MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO • UFFICIO STORICO
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1931
ROMA 1985
PROPRIETA' LETTERARIA
La pubblicazione del presente volume è stata curata
Tutti i diritti riservati
dal dottor Floro Roselli, magistrato militare di
Vietata la riproduzione anche parziale
Cassazione a r., con la collaborazione della signora
senza autorizzazione
Maria Zincane della Procura Generale Militare
Š
BY UFFICIO STORICO S ME - ROMA
1984
della Repubblica e del Maresciallo Magg. cau. Pasquale Musillo.
Tipografia Regionale - Roma - 1985
INDICE GENERALE
Prefazione
Pag.
Legislazione concernente il T.S.D.S. emanata nel 193 1
))
Abbreviazioni
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5 9
PRIMA P,\RTE
Sentenze pronunziate dal T.S.D .S., dulla Comm issione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per l'attività sovversiva svolta nel territorio nazionctle:
Sezione c<A>>: Sentenze pronunziate dal T.S.D .S.
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17
Sezione ccB»: Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
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52 5
Sezione (<C »: Sentenze emesse dal G iudice Istruttore
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667
SECO!'<D,\ PAlUE
<<
A »: Sentenze del T.S .D .S. e della Commissione I.;truttoria relative reati di spiom1ggio
ai
« B»: Sentenza del T.S.D.S. 1i. 12 dei 16-4-1931 relativa a fatti diretti a provocctre, particolarmente in Sici!ict, un movimento insurrezionale
7
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735
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« C >> : Sentenzu del T.S.D.S. n. 71 del 5.12.1931 rc!ativa ad attività terroristica e sovversiva. svolta nelìa V e nez ia Giulia
TERZA
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Sentenw pronunziata dal T .S .D.S. il 28.5.1931 nei co11fron1i dell'anarchico P-1icliele Schirrn conclcmmr.to alla pena di morte. Pena eseguita
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(( B >l : Sentenze emesse nei confronti di imputati che fecero l'apologia del reato commesso da Michele Scliirru
))
779
Ordinanze emesse in camera di consiglio dal T .S.D.S.
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787
Quadro riassuntivo redatto dal competente Uf11cio del T.S.D.S.
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791
!:--;DICI
INDICI
H) Indice delle p(none menzionatt' nelle S('.ntenze pronunziate dal T.S.D.S .
Indici:
e nei provvedimenti emessi dalìa Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore
A) Eienco, zn ordine cronologico, di tutte le sentenze pronun.ziate dal T.S.D .S. e pubhlicate nel pre.l°ente vo!u·me
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797
1)
B) Elenco, in ordine cronologico, di tutte le sentt·nze emesse dalla Commission('. lstrnttoria e pubblicate nel present.e volume, integralmente o per estratto
))
D) Indice delle sentenze emesse dal Giudice Istruttore e pubblicate ne!la -pre>"Cn.te pubblicazione
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E) Indice riassuntivo dell'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e alt' estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e don11e - che sono nati in una determinata regione: Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Trentino - Alto Adige Veneto Friuli - Venezia Giulia E milia - Romagna Toscana Umbria :Marche Lazio Abruzzi Molise Campania Puglia Basilicata Calabria . Sicilia Sardegna Estero
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F) Elenco delle mansioni di coloro che hanno .woito l'attività specificata nella St·conda e Terza Parte
G) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale
812
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88r
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885
801
J) C) Indice delle sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria pubbìicate o menzionate p1·ima o dopo delle sentenze pronunziate dal T.S.D.S . oppure nelle «Note» della presente pubblicazio11e
Indice del/' elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli itnputati condannati dal T .S.D .S. che si sono rifiutati di associarsi a istanze di grazia inoltrate a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estrnnei .
))
Elenco riassuntivo dei condannati alla pena di morte a decorrt>t·e dalla prima condanna
))
PREFAZIONE
La presente pubblicazione, relativa all'attività giudiziaria del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, è suddivisa in tre parti.
Nella prima parte sono pubblicate le sentenze pronunziate dal T.S.D.S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per l'attività sovversiva svolta in Italia .
Nella seconda parte sono riportate le sentenze pronunziate dal T.S.D.S. e dalla Commissione Istruttoria relativa ai reati di spionaggio. Sempre nella seconda parte viene pubblicata:
a) la sentenza n. 12 del T.S.D .S. del 16-4-1931 relativa a fatti diretti a provocare, particolarmente in Sicilia, un movimento insurrezionale;
b) la sentenza n. 71 del T.S.D.S. del 5.12.1931 relativa ad attività terroristica e sovversiva svolta nella Venezia Giulia.
Nella terza parte viene pubblicata la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 28.5.1931 nei confronti dell'anarchico Michele Schirru; alla sentenza seguono anche alcune interessanti lettere scritte dallo Schirru, durante la sua detenzione, ai familiari.
Sempre nella terza parte e precisamente dopo la sentenza relativa allo Schirru è pubblicata la sentenza n. 81 del T.S.D.S. pronunziata il 17.12.19p
6
TRIIlUNALE SPECIAi.E PER LA DIFESA DEI.I.O STATO
nei confronti- di Tompetrini Sante e la sentenza n. 7 5 emessa dalla Commissione Istruttoria l' 11.6.193 r nei confronti di Maruzzi Patrizio; entrambi
PRF..l'AZIONE
7
E' da segnalare anche la sentenza n. 70 del 26.11.r931 pronunziata nei confronti di W eiczen Leo che si identifica nel senatore Leo Valiani.
fecero l'apologia del reato commesso dallo Schirru. E' da rilevare, inoltre, che nel 193r il T.S.D.S. ha pronunziato numeLe sentenze sono pubblicate, integralmente o per estratto, con il si-
rose sentenze per l'attività sovversiva svolta nell'Emilia - Romagna.
stema adottato nei precedenti volumi precisando, quindi, per tutti i con-
I numerosissimi imputati, in maggior parte operai, braccianti, ecc., ve-
dannati, i periodi effettivi di pena espiata ed elencando i nominativi: di
nivano suddivisi in gruppi e coloro che non erano stati prosciolti in istrut-
coloro che non si sono associati all'istanza di grazia inoltrata dai propri familiari.
toria erano giudicati dal T.S.D.S., sempre in gruppi, in udienze diverse. Le sentenze relative a tali procedimenti vengono pubblicate, nella quasi totalità, integralmente.
Per ciò che concerne la competenza del T.S.D.S. è da segnalare la legge 4-6.1931, n. 674, che attribuisce, tra l'altro, alla cognizione del T.S.D.S. i delitti previsti nel Li'bro
2°
Titolo I del nuovo Codice Penale e
Gli indici sono stati redatti con lo stesso sistema adottato per i volumi relatià alle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928, r929 e 1930
>>.
ci'oè i delitti contro la personali'tà internazionale dello Stato, contro la personalità interna dello Stato, i delitti contro i diritti: politici del cittadino e i delitti contro gli Stati Esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.
Quando nelle sentenze, nelle ordinanze e nei provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria non sono indicate le generalità complete e le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla
Sono da segnalare i procedimenti contro gli appartenenti alla organizzazione segreta « Giustizia e Libertà -
>>
la sentenza n. 34 pronunciata nei confronti di Riccardo Bauer,
Rossi Ernesto ed altri ( v. pag. 229); -
risulta al riguardo dagli atti processuali.
e precisamente:
la sentenza n. 44 pronunciata nei confronti di Protti Mario, Bor-
ghese Gianguido ed altri ( v. pag. 302); -
la sentenza n. 45 ( v. pag. 308 );
-
la senten:za n. 46 (v. pag. 3r4);
-
la sentenza n. 53 ( v. pag. 351 );
-
la sentenza n. 33 emessa dalla Commissione Istruttoria il 6.3.r93r
( v. pag. 2 38, nota): tra gli assolti per insufficienza di prove c'è anche Ferruccio Parri.
Dott.
FLORO RosELLI
LEGISLAZIONE CONCERNENTE IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO EMANATA NEL 1931
Legge 4.6.1931, n. 674: « Proroga del termine stabilito per
il funzionamento del Tribu-
nale Speciale per la difesa dello Stato ».
Legge 4.6.r93r, n. 674: <e Proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ».
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZ IONE RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. r.
Il T ribunale Speciale per .la difesa dello Stato, istituito con la legge 25.11.1926, n. 2008, continuerà a funzionare fino al 31.12.1936, con le norme stabilite dalla legge predetta e dai provvedimenti emanati per la sua attuazione nel Regno e nelle Colonie. Tuttavia le attribuzioni del Ministro per la Guerra stabilite dal primo capoverso dell'articolo 7 della !egge predetta e dai provvedimenti suindicati sono conferite al Capo del Governo Primo Ministro. Nulla è innovato circa le attribuzioni dello stesso Ministro per la Guerra e dei Comandi dipendenti per quanto concerne l'ordine di procedere nonché la esecuzione e la revisione delle sentenze, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo della richiesta e dell'autorizzazione a procedere nei casi previsti dalla legge. Art.
2.
Sono prorogati fino al 3r.12.1936 i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 8 della legge 25.11.1926, n. 2008, ed è attribuita altresì al Governo del Re la facoltà dì dettare norme, anche in modificazione delle disposizioni vigenti, per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale Speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari e il loro trattamento economico.
12
TRIBUNALE SPECI ALE PER L/1 DIFESA DELLO STATO
Art. 3. D al giorno dell'attuazione del Codice Penale sono abrogati gli art.
1 , 2,
ABBREVIAZIONI
3, 4, 5 e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, gli art. r e 2 del R. Decreto 12.12.1926, n. 2062, e l'art. 6 del R. Decreto 13.3.1927, n. 313, e si applicano, in loro vece, le disposizioni del predetto Codice. Dalla stessa data spettano alla cognizione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato i delitti preveduti nel libro 2°, titolo 1°, del Codice Penale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 4.6.193r - Anno IX. VITTORIO EMANUELE MussoLtNr - Rocco - GAZZERA
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
(oltre quelle che sono nell'uso comune)
C.P.
Codice Penale
C.P.c.
Codice Penale comune
C.P. Esercito
Codice Penale per l'Esercito
C.P.P.
Codice Procedura Penale
C.P.P.c.
Codice Procedura Penale comune
D.C.P.S.
Decreto Capo Provvisorio dello Stato
D.L.
Decreto Legge
D.L.L.
Decreto Legge Luogotenenziale
D .Lt.
Decrelo Luogotenenziale
G.L
Giudice Istruttore
M.V.S.N .
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale
P.M.
Pubblico Ministero
P.Q.M.
per questi motivi
P.S.
Pubblica Sicurezza
R.D.
Regio Decreto
RR.CC.
Reali Carabinieri
Tribunale C. e P. T ribunale Civile e Penale T.S.D.S.
Tribunale Speciale per la difesa dello Stato
T.U.
Testo Unico
1°
cpv.
primo capoverso
u.cpv.
ultimo capoverso
P·P·
prima parte
u.p.
ultima pane
Prima Parte SENTENZE PR~NUNZIATE DAL T.S.D.S., DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L'ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NEL TERRITORIO NAZIONALE Sezione «A»: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. Sezione « B » : Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Sezione « C >>: Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
SEZIONE
<<
A»
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
2. -
U.S.
Reg. Gen. n. 335 / 1930
SENTENZA N. 1
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Rambaldi Giuseppe, Ventura Alberto, Oliveti Ivo, Le Metre Gaetano, Sgarzi Giovanni, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro : Reali Rutilio, nato il 9.5.1907 a Castelfiorentino (Firenze), cementista; Benvenuti Augusto, nato il 12.r.1902 a Lastra a Signa (Firenze), segantino; Baldini Armando, nato il 5.8.r9o6 a Montelupo Fiorentino (Firenze), calzolaio; Manetti Mario, nato il 23. IO. 1898 a Lastra a Signa (Firenze), sterratore; Luciani Enrico, nato il 16. 1r. 1899 a Lastra a Signa (Firenze), imbianchino; Persichini Guerrino, nato l'r.2. r904 a Lastra a Signa (Firenze), ceramista; Ceccarelli Fernando, nato il 24.rr.1897 a Lastra a Signa (Firenze), muratore; Manzini Duilio, nato il 12-5.1895 a Lastra a Signa (Firenze), tranviere. IMPUTATI
Reali Rutilio, Benvenuti Augusto, Baldioi Armando, Manetti Mario e Luciani Enrico : dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25. r r.1926, n. 2008, per avere ricostituito il Partito Comunista giĂ disciolto dalla Pubblica Auto-
TRIBUNALU SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATt DAL T.S.n.s.
rità; per avere inoltre fatto parte dello stesso partito e fa tto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azÌone del partito medesimo. In provincia di Firenze, nel 1930 e precedentemente.
Reali Rutilio: ad invito di tal Ristori Pietro, fuoruscito in Francia, che lo mise in relazione con certo Ceccherini Giulio, interregionale di Bologna, accettò di ricostituire e ricostituì sin dal gennaio 1930 il Partito Comunista nell'Empolese. Ebbe all'uopo saltuari e numerosi convegni col Ceccherini che gli dava le direttive e gli consegnava numerose stampe clandestine di propaganda comunista, stampe che il Reali, a sua volta, diffondeva spargendone per le vie e consegnandone, per l'ulteriore distribuzione, agli esponenti più attivi del risorto partito. Molte ne consegnò a Martini Rigoletto (r\ ora latitante, e al coimputato Baldini Armando. Ha confessato, precisando, anche in udienza.
20
Persichini Guerrino, Ceccarelli Fernando e Manzini Duilio : del delitto di cui al 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008> per avere fatto parte, nel 1930 e precedentemente, nell'Empolese, di un partito disciolto per ordine della Pubblica Autorità. IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubbli~o dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue reqmsitorie gli imputati che> coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, il Collegio osserva
e
IN FATTO ED IN DIRI1TO
I preve~uti, as~ieme ad altri che, per opportunità, rispondono dinanzi a questo Tnbunale m separate udienze, furono denunziati l'n dicembre u.s. dalla Regi~ 9uest~ra di Firenze perché, in seguito ad indagini praticate da quella pollZla umt~mente. a_i RR.CC., s'era accertato che, néll'Empolese (M01_itelupo, E11:poh,_ ~- Mimato, Lastra a Signa, Peretola, Campi Bisenzio, S. Piero a Ponti e v1cmanze), da circa un anno, avevano ricostituito nuclei del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, formati di giovani e di adulti, diretti di un comitato .federale con sede in, Empoli ed inquadrati in zone composte da un numero variante di cellule. . I c~pi erano in diretto contatto con interregionali del partito clandestmo dai quali traevano _di:ettive e mezz.i di vita per il movimento e per 1~ p~opaganda. I denunz1at1 avevano esplicato la loro attività mediante riumon~,, che eran~ ~tate inte~sifi.cate 1:e11:estate ~c?rsa, _tenute .all'aperto, in ~ocahta pressoche isolate, ne1 dmtorm d1 S. Mimato, m località Maccione, m Porto di Mezzo, in S. Donnino, a Brozzi e alla Cervaiola vicino ad Empoli, nelle .quali r~un~on~ . v~niva~10. comu~ica~e. ~e direttive del part_ito illegale e ve~1vano distnbmt1 mcanch1 per 1 att1V1ta da svolgere; mediante la raccolta d1 somme c~1e servivano .per _la vit~ del movimento occulto e pel S?ccorso Rosso; mediante larga d1ffus10ne d1 stampe di propao-anda comunista c~'era sta_ta attt~at~ nei luoghi ~ominati e in località vici~iori, specialmente m occasione d1 ncorrenze fasciste e di manifestazioni comuniste. A seguito di istruttoria formale furono dalla Commissione rinviati a giudizio per i reati rubricati. . A.ll'orale ~ibattimento, per la confessione degli imputati e per le esplic1t~, cnc~stanz_ia~e ~ concordanti chiamate di correo, per le prove documentali e testunoruah, 11 fatto di ciascuno cosi è risultato:
21
Benvenuti Augusto: pericoloso comunista, concorse attivamente col Reali nella ricostituzione di cui sopra è cenno, convocando e presiedendo riunioni, adescando giovani al movimento e facendo larga diffusione di stampe che gli fornivano Martini, Reali e Baldini. All'evidente intento di diminuire la sua responsabilità ha tenuto a precisare in udienza che non era capo - zona, ma, investitone dal ~fartini,· solo capo - cellula di Lastra a Signa. Mentre in istruttoria si era dichiarato pentito, in udienza, con spavalderia, ha proclamato che non è affatto pentito del suo delittuoso operato. Luciani Enrico: collaborò con assidua e varia attività alla ricostituzione coi due predetti imputati, procurò adepti al movimento, diffuse stampe sovversive e prese parte operosa a varie riunioni di partito, specie nei pressi di S. Miniato. Baldini Armando: appartenne al ricostituito nucleo comunista, attrasse al movimento giovani, diffuse largamente stampe di propaganda, specialmente in Montelupo. Manetti Mario: reclutato dal Luciani, prese parte a riunioni di partito, particolarmente in località ~faccione. Adescò a -sua volta adepti al movimento (i. coimputati Cioni e Paoli di altro gruppo) e diffuse st;mpe di propaganda comunista. Confesso. Persichini Guerrino, Ceccarelli Fernando, Manzini Duilio: fecero parte del ricostituito Partito Comunista e parteciparono a parecchie riunioni clandestine nei pressi di S. Miniato. Non è risultato per prove certe che Manetti e Baldini abbiano svolto opera ricostitutiva del partito; pertanto è giusto che dall'analoga imputa-
(1) V. <<Nota,, a pag. 37.
:22
TRIBUNALE SPECIAL E PER LA JHFESA DELLO STATO
zione essi vengano assolti. Ma negli altri fatti, come sopra emersi, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici per tutti gli imputati dei reati a ciascuno come in epigrafe addebitati. Reputa peraltro che, nei riguardi di Reali, Benvenuti e Luciani sia da considerarsi formale il concorso tra i delitti di appartenenza ad un parti to disciolto e di ricostituzione, ai sensi dell'art. 78 C.P.. Commisurando le pene al fatto delittuoso e alla pericolosità di ciascuno, crede giusto infliggere ìa reclusione: - a Reali, Benvenuti e Luciani per complessivi anni nove ciascuno (anni sette per la ricostituzione di un partito disciolto e anni quattro per la prop aganda, col cumulo giuridico - art. 68 C.P. - eguali ad anni nov;~ ritenendo, come si è .dett~ s~pra, formalmente concorrente il delitto di appartenenza ad un partito d1sc10lto con quello più grave di ricostituzione); -:-- a Baldini per complessivi anni quattro (anni tre per la propaganda ed anm due per l'appartenenza ad un partito disciolto, in applicazione dei cpv. della legge rubricata, eguali, pel cumulo giuridico - art. 68 C.P. - ad anni quattro);
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZI.-\TJ; DAI. T,S.D.S ,
23
Dichiara Manetti Mario e Baldini Armando responsabili dei soli delitti di appartenenza e propaganda loro ascritti e li assolve per non provata reità dal delitto di ricostituzione loro imputato, e, fatto il cumulo giuridico, condanna alla reclusione: Reali, Benvenuti e Luciani ad anni nove ciascuno. Baldini ad anni quattro, Manetti, Persi.chini, Ceccarelli e Manzini ad anni tre ciascuno; tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni tre di vigilanza speciale della P.S. e al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca delle cose in sequestro. Roma, 30.r.193 1 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
. . - a. Manetti M~rio per anni tre complessivi, operato il cumu lo giuridico (~nn1 due per ciascuno dei due reati minori a lui addebitati in epigrafe, ritenendolo, come si è detto, assieme al Baldini, da assolvere dalla più grave imputazione di ricostituzione, pure a loro ascritta, per non provata reità); · - a Persichini, Manzini e Ceccarelli per anni tre ciascuno per l'appartenenza al Partito Comunista secondo quanto specificato in epigrafe. Ritiene opportuno aggiungere alle rispettive pene per tutti gli otto o-iub dicandi anni tre ciascuno di vigilanza speciale delìa P.S.. Conseguenze di legge per tutti sono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 4 della legge rubricata e 20 C.P.) e l'obbligo in solido al risarcimento delle spese processuali (art. .39 C.P.). Le cose in sequestro che abbiano attinenza coi fatti delittuosi esaminati o che, comunque) abbiano carattere sovversivo vanno confiscate (art. 36 C.P.).
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di crn a1 RR.DD. 5.u.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15rr: Reali viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 8.9.r934. Detenuto dall' r.n.r930 al 28.9.1934. Pena espiata: anni 3, mesi IO e giorni 27. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il ro.3. 1931; istanza respinta. Benvenuti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934Detenuto dall'ri.rr.1930 al 28.9.1934. Pena espiata: anni 3, mesi ro e giorni r7.
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4 -7 legge 25. rr.1926, n . 2008; 485 - 551 C.P. Esercito; r3 - 20 - 28 - 36 - 39 - 68 - 78 C.P., dichiara Reali Rutilio, Benvenuti Augusto, Luciani Enrico, Persichini Guerrino, Ceccarelli Fernando e Manzini Duilio responsabili dei reati loro ascritti in epigrafe, ritenuto perè> il concorso form ale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con c1uello cli ricostituzione per i primi tre. -
Luciani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il z8.9.r934. Detenuto dal 29.10.1930 al 28.9.1934. Pena espiata : anni 3, mesi IO e giorni 29. Il 9.2.1931 inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del Governo dichiarando, tra l'altro, « di essere pentito di quanto ha fatto e di aver dato facile ascolto a false ed utopistiche dottrine »; istanza respinta.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFES1\ DELLO STATO
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403 : Persichini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida l'u.u.1932. Detenuto dal 28.10.1930 all 'u.n.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 13. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 21.8.1931; istanza respinta. Manetti viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 12.rr.1932. Detenuto dal 29.10.1930 al 12.11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 13. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 12-3-1931; istanza respinta. :tvfanzini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida il ro.rr .1932. Detenuto dal 29.ro.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 1r . Ceccarelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Lecce il IO. I I. 1932. Detenuto dal 14.11.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 10 e giorni 26.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 2
Reg. Gen. n. 335 / 1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Ventura Alberto, Oliveti Ivo, Le Metre Gaetano, Sgarzi Giovanni, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENT ENZ A nella causa contro: Benvenuti Rodolfo, nato il 2.12.19II a Lastra a Signa (Firenze), cappellaio; Nesti Vasco, nato il 28.8.1901 a Signa (Firenze), tagliatore ; Nistri Umberto, nato il 6.9.1900 a Lastra a Signa (Firenze), imbianchino; Mancini Danilo, nato il 23.5.1913 a Lastra a Signa (Firenze), manovale muratore; Galli Donatello, nato il 28.5.19rr a Lastra a Signa (Firenze), cappellaio;
Baldini viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto l'u .rr.1932. Detenuto dal 29.10.1930 all'u.11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 12. N ei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.1 r.1945, n. 719, dichi arando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D .C.P.S. 22.n.1947, n. 1631).
Cherubini Alfiero, nato il 18.3.1899 a Brozzi (Firenze), manovale; Ceramelli Arduino, nato l' II +I9II a Lastr a a Signa (Firenze), scatolaio; Bianconi Adolfo, nato il 13.9.1904 a Montelupo Fiorentino (Firenze), calzolaio; Piatti Lorenzo, nato il 20.7.1903 a Sestri Ponente (Genova), vetraio. l~( PUT AT I
N ota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 3 del rn.r.1931 , l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Persichin i, Ceccarelli, Manzin( e Manetti in ordine ai delitti di ricostituzione del Partito Comunista e ·di propaganda della dottrina, dei programmi e dei m etodi di azione del Partito Comunista.
Tutti: del delitto di cui al 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008 , per avere nel 1930 e precedentemente, nell'Empolese, appartenuto ad un pa~tito disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Benvenuti, Cherubini, Bianconi e Piatti anche: del delitto di cui all'u.cpv . dell'art. 4 della stessa legge di cui sopra, per avere in dette circostanze di tempo e di luogo fatto propaganda comunista.
TRIBUNALE SPl::Cl.-\T.E PER l, A DIFESA DELLO STATO
IN PUB BLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, il Collegio osserva IN FATJ:10 ED IN DIRITTO
Omissis
Le frasi che espongono il fatto sono identiche a quelle scritte nella precedente sentenza n. r. . A~l'orale d_i~attimento, per ~a c~nfession~ degli imputati e per le espli~1te, c1rc~st~nz1aLe e concordanti chiamate d1 correo, per le prove emerse, 11 fatto d1 ciascuno così è risultato: Benven~ti Rodolfo: indott_o~i _dal fratello maggiore Augusto, pericoloso comurusta, con sentenza d1 1en condannato a nove anni di reclusione, fece pa~te _del _ricostit:,iito_ part_ito clandestino e disimpegnò con entusiasmo le r:1ans10~1 _affidate~h dai capi: prese parte alìe riunioni di Porto di Mezzo e d1 S. M1111ato e v1 accompagnò i coimputati Galli, Mancini, Ceramelli e ~~rzani; distribuì stampe sovversive a Manetti Mario e ad altri. Ebbe, a suo dire, qualche compenso per i suoi bassi servizi. Con.fessa quanto sopra. . N~sti_ Vasco: _reclutato da Martini Rigoletto - ora latitante - prese parte a numoni co~u1~ste_, qualche volta accompagnatovi dal coimputato Calvisi Bruno, come 11 Nesti stesso ha confermato in udienza. N istri Umberto: anche questi ammette di aver partecipato a riunioni di partito nei pressi di S. lvfiniato. Fu adescato dal Benvenuti Augusto predetto. Ma1:1cini Da1:ilo: pur avendo appartenuto per cinque anni a istituzioni del Re&1~1e .~asc1sta quale avanguardista, non volle trovar modo di respingere gh mv1t1 a prender parte al movimento comunista di cui trattasi e partecipò a riunioni di giovani comunisti venendo designato anche co~e capo - cellula. . _Galli Donatello: reclutato da Benvenuti Augusto, fece parte del ncostltmto gruppo giovanile comunista e partecipò a riunioni.
PRIMA PARTE:
SENTJ,NZE PRON UNZIATE Df1L T .S. D.S.
Cherubini Alfiero: fu reclutato dal coimputato Cion i ed ammette di aver ricevuto stampe comuniste, ma non è stato provato che egli le abbia diffuse o che, comunque, abbia fatto propaganda. Bianconi Adolfo: appartenne al ricostituito gruppo sovversivo ed ebbe anche carica direttiva a Montelupo ove diffuse man[festini di propaganda ed esplicò opera di proselitismo fra suoi parenti e conoscenti. Piatti Lorenzo: questo imputato che in udienza ha rinne(rato le sue idee comuniste e si è protestato patriota, confessa di aver partecipato a riunioni sovversive e di essere stato anzi incaricato della costituzione di una cellula nonché di aver ricevuto dal coimputato Baldini Armando stampe comuniste, che è risultato aver diffuse. Ceramelli Arduino: dopo aver giurato quale milite della 92'' Legione M.V.S.N., premeditando biecamente il tradimento, si arruolò al clandestino gruppo giovanile comunista di S. Miniato e cooperò, dopo, alla ricostituzione di altri nuclei comunisti di giovani dei quali fu investito di carica direttiva. Fece propaganda comunista fra altri giovani che guadagnò al movimento delittuoso specialmente perché in lui trovavano garanzia e sicurezza per la divisa che, indegnamente, indossava. Era iscritto anche al fascio del suo paese. N el fatto del Ceramelli, due volte spergiuro, sebbene trattisi, per fortm~a, ~i c~so isolato, il Collegio ravvisa eccezionale gravità sia per la perfidia eh ch1 lo ha commesso che per il pericolo, sia pure potenziale, di inquinamento di istituzioni del Regime che poté costituire. Ritiene che nei fatti da lui commessi trovino riscontro gli estremi o-iuridici dei tre delitti previsti e puniti dall'art. 4 della legge speciale. Resta ~osì pertanto definita, in fatto ed in diritto, la posizione del Ceramelli ai sensi dell'art. 417 C.P.P.. Nel fatto del Cherubini ravvisa solo gli estremi giuridici del delitto di appartenenza ad un partito disciolto; ritiene, pertanto, di doverlo assolvere per non provata reità dall'ascrittagli imputazione di propaganda comunista. Nel fatto degli altri imputati riscontra o-li estremi aiuridici dei delitti in epigrafe a ciascuno ascritti. b b Commisurando le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno, ritiene di giustizia infliggere la reclusione: ' - a Ceramelli per anni dodici e mesi sei in concreto (anni dieci per la ricostituzione, anni cinque per ciascuno degli altri due reati: appartenen~a : propaganda e per il cumulo giuridico anni quindici compless1vi, dai quali s1 deduce un sesto per l'età m inore <leali anni 2r del Ceramelli, ai sensi dell'art. 56 C.P.); b
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
- a Mancini Danilo per anni due in concreto (e cioè anni quattro dai quali si deduce la metà per l'età minore degli anni 18, ai sensi dell'art. 55 C.P.); a Galli per anni due in concreto (e cioè anni due, mesi quattro e giorni ventiquattro, dalla qual pena si deduce un sesto per l'età minore degli anni 21); -
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRON UNZIATE DAL T .S.D.S.
Condanna tutti alla vigilanza speciale della P.S. per anni tre. Ordina la confisca delle cose in sequestro. Roma, 3r.r.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. - a Benvenuti Rodolfo per anni tre complessivi in concreto pei due reati ascrittigli (e cioè anni due, mesi quattro e giorni ventiquattro per ciascuno dei due reati ascrittigli, fatto il cumulo giuridico e dedotto il complesso di un sesto per l'età minore degli anni 2r);
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
- a Bianconi e a Piatti per anni tre a ciascuno (due anni per ciascuno dei due reati loro ascritti e operato il cumulo giuridico);
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15II:
- a Cherubini, Nesti e Nistri per anni due ciascuno per il reato di appartenenza loro ascritto.
Ceramelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9,1934. Detenuto dal 29.10.1930 al 28.9.1934. Pena espiata: anni 3, mesi 10 e giorni 29. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 12.7.1932; istanza respinta.
Ritiene opportuno aggiungere per ciascuno dei condannati anni tre di vigilanza speciale della P.S. , oltre alle conseguenze di legge e cioè l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e risarcimento in solido delle spese processuali (art. 4 legge rubricata, 20- 28- 39 C.P.). Le cose in sequestro che abbiano attinenza coi fatti delittuosi esaminati o che, comunque, abbiano carattere sovversivo, vanno confiscate (art. 36 C.P.).
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4 - 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 417 C.P.P.; 485 - 551 C.P. Esercito ; 13 - 20 - 28 - 31 - 36- 39 - 55 - 56- 68 C.P., dichiara Benvenuti Rodolfo, Nesti Vasco, Nistri U mberto, Mancini Danilo, Galli Donatello, Bianconi Adolfo e Piatti Lorenzo responsabili dei delitti in rubrica loro ascritti e Cherubini Alfi.ero del solo delitto di appartenenza, assolvendolo per non provata reità da quello di propaganda ascrittogli, colla çliminuente dell'età per Benvenuti, Mancini e Galli, e fatto il cumulo giuridico condanna alla reclusione: Bianconi, Benvenuti e Piatti ad anni tre ciascuno; Nesti, Nistri, Mancini, Galli e Cherubini ad anni due ciascuno; dichiara Ceramelli Arduino responsabile dei tre delitti previsti dal!' art. 4 della legge rubricata, colla diminuente dell'età, e fatto il cumulo giuridico lo condanna al massimo della pena e cioè ad anni dodici e mesi sei di reclusione; colle conseguenze per tutti dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e del pagamento in solido delle spese processuali.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403 : Galli viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il 9.11.1932. Detenuto dal 14.11.1930 al 9.Ir.I932. Pena espiata: anni 1, mesi II e giorni 25. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il I0.2.1931. Piatti viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 10.11.1932. Detenuto dal 29.10.1930 al 10.n.I932. Pena espiata: anni 2 e giorni I 1. Bianconi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia l'1r.1r.1932. Detenuto dal I4.11.1930 all'II.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 27. Benvenuti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Augusta l'II .lI.I932. Detenuto dal 29.10.1930 all'n.r1.I932. Pena espiata: anni 2 e giorni 12.
TRIB UKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nistri, detenuto dal 29.10.1930, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Firenze il 28.ro.1932. Il 13.2. r93r inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del Governo; istanza respinta. Cherubini, detenuto dal 5.r1.r930, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Firenze il 4.11.1932.
l'RIMA PARTE : SE)JTENZE PRONUNZI,\TE DAL T.S.D .S.
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SENTENZA N. 3
Reg. Gen. n. 335 / 1930
Il Tribunale Speciale per Ja difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore : Presti Giovanni ;
Nesti, detenuto dal 29.ro.1930, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Lucca il 28.10.1932. Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.r96r, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. r7. I r. 1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.rr.1947,
n. 1631).
Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovannj, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Consoli deìla f\.1.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Maestrelli Catone, nato l'rr.3.1909 a Empoli (Firenze), muratore;
Sempre nei confronti di tutti i sopraspecificati irnputati la Corte Suprema di Cassazione (2"' Sez. Penale) dichiara con sentenza del 6.ro.1964 giuridicamente inesistente (art. I D.L.L. 27.9.1944, n. 159) la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 3,I.r.1931.
Corti Remo, nato 1'8.10.1909 a Empoli (Firenze), commerciante di cereali; Cioni Luigi, nato il 19.4.1898 a Campi Bisenzio (Firenze), sterratore; Paoli Guido, nato il 28.12.1898 a Campi Bisenzio (Fhenze), manovale;
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare, con sentenza n. 4 del 10.r.r93r, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò il non luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi nei riguardi:
- di tutti i sunnominati imputati in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista; - di Nesti, Nistri, Mancini, Galli e Ceramelli anche in ordine a.I delitto di propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista.
Terzani ,Bruno, nato il 29.11.19II a Lastra a Signa (Firenze), cappellaio; Bagni Pietro, nato il 27.6.1908 a Signa (Firenze), foderaio di cappelli; Biondi Renato, nato il 10.8.1896 a Empoli (Firenze), macchinista (r); Campagni Romeo, nato il 3r.3. 1902 a San Donnino (Firenze), tranviere; Calvisi Bruno, nato 1'11.2.1904 a Signa (Firenze), imbianchino. IMPUTA TI
Maestrelli Catone, Corti Remo e Calvisi Bruno : dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per aver ricostituito il Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità; per avere inoltre fatto parte dello stesso partito e fatto propaganda della dòttrina, dei programmi e dei metodi d'azione del partito medesimo. In provincia di FiJenze, nel 1930 e precedentemente.
(r) Per Biond i vedi anche il volume delle r928 », pag. 748.
<<
Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel
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TRIBUNJ\l, E SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO
PRnL\ P,IRTE : SE1'TENZE PRO:-.U?-JZJ:\TE DAL T .S.D.S.
Cioni Luigi, Paoli Guido e Biondi Renato: dei delitti di. appartenenza e propaganda di un partito ,disciolto ai sensi dei cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, perch.e nel 1930 e precedentemente, nell'Empolese, appartenevano al Partito Comunista ricostituito contro il divieto della leo·ge 0 e di tale partito facevano propaganda.
La sua attività però si esaurì ed ebbe termine il 1° ottobre u.s. colla sua entrata al servizio militare. Infatti, come appare dalle informazioni in atti dei suoi superiori, da soldato egli tenne condotta lodevole sotto tutti i riguardi, tal da rendere veros.imile quanto egli afferma, e cioè di essersi ravveduto e di essere rientrato nelle buone tradizioni - dalle quali per una inesplicabile, ma pur delittuosa, deviazione del sentimento s'era dipartito della sua famiglia, la quale, com'è risultato, ha avuto ben sette fratelli del Corti ottimi militari in pace e in guerra. Non è rimasto provato che il Corti abbia esplicato opera ricostitutiva punibile del Partito Comunista.
Terzani Bruno, Bagni Pietro e Campagni Romeo: di appartenenza al Partito Comunista ai sensi del 1° cpv. del ripetuto art. 4, perché nelle dette c.ircostanze di tempo e di luogo appartenevano ad un partito disciolto per ordine della Pubblica Autorità.
IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requ1S1torie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, il Collegio osserva
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Calvisi Bruno: convertì al comunismo alcuni dei suoi coimputati, cl1e chiaramente ed esplicitamente l'accusano, guadagnandoli al risorto partito. Prese parte a riunioni importanti e fu un tenace diffonditore di manifestini di propaganda comunista. Fu visto da un carabiniere spargere per le vie di Signa tali manifestini e perciò fu cercato; si diede alla latitanza, ma il 13 dicembre u.s. pervenne in potere della giustizia. Anche per questi non è stato provato che abbia svolto punibile opera di ricostituzione del nucleo toscano del partito di cui trattasi.
IN FATTO ED JN DIRITTO
Omissis Le frasi che espongono il fatto sono identiche a quelle · scritte nella precedente senten.w n. 1. All'orale dibattimento, per la confessione degli imputati e per le esplicite, circostanziate, concordanti chiamate di correo, per le prove emerse, il fatto di ciascuno è rimasto accertato come segue: Corti Remo: fece parte del ricostituito Partito Comunista nell'Empolese, reclutato da Martini Rigoletto, temibile sovversivo di Empoli nei riguardi del quale - per essere tuttora latitante - si è sospeso il procedimento, al quale Martini il Corti versò saltuariamente somme destinate alle spese pel delittuoso movimento e pel Soccorso Rosso e dal quale ebbe più volte manifestini di propaganda comunista che diffuse fra i giovani o spargendoli per le vie. Prese parte attiva a riunioni che, per fuorviare i sospetti, venivano tenute in un podere di suoi parenti nei pressi del Cimitero di S. Miniato, e fu particolarmente incaricato della propaganda fra i giovani che egli esplicò con discorsi e designandò a capi - cellula i coimputati Ceramelli e Mancini (attratti al movimento sebbene appartenenti a istituzioni fasciste) giudicati con sentenza del 3r gennaio testé scorso.
Cioni Luigi: confessa di aver diffuso manifestini sovversivi imbucandoli anche nelle cassette postali e di aver partecipato a più riunioni comuniste indottovi dal coimputato (già condannato in altra udienza) M~metti Mario. Fece pertanto parte del disciolto partito ed esplicò propaganda punibile. · Paoli Guido: prese parte assieme al coimputato Cioni alla importante riunione comunista in località Maccione e fu trovato in possesso di un opuscolo: « Lo stato operaio,> e di manifestini sovversivi. Non è rimasto provato che egli abbia svolto propaganda del partito cui apparteneva. Terzani Bruno: partecipò a più riunioni comuniste nei pressi di S. Miniato e faceva parte di una cellula di giovani di Lastra a Signa. Maestrelli Catone: confessa di aver appartenuto al ricostituito gruppo sovversivo empolese, ma sono venute a mancare le prove che egli abbia esplicato l'attività punibile di ricostituzione e di propaganda attribuitegli in imputazione. La difesa presenta il Maestrelli come un minorato mentale per una presunta psico - nevrastenia pregressa; ma, mentre in atti nulla risulta che possa far dubitare dell'efficienza psichica dell'imputato, in udienza egli ha tenuto contegno normale e ha dato risposte logiche difendendosi dalla m aggiore imputazione. Pertanto il Collegio ritiene il soggetto non meritevole di trattamento medico - legale. 3. - U.S.
TRJBUNJ\I.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE l'ROtsUNZIJ\T E Di\L T.S.D. S.
Biondi Renato: fu rinviato a giudizio perché il Maestrelli lo aveva accusato di appartenenza al partito sovversivo e di aver diffuso manifestini di propaganda comunista. Ma mentre il Biondi in tutti gli stadii del procedimento ha respinto l'addebito, il Maestrelli in udienza ha ritrattato l'accusa.
dai pubblici uffici e al pagamento in solido delle spese processuali (art. 20- 2839 C.P.). Biondi, Bagni e Campagni vanno liberati se su di loro non grava altro motivo di detenzione (art. 485- 486 C.P. Esercito). Le cose in sequestro attinenti ai delitti di cui sopra o comunque aventi carattere sovversivo vanno confiscate (art. 36 C.P.).
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Campagni Romeo: il Cioni ha energicamente ritrattato l'accusa di appartenenza al partito fatta in sede d'indagini contro il Campagni, spiegando essersi trattato di un malinteso e dando della cosa spiegazioni verosimili. Così il Campagni ha spiegato verosimilmente il perché in sede di polizia giudiziaria fece qualche ammissione che peraltro ritrattò in istruttoria. Il Campagni ha protestato la sua devozione al Duce e al Regime.
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P. Q. .M.
Letti ed applicati gli art. 4- 7 legge 25. ri.1926, n. 2008; 485- 486- 55r C.P. Esercito; 13 - 20- 28- 36- 39- 56- 68 C.P., dichiara Corti Remo e Calvisi Bruno responsabili di appartenenza e propaganda di un partito disciolto; Maestrelli Catone e Paoli Guido di sola appartenenza e Cioni Luigi e Terzani Bruno dei delitti in epigrafe loro ascritti colla diminuente dell'età per Corti e Terzani, e fatto il cumulo giuridico condanna alla reclusione:: Calvisi e Corti ad anni quattro ciascuno, Cioni ad anni tre, Maestrelli e Paoli ad anni due ciascuno, Terzani ad anni uno e mesi otto; tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni tre ciascuno di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca delle cose in sequestro. Assolve Maestrelli, Paoli, Corti e Calvi.si dagli altri delitti loro addebitati per non provata reità. Assolve per non provata reità Campagni Romeo, Biondi Renato e Bagni Pietro dalle imputazioni in rubrica loro ascritte ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.
Bagni Pietro : ingannato sui veri motivi per cui era stato accompagnato dal coimputato Calvisi ad una riunione, vi prese parte, ma se ne allontanò non appena comprese di che si trattava. Non risultano in atti elementi che contrastino con tale sua affermazione. Pertanto il Collegio ritiene di dover assolvere per non provata reità Biondi, Campagni e Bagni dalle imputazioni loro ascritte, Paoli dall'imputazione di propaganda e Maestrelli da quella di ricostituzione e di propaganda loro ascritte; nonché Calvisi e Corti dalla ricostituzione del partito loro addebitata. Negli altri fatti imputati ai predetti e come sopra accertati il Collegio riscontra gli estremi giuridici degJi analoghi reati rubricati) e proporzionando le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno ritiene giusto condannare alla reclusione :
Roma, 3.2.1931 - Anno IX.
-
Corti per anni quattro in concreto (fatto il cumulo giuridico delle pene e cioè tre anni, due mesi e dodici giorni per ciascuno dei due reati di appartenenza e propaganda e ridotta la pena cumulata di un sesto per la minore età del Corti quando commise i reati);
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
- Calvisi Bruno per anni quattro in concreto (tre anni per la propaganda e due per l'appartenenza); NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
- Cioni per anni tre complessivi ( due anni per ciascuno dei due reati ascrittigli); -
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm a1 RR.DD. 5.11.1932,
Maestrelli e Paoli per anni due ciascuno (sola appartenenza);
n. 1403, e 25.9.1934, n. r5n:
- T erzani per anni uno e mesi otto in concreto (due aIU1i ridotti di un sesto •per l'età minore deo-li anni 21). o
Calvisi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il \
Ritiene opportuno aggiungere alle condanne anni tre per ciascuno di vigilanza speciale di P.S. oltre alle conseguenze dell'interd1zione perpetua
2
4,rn.r934. Detenuto dal 13.1.1931 al 24.10.1934. . . . . Pena espiata: anni 3, mesi 9 e g10.rm r I.
'l'RIBU:-1:\LE SPECIALE PER LA DIFESA f>ELLO ST ATO
Il Calvisi risulta, inoltre, condannato a pene varie perché ritenuto colpevole di lesioni volontarie con arma (sentenza del Pretore di Campo Bisenzio del 30.8.1917), ricettazione (sentenza della Corte di Appello di Aix - Francia del 20.2.1924) e renitenza alla leva (sentenza del Pretore di Firenze del 1 7·5· 192 5), Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R .D. 5.1r. 1932, n. 1403: Cioni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida il ro. r r. 1932. Detenuto dal 3.11.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 7. 11 25.2.r93r inoltra, personalmente, istanza di grazia a S.M. il Re; istanza respinta. Il Cioni risulta, inoltre, condannato dal Tribunale di Firenze, con sente112a del 6.5.1930, perché ritenuto colpevole del reato di furto qualificato. Corti viene scarcerato dallo Stabilimento PeJ1ale di Pianosa l'u.rr.1932. Detenuto dal 14.11.1930 all'n .rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi rr e giorni 27. Maestrelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 10.rr.r932. Detenuto dal 14.r1.1930 al 10.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 26. Terzani detenuto dal 14.r r.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dal Carcere Giudiziario di Viterbo il 10.7.1932. Paoli il 22.5.1931 inoltra, personalmente, istanza di grazia dichiarando, tra l'altro, « di non essere stato mai comunista, di avere riportato una lesione al ginocchio mentre stava combattendo sul Piave, di volere essere un cittadino onesto ed obbedire alle leggi del Regime Fascista, pronto ad eseguire gli ordini del Duce che è stato semp re oggetto della sua affettuosa ammirazione e devozione )) . Il Paoli dichiara, inoltre, « che lo scopo di questa sincera dichiarazione non è quello di ottenere grazie o remissione di pena, ma quello di chiarire, una volta per sempre, c.1uali sono i sentimenti che lo animano JJ , Con Decreto di grazia del 30.6.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Paoli viene scarcerato dalla Casa Penale di Procida il 5.7- 1932. Detenuto dal 2.u.1930 al 5.7.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 8 e giorni 3.
PRIMA PARTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.n.s.
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Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede con ordinanza del 3.2.196r, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.r;.r945, n. 719, dichiarando, co1~.te1:1po~3;11eamente, esti~to il diritto dell'Erario al recupero delle spese d1 gmst1Z1a (art. r D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631).
Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 5 del 10.1.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò il non luoo-o a procedimento penale, per insufficienza di indizii, nei confronti di Cioni, Paoli, Biondi, Terzani, Bagni e Campagni in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista e per ciò che concerne il Terzani, il Bagni e il Campagni anche in ordine al delitto di propaganda della dottrina, . dei p rogrammi e dei metodi di azione del Partito Cornunis_ta: Con la sopraci tata sentenza n. 5 del ro.1.1931 la Comnms10ne Istruttona pronunziò l'accusa anche nei confronti dei latitanti: -
:Martini Rigoletto, nato il 16.7.1907 a Empoli (Firenze), contadino;
-
Scappini Remo, nato l'r.2.1908 a Empoli (Firenze), operaio.
Nei confronti di Martini il T .S.D.S. dichiarò, con sentenza del 9.9.1941, di non doversi procedere in ordine ai reati addebitatigli perché estinti per prescrizione; con la stessa sentenza il T.S.D.S. ordinò la revoca del mandato di cattura emesso nei confronti del Martini. Per Martini Rigoletto vedi anche nel volume relativo alle << Decisioni emesse nel 1942 )) la sentenza n. 85 del 24.2.1942. Per Scappini vedi nel volume relativo alle « Decisioni emesse nel 1934 » la sentenza n. 29 del 17.7.1934.
TRIDUNALE SPECIALE PER LI\ DIFESA DEL LO STATO
Reg. Gen. n. 271/1930
SENTENZA N. 4
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di D ivisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo> Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente
SE NT E N ZA nella causa contro: Malalan Enrico, nato il r4.7.1893 a Trieste, manovale; Stanissa Matteo, nato il 24.rr.1896 a Visinada (Pola), bracciante; . Chimisso Nicola, nato il 12.3.1888 a Campomarino (Campobasso), meccamco; Cerne Pietro, nato il 16.rr.1901 a Trieste, meccanico; Danieli Alberto, nato il 3.4.1901 a Trieste, tranviere; Davi Renato, nato il 28.1.r900 a Trieste, commesso; Jacus Arturo, nato il 9.ro.1902 a Parenzo (Pola), impiegato; Macori Giuseppe, nato il 20+ 1910 a Muggia (Trieste), carpentiere; Sanich Carlo, nato il 9.10.1903 a Sesana (Trieste), tranviere; Tenze Martino, nato il 20+1874 a Santa Croce (Trieste), panettiere; Wilhelm Rodolfo, nato il
29.2.1900
a Senosecchia (Trieste\ operaio;
Antoni Floriano, nato il 25.ro.1899 a Trieste, elettricista.
IMPUTA T I
Tutti: r) del delitto di cui all'art. 4, 1 ° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere nelle province di Trieste, Pola e Gorizia, nell'agosto 1930 e prece-
PIUMA i 1\RTE:
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DAL T ,S. D.S,
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dentemente, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità;
2) del delitto di cui al 2'' cpv. dell'art. 4 della citata legge, per avere, nelle stesse circostanze di tem po e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei m etodi d'azione di tale partito disciolto, specie a mezzo ciel così detto « Soccorso Rosso >) e di diffus ione di stampa sovversiva. Il Malalan Enrico, il Cerne Pietro ed il Wilhelm Rodolfo inoltre : del delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 della citata legge per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista. IN PUB BLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero coi loro difensori la parola, il Tribunale ha ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento è riuscito provato I N FATTO ED I N DIRITfO
Che anche la Relria Questura di Trieste aveva notato nel 1930 frequenti manifestazioni cli car~ttere sovversivo, mediante vasta clandestina diffusione di materiale propagandistico stampato alla macchia ed esposizione di ba.ndiere rosse comuniste. L'attività critninosa era maggiormente svolta a Trieste, Pola e Gorizia: città e provincia. Il 27.6.1930 in una latrina del Cantiere S. Marco di Trieste furono rinvenuti tre manifestini a stampa a firma « gli operai confederati » : gli operai venivano invitati ad aoitarsi per chiedere aumenti di salari. Il 2 luglio succes~vo suÌ molo ciel porto di Muggia, nel punto di imbarco detrli operai, che da detto comune si recano in gran numero a lavob rare nel Cantiere S. Marco, furono rinvenuti sei francobolli di color rosso sirnboleg()'ianti un recluso che spezza le catene e con le diciture: « amnistia, b amnistia, amnistia, liberiamo i carcerati e i deportati politici )) . Il 13 luglio, durante una riunione di ope1:-ai del èantiere S. Marco nel locale teatro « Eden >>, fu rinvenuto un pacchetto contenente numerosi manifesti sovversivi invitanti gli operai ad ;llontanarsi dai sindacati fascisti. Il 18 stesso mese, nella Raffineria Triestina di Minerali sita nella frazione San Saba, furono trovati circa venti manifestini, di cui alcuni di formato più grande inneggianti allo sciopero per ottenere l'aumento dei salari e gli altri, piccoli e rettangolari, inneggianti alla Confederazione Generale del Lavoro ed al Partito Comunista. J
TRIBUJ\i\LE SPECIALE l' ER L A DIFESA DEtt O S1'AT0
In data 1° agosto furono rinvenuti oltre mille stampati sovversivi diffusi nella notte in diversi punti di Trieste, ci ttà e provincia; alcuni furono trovati anche nell'interno del cantiere navale di Monfalcone ed altri in Sesana nei pressi dell'accampamento del IV Gruppo del 23° rgt. artiglieria d~ c~mpagn~. Tal~ manifestini in gran parte erano dattilografati, innegg1ant1 alla rivoluzrone proletaria ed invitanti a manifestazioni contro la guerra; inoltre v'erano molte copie dei giornali comunisti « l'Unità)) e «Avanguardia>>. Furono rinvenute -pure tre bandiere rosse con bo-li emblemi <e f alce e martello >l, appese durante la notte: una sul ponte della ferrovia di Barcola, una nei pressi dello scalo ferroviario di BÒzzol, e la terza in località Monte Spaccato nelle vicinanze del bivio per F rodiciano. Perciò gli organi tutori dell'ordine pubblico intensificarono le indatrini investigative cd i pedinamenti nei riguardi di taluni noti comunisti,b in quanto a carico loro si erano raccolti gravi indizi di reità. Così furono arrestati., .perquisiti .ed . int~rrog~ti tutti i giudicabili, e su lle chiare, precise ed esplicite confess10111 dei capi del movimento sovversivo ossia del Vvilhclm, del Malalan e del Cerne, confermate dagli altri coimputati o spontaneamente od attraverso confronti coi rispettivi accusatori, risultò che anche nelle zone d~ Trieste, Pola e Gorizia si andava da tempo ricostituendo il Partito Comu111sta,. e. che l'attività antinazionale si esplicava per mezzo di fattivi comp~gm dr ~ede _che sovente si riunivano con l'intervento perfino di esponenti e< m:erreg10~ah .», ~dl~ scopo di compiere la propaganda sovversiva, di racc.o~here e d1 drstnbmre denaro « pro Soccorso Rosso )> e <C pro vittime politiche>>. Furono denunciati al Tribunale Speciale per rispondere: il Malalan, il Cerne ed il Wilhel.m d<:i r.e ati previsti e puniti dall'art. 4 della legge 25.1r. 1926, n. 2008, e gli altn dr sola appartenenza al Partito Comunista disciolto d'ordine della Pubblica Autorità; nonché di relativa propaganda sovversiva. .come in istruttoria anche all'udienza risultò che i primi elementi di specifica accusa furono offerti dal Davi, trovato in possesso di una bandiera rossa portante l'emblema « falce e martello )) simile-a quelle che erano state appese il 1°.8.1930. Egli confessò che a mezzo di Cfimisso, che lo aveva indotto a partecipare all'organizzazione comunista, conobbe l' « Aldo J> (individuato per tal Sava Costante, arrestato e denunciato) mandato dagli organi ~entrali del partito. Iscrittosi al partito prese parte ~1d una riunione clan?est:na tenuta in un prato di Sercola con l'intervento di « Aldo>) per la direzione centrale comunista, di Cerne che funzionava da fido segretario e collaboratore dell'« Aldo», di Sanich e di Wilhelm. Quest'ultimo con mandato particolare di organizzare in cellule comuniste gli aUogeni del Carso. Prese parte ad altri convegni: a quello di via Giulia angolo via Haudler nel quale conobbe Macori e certo Colasich imputato in altra processura. Ed a quello all'oster~a a S~rcola. Le più importanti riunioni furono -quelle che precedettero la manrfestaz10ne del 1 ° agosto: nelle quali vennero organizzate
PRIMA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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le diffusioni del materiale stampato alla macchia e le esposizioni di bandiere rosse. Il Davi disse pure che fece per venire pacchi di materiale propagandistico sovversivo : materiale che ritirava dalla abitazione del Tenze, dove in parte veniva preparato e smistato con l'intervento di vari compagni di fede e dello stesso <<Aldo )) . Il Chimisso ammise di essere stato indotto dal Cerne ad iscriversi al movimento comunista e di avere assun to l'incarico di prestare la propria collaborazione. Lo Stanissa e l'Jacus non negarono di avere aderito all'organizzazione delle cellule comuniste: il primo per costituirle fra i contadiai di Visinacla e l'altro tra i tranvieri di Trieste. Però ritenevano che si trattasse di organizzazione sindacalista dei lavoro e non di politica sovversiva. Entrambi i giudicabili ammisero di aver ricevuto stampati dal Davi; lo Stanissa però disse che non li diffuse. Il Cerne affermò di avere coadiuvato nell'opera criminosa l' « Aldo J). Precisò che in un primo tempo la direzione in quella zona era tenuta da « Aristide l>, altro esponente centrale e di essere stato lui a presentarlo ai compagni Wilhelm Ivfalalan. L' « Aristide » del pari girava tutto il territorio spingendosi nel Goriziano e teneva clandestine riunioni sempre accompagnato da Vlilhelm. Da un paio di mesi I'<<Aristide )) era stato sostituito dall'« Aldo J>. Quest'ultimo aveva organizzato la manifestazione del r agosto: con la divulgazione di copioso materiale propagandistico preparato nella casa del Tenze. Egli, Cerne, aveva ritirato un pacco di stampati e lo aveva passato al Wilhelm. Questi a sua volta confermò che assieme a Malalan da oltre un anno si era dato alla ricostituzione del Partito Comunis ta: in un primo tempo alle dipendenze dell'« Aristide J) e poscia dell'« Aldo» . Specificò inoltre che le 3.000 lire avute dal Malalan per la propaganda, in parte dovevano essere spese anche per il Soccorso Rosso in favore delle famiglie dei carcerati politici. Di tale somma lire 600 furono da lui passate al Cerne perché le dovesse distribuire alle vittime politiche. Circostanza, codesta, ammessa dallo stesso Cerne, il quale però dichiarò che ritenendosi una vittima politica convertì a proprio uso l'importo ricevuto dal Wiihelm. Il Malalan, già arrestato in precedenza perché in attesa che fosse definita la proposta della cli lui assegnazione al confino di polizia quale sovversivo pericoloso, fece dichiarazioni conformi a quelle rese dal Wilhelm, dicendo anche che il Danieli ed il Perhavec facevano parte della cellula costituita nella funicolare T rieste - Opicina. Il Tenze confessò di essere stato a suo tempo avvertito dal Cerne del1'arrivo di un esponente del partito, dell'« Aldo)> e di avergli dato ospitalità assieme ad altri imputati, in quanto nella sua abiuizione l '«Aldo )) aveva portato una scatola di caratteri che doveva servire per la stampa del mate-
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TRI.BUNALE SPECIAi.E PER LA DIF ESA DELLO STATO
PRHf/\ P ARTE:
SE NTE'.'<ZE PRON UNZIA'l'E DAL T.S.D.S .
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riale propagandistico e per lo smistamento dei pacchi che il Cerne e il Davi in modo particolare dis-tribuivano ai fidi comp-agni. Dal complesso delle confessioni dei vari giudicabili e specie dei ma(J·giori esponenti del movimento antinazionale, è riuscito provato che da olt;e un anno si era ricostituito in cellule il Partito Comunista nelle città nonché province di Trieste, Pola e Gorizia. E che si erano or1,,mizzate parecchie mani~estazio1;1i sovversive, particolarmente nella ricorr~1Za del 1°.8. 1930. Funzionava tl Soccorso Rosso « pro vittime poli tiche )) e si erano fatte copiose diffusioni di materiale prop agandistico -stampato alla macchia. I m aggiori responsabili della criminosa opera vennero, pertanto, individuati e nella attività criminosa da loro compiuta si ravvisa la qualificazione giuridica dei reati rispettivamente addebitati. Per quanto concerne il delitto di r icostituzione del partito disciolto per ordine della Pubblica Autorità si accertò che ogni attività era particolarmente svolta dal Wilhelm, dal Malalan e dal Cerne. L'azione propagandistica poi era compiuta con la collaborazione dei compagni di fede, iscritti alla fattiva organizzazione, Davi, Danieli, Jacus, Chimisso e Tenze; n1entre nei confronti dello Stanissa, del Sanich e del Macori si sono raccolti elementi sufficienti di reità solo per quanto riouarda l'appartenenza al movimento comunista e sono mancate sufficienti° prove di specifica reità in ordine alla propaganda del detto partito sovversivo. Pertanto il Collegio, esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali; considerati i precedenti dei giudicabili e tenuta presente la minore età del Macori, ritiene equo di irrogare le seguenti pene :
Tutti alla reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne al Macori per il quale la interdizione è temporanea pari alla durata della pena a lui inflitta. Con tre anni di vigilanza speciale di P .S. ; col pagamento in solido delle spese cli giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Era stato denunciato e rinviato a giudizio anche l' Antoni Floriano, già Antonovich. Gli elementi di accusa erano particolarmente offerti da coimputati che affermarono in istruttoria che egli era affiliato al partito ed aveva svolto con loro attività propagandistica. Però egli si mantenne sempre negativo e poiché a dibattimento non furono raccolte prove sufficienti di reità - tanto più che i coimputati vennero a contraddirsi nel particolareggiare le circostanze cli accusa a di lui carico - il Collegio lo assolve per insufficienza di indizi in ordine ai delitti rubricatigli, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
~ per i~ disposto dell'art. 4, p .p., della legge 25.rr.r926, n. 2008, al Malalan, al W1lhelm ed al Cerne anni sei ciascuno;
P. Q. M.
. - ai sensi dell'art. 4, u.cpv., della legge speciale, al Malalan, al W1lhelm ed al Cerne anni quattro ciascuno; invece al Davi, al Danieli, al Chimisso, all'J acus cd al Tenze anni due ciascuno : venendo assolti per insuffic1enza d'indd in ordine al delitto di propaganda comunista lo Stanissa, il San ich ed il Macori; - per il disposto dell'art. 4, I cpv., della detta lecroe, al Davi, al Danieli, all'Jacus, al Chimisso, al Tenze ed al Macori anni qiattro ciascuno; 0
- nei confronti del Wil11elm, del Cerne e del Malalan viene invece applicato l'art. 78 C.P. Esercito in quanto, ritenuti colpevoli anche del delitto di cui all'art. 4 p.p., devono essere puniti secondo la disposizione che stabilisce la -pena -più grave, trattandosi di disposizioni di leooe diverse viobb late con un medesimo fatto; allo Stanissa ed al Sanich anni tre ciascuno. Operato il cumulo giuridico delle pene inflitte al Malalan, al Wilhelm, al Cerne, al Davi, al Danieli, all'Jacus, al Chimisso ed al Tenze, in base
all'art. 68 C::.P.c.; applicato l'art. 6 della legge 25. r 1.1926, n. 2008, ossia concessa la diminuente di una metà della pena irrogata al Macori per la minore età ai sensi dell'art. 56 C.P.c., complessivamente condanna: -
Malalan, Wilhelm e Cerne ad anni otto ciascuno ;
-
Davi, Danieli, Jacus, Chimisso e Tenze ad anni cinque ciascuno ;
-
Stanissa e Sanich ad anni tre ciascuno;
-
Macori ad anni due.
Visti gli art. 4 - 6 legge 25. r I. 1926, n. 2008; r3 - 28 - 39 - 56 - 68 - 78 C.P.c.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara gli imputati colpevoli dei delitti tutti a loro ascritti ad eccezione dello Stanissa, del Sanich e del Macori assolti per insufficienza di prove in ordine al reato di propaganda comunista e clell'Antoni assolto da entrambi i delitti pure per insufficienza di prove. Ed in applicazione degli art. 78 - 56- 68 C.P.c., beneficiando il Macori dell'art. 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, ossia della diminuente della metà pena per la minore età, operando il cumulo giuridico complessivamente condanna: -
Malalan, Wilhelm e Cerne ad anni otto ciascuno;
-
Davi, Danieli, Jacus, Chimisso e Te112e ad anni cinque ciascuno;
-
Stanissa e Sanich ad anni tre ciascuno;
-
Macori ad anni due.
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TRIBUNALE SPECIALE PER L.-1 DIFESA DELLO STATO
Tu~ti alla reclusione. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici tranne il Macori per il quale l'interdizione è temporanea pari alla durata della pena inflittagli. Col pagamento in solido delle spese di oiudizio, oltre a tre anni di vigilanza speciale di P.S. e ad ogni altra con~guenziale di legge. Ordina che venga immediatamente scarcerato l' Antoni se non detenuto per a.ltra causa. Roma, 4.2.1931 - Anno IX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.u.1932, n. 1403 :
Wilhelm viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il 5.8.1933. Detenuto dal 6.8.1930 al 5.8.1933. Pena espiata: anni 2, mesi r r e giorni 29. Cerne viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 3.8.1933. Detenuto dal 4.8. r930 al 3.8.1933. Pena espiata: anni 2, mesi r r e giorni 29. Malalan viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 7-7.1933. · Detenuto dall'8.7.1930 al 7.7.1933. Pena espiata : anni 2, mesi r r e giorni 29. Tenze viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il r2.n.r932. Detenuto dal 5.8.1930 al 12.n.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 3 e giorni 7. Davi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di N isida il 12.rr.1932. Detenuto dall'r.8.1930 al 12.11.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 3 e giorni rr. Chimisso viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza iJ 12.n.1932. Detenuto dal 13.8.1930 al 12.u.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 2 e giorni 29.
PRI:',{A P1\RTE:
SENTEKZE PROKUKZIATE DAL T.S.D.S .
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Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 20.2.1931; istanza respinta. Stanissa viene scarcerato dallo Stabilimen to Penale di Pallanza il 12.rr.1932. Detenuto dal 4.8.1930 al r2.1r.1932. Pena espiata : anni 2, mesi 3 e giorni 8. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 25.r.1932; istanza respinta.
Jacus viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 14.Ir.1932. Detenuto dal 4.8.1930 al 14.n .r932. Pena espiata: anni 2, mesi 3 e giorni ro. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il r4.8.r93r. Sanich viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia l'n.n .1932. Detenuto dal 4.8.r930 all'n.n.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 3 e giorni 7. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 4.6.r93r. Maceri, detenuto dal 7.8.1930, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Ancona il 6.8.1932. Danieli, detenuto dall'8.8.r930, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 7.8.1935. Non usufruisce dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, ostandovi i precedenti penali: condanne a pene varie perché ritenuto responsabile dei reati di furto e contrabbando di caffè (sentenze del Tribunale di Trieste del 13.8.1918, n .9.1920 e 25.2.1927 e della Corte di Appello di Trieste del 20.7.1927). Rifiuta di associarsi a una istanza cli grazia inoltrata dal padre il 2 4·3·1 93I. Nei confronti di tutti il Tribunale Mili tare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17- r1.r945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.n .r947, n. r63r).
TRlllUNALE SPECII\L E PER LA DIFESA DELLO STAT O
Sempre nei confronti di tutti i sopraspecifìcati imputati la Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale) dichiara, con sentenza del 25.9.1964, giuridicamente inesistente (art. 1 D.L.L. 27.9.1944, n. 159) la sentenza emessa dal T.S.D.S. il 4-2.1931.
l'l\lMA PARTE:
SENTENZE .PRONUNZIATE D;\I,
r.s.o.s.
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SENTENZA N. 5
Reg. Gen. n. 271/1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;
Nota. La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sen tenza n. 70 del!' II . 12. 1930, l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati dichiarò i] non luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi nei confronti dì:
-
Steffè Antonio, nato il 25.r2. 1903 a Pola, meccanico. Detenuto dal 13.8.1930 al 26.1r.r930;
-
Jaksetic Margherita, nata il ro.5.1906 a Trieste, sarta. Detenuta dal 21.8.1930 al 3.12.1930;
-
Princich Bruno, nato \'1.10.1903 a Trieste, studente. Detenuto dall'8.8.r930 al 26.u.1930;
-
Radich Ernesto, nato il 28. ro.1895 a Trieste, carpentiere. Detenuto dal 30.7-1930 al 26. u .1930.
L'accusa venne anche pronunziata nei confronti del latitante : -
Perhavec Vincenzo, nato 1'8.6.1903 a Sesana (Trieste).
Dagli atti in possesso del! 'Ufficio non risulta se il T.S.D.S. o altra Autorità giudiziaria abbia emesso, negli anni successivi al 1931, una sentenza nei confronti di Perhavec Vincenzo.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Zerbo Silvestro, nato il 31.12.1879 a Villa Decani (Trieste), calzolaio; Babich Valerio, nato il 6.7.19ro a Segusino Stramare (Treviso), elettricista; Pecchiari Nazario, nato il 23.9.1885 a Capodistria (Trieste), calzolaio; Steffè Francesco, nato il 28.7.1898 a Capodistria (Trieste), calzolaio; Micheluzzi Carlo, nato l'1.6.19r2 a Trieste, latton iere; Cavalieri Marcello, nato il 3.10.1 9rr a Trieste, carpentiere; Karis Mario, nato 1'8.r.r9r1 a Trieste, tracciatore navale ; Vallon Bernardo, nato il 4.12.1900 a Muggia (Trieste), carpentiere; Furlanic Bruno, nato il 6.5. 19r2 a T rieste, tracciatore navale; Bencina Giordano, nato il r3.8.1910 a T rieste, lattoniere. Il\·f P UTAT I
Tutti : r) del delitto di cui all'art. 4, r'' cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nelle province di Trieste, Pola e Gorizia, nell'agosto 1930 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 2) del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di tale partito disciolto, specie a mezzo del cosiddetto Soccorso Rosso e di diffusione di stampa sovversiva.
TRlBl,;XALF. SPECI1\LE l'ER !,.\ DlFES,\ DELLO STATO
PRB!.\ J>ARTE: SENTElSZE PROKU:SZIATE DAL T .s . o .s.
O,mss,s
Pecchiari viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano iI 10.n .r932. Detenuto daJ 3.8.1930 al ro.u.1932. Pena espiata : anni 2, mesi 3 e giorni 7.
P. Q . l.\f.
Visti ed applicati gli art. 4, 1° ed u.cpv., e 6 della legge 25.r1.1926, n. 2008; r3- 28-39 -56-68 C.P.c.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Miche-
luzzi, Vallon, Furlanic assolti per insufficienza di prove in ordine ai reati di cui all'art. 4, 1° ed u.cpv., della legge 25. rr.1926, n. 2008, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Ritiene tutti gli altri imputati colpevoli dei delitti a loro ascritti, ad eccezione del Cavalieri che viene assolto per insufficienza di prove dal reato di propaganda comunista. Ed in concorso del beneficio dell'età minore, ossia della diminuente di ~na metà della pena in applicazione dell'art. 6 della citata legge speciale m favore del Babich, del Cavalieri, del Karis e del Bencina, operato il cumulo giuridico complessi vamente condanna: -
Zerbo, Pecchiari e Steffè ad anni tre ciascuno;
-
Babich, Karis e Bencina ad anni due ciascuno;
-
Cavalieri ad anni uno.
Tutti alla reclusione. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad eccezione di Babich, Cavalieri, Karis e Bencina pei quali l'interdizione è temporanea pari alla durata della pena loro inflitta. Con tre anni di vio·ilanza speciale di P.S.; col pagamento in solido delle spese di giudizio, ol~e ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 5.2.1931 - Anno IX. Seguono le fume del Presidente e dei Giudici .
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Zerbo viene scarcerato dalla Casa Penale di Ancon a il ro. I r .1932. Detenuto dall' 1.8.1930 al ro.II . r932. Pena espiata : anni 2, mesi 3 e giorni 9. Babich, detenuto dal 3.8.1930, viene scarcerato, per espiata pena, dal Penitenziario di Pallanza il 2.8.1932. Bencina, detenuto dall'1.rr.1930, viene scarcerato, per espiata pena, dal-
lo Stabilimento Penale di Padova il 31.10.1932. Karis, detenuto dal 27-10.1930, viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Viterbo il 26. ro. 1932. Cavalieri, detenuto dal1'1.r1.1930, viene scarcerato, per espiata pena, dalJe Carceri Giudiziarie di Roma (Regina Coeli) il 31.10.1931. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 25.2.1931; istanza respinta. Nei confronti di tutti i sopraspeci.fìcati imputati il T.S.D.S. concede, con declaratoria del 21. r2.1932, il beneficio dell 'amnistia (R.D. 5.rr.1932, n. 1403) dichiarando, inoltre, cessata l'esecuzione della vigilanza speciale e dell'interdizione dai pubblici uffici.
Nota . - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n . 71 del 13.12.1930, l'accusa nei confronti dei sunnominati imputati dichiarò (< il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove » nei confronti di: - Bandi Giovanni, nato il 3.3.1889 a Prebenico, frazione <li San Dorligo della Valle, contadino; detenuto da 11 'r.8. 1930 al 28. r 1. 1930;
NOT!ZrE DESUNTE DAL FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932,
n. 1403: Steffè viene scarcerato dalla Casa Penale di Soriano nel Cimino il 10.u. r932. Detenuto dal 3.8.1930 al 10.11.1932. Pena espiata : anni 2, mesi 3 e giorni 7. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27.r.1931; istanza respinta.
- Vadopivec Isidoro, nato il 10-4-1895 a San Dorligo della Valle, bracciante; detenuto dal 2.8. t930 al 26.II . 1930. L'accusa venne pronunciata anche nei confronti dei latitanti: -
Colarich N atale, nato il 24.11.1908 a Muggia (Trieste), calzolaio;
-
Visentiui Ferrer Giovanni , nato il 22. ro.1910 a T rieste, carpentiere.
Visenti1u venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 6r del ro.u .1931. Colarich venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 26 del 26.9.1933 (v. « Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1933 »). 4. - U.S.
TR!llUNALJ; SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST ATO
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SENTENZA N . 6
R.eg. Gen. n. 321/1930
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqua]ucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .;
SE NTENZE PROlvU'.'s'ZIATE DAL T.S.D.S.
Il Gava anche:
3) del delitto di cui alla P·P· dell'art. 4 della citata legge per avere nelle anzidette circostanze di tempo e luogo ricostituito il disciolto Partito Comunista. IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua regu1S1toria e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva IN FAT TO ED IN DIRITTO
ha pronunciato la seguente SENT ENZA
nella causa contro : Gava Costantino, nato il 14.ro.1902 a Vittorio Veneto (Treviso), pittore; Fent Riccardo, nato il
PRIMA PARTE:
2. ro.1897
a Zurigo, calzolaio;
Gorza Vittore, nato il 7.5.1898 a Pedavena (Belluno), contadino; Castagner Paolo , nato il 9.2.1898 a Vittorio Veneto (Treviso), calzolaio; Dal Cin Bruno, nato il 14-3.1908 a Vittorio Veneto (Treviso), falegname; Ca~agrande Giovanni, nato il 29.7.1908 a Vittorio Veneto (Treviso), meccanico; Zanutto Emilio, nato il 4-4-1904 a San Donà di Piave (Venezia), falegname; Bortoletto Giovanni, nato il 22.9.1906 a San Donà di Piave (Venezia), bracciante. IMPUTA TI
Tutti:
1) del delitto di cui all'art. 4, r" cpv., della legge 25.u .1926, n . 2008, per avere in diverse località del Veneto, nell'agosto 1930 ed in preceden~a, fatto -parte del Partito Comunista bo-ià disciolto per ordine della Pubblica Autorità;
Nel settembre u.s. furono denunziati dall'Autorità di P.S. 38 individui per attività sovversiva esplicata nelle province di Treviso, Padova, Verona e Trento: 8 furono prosciolti dalla Commissione Istruttoria, gli altri - per alcuni dei quali, essendo latitanti, si è sospeso per opportunità, preliminarmente, il procedimento - furono rinviati a giudizio in tre gruppi separati. Trattasi di movimento sventato e represso dalle Autorità sin dagli inizì e la pericolosità della maggior parte degli individui denunziati è da considerarsi scarsa. Gli imputati da giudicare appartengono al r" gruppo. La posizione di ciascun imputato, o per sua wniessione o per prove documentali (specie per il contenuto di certi elenchi sequestrati all'imputato Gilardi del 2 ° gruppo - corriere del Partito Comunista - nella stazione di Treviso) o per prove testimoniali, al pubblico dibattimento è risultato come segue. Gava Costantino: confessa pienamente di appartenere al Partito Comunista, di esservisi iscritto nel maggio u.s., in Francia, ad opera di tal Botte (identificato per il noto fuoruscito sovversivo Pietro Secchia) (1), di essere tornato in Italia nel luglio u.s., di aver preso gli ordini in Milano dal! 'interregionale comunista Guermandi Luigi, coimputato latitante (2), di aver portato pacchi di stampe sovversive di propaganda ai fiduciad di Prato Centenaro, Besso, Trento e Trieste, di aver attratto al partito i coimputati Casagrande e Castagner e di aver ricevuto dal Guermandi per le spese lire 1.200. Non è rimasto provato che egli abbia svolto opera di ricostituzione del Partito Comunista. All'atto del suo arresto venne trovato in possesso di alcuni manoscritti dimostranti la sua attività di propaganda sovversiva nonché di lire 690,75 residuo delle somme avute dal Guermancli per lo scopo delittuoso di cui sopra è cenno.
2) del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge per av_ere
nelle stesse circostanze di tempo e di luogo fatto propaganda comumsta verbalmente, a mezzo ài diffusi one di stam pe e del Soccorso Rosso.
(r) V. « Decisioni emes~e dal T.S.D.S. n::l 1932 >>, sene. n. 4 del 28.1.1932. (2) V. « Nota l> a pag. 55 .
T!U.BUNALE Sl>ECIALE PER L1\ DIFESA DELLO STATO
Castaaner Paolo: predisposto dal Gava, mediante corrispondenza ind: lla Francia, -prese -contatto col Guermandi e, in seguito, con lo viata<rli b stesso Gava. Appartenne alla ricostituita cellula di Vittorio Veneto. Non è risultato che abbia svolto la propaganda contestatagl i. Casagrande Giovanni: appartenne alla cellula di Vittorio Veneto, ingaggiatovi dal Gava, il quale, per rneglio riuscirvi, profittò di un momento di esasperazione che attraversava il Casagrande per essere stato congedato dall'impresa presso la quale aveva lavorato per cinque anni . Neanche per questo imputato sono emersi elementi probatod circa l'addebitatagli propaganda. Gorza Vittore : fu trovato in possesso di fogli recenti di propaganda sovversiva e di una lettera (il tutto allegato al processo) dalla quale si rileva la sua concreta partecipazione al movimento illegale. Il suo nome si trova nei citati elenchi quale fiduciario per Feltre. N ulla è risultato circa l'addebitatagli propaganda. Fent Riccardo: di precedenti sovversivi per i quali fu sottoposto a provvedimenti di polizia (confino e ammonizione), riprese i contatti col partito avvicinando il Guermandi. N on vi ha dubbio circa la sua appartenenza al partito, anche perché il suo nome, con idonee indicazioni di recapito e di parola d'ordine, era segnato nei citati elenchi trovati) in genere) esatti. Il dubbio invece sorge sull'addebito di propaganda mossogli, non essendo emersi elementi che confortino l'accusa. Zanutto Emilio : giusta indicazione dei menzionati elenchi ) venne trovato, nella propria abitazione, in San Donà di Piave) in possesso di un pacchetto contenente tela poligrafica e relativo inchiostro consegn ato&li dal1'emissario del Partito Comunista Guermandi. Ma se ciò, come il Tribunale ritiene, costituisce la prova della sua appartenenza al ricostituito partito illegale, non può ritenersi prova certa della propaganda imputatagli; tanto più che il pacchetto fu dagli organi di polizia sequestrato intatto e gli oggetti contenutivi non usati. Bortoletto Giovanni : nell'elenco sopra ripetuto era segnalato quale fiduciario del Partito Comunista per San Donà di Piave. La riprova della sua appartenenza al disciolto partito sovversivo risulta chiaramente .da una le~te~a dalla quale si. rileva che egli ebbe abboccamenti col fiduc1ar10 seguestratacrli O del partito per la zona, dallo pseudonimo Donati, compilatore dell'elenco rivelatore. Egli ha negato ogni addebito dando, solo all'ultimo mom~nto: in udienza, spiegazioni affatto attendibili e niente serie ?~lla lettera d1 cm sopra. N on è ris ultato che abbia svolto propaganda pumb1le.
PRI K'\. P.-\RTE :
SE:KTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.
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Dal Cin Bruno: fu a contatto con Castagner e Casagrande m a non si è avuta la prova assoluta che egli fosse a conoscenza dei maneggi sovversivi dei predetti. Fu, è vero, trovato in possesso di un manifestino sovversivo di data recente, ma egli asserisce - non contrastato dalle risultanze - di averlo ricevuto per posta senza conoscerne la provenienza. Da quanto, come sopra, è risultato, il Collegio ritiene che per non provata reità debbano assolversi: Dal Cin Bruno da ogni imputazione a lui addebitata; Gava dal solo delitto di ricostituzione di un partito disciolto e tutti gli altri dal solo delitto di propaganda. Ritiene invece il Collegio che negli altri fatti emersi si riscontrino gli estremi giuridici degli altri reati rubricati al Gava e dell'appartenenza a un partito disciolto rubricato agli altri assolvendi dal solo reato di propaganda. Proporzionando le pene al fatto delittuoso di ciascuno, il Tribunale ritiene di dover punire severamente il maggior responsabile, e cioè il Gava, infliggendogli la pena complessiva di anni sette di reclusione (anni cinque per la propaganda ed anni c.1uattro per l'appartenenza ad un partito disciolto); di condannare, invece, al minimo della pena, e cioè ad anni due di reclusione per ciascuno, gli altri 6 per il solo delitto cli appartenenza. Conseguenza della pena per tutti è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il pagamento in solido delle spese processuali. Il Collegio, peraltro, ritiene opportuno aggiungere alla condanna di ciascuno anni tre di vigilanza speciale della P.S .. La somma sequestrata al Gava, poiché provento della sua attività delittuosa, e l'altro materiale in sequestro che abbia attinenza col processo o sia comunque di carattere sovversivo , vanno confiscati. All'assoluzione di Dal Cin consegue la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. P . Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 13-20 -2836- 39 - 68 C.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Gava Costantino responsabile di appartenenza e propaganda di un partito disciolto, Fent Riccardo, Gorza Vittore, Castagner Paolo, Casagrande Giovanni, Zanutto Emilio e Bortoletto Giovanni responsabili di sola appartenenza ad un partito disciolto, assolvendo per non provata reità tutti i predetti dall'altra imputazione in epigrafe a ciascuno ascritta e, fatto il cumulo giuridico per Gava, condanna questi ad anni sette di reclusione e tutti gli altri ad anni due ciascuno della stessa pena; tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese processuali e ad anni tre ciascuno di vigilanza speciale della P.S..
TRIU UK/\LE SPECIAi.E PER L1\ D IFESA DELLO STATO
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Ordina la confisca di quanto in sequestro. Assolve per non provata reità Dal Cin Bruno dalle imputazioni ascrittegli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 10-3.1931 - Anno IX.
Seguono le .firme ciel Presidente e dei Giudici .
NOTIZIE DESUNT E DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Zanutto, detenuto dal 31.8.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Parma il 30.8.1932. Casagrande, detenuto dal 31.8.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale di Padova il 30.8.1932. Fent, detenuto dal 29.8.1930 viene scarcerato, per espiata pena , dall'Istituto Penale di Alessandria il 28.8. r932. Gorza, detenuto dal 29.8.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Ancona il 28.8. r932. Bortoletto, detenuto dal 31.8.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Pallanza il 30.8.1932. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il
20.rr.1937. Castagner, detenuto dal 3r.8.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Fossano il 29.8.1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il r6.7-r931; istanza respinta. Gava, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il
14.11.1932. Detenuto dal 6. ro.1930 al 14.1 r. 1932. Pena espiata: anni 2, mesi I e giorni 8. Nei confronti di tutti i suddetti imputati il T.S.D.S. concesse, con declaratoria del 21.12.1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5. r r.1932,
PRIMA PART E:
SE:sfTENZF. l'RONUNZI :\TE DAL T .s.n.s.
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n. 1403, dichiarando cessata l'esecuzione delle misure di sicurezza e delle pene accessone dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della libertà vigilata. La Corte Suprema di Cassazione (2"' Sez. Penale) dichiara, con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 28.2.1964, giuridicamente inesistente (art. r D.L.L. 27.7.1944, n. 159) la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 10.3. r93r nei confronti di tutti i sunnominati imputati. ·
Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 7 ?e] 12. i. 1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò 11 non luogo a procedere nei confronti di tutti - ·con I'esclusione del solo Gava Costantino - in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista « per non aver commesso il fatto ». La C.I. dichiarò, inoltre, il non luogo a procedere per insufficienza di prove nei confronti di : - Moret Mario, nato il 29.5.1904 a Vittorio Veneto, impiegato, detenuto dal 25.10.1930. La C.I. pronunziò, infine, l'accusa anche nei confronti del latitante Guermandi Luigi, nato il 23.9.1900 a Milano, tappezziere, che venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 23 del 9.3.1936 (v. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936 »). Per Guermandi vedi anche le « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 >i . pag. 607 e seguenti. ·
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA PELLO STATO
Reg. Gen. n. 321 / 1930
SENTENZA N. 7
11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
I'RO,{A PARTE:
SENTE>iZE PROKUNZIATE DAL T.S. !).S.
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fatto propaganda verbalmente ed a mezzo di diffusione di stampe sovversive e del cosiddetto Soccorso Rosso.
Il Gilardi anche : 3) del delitto cli ricostituzione del Partito Comunista a senso della
P·P· dell'art. 4 della citata legge per avere nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo ricostituito il disciolto Partito Comunista;
4) del reato di espatrio clandestino per motivo politico a senso del1'art. 160 legge di P.S. perché nell'anno 1927 si è recato clandestinamente in Russia sprovvisto di passaporto;
ha pronunciato la seguente SEN T ENZA
nella causa contro: Gjlardi Giovanni, nato il 24.6.1903 a Imperia, meccarnco; Tagliaferro Giovanni, nato il 4.4.1904 a San Donà di Piave (Venezia), giornalaio;
5) del delitto di uso sciente di documenti falsi a senso dell'art. 285 n. 3 C.P. per aver fatto uso, nell'agosto 1930 ed in precedenza, di false carte d'identità di cui fu trovato in possesso all'atto dell'arresto. Lo Sgnaolin anche: del reato di omessa denuncia d'arma e di munizioni a senso dell'art. 37 legge di P.S. per non aver denunziato all'Autorità competente il possesso di una pistola e di 3r cartucce che gli furono trovate nella perquisizione eseguita in casa sua il 2.9.1930.
Sgnaolin Attilio, nato il 10.10.1905 a Meolo (Venezia), muratore; Armellin Costante, nato il 12.3.1904 a Treviso, pizzicagnolo; Marchi Luciano, nato il 28.5.1904 a Vigasio (Verona), meccanico; Nasc.imbeni Bortolo, nato il 25.10. r905 a Torri del Benaco (Verona), calzolaio; Spaziani Elio, nato il 4.12.1901 a Isola della Scala (Verona), rappresentante di commercio;
IN PUBBLICA UDIENZA
Fn. esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gh imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola , osserva
IN FATTO ED I N DIRITTO
Walter Riccardo, nato il 24.9.1899 a Schio (Vicenza), calzolaio. Omissis Il,(PUTATI
Tutti: r) del delitto di appartenenza al Partito Comunista a senso ciel 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.u.r926, n. 2008, per avere in località diverse del Veneto, nell'agosto 1930 ed in precedenza, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto dalla Pubblica Autorità;
2) del delitto di propaganda comunista a senso del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo.,
Le frasi che espongono il fatto sono identiche a quelle scritte nella precedente sentenza n . 6. Gli imputati da giudicare appartengono al 2 ° gruppo. La posizione di ciascun imputato, o per sua confessione o per prove documentali (specie per il contenuto di certi elenchi sequestrati all'imputato Gilardi nella stazione di Treviso) o per prove testimoniali, al pubblico dibattimento è risultata come segue.
TRJBUNALr, SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO
Gilardi Giovanni: espatriato clandestinamente per ragioni politiche nel
1927, riparò in Russia, frequentando per oltre tre anni quelJe scuole di perfezionamento comuniste. Nel 1930, presi gli ordini a Vienna circa l'attività sovversiva da esplicare nel nostro Paese, munito di notevoli somme e di documenti di identità falsi che scientemente usò in seguito da noi, tornò in Italia e preso contatto in Milano coll'interregionale comunista Guermandi Luigi, coimputato latitante, esplicò · attiva opera di ricostituzione del Partito Comunista, infestando di sua presenza e di materiale sovversivo di propaganda le province di Pisa, Livorno, Trieste, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Fra gli altri, reclutò i coimputati Sgnaolin, Marcato e Armellin. Arrestato alla stazione di Treviso il 26 agosto u.s., fu trovato in possesso dei citati elenchi dai quali si rilevano nomi, parole d'ordine ed indirizzi di fiduciari del partito sovversivo clandestino in paesi del Veneto; di copiosissimo materiale di propaganda comunista e di lire 4-000, residuo delle somme avute per l'att{vità sovversiva da svolgere, e poi svolta, in Italia. Egli è pienamente confesso. Sebbene i suoi precedenti lontani e quelli della sua famiglia siano risultati buoni, il Gilardi, per il suo fatto e per il suo recente atteggiamento anche d'udienza, appare giovane pericoloso ed esaltato delle sue idee. Tagliaferro Giovanni: giornalaio di Montagnana, ebbe contatti di partito col Guermandi, dal quale ebbe stampe sovversive, com'egli stesso conferma. Il suo nome risulta dagli elenchi dei fìcluciar1 comunisti sequestrati, come si disse , al Gilardi. Non si sono avute prove certe circa la propaganda contestata al T agliaferro e da questi negata. Marchi Luciano : per due volte sfuggito, in precedenza, alle sanzioni del Tribunale Speciale, nell'estate u.s. aveva ripreso i] collegamento coll'illegale Partito Comunista a mezzo dell'interregionale Guermandi col quale, anche partecipando a riunioni assieme ad altri, aveva preso accordi sul lavoro da svolgere, ed al quale aveva indicato i nomj di persone fidate pel movimento clandestino di propaganda e ricostituzione del partito sovversivo. Non è risultato, peraltro, che abbia svolto l'addebitatagli propaganda. Nascimbeni Bortolo: respinge le mossegli accuse ma fu chiaramente indicato quale partecipe del movimento delittuoso dal predetto Marchi: Prese parte ad un convegno di partito nei pressi di Verona con Guermancl1 e Marchi, ed ebbe anche, per la distribuzione, un pacco di stampe sovversive. Non è risultato del resto ch'egli le abbia diffuse o che abbia comunque svolto propaganda punibile. Armellin Costante: di famiglia sovversiva ebbe contatti di partito col Guermandi e col Gilardi al quale fornì, prima dell'arresto, vitto e ospitalità.
PRO.(A PARTE : SENTENZE PRONùNZIATE DAL T.S . n.s .
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Risulta nei menzionati elenchi quale fiduciario per T reviso. N on sono emerse prove circa l'imputatagli propaganda. Sgnaolin Attilio: reclutato dal coimputato (latitante) Marcato, prese collegamento col Gilardi ed esplicò opera comunista presentando al Gilardi persone idonee per la propaganda sovversiva. Fu trovato in possesso di una rivoltella e di relative munizioni non denunciate all'Autorità. Non è risultato che abbia esplicato attività di propaganda. Walter Riccardo: il suo nome figura nei ricordati elenchi ma senza rispettiva parola d'ordine od altre indicazioni. N on risulta che sia stato avvicinato da emissari del partito o che, comunque, abbia esplicato attività sovversiva da molti anni in qua. Anzi si sono avute prove contrarie in quanto il Walter, dal 1924 in poi, in Magré ha dato la sua attiva cooperazione alle istituzioni fasciste mediante conferenze, ecc. e si è applicato agli studi di astronomia di. cui, egli calzolaio, è appassionato. Spaziani Elio: squadrista del fascismo dei primi tempi, nel 1924 si appartò per beghe locali (di Isola della Scala) dopo di aver preso parte a numerose e importanti operazioni della rivoluzione fascista. E' emerso, peraltro, che anche dopo il 1924 egli mantenne la sua fede. Fu arrestato e denunciato per sospetto di avere avuto maneggi con esponenti dell'illegale movimento comunista, ma nulla è risultato di concreto sul suo conto. Da quanto, come sopra, è risultato, il Collegio ritiene che debbano assolversi Walter e Spaziani dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto e tutti gli altri imputati, meno il Gilardi, dal solo delitto di propaganda loro addebitato per non provata reità. Ritiene invece il Collegio che negli altri fatti emersi si riscontrino gli estremi giuridici dei delitti tutti imputati al Gilardi. e degli altri reati rubricati agli altri prevenuti meno, s'intende, il Walter e lo Spaziani. Reputa . peraltro , che nel fatto del Gilardi vi sia concorso formale tra i delitti di appartenenza ad un partito disciolto e ricostituzione dello stesso partito e pertanto egli va punito secondo la p.p. del rubricato art. 4 della legge speciale che stabilisce la pena più grave (art. 78 C.P.). Proporzionando le pene al fatto delittuoso e alla pericolosità di ciascuno, il Tribunale ritiene di dover punire il maggior responsabile, e cioè il Gilardi, infliggendogli la pena complessiva di anni dieci d i reclùsione e di lire ventimila di m ulta (anni 7 per la ricostituzione, anni 2 e mesi 6 per la propaganda, mesi 18 per l'uso sc-iente di falsi documenti, anni 3 di detenzione e lire ventimila di multa); e gli altri alla pena della reclusione: il Marchi per anni 4, lo Sgnaolin complessivamente per anni 2 e giorni 15 (anni 2 di reclusione per l'appartenenza e mesi 3 di arresto per l'omessa de-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELJ..O STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONU:>IZIATE DAL T .S.D .S.
nuncia di arma e munizioni), Tagliaferro, Armellin e Nascim beni per anm 2 ciascuno di reclusione. Alla condanna di tutti gli imputati consegue l'interdizione perpetua dai pubblìci uffici e l'obbligo in solido del rifacimento delle spese processuali. 11 Collegio ritiene sia il caso di far seguire alla pena principale di ciascuno 3 anni di vigilanza speciale della P.S .. La somma sequestrata al Gilardi, poiché provento della sua attività delittuosa, e l'altro materiale in sequestro che abbia attinenza col processo o sia comunque di carattere sovversivo, vanno confiscati. W alter e Spaziani vanno liberati se non detenuti per altra causa.
Armellin, detenuto dal 6.9.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Ancona il 5.9.1932.
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4-7 della legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. r2.r2.r926, n . 2062; 16-37-160 vigente legge di P.S.; 285-13 - 20-28 -3639 - 68 - 69 - 72 - 78 C.P.; 55r - 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Gilardi Giovanni responsabile di tutti i reati in rubrica ascrittigli, ritenuta l' appartenenza ad un partito disciolto in concorso formale colla ricostituzione dello stesso partito; dichiara Tagliaferro Giovanni, Armellin Costante, Sgnaolin Attilio, Marchi Luci.ano e Nascimbeni Bortolo responsabili di appartenenza ad un partito disciolto e lo Sgnaolin anche dell'ascrittagli contravvenzione di omessa denuncia d'arma e munizioni, assolvendoli per non provata reità dalJa propaganda loro rubricata, e, fatto il cumulo giuridico, condanna Gilardi ad anni dieci di reclusione e a lire 20.000 di multa, Marchi ad anni 4 e Sgnaolin ad anni 2 e giorni r5 della stessa pena, Tagliaferro, Armellin e Nascimbeni ad anni 2 ciascuno di reclusione. Tutti i predetti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni 3 di vigilanza speciale della P.S. e al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca di quanto in sequestro. Assolve Spaziani Elio e Walter Riccardo dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 11.3.1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
N ascimbeni, detenuto dall'1r.9.1930 viene scarcerato, per espiata pena, <la!l'Istituto di Pena di Alessandria il ro.9.1932.
Sgnaolin, detenuto dal 2.9.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Fossano il 16.9.1932. Tagliaferro, detenuto dall'r.9.1930 viene scarcerato, per espiata pena. dallo Stabilimento Penale di Procida il 31.8.1932. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403 : Marchi viene scarcerato dall a Casa Penale di Panna il 12.IJ.1932. Detenuto dall'rr.9.1930 al 12.11.1932. Pena espiata : anni 2, mesi 2 e giorm r. Gilardi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 5.8. 1 934. Detenuto dal 26.8.1930 al 25.8.1934. Pena espiata: anni 3, mesi II e giorni 29. Il T .S.D.S., con declaratoria del 21. r2.I932, ha applicato, nei confronti di Tagliaferro, Armellin, Marchi e Nascimbeni, i benefici previsti dall'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n . 1403, dichiarando cessata l'esecuzione delle misure di sicurezza, dell'interdizione dai pubblici uffici e della libertà vigilata. N ei confronti di tutti i sopraspeci.fìcati imputati la Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale) ha dichiarato, con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 14.6.1963, giuridicamente inesistente la sentenza pronunciata dal T.S.D .S. l'1r.3.r93r (art. 1 D.L.L. 27.7.1944, n . 159). Nota. - Nei confronti degli imputati giudicati dal T.S.D.S. con sentenza dell'u .3.r93r - con l'esclusione del solo Gilardi. G iovanni - la Commissione Istruttoria dichiarò, con sentenza n. 8 del 12.1.1931, il non luogo a procedere per non aver commesso il fot to in ordine .al delitto di ricostituzione del Partito Comunista. Con la sopracitata sentenza la C.I. dichiarò, inoltre, il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda del suddetto partito nei confronti di: - Spaziani Gracco, nato il 18-5.1884 a Lonigo (Vicenza), avvocato: detenuto dal 12.9.1930;
PRl~[A PARTE: SEKTEKZE l'ROKC);ZIATE D.~L
TRIBt:1'ALE SPECIALE J'ER LA DIFESA DELLO STATO
- Spaziani Leonida, nato il 4+1897 a Isola della Scala (Verona), rappresentante di commercio, detenuto dal J2.9.r930; - Garuzzi Giuseppe, nato il 30.1.1888 a Verona, negoziante, detenuto dal 30.9.1930. L'accusa venne pronunziata dalla C.l. anche nei confronti dei latitanti : -
Marcato Augusto, nato il 9.8.1908 a Padova, manovale;
- Roncato Gaetano , nato 1'8.8. 1907 a Castelfranco Veneto (Treviso), bracciante. Nei confronti del Roncato i reati vennero dichiarati estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.r932, n. 1403, dal T.S.D.S. con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 28.11.1932. Nessuna sentenza risulta emessa nei confronti del Marcato dal T.S.D .S. nel 1932 e negli anni successivi.
r.s.n.s.
6~.:>
SENTENZA N. 8
Reg. Gen. n. 321/1930
Il Tribunale Speciale per la di fesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N. ; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: AIEaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualuccì Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguen te SENTENZA
nella causa contro: Rizzo Igino, nato il 12-4- 1880 a Este (Padova), tipogr afo; Bertagna Angelo, nato il
a Vill a Bartolomea (Verona), sarto;
18-5.1880
Bertagna Francesco, nato il barbiere;
12.10.1 910
a Villa Bartolomea (Verona),
Bertagna Gino, nato il 9.5.1905 a Villa Bartolomea (Verona), manova.Je; Montagoin Augusto, nato il 25-3.1902 a Villa Bartolomea (Verona), agricoltore; Righetto Omero, nato il 30.7. r898 a Vicenza, barbiere; De Stefani Carlo, nato il 13.12.1900 a Trento. dottore in Scienze Sociali; Sinigaglia Renato, nato il 13+ 1896 a Norcia (Perugia). falegname ; Pedrolli Fortunato, nato Sandri Ferruccio, nato il
j}
21.10.1883 a Cognola (Trento), forn aio ; ad Ala (Trento), muratore.
2 0.1.1903
Per gli ultimi tre imputati vedi 1928 », pagg. 459, 832 e 848.
«
Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel
IM PUT ATI
Tutti : r) del delitto di cui al 1 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.r1.r926, n . 2008, per avere in località diverse della regione veneta, nell'agosto r930 ed in
TRillUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO
PRl1{,\ P1\RTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
precedenza, fatto parte del Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità;
Si prestò acché il giovane figlio Francesco, coimputato, facesse, come fece, alcuni timbri da servire al Guermandi a scopo di partito ed ebbe copiosa stampa sovversiva clandestina di data recente, stampa e timbri che, durante una perquisizione della polizia, credendo di eludere la vigilanza di questa, tentò vanamente di fare sparire buttandoli in un cortile sottostante.
del delitto di cui al 2" cpv. dell'art. 4 della citata legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente, a mezzo della diffusione di stampe sovversive e del Soccorso Rosso. 2)
IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M . nelle sue requmtorie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRIT'PO
Omissis Le frasi che espongono il fatto sono identiche a quelle scritte nella precedente sentenza n. 6.
Gli imputati da giudicare appartengono al 3" gruppo. La posizione di ciascun imputato, o per sua confessione o per prove documentali (specie per il contenuto di certi elenchi sequestrati all'imputato di altro gruppo, Gilardi Giovanni, nella stazione di Treviso) o per prove testimoniali, al pubblico dibattimento è risultata come segue, tenuto conto che per nessuno degli attuali giudicabili sono emerse prove certe in ordine all'accusa di propaganda comunista punibile loro mossa come in epigrafe. Rizzo Igino. Tipografo di Este, sebbene non abbia avuto contatt~ diretti coll 'interregionale Guermandi. coimputato latitante e Detts ex machina della ripresa del movimento comunista di cui trattasi, aderì coscientemente al movimento stesso da costui fomen tato e si servì, in incontri, della parola d'ordine a lui attribuita, giusta i menzionati elenchi sequestrati al Gilardi, nei quali si trovavano appunto generalità, indirizzi e parole d'ordine attribuiti ai fìduciarì dei diversi paesi toccati dalla delittuosa propaganda del Guermandi e del Gilardi . Ebbe anche un pacchetto di stampe sovversive che, per mcanco del Guermandi, gli recap[tò il coimputato. Bertagna Angelo. Costui, ad invito del Guermandi, aderì al movimento ed ebbe anche la sua parola d'ordine come dagli elenchi più sopra ricordati .
Bertagna Gino. Fu invitato dal Guermandi ed aderì al criminoso movimento. Per incarico del Guermandi portò il predetto pacchetto di stampe al Rizzo. E' recidivo generico ai sensi di legge. D~ ? tefani Carlo. Dottore in scienze di Trento, di passato sovversivo, fu avvicinato dal Guermandi ed aderì al risorgente movimento comunista , indicando quale persona idonea e fida ta il coimputato Righetto Omero che aveva conosciuto in carcere in occasione di un fermo di polizia. Righetto Omero. Ebbe convegni col Guermandi, diede a questi indicazioni sulle persone di sicura fede comunista che in Trento poteva avvicinare e della cosa parlò ai suoi corregionali coimputati Pedrolli, Sandri e Sinigaglia. . Il Righetto ricevette dal Guermandi 50 lire, quale suo contributo per 11 « Soccorso Rosso» e un pacchetto di stampe sovversive che il Righetto consegnò al Senigaglia. Recidivo specifico, perché già condannato nel 1928 da questo Tribunale per reato della stessa indole. Sandri Ferruccio. Costui aderì all'invito del Righetto di mettersi in contatto coll'emissario comunista e corse alla ricerca delle stampe clandestine prima presso il Righetto e poi presso il Sinigaglia. Sinigaglia Renato. Come i due precedenti venne condannato nel 1928 da questo Tribunale per reati della stessa indole. Aderì all'invito di partecipazione al clandestino Partito Comunista fattogli dal Righetto, dal quale ebbe il sopra ricordato pacchetto di stampe sovversive. Pedrolli Fortunato. Per intesa col Righetto, aderì al risorto movimento comunista e stava per partecipare ad una riunione assieme al Sandri quando tu arrestato. Nel 1928 era stato prosciolto per inesistenza di reato da questo Tribunale per imputazione del genere. Recidivo generico per essere stato condannato altra volta per delitto comune. 5. - U.S.
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T RlllUNI\J.E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PART E: SENTENZE PRO NUNZIATE DAL T.S.D.S.
Montagnin Augusto. Giovane leale e generoso, l1a confessato, dìchiarandosi pentito, di essere stato avvicinato dal Guermandi, il quale, profittando d( un momentaneo ed impellente bisogno di lire 500 che angustiava il Montagnin per un pagamento improrogabi1e da fare, cercò di adescarlo promettendogliele. Egli stava per abboccare, ma, non avendo il Guermandi mantenuta la promessa, si arrestò in tempo. E' decorato di medaglia al valor civile per avere salvato due giovanetti (pare appartenenti a istituzioni fasciste) che stavano per annegare.
tagna Angelo, Bertagna Gino, Righetto Omero, De Stefani Carlo, Sinigaglia Renato, Pedrolli Fortunato e Sandri Ferruccio responsabili del delitto di appartenenza ad un partito disciolto, assolvendoli per non provata reità dal delitto di propaganda loro ascritto e, coll'aggravante della recidiva per Bertagna Gino, Pedrolli, Sandri, Righetto e Sinigaglia, condanna alla reclusione: Righetto, Sandri e Sinigaglia per anni tre ciascuno, Bertagna Gino e Pedrolli per anni due e mesi uno ciascuno, Bertagna Angelo, Rizzo e De Stefani per anni due ciascuno. Tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni tre ciascuno di v_igilanza sp_eciale della P.S.? al pagamento in solido delle spese processuali e ad ognr conseguenza dr legge. Ordina la confisca di quanto in sequestro. Assolve per non provata reità Bertagna Francesco e Montagnin Augusto dalle imputazioni in epigrafe loro ascritte ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.
Bertagna Francesco. Allietato dalle promesse di compenso fatteg;i dal Guermandi ed invogliato dal proprio padre, di cui si è parlato prima, formò alcuni timbri da servire all'illegale movimento. Ma non è stato con certezza provato che questo giovane, di deficiente sviluppo fisico, abbia coscientemente aderito al partito sovversivo, sebbene abbia ricevuto alcune copie di giorna~i comunisti dal cugino nominato Gino, copie che, del resto, si limitò a portare al proprio padre.
Roma, 12.3.1931 - Anno IX. Da quanto, come sopra, è risultato, il Collegio ritiene conforme a giustizia assolvere per non provata reità Bertagna Francesco e Montagnin dalle imputazioni loro ascritte e gli altri coimputati dal solo reato di propaganda loro addebitato. Nel fatto accertato commesso dagli imputati - meno quanto concerne Montagnin e Bertagna Francesco - ravvisa gli estremi giuridici del delitto previsto dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge speciale rubricata, e ritiene pertanto di doverli dichiarare responsabili di tale delitto. Proporzionando le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno, e calcolata l'aggravante per i recidivi sopra specificati, reputa pene adeguate le seguenti: Righetto, Sandri e Sinigaglia anni tre ciascuno, Bertagna Gino e Pedrolli anni due e mesi uno ciascuno, Bertagna Angelo, Rizzo e De Stefani anni due ciascuno: tutti alla reclusione, alla rifusione in solido delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e i recidivi specifici alle conseguenze di legge giusta la disposizione dell'art. 80 C.P .. Ritiene opportuno aggiungere alla pena di ciascuno anni tre di vigilanza speciale della P.S .. Bertagna Francesco e Montagnin vanno scarcerati se non detenuti per altra causa. Le cose in sequestro che abbiano attinenza col processo o siano, comunque, di carattere sovversivo, vanno confiscate. P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4-7 della legge 25.1r.1926, n. 2008; 13-2028 - 36 - 39 - 80 C.P.; 551 - 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Rizzo Igino, Ber-
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DA[ FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932,
n. qo3: Righetto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il IO.II.I932. Detenuto dal 17.9.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 1 e giorni 23. Sandri viene scarcerato dalla Casa Penale cli Parma l' u . 11.1932. Detenuto dal 17.9.1930 all'rr.11.1932. Pena espiata: anni 2, mesi I e giorni 24Istanze di grazia inoltrate dal Sandri il 20-3- r931 e dai genitori del Sandri l'n -4-1 931 vengono respinte. Sinigaglia il 27.11.1931 inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del Governo che esprime parere favorevole per la concessione della grazia nonostante i precedenti penali del Sinigaglia ( vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pagg. 459- 460).
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
J'RIMA P.1RTE; SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Con decreto di grazia del 2.5.r932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto i] Sinigaglia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 6.5.1932. Detenuto dal r7.9.1930 al 6.5.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 7 e giorni r9.
b) il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda del suddetto partito nei confronti di :
Pedrolli, detenuto dal 17.9.1930 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Fossano il 17-ro.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 4.6.r931.
- Carpi Riccardo, nato il 17.7.1883 a Casale di Scodosia (Padova), contadino, detenuto dal 13.9.1930;
De Stefani, detenuto dal 18.9.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Trento il 17.9.1932. Rizzo, detenuto dall'8.9.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Finale Ligure il 7.9.1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il ro.5. 193 I; istanza respinta. Bertagna Angelo, detenuto dall'11.9.1930 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Ancona il ro.9.1932. Bertagna Gino, detenuto dall'1r.9.1930 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Procida il ro. 10.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 2 7+ 1 93I. Nei confronti del Sinigaglia, con provvedimento del 26.rr.1932, e nei confronti di tutti gli altri coimputati con declaratoria del 21.12.1932, il T.S.D.S., nel concedere il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, ha dichiarato cessata l'esecuzione delle misure di sicurezza, della libertĂ vigilata e dell'interdizione dai pubblici uffici.
Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 9 del 12.1.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati per i reati menzionati nel capo di imputazione di cui alla sentenza n. 8 del T.S.D.S. del r2.3.193r dichiarò:
a) il non luogo a procedimento penale, per non aver commesso il fatto, nei confronti di tutti gli imputati in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista;
- Gatto Carlo, nato il 29.8.1902 a Castagnaro (Verona), elettricista, detenuto dall'n.9.1930;
- Gavarzere Giovanni, nato il 29.7.1898 a Villa Bartolomea (Verona), contadino, detenuto dal 13.9.1930.
TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STJ\TO
SENTENZA N. 9
Reg. Gen. n. 324 / 1930
PRIMA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S. D.S.
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relettore: Buccafurri Giacomo; Giudù:i: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Le Metre Gaetano, Conticelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Carlucci Gino, nato il 2.2. r906 a Siena, pescatore; Lorenzini Gualtiero, nato 1'8.u.1903 a Siena, calzolaio; Mancini Settimio, nato il 27.12.1904 a Siena, calzolaio; Baragli Delfo, nato il 26.12.1907 a Siena, meccanico;
Il 26.8.1930 a Treviso fu tratto in arresto tale Gilardi Giuseppe emissario della Centrale Comunista, il quale nella perquisizione fu trovato in possesso di abbondanti documenti di cui alcuni riguardavano l'organizzazione comunista della Toscana e contenevano nomi, indirizzi, pseudonimi, parole convenzionali di riconoscimento e modalità per presentarsi ai fìduciad. Dai detti documenti risultava che l'interregionale per corrispondere convenzionalmente con i fiduciad delle diverse zone adoperava il sistema di spedire tre giorni prima, da una località della regione, una cartolina fiorata con firma convenuta annunziando il suo arrivo. Quindi si presentava al fiduciario e gli consegnava in busta chiusa la parola d'ordine che ripeteva a voce subito dopo. Con questi elementi in mano fu dato incarico al Commissario Martignetti di iniziare le indagini; e questi, con la scorta dei documenti sequestrati al Gilardi, procedette alle operazioni agendo in momenti diversi a Siena, ad Abbadia San Salvatore, a Grosseto, a Firenze ed a Piombino. Gli imputati nominati in rubrica furono denunciati come facenti parte dell'organizzazione comunista di Siena, e le risultanze nei riguardi di ciascuno sono le seguenti.
Franci Francesco, nato il 28-4-1899 a Siena, muratore; Ceccherini Angelo, nato il 28-4-1905 a Siena, bracciante. IMPUTATI
Tutti : r) dei delitti di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere fatto parte nel 1930 del Partito Comunista ricostituito in varie località della Toscana (Siena, Abbadia San Salvatore, Grosseto, Firenze e Piombino) dopo lo scioglimento ordinato dalla Pubblica Autorità; 2) del delitto di cui al 2° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge
per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo fatto propaganda mediante diffusione di stampa sovversiva. IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentito il P.M., sentiti i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola,
Carlucci Gino: dai documenti sequestrati al Gilardi risultava che costui era .fiduciario di Siena, ed il Commissario Martignetti prima di recarsi in detta città mandò per posta al Caducei una cartolina illustrata riproducente un fiore con la scritta « Saluti miei>>. Diede quindi istruzioni all'agente Demarchi di presentarsi al Caducei come emissario comunista e di dirgli che voleva essere messo a contatto con i membri del comitato senese. Il Demarchi, presentatosi al Carlucci, gli domandò se aveva ricevuto la cartolina frasata e dalla risposta affermativa si qualificò quale inviato speciale della Centrale Comunista di Milano per dare comunicazioni urO'enti ai membri del comitato senese. A sua volt~ il Carlucci disse che egli s~stituiva il .fiduciario Franci Francesco perché questi trovavasi in carcere, e diede allo P:eudo emissario un appuntamento in piazza del Duomo per le ore 20 del g1?rno seguente allo scopo di presentargli i compagni. Difatti avvisò Bara~h Delfo, L~renzini Gualtiero e Mancini Settimio. Di costoro però andò 11 solo Baragli che fu tratto in arresto assieme al Carlucci sul luogo del convegno. Nei suoi interrogator1 resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore il Carlucci ha confessato il ricevimento della cartolina .fiorata, l'incontro col detto pseudo emissario comunista, l'appuntamento dato a costui in piazza del Duomo per presentare i compagni e l'invito fatto al Baragli, al Lorenzini ed al Mancini
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
di recarsi all'appuntamento. Ha anche dichiarato che nel giugno 1930 era stato presentato dal Franci ad un interregionale, chiamato Volpi, il quale gli propose di occuparsi della propaganda comunista; e quando in Questura gli fu mostrata la fotografia del Gilardi, egli riconobbe in essa il sedicente Volpi. Ha ammesso di aver distribuito manifestini sovversivi stampigliati, di aver preso parte all'accompagnamento funebre di tale Cimbolli, sovversivo, e di aver fatto l'elogio funebre. Al dibattimento si è dimostrato reticente negando di appartenere al Partito Comunista e di aver diffuso manifestini sovversivi. Diede all'appuntamento in piazza del Duomo con lo pseudo emissario un significato diverso da quello politico. Disse che i suoi contatti col Giraldi avevano lo scopo di poterlo poi denunciare alla Questura. Il mendacio delle dichiarazioni del Caducei è evidente quando si pone in confronto con le dichiarazioni fatte da lui, dal Baragli e dal Mancini alla Questura ed al Giudice Istruttore, e che confermano le circostanze sopraesposte a suo carico. Il Mancini ha anche detto che il Caducei nel mese di luglio gli fece delle sollecitazioni per entrare nel Partito Comunista. E pertanto egli viene ad essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1'' e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Lorenzini Gualtiero : costui fu tratto in arresto perché il Caducei aveva dichiarato di averlo invitato all'appuntamento in piazza del Duomo per presentarlo all'emissario comunista venuto da Milano. Nei suoi interrogatori: il Lorenzini ha confessato di essere stato invitato dal Carlucci ad anelare all'appuntamento, ma ha soggiunto di non sapere che si trattava di un incontro con un emissario comunista. Che ciò malgrado egli non si recò. Essendo soltanto queste le risultanze nei riguardi del Lorenzini non si può né affermare né escludere la sua colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli, per cui egli deve essere assolto per non provata reità e posto in libertà se non detenuto per altra causa. Mancini Settimio: anche costui è stato tratto in arresto perché invitato dal Caducei all'appunta.mento in piazza del Duomo per essere presentato all'emissario comunista. Egli ha confessato tale circostanza, ma ha dichiarato di essersi rifiutato di andare all'appuntamento; e difatti è risultato che non vi è andato. Ha negato di essere comunista e di aver fatto propaganda. In base a tali risultanze cd in mancanza di altri elementi a carico del Mancini il Tribuna.le ritiene di doverlo assolvere per non provata reità da entrambe le imputazioni ascrittegli, ed in conseguenza ordinare che sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Baragli Delfo : costui è stato arrestato sul luogo stesso dell'appuntamento in piazza del Duomo dove si era recato in seguito all'invito fattogli
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SENTEi':ZE PRONUNZIATE LML T.S.D.S.
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dal Caducei per essere presentato all'emissario comunista. Egli, nei suoi interrogatorì, ha dichiarato di essere iscritto al Partito Fascista dal 1926, e non potendo fare a meno dal confessare il suo intervento all'appuntamento in piazza del Duomo ha dichiarato che vi si è recato per semplice curiosità. Ciò è da escludersi quando si consideri che egli stesso disse che doveva essere presentato dal Caducei come uno dei capi del Partito Comunista e che l'emissario appena lo vide domandò se era un capo. Dalle sue stesse dichiarazioni è risultato che egli assisté a tutto il colloquio che ebbe luogo fra il Caducei e lo pseudo emissario, in cui si parlò dell'organizzazione locale. Non si è accertato se egli fosse iscritto al Partito Fascista, ma anche se ciò fosse vero, egli sarebbe maggiormente abbietto quale traditore. Due fatti dimostrano la cli lui appartenenza al Partito Comunista: l'invito da lui ricevuto dal Ceccherini Angelo di entrare a far parte del Partito Comunista come lo stesso Ceccherini ha confessato al dibattimento e la sua partecipazione all'appuntamento in piazza del Duomo per essere presentato dal Caducei all'emissario come facente parte dell'organizzazione comunista locale. E pertanto il Baragli deve essere ritenuto colpevole del reato d'appartenenza al Partito Comunista a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della legge
25.r1.1926, n. 2008. Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che il Baragli abbia anche svolto propaganda, e da tale capo di accusa deve essere prosciolto per non provata reità. Franci Francesco: è il maggior esponente dell'organizzazione comunista di Siena. Dalle dichiarazioni del Carlucci è risultato che il Franci, dopo il ritorno dal con.fino di polizia dove era stato mandato perché recidivo in reati comuni, prese le redini del movimento comunista di Siena e divenne il .fiduciario locale. Era a contatto col Gilardi dal quale riceveva stampe per la propaganda, ed è risultato che una volta il Gilardi fu ospitato in casa della cognata del Franci per intercessione di costui. Dai rapporti della Questura risulta che il Franci svolgeva la sua attività specialmente nel quartiere Salicotto che era il covo del sovversivismo, e che teneva riunioni nel]'osteria di tal Nencini Amedeo. Di tali riunioni vi è cenno anche nelle dichiarazioni del Ceccherini. Il Carlucci ha dichiarato cli essere entrato nel Partito Comunista per opera del Franci, ed anche il teste Savelli ha deposto di avere avuto sollecitazioni dal Franci cli entrare nel Partito Comunista e di avere avuto da costui stampe sovversive che però ha strappato. Dalla deposizione dell'agente Demarchi è risultato che il Caducei nel primo colloquio avuto con lui ebbe a dirgli che il Franci era il capo dell'organizzazione locale e che egli in atto lo sostituiva perché il Franci era in carcere; e gli confidò che tra lui ed il Franci era sorto un dissidio per vedute politiche ed in seguito a tale dissidio il Franci nella sua qualità di
!'RIMA PARTI(: SEKT!;NZE P.RO:--JUNZIATE DAL T .S.n.s.
fiduciario gli aveva ritirato tutte le stampe comuniste che egli teneva in conseo-na. Queste circostanze dette dal Carlucci al Demarchi in tempo non sospe~o dimostrano quale carica importante occ~1pava il Franci nel;'orga~ nizzazione di Siena, e pertanto egli deve essere ntenuto colpevole dei reati di appartenenza al PartÌto Comunista e di propaganda a senso del r " e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Ceccherini Angelo : costui era uno degli elementi più attivi della c~llula di Siena ed era in intimi rapporti col Franci capo della cellula locaie. Prendeva parte alle riunioni comuniste tenute dal Franci nell'osteria di tale Nencini. Il Baragli ha dichiarato che il Ceccherini lo invitò ad entrare nel Partito Comunista e che per invogliarlo alle idee comuniste gli diede un opuscolo intitolato <e Da Amsterdam a Mosca» . Al dibattimento il Ceccberini ha dichiarato di essere antifascista; ha confermato di avere effettivamente invitato il Baragli ad iscriversi nel Partito Comunista e di aver sempre fatto di tutto per procurare aderenti al Partito Comunista in odio al fascismo. Il contegno arrogante e spavaldo da lui tenuto al dibattimento ha dato la conferma che egli è un accanito ed irriducibile sovversivo. Pertanto si hanno elementi di prova più che sufficienti per ritenerlo colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. 0
Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene net riguardi cli ciascun imputato colpevole dei reati sopra specificati. A Carlucci infligge:
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del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge; ed aggiunge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.. A Franci infligge: - per il reato di appar tenenza al Partito Comunista quattro anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del r cpv. dell'art. 4 della citata legge, con l'aggiunta di tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; 0
- per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge, con l'aggiunta di tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.. Procedendo quindi al cumulo giuridico delle pene a norma dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena di cinque anni di reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A Ceccherini infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista quattro anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli sopracitati; - per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.
E procedendo al cumulo delle pene a norma dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena di cinque anni di reclusione oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni cli vigilanza speciale.
- per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del I cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, ed aggiunge alla reclusione tre anni di vii!ilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; o
Ritenuto che j condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P ..
- per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della stessa legge; aggiunge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P ..
P.Q,M,
0
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E procedendo al cumulo giuridico delle pene a norma dell'art. 68 C.P. determÌ:na la complessiva pena di quattro anni cli reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni cli vigilanza speciale. A Baragli infligge: per il reato di appartenenza al Partito C_o1nunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4, r" e 2° cpv., della legge 25.11,1926, n. 2008; 28 C.P.; 485-486 C.P. Esercito, assolve Lorenzini Gualtiero e Mancini Settimio per non provata reità dai delitti a loro ascritti ed ordina che essi siano posti in ìibertà se non detenuti per altra causa; Baragli Delfo per non provata reità dal solo delitto di propaganda. Dichiara Carlucci Gino, Franci Francesco e Ceccherini Angelo colpevoli dei delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda, il Baragli del delitto di appartenenza al detto partito e condanna: F ranci e Ceccherini ciascuno alla complessiva pena di cinque anni di reclusione;
T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA ))ELLO STATO
Carlucci alla complessiva pena di quattro anni di reclusione; Baragli a due anni cli reclusione. Tutti costoro alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anni di vigilanza speciale ed al pagamento in solido delle spese processuali. Roma, 13-4-1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.u.1932, n. 1403: Ceccherini viene scarcerato dalla Casa Penale di Finale Ligure il 13.rr.1932. Detenuto dal 20.9.1930 al 13.n.1932. Pena espiata: anni 2, mesi I e giorni 23. Carlucci viene scarcerato dalla Casa Penale di Piacenza il 13.n.1932. Detenuto dal 20.9.1930 al 13.rr.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 1 e giorni 23. Istanze di grazia inoltrate dal Carlucci e dalla moglie il 30.5.1931 e il ro.8. 1931 vengono respinte. · Il Caducei incorre varie volte nel reato di lesioni personali e la competente Autorità giudiziaria ordinaria di .Siena (Pretore e Tribunale) emette sentenze nei suoi confronti il 2r.2.1924, il 5.rr.1929, il 4.2.1930 e il 30.6.1930. Baragli si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27.5.1931; istanza respinta. A seguito del parere favorevole espresso dal Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Balsamo, una seconda istanza di grazia inoltrata dalla madre l'u.n.1931 viene accolta e, pertanto, viene concesso, con decreto di grazia del 4-2.1932, il condono condizionale della residua pena da espiare. Il Baragli, quindi - detenuto dal 20.9.1930 -, viene scarcerato dalla Casa Penale di Ancona il 7.2.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 4 e giorni 17. Nei confronti di Ceccherini, Carlucci e Baragli il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del r2.r.1933, cessata per l'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932,
PRIMI\ P1IRTE:
SE NTE!\ZE PRONUKZIATE DAL T.S.D.S.
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n. 1403, l'esecuzione della condanna, della vigilanza speciale e della interdizione dai pubblici uffici. Franci non può usufruire dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 14.03~ ostandovi i precedenti penali. Con sentenze emesse dalla competente Autorità giudiziaria di Siena (Pretore, Tribunale e Corte di Appel1o) il 20.ro.1911, il 29.12.1914, il 2.3.1915, il 3.5.1915, il 12.ro.1915, il 20.2.1918, il 29.12.1919, il 12.8.1920, il 1°.2.1923, il 13.3.1925, il 25.11.1925, 1'8.ro:1926, il 28.r.1930 e il 14.10.Ì930 il Franci venne condannato a pene varie perché ritenuto colpevole di numerosi reati di furto nonché dei reati di oltraggio, minaccia, resistenza e violenza agli agenti. La Corte di Appello di Roma cumulò, con ordinanza del 13.5.1931, le pene inflitte dal T.S.D.S. e dal Pretore di Siena con sentenza del 14.10.1930 passata in giudicato il 4.u.1930, determinando la pena complessiva da espiare in 5 anni, r mese e 5 giorni di reclusione. Pertanto il Franci, detenuto dal 26.rr. 1930, venne scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 10.IO. 1935.
Nota. - Con sentenza n. ro del 21.1.1931 la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti del latitante: -
Guermandi Luigi, nato il 23.9.1900 a Milano, tappezziere.
Il Guermandi venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 23 del 9.3.1936 (v. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936 l>).
TRIBUN1".,E SPECIALE PER LA DIFESA DEL LO STATO
Reg. Gen. n. 324/1930
SENTENZA N. 10
Il Tribunale Speciale per la difesa delìo Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N. ; Giudice Relatore: Buccaforri Giacomo; Giudici: Alfa ro Alfredo, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato, Le Metre Gaetano, Conticelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
nella causa contro : Bianchi Elio, nato 1'11.9.1893 a Sticciano (Grosseto), opera10; Visconti Benedetto, nato 1'8.2.1894 ad Abbadia San Salvatore (Siena), minatore; Ghilardi Francesco, nato il minatore;
20.9.1904
ad Abbadia San Salvatore (Siena),
Fabbrini Alessandro, nato 1'8.6.1897 ad Abbadia San Salvatore (Siena), minatore; 12.1.19 02
ad Abbadia San Salvatore (Siena),
Visconti Aurelio, nato il 13.9.1897 ad Abbadia San Salvatore (Siena), muratore; Banchi Aristeo, nato il
SEKT ENZE PRONtJ:-VZIJ\T E D,IL T.S.D .S.
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I N PUBBLICA UDIEN ZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti pr ocessuali, sentito il P.M., sentiti i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola , IN FATTO ED t N DIRITTO
è risultato quanto appresso. Omissis
SE NTEN ZA
Forti Corrado, nato il opera10;
P RIMA !>ARTE:
22.2.1907
a Grosseto, operaio fornaio.
IMPUT A TI
Tutti: r) del delitto di cui al r" cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere fatto parte nel 1930 del Partito Comunista ricostituito in diverse località della Toscana (Siena, Abbadia San Salvatore, Grosseto, Firenze e Piombino) dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità; 2) del delitto di cui al 2° cpv. de.ll'art. 4 della ci tata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista mediante diffusione cli stampe sovversive.
I presupposti· àel fatto sono identici a quelli specificati nella precedente sentenza n. 9.
Gli imputati nominati in rubrica sono stati denunziati come facenti parte rispettivamente dell'organizzazione di Abbadia San Salvatore e Grosseto, e le risultanze nei riguardi di ciascuno di essi sono le seguenti. Bianchi Elio: il suo nome risultava dai documenti sequestrati al Gilardi ed era indicato come fiduciario del Partito Comunista per la zona mineraria di Monte Amìata in Abbadia San Salvatore. li Commissario Martignetti prima di recarsi ad Abbadia spedì al Bianchi da Livorno la cartolina fiorata preavvisandolo del suo arrivo, e q~ando si presentò al Bianchi in veste d'inviato speciale questi gli chiese se avesse la parola d'ordine per farsi riconoscere. Al che il Commissario presentò subito la busta chiusa contenente la frase risultante dai documenti del Gilardi: « Vengo da parte di Nello>) e la ripetette a viva voce. Dopo di che il Commissario informò il Bianchi che era stato inviato dal Comitato Centrale di Milano, che aveva portato delle stampe per la propaganda e che aveva bisogno di conoscere i componenti del Comitato locale per urgenti comunicazioni. Si stabilì che la riunione sarebbe avvenuta a metà strada fra Abbadia e Piancastagnaio nel bosco Rocchetto alle ore u,45. All'ora stabilita il Bianchi giunse sullo stradale ed assicurò l'emissario che aveva avvertito i compagni e che questi si trovavano poco lontano. Quindi s'incamminarono insieme e giunti al bosco Rocchetto s'inoltrarono in detto bosco. Ad un certo punto il Bianchi emise un fischio come segnale, e dal fitto fogliame avanzarono quattro individui e cioè Forti Corrado, Fabbrini Alessandro, Visconti Benedetto e Ghilarcli Fr ancesco, i quali furono presentati dal Bianchi allo pseudo emissario come componenti del Comitato Comunista per la zona mineraria cli Monte Amiata. Si parlò q uindi delle paghe, della disoccup azione, della propaganda del Soccorso Rosso. N el
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TRIBUNALE SPECIALE PER l..A [){l'ESA DEtLO STATO
frattempo sopraggiunsero gli agenti di P.S. ed i cinque comunisti convenuti furono tratti in arresto. Tutto ciò emerge dal rapporto della P.S. ed è stato confermato al dibattimento dal Commissario Martignetti. Le dette circostanze sono state anche confermate in istruttoria ed al dibattimento dallo stesso Bianchi il quale specificò che egli informò il Forti dell'arrivo dell'amico di Nello, e che gli diede l'incarico di far intervenire all'appuntamento gli altri compagni. Bianchi ha anche ammesso i suoi precedenti contatti con l'interregionale comunista Nello e quando in Questura gli fu mostrata la fotografia del Gilardi lo riconobbe per il Nello. Disse di aver ricevuto dal Nello l'incarico di organizzare una cellula fra i minatori della zona di Monte Amiata, di aver ricevuto stampe sovversive e cioè: copie del giornale « Battaglie Sinda~ali » e dell'opuscolo << Il comunista», e di avergli una volta dato alloggio m casa sua. Nella perquisizione eseguita in casa ciel Bianchi fu trovata una lettera proveniente da Grosseto a firma Aristeo, identificato per Bianchi Aristeo, il quale lo preavvisava che si sarebbe recato con un amfco ad Abbadia e gli raccomandava di preparargli una buona me.renda ; l'amico era il Nello. Queste risultanze danno la prova che il Bianchi era il fiduciario del Partito Comunista in Abbadia che si manteneva a contatto con l'interregionale dal quale riceveva istruzioni per l'organizzazione e stampe comuniste per la propaganda. E pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r 0 e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Forti Corrado, Visconti Benedetto, Ghilardi Francesco e Fabbrini Alessandro: presero parte al convegno nel bosco Rocchetto per essere presentati dal Bianchi all'emissario del Partito Comunista e furono arrestati sul luogo della riunione. Ciò è risultato dalle stesse dichiarazioni del Bianchi il quale specificò di avere incaricato il Forti di avvisare gli altri compagni. Essi nei loro interrogatorì non hanno potuto negare di essersi trovati alla riunione nel bosco Rocchetto, perché furono sorpresi ed arrestati precisamente in detto luogo, ma a loro discolpa hanno dichiarato di essersi trovati per caso nel bosco senza sapere che doveva aver luogo una riunione per essere presentati all'interregionale comunista. Dalle dichiarazioni stesse del Bianchi è risultato invece che essi erano perfettamente a conoscenza dell'arrivo del funzionario comunista e che la riunione aveva lo scopo di presentarli al detto funzionario. Il fatto, ormai accertato, che tutti e quattro in seguito ad un segnale convenuto, e cioè al fischio emesso dal Bianchi, uscirono contemporaneamente dalla boscaglia dove erano nascosti ed avanzarono insieme verso il Bianchi e l'emissario, dimostra che erano a piena conoscenza del vero scopo
PRIMA PARTE: SEKTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D .S.
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del convegno. Si ha perciò prova certa della loro appartenenza al Partito Comunista. Nei riguardi del Forti è anche risultato che durante la perquisizione fattagli al momento di entrare in carcere gli furono trovate nascoste fra le calze e le mutande lire 700 che egli aveva portato con sé sul luogo della riunione, probabilmente per consegnarle all'emissario comunista quale contributo raccolto fra i compagni per il Soccorso Rosso. Egli non diede sufficienti spiegazioni circa il possesso di detta somma limitandosi a dii·e che era denaro di sua pertinenza. Se ciò fosse vero non vi era ragione che egli nascondesse la somma fra le calze e le mutande; onde si ha motivo di ritenere che la detta somma provenga da contributi degli affiliati all'organizzazione comunista locale. Questa circostanza e il fatto di essere stato egli incaricato dal Bianchi di radunare gli altri compagni rende più grave la sua responsabilità e se ne terrà conto nell'applicazione della pena. Quanto all'accusa di propaganda nei riguardi del For ti, del Visconti Benedetto, del Ghilardi e del Fabbrini, non essendo emersi elementi sufficienti di prova a loro carico devono essere prosciolti per non provata reità. Visconti Aurelio : è risultato che costui era il padrone della bottega dove lavorava Bianchi Elio e che si è trovato presente quando il Commissario Martignetti andò nella detta bottega per trovare il Bianchi. Il detto Commissario dichiarò che quando andò a trovare il Bianchi, avendo notato la présenza del Visconti, si dimostrò perplesso nel parlare; ma il Bianchi, accortosi di tale perplessità, lo rassicurò dicendo: << E' uno dei nostri! >> . E poi rivoltosi verso il Visconti gli presentò lo pseudo emissario dicendo : << E' un amico di Nello! ». Quindi il Visconti assistette al colloquio fra i due. Ciò farebbe ritenere che anche il Visconti fosse affiliato all'organizzazione comunista di Abbadia. Ma a porre in dubbio questa logica deduzione sta il fatto che il Visconti non intervenne alla riunione nel bosco, mentre se fosse stato uno degli affiliati vi avrebbe anch'egli preso parte, tanto più che si era trovato presente nel momento in cui si era stabilito il luogo e l'ora del convegno. Questa circostanza adunque lascia nella coscienza del Tribunale il dubbio che il Visconti facesse parte dell'organizzazione comunista di Abbadia. E pertanto il Tribunale r itiene di doverlo assolvere da entrambe le imputazioni ascrittegli per non provata reità ordinandone la scarcerazione. Banchi Aristeo: costui fu tratto in arresto perché nella perquisizione eseguita in casa di Bianchi Elio è stata trovata una lettera che egli da Grosseto spedì al detto Bianchi nel giugno 1930 con la quale lo preavvisava che si sarebbe recato ad Abbadia con un amico per farglielo conoscere. Il contenuto della lettera è in tali termini da ritenere che l'amico fosse uno del Partito Comunista. Il Banchi, nel riconoscere la lettera per sua, ha dato sul 6. - U.S.
T R!lltil\/\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST1\TO
PRIM1\ PAR'!'E: SEXIENZE PRON UNZI1ìTE lML T.S.D.S.
suo contenuto spiegazioni mendaci e contraddittorie. Ammise di essere andato ad Abbadia con una comitiva di amici, ma negò che fra costoro vi fosse il funzionario del Partito Comunista. Invece lo stesso Bianchi Elio, nei suoi interrogatod ed anche in un confronto avuto col Banchi davanti al Giudice Istruttore, dichiarò e sostenne che il Banchi appena giunto ad Abbadia gli presentò la persona preannunciata come un funzionario del Partito Comunista che si occupava della ricostituzione del partito e che, mentre essi rimasero in colloquio., il resto della comitiva si allontanò. Tutto ciò è stato confermato dal Bianchi anche al dibattimento. Queste risultanze offrono la prova che il Banchi Aristeo faceva parte dell'organizzazione comunista, e perciò dev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n . 2008. N on vi sono elementi certi di prova che il Banchi abbia svolto anche propaganda e da tale capo di accusa dev'essere prosciolto per non provata reità.
Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P ..
Passando all'applicazione delìe pene il Tribunale le determina per ci.ascun imputato come appresso. A Bianchi Elio infligge : - per il reato di appartenenza al Partito Comunista quattro anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del r cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, e aggiunge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; 0
- per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione p~rpet:1a dai pubblici uffici a senso del 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge. S1 aggmnge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma del citato art. 28 C.P .. E procedendo al cumulo della pena a norma dell'art. 68 C.P. determina Ja complessiva pena in cinque anni di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Visconti Benedetto, Ghilardi Francesco, Fabbrin! Alessandro e Banchi Aristeo infligge, per il reato di appartenenza al P~r:ito C~munista, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del I cpv. dell'art. 4 della citata legge, ed acrgiun<re 0 0 per ciascuno tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P..
P.Q.M.
ll Tribunale, letti ed applicati gli art. 4, r" e 2 ° cpv., della legge 25.11.1926, n . 2008; 485- 486 C.P. Esercito; 28 C.P., assolve: ~ Visconti Aurelio da entrambi i reati ascrittigli per non provata reità ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa;
- Visconti Benedetto, Ghilardi Francesco, Fabbrini Alessandro, Forti Corrado e Banchi Aristeo dal solo reato di propaganda. Dichiara Bianchi Elio colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda; Visconti Benedetto, Ghilardi, Fabbrini, Forti e Banchi colpevoli del reato di appartenenza al detto partito e condanna: -
Bianchi alla complessiva pena di cinque anni di reclusione;
-
Forti a tre anni di reclusione;
- Visconti Benedetto, Ghilardi , Fabbrini e Banchi ciascuno a due anni di reclusione. T utti i suddetti anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anm di vigilanza speciale ed al pagamento in solido delle spese processuali. Roma, 14-4-1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
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. Al Forti Corrado infligge, per il reato di appartenenza al Partito Comunista, tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del_ I cpv. dell'art. 4 della legge citata; ed aggiunge tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P .. 0
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932,
n. 1403: Bianchi Elio viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 15.11.1932. Detenuto dal 18.9.1930 al 15.11.1932. Pena espiata : anni 2, mesi 1 e giorni 27.
TRIB UNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Forti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il ro.11.1932. Detenuto dal 19.9.1930 al 10.rr.1932. Pena espiata: anni 2, mesi r e giorni 21. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 17-5.1931; istanza respinta. Visconti Benedetto si associa a istanze di grazia inoltrate dalla moglie iJ 15-4-1931 e il 2I.II.I93I. La prima istanza viene respinta mentre per la seconda viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare con decreto di grazia
de.I 29.2.1932. Pertanto il Visconti, detenuto dal 18.9.1930, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Imperia il 5.3.1932. Banchi Aristeo, detenuto dal 25.9.1930 viene scarcerato, per .fine pena, dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 24.9.1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dai fratelli il 20.8.1931; istanza respinta. Fabbrini, detenuto dal 18.9.1930 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Spoleto il 17.9.1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 7.7.1931; istanza respinta. Ghilardi, detenuto dal 19.9.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Civitavecchia il 18.9.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il
22.7-193r. Il T.S.D.S., con declaratorie emesse il 28.u.1932 nei confronti di Bianchi Elio, Visconti Benedetto, Forti Corrado e Banchi Aristeo e il 12. I. r933 nei confronti di Ghilardi Francesco e Fabbrini Alessandro, dichiara cessata, per effetto dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.r932, n . 1403, l'esecuzione della condanna, della vigilanza speciale e della interdizione dai pubblici uffici. La Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale), con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 28.2.1964, dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 14.4. 1931 nei confronti di tutti gli imputati, condannati e assolti (art. I D .L.L. 27.7.r944, n. r59).
Nota . - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. rr del 21.1.r93r, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò,
J>RIMA l'ARTE :
SENTl::NZE PRON UNZIATE DAL 'f.S.D .S.
tra l'altro, di non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista per insufficienza di prove. La Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre - con la suddetta sentenza - , di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine ai re~ti di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al suddetto partito e di propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista nei confronti di : - Notari Egisto, nato il 26.12.1906 a Montegiovi Castel del Piano (Grosseto), operaio, detenuto dal 25.9.1930; - Arnmazzini Ettore, nato i.I dal 25.9.1930; -
12+ 1906
a Grosseto, operaio, detenuto
Tognetti Ettore, nato il 6.5.1905 a Perugia, muratore, detenuto dal
2 5·9·1 93°;
- Posfortunato Natale, nato il 25.12.1889 a Cavriglia (Arezzo), dispensiere di cooperativa, detenuto dal 15.9.1930.
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TR!IlUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 324 / 1930
SENTENZA N. 11
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto d a: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo·
'
Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Pasqualucci Renato Le Metre Gaetano, Conticelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .;
PRIMA P:\RTE: SENTE:-;zE P:RONt'::-lZl:\TE D:\I. T,S.D,S.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentito il P.M., sentiti i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola) IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. Omissis
ha pronunciato la seguente
SE NTENZA nella causa contro : Zecchi Mario, nato il 24.5.1896 a Galluzzo (Firenze), argentiere; . . Tanzi Attilio, nato l'I. rr.I894 a San Giovanni Valdarno (Arezzo), bracciante; Fiaschi Libero, nato il 2r.ro.1908 a Piombino (Livorno), cameriere; Riccucci Ivar, nato il 16.2.1906 a Bibbona (Livorno), tornitore; Riccucci Ulderico, nato il 27-6.1901 a Bibbona (Livorno), tornitore ; Guer~ieri Angiolino , nato il 9.2. r908 a Piornbino (Livorno), operaio metallurgico; Rossi Amelio, nato il 30.9.1908 a Piombino (Livorno), meccanico.
IMPUTATI
Tutti:
1) del reato di cui al 1° cpv. dell'~rt. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per ~~er fatto parte nel 1930 del Partito Comunista ricostituito in diverse l~caltt~ della T oscana (Siena, Abbadia San Salvatore, Grosseto, Firenze, Ptombmo) dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità; 2) .del rea~o di cui al. 2° cpv. del~'art. 4 della citata legge per avere fatto 1oropa(Yanda comunista nelle anzidette circostanze d1 tempo e d1 luo(Yo 0 0 mediante diffusione di stampe sovversive.
I presupposti· del fatto sono identici a quelli specificati nella precedente sentenza n. 9.
Gli imputati nominati in rubrica furono denunciati quali facenti parte dell'organizzazione comunista rispettivamente di Piombino e Firenze, come si dirà in seguito, e le risultanze nei riguardi di ciascuno sono le seguenti . Zecchi Mario: è stato tratto in arresto perché il suo nome ed il suo indirizzo sono stati trovati nei documenti sequestrati al Gilardi, in cui era indicato come fiduciario del Partito Comunista di Firenze. Nei suoi interrogatod egli si è mantenuto sempre negativo protestando la sua innocenza. E poiché né in istruttoria né al di.battimento è risultato altro a suo carico, il Tribunale ritiene che la sola indicazione nei documenti del Gilarcli non è prova sufficiente per affermare con sicura coscienza la sua colpevolezza in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di. propaganda a lui ascritti. E pertanto lo assolve dalle dette imputazioni per non provata reità ordinando la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Tanzi Attilio: il nome di costui figurava nei documenti sequestrati al Gilardi e propriamente sul documento n. 629/II contrassegnato col n. 24 sul quale si legge: « Coop del Porcellino. Per Tanzi ». Recatosi il Commissario Martignetti nella frazione Porcellino di Figline Va1darno (Firenze), rintracciò il Tanzi e, avvicinatosi a lui, si presentò pronunziando la parola d'ordine risultante dai documenti sequestrati al Gilardi e cioè : « Io sono Stinco». Risulta dagli atti che il Tanzi a queste parole nulla obiettò e che, quando subito dopo il Commissario Martignetti gli disse: « E' stato arrestato Giovanni! » ( alludendo al Gìlardi), il Tanzi abbia risposto: « Me lo immaginavo! >>; ma poi, assalito da qualche dubbio sull'identità del detto Commissario, abbia soggiunto: e< Ma io non conosco Giovanni» .
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA ))ELLO S'l'ATO
Il Tanzi ha negato di aver detto al Commissario la frase: « Me ]o immaginavo! >> affermando invece di essersi dimostrato sorpreso al discorso dello sconosciuto, e di aver dichiarato di non conoscere Giovanni. E dalJa deposizione fatta dal Commissario Martignetti al dibattimento è emerso che quando egli avvicinò il Tanzi questi tenne un contegno che non dava la certezza che egli fosse in rapporti coll'emissario comunista. In mancanza di altri elementi il Tribunale ritiene che non si possa né affermare né escludere la responsabilità del Tanzi, e perciò egli deve essere assolto da entrambe le imputazioni ascrittegli per non provata reità e scarcerato se non detenuto per altra causa. Fiaschi Libero: fra i documenti sequestrati al Gilardi vi erano indicazioni che servirono ad identificare il Fiaschi quale fiduciario del Partito Comunista per Piombino. Infatti sopra uno di tali documenti si è trovato scritto: << A-rgen. - Caffè Centrale -:. Libero Comm. 27 - 7 - Scrivere cartolina - Rossi>>. Mettendo in relazione questo documento con altri sequestrati si è potuto accertare che Argen. significava Piombino. E fatte indagini_ a_ Piombino risultò che esisteva il Caffè Centrale e che in esso prestava serv1z10 come commesso certo Libero Fiaschi. ~erciò il Commissario Martignetti prima di recarsi a Piombino mandò da Livorno una cartolina fiorata all'indirizzo di Fiaschi con la scritta: « Saluti >> e firmata Rossi. Poi scrisse con inchiostro simpatico: « Domani sera venerdì verrò da Milano F per urgentissime comunicazioni riservate Avvisare subito C. - Parola di riconoscimento: Vengo a nome di Rossi>>. Fu quindi incaricato l'agente di P.S. Bellati di presentarsi al Fiaschi camuffato da funzionario del Partito Comunista. E difatti presentatosi al Fiaschi, consegnò la busta con la parola d'ordine « Vengo a nome di Rossi>> e la ripeté poi a voce. Quindi chiese al Fiaschi se aveva ricevuto la cartolina, ed alla risposta affermativa il Bellati lo invitò a leggere lo scritto con inchiostro simpatico. Cosa che il Fiaschi fece subito recandosi nel retrobottega per sottoporre lo scritto a reazione. Ritornato di nuovo dal Bellati, il Fiaschi disse che avrebbe provveduto subito. E difatti uscì dal Caffè ed andò a trovare Riecucci Ivar, che era in quei pressi, e l'incaricò di andare ad avvisare i compagni Riccucci Ulderico e Guerrieri Angiolino perché si avviassero verso la località Casone Maresca per la strada Fiume. Rientrato nel Caffè, il Fiaschi disse allo pseudo emissario che era tutto fatto e lo indirizzò verso la località suddetta. L'agente andò avanti seguito dai due Riccucci e dal Guerrieri e giunti sul posto furono tratti in arresto da altri agenti che li seguivano. Poco dopo si procedette all'arresto anche del Fiaschi che era rimasto nel Caffè. E perquisito nella persona gli fu trovata la cartolina fìorata la quale presentava evidenti abrasioni nella parte
PRIM1\ PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL 'f.S.D.S.
dove era stato scritto con inchiostro simpatico in .quanto egli, dopo di avere decifrato lo scritto, l'a,veva cancellato. Tutte queste circostanze sono emerse dalle deposizioni del C?m_missario Martignetti e dell'agente Bellati, e trovano riscontro nelle d1cl11arazioni, per quanto reticenti, dello stesso Fiaschi e dei ~uo~ compagni arre~ stati sul luooo del convegno, specialmente in quelle d1 R1ccucc1. Ivar e d1 b . . Riccucci Ulderico. Costoro anzi, nel loro pr11no mterrogatono, avevano dichiarato di essere entrati a far parte del Partito Comunista per istigazione del Fiaschi. Non vi ha quindi dubbio che il Fiaschi sia il fiduciario del Partito Comunista di Piombino, e come tale deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25. r r. 1926, n. 2008. 0
Riccucci Ivar : è colui che fu incaricato dal Fiaschi di radunare i compagni per andare al convegno e presentarsi allo pseud~ em~ss~rio. Egli ~ stato arrestato precisamente sul luogo d,el con_vegn?. Nei su01. m ter:og~ton ha sempre confessato di appartenere all orga_~zzaz1one co1_numsta d1 Piombino, e propriamente alla cellula dello stab1hmento Of.fìcme Maremmane; ma mentre nel suo primo interrogatorio aveva dichiarato di essere entrato nel detto partito per opera del Fiaschi, successivame~te diss~ di e~sere stato sollecitato da Rossi Amelio; e di avere a sua volta mdotto 11 cugmo Ulderico ad entrarvi e di avergli dato un opuscolo sovversivo. Ha ammesso che il Fiaschi lo ha informato della venuta dell'interregionale e che lo ha incaricato di radunare i c?mpagni per parte~ipare al convegno. Ha confessato infine che mentre vemva tradotto ha scntt~ sulle pareti dello scompartimento del treno cc Viva Lenin>>. Pe:tanto egh_ deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r.r926> Il. 2008.
