 anni.
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Rimola, detenuto dal 12.4.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Procida l'n + 193r.
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Zoppis, si associa a un'istanza di gra~ia inoltrata da! fratello il 16.3.~9~9 e con decreto di grazia del 31.10.1929 viene concesso 11 condono cond1z10nale della residua pena da espiare. Detenuto dal 12+1928 viene scarcerato dalla casa di reclusione di Civitavecchia il IO. 1I. 1929. Pena espiata: 1 anno, 6 mesi e 28 giorni. Ubezio, si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalìa moglie il 13.3.1929 e con decreto di grazia del 24.7.1930 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 12+1928 viene scarcerato dalla casa penale di N isida il 1°.8.1930. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e 19 giorni. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, con provvedimento emesso il 21.12.1960, concede il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 del D .L. 17.1 r. 1945 n. 719 e dichiara l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631) nei .conf~onti di Ubezio Giovanni, Bonfantini Corrado, Garzoni Giacinto, Zoppis Gmseppe, Corbellini Cesare e Rimola Giuseppe.
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Reg. Gen. n. 340 / 1928
SENTENZA N. 153
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo ·
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Giudic_i_: Mucci Giulio, Cau Lussorio, Pasqualucci Renato, Gauttieri Filippo, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Galbano Enrico, nato 1'1.10.1907 a Genova, facchino; Molinari Augusto, nato il 15.6.1889 a Genova, facchino di porto; Svizzero Ezio, nato il 10.12.1903 a Genova, maniscalco. Detenuti. l:.{PUTATI
, r D:l delit~o, di cui all'art. 4 u.p. della legge_ 25:rr.r 926 n. 2oo8, per a\e_~ m correlta tra loro fatto propaganda sovversiva m favore del disciolto ~aruto Comunista, d!ffondendo e distribuendo copie del giornale « Unità » Stampato alla macchia. Accertato in Sampierdarena il 10.5.1928.
IN PUBBLICA UDIENZA
Ud!t~ 1~ lettura dell'atto . ~i a~cusa e ~egli altri atti processuali. Udita la reqmsltona del P.M .. Sentiti gli accusati che con i loro difensori hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO
è risuìtato quanto appresso. Il Co:111ando della Stazi?ne dei Carabinieri Reali di Sampierdarena con rapporto m data 12.5.1928 mformava l'autorità giudiziaria che la sera del IO stesso mese verso le ore 19,30 due militi della Stazione suddetta avevano fermato lungo la salita Salvator Rosa un individuo in atteggiamento sospetto.
PRIMA PARTE:
SEì'-T E~ZE EMESSE DAL T .S. D.S.
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Interrogato disse di chiamarsi Biasizzi Paolo e di essere stato poco prima minacciato e perquisito da un giovanotto che passava in compagnia di una ragazza. Accompagnati dallo stesso Biasizzi i militi raggiunsero il giovanotto. Sottoposto costui ad interrogatorio disse di chiamarsi Galliano Enrico; e perquisito fu trovato in possesso di 7 copie del giornale « Unità » del 1° maggio stampato alla macchia. Richiesto circa il possesso dei giornali disse di averli trovati per terra lungo la salita Salvator Rosa, e credendo che li avesse spersi il Biasizzi lo aveva perquisito. Successivamente dichiarò d'aver ricevuto la sera precedente tre copie del detto giornale da certo t.,1folinari Augusto, e d'aver trovato le altre quattro copie lungo la salita Salvator Rosa la sera del 10 soggiungendo che aveva visto certo Enzo spargerle per terra. Il contegno contraddittorio del Galliano indusse il Comando della Stazione dei Carabinieri a trattenerlo in arresto. Frattanto venivano esperite le indagini per identificare il Molinari e l'Enzo, e furono identificati l'uno per Molinari Augusto e l'altro per Svizzero Ezio. Sottoposti entrambi ad interrogatorio negarono decisamente l'accusa fatta contro di loro dal Galliano. Posti a confronto con costui si mantennero sulla negativa ed addussero a loro discolpa circostanze che non risultarono veritiere, e perciò anch'essi furono trattenuti in arresto e denunziati col Calliano all'autorità giudiziaria. Al dibattimento il Galliano ha confermato ancora una volta di aver ricevuto tre copie del giornale << Unità » dal Molinari la sera del 9 maggio, e d'aver trovato le altre quattro copie la sera del IO lungo la salita Salvator Rosa dove le aveva gettate lo Svizzero. Tanto il Molinari quanto lo Svizzero hanno protestato ancora una volta la loro innocenza e lo Svizzero ha soggiunto che il Galliano lo accusa per vendetta perché qualche tempo avanti avevano litigato ed erano venuti a vie di fatto. Il Maresciallo dei Carabinieri Morenzano al dibattimento ha confermato le circostanze esposte nel suo rapporto; ed a specifiche domande rivoltegli ha dichiarato che dalle indagini fatte per l'accertamento della verità non ha potuto raccogliere prove inconfutabili per stabilire con esattezza la responsabilità degli arrestati. Che i loro precedenti politici sono buoni, e che non risulta, anzi può escludere, che essi abbiano fatto mai parte di partiti sovversivi, o che abbiano avuto relazione con i sovversivi locali. Che le perquisizioni operate nelle loro abitazioni dopo l'arresto hanno dato esito negativo. Ha soggiunto il detto Maresciallo che gli risulta che il Galliano e lo Svizzero effettivamente fecero parte circa due anni fa degli avanguardisti;
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PRI MA PARTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
e che il pri~o fu espulso per monellerie commesse, e i'altro fu radiato al momento d1 passare nella Milizia perché analfabeta. In base a tali risultanze il Tribunale è venuto nel convincimento che le accuse fatte dal Galliano contro il Molinari e lo Svizzero non hanno alcun fondamento di sorta, e perciò li assolve per non aver commesso il fatto. . Che nei ~iguardi del ~alliano il solo possesso dei giornali non costituisce reato d1 propaganda m quanto che manca la orova della diffusione che è l'elemento integratore di detto reato. .l . Ma l'ingiustificato possesso lascia il dubbio che tale diffusione ecrli abbi~ potut? fare; ed in tale dubbio è il caso di proscioglierlo dall 'acc:Sa per msuf.fìc1enza di prove. Ritenuto che gli imputati prosciolti devono essere posti in libertà, se non detenuti per altra causa. P. Q.
1\-( .
Il Tribunale, letti gli art. 421 C.P.P. e 485 - 486 C.P. Esercito, assolve ~olinari ~ugusto. e Svizzero Ezio per non aver commesso il fatto e Gall~ano,Ennco per insufficienza di prove, ed ordina che essi siano posti m hberta se non detenuti per altra causa. Roma, 13.12.1928 - Anno VII.
SENTEXZE E!>!ESSE DAL T . S. D.S.
Reg. Gen. n. 191 / 1928
SENTENZA N. 154
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici : Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Sgarzi Giovanni) Le Metre Gaetano, Consoli della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente
SENTE NZA
nella causa contro : Torraca Oswaldo Ezio, nato a La Spezia l' r.7.1899, fornaio; Raggi Aldo, nato a La Spezia il 25.12.1903, violinista; Mascagni Mario, nato a Bologna l'r.7.1894, congegnatore meccanico; Costa Antonio, nato a La Spezia il 24.3.1904, carpentiere; Maggiani Tesoro, nato a La Spezia il 18-4-1904, carpentiere; Dentici Gaspare, nato a La Spezia il 26.3.1903, congegnatore elettricista. Detenuti. IMP U TATI
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
1) i primi tre dei delitti di cui alla p.p. ed u.cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926 n. 2008 perché, in correità tra loro, diedero opera alla riorganizzazione del Partito Comunista Giovanile già disciolto dalla pubblica autorità e fecero propaganda dei metodi, dottrina e programmi di azione del Partito predetto; 2) il Costa ed il Maggiani dei delitti di cui al cpv. 1° ed al cpv. 2° di detto articolo di legge per avere fatto parte del Partito Comunista ed esercitatane la propaganda ai sensi suddetti; 3) il Dentici del delitto di appartenenza al Partito Comunista ai sensi del 1° cpv. dell'art. 4 delìa suddetta legge; 4) il Mascagni, inoltre, della contravvenzione all'art. 37- 16 T.U. della legge di P.S. 6.11.1926 n. 1848, per abusiva detenzione di armi. Reati commessi a La Spezia negli anni 1927 e 1928 anteriormente al marzo 1928, con l'aggravante della recidiva, art. 80 C.P..
Omissis
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE :
SENTE~ZE EMESSE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 155
Reg. Gen. n. 644 / 1928
P . Q. M.
~ Il Tribunale, vi~ti gli art. 4 p.cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008, 16- 37 1.U. della legge d1 P.S. 6.u.1926 n. 1848, 13 - 28- 36- 39 - 72 C.P.c., dichiara Torra:a, Raggi, :tvfascagni, ~osta, Maggiani, Dentici colpevoli del solo reato d1 appartenenza al Partito Comunista disciolto d'ordine della pubblica autorità - in tal senso modificando i capi d'accusa - ed il Mascagni inoltre d'abusiva detenzione di armi. . E come _tali condanna Dentici ad anni 4; Mascagni ad anni 3, giorni 15 e lire roo ?1 ammenda; Torraca, Raggi, Costa e Maggiani ad anni 2 ciascuno; tutti alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; oltre ad ogni altra conseo-uenziale 0 di legge e con le spese, in solido, di giudizio. Ordina la confisca delle armi in sequestro.
Il ~ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SENT E NZA
nella causa contro: Roma, 14-12.1928 - Anno VII.
Dentici Gaspare, nato a La Spezia il 26.3.1903, congegnatore elettricista.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
I M P U TATO
Del reato di cui all'art. 4 u.p. della legge 25.rr.1926 n. 2008. Nota. - Per le « notizie desunte dai fascicoli di esecuzione T .S.D.S. n. 155.
n
v. sentenza IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che ebbe per ultimo la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE
Considerato che dalle emergenze dell'orale dibattimento s1 è potuto accertare IN FATTO ED IN DIRITTO
Che durante la lettura della sentenza di questo Tribunale - con la quale l'imputato veniva condannato ad anni 4 di reclusione con tutte le conseguenziali di legge perché coimputato con altri 5 pure condannati, per il reato di appartenenza al Partito Comunista già disciolto d'ordine della pubblica autorità - il Dentici d'improvviso ebbe a gridare la frase « Viva il comunismo » . Senza dubbio l'imputato, che già aveva tenuto contegno spavaldo mentre veniva interrogato nel precedente procedimento, tanto che il Presidente 2I /bis
- U.S.
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TRill C:--ALE SPECIALE
PJ::R LA DIFESA DELLO STATO
;ntervenne subito energicamente (per cui dagli agenti della forza pubblica erano state per.fino prese precauzioni per evitare la dimostrazione di carattere sovversivo) non solo era riuscito nell'intento criminoso ma, senza il pronto provveàimento, avrebbe continuato la manifestazione antinazionale. In applicazione dell'art. 525 C.P. Esercito in relazione agli art. 4 - 7 della legge 25.1r.I926 n. 2008 e 9 della legge 12.12.1926 n. 2062 si procedette per citazione diretta. Dalle chiare, precise, esplicite dichiarazioni dei vari testimoni e dalla confessione del Dentici risultò che la frase « Viva il comunismo » venne oo-ridata forte ed in modo spavaldo, tanto da essere del tutto sentita dal pubblico e dai funzionari di servizio. Non v'è dubbio che l'imputato ha voluto fare propaganda sovversiva relativa al Partito Comunista, rendendosi così colpevole del delitto previsto e punito dall'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 in quanto, nella fattispecie, si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica del reato ascrittogli. Pertanto il Collegio esaminando e valutando le risultanze processuali ritiene di irrogare la pena di anni 5 di reclusione con tutte le conseguenziali di legge. E poiché con sentenza di questo Tribunale, odierna, il Dentici venne condannato già ad anni 4 della stessa pena, per il disposto dell'art. 76, 1° cpv., C.P.c., procedendosi al cumulo giuridico delle due pene, in definitiva lo condanna complessivamente ad anni 7 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., con le spese di giudizio; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, visti gli art. 4 u.cpv. della legge 25.1r. r926 n. 2008, 9 della legge 12.12.1926 n. 2062, 13- 28- 39-76 C.P.c., 525 C.P. Esercito, dichiara Dentici colpevole del reato ascrittogli e come taìe lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione. Vista la sentenza di questo Tribunale Speciale in data odierna con la quale venne condannato ad anni 4, operato il cumulo giuridico delle due pene, complessivamente lo condanna, in definitiva, ad anni 7 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., con le spese di giudizio oltre ad ogni aitra conseguenziale di legge.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRUIA
PARTE:
SENTEKZE E~IESSE
D..\L T.S.D.S.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Dentici, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. r0 .r. 1930 n. 1 e 5. r I. 1932 n . 1403 viene scarcerato dallo stabilimento penale di Volterra il 12. r r. 1932. Detenuto dal 23.2.1928 al 12.n.1932. Pena espiata: 4 anni, 8 mesi e 19 giorni. Con sentenza emessa dal Pretore di La Spezia l'1r.10.192r venne condannato, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a due mesi di arresto per porto abusivo di un coltello. La Sezione di Accusa di Genova dichiara, con sentenza del 17.7.1924, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti del Dentici in ordine al reato di sequestro di persona e a due reati di omicidio volontario. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza emessa il 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. r del D.L. 17.11.1945 n . 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.n.1947 n. 1631). Mascagni, detenuto dal 17.2.1928 viene scarcerato dalle carceri giudiziarie di Fossano, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 1°.1.1930 n. 1, il 17.2.r93r. Pena espiata: 3 anni. Maggiani, detenuto dal 17.2.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Spoleto il 17.2.1930. Costa, detenuto dal 17.2.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Viterbo il 17.2.1930. Raggi, detenuto dal 17.2.1928 viene scarcerato, per .fine pena, dalle carceri giudiziarie di Spoleto il 17.2.1930. Si associa a un 'istanza di grazia inoltrata dal padre il 2.r.1929 dichiarando « di non essere stato mai un comunista, ma di essere stato trascinato a commettere questo errore di gioventù da cattivi compagni, che hanno saputo approfittare della sua buona fede diventando, in tal modo, una loro vittima>>. Istanza di grazia respinta. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 15.2.1941. Torraca, detenuto dal 17.2.1928 viene scarcerato, per fine pena, dal carcere giudiziario di Perugia il 17.2.1930. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 16.2.1929; istanza respinta.
I
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
A Torraca Osvaldo, Raggi Aldo, Mascagni Mario, Costa Antonio e Maggiani Tesoro il T.S.D.S. con declaratoria del 12.r.1933 concede il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403 dichiarando cessata l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della vigilanza speciale da parte della P.S ..
11
PRIMA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAI. T.S.D.S.
SENTENZA N. 156
Reg. Gen. n. 396/1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonio, Generale della M.V.S .N.; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo;
Nota. - Insieme con i sunnominati imputati (Torraca, Raggi, Mascagni, Costa, Maggiani e Dentici) vennero denunziati e tratti in arresto anche: - Stratta Umberto, nato il 6.5.1900 a ìvfigliarina (La Spezia), manovale; --,. Esposito Pietro, nato il 18.2.1903 a La Spezia, manovale; - Cevasco Silvio, nato il 1°.5.1901 a Vezzano Ligure (La Spezia), fonditore; - Maggiani Virgilio, nato il 1°.2.1902 a La Spezia, fabbro; - Mani Mario, nato il 20.7.1905 a Melara (La Spezia), muratore; - Bonamini Luigi, nato il 20.6.1904 a La Spezia, muratore. Nei loro confronti il Giudice Istruttore (Carlo Cagiati) emise, in data 20.10.1928, ordinanza di scarcerazione dato che, nel corso dell'istruttoria, non erano emersi sufficienti indizi di colpevolezza, e in data 26.rr.1928, ordinanza di proscioglimento.
P.S. - Per reati analoghi commessi a La Spezia nello stesso periodo vedi ordinanza del Giudice Istruttore (Carlo Cagiati) emessa il 26. r r. 1928.
Giudici: De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Gauttieri Filippo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Allegri Roberto, nato il 16.2. r906 a Fiesse (Brescia), verniciatore; Macchi Macchiavello, nato ii 20.8.1892 a Colle Salvetti (Livorno), fabbro; Amoretti Giuseppe, nato il 2.6.1902 a Sanremo (Imperia), giornalista; Battistini Agostino, nato il 3.8.1903 a Cesena (Forlì), calzolaio; Bellantì Daniele, nato il 24.6.1908 a Pievetorina (Macerata), pittore; Bevilacqua Angelo, nato il 5.8.1896 a Genzano (Roma), contadino; Bessone Anna, nata il 9.6.1899 a Tirano (Sondrio), casalinga; Cesaroni Orlando, nato il 19.12.1897 a Genzano (Roma), muratore; Ciarniello Enrico, nato l'rr.2.r908 a Roma, falegname; Chironi Agostino, nato il r9.4.r902 a Nuoro, tipografo; Gabrielli Ariosto, nato il 29.10.1907 a Roma, muratore; Nuccitelli Fernando, nato il 10. r. 1903 a Roma, pittore; Pini Renato, nato il 23.8.1903 a Bologna, elettricista; Quagiieri Giovanni, nato il 13.1.1879 a Roma, manovale; Savi Leandro, nato il 29.3.1904 a Roma, tipografo; Ferrara Vincenzo, nato il 13.5.1898 a Corato (Bari), meccanico; Pontoni Bruno, nato il 20.8.1900 a T rieste, ingegnere ; Dore Antonio, nato il r7.r2.1906 a Orune (Nuoro), studente. Tutti detenuti. IMPUTATI
r) l'Allegri, l'Amoretti, la Bessone, il Bevilacqua ed il Chiro~ del delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge 25.1r.r926 n. 2008, per avere m Roma
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TRIBUNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
e? al~ro:7e, in ep?ca impre~isata, ma anteriore e prossima al macrgio 1928, n~ost1tmto. ~ruppi del Partito Comunista già disciolti per ordine della pubblica autonta; 2) gìi altri del delitto .di cui al capo 1° del predetto articolo di legge per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto parte del disciolto Partito Comunista; 3) l'Allegri, inoltre, del delitto di cui all'art. 9 deìla legge 24.r2.1925 n. 2263 per avere, il 4.5.1928, offeso il Capo del Governo disecrnando sulle mura di una cella delle carceri criudiziarie di Terni ove era ri~chiuso l'ef' figie di S.E. Mussolini scrivend; sotto la parola « boia »; 4) il N uccitelli, l 'Amoretti, la Bessone, inoltre, del delitto di cui al~' art. 2~5 ~- 3 C.P.c. P,~r avere'. sempre nelle ~ircostanze di tempo e di mogo di cm al n. r) dell imputaz10ne, fatto uso di passaporto falso e carta di identità contraffatta; 5) tutti, infine, del delitto di cui all'ultimo capo della citata legge 2?.rr._1926 n. 2008 per avere, sempre nelle circostanze di tempo e di luogo d1 cm al n. 1), fatto propaganda delle dottrine, dei procrrammi e dei meO todi d'azione del disciolto Partito Comunista cercando grecrari e diffondendo clandestinamente fogli del Partito stampati alla macchia. Coll'aggravante della recidiva per il Quaglieri (art. 80 C.P.). IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura dell'atto di accusa e degli altri atti processuali. Udita la requisitoria del P.M.. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. . Dopo l'arresto d~l funzionario del Partito Comunista, Kodrè Carlo (r), e de1 suo\ c?llaboraton, avvenuto in Roma nel settembre 1927, non si notarono pm m Roma e provincia segni manifesti di attività comunista. Senonché v~rso la 1:1età di ~ennaio 192~ furono trovate sparse in diversi punti dell~ capitale copie del giornale « Umtà » stampato alla macchia, che rivelò la npresa dell'attività comunista. !u quin?i. esercitata una speciale vigilanza sugli individui conosciuti quali sovverslVl, ed il Maresciallo di P.S. Cav. Quacrliotti ebbe a constatare c~e il comunis~a Chironi_ Agostino aveva frequenti abboccamenti con un giovane sconoscmto sul Piazzale Flaminio ed in altre località. (r) V. sentenza T.S.D.S. n. 65, pag. 418.
PRn{A PARTE:
SE;,iTENZE EMESSE DAL T .S.D.S.
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Pedinato il detto giovane si è accertato che egli abitava in Via del Boschetto n. 65 e che spesso s'incontrava al « Caffè degli Amici)> in Piazza Vittorio Emanuele con i giovani comunisti N uccitelli Fernando e Savi Leandro. Il Chironi fu anche notato su! Piazzale Flaminio in compagnia di una giovane donna la quale, dopo aver parlato misteriosamente con lui, si allontanava. Il detto Maresciallo Quagliotti aveva inoltre notato che la bottega del comunista Macchi Macchiavello, fabbro, era frequentata da persone sospette, fra le quali identificò tale Bevilacqua Angelo di Genzano. Nel prosieguo delle indagini gli è risultato che a Roma si era costituito il Comitato Federale per gli adulti, e che di esso facevano parte Chironi Agostino, Macchi :Macchiavello e Cesaroni Orlando; e che si era altresì costituita la Federazione Giovanile Comunista di cui facevano parte Savi Leandro, N uccitelli Fernando e Ciarniello Enrico. Gli è risultato inoltre che il giovane che spesso si abboccava col Chironi sul Piazzale ~laminio e che abitava in Via del Boschetto n. 65, era un emissario del Partito Comunista conosciuto con lo pseudonimo di Gianni. E la giovane donna che era stata notata col Chironi anche sul Piazzale Flaminio si recava spesso nell'abitazione del Gianni in Vià del Boschetto n. 65 , e fu vista anche uscire dallo stabile in Via Panisperna n . 37. La vigilanza veniva quindi continuata attorno a costoro per raccogliere elementi che potessero portare allo scoprimento della organizzazione. Il 18.3.1928 in occasione dell'anniversario della Comune di Parigi v1 fu in Roma una diffusione di manifestini, ma non si poterono identificare gli autori. Verso la seconda metà di aprile 1928 l'emissario Gianni fu perduto di vista dalla P.S .. Chieste informazioni di lui nello stabile di Via del Boschetto n. 65 si seppe che egli si era qualificato per Allegri Roberto. Eseguita una perquisizione nella sua stanza fu trovata una valigia chiusa contenente d?cumenti di propaganda, una macchina ciclostile ed altro materiale comu~ista. Dall'esame di detti documenti si è rilevato che una parte provemvano dall'ufficio centrale del Partito Comunista ed il resto apparteneva a qualche funzionario del Partito. Fu diramato alle varie Questure del Regno un telegramma circolare per il rintraccio dell' Allegri e si ebbe notizia che egli era stato arrestato a Terni il 21.4.1928. Il suo arresto era avvenuto nelle seguenti circostanze. Egli il mattino del 21 aprile, trovandosi in Terni, si pres~ntò nel~a bottega dei fratell~ Garofoli chiedendo notizie di Angelo Garofoh. Costui era stato arrestato m data 23.r.1928 perché appartenente ad una sezione comunista di Terni, e trovavasi in atto detenuto (v. sentenza T.S.D.S. n. 129 dell'S.n .1928) ; ma del &uo arresto l' Allegri non aveva notizia. I crermani Garofoli non volendo rivelare ad uno sconosciuto la detenzione del proprio fratello Angelo dissero che egli si trovava fuori di Terni
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TIUBU~ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
p~r ~agio_ni di l~vor~. Ed allora l'Allegri li incaricò di salutarlo a d1 Gianru perche egh avrebbe compreso chi era. nome
!
frat~lli Garofoli in:ospettiti del contegno dello sconosciuto, ed addo1 oran com er~o per la disavventura che era toccata al proprio fratello e non an~iare 1~~ontr? a responsabilità ne informarono l'Autorità di P.S.pl: quale nna:a~c10 subito lo sconosciuto e lo trasse in arresto. . Perqu~ito sulla persona fu trovato in possesso di due pezzi di cartolina 111ustra_ta e e teneva nel portafoglio in mezzo ad altre carte ed a lire 1 2 che gh fu~on~ sequ~strat~. Sottoposto ad interrogatorio si mantenne ~:icente, e poi d.1e~e sp1egaz1oni mendaci sulla sua presenza in Terni. · · · · Ma a chianre l Q d' R a ~ua posizione giunse 11 telegramma circolare della st 1 orna p~r 11 suo rintraccio quale funzionario del Partito Comu.ue ura ;sta .. ~a Quest ura d_i Roma, avuta notizia del suo arresto chiese a quella dì . erm a su~ tr~duzio~e. E, l'Allegri prima di lasciare 1~ cella nella uale s1 trovava n_nchmso? disegno su di una parete l'effigie di S.E. il Ca ; del Governo scrivendovi sotto per due volte la parola « boia ». P Tradotto ~ Roma vi giunse il 5.5.1928. . Il Maresciallo ~av.. Quagliotti che proseguiva intanto nelle indao-ini m ~orna. P.ro_cedeva _11 g10rno 6 maggio all'arresto di Macchi Macchiav~llo eMdi Bh~tttstm1 Agostino mentre confabulavano insieme nella botteo-a di esso " ace 1. o di
Nella _per9ui~izione i_l Macchi fu trovato in possesso di lire oo e 3 u~ fogli? ?1. g10rnale nprod~cente il monumento di Lenin. . I. Bamstm1. ven~e trovato m possesso di un taccuino con annotazioni di appuntamen_ti avuti con persone, e l'ultimo era sotto la data 6.. 1 28 ore 10l,3Mo, chehicormpondeva precisamente all'ora in cui fu trovato n/u/bo;tecra de ace . o Le ~a mattina del 7 maggio venivano arrestati Nuccitelli Fernando e Savi an ro; e verso le ore 15 dello stesso giorno veniva arrestata quella ITTOtne donna che era stata vista più volte con !'Allegri. Il suo arresto ebbe uogo mentre scendeva le scale dello stabile di Via Panisperna n 37 e tava con sé due valigie ed · 1 h. . · ' porfu . . una picco a macc ma per scrivere. Accompaanata . Q 0 per Bessone A nna. F urono aperte m . sua presenza 1m d uestura . . 1denuficata . e ue .valigie, ed . m es~e furono trovati importanti documenti del Partito d . Comunista materiale di pro Lo . 'Ald pagan a, un passaporto svizzero intestato a ren~tti . . o,. u~a carta d'identità intestata a Bianchi Vincenzo, lire 10 0 :2? m biglietti d1 _banca, 70 franchi svizzeri m carta, ed altri fran30 eh1 m moneta metall1ca. • Il!l'Idetto materiale apparteneva all'Ufficio 3° che aveva giuns · . · d' · lZlOne s~ . ta .1a ce~tr~le, m~nd1onale ed insulare e consisteva in rendiconti, relaz10~11, 1struz1om, corrispondenza e materiale di propao-anda eh elencati a Vol. 80, da f. 7 a f. II. o e sono
r
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PRniA PARTE:
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In seguito venivano arrestati Chironi Agostino, Ciarniello Enrico, Bevilacqua Angelo e Cesaroni Orlando. Nel prosieguo delle indagini si veniva a sapere inoltre che l' Allegri era anche in relazione con tale Pini Renato al quale, dal carcere, aveva tentato di far pervenire a mezzo di altro detenuto la notizia del suo arresto, con l'incarico di ritirare quanto si trovava nella sua stanza in Via del Boschetto n. 65. Si veniva inoltre a sapere che segretario del settore Testaccia era tale Gabrielli Ariosto il quale era in rapporti con Bellanti Daniele, detto Nello. Fra il materiale sequestrato alla Bessone fu trovata una busta con un frammento di cartolina postale e l'indicazione scritta a lapis Quaglieri Giovanni, Via Roma Libera n. IO, int. 18. Rintracciato il Quaglieri fu tratto in arresto perché ritenuto fiduciario del Partito Comunista, e nella perquisizione eseguita in casa sua furono trovati vari documenti fra cui un frammento di cartolina postale portante la data 31.1.1928 corrispondente all'altro frammento trovato fra i documenti della Bessone ; ed un frammento di cartolina illustrata con la data 20.2.1928 ; questi frammenti dovevano evidentemente servire come segni di riconoscimento. Si fecero quindi ricerche per arrestare il dirigente dell'Ufficio 3° della centrale comunista che risultava essere Amoretti Giuseppe. Egli fu trovato ed arrestato la sera dell'11.5.1928 in Roma in una camera mobiliata dello stabile n. 6 sul Piazzale Porta Maggiore, che aveva preso in fitto presso la famiglia Fattucci alJa quale si era presentato col nome di Dino Prati studente. Perquisito fu trovato in possesso di un passaporto francese falso al nome di Mozean Vincent e della somma di lire 5.600. Fra i documenti sequestrati alla Bessone si è trovato anche un foglietto sul quale, con inchiostro simpatico, era scritto il nome di Ferrara Vincenzo e vi era unito un pezzo di carta tagliata da un lato sul quale erano scritte le parole: « ... del presente ... buon amico ... esporrai ... Bruno >> . Fatte indagini per identificare il Ferrara è risultato che egli risiedeva a Corato, suo paese d'origine. Eseguita una perquisizione nella sua abitazione si è rinvenuto un altro pezzo di carta tagliato da un lato su cui erano scritte le seguenti parok: « il latore ... è un mio ... al quale ... tuoi desideri », le quali completano il testo del biglietto sequestrato alla Bessone. Fu trovata inoltre, in casa del Ferrara, una lettera di contenuto sovversivo, ed una cartolina a firma Bruno, il cui carattere era identico a quello del biglietto. Interrogato il Ferrara sulla provenienza del biglietto, dichiarò d'averlo ricevuto per posta da tale Pontoni Bruno, disegnatore tecnico residente a Torino, il quale lo avvertiva che si sarebbe recato da lui un individuo che, per farsi riconoscere, avrebbe esibito l'altra metà del biglietto. Fatte indagini per rintracciare il Pontoni è risultato che egli risiedeva a Trieste, suo luogo di nascita e che era addetto, come ingegnere elettro-
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TRIBU:"<ALE SPECIALE
PER LA
PRnfA
DIFESA DELLO STATO
~ecnico, presso il locale « Cantiere San Marco ». Il Pontoni fu quindi tratto m arresto e tradot~o a Roma. La perquisizione eseguita in casa sua ha portato _al sequestro ?1 stampe che sono descritte a Vol. 29, f. 4. Egli ha ricon?scmto_per suo 11 pezzo di carta sequestrato al Ferrara, ed ha confermato d aver~lielo mandato per posta perché servisse di riconoscimento di un tale che gh avrebbe portato dei libri. Fra i documenti sequestrati alla Bessone furono rinvenuti alcuni foo-li a_ cicl~stile intestati « Sardegna » nonché una relazione scritta a mano sulla s1tuaz1one della detta isola. Le indagini esperite per identificare l'autore di tali scritti a firma Nereo, fecero conoscere che esso era un o-iovane studente sardo che si chiamava Dore. Inten~ificate le ind.ag~ni egli venne identificato per Dore Antonio s°:1dente;' res1de~te a Caghan e la cui famiglia è domiciliata in Roma, Via G10ac_ch1~0 Belli. Da alcuni autografi del suddetto Dore sequestrati in casa del d1 lm eadre a Roma, è risult~to che la calligrafia era identica a quella della relazione sulla ~ardegna r~nvenuta fr~, i do~uri:ienti dell'Ufficio 3Q della. c~ntrale Partito Com umsta; e perc10 fu nch1esta la Questura di Caghan perche procedesse al suo arresto ed a perquisizione nella sua abitaz~one. La p~rq.uis_izione portò al rinvenimento di due poligrafi ed accesson, nonché di hbn di contenuto sovversivo. Esa~in~te tali. pu~blicazioni si .rinvennero fra le pagine di uno di essi d.ue pezzi d~ c~rtohna illustrata tagliata da un lato a linea spezzata e che si ritenne cosutmssero segni di riconoscimento (Voi. 32°, f. 2). Interrogato il Dore sul possesso dei poligrafi disse in primo tempo che app_artenevano . a suo padre ; successivamente disse che li aveva egli acquistati pe~ pubblicare un giornaletto intitolato « Il Satiro », da servire per gli student1. Il Dore_fu. tradotto a Roma e quando fu alla presenza del Maresciallo Ca:. Quagliottl, fu da questi riconosciuto per quel giovane studente che egli ~veva _ved:1to più :olte nei pri~i del 1927 confabulare col giovane comurusta Ciarruello Ennco e che poi era stato da lui perduto di vista. , Raccolti q~es? .elementi a carico degl i individui fin qui nominati, essi tu.rono de~unziati m sta~o di arresto all'autorità giudiziaria, la quale in esito alle ns~ltanze della .1strut~oria li h~ rinviati al giudizio di questo Tribunale per nspondere dei reati a loro nspettivamente ascritti.
?el
All'odierno dibattimento l'imputato Alleori Roberto ha dichiarato che egli per il fatto delle offese al Capo del Gov~rno è stato o-ià O'iudicato dal Trib~al~ Penai~ di Terni . e conda~ato con sentenza in °dat; 22.8.1928 a 6 m ~s1 .d1 re~lus1one ed a lire 500 di multa. Assunte telegraficamente informaz10m al nguardo presso la Regia Procura di Terni è risultata vera la dichiarazione dell' Allegri, per cui non resta che dichiarare non luogo a pro-
PARTE :
SE:--TE:-<ZE
EMESSE
DAL T . S. D, S.
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cedimento penale in ordine alle offese al Capo del Governo, per sussistenza di precedente giudicato. Quanto alle altre imputazioni l'Allegri ha ~onfer~ato d'essere comunista e di essere venuto a Roma per lavorare per 11 Partito. . Ha dichiarato che fu l' Amoretti a farlo venire in Roma da Milano con l'incarico di fatare una stanza e tenere con sé una valigia per custodire il materiale di propaganda. Che a Roma venne una pri;111a volt.a nel. genn.aio 1928 e poi vi ritornò stabilmente il 9.2. ~92~. Che egh era stipend.iato aal1' Amoretti con lire r.ooo al mese oltre 11 rimborso deile spese cm andava incontro. Che il suo lavoro consisteva ne\ trasmettere al Comitato Federale le disoosizioni che O'li venivano date da Amoretti anche a mezzo della sua b compagna Bessone Anna. . . . . Che allo stesso Comitato portava 11 mate:iale d1 _pr~paganda e dai membri del Comitato stesso riceveva tutte le mformaz10m che dovevano essere portate all' Amoretti. Che per incarico di costui si, recò più v?lte a Genzano per trovare Bevilacqua Angelo; e~ ur:ia volta ando anche a Firenze ed un'altra a Napoli, per trovare compagm di fede. . Che il 21 aprile andò a T erni, sempre per incarico dell' Amoretti, per mettersi a contatto con tale Garofoli Angelo al quale avrebbe do~ut? cons~gnare un pezzo di cartolina che doveva servire . come segno d1 nconoscimento tra ìui e l' Amoretù per un conveO"no che s1 sarebbe dovuto tenere fra o . fu loro; ma che non ha potuto assolvere l'incarico perché a Term am~stato: Dalle stesse dichiarazioni dell 'Allegri emerge quindi 1~ prova dei. fat~1 che o-li sono attribuiti e cioè di rioraanizzazionc del Partito Comumsta e di p;opao-anda · pertanto deve essere ~itenuto colpevole dei detti reati previsti ; ;uniti 'rispettivamente dalla prima parte dell'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008 e dal secondo cpv. dello stesso articolo. Quanto alla somma rinvenutao-li addosso al momento del suo arresto non può dubitarsi che essa sia di° provenienza delittuosa e destinata allo svolgimento della sua attività comunista. .L
L'imputato Amoretti Giuseppe ha confermato .i suoi int~rrogatori dichiarando di essere stato mandato a Roma dal Paruto Comumsta per assu~ mere la direzione dell'Ufficio 3° il quale, dopo la caduta dei segretari e dei numeri (1), fu istituito per occuparsi nuovamente. ~i organizz.azio;1e, di propao-anda e di aITT.tazione nell'Italia centrale, meridionale ed 1nsu1are. ° Che detto ~ffìcio era rappresentato da lui soltanto e che con lu~ collaborava la Bessone con lo pseudonimo di Mich o di Enea, e l' Allegn con lo pseudonimo di Gianni . (r) Organizzazione politica del Parrito Comunista v. semenza del T.S.D.S. n. 54 del 4.6.1928.
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TRlBUKALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
H a soggiunto c~e egli era stipendiato dal Partito con lire 1.2 75 mensili olt;e 1~ ~pes; e che 11 dan_aro sequestrato a lui ed alla Bessone apparteneva all Ufficio 3 , meno una. piccola par~e che costituiva i loro assegni personali. . ~ltr: .c~e dal suo 1merrogatono anche dal materiale sequestrato rilevasi I attiv1ta deU'AmorettI q~~e ~rganizzatore e propagandista. . Dal rappor~o. delle A~tonta d1 P.S. risulta che !'Amoretti era l'oro-an1 izzadtore di tu~ti 1 convegm comunisti verificatisi nell'Italia centrale ed in~uare al_ gennaio al maggio 1928. ,. E~h, ha anche confessato di aver fatto uso di passaporto falso e di carte d identlta false per svolgere la sua attività nell'interesse del Partito. _E pertant~ d~l!e sue ste_sse dichia~azioni emerge la prova dei fatti che a. lm. son? attr1bmt1 e che nvestono nspettivamente i caratteri del reato di P·P· della citata ncosotuz1one del Partito Comunista a senso dell'art. 4 · leo-ge 25.rr.1926 n 2008 · d I d. d e i:, • , e reato i propagan a sovversiva a senso del - cpv. d~llo stesso art. 4 e del reato d'uso sciente di documento falso a senso dell art. 285 n. 3 C.P.. ..,0
L'imputata, B~s~o;1e Anna ha dichiarato di essere comunista e di aver reso pa_rte att1v1ta svolta dall'Amoretti facendo quanto ha potuto per 10 / or~~zza~ ne e per la pr~paganda a favore del suo Partito. Ha altresì onfe~s.alo di aver fatto uso d1 falso passaporto e di falsa carta d'identità· e che 11 danaro sequestratole apparteneva all 'Uffìcio 3°. ' ~al. rapport? della questura. di Roma risulta che essa era la principale 1 co~d. ~tnce dell Amoretti, e da1 documenti sequestratile emerge quanta ~ttlvita essa sv~lgeva pe~ la propaganda e per la rioro-anizzazione del Partito.. Allo. svolg1m~n~o d1 questa attività essa era port~ta oltre che dai suoi s~ntlmenn, comurust1 anche dal!a passione verso !'Amoretti del quale era divenu~a. l _amante _seguendolo ~appertutto; e lo dimostra l'episodio del tentato s~1c1d10 d.a lei comme~so m carcere in seguito alla notizia che le era st ar? n fìu tato 11 consenso d1 celebrare il matrimonio in carcere con l'Amoretti.
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Anche ?ei. ~uoi rigu~rdi deves~ rite-?ere raggiunta la prova dei fatti che le son? .attnb~1t1 e che nvestono nspett1vamente i caratteri dei reati previsti e puruu dall art. 4 P·P· e secondo cpv. della citata legge, e dall'art. 285 n. 3 C.P .. ~'imp:1ta:o Chironi Agostino ha confermato Ja dichiarazione fatta davanti Gmd1ce Ist~ut~ore da cui risulta che egli ha confessato la sua feàe co~urusta ed ha dichiarato apertamente d'essersi occupato della oro-anizO zaz1one del Partito Comunista e della propao-anda delle idee · D Il d · · o comurnste. a. a_ epos1z101:1e del Maresciallo Quagliotti è risultato che il Chironi ha co:~tmt~ 11 Co~i~at? ~ederal~ ~e~li adulti di cui egli era il capo. E dal rappo. lO dei Carabm1en d1 Caghan nsulta che fin dai primi anni della sua
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PRHIA PARTE:
SE~TE);ZE E~ESSE D.\L T .S.D.S.
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giovinezza ~-tò nel Partit~ Sociali~ta, ed in s~guito in quello S~dista che era di oppos1z10ne a! Fascismo. Ris~lta a!tres1. che .venn~ sc~~c1at? dalla direzione delle ferrovie complementan per 1 suoi sentimenti ost1h all attuale li 'b .. , . d' . . • Regime. La prova dei fatti che g sono attr1 mti e q~m 1 _p1e~a~ent~ ra~gmnLa, e pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei reati d1 ncos~tuz1one del Partito Comunista e di propaganda sovversiva a senso della pnma parte e del 2" cpv. dell'art. 4 della legge suindicata.
L'imputato Bevilacqua Angelo ha dichiarato che !'Allegri nel gennaio
1928 andò a trovarlo a Genzano e lo incaricò di costituire ~na sezione c~ munista offrendogli danari per tale costituzione. Ha soggmnto che egh promise all' Allegri di fare dei tentativi, ma poi non fece ~ulla. Invece nei suoi interroo-atori davanti alla P.S. e davanti al G.I. ha confessato di avere effettiva;ente organizzato a Genzano una sezione che contava una trentina d'iscritti e che eoli ne era il segretario. Ed ha soggiunto che per la ricostituzione della s~zione ebbe danari che risult~o dai rendiconti di febbraio e di marzo che egli ha consegnato all' Allegn. Ha confessato altresì che nel Partito era conosciuto con lo pseudonimo Ezellino. La sua attività di organizzatore e di propagandista è confermata anche . . . . . dal rapporto dei Carabinieri in atti. Pertanto devesi ritenere racrgiunta la prova de1 fatti che gh sono ascntt1 e che rivestono rispettivament; i caratteri dei reati di riorganizzazione del Partito Comunista e di propaganda sovversiva a senso della prima parte e del secondo cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008. L 'imputato Macchi Macchiavello ha dic~ar~to che non ~aceva part~ del Federale e che la relazione a .firma Saltap1cch10 trovata fra 1 documenti sequestrati alla Bessone è di suo pugno, ma si riferisce ad un p~riodo d~ tempo anteriore al maggio 1925. Ha soggiunto che dopo tale penodo egh non fece più parte del Partito Comunista. . . . Dall'interroo-atorio da lui reso davanti alla P.S. e davanti al Grnd1ce Istruttore risultai:, invece che per incarico del Chironi, detto Giorgione, egli ha svolto un lavoro per la riorganizzazione del Partito Comunista ~n ~orna, ed ha compilato anche le relazioni che ha consegnato al detto <?h1row. . Che una di queste relazioni è proprio quella rinvenuta fra 1 documenti sequestrati alla Bessone a .firma Saltapicchio sotto la data 7+1928;. come pure sue sono le altre due relazioni sequestrate alla Bessone sul movrmento sindacale in Toscana. E dai rapporti delle Autorità di P.S. risulta che egli è pericolosissim? comunista, propagandista, ed il più attivo ed i~fluente me~b~o del Comitato Federale adulto di Roma che manteneva i collegamenu m Toscana e nei Castelli romani.
TRI BU ,,ALE SPECIALE PER LA DffES..\ DELLO STATO
_Al n~on_-iento de~l'arres:o gli furono trovate indosso lire 300 che si ha mot1vo d1 ritenere siano d1 provenienza delittuosa e destinate allo svolgimento dell'attività comunista. . A_n~he nei ri~ua_rdi d~I ~facchi de: e~i q_uindi ritenere raggiunta la prova dei reati _che a lui s1 attnbmscono e c10e d1 appartenenza al Partito Comunista e d1 propaganda del detto Partito. L'i~putato_ Battisti:1i Agostino ha confessato di far parte del Partito Com~nista e d1 aver ricevuto nei marzo I928 dalla Bessone l'incarico di r~carsi a C~s~na pe~ rintraccia~e qualche compagno ed invitarlo a riorga~izzare cola 11. Partlt? Comumsta. ~a s~ggiunto che dovendosi recare a '--'esena p_er suoi af~an h~ ~ccettato . mcanco, ma poi non poté fare nulla p,esenza d~i fas:1st1. Che c10 non pertanto fece una relazione sul per movimento . comunista _di Cesena, non rispondente al vero, ed è quella rinvenuta fra i documenti sequestrati alla Bessone. Anche d~vanti al Giudice Istruttore fece le stesse dichiarazioni e disse c?e non ha timor~ _di ~anifestare i suoi principi comunisti e di dichiarare di avere svolto attlVltà d1 propaganda e di organizzazione sino alla data del suo arresto.
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Pertanto vi è la prova dei fatti che ali sono attribuiti e che rivestono i caratteri ,dei reati di appartenenza ~I Pa~tito Comunista a senso del primo cpv. dell art. 4 della citata legge; d1 propaganda sovversiva a senso del secondo cpv. dello stesso art. 4. . L'_imputato Nuccitelli Fernando ha confermato le dichiarazioni fatte 1~ per~odo istrutt?rio e cioè. che nel settembre 1927 ebbe l'incarico di funz10nano del Paruto ~o~urusta per Roma e per l'Italia centrale, e gli fu fatta la tessera ferr?viar~a che gh _venne sequestrata nella perquisizione. Che per tale mcanco era stipendiato con lire r.275 mensili oltre ìe spese, e poi, non potendo continuare per motivi di famio-lia venne esonerato . . Che nel dicembre r927 ]'Allegri, detto Gianni, 1~ i~vitò a recarsi in S~1zzer_a per assistere ad una conferenza ed avendo egli accettato fu provvisto d1 un passaporto fa lso con la sua fotoo-rafia ed intestato al nome di Ca~erati Lino,_e gli fur?no ~nch~ d~te li~e sio. ~ così verso 1'8 o il 9.r.r 28 9 parti per la Svizzera e si reco a Zun go dove assistette alla conferenza e o-li 0 furono anche pagate le spese di alloggio e di vitto. . ~he. ritornato in Italia fu incaricat_o dal Gianni di lavorare per il Partito i.uon Roma; ma dopo 4 o 5 settimane venne esonerato dall'incarico. . Ha confessato inoltre che prima del suo arresto si recò effettivamente vane volte al « Caffè degli Amici >> in Piazza Vittorio Emanuele per i collegamenti col Gianni. Dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta che il Nuccitelli alla data de~ ~u? arresto era membro del Federale giovanile e che è stato sempre att1viss1mo propagandista.
PRD!A
PARTE :
SENTENZE E~!ESSE DAL T.S.D.S.
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Pertanto devesi ritenere rao-criunta ìa prova dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva, e di uso scie~te di passaporto falso che gli sono attribuiti, e di tali reati deve essere ritenuto colpevole a senso del primo e del secondo cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008 e dell'art. 285 n. 3 C.P.. L'imputato Savi Leandro ha confermato _al diba~timento _la. sua fede comunista e le dichiarazioni fatte in periodo 1struttono da cm nsulta che eo-li milita da circa 3 anni nel Partito Giovaniìe Comunista e da circa un a~no faceva parte del Comitato Federale Giovanile della sezione di Roma con lo pseudonimo Dino. . . Che ai primi del 1928 si presentò _a lui_ l' Alle~n, ~onosci~to. c?\ nome di Gianni, e gli raccomandò la orgaruzzaz10ne ~10vam!e e 1 ~tt1v1ta nell~ propao-anda. Ed eo-li promise di fare del suo meglio, ed m segmto consegno al Gi~nni una r~lazione sull'andamento dello stabilimento poligrafico a firma Miro. Dal rapport~ delle Aut?rità di ~.S. risulta c~~ egl~ era il ~~gretario Federale Giovarule Comumsta, ed 11 membro prn attivo e pm a contaLlO con l ' Allegri. . . . Egli deve pertanto essere ritenuto colpe~ole dei n~atl d1 ap~ar_tenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva che gli sono ascnttl a norma del primo e del secondo cpv. deil'art. 4 della citata legge.
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L'imputato Ciarniello Enrico ha confermato le dichiarazioni fatte in periodo i;truttorio. Da esse risulta che egli ha confessato l_a s~a fed~ comunista e le sue relazioni con i suoi compagni di fede Nuce1telh, Savi ed Allegri e che quest'ultimo, nei loro in~ontri c~e av:7enivano setti~ana!ment_e in varie località raccomandava a lm ed ao-h altn due suddetti compagm, la organizzazio~e dei giovani comunisti_ e b la prop~ganda mediante distri. . buzione di stampati che venivano ad essi consegnati._ Dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta che 11 Ciar1:11ello era me~bro del Federale Giovanile Comunista, fervente propagandista e segretano di cellula, e che varie volte fu fermato dagli agenti del quartiere Trionfale per misure di P .S .. Pertanto vi sono elementi più che sufficienti di prova della sua app~rtenenza al Partito Comunista e della sua attività per la propaganda; ed m conseo-uenza deve essere ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti dal prim; e secondo cpv. dell'art. 4 delia citata legge 25.11.1926 n. 2008 . L'imputato Bellanti Daniele ha negato d'~sse~e. comun~st~; pe_rò m periodo istruttorio ha dichiarato di prof:ssar~ pn1:c1p1 comumst1 ~ di aver avuto rapporti con l' Allegri il q uale lo mcanco d1 andar_e a Ter~1 _per tr~vare qualche compagno e prendere collegamento con 1 comumst1 locali.