Riccucci Ulderico: anche questi fu arrestato sul luogo del convegno indetto dal Fiaschi per l'abboccamento con lo pseudo emissario comunis~a. Nei suoi interrogatori ha confessato di essere entrato a far parte del Partito Comunista per invito di suo cugino Ivar, ma ha negato di aver fatto propaganda. V1 è perciò nelle sue stesse dichiarazioni la prov~ della sua appartenenza al Partito Comunista, e di tale reato deve essere ritenuto colpevole : ma in mancanza di elementi certi in ordine all'imputazione di propaganda dev'essere assolto da questo capo di accusa per non provata reità. Durante la sua detenzione preventiva diede prova di ravvedimento ed in~Eri~zò_ a S.E. il Capo del Governo una supplica nella quale ha fatto ampie dichiarazioni di sottomissione; si è dimostrato pentito del mal fatto ed ha promesso di comportarsi in avveni re da buon cittadino. In considerazione di
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTE NZE J?RONU:-iZIATE DAL T.S.D. S.
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tale suo ravvedimento lo si ritiene meritevole del beneficio delle attenuanti generiche delle quali si terrà conto nell'applicazione della pena.
dell'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, ed aggiunge alla reclusione tre anm di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.;
Guerrieri Angiolino: è stato arrestato mentre si recava al conveo·no i1~detto dal Fiaschi e si è giustificato dicendo che non sapeva se si tratt:sse d1 un convegno comunista. Il Riccucci Ivar difatti, nel confessare di aver invitato il Guerrieri al convegno, ha però dichiarato di non averlo informato che esso aveva lo scopo di un abboccamento con l'emissario comunista. Questa dichiarazione potrebbe apparire compiacente se si tiene presente quanto disse il Bellati, e cioè che il Guerrieri luncro la via, essendosi accorto che erano pedinati, invitò i compagni a cambia~e località. Il Tribunale ritiene che queste risultanze non danno la certezza che il Guerri~ri appartenga al Partito Comunista né che abbia svolto propaganda; e p~rctò .lo assolve da entrambe le imputazioni ascrittegli per non provata re1ta ordmandone la scarcerazione.
- per il reato di propaganda tre anni di. reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché tre anni di vigilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge suddetta e dell'art. 28 C.P.. E procedendo al cumulo delle pene a norma dell'art. 68 C.P., determina la complessiva pena di quattro anni e sei mesi di reclusione con !'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A Riccucci Ivar infligge: - per il reato cli appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché tre anni di vigilanza speciale a norma del 1 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge e del1'art. 28 C.P.;
Rossi Amelio: è stato arrestato circa 20 giorni dopo eleo-li altri imputati perché il Fiaschi e i due Riccucci nei loro successivi inter~gatorì fecero il suo nome come appartenente all'organizzazione comunista di Piombino; ed anzi il Riccucci Ivar disse di essere stato indotto dal Rossi ad entrare nel P artito Comunista, mentre in un primo tempo aveva detto che ciò avv~~me p~r opera del Fiaschi. Questa seconda versione appare mendace e si rltlene sia stata fatta in seguito ad istigazione del Fiaschi per attenuare la responsabilità di costui profittando del fatto che la cartolÌna fiorata ricevuta dal Fiaschi era firmata Rossi> ed il Fiaschi aveva dichiarato nel suo primo interrogatorio che apparteneva a costui. Non sembra verosimile che 11 no1~e ~os~i, trovato sui documenti sequestrati al Gilardi e riportato sulla cartolma mv1ata al Fiaschi , si riferisca a Rossi Amelio che era di Piombino, mentre chi firmava Rossi non doveva essere di Piombino. Deve ritenersi che questo nome sia uno dei tanti pseudonimi scritti sui documenti del Gilardi per farsi riconoscere dai vad fìduciarì. Il fatto che il Rossi Amelio non. intervenne né fu invitato ad intervenire al convegno> fa ritenere che egI1 non appartenesse all'organizzazione comunista di Piombino. Ques~e. ~onsiderazi?ni l~sciano perplesso il Tribunale nel giudicare della responsab1hta del Rossi ed mducono ad assolverlo da entrambe le imputazioni ascrittegli per non provata reità, ordinandone la sua scarcerazione.
Ritenuto che i condannati sono obbligati m solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P..
Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene nei riguardi degli imputati ritenuti colpevoli nel modo sopra specificato.
P. Q. M.
A Fiaschi Libero infligge : - per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1° cpv.
- per il reato di propaganda due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge suddetta e dell'art. 28 C.P .. E procedendo al cumulo delle pene a senso dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena in tre anni dì reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A Riccucci Ulderico infligge: per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del r" cpv. dell'art. 4 della citata legge. E poiché ritiene che il Riccucci sia meritevole del beneficio delle attenuanti generiche a senso dell'art. 59 C.P. per il suo ravvedimento, come è detto avanti, il Tribunale si avvale della facoltà concessa dall'art. 6 della citata legge sulla difesa dello Stato e riduce la pena della reclusione alla metà, iissandola in un anno; e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata anche di un anno.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4, 1° e 2° cpv. , e 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008; 28 C.P.; 485-486 C.P. Esercito, assolve: -
Zecchi Mario, Tanzi Attilio, Guerrieri Angiolino e Rossi Amelio
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PAR'rE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
da entrambi i reati a loro ascritti per non provata reità ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.
n . r403, dichiarando cessata l'esecuzione della condanna, della libertà v1g1lata e dell'interdizione dai pubblici uffici.
-
Riccucci Ulderico dal solo reato di propaganda per non provata
reità. Dichiar a colpevoli:
5,3
Riccucci Ulderico, detenuto dal IO. IO. 1930, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudizia~ie di Roma il 9.r.o.1931. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 15.5. 1931 ; istanza respinta.
- Fiaschi Libero e Riccucci I var dei reati d'appartenenza al Partito Comunista e di propaganda, e Riccucci Ulderico del reato di appartenenza al detto partito ; e condanna il Fiaschi alla complessiva pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, il Riccucci Ivar alla complessiva pena di tre anni di reclusione. Entrambi anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
Zecchi (detenuto dal 9.9.r930), Tanzi (detenuto dal 12.9.1930), Guerrieri (detenuto dal IO. IO. r930) e Rossi (detenuto dal 29. ro. 1930) vennero scarcerati il r5.4.r93r.
- Riccucci Ulderico, col beneficio di cui all'art. 6 della legge suddetta. ad un anno di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per ugual tempo.
N ota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 1 2 del 2r.r.193r, l'accusa nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere nei loro confronti in .ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista per insufficienza d1 prove.
Pone a carico dei tre suddetti condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali. Roma, 15.4.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.ri.1932, n . 1403 : Riccucci Ivar viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il I 2 . I I .1932.
Detenuto dal 10.I0.1930 al r2.rr.r932. Pena espiata : anni 2, mesi r e giorni 2. Fiaschi viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il r2.11. r932. Detenuto dal 10.ro.r930 al r2.rr.r932. Pena espiata : ann i 2, mesi 1 e giorni 2. Nei confronti dei suddetti imputati il T.S.D.S. ha concesso, con declaratoria del 21.12.1932, il beneficio dell'amnistia di cui al R .D. 5.rr.r932,
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TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DI FESA DELLO STilTO
Reg. Gen. n. 308 / 1930
PRIMA PARTI; : SJlNTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 13
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanar.i Piero; Giudici : Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni , Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Meini Francesco, nato il 19.2.1902 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 7.rr.1930.
I :MPUTA T O
r) del delitto previsto e punito dal r'' cpv. dell'art. 4 della legge
25.1r.r926, n. 2008, per avere in Volterra, in epoca anteriore e fino al 7.11.1930, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine dell a Pubblica Autorità;
'
2) del delitto previsto e punito dal 2 ° cpv. stesso art. 4 citata legge per avere, il mattino del 7.r1.1930 in Volterra, fatto propaganda comun ista mediante diffusione di manifestini sovversivi da lui lanciati sulla pubblica via di S. Alessandro nei pressi del molino Amedei.
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Righi e Cosimi si assumeva che verso 1~ ore _6,30 dell? stesso 7.~1.1930 furono trovati nella via S. Alessandro, nei pressi del molmo Amede1, nove manifestini sovversivi inneggianti al comunismo e contenenti altresì frasi offensive contro il Governo nazionale e contro i dirigenti del Fascio locale. Si era ritenuto autore della diffusione i l Meini, in quanto poco lungi daì luogo dove furono rinvenuti detti manifestini fu notata la presenza dell'imputato, noto per le sue idee antifasciste. Per~ il Meini si è sempr~ mantenuto sulla negativa: sostenendo che dal 1922 nmase estraneo da ogm . . azione sovversiva. Il milite Righi affermò che i manifestini furono trovati a ro metri dal crocicchio della strada S. Alessandro, per cui l'imputato avrebbe dovuto deviare per recarsi a deporre i manifestini nella strada in direzione opposta alla sua che percorreva, e poscia ritornare indietro per riprendere il suo normale cammino facendosi trovare a breve distanza dal molino Amedei dai testi Righi e Cosimi. Il Righi soggiunse altresì che i manifestini furono trovati bagnati' ed in mezzo al fango, essendo stata una notte piovigginosa. Secondo l'elaborato peritale istruttorio i manifestini in giudiziale sequestro sarebbero stati scritti dall'imputato. Ma il Collegio, tenuto presente che gli stessi rapporti informativi affermano che a carico del Meini dal r922 nulla mai risultò ; che i manifestini erano stati trnvati bagnati ed in mezzo al fango, per cui si potrebbe anche ammettere che vi furono stati posti molto tempo prima del rinvenimento e da altre persone; che gli stess.i elementi di colpevolezza raccolti nel giudizio peritale, attraverso le risultanze dell'orale dibattimento, prospettano anche una tesi dubitativa, è d'avviso che vengano a mancare prove sufficienti per statuire che veramente sia stato il Meini a diffondere i manifestini incriminati. E perciò lo dichiara assolto per insufficienza di prove in ordine ad entrambi 1 delitti a lui ascritti: ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
P. Q. M. IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P .M. nelle sue concl usioni e l'imputato che per ultimo ebbe la parola col suo difensore, il Tribunale, ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale djbattimento si è potuto accertare
Visti gli art. 4, 1 ° ed u.cpv., della legge 25.rr.r926, n. 2008; 485-486 C.P. Esercito, dichiara il Meini assolto per insufficienza di prove in ordine ai reati ascrittigli, ed ordina che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 18-4-1931 - Anno IX.
IN FATTO ED IN DIR ITTO
Che in data 7.rr.r930 il 'tvfeini era stato denunciato dal Comando dei RR.CC. di Vol terra perché sulla testimoniale dei militi della M.V.S.N.
Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 310/1930
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 14
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Verardo Libero, nato il 23.r.1907 a Borzoli (Genova), camenere.
IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 5 della legge 25.rr.r926, n. 2008, per avere, essendo cittadino italiano, diffuso all'estero nel luglio 1930, notizie false e tendenziose sulle condizioni interne dello Stato italiano in modo da menomare il credito ed il prestigio dello Stato all'estero e per avere svolto attività nociva agli interessi nazionali; . 2) del delitto di cui all'art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, rn una lettera datata da Bona (Alo-eria) del luo-lio 1930 e fatta pubblicare a mezzo della stampa, offeso S.E. il Capo del Governo; 3) del delitto di cui all'art. 126 C.P. per avere, pubblicamente, col mezzo di cui al capo 2), sempre nel luglio r930, vilipeso il Governo fascista.
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni ed il solo difensore che per ultimo e?be la p~rola in quanto l'imputato fu persistente nella ricusa di compan_re .a~l':1d1en~a ad onta dell'intimazione fattagli ai sensi e per gli effetti ~und1c1 degh art. 522 - 524 C.P. Esercito, per cui si è proceduto oltre al dibattimento con l'assistenza del solo difensore, il Tribunale, considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emero-enze dell'orale b dibattimento si è statuito
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IN FAT110 ED IN DIRITTO
Che il giudicabile espatriato clandestinamente ebbe occasione di conoscere a Bona (Algeria) e di intrattenersi sovente col noto sovversivo e pregiudicato - perché più volte condannato per reati comuni - Buccalari. D'accordo con quest'ultimo il Verardo, nel luglio 1930, compilò una lettera contenente espressioni antifasciste in antitesi al discorso pronunciato in Toscana da S.E. il Capo del Governo; frasi oltraggiose di vilipendio alle istituzioni costituzionali dello Stato nonché di offesa a S.E. il Capo del Governo. In originale la lettera fu spedita in Italia all'indirizzo « al Supremo Consiglio di Stato - Roma)): e l'imputato, come atto di disprezzo, vi unì il proprio foglio di congedo militare. In copia poi fu inviata ai giornali esteri: « Humanité )) di Parigi, « Cri du Duetteur )> di Or ano (Algeria), il « Martello >) giornale anarchico di Boston, l' « Unità >) della Svizzera. Il Verardo successivamente andò a Danzica per poter varcare la Polonia e stabilirsi in Russia, ma venne arrestato dalla gendarmeria polacca ed ai primi di settembre consegnato all'Autorità consolare italiana. Di modo che fu provveduto all'immediato suo rimpatrio e non appena sbarcato a Venezia la Questura lo arrestò. Il Verardo in istruttoria, pur confermando tutte le chiare, precise ed esplicite confessioni già rese dinanzi alla P.S. e dichiarando di professare idee sovversive, non volle rispondere alle particolari contestazion i de] Giudice Istruttore del Tribunale Speciale perché ravvisava nel giudice stesso un giudice di T ribunale di parte. In tal senso si espresse anche nel ricusare di comparire all'udienza. Pertanto non vi è dubbio che dalla suaccen.nata narrativa scaturisce evidente che .il giudicabile con la sua opera criminosa all'estero si è voluto rendere colpevole dei reati previsti e puniti dagli art. 5 della legge 25.11.1926, n. 2008; r26 C.P.c. e 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263. In quanto nella fattispecie della sua attività svoita si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica dei delitti a lui ascritti. Vagliate e considerate tutte le risultanze dibattimentali il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene : per il disposto dell'art. 5 della citata legge speciale anni 15 di reclusione; ai sensi dell'art. 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263, anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 3.000 di multa; in base all'art. 126 C.P.c. mesi 6 di detenzione. Ed operato i] cumulo giuridico delle pene 1 regolato dagli art. 68 - 69 n. 2 , complessivamente lo condanna ad anni 16, mesi 5 di reclusione e lire 3.000 di multa; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, 3 anni di vigilanza speciale di P.S., con le spese di giudizio e con ogni altra conseguenziale di legge.
7. · U.S.
TRIIlUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
P. Q. M.
. Visti ed applicati gli art. 5 della legge 25.rr. r926, n. 2008; 13 - 28 - 39 6~ - 69 _n.. 2 - 126 C.P.c.; ~ legge 24. r2.r925, n. 2263; 522- 524 C.P. Esercito, dich~ar~ _Y erardo Libero colpevole dei reati ascrittigli e, operato il cmr~ulo gmn~1co d~lle pene, complessivamente lo condanna alla pena di a"°:11~ 16 e. mesi 5 e lire_3·?o~ di multa; c?n l'interdizione perpetua dai pubb)i~, uffìc1, con 3 ~n111 d1 v1g1lanza speciale di P.S. e con le spese di giud1z10, oltre ad ogm altra conseguenziale di legge. Roma, r8+r93r - Anno IX.
PRIMA PARTE: SENTENZE l?RONUNZIA'fE DAL T.S.l).S.
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SENTENZA N . 15
Reg. Gen. n. 341/1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di. Divis.ione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici : Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SEN T EN ZA
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. nella causa contro : NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Verardo non può usufruire dei benefici di clemenza previsti nei vari dec~·eti reali emessi dopo la condanna inflittagli ostandovi i precedenti pen~h: r_o condanne delle quali 6 per furto e le altre per omessa denunzia d1 armi,_porto abusivo di armi:' possesso ingiustificato di oggetti ed espatrio clandestmo; sentenze pronunziate dal Pretore e dal Tribunale di Savona.
Falerni Maria Antonietta, nata il 25.9.19ro a Greve (Firenze), insegnante elementare; Gradi Renata, nata il 31.10.r910 a Siena, studentessa; Naldini Luigi, nato il 23.11.1902 a Firenze, tipografo.
IM PUT A TI
Su richiesta della Procura Generale Militare il direttore della Casa di Reclusione di Fossano comunica, in data 23.3.1956, che il Verardo venne scarcerato, per grazia sovrana, il 22.8.1943. Detenuto dal r3.ro.r930 al 22.8.1943. Pena espiata: anni 12, mesi ·IO e giorni 9.
r) dei delitti di cui agli art. 3 cpv. in relazione all'art. 1 u.p. della legge 25.11.1926, n. 2008, e 120 C.P., per avere in Firenze ed in altre località della Toscana, nell'anno r930, a mezzo della stampa, istigato a commettere fatti diretti contro la vita del Capo del Governo ed a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato;
2) del delitto di cui all'art. 9 cpv. della legge 24-12.1925, n. 2263, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso S.E. il Capo del Governo.
Omissis
P. Q. M.
Visti gli art. 3 cpv. della legge 25.rr.1926, n . 2008; r3-39-56 C.P.c.; 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263; 485 C.P. Esercito, dichiara Naldini Luigi, Falorni Maria e Gradi Renata colpevoli del solo reato di cui all'art. 9
IOO
TRIBUNALE SPECIALE PE R !_A DIFESA l)ELLO STATO
cpv. legge 24. r2.1925, n. 2263 - in tal senso modificando il capo di accusa -, e, diminuita di 1/6 per la minore età la pena irrogata alla Falerni ed alla Gradi, condanna: -
Falorni e Gradi a mesi 5 di reclusione e lire· 500 di multa a cia-
scuna;
PRIMA PARTE:
SENTliNZE l'RONUNZl :\TE l)AJ. T.S.D.S.
101
SENTENZA N. 16
Reg. Gen. n. 12/1931
Il Tribunale Speciale per la difesa deJlo Stato composto da: Presidente: Ciacci Aug1.1sto, Generale di Divisione;
-
N aldini a mesi 8 e lire 500 di multa.
Tutti alla reclusione; con le spese di giudizio oltre ad ogm altra conseguenziale di legge. Roma, 18+1931 - Anno IX.
Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SEN T ENZA
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
nella causa contro: Tagliavini Luigi, nato il 2.1.1891 a Reggio Emilia, metallurgico;
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Naldini, detenuto dal 25.rr.1930, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 22.7.1931. Su istanza di grazia inoltrata dal Naldini viene dichiarata condizionalmente condonata la pena pecuniaria di lire 500 di multa; decreto di grazia emesso il 23.6.1932.
Comoli Carlo, nato il 23.8.1883 a San Pietro Mosezzo (Novara), elettricista; Bordigoni Cesare, nato il 25.r.1895 a Torino, fabbro; N icola Lazzaro, nato il 28.10.1896 a Collegno (Torino), meccarnco; Nieri Arminio, nato il 12.3.1901 a Pescia (Pistoia), fabbro; Brachini Valerio, nato il 23.10.1903 a Montieri (Grosseto), m uratore;
Falerni, detenuta dal 25.u.r930, viene scarcerata, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 23+r93r. Su istanza di grazia inoltrata dalla Falorni viene dichiarata condizionalmente condonata la pena pecuniaria di lire 500 di multa; decreto di grazia emesso il 16.5.1932.
1:falinverni Eugenio, nato il 16.12.1899 a Piacenza d'Adige (Padova), operaio;
Gradi, detenuta dal 25.11.1930, viene scarcerata, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 23+1931. La multa di lire 500 viene pagata dalla Gradi il 9.1.1932.
IMPUTATI
Bietolini Antonio, nato il 13.6.1900 a Perugia, meccan.ico;
Giordano Giuseppe, nato il 12.3.1900 ad Olcenengo (Vercelli), meccanico.
Tutti: Il T.S.D.S., con declaratoria emessa il 30.11.1932, concede al Naldini, alla Falerni e alla Gradi il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932,
n. 1403. La Gradi viene riabilitata con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 15.6.1936.
1) del delitto previsto e punito dall'art. 4 P·P· e 6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Torino, nel dicembre 1930 ed in precedenza, in correità fra loro, concorso alla ricostituzione dell'organizzazione comunista già disciolta dalla Pubblica Autorità;
2) del delitto previsto e punito dall'art. 4, I cpv., della legge sud0
detta per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto parte della ricostituita organizzazione comunista;
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'l'R!BUNALE SPECIALE PER I, A DIFESA DEI, LO STATO
PRIMA PART E : SENTE NZE PRONUNZIATE !>AL T .S.D.S.
3) del delitto previsto e punito dall'art. 4 2 ° cpv. e 6 cpv. legge suddetta per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro, fatto_ propaganda comunista mediante diffusione di stampe sovversive e mediante r accolta e distribuzione di somme del Soccorso · Rosso.
Il r8 dicembre il N ieri, uscito dal lavoro alle ore 18,30, si recò davanti alle officine FIAT Lingotto e sostò come se attendesse qualcuno. Un'ora dopo fu visto nei pressi della sua abitazione in compagnia di uno sconosciuto identificato poi per Tagliavini Luigi. Entrambi s'incamminarono e quando furono in piazza Emanuele Filiberto s'unirono ad un tale che li attendeva, identificato poi per Nicola Lazzaro. Entrarono insieme nel ristorante Vercelli dove s'intrattennero per confabulare, poi uscirono e si separarono. Il Nicola Lazzaro, accortosi di essere pedinato dagli agenti, si diede alla fuga; ma fu raggiunto e tratto in arresto dopo viva colluttazione. In seguito all'arresto del N icola si procedette all'arresto del Tagliavini e di tutti gli altri che erano stati notati a contatto fra loro durante i servizì di vigilanza. Furono quindi denunziati a questo Tribunale con rapporto in data 10.r.1931 i 9 individui nominati in rubrica, ed in esito alle risultanze dell'istruttoria, essi sono stati rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere ciascuno dei reati ascrittigli. All'odierno dibattimento si sono avute le seguenti risultanze nei nguardi di ciascun imputato.
Il Taglia vini anche: 4) cl.el delitto previsto e punito dall'art. 285 n. 3 C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luoao, fatto uso sciente di documenti falsi esibendoli in alberghi ed in case p~ivate per trovare alloggio.
IN PUBBLICA UDIENZA
_Dd!ta la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sen tito 11 P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. Nel mese di ottobre 1930 l'Autorità di Pubblica Sicurezza cli Torino aveva ~ermat? la propria attenzione su tale Brachini Valerio perché era stato visto più volte col funzionario del Partito Comunista Radolovich 11ic~1ele, ?en~nziato _al Tribunale Speciale 1'8. ro. 1930 e poi condannato a cl1ec1 anm d1 reclus10ne e conseguenze di le<r<re con sentenza in data '· b b
9.12.1930
(I) .
Sottoposto il Brachini a vigilanza, si notò che il 27 ottobre verso le ?re r,8, i~ vi~ ~meri~o. Ves.1;rncc~, .si unì ~ 5 individui, dei quali furono 1dent1ficat1 N1en Anmmo, B1etolm1 Antoruo, Malinverni Euo·enio e Giordano Giuseppe. Il 26 novembre il detto Brachini, uscito dai° lavoro verso le ore r8, s'incon~rò col Malinverni al corso Lepanto. Il 3 dicembre i due ebbero un nuovo mcontro nella stessa località ed alla stessa ora. , Il IO dicem?r~ verso le ore 16,30 il ~ ieri, dopo di essere uscito dall Ospedale Maunz1ano dove lavorava, ando nei pressi delle officine FlAT Lingotto e si unì al Bietolini col quale si recò in via Genova. Quivi li attend.eva_no altri individui fra i quali furono notati Malinverni e Giordano; la numone durò più di un'ora e poi si sciolse.
(1) V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 », pag. 199.
Tagliavini Luigi: la Centrale Comunista di Milano lo mandò a Torino il 9.12.1930 con l'incarico di organizzare il Partito Comunista scompaginato dopo l'arresto del noto funzionario Radolovich Miche.le. Prima di partire da Milano fu provveduto di abbondante materiale costituito da stampe comuniste per la propaganda, di denaro per il Soccorso Rosso e di una carta d'identità .e un certificato falsi per poter svolgere la sua attività sotto falso nome. Giunto a Torino prese contatto con i sovversivi locali Nicola Lazzaro, Bordigoni Cesare, Comoli Carlo, Nieri Arminjo, Bietolini Antonio e Brachini Valerio. Indisse riunioni, diede istruzioni per la propaganda e per procurare proseliti. Il 17. r2.1930 consegnò a Nieri 150 copie del giornale <e Battaglie Sindacali » del novembre 1930 ed opuscoli cli carattere comunista. La sera del r8.r2.r930, nell'osteria Vercelli, diede a Nicola Lazzaro lire 1.700 per distribuirle alle famiglie bisognose dei detenuti e confinati politici; ed al N ieri diede istruzioni per la diffusione delle stampe che gli aveva consegnato la sera precedente. Il Tagliavini fu tratto in arresto la mattina del 19.12.1930 nell'abitazione di Comoli, e sottoposto a perquisizione gli furono trovati indosso lire r .ooo italiane ed altro denaro in biglietti di banca francesi e svizzeri, una carta d'identità con la sua fotografia intestata al nome di Masanini Edmondo ed un certificato intestato anche al detto nome. Egli aveva con sé una valigia nella quale si rinvennero varì opuscoli comunisti e 300 copie del giornale <e Battaglie Sindacali i> del novembre 1930. Il denaro, i docu-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO
menti falsi e tutto il materiale di propaganda che aveva con sé e quello distribuito al Nicola ed al Nieri gli erano stati dati a Milano dall'emissario della Centrale Comunista; dei documenti falsi se ne serv.ì a Torino per prendere alloggio nell'albergo di via Nizza e poi nel palazzo di via Viù n. 5, dove abitava anche il Comoli. E la mattina del r9 dicembre fu arrestato precisamente nell'appartamento del Comoli, dove si era recato per salutarlo dovendo partire per Genova per portare le stampe che gli sono sta~e sequestrate, e consegnarle ad altro fiduciario, come egli stesso ebbe a dire. Il Tagliavini, negli interrogatori resi alla P.S. ed al G.I., fece ampie confessioni sugli scopi della sua andata a Torino e sulla sua attività; confessioni dalle quali emergono tutte le circostanze sopra esposte. Ma al dibattimento si è dimostrato reticente, confermando in parte le dichiarazioni fatte in precedenza. Ed in base alle confessioni già fatte, ai documenti ed agli oggetti sequestrati, nonché alle dichiarazioni di altri imputati, si ritiene che la sua complessa attività riveste i caratteri dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza a detto partito e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25. rr.1926, n. 2008, e di tali reati egli è ritenuto colpevole. L'aver fatto uso dei documenti falsi di cui fu trovato in possesso, esìbendoli all'albergo di via Nizza ed al palazzo di via Viù n. 5, dove si è recato per prendere alloggio, riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 285 n. 3 C.P., e perciò anche di tale reato dev'essere ritenuto colpevole. Comoli Carlo: fu presentato dal Bordigoni al Tagliavini come colui che avrebbe potuto lavorare per il partito ed egli promise di prestar la sua opera come meglio poteva, data la sua non più giovane età. I suoi contatti col Tagliavini. erano frequenti anche per il fatto che costui dopo qualche giorno dal suo arrivo a Torino prese alloggio nello stesso palazzo dove egli abitava. Aveva frequenti contatti anche col Bordio-oni, sempre ai fini deJl'organizzazione comuni.sta, ed egli. stesso ebbe a ~onfessarlò nei suoi interrogatod scritti. Nessun dubbio quindi che egli fosse entrato a far parte dell'organizzazione comunista, e perciò egli deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non è rimasto accertato se egli abbia concorso con la sua opera alla ricostituzione del partito ed al.la propaganda, per cui deve essere prosciolto da tali accuse per non provata reità. Bordigoni Cesare: fu uno dei primi a prendere contatto col Tagliavini, ed a sua volta presentò a costui il Comoli perché lavorasse per il partito. Lo stesso Comoli ha dichiarato che il Bordigoni lo intratteneva spesso con discorsi sull'organizzazione comunista facendogli comprendere che contava
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL
·r.s.u.s.
sull'opera sua, e che una volta lo informò dell'arrivo di stampe comuniste per la propaganda. Ciò fa ritenere che egli non solo era entrato a far parte dell'organizzazione comunista, ma che era incaricato anche della propaganda. . Perciò dev'essere ritenuto colpevole dei reati d'appartenenza e d1 propaganda comunista a senso del I e del 2" cpv. dell'art. 4 citata legge 25.1r.r926, n . 2008. N on è rimasto accertato se abbia anche concorso all'opera di ricostituzione del Partito Comunista, e da tale capo d'accusa dev'essere assolto per non provata reità. 0
Nicola Lazzaro: questi fu il primo a prendere contatto col Tagliavini al quale presentò il Bordigoni. Ebbe, la sera del r8 dicembre, dal Tagliavini, ìa somma di lire r.700 nell'osteria Vercelìi, con l'incarico di distribuirla fra le famiglie bisognose dei detenuti e confinati politici. Ciò avvenne alla presenza del Nieri. E difatti detta somma, con altre 100 lire, gli fu trovata indosso al momento dell'arresto avvenuto poco dopo l'uscita dal ristorante. Ed è anzi risultato che egli, quando uscì dal detto ristorante, essendosi accorto di essere pedinato dagli agenti, si diede alla fuga, ma fu raggiunto e tratto in arresto dopo vi.va colluttazione. Egli, tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento, si è mantenuto negativo, ma le circostanze sopra esposte a suo carico sono rimaste accertate dalle dichiarazioni stesse del Bordigoni e del Nieri. Alla stregua di queste risultanze il N icola dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r" e 2 ° cpv . dell.'art. 4 citata legge. N on essendo emersi elementi certi che egli abbia anche concorso all'opera di ricostituzione, dev'essere prosciolto da tale capo d'accusa per non provata reità. Nieri Arminio: costui fu arrestato nello stesso giorno in cui fu arrestato il Tagliavini, e nella perquisizione eseguita nella sua abitazione all'atto dell'arresto furono trovati e sequestrati molti opuscoli di carattere sovversivo e 150 copie del giornale « Battaglie Sindacali >> del novembre 1930 che egli stesso dichiarò di aver ricevuto dal Tagliavini per la propaganda. Prese parte a vad conveo-ni tenuti dal Tagliavini, l'ultimo fu quello nell'osteria Vercelli dove i{' Tagliavini gli diede istruzioni sulla diffusione delle stampe consegnategli. Pertanto vi sono elementi di prova dimostranti che il Nieri, non solo era entrato a far parte dell'organ-izzazione comunista, ma anche che era incaricato della propaganda, per cui deve essere ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti dal r e dal 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non essendo emersi elementi certi che egli abbia concorso anche all'opera di ricostituzione del Partito Comunista, dev'essere prosciolto da tale capo d'accusa per non provata reità. 0
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESI\ DELLO STATO
PR IMA i'ART E:
SENT ENZE PROKUN ZLffE DAL T.S .D.S.
Brachini Valerio: costui è l'uomo che ha dato il filo conduttore per iniziare e portare a compimento le operazioni della polizia per la scoperta della organizzazione a Torino. Egli, fin dall'ottobre 1930, era stato notato in compagnia del Radolovich, e seguendo ie sue piste si scoprirono il movimento comunista e i suoi aderenti. Partecipò ai convegni indetti dal Bietolini; ebbe incarico della diffusione delle stampe; fece sollecitazioni a Malin~erni ed a Giordano di raccogliere fondi per le famiglie dei detenuti e confinati politici e di procurare proseliti. Nei suoi interrogatorì scritti ha confessato le suddette circostanze a suo carico, circostanze che offrono la prova della sua appartenenza al Partito Comunista e della sua colpevolezza anche in ordine alla p ropaganda, e -di tali reati egli deve essere ritenuto colpevole a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 citata legge. Non essendo rimasta accertata la sua colpevolezza in ordine all'imoutazione di ricostituzione del Partito Comunista, dev'essere prosciolto d; tale accusa per non provata reità.
Accertata la colpevolezza di ciascun imputato nel modo sopra specificato il Tribunale passa all'applicazione delle pene.
Bietolini Antonio: questi fu arrestato il 16.12.1930 a Bardonecchia, sul treno, mentre stava per partire clandestinamente per la Francia. Indisse vad convegni facendo intervenire compagni di fede e spiegò la sua attività per la propaganda e per procurare proseliti. Anche altra volta fu sottoposto a pr ocedimento penale per i reati di appar tenenza al Par tito Comunista e di propaganda, ma è stato prosciolto con sentenza della Commissione Istruttoria in data 13.12.1929 per insufficienza di prove ( r ). La sua attività che forma oggetto di questo procedimento è però rimasta accer tata al dibattimento, e perciò dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli d'appartenenza al Par tito Comunista e di propaganda a senso del 1'' e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non essendo emerse prove certe che egli abbia anche concorso alla ricostituzione del partito, dev'essere prosciolto da tale accusa per non provata reità.
- per il reato di propaganda 2 anni di reclusio_ne, l'interd izione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 citata legge e dell'art. 28 C.P. ;
Malinverni Eugenio e Giordano Giuseppe: costoro presero parte alle riunioni indette dal Bietolin.i, e furono invitati dal Brachini a raccogliere i fondi ed a procurare proseliti. La loro volontaria e cosciente partecipazione alle riunioni in cui si parlava dell'organizzazione comunista è prova evidente della loro adesione a tale organizzazione, e perciò devono essere ritenuti colpevoli del reato previsto e punito dal I cpv. dell'art. 4 della citata legge. Ma non è risultato che avessero anche svolto propaganda e che avessero concorso alla ricostituzione del partito, e da questi due capi d'accusa devono essere prosciolti per non provata reità. 0
( r) V . « Decisioni emesse dal T.S. D .S. nel 1929 », pag. 571 .
A T agliavini Luigi infligge : - per il reato di ricostituzione del Partito Comunista .4 ~nn_i _di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anm d, v1g1lanza speciale a norma della P·P· dell'art. 4 della legge 25. 3:1. 1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P. ; - per il reato d'appartene~za al ~~rtitor ~omunista 2 _an~i d_i _reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uh~ci e tre a,nm d1 v1g1lanz_a speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 legge citata e dell art. 28 C.P.. _Ritiene fra i due suddetti reati il concorso reale e non formale perché è risultato che il Tacrliavini era entrato a far parte del Partito Comunista anche prima di recar~ a Torino per la ricostituzione del partito in eletta città;
-
per il reato di uso di documenti fals i norma dell'art. 285 n . 3 C.P ..
I
anno di reclusione a
E procedendo al cumulo delle suddette pene a nonna dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena in 6 anni e 6-mesi di reclusione, _con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A Bietolini Antonio infligge: - per il reato d'appartenenza al Partito Comunista 3 _an~i ~i _reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anru d1 vigilanza speciale a norma degli art. 4, 1° cpv., citata legge e 28 C.P. ; - per il reato di propaganda 2 anni di reclusi~ne, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza spewde a norma dell'art. 4, 2 ° cpv., della legge suddetta e dell'art. 28 C.P .. E procedendo al ~umulo d~lle dette_ p~ne a 11;orma dell'~~t. 68_ ~ .P. determina la complessiva pena m 4 anm d1 reclusione, con 1mterd1z1one perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Bordigoni Cesare, Nicola Lazzaro, Nieri Arminio e Brachini Valerio infligge : - per il reato d'appartenenza al Partito Comun~sta 2 anni _e ~ ~e~i di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anrn d1 v1g1lanza speciale a norma degli articoli sopracitati;
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'rRJBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PIUMA PARTE: SE!:\T ENZE PRONUSZIATE DAL T.S.D.S.
- per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma dei cirati articoli.
Tutti i suddetti anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anni di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento iu solido delle spese processuali. Ordina la confisca delle somme di denaro, delle stampe e degli altri oggetti sequestrati.
E procedendo al cumulo delle pene a nonna dell'art. 68 C.P . determina per ciascun imputato la pena complessiva in 3 anni e 6 mesi di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A Comoli infligge, per il reato d'appartenenza al Partito Comunista , 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli art1coli citati. A ciascuno degli imputati Malinverni Eugenio e Giordano Giuseppe infligge, per il reato d'appartenenza al Partito Comunista, 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P. ; che il denaro e gl i altri oggetti sequestrati devono essere confiscati a norma dell 'art. 36 C.P. in quanto rispettivamente provenivano da fon te delittuosa ed erano destinati a commettere i reati. P . Q . M.
11 Tribunale, letti ed applicati gli art. 4 - 6 cpv. della legge 25.1I.1926, n. 2008; 28 - 36 - 39 - 68 - 285 n . 3 C.P.; 485 C.P. Esercito, dichiara: Tagliavini Luigi colpevole dei delitti di ricostituzione, di appartenenza, di propaganda comunista e di uso di documenti falsi; Bordigooi Cesare, Nicola L azzaro, Nieri Arminio, Brachini Valerio e Bietolini Antonio colpevoli dei delitti di appartenenza e di propaganda comunista, e li assolve per non provata reitĂ daJ deli tto di ricostituzione; Comoli Carlo, Malioverni Eugenio e Giordano Giuseppe colpevoli del solo delitto di appartenenza al Partito Comunista, e li assolve per non provata reitĂ dai delitti di ricostituzione e di propaganda comunista . Conseguentemente condanna: -
T agliavini complessivamente a 6 anni e 6 mesi di reclusione;
-
Bietolini complessivamente a 4 anni di reclusione;
- Bordigoni, N icola, N ieri e Brachini, ciascuno complessivamente a 3 anni e 6 mesi di reclusione; -
Comoli a 3 anni di reclusione;
-
Malinverni e Giord ano, ciascuno a
2
anni di reclusione.
Roma, 20.4.1931 - Anno IX.
Seauono le firme del Presidente e dei Giudici. o
II0
TRfBU>iALE SPECIALE PER LA mFJ; SA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 12/1931
SENTENZA N. 17
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :
PRIMA PARTE: SEKTENZE PRONUNZIATE D1\L '1'.S.D.S.
I I I
pubblici uffici, tre anni di vigilanza speciale della P.S. e il pagamento de.Ile spese processuali. Roma, 20-4-1931 - Anno IX.
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M. V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE SENTENZA
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.1I.1932, n. 1403 :
nella causa contro: Giordano Giuseppe, nato il 12.3.1900 ad Olcenengo (Vercelli), meccarnco.
1 I1'1PUTATO
Giordano viene scarcerato dalla Casa PenaJe l' n.10.1932. Detenuto dal 20.12.1930 all'n.rn.1932. Pena espiata: anni I, mesi 9 e giorrn 21.
di
Finale
Ligure
del delitto di propaganda comunista, previsto e punito dal 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008 , perché il giorno 20.4.1931, in Roma, nell'aula del Palazzo di Giustizia destinata alle udienze del T ribunale Speciale per la difesa dello Stato, dopo la lettura della sentenza che lo condannava per il reato di appartenenza al Partito Comunista, gridava al cospetto del Tribunale Speciale ed alla presenza di molte persone che si trovavano nell'aula: « Viva il comunismo ! >> .
Brachini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il I2.II.I932. Detenuto dal r9.r2.1930 al 12.11.1932. Pena espiata: anni I, mesi IO e giorm 23.
Omissis
Malinverni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il IO,II.I932. Detenuto dal 19.12.1930 al 10.JJ.1932. Pena espiata: anni r, mesi ro e g1orm 21.
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4, 2° cpv., legge 25.rr.1926, n. 2008; 76 C.P.; 525 C.P. Esercito, dichiara Giordano Giuseppe colpevole del reato di propaganda comunista e lo condanna a 3 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed al pagamento delle spese orocessuali. < E procedendo al cumulo della pena suddetta con quella inflittagli con la precedente sentenza pronunziata in questa stessa udienza, determina la complessiva pena in 4 anni di reclusione oltre l'interdizione perpetua dai
Nieri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Parma il Detenuto dal 19.12.1930 al 10.n.1932. Pena espiata : anni r, mesi 10 e giorni 21.
10. 1 r. 1932.
Bietolini viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova l'1r. 1r.r932. Detenuto dal 16.12.1930 all'n.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi IO e giorni 25. Nicola viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 13.11.1932. Detenuto dal 18.12.1930 al ryrr.1932. Pena espiata: anni J, mesi 10 e giorni 25.
I 12
PRIMA P1\RTt:
TRIBUNALE; SPtCIALE PER LA DI FESA DEtLO STATO
Bordigoni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (Napoli) il r3.n.1932. Detenuto dal 19.12.1930 al 13.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi ro e g1orm 24.
Nei confronti di Giordano, Brachini, Nieri, Malinverni, Bietolini, Nicola, Bordigoni e Comoli il T.S.D.S. concede, con declaratoria del 30.rr.1932, il benefici.o dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, dichiarando cessata l'esecuzione della vigilanza speciale e dell'interdizione dai pubblici uffici. Nei confronti del Tagliavini il T.S.D.S., sempre con declaratoria del 30.rr.1932, dichiara condonati 3 anni della pena inflitta per il reato cli ricostituzione del Partito Comunista e cessata, -per amnistia, l'esecuzione della condanna inflitta per i reati di appartenenza al Partito Comunista, per il reato di propaganda e per il reato cli uso di documenti falsi. Pertanto viene dichiarata cessata l'esecuzione della libertà vigilata, ma mantenuta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale), con sentenza emessa in camera di consiglio il 6.2.r96r, dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 20-4-1931 nei confronti di Tagliavini, Comoli, Bordigoni, Nicola, Nieri, Brachini, Bietolini, Malinverni e Giordano nonché la sentenza pronunziata nei confronti del solo Giordano sempre nell'udienza del 20-4-1931 (art. I D.L.L. 27.7.1944, n. 159).
113
SENTENZA N. 18
Reg. Gen. n. 1 /1931
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;
Comoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 13.II.1932. Detenuto dal 19.12.1930 al r3.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi ro e giorni 24T agliavini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Volterra il r3.1r.1932. Detenuto dal 19.12.1930 al 13.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 4 e giorni 24.
St;NTEKZt PROl\'UNZI/\TE DAL T.S. D.S.
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura A lberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Righi Giovanni, nato il 28.7.1903 a Carpi (Modena), stradino comunale; Garagnani Umberto, nato l'II.2.1908 a Modena, barbiere; Cremaschi Olindo, nato il 17.8. 1.899 a Soliera (Modena), contadino ; Ferrari Anacleto, nato il 15+1904 a Modena, contadino; Corradi Romilda, nato il 4.2.1906 a Carpi (Modena), contadino; Macchioni Antonio, nato il 23.ro.19or a Frignano (Modena), calzolaio ; Serafini Ottavio, nato il 12.9.1905 a Nonantola (Modena), muratore; Saltini Severino, nato il 19.6.19II a Soliera (Modena), muratore; Franchini Albano, nato il 15.9.1893 a Castelnuovo Rangone (Modena), falegname; Verzani Fausto, nato il 26.3.1902 a Soliera (Modena), bracciante.
IMPUTATI
Tutti: r) del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del 1° cpv. dell'art. 4 ~!ella. l~gge 25 ..n.1926, n .. 2008, per av~re . fatt? parte, 1~ell anno 1930, del ncost1tmto Partito Comumsta nella provmoa d1 11r.1odena, 1
2) del reato di propaganda comunista a senso del. 2 ° cpv. de!l'art. 6 della citata legge per avere, nelle suddette circostanze d~ tempo ~ d1 lu?go, in correità fra loro e con altri, fatto propaganda comumsta mediante d1Hu8. -
u.s.
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TRTJ3UNALE SPECI ,\LE P J; R LA DIFES,\ DELLO STATO
sione di stampe sovversive e raccolta e distribuzione di denaro per il Soccorso Rosso. Il Righi, il Garagnani, il Cremaschi e il Corradi anche: del delitto di ricostituzione del Partito Comunista a senso della P·P· dell'art. 4 e cpv. dell'art. 6 citata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro e con l'interregionale Moscatelli, ricostituito jl Partito Comunista nella provincia di Modena, già disciolto dalla Pubblica Autorità. Il Righi, il Cremaschi, il Corradi, il Garagnani, il Ferrari ed il Franchini inoltre: del delitto di favoreggiamento a senso degli art. 225 e 63 C.P. per avere, nel settembre 1930, in correità fra loro, sottratto al.le ricerche delle Autorità il latitante Bertani Luciano, responsabile di omicidio. Il Cremaschi ed il Verzani infine: del reato di omessa denuncia di armi e munizioni a senso dell'art. 37 della legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848, per non aver denunciato all'Autorità competente la detenzione di fuci li da guerra, munizioni e bombe che avevano presso di sé nell'anno 1930.
IN PUBBLICA UDIENZA
_Dd~ta la lettura della sentenza d'accusa e degli altri atti processuali, sentito 11 P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e 0o-li accusati che hanno avuto per ultimi la parola
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. La Regia Questura di Modena nella seconda metà dell'anno 1930 aveva notato un certo risveglio del Partito Comunista che si manifestava mediante diffusione di manifestini sovversivi ed esposizione di bandiere r~ss_e in determinate ricorrenze. Disposto un servizio di vigilanza e. d'indagm1 venne a sapere che nella notte dal 5 al 6 novembre si sarebbe effettuata u~a manifestazione con dìffusione di manifestini ed esposizione di bandiere rosse per solennizzare l'anniversario della rivoluzione russa. E perciò, allo scopo di impedire tale manifestazione, procedette all'arresto di tutti gli indiziati. Sottoposti a interrogatori ed a perquisizioni emerse che l'oro·anizzazione co.munis~a nella provincia di Modena aveva due segretari feder~li: uno per gh adu:1t1 nella pe:sona di Righi Giovanni e l'altro per i giovani nella persona di Garagnam Umberto.
l'RIMA PARTE:
SENTENZE l'RONUNZIATE DAL T .S . D.S.
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Questi esponenti ricevevano istruzioni da un fu~zionario del Partit~ Comunista detto interregionale, il quale manteneva 11 collegamento fra 1 comitati delle diverse pro.vince, forniva il materiale per la propaganda e distribuiva denaro per -sussidiare le cosiddette vittime politiche. Costui fu identificato per il pericoloso comunista Ivfoscatelli Vincen~o, che fu .tr~tt~ in arresto a Bolocrna nel novembre 1930. E fra i documenti sequestratigli s1 sono trovati: un °verbale che si riferisce ad un congresso provinciale da lui tenuto nel settembre 1930 a Migliarina di Carpi, ed una relazione in data « settembre 1930 >> che si riferisce all'organizzazione comunista dell'Emili~, da cui risulta che le province erano divise in zone, in sottozone o setton, jn gruppi ed in cellule. . Gli esponenti dell'organizzazione comunista modenese SJ. erano procurati i mezzi per compilare manifestini ed altri scritti sovversivi, ed a tale scopo avevano acquistato una macchina da scrivere, _che fu sequestrat~, ed un poligrafo che non si poté sequestrar~ perché fu d1strn~t~ q~akh: g1orn~ prima degli arresti . Avevano anche armi da guerra, mu111z10m ed mvolucn di bombe delle quali la Questura poté sequestrare una parte. Completate le indagini, la Questura di Modena, con rappor.to in ~at~ 26.12.1930, ha denunziato 29 individui dei quali alcuni sono stati pr_osc1olt1 in sede istruttoria e altri sono stati inviati al giudizio di questo Tnbunale divisi in due gruppi. Fra costoro non figura l'interregionale Moscatelli. per. . ché fa parte di un altro processo ( 1 ). All'odierno dibattimento è comparso il primo gruppo dell'orgamzzazione modenese, e le risultanze nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti . Righi Giovanni: era capo del comitato fede rale per gli adulti nella provincia di Modena; si manteneva a contatto con l'interregionale ~o:catelli dal quale riceveva stampe per la propaganda e denaro per st~ss1d1are le famicrlie dei detenuti e confinati politici, ed a tale scopo ebbe lire 400. Prese p~rte a varie riunioni tenute nella provincia di ~odena presiedute dal ~oscatelli, e precisa~ente a Maran_ello press~ Ja villa_ ~el ~~ne:ale Zoboh, a Sassuolo presso il fiume Secclua, a Carpi m locahta M1ghanna, a Modena ed a Soliera, riunioni nelle quali, a suo stesso dire, si trattavano questioni di partito inerenti all'organizzazione ed al movimento clandestino. Il Righi; come esponente del. Partito Comunista,. s'interessò di sottra~re alle ricerche della polizia il sovversivo Bertani Luciano che aveva ucciso un fascista per ragioni private. Egli, negli interrogatorì resi alla P.S. ed al G .I., fece amoic confessioni sulla sua attività comunista, ma al dibattimento si è dimo;trato reticente. La prova dei fatti che gli sono attribuiti è
(1) V. sentenza n. 20 del 24+1931 a pag. 133.
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TRIBC.1'/ALE SPECIALE PE R Lt\ Dll'ESA OELLO STATO
PRniA PAR1"E; SENTENZE l'ROI\UNZIATE DAL T.S.o.s.
stata data non solo dalle sue dichiarazioni scritte ma anche da quelle degli altri imputati e dalle deposizioni rese dai testi. E pertanto il Righi dev'essere ritenuto colpevole dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza a detto partito e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, ed altresì del reato di favoreggiamento a senso dell'art. 225 C.P..
Bertani per l'espatrio clandestino. Ospitò in cas~ sua il ~etto _Bertani per sottrarlo alle ricerche della Polizia. Nel cassetto d1 un mobile gh fu trovata, durante la perquisizione, una fattura in data 20.4.1930 comprovante ~'acquisto di una macchina da scrivere per l'importo di lire 1-500, che serviva per i manifestini sovversivi. Detta macchina fu da lui sotterrata in un campo qualche giorno prima del suo arresto e fu poi trovata dalla Polizia in seouito ad indicazioni date da lui stesso. 0 La prova di questi fatti è stat~ dat~ .dalle d!chiarazioni da lui r~s~ i~ periodo istruttorio e da quelle degli altri 1mputat1, nonché dal~e depos1z10m dei testi esam inati . Pertanto il Cremaschi Olindo dev'essere ritenuto colpevole dei reati d'appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. _2008, del reato ~i favoreggiamento a senso dell 'art. 225 C.P. e del reato d1 o_messa denuncia di detenzione d'armi a senso degli art. 37 e 16 della legge di P.S. 6.n .1926, n. 1848. Non essendovi poi elementi certi che abbia concorso alla ricostituzione del Partito Comunista, dev'essere assolto da tale accusa per non provata reità.
Garagnani Umberto: costui era capo della Federazione Giovanile della zona di Modena, e tale risulta dalla relazione sequestrata al MoscatelJi, il quale, quando giungeva a Modena, faceva capo a lui. Il Garagnani si occupava della propaganda e del Soccorso Rosso e distribuiva sussidt alle famiglie dei confinati politici Verzani e Corradi; ebbe dal Moscatelli un poligrafo per la tiratura delle copie dei manifestini, e poi lo distrusse qualche giorno prima del suo arresto. Partecipò ai convegni tenuti dall'interregionale nelle diverse località e fece intervenire anche altri compagni di fede e persino una donna operaia. Anch'egli si interessò del caso Bertani per sottrarlo alle ricerche della P.S. facendolo accompagnare da Franchini Albano, con una autonomobile, presso Cremaschi Olindo, ed acquistò un impermeabile e della stoffa per vestirlo a nuovo. La prova di questi fatti a lui attribuiti è emersa dai suoi i.nterrogatod scritti, per quanto non confermati al dibattimento. Ma la conferma si ha nelle dichiarazioni rese in periodo istrnttorio dagli altri imputati e nelle deposizioni dei testi. Pertanto il Garagnani dev'essere ritenuto colpevole dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al detto partito e di propaganda a senso deJl'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, ed altresì del reato di favoreggiamento a senso dell'art. 225 C.P .. Cremaschi Olindo : elemento attivo dell'organizzazione comunista della provincia di Modena, prese parte alle riunioni tenute dall'interregionale, ebbe stampe sovversive per la propaganda che poi egli distribuì ad Allegretti ed a Roncaglia Alberto per la diffusione. Tenne in deposito in casa sua per diversi mesi cinque fucili ed otto involucri di bombe Sipe senza farne denuncia all'Autorità competente. Ne consegnò poi una parte a Lusvardi Aldebrando, latitante rifugiatosi all'estero, ed un'altra parte a tale Fantuzzi, par te, quest'ultima, che pervenne poi in mano della Polizia. Al momento dell'arresto gli furono trovati indosso una copia del giornale <e Avanguardia >> e due manifestini sovversivi; più un foglio di carta che egli aveva lacerato e nascosto alla vista degli agenti contenente una protesta delle operaie dello stabilimento della Manifattura Tabacchi. Nella sua abitazione si rinvennero fogli di carta copiativa sopra uno dei quali si leggevano alcune righe dell'i.tinerario che avrebbe dovuto seguire
Ferrari Anacleto: questi era capo - zona di Sassuolo, e per tale s_ua qualità riceveva stampe comuniste per la propa~anda. Prese parte alla riunione tenuta dall'interregionale a Sassuolo e s1 manteneva a contatto col Moscatelli e col Garagnani. Ospitò in casa sua il Bertani per sottrarlo alle ricerche della Polizia. La prova di questi fatti si è raggiunta dalle dic~~ra~ion~ da _lui res: alla Polizia, da quelle di altri imputati e dalle depcsiz1001_dei ~est~ esatlllnati. E pertanto il Ferrari dev'essere ritenuto colpevole det reati d1 appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2" cpv. dell'art. 4 della citata legge, nonché del reato di favoreggiamento a senso dell'art. 225 C.P .. Corradi Romilde: è un altro elemento attivo del Partito Comunista della provincia di Modena. Si occupava dell'organizzazione dei conta~ni del basso Carpigiano fra i quali svolgeva propagan~a. Prese _parte a~la nunione tenuta dal Moscatelli. Concorse a sottrarre 11 Bertam alle ricerche della Polizia facendolo ricoverare presso Barbi Guido e riaccompagnando!? poi in casa Cremaschi quando si dovette ~llo~tan~re. dalla ~as~ del B~rb1. Questi fatti sono emersi dalle sue stesse d1chiaraziom rese m 1struttor1a e da quelle rese dagli altr i imputati nonché dalle deposizioni dei testi esaminati. Pertanto il Corradi dev'essere ritenuto colpevole dei reati d'appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del ~ e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge; ed anche del reato di favoreggiamento a senso 0
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TRIBUNALE SPECIAJ,E PER LA DIFESA DELLO STA1'0
degli art. 225 e 63 C.P.. Non essendo emersi elementi certi di prova che abbia anche concorso alla ricostituzione del Partito Comunista, deve essere prosciolto da tale accusa per non provata reità. Macchioni Antonio: costui era capo della cellula di Maranello, ricevette manifestini per diffonderli nella ricorrenza del r''.8.1930, ed andò in compagnia di Adalgisi e di Borghi, nella notte dal 29 al 30 luglio, per attaccarli ai muri e per spargerli per la via Maranello - Spezzano. Partecipò alle riunioni tenutesi a Maranello e a Sassuolo. L a prova di questi fatti è emersa dai suoi interrogatod resi in istruttoria e confermati con qualche reticenza al dibattimento. Pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Serafini Ottavio e Saltini Severino: nei riguardi di costoro pochi ed insufficienti elementi sono emersi in ordine alle accuse loro fatte di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. Risulta che presero parte a riunioni, ma lo stesso Commissario di P.S. Cav. Dell'AquUa ha dichiarato al dibattimento che essi saranno stati trascinati inconsapevolmente da altri e che non si saranno resi esatto conto delle responsabili tà a cui potevano andare incontro. E pertanto il Tribunale ritiene di doverli prosciogliere da entrambe le imputazioni a loro ascritte per non provata reità, ordinando che siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Franchini Albano: faceva parte della cellula comunista di cui era capo il Garagnani. Intervenne alle riunioni presiedute dal Moscatelli e si occupò anche della propaganda. Anch'egli concorse a sottrarre il Bertani alle ricerche della Polizia accompagnandolo da Sassuolo a Soliera per essere ricoverato in casa del Cremaschi. La prova di questi fatti a lui attribuiti è emersa dalle dichiarazioni rese da lui e da altri imputati in istruttoria, e dalle deposizioni dei testi esaminati. Pertanto il Franchini deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e d i propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge, nonché del reato di favoreggiamento a senso degli art. 225 e 63 C.P .. Verzani Fausto: costui al tempo della denuncia si trovava al con.fino d.i polizia, asseg nato per cinque anni con ordinanza del m aggio 1930 perché ritenuto propagandista del Partito Comunista. Gli indizi che si avevano a suo carico, diventati certezza durante le indagini, motivarono il provvedi1m~nto .di polizia e l'istruttoria dell'attuale procedimento perché, dalle dichiarazioni stesse del Garagnani, è risultato che il Verzani, prim a dell'assegnazione al confino, s'interessò dell 'organizzazione comunista assieme a Lusvardi, diffuse manifestini sovversivi e faceva parte del settore di Modena.
PRI MA PARTE:
SENl'E:SZE l'ROKt:;:SZI Al'E D:\L T .S.O.S.
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Durante la sua permanenza al confino la moglie del Verzani ebbe sussidt del Partito Comunista. Inoltre, dalle dichiarazioni d i Cremaschi Olindo è risultato che il Verzani era detentore di armi e munizioni, e che circa un' anno avanti del suo arresto gli aveva consegnato 5 fucili, alcune munizioni ed otto involucri di bombe. E pertanto il Verzani dev'essere ritenuto colpevole dei delitti d'appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1 ° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, ed anche del delitto di omessa denuncia di detenzione di armi e munizioni a senso degli art. 37 e 16 della legge di P.S. 6.u .1926, n. 1848. A ccertata la colpevolezza di ciascun imputato nel modo sopra specificato, il Tribunale passa all 'applicazione delle pene. A ciascuno degli imputati Righi Giovanni e Garagnani Umberto infligge: - per il reato di ricostituzione del .~artito _Comunista .4 ~nn.i _di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anm d1 v1g1lanza speciale a norma degli art. 4 P·P· della legge 25.11.1926, n. 2008, e 28 C.P.; - per il reato di appartenenza al Partito ~ omunista 2 . an~i ~i _reclusione, l'interdiz ione perpetua daj pubblici uffici e tre anru d1 v1g1lanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; - per il reato di propaganda comunis~a ~ ~n~1i di reclu~ione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anru dt v1g1lanza speciale a norma del 2" cpv. dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 28 C .P.; - per il reato di favoreggiamento r anno di reclusione a senso dell'art. 225 C.P .. E procedendo al cumulo giuridico deUe ~e~te pen~ a norma de;I' art. 68 C.P. , determina per ciascuno dei due suddetti 1.~putatl la compl~s1va pe~~ di 6 anni e 6 mesi di reclusione, con l'interd1z1one perpetua dat pubbl1C1 uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Cremaschi Olindo e Corradi Rornildo infligge : - per il reato di appartenenza al Partito ~omunista 3. an~i ~i _reclusione, l'interd izione perpetua dai pubblici uffic i e tre anm d1 vigilanza speciale a norma del r cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell' art. 28 C .P . ; 0
- per il reato di propagand a comunista 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ere anni di vigilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P. ; - per il reato di favoreggiamento un anno di reclusione a norma dell'art. 225 C.P..
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlFESA DELLO STATO
Al Cremaschi infligge inoltre, per il reato di omessa denuncia di armi e munizioni, 3 mesi di arresto a norma degli art. 37 e 16 della legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 e 72 C.P., determina nei riguardi del Cremaschi la complessiva pena di anni 5 e giorni r5 di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tr_e anni di vigilanza speciale; nei riguardi del Corradi la complessiva pena d1 5 anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Ferrari Anacleto e Franchini Albano infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni e 6 mesi di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vioiz:, lanza speciale a norma degli articoli sopracitati; . . - per il reato di propaganda comunista 2 anni di reclusione, l'interd1Z1one perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli più volte citati; - per il reato di favoreggiamento r anno di reclusione a norma dell'art. 225 C.P .. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P., determina la complessiva pena per ciascuno dei due imputati in 4 anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Macchioni Antonio e Verzani Fausto infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli citati; - per il reato di propaganda comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma dei citati articoli. Al Verzani infligge inoltre, per il reato di omessa denuncia di armi e munizioni, 3 mesi di arresto a norma degli art. 37 e 16 della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma deoli art. 68 e 72 C.P., determina nei riguardi del Macchioni la complessiva pena di tre anni d~ reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale; nei riguardi del Verzani la complessiva pena di 3 anni
PRIMA PARTE:
SENTEKZE PRONUNZ IATE
DA.L T .S.D.S.
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e 15 giorni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.
Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a nonna dell'art. 39 C.P.; che gli oggetti sequestr~ti devono essere confiscati a norma dell'art. 36 C.P. in quanto hanno attmenza coi reati. P. Q. M.
Il T ribunale, letti ed applicati gli art. 28 - 36 - 39 - 68 - 72 - 225 - 63 C.P.; 4-6 cpv. legge 25.11.1926, n. 2008; 16-37 legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848; 485 - 486 C.P. Esercito, assolve: Serafini Ottavio e Saltini Severino per non provata reità dai reati a loro ascritti, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa; Cremaschi Olindo e Corradi Romilde dal solo reato di ricostituzione del Partito Comunista per non provata reità. Dichiara: Righi Giovanni, Garagnani Umberto, Cremaschi Olindo, Ferrari Anacleto, Corradi Romildo, Macchioni Antonio, Franchini Albano e Verzani Fausto colpevoli dei reati d'appartenenza e di propaganda comunista; il Righi ed il Garagnani dei reati di ricostituzione comu1~is~a e di favoreggiamento; il Cremaschi, il Ferrari, il Corradi ed il Franchm1 anche di favoreggiamento; il Cremaschi ed il Verzani anche del reato di omessa denuncia di armi e munizioni. Conseguentemente condanna: - il Righi ed il Garagnani, ciascuno alla complessiva pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione; - il Cremaschi alla complessiva pena di 5 anni e 15 giorni di reclusione; -
il Corradi alla complessiva pena di 5 anni di reclusione;
- il Ferrar.i ed il F ranchini, ciascuno alla complessiva pena cli 4 anni di reclusione; -
il Verzani alla complessiva pena di 3 anni e 15 giorni di reclusione;
-
il Macchioni alla complessiva pena cli 3 anni di reclusione.
Tutti costoro anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anni di vigilanza speciale ed al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca degli oggetti sequestrati. Roma, 22.4.1931 - Anno IX. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOU DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui a1 R .D . 5.11.1 932, n. 1403: Righi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'n.u.1932. Detenuto dal 6.n.1930 all'rr.11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 5. Cremaschi viene scarcerato dalia Casa Penale di Firenze l'u. II . 19 2. 3 Detenuto dal 6.rr.1930 all'n.11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 5. Corradi viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo l'n .n .1932. Detenuto_ dal 6.n.r930 all'u .11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 5. Macchioni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Saluzzo l'n.u.1932. Detenuto_dal 6.n.1930 all'n. r r.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 5. Franchini viene scarcerato dalla Casa Penale di Finale Ligure l' n .11. 1932. Detenuto dal 7.rr.1930 all'II.n.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 4. . Si asso~ia a una istanza di grazia inol trata dall a moglie 1'1 1.9.1931; 1stanza respmta. Garagnani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il I2.II.l932. Detenuto dal 6.II.1930 al 12.n.1932. Pena espiata : anni 2 e gior11i 6. Il 13.8.1932 inoltra, personalmente, istanza di orazia _al_Capo del Gov~rno dichiarando, tra l'~ltro, che « sarebbe vile e ignorn1111oso ostinarsi a disconoscere la profonda e radicale rivoluzione politica, economica e modelle rale dall'E.V. voluta ed effettuata e che pone l'Italia all'avano·uardia 0 N azioni più progredite ciel mondo » . Il Garagnani asserisce, inoltre, « che la modesta valu tazione di ciò che il ~ascismo ha_ fatto per la nostra Patria n on è dettata da spregevole opportumsmo, a cui pur ~i sottr_arsi a~l'infierire di questa vita di prigione poadensca con occasionale ..linrruao·gio· l'interestrebbe sembrare che 10 orrg1 . b b b ' sata adulaz10ne non è nel mio carattere e dichiaro, con volon tà cosciente e
PRIMA PARTE :
SE~TENZE
PRONUNZl.'\TE
DAL T .s. D.S.
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con mt1ma soddisfazione, di sentire orrore e ribrezzo contro l'ignobile e utopistica dottrina comunista alla quale sciaguratamente prestai fede e rinnegandola, come in realtà la rinnego, chino reverente la fronte dinanzi al Fascio del Littorio che riconosco ed accetto quale emblema di forza e di prestigio di uno Stato regolatore e tutore di tutte le attività e degli interessi delle varie classi della Nazione)>. La grazia, sulla cui concessione espressero parere favorevole la Questura e l'Arma dei Carabinieri, non venne concessa perché il Garagnani avrebbe usufruito dei benefici di clemenza di cui al R .D. 5.11.1932, n. 1403. In sede di giudizio di revisione speciale previsto dall'art. 13 ciel D .L.L. 5.10.1944, n. 316, la 3a Sezione Penale della Corte di Appello di Bologna ha, con sentenza del 21.6.1950, assolto perché il fatto non costituisce reato Righi Giovanni, Garagnani Umberto, Cn~maschi Olindo, Corradi Romildo, Franchini Albano e Verzani Fausto dalle imputazioni relative ai reati previsti negli art. 4 - 6 della legge 25.1 r. r926, n. 2008, dichiarando estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, gli altri reati addebitati ai suddetti imputati.
Nota. - La Commissione Istruttoria ciel T.S.D.S. , nel pronunziare con sentenza n. 30 del 5.3.1931 l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati, dichiarò di non doversi procedere nei confronti di Ferrari Anacleto, Macchioni Antonio, Franchin( Albano e Verzani Fausto in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista per insufficienza di prove. Con la summenzionata sentenza 1; Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza cli prove in ordine al reato cli ricostituzione del Partito Comunista, appartenenza al suddetto partito e propaganda e diffusione di idee comuniste nei confronti di: - Roli Ciro, nato il 28.12.1901 a Maranello (Modena), manovale nelle ferrovie , detenuto dal 19.11.1930; - Federzoni Ugo, nato il 7-8.1907 a Modena, giardiniere, detenuto dal 27.n.1930; - Bellelli Bruno, nato il 27.10.1901 a Carpi (Modena), contadino , detenuto dal 27.n.r930 ; - Cremaschi A medeo, nato il 31.3.1898 a Soliera (Modena), contadino, detenuto dal 6. 1I. 1930.
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TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO S'rATO
Reg. Gen. n. 1 / 1931
SENTENZA N. 19
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro: Barbi Guido, nato !'8.2.1907 a Soliera (Modena), contadino; Roncaglia Lodovico, nato il 7+1902 a Maranello (Modena), muratore; Mora Medardo, nato il 19.2.1893 a Carpi (Modena), falegname ;
PRIMA l'ARTE:
SENTENZE
PRONUNZIATE DAL T .S. D.S.
125
2) del delitto di propaganda comunista a senso dell'art. 4, 2° cpv., e dell'art. 6 cpv. della succitata legge per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, fatto, in correità fra loro e con altri appartenenti al 1° gruppo, propaganda comunista mediante diffusione di manifesti sovversivi e distribuzione di somme raccolte per il Soccorso Rosso. Il Barbi inoltre: 3) del delitto di favoreggiamento a senso degli art. 225 - 63 C.P. per avere, nel settembre 1930, in correità con altri appartenenti al 1° gruppo di imputati, sottratto il latitante Bertani Luciano, responsabile di omicidio, alle ricerche della Polizia dandogli alloggio in casa propria. Omissis I presupposti del fatto sono identici a quelli esposti nella precedente sentenza n. 18 del T.S .D.S..
All'odierno dibattimento è comparso il secondo gruppo dell'organizzazione modenese e le risultanze nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti.
Meschiari Abner, nato il 27.12.1902 a Carpi (Modena), calzolaio; . Allegretti Marino, nato il 13.6.1907 a Campogalliano (Modena), meccamco; Roncaglia Alberto, nato il 6.12.1907 a Soliera (Modena), calzolaio; Adalgisi Alceste, nato il 25.10.1908 a Castelvetro (Modena), fornaciaio; ~orghi Domenico, nato il 7.12.1905 a Fiorano Modenese (Modena), bracciante; Polastri Enrico, nato il 2.8.1905 a Maranello (Modena), bracciante; Cremaschi Alberto, nato i.I 7-8.1894 a Bastiglia (Modena), contadino; Toni Umberto, nato il 28.12.1908 a Sassuolo (Modena), bracciante.
L\iPUTA TI
Tutti : r) del delitto di appartenenza al Partito Comunista a senso dell'art. 4, 1" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nell'anno 1930, fatto parte dell'organizzazione comunista ricostituita nella provincia di Modena;
Barbi Guido. Costui nella relazione sequestrata al Moscatelli figura membro del comitato di zona del Partito Comunista di Carpi con l'appellativo contadino. Diede alloggio in casa sua al latitante Bertani per sottrarlo alle ricerche della P.S., e lo stesso Bertani dichiarò in periodo istruttorio ed al dibattimento che quando egli andò via dalla casa di Cremaschi Olinto questi lo rassicurò che lo avrebbe affidato ad un altro compagno comunista, certo Barbi, il quale effettivamente lo ospitò in casa sua e per non far sorgere sospetti ai familiari lo consigliò di dire che si erano conosciuti sotto le anni. Questo fatto dimostra che il Barbi faceva parte dell'organizzazione comunista e che era a conoscenza che il Bertani era ricercato dalla polizia. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e di favoreggiamento a norma dell'art. 225 C.P .. Non essendo emerse prove certe che egli abbia anche svolto propaganda dev'essere assolto da tale capo di accusa per non provata reità. Roncaglia Lodovico. Costui faceva parte della cellula comunista di Maranello. Prese parte a varie riunioni comuniste. Ciò è risultato dalle dichiarazioni fatte in istruttoria da Macchioni, da Polastri e da Leopardi.
126
TR! ilONALE SPEC L~LE PER LA DIFESA DE LLO STATO
l'R!MA Pt\RTE :
Anch'egli ha ammesso di aver partecipato alle dette riunioni. E pertanto dev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso dell'art. 4, 1° cpv., della legge citata. N on vi sono elementi certi che abbia anche svolto propaganda e da tale capo di accusa dev'essere proscio!to per non provata reità. Mora Medardo. Nella bottega di costui venivano depositate dal Righi stampe comuniste che riceveva dall'interregionale per essere poi ritirate dag.li incaricati della diffusione. Il Mora nei suoi interrogatori, resi davanti alla P.S . ed al Giudice Istruttore, ammise che nella sua bottega il Righi ed il Gasparini gli portarono varie volte pacchi di stampe sovversive per tenerle in deposito e che poi essi stessi ritiravano. Anche al dibattimento ha confermato tali circostanze dicendo di aver agito per debolezza. Questi fatti dimostrano la sua appartenenza al Partito Comunista ed il suo concorso alla propaganda che veniva fatta mediante diffusione delle stampe depositate nella sua bottega. Eg'.i pertanto dev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a norma dell'art. 4, r" cpv., della legge 25.1r.r926, n. 2008, e del reato di propaganda a norma degli art. 4, 2° cpv., e 6 cpv. della citata legge. Meschiari Abner. Faceva parte della organizzazione comunista di Carpi ed intervenne al congresso provinciale tenuto a :tvfigliarina. Ha confessato tanto in istruttoria quanto al dibattimento di essere andato a Reggio Emilia, per incarico del Righi1 per prelevare pacchi di stampe, ma ha detto che egli non sapeva che fossero stampe sovversive. E' da escludere la sua buona fede quando si consideri che Cremaschi Alberto ha dichiarato che il Meschiari era comunista e si occupava della organizzazione dei contadini del basso Carpigiano. Pertanto il detto Meschiari dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge.
SENTE NZE
PROl\' Cl\'ZI ATE DAL 'J'.S.D.S.
Adalgisi Alceste. Questi faceva parte della cellula di Maranello ed intervenne alla riunione clandestina tenutasi presso il cimitero di detto paese. Nella notte dal 29 al 30 luglio l' Adalgisi in compagnia di altri attaccò ai muri e sparse per le vie di Maranello manifestini sovversivi. Questi fatti so no rimasti accertati per le dichiarazioni fatte da lui stesso al Giudice Istruttore e confermate al cÌibattimento. Pertanto l'Adalgisi dev'essere ritenuto colpevole del reato cli appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge più volte citata. Borghi Domenico. Anche questi faceva parte della cellula comunista di Maranello e prese parte alle riunioni tenute in varie località. E nella notte dal 29 al 30 luglio in compagnia di Adalgisi attaccò ai muri e sparse per le vie manifestini sovversivi, e legò ad un albero un pezzo di tela rossa presso la strada delle fornaci. Egli si è mantenuto sempre negativo, ma i fatti che gli sono attribuiti sono rimasti accertati per le dichiarazioni degli imputati Adalgisi, Polastri e Macchioni. Pertanto il Borghi dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r" e del 2'' cpv. dell'art. 4 della legge più volte citata. Polastri Enrico. Costui faceva parte, come i precedenti, della cellula di Maranel'.o e prese parte a varie riunioni. Ciò è stato da lui stesso confessato nell'interrogatorio reso alla P.S. per quanto non confermato in seguito. Ma la sua appartenenza alla cellula suddetta ed il suo intervento alle riunioni è rimasto accertato anche dalle dichiarazioni di a'.tri imputati. E pertanto il Polastri dev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del r cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non vi sono elementi certi per ritenere che egli abbia anche svolto propaganda e da tale capo di accusa dev'essere prosciolto per non provata reità. 0
0
Allegretti Marino e Roncaglia Alberto. Nei riguardi di costoro pochi ed insufficienti elementi sono emersi al dibattimento. Qualche accenno a loro carico fu fatto in periodo istruttorio dal Cremaschi Olinto, il quale poi non lo ha confermato al dibattimento. In mancanza di altri elementi il Tribunale ritiene di doverli assolvere dalle imputazioni a loro ascritte per non provata reità ordinando la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.
Cremaschi Alberto. Nei riguardi di costui pochi ed insufficienti elementi sono emersi al dibattimento. Gli si fece carico che in casa sua si tenevano riunioni cli comunisti, ma non è risultato che egli partecipasse, mentre partecipava il fra tello Olinto la cui responsabilità è stata esaminata nel!a precedente udienza perché incluso nel primo gruppo di imputati. Altro carico fatto al Cremaschi Alberto è che nella perquisizione csèguita sulla sua persona furono trovate nelle tasche della giubba un manifestino, una copia de << l'Unità >> eà un foglietto contenente un inno sovversivo.
128
PRIMA PARTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
Egli si è discolpato dicendo che erano stati messi nella sua giacca dal fratello Olinto il quale l'aveva indossata il giorno avanti per errore. E questa circostanza è apparsa verosimile perché abitavano nella stessa stanza. Pertanto il Tribunale in mancanza di prove certe della colpevolezza del Cremaschi Alberto ritiene di doverlo assolvere da entrambe le imputazioni ascrittegli per non provata reità ordinandone la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
SEKTENZE l'RONU NZIATE
DAL T.S. 0 .S.
129
- per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena di 3 anni di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A Barbi Guido infligge:
Toni Umberto. Anche costui apparteneva alla cellula comunista di Maranello e prese parte alla riunione che si è tenuta nei pressi del cimitero. La sua appartenenza alla cellula comunista è stata confermata dal Polastri; la sua -partecipazione alla riunione presso il cimitero è stata da lui stesso confessata. E pertanto il Toni dev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del I cpv. della legge 25.rr.1926, 0
n. 2008. Non essendo emersi elementi certi che abbia anche svolto propaganda dev'essere prosciolto da tale capo d'accusa per non provata reità. Accertata la colpevolezza di ciascun imputato nel modo avanti specificato il Tribunale passa all'applicazione delle pene. A ciascuno degli imputati Meschiari Abner, Adalaisi Alceste e Borghi 0 Domenico infligge : - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a senso del I 0 cpv. dell'art. 4 della legge 25.Ir.I926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P.; --, per il reato di propaganda comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina per ciascun imputato la complessiva pena di 4 anni di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A Mora Medardo infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusi_one, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a nonna del I cpv. dell'art. 4 della citata legge e de1l'art. 28 C.P.; 0
- per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma degli articoli citati; -
per il reato di favoreggiamento l'art. 225 C.P..
I
anno di reclusione a norma del-
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 si perviene alla complessiva pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni. di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Roncaglìa Lodovico, P?lastri Enr~co e Ton~ Umberto infligge per il reato di appartenenza al Partito Comunis~a ~ a~1 di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anm d1 v1g1lanza speciale a norma degli art. 4, 2° cpv ., della legge suddetta e 28 C.P .. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P ..
P. Q.M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 28-39-68-225 C.P.; 4, 1° e 2° cpv., e 6 legge 25.11.1926, n. 2008; 485 - 486 C.P. Esercito, assolve: Allegretti Marino, Roncaglia Alberto e Cremaschi Alberto dai reati a loro ascritti per non provata reità, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa; Barbi Guido, Roncaglia Lodovico, Toni Umberto e Polast~i Enrico per non provata reità dal solo reato di propaganda. Dichiara: Mora Medardo, Meschiari Abner, Adalgisi Alceste e Borghi Domenico colpevoli dei reati di appartenenza al Partito Comunista e cli propaganda; Barbi Guido colpevole dei reati di appartenenza al detto partito e di favoreggiamento; Roncaglia Lodovico, Polastri Enrico e Toni Umberto colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista. 9. - U.S.
130
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO S'fATO P RIMA PARTE :
SENTENZE
PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Conseguentemente condanna: - Meschiari, Adalgisi e Borghi, ciascuno alla complessiva pena di 4 anni di reclusione; -
Mora alla complessiva pena di 3 anni di reclusione;
-
Barbi alla complessiva pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione;
- Roncaglia Lodovico, Polastri e Toni, ciascuno a 2 anni di reclusione. Tutti i suddetti anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre an~i di vigilanza speciale ed al pagamento in solido delle spese processuali. Roma, 23-4-1931 - Anno IX.
Seguono le fìrme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Polastri, detenuto dal 6.rr.1930, viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Finale Ligure il 5.rr.1932. Roncab(Tlia, a seguito dì istanze di (Trazia inoltrate
personalmente
. ' ' I' 11.7.r93_r e dall~ mo91te 11. r9 _stesso 11:-e~eb _e anno, e a seguito dei pareri
favorevoli espressi da.Il Arma dei Carabmten, dalla Questura e dal Procuratore Generale del T.S.D.S. Massimo Dessì, viene concesso con decreto di _grazia del 24.9.1931, il condono condizionale della residua pena da espiare. Per tanto il Roncaglia, detenuto dal 6. r I. 1930, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pallanza il 30.9. 193r. Pena espiata: ro mesi e 24 giorni. Per effetto dei provvedimenti dì clemenza d1· ct11 a,l R . D . 5.rr.1932, n. 1403: Barbi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale dì Augusta il 10.rr.1932. Detenuto dal 6.u.r930 al 10.rr.r932. Pena espiata : anni 2 e giorni 4.
Meschiari viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'n.rr.1932. Detenuto dal 6.rr.1930 all'r1.rr.r932. . . . Pena espiata : anm 2 e g10rm 5. Mora viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova l'rr.n.r932. Detenuto dal 6.u.1930 all'u.u.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 5. Adalgisi: con sentenza pronunziata dal Tribunale di Modena il 23 .r.1931, passata in giudicato il r5.8.r93r, ritenuto colpevole del reato di furto qualificato commesso nella notte tra il 17 e il 18.9.1930, insieme con il coimputato Borghi Domenico, è condannato alla pena di 3 anni, 1 mese e 5 giorni di reclusione e 300 lire di multa. Pertanto, con provvedimento di cumulo delle pene emesso dal Procuratore del Tribunale di Modena il 24.11.1931, la pena complessiva da espiare per effetto delle condanne inflitte con la sentenza del T.S,J?.S. del 23-4-1931 e dal Tribunale di Modena con sentenza del 23.r.193r, v1ene determinata in 5 anni, 6 mesi e 17 giorni di reclusione. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, il V. Procuratore Generale del T.S.D.S. Vincenzo Balsamo ordina, in data 12.n.1932, per la condanna inflitta dal T.S.D.S., l'immediata scarcerazione dell'Adalgisi. In data r3 .rr.r932 il Direttore della Casa Penale di Sulmona comunica che, in pari data, l' Adalgisi viene scarcerato restando, però, a disposizione della Procura del Tribunale di Modena per gli ulteriori provvedimenti di giustizia. Borghi: rifiuta di. associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 5.r2.193r. Con sentenza pronunziata dal Tribunale di Modena il 23.1.1931 , passata in giudicato il 15.8.1931, ritenuto colpevole del reato di furto qualificato commesso nella notte tra ìl 17 e il 18.9.1930, insieme con il coimputato Adalgisi Alceste, è condannato alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione. Con altra sentenza pronunziata dal Tribunale di Modena il 16-7-r93r il Borghi, ritenuto colpèvole di furto qualificato commesso a Maranello (Modena) nella notte tra il 23 e il 24.4.1930, viene condannato alla pena di I anno e 3 mesi di reclusione. Le pene inflitte dal T.S.D.S. con sentenza del 23-4-1931 e dal Tribunale di Modena con sentenze del 23.1.1931 e del 16.7.1931 venivano cumulate con provvedimento emesso dal Procuratore del Tribunale di Modena il 10-4-1932 e, pertanto, la pena complessiva da espiare viene determinata in 5 anni, 8 mesi e r5. giorni di reclusione.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA1·0
132
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, e a seguito di ordini di scarcerazione emessi rispettivamente dal V. Procuratore Generale del T.S.D.S. Vincenzo Balsamo e dal Procuratore del Tribunale di Modena, il Borghi viene scarcerato dalla Casa Penale dì Procida il 2r.1r.1932. Detenuto dal 18.9.1930 al 2r.u.1932. Pena espiata : anni 2, mesi 2 e giorni 3. Toni: con sentenza pronunziata dal Tribunale di Modena il 23.1.r931, passata in giudicato il 15.8.1931, ritenuto colpevole del reato di furto qualificato commesso in Formigine (Modena) nella notte tra il 17 e il 18.9.1930, è condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Le pene inflitte dal T.S.D.S. e dal Tribunale di Modena vengono cumulate con provvedimento emesso dal Procuratore del Tribunale di Modena il 24.11.1931 e, pertanto, la pena complessiva da espiare viene determinata in 3 anni e 6 mesi di reclusione. Per i precedenti penali e precisamente per altre due condanne inflitte per i reati di oltraggio e furto, rispettivamente, il 26.u .1925 dal Pretore di Sassuolo e l'n.7.1929 dalla Corte di Appello di Bologna, il Toni non può usufruire dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403. Pertanto il Toni, detenuto dal 18.9.1930, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.3.1934 e tradotto al carcere di Cuneo a disposizione del Giudice di Sorveglianza.
PRnfA i'ARTE:
SENTEKZE PRO:S'UNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N . 20
Reg. Gen. n. 2/1931
II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudid: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V .S.N. ; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro : Moscatelli Vincenzo, nato il 2.2.1908 a Novara, tornitore meccaruco; llariuzzi Umberto, nato il 21.2.1908 a Parma, manovale; Polizzi Remo, nato il 2.7.1909 a Fontanellato (Panna), tipografo; Fontana Aldo, nato il 3.3.1910 a Parma, meccanico; Ferrari Gi useppe, nato il 6.8.1910 a Parma, calzolaio; Ferrari Pietro, nato l'u.6.1908 a Parma, falegname; Ponzi Mario, nato il 21.1.1912 a Parma, muratore;
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 3r del 5-3-193 r l'accusa contro i sopraspecificati imputati, dichiarò di non doversi procedere nei loro confronti in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista per insufficienza di prove. Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine ai delitti di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al suddetto partito e di propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista nei confronti di: -
Trascendi Luca, n ato il r2.5.19ro a Sassuolo (Modena), commerciante, detenuto dal 6.u.1930; - Montecchi Guido, nato il 5.2.1903 a Sassuolo (Modena), fruttivendolo, detenuto dal 6.rr.1930; Leopardi Ubaldo, nato il 2.9.1908 a Polinago (Modena), bracciante, detenuto dal 6.u.1930. -
Bcrtoli Roberto, nato il 12.6.1913 a Parma, cameriere.
IMPUTATI
Tutti: r) del delitto di ricostituzione del Partito Comunista previsto e punito dagli art. 4 P·P· e 6 cpv. della legg~ 25.rr.~926, n. 2008,_ per_ a~ere'. nella provincia di Parma nell'anno 1930, m correità fra loro, ncostltuito 11 Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità;
2) del delitto di appartenenza al Partito Comunista previsto. e punito dal r 0 cpv. dell'art. 4 della citata legge per avere, nelle suddette c1_rcostanze di tempo e di luogo, fatto parte del ricostituito Partito Comurusta nella provincia di Parma; 3) del delitto di propaganda comunista previsto e punito dal 2" cpv. degli stessi art. 4- 6 cpv. della citata legge per avere, nelle suddette circo-
1 34
TRlBU N'ALE SPECfALE PER LA DIFESA DEL LO STATO
st.anze di .tempo e di luogo, fatto, in correità fra loro, propaganda comumsta mediante diffusione di manifestini sovversivi ed esposizione di bandiere rosse in luoghi pubblici. Il Moscatelli Vincenzo anche : 4) del delitto di uso sciente di documenti fa lsi a senso dell'art. 285 n. 3 C.P. _per avere, nel luglio e nell'agosto 1930, fatto uso di un falso passaporto per nentrare dall'estero in Italia, e per aver fatto uso di carte d'identità false esibendole negli alberghi delle province dell'Emilia per trovare alloo-gio durante il suo giro di ricognizione; t> 5) del reato di espatrio clandestino a senso dell'art. 160 della leo-oe di bb P.S. per essere espatriato clandestinamente senza regolare passaporto nel settembre 1927 e nel luglio r930, recandosi a Basilea per fine politico. Ferrari Giuseppe e Fontana Aldo anche: r) del reato di omessa denuncia di armi a senso dell'art. 37 della legge ?i P.S. per ~ver omess? di denunziare all'Autorità competente, il Ferrari 11 possesso d1 quattro nvoltelle, ed il Fontana il possesso di una rivoltella che entrambi detenevano in Parma nei mesi precedenti al loro arresto;
2) del reato di porto abusivo di rivoltella a senso dell'art. 464 n. I C.P. per avere, il Ferrari asportato fuori della propria abitazione e senza licenza, 1930, quattro rivoltelle, quando le consecrnò a Michelotti nel novembre . b A ntoruo per nasconderle, e per essere andato armato di r ivoltella senza licenza la notte dal 13 al 14 novembre, quando espose le bandiere rpsse in Parma; il Fontana per essere andato armato di ri,ioltella senza licenza alla riunione tenuta dal Moscatelli a Pon te Dattero, in Parma, nell'ottobre 1930; 3) di contravvenzione all'art. 9 della legge sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, per non aver pagato la tassa relativa alla licenza per porto di rivoltella. IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza d'accusa e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che J1anno avuto per ultimi la parola,
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. 19.),,0, un La Regia Questura di Parma aveva notato, lin dal ma(ro-io l">b certo risveglio del Partito Comunista che si manifestava in città e nella
PRI~IA P1\RTE :
SENTENZE
PROKUNZ IATE
DAL 'f.S.D .S.
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provincia medi~nte diffusione. clandesti~a di ma~ifestin.i sovversivi ed esposizione di bandiere rosse specialmente m detenmnate ricorrenze. . Il giorno 8.9.1930, nell'~cca_sione. del tras.p~rt? funebre del sovvers~vo Ghirarduzzi Umberto, alcum g10vam comumst1 rnscenarono una mamfestazione sovversiva portando a braccia una corona di fiori .rossi con_la scritta, su nastro azzurro, « Gli amici >>, corona acquistata col ncavato d1 una sottoscrizione da essi promossa. Nell'occasione dell'anniversario della Rivoluzione russa, e cioè il 7 novembre, gli elementi comunisti di Parma avevano progettato di ~olennizzarne la data mediante diffusione di manifestini, iscrizioni murane, esposizione di bandiere rosse ed atti di sabotaggio, con taglio dei fili conduttori dell'enero-ia elettrica in alcune fabbriche. A conferma di tale progettata manifest~zione, l'Autorità di P.S. venn e in possesso di una circolare del Partito Comunista contenente istruzioni su quanto si doveva fare; detta circolare fu trovata il 4 novembre dentro un libro collocato sopra un tavolo della cabina telefonica, e servì alla P.S. per impedire che la manifestazione si verificasse. Senonché la manifestazione ebbe poi luogo nella notte dal 13 al 14 novembre. Frattanto la Questura di Bologna informava quella di Panna che era stato arrestato colà Moscatelli Vincenzo, fiduciario interregionale, e che era stato trovato in possesso di una relazione sulla organizzazione comunista di Parma che offriva elementi per l'identificazione degli apparte~enti .a~ essa. Seguirono quindi arresti e perquisizioni, e dopo espl~tate le 1_ndagm1 la Questura di Parma inoltrò la denuncia a questo Tribunale m data . . 28.12.1930, a cui seguì un altro rapporto in dat_a r9.r.r9?1: Gli individui denunciati con i due suddetti rapporti, m esito alle risultanze dell'istru ttoria, venivano divisi in tre gruppi e rinviati al giudizio di questo T ribunale. . . . All'odierno dibattimento è comparso il 1° gruppo, composto dagh md1vidui che sono nominati in rubrica, per rispondere ciascuno dei reati a lor? ascritti. E le risultanze nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti. Moscatelli Vincenzo: costui è il fiduciario interregionale incaricato dell'organizzazione del Partito Giovanil~ Comu~ista. 1~on ~sol_o nella provincia di Panna, ma anche nelle altre provmce dell Emilia .. Eg~1 stesso h~ confessato, tanto davanti al Giudice Istruttore quanto al d1battunento, d1 aver svolto la sua attività in tal senso dal settembre r930 all'8.rr.r930, data del suo arresto avvenuto a Bologna. . Nel 1927 andò in Russia clandestinamente per rendersi conto delle condizioni degli operai. Nel luglio 1930 ritornò in Italia CO~ passarort? falso; nell'agosto espatriò di nuovo clandes~inam~nte e nella pnma 9-um?1· cina di settembre ritornò in Italia recandosi a Milano dove, a suo dire, mcontrò un tale Tista che aveva conosciuto all'estero, e questi lo accompagnò
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
nel giro delle varie Federazioni Comuniste dell'Emilia, e cioè: a Parma, a Piacenza, a Modena, a Reggio, a Faenza ed a Bologna per fargli conos~ere i_ fìduci~rì lo~ali, incaricandolo poi di sostituirlo nell'opera dell'Orgamzzaz10ne G1ovamle Comunista. Il Moscatelli si diede quindi all'opera svolgendo la sua attività nelle dette province. Tenne diverse riunioni ed un congresso fra Modena e Carpi alla .fine del settembre 1930. Provvide i federali provinciali del materiale occorrente per la propaganda e dei mezzi per riprodurre i manifestini sovversivi destinati alla diffusione. Fornì di denaro i vad federali provinciali per dare sussidi alle famiglie delle cosiddette vittime politiche. Nell'imminenza dell'anniversario della Rivoluzione russa (7 novembre) P?rtò a Parm_a manifestini per la diffusione e stoffa rossa e nera per confez~on~re_ban?1ere d~ esporre. Tenne una riunione nella quale diede istruz10m circa 1 luoghi dove dovevano essere diffusi i manifestini ed esposte le bandiere, e consigliò i convenuti incaricati della manifestazione di compi~re at_t~ di s~bota~gi.o tagliando i fili conduttori dell'energia elettrica negli _stab1ltment1, e _d1 an?ar~ armati per difendersi in caso di sorpresa e di pencolo. Nella pnma numone tenuta a Parma divise la provincia in tre zone, ass~gnando una zona a ciascuno dei componenti del federale. Fece una relazione. sul co:igresso di Modena che poi spedì a Parigi al Segretario della Federaz10ne G10vanile Comunista d'Italia. Fu tratto in arresto a Bologna l'8.1r.1930 e fu trovato in possesso, tra l'altro, di una copia di detta relazione, di due carte d'identità false intestate, ~.ma a Conti Aldo e l'altra a Pescio Alfeo, e di un passaporto svizzero falso .mtes~ato a. Kra~f ~1:a~z, servitogli per entrare in Italia. La prova di questi .fatti a _lm attnbmt1 e data dalle sue stesse dichiarazioni rese in periodo 1struttono e confermate al dibattimento. . E po~ché _nei _fatti suddetti. si riscontrano rispettivamente gli estremi dei reati d1 ncost:1tuz10ne del Partito Comunista, di appartenenza a detto partito e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25. rr.1926, n. 2008, ed altresì del reato di uso di documenti falsi a senso dell'art. 285 n. 3 C.P. e del reato di espatrio clandestino per motivo politico a senso dell'art. 160 della legge di P.S., di tali reati egli deve essere ritenuto colpevole. llariuzzi Umberto: costui fu arrestato ed assegnato al confino di Polizia per 5 anni perché prese parte alla manifestazione comunista inscenata 1'8.9.1930 in Parma nell'occasione del trasporto funebre del sovversivo Ghirarduzzi; egli ne fu, anzi, uno dei promotori. Anche prima dell'andata a Parma del Moscatelli egli era a contatto col precedente interregionale. Nel!'agosto 1930 intervenne a due riunioni tenute in località « Abbeveratoio>> dove si costituì il federale per la provincia di Parma del quale eo-li entrò a far parte. Si occupò della costituzione della cellula di San Panc~zio, dove teneva riunioni e portava stampe per la propaganda.
PRIMA PARTE:
SENTENZE l!RON UNZIATE DAL T.S.D.S.
Dal certificato penale risulta che altre due volte fu sottoposto a procedimento penale per reati contro la sicurezza dello Stato, e cioè: la prima volta nel 1928, la seconda nel 1930, e tutte e due le volte è stato prosciolto in sede istruttoria per insufficienza di prove (r ). I fatti che gli sono attribuiti nell'attuale procedimento sono rimasti accertati dalle dichiarazioni concordi di altri imputati, e perciò egli deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al detto partito e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Palizzi Remo: anche costui è stato tratto in arresto ed assegnato al confino di Polizia per tre anni per aver preso parte alla manifestazione dell '8 settembre nell'occasione dei funerali del Ghirarduzzi della quale fu uno dei promotori. Si manteneva a contatto col precedente interregionale prima dell'andata del Moscatelli a Parma. Intervenne alle riunioni tenute nell'agosto ,1930 in località «Abbeveratoio» ed entrò a far parte del federale per la provincia di Parma. Invitò Ferrari Giuseppe a collaborare per l'organizzazione della Federazione Giovanile Comunista. Egli è un irriducibile ed ostinato sovversivo, perché è recidivo specifico essendo stato condannato da questo Tribunale, in data 26.2.1929, ad r anno ed 8 mesi di reclusione per appartenenza al Partito Comunista e per propaganda (2). I fatti a lui attribuiti nell'attuale procedimento sono rimasti accertati per le dichiarazioni degli altri imputati. E pertanto egli dev'essere ritenuto ~olpevole dei reati ascrittigli di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza a detto partito e di propaganda a senso dell'art. 4 della citata legge. Fontana Aldo: anche costui, prima dell'andata del Moscatelli a Parma, era a contatto col precedente interregionale, e quando vi giunse il Moscatelli prese contatto anche con questi. Si occupò dell'Organizzazione Giovanile Comunista: prese parte a varie riunioni, ed in una di queste, a suo stesso dire, andò armato di rivoltella senza la prescritta iicenza. Ebbe asseonata dal Moscatelli una zona per svolgere la sua attività per l'organizza;ione giovanile comunista e per la propaganda, e prese parte alla manifestazione verificatasi in Parma il r4.rr. r930 mediante diffusione di manifestini ed esposizione di bandiere rosse. Il Fontana, nei suoi interrogatod resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore, fece ampie confessioni sulla sua attività comunista e su quella degli_ alt~i appartenenti all'organizzazione, confessione che ha confermato al d1batt1mento dichiarando di essere pentito del mal fatto. (1) V. (2) V.
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Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 )) , pagg. 189 e I9Q (Nota). Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 ll, pagg. 154 e 156.
TR IBUNALE SPECIALE PI;R Li\ DIFESA DELLO STATO
PRIMA
E per!anto i _fatti ~ lui attribuiti sono rimasti accertati per le sue stesse confess1om. E poiché nvestono rispettivamente i caratteri dei reati di ricostitt!zione del Partito Comunista, di appartenenza e di propaganda_a senso dell art. 4 de_lla legge _25.rr.1926, n. 2008, nonché dei reati di porto di rivoltella senza hcenza, d1 0~1e~sa denunc~a dì arma e di. mancato pagamento della tassa sulle Concess1oru Governative a senso degli art. 464 n. r C.P., 37 legg~ vigente di P.S. e 9 del R.D. 30.12.1923, n . 3279, di tali reati deve essere ntenuto colpevole . Poiché il Fontana è minore deo-li anni 2r ed ha dimostrato di volersi ravvedere, se ne terrà conto nell'~pplicazione della pena. . ~errari Giuseppe: anche questi faceva parte del federa.le della provincia d1 Parma, è come tale s'occupò dell'organizzazione del Partito Giovanile Coinunista e intervenne alle riunioni tenute dal Moscatelli, il quale oli assegnò la zona di San Pancrazio per svolgere la propria attività. Difatti ne delle riunioru in detto Comune e cercò di procurare proseliti facendo propagand~. Prese ~arte alla diffusione dei manifestini ed alla esposizione delle bandiere rosse m Panna nella notte dal r4 al r5.n .r930, ed eo1i stesso, armato di rivoltella senza licenza, ne collocò due: una sulla sta~ione dei tranwai e l'altra a Borgo della Salute. La prova dei fatti a lui attribuiti è stata data dalle dichiarazioni da lui stesso rese alla P.S. nel suo primo interroo-atorio e dalle dichiarazioni de<rli altri_ i~1p~tati: E _pertanto il ~etto Ferrari dev'essere ritenuto colpevole dei reati di ncost1tuz1one del ~art1to Comunista, di appartenenza e propaganda a. sens~ dell'art. 4 d~lla citata legge, nonché del reato di omessa denuncia dt anm ~ senso degli art. 37- r6 legge di P .S. 6.rr. 1926, n. 1848, e di contravvenz10ne alla legge sulle Concessioni Governative a senso dell'art . 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279.
ttn-
Ferrari Pietro: anche questi faceva parte del federale . Intervenne alle sua attività per l'Organizzazione ri~nion~ te~ute d~J Moscatelli e svolse G1ovamle Comunista e per la propaganda nella zona di Collecchio, a lui assegnata, e nella città d~ Parm~. ~bbe lire 200 dal Moscatelli per provvedere alle spese occorrenti. Nella ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione russa- collocò personalmente due bandiere, una a Ponte Umberto e l'altra in via Grossali. Nei suoi interrogatod scritti ed anche al dibattimento dichiarò cli essere comunista, di aver diffuso manifestini e svolto tutta la sua attività nel modo sopraddetto. E pertanto i fatti a . lui attribuiti sono rimasti accertati pe~ le ~ue st_es~e _co~fe~sio~i. I!1 conseguenza dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascntt1gh di ncost1tuz10ne del Partito Comunista, di appartenenza e propaganda a senso dell'art. 4 della citata legge.
la
PARTE:
SENTENZE
PRONUNZIATE
DAL T .S.D.S.
1 39
Ponzi Mario : costui entrò a far parte del federale dopo l'arresto di Ilariuzzi e di Polizzi, ed ebbe l'incarico dell'organizzazione e della propaganda nella zona di S. Michele, di Aurelio Saffi. e di Parini, ed inoltre di commettere atti di sabotaggio. Come facente parte del federale ebbe una circolare contenente istruzioni sulle manifestazioni che si sarebbero dovute fare il 7 novembre per l'anniversario della Rivoluzione russa. Questa circolare venne in possesso della Polizia perché egli la disperse e fu trovata dentro un libro che suo fratello Carlo aveva portato inconsapevolmente con sé nell'ufficio della cabina telefonica pubblica dove era impiegato. I fatti attribuiti a Ponzi Mario sono rimasti accertati per le dichiarazioni di altri imputati e per la deposizione del Commissàrio Capo Cav. Buschi. E pertanto egli dev'essere r1tenuto colpevole dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza e di propaganda a senso del1'art. 4 della citata legge . Berteli Roberto: questi era cameriere nell'osteria di Corradi Costantino in San Pancrazio, dove si tenevano le riunioni degli appartenenti a quella cellula. Bertoli coadiuvava Ferrari Giuseppe nella compilazione dei manifestini destinati alla propaganda. Prese parte alla riunione cli Ponte Dattero e svolse attività per procurare proseliti. I fatti che gli sono attribuiti nel modo sopraddetto rivestono i caratteri dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda dello stesso a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge suddetta, e di tali reati dev'essere ritenuto colpevole. N on è risultato che avesse anche concorso alla ricostituzione del partito, e da tale capo d'accusa dev'essere assolto per non provata reità. Accertata la colpevolezza di ciascun imputato nel modo sopra specificato, il T ribunale passa all 'applicazione delle pene, tenendo presente che si ritiene il concorso reale per il reato di ricostituzione del Partito Comunista ed il reato d'appartenenza al detto partito nei soli riguardi del Moscatelli, perché è risultato che egli, anche prima di recarsi nella provincia di Panna per ricostituire il par tito giovanile, faceva parte del Partito Comunista; che nei riguardi degli altri si ritiene il concorso formale perché la loro appartenenza al Partito Comunista è stata contemporanea all'opera di ricostituzione iniziata dall'interregionale che ha preceduto il Moscatelli. Ciò posto il Tribunale determina le pene come appresso. A Moscatelli Vincenzo infligge : - per il reato di ricostituzione del Partito Comunista ro anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza
TRJUUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
speciale a norma della dell'art. 28 C.P.;
P·P· dell'art. 4 della legge 25.1r.1926, n. 2008, e
PRn{A l' ARTE:
SEKTENZE
PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
A Ferrari Giuseppe, col beneficio della m inore età, infligge:
. -:: per ~l _reato di appartenenza al Partito Comunista 5 anni di reclus10n~,. I mterd1Z1one perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del I cpv. dell'art. 4 citata legge e dell'art. 28 C.P.;
- per il reato di ricostituzione del Partito Comunista 6 anni di reclusione, tre anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale a norma degli art. 4, p.p,. e 6 della legge 25.1 r.1926, n. 2008, e 28 C.P.;
- per il reato di propaganda 5 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a senso del 2° cpv. dell'art. 4 citata legge e dell'art. 28 C.P.;
- per il reato di propaganda 4 anni cli reclusion~, due anni d'interdizione dai pubblici uffici e due anni cli vigilanza speciale a norma degli art. 4, 2° cpv., e 6 legge 25.rr.1926, n. 2008, e 28 C.P.;
- per il reato di uso di documenti falsi dell'art. 285 n. 3 C.P.;
- per il reato di omessa denuncia di rivoltella 2 mesi di arresto a norma degli art. 37- 16 legge di P.S. 6.1r.1926, n. 1848, e 56 C.P.;
0
I
anno di reclusione a senso
- per il reato di espatrio clandestino 3 anni di detenzione e lire 20.000 di multa a senso dell'art. 160 della legge di P.S. 6.1r.1926, n. 1848. E proce~endo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 e 69 C.P., determma la complessiva pena in r6 anni e 6 mesi di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigi lanza spe~iale.
- per il reato di porto di rivoltella senza licenza di nottetempo mesi di arresto a norma degli art. 464 n. I -465 n. I -56 C.P.;
2
- per la contravvenzione alle Concessioni Governative lire 360 di ammenda a norma dell'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279. E procedendo al cumulo giuridico delle dett~ pene a ~orma d~gli .art:
A Polizzi Remo infligge: - per il reato di ricostituzione ro anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli sopracitati; - per il reato di propaganda 4 anni di reclusione, l'interdizione pe~pet~a dai J?ub_blici uffici e tre anni di vigilanza speciale a nonna degli articoli sopracitati. , E _procedendo al _cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P., oetermm_a la co.n:plessi,? pena di 12 anni ·di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Ilariuzzi Umberto e Ferrari Pietro infligge : - per il reato di ricostituzione del Partito Comunista 8 anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici (perpetua) e tre anni di viailanza 0 speciale a senso dei citati articoli;
68 - 72- 74 C.P., determina la complessiva pena m 8 anni e 20 g10rru d1 reclusione e lire 360 di ammenda, con cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale. A Fontana Aldo, col beneficio dell'età minore degli anm 21, infligge: - per il reato di ricostituzione 3 anni di reclusione, tre anni d'interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale a norma degli art. 4, p.p., e 6 legge citata; 56- 28 C.P.; - per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, due ~'interdizione dai pubblici uffici e due di vigilanza speciale a norma degh art. 4, 2° cpv., e 6 citata legge; 56- 28 C.P.; - per il reato di omessa denuncia di rivoltella norma degli art. 37- r6 legge di P.S. citata e 56 C.P.;
2
- per il reato di porto di rivoltella senza licenza a norma degli art. 464 n. r - 56 C.P.;
mesi di arresto a 2
mesi di arresto
-. per il ~e.ato di .propagand~ 4 .an:1i. di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di v101lanza speciale a norma dei aià 0 citati articoli. 1:>
- per la contravvenzione alle Concessioni Governative lire 360 di ammenda a norma dell'art. 9 del R.D. sopracitato.
E _procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P., ~etenrnna per ciascun imputato la complessiva pena di ro anni di reclus10n~, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.
E procedendo al cumulo delle cle~te pene ~ norma _degJi ~rt. 68 - 72 -74 C.P., determina la complessiva pena m 4 anm e 20 g1orm di reclusione e di cinoue aru1i d'interdizione dai publire 360 di ammenda ' con l'ao-aiunta 1:>1:> ·1 blici uffici e due anni di vigilanza speciale.
PRI~!.\
PARTE :
SENTE1'ZE PRONUNZI ATE DAL T.s.o.s .
TRIBU NALE SPECIALE P ER Lii DIFESA DE LLO STATO
A Ponzi Mario, col beneficio dell'età minore degli anni 21, infligge: - per il reato di ricostituzione 2 anni di reclusione, tre anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale a norma dei citati articoli; - per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, due anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale a norma dei citati arti.coli.
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68-74
C.P., determina la complessiva pena in 3 anni di reclusione, con 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale.
A Bertoli Roberto, col beneficio dell'età minore degli anni 21, infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, tre anni d'interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale a norm a degli art. 4, r'' cpv., e 6 legge citata; 56- 28 C.P.; - per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, due d'interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale a norma degli art. 4, 2° cpv., e 6 della legge citata; 56 - 28 C.P ..
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 - 74 C.P. , determina la complessiva pena in 3 anni di reclusione, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagament? delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P.; che gli oggetti ed il denaro sequestrati devono essere confiscati a senso dell'art. 36 C.P. in quanto hanno attinenza con i reati.
Conseguentemente condanna: _ Moscatelli alla complessiva pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione e lire 20.000 di multa; _ Polizzi alla complessiva pena di 12 anni di reclusione; _ Uariuzzi e Ferrari Pietro, ciascuno alla complessiva pena di anni di reclusione;
IO
_ Ferrari Giuseppe, col beneficio della_ minore. età, alla complessiva pena di 8 anni e 20 giorni di reclusione e lire 360 d1 ammenda; _ Fontana Aldo, col beneficio della minore età, alla complessiva pena di 4 anni e 20 giorni di reclusione e lire 360 di ammenda; _ Ponzi MaJio e Berteli Roberto, ciascuno, col beneficio della m inore età, a 3 anni di reclusione.
Il Moscatelli, l'Ilariuzzi, il Polizzi ed il Ferrari Pie~ro _cìa_sc~no anche all'interdizione perpetua dai pubblici ~f.fici e~ a tr_e anrn ~1 :1g1lanza speciale. Il Fontana, il Ferrari Giuseppe, 11 Ponzi ed 1l Bertoli c~asc:in? _anche a cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici cd a due anru di v1g1lanza speciale. . . . . Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo rn soh?o del pag~mento delle spese processuali ed ordina la confisca degli oggetti sequestrati. Roma, 24.4.1931 - Anno IX.
Secruono le firme del Presidente e dei Giudici. b
P. Q. M.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLl DI ESECUZIONE
Il T ribunale, letti ed applicati gli art. 28 - 36 - 39 - 55 - 56 - 68 - 69 - 72 78-285 n . 3-464 n. 1-465 n. I C.P . ; 4-6 della legge 25.n.1926, n . 2008 ; 16- 37 - 160 legge di P .S. 6.n.1926, n. 1848; 9 R.D. sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, dichiara:
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5. n .r932 , n. 1403, e 25.9.1934, n. 15n :
- Moscatelli Vincenzo, Ilariuzzi Umberto, Pol izzi Remo, Fontana Aldo, Ferrari Giuseppe, Ferrari Pietro e Ponzi Mario colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, ritenendo assorbito i l reato di appartenenza in quello di ricostituzione nei riguardi di tutti meno il Moscatelli; - Bertoli Roberto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda, assolvendolo per non provata reità dal reato di ricostituzione.
Moscatelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Alessandria il 7.1r.1935. Detenuto dall'S.n .1930 al 7.11.1935. Pena espiata : anni 4, mesi 1 I e giorni 29. Polizzi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 12 ·9· 1 935· Detenuto dal 13.9.1930 al 12.9.1935. Pena espiata : anni 4, mesi 11 e giorni 29.
l'IHMA
TRIBUNALE SPECIALE PER L.\ DIFESA DELLO STATO
Ilariuzzi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 8.9.1 934. Detenuto dal 13.9.1930 al 28.9.1934. Pena espiata: anni 4 e giorni 15. Per Ilariuzzi vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 » (pagg. 15r e 153) e « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 » (pag. 189). Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R. D. 5.1 r. 1932. n. r403: Ponzi viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il 10.n.r932. Detenuto dal 13.12.1930 al 10.11. t932. Pena espiata: anni r, mesi ro e giorni 27.
PARTE:
SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S.D.S.
1 45
coloro che non contenti di negare la Patria trascinano nell'odioso fango inesperti minorenni »; istanza respinta. Nota. - Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.n.1945, n. 719, dichiarando, conte~~ora?-~amente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese d1 giustizia (art. I D.C.P.S. 22.u.1947, n. 1631).
La sentenza di cui sopra pronunziata dal T.S .D.S. il 24.4.1931 viene dalla dichiarata oaiuridicamente inesistente (art. r D.L.L. 27.7.1944, n. 159) . Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale) con sentenza emessa m camera di consiglio il 6.10.1964.
Bertoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 10.n.1932. Detenuto dal 3.12.1930 al 10.n.1932. Pena espiata: anni 1, mesi II e giorni 7. Ferrari Giuseppe viene scarcerato da1lo Stabilimento Penale di Fossano il 6.12.1933. Detenuto dal 29.1r.r930 al 6.12.1933. Nella detenzione sofferta sono computati 8 g1orru di arresto per la conversione di 360 lire di pena pecuniaria. Pena espiata: anni 3 e giorni 7. Ferrari Pietro viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Santo Ste·t 11 27.9.1934. Detenuto dal 28.II .1930 al 27.9.1934. Pena espiata: anni 3, mesi 9 e giorni 29. Si associa a uoa istanza di grazia inoltrata dalla madre il 14.12.1932; istanza respinta.
fano
Fontana viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria ['rr. !I.I932. Detenuto dal 15.11.1930 all'n .u.1932. Pena espiata: ann.i 1, mesi II e giorni 26. li ~3·9:193r inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del Governo dichiarando, tra l'altro, che « quale minorenne ed inesperto della vita venne trascinato da persone male intenzionate che, con false dottrine e ancora .più falsi programmi, gli hanno fatto dimenticare, per un momento, la Patna ». Il Fontana asserisce, inoltre, che « ora desidera lottare contro 10 . •
u.s.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE:
Reg. Gen. n. 2/ 1931
SENTENZA N. 21
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
SEN'' l'ENZll PRONUNZIATE
DAL T.S.D.S.
svolto, in correità fra loro, propaganda comunista mediante diffusione di stampe sovversive ed esposizione di bandiere rosse. Zaccarini inoltre:
Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Gù,t,dici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M. V.S.N.; ha pronuric.iato la seguente
3) del reato di ricostituzione. del Pa~ti,to Comunist_a a_ senso del.la P·P: dell'art. 4 citata legge per avere, rn cor:·ei_ta con Ferran_ G_mse_ppe e con gli altri imputati del primo gruppo, ricosutult_o nell_é: pr?v~ncia di Parma, ~ell'anno 1930, il Partito Giovanile Comu111sta gia d1sc10lto dalla Pubblica Autorità. Delle Donne e Miche lotti anche :
1) del reato di porto abusivo di rivoltella a senso de~l'art. 464 n. I C.P. per avere entrambi, nella notte dal !3 al r 4 ~ovembre, m P~rma, aspo~tato fuori della propria abitazione una nvoltella ciascuno senza licenza dell Autorità competente;
SENTENZA
nella causa contro: Delle Donne Mario, nato il 19.12.1912 a Parma, meccarnco;
2) di contravvenzione all'art. 9 della legge sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, per non aver pagato la relativa tassa;
Michelotti Antonio, nato il 4-4-1910 a Parma, muratore; Zaccarini Angelo, nato il r8.5.19u a Parma, maceJlaio (1); Boselli Igino, nato il ro.5.1907 a Fontanellato (Parma), verniciatore; Turni Cesare, nato il 6.8.1909 a Stettino (Germania), idraulico; Bonani Angelo, nato il 28-4-1909 a Parma, tagliatore di tomaia;
3) del reato di omessa denuncia di deten~ione d'_arma per non . aver denunciato all'Autorità competente il possesso di una rivoltella che essi detenevano nel novembre 1930.
Omissis
Perazzi Alberto, nato il 2.12.1913 a Parma, impiegato privato; Girardi Epeo, nato ]'8.9.r9ro a Parma, fornaio (2).
Fatti identici a quelli esposti nella precedente sentenza n.
Tutti: r) del reato d'appartenenza al Partito Comunista a senso del r cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n . 2008, per aver fatto parte, nell'anno r?30, dell'Organizzazione Giovanile Comunista ricostituita nella provincia d1 Parma dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità; 0
2) reato di propaganda comunista a senso del 2° cpv. dello stesso art. 4 citata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo,
(1) V. cc Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 ))' pagg. 163 - 164(2) V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 », pagg. 150 - 153.
del T.S.D .S ..
All'odierno dibattimento è comparso il secondo gruppo, compo~to da_gli individui che sono nominati in rubrica, per rispondere ciascuno de1 reati _a loro ascritti. Le risultanze nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti.
IMPUTATI
?el
20
Delle Donne Mario. Questi è stato coinvolto nell'attuale procedimento perché l'imputato Fontana Aldo, appartenente ~l primo gruppo, disse di aver saputo da Ferrari Giuseppe che quando. egli ~ndò a ~olloc_are _le bandiere nella notte dal 13 al 14.11.1930 al deposito de1 tramvai ed m via ~ella SaÌute fu accompagnato da Delle Donne armat? di. rivoltell:. Questa Clr~ostanza tanto in periodo istruttorio quanto al d1batt1mento e stata smentita non solo dal Delle Donne, ma anche dal Ferrari. E poiché questo fatto era la base de~le. ~ccuse _contro il Del.le Donne, il Tribunale in mancanza di altri elementi nt1ene d1 doverlo assolvere dalle imputazioni ascrittegli per non provata reità ed ordinare che egli sia scarcerato se non detenuto per altra causa.
TRIBUNALE SPECIALE PER L1\ DIFESA DEI.LO STATO
Michelotti Antonio. Anche costui è stato accusato dal Fontana di avere accompagnato armato di rivoltella Ferrari Giuseppe quando nella notte dal 13 al 14 novembre andò a collocare le bandiere. Però l'accusa è stata smentita dallo stesso Ferrari e 1nerciò neanche al Michelotti si può far carico di questi fatti. Ma siccome il Michelotti in istruttoria ed anche al dibattimento ha confessa~o di aver~ ricevuto da Ferrari Giuseppe nel novembre 1930 un pacco d1 quattro rivoltelle con l'incarico di nasconderle e di averle sotterrate a C~mpo dei Risi lungo il torrente Panna, così si ritiene che questo f~tto cost1tmsce la prova dell'appartenenza del Michelotti al Partito Comunista. E come tale il Tribunale lo ritiene colpevole del reato di cui al 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. ,Venuta meno la pr~va che ~gli ha accompagnato il Ferrari quando ando a collocare le bandiere, ed m mancanza di altri elementi che dimost1:i~o che egli ha svolto propaganda, dev'essere assolto per non provata re1ta da questo capo d'accusa. · Il ricevimento delle rivoltelle da parte del Ferrari per nasconderle lo rende però colpevole anche dei reati di omessa denuncia di armi a senso dell'art. 37 della vigente legge di P.S., di porto di rivoltella senza licenza a senso dell'art. 464 n. r C.P. e di contravvenzione alle disposizioni sulle CC.GG. a senso dell'art. 9 del R .D. 30.12.1923, n. 3279. Zaccarini Angelo. Questi era capo della cellula di San Pancrazio; tenne nell'osteria di Corradi Costantino due riunioni di giovani comunisti, ai quali parlò della organizzazione e della propaganda; fece sollecitazioni a tali Catulli e Melegari di entrare a far parte della organizzazione, come costoro hanno deposto. E pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Deve, però, essere assolto dal reato di ricostituzione del Partito Comunista per non provata reità perché non è risultato che abbia svolto attività m tal -senso. 0
Boselli Igino. Questi era capo della cellula comunista di Santa Croce; prese parte alla riunione tenuta a Ponte Dattero per trattare questioni riferentisi alla organizzazione; ebbe manifestini per diffonderli e li diffuse. Malgrado le sue negative, i fatti che gli -sono attribuiti sono rimasti accertati per le dichiarazioni di altri imputati. E pertanto egli dev'essere ritenuto ~olpevole dei reati di appartenenza al Partito· Comunista e di propaganda a senso del r() e del 2° cpv. della legge 25.11.1926> n. 2008.
PRIMA P,\RTE:
SENTENZE PRONUN ZIATE l)AL T .S.D.S.
1 49
Turni Cesare. Anche questi faceva parte della organizzazione comunista di Panna e propriamente della cellula comunista di Santa Croce. . Intervenne a varie riunioni e diffuse manifestini per le vie Coccaru e Barnabei. Malgrado le sue negative i fatti che gli sono attribuiti sono rimasti accertati per le dichiarazioni di altri imputati. E pertanto egli dev'essere ritenuto co:pevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Bonani Angelo. Era capo della cellula di vi;i Imbriani; prese parte a riunioni; ebbe manifestini sovversivi ed insieme a Turni li diffuse per le vie Coccani e Barnabei. Davanti alla P.S. ha confessato questi fatti; ma davanti al Giudice Istruttore ed al dibattimento si è mantenuto negativo. Però la sua colpevolezza in ordine ai fatti che gli sono attribuiti è stata confermata dalle dichiarazioni di altri imputati; e perciò dev'essere ritenuto colpevole dei reati cli appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso degli articoli citati. Perazzi Alberto. Nei riguardi di costui pochi ed insufficienti elementi sono emersi. Fu accusato di essere capo - cellula dello stabilimento Luciani; ma lo stesso Commissario Cav. Buschi ha dichiarato che nel suddetto stabilimento non si era costituita nessuna cellula, ed ha dato del Perazzi e della sua famiglia buone informazioni . Pertanto il T ribunale ritiene di doverlo assolvere da entrambe le imputazioni ascritteo-li per non provata reità ordinando la sua scarcerazione. b Girardi Epeo. Questi fu sottoposto altra volta a procedimento penale per ricostituzione del Partito Comunista e per cospirazione contro i Poteri dello Stato, ma è stato prosciolto dal Giudice Istruttore con ordinanza in data 22.9.1928 per insufficienza di prove. Nell'attuale procedimento è risultato che egli faceva parte nel 1930 della oroanizzazione oiovanìle comunista di Parma e che prese parte alla b b . riunione di Ponte Dattero dove Moscatel'.i lo incaricò di formare una cellula. Questi fatti, da lui ammessi nell'interrogatorio reso alla P.S., furono da lui poi negati davanti al Giudice Istruttore ed al dibattimento; ma essi trovano conferma nelle dichiarazioni di altri imputati. E perciò il Girardi dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza e di propaganda comunista a senso delle citate disposizioni di legge. Accertata in tal modo la colpevolezza degli imputati il Tribunale passa all'applicazione delle pene.
PRIMI\ PARTE :
TRIBU:-lhLE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
A Zaccarini Angelo infligge con la diminuente della età 1mnore degli anm 21: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione, 4 d'interdizione dai pubblici uffici e 2 anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 e dell'art. 6 della legge 25.u.1926, n. 2008, e degli art. 56 - 28 C.P. ; - per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, ed r anno d'interdizione dai pubblici uffici a norma degli art. 4, 2° cpv., e 6 della citata legge e 56 C.P ..
SENTE~ZE PRO:-ru~ZIATE DAL T.S. D.S.
_ per il reato di appartenenza al Partito Comunis~a I an1;10 di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 2 anni a senso degli art. 4, 1° cpv. , e 6 del la citata legge e 56 C.P. ; - per il reato di om.essa denuncia di armi 2 mesi di arresto a norma degli art. 37- 16 legge vigente di P.S. e 56 C.P. ; - per il reato di porto di rivoltella senza licenza a norma dell'art. 464 n. 1 C.P.;
2
mesi di arresto
_ per la contravvenzione alle CC.GG. lire 360 di ammenda a norma dell'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279.
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68- 74 C.P. determina la complessiva pena in 5 anni di reclusione, 5 anni d 'interdizione dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
E procedendo al cumulo delle dette pene a nor_m a ?e~li art. ~8 - 72 C.~. determÌna la complessiva pena in r ~nno . e 20 g1~rm d1 reclusione ed m 2 anni d'interdizione dai pubblici uffici e hre 360 dt ammenda.
A ciascuno degli imputati : Boselli Igino, Turni Cesare e Bonani Angelo infligge :
Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali (art. 39 C.P.).
- per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma degli art. 4, r" cpv., della citata legge, e 28 C.P. ; - per jl reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai p ubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma dell 'art. 4, 2° cpv., della citata legge e dell'art. 28 C.P. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena per ciascun imputato in 4 anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
P. Q. :'.\L
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 28 - 39 · 56 - 68 - 72 - 464 n. r C.P. ; 4- 6 della legg/25.11.1926, n. 2008 ; 16-37 della legge di P.S. 6.u .1 926, n. 1848; 9 del R.D . sulle CC.GG . 30.12.1923, n. 3279; 485-486 C.P. Esercito, assolve : - Delle Donne e Perazzi dai reati a loro rispettivamente ascritti pe~ non provata reità, cd ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa;
A Girardi Epeo con la diminuente dell'età minore degli anni 21 infligge :
-
Michelotti dal solo reato di propaganda per non provata reità;
- per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, 3 anni di interdizione dai pubbljci uffici e 2 anni di vigilanza speciale a norma degli art. 4, 1" cpv ., e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, 56-28 C.P. ;
-
Zaccarini dal solo reato di ricostituzione per non provata reità.
- per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 2 anni a senso degli art. 4, 2 ° cpv., e 6 della legge citata e 56 C.P.. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 - 74 C.P. determina la complessiva pena in tre anni di reclusione, 5 anni d 'interdizione dai pubblici uffici e 2 anni di vigilanza speciale. A Michelotti Antonio con la diminuente dell'età minore degli anni 21 infl igge :
Dichiara colpevoli : - Zaccarini, Boselli, Turru, Banani e Girardi dei reati d'appartenenza al Parti to Comunista e di p ropaganda; - Michelotti dei reati d'appartenenza al detto partito, di omessa denuncia d'armi, di porto di rivoltella senza licenza e di contravvenzione alla legge sulle CC.GG .. Conseguentemente condanna : - Zaccarini, col beneficio della mrnore età, alla complessiva pena di 5 anni di reclusione;
TRIBUNALE SPECIALE: PER LA DIFESA DELLO STATO
- Boselli, Turni e Bonani ciascun.o alla complessiva pena di 4 anm di reclusione; - Girardi, col beneficio della mmore età, alla complessiva pena di 3 anni di ree Iusi one; . - Michelotti, col beneficio della minore età, alla complessiva pena dl r anno e 20 giorni di reclusione e a lire 360 d'ammenda.
I ~ ~osell~, il Turni e~ i~ ~o:1ani anch~ all'interdizione perpetua dai p~~bhc1 uf~c1 ed a tre anm d1 vigilanza speciale. Michelotti anche all'interd121one dai pubblici uffici per la durata di due anni. Zaccarini e Girardi anche all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinaue anni ed a due anni di vigilanza speciale. " Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido del pao-amento 0 delle spese processuali. Roma, 25-4-1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza d1· n. 1403:
Clll·
a1 R.D . 5.rr.1932,
Bonani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova l'n.u.1932. Detenuto dal 13.12.1930 all'u.rr.1932. P~na espi~ta : a~ni _I, mesi IO e giorni 28. Rifiuta. di_ assoc1ars1 a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 25.6.1931 d1ch1arando: « Sono stato condannato e voglio fare la mia condanna,,. Girardi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il ro.rr.1932. Detenuto dal 17.u.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e g10rni 23. Zaccarini viene scarcerato dalla Casa Penale di Finale Ligure il 12.u.1932. Detenuto dal 3.12. i930 al 12.n.1932. Pena espiata : anni I, mesi II e giorni 9.
PRIM1\
PARTE:
SE\'\TENZE
PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
I
53
Boselli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Augusta l'n.n.1932. Detenuto dall'rr.12.1930 all'n.rr.1932. Pena espiata: anni I e mesi II. Una istanza di grazia, inoltrata dal Boselli al Capo del Governo il 30.Tr.1931, viene respinta. Michelotti detenuto dal 9.r.1931 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 28.1.1932. Per mancato pagamento della pena pecuniaria di lire 360 detta pena viene convertita in 8 giorni di arresto che il Michelotti - che nel frattempo viene chiamato alle armi per prestare il servizio militare di leva - espia nella prigione del 21° Rgt. Fanteria, in La Spezia, dal 5 al 13 giugno 1933. Turni si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla fidanzata il 30.5.1931; istanza respinta. Il 20.7.1932 il Turni inoltra al Capo del Governo una istanza di grazia nella quale dichiara « di aver commesso il reato in stato di esuberanza giovanile (20 anni) e di suggestione da parte dei compagni che, pervicaci nelle lorq idee, si valsero della sua inesperienza. Una matura riflessione ha prodotto, però, un radicale cambiamento, un pentimento profondo nonché il proposito di riscattare il triste passato con una vita di ottimo cittadino italiano abiurando ogni sentimento che non sia di affetto per la Patria e di rettitudine politiq, e civile ,, . Con decreto di grazia del 20.ro. 1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Turni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Spoleto il 25.10.1932. Detenuto dal 12.12.1930 al 25.10.1932. Pena espiata: anni I, mesi 10 e g10rni 13.
Nota. - La sentenza di cui sopra pronunziata dal T.S.D.S. il 25.4.1931 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. r D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (21' Sez. Penale) con sentenza emessa in camera di consiglio il 1°-4-1968.
La Commissione ·Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 42 del 24.3.1931 , l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere nei loro confronti - con esclusione del solo Zaccarini Angelo - in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista per insufficienza di prove.
1 54
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 2/1931
SENTENZA N. 22
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·> Gù{,(hci: Ca~ Lussorio, Ve~tur~ Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucc1 Renato, Torelli Vmcenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Rampini Carlo, nato il 28.9.1907 a Parma, facchino; Cabassi Gino, nato il 1°.1.1903 a Parma, barbiere (r); Casamatti Alcide, nato il ro.r.r907 a Cortile San Martino (Panna), contadino; Mulazzi Gino, nato l'n.ro.1910 a Collecchio (Panna), bracciante; Storci Amos, nato il 16.10.1904 a San Pancrazio (Parma), manovale; Ferraguti Arturo, nato il 26.8. r904 a San Pancrazio (Parma), manovale ; Melegari Enrico, nato il 4.3.1908 a San Pancrazio (Panna), muratore; Piccinini Giovanni, nato il 27-rI.1910 a San Pancrazio (Parma), manovale; Corradi Costantino, nato il 22.8.1894 a Collecchio (Parma), esercente.
IMPUTATI
Tutti: - del delitto d'appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal I cpv. dell'art.. 4 de~la le~ge 25.1I.1J26, ~- 2008, per aver fatto · parte, ~~l 1930, del Partito .?wvamlc_ ~omurnsta ncosti_tuito nell_a provincia di I ctnna dopo che era g1a stato d1sc101to dalla Pubblica Autontà; 0
( t) V.
(e
Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )), pag. 1258.
PRIMA PARTE:
SEl'n'ENZE
PRONUNZT,\TE
DAL T .S.O.S.
1 55
- del delitto di propaganda comunista previsto e punito dal 2° cpv. dello stesso art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 citata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto, in correità fra loro, propaganda a favore del Partito Comunista mediante diffusione di manifesti sovversivi ed esposizione di bandiere rosse.
Omissis Fatti identici a quelli esposti nella precedente sentenza n.
20
del T.S.D.S ..
All'odierno dibattimento è comparso il terzo gruppo composto degli individui che sono nominati in rubrica per rispondere ciascuno dei reati a loro ascritti. Le risultanze nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti. Rampini Carlo. Faceva parte del Partito Comunista di Parma ed era capo- cellula. Ebbe d'ordine del federale una cinquantina di manifestini per diffonderli e li distribuì fra i componenti la sua cellula. In una perquisizione eseguita nella sua abitazione sono stati rinvenuti due manifestini sovversivi stampigliati sopra uno dei quali si trovarono scritte parole di carattere comunista che la perizia grafica accertò essere di suo pugno. I fatti a lui attribuiti sono rimasti accertati dalle dichiarazioni di altri imputati. E pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Cabassi Gino. E' colui che stava a più diretto contatto col Moscatelli tanto che questi quando giungeva a Parma si dirigeva a lui per far sapere ai compagni di fede il suo arrivo e per far loro recapitare manifestini sovversivi per la propaganda. Prese parte alla riunione di Ponte Dattero presieduta dal Moscatelli. Egli è stato altra volta sottoposto a procedimento pena'.e per ricostituzione del Partito Comunista, ma è stato prosciolto dal Giudice Istruttore con ordinanza in data 24.10.1928 per insufficienza cli prove. I fatti che gli si attribuiscono nell'attuale procedimento sono stati accertati per le dichiarazioni di altri imputati. E perciò egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a norma degli articoli citati. Casamatti Alcide. Ha preso parte alle riunioni che si tenevano a San Pancrazio nell'osteria dì Corradi Costantino.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Era riconosciuto come capo - cellula tanto che teneva discorsi e dava ordini. Fece sollecitazioni a Cattani per iscriversi a] Partito Giovanile Comunista. Malgrado le sue negative, i fatti che gli sono attribuiti sono rimasti accertati per le dichiarazioni di .altri imputati. E pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso dei citati articoli. Mulazzi Gino. Prese parte alle riunioni che si tenevano in San Pancrazio nell'osteria di Corradi, ed una sera fu visto preparare manifestini sovversivi che poi furono trovati sparsi nelle frazioni. Faceva parte della cellula di San Pancrazio ed invitò tal Padovani ad iscriversi al Partito Giovanile Comunista. Malgrado le sue negative, i fatti che gli sono attribuiti sono rimasti accertati per le dichiarazioni di altri imputati. E pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso dei citati articoli. Storci Amos. Faceva parte di una squadra comunista di San Pancrazio; intervenne a riunioni; faceva discorsi e dava ordini, ed era riconosciuto come capo - cellula. Una sera fu visto nell'osteria del Corradi preparare manifestini sovversivi per la propaganda, e poi furono da lui e da altri diffusi nelle varie frazioni. Questi fatti a lui attribuiti sono emersi dalle dichiarazioni di altri imputati; e perciò egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso dei citati articoli. Ferraguti Arturo. Prese parte alle riunioni che sì tenevano ìn San Pancrazio e si occupò della distribuzione dei manifestini per la propaganda. Apparteneva alla squadra di San Pancrazio ed era cos.Ì attivo che andava sollecitando altri ad iscriversi. Questi fatti sono rimasti accertati dalle dichiarazioni di altri imputati e perciò egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso dei citati articoli. Melegari Enrico. Anch'egli faceva parte della organizzazione giovanile comunista, intervenne al;e riunioni, si occupava della diffusione dei manifestini nelle varie frazioni e procurava proseliti. Quando fu interrogato, dopo il suo arresto, dagli ufficiali dei Carabinieri, ha confessato dì far parte della gioventù comunista da circa un anno, e di essere intervenuto alle riunioni tenute in San Pancrazio, anzi diede dettagliate notizie su quanto avveniva Ì11 dette riunioni .
PRIMA PARTE:
SENTENZE
PRON UNZIAT E DAL T .S.D.S.
In seguito ha ritrattato le dichiarazioni fatte. Ma egli è raggiunto dalle prove per le dichiarazioni degli altri imputati. E pertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso dei citati articoli. Piccinini Giovanni. Anche costui faceva parte della organizzazione giovanile comunista di San Pancrazio, prendeva parte a riunioni e si occupava della diffusione dei manifestini che egli con altri preparava a San Pancrazio e poi portava nelle varie frazioni. Malgrado le sue negative i fatti che gli sono attribuiti sono rimasti ac: certati per le dichiarazioni di altri imputati e di testimoni. E pertanto egh dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso dei citati articoli. Corradi Costantino. E' l'oste nel cui eserc1z10 convenivano 1 g1ova111 comunisti di San Pancrazio per le loro riunioni. Però è risultato che il Corradì rimaneva estraneo a dette riunioni, né era consapevole di ciò che i giovan i comunisti facevano, perché essi si riunivano in una stanza appartata adiacente all'esercizio sotto il pretesto di divertirsi per giocare o per suonare chitarre. Nessuno <leali imputati infatti ha mai accennato alla partecipazione del Corradi alle lor~ riunioni; anzi ciò è rimasto escluso per dichiarazione di imputati e di testimoni. E pertanto il Tribunale ritiene di dover assolvere il Corradi dalle imputazioni che gli sono ascritte per non aver commesso il fatto e di ordinare che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Ciò posto passa all'applicazione delle pene. A Cabassi Gino infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 1 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P.; - per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 della suddetta legge e dell'art. 28 C.P .. E procedendo al cumulo delle dette pene a nonna dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena in 4 anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
TRIBUNALE SPECIALE PER L/1 DIFESA DELLO STATO
PRIMA i'ARTE:
A ciascuno degli imputati Rampini Carlo, Casamatti Alcide, Storci Amos, Ferraguti Arturo e Melegari Enrico infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 28 C.P.; - per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubb'.ici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P..
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina per ciascuno dei suddetti imputati la complessiva pena in 3 anrii di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Mulazzi Gino e Piccinini Giovanni col beneficio deìl'età minore degli anni 21 infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista r anno di reclusione ed r anno d'interdizione dai pubblici uffici a norma del I cpv. dell'art. 4 e dell'art. 6 della citata legge in relazione all'art. 56 C.P.; 0
- per il reato di propaganda r anno di reclusione ed 1 anno d'interdizione dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dell'art. 4 e dell'art. 6 della citata legge in relazione all'art. 56 C.P ..
E procedendo al cumu:o delle dette pene a senso degli art. 68 e 74 C.P. determina per ciascuno dei due suddetti imputati la complessiva pena in I anno e 6 mesi di reclusione ed in 2 anni d'interdizione dai pubblici uffici. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma deJl'art. 39 C.P..
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 28 - 39 - 56- 68 C.P.; 4 - 6 della legge 25.rr.1926, n . 2008; 485 - 486 C.P. Esercito, assolve Corradi dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Dichiara rutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna : - Cabassi Gino alla complessiva pena di 4 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
SENTENZE PRONUNZ[ ATE
DAL T.S.D.S.
1
59
- Rampini Carlo, Casamatti Alcide, Storci Amos, Ferraguti Arturo, Melegari Enrico, ciascuno alla complessiva pena di 3 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; - Mulazzi Gino e Piccinini Giovanni ciascuno, col beneficio della minore età, ad r anno e 6 mesi di reclusione, e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di due anni . Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali. Roma, 27.4.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403: Melegari viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il ro.n .1932. Detenuto dal 3.12.1930 al ro.n .1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 7. Si associa alle istanze di grazia inoltrate dalla madre il 12.5.1931 e il 3.8.1931; istanze respinte. Ferraguti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida l'n.rr .1932. Detenuto dal 3.12.1930 all'n.rr .1932. Pena espiata: anni I, mesi 11 e giorni 8. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 12.6.1931; istanza respinta. Storci viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il ro.rr .1932. Detenuto dal 3.12.1930 al ro.11.1932. Pena espiata: anni I, mesi rr e giorni 7. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 21.6.1931; istanza respinta.
I
60
TRIBUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Casamatti viene scarcerato dallo Stabilimen to Penale di Pallanza il I0.11.1932. Detenuto dal 3.12.1930 al 10.II.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 7. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 21.6.1931; istanza respinta.
PIUMA
PARTE :
SEKT I::NZE
PRONUNZIATE DAL T .S. D.S.
161
SENTENZA N. 23
Reg. Gen. n. 338/1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;
Cabassi viene scarcerato dalla Casa Penale di Soriano nel Cimino l'1r.II .1932. Detenuto dal 3.12.r930 all' u .u.1932. Pena espiata: anni r, mesi rr e giorni 8.
Giudici': Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
Rampini viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il ro.rr.1932. Detenuto dal 1°.12.1930 al ro.rr. r932. Pena espiata: anni 1, mesi II e giorni 9.
S ENTEN ZA
nella causa contro : Mulazzi detenuto dal 3.12.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Siena il 30.5.1932. Si associa alle istanze di grazia inoltrate dai genitori il 30.6.1931 e il 21.10.1931; istanze respinte. Piccinini detenuto dal 3.12.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Viterbo il 30.5.1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre l'rr-5.1931; istanza respinta.
Nota. - Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17-rr.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.n.1947, n. 1631).
La sentenza di cui sopra pronunziata dal T.S.D.S. il 27-4-1931 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. 1 D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale) con sentenza emessa in camera di consiglio il 26.2.1968. La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 43 del 25:3.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista per insufficienza di prove.
Vigna Mario, nato il 5.2.1904 a Faenza (Ravenna), rigattiere; Fontana Luigi, nato il 5+1897 a Brisighella (Ravenna), calzolaio; Poggiali Pietro, nato il 26.9.1906 a Brisighella (Ravenna), cordaio; Pederzoli Dionisio, nato il ro.6.1904 a Brisighella (Ravenna), operaio; Castellari Domenico, nato il 26.n.1902 a Brisighella (Ravenna), operaio; Bandini Luigi, nato il 4.5.1892 a Brisighella (Ravenna), operaio; Morini Angelo, nato il 10.10.1902 a Riolo dei Bagni (Ravenna), muratore; Verdi Fr ancesco, nato il 23.12.1902 a Castel Bolognese (Ravenna), muratore; Paci Costantino, nato il 19+1900 a Faenza (Ravenna), bracciante ; Poletti Domenico, nato il 2.4.1893 a Faenza (Ravenna), bracciante; Gentilini Pietro, nato il ro.6.1889 a Riolo dei Bagni (Ravenna), bracciante; Montevecchi Carlo, nato il 27-3-1899 a Modigliana (Forlì), bracciante; Bandini Giovanni, nato il 7-3-1904 a Rocca San Casciano (Forlì), bracciante; Zanotti F rancesco, n ato il 14-9.1883 a Castel del Rio (Bologna), bracciante ; Beltrami Silvio, nato il r8.9.r89r a Bagnara di Romag11a (Ravenna), sarto; Mazzolani Felice, nato il 26.2.1906 a Massa Lombarda (Ravenna), operaio); u. - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA 1'1\ RTE :
SENTENZE
PRo x u:-,.zrATE DAL T.S.D.s .
Ghiselli Mario, nato il 2r.n.1904 a Massa Lombarda (Ravenna), braco ante;
IN F ATTO ED I N DIRITTO
Ra~nbelli Giacomo, nato il 26.8.1899 a Massa Lombarda (Ravenna), rneccamco;
Che la Regia Questura di Faenza riuscì ad accertare che si era ricostituito il Partito Comunista nel territorio di Ravenna ed in qualche p aese delle vicine province di Forlì e Ferrara, svolgendosi attività propagandistica mediante abbondante e clandestina diffusione di manifesti sovversivi stampati alla macchia, iscrizioni murali di carattere antifascista e persino esposizione di bandiere rosse. Specialmente nella notte dal 6 al 7.1r.1930, nella ricorrenza de!I'anniversario della Rivoluzione russa. N el compiere tale criminosa opera eransi provocati gravi incidenti come quelli relativi allo scambio di colpi d'arma da fuoco tra agen ti della forza pubblica e divulgatori di stampati, riusciti a dileguarsi in automobile. I capeggiatori del vasto m ovim ento - Vigna Mario, Rimini Leo, Babini Mario, Vignoli Mario, Casadei hfario, Vannoni Antonio e Ferrucci Pietro, agli ordini dell'interregionale Moscatelli - agivano costituiti in comitato feder ale con sede a Faenza. Avevano formato 7 comitati di zona: Faenza, Bagnara, Massa Lombarda, Lavezzola, Mezzano, Modigliana e Cervia; con 7 comitati di settore: Faenza n. r, Faenza a), Faenza b), Brisighella, Albereto, Riolo Bagni, Casola Valsenio. In ogni zona funzionavano le cellule coi relativi capi - cellula, e cioè Bagnara, Solarolo, Massa Lombarda, San Patrizio Conselice, Lugo, Bagnacavallo, Lavezzo'.a, Alfonsine, Argenta (Ferrara), Porto Maggiore, Santerno, Mezzano, Russi, Sant'Alber to (Ravenna), M:odigliana, Marzeno, Tredozio, Cervia e Cesenatico. Se vi erano fabbriche di relativa importanza le cellule dovevano formarsi sul posto di lavoro, altrimenti si costituivano cellule di strada. Le cellule dovevano essere composte di 4 o 5 persone, di cui una doveva essere a capo; di ogni cinque ~api cellula uno di essi veniva scelto « fiduciario » ; un gruppo di più .fìduciar1 costituiva il « settore >> che dipendeva dal comitato federale e quest'ultimo dall' « interregionale >> del partito. L'interregionale inoltre aveva disposto che il lavoro fosse particolarmente svolto attraverso l'organizzazione sovversiva giovanile, penetrando anche nei fasci e nelle masse dei sindacati fascisti provocando dissidi e malcontenti. Attraverso le chiare, precise, concordi confessioni degli imputati e dai documenti sequestrati, in corso istruttorio furono raccolti elementi sufficienti di reità a carico di 134 giudicabili, e furono rinviati tutti a giudizio divisi in 5 gruppi a seconda della rispettiva appartenenza a zone nonché della propria cooperazione prestata alle dipendenze di particolari capeggiatori.
Marani Oreste, nato il 9+1904 a Massa Lombarda (Ravenna), operaio; Brini Berto, nato il 4+1907 a Conselice (Ravenna), impresario edile; Bassi Armando, nato il 9.4.1910 a Massa Lombarda (Ravenna), bracciante; Zini Oreste, nato il 10.n.1901 a Massa Lombarda (Ravenna), bracciante; Cervellati Ennio, nato il 31.5.1906 a L ugo (Ravenna), falegname; Lorenzi Alberico, nato il 14.6.1901 a Cervia (Ravenna), commerciante.
I MPU T AT I
Tutti:
r) del delitto di cui all'art. 4, r cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, 0
per avere, in località diverse delle province di Ravenna, Forlì e Ferrara, nel novembre 1930 nonché precedentemente, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Il Vigna, il Fontana, il Castellari, il Bandini Luigi, lo Zanotti, il Beltrami, il Mazzolani, il Ghiselli, il Ram belli e il Cervellati:
2) del delitto di cui al 2° cpv. del citato art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere.' nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propag~n?a della dottnna, dei programmi e dei metodi d'azione di tale partito d1sc10lto, verbalmente o a mezzo di diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto Soccorso Rosso. Il Vigna, il Beltrami ed il Mazzolani: 3) del delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 della detta legge speciale per avere, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista. I
IN PUBBLICA UDIENZA
Il 1° gruppo era formato dal: Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gl i imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori, il Tribunale, ritenuto che dall'esame dea-li atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimen to si è pot~~o statmre,
Vigna, capo fiduciario della Federazione Comunista aduìti di Faenza e provincia con ingerenza a Ferrara, Forlì e Ravenna. Era in continuo collegamen to coi capi - zona, coi capi - settore, coi capi - ceilula e coi compagni
T RIBUNALE SPJ~CL\LE PER L A DIFESA })EU.O STATO
di fede semplici gregari. Aveva rapporti sovente con l'interregionale ricevendo in consegna il materiale propagandistico stampato alla macchia, ossia giornali come « l'Unità l>, « L 'Avanguardia J>, molti volantini che parlavano di questioni agricole della zona e circolari riguardanti il comitato federale. Ebbe inoltre denaro pro - Soccorso Rosso, un nastro poligrafico ed una cassetta con pasta poligrafica la quale servì per stampare il giornalino « Rivoluzione)), Detto materiale sovversivo veniva smistato nell'ab,i tazione del Vigna e fatto tenere ai vari compagni per mezzo degli stessi componenti i comitati che personalmente andavano a ritirarlo. Le stampe da- diffondere erano sempre_ abbondanti, tanto è vero che molto materiale fu sequestrato nella casa del Vigna.
Il Mazzolani, noto sovversivo diffidato dalla Questura nel 1928, fu prezioso collaboratore del Vigna; svolse la sua attività delittuosa particolannente nel settore di Massa Lombarda che costituiva la terza zona da lui capeggiata. Per la propaganda si serviva del Taroni capo - cellula di Lugo e Bagnacavallo - latitante, per cui con ordinanza il Collegio ordinò lo stralcio degli atti - nonché del Cervellati .fido compagno di fede, capo cellula di San Patrizio e Conselice, noto comunista proposto per il confino. 11 Beltrami, comunista schedato ammonito, capeggiava la seconda zona Bagnara di Romagna. Pur essendo emerso che era un collaboratore del Vigna non si raccolsero elementi sufficienti di reità a di lui carico in ordine ai delitti di ricostituzione del partito disciolto e di relativa propaganda comunista. Il Fontana, noto comunista, funzionò da capo - cellula di Brisighella, avendo alle proprie dipendenze il Pederzoli che risultò un semplice iscritto. Curò la diffusione del materiale sovversivo inoltratogli dal federale servendosi a tale scopo di fidi gregari. Nel settore di Riolo Bagni esistevano tre cellule capeggiate dal Castellari, dal Bandini Luigi detto « Papa J> e dallo Zanotti. I tre giudicabili ebbero a svolgere attività propagandistica, e con maggiore efficacia vi si dedicarono il Bandini e lo Zanotti. Per incarico del capo- settore Mazzolani a Massa Lombarda venne formata una cellula dal Ghiselli, comunista schedato che la capeggiò, e vi appartennero il Rambelli, il Marani, comunista biografato ed ammonito politico, il Brini ed il Bassi. Di costoro il solo Rambelli diede la propria opera al Ghiselli per collaborare nelle .manifestazioni propagandistiche. Alla cellula di Massa Lombarda era iscritto lo Zini che corrispondeva il contributo mensile di lire 2 pagato da tutti gli affiliati al partito. D alla suesposta narrativa è riuscito provato che il Vigna ed il Mazzolani erano riusciti a riorganizzare il movimento sovversivo faentino nelle
PRTMJ\ PARTE :
SE>JTENZE
PROKUJ'\ZI ATE D.~L T.S.D.S.
province di Ravenna, Forlì e Ferrara mediante costituzione d~ cellule, con capi - ceilula, capi - settore, capi-. zona, con un ~apo del ~omitato, feder~lc e con l'intervento dell' << interreg10nale )) del partito. Funzionava l Orgamzzazione Giovanile Comunista e degli adulti, i capeggiatori si riunivano clandestinamente coi gregari per concordare manifestazioni antinazion~li~ pe~ svolgere attività propagandistica e per ?istribuire denar? .pro - famiglie. d1 condannati politici. Si era svolta particolare opera cnm1nosa sovversiva nella notte dal 6 al 7.11.1930 nella -ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione russa. Erano affiliati al partito il Fontana, il Bandini Luigi, lo Zanotti, il Ghiselli, il Cervella ti, il Rambelli, il Castellari, il Beltrami, il Mori o i, il Pederzoli, il Marani, il Brini, lo Zini ed il Bassi. Per consumare il delitto di propaganda comunista il Vigna ed il Ma~zolan'i ebbero a propri collaboratori il Fontana, il Bandini Luigi, lo Zanott1, il Ghiselli, il Cervellati, il Rambelli ed il Castellari. Tutti i detti giudicabili, pertanto, si sono resi colpevoli dei reati a carico di ognuno accertati, previsti e puniti dall'art. 4 della legge 25.u.1926~ n. 2008, in quanto nella fattispecie dell'azione delittuosa da loro svolta s1 vengono ad inteo-rare tutti o-li estremi - oggettivamente e soggettivamente b b . 1 considerati nei confronti di ognuno dei giudicabili - che caratterizzano a figurazione giuridica dei reati di ricostituzione del .par tito . già disciolto dalla Pubblica Autorità, d'appartenenza al detto partito e d1 propaganda comunista. Di conseo-uenza esaminate e valutate tutte le circostanze emerse a dibatb ' timento, tenuti presenti i precedenti degli imputati e per taluno anche le attestazioni di pentimento fatte in corso istruttorio e ripetute all'udienza, il 'Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 4 p.p. della legge 25.rr.1926, n. 2008: - a Vigna anni 8, a Mazzolani anni 6; condann~ti en~rambi all_a reclusione. Ai sensi dell'art. 4, 1° cpv., citata legge speciale, ritenendo 11 concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito dis~iolto con quello di ricostituzione nei confronti del Vigna e del Mazzolam (art. 78 C.P.c.); -
a Beltrami anm 4;
- a Fontana, Bandini Luigi, Zanotti, Ghiselli, Cervellati anm 3 ciascuno; - a Rambelli, Castellari, M~rini, Pederzoli, Marani, Brini, Zini e Bassi anni 2 ciascuno; tutti alla reclusione. In applicaz.ione dell 'art. 4 u.cpv. delia citata legge: -
a Vigna ed a Mazzolani anni 4 ciascuno;
16 6
PRIM/1
T lt!BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
- a Fontana, Bandini Luigi, Zanotti, Ghiselli, Cervellati, Rambelli, Caste Ilari anni 2 ciascuno; tutti alla reclusione. Ed accordato il beneficio della diminuente della metà pena in favore del Bassi per la minore età in base all'art. 6 della legge 25.rr.r926, n . 2008, operato il cumulo giuridico delle pene (art. 68 C.P.c.), complessivamente condanna: -
Vigna ad anni ro;
-
Mazzolani ad anni 8;
Rambelli e Castellari ad anni 3 ciascuno;
-
Morini, Pederzoli, Marani, Brini e Zini ad anrn
-
Bassi ad anni r.
SENTEKZE l'RONUNZIA'l'E
DAL T .S. D.S.
In applicazione degli ~rt. 36 S:.P.c.,_ 485 - 48? C.P. -~se_rcito devesi or_dinare che Poggiali, Lorenz1, Verdi, Paci, Paletti, Gei:itihm, Montevec~hi e Bandini Giovanni vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa; che sia confiscato il materiale in giudiziale sequestro avente diretta attinenza con l'attività criminosa esplicata dai condannati.
P. Q. M.
-:- Fo~tana, Bandini Luigi, Zanotti, Ghiselli, Cervellati e Beltrami ad anm 4 ciascuno; -
PARTE :
2
ctascuno;
Tutti alla reclusione; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione del Bassi per il quale è temporanea, pari alla durata della pena ; con 3 anni di vigilanza speciale di P .S. escludendone il Bassi (art. 28 C.P.c.) ; col pagamento in solido delle spese di giudizio (art. 39 C.P.c.), oltre ad ogni aìtra conseguenziale di legge. Erano stati rinviati a giudizio col presente primo gruppo, il Poggiali, il Lorenzi, il Verdi, il Paci, il Paletti, il Gentilin.i, il Montevecchi e il Bandini Giovanni, tutti senza precedenti politici e che eia pochissimo tempo avevano dato la propria verbale adesione al partito in seguito alle insistenti pressioni di comuni amici compaesani ma che non ebbero mai ad esplicare attività alcuna. Il Gentilini ed il Poletti, oltre alla semplice adesione, pagarono la quota di li.re 2 di iscrizione, però nemmeno loro mai intervennero a riunioni, mai ricevettero stampe clandestine e mai presero parte a manifestazioni sovversive. Perciò nella fattispecie si affaccia l'ipotesi dubitativa: in quanto tutti i detti 8 giudicabili possono anche aver ceduto per ignoranza o per debolezza alle insistenze dei capeggiatori dell'organizzazione comunista senza avere l'esatta conoscenza e la coscienza sulla portata dei rispettivi atti compiuti, e quindi possono anche aver agito in buona fede. Nel dubbio, il Tribunale ritiene di assolverli in ordine ai reati loro ascritti non essendosi raccolte prove sufficienti per statuire che hanno agito con dolo. Nei confronti del Beltrami, essendo venuti a mancare indizi sufficien ti di reità per quanto riguarda il delitto addebitatogli di ricostituzione del Par tito Comunista nonché di relativa propaganda sovversiva, necessi ta dichiarare l'assoluzione per insufficienza di prove.
Visti ed applicati gli art. 4-6 della le&"ge 25_.II_.1926, n. ~008; ~3-2836- 39- 68 - 78 C.P.c.; 485- 486 C.P. Esercito, dicluara assolti per msufficienza di prove : - Poggiali, Lorenzi, Verdi, Paci, Poletti , Gentilini, Montevecchi e Bandini Giovanni in ordine ai reati loro ascritti; - Beltrami in ordine ai delitti di cui all'art. 4 legge 25.rr.1926, n. 2008.
P·P· ed u.cpv. della
Dichiara colpevoli : - Vigna e Mazzolani dei delitti previsti dall'art. 4, r" ed_ u.cp~., della citata legge speciale, ritenendo però il concorso ~or~1ale . ciel_ delitto d1 appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito; - Beltrami, Ghiselli, Fontana, Pederzoli, Castellari, Bandini Luigi, Marani, Zanotti, Brini, Rambelli, Marini, Bassi, Zini e Cervellati cli appartenenza al Partito Comunista; - Fontana, Castellari, Bandini Luigi, Zanotti, Ghiselli, Rambe~li e Cervellati anche del reato di cui all'art. 4 u.cpv. della detta legge speciale. E concedendo la diminuente della metà pena, in applicazione dell'art. 6 della legge 25. r r. r926, n. 2008, al Bassi, ed operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: -
Vigna ad anni
-
Mazzolani ad anni 8;
10;
- Fontana, Bandini Luigi, Zanotti, Ghiselli, Cervellati e Beltrami ad anni 4 ciascuno; -
Rambelli e Castellari ad anni 3 ciascuno;
-
Morini, Pederzoli, Marani, Brini e Zini ad anni
-
Bassi ad anni
I.
2
ciascuno;
!68
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELT, O STATO
PRIMA P.~RTE :
Tutti alla reclusione; con l'interdizione perpetua dai pubbliei uffici ad eccezione del Bassi per il quale è temporanea, pari alla durata della pena; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S. escludendo il Bassi; col pao-amento in solido_ delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordma la confisca del materiale in giudiziale sequestro avente diretta attinenza con l'attività criminosa degli imputati, e che Pogoiali, Lorenzi, Verdi, Paci, Poletti, Gentilini, Montevecchi e · Bandini Giov~nni vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 28+1931 - Anno IX.
SENTENZE PRON UNZIATE l)AL T .S.D.S.
Pederzoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 18.ro.1932. Detenuto dal 27.11.1930 al 18.10.1932. Pena espiata: anni r, mesi 10 e g10rm 2r. Castellari viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il IO,II. I932. Detenuto dal 20.n.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e g10rm 20. Zanotti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il 12.11.1932. Detenuto dal 26.u.1930 al 12.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 16.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.1r.r932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15u: Vigna viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 8.9.1 934.
Detenuto dal 19.n.1930 al 28.9.1934. Pena espiata : anni 3, mesi ro e giorni 9. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.rr.1932, n. 1403: Mazzolani viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il r9.r1.r933. Detenuto dal 20.u.1930 al 19.11.1933. Pena espiata: anni 2, mesi II e giorni 29.
Rambelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il ro.11.1932. Detenuto dal 24.II.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi II e giorni 15. Marani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 9.1 r.1932. Detenuto dal 24.11.1930 al 9.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 15. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre l'1r.5.193r. Zini viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 9.11.1932. Detenuto dal 24.rr.1930 al 9.II.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni r5. Cervellati viene scarcerato dalla Casa Penale di Panna il r2.n.r932. Detenuto dal 22.n.1930 al 12.II.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 20.
Morini viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 9.11.1932. · Detenuto dal 22.II.1930 al 9.1r.r932. Pena espiata: anni 1, mesi II e giorni 17. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalle figlie il I0.2.1932.
Ghiselli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il IO.II.1932. Detenuto dal 24.II.1930 al 10.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi u e giorni r6.
Fontana viene scarcerato dallo Stabilimento l'n.11.1932. Detenuto dal 20.1_1.1930 all'u.rr.1932. Pena espiata: anm I, mesi II e giorni 2r.
Brini si associa alle istanze di grazia jnoltrate dalla madre il 24.4.1931 e il 29.4.1932 dichiarando « dj aver sempre detestato il Partito Comunista». Il Capo del Governo esprime parere favorevole sull'istanza inoltrata il 29+ r932 e, pertanto, viene- concesso, con decreto di grazia del 5.8.1932,
Penale
di
Pianosa
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
il_ condono condizionale della residua pena da espiare. Il Brini, quindi, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Lucca il 12.8.1932. Detenuto dal 25.1r.1930 al 12.8.1932. Pena espiata: anni 1 , mesi 8 e o-iorni 17. Riabilitato con sentenza emess: dalla Corte di Appello di Roma il
18+1939. Beltrami si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 26.5.1931; istanza accolta a seguito del parere favorevole espresso dal Capo del Governo. A seguito del condono condizionale della residua pena da espiare, concesso con decreto di grazia del 17.9.1931, il Beltrami ~iene scarc~rato dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 2r.9 ..193r. Detenuto dal 20.rr.r930 al 21.9.1931. Pena espiata: mesi IO e giorni r. Bandini il 19.ro.1931 inoltra istanza di grazia al Capo del Governo ; istanza che viene accolta. . Pertan to a seguito del condono condizionale della residua pena da espiare, concesso con decreto di grazia del 31.12.1931, viene scarcerato dalla Casa Penale dì Procida il 6.r.1932. Detenuto dal 27.11.1930 al 6.r.1932. Pena espiata: anni r, mesi 1 e giorni 9. Bassi, detenuto dal 26.11.1930, viene scarcerato, per .fine pena, dalle Carceri Giudiziarie dì Roma il 25. r r. 193 r.
. No~a . .- La se?te.n~a di cui sopra pronunziata dal T.S.D.S. il 28+193 1 viene d1cluarata gmndICamente inesistente (art. 1 D.L.L. 2J.J.I944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2"' Sez. Penale) con sentenza emessa in camera di consiglio il 19.12.1973. Con sentenza n. r8 del ro.2. r93r la Commissione Istruttoria nel pronunziare l'accusa nei confronti dei sopraspeci.fìcati imputati ha dichiarato, inoltre: a) di non doversi procedere per non aver commesso il fa tto in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista nei confronti di tutti ad eccezione del Vigna, ciel Beltrami e del Mazzolani; . b).di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine al delitto d1 propaganda sovversiva nei confronti di Poggiali, Pederzoli, Mo-
PRIMA
PARTE :
SENTEr(ZE PRONUNZIATE
DAL T.S.D.S,
rinì, Verdi, Paci, Poletti, Gentilini, Montevecchì, Bandini, Marani, Brini, Bassi, Zini e Lorenzi;
e) di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine ai delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva nei confronti di : - Casadio Pietro, nato il 18.9.1896 a Faenza (Ravenna), colono, detenuto dal 26.u.1930; - Bassi Maria, nata il 27.8.r899 a Solarolo (Ravenna), casalinga, detenuta dal 20.n.r930. Infine la Commissione Istruttoria con la sopracitata sentenza ha pronunziato l'accusa anche nei confronti del latitante : -
Taroni Berto, nato il 22.u.1899 a Lugo (Ravenna), colono.
Nei confronti del latitante Taroni Berto il T.S.D.S. con sentenza emessa in camera di consiglio il J5.2. 1933 ha dichi arato di non doversi procedere nei suoi confronti essendo i reati addebi tatigli estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403. Con la suddetta sentenza il T .S.D.S. dispose la revoca ciel mandato dì cattura emesso nei confronti del Taroni.
172
l'Rl~lA l'ARTE :
1'RIBUNALE SPECIALE l'T:, R LA DIFESA DELLO ST,\'fO
Reg. Gen. n. 338/1930
SENTENZA N. 24
11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;
SE'.'<TENZE l'RONIJNZ!AT E J)AL T.S.D.S.
1 73
Bonora Guerrino, nato il 4.3.i 912 ad Argenta (Ferrara), bracciante; Banzi Tarcisio, nato il 16.5.1910 ad Albareto (Parma), bracciante; Battaglia Ivo, nato il 14.II.I9II ad Argenta (Ferrara), sarto; Veduti Adino, nato il 4.8.1912 ad Argenta (Ferrara), bracciante; Antonioli Mario, nato il 18.10.1908 a Cesena (Forlì), contadino; Minghetti Emilio, nato l'8.8.r9rr ad Argenta (Ferrara), contadino; Martinelli Olao, nato il 25.r.1909 ad Argenta (Ferrara), bracciante; Geminiani Vito, nato 1'8.5.1910 ad Argenta (Ferrara), contadino.
ha pronunciato la seguente IM PU TATI
SENTENZA
nella causa contro: Rimini Leo, nato il 27.2. r9or a Brisighella (Ravenna), venditore ambulante; Babini Mario, nato jJ 25.7.1907 a Lugo (Ravenna), contadino; Minoccheri Enrico, nato il 22.r.1906 a Conselice (Ravenna), muratore; Bedeschi Camillo, nato il 29.r.r9II ad Alfonsine (Ravenna), fa legname; Contarini Antonio, nato il 31.7.1904 ad Alfons ine (Ravenna), bracciante; Bedeschi Giovanni, nato il 2.6.1910 ad Alfonsine (Ravenna), meccanico; Servidei Bonafede, nato il 2.5.1909 ad Alfonsine (Ravenna), bracciante; Tasselli Oddo, nato il 7.5.1910 ad Alfonsine (Ravenna), muratore ; .Matulli Giovanni, nato il 3.r.1909 a Brisighe11a (Ravenna), bracciante; Fabbri Alfeo, nato 1'8.5.1910 ad Alfonsine (Ravenna), bracciante;
Tutti: r) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in località diverse delle province di Ravenna, Forlì e Ferrara, nel 1930 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della P ubblica Autorità. Matulli, Vandini, Tarozzi, Bedeschi Camilla, N atali, Tirapaoe e Veduti Adino: 2) del delitto di cui all'u.cpv. del citato art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo di diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto Soccorso Rosso. Rimini e Babini, inoltre: del delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 della citata legge speciale per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista.
Diani Luigi, nato il 25.5.1909 ad Argenta (Ferrara), bracciante; Tebaldi Tancredi, nato il 17.7.19rr ad Argenta (Ferrara), contadino; Vandini Guerriero, nato il 23.2.1912 ad Argenta (Ferrara), meccanico; Tarozzi Irpio, nato il 23.6.1910 ad Argenta (Ferrara), bracciante; Natali Bruno, nato il 5+ 19rr ad Argenta (Ferrara), falegname; Veduti Enzo, nato il 26-3.1903 ad Argenta (Ferrara), manovale; Tirapane Anteo, nato il 25.5.1912 ad Argenta (Ferrara), meccanico; Toschi Giuseppe, nato il 21.3.19rr a Conselice (Ravenna), colono; Mondini Federico, nato il 13.3.1913 ad Argenta (Ferrara), fabbro;
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori, il T ribunale, ritenuto che dall'esame degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire, IN FATTO ED IN DIRITTO
Omissis
Luciani Arnaldo, nato il 12.8.1909 ad Argenta (Ferrara), bracciante; Banzi Guerr.iero, nato il 6.7.1913 ad Argenta (Ferrara), bracciante;
Fatti identici a quelli esposti nella sentenza n.
2
3 del T.S.D .S ..
1 74
TRIIlUNALE SPECIALE l>ER J, A DIFESA DELLO STNfO
Al
2°
gruppo appartenevano:
Il Rimini, senza precedenti politici; fu uno dei magg1on esponenti faentini del movimento antinazionale esplicato nelle province di Ravenna, Forlì e Ferrara. Aveva particolari rapporti coi rappresentanti centrali del partito e coi compagni di fede Vigna, Ferrucci, Vignoli e Casadei Mario pure del Comitato Federale e capi - zona. In quanto egli Rimini esercitava le funzioni anche di amministratore del Comitato Federale, raccoglieva e gestiva pure il denaro per le quote di iscrizione al Partito e per il Soccorso Rosso pro - vittime politiche. Il Babini, noto comunista vigilato e schedato, capeggiava la quarta zona di Lavezzola coadiuvando il federale nell'opera di riorganizzazione del partito e di propaganda sovversiva. Diffuse materiale comunista stampato alla macchia, raccolse denaro pro - Soccorso Rosso e presenziò talvolta riunioni segrete. Il Matulli, senza precedenti politici, formò e capeggiò la ce.llula di Argenta riuscendo a iscrivervi Fabbri, Diani, Tebaldi, Vandini, Tarozzi, Natali, Luciani, Bonora e Veduti Adino, tutti del pari senza precedenti politici cattivi; però diedero adesione al partito corrispondendo sempre le quote mensili di relativo contributo. Il Matulli svolse pure opera propagandistica servendosi, direttamente od a mezzo di altri compagni cli fede, ciel Vandini, del Tarozzi, del Natali e del Veduti Adino, il quale ultimo era poi capo della cellula di Filo d'Argenta senza iscritti. Il Bedeschi Camillo era capo della cellula di Alfonsine da lui costituita, ed ebbe ad esplicare attività propagandistica alle dipendenze del capo - zona Babini Mario. Vi appartenevano il Contarini, il Bedeschi Giovanni, il Servidei ed il Tasseili, pagando lire 4 quale contributo di iscrizione e quota mensile. Tanto il Bedeschi Camillo quanto il Bedeschi Giovanni, il Servidei ed il Tasselli non hanno precedenti politici.
H Minoccheri, incensurato anche politico, aveva del pari aderito al Partito Comunista contribuendo con le quote consuete di denaro, ed era alte dipendenze del capo- zona Babini. Dalla suaccennata esposizione dei fatti è chiaramente emerso che il Partito Comunista si era· riorganizzato a Faenza svolgendo fattiva opera criminosa nelle province di Ravenna, ForB e Ferrara. Con l'intervento dell'interregionale del partito, dei federali, dei capi - zona, dei capi - settore e dei capi - cellula si riunivano clandestinamente i semplici gregari per concordare manifestazioni sovversive mediante diffusione cli materiale propagandistico stampato alla macchia, esposizione di bandiere rosse nonché
l'Rn!A PARTE :
SENTE':\ZE PROJ\UKZ! ATE D.-\L T.S . D.S.
1 75
iscrizioni murali antinazionali. Inoltre si raccoglieva e si distribuiva denaro pro - vittime_ politic~e. . . . . . .. . . . . . Capeggiavano 1 az10ne svolta dal 2" gruppo dr grndtcab1h il R1mm1_ ed il Babini, sia nel ricostituire il partito che nella propaganda. In quest'ultuna attività ebbero collaboratori i compagni di fede Natali, Matulli, Vanclini, Tarozzi, Bedeschi Camilio e Veduti Adino. Risultarono affiliati alla vasta organizzazione antinazionale il Minoccheri, il Contarini, il Bedeschi Giovanni, il Servidei, il Tasselli, il Fabbri, il Diani, il Luciani, il Bonora ed il Te,baldi. Di conseguenza tutti si resero colpevoli dei delitti rispettivamente accertati, previsti e puniti dall'art. 4 p.p., re) ed u.cpv. , della legge 25. 11.1926, n. 2008, in quanto nella fattispecie della rispettiva opera criminosa svolta si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la qualificazione giuridica dei reati di ricostituzione del partito già disciolto dalla Pubblica Autorità, d'appartenenza allo stesso partito nonché di relativa propaganda comunista. Pertanto vagliate e considerate tutte le emergenze dibattimentali il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene. Ai sensi dell'art. 4 P·P· della citata legge speciale: -
a Babini e a Rimini anni 5 ciascuno di reclusione.
In base all'art. 4, 1° cpv., della citata legge, ritenendo però il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito nei confronti ciel Babini e del Rimini: -
a Matulli anni 3;
- a Vandini, Tarozzi, Natali, Veduti Adino, Bedeschi Camilla, Minoccheri, Contarini, Bedeschi Giovanni, Servidei, Tasselli, Fabbri, Diani, Bonora, Luciani e Tebaldi armi 2 ciascuno di reclusione. Per il disposto dell'art. 4 u. cpv. citata legge: - a Babini, Rimini, Bedeschi Camilla, Matulli, Vandini, Tarozzi, Natali e Veduti Adino anni 2 ciascuno di reclusione. Ed applicata la diminuente cli r/6 della pena in ~avore di. Bedesc~i Camilla e di Veduti Adino, di r/2 in favore di Vandiru, Tarozzi, Natali, Bedeschi Giovanni, Tasselli, Fabbri, Bonora e Tebaldi per la minore età e di cui all'art. 6 della suaccennata legge 25.11.1926, n. 2cJ08, nonché operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna, tenendo conto anche della revocata condanna condizionale ripor tata dal Contarini di mesi 3 e giorni 15 cli reclusione con sentenza 26.7.1926 del Tribunale di Ravenna : - Babini e Rimini ad anni 6 ciascuno; -
Matulli ad anni 4;
PRIMA P ART E:
TR!ll UNALE SP ECIALE PE R LA DIFESA DELLO STATO
-
Veduti Adino, Bedeschi Cam.illo ad anni 2 ciascuno;
-
Contarini ad anni
-
Minoccheri, Servidei, Diani e Luciani ad anm 2;
-
Tarozzi, Natali, Vandini ad anni r e mesi 6;
-
Bedeschi Giovanni, T asselli, Fabbri, Bonora e Tebaldi ad anni
2,
mesi
2 e
giorni
SJ; :'1TENZE PRON UNZIATE DAL T.S.D .S.
177
- per non aver commesso il fatto, Tirapane dal reato di cui all'art. 4 u.p. della legge 25.n.r926, n. 2008;
IO;
1.
Tutti alla reclusione; con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione dei Bedeschi Camillo e Giovanni, Vandini, Natali, Veduti Adino, Tasselli, Fabbri, Bonora e Tebaldi, per i quali è temporanea, pari alla durata della pena. Con tre anni di vigilanza speciale di P.S. escludendone Bedeschi Giovanni, Tasselli, Fabbri, Bonora e Tebaldi (art. 28 C.P.c.). Col pagamento in solido delle spese di giudizio (art. 39 C.P.c.) oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Erano stati rinviati a giudizio anche Veduti Enzo, Tirapane, Toschi, 1'.tfondini, Banzi Guerriero, Banzi Tarcisio, Battaglia, Antonioli, Minghetti, Martinelli e Geminiani. Però tenuto presente che tutti sono senza precedenti politici cattivi, che nel complesso non ebbero a svolgere attività alcuna, non ebbero a ricevere materiale propagandistico, che non intervennero a riunioni od a manifestazioni sovversive, e che solo poco tempo prima del rispettivo loro arresto diedero la propria verbale adesione, taluno pagan~o la quota di lire 2; che a propria giustificazione nel dimostrare pentimento affermarono che ad onta delle insistenti continue pressioni degli amici compaesani che volevano adescarli, non avrebbero dato l'adesione se avessero saputo che in definitiva avrebbero dovuto appartenere al Partito Comunista, mentre era stato loro assicurato che si trattava di far parte di un gruppo avente interessi solo economici; tenuto presente tutto ciò, dungue, il Collegio ritiene che nella fattispecie venga ad affacciarsi l'ipotesi dubitativa. In quanto potrebbe anche essere vero che i giudicabili abbiano ceduto alla volontà dei capeggiatori dell'organizzazione sovversiva senza avere esatta conoscenza e coscienza sulla portata dei rispettivi atti compiuti, e quindi possono avere anche agito in buona fede. Di conseguenza fu d'avviso di assolverli in ordine ai reati loro ascritti, non essendosi raccolte prove sufficienti per statuire che hanno agito con dolo: ordinando che vengano, tutti i suddetti I I giudicabili, immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa (art. 485 - 4.86 C.P. Esercito). P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 4-6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 13 -28 39 - 56 - 68 - 76- 78 C.P.c. ; 585 C.P.P.c.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara assolti :
- per insufficienza di prove, Veduti Enzo, Tirapane, Toschi, Mondini, Banzi Guerriero, Banzi T arcisio, Battaglia, An tonioli, Minghetti, Martinelli e Geminiani in ordine al delitto di appartenenza al partito disciolto dàlla Pubblica Autorità. Dichiara colpevoli: - Babini e Rimini dei delitti previsti dall'art. 4 p.p., 1° ed u.cpv. , della citata legge speciale, ritenendo però il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso; - Minoccheri, Contarini, Bedeschi Giovanni, Servidei, Tasselli, Fabbri, Diani, Tebaldi, Luciani, Bonora, Bedeschi Camillo, Matulli, Vandini, Tarozzi, Natali e Veduti Adino di appartenenza a partito disciolto; -
Bedeschi Camillo, Matulli, Vandini, Tarozzi, Natali e Veduti Adino anche del reato di cui all'art. 4 u.cpv. della detta legge speciale. E concedendo la diminuente della pena per la minore età, in applicazione dell'art. 6 della legge 25.n. 1926, n. 2008, ai Bedesdù Camillo e Giovanni, a Vandini, Natali., Veduti Adino, Tasselli, Fabbri, Bonora, Tebaldi e Tarozzi, ed operato il cumulo giuridico delle pene - tenendo conto anche della revocata condanna condizionale ripor tata dal Contarini con sentenza 26.7.1926 del Tribunale di Ravenna - complessivamente condanna: -
Ba bini e Rimini ad anni 6 ciascuno;
-
Matulli ad anni 4;
-
Veduti Adina e Bedesch.i Camillo ad anni
-
Contarini ad anni
-
Minoccheri, Servidei, Diani, Luciani ad anni 2;
-
Tarozzi, N atali, Vandini ad anni
-
Bedeschi Giovanni, Tasselli, Fabbri, Bonora e Tebaldi ad anm
2,
mesi
2 e
2
e mesi 6 ciascuno;
giorni ro;
I
e mesi 6; 1.
Tutti alla reclusione; con l'interdizione perpetua <lai pubbJici uffici ad eccezione dei Bedeschi Giovanni e Camillo, Vandini, Natali, Veduti Adino, Tasselli, Fabbri, Bonora e Tebaldi, per i quali è temporanea, pari alla durata della pena. Con tre anni di vigilanza speciale di P.S. escludendor:ie Bedeschi Giovanni, Tasselli, Fabbri, Bonora e Tebaldi; col pagamento m solido delle spese di giudizio, oltre ad ogm altra conseguenziale di legge. 12. -
U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA J)lFESA DELLO lTA·ro
Ordina che Veduti Enzo, Tirapane, Toschi, Mondini, Banzi Guerriero e Banzi Tarcisio, Battaglia, Antonioli, Minghetti, Martinelli e Geminiani vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 29+193r - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI fASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.r1.r932,
PRIMA PARTE:
SENTENZE
PRONUNZIATE l)AL 'l'.S.D.S.
1 79
Pena espiata: anni r, mesi 10 e giorni 26. Rifiuta di associarsj a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 10.6.1931. Matulli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida l'11.1r.r932. Detenuto dal 26.u.1930 all'u.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi I I e giorni 15. Diani viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 9.rr.1932. Detenuto dal 1°. 12.1930 al 9. rr. 1932. Pena espiata: anni r, mesi I I e giorni 8. Istanze di grazia inoltrate dal Diani e dal padre il ro e il 17.9.1931 vengono respinte.
n. 1403: Rimini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Capodistria il 19.rr.1932. Detenuto dal r9.rr.r930 al 19.11.1932. Pena espiata: 2 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Rimini e dai suoi familiari il 27.12.r93r, il 21.r.1932 e il 17.3.1932 vengono respinte. Babini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 20.n.1932. Detenuto dal 20.rI.1930 al 20.11.1932. Pena espiata : 2 anni. Bedeschi Camillo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il ro.rr.1932. Detenuto dal 25.11.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e g10rrn 10. Contarini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (N apoli) l'n.11.1932. Detenuto dal 13.12.1930 all'n.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi ro e giorni 28. Con sentenza pronunziata dal Tribunale di Ravenna il 26.7.1926 ritenuto colpevole del reato di furto e condannato alla pena di 3 mesi e 15 giorni di reclusione. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 1°.6.1931. Servidei viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il 9.1 r.1932. Detenuto dal 13.12.1930 al 9.11.1932.
Veduti viene scarcerato dal1 a Casa Penale di Firenze il 10.n.1932. Detenuto dal 30.1r.r930 al 10.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni ro. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 30.5.1931; istanza respinta. Luciani viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 10.rr.1932. Detenuto dal 30.n.1930 al ro.n.1932. Pena espiata : anni r, mesi II e giorni ro. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 18.9.1931. Minoccheri s1 associa a una IStanza di grazia inoltrata dalla madre l'8.5.r93r. Con decreto di grazia del 15.10.1931 viene concesso il condono condizionale della metà della pena da espiare e, pertanto, il Minoccheri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 25.u.1931. Detenuto dal 26.n.1930 al 25.11.1931. Pena espiata : mesi I r e giorni 29. Fabbri detenuto dal 1°.12.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 30. 1r. 1931. Tebaldi detenuto dal 1°.12.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziar ie di Roma il 30.rr.193r. Tasselli detenuto dal 12.12.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma l'rr.r2.r93r.
180
TRIB UNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Bedeschi Giovanni detenuto dal 13.12.1930 viene scarcerato, per fìne pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 12.12.1931. Tarozzi detenuto dal 30.u.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Perugia il 27.5.1932. Bonora detenuto dal 30.rr.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 29.11.1931. Natali detenuto dal 30.11.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di L'Aquila il 27.5.1932.
PRIMA PARTE:
18r
SENTENZA N. 25
Reg. Gen. n. 338/1930
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Contice] li Giuseppe, Consoli M.V.S.N.; ha pronunciato la seguen te
Vandini detenuto dal 30.11.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Arezzo il 27.5.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 2 7·7· 1 93I.
SEN'l'ENZE PRONUKZIATE D:\L T.S.D .S.
SENTENZA.
nella causa contro: Vignoli Mario, nato il 20.9.1892 a Marradi (Firenze), bracciante;
Nota. - La sentenza di cui sopra pronunziata dal T.S.D.S. il 29+1931 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. r D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2'' Sez. Penale) con sentenza emessa m camera di consiglio il 10.6.1968.
Le.lli Attilio, nato il 5.5.1897 a Palazzuolo sul Senio (Firenze), elettricista;
Con sentenza n . 19 ciel r3.2.r931 la Commissione Istruttoria, nel pronunziare l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati ha dichiarato, inoltre :
Renzini E dgardo, nato il 6-4-1899 a Modigliana (Forlì), bracciante;
a) di non doversi procedere per non aver commesso il fatto in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista nei confronti di tutti ad eccezione di Rimini Leo e Babini Mario;
b) di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine al reato di propaganda sovversiva nei confronti di Minoccheri Enrico, Contarini Antonio, Bedeschi Giovanni, Servidei Bonafede, Tasselli Oddo, Fabbri Alfeo, Diani Luigi, Tebaldi Tancredi, Veduti Enzo, Toschi Giuseppe, Mondini Federico, Luciani Arnaldo, Banzi Guerriero, Banzi Tarcisio, Bonora Guerrino, Battaglia Ivo, Antonioli Mario, Minghetti Emilio, Martinelli Olao e Geminiani Vito.
Venturi Lazzaro, nato il 22.3.1891 a Faenza (Ravenna), bracciante; Fabbri Antonio, nato il 3.8. r903 a Marradi (Firenze), operaio;
Dragoni Carlo, nato il J2.8. 1904 a Bagnacavallo (Ravenna), bracciante; Pilotti Domenico, nato il 4.8.1903 a Bagnacavallo (Ravenna), operaio; Molinari Giuseppe, nato il 15.11.1898 a Bagnacavallo (Ravenna), colono; G ramantieri Paolo, nato il 23+1899 ad Alfonsine (Ravenna), operaio ; Dragoni Giuseppe, nato il 21.9.1900 a Bagnacavallo (Ravenna), bracciante; Allegri Arturo, nato il 6. r. 1898 a Bagnacavallo (Ravenna), calzolaio; Dragoni Giuseppe, nato il 2-5.1902 a Bagnacavallo (Ravenna), bracciante; Babini Giuseppe, nato il 20. ro.1900 a Bagnacavallo (Ravenna), bracciante; Manetti Guglielmo, nato il 25.5.1901 a Rio de Janeiro (Brasile), birocc1a10; Dragoni Giovanni, nato il 26.7.1903 a Bagnacava1lo (Ravenna), sediaro ;
TRIB UNALE SPECIALE PER LA Dll' ESA DELLO ST ATO
Grilli Valeriano, nato il 6.5.1898 a Santerno (Ravenna), contadino;
PRIMA
PARTE:
SENTENZE
PRONU NZIATE
DAL T .S.D.S.
I N FATTO ED IN DIRITTO
Drei Pietro , nato il 17.3.1904 a Santerno (Ravenna), bracciante;
Omissis
Fuschini Luigi, nato il 14.ro.1902 a Santerno (Ravenna), falegname; Guerrini Enrico, nato il 2.rr.1903, ad Alfonsine (Ravenna), bracciante;
Fatti identici a quelli esposti nella sentenza n.
23
del T .S.D.S ..
Montanari Giulio, nato il 13.3.1878 a Santerno (Ravenna), bracciante; Mazzoni Evaristo, nato il 6.8.1885 a Santerno (Ravenna), bracciante; Ghetti Ercole, nato il
2. 12. r88r
a Santerno (Ravenna), bracciante;
Melandri Andrea, nato il 7-3-1883 ad Alfonsine (Ravenna), bracciante; Brusi Natale, nato il 9.6.1885 a Bagnacavallo (Ravenna), bracciante.
IMPUTATI
Costituivano il 3° gruppo: Il Vignoli, membro del comitato federale per l'organizzazione comunista adulti ed altresì capo del settore a) della prima zona di Faenza. Era suo pre~ cipuo compito la ricostituzione del p artito nel territorio della provinci~ d1 Ravenna. A tal uopo diede ordine di formare una cellula e di raccogliere denaro per iscrizioni al partito al Lelli. Curò, a mezzo di fidi affiliati al movimento sovversivo, fa propaganda mediante la diffusione di materiale stampato alla macchia, la raccolta e distribuzione di denaro << pro-vittime politiche >>. Non ha precedenti politici cattivi.
Tutti:
r) del delitto di cui all'art. 4, r'' cpv., della legge 25. r I. 1926, n. 2008, per avere, in località diverse delle province di Ravenn a, Forlì e Ferrara, nel novembre r930 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; Vignoli, Lelli, Dragoni Carlo, Pilotti, Allegri, Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.1902), Babini, Drei, Grilli, Fuschini e Guerrini:
2) del delitto di cui all'art. 4, u.cpv., della citata legge speciale per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di tale partito disciolto, verbalmente e a mezzo di diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto << Soccorso Rosso »; Vignoli: 3) del delitto di cui all'art. 4, P·P·, della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista.
I N PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori, il T ribunale, ritenuto che dall'esame degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire,
Il Lelli, pure incensurato politico e già prigioniero di guerra, formò e cape<r<riò la cellula coi compa< b~ orni Fabbri.; Venturi e Renzini. Però quando si accorse della gravità degli atti che avrebbe potuto compiere seguendo la volontà del Vignoli, suo capo, si astenne da ogni sua ulteriore azione criminosa, tanto che mai affidò stampe clandestine al Fabbri, al Venturi ed al Renzini che gli avevano dato la semplice adesione al partito. E poiché a carico suo non si raccolsero elementi sufficienti di reità in ordine al delitto di propaganda comunista, necessita assolvere il Lelli per insufficienza di prove da quest'ultimo reato. Il Dragoni Carlo, senza precedenti politici, capo del settore di Villanova di Bagnacavallo - quinta zona di Mezzano - aveva alle proprie dipendenze i capi- cellula Pilotti Domenico e Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.r902), pure politicamente incensurati. Ques6 ultimi avevano ricevuto ordine dal Dragoni Carlo di costituire la cellula e di capeggiarla. Perciò il Pilotti, a carico del quale vennero a mancare prove sufficienti per statuire che si rese colpevole anche del reato di propaganda comunista, era riuscito ad iscriversi facendo pagare le relative quote di contribuzione finanziaria al Molinari Giuseppe, al Gramantieri Paolo e all' Allegri Arturo, quest'ultimo solo noto sovversivo perché vecchio socialista antimilitarista ed ammonito politico nel 1927. Il Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.1902) a sua volta capeggiava la cellula alla quale apparteneva il Babini Giuseppe. Nella ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione Russa, ossia nella notte dal 6 al 7.r1.I930, vennero intensificate le manifestazioni antinazionali propagandistiche: il relativo materiale, fatto tenere dal Dragoni Carlo al
TRIBUNALE SP.ECIAJ.,E PER LA UIFESA DEI.LO STATO
Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.1902) ed al Babini, fu largamente diffuso per opera del detto Dragoni Giuseppe, del Babini e dell' Allegri. A capo del settore Santerno fra i compagni di fede era conosciuto il Grilli Valeriano, senza. precedenti po.litici: egli collaborava col Fuschini Luigi, cercando in tal modo di nascondere l'attività svolta da quest'ultimo perché sorvegliato dalla P.S. quale comunista schedato e già condannato dal Tribunale Speciale a 3 anni di rec)usione (1). Dipendevano dal settore Santerno: Drei Pietro, assolto nel 1928 per insufficienza di prove dal Tribunale Speciale in ordine al reato di propaganda sovversiva, che capeggiava la cellula alla quale era iscritto il Guerrini Enrico, incensurato politico; e Montanari Giulio, comunista schedato già ammonito politico, a capo della cellula alla quale appartenevano Brusi Natale e Mazzoni Evaristo, entrambi comunisti schedati, già ammoniti politici, nonché Ghetti Ercole, senza precedenti politici. Il Grilli, il Drei, il Fuschini ed il Guerrini, nella notte dal 6 al 7.11.1930, esplicarono particolare azione sovversiva per la ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione Russa: diffusero manife;tini e fecero iscrizioni murali, distinguendosi il Drei ed il Guerrini. Dalla succennata esposizione dei fatti scaturisce la prova che il comitato federaìe faentino comunista era riuscito a ricostituire il partito anche neJ Ravennate, mediante form azione di varie cellule e di vari settori. Sovente si riunivano clandestinamente i vari gregari con l'intervento dell' « interregionale ,> del partito, dei capi-zona, dei capi-settore e dei capi-cellula per organizzare fattiva opera propagandistica a mezzo di stampe, di bandiere rosse etc., e distribuendo denaro « pro-Soccorso Rosso)). Preposto a tanta deleteria criminosa opera svolta dal presente 3° gruppo, era il Vignoli Mario, il quale si era avvalso particolarmente dei compagni di fede Dragoni Carlo, Allegri, Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.1902), Babini, Grilli, Drei, Fuschini e Guerr ini per consumare il reato di propaganda. Risultarono invece solo degli affiliati al movimento comunista Lelli, Pilotti, Molinari, Gramantieri, Montanari, Mazzoni, Ghetti e Brusi. Di co11seguenza tutti i detti imputati si resero colpevoli dei delitti rispettivamente accertati, previsti e puniti dell'art. 4, p.p. ed u.cpv., del1a legge 25.rr.1926, n. 2008, in quanto nell'attività criminosa da ognuno esplicata si vengono ad integrare tutti gli estremi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la configurazione giuridica dei reati di ricostituzione di partito già disciolto dalla Pubblica Autorità, di appartenenza allo stesso partito e di propaganda comunista. (1) Per Fusch ini Luigi e Drei Pietro vedi 1928 )), pag. 505.
« Decisioni emesse Jal T.S.D.S, nel
PRIMA l'ARTE:
SENTENZE
PRONUNZI 1\TE DAL
T ,S,D,S.
185
Pertanto esaminate e vagliate tutte le circostanze raccolte all'udienza, considerato in modo particolare che oltre ad ammoniti politici nel presente gruppo ebbero a p restare opera pericolosa il Fuschini, già condannato, ed il Drei, già assolto per insufficienza di prove dal Tribunale Supeciale, il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 4, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008: -
a Vignoli anni 6 di reclusione.
In base all'art. 4, 1° cpv., della detta legge, ritenendo il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito : -
a Fuschini, Drei, Montanari, anni 5 ciascuno;
-
a Dragoni Carlo e a Grilli, anni 4 ciascuno;
- a Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.1902), Pilotti, Mazzoni, Bruni. anni 3 ciascuno; anm
2
- ad Allegri, Babini, Guerrini, Lelli, Molinari, Gramantieri, Ghetti , ciascuno.
Tutti alla reclusione. Ai sensi dell'art. 4, u .cpv., della citata legge: -
a Fuschini e a Drei, anni 5 ciascuno;
-
a Vignoli anni 4;
- a Dragoni Carlo, Allegri, Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.1902), Babini, Grilli, Guerrini, anni 2 ciascuno. Tutti al la reclusione. Ed operato il cumulo giuridico delle pene (art. 68 C.P.c.), complessivamente condanna : -
Vignoli ad anni 8;
-
Drei e Fuschini ad an111 7 e mesi 6 ciascuno;
-
Dragoni Carlo, Grilli e Montanari ad anni 5 ciascuno;
-
Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.1902) ad anni 4;
-
Allegri, Babini, Guerrini, Pilotti, Mazzoni e Brusi ad anni 3 cia-
-
Lelli, Molinari, Gramantieri, Ghetti ad anm
scuno; 2
oascuno.
186
PRIMA PARTE:
TRIBUNAJ,E SPECCALE PER LA DIFESA DELLO STA'rO
Tutti alla reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con
3 anni di vigilanza speciale di P.S., col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Erano stati rinviati a giudizio col presente gruppo anche Venturi, Fabbri, Renzini, Dragoni Giuseppe (nato il 2r.9.1900), Ma.netti, Dragoni Giovanni e Melandri. Però il T ribunale in loro favore ritiene che non si siano raccolti elementi sufficienti per affermare che abbiano agito dolosamente, in quanto tutti i detti giudicabili si sarebbero limitati a dare una semplice adesione verbale al gruppo creduto di solo carattere economico e, dopo insistenti pressioni eserc1tate da amici compaesani, taluno corrispondendo la quota di iscrizione e di contributo mensile di lire 2 . Nessuno tuttavia sarebbe mai intervenuto a riunioni ed a manifestazioni propagandistiche, specie nella notte dal 6 al 7.11.1930, e mai avrebbe in qualunque modo dato la propria opera. Per cui potrebbe anche darsi che tutti i suddetti imputati non avessero, allora, l'esatta conoscenza e la coscienza degli atti che compivano: tanto più che in corso istruttorio fecero attestazioni di pentimento. Affacciandosi l'ipotesi dubitativa il Collegio li deve assolvere per insufficienza di prove, ed in applicazione degli art. 485 - 486 C .P. Esercito deve ordinare che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.
SEKTENZE
PRONUNZIATE DAL 'J'.S.D.S.
- Dragoni Carlo, Al:egri, Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.1902), Babini, Drei, Grilli, Fuschini e Guerrini del delitto di cui all'art. 4, u.cpv. , della detta legge speciale. Ed operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: -
Vignoli ad anni 8;
-, Drei e Fuschini ad anni 7 e mesi 6 ciascuno; -
Dragoni Carlo, Grilli e Montanari ad anni 5 ciascuno;
-
Dragoni Giuseppe (nato il 2.5.1902) ad anni 4;
-
Allegri, Babini, Guerrini, Pilotti, Mazzoni e Brusi ad anm .3 cia-
-
Lelli, Molinari, Gramantieri e Ghetti ad anrn
scuno; 2
ciascuno.
Tutti alla reclusione. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; con tre anni di vigilanza speciale di P.S.; col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che Venturi, Fabbri, Renzini, Dragoni Giuseppe (nato il
21.9.1900), Manetti, Dragoni Giovanni e Melanclri vengano scarcerati se non detenuti per altra causa. P. Q. M.
Roma, 30+ 1931 - Anno IX. Visti ed applicati gli art. 4 - 6, u.p., della legge 25.11.1926, n. 2008; 1328 - 39 - 68 - 78 C.P.c. ; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara assolti per insufficien-
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
za di prove: - Venturi, Fabbri, Renzini, Dragoni Giuseppe (nato il 2r.9.1900), Manetti, Dragoni Giovanni e Melandri in ordine ai reati loro ascritti; -
Lelli e Pilotti in ordine al delitto cli cui all'art. 4, u.cpv., della leg-
ge 25.rr.1926, n. 2008. Dichiara colpevoli: - Vignoli dei reati previsti dall'art. 4 della citata legge speciale, ritenendo però il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricos6tuzione dello stesso partito; -
Lelli, Dragoni Carlo, Pilotti, Allegri, D ragoni Giuseppe (nato il
2.5.1902), Babiili, Drei, Grilli, Fuschini, Guerrini, Molinari, Gramantieri, Montanari, Mazzo.n.i, Ghetti e Brusi di appartenenza a partito già disciolto dalla Pubblica Autorità;
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n . 1403: Vignoli, viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici cli Turi il r8.n .1933. Detenuto dal 19.II.1930 al 18.rr.193.3. Pena espiata : anni 2 , mesi II e giorm 29. Dragoni Carlo, viene scarcerato dal.la Casa Penale di Finale Ligure il
19.rr.1932. Detenuto dal 4.12.1930 al 19.u .1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 15.
PR ! M,1 P1\RTE :
TRIBUNALE SPECI ALE PER Lii DI FESA DELLO STATO
Pilotti, viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il I2, I I, 1932.
Detenuto dal 6.12.1930 al 12.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi 1r e giorni 6. Molinari, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il IO.II.I932. Detenuto dal 10.12.1930 al ro.n.1932. Pena espiata: anni 1 e n1esi I 1.
Grilli, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (N apoli) il 12.11.1932. Detenuto dal 2.12.1930 al 12.r 1.r932. Pena espiata: anni r, mesi I I e giorni 10. Drei, viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il ro.u.1932. Detenuto dal 9.r2.1930 al 10.1r.1932. Pena espiata : anni r, mesi I I e giorni 1. Fuschini, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 14.11.1932. Detenuto dal 3.12.1930 al 14.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi Il e giorni r1. Guerrini viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'II .u. 1932. Detenuto dal 13.12.1930 all'II .rr.1932. Pena espiata : anni r, mesi 10 e giorni 28. Montanari viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 12.rr.1932. Detenuto dal 9.12.1930 al 12.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 3.
PRONUNZ IAT E D AL T.S . D.S .
Mazzoni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 10.n.1932. Detenuto dal 13.12.1930 al 10.rr.1932. Pena espiata: anni I, mesi IO e giorni 27. Ghetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida il 10.rr.r932. Detenuto dal 13.12.1930 al 10.u.1932. Pena espiata : anni r, mesi IO e giorni 27. Brusi viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 10.11.1932. Detenuto dal 13.r2.I930 al ro.u.1932. Pena espiata: anni 1, mesi IO e giorni 27-
Allegri, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Trieste il 10.11.1932. Detenuto dal 9.12.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni I, mesi II e giorni r. Dragoni Giuseppe, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Augusta il 12.11.1932. Detenuto dal 6.12.1930 al 12.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 6.
SENT EK ZE
Lelli si associa ad una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 14.9. r931 e, con decreto di grazia del 22.10.1931, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto il Lelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 2.u.1931. Detenuto dal 22. I r. 1930 al 2. 1r.1931. Pena espiata: mesi I I e giorni 10. Babini si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 3.12.1931. Con decreto di grazia del 15.2.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pallanza il 20.2.1932. Detenuto dal 9.12.1930 al 20.2.1932. Pena espiata: anni I , mesi 2 e giorni r r. Gramantieri, detenuto dal 9.9.1930, viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Civitavecchia 1'8.9.1932. il Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moo-lie b r .6.193r. L
0
Nei confronti di tutti i sopraspecifĂŹcati condannati, con l'esclusione del solo Vignoli Mario, il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 21.12.1932, cessata, per amnistia, l'esecuzione delle pene accessorie della vigilanza speciale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
N ota. - La Commissione Istruttori a nel pronunciare, con sentenz.a n. 2 0 del r3.2.r93r, l'accusa nei confronti dei sopraspecifÏcati imputati dichiarò: a) di non doversi procedere nei loro confronti, ad eccezione di Vignoli
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Mario, in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista, per non aver commesso il fatto;
b) di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine al delitto di propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista nei confronti di Venturi Lazzaro, Fabbri Antonio, Renzini Edgardo, Molinari Giuseppe, Gramantieri Paolo, Dragoni Giuseppe nato il 2r .9.1900, Manetti Guglielmo, Dragoni Giovanni, Montanari Giulio, Mazzoni Evaristo, Ghetti Ercole, Mdandri Andrea e Brusi Natale;
e) di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine ai delitti di appartenenza al Partito Comunista e propaganda sovversiva del suddetto partito nei confronti di:
PRI~A PARTE:
Reg. Gen. n. 338 /1930
L
-
- Andraoi Luigi, nato a Palazzuolo sul Senio (Firenze) il 9.5.r899, bracciante, detenuto dal 14.12.1930.
SENTENZA N. 26
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, La Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, Consoli M.V.S.N . ;
ha pronunciato la seguente
- Ghinibaldi Giacomo, nato a Ravenna il 20.6.r889, bracciante, detenuto dal 19.12.1930; - CuffĂŹani Giuseppe, nato a Ravenna il 22.2.1886, bracciante, detenuto dal 13.12.1930;
SENTENZE l'JWNUNZIA'l'E DAL T.S.D.S.
SENTENZA
nella causa contro: Casadei Mario, nato il 20. r. 1907 ad Aldorf (Svizzera), chauffeur; Vannoni Antonio, nato il 27.10.1891 a Mezzano (Ravenna), commerciante in legname; Poletti Antonio, nato il 28.1.1907 a Mezzano (Ravenna), meccanico; Bedeschi Alfredo) nato il 7.8.1908 ad Alfonsine (Ravenna), bracciante; Zauli Carlo, nato l'n.ro.1905 a Mezzano (Ravenna), bracciante; Verdi Lino, nato il 10.5.1907 a Mezzano (Ravenna), meccanico; Stabilini Giulio, nato il 2r.5. 1909 a Porto Corsini (Ravenna), bracciante; Zauli Gino, nato il 26.7.r9n a Ravenna, meccanico; Ruzzi Guido, nato il r2+1907 a Mezzano (Ravenna), bracciante; Morelli Sante, nato il 19.9.1906 ad Argenta (Ferrara), bracciante; Guerrini Alberto, nato il 12.7.19IO ad Alfonsine (Ravenna), contadino; Ciceroni Vincenzo, nato il 5.10.1907 a Mezzano (Ravenna), bracciante; Ciceroni Domenico, nato il 28.ro.1905 a :tvfezzano (Ravenna), bracciante; :Montanari Giovanni, nato il 25.3.1892 a Mezzano (Ravenna), muratore; Fontana Domenico, nato il 24+1901 a Bagnacavallo (Ravenna), giardiniere; TrerĂŠ Battista, nato il r7.7. r898 a Mezzano (Ravenna), bracciante; Montanari Giulio, nato il 23.8.1895 a Mezzano (Ravenna), muratore; GriJJi Agostino, nato 1'8.9.1885 a Bagnacavallo (Ravenna), bracciante; Ciceroni Pietro, nato il 16.9.1881 a Mezzano (Ravenna), bracciante;
PRIMA PARTE :
TRrBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Berardi Marino, nato il 24.8.1900 a Mezzano (Ravenna), fornaciaio;
SEt'>TE:-iZE
PRONUNZ I.-\TE DAL T .s.n.s.
193
IN FATTO ED IN DIRITTO
Pirazzini Romeo, nato il 26.2.1884 a Bagnacavallo (Ravenna), fornaciaio;
Omissis
Margotti Primo Sante, nato il 3.6.1886 a Mezzano (Ravenna), venditore ambulante; Lucci Domenico, nato il 6+1901 a Bagnacavallo (Ravenna), meccanico; Padovani Francesco, nato il 5.6.1902 a Bagnacavallo (Ravenna), . bracciante; Pirazzoli Domenico, nato il 5.12.1904 a Mezzano (Ravenna), bracciante; Mazzotti Primo, nato il 17.12.1890 a Mezzano (Ravenna), contadino; Servidei Claudio, nato il 15.1.1902 a Mezzano (Ravenna), bracciante.
IMPUTATI
Tutti:
r) del delitto di cui all'art. 4, 1 ° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in località diverse delle province cli Ravenna, Forlì e Ferrara, nel novembre 1930 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; Casaclei Mario, Vannoni Antonio, Poletti Antonio e Bedeschi Alfredo anche:
2) del delitto di cui al 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto « Soccorso Rosso )) ; Casadei e V annoni infine: 3) del delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 della citata legge speciale per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo. ricostituito il già disciolto Partito Comunista.
1N PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori, il Tribunale, ritenuto che dall'esame degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire,
Fatti identici a quelli esposti nella sentenza n.
23
del T .S.D.S..
Appartenevano al 4° gruppo: Il Casadei, senza precedenti politici, faceva parte del Comitato federale preposto alla riorganizzazione sovversiva giovanile, in modo particolare nella provincia di Ravenna. Distribuiva materiale propagandistico ai propri dipendenti di settore e capi-cellula, diffuse stampati, confezionò e distribuì bandiere rosse che vennero esposte nella ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione Russa. Il Vannoni Antonio, comunista biografato già proposto per il confino di polizia e che all'udienza volle far rimarcare la sua qualità di «comun ista» , collaborò efficacemente col federale capeggiando la 5a zona di Mezzano, formò i settori e la cellula « Russi Sant'Alberto - Ravenna)) rimanendovi a capo. Affidò il settore di Conventillo di Mezzano al Padovani, e fece capi-cellula il Poletti, il Montanari Giovanni, il Berardi ed il Ruzzi. Tanto il Casadei che il Vannoni oltre a ricostituire il partito diedero la propria attività criminosa nella propaganda: diffondendo materiale sovversivo stampato alla macchia e raccogliendo e distribuendo denaro << pro-vittime politiche )). Il Poletti, senza precedenti politici, presenziò riunioni clandestine, diffuse materiale propagandistico. Ritirò dal Fontana, d'ordir~e del Vannoni, un mazzo di garofani rossi con la scritta « i comunisti)> e lo depose al cimitero sulla tomba dei caduti in guerra. Fu l'autore della riproduzione sui muri di falce e martello a mezzo di appositi stampi sequestratigli assieme a bandiere rosse. Erano iscritti alla ceìlula Zauli Gino, Bedeschi Alfredo, Verdi Lino e Stabilini Giulio, ad eccezione di quest'ultimo, comunista schedato, tutti gli afrri sono incensurati politici; pagarono tutti le quote di iscrizione e di contributo mensile. Il Ruzzi, senza precedenti politici, riuscì a formare una cellula e a capeggiarla. Vi era iscritto il comunista schedato d al 1927 Ciceroni Vincenzo di Pietro. 13 . -
u.s.
194
TRIBUNALE SPECIALE PER LA J)!FESA DELLO STATO
PRIMA PARTE :
SJ,NTENZE
PRONUNZIA1'E
DAL T .s.n.s.
1 95
Il Montanari Giovanni era a capo della cellula con gli iscritti Fontana Domenico, Treré Battista, Ciceroni Pietro e Montanari Giulio: tutti incensurati tranne Fontana e Montanari Giulio, comunisti schedati.
- a Bedeschi, Ciceroni Pietro, Verdi, Stabilini, Ciceroni Vincenzo, Treré, Pirazzi ni , Lucci, Montanari Giulio e Zauli Gino anni 2 ciascuno, tutti alla reclusione.
Il Berardi costituì, dirigendone l'organizzazione, una cellula con gli affiliati Pirazzini e Lucci, tutti senza precedenti politici.
Ritenendo nei confronti del Casadei nonché del Vannoni il concorso formale del delitto d'appartenenza ad un partito disciolto con quello cli ricostituzione dello stesso partito. In base all'art. 4, u.cpv. , delJa detta legge speciale:
Il Padovani, comunista schedato, formò e capeggiò una cellula, però non si raccolsero prove sufficienti per affermare quali fossero i suoi iscritti. Delle accennate cellule Poletti, Ruzzi, Montanari Giovanni e Berardi, il solo Bedeschi risultò attivo propagandista in guanto ebbe a coadiuvare il suo capo-cellula Poletti nella diffusione del materiale sovversivo. Dalla esposta narrazione dei fatti è rimasto provato attraverso gli elementi probatori istruttori confermati all'udienza che i giudicabili erano affiliati alla vasta organizzazione comunista che funzionava alle dirette dipendenze del comitato federale sovversivo faentino, con giurisdizione oltre che nel Ravennate anche nel territorio di Forl.ì e Ferrara. Alla ricostituzione del partito sulla struttura gerarcJ1ica dei capi-zona, capi-settore, capi-cellula nonché dei semplici gregari, erano preposti il Casadei Mario ed il Vannoni Antonio; costoro poi avevano per collaboratori nello svolgere attività propagandistica i compagni di fede Poletti e Bedeschi. Invece risultarono solo appartenenti al Partito Comunista il Ruzzi, il Montanari Giovanni, il Berardi, il Padovani, il Fontana, il Ciceroni Pietro, Ciceroni Vincenzo, Treré, Verdi, Stabilini, Pirazzini , Lucci, Montanari Giulio e Zauli Gino. Di conseguenza si sono resi tutti colpevoli dei delitti a carico di ognuno accertati, previsti e puniti dall'art. 4, p.p.-1° ed u.cpv., della legge 25.u.1926, n. 2008, in quanto nella fattispecie della rispettiva azione criminosa svolta si ravvisano tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica dei reati di ricostituzione del partito già disciolto dalla Pubblica Autorità, di appartenenza al detto partito e di relativa propaganda comunista. Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze processuali raccolte all'orale dibattito, il. Collegio ritiene di irrogare le seguenti pene. Ai sensi dell'art. 4, p.p., legge 25. rr.r926, n. 2008: -
a Vannoni anni 10; a Casadei anni 6, entrambi alla reclusione.
Per il disposto dell'art. 4,
1°
cpv., citata legge:
- a Poletti, Ruzzi, Montanari Giovanni, Berardi e Padovani anm 4 ciascuno; -
a Fontana anni 3;
-
a Vannoni e Casadei anni 4 ciascuno;
-
a Poletti e Bedeschi anni
2
ciascuno, tutti alla r eclusione.
E concedendo la diminuente della metà della pena in applicazione delspeciale in favore dello Zauli Gino per la minore l'art. 6 della eletta lec:rcre bb età, operato il cumu.lo giuridico delle pene , complessivamente condanna : -
V annoni ad anni 12;
-
Casadei ad anni 8;
-
Poletti ad anni 5;
-
Ruzzi, Montanari Giovanni, Berardi e Padovani ad anni 4 ciascuno;
-
Bedeschi e Fontana ad anni 3 ciascuno;
anni
2
-
Ciceroni Pietro, Verdi, Stabilini, Lucci e Montanari Giulio ad ciascuno; Zauli Gino ad
I
anno, tutti alla reclusione.
Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione dello Zauli Gino per il quale l'interdizione è pari alla durata della pena; con tre anni di vigilanza speciale di P.S. escludendone il detto Zauli; con le spese di giudizio in solido, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Erano stati rinviati a giudizio col presente 4° gruppo anche Zauli Carlo, Morelli, Guerrini, Margotti, Mazzetti, Pirazzoli, Servidei, Grilli e Ciceroni Domenico per rispondere di sola appartenenza al Partito Comunista. Però il Collegio ritiene che tutti costoro, non avendo mai esplicato opera sovversiva, non intervenendo mai a riunioni ed a manifestazioni propagandistiche - specie nella ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione Russa - possano anche essere stati indotti a dare la propria adesione verbale, e taluni anche possano aver pagato la quota d'iscrizione di lire 2, più per debolezza e per ignoranza perché pressati da amici compaesani che volevano adescarli. E quindi possano aver agito senza avere l'esatta conoscenza e coscienza degli atti che compivano. Di conseguenza è d'avviso di assolverli tutti non. essendo emerse prove sufficienti per statuire che agirono dolosamente, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.
TRillUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
l' . Q. M.
Visti ed applicati gli art. 4-6 della legge 25.ri.1926, n. 2008; 13 - 28- 3956 - 68 - 78 C.P.c.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara assolti per insufficienza di prove in ordine ai reati loro ascritti Zauli Carlo, Morelli, Guerrini, Margotti, Mazzotti, Pirazzoli, Servidei, Grilli e Ciceroni Domenico. Dichiara tutti gli altri giudicabili colpevoli dei delitti loro ascritti, ritenendo però nei confronti del Casadei nonché del Vannoni il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito. E concedendo la diminuente della metà della pena in applicazione dell'art. 6 legge 25.11.r926, n. 2008, allo Zauli Gino per la minore età, operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna: -
Vannoni ad anni 12;
-
Casadei ad anni 8;
-
Poletti ad anni 5;
-
Ruzzi, Montanari Giovanni., Berardi e Padovani ad anni 4 ciascuno;
-
Bedeschi e Fontana ad anni 3 ciascuno;
- Ciceroni Pietro, Verdi, Stabilini, Ciceroni Vincenzo, Treré, Pirazzini, Lucci e Montanari Giulio ad anni 2 ciascuno; -
Zauli Gino ad r anno, tutti alla reclusione.
Con l'jnterdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione dello Zauli Gino per il quale è temporanea pari alla durata della pena; con tre anni di ' vigilanza speciale di P.S. - escludendone il detto Zauli - con le spese di giudizio in solido oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che Zau]i Carlo, Morelli, Guerrini, Margotti, Mazzotti, Pirazzoli; Servidei, Grilii e Ciceroni Domenico vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per al tra causa.
PRIM,\ P ARTE:
SENTENZ E PRONUNZI ATE
DAL T .S.D.S.
Vannoni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 19.1r.r935. Detenuto dal 20.n.1930 al 19.u .1935. Pena espiata : anni 4, mesi I r e giorni 29. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Casadei viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il 18.11.1933. Detenuto dal 19.n.1930 al 18.rr.1933. Pena espiata : anni 2, mesi I r e giorni 29. Poletti viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo l' rr.rr.1932. Detenuto dal 21.rr.1930 all'rr. rr .1932. Pena espiata : anni r, mesi II e giorni 20. Bedeschi viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il Detenuto dal 2.12.1930 al 10.rr.1932. Pena espiata: anni I , mesi II e giorni 8.
IO. II .1932.
Verdi viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il 9.1 I. 1932. Detenuto dal 2.12.1930 al 9.rr.1932. Pena espiata : anni 1, mesi u e giorni 7. Stabilini viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il ro.11.1932. Detenuto dal 2.12.1930 al ro.rr .1932. Pena espiata : anni r, mesi II e giorni 8. Ruzzi viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 15.11.1932. Detenuto dal 2.12.1930 al 15.11. 1932. Pena espiata: anni r, mesi rr e giorni r3.
Roma, 1.5.1931 - Anno IX. Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5. u .1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15n:
Ciceroni Domenico viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (Napoli) il ro.u.1932. Detenuto dal 6.12.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 4. Montanari Giovanni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale d i Lecce il l2.II. r932. Detenuto dal 2.12.1930 al r2.11. 1932. Pena espiata: anni 1, mesi II e giorni IO.
TRIBUNALE SPEClALE PER L:\ DIFESA DELLO STATO
Fontana viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il ro.:rr.1932. Detenuto dal 6.12.1930 al I0.II.r932. Pena espiata : anni r, mesi II e giorni 4. TrerÊ vien.e scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pesaro il ro.11.1932. Detenuto dal 6.12.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni I, mesi II e giorni 4. Montanari Giulio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il ro. 1r. 1932. Detenuto dal 9.12.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni r. Ciceroni viene scarcerato dalla Casa Penale di Padova il 9.11.1932. Detenuto dal 6.r2.1930 al 9.rr.1932. Pena espiata : anni 1 , mesi II e g10nu 3. Berardi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 12.11.1932. Detenuto dal 3.12.193,0 al 12.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi I I e giorni 9. Pirazzini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 9.11.1932. Detenuto dal 6.12.1930 al 9.11.r932. Pena espiata : anni r, mesi r r e giorni 3. Padovani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il I2.II.r932. Detenuto dal 18.12.1 930 al 12.II.1932. Pena espiata: anni r, mesi IO e giorni 24. Lucci il 20.ro.1931 inoltra istanza di grazia al Capo del Governo; istanza accolta. Con decreto di grazia del 25.r.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 29.1. T932¡ Detenuto dal 6.12.1930 al 29.r.1932. Pena espiata: anni r, mesi 1 e giorni 23. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 16.2.1937.
PRn!A PARTE:
SENTENZE PROJ\'UNZI/\TE
DAL T.S.D.S.
1 99
Zauli, detenuto dal 2.12.1930 viene scarcerato, per fine pena, dal Carcere Giudiziario di Roma il r .r2.r93.r . Rifiuta di associarsi a una istanza cli grazia inoltrata dal padre il r5.6.r93J. 0
Il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 2r.r2.1932, nei confronti di tutti, cessate, per amnistia, le pene accessorie della vigilanza speciale e dell'interdizione dai pubblici uffici. N ei confronti dei sopraspecifi.cati condannati la sentenza pronunziata dal T'.S.D.S. il 1°.5.1931 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. 1 D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. pen.) con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 29.10. r973.
Nota. - La Coipmissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 21 del 14.2.1931, l'accusa nei confronti degli imputati giudicati dal T.S.D.S. con sentenza del r".5.r93r ha dichiarato, inoltre:
a) di non doversi procedere nei loro confronti ad eccezione del Casadei e del Van.noni in ordine al reato cli ricostituzione del Partito Comunista per non aver commesso il fatto;
b) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di tutti ad eccezione del Casadei, de-1 Vannoni, del Poletti e del Bedeschi in ordine al reato di propaganda sovversiva del Partito Comunista; e) di non doversi procedere nei confronti di: - Mazzotti Mario, nato a Ravenna il 20.ro.r9rr, ebanista, detenuto dal 6.12.1930, in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista per non aver commesso il fatto e in ordine ai delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva del suddetto pa1:tito per insufficienza di prove.
200
TRIBU~Al.E SP!;Cl/\T.E PER LA D!FtSA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 338 / 1930
SENTENZA N. 27
PRI~IA i'ARTE:
SEN'l'EKZE PROKt;KZtJ\TE D,\L T.S .D.S.
20!
Ravaglia Nello> nato il 7.7.1905 a Mezzano (Ravenna), fornaciaio; Tardozzi Angelo, nato il 20.r.1900 a Mezzano (Ravenna)> falegname;
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Tognini Tobia, nato il 25.7.r902 a Mezzano (Ravenna), birocciaio;
Presidente: Ciacci Augusto> Generale di Divisione;
Tognini Antonio, nato il 3r.8.r904 a Mezzano (Ravenna), bracciante;
Giudice Relatore: Lanari Piero;
Samori Alfredo, nato il 21.8.1905 a Modigiiana (Forlì), ortolano;
Giudici : Cau Lussorio> Alfaro Alfredo, Le Metre Gaetano> Oliveti Ivo> Conticelli Giuseppe, Consoli M.V.S.N.;
Samori Angelo, nato il 9.12.1904 a },fodigliana (Forlì), muratore; Savorani Attilio> nato il
10.3. r902
a Modigliana (Forlì), bracciante;
Foligni Carlo, nato il 6.5.1907 a Dovadola (Forlì), bracciante;
ha pronunciato la seguente
Mengolini Domenico, nato il 29.3 .1905 a Modigliana (Forlì), bracciante; SENTENZA
ne1Ja causa contro: Ferucci Pietro, nato il 5-3.1910 a Faenza (Ravenna), cementista ; Savorani Mario, nato il 5.4.1908 a Faenza (Ravenna)> bracciante;
Fanti Raffaele, nato il r7.1r. 1905 a Modigliana (Forlì), contadino ; Tondini Antonio, nato il 25.8.1907 a Modigliana (Forlì), meccanico; I
Ghetti Giovanni> nato il 2.7- r900 a Modigliana (Forlì)> colono; Graziani Roberto1 nato il 29.8.1899 a Modigliana (Forlì)> contadino.
Gagliardi Francesco, nato il 17.12.1905 a Solarolo (Ravenna), fa legname; IMPUTAT I
Guardigli Alfredo, nato il 12.6.1910 a Predappio (Forlì), m aniscalco; Venturelli Domenico, nato il 21.2.1910 a Faenza (Raven?-a), bracciante; Valla Natale, nato il 25.12.1906 a Brisighella (Ravenna), bracciante; Malpezzi Giovanni, nato il 6.rr.1904 a Tredozio (Forlì), muratore; Fagnocchi Ermenegildo, nato il r9.1 r.r906 a Terra del Sole (Forlì), contadino; Bartoli Quinto> nato il 19.10.1906 a Predappio (Forlì), bracciante; Casadio Vincenzo, nato 1'8.6.1896 a Faenza (Ravenna), oste; Venturelli Domenico, nato il 29.6.1894 a Dovadola (Forlì)> bracciante; Cisanti Carlo, nato il 9.6.1896 a Faenza (Ravenna), muratore; Bartoli $abatino, nato il 9.5. 1899 a Rocca San Casciano (Forlì), bracciante; Piraccini Giovanni, nato il 3-4-1890 a Forlì> braccian te; Monti Domenico, nato il ro.2.19or a Portico di Romagna (Forlì), bracciante;
Tutti: r) del delitto di cui all'art. 4> 1 ° cpv. , della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere> in località diverse delle province di Ravenna, Forl.ì e Ferrara> nel novembre 1930 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista> già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; Ferucci; Samori Alfredo ed Angelo, Savorani Mario, Venturelli Domenico (nato il 2r.2.r9ro), Valla, Malpezzi, Fagnocchi> Bartoli Quinto, Ravaglia nonché il Fanti : 2) del delitto di cui al 2" cpv. del citato art. 4 del.la legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, ne.Ile stesse circos tanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto> verbalmente od a mezzo di diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto « Soccorso Rosso».
Il Ferucci ed il Sam.ori Alfredo infine: 3) del delitto di cui alla prima parte dell'art. 4 della citata legge speciale per avere> sempre nelle stesse circostanze cli tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista.
202
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori, il Tribunale, ritenuto che dall'esame degli atti processuali nonché dal.le risultanze dell'orale dibattimento si è potuto statuire,
IN FATTO ED IN DIRITTO
Omissis
Fatti identici a quelli esposti nella precedente sentenza n. 2 3 del T.S.D .S.. Che prestarono la propria opera fattiva nel presente 5" gruppo: Il Ferucci, senza precedenti politici, era membro autorevole del comitato federale per l'Organizzazione Giovanile Comunista nonché capo-settore di Faenza « B >). Coadiuvava efficacemente il capo federale Vigna Mario specie per la produzione e diffusione del materiale sovversivo propagandistico. Era stato iniziato nel comunismo dal Casadei Mario - del pari uno dei maggiori esponenti del movimento antinazionale, già condannato dal Tribunale Speciale con sentenza del 1°.5.1931 alla pena di anni 8 di reclusione per gli stessi reati - ed aveva avuto, incontrandosi sovente, istruzioni anche dall'interreQ'ionale. Collaborò per la formazione del comitato federale; concorse a trova~e uomini per la cÒstituzione delle cellule. Per esplicare tale opera criminosa nel proprio settore il Ferucci si servì dei capi-celluìa Savorani ìvfario, Venturelli Domenico e Casadio Vincenzo. Il Savorani Mario fu attivo propagandista, partecipò alla manifestazione sovversiva nella ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione Russa dal 6 al 7.n.1930. Riuscì a formare una cellula coi semplici gregari Gagliardi Francesco e Guardigli Alfredo; tutti e tre detti imputati sono senza precedenti politici cattivi. Il Venturelli Domenico (nato il 2r.2.r910) fu fattivo collaboratore del Ferucci nel:a propaganda comunista, prendendo parte alla manifestazione pro annuale della Rivoluzione Russa. Diffose stampe ed inalberò anche bandiere rosse. Appartenevano alla sua cellula Valla Natale, Malpezzi Giovanni, Fagnocchi Ermenegildo e Bartoli Quinto. Il solo Fagnocchi è di pessimi precedenti poli tici perché comunista biografato cd ammonito politico fino al novembre 1930. Tutti detti imputati diffusero stampati comunisti: il Malpezzi, il Fagnocchi ed il Bartoli facendo anche delle impronte sui muri di « falce e martello n e delle iscrizioni murarie « W il comunismo morte al fascismo)). Il Fagnocchi inoltre provvide ad inalberare delle bandiere rosse :
PRIMA PARTE:
SENTENZI; PROKUNZIATE
DAL 'l' .S. D.S.
203
eludendo la vigilanza degli agenti di P.S. che lo tenevano d'occhio per la sua pericolosità in linea politica. Il Casadio Vincenzo ebbe affiliati alla propria cellula Venturelli Domenico (nato il 29.6.1894) e Cisanti Carlo, riscuotendo da entrambi il contributo mensile di partito; i tre giudicabili non hanno precedenti politici. Era capo-cellula alle dipendenze del capo-settore Ferucci anche il Bartoli Sabatino, senza precedenti politici. Però non si raccolsero prove sufficienti per stabilire quali erano i suoi iscritti. Il Samori Alfredo, incensurato politico, era il prezioso collaboratore del federale sia nell'opera di ricostituzione del partito che di propaganda. Curò che venisse diffuso largamente materiale stampato alla macchia e che venissero esposte bandiere rosse, specie nella notte dal 6 al 7.n.1930, e che venisse raccolto denai:o « pro vittime politiche>). Egli agiva quale capeggiatore della 6" zona di Modigliana cd anche quale capo-cellula, avendof iscritto Samori Angelo, senza precedenti politici, che lo coadiuvò nell'azione propagandistica sovversiva specie nell'anniversario delJa Rivoluzione Russa. Il Samori Alfredo, che era inoltre capo-settore, aveva alle dipendenze il capo-cellu la di Marzeno Fanti Raffaele, incensurato politico. Quest'ultimo fu fattivo propagandista, diffondendo materiale antinazionale specie nella ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione Russa e raccogliendo denaro e< proSoccorso Rosso», che passava al cassiere della federazione comunista. Nella 5" zona di Mezzano funzionava quale capo-settore e capo-cellula di Borgo Anime il Ravaglia Nello, che per eludere la vigilanza dell'Autorità di P.S. si era iscritto al fascio locale munendosi della relativa tessera e frequentando gli ambienti fascisti. In tal modo riuscì a svolgere clandestina propaganda sovversiva diffondendo materiale stampato alla macchia. Appartenevano alla sua cellula Tardozzi Angelo e Tognini Tobia, entrambi comunisti biografati. Dalla suaccennata narrativa scaturisce la prova, attraverso le documentazioni, le confessioni degli imputati e le testimoniali raccolte in istruttoria e confermate all'udienza, che al vasto movimento comunista organizzato nelle province di Forlì, Ravenna e Ferrara, dedicavano la propria attività i suddetti imputati. Mediante la formazione di cellule, settori, zone e comitato federale si era ricostituito il partito, svolgendo deleteria propaganda comunista con la diffusione di materiale e con la raccolta e la distribuzione del denaro << pro-Soccorso Rosso)). N el ricostituire il partito il Ferucci ed il Samori Al fredo ebbero quali affi li ati all 'organizzazione sovversiva Savorani
TRU!UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Mario, Venturelli Domenico (nato il 21.2.1910), Valla, Malpezzi, Fagnocchi, Bartoli Quinto, Ravaglia, Samori Angelo, Fanti, Gagliardi, Guardigli, Casadio, Venturelli Domenico (nato il 29.6.r894), Cisanti, Bartoli Sabatino, T ardozzi e Tognini Tobia. Di costoro diedero la collaborazione al Ferucci ed al Samori Alfredo, direttamente od a mezzo di compagni di fede, per consumare il reato di propaganda comunista, il Savorani Mario, V enturelli Domen ico (nato il 2r.2.1910), Valla, :tvfalpezzi, Fagnocchi, Bartoli Quinto, Ravaglia , Samori Angelo ed il Fanti. Di conseguenza tutti i detti giudicabili si resero responsabili dei reati a carico di. ognuno accertati e di cui all'art. 4, -p.p., r ed u.cpv.,. della leo-oe bb 25.rr. 1926, n. 2008, in quanto nella rispettiva opera criminosa esplicata si vengo_no ~d integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la quali11caz1one giurid ica dei reati ad ognuno ascritti. Pertan to vagliate e considerate tutte le circostanze emerse a dibattimento e, per taluni imputati, considerata la pericolosità in linea politica dimostrata nello svolgere l'efficace attività criminosa - trattandosi di individui che eludevano la sorveglianza di P.S. (Fagnocchi), o ne sorprendevano la buona fede con l'apparente appartenenza al fascismo (Ravaglia) - il Colleoio . o ritiene eque 1e seguenti pene.
PRI~(A PARTI;:
SE:-ITENZE PR0Kt;1'ZIATE DAL T .S.D.S.
E concedendo la diminuente di r / 6 della pen a a favore di Ferucci e Venturelli Domenico (nato il 2r.2.19ro) e di r/ 2 a favore di Guardigli per la minore età in applicazione dell'art. 6 della citata legge speciale, operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna: -
Ravaglia e Fagnocchi ad anni 7 ciascuno;
-
Ferucci ad anni 6 e mesi 8;
-
Samori Alfredo ad anni 6;
-
Venturelli Dome.nico (nato il 2r.2.1910) ad anni 4 e mesi 2;
-
Savorani Mario e Fanti ad anni 4 ciascuno;
0
- VaJla, Malpezzi, Bartoli Quinto, Samori Angelo, Casadio e Bartoli Sabatino ad anni 3 ciascuno; - Gagliardi, Vcnturelli Domenico (nato il 29.6.1894), Cisanti, Tardozzi e Tognini Tobia ad anni 2 ciascuno; -
Guardigli ad
I
anno, tutti alla reclusione.
Per il disposto dell'art. 4, p.p., legge 25.rr.1926, n. 2008: a Ferucci anni 6; a Samori Alfredo anni 5, entrambi alla reclus10ne. Ai sensi dell'art. 4, I v cpv., della citata legge, ritenendo nei confronti del Ferucci e del Samori Alfredo il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito: -
a Fagnocchi e Ravaglia anni 5;
-
a Fanti, Casadio, Savorani Mario e Barto li Sabatino anm 3;
-
a Venturelli Domenico (nato il 2r.2.r910) anni. 4;
- a Valla, },falpezzi} Bartoli Quinto, Samori Angelo, Gagliardi, Guardigli, Venturelli Domenico (nato il 29.6.1894), Osanti, Tardozzi e Tognini Tobia anni 2 ciascuno, tutti alla reclusione. In base all'art. 4, u.cpv., della detta legge speciale: -
a Ferucci, a Fagnocchì e a Ravaglia anni 4 ciascuno;
-
a Samori Alfredo, Savorani Mario, Venturelli Domenico (nato il 2 ciascuno, tutti alla reclusione.
2r.2.r910), Bartoli Quinto, Valla, Malpezzi e Fanti anni
Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad eccezione del Guardigli e del Venturelli Domenico (nato il 21,2.r9rn) per i quali è temporanea pari alla durata della pena; con tre anni di vigilanza speciale di P.S. escludendone il Guardigli; col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Erano stati del pari rinviati a giudizio col presente 5° gruppo di imputati Savorani Attilio, Foligni, Mengolini, Graziani, Piraccini, Monti, Tognini Antonio, Tondini e Ghetti. N ei loro confronti il Collegio osservò che tutti ebbero a fare verbale adesione al partito senza mai intervenire a manifestazioni sovversive ed a riunioni clandestine. Taluno versò anche la quota di iscrizione al partito di lire 2 . Però dal complesso delle risultanze si può prospettare l'ipotesi dubitativa perché potrebbero, i giudicabili, anche aver aderito per ignoranza e per debolezza in conseguenza delle insistenti continue pressioni dei capeggiatori del movimento sovversivo. Essi potevano non aver avuto l'esatta conoscenza e la coscienza sulla portata morale e giuridica dei rispettivi atti che compivano, e quindi potevano anche aver agito in buona fede. Specie quando si pensi che fin dal periodo istruttorio ebbero a fare attestazioni di pentimento. Di conseguenza è d'uopo assolverli tutti in ordine ai reati loro ascritti, non essendosi raccolti indizi sufficienti per statuire che l'opera loro fu dolosa, ordinando che vengano scarcerati immediatamente se non detenuti per altra causa.
206
TRIBU NALE SPECIALE PER L!\ DlF ESA DELLO STATO
P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 4 - 6 della legge 25. r r. r926, n. 2008; r3 - 28 - 39 -
56 - 68 - ì8 C.P.c.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara assolti per insufficienza cli prove in ordine ai reati loro ascritti Savorani Attilio, Foligni, Mengolini, Graziani, Piraccini, Monti, Tognini An tonio, Tondini e Ghetti. Dichiara tutti gli altri giudicabili colpevoli dei reati rispettivamente rubricati, ritenendo però nei confronti del Ferucci nonché del Samori Alfredo il concorso formak del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito. E concedendo la diminuente della pena in applicazione dell'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, al Ferucci, al Guardigli ed al Venturelli Domenico (nato il 21.2.1910) per la minore età, operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna: -
Ravaglia e Fagnocchi ad anni i ciascuno;
-
Ferucci ad anni 6 e mesi 8;
-
Samori Alfredo ad anni 6;
-
Venturelli Domenico (nato il 21.2.1910) ad anni 4 e mesi 2;
-
Savorani Mario e Fanti ad anni 4 ciascuno;
- Va.Ila, Malpezzi, Bartoli Quinto, Samori Ano-do, Casadio e Bartoli t> Sabatino ad anni 3 ciascuno; - Gagliard i, Venturelli Domenico (nato il 29.6.1894), Cisanti, Tardozzi e Tognini Tobia ad anni 2 ciascuno; -
Guardigli ad r anno.
Tutti alla reclusione. Con .l'interdizione perpetua dai pubbiici uffici, ad eccezione del Guardigli e del Venturelli Domenico (nato il 2r.2.19ro) per i quali è temporanea pari alla durata del!a pena; con tre anni di vÌ(rilanza speciale di P.S. escludendone il Guardigli; col pagamento in solid~ delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di brge. Ordina che Savorani Attilio, Foligni, Mengolini, Graziani, Piraccini, Monti, Tognini Antonio, Tondini e Ghetti vengano scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 2.5.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA P1\RTE:
SENTENZE
PROKUNZIATE
DAL T.S.D.S.
207
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE
Casadio si associa, « con vivo piacere >>, a istanze di grazia inoltrate dalla madre e dalla moglie il 6.ì.I93L Con decreto di grazia del 13.1r.r931 viene concesso il condono condizionale de.Ila residua pena da espiare e, pertanto, il Casadio, detenuto dal 22.n.1930, viene scarcerato dalla Casa Penale di Alessandria il 2r.11.193r. Pena espiata : mesi II e giorni 29. Cisanti a seguito di istanza di grazia inoltrata dal condannato il 10.12.1931 viene concesso, con decreto di grazia del 7-3-19.32, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto il Cisanti, detenuto dal 29.u.1930, viene scarcerato dalla Casa Penale di Imperia il 14.3.1932. Pena espiata : anni r, mesi 3 e giorni r5. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.1r.r932, n. 1403: Fanti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Lecce l'u .1r.r932. Detenuto dal 22.rr.1930 all'rr .rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi n e giorni 19. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai genitori 1'8.12.1931. Samori Angelo viene scarcerato dal lo Stabilimento Penale di Fossano il IO. I I.I932. Detenuto dal 27-rr.1930 al 10.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni r3. Rifiuta di associarsi a una .istanza di grazia inoltrata dalla moglie il r7.5.r93 r. Ravaglia viene scarcerato dallo Stabi limento Penale cli Volterra il r3.rr.1932. Detenuto dal 2.r2. r930 al 13.rr.1932. Pena espiata : anni r, mesi II e giorni II. Rifiuta di associarsi a una istanza cli grazia inoltrata dalla madre il 4.6.r93r. Bartoli Sabatino viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il 9.rr. r932. Detenuto dal 24.II.1930 al 9.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni r5. Rifiuta, « in modo assoluto », di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 29.11.1931.
208
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO
Vcnturelli Domenico nato il 29.6.1894 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 10.11.1932. Detenuto dal 24- rr.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 16. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 28.5.1931. Malpezzi viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 12.u.1932. Detenuto dal 22.n .1930 al r2.1r.r932. Pena espiata : anni I, mesi II e giorni 20. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il ro. r2.r93r. Venturelli Domenico nato il 2r.2. 1910 viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo l'u.n.1932. Detenuto dal 22.rr.1930 all'rr .rr.r932. Pena espiata : anni r, mesi r r e giorni 19.
PRI MA PARTE :
SEN''l'ENZI,
PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
2 09
Detenuto dal 24.11.1930 al 10.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 16. Savorani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida l'II.u.1932. Detenuto dal 22.II .1930 all'II.n.1932. Pena espiata : anni r, mesi II e giorni 19. Gagliardi viene scarcerato dall'Istituto di Prevenzione e Pena di Orvieto il 9.11.1932. Detenuto dal 1°.12.1930 al 9.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 8. Ferucci viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il 14.r.1933. Detenuto dal 14.rr.1930 al 14-1.1933. Pena espiata: anni 2 e mesi 2. Guardigli, detenuto dal r .r2.1930, viene scarcerato, per .fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 30.II.r93r. 0
Tognini viene scarcerato dalla Casa Penale di Finale Ligure il 10.rr.1932. Detenuto dal 14.12.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi ro e giorni 26. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 12.8.1931; istanza respinta.
Nei confronti dei sopraspecificati condannati la sentenza pronunziata dal T .S.D.S. il 2.5.1931 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. I D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Pen.) con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 2.4.1964.
Samori Alfredo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.rr.1932. Detenuto dal 20.1 1.1930 al 2r.rr.1932. Pena espiata : anni I e _giorni I .
Nota . - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 22 del 16.2.1931 l'accusa nei confronti degli imputati giudicati dal T.S.D.S. con sentenza del 2-5.1931, ha dichiarato:
Tardozzi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 9.rr. r932. Detenuto dal 6.12.1930 al 9.r r.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 3. Bartoli Quinto viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze l'rr.n. 1932. Detenuto dal 22.rr .1930 all'u.rr.1932. Pena espiata : anni r, mesi II e giorni r9.
a) di non doversi procedere nei loro confronti, ad eccezione del Ferucci e del Savorani, in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista per non aver commesso il fatto; b) di non doversi procedere nei loro confronti, ad eccezione d~l Ferucci, del Savorani, di Samori Alfredo e Samori Angelo, di Venturellt Domenico nato il 2r.2.19ro, di Valla, di Malpezzi, di Fagnocchi, di Bartoli Quinto_, di Ravaglia e di Fanti in ordine al delitto di propaganda sovversiva del Partito Comunista per insufficienza di prove.
Fagnocchi viene scarcerato dalla Casa Penale di Pailanza l'u.1r.r932. Detenuto dal 19.11.1930 all'rr .II .r932. Pena espiata: anni r, mesi I I e giorni 22. Valla viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il IO.II.r932. 14. - U.S.
2IO
TRlBU >L~LE SPECIALE Pl,R
],A
DIFES/\ DE LLO STATO
Reg. Gen. n. 59/1931
SENTENZA N. 30
PRn! A PARTE :
SENTENZE PJWKUJ\ZIAT E JlAL T .S.D.S.
2II
Ordina che l'Ajazzi Enrico venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa, la confisca e la distruzione del materiale in giudiziale sequestro.
11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;
Roma, 8.5.1931 - Anno IX.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
SENTE N ZA
nella causa contro: Aiazzi Amleto, nato il 27.r.1894 a Bologna, meccanico; Aiazzi Enrico, nato il 22.5.1914 a Bologna, meccanico.
IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 4, 1° ed u.cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per. avere nel r93~, in Mila:10, fatto parte del Partito Comunista sciolto per dei metodi di azione dello ordrne della Pubblica Autontà, e fatto propacranda - b stesso partito punzonando con l'emblema « falce e martello J> le monete di ro centesimi e spendendole. Omissis
P. Q.M.
Visti ed appl icati gli art. 4, I ed u.cpv., 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008; 13 - 36 - 39 C.P.c. ; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara assolto per insufficienza di pro~e l' Aiazzi Enrico in ordine ai reati ascrittigli; l' Aiazzi Amleto dal reato dt appartenenza a partito disciolto dalla Pubblica Autorità. Ritiene l'Aiazzi AmÌeto colpevole del delitto di cui all'art. 4, u.cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, e concedendogli il beneficio della diminuente della metà pena in applicazione dell'art. 6 della citata legge speciale, lo condanné~ ~l!a f~na di I anno di reclusione, con l'interdizione temporanea dai pubblrc1 uffici pe.r la d.urata della pena; con le spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. 0
Il 14.6.1931, Aiazzi Amleto inoltra istanza di grazia al Capo del Governo; altra istanza viene inviata dalla moglie il 14.7.1931. Con decreto di grazia del 7.8.1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena e, pertanto, l' Aiazzi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Imperia il 13.8.1931. Detenuto dal 5.12.1931 al 13.8.1931. Pena espiata: mesi 9 e giorni 8. Con declaratoria emessa dal T.S.D.S. il 28.1.1933 viene concesso il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.II,1932, n. 1403.
Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunciare, con sentenza n. 37 del 18.3.1931, l'accusa nei confronti di Aiazzi Amleto e Aiazzi Enrico dichiarò di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei loro confronti in ordine al delitto di cui all'art. 3 legge 25.r r.1926, n. 2008, in relazione al capoverso dell'art. 6 stessa legge per avere, nel 1930 in .Milano, concorso mediante la diffusione di libelli dell'associazione « Giustizia e Libertà >) a commettere il delitto di insurrezione contro i poteri dello Stato.
212
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 348 / 1930
SENTENZA N. 31
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
PRnu !'ARTE:
SENTENZE PRONU1'ZTATE
DAL T.S.D.S.
213
Lo Scotto ed il Lotti anche : 3) del reato di ricostituzione del Partito Comunista a senso d~lla P·P· dell'art. 4 della legge medesima per avere, sempre nel 1930 in Livorno, ricostituito il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo· )
Giudici: Al faro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, So-arzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli bdella M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,
SENTENZ A J N FATTO ED I N DIRITTO
nella causa contro:
è risultato quanto appresso.
Pelagatti Rosolino, nato il 5.1.1905 a Livorno, verniciatore; Scotto Arturo, nato il 2.7.1902 a Livorno, facchino di porto; Ciabattini Giuseppe, nato il 18.rr.r904 a Livorno, pescivendolo; Ferrari Fernando, nato il 19.7.1900 a Livorno, facchino di porto; Fulignati Angelo, nato il 28. r. 1895 a Certaldo (Firenze), ceramista; Lotti Alcide, nato il 23.5.1901 a Livorno, fornaio; Baldj Oreste, nato il 19.3.1901 a Lavagna (Genova), lattaio; Lascialfare Pilade, nato il 9.2.1904 a Livorno, operaio; Ciolli Leonetto, nato il 27.3.1901 a Livorno, ramaio.
IMPUTATI
, r) del delitto di appartenenza al Partito Comunista a senso del 1 ° cpv. dell art. 4 della le~ge 25.11.192?, n ._ 2?08, per avere, in Livorno nel 1930, fa~t? parte del par~lto sudde~t? n costltmto dopo lo scioglimento avvenuto per oré:hne della Pubblica Autonta ·
'
2) ?el delitto di propaganda comunista a senso del 2° cpv. dello stesso art. 4 citata legge per a~ere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda sovversiva mediante diffusione di stampe e raccolta di fo;di pro « Soccorso Rosso )> ;
La Regia Questura di Livorno, nel mese di novembre 1930, aveva notato in città e in provincia un certo risveglio di attività sovversiva che si manifestava mediante diffusione di stampe ed iscrizioni murarie. Predisposto un servizio di vigilanza e di pedinamento nei riguardi di alcuni individui noti come sovversivi, si giunse alla scoperta dell'organizzazione comunista livornese composta di due settori e di varie cellule. Furono quindi tratti in arresto vari individui e denunciati con rapporto in data 24.12.1930, a cui seguì un altro rapporto in data 3.3.1931 contro un altro individuo che risultò appartenente all'organizzazione comunista di Livorno nel prosieguo delle indagini. Dopo le risultanze dell'istruttoria gli imputati sono stati divisi in due gruppi e rinviati a giudizio per rispondere dei reati che sono loro rispettivamente ascritti in rubrica. All'odierna udienza è comparso il 1° gruppo composto dagli individui che sono nominati in epigrafe, e le risultanze del dibattimento nei riguardi di ciascuno sono le seguenti. Pelagatti Rosolino. Era il fiduciario del settore comunista di piazza Mazzini in Livorno, incaricato della raccolta di denaro per sussidiare le famiglie dei confinati e detenuti politici. Consegnò lire 230 a Ferrari Fernando raccolte appunto tra gli appartenenti all'organizzazione comunista di Livorno e destinate al « Soccorso Rosso» . Egli fu arrestato la sera del 1°.12.1930 perché era stato sorpreso dal Maresciallo di P.S. Pinto in piazza Maggiore nel mentre veniva avvicinato da uno sconosciuto che con molta circospezione gli consegnava un pacco di carte allontanandosi subito dopo. Il Pelagatti, accortosi di essere seguito dal Maresciallo, si diede alla fuga, e non poté essere
214
TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
raggiunto perché fu perduto di vista essendosi nascosto dentro la casa di Cresci Umberto, il quale appena lo vide entrare, insospettito che avesse commesso qualche reato, lo accompagnò senz'altro in Questura. Nell'interrogatorio reso alla P.S. fece ampie confessioni sulla sua appartenenza al Partito Comunista e sulla sua attività propagandistica svolta specialmente con raccolta di fondi per il « Soccorso Rosso». Davanti al O.I. ed al dibattimento ha ritrattato le dichiarazioni fatte alla P.S., ma esse trovano riscontro nelle dichiarazioni di altri imputati. Infatti Scotto Arturo lo ha indicato come fiduciario del « Soccorso Rosso »; Ferrari Fernando come capo - settore, aggiungendo che ebbe dal detto Pelagatti lire 230 che dovevano servire in parte per sussidi, in parte per l'armamento della squadra d'azione che si aveva in mente di costituire. Pertanto il Pdagatti è raggiunto da prove sufficienti, e deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e del reato di propaganda comunista a senso del 2° cpv. del)o stesso art. 4 della citata legge. Scotto Arturo. Era capo di tutto il movimento comunista di Livorno; ebbe tale incarico da un emissario comunista venuto dalla Francia, detto Piccione; tenne riunioni, procurò aderenti al partito e distribuì cariche, si occupò della raccolta di fondi per il « Soccorso Rosso » e della diffusione di stampe comuniste. Quando lo Scotto fu interrogato dalla P.S. fece ampie confessioni sulla sua attività comunista, ma poi le ritrattò davanti al O.I.. Negativo si è anche mantenuto al dibattimento, dichiarando di essersi occupato soltanto della distribuzione di denaro alle fam iglie bisognose, e non della raccolta per il « Soccorso Rosso>>. Le circostanze avanti dette a carico dello Scotto trovano riscontro nelle dichiarazioni scritte di Pelagatti, di Ferrari, di Pierattini, di Ciolli e di Baldi, e nelle depos.izioni rese al dibattimento dai testi Commissario Ortona e Maresciallo Pinto. Vi sono perciò prove sufficienti per ritenere lo Scotto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del I cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, e del reato di propaganda comunista a senso del 2° cpv. dello stesso art. 4 della legge suddetta. Non essendo emersi elementi sufficienti di prova che egli abbia anche svolto opera diretta alla ricostituzione del Partito Comunista a Livorno, deve essere assolto da tale capo di accusa per non provata reità. 0
Ciabattini Giuseppe. Il suo nome fu fatto in Questura dal Pelagatti quale appartenente al Partito Comunista; ma successivamente questi non ha confermato l'accusa. Il Ciabattini in tutti i suoi interrogatori, ed anche al dibattimento, si è mantenuto negativo. Il teste Maresciallo Pinto, capo della squadra politica di Livorno, ha dichiarato al dibattimento che il Ciabattini era sconosciuto politicamente alla Questura, e che fu arrestato perché accusato da altri imputati. In base a tali risultanze il Tribunale ritiene di non poter con sicura coscienza né affermare né escludere ìa colpevolezza del Ciabattini
J>Rn!A PARTE:
SENTENZE
PRONUNZIATE DAL T .S. D.S.
215
in ordine ai reati ascrittigli di appartenenza e di propag~nda comunista, e lo assolve per non provata reità ordinando la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Ferrari Fernando. Era capo - cellula di Borgo Cappuccini; si occupava del movimento comunista livornese e della raccolta cli denaro per il << Soccorso Rosso »; ebbe dal Pelagatti lire 230 per provvedere in parte a sussidiare le famiglie dei confinati e detenuti politici, e in pa~te per l'armamento della squadra d 'azione. La sucldet.ta somma ~u, ~opo. 11 suo arresto, consegn~ta spontaneamente da sua mog~ie al Commissa.no d1 P.S. Or.tona, che provvid~ al sequestro. Tutte queste circostanze a canco del Ferran so~o ~tate da lui confessate nel corso dell'interrogatorio reso alla P.S., ma pot ntrattate davanti al O.I. ed al dibattimento, in cui si è dimostrato molto loquace ed altrettanto mendace. Esse però trovano conferma nelle dichiarazioni rese in Questura da Pelagatti, da- Scotto, da Ciolli e da Rabuzzi. ~I C~mmissario ~i P.S. Ortona ed il Maresciallo Pinto hanno dichiarato al dibattimento che il Ferrari era oià noto alla Questura come sovversivo, e che perciò era sorvegliato; che e~li nel 1922 è stato conda!1n~to. a 3 anni e 10 mesi di .reclusione per avere un giorno sparato due colpi .d1 !1v?ltella .c~ntro. ~n fasrnta fe;endolo gravemente; che pur essendo .mannaio m s.erv1z10 .militare presso 1 Ac~ cademia Navale di Livorno si era m detta occasione unito ad un gruppo d1 sovversivi che inseo·uivano per odio politico il suddetto fascista, ed egli du: rante l'inseguimenfo sparò, come si è detto, due co)i cli rivoltella. Il ~errar~ è .quindi raggiunto da s~ffìcienti P:ove pe~ essere ntenuto colpevole d:1 reati d1 appartenenza al Partito Comumsta e d1 propaganda a senso del I e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Fulignati Angelo. Costui è stato coinvolto nell'attuale pr~cedimer~to. perché è risultato che eo-li in casa sua diede ospitalità ad alcurn comurnstl per tenere una riunione ;d iniziativa di Scotto Arturo. Egli nei suoi interrogatori scritti ha detto che icrnorava lo scopo della riunione in quanto che lo Scotto gli disse trattarsi di ~na riunione dì. amici a scopo di divertim:nto, e. che cedette alla preghiera dello Scotto perché gli aveva promesso lir~ 50 111 compenso, che poi non gli diede. Uguali dichiarazioni il Fulignat1 ha fa!to a~ dibattiment;. Il Fulignati non ha precedenti politici, ed in mancanza d1 altn elementi non si ouò con sicura coscienza né affermare né escludere la sua colpevolezza in o"rdiue ai reati di appartenenza e di propaganda comunista a lui ascritti, e dev'essere assolto per non provata reità e scarcerato se non detenuto per altra causa. Lotti Alcide. E' colui al quale l'emissario Piccione si è rivolto per primo anelando a Livorno per svolgere la sua attività organizzativa, e presentò al
2I6
TRIBUNALE SPECIALE PER T..11 DIFESA DELLO SHTO
detto Piccione lo Scotto come elemento più idoneo a poterlo coadiuvare. Il Lotti nei suoi interrogatori scritti ed anche al dibattimento ha confessato tutto ciò, pur negando di appartenere al Partito Comunista. Però lo stesso Scotto nei suoi interrogatori ha indicato il Lotti come il capo del movimento comunista di Livorno. E pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non vi sono elementi sufficienti per ritenere che egli abbia svolto anche opera diretta alla ricostituzione del Partito Comunista, e perciò da tale capo d'accusa dev'essere assolto per non provata reità. Baldi Oreste. Faceva parte dell'organizzazione comunista, ed era incaricato di ritirare le stampe destinate alla diffusione; prese parte alla riunione indetta dallo Scotto in casa del Fulignati; ebbe dal Piccione un poliarafo ed una macchina tipografica per la tiratura delle copie dei manifestini. Nella perquisizione eseguita in casa sua furono trovati molti manifestini sovversivi; un'altra ingente quantità composta di alcune migliaia di copie, identiche a quelle sequestrate, egli aveva dato a Lascialfare perché le nascondesse, e furono poi trovate e sequestrate. Quando fu interrogato dalla P.S. fece ampie confessioni, e disse che le copie di manifestini rinvenuti in casa sua e quelle date al Lascialfare per nas~onderle erano state da lui stesso stampate, s~rve~dosi della macchina tipografica e del poligrafo avuti dal Piccione. Al d1batt1mento il Baldi si è dimostrato reticente, ma egli è raggiunto da prove certe costituite non solo dalle dichiarazioni da lui rese alla P.S. e dall'esito delle_ perquisizioni, ma anche dalle dichiarazioni degli imputati Pelagatti e Lasc1alfare. E pertanto deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r e del 2 " cpv. del]' art. 4 della legge più volte citata. 0
Lascialfare Pilade. Nei riguardi di costui è risultato che ebbe dal Baldi i pacchi contenenti le stampe comuniste per nasconderle, e che disimpegnò l'incarico nascondendole prima in una fogna e poi in un'altra per sottrarle alle ricerche della P.S .. Egli nei suoi interrogatori ha confessato le suddette circostanze, pur negando di appartenere al Partito Comunista. Invece lo stesso Baldi ha dichiarato di essersi rivolto a lui per nascondere le stampe perché sapeva che era di sentimenti comunisti. Ed invero, se tale non fosse stato, non si sarebbe assunto l'incarico di ricevere e nascondere un materiale così compromettente. Pertanto non vi ha dubbio sulla appartenenza del Lascialfare al Partito Comunista ed in conseguenza dev'essere ritenuto colpevole del reato di cui al 1 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non essendo risultato invece che egli ha svolto propaganda diffondendo le stampe od in altro modo, deve andare assolto da questo capo di accusa per non provata reità.
l'R!.\,IA
PARTE:
SE:-JTENZE
PRONUN ZIATE lJAL
T.S.D.S .
217
Ciolli Leonetto. Della appartenenza di costui al Partito Comunista si ha la prova nell'interrogatorio da lui reso alla P.S., in cui è detto che entrò a far parte del Partito Comunista per incitamento di Scotto e di Pelagatti, e che fu anzi nominato ·capo - cellula di Borgo Cappuccini. Per quanto egli abbia poi ritrattato davant( al G.I. e al dibattimento tale dichiarazione, pure essa trova conferma nelle dichiarazioni rese da altri imputati e nelle deposizioni dei testi Ortona e Pinto fatte al dibattimento. E pertanto il Ciolli dev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non essendo emerse prove certe che eoli abbia anche svolto in qualche modo propaganda comunista, b . ' deve andare assolto da questo capo di accusa per non provata relta. Ciò posto il Tribunale passa alla applicazione delle pene. A ciascuno degli imputati Scotto Arturo e Lotti Alcide infligge:
a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del r cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P.; 0
b) per il reato di propaganda comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. de1l'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P .. E procedendo al cumulo di dette pene a norma dell'art. 68 C.P., determina la complessiva pena in 5 anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale per ciascuno dei suddetti imputati. A ciascuno degli imputati Pelagatti Rosolino, Ferrari Fernando e Baldi Oreste infligge :
a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; b) per il reato di propaganda comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 della suddetta legge e dell'art. 28 C.P.. E procedendo al cumulo di dette pene determina per ciascuno dei suddetti imputati la complessiva pena in 4 anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Lascialfare Pilade e Ciolli Leonetto infligge, per il reato di appartenenza al Partito Comunista, 2 anni di reclusione, l'inter-
PR!~IA P;\RTl;:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
dizione perpetua dai pubb!ici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a senso dell'art. 39 C.P.. Ritenuto che il denaro e gli altri oggetti sequestrati devono essere confiscati a norma dell'art. 36 C.P., in quanto servivano ed erano destinati alla consumazione dei reati. Ritenuto infine che gli imputati assolti da ogni reato devono essere posti in libertà se non detenuti per altra causa a norma dell'art. 486 C.P. Esercito.
SENTENZ I;
PRONUNZIATE
DAL T .S. D.S.
219
Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed ordina la confisca del denaro e delle altre cose sequestrate. Roma, 25.5. r93r - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 28 - 36- 39 - 68 C.P.; 4, I e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008; 485- 486 C.P. Esercito, assolve: 0
- Ciabattini Giuseppe e Fulignati Angelo dai reati a loro ascritti per non provata reità, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa; - Scotto Arturo e Lotti Alcide dal reato di ricostituzione a loro ascritto per non provata reità; - Lascialfare Pilade e Ciolli Leonetto dal reato di propaganda per non provata reità. Ritiene colpevoli: - Pelagatti Rosolino, Scotto Arturo, Ferrari Fernando, Lotti Alcide e Baldi Oreste dei reati di appartenenza e propaganda comunista; - Lascialfare Pilade e Ciolli Leonetto del solo reato di appartenenza al Partito Comunista. E condanna: - Scotto e Lotti ciascuno alla complessiva pena di 5 anni di reclusione , alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; - Pelagatti, Ferrari e Baldi ciascuno alla complessiva pena di 4 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; - Lascialfare e Ciolli ciascuno a 2 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale.
Per effetto de.i provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Pelagatti viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca l' II. r r.1932. Detenuto dal 2.12.1930 all'ri.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni IO. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 26.8.1931 dichiarando « di non voler chiedere in suo favore alcun particolare provvedimento in quanto considera ingiusta la condanna inflittagli)) (1). Ferrari viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l' u .1 r.r932. Detenuto dal 3.12.1930 all'Ir.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 11 e giorni 9. Si associa alle istanze di grazia inoltrate dalla madre il 15 e 17.9.1931; istanze respinte. Con sentenza pronunziata dalla Corte cli Appello di Lucca il 13.12.1922 viene condannato, per il reato di lesioni, alla pena di 3 anni, ro mesi e 20 giorni di reclusione. Baldi viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze l'rr.rr.1932. Detenuto dal 6.12.1930 all'rr.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 6. Lascialfare viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il IO.II.I932.
Detenuto dal 10.12.1930 al ro.rr.1932. (r) Vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936 )), sent. del T.S.D.S. n. e « Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel r940 », sent. del T.S.D.S. n. 39.
22
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'l:RrBUNALE SI'ECI ALE PER L :\ DIFESA DELLO STATO
Pena espiata: anni r, mesi rr e g10rm r. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 15.6.1931.
PRn{A J>ARTE :
SENTENZE
PRONUNZ IATE
DAL T.S. D.s .
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SENTENZA N . 32
Reg. Gen. n. 348 / 1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Ciolli si associa alle istanze di grazia inoltrate dalla sorella il 20 e 21.5.1931 (istanze respinte) e a quelle inviate dai genitori al Capo del Governo il 1°.9.1931 e 1'8.10.1931; istanze accolte. Con decreto di grazia del 23.6.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Ciolli viene scarcerato dalla Casa Penale di Procida il 30.6.1932. Detenuto dal 9.12.1930 al 30.6.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 6 e giorni 22. Condannato, per furto, dal Pretore di Livorno con sentenza del 28.2.1918 (3 giorni di reclusione) e per diserzione dal Tribunale Militare Marittimo di La Spezia con sentenza del 27.5.1921 (1 anno di reclusione militare con il beneficio della sospensione condizionale della pena).
Presi'dente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Rabuzzi Dino, nato il 12.8.1904 a Livorno, navigante; Pterattini Rolando Rodolfo, nato il 19.8.1904 a Livorno, calderaio;
Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. r5 del 6.2.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre:
Camici Mario, nato il 22.7.1904 a Livorno, facchino;
a) il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista nei confronti di Pelagatti Rosolino, Baldi Oreste e Ferrari Fernando;
Valesini Emilio, nato il 15.4.1903 a Livorno, tornitore;
Battigli Ubaldo, nato il 25.1.1900 a Livorno, facchino;
Filippi Antonio, nato il 10.r.1905 a Livorno, calzolaio; Puntoni Dilvo, nato il 13.6.1906 a Livorno, muratore;
b) il non luogo a procedimento penale in ordine ai delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda del suddetto partito nei confronti di:
Lucchetti Enrico, nato il 18.7.1900 a Livorno, impiegato privato;
Saltarelli Renato, nato il 13.2.r9or a Livorno, operaio, detenuto dal 13.12.1930.
Tonelli Carlo, nato il 24.12.1891 a Livorno, operaio.
Nenci Domenico, nato il 4. r r. 1904 a Livorno, facchino di porto;
IMPUTATI
Tutti: 1) del delitto previsto e punito dal 1° cpv. d~ll'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere, in Livorno, nel 1930 smo alla dat_a d:l loro arresto, fa tto parte del Partito Comunista ricostituito dopo lo sc10ghmento avvenuto per ordine della Pubblica Autorità . Il Rabuzzi, il Pierattini, il Camici, il Nenci ed il Tonelli Carlo anche: 2) del delitto previsto e punito dal 2° cpv. del suddetto art. 4 della citata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propa-
222
TRIBUNALE SPECI ALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
ganda comunista mediante diffusione di stampe sovversive e raccolta di denaro per il « Soccorso Rosso i>.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli a.Itri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola, IN FAT'l'O ED IN DIRITTO
Omissis
PRI MA P,\RTE:
SENTENZE
PRONUNZI ,\TE IML T.S.D.S.
223
ganda verbale per procurare proseliti. Quando fu interrogato in Questura fece ampie confessioni nel senso sopra specificato, ma davanti al G.I. ed anche al çlibattimento si è mantenuto negativo. Che egli fosse capo-cellula di Ardenza è stato confermato anche dal Pelagatti. Pertanto il Pierattini deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a norma del 1° e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Camici Mario. Era capo-cellula di piazza Cavallotti e si occupava anche egli del « Soccorso Rosso i>. Egli nei suoi interrogatori scritti si è mantenuto negativo, ed anche al dibattimento ha negato gli addebiti che gli vengono mossi. Però il Pelagatti lo ha indicato come capo-cellula di piazza Cavallotti, ed il Rabuzzi ha dichiarato che il Camici si occupava del « Soccorso Rosso"· E pertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a norma del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008.
Fatti identici a quelìi' esposti nella precedente sentenza n. 31.
All'odierna udienza è comparso il 2 " gruppo composto dagli individui che sono nominati in epigrafe, e le risultanze del dibattimento nei riguardi di ciascuno sono le seguenti. Rabuzzi Dino. Era capo-cellula del none Avvalorati, incaricato della raccolta di denaro per sussidiare le famiglie dei detenuti e dei confinati politici; intervenne ad una riunione tenutasi nei pressi dell'ospedale militare in cui si parlò dell'organizzazione comunista e del « Soccorso Rosso n. Quando fu interrogato dalla P.S. fece ampie confessioni e disse che fu indotto ad entrare nel Partito Comunista da Nenci Domenico, ed incaricato di formare una cellula nel rione Avvalorati e di raccogliere denaro per soccorrere le famiglie dei detenuti e confinati politici; di essere intervenuto ad una riunione nei pressi dell'ospedale militare in cui Ferrari Fernando raccomandò la raccolta del denaro per le vittime politiche. Quando il Rabuzzi fu interrogato dal G.I. ritrattò le dichiarazioni rese alla P.S., e negativo si mantenne anche al dibattimento, ma le sue confessioni trovano conferma nella deposizione del maresciallo Pinto. Perciò egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del I e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008.
Bottigli Ubaldo. Costui, attraverso i connotati dati in Questura dal Pelagatti, fu ritenuto essere il capo-cellula del porto. Ma quando fu posto a confronto col Pelagatti questi dichiarò di non conoscerlo. Nella perquisizione domiciliare gli fo trovata una ricevuta che si ritenne riguardasse somme del (< Soccorso Rosso». Il Bottigli in tutti i suoi interrogatori si è sempre mantenuto negativo, e per dimostrare che egli non appartiene al Partito Comunista ha anche dichiarato che ha un figlio nell'avanguardia fascista. Risulta infatti che suo figlio è avanguardista, e agli atti è allegata una supplica del detto figlio diretta al Procuratore Generale in cui, accennando alla sua qualità di avanguardista, implora la liberazione del padre. Non risultando elementi certi di colpevolezza del Bottigli in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista ascrittogli, è il caso di assolverlo da tale accusa per non provata reità e ordinare la sua scarcerazione. VaJesini Emilio. Era capo-cellula del cantiere Orlando, e sebbene egli si fosse mantenuto sempre negativo nei suoi interrogatori scritti ed anche al dibattimento, pure la sua qualità di capo-cellula trova conferma nelle dichiarazioni del Pelagatti e del Tonelli. E pertanto il Valesini dev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a lui ascritto a norma del r" cpv. dell'art. 4 della citata legge.
0
Pierattini Rolando. Era capo-cellula di Ardenza: si occupò della raccolta di denaro per il « Soccorso Rosso", e difatti nella perquisizione gli furono trovate due ricevute - dentro l'armadio di lavoro del cantiere Orlando - che si riferiscono appunto al « Soccorso Rosso l> ; svolse anche propa-
Filippi Antonio e Puntoni Dilvo. Costoro si sono trovati coinvolti nell'attuale procedimento perché il Pierattini nell'interrogatorio reso alla P.S. li indicò come appartenenti alla propria cellula. Successivat.nente però ha ritrattato l'accusa contro i suddetti Filippi e Puntoni, e non vi sono altri elementi a loro carico. Gli stessi funzionari della Questura di Livorno, commis-
PRIMA PARTE :
TRI Jl U:-iALE SPEC!i\LE P1rn LA DIFESA DELLO STATO
sario Ortona e maresciallo Pinto, hanno dichiarato al dibattimento che il Filippi ed il Puntoni non erano noti alla Questura come comunisti, e che furono a loro indicati dal Pierattini; ed hanno aggiunto che, al di fuori di questa indicazione, essi non hanno altri elementi a carico dei suddetti imputati. In base a queste risultanze non si può con sicura coscienza affermare la colpevolezza del Filippi e del Puntoni in ordine al reato di appartenenza a loro ascritto, e pertanto devono essere assolti per non provata reità e scarcerati se non detenuti per altra causa. Lucchetti Enrico. Questi è stato indicato dal Ciolli e dal Pierattini come appartenente alla cellula comunista di Borgo Cappuccini. In una perquisizione eseguita in casa sua fu trovato un blocchetto di ricevute che si ritenne servisse per le somme del << Soccorso Rosso >> . Il Lucchetti ha sempre negato di appartenere al Partito Comunista, e quanto al blocchetto ed alle annotazioni in esso contenute ha dato delle spiegazioni che non possono ritenersi in modo assoluto inattendibili. I testi comm. Ortona e maresciallo Pinto hanno dichiarato che il Lucchetti non era conosciuto dalla Questura come comunista, e che il suo nome venne fuori per opera di Pierattini e di Ciolli. Egli appartiene a famiglia di buoni sentimenti nazionali; non è pericoloso e, se per la sua giovane età ha frequentato inconsciamente qualche compagno di sospetta condotta politica, dà però affidamento di ravvedersi. In base a tali risultanze il Tribunale ritiene che è il caso di assolvere il Lucchetti dal reato di appartenenza al Partito Comunista ascrittogli per non provata reità, scarcerandolo se non detenuto per altra causa. Nenci Domenico. Costui era conosciuto dalla Questura come sovversivo ed era notorio che portava nel braccio un tatuaggio con l'emblema cc falce e martello» . Fu arrestato perché accusato di aver diffuso manifestini sovversivi la sera del 29.10.1930 in piazza Cavallotti. Per tale fatto era stato proposto per il confino di polizia, ma durante le indagini che si facevano per l'attuale procedimento risultò che egli faceva parte dell'organizzazione comunista di Livorno. Infatti il Rabuzzi lo indicò come colui che lo indusse ad entrare nel Partito Comunista. Non vi ha dubbio quindi che il Nenci facesse parte del Partito Comunista, e perciò dev'essere ritenuto colpevole del reato di cui al 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008. Non è però òmasto accertato che egli avesse anche svolto propaganda, pur rimanendo sempre il dubbio che egli sia l'autore della diffusione dei manifestini avvenuta la sera del 29.ro.1930 in piazza Cavallotti; per cui da tale reato dev'essere assolto per non provata reità. Tonelli Carlo. Questi è stato denunciato con separato rapporto in data 3.3.r93r perché è risultato, nel prosieguo delle indagini che la Questura continuava a fare, che egli era capo della cellula del cantiere Orlando, e che
SENTENZE
l'RONUNZ!ATE DAL T.S.D.S.
lasciò tale carica perché ammalato, e diede le consegne al Valesini. Nell'interrogatorio reso alla P.S. il Tonelli ha confessato di essere stato capo-cellul a del cantiere Orlando e di essersi occupato del « Soccorso Rosso >>, ma di avere poi lasciato tale carica perché ammalato, e di essere stato sostituito dal Valesini al quale diede le consegne. Quando fu interrogato dal G.I. ritrattò quanto aveva detto alla P.S. dicendo di aver fatto quelle dichiarazioni durante un accesso febbrile. Anche al dibattimento si è mantenuto negativo adducendo le stesse giustificazioni. Invece dalla deposizione del comm. di P.S. Campera è risultato che il Tonelli fece in Questura ampie e spontanee confessioni e che era in condizioni di mente e di spirito normali. Pertanto il Tonelli, in base alle sue stesse dichiarazioni, dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a norma del r'' e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.ri.1926, n. 2008. Però, poiché dai certificati esibiti dal difensore al dibattimento risulta che il Tonelli, oltre ad essere di non buone condizioni di salute per malattia costituzionale, appartiene anche a famiglia di alienati, in quanto che alcuni membri della sua famiglia sono st~ti ricoverati in manicomio, il Tribunale ritiene che sia il caso di concedergli il beneficio delle attenuanti generiche di cui all'art. 59 C.P., per diminuire la pena secondo le norme dell'art. 6, legge 25.rr.1926, n. 2008. Ciò posto il T ribunale passa all'applicazione delle pene nei riguardi degli imputati riten uti colpevoli nel modo avanti specificato. A ciascuno degli imputati Rabuzz.i Dino, Pierattini Rolando e Camici Mario infligge: a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione, la interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P. ; b) per il reato di propaganda comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P. E procedendo al cumulo di dette pene a nonna dell'art. 68 C.P., determina la complessiva pena per ciascun imputato in 4 anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A Nenci Domenico infligge, per il reato di appartenenza al Partito Comunista, 3 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P. A Valesini Emilio infligge, per il reato di appartenenza al Partito Comunista, 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. 15. - U.S.
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T RIBUNALE SP ECIALE PER LA DlFESA DEL LO STATO
PR1:viA PARTE:
A Tonel.li Carlo infligge:
a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista, prendendo norma dal 1° cpv. dell'ar t. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e dall'art. 6 della legge medesima in relazione all'art. 59 C.P., I anno e 6 mesi di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di due anni. Alla pena della reclusione aggiunge un anno di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P. ; b) per il reato di propaganda comunista, prendendo norma dal 2° cpv. dell'art. 4 e dall 'art. 6 della citata legge in relazione all'art. 59 C.P., 1 anno di recJusione ed un anno d 'interdizione dai pubblici uffici. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 - 74 C.P. determina la complessiva pena in 2 anni di reclusione, tre anni d'interdizione dai pubblici uffici ed un anno di vigilanza speciale. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento deJle spese processuali a senso dell'art. 39 C.P. Ritenuto infine che gli imputati assolti da ogni accusa devono essere scarcerati se non detenuti per altra causa (art. 486 C.P. Esercito). J> . Q . M .
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 28 - 39 - 59 - 68 - 74 C.P.; 4,
I
0
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SEXfliNZE PRONUNZ!.,.T J;:
DAL 'J'.S.D. S.
227
- Valesini a 2 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; - Tonelli, col beneficio delle attenuanti generiche, alla complessiva pena di 2 anni di reclusione, a tre anni di interdizione dai pubblici uffici e ad un anno di vigilanza speciale. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento de1le spese processuali. Roma, 26.5. 1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Tonelli si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 15.3.1932. Con decreto di grazia del 23.6.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Tonelli, detenuto dal 27.2.1931, viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 30.6. r932. Pena espiata: anni r, mesi 4 e giorni 3.
cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008; 485-486 C.P. Esercito, assolve: - Bottigli Ubaldo, Filippi Antonio, Puntoni Dilvo e Lucchetti Enrico dal reato di appartenenza a loro ascritto per non provata reità, ed ordina che siano posti in libertà se non detenuti per altra causa; -
Nenci Domenico dal reato di propaganda per non provata reità.
Dichiara colpevoli: - Rabuzzi Dino, Pierattini ·Rolando, Camici Mario e Tonelli Carlo dei reati di appartenenza e di propaganda a loro ascritti; - Valesini Emilio e Nenci Domenico dal solo reato di appartenenza al Partito Comunista. E condanna : - Rabuzzi, Pierattini e Camici ciascuno alla complessiva pena di 4 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; - Nenci a 3 anni di r eclusione, amnterdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale ;
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm ai R.D. 5.11.1932, n . 1403: Valesini viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto 1'8.rr.1932. Detenuto dal 9.12.1930 all'S.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi 10 e giorni 29. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 3°-5· 1 93I. Camici viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia
l'u.u.1932. Detenuto dall'8.12.1930 all'rr.rr .1932. Pena espiata: anni r, mesi IT e giorni 3. Rifiuta cli associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 10·9·1 93I. Il Camici, ritenuto colpevole dei reati cli porto abusivo di coltello e di resistenza e lesioni ad agente di pubblica sicurezza, venne condannato a 14 giorni di arresto e 50 giorni di reclusione dal Pretore di Livorno con sentenze del 25.3.1927 e rr.r.1930.
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PRIMA PARTE :
TRl6UNALE SPECIALE PER LA .DIFESA DELLO S'l'ATO
Nenci viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 6.r.1933. Detenuto dal 30.ro.1930 al 6.r.r933. Pena espiata: anni 2, mesi 2 e giorni 6. Il Nenci) ritenuto colpevole dei reati di tentata lesione, porto abusivo di coltello, fur to, oltraggio e disturbo alla quiete pubblica, venne condannato a pene varie dal Pretore di Livorno con sentenze emesse il 9.8.1922, il 23.5.1923 e 11 ro.1.1929. Pierattini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 14.11.1932. Detenuto dal 9.12.1930 al 14. u.1932. Pena espiata : anni I, mesi II e giorni 5. Rabuzzi viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'u.u.1932. Detenuto dal 13.12.1930 all'u .n.1932. Pena espiata: anni r, mesi ro e giorni 28.
SENTEJ\ZE PRQNliJ\ZIATE D:\L T.S.D .S.
22 9
SENTENZA N. 34
Reg. Gen. n. 339 / 1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente : Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto , Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Consoli M.V.S.N . ;
ha pronunciato la seguente
SEN T ENZA nella causa contro: Bauer Riccardo, nato il 6.r.1896 a Milano, commerciante; Rossi Ernesto, nato il 15.8.1897 a Caserta, professore universitario;
Il T.S.D.S . con declaratorie emesse il 12.1.1933 nei confronti di Rabuzzi, Pierattini, Camici, Valesini e Tonelli e il 25. r. 1933 nei confronti del Nenci ha dich iarato cessata, per amnistia, l'esecuzione della vigilanza speciale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici . N ota 1 . - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 16 del 6.2.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecifi.cati imputati dichiarò ' .., inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Bottigli Ubaldo, Valesini Emilio, Fil ippi Antonio, Puntoni Dilvo e Lucchetti Enrico in ordine al reato di propaganda sovversiva del Partito Comunsta. Nota 2. - Con sentenza n. 50 del 28-3-1931 la Commissione Istruttoria dichiarò cli non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Tonelli Carlo in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista.
Nota 3. - Per Valesini Emilio vedi: a) nelle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r936 pronunziata dal T.S.D.S. il 5.3.1936;
)>
la sentenza n. 2r
Zari Pietro, nato il 16.1.1903 a Milano, professore universitario; Damiani Mario, nato il 24.3.1902 a Milano, ingegnere; Calace Vincenzo, nato il 24.n .1895 a Trani (Bari), ingegnere; Roberto Bernardino, nato il 14.7.1886 a Milano, rappresentante di commerc10; Viezzoli Giordano, nato il 30+1910 a Trieste, sergente di aviazione. Il\{PUT,\TI
Del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120- 252 C.P.c. per avere, in Milano, in Sardegna ed altrove, nel 1930, concertato fra loro e con altri di attentare all'ordine costituzionale dello Stato: dando adesione ed attività, i primi due in qualità di capi, all'organizzazione segreta e rivoluzionaria a carattere repubblicano « Giustiz.ia e Libertà )) , la quale mira a provocare nel Regno l'insurrezione armata e la guerra civile; ed organizzando dimostrazioni intimidatrici a carattere insurrezionale.
b) nelle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1940 >) la sentenza n. 39 pronunziata dal T.S.D.S. il 15.3.1940.
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che, per ultimi, ebbero
la parola coi loro difensori, il Tribunale, ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si è accertato,
TR!llUKALE SPECIALE PER LA JllFESA DELLO STA·ro
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che taluni dei giudicabili erano alle dipendenze del fuoruscitismo franc~sc ed andavano svolgendo fattiva attività antinazionale nella segreta orgamzzazione sovversiva « Giustizia e Libertà l>. Eransi a tal uopo tenute numerose ~iunioni clandestine fra individui provenienti da divers~ correnti politiche, mcettando fondi mediante l'emissione e il rilascio di appositi buoni avevano tentato perfino la ricostituzione di logge massoniche. In quanto secondo le direttive propagandate a mezzo della stampa - « Giustizia e Libertà ll d~I 192? e 1930 - « tutti gli affiliati tengo.no archiviate le rispettive tessere d1 partito per creare una unità cli azione ed un movimento rivoluzionario, non un partito. Essendo tutti uniti in una discio.lina di ferro, decisi all'audacia e al sacrificio per la riscossa, per il rovescia~ento della dittatur a fascista e per la conquista di un regime democratico rapubblicano. Perciò nella « Giustizia e Libertà l>, repubblicani, socialisti e democratici si battono per la libertà, per la repubblica, per la giustizia sociale, costituendo non più tre espressioni differenti ma un trinomio inscindibile. Il movimento antinazionale è segreto, ma deve diventare popolare. Gli uomini che ne fanno par~e p~o~engono da tutti i partiti, ma sono tutti prima d'ogni altra cosa ant1fasc1st1. Hanno un solo programma : la rivoluzione antifascista. E fino a che la rivoluzione antifascista non è avvenuta tutti g li antifascisti, tutti, debbono marciare in colonna serrata decisi seriamente ad agire non a parole ma a fatti. Ma, si dice: i fascisti hanno le armi, noi no. Non è vero.- Solo una p~ccola minoranza di fascisti tiene in permanenza le armi. La grande magg10ranza, s~ sorpresa, è disarmata. Inoltre gli operai hanno gli strumenti di lavoro che 111 un corpo a corpo sono preziosi. Poi ci sono le anni dei fascisti che si possono facihnente conquistare.- Poi ci sono infinite armi nascoste nelle ~ase_ e sottot.erra. Poi c'è il numero: se i fascisti osassero di tirare sul popolo 111 nvolta, st scaverebbero la fossa con le loro mani )). . Tale inc~tamento alla rivolta armata esercitato mediante la copiosa dìffus10ne> specie fra g li operai, del materiale propagandistico veniva poi concretato nelle circolari segrete affidate agli organizzati rivoluzionar1: come ne offrono prova i documenti sequestrati in modo particolare al Calace ed al Bauer. La numerosa corrispondenza poi, scritta con inchiosto simpatico che trovasi allegata agli atti istruttori -; dimostra la vera grave portata delle direttive impartite dal fuoruscitismo francese per una azione violenta da svolgere in 1talia per abbattere il Governo. Propagandando fra gli adepti la necessità di apprestare squadre d'azione, di costituire un governo provvisorio e di convocare contro la volontà della Corona la costituente. La « G iustizia e L ibertà}) non si peritava anche di qualificare « eroe nazionale >l l'anarchico De Rosa che aveva attentato alla vita del Principe Ereditario; di magnificare l'impresa del Bassanesi che aveva volato su Milano buttando manifesti rivoluzio-nari; di invitare alla rivolta il sergente aviatore
PRIMA
i'ARTE :
SEòiTE~ ZE
PRONUNZIATE D1\L T.S.0.S.
Viezzoli che facendo uso del suo apparecchio militare avrebbe dovuto far espatriare clandestinamente in Franci; i propri padre e ~ratel~o sov:1ersi~i, e volando poscia su Roma avrebbe dovuto gettare materiale nvoluz10nano propafandi~tico importato da lui dalla Corsica; e di apprestare infine delle bomb: con materiale esplodente incendiario venuto eia oltre frontiera, con sistema ad orologeria, che avrebbero dovuto esplodere contemporaneamente in vari uffici statali di Milano. Degli attuali coimputati i capeggiatori del movimento erano il Bauer ed il Rossi, che al dibattimento non negarono tale loro qualità derivante dal1' attività criminosa che andavano svoÌgendo più che da una vera e propria ufficiale investitura della carica. Il Bauer, <,ià confinato politico, ammise la sua attività nel! ' organizzazione « Giustizia e Libertà >l sotto lo pseudonimo di « Accipicchia». L'opera propagandistica che svolgeva mirava a indurre ogni cittadino a~ assumere una posizione combattiva rivoluzionaria contro il Regime. La cornsponclenza sequestratagli è rappresentata da lettere e cartoline che interessavano anche il Rossi ed altri compagni di fede. Se, però, alle parole scritte con comune inchiost~o nero si applicava un reacrente chimico apparivano le frasi che erano state impresse sulla carta con inchiostro simpatico; frasi di carattere politico e relative al pericoloso movimento clandestino rivoluzionario. La corrispondenza, spedita da compagni cli fede, proveniva da varie città del Regno nonché da Parigi. Pertanto rimane documentata tutta l'opera cnmmosa già svolta e che si andava sempre svolgendo dagli altri imputati. Il Rossi, amnistiato nel 1925 per reato politico, non negò le sue convinzioni nettamente e decisamente contrarie al fascismo dalla marcia su Roma in poi. Ammise di aver esplicato intensa opera antifascista. E quando g)i venne contestato quanto risultava dagli atti istruttori e cioè che era stato lm, Rossi, a fornire al Ceva il materiale necessario alla confezione delle bombe esplosive incendiarie; che detto Ceva aveva confezio~ato cl~tti pericol?si or~ digni in Bergamo nell'abitazione, e con la collaboraz!one d1 esso Rossi J~rev~ esperimenti pratici fatti dal Ceva in una campagna d1 ~erga~o con la. d1 h: t partecipazione; che lo stesso Ceva aveva avuto da lui Rossi stampat~ a~t1fascisti e buoni cli sottoscriz ione << Giustizia e L ibert~t >l; che nelle vane riunioni secrrete fra affiliati ecrli Rossi aveva preso viva parte alle discussioni sull'oraa~izzazione e sul n~ovi mento della - « Giustizia- e Libertà l) nonché sulla s~issura tra la concentrazione (blocco u nitario delle varie tendenze antifascis te del fuoruscitismo) e la stessa « Giustizia e Libertà »; ed in.fin~ che egli Rossi in una sua gita a Milano aveva fatto ritirare dal po:tiere dell'Hotel Continental - ove per la circostanza aveva preso alloggio usando
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TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
carta d'identità falsa che figurava rilasciata dal Comune di Ancona - un baule proveniente da Parigi. Ammise tale sua attività criminosa limitandosi a dire che era stato un certo Del Re, che si faceva chiamare e< Cadetti >>, ad indire delle riunioni verso la metà di ottobre 1930 per riferire - reduce da Parigi - quello che vi aveva visto e udito nonché a spedirgli il baule da Parigi indirizzandolo all'Hotel Continental, e ad indurre esso Rossi a ritirarlo, e che lo stesso Del Re gli aveva manifestato l'idea e poi l'aveva spinto a organizzare la manifestazione violenta a base di bombe incendiarie confezionate dal Ceva. Non volle precisare cosa fu fatto del materiale propagandistico contenuto nel detto baule a doppio fondo: mentre fu esplicito nel confessare che le boccette di ind~iostro simpatico e relativo reagente rinvenutogli gli servivano per la cornspondenza clandestina coi compagni politici. Infatti se ne ha prova ad esempio dalla cartolina postale in giudiziale sequestro direttagli in data 3.u.r930 da Roma a firma <e Tarini ». In tale docun~~nto si leggono notizie di carattere professionale, però dopo la reazione chimica tra le righe risulta la comunicazione: « hanno arrestato Fanello, Battaglia, si teme Speranza >>. Attraverso l'accennata clandestina corrispondenza rinvenuta nell'abitazione del Bauer - dalla quale emerse tutta razione antinazionale compiuta dai vari coimputati in combutta coi fuorusciti di Parigi e della Svizzera - il Rossi è chiamato dai compagni col nomignolo di << Burattino», e da altri anche di <<Puro». Inoltre dalla lettera di certo Traquandi risuita che il Bauer ed il Rossi lo avevano indotto ad esercitare le f~mzioni di .fiduciario della « Giustizia e Libertà >>, e che particolarmente il Rossi aveva usato con lui frasi tanto energiche per spingerlo a dare la propria collaborazione che il Traquancli sentì il dovere di giustificarsi rispondendo: « ... ho ricevuto una cartolina di " Burattino " (Rossi) che mi ha addolorato molto. Mi ha giudicato male. Io sono sempre lo stesso, con la stessa fede e con la stessa volontà» . Non v'è dubbio pertanto che nel movimento antinazionale il Rossi era un vero e proprio capeggiatore. Il Calace si professò di idee repubblicane. Egli tentò di attenuare la gravità dell'opera delittuosa svolta nell'organizzazione rivoluzionaria « Giustizia e Libertà », emersa dal copioso materiale probatorio raccolto neo-li atti istruttori, con generiche giustifi"cazioni. Affermando infatti che i gravi documenti compromettenti sequestratigli gli erano stati affidati da certo <<Isaia >> c!1~ non conosce e guindi non sa meglio precisare senza mai averne preso vlSlone. Ma a provare la sua vera attività sovversiva basta esaminare la lettera scritta a mano rinvenutagli nella perquisizione domiciliare. In tale documento si legge che il compagno G.G. (che il Calace chiama Giop. Giobbe)
PRIMA I'.1RTE:
SE>JTENZl:: PRONUNZIATE
DAL T.S.D.S.
2
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interessa gli affiliati al movimento antifascista: « ... per la formazione di un consiglio centrale o comitato di guerra che riunisca tutta l'attività antinazionale, la convogli su un'unica via, le imprima un unico carattere di azione; per la divulgazione del materiale propagandistico il più velenoso ed incendiario incitante ad insorgere contro i Poteri dello Stato per abbattere il Regime; per organizzare squadre d'azione di giovani adatti in tutte le città del Regno, e per predisporre l'azione violenta necessaria al momento della crisi; per organizzarsi in modo da permettere la continuità in caso di arresti e, soprattutto, per curare i rapporti con la massa in modo di essere in grado di far eseguire immediatamente un proprio ordine di battaglia; per creare una organizzazione che abbia un tono militare. E tutto ciò per riuscire ad abbattere il Regime ed istituti fascisti prima che la monarchia abbia il tempo di intervenire con la dittatura militare >> . La lettera continua emanando anche non ne per la preparazione cli « un governo provvisorio prima della costituente)), e percl1é senza perdere tempo gli amici « di dentro e di fuori >> formino « unità di azione e di comando ed una preparazione immediata alla successione )> . In obbedienza a tali disposizioni il Calace, d'accor do col Rossi e col Del Re, decise di provocare a scopo dimostrativo, verso la fine di ottobre 1930, la contemporanea esplosione di bombe incendiarie che avrebbero dovuto essere poste in vari uffici statali di Milano. A tal uopo con l'intervento del Rossi e di Del Re si procedette ad un esperimento di esplosione di tali ordigni verso il r3 ottobre in una campagna di Bergamo. Lo stesso Calace per la perfetta e completa confezione delle bombe affidata al chimico Ceva si era assunto l'impegno - e lo aveva puntualmente espletato - di consegnare al Ceva degli apparecchi ad orologeria destinati a regolare l'accensione degli ordigni esplosivi : i quali, a preparazione ultimata, sarebbero stati consegnati al Calace. Il Ceva, suggestionato dal Rossi, dal Calace e dal Del Re, dopo tentennamenti confezionò le bombe in casa del Rossi, ma preso da pentimento riuscì a tempo ad inutilizzare i preparati esplosivi e, fingendo di aver notato pericolo di combustione, li gettò subito nel fiume Brembo: come ne dà prova il parecchio materiale potuto ricuperare, fra il <.1uale perfino una bomba completamente confezionata. L'opera delittuosa del Calace fu svolta del pari per organizzare un lancio di manifestini antifascisti rivoluzionari che avrebbero dovuto essere trasportati dalla Corsica e gettati su Roma a mezzo di un velivolo m ilitare italiano pilotato dal consenziente giudicabile Viezzoli Giordano, sergente aviatore in servizio a Terranova (Sardegna). A tal uopo il Calace per concretare la data e le modalità precise del volo corrispose telegraficamente con Parigi e con Cagliari nei giorni r9, 20 e 28 ottobre. Tutta detta opera delittuosa svolta dal Calace venne seguita da pedinamenti fatti dalla Questura, per cui riuscì provata da testimoniali e dalla confessione dei coimputati. Il Ceva poi pre-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
cisò la di lui collaborazione dichiarando « che nessun'altra persona all'infuori del Calace, del Rossi e del " Carletti " partecipò con lui alla preparazione del materiale e degli ordigni incendiari >>. Il Viezzoli, sottufficiale aviatore, confessò di essere stato sul punto di tradire la Patria per aderire ai desideri del padre. Infatti in un primo tempo tentò di trasportare il proprio padre ed il fratello Romano in territorio straniero usando dell'aeroplano militare affidatogli per servizio; in modo da farli espatriare clandestinamente in Corsica. Di poi per preghiera sempre del padre che a tal uopo per lettera gli aveva presentato il Roberto, accettò da quest'ultimo l'incarico di recarsi in volo sulla costa della Corsica e di ammarare in uno degli stagni numerati designato col nome di « Urbino>> sullo schizzo topografico relativo che l'imputato Roberto gli aveva consegnato. Il volo avrebbe dovuto essere fatto per prendere abbondanti manifestini da gettare in Roma. E avrebbe dovutÒ effettuarsi tra il 24 e il 27 ottobre, non prima - come avrebbe preferito il sergente Viezzoli - perché non era possibile p~eparare l'ammaraggio in Corsica prima del giorno 24. Per stabilire definitivamente il giorno e la località di ammaraggio doveva aspettare un telegramma convenzionale « zio Giuliano >>. Infatti ebbe le telegrafiche disposizioni ma, causa le pessime condizioni atmosferiche e la poca sicurezza sua nel volare, non poté essere compiuto il volo. Se il Viezzoli fosse -riuscito nella delittuosa impresa, secondo le affermazioni dell'imputato, avrebbe dovuto raggiungere il padre e il fratello in Francia, consegnando l'aeroplano alle autorità straniere. Il Roberto di fede repubblicana, amrust1ato politico per reato nel 1921, confessò che Viezzoli Giuliano, padre del sergente, pure di fede repubblicana , dopo l'espatrio clandestino gli scrisse dalla Francia incaricandolo di consegnare al figlio Viezzoli Giordano una cartina della Corsica e uno schizzo sul quale erano seg.nati e contrassegnati con numeri convenzionali gli stagni esistenti. Contemporaneamente aveva impartito istruzioni perché il figlio sergente facesse un volo e ammarasse in Corsica; e, dopo di aver caricato sull'aeroplano un individuo ed un grosso pacco di manifestini, avesse puntato sul cielo di Roma per lanciare i manifestini stessi. Ad operazione comoiuta il Viezzoli GiordanÒ avrebbe dovuto espatriare clandestinamente ammar~ndo di nuovo in Corsica. Il Roberto aveva ricevuto due indirizzi di Parigi, recapito del fuoruscitismo, perché usando frasi convenzionali comunicasse il risultato definitivo degli accordi presi a Cagliari col eletto sottufficiale aviatore. Per espletare la missione il Roberto, il 17 ottobre da Ostia, andò in aeroplano a Cagliari e, dopo di essersi accordato col Giordano Viezzoli, spedì a Parigi e a Milano parecchi telegrammi per completare le modalità e la data del volo; servendosi a tal uopo della collaborazione del Calace. Il 20 ottobre, passando da Roma, r itornò a M ilano dove si incontrò sovente con lo stesso
PRIMA PARTE:
SENTENZE
PRON UNZ IATE
DòL T.S.D.S.
Calace attendendo i risultati del volo. Durante la detenzione a Regina Coeli il Roberto scrisse un biglietto clandestino al Calace a firma <t Franco 1> col quale conferma l'azione esplicata col Calace perché si effettuasse il criminoso volo: << ••• l'aviatore (Viezzoli) che è stato arrestato ed è qui al n. 427 ha cantato ed io e Sforza siamo fritti. Io avevo assunto tutta la responsabilità dell'organizzazione del volo, ma hanno trovato due telegrammi di Sforza ... Franco ». Dalla suesposta narrativa è rimasto assodato che i maggiori esponenti della e< concentr azione>> del fuoruscitismo francese e svizzero si erano concertati per una comune organizzazione antinazionale coi capeggiatori del movimento antifascista del Regno: in modo da riusci re con ogni mezzo violento ad attentare alla sicurezza dello Stato. A tal uopo gli affiliati svolgevano la loro attività criminosa corrispondendo fra loro clandestinamente ed esercitando intensa propaganda fra loro mediante riunioni segrete e larga diffusione di stampe sovversive le più deleterie ed incendiarie, incitando ad insorgere con ogni mezzo violento contro i poteri costituzionali dello Stato per abbattere il Regime e provocare la guerra civile. Inoltre avevano organizzato manifestazioni rivoluzionarie a base di bombe esplosive incendiarie e tentato di far volare su Roma un aeroplano militare per buttarvi manifestini antinazionali. Pertanto tutti i suaccennati giudicabili si sono resi colpevoli del reato di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.rr. 1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252 C.P.c., il Bauer ed il Rossi con l'aggravante di capi. ln quanto nell'azione delittuosa rispettivamente svolta dagli imputati si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi e oggettivi costituenti la configurazione giuridica del concerto per attentare alla sicurezza dello Stato, provocando nel Regno l'insurrezione armata e la guerra civile. Il Collegio, esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali, considerati gli splendidi precedenti militari e di guerra di taluni imputati, tenuta presente la gravità dell'opera criminosa compiuta da ognuno e concedendo il beneficio della diminuente della metà pena, per la minore età, al Viezzoli, eone! anna : -
Rossi e Bauer ad anni
-
Calace e Roberto ad anni
20
ciascuno; IO
ciascuno;
- Viezzoli ad anni I2 diminuiti di I/ 2 in applicazione dell'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, e quindi ad anni 6. Tutti alla reclusione. Con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad eccezione del Viczzoli per il quale è temporanea pari alla durata della pena; con tre anni di vigilanza speciale di P .S.; col pagarnento in sol ido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
TRIBUNALE SPECIALE PER U\ DJFESi\ DELLO STATO
Erano stati rinviati a giudizio per rispondere dello stesso reato anche lo Zari e il Damiani. Nei confronti del primo, confesso, furono prodotti certificati peritali e sentiti testi per dimostrare che lo Zari è un malato, un debole, un irresponsabile dei suoi atti per lo squilibrio mentale nei rapporti sociali. Il giudicabile, durante 7 mesi di detenzione preventiva, si dichiarò a voce e mediante suppliche scritte pentito di quan to fece perché trascinato da amici ai quali non trovò mai la forza di ribellarsi, che lo avevano circuito e che della sua condiscendenza avevano abusato; e piangendo di continuo dichiarò di voler divenire un devoto fascista, un buon cittadino. Pertanto il Tribunale, tenendo presenti le particolari condizioni fìsiopsichiche dello Zari, per cui potrebbe essere vero che egli abbia prestato la propria opera senza avere l'esatta conoscenza e la coscienza sulla vera portata degli atti che compiva, è d'avviso di assolverlo per insufficienza di prove. Non essendosi raccolti a suo carico elementi tali da stabilire che agì con dolo. Pure nei riguardi del Damiani, sempre del tutto negativo, il Collegio dichiarò l'assoluzione per insufficienza di prove. In quanto non rimase provato : che egli fosse a conoscenza ed avesse altresì aderito a far confezionare nella sua abitazione - come da una lettera clandestina sequestrata al Bauer il pacco di stampe da mandare a Reggio, che però pare mai spedito; e che egli avesse dolosamente procurato che la fidanzata del fratello suo fosse recapitaria della corrispondenza da consegnare poi al Bauer. Potendo invece essere vero quanto affermò l'imputato: di avere egli acconsentito di. favorire un amico senza mai sospettare un fine delittuoso, perché non sapeva che la corrispondenza, apparentemente di semplice saluto, dovesse essere trattata con reagenti chimici per rilevare segreti di carattere politico antinazionale. In conseguenza dell'assoluzione viene ordinata la immediata scarcerazione di entrambi se non sono detenuti per altra causa .