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PRIMA PARTE :
TRIBUNALE SPEC!/\LE PER LA DIFESA DELLO STATO
H a anche confessato di aver accettato l'incarico, di aver avuto lire 120 per il viaggio e di essersi recato effettivamente a Terni, ma di non aver visto nessuno, e di essersi quindi recato a Ferentillo per visitare la nonna. I suoi rapporti col Gianni e l'incarico accettato per T erni dimostrano la sua appartenenza al Partito Comunista. Difatti dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta fervente comunista ed attivo membro della Federazione Giovanile Comunista di Roma. Egli quindi deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al ricostituito Partito Comunista a senso del primo cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926 n. 2008. Però non è rimasta bene accertata la sua attività in ordine alla propaganda e da tale accusa deve essere prosciolto per insufficienza di prove. L'imputato Cesaroni Orlando ha dichiarato d'esser stato iscritto al Partito Socialista sino al 1921 e da quell'epoca di non essersi più occupato di politica. Invece è risultato che egli era in rapporti con !'Allegri, con Bevilacqua e con Bellanti; e costoro lo hanno indicato come compagno di fede appartenente al Federale. Anche dal rapporto delle Autorità di P.S. risulta che era membro del Federale adulto, e nella perquisizione fu trovato in possesso di un bracciale rosso, distintivo del Partito, e di opuscoli sovversivi. N on vi ha quindi dubbio sulla sua appartenenza al ricostituito Partito Comunista, e perciò deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal primo cpv. dell'art. 4 della citata legge 25. u .1926 n. 2008. Non sono emersi però elementi sufficienti a suo carico in ordine all'accusa di propaganda, e da tale reato deve perciò essere prosciolto per insufficienza di prove. L'imputato Quaglieri Giovanni ha confermato al dibattimento i suoi interrogatori scritti. Si osserva però che mentre davanti alla P.S. aveva detto d'essere di fede comunista e di appartenere al Partito Comunista, invece davanti al Giudice Istruttore ha tergiversato dicendo che intendeva riferirsi al tempo in cui ha appartenuto al Partito Comunista. Fra i documenti sequestrati alla Bessone si è trovato un pezzo di cartolina postale sul quale era scritto il suo nome; ed essendo stata eseguita una perquisizione nel domicilio del Quaglieri si è trovato l'altro pezzo di cartolina corrispondente perfettamente a quella sequestrata alla Bessone e sul quale era scritta la data 31.1.1928. Si è trovato inoltre in casa del Quaglieri un altro pezzo di cartolina illustrata con la data 20.2.1928. Evidentemente questi frammenti di cartoline sono i soliti segni di riconoscin1ento fra gli affiliati del Partito Comunista; e lo stesso Quaglieri ha dichiarato
SENTENZE EMESSE DAL T .S .D.S.
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davanti alla P.S. di averli ricevuti da uno sconosciuto quali segni di riconoscimento. Dal rapporto delle Autorità di P.S. il Quaglieri ris~lta _fidu_ciario del Partito Comunista con l'incarico del collegamento fra gh em1ssan del Partito e la zona in caso di arresto dei dirigenti locali. Non vi ha quindi dubbio sulla appartenenza del Quaglieri al ~artito Comunista, e pertanto deve essere ritenuto co_lpevole d~l reato previsto e , punito dal primo cpv. dell'art. 4 della legge_~m volte c_1tata. . Non essendo rimasta accertata la sua atuv1tà anche rn ordme all accusa di propaganda, deve andare prosciolto da tale reato per insufficienza di prove. L'imputato Ferrara Vincenzo ha .dichiarato di non essere comunista e di non essere stato mai iscritto al Partito. Però fra i documenti sequestrati alla Bessone si è trovato un fogl~etto sul quale era scritto con ~nchiostro simpatico il ~uo non:ie; ed a~ foglietto era unito un frammento d1 carta sul quale, come e detto m narrativa, e~ano scritte le parole seguenti: « . . . del presente ... buon amico . . . esporrai · · · Bruno . . . ». . Dalle indaoini fatte è risultato che il Ferrara era appunto Ferra~a -ymcenzo di Corat~. E difatti, eseguita una perquisizione nella sua ab1t~1one in Corato si è trovato l'altro frammento di carta sul quale erano scritte le seguenti ~arole : « il latore ... è un mio ... al quale ... tuoi desideri », che co~pletano il testo del biglietto sequestr~to alla Besso~e. . , Questa è la prova più evidente che 11 Ferrara era m rapporti con 1Ufficio 3° del Partito Comunista. . In casa sua fu inoltre trovata una cartolina a firma Bruno d1 caratt_ere identico a quello del frammento del ~iglietto. Inte_rrogat~ il Ferrara d1ss~ di aver ricevuto il biglietto per posta circa due me~1 avanti da tale ~ontom Bruno disegnatore tecnico da lui conosciuto a Tarmo ~h~ lo avvertiva che si sarebbe presentato a lui un individuo il quale per farsi riconoscere avrebbe esibito l'altra metà del biglietto. . , Dal rapporto dei Carabinieri di Corato risulta che il Ferrara e stato sempre un fervente comunista sino alla data del suo arresto. . Ed il rinvenimento del foglietto col suo nome e del fr ammento d1 carta fra i documenti dell'Ufficio 3°, dimostrano appunto la sua appartenenza al ricostituito Partito Comunista. . Pertanto eoli deve essere ritenuto colpevole del reato di cui al primo o cpv. dell'art. 4 della citata legge. . . . . . N on essendo emersi elementi suf.fi.c1enu per ritenere che egh abbia anc_he svolto propaganda comunista deve essere prosciolto da tale accusa per msufficienza di prove. 22/ bis - U.S.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dl!'ESA DELLO STATO
L'imputato Pontoni Bruno ha dichiarato di essere comunista nel suo intimo pensiero e di avere frequentato a Torino, quando era studente d'ingegneria, giovani delle sue stesse idee fra cui il Ferrara. Ha dichiarato inolri:e che il biglietto sequestrato al Ferrara è suo, e nel negare che esso servisse come segno di riconoscimento per il Partito Comunista, ha detto di averlo man~ato . al. detto ~errara perch~ questi gli chiese dei libri da leggere ed egh glieh mando a mezzo di un altro studente annunziandolo prima per lettera. Si osserva che se fosse vera la spiegazione che il Pontoni dà del contenuto del biglietto, dovrebbe risultare chiara ed evidente dal biglietto stesso. Invece il contenuto di esso è troppo sibillino; e quando si pensi che tanto egli quanto il Ferrara sono di sentimenti comunisti e che un frammento del detto biglietto fu trovato fra i documenti dell'Ufficio 3°, devesi ritenere che ben altro è il significato di quel biglietto e che esso si riferisce a rapporti di Partito che intercedevano fra i due. Pertanto anche il Pontoni deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del primo cpv. del citato art. 4 della legge più volte indicata. Non essendo risultati sufficienti elementi in ordine all'accusa di propaganda a carico del Pontoni, egli deve essere prosciolto da tale reato per insufficienza di prove. L 'imputato Pini Renato ha negato di appartenere al Partito Comunista e di avere fatto propaganda. A suo carico vi è però la circostanza del rinvenimento in casa sua di un ?ig~etto ~éclame s~l cui retro è ~critto a lapis: Via dello Statuto - ore 7,30; ~d 11 rmvemmento. di un cale~dar:~tt~ ~ascabile. sulla cui copertina si legge 11 nome .d~l com~m.sta Bell~t1 e 1 mdmzzo: Via San Venanzio n. r7. Il P1m ha dichiarato di conoscere il Bellanti perché abitavano entrambi alla Garbatella, e di aver scritto l'indirizzo nella occasione del cambiamento di abitazione del detto Bellanti. Vi è anche la circostanza che l'Allegri dal carcere ha tentato d'informare il Pini del suo arresto con l'incarico di ritirare tutta la sua roba dalla stanza di Via del Boschetto n. 65. :t=:erò quest.i soli elementi non si ritengono sufficienti per affermare con sicura coscienza l'appartenenza del Pini al Partito Comunista, e la sua colpevolezz~ in ordi~e al re~to di propaganda. E perciò da tali accuse deve essere prosciolto per msufficienza di prove. L 'imputato Gabrielli ha anch'egli protestato la sua innocenza dichiarando di non essere iscritto ad alcun partito né di aver fatto propaganda. E' però risultato che egli era amico del Bellanti. Però questo solo elemento non costituisce prova sufficiente per affermare la sua colpevolezza in ordine ai reati di appartenenza al Partito Co-
PRBlA PARTE ;
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SE:S:T ENZE E~!ESSE DAL T ,S.D.S.
munista e di propaganda, tanto più che dal rapporto ~ei C~rabinieri di Roma risulta che il Gabrielli dopo il m arzo 1925, epoca m cui fu fermato perché sorpreso a distribuire manifestini, non diede più motivo a rilievi sulla sua condotta politica. E pertanto anche egli deve essere prosciolto dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove. L'imputato Dore Antonio ha protestato la sua innocenz.a dichiarand~ di non essere comunista e che la relazione sulla Sardegna, nnvenuta fra i documenti-sequestrati alla Besson~, non è ?i suo ~ugno. _ . . . H a giustificato il possesso dei due poh~rafi dicendo di averl~ acqm.stati perché aveva intenzione di pubblicare un g10rnaletto per studenti dal titolo « Il Satiro » . H a soggiunto che egli si è allont~1:1ato d_a Ro~a il r .8.1927 e s~ è stab~lito prima ad Olzai (Nu~r~) luo_g? di nasc~ta . di suo rad_re,. e po.1 nel. d~cembre dello stesso anno s1 e stabilito a Cagliari per ragioni di studi, e vi rimase sino al giorno del suo arresto. H a anche detto che durante tale periodo è ritornato a Roma ~ue sole volte all'insaputa della famiglia, l'una nel febbraio e l'altra nel maggio 1928, per rivedere la fidanzata. . . Si osserva che la relazione rinvenuta fra i documenti sequestrati alla Bessone, che la perizia grafica ha attribuito_ al . Dore,. ed il. possesso dei. due poligrafi trovati nella sua abitazione a C~ghan, e sm q~ah ha dato. spiegazioni contraddittorie, sono certamente circostanze gravi a_ suo canco. Ma vi sono anche altre circostanze che fanno grandemente dubitare delle accuse che a lui sono ascritte. Difatti devesi tener presente : . , .. . Che il Dore si è allontanato da Roma il 1°.8.1927 e s1 e stabilito m Sardegna dove rimase per ragioni di studio si~o alla dat~ .~uo . arresto. Che dopo il suo allo~tanam~1:-to .da~la Capitale no1:1 v1 ~ pm ritornato, ed ha fatto due sole brevi appanziom, 1 una nel febbraio e ~ ~tra nel maggio 1928, per visitare la fidanzata ed all'insaputa della far~ugha .. Che se eoli fosse venuto a Roma per prendere contatti con 1 sovversivi locali, la sua° presenza nella Capitale sarebbe stata certame~te . notata dal Maresciallo Quaaliotti che lo conosceva di vista e che proprio m quel periodo di tempo ~volge~a attive e diligenti indagini per vigilare l'attività dei comunisti pedinandoli personalmente. . . . Che d'altra parte non è risultato neppure che 11 Dore m Sardegna ~bbia svolto attività sovversiva anzi i testi Dottor Carru, Prof. Flores e Signor si sia occupato di politica o che abbia mai MurlYÌa hanno escluso che eali 0 manifestato nei suoi discorsi sentimenti sovversivi, ed hanno soggiunto che se ciò egli avesse fatto non sarebbe a loro sfuggito data la intimità di rapporti che intercedevano fra essi ed il Dore. 0
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TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Queste c~n:iderazioni, basate sulle risultanze del dibattimento, ed il c~ntegno rem1~s1vo tenuto dal Dore in udienza, hanno inaenerato nella co~c1enza del Tnbu_na!e, la _perplessi~à ed il dubbio sulla colp~volezza del detto imputa~o, _per c~1 s1 e ;Itenuto ?1 doverlo prosciogliere per insufficienza di pro~e sia m ordm~ all accusa d1 appartenenza al Partito Comunista sia in ordme a quella d1 propaganda sovversiva.
PRH!A PARTE :
SENTE.~ZE EMESSE DAL T.S.D.S .
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_C~ò post~ i~ Tribunale passa all'applicazione delle pene nei riguardi degli imputati ntenuti colpevoli nei modo detto avanti.
A Bessone Anna infligge : r) per il reato di ricostituzione del Partito Comunista 6 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale; 2) per il reato di propaganda 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale; . . 3) per il reato di uso sciente di documento fals? I anno d1 re~lus1one. Procedendo quindi al cumulo delle pene determma la complessiva pena di 8 anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
Ad Amoretti infligge: . r) per i,~ reat~ ?i ricostituzione del Partito Comunista ro anni di recl~s1one e ,I mterd1z10ne perpetua dai pubblici uffici a norma della parte pnma dell ~rt. 4 dell~ l_eg~e. 25. rr.1926 n. 2008 ; ed aggiunge alla pena della reclusione 3 anni d1 v1 o-ilanza speciale · . o ' 2~ per 11 .reato di propaganda 5 anni di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici a norma del secondo cpv. dello stesso art. 4 della lecro-e ci00 tata; ed aggiunge anche 3 anni di vio-ilanza speciale · ·1 o ' 3) per 1 reato di uso sciente di documento falso r anno di reclusione a norma dell'art. 285 n. 3 C.P ..
A ciascuno degli imputati Bevilacqua Angelo e Chironi Agostino infligge: . . . . r) per il reato di ricostituzio~e del ~a:tito C?mumsta 5 .an~1 ~1 -~eclusione, l'interdizione perpetua dai pubblm uffici e 3 anni d1 v1gi.anza speciale ; 2) per il reato di propaganda 4 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. E procedendo al cumulo delle pene determina per ciascuno la_ complessiva pena di 7 anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
Pr~cedendo quind~ al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determma la complessiva pena di 13 anni di reclusione con la interdizione perpe?1a ~a~ p~bblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale, che è il massimo che s1 puo mfliggere per questa pena accessoria a senso dell'art. 28 C.P..
~ 2) p~r il re~~o d~ .[?ropaganda 5 anni di reclusione, l'interdizione perpeL~a ~a1 pubblici ufnc1 e 3 anni di vigilanza a norma deo-li articoli sopra 0 md1cat1.
A ciascuno degli imputati Macchi Macchiavello e Battistini Agostino infligge : r) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a senso del primo cpv. dell'art. 4 della citata legge, ed aggiunge 3 anni di vigilanza speciale; 2) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del secondo cpv. dello stesso art. 4, ed aggiunge anche 3 anni di vigilanza speciale. . . Procedendo quindi al cumulo delle pene determma la pena comp~ess1va per ciascuno di 4 anni di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 an ni di vigilanza speciale.
~roce~endo q~indi aì cu_mu_ìo delle_ dette pene determina la pena comanm e _6 1:11e~1 .d1 reclusione con l'interdizione perpetua dai plessr'.a. d1 pubblici uffici e 3 anm d1 vigilanza speciale. E poiché l 'Allegri con sentenza del Tribunale Penale di Terni in data 22.8.1~28. è stato_ condannat~ per il r~ato di offese al Capo del Governo, a 6 mesi d1 reclusione ed a lire 500 d1 multa; dovendosi cumulare la detta pena co~ quella come sopra inflittagli da questo Tribunale, secondo le norme d~gli_ art. 6~ - 74 - 7~ C.P. determina la complessiva pena di 12 anni e 9 mesi d! reclus_1~ne e l_1re 500 d~ ~ul~a: fermi restando la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anm di v1g1lanza speciale.
A Nuccitelli Fernando infligge: r) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale; 2) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale; . . 3) per il reato di uso sciente di documento falso r anno d1 recl~sione: E procedendo al cumulo delle pene determina la pena compl~s:iva d~ 4 anni e 6 mesi di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
Ad Allegri Roberto infligge : r) per iì reato di ricostituzione del Partito Comunista ro anni di reclus~one, l'interdizion~ pe~petua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma degli articoli sopra citati;
r:
TRIBU);'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE:
SENTE~ZE EMESSE DAL T ,S,D .S.
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A Savi Leandro infligge: 1) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uftì.ci e 3 anni di vigilanza speciale; 2) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. Procedendo quindi al cumulo delle pene determina la pena complessiva di 4 anni di reclusione, i'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
tuisce alla interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea per la durata anche di r anno.
A Ciarniello Enrico infligge : 1) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale; 2) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poiché dagli atti risulta che il Ciarniello al tempo dei reati era maggiore degli anni 18 ma minore degli anni 21, a suo favore concorre la diminuente di cui all'art. 56 C.P.; ed il Tribunale valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della citata legge 25.1 r.1926 n. 2008 diminuisce per ciascun reato la pena della reclusione alla metà e la riduce rispettivamente ad 1 anno e 6 mesi per l'appartenenza al Partito Comunista, e ad r anno per la propaganda, e sostituisce alla interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea per la durata di 3 anni per il reato di appartenenza al Partito Comunista, e per la durata di 2 anni per il reato di propaganda. Procedendo quindi al cumulo delle suddette pene a senso degli art. 68 e 74 C.P. determina la pena complessiva di 2 anni di reclusione e della interdizione dai pubblici uffici per durata di 5 anni, ferma restando la vigilanza speciale per la durata di 3 anni aggiunta per il reato di appartenenza, a senso dell'art. 28 C.P ..
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 - 56 - 68 - 285 n. 3 C.P., gli art. 4- 6 della legge 25.11.1926 n . 2008, 421 C.P.P. e 485 - 486 C.P. Esercito, decide nel modo seguente. Assolve Pini Renato, Gabrielli Ariosto e Dore Antonio dai reati a loro ascritti per insufficienza di prove ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. . . . . . . Dichiara non luogo a procedimento penale ne1 n guard1 ~i Allegr~ Roberto in ordine al reato di offese al Capo del Governo per sussistenza di precedente oiudicato. Lo ritiene colpevole degli altri due reati ascrittigli e lo condann~ alla complessiva pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigi~an~a speciale. Operato il cumulo oiuridico fra la suddetta pena e quella mfhtta al detto Allegri dal Tribuiale Pe~ale di T~rn~ in da~a 22.8.1?28, dete~mina la complessiva pena di 12 anm e 9 mesi ~i reclus~o_ne, e !ire 500 di. m1:11ta., ~erma restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anm d1 vigilanza speciale. . . . . Assolve Bellanti Daniele, Cesaroni Orlando, Quaghen G10vanm, Ferrara Vincenzo e Pontoni Bruno dal reato di propaganda a loro ascritto per insufficienza di prove. Li ritiene colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista e condanna: Bellanti, col beneficio della minore età, ad 1 anno di reclusione ed alla . . . interdizione dai pubblici uffici per eguale durata. Cesaroni, Quao-lieri, Ferrara e Pontoni ciascuno a 2 anm d1 reclus10ne ed alla interdizion~ perpetua dai pubblici uffici oltre 3 anni di vigilanza speciale della P.S.. . Dichiara infine Amoretti Giuseppe, Bessone Anna, Bevilacqua Angelo, Chironi A.o-ostino, Macchi Macchiavello, Battistini Agostino, Ciarniello dei reati a loro riEnrico' Nt~citelli Fernando e Savi Leandro colpevoli ~ spettivamente ascritti e condanna: Amoretti alla complessiva pena di 13 anni di reclusione. Bessone alla complessiva pena di 8 anni di reclusione .. Bevilacqua e Chironi ciascuno alla complessiva pena d1 7 anm di reclusione.
A ciascuno degli imputati Cesaroni Orlando, Quaglieri Giovanni, Ferrara Vincenzo e Pontoni Bruno infligge: per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed aggiunge 3 anni di vigilanza speciale. A Bellanti Daniele infligge : per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poiché dagli atti risulta che il Bellanti all'epoca del reato era ma~giore degli anni 18 ma minore degli anni 21, a suo favore concorre la diminuente prevista dall'art. 56 C.P.; ed il Tribunale valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della citata legge 25.r r.1926 n. 2008 diminuisce la pena della reclusione alla metà e la determina · nella durata di 1 anno, e sosti-
Ritenuto che gli imputati Pini Renato, Gabrielli Ariosto _e .Do~e ~tonio essendo stati prosciolti da ogni accusa devono essere p~sti m hberta se non detenuti per altra causa a senso dell'art. 486 C.P. Esercito. Ritenuto infine che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali. P. Q. M.
TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Macchi e Battistini ciascuno alla complessiva pena di 4 anni di reclusione. Nuccitelli alla complessiva pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Savi alla complessiva pena di 4 anni di reclusione. Tutti i suddetti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni ciascuno di vigilanza speciale. Ciarniello, col beneficio della minore età, alla complessiva pena di 2 anni di reclusione, a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici ed a 3 anni di vio-ilanza speciale della P.S.. b Pone a carico dei condannati l'obbligo m solido del pagamento delle spese processuali. Roma, r8.r2.r928 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRD.I:\ PARTE:
SE)lTENZE EMESSE DAL T. S. D.S.
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Battistini, detenuto dal 6.5.1928, viene scarcerato, per fine pena, dalla casa penale di Rossano il 5.5.1932. Macchi detenuto dal 6.5.1928, viene scarcerato, per fine pena, dallo stabiliment; penale di Castelfranco Emilia il 5.5.1932 . d T . Ritenuto colpevole del reato di diserzione venne condannato . a1 n~ bunale Militare di Firenze, con sentenza del 23.12.1918, alla pena d1 6 mesi di carcere militare. Numerose istanze di grazia inoltrate dalla moglie, « c~e vive insieme con tre bambini nella più squallida mise_ria », ~engon? respmte._ Il Macchi, acerrimo nemico del fascismo, s1 assoo~ alle ~lume istanze inoltrate dalla moglie solamente per non arrecarle altn dolon. Nuccitelli, detenuto dal 7.5.1928 - che beneficia del_ co~d?n~ c~ndi~ zionale di 6 mesi della pena inflittagli per effetto delle d1spos1~10~1 d1 c~1 al R.D. 1°.r. 1930 n. 1 _ viene scarcerato dalla casa penale d1 Firenze 11 6.5.1932. . Pena espiata : 4 anm. Savi, detenuto dal 7.5.1928, viene scarcerato, per fine pena, dalla casa
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. r 0 .r.r930 n. r, 5.rr.r932 n. r403 e 25.9.1934 n. r5rr: Amoretti, detenuto dall'r1.5.r928, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa il 26.9.1934. Pena espiata: 6 anni, 4 mesi e r5 giorni.
penale di Finalborg~ il _6.5.r93~. d1· inoltrata dai bo-enitori il grazia Rifiuta dì assoc1ars1 a un istanza 20. r2. r928. · Quao-lieri, detenuto d a1 7.5.1928, viene sear cerato, per fine pena, dalla casa pen~le di Perugia il 7.5.1930. Ferrara, detenuto dal 24.5.1928, viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Viterbo il 24.5.1930.
Allegri, detenuto dal 2r.4.r928, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa il 26.9. r934. Pena espiata: 6 anni, 5 mesi e 5 giorni.
Pontoni, detenuto dal 1°.6.1928, viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri lriudiziarie di Arezzo il r°.6. 1930.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5. r1.r932 n. r403:
Cia;niello, detenuto dal 2.5.1928, viene scarcerato, per _fine pena, dalle carceri giudizi-arie di Orvieto il 2.5.1930 e muore a Roma il 3r.8. 1932·
Chironi, detenuto dal 2.5.1928, viene scarcerato dalla casa penale di Sulmona ii r5.r1.r932. Pena espiata: 4 anni, 6 mesi e 14 giorni. Riabilitato con sentenza emessa dàlla Corte d'Appello di Roma il r6.5.r938. Bessone Anna, detenuta dal 7.5.1928 - che beneficia anche del condono condizionale di 6 mesi della pena inflittagli per effetto delle disposizioni di cui al R.D. r .r.r930 n. r - viene scarcerata dalla casa penale di Trani il r2.rr.r932. Pena espiata : 4 anni, 6 mesi e 5 giorni. 0
Cesaroni, detenuto dal 9.5.1928, viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di Rieti il 10.5.1930. Bevilacqua, si associa a un'istanza di grazia inoltrata d~lla sorella il 18.r2 . 1929 e invia, personalmente, una domanda di grazia 11 22.rr.1931; istanza che viene accolta. . . Con decreto di grazia viene con~esso i_l condono cond1z10nale della residua pena da espi_are. e, pe~tanto, 11 Bev1lacqua viene scarcerato dallo stabilimento penale d1 Viter bo 11 28.2. r932. Detenuto dal 9.5.1928 al 28:2.1932. . . Pena espiata: 3 anni, 9 mesi e 19 g1orrn.
PRI:\{A PARTE:
TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Bellanti, detenuto dal 2.5.1928 viene scarcerato, per fine pena, dalle carceri giudiziarie di L'Aquila il 2.5.1929.
SE:--TE:-.ZE EMESSE DAL T.s.o.s.
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SENTENZA N. 157
Reg. Gen. n. 369 / 1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: . N~ta. - Il <?iudic~ _Istruttore del T.S.D.S. (Carlo Cagiati) nel rinviare gl~ atti al ~ub~h:o Mm~ste~o J?e\ l'ulteriore corso di giustizia nei confronti dei_sunnomm~t11Illputat1, dichiaro, con la medesima ordinanza del 15.8.1928 « d1 non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi di reità » nei confronti di: - Buttaroni Salvatore, nato a Genzano (Roma) il 15.1.1901, agricoltore; - Conti Vincenzo, nato a Genzano (Roma) il 4-4-1881, carrettiere; . - Gabbarini Salvatore, nato a Genzano (Roma) il 4-4-1891, contadmo; - Sentuti Camillo, nato a Genzano (Roma) il 4.12.1890, commerciante; - Cim~i G~useppe, nato a Paglieta (Chieti) il 3.6.1902, muratore; . - Agostmelh Benvenuto, nato a Torino di Sangro il 15-4-1905, calzola10; - De Benedictis Nicola, nato a Bari il 7.1.1903, cementista ; :-- Di Tanno Vincenzo, nato a Minervino Murge (Bari), il 12.6.1877, contadmo; - C~rdu~ci Artemisio, nato a T aranto il 9.8.1888, possidente; - D Auna Assunta, nata a Gragnano (Napoli) nel 1883, casalinga; - Caccamo Anna, nata a Reggio Calabria il 4.3.1905, sarta; - La~dani Gaetano, nato a Acireale (Catania) nel 1873, muratore; - Urs11lo Ambrogio, nato a Marzano Appio (Genova) il 19.9.1896, agronomo; - Conti Aldo, nato a Roma il 2.10.1908, scalpellino.
Cimini, De Benedictis, Agostinelli, Caccamo Landani Ursillo D ' Au' ' ria e Carducci detenuti dal 6- 7- 8.5.1928 al 6.7.;928. Sentuti, Buttaroni, Conti Vincenzo, Gabbarini, Di Tanno e Conti Aldo detenuti dal 7 - 8- 9.5. 1928 al 16.8.1928.
Presidente : Tringali Casanova Antonio, Generale della :\-LV.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.~. ;
ha pronunciato la seguente SENTE N ZA
nella causa contro: Grossi Tommaso, nato il 18.8.1887 a Mantova, falegname; Lambrocchi Aldo, nato il 26.8.1890 a Mantova, falegname. Detenuti. IM P UTATI
del delitto di cui all'art_. 1 primo cpv. della l~gge 2?. I I. 192 6 n. 2 0°8 perché, già facenti parte del disciolto ~artlto Comunista, Vl permas~ro dopo la pubblicazione della legge predetta smo alla data del loro arresto, 2) del delitto di cui all'ultim~ ~pv. d~ll'art: 4 della_ legge 25.11.1?26 n. 2008 perché, mediante la spedizione ~1 ~opia d~ g~ornale comu~1sta « Unità » a persone che non risultarono _1Scntte _al ,1 a~tlto, ~ecero p1 o~aganda della dottrina, del programma e dei m~tod1 d azione di esso Partito disciolto. Reato commesso in Milano poco pnma del 26.5.1928, epoca del 1
)
loro arresto. IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva IK FATTO ED IN DIRITTO
Il 20.5. 1928 tal Poltronieri Francesco riferì.va al~a Regia Quest~ua di M~lano di avere ricevuto una copia del clandesti_no. g10r:11ale comumsta « Um~ 1 tà » dell'aprile 1927 e di sospettare che ad mviarg_helo. fosse stat~ G~oss Tommaso, falegname, già alle sue dipendenze e licenziato per nduz1one
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PRl~{A PARTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
di personale. Arrestato, il Grossi confessò non solo di avere spedito l' « Unità » al Poltronieri, ma di avere spedito copia identica a Caramante Augusto di Mantova e di averne bruciate altre; disse di avere ricevuto i giornali dal comunista pericoloso Lambrocchi Aldo. Questi, che già si trovava in carcere in attesa di provvedimenti della Commissione provinciale pel confino, interrogato, negò ogni addebito mossogli dal Grossi e disse di non appartenere al Partito Comunista sin dal 1924. Non risultò che il Caramante avesse ricevuto l' « Unità » di cui sopra. In un ultimo interrogatorio, però, il Grossi - che risulta di buoni precedenti - ritrattò l'accusa contro il Lambrocchi ed anche in udienza ha escluso di avere ricevuto le copie del giornale da L ambrocchi e di averne spedita una al Caramante. Ha deposto di averne rinvenuta solo una copia per istrada e di averla spedita al Poltronieri per vendicarsi di essere stato licenziato dal suo opificio e di avere incolpato il Lambrocchi perché l'aveva fa tto licenziare dallo stabilimento elettro - ferroviario di Milano. Il teste Tognasso ha escluso che il Lambrocchi dopo il 1924 appartenesse al Partito Comunista. I precedenti politici del Lambrocchi non risultano, dagli atti, buoni ma, non essendo in questo procedimento accertata la sua appartenenza al Partito Comunista ed essendo escluso che abbia fatto l'addebitatagli propaganda di tal Partito, il Tribunale ritiene debba egli essere assolto per non aver commesso il fatto dalle mossegli imputazioni. Quanto al Grossi, il Collegio non ritiene prova sufficiente sia per l' appartenenza al Partito sia per la propaganda, il fatto di avere spedito al Poltronieri l' cc Unità » di cui trattasi, per l'affermazione della sua responsabilità, quando dubbi sussistono circa il fine per il quale il giornale sovversivo fu inviato; pertanto egli va assolto per non provata reità dalle accuse ascritte gli. Essi debbono essere scarcerati se non detenuti per altra causa, fermo restando, s'intende, il Lambrocchi nello stato in cui si trovava prima della notifica del mandato di cattura.
SENTE;>;ZE E~IESSE DAL T .S.D.S.
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SENTENZA N. 158
Reg. Gen. n. 510/ 1928
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: T ringali Casanova Antonio Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : De Martini Vittorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Rossi Domenico, nato a Villafranca (Forlì) il 5.3.1895, ferroviere; Verdelli Gaetano, nato a Bologna il 2.8.1906, viaggiatore; Gamberini Amedeo, nato a Bologna il 24.1.1906, commesso; Brina Antonio, nato a Ferrara il 17.1.1904, elettricista. Tutti detenuti. IM P UT AT I
Del delitto di cui all'art. 4 P·P· e 20 cpv. della legge 2~.1.r.19~6d~· ~olo8 . · · d l p tito Comumsta cna 1scio to ayere concorso alla norgamzzaz10ne e ar ' I:?- . d. ~aÌla pubblica autorità, e provveduto all~ propaga~da,' ~ercé ~1flfus1~r~tett~ stampati, della dottrina, dei programfill e ~etodi d azione e su Partito disciolto. In Ferrara dal marzo al luglio 1928. er
Omissis
P. Q . M.
Il Tribunale, letti ed applicati gìi art. 485 - 486 - 551 C.P. Esercito, 7 legge 25. 11.1926 n. 2008. Assolve dalle imputazioni loro ascritte in epigrafe: Lambrocchi Aldo per non aver commesso il fatto e Grossi T ommaso per non provata reità. Ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 19.12.1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
p, Q, ~[.
. · g1·i art. 4, I 0 cpv·, e ,..,! leo-o-e Il T ribunale, letti ed app11cati oi;, .2)- · IIR.1926. 3 _ 86 ) )C.P. Esercito, dichiara ossi, . 1 n 2008 · 13 - 20 - 28 - 36 - 39 C ·P· , 4 5 4 · d. · 1 Verdelli e Gamberini responsabili di appartenenza ad un part.tto . 1sc~o to dalla pubblica autorità _ così modificata l'accusa quanto. alla nco;~~~z10:: di detto Partito _ e li condanna ad anni 5 di reclus10ne c~as~u~o, a inte~ izione perpetua dai pubblici uffici e ad anni 3 ciascuno d1 vigilan~a speciale della P.S. nonché al pagamento in solido delle spese processuali.
954
TRillUNAl.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Ordina la confisca di quanto risulta in sequestro. Li assolve per non provata reità dall'imputazione di propaganda di cui in rubrica. Assolve Brina Antonio per non aver commesso i fatti ascrittigli in epigrafe ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 19.12.1928 - Anno VII.
Seconda Parte Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCI COLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.1932 n. 1403: Gamberini, detenuto dal 21.6.1928, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Pianosa il 2r.1 r .1932. Pena espiata: 4 anni e 5 mesi. Verdelli, detenuto dal1'8.6.1928, viene scarcerato dallo stabilimento penale di Fossano il ro.11.1932. Pena espiata : 4 anni, 5 mesi e 2 giorni . Rossi, si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 3.2.1930. Con decreto di grazia del 13.2.1930 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Rossi, detenuto dal1'8.6. 1928, viene scarcerato dalla casa penale di Castelfranco Emilia il 1 5·5· 1 93°Pena espiata : r anno, r r mesi e 8 giorni. Con declaratoria emessa il 17.12.1932 il T.S.D.S. concede al Gamberini, al Rossi e al Verdelli il beneficio dell'amnistia di cui al R.D . 5.x r.1932 n. 1403 disponendo la cessazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della vigilanza speciale da parte della P .S ..
SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO A) Sentenze di proscioglimento B) Trasmissione di atti alla competente Autorità giudiziaria ( ordinaria o militare)
SEZIONE « A »
SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO
23/ bis - U.S.
SENTENZA N. 12
Reg. Gen. n. 2 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente ; MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTE N ZA nel procedimento penale contro: Codagnone Giuseppe, nato il 21.10.1899 a Roma; Codagnone Manfredo, nato il 25.4.1909 a Roma; De Maria Gaetano, nato il 17.10.1910 a Roma; Olivieri Angelo, nato il 28.2.1885 a Ponzano Romano. I.\1:PUTATI
1) tutti del delitto di cui all'art. 4 u.p. legge 25.11.1926 n. 2008; 2) l'Olivieri, inoltre, dei reato di cui all'art. 9 legge 24.12.1925 n. 2263. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare la impromovibilitĂ della azione penale nei riguardi dei Codagnone Giuseppe e Manfredo e del De Maria; ed in confronto di Olivieri ordinare che sia devoluto al magistrato ordinario, competente a giudicare del reato di offese al Capo del Governo, anche
960
TRIBU~ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
quello di propaganda ascritto allo stesso Olivieri di competenza del Tribunale Speciale. Ritenuto che dall'esame e dalla lettura degli atti istruttori si è potuto statuire IN FATTO ED IK DIRITTO
Che la Stazione dei RR.CC. di Piazza San Pancrazio, in data 23.11.1927, aveva denunciato Codagnone Giuseppe e Manfredo, De Maria Gaetano e Olivieri Angelo perché eransi raccolte delle vaghe dicerie a loro carico, relative ad attività sovversiva svolta nella qualità di iscritti ed organizzati al Partito Comunista. Furono a tal uopo anche indicate le fonti dalle quali si potevano trarre ad evidenza le prove dei fatti denunciati e cioè si facevano i nomi di testi nelle persone di: Vettinelli, Casamatta, De Vincentis, Giannandrea, Ortulli, Ballini e Cadetti. I quali però, conformemente al giudizio espresso dallo stesso Comando dei RR.CC., ossia che furono riferite cose astratte senza fondamento di veridicità, se mai accennavano ad attività esplicata solo fino al 1924 dal Codagnone Giuseppe ed ai canti dell'inno sovversivo « Bandiera Rossa >> con offese al Primo Ministro da parte dell'Olivieri, che in tal modo, essendo ubriaco, schiamazzando molestava il pubblico. Essendosi proceduto ad indagini investigative a mezzo della polizia giudiziaria di questo Tribunale Speciale, fu possibile assodare che lo stesso segretario politico del Fascio di Madonna del Riposo affermò trattarsi di dicerie vaghe e generiche per quanto concerne la costituzione di un centro propagandistico sovversivo in località Bravetta, e per quanto riguarda le accuse a carico di tutti gli imputati, mentre non si riuscì a raccogliere alcun elemento pei Codagnone e per il De Maria, per !'Olivieri fu accertato che due volte fu incontrato per la pubblica via, ubriaco e sorpreso a cantare « Bandiera Rossa >> alternando l'inno sovversivo con frasi oltraggiose all'indirizzo di S.E. il Capo del Governo. Ne consegue pertanto che riuscì provato, dalle diligenti indagini esperite, che nessun elemento emerse a carico dei Codagnone e del De Maria : dovendosi escludere l'accusa che in un modo qualsiasi abbiano fat to propaganda sovversiva; per cui in loro confronto necessita dichiarare l'impromovibilità dell'azione penale. Invece I'Olivieri deve rispondere di propaganda e di offese al Capo del Governo; e poiché nella fattispecie il Collegio ravvisa gli estremi previsti dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313, ossia le ragioni di convenienza per rimettere al magistrato ordinario, competente a giudicare il reato di offese a S.E. il Primo Ministro, secondo le norme ordinarie, anche il procedimento di competenza del Tribunale Speciale: a sensi e per gli effetti giuridici della citata legge ordina che siano trasmessi gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re del Tribunale C. e P. di Roma.
SECO):DA PARTE: SE):TEKZE EMESSE DALLA CO~IMISSIO-:SE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
96 I
P. Q, r-.1 .
Visti crli art. 2 e 5 R.D. 13.3.1927 n . 313, e 179 C.P.P.c. - su conforme parere p .M. _ pronuncia dichiar~zione d 'impromo~ibilità. dell' azio~e penale nei confronti di C?~a~none Gmseppe e _M_anfredo : ~1 . De , Mana Gaetano ed ordina per Ohv1en Angelo la trasm1ss~one degli "ttl all III.mo Signor Procuratore del Re del Tribunale C. e P. d1 Roma per competenza.
del
Roma, 16.r.1928 - lumo VI. Seo-uono le firme del Presidente e dei Giudici. ti
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 2.7.1928, ritiene Olivieri Angelo colpevole del delitto di ~ui all'art. ~ cpv. Je,gge 24.12.1,925 n. 2 263 e con la concessione del beneficio della semmferm1ta mentale, 10 condanna alla pena di sei mesi di reclusione e lire 500 di multa. . . , Con la stessa sentenza !'Olivieri veniva assolto dal reato d1 cm all art. 4 u.p. legge 25.11.1926 n . 2008 perché il fatto non costituisce reato.
Nota. - Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mans1om svolte dagli imputati.
TRIBUN'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 507 / 1927
SENTENZA N. 15
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SECO!\'DA PARTE: SE~'TE1'ZE E~lESSE DALLA CO~lMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S ,
96 3
P.M. _ dichiara il non luogo a procedimento penale ~er insu~ficie~za di prove nei riguardi di _tutti gli ~putati in ord~e alla_ 1mputaz1one. rn comune precisata e rubricata : ordinando la loro 1mmed1ata scarcerazione se non detenuti per altra causa. . . . . Ordina altresì che venoa fatto lo stralcio degh atti a carico del Buzz1, per quanto riguarda la c~ntravvenzi~ne ~ontestatagli, rinviando gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re d1 Trieste per competenza. Roma, 17.r.1928 - Anno VI. Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. e!:,
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Ellero Giovanni, nato il 22.6.1901 a Ronchi (Gorizia), falegname; Tambarin Elio, nato il 9+1895 a Ronchi (Gorizia), bracciante; Tambarin Gustavo, nato il 13.2.1904 a Ronchi (Gorizia), falegname; Buzzi Ugo, nato il 27.12.1894 a San Pier d'Isonzo (Gorizia), falegname; Gallo Adamo, nato il 15.8.1899 a Mariano del Friuli (Gorizia), operaio; Cechet Secondo, nato il 2.r.1900 a Fogliano (Gorizia), falegname. Tutti detenuti dal 20.7.1927. IMPUTATI
. r) dei delitti_ di cui agli art. 3 e 4 legge 25.11.1926 n . 2008, per avere, rn Monfalcone, rn epoca antecedente al 20.7.1927, ricostituito associazioni comuniste già disciolte per ordine della pubblica autorità, tendenti a commettere fatti diretti contro i Poteri dello Stato e fatto propaganda tra oli operai del Cantiere Navale Triestino, delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista; 2) il Buzzi, inoltre, del reato di omessa denuncia di armi e munizioni previsto e represso dall'art. 37 T .U. legge di P.S. 6.rr.1926 n . 1848.
Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c.; 7 legge 25.11.1926 n. 2008 ; 2 R.D. 13.3.1927 n . 313 - su conforme parere del
Nota . - Il Pretore di Gradisca, al quale pervennero gli atti per compe~ tenza, condannò il Buzzi, con sentenza emessa il 23-3.1929, alla pena di trenta g1orm di arresto.
TRTBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 473 / 1927
SENTENZA N. 18
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero·
'
Giudici: Pessani Claudio, Console della 1M • V •S·-N • ; D e Ros1s · Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; 1
na pronunciato la seguente
SENTENZA
n:::l procedimento penale contro: Basis Guglielmo, nato il 4.10.r904 a Savona, muratore, detenuto. IMPUTATO
SECOKDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLi\ COMMISSIOKE 1STRUT1'0RI.-\ DEL T.S.D.S.
Però, promossa l'azione penale ed espletata la prova testimoniale, emerse che se mai riguardava, come ne fa fede lo stesso materiale sequestratogli, libri e stampe di data non posteriore al 1925, attività svolta prima della promulgazione del R.D. 31.7.1925 n. 1277 di amnistia. Ed inoltre l'opera, denunciata dalla unica teste Signorina Belmartino, si sarebbe limitata al fatto che nel 1925 l'imputato avrebbe mostrato un libro e delle stampe di carattere sovversivo. A tal uopo interrogato il Basis dichiarò che in allora egli invero pregò la Signorina Belmartino, portinaia della casa dove lavorava come operaio, di tenergli un libro e delle stampe avvolte in un giornale, senza mostrare il contenuto e senza parlarne affatto; solo perché, per favore, tenesse il tutto solo per 24 ore. Che comunque, tranne per il fatto suaccennato, le stesse autorità tutorie dell'ordine pubblico non raccolsero elemento specifico alcuno per affermare che il Basis esplicasse opera criminosa propagandistica presso compagni di lavoro o presso persona alcuna e che sia un appartenente al Partito sovversivo disciolto. Che di conseguenza il Collegio è d'avviso di dichiarare il non luogo a procedimento penale in ordine ai reati ascritti al Basis per insufficienza di prove, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
. r) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv. legge 25.11.1926 n. 2oo8, per avere m Genova. all'u ·6· 1927, fatto parte di·. un a associazione · ·. ' . . · .antecedentemente anarch rea, disc10lta per ordine della autorità; 2
del d~litto di cui _all'art. 4 u.cpv. legge suddetta, per avere, nelle ~;~co=tanze_ di t~mpo e _d1 luo~o,_ esplicato propaganda delle dottrine, dei p. ogi ammi e dei metodi del d1sc10lto Partito Anarchico. :_
)
P. Q. M ,
Visti gli art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c. e 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - dichiara il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine ai reati ascritti al Basis ed ordina che egli venga scarcerato se non detenuto per altra causa.
I N CAMERA DI CONSIGLIO
Roma, 19.r.1928 - Anno VI. . :Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Comnms1one Istruttoria dichiari il non luoo-o a procedere per insuffi · din d · · . . e c1enza 1 p 1-ove or me a1 reati ascntt1 ed ordini che il Basis sia immediatamente · scarcerat~ se non detenuto per altra causa. Considerato che dall'esame degli atti istruttori s1 è assodato IN FATTO ED IN DIRITTO
Ch~ la Que,stura di Genova aveva proceduto all'arresto ed alla denuncia ~el Basis perche era ven~ta a conoscenza che andava facendo attiva e con,mua propaganda anarchica fra gli operai.
965
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TR!llUNAL E SPECIALE
PER Li\ DlFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 381 / 1927
SECO)ID,\ PARTE: SE1'TE)IZE EMESSE DALL A COM~IISSIQ)ll, ISTRUTTOR I.-\ DEL T.S.D.S.
SENTENZA N. 19
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale S . 1 dello Stato composta da: pecia e per la difesa
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione.
'
Giudice Relatore: Lanari Piero.
'
Giudici : Pessani . Claudio, Console della M ·V.S.N. ; De Rosis Giuseppe, Semore della M. V.S.N. ; ha pronunciato la seguente
SENTEN Z A
nel procedimento penale contro: Petronella Ciro, nato 1·1 2 9·7-I 883 a Grottaglie (Taranto), contadino, detenuto dal 22. . 1927. 5 IMPUTATO
967
E' pur vero che a quell'epoca tutti gli operai e contadini dovevano essere organizzati al movimento sindacalista rosso, altrimenti non erano ammessi a lavorare nelle fabbriche, negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole. Di conseguenza il Petronella al quale, in seguito ad una perquisizione operatagli dalla Questura, erano stati trovati dei documenti, dal 1920 al 1926, della associazione nazionale di difesa dei contadini, affermò che non trattasi di organizzazione sovversiva contro l'attuale Regime, ma di una associazione assistenziale senza carattere politico alcuno. A tal uopo indicò delle testimoniali autorevoli; e così, specie, dai mezzi probatori offerti dal Podestà e dal Medico di Grottaglie, si poté statuire che se elementi di accusa esistono in atti, a di lui carico in base ai rapporti delle autorità tutorie dell'ordine pubblico ed ai documenti sequestratigli, tuttavia esistono motivi per credere che l'imputato non potesse essere in realtà quel sovversivo presunto dalla Questura, particolarmente giudicato attraverso l'opera esplicata nel dopoguerra. Di conseguenza il Collegio è d'avviso che si prospetti nella fattispecie l'ipotesi del dubbio e perciò sia necessario dichiarare il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove; ed applicando l'art. 42r C.P. Esercito in relazione all'art. 421 C.P.P.c., ordinare che il Petronella venga scarcerato se non detenuto per altra causa.
. GDel dell.ittofidi cui ali'art. 4, I o cpv. legge 25. IT. r926 n. 8 m rott I 200 per avere, 2 2 ag ie, .. no a 1.5· 19 7, fatto parte del Partito C · · sc10lto per ordme dell'autorità. omumsta già di-
P. Q. M.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Visti gli art. 42r C.P. Esercito, in reiazione all'art. 421 C.P.P.c. e 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - dichiara il non luogo a procedimento penale a carico del Petronella in ordine al reato ascrittogli per insufficienza di prove, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
v v
-
. _Viste e lette _le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la C m1ss10ne Istruttoria voglia di h. ·1 omnei confronti di "'sso Pe~Lroneclla1a~are id_non I1uogo a procedere penalmente .. m or me a reato asc ·tt fh . . c1enza d1 prove, ordinando la d. I . . a· n. og i, per msu . 1nuto per altra causa. i lil imme iata scarceraz10ne se non dete-
r
·
Considerato che dall'esame e dalla lettura degli atti istruttori è riuscito ~rovato che fla Questura di Taranto aveva denunciato il Petronella perche' ntenuto un ervent · . E . f e comumSt a e propagandista nella zona di Grottaglie s1 era ~rmata tale ~onvincimento perché in detta località si er~ . veramente ~amfestata una intensa attività sovversiva. e quindi ~endo statmre le vere fonti propagandistiche ad ont.a dell ' . ; non po, e pru accurate d · · · · · m ag~n1 11:-vesug~uve svolte, si arguiva che anche a carico dell'im utat0 f?ssev1 ragione d1 sospetti. E ciò perché egli, al!'epoca del dom1n10 · · P,oc1 · ·~h t l' s a, aveva prestato opera sua quale iscritto. ~ a
Roma, 2r. r.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRlBUNALE SPECIALE
PER LI\ DIFESA DeLLO STATO SECO::SDA PARTE : SEKTENZE DfESSE DALLA COM1!ISSCONE ISTRUT1'0RL-\ DEL 1' .S.D.S.
Reg. Gen. n. 585 / 1927
SENTENZA N. 25
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale dello Stato composta da : per la difesa Presidente : Muscarà Achille, GeneraJ,,.~ d'1 D ivisione; Giudice Relatore: Lanari Piero.
'
Giudici : Pessani Claudio, Console della M V · .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seouente l:>
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IN FATTO ED IN DIRITTO
Che il Comando di Stazione dei RR.CC. di Pozzallo, della Legione Territoriale di Messina, aveva denunciato una grave manifestazione antinazionale verificatasi a Pozzallo, mediante una larghissima diffusione di materiale sovversivo incendiario fatto recapitare a mezzo postale a parecchi abitanti di Pozzallo. Trattavasi di distribuzione esplicata con buste dalla Banca Scotti di Brooklin (America) a scopo reclamistico bancario, ma contenenti manifesti sovvers1V1. Quindi l'opera criminosa doveva essere svolta da sovversivo residente i~ America in corrispondenza con gli organi direttivi comunisti del messrnese.
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Lanza Costantino, nato il 2.3.r892 a Pozzallo (Ragusa), marinaio, latitante.
IMPUTATO
. D~i delitti di cui all'art. 4 u.cpv. e 5 legge 25.1 r.1926 n . 2008 er avere, m epoca antecedente e prossima al gennaio 1927 fatto bbl' ' p p~op~gand~ . della dottrina, dei procrrammi e dei met~di di o 1c~11:e~~e sc10lt1 partiti sovversivi, inviando d~ Brooklin (Stati Uniti) 1 ne h. e~ d~vidui reside t · p 11 b a parecc 1 m 1.~ . . n. 1 a . ozza ?• uste contenenti manifesti d'indole sovversiva e r~La&"h dt rornah americani inneggianti a tali dottrine e per avere nelle me esime ~1rcosta_nze di tempo e di luogo, spiegato attività tend~nti a men~mare_1 credi~o ed. il prestigio dello Stato all'estero e a recare nocumenLo ag11 mteress1 nazionali.