P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 2 - 3 P·P· - 6 della legge 25. rr.1926, n. 2008; - 31 - 39 - 120 - 252 C.P .c.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Damiani e Zari assolti per insufficienza di prove in ordine al reato loro ascritto, ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Ritiene Bauer, Rossi, Calace, Roberto e Viezzoli colpevoli del reato di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge, nonché degli art. 120- 252 C.P.c., e, in concorso della diminuente della pena in applicazione del concessogli beneficio previsto dall'art. 6 della citata legge speciale in favore del Viezzoli per la minore età, condanna : I 3 - 28
-
Rossi e Bauer ad anni 20 ciascuno;
PRIMA PARTE;
SEKTE::-IZE
PRONUNZl1\TE
-
Calace e Roberto ad anrn I o ciascuno;
-
Viezzoli ad anni 6.
DAL T.S.D.S.
Tutti alla reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblìci uffici ad eccezione del Viezzoli per il quale l'interdizione è temporanea pari alla durata della pena -; con tre anni di vigilanza speciale di P.S.; col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 30.5.1931 - Anno lX. Seouono le .firme del Presidente e dei Giudici. b NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.1r.r932, n . r403, 25.9.1934, n. 15n e 15.2.1937, n. 77: Rossi viene scarcerato dalle Carceri Giud iziarie di Roma il 29. 10. r939. Detenuto dal 30.10.1930 al 29.10.1939. Pena espiata: anni 8, mesi 1 r e giorni 29. Bauer viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il 29.10.1939. Detenuto dal 30.10.1930 al 29.10.1939. Pena espiata : anni 8, mesi r r e giorni 29. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932,
n. 1403 e 25.9.1934, n. r5II: Roberto viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 29. ro.1935. Detenuto dal 30.ro.1930 al 29.10.1935. Pena espiata : anni 4, mesi II e giorni 29. Calace viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 29.10.1935. Detenuto dal 30.10.1930 al 29.10.1935. Pena espiata : anni 4, mesi r 1 e giorni 29. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Viezzoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il
29.10.1933. Detenuto dal 30.ro.1930 al 29.10.1933. Pena espiata: anni 2, mesi II e giorni 29.
TRIBwNAI,E SPECBLE PER !,A DIFESA DELLO STATO
Zari, detenuto dal 30.10.1930, e Damianì, detenuto dal 5.rr.1930, vengono scarcerati il 30-5-1931. La sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 30-5-193r nei confronti di Bauer Riccardo, Ross.i Ernesto, Zari Pietro, Damiani Mario, Calace Vincenzo, Roberto Bernardino e Viezzoli Giordano viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. I D .L.L. 27.7.1944, n . 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. pen.) con sentenza emessa in camera di consiglio il 15-4-1982.
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 33 del 6-3-193r, l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di: Gentili Dino, nato il 25.6.1901 a Milano, industriale (direttore generale della S.A. Prodotti italiani Corozite), detenuto dal 30. IO. 1930; Parri Ferruccio, nato il r9. r. 1890 a Pinerolo (Torino), pubblicista, detenuto dal 30.10.1930; Busan Ettore, nato il r2. II .1877 a Salerno, pensionato, detenuto dali'II .n.1930; Cristofoletti Ugo, nato il 4.8.1877 a San Severo (Foggia), rappresentante di commercio, detenuto dall'rr.rr.1930; Capaldi Giovanni Battista, nato il detenuto dall'rr.r 1. r930;
1 °. r .1895
a Bitonto (Bari), avvocato,
Bevilacqua Lydia, nata il 14.6.1906 a Verona, casalinga, detenuta dal 31.10.1930; Damiani Alberto, nato il 25.8.1903 a Casto (Brescia), impiegato privato, detenuto dal 31.10.1930; Cantoni Raffaele, nato il 29.2.1896 a Venezia, ragioniere, detenuto dal 30.10.1930. Si ritiene opportuno trascr.ivere la motivazione con la quale la Commissione Istruttoria ha assolto, per insufficienza di prove, Gentili. Dino, Parri Ferruccio, Busan Ettore, Cristofoletti Ugo, Capaldi Giovanni e Cantoni Raffaele. Per il Gentili cd il Parri : dall'esame del rel ativo fascico lo processuale risulta solo, attraverso le varie dichiarazioni di altri coimputati, che i suddetti due giudicabili sono intervenuti ad una riunione - anzi il Gentili a due - in casa del Cantoni. Ma se è vero che in tali riunioni fra i presenti si è parlato anche di politica e che il Gentili ed il Parri, come confessarono, sapevano che esisteva
PRIM A l'AlffE:
SJ:.NTENZE
l'RONUNZT.~TE DAL T.S.D.S.
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l'organizzazione << Giustizia e Libertà )) , tuttavia - tranne la presenza loro in casa Cantoni e la circostanza che interpellati entrambi si manifestarono avversi alla costituzione di una loggia massonica - , nessuna prova sufficiente di reità rifulse per poter statuire che entrambi erano stati dolosamente presenti ad una o due riunioni allo scopo di concorrere in qualche modo a prestare opera delittuosa. E non si poterono raccogliere indizi sufficienti di colpevolezza nemmeno a carico del Cantoni, del . Busan, del Cristofoletti e del Capaldi. Tutti costoro si sarebbero riuniti più volte in casa Cantoni. Però risultando dagli atti istruttori che dopo la prima riunione - nella quale i maggiori esponenti della « Giustizia e Libertà )) discussero energicamente per fare dei proseliti al movimento rivoluzionario antifascista, sostenendo perfino che era inutile perdere del tempo negli sterili tentativi di costituire una loggia massonica - , non parteciparono ai successivi convegni degli affiliati a « Giustizia e libertà », devesi necessariamente presumere che il Cantoni, il Busan, il Cristofoletti ed il Capaldi non continuassero a riunirsi per collaborare nella organizzazione rivoluzionaria antifascista. Pertanto se in corso istruttorio non fu possibile raccogliere prove sufficienti di reità a carico del Cantoni, del Busan, del Cristofoletti e del Capaldi per quanto concerne la loro partecipazione al movimento antifascista rivoluzionario organizzato dalla « Giustizia e Libertà >>, il Collegio ritiene che siano mancati del pari indizi sufficienti per affermare la loro colpevolezza in ordine anche al delitto di cui all'art. 4 p.p. della legge 25.rr.1926, n. 2008. Infatti dalle stesse emergenze istruttorie è riuscito accertato che quasi tutti gli intervenuti alle riunioni erano stati invitati senza conoscerne preventivamente la ragione e che un a volta presenti o rispondevano negativamente o rimanevano del tutto estranei alla discussione. Tanto che la stessa Autorità di P.S. non denunciò neanche certi Luzzatto, Sannio ed altri, pur sapendo che erano intervenuti alle stesse riunioni in casa Cantoni. E ciò perché non è possibile con coscienza affermare che nella fattispecie dell'opera svolta dai suddetti giudicabili, oggi meglio precisata, si siano concretati elementi sufficienti che soggettivamente ed oggettivamente vengono a caratterizzare la configurazione giuridica del reato di ricostituzione di partito disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Specie ove si tenga presente che detti giudicabili. manifestarono ripetutamente ed anche con is tanze dirette al Capo del Governo i loro sentimenti di ammirazione e di devozione per il Duce e per il Regime. Il Cantoni ad esempio fra l'altro scrisse: « ... vorrei dare tutta la mia attività e tutta la mia vita agli ordini del Duce perché capissero questi, che apparentemente sono nemici e che sono disposti a non più esserlo, quale è la vera situazione, quale è la verità. Non è un pensiero che mi viene ora di fronte alla istruttoria; perché anche in passato l'ho avuto nell'animo ed ebbi occasione di manifestarlo ... Concludo ripetendo che intendo dedicare la
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA'I'O
mia vita agli ordini del Duce ad un'opera di avvicinamento tra gli italiani oggi all'estero ed anelanti certo, nella maggior parte, a trovare il ponte per poter ritornare in Patria ,, . Ed il Gentili esaltò il fascismo d.icendo fra l'altro: « ... non mi venne mai meno la serenità di vedere quello che il fascismo ha saputo e potuto fare. Oggi il fascismo è lo Stato ed ha assicurato la tranquillità del Paese. Ho piena .fiducia nella giustizia del Tribunale Speciale e del Regime. Ed è mio fermo proposito di continuare a ben meritare della pace operosa che rafforza oggi l'Italia . . . , vivendo da buon italiano ... ho .fiducia in quelli che sono ora alla direzione delle sorti del Paese. Non sono mai stato un nemico del Regime ,, .
!>RIMA l'ARTE :
Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Poli Bruno, nato il 23. r.1908 a Rio Saliceto (Reggio Emilia), bracciante; Brunetti Giordano, nato il 5-4-1907 a Carpi (Modena), bracciante; Righi Ettore, nato il 17.u .1907 a Novellara (Reggio Emilia), calzolaio; Bizzarri Ugo, nato il 30.12.1908 a Correggio (Reggio Emilia), boaro; Rossi Alfredo, nato il 10.6.1902 a Campagnola Emilia (Reggio Emilia) , colono; Rossi Bonfiglio, nato il 4.2.1909 a Fabbrico (Reggio Emilia), bracciante; Mazzoli Giovanni, nato il 15.11.1906 a Novellara (Reggio Emilia), bracciante; Giovannetti Dorando, nato il 21.12.1910 a Novellara (Reggio Emilia), colono; Fiorini Carlo, nato il r2.10.1897 a Novellara (Reggio Emilia), operaio; Zanoni ·walter, nato il 31.5.1910 a Reggiolo (Reggio Emilia), fabbro; Bassoli Regolo, nato 1'8.9.1905 a Reggiolo (Reggio Emilia), bracciante;
Con la sentenza n . 33 del 6.3.1931 la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti dei latitanti:
Cipolli Bruno, nato il 29.12.1904 a Carpi (Modena), bracciante; Gherardi Guido, nato il 30. ro. 1909 a Reggiolo (Reggio Emilia), calzolaio .
Viezzolì Giuliano, nato il 4-4-1889 a Isola d'Istria, elettrotecnico; Viezzoli Romano, nato il 30.6.r9II a Trieste, studente.
P.S. - Non risulta che nei confronti di Viezzoli Giuliano e Viezzolì Romano sia stata emessa una sentenza negli anni successivi al 193r.
SENTENZA N. 38
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;
b) di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine al solo reato di ricostituzione del Partito Comunista nei confronti del latitante:
11 Del Re venne tratto in arresto a Roma l'rr.1.1932 e la Commissione Istruttoria dichiarò, con sentenza n. 21 del 29.1.1932, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine agli altri reati per i quali la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa nei suoi confronti con sentenza n. 33 del 6.3.1931. Con successive sentenze (n. 33 del 25.10.1939 e n. 65 del 21.10.1940) la Commissione Istruttoria riaprì l'istruttoria nei confronti del sopraspecificato Del Re e lo assolse, con la formula « non aver commesso il fatto ))' da tutte le imputazioni addebitategli con la surriferita sentenza n. 33 del 6.3.1931. (V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932, 1939 e 1940 ))).
DAL 'LS.D.s.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Ceva Umberto, nato il 16.7-1900 a Pavia, chimico, detenuto dal 30.10.1930, deceduto nel Carcere Giudiziario di Roma;
Del Re Carlo, nato il 18.10.r9or a Codroipo (Udine), avvocato.
PRO~U ~zrAT E
Reg. Gcn. n. 5 / 1931
La Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre: a) di non doversi procedere perché estinta l'azione penale per morte del reo nei confronti dì :
SEKTE~ZE
IMPUTATI
Bizzarri Ugo , Brunetti Giordano, Gherardi Guido e Rossi Alfredo: I) dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25. 1 r. 1926, n. 2008, per avere, a Reggio Emilia e provincia, in epoca anteriore e fino al 7.rr.1930, ricostitui to
16. -
u.s.
TRIJ!U:-<ALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO ST/ITO
il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, facendone parte e svolgendo fattiva propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di detto partito mediante diffusione di stampe sovversive ed esposizione di drappi rossi.
Il Bizzarri, inoltre :
2) di omessa denuncia di arma e munizioni perché nel 1930, nella sua abitazione in Correggio, deteneva una pistola automatica e 25 relative cartucce senza averne fatto la prescritta denuncia alle competenti Autorità; Poli Bruno, Righi Ettore, :tvfazzoli Giovanni, Bassoli Regolo, Zanoni \Valter, Rossi Bonfiglio e Cipolli Bruno: n.
dei delitti previsti dal 1° e 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1 r. r926, 2008, per avere, nel 1930, in paesi dell'Emilia, fatto parte del Partito Co-
munista già disciolto dalla Pubblica Autorità e fatto propaganda comunista mediante diffusione di stampe clandestine del detto partito sovversivo ed esposizione di bandiere rosse con emblemi comunisti. Fiorini Carlo e Giovannetti Dorando: del delitto di cui al r" cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,
IN FATTO ED I N DIRITTO
è risultato quanto appresso. La notte dal 6 al 7.rr.1930, anniversario della Rivoluz ione Russa, alcuni elementi sovversivi riuscirono ad esporre in varie località della provincia di Reggio Emi.lia drappi rossi con l'emblema « falce e martello » e a diffondere manifestini sovversivi. Nelle prime ore della stessa notte l'Arma dei RR.CC. di Fabbrico fermò in località -Osteria di Rio Saliceto un individuo in attitudine sospetta. Perquisito, fu trovato in possesso di due copie del giornale << Unità ,, in data
PRH! :\
PARTE :
SGNTE1'ZE PRONUNZl ATE DAL T .S. D.S.
15 settembre e 15.10. r930, e di una copia di un manifestino della Confederazione Generale del Lavoro. Interrogato, disse di chiamarsi Poli Bruno; dichiarò di aver ricevuto le due copie dell' «Unità » da tale Brunetti Giordano, e di aver fatto da palo al detto Brunetti mentre nella stessa notte esponeva sui fili della luce eiettrica di Rio Saliceto una bandiera rossa. Fatte ricerche per rintracciare il Brunetti non. fu possibile trovarlo perché si era dato alla latitanza. Eseguita una perquisizione in casa del Brunetti il giorno 7.u.1930, forono rinvenute e sequestrate altre sei copie del giornale «Unità>>. Il giorno successivo, 8 novembre, il Brunetti si costituì spontaneamente, e sottoposto ad interrogatorio dichiarò che il materiale sovversivo gli era stato fornito da Bizzarri Ugo dal quale egli dipendeva. Nel frattempo il Bizzarri veniva tratto in arresto, e nella perquisizione eseguita nella sua abitazione si rinvennero: una pistola automatica non denunciata e 25 cartucce; un foglietto scritto di suo pugno contenente alcuni dati sulla costituzione del Partito Comunista, sul numero e sulla condizione degli affiliati a detto partito. Vi si trovò anche annotata la data di una riunione di comunisti tenuta nella casa di Rossi Alfredo il 30.10.1930. Nelle prime ore della stessa notte sul 7 novembre, il fascista Caschini Aldino, passando per la strada di San M ichele fuori dell'abitato di Novellara, sorprese tre individui intenti ad attaccare una bandiera rossa ai fili della luce elettrica. Costoro alla sua vista si diedero alla fuga , lasciando sul posto le biciclette di cui erano provvisti. Il Caschini sequestrò le due biciclette, e dall'esame di una di esse si riuscì ad identificare il possessore fuggitivo nella persona di Righi Ettore, il quale, datosi alla latitanza per tre giorni, finì poi per costituirsi. Nel proseguimento delle indagini fu identificato anche il compagno del Righi nella persona di Mazzoli Giovanni, che venne tratto in arresto il 9 novembre. Contemporaneamente le Autorità di polizia della provincia di Mantova procedevano all'arresto di certo Gherardi Guido da Reggiolo, perché indiziato di diffusione di stampe sovversive e di esposizione di bandiere rosse. Durante le indagini è risultato che fin dalla primavera del 1930, ad opera di Bizzarri Ugo, si erano costituite delle cellule comuniste nei Comuni di Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto e Correggio. E difatti in detti Comuni si erano verificate delle manifestazioni sovversive fin da allora in tutte le ricorrenze che il Partito Comunista suole solennizzare. In Correggio e Novellara nei giorni 27 e 28 aprile, approssimandosi la ricorrenza del 1° maggio, furono diffusi numerosi talloncini stampigliati dal titolo « Primo Maggio, tutti fuori dalle officine>> e copie dei giornali « Unità>> ed «Avanguardia >> . Il 3 settembre, in occasione del 15° anniversario della gioventù comunista, in Correggio furono rinvenuti, attaccati ai .fil~ telegrafici, due drappi rossi con l'emblema « falce e martello>> e numeros t manifestini poligrafati di propaganda comunista. Nello stesso giorno, in Novellara, furono rinvenuti manifestini inneggianti alla settimana della gioventù comunista.
PRJM.'\ PARTE:
TRJBUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
~ueste manifestazioni si ripeterono sino al 7 novembre, data dell 'ann iversano della Rivoluzione Russa. E fu allora, come si è detto) che l'Autorità di P.S. ritenne fosse giunto il momento di agire per l'identificazione dei colpevoli. L'esi to di tali indagini portò all'arresto deo li individui che sono nominati in rubrica, i quali in seguito alle risultan:e dell'istruttoria sono stati rin~iati '.11 giudizio di questo Tribunale per rìspondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti. Le . risultanze del dibattimento nei ricbruardi di ciascun im_putato sono le seguenti. Poli Bruno. Accusato dei delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda, al dibattimento ha negato le accuse. Invece dal suo interrogatorio reso alla P.S. risulta che faceva parte della cellula di Rio Saliceto di cùì era capo Brunetti Giordano; che ebbe da costui stampe sovversive fr a cui manifestini pro « Soccorso Rosso >> per distribuirli fr; i compagni di l~vor~ ; e che durante la notte dal 6 al 7.rr.1930 coadiuvò il Brunetti nella d1ffus10ne delle stampe e nell'esporre sulla piazza di Rio Saliceto una bandiera rossa con l'emblema « falce e martello >> . Queste circostanze trovano conferma anche nell'interrogatorio reso dal Brunetti alla P.S. Il Poli fu tratto in arresto precisamente la notte del 7-rr.1930, e indosso oli furono trovate due copie dell' « Unità >> ed una copia di un manifestino ~ovversivo. Eo-li è qu_indi ~ag~iunto eia prove sufficie1{ti e deve perciò essere ritenuto colptvole dei reati d1 appartenenza al Partito Comunista e cli propaganda a senso del 1'' e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008. Brunetti Giordano. Accusato dei reati di ricostituzione del Partito Cot~unista, _di a~parte~enza_ ~ di pro,raga?cla. N ella perquis_izione g~i furono t1ov?te s~1 copie ?ell « Umt_a >>? _al dibattimento ha negato, m un pnmo tempo, i fa_m c~1e_ g~i sono attnbu1ti, ma quando gli sono stati letti i suoi interrog_aton scr1tt1 h ha confermati. Da essi risulta che era capo-cellula di Rio Saliceto; ~he ha procurato proseliti nelle persone di Poli Bruno e di Schiatti ~Ido, latitante; che partecipò ad una riunione tenuta il 30.10.1930 in casa d1 Ros~i Alfredo in cui si trattarono questioni riguardanti l'organizzazione c~mumsta e la propag~nda; che ebbe ~al Bizzarri stampe sovversive per diffonderle e che le diffuse; che provvide alla raccolta di denari per il « Soccorso Rosso))' e che la notte dal 6 al 7.rr.r930, coadiuvato da Poli, diffuse stampe sovversive, ed espose una bandiera rossa in piazza di Rio Saliceto. In base a tali risultanze egli dev'essere ritenuto cofpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r e del 2 " cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non si hanno elementi sufficienti per r~tenere che . abbia anch'egli svolto la sua opera per la ricostituzione del Partit_o, Comumsta, e da tale imputazione va dunque assolto per non provata re1ta. 0
SEl\TENZE
PRON UN ZIATE
DAL T .S.D.S.
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Righi Ettore. Imputato dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda, al dfbattimento ha negatÒ -le accuse. Invece dagli stessi suoi interrogatori resi alla P.S. ed al Giudice Istruttore risulta che faceva parte della c~llula di ~ovellara di cui era capo Rossi Alfredo; che diffuse stampe sovversive nelle ncorrenze del 1° maggio e del r" .8. 1930; che nella notte dal 6 al 7.rr.~930 andò ~~n Mazzoli_Gio~~mni e con Rossi Bonfiglio per esporre una bar:d1er_a rossa v1cmo a~ muhno di Novellara quando, per il passaggio di un fascista m quel luogo, interruppe l'operazione e si diede alla fuo-a con i compagni abbandonando le biciclette; che sottoscrisse per il << Socco~so Rosso >> e partecipò alla riunione tenuta il 30 ottobre in casa di Rossi Alfredo nella quale il Bizzarri parlò dell'organizzazione e della propaganda. Pertanto vi è la prova della sua appartenenza al Partito Comunista e dell'attività da lui svolta per la propaganda, ed in conseguenza dev'essere ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti dal 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Bizzarri Ugo. Imputato dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza, di propaganda e di omessa denuncia di rivoltella e relative munizioni. Egli ha pienamente confessato i fatti che gli sono attribuiti, tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento. E dalle sue stesse dichiarazioni risulta che egli era il capo di tutto il movimento comunista della zona che compre1~de i paesi di Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto e Correggio; che nella primavera del 1930 ebbe incarico da un emissario del Partito Comunista, di cui non seppe o non volle dire il nome, di organizzare il partito nella suddetta zona, ed in esecuzione di tale incarico prese a costituire quattro cellule nominando Rossi Alfredo capo della cellula di Novellara, Gherardi Guido capo della cellula di Reggiolo, Brunetti Giordano capo della cellula di Rio Saliceto e restando egli a capo della cellula di Correcrgio; che tenne riunioni nelle quali espose agli intervenuti il proo-ramma del Partito Comun~sta? i~citandoli ad in:ensi.6.care la pr~paganda ~er procura:e proseliti; che d1stnbu1 stampe e bandie!e rosse nelle ncorrenze del 1'' magg10, del 1° agosto e del 7 novembre, ed egh stesso espose una bandiera in Correggio nella notte da~ _al 7 nover.nbr~ per l'anniversario della Rivoluzione Russa. Nella perqms1z10ne eseguita m casa sua furono trovati un foo-lietto con appunti che riguardavano l'organizzazione del Partito Comunista bnella provincta di Reogio Emilia, una rivoltella automatica marca Staier e 25 ~artucce che eo1i stesso ha confessato di non aver denunciato all'Autorità di P.s: Il Bizzarri è stat? _altra volta sottoposto a procedimento penale per gli stessi reati di cui è oggi i~1puta to, ma _è st~to assolto per non provata reità con sentenza di que1 sto T n buna,e Speciale m data 27.9.1928 (r). Essendo queste le risultanze a car_ico egl~ dev'es~er~ rite.? uto colpevole di tutti i reati a lui ascritti, perché essi sono mtegrat1 rispettivamente di tutti oli elementi obiettivi e subiettivi che li costituiscono. t
?
(r) V. (< Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928 i>, pag. 590.
TRIB UNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
Rossi Alfredo. Accusato di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda comunista, al dibattimento ha negato i fatti che o-li sono attribuÌti. Invece nelì'interrogatorio reso alla P.S. ha confessato di ~ssere capo-cellula di Novellara, e di esserlo stato per qualche tempo anche di Recr~iolo; di aver distribuito e diffuso varie volte stampe cornuniste specialm~~te nelle ricorrenze del 1° maggio e dell'anniversario della Rivoluzione Russa (7 novembre); di avere in quest'ultima circostanza distribuito bandiere r osse. Ha confessato inoltre che la sera del 30 ottobre, in casa sua, fu tenuta una riunione di comunisti indetta dal Bizzarri, nella quale furono date direttive per l'attività e per la propaganda da svolgere per l'anniversario della Rivoluzione Russa. Egli fu così attivo che riuscì a formare la cellula più numerosa, avendo avuto alle sue dipendenze cinque dei coimputati. Queste circostanze a suo carico trovano conferma, oltre che nell'interrogatorio reso alla P.S., anche nelle dichiarazioni di altri imputati. Vi è quindi la prova della sua appartenenza al Partito Comunista e della propaganda da lui svolta per detto partito, e perciò egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti dal t e dal 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non è rimasto accertato se abbia fatto anche opera di ricostituzione del Partito Comunista, perciò da tale imputazione dev'essere assolto per non provata reità. Rossi Bonfiglio. Accusato di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. Egli è fratello del precedente. Al dibattimento è stato negativo, ma nell'interrogatorio reso alla P.S. ha confessato che faceva parte della cellula ~i ~ovellara, a~le dipendenze di suo fratello Alfredo; c-he prese parte alla :rnmo~e tenuta m casa sua dal Bizzarri il 30 ottobre; che partecipò alla mamfestaz101:ie pe~ l'anniversario della Rivoluzione Russa andando col Righi ~ col 1:[azz~h per rnalberare una bandiera rossa sulla Via San Michele, presso ~l mulino di. N ovellara. Queste circostanze, da lui confermate nel suo primo mterrogatono, trovano conferma anche nelle dichiarazioni di altri imputati. Pertanto il Rossi Bonfiglio è raggiunto da prove sufficienti e dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda ai sensi del 1° e del 2" cpv. dell'art. 4 della citata legge. Mazzoli Giovanni. Acc~sato di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda, al dibattimento ha negato di appartenere al Partito Comunista ma ha confessato di aver esposto una bandiera rossa la notte dal 6 al 7 novembre in Novellara. Più ampie confessioni fece invece nell'interrogatorio reso alla P.S., in cui disse di aver aderito al Partito Comunista per incitamento di Rossi Alfredo; di aver sottoscritto più volte per il « Soc~orso Rosso »; di aver avuto dal detto Rossi una bandiera rossa per attaccarla nella notte dal 6 al 7 novembre assieme a Rossi Bonfiglio ed a Righi Ettore, e di essersi infatti recato con costoro in Via San Michele per inalberare la bandiera, ma di non aver potuto compiere l'operazione per la sorpresa del fa-
PRIMA
PARTE:
SENTENZE
PRONUNZI ATE
DAL T.S.D.S.
scista Caschini. Ha negato di essere intervenuto alla riunione tenuta in casa di Rossi Alfredo la sera del 30 ottobre: invece tale circostanza risulta dalle dichiarazioni di altri imputati. Pertanto egli è raggiunto da prove sufficienti e dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Giovannetti Dorando. E' accusato del solo reato di appartenenza al Partito Comunista; al dibattimento ha negato tale appartenen-za. Invece nell'interrogatorio reso alla P.S. ha dichiarato c~e era il .fiduciario cli Ross~ Alfredo, e che pur non avendo dato la sua adesione ad entrare nel paruto faceva quello -che il Rossi gli diceva di fare; che una volta lo incari<:ò di and_are a Recrcriolo per invitare Gherarcli Guido a recarsi la .sera stessa m casa d1 esso Ro~~ dov~ si teneva una riunione. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso Rossi Alfredo alla P.S. risulta che il Giovannetti faceva parte della cellula di Novellara e che egli si serviva di costui per inviare istruzioni a ':luel~i di Reg~ giolo, specialmente al Gherardi. Pertanto si ha la prova che 11 G10va1:nett1 apparteneva al Partito Comunista, e deve e.ssere ritenuto c?lpevole d1. tale reato a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge . Egli multa mmor~ degli anni 2r essendo nato il 21.12.1910, e della sua minore età se ne terra conto nell'applicazione della pena. Fiorini Carlo. Accusato del solo reato d'appartenenza al Partito Comunista, in tutti i suoi interrogatori si è sempre m~ntenuto ~ega.tiv? .. Invece dalle dichiarazioni di Gherardi e di Rossi Alfredo nsulta che 11 F10nm faceva parte della cellula di Novellara, che prese parte alla ri~nio~e tenuta i1: casa del detto Rossi e che serviva di colleoamento tra questi ed 11 Gherard1, allo stesso modo del Giovannetti. Perciò .::,non vi può essere dubbio sull'apparten:enza del Fiorini al Partito Comunista, e de~e quindi essere ritenuto colpevole di tale reato a senso del 1° cpv. dell'art. 4 del la legge citata. Zanoni Walter. E' accusato dei reati di appartenenza al Partito Con~unista e di propaganda. Al diba~timento ha ~1egato di appar~ener: al ~a~·t1to Comunista, ma ha confessato cli aver partecipato, col Bassoh, all espos1z1011e di una bandiera rossa sull'edificio scolastico di Reggiolo nella notte dal 6 al 7 novembre. Nell'interrogatorio reso alla P.S. ha anche confessato ~i fa r parte del Partito Comunista come gregario, indottovi dal Gherardi, e d1 aver cooperato con lui alla diffusione di m?nifes.ti .. Vi è. per~iò la. pro~a dei r~ati di appartenenza e di propaganda a lm ascritti, e d1 tali reati dev essere n tenuto colpevole a senso del r e del 2 ° cpv. del!' art. 4 della legge suddetta. 0
Bassoli Recrolo. E' accusato dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda; anche questi ha negato ·1e accuse al dibattimento. Ma dalle dicl1iarazioni di altri imputati risulta che egli faceva parte della cellula
TR1BUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,ITO
di Reggiolo; che coadiuvò il Gherardi e lo Zanoni nella diffusione di stampe e nell'esporre una bandiera rossa sull'edificio scolastico di Reggiolo la notte dal 6 al 7 novembre. Questa circostanza è stata ammessa da lui stesso nel suo interrogatorio reso alla P.S., in cui disse che per entrare nell'edificio scolas tico egli ruppe i vetri di una finestra. Per tali risultanze egli deve essere ritenuto colpevoìe dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r 0 e del 2 ° cpv . dell'art. 4 dell a citata legge. Cipolli Bruno. Accusato dei reati di appartenenza e di propaganda al Partito Comunista, al dibattimento si è mantenuto negativo né fece esplicite dichiarazioni in periodo istruttorio. Dalle dichiarazioni di altri imputati, e specialmente ciel Bizzarri, risulta che il Cipolli era amico e .fiduciario del detto Bizzarri, che presentò a costui due compagni allo scopo di farli entrare nel Partito Comunista, e che il Bizzarri, nel giorno de.I suo arresto, gli consegnò un pacco di manifestini per diffonderli. Non è risultato se egli li abbia diffusi, ma si ha in tutto questo la prova che il Cipolli apparteneva al Partito Comunista, e deve perciò essere ritenuto colpevole di tale reato a 0 senso del I cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non si può con sicura coscienza affermare la sua colpevolezza anche in ordine alla propaganda, per cui di questo reato deve andare assolto per non provata reità. Gherardi Guido. Accusato di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda comunista. Al dibattimento, ed anche in periodo istruttorio, ha confessato di appartenere al Partito Comunista e d'essere stato nominato capocellula di Reggiolo dal Bizzarri; di essere intervenuto alla riunione che ebbe luogo il 30 ottobre in casa di Rossi Alfredo; di aver spiegato attiva propaganda per procurare proseliti; di aver avuto stampe sovversive dal Rossi per diffonderle e d'averle diffuse; di aver esposto una bandiera rossa nella notte dal 6 al 7 novembre. N ella perquisizione gli furono trovati un O'iornale intitolato << L'avvenire d'Italia>> del 14.6.1924 con un articolo recan~e notizie su Matteotti, una lista di sottoscrizione pro Federazione Giovanile Comunista ed altre carte. In base a tali risultanze il Gherardi dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appar tenenza al Partito Comunista e di propaganda a s~nso del 1°. e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge citata. N on si può però con sicura coscienza affermare la sua colpevolezza anche in ordine al reato di ricostituzione, e da tale capo di accusa dev'essere assolto per non provata reità. Accertata la colpevolezza di ciascun imputato nel modo sopra specificato, il Tribupale passa all'applicazione delle- pene. A Bizzarri Ugo infligge: a) per il reato di r icostituzione del Partito Comunista 6 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza spe-
P.RIMA P!\RTE:
SENTENZl,
PRONUNZIATE
DAJ, 1'.S.D.S.
ciale a norma della p.p. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P.;
b) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della suddetta legge e dell'art. 28 C.P.;
e) per il reato di propaganda 4 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; d) per il reato di omessa denuncia di rivoltella e di munizioni 3 mesi di arresto a norma degli art. 37 e r6 legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848. E procedendo al cumulo de.Ile suddette pene a norma degli art. 68 e 72 C.P., determina la complessiva pena in ro anni e 15 giorni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Brunetti Giordano, Rossi Alfredo e Gherardi Guido infligge: a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.;
b) per il reato di propaganda 4 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 e dell'art. 28 C.P. E procedendo al cumulo di dette pene a norma dell'art. 68 ~.P. deter~ mina per ciascuno dei tre suddetti imputati la complessiva pena m 6 anm di recÌusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno deo·li imputati Poli Bruno, Righi E ttore, Rossi Bonfiglio, Mazzoli Giovanni, Zanorii Walter e Basso li Regolo infligge :
a) per il reato di appartenenza al Partito Comunist? ~ a~~ di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anm di v1g1lanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; b) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P. E procedendo al cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 68 C.P. determ1na la complessiva pena per ciascun imputato in 3 anni di reclusione, con l'interdizione -perpetui dai pubblici uffici tre anni di vigilanza speciale.
e
TRlllUNALE Sl>EC!Al, E
PER
L:\ DIFES A Dl, LLO ST ATO
A ciascuno degli imputati Fiorini Carlo e Cipolli Bruno infligge per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del I cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.
PRn!A
PARTE:
SENTENZE
PROKUNZ!ATE D AL T .S. O.S.
- Poli, Righi, Rossi Bonfiglio, Mazzoli, Zanoni e Bassoli ciascuno a 3 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza special.e;
0
All'im putato Giovannetti Dorando, prendendo norma dal 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dall'art. 6 della legge medesima in relazione all'art. 56 C.P. per l'età minore degli anni 2r, infligge per il reato di appartenenza al Partito Comunista r anno di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata anche di un anno. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P. Ritenuto infine che la rivoltella con le munizioni, le biciclette e gli altri oggetti sequestrati devono essere confiscati a norma dell'art. 36 C.P. in quanto servivano ed erano destinati alla consumazione dei reati.
- Fiorini e Cipolli ciascuno a 2 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; - Giovannetti, col beneficio della minore età, ad r anno di reclusione e ad un anno d'interdizione dai pubblici uffici. Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed ordina la confisca degli oggetti sequestrati. Roma, 8.6.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
I'. Q. .\1.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Il Tribunale, letti cd applicati gli art. 28 - 36 - 39 - 56 - 68 - 72 C.P.; 4 - 6 legge 25. rr.1926, n. 2008; 37- 16 legge di P.S. 6.rr.1926, n . 1848; 485 C.P. Esercito, assolve: - Brunetti Giordano, Rossi Alfredo e Gherardi Guido dal reato di ricostituzione loro ascritto per non provata reità; -
Cipolli Bruno dal reato di propaganda ascrittogli per non provata
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Bizzarri viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca 1'8. rr.1933. Detenuto dal 9.11.1930 all'8.rr.r933. Pena espiata : anni 2, mesi II e giorni 29.
reità. Dichiara: -
Bizzarri Ugo colpevole di tutti i reati a lui ascritti;
- Poli Bruno, Brunetti Giordano, Righi Ettore, Rossi Alfredo, Rossi Bonfiglio, Mazzoli Giovanni, Zanoni Walter, Bassoli Regolo e Gherardi Guido colpevoli dei reati di appartenenza e propaganda comunista; - Giovannetti Dorando, Fiorini Carlo e Cipolli Bruno colpevoli del solo reato di appartenenza al Partito Comunista. E condanna: - Bizzarri a IO anni e 15 giorni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; - Brunetti, Rossi Alfredo e Gherardi ciascuno a 6 anni di reclusione, all 'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
Rossi Alfredo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 14.11.1932. Detenuto dal 9.1r.r930 al r4.rr.r932. Pena espiata: anni 2 e giorni 5. Il Rossi, inoltre, ritenuto colpevole del reato di furto, venne condannato dal T ribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 20.2.1923, alla pena di due mesi di reclusione. Brunetti viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il r2.rr.r932. Detenuto dal1'8.1r.r930 al r2.rr.r932. Pena espiata : anni 2, mesi r e giorni 3. Gherardi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 13.11.1932. Detenuto dal 9.1r.r930 al 13.rr.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 4.
TRIBUNALE SPEC!ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Bassoli viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il ro.II.r932. Detenuto dal r3.rr.r930 al ro.rr.r932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 27. Mazzoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il 10.1r.r932. Detenuto dal 9.rr.1930 al 10.rr.r932. Pena espiata: anni 2 e giorni r. Zanoni viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il ro.rr. 1932. Detenuto dal 9.11.1930 al ro.rr.r932. Pena espiata : anni 2 e giorni r. Righi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il ro.1r.r932. Detenuto dall'n.11.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 29. Poli viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 10.1r.r932. Detenuto dal 7.u.r930 al ro.11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 3. Rossi Bonfiglio viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il IO.lI.1932. Detenuto dal 9.1r.r930 al ro.1 r.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni I. Cipolli viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 9.11.1932. Detenuto dalhr.rr.1930 al 9.rr.r932. Pena espiata: anni 1 , mesi n e giorni 28 . Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte dĂŹ Appello di Roma il 16.3.1940. Fiorini, detenuto dall'1r.11.1930 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Piacenza il ro.rr.1932. Non usufruisce dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.1r.r932, n . 1403, per i precedenti penali : due condanne per furto (sentenze del 28.ro.r9r3 e 15.4.1921) e una condanna per oltraggio (sentenza del 15-4-1921). Giovannetti, detenuto dall'rr.r r.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il ro.rr .r93r.
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL 1',S.D.S.
2 53
Il T.S.D.S. dichiara cessata, per amnistia, l'esecuzione della vigilanza speciale e dell'interdizione dai pubblici uffici con declaratoria del r2.r.r933 nei confronti di Poli, Brunetti, Righi, Rossi Bonfiglio, Rossi Alfredo, Mazzoli, Zanoni, Bassoli, CipoJli e Gherardi e nei confronti di Giovannetti con declaratoria del 23.2.1940. La sentenza di cui sopra pronunziata dal T .S.D.S. l'8.6.193r viene dichiar ata giuridicamente inesistente (art. 1 D.L.L. 27-7-1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. pen.) con sentenza emessa in camera di consiglio il 21.6.1972.
Nota. - La Commissione Istruttoria pronunziò, con sentenza n. 23 del 17.2.1931, l'accusa anche nei confronti del latitante: Schiatti Aldo, nato il 29.5.1907 a Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), bracciante. Lo Schiatti, che si trovava per motivi di lavoro in Francia fin dalla primavera del 1930, venne tratto in arresto, al rientro in Italia, il 25.1 r. 1931. La Commissione Istruttoria ha dichiarato, con sentenza n. 7 del 1932, di non doversi procedere nei suoi confronti per insufficienza di indizi. (V.  Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 )) ).
2 54
TR IB UNALE SPECIALE PER !~ DfFESA l>ELLO STATO
Reg. Gen. n. 39 / 1931
PR l~!A PARTE :
SENTENZA N . 39
SENTEKZE PRONUKZ! ATE DùL T .s .n .s .
2
55
IMPUTATI
Tutti: Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Alforo Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, T orelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .; ba pronunciato la seguente
SENTENZA ne.Ila causa contro : Fabbri Andrea, nato il 2r.II.1893 ad Imola (Bologna), n ichelatore; Galvani Adelmo, nato l'8.10.r89r ad Imola (Bologna), falegname;
1) del reato di appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal r cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per aver fatto parte, nel 1930 ed in precedenza, del Partito Comunista ricostituito nel territorio di Imola dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità; 0
2) del reato di propaganda comunista previsto e punito dal 2° cpv. degli art. 4 - 6 cpv. della citata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro, svolto propaganda per conto del Partito Comunista mediante di ffusione di stampe clandestine, esposizione di bandiere rosse e raccolta di fon di per il <e Soccorso Rosso >> . Fabbri, Galvani, Serrantoni, Casadio, Ravanelli, Mondini, Manzoni e Zaccheroli anche: 3) del reato cli ricostituzione del Partito Comunista previsto e punito dalla P·P· degli art. 4- 6 cpv. della citata legge per avere, in correità fra loro nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito l'organizzazione comunista degli adulti e l'organizzazione comunista giovanile dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità.
Serrantoni Ezio, nato il ro.rr.r902 ad Imola (Bologna), meccanico; IN PUBBLICA UDIENZA
Manaresi Adelmo, nato il 12.7.1889 ad Imola (Bologna), bracciante; Casadio Francesco, nato 1'8.5.1900 ad Imola (Bologna), falegname; Marabini Ettore, nato il 30.r. r900 a Casten aso (Bologna), meccanico;
Udita la lettura de.Ila sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola,
Camanzi Quirico, nato l'rr.5.1892 ad Imola (Bologna), muratore; Cornazzani Gildo, nato il 7. r r.1900 ad Imola (Bologna), meccanico; Geminiani Ettore, nato l'n+r903 a Bagnara di Romaona (Ravenna), 0 violinista; Bianconcini Vincenzo, nato il 4+ 1904 a Casalfiumanese (Bologna), muratore; Bacchilega Armando, nato il 26.II .1898 ad Imola (Bologna), meccanico; Ravanelli Primo, nato il 30.9.1903 ad Imola (Bologna), falegname; }.fondini Giovanni, nato il 24- rr.19II ad Imola (Bologna), falegname; Manzoni .Aldo, nato il 14-4-1909 ad Imola (Bologna), muratore; Zaccheroli Sante, nato il 3r. ro.r906 ad Imola (Bologna), bracciante.
IN 1'ATJ10 ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. Da alcuni appunti sequestrati all'interregionale comunista Moscatelli Vincenzo, arrestato a Bologna il giorno 8.rr.r930, risultava che la provincia di Bologna era divisa in varie zone ai fini del Partito Comunista. Una di queste zone era costituita dal Comune cli Imola e da quello di Castel San Pietro con le frazioni cli Sesto Imolese e di Osteriola. Questa zona aveva un Comitato degli adulti ed un Comitato Giovanile, entrambi in collegamento fra loro e con gli organi federali di Bologna. Il Comitato degli adulti aveva alle proprie dipendenze sci ce.ll ule; il Comitato Giovanile aveva alle proprie dipendenze quattro cellule. Questi comitati ricevevano ordini, istruzioni e materiale per la propaganda dal federale di Bologna.
TRIBUNALE SPé CIA l.E
.PRIMA PARTE ;
l'ER LA DIHSA DELLO STATO
Si verificarono diffusioni di stampe ed esposizioni di bandiere rosse in varie ricorrenze, e cioè: nella notte dal 29 al 30 aprile per la ricorrenza del r .5.r930; nella notte dal 29 al 30.7.r930 per la ricorrenza dell'anniversario della dichiarazione della guerra mondiale (1°.8.1914); nella notte dal 5 al 6.rr.r930 per la ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione Russa
SE:-;TENZE
[>RONUNZI AT E
DAL T.S .D.S.
2 57
tenenza e di propaganda comunista, previsti e puni ti dall'art. 4 della legge
25.1r,1926, n . 2008, di tali reati dev'essere ritenuto colpevole.
0
(7.u.1918).
-
L'organizzazione comunista di Imola si occupava altresì della raccolta del denaro fra gli affiliati per destinarlo al << Soccorso Rosso)), e della raccolta di armi per un duplice scopo, e cioè per armare coloro che erano incaricati della diffusione delle stampe e della esposizione delle bandiere, per difendersi in caso di sorpresa o di pericolo e per avere a disposizione anni e munizioni in caso di disordini contro i poteri dello Stato. Si seppe infatti che sulla soffitta della chiesa di Sant'Ao-ata di Imola si b trovava una cassa di armi e munizioni che era stata portata colà per nascon~e~la quando fu sciolta la Sezione Comunista di Imola, e che ora era a dispos1z10ne della nuova organizzazione comunista imolese. Difatti, eseguito un sopraluogo, la detta cassa con le armi fu trovata e sequestrata (Vol. r f. 47). Si seppe inoltre che un'altra cassa con armi e munizioni era stata nascosta in questa campagna in località Casermone, ma non si poté trovarla per mancanza di precisa indicazione. Altre armi furono trovate e sequestrate nelle abitazioni di alcuni imputati e nelle adiacenze di esse dove erano state nascoste. Le indagini della Questura di Bologna portarono alla denuncia di 89 individui quasi tutti in stato di arresto, meno poc.hi latitanti rifugiatisi all'es.~ero. Di essi ne sono stati rinviati a giudizio 74 divisi in cinque gruppi. ?Ii odierni giudicabili costituiscono il I" gruppo, e nei riguardi di ciascun imputato si sono avute al dibattimento le seguenti rjsultanze. 0
,
Fabbri Andrea. Faceva parte del Comitato direttivo degli adulti, e come tale soprintendeva a tutto il movimento comunista della zona di Imola; si occupava della diffusione delle stampe in tutto il territorio e della propaganda anche sotto altre forme; era incaricato altresì del << Soccorso Rosso » e nel .giugno 1930 mandò lire 130 alla famiglia del condannato politico Lanzom; ebbe contatti con l'interregionale Moscatelli e prese parte alle riunioni indette da costui per l'organizzazione del partito nella zona imolese. La prova di questi fatti è contenuta nei suoi stessi interrogatori scritti, sostanzialmente confermati al dibattimento meno nella parte che riguarda le accuse da lui specificatamente rivolte agli altri imputati. Dal suo certificato penale risulta che anche nel r927 è stato sottoposto a procedimento penale per reati contro la sicurezza dello Stato, ed è stato prosciolto in periodo istruttorio con sentenza in data r3.6.I927 per insufficienza di prove. Egli è quindi un ostinato ed irriducibile sovversivo. Poiché i fatti da lui commessi rivestono rispettivamente i caratteri dei reati di ricostituzione, di appar-
Galvani Adelmo. Anche costui è stato al.tra volta sottoposto a pro~edimento penale per i reati contro la sicurezza dello Stato e prosciolto con sentenza della C.I. in data 13.6.1927 per insufficienza di prove. Malgrado ciò, riprese nel 1930 l'attività comunista; fu nominato capo-cellula della organizzazione comunista degli adulti e nell'agosto 1930 fu chiamato a far parte del Comitato degli adulti in sostituzione di Serrantonì Ezio quando questi fu ricoverato nell'ospedale. Egli, tanto al dibattimento quanto in periodo istruttorio, si è mantenuto negativo, però la prova dei fatti come sopra attribuitigli è emersa dalle dichiarazioni rese da altri imputati, e cioè dal Fabbri e dal Casadio. E poiché detti fatti rivestono i caratteri dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.r1. r926, n . 2008, di tali reati egli dev'essere ritenuto colpevole. N on si sono avute prove sufficienti a suo carico anche in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista, e perciò da tale capo d'accusa dev'essere assolto per non provata reità. Serrantoni Ezio. Sottoposto altra volta a procedimento penale per reati contro la sicurezza dello Stato è stato prosciolto dalla C.L con sentenza in data 12.9.1928 per insufficienza di prove. I dubbi sulla sua condotta politica sono rimasti dopo tale sentenza, e indussero l'Autorità politica ad assegnarlo al confino per due anni. Ritornato dal confino ad Imola nel f.ebbraìo 1930 riprese subito la sua attività comunista ( 1 ). Difatti entrò a far parte del Comitato direttivo degli adulti; indisse riunioni; procurò aderenti al partito; riscosse le quote di iscrizione e quelle mensili; ritirò le stampe comuniste e le distribuì ai capi-cellula per la diffusione . Nell'aprile 1930, essendosi ammalato, entrò nell'ospedale, e ricevette la visita anche dell'interregionale Moscatelli. Egli, tanto al dibattimento quanto in periodo istruttorio, ha negato le suddette circostanze a suo carico, ma esse sono risultate dalle dichiarazioni di Fabbri Andrea, di Ravanelli Primo, di Mondini Giovanni, di Bacchilega Armando e di altri. La sua appartenenza al .Comitato direttivo degli adulti e l'attività da lui svolta per l' organizzazione comunista e per la propaganda nel territorio di Imola rivestono i caratteri dei reati di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e dì tali reati dev'essere ritenuto colpevole. Manaresi Adelmo, Marabini Ettore, Camanzi Quirico e Geminiani Ettore. Costoro sono accusati dei reati di appartenenza al Partito Comunista (r) V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 780. 17. -
u.s.
PRIMA PARTE :
TRIBUNALI, SPECIALE PER LA DU'ESA DELLO STATO
e di propaganda, ma gli elementi emersi a loro carico non sono sufficienti né per affermare né per escludere la loro responsabilità in ordine ai reati a loro ascritti. Essi al dibattimento, nel negare le accuse, hanno fatto dichiarazioni tali da far ritenere che, se pure in passato hanno mancato, ora si sono ravveduti. E pertanto il Tribunale ritiene che sia il caso di assolverli dalle imputazioni a loro ascritte per non provata reità e di ordinarne la scacerazione se non detenuti per altra causa: Casadio Francesco. Costui faceva -parte del Conùtato direttivo deo·li adulb ti; era capo-cellula; provvedeva alla propaganda mediante diffusione di manifestini ed esposizione di bandiere rosse, ed egli stesso le portò nelle occasioni del T agosto e del 7.11.1930 nelle frazioni di Bubano, di Mordano e di Sesto Imolese; prese parte a riunioni. Quando fu sciolta la vecchia sezione comunista di Imola egli e suo fratello Augusto ebbero incarico di trasportare la cassa delle armi e munizioni sulla soffitta della ch.iesa di Sant'Agata di Imola per nasconderle, e dell'esistenza di dette armi egli ne informò il Fabbri quando fu ricostituito il partito ad Imola. Mentre davanti alla P.S. confessò tutte queste circostanze a suo carico, davanti al Giudice Istruttore e al dibattimento ne confermò una parte; ma sostanzialmente ha ammesso la sua appartenenza al Partito ComunÌsta, la diffusione delle stampe ed il trasporto delle armi nelle circostanze di tempo e di luogo sopra accennate. Egli, come facente p arte del Comitato direttivo degli adulti, concorse anche alla riorganizzazione del partito. Pertanto la sua attività riveste i caratteri dei reati di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25.u.r926, n. 2008, e di tali reati deve essere dichiarato colpevole. 0
Cornazzani Gildo. Costui faceva parte dell'organizzazione comunista clegìi adulti e propriamente della celJula di Casadio : ebbe incarico di ritirare pacchetti di manifestini per la propaganda; partecipò alla diffusione di stampe nell'anniversario della Rivoluzione Russa. Queste circostanze da lui confessate davanti alla P.S. furono solo in parte da lui confermate davanti al G .I. ed al dibattimento. Esse però trovano conferma anche nelle dichiarazioni di Casadio Francesco e di Mondin.i Giovaru1i. La prova quindi della sua ~1ppartenenza_ al Partito Comunista e della sua attività di propaganda è raggmnta, e perciò dev'essere ritenuto colpevole di tali reati a norma del r e del 2° cp·v. dell'art. 4 della citata legge. 0
~ianconcini Vincenzo. Costui in passato era anarchico, poi passò al comunismo e fece parte della cellula di Casadio, partecipando anche alla propaganda mediante diffusione di stampe comuniste. Pienamente confesso davanti alla P.S. ; negativo davanti al G .I. e al dibattimento. La prova della sua colpevolezza è data anche dalle dichiarazioni del Casadio. E pertanto eo-li 0 deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza e di propaganda a , senso del I e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.r1.r926, n . 2 008. 0
SENTENZE PRON UNZl .1TE DAL T .S.D.S.
Bacchilega Armando. Fu sottoposto anche altra volta a procedimento penale per reati contro la sicurezza dello Stato e fu prosciolto per insuffì cienza di prove con sentenza della C.l. in data 13.6.1927. Dopo tale assoluzione riprese l'attività comunista ed entrò a far parte dell'organizzazione comunista di Imola, assegnato alla cellula di Olivieri Antonio; p artecipò anche alla propaganda fatta a mezzo diffusione di stampe ed esposizione di bandiere rosse. I dubbi rimasti sulla sua condotta politica dopo la sentenza di assoluzione del giugno 1927 indussero l'Autorità a munirlo di carta di identità obbligatoria. Quando fu interrogato dalla P.S. confessò la sua appartenenza al Partito Comunista, ma poi l'ha negata davanti ai G .l. ed al dibattimento; ma essa trova conferma nelle dichiarazioni di Fabbri. Pertanto il Bacchilega dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Còmunista e di propaganda a senso del I') e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge
25.rr.1926, n. 2008. Ravanelli Pr imo. Era noto alla Questura di Bologna fin dal 1929 per le sue idee sovversive. Nel 1930 entrò a far parte del Comitato Direttivo Giovanile per l'organizzazione del partito giova-nile di Imola; svolse intensa attivi tà partecipando a tutte le riunioni ed a tutte le manifestazioni del partito; era incaricato di sorvegliare l'elemento giovanile e di istruirlo sulle dottrine, sul programma e sui metodi d'azione del Partito Comunista. Nel suo negozio venivano depositati i pacch i di stampe sovversive che erano destinate alla diffusione. Davanti alla P.S. ha pienamente confessato le sopr addette circostanze a suo carico, ma le ha poi r itirate davanti al G .I. e al dibattimento. La prova però può ritenersi raggiunta per le dichiarazioni da lui fatte nel primo interrogatorio, che sono confermate anche dalle dichiarazioni rese da altri imputati. Per la sua appartenenza al Comitato Direttivo Giovanile comunista e per l'attività da lui svolta in tale carica dev'essere ritenuto colpevole dei reati di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda comunista a senso dell'art. 4 della citata legge 25.11.1926, n. 2008. Mondini Giovanni. Anche costui faceva parte del Comitato Direttivo Giovanile comunista di Imola, e come tale svolse intensa attività per la riorganizzazione; partecipò a varie riunioni ed a tutte le manifestazioni di partito; aveva l'incarico di ricevere il materiale di propaganda che proveniva dal federale di Bologna e lo distribuiva ai capi-cellula. Davanti alla P.S. e al G.I. fece ampie confess ioni a suo carico e dichiar azioni a carico degli altri imputati, m a al dibattimento ha ritrattato le accuse fatte agli altr i confermando però le proprie con qualche attenuazione. La prova dei fatti che gli sono attribuiti può ritenersi raggiunta per le sue stesse confessioni, e perciò dev'essere ritenuto colpevole dei reati di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25.1 r. 1926, n. 2008. Nell'applica-
TRl!lUNALE SPECIALE PER LA D1FESA
DEI.LO STATO
PRIMA PARTE:
SENTENZE l'RONU~Z!ATE DAL T .S.D,S,
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z10ne della pena si terrà conto della sua minore età avendo meno dei 21 anrn.
reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di v1g1lanza speciale.
Manzoni Aldo. E ra membro del Comitato Direttivo Giovanile comunista con l'incarico del « Soccorso Rosso >>; prese parte alle riunioni, concorse alla manifestazione in occasione dell'ann1versar-io della Rivoluzione Russa distribuendo e diffondendo stampe comuniste nei pressi del Ponte Vecchio. Pienamente confesso davanti alla P.S., negativo davanti al G.I. ed al dibattimento, la prova dei fatti che gli sono attribuiti può comunque ritenersi raggiunta oltre che per le sue prime dichiarazioni, anche per quelle di altri imputati, specialmente di Mondini Giovanni che sostenne le accuse in un confronto avuto col Manzoni davanti al G.I. Pertanto il detto Manzoni dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda comunista a senso dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008.
A ciascuno degli imputati Serrantoni Ezio e Manzoni Aldo infligge:
Zaccheroli Sante. Anche questi faceva parte del Comitato Giovanile comunista di Imola: prese parte a una riunione tenuta nell'ufficio di Morini Archimede nella quale intervenne l'interregionale Moscatelli, e ad un'altra al Viale Cappuccini avvenuta nel luglio 1930 nella quale fu costituito il comitato di zona; svolse intensa attività per la ricostituzione del partito e per la propaganda con l'incarico, specialmente, del lavoro antimilitarista. Egli si è mantenuto nei suoi interrogatori sempre negativo, ma i fatti che gli sono attribuiti sono stati confermati da Mond.ini Giovanni e da altri imputati. Pertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25.n.1926, n. 2008. Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene, e nei riguardi degli imputati colpevoli dei reati di ricostituzione e di appartenenza ritiene assorbito il reato minore di appartenenza nel reato maggiore di ricostituzione a senso dell'art. 78 C.P. A ciascuno degli imputati Fabbri Andrea, Casadio Francesco e Ravanelli Primo infligge: a) per il reato di ricostituzione 5 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a nonna degli art. 4, p.p., della legge 25.rr.1926, n. 2008, e 28 C.P.;
b) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 4, 2 ° cpv., della citata legge e dell'art. 28 C.P. E procedendo al cumulo giuridico di dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina per ciascuno dei tre suddetti imputati la pena in 6 anni di
a) per il reato di ricostituzione del. Part.it? Comunis:a 1 a~~j di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uff1c1 e tre anm d1 v1g1lanza speciale a norma della P·P· dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.;
b) per il reato di. propaganda 2 anni di reclusione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e- tre anni di vigilanza speciale a norma del 2" cpv. dell'art. 4 della legge suddetta e dell'art. 28 C.P. E procedendo al cumulo giuridico delle suddette pene a . nonna ?el~ l'art. 28 C.P. determina per ciascuno dei due imputati la pena in 5 anm dr reclusione, oltre ali 'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A Zaccheroli Sante infligge:
a) per il reato di ricostitu~ione d:-1. Part.it? Comunis'.a ~ a?~i di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubbhc1. uff1e1 e tre ann,1 d1 vigilanza speciale a norma della P·P· dell'art. 4 della citata legge e dell art. 28 C.P.; b) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai -pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma ciel 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge suddetta e dell'art. 28 C.P. E procedendo al cumulo giuridico delle. dette pen~. a no~n~a dell'art. 68 C.P. determina la pena in 4 anni di rec.lus1one, con l mterd1z10ne perpetua dai pubblici uffici é tre anni di vigilanza speciale. A Mondini Giovanni, minore degli anni 21, valendosi della disposizione contenuta riell'art. 6 della legge 25.1r.1926, n . 2008, in relazione all'art. 56 C.P., infligge:
a) per il reato di ricostituzione 2 anni di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici anche per la durata di due anni a norma della P·P· dell'art. 4 e dell'art. 6 della legge 25 .u .1926, n. 2008; b) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e due anni dì interdizione dai pubblici uffici a norma del 2" cpv. dell'art. 4 e dell'art. 6 della citata legge. E procedendo al cumulo giuridico di ~ette pene a norm~ ~~gli ar~ . .68 74 C.P. determina la pena in 3 anni di reclus10ne e quattro ~n~1 ~b rnterd1Z1?ne dai pubblici uffici. Aggiunge alla reclusione un anno d1 v1g1lanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.
PRIMA l'ARTE:
TRlBUKAI.E SPECIALE PER LA DIFESI\ DELLO STATO
. . A ciascuno degli imputati Bianconcini Vincenzo e Bacchilega Armando mfhgge:
a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclus~one, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del I cpv. dell'art. 4 della legge 25.n.1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P.; 0
. .
b) per il reato di propaganda comunista 2 anni cli reclusione, l'inter-
d1z1011e perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2 " cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.
E procedendo al cumulo giuridico di dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina per ciascuno dei due suddetti imputati la pena di 4 anni di
SENTENZE PRONUNZlATf. DAL T.S.D.S.
Dichiara: - Fabbri Andrea, Serrantoni Ezio, Casaclio Francesco, Ravanelli Primo, Mondini Giovanni, Manzoni Aldo e Zaccheroli Sante colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, ritenendo assorbito il reato di appartenenza in quello di ricostituzione ; - Galvani Adelmo, Cornazzani Gildo, Bianconcini Vincenzo e Bacchilega Armando colpevoli dei reati di appartenenza e propaganda comunista. Conseguentemente condanna:
e tre anni di v1g1-
- Fabbri, Casadio e Ravanelli, ciascuno alla complessiva pena di 6 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
A ciascuno degli imputati Galvani Adelmo e Cornazzani Gildo infligge:
- Serrantoni Ezio e Manzoni Al do, ciascuno alla complessiva pena di 5 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici lanza speciale. - -
a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclus~one, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.;
- Bianconcini Vincenzo, Bacchilega Armando e Zaccheroli Sante, ciascuno alla complessiva pena di 4 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
b).per il !·~ato d~ propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.
- Galvani Adelmo e Cornazzani Gildo, ciascuno alla complessiva pena di 3 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
E procedendo al cumulo giuridico delle pene a norma dell'art. 63 C.P. d_etermrna ~a pen~ per ciascuno dei due suddetti imputati in 3 anni di reclus10ne, nell'mterd1z1one perpetua dai pubblici uffici ed in tre anni di v1g1lanza speciale.
- Mondini Giovanni, col beneficio della minore età, alla complessiva pena di 3 anni di reclusione, a quattro anni di interdizione dai pubblici uffici ed a un anno di vigilanza speciale.
Ritenuto c~e i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P., e che le anni e gli altri oo-tretti sequestrati devono essere confiscati ~ norma dell'art. 36 C.P. bb
Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed ordina la confisca degli oggetti sequestrati. Roma, 20.6.1931 - Anno IX.
P. Q. M.
Il T ribunale, letti ed applicati gli art. 28 - 36- 39 - 56 - 68 C.P.; 4 - 6 legge 25.11.1926, n. 2008; 485- 486 C.P. Esercito, assolve:
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
- Manaresi Adelmo, Marabini Ettore, Camanzi Quirico e Geminiani ~t~ore . dai ,reati a loro ascr~tti per non provata reità ed ordina che siano posti m hberta se non detenuti per altra causa; Gal~é~ni Adelmo dal solo reato di ricostituzione a lui ascritto per non provata re1ta.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESI\ DELLO STATO
Fabbri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 15.l I .1932.
Detenuto dal 14.r1.1930 al 15.1r.1932. Pena espiata : anni 2 e giorni r . Casadio viene scarcerato dalla Casa Penale di L ucca il 14.12.1932. Detenuto dal 14.12.1930 al 14.12.1932. Pena espiata: 2 anni. Ravanelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 1_:p2.1932. Detenuto dal 13.12.1930 al 13.12.1932. Pena espiata: 2 anni. Serrantoni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (Napoli) i ] J2.II .I932. Detenuto dal 14.u.1930 al 12.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi 1r e giorni 28. Manzoni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida il 12.11.1932. Detenuto dal 18.u .1930 al 12.u.1932. Pena espiata: anni 1, mesi II e g10r111 24. Istanze di grazia inoltrate, personalmente, dal Manzoni il 27.6.1931 e il 9.7.1931 vengono respinte. Bianconcini viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo il ro. 1r. 1932. Detenuto dal 3r.12.r930 al ro.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi IO e giorni 9. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 4.7. r931; istanza respinta. Bacchilega viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pesaro il 12.rr.1932. Detenuto dal 4.1.1931 al 12.n.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 10 e giorni 8. . Una i~tanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Bacchilega il 12.1.1932 viene respmta. Zaccheroli viene scarcerato dall a Casa Penale di Lucca il ro.1 r.1932. Detenuto dal 18.u.1930 al 10.u.1932. Pena espiata: anni 1 , mesi 10 e giorni 8. Istanze di grazia inoltrate, personalmente, dallo Zaccheroli il 7.7.1931 e dai genitori il 15.8.1931 vengono respinte.
l'Rl~!A PARTE;
SENTli1'ZE
PR01'UNZIATE
JM!.
T,S.D.S.
Cornazzani viene scarcerato dall 'Istituto di Prevenzione e Pena di Orvieto il 10.n.1932. Detenuto dal 1".12.1930 a~ I0.11.~932. Pena espiata : anni r, mes1 I 1 e gtorni 9. Mondini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il ro.1r.r932. Detenuto dal 12.rr.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: anni 1 , mesi r r e giorni 28. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla nonna e dalla zia il 26.6.193r. Galvani a seguito di istanze di grazia inoltrate, personalmente, 1'8.7.1931 e dai suoi parenti il 6.8.1931, viene concesso, con decreto di grazia del 23.6.1932, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto il Galvani , detenuto clall'S.rr.1930, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Parma il 28.6.1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 20.
N ota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare, con sentenza n. 63 del r6.5. 1931 , l'accusa nei confronti degli imputati giudicati dal T .S.D.S. con sentenza del 20.6.1931 , dichiarò, inoltre, di non doversi procedere nei loro confronti, per insufficienza di prove, in ordine al reato di  concerto per provocare la guerra civile previsto dall'art. 3 della legge 25.r r.1926, n. 2008, in relazione al.l'art. 252 del codice penale>>. Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria ha anche dichiarato: a) di non doversi procedere, per insufficienza di indizi di reità , in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista, nei confronti di Manaresi Adelmo, Marabini Ettore, Camanzi Quirico, Cornazzani Gildo, Geminiani Ettore, Bianconcini Vincenzo, Bacchilega Armando e del latitante Oliv ieri Antonio, nato l'rr.5.1899 ad Imola (Bologna) , falegname; b) non luogo a procedere, per insufficienza di indizi, in ordine a tutti
i reati addebitati ai sopraspecificati coimputati nei confronti di: Dalmonte Pi_etro, nato il 29.6. r900 a Fontanelice (Bologna), manovale, detenuto dall'8.1.193r.
TR!BU>IALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 39 /1931
SENTENZA N. 40
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudià: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguen te
l'RI MA PARTE :
SE NTE:s/Z E
PR()C-:{J:siZ!ATE
1),-11, 'l'.S. D.S.
di tempo e di luogo, concorso in correità fra loro e con altri alla propaganda comunista fatta mediante diffusione di stampe sovversive, di esposizione di bandiere rosse e di raccolta di fondi per il « Soccorso Rosso J>. Il Zanelli anche : 3) del reato di ricostituzione del Partito Comunista a senso della p.p. dello stesso art. 4 e dell'art. 6 cpv. della legge citata per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in correità con altri appartenenti al 1 ° gruppo concorso alla ricostituzione dell'Organizzazione Giovanile Comunista di Imola dopo l'ordine di scioglimento della Pubblica Autorità. Il Poggiali Carlo Alberto anche :
SENTENZA
nella causa contro: Zanelli Ottavio, nato il 26.5. r904 a Mezzano (Ravenna), fornaciaio; Cremonini Delmo, nato il 3.1 r. 1900 ad Imola (Bologna), falegname; Rubiconi Andrea, nato il ro-4-19r2 ad Imola (Bologna), falegname ;
4) del reato di oltraggio a pubblico ufficiale in ~ua presenza ed a carico delle sue funzioni previsto e punito dall'art. 194, n. 2, del C.P. per avere, il giorno 22.6.1931, in Roma nell'aula del Palazzo di Giustizia destinata alle udienze del T ribunale Speciale, offeso durante il dibattimento il teste Comm. di P.S. Pastore Cav. Riccardo, alla sua presenza, con la parola vigliacco, avendo questi deposto in circostanze contrarie a quelle che il Poggiali aveva dichiarato come imputato.
Saleni Settimio, nato il 20.12.1905 ad Imola (Bologna), falegname; Scardovi Aldo, nato il 3+ 1907 ad Imola (Bologna), ceramista; Quattrini Primo, nato il 22.2.1908 ad Imola (Bologna), falegname ; Cornetti Gino, nato il 23.2.1907 a Bologna, falegname;
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentito il P.M. nelle sue richieste, sentiti i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola,
Sgubbi Rolando, nato il 24.7.r9ro ad Imola (Bologna), falegname; Pelliconi Angelo, nato il 12.7.1906 ad Imola (Bologna), falegname;
IN FATTO ED IN DIRITTO
Poggiali Carlo Alber to, nato il 24.3.1908 ad Imola (Bologna), fornaciaio ; Tarabusi Fernando, nato il 18.12.1907 ad Imola (Bologna), meccanico.
Omissis Fatti identici a quelli esposti nella sentenza n. 39 dei T.S.D.S ..
I?vlPUTi\TI
Tutti: r) del delitto di appartenenza al Partito Comunista a senso del r'' cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r. r926, n. 2008, per avere, nel 1930 ed in precedenza, fatto parte dell'Organizzazione Giovanile Comunista di Imola ricostituita dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità; 2) del reato di propaganda comunista a senso del 2° cpv. dello stesso art. 4 e dell'art. 6 cpv. della citata legge per avere> nelle suddette circostanze
Gli odierni giudicabili costituiscono il 2 ° gruppo ; e nei riguardi di ciascun imputato si sono avute al dibattimento le seguenti risultanze. Zanelli Ottavio. E ntrò a far parte dell'Organizzazione Giovanile Comunista di Imola nel maggio 1930; partecipò a varie riunioni; ebbe l'incarico del lavoro sindacale e del tesseramento per la Confederazione Generale del Lavoro; si occupò della propaganda mediante diffusione di stampe. Aì dibattimento si è mantenuto negativo, ma la prova delle suddette circostanze a suo carico è data dalle dichiarazioni da lui stesso fatte alla P.S. e da quelle
TRIBUNALE SPECIALE PER U
DIFESA DELLO STATO
rese dagli imputati Mondini Giovanni, Ravanelli, Fabbri e Manzoni. Nei fatti suddetti si riscontrano i caratteri dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e di tali reati egli deve essere ritenuto colpevole. Non è rimasto accertato che egli abbia anche concorso alla ricostituzione dell'oroanizzazione comunista, e da tale reato dev'essere assolto per non prov:ta reità. Cremonini Delmo. Entrò a far parte dell'Organizzazione Giovanile Comunista di Imola nel luglio 1930; ricevette l'incarico di far propaganda e di procurare proseliti; distribuì stampe comuniste nell'occasione dell'anniversario della Rivoluzione Russa; fu nominato capo-cellula e prese parte ad una riunione in cui intervennero so.ltanto i capi-cellula. Al d ibattimento ha negato di aver fatto parte del Partito Comunjsta ed ogni altra circostanza precedentemente detta, ma la prova dei fatti che gli sono attribuiti emerge dalle sue stesse dichiarazioni rese alla P.S. e da quelle rese daoli imputati Ravanelli, Scardovi e Mondini Giovanni. Pertanto egli dev'ess~·e ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1" e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008. Siccome egli quando commise i reati non aveva ancora compiuto i 21 anni, nell'applicazione della pena si terrà conto del beneficio concesso dalla legge per la minore età. Rubiconi Andrea, Saieni Settimio, Quattrini Primo, Sgubbi Rolando e Pelliconi Angelo. A carico di costoro non si sono avute prove sufficienti di responsabilità; le dichiarazioni da loro fatte al dibattimento lasciano il dubbio che essi siano entrati a far parte dell'organizzazione comunista con la cosc.ienza che si trattasse di un'organizzazione contro i poteri dello Stato, e danno affidamento sul loro ravvedimento. Pertanto il Tribunale ritiene che sia il caso di assolverli dai reati loro ascritti per non provata reità, e di ordinare la loro scarcerazione se non sono detenuti per altra causa. Scardovi Aldo. Costui è entrato nell'organizzazione comunista nell'agosto 1930 indottovi da Serrantoni Ezio, facente parte del Comitato direttivo (1° gruppo). Prese parte a varie riunioni; fu nominato capo-cellula; distribuì stampe ai componenti della propria cellula per la diffusione e li riuniva spesso per spiegare loro il programma del Partito Comunista. Partecipò alla manifestazione per l'anniversario della Rivoluzione Russa nella quale occasione ricevette un rotolo di manifestini che andò a diffondere in località Fornace Gardelli. Egli è stato negativo al dibattimento, ma la prova dei fatti che gli sono attribuiti emerge dal.le sue stesse dichiarazioni rese alla P.S. e da quelle degli imputati :t-.1ondini Giovanni e Manzoni Aldo, appartenenti al Comitato direttivo (1° gruppo). Pertanto lo Scardovi deve essere ritenuto colpevole
PJUMA PARTE:
SENTENZE PRON UNZ IATE
DAL T.S.D .S.
dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Cornetti Gino. Costui è entrato a far parte dell'Organizzazione Giovanile Comunista nel settembre 1930; intervenne a varie riunioni in una delle quali gli fu data la carica di capo-cellula. Anche questi al dibattimento è stato neuativo, ma la -prova dei fatti che bO'li sono attribuiti è data dalle sue b stesse dichiarazioni rese alla P.S. e da quelle rese d a Mondini Giovanni. Pertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di p ropaganda a senso del 1° e del 2" cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Poo·oiali Carlo Alberto. Faceva parte del Partito Comunista, anzi apparteneva ~lla cellula giovanile comandata da Cornetti. Gino. Al dibattimento ha negato d i appartenere all'organizzazione comunista, ma ha confessato di aver ricevuto da Mondini Giovanni manifestini nell'occasione dell'anniversario della Rivoluzione Russa e di averli bruciati. La prova che il Poggiali appartenesse all'org anizzazione comunista è data dalle dichiarazioni _rese da Mondini Giovanni e Cornetti Gino. Non è rimasto accertato se egh avesse diffuso i manifestini datigli dal Mondini per l'anniversario della Rivoluzione Russa, e se avesse fatto in altro modo propaganda. Pertanto deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza a senso del I cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, e deve invece essere assolto dal reato di propaganda per non provata reità. Quanto alla imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale, essa trae origine dal fatto che il Poggiali, in pubblica udienza durante la trattazione della presente causa, ha pronunciato la parola vigliacco all'indirizzo ciel teste presente, Cav. Pastore Commissario di P.S. , il quale durante la sua deposizione ha smentito alcune circostanze affermate dal PoO'uiali nel suo interrogatorio. Per tal fatto, su richiesta del P.M ., si è proced~fo s.e duta stante contro il Poggiali per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale in sua presenza e a causa delle sue funzioni. Interrogato il Poggiali su tale contestazione ha confermato la parola ingiuriosa detta all'indirizzo del testimone Cav. Pastore. Non vi è dubbio che il fatto riveste i caratteri del reato di oltraggio previsto e p unito dall'art. 194, n. 2, del C.P. Invero la parola vigliacco è per se stessa offensiva : la persona offesa era in quel mo-mento rivestita doppiamente della qualità di pubblico ufficiale, come Commissario di P.S. e come testimone in causa; il fatto avvenne alla presenza della persona offesa perché il Cav. Pastore in quel momento era nell'aula e ha percepito direttamente l'offesa; ed avvenne anche a causa delle sue funzioni di testimone perché il Poggiali, nel pronunciare l'insulto, si riferiva a quanto il Cav. Pastore aveva detto poco prima come testimone. Che i testimoni siano equiparati ai pubblici ufficiali durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni è espressamente detto nell'art. 207, 0
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PR!!>iA PARTE :
cpv., del C .P.; pertanto il Poggiali dev'essere ritenuto colpevole anche del reato di cui all'art. 194, n. 2, C.P. T arabusi Fernando. Anche costui faceva parte dell'Oro·anizzazione G iovanile Comunista d i Imola; amicissimo di Mondini Gio:anni, il quale la sera del 5 novembre lo incaricò della diffusione di manifestini per l'anniversario della Rivoluzione Russa, ed egli ne diffuse nei pressi della tipocYrafìa Galesti. Al dibattimento si è m antenuto negativo, ma la prova di qua1:i.to è detto sopra a suo carico emerge dalle sue stesse dichiarazioni rese alla P.S. e da quelle rese da Mondini G iovanni, Manzoni Aldo e Scardovi Aldo. Pertanto il Tarabusi dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1 " e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008 . . . Ciò po:to_il T ribunale passa all'applicazione delle pene nei riguardi degli 1mputat1 ntenuti colpevoli nel modo sopra specificato. A Zanelli Ottavio infligge:
SENTENZE PRONUNZIATE !)AL T,S, D.S.
A Cremonini Delmo, col beneficio della minore età, infligge: a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 1 anno e 6 mesi di reclusione e due anni d 'interdizione dai pubblici uffici a nonna del 1° cpv. dell'art 4 e dell'art. 6 della citata legge. Aggiunoe aila pena della rec.lusione un anno di vigi lanza speciale a norma dell'art. t8 C.P.; h) per il reato di propaganda 1 anno di reclusione e due anni d'interdizione dai pubblici uffici a norma del 2" cpv. dell'art. 4 e dell'art. 6 della citata legge. E _procedendo a! cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 - 74 C .P. determrna la comp lessiva pena in 2 anni di reclusione, quattro anni d'interd izione dai pubblici uffici ed un anno di vigilanza speciale. A Poggiali Carlo Alberto infligge : a) per il reato d i appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclus~o~e, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigiìanza speciale a norma del I cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C .P.; 0
a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione, l'interdizione perpetua d ai pubblici uffìci e tre · anni di vigilanza speciale a norma del :r." cpv. dell'art. 4 della legoe 25.II.1 926, n. 2008, e deli::, •. ; 1,art. 2 8 CI) b) per il reato d i propaganda comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vig ilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dell'art . 4 della citata legge e dell'art. 28 C .P. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena in 5 anni di reclusione, con ì'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanz a speciale. A ciascuno degli imputati Scardovi Aldo, Cornetti G ino e Tarabusi Fernando infligge : a) per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, l'interdiz ione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vioilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. C.P.;
28
b) per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale norma dell'art. 194, n. 2, C.P.
I
anno di reclusione a
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena in 2 anni e -6 mesi d i reclusione, con l'interdizione perpetua dai_pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. Ritenuto cl~e 1 condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese pro~essuah a nonna dell'ar~. 39 C.P. Ritenuto infine che gl i oggetti seguestrat1 devono essere confiscati a norma dell'ar t. 36 C .P. in quanto servirono ed erano destinati alla consu mazione dei reati. P. Q. M.
Il T ribuna]e, letti ed appiicati gl i art. 28 - 36 - 39 - 56 - 68 - 194, n. 2, C.P.; 4-6, cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008; 485-486-625 C.P. Eserci to ; 384 C.P.P., assolve:
anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciaìe a nor ma dell'art. 4, 2 ° cpv., della citata legge e de!l'art. 28 C .P.
- Rubiconi Andrea, Saleni Settimio, Quattrini Primo, SP-ubbi Rolando e P_e~liconi A?gelo da~ reati a. l?ro .risp~ttivamente ascritti ;er non provata re1ta, ed ordma che siano posti m hberta se non detenuti per altra causa;
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina per ciascuno dei tre suddetti imputati la complessiva pena in 3 anni di reclusione, ì'interdiz ione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.
- Z anelli Ottavio dal solo reato di ricostituzione ascrittao-1.i per non . ' b provata re1ta;
b) per il reato di propaganda
2
- Pogg~a~i Carlo Aìberto dal solo reato di propaganda ascrittagli per non provata retta.
PRIMA PARTE :
TRIBUNALE SPECl,\LE l'ER LA DIFESA DELJ.,O STATO
272
Dichiara: - Zanelli Ottavio, Cremonini Delmo, Scardovi Aldo, Cornetti Gino e Tarabusi Fernando colpevoli dei reati di appartenenza e di propaganda comunista loro ascritti; - Poggiali Carlo Alberto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista e del reato di oltraggio a pubblico ufficiale in sua presenza e a causa delle sue funzioni. Conseguentemente condanna : - Zanelli alla complessiva pena di 5 anni di reclusione, all'interdizione prepetua dai pubblici uffici cd a tre anni di vigilanza speciale; - Scardovi, Cornetti e Tarabusi ciascuno alla complessiva pena di 3 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici {iffici e a tre anni di vigilanza speciale; - Poggiali alla complessiva pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a tre anni di vigilanza speciale; - Cremonini, col beneficio della minore età, a 2 anni di reclusione_, a quattro anni di interdizione dai pubblici uffici e a un anno di vigilanza speciale. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed ordina la confìsca degli oggetti sequestrati. Roma, 22.6.1931 - Anno IX. Seguono le fìrme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZlONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Zanelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida il 12.1 r. 1932. Detenuto dal 18.n.1930 al 12.n.1932. Pena espiata: anni 1, mesi II e giorni 24. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre 1'8.7.1931; istanza respinta.
SEXrENZE PRONUN'ZI,\TE DAL T.S.D.S .
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Cremonini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il ro.u.1932. Detenuto dal 18.rr.r930 al IO.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi I r e giorni 22. Scardovi viene scarcerato dalla Casa Penale dj Firenze il 10. I 1.1932. Detenuto dal 18.u.1930 al 10.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 22. Cornetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il ro.u.1932. Detenuto dal 29.12.1930 al 10.11.1932. Pena espiata : anni I, mesi IO e giorni II. Poggiali viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il IO. I r. 1932. Detenuto dall'S.r.1931 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni :r, mesi IO e giorni 2. Istanze di grazia inoltrate dal Poggiali e dai genitori il 3.7. r93r e il 7.7.1931 vengono respinte. Tarabusi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona l'rr.rn.1932. Detenuto dal r8.1r.r930 all'rr.ro.1932. Pena espiata : anni r, mesi IO e giorni 23. Si associa a istanze di grazia inoltrate dal padre il 12.7.1931 e il 6.9.1931; istanze respinte. Con declaratoria emessa dal T.S.D.S. il 2r.12.r93r viene dichiarata, nei confronti dei sopraspecificati condannati, cessata per amnistia l'esecuzione della vigilanza speciale e dell'interdizione dai pubblici uffici. La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 64 del 16.5.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre:
a) di non doversi procedere nei loro confronti, per insuffìcienza di prove, in ordine ai reati di << concerto per provocare la guerra civile >> e di ricostituzione del Partito Comunista; b) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine a tutti i reati loro addebitati nei confronti di: Cavulli Elio, nato il 2r .5. 1905 a Castel San Pietro dell'Emilia (Bologna), maniscalco, detenuto dal 3r.r2.r930; 18 .. U.S.
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TRIBUK"ALE SPECIALE PER LA DIFESA Dt::LLO STJ\TO
Tampieri Angelo, nato il 13.rr.1905 ad Imola (Bologna), bracciante, detenuto dal 4.r.1931; Bolognesi Remo, nato il 2. r.1913 ad Imola (Bologna), ebanista, detenuto dal 4.1.1931;
PR11!A l?ARTt:::
Reg. Gen.
11.
SENTENZE PRONu::,;;zr ATE DAL T .S.D.S.
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SENTENZA N. 41
39 / 1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Rivalta Domenico, nato l'II -5.r9ro ad Imola (Bologna), muratore, detenuto dal 4.r.1931;
Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione ;
Martelli Otello, nato il 20.10.1911 ad ìmola (Bologna), operaio, detenuto daTl'8.r.r93r .
Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
La Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre, l'accusa nei confronti dei latitanti:
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Zanarini Alfredo, nato 1'8.9.1905 ad Imola (Bologna), ebanista; ~fondini Torquato, nato il 26.2.1899 ad Imola (Bologna), meccanico. . Nei confronti di Zanarini Alfredo e Mondini Torquato il T.S.D.S., con ordmanza emessa in Camera di Consigli.o il 25.1.1931, revocò .il mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore e dichiarò di non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati addebitati perché estinti per l'amnistia di · cui al R.D. 5.u.r.932, n. 1403.
nella causa contro : Gardelli Giulio, nato il 12.7.1906 ad Imola (Bologna): colono; Volta Attilio, nato il r3.3 .r899 ad Imola (Bologna), fabbro; Manzoni Nello, nato il 12.5.1902 ad Imola (Bologna), contadino; Manaresi Giovanni, nato il 18-5.1902 ad Imola (Bologna), calzolaio; Manzoni Attilio, nato il 4. ro. 1907 ad Imola (Bologna), colono; Venturini Amilcare, nato il 22.9.I906 a Conselice (Ravenna), contadino ; Andalò Nicola, nato il 23.12.1910 ad Imola (Bologna), colono; Afflitti Aldo, nato i.I 2r.2.r9rr ad Imola (Bologna), falegname; Sangiorgi Fernando, nato il 24.5. r908 ad Imola (Bologna), falegname; Cricca Andelico, nato il 3.6.1908 ad Imola (I3ologna\ bracciante; Boschi Guido, nato il 13.2.19rr a Monghidoro (Bologna), contadino; Poletti Livio, nato il 16.rr.1908 ad Imola (Bologna\ contadino; Gardelli Ernesto, nato il 23.7.1908 a Sesto Imolese (Bologna), contadino.
IMPUTAT I
Tutti: r) del delitto cli appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.r r.1926, n. 2008, per aver fatto parte, nell'anno r930, del Partito Comunista ricostituito in Imola, e propriamente
TRIBUNALE SPECIALE I'ER LA DI FES.-\ DEI.LO ST1\T O
nella frazione di Osteriola, dopo l'ordine dì scioglimento dato dalla Pubblica Autorità; 2) del delitto di propaganda previsto e punito dal 2° cpv. del citato art. 4 e dall'art. 6 cpv. della legge suddetta per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro e con altri, fatto propagand a mediante diffusione di stampe sovversÌ.ve, esposizione di bandiere rosse e raccolta di denaro per il « Soccorso Rosso».
Gardelli Giulio anche: 3) del reato di ricostituzione del Partito Comunista a senso della p.p. dell'art. 4 della legge suddetta per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo organizzato il Partito Comunista in Osteriola dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità. GardelLi Giulio, Manzoni Attilio, Venturini Amilcare, Paletti Livio e Gardelli Ernesto anche : 4) del reato previsto e punito dagli art. 464, n. 2, e 465, n. 1, del C.P. per aver asportato fuori della propria abitazione, senza licenza e di notte tempo, in Osteriola, rivoltelle nel recarsi a diffondere manifestini sovversivi ed a inalberai:e bandiere rosse nelle occasioni del 1".5.1930 e del 7-11.1930, anniversario della Rivoluzione Russa; 5) del reato previsto e punito dagli art. 37- 16 della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, per avere detenuto rivoltelle senza fare la denuncia prescritta dall'Autorità competente;
6) della contravvenzione all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG. per avere omesso di pagare la tassa prescritta per il porto di rivoltella.
PRIMA PARTE :
SEtsTENZE
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I'RONU NZI/\TE DAL T.S.D.S.
Gardelli Giulio. Costui era capo di tutto il movimento comunista della frazione di Osteriola; svolse sin dalla primavera del 1930 attiva ed intensa propaganda; partecipò attivamente alla organizzazione sindacale comunista; prese parte alle riunioni ed alle manifestazioni fatte per il 1° maggio e per il 7 novembre con diffusione di stampe ed inalberamento di bandiere rosse armato di rivoltella. Si occupò anche del « Soccorso Rosso >> ed a suo mezzo il Fabbri fece pervenire un sussidio di lire 130 alla famiglia del condannato politico Lanzani. Al dibattimento il Gardelli ha confermato quanto aveva dichiarato al Giudice Istruttore, e cioè: aveva fatto parte del Partito Comunista come oregario e di avere diffuso manifestini nelle occasioni del I maggio e del ; novembre, ma ha negato di essere andato in dette circostanze armato di rivoltella pur confessando che teneva in casa una rivoltella senza averla denunziata. Invece dalle dichiarazioni di suo fratello Ernesto risulta che coloro che andavano diffondendo manifestini nelle ricorren ze del 1° maggio e del 7 novembre erano tutti armati di rivoltella. Pertanto il Gardelli deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del I e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, ed inoltre dei reati di omessa denuncia di rivoltella a senso degli art. 37- 16 legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848; di porto di rivoltella insidiosa senza licenza e di nottetempo a senso degli art. 464 n. 2- 465 n . I - 470 C.P. ; di mancato pagamento della tassa sulle CC.GG. a senso dell'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279. Non essendo emersi elementi sufficienti in ordine alla imputazione di ricostituzione del Partito Comunista ascritto al Gardelli egli deve essere assolto da questo capo di accusa per non provata reità. 0
0
Fatti identici a quelli esposti nella sentenza n. 39 del T.S.D .S ..
Volta Attilio, Venturini Am.ilcare, Afflitti Aldo, Sangiorgi Fernando 1 e Garclelli Ernesto . Nei riguardi cli costoro pochi ed insufficienti e ementi sono emersi in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti. Le dichiarazioni da essi fatte al ~iibattimento farebbero ritenere che essi inconsciamente avranno dato la loro adesione agli inviti di altri che svolgevano la loro attività nel procurare proseliti; e danno affidamento che si sono ravveduti. Pertanto i] Tribunale ritiene che sia il caso di proscioglierli dalle rispettive accuse per non provata reità e di ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.
. Gli odierni giudicabili costituiscono il terzo gruppo; e nei riguardi di ciascun imputato sì sono avute al dibattimento le seguenti risultanze.
Manzoni Nello. Costui fu sottoposto a procedimento penale nel 1927 per reati contro la sicurezza dello Stato e pr osciolto con sentenza della Commissione Istruttoria in data 13.6.1927, per insufficienza di prove.
Andalò Nicola, Cricca Andelico e Boschi Guido : 7) del reato previsto e punito dagli art. 37- 16 vigente legge di P.S. 6.1 r.1926, n. 1848, per avere omesso di denunciare il possesso di rivoltelle.
Omissis
"l'RlBUK/\l,E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Il dubbio lasciato da ques ta sentenza sulla sua condotta politica indusse l'Autorità di P.S. a munirlo di carta d'identità obbligatoria. Ciò malgrado egli nell'aprile 1930 entrò a far parte della oroanizza. zio?e _co~rnnista adulti di Osteriola; pagò la tassa d'iscrizione; pre~e parte a nun10111 e svolse propaganda. Egli al dibattimento si è mantenuto negativo; ma la prova dei fatti che gli sono attribuiti nel modo sopraddetto è data dalle dichiarazioni da lui fatte alla P .S. e da quelle rese anche dagli imputati Manaresi Giovanni, Gardelli Giulio e Manzoni Attilio. . Pertanto il detto Manzoni N ello dev'essere ritenuto colpevole dei reati d1 appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. . Manaresi Giovanni. J\nche costui è stato altra volta sottoposto a pro~edune1,1to pen~le per reati contro la sicurezza dello Stato e prosciolto per msuf.fic1enza d1 prove con sentenza del1a Commissione Istruttoria in data 13.6.1927; ed in conseguenza di tale sentenza è stato munito di carta d'identità obbligatoria. Malgrado ciò egli è entrato a far parte della oro-anizzazione comunista d~gl~ adulti di Osteriola; pagò la tassa d'iscrizione;° partecipò a varie riu111om; ebbe la tessera per la riorganizzazione sindacale; riscosse le quote mensili di altri compagni, e si occupò della propaganda. ' Al dibattimento si è mantenuto negativo; ma la prova dei fatti che o-li sono attribuiti è data dalle sue stesse dichiarazioni rese alla P.S. e da quelle rese da Manzoni Attilio e da Gardelli Giulio. E pertan to il Manaresi dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1(> e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Manzoni Attilio. Entrò a far parte della organizzazione comunista di Osteriola nell'aprile 1930; pagò la tassa d'iscrizione e le quote mensili; prese parte ~ riunioni~ part~cipò alle manifestazioni per il 1° maggio e per l'anniversano della R1voluz1one russa armato di rivoltella. Al dibattimento ha confessato di aver fatto parte della oroanizzazione comuni~ta di Osteriola, ma ha negato di aver preso parte a riunioni e di avere diffuso manifestini sovversivi armato di rivoltella. lnvcce tutto ciò emerge dalle sue stesse dichiarazioni rese alla P.S. e da quelle di Gardelli Giulio, di Manzoni Nello e di Poletti Livio. . Pertanto il dett? Manzoni Attilio d~v'essere ritenuto colpevole dei reati d1 appartenenza e di propaganda comumsta a senso del r e del 2° cpv. dell'art. 4 della citata iegge e dei i-eati di omessa denuncia di. rivoltella a senso d~gli art. 37~ 16 legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848; di porto di rivoltella insid10sa senza licenza e di nottetempo a senso degli art. 464 n. 2 . 465 n. I • 0
PRIM;\ PARTE :
SENTE :--:ZE PRONUKZI ATE DAL T.S.D.S.
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470 C.P. e di mancato pagamento della tassa sulle CC.GG. a senso dell'art. 9 del R.D. 30.r2.1923, n. 3279. Andalò Nicola e Boschi Guido. Nei riguardi di costoro pochi ed insuf· fìcienti elementi sono emersi in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a loro rispettivamente ascritti e perciò essi devono andare assolti da tali accuse per non provata reità. Però siccome essi hanno confessato che erano in possesso di una rivoltella che non era denunziata all.' Autorità di P.S., così devono essere ritenuti colpevoli di omessa denuncia di rivoltella a senso degli art. 37- 16 della legge di P.S. 6.11.1926, n . 1848. E poiché sono entrambi minori di ventuno anni d'età, se ne terrà conto nell'applicazione della pena per la diminuzione stabilita dall'art. 56 C.P.. Cricca Andelico. Entrò a far parte del Partito Comunista nel maggio 1930; pagò la tassa di ammissione e le quote mensili; partecipò a varie riunioni in cui si trattò della propaganda e di altri argomenti riguardanti il partito; concorse nella diffusione di manifestini nell'anniversario della Rivoluzione russa; deteneva una rivoltella senza averla denunziata. Al dibattimento si è dimostrato mendace negando l'appartenenza al Partito Comunista e la propaganda, e confermando -solo la detenzione della rivoltella non denunziata. Ma la prova della sua appartenenza al Partito Comunista e della propaganda svolta è data dalle sue stesse dichiarazioni rese alla P.S. e da quelle degli imputati Gardelli Giulio e Poletti Livio. E pertanto il Cricca dev'essere ritenuto colpevole dei reati di apparte· nenza e di propaganda comunista a senso del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; e del reato di omessa denunzia di rivoltella a senso degli art. 37 · 16 legge di P.S. 6. 1 I. 1926, n. 1848. Poletti Livio. Entrò a far parte della organizzazione giovanile comunista di Osteriola nel maggio 1930; pagò la quota per l'ammissione e poi quelle mensili; intervenne a riunioni; ebbe stampe per la diffusione e distribuì manifestini nella ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione russa andando di nottetempo armato di rivoltella. Nella perquisizione fatta 1'8.12.1930 gli fu trovata e sequestrata una rivoltella automatica che era nascosta in un .fieni le della sua casa; e dentro la fondina si rinvenne una copia del giornale << Unità )> ed un biglietto in cui si faceva cenno del compagno Serrantoni Ezio, soprannominato :Mezzanotte. Al dibattimento il Poletti ha confessato la sua appartenenza al Partito Còmunista ed il possesso della rivoltella; ma ha negato di essere andato
TRIBUNALE SPECIALE PER LA !)!FESA DELLO STATO
PRIMA PAR'l'E:
armato a diffondere manifestini nella notte dal 5 al 6.rr.1930 per l'anniversario della Rivoluzione russa. Invece davanti alla P.S. aveva confessato anche questa circostanza che risulta altresì dalle dichiarazioni rese da Cricca Andelico e da Manzoni Attilio. E pertanto il Paletti dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008; del reato di omessa denuncia di rivoltella a senso degli ar t. 37- 16 legge di P.S. 6.11.:r926, n. 1848; del reat~ di porto di rivoltella insidiosa senza licenza di nottetempo a senso degli art. 464 n. 2 - 465 n . 1 - 470 C.P.; ed infine di contravvenzione alla legge sulle C~.GG. a senso dell'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, per aver omesso di pagare la tassa stabilita per il porto di rivoltella. 0
Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene nei riguardi degli imputati ri tenuti colpevoli nel modo sopra specificato. A Gardelli Giulio infligge : - per il reato di appartenenza aJ Partito Comunista 4 anni di reclus~one, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del I cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e del· l'art. 28 C.P.; 0
-, per il reato di propaganda comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 4, 2° cpv., legge 25.1r.1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P.; . - per _il :eato di porto di rivoltella insidiosa cli nottetempo senza licenza 6 mesi d1 arresto a norma degli art. 464 n . 2 - 465 n . I - 470 C.P.; -
per il reato di omessa denuncia di rivoltella 2 mesi di arresto a norma degli art. 37- 16 legge di P.S. 6.rr.1926, n. r848; - per la contravvenzione all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG. lire 360 di pena pecuniaria. E procedendo al ~umulo delle suddette pene a norma degli art. 68 7~ - 72 - 74 C.P. determma la complessiva pena in 5 anni, r mese e 5 giorni d1 reclusione, con lire 360 di pena pecuniaria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Manzoni Nello e Manatesi Giovanni infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclus~one, J'jnterclizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speCia]e a norma degli art. 4, I cpv., della legge 25.1r.r926, n. 2008, e 28 C.P.; 0
SENTENZE PRONUNZIATE
DAL T.S.D.S.
- per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. del detto art. 4 della ci.tata legge e dell'art. 28 C.P .. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina per ciascuno dei due suddetti imputati la complessiva pena in 3 anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Manzoni Attilio e Poletti Livio infligge: - per il reato cli appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione , l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; - per il reato di propaganda 2 anni cli reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni cli vigilanza speciale a norma ciel 2<) cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; - per il reato di omessa denuncia di rivoltella 2 mesi cli arresto a norma degli art. 37- 16 legge di P.S. 6.u .1926, n. 1848; - per il reato cli porto cli rivoltella insidiosa senza licenza e di nottetempo 6 mesi di arresto a norma degli art. 464 n. 2 - 465 n. I - 470 C.P.; - per la contravvenzione all'art. 9 ciel R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG. lire 360 di pena pecuniaria. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 - 71 72 - 74 C.P. determina per ciascuno dei due suddetti imputati la complessiva pena in 3 anni, r mese e 15 giorni di reclusione, lire 360 di pena pecuniaria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Andalò N icola e Boschi Guido infligge , col beneficio della minore età a senso dell'art. 56 C.P., 2 mesi e 15 giorni di arresto per il reato di omessa denuncia di rivoltella previsto e punito dagli art. 37- 16 della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848. E poiché essi hanno già espiato la detta pena con la detenzione preventiva sofferta devono essere posti in libertà se non sono detenuti per altra causa. All'imputato Cricca Andelico infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 deila legge 25. u.1926, n. 2008;
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T RIBUNALE SPECIALE .PER LA DIFESA
DELLO STATO
PRn!A J.'AR'l'J:::
SllN'l'ENZE
PRONlJ:'<ZlATE
DAL T.S. D.S.
- per il reato di propaganda comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P. ;
- Ivlanzoni Attilio e Poletti Livio ciascuno a 3 anni, 1 mese e 5 giorni di reclusione e a lire 360 per la tassa sulle CC.GG., all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
- per il reato di omessa denuncia di rivoltella 3 mesi di arresto a norma degli art. 37- 16 legge cli P.S. 6.n.1926, n. 1848.
- Cricca Andelico a 3 anni e 15 giorni di reclusione, all'interd izione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale;
E procedendo al cumulo di elette pene a norma degli art. 68- 72 C.P. determina la complessiva pena in 3 anni e 15 giorni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubbli.ci uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
- Manzoni NelLo e M anaresi Giovanni ciascuno a 3 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale.
Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P .. Ritenuto che le anni e gli altri oggetti sequestrati devono essere confiscati a norma dell'art. 36 stesso C.P.. P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 28 - 36 - 39 - 56 - 68 - 72 - 464 - 465 C.P.; 9 R.D. 30.r2.r923, n . 3279; 4-6 legge 25.rr.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 37- 16 legge di P .S. 6.11.1926, n. 1848; 485-486 C.P. Esercito, assolve: n.
I
- Volta Attilio, Venturini Amilcare, Afflitti Aldo, Sangiorgi Fernando e Gardelli Ernesto dai reati a loro ascritti per non provata reità ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa; - Andalò N icola e Boschi Guido dai reati di appartenenza e di propaganda comunista per non provata reità ; li ritiene invece colpevoli del reato di omessa denuncia di rivoltella, e col beneficio della minore età li condanna ciascuno a 2 mesi e 15 giorni di arresto computati con la detenzione preventiva sofferta, ed ordina che anch'essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa; - Gardell,i Giulio dal solo reato di ricostituzione per non provata reità, e lo ritiene colpevole deg.li altri reati a lui ascritti. Ritiene Manzoni Nello, Manaresi Giovanni, Manzoni Attilio, Cricca Andelico e Po!etti Livio colpevoli dei reati d'appartenenza e di propaganda; Manzoni Attilio e Po}etti Livio colpevoli anche dei reati di porto di rivoltella, di omessa denuncia e di mancato pagamento della tassa sulle Concessioni Governative; Cricca Andelico colpevole anche del reato di omessa denuncia di rivoltella. Conseguentemente condanna: -
GardeUi Giulio a 5 anni, r mese e 5 giorni di reclusione e a lire
360 per la tassa sulle CC.GG., all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed ordina la confisca delle armi e degli oggetti sequestrati.
Roma, 23.6.1931 - Anno TX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Gardelli viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Trieste il 12.11.1932. Detenuto dal 14.11.1930 al 12.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 28 .. Il 10.7.r931 inoltra, personalmente, una istanza di grazia ; istanza respinta. Manzoni Nello viene scarcerato dalla Casa Penale di Pianosa il 10.rr.1932. Detenuto dal 6.12.1930 al 10.n .1932. Pena espiata: anni r, mesi r r e giorni 4. Si associa a istanze di grazia inoltrate dal padre il 20.8.1931 e 1'8.9.1931; istanze respinte. Manaresi viene scarcerato dalLa Casa Penale di Firenze il ro.rr.1932. Detenuto dal 6.12.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni I, mesi I r e giorni 4. . . Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre 11 5.11.1931; istanza respinta.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Cricca viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l' u .rr.1932. Detenuto dal 6.12.1930 all'1r.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi I I e giorni 5.
PRIMA P ARTE:
SENTENZE l?RONUNZI1\TE
DAL T .S.D.S.
SENTENZA N . 4 2
Reg. Gen. n. 39/1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Poletti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria l'n.rr.1932. Detenuto dal 6.12.1930 all'n.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi II e giorni 5. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dall a madre il 29.7.1931; istanza respinta.
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasq ualucci Renato, Torei.li Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
Manzoni Attilio viene scarcerato dalla Casa Penale di Soriano nel Cimino il ro.rr.1932. Detenuto dal 3.12.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi I I e giorni 7. Il Manzoni espia, dal 24 al 26-4-1933, nel Carcere Mandamentale di Imola, altri due giorni di reclusione a causa del mancato pagamento della pena pecuniaria di lire 360 e del],a conversione della suddetta pena in 8 giorni di reclusione, di cui 6 precedentemente espiati. La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 65 del 19.5.r93r, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre,
SENTE N Z A nella causa contro : Tirapani Mario, nato il 2r.ro.1900 ad Imola (Bologna), operaio; Rebeggiani Carlo, nato il 16.10.1897 ad Imola (Bologna), falegname ; Poletti Enrico, nato il 15.r.1901 ad Imola (Bologna), colono; Minardi Romeo, nato il 3.12.1888 ad Imola (Bologna), operaio; Benfenati Luigi, nato il 7.2.1902 ad Imola (Bologna), calzolaio;
a) di non doversi procedere nei loro confronti, per insufficienza di prove, in ordine ai reati di « concerto per provocare la guerra civile JJ e di ricostituzione del Partito Comunista;
Quattrosol,di Aldo, nato il 30.10.1905 ad Imola (Bologna), operaio;
b) di non doversi procedere, per insufficienza di indizi di reità, nei confronti di:
Negrini Antonio, nato il 20+1893 a Medicina (Bologna), muratore;
Raffuzzi Ruggero, nato il 2.10.1906 ad Imola (Bologna), operaio, detenuto dal 6.12.1930; Venturini Gino, nato il 26.8.1910 a Massa Lombarda (Ravenna), colono, detenuto dal 6.12.1930; Cricca Lino, nato il 23. ro. 1908 ad Imola (Bologna), barbiere, detenuto dal 6.12.1930. La Commissione Istruttoria, infine, pronunziò l'accusa anche nei confronti del latitante:
QuattrosoJdi Fausto , nato il 22.2.1892 ad Imola (Bologna), operaio;
Poletti Antonio, nato il 14-n.1910 ad Imola (Bologna), colono; Marocchi Lino, nato il 2.7.1903 ad Imola (Bologna), operaio; Liparesi Guglielmo, nato il 15.5.1903 ad Imola (Bologna), colono; Quattrosoldi Ottavio, nato 1'8+1909 ad Imola (Bologna), operaio; Michelini Isaia, nato il 12-4-1908 a San Pietro in Casale (Bologna), bracciante; Minganti Dante, nato il 22.1.1903 ad Imola (Bologna), calzolaio. IMPUTATI
Raffuzzi Vincenzo, nato il 7.rr.1904 ad Imola (Bologna), opera10. Nei confronti di Raffuzzi Vincenzo il T.S.D.S. dichiarò, con sentenza n. 27 del 2-4-19.32, estinta l'azione penale per morte de1.l'imputato avvenuta a Ville Neuve Saint Georges (Belgio) il 1°+ r93r.
Tutti: r) del reato d'appartenenza al Partito Comunista a senso dell'art. 4, 1° cpv., legge 25.11.1926, n. 2008, per aver fatto parte, nell'anno 1930, del
286
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO
Partito Comunista ricostituito in Imola e nelle frazioni di detto Comune dopo l'ordine di scioglùnento dato dalla Pubblica Autorità;
2) del reato di propaganda comunista a senso del 2° cpv. dello stesso art. 4 e del cpv. dell'art. 6 citata legge per avere, nelle suddette circostanze d~ temp~ e di luog~, in correità fra loro e con altri, fatto propaganda mechante diffusione d1 manifesti sovversivi) esposizione di bandieré rosse e raccolta di denaro pro « Soccorso Rosso». Tirapani Mario anche:
3) d?] reato di ricostituzione del Partito Comunista a senso degli art. 4, p.p., e 6, cpv., della citata legge per avere, in correità con altri, concorso alla ricostituzione del Partito Comunista in Imola) e specialmente nella frazione di Sesto Imolese, dopo L'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità. 'Tirapani, Quattrosoldi Ottavio, Marocchi, Poletti Enrico e Rebeggiani anche:
4) del reato di omessa denuncia di armi a senso degli art. 37- 16 della legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848, per avere, in Sesto Imolese nel 1930, detenuto rivoltelle senza denunziarne il possesso all'Autorità competente. Poletti Enrico e Rebeggiani anche:
5) del reato di porto di rivoltella di nottetempo senza licenza per aver asportato fuori deìla propria abitazione in Sesto Imolese, nella notte daL 5 al 6.n.1930, una rivoltella ciascuno senza licenza nell'occasione della diffosione di manifestini sovversivi e dell'esposizione di bandiere rosse;
6) della contravvenzione all'art. 9 R.D. sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, per non aver pagato la tassa prescritta per il porto di rivoltella. Omissis
Fatti identici a quelli esposti nella sentenza n. 39 del T.S.D .S .. Gli . odierni giudicabili costituiscono il quarto b<1ruppo; e nei riO' u ardi di . b ciascun imputato si sono avute al dibattimento le seguenti risultanze. Tirapani Mario. Espulso dal Belgio nel settembre 1923 perché colpevole di violenze contro la libertà di lavoro in danno di operai italiani, si trasferì in Francia. Rientrato nel Regno verso la fine del 1928 fece ritorno a Sesto Imolese, dove entrò a far parte della organizzazione comunista degli adulti; fu no-
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
minato capo - cellula in sostituzione di Quattrosoldi Guido, espatriato clandestinamente in Francia nell'agosto 1930; prese parte alla manifestazione del I''.5.1930 accompagnando il Quattrosoldi di nottetempo per diffondere manifestini ed esporre bandiere rosse; partecipò anche alla manifestazione per la ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione russa diffondendo manifestini ed esponendo una bandiera rossa sulJa casa del Fascio; fece delle sottoscrizioni per raccolta di danaro a favore delle cosiddette vittime politiche. Aveva in deposito quattro rivoltelle non denunziate, che poi passò a Quattrosoldi Ottavio; si occupò di nascondere una cassa d'armi e munizioni trasportandola, dal post~ dov'era sotterrata lungo l'argine del fiume Sirolo, nella località Casermone. Al dibattimento il Tirapani ha confessato tutte queste circostanze a suo carico che aveva già confessato nei suoi interrogatori resi alla P.S. ed al G.I.; ma ha smentito le accuse che aveva fatto in eletti interrogatori contro gli altri compagni. Poiché la prova dei fatti da lui commessi è data dalle sue stesse confessioni che trovano riscontro nelle dichiarazioni di altri imputati, egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a norma del I e del 2" cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e del reato di omessa denuncia di armi a senso dell'art. 37 della legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848. Non vi sono prove sufficienti per ritenere che egli abbia concorso alla ricostituzione del Partito Comunista, e da tale capo d'accusa dev'essere assolto per non provata reità. 0
Rebeggiani Carlo. Faceva parte della cellula di Tirapani Mario; partecipò alla manifestazione per l'anniversario della Rivoluzione russa andando nella notte dal 5 al 6.n.1930 armato di rivoltella insieme ad altri per diffondere manifestini per le vie e per inalberare bandiere rosse. Egli, non solo al dibattimento, ma anche in periodo istruttorio, si è mantenuto negativo; ma la prova dei fatti che gli sono attribuiti è emersa dalle dichiarazioni di Tirapani Mario e di Poletti Antonio; anzi il Tirapani in un confronto avuto col Rebeggiani davanti al Giudice Istruttore gli sostenne in faccia le accuse che aveva precedentemente fatte contro di lui. E pertanto il Rebeggiani deve essere ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti, e cioè: di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del r0 e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; del reato di porto di rivoltella insidiosa senza licenza e di nottetempo a senso degli art. 464 n. 2 - 465 n. r - 470 C.P.; del reato di omessa denuncia di rivoltella a senso degli art. 37- r6 legge di P.S. 6.n.1926, n. r8 48; e della contravvenzione all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG. per non aver pagato la tassa stabilita per il porto di rivoltella.
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PRIMA PARTE:
TRIBU::,/ALE SPECIALE l'L::R LA DIFESA DELLO STATO
Poletti Enrico, Min ardi Romeo, Benfenati Luigi, Quattrosoldi Fausto, Liparesi Guglielmo, Michelini Isaia e Minganti Dante. Nei riguardi di costoro pochi ed insufficienti elementi sono emersi in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti. Le dichiarazioni da essi fa tte al dibattimento lasciano il dubbio sui fatti a loro attribuiti, e fanno ritenere che, se anche si lasciarono trascinare da altri compagni, si sono ora ravveduti. E pertanto il Tribunale ritiene che è il caso di assolverli dalle rispettive accuse per non provata reità e di ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Quattrosoldi Aldo. Entrò a far parte della organizzazione comunista di Sesto Imolese ; pagò la quota d'iscrizione e partecipò ad una riunione. La prova di ciò emerge dalle sue stesse dichiarazioni rese alla P.S. e da quelle di Tirapani Mario. Non è rimasto accertato se il detto Quattrosoldi abbia anche svolto propaganda. Egli al dibattimento si è mantenuto negativo dicendo che il suo arresto è dovuto ad equivoco per omonimia in quanto a Sesto Imolese c'è un altro Quattrosoldi Aldo. Le indagini però fatte durante l'istr uttoria hanno escluso che si trattasse di equivoco ed hanno invece confermato che è precisamente eo-li, e ~on il suo omonimo, che entrò a far parte della organizzazione cominista 1m~les:, ~ 1~ stesso _Tira~ani Mario interrogato in proposito disse che quanto egli dichiaro a canco d1 Quattrosoldi Aldo si riferisce all'attuale imputato e non al suo omonimo. . Pertanto il Quattro~oldi Aldo deve essere ritenuto colpevole del reato d1 appartenenza al Partito Comunista a senso del r" cpv. dell'art. 4 della legge 25. u.1926, n. 2008, e dev'essere invece assolto per non provata reità dal reato di propaganda. Negrini Antonio. Faceva parte della organizzazione comunista imolese e sostituiva Quattrosoldi Ottavio nella carica di capo - cellula quando questi era assente. Eg~i è stato altra volta sottoposto a procedimento penale per reati contro la sicurezza dello Stato, ma è stato prosciolto con sentenza della C.I. in data 13.6.1927 per non provata reità. Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che egli abbia svolto propaganda. La prova della sua appartenenza al Partito Comunista è data dalle dichiarazioni di Tirapani Mario e di Quattrosoldi Ottavio. Pertanto i~ N egrini ~ev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comumsta a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della legge
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
25.11.1926, n. 2008; ed invece deve essere assolto per non provata reità dal reato di propaganda. Poletti Antonio. Questi è minore degli anni 21 essendo nato il 14.11.1910. Apparteneva alla cellula adulti di Osteriola; prese parte alla manifestazione per l'anniversario della Rivoluzione russa diffondendo manifestini ed esponendo una bandiera rossa alla casa del Fascio. Al dibattimento ha confessato dì avere issato la detta bandiera, ma ha negato le altre circostanze, mentre le aveva confessate davanti alla P .S .. Esse però trovano conferma nelle dichiarazioni di Tirapani Mario. Marocchi Lino. Apparteneva alla organizzazione giovanile comunista di Sesto Imolese; pagò la quota di ammissione alla detta organizzazione; fo nominato capo- cellula; distribuì manifestini nell'occasione dell'anniversario della Rivoluzione russa; partecipò alle riunioni degli appartenenti al partito; ebbe da Quattrosoldi Ottavio una rivoltella e la nascose in uno dei fienili della sua casa senza denunziarla. Al dibattimento ha negato ogni accusa; ma la prova dei fatti sopra esposti è data dalle sue stesse confessioni rese alla P.S. e daHe dichiarazioni di altri imputati. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza e di propaganda ai sensi del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008; e del reato di omessa denuncia di rivoltella a norma dell'art. 37 legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848. Quattrosoldi Ottavio. E' entrato a fare parte della organizzazione comunista giovanile di Sesto Imolese nel luglio 1930 e fu assegnato alla cellula di N egrini Antonio; ha ricevuto stampe sovversive per la propaganda; ha avuto da Tirapani Mario due pistole cariche per custodirle e, dopo di averne data una a Gambetti Mario, ha tenuto l'altra presso di sé nascondendola in un tubo di scolo nel campo di Poletti Celso dove fu infatti trovata e sequestrata. Il Quattrosoldi ha confessato al dibattimento tutte le circostanze dette di sopra, meno che il Negrini fosse suo capo - cellula. Questa circostanza è irrilevante ai fini delle accuse a suo carico; e poiché I.a prova è data dalle sue stesse confessioni, egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Parti to Comunista e di propaganda a norma del r e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, e del reato di omessa denuncia di rivoltella a norma dell'art. 37 legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848. 0
Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene nei riguardi degli imputati ritenuti colpevoli nel modo sopra specificato. r9. - U.S.
TR IBU NALE SPECIALE J>J,R
PRIMA
LA DI FESA DEtLO STATO
A Tirapani Mario infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclus~one, l'interdizione perpetua ~ai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del I cpv. dell art. 4 della legge 25.1r.1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P.; 0
- per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 2 ° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; -
per il reato di omessa denuncia di rivoltella 3 mesi di arresto a norma degli art. 37- 16 della legge cli P.S. 6.u.1926, n. 1848. E procedendo al cumulo di dette pene a norma dell'art. 68 C.P. determina la complessiva pena in 5 anni e 15 giorni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A Rebeggiap.i Carlo infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclus~one, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale, a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; - . per il _r~ato di_ propaga~da_ 2 _a~ni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici e 3 anrn d1 v1g1lanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; per il reato di omessa denuncia di rivoltella 2 mesi di arresto a norma degli art. 37- 16 legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848; -
- per il reato di porto abusivo di rivoltella insidiosa senza licenza e di nottetempo 6 mesi di arresto a norma degli art. 464 n. 2 - 465 n. r 470 C.P.;
PARTE:
Sc :,.ITENZE PRONlJKZIA'fE DAL T.S.D.S.
- per il reato di propaganda 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; - per il reato di omessa denuncia di rivoltella 3 mesi di arresto a norma degli art. 37- 16 legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848. E procedendo al cumulo di dette pene a norma degli art. 68- 72 C.P. determina Ja complessiva pena in 3 anni e 15 giorni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A Quattrosoldi Aldo infligge, per il reato dì appartenenza al Partito Comunista, 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P .. A Negrini Antonio infligge, per il reato di appartenenza al Partito Comunista, 2 anni e 6 mesi di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 ~nni di vigilanza speciale a norma del 1 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'ar t. 28 C.P.. A Poletti Antonio, col beneficio della minore età concesso dall'art. 56 C.P. in relazione all'art. 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista r anno di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 2 anni a norma del r cpv. dell'art. 4 e dell'art. 6 della citata legge; 0
- per il reato di propaganda del Partito Comunista J anno di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di I anno a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 e dell'art. 6 della citata legge.
- per la contravvenzione all'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3279, sulle CC.GG. lire 360 di pena pecuniaria.
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 - 75 C.P. determina la complessiva pena in r anno e 6 mesi di reclusione ed in 3 anni d'interdizione dai pubblici uffici.
E proce?endo al cumulo di dette pene a norma degli art. 68 - 71 - 72 ~.P. d~termma la complessiva pena in 3 anni, 1 mese e 5 giorni di reclus10ne, hre 360 di pena pecuniaria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale.
Ritenuto che i condannati sono obbligati m solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P.. Ritenuto, infine, che le armi e gh altri oggetti sequestrati devono essere confiscati a norma dell'art. 36 stesso C.P..
A ciascuno degli imputati Marocchi Lino e Quattrosoldi Ottavio infligge: - per il reato cli appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclus~one, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.;
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed appLicati gli art. 28 - 36 - 39 - 56 - 68 - 464 n. 2 - 465 n. r - 470 C.P.; 9 R.D. 30.12.1923, n. 3279; 4 - 6 legge 25.11.1926, n. 2008;
TRIBvN,\LE SPECIALE PER L.\
DIFESA
DELLO S1'ATO
PRJM,\
J',\RTE :
Sl!JS;TE~ZE PRONUNZIATE
DAL T.S,D.S,
8 R.D. 12.12.1926, n. 2062 ; 37- 16 legge d i P.S . 6.n.1926, n. r848; 485- 486 C.P. Esercito, assolve:
- Po!etti Antonio, col beneficio della minore età, ad 1 anno e 6 mesi di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per tre anni.
- Poletti Enrico, Mi.nardi , Q uattrosoldi Fausto, Benfenati, Liparesi, Michelini e Minganti dai reati a loro rispettivamente ascritti per non provata reità, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa;
Pone a carico dej condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali ed ordina la confisca delle armi e degli altri oggetti sequestrati.
-
Roma, 24.6.1931 - Anno IX.
Tirapani dal solo reato di ricostituzione per non provata reità;
- Quattrosoldi Aldo e Negrini dal solo reato di propaganda per non provata reità.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .
Dichiara : - Tirapani colpevole dei reati d 'appartenenza, di propaganda e d'omessa denuncia di rivoltella; - Rebeggiani colpevole dei reati d'appartenenza, di propaganda, d omessa denuncia di rivoltella, di porto abusivo di detta arma nottetempo e di mancato pagamento della tassa sulle CC.GG. ;
t\OTIZlE DESU! "TE DAI FASCICOLI DI ESECUZIOl'\'E
1
- Quattrosoldi Aldo e Negr ini colpevoli del reato d'appartenenza aI Partito Comunista; - Marocchi e Quattrosoldi Ottavio colpevoli dei reati d'appartenenza, di propaganda e di omessa denuncia di rivoltella ; ganda.
Poletti Antonio colpevole dei reati d'appartenenza e di propa-
Conseguen temente condanna : - Tirapani a 5 anni e 15 giorni di recl usione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale; - Rebeggiani a 3 anni , I mese e 5 giorni di reclusione ed a lire 360 di pena pecuniaria per la tassa sulle CC.GG., all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale; - Marocchi e Quattrosoldi O ttavio ciascuno a 3 anni e 15 giorni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale; - Negrini a 2 anni e 6 mesi di reclusione, all'interdizi.one perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale; - Quattrosoldi Aldo a 2 anni di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
Il.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, 1403 :
Tirapani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di N isida (Napoli) il 12.11.1932. Detenuto da). 3.12.1930 al 12.n.1932. Pena espiata : anni 1 , mesi 11 e giorni 9. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie 1'8.10.1931. Quattrosoldi Ottavio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa l'n .n .1932. Detenuto dall'u .12.1930 all' rr .11 .1932. Pena espiata : anni I e mesi II . . Rifiu ta di associarsi a istanze di grazia inoJ.trate dal padre il 20.8.1 931 e dall a moglie il 13.10.1931. Rebeggiani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova l'II. II. I932. Detenuto dal 6.12.1930 all'n.u.1932. Pen a espiata : anni 1, mesi TI e giorni 5. Si associa a istanze di grazia inoltrate dalla moglie il 16.8.1931 e l'u.9.1931; istanze respinte. Negrini viene scarcerato dall a Casa Penale di Parma il rn.n .r932. Detenuto dall 'u .12.1930 al ro.n .r932. Pena espiata : anni 1, mesi ro e giorni 29.
TRIBUNALE SPECIALE l'ER l.A
DIFESA DELLO STATO
Quattrosoldi Aldo inoltra, personalmente, istanza di grazia il 14.ro.1931 asserendo che << ancora giovine di età e trascinato da cattivi compagni si è macchiato di un delitto che oggi, ravveduto, deplora)>. Con decreto di grazia del 5.8.1932 viene concesso il condono condizionale della res.idua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Ancona il 12.8.1932. Detenuto dal.l'rr.12.1930 al 12.8.r932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni r. Poletti Antonio, detenuto dal 6.12.1930, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Viterbo il 2.6.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il rn.ro.1931.
Pl.ll:V!A PARTE :
SENTE:--ZE PR01' UNZIA1'E DAL T .S. D.S.
2
95
SENTENZA N. 43
Reg. Gen. n. 39 / 1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
Nei confronti di tutti il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 12.r.1933, c~ssata, per amnistia, l'esecuzione delle pene accessorie della vigilanza speciale e della interdizione dai pubblici uffici.
SENTENZA
nella causa contro: La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 66 del ~0.5.1931, l'accusa nei confron ti dei sopraspecifi.cati imputati dichiarò, moltre:
a) di non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di << ~once~to per provocare la guerra civile >> per insufficienza di indizi di reità e m ordine al reato di ricosti tuzione del Partito Comunista per insufficienza di prove;
. b) di non doversi procedere per insufficienza di indizi di reità in ordme a tutti i reati addebitatigli, nei confronti di : Tampieri Pio, nato il 14-9.1892 ad Imola (Bologna), bracciante, detenuto dal 6.r2.1930;
. e) di non doversi procedere perché estinta l'azione penale per morte dell'imputato nei confronti di: Fantini Enea, nato il 7.5.r9or ad Imola (Bologna), barbiere, arrestato l'rr.12.1930 e scarcerato con or dinanza del Giudice Istruttore in data n+ r93r; deceduto in Castelfranco Emilia il 12+1931.
Pasotti Alfredo, nato il 28.9.r9n ad Imola (Bologna), operaio; Marchesi Davide, nato il 10-4-1904 ad I!nola (Bologna), operaio ; Frascari Secondo, nato il 14.11.1911 ad Imola (Bologna), operaio; Gambetti Mario, nato il 21.12.1907 ad Imola (Bologna), operaio; Tampieri Giuseppe, nato il 22.1.1904 ad Imola (Bologna), operaio; Marocchi Davide, nato il 16.r.1904 ad Imola (Bologna), colono; Dalrnonte Elso, nato l'8.6.19r2 ad Imola (Bologna), muratore ; Cani Secondo, nato il r3.u.19ro ad Imola (Bologna), colono; Tirapani Luigi, nato l'rr.5.1907 ad Imola (Bologna), operaio; Tampieri Mario, nato il 25.2.1908 ad Imola (Bologna), operaio; Pelliconi Costantino, nato il 6.3. r909 ad Imola (Bologna), operaio; Cappelletti Eugenio, nato il 12.4.19n ad Imo1a (Bologna), chauffeur; Bonoli Pietro, nato il 24.7.1895 a Castel Guelfo di Bologna , muratore; Rubbi Alberico, nato il 12.2.1907 a Castel San Pietro dell'Emilia (Bologna\ verniciatore.
TRIBUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
I MPUTATI
Tutti : r) del reato di appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n . 2008, per avere fatto parte nel 1930 del Partito Comunista ricostituito in Imola, e nelle frazioni di detto Comune, dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Au torità; I
0
2) del reato di propaganda comunista previsto e pun ito dal 2° cpv. dell'art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 della citata legge, per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro e con altri, fatto propaganda per il Partito Comunista mediante diffusione di stampe sovversive, di esposizione di bandiere e di raccolta di danaro pro « Soccorso Rosso ».
Gambetti Mario e Tampieri Giuseppe, inoltre: . 3) del reato previsto e punito dagli art. 37 - 16 legge vigente di Pubblica S1Curezza 6.11.1926, n. 1848, per avere omesso di denunciare all'Autorità competente la detenzione di rivoltelJe che essi hanno avuto rispettivamente da Quattrosoldi Ottavio e da Tirapani Mario.
Omissis
PRIMA PARTE:
SENTEJ\ZE PRONUNZ IATE DAL T .S.D.S.
2
97
Tampieri Giuseppe. E' entrato a far parte de; Partito Comunista nell'ottobre Ì930; fu assegnato alla cellula di Marocchi Lino; ricevette da Tirapani Mario una rivoltella che fu poi trovata presso una capanna e sequestrata. La prova di questi fatti a lui attribuiti è data dalle dichiarazioni da lui rese alla P.S. e confermate al dibattimento; nonché da que'.le di Tirapani Mario, di Quattrosoldi Aldo e di Poletti Antonio. E pertanto il Tampieri Giuseppe dev'essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista a nor ma del r" cpv. dell'art. 4 della citata legge e del reato di omessa denuncia di rivoltel la a norma dell'art. 37 legge di P.S. 6.II.1926, n. 1848. N on sono emersi elementi certi per affermare la sua responsabilità anche in ordine al reato di propaganda e da tale capo di accusa dev'essere assolto per non provata reità. Tirapani Luioi. Nel suo primo interrogatorio reso alla P.S. ha dichiab ~ rato di far parte della organizzazione giovanile comunista di Sesto Imolese; di essere stato assegnato alla cellula di Poletti Antonio; di aver versato la quota di ammissione; e di avere partecipato ad una sola riunione. Al dibattimento il Tirapani si è mantenuto negativo; ma della sua appartenenza al Partito Comunista si ha la prova oltre che dalle dichiarazioni da lui rese alla P.S. anche da quelle di Po'.etti Antonio e di Quattrosoldi Aldo. E pertanto egli deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal r cpv. dell'art. 4 della legge 0
Fatti identici: a quelli esposti nella sentenza n. 39 del T.S.D.S .. Gli odierni giudicabili costituiscono il quinto gruppo; e nei riguardi di questi imputati si sono avute al dibattimento le seguenti risultanze. Gambetti Mario. Apparteneva alla organizzazione comunista di Sesto Imolese; prese parte alla riunione tenuta nell'aprile 1930; ebbe in consegna da Quattrosoldi Ottavio una pistola carica ed egli la nascose nella cantina dove fu trovata e sequestrata. Non è rimasto accertato se avesse anche svolto propaganda. La prova della sua appartenenza al Partito Comunista è data dalle dichiarazioni rese da Quattrosoldi Ottavio, da Tirapani Mario e da Poletti Antonio. Quattrosoldi Ottavio ha anche dichiarato di aver consegnato al Gambetti per incarico di Tirapani Mario una pistola per conservarla. E pertanto in base a tali risultanze il Gambetti dev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso del r'' cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, e del reato di omessa denuncia di P.S. 6.11.1926,, n . 1848. di rivoltella a senso dell'art. -3-1 Iecroc bb
25.11.1926, n. 2008. Non essendosi raccolte prove sufficienti per ritenere che il Tirapani L uigi abbia anche svolto propaganda, deve essere assolto da questo capo di accusa per non provata reità. Rubbi Alberico. E' entrato a far parte della organizzazione giovanile comunista di Castel San Pietro ai primi del 1930 ed è stato assegnato alla cellula di Pezzi Giulio, attualmente latitante; ha ricevuto la tessera sindacale della Confederazione Generale del Lavoro; ha preso parte ad una riunione di comunisti tenuta nel 1930 ad Imola; ha ricevuto nel maggio e nel luolio 1930 da tale Mclloni Claudio, in Bologna, due volte, due rotoli di st:i11pe comuniste per la propaganda, e li ha consegnati la prima voJta al Pezzi e la seconda al Mondini. Il Rubbi al dibattimento si è mantenuto neg~tivo; ma la prova dei fatti a lui attribuiti nel modo detto avanti è data dalle sue stesse dichiarazioni rese alla P.S. e da quelle di Mondini Giovanni. E pertanto il Rubbi deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a norma del 1° e del 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r. r926, n. 2008.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE:
SENTJ:; NZ E PRO>IUN Zli\TE
DAL l' ,S.ù.S.
Nei riguardi di tutti gli altri imputati e cioè : Pasotti Alfredo, Marchesi Davide, Frascari Secondo, Marocchi Davide, Dalmonte Elso, Cani Secondo, Tampieri Mario, Pelliconi Costantino, Cappelletti Eugenio e Bonoli Piet~o, pochi ed insufficienti elementi si sono raccolti in ordine ai reati a loro ascritti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. Le accuse a loro carico risultanti dalle indagini svolte dalla P.S. non sono state pienamente confermate al dibattimento. Le dichiarazioni da essi fatte lasciano il dubbio sulla loro responsabilità penale, nel senso che se essi furono trascinati a dare la loro adesione agli inviti fatti dagli altri compagni lo avranno fatto inconsapevolmente, ed oggi si dimostrano pentiti e ravveduti. Alcuni di costoro sono anche minorenni come il Pasotti, il Frascari, il Cani ed il Cappelletti; qualche altro, come il Pelliconi, è persino analfabeta; anche gli altri hanno dimostrato di non essere né fanatici né pericolosi. E pertanto, non potendosi con sicura coscienza affermare la loro responsabilità penale in ordine ai reati a loro ascritti, è il caso di assolverli per non provata reità e di ordinare la loro scarcerazione se non sono detenuti per altra causa.
sione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma del r" cpv. dell'art. 4 della legge 25.1 1.1926, n. 2008, e dell'art. 28 C.P.;
Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene nei riguardi dei quattro imputati ritenuti colpevoli nel modo sopra specificato.
Letti ed applicati gli art. 28-36-39-68 c.:r.; 4 legge 25. rr.1926, n . 2008; 8 R.D. r2.r2.r926, n. 2062; 37- r6 legge d1 P.S. 6.rr.1926, n. 1848; 485 - 486 C.P. Esercito, assolve:
A Gambetti Mario ed a Tampieri Giuseppe infligge per ciascuno:
- per il reato di propaganda a favore cl~l .Par tit~ Comunis~a ~ a~~i di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anm d1 vigilanza soeciale a nonna del 2° cpv. dell'art. 4 della ci tata legge e dell'art. 28 C.P. . -
~?
E procedendo al cumulo di dette pene a norma dell' art. 68 determina la complessiva pena in 3 anni di reclusione, con l'interdtz1one perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 3~ C.~.. . . Ritenuto, infine, che le armi e gh altn oggetti sequestrati devono essere confiscati a norma dell'art. 36 stesso C.P.. P. Q. M.
- per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uf.fìci e 3 anni cli vigilanza speciale a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n . 2008, e del1' art. 28 C.P.;
- Pasotti Alfredo, Marchesi Davide, Frascari Secondo, Marocchi Davide, Dalmonte Elso, Cani Secondo, Tampieri Mario, Pelliconi Costantino, Cappelletti Eugeni?\ Bonoli ~ietro dai ~-e~ti a lor~ ~isp~ttiv~mente ascnttl per non provata retta, ed ordrna che essi siano posti m hberta se non detenuti per altra causa;
per il reato di omessa denuncia di rivoltella 3 mesi di arresto a norma degli art. 37- 16 della legge di P .S. 6.u .1926, n. 1848.
- Gambetti Mario, Tampieri Giuseppe e Tirapani L uigi dal solo reato di propaganda per non provata reità.
-
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 72 C.P. determina per ciascuno dei due suddetti imputati la complessiva pena in 2 anni e 15 giorni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale. A Tirapani Luigi infligge, per il reato di appartenenza al Partito Comunista, 2 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di vigilanza speciale a norma degli art. 4, r cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, e 28 C.P .. 0
A Rubbi Alberico infligge : -
per il reato di appartenenza al Partito Corn.unista
2
ann i di reclu-
Dichiara: - Gambetti Mario e T ampieri Giuseppe colpevoli dei reati di ~ppartenenza al Partito Comunista e di omessa denuncia di rivoltella e h condanna ciascuno a 2 anni e 15 giorni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubb!ici uffici ed a 3 anni di vigilanza speciale; - T irapani Luigi colpevole del re~to di apRarten~n~a al Partito Co~ munista e lo condanna a 2 anni di reclus10ne, alla mterd1z1one perpetu a dai pubblici uffici ed a 3 anni di vigilanza speci ale; - Rubbi Alberico colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda e lo condanna a 3 ~t~i ~i _reclusione,. alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 annt eh vigilanza speciale.
300
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFÉSA DELLO STATO
Pone a cari_co dei c?ndannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese p1:ocessuali ed ordma la confisca delle anni e degli altri oggetti sequestrati. Roma, 25.6.1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di c'.emenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403 :
Rubbi viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il ro. u. 1932. Detenuto dall'n.r1.r930 al ro.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 29. Tirapani Luigi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 9.11.1932. Detenuto dall'u.12.1930 al 9.11.1932. Pena espiata : anni 1, mesi 10 e giorni 28. Tampieri viene scarcerato daH'Istituto Penale di Castelfranco Emilia i} IO.II.I932. Detenuto dall'n.12.1930 al 10.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi ro e giorni 29. .
Gambetti inoltra, personalmente, al Capo del Governo il 10.7.1931 e
11 29.8.1931 due istanze di grazia. _ Con decreto di grazia del 25.1.1932 viene concesso il condono cond.izionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 29.r.1932. " Detenuto dall'u.12.1930 al 29.1.1932. Pena espiata: anni r, mesi 1 e giorni 18. Nei confronti di tutti il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 2r. 12.1932, c~ssata, per,. amni?~a, l'ese~uzione_ ~elle pene accessorie della vigilanza spee1ale e del! mterd1z1one da1 pubbhc1 uffici. La Corte Suprema di Cassazione (2"' Sez. pen.) dichiara, con sentenza emessa in camera di consiglio il 29.ro.1968, giurÌ.dicamente inesistente (art. 1
l'Rl~lA
PARTE:
SENTE NZE PR0"'1U ::-iZIATE DAL T.S .D.S.
301
D.L.L. 27.7.r944, n. 159) la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 25.6.1931 nei confronti di Rubbi Alberico, Tirapani Luigi, Tampieri Giuseppe e Gambetti Mario. La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 69 del 22.5. r93r, l'accusa nei confronti de[ sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre:
a) di non doversi procedere nei loro confronti, per insufficienza di indizi di reità, in ordine ai reati di << concerto per provocare la guerra civile >) e ricostituzione del Partito Comunista; · b) cli non doversi procedere, per insufficienza di indizi di reità, in ordine a tut6 i reati loro addebitati nei confonti di: Marchesi Giacomo, nato il 27.3.1909 ad Imola (Bologna), calzolaio, detenuto dall'u.12.1930; Poletti Angio1ino, nato il 10.8.1910 ad Imola (Bologna), colono, detenuto dall'n.12.1930; Poletti Guerrino, nato il ro.1.1907 ad Imola (Bologna), colono, detenuto dall'n.r2.1930; Cani Guglielmo, nato il 25.3.1908 ad Imola (Bologna), colono, detenuto dall'n .r2. r930.
3 02
T RIB Ui,ALE SPECIALE PER LA DIFESA UfiLLO STATO
Reg. Gen. n. 36/ 1931
PRIMA PARTE;
SENTENZA N. 44
Il Tribunale Speciale per Ja difesa dello Stato composto da:
SENTENZE
PRO'.'IUN ZlATE
DAL
T.S.D.S.
.30 .)~
I N -PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue concl usioni la parola coi loro difensori
e
gli imputati che per ultimi ebbero
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della
M.V.S.N. ; IL TRIB UNALE
Giudice Relatore : Lanari Piero;
Giudzà: Alfaro Alfredo, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Le Mctre Gaetano, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
Considerato che dall'esame degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattito si è statuito
ha pronunciato la seguente IN FATTO ED I N DIRITTO
S E NTENZA
nella causa contro : Protti Mario, nato il 4.12.1900 a Bologna, ragioniere, censurato, detenuto dal r5.rr.r930; Borghese Gianguido, nato il 18.12.1902 a Parma, ingegnere, incensurato, detenuto dal 15.rI.1930; Gaiani Luigi, nato il 26.6. r9ro a Bologna, disegnatore, incensurato, detenu to dal 13. rr .1930; Zucchini Enzo, nato il 20.7.1909 a Budrio (Bologna), incensurato, meccanico, detenuto dal 15.u.1930; Roveri Bruno, nato il 31.r.1907 a Bologna, meccanico, incensurato, detenuto dal 13.rr.1930; Orsini Umberto, nato il 24.r2.19n a Bologna, falegname, incensurato, detenuto dal 15.rr.1930; Lamma Otello, nato il 29.9.1910 a Bologna, falegname, incensurato, detenuto dal 17.11.1930. I .M PUTAT I
Tutti: del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252 C.P. per avere in Bologna, nel 1930, concertato fra loro e con altri di attentare all'ordine costituzionale dello Stato, dando adesione ed attività alla organizzazione segreta e rivoluzionaria a carattere repubblicano « Giustizia e Libertà )), la quale mira a provocare nel Regno l 'insurrezione armata e la guerra civile.
Che la Commissione Istruttoria aveva rinviato a giudizio con sentenza 20.5.1931 tutti i <Tiudicabili, in quanto il Gaiani dinanzi alla Questura aveva affermato eh~ il Borghese quale esponente della « Giustizia e Libertà )> lo aveva messo in rapporti, di carattere politico antifascista, col Protti e che da quest'ultimo aveva ricevuto tutto il materiale propagandistico relativo alla << concentrazione antifascista )> da diffondere fra i compagni di fede. Però dinanzi al Giudice Istruttore il Gaiani n egò completamente le suaccennate dichiarazioni, confermando sempre che alle dipendenze dell'Ingegnere Borghese, egli Gaiani, quale disegnatore si meritò la stima e la .fiducia del principale. Per cui anche dopo lasciato lo studio Borghese, continuò a frequentarlo, quando si trovava nel bisogno di chiedergli il favore di ritirare del materiale di lavoro e cioè compassi, carta, gomma: ed ecco perché ebbe una volta anche della pasta da poligrafo, senza che il Borghese sapesse a quale uso dovesse servire. Lo stesso Gaiani. confessò i contatti che egli ebbe col Moscatelli, interregionale del movimento comunista, e con altri esponenti di detto partito sovversivo; ma escluse di essersi procurato dei contatti anche con l'intervento del Borghese. ~Precisò di avere esplicata attività sovversiva assieme ad alcuni imputati: diffondendo dei manifestini ed esponendo un drappo rosso come manifestazione propagandistica antinazionale. Il Borghese protestò sempre la sua innocenza : insistendo col dire che il Gaiani lasciato lo studio continuò a frequentarlo nella occasione che gli affidava dei lavori oppure quando lo stesso Gaiani ricorreva a lui per un qualche favore, specie per avere degli oggetti di lavoro. Per cui solo per atto di benevolenza e di cortesia diede al suo dipendente anche la pasta per poli-
grafo. Talvolta nel ricevere la posta, poiché in busta chiusa gli veniva inoltrata, da anonimo, qualche copia della « Giustizia e Libertà)) ' senza scopo alcuno,
T RIBUN ALE SPECIAi-E PI; R LA
DIF ESA
PRlMA PARTE:
DELLO STATO
la dava al Gaiani. Fatto che una o due volte avvenne anche col Protti: perché trovandosi talvolta per ragioni professionali, quest'ultimo, nello studio durante l'arrivo della posta, e trattandosi d i istanze che non lo interessavano, si sbarazzava di materiale inutile. Negò insistentemente ogni accusa, del pari, il Protti : dichiarando che le visite talvolta fatte al Borghese avevano carattere amichevole professionale e mai politico. Per caso qualche volta si incontrò nello studio del Borg-hese anche col Gaiani, ma mai con l'uno o con l'altro si fece propagandist~;, sovversivo, con la parola o con materiale stampato alla macchia. Una volta invece avendo avuto occasione di sentire il Gaiani che parlava di movimento e di propaganda comunista lo consigliò di non occuparsi di politica ma di dedicarsi al solo lavoro per non avere noie. Di fronte alle emergenze istruttorie si rendeva necessario accertare la verità attraverso il dibattimento. Così l'innocenza del Borghese e del Protti emerse dalle concordi affermazioni del Gaiani, del Protti e del Borghese che asserirono che erano da considerarsi del tutto casuali gli incontri del Gaiani con il Protti nello studio del Borghese; anche la consegna di qualche numero della stampa clandestina « Giustizia e Libertà >> e di « Becco Giallo >> era da considerarsi casuale. . . ~ertanto è da .escludersi che negli accidentali incontri fra i tre giudicabili s1 potesse ravvisare un qualsiasi carattere politico antinazionale. A confortare la tesi della innocenza del Protti e del Borghese concorsero le autorevoli testimoniali chiare e precise dell'Ingegnere Lami Vincenzo, d'a~ni 35, membrn de,Ua federazione ~ascista. di Forlì, dell'Ingegnere Forti fascista dal 1921 e dell Ingegnere Guglielmett1. Quest'ultimo, d'accordo con le deposizioni dea-li altri due testi, esaltò le q~rnl~tà mor~li e ~rof:!s~onali dell'Inég.r:iere Bo[ghese, speci~ca.r:1do prove d1 stima e d1 fiducia gia m molte occas1on1 dategli quale propno dipendente. Escluse che durante i contatti, per ragione di lavoro, con le numerose maestranze, il Borghese abbia fatto della politica. ìl Lami ed il Forti inoltre precisarono che se ognuno di loro ebbe occasione di parlare di politica col Borghese, questi mai varcò i limiti cli una espressione di con.tenuto ideologico. E ad esempio trattando questioni sindacali il Borghese si espresse in senso favorevole alle direttive del aoverno: elogiando l'opera del Regime ed usando parole benevoli specie v~rso il Duce. Nella occasione poi dell'attentato a S.E . il Capo del Governo il Bor<rhese persino deprecò il fatto criminoso, dicendo che ciò costituiva la rovina bdella Nazione. In favore del Protti la difes a produsse documenti comprovanti il suo splendido passato di volontario di guerra, di combattente e di fiumano nonché la sua attività sempre svolta nella organizzazione dei volontari di s,_;uerra e dei combattenti. b
SENT ENZE
l'RONUNZI AT E DAL T .S. D.S.
Di conseguenza il Collegio ritiene che nella fattispecie siano venuti a mancare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi anche per formulare dei dubbi sulla innocenza dei detti due imputati e perciò è d 'avviso di assolverli per non avere essi commesso il fatto delittuoso loro attribuito. Essi, pertanto, devono essere immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. N ei confronti del Gaiani, ciel Roveri, dello Z ucchini, deU'Orsini e del Lamma emerse, dalle stesse confessioni degli imputati, che il Gaiani organizzò, specialmente avvalendosi dell'opera del Roveri, due manifestazioni propagandistiche sovversive mediante diffusione di stampati ed esposizione di un drappo rosso. I manifestini furono scritti in casa dello Zucchini: dove da quest'ul.timo il Gaiani ebbe del pari il drappo rosso esposto clandestinamente; dopo che vi fu riprodotto l'emblema « falce e martello>> e vi furono scritte le parole << l'avvenire è del comunismo)). Il drappo rosso venne esposto dal Gai.ani assieme al Roveri mentre i volantini furono diffusi anche dal.lo Zucchini; nonché dall'Orsini al quale, il G aiani, affidò un pacco di materiale poligrafico. Nei riguardi del Lamma non si raccolsero elementi sufficienti di reità per statuire che ebbe a diffondere dei volantini ricevuti dal Gaiani, potendo anche essere vero che siano stati distrutti, come dichiarò L'imputato. Perciò nella ipotesi dubitativa il Lamma viene assolto per insufficienza di prove ordinandosi che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Invece dalla esposta narrativa essendo chiaramente risultato che il Gaiani, il Roveri, lo Zucchini e l'Orsini, del tutto estranei all.a organizzazione « Giustizia e Libertà >), ebbero ad esplicare attività sovversiva propagandistica, il Collegio ritiene detti giudicabili colpevoli del solo delitto previsto e punito dall'art. 4, u.cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008. In tal senso modificando il capo d'accusa; in quanto nella fattispecie della azione criminosa da ognuno svolta si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica del reato di propaganda sovversiva relativa al Partito Comunista già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità. Di conseguenza, esaminate e vagliate tutte le circostanze dibattimentali , il Tribunale considera eque le seguenti pene: a Gaiani anni 4 e mesi 6, a Roveri anni 3, a Zucchini anni 2 e ad Orsini anni 2 . Ed applicato il beneficio della minore età in favore ciel Gaiani e dell'Orsini; e riducendo di 1/ 3 la pena infli tta al Gaiani e di r /2 quella irrogata all'Orsini, in ottemperanza al disposto dell'art. 6 della legge 25.ri.1926, n . 2008, condanna il Gaiani ad anni 3 e l'Orsini ad anni r. Tutti sono poi condannati alla reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; ad eccezione del Gaiani e dell'Orsini pei quali la interdi.20. -
U.S.
TRIDO NALE SPECIALE PER L/1 DII'ESA DE LLO ST,\TO
PRnlA P1\RTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
zione è temporanea pari alla durata dell.a pena; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., ad eccezione dell'Orsini; col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
Gaiani viene scarcerato da).la Casa Penale di Sulmona il 12.rr.1932. Detenuto dal 13.n .1930 al 12.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 29.
P.Q.M.
Nei confronti di Roveri Bruno, Zucchini Enzo e Gaiani Luigi il T.S.D.S., con declaratoria del 21.12.1932, dichiara cessata, per amnistia, l'esecuzione delle pene accessorie della vigilanza speciale e dell'interdizione dai pubblici uffici.
11.