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IN CAMERA DI CONSIGLIO
. :Viste e lette _le conclusioni del P.M. con le quali chied h 1 C m1ss1one Istruttona voglia dichiarare il non 1 d~ c e a om· . . uogo a proce imento penale per insuffìcien d · . za I prove m ordine at reati ascritti al Lanza revocando il man d ato d1 cattura. ' Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto statuire
Perciò le autorità tutorie locali formularono la presunzione che autore dovesse essere il Lanza: in quanto nella abitazione della di lui mogìie rinvennero materiale di carattere organizzativo presunto sovversivo, senza però raccogliere altri elementi caratteristici che comprovassero una diretta azione svolta dal Lanza stesso. Si ebbero sospetti altresì che l'imputato fosse autore degli indirizzi sulle incriminate buste : invece dall 'elaborato peritale venne escluso affatto che vi fosse identità di scrittura fra il m ateriale comparato allo scopo di assodare la responsabilità materiale del Lanza. Di conseguenza non essendo emerse sufficienti prove di reità a carico del Lanza, il Collegio è d'avviso di dover dichiarare nei di lui riguardi il non luogo a procedimento penale, ordinando la revoca del mandato di cattura.
P. Q. l\1.
Visto l'art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c. - su conforme parere del P.M. - dichiara il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine ai reati ascritti al Lanza, ordinando che venga revocato il mandato di cattura. Roma, 26.r.1928
~
Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
970
TRIBUNALE SPECU LE
PER
LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 311 / 1927
SENTENZA N. 28
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Console deila seppe, Seniore delia M.V.S.N.;
·i.,r
1v1.
V • S• N • ; D e Ros1s · Giu-
ha pronunciato la seguente
SECO~DA PARTE: SE:-<TEKZE EMESSE DALLA CO~!MISSIQ:,;rE ISTRUTTORI A DEL T,S.D.S .
97 I
anteriori e prossimi all'aprile 1927, con atti esecutivi della. medesima riso: luzione criminosa, ripetutamente offeso, con parole ed atti, la persona d1 S.E. il Capo del Governo; 5) del delitto (continuato a senso dell'art. 79 C.P.) di cui all'art. 3 cpv. in relazione all'art. 1 cpv. legge 25.u.1926 n. 2008, per avere, nelle località sovraindicate, in tempi anteriori e prossimi all'aprile 1927, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa fatto più volte, pubblicamente, l'apologia degli attentati commessi contro la vita di S.E. il Capo del Governo. IN CAMERA DI CONSIGLIO
SENTENZA
nel procedimento penale contro : Cristaldi Vincenzo, nato ad Acireale (Catania) il r6.12.18 , operaw, 99 detenuto dal 26-4-1927.
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria dichiari il non luogo a procedimento penale contro Cristaldi in ordine ai reati ascritti, per insufficienza di prove, ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa. Ritenuto che dagli atti istruttori è riuscito provato IN FATTO ED IN DIRITTO
IMPUTATO
, 1) del delitto di cui all'art. 3 P·P· legge 25.rr.1926 n . 2008, in relazione all art: 2. stess~ legge e, pr?priamente, agli art. 120 e 252 C.P. in detto arti-
colo : 1chiamatI, per avere m Pozzallo (Ragusa) e località limitrofe in epoca ante_nore e p~os~i~a all'aprile 1927, concertato con persone adere~ti a clandestme ~s~ociaziom comuniste, di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile ed a far sorgere in armi gli abitanti del Re<:rno contro i Poteri 0 dello Stato;
2) ~el delitto (contin~ato a s~nso dell'art. 79 C.P.) di cui all'art. 3 cpv. leg~e 2 ,.rr.192 6 n. 2008,_ m relaz10~e all'a~t. _2 stessa legge e, propriamente, agh ~t.. 120 e. 252 C.~. m d~tt~ artico!~ nchiamati, per avere, nelle località so~ramd1cat~, m t~mp1 .antenon e prossimi all'aprile 1927, con atti esecutivi deila medesima nsoluz1one criminosa, più volte incitato, pubblicamente e c?l_ mezzo della stampa.' a commettere fatti diretti a far suscitare la guerra ctvile ed a far sorgere m armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato;
c.r
3) del delitto (continu~to a senso dell'art. 79 C.P.) di cui all'art. 122 per avere, nelle .località. s.ovraindicate, in tempi anteriori e prossimi all apnle 1927, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa più volte offeso p~bblicamente, con parole ed atti, la persona di S.M. il Re; <:r 4) del del~-~o (continuato a senso dell'art. 79_ ~ .P.) di. cui all'art. cpv. 1eoge 24· 12 ,19..., n. 2263, per avere, nelle locahta sovramdicate, in 9tempi
Che il Comando dei RR.CC. di Pozzallo, della Legione Territoriale di Messina, nell'aprile del 1927 ebbe a denunciare il Cristaldi perché sull~ specifica accusa, mossa in modo particolare dai fratelli M~lone, pu~e operai nello stabilimento asfalto di Pozzallo, di essere un sovversivo accamto, fiero nemico dell'Italia, del Re, del Capo del Governo e del fascismo; tra i compao-ni di lavoro talvolta avrebbe profferito frasi antinazionali tali da caratterizzare il comunista che, iscritto al Partito con segreta attività nel campo cospirativo, andava svolgendo opera criminosa propagandistica. Perciò sugli elementi probatori raccolti dal predetto Comando dei RR. CC. venne arrestato e promossa l'azione penale. In corso istruttorio però emerse che il giudizio di quasi pericoloso sovversivo fu attribuito dall'autorità locale tutoria dell'ordine pubblico, solo in base alla denuncia provocata dalle accuse mosse dai fratelli Milone, e quindi attraverso alle precipue affermazioni di essi si generarono le sfavorevoli informazioni vaghe di carattere generale. Che pertanto, mancato l'elemento grave di accusa che riguard~va i pessimi precedenti, il Collegio d~ve valuta:e le e~ergen~e ~robatone tenendo presente che i veri e propn accusatori sono i fratelli M1lone, mentre il teste Mucci, che al Giudice Istruttore negò di avere sentito dire dall'imputato le frasi incriminate affermando piuttosto di avere inteso so~o le parole: « dobbiamo fare una rivoluzione », richiesto a mezzo del citato Comando di Stazione dei RR.CC. di meglio precisare la sua testimoniale per
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
coordinarla alle altre, depone da ultimo in modo diverso e uniformandosi alle dichiarazioni rese dai fratelli Milone. Che, di conseguenza, seguendo ie prove offerte dai suddetti testi si verrebbero a raccogliere gli elementi possibili a far ritenere che realmente il Cristaldi si fosse reso colpevole dei reati ascrittigli. . Ma da un coro di testimoniaìi, anche autorevoli, specie di compao-ni d1 lavoro, venne escluso che l'imputato mai abbia dato occasione di f~rsi notare per discorsi politici e di carattere antinazionale. Attribuendo perfino che si debba l'accusa a carico del Cristaldi all'astio e all'odio covato dai fratelli Milone: perché già fidanzato con una loro sorella, si rifiutò, da ultimo, di sposarla. Che taluni testi perfino ammisero che i Milone erano buoni amici del Cristaldi e che allorquando l'imputato fece pratiche per essere assunto al lavoro presso lo stabilimento, gli stessi Milone diedero di lui le migliori referenze. Dalla suesposta narrativa emerge pertanto che nella fattispecie si affaccia l'ipotesi del dubbio: e quindi il Collegio trovasi nella necessità di dichiarare il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in_ ordine_ all~ i~p~tazio~ ascritte al Cristaldi, ordinando che a sensi e per gli effetti gmnd1c1 dell art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c. venga altresì scarcerato se non detenuto per altra causa. P . Q. '.\1.
Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 e 4-21 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c. - su conforme parere del P.M. - dichiara il non luoo-o a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine ai reati ascritti al Cristaldi, ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 27.r.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL 1".S.D.S.
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SENTENZA N. 29
Reg. Gen. n. 449 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessanì Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SEN T ENZA
nel procedimento penale contro: Horodeski Vittorio, nato a Trieste il 12.rr.1893, opera10, censurato, detenuto dal 26.6.1927. I'.\,iPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 3 P·P· legge 25.11.1926 n. 2008, _in rel_azione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 e 252 C.P. per avere, lil Trieste e località limitrofe, in epoca anteriore e prossima al 24.6.1927 concertato, con persone rimaste ignote, di commettere fatti diretti a susci~are la _guerra civile e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro 1 Poten dello Stato; 2) del delitto di cui all'art. 3 cpv. della precitata legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 e 252 C.P., per avere il 24.6.1927 in Trieste, e precisamente nell'interno del cantiere navale di San Marco, incitato a commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile ed a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato mediante distribuzione di manifesti sovversivi. IN CA'.\iERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria dichiari il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine al reato di cospirazione ed il rinvio a giudizio in ordine al reato di istigazione ascritto all'Horodeski. Considerato che dall'esame degli atti istruttori si è potuto assodare: 24/ bis - U.S.
SECO~D.-\ PARTE: SE1'TE)(ZE EMESSE DALLA COM)IISSIO::--E ISTRù-rIORIA DEL T .S.D.S.
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TRIBU~ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN FATTO ED IK DIRITTO
Che la Questura di Trieste, in data 28.6.1927, denunciava l'imputato per~hé, secon~o detta autorità, era venuta a conoscenza che l'operaio Traven, del canti.ere San Marco, aveva visto l'Horodeski lanciare nell'interno dello stabilimento, e mentre gli operai lasciavano il lavoro, un pacco di manifestini sovversivi. Perciò venne espletata la relativa procedura. Da~ mezzi frobativi e1:1ersi fu possibile stabilire che mentre in un primo tempo 11 Traven espresse 11 sospetto a carico dell'individuo conosciuto solo di vista e sui soli dati segnaletici indicati poscia scoperto, in un secondo te~po ~i 1??strò piuttosto reciso nell'affermare che fin dalle sue prime dich1~raz1om _mtese di far comprendere che più che sospetti aveva raccolto, a canco dell'imputato, dei veri elementi posi tivi d'accusa. . Però. tu_tti gli altri testi a tal uopo sentiti furono d'accordo nel dire che 11 Traven s1 era espresso subito, con loro, con frasi dubitative. Grave elemento di specifica accusa sarebbe stata la testimoniale del compagno di lavoro Vites, se questi avesse confermato la circostanza di aver riferito veramente al Traveri che l'imputato gli aveva confidato : « che quel pacco di manifesti trovati per terra nel cantiere, a sua volta erano stati trovati da lui abbandonati per la strada ». Invece il Vites energicamente negò di avere fatto tale dichiarazione; e piuttosto di aver giustificato l'atto, se vero, di aver buttato via i manifesti perché forse li poteva aver trovati: e ciò perché non aveva mai sentito l'imputato parlare di politica e non supponeva che potesse appartenere al Partito Comunista. Poiché dalla esposizione dei fatti emerge che non si sono raccolti elem~nti sufficienti di reità nemmeno per quanto concerne l'imputazione di cm al numero 2) del capo d'accusa, il Collegio è d'avviso di dichiarare il non luogo a procedere per non provata reità in ordine ai due reati ascritti all'Horodeski, ordinando che egli venga scarcerato se non detenuto per altra causa. P. Q. :M.
Visto l'art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c. - su conf?rme farere del P.M. - dichiara il non luogo a procedimento penale per msuffic1enza di prove in ordine ai reati ascritti all'Horodeski, ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 27.1.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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SENTENZA N. 38
Reg. Gen. n. 355 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M. V .S.N .;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Meluschi Antonio, nato il 22.12.1909 a Vigarano Mainarda (Ferrara), commesso, censurato, detenuto dal ro.5.1927. IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.r2.I926 n. 2008 per avere, in Ferrara, nella prima decade del maggio 19~7, fatto p~opagan~~ delle dottrine, programmi e metodi d'azione Pa~ut? R_epubbhcano, gia disciolto per ordine dell'autorità, allo scopo d1 ncost1tu1r~ _m Ferrara stessa un gruppo del predetto Partito. Con l'aggravante della rec1d1va (art. 80 C.P.).
?e~
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la. Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a_ procedere per msufficienza di prove in ordine ai reati ascritti al ~el~sch1. . Ritenuto dall'esame e dalla lettura degli att1 che l_a Ques~ra d1 Ferrara procedeva all'arresto ed alla denuncia del Melusch~ pe~che era. venuta a conoscenza che egli andava facendo propaganda antJ.naz1.onale d1 carattere politico repubblicano; che i~ sulle pn~e par:e che s1 trattasse. realmente di un movimento combatuvo contro 11 Regime, allo scopo. d_1 fa:e dei proseliti nella organizzazione sovver~iva; di. ,ope:a. propa an~istica m favore del ricostituendo Partito Repubblicano, gia d1sc10lto d ordme della pubblica autorità.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Invece dalle stesse dichiarazioni degli stessi testi di accusa emero-e che nei brevi discorsi tenuti in una casa di tolleranza, dava egli piutt~sto a credere che si trattasse di individuo che volesse far conoscere che era colto in materia politico sociale, senza intendimento delittuoso, giuridicamente configurato nella ipotesi rubricata a sensi e per gli effetti dell'art. 4 lecme 25.11.1926 n. 2008. Tanto più che l'imputato parlava a persone noto~E.mente favorevoli al Regime ed i discorsi erano fatti con tono accademico in una casa di tolleranza, senza dubbio privi di ogni e qualsiasi serietà. Di conseguenza il Collegio è d'avviso che nella fattispecie si venga ad affacciare il dubbio e quindi non si siano raccolti elementi sufficienti di reità: in modo da dover dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove e conseguentemente di ordinare la scarcerazione del Meluschi se non detenuto per altra causa.
SECONDA PARTE : SE~TE:SZE E:',lESSE DALLA COM~HSSIONE ISTRUTTORI:\ DEL T .S.D.S.
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SENTENZA N . 39
Reg. Gen. n. 631 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M..V .S.>i.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
P. Q. M.
Visto l'art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c. - su conforme parere del P.M. - dichiara il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine al reato ascritto al Meluschi, ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa.
nel procedimento penale contro: Zelesniak Rocco, nato il 16.10.1893 a Novak (Jugoslavia), opera10, detenuto. I:MPUTATO
Roma, r.2.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Del delitto di cm all'art. 3 P·P· legge 25.u.1926 n. 2008 ~n relazione all'art. 120 C.P.c. per avere, in San Pietro del Carso, anteriormente al 10.9. 1927 e dopo la pubblicazion~ d~ de:ta lecrcre. concertato con persone 0 rimaste ionote di commettere fatti d1rett1 a fa~ i~sorgere in armi gli abi0 tanti del Recrno contro i Poteri dello Stato. o IN CA~iERA DI CO~SIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la_ Commissione Istruttoria vocrlia dichiarare il non luogo a procedere per msufficienza di prove : ordin~do che lo Zelesniak venga scarcerato se non dete, . . nuto per altra causa. Ritenuto che dall'esame e dalla lettura degli atti istruttori e n usc1to provato che la Questura di Postumi_a aveva de~u°:ciato. l'imputato c~n ~ota settembre 1927 : in quanto certo Bnan _a:7eva !1fento _di esse.r_e stato mv1tato dallo Zelesniak ad aderire ad una sped1z1onc lil Russia. E c10 perch~, qual: agente segreto, l'imputato andava a tal uopo propagandando fra gh operai essendosi impegnato a reclutarne r.5~0. . . , . Lo scopo poi, secondo la denuncia, non fu be~ ~efi.mt? e c1oe non si stabiliva se l'opera criminosa svolta aveva per ob1ett1vo d1 fare emigrare
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
gli operai per la costruzione di una nuova linea ferroviaria, oppure di fare della propaganda sovversiva nell'interesse del Partito Comunista, senza precisare se i compagni dovessero o meno andare all'estero. Che in un secondo tempo risultò che l'imputato, quando ao-ì, si trovava piuttosto altic~io dal vino e quindi non riuscì possibile a~odare se realmente lo Zelesmak abbia compiuto opera criminosa. Ad affacciare l'ipotesi del dubbio, nella fattispecie, concorre il fatto che dalla istruttoria risultò che l'accusa si fondava sulla denuncia di oersone piuttosto equivoche; per cui il Colleo-io è d'avviso di dover dichia~are il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine al reato ascritto allo Zelesniak, ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa.
SECO:siDA PARTE : SENTE:-<ZE EMESSE DALLA COM~!ISSIO:-.E ISTRUTTORI.-\ DEL T.s.o.s.
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SENTENZA N. 41
Reg. Gen. n. 32/ 1928
La Commissione IstruttOiia presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
P. Q. M.
SENTENZA
Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927 n . 313 e 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c. - su conforme parere del P.M. - dichiara il non luoao a procedere per insufficienza di prove in ordine al reato ascritto allo Zelesniak ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa.
nel procedimento penale contro: Maslo Giuseppina, nata a Trieste il 6.5.1903, impiegata, detenuta dal 22.7.1927. IMPUTATA
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
1) del delitto previsto e punito dall'art. 2 legge 25.rr.1926 n. 2008, in relazione agli art. 104- 120- 252 C.P. per avere commesso fatti (organizzazione segreta a carattere militare finanziata dall'estero, propaganda a mezzo di opuscoli, giornali, manifesti, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, svolta fra la popolazione del Regno e fra le file delle Forze Armate dello Stato, ecc.) diretti a sottoporre parte dello Stato al dominio straniero, a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e suscitare la guerra civile; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 3 P·P· legge citata per avere concertato di commettere i delitti di cui agli art. ro4- 120 - 252 C.P.; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge citata per avere istigato, a mezzo di giornali, manifesti, opuscoli, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, a commettere i delitti di cui agli art. 104- 120 - 252 C.P . facendone pure l'apologia; 4) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 legge citata, per avere ricostituito il Partito Comunista, sciolto per ordine dell'autorità, partecipandovi e facendo propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di detto Partito, in Milano ed altrove, fra la metà del dicembre 1926 ed il luglio successivo.
TRJJJU:'<ALE SPECI,\LE
PER LA DIFESA DELLO STATO
I N CA.MERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine al reato ascritto aila Maslo : ordinandone la immediata sua scarcerazione se non detenuta per altra causa. Ritenuto che dall'esame degli atti istruttori si è statuito IN F ATTO ED IN DIRITTO
Che la Questura di Milano dopo un brillante lavoro d'appostamento era venuta a scoprire tutta la vasta rete organizzativa degli organi direttivi del Partito Comunista. Penetrando d'improvviso, il 1°.7.1927, nel fabbricato al n. IO di Via Nino Bixio, gli agenti poterono trovarvi ed arrestare fra i capeo-oiatori Bagnolati, Manfredini ed altri sequestrando abbondantissimo ma~~riale propagandistico e di carattere amministrativo contabile: offrendo così la pr.ova della grande attività svolta in coordinamento con tutti i capeggiatori di tutta l'Italia. Trovarono anche bene organizzato l'ufficio del Soccorso Rosso internazionale, diretto dal noto comunista Sportelli; e dai vari documenti si venne a statuire la corresponsabilità di parecchi attivi sovversivi. Fra i denunciati figurò anche la Maslo, in quanto in una lettera a firma Tito, risultò che il Partito dava notizia su di lei scrivendo: <e Vi mando l'indirizzo della Ravagnan (Maslo) che si è spostata da Milano a Roma; Alfani fa scrivere che la sua famiglia si trova in miseria e che finora nessuno ha provveduto per essa. Cosa c'è di vero in ciò?>>. Da tale elemento si arguì che la Maslo fosse una sussidiata del Partito e contemporaneamente, seguendo le presunzioni delle autorità tutorie dell'ordine pubblico, andasse esercitando opera criminosa sovversiva. Fu perciò promossa azione penale a suo carico per rispondere dei reati previsti e puniti a sensi e per gli effetti giuridici degli art. 2 - 3 - 4 della legge 25.I1.1926 n. 2008. In corso istruttorio le presunzioni si mantennero tali : non essendo emerso elemento alcuno che corroborasse le specificate accuse. ~n~att:i m_entre dallo stesso documento risulta che si fanno presenti le cond1z10m misere della famiglia Ravagnan e della Maslo, che finora nessuno ha provveduto e che di conseguenza il Partito deve provvedere, con ciò si dà la prova che ancora non era stata mai sussidiata. Si annuncia a tal uopo lo spostamento da Milano a Roma. L'imputata nega gli aiuti, nega d'avere esplicato attività sovversiva, dichiarando di essersi spostata per evitare le continue noie della Questura. Potrebbe essa
SECON DA P ARTE: SE)lt'EKZE H!ESSE DALLA COMMISSIOKE ISTRUTTORIA DEL T . S.D.S.
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dire il vero, quando si consideri che se fosse andata svolgendo azione di Partito non avrebbe avuto bisogno d'essere sussidiata, perché stipendiata; e non versando nelle risultate misere condizioni non avrebbe provocato l'interessamento in suo favore da parte degli organi direttivi comunisti. Pertanto la evidente contraddizione mette il Collegio nelle condizioni di prospettare l'ipotesi del dubbio; e necessariamente di dichiarare il non luogo a procedere, per non essersi raccolti elementi sufficienti di reità, in ordine ai reati ascritti alla Maslo. Ordinando, in applicazione all'art. 4.21 C.P. Esercito, in relazione al1' art. 421 C.P.P.c., che essa venga scarcerata se non detenuta per altra causa. P. Q. M.
Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 e 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c. - su conforme parere del P.M. - dichiara il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine ai reati ascritti alla Maslo, ordinando che essa venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa. Roma, 8.2.1928 - Anno VI.
Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 303 / 1927
SENTENZA N. 43
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pasqualucci Renato, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S. N. ;
ha pronunciato la seguente
SENTE N ZA
nel procedimento penale contro: Chiappini Pietro, nato il 14.3.1887 a Firenze, ferroviere; Peppoloni Amerigo, nato il 21.8.1888 a Pontassieve (Firenze), ferroviere; Pieri Vittorio, nato il 18.2.1886 a Firenze, ferroviere; Pelli Giuseppe, nato il 25.3.1885 a Firenze, ferroviere; Papi Pietro, nato il 21.2.1884 a Firenze, ferroviere;
SECONDA PARTE: SE:-;TEKZE EMESSE DALLA COMMISSIOKE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
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imprecisato, dai primi del 1927 ai 26 aprile stesso anno, _in .Fi~enze, pre:io concerto e di comune accordo fra loro, procedevano a numom clandestme nel domicilio del nominato Pelli Giuseppe al fine di concretare e svolger: un'azione diretta a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro 1 Poteri dello Stato, e perché tentavano di ricostituire altresì il Sindacato Ferrovieri Italiano, organizzazione a carattere nettamente sovversivo, già disciolto dal R. Governo; 2) il Tavanti Giovanni, anche ,di omess~ denu_ncia di arn~~ ?a fuoco (art. 1 R.D. 3.8.1919 n. 1360) perche in occas10ne d1 una perqu1S1z1one passata al suo domicilio per i fatti suddetti, il 27+ 1927, gli veniva sequestrata una rivolteìla non denunciata.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali. Letta la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento di _tu:ti g~i imputati dall'accusa di cospirazione contro i Poteri del_lo Stat~ e d1 ncos~tuzione d'associazione sovversiva disciolta, per insufficienza d1 prove ordinandone la scarcerazione se non detenuti per altra causa; e che si ordini la trasmissione degli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di ~iren~e per l'ulteriore corso di giustizia in ordine al reato di omessa denuncia d1 arma da fuoco ascritto all'imputato Tavanti Giovanni.
Manucci Ottavio, nato il 16.3.1883 a Pontassieve (Firenze), ferroviere; Tavanti G. Battista, nato il 29.n.1882 a Firenze, ferroviere;
IN FATTO ED IN DIRITTO
Carcassi Bruno, nato il 6.9.1895 a Firenze, ferroviere;
risulta dagli atti quanto segue :
Cappelli Giuseppe, nato il 31.rn.1886 a Brisighella (Ravenna), ferroviere ; Pozzi Alberto, nato il 16.6.1890 a Firenze, ferroviere;
Tal Pelli Giuseppe di Firenze, ex ferroviere esonerato dal servizio per scarso rendimento a seguito di numerosi scioperi ferroviari da lui capeg~i~ti, era tenuto d'occhio dai fascisti del none perché sospetto di sovvers1v1smo. La sera del 26+1927 il fascista Bandinelli Gino notò che nella casa del Pelli verso le ore 22 si erano radunate parecchie persone che schiamazzavano emettendo grida ed esclamazioni sovversive; ed allora egli si è recato al Circolo Rionale Fascista per denunziare il fatto. Trovandosi presente il fascista Rogi Baroni con altri ~-ompagni, provvide anzitutto a mandare un fascista in bicicletta a sorvegllare la casa del Pelli, ed eo-li, col rimanente dei compagni, si recò ad informare il Maresciallo Puc~i comandante della Stazione di Santo Spirito. Questi, con i militi che aveva disponibili e con i fascisti, si avviò ':'ers? l'abitazione del Pelli e, nelle vicinanze di detta abitazione, vide nove mà1-
Gasperetti Giovanni, nato l' u .n.1895 ad Altopascio (Lucca), ferroviere; Bianchi Giulio, nato il 30.6.1889 a Campi Bisenzio (Firenze), ferroviere ; Pelli Ugo, nato il 7.rn.1909 a San Giorgio Piacentino (Piacenza), ferroviere. Tutti detenuti dal 26-4-1927I MPuTA T I
1) tutti e tred1c1: dei delitti di cui all'art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008 (in relazione all'art. 120 C.P.) ed art. 4 legge suddetta, perché, in periodo
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TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
SECO:-;Di\ PARTE : SE'.'<TE~Zf. D f ESSE DALLA cm!MISSIO:-;E IST RUTTORIA DEL T.S.D .S.
v.iduf che erano stati già fe~i:nati dal fascista mandato di guardia, il quale n fen che costoro erano uscltl da poco dalla casa del Pelli e che anzi uno degli intervenuti alla riunione era riuscito a scappare.
Ed infine fu anche identificato ed arrestato quel tale che era riuscito ad allontanarsi quando furono fermati dal fascista di guardia, e che risponde al nome di Manucci Ottavio. Nell'interrogatorio a cui li sottomise il Maresciallo Pucci in caserma, tutti confermarono le loro dichiarazioni precedentemente fatte. Il Carcassi disse che durante la r iunione qualcuno aveva inneggiato alla Russia ed ai Sovieti, ma non sapeva indicare chi fosse. Il giorno successivo il Maresciallo tornava nella casa del Pelli per operare un'altra perquisizione e dietro un quadro del salotto dove era avvenuta la riunione, la sera del 26, trovava una minuta dattilografata di un manifestino inneggiante al r maggio e contenente ingiurie verso il Capo del Governo. Contestato questo fatto al Pelli ed agli altri arrestati, tutti dissero di non saperne nulla. Procedutosi all'istruttoria tutti confermarono le dichiarazioni già fatte, soo-oiuncrendo che era ìa prima volta che essi si riunivano e che la riunione no~ ave~a altro scopo che di ottenere o la riammissione o la riabilitazione morale. Che di tale riunione era anche a conoscenza l'Avv. Aldo Cosci, anzi era stata consioliata da costui che era Presidente dell'Associazione RR.CC. in congedo e della quale faceva parte uno degli arrestati, il Chiappini, che del fatto della pratica per la riammissione in servizio erano a conoscenza molte personalità politiche di Firenze e molti stimati professionisti della città. Il Carcassi che in primo tempo aveva dichiarato di avere sentito qualcuno inneggiare alla Russia ed ai Sovieti, poi negò tale circostanza. Pelli Ugo ha dichiarato che l'idea del cifrario gli era sorta da un volume di « Lettura » del r9n, che si trovava due anni fa in casa sua. Avendo visto su quel libro una scrittura francese cifrata, gli venne l'idea di comporre un cifrario del quale però non si è mai servito. Tutti negarono di conoscere perfino l'esistenza del manifestino del 1° maggio mostrandosi anche meravigliati come mai non fosse stato trovato nella minuta perquisizione eseguita ìa sera stessa del 26 aprile e nemmeno il giorno dopo ma soltanto nella terza perquisizione. L'Avv. Cosci, interrogato come testimone, ammise di aver consigliato la riunione fra gli esponenti del gruppo, di aver letto ed approvato l'ordine del giorno ed il memoriale; diede ottime informazioni sul Chiappini. L 'Avv. Paganelli disse che era a conoscenza di pratiche che il Pelli ed altri stavano facendo per ottenere la riammissione in servizio. Eguali dichiarazioni fecero altre personalità fasciste fra cui il Comm. Piccardi. Da queste risultanze si possono trarre le seguenti deduzioni.
Il Maresciallo Pucci ordinò a tutti di seo·uirlo e si diresse verso il domicilio del Pell.i, ove _giunt_o ,b~ssò all~ finest~a del salotto, che era a pianterreno, e qualificatosi ordmo 1mmed1atamente di aprire. Entrato nel salotto trovò il Pelli e tal Papi Pietro che erano intenti a riordinare le carte. Inter_rogati gli intervenuti ~~la riunio?e, tutti dissero che erano quivi conve.nut1 per approvare un ordme del g10rno ed un memoriale diretti a S.E. 1_1 ~apo del Governo allo scopo di procedere alla formazione di una Ass~c:az10ne per Ferrovieri esonerati, e poter riottenere la riammissione in serv1z10 o quanto meno la riabilitazione morale consistente nella cancellazione della nota di « scarso rendimento » che li precriudicava nella ricerca b di altra occupazione. Sul tavolo furono sequestrati : la minuta dell'ordine del criorno · tre copie ~el memoriale diretto al Capo del Governo; due copie d{'una ~ircolare duetta agli ex ferrovieri invitandoli a costituirsi in associazione; una lettera de.l Popolo d'Italia diretta al Pelli; alcune adesioni; una minuta di ver~ale d1 adunanza; ~n~ minuta di costituzione di un Consiglio Direttivo; ed mfìne un blocco d1 ricevute, a madre e figlia, per lire 5 ciascuna, che figuravano versate da qualcuno dei presenti. Il t Jaresciailo procedeva quindi alla perquisizione dell'intera abitazione del Pelli. Nella camera di costui in un tiretto fu rinvenuto una minuta di cifrario scritto a lapis ed alcuni libretti con appunti ed indirizzi. La perquisizione fu lunga e minuziosa ma non fu trovato altro. Solo r~man~va da ro~istare un tavolo con una specie di doppio fondo che non s1 pote ~are per 11 momento per mancanza deìla chiave. Fu perquisito invece la mattma seguente dallo stesso Maresciallo che fece saltare la serratura· e dentr~ il . cassetto_ trovò dei giornali sovversivi del 1922 - 23, alcune fot; grafie d1 sc10perant1 del 1920, ed un manoscritto intitolato « Mentre la raffica continua, vV il Sindacato Ferrovieri ! ». Il fermo degli individui convenuti alla riunione fu intanto commutato in ar~esto, e proc~dutosi alla perquisizione dei rispettivi domicili, l'esito fu negativo, tranne m quello del Tavanti Giovanni in cui furono trovate e sequestrate fotografie dell 'On. Del Buono, dell'On. Matteotti, alcune tess~re del Partito Socialista delle quali la più recente era del 1923 ed una pistola a tamburo senza cartucce. Si procedeva. anche all 'a_rre~to di Pelli Ugo, figlio di Giuseppe, il quale n?n aveva part~c1pato alla numone ma aveva dichiarato di avere egli compilato due anm prima il cifrario.
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TRIB UNALE SPECI1\LE
PER LA DIFESA DELLO STATO
Tutti gli imputati sono ex sovversivi esonerati dal servizio per sovversivismo e sospettati, anche dopo il loro esonero, di continuare nelle loro idee. Il rinvenimento del manifestino sovversivo nella sala dove è avvenuta la riunione e qualche grido sedizioso emesso in quella riunione da qualcuno dei convenuti, farebbero ritenere che la detta riunione avesse scopi sovvers1v1. D'altra parte il rinvenimento dell'ordine del giorno e del memoriale diretto al Capo del Governo per ottenere la riassunzione in servizio dei convenuti che, effettivamente, erano tutti ex ferrovieri esonerati e le dichiarazioni dei testi Avv. Cosci e Paganelli fanno ritenere che la riunione ebbe uno scopo lecito e legittimo che è quello dichiarato dao-li imputati. Da principio si era data importanza al blocco di rice~te sequestrato, ma dalla istruttoria è stato accertato che si trattava di somme versate dagli aderenti al movimento per ottenere la riammissione o la riabilitazione. Le indagini per identificare le persone i cui nomi figuravano sulla nota a lapis redatta da Pelli Ugo riuscirono vane e tutto fa ritenere che fosse veritiera la dichiarazione del Pelli su questa circostanza e cioè che si tratta di nomi da lui copiati durante la sua permanenza, quale impiegato, presso l 'American Express, tagliandoli da qualche indirizzo. Ed è altresì risultato che anche il cifrario non aveva importanza alcuna e che era stato fatto dal Pelli Ugo molto tempo avanti e senza uno scopo delittuoso. Il rinvenimento del manifestino del 1° maggio, per quanto sia un grave indizio a carico degli imputati, pure non è da solo sufficiente per giustificare l'accusa rubricata ed il conseguente rinvio a giudizio dei detti imputati, tanto più che non è rimasto accertato se il detto manifestino si trovasse effettivamente in quel luogo nella sera della riunione In base a queste risultanze gli imputati devono essere prosciolti per insufficienza di prove e posti in libertà se non detenuti per altra causa. Rimane a carico di T avanti Giovanni l'imputazione di omessa denuncia di arma da fuoco; ma cessata la ragione di connessione, tale reato esula dalla competenza del Tribunale Speciale e gli atti devono essere rimessi al magistrato ordinario per l'ulteriore corso di giustizia.
P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito e 2 del R.D. 13.3.1927 n . 313 - su conforme parere del P.M. - dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Chiappini Pietro, Peppoloni Amerigo, Pieri Vittorio, Pelli Giuseppe, Papi Pietro, Manucci Ottavio, Tavanti Giovanni Battista, Carcassi Bruno, Cappelli Giuseppe, Pozzi Alberto, Gasperetti Giovanni, Bianchi Giulio e Pelli Ugo, in ordine al reato a loro ascritto per insufficienza di prove ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.
SECONDA PARTE: SE:STENZE EMESSE DALLA COMMISSIOr-.E ISTRU'fTORI A DEL T.S.D . S.
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Dichiara la propria incompetenza a conoscere del reato di omessa denuncia d'arma ascritto al Tavanti ed ordina che gli atti siano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Firenze per l'ulteriore corso di giustizia. Roma, 14.2.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Negli atti del T.S.D.S. non risulta se, per il suddetto reato, il Tavanti venne assolto oppure condannato dalla competente autorità giudiziaria.
TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 543 / 1927
SENTENZA N. 44
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudzà: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente
S E NT E NZ A
nel procedimento penale contro: Sola Guglielmo, nato il r5.9.r909 a Legnano (Milano), opera10. I M PUTATO
r) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge 25.1r.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. r20- 252 C.P. per avere in Legnano, nel luglio del 1927, colla diffusione di manifesti del Partito Comunista, istigato a commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile; 2) del delitto di cui all'art. 4 legge citata per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, fatto parte del Partito Comunista, sciolto per ordine della competente autorità; 3) del reato di cui all'art. 9 cpv. legge 25.r2.r925 n. 2263, per avere, sempre nelle stesse circostanze di cui al capo precedente - cioè primo offeso, colla diffusione di manifestini contenenti frasi ingiuriose contro S.E. Mussolini, il Capo del Governo.
SECO:-<DA PARTE : SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIO:s!E ISTRUTTORI,\ DEL T.S.D.S.
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che nel di lui tiretto, presso lo stabilimento cotonificio Cantoni, erano stati trovati due manifestini di carattere sovversivo. Che, invece, dai mezzi probatori raccolti in istruttoria risultò che la Questura equivocò : in quanto i testi operai Galeotti e Garganico n?n. potevano affermare di averli trovati nel tiretto del Sola, essendo stati mvece trovati in quello del Garganico stesso e di certo Colombo. Che oltre a tali circostanze, per errore riportate nel verbale dagli agenti tutori dell'ordine pubblico, sta il fatto che contemporaneamente, interrogato nella stessa giornata, l'imputato affermò e poscia smentì, dichiarando di aver reso la prima dichiarazione per tema di incorrere in responsabilità, di aver ricevuto un pacco degli stessi manifestini trovati nei tiretti: ma1:tenendosi decisamente negativo sulla accusa specifica di essere stato lm a porre i due manifestini nel ripostiglio del Garganico e del Colombo. Che il Sola non risulta individuo di cattivi precedenti penali o politici; di guisa che nella fattispecie, valutandosi le varie circostan~e eme~se a. carico ed a favore dell'imputato, appena sedicenne, il Collegio ravvisa l'ipotesi del dubbio. Per cui ritiene necessaria l'applicazione del disposto dell'art. 42r C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c. ossia dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine ai reati ascritti al Sola, ordinando la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 42r C.P.P.c. e 2 R.D. r3.3.r927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - dic~iara _il no_n lu~g~ a procedimento penale per insufficienza di prove in ordme a1 reati ascnttl al Sola, ordinando che egli venga scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 15.2.1928 - Anno VI.
SeITTJono le firme del Presidente e dei Giudici. o
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a procedere in ordine ai reati ascritti al Sola per insufficienza di prove, ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa. Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è statuito che la Questura di Legnano aveva arrestato e denunziato il Sola perché si assumeva 25/ bis - U.S.
99°
TRIBU~ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 51
Reg. Gen. n. 596 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
SECO~DA PARTE : SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIO:s'E ISTRUTTORIA DEL T .S.D.S.
anzitutto, che sotto il dominio austriaco e prima della guerra fu arrestato per aver gridato « Viva l'Italia l>; durante la guerra tentò di varcare il confine, nel periodo « rosso » si dimostrò di idee socialiste senza però esplicare grande attività di partito. Poscia, e cioè dopo l'avvento fascista, si mantenne estraneo alla vita politica, dimostrandosi sempre di sentimenti italiani, tanto che sottoscrisse per il monumento ad Oberdan. Di conseguenza il Collegio, nella valutazione delle emergenze favorevoli al Doria, è d'avviso di prospettare l'ipotesi del dubbio e perciò in applicazione dell'art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P.c., di dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove, ordinando che il Doria venga scarcerato, se non detenuto per altra causa.
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Daria Beninio Remigio, nato l' r.u.1888 a Ronchi (Gorizia), barbiere, detenuto. IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. legge 25.1r.1926 n. 2008, per avere, in Ronchi (Gorizia), in epoca prossima ed antecedente al 2.9.1927, fatto propaganda delle dottrine e dei programmi del disciolto Partito Comunista.
P.Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 421 C.P.P. e 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - dichiara il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine al reato ascritto al Doria, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 16.2.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine al reato ascritto al Doria ordinandone la scarcerazione immediata se non detenuto per altra causa. Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è assodato che l'imputato venne arrestato e denunciato dal Comando di Stazione dei RR.CC. di Ronchi dei Legionari perché, sequestratagli una lettera direttagli da un amico emigrato in Francia, si ritenne che egli, già noto socialista all'epoca « rossa », si mantenesse sempre a contatto coi compagni di fede ed esercitasse opera criminosa sovversiva agli ordini e nell'interesse del Partito Comunista. Senonché mentre si affacciavano i sospetti affermando che l'imputato continuò sempre ad esplicare attività propagandistica, e perciò sulle generiche accuse delle locali autorità tutorie dell'ordine pubblico, s'iniziò la procedura; in corso istruttorio, da un coro di testimoniali autorevoli, risultò,
99 I
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 68
Reg. Gen. n. 776 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : L anari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Previde Massaro Luigi, nato il 17.rr. 1863 a Vigevano (Pavia), operaio, detenuto. IMP UTATO
r) del delitto previsto e punito dall'art. 3 p.p. della legge 25.rr.1926 n. 2008, in relazione agli art. 120 - 252 C.P., per avere, antecedentemente al 26. r r.1927, in Vigevano, concertato con altri rimasti sconosciuti, di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile e a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; 2) del delitto di cui all'art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008, per avere, il 26.n.1927, in Vigevano, istigato pubblicamente, colla diffusione di opuscoli, a commettere i reati di cui agli art. 120 - 252 C.P. e per aver fatto apologia degli stessi reati. IN CAMERA DI CON SIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove ordinando che il Previde venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto stabilire che al Comando di Stazione dei RR.CC. di Vigevano era stato denunziato il Previde perché nella mattina, verso le ore 7 del 26.11.1927, poco dopo di essere entrato nello stabilimento cotonificio « Fratelli Crespi » ebbe ad of-
SECO)iDA PARTE: SENTENZE DiESSE DALLA c o :.{MISS IO:-;E ISTRUITORIA DEL T.S.D.S.
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frire un rotolo di manifesti anzi opuscoli sovversivi, al compagno di lavoro Villa. Dalle immediate indagini investigative delle autorità dell'ordine pubblico e dalla successiva istruttoria penale emerse che l'imputato analfabeta, senza precedenti politici e piuttosto dedito al vino, tanto che finanziariaIl!-ente rovinò la propria famiglia scialacquando nei vizi un discreto patrimonio, sosteneva la tesi che non sapendo leggere voieva consegnare al Vill a quel materiale trovato per caso e per la strada, solo per conoscerne il contenuto. Non v'è dubbio che il Previde non fu veritiero nella narrativa, in quanto non è possibile che gli opuscoli in numero di 12 copie, fossero così venuti in di lui accidentale possesso. Piuttosto di fronte alle testimoniali favorevoli raccolte in di lui favore e valutate le circostanze di fatto che determinarono le accuse, il Collegio è di avviso che nella fattispecie si debba dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine ai reati ascritti all'imputato, non essendo emersi gli elementi sufficienti atti a stabilire che egli, non iscritto a partiti sovversivi e che non aveva rapporti criminosi con individui di sentimenti antinazionali, anziché agire in buona fede avesse la volontà di svolgere opera criminosa per conto e nell'interesse del Partito Comunista. Pertanto ritiene, altresì, di ordinare che egli venga scarcerato immediatamente se non detenuto per altra causa. P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 4.21 del C.P.P. - su conforme parere del P.M. - dichiara il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine ai reati ascritti al Previde, ordinando che egli venga immediat~mente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 6-3-1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 415/1927
SENTENZA N. 75
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo· ' Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Garavelli Francesco, nato il 2.8.1889 ad Alessandria, calzolaio; Milano Giuseppe, nato il 12.n.1891 ad Alessandria, calzolaio; _Piccinini Giuseppe, nato il 25.9.1875 a Castelceriolo (Alessandria), calzolaio; Olivero Giuseppe, nato il 14.12.1863 ad Alessandria, calzolaio; Berruti Domenico, nato il 20.7.1907 ad Oviglio (Alessandria), calzolaio. Tutti detenuti. IMPUTATI
1) i _primi 9uattro:. del delitto di cui all'art. 3 p.p. legge 25.11.1926 n. 2008 m relaz10n~ agli art. 120 - 252 C.P. per avere, in Alessandria, sino a~ p.5.~927, part~c1pato al concerto criminoso posto in essere dai supremi d~ngent1 del Partit_o Comunista, ricostituitosi clandestinamente, allo scopo d1 co~etter~ fatti diretti a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro 1 Poten dello Stato e a suscitare la oauerra civile·' . 2) tutti: del delitto di cui all'art. 3 cpv. legge suddetta, in relazione agli art. 120 - 252 C.P., per avere, il 3r.5.1927, in Alessandria, istiaato a m~zzo. della stampa, a commettere fatti diretti a far insorgere in ar~i gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali. . Let~a la ~equisit~ria del. P.M. che chiede il proscioglimento di tutti gli 1mputat1 per msuffìc1enza d1 prove e la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.
SECOKDA PARTE: SE)ITENZE E:\!ESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL 'f .S.D.S.
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IN FATTO ED I N D IRl1"f0
risulta dagli atti quanto segue: La Regia Questura di Alessandria, con rapparto in data 12.6.1927, informava l'Avvocato Generale Militare di questo Tribunale Speciale che la mattina del 3 I maggio stesso anno erano stati diffusi nella caserma « Valfré )), sede dell'n° Reggimento Artiglieria, alcuni manifestini di carattere antinazionale ed antimilitarista, contenenti espressioni incitanti i soldati alla rivolta armata contro i Poteri dello Stato ed alla guerra civile. Iniziate le indagini, la P.S. fermava la sua attenzione su Piccinini Giuseppe ed Olivero Giuseppe, calzolai dell'n° Reggimento Artiglieria noti come sovversivi. La perquisizione operata nelle loro abitazioni dava esito negativo; però risultava che nell'abitazione del Piccinini lavorava tal Garavelli Francesco, pure noto come sovversivo e come propagandista di manifesti sovversivi. Eseguita una perquisizione nel suo domicilio si rinveniva una lista di sottoscrizione fra elementi quasi tutti sovversivi ed opuscoli anche di carattere sovversivo. Interrogato il Garavelli sullo scopo della sottoscrizione ha dichiarato che fu fatta per sovvenire il Piccinini perché questi si era ammalato durante l'ultima quaresima e non potendo lavorare versava in cattive condizioni finanziarie, e che egli si rese iniziatore di tale sottoscrizione con la cooperazione di Milano Giuseppe per venire in aiuto dell'amico. Interrogato il Piccinini questi in primo momento ha negato quanto il Garavelli aveva detto, ma poi ha confermato le dichiarazioni del detto Garavelli. Il Milano invece ammise d'aver cooperato alla sottoscrizione per soccorrere il Piccinini. Frattanto veniva a risultare che la diffusione dei manifestini fra i soldati nella caserma era avvenuta ad opera del Caporale Berruti Domenico il quale aveva rinvenuto sulla porta della caserma un pacchetto di detti manifestini; e ciò veniva confermato da una sommaria inchiesta eseguita dal Maggiore Battaglia Cav. Angelo Comandante Interinale del Reggimento. Iniziatosi procedimento penale contro tutti gli imputati nominati m rubrica dalla istruttoria non emergeva alcun elemento a carico dei quattro individui estranei alla milizia, e non si poteva accertare se i manifestini rinvenuti in caserma fossero stati portati da costoro e se la sottoscrizione fosse stata effettivamente per soccorrere il Piccinini o se invece avesse avuto motivi politici inconfessabili. Di modo che in esito alle risultanze dell'istruttoria non si può con sicura coscienza né affermare né escludere la sussistenza dei fatti attribuiti
TRIBUNAL E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
ai quattro imputati estranei alla milizia ed essi devono andare prosciolti dai reati a loro ascritti per insufficienza di prove. Nei riguardi del Caporale Berruti Domenico è risultato che i manifestini furono rinvenuti accanto al cancello della porta carraia dal soldato Cariani Oberdan mentre eseguiva il servizio di piantone alle scuderie. Che nell'atto in cui il Cariani li esaminava sopraggiungevano il soldato Rota Vincenzo ed il Caporale Berruti; e che quest'ultimo, impossessatosi dei manifestini, li distribuì ai soldati che incontrava in caserma. . Or~ d~l .p~im_o rapp~rto risulterebbe che il Berruti dopo di averli letti Il ha ~1str1bu1t1 a1 ~oldati; ma da successiva e più accurata indagine è invece multato che 11 Caporale Berruti ha distribuito i manifes tini senza averli assolutamente letti e senza quindi averne compreso il contenuto, come rilevasi dalla nota informativa del Comandante della Divisione Militare di Alessandria a f. 63 e dal rapporto dell'ufficio di Polizia Giudiziaria di questo Tribunale Speciale a f. 65 r., il quale ha anche accertato che il Caporale Berruti non ha mai appartenuto a partiti sovversivi. . :n b~e a _tali ri~ult~nze il Berruti deve essere prosciolto dalle imputaz1om ascnttegh per mes1stenza di reato anziché per insufficienza di prove. Ritenuto che gli imputati prosciolti devono essere messi in libertà se non detenuti per altra causa. P. Q. M.
Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 e 421 C.P. Esercito, la Commissione Istruttoria - in parziale difformità del parere del P.M. - dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Garavelli Francesco, Milano Giuseppe, Piccinini Giuseppe ed Olivero Giuseppe in ordine ai reati a loro ascritti per insufficienza di prove, e nei riguardi di Berruti Domenico per inesistenza di reato, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma, 12.3.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SECONDA PARTE: SE>ITEKZE E~lESSE DAL LA COMMISSJO!'>E ISTRUTTORIA DEL T.S.D .S.
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SENTENZA N. 91
Reg. Gen. n. 601 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Pessani Claudio, Console della M. V .S.N. ; De Rosis Giuseppe, Seniore della M. V .S.N .;
ha pronunciato la seguente SENT E ' ZA
nel procedimento penale contro: Antognazza Virginio, nato il 13.7.1904 a Induno Olona (Varese), manovale; Cassani Primo, nato il 21. 12.1903 a Induno Olona (Varese), impiegato; Castelli Carlo, nato il 19.9.1899 a Induno Olona (Varese), argentiere; Cavalleri Primo, nato il 31.12.1902 a San Giuliano Milanese (Milano), autista; Cavalieri Pietro, nato il 31.8.1905 a Chiaravalle Milanese (Milano), opera10; Ferrari Albino, nato il 17.9.1904 a Melzo (Milano), contadino; Marocchi Francesco, nato il 21.8.1902 a Sant'Ambrogio Olona (Varese), operaio; Marocchi Gerolamo, nato il 12.7.1904 a Sant'Ambrogio Olona (Varese), operaio. Tutti incensurati e detenuti. IMPU TATI
Del delitto di cui all'art. 4 legge 25.r r.1926 n. 2008 per avere, in Bragazzana (Varese), la sera del 16.6.1927, mediante grida_ e canz?ni s?vversive profferite sulla pubblica via, fatto propaganda dei metodi, dei proorammi e delle dottrine del disciolto Partito Comunista. b IN CA~iERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il pros~ioolimento di tutti gli imputati per insufficienza di prove in ordine al delitto : loro ascritto, e ne ordina la scarcerazione se non detenuti per altra causa.
TRIB UNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
IN FATTO ED IN DIRITTO
risulta quanto segue : L'Arma dei Reali Carabinieri di Arcisate (Varese) con verbale in data
3.9.1927 denunziava all'autorità giudiziaria gli individui nominati in rubrica in stato di arresto, quali responsabili del reato di propaganda sovversiva a senso dell'art. 4 u.p. della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere, la sera del 16.6.1927, percorso le vie del Comune di Bragazzana cantando stornelli e canzoni di contenuto offensivo e satirico verso l'attuale Regime e poi fatto salire l'Antognazza Virginio su di un carro per tenere un discorso, questi avrebbe, fra l'altro, detto: « Mussolini ci ha dato il pane bigio, questo è il suo regalo. Ricordiamo compagni i fratelli di Russia che soffrono; ogni poco che si va avanti bisogna versare il guadagno del nostro lavoro per pagare le tasse >> (Vol. 1°, f. 2 a 8). Procedutosi contro gli imputati per il reato a loro ascritto, costoro hanno tutti negato di aver fatto in quella sera della propaganda con canti o con discorsi che suonassero critica all'attuale Regime o al Capo del Governo, ed hanno dichiarato di essersi uniti fra loro in allegra compagnia a scop? di divertimento, e di aver poi, sulla proposta di qualcuno di loro stessi, preso un carro portandolo in giro per le vie. Che, giunti nella piazzetta principale del paese, si fermarono ed invitarono l' Antognazza Virginio, che è un po' balbuziente, a salire sul carro per ten~re .un discorso. Ed egli aderì e disse delle parole sconnesse e senza alcun significato, facendo allusioni agli scapoli ed alla tassa sul celibato, suscitando l'ilarità e gli applausi dei presenti che poi presero a cantare in coro canzonette sull'argomento dello sconosciuto di Collegno Prof. Cannella. Hanno escluso in modo assoluto che si sia accennato alla Russia o a S.E. Mussolini, confermando ancora una volta che la riunione ebbe soltanto scopo di divertimento e non scopo politico. Dalla deposizione del Maresciallo dei Carabinieri Scotti Germano è risultato che egli venne a conoscenza dei fatti a mezzo di tale Broglia Serafino il quale lo informò che una comitiva di giovanotti si erano riuniti due o tre volte di sera avanzata nelle strade di Bragazzano facendo dei discorsi d'intonazione politica, e che l'ultima riunione era avvenuta la sera del 16 giugno in cui la comitiva aveva fatto salire su di un carro l' Antognazza invitandolo a fare un discorso e questi aveva parlato della tassa sui celibi e del pane bigio in modo poco favorevole al Governo. Il detto Maresciallo ha soggiunto che il Broglia non gli riferì affatto ciò che l'Antognazza aveva detto stando sul carro, limitandosi a dire che nella riunione si era parlato di politica. Esaminato come testimone il Broglia ha dichiarato di aver avuto l'impressione che i componenti della comitiva facessero parlare l 'Antognazza per divertirsi alle sue spalle dato che egli è un deficiente. Che egli non sa
SECONDA PARTE: SENTEJ\"ZE E~1ESSE D,'>LLA C01!MISSI0N E ISTRUTTORIA DEL T. S.D.S.
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precisare ciò che l'Antognazza disse in quella sera, ma ricorda soltanto questa frase : « il nostro Duce che ci dà il pane bigio! >> . • • Sono stati esaminati vari altri testimoni che avevano sentito la comitiva fare chiasso in quella sera, ma nessuno ha dichiarato di avere udito parole che suonassero offesa al Due~ o all'~ttuale Regi1?e. . . . E dalle deposizioni del teste Chiesa Ennco, segretano pohuco del ~asci? e del teste Cassani Felice seo-retario amministrativo dello stesso Fascio, risulta che ali arrestati, pur ngn essendo fascisti tesserati, sono dei bravi giovani apolitici che non hanno mai dato luogo a lagnanze di sorta, e che sono soltanto amanti del divertimento. In base a tali risultanze non si può con sicura coscienza affermare che vi sono elementi sufficienti di colpevolezza a carico degli imputati, e pertanto essi devono essere prosciolti dalla imputazione a loro ascritta per insufficienza di prove e posti in libertà se non detenuti per altra causa. P. Q. M.
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 e 421 C.P. Esercito, in conforme richiesta del P.M. d~ch~a~a non lu~go _a procedimento penale nei riguardi di Antognaz~a Virginio,_ Cas~an1 Pnmo, Castelli Carlo, Cavalieri Primo, Cavalleri Pietro, Ferran Albmo, Marocchi Francesco e Marocchi Gerolamo in ordine al reato di propaganda a loro ascritto per insufficienza di prove, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma, u+1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Per il testimone Broglia Serafino vedi ordinanza del Giudice Istruttore del 19+1928.
IOOO
TRIBUNALE SPECIALE PER L,... DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 153/ 1928
SENTENZA N . 92
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudià Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente S ENTENZA
nel procedimento penale contro :
SECONDA PARTE: SENTE~ZE EMESSE DALLA COM~HSSIO~E ISTRUTTORIA DEL T.S.D, S,
I 00 I
Il fatto venne a conoscenza del Capomanipolo Signor Vannutelli Mario il quale procedette senz'altro all'arresto d~l Polini. . . , Fu quindi avanzata regolare .denunzia , contro _costm : si e proceduto , per il reato di propaganda sovversiva come e detto m r~b:ic~. Durante l'istruttoria è rimasto accertato dalle deposiz1oru dell oste Mercuri e del teste Ferrari che il Polini quando entrò nell'osteria era in stato di evidente ubriachezza. E dal rapporto della P .S. risulta che il Polini, sebbene pregiud~~ato per reati comuni, non ha mai dato luogo a rilievi p~r ~a condotta polltlc~. Dalla deposizione del Capomanipolo Vannutelh nsulta altresi c~e 11 Polini, politicamente, non ha mai dato motivo a lagnanza e che, anzi, ha un figlio avanguardista. . Pertanto soro-e grave dubbio sull'elemento intenzionale del reato ascntto al Polini ed è c:So di proscioglierlo dalla imputazione per insufficienza di prove. Ritenuto che l'imputato prosciolto deve essere posto in libertà se non ~ detenuto per altra causa.
il
Polini Renato, nato a Roma il 30.5.1886, muratore. P. Q , M, I MPU T ATO
D~l delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere ~n Roma, la. sera del 20.3.1928, pubblicamente fatto propaganda dei metodi, delle dottnne e dei programmi del disciolto Partito Comunista. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento dell'imputato dal reato ascrittogli per insufficienza di prove e la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. IN FATTO ED 1N DIRITTO
risulta quanto segue : La sera del 20.3.1928 verso le ore 23 entrava nell'osteria di Via Pettinari n. 72 in Roma tal Polini Renato in stato di manifesta ubriachezza . ' ed ordmava all'oste Mercuri Raniero un quarto di vino bianco. L'oste, vedendo!~ ~ quello stato, non voleva dargli il vino, ma poi per levarselo dattorno gh diede un quarto di vino bianco. Il Polini allora tenendo il bicchiere in mano disse: « Bevo alla salute di Lenin! ». Erano presenti altre persone fra cui tale Ferrari Enrico.
Visti gli art. 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313 e 421 ~.P. Esercito, su ~o~forme parere del P.M., dich~ara no-?- luogo_ a proc~dime~to penale nei n~ ouardi di Polini Renato per msuffìc1enza d1 prove m ordme al reato a lm ~critto ed ordina che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Roma, 11.4.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRlllU)IALE SPECIALE PER L A DIFESA
DELLO STATO
Reg. Gen. n. 759 / 1927
SENTENZA N. 97
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Scacco Augusto, nato a Rocca Priora (Roma) il 29+r904, contadino. I MPUTATO
D.el delitto p~evist? e p~nito dall'art. 4 legge 25.rr.1926 n. 2008, per avere m Rocca P~1ora? 11: periodo di tempo volgente verso il novembre 1927, fatto parte del ncosutmto Partito Comunista già disciolto per ordine del1'autorità. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto. IN FATTO ED IN DIRITTO
risulta quanto segue: La sera del 26.rr.r927, verso le ore r8,30 in San Cesareo, frazione del Comune di Zagarolo, il milite della M.V.S.N. Luciani Leopoldo mentre si trovava nei pressi della propria abitazione incontrò tale Scacco Auo-usto, contadino, domiciliato a Colle di Fiori, frazione di Rocca Priora, eh~ egli conosceva da tempo. Dopo essersi scambiato il saluto lo Scacco gli chiese se 0uli faceva assaggiare il suo vino. Il Luciani aderì volentieri e lo fece entrare nella propria casa dove gli offrì del vino.
SECONDA PARTE: SE)ITEKZE B!ESSE DALLA CO~!MISSIO~E ISTRUTTORIA DEL 'f.S.D.S.
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Discorrendo del più e del meno lo Scacco ad un certo momento prese a dire al Luci ani : « Io sono del Partito Comunista; tu vuoi far parte della nostra associazione che si sta costituendo in Colle di Fiori? Abbiamo già raggiunto il numero di 25 soci ». Il Luciani rispose affermativamente ed allora lo Scacco tolse di tasca delle carte ed un opuscolo nel quale era la fotografi.a di Giacomo Matteotti. Poi scrisse su di un pezzo di carta queste parole: Giacomo Matteotti commemorazione ! Il Luciani allora chiese allo Scacco l'indirizzo della associazione per potersi iscrivere, ma questi gli disse che si fosse recato il 27 novembre a Colle di Fiori perché avrebbe pensato lui a farlo iscrivere. Quindi si salutarono e lo Scacco andò via dimenticando sul tavolo l'opuscolo di Giacomo Matteotti. Il Luciani se ne impossessò e, dopo che lo Scacco si allontanò, si recò al Comando di Stazione dei Reali Carabinieri e denunziò il fatto al brigadiere Barsui al quale consegnò anche l'opuscolo di Giacomo Matteotti. Il detto brigadiere si recò subito a Colle di Fiori per procedere all'arresto dello Scacco, ma non lo trovò in casa. Ritornando il mattino seguente riuscì a rintracciarlo e lo accompagnò in caserma dove lo sottopose ad interrogatorio. Lo Scacco confessò quanto il Luciani aveva denunziato, ma disse di aver fatto quel discorso per scherzo ed anche perché era un po' alticcio per il vino bevuto. Quanto all'opuscolo di Giacomo Matteotti disse di averlo avuto da suo fratello Luigi. Interrogato costui confessò d'averlo effettivamente dato al fratello Augusto e di averlo a sua volta ricevuto dalla propria zia a nome Proietti Santina. Interrogata costei disse di averlo trovato per terra un giorno nell'andare in chiesa, ed essendo analfabeta, di averlo dato al nipote Luigi Scacco. Allo scopo di accertare se effettivamente si stava ricostituendo una associazione comunista, in Colle di Fiori furono interrogate dall'Arma varie persone e furono anche eseguite varie perquisizioni domiciliari, ma l'esito fu negativo, come negative riuscirono anche le perquisizioni fatte nell'abitazione dello Scacco e dei suoi parenti. Ciò non pertanto lo Scacco fu trattenuto in arresto e denunziato al Tribunale Speciale. Si procedeva quindi contro lo Scacco per il reato di appartenenza al ricostituito Partito Comunista a senso dell'art. 4 p.cpv. della legge 25.rr.1926
n. 2008. Dalla istruttoria però rimaneva escluso in modo assoluto che a Colle di Fiori si fosse ricostituita una sezione comunista e quindi che lo Scacco ne facesse parte. Il Maresciallo dei Carabinieri Di Lolli, Comandante la Stazione di Montecompatri, ha dichiarato che essendo stato incaricato di fare delle in-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECOKDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIO:'.'<E ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
dagini in proposito se ne è occupato, e gli è risultato che a Colle di Fiori non esisteva alcuna sezione comunista né si erano fatti tentativi per ricostituirla (f. 32). E dal rapporto del Maresciallo dei Carabinieri Presciutti, Comandante la Stazione di Rocca Priora, risulta che lo Scacco è notoriamente di buoni precedenti politici, che non ha mai dato luogo a rilievi; che ha sempre frequentato la compagnia di fascisti e di militi; e che ha il padre regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista (f. 28). In base a tali risultanze devesi ritenere che quanto egli disse al Luciani sia stato effetto di uno scherzo o dell'alterazione del vino bevuto. E poiché è rimasto escluso che egli appartenga ad alcuna associazione comunista deve essere prosciolto dalla accusa per non aver commesso il fatto, e posto in libertà se non è detenuto per altra causa.
Reg. Gen. n. 506 / 1927
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SENTENZA N. 106
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente
S ENT ENZA P. Q. M.
Visti gli art. 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313 e 421 C.P. Esercito, la Commissione Istruttoria - su conforme parere del P.M. - dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Scacco Augusto in ordine al reato ascrittogli per non aver commesso il fatto ed ordina che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Roma, 18-4-1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
nel procedimento penale contro: Zecchini Bruno, nato il 4-2.1903 a Venezia, meccanico; Rigato Edoardo, nato il 17.7.1906 a Venezia, verniciatore; Cesarini Enrico, nato il 15.1 r. 1903 a Venezia, carpentiere; Grassi Luigi, nato il 3.5.1902 a Venezia, materassaio; Pierri Nicola, nato il 7.12.1885 a Taranto, commerciante; Banzato Riccardo Secondo, nato il 10.3.1903 a Venezia, facchino. Tutti incensurati meno il Pierri ed il Banzato e tutti detenuti dal 24.7.1927 (il Banzato già detenuto per altra causa). I:MPUTATI
r) del delitto di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.rr.1926 n. 2?08 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120- 252 C.P. per avere, m Venezia, in epoca anteriore e prossima al luglio 1927, con~er:ato, _a~part:· nendo a segreta associazione comunista, tra loro e. c_on altn nrnas~1 1gnot1, di commettere fatti diretti a suscitare la guerra c1V1Je ed a fare msorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri. dello Stato; 2) del delitto di cui all'art. 3 cpv. della citata legge 25.1r.1926 n. 2?08 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252 C.~. (delttto continuato ai sensi dell'art. 79 C.P.) per avere, ne1le precitate c1rcosta_nze di tempo e di luogo, in correit~ fra_ loro e_ con atti _esecutivi ~ella medes:ma risoluzione criminosa, con la d1ffus10ne d1 stampati del Partito Comunista, istigato a commettere fatti diretti a far ins_orgere in armi _g~i abitanti del Reano contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile. b Con l'ao-o-ravante della recidiva per il Banzato (art. 80 C.P.). bb
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26/ bis - U.S.
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T RI BUNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il rinvio degli imputati al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati come sopra rubricati IN FAT TO ED IN DIRirro
risulta dagli atti quanto segue: La notte del 30+1927 in Venezia nei giardini pubblici Papadopoli e nelle cassette postali della ferrovia furono rinvenuti dei manifestini litocrrafa ti diretti « Ai lavoratori >> a firma della << Federazione Giovanile Co~rnnista d'Italia >> contenenti frasi di incitamento alla lotta contro il fascismo e d'inno alla unione sovietista ed alla rivoluzione cinese. Alla Regia Questura di quella città sarebbe risultato, da indagini esperite e da notizie confidenziali, che detti manifestini sarebbero stati tenuti celati nella bottega dell'imputato Zecchini e quindi da lui diffusi unitamente ai coimputati Rigato, Banzato e Cesarini. Per tali motivi essi vennero allora tratti in arresto; ma non essendo stato possibile a quegli organi di polizia raccogliere elementi sufficienti per avanzare analoga denuncia, vennero lasciati in libertà non senza prima averli fatti sottoporre, da quella commission_e provinciale, all'ammonizione, quali elementi pericolosi per l'ordine naz10nale. Così la sorveglianza della polizia sui predetti fu potuta esercitare con maggiore assiduità e diligenza, senza però alcun esito positivo; tanto più che i predetti, pur bazzicando le stesse località in Sestiere di Cannareggio, esitavano di avvicinarsi. Senonché il 5 maggio successivo furono arrestati in Verona alcuni comunisti fra i quali tale Zaninetti Umberto che confessò di essere un còrriere del Partito e di esplicare la sua attività nel Veneto e si rifiutò di fornire qualsiasi indicazione che potesse compromettere i compagni di fede. Solo, fra l'altro, dichiarò che a Venezia aveva avuto contatto con certo Vitali, muratore o meccanico, di anni 22, alto, corporatura media, colorito rosso, capelli castani, col quale si incontrava in campo San Geremia. Ri~rese le indagini contro Zecchini e compagni, ebbero esito negativo. Nella circostanza lo stesso Zecchini e anche l'imputato Grassi furono incaricati dalla Regia Questura quali confidenti e specialmente per l'identificazione del Vitali (vedi atti del Commissario Calandra a pag. 70 e memoriale Zecchini a pag. rr4 del fascicolo processuale), ma senza concreti risultati. La Questura, pur non avendo elementi fondamentali o prove dirette, ritenne di ravvisare nei denunziati coloro che si sarebbero adoperati per costitufre la sezione giovanile comunista menzionata nella dichiarazione resa dallo Zaninetti individuando, inoltre, nei sunnominati giovani coloro che avrebbero diffuso nella notte sul 1° maggio i manifestini sopracitati.
SECONDA PARTE : SE:-lTENZE L\!ESSE DALLA COMMISSI01'E ISTRUTTORIA DEL T . S.D.S.
I OO7
Tale convinzione trovava - secondo la Questura - le sue argomentazioni fondamentali nelle seguenti considerazioni: a) sul non recente passato comunista dei denunziati; b) sulla constatazione che lo Zecchini si era trovato a Milano con il noto comunista Ottorino Perrone che, tra l'altro, conviveva con la sorella dello stesso Zecchini; e) sul fatto che gli imputati si erano trovati qualche volta insieme e qualcuno di essi aveva frequentato l'esercizio del Pierri; d) sulla constatazione che lo Zecchini e il Rigato - che si sono sempre proclamati innocenti dei fatti loro adde~itati. - avre?bero ~osp~t~at~, quale loro accusatore in ordine alla nota d1ffus10ne dei mamfestlm, 11 Grassi. La denuncia e l'arresto degli imputati venne effettuata dalla Questura in base alle sopraspecifìcate considerazioni. Non si può, però, non rilevare che sia negli atti che nella formale istruttoria non sono emersi elementi o indizi sui quali si possa basare una sena accusa. Gli imputati, infatti, con prove testimoniali e non cadendo nei loro numerosi interrogatori in contraddizioni di rilievo, hanno dimostrato ~ome gli indizi sui quali si era basata la Questur~ per l'a:r~s~o e la denuncia, se non infondati, non presentavano una sufficiente solidita. . E' vero che lo Zecchini si incontrava con il Perrone, ma questi era vincolato da stretta parentela, se non di diritto, di fatto. . E' anche vero che alcuni degli imputati si trovavano, nelle ore libere di lavoro qualche volta insieme, ma con loro vi erano anche d~i. fascist~ che hanno deposto a loro favore dichiarando che lo scopo degli mcon~1 era quello di avvicinare qualche ragazza: cosa naturale data la loro eta. Inoltre occorre rilevare che nel periodo in cui i giovani erano sorvegliati dacrli orcrani della polizia non venne riscontrato dal personale addetto alla sorv~crlia;za nessun elemento concreto di colpevolezza. E' es~tto che nei primi mesi del 1927 Zecchini e forse anche il Grassi furono avvicinati dal Papanello che propagandò idee comuniste (vedi fase. proc. 457 / Reg. Gen) ~a. il Papanello li ~vvi~inò quale confìd~nte dell_a Questura (vedi depos1z10m rese dal Commissario Calandra). P_ero non _risulta che sia il Grassi che lo Zecchini abbiano abboccato o abbiano formto elementi dai quali si possa dedurre che siano incorsi nei fatti che sono stati loro addebitati. Osserva poi la Commissione che, data l'età de~li imp_ut~ti, ~no dei quali, il Pierri, ha 42 anni e gli altri sui 24, sembr~ mve_rosim1le ~1 .adop;rassero a costituire una sezione giovanile quando gli altn denunziati dalla Regia Questura stessa quasi contemporaneamente, q~ali_ presunti co~p°; nenti della sezione adulti (vedi fase. 457 / Reg. Gen. g1a citato), sono d1 eta pressoché inferiore di quella degli attuali prevenuti.
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SECONDA PARTE: SENTEN ZE E:\IESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Ora non essendo accertato dall'istruttoria che i prevenuti, nell'epoca contestata, abbiano svolto la loro addebitata attività comunista e che abbiano diffuso i noti manifestini, non sembra alla Commissione che le sole confidenze asserite dalla Regia Questura di Venezia, non confortate dai seri indizi e in contrasto con il testimoniale fornito dagli imputati, sia sufficiente a giustificare un rinvio a giudizio dei rubricati. P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito e 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 nonché l'art. 7 della legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 551 C.P. Esercito, in difformità delle richieste del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Zecchini, Rigato, Cesarini, Grassi, Pierri e Banzato, come sopra qualificati in ordine all'imputazione loro ascritta in epigrafe, perché non risultano indizi sufficienti di reità; ne dispone il proscioglimento ed ordina il loro rilascio se non detenuti per altra causa. Roma, 1°.5.1928 - Anno VI.
Reg. Gen. n. 667 / 1927
I 00 9
SENTENZE N. 108 E 188
La Commissione Istruttoria presso il Tribunaìe Speciale per la difesa dello Stato ha emesso nei confronti dei sottoelencati imputati: Silvestri Giovanni, nato a Mariano (Udine) il 26.7.1906, bracciante; Del Bianco Eugenio, nato a Trieste il 30.5.1906, falegname; Marega Ferdinando, nato a Trieste il 22.12.1907, meccanico ; Sverzut Fausto, nato a Cervignano del Friuli (Udine) il 22.rr.1909, fabbro; Buttignon Vulmaro, nato a Monfalcone (Gorizia) il 5.r.1908, tubista; Sellan Egidio, nato a Monfalcone (Gorizia) il 24.12.1897, tubista; Budicin Antonio, nato a Rovigno d'Istria (Jugoslavia) l' u.6.1908, fabbro; Quarantotto Mario, nato a Rovigno d'Istria (Jugoslavia) i1 15.8.1906, fabbro; Buttignon Bruno, nato a Monfalcone (Gorizia) l' rr.r2.19ro, fabbro ; due sentenze e una ordinanza.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Con sentenza n. rn8 del 2.5.1928 la Commissione Istruttoria composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
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ha pronunciato l'accusa con rinvio al giudizio del T.S.D.S. per il reato cospirazione di cui all'art. ~ della ~egge 25.11.1926 n. 2008, per avere, m Monfalcone in epoca antenore e smo ~l ?- ro.1927, c~ncerta~o fra loro e con altri, appartenendo a segreta _a~soc1az10n~ comu:111sta, d1 commetter: fatti diretti a suscitare la guerra e1v1Ie e la msurrez10ne armata contro 1 Poteri del1o Stato. Con ordinanza del 9.8.1928 la Commissione Istruttoria composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero ; Giudià: Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N. ;
s:;co ><DA PARTE: SE1'1EXZE EMESSE DALLA cOM~HSS10 1'E ISTRUTTORI ,\ DEL T.S.D.S. 1010
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TRIBUK..\LE SPECIALE PER LA DIFES.\ DELLO ST,\ TO
esaminate « le richieste difensive di taluni imputati relative a circostanze di fatto che necessariamente richiedono un riesame degli atti istruttori » dispone una istruttoria suppletiva delegando il Presidente della Commissione Istruttoria affinché, in base a dettagliate considerazioni esposte nel1'ordinanza, che si omettono di trascrivere, « ricorra alla Polizia Giudiziaria del T.S.D.S. in modo che dalle esplicate indagini investigative sia possibile ottenere elementi nuovi, atti al definitivo esame e giudizio del procedimento». Con sentenza n. r88 del 21.8.1928 la Commissione Istruttoria composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero;
SENTENZA N. 117
Reg. Gen. n. 513 / 1927
La Commissione Istrnttoria presso ii Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N. ; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTEN Z A
Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.~.;
ha dichiarato « nulla e di nessun effetto giuridico la precedente sentenza di rinvio a giudizio pronunciata il 2.5. 1928 nei riguardi di tutti gli imputati e di non esservi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine al reato di cui all'art. 4 1° cpv. della legge 25. 1r.1926 n . 2008 ». Ciò perché « non vi è dubbio che di fronte al rapporto trasmesso dalla Polizia Giudiziaria in base alle nuove emergenze, le quali stabilivano che nel complesso gli imputati non possono ritenersi di cattivi precedenti morali e politici, il Collegio ritiene che nella fattispecie siano venuti a mancare indizii sufficienti di reità a carico loro tenendo presente altresì che, semmai, l'opera criminosa svolta dagli imputati avrebbe ipotizzato la configurazione giuridica del reato previsto e punito dall'art. 4 1° cpv. anziché quella dell'art. 3 P·P· della legge 25.rr.1926 n. 2008 ». Si sarebbero ravvisati, cioè, gli estremi del reato di appartenenza a partito disciolto dalla pubblica autorità, in luogo della cospirazione. Tutti gli imputati, detenuti dal 7.10.1927, vennero scarcerati il 23.8.1928.
nel procedimento penale contro : Mariani Giuseppe, nato ad Origgio (Varese) il 16.10.1889, agente assicuratore; Moneta Natale, nato ad Uboldo (Varese) il 29.r.1902, operaio tessile; Ceriani Giulio, nato ad Uboldo (Varese) il 20.12.1904, venditore ambulante; Caprera Ernesto, nato ad Uboldo (Varese) il 20.r.1902, asfaltatore. Tutti incensurati e detenuti.
IMPUTATI
r) del delitto di cui all'art. 3 p·.p. della legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. ~20 - 252 C?· per avere. nel territorio di Uboldo (Varese), in epoca anter~ore e pross~ma al luglio 1927, concertato appartenendo a segreta associazione comu~ista, fra loro e . altri rima;ti ignoti, di commettere fatti diretti a susclt~e la _guerra c1v1 ~ ed a far insorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poten dello Stato, 2008 2) del delitto di cui all'art. 3 cpv. della citata legge 25.11.1926 n . in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252 - 63 C.P. per. avere, nelle precisate circostanze di luog? nella n?tte dal 27 al 28.7.1?27, ~n. cor.t' f a loro con la diffusione d1 stampati del Partlto Comumsta, istigato , · · 1· b' · d 1 Re no rei a r g a commettere fatti diretti a far insorgere m anm ~ ~ a itantl e contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SECONDA PARTE : SE:-.TENZE E MESSE D,'\LLA COMMISSIOKE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
non erano stati notati manifestini nelle vie del paese e che il Moneta ed il Ceriani erano stati visti in un'osteria sin dalle 22,30 (teste Monticelli Pietro, f. 52, Vol. 3°). Il Segretario Politico del Fascio di Origgio ha assicurato che, sin dall'epoca della costituzione di quel Fascio, il Mariani, prima di idee sovversive, ebbe a cambiare le sue opinioni (f. 35, Vol. 3°). Il teste Berra, dal quale dipendeva il Mariani, ha affermato che tanto questi che il Caprera sono insospettabili e che essi diffondevano per conto della società di assicurazioni - istituzione ispirata dalla Carta del Lavoro stampati dove .figuravano nomi di personalità fasciste e la fotografia del Duce. Pertanto a fondamento di qualche sospetto a carico del Mariani non rimanaono che i suoi, ormai lontani, precedenti, e il fatto d'essere stato trovati quasi vestito sul letto; e a carico del Caprera i suoi precedenti e il fatto d'essersi reso irreperibile il giorno successivo al rinvenimento dei manifestini. Dette circostanze sono state da entrambi giustificate con spiegazioni che hanno i caratteri della verosimiglianza. Il Mariani infatti dichiara di essersi addormentato non completamente vestito, ma in pantaloni e camicia, a piedi nudi, per poter dormire colla finestra aperta, dato il caldo; e il Caprera d'essersi allontanato dal paese per un giorno per sottrarsi a molestie sapendosi ricercato. Sul Caprera peserebbe il sospetto d'un suo intervento ad una riunione sovversiva che sarebbe avvenuta il 1°.5.1927; ma risulta che le indagini tempestivamente eseguite diedero esito negativo (f. 37, Vol. 3°). Quanto al Moneta è dall'istruttoria emerso che egli consegnò spontaneamente, ai fascisti incontrati per via, i manifestini che dichiarò subito d'aver raccolti da terra (f. 55 - 56 - 57 - 58, Vol. 3°); che egli ebbe a dire al Ceriani che si sarebbe servito della carta raccolta per il gabinetto (f. 19, Val. 3°); che, data l'ora in cui fu visto in osteria in relazione alla presunta ora della diffusione dei manifestini, non sembra verosimile che egli sia stato a diffonderli; che nessun indizio si rileva dagli atti circa incontri che e<rli avrebbe potuto avere cogli ignoti portatori dei manifestini ad Uboldo; che egli è considerato dallo stesso Segretario Politico del Fascio quale un simpatizzante fascista, anche per averne dato qual~he prova (f. 39, Vol. 3°). Quanto al Ceriani è risultato che indicò subito ai Carabinieri il posto dove aveva, in casa, gettato i manifestini che dichiarò di aver raccolti per il suo gabinetto; che egli, alcoolizzato, quasi imbecille, incapace di far male (f. 20, Val. 1°), non è considerato un sovversivo neppure dal predetto Searetario Politico (f. 39, Vol. 3°). Invero di accertato a carico del Moneta non ~'è che il fatto di aver nascosto addosso dei manifesti raccolti e di averne alcuni rigettati per istrada (cosa del resto fatta anche da tal Greco Angelo contro il quale né l'autorità di polizia giudiziaria rite:ine dovere_ el_evare denunzia né il P.M. di iniziare azione penale); ed a canea del Cenam non
Letti gli atti processuali e la richiesta di proscioglimento di tutti gli imputati fatta dal P.M. in data 7.5.r928, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
Alcuni fascisti di Uboldo (Varese) videro, verso le ore 24 della notte sul 28.7.1927, i rubricati Moneta e Ceriani raccogliere (mentre rincasavano dopo essere stati insieme in un'osteria) da terra e nascondere addosso molti dei manifestini incriminati (vedi esemplare a pag. 2, Vol. r 0) . Qualcuno affermò che il Moneta, dopo averli raccolti e letti, alcuni ne sparse a terra, mentre i rimanenti, che aveva nascosti tra la camicia e i p_ai:italoni, stimò prudente consegnare ai fascisti stessi quando se li vide v1cmo. Operatasi una perquisizione in casa del Ceriani furono rinvenuti e sequestrati i manifestini da lui raccolti. Poiché nelle ore pomeridiane dello stesso 27 luglio s'era notato in Uboldo l'ex sovversivo Mariani, residente in Origgio, in compagnia del Caprera, una volta anch'egli sovversivo, e s'era notato, ancora, che ambedue s'~rano recati da Uboldo a Cerro Maggiore, tornando ad ora tarda, s'era ntenuto che il Mariani ed iì Caprera, ritirati i manifestini a Cerro Mag~iore, parte li avevan? disseminati per le vie di Uboldo e parte consegnati al Moneta e al Cenani. Pertanto il Segretario Politico del Fascio di Uboldo, svegliato dai fascisti, s'era recato in casa del Mariani che aveva trova~o a l<:tt_o vestito, mentre il Caprera, ricercato, il giorno dopo s'era reso 1rrepenb1le, presentandosi però spontaneamente il mattino del successivo giorno 29. Perciò i quattro predetti furono arrestati e denunziati (pa<r. 3 - 4, VoL 1°). b Iniziatasi l'azione penale contro tutti, le indagini istruttorie non hanno dato risultati positivi contro i prevenuti e gli indizi, scarsi in origine, non hanno trovato conforto nelle risultanze. Il Caprera, sul conto del quale hanno dato buone informazioni numerosi testi, compreso il Segretario Politico del Fascio locale (f. 2r - 22 - 23 24 - 39, Vol. 3°), ha sostenuto che, essendo nel pomeriggio del 27 libero dal lavoro, aveva accompagnato il Mariani che era in giro per affari. Il Mariani, d'altro canto, con n umeroso e concorde testimoniale, ha provato che, nel pomeriggio critico, s'era recato da Origgio ad Uboldo e da Uboldo a Cerro Maggiore per affari inerenti alla sua occupazione di agente di assicurazione e che verso le ore 23 egli era già tornato ad Origgio (f. 3° - 3 1 - 32 - 34 - 35, Vol. 3°). Si noti in proposito che, secondo la denuncia, la diffusione dei mamfestini incriminati era avvenuta verso le ore 23,30, che prima di detta ora
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TRIBUNALE S PECI ALE
PF.:l. LA nIFES.A. DE.L!.O ST:\:O
v'è che il fatto di aver portato a casa alcuni manifesti raccolti e di averli buttati nella cassetta delle immondizie. Ora, dopo quanto è risultato e sopra stato esposto, non sembra alla Commissione di avere materiale sufficiente a aiustificare un rinvio a 0o-iud~z~o dei p~evenuti, né, data la distanza di tem;o dal fatto, un supplemento d1 1struttona ~ppro ~~rebbe a concretare responsabilità, se si pensi che lo 1 del luogo ha affermato che egli, in coscienza, non stesso Segretano Poi1t1co può fornire alla giustizia elemento alcuno a carico dei denunziati atto a dimost:a~e la l?ro colpev~lezza (vedi f. 39 r., Vol. 3°). Ritiene perciò la C_omm~s~10ne sia _provvedimento di giustizia ordinare il proscioglimento d1 tutti 1 prevenuti per insufficienza di indizi di reità nei loro confronti.
SECOKDA PARTE : SENTE::Sz:, EMESSE DALLA COMMI SSIONE ISTRUTTORI A DEL T .s.n.s.
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SENTENZA N. 138
Reg. Gen. n. 171 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S. N .;
ha pronunciato la seguente P. Q. M.
Visti gli art. 7 legge 25.11.1926 n. 2008; 551 e segg. -421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti dei nominati in epigrafe Mariani, Moneta, Ceriani e Caprera in ordine alle imputazioni in rubrica loro ascritte, per~hé _contro ~i e~si non risultano sufficienti indizi di reità e pertanto ordma 11 loro nlasc10 se non detenuti per altra causa. Roma, 15.5.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SENTENZA nel procedimento penale contro : Usseglio Alfredo, nato il 12.8.1897 a Sant'Ambrogio di Torino, montatore meccanico; Arduino Gaspare, nato il 29.4.1901 a Torino, meccanico; Raccatti Francesco Mario, nato il 2.8.1898 a Torino, meccanico; Santhià Luigi Battista, nato il 17.3.1898 a Santhià (Vercelli), meccanico; Ferrero Felicita, nata il 31.12.1900 a Torino, impiegata; Famuso Filippo, nato il 22.9.1900 a Foggia, operaio. Tutti detenuti meno il Santhià latitante.
IMPUT A TI
I) del reato previsto e punito dall'art. 3 p.p. legge 25.rr.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252 C.P. in detto articolo richiamati, per avere in Torino in epoca anteriore e prossima al luglio 1927 concertato con altri di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile; 2) del reato previsto e punito dagli art. 63 - 79 C.P. e art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252 C.P. in detto articolo richiamati, per avere in tempi diversi, anteriori ma prossimi al luglio 1927, concorso con altri e con atti esecutivi nella medesima risoluzione criminosa, incitato pubblicamente col mezzo della stampa
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TR1BU)<ALE SPECIALE PER L\. DIFESA DELLO STATO SECO:-;DA P,\RTE: SENTENZE D!ESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
a c~mmett:re fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro 1 Poten dello Stato e a suscitare la guerra civile.
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SENTENZA N . 141
Reg. Gen. n. 378 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Omissis
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; P. Q. M.
Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Visti gli art. 552-557-4-21 C.P. Esercito; 7 legge 25.11.1926 n. 2008· 6 R.D: 13·3· 1927 n . .313; in difformità del parere del P.M., dichiara no~ doversi ~roced~re n:1 co?fronti di Usseglio, Arduino, Raccatti, Ferrero e F~u~o I~, ordme ~1 re_at1 a lo~o ascritti perché non risultano sufficienti indizi d1 r~ita ed ordma 11 loro nlascio se non detenuti per altra causa. Ordma la sospensione del giudizio nei riguardi del contumace Santhià. Roma, 18.6.1928 - Anno VI.
Giudici : Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTE NZA nel procedimento penale contro: Canziani Guido, nato il 14.9.1890 a Milano, viaggiatore di commercio.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Detenuto. IMPUTATO
Nota. - Santhià venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 25.1.1932 (v. « Decisioni emesse nel 1932 l>).
2
del
Ferrero, per fatti diversi - seppure commessi nello stesso periodo di tempo - è stata condannata dal T.S.D.S. con sentenza n. 31 del 12+ 1928 (v. pag. 145).
Dei reati di cui all'art. 4 p. e u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere, a Gallarate (Milano), in epoca imprecisata, ma anteriormente al 30.5.1928, fatto propaganda dei programmi, delle dottrine e dei metodi di azione di un partito già disciolto per ordine della pubblica autorità, partito di cui faceva parte.
Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 551 - 421 C.P. Esercito, 7 legge 25.11.1926 n. 2008, 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti del rubricato Canziani Guido perché non risultano sufficienti indizi di reità in ordine ai mossigli addebiti, e pertanto ordina la scarcerazione del Canziani se non detenuto per altra causa. Roma, 20.6.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRI BUNALE SPECI/\LE
SECO!\ì )A PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA co~1mss10:-E ISTRUTTORIA DEL T .S.D.S.
PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 230/ 1928
SENTENZA N. 144
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
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SENTENZA N. 150
Reg. Gen. n. 358 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore : Presti Giovanni·
Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Pasqualucci Renato, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
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Giudici: Pasqualucci Renato, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M. V .S.N.;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SE N TENZA
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Odandi Saverio, nato il 24.3.1904 a Grottole (Matera), meccanico ; Taddei Ezio, nato l'rr.3.1903 a Terni, operaio; Liorni Cesare, nato il ro.3.1898 a Stroncane (Terni), opera10. Detenuti. I MPU T ATI
. Del delitto previsto e punito dall'art. 3 della legge 25. rr.1926 n. 2008 m rapporto all'art. 120 C.P. per avere in Terni, nel gennaio 1928, concertato, con altre persone rimaste sconosciute, di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato .
Omissis P. Q. :M.
nel procedimento penale contro: Michdli Domenico, nato 1'1.u.1894 nel Brasile, carpentiere in legno; Debens Francesco, nato il 14+1897 a Trieste, operaio navale; Laurencic Luigi, nato il 22.6.1898 a Marcottini (Gorizia), ribattitore; Broggian Silvio, nato il 15.3.1901 ad Albettone (Vicenza), bracciante; Romano Bruno, nato il ro.u.1902 a Versa (Gorizia), muratore; Capello N arciso, nato il 13.8.1890 a San Canzian d'Isonzo (Gorizia), muratore; Luchitta Romano, nato il 25.12.1908 a Monfalcone (Gorizia), bracciante; Cidin Giuseppe, nato il 15.3.1902 a Fiumicello (Udine), contadino; Pelos Luigi, nato il 13.6.1898 a Staranzano (Gorizia), contadino; Modest Luigi, nato il 14.5.1893 ad Aquileia (Udine), bracciante; Sturnich Luigi, nato il 2.3.1899 a Trieste, carpentiere ; Ellero Bruno, nato il 7.5.1890 a Monfalcone (Gorizia), muratore; Luchitta Antonio, nato il 20.2.1903 a Monfalcone (Gorizia), bracciante. Debens e Romano latitanti; tutti gli altri detenuti.
Visti gli art. 421 - 551 C.P. Esercito, 7 legge 25.rr.1926 n. 2008, 2 R.D. 13.3.1927. n. 313; su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedunento penale perché non risultano sufficienti indizi di reità contro gli impu~ati Orlandi, Taddei e Liorni, in epigrafe qualificati, in ordine al reato rubricato ed ordina il loro rilascio se non detenuti per altra causa. Roma, 27.6.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
IMPUTA TI
1) del delitto di cui all'art. 3 P·P· legge 25.11.1926 n. 2008 in rela~i~ne agli art. 120 - 252 C.P. per avere, nel terr_ito!io di Mo~ alcone (Gonz1a), sino al 16.5.1927, partecipato al concerto cnmmoso posto m e~sere dal Partito Comunista, disciolto dall'autorità e ricostituitosi clandestinamente .allo scopo di commettere fatti diretti a far i~sorgere in arm_i _gli abitanti del Reo-no contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile; ~
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TRIBUNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
2) del delitto di cui all 'art. 3 cpv. legge suddetta in relazione agii art. 120 - 252 C.P. per avere nelle suesposte circostanze di tempo e di luogo istigato a commettere fatti delittuosi di cui al capo 1) di imputazione; 3) del delitto di cui all'art. 4 P·P· predetta legge per avere, nelle suindicate circostanze, ricostituito il Partito Comunista già disciolto per ordine della pubblica autorità ; 4) del delitto di cui al suddetto art. 4 cpv. per avere, nelle ripetute circostanze, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della pubblica autorità; 5) contro il Michelli anche di omessa denuncia di armi (art. 37 T.U. legge di P.S. 6.rr.1926 n. 1848) per avere, nelle stesse circostanze di cui sopra, detenuto 3 sciabole baionette militari e I I cartucce per fucile, senza averne fatto denuncia all'autorità; 6) contro il Modest anche di omessa denuncia di munizioni ai sensi dell'art. 37 predetto. perché, nelle stesse circostanze di cui dianzi, deteneva munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità; 7) contro il Pelos anche di omessa denuncia di armi ai sensi dello stesso art. 37 perché, nelle suindicate circostanze, deteneva un pugnale senza averne fatto la prescritta denuncia all'autorità. Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 421 - 551 C.P. Esercito, 7 legge 25.11.1926 n. 2008, 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062, 2 R.D. 13.3. 1927 n. 313, 16- 18 C.P.P. ; in conformità delle conclusioni del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai delitti loro ascritti in epigrafe ai numeri r), 2), 3) e 4) perché contro di essi non risultano indizi sufficienti di reità. Ordina il richiamo dei mandati di cattura a carico di Debens e Romano e la scarcerazione di tutti gli altri imputati se non detenuti per altra causa. Ordina la trasmissione degli atti al Pretore di 1vfonfalcone per competenza in merito ai reati di cui ai numeri 5), 6) e 7) d'imputazione. Roma, 9.7.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. N ota. - Il Pretore di Monfalcone, con sentenza emessa il 30.8.1928 condanna Michelli Domenico, Pelos Luigi e Modest Luigi a 40 giorni di arresto.
SEco::-,DA PARTE: SENTENZE E~,!ESSE DALLA COMMISSl01'"1l ISTRUTTORIA DEL T.S.D .s.
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SENTENZA N. 154
Reg. Gen. n. 170/ 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Negro Alberto, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SEN T E NZA
nel procedimento penale contro: Gallinotti Carlo Giuseppe, nato il 28.7.1898 a Solero (Alessandria), sarto; Gallinotti Francesco, nato l'n.11.1905 a Solero (Alessandria), sarto; Ragazzi Giovanni, nato il 23.2.1890 a Casale Corte Cerro (Novara), pulitore metallico; Sigismondi Giuseppe, nato il 16.3.1887 a Caltignaga (Novara), meccamco; Beltrami Antonio, nato il 25.1r.1893 a Omegna (Novara), operaio. Tutti detenuti. Il'viPUT A Tl
1) del reato previsto e punito dall'art. 3 P·P· legge 25_.1r.1926 n. ~008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed art. 252 - 120 C.P. m detto articolo richiamati, per avere in Torino, in epoca an.ter~ore . e pros~ima al luglio 1927, concertato fra di loro di commettere fatti diretti a susc1~are la .guerra civile e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro 1 Poten dello Stato; 2) del reato previsto e punito dagli art. 63- 79 C.P. e ar~. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ~d .agh. art. 25~ - ~20 C.P. in detto articolo richiamati, per avere in tempi d1vers1, antenon e prossimi al luglio 1927, in concorso fra di loro e con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, incitato pubblicamente e col mezzo della stampa a commettere fatti diretti a su.scitare . la guerra civile e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro 1 Poten dello Stato; 3) del reato previsto e ~unito dall'art.. 4 l~g~e 2?. r I. 19~6 n. 2008 per avere in Torino, durante 1 anno 1927, ncost1tu1to 11 Partito Comunista 27 / bis - U.S.
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TRIBUNALE SPE CIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SEC0~'1)A PARTE: SE:-ITENZE E~!ESSE DALLA COM~HSSIONE IST RUTTORIA DEL T.S.D,S,
disciolto per ordine della pubblica autorità, fatto parte di tale Partito e fatt~ propaganda delle dottrme, del programma e dei metodi di azione del Partito suddetto.
Omissis
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SENTENZA N. 157
Reg. Gen. n. 770/ 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
P. Q. M.
Visti gli art. 4~1 - 551 ~.P. E:sercito_; 7 legge 25.1r. 1926 n. 2008; R.D~ 13·3· 1927 _n. 313; m ,parziale _ d1ffonmtà del parere del P.M. su 2quantoconcerne _il capo 3)_ d _imp~taz~o:°e, dichiara che non vi è luogo a procedime~to nei ~on!ronti di tutti gli imputati come in epigrafe, in ordine a tutte· !e /1:PJ_tazi?~1 loro_ ascritte in prospetto, perché non risultano sufficienti mb1~1 .1 reita a canco ~i essi. Ordina la scarcerazione dei cinque imputati ru ncati se non detenuti per altra causa. Roma, 1r.7.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTE N ZA
nel procedimento penale contro: Ballardini Antonia, nata il 6.2.1904 a Santerno (Ravenna), casalinga; Bedeschi Luigi, nato il 15.6.1905 a Fusignano (Ravenna), borracciaio; Zani Alessandro, nato il 5.rr.1903 a Lugo (Ravenna), contadino; Taroni Berto, nato il 22.n.1899 a Lugo (Ravenna), contadino; Pasini Eugenio, nato il 16.10.1903 a Alfonsine (Ravenna), contadino; Pagani Ferdinando, nato il 7.3.1900 a Alfonsine (Ravenna), contadino; Benedetti Primo, nato il 31.3.1886 a Lugo (Ravenna), contadino; Benedetti Anacleto, non meglio indicato; Silvagni Paolo, non meglio indicato; Grandi Giuseppe, nato il 17.2.1907 a Lugo (Ravenna), contadino; Grandi Paolo, nato il 20.3.1902 a Lugo (Ravenna), contadino; Pirazzini Alberto, nato il 26.6.1903 a Lugo (Ravenna), contadino; Caravita Giulio, di 24 anni, nato a S. Agata (Ravenna), contadino; Taroni Francesco, nato il 24.10.1903 a Lugo (Ravenna), contadino. Tutti detenuti tranne Benedetti Anacleto e Silvagni Paolo latitanti. IMP UTATI
Di avere, in correità con altri individui, di cui alcuni identificati ed arrestati in quanto appartenenti al Partito Comunista già disciolto per ordine della pubblica autorità, preso parte in provincia di Ravenna ed in
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TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFES.\
DELLO STATO
epoche varie dell'anno 1927, a pubbliche riunioni con lo scopo di far propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista e d'istigare i cittadini a sorgere in armi contro i Poteri dello Stato e di suscitare la guerra civile (art. 3 - 4 legge 25.11.1926 n. 2008).
SECO:S"DA PARTE; SE:STE:SZE E!>U:SSE DALLA CO~iMISSIO~E ISTRUTTORIA DEL T ,S.D.S .
I O 2)
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 421 - 551 C.P. Esercito; 7 legge1 _ 25_.11.1926 n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062; 2 !.D. . 13:3.192_7 n_. ;313; 01:hiara _c~~ non vi è luouo a procedimento nei comrontl d1 tutti gh 1~put~t1 rubr~cati in ordine ai ~eati loro attribuiti in epigrafe, perché c?ntro ~1 essi _non tano indizi sufficienti di reità, ordinando la scarcerazione d1 9uel~1 detenuti, qualora non lo siano per altra causa e re~ocan~o i mandati ~h cattura a carico dei latitanti Benedetti Anacleto e S1lvagm Pao~o emessi per questo procedimento.
nsu!-
IN CA..\iERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. chiedente alla Commissione la dichiarazione di non doversi procedere a carico degli imputati tutti in ordine ai reati loro ascritti come in epigrafe, osserva
Roma, 16.7.1928 - Anno VI. IN FATTO ED IN DIRITTO
L'Autorità di P.S. di Ravenna il 17.12.1927 denunciava gli imputati in epigrafe perché il 27.2.1927 avrebbero partecipato ad una riunione di vari comunisti in casa dei fratelli Paolo e Giuseppe Grandi in Rizzuno e ne sarebbero usciti cantando l' « Internazionale » ed avrebbero inoltre partecipato ad altre riunioni con vari individui di fede comunista in osteria ed altrove allo scopo di fare propaganda e perché in gruppi di quattro avrebbero attraversato in bicicletta le vie di Fusignano con garofani rossi all'occhiello. Procedutosi a rito formale contro i medesimi per reati di cui in rubrica, dalla compiuta istruttoria non emergono indizi tali, in quantità e qualità, da giustificare un loro rinvio a giudizio, non elementi atti a dimostrare una specifica ed idonea loro attività criminosa tendente alla propaganda delle idee comuniste, la loro appartenenza a detto Partito o, comunque, un concerto a commettere i delitti previsti dagli art. 120 - 252 C.P. o l'istigazione ad altri di commetterli. Ora, anche a voler prescindere da ogni considerazione di ordine giuridico al fine di esaminare se i fatti attribuiti dalla denunzia agli imputati costituiscano i reati loro addebitati, sta di fatto che gli episodi accennati in denuncia non hanno avuto il conforto serio e certo della prova ; infatti Zaccari Romeo - unico teste di una certa importanza - ha smentito le indicazioni concrete che un altro teste, cioè l 'Emaldi, gli aveva attribuito (f. 7 - 8,
Vol. 30). A ciò si aggiunga che nelle perquisizioni domiciliari dei pervenuti non fu rinvenuto alcun m anifesto o documento di carattere sovversivo e che, fra gli stessi, alcuni, e precisamente Bedeschi, Zani, Pasini, Pagani, Grandi Paolo, Pirazzini e Taroni Francesco, erano da tempo iscritti al Fascio. Pertanto, e limitatamente, s'intende, ai fatti delittuosi addebitati in questo processo agli imputati, la Commissione ritiene sia provvedimento di giustizia accogliere le richieste del P.M..