Visti ed applicati gli art. 3- 4 u.cpv. - 6 della legge 25.rr .1926, 2008; 13 - 28- 39- 56- 485- 486 C.P. Esercito, dichiara assolti: Borghese
Gianguido e Protti Mario per non aver commesso il fatto, Lamma Otello per insufficienza di prove, in ordine al reato loro ascritto. Ritiene Gaiani Luigi, Roveri Bruno, Orsini Umberto e Zucchini Enzo colpevoli dei delitti di cui all'art. 4, u.cpv. , della legge 25.rr.1926, n. 2008 - in tal senso modificato il capo d'accusa - , ed in concorso della diminuente della pena in favore del Gaiani e dell'Orsini per la minore età in applicazione del1'art. 6 della citata legge speciale, condanna: Gaiani ad anni 3, Roveri ad anni 3, Zucchini ad anni 2 e Orsini ad anni 1. Tutti alla reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad eccezione del Gaiani e dell'Orsini pei quali la interdizione è pari alla durata della pena; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S., ad ecceziÒne dell'Orsini; col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che il Borghese, il Protti ed il Lamma veno-ano immediatamente b scarcerati. se non detenuti per al.tra causa. Roma, 26.6.1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Roveri viene scarcerato dalla Casa Penale di Ancona il ro.11.1932. Detenuto dal 13.rr.1930 al ro.u .1932. Pena espiata: 2nni r, mesi II e giorni 27. Zucchini viene scarcerato dall'Istituto di Prevenz.ione e Pena di Orvieto il 9.1r.r932. Detenuto dal 15.1!.1930 a! 9.n.1~32. _ Pena espiata: anm r, mesi rr e g10rm 24.
Orsi11.i, detenuto dal 15.1 r. 1930, viene scarcerato per fine pena il
q .n.r93r . Con declaratoria del T.S.D.S. dell'8-4-r937 gli viene concesso dal T.S.D.S. il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. r403. La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 67 del 20.5.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati dichiarò, inoltre:
a) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, nei confronti di Protti Mario in ordine al. reato di omessa denunzia di anni e di tl1UlllZJOill;
b) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di: Gaiani Renato, nato il 5.3.1890 a Bologna, meccanico, detenuto dal
16.rr.1930; Trebbi Alberto, nato il 25.10.1892 a Bologna, meccanico, detenuto dal
16.u.1930.
T Rlll UNALE SPECU!, E PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 339 / 1931
SENTENZA N . 45
11 Trjbunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Tringali Casanova Antonio, Console Generale dell a M.V.S.N.;
Giudice Relatore: Lanari Pietro; Giudi~·i : _Alfar~ Alf~ed~, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi G10vanm, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S._ r.; h a pronunciato la seguente S E NT E NZA
nella causa contro: Fancello Francesco, nato il 19.3.1884 a Oristano (Cagliari), impiegato; Pintus Cesare, nato il 4.8. r901 a Cagliari, avvocato; Traquandi Nello, nato l'n.10.1898 a Firenze, impiegato ferroviario.
IMP U TAT I
. Tut.ti: del ?elitto di cui all-'art. 3, P·~·, della legge 25.11.1 926, n. 2008 , m relazrone. al.l ar!. 2 stessa legge ed agh art. 120 - 252 C.P. per avere, in R.oma, Cagliari, Firenze ed altrove, nel r930, concertato, fra loro e con altri) di attentare all'ordine costituzionale dello Stato dando adesione ed attività alla. or~~nizza~ione, segreta e rivo!uzionaria - a carattere repubblicano _ << Gmstiz1a e L1ber ta >,, la quale mira a provocare nel Reo-no l'insurrezione 0 annata e la guerra civile. -
IN PUBBLICA UDIE NZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori
IL TRIBUNALE
Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori nonché dalle emergenze orali del dibattimento si è potuto statuire
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l'R01' t.: ~ZIATE
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T .S.ll.S,
IN FATTO ED IN DIRITTO
Come risulta aLtresì dalla processura Bauer, Rossi ed altri, costituenti il primo gruppo degli esponenti della segreta organizzazione rivoluzionaria « Giustizia e Libertà >) che funzionava alle dipendenze del fuoruscitismo francese - rappresentato da Rosselli, Tarchiani, Lussu, Cipriani, Salvemini e Facchinetti - , del pari in Sardegna si andava svolgendo fattiva attività antinazionale. Fiduciario residente a Roma era ili Fancello. Egli confessò di avere fatto parte del Partito Sardo d'Azione, fino all'epoca dello scioglimento d'Autorità, già capeggiato dall'ex deputato « Lussu )) fuoruscito. Da qualche mese aveva ripreso contatto con perso.ne delle quali non volle fare il nome; ed erasi scambiato con loro del materiale propagandistico antifascista, foglietti stampati con o senza l'intestazione « Giustizia e Libertà )) e « Becco Giallo »; corrispondendo altresì clandestinamente mediante scritti con inchiostro simpatico ed usando pseudonimi. Però con quali persone il Fancello avesse avuto tali rapporti e con quali .finalità criminose egli agisse è offerta prova attraverso il materiale in giudiziale sequestro e rinvenuto al Bauer. E precisamente egli corrispondeva coi maggiori esponenti del movimento « concentrazionista ,> in Italia ed al1'estero: con lo stesso Bauer, Rossi, ecc., tutti del primo gruppo della stessa processura, condannati con sentenza 30.5.1931. E che l'opera fosse fa ttiva e pericolosa lo dimostra una lettera direttagli da Cagliari il 10.11.1930 a firma « Girolamo )) scritta con inchiostro nero comune dal contenuto di carattere familiare di nessuna importanza. Ma sotto l'azione dei reagenti chimici risultò che dopo le pochissime righe di corrispondenza inconcludente tutto il rimanente spazio libero delle due facciate della carta conteneva corrispondenza clandestina. Lo scritto era intestato a << Carciofo >) pseudonimo del fuoruscito sardo « Lussu )) : di guisa che il Fancello doveva far tenere la lettera di e< Girolamo,> ai compagni di Milano perché le notizie pervenissero anche ai dirigenti il movimento rivoluzionario all'estero. Il « Girolamo >) identificato nel Pintus di Cagliari, incaricato dal <( Lussu >) di riorganizzare il Partito Sardo d'Azione, scriveva al conterraneo fuoruscito «Carciofo)) per avvisarlo che l'attività delittuosa svolta anche in Sardegna procedeva bene ed intensamente. Gli faceva conoscere il nome dei fiduciari suoi collaboratori assicurando che dovunque funzionava il collegamento. Nel contempo il Pintus chiedeva di essere messo al corrente di tutto il piano di azione ideato per poterlo sviluppare nella organizzazione sarda. E si dichiarava contrario alle clandestine manifestazioni antifasciste a base di affissioni di manifesti come si era fatto a Sassari, perché in tal modo « si rischiava di essere fr~gati >). E consigliava il metodo della propaganda spicciola dei fogli da passare di mano jn mano. Il Pintus
310
TRIB'UNALE SPECIALE PER L,\ DIFESA DELLO STATO
nel corrispondere coi compagni di fede nel Regno ed all'estero aveva assunto il pseudonimo di « Froid >>. Il Traquandi di Firenze, impiegato ferrovia rio partecipava al movimento sovversivo rivoluzionario « Giustizia e Libertà >> quale fiduciario di Firenze. Egli disse che conobbe il Bauer presentatogli dal Rossi; e da entrambi, rispettivamente noti negli ambienti della « Giustizia e Libertà >> per << Accipicchia >> e « Burattino», fu premurato di svol<>ere attività politica antin~zior.tale. P:rciò ebbe rappor~ con gli stessi Bauir, Rossi e con altri capeggiaton: cornsponclendo altres1 direttamente coi fuorusciti. Con questi ultimi si teneva in rapporti scrivendo clandestinamente con i~chiosti:o simpatico avuto a tal uopo dal Rossi: e firmando col pseudonimo d1 << Satiro >> m seguito alle precise istruzioni ricevute dallo stesso Rossi e dal Bauer. Egli Traquandi aveva conosciuto particolarmente Salvemini, Rosselli ed altri fuorusciti presentato a loro dal Rossi ed aveva avuto occasione di trovarsi sovente assieme a Firenze. Pregato dal Salvemini gli mandava se<>retamente notizie di carattere politico. Da una lettera seq~estrata al Baue~ e che il Traquandi dandesti1~amente mar.tdava a Milano ai capeggiatori del movimento, risulta che egli si lagnava d1 « Burattino >> (Rossi) perché a torto lo giudicava sfavorevolmente come «sovversivo». Infatti diceva : << ••• ho ricevuto una cartolina di Burattino che mi ha addolorato molto. Mi ha giudicato male. Io sono sempre lo stesso, con la stessa fede e con la stessa volontà >>. T~tti e. tre ~li in:putati appartenevano alla accennata organizzazione sovv_ers~v~ nvoluz10nar1a e come emerge dagli atti processuali i « Concentraz1omst1 >> tenevano segrete riunioni fra individui provenienti da diverse correnti politiche; incettavano fondi mediante la emissione ed il rilascio di appositi buoni e_ tentando perfino la ricostituzione di logge massoniche. Come appare dai documenti in giudiziale sequestro « Giustizia e Libertà >> r929 - 1930 stampata alla macchia, tutti gli affiliati al movimento concentrazionista rivolu~ionario tenevano archiviate le rispettive tessere di partito per creare una unità di azione, non un partito. Tutti uniti in una unica disciplina di ferro, decisi alla audacia ed al sacrificio per la riscossa, per il rovesciamento della dittatura fascista e per la conquista di un reaime democratico 0 repubblicano. Perciò nella « Giustizia e Libertà » repubblicani, socialisti, democratici si battono oggi per la libertà, per la repubblica, per la giustizia sociale; costituendo non più 3 espressioni differenti ma un trinomio inscindibile. Il movimento antmazionaie è segreto ma deve diventare popolare. Gli uomini che ne fanno parte provengono da tutti i partiti; ma sono tutti prima di ogni altra cosa antifascisti.
PRIMA
PARTE:
SENTENZE
PRONUNZIATE
DAL T .S.D.S.
Hanno un solo programma, la rivoluzione antifascista. E fino a che la rivoluzione antifascista non è avvenuta, tutti gli antifascisti debbono marciare in colonna serrata decisi seriamente ad agire non a parole ma a fatti. Attraverso la stessa stampa clandestina propagandistica si eccitano gli animi timorosi degli affiliati con l.'obiettare: « Ma si dice : i fascisti hanno le armi, noi no. Non è vero. Solo una piccola minoranza di fascisti tiene in permanenza le armi: la grande maggioranza, se colta di sorpresa, è disarmata. Inoltre gli operai hanno gli strumenti di lavoro che in un corpo a corpo sono preziosi. Poi ci sono le armi dei fascisti che si possono facilmente conquistare; ci sono infinite armi nascoste nelle case e sottoterra; poi c'è il numero: e se i fascisti osassero di tirare sul popolo in rivolta, si scaverebbero la fossa con le loro mani». Di conseguenza le confessioni, sia pure talvolta attenuate dei giudicabili, dimostrano, attraverso la numerosa corrispondenza clandestina e la stampa eccitatrice, la vera grave portata de'.le direttive impartite dal fuoruscitismo francese per una azione violenta da svolgere in Italia per abbattere il Governo, per creare la guerra civile mediante la rivolta armata; per costituire un Governo provvisorio e convocare contro la volontà della Corona la costituente. I capeggiatori del movimento nel Regno erano riusciti perfino ad incitare alla rivolta il Sergente aviatore Viezzoli, del 1° gruppo della stessa processura, che facendo uso del suo apparecchio militare avrebbe dovuto fare espatriare clandestinamente in Francia il proprio padre e fratello « Concentrazionisti >> e volando poscia su Roma, come fece il fuoruscito Bassanesi su Milano, avrebbe d;vuto gettare materiale rivoluzionar.io propagandistico importato da lui dalla Corsica. Fuggendo, ad operazione compiuta, in Francia e consegnando l'apparecchio militare allo straniero. Infine gli stessi capi non si erano peritati di apprestare delle bombe, anche esperimentate in una campagna, con materiale esplodente incendiario venuto da oltre frontiera con sistema di orologeria, che avrebbero dovuto esplodere contemporaneamente in vari uffici statali di Milano. Pertanto di fronte alle emergenze documentali il Collegio ebbe la prova che i giudicabili erano organizzati nella concentrazione « Giustizia e Libertà >> e come tali erano in concerto coi capeggiatori del movimento rivoluzionario per commettere i reati di cui agli art. 120 - 252 C.P .. Di conseguenza si erano resi colpevoli del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.1r.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252 C.P .. In quanto nella fattispecie della attività criminosa da loro svolta si vengono a ravvisare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la configurazione giuridica ciel reato ad ognuno ascritto. Esaminate e vagliate tutte le circostanze raccolte dall.'orale dibattito, tenuti presenti gli ottimi precedenti militari di guerra degli imputati, il Tribunale è d'avvi-
~12
TRIBUNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
so di irrogare le seguenti pene: a Fancello ed a Pintus anni ro ciascuno; a Traquandi anni 7. Tutti alla reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale dì legge.
P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 3, P·P·, della legge 25.1r.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 dell a stessa legge; 120-252 C.P.; 13-28-31-39 C.P.c., dichiara: Fancello, Pintus e Traquandi colpevoli del reato loro ascritto e li condanna : Pintus e Fancello ad anni ro; T raquandi ad anni 7. T utti alla reclusione; con la interd izione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di vigilanza speciale di P .S.; col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
SE:-;TENZE
l'RONlJNZIATE DAL T.S,D. S.
La sentenza p ronunziata dal T.S.D.S. il 27.7.1931 viene dichiarata - nei confronti del solo Fancello Francesco - giuridicamente inesistente dalla Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. pen.) con sentenza del r".ro.1948. Con successiva sentenza del 22.10.1963 ]a sentenza del T.S.D.S. viene dichiarata giuridicamente inesistente, anche nei confronti di Pintus Cesare e Traguandi Nello, dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. pen.). La inesistenza giuridica della sentenza venne dichiarata per effetto delle disposizioni contenute nell'art. I ciel D.L.L. 27.7.1944, n. 159. La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 34 del 12.3.1931, l'accusa nei confronti cli Pintus Cesare, Fancello Francesco e Traquancli Nello dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti cli: Cristofari Raffaele, nato il 9.12.1896 a Lucca, impiegato nelle ferrovie dello Stato, detenuto dal 3.11.1930;
Roma, 27.7.1931 - Anno TX.
Battag1ia Ugo, nato 1'8.6.1892 a Viterbo, avvocato, detenuto dal 2.r r.1930;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Caprani Pietro, nato il 31.ro.1898 a Venezia, impiegato privato, .detenuto dal 1°,I I.1930,
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCTCOLI Dl ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932,
n. r403, e 25.9.1934, n . r5rr : Pintus viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il 17.11.1935. Detenuto dal 18.n.1930 al 17.11.1935. Pena espiata: anni 4, mesi rr e giorni 29. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 13·3· 1 94I. Fancello viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il r".11.1935. Detenuto dal 2.rr .1930 al 1°.1r.1935. Pena espiata: anni 4, mesi 11 e giorni 29.
2
PRIMA PART E:
Traguandi viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il 6.9.r934. Detenuto dal 30.10.1930 al 26.9.1934. Pena espiata: anni 3, mesi ro e giorni 26.
TRl!lUN,\LE SPECIALE
PER LA DI FESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 94/1931
SENTENZA N . 46
l'!U MA
i'AR'J'E:
SENTENZE
PRONUNZIAT E
D,\L T.s . n .s .
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso: Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: 1
Presidente: Cristini Guido, Console Generale de la M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo ; Giudici: Cau Lussorio, Oliveti Ivo, Piroli Alberto, Rambaldi Giuseppe, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Moulin Leo Joseph, nato il 25.2.1906 a Saint Gilles (Belgio), professore ; Fossati Ar.ialdo, nato il 26.12.r9or a Milano, istitutore; Albasini Scrosati Vittorio, nato il 12.9.1903 a Monza (Milano), avvocato; Maffi Bruno, nato il 12+1909 a Torino, studente; Roggi Giulio, nato il 13.9.1881 a Foiano della Chiana (Arezzo), esercente cli un chiosco di bibite. IMPUTAT I
Tutti: del delitto previsto e punito dall'art. 3 della legge 25. i r. 1926, n. 2008, in relazione agli art. 120 - 252 del C.P., per avere, in Bruxelles, in Milano ed altrove, nell'aprile 1931 e antecedentemente in correità fra di loro, e con Bassanesi Giovanni, Faravelli Giuseppe ed altri rimasti sconosciuti, concertato di commettere fa tti diretti alla insurrezione armata contro i Poteri dello Stato. Moulin anche del reato previsto e punito dagli art. I I2 e 16 legge di P.S. 6.u.r926, n. 1848, per avere il 30.3.1931 importato dall'estero .in Italia clandestinamente ed a .fine di distribuzione, stampe contrarie all'ordine nazionale dello Stato.
n
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentito il P.M. nelle sue richieste. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.
Il 30.3.1931 l'imputato Moulin Leo giunse a Milano con una comitiva di turisti provenienti dal Belgio. Egli aveva con sé un baule, e sfuggendo al controllo della Dogana, lo portò all'Albergo Firenze dove prese alloggio con tutta la comitiva. Detto baule, a doppio fondo ed a doppio coperchio, conteneva stampe sovversive intestate << Giustizia e Libertà >> e gli era stato consegnato a Bruxelles dal fuoruscito Bassanesi Giovanni con l'incarico di portarlo all'Avv. Albasini Vittorio di Milano, per il quale gli aveva anche dato un biglietto di presentazione assicurandolo che il latore era persona di cui si poteva fidare. Nel consegnare il baule al Moulin Ì:l Bassanesi gli aveva insegnato il segreto per aprire il doppio fondo ed il doppio coperchio onde poter togliere le stampe. Oltre a ciò il Bassanesi diede al Moulin due lettere da portare a ìviilano: una destinata a Faravelli Giusto con Ja quale lo invitava ad organizzare gruppi antifascisti, a dargli notizie scrivendo col limone fra le righe, a suggerirgli il modo per potergli spedire pacchi di stampe per la propagan~a, a fare una seria ispezione ai campi di aviazione, e ad informarlo sulla difesa antiaerea, sul servizio di guardia, sulla situazione e vigilanza alle caserme della milizia e dell'esercito e dei principali edifici pubblici; l'altra lettera era destinata a Fossati Arialdo, al quale il Bassanesi chiedeva notizie di carattere politico e lo avvisava che si sarebbe presentato a lui la sua segretaria (alludendo al Moulin) per ritirare ogni cosa. La mattina del 31 marzo, verso le ore 10, il Moulin si recò in Via San Damiano n. 32 allo studio dell' Avv. Albasini Vittorio, gli consegnò il biglietto di presentazione del Bassanesi, e lo informò che aveva portato il baule con le stampe, e presero accordi per ritirarlo dall'albergo. Verso le ore II il Moulin andò a trovare Faravel!i Giusto e gli consegnò la lettera del Bassanesi con tanta circospezione da far ritenere che ne conoscesse il contenuto. E per la risposta gli disse che avrebbe potuto spedirla a lui stesso a Bruxelles; e così dicendo scrisse di proprio pugno il suo indirizzo sulla stessa busta da lui portata. La lettera che il Bassanesi aveva dato al Moulin per Fossati Arialdo fu da lui impostata appena giunto a Milano perché era dfretta fermo posta. Nel pomeriggio dello stesso giorno 31 marzo il Moulin si recò di nuovo ~all'Avv. Albasini e gli portò i pacchi delle stampe che s1 trovavano nel doppio fondo e nel coperchio del baule. L' Al basini s'interessò del ritiro del baule dall' albergo; chiese perciò consiglio al suo amico Giuseppe Faravelli, impiegato al Municipio di Milano, il quale mandò a chiamare Roggi Giulio, esercente di un chiosco di bibite, e lo pregò di tenere in deposito il baule in casa sua e di prendere accordi con l'Albasini. Recatosi il Roggi dal detto Albasini
T RIBUNALE SPECIALE PER LA DI FEM
DELLO STATO
ricevette le istruzioni per il ritiro del baule, ed ebbe anche un pacco di stampe per passarle a tale Andrea, non meglio identificato. La sera del 3r marzo la comitiva di turisti partì per Venezia, ed il :Moulin partì invece per Bologna. Dopo una sosta in questa città si recò a Firenze. Quivi si incontrò di nuovo con la comitiva di turisti alla quale si unì, e con essa si recò a Roma, a Genova ed a Torino. Il 10 aprile ritornò a Milano e nello stesso giorno andò a trovare Fossati Arialdo in via Bronzino n. 20 per prendere la risposta alla lettera del Bassanesi impostata a Milano. Vi trovò invece il fratello Giuseppe Fossati, perché l'Arialdo risiedeva a Lodi, essendo istitutore nel Co!legio Cavour, ed ebbe dal Giuseppe la risposta per il Bassanesi che nel frattempo era stata preparata dall' Arialdo e consegnata al fratello. Quindi il Moulin si recò dall'avv. Albasini per riavere il baule. Questi incaricò del ritiro il suo amico Maffì Bruno il quale andò con un taxi a casa del Roggi, prese il baule e lo portò a Porta Venezia, posto convenuto, dove lo attendevano il Moulin e l'Albas.ini. Il baule fu quindi riconsegnato al Moulin il quale lo portò alla stazione di Milano e lo spedì per Lugano. Ma mentre si accingeva a partire col treno, venne fermato e tratto in arresto dalla P.S. la quale, per i sospetti che egli aveva destato fin dal suo primo arrivo a Milano, lo aveva seguito in tutti i suoi movimenti, tanto più che era venuta in possesso della lettera del Bassanesi portata dal Moulii1 a Faravelli Giusto, e -trovata nella perquisizione eseguita in casa di costui. Al momento dell'arresto indosso al Moulin furono trovati: la lettera che gli era stata consegnata da Fossati Giuseppe, per conto del fratello Arialdo, per portarla al Bassanesi; la ricevuta di spedizione del baule per Lugano; un ritaglio del « Corriere della sera » riproducente l'artico!o intitolato: Rivoluzione - Clima duro; un altro ritaglio di giornale con un articolo riflettente questioni economiche; un foglio di carta protocollo sul quale erano annotate notizie che il Moulin aveva raccolto, durante il suo soggiorno in Italia, sulle r iduzioni degli stipendi e delle paghe, sulle condizioni degli industriali, su pretese dimostrazioni in Piemonte ed in Lombardia, sul servizio di Polizia sui treni, e sulla vigilanza esercitata dai Carabinieri al palazzo di abitazione di S.E. il Capo del Governo. Con la ricevuta di spedizione in mano la P.S. ritirò dalla stazione il baule e lo sequestrò. Attraverso una lunga serie di interrogatori, di confronti, di reticenze prima, e di accertamenti e confessioni successivamente, si poté accertare la verità dei fatti avanti narrati, e risultò che le stampe portate dal Moulin erano state diffuse a Milano a cura dell'Albasini e del Maffi. Tratti in arresto gli attuali giudicabili si procedette contro di loro ai sensi di legge.
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PRONUKZTATE
DAL T .S.D.S.
Al dibattin1ento il Moulin confessò ancora una volta la sua colpevolezza; dichiarò di essere pentito di quanto aveva fatto per istigazione del Bassanesi, e deplorò che per causa sua si siano verificate nel Belgio dimostrazioni ostili all'Italia da parte dei suoi colleghi di Università, i quali, aggiunse, erroneamente avevano ritenuto che egli fosse innocente, mentre se avessero saputo che egli era colpevole, come riconosce e dichiara di esserlo, non avrebbero fatto alcuna protesta. Queste dichiarazioni spontaneamente fatte dal Moulin al pubblico dibattimento ed alla presenza del Rettore dell'Università di Bruxelles, venuto appositamente qu-ale teste a discarico, costituiscono, oltre tutto, la riprova della esattezza degli accertamenti giudiziari a suo carico. L'imputato Albasini Vittorio ha tentato anche nel pubblico dibattimento di smentire le precise risultanze di causa a suo carico, ma di fronte alla evidenza dei fatti non ha potuto negare di aver ricevu to le stampe dal Moulin, di essersi interessato a nascondere il baule facendolo portare a casa del Roggi , e di aver dato a costui un pacco di stampe. H a tuttavia affermato di non conoscere il Bassanesi, di non aver avuto rapporti con lui, e di aver fatto quanto ·sopra senza intenzione di agire contro i Poteri dello Stato. Sta di fatto invece che dalle dichiarazioni rese dal Maffì in periodo istruttorio, al Vol. 7°, p. 3 e 4, risulta che l' Albasini è amico del Bassanesi; e la conferma di ciò s1 ha nel fatto che questi incaricò il Moulin di consegnargli il baule con un biglietto di presentazione, e che egli, dopo tale biglietto, accettò le stampe, e s'interessò di nascondere il baule. E' falsa anche l'altra affermazione dell'Albasini di aver dato al Roggi il pacco di stampe perché egli le distruggesse. Anzitutto ciò dimostra che egli conosceva il contenuto delle stampe; ma è da osservare che il Roggi ha dichiarato in istruttoria ed al dibattimento che il pacco di stampe gli fu dato dall' Albasini, non per distruggerlo, ma per passarlo a quel tale Andrea, che non si è potuto identificare. E dalle dichiarazioni del Maffi al dibattimento è risultato che l'Albasini diede a lui il resto delle stampe, e che egli le por tò a casa, ne fece la cernita, e le spedì a vari indirizzi. Il Maffi non volle dire che la cernita e la spedizione fu fatta insieme da lui e dall'Albasini; ma in 3 suoi interrogatori resi davanti al Giudice Istruttore (Vol. 7°, p. 7- II - 12) ha sempre dichiarato che nello stesso studio dell'Albasini fecero insieme la cernita delle stampe, e dopo di aver tolto quelle contenenti la circolare agli studenti, che era- di data- remota, spedirono di accordo le altre a vari indirizzi tratti dall'elenco dei telefoni. E dalla deposizione del Questore Polito è risultato che, subito dopo la venuta del Mouli n a Milano, si è verificata una diffusione di stampe « Giustizia e Libertà J> fra gli operai e fra gli studenti. Rimane quindi accertato che le stampe portate
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dal Moulin nel baule sono state diffuse a Milano ad opera dell 'Albasini e del Maffì. Nei riguardi del Roggi è risultato che egli accettò l'incarico di tenere in deposito in casa sua il baule, e che ebbe dall' Albasini un pacco di stampe per passarlo a quel tale Andrea. T utto ciò farebbe ritenere c.he anche il Roggi ha la sua parte di responsabilità nel fatto della diffusione delle stampe e< Giustizia e Libertà » ed i suoi precedenti politici, risultami dalle dichiarazioni del Maffì e del Questore Polito; starebbero a confermare ciò. Egli però ha sempre dichiarato di aver agito in buona fede senza sapere che si trattava di stampe sovversive, e che il baule era servito per il trasporto di esse, soggiungendo che ha accettato l'incarico per fare piacere a Faravelli Giuseppe, impiegato al Municipio di Milano, verso il quale aveva obblighi di gratitudine per averlo agevolato nella concessione della licenza per la rivendita de'.le bevande. Non è infatti rimasto accertato che sapesse che si trattava di stampe sovversive e che il baule era servito per il trasporto di esse, né che egli avesse avuto prima di allora rapporti con l' Albasini. E perciò non si può con sicura coscienza affermare la sua responsabilità, e deve essere assolto per insufficienza di prove. Nei riguardi di Fossati Arialdo è risultato soltanto che egli, quando si trovava a Parigi, ebbe rapporti col Bassanesi al quale si era rivolto per trovare lavoro; che il Bassanesi gli mandò a mezzo del 1foulin la nota lettera con la quale gli chiedeva notizie di carattere politico, che egli non fu per nulla avvicinato dal Mou!in, e che alla lettera r icevuta fermo posta rispose senza dare alcuna delle notizie richieste dal Bassanesi, ma limitandosi a dire che non stava più col fratello e che non aveva modo di conferire con la sua segretaria. Non è risultato che egli abbia svolto attività sovversiva o che abbia in qualche modo partecipato alla diffusione delle stampe portate dal Moulin. E pertanto non potendosi né affermare né escludere la sua responsabilità deve andare assolto per insufficienza di prove. Ciò posto è il caso di esaminare quale .figura di reato rivestono i fatti accertati a carico degli imputati Moulin, Albasini e Maffì. I difensori hanno sostenuto trattarsi di propaganda, hanno invocato clemenza dal Tribunale e chiesto in linea subordinata il minimo della pena. Taluni di essi hanno affermato in r ito che nella presente causa non possano essere applicate le disposizioni della legge 25.11.1926, n. 2008, perché abrogate dalla legge 4.6.193r, n. 674, la quale all'art. 3 stabilisce che dal 1° luglio si applicano in loro vece le disposizioni del nuovo Codice Penale; ed anche perché più favorevo li al reo come è stabilito dal 2° cpv. dell'art. 2 del detto Codice.
SENTE:-.;z~
I'RON"U);ZlATE DAL T.S .D.S.
Che ad ogni modo nel fatto commesso dagli imputati non si riscontrano mai gli estremi del delitto di cospirazione, ma tutto al più quelli del delitto di propaganda. Si osserva che l'art. 3 della legge 4.6.1931, n. 674, abrogando gli art. I 2-3-4-5-6 del'.a legge 25.1 r.r926, n. 2008, e stabilendo che in loro vece si applicano le disposizioni del nuovo Codice Penale, ha inteso riferirsi ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, e cioè dal 1°.7.1931 ID p01.
Che è pur vero che il 2 ° cpv. dell'art. 2 del C.P. stabilisce che, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; ma il susseguente capoverso dello stesso art. 2 soggiunge che « se si tratta di leggi eccezionali o temporanee non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti ». Ora non vi è dubbio che la legge 25.r r.1926, n. 2008, è legge eccezionale e temporanea. E' eccezionale perché fu emanata per bisogni eccezionali dello Stato manifestatisi in quel tempo, e cioè per dare maggiore garanzia alla Sicurezza dello Stato; per cui si ritenne di dover punire con pene più severe alcuni reati già previsti e puniti dal Codice Penale, e di considerare come reati fatti che sino a quel momento non erano considerati tali. Essa è anche temporanea perché al 1° cpv. dell'art. 8 della legge stessa è detto che cessa di aver vigore dopo 5 anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conseguenza trattandosi di legge eccezionale e temporanea essa esercita la sua ultra - attività ed efficacia sui fatti commessi durante il tempo in cui aveva vigore, anche dopo la sua abrogazione. Se così non fosse, il 3° cpv. dell'art. 2 del nuovo C.P. non troverebbe mai la sua applicazione. A conferma di quanto sopra, basta leggere la relazione del Guardasigilli (p. r, pag. 20), in cui è detto: « La disposizione del 3° cpv. dell'art. 2 del nuovo C.P. è completamente nuova rispetto al Codice del 1889. Essa stabilisce che nel caso di leggi eccezionali o temporanee non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti , vale a dire che il colpevole di un fatto che soltanto una legge eccezionale o temporanea considera come reato, e che sia stato commesso quando tale legge era in vigore, potrà egualmente essere punito anche dopo che più non sussistono quelle condizioni eccezionali o temporanee. Così pure nel caso che alla legge eccezionale o temporanea sia succeduta una legge diversa, meno severa, non potrà mai essere applicata al colpevole la legge più favorevole, anche se egli debba essere giudicato sotto l'im perio di questa)). Ed il Manzini, nel suo Commento alla legge che proroga il funzionamen to del Tribunale Speciale, ribadisce il concetto che ]e disposizioni del nuove Codice si applicano per i delitti commessi dal 1°.7.1931 in poi; che
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T RIBUNALE SPECI ALE PE R LA J)! Ff,SA DELLO STATO
per i delitti commessi anteriormente a tale data rimangano applicabili in pieno gli articoli abrogati dalla legge 25.rr.1926, n. 2008; e che questa soluzione discende dalla considerazione che la legge n. 2008 è una legge eccezionale e temporanea rispetto alla quale non sono applicabili i cpv. 1 ° e 2 ° dell'art. 2 del C.P., come è tassativamente disposto dal 3° cpv. dello stesso art. 2. La tesi quindi della difesa non può essere accolta perché manca di ogni fondamento e serietà. Quanto alla configurazione giuridica del reato si osserva che effettivamente non è risultato che il Moulin, l'Albasini ed il ì'vfaffì abbiano concertato fra loro, o preso parte ad un concerto fatto da altri, cli provocare con mezzi idonei la insurrezione armata contro i Poteri de!lo Stato. E perciò mancano gli elementi per ritenere nei loro confronti il reato di cospirazione previsto e punito dall'art. 3 della legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione all'art. 120 del C.P. abrogato. I fatti accertati nei loro riguardi sono, che il Moulin portò da Bruxelles a Milano nel baule a doppio fondo stampe dal titolo « Giustizia e Libertà )> per la diffusione, e le consegnò ali' Albasini, il quale assieme al Maffi provvide a diffonderle nel modo come si è detto avanti. Attraverso molti altri processi svoltisi davanti a questo Tribunale è risultato che « Giustizia e Libertà >> è una organizzazione cospirativa segreta composta di gente che hanno clandestinamente ricostituite ed unificate sotto il nome di << Giustizia e Libertà >> associazioni antinazionali già disciolte nel Regno dalle Autorità. Questa nuova organizzazione, che trae la sua origine dall'estero ad opera di fuorusciti e di rinnegati, e che tenta di estendersi anche in Italia, ha lo scopo di abbattere il Regime Fascista. Sebbene non sia risultato che il Moulin, l' Albasini ed il Maffi appartengano alla detta organizzazione cospirativa, pure è rimasto accertato che le stampe portate dal Moulin, e diffuse a cura dell' Albasini e del Maffi, erano intestate « Giustizia e Libertà >> come ebbe a dichiarare lo stesso Maffi. Non vi è quindi dubbio che si tratta di propaganda, di programmi e metodi di azione di associazioni già disciolte e ricostituite sotto altro nome. E pertanto il fatto riveste i caratteri del reato di propaganda e punito dal 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Alla perpetrazione di detto reato gli imputati Moulin, Albasini e Maffi hanno concorso ciascuno in vario modo, ma la loro responsabilità è uguale per il disposto del cpv. dell'art. 6 della stessa legge, e perciò sono tenuti a rispondere del reato suddetto. Mutata in tal senso la rubrica, si può ritenere assorbito nel delitto di propaganda il reato minore di cui è imputato il Moulin, e cioè d'importazione nel Regno, a scopo di distribuzione, di stampe contrarie all'ordine nazionale dello Stato. E passando all'applicazione delle pene il Tribunale prende norma dell'art. 4, 2° cpv., della legge 25.1r.r926, n. 2008, ed infligge a ciascuno degli
PRIMA PARTE :
SENTENZE
PRONUNZIATE
DAL T.S. D.S.
321
imputati Moulin, Albasini e Maffi 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ritenuto che il Moulin dopo l'espiazione della pena dev'essere espulso dallo Stato Italiano per tassativa disposizione dell'art. 312 C.P. in cui è detto che lo straniero condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per uno dei delitti contro la personalità dello Stato è espulso dallo Stato stesso. Ritenuto inoltre che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 488 C.P.P.. Che il baule e gli altri oggetti sequestrati ai suddetti condannati, in quanto erano destinati alla consumazione del reato, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P.. Ritenuto infine che gli imputati prosciolti, Fossati e Roggi, devono essere posti in libertà, se non detenuti per altra causa, a norma dell'art. 486 C.P. Esercito.
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4, 2 ° cpv., e 6, cpv., legge 25.rr.1926, n. 2008; art. 2, 3° cpv., 3r2 - 240 C.P.; 477- 488 C.P.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Moulin Leo Joseph, Albasini Scrosati Vittorio e Maffi Bruno colpevoli del reato di propaganda sovversiva, ritenendo assorbito in detto reato, nei riguardi del Moulin, la contravvenzione relativa alla importazione delle stampe nel Regno; e, mutata in tal senso la rubrica, li condanna ciascuno a 2 anni cli reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed al pagamento in solido delle spese processuali. Assolve Fossati Arialdo e Roggi Giulio per insufficienza di prove ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Ordina la confisca delle cose sequestrate. Visto l'art. 3r2 C.P. ordina la espulsione del Moulin dallo Stato dopo espiata la pena. Roma, 2.9.r93r - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr. 1932, n. 1403: 21. -
U.S.
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TRIBUNALE SPECIALc PER L.~ DIFESA DELLO STATO
Albasini Scrosati Vittorio viene scarcerato dalla Casa Penale cli Spoleto il ro.n.1932. Detenuto dal 25+r931 al ro.11.1932. Pena espiata : anni r, tnesi 6 e giorni r5. Maffi viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo il ro.rr .1932. Detenuto dal 26-4-1931 al 10.rr.1932. Pena espiata : anni r, mesi 6 e giorni 14. Mou!in Leo Joseph su proposta del Capo del 0overno viene concesso, con decreto di grazia del 2.5.1932, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 3.5.1932. Detenuto dal 10-4-1931 al 3.5.1932. Pena espiata: anni I e giorni 23. Nei confronti di tutti il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 7.12.1932, cessata, per amnistia, l'esecuzione delle pene accessorie della vigilanza speciale e dell'interdizione dai pubblici uffici.
PRIMA PARTE:
SENTENZE
PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 47
Reg. Gen. n. 55/1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli del1a M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Scarabelli Giorgio, nato il 2.3.r912 ad Anzola dell'Emilia (Bologna\ marmista; Boldini Adolfo, nato il 9.12.1905 a Calderara di Reno (Bologna), agricoltore;
La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. n6 del 19.8.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, nei confronti di:
Parisini Sonilio, nato il r4.2.r9n a Calderara di Reno (Bologna), muratore;
Pirri Andrea, nato il 20.9.1894 a San Piero Patti (Messina), chirurgo, scarcerato il 14.6. 193 r;
Graziosi Linceo, nato il r7.4.19n a Calderara di Reno (Bologna), meccamco;
Miselli Mario, non meglio identificato, latitante.
Ccrvellati Giuseppe, nato il 16.2.1906 a Baricella (Bologna), muratore;
Parisini Dante, nato il 22.5.1910 a Castel Maggiore (Bologna), muratore; Caracchi Ercole, nato il 6.8.r9n a Calderara di Reno (Bologna), verniciatore; Testoni Francesco, nato il 31.3.r9r2 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), muratore; Bavieri Teo.filo, nato 1'8.ro.1910 a Crespellano (Bologna), muratore. I MPUTATI
Tutti: 1) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Bologna e Provincia, in epoca anteriore e fino al novembre 1930, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità;
TRIBUNALE SP ECIALE
PER !.A DIFESA DELLO STATO
2) del delitto di cui al 2° cpv. del citato articolo di legge ed al cpv. del1'art. 6 stessa legge per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in correità tra loro, fatto propaganda deaa dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, verbùnente o a mezzo di diffusione di stampe, iscrizioni murali, esposizioni di drappi rossi specialmente ih occasione di ricorrenze comuniste. Lo Scarabelli Giorgio ed il Boldini Adolfo anche: 3) del delitto di cui alla P·P· dello stesso citato articolo di le<rne per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricosti~ito il già disciolto Partito Comunista. Il Graziosi Linceo, il Caracchi Ercole. il Testoni Francesco ed il Bavieri Teo.filo anche: 4) dei reati di cui agli art. 464 n. I - 9 legge sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, per avere portato fuori dalla propria abitazione nelle citate circostanze di tem~o e ?i luogo, senza licenza e senza aver pagato la prescritta tassa governativa, ciascuno una rivoltella. Lo Scarabelli Giorgio, il Boldini Adolfo, il Parisini Dante ed il Testoni Francesco inoltre: 5) del reato di cui all'art. 37 legge di P.S. 1926 per omessa denuncia di arma.
Omissis
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4-6-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 56- 464 n. r - 78- 68 - 72- 75- 31 C.P. 1889; 2- 200215- 228- 229- 240 C.P. vigente; R.D. 28.5.1931, n. 6o1; legge 4.6.1931, n. 674; legge vigente sulle CC.GG.; 485- 551 C.P. Esercito, dichiara Scarabelli Giorgio responsabile dei reati a lui ascritti in epigrafe, ritenuto il reato di appartenenza a un partito disciolto in concorso formale col reato di ricostituzione; dich~ara Bo]dini Adolfo responsabile dei reati di cui ai capi I, 2 e ~ d:lla rubr~c_a e lo assolve per non provata reità dal reato di cui al capo 3; dichiara Pansmi Dante responsabile dei reati di cui ai capi I e 5 della rubrica, assolvendolo per non provata reità dal reato di cui al capo 2; assolve per non provata reità dalle contravvenzioni loro ascritte Graziosi Linceo e .Caracchi Ercole; dichiara Cervellati Giuseppe, Parisini Sonifo, Graziosi Lmceo, Caracchi Ercole> Testoni Francesco e Bavieri Teofilo responsabili
PRIMA PARTE:
S.ENTI;NZE PRONUNZIATE
DAL T.s.n.s.
degli altri reati in epigrafe loro ascritti e colla diminuente per l'età nei riguardi di tutti i predetti meno Boldini e Cervellati e fatto il cumulo giuridico delle pene, condanna alla reclusione: Scarabelli ad anni 7 e giorni 5, Boldini ad anni 5 e giorni 5, Cervellati ad anni 4, Parisini Sonilio ad anni 3, Graziosi Linceo ad anni 3, Parisini Dante ad anni I e giorni 5, Caracchi Ercole ad anni 2, Bavieri Teofilo ad anni 2 e giorni 10, Testoni Francesco ad anni 3 e gioni IO; questi ultimi due inoltre a lire 500 ciascuno di pena pecuniaria; condanna Scarabelli, Boldini e Cervellati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad anni 2 ciascuno di libertà vigilata, e tutti gli altri condannati all'interdizione dai pubblici uffici per ugual durata della pena principale a ciascuno inflitta nonché ad 1 anno ciascuno di libertà vigilata; tutti alle conseguenze di legge. Ordina la confisca delle armi, munizioni e di quant'altro attinente al processo in giudiziale sequestro. Roma, 23.9.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D . 5.n.1932, n. 1403: Scarabelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il r3.n.1932. Detenuto dal 12.n.1930 al 13.11.1932. Pena espiata : anni 2 e giorni 1. Boldini viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto l'u. rr. 1932. Detenuto dal 12.n.1930 all'u.u.1932. Pena espiata : anni I, mesi rr e giorni 29. Cervellati viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 14.11.1932. Detenuto dal 12.u.1930 al 14.rr.1932. Pena espiata : anni 2 e giorni 2. Graziosi viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il ro.1r.r932. Detenuto dal 9.11.1930 al 10.u.1932. Pena espiata : anni r e g10rm I.
I'RlllUNALli SPECIALE PER LA DIFES,\
PRnfA
DELLO STATO
Testoni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il
rn.1r.1932. Detenuto dal 21.u.1930 al ro.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi u e giorni r9. Caracchi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il
ro.rr.1932.
PARTE :
SENTENZE
PRONUNZlATE
DAL T.S .D,S.
Bassi Bruno, nato il 14.8.1907 a Calderara di Reno (Bologna), cestaio, detenuto dal 4.2.1931; Matteucci Ernesto, nato il 9.1.1910 a Bologna, muratore, detenuto dal
4.2.1931; Mengoli Guido, nato il r2.8.r9ro a Calderara di Reno (Bologna), muratore, detenuto dal 4.2.1931;
Detenuto dal 12.11.1930 al 10.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 28.
Fornasari Arsenio, nato il 18.8.1910 a San Giovanni in Persiceto (Bologna), muratore, detenuto dal 4.2.1931;
Bavieri viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 9.11.1932. Detenuto dal 23.11.1930 al 9.11.1932. Pena espiata : anni 1, mesi r r e giorni 16.
Ferrari Ferdinando, nato il 15.12.1910 a Calderara di Reno (Bologna), muratore, detenuto dal 4.2.1931;
Parisini Sonilio viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo il 10.u.1932. Detenuto dal 12.II.1930 al ro.rr .1932. Pena espiata : anni r, mesi II e giorni 28. Parisini Dante, detenuto dal 20. n. 1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 24.r1.r93r. Nei confronti di tu tti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 2r.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero de1le spese di giustizia (art. r D .C.P.S. 22.11.1947, n. 1631). La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 87 del 30.6.193J l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre: a) di non doversi procedere nei confronti di Scarabelli Giorgio, Boldini Adolfo, Graziosi Linceo, Caracchi Ercole, Testoni Francesco e Bavieri Teofilo in ordine al reato di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile per non aver commesso il fatto;
b) di non doversi procedere per non aver commesso il fatto in ordine al reato di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile e di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine agli altri delitti addebitatigli nei confronti di : Masetti Walter, nato il 13.3.19rn a Sala Bolognese (Bologna), muratore, detenuto dal 20.u.1930;
e) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine a tutti i reati loro addebitati, nei confronti di:
Arbizzani Adelmo, nato il 25.2.1902 a San Vitale di Reno (Bologna), contadino, detenuto dal 20.rr.1930; Gaiba Ettore, nato il 13.5.1906 a Castel Maggiore (Bologna), colono, detenuto dal 30.1.1931; Orsini Giuseppe, nato il 16-3-1908 a Calderara di Reno (Bologna), macellaio, detenuto dal 20.u.1930; Baiesi Dino, nato il 4-7.19u a Calderara di Reno (Bologna), fabbro , detenuto dal 4.2.1931; Parmegiani Otello, nato il 17.4.1910 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), calzolaio, detenuto dal 25.11.1930.
TRIBUNALE SPECIALI; l'ER LA DI FESA DI::LLO STATO
Reg. Gen. n. 55/1931
PRIMA PARTE;
SENTENZA N. 48
SENTEKZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
IMPUTATI
Tutti: Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Di visione ; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Tassoni Marx, nato il r2.10.r9u a Bologna, meccanico; Bonazzi Mario, nato il 2.6.1910 a Bologna, operaio meccanico; Stanzani Odoardo, nato il 19.7.1906 a Bologna, falegname; Gi~vannini Alfredo, nato il 12.3. 1906 a Granarolo dell'Emilia (Bologna), meccamco; Piazzi Angelo, nato il 9.10.1909 a Molinella (Bologna), calzolaio; Sabattini Arduino, nato il 20.n.1908 a Sala Bolognese (Bologna), falegname;
r) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Bologna e Provincia in epoca anteriore e fino al novembre 1930 fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Il Tassoni Marx, il Bonazzi Mario, lo Stanz ani Odoardo, il Piazzi Angelo. l'Anderlini Medardo, il Melega Renato, il Lipparini Luigi, il Nannetti Marino anche: 2) del delitto di cui al 2'' cpv. del citato articolo di legge ed al cpv. dell'art. 6 stessa legge per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dej metodi di azione di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo di diffusione di stampe, iscrizioni murali, esposizione di drappi rossi special.mente in occasione di ricorrenze comuniste.
Il Tassoni Marx anche : 3) del delitto di cui alla p.p. dello stesso citato articolo di legge per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista.
Omissis P. Q.M.
Mannini Aristide, nato il 1°.9.1888 a Bologna, meccanico; Anderlini Medardo, n ato il 22.1 r.1908 a Bazzano (Bologna), colono; Melega Renato, nato il 24.8. r899 a San Pietro in Casale (Bologna), muratore; Cappucci Aldo, nato il 12.3.1902 a Sasso Morelli (Bologna\ birocciaio; Bartolini Alberto, nato il 28.rr.1903 a Monteveglio (Bologna), muratore; Lipparini Luigi, nato il 16.9.1897 a Crespellano (Bologna), tranviere; Nannetti Marino, nato il 28.7-r902 a Crespellano (Bologna), operaio; . Natali 0 1iviero, nato 1'8.6.1902 a San Pietro in Casale (Bologna), bracciante.
Letti ed applicati gli art. 4 -6-7 legge 25.u.1926, n. 2008; 56-68 C.P. 1889; 2 - 200 -215-228 - 229-240 C.P.; R.D. 28.5.1931, n . 601; legge 4.6.1931, n. 674; art. 485 - 486 C.P. Esercito, assolve per non provata reità Giovannini Alfredo, Sabattini Arduino, Cappucci Aldo, Nannetti. Marino e Natali Oliviero, per non aver commesso il fatto Lipparini Luigi in ordine ai reati loro ascritti ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa; dichiara Tassoni Marx, Bonazzi Mario, Stanzani Odoardo, Piazzi Angelo, Mannini Aristide, Melega Renato, Bartolini Alberto e Anderlini Medardo responsabili dei reati in epigrafe loro ascritti, colla diminuente per l'età per Tassoni e Bonazzi, e ritenuto per il Tassoni il reato di cui al capo r di epigrafe in concorso formale con quello di cui al capo 3 e fatto il cumulo giuridico condanna alla reclusione: Tassoni anni 7; Stanzani, Piazzi e Anderlini anni 4 ciascuno; Bonazzi, Melega e Bartolini anni 3 ciascuno, Mannini anni 2; Bonazzi all'interdizione temporanea per la durata della pena, gli
TRIB UNALE SPECIALE, PER LA DIFESA DELLO STATO
altri all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; tutti ad anni 2 di libertĂ vigilata e alle conseguenze di legge. Ordina la confisca di quanto in sequestro sia attinente al processo. Roma, 24.9.1931 - Anno IX.
PRIMA PAR1'E:
SEN'l'cKZE
PRON UNZIATE DAL T .S.D.S.
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Melega il 29.9.1931 inoltra, personalmente, istanza di grazia e con decreto di grazia del 18.4.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Il Melega, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 2r.4. 1932. Detenuto dal 3.2.1931 al 21-4-1932. Pena espiata: anni 1, mesi 2 e giorni 18.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. r403:
Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. r7.1r.I945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.11.1947, n. I631). La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 84 del 30.6.1931 l'accusa nei confronti dei sopr-aspecificati imputati dichiarò, inoltre:
Tassoni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 14.11.1932. Detenuto dall'8.11.1930 al 14.11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 6.
solo Tassoni Marx - in o~dine al reato di ricostituzione del Partito Comunista per non aver commesso il fatto;
Bonazzi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il IO.II.I932. Detenuto dal r2.1r.1930 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni I, mesi II e giorni 28.
b) di non doversi procedere, per insuffic ienza di prove, in ordine al delitto di appartenenza al Partito Conmnista nei confronti di Sabattini Arduino, Giovannini Alfredo, Mannini Aristide, Cappucci Aldo, Bartolini Alberto e Natali Oliviero;
Stanzani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida il 12.II.1932. Detenuto dal 23.1.1931 al 12.n.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 19.
e) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine ai delitti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda della dottrina e dei metodi d'azione del suddetto partito nei confronti di :
a) cli non doversi procedere nei loro confronti - con l'esclusione del
Stagni Domenico, nato il 14.9.1908 ad Argenta (Ferrara), meccanico) detenuto dal 12.II.1930;
Mannini viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pesaro il l0,II.I932. Detenuto dal 2r.r2.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: ann i 1, mesi IO e giorni 19.
Mazza Umberto, nato il 18.8.1907 a Bologna, falegname, detenuto dal 26.r.1931;
Anderlini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (Napoli) il 12.II.I932. Detenuto dal 3.2.1931 al 12.II.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 9.
Ferrucci Nullo, nato il 27. r. 1907 a Sheneberc (Berlino), barbiere, detenuto dal 13.n.1930;
Bartolini viene scarcerato dalla Casa Penale di Bari il 12. 1r. 1932. Detenuto da1J'8.2.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 4.
Sabattini Azzolino, nato 1'8.3.1907 a Sala Bolognese (Bologna), muratore, detenuto dal 24.r.r93r;
Rigosi Angiolino, nato il 5.3.1897 a Bologna, muratore, detenuto dal 2.12.1930; Vecchietti Felice, nato il 4.7.1902 a San Giorgio di Piano (Bologna), calzolaio, detenuto dal 22.II.1930;
33 2
TRIBUNALE SPECV\LE PER I.A DI FESA DELLO STATO
Zanasi Marcello, nato il 12.7. r903 a Minerbio (Bologna), muratore, detenuto dal 23.11.1930; Vitali Gemmino, nato il 2r.r.r902 a San Pietro in Casale (Bologna), bracciante, detenuto dal 23.11.1930;
PRIMA
PART E:
SENTENZE
PROK UKZfATE
Reg. Gen. n. 55 / 1931
DAL 'l'.S . O.S.
,,.., .,
_),),)
SENTENZA N. 49
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Baccillieri Aldo, nato il 19+ r900 a San Pietro in Casale (Bologna), calzolaio, detenuto dal 23.11.1930;
Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione;
Bonetti Cesare, nato il 4.4.1902 a San Pietro in Casale (Bologna), cruardiafi.li telefonici, detenuto dal 22.rr.1930; t>
Giudici : Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
~acòari Giuseppe, nato il 28.6.1906 a San Pietro in Casale (Bologna), bracciante, detenuto dal 22.1r.r930;
Giudice Relatore: Presti Giovanni;
ha pronunciato la seguente
. Onofri Augusto, nato il 4.r1.r902 a San Pietro in Casale (Bologna), opera10, detenuto dal 23.rr.1930;
SENTENZA
Mazzoli Francesco, nato il 9-3.1906 a San Pietro in Casale (Bologna), bracciante, detenuto dal 22.11.1930.
nella causa contro:
La Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre, l'accusa nei confronti dei latitanti:
Venturoli Remigio, nato il 23.2.1912 a Granarolo dell'Emilia (Bologna), fornaio;
Lenzarini Cesare, nato il 9.7.1896 a Crespellano (Bologna), muratore;
Foresti Agostino, nato il 18.5.1909 a Bologna, meccanico;
Ponti Agostino, nato il 15.rr.1906 a Castenaso (Bologna), calzolaio;
Be~ardi Giuseppe, nato il 15.12.1891 a Massa Lombarda (Ravenna), meccamco ;
Gelsomini Alfonso, nato il 4.2. r9rr ad Ozzano dell'Emilia (Bologna), muratore;
Chiarini Gaetano, nato il 30.3.1898 a Baricella (Bologna), operaio.
Bortolotti Vittorio, nato il 27. rr.1905 a San Lazzaro di Savena (Bologna), meccarnco;
Nei. confronti dei sopraspecifìcati imputati il T .S.D.S., con ordinanza emessa rn camera di consiglio il 25. r. 1933, revocò il mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore e dichiarò di non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati loro addebitati perché estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403.
Ottani Agostino, nato il 6.3.1907 a Bologna, meccanico; Amadori Sigfrido, nato il 29.9.1908 a Cadoneghe (Padova), meccantco.
IMPUTATI
Tutti:
1) del delitto di cui all'art. 4, r" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Bologna e Provincia, in epoca anteriore e fino al novembre 1930 fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 2) del delitto di cui al 2" cpv. del citato articolo di legge ed al cpv. dell'art. 6 stessa legge per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in correità tra loro, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo cli
334
TRLBUKALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
diffusione di stampe, iscrizioni murali, esposizioni di drappi rosst specialmente in occasione di ricorrenze comun.iste. Il Foresti Agostino inoltre: 3) del delitto di cui alla p.p. dello stesso citato articolo di legge per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista.
Omissis
I'. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4 -6-7 legge 25. n .1926, n. 2008; 56-68-78 C.P. 1889; 2-200-215-228-229-240 C.P.; R.D. 28.5.1931, n. 6or; legge 4.6.1931, n. 674; art. 551 C.P. Esercito, dichiara Foresti Agostino, Venturoli Remigio, Ponti Agostino, Gelsomini Alfonso, Bortolotti Vittorio, Ottani Agostino, Amadori Sigfrido, responsabili dei reati in epi<rrafe loro ascritti, . b ntenuto pel Foresti il reato di cui al capo 1 d'accusa in concorso formale con quello di cui al capo 3 col beneficio dell'età per Venturoli e Gelsomini, fatto il cumulo giuridico, condanna alla reclusione: Foresti 8 anni, Ponti 4 anni, Ottani, Bortolotti e Amadori 3 anni ciascuno, Ve.nturoli e Gelsomini 1 anno e 6 mesi ciascuno; tutti alle conseguenze di legge; Venturoli e Gelsomini all'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena e anni r ciascuno di liber tà vigilata e tutti gli altri àll'interdizione perpetua e ad anni 2 ciascuno di libertà vigilata. Ordina la confisca di quanto in sequestro sia attinente al processo. Roma, 25.9.1931 - Anno IX.
Seguono le fome del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.1932, n. 1403: Foresti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Parma il 7.11.1933. Detenuto dal1'8.rr.1930 al 7.11.1933. , Pena espiata: anni 2, mesi rr e giorni 29.
PRIMA l';\RTE :
SENTENZI; f'RO Nu.NZIAT'E
DAL T .S.D.S.
335
Il 28.3.1938 inoltra istanza di grazia per la revoca dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nella suddetta istanza dichiara, tra l'altro: « nei tre lunghi anni di carcere la mia più che sofferenza fisica fu una sofferenza morale. Infatti scontavo una pena per una causa che non conoscevo neppure, e che seouii per brevissimo tempo, un po' per la mia inesperienza della vita, un po' per l~gnoranza delle leggi; in car cere ebbi tutto il tempo per meditare. Io sono soprattutto un italiano, orgoglioso della mia terra e della mia razza, mio padre diede la sua vita per la grandezza di questa bella Italia e io voglio essere degno di mio padre e della mia Patria. Ho segu.ìto in questi ultimi anni la rapida evoluzione del popolo italiano che, saggiamente guidato; ha saputo ridare all'Italia l'Impero; ho pianto di gioia per la gigantesca opera della mia bella Patria, verso ]a qua)e tutto il mondo converge gli occhi! ». Con decreto di grazia dell'8.8.1938 viene concesso il condono condizionale della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici: Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma i.1 29·7· 194°· Ponti viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 10.11.1932. Detenuto dal I2.II.I930 al IO,II.I932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 28. Bortolotti viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 12.rr .1932. Detenuto dal 13.11,1930 al 12.11.1932. Pena espiata: anni I , mesi I r e giorni 29. Ottani viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano l'II. n .1932. Detenuto dal 6.u .1930 all'n.rr.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 5. A.madori viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'n.11.1932. Detenuto dal 13.rr.1930 all'rr.u.1932. Pena espiata : anni 1, mesi II e giorni 28. Gelsomini, detenuto dal 13.11.1930, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 12.5.1932. Venturoli, detenuto dal 13.1r.1930, viene scarcerato, per fine pene!-, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 12.5.1932. Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.u.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia.
PRIMA P ARTE:
TRIBUNALE SPECfAL E PER LA Dir-ESA DELLO STATO
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
337
La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 85 del 30.6.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspeci.fìcati imputati dichiarò, inoltre:
Baffè Luigi, nato il 15.ro.1908 ad Imola (Bologna), calzolaio, detenuto dal I2.II.1930.
a) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto - ad eccezione di Foresti Agostino - in ordine al delitto di aver ricostituito il Partito Comunista, nei confronti di Ponti Agostino, Gelsomini Alfonso, Bortolotti Vittorio, Ottani Agostino e A.madori Sigfrido;
La Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre, l'accusa in ordine a tutti i reati addebitati al coimputato Foresti Agostino nei confronti del latitante:
b) cli non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine al delitto di aver ricostituito il Partito Comunista e, per insufficienza di prove, in ordine ai reati di aver appartenuto al Partito éomunista e di aver fatto propaganda della dottrina e dei metodi di azione del suddetto partito nei confronti di :
Dal Registro generale del 1931 non risulta, però, che sia stata emessa nei confronti del sopraspecifì.cato Venturelli una sentenza dal T .S.D.S. negli anni successivi al 1931.
Venturelli Adelmo, nato il 20.10.1905 a Baricella (Bologna).
Fossa Gino, nato a Medicina (Bologna), il 13+1909, muratore, detenuto dal 14.11.1930; Rubini Eliseo, nato il ro.7-1910 a Deredinger (Svizzera), muratore, detenuto dal 15.11.1930; Dall'Aglia Renzo, nato il 21.8.1913 a Bologna, meccanico, detenuto dal 22.1.1931; Gualandi Walter, nato il 7.5.1913 a Bologna, operaio, detenuto dal 22.1.1931; Magrini Bruno, nato il 3.10.1912 a Bologna, barbiere, detenuto dal 14.n.1930; Zotti Sabatino, nato il 21.12.1901 ad Imola (Bologna), fontaniere , detenuto dal 14.II.1930; · Palmieri Elio, nato il 1°.2.1912 a Bologna, colono, detenuto dal 13.11.1930; Benvenuti Gino, nato il 22.5.1907 ad Argenta (Ferrara), muratore, detenuto dal 13. 1r.1930; Neri Daniele, nato il 3.5.19II a Budrio (Bologna), calzolaio, detenuto dal 12.n.1930; Tosarelli Bruno, nato l'II.I2.1912 a Castenaso (Bologna), meccanico, detenuto dal 12.11.1930; Biagini Roberto, nato il 25+1906 a Casalecchio di Reno (Bologna), meccanico, detenuto dal 12.u.1930; Franchi Cesare, nato il 14.9.1907 a Bologna, meccanico, detenuto dal 23.1.1931; 22. -
U.S.
TRIBUN.~LE SPECII\LE l' ER LII DIF ESA DELLO STATO
Rcg. Gen. n. 55 / 1931
SENTENZA N. 50
Il Tribunale Speciale per la difesa de.Ilo Stato composto da:
Presidente·: Ciacci Augusto, Generale di . Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Ram baldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
PRIMA
PARTE:
SEN'!'E>IZE
PRONUNZit\'l'E
DAL T . S.D.S.
339
in correità fra loro, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo di diffusione di stampe, iscrizioni murali, esposizioni di drappi rossi, specialmente in occasione di ricorrenze comuniste. Il Roveri ed il Calari anche : 3) del delitto di cui alla p.p. dello stesso citato articolo di legge per avere., sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista. Il Roveri, il Calari Monaldo ed il Lollini Carlo in.fine :
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro:
4) del reato di cui all'art. 37 legge di P.S. 1926 per omessa denunzia di armi. Reato accertato in territorio di Bologna e Borgo Panigale al momento dei rispettivi arresti.
Roveri Mario, nato il 28.1.19rr a Sala Bolognese (Bologna), muratore;
Omissis
Calari Monaldo, nato il 20.1.1914 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), calzolaio: Simoncini Romeo, nato il ro.10.r908 a Malalbergo (Bologna), muratore; Bonazzi Remormo, nato il 7.10.1913 a Borgo Panigale (Bologna), contadino; Pizzoli Mario, nato il 25.3.r9r2 a Borgo Panigale (Bologna), falegname; Tabellini Dino, nato il 27.3. 1913 a Bologna, colono; Lollini Carlo, nato il 5.5.1909 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), segantino; Merli Arvedo, nato il 14.5.1907 a San Giovanni in Persiceto (Bologna), fattorino di biblioteca; Baravelli Beltrando, nato il 3.8.1902 a Calderara di Reno (Bologna), muratore. IMPUTATI
Tutti:
1) del delitto di cui all'art. 4, r" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Bologna e Provincia, in epoca anteriore e fino al novembre 1930, fa tto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 2) del delitto di cui al 2" cpv. del citato articolo di ìegge ed al cpv. dell'art. 6 stessa legge per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo,
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4-6-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 37- 16 legge di Pubblica Sicurezza 1926; 28- 55- 5668- 72 C.P. 1889; 2-200-215-228-229-240 C.P.; 551-485-486 C.P. Esercito; R.D. 28.5.r93r, n. 6or; legge 4.6.1931, n. 674, assolve per non provata reità dai reati loro ascritti Tabellini Dino e Lollini Carlo ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa; assolve per non provata reità Roveri Mario dal reato di cui al capo 3 di accusa, Calari Monaldo dai reati di cui ai capi 2, 3 e 4 e Bonazzi Remormo e Pizzoli Mario da quello di cui al capo 2 d'accusa; dichiara Roveri, Calari, Bonazzi, Simoncini Romeo, Merli Arvedo, Pizzoli e Baravelli Beltrando responsabili degli altri reati a ciascuno ascritti e in considerazione dell'età minore per Roveri, Calari, Bonazzi e Pizzoli e fatto il cumulo giuridico condanna alla reclusione: Doveri ad anni 4 e giorni 5, Simoncini ad anni 4, Merli e Baravelli ad anni 3 ciascuno, Calari, Bonazzi e Pizzoli ad 1 anno ciascuno; tutti alle conseguenze di legge; Pizzoli e Roveri all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena; Simoncini, Merli e Baravelli a quella perpetua; Roveri, Simoncini, Merli e Baravelli ad anni 2 ciascu11o cli libertà vigilata. Ordina la confisca delle armi e di quant'altro in sequestro attinente al processo. Roma, 26.9.1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
3 40
TRI BU:s/ALE SPECIALE l>J',R U \
DIFESA DELLO ST,ITO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11. r932, n. r403: Roveri viene scarcerato dalla Casa Penale di Pallanza il r2.n.1932. Detenuto dal 12.1r.r930 al 12.r r.1932. Pena espiata: 2 anni. Simoncini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria l'n. rr.1932. Detenuto dal 20.n.1930 all'u.11.1932. Pena espiata : anni 1, mesi II e giorni 2r. Merli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'rr.n .1932. Detenuto dal 14.rr.1930 all'II.rr.1932. Pena espiata: anm r, mesi n e giorni 27. Baravelli il 17-r.1932 inoltra, personalmente, al Capo del Governo istanza di grazia. Con decreto di grazia del 25+ 1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dal Penitenziario di Nisida (Napoli) il 29.4.1932. Detenuto dal 15.11.1930 al 29.4.1932. Pena espiata: anni r, mesi 5 e giorni 14. Bonazzi detenuto dal 4.2.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 3.2.r932. Riabilitato dalla Corte di AppePo di Roma con sentenza del 30.6.1938. Pizzo.li detenuto dal 4.2.193r viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 3.2.1932. Riabilitato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 25.r.r94r. Calari detenuto dal 20.rr.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 19.11.1931. La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 86 del 30.6.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecifÏcati imputati dichiarò, inoltre: a) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto - ad eccezione di Roveri Mario e -Calari Monaldo - in ordine al delitto di aver ricostituito il Partito Comunista, nei confronti di Simoncini Romeo, Bonazzi Re-
PRIMA PAR'!'E:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
34 1
mormo, Pizzoli Mario, Tabellini Dino, Loll.ini Carlo, Merli Arvedo e Baravelli Beltrando;
b) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine al delitto di aver concertato tra loro e altri << fatti diretti a suscitare la guerra civile Âť nei confronti di Roveri Mario e Simoncini Romeo; e) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine al delitto di aver ricostituito il Partito Comunista e, per insufficienza di prove, in ordine ai reati di aver fatto propaganda della dottrina e dei metodi di azione ciel suddetto partito nei confronti di: Lipparini Guglielmo, nato il 23.6.1913 a Zo.la Predosa (Bologna), fabbro, detenuto dal 4.2.r93r; Dozza Vittorino, nato il 9.r.r906 ad Anzo 1 a dell 'Emilia (Bologna), operaio, latitante; Dozza Arcisio, nato il 27.6.1912 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), operaio, detenuto dal 4.2.1931; Borghi Camillo, nato il 20.7.r9rr a Villa Poma (Mantova), muratore, detenuto dal 14.2.1931; Montanari Umberto, nato il 10.2.1906 a Bologna, meccanico, detenuto dai 3.2.1931; Benazzi Adelmo, nato il 18.2.1908 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), contadino, detenuto dal 14-II.1930; Serra Marino, nato il 29.3.1908 a San Giovanni in Persiceto (Bologna), operaio, detenuto dal 14.rr.1930.
34 2
PRIMA PARTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA1'0
Reg. Gen. n. 55 /1931
SENTENZA N. 51
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
343
1930 fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità ;
Il Tribunale Speciale per la difesa delìo Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
2) del delitto di cui al 2° cpv. del citato articolo di legge ed al cpv. dell'art. 6 stessa legge per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in correità tra loro, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo di diffusione di stampe, iscrizioni murali, esposizioni di drappi r ossi specialmente in occasione di ricorrenze comuniste. Il Venzi Ernesto e Marchesi Ferruccio anche: 3) del delitto di cui alla P·P· dello stesso citato articolo di legge per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, r icostituito il già disciolto Partito Comunista. Il Vincenzi Ivo e Gamberini Francesco inoltre:
nella causa contro: Venzi Ernesto, nato il 9.10.1908 a Bologna, operaio; Marzoli Ettore, nato il 19.11.1909 a Bologna, elettricista; Maini Giorgio, nato il 21.6.19rr a Bologna, fabbro; Musi Giocondo, nato il 16.10.1914 a Bologna, muratore; Reggiani Duilio, nato il 9.1.19rr a Crevalcore (Bologna), falegname; Neri Giorgio, nato il 17.9.1913 a Bologna, muratore; Cavalazzi Giuseppe, nato il 6.10.1906 a Bologna, nichelatore;
4) dei reati di cui agli art. 464 n. I, cpv. e 9 legge CC.GG. 30.12.1923, n. 3279, per avere portato fuori dalla propria abitazione, nelle citate circostanze di tempo e di luogo senza licenza e senza aver pagato la prescritta tassa governativa, ciascuno una rivoltella. Il Vincenzi Ivo infine:
5) del reato cli cui all'art. 37 legge di P.S. 1926 per omessa denuncia di arma. Reato accertato, in occasione di perquisizione domiciliare in Casalecchio di Reno il 20.n.1930. Omissis
Marchesi Ferruccio, nato l'rr.7.1906 a Bologna, facchino; Pancaldi Rino, nato il 14.1.1908 a Bologna, operaio; Vi~cenzi Ivo, nato il 26.12.19ro a San Giovanni in Persiceto (Bologna), cementrsta; Zanasi Libero, nato il 2.10.1907 a Bazzano (Bologna), muratore ; Betelli Dante, nato il 1°.2.19II a Monte San Pietro (Bologna), carrozzaio; Gamberini Francesco, nato il 4.6.1910 a Borgo Panigale (Bologna), fabbro. IMPU TA TI
Tutti:
1) del delitto di cui all'art. 4, r cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, 0
per avere, m Bologna e Provincia, in epoca anteriore e fino al novembre
P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 4-6-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 37- r6 legge di P.S. 1926; 55-56-58-68-72-78 ~.P. 1889; 2-200-215-228-229-240 C.P.; 488 C.P.P.; 551-485 C.P. Esercito; R.D. 28.5.1931, n. 601; legge 4.6.1931, n. 674, assolve per non provata reità dal reato di cui al capo 2 d'accusa Musi- Giocondo, Neri Giorgio, Cavalazzi Giuseppe e Pancalcli Rino e dalle contravvenzioni di cui al capo 4 Vincenzi Ivo e Gamberini Francesco; dichiara i predetti nonché Venzi Ernesto, Marzoli Ettore, Maini Giorgio, Reggiani Duilio, Marchesi Ferruccio, Zanasi Libero, Betelli Dante responsabili degli altri reati in epigrafe loro ascritti , ritenuto per Venzi e Marchesi il reato di cui al capo 1 della rubrica in concorso formale con quello di cui al capo 3, e in considerazione della minore età per Marzoli, Maini, Musi, Reggiani, Neri, Vincenzi, Betelli e Gamberini e fatto il cumulo giuridico delle pene condanna alla reclusione : Venzi ad anni 9, Marchesi ad anni 8, Marzoli, Reggiani, Cavalazzi, Zanasi e Pan-
344
TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO
caldi ad anni 4 ciascuno, Vincenzi ad anni 3 e giorni 5, Betelli e Gamberini .ad anni re mesi 6 ciascuno, Maini ad anni 2, Musi e Neri ad anni r ciascuno; tutti meno Neri e Musi ad anni 2 ciascuno di libertĂ vigilata; tutti i minori meno Musi all'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena e gli altri a quella perpetua; dichiara l'obbligo solidale dei condannati al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca del'.e armi, munizioni e di quant'altro in sequestro abbia attinenza col processo.
PRI~IA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE
DAL l',S,D.S,
345
Reggiani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza l'rr.rr.1932. Detenuto dal 7.rr.1930 all'rr.rr.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 4. Cavalazzi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il I2.I r.1932. Detenuto dal 9.rr.1930 al 12.11.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 3.
Roma, 28.9.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Venzi per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n~ 1403, avrebbe dovuto essere scarcerato il 6.rr.1934. Si associa a una istanza cli grazia inoltrata dal padre il 24.8.1932; istanza accolta. . Con decreto di grazia del 26.r.1933 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Saluzzo il 2.2.1933. Detenuto dal 7.rr.1930 al 2.2.1933. Pena espiata: anni 2, mesi 2 e giorni 25. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.1 r. 1932, n. r403: Marchesi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 6.1r.r933. Detenuto dal 7.rr.1930 al 6.rr.1933. Pena espiata: anni 2, mesi r r e giorni 29. Zanasi viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze ]'rr.rr.1932. Detenuto dal 7.11.1930 all'rr .rr.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 4. Marzoli viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto l'rr.rr.1932. Detenuto dal 7.rr.1930 all ' rr.rr .1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 4.
Pancaldi viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 12.11.1932. Detenuto dal ro.rr.1930 al 12.rr.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 2. Vincenzi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il 10.r r. r932. Detenuto dal 7.II.1930 al 10.1r.r932. Pena espiata: anni 2 e giorni 3. Maini detenuto dal 7.1r.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 6. u.1932. Gamberini detenuto dal 7.rr.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 6.5.1932. Betelli detenuto dal 7-n.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie cli Roma il 6.5.1932. Riabilitato con sentenza della Corte di Appello di Roma del 24.1.1939. Neri detenuto dal 7.11.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 6.u.1931. Musi detenuto dal 7.r r. 1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 6.rr.r93r. La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 83 del 30.6.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre: a) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine al delitto di aver ricostituito il Partito Comunista, nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati, ad eccezione di Venzi Ernesto;
b) di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine
l'R!BUNALE S1>EClALJi PER LA DffESA DELLO STATO
al delitto di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile, nei confronti di Vincenzi Ivo e Gamberini Francesco. La Commissione Istruttoria pronunziò, inoltre, l'accusa nei confronti dei latitanti : Nannetti Nino, nato il 29.4.1906 a Bologna, meccanico. Garelli Luigi, nato il 13.5.1906 a Castelfranco Emilia (Modena). Dal Registro generale del 1931 non risulta, però, che sia stata emessa nei confronti di Nannetti Nino e Garelli Luigi una sentenza dal T.S.D.S. negli anni successivi al 1931.
PRIM/\ PARTE:
SE1'TENZE l'RONUNZIJ\TE
Reg. Gen. n. 55 / 1931
DAL T .S.D.S.
347
SENTENZA N. 52
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Pres ti Giovanni; Giudici : Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro: Turrini Bruno, nato il 4.3.19u ad Anzola dell'Emilia (Bologna), meccamco; Ruggeri Marino, nato il 23.10.1909 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), muratore; Peli Primo, nato il 24.5.1907 ad Anzo!a dell'Emilia (Bologna), muratore; Proni Alberto, nato il 15+1913 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), muratore; Fiorini Avellino, nato il 16.3.1908 ad Anzola dell'Emilia (Bo!ogna), fontaniere; Lorenzoni Nello, nato il 12.6.r9II ad Anzola dell'Emilia (Bologna), falegname; Guazzaloca Ettore, nato il 28.3.r9rr ad Anzola dell'Emilia (Bologna), muratore; Turrini Primo, nato il 30+1913 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), fabbro; Trentini Adolfo, nato il 29.rr.1912 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), muratore; Guizzardi Gildo, nato il 29.4.19rr ad Anzola dell'Emilia (Bologna), metallurgico; Carpanelli Doviglio, nato il 6.8.1910 ad Anzola dell'Emilia (Bologna), muratore.
PRIMA P,\RTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA OELLO STATO
349
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
IMP UT ATI
Tutti:
SEKTE)IZE PROXUNZI ATE DAL T.S.D.S.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932,
r) del delitto di cui all'art. 4, r0 cpv., della legge 25.1 r. r926, n. 2008, per avere, in Bologna e Provincia, in epoca anteriore e .fino al novembre 1930 fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Il Turrini Bruno, Ruggeri Marino e Carpanelli Doviglio anche:
2) del delitto di cui al 2~ cpv. del citato articolo di legge ed al cpv. dell'art. 6 stessa legge per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in correità tra loro, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo di diffusione di stampe, iscrizioni mura!i, esposizioni di drappi rossi specialmente in occasione di ricorrenze comuniste. Omissis
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4- 6- 7 legge 25.rx.1926, n . 2008 ; 55 - 56 - 68 C.P. r889; 488 C.P.P.; 2-200-215-228 - 229-240 C.P.; legge 4.6.1931, n. 674; R.D. 28.5.1931, n. 601; 551 -485- 486 C.P. Esercito, assolve per non provata reità Peli Primo, Fiorini Avellino, Lorenzoni Nello e Trentini Adolfo dall 'imputazione loro ascritta ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa; dichiara Ruggeri Marino, Turrini Bruno, Proni Alberto, Guazzaloca Ettore, Turrini Primo, Guizzardi Gildo e Carpanelli Doviglio responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti, colla diminuente per l'età per tutti, meno che pe] maggiorenne Ruggeri, e fatto il cumulo giuridico delle pene, condanna alla reclusione: Ruggeri ad anni 4, Turrini Bruno ad anni 3, Carpanelli ad anni 2, Proni, Guazzaloca, Turrini Primo e Guizzardi ad anni r ciascuno; Ruggeri all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e gli altri a quella temporanea per la durata della pena; tutti, meno Proni, Turrini Primo, Guazzaloca e G uizzardì, ad anni 2 ciascuno di libertà vigilata; dichiara l'obbligo solidale dei condannati al pagamento delle spese processuali; ordina la confisca di quanto in sequestro sia attinen te col processo. Roma, 29.9.1931 - Anno IX.
n. 1403: Ruggeri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di F ossano il
12.rr.1932. Detenuto dal 14.rr.1930 al r2.u.r932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 28. Turrim Bruno viene scarcerato da)Ja Casa Penale di Viterbo il 10.II.1932. Detenuto dal 7.rr.1930 al 10.n.1932. Pena espiata: anni 2 e giorni 3. Carpanelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 10.rr.1932. Detenuto dal r4.2.r931 al IO.II. r932. Pena espiata : anni 1 , mesi 8 e giorni 26. Proni detenuto dal 22.u.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 2r.1 r. 193 r. Guazzaloca detenuto dal 14.2.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.2.1932. Turrini Primo detenuto dal 14.2.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.2.1932. Guizzardi detenuto dal 16.2.193 r viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.2.1932. Nei con&onti di tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.u.1947,
n. 1631). La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 88 del
30.6. 1931, l'accusa nei confronti dei sopraspccifìcati imputati dichiarò, inoltre :
a) di non doversi procedere nei loro confronti, per non ave~ commesso Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
il fa tto in ordine al delitto di aver ricostituito il Partito Comumsta;
'
TRlBUN'ALE SPliCIALE PER LA DIFESA DELLO ST.'ITO
35°
b) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Turrini Bruno in ordine al reato di aver portato fuori dalla propria abitazione, senza alcuna licenza, una rivoltella; .
PRIMA P,\RTE :
Reg. Gen. n. 344 / 1931
dal 13.11.1930;
SENTENZA N. 53
Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;
délitto di aver fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista nei confronti di Peli Primo, Proni Alberto, Fiorini Avellino, Lorenzoni Nello, Guazzaloca Ettore, Turrini Pr imo, Trentini Adolfo e Guizzardi Gildo;
Capelli Antonino, nato il 20.1r.19rr a Bologna, muratore, detenuto
35 1
Il Tribunale Specia'e per la difesa dello Stato composto da:
e) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine al
d) di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine ai reati di av_er appartenuto al Partito Comunista e di aver fatto propaganda della dottrma, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista nei confronti di:
SENTE!'>ZE PROJ\U::--!ZlATE D,\L T,S.D .S.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel'.a causa contro: Biardi Aurelio, nato il 25.8.1887 a T reviglio (Bergamo), meccanico;
Panzarini Lino, nato il r6-4-19ro a Gazzo Veronese (Verona), muratore, detenuto dal 14.2.1931.
Pagani Giuseppe, nato il 1".6.1884 a Merlino (Milano), meccanico; Vacchelli Francesco, nato il 14.3.1888 a Milano, meccanico; Pierantoni Ugo, nato il 9.12.1883 a Senigallia (Ancona), lattoniere; Capriotti Canzio, nato il 2.3.1880 a Montalto delle Marche (Ascoli Piceno), falegname. IMPUTATI
Tutti: del delitto di cui al cpv. dell'art. 3 della legge 25.rr.1926, in relazione ail'art. 2 della stessa )egge ed agli art. 120 - 252 C.P. 1889, per avere in Milano, nel 1930, mediante diffusione di stampati editi a cura dell'associazione segreta rivoluzionaria « Giustizia e Libertà» istigato alla guerra civile ed alla insurrezione armata contro i Poteri dello Stato.
n.
2008,
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che, per ultimi, ebbero coi loro difensori la parola,
JL TRIBUNALE
Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare
35 2
TRlll U:-11\LE SPECI ALE PER L \
D! FESA DELLO STATO
IN FAT'DO ED IN DIRITTO
Attraverso la istruttoria ed il dibattimento a carico di Bauer, Rossi, Ceva (r) ed altri emerse che nell'ottobre 1930 le Questure di Milano e di Bergamo avevano accertato gravi responsabili tà nei confronti dei suddetti. In quanto ad opera di elementi antinazionali, reclutati fra gli antifascisti, i repubblicani, i sovversivi ed i demoliberali si era costituita in Italia una organizzazione clandestina rivoluzionaria denominata « Giustizia e Libertà>>. Si tenevano numerose r iunioni segrete, si confezionavano bombe, si divulgavano opuscoli sovversivi a base di calunnie e di notizie allarmistiche ed a sostegno di tale criminosa attività si incettavano fondi mediante la emissione ed il rilascio di appositi buoni. Come è stato ampiamente provato, tale organizzazione era alle dirette dipendenze del fuoruscitismo francese e particolarmente del Rosselli, Tarchiani, Lussu, Cipriani, Salvemini, Cianca e Facchinetti. Numerosa corrispondenza, scritta in inchiostro simpatico e sequestrata durante le prime indagini e durante le more dell'istruttoria, documenta le direttive impartite da costoro per una azione violenta che avrebbe dovuto organizzarsi in Italia per l'abbattimento del Governo e ch'essi predetti individui avrebbero continuato a dirigere pur rimanendo a Parigi. L'associazione infatti propagandava tra i suoi adepti la necessità di procurare con ogni mezzo l'azione violenta, di apprestare squadre d'azione per abbattere il Governo Fascista, di costituire un Governo provvisorio e di convocare, anche contro la volontà della Corona, la costituente. Né si peritava di qualificare « eroe nazionale J> l'anarchico De Rosa che aveva attentato alla vita del Principe Ereditario ; di incitare alla rivolta il Sergente aviatore Viezzoli che facendo uso del suo apparecchio militare avrebbe dovuto volare su Roma come già il Bassanesi su Milano; e di apprestare infine, con materiale esplodente ed incendiario venuto d 'oltre confine, delle bombe con sistema di orologeria che avrebbero dovuto contemporaneamente esplodere in vari uffici statali del Regno. Dal contenuto incendiario propagandistico dello stesso materiale stampato alla macchia emerge la continua istigazione alla guerra civile nonché alla insurrezione armata contro la costituzione dello Stato. Eccitando gli animi timorosi degli affiliati con l'obiettare: « Ma si dice, i fascisti hanno le armi, noi no! N on è vero. Solo una piccola minoranza di fascisti tiene in perm anenza le armi. La grande maggioranza, se colta di sorpresa, è disarmata. Inoltre gli operai hanno gli strumenti di lavoro che in un corpo a corpo sono preziosi. Poi sono le armi dei fascisti che si posso.no fac ilmente conquistare ; ci sono infinite armi nascoste nelle case e sottoterra; poi c'è il numero:
(r) V. sentenza del T .S.D .S. n. 3'-} del 30.5.193r.
PRI~IA P ARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAI, T .S.D.S.
35 3
e se i fas cisti osassero di tirare sul popolo in rivolta, si scaverebbero la fossa con le loro mani >>. In seguito a diligenti indagini ed abili pedinamenti gli agenti di P.S. poterono stabilire che taluni operai delle officine << Alfa Romeo >) si erano accodati al movimento concentrazionista rivoluzionario, in genere capeggiato nel Regno dagli intellettuali antifascisti, e cioè il Pagani, il Biardi, il Vacchelli ed il Pierantoni. Dalle confessioni stesse degli imputati, anche se attenuate maggiormente a dibattimento, e dalle chiare e precise testimoniali risultò : Che il Pagani, già fervente socialista militante tanto che fu consigliere comunale a Milano nella amministrazione rossa Filippetti, condannato per espatrio clandestino, ebbe dal suaccennato materiale della « Giustizia e Libertà )) e come da incarico avuto dal Vacchelli, ne passò al Biardi perché a sua volta ne curasse la diffusione. Che il Vacchelli, diffidato politico, ebbe un pacco di circa 20 copie di detti stampati clandestini da un compagno di fede e ne diede al Pagani. Che il Biardi, già noto socialista, ricevette del materiale della « Giustizia e Libertà >l dal Pagani e dal Pierantoni. Che il Pierantoni, di salute cagionevole ma completamente responsabile dei suoi atti, noto anarchico schedato, a sua volta ebbe stampe clandestine: però non fo possibile accertare da quale compagno di fede gli siano state date. A vendo egli, in un primo tempo istruttorio, ma in un modo contraddittorio, accusato il Capriotti Canzio e poscia insistentemente sempre escluso che la consegna gli fosse stata effettuata dal detto Capriotti. La difesa pur ammettendo la materialità dei fatti criminosi come ascritti in rubrjca sostiene che nella fattispecie non si concreta l'ipotesi giuridica del reato di cui all'art. 3, cpv., della legge 25.1r. 1926, n. 2008, ma dell'art. 4 della stessa legge. Ossia della propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione delle associazioni, organizzazioni o parti ti già disciolti per ordine della Pubblica Autorità. Il Collegio considera che, secondo lo stesso imperativo categorico della divulgata stampa clandestina e< Giustizia e Libertà )), si evince che tutti gli affiliati al movimento rivoluzionario concentrazionista tengono archiviate le rispettive tessere di partito e che si sono organizzati solo per una unità di azione e non per un partito. Che tutti sono uniti in una unica disciplina di ferro, decisi alla audacia ed al sacrificio per la riscossa, per il rovesciamento del Governo Fascista e per la conqu.ista di un regime democratico repubblicano. Che tutti adunquc hanno un solo programma, « la rivoluzione violenta 23. - U.S.
354
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
antifascista>>. E fino a che Ja rivoluzione antifascista non è avvenuta tutti gli antifascisti debbono marciare in colonna serrata decisi seriamente ad agire non a parole ma a fatti. Eccitandosi così gli animi degli affiliati a creare la « guerra civile >> mediante la rivolta armata. Di conseguenza ritiene Pagani, Vacchelli, Biardi e Pierantoni colpevoli del delitto previsto e punito dall'art. 3, cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008; in quanto nella fattispecie si vengono a caratterizzare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti il reato loro ascritto. Però esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattlmentali, il Collegio è d'avviso di considerare l'azione criminosa svolta dai suddetti imputati di lieve entità; e di applicare in loro favore il beneficio della diminuente della metà pena iu base al disposto dell'art. 6 della già citata legge speciale. Pertanto irrogate le pene: a Vacchelli, Biardi e Pierantoni ad anni 5 ciascuno; a Pagani ad anni 6; in concreto condanna: Pagani ad anni 3; Vacchelli, Biardi e Pierantoni ad anni 2 e mesi 6. Tutti alla reclusione e ad 1 anno di libertà vigilata per la pericolosità degli individui col pagamento in solido delle spese di giudizio; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge . Era stato rinviato a giudizio anche il Capriotti noto pure anarchico schedato, ma che alla Questura m~i aveva dato motivo di lagno per ragioni politiche. Fu volontario di guerra e per la condotta sua valorosa ed ardimentosa, in combattimento, conseguì un encomio solenne con splendida motivazione. Poiché il giudicabile sempre si mantenne negativo, e nessun elemento nuovo sufficiente di reità a suo carico rifulse, a dibattimento viene assolto per insufficienza di prove: ordinandosi la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 3, cpv., e 6 legge 25.11.1926, n. 2008; 2-23- 228229 C.P.C. vigente; 448 C.P.P.; 485- 486- C.P. Esercito, dichiara: Capriotti assolto per insufficienza di prove dal delitto addebitatogli: ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa; ritiene: Pagani, Vacchelli, Biardi e Pierantoni colpevoli del reato loro ascritto ed in concorso del beneficio della diminuente della pena concessa dall'art. 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, condanna : Pagani ad anni 3; Vacchelli, Biardi e Pierantoni ad anni 2 e mesi 6: tutti alla reclusione, ad r anno di libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio; oltre ad ogni conseguenziale di legge. Roma, 20.ro.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA PARTE:
SENTENZE
PRONUNZIAT E DAL T .S.D.S.
355
NOTIZIE DESUNTE DA[ FASCICOLI Dl ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.1932,
n. 1403: Vacchelli viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 10. II . 1932. Detenuto dal r".12.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi II e giorni 9. Biardi viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 10.rr.1932. Detenuto dal 1°.12.1930 al ro.rr .1932. Pena espiata: anni r, mesi rr e giorni 9. Pagani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il ro.rr .1932. Detenuto dal 1°.12.1930 al ro.rr .1932. Pena espiata: anni I , mesi II e giorni 9. Pierantoni si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 6.6.1932. Con decreto di grazia del 14.7.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Roma il 19.7.1932. Detenuto dal 3.12.1930 al 19.7.1932. Pena espiata : anni r , mesi 7 e giorni r6. Con sentenza pronunziata dal Tribunale di Bologna il 31.12.1913 venne ritenuto colpevole del reato di istigazione alla ribellione e condannato alla pena di 3 mesi di reclusione. Nei confronti di tutti, il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.rr.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delJe spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.rr.1947, 11. 1631). La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 53 del 2-4-1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di : Grisetti Pietro, nato 1'8.10.1874 a Milano, operaio, detenuto dal 1°.12.1930; Ballestros Riccardo, nato il 7.2.r863 ad Alcarez (Spagna), rappresentante in commercio, detenuto dal 1°.12.1930;
TRIBUNALE. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
dal
Baldassari Roberto, nato il 2.9.1888 a Mantova, capo tecnico, detenuto .I2.r93o;
I
PRIMA P ARTJ, :
SENTENZE
PRONUNZIATE .DAL
·r.s.n .s.
357
SENTENZA N. 54
Reg. Gen. n. 14/1931
0
Fiorio Raffaele, nato il 6.8.1892 a Bioglio (Vercelli), impiegato, detenuto dal 1°.12.1930.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualuc.ci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Mori Angelo, nato il 19.1.1905 a Genova, fuochis ta marittimo.
IJ\,fP UT ATO
1) del delitto di cui all'art. 4 u.cpv., della legge 25. u .1926, n. 2008, per avere, in Castellammare di Stabia (N apoli) ed altrove, il 28.12.1930 e precedentemente, fa tto propaganda, verbalmente ed a mezzo della stampa, della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 2) del delitto di cui all'art. 9 della legge 24.12.1 925, n. 2263, per avere, il 28 dicembre, in Castellammare di Stabia (Napoli), pronunciato volgari parole oltraggiose contro il Capo del Governo.
I N PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentito il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato che, col suo difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva
IN FATTO ED JN DIRITTO
Il Mori fu dalla Commissione Istruttoria rinviato a giudizio per rispondere dei reati rubricati in quanto era risultato che tal D'Apice Luigi, bettoliere di Castellammare di Stabia, aveva dichiarato che il prevenuto, il 28.12.1930, sbarcato dal piroscafo << Amabilitas » proveniente dall'estero, nell'esercizio del D'Apice Luigi aveva fat to propaganda sovversiva, inneggiando
TRIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
alla Russia Sovietica e mostrando stampe e materiale comunista, e aveva pronunziato parole oltraggiose contro il Capo del Governo. Il Mori, mentre ha negato di avere pronunziato le parole oltraggiose in contestazione, ha ammesso di avere mostrato al D'Apice alcuni francobolli e un foglietto avuti nel porto di Mariopoli in Russia da elementi comunisti; però ha tenuto sempre a spiegare che ciò fece non a scopo di propaganda, non professando egli idee comuniste, ma a titolo di curiosità, tanto più che sapeva essere il D'Apice appartenente alla M.V.S.N. Infatti, dopo arrestato, spontaneamente ebbe ad ind.icare agli organi di Polizia alcuni opuscoli comunisti avuti a Mariopoli nelle predette circostanze. Ciò ha ripetuto in udienza. N on si è potuto sentire al dibattimento il D 'Apice che, nelle more del giudizio, è deceduto, mentre l'esame degli altri testi ha servito a far ritenere verosimile l'asserto del Mori. Il teste Commissario di P.S. Vignale Antonio ha dato buone informazioni sul Mori, che ha ottimi precedenti e non è risultato che abbia svolto propaganda punibile a bordo; ha fatto, invece, dubitare il Collegio sull 'attendibilità di guanto ebbe a riferire il D'Apice, << individuo di scarsa moralità, truffatore ed imbroglione >> come ha informato il Vignale. Il Tribunale, pertanto, ritiene opera di giustizia assolvere il Mori perché non è stata provata la sua reità in ordine alle ascrittegli imputazioni ed ordinare la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 485 - 486 C.P. Esercito, assolve Mori Angelo per ·non provata reità dalle imputazioni ascrittegli in epigrafe ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 2r.10.r931 - Anno IX.
PRI MA
PARTE:
SENTENZE
PRONUNZIATE DAL T.s.o.s.
Reg. Gen. n. 345-349/1931
35 9
SENTENZA N. 55
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Murgi Mario, nato il 3r.3.r895 a Venezia, avvocato; Albertini Lamberto, nato il 27-9.1896 ad Ancona, impiegato; Nacci Aldemiro, nato il i:7-3.1882 a Castel Colonna (Ancona), industriale.
IMPUTATI
Tutti: del delitto previsto e punito dall'art. 3, cpv., della legge 25.1 r.1926, n. 2008, per avere in Ancona nel 1930 mediante diffus ione di circolari intestate « Alleanza Nazionale » istigato i destinatari alla guerra civile ed alla insurrezione contro i Poteri dello Stato.
IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentito il P.M. nelle sue requisitorie e Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
Nella seconda metà del 1930, circolavano nel Regno libelli quindicinali, intestati « Alleanza Nazionale », diffamatori dello Stato fascista, col fine chiaramente espresso di preparare gli animi all'azione per abbattere l'attuale Regime. Nei fogli di cui trattasi si leggevano, fra l'altro, frasi come queste : « Agire isolati è un inutile martirio, eppure bisogna agire » ; « Stringetevi sempre
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFES1\ DELLO STATO
più a noi che vi guideremo verso la salvezza >>; « Dateci un segno della vostra solidarietà diffondendo questi fogli. Noi ve ne daremo uno fra breve, comunicandovi istruzioni utili e pratiche per mantenere ed intensificare la lotta per la fine ». I destinatari dei fogli venivano incaricati della diffusione cosiddetta a catena: « Fa 6 copie di questo articolo e mandalo a 6 persone che facciano altrettanto. Non ti addossare la responsabilità di avere rotto la catena e di avere così. tradito la causa della giustizia e della libertà >>. Scopertosi in Roma il centro promotore e propulsore di tali immondi libelli, furono identificati anche centri cospicui di irradiazione in altre città d'Italia. Provvedimenti di giustizia ne seguiranno. Operazioni di Polizia furono eseguite in Ancona, in esito alle quali furono arrestati e denunziati i prevenuti ed altri prosciolti dalla Commissione I~trutt?ria ~he rinviò a giudjzio i tre rubricati per rispondere dell'imputazione m epigrafe. L'orale dibattimento, per confessione degli imputati Albertini e Murgi, per prove testimoniali e documentali, ha accertato i seguenti fatti. Nei primi di dicembre u.s., uno dei predetti libelli, precisamente quello segnato col numero d'ordine 9, dell'ignobile clandestina pubblicazione circolava in Ancona. Era passata dalle mani di tal Gagliardi a quelle di certo Smuraglia, il quale l'aveva consegnata a tal Pelosi, tutti e tre prosciolti in istruttoria. Quest'ultimo l'aveva data al prevenuto Albertini il quale l'aveva mostrata al nominato Murgi, e, di comune accordo, questi due l'avevano riprodotta in 6 copie. L' Albertini, a questo punto, forse perché preso da pentimento, non volle saperne di occuparsene ulteriormente. A distribuirlo, invece, pensò il Murgi, il quale ne consegnò una copia a tal Renzi ed altra a tal Zammit. L' Albertini ed il Murgi anche in udienza hanno confessato quanto sopra, ma hanno asserito di avere così operato inconsideratamente, per deprecabile leggerezza, ma senza intenzione di recare il benché minimo nocumento allo Stato fascista; per il quale, per il Regime e per il Duce, hanno reiteratamente dichiarato di professare la massima ammirazione e il più gran rispetto e di fare atto di incond.izionata sottomissione, protestandosi pentiti di quanto inconsciamente avevano fatto. Ma se si può dubitare sull'efficienza intenzionale nel fatto dell'Albertini, Capitano di complemento, decorato e promosso Tenente per merito di guerra, di ottimi precedenti civi'.i e militari, il quale, a dire dello stesso Questore Lorito denunciante, e sentito quale teste, non ha professato sentimenti contrari al Regime ed appartiene a famiglia rispettosa del Fascismo, non così si può dire del Murgi, individuo di dubbia moralità, ostile al Fascismo e già sorvegliato dalle Autorità per la sua condotta politica, il quale non si limitò, come l'Albertini , a prendere conoscenza del libello, ma lo distribuì a più persone col chiaro intento di rendersi partecipe, come si rese, dell'azione
PRIMA PARTE:
SEN'l'liNZE PRONUNZIATE DAL 1'.S.D.S.
delittuosa dei compilatori e dei promotori coll'istigare le persone cui furono consegnate le copie a commettere i fatti propugnati dal libello stesso e, cioè, la guerra civile e l'insurrezione contro i Poteri dello Stato. Vano e tardivo, perciò, il suo pentimento, se pure il suo mal operato può essere ritenuto di lieve entità per il limite di cui fu circoscritto e per la figura del Murgi, scialba ed insignificante. Il Gagliardi predetto ha ripetuto anche in udienza che fu il rubricato N acci a dargli il libello incriminato; ma il N acci ha sempre negato, né altri elementi di una certa consistenza sono emersi a suo carico; anzi testi a lui favorevoli hanno deposto che mai il Nacci ha manifestato idee contrarie al fascismo, specie in questi ultimi anni, che l'unico suo figlio studente in quel Convitto Nazionale è avanguardista fascista; che la moglie del N acci è di sicura ed entusiastica fede fascista, come ha assicurato il teste Belloli, Maggiore degli Alpini. D'altro canto poco attendibile è apparsa al Collegio l'indicazione del Gagliardi, prosciolto da analoga imputazione, pregiudicato e persona di scarsa moralità in genere; tanto più se si consideri che il libello sarebbe - a dire del Gagliardi - stato a lui consegnato dal N acci mentre i due litigavano calorosamente per questioni d'interesse. Perciò se non si può con sicura coscienza escludere anche per i lontani precedenti sovversivi del Nacci e per le generiche informazioni su lui fornite dagli organi di P.S. che questi abbia commesso il fatto delittuoso ascrittogli, non si può d'altro verso affermare la sua responsabilità. Egli pertanto va assolto per non provata reità. Così l' Albertini; però questi non in ordine al fatto , ma nel dubbio della efficienza del necessario elemento psichico dell'agente nel commettere il fatto stesso. Del Murgi invece va dichiarata la responsabilità perché nel suo operato perfetti si ravvisano gli estremi oggettivi e soggettivi del reato ascrittogli. Ritiene, però, il Collegio che sia il caso di avvalersi della facoltà di cui alla P·P· dell'art. 6 della rubricata legge, trattandosi, per i motivi su espressi, di · fatto di lieve entità. Ritiene pena adeguata anni 2 e mesi 6 di reclusione col conseguente pagamento delle spese processuali. Reputa opportuno, in adeguazione al grado di pericolosità del Murgi stesso, di condannarlo anche a r anno di libertà vigilata (art. 200- 2r5 - 228 229 C.P. in relazione agli art. 55- 56 R.D. 28.5.r93r, n. 6or).
P. Q. M,
Letti ed applicati gli art. 3-6-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 485-486-551 C.P. Esercito; 200- 2r5 - 228 - 229 C.P.; 488 C.P.P.; legge 4.6.1931, n. 674;
TRTBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
R.D. 28.5.1931, n. 601, dichiara Murgi Mario responsabile del delitto ascrittogli ed avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6 della legge rubricata lo condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, ad r anno di libertà vigilata e al pagamento delle spese processuali. . Assolve Albertini Lamberto e Nacci Aldemiro per non provata reità, in ordme al dolo per l' Albertini, dall'imputazione loro ascritta in epigrafe ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 2r.10.193r - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Murgi si associa a una istanza di grazia inoltrata dai genitori l'II.rr.1931. Con decreto di grazia del 24.3.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pesaro il 31.3.1932. Detenuto dall'II .12.1930 al 3r.3.r932. Pena espiata: anni r, mesi 3 e giorni 20. Con decreto emesso dal Ministro Rocco il 27.6.1932 viene revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 16.2.1937. La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 28 del 21.2.1931 , l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati, dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di: Renzi Emilio, nato il 19.3.1897 ad Ancona, viaggiatore di commercio, detenuto dall'u .12.1930; Battistelli Ugo, nato il 2J. 10. 1899 a Fano (Pesaro), autista, detenuto dal 17.12.1930; Contuzzi Pietro, nato il 31.3.1891 a Umbertide (Perugia), rappresentante di commercio, detenuto dal 12.12.1930; Sorzoni Angelo, nato il 3.3.1879 a Recanati (Macerata), possidente, detenuto dall'n.12.1930. La Commissione Istruttoria dichiarò, infine, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti d i :
PRIMA PARTE:
SENTENZE l'RONUNZIATE DAI,
T.S.D.S.
Pelosi Emilio, nato il 6. 1. 187r ad Ancona, rappresentante, detenuto dall'n.12.1930; Smuraglia Eugenio, nato il 4.2.1889 a Orvieto (Terni), impiegato, detenuto dall' II.r2.1930; Gagliardi Giuseppe, nato il 25.10.1880 _ad Ancona, impiegato privato, detenuto daJl' II. r2. 1930.
TRIBUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA
DELLO STATO
Reg. Gen. n. 137/1931
SENTENZA N. 49
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Pietro; Giudici: Pessani Claudio, Grif.fìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTE N ZA
nel procedimento penale contro: Castelli Ernesto, nato il 24.8.1902 a Gaggiano (Milano), segantino ; Re Carlo, nato il 7.2.1908 ad Abbiategrasso (Milano), operaio; T acchelli Cesare, nato il 3.10.1907 ad Abbiategrasso (Milano), contadino;
PRIMA PARTE:
SENT ENZE
l'RON lil\ZI,\TE
DAL T .S.D.S.
grasso e gettato in acqua, in atto di disprezzo, lo stemma metallico del Fascio Littorio. IN CAMERA DI
CONSIGILlO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare chiusa la istruttoria; non farsi luogo a procedere nei confronti del Bellati in ordine al delitto a lui ascritto, per non avere commesso il fatto; non farsi luogo a procedere per insufficienza di prove nei confronti di tutti i rimanenti imputati ad eccezione del Tacchelli in ordine al delitto di cui al capo r della rubrica; ordinare lo stralcio degli atti relativi al delitto di cui al capo 2 della rubrica riguardante il Castelli ed il Re e l'inoltro, per competenza, degli atti stralciati all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Milano a disposizione del quale passeranno nell'attuale stato di detenzione i detti Castelli e Re; ordinare l'immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa di tutti i rimanenti imputati ad eccezione del Taccnelli Cesare; rinviare esso Tacchelli al giudizio di questo Tribunale per rispondere del delitto di cui al capo r della rubrica. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto stabilire
Lero Michele, nato il 5.9.1900 ad Abbiategrasso (Milano), meccanico; . Maltagliati Mario, nato il 12.ro.1897 a Morimondo (Milano), parrucchiere; Villani Omobono, nato il 26.6.1907 ad Abbiategrasso (Milano), segantino; Bellati Mario, nato il r 4.r2.1894 ad Abbiategrasso (Milano), vetraio; Gentile Giulio, nato il 4.2.1906 ad Abbiategrasso (Milano), vetraio; Bellati Mario, nato il 28.2.1906 ad Abbiategrasso (Milano), segantino. Tutti detenuti dal 21.12.1930.
IM PU T AT I
Tutti : 1) del delitto previsto e punito dall'art. 4, I cpv., legge 25.r r.1926, n. 2008, per avere, in Abbiategrasso, negli anni precedenti fino al 1930, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. 0
IN
FA'n>O ED
IN DIRITTO
Che la Regia Questura di Milano procedeva agli arresti dei giudicabili denunciandoli, perché dalle investigazioni fatte si erano raccolti elementi di generico indizio a carico loro. In quanto al Venegoni - dopo la sentenza di condanna ad anni 2 di reclusione per appartenenza al Partito Comunista, inflittagli dal T ribunale Speciale (I) - aveva confessato al Giudice Istruttore: « Che gli autori della asportazione e distruzione di uno stemma del Fascio Littorio avvenuta, nell'autunno 1928, in Abbiategrasso erano " Castelli e Re "; che componente della cellula comunista " San Pietro " esistente nel 1929 in Abbiategrasso era il "Tacchelli Cesare" e non già l'omonimo denunciato dall'Autorità di P.S. ed assolto da questo Tribunale per insufficienza di prove (2); che gli altri rubricati faceva no parte della cellula comunista degli adulti esistente nella indicata epoca in Abbiategrasso; che tal Cairati Edoardo finanziava, in Abbiategrasso, i sovversivi bisognosi; che il rubricato Gentile deteneva in casa armi e munizioni i>. Però nei confronti del Marcolli e del Gagliati la compiuta istruttoria ha accertato e.be lo stesso Venegoni ebbe ad affermare che le confessioni da lui
Il Castelli ed il Re, inoltre: . 2) _del delitto previsto e punito dall'art. rr5 C.P. per aver, in giorno nnprec1sato dell'autunno 1928 , asportato dal ponte sul N aviglio in Abbiate-
(r) V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 i>, pag. 696. (2) V. u Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1930 J>, pagg. <.fì e 99.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO
rese a carico di tutti gli imputati riflettevano circostanze di fatto che a lui non constavano personalmente ma apprese da altri: specie dal Marcolli e dal Gagliati stessi. I due giudicabili, invece, si mantenevano nella recisa negativa, anche quando fw-ono messi a confronto col Venegoni: dichiarando che mai gli parlarono del movimento comunista di Abbiategrasso. Che il Venegoni abbia potuto tentare di farsi ritenere depositario di notizie importanti nell'organizzazione sovversiva di Abbiategrasso, nella speranza di conseguire la scarcerazione, lo si desume dal fatto che in corso istruttorio attenuò le dichiarazioni rese in primo tempo, tanto che vennero a mancare elementi sufficienti di specifica accusa per poter dichiarare che tutti oli imputati, ad eccezione del Tacchelli, appartenevano, fino al 1930, al Partito Comunista. che . esperì le in~agini. pr~li. I~fatti lo s.te.sso Conu~issario Capo di mman fu esplicito nel dire che non pote raccogliere elementi spec11ìc1 e concreti atti ad avvalorare le confessioni del Venegoni circa l'appartenenza al Partito Comunista degli imputati tranne a carico del Tacchelli che si dichiarò comunista. Ed altresì no-n poté neppure arrestare altra persona indicata dal Venegoni quale affiJiata al movimento sovversivo perché assolutamente insospettabile. Il solo Tacchelli ammise di appartenere al partito disciolto d'ordine della Pubblica Autorità; e precisame-nte alla stessa cellula del Venegoni, e cioè di « San Pietro>>. Castelli e Re si dichiaravano autori della nota asportazione e distruzione dello stemma del Fascio Littorio: di conseguenza si erano resi responsabili del delitto di cui all'art. n5 C.P. trattandosi di azione criminosa con movente oltraggioso dell'atto vandalico contro l'emblema d~llo Stato. Pertanto dalla suesposta narrativa è emerso ad evidenza che il Tacchelli deve essere ri~viato a giudizio dinanzi al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per nspondere del delitto p revisto e punito dall'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, in quanto nella fattispecie della attività criminosa svolta si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi e oggettivi costituenti la qualificazione giuridica del reato ascrittogli. Nei confronti del Castelli e del Re, essendo venuti a mancare elementi sufficienti di verità a loro carico in ordine al delitto di cui al capo r della rubrica, viene meno la connessione fra reati regolata dal disposto dell'art. 8 della legge r2.r2.r926, n. 2062. Ed allora la cognizione del reato loro attribuito è devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per cui necessita ordinare lo stralcio degli atti relativi al delitto di cui a.I capo 2 della rubrica riguardante il Castelli ed il Re, anziché l'inoltro degli atti stralciati all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Mil ano a disposizione del quale passeranno, nell'attuale stato di detenzione, entrambi detti imputati. Nei riguardi decrli altri criudic~bili il Collegio è d'avviso di dichiarare il non luogo a proced~re per i~uffìc1enza di prove in ordine al reato ascritto al Lero, al Maltagliati, al Villani,
p.s.
PRIMA PARTE:
SENTE1'<ZE
PRONUNZIATE D AL T .S.D.S.
al Gentile ed al Bellati, ordinando che vengano tutti scarcerati se non detenuti per altra causa; per non aver commesso il fatto in ordine allo stesso reato addebitato al Bellati Mario, essendo risultato che erroneamente venne arrestato a causa di omonimia con altro rubricato.
P . Q . M.
Visti gli art. 4, 1° cpv., e 7 legge 25.rr.r926, n. 2008; n5 C.P.C.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 4-21 - 551 e seguenti C.P. Esercito, dichiara chiusa l'istruttoria e conservando lo stato cli preventiva detenzione per il Zacchelli, il Re, ed il Castelli. Pronuncia l'accusa a carico del Tacchelli, ordinando il rinvio a giudizio del Tribunale Speciale per rispondere del delitto di cui al capo \ della rubrica. Ordina lo stralcio degli atti relativi a] delitto di cui al capo 2 della rubrfra riguardante il Castelli ed il Re nonché l'inoltro, per competenza, degli atti stralciati all'Ill.mo Procuratore del Re di Milano a -disposiz1one del quale passano i suddetti Castelli e Re. Dichiara il non farsi luogo a procedere, nei confronti del Bellati Mario nato il r4.r2.r894, in ordine al delitto a lui ascritto, per non aver commesso il fatto ascrittogli; non farsi luogo a procedere per insufficienza di prove nei confronti di tutti gli altri imputati, in ordine al delitto di cui al capo r della rubrica; ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 28.3. r93r - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIIIUNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO
PRIMA PARTE:
SENTENZA N. 56
Reg. Gcn. n. 137 /1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
SENTENZE PRONUKZfATE D1\ L T.S.D.S .
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Tacchelli detenuto dal 2r.r2.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 21.12.1931. Con ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il TO.rr.1960 viene concesso il benefìcio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, con la dichiarazione della contemporanea estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.rr.1947,
n. 1631).
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro : Tacchelli Cesare, nato il 3.10.1907 ad Abbiategrasso (Milano), contadino.
IMPUTATO
Del delitto previsto e punito dall'art. 4, r cpv., legge 25.rr.r926, n. 2008, per avere in Abbiategrasso, negli anni precedenti e fino al 1930, appartenuto al Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. 0
Omissis
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4-6-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 551 C.P. Esercito; legge 4.6.r93r, n. 674; art. 488 C.P.P., dichiara Tacchelli Cesare responsabile de] delitto ascritto gli e, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6 della legge rubricata, lo condanna a r anno di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffi.c.i per egual durata della pena e al pagamento delle spese ,orocessuali. Roma, 22.10.r93 r - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 24. - U.S.
37°
TRIIlUNJ\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 57
Reg. Gen. n. 24 / 1931
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
37 1
dai pubblici uffici e gli altri due a quella temporanea per egual durata della pena; Chiesurin e Perencin a I anno di libertà vigilata; tutti ai pagamento in solido delle spese processuali.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;
Roma, 22.10.1931 - Anno IX.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Ramba!di Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
Seguono le firme del Presidente
ha pronunciato la seguente
e
dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE SENTENZA
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932,
n. 1403:
nella causa contro: Spataro Libero, nato il 28.2.r9ro ad Udine, fabbro; Chiesurin Alfredo, nato il 12.3.1907 a San Vendemiano (Treviso), ebanista; Perencin Ferdinando, nato il 26.3.1910 a San Venderniano (Treviso), ebanista. IMPUTATI
Del delitto previsto dall'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25 .11.1926, n. 2008, per avere in Milano, in epoca anteriore e fino al dicembre r930, fatto _parte del disciolto Partito Comunista e fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di detto partito.
Omissis
P. Q. M.
Letti gli art. 4-6-7 legge 25.rr.1926, n . 2008; 56 C.P. 1889; 485-55r C.P. Esercito; 200-215-220-229 C.P.; 488 C.P.P.; legge 4.6.1931, n . 674; R.D. 28.5.1931, n. 6or , assolve per non provata reità dall'imputazione di appartenenza a un partito disciolto: Perencin Ferdinando, Chiesurin Alfredo e Spataro Libero; dichiara i medesimi responsabi1i del delitto di propaganda loro ascritto in epigrafe e, in considerazione dell'età minore - pel Perencin e Spataro, condanna Chiesurin e Perencin ad anni 2 di reclusione e Spataro ad anni r della stessa pena; Chiesurin all'interdizione perpetua
Perencin v1ene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il ro.rr.1932. Detenuto dal 3.1.r93r al ro.rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi IO e giorni 7. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 5.rr.r93r. Chiesurin viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il ro.1r.r932. Detenuto dal 16.J2.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi ro e giorni 24. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 14.r.1932. Spataro, detenuto dal 15.J2.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 15. r2.r93r. Nei confronti del Perencin e del Chiesurin il T.S.D.S. dichiara, con ordinanza del 21.12.1932, cessata l'esecuzione della libert2. vigilata e dell'interdizione dai pubblici uffici . La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 46 del 26.3.r93r, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di indizi di reità nei confronti di : Murotto Ven~emiano, nato il 1''.6.1905 a San Vendemiano (Treviso), filatore di seta, detenuto dal 26.12.1930.
37 2
TRIBUNALE SPRCIALE PER LA DJFES,1 DELLO SL\TO
SENTENZA N. 59
Reg. Gen. n. 52/ 1931
11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Sgarzi Giovanni, Pasqua1ucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M. V.S.N .; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Bonini Romeo, nato l'rr-4-1905 a Fontanellato (Parma), muratore.
IMPU TATO
1) de.I delitto di appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal r" cpv. dell'art. 4 della legge 25.r1.r926, n. 2008, per avere fatto parte in Medesano e Felegara (Parma) nel 1930 e sino alla data del suo arresto avvenuto il 22.1. 1931, del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 2) del delitto di propagan<.fa comunista previsto e punito dal 2° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo ~ di luogo, fatto propaganda comunista mediante diffusione di stampe sovversive. lN PUBBìLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P .M., il difensore e l'accusato, che ha avuto per ultimo la paro:a.
IN
FATT<O ED
IN DIRITTO
è risultato quanto segue. L'Arma dei Carabinieri Reali di Medesano durante l'anno 1930 aveva notato che nel detto Comune si verificavano spesso manifestazioni comuniste mediante diffusione di stampe sovversive in varie r icorrenze.
PRIMA P,IRTE:
SENTENZE PROK U'.'<ZIATE DAL 1'.S.D .S.
373
Le indagini per identificare i colpevoli riuscirono in primo tempo vane, finché il 22.r.1931 si procedette al fermo di alcuni individui indiziati per i loro sentimenti contrari al Regime fascista. Dagli interrogatori dei fer mati risulta che la sera del 25.10.1930 Bonini Romeo nella bottega di tal Fon tana Giuseppe di Medesano aveva letto alla presenza di più persone un giornaletto intestato « Unità l> ed un manifestino incitante gli operai ad opporsi all'aumento delle pigioni; e che dopo di averli letti commentò, ne fece prendere visione ai presenti e poi li bruciò nella stufa della bottega. Risultò che il giornaletto era identico a quelli che erano stati diffusi nella notte dal 27 al 28.7.1930 e nella notte dal 6 al 7 agosto; pertanto si ritiene che il Boninj non fosse estraneo alle dette diffusioni. Risultò altresì, dalle dichiarazioni di Gattavecchia Libero e di Campari Marino, che il Bonini manifestava spesso sentimenti sovversivi e faceva discorsi sull'attuale situazione politica pronosticando imminente la rivoluzione, inneggiando alla Russia e dimostrandosi desideroso di far strage di fascisti. Queste risultanze portarono al rinvio al giudizio del Bonini per rispondere dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. A l dibattimento il Bonini ha negato di essere comunista ed ha dichiarato che verso la fine di ottobre 1930 nel recarsi al lavoro ha trovato sullo stradale di Ramiola il giornaletto ed il manifestino; che se li mise in tasca ed alla sera quando andò nel negozio del barbiere Fontana li fece vedere ai presenti e poi per non andare incontro a responsabilità li bruciò nella stufa della bottega stessa. Il teste Gattavecchia ha deposto che il Bonini non g\i confidò mai di essere comunista, ma che, dai discorsi che faceva, egli aveva compreso che era cli idee sovversive. Il teste Campari ha confermato che il Bonini gli faceva spesso discorsi sovversivi pronosticando la rivoluzione e manifestando odio contro i fascisti. Ha soggiunto il Campari che quando il Bonini mostrò nella bottega del Fontana il giornaletto ed il manifestino disse che effettivamente li aveva trovati quel giorno stesso per istrada andando al lavoro; e ha confermato che dopo di averli letti ai presenti li bruciò. Osserva il Tribunale che il fatto di aver letto e mostrato ad alcune persone il giornaletto ed il manifestino nel mese di ottobre 1930 non è prova sufficiente che il Bonini avesse partecipato alle diffusioni di detti stampati avvenute nel luglio e nell'agosto di detto anno. Ed il fatto di averli subito bruciati nella bottega stessa alla presenza dj coloro ai quali li aveva mostrati, fa credere che egli non avesse intenzione di farne propaganda. Non resta quindi a suo carico accertato altro che egli è di idee sovversive, come è risultato dalle deposizioni dei detti Gattavecchia e Campari.
374
TRJB UN,\LE SPECfALt; PER 1, A
DI FESA DELLO STI\TO
Queste risultanze non offrono elementi suffìcienti per affermare la colpevolezza del Bonini in ordine ai reati a lui ascritti, ed è perciò il caso di assolverlo per insufficienza di prove e di escarcerarlo se non è de ~enuto per altra causa. P. Q • .M.
Il T ribunale, letto l'art. 479 C.P.P., assolve Bonini Romeo dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.
1'RI M1\
PARTE :
SEN'l' Is:,,iZr,
PRO:S.IJJ\ ZIATE
DAI.. T.S.n.s .
375
SENTENZA N. 55
Reg. Gen. n. 67/1931
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Specia!e per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici : Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S. N.;
ha pronunciato la se1ruente Roma, 9.n.r93r - Anno X.
''
SENTENZA
Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici.
nel procedimento penale contro: Bellincini Guido, nato il 15.5.1900 ad Adermat (Svizzera), muratore;
La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n . 54 del 3+1931, l'accusa nei confronti cli Bonini Romeo dichiarò, inoltre, di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista per insufficienza di indizi di reità. Con la sopracitata -sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, infine, di non doversi procedere per insufficienza di indizi di reità nei confronti di:
Bernasconi Carlo, nato 1'8.10.1892 ad Uggiate (Como), muratore; Bianchi Mario, nato il 12.6.r902 a Vcnegono Superiore (Varese), muratore; Eietti Francesco, nato il 6.2.1904 a Venegono Superiore (Varese), muratore;
Fontana Giuseppe, nato il 25.2.1910 a Solignano (Parma), barbiere, detenuto dal 22.1.1931;
Rampoldi Cesare, nato il 16.9.1896 ad Appiano Gentile (Como). tipografo.
Molinari Bruno, nato il 22.3.1907 a Panna, autista, detenuto dal
Tutti detenuti nelle Carceri Giudiziarie di Varese. Il pnmo arrestato il .3.2. 1931. Gli altri il giorno 4.2.1931.
22.r.1931.
IMPUTATI
Dei delitti prev1st1 e puniti dall'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in provincia di Varese, anteriormente e non oltre il 4 febbraio u.s., ricostituito il Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, facendone parte e svolgendo propaganda, con diffusione di stampe sovversive, a favore dello stesso partito.
IN
CA:\{ERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Comm issione Istruttoria voglia dichiarare:
TRillUNALE SPECI ALE .l'ER LA DIFESA DELLO STATO
a) di non doversi procedere contro Bianchi Mario, in ordine ai reati ascrittigli, per insufficienza di prove ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa;
b) di non doversi procedere contro Bellincini, Bernasconi, Bietti ed il Rampoldi in ordine al reato di ricostituzione, per insufficienza di prove; ed ordinare il rinvio a giudizio degli stessi Bellincini, Bernasconi, Eietti e Rampoldi per rispondere dei reati di appartenenza e propaganda del disciolto Partito Comunista. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto statuire
IN
FATTO ED
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE
DAL 'l'.S.D.S.
377
ro opuscoli intitolati « La struttura del partito organizzativo J>; in 14 copie del « Bollettino del Partito 1930 >l; 3 copie dell' <<Unità» di febbraio 1931 ; 125 manifestini eccitanti alla rivoluzione. Il Bellincini anzitutto aveva preso accordi col Eietti, per effettuargli la consegna del materiale: poi entrambi si erano recati ad Uggiate per incontrarsi col Bernasconi, in quanto bisognava provvedere a stampare i manifestini da distribuire nella manifestazione dei disoccupati, indetta dal Partito Comunista per il 25.2.r93r. Per l'opera da esplicare il Bellincini fece pervenire al Bernasconi lire 500, trattenendosi le altre lire rooo pure ricevute da compagni di Parigi. La suaccennata versione, per quanto particolarmente li riguarda, fu confermata dai coimputati :
IN DIRITTO
Che dai Regi Consolati Italiani a!l'estero era stata data notizia alla Direzione Generale di P .S. dell'attività sovversiva svolta in Francia dal Bellincini: il quale per meglio agire si era iscritto al fascio di Lione; tanto che a Longvy era ritenuto un fascista di sincera fede. Invece pur militando nel fascio di Longvy sin dal 1927, subdolamente svolgeva altresì opera antinazionale; riunendosi sovente con compagni del Partito Comunista ed intervenendo al convegno tenuto a Lione, nell'ottobre r930, dai maggiori esponenti del movimento antifascista all'estero. Ebbe incarico di rimpatriare temporaneamente per poter prendere contatto con alcuni compagni di Varese, che pure erano stati in Francia; munito, a tal uopo, di un passaporto regolare rilasciatogli a Parigi nonché di una valigia a doppio fondo contenente materiale propagandistico. Infatti seguendo gli ordini ricevuti il 25.1.1931 rientrò in Italia ed il 28 successivo fu notata subito la sua presenza a Varese. Perciò la Questura dopo indagini e pedinamenti finì per arrestare il Bellincini, al quale sequestrarono la valigia a doppio fondo che a lui era servita per il trasporto clandestino delle stampe e dei clichés passati al Eietti . Dalle confessioni dei singoli imputati risultò che il Bellincini giunto a Varese si era successivamente incontrato col Bernasconi di Uggiate - il quale aveva il compito di organizzare le forze sovversive di Como - e col Bietti di Venegono - incaricato per la provincia di Varese - . L'incontro' era stato preordinato dai capeggiatori del movimento residenti in Francia: e come parola di riconoscimento il Bellincini aveva usato il « N . 75 )) per il Eietti ed il « N . 95 )> per il Bernasconi. Il materiale propagandistico importato e che venne tutto sequestrato consisteva : in due clichés del l.ibe.llo «Avanguardia )) del gennaio 1931; due clichés, formato piccolo per un manifestino « Ai lavoratori italiani >) e per un altro manifestino intestato « Confederazione Genera!e del Lavoro >); in
Bietti : affermò, inoltre, di essersi trovato a Zurigo per ragioni di lavoro e di avere frequentato i comunisti del luogo, assieme al Bernasconi. Poi pressato dai preposti alla organizzazione antifascista rientrò in Italia con lo stesso Bernasconi, per svolgere attività di partito: ricevendo ognuno 460 franchi. Bernasconi: specificò tra l'altro di avere avuto lire 500 dal Eietti per incarico del Bellincini; di avere passato lire 200 al Rampoldi, e di avere fatto delle prove non riuscite per stampare manifestini. Ammise la sua appartenenza al Partito Comunista, essendovisi iscritto fin da quando si trovava a Zurigo. In detta città conobbe Rampoldi Pietro che per tramite suo faceva recapitare dei soccorsi « pro vittime politiche )) al fratello Rampoldi Cesare, tipografo. Quest'ultimo, dicendo di aver appartenuto al partito sovversivo solo fino allo scioglimento per ordine della Pubblica Autorità, confessò di avere corrisposto col Bernasconi - durante la di costui permanenza a Zurigo - a scopo oolitico; ricevendone compenso dallo stesso Bernasconi. Diede la propria l collaborazione per stampare dei manifestini però senza riuscirvi: e per contatti da tenere con compagni di fede aveva ricevuto dal Bernasconi una mezza cartolina illustrata, come <( carta di riconoscimento >). La Questura aveva arrestato e denunciato anche il Bianchi : perché pregato dal Eietti aveva ricevuto dal Bellincini, ed in momentanea consegna, il pacco di materiale importato dall'estero e poi l'aveva consegnato al Bietti stesso. Però in istruttoria nessun elemento di specifica prova emerse per stabilire che egli appartiene al Partito Comunista e che perciò, in tal modo, egli prestò la propria opera. Anzi dalle informazioni della P.S. risulta che non ha prece&ntf politrci. Di conseguenza non essendosi raccolte prove sufficienti di reità a suo carico, necessita di dichiarare il non luogo a procedere penalmente nei di
TlUBU!':ALf. SPECIALE PER LA D!FESA Dlil.LO STATO
lui confronti: ordinando che venga scarcerato se non detenuto per altra causa. Invece dalla suesposta narrativa emerse ad evidenza che il Bellincini, il Bernasconi, il Eietti ed il Rampoldi, noti sovversivi, in perfetto accordo fra loro ed altresì coi capeggiatori del movimento antifascista francese, svolsero opera criminosa rendendosi responsabili dei so!i reati previsti e puniti dal1'art. 4, 1° ed u.cpv. , della legge 25.11.r926, n. 2008 - in tal senso modiiìcando il capo d'imputazione non essendo rimasto sufficientemente provato che abbiano ricostituito il partito - , in quanto nella fattispecie della rispettiva attività svolta si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi costituenti la qualificazione giuridica dei delitti di appartenenza a partito già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, e di propaganda sovversiva del Partito Comunista. Pertanto mantenendosi lo stato di preventiva detenzione dei quattro giudicabili e dichiarandosi chiusa l'istruttoria devesi ordinare il rinvio a giudizio del Bellincini, del Bernasconi, del Eietti e del Rampoldi.
PRI MA PARTE:
SENTEKZE
PROKUNZ!ATE
Di\ L T.s.n.s .
379
SENTENZA N. 60
Reg. Gen. n. 67 /1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SE NTENZA
nella causa contro: Bellincini Guido, nato il 15.5.r900 ad Adermat (Svizzera), muratore ; Bernasconi Carlo, nato 1'8.rn.1892 ad Uggiate (Como), muratore;
P. Q.M.
Visti gli art. 4, 1" ed u.cpv., 7 della legge 25.11.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 - 551 e segg. C.P. Esercito, dichiara chiusa l'istruttoria e mantenendo lo stato di preventiva detenzione dei suddetti giudicabili. Pronuncia l'accusa a carico loro ordinando altresì il rinvio a giudizio di tutti dinanzi al Tribunale Speciale per rispondere del delitto di cui all'art. 4, r cpv., della legge 25.1r.r926, n . 2008 - in tal senso modificando il capo d'accusa non essendo rimasto sufficientemente provato che abbiano anche ricostituito il partito -, per avere in provincia cli Varese, anteriormente e non oltre il 4.2.193I, facendo parte del Partito Comunista già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, svolto propaganda mediante diffusione di stampe sovversive a favore del detto partito. Dichiara il non luogo a procedere penalmente per insufficienza di prove nei confonti del Bianchi in ordine ai reati ascrittigli ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. 0
Eietti Fr ancesco, nato il 6.2.1904 a Venegono Superiore (Varese), muratore; Rampoldi Cesare, nato il 16.9.1896 ad Appiano Gentile (Como), tipografo.
JMPUTA'fl
Tutti: dei delitti di cm all'art. 4, I ed u.cpv., della legge 25.11,1926, n. 2008, per avere in provincia di Varese, anteriormente e non oltre il 4.2.1931, facendo parte del Partito Comunista già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, svolto propaganda mediante diffusione di stampe sovversive a favore del detto partito. 0
Omissis Roma, rr -4-1931 - Anno IX. P. Q. ~{.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Letti ed applicati gli art. 4, 1° cpv., legge 25.11.1926, n. 2008; 202 - 203 228- 229- 240 C.P.; 479 - 488 C.P.P. vigente, assolve tutti gli imputati dal reato di propaganda per non aver commesso il fatto. Li dich iara tutti colpevolj del reato di appartenenza al Partito Comunista e condanna : Bellincini a
TRIBUNALE SPECIALE PER LA
DIFESA DELLO STATO
4 anni di reclusione; Bernasconi e Eietti a 3 anni ciascuno di reclusione; Rampoldi a 2 anni di reclusione. Tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad un anno ciascuno di libertà vigilata, ed al pagamento in solido delle spese processuaJ i. Ordina la confisca degli oggetti sequestrati. Roma, 9.rr.1931 - Anno X.
PRIMA PARTE:
SE:-.IT ENZE
PRO Nli NZIATE
DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 56
Reg. Gen. n. 28 / 1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici : Pessani Cl audio, Griffini Mario, Consoli della M. V .S.N.; ha pronunciato la seguente
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n . 1403: Bellincini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di. Alessandria il r2.rr.r932. Detenuto dal 3.2.1931 al r2.n .1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 9. Rampoldi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il 10.11.1932. Detenuto dal 4.2.1931 al ro.rr.1932. Pena espiata : anni r, mesi 9 e giorni 6. Rifiuta di associarsi ad una istanza di grazia inoltrata dalla moglie i] r2.rr.193r. Eietti viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca l'rr.rr.1932. Detenuto dal 4-2.1931 all'u.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 7. Bernasconi viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'rr.rr.1932. Detenuto dal 4.2.1931 all'n.rr.1932. Pena espiata : anni 1, mesi 9 e giorni 7. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 20.6.1932. Nei confronti di Bellincini, Bernasconi, Bietti e Rampoldi il T.S.D.S. dichiara, con ordinanza del 12.r.1933, cessata l'esecuzione della libertà vigilata e dell'interdizione dai pubblici uffici.
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Visentini Ferrer Giovanni, nato il 22.12.1910 a Trieste, verniciatore, detenuto dal 2r.r.1931; Armelloni Egidio, nato il 22.7.1909 a Soresina (Cremona), meccanico, soldato nel 47° Rgt. Art. Campale, detenuto dal 22.1.193r; Barbieri Angelo, nato il 26.9.1907, a Cazzimani (Milano), tornitore, detenuto dal 2r.r.r931; Camagni Rodolfo, nato il 18.2.1901 a Milano, meccanico, detenuto dal 20.1.1931; Casiraohi Giulio ' nato il 18. ro.1899 a Sesto San Giovanni (Milano), eleti:, . tricista, detenuto dal 19. r. r931; De Molli Angelo, nato il 28.8.1907, a Carnago (Varese), pastaio, detenuto dal 4.r.r93r; Ferrario Angelo, nato 1'8.J.1909 a Sesto San Giovanni (Milano), impiegato privato, detenuto dal 20. r. 1931; Mascetti Eugenio, nato il 19.9.1906 a Parè (Como), motorista, detenuto dal 4.1.1931; Melli Santino, nato il 22.2.1895 a Milano, motorista, detenuto dal 4.1.r93r; Pedersini Giovanni, nato il 17.5.1908 a Cassano d'Adda (Milano), residente a Milano, tornitore, detenuto dal 22.r.1931;
'1'RI.8UNALE SPECIALE PER LA DIFESA
DELLO STATO
P!U.MA PAltTE :
Sli NTE"lZE
J>RONUN7.!ATE
DAI. T .S.D.S.
Rosatti Alberto, nato iì 23+1906 a Pontecchio (Rovigo), meccanico, detenuto dal 20.r.1931;
precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità;
Seveso Carlo, nato il 4-4- 1899 a Sesto San Giovanni (Milano), tornitore meccanico, detenuto dal 20.1.1931;
5) del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, specie a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso )> e di diffusione dj stampa sovversiva.
Tocchetti Vittorio, nato il 29.rr.1910 ad Orbetello (Grosseto), dattilografo, Caporale nel 27° Rgt. Art. Campale, detenuto dal 22.1.1931; Moretti Luigi, nato il 4.9.1891 a Bornasco (Pavia), residente a Milano, coniugato, meccanico, detenuto dal 12.2.1931;
IN
Monguzzi Carlo, nato il 10-4-1889 a Sesto San Giovanni (Milano), fornitore di proiettili, detenuto dal r2.2.r93 r;
Letti gli atti e la requisitoria del P.M. osserva
Tognoni Pietro, nato il 14.5.1891 a Sarzana (La Spezia), aggiustatore meccanico, detenuto dal 12.2.r93r; Torretta Ugo, nato il 16.10.1904 a Passirano (Brescia), meccanico, detenuto dal 12.2.1931; Gromoletti Oscar, nato il 16.10.1907 a Berra (Ferrara), tornitore m metallo, detenuto dal 12.2.1931; Vergani Pietro, nato il r4.rn.r907 a Cinisello (Milano), latitante.
IMPUTATI
T utti:
1) dei delitti di cui all'art. 4, legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Milano, in epoca anteriore e non oltre il 14.2.1931, riorganizzato il Partito Comunista, già d.isciolto per ordine della Pubblica Autorità, facendo ne parte, e svolgendo attività di propaganda delle dottrine, dei programmi e metodi di azione di detto partito, mediante diffusione di stampe sovversive. Il Rosatti Alberto e il Visentini Ferrer Giovanni :
2) del delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P. (uso sciente di documenti falsi). Il Seveso Carlo ed il Casiraghi Gi.ulio: 3) di v.iolenza all'art. 37 della legge di P.S. (R .D. 6.u.1926, n. r848) per omessa denuncia di anni. Visentini inoltre :
4) del delitto di cui all'art. 4, r" cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, nelle province di T rieste, Pola e Gorizia, nell'agosto del 1930 e
CAMERA DI
IN FATTO ED
CONSIGILIO
IN DIRITTO
Dopo gli arresti, in Milano, di Bessone ed altri già giudicati da questo Tribunale arrestati nell'ottobre u.s., il movimento illegale lombardo era rimasto disorganizzato. Ma i fuorusciti dirigenti, al soldo straniero, dall'estero, col solito sistema di lanciare allo sbaraglio i meno forbì, speculando sul bisogno e sulla dabbenago-ine di giovani operai, proponendo somme allettatrici, fecero trasferire da 1.'~ieste ( dove nel 1930 aveva riorganizzato, col concorso di altri elementi antinazionali propri della Regione Giulia, nuclei del Partito Comunista e fatto propaganda a mezzo di diffusione di stampa clandestina e di riunioni in quella zona, per la quale attività era stato rinviato a giudizio di questo Tribunale, ma essendo allora latitante, s'era sospeso nei suoi confronti il procedimento) a Milano il prevenuto Visentini, il quale, anche per essere stato allevato ad accesi sentimenti sovversivi, era riuscito ad organizzare in Lombardia, ~pecie con opera di penetrazione nei maggiori opifici e stabilimenti industriali, elementi e focolai di propaganda del Partito Comunista; aveva organizzato anche la propaganda stessa, ricevendo i mezzi idonei e auelli finanziaò dall'estero; non aveva trascurato di svolgere la sua nefanda ;ttività negli ambienti delle caserme, riuscendo, per fortuna e perché il soldato d'Italia custode delle tradizioni e imponente sentinella della Patria respinge sdegnosamente ogni contatto impuro, a traviare solo due indegni figli d'Italia, i quali, pur non giungendo a gravi conseguenze, dimenticarono il prestato giuramento, e si lasciarono abbindolare dal Visentini che, dopo alcuni incontr i, riuscì ad adescarli al movimento e ad ottenere il loro concorso nella propaganda. Essi sono i rubricati Armelloni e Tocchetti. Collaboratore immediato del Visentini fu il Rosatti, il quale dopo aver reclutato il coimputato Ferrario, aveva preso parte a importanti riunioni di partito, una delle quali, importantissima, tenuta nell'ottobre u.s. in fondo a
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DffESA DELLO STATO
via Rova11i di Sesto San Giovanni, alla quale intervennero, quali rappresentanti i nuclei clandestini delle officine e degli stabilimenti cui appartenevano i rubricati: De Molli e Barbieri delle Acciaierie Lombarde; Ferrario delle Officine Osva; Mascetti dell'Alfa Romeo (tale riunione fu presieduta dal Pastore Marino (r) della Miani e Silvestri, imputato nel predetto processo Bessone ed altri e latitante); d'aver fatto propaganda, come i predetti, mediante formazione e distribuzione di manifestini e giornaletti comunisti clandestini, dopo d'aver dato, cioè, sicura prova della sua abilità, fu prescelto dal Visentini a rappresentante della Lombardia per uno di quei convegni che i caporioni del fuoruscitismo, comunista, dando prova di molto coraggio sogliono tenere fuori dai nostri confini e che, nella specie, fu tenuto in Zurigo; convegno in cui i famigerati Secchia Pietro e Togliatti Palmiro che lo animarono fornirono al Rosatti la solita stampa contehente le solite spudorate menzogne contro l'Italia, il solito passaporto falso, le solite istruzioni che se servono nei loro effetti a far cadere sotto i rigori di questa giustizia preventiva quelli di essi meno astuti, servono altresì a giustificare le sovvenzioni per le quali sono venduti allo straniero, il solito pugno di moneta estera, nella specie 25 franchi svizzeri, j soliti poligrafi ed accessori che regolarmente vengono, come vennero nella circostanza, sequestrati dalle nostre Autorità. Altri appartenenti alla organizzazione fomentata dal Visentini e dal Rosatti, oltre già a quellì nominati, erano i rubricati Seveso (al quale furono sequestrate una rivoltella e 72 cartucce non denunziate all'Autorità), Casiraghi ( altra volta condannato per furto) e Camagni, reclutati questi ultimi dal primo, dal quale ricevevano periodicamente la stampa per la diffusione negli opifici dove lavoravano. Altro elemento attivo della congrega illegale era Pedersini, reclutato dal coimputato Vergani il quale lo presentò al Visentini. Il Pedersini ebbe l'incarico della propaganda fra i militari, incarico che esplicò catechizzando l'Armelloni e presentando il Tocchetti, per il più idoneo uso, al Visentini. Il Vergani che nella sua attività di partito si faceva chiamare « Loris >> era uno dei capi e dei più attivi del movimento delittuoso come risulta dal;e indicazioni dei coimputati . Egli, dopo d'aver svolto intensa propaganda, riparò all'estero. Nell'inizio delle operazioni che a concorde opera della Questura, dei RR.CC. e della M.V.S.N.- portarono alla scoperta del ~11ovimento all'estero e alla denunzia dei prevenuti, era stato arrestato anche il rubricato Melli perché trovato in possesso di fogli e di francobolli di propaganda sovversiva. Tale materiale egli aveva avuto dal Mascetti; ma non è risultato che il Melli
(1) Per Pastore Marino vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 », pagg. 207 e 2n (Nota). Per Besson.e Romano vedi pagg. 207, 212 e 215 del volume relativo alle cc Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1930 » .
PRIMA PARTE:
SllNTENZE PRONUNZIA'l'E DAL 'I'.S. D.S.
avesse aderito al movimento o che abbia distribuito i manifestini o> comunque, fatto propaganda. Furono arrestati anche i rubricati Torretta, Monguzzi, Moretti, Tognoni e Gromoletti perché nello Stabilimento Breda dove lavoravano avevano periodicamente ricevuto dal nominato Camagni manifestini sovversivi; ma mentre è risultato che il Torretta aveva partecipato attivamente al movimento distribuendo egli stesso dei manifestini anche al Gromoletti, contribuendo cos.ì all'insidiosa forma di propaganda, non altrettanto si può dire dì .Moncruzzi, Moretti, Tognoni e Gromoletti i quali si limitavano a ricevere i manifestini non potendosi escludere, come essi asseriscono, che abbiano distrutto i manifestini stessi non appena soddisfatta la loro curiosità senza, peraltro, aver dato alcuna adesione al movimento. Visentini e Rosatti usarono scientemente documenti (carte d'identità e passaporti) falsi, come risulta dalle loro confessioni, dalle prove testimoniali e dalle cose sequestrate. Condudendo in istruttoria è rimasto accertato quanto sopra dalla stessa imputati o da concordi e circostanze chiamate di correi o confessione dec:rli b da prove documentali e testimoniali. La Commissione ritiene che i fatti delittuosi addebitati al Visentini ai capi r, 4 e 5 della rubrica debbono conglobarsi in un unico capo d'imputazione; avendol.i il Visentini commessi senza interruzione di continuità, sebbene in luoghi diversi, e con unica intenzione criminosa. Reputa giusto prosciogliere Melli, Monguzzi, Moretti, Tognoni e G~omoletti dalle imputazioni loro ascritte, perché non risultano a loro canco sufficienti indizi di reità, e per lo stesso motivo ritiene giusto di dover pros~iogliere g_li alt~i ~neno Vis~ntini ~ Ro~atti dal solo def_itto di ~icostituz~on~ d1 un partito d1sc10lto loro addebitato al capo r . dell 1mputaz1one.. Poiche - come ha certificato l'Autorità di P.S. - l'arma, per la omessa denuncia della quale fu elevata accusa contro il Casiraghi, fu trovata nell'abitazione del padre, dal quale egli vive separato, e la denuncia del prevenuto fu fatta per errore materiale, l'accusa di cui al capo 3 d'imputazione deve limitarsi al solo Seveso e dall'analogo reato il Casiraghi deve venire prosciolto per non aver commesso il fatto. Negli altri fat ti addebitati agli imputati e come sopra accertati, la Commissione ravvisa g!i estremi giuridici dei reati relativi ai rubricati e pertanto ritiene di dovere mandare, chi li ha commessi, a rispondere di essi davanti a questo Tribunale che è competente a giudicarl i anche per i reati comuni (art. 7 della legge 25.11.1926, n . 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062). Al latitante Vergani bisogna fare l'intimazione di cui all'art. 507 C.P. Esercito. Per Melli, Moretti, Monguzzi, Tognoni e Gromoletti bisogna ordinare il rilascio se non detenuti per altra causa. 25. -
U.S.
TRIBUNALE SPECJ,\LE PER L/\ l)JFESi\ DEU.O ST,ITO
P. Q. M.
Letti gli art. 4- 7 della legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 285 n. 3 - 37 vigente legge di P.S.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 427507- 551 C.P. Esercito, dichiara chiusa l'istruttoria. Pronuncia l'accusa contro Visentini Ferrer, Armelloni Egidio, Barbieri Angelo, Camagni Rodolfo, Casiraghi Giulio, De Molli Angelo, Ferrario Angelo: Mascetti Eugenio, Pedersin.i Giovanni, Rosatti Alberto, Seveso Carlo, Tocchetti Vittorio, Torretta Ugo e Vergani Pietro e li rinvia al giudizio di questo Tribunale.
PRI~!:\ PARTE:
SE:-ITENZE PROKONZIA'J'I; DAL T.S.I).S.
Reg. Gen. n. 28/1931
SENTENZA N. 61
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; GiudiĂ : Cau Lussorio, A1faro Alfredo, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Roma, u+193r - Anno IX. nella causa contro: Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Visentini Ferrer Giovanni, nato il 22.12.1910 a Trieste, verniciatore; Armelloni Egidio, nato il 22.7.1909 a Soresina (Cremona), meccanico;
I reati addebitati a Vergani Pietro vennero dichiarati estinti, per l'amnistia di cui al R.D. 5.n.1932, n. 1403, dal T.S.D.S., con ordinanza emessa in camera di consiglio il 15.2.1933.
Barbieri Angelo, nato il 26.9.1907 a Cazzimani (Milano), tornitore; Camagni Rodolfo, nato il 18.2.1901 a Milano, meccanico; Casiraghi Giulio, nato il 18.10.1899 a Sesto San Giovanni (Milano), elettricista; De Molli Angelo, nato il 28.8.1907 a Carnago (Varese), p astaio; Ferrario Angelo, nato 1'8.r.1909 a Sesto San Giovanni (Milano), 1mp1egato privato; Mascetti Eugenio, nato il 19.9.1906 a Parè (Como), motorista; Pedersini Giovanni, nato il 17.5.1908 nitore;
;.i
Cassano d'Adda (Milano), tor-
Rosatti Alberto, nato il 23.4.1906 a Pontecchio (Rovigo), meccanico; Seveso Carlo, nato il 4+ 1899 a Sesto San Giovanni (Milano), tornitore; Tocchetti Vittorio, nato il 29.11.1910 ad Or betello (Grosseto), dattilografo; Torretta Ugo, nato il 16.10.1904 a Passirano (Brescia), meccanico. IMPUTATI
Il Visentini Ferrer Giovanni :
1) dei delitti di cui all'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nelle province di Trieste, Pola e Gorizia prima ed in Lombardia dopo, nel 1930
TRIBUNAJ, E SPECIALE PER LA
PRnu PARTE :
mFESA DELLO STATO
e sino al 14.2.1931, riorganizzato nuclei del Partito Comunista, già disciolto per ordine della P ubblica Autorità, facendone parte e svolgendo attiva propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di detto par tito a mezzo del cosiddetto << Soccorso Rosso >J e di diffusione di stampe sovversive;
2) del delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P. 1889 (uso sciente di documenti falsi). Rosatti Alberto:
3) dei delitti di cui all'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Milano, in epoca anteriore e non oltre il 14.2.1931, riorganizzato il Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, facendone parte e svolgendo attiva propaganda delle dottrine, dei programmi e metodi di azione di detto partito, mediante diffusione di stampa sovversiva;
4) del delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P. 1889 (uso sciente di documenti fa lsi). Armelloni, Barbieri, Carnagni, De Molli, Ferrario, Mascetti, Pedersini, Seveso, Tocchetti, Torretta:
SEKTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
- Rosatti Alberto responsabile di propaganda e di appartenenza ad un partito disciolto e di uso sciente di passaporto falso, assolvendolo per non provata reità dall 'ascrittagli ricostituzione; - Armelloni Egidio responsabile di appartenenza a detto partito assolvendolo per non provata reità dall'addebitatagli propaganda; - Barbieri Angelo, Camagni Rodolfo, Casiraghi Giulio, De Molli Angelo, Ferrario Angelo, Mascetti Eugenio, Pedersini Giovanni, Torretta Ugo e Seveso Car!o responsabili dei reati in rubrica loro ascritti. Considerata la minore età per Visentini e Armelloni e fatto il cumulo giuridico delle pene, condanna alla reclusione: Visentini ad anni 9, Rosatti ad anni 6 e mesi 4, Barbieri, Ferrario e Pedersini ad anni 5 ciascuno, Seveso ad anni 4 e o-iorni 10, Casiraghi e Dc Molli ad anni 4 ciascuno, Camagni, o . Mascetti e Torretta ad anni 3 ciascuno, Armelloni ad anni 2 , a quest'u1timo l'interdizione per egual durata della pena dai pubblici uffici, agli altri predetti quella perpetua ; condanna tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ad anni 2 ciascuno di libertà vigilata. Ordina la confisca di quanto sequestrato attinente con questo processo. Assolve Tocchetti Vittorio per non provata reità in ordine al dolo dai reati ascrittigli ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
5) dei delitti previsti dal r e 2 ° cpv. del citato art. 4 perché, in Lombardia nel 1930 e sino al febbraio 1931, facevano parte del Partito Comunista e
Roma, 10.rr.1931 - Anno X.
face~ano di detto partito propaganda mediante diffusione di stampa sovversiva.
Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici .
0
Il Seveso Carlo anche :
6) del delitto di cui all'art. 37 della legge di P.S. (R.D. 6.r u 92.6, n. 1848) per omessa denuncia di anni. Omissis
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. r5u: Visentini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il
P. Q. M.
2 7-9· 1 933·
Detenuto dal 22.1.1931 al 27.9.1933. Pena espiata : anni 2, mesi 8 e giorni 5.
Letti ed applicati gli art. 4 - 6-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 285-56-78-68-72 C.P. 1889; 37-16 legge cli P.S. 1926; 200- 215- 228 - 229 - 240 C.P.; 488 C.P.P.; 485- 486 - 55r C.P. Esercito; legge 4.6.1931, n . 674 ; R.D. 28.5.1931, n. 601, dichiara:
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403:
- Visentini Ferrer Giovanni responsabile dei reati in epigrafe ascrittigli, ritenuto il delitto di appartenenza ad un partito disciolto in concorso formale con quello di ricostituzione dello stesso partito;
Rosatti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 12.u.1932. Detenuto dal 20.1.1931 al 12.II.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 22.
PRIMA PARTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Pedersini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il r3.1r.r932. Detenuto dal 22.1.1931 al 13.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 21. Ferrario viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 13.rr.1932. Detenuto dal 20.r. r93r al 13.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 23. Barbieri viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 13.11.1932. Detenuto dal 21.1.1931 al 13.1r. r932. P~na espiata: anni r, mesj 9 e giorni 22. R1fĂŹuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre jl 17.11.1931. Seveso viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 12.11.1932. Detenuto dal 20.r.1931 al 12.u.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 22. De Molli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Finale Ligure il I2.II.I932. Detenuto dal 4.1.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 10 e giorni 8. Casiraghi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco dell'Emilia il 12.rr.1932. Detenuto dal 19.1.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 23. Camagni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza l'u.rr.1932. Detenuto dal 20.1.1931 all'u.rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 21. Torretta viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di l' u.11.1932. Detenuto dal 12.2.1931 all'u.n.1932. Pena espiata : anni r, mesi 8 e giorni 29.
Pallanza
Mascetti si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 14. 11.1931. Con decreto di grazia del 10.3.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Padova il 13.3.1932.
SENTENZE
PRONUNZIATE
DAL T .S.D.S.
39 1
Detenuto dal 4. r.1931 al 13.3.1932. Pena espiata: anni r, mesi 2 e giorni 9. Armelloni: con ordi nanza del T.S.D.S. del 4.12.1931 la pena inflittagli viene commutata - a norma dell'at. 28 C.P. Esercito - , con la diminuzione di un quinto, in r anno, 7 mesi e 6 giorni di reclusione militare. Pertanto l'Armelloni, detenuto dal 22.r.193r, viene scarcerato dal Reclusorio Militare di Gaeta il 28.8.1932. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 16.8.1939.
39 2
TRIBUNALE SPECfALE l'ER
L t\
DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 106/1931
PRI MA P,\RTE :
SENTE:-..'ZE
SENTENZA N. 62
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore : Lanari Piero;
Giudici : Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Conticelìi Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SEN T ENZA
nella causa contro:
PRO)< UNZIATE DAL T.S.D .S.
393
P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 2, 1° ed u.cpv., e 6 deUa legge 25. rr.1926, n. 2008; 2-23-29-228 -229 C.P.C. vigente; 56-68 C.P.C. 1889; 488 C.P.P. ., dichiara Zucchini, Busi, Manzoni, Gualandi, Gardelli colpevoli dei reati rispettivamen te ascritti ed in concorso del beneficio della diminuente della metà pena in applicazione dell'art. 6 della legge 25. rr.1926, n. 2008, per la minore età in favore del Manzoni, G ualandi e Gardelli, operato il cumuio giuridico delle pene complessivamente condanna: Zucchini, Busi e Manzoni ad anni 2 ciascuno; Gualandi e Gardelli ad anni r e mesi 6 ciascuno, tutti a'.la reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad eccezione del Manzoni, del Gualandi e dei Gardelli pei quali l'interdizione è temporanea pari alla durata della pena. Tutti altresì con un anno di libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 12.11.1931 - Anno X.
Zucchini Giovanni, nato il 23.6.r906 a Budrio (Bologna), commesso; Busi Gustavo, nato il 6.7. r905 a Bologna, commesso;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Manzoni Alessandro, nato il 30.1r.r9r1 a Bologna, calzolaio; G ualandi Bruno, nato il r5.r.r9rr a Bologna, calzolaio; NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLL DI ESECUZIONE
Gardelli Vincenzo, nato il 2.rr.1910 ad Imola (Bologna), calzolaio.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D . 5. n .1932, IMPUTATI
Tutti : r)_dei delitti di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25. rr.1926, n . 2008, per avere m Bologna, nel 1930, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Il Manzoni, il Gualandi ed il Gardelli and1e:
n. r403: Zucchini viene scarcerato dalla Casa Pena!e di Parma il I0.11.1932. Detenuto dal 12.1 1.1930 al ro.u .1932. Pena espiata : anni r , mesi I r e giorni 28. Busi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 9.J r. 1932. Detenuto dal 17.11.1930 al 9.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi JI e giorni 22.
2) del . delitto di cui al 2° cpv. del citato articolo di leooe .· per avere, nelle 00 pred ette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di detto Partito Comunista mediante diffusione di stampa sovversiva.
Manzoni viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze .il 9.r r. T932. Detenuto dal 12.II.1930 al 9.11.1932. Pena espiata: anni r , mesi JI e giorni 27.
Omissis
Garde11i detenuto dal 12.11.1930 viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Viterbo, per espiata pena, il r2.r1.r93r.
394
TR ill UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST ATO
Gualandi detenuto dal 12.rr.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma i] 12.5.1932. Nei confronti dei sopraspecificati condannati il T.S.D.S. dichiarò, con ordinanza del 2r.12.1932, cessata per amnistia l'esecuzione della libertà vigilata e l'interdizione dai pubblici uffici. La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 68 del 22.5.r93r, l'accusa nei confronti dei s~praspecificati imputati dichiarò, inoltre - limitatamente agli imputati Zucchini Giovanni e Busi Gustavo -, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei loro confronti in ordine al delitto di aver fatto propaganda della dottrina> dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista.
PRIMA
P;\RTE :
SENTIJ1'ZE
l'RONU>iZlA'J'E
DAL 'l'.S. D.S.
395
SENTENZA N. 63
Reg. Gen. n. 25 / 1931
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Sgarzi Giovanni, Oliveti lvo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato ìa seguente SENTENZA
nella causa contro: Mangiacavalli Umberto, nato il 1".3.1908 a Milano, meccanico; Pu]ici Virginio, nato il 27.5. 1910 a Cinisello Balsamo (Milano), odontotecnico; Zacchetti Virginio, nato il 17.8.1907 a Milano, meccamco; Chighizzola Carlo, nato il 6.1r.1906 a Monza (Milano), meccanico ; Rosti Luigi, nato il 27.rr.1908 a Milano, argentiere; Fanti Galileo, nato il 22.2.1910 a Milano, modellatore; Brusa Eligio, nato il
4.3.I911
Pezzoli Francesco, nato il
a Milano, operaio;
30.Ir.1907
a Bergamo, pasticciere;
Cipriani Giordano, nato il 16.1r.1906 a Milano, meccanico; Cattaneo Angelo, nato il 1°.8.1908 a Milano, litografo; Rodolfi Stefano, nato il 3.8.1906 a Paderno Ponchielli (Cremona), cameriere. IMPUTATI
Tutti: 1) del reato di appartenenza al Partito Comunista previsto e punito dal 1 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere fatto parte nel 1930 del Partito Comunista, ricostituito in Milano dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità;
TRfBUKALE SPECl ALé
PE R LA DIFESA DELLO STATO
2) del reato di propaganda comunista previsto e punito dal 2° cpv. dell'art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 della legge suddetta, per avere nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, in correità fra loro e con altri, fatto propaganda comunista mediante diffusione dì stampe e raccolta di somme per il (< Soccorso Rosso ».
Mangiacavalli, Pulici e Zacchetti anche: 3) del reato di concerto previsto dall'art. 3 della suindicata legge, in relazione all'art. 2 della legge medesima e dell'art. 252 C.P. 1889 per avere, nell'anno 1930 in Milano, concer tato di commettere fatti diretti a produrre la strage mediante esplosione di bombe in diversi punti della città in caso di insurrezione popolare contro i Poteri dello Stato.
Il Cattaneo anche: 4) del reato di espatrio clandestino previsto e punito dall'art. 160 T.U. legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848, per essere espatriato clandestinamente il 5.8.1930 recandosi in Svizzera senza essere provvisto dei documenti prescritti dalia legge di P.S .. IN PUBB'LICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola IN FATTO ED
IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. La Regia Questura di Milano era stata informata che Mangiacavalli Umberto, meccanico presso le officine Fiat, svolgeva attività comunista facendo propaganda e riunendo segretamente compagni di fede in località diverse. Predisposto un servizio di pedinamento la sera del 3.1.1931 si procedette all'arresto del Mangiacavalli e dei suoi amici Pulici Virginio, Chighizzola Cad o, Rosti Luigi e Fanti Galileo mentre si trovavano tutti riuniti nella bottiglieria delle Belle Arti in via Fabio Filzi. Sottoposti gli arrestati ad interrogatorio hanno fatto delle dichiarazioni che portarono all'arresto anche di altri. Si venne cos.Ì a sapere che il Partito Comunista a Milano era composto di una organizzazione detta degli adulti, di cui era capo Mangiacavalli, e di una organizzazione giovanile, di cui era capo Pulici, e che capo zona era tale Cipriani Giordano il quale aveva sostituito in tale carica Cassani Fe.lice emigrato clandestinamente in Francia nel marzo 1930.
PRI MA P,IR'f'E :
SENTENZE
PRO:-.i!J NZ!.-\TI,
DAL T . S.D.S.
397
Quando fu tratto in arresto il Cipriani indicò come membro influente del l)artito Cattaneo Angelo, il quale era emigrato all'estero nell'agosto 1930. Costui il r 4.r.r93r fu fe~mato alla frontiera, e tratto in arresto, mentre stava per rientrare in ltalia. . . . . Dalle indagini esperite è anche risultato che Man~iacavalh, Pul1C1 e tale Zacchetti Vir()'inio si erano messi d'accordo per fabbncare bombe ed adoperarle a scopo c,terroristico nella eventualità di una insurrezione popol?~e. che essi nella loro esaltata fantasia, ritenevano prossima. E nella perqu1s1z10ne ese~uita nei riguardi di costoro fu trova.ta indosso allo_ ~acchetti la fo~mula per la composizione della polvere,. ed_ mclosso al Pulic1_furo!1o . tro.va:e tre bustine contenenti circa IOO crramm1 d1 polvere e 20 cent1metn dt m1cc1a. In base alle risultanze dell'istruttor-ia gli imputati nominati ~n ru?rica sono stati rinviati al giudizio di questo T ribunale per rispondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti in epigrafe. L'imputato Mangiacavalli Umberto interrogato all'odierno clibatt~ment~ sui fatti che oli ven()'ono attribuiti ha dichiarato di non essere comurusta, d1 0 non avere fat~o mai propaganda e di non aver avuto int~~zione di fabbricar~ bombe a scopo terroristico, ma di aver concertato col Puhc1 e con lo. Zacchetu di fabbricare della polvere per adoperarla per la pesca. Invece eg:h, q~and~ fu interro,rato dalla P.S., confessato che al Pulici aveva dato mcanco d1 o . . .. fabbricare delle bombe per adoperarle a scopo d11nostrat1vo e terronst1:o .e dato anche la formula -per la composizione della polvere e la m1cc1a di avercrli t, che gli fu sequestrata. . . . . . . Gli stessi Pulici e Zacchetti nei loro mterrogaton hanno dtchtarat~ eh~ 11 Mangiacavalli è comunista di veccl:ia data~ che fin ?al _luglio 193_0 r~v:st1v~ una carica importante nel comurnsmo milanese, nm~iazz.ando ~ dmgent1 dopo il loro arresto; c!1e _fac~va propa$anda a ~nezzo d1f~us1o~e ?1 stam_pe ~ che teneva frequenti nu1110111. Il Puho ha so~gnmto che 11 M~ngi_acavalh ~ra in corrispondenza con gli esponent! del par.~1to. e. che 1~ prego d1. c.onsentrr_e che la sua corrispondenza fosse diretta all mdmzzo di esso Puhc1 sotto il nome di Borghi Vircrinio e che egli acconsentì. Tanto il '"rulici ~uanto lo Za~chetti hanno conferm~to che il. Mangiacavalli li indusse a fabbricare delle bombe per adoperarle m caso d1 sommossa popolare e che anzi ,eg!i stesso fon~ì la ricetta per 1~ com:rosizione dell~ p~l~ vere. Pertanto si puo ntenere raggmn~a la ~ro:a. de1 .fatti eh~ ~ono at~nbmu al Mangiacavalli, della cui confìguraz10ne gmndica ~1 tratte~·a 1~ segmto. Nella perquisizione personale eseguita éÙ !'1~ngiaca:alh _gl~ furono trovati indosso una carta d'identità, una tessera de1 smdacat1 fascisti, una tessera del dopolavoro, una minuta di do1~a!1da per l'ammissione alla gioventù cattolica un bio-lietto di Stato estero d1 lire 100 ed altre carte. Nella p;rquisizione eseguita in casa sua fu trovata una copia del periodico comunista « Lo Stato operaio » del marzo 1930.
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TRIBUNALE SPECIAL.E PER LA l) lf ES1\
DELLO STATO
Questi oggetti, avendo attinenza con i reati da lui commessi, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P. vigente. L'imputato Pulici Virginio al dibattimento ha confessato di essere capo cellula e di aver fatto propaganda mediante diffusione di stampe e raccolta di fondi per il « Soccorso Rosso » ; ha però negato ogni altra circostanza. Invece davanti alla P.S. ed al Giudice Istruttore fece ampie dichiarazioni sulla sua attività comunista quale capo - cellula ed ha confermato che il Mangiacavalli propose a lui ed al Zacchetti di fabbricare delle bombe per adoperarle nella eventualità di una insurrezione e che egli diede la formu la per la ~on:po~izione della polvere; che egli accettò la proposta, comprò gli elementi md1cati nelle formule e fece l'esperimento con risultato positivo. Ha sogg!unto che, fatta la prima prova, compose altra polvere col proposito di riempire una fiaschetta di metallo onde sperimentate con la miccia se si effettuava lo scoppio. Che tutto ciò fu fatto da lui d'accordo col Mangiacavalli e con lo Zacchetti e lo scopo era di mettersi in condizioni di disp;rre dell'esplosivo in grande quantità in caso di una insurrezione, che essi p~·evedevano dovesse avvenire da un momento alJ'altro. Anche nei suoi riguardi è pienamente racrgi unta la prova dei fatti che b gli sono attribuiti. Nella perquisizione eseguita sulla sua persona gli furono trovate, come si è detto, tre bustine contenenti in complesso circa 100 grammi di polvere e centimetri 20 di miccia, che una perizia tecnica esecruita ritenne idonee a fare z:, scoppiare ordigni. Nella perquisizione eseguita nel suo laboratorio da meccanico fu trovato un pu~z~ne c?n l'embl~ma falce e martello che gli serviva per sfregiare monete d1 mchelio; ed egli ha confessato di averne sfregiate molte. Gli furono trovati inoltre uno spillo col suddetto emblema falce e martello e carte di carattere comunista. Tutti questi oggetti sequestrati, avendo attinenza con i reati da lui commessi, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 del C.P. vigente. . L 'imputato Zacchetti Virginio è stato altra volta denunziato a questo Tnbunale per appartenenza e propaganda ed è stato prosciolto per insufficienza cli prove con sentenza in data 4. ro.1928 ( 1). All'odierno dibattimento ha dichiarato di non essere stato mai iscritto al Partito Comunista, pur professando. idee comu!1~ste, di non aver avuto mai rapporti di politica col Mangiacavalh e col P?l~CI. Ha soggiunto che il Mangiacavalli gli diede la formula per la compos1z10ne della polvere, ma non gli disse a quale scopo doveva servire .
(1) V.
cc
Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r928 », pag. 604.
1'R I:l>! A PARTE:
SENTENZE PROKUNZI1ITE D,\L T.S . I).S.
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Quanto siano mendaci queste dichiarazioni dello Zacchetti risulta dalle dichiarazioni rese in periodo istruttorio dal Pulici; vi fu anzi fra loro due un confronto durante il quale il Pulici sostenne che esso Zacchetti prese parte all'accordo fatto con Mangiacavalli per la fabbricazione delle bombe, che dovevano servire in caso di rivolta e che tutto fu fatto in pieno accordo fra loro tre. Che lo Zacchetti facesse parte della organizzazione comunista degli adulti risulta anche dalle dichiarazioni dell'imputato Pezzoli. Vi sono perciò prove sufficienti per l'accertamento della responsabilità dello Zacchetti in ordine ai fatti che gli sono attribuiti. Nella perquisizione eseguita in casa sua fu trovato un foglio di carta su cui era scritta a lapis, di pugno del Mangiacavalli, la formula per la composizione della polvere. Nei riguardi degli imputati Chighizzola Carlo, Rosti Luigi e Fanti Galileo è risultato che costoro frequentavano la bottiglieria delle Belle Arti dove conveniva il Mangiacavalli ; e difatti essi la ser a del 3.1.1931 furor:io arrestati in detta bottiglieria assieme al Mangiacavalli. Questa frequenza dei tre suddetti imputati alle riunioni del Mangiacavalli nel detto locale farebbe ritenere che anch'essi facevano parte della organizzazione comunista milanese; ma non è risultato che essi abbiano svolto alcuna attività. Perciò non si può con sicura coscienza né affermare né escludere la loro colpevolezza in ordine ai fatti che ad essi sono attribuiti; ed in conseguenza tutti e tre devono andare assolti dai reati a loro ascritti per insufficienza di prove e devono essere scarcerati se non detenuti per altra causa. Non si può fare a meno però di deplorare che il Fanti, pur essendo avanguardista, frequentasse la compagnia del Mangiacavalli che era notoriamente comunista; ed è risultato che questi suoi rapporti col detto Mangiacavalli giustamente lo fecero cadere in sospetto verso i suoi superiori, i quali non mancarono di diffidarlo e di sorvegliarlo. Ciò è stato confermato anche al dibattimento dal caposquadra della Milizia Soldà N ello . L'imputato Brusa Eligio era uno dei frequentatori della compagnia del Mangiacaval!i e della bottiglieria delle Belle Arti. Egli al dibattimento ]1a dichiarato di non aver mai fatto parte del Partito Comunista e di essersi trovato sempre per caso in compagnia del Mangiacavalli. Uguali dichiarazioni ha fatto jn periodo istruttorio. Invece gli imputati Pezzoli e Pulici nei loro interrogatori scritti hanno indicato il Brusa come appartenente alla organizzazione comunista del Mangiacavalli, soggiungendo anche che il 1°.8.1930 il Brusa in loro compagnia andò a gettare manifestini comunisti per le vie. Ed in un confronto da lui avuto in periodo istruttorio con i suddetti Pezzoli e Pulici, questi hanno con-
400
PRIMA PARTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA D!liliSA DELLO STATO
fermato le suddette circostanze a suo carico . .Pertanto è raggiunta anche nei suoi riguardi la prova dei fatti a lui attribuiti. L'imputato Pezzoli Francesco al dibattimento si è dimostrato reticente. Nell'interrogatorio reso alla P.S. ha invece confessato di essere entrato a far parte della organizzazione comunista indotto dal Pulici, di aver ricevuto da costui varie volte stampe per diffonderle e di averle a sua volta date al Rodolfì per lo stesso scopo; ha confessato anche di avere sparso molti manifestini nell'occasione del 1° agosto assieme al Mangiacavalli, a Pulici e ad altri in via Fabio Filzi. Queste circostanze risultano anche dall'interroo-atorio del Pulici. b Lo stesso Rodolfi. ha confermato di aver ricevuto più volte dal Pezzoli manifestini per diffonderli. Pertanto è raggiunta la prova dei fatti che sono attribuiti al Pezzoli. L'imputato Cipriani Giordano al dibattimento ha dichiarato che fa parte del Partito Comunista dal 1924 e che ultimamente era entrato nella cellula del Pulici; che riceveva dal Segretario del Comitato Federale Giovanile, Cassani Felice, stampe per la propaganda, ed a sua volta le passava al suo capocellula Pulici, il quale provvedeva alla diffusione. Pertanto non vi può essere dubbio sui fatti . attribuiti al Cipriani e cioè che eoli appartenesse alla orO'aniz. b b zaz10ne comumsta e che facesse propaganda. L'imputato Cattaneo Angelo tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento ha confessato di appartenere al Partito Comunista milanese e di aver ricoperto la carica di capo-settore di Porta Romana in sostituzione del Cassani quando questi emigrò clandestinamente all'estero, di aver svolto la sua attività nella propaganda mediante diffusione di stampe e raccolta di danaro per il « Soccorso Rosso >J . _ Ha confermato inoltre di essere un convinto comunista e di perseverare nelle sue idee. Ha infine detto che nell'agosto 1930, sapendosi ricercato dalla P.S., emigrò clandestinamente aU'estero e che il 14.1.1931 fece ritorno in Italia, ma alla frontiera venne fermato e tratto in arresto dagli agenti italiani. Risulta dagli atti che, per l'attività comunista da lui svolta precedentemente al suo espatrio clandestino, è stato coinvolto in un altro procedimento che è distinto col n . 240 del Reg. Gen. 1930, i cui atti, stralciati in periodo istruttorio, sono allegati all'attuale procedimento. Dalle sue stesse dichiarazioni emerge quindi la prova dei fatti che gli sono attribuiti in rubrica. L'imputato Rodolfi Stefano, cameriere del caffè Gizzi, ha negato al dibattimento di appartenere al Partito Comunista, ma ha confessato che il Pezzoli un paio di volte gli portò manifestini comunisti, ed egli una volta
SENTENZE PRO)IUNZI1\TE DAL T . S.D.S.
li diede all'altro cameriere, Bonini, ed w1'al.tra volta li bruciò per consiglio della sua fidanzata. Davanti alla P.S. ed al Giudice Istruttore fece invece dichiarazioni più ampie che dimostrano come egli fosse entrato a far parte della organizzazione comunista e si fosse occupato della propaganda. Pertanto egli è raggiunto da prove sufficienti in ordine ai fatti che gli sono attribuiti. Da queste risultanze si possono trarre le seguenti conseguenze giuridiche nei riguardi di ciascun imputato: fatta eccezione degli imputati Chighizzola, Resti e Fanti, per i quali, come si è detto, devesi pronunziare per insufficienza di prove, tutti gli altri, i quali facevano parte della organizzazione comunista milanese e svolgevano in vario modo propaganda, devono essere ritenuti colpevoli dei reati previsti e puniti dal r" e dal 2° cpv. dell'art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 della legge 25. rr.1926, n. 2008, perché i fatti da loro commessi rivestono gli estremi di detti reati. Il difensore dell'imputato Brusa nell'interesse del proprio difeso ha sostenuto che non è applicabile la legge 25. n.1926, n. 2008, ma devono applicarsi le correlative disposizioni del nuovo C.P. perché l'art. 3 della legge 4.6. r93r, n. 674, che proroga il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato dice che dall'entrata in vigore del nuovo C.P. sono abrogate le disposizioni contenute negli art. I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 della citata legge, ed in loro vece si devono applicare disposizioni del nuovo C.P .. Si osserva che la tesi del sullodato difensore è destituita di fondamento giuridico , perché l'art. 2, 3° cpv., del nuovo C.P. insegna che, quando si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si osservano le disposizioni dei cpv. precedenti, ma si deve invece applicare la legge del tempo in cui fu comm esso il fatto. Ora poiché la legge 25.11.1926, n. 2008, è eccezionale in quanto fu emanata per provvedere a bisogni eccezionali dello Stato manifestatisi in quel tempo, ed è temporanea perché all'art. 8 della legge stessa è detto che essa ~a durata di 5 anni, questa legge, e non altra, deve essere applicata nel caso m esame. Ciò è conforme a quanto questo Tribunale ha già deciso precedentemente in altri processi nella stessa questione. Nei riguardi degli imputati Mangiacavalli, Pulici e Zacchetti essendo rimasto anche accertato che essi si erano messi d'accordo per fabbricare ordigni esplosivi allo scopo di commettere atti terroristici nella eventualità di una sommossa popolare, ed in ogni caso di fare delle manifestazioni sovversive, poiché i mezzi che loro avevano concertato di preparare erano idonei a produrre la strage, è evidente che in tale fatto si sono riscontrati tutti gli estremi del delitto previsto e punito dall'art. 3 della citata legge n. 2008 in relazione all'art. 2 della legge medesima ed all'art. 252 C.P. abrogato, che prevede 26. - U.S.
TRlllUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
precisamente il deli tto di strage. E di tale reato essi devono essere ritenuti colpevoli. Nei riguardi dell'imputato Cattaneo, essendo risultato, per sua stessa confessione, che nell'agosto 1930 egli è emigrato clandestinamente all'estero , sprovvisto di regolare passaporto, perché ricercato dalla P.S. per la sua attività comunista, egli deve essere ritenuto colpevole de] reato dÌ espatrio clandestino per fine politico; però non ai sensi- dell'art. 160 della legge di P.S. 6.n .1926, n . 1848, perché questa è stata abrogata, ma ai sensi dell 'art. 158 della nuova legge di P.S. r8.6.r93r, n. 773, che per lo stesso reato commina una pena più lieve. Tale beneficio è conforme alla disposizione dell'art. 2, 2 ° cpv., del C.P. vigente. Ciò posto il Tribuna'.e passa all'applicazione delle pene e nel fissarle tiene conto del diverso grado di responsabilità di ciascun imputato desunto dalle risultanze del dibattimento, sia per quanto si riferisce all'attività svolta da ciascuno, sia per quanto si riferisce alla capacità a delinquere e pericolosità di ognuno. All'imputato Pulici Virginio infligge: - per il reato di concerto ro anni di reclusione a senso dell'art. 3 della legge 25.rr.1926, n. 2008, e .l'interdizione perpetua dai pubb'.ici uffici a senso dell'art. 29 C.P. vigente. E tenuto conto della diminuente del!a minore età a senso dell'art. 56 C.P. abrogato e della facoltà concessa dall'art. 6 della legge speciale n. 2008, riduce )a pena della reclusione ad 8 anni e commuta la interdizione perpetua in temporanea per la durata di 3 anni; - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del r 0 cpv. dell'art. 4 della legge speciale n. 2008. In conseguenza de~la sua minore età riduce la pena alla reclusione a 4 anni e commuta la interdizione perpetua in temporanea per la durata di un anno a senso degli articoli citati; · - per il reato di propaganda 5 anni di reclusione e l' interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge che, con le norme sopracitate per la minore età, riduce a 4 anni di reclusione e ad un anno d'interdizione dai pubblici uffici. , Procedendo quindi al cumulo delle suddette pene a norma degli art. 68 74 C.P. abrogato determina la complessiva pena della reclusione in 12 anni e l'interdizione dai pubblici uffici in 5 anni. Alla pena della reclusione aggiunge 3 anni di libertà vigilata a senso degli art. 229 C.P. vigente e 55 delle disposizioni transitorie, in quanto che il Pulici per la gravità dei reati commessi e per la sua capacità a delinquere deve essere considerato socialmente pericoloso secondo le norme degli art. 202 - 203 - 133 C.P. vigente.
PRL\iA PARTE:
SENTENZE l'RONUNZI,\"l'E !)AL T . S.D.S.
A ciascuno degli imputati Mangiacavalli Umberto e Zacchetti Virginio infl igge : - per il reato di concerto 8 anni cli reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 3 della legge speciale n. 2008 > e 29 del C.P. vigente; - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge n . 2008; - per il reato di propaganda 4 anni di reclusione e l'i nterdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4 della legge citata. E procedendo al cumu~o delle pene a norma dell'art. 68 C.P. abrogato determina per ciascuno dei due suddetti imputati la pena complessiva della reclusione in r2 anni, ferma restando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Alla pena della reclusione aggiunge 3 anni di libertà vigilata per ciascuno dei due imputati ritenendoli socia'.mente pericolosi secondo le norme degli art. 202 - 203 - 133 - 229 C.P. vigente. All'imputato Brusa Eligio infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge n. 2008, che riduce ad anni r di reclusione e ad un anno d'interdizione dai pubblici uffici per l'età minore di 2r anni a norma dell'art. 6 della legge citata, in relazione all'art. 56 C.P. abrogato; - per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge, che riduce ad anni r di reclusione e ad anni r d'interdizione dai pubblici uffici per la minore età a senso dei citati articoli. E procedendo al cumulo della detta pena a norma degli art. 68 - 74 C.P. abrogato determina la complessiva pena di anni r e mesi 6 di reclusione e in 2 anni di interdizione dai pubblici uffici. Aggiunge alla rec~usione un anno di libertà vigilata ritenendo il Brusa socialmente pericoloso a norma degli art. 202 - 203 - r33 - 229 C.P. vigente e 55 disposizioni transitorie. A ciascuno degli imputati Pezzoli Francesco e Rodolfì Stefano infligge : - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del 1" cpv. dell'art. 4 dell a legge n. 2008;
TRlllUNALE Sl'ECI/\LE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE :
SENTE~ Z E PRONUNZI ,\TE DAL T.S.n. s .
- per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del 2 ° cpv. del suddetto art. 4.
P. Q. M. 0
E procedendo al cumulo delle dette pene determina per ciascuno imputato 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Aggiunge alla reclusione anni r di libertà vigilata per ciascuno ritenendo il Pezzoli ed il Rodo]fì persone socialmente pericolose a norma degli art. 202 203 - r33 - 229 C.P. vigente. All'imputato Cipriani Giordano infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del citato 1° cpv. dell'art. 4 legge n . 2008; - per il reato di propaganda 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2 ° cpv. del suddetto art. 4. E procedendo al cumulo delle pene determina la pena complessiva in 4 anni e 6 mesi di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Aggiungendo alla reclusione 2 anni di libertà vioilata ritenendo il Cipriani so.1 b eia mente pericoloso a norma degli art. 202 - 203 - 133 - 229 C.P. vigente. All'imputato Cattaneo Angelo infligge: -, per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma ciel 1° cpv. del citato art. 4 legge n. 2008;
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 2 - 3 - 4, J e 2 ° cpv ., e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 56-68 - 252 C.P. abrogato; 202-203-228-229-240 C.P. vigente; 479-488 C.P.P.; 158 legge di P.S. r8.6.r93r, n. 773, assolve : Chigbizzo1a Carlo, Rosti Luigi, Fanti Galileo dai reati a loro ascritti per insufficienza cli prove ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Dichiara colpevoli tutti gli altri imputati dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna: Mangiacavalli Umberto, Zacchetti Virginio e Pulici Virginio, quest'ultimo col beneficio della minore età, a r2 anni ciascuno di reclusione, il i\fangiacava ili e lo Zacchetti anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni ciascuno cli libertà vigilata, il Pulici anche alla in terdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni ed a 3 anni di libertà vigilata. Brusa Eligio, col beneficio della minore età, ad r anno e 6 mesi cli reclusione, a 2 anni d'interdizione dai pubblici uffici e ad anni J di libertà vigilata. Pezzoli Francesco e Rodolfì Stifano ciascuno a 3 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad un anno di libertà vigilata. Cipriani Giordano a 4 anni e 6 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a 2 anni di libertà vigilata. Cattaneo Ange)o a 7 anni di reclusione, a lire 20.000 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a 2 anni di libertà vigilata. Con.danna inoltre tutti costoro al pagamento in solido delle spese processua'i ed ordina la confisca delle cose sequestrate. Roma , l3.rr.1 931 - An no X.
- per il reato di propaganda 4 anni di rec'.usione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4 succitato;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
- per il reato cli espatrio clandestino a fine politico 2 anni di reclusione e lire 20.000 di multa a norma dell'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, 11 • 773· E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. abrogato determina la pena della reclusione complessivamente in 7 anni, ferme restando lire 20.000 di multa e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Aggiunge alla pena della .reclusione 2 anni di libertà vigilata perché ritiene il Cattaneo socialmente pericoloso a norma degli art. 202 - 203 - r33 - 229 C.P. vigente. Ritenuto che il denaro e gli altri oggetti sequestrati, aventi attinenza con reati commessi dagli imputati, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 del C.P. vigente. Ritenuto che i condannati sono in solido obbligati al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 488 C.P.P.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932,
n. 1403, e 25.9.1934, n. 15rr: Pulici viene scarcerato dalla Casa Penale cli Castelfranco dell'Emilia il 2 7·9·1 934·
Detenuto dal 3.r.1931 al 27.9.193+ Pena espiata: anni 3, mesi 8 e giorni 24Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il
j
12
+ 1 933·
PRIMJ\
TRIBUNALE Sl'llCIJ\LE P ER LA DIFESA DELLO STATO
PART E :
SENTENZE
PRONUNZIATE
DAL T.S.D.S.
La sentenza di cui sopra, pronunziata dal T.S.D.S. il 13.11.1931, viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. I D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. pen.) con sentenza emessa in camera di consiglio il 28.6.1972.
Zacchetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano i l 2 7·9· 1934-
Detenuto dal 4.1.1931 al 27.9.1934. Pena espiata: anni 3, mesi 8 e giorni 23. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il ro.5.r934.
La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 73 del1'8.6.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati condannati, dichiarò, inoltre, priva di efficacia giuridica la sentenza n. 53 del 17.ro.1930, pronunziata nei confronti di Cattaneo Angelo (vedi pag. r63 del volume relativo alle (< Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 »; pertanto la « postilla >) apposta in calce alla suddetta pagina è da considerarsi scritta per errore).
Mangiacavalli viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco dell'Emilia il 27.9.1934. Detenuto dal 3.1.1931 al 27-9.1934. Pena espiata: anni 3, mesi 8 e giorni 24. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 30.1.1932; istanza respinta. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Cattaneo viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 13.11.1932. Detenuto dal 14.r.1931 al 13.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 29. Cipriani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il 13.11.1932. Detenuto dal 13.r.1931 al 13.r r.1932. Pena espiata : anni r e mesi ro. Pezzoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza l'u.u .1932. Detenuto dal1'8.r.r931 all'n.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi ro e giorni 3. Rodolfi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il I2. I I. 1932. Detenuto dal 9.r.1931 al 12.rr.1932. Pena espiata: anni I, mesi ro e giorni 3. Si associa a una · istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 25.4.1932; istanza respinta. Brusa detenuto dall'S.r.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie dell'Aquila 1'8.7-1932. Rifiuta cli associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27-11.1931.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
~eg. Gen. n. 76/1931
SENTENZA N. 64
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Ventura Alberto, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
PRIMA PARTE:
SENTENZE
PRO:'-IUNZIATE
DAL T.S.D.S.
Lo Scoria ed il Matiasic inoltre: 2) de'. delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P. 1889 per avere nel 1930 - 1931 fatto sciente uso di passaporti contraffatti; 3) del delitto di cui all'art. 160 T.U. legge P.S. 6.rr.1926, n. 1848, per avere, nel dicembre 1930, espatriato per motivi politici senza passaporto o senza altro documento equipollente.
IN PUBBLICA UDIENZ,\
h a pronunciato la seguente SENTENZA
Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che, per ultimi, ebbero la parola coi loro difensori.
nella causa contro: IL
TRIBUNAI.!E
Padovani Umberto ( detto Berto), nato il 9.5.1906 a Trieste, bracciante; Stocca (già Stoka) Bruno, nato il 15.7.19ro a Trieste, elettrotecnico ; Bernardi Mario, nato il 21.1r.r9rr a Trieste, cameriere;
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze orali del dibattimento si è statuito
Scoria Giovanni, nato il 28.7.1912 a Fiume, montatore ; Padovani Albino, nato il 28. r. 19u a Portole (Capodistria), manovale; Borghese Pompeo, nato il 29. I0.1906 a Trieste, bracciante; Borghese Enrico, nato il 15.10.1904 a Trieste, bracciante; Matiasic Mario, nato !'8.12.1907 a Trieste, magazziniere; Kumar Teodoro, nato il 5.1.J912 a Trieste, falegname; Marsich Alfredo, nato il 2.8.1912 a Trieste, meccanico; Frausin Guglidmo, nato il 23.8 .1912 a Muggia (Trieste), meccanico; Zamparo Umberto, nato il 18. r.2.1912 a Trieste, tubista.
IMPUT ATI
Tutti: 1) dei delitti di cui all'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, per avere appartenuto al Partito Comunista, disciolto già dalla Pubblica Autoòtà e per avere fatto opera di ricostituzione e propaganda a favore del partito stesso, in Trieste ed altrove nel 1931 e precedentemente.
IN FATTO ED
IN DIRITTO
Che taluni giudicabili, mediante riunioni clandestine e continui contatti coi maggiori esponenti del Comitato Centrale di Milano, ebbero a ricostituire il partito svolgendo deleteria attività propagandistica sovversiva a T rieste e provmcia. Nella ricorrenza dell'anniversario della Rivoluzione Russa, nella frazione dì Barcola, avevano diffuso nella notte dal 5 al 6.u.1930 circa 140 manifestini poligrafati, contenenti le solite frasi antinazionali rivoluzionarie, incita~ti gli ~pe~ai ad_ unirsi contro il fascismo per dimostrare la loro solidarietà coi compagni russi. Diverse altre centinaia di manifestini poligrafati furono divulgati dal 7 ail'B.11.1930, in tutti i quartieri della città: assieme ad alcune copje del giornaletto, stampato alla macchia, << Il Ribelle,, . Detti manifestini oltre ad inneggiare alla rivoluzione sociale incitavano le masse operaie alla astensione dal lavoro per ottenere aumenti di salari e riduzione delle ore lavorative. Perciò la propaganda venne esplicata in modo particolare nei cantieri navali, ove lavoravano forti masse operaie. Nella notte dal 21 al 22 stesso mese, nei pressi del Punto Franco, in riviera di Barcola furono diffusi manifestini poligrafati incitanti gli operai ad organizzarsi nei sindacati rossi ed a scioperare il 1°.12. 19.30, in segno di protesta contro l'avvenuta diminuzione dei salari.
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'fR!l!UNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nella notte del 28 novembre e del r".12.1930 consimili volantini furono largamente lanciati nei vari quartieri del'.a città. Nella notte dal 17 al 18.12.1930, in località periferiche di Trieste, specie nelle vicinanze dei cantieri e delle fabbriche, ve1111ero divulgati circa 100 manifestini sempre poligrafati invitanti gli operai a ribellarsi contro la diminuzione dei salari, seguendo l'esempio dei compagni di Milano, di Torino e di Bologna. Molti manifestini inoltre esortavano il popolo a ritirare i depositi dalle Casse di Risparmio, gettando il panico fra i risparmiatori - tanto che in pochi giorni furono ritirati ben 40 milioni dalla Cassa di Risparmio triestina - , affermando che lo Stato fascista è sull'or!o del fall imento e che avrebbe prelevato dalle banche i miliardi. Nella mattina del 21 dicembre sul treno giunto a Tries te alle ore 11,46 dalla linea di Venezia, i mùti ferroviari rin vennero un pacco formato da una scatola per scarpe involta in carta da imballaggio. La sc;tola conteneva; copie del giornaletto clandestino <<Unità,, del 7-rr.1930, francobolli di propaganda sovversiva ed opuscoli vari, quali « La struttura organizzativa del partito)>, <, Il lavoro dei bolscevichi nell'esercito))' << Ai lavoratori d'Italia», << L'adesione all'internazionale sindacale rossa è una promessa di vittoria del proletariato italiano >> ; nonché copie del bollettino del Partito Comunista Italiano, ottobre 1930. Nella mattina dell'8.1.r93r, nell'interno del Cantiere Navale di Monfalcone, furono trovati circa 80 manifestini poligrafati invitanti gli operai a non accettare i patti di lavoro ed una decina di manifesti a stampa di plauso per l'azione svolta da'.la Confederazione Generale del Lavoro d'Italia. Tale continì.1a attività propagandistica esercitata dagli imputati dimostrava chiaramente che si era organizzato ed assai bene agiva il movimento comunista a T rieste e provincia. I capeggiatori disponevano di mezzi sufficienti e perciò intendevano di approfittare del momento particolare di crisi economica per penetrare negli animi delle masse operaie. Cercando a tal uopo di ingenerare la sfiducia nel Regime e di provocare manifestazioni collettive dirette a sovver tire le Istituzioni. Gli stessi imputati confessarono di essere stati a contatto col centro di Milano da cui ricevevano disposizioni, materiale propagandistico e danaro; c.::he il movimento stesso si fondava su una completa organizzazione gerarchica, dal componente la cellula al capo - cellula, al capo - settore, ai federali, al segretario federale; che dalla città si era esteso ai sobborghi, ai Comuni di Muggia, di Monfalcone, Aurisina, Ronchi ed anche ad alcuni centri della vicina Provincia di Gorizia (Gradisca, Cormons, Villesse); che tutte le manifestazioni sovversive verificatesi dall'ottobre 1930 al gennaio 1931 furono preparate ed effettuate dagli affiliati alla Organizzazione Giovanile Comunista.
PRIMA PARTE:
SJ;NTENZE
PRONUNZIATE
DA!. T .S. D.S.
Per opportunità ed economia di giudizio tutti gli imputati vennero rinviati dinanzi al Tribunale Speciale divisi in tre gruppi. Del primo gruppo fanno parte : Il Padovani Umberto detto Berto d'anni 25. Già condannato per reati comuni. Era membro federale del movimento giovanile, incaricato del ramo stampa. Nello svolgere la sua opera antinazionale conobbe, tenendo con loro continui contatti, i compagni di fede Borghese Pompeo, Stocca, Bernardi, Kumar, Frausin nonché De Feo, della stessa processura ma che viene giudicato col terzo gruppo d'imputati. Ecrli curava in modo particolare l'organizzazione propagandistica di Muggia essendo anche capo: settore. Tanto che fu trovato in possesso di 14 esemplari di manifestini incitanti gli operai, i contadini e gli impiegati a commemorare l'ottavo anniversario del primo instauratore del Governo operaio e contadino. Nella stanza di via Arcata si rinvennero col poligrafo 81 manifestini policrrafati, 5 libri di contenuto sociale ed alcuni appunti tra cui il seguente, che ~iguarda altro coimputato: « Orlando Marinze - caffè Napoleone ore tre ,, . Nell'abitazione del Padovani, in via d'Isella n. 14, fu trovata una maggiore quantità di materiale e cioè gli furono sequestrati: II libri di contenuto estremista ; sette esemplari, scritti a mano, di manifestini già poligrafati a firma « i criovani comunisti ,, e diretti ai « giovani operai tutti ,, ; 160 manifestini i~e<rg·ianti « alla rivoluzione -proletaria »; 6 copie del giornaletto b comunista « Campagna)>; 21 fogli riguardanti « Il Soccorso Rosso In ternazionale)); numerosi opuscoli; 39 copie di un giornaletto comunista sloveno; 133 copie del giornaletto e<Unità)); 83 copie del giornale comunista slavo (< Delo ,, ; 4 c!ichès in metallo per la tiratura del giornale comunista « A vanguardia )) ; 3 blocchetti di. francobolli comunisti (circa 900); varie collezioni di caratteri di gomma con relativi attrezzi di composizione; un barattolo di olio poligrafo del peso di un chilogrammo e mezzo; due nastri poligrafici ; tre rulli completi di !egno; una carta topografica di Trieste ed un libretto di appunti riferentisi alla costituzione delle varie cellule. Lo Stocca Bruno d'anni 20. Era preposto al Comitato Federale Comunista, del quale erano efficaci membri per la ricostituzione del partito Scoria, Bernardi, Matiasic e Padovani Umberto. Intervenne alle varie riunioni segrete: anche in quelle tenute all'osteria di e< San Pelagio Aurisina )) , alla trattoria « alla stazione di Ronchi dei Lec,ionari ,, ed « all'osteria Mcrchiari in via Llovd )) , dove furono or ganizzate b , le due manifestazioni, mediante diffusione di manifestini poligrafati del 14. 15, 20, 2r.r.193r. ~
Il Bernardi Mario ,d'anni r9. Esercitava puranco le funzioni di cassiere del Movimento Comunista Giovanile . Scrisse quasi tutti gli originali dei ma·
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'J'Rrn u::sALE SP}:CJALE PER
LA N F?ESA DELLO STATO
nifes tini diffusi in Trieste e provincia nel novembre e dicembre 1930. Gli furono sequestrate lire 200, di cui lire 50 erano residuo di fondi avuti dalla centrale del partito; mentre lire 150 gli furono date da Stocca quale contributo pagato dagli affiliati di Monfalcone. .• _Lo Scori~ ?fova~ni Giusto d'a~ni 18. _Era membro feder~le e svolgeva particolare attlv1ta atttva nel settore d1 Muggia. Dal compagno di fede Frausin fu p~e~entat? a~ Padovani Umberto e da quest'ultimo ebbe a ricevere particol,an 1~tru_z10n: per la pr~pagand~. Intervenne al ~onvegno segreto tenuto all astena m Piazza del Fieno, assieme al Padova.tu Umberto, al F rausin e ad un funzionario centrale. Dal. Padovani ritirò 20 copie del bo·iornaletto « La Galera)> ' da divuloare t, al Cantiere San Marco. Infatti ne buttò nella cabina della nave in costruzione « California », ne distribuì a compagni di lavoro. Men tre, secondo le con fessioni dello Scoria, il Frausin diffuse il giornaletto « Ribelle >> . Ebbe a compagni cli lavoro nello svolgere opera sovversiva, Marsich, Stocca, Bernardi, l\tfatiasic, Zamparo, Borghese Pompeo, Kumar e Skedel. Coadiuvò i c?mpagni nel preparare e diffondere le stampe; partecipò al c_ongresso comumsta giovanile a Zurigo, richiedendo a tal uopo dal partito lire 500 e facendo uso di passaporto falso. . Ai primi di gennaio 1931 nella riunione di Piazza << Borsa » fra or<1anizzat1 si procedette alla distribuzione delle cariche e nella riunione di ~ Barcola » si addivenne alla ricostituzione dei settori. Il ~atiasic Mario d'anni 23, detto Pino. Era membro federale e capo settore cli_ ~~rco~a,. noncl~é .capo - cellula di Aurisina. Si iscrisse al partito e svolse_ at~tv1~a cnmmosa ll!dotto da certo Tlustos, latitante, prendendo parte alle nu~i?ru s~grete, specie a quelle preparatorie per Je manifestazioni prop~g~nd1st1che, m casa cli Padovani Umberto. Si adoperò a di ffondere manifestm1 nella zona di Barcola. Munito di passaporto falso intervenne al conoTesso 0 comunista di Zurigo. . Il Borghese Pompeo d'anni 24. Già condannato per reati comun i. Funzionava da capo - settore della città vecchia di Trieste; intervenne a vane riunioni segrete dando la propria opera anche nella propaganda. Il Kumar Teodoro (Dare) d'anni 19. Incensurato. Appartenendo ad una cell~la~ p~r i~tigazione di Padovani Umberto, diede la propria attività nelle vane numom segrete. Il Marsich Alfredo d 'anni r8. Egli pure si era inscritto ad una cellula p~r~hé in~otto dal Padovani Umberto. Fu presente ai vari convegn i clandestrn1 tenuti fra compagni di fede.
PRIMA PARTE:
SENTENZE
PRONU NZIATI;
DAL T.S . D.S.
Iì Frausin G uglielmo d'anni 18. Istigato dal Padovani Umberto diede la propria adesione al par tito e prestò la propria opera criminosa antinazionale. Presentò per ragioni politiche, Scoria al Padovani Umberto; intervenne alle r iunioni segrete; prese parte alle due manifestazioni del novembre 1930 diffondendo stampe comuniste. A Ponziana divulgò, gettandoli per le vie, 50 manifestini di protesta contro la diminuzione dei salari. Lo Zamparo Umberto d'anni r8. Indicato da Scoria come attivo compagno di fede che dava al partito la propria collaborazione, confessò egli pure di appartenere alla cellula di Padovani Umberto, di avere preso viva parte alle riunioni clandestine. Dalla su esposta narrativa scaturisce evidente la prova che a Trieste, città e provincia, si era bene riorganizzato il Partito Comunista Giovanile. Si erano ricostituite le gerarchie dal componente ]a cellula, semplice gregario, a] capo - cellula) al capo - settore, ai membri federa li, al segretario federale. Tutti agivano con un per[etto collegamento fra loro: tenendosi in diretti rapporti perfino col Comitato Centra.le di Milano dal quale il Comitato Federale triestino riceveva ordini, materiale e denari. Si andava così svolgendo opera sovversiva dalla città ai sobborghi, ai Comuni di Muggia, Monfalcone, Aurisina, Ronchi dei Legionari ed anche alcuni centri della vicina Gorizia, svolgendo altresì attività propagandistica. Non v'è dubbio pertanto che j capeggiatori di una tale attività criminosa si sono resi colpevoli del reato previsto e punito dall'art. 4, p.p., della legge 25. r 1.1926, n. 2008: ossia di ricostituzione di un partito già djsciolto d'ordine della Pubblica Autorità. Inoltre con altri giudicabili sono incorsi nella violazione dell'art. 4, 1° e 2 ° cpv., della stessa citata legge speciale per avere appartenuto a partito disciolto dalla Pubblica Autorità e per avere svolto azione propagandistica diffondendo clandestinamente materiale sovversivo stampato alla macchia. Tutto ciò perché nella fattispecie della rispettiva opera s.i vengono a car atterizzare tutti gli estremi oggettivamente e soggettivamente considerati, costituenti la configurazione giuridica dei reati ad ognuno ascritti. Tutti gli imputati vennero rinviati a giudizio per rispondere genericamente dei delitti di ricostituzione, di appartenenza e di propaganda del Partito Comunista; le loro singole responsabilità vennero) però, chiarite e meglio precisate nell'orale dibattimento. Infatti fu possibile statuire che tutti i suaccennati imputati erano iscritti al partito sovversivo e che del pari tutti, ad eccezione di Kumar, Marsich e Zamparo che devono essere assolti per insufficienza di prove da un tal delitto, diedero la propria opera per svolgere relativa propaganda antinazionale. '
TRIB U>JALE SPECL\LE PER LA J)l fl;SA DELLO STATO
I magg10n esponenti poi in tale deleteria impresa con particolare incarico - da parte degli organi centrali - , di ricostituire il partito, furono solamente Matiasic, Padovani Umberto, Scoria, Stocca e Bernardi. Di guisa che, tranne costoro) tutti gli altri coimputati devono essere assolti per insufficienza di prove in ordine al reato di cui all'art. 4, p.p., della detta legge, in quanto vennero a mancare gli indizi sufficienti di reità raccolti in istruttoria a loro carico. Esaminate e vagliate tutte le circostanze emerse a dibattimento; considerato che molti imputati non hanno precedenti penali cattivi e che altri commisero i delitti quando ancora erano di età inferiore ai 21 e non - dai r8 a 20 - e che i reati furono consumati prima che andasse in vigore il nuovo C.P.c., il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 4, p .p., della legge 25.11.1926, n. 2008, ritenendosi il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito, perché in base all'art. 78 C.P.c. r889, i giudicabili che con un medesimo fatto ebbero a violare altra disposizione di legge devono essere puniti secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave : a Padovani Umberto, Stocca, Bernardi, Scoria e Matiasic anni 6 di reclusione ciascuno. Ai sensi dell'art. 4, r cpv., della citata legge speciale: a Frausin e Zamparo anni 3 di reclusione ciascuno; a Kumar, .Marsich e Borghese Pompeo anni 2 di reclusione ciascuno. In base all'art. 4, 2° cpv., stessa legge speciale: a Padovani Umberto, Matiasic, Scoria, Stocca, Bernardi, Borghese Pompeo e Frausin anni 2 di reclusione ciascuno. Per il disposto dell'art. 285 C.P.c. 1889: a Scoria e .Matiasic anni r di reclusione ciascuno. Ai sensi dell'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931, n. 773: a Scoria e Matiasic anni 2 di reclusione e lire 20.000 cli m ulta ciascuno. Ed applicata la diminuente di un sesto della pena, nei confronti dei maggiori esponenti della organizzazione, e cioè in favore cli Stocca, Bernardi e Scoria e la diminuente della metà pena nei riguardi dei gregari, ossia in favore di Kumar, Marsich, Zamparo e Frausin per la rispettiva minore età - art. 56 C.P.c. 1889 in relazione all'art. 6 della legge 25.11.1926, n . 2008 -, nonché operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna : Matiasic ad anni 8, mesi 6 e lire 20.000 di multa; Padovani Umberto ad anni 7; Stocca e Bernardi ad anni 5 e mesi ro ciascuno; Borghese Pompeo ad anni 3; Frausin ad anni 2; Zamparo ad anni 1 e mesi 6; Kumar e .Marsich ad anni I. Tutti alla reclusione. Matiasic, Scoria, Padovani Umberto, Stocca, Bernardi e Borghese Pompeo con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e gli altri con la interdizione temporanea pari alla durata della rispettiva pena; tutti altresì con 2 anni di libertà vigilata in considerazione della pericolosità degli individui specie per la particolare natura dei reati, ad eccezione 0
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZI,\TE DAL T.S .D.S.
di Kumar e Marsich; col pagamento io solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Erano stati rinviati a giudizio pure Borghese Enrico e Padovani Albino per rispondere degli stessi delitti. Ma dal processo orale emersero circostanze favorevoli ai due imputati; per cui, venendosi ad affacciare nei loro confronti l'ipotesi dubitativa e conseguentemente venendo a mancare gli indizi sufficienti di reità a loro carico raccolti in istruttoria, necessita dichiarare assolti per insufficienza di prove entrambi i giudicabili, in ordine a tutti i reati a loro ascritti ordinando che vengano immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa. P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 4 - 6 della legge 25.r r.1926, n. 2008; 2 - 23 - 29 228- 229 C.P.c. vigente; 56-68- 78- 285 n. 3 C.P.c. 1889; r58 legge P.S. 18.6.1931, n. 773; 485- 486 C.P. Esercito; 488 C.P.P., dichiara Padovani Albino e Borghese Enrico Erminio assolti da tutti i reati loro ascritti per insufficienza di prove; ord inando che vengano immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa. Ritiene Padovani Umberto, Stocca, Bernardi, Scoria, Matiasic colpevoii dei delitti tutti loro ascritti; mentre gli altri imputati, dei soli reati di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.rr.r926, n. 2008, ed il Borghese Pompeo e Frausin anche del delitto cli cui all'art. 4, 2° cpv., della stessa legge speciale. E ritenendo il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito ed applicando il concesso beneficio della diminuente della pena ai sensi dell'art. 6 della suaccennata legge spec.iale, per la minore età in favore di Stocca, Bernardi, Scoria, Kumar, Marsich, Frausin, Zamparo, nonché operando il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna: Matiasic ad anni 8 e mesi 6 e lire 20.000 di multa; Padovani Umberto ad anni 7; Scoria ad anni 7, mesi r e lire 20.000 di multa; Stocca e Bernardi ad anni 5 e mesi ro; Borghese Pompeo ad anni 3; Frausin ad anni 2; Zamparo ad anni r e mesi 6; Kumar e Marsich ad anni r. Tutti alla reclusione. Padovani Umberto, Borghese Pompeo, Stocca, Scoria, Bernardi, Matiasic con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e gli altri, invece, con la interdizione temporanea pari alla durata della pena rispettiva. Tutti con 2 anni di libertà vigilata ad eccezione di Kumar e Marsich; col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 16.u.1931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici./
TRIB UNi\LE SPECIALE PER LA Di l'ESA DELLO STATO
NOT[ZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403:
PRIMA PARTE:
SENTE).iZE PRONUNZIATE DAL T.S.D,S.
Pena espiata : 2 anni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 25. rr.193r; istanza respinta.
Matiasic termina di espiare la pena, inflittagli dal T.S.D.S. con sentenza del 16.Ir.1931, il 23.r.1934. Detenuto dal 23.1.1931 ha espiato, per la pena inflittagli dal T.S.D.S., 3 anni. Matiasic viene trattenuto, però, nello Stabilimento Penale di Fossano per espiare l'ulteriore pena di r anno di reclusione inflittagli dal Tribunale di Savona con sentenza del 22.12.1932 perché ritenuto colpevole dei reati di offese al Capo del Governo e violenza agli agenti di custodia. Scarcerato dalla suddetta casa di pena, per fine pena, il 25.1.1935. Il Matiasic, infine, ritenuto colpevole del reato di furto, venne condannato dal Tribunale Militare di Bologna, con sentenza del 31.ro.1927, alla pena di 2 anni di reclusione militare con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Borghese viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 13.1 r.1 932. Detenuto dal 14.1.1931 al 13.11.1932. Pena espiata : anni r, mesi 9 e giorni 29. Con sentenza del1'11.3.1929 - divenuta irrevocabile il 1°+1929 - il Borghese, ritenuto colpevole del reato di violenza a pubblico ufficiale commesso a Trieste 1'8.3.1929, venne condannato dal Pretore di Trieste alla pena di r mese di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il T.S.D.S., con provvedimento emesso in camera di consiglio il 1°.10.1932, revocava il suddetto beneficio e il Procuratore èlel Re cl.i Trieste determinava, con provvedimento del 10.10.1932, la pena complessiva da espiare in 3 anni e 15 giorni di reclusione. La condanna inflitta dal Pretore di Trieste con sentenza dell' r1.3.1929 veniva dichiarata estinta, per amnistia, dal T.S.D.S. con declaratoria del 21.12.1932.
Stocca viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il r4.1.i933. Detenuto dal 14.1.1931 al 14.1.1933. Pena espiata: 2 anni. Lo Stocca, inoltre, con sentenza pronunziata dal Tribunale di Modena il 21.7.1932 - passata in giudicato il 22.8.1932 - venne condannato alla pena di r anno e 6 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole:
Frausin inoltra, in data 17+1932, istanza di grazia al Capo del Governo; istanza accolta. Con decreto di grazia del 14.7.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Frausin viene scarcerato dalla Casa Penale di Pallanza il 19.7.1932. Detenuto dal 15.1.1931 al 19.7.1932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e giorni 4.
a) del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere il 22-3.1932 - nella Casa Penale di Castelfranco Emilia - offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo col dire all'agente di custodia Di Napoli Giovanni la frase « vattene in culo a te e a quella puttana della madre di Mussolini)>;
Zamparo detenuto dal r9.1. r93r viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di L'Aquila il 19.7.1932.
b) di oltraggio a senso dell'art. 341 C.P. per avere, nel rivolgere la frase suddetta all'agente Di Napoli, offeso anche l'onore di costui in sua presenza e a causa dell'esercizio delle sue funzioni. Scoria viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il r7.1.r933. Detenuto dal 17.1.1931 al 17.1.1933. Pena espiata : 2 anni. Bernardi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Firenze il I4.1.r933. Detenuto dal 14.1.1931 al 14.1.1933.
Kumar detenuto dal 18.r.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 18.1.1932. Marsich detenuto dal 15.r.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.r.1932. Padovani detenuto dal 13.r. r93 r viene scarcerato, per espiata pena, dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 13.1.1938. Sei condanne per reati vari inflittegli dalle competenti Autori tà Giudiziarie Ordinarie e precisamen te dal Tribunale di Trieste con sentenza del 19.3.1924, dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza del 1°.10.1924, dal Pretore di Cervignano con sentenza del 27+1926, dal Pretore cli Trieste con sentenza del 30.6.1927 e dal Tribunale di Trieste con sentenza 'del 29.3.1928 27. - U.S .
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFliSA Dl1LLO ST.~TO
impediscono l'applicazione dei provvedimenti di clemenza previsti dai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 1511. Rifiuta di associarsi a una istanza di" grazia inoltrata dalla madre il
17.1r.r93r.
l'RB!A PAR'l'E:
SE!'sTENZE PRONUNZ!J\'fE
DAI- T .S. D.S .
SENTENZA N. 65
Reg. Gen. n. 76/1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Nei confronti di tutti i sopraspecificati condannati il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.196!, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.n.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631).
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Ventura Alberto, Alfaro Alfredo, Ram baldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M .V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
La Commissione Istru.ttoria pronunziò, con sentenza n. 76 del 13.6.1931, l'accusa anche nei confronti dei latitanti:
nella causa contro:
Tlustos Ottocaro, nato il 4+1913 a Trieste, verniciatore;
Skedel Rodolfo, nato il 4-8.1910 a Trieste, carpentiere;
Bergamo Giulio, nato il 21.8. T.900 a N anno (Trento), tranviere.
Lacovig Luciano, nato il 28.1.1904 a Trieste, fabbro meccanico;
Tlustos, tratto in arresto il 15.2.1937, venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 41 del 26.6.1937 (v. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1937 »). Bergamo muore a Parigi il 16.12.1941 e, pertanto, il T.S.D.S. dichiara, con sentenza n. 46 del 5.2.1943, dì non doversi procedere nei suoi confronti per morte del reo (art. 150 C.P.).
Budin Giovanni, nato il ro.6.19n a Trieste, bracciante; Rudez Edoardo, nato il 12-3-1913 a Trieste, falegname; Fissi (già Fiscr) Giovanni, nato il 18.rr.1908 a Trieste, pittore; Paoli (già Pailic) Ladislao, nato il r2.6.19rr a Trieste, fabbro meccanico; Sferza Romano, nato il 25-5.1909 a Trieste, elettricista; Pertot Raffaele, nato il 31.5.1907 a Trieste, bandaio; Pertot Giuseppe, nato il 19.3.1907 a Trieste, muratore; Tauceri (già Taucer) Isidoro, nato il 3.8.1912 a Trieste, panettiere; Bevilacqua (già Vodopivec) Mario, nato il 4.8.1905 a Trieste, fabbro; Martellani (già Martellane) Umberto, nato il 24.2.1906 a Trieste, carpentiere. Il\·! PUTATI
Skedel Rodolfo, Lacovig Luciano, Rudez Edoardo e Sferza Romano :
1) dei delitti di cui all'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, per avere appartenuto al Partito Comunista, disciolto già dalla Pubblica Autorità, e per aver fatto opera di ricostituzione e propaganda a favore del partito stesso. In Trieste ed altrove nel 1931 e precedentemente. \
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TRI BUNALE SPECIALE PER LA D I FESA DELL-0 STATO
Budin Giovanni, Fissi Giovanni, Paoli Ladislao, Pertot Giuseppe, Pertot Raffaele, Tauceri Isidoro, Bevilacqua Mario e Martellani Umberto:
2) dei delitti di cui all'art. 4, 1° e u.cpv., della legge 25.11.1926, n . 2008, per avere appartenuto al Partito Comunista, già disciolto per ordine della P ubblica Autorità, e per aver fatto propaganda a favore del partito stesso. In Trieste ed altrove nel 1931 e precedentemente. IN PUB131LICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che, per ultimi, ebbero la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze orali del dibattimento si è statuito
IN FATTO ED
PRnlA PARTE:
SENTE1'ZE PR01' UNZI1\TE D.1L
T.S.D.S.
421
Fissi Giovanni d'anni 23. Era affiliato al partito giovanile per opera di certo Dovic: e nel frequentare i vari compagni di fede si trovò sovente col Rudez, per ragioni politiche. E da quest'ultimo ebbe a. ricevere un. pacco d~ manifestini da distribuire. Infatti ne buttò per le vie d1 Tor San Pietro e d1 Roiano a tal uopo aiutato dal Paoli. Sferza Romano d'anni 22. Capeggiava la cellula di Barcola, avendo avuto incarico dal latitante membro federale Tlustos. Era suo iscritto il Pertot Raffaele ed altri che non furono individuati. Prese parte alle varie riunioni segrete, specie a quella del dicembre 1930 nella quale c'erano gli esponen~i centrali per oro·anizzare il Soccorso Rosso e le manifestazioni propagandistiche. Diffuse bmanifestini di protesta contro il trasferimento del Tribunale Speciale in occasione del processo contro i terroristi slavi. Dal membro federale, già condannato Stocca, ricevette materiale propagandistico: in p~rte passato a Pertot Raffaele, al Bevilacqua ed in parte diffuso nei pressi del faro della Vittoria. Pertot Raffaele d'anni 24. Era affiliato alla cellula di Barcola, intervenne alle varie riunioni clandestine ed alle manifestazioni propagandistiche. Diffondendo manifestini sovversivi.
IN DIRn:ro
Omissis Le frasi che espongono il fatto sono identiche a quelle scritte nella precedente sentenza n. 64Del secondo gruppo fanno parte:
Lo Skedel Rodolfo d'anni 20. Già condannato per reati comuni, era capo - cellula e capo - settore di San Giovanni. Quest'ultima carica la disimpegnò per incarico ricevuto dal membro federa le Padovani Umberto condannato da ques to Tribunale Speciale con sentenza del 16.rr.1931, dal quale riceveva ordini per svolgere attività sovversiva. A tale uopo prese parte a varie riunioni segrete, comprese quelle di Piazza San Giacomo e di San Savino; nonché alle due manifestazioni propagandistiche del novembre 1930: mediante diffusione di stampe. Lacovig L uciano d'anni 27. Già vigilato speciale. Apparteneva alla cellula Padovani Umberto ; svolse opera propagandistica, .iscrivendo alla Organizzazione Comunista Giovanile degli operai. Fr a essi Budin, che non seppe sfuggire alle di lui insistenti pressioni. Intervenne ai vari convegni clandestini, collaborando nelle manifestazioni propagandistiche.
Bevilacqua Mario d'anni 25. Apparteneva alla cellula di Barcola, partecipò ai convegni segreti per organizzare manifestazioni ma non _volle d_istribuire le stampe sovversive che gli erano state affidate per la d1vulgaz1one, dal capo - settore Sferza. Rudez Riccardo d'anni 17. Funzionava da capo- settore di Gretta; perciò svolse attività antinazionale prendendo parte alle riunioni clandestine ed alle manifestazioni propagandistiche con la diffusione di materiale comunista. Paoli Ladislao d'anni 19. Fu iniziato alla organizzazione sovversiva <Yiovanile dal Rudez i intervenne ai convegni segreti e coadiuvò lo stesso Rudez ~ell'opera propagandistica di manifestini antinazionali stampati alla macchia. Budin Giovanni d'anni 19. Pr eoiudicato. Fu inscritto al partito dal Lacovig che lo mise a contatto con Skedel e partecipò alle riunioni segrete clandestine. Dalla accennata esposizione dei fatti emerge ad evi?enza che, a Tri~ste e provincia, il Partito Comunista andava svolgendo fattJ.~a ~pera sovversiva. Riuscendo sovente a riunirsi segretamente fra compagni d1 fede « talvolta con la presenza dei capeggiatori del movimento della centra)e nonc!1é ~rieste ))' e ad organizzare manifestazioni propagandistiche mediante d1ffus10ne di materiale stampato alla macchia.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Non v'è dubbio pertanto che nella fattispecie cieli' azione criminosa svolta .d~ tutt~ i gi~clicabili, si vengono ad integrare gli estremi soggettivi ed oggett1v1 costituentI la qualificazione giuridica dei soli reati puniti dall'art. 4~ I. cpv.,, ciel.la legge 25.rr.~926, n. 2008, ossia cli appartenenza a partito d1sc10Ito d ordme della Pubblica Autorità. . E, ad_ eccezioi:ie di Budin e cli Bevilacqua che vengono assolti pe; insufficienza cli prove m quanto vennero a mancare gli indizi sufficienti di reità già raccolti a loro carico in istruttoria, tutti del pari dell'art. 4, 2° cpv., della stessa !egge speciale, ossia di propaganda sovversiva di partito disciolto. conseg~enza lo Skedel, il Lacovig, il Rudez e lo Sferza, rinviati al 6riud1Z10 P:r rispondere pure del delitto di cui all'art. 4, p.p., della citata legge specia.le, « ~ cioè di ricostituzione del partito già disciolto))' devono essere assolti per msufficienza di prove da tale delitto . . Poic?é:' s: è pur vero che dalle confessioni degli stessi imputati e dalle test1mom~h nsu~ta _che, detti giudicabili, agivano in combutta ed alle dipende~ze dei magg10~1 .esponenti preposti alla riorganizzazione del partito, tuttavia non fu P?ss1b1le ~acc?gliere elementi sufficienti di reità per statuire che lo Skeclel, 11 Lacov1g, 11 Rudez e lo Sferza abbiano comunque potuto prestare u~a attività delittuosa all'infuori di quella affermata dal Tribunale concretatasi nella suaccennata configurazione di reati. Ed allora esaminate e valutate tutte le circostanze dibattimentali, « considerato_ che taluni imputati non hanno precedenti penali o politici cattivi e che altn consumarono i delitti quando ancora erano di età inferiore ai 21 anni, ?ai r7 ai 20 anni», e che i reati furono commessi prima che andasse in vigore 11. nuovo C.P.c., il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: per il d~sposto _dell'.art. 4, I cpv., della legge 25.1r.r926, n. 2008: a Skedel e Lacov1g, anm 4 ciascuno; a Budin, Rudez, Fissi, Paoli, Sferza, Bevilacqua e Pertot Raffaele, anni 2 ~iascuno. In base all'art. 4, 2 ° cpv., della detta legge speciale: a. Skedel, Lacovtg, Rudez, Fissi, Paoli, Sferza e Pertot Raffaele, anni 2 ciascuno. Ed applicata la diminuente di un sesto della pena nei confronti del maggiore esponente del Movimento Giovanile Comunista, e cioè in favore dello Skedel, e la diminuente di metà della pena nei riguardi dei gregari, ossia in favore di Budin e Paoli, per la rispettiva minore età e per Rudez appena diciassettenne art. 55 - 56 C.P.c. 1889 in relazione all'art. 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008; nonché operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: Lacovig ad anni 5; Skedel ad anni 4 e mesi 2 ; Fissi, Sferza, Pertot Raffaele ad anni 3 ciascuno; Bevilacqua ad anni 2; Rudez, Paoli ad anni r Skedel." e mesi 6 ciascuno; Budin ad anni I. Tutti alla reclusione. Lacoviob' Fissi, Sferza, Pertot Raffaele e Bevilacqua, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; gli altri invece con la interdizione temporanea pari alla durata della rispettiva pena; tutti poi ad eccezione di Budin, con 2 anni di libertà vigilata in considerazione della pericolosità degli individui specie per la na0
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0
PRIMA P ARTE:
SENTENZE P RONU='<ZIATE
DAL T.S. D.S.
tura particolare dei reati; col pagamento in solido delle spese di giudizi.o oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Erano stati rinviati a giudizio pure Martellani, Tauceri e Pertot Giuseppe per rispondere degli stessi delitti. Ma se in istruttoria si raccolsero degli elementi sufficienti di reità per ritenere che tutti e tre fossero degli affiliati alla organizzazione sovversiva di Trieste ed esplicassero opera propagandistica, dal processo orale furono meglio chiariti i fatti nei rispettivi confronti. E poiché ebbero ad emergere talune circostanze a loro favorevoli successivamente affacciando l'ipotesi dubitativa, ne consegue che il Collegio dichiara assolti Martellani, Tauceri e Pertot per insufficienza di prove, in ordine ai reati loro ascritti.. Ordinando che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.
P. Q, M,
Visti ed applicati gli art. 4 - 6 delle legge 25.rr.1926, n. 2008; 2 -23-29228 - 229 C.P.c. vigente; 55-56- 68 C.P.c. 1889; 485-486 C.P. Esercito; 488 C.P.P., dichiara assolti per insufficienza di prove: Martellani, Tauceri e Pertot Giuseppe, in ordine ai reati loro ascritti: ordinando che vengano immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa; Skedel, Lacovig, Rudez e Sferza del delitto di cui all'art. 41 p.p., della legge 25.rr.1926, n. 2008; Budin e Bevilacqua dal reato di cui all'art. 4, 2" cpv., della citata legge speciale. Ritiene invece la colpevolezza di tutti del delitto di cui all'art. 4, I cpv. , della suddetta legge speciale; e la colpevolezza di Skedel, Lacovig, Rudez, Sferza, Fissi, Paoli e Pertot Raffaele del reato previsto dall'art. 4, 2° cpv., della legge stessa. Applicando il concesso beneficio della diminuente della pena ai sensi del1' art. 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per la minore età in favore di Skedel, Budin, Rudez e Paoli, operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: Lacovig ad anni 5; Skedcl ad anni 4 e mesi 2; Fissi, Sferza e Pertot Raffaele ad anni 3 ciascuno; Bevilacqua ad anni 2; Rudez ad anni r e mesi 6; Paoli ad anni r e mesi 6; Budin ad anni r. Tutti alla reclusione. Lacovig, Skedel, Fissi, Sferza, Pertot Raffaele e Bevilacqua con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; e gli altri invece con la interdizione temporanea pari alla durata della rispettiva pena ad eccezione di Budin; tutti inoltre con 2 anni di libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. 0
Roma, 17.11.1931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.r932, n. 1403: Lacovig viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 12.11.1932. Detenuto dal 19.r.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 23. Skedel viene scarcerato dallo Stabi limento Penale di Civitavecchia il 13.rr.1932. Detenuto dal 14.r.1931 al 13.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 29. Con sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Trieste il 17.6.1930 lo Skedel, ritenuto colpevole del reato di furto, venne condannato, con il duplice beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato ciel casellario giudiziale, alla pena di 5 mesi di reclusione. Fissi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia l'II.II.I932. Detenuto dal 18.1.1931 all'II.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 23. Pertot Raffaele viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 1o.rr.1932. Detenuto dal 24.1.1931 al 10.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 16. Sferza viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza J'II.rr.1932. Detenuto dal 24.1.1931 all'II.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 17. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 23·9· 193 2· Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 21.2.1939. Bevilacqua viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il IO.II.1932. Detenuto dal 26.r.1931 al 10.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 14.
PRIM,11 }>ARTI:::
SENTENZE PRONU:-IZUTE DllL T.S .D.S.
Paoli (già Pailic) detenuto dal 20.1.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Avellino il 20.7.1932. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma i] 12.2.1940. Rudez detenuto dal 14.r.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di L'Aquila il 14.7.1932.
Nei confronti di Budin Giovanni, Fissi Giovanni, Paoli Ladislao e Martellani Umberto la Commissione Istruttoria dichiarò inoltre, con sentenza n. 77 del 13.6.1931, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista.
Nei confronti dei sopraspecifìcati condannati il T.S.D.S. dichiarò, con declaratoria del 21.12.1932, cessata per amnistia l'esecuzione della libertà vigilata e della interdizione dai pubblici uffici.
La sentenza di cui sopra pronunziata dal T.S.D.S. il r7.rr.193r viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. r D.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2"' Sez. pen.) con sentenza emessa in camera di consiglio il 29.10.1968.
TRI'BUN'ALE SPECIALE PJ'.R LA DIFESA DELLO STATO
Rcg. Gen. n. 76/ 1931
SENTENZA N. 66
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Ventura Alberto, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli dell a M .V.S.N. ; ha pronunciato la seguente S E NTENZA
nelia causa contro: De Feo Saverio, nato il
PRIMA
i'ARTE:
SJ;:'ITE NZE
PR01'U:-SZI AT E
DAL T.S. D. S.
427
IMPUTATI
Tutti: meno Rovere Umberto, Gerin Ottavio, Marsettich Giuseppe e .Godnic Ignazio:
r) dei delitti di cui all'art. 4 legge 25.n.1926, n. 2008, per avere appartenuto al Partito Comunista, disciolto già dalla Pubblica Autorità, e per avere fatto opera di ricostituzione e propaganda a favore del partito stesso. Il Rovere, Gerin, Marsettich e Godnic : 2) dei delitti di cui all'art. 4, 1° ed u.cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere appartenuto al Partito Comunista, disciolto già dalla Pubblica Autorità, e per avere fatto propaganda a favore del partito stesso. ln Trieste ed altrove nel 1931 e precedentemente.
Il Benzi inoltre: 10. r.1910
a Fiume, fattorino telegrafico;
Krebelj Antonio, nato il 22.8.1909 a Trieste, fa ttorino telegrafico; Rovere Umberto, nato il 7.3.1910 a Trieste, fattorino telegrafico; Pahor Luigi, nato il 24.IJ. r904 a Sveto di Comeno (Gorizia), meccanico ; Zottig Ernesto, nato il 24.6.1909 a Ronchi dei Legionari (Gorizia), fabbro; Cabas Giulio, nato il 18. r. 1908 a Villesse (Gorizia), meccanico; Gerin Ottavio, nato il 20-4-1908 a Villesse (Gorizia), commesso di negozio; Trevisan Iginio, nato l'n .r.1901 a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), calzettaio; Furlan Edoardo, nato il 25.3.1905 a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), falegname; Marsettich Giuseppe, nato il 7.12.1905 a Muggia (Trieste), carrettiere; Parovel Pietro, nato il 3.ro.1903 a Capodistria, carpentiere; Vallon Bernardo, nato il 4- 12.1900 a Muggia (Trieste), tracciatore navale ;
'
3) del delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P.c. 1889, per avere, nel 1930- r931. fatto sciente uso di passaporto e di altri documenti contraffatti; 4) dei delitti previsti dall'art. 4 legge 25. rr.1926, n. 2008, per avere, nel Genovese e a Milano nel 1927, ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità, per avere fatto parte del partito e per avere fatto propaganda della dottrina, programmi e metodi di azione;
5) del delitto di cui all'art. 3, p.p., del.la succitata legge speciale, in relazione agli art. 120 - 63 C.P.c. 1889, per avere, in Genova e dintorni antecedentemente e .fino all'u.3.1927, in correità con altri e con persone rimaste sconosciute, preso parte attiva alla esecuzione del programma rivoluzionario del Partito Comunista, concertato dai capi promotori ed organizzatori, allo scopo di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile; 6) del delitto di cui all'art. 3, cpv., della surricordata legge speciale in relazione all'art. 252 C.P.c. 1889, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mediante la diffusione di stampati alla macchia, istigato a commettere fatti diretti a far sorgere in anni gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato e a suscitare la guerra civile.
Lozei Mario, nato il 2.2.1907 a Preserie di Comeno (Gorizia), op~raio; Godnic Ignazio, nato il i4.7.19n a Comeno (Gorizia), contadino; Benzi Pietro, nato il r4.2.1903 a San Salvatore Monferrato (Alessandria), fucinatore.
IN PUBB'LICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conciusioni e gli imputati che, per ultimi, ebbero la parola coi loro difensori.
T RIBUNALE SPECI ALE PER LA OIFESA DE LLO STATO
IL TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze orali del dibattimento si è statuito
IN
FATTO
ED
IN DIRITTO
Omissis Le' frasi che espongono il fatto sono identiche a quelle scritte nella precedente sentenza n. 64.
Del terzo gruppo fanno parte: De Feo Saverio d'anni 2r. Era capo - cellula fra fattorini telegrafici; presenziò riunioni segrete, anche quella di Montebello tenuta per preparare manifestazioni sovversive, mediante diffusione di materiale propagandistico stampato alla macchia. Premurò Krebelj ad entrare nella Organizzazione Giovanile Comunista ed a svolgere attività di partito. N el disimpegno delle sue funzioni ebbe occasione di incontrarsi sovente con Padovani, con Visentini e con Stocca, già condannati dal Tribunale Speciale ( r). Con Krebelj e con Rovere iscritti pure alla cellula dei fattorini telegrafici, diffuse manifestini antinazionali vestendo la divisa. Nel confessare le sue responsabilità si dimostrò pentito dell'opera criminosa compiuta. Krebelj Antonio d'anni 2r. Fu indotto da De Feo e dal Visentini, presentatogli dallo stesso De Feo, a far parte della cellula dei telegrafisti. Interv~nne ai vari convegni clandestini ed alle due manifestazioni propagandistiche organizzate nel novembre r930: lanciando dei manifestini a San Giusto. Rovere Umberto d'anni 21. Affiliato al partito per pressioni del Krebelj, svolse attività di partito diffondendo coi suddetti compagni di fede dei manifestini. Pahor Luigi d'anni 26. Iscritto al movimento giovanile dal capo federale, Stocca, già condannato, ebbe le funzioni di capo - zona e di capo - settore di Monfalcone; ricevendo da lui un poligrafo con tutti gli accessori necessari per curare la produzione degli stampati comunisti da distribuire e manifestini clandestini ; diffondendone un pacco ricevuto dal Gerin, nella notte dal 7 all'8 gennaio, presso il Cantiere di Monfalcone. (r) V. sentenze nn. 61 e 64 <lei 1931 (pagg. 387 e 408).
PRIM,;
PARTE:
SENTENZE
PRONUNZI ATE D.",L T.S.D ,S.
Si incontrò spesso coi rnaggron esponenti della organizzazione, prendendo parte alle varie riunioni: in quella di Redipuglia si trovò anche col Cabas e col Gerin. Cabas Giulio d'anni 25. Entrò a far parte di una cellula perché indotto da Pahor. N ominato capo- cellula rimase in carica fino a quando dovette assumere le funzioni di cassiere della zona di Monfalcone. Diede la somma di lire 250 a Gerin per l'acquisto del poligrafo e del relativo materiale poligrafico: assistendo alla prima stampa di manifestini eseguita in casa Gerin. Intervenne a vari convegni; anche a Ronchi dei Legionari dove raccolse del danaro dai compagni di fede a mezzo del Pahor ed a Conegliano. Nel confessare l'opera sua sovversiva fece dichiarazioni di vivo suo pentimento. · Zottig Ernesto d'anni 21. Iniziato dal Pahor, venne da questi nominato capo - cellula, succedendo al Cabas. Presenziò alle riunioni di Conegliano ed all'osteria di Ronchi. Gerin O ttavio d'anni 23. Indotto da Cabas ad inscriversi nel partito, vi dedicò la sua efficace attività curando particolarmente la propaganda; tenendo a tal uopo contatti coi capeggiatori della organizzazione. Egli stesso stampò 80 copie di un manifestino datogli da Stocca, passandole a Pahor per la diffusione. Rilasciò alla Amministrazione del partito una quietanza relativa al pagamento del materiale poligrafico avuto in consegna dal Pahor, che a sua volta l'aveva ricevuto da Stocca. Gli furono sequestrati opuscoli sovversivi, due copie del giornale « Unità )>, una dell'« Avanguardia », una di « Battaglie sindacali l>, un poligrafo con accessori, ecc.; materiale sotterrato in seguito all'arresto del Pahor ma che fu ritrovato dagli agenti investigativi. Trevisan Iginio d'anni 30 e Furlan Edoardo d'anni 26. Erano entrambi iscritti al partito e perciò ebbero frequenti contatti coi vari compagni; intervenendo a convegni segreti: ad esempio a quelli di Conegliano e lungo lo stradone tra San Pietro e Redipuglia. Marsettich Giuseppe d'anni 25. Spinto dal noto pericoloso sovversivo Colarich cli Trieste, latitante, fece parte del movimento giovanile, appartenendo ad una cellula di strada che la capeggiò. Confessando l'azione criminosa compiuta si dimostrò profondamente pentito di tutto quanto ebbe a fare. Parovel Pietro d'anni 27. Comunista dal 1929 quale operaio nel cantiere San Marco fu iniziato dal Vallon; d'accordo con quest'ultimo costituì una cellula di officina capeggiata dallo stesso Vallon. Abbandon ato il cantiere passò a far parte di una cellula di strada.
l'Rl~IA PARTE:
TRIB U;·,ALE SPECit\LE PER LA DIFESA DELLO STATO
Vallon Bernardo d'anni 23. Già condannato per furto, ed assolto per insufficienza di prove con sentenza 5.2.r93r del Tribunale Speciale, in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista, nonché di relativa propaganda sovversiva (vedi pag. 47). Mantenne vivo il movimento antinazionale nel Cantiere di San Marco: dedicando l'oper a sua, intervenne a riunioni segrete e ritirando denaro destinato per il Soccorso Rosso in favore delle famiglie dei carcerati politici. Anche nella presente i testi d'accusa Parovel e Lozei Mario, dopo di averlo con precise e particolareggiate affermazioni, accusato di essere egli il capo - cellula e di essere stati entrambi iniziati da lui, tentarono cli ripetere il giuoco da altri testi fatto in favore del Vallon, nel procedimento a suo carico definito con la accennata sentenza di assoluzione: e cioè ricorrendo alla puerile ritrattazione di talune accuse. Ma a tal uopo occorre notare che ad esempio allorquando accusava, Parovel doveva dire la verità perché contemporaneamente s'era fatto accusatore di altri due compagni, « del Karis e del Cavalieri>>, già condannati da questo Tribunale (r). Inoltre fra i vari elementi probatori raccolti dalla Questura havvi il fatto che egli Vallon ebbe a corrispondere quattro distinti sussidi, di lire 50 cadauno, alla famiglia di un carcerato politico. Circostanza codesta dovuta ammettere dall'imputato che si limitò a giustificare l'opera compiuta << asserendo che aveva agito per solidarietà umana verso famiglia vicina di casa». Lozei Mario d'anni 23. Apparteneva alla cellula di Monfalcone indotto dal Pahor; prese parte alle riunioni clandestine ed alle manifestazioni propagandistiche del 23 e 30.1.1931. Consegnò delle stampe sovversive al fratello Angelo, latitante, perché le portas"Se a Comeno ed incaricasse il Godnic a diffonderle. Divulgò anche copie dei giornaletti sovversivi (< Unità)) del 1°.12.1930, « Battaglie sindacali » del novembre 1930. Godnic Ignazio d'anni 19. Iscritto ad una cellula di Comeno, intervenne a riunioni, assumendo l'incarico di svolgere azione propagandistica. Infatti diffuse nelle caserme della M ilizia confinaria e della Guardia di Finanza, del materiale propagandistico mandatogli da Lozei Mario a mezzo del di costui fratello Angelo. Benzi Pietro d'anni 28. Censurato per reati comuni e già condannato in contumacia dal Tribunale Speciale, con sentenza 26.5.1928 (2), alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione per avere esplicata attività comunista fino all 'II-3-1927 a Genova e dintorni; già rinviato a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria del 15.r2.1928 per opera criminosa compiuta nel (.r) V. sentenza n. 5 del 5.2.193r, pag. 47. (2) V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 J>, pag. 244.
SENTENZE PRONUNZI,\TE DJ\L T.S.1).S.
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1928; si confessò fonzionario del Comitato Centrale e da 10 anni iscritto alla · Federazione Giovanile Comunista. Per sfuggire alla Questura riparò a Parigi, poi a Losanna e nel gennaio 1931 con passaporto falso, per incarico degli organi centrali del partito, rientrò in Italia per assumere la direzione del movimento giovanile della Venezia Giulia. A Milano incontrò un altro funzionario centrale, il latitante Tlustos ( r ), e con questi si recò a Padova per trovarsi con Padovani Umberto anello di congiunzione con Trieste. All'atto dell'arresto gli sequestrarono lire 1.050 rinvenutegli nel portafqglio e lire r .ooo che teneva cucite tra la fodera e la stoffa della giacca: denaro ricevuto dal partito per svolgere la propaganda. Portava seco una carta d'identità e certilicato di iscrizione pel commercio ambulante di tessuti rilasciatigli dal Comune di Empoli al nome di Davide Giovanni; una valigia a doppio fondo contenente altro certificato d'iscrizione e carta d'identità rilasciatigli dal Comune di Imola a nome di Valdi Enrico. Gli sequestrarono anche tre clichès di cui due per la riproduzione del libello « A vanguardia )> n. 9 del 20.12.1930 ed uno per la stampa dei manifestini della Confederazione Generale del Lavoro; r6o francobolli comunisti portanti le diciture: « liberiamo gli imprigionati», « viva la fraternizzazione fra operai e soldati)), « lottiamo contro la guerra ed il fascismo>), « difendiamo il paese della costituzione socialista U.R.S.S. )> , ecc.; 21 copie a stampa dell'opuscolo « la struttura organizzativa del partito»; I copia dattiloscritta con carta velina gialla, dal titolo « direttive contro l'istruzione premilitare obbligatoria)) e datata 20.12.1930; 7 copie del bollettino del Partito Comunista Italiano 1930; 17 copie della rassegna della Federazione Giovanile Comunista d'Italia, n. 5°, anno u. Dalla suesposta narrativa si deduce la prova che nella città e provincia di Trieste si andava ricostituendo il Partito Comunista, dando una completa organizzazìone gerarchica dal gregario componente la cellula, al capo - cellula, al capo - settore, al capo - zona, ai federali, al segretario federale. Si era formato il movimento giovanile antinazionale che dalla città si era esteso ai sobborghi, particolarmente ai Comuni di Muggia, Comeno, Monfalcone, A.urisina, Ronchi dei Legionari ed anche ad alcuni centri della vicina Provincia di Gorizia. I capeggiatori erano in diretti rapporti con la centrale di M ilano, dalla quale ricevevano ordini, materiale propagandistico e denaro; anche pro « Soccorso Rosso >) da distribuire alle famiglie dei carcerati politici. Degli organizzati, appartenenti al presente terzo gruppo, il Benzi si è reso responsabile anche del delitto previsto e punito dall'art. 4, p.p., oltre (r) V.
<<
Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1937 )), sentenza n. 4r del 22.6.1937.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO ST/\TO
al 1° e 2° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008; in quanto con la sua continuata attività sovversiva, egli, affiliato, ebbe a svolgere opera di ricostituzione del Partito Comunista nella Liguria nel 1927, nell'Italia centrale nel 1928, nella Venezia Giulia nel 1930; nonché di relativa propaganda mediante clandestina diffusione di copioso materiale antinazionale stampato alla macchia. Con la aggravante dell'art. 79 C.P.c. 1889, avendo commesso più violazioni della stessa legge, sia pure in tempi diversi, con atti esecutivi della stessa risoluzione criminosa per cui si considerano un solo reato ma la pena viene aumentata di un sesto. Per l'azione svolta nel 1927 il Benzi era stato rinviato a giudizio per rispondere dell'art. 3 della citata legge speciale; e con sentenza contumaciale - nei soli suoi confronti - , era stato condannato. Però per il disposto del1'art. 517 C.P. Esercito, essendo egli pervenuto in potere della Giustizia, la sentenza contro di lui profferita deve essere considerata come non avvenuta. Di conseguenza oggi nel valutare la sua fattiva collaborazione esplicata nel movimento organizzativo del Partito Comunista devesi statùire che non fu possibile •raccogliere indizi sufficienti di reità in ordine ai delitti di cui all'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008; e dichiararlo assolto per insufficienza di prove dai reati di concerto contro i Poteri dello Stato e di istigazione a commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato. Tutti g.li attuali giudicabili hanno violato le disposizioni penali sancite dall'art. 4, 1° e 2° cpv., ossia dei delitti di appartenenza a partito disciolto e di propaganda comunista; ad eccezione di Zottig, Trevisan, Furlan e Parovel i quali devono essere assolti per insufficienza di indizi di reità dal solo reato di propaganda, non essendo rifulsa sufficientemente la rispettiva colpevolezza. Il Benzi si rese altresì responsabile di uso sciente di passaporto e di altri documenti personali contraffatti ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 285 n. 3 C.P.c. 1889; nonché di espatrio clandestino per il quale ultimo reato rimane impregiudicata la procedibilità. Pertanto esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali; considerato che molti imputati non hanno precedenti penali cattivi e che il Rovere ed il Godnic commisero i reati quando ancora erano di età inferiore ai 20 anni; che i reati furono consumati prima che andasse in vigore il nuovo C.P.c.; e che taluno fece esplicite dichiarazioni di vivo pentimento; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 4, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, ritenendosi il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito perché in base all'art. 78 C.P.c. 1889 il giudicabile che con un medesimo fatto ebbe a violare altra disposizione di legge deve essere punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave: al Benzi anni ro aumentati di un sesto per l'art. 79 C.P.c. 1889, e quindi ad anni II e mesi 8.
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE
DAL T .S.D .S.
433
Ai sensi dell'art. 4, 1° cpv., della citata legge speciale: a Pahor e Gerin anni 3 ciascuno; a De Feo, Krebelj, Rovere, Zottig, Cabas, Trevisan, Furlan, Marsettich, Parovel, Vallon, Lozei Mario e Godnic anni 2 ciascuno. In base all'art. 4, 2° cpv., ddla stessa legge speciale: a Benzi anni 5 aumentati di un sesto per l'art. 79 C.P.c. 1889, e quindi ad anni 5 e mesi IO; a De Feo, Krebelj, Rovere, Pahor, Cabas, Gerin, Marsettich, Vallon, Lozei e Godnic anni 2 ciascuno. Ai sensi dell'art. 285 n. 3 C.P.c. 1889: a Benzi anni I. Tutti alla reclusione. Ed esplicata la diminuente di metà della pena in favore di Rovere e di Godnic per la rispettiva minore età, art. 56 C.P.c. 1889, in relazione all'art. 6 della legge 25.u.1926, n. 2008, complessivamente condanna: Benzi ad anni 15 e mesi 1; Pahor e Gerin ad anni 4 ciascuno; De Feo, Krebelj, Cabas, Marsettich, Vallon e Lozei ad anni 3 ciascuno; Zottig, Trevisan, Furlan e Parovel ad anni 2 ciascuno; Rovere e Godnic ad anni I e mesi 6 ciascuno. Tutti alla reclusione ; con la interdizione perpeh1a dai pubblici uffici, ad eccezione del Rovere e del Godnic pei quali la interdizione è temporanea pari alla durata della pena rispettiva; inoltTe Benzi Pietro con anni 5 e gli altri con anni 2 di libertà vigilata, in considerazione della pericolosità loro specie per la natura particolare dei reati; col pagamento in solido delle spese di giudizio; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 3 - 4-6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 2 - 23 29-228- 229 C.P.c. vigente; 56-68- 78- 79 - 285 n. 3 C.P.c. 1889; 488 C.P.P.; 485 - 486 - 517 C.P. Esercito, dichiara nulla e di nessun effetto giuridico la sentenza contumaciale di questo Tribunale Speciale profferita in data 26.5.1928 nei confronti del solo Benzi. Assolve per insufficienza di prove: Benzi dal reato di cui all'art. 3; De Feo, Krebelj, Pahor, Zottig, Cabas, Trevisan, Furlan, Parovel, Vallou e Lozei Mario dal delitto punito dall'art. 4, P·P·; Furlan, Trevisan, Parovel e Lozei anche dal reato di cui all'art. 4, 2° cpv., della legge 25.u.1926,
n. 2008. Ritiene Benzi e hltti gli altri colpevoli degli altri delitti rispettivamente ascritti, con l'aggravante nei confronti del Benzi dell'art. 79 C.P.c. r889 e salva la procedibilità contro di lui per il reato di espatrio clandestino. Ed affermando il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito; ed applicando il concesso beneficio della diminuente della pena ai sensi dell'art. 6 della legge speciale suaccennata per la minore età in favore di Rovere e di Godnic ; nonché operando il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: 28. - U.S.
434
TRIBUKALE Sl'ECIALE PER LA
Dl l'liS!\ DELLO S'f!\TO
Benzi ad anni r5 e mesi I; Pahor e Gerin ad anni 4 ciascuno; De Feo, Krebelj, Cabas, Marsettich, Vallon e Lozei ad anni 3 ciascuno; Zottig, Trevisan, Furlane Parovel ad anni 2 ciascuno; Rovere e Godnic ad anni I e mesi 6 ciascuno. Tutti alla reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione del Rovere e del Godnic pei guali la interdizione è temporanea pari alla durata della rispettiva pena; Benzi con anni 5 e gli altri con 2 anni di libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, r8.u.r93r - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLl DI ESECUZIONE
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. D.S.
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Cabas viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia J'n.11.1932. Detenuto dal 24.r.1931 all'II.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 17. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 20.3.1932. Gerin viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 13.11.1932. Detenuto dal 24.1.1931 al 13.11.1932. Pena espiata : anni I, mesi 9 e giorni 19. Marsettich viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida l'u.n.1932. Detenuto dall'S.2.1931 all'n.rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 3.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui. ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15u:
Vallon viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (Napoli) il 10.1r.r932. Detenuto dal 27.2.1931 al 10.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni 13.
Benzi viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il 23.r.1936. Detenuto dal 23.1.1931 al 23.r.1936. Pena espiata: 5 anni.
Parovel viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pesaro il 10.11.1932. Detenuto dall'n.2.1931 al 10.11.1932. Pena espiata : anni I, mesi 8 e giorni 29.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.rr.1932;, n. 1403:
Furlan viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 10.u.1932. Detenuto dal 3.2.1931 al 10.11. 1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 7.
De Feo viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze l'rr .11.1932. Detenuto dal 13.r.1931 all'u.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 28. Krebelj viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza l'n.rr.1932. Detenuto dal 14.1.1931 all'rr.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorni 27. Rinuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 30.6.1931. Pahor viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'rr.rr.1932. Detenuto dal r4.r.193r all'rr.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi 9 e giorm 27.
Zottig si associa a una istanza di grazia_inoltrata dalla_ sorella il 27.11.1:9~1. Con decreto di grazia del 14-3.1932 viene concesso il condono cond1z:~nale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 23.3.1932. Detenuto dal 14.1.1931 al 23.3.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 2 e giorni 9. Godnic si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il r2.12.193r. . . . Con decreto di grazia del 7-3.1932 viene concesso 11 condono cond1z10~ nale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di L'Aquila il 15.3.1932. Detenuto dal 16.2.1931 al 15.3.1932. Pena espiata: anni r e giorni 29.
TRIBU NALE SPECI ALE PER LA DIFES A DELLO s·r ATO
Rovere detenuto dal r4.1.193r viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di L'Aquila il 14.7.1932.
PRIM;\ PARTE:
SENTEKZE PROKt;!'<ZlATE DAL T.S.D.S.
437
SENTENZA N. 67
Reg. Gen. n. 75 / 1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Nei confronti dei sopraspecificati condannati il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 2r.r2.r960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.n.1947, n. 1631).
La Commissione Istruttoria dichiarò, tra l'altro, con sentenza n. 78 del 13.6.1931, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine al delitto di ricostituzione del Partito Comunista nei confronti di Rovere Umberto, Gerin Ottavio, Marsettich Giuseppe e Godnic Ignazio. Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti del latitante: Lozei Angelo, nato il ro.9.r9r2 a Preserie di Comeno (Gorizia). Per le imputazioni per le quali la C.I. pronunziò l'accusa non risulta dagli atti del T.S.D.S. se Lozei Angelo venne giudicato negli anni successivi al r93r.
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Villa Giovanni, nato il r6.10.r903 a Fubine (Alessandria), impiegato; Pollarolo Giuseppe, nato iì 25-4-1895 a Castelceriolo (Alessandria); Zoppetti Vittorio, nato il 29.8.1892 ad Alessandria, falegname; Balossino Cesare, nato il 4.5.1902 a Quargnento (Alessandria), chauffeur; Morando Ercole, nato il r 5.ro.1906 ad Alessandria, meccanico; Berthoud Mario, nato l'n.2.1905 a Serravalle Scrivia (Alessandria), calzolaio; Vogliolo Giovanni, nato il r4.6.r899 ad Asti, ortolano; Bruna Luigi, nato il 4.2.1902 a Nocera Inferiore (Salerno), panettiere; Alcide Ettore, nato il 2.9.1894 ad Asti, giornalaio; Anziano Oreste, nato il 15.3.1896 ad Asti, decoratore; Sguaiser Vittorio, nato il 16.8.1898 ad Asti, meccanico; Puppione Augusto, nato il 7.ro.1907 ad Asti, cestaio; Bottallo Paolo, nato 1'8.ro.1907 ad Asti, vetraio; Passio Secondo, nato il 16.7.1906 ad Asti, vetraio; Pasero Vittorio, nato il 24.8.1904 ad Asti, bidello; Zorzan Aristide, nato il 26-4-1900 a Casale di Scodosia (Padova), falegname; Cartosio Paolo, nato il 12.7.1900 a Tortona ( Alessandria), ferrovie re;
1:RIBUNALE SPECIALE PER L1\
DIFESA DELLO STATO
PRIMA P ARTE:
Bagnasco Giuseppe, nato il 11.8.1900 a Serravalle Scrivia (Alessandria), muratore;
SENTENZE
PRONUNZI ATE DAL T.S.D.S.
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Un Comitato Federale, bene attrezzato e intelligentemente diretto dal rubricato Villa, aveva funzionato in Alessandria sino alla fine del 1930; col 1°.1.1931, per ordini superiori emanati dall'estero, il Comitato Federale ebbe sede in Asti, ed il Villa, avendo fatto presen te alle superiori gerarchie che si sospettava sorvegliato dalla polizia, fu sostituito. . Principale animatore del federale artigiano fu il prevenuto Vogholo. La parte che ciascuno dei rubricati ebbe nell'illegale movimento e nella propaganda è risultata come appresso.
Bruno Carlo, nato il 29.11.1900 a Castagnole Monferrato (Alessandria), contadino; Brezzo Egidio, nato il 16-5.1893 a Refrancore (Alessandria), sarto.
IMPUTATI
Villa Giovanni. Pericoloso e astuto comunista seppe così bene coprire la sua molteplice attività di direttore del segreto movimento sino a tutto il 1930, da farsi ritenere, dal Podestà di Alessandria, di condotta ottima. Indisse e presiedette riunioni fra i capi della provincia più importante fra le quali, quella tenuta a Luno-o Tanaro il 14 dicembre. Impartì istruzioni ed erogò somme che riceveva dal centro estero, col quale si teneva a contatto mediante intermediari, e distribuì stampe per l'ulteriore diffusione fra gli operai. Neanche in udienza dove, peraltro, ha tenuto contegno rispettoso, ha voluto fornire indicazioni su altri, sebbene sapesse, come ha dichiarato, che molti dei coimputati avevano, senza reticenze, informato pienamente la Giustizia. Fra gli altri, reclutò il Pollarolo.
Tutti: dei delitti previsti dall'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, per avere negli anni 1930 - 1931 e antecedentemente in Alessandria, Asti e altre località della Provincia di Alessandria, ricostituito la Federazione Provinciale Comunista - adulti - e la Federazione Giovanile Comunista, organi del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; per avere fatto parte del partito stesso e fatto propaganda a mezz9 di stampe clandestine, conferenze e altro, della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito.
I N PUBB'LICA UDIENZA
Vogliolo Giovanni. Quando, il r'' ge.nnaio ~·s:, il .comitato ~ederale passò in Asti., fu incaricato quale segretano ammimstr.at1vo. Ebbe, 1~ poco tempo, maneggio di parecchie migliaia di lire che servivano per la vita del. partito e pro << Soccorso Rosso>>. Zoppetti gli consegnava le somme ed egli per lo stabilito impiego, le passava ad Anziano. . A Scruaiser, ad Anziano, a Bruno e a Bottallo consegnava le stampe d1 propaga;da, che egli riceveva da tal Pessì Secondo (per il qual.e, mantenendosi tuttora latitante, preliminarmente s'è ordinata la sospensione del procedimento) (1 ), per la diffusione fra gli operai. Fu anche fiduciari.o provinciale in sostituzione del Pollarolo e capo della cellula di Santa Caterina. Prese parte alla riunione di Lungo Tanaro. Tutto ciò ha confessato anche in udienza, manifestando pure pentimento di essere stato un valoroso soldato in guerra; e tanto per dare forza alla sua idea aberrante.
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che coi loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola, osserva
IN
FAT'l'O
ED
IN DIRITTO
A seguito di scoperta, arresto e denuncia dei sunnominati imputati da parte della Regia Questura di Alessandria e di formale istruzione che ne era seguita, la Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale rinviava a giudizio i primi diciannove rubricati per rispondere dei fatti delittuosi di cui sopra con sentenza 22.5.1931 , ed il Brezzo, per gli stessi delitti in epigrafe, con sentenza 16 successivo luglio ordinando l'unione dei due procedimenti. Dal dibattimento, per la confessione di quasi tutti gli imputati, per le prove testimoniali e documentali raccolte in relazione a quanto era risultato nell'istruttoria scritta, sono stati accertati i seguenti fatti. Nel 1930 e nei primi mesi del 1931, in Provincia di Alessandria, nuclei clandestini del Partito Comunista, avevano esplicato attività di partito e opera di propaganda, mediante riunioni, larga diffusione di somme per << Soccorso Rosso » e di fogli sovversivi, specie nei maggiori stabilimenti industriali, fra i quali il Cappellificio Borsalino e la Vetreria Artigiana, dove i nuclei erano annidati.
Pollarolo Giuseppe (operaio presso la direzione d'Artiglieria del Corpo d'Armata di Alessandria e segretario amministrativo di quel dopolavoro). Reclutato dal Villa fu, in Alessandria) fiduciario provinciale e cassiere della federazione pel « Soccorso Rosso )> sino al 1" gennaio u.s.. ~istrìbuì notevoli somme che gli provenivano dai coimputati Villa e Zoppettl e dalle cellule
(1) V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936 JJ, sentenza n. 29 del 20.3.1936.
,,
TRIBU N;\LE SPECIALE PER LA Dl FESt\ DELLO STATO
PRIMA PARTE :
esistenti nel Cappellificio Borsalino. Prese parte a riunioni e si tenne a contatto con funzionari del partito. Le erogazioni pro « Soccorso Rosso )) venivano effettuate a scopo di propaganda comunista. Il Pollarolo ha confessato e ha riconosciuto, anche in udienza, di avere Ha invocato clemenza eccependo il suo passato di bo-uerra e il bQ"tado mancato. • di sergente allora conseguito.
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Bruna Luigi. Reclutato dal Vogliolo, versò a questi e ad Anziano somme pro « Soccorso Rosso», ricevendo dal Vogliolo stampe clandestine («L'Avanguardia))) per la propaganda. Aveva l'incarico di recapitario della corrispondenza dei fiduciari di zona. Ha sostanzialmente confessato. Alcide Ettore. Reclutato da Pessi e Vogliolo, fu capo della cellula di strada di San Pietro in Asti. Raccolse somme e diffuse stampe comuniste clandestine che riceveva dai predetti. Poté coprire tale sua attività di propaganda per parecchio tempo con la sua qualità di giornalaio. Al coimputato Brezzo fece avere una di dette stampe piegata in un giornale di Torino. Confessa anche in udienza; però dice di avere così oper ato per miseria. Scusa di nessun rilievo, specie se si pensi che col suo mestiere guadagnava sufficiente· mente come egli stesso ha ammesso. Fu trovato in possesso di parecchio materiale sovversivo.
Morando Ercole. Reclutato da Saettone Carlo (per il quale, come per il Pessi, essendo latitante, in Emine litis si è ordinata la sospensione del procedimento) si occupò della propaganda fra i giovani reclutando anche ii Berthoud. Fu in relazione con funzionari del partito provenienti dall'estero, uno dei quali accompagnò da Alessandria ad Asti per metterlo a contatto col nuovo federale, funzionario che presentò per primo a Bottallo. Ha sostanz_ialmente confessato, pur cercando di diminuire la sua responsabilità che nsulta anche per indicazioni di Bottallo e Berthoud.
Berthoud Mario. Reclutato dal Morando, si occupò della propaganda fra i ~iovani in Serravalle Scrivia e ad Ovada, avendo, all'uopo, contatti col Pupp10ne e co] Bagnasco sul Ponte Scrivia.
T.S.l).S.
Ha confessato di aver partecipato a riunioni coi predetti, di aver svolto attività comunista di propaganda, ma ha cercato in udienza di scagionarsi dalla sua responsabilità che, peraltro, è risultata provata per chiare indicazioni dei predetti.
Zoppetti Vittorio. Fu segretario amnunistrativo del Comitato Federale in Alessandria. Raccolse fondi fra gli iscritti come quote di associazione e contributi pro « Soccorso Rosso)>, fondi che versò prima al Pollarolo, poi al Voglioio e due volte al Villa. Ebbe anche, all'uopo, notevoli somme che gli consegnava un funzionario proveniente dal centro estero. Partecipò alla riunione di Lungo Tanaro e invitò altri, fra i quali il Zorzan, a parteciparvi. Si recò persino a Novi Piemonte tentando di guadagnare al partito il prevenuto Cartosio. Anche il Zoppetti , in udienza, ha riconosciuto di avere errato e si è dichiarato pentito, chiedendo al Collegio clemenza, in considerazione dei suoi 4 anni di guerra e dei suoi 40 anni senza altri precedenti del genere.
Puppione Augusto. Reclutato dal predetto Pessi, fu l'animatore dell'organizzazione comunista giovanile ad Asti, la cui direzione lasciò, quando andò a prestare servizio militare, al Bottallo da lui reclutato. Distribuì larga1:1ente stampe sov-~1ersive di propaganda, consegnandone per l'ulteriore diffus10ne anche al counputato Bruno. Consegnò notevoli somme al Bottallo pro « Soccorso Rosso )). Ha con_fessa_to in udienza la sua attività di appartenenza e di propaganda. Fra l'altro, 11 co11nputato Berthoud fu da lui incaricato, in Serravalle Scrivia (Alessandria), di procurare, ad Ovada (Alessandria), adepti all'oro-anizza0 zione giovanile.
SENTENZ E PRONUNZIATE DAI,
Sguaiscr Vittorio. Reclutato dal Vogliolo, fece parte della cellula Wais Assanto, versò somme all'Anziano e diffuse stampe di propaganda comunista, portandone anche a Serravalle Scrivia al Zorzan e al Bagnasco. Confesso quanto alla propaganda, in udienza ha dichiarato di non appartenere al partito; ma tale sua qualità emerge oltre che dalla sua accertata attività, da sue precedenti circostanziate ammissioni e da indicazioni di coimputati tra i quali Vogliolo ed Anziano.
r
Zorzan Aristide. « Io non so se sono comunista o qualcosa d'altro )) ha detto in udienza nel discolparsi. Però ha ammesso di essere stato reclutato dal Vogliolo, di avere partecipato alla importante riunione di Lungo Tanaro, di avere ricevuto più volte, da Anziano, abbondante materiale sovversivo di propaganda di parte del quale venne trovato in possesso, avendone parte diffuso. E' risultato fiduciario per la zona di Acqui. Bagnasco Giuseppe. Reclutato da Vogliolo, partecipò in Serravalle a riunioni di partito con Vogliolo, Puppionc, Berthoud ed altri. Si occupò di propaganda, ricevendo all'uopo la stampa sovversiva in pacchi voluminosi, come egli stesso, anche in udienza, ha con fessato. Fu trovato in possesso di documento contenente la parola di riconoscimento (Genova) per eventuali contatti con compagni a lui sconosciu ti. Balossino Cesare. Ha confessato, anche in udienza, di avere appartenuto all'illegale gruppo comunista in Alessandria e di avere avuto l'incarico di
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TRCBUNA!.ls Sl' ECI ALE
PER LA DrFESA DELLO STAT O
PRIMA PARTE :
SENTENZE
PRONUNZIATE
Di\L T .S.D.S.
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ricevere la posta dai capi - zona e di consegnarla allo Zoppetti. Ha negato di avere comunque svolto propaganda sovversiva; né è emerso in altro modo che effettivamente ne abbia svolta.
fronte ai suoi persistenti dinieghi e alle ritrattazioni dell'Anziano e del Vogliolo che in un primo tempo l'avevano indicato, non si sono avuti elementi seri che possano fare affermare la sua responsabilità.
Bottallo Paolo. Reclutato dal Puppione, fece parte della cellula nella Vetreria Artigiana reclutandovi Passio. Svolse molteplice opera di propaganda preparando stampe con un poligr afo avuto dal Vogliolo, diffondendole e amministrando somme pro « Soccorso Rosso ,, . Fu ampiamente confesso. N elle more del giudizio ha dato segni controllati di infermità mentale; anche in udienza, pur rispondendo stentatamente alle domande rivoltegli, è apparso un minorato mentale, sicché la sua responsabilità può ritenersi fortemente diminuita.
Cartosio Paolo, ferroviere. Fu invitato dal Zoppetti, che all'uopo per incarico del Villa s'era recato a Novi Piemonte, di far parte del nucleo comunista di cui trattasi ma, com'egli, non smentito, asserisce, respinse l'invito. Fu ritenuto quale partecipante alla riunione di Lungo T anaro tenutasi, come si è detto, il 4 dicembre ; ma il Cartesio ha dimostrato, con biglietto ferroviario gratuito a lui intestato, che in tal giorno fu a Milano e a Roma. In udienza il Villa ha fatte esplicite dichiarazioni che confermano l'asserto del Cartosio.
Anziano Oreste. Reclutato da Vogliolo e messo a capo della cellula stradale San Rocco in As ti, ricevette dal Vogliolo i fondi necessari per la propaganda a mezzo del « Soccorso Rosso >i. Distribuì in breve tempo oltre lire 4.000. Si occupò anche della propaganda a mezzo della stampa portando al Zorzan parecchi giornali comunisti che gli faceva avere Vogliolo. Risulta affetto da morbo gravissimo, tubercolosi ad ambo i reni, sicché i fatti da lui commessi, in relazione al contributo della sua volontà, certamente limitata a cagione delle sue precar ie condizioni di salute che non si può escludere di risalire a quell'epoca, possono ritenersi di lieve entità.
Non si sono avute prove certe che a ricostituire i nuclei comurnst1 m Provincia di Alessandria siano stati i prevenuti. Per il Cartosio, anzi, è rimasto escluso. Per quanto come sopra è rimasto accertato, il T ribunale ritiene opera di giustizia dovere assolvere da tutti i reati loro ascritti: il Cartosio per non aver commesso il fatto ed il Brezzo per non provata reità, e di dover ordinare la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa (art. 485 486 C.P.c.). Ritiene di dover assolvere per non provata reità tutti gli altri imputati dal delitto di ricostituzione di un partito disciolto loro addebitato, ed il Balossino anche da quello di propaganda. Ritiene invece di dovere dichiarare i medesimi responsabili degli altri reati loro rubricati, avvalendosi per Bottallo, Anziano, Passio, Pasero e Bruno della facoltà di cui alla P·P· dell'ar t. 6 della legge speci ale in epigrafe, pel Bottallo in relazione all'art. 47 C.P.c. 1889 per accertata seminfermità mentale, e per gli altri per lieve entità del fatto. In relazione al fatto e alla pericolosità di ciascuno, ritiene di doverli condannare in concreto alle se<:ruen ti pene della reclusione: Villa a complessivi anni 7 (anni 5 per l'apparfenenza e anni 4 per la propaganda, cumulati ai sensi dell'art. 68 C.P.c. 1889 vigente all'epoca del fatto e più favorevole agli imputati); Vogliolo a complessivi anni 6 (anni 4 per ciascun reato); Pollarolo, Zoppetti, Morando e Puppione anni 4 ciascuno (anni 3 per l'appartenenza e anni 2 per la propaganda); Berthoud , Bruna, Alcide, Sguaiser, Zorzan e Bagnasco anni 3 ciascuno (anni 2 per ciascun reato); Balossino anni 2 per la sola appartenenza; Bottallo, Anziano, Passio, Pasero e Bruno anni r e mesi 6 (anni r per ciascun reato); conseguenza della condanna : per questi ultimi 5 l'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena, per gli altri quella perpetua; per tutti il pagamento solidale delle spese pr?cessuali. Data la pericolosità sociale dei condannati ritiene, per ciascuno, rmsura oppor tuna anni 2 di liber tà vigilata (art. 2 00 - 2 15 - 228 - 229 C.P.; art. 55 norme di coordinamento del C.P. Rocco).
Pasero Vittorio. Bidello al Liceo di Asti, ebbe contatto con Bottallo al quale versò una piccola somma pro « Soccorso Rosso >i . Partecipò ad una riunione in casa di Puppione. Si dichiara di idee contrarie al comunismo. P assio Secondo. Catechizzato dal Bottallo, suo compagno di lavoro nella Vetreria Artigiana, partecipò a qualche riunione e versò al Bottallo una piccola somma pro « Soccorso Rosso i> . Ha reiteratamente proclamato il suo pentimento pur assumendo di aver commesso i fatti, che sostanzialmente non .nega, non sapendo di far cosa contraria alla legge. Bruno Carlo. Si dichiara pure ampiamente pentito, come peraltro aveva fa tto con molte e solenni dichiarazioni scritte in istruttoria, di avere data la sua adesione al Puppione e al Vog.liolo, dai quali ebbe numerose stampe sovversive che dichiara di non avere diffuse e che peraltro gli furono rinvenute in mezzo ai materassi, e di avere date al Vogliolo, pro <e Soccorso Rosso >i, lire 50. Brezzo Egidio. Indicazioni, che si ritennero a lui riferirsi : « il sarto di Quarto >i , furono trovate in alcuni scritti all'Anziano. D'altro canto era risultato, come si è detto, di avere avuto un foglio sovversivo eia Alcide. Di
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TRIBUNALE. SPECI ALE P ER LA J)IFJ, SA DELLO STATO
Le cose in sequestro che hanno attinenza coi fatti delittuosi commessi vanno confiscate (art. 240 C.P.). P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4-6-7 della legge 25.11.1926, n. 2008; 485486-551 C.P. Esercito; 47-68 C.P.c. 1889; 2-200-215-228 - 229 -240 C.P.; 488 C.P.P.; R.D. 28.5.1931, n. 601; legge 4.6.1931, n. 674, di.chiara Villa Giovanni, Pollarolo Giuseppe, Zoppetti Vittorio, Morando Ercole, Berthoud Mario, Vogliolo Giovanni, Bruna Luigi, Alcide Ettore, Anziano Oreste, Sguaiser Vittorio Ernesto, Puppione Augusto, Bottallo Paolo, Passio Secondo, Pasero Vittorio, Zorzan Aristide, Bagnasco Giuseppe, Bruno Carlo responsabili di appartenenza e propaganda relative a un partito disciolto, e Balossino Cesare di sola appartenenza, assolvendoli per non provata reità dalla ricostituzione dello stesso partito loro ascritta e il Balossino anche dalla propaganda; ed avvalendosi della facoltà di cui alla P·P· dell'art. 6 della legge rubricata nei riguardi di Bottallo per seminfermità di mente e di Bruno, Pasero, Passio ed Anziano per lieve entità del fatto, fatto il cumulo giuridico tutti i predetti alla reclusione : Villa anni 7; Vogliolo anni 6; Pollarolo, Zoppetti, Morando e Puppione anni 4 ciascuno; Berthoud, Bruna Luigi, Alcide, Sguaiser, Zorzan e Bagnasco anni 3 ciascuno; Balossino anni 2; Anziano, Bottallo, Passio, Pasero e Bruno Carlo ad anni r e mesi 6 ciascuno; questi ultimi cinque ali 'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena e gli altri all'interdizione perpetua; tutti ad anni 2 ciascuno di libertà vigilata e al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca di quanto, attinente al processo, risulta in sequestro. Assolve da tutti i reati loro ascritti: Cartosio Paolo per non avere commesso il fatto e Brezzo Egidio per non provata reità, ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 20.u.1931 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.n.1932, n. 1403: Villa viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il r 4.11.1932. Detenuto dal 3.3.1931 al 14.rr.r932. Pena espiata : ann i I, mesi 8 e giorni 1 r.
l'!UMA
PARTE:
SENTENZE
PRONUNZIATE
D.\ L T .S.D.S .
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Vogliolo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il r3.1r.r932. Detenuto dal 25.2.1931 al 13. r1.r932. Pena espiata: anni I, mesi 8 e giorni r8. Pollarolo viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 12.rr.1932. Detenuto dal 26.2.1931 al 12.u.1932. Pena espiata: anni I, mesi 8 e giorni r6. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 25+ 1932; istanza respinta. Zoppetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di San Gimignano il r2.1r.r932. Detenuto dal 7.3.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni 5. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 25+1932; istanza respinta. Morando viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il I2,II.I932. Detenuto dal 5.3.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni T., mesi 8 e giorni 7. Puppione viene scarcerato dalla Casa Penale di Soriano nel Cimino J'II.II.1932.
Detenuto dal 27.2.1931 all'II.Ir.1932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni 14. Sguaiser viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'n.rr.1932. Detenuto dal 2r.3.r931 all'II.n.1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 20. Alcide viene ·scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza l'n.rr.1932. Detenuto dal 25.2.1931 all'n.rr.1932. Pena espiata: anni I, mesi 8 e giorni 16. Il 16.n.193r inoltra una istanza di grazia dichiarando « di non essere un comunista, ma un povero disgraziato che ha bisogno di tutto e di tutti a causa di gravi infermità. Appartenne ai cosiddetti partiti sovversivi non come ideale, ma per avere lavoro immediato e poter mangiare >>; istanza respinta. Bruna viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Finale Ligure l'rr.rr.1932.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Detenuto dal 5.3.193r all'1r.u.1932. Pena espiata : anni I , mesi 8 e giorni 6.
PRIMA P,\RTE:
Priora Pietro, nato il 4-3-1897 ad Alessandria, decoratore; Roveda Oreste, nato il 9.2.1894 a Orti (Alessandria), cappellaio; Squassino Angelo, nato il 4.8.1908 ad Asti, vetraio. Tutti detenuti dal 2r.3.193r. La C.I. pronunziò, inoltre, l'accusa nei confronti dei latitanti: Pessi Secondo, nato il 15.r.1905 ad Asti, parrucchiere; Saettone Carlo, nato il 24.10.1902 ad Alessandria, muratore. Il Pessi venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 29 del 20.3.1936 Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936 ))). Dal Registro Generale del 1931 non risulta se nei confronti di Saettone Carlo venne emessa, negli anni successivi al 1931, una sentenza di condanna o di proscioglimento.
(v.
Anziano, detenuto dal 26.2.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Saluzzo il 26.8.1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 27.3.1932; istanza respinta. Bruno, detenuto dal 27.2.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di L 'Aquila il 27.8.1932. Pasero, detenuto dal 28.2.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Napoli il 28.8.1932. Bottallo, detenuto dal 27.2.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Napoli il 27.8.1932. Fassio, detenuto dal 28.2.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carcer,i Giudiziarie di L'Aquila il 28:8.r932. Nei confronti di tutti i sopraspecificati condannati il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 21.12.1932, cessata, per amnistia, l'esecuzione della libertà vigilata e dell'interdizione dai pubblici uffici.
44ì
Frattino Arnaldo, nato il 16.8.1892 ad Alessandria, cappellaio;
Bagnasco viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo l'n .1 r.1932. Detenuto dal 26.2.1931 all'r 1.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni 15.
Balossino viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il 10.11.1932. Detenuto dal 9.3.1931 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni r.
PRONUNZI ,HE !>AL T.S.n.s.
La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 70 del 22.5.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di:
Berthoud viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Lecce il 15.11.1932. Detenuto dal 5.3.1931 al 15.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 8 e giorni IO.
Zorzan viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria J' n.rr.1932. Detenuto dal 26.2.1931 all'n.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni 15. Una istanza di grazia inoltrata dallo Zorzan il 1°.1.1932 viene respinta.
SENTENZE
<<
TRIBUNALE SPECIALE PER L:\ DIFESI\ DELLO STATO
SENTENZA N. 68
Reg. Gen. n. 96/1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;
PRIMA PARTE :
ha pronunciato la seguente
PRONUNZIATE
l>Al,
T.S.O.S.
449
all'aprile 1931 in Pordenone, fatto parte del Partito Comunista ricostituito dopo lo scioglimento ordinato dalla Pubblica Autorità; 2) del delitto di propaganda comunista previsto e punito dal 2° cpv. del-
l'art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 della suddetta legge per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo in correità fra loro svolto propaganda mediante diffusione di stampe comuniste ed esposizione di bandiere rosse.
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N. ;
SENTEKZE
Boccalon e Durigon anche :
3) del reato di ricostituzione del Partito Comunista previsto e punito dalla P·P· dell'art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 della citata legge per avere in correità fra loro nel 1930 in Pordenone ricostih1ito il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.
SE NT ENZ A
nella causa contro :
JN PUBBILICA UDIENZA
Bet Giuseppe, nato il 26.7.1898 a Fiume Veneto (Udine), bracciante; Boccalon Guido, nato il 5-4-1901 a Pasiano (Ud ine), bracciante;
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali, sentiti il P.M., i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola
Bartoluzzi Aldo, nato l'n.6.1902 a Pordenone (Udine), pittore; Cadi Vittorio, nato il 20.10.1894 a Pordenone (Udine), calzolaio; Durigon Achille, nato il 3.4.1913 a Pordenone (Udine), manovale; Fantuzzi Guido, nato il 24.6.19n a Pordenone (Udine), tintore, operaio; Gassarelli Giuseppe, nato il 12.7.1889 a Pordenone (Udine), bracciante; Lucchese Fioravante, nato il 6.12.1903 a Brugnera (Udine), commesso; Morassut Antonio, nato il 20.n.1911 a Valle N oncello (Udine), operaio; Palazzin Giovanni, nato il 30.n.1897 a Pordenone (Udine), falegname; Romanet Tranquillo, nato il 4.6.19n a Pordenone (Udine), macellaio; Scalon Angelo, nato il 29.9.1879 a San Vito al Tagliamento (Udine), falegname; Vendramini Eugenio, nato il 20.3.1902 a Pordenone (Udine), muratore. IMP U TATI
Tutti:
1) del delitto di appar tenenza al Partito Comunista previsto e punito dal r." cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nel 1930 e sino
IN
FATl'O
ED
IN
DIRITTO
è risultato quanto segue. La Regia Quesh1ra di Udine aveva avuto sentore che. in _Pordenon~ si er~ costituita una organizzazione comunista divisa in 4 settori, ciascuno dei quali era comandato da un capo - cellula; che emissari comunisti mandavano_ ma~ teriale di propaganda che v~niva distribuito ai c~pi - ~ellula e _da q~~stl p~1 consegnato ai gregari, i quali provvedevano alla d1ffus10ne negh stabilunent~, nelle officine e lungo le vie periferiche maggiormente frequentate da operai. Queste notizie erano confermate da manifestazioni che si verificavano in varie circostanze mediante diffusione di stampe ed esposizioni di bandiere rosse. Le indagini esperite portarono nel marzo 1931. all'arresto d_eg~i a_tt~ali imputati, i quali in esito alle risultanze dell'istruttona, sono stati nnv1at1 a giudizio per rispondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti. Bet Giuseppe. All'odierno dibattimento ha dichiarato d'apparten~re _all~ organizzazione comunista di Pordenone; di avere preso parte a 2 numont tenute dai compagni per intensificare l'organizzazione e la propagan~a. . Ha confessato che le stampe comuniste portate a Pordenone dagli emissari venivano in primo tempo depositate nel suo orto, e poi venivano ritirate o da lui stesso o da Boccalon per la diffusione. Vi è perciò nelle sue stesse dichiarazioni la prova dei fatti che oo-li sono attribuiti,, e che rivestono i carat29. -
u.s.
TRI13UKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
teri dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda previsti e puniti rispettivamente dal 1° e dal 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Boccalon Guido. Costui tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento ha confessato di appartenere da 2 anni al Partito Comunista; di aver avuto incarico da un emissario del detto partito di organizzare gruppi in Pordenone; di aver accettato l'incarico e di aver iniziato il suo lavoro a tale scopo procurando la iscrizione di diversi operai; di aver avuto contatti con 3 emissari, succedutisi l'uno all'altro, nelle loro visite a Pordenone; di aver indetto varie riunioni in casa propria ed altrove allo scopo d'intensificare l'organizzazione e la propaganda; di aver ricevuto dagli emissari stampe comuniste per la diffusione, e di averle distribuite fra i gregari perché le diffondessero. Nella perquisizione eseguita al momento del suo arresto gli furono trovate due tessere d'iscrizione per l'anno 1930 alla Confederazione Generale del Lavoro (sotto il qual titolo si mascherava l'organizzazione comunista), ed alcune stampe comuniste che sono elencate al Vol. 1°, p. 6. La prova dei fatti che gli sono attribuiti emerge quindi dalle sue stesse dichiarazioni, e tali fatti rivestono rispettivamente i caratteri dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al detto partito, e di propaganda a senso dell'art. 4, p.p., I 0 e 2° cpv. della legge 25.rr.1926, n. 2008. Egli quindi deve essere ritenuto colpevole di tali reati; ma il reato di appartenenza rimane assorbito dal reato maggiore di ricostituzione a senso dell'art. 78 C.P.c. abrogato. Bartoluzzi Aldo. Al dibattimento ha dichiarato di aver preso parte ad una sola riunione, e di aver ricevuto da Vendramini due volte pacchi di stampe per la propaganda, ma di averle bruciate. Dalle dichiarazioni degli imputati Boccalon, Vendramini, Palazzin e Durigon è anche risultato che il Bartoluzzi era incaricato della scritturazione dei manifestini che venivano poi poligrafati per la diffusione. Queste risultanze offrono la prova dell'appartenenza del Bartoluzzi al Partito Comunista, e della sua attività nella propaganda. E poiché questi fatti rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti rispettivamente dal 1° e dal 2 " cpv. dell'art. 4 della citata legge n. 2008, di tali reati egli deve essere ritenuto colpevole. Carli Vittorio. Costui tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento ha confessato di essere entrato a far parte del Partito Comunista per invito di Oliva Ernesto, latitante; di aver pagato la quota di iscrizione di lire 2 per due mesi consecutivi; di essere stato nominato capo - cellula; di aver ricevuto stampe per la propaganda; e di aver preso parte alle riunioni in cui trattò d'intensificare la organizzazione e la propaganda.
PRIM,\
PARTE:
SENTENZE PROKUNZIATE D!\L T,S.D.S.
45 1
Dalle sue stesse dichiarazioni emerge quindi la prova dei fatti che gli sono attribuiti, e che rivestono rispettivamente i caratteri dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda previsti e puniti dal I 0 e dal 2° cpv. dell'art. 4 della legge n. 2008, e di tali reati deve essere ritenuto colpevole. Durio·on Achille. Questi è pienamente confesso; tanto in periodo istruttorio qua~to al dibattimento ha confessato di essere capo del gruppo giovanile comunista di Pordenone, di averlo egli organizzato, e di essere riuscito a procurare vari proseliti; di aver partecipato a varie riunioni nelle quali sono state sempre trattate questioni relative alla organizzazione ed all.a propaganda. Ha confessato inoltre di avere inalberato nella notte dal 30 apnle al 1".5.1930 una bandiera rossa sulla torre di Pordenone. Egli, dopo i primi arresti, nascose nell'orto di tal Veneruj tutto il materiale di propaganda che gli era rimasto in casa, mettendolo dentro un cilindro metallico che fu poi trovato e sequestrato (Vol. 7°). Da queste risultanze emerge la prova dei fatti che sono attribuiti al Durigon, e che rivestono rispettivamente i ~aratteri .d~i reati ricostituzione, di appartenenza e di propaganda comumsta previsti e pumt1 dall'art. 4 della citata legge n. 2008; ma il reato di appartenenza rimane assorbito da] reato maagiore di ricostituzione a senso dell'art. 78 C.P.c. abroO'ato. Sebbene risulti ~he il Durigon, quando commise i fatti che gli sono ~ttribuiti, non aveva ancora compiuto i r8 anni (ma di molto oltrepassati i 14), pure l'attività da lui svolta dimostra che egli aveva capacità d'intendere e di volere; e pertanto a norma dell'art. 30 delle disposizioni transitorie del R.D. 28.5.1931, .n. 601, a lui è applicabile la disposizione dell'art. 98 C.P.c. vigente per cui deve essere ritenuto imputabile.
?~
Fantuzzi Guido. Al dibattimento ha negato di essere entrato a far parte della orO'anizzazione comunista di Pordenone, ed ha solo confessato di aver b ricevuto dal Duriaon dei manifestini, e di averli disseminati lungo le strade di Pordenone. Perb in oeriodo istruttorio ha anche confessato di essere entrato r nel Partito Comunista per incitamento del Durigon, e di essere pentito del male fatto. Pertanto egli è raggiunto da prove sufficienti per essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda previsti e puniti dal r" e dal 2 " cpv. dell'art. 4 della citata legge; e del suo ravvedimento se ne potrà tener conto nella applicazione della pena. Gassarelli Giuseppe. E' stato negativo al dibattimento, ed ha ammesso soltanto di aver ricevuto dal Durigon una sola volta dei manifestini, e di averli bruciati. La sua appartenenza al Partito Comunista emerge dalle dichiarazioni stesse del Durigon; e perciò il Gassarelli deve essere ritenuto colpevole del reato previsto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008.
PRIMA
T RIBUNALli SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
45 2
PART J; :
SENT F.l\ ZE PRONU :-IZIATE
DAI, T.S.D.S.
45 3
Non essendo rimasto accertato che egli abbia concorso alla propaganda deve essere assolto da questo reato per insufficienza di prove.
ficienti per ritenerlo colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda ai sensi del 1° e del 2° cpv. del citato art. 4 della legge n. 2008 .
Lucchese Fioravante. Costui è accusato di aver fatto parte del Partito Comunista, di essere intervenuto alle riun ioni, e di essersi occupato della propaganda. Nei suoi interrogatori ha sempre negato ogni addebito, ma le accuse a suo carico sono emerse dalle dichiarazioni rese in periodo istruttorio da Vendramini, da Boccalon, da Scalon e da Durigon. Al dibattimento il Lucchese, al momento di essere interrogato, ha dato segni di squilibrio mentale gesticolando scompostamente, senza rispondere alle domande che gli venivano rivolte; e si ritenne opportuno di farlo allontanare dall'aula. Dagli atti risulta che costui è affetto da nevrosi depressiva , e che in carcere ebbe periodi di crisi durante i quali rifiutò per vari giorni il cibo. Il suo stato era tale che ha dovuto essere sottoposto a speciale vigilanza sanitaria, perché avrebbe potuto dar luogo a qualche improvvisa pericolosa agitazione. Per; tali risultanze il Tribunale è venuto nel convincimento che il Lucchese non ha la capacità d'intendere e di volere per infermità psichica, e che in tali condizioni si trovava anche quando commise i fatti che gli si attribuiscono. E pertanto è il caso di assolverlo per tale infermità di mente a senso dell'art. 46 C.P.c. abrogato. E poiché vi è motivo per ritenerlo socialmente pericoloso, prendendo norma dall'art. 55 delle disposizioni transitorie del R.D. 28.5.193I, n. 601, devesi applicare nei suoi riguardi la disposizione dell'art. 222 C.P.c. vigente ed ordinare che sia ricoverato in un manicomio giudiziario per la durata di 2 anni.
Romanet T r anquillo. Al dibattimento ha dichiarato di essere entrato a far parte del Partito Comunista per opera di Durigon; di aver ricevuto da costui manifestini; e di aver preso parte ad una riunione in cui intervenne un emissario forestiero. E pertanto anche il Romanet deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del I e del 2 ° cpv. del citato art. 4 della legge n. 2008.
Morassut Antonio. Costui al dibattimento ha confessato di essere entrato nel Partito Comunista perché indotto dal Durigon; e di aver preso parte a due riunioni tenute, l'una a Ponte Meduna, e l'altra all'Osteria della Nave. Ha negato di aver ricevuto e diffuso manifestini. Invece davanti al Giudice Istruttore ha confessato non solo la sua appartenenza al Partito Comunista, ma anche di aver fatto propaganda> specificando di aver diffuso nel febbraio 1931: lungo le vie di Pordenone un pacchetto di manifestini ricevuti dal Durigon. Questo fatto trova riscontro nelle dichiarazioni dello stesso Durigon. E pertanto devesi ritenere raggiunta la prova della colpevolezza del Morassut in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del I e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge più volte citata. 0
Palazzin Giovanni. Al dibattimento ha confessato di essere entrato a far parte del Partito Comunista per invito del Zorzito e di Boccalon; di essere stato nominato capo - cellula in sostituzione del Vendramini; di aver partecipato a riunioni; e di aver avuto da Boccalon e da Oliva stampe comuniste per diffonderle. Pertanto vi sono nelle sue stesse dichiarazioni elementi suf-
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Scaion Angelo. Anche questi è stato pienamente confesso sia in ordine alla sua appartenenza a] Partito Comunista> sia in ordine alla sua partecipazione alle riunioni ed alla propaganda mediante diffusione di stampe. Ha soggiunto che nella prima riunione tenuta in casa del Boccalon fu rono costituite le cellule, ed egli fu nominato capo - cellula. Perciò deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a senso del 1° e del 2 ° cpv. del citato art. 4 della suddetta legge. Vendramini Eugenio. Questi al dibattimento è stato reticente; m a in periodo istruttorio ha pienamente confessato di appartenere al Parti to Comunista; di essere stato nominato capo - cellula; di aver preso parte a riunioni; di aver ricevuto pacchi di manifestini per la pr opaganda e di averli distribuiti ai compagni per diffonderli. Anch'egli deve perciò essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza e di propaganda come in rubrica. Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene e; nel determinarne la misura per ciascun irnputato, tiene conto del grado di responsabilità di ognuno, desunto dalle risultanze del dibattimento relative all'attività svolta ed alla pericolosità manifestata. A Bet Giuseppe infligge : - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 3 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a norm a del 1" cpv. del1' art. 4 della legge 25.Ir.1926, n. 2008; - per il rea.to di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma de] 2 ° cpv. del suddetto art. 4 della citata legge. E procedendo al cumulo delle pene a norma dell'art. 68 C.P.c. abrogato determina la complessiva pena in 4 anni di reclusione e nella interdizione perpetua dai pubblici uffici. Poiché per la gravità dei reati commessi dal Bet, e per la capacità a delinquere da lui dimostrata, desunte entrambe dalle cir-
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1'RIMA f'AJ.fl'E :
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
costanze contemplate nell'art. 133 C.P.c. vigente, egli deve essere ritenuto individuo socialmente pericoloso a nonna degli art. 202 - 203 stesso codice, aggiunge alla pena della reclusione 2 anni di libertà vicrilata a senso del. b 1,art. 229 e. I).c. vigente. A Boccalon Guido infligge: - per il reato di ricostituzione 5 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma della p.p. dell'art. 4 della citata legge n. 2008; -. per il .r~ato d~ propaganda 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4 della suddetta legge. E _procedendo al c~mulo delle pene a norma dell'art. 68 C.P.c. abrogato determina la complessiva pena in 7 anni di reclusione e nella interdizione perpetua dai pubblici uffici. Aggiunge alla pena della reclusione 3 anni di libertà vigilata a norma dell'art. 229 C.P.c. vigente perché, per la gravità dei reati e per la cap acità di delinquere del Boccalon, desunte dall/ circos~anze co:1template d~ll'ar t. 133 detto codice, egli deve essere ritenuto individuo soc1almen te pencoloso a norma degli art. 202- 2 0 3 stesso codice. A ciascuno degli imputati Bartoluzzi Aldo e Carli Vittorio infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del r cpv. del!' art. 4 della citata legge; 0
- . per il .r~ato d~ propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4. E proceden0o al c~mulo delle pene a norma dell'art. 68 C.P.c. abrogato, determma per ciascun imputato la complessiva pena in 3 anni di reclusione e nella interdizione perpetua dai pubblici uffici. Acrgiuncre alla pena della reclusione 2 anni di libertà vigilata per ciascuno, rite~endoli individui socialii:-ente pericolosi a norma e agli effetti dei citati art. 133 - 202 - 203 - 229 C. P.c. vigente.
SEKTENZE PRONUNZL.\Tl;
DAL 'l'.S.D.S.
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- per il reato di propaganda 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2 anni d'interdizione dai pubblici uffici a nonna del 2° cpv. dell'art. 4, e dell'art. 6 della citata legge n. 2008. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 - 74 C.P.c. abrogato determina la complessiva pena in 6 anni e 3 mesi di reclusione e nella interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni . Alla pena della reclusione aggiunge 2 anni di libertà vigilata perché ritiene il Durigon individuo socialmente pericoloso a norma ed agli effetti degli art. 133 - 202 - 203 229 C.P.c. vigente. A ciascuno degli imputati Fantuzzi Guido, Morassut Antonio e Romanet Tranquillo, tenendo conto della loro età minore degli anni 21, e della facoltà concessa dall'art. 6 della legge speciale n. 2008 in relazione all'art. 56 C.P.c. abrogato, circa la riduzione della pena, infligge : - per il reato di appartenenza al Partito Comunista anni r di reclusione ed r anno d'interdizione dai pubblici uffici a norma del r cpv. dell'art. 4 e dell'art. 6 della legge n. 2008; 0
- per il reato di propaganda anni r di reclusione ed un anno d'interdizione dai pubblici uffici a norma del 2 ° cpv. dell'ar t. 4, e dell'art. 6 della citata legge n. 2008. E procedendo al cumulo di dette pene a norma degli art. 68 - 74 C.P.c. abrogato determina la complessiva pena per ciascun imputato in I anno e 6 mesi di reclusione ed in 2 anni d'interdizione dai pubblici uffici . All'imputato Gassarelli Giuseppe, colpevole del solo reato di appartenenza al Partito Comunista, infligge 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del r cpv. dell'art. 4 della legge citata. Aggiunge alla pena della reclusione 2 anni di libertà vigilata, perché ritiene il Gassarelli individuo socialmente pericoloso a norma ed agli effetti degli art. 133 - 2 02- 203 - 229 C.P.c. vigente. 0
Agli imputati Palazzin Giovanni, Scalon Angelo e Vendramini Eugenio infligge:
A Durigon Achille, tenuto conto della sua età minore degli anni 18 al momento del fatto, e della facoltà concessa al Tribunale dall'art. 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione all'art. 55 C.P.c. abrogato, per la riduzione della pena, infligge:
- per il reato di appartenenza al Partito Comunista 4 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1" cpv. del1'art. 4 della citata legge;
- per il reato di rkostituzione 5 anni di reclusione e l'interdizione cl.ai pubblici uffici per la durata di 3 anni a n orma della P·P· dell'art. 4 della citata legge n. 2008> e dell'art. 6 della stessa legge;
- per il reato di propaganda 2 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. dello stesso art. 4 della legge medesima.
TRll\UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P.c. abrogato determina per ciascun imputato la complessiva pena di 5 anni di reclusione e della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Aggiunge alla pena della reclusione 2 anni di libertà vigilata per ciascun imputato, ritenendoli individui socialmente pericolosi a norma ed agli effetti degli art. 133 202 - 203 - 229 C.P.c. vigente. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 488 C.P .P. vigente. Ritenuto che gli oggetti sequestrati avendo attinenza con i reati commessi devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P.c. vigente.
P. Q. M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 4- 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008; 46 - 55 - 56 - 68 - 78 C.P.c. abrogato; 202 - 203 - 222 - 229 C.P.c. vigente; 240 479- 488 C.P.P. vigente, assolve: L ucchese Fioravante per totale infermità di mente ed ordina che sia consegnato all'Autorità competente per i provvedimenti di legge ed il ricovero in un manicomio giudiziario per 2 anni; Gassarelli Giuseppe del solo reato di propaganda per insufficienza di prove. Dichiara colpevoli: il detto Gassarelli del reato di appartenenza al Partito Comunista, e tutti gli altri imputati dei reati a loro rispettivamente ascritti ritenendo assorbito il reato di appartenenza in quello di ricostituzione; Bet a 4 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata; Boccalon a 7 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di libertà viailata; Bartoluzzi e Carli ciascuno a 3 anni di reclusione, alla interdizione pe~petua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata; Durigon col beneficio della minore età a 6 anni e 3 mesi di reclusione, a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici, ed a 2 anni di libertà vigilata; Fantuzzi, Morassut e Romanet, col beneficio della m inore età, ciascuno ad r anno e 6 mesi di reclusione, e a· 2 anni d'interdizione dai pubblici uffici; Gassarelli a 2 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed a 2 anni di libertà vigilata; Palazzin, Sca]on e Vendramini ciascuno a 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata. Condanna infine i suddetti al pagamento in soìido delle spese processuali ed ordina la confisca delle cose sequestrate.
PRIMA P1\RTE:
SENT ENZE PROV:t:NZIATE DAL T .S.D.S.
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NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n . 1403:
Boccalon viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio il 18-3-1933. Detenuto dal 18.3.1931 al 18.3.1933. Pena espiata : 2 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla nipote il 6.r2.r93r. Durigon viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 22.3.1933. Detenuto dal 22.3.r93r al 22.3.1933. Pena espiata: 2 anni. Scalon viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il r3.rr.r932. Detenuto dal 20.3.1931 al 13.11.1932. Pena espiata: anni 1 , mesi 7 e giorni 23. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal figlio il r3.r.r932; istanza non accolta. Palazzin viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pesaro il r9.II .r932. Detenuto dal 20.3.1931 al 19.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 29. Rifa.1ta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il ro.5.r932. Vendramin viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 13.rr.1932. Detenuto dal 20.3.1931 al r3.rr.r932. Pena espiata : anni r, mesi 7 e giorni 23. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 3.6.1932; istanza non accolta. Bet viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il 12.rr.1932. Detenuto dal 25.3.1931 al 12.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 7 e giorni 17.
Roma, 25.11.1931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Carli viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Trieste l'u .10.1932. Detenuto dal 22.3.r93r all' r1.10.1932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e giorni 19.
TRIBUNALE SPECI1\LE PER L A DIFESA DELLO STATO
Bartoluzzi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza l'1r.1r.r932. Detenuto dal 23.3.1931 all'n.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 7 e giorni 18. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27.2.1932; istanza respinta. Morassut il 15.11.r931 inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del Governo dichiarando « di essere stato, in un periodo di disoccupazione, traviato da cattivi compagni )). Con decreto di grazia del 10.3.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di L'Aquila il 15.3.1932. Detenuto dal 25.3.r93r al 15-3-1932. Pena espiata: mesi r r e giorni 20. Gassarelli, detenuto dal 25.3.1931 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Padova il 25.3.1933. Per due condanne per furto, inflitte dal Pretore di Pordenone il 25.r.1921 e dal Tribunaie di Udine il 14.r. 1930, il Gassarelli non può usufruire dei benefici di clemenza concessi con il R.D. 5.rr.1932, n. 1403. Romanet, detenuto dal 25.3.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di L'Aquila il 25.9.1932. Fantuzzi, detenuto dal 25.3.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di L'Aquila il 25.9.1932.
Nei confronti di tutti i sopraspecificati condannati il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 2r.r2.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.rr.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.r r.1947, n. J631).
La Commissione Istruttoria nel pronunziare con sentenza n. 91 del 14-7.1931 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insuffic ienza di prove nei confronti di tutti « ad eccezione di Boccalon Guido e Durigon Achille >> in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista.
PRIMA PARTE:
SE NTE:,iZE PRONUNZIATE
DAL T .S.D.S.
459
La C.I. dichiarò, infine, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Fantin Flora, nato il 26.2.1901 a Petrilia (Romania), minatore, detenuto dall'II-3-r93r; Panegos Libero, nato il 22.6.1905 a Pordenone (Udine), barbiere) detenuto dal 18.3.1931. Con la sopracitata sentenza la C.I. pronunziò l'accusa anche nei confronti dei latitanti: Gobbo Leo, nato il 30.r2.19rr a Pordenone (Udine), studente; Moras Enrico, nato il 14.ro.1900 a Pordenone (Udine), operaio; Oliva Ernesto, nato il 30.II.r896 a Pordenone (Udine), muratore ; Ragagnin Ildebrando, nato il 25-3-1897 a Pordenone (Udine), opera10; Selan Amadio, nato il 7.2.1898 a Pordenone (Udine), operaio; Zorzito Ernesto, nato il 16.6.1894 a Pordenone (Udine), falegname. Oliva Ernesto venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 23 del 20.9.1933 (v. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r933 ))). Il T.S.D.S. dichiarò, con declaratoria del 2.12.1932, di non doversi procedere nei confronti di Gobbo Leo, Moras Enrico, Ragagnin Ildebrando, Selan Amadio e Zorzito Ernesto essendo i reati loro addebitati estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403.
TRIBUNALE SPECJ.-\ LE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gcn. n. 50/1931
SENTENZA N. 69
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino) Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudici : Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli del'.a M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
PRntA
PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATJl
DAL T.S .D .S.
2) del reato di propaganda comunista previsto e punito dal 2'' cpv. dell'art. 4 e dal cpv. dell'art. 6 della citata legge speciale, per avere nelle suddette cir costanze di tempo e di luogo, in correità fra loro, fatto propaganda comunista mediante diffusione di stampe sovversive, e raccolta di danaro per il e< Soccorso Rosso ». Pettenati Casimiro ancbe: 3) del reato di ricostituzione del Partito Comunista, per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il Partito Comunista nella provincia di Par ma, e specialmente nelle zone di Buffolara e Crocetta, dopo che era stato sciolto dalla Pubblica Autorità.
SENTENZ A
Omissis
nella causa contro: Simoni Dino, nato il 18.3.1912 a San Lazzaro Parmense (Parma), operaio;
P. Q. M.
Povesi Otello, nato l'8.8.r910 a Parma, meccanico; Letti ed applicati gli art. 4, r e 2° cpv. , e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 56-68 C.P.c. abrogato; 202-203-228-229 C.P.c. vigente; 479 - 488 C.P.P. vigente, assolve Simoni Dino, Panizzieri Leonello, Marchetti Alberto e Calestani Antonio dai reati a loro rispettivamente ascritti perché il fatto da loro commesso non costituisce reato ; Povesi Otello, Ber gamini Licino e F ava Otello dai reati a loro ascritti per insufficienza di prove. Ordina che tutti costoro siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Assolve altresì Pettenati Casimiro dal solo reato di ricostituzione per insufficienza di prove. Lo ritiene invece colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda e col beneficio della minore età lo condanna a 3 anni di reclusione, a 4 anni d'interdizione dai pubblici uffici ed a 2 anni di .libertà vigilata, nonché al pagamento delle spese processuali. 0
Panizzieri Leonello, nato il 15.9.1913 a Parma, bracciante; Marchetti Alberto, nato il 6.3.1912 a Collecchio (Parma), imbianchino ; Bergamini Licino, nato il 30.11. 1902 a Parma, muratore; Fava Otello, nato il 2I.10.1907 a Cortile San Martino (Parma), fabbro; Cal~stani Antonio, nato l'rr.9.1910 a San Pancrazio Parmense (Parma), meccamco; Pettenati Casimiro, nato il 14.12.r9r.o a San Pancrazio Parmense (Parma), meccamco.
IM P UTATI
Roma, 24.1r.r931 - Anno X.
Tutti :
r) del reato di appartenenza al Partito Comunista p revisto e punito dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere fatto parte nell'anno 1930 del Partito Comunista ricostituito in Parma e provincia, specialmente in Buffolara e Crocetta, dopo l'ordine di scioglimento dato dalla Pubblica Autorità. Pettenati Casimiro, Simoni Dino, Povesi Otello, Panizzieri Leonello, Marchetti Alberto e Calestani Antonio anche:
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .
NOTIZ[E DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rI.1932, n. 1403:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Pettenati viene scarcerato dallo Stabilimento Penaìe di Castelfranco Emilia l'u.rr.1932. Detenuto dal 15.12.1930 all'u.u.1932. Pena espiata: anni r, mesi ro e giorni 26. Il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 12. I. 1938, cessata, per amnistia, l'esecuzione della libertà vigilata e l'interdizione dai pubblici uffici.
PRIMA P,\RTE:
SEJ\TENZE
PRONUNZI ATE
DAL T.S.D .S.
SENTENZA N. 70
Reg. Gen. n. 78 / 1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore : Lanari Piero;
La sentenza di cui sopra pronunciata dal T.S.D.S. il 24.rr.1931 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. I D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. penale) con sentenza emessa in camera di consiglio il 1°-4-1968.
Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Weiczen Leo, nato il 9.2.1909 a Fiume, impiegato di banca (r); Vlach Bruno, nato il 14.9.1906 a Trieste, conduttore di caldaie; Pajalich Vincenzo, nato il 26.2.1902 a Volosca Abbazia, commerciante; Rebec Giacomo, nato il 25.7.1901 a Fiume, meccanico; Dessardo Renato, nato il 27.8.1903 a Susak (Jugoslavia), orefice; Zolia Romano, nato il 23.r.1905 a Fiume, falegname; Vodopia Eugenio, nato il 19.3.1898 a Zara, meccanico; Antoni (già Antunovich) Floriano, nato il 26.10.1899 a T rieste, elettricista; Zupicich Antonio, nato il 4.5.1906 a Fiume, impiegato di banca. IM PUTAT I
Tutù: r) dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008~ per avere fatto parte del Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità, e per avere inoltre ricostituito detto partito e fatto propaganda in suo favore. In Fiume ed altrove nel 1931 e precedentemente. (r) N ota: vVeiczcn Leo, denominato Waiz Leone nella sentenza n. 167 emessa dalla Commissione Istruttoria del T.S.D.S. !'8.8.1928 (v. cc Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928 », pag. ro28), si identifica nel senatqre Leo Valian i.
PRIMA PARTE:
TRIBUNALE SPECI ALE PER L A DIFESA DELLO STATO
Il W eiczen Leo inoltre : 2) di porto di rivoltella senza licenza (art. 41 - 16 T.U. legge di P.S. 6.r1.r926, n. r848, e 464 n. r C.P. 1889); 3) di contravvenzione alla legge sulle CC.GG. per non avere pagato la tassa di licenza per il porto suddetto;
4) di omessa denuncia dell'arma suindicata (art. 37- 16 legge di P.S. 6.II .r926, n. 1848). IN PUBBILICA UDIENZA
Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero, coi loro difensori, per ultimi la parola. IL
TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze orali del dibattimento si è stabilito IN
F ATT,O
ED
IN
DIRITTO
Che gli organi tutori dell'ordine pubblico preoccupati della frequente attività propagandistica che si andava svolgendo clandestinamente a Fiume, nel gennaio - febbraio 1931, intensificarono le indagini ed i pedinamenti su taluni sovversivi, noti. In tal modo gli agenti investigatori attestarono che sovente i giudicabili si riunivano e preparavano il materiale di carattere comunista da diffondere. D i fronte ai clùari nonché precisi mezzi probatori raccolti, ad ognuno degli imputati furono contestate le specifiche accuse, ed ognuno fece esplicite confessioni. Ossia che i capi della organizzazione centrale comunista italiana, sia residenti nel Regno che all'estero, erano in rapporti coi preposti al movimento antinazionale .fiumano e che questi ultimi agivano mantenendo i collegamenti con le altre organizzazioni provinciali limitrofe specie con quelle di Trieste e di Pola. Che erano riusciti a ricostituire il partito formando le gerarchie sovversive anche nella zona di Fiume; e che le singole cellule esplicavano attività propagandistica : divulgando giornali e stampati in genere comunisti, inoltrati dagli organi centrali direttivi, e raccogliendo nonché distribuendo danaro pro « Soccorso Rosso>). Capeggiatore di tale azione criminosa era il Weiczen coadiuvato dagli altri imputati. Weiczen Leo di anni 22, suddito ungherese, già prosciolto in istruttoria dal Tribunale Speciale con provvedimento del 25.8.1928 ed assegnato al con-
SENTENZE PRONUNZIATE
DAL T .S.D .S.
fìno di polizia per anni 4 poi ridotti ad anni 1, continuò sempre a svolgere opera sovversiva. Ritornato dal confino, da Ponza, riprese i contatti subito coi compagni di fede di Fiume, del Regno e dell'estero, specie coi funzion ari dell' « Imprecon J> servizio stampa della 3°· internazionale. E dai tre centri comunisti di Vienna, Zagabria e Berlino ebbe ordini di riorganizzare il partito a Fiume anche per mantenere alto il sovversivismo a fu'1e irredentistico. Infatti confessò cli avere avuto a tal uopo, incaricato da un funzionario della 3a internazionale, conosciuto a Zagabria in seguito a telegrafìci accordi presi da lui direttamente col partito, di organizzare una manifestazione propagandistica nella ricorrenza della giornata rossa del 25.2.193r. Disse inoltre che per il partito ebbe occasione di andare a Milano, a Trieste nonché a Vienna ed a Berlino. Nel dicembre 1930 si incontrò a Vienna con vari dirigenti, esteri ed italiani, del movimento antifascista. Egli costitul presso la Banca Mobiliare di Fiume, dove era impiegato, una cellula, alla quale aveva iscritto il proprio dipendente Zupicich che subiva il superiore in seguito ad ordini di carattere politico antifascisti. Una volta chiese ad un certo Stefanesch clell'escasite per fabbricare un ordigno esplosivo che avrebbe voluto usare al momento opportuno quale dimostrazione di partito. Sovente per ragioni politiche e per svolgere opera sovversiva ebbe rapporti con tutti i giudicabili; distribuendo loro stampati clandestini da divulgare. Specificò del pari che ebbe a proporre il Vlach all' « Imprecon >> per attività comunista e per la propaganda, nella provincia del Carnaro. Per il « Soccorso Rosso ,, raccolse denaro ed egli stesso ne elargì consegnandolo al Vlach incaricato di distribuirlo alle vittime politiche. In una perquisizione alla banca fu trovata una macchina che gli servì a scrivere i manifestini sovversivi diffusi. E nel suo paletot si rinvenne una pistola che egli disse di aver~ sempre portato seco pur non avendone pagata la tassa e non accusandone la licenza. E l'avrebbe adoperata contro gli agenti di P.S. qualora si fossero opposti allo svolgimento dell'opera sua ed avessero tentato di arrestarlo. Vlach Bruno d'ann i 24, noto e sorvegliato comunista, fiduciario del partito, esercitante le funzioni di cassiere. Ebbe a raccogliere fondi pro « Soccorso Rosso » ed a consegnare al Weiczen la stampa manàata dalla centrale; organizzò nel marzo 1931 i contatti con Trieste ricorrendo perciò all'Antoni che esercitava particolare attività nel movimento triestino. Lo stesso Antoni gli presentò un delegato del Partito Comunista che in seguito lo visitò a Fiume concretando assieme una riunione segreta per la propaganda comunista da fare il 1 ° maggio. A tale convegno intervennero pure Zolia, Vodopia e Rebec: ricevendo anche loro del materiale stampato alla macchia. Costituì la cellula « Raffìneria olii minerali » alla quale appartenevano i compagni suaccennati Zolia) Rebec e Vodopia: quest'ultimo da lui iscritto. 30. -
u.s.
TRI BU:-IALE SPECIALE PER LA DIFESA ])ELLO STATO
Rebec Giacomo d'anni 30, noto comunista tanto che parecchie volte fu fermato per misure di P.S.. Organizzò col Vlach la cellula e< Raffineria olii minerali l> iscrivendovi Zolia; tenne rapporti coi maggiori esponenti del movimento essendo presentato dallo stesso Vlach al Weiczen. Diede la propria cooperazione nella propaganda. Pajalich Vincenzo d'anni 29, noto comunista slavofi lo più volte fermato per misure di P.S .. Fu capo della cellula di Mattuglie da lui costituita; riunì talvolta in casa sua i compagni di fede e si tenne sempre in rapporti coi capeggiatori della organizzazione sovversiva. Per il servizio di collegamento col \Veiczen spesso si servì del Dessardo. Aiutò i compagni nella diffusione degli stampati propagandistici. All'udienza manifestò il suo pentimento per quanto ebbe a fare. Dessardo Renato d'anni 27, pure noto comunista appartenente alla cellula di Mattuglie. Svolse attività del pari propagandistica e nell'opera criminosa antinazionale servì di collegamento tra Pajalich ed il Weiczen: perché questi ultimi erano troppo sor vegliati dalla Questura. Al dibattimento confermò la dichiarazione fatta in corso istruttorio di essere pentito per guanto ha fatto. Zolia Romano d'anni 26, iscritto alla cellula << Raffineria olii minerali>), coadiuvò con i maggiori esponenti del movimento locale in ogni manifestazione sovversiva. Ebbe materiale propagandistico da diffondere. Vodopia Eugenio d'anni 33, già arrestato nel 1925 per detenzione abusiva di arma da fuoco ed opuscoli comunisti. Appartenne alla cellula comunista « Raffineria olii minerali )> e fu con lo Zolia uno degli elementi fedeli del Vlach, avendogli data sempre collaborazione, specie per la propaganda. Antoni (già Antunovich) Floriano d'anni 31, già assolto per insufficienza di prove in ordine al delitto di appartenenza al Partito Comunista e di relativa propaganda sovversiva, con sentenza del 4-2.1931 del Tribunale Speciale. Attraverso la presente processura meglio emerge tutta l'attività da lui svolta e che solo in minima parte venne esaminata nel precedente procedimento definito col suaccennato giudizio. Dalle sue stesse confessioni e da quelle degli altri coimputati risultò che egli era uno dei capeggiatori del movimento triestino, servendo di collegamento con le organizzazioni limitrofe di Fiume e Pola. Perciò aveva frequenti contatti col Vlach e con altri, nonché con gli emissari dell'esecutivo comunista; provvedendo coi mezzi di collegamento alla divulgazione del materiale comunista stampato alla macchia; nonché alla distribuzione del danaro pro. « Soccorso Rosso )>.
PRIMA PARTI;:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T,S.D.S,
Zupicich Antonio d'anni 25 - mutilato della mano destra e pensionato di guerra perché è una delle vittime civili delle 5 giornate del Natale di Fiume - , cursore della Banca Mobiliare. Iscritto alla cellula della banca dal Weiczen, ebbe a coadiuvare quest'ultimo nell'opera comunista che andava svolaendo. Tanto che lo stesso Weiczen si avvalse della carica professionale del ~roprio dipendente per tenere i contatti coi vari compagni di fede. Però lo Zupicich disse che doveva obbedire ai voleri del superiore che godeva la stima e la simpatia dei dirigen ti della banca. Si dichiarò vittima del Weiczen e di avere agito senza comprendere la portata dei fatti che andava compiendo. Dalla suesposta narrativa si evince ad evidenza che il Weiczen spinto particolarmente da finalità irredentistiche, tanto coi centri sovversivi esteri e del Regno, nonché coi rispettivi compagni era riuscito a ricostituire il Partito Comunista nella zona di Fiume. Costituendo perfino i collegamenti con le altre organizzazioni sviluppatesi a Trieste ed a Pola. Si avvalse dei vari coimputati per svolgere assieme attività propagandistica: mediante diffusione di stampe clandestine e distribuzione di danaro raccolto pro « vittime politiche >> . Di conseguenza mentre il Weiczen con la sua opera si rese colpevole dei delitti di ricostituzione del Partito Comunista già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, di appartenenza e di relativa propaganda, tutti gli altri, ad eccezione dello Zupicich, per la loro precisata azione criminosa compiuta sono incorsi nella violazione penale del solo art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere commesso i reati di appartenenza ad organizzazione disciolta e di propaganda; essendo venuti a mancare nei loro confronti gli elementi sufficienti di reità in ordine al delitto di cui all'art. 4, p.p., della citata legge speciale: in quanto non fu possibile accertare che essi diedero, direttamente o indirettamente, la collaborazione al Weiczen anche nel lavoro di r icostituzione del partito. Il Vveiczen si è inoltre reso responsabile dei reati come rubricati di porto abusivo di rivoltella, di omessa denuncia della detta arma e per non avere pagato la relativa tassa di licenza. Non v'è dubbio pertanto che nella fattispecie dell'attività complessa validamente esplicata da ognuno dei giudicabili si vengono ad inteware :ut:i Jsli estremi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la confìguraz10ne gmnd1ca dei reati loro ascritti. E vagliate nonché considerate tutte le risultanze emerse al dibattimento; tenuto in modo particolare presente che taluni fecero dichiarazioni di pentimento e che i reati furono consumati prima che andasse in vigore il nuovo C.P.c., il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 4, p.p., della legge 25. rr.1926, n. 2008, ritenendosi il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito, perché in base all'art. 78 C.P.c. 1889 il Weiczen avendo violato con un medesimo fatto altra disposi-
TRlBUNt\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
zione di legge egli deve essere punito secondo la disposizione che stabiiisce la pena più grave: a Weiczen anni ro. Ai sensi dell'art. 4, 1° cpv., della detta legge speciale: a Vlach e Rebec anni 4 ciascuna; ad Antoni e Paj alich anni 3 ciascuno; a Zolia, V odopia e Dessardo anni 2 ciascuno. ln applicazione dell'art. 4, 2° cpv., stessa legge speciale: a Weiczen anni 5; a Vlach, Rebec, Antoni, Pajalich, Zolia, Vodopia e Dessardo anni 2 ciascuno. In base agli art. 16-41 T.U. legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, e 464 n . r C.P.c. 1889: a Weiczen mesi 3 di arresto. Per il disposto degli art. 16- 37 T.U. legge di P.S. citata: a Weiczen mesi 3 di arresto. Ai sensi delle leggi sulle CC.GG.: a \Veiczen lire 600 di pena pecuniaria. Operato il cumulo giuridico delle pene (art. 68 - 72 C.P.c. 1889), complessivamente condanna: Weiczen ad anni 12, mesi 7 e lire 600 di pena pecuniaria; Vlach e Rebec ad anni 5 ciascuno; Antoni e Pajalich ad anni 4 ciascuno; Zolia, V odopia e Dessardo ad anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione ; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Weiczen con 5 anni e gli altri con 3 anni di libertà vigilata, in considerazione della pericolosità degli ind ividui specie per la particolare natura dei reati; col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Nei confronti dello Zupicich il Tribunale osserva che dati i buoni precedenti dell'imputato potrebbe anche rispondere a verità che egli abbia agito senza avere l'esatta conoscenza e senza aver mai compreso la portata degli atti che andava compiendo, sentendo la volontà del proprio superiore d'ufficio e cioè del Weiczen. Per cui viene a prospettarsi in di lui favore l'ipotesi dubitativa sul dolo. Ed allora è d'avviso di assolverlo per insufficienza di prove in ordine a tutti i reati ascrittigli, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Poiché è riuscito provato che la macchina da scrivere in giudiziale sequestro appartiene alla Banca Mobiliare di Fiume; ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 240 C.P.c. ne ordina la restituzione alla stessa detta banca.
P. Q , M.
Visti ed applicati gli art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; 16-37-41 T.U. della leo-ge di P.S. 6.u.r926, n. 1848; 2-23-29 - 228-229-240 C.P.c.; 68- 72 - 78 - 464 C.P.c. 1889; 488 C.P.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara assolti per insufficienza di prove: Zupicich in ordine a tutti i reati ascrittigli, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra cc:usa; gli altri, ad eccezione di V!eiczen, dal delitto di cui all'art. 4., p.p., della legge 25.11. 1926, n. 2008.
PRIMA l'ARTE:
SENTENZE PRONUNZIA'l'E DAI, T.S.D.S.
Ritiene Weiczen colpevole di tutti i reati rubricatigli e gli altri colpevoli dei rimanenti delitti loro addebitati: ritenendo il concorso formale del delitto di appartenenza ad un partito disciolto con quello di ricostituzione dello stesso partito; ed operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente condanna: Weiczen ad anni 12, mesi 7 e lire 600 di pena pecuniaria; Vlach e Rebec ad anni 5 ciascuno; Antoni e Pajalich ad anni 4 ciascuno; Zolia, Vodopia e Dessardo ad anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Weiczen con anni 5 e gli altri con anni 3 di libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese cli giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale dì legge. Ordina la confisca della rivoltella sequestrata e la restituzione della macchina da scrivere alla Banca Mobiliare di Fiume. Roma, 26. u. r931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5. 11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. r5 n : Weiczen viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Civitavecchia il 7.3.1936. Detenuto dal 24.2.1931 al 7.3.1936. Pena espiata: anni 5 e giorni 13.
Il.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.1 r.I932, 1403:
Antoni viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova l'n.11.1932. Detenuto dal 17.3.1931 all'n.ri.1932. Pena espiata : anni 1, mesi 7 e giorni 24. Riabilitato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza emessa il r3.9.r941. Pajalich viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 13.11.1932. Detenuto dal 28.2.1931 al 13.11.1932. Pena espiata: anni I, mesi 8 e giorni 15. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 2.4.1932.
47°
TRIBUNALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO
Vodopia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Finale Ligure ]'n.n.r932. Detenuto dal 5.3.r93r all'u.11.1932. Pena espiata: anni r , mesi 8 e giorni 6.
PRIMA PART.E:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL 'f ,S, D.S,
Reg. Gen. n. 122/1931
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SENTENZA N. 72
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;
Zolia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia l'u.rr.1932. Detenuto dal 9.3.1931 all'n.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni 2. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 29·7· 1932· Dessardo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza l'u.11.1932. Detenuto dal 27.2.r93r all'rr.rr.1932. . . Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni 14. Il 12.r.1932 inoltra una istanza di grazia al Capo del Governo d1ch1arando, tra l'altro « di non essere stato, nel suo intimo, mai contrario all'idea fascista, ma di essere stato costretto, a causa di cattive amicizie, a commettere fatti in contrasto con le sue convinzioni personali >i; istanza non accolta. Rebec viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il r3.rr.r932. Detenuto dal 5-3-r93r al r3.rr.r932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni 8. Vlach viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il 13.11.1932. Detenuto dal 2.3.1931 al 13.11.1932. Pena espiata: anni r, mesi 8 e giorni rr. Nei confronti dei sopraspecificati condannati il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 2r.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.n.r947, n. r63r). La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 82 del 23.6.1931 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di: Stefancich Martino, nato il r9.9.r9or a Fiume, impiegato di banca, detenuto dal 24.2.1931.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Ghini Gelso, nato il 6.12.1907 a Bologna, meccanico; Maggioni Ferdinando, nato il 5.5.1908 a Milano, incisore; Cugini Desiderio, nato il 10.2.1906 a Reggio Emilia, falegname; Vìgnola Tommaso, nato il 29.10.r909 a Mondovì (Cuneo), tipografo; Capuano Mario, nato il r".7.r892 a Napoli, industriale; Salvaneschi Luigi, nato il 15.12.1902 a Linarolo (Pavia), chauffeur; Selvini Alfredo, nato il 23.II. 1894 a Mantova, legatore di libri; Resta Fortunato, nato 1'8.8. 1902 a Carate Brianza (Milano), litografo; Pastori Giulio, nato il 26.10.1887 a Pioltello (Milano), aggiustatore meccamco; Savoia Arturo, nato il r3.rr.1904 a Milano, montatore impianti.
I MPUTATI
Tutti meno il Capuano: r) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Piemonte, Liguri.a, Lombardia, Veneto ed altrove, nel 1931 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.
472
TRI BUNALE SPECIALE P ER LA D!FES.~ DELLO STATO
Tutti meno il Vignoìa: 2) del delitto di cui al 2° cpv. citato art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, verbalmente e a mezzo di diffusione di stampa sovversiva e del cosiddetto « Soccorso Rosso l>. Il Ghini, il Cugini, il Maggioni ed il Salvaneschi ancora : 3) dcì delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 citata legge, per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista. Il Ghini, il Maggioni ed il Salvaneschi inoltre: 4) del reato di cui all'art. 158 T.U. della legge di P.S. vigente (18.6.1931, n. 773), per espatrio clandestino determinato da movente politico (rispettivamente negli anni 1927, 1930 e 1931). Il Ghini, il Cugini, il Maggioni ed il Salvaneschi infine: 5) del delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P.c. 1889, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al numero r ), fatto scientemente uso di tessere di riconoscimento e passaporti falsi. E il solo Ghini anche: 6) del reato di cui all'art. 37 legge di P.S. 1926 (reato contestatogli in udienza), perché nella circostanza del suo arresto fu sequestrata una rivoltella di sua proprietà, il cui possesso aveva omesso di denunciare alla competente Autorità. IN PUBBILICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue reqms1torie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva
IN
FATTO ED
IN DIRITTO
Nonostante le operazioni ài polizia svoltesi sino a tutto novembre 1930, sporadiche manifestazioni comuniste s'erano effettuate nei mesi successivi, specialmente in Lombardia, Piemonte e Liguria. Elementi sospetti, pertanto, vennero sorvegliati dalla P.S.. Arrestati i maggiori esponenti dell'illegale movimento, dall'interrogatorio e per le chiare indicazioni di costoro, furono identificati e arrestati anche gli altri. Si venne così a scoprire che un centro intero per organizzare il movimento giovanile comunista nel Regno era stato
PRIMA P.~RTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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ricostituito e funzionava; che aììe dipendenze di detto centro agivano alcuni interregiona1i per le Tre Venezie e per l'Emilia; che nuclei erano stati costituiti, da fiduciari, fra i quali anche qualche donna, particolarmente in opifici e in luoghi di maggiore popolazione operaia; che era stata svolta analoga propaganda mediante diffusione di stampe clandestine, di raccolta ed erogazione di << Soccorso Rosso ». Gli arrestati furono denunziati a questo Tribunale e, dopo formale istruzione, dalla Commissione Istruttoria furono rinviati a giudizio, per opportunità divisi in tre gruppi, con tre separate sentenze. All'odierno dibattimento sono comparsi i prevenuti appartenenti al pnmo gruppo. Per la confessione di quasi tutti gli imputati e per le prove documentali e testimoniali, il fatto di ciascuno è rimasto accertato nei termini seguenti. Ghini Gelso. Già condannato in contumacia per diserzione dal Tribunale Militare di Bologna. Appartenente al Partito Comunista in Italia anche dopo il suo scioglimento, nel 1927 espatriò clandestinamente per motivi politici e riparò in Russia dove si perfezionò in quella scuola occidentale di comunismo. Quando fu maturo di sapienza bolscevica, dal centro comunista di Parigi che lo fornì di istruzioni, somme e materiale di propaganda, fu lanciato all'azione in Italia, dove rientrò, a mezzo di passaporto e carta d'identità che anche in seguito in Italia usò, nei primi di quest'anno. Seguendo le estere direttive, costituì il centro interno per organizzare il movimento giovanile comunista nel Regno cli cui fu capo operoso. Sorvegliava sull'attività degli interregionali predetti che a lui riferivano, anche con rapporti scritti, suìl'opera svolta. Aveva anche qualche contatto con la base. Da lui partivano, quale centro distributore, le stampe di propaganda comunista che, diffuse, dovevano portare il veleno negli animi dei lavoratori italiani. Fu arrestato, in un convegno di interregionali assieme al rubricato Cugini, nella pasticceria di Corso Sempione 1, in Milano, il 30 marzo u.s .. Addosso e nel suo domicilio in Torino furono sequestrati gran numero di preziose circolari, manifesti e relazioni, passaporto e tessere false, mazzetti di cartoline illustrate (rappresentanti segni di riconoscimento stabilito coi fiduciari delle singole zone e che erano destinati al << centro estero » per il necessario collegamento di quest'uìtimo con gìi eìementi di base in corso di arresto degli esponenti maggiori), scritture criptografiche, che decifrate fornirono nomi e indirizzi dei fiduciari predetti, e una rivoltella che il Ghini non aveva denunciato alla competente Autorità. Il Ghini confessò e ha confessato anche in udienza i sopra descritti fatti e, a contestazione, fatta in udienza, dell'analogo reato, ha ammesso di non avere denunciato l'arma che teneva per eventuale difesa personale.
474
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Maggioni Ferdinando. Era il principale coadiutore del Ghini nel centro interno, e a lui affluivano in assenza del Ghini le direttive dall'alto ed i rapporti dal basso. Esplicò attività identica a quella del Ghini. Gli furono sequestrati importantissimi documenti dimostranti il suo rango e la sua operosità sovversiva nonché passaporto e carta d'identità falsi di cui aveva fatto uso, anche nel 1930, in occasione del suo clandestino espatrio per motivi politici. Pienamente confessò. Cugini Desiderio. Era l'interregionale per le Tre Venezie ed aveva esplicato la sua attività di ricostituzione del partito, specialmente a Udine e provincia ed a Padova dove aveva adescato alcuni giovani di cui in altro processo. Fu trovato in possesso di documenti comunisti, di passaporto e carta d'identità falsi di cui aveva fatto uso. Anche questo imputato che in udienza ha voluto dare una prova verbale « subito repressa >> della sua aberrante idea sovversiva, ha pienamente confessato quanto gli è stato addebitato. Salvaneschi Luigi. Dopo aver esplicato attività comunista in Torino era stato preposto capo del comitato federale comunista di Milano e aveva esercitato le sue funzioni sino al 7 febbraio di quest'anno, sino a quando cioè non era stato sostituito da tal Magnoni di cui in altro processo. Era stato attivo nell'opera di ricostituzione e di propaganda. Coll'intervento di un emissario dall'estero, aveva tenuto un'importante riunione in via Galileo 25 il 20 gennaio u.s.. Anche il cambio della guardia con Magnoni, si era effettuato, in viale Montenero, in presenza di alcuni degli attuali coimputati. Saputosi ricercato, dopo delle effettuate consegne, era clandestinamente espatriato, per motivi politici, con passaporto e carta d'identità falsi che usò anche per il suo rientro, sino a che il 28 giugno u .s. pervenne in potere della giustizia. Alla quale, oltre le sue ampie confessioni, ha fornito preziose indicazioni, che ha sostenuto in confronti, anche in udienza, con taluni dei suoi coimputati. Resta Fortunato. Fu reclutato dal Salvaneschi, suo amico d'infanzia, prese parte alla impor tante riunione di via Galileo 25 e fu presente al cambio della guardia di viale Montenero. Selvini Alfredo. Reclutato dal Salvaneschi, fu trovato in possesso di numerosa stampa sovversiva cli data recente e di una importante circolare diretta solo ai capi del movimento. Fu presente alla riunione di viale Montenero in occasione delle ripetute consegne federali. Egli asserisce di non avere sostanzialmente appartenuto all'illegale partito, anche perché iscritto al sindacato poligrafici fascisti e addetto all'insegnamento della scherma al gruppo dopolavoro di detto sindacato; ma su di
PRIMA
PARTE :
SENTENZE l'RONUNZl1\TE
DAL T.S.D.S.
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lui pesano le precise indicazioni del Salvaneschi, del Resta e d~l teste Anta~ei che lo pedinò, il quale, pur non potendolo affermare par~ec~pante alla nunione di via Galileo, lo ha indicato quale presente a quella d1 v1ale Montenero. Savoia Arturo ( r). Prosciolto nel 1928 dalla Commissione Istruttoria, per insufficienza di indizi da reati della stessa indole, riprese dopo i collegamenti col partito sovversivo e partecipò all'importante riunione di via Galileo 25 di cui più volte è cenno. Pastori Giulio (2). Anc.he questo imputato, prosciolto da questa giustizia, riprese più cauti ma più forti contatti coll:illega~e com~nismo m!lan~se, tanto da concedere la sede della << Mutua Elvetla >) (via Galileo 25), dr cm era cassiere, per la nota importante riunione ~e] _20 gennaio_ u.s. ~iù vo~te r~cordat~. Eo-li ha ne(,ato, ma quanto sopra e nsultato da meqmvocabrle nconoscimento,0 ripetuto~ anche in udienza, dal Salvaneschi el dal Savoia. lno .tre g1·~ fu sequestrata una circolare comunista di data recente e un elenco d1 norm di comunisti locali. Capuano ~tfario. Ai 1:1argini del r_icostituit~ partito milane~~' pur non appartenendovi, operava isolatamente 11 comumsta Capuano, g1a pregrnd1cato per reati militari e comuni. . Egli manifestava le proprie opinioni con intensa. propagan~a sovversiva mediante compilazione e diffusione di bollettini. Gli fu rono nnvenute parecchie stampè del genere. Confessò. Vignola Tommaso. Il suo nome e il suo recapito furo_no rivelat~ in uno dei criptogrammì sequestrati al Ghini in Torin?. M~ :gli ha fo~mto verosimilmente ed accoglibile spiegazione del come 11 Gh1m sia stato m possesso di tali dati, riferendo sin dai primi interrogatori che sollecitat? ripeh1t~mente da tal Pajetta Gian Carlo (di cui s'è preliminarmente sospeso 11 procedimento perché latitante) di entrare a far parte del movimento comunista, ha sempre respinto le proposte di Pajetta. . Al Collegio sono parse sincere le dichiarazioni del Vignola, su CUI no~1 pesano prove concrete, e ha deciso di assolverlo per non aver commesso 11 fatto attribuitogli. Non si sono avute prove, sebbene rimanga presumibile, che Selvini, Resta Pastori e Savoia abbiano commesso la loro contestatagli propaganda, sic~hé appare giusto assolverli per non provata reità da _tale reat~. Neg'.i altr~ fatti da loro e dagli altri commessi ed accertati, invece, 11 Collegio ravvisa gh estremi giuridici dei reati a ciascuno di essi rubricati. (1) V. « Decisioni emesse nel 1928 Jl, pag. 720. (2) V . « Decisioni emesse nel 1928 >l, pag. 1074.
TRillUNALE SPEC IALE P ER LA D IFESA DELLO STATO
Commisurando la pena alla entità del fatto e alla pericolosità di ciascuno, ritiene adeguate le seguenti condanne alla reclusione : - Ghini Gelso, in concreto ed operato il cumulo giuridico (art. 68 - 72 C.P.c. 1889), anni 17 e cioè: anni 10 per la ricostituzione; anni 5 per la propaganda; anni 5 per l'appartenenza (relative ad un partito disciolto, art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008); anni 3 per l'espatrio clandestino (art. 258 vigente legge di P.S.); mesi II per uso sciente di documenti falsi (art. 285 C.P.c. 1889); mesi (di arresto) per l'omessa denuncia di anni (art. r6- 37 legge di P.S. 1926);
3
- Maggioni Ferdin ando, anni 16 (complessivi) e cioè: anni 10 per la ricostituzione; anni 4 per la propaganda ; anni 4 per l'appartenenza, come il precedente; anni 3 per l'espatrio clandestino; anni 1 per l'uso sciente di documenti falsi ; - Cugini Desiderio, anni 15 (complessivi) e cioè: anni ro per lé\ ricostituzione; anni 4 e mesi 6 per l'appartenenza; anni 4 e mesi 6 per I a propaganda, come i precedenti; anni 1 per l'uso sciente di documenti falsi; - Salvaneschi Luigi, anni 12 (complessivi) e cioè: anni 7 per la ricostituzione ; anni 3 per l'appartenenza, come i precedenti; anni 3 per la propaganda (art. 4, 2° cpv., legge 25.1r.r926, n. 2008); anni 3 per l'espatrio clandestino ; anni I per l'uso sciente di documenti fa lsi. Alla pena di Ghini, Maggioni e Salvaneschi va congiunta la multa per l'espatrio clandestino che il Collegio stabilisce nel minimo e cioè di lire 20.000 ciascuno (art. 158 vigente legge di P.S.);
PRIMA PARTE:
SE N'J'J:: NZJ1 PRONUNZIATE
DAL T.S .D.S.
477
C.P. 1889; 2-200-215-228-229-240 C.P. ; 488 C.P.P.; 485-486-551 C.P. Esercito; iegge 4.6.1931, n. 674; R.D. 28.5.1931, n. 601, dichiara Ghini Gelso, Maggioni Ferdinando, Cugini Desiderio> Salvanesch i Luigi e Capuano Mario responsabili di tutti i reati in epigrafe loro ascritti; dichiara Selvini Alfredo, Resta Fortunato, Pastori Giulio e Savoia Arturo responsabili del delitto di appartenenza ad un partito disciolto e li assolve per non provata reità dalla imputazione di propaganda loro rubricata; e, fatto il cumulo giuridico per i primi quattro sopra nominati, condanna tutti alla reclusione: Ghini ad anni 17, Magg.ioni ad anni r6, Cugini ad anni 15, Salvanesclù ad anni r2, Capuano, Selvini, Resta, Pastori e Savoia ad anni 4 ciascuno; Ghini, Maggioni e Salvaneschi anche a lire 20.000 di multa ; tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Ghini, Maggioni, Cugini e Salvaneschi ad anni 3 di libertà vigilata e a tutti gli altri ad anni 2 della stessa misura di sicurezza; tutti al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca di quanto in sequestro abbia attinenza col presente processo. Assolve Vignola Tommaso dall'imputazione a lui ascritta per non aver commesso il fatto ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 9.r2.193r - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
- Capuano, Selvini, Resta, Pastori e Savoia anni 4 ciascuno (propaganda per il primo e appartenenza per gli altri).
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Consegue per tutti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento in solido delle spese processuali (art. 488 C.P.P.). Il Tribunale, data la pericolosità sociale dei condannati, ritiene particolarmente opportuno .aggiungere alle singole pene anni 3 di libertà vigilata per Ghini, Cugini, Maggioni e Salvaneschi, e anni 2 della stessa misura di sicurezza per gli altri cinque (art. 200- 215 - 228 - 229 C.P. e R.D. 28.5.1931, n. 6or). L'arma sequestrata al Glùni e il materiale sequestrato concernente il carattere del processo e i reati commessi vanno coniìscati (art. 240 C.P.). Bisogna ordinare la scarcerazione del Vignola se non detenuto per altra causa (art. 485-486 C.P. Esercito).
Cugini co~ sentenza n. 27 del 13.ro.1933 (v. << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r933 ») venne condannato alla pena di rr anni di reclusione; pena ridotta a 7 anni per i benefici di clemenza di cui al R.D. 5.1r.r932, n. 1403. Con la sopracitata sentenza il T.S.D.S. operò anche il cumulo giuridico della suddetta pena con la pena inflitta al Cugini dal T.S.D.S. con sentenza ciel 9.12.1931 determinando la pena complessiva da espiare in ro anni e 6 mesi cli reclusione. Per effetto degli ulteriori provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934, n. 1511, e 15.2.1937, n. 77, Cugini venne scarcerato dalla Casa Pena~e di Civitavecchia il 30.3.1937. Detenuto dal 30.3.r931 al 30.3.1937. Pena espiata: 6 anni. Il Cugini è stato anche condannato dal Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 19.10.1926, alla pena di 2 mesi e r4 giorni di reclusione
P.Q.M,
Letti ed applicati gli art. 4-7 legge 25.1r.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.r2.r926, n. 2062.; 16- 37 legge di P.S. 1926; 158 legge di P.S. 1931; 285 n. 3 - 68- 72
TRIBUNALE SPECIALE PER LA fllFES;\ DELLO STATO
P RlM,\
perché ritenuto colpevole dei reati di mancate lesioni con arma e porto abusivo di rivoltel'.a. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n . 1403, e 25 .9.1934, n. r5II: Ghini viene scarcerato dalle Carceò Giudiziarie di Portoferraio i l 3o.9.r936. Detenuto dal 30.3.1931 al 30.9.1936. Pena espiata: anni 5 e mesi 6. Il Ghini, inoltre, ritenuto colpevole del reato di diserzione di cui agli art. 139- r40 del C.P. Esercito, venne condannato, in contumacia, alla pena dì r anno di reclusione militare. Per la « purgazione della contumacia )> venne designato dal Tribunale Supremo Militare il Tribunale Militare Territoriale di Roma che, con sentenza del 1".6.1933, aumentò di 6 mesi la pena inflitta al Ghini dal T.S.D.S. con sentenza del 9.12.193r. Maggioni viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio il 1°-4-1936. Detenuto dal 1°-4-1931 al r"+1936. Pena espiata: 5 anni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza dì cm al R.D. 5.1 r. 1932, n. 1403: Salvaneschi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.2.1934. Detenuto dal 28.6.1931 al 28.2.1934. Pena espiata: anni 2 e mesi 8. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie 1'8.2. 1933; istanza respinta. A seguito di istanza inoltrata dal Salvaneschi il 21.7-1936 il Guardasig11Ii Ministro Segretario dì Stato per la Grazia e Giustizia revoca, con decreto del 17.12.1936, la misura di sicurezza della libertà vigilata. Resta viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il I2.II.r932. Detenuto da] 13+1931 al 12.rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 6 e giorni 29. Pastori viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova Detenuto dal 16-4-1931 al 12.rr.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 6 e giorni 26.
il
12.n.1932.
PARTE :
SENTENZE
PRONUl':ZIATE DAL '1' .S.D.S.
479
Selvini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale dì Pallanza il r2.1r.r932. Detenuto dal 13-4-1931 al 12.rr.1932. Pena espiata : anni 1, mesi 6 e giorni 29. Rifiuta di associarsi a due istanze di grazia inoltrate dalla madre e dalla moglie il 12 e 30.12.1931. Capuano viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 13.11.1932. Detenuto dal 13-4.1931 al r3.1r.1932. Pena espiata: anni I e mesi 7. Savoia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il 12, I I, 1932. Detenuto dal 15+1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni I, mesi 6 e giorni 27.
La sentenza di cui sopra pronunziata dal T.S.D.S. il 9.12.1931 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. l D.L.L. 27.7.1944, .n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. penale) con sentenza emessa in camera di ~onsiglìo il 13.9.1949. -
La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 155 del 7.1r.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre :
1) di non doversi procedere nei confronti di Vignola Tommaso, Caouano Mario, Selvini Alfredo, Resta Fortunato, Savoia Arturo e Pastori Giulio in ordine al delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 della legge 25.1r.1926, n. 2008, per non aver cornrnesso il fatto; 2) di non doversi procedere - per insufficienza di indizi - nei confronti di Capuano Mario in ordine al delitto di appartenenza al Partito Comunista e nei confronti dì Vignola Tommaso in ordine al delitto di pr_opaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del disciolto Partito Comunista. Con la sopracitata sentenza la C.I. pronunziò l'accusa anche nei confronti del latitante Pajetta Gian Carlo, nato il 24.6.19 II a Torino, studente. Pajetta venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza n. 5 de] 2.2.1934 (v. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1934 >> ). Per Pajetta vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 >), pag. 582.
TRIBUl\1\LE SPEClALE PER LA DI FESA DELLO STATO
SENTENZA N. 73
Reg. Gen. n. 122/1931
l'RlMA PARTE:
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ;
181
nell'anno 1931 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Gli stessi meno Verderio Enrico e Mauri Enrico:
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;
SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T .S. D.S.
2) del delitto di cui al 2 " cpv. del citato articolo di legge per avere , nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo di diffusione di stampa sovversiva o del cosiddetto « Soccorso Rosso ,, . Il Melloni, il Colombo ed il Leris ancora:
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro:
3) del reato di cui alla P·P· dell'art. 4 citata legge per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista. Il Melloni ed il Leris anche :
Melloni Claudio, nato l'II.12.1902 a Sala Bolognese (Bologna), calzolaio; Brambati Giuseppe, nato il 22.3.r9r.2 a Affori (Milano), tappezziere; Zampoli Ultimo, nato il 26.10.19II a Copparo (Ferrara), fattorino;
4) del delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P. 1889, per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto scientemente uso di tessere di riconoscimento e passaporti · falsi. Il Melloni infine :
Colombo Flavio, nato il 6.1.1913 a Bresso (Milano), fattorino; Seregni Osvaldo, nato il 23.9.19u a Cusano Milanino (Milano), operaio;
5) del reato di cui all'art. 158 T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, per espatrio clandestino determinato da movente politico, nel 1930.
Ghirotti Oreste, nato il 7.3.19II a Milano, lattoniere; Strada Ernesto, nato il 10.2.1912 a Cormano (Milano), operaio; IN PUBB<l,ICA UDIENZA
Mascheroni Enrico, nato il 2.7.r9u a Cormano (Milano), marmista; ~isoni Giuseppa, nata il 25.1.1909 a San Gervasio d'Adda (Bergamo), operata;
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue reqms1torie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva
Radaelli Angela, nata il 4.6. 1909 a Lissone (Milano), battitrice; Verderio Enrico, nato il 4.10.1900 a Vimercate (Milano), sellaio ;
IN
FATTO ED
IN DIRITTO
Mauri Enrico, nato il 20.5.1903 a ìvfonza (Milano), ombrellaio; Omissis
Leris Angelo, nato il 1°.7.1905 a Treviglio (Bergamo), meccanico.
Fatti identici a quelli esposti nella precedente sentenza n. 72. IMP U TATI
T utti: r) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25. n .1926, n. 2008, per avere in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia ed altrove,
All'odierno dibattimento sono comparsi i prevenuti appartenenti al secondo gruppo. Per la confessione di quasi tutti gli imputati e per le prove documentali e testimonianze, il fatto di ciascuno è risultato accertato nei termini seguenti. 31. -
u.s.
TRIBUNALE Sl'ECIALE PER L/\ DI!'ESA DELLO STATO
Melloni Claudio. Prosciolto dalla Commissione Istruttoria presso questo Tribunale da reati della stessa indole per insufficienza d'indizi, nel 1928 (r), riprese i contatti col comunismo illegale e, per sottrarsi a misure di polizia, espatriò clandestinamente (per motivi politici). Nel febbraio di quest'anno tornò nel Regno, con falso passaporto e carta d'identità, con le funzioni affidateo-li dalla centrale comunista di Parigi d'interregionale e col partit> colare incarico di presiedere alla riorganizzazione del partito in M1·1ano e provincia. Egli esplicò intensamente tali sue funzioni. Era agli ordini del capo del centro interno Ghini Gelso, di cui nella sentenza di ieri, il quale gli presentò il Colombo rubricato che il Melloni subito utilizzò impartendogli ordini e fornendolo di congrua stampa clandestina di propaganda. La stampa al Melloni veniva consegnata da un apposito corriere, non identificato. Non disdegnò, peraltro, di scendere alla base avvicinando, fra gli altri, la coimputata Pisoni alla quale diede istruzioni e promise mezzi. Il Melloni è pienamente confesso di quanto sopra; nega, però, di aver svolto attività analoga nel Bolognese, come contestatogli, perché risultante dal processo Scarabelli ed altri già definito (2). Esplicite, precise e concordanti furono, però, in quel processo le indicazioni sulla delittuosa attività svolta dal Melloni in quella zona. Leris Angelo. Aiutò il Melloni ne.Il'opera di ricostituzione del partito e gli presentò i fiduciari fra i quali tal Perego (latitante) e la Pisoni. Si occupò di propaganda specie a Cusano Milanino e nel Monzese. Procurava passaporti falsi anche per reclutare adepti al movimento. Egli stesso fu trovato in possesso di falsi passaporti e carte d'identità che, come ha ammesso, aveva usato. Ha confessato anche le sue qualità e attività. Colombo Flavio. Fu reclutato in un cinematografo da tal Visentino, di cui in altro processo, e subito uti:izzato per la propaganda nelle fabbriche di Cusano, di Affori e di Sesto San Giovanni. Per l'ulteriore diffusione, dava le stampe clandestine, che riceveva particolarmente dal Melloni, agli operai coimputati Ghirotti, Seregni e Zampoli. Molta fu l'attività esplicata da questo giovane nel campo degli operai, ma, egli, anche in udienza si è dichiarato sinceramente pentito, ripudiando ripetutamente le idee comuniste che lo avevano attratto nel gorgo del delitto. Ebbe anche incarico per il « Soccorso Rosso». Venne trovato in possesso di stampe sovversive e di un elenco di operai di Cusano Milanino.
(r) V.
«
Decisioni emesse nel 1928 », pag. 780.
(2) V. sentenza n. 47 ciel 23.9.1931.
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIA"l'E DAL T.S,D .S.
Zampo!i Ultimo (r). Già condannato ad un anno da questo Tribunale per reato del.la stessa indole, appena liberato dal carcere riprese i contatti col comunismo illegale, reclutò il Brambati ed esplicò intensa propaganda nella zona di Affori mediante diffusione di clandestine stampe comuniste provenientigli dal Colombo e dal Ghirotti. E' confesso. Eccepisce di aver lavorato per il comunismo in buona fede. Eccezione puerile se si pensi alla precedente condanna subita. Gli fu sequestrata mezza cartolina che, come dianzi è cenno, serviva per riconoscimento. Brambati Giuseppe. Reclutato dal predetto Zampoli nel cinematografo di Affari, fu dal teste Biazzi sorpreso mentre affiggeva manifesti comunisti ed arrestato. Altri ne aveva diffusi , sempre fornitigli dal Zampoli, a Niguarda. E' confesso e si dichiara sinceramente pentito. Seregni Osvaldo. Reclutato dal Colombo, fu incaricato della propaganda nella zona di Cusano Mil anino, propaganda che esplicò anche fornendo a Colombo un elenco di operai ai quali dovevano essere indirizzati manifestini di propaganda. Le stampe di propaganda che distribuiva gli venivano fornite dal Colombo. Egli nega quest'ultima circostanza che il Colombo, invece, conferma anche in udienza. Mascheroni Enrico. Confessa di avere diffuso per le vie di Cormano manifestini comunisti fornitigli dal coimputato Strada. Alcuni gliene furono sequestrati all'atto del suo arresto. Si dichiara sinceramente pentito. Strada Ernesto. Reclutato da Zampoli e Ghirotti, ebbe da costoro manifestini che, assieme al Mascheroni, diffuse nelle predette circostanze. Era incaricato della propaganda nella zona di Cormano. Si dichiara pentito e appare sincero. Ghirotti Oreste. Reclutato dal Colombo, svolse notevole propaganda fra gli operai e diffuse, come si è detto, più volte, stampe clandestine sovversive che gli venivano recapitate dal Colombo stesso. Confessa e si dichiara pentitissimo di non aver saputo resistere alle seduzioni del Colombo. Verderio Enrico (2). Già condannato, aveva ripreso idonei contatti con funzionari dell'illegale partito e fornito di cartolina di riconoscimento, che per cautela aveva fatto intestare alla propria sorella Teresa (prosciolta in istruttoria), aveva cercato di adescare al partito il Mauri, ma non è risultato che vi sia riuscito. (r) V. « Decisioni emesse nel 1928 ))' pag. 545· (2) V. (( Decisioni emesse nel 1928 », pagg . 701 - 7rr .
TRIBUKALE SPECIALE PER L II D I FESA DELLO STATO
Egli, pur negando ogni attività concreta, malgrado le chiare contrarie risultanze, ha tenuto ha proclamare, anche in udienza, le sue idee comuniste. Pisoni Giuseppa. Iniziata al comunismo dal Leris, fu da questi presentata al Melloni che la incaricò della propaganda nella fabbrica in cui essa lavorava fornendola di numerosi manifestini sovversivi che la Pisoni provvide a diffondere, consegnandone anche a Galbiati Antonio (prosciòlto in istruttoria) e alla coimputata Radaelli per l'ulteriore distribuzione. Fu munita anche di cartolina di riconoscimento. La Pisoni, che è apparsa anche in udienza donna di debole tempera, si è dichiarata di idee contrarie al comunismo ed ha asserito, pur in contrasto con le risultanze, di avere accettato le proposte del Leris e del Melloni perché le furono promessi miglioramenti economici. Il suo fatto, pertanto, soggettivamente considerato, può essere ritenuto di lieve entità. Radaelli Angela. Anche questa giovane si è dichiarata di idee contrarie a~ comunismo. Ha ammesso, è vero, di avere ricevuto dalla Pisoni stampe d1 propaganda, ma ha sostenuto di averle distrutte e non di averle distribuite nello stabilimento in cui lavorava come in un primo tempo era apparso, per sue stesse dichiarazioni fatte, però, in un momento di concitazione durante le operazioni che condussero al suo arresto. Oltre di queste, imprecise ed equivoche, non sono emerse altre prove a carico della Radaelli. Mauri Enrico. Fu, come si disse, lavorato dal Verderio. Il Mauri, chiamatovi da una sua zia, aveva espresso l'intenzione di emigrare in Svizzera. Il Verderio, perciò, lo mise a contatto col Leris che doveva provvedere alla formazione di un passaporto falso. A ll'uopo aveva consegnato a questi le necessarie fotografie. A questo punto stavano le cose quando un agente di P.S. presentatosi al Verderio in qualità di funzionario del partito bisognoso di prendere i collegamenti con gli esponenti di Milano ebbe indicato, dal Verderio, il Mauri come persona idonea per presentarlo al Leris. Ed il Mauri, previa promessa di compenso per la giornata di lavoro che avrebbe perduto, accompagnò l'agente a Milano per la presentazione al Leris. Il Mauri ha sempre negato ogni sua appartenenza al partito ed, in realtà, alla stregua delle risultanze, non si può affermare il contrario. Da quanto, come sopra, è emerso, il Collegio ritiene opera di giustizia assolvere per non provata reità la Radaelli ed il Mauri da quanto loro è stato addebitato, ed il Colombo dall'imputazione di ricostituzione di un partito disciolto. Negli altri fatti accertati per il Colombo, invece, e in quelli risultati per gli altri ro imputati, ravvisa gli estremi giuridici dei relativi reati loro
PRIMA PARTE :
SENTENZE PRONUNZIAT E DAL 't .S.D.S.
addebitati. Ritiene però, di dovere, per il Leris, considerare l'attribuitagli appartenenza al partito in concorso forma le col reato di ricostituzione (art. 78 C.P. 1889) e di dovere, per i minorenni Colombo, Ghirotti, Seregni, Mascheroni, Strada, Zampoli e Brambati, in relazione all'art. 56 C.P. 1889, e per la Pisoni per la lieve entità del fatto, avvalersi della facoltà di cui alla P·P· dell'art. 6 della legge speciale rubricata e violata. E commisurando le pene al fatto della pericolosità di ciascuno ritiene giuste le seguenti pene della reclusione : Melloni, complessivi anni 12 (risultanti dal cumulo giuridico: art. 68 C.P. 1889 anni 7 per la ricostituzione; anni 3 per la propaganda; anni 3 per l'appartenenza, art. 4 legge 25.rr.1926, n. 2008; anni 3 per 1'espatrio clandestino, art. 158 legge vigente P .S.; anni 1 per l'uso sciente di documenti falsi, art. 285 C.P. r889), più lire 20.000 di multa (per l'espatrio clandestino); Leris , complessivi anni 8 (risultanti dal cumulo giuridico di anni 6 per la ricostituzione; anni 3 per la propaganda; anni r per l'uso sciente di documenti falsi); Colombo e Zampoli, in concreto anni 4 ciascuno (cumulati da anni 3 per l'appartenenza e anni 2 per la propaganda); Verderio, anni 5; Brambati, Ghirotti, Strada, Mascheroni e Pisoni, in concreto anni 1 e mesi 6 (risultanti dal cumulo di anni 1 per l'appartenenza e anni 1 per la propaganda). Per i minorenni predetti e per la Pisani consegue l'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena e per gli altri quella perpetua (art. 4 - 6 legge 25.rr.1926, n. 2008). Tutti i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.). Data la pericolosità sociale dei condannati, ritiene particolarmente opportuno ordinare che sia aggiunta alla pena di Melloni, Leris e Verderio anni 3 di libertà vigilata ciascuno, e agli altri anni 2 ciascuno del'. a stessa misura di sicurezza (art. 200 - 215- 228 - 229 C.P. in relazione alle analoghe disposizioni contenute nelle norme di coordinamento di cui al R.D. 28.5.1931, n. 6or). Le cose sequestrate che abbiano attinenza coi reati e coi fatti del processo vanno confiscate (art. 240 C.P.). Di Mauri e Radaelli va ordinata la scarcerazione se non detenuti per altra causa (art. 485- 486 C.P. Esercito).
P. Q. M .
Letti ed applicati gli art. 4-6-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 8 R.D. r2.r2.1926, n. 2062; 158 legge di P.S. 193r; 285 n. 3 - 78- 56 - 68 C.P. 1889; 2-200-215 -228-229-240 C.P. ; 488 C.P.P.; 485-486 - 551 C.P. Esercito; legge 4.6.1931, n. 674; R.D. 28.5.1931, n. 601, dichiara Melloni Claudio, Leris Angelo, Brambati Giuseppe, Zampoii Ultimo, Seregni Osvaldo, Ghiretti Oreste, Strada Ernesto, Mascheroni Enrico, Verderio Enrico e Pisoni
TRIBUNALE SPECIALE PER LA D!Fi;S,\
DELLO STATO
Giuseppa responsabili di tutti i reati loro imputati in epigrafe e il Colombo Flavio responsabile di appartenenza e propaganda relative ad un partito disciolto, assolvendolo per non provata reità dal delitto di ricostituzione dello stesso partito. Ritenuto il delitto di appartenenza in concorso formale con quello di ricostituzione per il Leris, in considerazione dell'età minore per Colombo , Brambati, Zampoli, Seregni, Ghirotti, Strada e Mascheroni e della lieve entità del fatto per la Pisani e fatto il cumulo giuridico condanna alla reclusione : Melloni ad anni r2; Colombo e Zampoli ad anni 4 ciascuno; Leris ad anni 8; Verderio ad anni 5; Brambati, Seregni, Ghirotti, Strada, Mascheroni e Pisoni ad anni r e mesi 6 ciascuno; Melloni anche a lire 20.?oo di multa. Tutti al pagamento in solido delle spese processuali; Meiloru, Leris e Verderio all'interdizione perpetua dai pubbl.ici uffici e ad anni 3 ciascuno di libertà vigilata, e tutti gli altri suddetti all'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena e ad anni 2 ciascuno di libertà vigilata. Ordina la confisca di quanto in sequestro sia attinente a questo processo. . ~ssolve Radaelli Angela e Mauri Enrico dalle imputazioni loro ascritte m epigrafe per non provata reità ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 10.12.1931 - Anno X.
PRIMA P,\RTE:
Il.
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, 1403:
Zampoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il 12.rr.1932. Detenuto dal 2r.4.r93J al 12.11.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 6 e giorni 21. Colombo viene scarcerato dalla Casa Penale di Pallanza il 13.11.1932. Detenuto dal 21.4.1931 al r3.1r.r932. Pena espiata: anni I, mesi 6 e giorni 22. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 13.12.1931; istanza respinta. Verderio viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 13.11.1932. Detenuto da:1'8-4-1931 al 13.11.1932. Pena espiata : anni r. mesi 7 e giorni 5. Pisoni, detenuta dal ro-4-1931 viene scarcerata, per espiata pena, dalla Casa Penale per donne di Perugia il 10.10.1932. Mascheroni, detenuto dal 24+1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di L' Aguila il 24.10.1932.
Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCfCOLI DI ESECUZIONE
Strada, detenuto dal 24.4.1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Viterbo il 24.10.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 18.2.1932.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. r5TI:
Seregni, detenuto dal 25+1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di L'Aquila il 25. ro. 1932.
Melloni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 27·9·1 934· Detenuto dal 22-4-1931 al 27.9.1934Pena espiata : anni 3, mesi 5 e giorni 5.
Brambati, detenuto dal 21.4-1931 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di L'Aquila il 21.10.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 1°.2.1932.
Leris viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia
La Commissione Istruttoria del T .S.D.S. nel pronunziare, con sentenza n . 156 del 9.rr.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspetificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di indizi, nei confronti di:
1'8+ 1 934· Detenuto dall'8-4-1931 all'8+1934. Pena espiata : 3 anni.
T RIB UNALE SPECIALE PER LA D! FliSA DELLO STATO
Verderio Teresa, nata il 29-3.1903 a Vimercate (Milano), casalinga, detenuta dal 25.4.1931; Galbiati Antonio, nato il 29.3.19ro a Desio (Milano), meccamco, detenuto dal 21.4.1931. Nei confronti dei sopraspecificati imputati Verderio Enrico e Mauri Enrico la C.I. dichiarò, con la sopracitata sentenza, di non doversi procedere, per insufficienza di indizi, in ordine al delitto di cui all'u.cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008.
PRIMA PARTE:
SENTE NZE
PRO:'-< UNZ I.H E DAL T .S.D. S.
Reg. Gen. n. 122/ 1931
SENTENZA N. 74
Il Tribunale Speciale per Ja difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente Sempre con la suddetta sentenza la C.I. ordinò l'archiviazione degli atti nei confronti di: Perego Giuseppe,
<<
S EN TENZA
non meglio identificato,,. nella causa contro :
Alberti Berto, nato il 5.7.1908 a Cesena (Forlì), muratore ; Brina Luigi, nato il 7.4.1909 a Portomaggiore (Ferrara), fonditore; Ressia Clelio, nato il 19.8.1908 a Mongrando (Vercelli), tessitore; Testa Mario, nato il 13.10.1904 a Bonassola (La Spezia), tipografo; Laguzzi Emilio, nato il 4.2.1902 a Genova, bracciante; Barisone Stefano, nato il r6.r .r893 a Visone (Alessandr ia), meccanico; Villa Aldo, nato il 13.7-1907 a Bresso (Milano).
I M P UTATI
Tutti : r) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25. r r.1926, n. 2008, per avere in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia ed altrove, nel 1931 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; Gli stessi meno il Brina, il Ressia ed il Villa : 2) del delitto di cui al 2° cpv. del citato articolo di legge per avere, nelle
stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda dei programmi dei metodi e della dottrina di tale partito disciolto, verbalmente o a mezzo di diffusione di stampa sovversiva o del cosiddetto « Soccorso Rosso>>;
TRIBUNALE SP EC IALE PER LA D I FESA DELLO ST,\TO
L' Alberti ancora: 3) del delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 citata legge, per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista; 4) del delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P. 1889 per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto scientemente uso di tessere di riconoscimento e passaporti falsi; 5) del reato di cui all'art. 158 T.U. legge di P.S. 18.6.1931, n. 773, per espatrio clandestino determinato da movente politico nel 1927.
I N PUBOO-ICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue reqms1torie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva
IN
FATTO ED
IN
DIRITTO
.PRIMA PARTE :
SENTENZE PRONUNZIATE
DAL T.S.D .S.
49r
Anche in udienza, ha pienamente confessato tutta la sua attività delittuosà, come sopra emersa. Barisone Stefano. Comunista di vecchia data, sebbene tenuto a bada dagli organi di polizia, era riuscito, con cautela, a tenersi in contatto con funzionari comunisti provenienti dall'estero ed in relazione col predetto Alberti, e svolgeva propaganda specialmente fra i giovani che all'uopo faceva spesso intervenire a casa sua. Così fece anche col Testa e col Laguzzi, il quale ultimo presentò ad un funzionario comunista rimasto sconosciuto. Ha negato in udienza quanto in istruttoria aveva ammesso in regolari confronti col Testa e col Laguzzi che, anche in udienza, hanno confessato gli addebiti mossi al Barisone. Peraltro, il suo comunismo emerge anche da numeroso epistolario scritto dal carcere ed in giudiziale sequestro. Testa Mario. Reclutato dal Barisone, ebbe frequenti contatti col Laguzzi e con Alberti) svolgendo propaganda anche mediante diffusione di stampe sovversive, fra i giovani di Voltri. Era munito, quale fiduciario, di cartolina di riconoscimento. Pur ripudiando le idee comuniste confessa la sua attività come sopra risultante.
Omissis
Fatti identici a quelli esposti nella precedente sentenza n . 72. All'odierno dibattimento sono comparsi i prevenuti appartenenti al terzo gruppo. Per la confessione di quasi tutti gli imputati e per le prove documentali e testimoniali, il fatto di ciascuno è rimasto accer tato nei termini seguenti. Alberti Berto. Ricercato dalla polizia, perché appartenente al Partito Comunista, aveva svolto, in Torino, attività propagandistica delittuosa, nel 1927 era espatriato clandestinamente e, all'estero, s'era perfezionato frequentando scuole di comunismo. Mandato dal centro comunista di Parigi, rientrò in Italia, mediante falsi passaporto e carta d'identità, nei primi di quest'anno e, alle dipendenze di Ghini Gelso, capo del centro interno per la riorganizzazione del Partito Giovanile Comunista (già giudicato con altro gruppo di imputati), esplicò le funzioni di interregionale per la Liguria ed il Piemonte e, specialmente nel Genovese, operò la ricostituzione del partito giovanile e svolse intensa propaganda mediante diffusione di stampe clandestine comuniste. All'atto dell'arresto fu trovato in possesso di importante materiale di partito (circolari, criptogrammi, elenchi di adepti, ecc.).
Laguzzi Emilio. Analoga posizione nel partito e analoga attività del Testa svolse in Genova e Voltri il Laguzzi. Il quale aveva sparso il mal seme anche nello Stabilimento Ansaldo. Prese contatti con l' Alberti mediante cartolina · di riconoscimento. Si dichiara sinceramente pentito e chiede clemenza asserendo di avere male operato contro la sua volontà. Villa Aldo. Fu denunciato e arrestato perché il suo nome e il suo .recapito risultavano da alcuni criptogrammi sequestrati al predetto Ghini . Egli pur asserendo di essere stato più volte sollecitato a partecipare al movimento illegale cui trattasi, ha dichiarato di avere respinto le proposte. Né, al di fuori della indicazione criptografìca, non accompagnata, come negli altri casi, dalla relativa cartolina di riconoscimento, è emerso altro elemento a carico del Villa. Brina Luigi. Il suo nome e recapito furono pure rilevati dai criptogrammi di Ghini oltre che da un taccuino sequestrato all' Alberti. Il Brina si è protestato innocente ed è sorto il dubbio che i dati di cui trattasi siano stati forniti al Ghini e all' Alberti dal fratello del Brina a nome Antonio, comunista confesso ed arrestato, di cui in altro processo, e che siano stati dati per occultare il vero essere dell'Antonio.
49 2
TRIBU NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Ressia Clelio. Nello stesso taccuino dell' Alberti, che il Ressia ha dichiarato di sua proprietà pur non sapendo spiegare come si fosse trovato in possesso dell' Alberti, fu ri'.evato nome e indirizzo del Ressia scritto dallo stesso Ressia. L'Alberti, d'altro canto, ha sostenuto di avere acquistato dal commercio detto taccuino. Peraltro non è risultata una qualsiasi attività sovversiva del Ressia. Da quanto, come sopra, è emerso, ii Collegio ritiene di giustizia dovere assolvere i predetti Brina, Ressia e Villa dal reato loro addebitato, per non provata reità e di doverne conseguentemente ordinare la scarcerazione se . non detenuti per altra causa (art. 485-486 C.P. Esercito). Nei fatti accertati per i primi quattro, invece, riscontra gli estremi giuridici dei reati a ciascuno di essi addebitati in epigrafe. Commisurando al fatto e alla pericolosità di ciascuno la pena da infliggere, ritiene giusto condannare alla reclusione: Alberti anni 12 (risultanti dal cumulo giuridico di anni 7 per la ricostituzione, anni 3 per la propaganda, anni 3 per l'appartenenza, art. 4 legge 25.11.1926, n . 2008; anni 3 per l'espatrio clandestino, art. 158 vigente legge di P.S.; anni I per l'uso sciente di falsi documenti), più lire 20.000 di multa per l'espatrio clandestino; Barisone anni 5 (risultanti dal cumulo di anni 4 per l'appartenenza e anni 2 per la propaganda); Testa e Laguzzi anni 3 ciascuno (cumulo di anni 2 per ciascuno dei due delitti loro addebitati in epigrafe). Conseguenze della condanna per tutti sono: l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento in solido delle spese processuali ( art. 488 C.P.P.). Il Collegio ritiene particolarmente opportuno, data la pericolosità sociale dei condannati, di aggiungere alla pena di ciascuno anni 3 di libertà vigilata (art. 200 - 215 - 228 - 229 C.P. in relazione alle disposizioni analoghe contenute nel R.D. 28.5.1931, n. 601). Quanto in sequestro sia attinente col presente processo va confiscato (art. 240 C.P.).
PRnu
P,\Jl.TE :
SENTENZE PROK UNZIATE DAL T.S.D.S.
493
lido delle spese processuali. Ordina la confisca di quanto in sequestro sia attinente al processo presente. Assolve per non provata reità Ressia Clelio, Villa Aldo e Brina Luigi dall'imputazione loro rubricata ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, Ir.r2.193r - Anno X .
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAT FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.u.1932, n. 1403, e 25 .9.1934, n. r5u: Alberti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecch ia il 27·9·1934· Detenuto dal 1°.4.1931 al 27.9.1934Pena espiata: anni 3, mesi 5 e giorni 26. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 9.10.1951, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. r del D.Lt. 17.11.1945, n. 719. L' Alberti, inoltre, ritenuto colpevole dei reati di diserzione, insubordinazione ed alienazione di effetti militari, venne condannato da] Tribunale Militare di Torino, con sentenza del 13.12.1935, alla pena di 8 anni di reclusione militare. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.rr.1932, n. 1403:
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4- 7 legge 25.Ir.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 158 legge di P.S. 1931; 285 n. 3-68 C.P. r889; 2-200215-228-229-24.o C.P.; 488 C.P.P.; 485-486-551 C.P. Esercito; legge 4-6.1931 , n. 674; R.D. 28.5.1931 , n . 6or, dichiara Alberti Berto, Barisone Stefano, Testa Mario e Laguzzi Emilio responsabili di tutti i reati in epigrafe loro addebitati e fatto il cumulo giuridico condanna alla reclusione: Alberti ad anni 12, Barisone ad anni 5, T esta e Laguzzi ad anni 3 ciascuno; l' Alberti anche a lire 20.000 di multa; tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; a 3 anni ciascuno di libertà vigilata e al pagamento in so-
Laguzzi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria l'rr.rr .1932. Detenuto dal 12.4.1 931 all'rr.u.1932. Pena espiata : anni I, mesi 6 e giorni 29. Testa viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza l'u. n. 1932. Detenuto dal 12-4-1931 all'rr.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e giorni 29. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 5.5.1932; istanza respinta.
494
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Barisone viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto l'n .11.1932. Detenuto dal 13-4-1931 all'rr.rr.1932. Pena espiata : anni 1 , mesi 6 e giorni 28.
PRIMA P1iRTE:
SENTEKZE I•RONUNZIATE
DAL T . S. O.S.
Reg. Gen. n. 40/ 1931
495
SENTENZA N. 59
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunziare, con sentenza n. 157 del 9.rr.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecifìcati imputati dichiarò, inoltre, « il non luogo a procedimento penale nei confronti di tutti gli imputati - ad eccezione del nominato Alberti Berto - in ordine al delitto di cui alla P·P· dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per non aver essi commesso il fatto loro addebitato». Nei confronti dei nominati Brina Luigi, Ressia Clelio e Villa Aldo la C.I. dichiarò il non luogo a p rocedimento penale, per insufficienza di prove, in ordine al delitto di cui all'u.cpv. de!l'art. 4 della legge 25.1r.1926, n. 2008.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claud io, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro : Con la sopracitata sentenza la C.I. dichiarò, infine, di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine al delitto di cui alla P·P· dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, e, per insufficienza di indizi, in ordine al delitto di cui all'art. 4, r" cpv., della citata legge 25. rr.1926, n. 2008, nei confronti di : Longhini Carlo, nato il 19.5.1897 a Milano, marmista, detenuto dal 13+r931; Longhini Bruno, nato il 27.9.1905 a Milano , cementista, detenuto dal r3+r93r.
Cicalini Antonio, nato il 13.12.1902 ad Imola (Bologna), domiciliato in Milano in via Borgogna 39, maestro elementare, già militare, censurato, detenuto dal 10. r. 193 r. I~iPUTATO
r) dei de'itti di cui all 'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in Milano in epoca anter iore e non oltre il 10.1 .1931, organizzato il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, fatto parte del medesimo e svolto attiva propaganda a favore di detto partito; 2) dei delitti di cui all'art. 285 n. r, 2 e 3 C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo per sé e per altri, contraffatto ed alterato documenti vari e fatto uso di documenti falsi.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva
IN
FATTO
ED
IN DIRITTO
Insensibile alla clemenza di questa Commissione Istruttoria che, con sentenza 28.8.1928 ( r), lo assolveva per insufficienza di prove da imputazioni (r) V. « Decisioni emesse nel 1928 >), pag. 1337.
PRIMA PARTE:
TIUB lJNALE SPECI ALE l''ER L.-1. DIFESA DELLO STATO
gravi, il maestro elementare Cicalini, già ufficiale dei Soviet in Russia, condannato in Italia per diserzione, dopo avere subito numerosi processi e condanne per reati comuni, non appena liberato dal carcere dalla generosità fascista, subito riprese i contatti con i sovversivi e nel movimento comunista illegale ebbe cariche importantissime. N ei numerosi processi che da qualche tempo sono stati sottoposti al giudizio di questa Commissione, e specialmente in quelli a carico di gruppi comunisti lombardi, si è notato un sistematico sequestro di passaporti, carte d'identità ed altri documenti falsi, la contraffazione era così perfetta che la fede pubblica era stata facilmente ingannata. · Orbene il funzionario del Partito Comunista illegale che con perizia pari alla temerarietà presiedeva alla contraffazione e all'alterazione dei documenti falsi, dianzi ricordati, era appunto il Cicalini, che all'uopo aveva a Milano due appartamenti, affittati e arredati con soldi dello straniero. Egli stesso, vuole meglio riuscire a far perdere le tracce del suo vero essere, aveva usato coi proprietari dei due appartamenti falsi documenti, alcuni sotto il nome di Silvestro Di Carlo, altri sotto quello di Giardini Luigi. Confessa di avere, dal novembre r929 in poi, rilasciato ai vari funzionari del partito una decina di passaporti e altri documenti falsi; ma è da ritenersi << da quelli che son passati al vaglio di ques ta giustizia>> che siano stati molti di più. Il servizio cui era preposto il Cicalini era noto sotto la denominazione di « Servizio Passaporti>> e dal partito veniva indicato con la sigla S.P .. Dopo diligenti indagini la nostra polizia scoprì la fucina dei falsi documenti ed il ro. r. 1931 riuscì ad arrestarne il titolare Cicalini. Il Cicalini, oltre ad essere reo confesso, ha affermato di appartenere al partito sovversivo di cui trattasi dal 1921 e di non aver mai cessato di farne parte. Nell'ufficio S.P. oltre all'armamentario per la fabbricazione dei documenti falsi, a molti modelli di passaporti, anche di Stati esteri, e di altri documenti, furono rinvenute alcune migliaia di manifestini comunisti di propaganda pronti per la diffusione. Il Cicalini ha confessato di avere svolto propaganda di partito e di avere dato tutto il suo contributo di opera nella ricostituzione di nuclei illegali del Partito Comunista, avveratasi più volte e più volte sventata dalla polizia. Nei fatti come sopra accertati la Commissione ravvisa gli estremi giuridici di tutti i reati rubricati e ritiene pertanto che il Cicalini di essi debba essere mandato a rispondere davanti a questo Tribunale, competente a O oiudicare anche dei delitti di cui al capo 2) d'imputazione, giusta quanto dispone l'art. 8 del R.D. 12.12.19 26, n . 2062. La Commissione reputa opportuno ai fini di giustizia che il fascicolo processuale, n. 460 Reg. Gen. 1927, sia - per la parte che si riferisce alle informazioni generiche sul Cicalini - unito a questo processo.
SENTENZE PRONUNZIATE
DAL 1',S.l).S.
497
P. Q.M.
Visti gli art. predetti e 2 R.D. 13.3.1927, n . 313, su conforme parere del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria; pronuncia l'accusa contro Cicalini Antonio e lo rinvia al giudizio di questo competente Tribunale per rispondere dei delitti a lui ascritti come in epigrafe e che il fascico lo processuale n . 460 Reg. Gen. 1927 sia unito a questo. Roma, 17-4-1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
32. - U.S.
TIUBUNALE SPECIAI,E
PER LA DI FESA DELLO STATO
Reg. Gcn. n. 40/1931
SENTENZA N. 75
PRIMA P!,RTE:
SEKTENZE PRONUNZI ATE
DAL T.S.D.S.
499
interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di libertà vigilata; col pagamento delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;
Roma, 15.12.1931 - Anno X.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO Dl ESECUZIONE SEN T ENZ A
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.r r.1932, nella causa contro:
n. 1403:
Cicalini Antonio, nato il 1.3.12.1902 ad Imola (Bologna), maestro elementare.
IMPUTATO
1) dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.u.1926, n. 2008, per avere, in Milano in epoca anteriore e non oltre il 10.r.r93r, organizzato il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, fatto parte del medesimo e svolto attiva propaganda a favore di detto partito; 2) dei delitti di cui all'art. 285 n. I, 2 e 3 C.P. 1889, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo per sé e per altri, contraffatto ed alterato documenti falsi e fatto uso di documenti falsi.
Omissis
P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; 2 - 23 - 29 228 C.P.c.; 68 - 79- 285 n. r, 2 e 3 C.P.c. 1889; 488 C.P.P.; 485 C.P. Esercito, dichiara Cicalini colpevole dei soli delitti di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.r r.1926, n. 2008, nonché all'art. 285 n. r, 2 e 3 con _l'aggravante della con tinuità di cui all'art. 79 C.P. 1889 - in tal senso modificando i capi d'imputazione -; ed operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente lo condanna ad anni 8, mesi 7 e giorni 15 di reclusione. Con la
Cicalini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'rr.5. r933. Detenuto dal 10.1.1931 all' 11.5.1933. Pena espiata : anni 2 , mesi 4 e giorni r.
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. r7.n.r945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631).
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 76
Reg. Gen. n. 6/1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :
Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore; Lanari Piero; Giudici: Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Orlandini Ideo, nato il 6.2.1900 a Quattro Castella (Reggio Emilia), falegname. IMPUTATO
Del delitto di cui all 'art. 4, r e 2 ° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) in epoca anteriore e fino al 12.u.1930, appartenuto al Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità e per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e metodi di azione del Partito Comunista, mediante diffusione di manifestini sovversivi ed esposizione di drappi rossi. 0
IN PUBBILICA UDIENZA
l'RlMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.n.s .
50 I
in Puianello di Quattro Castella della provincia di Reggio Emilia. Perciò il locale Comando dei RR.CC. svolse accurate indagini per scoprire gli autori di tale propaganda sovversiva. A tal uopo furono operate delle perquisizioni domiciliari e, presso i locali della ex cooperativa socialista di Compiano, ora cooperativa nazionale, si rinvenne una copia del giornaletto clandestino comunista « l'Unità JJ del 13.9.1930, una copia del giornaletto d'officina pure sovversivo e « La riscossa proletaria J> . Secondo le affermazioni del teste Castaldi Pietro, detentore degli accusati foo-li o era l'Orlandini che andava diffondendo nel -paese la stampa sovversiva, talvolta esprimendo perfino le sue idee antifasciste nei discorsi fra amici. Tanto che, una volta, lo udì a parlare in tal senso anche alla presenza del teste Friggerio Omero. Il giudicabile si mantenne sempre negativo, protestando la sua 11100cenza ed affermando che da anni si è del tutto disinteressato della vita politica. Il Commissario di P.S. dichiarò che l'Orlandini apparteneva alle organizzazioni socialiste fino al 1925, di poi passò a quelle comuniste : tanto che figura oggi, nei registri della Questura, come individuo di idee sovversive. Ma all'infuori degli elementi raccolti nella presente processura, mai risulta che egli, nel 1930, appartenesse al partito antinazionale ed anelasse esplicando attività propagandistica. E poiché al dibattimento attraverso le testimoniali non fo possibile statuire che veramente l'imputato diffondeva materiale sovversivo propagandistico e nemmeno si poté raccogliere prova sufficiente di reità in ordine al delitto di appartenenza al partito già disciolto dalla Pubblica Autorità, affacciandosi l'ipotesi dubitativa è d'uopo dichiarare nei di lui confronti l'assoluzione per insufficienza di prove dai reati ascrittigli. Ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che per ultimo ebbe, col suo difensore, la parola. P. Q . M. IL
TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emerrrenze dell'orale dibattimento si è -potuto accertare o IN
E'-I.TI10
ED IN DIRITTO
Che nell'autunno 1930 per le ricorrenze comuniste vennero clandestinamente diffusi manifestini - sovversivi ed esposti altresì dei drappi rossi,
Visti ed applicati <:rli art. L!0 r" e 2" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008; 485 - 486 C.P. -Èsercito: dichiara Orlandini Ideo assolto per insufficienza di prove in ordine ai reati ascrittigli; ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 15.12.1931 - Anno X.
Seguono le firme de] Presidente e dei Giudici.
TR(BUNALE SPECIALE PER L,\
PRIMA
DIFESA DELLO ST.-\TQ
SENTENZA N. 77
Reg. Gen. n. 311/1931
Il Tribuna 1e Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
P.-\RTE :
SENTENZE PRONUNZI ATE
DAL T .S. D.S .
cienza di prove in ordine al delitto di appartenenza al Partito Comunista disciolto. Lo ritiene colpevole degli altri reati ascrittigli ed operato il cumulo giuridico complessivamente lo condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 1.200 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di libertà vigilata; col pagamento in solido delle spese giudiziali o!tre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 15.12.1931 - Anno X.
ha pronunciato la seguente Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SENTENZA
nella causa contro:
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Patrian Paolo, nato 1'8+1906 a Padova, opera10.
IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 4) 1° cpv., della legge 25.II.r926, n. 2008, per avere in Cigliano, anteriormente e fino all'ottobre 1930, appartenuto al Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 2) dei delitto di cui al 2° cpv. del citato art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda delle dottrine, dei metodi di azione e dei programmi di detto Partito Comunista; 3) del delitto di cui agli art. 79 C.P. 1889 e 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, in epoche diverse ma con unica risoluzione criminosa, offeso il Capo del Governo, con espressioni oltraggiose, verbalmente ed a mezzo di un suo manoscritto. Omissis
P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 4, 1° e 2° cpv. , della legge 25.1r.1926, n. 2008 ; 79 C.P.c. 1889; 9 legge 24.12.1925, n. 2263; 2-23-29-228 C.P.c.; 68 C.P.c. 1889; 448 C.P.P.; 485 C.P. Esercito, dichiara Patrian assolto per insuffi.-
Patrian, detenuto dal 29.12.1930 viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale cli Piacenza il 29.6.1933. Con decreto emesso dal Procuratore Generale del T.S.D.S. il 26.10.1933 la pena pecuniaria cli lire r.200 viene convertita in 24 giorni di reclusione. Pertanto il Patrian, tratto nuovamente in arresto il 14. I r. r933, venne ristretto nel Carcere Giudiziario di Padova da dove venne dimesso
!'8.12.1933. Patrian non può usufruire dei benefici di clemenza di cui al R.D.
5.11.1932, n. 1403, per i precedenti penali: condanne per furto (sentenza 29.12.1919 del Tribunale di Padova) e per truffa (sentenza 23.rr.1926 del Pretore di Castiglione delle Stiviere).
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.n.1945, n. 719, dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).
TRIBUNALE SPECIAi.E
PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 78
Rcg. Gen. n. 49 /1931
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da : Presidente: Sapori ti Alessandro, Generale di Divisione;
PRIMA PARTE:
SE NTl1NZE
PRONUNZ IAT E
DAL T.S. D.S.
dei soli delitti di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.n.1926, n. 2008, « in tal senso modificando i capi d'accusa »; ed operato il cumulo giuridico delle pene complessivamente lo condanna ad anni 5 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di libertà vigilata; col pagamento delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente
Roma, 15.12.1931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SENTENZA NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
nella causa contro: Balconi Giovanni, nato il 7.1.1902 a Milano, tornitore.
IMPUTATO
r) del delitto di ricostituzione del Partito Comunista a senso dell'art. 4, p.p., e 6 cpv. della legge 25.u .1926, n . 2008, per avere concorso in correità con altri in Milano ed altrove, in epoca precedente al 2.2.1931, alla ricostituzione del Partito Comunista; 2) del delitto di appartenenza al Partito Comunista a senso del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto parte del ricostituito Partito Comunista dopo lo scioglimento avvenuto per ordine della Pubblica Autorità; 3) del delitto di propaganda comunista a senso del 2" cpv . dello stesso art. 4 della citata legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in correità con altri, fatto propaganda comunista mediante diffusione di opuscoli e di altre stampe sovversive.
Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 4 della legge 25. rr.1926, n . 2008; 2 -23-29- 228 C.P.c.; 68 C.P.c. 1889; 488 C.P.P. ; 485 C.P. Esercito, dichiara Balconi colpevole
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Balconi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova l'u. IT. 1932. Detenuto dal 2.2.1931 all'rr.II.1932. Pena espiata: anni 1, mesi 9 e giorni 9.
Il T.S.D .S. dichiara, con declaratoria del 12.1.1933, cessata, per amnistia, l'esecuzione del~a misura di sicurezza della libertà vigilata e della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
506
T RIB UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 231 / 1931
SENTENZA N. 79
PRn{A PARTE:
SE NTENZE PRONUNZIATE DAL r .s.o.s.
IN PUBiliLICA UDIENZA
in presenza di varie persone, ebbe a pronunciare le parole: « E' ora di .finirla, abbasso i preti, abbasso i fascisti, abbasso Mussolini, morte ai fascisti ed a Mussolini ». Interrogato, l'imputato affermò di essersi trovato nell'osteria del Rubinato per contrattare l'acquisto di una partita di bozzoli e così ebbe occasione d'ubriacarsi. Pur nulla ricordando del fatto successo, nega l'accusa protestandosi innocente. Il teste Zucconi, chauffeur, trovandosi per caso di passaggio con l'automobile e fermatosi nell'osteria udì le frasi incriminate. Vide anche quando il Gabriellì ubriaco cercava di ribellarsi al Zucconi che gli aveva dato uno schiaffo. I! teste Zucconi, farmacista, affermò che l'imputato ubriaco dava molestia al pubblico e perciò intervenne energicamente. Escluse che il Gabrielli fra le parole proferite abbia detto frasi offensive contro S.E. il Capo del Governo. Dalle informazioni della Questura risultò che il giudicabile è un ubriaco abituale già condannato per ubriachezza molesta ed altresì per maltrattamenti alla famiglia; ma che non ha mai dato motivo di lagno per ragioni politiche. Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza che non si è potuto accertare la colpevolezza del Gabrielli in ordine al reato di offese a S.E. il Capo del Governo. Affacciandosi l'ipotesi dubitativa se egli abbia o meno proferito la frase « abbasso e morte a Mussolini )>; ed altresì se avendola pronunciata in uno stato di manifesta e molesta ubriachezza avesse la volontà di offendere S.E. Mussolini. Pertanto il Collegio ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove: ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
Sentiti il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che ebbe per ultimo la parola col suo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :
-
-
Presidente: T ringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Gabrielli Pietro, nato il 15.r.1888 a Roncade (Treviso), pollivendolo.
IMPUTA T O
Del delitto di cui all'art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. per avere, in quel di Roncade i! 26.6.1931, offeso S.E. il Capo del Governo con le parole: « abbasso i preti, abbasso Mussolini, morte ai fascisti e a Mussolini ».
IL T RIB UNALE
Considerato che dall'esame degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è statuito
Visti ed app'.icati gli art. 9 della legge 24.12.r925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P.c.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Gabrielli Pietro assolto dal reato ascrittogli, per insufficienza di prove; ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 17.12.1931 - Anno X.
I N F ATTO ED lN DIRITTO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Che il Gabrielli venne denunciato perché verso le ore 15 del giorno 26.6.1931 nel Comune di Roncade, nell'osteria di Rubinato Francesco ed
508
TRIB UNALE SPECULE PER !..A DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 164 / 1931
SENTENZA N. 102
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;
PRIMA PARTE :
SEKTl>NZE P RONUNZIAT E
DAL T .S.D .S .
IN CAMERA Dl OONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria colla quale il P.M. chiede il rinvio a giudizio di Barbieri, Torelli e Fabbi per rispondere dei delitti di appartenenza e propaganda di un partito disciolto; il proscioglimento per insufficienza di prove dei medesimi dal delitto di ricostituzione del Partito Comunista, e di tutti gli altri imputati dai delitti loro addebitati come in epigrafe, osserva
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N. ; IN FA'rl'O ED I N DIRITTO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro : Peschieri Bruno, nato il I'' .1.1906 a Parma, .lucidatore di mobili, detenuto dal 15+193r al 22.7.1931; Barbieri Virginio, nato il 14.r.1907 a Parma, panettiere, detenuto dal 16-4-1931; Corradini Ferruccio, nato l' r r.6. 1883 a Reggio Emilia, meccanico, detenuto dal 18+r931; Torelli Giuseppe, nato il 26-3-190I a Reggio Emilia, cementista, detenuto dal 20.4.1931; , l Terreni Alfonso, nato il 16.9.1899 a Villa Santa Croce (Reggio Emilia), 1a egname, detenuto dal 18-4-1931 al 22.7.1931; Fabbi Arnaldo, nato il 12.3.1904 a Villa Capizio (Reggio Emilia), segantino, detenuto dal 18+1931; Francia Alberto, nato il 2.n .1908 a Correggio (Reggio Emilia), bracciante, detenuto dal 30+193L
IMPUTATI
Tutti: dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008 , per avere: il Peschieri e il Barbieri in Parma; il Corradini, il Torelli, il Terreni, il Fabbi e il F rancia in Reggio Emilia, nell'anno 1931 e antecedentemente, ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità; facendone parte e svolgendo propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito.
All'atto dell'arresto di tal Storini Michele, emissario del Partito Comunista, proveniente dal centro, gli venivano sequestrati - nei primi mesi di quest'anno - alcuni appunti criptografici, dai quali furono rilevati gli indirizzi di Corradini Ferruccio e di Terreni Alfonso. Gli fu sequestrato anche un ritaglio di carta sul quale era scritto l'indirizzo di Peschi (identificato per il rubricato Peschieri) Egilbruno. Pertanto furono arrestati e denunziati i predetti e, in seguito alle indicazioni di costoro e al sequestro di materiale equivoco, anche gli altri rnbricati. Dall'istruttoria giudiziaria che ne è seguita, la posizione di ciascun imputato è emersa come segue. Peschieri Bruno, fu attratto nella sovversiva clandestina orgamzzaz10ne dal Barbieri il quale gli aveva fornito le stampe comuniste di propaganda sequestrategli. La sua attività si è limitata ai contatti avuti col Barbieri, del quale appare verosimile, come il Peschieri asserisce, sia stato succube, date le sue precarie condizioni di salute. Non è da escludersi che il Peschieri , come afferma, non abbia dato il contributo della sua volontà nell'iscrizione impostagli dal Barbieri. Da quanto scrive in una lettera in atti (pag. 14 del suo fascicolo personale) si evince ch'egli è sinceramente pentito per non avere avuto la forza di respingere la proposta del Barbieri. Dubbia pertanto appare la sussistenza dell'elemento intenzionale necessaria per l'integrazione giuridica dei reati ascritti gli. Terreni Alfonso, respinge ogni addebito, e contro di lui non esiste altro indizio, peraltro di scars·a consistenza, che il suo indirizzo rilevato nel predetto criptogramma. Corradini Ferruccio, respinge anche gli addebiti mossigli pur non negando cli essere stato d'involontario collegamento tra lo Storini ed altri
510
TRIIW:,.IALE SPECIALE PER LA DI.FESA DELLO STATO
emissari del partito ed il Torelli, senza conoscere lo scopo e la natura delittuosa dei loro incontri. Non è da escludersi quant'egli sostiene, se si consideri che lo stesso Torelli ha affermato che il Corradini ignorava la sua attività politica e la natura ~egli incontri predetti, e che altri concreti indizi non sono emersi a suo canco. Francia Alberto, fu indicato da tal Caloverni Libero il quale ha asserito di essere stato invitato dal Francia a far parte di una società segreta contro il fascismo. A parte la stranezza di tale circostanza non confortata da altro seri; elemento, non può essa da sola ritenersi prova sicura per dimostrart la responsabilità del Francia in ordine ai reati ascrittigli. Barbieri Virginio, nega gli addebiti, ma contro i suoi dinieghi stanno le chiare indicazio1ù del Peschieri e la circostanza di una caratteristica cartolina sequestratagli identica ad altra sequestrata allo Storini: si sa come il sistema delle cartoline identiche sia in uso per i riconoscimenti tra i comunisti. Torelli Giuseppe, ha confessato dichiarando di essersi iscritto all'illegale Partito Comunista per invito di tal Cugini Desiderio, interregionale per le Tre Venezie, iscrizione confermata dal Cugini. Ad evidente scopo propagandistico ebbe incontri con lo Storini e pare anche con il Moscatelli, altro interregionale già condannato. Fabbi Arnaldo, ha confessato di aver fatto parte della clandestina organizzazione comunista per invito del predetto Cugini il quale lo aveva incaricato di ricevere la sua corrispondenza di partito, incarico che il Fabbi aveva espletato. Ebbe contatti col comunista Tlustos Ottorino il quale gli consegnò una cartolina con le convenzionali iniziali R.E. da servire per ulteriori collegamenti. Non sono emersi elementi sufficienti per affermare che i tre ultimi elencati abbiano esplicato attività di ricostituzione del Partito Comunista, né che il Fabbi abbia fatto propaganda comunista punibile. Pertanto, la Commissione ritiene di dover prosciogliere i tre ultimi dal delitto di ricostituzione rubricato e il Fabbi anche da quello di propaganda, ravvisando invece negli altri fatti accertati gli estremi giuridici degli altri reati rubricati, dei quali ritiene doverli mandare a rispondere davanti a questo competente T ribunale.
PRIMA
PARTI;:
SENTENZE
PRONUNZIATE DAL
T .S. D.S.
Ritiene invece di dover prosciogliere per insufficienza d'indizi quattro elencati da tutti i reati loro addebitati.
511
pnm1
P. Q. M.
Visti gli art. 4-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 421 - 551 C.P. Esercito; r legge 4.6.1931, n. 674; 2, 3° cpv., C.P., a parziale difformità del P.M., pronuncia l'accusa contro Barbieri Virginio, Torelli Giuseppe e Fabbi Arnaldo e li rinvia al giudizio di questo Tribunale per rispondere di appartenenza ad un partito disciolto dalla Pubblica Autorità e i primi due, anche, di propaganda di detto partito. Dichiara che non vi è luogo a procedere per insufficienza di indizi nei confronti dei predetti in ordine agli altri reati in epigrafe loro addebitati e nei confronti di Peschieri Bruno, Terreni Alfonso, Francia Alberto e Corradini Ferruccio in ordine a tutti i reati loro ascritti; ordina la scarcerazione di Francia e Corradini ed ordina che sia resa definitiva quella già avvenuta di Peschieri e Terreni. Roma, 30.7.1931 - Anno IX.
Seguono le .firme de'. Presidente e dei Giudici.
TRIBUNJ\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
512
Reg. Gen. n. 164/1931
SENTENZA N. 80
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; · ha pronunciato la seguente SENTENZA
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE Dù L T.S.D.S.
assolti per insufficienza di prove: Fabbi Arnaldo dal reato ascrittogli, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa; Torelli Giuseppe dal delitto cli cui all'art. 4, 2° cpv., della legge 25. 1r.1926,
n. 2008. Ritiene lo stesso Torelli colpevole del reato previsto e punito dall'art. 4, 1° cpv., della citata legge speciale e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di libertà vigilata; col pagamento in soJido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina lo stralcio degli atti processuali nei confronti del Barbieri Virginio perché siano uniti all'altro procedimento in corso istruttorio segnato al n. 798 Reg. Gen. I93r. Roma, 17.12.1931 - Anno X .
nella causa contro: Barbieri Virginio, nato il 14. r. 1907 a Parma, panettiere;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Torelli Giuseppe, nato il 26-3-1901 a Reggio Emilia, cementista; Fabbi Arnaldo, nato il 12.3.1904 a Villa Capizio (Reggio Emilia), segantino.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di demenza di cui al R.D. 5.Ir.1932, IMPUTATI
Tutti: r) dei delitti di cui all'art. 4, r" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere: il Barbieri in Parma, il Torelli ed il Fabbi in Reggio Emilia, nell'anno 1931 e antecedentemente, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Il Barbieri Virginio ed il Torelli Giuseppe anche:
2) per avere svolto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito.
n. 1403: Torelli viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il ro.Ir.1932. Detenuto dal 20+1931 al 10.1r.r932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e giorni 20.
Il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 12.1.1933, cessata, per ammstia, l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata e la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Omissis
P. Q. M.
2 -
Visti ed applicati gli art. 4, 1" e 2° cpv., della legge 25.Ir.1926, n. 2008; 23 - 29- 228 C.P.c.; 488 C.P.P.; 448 - 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara 33. - U.S.
TllIBUNALE SPECIALE PER Lt\ DIFES.~ DELLO STATO
Rcg. Gcn. n. 120/1931
PRIMA PARTE:
SENTENZA N. 82
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; · ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Dell'Acqua Pasquale, nato i.I 24-4-1898 a Messina, meccamco. IMPUTATO
Dei delitti previsti e puniti dall'art. 4, I e 2° cpv ., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, anteriormente e non oltre il 24 aprile u .s., in Messina, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, svolgendo attiva propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione dello stesso partito. 0
Omissis P. Q. M.
Visti ed applicati gli art. 4, r" e 2 " cpv., dell a legge 25.11.1926, n. 2008; 2 - 23 - 29 - 228 C.P.c.; 488 C.P.P.; 485 C.P. Esercito, dichiara assolto per insufficienza di prove De!l' Acqua Pasquale in ordine al delitto di cui al1'art. 4, 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008. Lo ritiene colpevole del reato previsto e punito dall'art. 4, 1° cpv., della legge stessa e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ; con 3 anni di libertà vigilata; col pagamento delle spese giudiziali; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 17.12.1931 - Anno X. Seguono Je firme del Presidente e dei Giudici.
SENTENZE
PRONUNZIATE DAL T.S.n.s.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932,
n. r403: Dell'Acqua viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Nisida (Napoli) il IO.II.I932. Detenuto dal 24.4.1931 al ro.rr.1932. Pena espiata: anni r, mesi 6 e giorni 16. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal figlio il 6.n.1931; istanza respinta.
Il Dell'Acqua, ritenuto colpevole del reato di diserzione, venne inoltre condannato dal Tribunale Militare di Guerra dell'Intendenza della 7" Armata, con sentenza del 21.7.1918, alla pena di 3 anni di reclusione militare con il beneficio della sospe.µsione dell'esecuzione della pena per 5 anni.
Il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 12.1.1933, cessata, per amnistia, l'esecuzione de)la misura di sicurezza della libertà vigilata e della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nei confronti di Dell'Acqua la Commissione Istruttoria dichiarò, con sentenza n. 97 del 22.7.1931, di non doversi procedere, per insufficienza di prove in ordine al reato di cui all'art. 27 della legge di P.S. (R.D. 6.11,1926, n. 1848) per « aver detenuto, clandestinamente, polvere di cartucce per il moschetto mod. 189r )) . Con la sopracitata sentenza la C.I. dichiarò, inoltre, di non doversi procedere, per non aver commesso il fatto, in ordine al delitto di cui al1'art. 4, r" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, e, pe.r insufficienza di prove, in ordine al reato di cui all'art. 27 della legge di P.S. (detenzione clandestina di polvere di cartucce per il moschetto 1891) nei confronti di : De Francesco Giuseppe, nato il 23.1.1903 a Messina, muratore, detenuto dal 1°.5.1931.
TRI13UNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 83
Reg. Gen. n. 322/1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
PRIMA
PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S. D.S.
5 17
SENTENZA N. 84
Reg. Gen. n. 363 /1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente : Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;
Presidente : Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;
Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo;
Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo;
. Giudici: Alfaro Alfredo , Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA nella causa contro:
nella causa contro : Passarella Amedeo, nato il r6.n .1866 a Gavello (Rovigo), tipografo.
Caniglia Vincenzo, nato il 18.7.1909 a San Benedetto de' Marsi (L'Aquila), meccanico.
IMPUTATO IMPUTATO
Del delitto previsto e punito dall'art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. vigente, per avere, in Padova il 22.5.1931, diretto parole oltraggiose all'indirizzo del Primo Ministro Capo del Governo e precisamente le seguenti: « Mussolini è senza coscienza, e dovrebbe vergognarsi di mettere la tassa sui celibi per aumentare la popolazione, mentre in Italia si è già troppi e si muore di fame)).
Omissis
P. Q • .M.
Letto l'art. 479 C.P.P., assolve Passarella Amedeo dal reato ascrittogli per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, r8.J2.r931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Del delitto di cui all'art. 282 del C.P., per avere il 2.7.r931, con scritte eseguite sui muri della palazzina del Comando dell'Aeroporto di Centocelle Sud, offeso l'onore del Capo del Governo.
lN PUBB!LICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli atti processuali. Sentiti il P.M., il difensore e l'accusato, che ha avuto per ultimo la parola, osserva
IN FATTO E'D TN DIRITlìO
è risultato quanto appresso. Il 4.7.1931 verso Je ore ro,oo il Capitano Ravagli Pericle, mentre eseguiva una ispezione ai locali dell'Aeroporto di Centocelle Sud in Roma, notava su di un muro della palazzina del Comando alcune iscrizioni a matita fra le quali una contenente offese a S.E. il Capo del Governo così ~oncepita: « Aviere, ricordati che il .figlio di mignotta d i Mussolini ti guida, 1] nostro amato Re ti guarda JJ .
TRIBUNALE SPECIALE PER LA !)!FESA DELLO STATO
Dalle indagini prontamente eseguite risultò che autore della iscrizione era di oltraggiosa era stato l'Aviere Caniglia Vincenzo mentre il 2 luolio 0 sentinella alla cassa. Interrogato ammise il fatto dichiarando di. averlo commesso in un momento di nervosismo perché non gli era stato dato il cambio all'ora stabilita, ed era stanco. Pertanto è stato rinchiuso in prigione e denunciato a questo Tribunale per rispondere del reato di offese al Capo del Governo previsto e punito dall'art. 282 C.P.. Procedutosi contro il Caniglia per il reato suddetto con mandato di cattura, in esito alle risultanze dell'istruttoria, egli veniva rinviato al 0oiudizio di questo Tribunale per rispondere del reato ascrittorrli. b All'odierno dibattimento il CanigJia ha confermato dì aver egli fatta l'iscrizione incriminata, ripetendo ancora una volta di aver agito in un momento di nervosismo perché non gli era stato dato il cambio nel servizio di sentinella all'ora stabilita. Si osserva che la prova del fatto è raggiunta per le stesse dichiarazioni dell'imputato e che il movente da lui addotto a sua discolpa è irrilevante ed inattendibile. Risulta infatti dagli atti che il ritardo nel dargli il cambio al servizio di sentinella fu di un quarto d'ora appena, e perciò non può avergli cagionato un tale nervosismo da menomargli la capacità d'intendere e di volere. Risulta altresì che contemporaneamente egli fece, accanto alle iscrizioni oltraggiose per S.E. il Capo del Governo, altre iscrizioni che dimostrano la sua intolleranza per la disciplina e per il servizio militare. . Egli infatti è descritto nel rapporto informativo del suo · Comandante d1 squadriglia « poco rispettoso verso i superiori e poco ubbidiente; insensibjle ai richiami; insofferente della disciplina >i (f. 8 atti processuali). Nessun dubbio quindi sulla piena responsabilità del Caniglia in ordine al fatto eia lui commesso. E poiché tale fatto riveste i caratteri obiettivi e subiettivi del reato previsto e punito clalJ'art. 282 del C.P., di tale reato egli deve essere dichiarato colpevole. Tenuto conto della qualità di militare dell'imputato, dei suoi cattivi precedenti disciplinari , della gravità del fatto da lui commesso in relazione .alle circostanze di tempo, di 1uogo e di ambiente in cui egli si trovava, gli infligge la pena di tre anni di reclusione a senso del citato art. 282 C.P.. E poiché il Cani.glia riveste la qualità di militare ed ha ancora obblighi di leva, il Tribunale prendendo nonna dell'art. 28 del C.P. Esercito, sostituisce alla suddetta pena della reclusione, con la diminuzione di un quinto, la reclusione militare per la durata di 2 anni, 4 mesi e 24 giorni. Ritenuto che il condannato è tenuto al pagamento in s;lido delle spese processuali a norma dell'art. 488 del C.P.P ..
PRIM,\
PARTE ;
SENTE)<ZE PROK UNZI1\TE
DAL
r.s·.o.s.
P. Q . M.
Letti ed applicati gli art. 282 C.P.; 28 C.P. Esercito; 488 C.P.P., dichiara Caniglia Vincenzo colpevole del reato ascrittogli e lo condanna a 3 anni di reclusione ed al pagamento delle spese processuali. Sostituisce alla suddetta pena della reclusione, la reclusione militare per la durata di 2 anni, 4 mes1 e 24 giorni a senso dell'art. 28 C.P. Esercito. Roma, 18.r2.193r - Anno X .
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403 :
Caniglia viene scarcerato dal Reclusorio Militare di Gaeta l'rr .rr.1932. Detenuto dal 4.7.1931 all'rr.11.1932. Pena espiata: anni I, mesi 4 e giorni 7.
Poiché il reato di offese al Capo del Governo per il quale venne condannato il Cani.glia è stato abrogato (art. 3 D.L.L. 14-9.1944, n . 288), il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, ai sensi dell'art. 2 del C.P., cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta con sentenza del T .S.D.S. del 18.12.1931 a Caniglia Vincenzo, perché i fatti oggetto de!la sentenza non costituiscono più reato (sentenza emessa in camera di Consiglio il 2.12.1960).
520
TRIBUN.'\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 687 /1931
SENTENZA N. 85
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;
PRIMA
PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
521
SENTENZA N. 146
Reg. Gen. n. 131/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa deUo Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA SENTENZA nella causa contro : nella causa contro:
Zerbetto Giovanni, nato il 24.6.1906 a Padova, elettricista;
Zilli Luigi, nato il 13.12.1906 a Udine, carrettiere.
Canton Giorgio, nato il 23.11.1906 a Padova, manovale; Pogliani Rinaldo, nato il ro.r.1897 a Milano, nichelatore ;
IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 266 C.P., per avere istigato il soldato dell'n° Reggimento Genio Gallati Bruno a disubbidire alle leggi ed a violare i doveri della disciplina militare ed inerenti al proprio stato e, in caso di rivolta, a non sparare contro i rivoltosi ed a circondare invece i propri ufficiali ed ucciderli. Reato commesso in Udine il 23.7.1931.
Stecca Pasquale, nato il 29-3.1866 ad Abano (Padova), carrettiere; Pinton Leone, nato il 25.2.1912 a Cadoneghe (Padova), commerciante.
IMPUTATI
Omissis
Dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in Padova in epoca anteriore e sino al maggio 1931, ricostituito una sezione del disciolto Partito Comunista, per avervi appartenuto e aver fatto propa~ ganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di detto partito.
P. Q, l\f.
Omissis
_Il Tribunale letto l'art. 479 C.P.P. , assolve Zilli Luigi dal reato ascrittogh per non aver commesso il fatto ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.
l'. Q. M.
Roma, r8.12.r93r - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Visti gli art. 4., 1° e 2° cpv., e 7 legge 25.rr.1926, n. 2008; 240, 2° e 3° cpv., C.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 - 551 C.P. Esercito; legge 4.6.1931, n. 674, su conforme richiesta del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento: in ordine ai delitti rubricati, nei riguardi di Stecca Pasquale per insufficienza d'indizi e nei riguardi di Pinton Leone per non aver com-
522
TRlBUNAt,E SPECIALE PER LA l)I FESA DELLO STA'l'O
messo il fatto, ordinando la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa e la restituzione delle macchine dattilografiche in sequestro, ai legittimi proprietarj, Pinton e «Meccanografica)> di Padova; in ordine al reato di ricostituzione nei riguar di degli altri tre rubricati, per insufficienza cli indjzi. Pronuncia l'accusa nei confronti di Zerbetto Giovanni, Canton Gioro-io e Pogliani Rinaldo e li rinvia al giudizio di questo competente Tribun~le Speciale perché rispondano dei delitti di appartenenza e propaganda di un partito disciolto dalla Pubblica Autorità, delitti commessi nel Padovano sino al 24 maggio r93r. Roma, r5.ro.r93r - Anno IX.
PRI:.!A PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE
DAL T ,S.D .S,
SENTENZA N. 86
Reg. Gen. n. 131 / 1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Alfaro A lfredo, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. nella causa contro: Zerbetto Giovanni, nato il 24.6. I906 a Padova, elettricista; Canton Giorgio, nato il 23.u.I906 a Padova, manovale; Pogliani Rinaldo, nato il IO.r.1897 a Milano, nichelatore.
IMPUTATI Tutti: dei delitti di cui all'art. 4, I e 2 ° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in Padova in epoca anteriore e sino al 24.5.1931, appartenuto al Partito Comunista e per aver fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di detto partito. 0
Omissis
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4, 1° e 2 ° cpv., e 6 cpv. della legge 25. I r. I 926, n. 2008; 68 C.P. abrogato; 202 - 203 - 228-229 C.P.; 488 C.P.P., dichiara Zerbetto Giovanni, Canton Giorgio e Pogìiani Rinaldo colpevoli dei reati a ]oro ascritti e condanna: Zerbetto a 5 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 3 anni di libertà vigilata; Canton e Pogliani, ciascuno, a 3 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a 2 anni di libertà vigilata.
TRIBU~ALE SPECIALE PER
L,\
DIFESA DELLO STATO
Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle
spese processuali. Roma, r8.12.r93r - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
SEZIONE « B »
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932,
n. 1403: Zerbetto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il
12.n.1932. Detenuto dal 24.5.1931 al 12.n .1932. Pena espiata: anni 1, mesi 5 e giorni 18. Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dallo Zerbetto al Capo del Governo iJ 28.12.1931 viene respinta. Poglian.i viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa l'II.n.1932. Detenuto dal 24.5.1931 aD 'n .n.1932. Pena espiata: anni 1 , mesi 5 e giorni 17. Canton viene scarcerato dallo Stabilimento PenaJe di Castelfranco Emilia
il 12.11.1932. Detenuto dal 23.5.1931 al 12.11.1932. Pena espiata: anni r. mesi 5 e giorni 19.
Nei confronti dello Zerbetto, del Pogliani e del Canton il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 12.r.r933, cessata, per amnistia, l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata e della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
SENTENZA N . 6
Reg. Gen. n. 335 / 1930
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Danti Vittorio, nato il 7.12.1900 a Peretola (Firenze); Baroni Bruno, nato il 19.1 1.1906 a Peretola (Firenze); Franceschini Audisio, nato l' II.6.1902 a San Piero a Ponti (Firenze); Romoli Alfredo, nato l'II-4-1908 a Peretola (Firenze); Franceschini Dino, nato il 7-4- 1898 a San Piero a Ponti (Firenze); Franceschini Ferruccio, nato il 6.5.1903 a San Piero a Ponti (Firenze); Bardini Luigi, nato il 26.12.1910 a Montelupo Fiorentino (Firenze); Frizzi Erasmo, nato il 12.10.1904 a Montelupo Fiorentino (Firenze); Romano Giuseppe , nato il 13.12.1902 a Montelupo Fiorentino (Firenze); Dolfì Giovanni, nato il 1°.r.1904 a Montelupo Fiorentino (Firenze); Rubini Cesare, nato il 2r.6.19II a Carrara, scarcerato il 23.12.1930; Nistri Alessandro, nato il 30. r. 1902 a Fiesole (Firenze), scarcerato il 23.12.1930; Cecchi Rodolfo, nato il 27.5.1896 a San Donnino (Firenze), scarcerato il 23.12.1930;
528
TRIBUNALE SPECJALU l'ER !,A D IFESA DELLO ST,\TO
l'RIMA P,\RTE : SE1'l'EN ZE UMtSSE DALLA COMMISSIO"t,;E ISTRUTTORI.·\
Corti Armido, nato il 7.9.1900 a Carmignano (Firenze), scarcerato il 23.r2.r930;
vita dei movimento clandestino e per il « Soccorso Rosso »; mediante larga diffusione di stampe di propaganda comunista che era stata attuata nei luoghi su nominati ed in altre località viciniori in occasioni cli ricorrenze fasciste (21 aprile e 28 ottobre) e di manifestazioni comuniste (1° agosto e 1'' maggio). Procedutosi ad istruttoria dagli interrogatori degli imputati, dal materiale sequestrato e dalle deposizioni dei testi, la posizione di ciascun rubricato è emersa nei seguenti termini.
Ciullini Gino, nato l'8.3.r903 a Fiesole (Firenze), scarcerato il 23.12.1930; Tognaccini Raffaello, nato 1'8.8.1873 a Reggello (Firenze), scacerato il 23.12.1930; Marchi Fioravante, nato il 13.8.1901 a Montelupo Fiorentino (Firenze), scarcerato il 23.12.1930 ; Venturini Onorato, nato il 15.2.1893 a San Martino alla Palma (Firenze), scarcerato il 23.r2. r930. I primi dieci detenuti dal ro.12.1930.
IMPUTATI
Dei delitti di cui all'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008, per avere ricostituito il Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità ; per avere inoltre fatto parte dello stesso partito e fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del partito medesimo. In provincia di Firenze, nel 1930 e precedentemente.
Danti Vittorio. Fu denunziato, su indicazione di tal Cherubini, il quale asserì solo in Questura, ritrattando il suo asserto davanti all'Istruttore, che il Danti aveva da lui ricevuto un manifesto sovversivo. Il Danti ha sempre respinto ogni addebito e il segretario politico del Fascio cli Peretola, invitato a dare di lui informazioni, ha riferito di non conoscerlo; ciò dimostra che nessun rilievo era stato fatto sulla condotta politica del Danti. Baroni Bruno. Lo stesso segretario dà buone informazioni sul conto del Baroni, il quale fu incriminato perché i coimputati fratelli Manetti avevano asserito in Questura di averlo visto ad una riunione comunista mentre davanti all'istruttore di ciò fecero ampia ritrattazione. Il Baroni ha sempre negato. Franceschini .Audisio e Franceschini Dino. Di questi due fratelli dà lusinghiere informazioni il segretario politico del Fascio di Campi Bisenzio sentito quale teste. Accusati dai predetti fratelli Manetti ed il Dino dal coimputato Ciani di avere ricevuto qualche manifestino sovversivo, gli accusatori hanno ritrattato davanti all'Istruttore e d'altro canto i Francesch ini hanno sempre energicamente respinto ogni addebito.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva
IN FATTO E'D IN DIRITTO
La Regia Questura di Firenze, l'n.12.1930, denunziò i prevenuti, assieme ad altri per i quali si provvede con separate sentenze, perché nell'fanpolese (Montelupo, Porto di Mezzo, San Miniato, San Piero a Ponti, Peretola, Campi Bisenzio, Empoli e Lastra a Signa) avevano ricostituito, da qualche anno, gruppi del Partito Comunista formati di adulti o di criovani, ?iretti da un comitato federale con sede in Empoli, divisi in zone· queste m cellule. I capi erano in diretto contatto con la direzione segreta del partito a mezzo di interregionale. I denunziati avevano esplicato la loro attività mediante riunioni, che vennero intensificate nell'estate u.s., tenute nei pressi di San Miniato, in località Maccione, in Porto di Mezzo, in San Donnino e in località ~erbaiola vicino ad Empoli, nelJe quali venivano comunicate le dirett:Jve del partito illegale; mediante raccolta cli somme che servivano per la
e°
Romoli Alfredo. Di buoni precedenti, venne indicato dal citato Cherubini di avere ricevuto manifestini e di avere aderito al movimento incriminato. Egli ha respinto l'accusa e il Cherubini davanti all'Istruttore J1a ritrattato quanto in Questura aveva asserito. Franceschini Ferruccio. Risulta, per asserto di Manetti Mario, che egli ebbe a ricevere qualche manifestino sovversivo. Non altro. Egli nega l'addebito. Bardini Luigi. Pur ammettendo di avere avuto qualche manifestino dal fratello coimputato Armando, afferma di averlo distrutto senza distribuirlo e mostrarlo agli altri. 34· -
u.s.
53°
TIUBU '.'/!11.E SPECIALE
PER
LA
D IFESA
DELLO STATO
Il coimputato Piatti 1.0 istruttoria ha ritrattato guanto rn Questura aveva riferito e che cioè il Bardini avrebbe diffuso stampe sovversive m Montelupo. Risulta di buona condotta. Frizzi Erasmo. Fatto sorvegliare per sospetti dal segretario politico del Fascio di Montelupo, nessun rilievo emerse sui suoi movimenti e detto segretario è portato ad escludere che il Frizzi abbia comunque partecipato all'attività sovversiva di cui trattasi. Egli ha sempre energicamente respinto l'accusa che, unicamente dal coimputato Bardini, solo preliminarmente, gli venne mossa e cioè di avere avuto incarico di costituire una cellula in Montelupo, incarico che Bardini stesso non poté assicurare fosse stato dal Frizzi accettato. Romano Giuseppe. Accusato in Questura da suo cugino, coimputato Bianconi, che peraltro in istruttoria fece precisa ritrattazione, di avere aderito al movimento delittuoso, nega ogni addebito recisamente. Proclama di non avere mai professato idee sovversive e di essere stato iscritto solo in circolo cattolico. Risulta di buona condotta. Il segretario politico di Montelupo che lo fece attivamente sorvegliare nulla ha potuto dire sul suo conto che possa far pensare ad una attività sovversiva esplicata comunque dal Romano. Dolfì Giovanni. Detto segretario la stessa cosa afferma nei riguardi del Dolfi, il quale anche risu lta di condotta buona. Ugualmente il Dolfì, che ha sempre energicamente protestato la propria innocenza, fu denunziato su accusa, poi ritrattata, dal Bianconi. Null'altro risulta sul suo conto. Rubini Cesare. Questo giovane avanguardista che, come appare in atti, presenta le stigmate del'.a deficienza mentale, fu trascinato ad una riunione tenutasi nel campo di proprietà del coimputato Corti Remo, presso San Miniato, da Ceramclli Arduino (rinviato a giudizio con altro gruppo), ma, ignar~ di ciò che in detta riunione si trattasse, alla partecipazione materiale non s1 può affermare abbia corrisposto il contributo della sua vo1ontà.
P RIM:\ PARTE: SE'.'/TF.NZE EMESSE DALL,\ CO!tlMl SSlON E fSTR UTTORl A
la somma da ciascuno versata quale contributo personale al predetto soccorso. I sette di cui sopra lavoravano assieme al Paoli presso la ditta De Santis in Firenze. E' risultato che il Paoli per le feste di Natale era stato incaricato di raccogliere mance che poi venivano distribuite 11gli operai della ditta. E' verosimile, come egli afferma, non smentito dagli altri, che le cifre di cui sopra si riferiscono alle mance distribuite. Nessun altro elemento peraltro è emerso contro i sette di cm trattasi ed essi, quasi tutti, risultano di buoni precedenti anche politici. Da quanto come sopra è emerso, mentre per i primi 11 nominativi gli indizi appaiono insufficienti a giustificare un loro rinvio a giudizio, la Commissione ritiene che sia giusto prosciogliere gli ultimi 7 rubricati per non aver commesso i fatti loro attribuiti. E poiché gli ultimi 8 rubricati erano stati scarcerati con ordinanza istruttoria in base all'art. 323 C.P.P. occorre ordina re la scarcerazione de i primi IO detenuti.
P.Q.M .
Letti gli art. 42r C.P. Esercito ; 421 C.P.P. ; 2 R.D. 13-3.1927, n. 3r3, dichiara che non vi è luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine a tutte le imputazioni in epigrafe loro ascritte: Danti Vittorio, Baroni Bruno, Franceschini Audisio, Romoli Alfredo, Franceschini Dino, Franceschini Ferruccio, Bardini Luigi, Frizzi Erasmo, Romano Giuseppe, Dolfì Giovanni e Rubini Cesare per insufficienza d 'indizi e nei riguardi di Nistri Alessandro, Cecchi Rodolfo, Corti Armido, Ciullini Gino, Tognaccini Raffaello, Marchi Fioravante e Venturini Onorato per non aver commesso i fatti loro attribuiti. Ordina la scarcerazione dei primi dieci su nominati se non detenuti per altra causa, ed ordina che sia resa definitiva la scarcerazione degli ultimi otto. Roma, 10.r.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Nistri Alessandro, Cecchi Rodolfo, Corti Armido, Ciullini Gino, Tognaccini Raffaello, Marchi Fioravante e Venturini Onorato furono denunciati perché i loro nomi furono rilevati da un notes sequestrato al coimputato Paoli (rinviato a giudizio con altro gruppo) ritenuto incaricato per 1I « Soccorso Rosso>> nell'organizzazione comunista toscana, tanto più che accanto a ciascun nome era segnata una cifra che si presunse rappresentare
53 1
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TRIBUNALE SPECIALE l'ER L.-\ D(FESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 48 / 1931
SENTENZA N. 27
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;
!-'RIMA PARTE : SEKTEl-<ZE EMESSE DALLA CO~IMISSIONE I STRUTTORI.~
533
latrina pubblica sita nella località « Campo Boario » in Monte San Giusto e lo ha altresì denunciato al Tribunale Speciale per rispondere del delitto di cui all'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008. Poiché nella fattispecie il Collegio ritiene che faccia difetto l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità e, quindi, per l'art. 6 della legge 13.3.1927, n. 313., si debba rimettere il procedimento al magistrato ordinario per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni. Poiché di conseouenza necessita di rimettere gli atti al Procuratore del b Re del Tribunale di Macerata. L
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
P. Q. ::'-1.
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Temperini Angelo, nato il 30.12.1902 a Monte San Giusto (.Macerata). calzo!aio, detenuto dal 10.2.193r.
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927, n. 3r3, rimette gli atti, per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni, al Procuratore del Re del Tribunale di Macerata. Roma, 21.2.1931 - Anno TX.
IMPUTATO
Seo-uono le firme del Presidente e dei Giudici. ~
Del reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, il 9.2.1931 in Monte San Giusto (Macerata) e precisamen te nella latrina pubblica sita nella località « Campo Boario>>, scritto con matita sul muro della latrina stessa le parole << W l'attentatore di Mussolini ».
11 Tribunale di Macerata dichiara, con sentenza dell'8.6. r931 , Temperini Angelo colpevole del reato addebitatogli e lo condanna alla pena ò i
3 mesi di reclusione e lire 50 di multa. IN
CA.MERA
DI
CONSIGILIO
Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del perico!o per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquil.lit;t. Considerato che sulla lettura degli atti istruttori si è potuto statuire
IN FATTO .E'D IN DIRITTO
Che il Comando di Stazione dei RR.CC. di Monte San Giusto (Macerata) ha proceduto all'arresto del Temperini perché confessatosi autore delle parole « \V l'attentatore di Mussolini ))' scritte con matita sul muro della
534
T R!B u!\'ALE SPECIALE PE R LA DI FESA
nELLO STATO
SENTENZA N. 29
Reg. Gen. n. 22 / 1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà AchilJe, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENT E NZA
nel procedimento penale contro: Caivano Pietro, nato il 29.6.1889 ad Irsina (Matera), contadino, incensurato, detenuto dal 15.1. 19y.
IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 3 cpv. legge 25.11.1926, n . 2008, in relazione all'art. 252 C.P., per avere, la sera del 2.r.193r in Irsina (Matera), pubblicamente istigato gli operai disoccupati, riuniti nel locale Ufficio di collocamento, a commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile.
PRl1!A PARTE :
SEKTENZE EMESSE DALLA C0~!~11SS10KE l STRliTTORl.·\
Michele il quale, peraltro, aveva asserito di avere solo sentito ma non visto il Caivano che gli stava alle spalle, cd il milite Amato Nicola il quale nel momento critico parlava col Pennacchio ed aveva rapportato di non avere identificato in un primo tempo chi aveva pronunciato le parole di cui trattasi, ma di averlo invece identificato in seguito. Il Caivano si è mantenuto persistentemente negativo e, cioè, ha ammesso di essersi recato effettivamente nel locale in parola per ingaggiare alcuni operai ma di essersene subito dopo allontanato senza pronunciare verbo. L'istruttoria che ne è seguita ha lasciato l'originaria incertezza su quanto viene addebitato al Caivano. Per ciò che concerne l'elemento morale del reato il Caivano ha potuto dimostrare che da parecchi anni a questa parte è stato simpatizzante per il fascismo, a prescindere da una sua dichiarazione in atti in cui protesta la sua ammirazione per le istituzioni e per il Regime. Le stesse Autorità informano cbe egli <\ dopo l'avvento del fascismo si ritirò dalla vita politica, non manifestandosi né pro né contro l'attuale Regime, conservando un atteggiamento indifferente ». Verosimile. perciò, pare alla Commissione che i due accusatori, data la confusione ciel momento, abbiano potuto equivocare sulla persona che effettivamente le parole incriminate ebbe a proferire. Pertanto ritiene di giustizia dover prosciogliere l'imputato dall'addebito mossogli per insufficienza di indizi ed ordinare, in conseguenza, la sua scarcerazione.
l'. Q. IN
CAMERA
DI
CONSIGLIO
Letti gli atti e la requ1s1toria con la quale il P.M. chiede alla Commissione il proscioglimento del Caivano per insufficienza d'indagini,
j\,[,
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. r3.3.1927, n. 313, dichiara che rion vi è luogo a procedimento nei riguardi di Caivano Pietro in ordine all'imputazione in epigrafe ascrittagli per insufficienza d'indizi di reato ed ordina il suo rilascio se non detenuto per altra causa. Roma, 4.3.1931 - Anno lX.
lN FATTO ED IK DIRITTO
11 prevenuto fu denunciato perché daJ!e prime indagini era risultato che egli nella sera del 2 gennaio u.s. in un locale di Irsina dove erano riuniti circa duecento operai che lamentavano la disoccupazione, mentre trovavasi vicino la porta d'ingresso di detto locale, aveva pronunciato le parole: <' Faremo come hanno fatto a Roma, metteremo i manifesti di falce e martello e menar botte. Spegneremo le lampadine ed andremo ad assediare la casa del Segretario Federale». A riferire ciò erano stati l'operaio Pennacchio
535
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll'ES.'1 DELLO STATO
Rcg. Gcn. n. 58/1931
PRl~IA PARTE : SENTEN,-E EMESSE DALLA COMMISSIOKE lSTRUT'J'ORIA
SENTENZA N. 32
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
537
P. Q. M.
Visti gli art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, rimette gli atti, per il giudizio secondo le disposizioni penali comuni, al Procuratore del Re di Sanremo. Roma, 6.3.1931 - Anno IX.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Dessi Giuseppe, nato il 28. ro. 1870 a Siamanna (Cagliari).
IMPUTATO
Del reato previsto da!l'art. 3 cpv. legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Ventimiglia, il 17.2.1931, deplorando le condizioni di vita attuali della N azione, ed intendendo far risalire la colpa al Regime fascista , fatto pubblicamente e genericamente l'apologia del delitto contro la vita del Re e del Capo del Governo, così esprimendosi: « Bisognerebbe prendere la vita a Mussolini ed al Re ».
IN
CA.\,fERA
DI
CONSIC:LIO
Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandosi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, la Commissione nella specie non riscontra il pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, estremo necessario ai sensi dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927, n. 313, che la competenza sia di questo Tribunale. :oiché, in conseguenza, il procedimento va restituito al competente mag1st~ato ordinario per la definizione ai sensi delle disposizioni penali comum.
La Sezione di Accusa del Tribunale di Genova dichiara, con provvedimento emesso il 23+1931, di non doversi procedere contro Dessi Giuseppe in ordine al delitto di cui all'art. 24-7 del C.P. del r889, perché .il fatto non costituisce reato.
TRIBUNALE SPECI ALE
PER LA DI FESA DEtLO S1'A·ro
Reg. Gen. n. 32/1931
SENTENZA N. 35
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente: Muscarà Achille, Genera)e di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Doneda Battista, nato il 25.9.1873 a Brembate (Bergamo), pensionato , libero.
IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 4, u.cpv. , legge 25.1r.1926, n. 2008, per aver preso parte alla diffusione di manifestini di propaganda della dottrina, metodi e programmi d'azione del Partito Comunista disciolto dall'Autorità, in Boltiere (Bergamo) il 7-8.1930.
IN CA.MERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che nei confronti del Doneda venga dichiarato il non luogo a procedere per i.nsuf.fi. cienza di prove in ordine al reato ascrittogli; che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare
PRnl,\ PARTE:
SENTENZE EMESSE DALLA C01fM ISS10!',;E 15TRUT1'0RIA
539
?i
Però espletata l'istruttoria il Doneda, con ordi~a?za. scar~era:zione, fu posto in libertà non risultando, allo stato degh atti, md1z1 sufficienti sulla sua colpevolezza. . . La Sezione di Accusa presso la Corte d'Appello di Brescia .con una sentenza del 25.1.1931 affermò che nella fattispecie si vengono ad mtegrare o-li estremi costitutivi del reato prescritto e punito dall'art. 4 cpv. della legge ~5.u.1926, n. 2008, e non del ~lelitto . di cu-i al già citat~ art. ~.P .. d~I 1889; dichiarando, giustamente, la mcompetenza del) Au.torita g1ud1z~ana ordinaria e trasmettendo gli atti a questo Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. Dal suppletivo corso istruttorio è emersa maggiormente conf~rta.t~ la tesi prospeÙ~tta dall 'Autorità giudiziaria di Berga~o. Pertanto s1 r.1ticne verosimile la versione fatta dall'imputato « che egli aveva trovato dei manifestini sulla strada provinciale Bergamo - Monza e di averne preso un~ manciata per usarli come carta da gabinetto, che non aveva potuto. l<:ggerl1 perché no11 aveva gli occhiali. Essendosi incontrato con dei comurnsn, parlando con loro ne esibì una copia,> . Infatti il teste Agostinelli affermò che il Doneda incontratosi con lui ed alla presenza di altri diede subito la summenzionata ver~ione. . Inoltre il teste Panzeri precisò che alle ore 5 del mattmo quando 111contrò il Doneda aveva già visto per la strada manifestini del genere di quelli raccolti dall'imputato. . . . . . Il dubbio che realmente deve trattarsi d1 ntrovamento e non eh cliffo. sione di manifestini si ha quando, poi, si pensi che dalle informazioni della Questura risulta che il giudicabile non ha precedenti politici e mai venn~ segnalato come sovversivo e che dalla perquisizione domiciliare operatagli nulla gli fu trovato. Pertanto nella eventualità che il Doneda abbia detto il vero quando rese il suo primo interrogatorio, il Collegio è d'avviso che non si siano r~ccolti elementi sufficienti di reità per statuire che egli è l'autore della d1ffusione dei manifestini sovversivi~ trovati nel mattino del 7.8.1930 sulla strada Bercramo - Monza, e quindi ritiene di dover dichiarare il non luogo a proceder~ per insufficienza di prove al reato ascrittogli.
~f
c
P. Q. M.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che il Comando di Stazione dei RR.CC. di Osio Sotto denunciò il giudicabile all'Autorità giudiziaria ordinaria perché il 2.8.1930 aveva distribuito dei manifestini inci tanti aila disobbedienza della legge e all'odio fra le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 247 C.P.c..
Visti gli art. 4 cpv. della legge 25.r1.1926, n. 2008; 2 R.D. I3}·r927, n. 313; 421 C.P. Esercito, dichiara il non luogo a proc.ed.ere per msufficienza di prove in ordine al reato ascritto a Doneda Battista. Roma, 17-3.1931 - Anno IX. Serruono le firme del Presidente e dei Giudici . b
TlUBU;sJALE Sl>ECI,\ LE PER
!,A DIFESA DELLO STA'l'O
Reg. Gen. n. 62/1931
SENTENZA N. 36
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanar.i Piero;
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro : Argentieri Emanuele, 34 anm, nato a Mesagne (Brindisi), contadino.
lMPUTATO
r) del delitto di cui all'art. 190 cpv. C.P. 1889, per avere usato violenza al delegato Podestarile all'Annona ed alla Polizia Urbana di Mesa<rne, nonb ché alla Guardia Municipale;
2) del delitto di cui all'art. 2 legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 120 C.P., per avere incitato il popolo di Mesagne ad insor<rere in armi b contro i Poteri dello Stato. In Mesagne il 28.11.1930.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
. _\Tiste e lette le conclusioni del P.M. con le qua'.i chiede che la Comm1~s10ne . Istr?tto~ia dichiari il 110n luogo a procedere per l'imputazione del delitto di cm all art. 2 della legge 25. 11.1926, n. 2008 , in relazione all'art. 120 C.P. non ris~ltand~ i1:dizi suffìci_enti . di reità a carico di Argentieri Ema~uel~ e~ .ordmare 11 ritorno degli atti processuali al Procuratore ciel Re d1. Bnnd1s1 per quant'altro di giustizia. Ritenuto che dall'esame degli atti istruttori si è potuto statuire
PR l ~L-\ PARTE: SENTENZE EMESS E DAI.LA COMMISSIONE ISTRt;TTOR!A
54 1
IN FATTO ED IN DIRITTO
l vigili urbani di Mesagne procedettero all'arresto ed alla denuncia dell'Argentieri perché noto sovversivo e non essendo venditore ambulante non aveva, quindi, alcun interesse a intervenire nella discussione che si stava svolgendo fra il delegato Podestarile all'Annona ed alla Polizia Urbana e gli erbivendoli del mercato. L'Argentieri, invece, investiva il predetto funzionario dicendogli con atteggiamento minaccioso: « E' ora di finirla, ci prendete per fessi; perché non fate diminuire il fitto delle panche e delle bilance? >>. Non contento delle giustificazioni offerte dal delegato Podestarile, !'Argentieri continuava nelle critiche: e siccome non intendeva star zitto, il funzionario ordinava a due vigili di accompagnare l'imputato negli uffici comunali. Prima ancora che l'ordine fosse eseguito l' Argentieri clava un pugno sulla testa al delegato Podestarile e, poi, oppose resistenza usando anche violenza contro i vigili. Contemporaneamente mentre lo trascinarono via, rivoltosi a1 molti presenti gridò : « Popolo che aspetti a ribellarti? Riunitevi >>. L'imputato negò di avere pronunziato le frasi incriminate; però tali frasi furono confermate dalle testimonianze raccolte in istruttoria Come riferito dallo stesso verbale di arresto e di denuncia, si affaccia l'ipotesi che le frasi fossero state dette non già come manifestazione di carattere politico - sovversiva, ma perché i presenti intervenissero per usare violenza agli agenti e liberarlo. Dalle stesse prove raccolte si poté statuire che !'Argentieri era intervenuto alla discussione perché era uno dei venditori con posto nella piazza Mercanti e che il giudicabile è di buoni precedenti politici e morali: di conseguenza il Collegio è d'avviso che l'imputato, non riuscendo a liberarsi dagli agenti abbia, pertanto, pronunciato le frasi per invitare i presenti ad agire in suo favore per farlo scappare e non per incitarli ad insorgere contro i Poteri dello Stato. L'Argentieri era stato denunciato per rispondere dei reati specificati nei capi di imputazione. Però nel dubbio che il giudicabile abbia pronunziato le incriminate frasi per finalità politico - sovversive, necessita dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine al delitto previsto e punito dalla citata legge speciale. Ed allora venendosi a ravvisare, sulla fattispecie dell'opera compiuta dall'Argentieri, gli estremi di un reato di competenza dell'Autorità giudiziaria, ne consegue che viene a mancare la competenza del Tribunale Speciale regolata dall'art. 8 della legge 12.12.1926, n. 2062. Pertanto si deve ordinare il ritorno degli atti processuali all'Ill .mo Signor Procuratore del Re del Tribunale di Brindisi.
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TRIBUNALE SPECI ALE PER
LJ\ DJHSA OELLO STATO
P. Q. :M.
Visti ed applicati gli art. 8 della legge 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13-3. 1927, n. 313; 42r C.P. Esercito, dichiara il non luogo a procedere per insufficienza di prove in ordine al delitto di cui all'art. 2 della legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione all 'art. 120 C.P. ascr.itto all'Argentieri, ordinando il ritorno degli atti processuali all 'Ill.mo Signor Procuratore del Re del T ribunale di Brindisi per quant'altro di giustizia. Roma, 17.3.1931 - Anno IX.
PRl~iA PARTE :
SENTENZE EMESSE D/\l.LA CO~iMI SS!O NE ISTRUTTORI.\
543
SENTENZA N. 38
Reg. Gen. n. 54/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V .S.N. ; ha pronunciato la seguente
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Il Pretore di :tviesagne r itiene Argentieri Emanuele colpevole del reato di cui all'art. 190 C.P. 1889 e, con sentenza pronunziata il 30-3.1931 , lo condanna alla pena di 2 mesi e 15 giorni di reclusione.
SENTENZ A
nel procedimento penale contro : Agostini Arturo, nato il 14. n. T.894 a Napoli, venditore ambulante, detenuto dal 14.12.1930.
IMPUTATO
Di offese al Capo del Governo e di apologia di reato (art. 9 cpv. legge 24-12.1925, n. 2263, e 3 della legge 25.11.1926, n. 2008). In Angri il 14.12.1930.
IN CAMERA D I CONSIGLIO
Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con )e quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, osserva
IN FATTO ED IN DIRlTTO
Il 14 dicembre u.s., in Angri, il prevenuto pronunciò alcune frasi offensive per il Capo del Governo, accompagnate da altre ne!le quali si può ravvisare il delitto di apologia di reato; 1na poiché le frasi tutte, a prescindere dal contenuto di esse, furono pronunciate in caserma, in presenza dei RR.CC., al cui invito di recarsi in caserma l'imputato s'era prima rifiutato,
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TRIBUNALE SPECIALE
PER
LA
DIFESA
DELLO STJ\TO
cd avendole i' Agostini pronunciate in stato di ubriachezza, come si desume dallo stesso verbale di denunzia, la Commissione, nelle frasi che potrebbero costituire il reato rubricato d i competenza di questo Tribunale, non ravvisa l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, necessario, appunto, affinché l'apologia sia di competenza di questo Tribunale Speciale ai sensi dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927, n. 313. Pertanto ritiene che gli atti debbono essere restituiti al magistrato ordinario per l'ulteriore corso di giustizia, essendo anche il delitto d'offesa al Capo del Governo di originaria competenza della stessa Autorità.
PR[~(A PARTE: SE1'Tli'.'<ZE EML\SSE DAL LA COMMI SS I01'E ISTRUTTORI A
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SENTENZA N. 45
Reg. Gen. n. 70/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciaìe per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M. V .S.N. ; ha pronunciato la seguente
P. Q. ~f.
SENTENZA
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, rimette il procedimento a carico di Agostini Arturo al Procuratore del Re di Salerno. Roma, 20.3.1931 - Anno IX.
nel procedimento penale contro : Crea Eugenio, nato il 24.1r. 19or a Bivongi (Reggio Calabria), falegname, detenuto dal 9-3.1931.
1:.1:l'UTATO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Il Giudice Istruttore del Tribunale di Salerno dichiarò, con sentenza del 2.3. 1932, di non doversi procedere per prescrizione, in ordine ad altri reati di natura contravvenzionale addebitati all 'Agostini, rimettendo gli atti alla Procura Generale del T.S.D.S. per l'ulteriore corso di giustizia in ordine al reato di offese al Capo del Governo.
La Commissione Istruttoria, con sentenza n. 47 del 15.3.1932, dichiarò di non doversi procedere nei confronti di Agostini Arturo, in ordine al reato di offese al Capo del Governo, per insufficienza di prove, ordinando la sua immediata scarcerazione.
Del reato previsto dall'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, _in relazione agli art. 252 - 120 P·P· C.P. 1889, per aver attentato alla sicurezza dello Stato col rompere quattro pilastri, danneggiati trenta, di sostegno ali~ ringhiera fiancheggiante la strada Regina Margherita, lasciando su ?no eh essi un pezzo di carta con 1a scritta « La disoccupazione, W la rivoluz10ne l>, causandÒ un danno di lire 900 all'amministrazione comunale d i Crotone. In Crotone, via Regina Margherita, nella notte d al 7 all'8.3.r93r.
IN CAlvCERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni del P.M. presso il T ribunale, con le quali si richiede la Commissione perché vogl1a rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni pena~i com_uni. . . Ritenuto che nei fatti attribuiti al Crea non si ravvisano gh estremi dei delitti di devastazione e di insurrezione contro i Poteri dello Stato a senso degli art. 252 e 120 C.P. in relazione all'art. 2 de'.la legge 25.11.1926, n. 2008; né quelli di cui all'art. r del R.D. r2.r2.1926, n. 2062. Ritenuto che la natura del fatto ed il danneggiamento dei pilastri che reggono la ringhiera della strada Regina Margherita rivestono i caratteri del reato di danneggiamento a senso dell'art. 424 n. 4 C.P. che è competenza del magistrato ordinario. 35. - U.S.
TR!Bt; NAI.E SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Che il fatto relativo al pezzo di carta con la scritta <e La disoccupazione, W la rivoluzione » riveste i caratteri del reato di manifestazione sediziosa a senso dell'art. 3 del T.U. della legge 30.6.1889, n. 6144, in relazione all'art. 226 della vigente legge di P.S. che è di competenza anche del magistrato ordinario. Che perciò si ritiene necessario per ragioni di competenza rimettere gli atti al detto magistrato ordinario dichiarando l'incompetenza di questo Tribunale Speciale a giudicare dalla presente causa.
PRL\,l.-\ !>ARTE: SENTENZE EMESSE DAL LA cmtMlSS!ONE !STRu TTOR!A
547
SENTENZA N. 48
Reg. Gen. n. 38/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la di fesa dello Stato composta da :
Presidenie : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffini M ario, Consoli della M.V.S.N.;
P. Q. M.
Visto l'art. 2 del R.D. 13.3.1927 n . 313, su conforme parere del P.M., dichiara la incompetenza di questo Tribunale Speciale e rimette gli atti a carico di Crea Eugenio al Procuratore del Re di Catanz aro.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro:
Roma, 26.3.1931 - Anno IX.
Cacciari Pasquale, nato il 12+1903 a Tunisi, operaio portuale, detenuto dal 3.r.1931;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
20.12.1930;
Cavallini Sirio, nato il 3.u.1909 a Livorno, carrettiere, detenuto dal Nardi Maruzzo, nato il 15-3.1907 a Livorno, facchino, detenuto dal
Il Pretore di Crotone dichiara, con sentenza del 30.5.1932, cli non doversi procedere nei confronti cli Crea Eugenio, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.
22.12.1930; Nicolai Gino, nato il 12.2.1887 a Livorno, muratore, detenuto dal
14.12.r930; Perossini Mario, nato 1'11.9.1907 a Livorno, operaio portuale, detenuto dal 20.12.1930.
IMPU TAT I
Tutti : dei delitti prev1st1 e puniti dall'art. 4 della legge 25. rr.1926, n. 2008, per avere, in Livorno nel 1930 - 1931 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità, per avere inoltre ricostituito il detto partito e per avere fatto propaganda per lo stesso.
I N CA.MERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede alla Commissione il proscioglimento di tutti i rubricati per insufficienza di prove in ordine ai delitti loro addebitati,
T!U BU1'ALE SPEClALE
PER LA DIFES1\
PRIMA PARTE: SENTEKZE EMESSE DALLA COM~lISSION E JSTRUTTORl :\
DELLO STA.1'0
IN FATT O ED TN DIRJTTO
. N el dicembre u.s. l'Autorità di P.S. di Livorno rapportava a questo Tribunale che era stato scoperto una illegale organizzazione in quella città. I~en~nciava 19 _i~dividui quali appartenenti ad uno dei due settori, quello d1 piazza Mazzm1, in cui era stata divisa la città agli effetti del movimento cornunist~. N on denunciava, invece, perché allora non identificati, g li appartenenti all'altro settore, quello di Barriera Garibaldi. La stessa Autorità il r" febbraio e.a. denunciava a questo Tribunale i prevenuti avendoli, per notevoli indizi, ritenuti appunto quali appartenenti al nucleo comunista di Barriera Gariba?di. J:?a. indis~rezionj, infatti, di alcuni degli arrestati del settore di piazza Mazzm, - tali ~ald1 e Scotto - , si era saputo che il Cacciari era stato prescelto come colui che avrebbe dovuto fornire, ai capi del clandestino movimento, i dati sulla situazione del porto e della Compagnia Carboni. Il Perossini Mario, invece, da accenni forniti da due scaricatori del porto - certi Benvenuti e Biliotti - fu ritenuto come colui che nella notte sul 20 dicembre u.s. introdusse due manifestini sovversivi nella buca delle lettere dell'Ufficio di collocamen to della Mutua Carboni. Cavallini Sirio, davanti all'Autorità cli P.S., aveva ammesso di avere accettato di far parte del Partito Comunista e di avere invitato a farne parte certi Gassoni e Cavallini Otello. Furono denunciati anche N icolai Gino e Nardi Maruzzo su indicazione del Cavallini Sirio il quale aveva riferito all'Autorità denunciando che eali Cavallini era stato attratto al movimento comunista dal N ardi, al qu:le aveva presentato i due predetti Gassoni e Cavallini Otello; e che il N icolai, assieme al Perossini, mentre trovavansi nella stessa cella col Cavallini, avevano parlato del partito clandestino e detto di avere avuto contatto col corriere del par tito stesso che forniva loro dei denari per la propaganda . . Nell'istruttoria che ne è seguita, i prevenuti hanno respinto ogni addebito loro mosso ed il Cavallini Siria ha ritrattato anche quanto aveva affermato sui coimputati, dando sulle sue prime affermazioni, in contrasto con (}uelle istruttorie, spiegazioni verosimili. Il Baldi e lo Scotto predetti, interrogati, hanno negato qualsiasi contatto a scopo politico col Cacci ari; e qualche altro indizio che su costui venne prospettato, .ha perduto in istruttoria ogni consistenza di serietà, per essere vago ed eqmvoco. Data l'oscurità della notte e la lontananza non è da escludersi che il Benvenuti e il Bili.etti abbiano potuto equivocare sulla persona di colui che imbucò i manifestini sopra ricordati. Peraltro il loro riconoscimento non è stato p reciso ed assolu to. Circa alcuni manifestini sovversivi che nell'agosto u.s. il N icolai avrebbe diffuso, specie presso la fiaschetteria « Il Falco}) di Livorno, non sono
549
emersi elementi cl.i prova sicuri: lo stesso esercente della fiaschetteria non ha riconosciuto nel Nicolai colui che nell'epoca diffuse nel suo esercizio i manifestini . Il Nicolai ammette di averli trovati più volte, ma di averli distrutti non appena visto di che trattavano. Né per quanto si attiene la propaganda che, come si è detto, avrebbe svolto il Cavallini Sirio si può prestare sicura fede al teste Gassoni, perché seri motivi di attrito di indole privata esistono fra i due e fra le rispettive famiglie, come affiora dagli atti. Concludendo, gli indizi contro tutti i prevenuti sono deboli, sporadici e non certo tali - per qualità e quantità - da giustificare un loro rinvio a giudizio. ~ero che, e per precedenti e per attuali atteggiamenti (si pensi che Perossm1 e Nardi hanno dichiarato, in istruttoria - sia pure per dimostrare di non essere comunisti - , di avere idee anarchiche), trattasi di individui politicamente pericolosi, ma se ciò può costituire motivo di severi provvedimenti di polizia di altrui competenze, non può certo autorizzare a procedere penalmente.