Seo-uono le firme del Presidente e dei Giudici. b
Nota. _ Negli atti processu~li - ~o:111e. con~ern1:ato in se~tenza - non esistono ulteriori dati anagrafici relat1v1 ai lautant1 Benedetti Anacleto e Silvagni Paolo.
TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T .S.D.S.
SENTENZE N. 161, 172 E 173
Reg. Gen. n. 33/1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha emesso tre sentenze nel procedimento penale contro: Montini Francesco, nato a Milano il 2.7. r878, impiegato; Prina Giuseppe, nato a Candriano (Pavia) il 27-3-1883, tranviere; Salini Dante, nato a Cumignano (Cremona) il 17.10.1872, tranviere; Villa Carlo, nato a Milano il 14.5.1902, meccanico; Rossi Carlo, nato a Milano il r4.5. r902, tranviere; Frosi Fausto, nato a Soresina (Cremona) il 17.10.1903, tranviere; Giorgi Carlo, nato a Rognano (Pavia) l'r r.3.1887, tranviere; Belloni Giuseppe, nato a Milano il 22.7.1882, portiere ; Guffanti Enrico, nato a Binasco (Milano) il 30.9.1885, muratore.
I:\1:PUTATI
r) del delitto previsto e punito dall'art. 2 della legge 25.rr.1926 n. 2008 in relazione agli art. ro4 - r20 - 252 C.P., per avere commesso fatti (organizzazione segreta a carattere militare finanziata dall'estero, propaganda .a mezzo di opuscoli, giornali, manifesti, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, svolta fra la popolazione del Regno e fra le file delle Forze Armate dello Stato, ecc.) diretti a sottoporre parte dello Stato al dominio straniero e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e suscitare la guerra civile; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 3 p.p. legge citata per avere, in Milano fra la metà del dicembre r926 fino al luglio successivo, concertato di commettere i delitti di cui agli art. 104- 120 - 252 C.P.; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge citata per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, istigato a mezzo di giornali, manifesti, opuscoli, proclami stampati alla macchia e diffusi clandestinamente, a commettere i delitti di cui agli art. 104 - 120 - 252 C.P. facendone pure l'apologia;
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4) del delitto previsto e punito dall'art. 4 legge citata, per avere ricostituito il Partito Comunista sciolto per ordine dell'autorità, partecipando e facendone propaganda della dottrina e dei metodi di azione di detto Par~ito, in Milano e altrove fra la metà del dicembre 1926 e il luglio successivo. Con la prima (sentenza n . r6r del 27.7.1928) la Commissione Istruttoria dichiarò « il non luogo a procedimento penale nei confronti del Montini per non aver egli commesso i fatti delittuosi addebitatigli ». Pertanto Montini Francesco, detenuto dal 6.7.1927 venne scarcerato il 30.7.1928. Per tutti gli altri imputati la Commissione Istruttoria ordinò il rinvio a giudizio dinanzi al T.S.D.S .. Con la seconda (sentenza n. 172 deli'n.8.1928) la Commissione Istruttoria annullò il provvedimento di rinvio a giudizio e dispose la riapertura dell'istruttoria. Con la terza (sentenza n. 173 del 13.8.1928) la Commissione Istruttoria dichiarò cc non sufficientemente indiziata la reità di ognuno degli imputaù >> ordinando l'immediata scarcerazione di Prina Giuseppe, Salini Dante, Villa Carlo, Rossi Carlo, Frosi Fausto, Giorgi Carlo, Belloni Giuseppe e Guffanti Enrico. Tutti detenuti dal 6.7.1927 al 15.8.1928.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 139 / 1928
SENTENZA N. 167
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale 1 dello Stato composta da: per a difesa Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione· Giudz'ce Relatore: Buccafurri Giacomo· '
'
Giudici: Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Waiz Leone, nato il 9.2.1909 a Fiume (Trieste), impiegato privato. Detenuto. IMPUTATO 1 ) del reato di cui all'art. 3 p.p., in relazione all'art. 120 C.P., della 0 1:gbe 2 1 1 2 5· 1. 9 6 n. 2008 per avere in Fiume in epoca imprecisata ma antenore al 2 7·2 · 1 9~8~ concertato ed istigato a commettere fatti dire;ti a susci~apre la _gduerra civile ed a far sorgere in armi gli abitanti del Reono contro 1 oten e11o Stato; b
d
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~ del _reato ~i cui all'art.. 4 u.p: legge citata per avere fatto propaganda 11 e a ~ttnna, dei programmi e dei metodi d'azione di un partito disciolto per ordme della pubblica autorità· 3) dell'art. _5 detta legge per ~vere diffuso e comunicato voci e notlZle false e. tende1:z10se sulle condizioni interne dello Stato in modo d mred rl credito ed il presti~i? dello_ Stato all'estero ;volgendo u:'a:~~~ ta e a recar nocumento agli mteress1 nazionali.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti pr_ocessuali e la requisitoria del P.M. che chiede si dichiari ~on luo~o ~ pro~edun_ento 1:enale nei riguardi di W aiz Leone in ordine alle 1mputazionr ascnttegh per mesistenza del reato. IN FATTO ED IN DIRITTO
risulta quanto appresso : La Regi~ Ques~r~ di ~iume nel mese di gennaio 1928 venne a conoscenza che un giovane 1v1 residente si recava sovente a Susak (Jugoslavia) per
SECOì'-DA PARTE : SE::-!TENZE EMESSE DALLA COMMISSIO~E ISTRu n·oRIA DEL T.S.D.S.
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acquistare giornali dei fuorusciti italiani residenti a Parigi. Sulla scorta di qualche connotato forni to da un confidente, l'individuo suddetto venne identificato per Waiz Leone noto a Fiume. Sottoposto ad assidua vigilanza da parte degli agenti della squadra politica investigativa risultò che costui si recava effettivamente a Susak ; che a Fiume teneva un contegno molto riservato e circospetto; e che riceveva corrispondenza dall'estero e quotidianamente il giornale « Nepozvava » organo ufficiale socialista ungherese edito a Budapest. La mattina del 27.2.1928 fu eseguita una perquisizione nel domicilio del \Vaiz in Via Pamelio n. 9, p. 3°, ed un'altra in casa dei parenti che abitano nello stesso stabile al pian terreno. Quest'ultima perquisizione portò al sequestro di un pacco contenente 5 libri sovversivi scritti in lingua straniera, spediti dalla libreria della Camera del Lavoro Socialista di Zagabria all'indirizzo del detto Waiz (f. 9). La perquisizione nella abitazione del Waiz fruttò invece il sequestro di numerosi libri ed opuscoli di propaganda sovversiva ed antifascista, nonché documenti e corrispondenza da cui rilevasi che il Waiz è sovversivo ed in relazione coi fuorusciti italiani residenti a Parigi. Si rileva altresì che egli era corrispondente del giornale socialista ungherese « Nepozvava >> al quale mandava articoli riguardanti il movimento dei partiti sovversivi in Italia. Inoltre che egli era in rapporti con la Confederazione Generale del Lavoro dalla quale riceveva istruzioni e circolari; ed a conferma gli furono sequestrati documenti riflettenti la Cooperativa agricola di Molinella. Nel suo interrogatorio egli ha dichiarato che nel 1926 si è recato a Milano dove ha avuto abboccamenti con i noti sovversivi Treves, Modigliani, Buozzi, Nenni ed altri; e fra le carte sequestrategli si è trovata la minuta di una lettera da lui scritta al Nenni in Francia. Denunziato all'autorità giudiziaria venne sottoposto a procedimento penale per i reati ascritti in rubrica. Egli nel suo interrogatorio reso davanti al Giudice Istruttore ha protestato la sua innocenza. Ha dichiarato, anzitutto, di essere attualmente cittadino apolide perché non ha fatto finora dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana in base al decreto del maggio 1927 relativo ai pertinenti fiumani dopo il r9rn. Che ha già fatto le pratiche per il riacquisto della cittadinanza ungherese ; ma non ancora l'ha ottenuta. Ha dichiarato inoltre di essere di fede socialista, di essere iscritto da molti anni al Partito Socialista Democratico di Budapest, ma di non aver fatto mai parte di sezioni del Partito Socialista Italiano. Ha soggiunto che la sua azione si è limitata a pubblicare articoli sui giornali esteri, e non in lingua italiana, e più precisamente che scriveva in un solo giornale, e cioè sul « Nepozvava » di Budapest che è l'organo centrale del Partito Socialista Democratico un-
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TRIBUNALE SPECI ALE
PER LA !)!FESA DELLO ST XfO
gherese~ gi~rn~le che non si vende in Italia, e perciò i suoi articoli non erano rivolti ai lettori del Regno d'Italia. Ha negato ~i _ave~ ~a!to in alcun modo propaganda sovversiva, e di aver svolto ~uals1asi attlVlta per conto di. par~iti_ sovversi:7i italiani dei quali no1: ~a. ~ai_fa~to par~e. Ha ~etto eh~ i pnm1 contata con gli esponenti socia!1st1 Itali_an_i Turati, Buozzi, Nenm, Treves, Modigliani, Mariani, Gardugh _ed altn h eb_be ne~ 1926 a Milano dove si recava personalmente. Che dop_o 11 l~ro espat~10 egli mantenne i contatti col solo Nenni, e questi contatti c?nsistevano_ m lettere che egli spediva al detto Nenni da Susak limitandosi a dare gmdizi sull'attività svolta dai fuorusciti italiani in Francia· ma_ a. q_ueste lettere. il Nenni non ha mai risposto. Ha altres1 dichiarato eh~ egl~ s~ e_ recato_ a M~lano due sole _vo~te ~ell'anno 1926 per parlare con i noti S?ciah~ti, e nei suo~ abboccamenti s~ d1scu~e~a d~lla situazione politica italiana m genere e di quella del Partito Socialista m specie, ma non ha mai avut? nessu~a _parte nella propaganda che il Partito Socialista faceva allora con I propn giornali. Che le circolari relative alla Cooperativa di Molinella ~e ~a _avut~ tut~e dal Buozzi; ed altre ne ha ricevute da alcuni socialisti Italiam res1~ent1 a Pari~i eh~ tratta;7ano delle divergenze manifestatesi in s;no al Pa~tlto. ~a. respmto mfìne 1 accusa d'aver comunicato o diffuso alI estero voci o notizie false o tendenziose sulle condizioni interne dell'Italia ed _ha_ affer~a.to che mai al Nenni ha scritto alcuna notizia sulle condizioni ~oc1ah o politiche dell'Italia, anche perché, stando eoìi a Fiume non era 0 In grado di fornirgli notizie di questo genere. ' Dal rapp~rto informati~o. della_ ~egia questura di Fiume in data 21 -3192~ (f. 1~6) nsulta che daLe mdag1m espente non si è potuto stabilire se· il 'lvaiz_ ~bb1a appa!ten~to in. I ta~ia a partit~ disciolti per ordine della pubblica autonta. Che egh pero era iscntto al Partito Socialista Democratico di Budapest. Cl~e solo pe~ sua _stessa dichiarazione si è saputo che .fino al 1926 è stato m relazi?ne co?- 1 capi de~ Pa_rtit? ~ocialista Italiano e che riceveva per loro 1:1 ezzo c1rcolan e_ comumcaz10m riguardanti il movimento sovversivo italiano, e le co~rnn~cav~ al giornale socialista ungherese « Nepozvava >> . Il Com~mssano di P.S. Benza, che ha condotto l'indagine in seguito alla qual~ si procedette all'arresto del W aiz, ha dichiarato (Vol. 2°, f. 6) 4 c~e co~tui f~ seg~ala~o. dalla Questura nel dicembre 1927 come individuo d1 ~ent1:111~nt1 antifas~~sti, e che era stato visto a Susak acquistare giornali ant1f~sc1~t1. Che perc10 fi1:1 da allora fu sottoposto ad assidua vigilanza, ma non e r~sultato che a Fmme fre9~entas~e ~ersone politicamente sospette. _Il ~irettore del~a ~anca Mobiliare di Fmme presso la quale il \Vaiz e~a imp,1egato ha d1ch1arato (VoL 2°, f. 19) che costui come impiegato si dimostro sempre esemplare, e la sua condotta non ha mai dato neanche il sospetto che si occupasse di politica. In base a tali risuìtanze devesi escludere che il W aiz abbia commesso i fatti attribuitigli al punto 1) del capo d'accusa, e cioè che abbia concertato
SECOl\DA PARTE : SE:-STEl\ZE EMESSE DAI.LA COMMISSIONE ISTRlTTORl A DEL T .S.D.S.
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ed istigato di commettere fatti diretti a suscitar~ la gu:rra civile ed a far: soraere in armi oli abitanti del Regno contro i Poten dello Stato. I suoi abboccamenti con\ capi socialisti italiani avvenuti a M_ilano nel~' :m:no. 19~6, ed i suoi successivi rapporti epistolari mantenuti con 1 fuorusciti ita~1am a Pario-i da lui stesso confessati, non offrono alcun elemento per ntenere che ~~li abbia cospirato per_ far sorgere in ~n1:-i _gli abita~ti del .Regno ~ontro i Poteri delìo Stato italiano, o che abbia istigato altn alla msurrez1one ed alla ouerra civile. E perciò in ordine a questo capo d'accusa il Waiz . deve andare prosciolto per non avere com?-1esso il ~atto. . Devesi altresì escludere che eali abbia fatto m Italia propaganda d1 dottrine di proorammi e metodi di azione di partiti sovversivi disciolti per ordine della pubblica autorità perché ciò non è per null~ risul_tato. Né possono essere considerati e ritenuti come materiale di pro_pag~nd_~ punibile a senso dell'art. 4 u.cpv. della legge 25.1 r.1926 n._ 20?8, gli ~rtlcoll che eali da Fiume inviava a Budapest per essere pubbhcau sul gior:°ale unghe~ese « Nepozvava » perché la legge sulla difes_a dello Stato nel citato articolo considera come reato la propaganda sovversiva ~att_a nel Re~no_. Devesi in.fine escludere che sussista a carico del W a1z il reato di diffusione o di comunicazione all'estero di false o tendenziose notizie sulle condizioni interne dello Stato in modo da menomare il prestigio dell'Italia all'estero perché l'art. 5 della citata legge 25.11.1926 n: 20~8 c~nsi_dera questo fatto come reato quando vien~ commess? da ~n c1tta~1~0 1t~ha1:o, _Ora poiché dagli atti (Vol. 1°, f. 159) multa che 11 Wa1z ~on e c1ttad1_no 1~ahano in quanto che non ha mai fatto dichiarazione d'elez1on~ ~ella c1ttadmanza italiana in conformità del R.D.L. 12.5. 1923 n. 723, devesi ntenere che an_che se sussistesse il fatto della comunicazione delle notizie false e tendenz10se sulle condizioni interne dello Stato italiano, tal fatto nei riguardi del Waiz non costituisce reato per difetto in lui della qualità cit~adino italiano. Pertanto in ordine ai punti 2) e 3) del capo d'accusa Il Wa1z deve andare . . , prosciolto per inesistenza di reato. Ritenuto che l'imputato prosciolto deve essere posto m hberta se non . . . detenuto per altra causa. Ritenuto in.fine che gli opuscoli e gli altri documenti sov_vers1v1 sequestrati al Waiz devono essere confiscati e distrutti essendone vietata la pubblicazione e la vendita.
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P. Q. M ,
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 421 C.P. Esercito~ 3~ C.P. e 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313, su conforme richiesta P.M., ?1cluar~ non luogo a procedimento penale nei riouardi del Wa1z Leone m ordme al punto 1) del capo d'accusa per non ~vere co1:1mes:o i fatti attri?uit~gli ed in ordine ai punti 2) e 3) del capo d'accusa nspett1vamente per mes1stenza di reato.
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l'R!BUNA!.E SPECI.~LE PER I..~ DIFESA DEI.I.O STATO
Ordi_na che e~Ii sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa, e che gh opuscoli e gli altri documenti sovversivi sequestrati siano confiscati e distrutti. Roma, 8.8.1928 - Anno VI.
SECONDA PARTE : SENTENZE EMESSE DAI.LA COMMISS IONE ISTRU1'1'0RIA DEL T,S,D,S .
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SENTENZA N. 179
Reg. Gen. n. 390 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente S E NTEN Z A
nel procedimento penale contro: Manni Guido, nato il 16.2.1895 a San Michele Extra (Verona), fornaio; Nicolis Giovanni, nato il 28.7.1901 a Poiano (Verona), muratore; Begalli Giovanni, nato il 18.2.1892 a Quinto (Verona), fuochista; Marchi Luciano, nato il 27.5.1892 a Vigasio (Verona), manovale; Signoretto Gino, nato il 20+1907 a Oppiano (Verona), muratore; Bonapace Alberto, nato il 19.7.1907 a Verona, fabbro; Pasini Beniamino, nato il 23.9.1903 a Montorio (Verona), muratore; Merci Raimondo, nato iì 19.7.1907 in Svizzera, manovale; Martini Luigi, nato il 24.rr.1904 in località imprecisata della Germania, muratore; Cipriani Giovanni, nato il 30.7.1907 a Verona, manovale; Trainotti Egidio, nato il 31.ro.1890 a S. Maria in Stella (Savona), manovale; Donatelli Attilio Riccardo, nato il 26.2.1905 a Negarina (Verona), muratore; Pasini Umberto, nato il r'' .5.1906 a Quinto (Verona), muratore; Canova Attilio, nato il 30.10.1907 a Quinto (Verona), muratore; Girlanda Raffaldo, nato il 27.rn.1907 a Quinto (Verona), muratore; Gaspari Luigi, nato il I 3.7.1907 a Verona, lattoniere; Zambeili Luigi Giuseppe, nato il 7.3.1908 ad Avesa (Verona), manovale; Signoretto Giovanni, nato il 2r+r907 a Sorgà (Verona), contadino. Liberi a disposizione della P.S., già detenuti.
1034
TRIBUNALE SPECIALE PER LA
DI FESA DELLO STATO
I MPUTATI
Del delitto di cui agli art. 63 - 135 n. r C.P. in relazione all'art. n8 n. 3 dello stesso codice, per avere in Verona, ed in altri paesi vicini, dal luglio al ro. II. 1926, con più atti esecutivi della medesima risoluzione, pubblicamente a mezzo della stampa, diffondendo cioè fogli volanti e giornali che emanavano dal Partito Comunista, incitato a mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la forma del Governo.
SECONDA PARTE: SE'.'<,EKZE E11F.SSE DA!,LA C0M11f1SSIO~ E ISTRUTTOJ\[:\ DEL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 828 / 1927
I O 35
SENTENZA N. 180
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: :Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N .;
Omissis
La Commissione Istruttoria ritiene che a carico di tutti gli imputati non siano emersi elementi sufficienti di reità atti a statuire che hanno agito con dolo: di conseguenza di doversi dichiarare nei confronti di tutti il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine al reato di cui all'art. 135 in relazione all'art. n8 n. 3 C.P.c .. P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su difforme parere del P.M. - dichiara il non luogo a procedimento penale nei riguardi di tutti gli imputati in ordine al reato di cui all'art. 135 in relazione all'art. n8 n. 3 C.P.c .. Roma, !6.8.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nei procedimento penale contro : Molinari Pompiìio, nato il 14.r.1890 a Roma, meccanico; Iommi Andrea, nato 1'8.8.1904 a Massa Permana (Ascoli Piceno), studente; Bernulfo Giacomo, nato il 18.6.1892 a Torino, elettricista; Repossi Luigi, nato il 2.3.1882 a Milano, meccanico; Picelli Guido, nato il 9.ro.1889 a Parma, impiegato; Losito Leonardo Antonio, nato il 1".r.1890 a Gioia (Reggio Calabria),, contadino; Donati Michele, nato il 26.9.1898 a Granarolo Faenza (Ravenna), studente; Fusconi Giovanni, nato il 18.3.1899 a Cerbaia (Firenze), impiegato; Lo1:go Giuseppe, nato il 15.5.1901 a Fubine Monferrato (Alessandria),. mecca.n1co; Ferrara Antonio, nato il ro.9. 1889 a Scafati (Salerno), spedizioniere; Berardi Giuseppe, nato il 18.12.1891 a Massa Lombarda (Ravenna),, opera10; Taddei Guglielmo, nato il 16.u .1869 a Metato (Lucca), industriale; Rebagliati Giuseppe, nato il 3.7.1888 a Savona, facchino; Zustovich Lelio, nato il 27.7.1893 ad Albana (Torino), mobiliere; Della Lucia Giusto, nato il 13.2.1887 a Taibon (Belluno), impiegato,. Acquarone Angelo, nato il 21.9.1893 a Genova, ebanista; Alberghi Giuseppe, nato il 16.7.1895 a Lugo (Ravenna), idraulico; Benedetti Aladino, nato il 13.rr.1894 a Bagnolo San Vito (?-.fantova),. impiegato;
1036
TRIBUNALE SPECIALE PER LA
D!FES;.
DE LLO STATO
B~rbag~lata Silvio, nato il 21.ro.1891 a Genova, impiegato; B1anch1 Leonardo, nato il 6.3.1903 a Rebbio (Como), tintore ; Bravo Guglielmo, nato il 22.r. 1896 a Verona, cancelliere; Ceriello Ippoìito, nato il 6.8.1897 a Saviano (Napoli), avvocato ; Cecchi Antonio, nato il 24+1895 a Scafati (Salerno), avvocato; Collesci Giuseppe, nato il 22.6.1887 a Lamon (Belluno), tessitore ; Iacoponi Natale Vasco, nato il 24.12.1901 a Livorno, marittimo· ' Mancini Lamberto, nato il 28.r.1902 a Roma, impiegato; Poce Antonio, nato il ro.9.1890 a Roma, elettricista; Santucci Mario, nato il 25.3.1902 a Perugia, sellaio; V_alentini_ Renato, nato il 20-4-1886 a Fano (Pesaro), sarto; Zmgarett1 Alberto, nato il 5.9.1890 ad Arcevia (Ancona), sarto ; Battelli Galiano, nato il 1°.3.1899 a Firenze, commesso; Barsotti Roberto, nato il 26.3.1884 a Cecina (Livorno), commerciante· Ma_rm~cchi Giuseppe, nato il 19.u.1896 a Modena, commesso; ' Dai Gms_eppe, nato il 21.2.1902 a Bisignano (Ascoli Piceno), piazzista; . Roncarat1 Bruno, nato il 21.6.1907 a Castel Magaiore fBoloana) con0 o ' ' tadmo·, Noè Mari_o, nato il 30.8.1901 a Gropello Cairoli (Pavia), impiegato; M~nta~an Secondo, nato il 3.2.1901 a Bologna, venditore ambulante; C:istom Ett?re, nato il 15+1907 a Monteveglio (Bologna), calzolaio; G10~d~no ":7mcenzo, nato il 2.ro.1894 a Taranto, operaio; Saltm1 Lelio, nato il 23-3-I903 a Corfù (Grecia), calzolaio; Bittoni Amleto, nato il 17.ro.I905 a Chiaravalle (Ancona), elettricista; . Canepa Giovanni Battista, nato il 18.7.I896 a Chiavari (Genova) corn spondente; ' ~icci~ill i Lambe~to, nato .il 15.2.1894 a Petrella Salto (Rieti), gioielliere; 1...,apnata Eugemo, nato 11 24.II.I904 a Cantalupo (Alessandria), astucc1a10; Sansolino Gaetano, nato il 12.12.1891 a Santeramo (Bari), contadino; Pomè Achille, nato il 4.7.1897 a Roma, elettricista.
IMPU T ATI
!)e~ ?elftti di_ cui a;l'art. 4 legge 25.11.1926 n. 2008, per avere in Lipari negli u1tim1 1:1e~1 d~ll a~no 1927, nella loro qualità di confinati politici, svolto opera d1 ncost1tuz1one e propaganda del disciolto Partito Comunista.
SECONDA PARTE : SE~TEN ZE EMESSE DAL!-t\ COMMISSIONE !5TRUTTORI:\ DEL T .S.D.S.
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IN CAMERA D I CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M., osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
Con verbale della P.S. del I6.I2.r927 venivano denunciati tutti 1 soprascritti imputati, quali colpevoli dei reati loro ascritti come in epigrafe. Si faceva loro carico di avere ricostituito, durante la loro permanenza nella colonia penale di Lipari quaìi confinati politici, una o più sezioni del disciolto Partito Comunista. Ciò si deduceva daì contenuto di due criptogrammi trovati e sequestrati a Milano, da parecchie lettere anonime inviate da altri confinati al direttore della colonia ed al Comandante della M.V.S.N ., ed infine dalle accuse del confinato Cocco. In linea di fatto è da notare che gli addebiti specifici che si son fatti a tutti i confinati, ed in ispecial modo al Molinari, Della Lucia, Coliisei, Ceriello, Acquarone ed altri, sono quelli di avere tenuto dei congressi e delle riunioni, di essersi serviti della mensa e della biblioteca come organi di propaganda sovversiva, di avere fatto delle elezioni di comitati direttivi e di avere costituito gruppi e cellule, esplicando così una attività comunista, di accordo, ed in relazione con l'attività del Comitato Centrale del disciolto Partito. Altro addebito che si fa è quello di una cassa assistenziale fra confinati, ed in ispecial modo per quelli carcerati e bisognosi. Sempre in linea di fatto, non può disconoscersi che tutti questi elementi non sono da considerarsi idonei a con.figurare l'esistenza giuridica dei reati addebitati ai prevenuti. Infatti, cominciando ad esaminare il contenuto dei due criptogrammi, non si può fare a meno di notare, con quella serena obiettività che si conviene alla Maestà della Giustizia, che gli stessi presentano una lieve ombra di origine, in quanto, in tutto l'incarto processuale, non esiste un regolare verbale di sequestro, formalità questa essenziale che la legge vuole sia adempiuta per garanzia di tutti, accusatori ed accusati, specie quando l'oggetto od il documento sequestrato costituiscono la base prima e fondamentale dell'accusa. E ' chiaro che nei criptogrammi si parla dell'attività dei confinati, delle lotte, e non lievi, esistenti fra di loro, della mensa, della biblioteca e della scuola, dei degni e degli indegni, ed infine della vita tutta dei condannati a Lipari. Trattasi di una relazione dei comunisti confinati, che l'Autorità di P.S., per le modalità con le quali è stata scritta e firmata, ha attribuito al prevenuto Molinari, mentre successivamente, nel periodo istruttorio è risul28/ bis - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA
DIFESA DELLO STATO
tato che, quasi certamente, sia stata scritta da Della Lucia, sebbene ispirata dal primo. . Non è superfluo a questo punto osservare che per il fatto che i due cnptogrammi sono stati trovati, come assume l'Autorità di P.S., abbandon~ti nel II:agaz~ino di Via Ruggero Lauria in Milano, adibito a deposito di stampati, poligrafi ecc., si può ben pensare che i due documenti o non sono arrivati a destinazione, o la Centrale del Partito non vi ha attribuito alcun valore, tanto da abbandonarli nel modo suddescritto, invece di custodirli gelosamente o distruggerli. . . Comunqu~, se si tiene presente che tutti i prevenuti sono dei comunisti, ~he per .11 lo~o, passato, 1:er la fed~ politica professata, e per la loro patenziale pencolosita sono stati assegnati al confino di polizia; se si oensa a_ncora che il confi~o di polizia è una forma speciale di privazione ~ della libertà personale cm lo Stato sovrano, con i suoi pateri discrezionali ed i~si~dacabili,. può sottoporre i cittadini, per ragioni di ordine pubblico e di_ sicur~zza rnterna, e che ha natura e fondamento giuridico di pena, con ~h stessi caratteri di preven~ione, i~t~midazi~ne, punizione ed esemplarità, s1 deve concludere che, se gh attuali imputati, nel luogo di confino, hanno mantenuto i loro sentimenti e le loro idee sovversive, non hanno fatto altro che persistere e mantenersi in quelle tali personali convinzioni che avevano dato luogo alla pena di polizia loro inflitta. Non si_ può quindi sostenere, con fondatezza e serietà giuridica, che questa persistenza di idee e di principi, manifestata con quella limitata a:rività che può _s".'olge_rsi in. un luogo di pena, possa dar vita alla figura d1 un reato, purub1le a1 sensi della legge 25.u.1926 n. 2008, e ciò, tenendo anche conto di quel tentativo di far conoscere agli organi centrali del Partit_o le condizioni in cui vivevano i confinati della colonia, a mezzo di due cnptogrammi. Perché esista il reato di appartenenza ad un disciolto partito occorrono _oltre che gli elementi subbiettivi, gli elementi obbiettivi del reato stesso~ ossia, non basta avere le idee ed i sentimenti del partito, ma è necessaria ancora una regolare iscrizione allo stesso, con tutti gli obbliohi, i doveri ed i diritti relativi. b Si può far parte della massa simpatizzante, senza far parte del partito. Nel caso in esame quindi non si può affermare, con serena coscienza che i prevenuti, sebbe?e. di principi e sentimenti comunisti, facessero rego~ larmente parte del d1sc10Ito Partito, occultamente ricostituito. Né si può parlare, _altresì, di_ propaganda, perché per propaganda deve intendersi la prop_ala~1?ne, la _divulgazione, l'insegnamento di qualsiasi idea, programma o pnnc1p10, a chi non lo conosce o non lo condivide, a fine di attrarlo nella propria sfera ma non può intendersi la professione dell'idea, del programma o del principio stesso. . Si può ancora aggiungere che non è concepibile, o per lo meno difficile a pensare, che in un luogo di pena, sotto l'austera ed oculata vigilanza
SECO:-JDA PARTE : SENTENZE EMESSE DALL A COM~USSIONE ISTRUTTORIA DEL T,S.D.S .
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dell'Autorità di P.S., si possa esplicare una attività tale da dar vita ai due reati suddescritti. Né a tal fine, maooiore importanza probatoria possono assumere gli altri e1:menti di fatto si addebitano ai prevenuti. Infatti, se si considera che la mensa, costituita fr a i confinati, era stata regolarmente autorizzata dalla locale Autorità di P.S., non è da meravigliare che, in seno alla stessa, sorgessero dissidi di natura amministrativa o politica, contrasti di . gruppi o di tendenze diverse, quando si pensa che i componenti erano tutti comunisti e quindi, trovandosi organizzati co~ l'etiche~a di una formai~ legalità (autorizzazione P.S.), dovevano quasi necessanamente occuparsi, oltre che del vitto da sceoliere e consumare, anche di sovversivismo teoretico, b sterile e grottesco nella forma (beghe, liti, ecc.), ossia della causa unica che li aveva accomunati in un unico luooo di pena. Così dicasi della scuola e della biblioteca con i relativi disaccordi e lotte tendenti alla supremazia di alcuni su gli altri. Era certamente prevedibile che, dando la possibilità a centinaia di comunisti confinati di riunirsi, gli stessi svolgessero, o tentassero di svolgere un'attività sovversiva sebbene necessariamente limitata alla loro limitata libertà. E' da notare che questa libertà si svolse, o si tentò di . , . svolgere fra di loro e mai verso estranei. Passando all'esame delle lettere anonime, non si puo fare a meno di osservare che le stesse non possono considerarsi come elementi di prova deITT1e di molta fede, sia perché nelle stesse si parla in maniera vaga ed indecisa dell'attività dei prevenuti, attività che, come prima si è d~tto~ ?on può essere considerata con sicure~za ~i coscien~a e fond~tezza di . dmtto, materia di reato; e sia perché, ai fim probatori, uno scntto anommo, se non suffragato da altri concreti elementi di prova, non può considerarsi che come un indizio, od un principio di prova. . Altrettanto dicasi delle accuse del confinato Cocco, accuse generiche e facilmente adattabili al carattere ed alle personali tendenze di ogni comunista. Si potrebbe anche dubitare della aut~°:ticità. delle stess_e, ~ pensare che eO'li abbia fatto da accusatore contro tutti i suoi compagm d1 pena al solo s~opo di cattivarsi la benevolenza dell'autorità locale, non scorgendosi altro manifesto o giustificato motivo nella sua manìa accusatrice. Ultimo elemento da esaminare è la denunciata esistenza della cassa assistenziale fra i confinati. Tale cassa avrebbe avuto lo scopo di aiutare i confina ti carcerati per mancato pagamento di contravvenzioni, o quelli assolutamente bisognosi. A prescindere dal fatto che l'esistenza di questa cassa non è rimasta sicuramente provata, stimasi opportuno osservare che nella stessa, anche se veramente esistente, non si possono ravvisare i caratteri di un organo di propaganda. . . . . Infatti è notorio che nel Partlto Comumsta 11 comitato del Soccorso Rosso o Soccorso Vittime, ha scopo precipuo di propaganda e di infiltrazione ' fra le masse, e tende e si svolge più tra le masse simpatizzanti che
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SECOKOA PARTE: SE~TEKZE E:-.IESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T .S.D.S. 'J'R!llUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
fra i componenti il Partito. Con l'aiutare le famiglie dei compagni colpiti dalla legge per la loro criminosa attività, o quelle dei simpatizzanti bisognosi, od i simpatizzanti stessi, si crede di svolgere opera di attrazione nella propria sfera di principi, o di predisposizione ad accettare il programma comunista. Quando invece, come nel caso in esame, il soccorso viene a svolgersi fra comunisti già convinti e riuniti in unico luogo di pena, non si può scorgere in esso un'azione di propaganda, ma solo quella di un reciproco aiuto che non può assumere sostanza di reato. Tutti i prevenuti, comunisti confessi e ritenuti pericolosi dall'autorità politica, per la loro fede e per la pericolosità sono stati soggetti alla pena del confino di polizia dalla stessa autorità, in rappresentanza dello Stato sovrano che può, nell'esplicazione delle sue funzioni politico- amministrative, limitare con insindacabile potere la libertà dei cittadini a tutela del1'ordine pubblico e sicurezza interna. Tali condannati, riuniti in unico luogo di pena, fra di loro a contatto ed in gruppi non differenziati, hanno mantenuto le loro idee, e delle stesse si sono occupati nei loro discorsi o riunioni, sebbene in modo molto limitato, data la ininterrotta vigilanza dell'Autorità di P.S .. In questa loro persistenza, in questa loro attività non possono, adunque, scorgersi con sicurezza ed evidenza, elementi subbiettivi ed obbiettivi di reato, sebbene permangano quelle stesse condizioni per le quali, in precedenza, sono stati condannati alla pena del confino di polizia. Pertanto ritiene che per tutti i prevenuti debba ordinarsi di non doversi procedere, in ordine al reato loro ascritto, per insufficienza di indizi. E poi che può ordinarsi la restituzione delle somme agli stessi appartenenti e sequestrate. P. Q. M.
Letti gli art. 421 - 551 C.P. Esercito; 7 legge 25.11.1926 n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926 n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati, in ordine al reato loro ascritto come in epigrafe, per insufficienza di indizi, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa, ferma restando per ognuno di loro la pena del confino di polizia. Ordina la restituzione delle somme rispettivamente sequestrate agli stessi.
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SENTENZA N. 181
Reg. Gen. n. 430/ 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V .S.K ·;
ha pronunciato la seguente SENTE N ZA
nel procedimento penale contro: Gasparini Ezio, nato il 22.4.1900 a Novi (Modena), impiegato comunale; Rocrara Abramo, nato il 24. I. 1900 a Castellanza 01 arese), tornitore; Pi:ni Luigi, nato il 10-4-1902 a Gorla Minore (Varese), calzolaio; b . Picrni Enrico, nato il ro-4-1907 a Gorla Mmore (Varese), rappreseno tante; . Calini Angelo, nato il 4.4.1900 a Legnano (Milano), meccanico; Farioli Ambrogio, nato il 28.II. 1897 a Castellanza 01 arese), autista; Veneaoni Pierino, nato il 16.7.1908 a Villa Cortese (Milano), falegname; Vene;oni Mauro, nato il 4.10.1903 a Legnano (Milan~), lattonie:e ~ Alberganti Giuseppe, nato il 24.7.1898 a Stradella (Pavia), macch1msta; Carnieri Federico, nato il 28.2.1902 a Legnano (Milano); Generosi Luigi, nato il 7.1.1903 a Legnano (Milano); . Veneaoni Carlo, nato il 7.5.1902 a Legnano (Milano), commerciante; Rava:zoli Paolo, nato il 9.11.1894 a Stradella (Pavia), meccanico. Tutti detenuti, meno il Ravazzoli latitante. IMPUTATI
Roma, 16.8.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Del delitto di cui all'art. 4 leacre 25.11.1926 n. 2008, per avere in Leoo 1 d . gnano (Milano), nei prim~ mesi del ~927, ricostituito c .a1.1,esuna_me~te una sezione del disciolto Partito Comumsta, svolgendo amvita sovversiv~ ~ediante distribuzione di sussidi per conto del « Soccorso Rosso » ~ro .v1ttu~~ poìitiche; Venegoni Carlo, Venegoni Pierino, Calini Angelo, P1gm Lmg1
TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
e Pigni Enrico anche mediante diffusione a scopo di propaganda di stampati sovversivi. Omissis
SECO~DA PARTE : SENTENZE n lESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S,
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SENTENZA N. 183
Rcg. Gen. n. 652/ 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
P. Q.11:.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313. Ordina lo stralcio degli atti Ravazzoli Paolo e Venegoni Carlo per l~abb~amento agli altri procedimenti (n. 500 e 840 Reg. Gen.) a loro caneo m corso, fermo restando l'attuale stato di custodia del Veneooni e il 0 mandato di cattura contro il Ravazzoli. Dichiara il non luogo a procedimento penale a carico di tutti oli altri per insufficienza di prove, ed ordina che vengano immediatamenfe scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 17.8.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA
nel procedimento penale contro: Cesana Angelo, nato il 22.6.1884 a Carate Brianza (Milano), fuochista; Lavezzari Biagio, nato il 20.11.1894 a Nova (Milano), macchinista; Parravicini Sante, nato il 2 . 1I. 1891 a Carate Brianza (Milano), operaio; Cesana Pietro, nato il 29.5.1897 a Carate Brianza (Milano), operaio; Isimbaldi Luigi, nato il 17.9.1899 a Carate Brianza (Milano), tranviere. Detenuti dal 23.9.1927-
Nota. - Per Venegoni Carlo vedi sentenza del T.S.D.S. n. n8 del 23.10.1928, pag. 696.
Per il latitante Ravazzoli Paolo vedi « Nota » alla sentenza n. 58 della Commissione Istruttoria del 20.2.1928, pag. 310.
Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mansioni svolte da Carnieri Federico e Generosi Luigi.
IMPUTATI
Dei delitti di cui all'art. 4, 1'' e 2° cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008, per avere, in Carate Brianza e Desio, antecedentemente e fino al settembre 1927, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della pubblica autorità, e per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda delle dottrine, dei metodi d'azione e dei programmi del precitato Partito disciolto, mediante diffusione di stampe sovversive . IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. in data ro.8.1928 con la quale chiede alla Commissione Istruttoria l'annullamento dell'atto d'accusa in data 16.6.1928 ed il proscioglimento per insufficienza d'indizi dei 5 prevenuti, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
I cinque rubricati col citato atto d'accusa erano stati, a rito diretto, rinviati a giudizio per rispondere del reato in epigrafe. Ma successive inàagini hanno assodato che in sostanza non si conosce l'epoca in cui la mani-
1944
TRIBUK:\LE SPECIALE PER Li\ DIFESA DELLO STATO
festazione di attività del Partito, che condusse alla incriminazione, sia avvenuta effettivamente. Infatti, mentre dal verbale dei RR.CC. di Carate Brianza del 23.9.1927 si trae che elementi di prova contro il Cesana Angelo sono il possesso di una medaglia portante l'effigie di Matteotti, l'aver ricevuto alcuni manifestini dal coimputato Lavezzari, ed altri averne ricevuti posteriormente da Isimbaldi Luigi, nonché di avere partecipato a una riunione di comunisti all'epoca della semina del granoturco del 1927; si trae altresì che gli altri sono accusati per le informazioni date da esso Cesana Angelo. Le quali informazioni non solo sono state respinte dai coimputati, ma sono rimaste senza prova alcuna per l'esito negativo delle perquisizioni eseguite e per le informazioni dei precedenti degli imputati tutti che risu1tano tendenti ad escluderli, individualmente e quasi tutti, da ogni attività criminosa. Non sarebbe occorso, pertanto, l'accertamento che davvero un'adunata vi fu in Desio posteriormente alla emanazione della legge 25.rr.1926 n. 2008; ma mentre gli atti stessi in proposito presentarono contraddizioni tali che indussero i'autorità inquirente a chiedere informazioni sulla verità stessa del convegno (pag. 50) e queste non poterono che far capo alla sola affermazione del Cesana, in tempo posteriore costui smentì i suoi stessi detti, riferendoli all'epoca del 1924 e le ulteriori indagini han finito per concludere che ignorasi se e dove e quando il convegno di Desio sia avvenuto. Bisogna riconoscere perciò che difettano gli indizi di reità intorno a tutti gli imputati. Poiché la procedura a rito sommario fu esaurita con l'atto d'accusa, e l'annullamento di questo si rende necessario; poiché solo la Commissione Istruttoria allo stato del procedimento può ordinare un tale annullamento che, peraltro, lo stesso P.M. che lo pronunciò richiede; ritenuto che un tale P'iudizio colleaiale, che non contrasta col diritto sostanziale, trova ragione di essere nei ;rincipi generali del diritto, ed è una maggiore garanzia oltre che per la giustizia, per gli stessi imputati. P.Q.M.
Letti gli art. 7 legge 25.11.1926 n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; 421 551 C.P. Esercito, in conformità delle richieste del P.M., dichiara nullo l'atto d'accusa in data 16.6.1928. Dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di tutti e cinque gli imputati in ordine ai delitti in rubrica loro attribuiti perché non risultano indizi sufficienti di reità, ordinando la loro scarcerazione se non detenuti per altri motivi. Roma, 18.8.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SECONDA PARTE : SENTEKZE E~IESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T .S.D.S.
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Nota. - Per analoga imputazione venne tratto in arresto il 28.9.1927: Bugatti Angelo, nato il 24.2.1888 a Milano, impiega:o. . Il Giudice Istruttore (Giuseppe Segala), con or~manza emessa 1~ 15.6.1928 ha dichiarato « di non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di Bugatti Angelo per insufficienti indizi di reità» . Detenuto dal 28.9.1927 al 17.6.1928.
TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 610/ 1927
SENTENZA N. 186
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Berro Bianchi Andrea, nato il 9.12.1900 a Borgomaro (Imperia), operaio; Nuti Emilio, nato il 12.5.1901 a Barberino di Mugello (Firenze), operaio. IMPUTATI
r) del delitto di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120- 252 C.P., per avere in Oneglia (Imperia), in epoca anteriore e prossima al settembre 1927, concertato appartenendo a segreta associazione comunista, tra loro e con altri rimasti ignoti, di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile e a fare insorgere contro i Poteri dello Stato; 2) del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della citata legge sulla difesa dello Stato per avere, nelle precitate circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista mediante la diffusione di tessere, opuscoli e giornali sovversivi stampati alla macchia. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Vista e letta la ordinanza di questa Commissione Istruttoria dell'n .8.1928 (1 e 2), pronunciata a carico di Berro e di Nuti imputati del delitto di cospirazione di cui all'art. 3 P·P· della legge 25.11.1926 n . 2008, con la quale veniva ordinato un supplemento istruttorio, perché sulla base delle accuse a loro carico mosse dai testi Drago e Bergonzo, che dinanzi al Giudice Istruttore ebbero a modificarle in gran parte, vengano fatte ulteriori indagini sui fatti stessi denunciati e sui precedenti morali e politici
SECO:-ID ..\ PARTE: SE!'t!'ENZE E~iESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
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degli imputati : in modo da accertare se trattasi veramente di individui iscritti al Partito sovversivo e che sistematicamente andavano svolgendo opera propagandistica; ovvero se debbasi trattare di due buoni operai, a carico dei quali la fantasia degli stessi testi, due compagni di lavoro unici accusatori, concorse a fare ritenere il Nuti ed il Berro comunisti pericolosi anziché magari dei semplicioni. Visto e letto il rapporto redatto dalla polizia giudiziaria di questo Tribunale, che puntualizza tutte le circostanze raccolte e documentate durante le indagini investigative. Visti e letti di nuovo gli atti istruttori e la sentenza di rinvio a giudizio del 18.2.1928 (1 e 2), osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
Che nelle precise e chiare accuse degli operai Drago, Rito e Bergonzo addetti alla fabbrica di calce e cementi di Oneglia, ove sono occupate circa 250 maestranze, vennero denunciati ed arrestati il Nuti ed il Berro perché ripetutamente ebbero ad invitare i compagni di lavoro ad iscriversi al Partito Comunista, a ricevere materiale propagandistico ed a ritirare la tessera della Confederazione Generale del Lavoro, ecc. In modo particolare accusatori si dimostrarono il Rito ed il Bergonzo : però in corso istruttorio coi compagni gradatamente ebbero a fare delle rettifiche, attenuando sostanzialmente delle circostanze, per cui la Commissione Istruttoria si trovò perplessa nell'ascrivere anche il reato di propaganda sovversiva e li assolse per insufficienza di prove dal detto reato. Dopo la sentenza di rinvio a giudizio per cospirazione, gli imputati rinnovavano la richiesta perché fosse indagato sulla possibile vendetta fatta ai loro danni dai testi Bergonzo e Rito : e perciò il Collegio credette necessario di procedere ad ulteriori indagini. Così dal rapporto trasmesso alla Commissione emerge che nel complesso gli imputati erano ottimi lavoratori; che godevano di stima ed erano benvisti fra i compagni. Il Berro poi esercitava le funzioni di capo s~uadr~ ed aveva alle sue dipendenze i denuncianti Rito e Bergonzo: coi quali non correvano troppo buoni rapporti per gelosia di mestiere perché il Bergonzo aspirava al posto di capo squadra tenuto dal Berro. Dal punto di vista politico nessun precedente sfavorevole grava a loro carico, anzi destò meraviglia in tutti l'arresto e la denuncia. Da ciò vencTono a mancare elementi di specifica accusa per attribuire a loro l'opera propagandistica sovversiva svolta un mese prima dell'arresto; ipotesi affacciata dalla Questura. Certo che gli imputati non esclusero di avere avuto occasione, nello stabilimento, di trovare delle tessere comuniste della Confederazione Generale del Lavoro : e mentre lo stesso N uti afferma che il Berro gli aveva confidato di averne offerta una al Bergonzo, il Berro
TRIBUNALE Sl'ECIALE
l'ER L/\ DIFES... DELLO ST:\TO SECON DA PARTE: SEJ\1E NZE EMESSE DALLA COM:\HSSIONE ISTRUTTORI A DEL T.S.D.S.
insieme nega la circostanza dichiarando che il Nuti gliene fece vedere un certo numero ed allora egli a scanso di responsabilità le distrusse. Non vi è dubb~o pertanto che se gli stessi imputati col loro contegno ebbero a creare quei sospetti atti a ritenerli deo-li esponenti del Partito Co. h I:> mumsta _c e andavano dovunque svolgendo attività cospirativa, tuttavia da un ultenore esame dei fatti denunciati, in base ai nuovi elementi emersi ~n loro ~avo~~ dalle indagini investigative svolte dalla polizia giudiziaria, 11 <?olleg1? r:t1_ene che nella ~~ttispe_cie pur ravvisandosi se mai la configurazione gmnd1ca del solo de,mo d1 appartenenza al Partito, non si siano raccolti indizi sufficienti di reità e di conseguenza debbasi in confronto del Nuti e del . Berro dichi~rare il non luogo a procedere per insufficienza di prove. _Ordmando per 11 disposto dell'art. 421 C.P. Esercito che vengano 1mmed1atamente scarcerati se non detenuti per altra causa.
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SENTENZA N. 187
Reg. Gen. n. 135 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENT EN ZA P. Q • .M.
nel procedimento penale contro: Visti gli art. 421 C.P. Esercito, 2 R.D. 13-3-1927 n. 313, dichiara il non luogo a procedimento penale in ordine al delitto di cui all'art. 4 p.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 nei confronti del N uti e del Berro, ordinando che vengano, entrambi, immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 20.8.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Detenuti dal 27.8.1927 al 22.8.1928.
Guglielmi Armando, nato il 19+1909 a Vallebona (Imperia), muratore; Amoretti Enrico, nato il 20+1906 a Oneglia (Imperia), tipografo; Amedeo Giuseppe, nato il 29.7.1909 a Oneglia (Imperia), metallurgico; Acquarone Lorenzo, nato il 28.3.1905 a Porto Maurizio (Imperia), opera10; Belgrano Edoardo, nato il 15.12.1910 a Oneglia (Imperia), cassaio; Bracco Giovanni, nato il 21.7.1905 a Oneglia (Imperia), facchino; Bacci Rodolfo, nato il 25.5.1907 a Buti (Pisa), cestaio; Caraglio Mario, nato il 19.2.1909 a Oneglia (Imperia), cassaio; Vozol Romeo, nato il 28.3.19II a Oneglia (Imperia), lattoniere; Ghiglione Dario, nato il 20.9.191 I a Castelvecchio (Imperia), parrucchiere; Giocamelli Giovanni, nato il 17.2.1909 a Oneglia (Imperia), falegname; Ghiglione Siro, nato il 29.9.1909 a Oneglia (Imperia), liquorista; Languasco Michele, nato il 21.1.1909 a Oneglia (Imperia), manovale ; Ligi Paolo, nato il 28.10.1909 a Oneglia (Imperia), operaio; Maglio Carlo, nato 1'11.5.1907 a Oneglia (Imperia), falegname; Menotti Luigi, nato il 9.10.1910 a Oneglia (Imperia), macellaio; Marvaldi Olimpio, nato il 13.6.1909 a Oneglia (Imperia), meccanico; Marvaldi Stefano, nato il 27.9.1909 a Oneglia (Imperia), trasportatore; Meli Vincenzo, nato il 18.7.1909 a Oneglia (Imperia), stagnino; Negro Libero, nato il 29.3.r9n a Oneglia (Imperia), falegname; Nasi Pierino, nato il 26.r. 1908 a Oneglia (Imperia), manovale;
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELI.O STATO
SECONDA PARTE: SE~TENZE D!ESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T ,S. D.S.
Paretti Alfonso, nato il 22.10.r907 a Morazzone (Varese), muratore; Protto Giuseppe, nato il 2r.4.1909 a Oneglia (Imperia), lattoniere; Pieraccioni Natale, nato il 21.12.1905 a Castelvecchio (Imperia), meccanico; Costa Emilio, nato il 25.1 r.19u a Oneglia (Imperia), commesso; Berta Sebastiano, nato il 22.II.1908 a Chiusavecchia (Imperia), impiegato; Glorio Angelo, nato il 28-4-1909 a Diano S. Pietro (Imperia), impiegato; Oddo Antonio, nato il 12.3.1906 a Oneglia (Imperia), operaio; Peruzzi Luigi, nato il 12.7.1907 a Ponte Decimo (Genova), metallurgico; Peruzzi Guerrino, nato il 10.r.1909 a Ponte Decimo (Genova), falegname; Revelli Emilio, nato il 28.7.19ro a Oneglia (Imperia), operaio; Pellegrino Giacomo, nato l'n.6.1910 a Triora (Imperia), calderaio; Ramorino Paolo, nato 1'8.7.1910 a Oneglia (Imperia), operaio; Rizzo Rinaldo, nato il 7.10.1910 a Oneglia (Imperia), operaio; Sertorio Edgardo, nato l'n.11.1907 a Oneglia (Imperia), litografo.
in conseguenza della chiamata di "correo" >). Osserva << che sarebbe stato meo-lio indao-are ed approfittare dei pianti e dei pentimenti dei giovanissimi imputati per cercare di individuare i capeggiatori adulti che assieme a taluni capeggiatori dei giovani rius~ivano ad ~rganizzar~ un tanto :ast~ e bene articolato movimento clandestmo sovversivo : e cosi poter pumre 1 veri responsabili della deleteria opera criminosa. Inoltre non furono richiesti i rapporti informativi, in modo da statuire la pericolosità, magari potenziale o meno, degli organizzatori, se si tratta di individui di precedenti politici, che in qualche modo si siano fatti direttamente o indirett~mente notare per sentimenti antinazionali, se appartengano a buone fannglie oppure abbiano genitori sovversivi ,,. Pertanto « il Collegio è dell'a~viso di avocare a sé l'ulteriore corso procedurale ricorrendo a tal uopo agh organi di polizia giudiziaria di questo T ribunale Speciale ,>.
IMPUTATI
La Commissione Istruttoria - composta degli stessi giudici - dichiara, poi, con sentenza n. 187 emessa il 20.8.1928 « il non luogo a procedimento penale nei confronti di tutti gli altri imputati in ordine ai reati loro addebitati per insufficienza di prove ,> . La Commissione Istruttoria, in difformità della richiesta del P.M., motiva l'assoluzione con le seguenti considerazioni: . . « Dai rapporti redatti dalla polizia. giudiziari~ risulta ~he . trattasi d1 oiovani che mai prima del loro arresto si erano fatti notare sia direttamente ~he indirettamente per antinazionali: l' opi.nione pubblica di Oneglia -:- secondo le notizie date anche dal Segretano Federale del locale Fascio rimase male impressionata dagli arresti eseguiti, sia per la conoscenza diretta che ha deo-li imputati - i quali sono tutti di limitata intelligenza e 0 cultura e senza esperienza alcuna -, sia perché gli imputati pe.r la ~tessa loro indole buona e per la loro giovine età non erano affatto ntenut1 elementi pericolosi per l'ordine sociale. Taluni di loro poi appartengo~o al rione Boro-o Peri di Oneo-lia, rione che in buona parte, anche sotto 11 dominio ros~o del dopogueta, non volle affatto ~derire al mo~imen~o proletario antinazionale. Il Collegio, pertanto, megho valutando 1 fatti d~nunciati è dell'avviso che nella fattispecie siano venuti a mancare elementi sufficienti per statuire che gli imputati hanno agito con dolo; potrebbe, infatti, anche darsi che trattasi di un'adesione e di una limitata opera prestata per-
Del reato di cui all'art. 4 della legge 25.11.r926 n . 2008 sulla difesa dello Stato per avere, nella provincia di Imperia e nelle zone di Oneglia e Savona, ricostituito il Partito Comunista e svolto propaganda sovversiva. La Commissione Istruttoria, letta l'ordinanza n. 168 dell'8.8.1928 nella quale veniva asserito quanto segue: « Gli imputati, tutti giovani da un massimo di 23 ad un minimo di 17- r8 anni, in parte confessarono subito di essere iscritti al Partito Comunista e di avere svolto una certa attività, in parte dopo recise negative dinanzi al Giudice Istruttore e dopo un confronto finirono per ammettere di essere comunisti militanti, e piangendo dissero di essere pentiti. Furono sequestrate circolari dattilografate relative alla organizzazione giovanile del Partito, al tesseramento per il r928, alla attrezzatura politica successiva, e al movimento sindacalista: documenti tutti diretti ai comitati federali, ai comitati di cellula e ai capi zona delle sezioni giovanili. Furono individuati i capi " cellula ", le " cellule " e molti iscritti. In corso istruttorio ogni intento procedurale si limitò all'accertamento della colpevolezza di tutti i denunciati: limitandosi agli interrogatori e ai confronti tra loro addivenendosi così facilmente alla confessione dei fatti attribuiti ad ognuno, specie
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La Commissione Istruttoria, pertanto, dispone una istruttoria suppletiva e non ravvisando, in conformità della richiesta del P.M. , sufficienti indizi di responsabilità nei confronti di Berta Sebastiano, Costa Emilio, Glorio Angelo e Oddo Antonio dichiara di « non doversi procedere nei loro confronti per insufficienza di prove ,>. Berta, Costa, Glorio e Oddo vengono scarcerati nella seconda decade di agosto del 1928.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
ché venne carpita la buona fede e senza che in loro vi fosse la "voluntas sceleris " » . Di <:onsegue~za tutti gli imputati, detenuti dal fe bbraio r928, vennero scarcerau nel penodo di tempo intercorrente dal 25.8.1928 al 4.9.1928.
SECO'.'<DA PARTE: SEN1ENZ E nlESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
I
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SENTEN~A N. 189
Reg. Gen. n. 798 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Mattei Giuseppe, nato il 20.12.1904 ad Ala (Trento), muratore; Eccheli Rodolfo, nato il 3.8.1897 ad Ala (Trento), bracciante ; De Biasi Emilio, nato il 3.8.1897 ad Ala (Trento), bracciante. Detenuti, il primo dal 25.12.1927, il secondo dal 26 dello stesso mese ed anno, il terzo dal 28 del detto dicembre.
IMPUTATI
r) del delitto di cui all'art. 3 p.p. legge 25.11.1926 n. 2008 per avere in Ala (Trento) nel marzo 1927 concertato di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e suscitare la guerra civile; 2) del delitto di cui all'art. 4 u.p. della stessa legge per avere nella medesima circostanza di tempo e di luogo fatto propaganda della dottrina, dei programmi e metodi d'azione di opposizioni disciolte per ordine della pubblica autorità allo scopo di ricostituirle. Con l'aggravante della recidiva per il secondo imputato (art. 80 C.P.).
IN CAMERA DI CON SIGLIO
Letti gli atti, la propria sentenza in data 20.3.1928, le memorie sopraggiunte nonché la lettera in data 17-8.1928 dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria in esito alle nuove indagini, che si rese necessario esperire, osserva 29/ bis - U.S.
SECOSDA PARTE : SE:STE:SZE E~iESSE DALLA CO'.\IMISSIO~t ISTRUTTORI.-\ DEL T.S .o.s.
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TRIBU:SALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN FATTO ED IN DIRITTO
I carabinieri di Ala in seguito a confidenze avute da tal Mellarini Enrico, già comunista ed individuo di dubbia fede e credibilità, ritennero di identificare negli attuali imputati gli esponenti dell'attività sovversiva di Ala, tanto più che all'arresto del Mattei e poi dell'Eccheli, messi questi alle strette e in seguito a confronto, qualche confessione, che peraltro non li pregiudicava nettamente, ebbero a fare circa una tentata distribuzione di manifestini. I successivi provvedimenti di giustizia ebbero ragione dalla deposizione di un teste il q uale, evidentemente per equivoco, asserì che l'Eccheli e il De Biasi erano stati schedati e che il Mattei era iscritto nel registro delle persone sovversive. Ma, con la citata lettera, l'Ufficio di Polizia Giudiziaria comunica non essere risultato che i rubricati siano stati in passato elementi pericolosi, in quanto nei loro riguardi non esiste la scheda biografica in uso per tutti i sovversivi che abbiano un certo grado di pericolosità; che al di fuori di qualche condanna subita dall'Eccheli e di una denunzia del Mattei in epoca anteriore alla promulgazione della legge speciale per la difesa dello Stato (novembre 1926), nessun'altra attività risulta abbiano svolta i suddetti individui precedentemente al loro arresto. Per tanto la Commissione ritiene garanzia di giustizia tornare sul proprio deliberato che non avendo ancora avuto alcuna conseguenza giuridica non è da ritenersi atto definitivo; e poiché gli indizi a carico dei prevenuti in ordine alle imputazioni loro ascritte in rubrica non risultano sufficienti a giustificare ora un rinvio a giudizio, così che un'ulteriore detenzione, oltreché per gli interessati, sarebbe pregiudizievole per la stessa giustizia.
SENTENZA N. 190
Reg. Gcn. n. 389 / 1927
. . I . presso 1·1 Tribunale Speciale per la difesa La Comm1ss10ne struttona dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N .; h a pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Cumar Umberto, nato il 9.4.1901 a Trieste, meccanico; Goiak Arrigo, nato il 31.10.1899 a Trieste, tubista. Detenuti. IMPUT A TI
2008
Del delitto previsto e punito dall'art. 3 della l~gge ?5.r1.r9 26. n. · 1 · all'art 120 e p per avere concertato m T rieste, tra 11 marzo m re azione · · · . . . . . · · d' ed il maggio 1927, con altri ind1v1d~1 n~as~ sconoscmtl, i co~metter~ fatti diretti a far soro-ere in armi gh ab1tant1 del Reg~o ~ontro_ 1 . P~t:n dello Stato, mediante ~rganizzazione di ~and~ armat: nei d~ntorru d1 neste, con lo scopo di sovvertire gli attuali ordmament1 statali.
P. Q • .M.
Omissis
Letti gli art. 421 - 551 C.P. Esercito; 7 legge 25.rr.1926 n . 2008; 2 R.D. 13.3.1927 n . 313; dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti
P.Q. ~f.
dei prevenuti in ordine alle imputazioni loro ascritte in epigrafe perché non risultano sufficienti indizi di reità ed ordina il loro rilascio se non detenuti per altra causa. Roma, 21.8.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
·~ . leooe 25 n.1926 n. 2008 ; 2 R.D. art. 421 - 551 e ·P · E serCllo , 7 oo · . · nf · Letti oli 0 . dichiara che non vi è luogo a proced1me.nto ~e1 co r?nti 1 1~.3.1927 nu~?;rto e di Goiak Arrigo in ordine alla rubncata 1m~uta~10ne :~r~:;:~n risultano sufficienti in dizi di reità. ed ordi~a ~l loro [1lascl0 ~~ non detenuti er altra causa, previa tempestiva. segn~ azione a1 a comp polizia per gli eventuali provved1ment1 che ne conseguano. tente autorità
t
Roma, 22.8.1928 - Anno VI. Seauono le firme del Presidente e dei Giudici. b
TRillUNAL E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SE:--TENZE EMESSE DALLA CO~IMISS101'E ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 168/ 1928
SENTENZA N. 191
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato comoosta da: ...
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Pessani Claudio, Pasqualucci Renato, Consoli della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Sardo Armando, nato il r6.6.19n a Pozzuoli (Napoli), studente. I MPUTATO
Del delitto di cuì all'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere in Pozzuoli (Napoli), il 4.2.1928, diffuso manifestini sui quali erano scritte parole di carattere sovversivo ed ingiurioso all'indirizzo del Partito Fascista, facendo così propaganda dei programmi e dei metodi d'azione di associazioni sovversive disciolte per ordine della pubblica autorità.
Omissis Nei riguardi di Sardo Armando è risultato che egli, la sera del 4.2.1928, ha diffuso alcuni manifestini sovversivi; che al momento dell'arresto fu trovato in possesso di manifestini identici a quelli rinvenuti in varie località del paese; ed egli stesso ha confessato, non solo al Commissariato di P.S., ma anche al Giudice Istruttore, di averne affissi due al cavalcavia della linea ferroviaria, uno al muro della vicina stazione ed uno al cancello della Villa Comunale (Vol. 2°, f. 17 r. e r8 r.). E pertanto con atto di accusa in data 24 aprile, veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 come è detto in rubrica. Però da successive indagini, fatte in seguito a nuovi documenti pervenuti all'Autorità Giudiziaria di questo Tribunale, è emerso che l'imputato Sardo è un epilettico, facilmente suggestionabile anche per la sua gio-
I O 57
vane età, e che prima del suo ar~esto non. a~eva mai dato,_lu~go a rilievi, é manifestato avversione al Reo-une, anzi m un tema d italiano fatto a ~cuola aveva esaltato le attuali Istituzioni e S.E. Mussolini (Vo~. r f. 74). E, pertanto, riesaminata la sua posizione, è sorto grave dubbio sulla sua . responsabilità penale in_ ordin<: al fatto commesso., , . Trattasi, invero, d1 un g10vane studente d_ell eta ,di . r6 anru c~~ non può avere una mentalit~ politica, ~, che, per giunta, e ritenuto sqmlibrato perché affetto da epilessia. Tutto c10 trova conferma non solo ne! ~apporto della Polizia Giudiziaria (Vol. 1°, f. 74), ma anche n~lla ~e~osiz10ne del Commissario di P.S., Cav. Maisto, che procedette alle rndag1ru ed alla denunzia. II detto Commissario ha dichiarato che Sardo Armando poco dopo del suo arresto fu colto da convulsioni epilettiche e che, nel .corso delle 1~dagini, egli seppe dal Preside del Liceo scie_ntifi_co ~i. Napoli che anche rn classe il Sardo fu più volte colto da attacc~1 ep1letuc1. .. , . . Queste risultanze lasciano grave dubbio sulle responsab1hta ~enah d1 Sardo Armando in ordine al fatto commesso e, pe_rt~to, a~co~~endo la richiesta del P.M., si ritiene che è superfluo il suo rmv10 a gmd1z10 e che è invece il caso di proscioglierlo fin da ora dall'accusa per non provata reità. 0
,
P. Q. M.
La Commissione Istruttoria, visto l'art. 421 C.P. Esercito - su co~fo~me richiesta del P.M. - dichiara non luogo a pr~ce~imen~o pe~ale ~ei riguardi di Sardo Armando in ordi~e _alle im~uta~1on1_ ascnttegh per msu;ficienza di prove, ed ordina che egli sia posto rn hberta se non detenuto p-..r altra causa. . .. Rimane annullato l'atto di accusa emesso contro d1 lm m data 24+1928. Roma, 23.8.1928 - Anno VI.
SeQuono le firme del Presidente e dei Giudici. ,,
N ota. - Detenuto dal 4.2.1928 al 25.8.1928.
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TRIBUNALE SPE CI ALE PER L.\ DIFESA DELLO STATO SEC0:,1DA PARTE: SE:ST E);ZE D!F-SSE DALLA CO~!M!SSIO:-E ISTRt:Tl"ORIA DEL T .S. D.S.
Reg. Gen. n. 536 / 1928
SENTENZA N. 192
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente : Muscarà Achille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni ·
'
Giudici : Pessani Claudio, Pasq ualucci Renato, Consoli della M .v .S.N.; ha pronunciato la se2'Uente o S ENT E NZA
nel procedimento penale contro : Capp~ccini Gi~o, nato il 9.r2.r897 a San Casciano Val di Pesa (F _ ze), operaio telefoni; iren
I O 59
perché lo aiutasse ad emigrare, ed è vero che lo Scheggi diresse il Miniati a D uranti Giovanni perché lo aiutasse nella bisogna, ma non è chi non veda q uanto corra tra il fatto della denuncia e la imputazione contro di essi elevata nientemeno che di cospirazione ed istigazione contro i Poteri dello Stato e di ricostituzione, appartenenza e propaganda di un partito disciolto dalla pubblica autorità. Le indagini hanno perfino escluso che i tre imputati fossero comunisti militanti. )1é può costituire un a prova che lo fossero il fatto d'avere per il passato parteggiato per i partiti antinazionali ; né costituisce elemento di responsabilità per i reati rubricati che lo Scheggi ed il Duranti, conoscitore di stive, indicassero i posti adatti a coloro che volevano em igrare clandestin amente; né il fatto delle 15 lire date a titolo di Soccorso Rosso dallo Scheggi al. D uranti, che, com'egli asserisce non contrastato, spese per conto proprio. Pertanto i tre imputati vanno prosciolti per insufficienza di indizi dalle imputazioni cui venne loro fatto carico e in conseguenza ne Ya ordinata la scarcerazione.
Schegg~ A~fredo,. nato il 23.3. r887 a Caste Ilo (Firenze), pasticciere; D uranti G10vanm, n ato il r5.2.r886 a Livorno, calderaio.
P. Q. ).(.
Visti gli ar t. 421 - 551 C.P. Esercito; 7 legge 25.r r.r926 n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su con forme parere del P.M. - dichiara che non vi è
Detenuti dal 18.1 2 . 1927. I ).! P U T AT I
D i violazione degli art. 3 - 4 della legge 25. 1 r. 1926 n. 2008. I~ CAMERA D I CONSIGLIO
! tr: rubricati venn ero denunciati a questo Tribunale, dalla Reoia Q tura d1 Livorno col rappo to · ttl. d 1 o ues
e ro. 12.1927 perche, presuntamente a . . r m a partenentr al Partito Comunista nel novemb1·e di· detto · p d . ' anno avevano m c~~une accor ? t: n tato d1 fare espatriare un sovversivo toscano certo Miman non meglio identificato. ' . ~u proceduto, p~rtanto, per violazione degli art. 3 _4 deila leooe cita·a m epigrafe, e _fu abbmato il procedimento al processo n. 6 del R0e~ G l 34 L a co t · · o· en .. . mpiu a istruttoria, mentre ha accertato che i fatti attribuiti ai prevenuti n o~ h~nno al~un nesso col procedimento cui fu abbinato per cui se ne rende md1spensab1le_l_a s:l?arazione, ha messo in rilievo che mancavano ~ mancano ~uttora gli md1z1 di reità a carico dei tre denunciati l E vero_ che_ 11 ~appuccini il 28.11.1927 presentò a Schef!gi Alfr~do un ta e comumsta implicato nel procedimento penale contro Muno ed altri,
luogo a procedimento nei confronti di Cappuccini, Scheggi e Duranti qualificati in epigrafe in ordine alle imputazioni loro ascritte perché non risultano sufficienti indizi di reità ed ordina il loro rilascio se non detenuti per altra causa. Ordina che il presente procedimento sia separato da quello n. 634 del Reg. Gen. contro Muno ed al tri. Roma, 23.8. 1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
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SENTENZA N. 195
Reg. Gen. n. 563 / 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
'<E ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S. NZE E·MESSE DALLA COM:'.!Isslo· 1 SECO'<DA PARTE: SENTE ' '
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1 ando un giornale che ne riprodu' ffi . quadro che ne conteneva l e g1e e acer ceva l'immagine; bli ( c p ) per avere• il Calia di resistenza alla forza pub ca art. 19° · · . ) 4 . d. di luogo usato resistenza a11a sempre nelle stesse circostanze 1 tempo e . ' f . . d' p S forza pubblica, tentando di colpire, con una sedia, un unz10nar10 l • . .
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Omissis
Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N. ; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
S E NTENZA
nel procedimento penale contro : Calia Vincenzo, nato il 7.7.1887 a Taranto, terrazziere; D 'Arcangelo Luigi, nato il 2.I.1902 a T aranto, fornaio; Iurlaro Armando, nato il 23.8.1897 a Taranto, meccanico; Ariano Nicola, nato il 27.8.1897 a Massafra (Taranto), operaio; Muto Giacinto, nato il 23.7.1899 a Taranto, operaio; Duca Francesco, nato il 2.2.1888 a T aranto, pescivendolo; De Giorgio Cataldo, nato 1'8. r.1898 a Taranto, capraio; Ninfoli Emanuele, nato il 30. r.1910 a Taranto, salumiere. Detenuti. I MPUTATI
r) del delitto di cui all'art. 3 P·P· legge 25.1I.1926 n. 2008 in relazione all'art. 120 C.P., per avere in Taranto, in epoca prossima ed antecedente al 16.8.1927, partecipato al concerto criminoso posto in essere dai dirigenti del Partito Comunista - disciolto dall'autorità e ricostituitosi clandestinamente - allo scopo di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ; 2) di offesa alla bandiera (art. 63 - u5 C.P.c.) per avere, la sera del 16.8.1927 in Taranto, in correità fra loro sfregiato la bandiera dello Stato; 3) di offese al Capo del Governo (art. 63 C.P. e art. 9 cpv. legge 24.12.1925 n. 2263) per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso il Capo del Governo S.E. Benito Mussolini rompendo il vetro del
P. Q. M.
Visto l'art. 421 C.P. Esercito, dichiara il non l_uog? _a proce~~re pe;almente per insufficienza di prove, a carico di tutti gh u~putat12:no\~~~ ai delitti previsti e puniti ?all'art. 4 p.cpv. della l~g~e 2)·l{~:JJment~ ;care dall'art. 190 C.P.c.: ordmando che vengano tuttl imme cerati se non detenuti per altra causa. Roma, 25.8.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
T RUt:XALE SPECIALE PEr. LA DIFESA DELLO ST.',TQ SECONDA PARTE: SEXTENZE DI ESSE DALL..\ C0 ~1MISS101't
Reg. Gen. n. 537/ 1927
SENTENZA N. 200
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale dello Stato composta da: per la difesa
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero .
'
Giudici: Pessani Claudio, Console della M V · .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M. V.S.N .; ha pronunciato la seQ'Uente o SENTEKZA
nel procedimento penale contro: Biagioni Azzolino, nato il 9.3.1886 a Sesto Fiorentino (Firenze), scultore; Cerreti ?iulio, n~to l'r ~.ro.1903 a Sesto Fiorentino (Firenze), meccanico; ~arducci Amnens Maria, nata il 22.6.1904 a Sesto Fiorentino (Firenze) casa l mga. ' Il primo detenuto d al 20.11.1927, gli altri latitanti. IM PU T AT I
Del reato previsto e punito dagli art. 3 - 4 della legge 25. I I. 1926 n. 2008. IN CAMERA DI CONSIGLIO
. Vis te e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che si dichiari 11 non 1uoao a procediment al al Bia . io d. o pe? e per non avere commesso i fatti ascritti d • g n , or mando che egli venga scarcerato immediatamente se non _etenudto pedr .a1tra _causa. E voglia invece rinviare a aiudizio ali altri p"r nspon ere e1 reati loro ascritti. o o ~ Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è statuito
i-
IN FATTO ED IN DIRITTO
. Che la Questura di Firenze con nota del 22 I I I9?7 den . ·1 B' · ·ç · ·· unciava 1 1ag:d10ni' rn q~anto atLermava di avere tratto il convincimento che eoli d. 1 ee comuruste, avesse dato la . . . o ' i il Cerreti e la Ba d , · . d p~opn~ ope:a per r~u:cire a fare espatriare r ucci · ue not1 pencolos1 sovvers1v1.
ISTRun·oRIA DEL T.S.D.S.
I 06 3
Riteneva provato ii concorso del Biagioni perché, ritornato il Cerreti in Francia, in un primo tempo si era fermato nella Svizzera presso tale Olgiati, il quale aveva rilasciato un documento, ossia una dichiarazione legalizzata dal Console itaJiano con la quale si impegnava di assumere alle sue dipendenze la Barducci per la durata della stagione estiva con salario mensile di franchi 50, vitto ed alloggio gratuito, usato dal Biagioni per fare regolarmente espatriare la Barducci, sua lontana parente. Però la Questura vi si oppose : ed allora, secondo l'accusa, l'imputato si sarebbe adoperato per faria espatriare clandestinamente. Si pensò che i rapporti fra l'Olgiati e la Barducci ed il Cerreti siano dovuti al Biagioni : in quanto questi conobbe l'Olgiati all'Accademia delìe Belle Arti di Firenze ed anzi lo ospitò in casa. Altro elemento di accusa era offerto dal fatto che annotati a « lapis », nel retro di una bolletta di spedizione, stavano gli indirizzi « Caproni Ugo», « Lugano » Marj Sarment Vincennes: e dei quali non diede subito precisa spiegazione: ma solo dopo l'interrogatorio reso alla Questura dalla madre del Cerreti, egli confermò che l'indirizzo di Lugano era di un individuo, al quale la Barducci aveva mandato delle copie del libro « Amore e Morte » scritto dal Cerreti; e l'altro era del Cerreti, e che a quest'ultimo per incarico della madre aveva spedito delle copie del detto libro. Negò di essersi prestato in qualsiasi modo a fare espatriare clandestinamente gli altri due imputati: si occupò regolarmente presso gli uffici competenti, quando la Barducci, sua lontana parente lo pregò di interessarsene; però non vi riuscì, e pertanto se ne disinteressò e non la vide più. Che il Biagioni offrì autorevoli documenti e testimoniali per provare che egli non appartenne a partiti politici e dopo l'avvento fascista mai si occupò di politica, e tanto meno di quella sovversiva; che appartiene ai sindacati fascisti; che ha una figlia iscritta dal 1924 alle « giovani italiane»; e che talvolta ebbe occasione di manifestare pubblicamente i nuovi sentimenti devoti al Regime. Dalla suesposta narrativa è chiaramente emerso che il Cerreti e la Barducci, noti pericolosi sovversivi, per sfuggire al controllo ed anche all'eventuale arresto da parte degli organi tutori dell'ordine pubblico, erano espatriati clandestinamente per stabilirsi in Francia e continuare così l'opera loro criminosa; si era creduto, infatti, che anche il Biagioni si fosse recato in Francia. Invece durante l'istruttoria risultò che detto imputato si mantenne del tutto estraneo ai fatti delittuosi attribuitigli, e quindi devesi dichiarare nei suoi confronti il non luogo a procedimento penale, per non aver commesso il fatto. Però il Collegio ritiene che se mai egli non doveva rispondere di cospirazione contro i Poteri dello Stato, ma di semplice appartenenza al Partito in tal senso quindi modificando il capo d'accusa ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 4 p.cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SF.COKDA PARTE: SE)1TF.KZE E~[ESSE DALLA CO~{MISSIOKÉ ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
Invece nei riguardi deo-Ji altri due im . . . putati, nsult~do essi latitanti fuorusciti, il Collegio è d':vvis d. 0 1 procedere allo stralcio deo-li tti · . attesa di d .fi · ·1 e mre I procedimento non appena sia possibile la l~ro :at:ur:
Reg. Gen. n. 438 / 1928
I O 65
SENTENZA N. 203
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
P. Q. M .
Presidente: ~uscarà Achille, Generale di Divisione;
Visti o-li art 421 _ cp E . . . 557 · · serwo, dICbiara il non J o o · · mento penale per non aver comm . ·f . . uobo a procedi. . esso i 1 atto 1n ordme al t d· tenei:iza al Partito disciolto d'ordine della bbr . ' rea_o i apparmodi.ficando i capi d'accusa a .tt I B. p~ . ica autonta - m tal senso . . - scn o a iacr1oru O d. d h . immediatamente scarcerato se d i::, ' r man o e e eg11 venga . non etenuto per altra causa O d. . r_ ma lo stralcio degli atti nei confron . d 1 . . . latitanti: in attesa di d .fi . ·1 . tl e Cerret1 e della Barducc1 e mre i procedimento no · . . !oro cattura - ai sensi dell'art. 557 C.P E . n appena sia .possib1~e la m parte. · sereno - per analogia applicato
Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M. V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTE N ZA
nel procedimento penale contro:
Roma, 28.8. r928 _ Anno VI.
Barin Ferrandino, nato il 23.12.1887 a Fontaniva (Padova), operaio. Detenuto.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. IMPUTATO
Del reato di cm agli art. 3 - 4 della legge 25.11.1926 n. 2008.
Nota. - Nei confronti del C . d 11 B dal T S D S I erreti e e a arducci non venne emessa . . . . a cuna sentenza né nel r928 né negli anni successivi .
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove ed ordinare la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è statuito: IN FATTO ED IN DIRITTO
\ I
Che certo Forese Luigi di Fontaniva (Padova), iscritto al Partito Nazionale Fascista, aveva consegnato tre foglietti dattilografati del « Comitato Centrale Partito Comunista Italiano » in data 15.4.1928, contenenti le solite frasi incendiarie di carattere propagandistico con particolare tendenza a fare l'apologia dell'attentato di Milano, al Comando di Stazione dei RR. CC. di Cittadella (Padova). Per le opportune indagini investigative del caso, aveva altresì riferito che i fogli furono da lui sequestrati a certo Parolin di Fontaniva, il quale a sua volta li aveva avuti da un ragazzo, certo Rinaldi, dello stesso paese. E quest' ultimo li aveva rinvenuti per terra a
106 6
TP.IBC~ ALE SPECI ALE
J>;;.R LA DI FESA DELLO STATO
Fontaniva a circa 250 metri dal passaggio a livello, verso il ponte sul Brenta, il giorno 8.6. r928. Non essendo stato possibile stabilire come tale materiale di propaganda sovversiva fosse stato importato a Fontaniva, i RR.CC., sospettando del Barin perché già noto socialista militante e di idee comuniste, procedettero ad una perquisizione domiciliare ed al conseguente di lui arresto. Gli rinvennero : una lettera del giugno 1926 di carattere politico ossia riflettente l'organizzazione del Partito sovversivo; due schede di sottoscrizione pro « Unità » del giugno 1926; altri scritti, sempre del 1926, secondo l'imputato di carattere privato, e ritenuti invece dai RR.CC. sempre politico; due lettere provenienti dall'America del 1924, nelle quali taluni compaesani manifestavano sentimenti comunisti ed avversi al Regime e a S.E. Mussolini. Tranne gli accennati documenti di vecchia data, null'altro gli fu trovato che meglio poteva attenersi alla diffusione dei manifestini sequestrati a Fontaniva e senza dubbio distribuiti dagli organizzatori sovversivi. Il Barin protestò sempre la sua innocenza, disse che appartenne alle organizzazioni socialiste, ebbe rapporti fino al 1926 con compagni appartenenti al movimento sindacalista della Confederazione Generale del Lavoro. Ma, passato ai sindacati fascisti, più non si occupò di politica e del Partito antinazionale. A tal uopo indicò dei testi, i quali veramente gli furono favorevoli. Non v'è dubbio pertanto che a Fontaniva gli elementi sovversivi si erano organizzati e facevano propaganda antinazionale diffondendo il materiale clandestino. E' pur certo che l'imputato ebbe ad appartenere al Partito Socialista prima e Comunista poi, ed esplicò anche una certa attività. Però dopo la sua iscrizione ai sindacati fascisti, non dovrebbe aver dato ulteriore sua opera criminosa. In suo favore, oltre alle testin;ioniali, concorrerebbe il fatto di essersi trovato del materiale compromettente solo fino al giugno 1926 e specialmente di data antecedente. Di conseguenza se legittimi furono i sospetti affacciati dal Comando locale dei RR.CC., però non si sono raccolti elementi sufficienti di reità a suo carico e quindi il Collegio è d'avviso che debbasi dichiarare in suo favore il non luogo a procedere per insufficienza di prove. Non già però in ordine ai reati ascrittigli di cospirazione contro i Poteri dello Stato e di istigazione a commettere i reati atti a mutare violentemente la forma di Governo ed a suscitare la guerra civile, ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 3 della legge 25.11.1926 n. 2008, ma dell'art. 4 p. ed u.cpv. della legge stessa : ossia di appartenenza a Partito disciolto per ordine di pubblica autorità e di propaganda generica sovversiva. Di conseguenza, col proscioglimento, per il disposto dell'art. 421 C.P. Esercito, ordina che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
SECO~DA PARTE : SE
. ._._ TE1'ZE E:!>lESSE J)ALL,\ C0 ~1:!>1!SSIONE IST1tl,T f0 RIA DEL T .S.D .S.
P. Q. ~1:.
. RD r n 313 dichiara il ' . d1 Visti gli art. 42 r C.P. Esercito e 2 · · 1_3·3· 1 9 I. · non luogo a procedere penalmente per insufficienza d1 prove a c~ricoI Barin, in ordine al reato di cui all'~rt. 1, ~- ed u.cpv·:/ellad legf~ :~i~~e~ga n. 2008 - in tal senso modificando i capi d accusa - or man o c o immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
;6
Roma, 29.8.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECI,-\LE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 661/1927
SENTENZA N. 204
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
SECOKDA PARTE : SDITEKZE D !ESSE DALLA COMMISSIOKE ISTRUTTORIA DEL T .S. D.S.
I O 69
Visto e letto il rapporto della Polizia Giudizia.ria che sintetizza . t~tti gli elementi raccolti sul posto, atti a meglio lumeggiare le figure degh imputati ed i fatti stessi denunciati. Vista e letta la sentenza di rinvio a giudizio del 22.12.1927, e gli atti istruttori, si osserva:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N. ; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENT ENZA
nel procedimento penale contro: Rausse Antonio, nato il r8 .ro.r889 a Malo (Vicenza), meccamco, arrestato a Schio il 7.10.1927; Gramola Alfredo, nato il 9+1909 a Schio (Vicenza), tessitore, arrestato a Schio il 23.10.1927. I MPUTATI
Del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008 per avere in Schio, antecedentemente al 4.10.1927, fatto propaganda dei metodi e delle dottrine dei disciolti partiti sovversivi diffondendo un manifes to sovversivo intitolato « Confederazione Generale del Lavoro ». IN CAMERA DI CONSIGLIO
Vista e letta l'ordinanza di questa Commissione del 13.8.1928 (Vol. 6°) con la quale veniva disposto un supplemento di istruttoria a mezzo della Polizia Giudiziaria di questo Tribunale Speciale: in modo che dalle ulteriori indagini investigative fosse possibile conoscere i veri precedenti morali e politici degli imputati; se si trattasse di buoni operai che avessero ricevuto i manifestini incriminati stampati ... che però non hanno un vero e proprio contenuto di carattere sovversivo rivoìuzionario ma anche economico e sindacalista - e quindi senza una esatta valutazione dell'atto da compiere avessero potuto persino passare ad altra persona il manifestino senza nemmeno leggerlo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che il Comando dei RR.CC. di Schio, a mezzo di confidenti, venne a conoscere che nel territorio di propria giurisdizione avvenivano dis~ribuzioni di stampati clandestini. f~a gli operai, ~erci? d~spa:se accurate mdagini a Schio e nel comune limitrofo d1 Magre. Ri~scrte ~nfruttuose. qu~lle di Schio, invece a Magrè rinvennero, presso certo P1zzolat1, 1:1n 1:1an~festm~ intitolato « Confederazione Generale del Lavoro >>. Interrogato 11 Pizzolati finì per confessare di averlo avuto dal Gramola con in~ari~o di leggerlo ~ di passarlo ad altri operai, invece se lo trattenne. Sentito il Gr~mo_la egl~ pure fu costretto a confessare la verità e cioè a dire che .il mamfes~mo gli era stato dato dal Rausse con incarico di passarlo ad altn compagm, dopo la lettura. Il Rausse interrogato, decisamente negò, anche quando fu portato a confronto col Gramola dinanzi al Giudice Istruttore. Dalla esposta narrativa è ~iuscito ~ro~ato _che il fatt? d_enunci~to. dai RR.CC., in seguito a se~rete mfor1:1az1?m dei confi.den~i, s1 era hm1tat~ alla consegna di una copia del mamfestmo, « Confede~az10ne. Generale de. Lavoro » al detto Gramola, il quale lo passo a certo P1zzolat1. Il vero propagandista originario sarebbe stato il .Rausse sulla sola accusa del Gramola, mentre il primo si mantenne recisamente sempre ne~ativo. Non v'è dubbio che una oroanizzazione per la propaganda sovversiva esisteva: però nella fattispecie :on si .. sono raggiunt_i elementi sufficienti per statuire che ad essa appart~n~van~ 11. <?ra.mol~ ed 11 ~aus~e .. Il Gramo!~ perché dal rapporto della PollZla Gmd1zia~ia r.1sulta di. ottimi precedenti morali, politici, penali: di giovane età, figlio d1 morto m guerra_ che,. a~ bandonato dalla madre, solo si dice abbia frequentato talvolta g1ovam d1 idee antinazionali, ma nel complesso a di lui carico nulla si attribuì, tranne che la consegna del manifestino incriminato al Pizzolat~. Il Rausse perché, mentre lo si definì sovversivo 1orima dell'avvento fascista, quale appartenente alle associazioni socialiste del dopoguerra, lo si disse appartato, ~al 1922, dalla vita politica. Solo, non escludendosi eh~ avesse potut? agire clandestinamente, però non offrendosi elemento specifico alcuno di prova della sua attività. Di conseouenza la sola chiamata di correo a carico del Rausse ed il solo fatto che° il Gramola abbia consegnato il manifestino al Pizzolati non 30 / bis - U.S.
1070
TRIB 0 ~.4.LE SPECBLE PER LA DIFESA DELLO STATO
possono costituire mezzo probatorio di colpevolezza, specie quando il Gramola, che si presume abbia agito senza una esatta valutazione dell'atto compiuto, distribuendo lo stampato al compagno di lavoro, può anche essere ricorso alla chiamata di correo per attenuare la propria responsabilità. Pertanto meglio vagliando i fatti nel complesso delle emergenze, il Collegio è d'avviso di dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove nei confronti del Rausse e del Gramola: ordinando che essi vengaio immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. P. Q. M.
Visti gli art. 4-21 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; dichiara il non luogo a procedere per insufficienza di prove nei riguardi del Rausse e del Gramola in ordine al reato a loro ascritto, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.
SECO~DA P,\RTE: SE?\TE NZE EMESSE DALLA COMM ISS!O~E ISTRUTTORIA l)EL T,S. 0 ,S,
Reg. Gen. n. 680/ 1927
I 0 7 .i
SENTENZA N. 208
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Roma, 29.8.1928 - Anno VI.
Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.
Allasia Leandro, nato il 21.6. I 885 a Torino, avvocato; Masetti Massimo, nato il 16.5.1889 a Ascoli Piceno, rappresentante; Ce:cherini Angiolo, nato il 25.9.1899 a San Pietro a Sieve (Firenze), meccamco; Passoni Pierluigi, nato il 27+1894 a Valenza (Alessandria), ragioniere; Acciarini Filippo, nato il 5.3.1888 a Sellano (Perugia), pubblicista. Detenuti. IMPUTATI
1) del delitto di cui all'art. 3 p.p. della legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120- 252 C.P. e 4 u.cpv. della precitata legge 25.11.1926 n. 2008, per avere, in Torino, in epoca antecedente e prossima al settembre 1927, concertato fra loro e con altri rimasti sconosciuti, di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato ed a suscitare la guerra civile; e per avere, sempre nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda del programma e dei metodi di azione del Partito Socialista, già disciolto per ordine della pubblica autorità, specialmente mediante il cosiddetto Soccorso Rosso; 2) il Passoni inoltre : del delitto di cui all'art. 5 p.p. della stessa legge 25.11.1926 n. 2008 per avere, .fino al 31.8.1927, in territorio francese e particolarmente a Parigi, svolto attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, facendo da « trait d'union » fra i sovversivi residenti in Italia ed i fuorusciti residenti in Francia;
SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE ])ALLA COMM ISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S. TRIBUKALE SPECIALE PER
L,\
I O 73
DIFESA DELLO S'l"ATO
3) della contravvenzione di cui all'art. rr2 T.U. della legge di P.S. 6.11.1926 n. 1848 per avere, il 3r.8.1927, importato dalla Francia in Italia, al fine di diffonderli e distribuirli, i giornali: « Il becco giallo» e « L'operaio italiano», editi a Parigi, contrari all'ordine nazionale dello Stato. Inoltre, come da sentenza della Commissione Istruttoria n. 145, in data 2.7.1928: Cirio Filippo, nato il 28.2.1872 a Canelli (Asti), scavatore e segretario della Camera del Lavoro di Canelli; Amisano Luigi, nato 1'8.7.1883 a San Salvatore Monteferrato (Alessandria), fonditore.
SENTENZA N. 223
Reg. Gen. n. 682/ 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
IMPUTATI
Di appartenenza a partito disciolto d'ordine della pubblica autorità ai sensi dell'art. 4 1° cpv. della legge 25.1 1.1926 n. 2008.
Omissis
p, Q. M,
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927 n. 313; dichiara, con eccezione del Ceccherini rinviato al giudizio del T.S.D.S. con sentenza n. 145 del 2.7.1928, non luogo a procedimento penale in confronto di tutti gli imputati per insufficienza di prove, in ordine ai reati di appartenenza a partito già disciolto d'ordine della pubblica autorità ai sensi dell'art. 4 1° cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008, ordinando che vengano tutti immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa; ad eccezione del1'Acciarini per il quale, trovandosi scarcerato con provvedimento del 2.7.1928, di questa Commissione, devesi revocare il mandato di cattura.
Roma, 12.9.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Vedi sentenza n. 118 del T.S.D.S. del 23.ro.1928, pag. 696.
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Bordiga Amedeo, nato il 13.6.1889 a Resina (N apoli), ingegnere; Agostinetti Mario, nato il 29.6.1902 a Bagno a Ripoli (Firenze), decoratore; Angeloni Mario, nato il 15.9.1896 a Perugia, avvocato; Bacchetti Giulio, nato il 3.6.1872 a Roma, impiegato; Bagaglino Alfredo, nato il 1°-3-1868 a Torino, fattorino; Bentivoglio Giuseppe, nato il 3.2.1885 a Molinella (Bologna), impiegato; Berti Ettore, nato il 24.2.1900 a Firenze, barcaiolo; Berti Giuseppe, nato il 22.7.1901 a Napoli, pubblicista; Bianchedi Gino, nato il 13.11.1899 a Roma, falegname; Boldrini Guglielmo, nato il 6.3.1872 a Siena, giornalaio; Caracciolo Domenico, nato il 13.9.1899 a Cette (Firenze), opera10; Ciccotti Sigfrido, nato il 5.9.1903 a Trieste, studente; Corsi Lanciotto, nato il 6.2.r883 a Livorno, scaricatore di porto; Cotti Marino, nato il 29.3.1903 a Persiceto (Bologna), muratore; Cumis Guido, nato il 3.5.1882 a Marino (Roma), pensionato; Del Proposto Italo, nato il 19.2.1901 a Roma, stuccatore; Didonato Antonio, nato il 7.9.1896 a Cerignola (Foggia), ragioniere; Fabbri Luigi, nato il 2r.2.1888 a Conselice (Ravenna), impiegato; Giarda Giuseppe, nato il 5.8.1893 a Cerano (Novara), fonditore; Goldoni Roberto, nato il 23.2.1899 a Perugia, commesso; Griffìtti Enrico, nato 1'8.8.1901 a Parma, muratore;
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TRIBUNALE SPECIALE
PER LA DI FESA DELLO STATO
Gualano Emanuele, nato il 13.5.1888 a Sannicandro Gar<1anico I Fo2:. ), agnco . ltore; b \ .., g1a La Camera Fortunato, n ato il 4.3.1898 a Cosenza, ragioniere; Mancinelli Carmine, nato il 18.r.1889 a Belvedere Ostrense (Ancona), avvocato; Marchei Genesio, nato il 25.ro.1897 a Roma, fornaciaio ; Marcucci Cesare, nato il 23.9.1906 a Falerone (Ascoli Piceno), studente; Martella Ario, nato l'1r.3.1908 a Roma, studente ; Martire Salvatore, nato il 7.6.1902 a Cosenza, ispettore assicurazioni; Massarenti Giuseppe, nato 1'8-4-1867 a Molinella (Bologna), farmacista; Masseretti Vittorio, nato 1'8.5.1881 a Modena, cementista; Massini Cesare, nato il 23.7.1886 a Foligno, macchinista ferrovie; Mauro Carlo, nato 1'11.5.1871 a Galatina (Lecce), avvocato; Mengoni Fioravante, nato il 13.10.1893 a Gropello (Pavia), impiegato; Menotti Clarenzo, nato il 30.r.1900 a Suzzara (Mantova), insegnante; Miceti Giulio, nato il 14.5.1893 a Lugo (Ravenna), impiegato; Minghetti Erminio, nato il 19.1.1899 a Molinella (Bologna), bracciante; Montarolo Pietro, nato 1'8.3.1886 a Torino, ortolano; Pascottini Vittorio, nato il 28.7.1890 a Trieste, capo officina; Pastore Giulio, nato il 26.10.1887 a Pioltello (Milano), meccanico; Picone Vincenzo, nato il 22.1.1903 a Palermo, caposquadra M.V.S.N .; Piermattei Ugo, nato il 5.2.1893 a Roma, elettrotecnico; Pinazza Giuseppe, nato il 5.11.1900 a Cadore (Belluno), studente; Pinto Nicola, nato il 15.2.1896 a Castellana (Bari), impiegato; Romanelli Luigi, nato il 6.2.1907 a Roma, stuccatore; Romeo Michele, nato il 27.10.1902 a Palizzi (Reggio Calabria), calzolaio ; Romita Giuseppe, nato il 7.1.1887 a Tortona (Alessandria), mgegnere; Sansone Ugo, nato il 13.9.1893 a L 'Aquila, ragioniere; Scapin Antonio, nato 1'8-4-1901 a Venezia, commesso; Schiavello Ernesto, nato il 14.12.1889 a Ponte di Legno (Brescia), redattore; Serazzi Mario, nato il 7.9.1899 a Vercelli, argentiere; Torricini Paolo, nato il 2.6.1889 a Pontassieve (Firenze), muratore; Toschi Marcellino, nato il 14.11.1883 a Molinella (Bologna), contadino; Tucci Alfredo, nato il 1°.2.1894 a Viterbo, avvocato; Vanguardia Umberto, nato il 19.5.1879 a Napoli, pubblicista; Ventura Pierino, nato il 29.6.1886 a L'Aquila, pubblicista;
SEC01'DA PARTE : SEXTE1'ZE E~!ESSJ:: DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORI1\ nEL T .S.D.S.
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Villani Amleto, nato il 21.5.1887 a Molinella (Bologna), contadino; Zingarelli Leonardo, nato il 15.5.1886 a Vico del Gargano (Foggia), calzolaio. T utti confinati politici in Ustica, con esclusione di Picone Vincenzo, caposquadra nella M.V.S.N . - 171• Legione. 1:\-fP UTAT I
1) del deìitto previsto e punito dall'art. 3 p.p. della legge 2.5.n .1~26 n. 2008 in relazione all'art. 2 stessa legge e 120 C.P. per avere, m Ustica (Palermo) nel 1927, concertato fra loro di far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; . 2) dei delitti previsti e puniti dall'art. 4 P·P· e p.cpv. della citata legge per avere, nella stessa circostanza di tempo e di luo~o, ricostituito il disciolto Partito Comunista e fatto parte dello stesso Partito. I N CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria del P.M. chiedente alla Commissione la dichiarazione di non doversi procedere per insufficienza di prove contro tutti gli imputati in ordine ai reati a loro ascritti, osserva IN FATTO ED 1:-;- DIRITTO
Le Autorità di P.S. di Ustica, nell'ottobre del 1927, denunciarono i 57 confinati politici sopra rubricati, perché clandestinamente avrebbero costituito or<1anizzazioni singole di partito, nonché un'organizzazione in comune chet> aveva lo scopo immediato di soccorrere i compagni bisognosi e mediato di mantenere saidi i legami fra i vari gruppi politici per una azione violenta comune di fronte unico contro il Regime. All'uopo le dette or<1anizzazioni, a capo delle quali sarebbero stati. pret> posti specia1i comitati, segretamente avrebbero m ante~uto . rapp~rtl c?n sovversivi nostrani all'interno e all'estero, e con orgamzzaz10m n voluz10narie estere, ricevendo regolarmente somme per il Soccorso Rosso. Denunciarono anche che nell'isola si apprestava un movimento insurrezionale, allo scopo di permettere ai confinati di evadere, servendosi di. una nave che fu vista accostarsi a quel semaforo dal quale invano le fu chiesto il nominativo e che poi si allontanò per una direzione insolita tenendo una falsa rotta. Il piano sarebbe stato frustrato da contingenti vari inviati tempestivamente in quell'isola.
SECO~DA PAF.TE; SE. TE~ZE EMESSE DALLA CO~L\ITSSIO~""E ISTRUTTORIA DEL T ,S.D ,S.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FES.-\ DELLO STAT O
Dalla minuziosa ed accurata indagine che ne è seguita, non sono, però, risultate prove tali da convincere che realmente i fatti denunciati siano accaduti, e per lo meno che quelli assodati rivestano carattere di un qualsiasi reato previsto dalle vigenti leggi penali. Infatti tali accuse, a voler prescindere dalla inverosimiglianza contingente dei fatti che sarebbero avvenuti in un'isola abbondantemente presidiata, fra confinati inermi e rigidamente sorvegliati, molti con famiglia ad Ustica stessa, furono formu late da tre degli stessi confinati, sulla cui credibilità molti dubbi si legittimano. Essi sono: Canovi, Fedel e Perrella. In sostanza però le accuse fanno capo a Fedel e l'attuale processo sorse perché alle stesse ha dato credito il Centurione Mammi, facendole sue, con non molta avvedutezza. Il Fedel risulta di cattiva condotta morale, dedito all'ozio e capace di commettere atti inconsulti e di palesare fatti o addirittura di inventarli, come avvenne a Gorizia dove simulò abilmente una aggressione, in effetti mai patita. Egli, stretto dall'inquirente perché dicesse da chi e come aveva saputo le gravi notizie riferite, rispose di averle apprese dal Picone. Questi, in un confronto, lo smentisce ed il Fedel, a conclusione del confronto, finisce col dire che del progetto di rivolta se ne doveva parlare a Bordiga, Alberti e Ventura, i quali dallo stesso Fedel erano stati denunciati come organizzatori del complotto. Anche l'apparizione della nave di cui sopra è cenno è stata chiarita in istruttoria con prove serie che escludono la possibilità che essa potesse servire per l'evasione dei confinati. Così viene smentita dalle circostanze e dalle risultanze la presunta ricostituzione del Partito Comunista, la quale non sarebbe consistita in altro che nei consentiti comitati per far funzionare le mense e la biblioteca, istituzioni note ed approvate dalla Direzione e che servivano a migliorare le condizioni di vita dell'isola destinata al confino. Così di molta dubbia consistenza probatoria e di scarsissima efficienza giuridica sembra alla Commissione il materiale, fatti e documenti, esposto a dimostrare la rubricata appartenenza al Partito. In conclusione le accuse, dalla esauriente istruttoria, si presentano di consistenza assai dubbia, sia per la scarsissima credibilità dei testi di accusa, sia per ragioni di inattendibilità di ordine generico. Sicché il Collegio ritiene provvedimento di giustizia dovere prosciogliere tutti gli imputati dalle imputazioni loro ascritte in epigrafe perché non sono risultati indizi sufficienti di reità nei loro confronti, compreso in esso il Picone unico ancora detenuto, essendo gli altri stati scarcerati con provvedimento istruttorio ai sensi dell'art. 323 C.P.P .. Il Picone, infatti, era andato da caposquadra della M.V.S.N. ad Ustica quale volontario di confidenze alle autorità, ma nella competizione che ne era stata con gli altri confidenti dianzi ricordati, specialmente con il Fedel,
bio se la sua opera fosse di confidente o di elemento torbi~o, essendo du b ., · Il d ia era rimasto soccombente perché il Fedel era stato pm so11ec1to ne a enunz · P. Q. ~i.
Letti ed applicati gli art. 421 - 551 C._P. Esercito; ~ l~gge 25.11.1926 . RD 92- n 313 - in accoglimento delle richieste del P.M. n. 200 8 , 2 · · 13 · 3· 1 1 . . . · d" · ,. . (Tr1 dichiara che non vi è luogo a procedimento net .c~nf~o~tl . 1 :'1~. e )7 :o imputati in epigrafe elencati perché d~~ttano gh mdiz1_ di retta 11: ordme alle imputazioni a loro ascritte ed orctma la scarceraz10~e del Picone se non detenuto per altra causa ed il ritiro del mandato d1 cattura emesso . · d. · 1 contro gli altri. Ordina la restituzione a chi di diritto delle cose m gm 1z1a e sequestro. Roma, 19.u .1928 - Anno VII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
N ota. _ Le incapacità giuridiche r:rpet:,1e, . ~eri~ant~ dalla sentenza. di d1 cui alla sopratrascntta prosc1·og1·1mento per 1·nsuffici·enza di ind1z1 d1 re1ta . . Vsentenza, sono state dichiarate estinte - per _ciò che concerne P1cone mcenzo _ dal T.S.D.S. con ordinanza emessa rn data 14.9.1937.
SEZIONE « B >)
TRASMISSIONE DI ATTI ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA ( ordinaria o militare)
Reg. Gen. n. 6/ 1928
SENTENZA N. 5
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente S E NTENZA
nel procedimento penale contro: Carbonaro Francesco, nato 1'8.r.1900 a Palermo, operaio, detenuto dal 12.12.1927; D'Angelo Giuseppe, nato il 3.1.1894 a Caltanissetta, operaio, detenuto dal 14.12.1927. IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 247 C.P. per avere pubblicamente in Palermo, nel Cantiere Navale il 10.12.1927, incitato all'odio fra le varie classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillitĂ . Omissis P. Q, M.
Visto l'art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. ordina che siano trasmessi gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso il T ribunale C. e P. di Palermo per il procedimento. Roma, 7. r. 1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nota. - !l Tribunale di Palermo, con sentenza pronunciata il 17.7. 1930, c~nd~na Giuseppe D'Angelo, con il beneficio del condono condizionale d~ cm al R.D. 1°.r. r930 n . r, alla pena di tre mesi di detenzione e lire 100 d1 multa.
Nei confronti di Francesco Carbonaro viene dichiarata estinta l'azione penale per morte del reo.
SEC0l'-1 'A P ..\RT E : SE:-<TENZE E~!ESSE DALLA CO!>!MISS!Ol'-"E ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S,
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SENTENZA N. 6
Reg. Gen. n. 9 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Mura Bellarmino, nato il I3.I.1883 a Siliqua (Cagliari), cantoniere ferroviario. IMPUTATO
Del reato di cui all'art. 3 I 0 cpv. legge 25.rr.1926 n. 2008 per avere, in epoca imprecisata del 1926 e successivamente al novembre 1926, fatto pubblicamente l'apologia dell'attentato a Mussolini, Primo Ministro del Regno d'Italia. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia ordinare che siano trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni. Ritenuto che dall'esame degli atti istruttori si è potuto accertare che alcuni cantonieri di Cagliari della ferrovia meridionale, in data 12.12.I926, denunciavano al Procuratore del Re di detta città, il compagno Mura perché, secondo accuse specifiche, egli invitato assieme agli altri ferrovieri ad apporre la firma di adesione per far parte del sindacato fascista ferrovieri, si rifiutò dicendo: « Io fumerei centomila volte un foglio per ammazzare tutti quelli che appartengono al Fascio ... ». Successivamente, inoltre, dopo l'ultimo attentato a S.E. Mussolini, il ~fora commentando il fatto ebbe a dire: « Peccato che non l'abbiano ammazzato I ».
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Poiché il Mur~ d~ve perciò rispondere di apologia di reato, e dalle risultanz~ processuali risulta che nella fattispecie viene a mancare l'estremo del per~col,o p_er l'ordine pubblico e per 1~ pubblica tranquillità. Po1che dr conseguenza necessita, in applicazione dell'art. 6 del R.D. 1}·3· 192_7 ~- 31~, t~as~~tter~ gli _atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Caghan per Il gmd1z10 a1 sensi delle disposizioni penali comuni.
SEC01''1)A PAAT E : SENTEKZE D!ESSE DALLA COM:<,!ISSIO:-<E ISTRUTTORf,\ DEL T .S.D.S.
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SENTENZA N. 13
Reg. Gen. n. 23 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero;
P. Q. M.
. Visto l'~rt. 6 R.D. 1}·3·~927. n. 313 - su conforme parere del P.M. _ ordma che siano trasme~s1 gl! atti a carico del Mura all'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso Il Tnbunale C. e P. di Cagliari per il criudizio ai 0 sensi delle disposizioni penali comuni.
Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTE N Z A
Roma, 7.r.1928 - Anno VI. nel procedimento penale contro: Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Mauro Vincenzo, nato il 19.II.1887 a Benevento, meccaruco, detenuto dall'S.9.1926. IMPUTATO
N ota. - Il Tribun~le di Cagliari, con sentenza pronunciata 1'8.ro. 1928, assolve Mura Bellarmmo dal reato sopraspecifi.cato per insufficienza di prove.
1) del delitto di cui all'art. 2 legge 19.7.1894 n. 315, per avere, sulla strada di Altavilla Irpina (Benevento) nel giorno 5.9.1926, lanciando tra le truppe del 32° Reggimento Fanteria delle copie del giornale comunista « l'Unità » e dei foglietti volanti redatti in occasione del 2° anniversario della morte di Giacomo Matteotti, istigato i militari a disubbidire alla legge ed a violare il giuramento dato e i doveri della disciplina; 2) del delitto di cui all'art. 122, P·P· e 2° cpv. C.P. per avere, in Benevento, nella notte dal 7 all'S.9.1926, offeso pubblicamente S.M. il Re proferendo al suo indirizzo frasi offensive; 3) del delitto di cui all'art. 190 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al numero 1) usato violenze e minacce al milite Bernardo Umberto della 143" Legione M.V.S.N.; 4) del delitto di cui all'art. 122 1° e 2° cpv. C.P. per avere in Benevento, nella notte dal 7 all'S .9.1926, offeso pubblicamente S.M. la Regina, proferendo al suo indirizzo frasi oltraggiose; 5) del delitto di cui agli art. 372 p.p. - 373 C.P. in relazione all'art. 366 n . 3 C.P. per avere, 1'8.9.1926, per solo impulso di brutale malvagità, prodotto mercé bastone lesioni guarite in 10 giorni a De Marchis Giovan Battista. Omissis 31 / bis - U.S.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
P. Q. M,
. v·1sto 1' 1 a~t. 5 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. _ ordma. che . siano trasmessi gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso 11 Tribunale C. e P. di Benevento per competenza. Roma, 16.r.1928 - Anno VI.
Seguono Je firme del Presidente e dei Giudici.
SECO ~ DA PARTE: SE~ TENZE E~iESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORfA DEL T.S.D .S.
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SENTENZA N. 16
Reg. Gen. n. 37 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente Nota. - Il Tr~bunale di Benevento, con sentenza pronunciata il 29.3.1928, a~solve Ma~ro V1~cenzo ~al reato di _cui_ al numero r) dei capi d'imputaz10~e p~r ms:1f~c1e~za_ d1 pw~,e e d1duara di non doversi procedere in ordme a1 reati d1 cm a1 numen 2), 3), 4) e 5) per avere il Mauro agito in stato di totale infermità mentale.
SENTE N ZA nel procedimento penale contro : Rabanser Giuseppe, nato il 9.r.1904 a Ortisei (Trento), contadino; Senoner Francesco, nato il 5.2.1908 a Ortisei (Trento), contadino; Bernardi Baldassare, nato il 14.2.1907 a Ortisei (Trento), apprendista falegname. IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 3 cpv. legge 25.rr.1926 n. 2008, per avere, il 22.rr.1925, sulla strada che da Ortisei va alla Malga di Droghes, fatto l'apologia dell'attentato alla persona del Capo del Governo pronunciando tutti le parole: « I sovversivi hanno fatto male a non ammazzare Mussolini n (attentato del 4.r r.1925).
Omissis P. Q. M.
Visto l'art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. ordina che vengano trasmessi gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso il Tribunale C. e P. di Bolzano per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni; essendo stata, a tal uopo, investita della competenza la magistratura ordinaria. Roma, 17.1.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
1088
TRI BUKALE SPECIALE
PER LA Dii'ESA DELLO STATO
Nota. - La Procura di Bolzano, con nota deì 23.r.1928, « accusava ricevuta degli atti processuali ». Tali atti, però, per motivi rimasti ignoti, andarono smarriti. Pertanto la Procura di Bolzano, per disposizioni impartite dalla Procura Generale del T.S.D.S. incaricò, in data 3.8.1933, il Giudice Istruttore affinché provvedesse alla ricostruzione degli atti ai sensi dell'art. 163 del C.P.P.. Con sentenza emessa il 27.10.1933 il Giudice Istruttore di Bolzano, dichiarò - su conforme richiesta del P.M. - l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e trasmise gli atti al Procuratore Generale del T.S.D.S .. Ciò perché, a causa dell'abrogazione dell'art. 3 della legge 25.rr.1926 n. 2008? l'ipotes~ delitt~osa contestata agli imputati rientrava nella più mite sanz10ne prevista dall art. 303 cpv. del C.P., reato di competenza del T .S.D.S .. Il Signor Procuratore Generale Michele Isgrò rilevando che « in effetti nessun elemento di responsabilità si era potuto raccogliere contro i prevenut~ trattandosi di denunzia sostanzialmente infondata )) , ordinò, con provvedimento emesso 1'8.11.1933 - ai sensi dell'art. 74 del C.P.P. - la trasmissione degli atti in archivio.
SECO~DA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T .S.D .S.
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SENTENZA N. 20
Reg. Gen. n. 54·1/ 1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente S E NTE NZ A
nel procedimento penale contro: Spagnuolo Pasquale, nato il ro-4- 1883 a Rivisondoii (L'Aquila), contadino, pregiudicato, detenuto. IM:PUT A TO
r) del delitto di cui all'art. 79 C.P. e 9 cpv. legge 24.12.1925 n. 2263, per avere, in tempi diversi, e con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, il 2.8.1927 e precedentemente, in Rivisondoli, offeso il Capo del Governo S.E. Benito Mussolini, pronunciando le parole: « Che c . . . ci frega di quel brigante di Mussolini; io non ho paura di lui, gli vado m c . .. » e simili contumelie; 2) del delitto di cui agli art. 79 e 195 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e luogo, con parole e minacce, _oltra~gia~o i~ Podest_à di Rivisondoli, in sua presenza ed a causa delle sue funz1om, dicendogli tra l'altro: « Che Podestà di c . .. sei tu; io non ti rispetto affatto e me ne frego di te e di tutte le tue guardie e di chi ti ha fatto Podestà; ti sputo in faccia e ti faccio sentire una bastonata in testa, se mi vieni innanzi brutto imbecille )>; 3) del delitto di cui all'art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n_. 2008 _per avere; il 2.8.1927, in Rivisondoli, fatto pubblicamente l'apologia de_gh_ atte~tatl contro S.E. il Capo del Governo, dicendo tra l'altro : « Tra d1ec1 anm ~a~ ranno messi fuori quei poveri disgraziati che hanno attentato a Mussohm e diverranno i Governatori d'Itaiia » ; 4) del delitto di cui all'art. 4 u.cpv. legge suddetta per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capo d'imputazione,
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
sulla p~bblica piazza ed ~Ila prese_nza di molte persone, fatto propaganda c~nt_rana . al Governo Nazionale, dicendo: « Il fascismo non durerà più di dieci anm ed allora vedremo che brutta fine farà Mussolini con quei quattro straccioni che ha intorno. Lui può anche aumentare le tasse, ma lo Stato non risorgerà più I » ed altre frasi consimili; 5) di contravvenzione agli art. 41 cpv. - 16 p.p. legge di P.S. 16.1r.1926 n . 1848, per avere, in Rivisondoli, portato un rasoio senza ITT.ustificato motivo, il 2.8.1927. i:,
SECOKDA PARTE : SENTENZE D 1ESSE DALLA COMMISSIQ:-;E ISTRUTTORIA DEL T ,S . D.S.
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SENTENZA N. 21
Reg. Gen. n. 366/1927
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
Omissis
ha pronunciato la seguente P. Q . M,
Visto l'art. 5 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. ordina che siano trasferiti gli atti all'Ill.rno Signor Procuratore del Re di Sulmona per il giudizio dello Spagnuolo, da svolgersi secondo le norme ordinarie. Roma, 2r.r.1928 - Anno VI.
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Mei Augusto, nato il 9.7.1907 ad Orvieto (Terni), soldato dell'8° reggimento artiglieria pesante campale a Civitavecchia (Roma). Detenuto. RINVIATO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - La Corte di Assise di Sulmona, con sentenza pronunciata il 15.2.1929, ha assolto Spagnuolo Pasquale dal reato di cui al numero 3) dei capi. di i~puta~ione p~r i_ns~fficienza di prove, ma l'ha ritenuto colpevole degli altn reati addeb1tat1gh condannandolo alla pena complessiva di un anno, dieci mesi e sette giorni di reclusione nonché a lire 1. 125 di multa.
Al giudizio di questo T ribunale Speciale con sentenza di questa Commissione Istruttoria n. 160 del 30.7.1927, ai sensi dell'art. 4 u.cpv. legge 25.1r.1926 n. 2008, per aver~, in Civitavecchia, _il 12.5.192?, pro?-unciat~ ~ scopo di propaganda sovversiva, le parole: « V1va la Russia! V 1va Lenm. A morte Mussolini! ». IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria dichiari l'incompetenza del Tribunale Speciale a giudicare il Mei per sussistere nella specie il reato di insu~ordinaz~one contro ufficiale assente, anziché quello di propaganda sovversiva, ordm~n.do eh~ siano rimessi o-li atti al Regio Avvocato Militare del Tribunale Militare di Roma, per l'ulteriore corso; ritenuto che questo Collegio. co~ sua sentenz_a n. 160 del 30.7.1927 rinviava a giudizio del Tri~unale Spe_ciale 11. soldato Me1, perché, pur non essendo un sovversivo ma pmttosto ?1 d.ubb1~ fama_ morale, e frequentatore di individui professanti id;e an:maz10D:a~1, nell'intervallo di tempo fra la seconda e la terza ora d .1struz1one ~uhtare, ebbe a proferire, il 12.5.1927, le parole: « W la Russia! vV ~mn! A morte e abbasso Mussolini! >> mentre i compagni cantavano un ritornello della canzone del « Piave ».
SECONDA PARTE: SE~TEKZE E~lESSE DALLA CO~IMISSIO:,.;E ISTRUTTORI A DEL T ,S.D.S, TRIBUNALE SPECI ALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
Sulla richiesta del P.M. venne riaperta la istruttoria e dai nuovi elementi probatori raccolti emerse che il Comando della Scuola Centrale di Artiglieria ritenne che l'atto commesso dall'imputato non rivestisse il carattere di una manifestazione politica avversa all'attuale Regime, ma una bravata ed una ragazzata che, ricollegandosi con le condizioni ambientali particolari della sua dubbia fama morale, caratterizzano l'individuo insofferente dell'autorità e della gerarchia militare, resosi piuttosto colpevole del delitto previsto e punito dagli art. 122 - 130 - 132 C.P. Esercito. Infatti in luogo di una manifestazione, di una affermazione di carattere puramente politico a scopo di propaganda di partito sovversivo, si riscontra una menomazione al rigido principio della disciplina e della gerarchia militare, venendosi così a configurare l'ipotesi giuridica dell'insubordinazione contro superiore ufficiale assente. E che S.E. Mussolini, quale Ministro della Guerra, debba ritenersi superiore ufficiale a sensi e per gli effe tti degli art. 122 - 130 C.P. Esercito, se ne trae norma interpretativa del detto giure penale dalla costante giurisprudenza del Tribunale Supremo Militare. Pertanto, a modificazione della suaccennata precedente decisione, la Commissione Istruttoria è d'avviso di dichiarare la incompetenza del Tribunale Speciale a giudicare il soldato Mei : in quanto, essendo venuti a mancare gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti il reato di propaganda sovversiva, si sono invece integrati tutti quelli che caratterizzano il delitto della insubordinazione contro ufn.ciale assente. Di conseguenza ordinare che gli atti siano trasmessi al Regio Avvocato Militare di Rom a per l'ulteriore corso procedurale. P. Q. M .
Visti gli art. 122 - 130 - 132 C.P. Esercito e 2 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - dichiara l'incompetenza del T ribunale Speciale a giudicare il Mei ordinando che siano trasmessi gli atti al Regio Avvocato Militare del Tribunale Territoriale di Roma per l'ulteriore corso procedurale. Roma, 25. I . 1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
N ota. - Il T ribunale Militare Territoriale di Roma, con sentenza pronunciata il 20.3.1928, ha ritenuto Mei Augusto colpevole del reato di insubordinazione con insulti e minacce verso superiore ufficiale assente (Ministro della
I O 93
1· t _ 132 C.P . Esercito e con la concessione . · · · d. 1 G uerra) d1 CUl ag 1 ar • 122 130 delle attenuanti generiche lo ha condannato alla pena d1 un anno 1 ree usione militare. . 8 · Il Tribunale Supremo Mili~are, con sentenza emessa 11 24+192 , neretta il ricorso inoltrato dal :Me1. . . . t> Con decreto di grazia n. 43 del 6.9.1928 viene d1ch1arato condonato . . . h Un terzo della pena da espiare. · rm·1·1tare d 1 P1zz1g ettone Mei Augusto viene scarcerato dal ree1usono b
il 19.11.1928.
SEco:-: DA i'ARTE: SE~1E:-:ZE E~{ESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORI A DEL T .s.D.S.
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TRI BUNALE SPECIALE PER L,o\ DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 372/1927
SENTENZA N. 31
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Coraggio Amedeo, nato a Napoli il 12.8.1903, detenuto dal 20.5.1927. IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 9 u.cpv. legge 24.12.1925 n. 2263 per avere, nel marzo 1927 in Napoli, pubblicamente offeso il Capo del Governo S.E. Mussolini scrivendo sui muri di una scala dell'Ospedale di San Gennaro le parole: « Abbasso Mussolini - Mussolini vigliacco - Morte a Mussolini »; 2) del delitto di cui all'u.cpv. dell'art. 4 legge 25.11.1926 n. 2008 per avere, nelle suesposte circostanze di tempo e di luogo, scritto sugli stessi muri, a scopo di propaganda sovversiva, alcuni versi che così cominciano : « Se noi fummo nella guerra fra i più saldi difensori ... » e finiscono con le parole « sul tuo nome socialismo, sventoliamo la bandiera, sopra il corpo del fascismo la faremo sventolar ». Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 2- 5 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. ordina che vengano trasmessi gli atti all 'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso il Tribunale C. e P. di Kapoli per competenza. Roma, 30.1.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. _ Il Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata il 1°.3.1~28, ha assolto Amedeo Coraggio ~al reato di cui al numero_ 2) del capo d accu;~ erché il fatto non costituisce reato, mentre lo ha ritenuto colpevole d . f.imputazione di cu~ al nlll:11ero r) .e l'ha co~dannato alla pena d1 otto mesi e quindici giorni d1 reclusione e hre 500 d1 multa.
Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mansioni svolte dall'imputato.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 820/ 1927
SECQ)<DA PARTE: SENTEKZE E~fESSE DALLA CO~IMISSIO~E ISTRUTTORIA DEL 1'.S.D .S.
SENTENZA N. 46
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della · G.m- MV . .S. N . ; D e ROSIS seppe, Seniore della M. V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
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infranse le catene del servaggio e sterminò le piovre .fino al fondo, quell'uomo fu Lenin imperator del mondo» - « La guerra porta la fame e la miseria, ecc. ». Il Krisiak, oltre al reato di competenza del Tribunale Speciale, deve rispondere di oltraggio perché nelle suddette circostanze di temro,. luogo e modo, apostrofava il Sottufficiale dei RR.CC. con la parola « vigliacco ». Poiché nella fattispecie il Collegio ravvisa gli estremi previsti dall'art. 5 del R.D. r3.3.1927 n. 313, ossia ritiene che per ragioni di convenienza si debba rimettere al giudice competente secondo le norme ordinarie anche ii procedimento devoluto alla competenza del Tribunale Speciale. Poiché di conseguenza necessita ordinare che gli atti vengano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso il Tribunale C. e P. di Trieste.
SENTENZA
P. Q, M ,
nel procedimento penale contro:
Visti gli art. 2 - 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - ordina che vengano trasmessi gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Trieste, essendo stata investita l'autorità giudiziaria ordinaria anche del procedimento devoluto alla competenza del Tribunale Speciale.
Ferruzzi Mario, nato il 29.7.r904 a Trieste, panettiere; Krisiak Mario, nato il 22.r2.r904 a Trieste, operaio. Detenuti dal ro.r2.r9 27-
Roma, 16.2.1928 - Anno VI. IMPUTATI
1) entrambi del reato di c~i all:art. 4 u.p. legge 25.r1.r926 n. 2008, per a~ere, l~ sera del ro..r2.r927 m Trieste, Via Istria, fatto propaganda della d?ttnna, de1 programmi e de1 metodi d'azione del disciolto Partito Comumsta, cantando una canzone inneogiante a Lenin· 2 ) ~l secondo, i:°oltre, del r~afo di cui all'art.' r94 C.P., per avere nelle s~e~se circostanze d1 te~po e d1 luogo oltraggiato il Vicebrigadiere Tarantlru ~rancesc~ con l'epiteto di « vigliacco ». Con l'aggravante della recidiva genenca per il secondo (art. 80 C.P.). IN CA:\!ERA DI CONSIGLIO
. :Viste e lette .le con~lusi?ni del P.M. con le quali chiede che la Com1~1ss~~?e Istruttona voglia nmettere gli atti al magistrato ordinario per il gmd1:t..10 anche del reato devoluto ~la ~o.mpeten~a del Tribunale Speciale. . Ritenuto c~e dalJa lettu~a degli atti 1strutton si è potuto assodare che 11 Comando. d1 Staz10ne de1 RR.CC. di Trieste procedeva all'arresto ed alla denuncia del Ferruzzi e del Krisiak sulla specifica accusa di avere cantato, nella ser~. del ro.r2.r927 e nell'esercizio pubblico, ad uso trattoria, « Due sorelJe », l mno sovversivo: « Sorse alfin un uomo di coraO"oio che 00
'
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Il Tribunale di Trieste, con sentenza pronunciata il 25.5.1928, ha condannato il Ferruzzi alla pena di quattro mesi e cinque giorni di reclusione e il Krisiak alla pena di tre mesi e giorni cinque di reclusione. Con sentenza del 7.11.r928 la Corte di Appello di T rieste conferma la sentenza pronunciata dal T ribunale.
SECOKDA PARTE : SEKTENZE EMESSE DALLA COMMISSIO:SE ISTRUTTORIA DEL T,S,D .S, TRIBUNALE SPECIALE
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PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 744 / 1927
SENTENZA N. 47
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.)l'.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Gaviglio Mario, nato il 9.1.1881 a Vercelli, detenuto dal 20.11.1927; Pasquino Antonio, nato il 10.n.1900 a San Germano Vercellese, detenuto dal 20.11.1927; Pasquino Giuseppe, nato il 16.3.1899 a San Germano Vercellese, libero.
1ettura degli atti istruttori è emerso che gli imputati verso le ore 21 del 20.11. 1927, mentre si trovavano nell'esercizio pubblico, ad uso albergo, della « Posta Vecchia » in Vercelli, a bere del vino, ad un tratto vennero a questione con altro avventore. Ad un certo punto della disputa il Gaviglio Mario ebbe ripetutamente a proferire la frase : « Viva Lenin» , per cui fece intervenire il carabiniere in borghese, perché in licenza, Premoli; che subito tentò di calmare gli animi e di identificare l'autore delle grida sediziose. Invece il Pasquino Antonio, sapendo che l'intervenuto era un car~biniere, dichiarandosi fascista diede un ceffone all'agente della forza pubblica. Il Premoli, per evitare guai peggiori, cercò di farsi dichiarare le generalità, ma tanto i fratelli Pasquino che il Gaviglio opposero reciso rifiuto. Perciò furono denunziati: per propaganda sovversiva, per oltraggio e per rifiuto delle generalità, al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. Poiché dall'esame dei fatti incriminati il Collegio è d'avviso d'applicare il disposto dall'art. 5 del R.D. 13.3.1927 in quanto nella. fa~tispecie ritiene di ravvisare le ragioni di convenienza onde rimettere al giudice competente secondo le norme ordinarie anche il procedimento devoluto alla competenza del Tribunale Speciale; poiché di conseguenza necessita trasmettere gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Vercelli. P. Q. M.
IMPUTATI
1) _del reato previsto dall'art. 4 u.cpv. della legge 25.II.1926 n. 2008 sulla dif~sa dello Stato, per avere pubblicamente in Vercelli, il 20.11.1927, nell~ostena della « Posta Vecchia», gridando ripetutamente la frase : « Viva Lem-? », f~tt? propagand~ della dottrina e dei programmi del Partito Comumsta d1Sciolto per ordme della pubblica autorità; 2) del reato previsto dagli art. 194- 195 C.P. per avere in Vercelli e ne~l'ost~r.ia della «.Posta. Vecchia» il 20.11.1927, offeso il Carabiniere ìn abi~o civile Premoh Mattia a causa delle sue funzioni, colpendolo con uno schiaffo e dopo che il Premoli aveva dichiarato la sua qualità di pubblico ufficiale; 3) tutti dell~ contravve~ione prevista dall'art. 436 del C.P. per essersi, n~l~e suddette c1rcostanz.e d1 tempo e di luogo, rifiutati d'indicare al Carabm1ere Premoli Mattia, nell'esercizio delle sue funzioni, le proprie generalità. IN CAMERA DI CONSIGLIO
. :Viste e lette .le conclusioni del P.M. , con le quali chiede che la Com~1ss~on~ Istr_u~tona. voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario perché giudichi tutu 1 reati secondo le nonne penali comuni, considerato che dalla
Visti o-li art. 2- 5 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. ordina eh~ vengano trasmessi. gli atti all'Ill.mo Signor Proc_urato~e d~l Re di Vercelli presso il locale Tribunale C. e P. essendo stata mvestlta 1 aut°: rità giudiziaria ordinaria, a giudicare tutti i reati secondo le norme penah comuni. Roma, 16.2.1928 - Anno VI. Secruono le firme del Presidente e dei Giudici. b
Nota. - Il Tribunale di Novara, con sentenza pronunciata il 22.3.1928, ha assolto Mario Gaviglio dai reati di cui agli art. 194 - 195 _C.P. _per non ~ve~ commesso il fatto e l'ha condannato alla pena complessiva d1 tre _mes.1 di arresto e lire 50 di ammenda perché ritenuto colpevole del reato di cm all'art. 4 u.c. della legge 25.11.1926 n. 2008 nonché del reato contravvenzionale di cui all'art. 436 del C.P..
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECONDA PARTE; SEmEKZE EMESSE DALLA CO~IMISSIO!'-E ISTRUTTORIA DEL T .S. D.S.
. ~on 1~ stessa sentenza Antonio Pasquino, ritenuto colpevole dei reati d1 cUI ag.!1 art. 194- 195 C.P., nonché del reato contravvenzionale di cui all'art: 43? ~ .P., è. stato condannato alla pena complessiva di un mese e due g10rm d1 reclusione e a lire 50 di ammenda. Giuseppe Pasquino, ritenuto colpevole del reato contravvenzionale di cui all'art. 436 del C.P. è stato condannato alla pena di lire 50 di ammenda. Infine Antonio Pasquino e Giuseppe Pasquino ven o-ono assolti dall'imputazione ~i cui all 'art. 4 u.cpv. della legge 25.11.1926 ; 2008 per non aver commess~ il fatto e con la stessa formula di assoluzione Giuseppe Pasquino anche dai reati di cui agli art. 194 - 195 C.P.. Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mansioni svolte dagli imputati.
Reg. Gen. n. 97 / 1928
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SENTENZA N. 48
La Commissione Istruttoria presso il ·T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SE N TEN Z A
nel procedimento penale contro: Rembado Giuseppe, nato il 21.12.1904 a Ranzi Pietra (Savona), contadino, già carabiniere. I M P UTATO
Del delitto previsto dall'art. 3 P·P· legge 25.11.1926 n. 2008 sulla difesa dello Stato, per aver fatto pubblicamente, un giorno imprecisato del luglio 1927, in pubblico esercizio di Villa Canale (Campobasso), ~'apologia de!l'attentato alla vita contro il Capo del Governo, avvenuto m Bologna 11 31.10.1926, pronunciando la frase: « S.E. Mussolini non è uomo da governare l'Italia perché la porta in rovina; sarebbe stato meglio l'avessero ammazzato a Bologna », soggiungendo : « un giorno o l'altro l'avrebbero ammazzato». IN CAMERI\ DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia rimettere gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Reo-o-io Emilia per l'ulteriore corso di giustizia giusta le disposizioni penali ~~munì; considerato che dalla lettura degli atti istruttori è riuscito provato che l'imputato si sarebbe spontaneamente presentato_ a! Giudice Istruttore di Reggio Emilia per discolparsi dalle accuse mossegli d1 offese al Primo Ministro e di apologia di reato. . Poiché nella fattispecie, considerate le frasi incriminate profente nelle precisate circostanze di luogo, tempo e modo, sotto il punto di vista oggettivo e soggettivo viene a mancare l'estremo del pericolo per l'ordine pub32/ bis - U.S.
\..
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECO!':DA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
t~:~~ ~ )1; la
pu?blica tr~quillità, ~lemento necessario per statuire ]a puni: ita e apologia, a s~ns; e _per gli effetti giuridici dell'art. 3 della legO'e 1 2 9 6 n. ~008; po1che d1 conseguenza il Collegio ritiene di applica~e isp?st0. de_ll_ar~. 6 del R.D._ 13.3.1927 n. 313 e di rimettere gli atti alla autorità corso di i:,o-iustizia gi·usta le dis·pos1z1oru · · · r gmd1z1ana · hper l'ultenore . pena_u com~ni, anc e per 11 procedimento di competenza del T ·b 1 Speciale, poiché nec~ssita di trasmettere il processo all'I11.mo Signo:1 p~~:u~ ratore del Re del Tnbunale C. e P. di Reggio Emilia.
~)l_r.
P. Q . tr.
Visti gli art. 2 - 6 del R D 1 1 2 . . · · 3·3· 9 7 n. 313 - su conforme parere del P.M .. - ordi:°a eh~ _siano tr!smc~si gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di_ Reggio. Emrha per l'ultenore corso di giustizia oiusta le disposizioni penali comum. b Roma, 16.2.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Reg. Gen. n. 86/ 1928
I I O3
SENTENZA N. 71
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Mirabelli Luigi, nato il 12.5.1895 a Cosenza; Urso Eugenio, nato il 15-4-1894 a Cosenza; Urso Carmine, nato l'n.n.1896 a Cosenza; Pecora Amedeo, nato il 22.7.1899 a Cosenza; Pecora Carmine, nato il 26.n.1902 a Mendicino (Cosenza). DENUNCIATI QUALI RESPONSABILI
Nota. - La_ C?rte di _Appello di Bologna, con sentenza pronunciata il 1 7.8. 192 8, _ha d1c!11arato dr non doversi procedere nei confronti di Giuse e Rembado 1n ordrne al reato addebitatogli per insufficienza di prove. PP
r) il primo : del delitto previsto dall'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008 sulJa difesa dello Stato per avere, nell'osteria di Gallo Natale, fatto propaganda dell'idea del Partito Socialista, disciolto per ordine della pubblica autorità, dichiarando al milite in abito civile Pecora Antonio: cc Io sono socialista e ti volto la giacca, e se trionfa la penna rossa qualche giorno ci rivedremo »; 2) del delitto previsto dall'art. u5 del C.P. in relazione all'art. I R.D. 12.12.1926 n. 2o61 per avere, nella suddetta osteria, in luogo aperto al pubblico per fare atto di disprezzo al Littorio, emblema dello Stato, tentato di strappare ai militi in abito civile Pecora Antonio e De Rosa Carmine il distintivo fascista; 3) tutti: del reato previsto dall'art. 187 C.P. per avere ai .fini di minaccia e per costringere i due militi Pecora Antonio e De Rosa Carmine ad omettere la denuncia dei fatti indicati ai capi di imputazione r) e 2), sparato ripetuti colpi di rivoltella ed il Mirabelli usato anche violenza verso l'altro mi.lite della M.V.S.N. Litrenta Nicola che percuoteva, procurandogli lesioni guaribili negli otto giorni e ciò per costringerlo ad omettere la denuncia stessa; 4) il I 0 , 2 °, 4° e 5° : del reato previsto dall'art. 464 C.P. per avere portato fuori dalla propria abitazione pistola o rivoltella senza licenza del1' Autorità di P.S.;
SECONDA PART E: SENTENZE EMESSE DAL LA COM~!ISSIONE ISTRUTTORIA DEL T. S.D. S,
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TRIBUNALE SPE CIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
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5) il r ed il 3°, inoltre, di omessa denuncia d'armi ai sensi dell'art. I R.D. 3.8.1919 n. 1360 in relazione all'art. 468 C.P. per aver omesso il Mirabelli la denuncia di un pugnale, una rivoltella e due caricatori per pistola automatica e l'Urso Carmine quella di un pugnale. ·In Rovito (Cosenza) il 29.r.1928. 0
Omissis
SENTENZA N. 74
Reg. Gen. n. 132/ 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difes a dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
P. Q. M.
ha pronunciato la seguente La Commissione Istruttoria, visti gli art. 2 - 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme richiesta del P.M. - ordina che gli atti processuali a carico di : Mirabelli Luigi, Urso Eugenio, Urso Carmine, Pecora Amedeo e Pecora Carmine siano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Cosenza perché il giudizio nei riguardi di tutti gli imputati e di tutti i reati a loro ascritti sia svolto secondo le norme penali comuni. Roma, 9.3.1928 - Anno VI.
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Calchini Primo, nato il 3.6.1903 a Carrara, operaio, detenuto dal 19.2.1928. IMPUT ATO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Il Giudice Istruttore del Tribunale di Cosenza, con sentenza del 12.4.1928, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del Mirabelli in ordine al reato di cui all'art. 4 della legge 25.rr.1926 n . 2008 perché il fatto non costituisce reato e di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine al reato di cui ali'art. 464 C.P. addebitato al Mirabelli, a Urso Eugenio, a Pecora Amedeo ed a Pecora Carmine. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 4.6.1928, ha ritenuto il Mirabelli colpevole del delitto di cui all'art. rr5 C.P. in relazione all'art. 1 R.D. 12.12.1926 n. 2062 nonché dell'imputazione relativa all'omessa denuncia di armi e, con la concessione della seminfermità mentale a causa di ubriachezza, l'ha condannato alla pena di due mesi e dieci giorni di detenzione. Con la stessa sentenza Urso Carmine, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 464 C.P., è stato condannato a 15 giorni di arresto. Con la medesima sentenza tutti gli imputati sono stati assolti, per msufficienza di prove, dal contestato reato di cui all'art. 187 C.P..
Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mansioni svolte dagli imputati.
r) di propaganda sovversiva ai sensi dell'art. 4 u. p. della legge 25_. 11. 19~6 n. 2008 per avere, la sera d~l 19?·~928, in Fo_s~o)a di Carrara, _gridato_ m pubblico: « Non ho paura dei fascisti e della M1hz1a, sono anarchico, evviva l'anarchia»; 2) di offesa a S.M. il Re per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo offeso il Re <Tridando in pubblico: « Morte al Re!» (art. 122 C.P.) ; ' b 11 . 3) di offesa a S.E. il Pr_imo _Minisl:o. per avere, ne e stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso 11 Pnmo M1mstro ~apo del ~?verno S.E. Mussolini gridando: « Morte a quel lazzarone d1 Mussohm » (art. 9 legge 24.12.1925 n. 2263). . .. Con l'aggravante della r~ci_diva (art.. ~o C:P.) per avere, 11. Calchm1 commesso tali reati non oltre 1 cmque anm m cm ha scontato 1ultuna pena di 18 mesi di reclusione inflittagli per il delitto di furto il 18.1.1927.
Omissis P. Q, M ,
Visti gli art. 2 - 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313, la Commis~ione _Istrutto:i~ _ su conforme parere del P.M. - ordina che gli atti a canco d1 Calchm1
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
~ri~~-si~n~ tras~essi :3'1l'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Massa perché gm 1210 In o~drne a1 ~e reati ascritti al detto imputato si svolga secondo 1e norme penali comuni. 1
Roma, ro.3.1928 - Anno VI.
SECO'.\'DA PARTE: SEl\,ENZE E~fESSE DALLA CO~lMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 671 / 1927
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SENTENZA N. 78
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.K.;
1
Not~ .. - Il Tribuna_Ie di. ~assa, con sentenza del 13 .6. 1928, ha ritenuto ~alchm1 colpev~Ie_ d1 ~ttl 1 reati addebitatigli e, con l'aumento di pena en~ant~ d~lla rec~d1va, I ha_condannato alla pena complessiva di 2 anni e 25 g10rm d1 reclusione e a lire r.400 di multa. .
ha pronunciato la seguente SENTEKZA
nel procedimento penale contro: Colonna Giuseppe, nato il 10.2.1887 a Grumo Nevano (Napoli); Di Bello Giuseppe, nato il 16.rr.1897 a Grumo Nevano (Napoli); Musto Arturo, nato il 15.6.1880 a Napoli. Detenuti in Napoli dal 10.10.1927. IMPUTATI
Del reato di cui all'art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione all'art. 120 C.P. per avere, nella notte del 15.9.1927, nel Comune di Grumo Nevano (Napoli) mediante affissione di manifesti stampati alla macchia, istigato a commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato. Omissìs P. Q, M,
Visto l'art. 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313, la Commissione Istruttoria - su conforme parere del P.M. - dichiara la propria incompetenza a conoscere dei fatti attribuiti agli imputati Colonna Giuseppe, Di Bello Giuseppe e Musto Arturo ed ordina che gli atti processuali siano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Napoli per l'ulteriore corso di giustizia. Roma, 14.3.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
· Nota. - L~ Sezione di Accusa di Napoli ha dichiarato, con provvedimento emess~ 11 29.5.19_28, non luo~o a pr?cedere. nei confronti di Giuseppe Colonna e Grnseppe D1 Bello per msuffìc1enza d1 prove e nei confronti di · Arturo Musto perché il fatto non sussiste. Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mansioni svolte dagli imputati.
SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COM~HSSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S. D.S.
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SENTENZA N. 98
Reg. Gen. n. 137 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio: Console della seppe, Seniore della M.V.S.N.;
1:'f.V .S.N.;
De Rosis Giu-
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Malabotta Bartolomeo, nato a Borgoratto (Alessandria) il 1°.3.1887, manovale. IMPU T ATO
Del delitto di cui all'art. 3 cpv. legge 25.rr.1926 n. 2008 in relazione agli art. r stessa legge e 247 C.P., nonché del delitto di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925 n. 2263 per avere, nell'osteria del sobborgo San Michele (A!essandria) il 29.2.1928, fatto l'apologia degli attentati in precedenza commessi contro S.E. Mussolini ed offeso il Capo del Governo, proferendo pubblicamente la frase: « Io non ho paura né di Umberto, né di Vittorio, né di quell'assassino di Mussolini, quello sfruttatore della Patria non l'hanno ancora ammazzato, malgrado gli abbiano sparato tre o quattro volte; ma se toccherà a me non lo sbaglierò». IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede la trasmissione degli atti al magistrato ordinario a senso dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927
n. 313. Ritenuto che in ordine al delitto di apologia non si ravvisa l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico o per la pubblica tranquillità in quanto che il fatto è avvenuto alla presenza di tre sole persone. Che ad ogni modo ragioni di convenienza inducano di rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio non solo in ordine al reato di
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFES,• • DELLO STATO SECONDA PAR1'E: SENTENZE EMESSE DALLA COM.\i!SSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
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offesa al Capo del Governo che è di . . . in ordine al delitto di apol~gia che è s~a orgma1r11a competenza, ma anche nale Speciale. evo uto a a competenza del Tribu-
Reg. Gen. n. 192/ 1928
~he p~rtanto è il caso di accogliere la . h. , alle disposizioni deo-li art. 5 - 6 d l R D ne iesta del P.M. che e conforme ò e . . 13.3.1927 n. 313.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
P. Q. M.
Visti gli art. 5 _6 del R D P.M. - ordina che gli atti ·1 ;. ~3·1i!~27 n. 313 - su conforme parere del trasmessi all'Ill mo Signo pre a ivi a imdputato Malabotta Bartolomeo siano d . . . . · r rocuratore el R d · Al a1 sensi delle disposiziom· 1. . e I essan na per il 0oiudizio h 1·· . . . . pena 1 comuru e d1Spos1z1one. e e imputato sia posto a sua Roma, 1 7.4.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SENTENZA N. 116
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente S E NTENZA
nel procedimento penale contro : Bernardi Giovanni, nato a Revine Lago (Treviso) il 14.3.1903, bracciante.
Nota. - Il . Tribunale d1· Alessan d na · con sent . . 3r.ro.r928, ha ntenuto Bartolomeo M I b ' l e~a pronunciata il e ~i o!~ese. al ~apo del Governo e l'h: :o~~a co pevole d1 apol?gia di re~to qumd1c1 g1orn1 di detenzione e lire 300 d. anfato f,Ila pena d1 due mesi e d. I mu ta e ha assolto dal reato di offese a S.M. il Re per in.suffì. . c1enza 1 prove.
I MPUTATO
Del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. della legge 25.1r.1926 n. 2008 per avere, il 13.4.1928 in Vittorio Veneto (Treviso), pubblicamente fatto l'apologia dell'attentato terroristico di Milano del 12 dello stesso mese con le parole : « Macché, dovevano accopparlo, che stava bene morto » riferendosi alla sacra persona di S.M. il Re. IN CA~ERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la richiesta del P.M. in data 10.5.1928 (pag. 49 del fascicolo), osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
La mattina del 13+1928 Giovanni Bernardi nel transitare per la Via Caprera di Serravalle (Vittorio Veneto) chiese al barbiere Dal Bo Pietro se fosse festa nazionale essendo esposte tante bandiere. Questi gli rispose che erano esposte perché il giorno prima era stato perpetrato in Milano un attentato a S.M. il Re. Chiese, allora il Bernardi se S.M. fosse stata uccisa, ed avendone risposta negativa, soggiume: « Macché, dovevano accopparlo, che stava bene morto ».
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TRIBt; :SALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Denunziato il fatto, il Bernardi fu tratto in arresto. Interrogato escluse d'aver pronunziata la frase dal barbiere attribuitagli, sostenendo, invece, di aver detto : « Stupidi, attentare al Re quando non erano sicuri di ammazzarlo» , ma non adducendo alcuna prova a sostegno della sua asserzione, mentre l'affermazione del Dal Bo, giovane di buona fama e credibile, è parzialmente confortata dalle dichiarazioni dei testi Achille De Sandri, Maria De Nardi ed Erminia Della Giustina. Ora mentre tal fatto, come risulta dalla compiuta istruttoria, coincide cogli estremi giuridici del reato in rubrica, non riveste invece i caratteri della pericolosità per l'ordine pubblico o per la pubblica tranquillità, estremo ritenuto dall'art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313 indispensabile perché il delitto di apologia di reato previsto e punito dal cpv. dell'art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008 sia perfetto. E poiché tale estremo manca nel caso in esame, il procedimento deve seguire davanti al magistrato ordinario a sensi delle disposizioni penali comuni. E poiché il fatto delittuoso di cui trattasi seguì nella giurisdizione del Tribunale C. e P. di Treviso, gli atti e l'imputato debbono a quel Procuratore del Re venire rimessi. P. Q.M.
Visti gli art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313; 15- 18 C.P.P. - su conforme parere del P.M. - dichiara la propria incompetenza nel presente procedimento ed ordina la rimessione degli atti processuali e dell'arrestato Bernardi al competente Ill.mo Signor Procuratore del Re di T reviso. Roma, 14-5.1928 - Anno VI.
.... _.,.EKZE E~{ESSE DALLA CO~I)IISSIO:SE ISTRUTTORI A DEL T .S.D,S. SECO};DA PARTE : SE • '
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SENTENZA N. 118
Reg. Gen. n. 214 / 1928
. presso il Tribunale Speciale per la difesa La Commissione Istruttoria dello Stato composta da : Presidente : Muscara, Aehille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni;
· dtCl · ·.. Pessani Claudio, Conso1_e d e11 a M.V.S.N. ·, De Rosis GiuGZU seppe, Seniore della M.V.S.l\.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro : Calattini Enrico, nato a Poggibonsi (Siena) il 3.10.1903, operaio. IMPUTATO
· d 11' de'la leo-o-e r 11.192 6 n. 2008 Del re~to pprevi_sbto e .Pu(;1t:a)ala a;!~; ~~~· 12.~.192t' pu~blicamente fatt~ per avere m oggi onsi ie . . · ndo le seguenti l'apoloo-ia dell'attentato terroristico d1 .Milano pro~1:3-nz1a . hi ne parole ~ « De~ resto c'è tanta ?isoccupaz1one, 14 mora sono stati poc ' possono monre ancora un po » . IN CAMERA DI CONSIGLIO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - La Corte di Assise di Treviso, con sentenza del 15.11.1928, ha dichiarato Bernardi colpevole del reato addebitatogli e l'ha condannato alla pena di 6 mesi e 20 giorni di detenzione e lire 250 di multa.
conclusioni del Regio Avvocato Militare presso il Tr~bun.ale , Lette le '"' . . a1 r · · h. d la Comm1ss1one pereh'e vog1·ia r 1·mettere oo-11 atti . con !e qua 1 s1. ne. ie e ·1 o-· dizio ai sensi delle disposizioni p~nah comagi.str:~: ~:~:s:~or~~:na°:;ecie l'estremo. del pericolo per l'ordine pubmum, . ., . , t blico e per la pubblica tranqu11lita, s1 e statu1 o IN FATTO ED IN DIRITTO
·1 resso il Caffè Latteria in Poggibonsi Verso le ore 17 del 12 apn e u.s. P deplorandolo l'attentato ·1 non molte persone commentava, ' un gruppo d . q terroristico avvenuto la mattma a :tv1.1 ano.
SECO::S'DA P,\ltTE: SE~'TE1'ZE EMESSE DALLA COldMISS101'E ISTRUTTORIA DEL T .S.D.S. 1 114
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TRI BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Del gruppo faceva parte il Calattini il quale interloquì dicendo: « Del resto c'è tanta disoccupazione, 14 morti sono stati pochi, ne possono morire , ancora un po ». Sia per il contenuto della frase, sia per il luogo e l'ora in cui la frase fu pronunciata, fra persone che deploravano l'attentato e senza che sia sorta una qualsiasi immediata reazione, non si può dire che sia stato turbato l'ordine pubblico né la pubblica tranquillità. Non si può, d 'altro canto, affermare che il Calattini sia stato iscritto a qualche partito sovversivo né che, in qualche modo, abbia mai svolto propaganda di dottrine di associazioni o partiti disciolti. La Commissione è, quindi, del parere che manca quella possibilità di pericolo di perturbamento dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità che è richiesto come estremo essenziale perché l'apologia sia punita ai sensi dell'art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008. La competenza, pertanto, trattandosi del reato di cui all'art. 247 C.P. è dell'autorità giudiziaria ordinaria.
SENTENZA N. 120
Reg. Gen. n. 281/ 1926
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Pessani Claudio, Console della M. V .S.N ·; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENT E NZA
nel procedimento penale contro : P. Q. ~f.
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927 n. 313; 15 - 18 C.P.P. - su conforme parere del P.M. - rimette il provvedimento a carico di Calattini Enrico, meglio qualificato in epigrafe, all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Siena per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 15.5.1928 - Anno VI.
Zamengo Gaetano, nato il 25.3.1903 a Treviso. I~P U T AT O
di · · d a11' art. 247 C ·P · perché in Solicrhetto Del reato previsto e pumto o Pieve di Soligo (Treviso), dopo l'attentato contro il Capo del Gover~o S.~ . · M usso1·m1· avvenu to 1·1 • • 1 926 in Roma , aveva. espresso nell ostena Bemto . . 74 di tal Marinelli Pietro alla presenza di più perso,ne. 11 suo comp1~c~~etto con le seruenti parole : « Hanno fatto bene, perche si vede che anzic ~ re del bene fa male ! N on per niente ogni qualche mese attentano alla sua vita . » ·
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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Omissis N ota. - La Sezione di Accusa presso la Corte d'Appello di Firenze dichiara, con sentenza del 31.r.1929, di non doversi procedere nei confronti del Calattini in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove.
P. Q. M.
1 Visti crli art. 3 _7 legge 25.11.1926 n . 2008 e 6 _R.D. 13.3.19_27 n: 3z 3 O del p M _ rimette il provvedimento a canco d1 . a- su conforme parere ·• · . . ·1 · _ mengo Gaetano ~ll'Il~.~o. Signor_ Procur~tore del Re di Treviso per 1 gm dizio giusta le d1spos1z1om penali comuru. Roma, 16.5.1928 - Anno VI. Seo-uono le .firme del Presidente e dei Giudici. b
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,,\TO SECOXDA PARTE: SEl\1ENZE EMESSE DALLA CO~L\USSIONE ISTRUTTORI A DEL T.S. D.S.
N ota. - La Corte di Assise di Torino, con sentenza pronunciata il 6.:6.r92 9, assolve Zamengo Gaetano dal reato addebitatogli per insufficienza d1 prove.
Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mansioni svolte dal1o Z amengo.
Reg. Gen. n. 325 / 1928
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SENTENZA N. 122
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa delJo Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V .S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M. V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale contro: Lipartiti Paolo, nato il 21.7.1904 a Torremaggiore (Foggia). IMPUT AT O
Del delitto previsto dall'art. 3 legge 25.rr.1926 n. 2008 in rapporto agli art. 122 - 117 C.P. perché nell 'aprile 1928 e precisamente qualche giorno dopo l'attentato di Milano, nelle carceri giudiziarie di Torino dichiarava ad alcuni suoi condetenuti che sarebbe stato soddisfatto se il fatto avesse avuto luttuose conseguenze nei riguardi della sacra persona di S.M. il Re ; e perché, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, pronunciava parole oltraggiose all'indirizzo di S.M. la Regina. Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.u.1926 n . 2008 e 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il procedimento a carico di Lipartiti Paolo all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Torino per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 22.5.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 33/ bis - U.S.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nota. - La Sezione di Accusa della Corte di Appello di Torino ha dichiarato, con sentenza del 27.12.1928, di non doversi procedere nei confronti di Lipartiti Paolo in ordine al reato di apologia di omicidio per insufficienza di prove dichiarando, inoltre, per ciò che concerne il reato di offese al Capo del Governo, l'impromovibilità dell'azione penale per mancanza di autorizzazione a procedere.
SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE D.'\LL'\ CO~L\!ISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
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SENTENZA N. 123
Reg. Gen. n. 328/ 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mansioni svolte dall'imputato.
Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Falciglia Ignazia, nata a Pietraperzia (Enna), di anni 48, casalinga. IMPUTATA
Del reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.rr. r926 n. 2008 perché la sera del giorno 13-4-1928 in Pietraperzia (Enna) faceva l'apologia dell'attentato terroristico avvenuto a Milano il giorno avanti pronunziando sulla pubblica via alla presenza di più persone le seguenti parole: « Fanno bene che l'ammazzano il Re e gli rompono le corna perché lui aumenta le tasse e scortica la gente ».
Omissis P. Q,M.
Visti gli art. 3 legge 25.1r.r926 n. 2008 e 6 R.D. r3.3.r927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il provvedimento a carico di Falciglia Ignazia all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Caltanissetta per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 23.5.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Nota. - Con sentenza del 26.7.1928 la Falciglia, ritenuta colpevole del reato addebitatole, viene condannata dal Tribunale di Caltanissetta alla pena di 3 mesi e IO giorni di detenzione e 200 lire di multa.
SECO!S""DA PARTE: SE~TEKZE .EMESSE DALLA C0!-1MISSI01'"E ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S. II20
TRIBUKALE SPECIALE
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PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 327 /1928
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SENTENZA N. 124
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Console della M. V .S.N. ; De Rosis Gmseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Tognon Antonio, nato il 6.r.1870 in Brugine (Padova), bracciante, detenuto dal 15.5.1928. IM PU TATO
Del reato previsto dall'art. 3 della legge 25.1 1.1926 n. 2008 e per altri reati comuni, perché il 14.5.1928 in Pontelongo (Padova), riferendosi al noto attentato di Milano, diceva: « I vigliacchi che hanno attentato alla vita di Mussolini hanno fatto male a sbagliarlo. Se avessi avuto io il fucile in mano non lo avrei sbagliato », pronunciando inoltre offese e frasi diffamatorie contro il Capo del Governo. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso il Tribunale, con le q uali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni pe~ali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Poiché nel fatto denunciato per la parte che riguarderebbe l'apologia di reato manca l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità ai sensi dell'art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 (vedi verbale di denuncia n. 74 dei CC.RR. di Pontelongo a pag. 1 e 2 degli atti). Ritenuto che gli atti pertanto siano da restituirsi al competente mao-istrato ordinario. t.>
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926 n._2008 e 6_ R.D. 13.3.19_27 n._ 31 3 - su conforme parere del P.M. _ rimette 11 procedunent~ a carico d1 Tognon Antonio, meglio q ualificato in . epigrafe,. all'~ll:m~ S1gn~r Procu~atore del Re di Padova per il giudizio giusta le d1spos1ziom penah comum. Roma, 23.5.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. t., -
Nota. _La Corte di Assise di Padova con sentenza p~onunc_iata il 4.12.192 8 ha ritenuto T ognon Antonio c~lpevole del _re_ato addebitatogli ~' con ~a, concessione delle attenuanti generiche e la d1mmue1:te dell~ se~~fermita . per ubriachezza volontaria, l'ha condannato a 6 mesi e 7 giorm di detenzione e 500 lire di multa.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 332/1928
SENTENZA N. 126
SECONDA PARTE : SENTEKZE EMESSE DALLA COMMIS-SIOl\"E ISTRUTTORIA DEL T .S.D.S.
Poiché gli atti pertanto debbono rimettersi al magistrato ordinario competente ai sensi degli art. 15 - 18 C.P.P ..
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N. ;
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P. Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926; 6 R.D. 13.3.1927 n. 313; 15 - r8 C.P.P. - su conforme parere del P.M. - rimette il provvedimento a carico di Rosastri Edoardo, qualificato in epigrafe, all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Pisa per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 25.5.1928 - Anno VI.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
nel procedimento penale contro: Rosastri Edoardo, nato il 27.11.1902 a Varese. IMPUTATO
Del reato previsto dall'art. 3 della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere pubblicamente, il r6+r928 nel penitenziario di Volterra ove trovavasi in espiazione di pena, fatto l'apologia dei luttuosi fatti di Milano per lo scoppio della bomba in occasione della visita in quella città di S.M. il Re, pronunciando la frase: « Quando l'ammazzano! ,, alludendo con ciò alla sacra persona di Sua Maestà il Re. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. E poiché dalle letture degli atti e dalle deposizioni dei testi, i quali, tra l'altro, asseriscono che il rubricato non appena pronunciò la frase incriminata fu preso come da pentimento per essersela lasciata sfuggire, e per il luogo stesso dove la frase fu pronunciata è da escludersi l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità reso necessario dall'art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 perché la competenza debba essere di questo magistrato.
Nota. - Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 20.3.1929 il Rosastri, ritenuto colpevole del reato addebitatogli, venne condannato alla . . ._ pena di 8 mesi di detenzione e 300 lire di multa. Con sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello d1 Firenze 11 7.6.1929 la pena venne ridotta a 4 mesi di detenzione.
Negli atti del T.S.D .S. non risultano specificate le mansioni svolte dal Rosastri.
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TRIBUNALE SPECIAL E PER LA DI FESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 120/1928
SENTENZA N. 127
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale 1 dello Stato composta da : per a difesa
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore : Lanari Piero ·
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Giudici: Pessani Claudio, Console della M .V.S·-N .; D e Ros1s · Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.; ha pronunciato la seouente o
S ENTENZA
SECO);"DA PARTE: SE1'TE::-.iZE EMESSE DALLA COM.\ U SSIONE ISTRUTTOR IA DEL l' .S.D. S.
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tato a S.M. avvenuto il giorno prima : « Devono essere state delle persone che sono continuamente fermate dalla P.S. in occasione delìe visite di S.M. e del Duce; hanno fatto bene a farlo, sono sei anni che il popolo è angosciato ». Che secondo l'interrogatorio raccolto dal Capomanipolo della Milizia Ferroviaria del sottocomanào st azione M.V.S.N . e secondo le deposizioni dei testi, le frasi sarebbero state proferite ma il reato si sarebbe concretato in modo da non ravvisarvi nella fattispecie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Che di conseguenza, in applicazione deil'art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313 il Collegio, nel ritenere che faccia difetto l'estremo del perico~o per l'ordine pubblico, è d'avviso di rimettere il provvedimento al magistrato ordinario per il giudizio ai sensi delìe disposizioni penali comuni. Poiché gli atti devono essere prima trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso il Tribunale C. e P. di Milano per competenza.
nel procedimento penale contro: Bozzuf.fi Angelo, nato il 27.r.1889 a Casalbuttano (Cremona), falegname, detenuto dal 16-4- 1928. IMP U TATO
Del reato previsto e punito dall'art. 3 cpv. in relazione all 'art. r legoe 25·1,L 1: 2 n. 2~08 perc~1e la_ sera del 13.4.1928, in Milano, e precisamen~e
?
nel~ os ,en7 «Brianza » m Via Carlo Incornati, faceva pubblicamente l'a ologia dell• attentato alla sacra persona di S•M• 1·1 Re, avvenuto ne11a stessa P • , . 1 cma L giorno precedente, pronunciando le parole : « Devono essere state d~l_le p~rsone che sono continuamente fermate dalla P.S. in occasione delle v1s,1te ,d 1 S.M. _e del Duce; hanno fatto bene a farlo, sono sei anni che il popoio e angosciato ».
IN CAMERA DI CONSIGLIO
CLette. le_ conclusio1:i del ~-~· presso il Tribunale con le quali si richiede . o;rr_iissi?ne p~rche vo~ha ~i~e~tere gli atti al magistrato ordinario per 1 0 oi_u ~10 ai sensi delle_ d1sposiz10m penali comuni, non ravvisandovi nella sp~c1~, estremo del pencolo per l 'ordine pubblico e per la pubblica tranqm 11Ita.
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Ritenuto che d~ll'esame ~ dalla lettura degli atti è emerso che il Bozzuffì v~nne denunc~ato per nspondere del delitto di apologia dell'attentato 1 ~ Rf, perche I~ sera del 13.4.1928 in Milano, nell'osteria « Brianza» m ia ar O Incornati ebbe a pronunziare le parole, riferendosi all'atten-
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P. Q . M.
Visti gli art. 3 della legge 25.1r. r926 n. 200 8 e 6 R.D. 13.3.1927 n . 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il provvedimento a carico di Bozzuffi Angelo all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Milano per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 28.5. 1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
N ota. - Le Sezione di Accusa della Corte di Appello di Milano, con provvedimento emesso il r5.II.r929, dichiara di non doversi procedere nei confronti di Bozzuffi Angelo per insufficienza di prove sugli elementi costitutivi del reato addebitatogli. ·
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T RIB uNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 341 / 1928
SECONDA PARTE : SENTENZE EMESSE DALLA C0~1MISSI0l\'E ISTRUTTORI/\ DEL T.S.D.S.
SENTENZA N. 128
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
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P. Q. M.
Visti o-li art. 3 legge 25.n.1926 n. 2008 e 6_ R.D. 13.3. 19~7 n._313 - _su O d 1 p M _ rimette il provvedimento a carico d1 Mounet conforme parere e · · ·1 · d' · Fernando all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Roma per 1 gm 1210 giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 29.5.1928 - Anno VI. Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. b
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Mouriet Fernando, nato il 18.5.1891 a Maut Tramelant (Svizzera), portiere d'albergo. IMPUTATO
Del reato di apologia previsto dall'art. 3 II cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 perché la mattina del 13-4-1928 nel vestibolo dell'albergo Eden di Via Ludovisi in Roma nell'apprendere dal guardiano notturno Malfatti Augusto la notizia dello scoppio micidiale della bomba a Milano evidentemente diretta contro la persona di S.M. il Re, e la carneficina che ne era derivata, pronunziava la seguente frase : « Me ne frego del Re, e se fosse avvenuto sarebbe stato uno di meno! ». IN CAMERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni di S.E. il Procuratore Generale presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Considerando che nella specie e modalità del fatto non si ravvisa l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Che perciò la richiesta del P.M. merita accoglimento, e gli atti devonsi trasmettere al magistrato ordinario perché il giudizio si svolga con le norme delle disposizioni penali comuni a senso dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313.
Nota._ Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Ro?1a (1;. Se~. Pen.) i~ I .8.1928 il Mouriet, ritenuto colpevo~e del reato . add~b1tatog,1, viene con d!nnato alla pena di 9 mesi di detenzione e 500 lire d1 multa.
SEC01'i >A PARTE: sE:-;TEKZE DlESSE DALLA C0 ~{M1SS10~E rsnurroRIA DEL T.S.D .S. 1128
TRIBvNALE SPECIALE PER U,
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DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 129
Reg. Gen. n. 195 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
P. Q. M.
. r8 c p p _ su conforme paVisti gli art. 6 R.D. 13·3· 1927. n._ 313 ' 15 · · ~r la trasmissione _ dichiara la propna mcompetenza e or ma d. . . M P del ere 1 d. G t a ispos1zione r · · decrli atti all'Ill.mo Signor Procuratore de Re i rosse o, del quale sarà m~sso l'imputato.
Giudice Relatore : Presti Giovanni;
Roma, 4.6.1928 - Anno VI.
Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
Seo-uono le firme del Presidente e dei Giudici. I:)
ha pronunciato la seguente SENTE N ZA
nel procedimento penale contro : Sgambettera Michele, nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 2.7.1903, contadino. IMP U TATO
r) del delitto previsto e punito dall'art. 9 cpv. legge 24.12.1925 n . 2263 per avere, in Grosseto, il 14-4-1928 offeso, con parole, il Primo Ministro, Capo del Governo S.E. Mussolini; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge 25.rr.1926 n . 2008 per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, fatto l'apologia degli attentati commessi contro il Primo Ministro Capo del Governo S.E. Mussolini. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Esaminati e letti gli atti del procedimento contro lo Sgambettera meglio sopra qualificato. Lette le conclusioni del P.M. con le quali si richiede la Commissione di rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisando nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Ritenuto che, dalle emergenze istruttorie e date le modalità del fatto, nel caso concreto esula l'elemento indispensabile del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità acché la competenza sia, ai sensi dell'art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313, di questo Tribunale. Poiché risulta che il competente magistrato, ai sensi degli art. 15 - 18 C.P.P. è il Tribunale C. e P. di Grosseto.
ota - Con sentenza pronunciata dal Tribunale d~ G:osseto i; 22.8.1928 · ll d. 6 mesi di detenzione e 500 lo Sgambettera venne condannato a a pena i lire di multa.
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SECONDA P,\RTE: SENTENZE E~iESSE DALLA COM~!ISSIONE ISTRt;TTORIA DEL T.S.D.S. I 1 30
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TRIBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 130
Reg. Gen. n. 248 / 1928
Poiché risulta che il magistrato competente, ai sensi dell'art. 15- 18 C.P.P. è il Tribunale Penale di Roma, sia per il reato di apologia predetto che per l'altro, commesso, di offesa al Primo Ministro.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
P . Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.1 1.1926 n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927 n. 313; 15-.18 C.P.P. _ su conforme parere del P.M. - rimette il pro~edimento a .car~co di Cruciani Giulia all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Roma per il gmdizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 5.6.1928 - Anno VI.
SENTENZ A
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
nel procedimento penale contro : Cruciani Giulia, nata il 2.3.1891 a Roma, commerciante in generi alimentari. IMPUTATA
1) del reato previsto dall'art. 3 u.cpv. della legge 25.r r.1926 n . 2008, per avere, in Roma, il 12 aprile u.s. fatto l'apologia dell'attentato terroristico di Milano commesso la mattina dello stesso giorno; 2) del reato previsto dall'art. 9 della legge 24.12.1925 n. 2263, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capo d'imputazione, recato offesa al Capo del Governo e Primo Ministro con la parola « puzzolente ». IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti in camera di consiglio gli atti del procedimento a canco della Cruciani come sopra qualificata. Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Ritenuto che nelle emergenze dell'istruttoria non si ravvisa l'estremo del pericolo dell'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, elemento indispensabile acché la competenza del delitto di apologia di reato sia, a senso dell'art. 6 R.D. 13.3.1927 n . 313, di questo Tribunale.
Nota. - Con sentenza pronunciata dal Tribunale di R~rna (~" Sez. ~en.) il 7.9.1928 Cruciani Giulia viene assolta dai reati contestatl per msuffi.c1enza di prove.
~,.,.,,Nz E E~iESSE DALLA CO~L\U SSIOC'IE ISTRUTTORIA DEL T.s.o.s. SEC01''DA PARTE : SE 1U L
11 32
11 33
TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DE LLO STATO
P . Q. M.
Reg. Gen. n. 202/ 1928
SENTENZA N. 131
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
. . . l oe 2-- II 1926 n. 2008 e 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 ~ ~~ Visu gli art. 3 egb ) · : ·1 rocedimento a carico di Dommici conform~ p~rere dlifiel P.M. 11'{1\~~teS~g!or Procuratore del Re di Verona .. . . . . Rosa, dianzi qua cata, a per il giudizio giusta le dispos1zioru penali comum. Roma, 5.6.1928 - Anno VI.
Giudice Relatore : · Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V .S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
Seguono le firme d e1 Presi·dente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente
SEN T ENZ A
orte di Assise di Verona, con sentenza ? ~on~ci~ta il Nota. - Lla CDominici Rosa dal reato addebitatole perche i gmrat1 non . 12.6.1929, asso ve ritengono che ella sia da ritenersi colpevole.
nel procedimento penale contro : Dominici Rosa, nata il 22+1879 m Verona, casalinga.
IMP U T ATA
Del reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25. r r.1926 n. 2008, per avere il 16+ r928 in Verona, fatto l'apologia dell'attentato terroristico avvenuto in Milano il 12 stesso mese ed anno.
IN CA.\1ERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti del procedimento a carico di Dominici Rosa. Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Poiché nel caso concreto, da quanto risulta in istruttoria, l'apologia di cui trattasi non fu fatta in modo da turbare l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, elemento indispensabile acché la competenza sia di questo Tribunale. Poiché il magistrato competente, ai sensi degli art. 15 - 18 C.P.P., è il Tribunale Penale di Verona. 34 / bis - U.S.
SECONDA PARTE: SENTENZE E~lESSE DALLA COM~USSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S .D.S.
1134
I I
35
TRIBUKALE SPECii\LE PER LA DI FESA DELLO STATO
P. Q. ~!.
SENTENZA N. 132
Reg. Gen. n. 401 / 1928
18
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
Visti oli art. 3 leo-ge 25.11,1926 n. 2008; 6 R.D. 13.3.r927 n. 313; 15 -. C.P.P. _ ~u conform~ parere del P.M. - rimette il procedu:ien_to a carico del Tao-liaferri Pietro all'Ill.mo Signor_ Procura_tore del Re d1 Piacenza per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 9.6.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro : Tagliaferri Pietro, nato il 18.12.1901 a Piacenza.
Nota. _ Pietro Tagliaferri, ritenuto colpevole . del reat? addebitatogli, viene condannato dal Tribunale di Piacenza, con. 11 beneficio della s?sp~~sione condizionale della pena, a 6 mesi di reclusione e ad 1 anno di vigilanza speciale.
Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mansioni svolte dalIMPUTATO
Del reato previsto dall'art. 3 P·P· della legge 25.11.1926 n. 2008, perché in giorno imprecisato della seconda quindicina di aprile 1928, in Cascina Baraccone (Piacenza), si esprimeva in questi termini: « Sono molto dolente che l'attentato di Milano non sia pienamente riuscito. L'Esercito sfrutta la Nazione e di esso se ne potrebbe fare a meno )) ' consumando così il delitto di apologia dell'attentato terroristico avvenuto in Milano il 12 stesso aprile. IN CA>'\{ERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti del procedimento a carico del Tagliaferri. Lette le conclusioni del Procuratore Generale del Re presso il Tribunale con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Poiché nel caso concreto non si riscontra il pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, estremo necessario acché il delitto di apologia sia, a mente dell'art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313, di competenza di questo Tribunale. Ritenuto che la competenza, ai sensi degli art. 15 - 18 C.P.P. sia del Tribunale C. e P. di Piacenza.
l'imputato.
1136
TRIB UNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 211 / 1928
SENT ENZA N. 133
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Consoie della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.K.; ha pronunciato la seguente
SECO?-.--OA PARTE : SENTEKZE nIBSSE DALLA CO~!MISSIONE ISTRUTT ORIA DEL T .S.D.S.
Pignetti Lorenzo, nato il 25.8.1885 a Torino, insegnante privato di lingue straniere.
37
E quantunque il Pignetti con insistenza ne~hi di ave~la proferita, invece dalla testimoniale ne scaturisce la prova chiara e precisa; solo ammettendosi che l'imputato, insegnante privato di lingue estere, che h~ un fratello colonnello del Genio in servizio attivo permanente ed un cugmo m aggiore di fanteria ed è senza precedenti politici, aveva b:vut? alquanto vino e quando fu espressamente rimpr_overat~ dal Ferrero, s1 ID1se a sedere « e . . senza dire più una parola finse d1 donrure » . Poiché nella fattispecie fa difetto l'estremo essenziale che caratten~z~ l'apologia punibile ai sensi dell'art. 3 della legge 25.r1..r926 n. 2~~~\ e c10e il modo pericoloso per l'ordi~e pubb~co _e per la pubbhca tranqu11hta. 1 Poiché di consemenza, rn applicazione dell art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313, necessita rim~ttere il procedimento al magistrato ordinario.
SENTENZA
nel procedimento penale contro :
l I
P , Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.rr :I926 n: 2008 e 6 _R.D. 13-3-19~7 n . .3I~ - s~ conforme parere del P.M. - rimette il provvedu7:ento ~ canco ?1 f'.1g1:e~t1 Lorenzo all 'Ill.mo Signor Procuratore del Re d1 Tonno per 11 gmd1z10 giusta le disposizioni penali comuni.
I MPUTATO
J?el reato previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge 25. I1.r926 n. 2008 in relazione all'art. I stessa legge, per avere in Torino, il I2+1928, pubblicamente fatto l'apologia dell'attentato avvenuto nello stesso o-iorno in Milano b contro S.M. il Re con le parole: « Ha fatto bene ». I N CA~ERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede ~a ~o~~issi~ne P:rché vo~lia ~it?et.tere gl~ atti al _magistrato ordinario per 11 gmd1z10, ai sensi delle dispos121oru penali comum, non ravvisandovi nella sp~ci~ _l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranqmlhta. Cons~derato che dalla lettura degli atti istruttori emerge che il Pignetti, trovandosi verso le ore 20,30 del 12+1928 nella bottiglieria « Antiche Indie» ~ Via Vasco n. 2 di Torino, mentre il proprietario dell'esercizio, Ferrero Giacomo, confabulava con il milite Genovesio commentando l'atto terroristico di Milano e pronunciando frasi di aperta riprovazione contro gli autori del nefando crimine, d 'improvviso si alzò in piedi dicendo: « Ha fatto bene,,. Che la frase senza dubbio mirava a fare l'apologia all'attentato a S.M. il Re, commesso a Milano lo stesso giorno.
Roma, n .6.1928 - Anno VI.
Seo-uono le firme del Presidente e dei Giudici. b
N ota. - La Sezione di Accusa del Tribunale di Torino, con provvedi: mento emesso il 24.10.1929, dic~ar.a di non .doversi .proced.e~e ~ei confronti di Pignetti Lorenzo per aver agito m stato d1 totale mferm1ta d1 mente.
TRIBU)IALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 210/ 1928
SECONDA PARTE: SENTEKZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
39
P. Q . M .
SENTENZA N. 134
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
1 I
Visti o-li art. 3 della leao-e 25.rr.1926 n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 ; o oo . . d' 15 - r8 C.P.P. - su conforme parere del P.M. - rimette 11 pro~e 1mento a carico di Zanni Michele all'Ill.mo Signor Procuratore del Re d1 Parma per il giudizio giusta le disposizioni penali comum. Roma, 13.6.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro : Zanni Michele, nato il 24.2.1863 a San Secondo Parmense (Parma), commerciante. IMPUTATO
Del reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.rr.1926 n. 2008 in relazione all'art. I stessa legge, per avere in Fornovo Taro (Parma) il 13.4.1928, fatto l'apologia dell'attentato commesso il giorno precedente in Milano contro S.M. il Re proferendo, in seguito ad invito avuto ad esporre la bandiera nazionale in segno di giubilo per lo scampato pericolo del Sovrano, pubblicamente la frase: « L 'avrei esposta se l'avessero ammazzato ». IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti del procedimento a carico di Zanni, qualificato come in epigrafe. Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso il Tribunale con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nelJa specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Poiché nel caso concreto non si riscontra l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, necessario acché la competenza, ai sensi dell'art. 6 R.D. r3.3.r927 n. 313, sia di questo Tribunale. Ritenuto che ai sensi degli art. r5- r8 C.P.P. siano da trasmettersi per competenza al Tribunale Penale di Parma.
Nota . - La Corte di Assise di Parma, con sentenza del 30.5.1930, assolve Zanni Michele dai reati addebitatigli perché i giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole. Vedi anche ordinanza emessa dal Giudice Istruttore il 4.6.1928.
I 140
T1t1Bùc'IALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 232/ 1928
SECONDA PARTE : SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSI0:STE ISTRUTTORIA DEL 'f,S,D,S,
P. Q. ~ .
SENTENZA N . 135
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
I 141
Visti o-li art. 3 leo-ge 25.11.1926 n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927 n. 313; 15- 18 C.P.P. - ~u conform~ parere del P.M. - rimette il procedimento a carico di Isoli Paolo Amedeo all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Brescia per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Scniore della M.V.S.N.;
Roma, 14.6.1928 - Anno VI. Seouono le firme del Presidente e dei Giudici. ò
ha pronunciato la seguente
SENTE N ZA
nel procedimento penale contro : Isoli Paolo Amedeo, nato il 2.4.1887 a Salizzole (Verona), operaio.
IMPUTATO
Del reato previsto e punito dall'art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008 per avere il 21.4.1928 in Salò (Brescia) gridato: « Evviva Zanibonì, Evviva Capello ». I N CA.\ iERA DI CO~SIGLIO
Letti gli atti del procedimento a carico di Isoli Paolo Amedeo, qualificato come in epigrafe. Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede !a ~o~~ssi~ne p~rché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per 11 gmd1z10, a1 sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Poiché nel caso concreto questa Commissione Istruttoria non riscontra l'estrem? del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, ~eces.sano perch~ la competenza, ai sensi dell'art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313, sia d1 questo Tribunale. Ritenuto che ai sensi degli art. 15 - 18 C.P.P. gli atti siano da trasmettersi per competenza al Tribunale di Brescia.
Nota. - La Sezione di Accusa della Corte di Assise di Brescia dichiara, con provvedimento emesso il 9.8.1928, di non doversi procedere nei confronti di Paolo Amedeo Isoli perché il fatto non costituisce reato.
1142
TRIB UNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 422/1928
SEC01'DA PARTE : SE:-STEKZE niESSE DALLA CO~IMISSIO~E ISTRUTTORIA DEL T .S.D.S,
R-?·
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
143
P. Q. M.
SENTENZA N. 136
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
I
~s-
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926 n . 200~; 6 13.3.1_927 n. 313; I~ C.P.P. _ su conforme parere del P.M. - rimette 11 proc~du~ento a car_1co _d1 Chiavacci Azelio all'Ill.mo Signor Procuratore del Re d1 Firenze per 11 giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 14.6.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Chiavacci Azelio, nato il 13.2.1892 a Lamporecchio (Pistoia), bracciante.
IMPUTATO
Del reato previsto daìl'art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008 perché nell'aprile u.s. presso Lamporecchio (Pistoia), riferendosi all'attentato terroristico del 12 detto mese avvenuto in Milano, proferiva le seguenti parole: « Questo non è niente! Quando si vedranno attaccati ai ìampioni ... » .
I N CA.'.\!ERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti del procedimento a carico di Chiavacci Azelio. Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Poiché nel fatto delittuoso denunziato non si riscontra l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, necessario acché la competenza sia di questo Tribunale, a mente dell'art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313. Poiché la competenza per territorio, materia e persona, appartiene al Tribunale di Firenze.
Nota. - La Sezione di Accusa presso il Tribunale di Firenze di~hiara, con provvedimento eme~so_ il 4?·1929, di non do:7ersi ~roced~re nei. confronti di Chiavacci Azeho m ordme al reato addeb1tatogh per msuffìc1enza di prove.
SECO~"DA PARTE : SE:-:TE:S:ZE E~I_F.SSE DALLA COM~HSSIO~'E IST1lUTIORIA DEL T .S.D .S.
1144
I
145
TRIBV:-ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
P. Q . ~{.
SENTENZA N. 137
Rcg. Gen. n. 229 / 1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achiile, Generale di Divisione;
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926 n . 2008;_ 6 R.D._ 13.3.1927 n . 313; 1 5 -_1 8 C.P.P. _ su conforme parere del P.M. - rimette il proced~mento ~ cane? di Secrrè Giacomo, all'Ill.mo Signor Procuratore del Re d1 Napoli per 11 giudi~o giusta le disposizioni penali comuni.
Giudice Relatore : Presti Giovanni;
Roma, 18.6.1928 - Anno VI.
Giudici : Pessani Claudio, Console della M.V.S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .;
Secruono le firme del Presidente e dei Giudici. o
ha pronunciato la seguente SE N TENZ A
Nota. - Secrrè Giacomo viene assolto dalla 3" Corte Straordinaria di As. l' u .1.1929. sise di Naooli ocon sentenza pronunciata ~
nel procedimento penale contro : Segrè Giacomo, nato il 15.1.1880 a Napoli, fotografo, detenuto dal
17.4.1928. I~iPUTATO
Del reato previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008 per avere, il 17.4.1928 in una osteria nelle vicinanze di Via Santa Brigida in Napoli, fatto l'apologia dell'attentato avvenuto il 12 stesso mese in Milano col dire : « Fosse stato il cielo che fossi stato io a buttare la bomba a Milano». Oltre ad altri reati di competenza della magistratura ordinaria come in rubrica. IN CA~RA DI CONS IGLIO
Letti gli atti del procedimento a carico di Segrè Giacomo, come sopra qualificato. Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Poiché nel caso in esame non emergono elementi di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, indispensabili acché la competenza sia di questo T ribunale ai sensi dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313. Poiché a mente degli art. 15 - 18 C.P.P. la competenza per territorio, persona e materia è del Tribunale Penale di Napoli.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 195 / 1927
SENTENZA N. 147
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
SECOJs.'DA PARTE: SENTENZ E EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D. S.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore : Presti Giovanni·
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
'
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SENTENZA N. 152
Reg. Gen. n. 117 / 1928
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudici : Pasqualucci Renato, Pessani Claudio, Consoli della M.V.S.N.;
I I
Giudici: Negro Alberto, Pessani Claudio, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro : Tassi Fioravante, nato il 6.7.r894 a Bomporto (Modena), cassa10. IMPUTATO
Del ~elitt? di cui _a ll'art. 247 C.P. e all'art. I legge r9.7-1894 n. 315 per aver: m Rivarolo Ligure ~Genova) _a~la fine di marzo e prima dell'aprile 1926, d~ffon~en_do sch~de. dr sottoscnz10ne del comitato operaio « Unità Proletana », mcltato all·odio fra le varie classi sociali. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la richiesta del P.M. in data 4.7.1928. Poiché il fatto addebitato al Tassi fu commesso prima dell'attuazione della legge 25.11.1926 n. 2008, né la competenza del reato rubricato appartiene a questo Tribunale. Poiché la compiuta istruttoria non offre elementi di altro reato che possa essere di competenza di questo Tribunale Speciale. P. Q. M.
. _Yisto l'art. 2_R.!). 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. _ dichiara la propria mcompetenza ed ordina la trasmissione degli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Genova. Roma, 5.7.1928 - Anno VI. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
N ota. - La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 19.11.1930, dichiara di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di T assi Fioravante.
SENTENZA
nel procedimento penale contro : Regazzo Guido, n ato il 3.10.19ro a Padova, pavimentatore, arrestato il 22.2.1928. IMPUTATO
r) di apologia di reato per avere il 14.2.1928 in un local~ della s:a~ione ferroviaria di Torino, dove lavorava, scritto la frase: « W i comumstl veneti J> (art. 3 cpv. legge 25.11.1926 n. 2008); . . . . 2) di offesa al Primo Ministro per avere m g10rno imprecisato dello stesso mese di febbraio, ed anteriormente al giorno 22 o precedentemente, scritto sotto l'atrio di accesso della detta stazione ferroviaria la frase « Vile Mussolini » ( art. 9 cpv. legge 24. 12.1925 n. 2263). IN CAMERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni del P.M. con le quali si richiede la Commissione Istruttoria perché voglia rimettere gli atti al magistrato or~inario . per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravv1sand~v1 nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. . . Ritenuto che la iscrizione incriminata costituente delitto di apologia fu fatta dall'imputato in località recondita e non alla vista del pu?blico, e perciò non sussiste il pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tran. . . quillità per la integrazi~ne del detto re~to. . Che in mancanza di tale estremo gli atti devono essere nmess1 al magistrato ordinario per il giudizio secondo le disposizioni penali comuni a senso dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313.
TRTBUNALE SPEC!i\LE PER LA DIFESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SE~TEKZE EMESSE DALLA co:,JMISS101't ISTRUTTORIA DEL T .S.D .S.
Ritenuto che il reato di offesa a S E il Capo del G . competenza dello stesso magistrato ordi~ario. overno nentra nella
Reg. Gen. n. 244 / 1928
I I
49
SENTENZA N. 155
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
P. Q. M.
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Visti gli art. 3 legge 25.rr.1926 n. 2008 e 6 R.D. 13.3 1927 n 313 conforme parere del p M · . . · · - su s· . p. - nmette I1 procedimento a carico di Recrazzo Guido all'Ill . .m? . i~nor ~ocuratore del Re di Torino per il criudizi condo le dispos1z1om penali comuni. o o se
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Negro Alberto, Pessani Claudio, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
Roma, rr.7.1928 - Anno VI.
SENTENZA Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. nel procedimento penale contro: De Michele Cosimo, nato ii 18.7.1902 a Pulsano (Taranto). IM PUTATO
Del reato previsto dall'art. 3 cpv. legge 25.n.1926 n. 2008 per avere pubblicamente, nelle carceri di Taranto nei giorni dal 2 al 9.2.1928, fatto l'apologia del reato di attentato a S.E. Benito Mussolini, punito a norma dell'art. r legge suddetta. IN CAMERA DI CONSIGLIO
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Letti gli atti del procedimento a carico del De Michele. Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Ritenuto che, per il modo come il detto reato di apologia sarebbesi verificato, non può ritenersi sussistere l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico o per la pubblica tranquillità, estremo ritenuto dalla legge indispensabile acché la competenza di tale reato sia di questo T ribunale Speciale. P. Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927 n. 313; 15- 18 C.P.P. - su conforme parere del P.M. - rimette il provvedimento a carico 35/ bis - U.S.
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TRIBU::slALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
di De Michele Cosimo, come qualificato in epigrafe, all'Ill.mo Signor Procura~ore del Re di Taranto per il giudizio giusta le disposizioni penali co-
SECO)IDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
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SENTENZA N. 158
Reg. Gen. n. 482/1928
muni.
Roma, 1r.7.r928 - Anno VI.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N.;
Nota. - De MicheJe Cosimo, con sentenza pronunciata il 25.1.1929 dal Tribunale di Taranto, viene condannato alla pena di I anno di detenzione e I .ooo lire di multa. La Corte di Appello di Taranto, con sentenza del 1°.5.1929, riforma la sentenza del Tribunale di Taranto e assolve il De Michele per insufficienza di prove.
Negli atti del T.S.D.S. non risultano specificate le mansioni svolte dall'imputato.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro : Budelli Desiderio, nato il 28+1875 a Piegaro (Perugia), bracciante. IMPUTATO
Vedi anche ordinanza del Giudice Istruttore del 7.7.1928.
r) del reato di cui all'art. 9 cpv. legge 24.12.1925 n. 2263 per avere in Capalbio (Grosseto) offeso con parole ingiuriose S.E. il Capo del Governo; 2) del delitto previsto dall'art. 3 della legge 25.11.1926 n. 2008 per la difesa dello Stato per avere, nelle stesse circostanze su espresse, fatto. l'apologia degli attentati contro la vita di S.E. il Capo de.l Governo, ?1~endo pubblicamente: « Hanno sbagliato quattro volte ad uce1dere Mussohm. M_a la quinta non la sbaglieranno, egli è un reazionario ed affama gli operai. Chi ce l'ha messo lassù ? N on è degno di starci! Chi rappresenta?>>. IN CAMERA DI CON SIGLIO
Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione Istruttoria perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisando nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Poiché nel fatto denunziato, così come accertato dai rilievi istruttori, non sussiste l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, necessario acché la competenza ai sensi dell'art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 sia di questo Tribunale.
TRIBUNALE Sl.'ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Poiché la competenza per materia e territorio, ai sensi degli art. 15 - 18 C.P.P., è del Tribunale di Grosseto. P. Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927 n. 313; r5 - 18 C.P.P. - su conforme parere del P.M. - rimette il procedimento a carico di Budelli Desiderio all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Grosseto per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 17.7.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SECONDA PARTE : SE:-lTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T.S.D.S.
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SENTENZA N. 163
Reg. Gen. n. 490/1928
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici : Negro Alberto, Pessani Claudio, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
SENT E NZA nel procedimento penale contro :
Nota . - Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 5.9.1928, ha ritenuto Budelli Desiderio colpevole dei reati addebitatigli e l'ha condannato alla pena di IO mesi di reclusione e lire r.ooo di multa; condanna confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 16.11.1928.
Lucherini Rosanna, nata il 31.3.1884 a Talla (Arezzo), casaìinga. IMPUTATA
Di aver pronunciato in Pratantico (Arezzo) delle frasi offensive contro S.E. il Capo del Governo. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delie disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. . Considerato che dalla lettura degli atti è rimasto provato che le frasi incriminate sarebbero state pronunciate dall'imputata mentre in forma c~n_.. fìdenziale parlava con altra persona, ma che le parole furono anche sentlte da tre testimoni, poco lontani; sia pure ripetendole poscia ognuno con alcune varianti. Che nella fattispecie si ravviserebbero gli estremi della apologia di reato: ma poiché vi viene a mancare l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubbiica tranquillità, di conseguenza il Collegio nt1en: di avvalersi dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313, e cioè di rimettere gh atti al .magistrato ordinario per il giudizio ai sensi deìle disposizioni penali comum.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SECONDA PARTE: SENTE:-IZE EMESSE DALLA COM.\USSIONE ISTRUTTOR IA DEL T,S,D.S.
Poiché, pertanto, viene investita l'autorità giudiziaria ordinaria di Arezzo.
Reg. Gen. n. 518 /1928
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SENTENZA N. 165
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
P. Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.r r.1926 n. 2008 e 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il procedimento a carico di Lucherini Rosanna all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Arezzo per il 0o-iudizio giusta le disposizioni penali comuni.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pasqualucci Renato, Pessani Claudio, Consoli della M.V.S.N.;
Roma, 30.7.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro:
Nota. - Lucherini Rosanna venne assolta, per insufficienza di prove, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo il 18.12.1928.
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Lazzareschi Vincenzo, nato il 30.5. 1908 a Porcari (Lucca); Andreotti Samuele, nato 1'8.5.1907 a Porcari (Lucca); Giammugnani Luigi, nato il 9.6.1898 a Porcari (Lucca); Del Prete Egidio, nato il 25.3.1906 a Porcari (Lucca); Pagni Pietro, nato il 2.rr.1905 a Porcari (Lucca); Picchi Ginese, nato il r3.6.r9rr a Porcari (Lucca) ; Nanni Pietro, nato il 1°.ro.1895 a Capannori (Lucca).
IMPUTATI
r) i primi sei: del reato di cui agli art. 372 p. p. - 373 p.p. C.P. per avere il 14.rr.1926 in Lammari (Lucca) con premeditazione ed in correità con altri rimasti sconosciuti, cagionato a Nanni Pietro mediante colpi di bastone, lesioni varie, guarite nel termine di giorni 17. Il r il 4°, il 5°, il 6° inoltre: del reato di cui agli art. 79- 154 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro e con altri sconosciuti, e con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, usato minacce e violenza contro Nanni Pietro per costringerlo a lasciarsi perquisire ed a permettere che essi spegnessero il fanale della bicicletta, conseguendo l'intento; usato minacce di bruciare la casa ed altro contro Santucci Franceschina, Santucci Italia, Petrini Melania e Santucci Carlo per costringerli a rientrare in casa ed a spegnere le luci, conseguendo l'intento; ed usato violenza e minacce contro Torello Innocenti per costringerlo ad alzare le mani in alto e lasciarsi perquisire, conseguendo l'intento. 0
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SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE DALL;\ COM..\fISSIONE ISTRUTTORIA DEL T .S.D,S.
Il 1° inoltre: del reato di cui agli art. 62 - 372- 373 P·P· C.P. per avere sparato un colpo di rivoltella contro Italia Santucci a fine di cagionare lesioni, compiendo tutto ciò che era necessario per la consumazione del reato, che non avvenne per circostanze non indipendenti dalla sua volontà; 2) di contravvenzione all'art. 467 C.P. per avere esploso colpi di arma da fuoco nell'abitato; 3) di contravvenzione agli art. 464 C.P. e 24 del R.D. 25.3.1925 n. 258, che modifica la tabella annessa alla legge sulle concessioni governative, per avere asportato fuori dalla propria abitazione ed appartenenze, una rivoltella senza la licenza della P.S. e senza avere pagato la relativa tassa di porto d 'armi. Il 7° del delitto di cui agli art. 247, prima ipotesi in relazione agli art. 62- 365 n. 2 C.P. e 9 legge 24.12.1925 n. 2263, per avere, in Porcari, in giorni imprecisati, anteriormente al 4.11.1926, fatto l'apolocria del mancato omicidio del Capo del Governo S.E. Mussolini dicendo: ~< Quel bischero che gli tirò ha sbagliato il colpa; se ci fossi stato io l'avrei colto».
estendere la propria competenza anche a giudicare i reati connessi addebitati a Lazzareschi, Andreotti, Giammugnani, Del Prete, Pagni e Picchi. Ritenuto, però, che nella fattispecie viene a mancare, nell'azione criminosa attribuita al Nanni, l'elemento pericoloso per l'ordine pubblico o per la pubblica tranquillità, estremo indispensabile per determinare la giurisdizione di questo Tribunale. Ritenuto, quindi, che, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313, la competenza a giudicare sia il Nanni per l'apologia di reato sia gli altri imputati per i reati connessi loro addebitati spetti al competente magistrato ordinario.
IN CA\iERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali si richiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare che fa difetto, nel fatto relativo ali 'imputazione di apologia del reato di mancato omicidio in persona di S.E. il Primo Ministro, l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, per modo che la competenza a conoscere permanga nel magistrato ordinario competente per gli altri reati di cui nella sentenza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Lucca. Considerato che dall'esame degli atti istruttori si è potuto accertare che gli imputati erano stati denunciati per avere con premeditazione, il 4.11.1926 in Lammari, ed in correità con altri rimasti sconosciuti, cagionato a Nanni Pietro, mediante colpi di bastone, lesioni varie Oo-uarite nel termine di 17 giorni, per avere altresì con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa usato minacce e violenza contro lo stesso Nanni, allo scopo di costringerlo a lasciarsi perquisire e a permettere che essi spegnessero il fanale della bicicletta, ecc. _ Constatato che i suddetti in1putati sono incorsi anche in altri reati. Rilevato che il Nanni venne, a sua volta, denunciato per avere, in Porcari, in giorni imprecisati, ma anteriori al 4.11.1926, fatto l'apologia del mancato omicidio del Capo del Governo S.E. Mussolini dicendo: « Quel bischero che gli tirò ha sbagliato il colpo, ma se ci fossi stato io l'avrei colto ». Osservato che la competente autorità giudiziaria ordinaria ha ritenuto, in applicazione dell'art. 8 del R.D. 12.12.1926 n. 2062, che il Tribunale Speciale - competente a giudicare il Nanni per apologia di reato - dovesse
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TRIBUNALE SPECIALE PER L.-\. DIFESA DELLO STATO
P. Q. M.
Visti gli art. 8 del R.D. 12.12.1926 n. 2o62 e 2- 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - rimette gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re presso il Tribunale C. e P. di Lucca per il conseguente giudizio secondo le disposizioni penali comuni. Roma, 6.8.1928 - Anno VI.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Per l'apologia del mancato omicidio del Capo del Governo la Sezione di Accusa presso la Corte di Appello di Firenze ha, con provvedimento emesso il 4.5.1929, prosciolto Nanni Pietro perché il fatto non costituisce reato. Per le azioni delittuose commesse dagli altri imputati non risulta - nonostante gli accertamenti compiuti dalla Procura Generale del T.S.D.S. che siano state emesse sentenze di condanna o di assoluzione nei confronti di Andreotti Samuele e Giammugnani Luigi. Nei confronti di Lazzareschi Vincenzo, Del Prete Egidio, Pagni Pietro e Picchi Ginese il Tribunale di Lucca ha pronunciato, in data 8.2.1930, ia seguente sentenza : - Lazzareschi : r r mesi e 20 giorni di detenzione per violenza privata e alla pena pecuniaria di 2.600 lire per contravvenzione agli art. 464 C.P. e 24 del R.D. 25.3.1925 n. 258. Assolto per insuffic ienza di prove dal reato di lesioni personali volontarie. Il Tribunale, inoltre, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del Lazzareschi in ordine ad altro reato di lesioni personali volontarie nonché ai reati di sparo d'arma da fuoco
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SECOKDA PARTE : SENTEè\ZE n!ESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL T ,S.D,S,
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senza licenza e porto abusivo di arma perché estinti per amnistia. La pena detentiva e la multa sono state, inoltre, condonate;
Reg. Gen. n. 540/ 1928
- Picchi: 7 mesi di detenzione e lire 155 di multa per violenza privata : pene condonate;
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
- Del Prete: II mesi e 20 giorni di detenzione e lire 194 di multa per violenza privata: pene condonate; - Pagni : 11 mesi e 20 giorni di detenzione e lire 194 di multa per violenza privata: pene condonate.
SENTENZA N. 198
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice R elatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Console della M. V .S.N.; De Rosis Giuseppe, Seniore della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
SENT E N ZA nel procedimento penale contro: Lipari Giuseppe, nato nel 1887 a Misilmeri (Palermo). 1:\1:PUT A TO
1) del delitto previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.1 1.1926 n . 2008 in relazione all'art. I delle norme per l'attuazione della legge 25.rr.1926; R.D. 12.12.1926 n. 2062 per avere fatto l'apologia di fatti diretti alla distruzione di edifici pubblici e privati mediante lo scoppio di bombe, in Palermo, un giorno imprecisato del giugno r928; 2) del delitto previsto dall'art. 6 della legge 19.7.1894 n. 314 per avere, pubblicamente, fatto l'apologia di atto di terrorismo con materiale esplodente con lo stesso fatto di cui al numero I). Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008; 6 R.D. 13.3.192? n. ~13 :-- s~ conforme parere del P.M. - rimette il provvedimento a carico. d1 .L1~a!1 Giuseppe all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Palermo per 11 gmd1z10 giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 27.8.1928 - Anno VI. SeQ"Uono le .firme del Presidente e dei Giudici. b Nota. - Il Lipari viene assolto, per insufficienza di prove, da entram~i i reati addebitatigli con sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo 11 25.6.1929.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA
DIFESA DELLO STAT O
Reg. Gen. n. 643 / 1928
SENTENZA N. 235
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Console della M.V.S.N .; De Rosis Giuseppe, Seniore della ìvLV.S.N.;
SECONDA PARTE : SENTE)<ZE EMESSE DALLA COM1!ISSIONE ISTRUTTORIA DEL T,S.D.S.
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P. Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926 n. 2008 e 6 R.D. 13.3. 1927 n. 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il provvedimento a carico di Arginetti Adalgisa e Lumini Carolina all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Bologna per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 15.12.1928 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente
SE N TENZA
nel procedimento penale contro: Arginetti Adalgisa, nata il 3+ 1873 a Bologna, casalinga; Lumini Carolina, nata il 26.7.1899 a San Benedetto Val di Sambro (Bologna), casalinga. IMPUTATE
Di apologia di reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008, per avere in una stalla di Cedrecchia, frazione di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), il 23.11.1928, la Lumini pronunciato le parole: « Accidenti a quella donna che non uccise Mussolini >> ; e l' Arginetti queste altre : cc Se non vi fosse stato Mussolini, il sale non sarebbe a questo prezzo. Accidenti a lui ed a quelli che non lo hanno ammazzato)>.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali chiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio ai semi deìle disposizioni penali comuni, non ravvisando nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Ritenuto che l'apologia di cui in rubrica non è stata fatta in modo pericoloso per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità e che pertanto il processo va rimesso al competente magistrato ordinario per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni.
Nota. - Condannate, entrambe, dal Tribunale di Bologna, con sentenza del 23.10.1929, alla pena di 6 mesi di reclusione e lire 500 di multa.