E'.
l', Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13-3.r927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Cacciari Pasquale, Cavallini Sirio, Nardi Maruzzo, Nicolai Gino e Perossini Mario, in ordine ai delitti loro ascritti in epigrafe, perché non risultano indizi sufficienti di reità, ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 28.3.1931 - Anno lX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
55°
l 'RIBGNALE SPECIALE PER LA
DI Fi,SA DELLO ST,HO
Reg. Gen. n. 51/1931
SENTENZA N. 52
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni;
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe. Consoli della M. V.S. N .; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento pena 1e contro: Moschini Pietro, nato il 12-3.1884 a Sissa (Parma), contadino ; Zerbini Paride, nato il 19.12.1887 a Colorno (Parma), falegname. Detenuti dal 7.r.r93r. IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, rispettivamente in Torrile (Parma) e Colorno (Parma), in epoca anteriore e sino al gennaio 1931, ricostituito una sezione del Partito Comunista, per avervi appartenuto e per aver fatto propaganda dei programmi e metodi d 'azione del detto partito.
IN CAlv!ERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva
PRIMA PARTE: SENTENtE EMESSE DALLA CO~{MJSS!ONE ISTRUTT()Rl A
- - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -l'invito del Moschini, nel dicembre u.s. in Torrile, nella casa di tal Mainardi Antonio, commentando della situazione, avrebbe detto: « Ci siamo in una squadra a San Paolo bene organizzata che faranno cadere Mussolini perché è un uomo da cambiare». Procedutosi ad istruttoria è risultato che effettivamente il Moschini avvicinò alcuni individui, precisamente Zerbini Paride, Greci Paride, Borsellini Ezio e Passera Giuseppe, rivolgendo gli inviti di cui sopra, ma gli inviti furono respinti anche perché provenienti da persona notoriamente di immorali facoltà mentali e segnalata per le sue stranezze, circostanza questa affermata ed illustrata in sede istruttoria dalla stessa Autorità denunciante, la quale ha fornito all'Istruttore i documenti dai quali risulta che i genitori del Moschini morirono in manicomio ed J1a affermato che il Moschini è un tubercolotico di guerra. Quanto a Zerbini è risultato che, in casa Mainardi, esasperato per sequestro del fisco per mancato pagamento di tasse, disse che sarebbe cambiato anche Mussolini, ma non parlò di squadre od altro. Ora la Commissione ritiene che la poca fede affiorante dalle parole del cattivo italiano di Zerbini non può costituire violazione di alcuna norma penale, ma, se mai, può essere oggetto di provvedimenti di polizia. Che per la qualità, come sopra emersa, del Moschini, i fatti da costui commessi difettano di idoneità, di efficacia e di serietà, non risultando di essere stati animati da un efficiente elemento intenzionale. Perciò se può il Moschini essere ritenuto meritevole cli provvedimenti sanitari, non si può in coscienza rinviarlo a giudizio perché non sono sufficienti gl.i indizi emergenti de'.la sua reità in ordine al dolo.
P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313, in difformità del parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedere nei confronti di Moschini Pietro per insufficienza di indizi di reità e nei confronti di Zerbini Paride perché il fatto non costituisce reato, in ordine alle imputazioni come in epigrafe loro addebitate, ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.
I N FATTO ED IN DIRITTO
Roma, 1"+1931 - Anno IX. Il Comandante della Tenenza RR .CC. di Parma lI denunciava, il r9.2.I931, a questo Tribunale il Moschini perché nel 1930 aveva invitato alcuni individui, fra cui il rubricato Zerbini, ad iscriversi al Partito Comunista e a partecipare a riunioni che, a dire del Moschini, avrebbero dovu to tenersi in località del Parmense, mostrando a taluni la propria tessera; e lo Zerbini perché, pur avendo rifiutato, come gli altri invitati, di aderire al-
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
552
T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 79 / 1931
SENTENZA N. 58
PRIMA I>,\ll'rE : SENTENZE EMESSE DALl.,\ COMMISSIONE ISTRUTTORIA
553
Che pertanto la denuncia relativa deve essere rimessa al competente magistrato ordinario per l'eventuale esercizio dell'azione penale cli sua facoltà.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: P. Q. ~1.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N.;
Visti gli art. 3 legge 25.1 r.1926, n . 2008; 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, rimette il procedimento al Procuratore del Re di Salerno. Roma, 15.4.r93r - Anno IX.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. nel procedimento penale contro : Rossini Angelo, nato i1 13.ro.1905 a Rivolta d'Acida (Cremona), pregiudicato per reati contro la proprietà, detenuto dal 24.2.1931.
IMPUTATO
Del reato previsto dall'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, perché il 24.2. 1931, in Vicomoscano (Cremona), in presenza di alcune persone del lu~go, p1:onunciava in dialetto genovese le seguenti frasi: << C'è tanta miseria e disoccupazione, non si sa più come fare ad andare avanti. Ci sono però d_elle persone che stanno bene, intanto Mussolini quando ha sposato la figlia le ha dato 8 milioni, dove li ha presi? Ci hanno attentato, ma è fallito, non è andato bene, se ci avevano quello che ho in tasca io non sarebbe fa llito ». IN CAMERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni del P .M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il gi udizio ai sensi delle disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'oidine pubblico e per la pubblica tranquillità. Ritenuto che, in effetti, nel fatto denunciato, per le circostanze in cui avvenne, non si ravvisa l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità, necessario affinché l'apologia di reato ai sensi del1' art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, sia di competenza di questo Tribunale, come vuole la disposizione di cui all'art. 6 del R.D . 13.3.1927, n. 313.
Il Giudice Istruttore del Tribunale cli Salerno dichiara, con sentenza del 2.3.1932, di non doversi procedere, per prescrizione, in ordine a reati contravvenzionali addebitati al Rossini, rimettendo nuovamente gli atti al T .S.D .S. per l'ulteriore corso d i giustizia in ordine al reato di offese al Capo ciel Governo.
La Commissione Istruttoria, con sentenza n . 47 del r5 .3.1932, rilevando che i.I Rossini è un individuo psichicamente minorato e che, pertanto, sorgono fondati sospetti sulla esistenza del dolo, dichiara di non doversi in procedere per insufficienza di -prove nei confronti di Rossini A no-elo b ordine al reato di offese al Capo del Governo.
554
TRIBUNALE SPECIALE
PER
LA Dll:'ESA
DELLO STATO
Reg. Gen. n. 31/1931
Pl\I~(A !'/I RTE: SE'.':TExZr:: EMESSE DAL LA C0~(MISSl0l\E !STR UTTORL\
SENTENZA N. 61
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudià: De Rosis Giuseppe, Griffini Mario, Consoli della
:M. V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A nel procedimento penale contro: Valenza Giovanni, nato il 2.7.1901 a Pegognaga (Mantova), cacciatore; Guerra Giuseppe, nato il 15.1.1892 a Bagnolo San Vito (Mantova) . giornalista. Detenuti dal 7.1 r. 1930. I~IPUTATI
Di correità nel delitto di cui all'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008. per ricostituzione, appartenenza e propaganda per il Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Reato commesso in quel di Mantova nel secondo semestre del 1930.
JN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
Nell'estate e nell'autunno del 1930 manifestini e altri stampati di propaganda sovversiva erano stati sparsi in più riprese in vari paesi del Mantovano. Nella notte sul 7.u.r930 furono rinvenuti sotto i portici del Consorzio Agrario di Pegognaga 4 fogli del giornaletto clandestino comunista « l' Unità >) e diversi ;nanifestini di propaganda sul « Soccorso Rosso >) .
555
Quegli organi di polizia fermarono alcune persone sospette, fra le quali il rubricato Valenza, immune da precedenti politici ma disoccupato e preoiudicato in furti. i:, Poiché su uno dei fogli de <<l' Unità)> c'erano scritte a lapis copiativo le parole « Viva Pegoonaoa comunista», e nella calligrafia di dette parole s( credette ravvisare q~1elht del Valenza, tanto più che, dopo dinieghi, il Valenza confessò non solo di averle scritte ma di essere stato l'esecutore delle lamentate diffusioni cli stampe comuniste. Il mandante era stato il rubricato Guerra Giuseppe che, peraltro, a quella Regia Questura risultava sospetto comunista e sicuramente antifascista. Arrestato il 7 novembre, il Guerra respinse con risolutezza ogni addebito anche in confronti col Valenza, fornendo controllati alibi e verosimili spiegazioni dei suoi movimenti su ciò che gli veniva contestato. Tuttavia fu, assieme al Valenza, denunziato a questo Tribunale il
30.r.1931.
. . .
In istruttoria il Valenza ha sin dal primo momento, e poi rnsistentemente, ritrattato quanto aveva deposto sia sul conto suo sia su quello del Guerra. Né a suo carico sono emerse prove di una qualsiasi consistenza. al di fuori delle conclusioni di una perizia calligrafica in ordine alle no~e parole scritte in lapis (su « l'Unit?1 l> attribuite al Valenza). Conclusioni positive sebbene risultanti da un esame dallo stesso perito dichiarato non completo, né perfetto, se pure ritenuto esauriente. Il Guerra ha potuto dimostrare non solo di non aver commesso quanto in primo tempo gli venne attribuito dal Valenza, ma che notoriamente collat5orava in periodici fascisti e, nella sua qualità di giornalista, svolgeva attività in senso amichevole verso il regime. L'aver riportato all'età di 13 anni, 3 giorni di reclusione per furto, l'avere appartenuto in epoca ormai remota al Partito Popolare, sempre che le altre affermazioni generiche della Regia Questura di Mantova nei riguardi ciel Guerra risultino tradotte in dati positivi e concreti, non possono costituire materia d'incriminabilità quando non è risultato vero il fatto specifico attribuitogli. Il Guerra, pertanto, va prosciolto per non aver commesso il fatto. Il Valenza si è dichiarato innocente non solo davanti all'Istruttore nia anche in privati colloqui avuti, casualmente, con i suoi condetenuti. Dal teste D'Orazio egli venne indicato quale squilibrato, ozioso e vagabondo. Risulta ladro di biciclette e sembra che per la sua condotta morale le Autorità avevano manifestato delle perpless it2.. In ordine al fatto in contes tazione, non si può affermare con certezza che risultino dalla compiuta istruttoria valide prove di responsabilità nei suoi con fronti. E poi:hé nesst:na aìtra pro:a specifica risul ta, nei riguard~ ~lel Valenza: escluso, s'mtende, 11 parere peritale al quale, pero, la Comm1ss1one - per 1
TR!Bti KAl,E
SPECIA LE
l>J;:R
LA
DIF ESA !)}( LU)
ST,\TO
motivi sopra specificati - non ritiene di poter attribuire valore assoluto e riso.lutivo, il Valenz a va prosciolto per insufficienza di indizi.
P. Q. M.
In parziale difformità del parere del P .M., dichiara che non vi è luogo a procedimento penale nei riguardi di Valenza Giovanni per insufficienza di indizi e nei riguardi di Guerra Giuseppe per non aver commesso il fatto, in ordine all'imputazione loro ascritta, ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 29+1931 - Anno IX.
l'RDI A P,\RTE : SE);Tf:i'.\ZE DtESSE DALLA COM~!ISS !O:-IE !STRu TTORl tl
Reg. Gen. n. 69/1931
5 57
SENTENZA N. 71
La Commissione Istru ttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente : M uscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; · Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.?--J.; ha pronunciato la seguente S ENTENZA
nel procedimento penale contro : Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Barsotti Ionio, nato il 27.10.1912 a Roccella Ionica (Reggio Calabria), commesso libraio; Corsi Quinto, nato il 13.9.1913 a Pisa, barbiere; Arpagaus Astorre, nato il r6.5.19n a Pisa, pasticcere; Sbrana Inaco, nato il 4.2.r9r2 a Pisa, barbiere.
Dei delitti di cui al r" e 2 " cpv. dell'art. 4 del la legge 25.r r.1926, n. 2008, per avere, in Pisa negli anni 1930 e 193 r, appartenuto al Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, e fatto propaganda a mezzo di affissioni nelle pubbliche vie, di manifestini manoscritti, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista stesso. IN CA\fE R!\ .DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P .M. chiede alla Commissione il proscioglimento di tutti gli imputati per insufficienza cli prove di reità, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
Dal dicembre u.s . al febbraio di quest'anno le Autorità di P.S. di Pisa avevano rilevato che in quella città e sobborghi più volte erano stati affissi manifestini con brevi iscrizioni sovversive ed antifasciste.
55.8
T RlllU "AtE SPECIALE Pi~R LI DI F ESA DELLO STATO
PRI MA PARTE : SE:-JTENZl, EM ESSE DAL LA C()M)..!JSSIO)JE ISTRUTTORI A
Gli autori di tali manifestazioni furono scoperti verso la fine di febbraio e con verbale del 18 marzo u.s. vennero arrestati e denunziati a questo Tribunale Speciale. I prevenuti, tutti giovani dai r7 ai 20 anni, hanno, anche in istruttoria, confess~no di avere scritto ed affisso i manifestini incriminati; si sono dichiarati pentiti del male che haru10 fatto, ma hanno dichiarato concordemente dì non essere affiliati o aderenti a nessun partito sovversivo e di essere la loro isolata manifestazione, spacconata da ragazzi, fatta in un momento di incomprensione per amore di rischio e spirito d'avventura sorti ed alimentati dalla lettura di romanzi del genere. L'idea sorse al Barsotti e fu condivisa dal Corsi, in casa di questi, in vicinanza delle feste natalizie, dopo libagioni, forse eccessive, in occasione della dichiarazione fatta dal Corsi di volersi fidanzare colla giovane sorella del Barsotti, e fu attuata dai due nella stessa sera. Gli altri si associarono in seguito, nelle successive affissioni, essendosi incontrati casualmente coi due predetti. Sempre dopo comuni libagioni. E' vero che il Barsotti si trovava in particolari condizioni d'animo per l'ambiente sovversivo in cui, ancora giovane, era vissuto, per avere il padre al confino cli polizia e aver avuto la madre già condannata da questo Tribunale Speciale (r), data la loro pervicace ostinazione antinazionale e sovversiva, ma non è risultato che nell'occasione egli abbia subito influenza diretta dai suoi familiari e che la sua azione sia stata coordinata o subordinata a direttive di organizzazioni sovversive. Pertanto l'iniziativa del Barsotti non ad altro si può attribuire che ad inconsulta esplosione di giovanile irrequietezza per la sorte dei suoi genitori. Né si pt1ò affermare che il Corsi abbia aderito per precisa volontà sovversiva - egli che fìno alla vigilia era stato avanguardista fascista - anziché per ingraziarsi il fratello di colei che amava. Né si può dire che gli altri due, anche essi giovani di buoni precedenti, abbiano concorso nelle peculiari contingenze sopra accennate, colla volontà di fare propaganda comunista, anziché per il preciso scopo, data la loro convinzione di presumibile alterazione a1colica, di dare carattere di avventura rischiosa all'impresa. Né si può dare decisiva importanza ad un ordine del giorno compilato dal BarsottÌ e trovato in casa del Corsi, che imponeva solidarietà con minaccia di sanzione agli aderenti, sia per la forma generica del suo contenuto sia perché, stigmatizzato dal Corsi, non risulta neanche visto dagli altri. In conclusione la Commissione rileva che l'unico su cui potrebbe fermare la sua attenzione sarebbe il Barsotti, ma questi, oltre a quanto in sua attenuazione si è detto, appare giovane che, sebbene contagiato dal perver-
timento delle idee dell'ambiente familiare, con una adeguata rieducazione mentale, potrà essere ricondotto sulla retta via del dovere italiano. Dagli atti non emergono elementi tali da far ritenere i prevenuti individui politicamente pericolosi. Per quanto sopra emerso, la Commissione ritiene provvedimento opportuno di giustizia dover prosciogliere i rubricati da quanto in epigrafe è loro addebitato. Ciò, del resto, non preclude la via a eventuali misure di polizia di altrui competenza.
(1) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag . 469.
559
P. Q. M.
Visti gli art. 42r C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.r927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Barsotti Ionio, Corsi Quinto, Arpagaus Astorre e Sbrana Inaco, in ordine all'imputazione in epigrafe, per insufficienza di prove di reità ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra caus-a. Roma, 23.5.1931 - Anno IX.
Seguono le fìrme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA PARTE: SEN1'E1'ZE DIESSE DALLA COM;\,!lSSlO:-SE ISI'RCl'TORIA
TRlllUKALE SJ>EC IALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO
La sentenza n. 79 emessa il 16.6.1 931 si riferisce agli attentati clze vennero commessi, mediante pacchi esplosivi, dal 1922 al 1930 a Verona, Venezia, Milano, Bologna, Torino e in altre località italiane. Dopo lunga e laboriosa istruttoria la competente Autorità giudi.ziaria ordinaria, ritenendo che nei vari attenta-ti si dovesse ipotizzare il reato di strage commesso per attentare alla sicurezza dello Stato, trasmise gli atti alla Procura Generale del T.S.D .S .. Di tali attentati vennero imputati, quali maggiori responsabili:
SENTENZA N. 80
Reg. Gen. n. 107 /1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;
Francese/uni Giovanni, nato il 7 .2.1897 a Milano, operaio, detenuto dal 20.3.r930;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Quesada Carlo, nato il 7.6.1876 a Oristano, negoziante, detenuto dal
26.5.1930; nel procedimento penale contro: Barzaghi Scolastica Maria ( moglie del Quesada), nata il 22 .2. r 886, casalinga, detenuta dal 26.5.1930;
Fasani Enea, nato l' 1r.5.r894 a Milano, molatore di cristalli, detenuto dal 30-4-r93r.
Bosatta Evandro, nato il 17.5.1905 a Milano, operaio, detenuto dal 26.5.1930. La Commissione Istruttoria ritenne, con la sopracitata sentenza, che nessun fine politico si poteva desumere « dalle qualità personali dei destinatari dei pacchi, perché nessuno di essi era rivestùo di funzioni pubbliche tctli da far ritenere che con la loro soppressione si venisse a compiere un attentato alla sicurezza dello Stato >>. I destinatari dei pacchi erano dei privati cittadini di Ditte commerciali « presi di mira da feroci delinquenti o per t endetta o per odio personale o per brutale malvagità )>. 1
Inoltre i precedenti politici dà sopraspecificati imputati ( altri sono rimasti ignoti) non sono tali da far ritenere che essi abbiano agito per un fine politico; infatti non sono né anarchici, né comunisti, né comunque contrari al Regime fascista.
IMPUTATO
1) del delitto previsto e punito dall'art. 3 P·P· legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nel febbraio 1927, concertato con altri di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile e a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato; 2) dei delitti di cui all'art. 4 della legge già citata, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, svolto oper~ di ricostituzione del Partito Comunista, sotto il nome della Confederaz10ne Generale del Lavoro, partecipando alla ricostituita organizzazione .e svolgendo propaganda di metodi di azione e del programma del Partito Comunista.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Per le suddette fondamentali considerazioni la Commissione istruttoria restituì gli atti alla Procura del Tribunale di Torino .
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.~~. che si dich~ari .non luogo a procedere nei riguardi di Fasani Enea in ordme al reato d1 cm all'art. 3 p.p. della legge 25.11.1926, n. 2008 per non aver commesso il fatto , ed in ordine ai reati di cui all'articolo della stessa legge per insufficienza di prove, e si trasmettono gli atti ali' Autorità giudiziaria ordinaria per competenza in ordine al reato di emigrazione clandestina. 36. · U.S.
TRlBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN I'ATTO ED IN DIRITTO
risulta dagli atti quanto segue.
Il r .5.r93r si costituiva alle Autorità di P.S. di Bardonecchia Fasani Enea, proveniente daL1 Francia, munito di foglio di via del Consolato di Modane. Nella perquisizione fu trovato in possesso di una tessera da cui risulta iscritto al Partito Comunista di Parigi negli anni 1929 - r930 - r93r, di un'altra tessera del e< Soccorso Rosso )> internazionale per gli anni 1929 r930 - 1931, di una terza tessera rilasciatagli dalla Confederazione Unitari di Parigi nell'anno l93I ed, inoltre, di una copia del giornale << Humanité » datato 29-4-1931. Egli era ricercato dalla P.S. perché colpito da mandato di cattura per delitti contro i Poteri dello Stato e per delitti comuni. Quanto ai delitti contro i Poteri dello Stato, risulta documentato dalla Regia Questura di Milano con rapporto in data r9-3 .r92r per il reato di cospirazione, a senso dell'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, e per i reati di ricostituzione, d i appartenenza e di propaganda comunista, a senso dell'art. 4 della suddetta legge , per avere, in Milano il 20.2.1927 in una riunione tenuta nella sua officina al viale Blignì n. 25, tentato in correi tà con altri di ricostituire la disciolta Confederazione Generale del Lavoro. Mentre cinque dei denunciati per tali fatti venivano tratti in arresto , il Fasani ed altri due si erano dati alla latitanza. Dopo espletata l'istruttoria tutti gli imputati venivano rinviati a giudizio, con atto di accusa del. P.M. di questo Tribunale in data 13.7.1928, per rispondere dei reati di cui all'art. 4 della legge 25. 1 r. 1926, n. 2008. All'udienza del ro.9.1928, fissata per 1a trattazione della causa, si procedeva allo stralcio degli atti al riguardo di Fasani Enea e degli altri due latitanti. ed il dibattimento veniva proseguito soltanto nei riguardi dea-li . b imputati presenti, i quali venivano prosciolti, in parte, per non aver commesso il fatto ed, in parte, per non provata reità (v. ,e Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r928 », pag. 516). Quando il Fasani Enea si è costituito in data 1 ° maggio, venne sottoposto dalla P.S. ad interrogatorio e dichiarò di essere espatriato clandestinamente in Francia nel mese di aprile 1927, per sottrarsi all'arresto in seguito alla riunione tenuta da alcuni operai il 20.2.1927 nella sua officina, per la ricostituzione della Confederazione Generale del Lavoro. E quando venne interrogato dal Giudice Istruttore confermò le circostanze sopradette; aggiungendo a sua discolpa che egli, prima di espatriare. non faceva parte del Partito Comunista in Italia, ma era semplicemente simpatizzante, che non ha cospirato mai con nessuno contro i PÒteri dello Stato, né ha svolto alcuna attività particolare. 0
PR !:,IA l':\RTE :
SE KTE:-.1ZE E MESSE DALLA CQ;li;l!l SSIO NE 1STR{;TT(,RIA
E' vero che il 20.2. 1927 alcuni operai si sono riuniti nel locale della sua officina in via Blignì 25, per discutere della ricostituzione delìa Confederazione Generale del Lavoro, ma egli non prese parte alla riunione e rimase fuori dal locale per prevenire sorprese da parte della polizia; che non sa che cosa si sia fatto in detta riun ione perché non fu presente e che in seguito non si presentò più nessuno nella sua officina per chiedere di lui, né per chiedergli il locale. Ha dichiarato, infine, che dopo diversi giorni, avendo saputo che il proprio padre ed i suoi soci dell'offici na erano stati arrestati, egli s'è dato alla latitanza ed è emigrato clandestinamente all'estero, stabilendo la propria residenza a Parigi. Queste dichiarazioni del Fasani se non trovavano confenna negli atti processuali, non sono però smentite dalle risu ltanze delì'istruttoria. Non si ha la prova che il Fasani Enea prima del suo espatrio clandestino appartenesse al Partito Comunista e che avesse svolto propaganda per detto partito. Della sua iscrizione al Partito Comunista in Francia non gli si può fare carico, perché tale fatto è avvenuto fuori dal territorio dello Stato italiano e non costituisce reato. Quanto alla riunione avvenuta il 20.2.1927, nella sua officina, è risultato soltanto che egli ha dato i] locale perché si tenesse la riunione. Questo fatto potrebbe far ritenere il Fasani responsabile di concorso, a senso dell'art. 5 della legge 25.11.1926, n. 2008, se fosse rimasto accertato che in quella riunione si fosse effettivamen te ricostituita, o per lo meno si fosse tentato di ricostituire, la disciolta Confederazione Generale del Lavoro. Ma, a parte quanto è detto nella sentenza del T ri bunale Speciale in data ro.9.1928, con la quale sono stati prosciolti i correi del Fasani, si osserva, non è rimasto accertato ciò che in quella riunione è accadu to. Si sa soltanto che la riunione aveva lo scopo di trattare della ricostituzione della Confederazione Generale del Lavoro, ma cosa si sia fatto o detto nessuno lo ba mai saputo dire. Ora è da notare che una semplice discussione sulla ricostituzione della Confederazione Generale del Lavoro non può integrare neppure il tentativo di ricostituzione, a senso dell'art. 6r C.P. , perché per la sussistenza di questa figura giuridica di reato è necessario il pri ncipio di atti esecutivi idonei alla consumazione del reato. E nel caso in esame non risulta se e quali atti esecut1v1 siano stati iniziati per ricostituire la Confederazione Generale de] Lavoro. Pertanto il Fasani deve andare assolto dai reati di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926, n . 2008, per insufficienza di prove.
TRIBUNALE SPEC[i\LE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO
E quanto al reato di cospirazione di cui ali' art. 3 della detta legge manca ogni elemento, anche di dubbio, per cui egli deve essere assolto per non aver commesso il fatto. Resta invece a suo carico il so'. o reato di espatrio clandestino la cui cognizione appartiene alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria alla quale gli atti devono essere trasmessi per ulteriore corso di giustizia.
PRIMA P,\RTE: SEKTENZE EMESSE D1\ LL,\ C0MM !SS10KE ISTRUTTORI,\
SENTENZA N. 90
Reg. Gen. n. 145/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;
]>.
Q. ~:(.
Visto l'art. 2 del R.D. 13.3.r92ì, n. 313, dichiara non luogo a procedere nei riguardi di Fasani Enea in ordine al reato di cospirazione di cu i all'art. 3 de'. la legge 25.11.1926, n. 2008, per non aver commesso il fatto, ed in ordine ai reati di ricostituzione di organizzazione disciolta, di appartenenza e di propaganda comunista, di cui all'art. 4 della stessa legge, per insufficienza di prove. Ordina che gli atti processuali siano trasmessi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Milano per l'ulteriore corso di giustizia in ordì ne al reato di espatrio clandestino previsto e punito dall'art. 160 legge di P.S. 6. u. 1926, n . 1848, e che il Fasaoi sia messo a disposizione del magistrato.
Giudici: Pessani Claudio: De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SEN T E NZ A
nel procedimento penale contro: Ferrari Vittorio detto Urghe, nato il 14-3-1866 a Lonigo (Vicenza), bracciante, libero.
1.MPUT:\ T O
Roma , 20.6.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .
1) del deli tto preveduto dall 'art. 3 cpv . della legge 25.1 1. 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, in relazione all'art. 4 stessa legge , e r.35 - 120 C.P., per avere, in Lonigo il 26.1 2.1930, pubblicamente istigato cd eccitato a commettere un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti de'. Regno contro i Poteri dello Stato (insurrezione) e comunque fatto l'apologia di tale delitto, pronunciando in una pubblica osteria questo discorso: « Quando si cantava bandiera rossa si stava meglio, ora che siamo sforzatamente neri si muore di farne, perché se non si avesse la cucina economica ci mangiamo l'uno con l'altro, è questo il modo che ci tratta Mussolini , ma verrà il ,momento che innalzeremo la nostra bandiera rossa e che andrà finita la loro infamia )) ;
2) del delitto preveduto dall'art. r26 C.P., per avere, in Lonigo il 24.12.1930, pubblicamente vilipeso la istituzione costituzionale dello Stato con lo stesso discorso e particolarmente con la prima parte di esso: << Quando si cantava bandiera rossa si stava meglio, ora che siamo sforzatamente neri si muore di fame, perché se non si avesse la cucina economica ci mangiamo l'uno con l'altro >) ; 3) del delitto preveduto dall'art. 9 cpv. della legge 26. ro. 1~:125, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Pr imo Ministro e Segretario di Stato, per avere, in Lonigo i! 26.12. 1930, offeso il Capo del
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TRlllt.:KALE SPEC IALE
PF.R
!..'\
D!FESA
DELLO STATO
Governo con lo stesso discorso e particolarmente con le parole: « E' questo il modo che ci tratta Mussolini >J .
IN CAlvIERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusion i del P.M., con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare che non v'è luogo a procedimento penale contro il Ferrari, in ordine all'imputazione di cui in rubrica, non risultando sufficienti indizi di reità a suo carico. Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare
PRIMA P ARTE : SEKTE::,,!ZE E~'lESSE DALLA COMM1SSIONE ISTRUTTORI.·\
ed abbiano altresì erroneatnente attr ibuito al discorso stesso del Ferrari quel contenuto delittuoso escluso da tutti gli altri testi del pari presenti . Pertanto il Collegio è d'avviso, tenuto conto anche che lo stesso Comando dei RR.CC. dichiara che il giudicabile è di buona condotta morale e politica ed è ritenuto incapace di pronunciare le parole a lui addebitate, di dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di p rove in ordine ai reati ascritti al Ferrari.
P. Q. M.
Visti gli art. 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, dichiara il non luogo a procedimento penale a carico del Ferrari per insufficienza di prove, in ordine alle imputazioni di cui in rubrica.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Roma, 11.7.1931 - Anno IX. Che i militi della M.V.S.N., Busato e Cipriani di Lonigo, avevano inoltrato rapporto al proprio Comando di Carate, dichiarando che nella sera del 24.11.1930, verso le 5, mentre erano in una sala del caffè « Bottegoro >J di Lonigo, avevano sentito pronunziare dal Ferrari le seguenti parole: « Quando si cantava bandiera rossa si stava meglio, ora che siamo sforzatamente neri si muore di fame, perché se non si avesse la cucina economica ci mangiamo l'uno con l'altro, è questo il modo che ci tratta Mussolini, ma verrà il momento che innalzeremo la nostra bandiera rossa e che andrà finita la loro infamia J> . Perciò il Ferrari venne denunciato al Comando di Stazione dei RR.CC. di Lonigo, i quali prontamente intervennero interrogando gli accennati militi, il giudicabile ed i presenti al fatto. L'imputato negò le accuse affermando che pur essendo ubriaco ricorda di essersi lagnato di trovarsi nella necessità di mangiare alla cucina economica, senza affermare frasi offensive contro Mussolini e le istituzioni. l militi Busato e Cipriani confermarono il loro rapporto in tutte le circostanze accennate: mentre tutti gli altri testi, pure presenti, smentirono che il Ferrari, un po' brillo ma non ubriaco, abbia proferito parole offensive all'indirizzo del Capo del Governo e dell'Italia. Tutti concordemente precisarono di aver udito il giudicabile che si lagnava perché doveva andare a mangiare aHa cucina economica. Dinanzi al Giudice Istruttore vennero confermate le risultanze esposte dai RR.CC. che nessun elemento specifico, chiaro e preciso, fu raccolto per poter dichiarare sufficientemente provata la reità da fatti attribuiti al Ferrari. Si affaccia infatti l'ipotesi dubitativa in quanto potrebbe anche darsi che, dalle parole contestate del Ferrari, piuttosto ubriaco dal vino, i testi Busato e Cipriani abbiano male compreso le frasi pronunciate dall'imputato
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
568
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Rcg. Gen. n. 116/ 1931
SENTENZA N. 92
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
PRL\!.-\ PARTE: SE NTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M., che chiede si dichiari non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il fatto non costituisce reato, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuti per altri motivi ,
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Maranca Pietro, nato il 20.12.1904 a Portoferraio (Livorno), muratore; Tonchini Ferdinando, nato il 4.9.1882 a Portoferraio (Livorno), operaio; Polastri Antonio, nato il 12.12.1902 a Capraia Isola (Livorno), operaio; Polastri Carlo, nato il q.6. 1904 a Capraia Isola (Livorno), pescatore; Pazzaglia Americo, nato il 23.r.1885 a Rio Elba (Livorno), operaio portuale; Citi Privato, nato il 17.3.1895 a Peccioli (Pisa), sterratore; Marchetti Gino, nato i] 24.8.1904 a Portoferraio (Livorno), opera10 portuale; DanieJlo Angelo, nato il 24.7.1901 a Portoferraio (Livorno), opera10.
IJ•v!PUTAT I
Del delitto previsto dall'art. 4 delJa legge 25.n.1926, n. 2008, di ricostituzione, appartenenza e propaganda del disciolto Partito Comunista, commesso in Portoferraio dall'ottobre r930 al marzo r93r.
IN FATTO ED lN DIRITTO
risulta dagli atti quanto segue. Il Podestà di Portoferraio, segretario dell a Federazione Elbana del P.N.F., verso la fine dell'anno 1930 ebbe sentore di un certo risveglio di attività sovversiva in Portoferraio, che si manifestava mediante frequenti contatti dei più noti sovversivi locali con compagni di fede di Piombino e di Livorno. Percìò il detto Podestà diede incarico ad un suo informatore di fiducia, tal.e Ribolini Agostino, d'introdursi fra gli clementi sovversivi di Portoferraio per avere notizie sulla loro attività. A tale scopo munì il Ribolini di una tessera consistente in un quarto di biglietto di Stato da lire 5 recante il n. 5733 e gli fece pervenire della corrispondenza, scritta con inchiostro simpatico, per mostrarla ai compagni ed invogliarli a mettersi in rapporti epistolari con certo Perego Giovanni di Firenze, elemento antifascista capitato a Portoferraio verso la fine del 1926. Fu così che il con.fidente Ribolini poté prendere contatto col noto sovversivo Maranca Pietro, il quale si dimostrò disposto a mettersi in corrispondenza col Perego, ed a tale scopo gli fu offerto l'inchiostro simpatico per poter scrivere al Perego, senza timore di essere scoperto, svelando i suoi disegni ed informandolo dell'attività che svolgeva nell'isola d'Elba insieme ad alcuni suoi compagni. Per dare poi all'opera del con.fidente parvenza di serietà, il Podestà pensò di far pervenire nelle mani di alcuni esponenti del partito stesso delle tessere consistenti in un quarto di biglietto di Stato da lire IO per i cosiddetti capi settori, di un quarto di biglietto di Stato da lire 25 per il segretario del gruppo; tessere di cui fu segnata ricevuta in una dichiarazione sottoscritta dagli interessati Tonchin i Ferdinando, Daniello Angelo e Marchetti Gino. Il solo che abbia rivelato, attraverso una certa corrispondenza col Perego, i suoi sentimenti sovversivi e l'attività svolta nell'isola d'Elba, fu il Maranca Pietro. Le lettere sono state intercettate e qualcuna di esse è stata scritta dallo stesso confidente, diretta al Perego; d'intesa era la firma del Maranca.
TRIBUN1\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO ST,\TO
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE D1\!.L,\ CO:\IMJSSI01'E ISTRUTTORI A
Per venire in possesso dell'elenco degli associati al partito, si fece la richiesta, a nome del Perego, in apposito modulo, che avrebbe dovuto essere riempito e firmato dai dirigenti del gruppo. Avuti questi elementi fu dato incarico al Vice Questore Felice Berto di recarsi a Portoferraio per le indagini e questi, dopo di aver preso gli accordi col Pedestà, col funzionario di P.S. del luogo e con l'Arma dei RR.CC., procedette al fermo degli indiziati nell'isola d'Elba, a Piombino ed a Livorno . Fu sequestrata, in casa di tutti i fermati una voluminosa corrispondenza, ma nessun documento fu trovato, né si rilevò alcun accenno di carattere politico o che potesse avere qualche attinenza con l'organizzazione del Partito Comunista. Di tutti i fermati soltanto per otto fu mantenuto l'arresto e questi sono gli individui nominati in rubrica, che furono indiziati con rapporto in data 2.5.1931. E' però da rilevare che costoro nelle varie loro manifestazioni non hanno r apporti con veri e propri esponenti del Partito Comunista, ma si sono limitati ad una intesa fra di loro pur ritenendo di avere a che fare con un vero rappresentante del Partito Comunista, quando era il Perego residente a Firenze. Procedutosi contro gli altri denunziati essi hanno confessato di avere avuto contatti fra di loro. Il ìv1aranca ha dichiarato di avere agito per miseria perché costretto dalla necessità di avere qualche lira dal Ribolini, essendo disoccupato. A prescindere da ogni considerazione ed indagine circa l'intenzione che i prevenuti dimostrarono nell'assemb'ea all'iniziativa del Maranca e del Ribolini, sta di fatto che la corrispondenza di costoro si svolgeva con un individuo fittizio, creazione del Ribolini, e non con un elemento, o cento comunisti, che avessero reale esistenza. Nessuna attività sovversiva ed organizzativa è stata posta in essere all'infuori di questo, che si concludeva nelle lettere all'individuo sopradetto, ed all'infuori delle tessere consistenti in ritagli di biglietti di Stato che gli autori del trucco venivano distribuendo. Dalle dichiarazioni de~ Comandante la Stazione dei RR.CC. di Portoferraio, conformi a queJle rese dal Commissario Capo di P.S. addetto a quel centro e da] Vice Questore di Livorno, risulta in modo non dubbio che nessuna attività organizzativa comunista si è svolta negli ultimi mesi del 1930 e nei primi mesi del 1931 in Portoferraio, che non si è avuta alcuna distribuzione cli volantini, né altro, che riveli la presenza di elementi sovversivi o la presenza di taluno che con essi sia in corrispondenza. Pertanto nel fatto attribuito agli attuali imputati manca qualsiasi elemento per la sussistenza dei reati di ricostituzione, di appartenenza o di propaganda, ed essi devono andare prosciolti perché il fatto non costituisce reato e devono essere scarcerati se non detenuti per altra causa.
P. Q. M.
57°
57 1
Letti gli art. 42r C.P. Esercito ; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati nominati in rubrica perché il -fatto a loro attribuito non costituisce reato ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 15:7.1931 - Anno l X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
57 2
TRIBU:-.iALE SPECIALE PER l.A DI F ES1\ DELLO STATO
l'R!M,\ PARTE : SI,NTENZE E~IESSE DALLA COMM(SSCONE !STRl;TTORl 1\
573
2 ) del delitto di cui agli art. 63 - 154 1" cpv. e 200 C.P., per avere determinato il ragazzo Barcovich Stefano ad usare minaccia, a mezzo anonimo, al maestro elementare di Bersezio àeJ Quarnaro, Al fio Messina, a causa delle funzioni da lui esercitate, per costringerlo a non richiedere ulteriormente agli alunni della scuola di parlare in lingua italiana.
continuato a pretendere che gli scolari parlassero in lingua itaiiana anche fuori dalla scuola. Esaurite le opportune indagini dalla locale Autorità di polizia si venne ad accertare che l'autore dello scritto incriminato era stato il dodicenne Barcovich Stefano di Giovanni che agì cli concerto con altri coetanei. Costoro, però, asserirono che istigatore fu l'imputato il quale - a loro dire - sovente sparlava dell 'Italia. Poiché altre persone posero in evidenza i sentimenti croati ed anti· italiani di esso imputato Bircovich Gaspare, questo venne con rapporto della Regia Questura di Fiume, in data 29.1.1931, denunziato a questo Tribunale che contro di lui procedette per i reati rubricati. Durante ]'istruttoria, però, se sono emersi elementi che possono auto· rizzare a ritenere che effettivamente il prevenuto è di senùmenti antitaliani, non sembrano gli indizi racco] ti sufficienti a giustificare un di lui rinvio a giudizio in ordine ai reati rubricati . Basti - circa la propaganda - rilevare che lo stesso Podestà e le altre Autorità del luogo hanno esplicitamente dichiarato di non essere in grado di offrire prove concrete di una qualsiasi attività politica del Barcovich. Cos.ì circa l'episodio dello scritto in contestazione, basterà osservare che l'età degli accusatori, il fatto accertato che colui che detto foo-lio scrisse era stato, il giorno precedente, rimproverato dal maestro, l'esser~ il Darcovich per la sua vita solitaria non troppo ben visto in paese, come hanno affermato alcuni testi, rendono sospette e poco tranquillanti le accuse rivolte contro il Barcovich. In conclusione la Commissione ritiene che se le risultanze processuali hanno posto in evidenza che il Barcovich nutre sentimenti antitaliani che rendono opportuna una attenzione particolare da parte delle Autorità competenti, non hanno offerto indizi sufficienti per potere con sicura coscienza adottare un provvedimento cli rinvio a giudizio in ordine ai fatti delittuosi che gli sono stati addebitati.
IN CAJvfERA DI CONSIGLIO
P. Q. M.
Letti gli atti e la requisitoria colla quale il P.M. chiede il proscioglimento per insufficienza di prove dell'imputato, osserva
Visti gli art. 421 -551 C.P. Esercito; 2 R.D. 1r.3.r927, n. 3r3; I legge 4.6.r93r, n . 674, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a_ procedere, per insufficienza di prove, contro Darcovich Gaspare in ordine a1 delitti a lui ascritti in rubrica ed ordina la sua scarcerazione se non dete· nuto per altra causa.
SENTENZA N. 93
Reg. Gen. n. 29/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V .S.N.; ha pronunciato Ja seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Barcovich Gaspare, nato il 6.n.1865 a Bersezio del Quamaro (Jugos) avia), agricoltore, detenuto dal 26.1.1931. JMPUTATO
r) del delitto di cui all'art. 4 legge 25.n.1926, n. 2008, per avere, nel gennaio 1931 e precedentemente, in Bersezio del Quarnaro, fatto propaganda dei programmi e dei metodi di azione di associazioni politiche slave già disciolte dalla Pubblica Autorità ;
IN FATTO ED IN DIRITTO
La sera del 18 gennaio e.a. la signorina Nada de Carini, addetta all'ufficio postale di Bersezio del Quarnaro, rinvenne nella cassetta di impostazione un foglietto senza busta contenente uno scritto anonimo, col quale si minacciava l'incendio della scuola qualora il maestro del luogo avesse
Roma, r6.7.1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECL\LE l'ER LA DIFESA
574
DELLO STATO
Reg. Gen. n. 130/1931
SENTENZA N. 95
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa de!lo Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Fano Angelo, nato il J7.8.I883 a Venezia, ingegnere, detenuto Jal
21.3.1931 ; Dal Molin Giovanni, nato il
2T. u. r88o
a Vicenza, avvocato, detenuto
dal 9-3.1931; Baseggio Carlo, nato il 27.6.1903 a Venezia, impiegato privato, detenuto dal 23.3.1931; Marcolina Pietro, nato il r6.2.r901 a Venezia, segretario nelle Ferrovie dello Stato, detenuto dal 23.3.1931; Crovato Raul, nato il nuto dal 23.3.r93r.
2 1.12 . 1896
a Bologna, professore di musica, dete-
I MPUTATI
Tutti: del delitto di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere ricostituito il disciolto Partito Repubblicano facendone parte e facendo propagançla; nella Regione Veneta nel 1930 e 1931.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria colla quale il P .M. chiede alla Commissione il proscioglimento del Crovato per non aver commesso il fatto e degli altri per insufficienza cli prove, osserva
PRIMA PARTE : SJ;:\lT ['.NZE EMESSE D,,Ll..1 COMMISSIONE ISTRVJ TORIA
575
IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito cli osservazioni dirette e di confidenze la Regia Questura di Venezia era a conoscenza di movimenti sospetti, in linea politica, dei prevenuti facenti capo al rubricato Ing. Fano, noto per il suo passato repubblicano. Perquisizioni, arresti e prime indagini misero in luce che effettivamente tra gli imputati, sino ai primi mesi di quest'anno, era intercorso un notevole maneggio di m anifestini , giornali e pubblicazioni in genere di contenuto antifascista e antinazionale di provenienza della concentrazione antifascista. Dato il passato dei prevenuti e la nota loro avversione preconcetta al fascismo, fu ritenuto che essi avessero esplicato un'attività Ji ricostituzione del disciolto Partito Repubblicano. Pertanto essi furono denunciati a questo Tribunale. L'istruttoria giudiziaria che ne è seguita ha accertato che frequenti erano stati gli incontri fra l'Avv. Dal MoJin e l'Ing. Fano nel]o studio di questi in Venezia; che scopo preciso degli incontri era quello di vomitare il loro livore contro la realtà fascista; che d'accordo col fuoruscito Trentin. col quale il Dal Molin era in corrispondenza, dovevano mantenere viva la fiamma dell'antifascismo nella Regione Veneta (il Trentin chiedeva disperatamente somme per alimentare il movimento all'estero); che stampe clandestine di contenu to antitaliano venivano recapitate dal Fano - che ne veniva in possesso pare a mezzo di Roberti Dino - agli altri. Ma tali risultanze mentre possono dare la convinzione che trattasi di individui politicamente pericolosi, non forniscono però la certezza che di ricostituzione di un partito disciolto si sia tr attato nella fattispecie. Infatti è vero che l'Ing. Fano, vecchio repubblicano ed appartenente fino al 1926 al Partito Democratico Sociale, venne in possesso delle stampe già cennate e le divulgò, ma tali stampe egli non usò allo scopo di ricostituire il Partito Repubblicano od il Democratico Sociale o per farne propaganda, perché non risulta che tali partiti siano stati ricostituiti. Infatti non risulta che egli abbia fatto una p ropaganda che può ritenersi penalmente punibile; egli si è limitato solamente a passare le stampe in contestazione a due o tre suoi amici personali perché le leggessero a titolo di antifascismo. Come tale si può considerare l 'Avv. Dal Molin appartenente al Partito Democratico Sociale fino al 1:925 ed attualmente cli idee avverse al Governo nazionale. Ebbe dal Fano parecchi esemplari dei manifestini : « Giustizia e Libertà))' << Ai parroci d'Italia)), ecc., ma pare siasi '.imitato semplicemente a leggerli, sebbene dagh argomenti contenuti in una minuta di lettera in sequestro scritta dal Dal Molin al fuoruscito repubblicano Trentin si po-
TRIBUN,\LE SPECIALE
PER Li\ DIFESA
DELLO STATO
trebbe desumere che non alla sola lettura delle menzogne antifasciste l'antifascista avvocato vicentino si limitasse. Ma anche per questi, pertanto, non si può con sicura coscienza affermare che gli indizi raccolti siano sufficienti per rinviarlo a rispondere in giudizio di quanto si è accertato in epigrafe. Nella stessa condizione giuridica, sebbene individui di minore pericolosità dei precedenti, si trovavano il Baseggio ed il Marcolina. Entrambi amici del Fano - anzi, il primo, suo dipendente - ebbero da lui parecchi esemplari delle stampe anzfdette o per leggerli o per consegnarli al fratello del Baseggio, gravemente ammalato, amico anche lui del Fano. Di minore importanza risulta la posizione processuale del Crovato. Gli indizi che portarono alla di lui denuncia per semplice sospetto - come affermò la stessa Autorità denunciante - si sono dimostrati di nessuna consistenza; pertanto sembra giusto a questa Commissione proscioglierlo per non aver commesso il fatto. Risulta, infatti, che egli avendo - come afferma - trovato nel vaporino del Carrai. Grande in Venezia due libelli clandestini antifascisti, li consegnò a tal Spinazzi, che sapeva fascista, a titolo di curiosità. Se lo Spinazzi ha dichiarato cosa che non risponde esattamente a quanto sopra, è da tener presente che egli risulta debitore del Crovato di circa 500 lire. I precedenti del Crovato, inoltre, portano ad escludere che egli ~bbia potuto comunque svolgere azione sovversiva.
P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.r927, n. 3T3; I legge 4.6.r93r, n. 674, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Fano Angelo, Dal Molin Giovanni, Baseggio Carlo e Marcolina Pietro perché non risultano sufficienti indizi di reità in ordine all'imputazione rubricata; e nei confronti di Crovato Raul per non aver commesso il fatto addebitatogli. Ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 16.7.1931 - Anno IX.
PRIM,\ PARTE : SENTENZE E ~IE.SSE !)ALLA C0M11ISSTONE IST RUTTORIA
Reg. Gen. n. 184 /1931
577
SENTENZA N. 98
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Lepore Matteo, nato il 1°.5.1891 a Genzano (Roma), guardia gmrata ; Anobile Donato, nato l'u+1900 a Genzano (Roma), guardia giurata. IMPUT ATI
Il primo:
1) di vilipendio delle istituzioni costituzionali dello Stato per avere pubblicamente detto: « Me ne f ... della M.V.S.N. e di tutto il seguito», art. 126 C.P. ; 2) di contravvenzione all'art. 232 legge di P.S. per avere pubblicamente bestemmiato. In Agro di Genzano il 15.7.1930. Entrambi: 3) del delitto di cui all'art. 218, 5° cpv., C.P., per avere tentato, con m inacce, di subornare le testimoni Risucci Lucia e D'Eugenio Carmela, cui volevano far deporre di essere stati percossi da Gallucci Teodoro e Giugliano Gaetano, avvenuto in Genzano il 17.7.1930.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Viste e lette le conclusioni ciel P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare il non farsi luogo a procedere penalmente contro i due coimputati, in ordine ai reati a loro ascritti come in epigrafe, per non avere commesso i fatti. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori s1 è potuto accertare 37. - U.S.
TRIBU'.'iALE SPECL~LE PE R I.A DI FES,\
DE LLO STATO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il caposquadra della M.V.S.N . Gallucci Teodoro ed il milite Giugliano Gaetano con dettagliato rapporto dei fatti denunciavano, in data 22.7.1930, al ~re~ore ~i G_enza?o i due giudicabili, accusandoli di vilipendio alle istituz10rn cost1tuz1onah dello Stato con le parole: (< Me ne f ... della Milizia e di tutto il seguito ... >>; di bestemmia e d.i tentate minacce, con subornazione di testimoni. Espletata la procedura, attraverso le stesse dichiarazioni rese dai denuncia~ti, gl~ interrogatori de~li i1:nputati e le t,estim?i:iiali, risultò che il Lepore e 1An9bile - due guardie gmrate - nell esemz10 delle proprie funzioni eb?ero ~d. arrestare il ~ilit~ i1: bo~ghese Albani, perché sorpreso a rubare dei fichi, m contrada Ricch1agme, m un fondo privato. Men~r~ le. due gu~:die ~ol ~etenuto stavano per rientrare in paese, furono avvicmati dal milite Gmghano che chiese loro la liberazione dell'AlbarlÌ, ma gli risposero che trattandosi di reato di azione pubblica non era in facoltà loro di liberare l'arrestato. A tale risposta il Giugliano, che era a cavallo, si allontanò di corsa. . . Quan~o le guardie ripresero il cammino e giunsero nelle vicinanze dell'abitato di Genzano, trovarono il caposquadra Gallucci ed il milite Giugliano con circa 15 giovanotti. Q_uanto al ~erbale di denuncia prodotto dalle guardie alla competente Auto~Ità l?cale, 11 cap~squadra ed il milite si sarebbero resi colpevoli di oltraggio, v10lenza e resistenza contro il Lepore e l'Ano bile. . Invece da~le immediate indagini compiute dal Comando di Stazione de1 RR.CC. d1 Genzano risultò, dal complesso degli accertamenti raccolti, che nessuna parola di vilipendio alle istituzioni costituzionali dello Stato e nessuna bestemmia ed ingiuria avevano pronunciato le due guardie. Tanto che gli stessi Gallucci e Giugliano rilasciarono ai RR.CC. due dichiarazioni scri~t~ da!le. quali non risulta affatto che i giudicabili abbiano proferite le frasi mcnmmate. Invece il Gallucci si limitò ad affermare che secondo lui « coi suoi atti impazienti il Lepore dimostrò di offendere il Gallucci e quindi di fregarsene della Milizia)). Gli stessi testi più attendibili, indicati dal Gallucci e dal Giugliano, ebbero a dichiarare di non avere udito le frasi, pur trovandosi presenti al fatto. Anche per quanto concerne il reato di subornazione, si venne ad escludere che gli imputati, nel compiere il proprio dovere, siano ricorsi alla subornazione di testi per far emergere cosa non conforme al vero. , . C_ontrariame~te a quanto si affermò nella denuncia che il Leporc non e 1scntt~ al Partito Nazionale Fascista perché è un sovversivo, au torevole personalità del paes: e. t\'li stessi organi tutori dell'ordine pubblico dichiararono che entrambi gli imputati sono ottimi cittadini, di buoni sentimenti
PRIMA PARTE : SENTE'.'/ZE EMESSE DAI.LA CO!,IMISS101'E ISTRUTTORIA
579
politici: tanto che l' Anobile è vecchia camicia nera e caposquadra della M.V.S.N. ed il Lepore pur non essendo iscritto al Partito Fascista si è sempre dimostrato favorevole all'attuale Regime; fu altresì un valoroso combattente in Libia e nella grande guerra, congedandosi col grado di Sergente Maggiore. Iscritto all'Associazione Combattenti nel 1919, 1920 e 1921, si dimostrò avverso al comunismo che allora imperava. Pertanto dalla suesposta narrativa scaturisce la prova che il Lepore e l' Anobile non hanno commesso i fatti come in epigrafe loro ascritti. Di conseguenza necessita dichiarare di non doversi procedere penalmente nei confronti di entrambi gli imputati.
P. Q. M.
Visti gli art. 126 - 218, 5° cpv., C.P.c.; 232 legge dì P.S.; 2 R.D. 13-3-1927, n. 3r3; 3 cpv. legge 4.6.1931, n. 674; 421 C.P. Esercito, in relazione all'art. 378 C.P.c. vigente, dichiara non doversi procedere contro il Lepore e l'Anobile per non avere commesso i fatti, come in epigrafe a loro addebitati. Roma, 22.7.r931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRllll!NALE SPECl1\LE
PE R t A DIFESA DELLO STATO
I nominati: -
PRIMA PARTE : SE NT E1'ZE E~!ESSE DAT,L;\ COMMISSIONE ISTIWTTORI;\
Reg. Gen. n. 175 / 1931
SENTENZA N. 103
Colombo Mainini Giovanni, nato il 5 .4.1899 ad Oleggio (Novara);
~ Luoni Giovanni, nato il 16.6.r900 a Gallarate (Varese);
-
Reina A lbino, nato z1 26.12.1908 a Legnano (Milano);
-
Tibolla Santa Maria, nato il 5.w.r 890 a Ri:vamonte (Belluno ) .
I primi tre detenuti nelle Carceri Giudiziarie di Busto Arsizio.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente; Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;
l suddetti imputati incorrevano nel gennaio del r 93 r in numerosi reati comuni ( tentato omicidio, furto, porto abusivo di pistola, possesso ingiustificato di una baionetta, omessa denunzia di armi e cartucce) e in varie contravvenzioni e il Colombo anche nel reato di offese al Re e alla famiglia reale « trafiggendo un quadro sul quale e'erano le immagini di S.M. il Re e dei componenti la famiglia reale pronunziando la frase: chi è costui, il Re, di lui ce ne freghiamo ». Il Giudi.ce Istruttore del Tribunale di Busto Arsizio trasmetteva, con sentenza del!' r r. 7 .193 r, gli atti alla Procura Generale del T.S .D .S. dato che il reato di offese al Re e alla famiglia reale ( art. r 22 C.P.) in cui era incorso il Colombo era di competenza specifica del T.S.D.S .. La Commissione Istruttoria, ri"levando con sentenza n. 1or del 25.7.r93r, che « trattavasi di reati comuni strettamente connessi nei quali non si rat1visavano elementi di indole e interesse polùico », ritrasmetteva, per evidenti motivi di convenienza e di opportunità, gli atti al competente magistrato ordinario per l'ulteriore corso di giusti'zia anche in ordine al reato di offese al Re e alla famiglia reale addebùato al Colombo.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro : Vanucci Roberto, nato il 13.5.1883 a Forte dei Marmi (Lucca).
I MPUTATO
Di vilipendio alle istituzioni costituzionali, art. 126 cessato C.P. i~1 relazione all'art. 290 C.P. vigente; per avere, .il 26.6.1931 nel Comune d1. Sera~ vezia (Lucca), pronunziato le seguenti frasi: << Il fasc!sn~o è t:n~ marnca d~ mascalzoni ed il Governo è composto di mascalzom; 1 fasost1 sono tutti mascalzoni >> ed altre simili.
Omissis
P.Q. M.
Visti gli art. 95-88 C.P.; 425 C.P. Esercito; R.D: \3·3-I9?, n. _313; legge 4.6.1931, n. 674, su conforme parere. del d1~luara \ anucc1 Roberto non imputabile in ordine al reato ascnttogh m rubrica, per avere c~mmesso il fatto in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ed ordma la trasmissione degli atti al Pretore di Lucca per l'ulteriore corso di sua competenza in ordine alla ubriachezza.
~-!"f·,
Roma, 30.7.1931 - Anno IX .
le fi rme del Presidente e dei Giud ici. Secruono o
TR!B(;K,\ LE SPECI ALE PER LA DIFESA
l)Ji.LLO STATO
Reg. Gen. n. 114/1931
l'Rl~!,\ i'ARTE: SE);TENZE DlESSE !ìALLA C()M~HSSIONE ISTRUT TORI :\
p, Q. ',f.
SENTENZA N. 104
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della t-A.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SE NTEN Z A
Visti gli art. 42r - 425 - 551 e segg. C.P. Esercito; 7 legge 25.11.1926, n. 2008; R.D. 13.3.1927, n. 313; legge 4-6.1931, n. 674, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedere, per insufficienza di indizi, in ordine al delitto di cui al capo r) d'imputazione nei confronti del nominato Cossutta Ferdinando. Dichiara la incompetenza di questo Tribunale Speciale in ordine a tutti gli altri reati di cui agli altri capi d'imputazione in epigrafe. Ordina la restituzione degli atti all'lll.mo Signor Procuratore del Re di Trieste per competenza e per l'ulteriore corso di giustizia. Roma, 30.7.1931 - Anno IX.
nel procedimento penale contro: Cossutta Ferdinando, nato il 3.7.1909 a Trieste.
IMP UTATO
1) del delitto di cui all'art. r R.D. 12.12.1926, n. 2062, in relazione all'art. 2 legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, concertato e commesso, con persone rimaste sconosciute, distruzione di edifici pubblici e privati, rapine, uccisioni e tentativi di uccisioni. Nella Venezia Giulia, il 12.3.1931 e precedentemente;
2) del delitto di cui agli art. fo- 364 - 366 n. 2 C.P.c., per avere, la sera del 12-3.1931, in territorio di Santa Croce di Trieste, esploso, con premeditazione, a fine di uccidere, tre colpi di moschetto contro Tenze Rodolfo, compiendo tutto ciò che era necessario alla consumazione del delitto, che non avvenne per circostanze indipendenti dalla sua volontà;
.3) della contravvenzione prevista e punita dagli art. 41 - r6 T.U. della legge di P.S. 6.1r.1926, n. 1848, e 464 P·P· C.P., per avere, la sera del 12.3.1931, portato fuori della propria abitazione e delle sue appartenenze un moschetto senza licenza della competente Autorità; 4) della contravvenzione di cui agli art. 16 - 37 legge predetta, per avere omesso la denunzia dell'arma suindicata; 5) di contravvenzione alla legge sulle CC.GG., per non aver pagato la tassa per il porto del moschetto suindicato. Omissis
le firme del Presidente e dei Giudici. Seauono b
T RlB U:'-<ALE SPECIA!,E PER LA D l FESi\ DELLO STATO
Reg. Gen. n. 76/ 1931
SENTENZA N. 105
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relato,e: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Liska Ernesto, nato il 24.8. r9or a Capodistria (Pola), detenuto dall'8.2.r931. IMPUTATO
Dei delitti previsti e puniti dal 1° e dal 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere appartenuto al Partito Comunista disciolto dalla Pubblica Autorità e per avere svolto opera di propaganda a favore del partito stesso mediante diffusione di stampe comuniste e distribuzione di sussidi a famiglie di detenuti e confinati politici. In Trieste ed altrove nel r931 e precedentemente.
Omissis P. Q. M.
Letti gli art. 2 del R.D. 13-3-1927, n . 313; 42r C.P. Esercito, dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Liska Ernesto in ordine ai reati a lui ascritti per insufficienza di indizi di reità, ed ordina che egli sia posto in libertà, se non detenuto per altra causa. Rimane in tal senso modificata nei riguardi del detto Liska la sentenza pronunziata da questa Commissione Istruttoria in data 13.6.1931. Roma, 5.8.1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRl MA !'ARTE : SENT E);ZE EMESSE DALLA co:.lM ISSIONE ISTRUT T()RIA
N ota. - Con sentenza n. 78 del 13.6.1931 la Commissione Istruttoria aveva pronunciato l'accusa nei confronti del Liska, ma in seguito a una istanza documen tata trasmessa dal Liska al Procuratore Generale del T.S.D.S. il 22.6.1931, vennero disposte nuove indagini. Dalle nuove « risultanze istruttorie » la Commissione Istruttoria ha tratto il convincimento che sussistevano molti dubbi sulla responsabilità del Liska e che, pertanto, era giusto assolverlo dai reati addebitatigli « per insufficienza di indizi di reità ».
586
TlUBl!NALF. SPEC I ALE
PER LA D(FESA
DEL LO STATO
SENTENZA N. 110
Reg. Gcn. n. 223/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo ; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente SENTENZ A
nel procedimento penale contro: Cabona Arrigo, nato il T5-3.1880 a Gardone Val Trompia (Brescia), armaiolo, detenuto dal 29.6.1931.
PRJM,\
« Mussolini
PARTI; : SE~'J' ENZE E:>,,lESSE DALLA COM~l!SSJONE ISTRUTTOlUA
è un delinquente. Per causa di Mussolini non si trova lavoro
perché occupa la Milizia >>. Procedutosi a carico del Cabona per il reato di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, è risultato, dalla compiuta istruttoria, che il Cabona non ha commesso il fatto che gli è stato addebitato, ma che egli era in stato di ubriachezza. E' stato anche accertato che egli appartiene a una famiglia di alienati di mente, tanto vero che suo nonno, suo padre ed una sua sorella a nome Teresina sono stati ricoverati in manicomio e la detta sorella è tuttora internata nel Manicomio Provinciale di Brescia. In base a queste risultanze non si può con sicura coscienza affermare che il Cabona, nel momento in cui commise il fatto che gli è attribuito, avesse la capacità di intendere e di volere in ordine al significato di quelle parole che egli pronunziava. Egli risulta anche di buoni precedenti morali e politici. Pertanto, dovendosi dubitare in ordine alla esistenza del dolo, il Cabona deve essere prosciolto per insufficienza di prove e scarcerato.
l'. Q. M.
IMPUTATO
Del reato di cui all'art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P., per avere, il 29.6. r93r nella frazione Pregasse del Comune di Maronc (Bxescia), offeso S.E. il Capo del Governo con le parole: « Mussolini è un delinquente ,, .
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara il non luogo a procedimento penale nei riguardi di Cabona Arrigo, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove e ordina che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Roma, r2.8.r93r · Anno IX.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che richiede la Commissione Istruttoria perché dichiari non doversi procedere nei confronti di Cabona Arrigo in ordine al reato ascrittogli per insufficienza di prove, ordinando la di lui scarcerazione se non detenuto per altra causa,
I N FATTO ED IN DIRI1TO
risulta quanto segue. Con verbale del 29.6.1931 il Comando di Stazione dei RR.CC . di Marone (Brescia) denunziava il nominato Cabona Arrigo perché verso le ore 18,30 dello stesso giorno, trovandosi in una osteria della frazione di Pregasso in stato di ubriachezza, aveva pronunziato le seguenti parole:
588
'fRlllU!s:\LE SPECIALE PER L~
ll ! FES:\
DELLO STATO
Reg. Gen. n. 238 / 1931
SENTENZA N. 114
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudz'ci: Pessani Claudio, Griffìni M ario, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente
pl(gf.\ l'.\RTE:
SE :--T E1'ZE E.V.ESSE D.-\LL\ COM~!ISSION E I STRUTTORI 1\
Denunciato all'Autorità giudiziaria per offese a S.E. il Capo del G overno ed interrogato dal Giudice Istruttore, ha ammesso il fatto dichiarando però di non aver avuto l'animo di recare offesa a S.E. il Capo del Governo, ma semplicemente di protestare contro coloro che avevano fatto la legge che vieta l'espatrio clandestino. I testi presenti al fatto, e cioè due detenuti e due custodi, hanno dichiarato che il Maurino trovavasi in uno stato di g rande eccitazione nervosa e che essi ebbero l'impressione che egli non avesse in animo di offendere S.E. il Capo del Governo, ma di protestare contro la condanna inflittagli e contro chi aveva fatto la legge che vieta l'espatrio clandestino. Si può quind i dubitare sull'elemento intenzionale del reato ed in conseguenza il Maurino deve essere assolto per insufficienza di prove.
SENTENZA
nel procedimento penale contro:
P. Q, M,
Maurino Giorgio, nato il 2r.12.r898 a T orre Pellice (Torino).
IMPUTATO
Del reato previsto e punito dall 'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P., per avere, il 26.5.1931, nel Carcere Giudiziario di Ve~timiglia, alla presenza di altri detenuti e degli agenti di custodia, offeso 11 Capo del Governo con le seguenti parole: « Ho interposto appello per quel porco di Mussolini che mi ha fatto condannare,>.
1N CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento di Maurino Giorgio dal reato ascrittogli, per insufficienza di prove, ordinando la sua scarcerazione se non è detenuto per altra causa,
I N FATTO ED IN DIRITTO
risulta dagli atti quanto segue. Il 26.5.1931, nel Carcere Giudiziario di Ventimiglia, il detenuto Maurino G iorgio; appellante avverso una sentenza del Pretore che lo aveva condannato per tentato espatrio clandestino, mentre passava da una cella ad un 'altra pronunciava la seguente espressione: (< Ho interposto appello per quel porco di Mussolini che mi ha fatto condannare )),
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.r927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Maurino Giorgio, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 17.8.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPEC!AL!i
P ER LA DJ J'ESA ])ELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA C011MISSI0NE I STRl.:TTORIA
SENTENZA N. 117
Reg. Gen. n. 233 / 1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Farinata Angelo, nato il 3.7.1868 ad Adrano (Catania), parrucchiere; Poggi Ernesto, nato il 12.5.1887 a Bordighera (Imperia), falegname; Bruttomesso Agostino, nato il 2r.r2.1882 ad Arzignano (Vicenza), muratore; Gestro Andrea, nato il 16.2. 1882 a Bordighera (Imperia), falegname. I primi tre arrestati il 1".6.1931; il quarto il 2.6.r93r. Il 2°, 3° e cerati J'u.6.1931.
4°
scar-
Ii\,f PUTATI
J) del reato previsto e punito dagli art. 63 C.P. e 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, il 31.5. r93 r, offeso il Capo del Governo, il primo pronunziando le parole: « Abbasso Mussolini, abbasso il fascismo )> e gli altri assentendo alle ingiurie pronunziate dal primo;
2) del reato previsto e punito dagli art. 63 - 126 C.P., per avere vilipeso pubblicamente il Regio Esercito, il primo pronunziando le parole: « Abbasso l'Esercito >> e gli altri assentendo alla ingiuria pronunziata dal primo.
IN CAMERA DJ CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede che la Commissione voglia prosciogliere i rubricati Poggi , Bruttomesso e Gestro per non avere commesso il fatto, il Farinata del delitto di cui al capo 1) d'impu-
59 1
tazione per insufficienza di prove e rinviare quest'ultimo a giudizio per rispondere dell'altro delitto rubricato, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con verbale ciel 1°.6.1931, l'Autorità di P.S. di Bordighera, denunziava a quell'Autorità giudiziaria ordinaria che, la sera precedente in quel ristorante Garibaldi, il prevenuto Farinata, in presenza di più persone, aveva proferito le seguenti parole: « Abbasso il fascismo, abbasso Mussolini, abbasso l'Esercito italiano, è ora di finir'.a >>; che accanto al Farinata si trovavano i rubricati Poggi, Bruttomesso e Gestro, i quali avrebbero, con segni di acconsentimento, approvato le parole del Farinata. Procedutosi contro di tutti per i reati rubricati, dalla compiuta istruttoria è risultato in primo luogo, per le concordi dichiarazioni di tutti i testi, che il Poggi, il Bruttomesso ed il Gestro si sono mantenuti estranei al fatto in quanto non hanno né approvato né disapprovato le parole di Farinata. Quanto al Farinata, dalla compiuta istruttoria è risultato che nella sera critica ebbe effettivamente a pronunziare la nota frase contro l'Esercito. Non si sa, però, con certezza se il Farinata pronunziò tale frase con l'intenzione di offendere in pubblico il patrio Esercito o se, dato che nel pubblico esercizio si faceva baccano e si cantava, abbia pronunziato la frase incriminata scherzando, riferendosi, come egli asserisce, alle trattative internazionali per il disarmo che si svolgono in Ginevra. Dubbio, pertanto, sull'elemento intenzionale necessario per la perfezione del reato. Dubbio sorge anche se il Farinata abbia pronunciato le altre frasi di « Abbasso Mussolini ed il fascismo >> attribuitegli, se si consideri che più testimoni presenti, oltre all'imputato, escludono che tali frasi il Farinata abbia pronunciato. In effetti non si spiega il contegno del Farinata - il cui anarchismo passato e recente risulta solo da una asserzione generica e non documentata dell'Autorità denunciante - se si esamini quanto in istruttoria hanno deposto numerosi testimoni, ai1che autorevoli per cariche di responsabilità coperte nelle istruzioni fasciste locali, in favore del Farinata che hanno, bensì, definito come un minorato mentale, ma di cui hanno prospettato la dirittura di vita familiare e sociale nonché le espresse simpatie per il fascismo. Non si spiega, altresì, come il Farinata abbia atteso il suo 63° anno di età per dare delle pubbliche escandescenze punibili in contestazione. Ritiene, pertanto, la Commissione che sia opportuno provvedimento di giustizia prosciogliere il Farinata dalle ascrittegli imputazioni, per insufficienza di indizi di reità in ordine al dolo, e di ordinare la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
59 2
TRlllUNALE SPEC IALE
PRIMA PARTE : SENTE1'ZE H!ESSE DALLA COM~l!SSWNE 1s·rRu 1'TOR!A
PER L A DIFESA DELLO STATO
P. Q. M.
Visti gli art. I - 3 legge 4.6.1931, n. 674 ; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, in difformità del parere del P.M., dichiara non doversi procedere nei confronti di Poggi Ernesto, Bruttomesso Agostino e Gestro Andrea per non aver commesso il fatto e nei confronti di Farinata Anodo per insufficienza d'indizi di reità, in ordine alle imputazioni loro ascr~te. Ordina la scarcerazione del Farinata se non detenuto per altra causa.
593
SENTENZA N. 118
Reg. Gen. n. 297 /1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M. V .S. N.;
Roma, 19.8.1931 - Anno IX.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici,
nel procedimento penale contro: Leccacorvi Carlo, nato 1'8.6.1902 a Lugagnano (Piacenza), calzolaio .
li\lPUTATO
Del reato previsto e punito dall'art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P., per avere, in Milano il 26.5.1931, offeso S.E. il Capo del Governo con la frase: « Mussolini se la può prendere anche in c ... ».
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede il prosciogli.mento dell'imputato per insufficienza di prove, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il 25.5.1931, nelle Carceri Giudiziarie di Milano, dove trovavas1 in es_eiazione di pena, il prevenuto Leccacorvi, inasprito perché un sottocapo delle carceri non aveva potuto accogliere una domanda da lui fatta, nel sentirsi nominare dallo stesso sottocapo il nome di S.E. Mussolini, avrebbe pronunciato la frase incriminata. Dall'istruttoria compiuta a seguito di regolare denuncia non è emerso con certezza che il Leccacorvi, nel pronunciare le sconce parole, abbia avuto intenzione di offendere il Capo del Governo. 38. -
u.s.
594
TRIB UNALE SPECIA!,E PER I.A DIFESA DELLO STATO
Egli infatti, protestandosi innocente, afferma che le parole vennero pronunziate in un momento di sconforto dato che non era stato accontentato nel1e sue richieste. Ciò appare verosimile se si considera che, dai precedenti dell 'imputato, più volte condannato per reati comuni, non risulta che egli siasi mai occupato di politica. Pertanto, se il fatto poteva dar luogo ad un eventuale provvedimento disciplinare di altrui competenza, è dubbio che possa costituire il delitto rubricato, per mancanza dell'elemento intellettiv-o, necessario all'inteonzione del reato. Perciò .la Commissione ritiene che sia atto di giustizia ;roscioglier.lo per insufficienza d'indizi. E poiché, come risulta dal foglio 5 del fascicolo processuale, egli trovasi tuttora in espiazione di pena, non va ordinata la sua scarcerazione.
PRIMI\. P,\RTT:, : SE:-lTENZT:, EMESSE DALLA COM~IISSIONE ! STRUTTORI J\
Reg. Gen. n. 283 / 1931
595
SENTENZA N . 119
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M .V .S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; r legge 4.6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Leccacorvi Carlo in ordine all'ascrittagli imputazione per insufficienza di indizi di reità. Roma, 20.8.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Venturini Francesco, nato il 29.8. 1913 a Susak, cittadino jugoslavo, detenuto nelle carceri di Fiume dal 30.6.1931.
IMl'UTATO
Del reato di cui all'art. 127 C.P. abrogato, in relazione all'art. 278 C.P. vigente, per avere, in Fiume nella sera del 30.6.1931, nel locale cinema Parigi, mentre si proiettava un film luce e sullo schermo appariva ben visibile la figura di S.A.R. il Principe di Udine, ora Duca di Genova, emesso un fischio di disapprovazione.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il prevenuto fu denunziato dalla Regia Questura di Fiume il 5.7.1931 per il fatto rubricato. La compiuta istruttoria ha accertato che il fischio di disapprovazione di cui trattasi venne emesso dal Venturini unicamente per protestare contro l'impresa cinematografica che da parecchi giorni faceva proiettare la medesima pellicola.
596
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA ù ELLO $'l',-\TO
Tale circostanza oltre che dalla dichiarazione del Venturini è emersa dalla concorde deposizione dei testi . Risulta, inoltre, che il Venturini ebbe sempre a manifestare sentimenti italiani; infatti aveva inoltrato richiesta per ottenere Ja cittadinanza italiana e si era iscritto al « Dopolavoro locale >>. Pertanto la Commissione ritiene che sia giusto prosciogliere il V enturini dal fatto ascrittogli per non aver commesso il fatto.
PRIMA PARTE; SENTE KZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRt.:TT ORIA
597
SENTENZA N. 120
Reg. Gen. n. 323 / 1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Gù,1,dice Relatore: Presti Giovanni;
P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; r legge 4.6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927. n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Venturini Francesco in ordine al reato ascrittogli, per non avere egli commesso il fatto ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Vinciguerra Filippo, nato l'n.6.r900 a Vasto (Chieti), cameriere.
Roma, 20.8. r93r - Anno IX. IMPUTATO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Del delitto previsto e punito dall'art. r26 C.P. de; 1889, in relazione all'art. 290 C.P. vigente, per avere, in Pescara il 26.7.1929, vilipeso pubblicamente le istituzioni costituzionali dello Stato pronunziando le parole : « Odio l'Italia ed i~ Regime fascista >).
Omissis
P. Q. M.
Visti gli art. r - 3 legge 4.6.1931, n. 674; 42r C.P. Esercito ; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiar~i che ~1011 vi .è lu_ogo a procedimento nei confronti di Vinciguerra Filippo, m ordme all'ascnttagli imputazione, perché non risultano sufficienti indizi di reità ed or<lina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa .
Roma, 21.8.1931 - Anno IX.
Seo-uono le firme del Presidente e dei Giudici. b
TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dl FES A DE I.LO STATO
Reg. Gen. n. 453/1931
SENTENZA N. 121
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
PRIMA PARTE : SENl'ENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORI A
599
SENTENZA N. 122
Reg. Gen. n. 307/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente SENTENZA
SENTENZA
nel procedimento penale contro:
nel procedimento penale contro:
Guerri Vincenzo, nato il 4.1.1897 a Fano (Pesaro- Urbino), marinaio, detenuto dal 18.5.1931.
Agostini Giuseppe, nato il 28.10.1875 a Ascoli Piceno, lattivendolo, detenuto dal 5.7.1931.
IMPUTATO
Dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere r icostituito il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, fatto parte di tale partito e fatto, con discorsi e distribuzione di stampe clandestine, propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del partito medesimo. In Venezia ed altrove, nel maggio 1931 e antecedentemente.
I1'iPUTATO
Del reato di cui all'art. 278, 2° cpv., C.P., per avere, nel giorno 4 luglio e.a. in Milano, offeso la memoria di S.A.R. il Duca di Aosta, primo congiunto di S.M. il Re d'Italia, con frasi ingiuriose.
Omissis
Omissis P. Q. M. P . Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n . 313, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Guerri Vincenzo, in ordine ai. delitti a lui ascritti in rubrica, per insufficienza di prove. Ordinando l'inoltro degli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Venezia per l'ulteriore corso di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 112 legge di P.S. , mettendo il Guerri, nello stato di detenzione in cui si trova, a disposizione del detto magistrato.
Visti gli art. 4 21 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Agostini Giuseppe, in ordine al reato ascrittogh, per insufficienza di prove ed ordina che e<rli sia -posto in libertà se non detenuto per altra causa. b Roma, 27.8.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Roma, 25.8.1931 - Anno IX. Seguono le fi rme del Presidente e dei Giudici.
600
'l'RIBU:'-iALE SPECIALE l'ER T..~ DIFESA DELLO ST,ffO
Reg. Gen. n. 306/ 1931
SENTENZA N . 123
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudici: Pessani Claudio, Grif.fini Mario, Consoli della .M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
PRIMA l'AR'i' E : SE NTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORI:\
601
nell'osteria di Guerini Andrea, pronunziava alla presenza di varie persone le espressioni offensive contro S.E. il Capo del Governo che sono riportate nel capo d'imputazione , per cui veniva tratto in arresto e deferito all'Autorità giudiziaria di Brescia, la quale trasmetteva gli atti a questo Tribunale per competenza. Procedutosi contro il Toniatti, risultava che costui effettivamente ebbe a dire quanto gli si attribuisce, ma che egli è uno squilibrato per intossicazione alcoolica, e perciò è a dubitarsi che egli avesse la coscienza di ciò che in quel momento diceva. Pertanto, è il caso di assolverlo per insufficienza di prove in ordine all'elemento psichico e d'ordinare che sia scarcerato se non detenuto per altra causa.
nel procedimento penale contro: P. Q. M.
Toniatti Massimo, nato il 3.r.1874 a Pregasina (Trento), bracciante, detenuto dal 20.6.1931. IMPUTATO
Del reato di cui all'art. 9 della Jegge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. vigente, per avere, nel pomeriggio del 20.6.1931 in Marone, offeso il Capo del Governo pronunciando le paro'e: << Mussolini è un bandito, ha la moglie affetta da alienazione mentale ed attualmente è ricoverata in una casa di cura nel Comune di Pergine. Mussolini convive con altra donna e ciò è notorio in tutto il mondo e specialmente presso l'Istituto "Opera Bonomelli" di Trento. Mussolini ha sfidato a duello il Principe Ereditario, ma tale duello non è avvenuto perché intervenne S.M. il Re. Mussolini entro un anno verrà ucciso, ce l'ha anche col Papa quel frammassone, ha fatto sciogliere anche i circoli cattolici ».
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento del Toniatti per insufficienza di prove e la di lui scarcerazione se non detenuto per altra causa,
IN FATTO ED ! l's DIRITTO
Dal rapporto dei RR.CC. della Stazione di Marone (Brescia) risulta che il 20.6. r931, nel Comune di Marone, tal Toniatti Massimo, trovandosi
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Toniatti Massimo, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 28.8.1931 - Anno IX .
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .
602
TRIBUNALE SPECIALE
PliR tA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gcn. n. 240/1931
SENTENZA N. 124
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
PRIMA f'ARTE : SENl'E1'ZE E~!ESSE !)ALLA C0MM!SS10KE ISTRUTTORI /\
Rcg. Gen. n. 291/1931
SENTENZA N. 125
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Buccaforri Giacomo;
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.;
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro:
SENTENZ A
nel procedimento penale contro:
Tech Mario, nato il 27.2.1894 a Trieste, bracciante, detenuto dal
I0.7.193r.
Tagliabue Angelo, nato il 26.3.1881 a Meda (Milano), falegname, detenuto dal 22.6.1931.
IMPUTATO
IMP UTAT O
Del reato previsto e punito dall'art. 290 P·P· C.P., per avere, in Trieste il 1°.7. 1931, pubblicamente vilipeso il Governo del Re pronunciando le parole: << Se i triestini fossero tutti come mc gli italiani non vi sarebbero in T rieste, se vi è miseria è colpa di quel porco del Governo>>.
Di offese a S. E. il Capo del Governo, per avere pronunziato, il 21.6.1931 in Meda, le seguenti parole: <t Sono stanco, sono stati loro ad ammazzare Matteotti! A morte Mussolini! A morte Mussolini per sempre! H.
Omissis Omissis P. Q. M. P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3. r927, n . 313, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Tech Mario, in ordine al delitto a lui ascritto, per insufficienza di prove cd ordina che egli sia posto in libertà se non detenu to per a!tra causa.
Visti gli art. 42r C.P. Esercito ; 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3, su conforme parere del P.M. , dichiara non luogo a procedere nei riguardi di Tagliabue Angelo, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 28.8.1931 - Anno IX.
Roma, 28.8. 193r - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici . Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. <.
TR!BUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA'l'O
Reg. Gen. n. 226/1931
SENTENZA N. 126
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Aclùlle, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M. V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Apolloni Antonio, nato 1'8-3.1906 a Frosinone, manovale, detenuto dal
PRIMA PARTE : Sl1NT!lNZE E~{ESSE D,\LL/\ COMMISSIONE ISTRt:'l'TORIA
605
pagato con la vita la fucilazione di Schirru perché questo atto produsse malcontento nd popolo e che tale stato di cose deve portare indubbiamente alla rivoluzione per cambiare la situazione in Italia, peggiorata dagli ultimi avvenimenti tra Chiesa e Stato. Per tale fatto il Comando del Gruppo della Legione Ferrovieri procedette a una inchiesta in esito alla quale l' Apolloni venne denunziato all'Autorità giudiziaria ordinaria che trasmise gli atti a questo Tribunale per competenza. Dalla compiuta istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per affermare la responsabilità delJ'Apolloni in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica, in quanto non è rimasto accertato che egli avesse la vera intenzione di offendere S.E. il Capo del Governo e di vilipendere le istituzioni. Gli ottimi precedenti morali e politici dell'Apolloni farebbero escludere ]'ipotesi di una simile intenzione criminosa. Pertanto è il caso di prosciogliere l'Apolloni, dai reati ascrittigli, per insufficienza di prove in ordine al dolo e cli ordinare la sua scarcerazione.
ro.6.1931. P. Q. M.
IMPUTATO
Dei delitti previsti e puniti dall'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, e r26 C.P. , in relazione agli art. 282 - 290 C.P. vigente, per avere, in Roma e precisamente nella stazione Termini, il 10.6.1931, pronunziato pubblicamente parole di offesa al Capo del Governo e di vilipendio alle istituzioni costituzionali deJlo Stato.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Apolloni Antonio, in ordine ai reati ascrittigli, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 28.8.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. I N CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il pro/:Cioglimento del:' Apolloni dai reati ascrittigli per insufficienza di prove e la di lui scarcerazione se non è detenuto per altra causa, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
Dal rapporto della P.S. risulta che la sera del 10.6.1931, in Roma, nella stazione ferroviaria Termini, il manovale Apolloni Antonio, in una discussione di carattere politico sulle attuali condizioni dei lavoratori, ebbe a dire che sarebbe necessario un cambiamento di Governo perché l'attuale costringe i lavoratori a soffrire la fame e che il Primo Ministro avrebbe
606
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA
l)E LLO STi,fO
PRIMA !'ARTE: SENTENZE EMESSE DALL.~ COMM JSSJONE lSTRt:TTORIA
SENTENZA N. 127
Reg. Gen. n. 338 /193 1
La Commissione Istruttori.a presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
P. Q . .M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Giacotti Rugero, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, 11.9.1931 - Anno lX.
Giudià: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N .; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente
SENTE N ZA nel procedimento penale contro : Giacotti Rugero, nato il 20.12.1883 a Torrebelvicino (Vicenza), rappresentante di commercio, detenuto dal 7.5.1931.
IMPUTATO
Del delitto di offese a S.E. il Capo del Governo (art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. vigente), per avere, in Padova, in giorni imprecisati dell'aprile 1931, mediante discorsi scurrili, offeso S.E. il Capo del Governo. Con la circostanza di avere ciò fatto per disfattismo.
Omissis E' risultato che il Giacotti per il suo carattere gioviale è abituato a raccontare spesso storielle allegre con animo di scherzare e far ridere gli amici; che non è un sovversivo e non ha precedenti politici da farlo ritenere contrario all'attuale Regime. Pertanto sorge il dubbio che egli nel narrare quelle storielle, per quanto deplorevoli e irriverenti verso S.E. Mussolini, abbia avuto in animo di fare dello spirito stupido, anziché arrecare offesa al Capo del Governo. La sua condotta è quanto mai riprovevole ed egli sarebbe meritevole, per quel che ha fatto, di un provvedimento di polizia, ma sussistendo dei dubbi sull'elemento intenzionale del reato, deve essere assolto per insufficienza di prove e scarcerato.
608
TRIBUNALE SPECfALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 474/1931
SENTENZA N. 130
i'RIMA PARTE : SE1'.'TE NZE EMESSE DALLA COMMISSIONE lSTRUTTORlA
insufficienza di prove, in ordine al reato loro ascritto ed ordinando la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, Griffìni Mario, Consoli della M. V .S.N.; ha pronunciato la seguente
P. Q. M.
Visti gli art. 282 C.P.c. vigente; 3 cpv. legge 2.6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, dichiara di non doversi procedere contro Bignotti Severino e Bellini Pietro, in ordine al reato loro ascritto, per insufficienza di prove ed ordinando che entrambi vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa.
Roma, 15.9.1931 - Anno IX.
SENTENZA nel procedimento penale contro:
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Bignotti Severino, nato il 4.5.1901 a Carpenedolo (Brescia), contadino; Bellini Pietro, nato il 2.11.1909 a Castiglione delle Stiviere (Mantova), contadino. Detenuti dal 20.7. 1931. I~fPUTATI
Del .reato di cui all'art. 282 C.P., per avere, in località Breda di Castiglione delle Stiviere il 17.7.1931, offeso l'onore di S.E. il Capo del Governo, il Bellini con le parole : << Mussolini e tutti coloro che portano la camicia nera sono delinquenti», ed il Bignotti con le parole: « Sarebbe meglio cambiare il numero a Mussolini perché fra lui e Dio ci fanno morire di fame l>. Omissis
Dallo svolgersi degli avvenimenti non traspare che gli imputati abbiano agito con l'intento doloso di offendere S.E. Mussolin i. Inoltre la stessa Autorità che li ha denunziati ebbe ad affermare: « Che Bignotti Severino e Bellini Pietro sono apolitici, di buona condotta morale, di scarsa cultura ed incapaci di commettere scientemente il reato ,, . Pertanto la Commissione Istruttoria è d'avviso che nella fattispecie non si siano raccolti elementi sufficienti di reità a carico di entrambi gli imputati, per cui necessita dichiarare di non doversi procedere penalmente, per 39. -
u.s.
610
TRIBUNALE SPECJ:\LE l'ER LA Di r ES:\
UELLO S'J'ATO
Reg. G en. n. 239/ 193 1
PRIMA PARTE : SE1'TENZE EMESSE DAL.I.A COM~i!SSIONE JSTRVTTORIA
Presidente: l.Viuscarà Ach iUe, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;
Giudici : De Rosis Giuseppe, Griffi.ni Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I
Omissis
SENTENZA N. 132
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa de:lo Stato composta da:
61
Mentre l'imputato esclude assolutamente di avere proferito le frasi addebitategli pur ammettendo di essere stato piuttosto ubriaco, taluni testi lo confermarono: però con varianti; di guisa che non è possibile statuire quali potrebbero essere le vere parole dette dal Battisti e la vera portata giuridica delle stesse. E' emerso dall'istruttoria che egli era ubriaco: ed allora se esistevano ragioni di rancore, il Battisti potrebbe anche avere pronunciato delle frasi piuttosto concitate e sconnesse; però senza la volontà di vilipendere le istituzioni costituzionali dello Stato e tanto meno di offendere S.M. il Re. Pertanto affacciandosi nella fattispecie l'ipotesi dubitativa, il Collegio ritiene di dichiarare di non doversi procedere penalmente contro Battisti Alcide> in ordine ai reati ascrittigli, per insufficienza di prove; ordinando la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
nel procedimento penale contro: Battisti Alcide, nato il 1" .6. 1875 a Varco Sabino (Rieti), detenuto per aìtra causa nel carcere di Rocca Sinibalda.
P. Q.M.
Visti gli art. I22 - 126 C.P.c.; 3 cpv. legge 4.6. r93r, n. 674; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, dichiara di non doversi procedere penalI .MP UTA T O
1) del delitto di cui all'art. 122 P·P· e u.p. C.P., per avere, la sera del 19.3.1931 in Varco Sabino, nell'esercizio di Pascalizi Pietro, pubblicamente offeso S.M. il Re, con le parole: e< Chi è S.M. il Re di fronte all'Ing. Battisti? Quando sarà borghese dovrà chiedere la carità >> e contemporaneamente, si tolse il cappello, calpestandolo sotto i pied i;
2) del delitto di cui all'art. 126 C.P., per avere pubblicamente, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, vilipeso le istituzioni costituziona1i dello Stato, con le parole: « Chi sono i Carabinieri, chi è un Capitano, un Colonnello, un Generale, di fronte all'Ing. Battisti? E' sempre carne venduta >) e continuando nel gesto di calpestare il cappello sotto i piedi.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere contro il Battisti, in ordine ai reati ascrittigli, per insufficienza di prove; ordinando la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
mente contro Battisti Alcide, in ordine ai reati ascrittigli per insufficienza di prove, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 22.9.1931 - Anno IX.
Seguono le fir me del Presidente e dei Giudici.
612
TRIB UNALE SPECL\L E PER
L:\
DIFESA D EI.LO STATO
Reg. Gen. n. 467/1931
SENTENZA N. 133
La Commissione Istruttoria presso il T r ibunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Dc Rosis Giuseppe, Griffini Mario: Consoli della M. V.S. N.; ha pronunciato la seguente SEN T ENZA
nel procedimento penale contro: Piantino Leopoldo, nato il 9.4.1914 a Montevideo (America Sud), mu. ratore.
PRIMA PARTE: SENTEN ZI( EMESSE DALLA COM:\!lSSl(J NE ISTRUTTORIA
I N FATT O ED IN DIRITTO
Che il giudicabile venne denunciato dal Carcere Giudiziario di Torino, dove trovavasi in espiazione di pena, per rispondere di offese a S.E. il Capo del Governo. Che interrogato confessò di avere scritto, su alcune pagine in bianco di un libro della biblioteca carceraria ed avuto in lettura, le frasi incriminate: però adducendo come giustificazione di avere scritto delle parole sul libro, in un momento di somma eccitazione nervosa, di sconforto e di esaspc· razione mentre si trovava solo in cella; escludendo di avere avuto la volontà di offc11dere S.E. il Capo del Governo. Che da un certificato del sanitario del carcere emerge esplicita la dichiarazione che il Piantino non deve avere avuto l'intenz ione di offendere S.E. il Capo del Governo, in quanto non doveva avere in quel momento integra la capacità d'intendere e di volere. Dalla suacc~nnata narrativa il ColJegio ritiene che nella fattispecie si venga ad affacoare l'ipotesi dubitativa, per cui. sia d'uopo di dichiarare di non doversi procedere penalmente contro Piantino Leopoldo in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove; ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
I MP UTATO
P.Q.M.
Del reato di offese a S.E. il Capo del Governo, preveduto dall'art. 9 legge 24.12.1925, n. 226.3, in relazione all'art. 282 C.P., per avere, in Torino, in giorno imprecisato dal 21 giugno al rn.7.r931, durante la sua detenzione nel locale Istituto di Prevenzione e Pena, offeso il prestigio di S.E. il Capo del Governo, scrivendo su alcune pagine in bianco di un libro della bibliot~ca_ carceraria, avuto in lettura, le frasi: « A morte Mussolini che è il più v1g~iacco e quello che rovina tutta l'Italia. Se fossi il Re lo farei impiccare subito;. a?basso e a morte le camicie nere; vale più quello che cago io che Mussohm e tutto il fascio; vale più quello che lascio che Mussolini e tutto i! fascio i>.
Visti gli art. 9 legge 24.I2.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P.; 3 cpv. della legge 4.6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, su conforme parere del P.M., dichiara di non doversi procedere penalmente, per insufficienza di prove, contro Piantino Leopoldo, in ordine al reato ascrittogli; ordinando l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 22.9.193r · Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste le conclusioni del P .M . con le quali chiede cbe la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere, in ordine al reato ascritto al Piantino, per insufficienza di -prove )· ordinando che venera imme. b dtatamentc scarcerato se non detenuto per altr a causa; ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è statuito
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 498 / 1931
SENTENZA N. 134
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la d ifesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: De Rosis Giuseppe, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente SE NTENZA
nel procedimento penale contro: Belloni Biagio, nato il 9.ro.r899 a Milano, magazzm1ere, detenuto dal
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTOR I /\
Tale versione fu confermata da un teste, certo Cavallero amico del Pumbel: di guisa che potrebbe anche darsi che lo stesso Pumbel nel diverbio avuto col Belloni abbia frainteso le parole proferite dall'imputato e quindi abbia creduto che l'offesa non fosse diretta a lui ma alla milizia. L'ipotesi dubitativa si affaccia anche tenendo presente che non preesistevano buoni rapporti fra i due e che in quella sera il Pumbel tenne un contegno provocante, tanto che ebbe a schiaffeggiare l'imputato. Ed allora si può del pari pensare cbe se il Belloni avesse veramente pronunciato la frase incriminata, riferita dal Pumbel, ne sarebbe stata causa determinante il senso di reazione e d'odio contro il Pumbel e non la volontà di commettere il reato di vilipendio contro una Forza Armata dello Stato. Pertanto il Collegio è d'avviso che non si siano raccolti elementi sufficienti di reità a carico del Belloni; per cui necessita dichiarare di non doversi procedere penalmente contro di- lu i, in ordine al delitto di cui all'art. 290 cpv. C.P., ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
26.7.1931. I M P UT AT O
P. Q. M.
Del delitto di cui all'art. 290 cpv. C.P., per avere vilipeso una Forza Armata dello Stato (M.V.S.N.). Commesso in Milano il 26.7.1931.
Visti gli art. 290 cpv. C.P. ; 3 cpv. della legge 4.6.1931 , n. 674 ; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, dichiara di non doversi procedere penalmente contro Belloni Biagio, in ordine al reato ascrittogli, per insuf fi-
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste tutte le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere contro Belloni Biagio, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare
IN FATTO ED JN DIRITTO
Che la camicia nera Pumbel Carlo, nella sera del 26.7.r93r, aveva fatto arrestare il giudicabile Belloni, perché venuti entrambi a diverbio; lo stesso Belloni gli avrebbe detto : « La milizia me la metto sotto i piedi». L'imputato nei suoi interrogatori negò sempre l'accusa: insistendo invece che non essendo in buoni rapporti col Pumbel, non rispondendo al saluto disse a quest'ultimo: « Io non gradisco il tuo saluto >> e dopo uno scambio di parole piuttosto concitate: « Te ti metto sotto le suole delle scarpe )J.
cienza di prove, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 22.9.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
6 16
TRlBUN,\LE SPECIALE Pl; R LA DIFESA
DELLO ST/\TO
Reg. Gen. n. 295/1931
SENTENZA N. 135
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Griffìni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ba pronunciato la seguente
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE I STRUTTORI,\
617
contenenti insolenze contro il presidente ed il segretario di detto circolo e si rinvenne anche deturpata con pennellate della stessa vernice la effige del Capo del Governo impressa sulle colonne .fiancheggianti la porta. Quali autori di tali atti furono denunziati dall'Arma dei Carabinieri vari soci. Dalla compiuta istruttoria rimase accertato che autori delle frasi di dileggio contro i dirigenti del circolo e delle deturpazioni alla effige di S.E. il Capo del Governo furono gli imputati Carnelli, Gatti e Crosta. Contro costoro si è ottenuta .l'autorizzazione prescritta dall'art. 313 C.P.. N essun dubbio che il fatto rivestirebbe i caratteri del delitto di offese al Capo del Governo previsto e punito dall'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925,
n. 2263. SE NTENZA
nel procedimento penale contro : Carnelli Enrico, nato il 27.8.1907 a Cairate (Varese), falegname; Gatti Secondo, nato il 20.6.1907 a Varese, operaio; Crosta Giuseppe, nato il 15.9.1907 a Cairate (Varese), operaio. I primi due detenuti dal 13.3.1931.
Però le òrcostanze, che diedero luogo al fatto, fanno sorgere il dubbio che l'atto, quanto mai vandalico, inconsulto e deplorevole, sia stato commesso non per arrecare offesa al Capo del Governo, ma per protestare contro i dirigenti del circolo in seguito alla discussione tumultuosa della sera precedente; tanto vero che contro costoro furono scritte frasi di dileggio. Questo dubbio è avvalorato anche dal fatto che i tre suddetti imputati non hanno precedenti d'indole sovversiva o comungue ostile al fascismo. JJcrtanto è il caso di proscioglierli dal reato a loro ascritto per insufficienza di prove e di ordinare la scarcerazione degli arrestati Carnelli e Gatti se non sono detenuti per altra causa, essendo il Crosta a piede libero.
IMPUTATI
P. Q. M.
Di offese a S.E. il Capo del Governo (art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. vigente).
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento dei tre suddetti imputati per insufficienza di prove e la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa,
Visti gli art. 421 C.P. Esercito ; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Carnelli Enrico, di Gatti Secondo e di Crosta Giuseppe, in ordine al reato a loro ascritto, per insufficienza cli prove ed ordina che il Carnelli ed il Gatti siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Roma, 23.9.r93r - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. IN FATTO ED IN DlRITTO
risulta quanto segue. Il mattino del 2.3.1931 su1!a porta del Circolo Cooperativo cli Bolladello di Cairate, in seguito ad una tumultuosa adunanza del consiglio direttivo avvenuta la sera precedente, furono trovate delle iscrizioni a vernice nera
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TR!B U::-JAL E SPECI ALE PER LA D lFESi\ DELLO STATO
SENTENZA N. 136
Reg. Gen. n. 353/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici : Griffi.ni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente SENTENZ A
nel procedimento penale contro :
PRIMI\ PARTE: SE:-JTE KZE EMESSE Dl\LLJ\ CO~!MlSSIO NE ISTR UT TORI A
gnato dalla Commissione Provinciale di Forlì al confino di polizia per due anni e destinato al Comune di Borore, aveva, in data 21 giugno u.s., fatto alla presenza dei compagni di lavoro Masala Lussoria e Rosas Giuseppe l'apologia del comunismo russo, di Lenin e degli organizzatori della Rivoluzione russa, soggiungendo che i capi del fascismo sono ladri ed usurpatori. Procedutosi contro il Lucci per i delitti di offese al Capo del Governo e di propaganda sovversiva, dalla compiuta istruttoria non- risultava sufficientemente accertato che il Lucci avesse commesso i fatti che gli sono attribuiti. Mentre per concordi dichiarazioni di molti testimoni è risultato che egli teneva ottima condotta e si dimostrava ravveduto nella speranza di ottenere la grazia dell'assegnazione al confino. Pertanto rimane il dubbio sui fatti attribuiti al Lucci, ed in conseguenza egli deve essere assolto per insufficienza di prove.
Lucci Giovanni, nato il 29-3.1904 a Civitella di Romagna (Forlì), confìnato politico a Borore (Nuoro).
Ii\·1P U TATO
r) del delitto di offese a S.E. il Capo del Governo (art. 9 cpv. legge
24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. vigente), per avere pronunziato le parole: « Il Duce, capo del fascismo, è un ladro )). 2) del delitto preveduto dall'art. 4 u.cpv. legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Borore, fatto propaganda delle idee del Partito Comunista, disciolto dalla Pubblica Autorità, esaltando il regime comunista ed il Governo dei sovietici. IN CA:MERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento dell'imputato Lucci, in ordine ai reati a lui ascritti, per insufficienza cli prove e l'immediata sua scarcerazione se non detenuto per altra causa, IN FATTO ED IN DIRITTO
risulta quanto segue. Con rapporto in data r r.7.r93r il Commissario Prefettizio del Comune di Borore informava l'Autorità giudiziaria che certo Lucci G iovanni, asse-
P. Q. M.
Visti gli art. 3 cpv. delia legge 4.6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3. r927, n. 313; 421 C.P. Esercito, su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a procedere nei riguardi di Lucci Giovanni, in ordine ai reati a lui ascritti, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma , 23.9.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presiden te e dei Giudici.
TRIBU NALE SPECIALE PER L,\
DIFESI\ DELLO STATO
Reg. Gen. n. 556/ 1931
SENTENZA N. 137
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: De Rosis Giuseppe, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N .;
ha pronunciato la seguente S E NT EN ZA
nel procedimento penale contro: Vigna Adelaide, nata il 13.6.1894 a Chiesina Uzzanese (Pistoia), casalinga, detenuta dal 4.8.r93r.
PRIMA PARTE : SEN"J'EKZE EMESSE D:\LLJ\ COMMISSIOJ\E ISTR UTTORIA
621
rapporti di amicizia, le aveva prestato e poi regalato lire 260; e poiché essa si era trovata nella impossibilità di incontrarsi sovente con lui, era stata fermata per la strada nonché dallo stesso Bellaudi provocata e percossa. Secondo taluni testi nell'alterco l'imputata avrebbe risposto al Bellaudi le frasi offensive contro S.E. il Capo del Governo, perché quest'ultimo le avrebbe detto « non ti picchio perché tu conosci molte personalità ed anche il Capo del Governo >>, Dalla istruttoria emerge che la Vigna non ha precedenti politici di reità e quindi, dato il contegno provocante tenuto dal Bellaudi, può darsi che le parole offensive contro S.E. Mussolini fossero state pronunciate piuttos_to in odio al Bellaudi e per ritorsione alle di costui provocazioni, senza volontà alcuna di recare offesa a S.E. il Duce. Pertanto, affacciandosi l'ipotesi dubitativa, il Collegio è d'avviso di dichiarare di non doversi procedere penalmente contro la Vigna, in ordine al reato ascrittole, per insufficienza di prove, ordinandone l'immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa.
P. Q. M. IMPUTATA
Del reato di cui all'art. 282 C.P., per avere, il 3.8.1931 in Chiesina Uzzanese, offeso la persona di S.E. iì Capo ciel Governo con la frase: « Io vado in c ... a Mussolini, ecc. ».
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere contro la Vigna Adelaide, in ordine al reato ascrittole, per insufficienza di prove ed ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è statuito,
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che il Comando di Stazione dei RR.CC. di Pescia, in data 4.8.1931, denunciava la giudicabile perché, nelle dichiarazioni di tale Amalia Simionato Cardedda e di altre persone presenti al fatto, avrebbe pronunciato le incriminate frasi contro S.E. il Capo del Governo. La Vigna negò sempre le accuse, dicendosi vittima di macchinazioni organizzate ai suoi danni. D isse che certo Bellaudi, col quale aveva avuto
Visti gli art. 282 C.P.c.; 3 cpv. legge 4.6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, su conforme parere del P.M., dichiara di non doversi procedere penalmente contro la Vigna Adelaide, in ordine al reato ascrittole, per insufficienza di prove, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa. Roma, 26.9.1931 - Anno l X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIJ3U~ALE SPECIALE P ER LA DI FES,\
DELLO STATO
SENTENZA N. 138
Reg. Gen. n. 476/ 1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudià: Griffìni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SENTEN ZA
PRI1l ,1 P:\RTE : SE:STE.è-<Zli EMESSE D,\LL.1 COM~lISS!O:-IE IST!\Cl'TORIA
viene egli pure da una povera condizione >>, << ossia che in origine egli era povero come me >>, senza volontà alcuna di offendere S.E. Mussolini. Riconobbe che le sue fras i furono sconvenien ti ed inopportune : 111a le pronunciò in uno stato di eccitazione nervosa sfogando il suo rancore verso la polizia che, secondo lui, da tempo lo perseguitava e sfogando altresì il suo livore per una grave condanna riportata per espatrio clandestino. Dai testi d'accusa emerge che in certi momenti il Moracci si presenta squilibrato nei suoi ragionamenti, di guisa che viene ad affacciarsi la tesi dubitativa: jn quanto il giudicabile, senza dolo, può avere proferito le frasi incriminate. Pertanto non essendosi raccolti elementi sufficienti di reità a carico del Moracci, in ordine al reato ascrittogli, il Collegio ritiene di dic.hiarare di non doversi procedere penalmente per insufficienza di prove ed ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
nel procedimento penale contro: Moracci Pietro, nato il 2r.3.r886 a Lucignano (Arezzo), disegnatore, detenuto per altra causa. I)1PUTATO
Del delitto previsto e punito dall'art. 282 C.P ., per avere, il 20.7.r93r nella Casa di Pena di Alessandria, offeso l'onore di S.E. il Capo del Governo.
P. Q. M.
Visti gli art. 282 C.P.c. ; 3 cpv. legge 4-6.r93r, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, su conforme parere del P.M., dichiara di non doversi procedere penalmente nei riguardi di Moracci Pietro, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordinandone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 28.9.1931 - Anno lX.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.lvf. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere nei riguardi di Moracci Pietro, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare,
IN FATTO ED I N DIRITTO
Che in data 20.7.1931> dalJa direzione delle Carceri Giudiziarie di Alessandria, era stato denunciato il Moracci per rispondere del reato di offese al Capo de] Governo S.E. Mussol ini. A vendo egli proferito le parole: « Mi vergogno di essere italiano; il Capo del Governo proviene dal fango, ecc.» .
L'imputato nel complesso non negò l'accusa; solo disse che la frase « il Capo del Governo proviene dal fango >> deve venire interpretata come « pro-
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TR!BUNAI,E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Rcg. Gen. n. 356/1931
SENTENZA N. 139
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
PRIMA P,\RTE : SENTENZE EMESSE DALLA COM~!ISSIONE ISTRUTTORIA
Reg. Gen. n. 213 / 1931
625
SENTENZA N. 140
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Lanari Piero;
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
Giudici: Griffìni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente SENTENZA SENTENZA
nel procedimento penale contro: Fasciato Luigi, nato il 1°.3.1897 a Battaglia (Padova), operaio;
nel procedimento penale contro:
Libero Augusto, nato il 21.12.1900 a Battaglia (Padova), bracciante.
Civolani Armando, nato il 2.2.1910 a Budrio (Bologna), soldato nella Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, detenuto dal 22.5.1931.
Detenuti dal 16.6.1931. I MPUTATI
Il primo: del delitto di cui all'art. 8 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere offeso l'onore del Capo del Governo, il giorno 4.6.1931 in San Pietro Viminario (Padova), con le parole: « Porco di Mussolini>>. 11 secondo: del delitto di cui all'art. 9 della legge stessa e art. 122 C.P. abrogato, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso l'onore del Re con le parole: « Quel vigliacco del Re ,, e quello del Capo del Governo, con le parole: « Quel porco di Mussolini ,>.
IMPUTATO
Del reato di offese al Primo Ministro (art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P.), per avere pronunciato, al suo indirizzo: « Guarda quest'animale che posto ha preso>> . Reato commesso in Pinerolo il 22.5.1931.
Omissis Omissis l'. Q. M.
Visti gli art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263; 122 C.P. abrogato; 3 cpv. legge 4.6.r931, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313 ; 421 C.P. Esercito, su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei riguardi di Fasolato Luigi e Libero Augusto, in ordine ai reati loro ascritti come in epigrafe, per insufficienza di prove ed ordinando la loro immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 30.9.1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Dalle concordi deposizioni dei testi e dalle dichiarazioni dello stesso imputato è rimasto accertato che questi effettivamente ha pronunziato le parole che gli sono state attribuite. Però il Civolani ha sempre dichiarato, nei suoi interrogatori, di avere agito per scherzo e senza alcuna intenzione di arrecare offesa a S.E. il Capo del Governo, soggiungendo che egli è stato sempre di sen6menti patriottici e ha sempre simpatizzato per il Regime fascista. Dal rapporto dei carabinieri del suo paese di origine, San Lazzaro di Savena, risulta, infatti, che il Civolani è di buona condotta morale e politica e che, sebbene non sia iscritto al Partito Nazionale Fascista, pure ne è simpatizzante ed è di sentimenti favorevoli all'attuale Regime. E gli stessi sentimenti hanno i componenti della sua famiglia. 40. -
u.s.
TRIBUNALE SPECL\LE PER L:\ DIFES,\
DELLO ST ATO
Uguali informazioni hanno dato sul conto del detto Civolani e della sua famiglia, il segretario politico di San Lazzaro di Savena, nonché la Questura e il Comando dei RR.CC. di Bologna. Pertanto sorge il dubbio che il Civolani, nel pronunziare quelle espressioni irriverenti all'indirizzo del ritratto di S.E. Mussolini, non abbia avuto in animo di offendere S.E. il Capo del Governo, ma di fare uno stupido per quanto volgare e deplorevole scherzo, espressione della sua ignoranza e deficienza mentale. Ed in conseguenza è il caso di proscioglierlo dal reato ascrittogli per insufficienza di prove sull'elemento psichico ed ordinare la sua scarcerazione, se non è detenuto per altra causa.
PRIMA P:\RTE : SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
Reg. Gen. n. 649/1931
SENTENZA N . 141
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Griffìni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
P. Q. .M.
nel procedimento penale contro: Visti gli art. 3 cpv. della legge 4-6.r93r, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; C.P. Esercito, su conforme richiesta del P.M., dichiara non luogo a procedere nei riguardi di Civolani Armando, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. 421
Roma, 30.9.1931 - Anno IX.
Seguono le .firme del Presidente e <lei Giudici.
Passalacqua Romolo, nato il 2.8.1889 a Roma, muratore, detenuto dal
Io.8.1931.
IMPUTA T O
Del delitto previsto e punito dall 'art. 282 C.P., per avere, in Roma, nella contrada Primavalle, il giorno 29 luglio u.s., offeso il Capo del Governo, lanciando sputi e sassi ad una fotografia che ne riproduceva la immagine.
Omissis
P . Q. M.
Visti gli art. 282 C.P.c.; 3 legge 4.6.1931 , n. 674; 2 R.D. I3.3.1927, n. 3r3; 421 C.P. Esercito, su conforme parere del P.M., dichiara di non doversi procedere penalmente contro Passalacqua Romolo, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 2.ro.1931 - Anno lX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRfBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
SENTENZA N. 143
Reg. Gen. n. 606/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Griffìni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N .; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Laiolo Giovanni, nato il 22.3.1896 a Vinchio (Asti), venditore ambulante, detenuto dall'8.8. r931.
PRIMA P1\RTE: S.El\TENZE .EMESSE DALLA COMMJSSIONE !STRt;T'J'ORIA
Benvenuto, aveva pronunziato le frasi offensive contro il Capo del Governo S.E. Mussolini, riportate sopra nel capo d'imputazione. . . Sia durante le indagini di polizia giudiziaria che durante l'1struttona si è protestato innocente, dichiarando di avere quella sera troppo bevuto : quindi di non ricordare nulla; che le frasi in contestazione} quando trovasi in condizioni normali, non oli passano nemmeno per la mente. Dall'istruttoria risulta che, 1n vero, egli ebbe a pronunziare le frasi predette. Ma nelle frasi ripetute non si ravvisano con precisione gli _estrem! del reato rubricato, che richiede, in cbi lo commette, il dolo specifico d1 offendere con parole od atti il prestigio o l'onore del Capo del Governo; sorge il dubbio cbe il Laiolo abbia voluto fare, in occasio~e dell~ sorveglianza effettuata sul commercio della frutta da parte degli a_gent1 annonari, una critica volgare e idiota alle direttive del Governo naz10nale. Si può, pertanto, dubitare sull'efficienza dell'elemento intenzionale nelle .frasi incriminate, tanto p iù che il Laiolo, iscritto ai sindacati fascisti dal 1926, non ha precedenti d'indole sovversiva, se pure pregiudicato per reati comurn. La Commissione, perciò, ritiene di doverlo prosciogliere dall'imputazione per insufficienza di indizi in ordine al dolo.
IMPUTATO l'. Q. M.
Del delitto previsto e punito dagli art. 282 C.P. e 3 legge 4.6.1931, n. 674, per avere, la sera del 7.8.1931, in Torino, e propriamente nella bottio-lieria di Mussotto Benvenuto, in via Brandizzo n. 8, offeso l'onore e il p~estigio del Capo del Governo, pronunziando le seguenti frasi: « Mussolini fa il portafoglio a tre o quattro ladroni; il popolo è ignorante perch~ segue i~ Governo di ladri e non è capace di svegliarsi; Mussolini, invece d1 formare il balilla e la milizia, che sono balle, dovrebbe pensare a dar da mangiare al popolo che muore di fame>>.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti oli atti e la requisitoria con la quale il P .M. chiede alla Commissione il p~oscioglimento dell'imputato per insufficienza cli prove sul dolo, osserva
IN FATTO ED I N DIRITTO
La Regia Questura di Torino, con verbale dell'8.8.193r, denunziava il Laiolo perché questi, la sera precedente, nella bottiglieria di tal Mussotto
Visti gli art. 2 R.D. r3.3. 1927, n. 313; 3 legge 4.6.1931, n. 674; 421 C.P. Esercito, su conforme richiesta del P .M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei con.fronti di Laiolo Giovanni, in ordine al reato in epigrafe a lui addebi tato, per insufficienza cli indizi nei riguardi del dolo; ordina pertanto la scarcerazione del Laiolo se non detenuto per altra causa. Roma, 5.10.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIB UNALE SPEC IAi.E
PER T..-\ DIFESA DELLO S°i'ATO
SENTENZA N. 144
Reg. Gen. n . 281 / 1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente : Muscarà Achille. Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero ; Giudici : Griffi.n i Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M .V.S.N .; ha pronunciato la seguente S E NTENZA
nel procedimento penale contro: Benedetti Benedetto, nato il r3.ro.1899 a Tarquinia (Viterbo), agricoltore, detenuto dal 25.6. r.931. IMPUTATO
Del delitto preveduto dal combinato disposto degli art. 282 C.P. e 9 cpv. legge 24.r2. r925, n. 2263, per avere, in Tarquinia il 24.6.1931, offeso con parole ingiuriose l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere contro Benedetti Benedetto, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è statuito, IN FATTO ED IN DIRITTO
Che il bracciante T empesta Leonardo, milite della M.V.S.N., aveva denunciato alla Stazione dei RR.CC. di Tarquinia il Benedetti, perché quest'ultimo gli aveva rivolto le seguenti frasi oltraggiose contro la milizia e contro S.E. il Capo del Governo: << Tu perché appartieni alla milizia vuoi fare il prepotente . Sappi che io vado in c . . . alla milizia ed a Mussolini che la protegge ». Contestato il reato, di cui all'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263, 1t1 relazione all'art. 282 C .P.c., al Benedetti, egli ebbe sempre a protestare
PRl~lA P:\RTE : SE)<TENZE EMESSE DAL!.:\ CO~t:1,!lSS!ONE ISTRUTTOR IA
la sua innocenza, dichiarandosi vittima di macchinazioni organizzate dal Tempesta, suo dipendente, e dai testi Mirabasso e Bellini, amici del denunciante Tempesta, in quanto venuto a diverbio per ragioni di interesse e scambiatosi dei pugni e delle offese col Tempesta stesso, mai proferì parole ingiuriose contro S.E . Mussolini e contro la milizia. La lite ebbe termine per l'intervento dei dettj due testi ed egli Benedetti si allontanò senza. pronunciare parole. Invece il Tempesta, il Mirabasso ed il Bellini affermarono che il giudicabile ebbe a dire le frasi incriminate. Dalla suesposta narrativa emerge ad evidenza che esistevano dei rancori per ragioni d'interesse tra il Benedetti ed il denunciante; per cui sorge il sospetto che la denuncia sia stata provocata da animosità. Pertanto se l'imputato proferì delle parole ingiuriose contro il Tempesta potrebbe anche darsi che nello scambio di pugni e di frasi lo stesso Tempesta abbia frainteso le parole. Per cui la volontà del Benedetti poteva essere di offendere il dipendente suo compagno di lavoro col quale si bisticciava, senza intenzione alcuna di parlare contro S.E. il Capo del Governo e contro la milizia. Tanto più quando si consideri che il Benedetti fu fascista dalla prima ora e poi radiato per morosità; che egli non ha precedenti cattivi e che sapeva che il Tempesta era un milite. Di conseguenza nella fattispecie si affaccia l'ipotesi dubitativa. Ed allora e d'uopo dichiarare di non doversi procedere penalmente, in ordine al reato ascritto al Benedetti; non essendosi raccolti elementi sufficienti di reità; ordinando che il giudicabile venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. P, Q. ~l.
Visti gli art. 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P.c.; 3 legge 4.6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, su conforme parere del P.M., dichiara di non doversi procedere contro Benedetti Benedetto, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, r3.10.1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. dichiara, con ordinanza n. 14 del 10.5.1939, estinte le incapacità giuridiche derivanti dalla sentenza di assoluzione, per insufficienza di prove, emessa dalla C.I. il r3.10.r93r.
TRIBUNALE SPECI1\LE PER LA Dl PES:I DELLO STATO
Reg. Gen. n. 418/1931
PRIMA PARTE: SENTENZE. EMESSE DALLA COMMISSIONE. ISTRUTTORI /\
SENTENZA N . 145
[N }'ATTO .ED I N DIRITTO
risulta quanto segue. La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Griffìni Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
h a pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Capitanini Luigi, nato il 9.5.1884 a Pietrasanta (Lucca); Benedetti Ugo, nato i] 4.8.1894 a La Spezia. Detenuti dal 14-7.1931.
IMPU TATI
Di offese a S.M. il Re e S.E. il Capo del Governo ai sensi degli art.
278- 282 C.P., per avere, a La Spezia, la sera del 14.7.1931, in presenza di più persone, offeso ]'onore e il prestigio del Re dicendo: « Stanotte passa quel mascalzone che sarebbe bene levarlo di mezzo >> e per aver pure offeso 1'onore ed il prestigio del Capo del Governo dicendo: e< Ma prima del Re, meglio quell'altro porco di Mussolini >1 .
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento di Benedetti Ugo per non aver commesso il fatto e di Capitanini Luigi per insufficienza di prove , ordinando la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Vista l'autorizzazione a procedere data da S.E. il Ministro della Giustizia a norma dell 'art. 313 C.P ..
I militi Giaume Enrico, T iralongo Giovanni ed Astarita Arnaldo, i primi due capisquadra ed il terzo camicia nera della 35" Legione della M.V.S.N. di La Spezia, la sera del 12.7.1931, verso le ore 24, si incontrarono con certo Capitanini Luigi il quale trovatosi in stato di ubriachezza gridava parole sconnesse ed inconcludenti. Avvicinatisi al Capitanini, questi dopo breve discorso si qualificò per comunista. l militi allora per rendersi conto con chi avevano a che fare e trovandosi in borghese si spacciarono anch'essi comunisti, dicendo di essersi recati a La Spezia per commettere un attentato. Chiesero al Capita.nini la carta d'identità e gli domandarono se avesse compagni perché volevano conoscerli. Gli ordinarono perciò di ritornare la sera successiva allo stesso posto con i compagni di fede e gli raccomandarono di non parlare minacciandolo . La sera seguente il Capitanini ritornò al posto indicato, ma solo, ed incontratosi di nuovo con i militi disse che non aveva potuto trovare compagm. I tre militi insistettero e lo condussero a bere vino facendogli nuove ingiunzioni di tornare la sera seguente con i compagni. La sera del r4.7.1931 il Capitanini andò infatti al posto fissato, ma anche questa voita da solo. A dire dei militi il Capitanini chiese a loro se avevano esplosivi perché, avendo visto dei soldati, aveva capito che doveva passare da La Spezia il treno reale, e si dimostrò pronto a commettere un attentato dicendo: « Stanotte passa quel mascalzone del Re e sarebbe bene levarlo di mezzo J Ma prima del Re sarebbe meglio quell'altro porco cli Mussolini» . I militi Giaume ed Astarita pensarono allora di dargli ad intendere che avrebbero procurato essi le bombe e difatti andarono in caserma per prendere delle bombe Sipe scariche ed intanto lasciarono il Capitanini in compagnia del milite Tiralongo, il quale lo condusse in varie osterie per cercare compagni di fede. In una di queste osterie il Capitanini trovò un tale Benedetti Ugo al quale presentò il Tiralongo come suo cugino. Usciti dall'osteria furono poco dopo raggiunti dall'Astarita che portava in mano due bombe Sipe scariche avvolte in un giornale. Il Benedetti avrebbe detto all' Astarita: << Dammele a me che hai trovato un fra tello di fede : io sono un austriaco pericoloso! >> e soggiunse che le avrebbe tirate contro la caserma della milizia e contro il Fascio. Fu allora che i militi credettero giunto il momento di procedere all'arresto del Capitanini e ciel Benedetti.
T RIBUNALE SPECT1\LE
l>E R LA DIFESA DELLO STATO
Dopo le sommarie indagini costoro furono denunciati con r apporto della Questura di La Spezia in data 16.7.1931, e contro di essi si è proceduto per i reati di offese a S.M. il Re ed a S.E. il Capo del Governo come è detto in rubrica. Gli imputati nei loro interrogatori si sono mantenuti sempre negativi, mentre i militi nelle loro dichiarazioni non si sono dimostrati sempre conformi, e vi è anche difformità per le dichiarazioni dell'uno e quelle dell'altro. Si osserva che nei riguardi di Benedetti Ugo gli stessi denuncianti hanno affermato che costui si sarebbe limitato ad aderire ai propositi del Capitanini di commettere un attentato contro il treno reale, ma non avrebbe pronunciato alcuna espressione offensiva né contro S.M. il Re né contro S.E. il Capo del Governo. Le informazioni che le Autorità di P.S. danno sulla sua condotta politica sono buone. E per tali risultanze il Benedetti deve essere assolto per non aver commesso i fatti che gli sono attribuiti e dev'essere scarcerato. Nei riguardi del Capit~nini si osserva che la difformità delle dichiarazioni dei militi Giaume, Tiralongo ed Astarita non lascia tranquilla la coscienza, onde sorge il dubbio che essi per il troppo zelo non si siano resi esatto conto dei fatti che avrebbe commesso il Capitanini attribuendo a costui anche ciò che egli forse non aveva fatto. Nessun dubbio che i militi abbiano agito in perfetta buona fede e con encomiabile zelo, ma non sono rimasti sufficientemente accertati i fatti che essi attribuiscono al Capitanini. Dalle informazioni date dall'Autorità e dagli altri atti processuali risulta che il Capitanini è bensì pregiudicato per reati commessi, che è dedito al vino ed alquanto deficiente , ma nulla risulta a suo carico in linea politica. Pertanto è il caso di assolverlo per insufficienza di prove ed ordinare la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA c m!MfSSIONE ISTR{}TTOR T,1,
Reg. Gen. n. 489/ 1931
SENTENZA N . 148
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero ; Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N. ; ha pronunciato la seguente SEN T ENZ A
nel procedimento penale contro: Carnevali Ulderico, nato il 26-3-1887 a Curtatone (Mantova), detenuto dal 29.7.1931.
IMPUTATO
Del reato di cui all'art. 282 C.P., per avere, in Bagnolo San Vito (Mantova), nel mese di giugno r93r, offeso il Capo del Governo, pronunciando 1~ parole : « Fra non molto vediamo S.E. Mussolini impiccato su di una piazza». Omissis
P. Q. M.
P. Q. ~f.
Visti gli art. 42r C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 3 cpv. della legge 4.6.1931, n. 674, su conforme richiesta del P.M., dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Capitanini Luigi, per insufficienza di prove, e nei riguardi di Benedetti Ugo, per non aver commesso il fatto, in ordine ai reati a loro ascritti, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.
Visti gli art. 282 C.P.c. ; 3 legge 4.6.r93r, n. 674; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, dichiara di non doversi procedere contro Carnevali Ulderico, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, r7.10.r93r - Anno lX.
Roma, r5.ro.r931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Seguono le fìrm.e del Presidente e dei Giudici.
I>RnfA PARl·E : SENTENZE !::~ESSE DALLA CO~!MISSIONE ISTRt.:TTOR IA
TRIBUNALE SPECIALE PER L,\ DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 149
Reg. Gen. n. 473 /1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
637
SENTENZA N. 150
Rcg. Gen. n. 754 / 1931
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Lanari Piero;
Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Giudici: Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
Giudici': Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S. N.;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA
nel procedimento penale contro :
nel procedimento penale contro: Pedini Lino, nato il 20.8.1913 a Occhiobello (Rovigo), detenuto dal
20.7.1931.
21
Flacconio Carlo, nato il 29.8.1902 a Palermo, esercente, detenuto dal al 25.4.1931.
IMPUTATO IMPUTATO
Del reato di offesa all'onore del Capo del Governo , preveduto dall'art.
282 C.P., per avere, in T orino, in giorno imprecisato dei primi di luglio 1~31, of~eso il prestigio di S.E. il Capo del Governo, rispondendo all'offerta d1 vendita da parte di Craveri Mario del settimanale « La Gioventù Fascista » e in presenza di altre persone, con le espressioni : « Che vuoi che me ne faccia del giornale ? Con questa disoccupazione io piscio in c . . . ai giornali ed a Mussolini» . Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 282 C.P.c. ; 3 legge 4-6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3.r927, n. 313; 421 C.P. Esercito, su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere contro Ferlini Lino, in ordine al reato ascrittogli in epigrafe, per insufficienza di prove, ordinandone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma , 17.10.1931 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Del delitto di cui all'art. 290 C.P. in relazione all'art. 126 C.P. del
1889. In Palermo il 2r .4. r93r.
I N CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria con la qua.le il PJvL chiede il proscioglimento del F~acconio perché il fatto ascrittogli non costituisce reato, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il rubricato Flacconio, trovandosi il 21+1931 nella rivendita di tabacchi sita in piazza Giuseppe Verdi di Palermo, nell'attimo in cui transitava sulla piazza stessa un camion carico di giovani fascisti, si rivolse al venditore esercente e pronunziò le parole: « Oggi è il Natale di Roma od è carnevale?)> . Inteso dal centurione della M.V.S.N. Misurava Salvatore, venne denunziato all'Autorità giudiziaria ordinaria sotto l'imputazione soprascritta: tratto i_n arresto fu sottoposto a procedimento penale durante il quale egli negò d1 avere voluto, con la frase ricordata, alludere al passaggio dei giovani
TRIBUNALE SPECIALE PER LA J)!FESJ\ DELLO STATO
fascisti, sostenendo, invece, di averla pronunciata perché, in quell'istante, passava un gruppo di ragazze dai visi esageratamente dipinti. Con ordinanza del 25 aprile stesso, il Flacconio venne scarcerato non consentendo l'imputazione il mandato di cattura; gli atti furono trasmessi a questo T ribunale per competenza, giusta la legge 4.6.1931, n. 674. La Commissione, date anche le emergenze processuali e la figura dell'i~nputato che, immune di precedenti, si professa entusiastico ammiratore del fascismo, non riscontra nella frase incriminata gli estremi del reato rubricato, tra i quali è essenziale quello del dolo specifico ovverossia della volontà cosciente e determinata di esporre al disprezzo uno degli organismi che costituiscono la base dello Stato, dolo che, nella fattispecie, non si può affermare vi fosse. E ciò a prescindere dall'indagine se l'organismo in discorso rientri tra quelli tassativamente elencati dalla legge penale. Pertanto il Flacconio va prosciolto perché il fatto non costituisce reato.
l'R! MA l'ART E : SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE I STRUTTORI.·\
Reg. Gen. n. 248/1931
SENTENZA N . 151
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato com posta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N. ; ha pronunciato la seguente SE NTENZ A
nel procedimento penale contro: P. Q. M.
Visti gli art. 4 21 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; legge 4.6.1931, n. 674, su conforme richiesta del P.M., dichiara che non vi è luogo a proced_imento nei riguardi di Flacconio Carlo, in ordine alla ascrittagli imputaz10ne perché il fatto non costituisce reato. Roma, 19.10.1931 - Anno lX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Gr asso Antonio, nato il 12.u.r897 a 13olzaneto (Genova), opera10 metallurgico, detenuto dal 16.6.1931.
IMPUTATO
r) del delitto di cui all'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263: i.n relazione all'art. 282 C.P., per avere, in Bolzaneto il 28.5.1931 e successivamente non oltre il 17 giugno, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo e ciò mediante affissione in luoghi pubblici di manoscritti contenenti frasi ingiuriose; 2) del delitto di cui all'art. 122 C.P. 1889, in re)azione all'art. 278 C.P. vigente, per avere, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, offeso l'onore ed il prestigio di S.M. il Re mediante affissione in luogo pubblico di manoscritti contenenti frasi ingiuriose.
Omissis
P. Q. M.
Visti gli art. 9 della legge 24-12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P.c.; 122 C.P.c. 1889, in relazione all'art. 278 C.P.c.; 3 legge 4.6.1931, n. 674; 2 R.D. 13.3. 1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, su conforme richiesta
TRIBUNALI; SPEC IALE I'ER
LA
DIFESA
PRIM.-\ L'ARTE: SE1'.'TENZE D!l, SSE DALLA CO~(M!SSIONE ISTRIJTTORIA
DELLO STATO
del P.M., dichiara di non doversi procedere contro Grasso Antonio, in ordine al reato ascrittogli, per insuffi.CÌ.enza di prove, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 27.10.1931 - Anno IX.
SENTENZA N. 154
Reg. Gen. n. 576/ 1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENT ENZ A nel procedimento penale contro: Biasiol Giuseppe, nato il 5.7.1903 a Dignano (Pola); Biasiol Domenico, nato 1'8+1907 a Dignano (Pola); Zambaldo Gilio, nato il 2.12.1908 a Soave (Verona).
IMPU TATI
1) del delitto di cui all 'art. 282 C.P., per avere, in Torino, in giorni imprecisati e sino al luglio 1931, offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo affermando, fra l'altro, « che i lavoratori sono lasciati nella miseria e che il Duce e gli industriali si mangiano tutto loro », ed aggiungendo: « Verrà un giorno in cui accopperanno il Duce ed allora i regolamenti dello stabilimento serviranno per il cesso >>; 2) del delitto di cui all'art. 272, 1° cpv., C.P., per avere, nelle circostanze sopra indicate, fatto propaganda fra gli operai della « FIAT » - sezione ferriere - per deprimere il sentimento nazionale, vantandosi, fra l'altro, di essersi trovati a Pola nelle file degli antitaliani durante l'azione dei Legionari Fiumani e di avere anche successivamente sparato contro fascisti;
3) del delitto di cui all'art. 612 cpv . C.P.. per avere, in diversi giorni del luglio 1931, in Torino, fatto gravi minacce di ingiusto danno al Vicedirettore dello stabilimento « PIAT >) - sezione ferriere - lng. T acconc Domenico ed ai capi squadra Borsello e Spagnoli Bartolomeo. 4r. - U.S.
TRillUJS ,\LE SPECI ALI:: l'J;: R LA DIFES,\ DELLO STATO
PRIMA PARTE: Sf ,NTF.NZE E MESSE DALt fl CO~!~i!SSIONE lSTRUTTORIA
IN CA.MERA DI CONSIGLl'O
Le risultanze pertanto appaiono incerte, specialmente quando si consideri la giovane età dei Biasiol (il Domenico avrebbe 12 anni), pur prescindendo dalle recise negative opposte al riguardo degli stessi Biasiol, i qu ali d'altra parte, secondo quanto affermano gli organi tutori dell'ordine pubblico, risultano particolarmente incensurati. Pertanto, dichiarandosi di non doversi procedere nei confronti dei Biasiol e dello Zarnbaldo, per insufficienza di prove relativamente al delitto di propaganda antinazionale, gli stessi imputati dovrebbero essere rinviati a giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere del reato di cui al numero 4) della rubrica; ma ragioni di convenienza inducono il Collegio ad avvalersi del disposto dell'art. 5 del R.D. r3.3.r927, n. 313: restituendo - data la connessione fra il delitto di offesa a S.E. i'. Capo del Governo e l'altro di <c gravi minacce J> cli competenza invece dell'Autorità giudiziaria ordinaria - il processo all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Torino per l'ulteriore corso di giustizia, anche per i provvedimenti riguardo al reato devoluto alla competenza del T ribunale Speciale.
Viste e lette .le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere penalmente contro i rubricati in ordine al reato cli propaganda antinazionale, di cui al numero 2) del capo d'imputazione, per insufficienza di indizi di reato a loro carico, ed ordinare la remissione del processo all'Autorità giudiziaria ordinaria competente per reato di minacce gravi, affinché conosca per connessione anche il reato di cui al numero 1) della rubrica devoluto alla cognizione del Tribuna'e Speciale. · Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare
IN FATTO ED IN DIR ITTO
Che la Questura di Torino, in data 4.8. r93r, ebbe a denunciare i giudicabò per essersi resi responsabili del reato di minacce gravi e di ingiusto danno verso il Vice-direttore dell.o stabilimento << FIAT J>, nonché verso due capi squadra addetti alla stessa azienda industriale. · Con successivo rapporto del 5 stesso mese, li denunciava anche: 4) per avere offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo, m~diante discorsi tenuti nello spogliatoio del suaccennato stabilimento inclustnale, parlando fra loro ed altresì alla presenza di compagni di lavoro; 5) per aver fa tto propaganda antinazionale fra gli operai della
<(
FIAT ».
Come prova specifica delle accuse erano stati indicati taluni testimoni: l'Ing. Manoire, Vice-direttore dello stabilimento, il Piazza ed il Fascio, particolarmente, per affermare la colpevolezza dei tre imputati in ordine al delitto di propaganda esercitata per deprimere il sentimento nazionale. I Biasiol, vantandosi -perfino di essersi trovati a Pola nelle file deo-li b antitaliani durante l'azione dei Legionari Fiumani e di avere anche successivamente sparato contro i fascisti. Però dalle testimonianze raccolte in istruttoria sono risultati indizi sufficienti a carico dei Biasiol e dello Zambaldo, per quanto concerne il reato di offese contro S.E. il Capo ciel Governo nonché quello di gravi minacce verso il qui nominato personale de:Io stabilimento « FIAT)); invece non sufficienti furono le prove nei loro confronti in ordine al delitto di propaganda antinazionale. Infatti non si poterono conoscere le persone alle quali i Biasiol avrebbero fatto vanto « di essersi trovati a Pola nelle file degli antitaliani, ecc. >> ; ed anzi gli stessi testimoni concordi avrebbero precisato che « si diceva » che se mai tale discorso sarebbe stato pronunciato dal Biasiol Giuseppe.
P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 - 5 R.D . 13.3.1927, n . 313, dichiara di non doversi procedere penalmente contro Biasiol Giuseppe, Biasiol Domenico e Zambaldo Gilio in ordine al reato di propaganda antinazionale, di cui al numero 5) del capo cl 'imputazione, per insufficienza di indizi di reato a loro carico. Ordina che siano ritornati gli atti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Torino, competente a giudicare il reato di m ìnacce gravi, perché conosca per connessione anche il reato di cui al numero 4) dell a rubrica devoluto alla cognizione del Tribunale Speciale. Roma, 5.TT.1931 - Anno X.
Seguono le fome del Presiden te e dei Gi udici.
TRI BUNALE SPECIALE
i'ER L,\
Dil'ESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 324 / 1931
!'RIMA PARTE; SENTENZE EMESSE DALLA COM~USSIONE 1STRU'l''J'()RlA
SENTENZA N. 163
8) di minaccia al Procuratore del Re di L'Aquila ai sensi dell'art. r95 u.cpv. C.P. 1889;
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
9) di tentata estorsione ai sensi degli art. 6I - 407 C.P. 1889, in pregiudizio di Grazia e Filomena Marcantonio, come dagli atti. I re2ti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) commessi con una lettera datata 2.7.1931 da Parigi e diretta al Procuratore del Re di L'Aquila.
Presidente: Muscarà Achille, Generale cli Divisione; Giudice R.elatoi·e : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;
Omissis
.ha pronunciato la seguente SE NTENZA
P. Q. M.
Letti gli art. 2 - 5 del chiesta dei' P.M., ordina la curatore Generale presso la condo le norme ordinarie questo Tribunale Speciale.
nel procedimento penale contro : Marcantonio Raffaele, nato il 28.8.1897 a L'Aquila.
IMPUTATO
r) del delitto di offese a S.M. il Re, ai sensi degli art. 4 - 122 C.P. 1889, commesso con lettera del 25.6.1931, diretta alla Regia Ambasciata d'Italia a Parigi e nella quale si leggono le frasi: « In ogni caso fo conoscere che non esito un istante a raccogliere la sfida che mi viene lanciata dagli ignobili rappresentanti dell'ignobile Governo dell'ignobile Re d'Italia. L'avvenire dirà se il serpente Vittorio Emanuele che sgoverna l'Italia sia il più stupido di tutti i Savoia l>;
2) del delitto di offese a S.M. il Re ai sensi dell'art. 278 p.p. C.P.; 3) del delitto di offese a S.M. la Regina (art. 278,
1°
cpv., C.P.);
4) del delitto di offese alla Sacra Memoria dì S.M. la Regina Margherita (art. 278, 2 ° cpv., C.P.);
'5) del delitto di offese a S.S. il Sommo Pontefice (art. 278 p.p. C.P. vigente, in relazione all'art. 8 del trattato tra la Santa Sede e l'Italia, messo in esecuzione con legge 27.5.1929, n. 8ro); 6) di oltraggio a pubblico ufficiale (Procuratore del Re di L'Aquila), ai sensi dell'art. 341 C.P., con scritto a lui diretto a causa delle sue funzioni;
7) del delitto di tentata estorsione della somma di lire 3.500 commessa a danno di sua sorella Diva, con la lettera datata u.6.1931, spedita da Parigi ·vieille Poste, pervenuta a L'Aquila alla destinataria il I 3 detto mese (art. 629 C.P.);
R.D. r3.3.1927, n . 313, in conformità della ritrasmissione degli atti processuali a S.E. il ProCorte d'Appello di L 'Aquila per il giudizio seanche per i reati devoluti alla competenza di -
Roma, 19.11.1931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRfB UNALE SPECIAi. E l'ER L:\ D I I'ESA DELLO ST,\1'0
Reg. Gcn. n. 224 / 1931
SENTENZA N. 164
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
PRIMA PARTE: Sl;NTENZ E EMESSE OALLA COMMI SSIONE ISTRUTTOR IA
SENTENZA N . 167
Reg. Gen. n. 790 / 1931
La Comm issione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille. Generale di Divisione;
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudice Relatore : Lanari. Piero;
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N. ;
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Avellino Salvatore, nato il _9-4-1898 a Napoli, giornaliero, scarcerato con ordinanza del Giudice Istruttore del T.S.D.S. il 29. ro.1931.
nel procedimento penale contro : Ferriani Ernesto, nato il 22.6.1889 a Crevalcore (Bologna), detenuto dal 25.6.1931.
IMPUTATO I .\f l' U T A T Q
1) del delitto di cui all'art. r22 p.p. C.P. 1889, per avere nelle Carceri Giudiziarie di N apoli nell'aprile r93r offeso Jl Re con parole ed espressioni. ingiuriose usate discorrendo con altri detenuti;
2) del delitto di cui all'art. 9 àeìJa legge 24. r2.1925, n. 2263, per avere, nelle stesse circostanze di tempo, di luogo e di mezzi offeso il Capo del Governo.
1) del delitto di cui all'art. 5 legge 25.11.1926, n. 2~08 , pe_rché in ~n~ lettera inviata da San Francisco di California al propno cugmo Fernam Bartolomeo in Crevalcore, in data 3.5.1927, comunicava a costui notizie false e tendenziose sulle condizioni interne dello Stato italiano menomandone il prestigio all'estero;
Omissis
2) del delitto di cui all'art. 9 cpv. della legge 24.12.1925. n. 2263, per
P. Q . M.
avere, nella stessa lettera, offeso il Capo del Governo scrivendo: « Morte a Mussolini».
Visti gli art. 2 del R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, su conforme richiesta del P .M., dichiara non doversi procedere contro Avelli no Salvatore, in ordine ai reati a lui ascritti, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia lasciato definitivamente in libertà. Roma, 19. r r.1931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Tl\" CAMERA D l CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P .M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere penalmente contro Ferriani Ernesto in ordine ai reati ascrittigli perché manca l'autorizzazione per l'imputazione di cui al numero 2) e perché il fatto di cui al numero 1) -della rti'brica non costituisce reato; ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Ritenuto che dal le accuse degli att~ istruttori si è potuto accertare,
TRlBl!NA LE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che il giudicabile, di ottimi precedenti politici, nel I~)I 4 emigrò in America ed in data 3.5.1927, dalla California, scrisse al cugino Ferriani Bartolomeo, fascista, esprimendosi con sentimenti avversi al Regime fascista ed altresì con parole ingiuriose verso il Capo del Governo. Il Comando dei RR.CC. di Crevalcore venuto in possesso di tale lettera, con rapporto dell'B.12.1927, denunciò il Ferriani Ernesto per offese al Capo del Governo; e ritenuto che per l'atteggiamento ostile usato per lettera , verso il Regime fascista, dimostrasse di appartenere ad organizzazione che fuori del territorio dello Stato italiano agisse per menomare il credito ed il prestigio all'estero, lo ritenne del pari responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 5 della legge 25.1I.r926, n. 2008. Poiché, però, non venne concessa l'autorizzazione a procedere per la seconda imputazione e di conseguenza, in applicazione dell'art. r5, 3° cpv., ~.P.P._c., necessita dichiarare non doversi procedere per mancanza di autonzzaz10ne. Poiché per la prima imputazione, neU~ fattispecie, vengono a mancare gli estremi costitutivi della configurazione giuridica del delitto ascritto al Ferriani, in quanto occorre che il cittadino fuor.i, e non all'interno dello Stato come è avvenuto nel caso presente, diffonda o comunichi sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose, sulle condizioni interne dello Stato italiano, in modo di menomarne il credito ed il prestigio. Poiché l'ipotesi di reato di cui all'art. 5 della citata legge speciale venne affacciata nella denuncia nella sola presunzione ma senza fornire elemento alcuno per far ritenere che il Ferriani abbia denigrato lo Stato italiano all'estero. Poiché venne a mancare ogm indizio legale per provare la probabile esistenza del fatto cnmrnoso, P . Q . .M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere penalmente a carico del Ferriani Ernesto perché manca l'autorizzazione in ordine all'imputazione di cui al numero 2) e perché il fatto di cui al numero 1) della rubrica non costituisce reato; ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 25.11.r93r - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRJM;\ PART E: SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ! ST!\UTTORTA
Reg. Gen. n. 893/1931
SENTENZA N. 169
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale d.i Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SE NT ENZA
nel procedimento penale contro: Pasqualino Giuseppe , nato il 28.r.1891 a Riesi (Caltanissetta), avvocato, detenuto dal 9.ro.1931.
IMPUTA T O
Del delitto previsto e punito dall'art. 291 C.P., per avere, in Riesi, il 7.ro.193r, pronunciato pubblicamente la frase : « Salutano romanamente quelli che vanno al passo )) , vilipesa la Nazione italiana.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede alla Conunissione Istruttoria il proscioglimento del Pasqualino per insufficienza di prove, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il 9 ottobre u.s. , i RR.CC. di Riesi denunciarono in stato di arresto, Pasqualino Giuseppe, avvocato di Riesi, perché dalle assunte informazioni risultava che egli, trovandosi nel pomeriggio del 7 eletto mese, in quel Caffè Giannone, al saluto romano che gli veniva rivolto da tal Bonifacio Ignazio, rispondeva togliendosi il cappello ed illustrando il gesto con le parole: e< Io saluto così; come saluta lei salutano quelii che vanno al passo>). In Riesi, per << andare al passo >> intendesi essere dedito alla rapina.
650
TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll' ESA DELLO STATO
l'RlMA PARTE: SENTENZE E:',!ESSE DALLA COMMISSIO NE fSTR U1T ORI A
Pertanto fu proceduto contro il Pasqualino per il delitto di vilipendio alla Nazione ita1Iana, giacché il saluto romano, acquisito ormai e radicato nella pratica della vita italiana, sia pubblica che privata, e persino regolamentato nelle Forze Armate e nelle Amministrazioni statali, costituisce la manifestazione del sentimento e del carattere della Nazione che non può impunemente essere oltraggiata col parificarne le consuetudini a quelle di chi sia dedito a qualsiasi specie di delitto. L'istruttoria che ne è seguita, svoltasi colla garanzia del rito formale per la gravità dell'imputazione, tanto più rilevante in quanto ascritta a persona che, per la notorietà del suo casato in Riesi, faceva presumere maggiormente diffusa in quella popolare la risonanza dell'ingiuria, non offre elementi seri e sicuri su cui possa adagiarsi un'affermazione di sussistenza stessa del fatto nei termini definiti nella denuncia. Molteplici versioni sono emerse, come suole avvenire in episodi improvvisi la cui verità si sperde con l'elemento stesso e che assai facilmente subiscono le deformazioni derivanti dalla subiettiva impressione dei testi. La più grave versione viene fornita dai testi VaJido Rosario, Nasca Filippo e Gallé Calogero. Essi riferiscono che le frasi pronunciate dal Pasqualino sarebbero state quelle riportare nella denuncia e incriminate. Ma tale versione non si può ritenere accertata, giacché, mentre il teste Nasca non era tra gli astanti al discorso, ma si trovava nella terza sala del caffè intento a giocare a carte con Olivieri Gaetano e GaHé Filippo, dai quali le frasi non furono intese, tutti e tre detti testimoni Valido, Nasca e Gallé Calogero sono contraddetti dal testimone principale, che è colui che diede luogo alla risposta del Pasqualino, e cioè da Bonifacio Ignazio, il quale deponendo, sia isolatamente che in confronto di essi, sempre negò e recisamente, che tali parole fossero state pronunciate, pur informando che il Pasqualino nella contingenza parlò all'orecchio di altra persona che non ha saputo indicare. Altra versione è quella del teste Carclella Giuseppe, presente al fatto, il quale esclude che il Pasqualino abbia pronunziate le frasi addebitategli, ma che, al saluto fatto da Bonifacio alzando tutte e due le mani, il Pasqualino ebbe a rispondere : (( Non siamo al passo )), oppure: « Non sono al passo)). Questa versione, che nella sostanza, se non neJle parole, viene confermata dai testi Lo Grasso Salvatore e Volpe Vito, concilia le due precedenti opposte, nel senso che il Pasqualino abbia effettivamente pronunciato le parole: « al passo )> in relazione alla forma di saluto, ma con riferimento a coloro che dal fascismo traggono pretesto di personale vantaggio; in un senso tale, cioè, che senza una maligna interpretazione non può intepdersi al nazionale significato simbolico del saluto romano. L'imputato ha ammesso di aver detto: « I ladri non salutano così >> (stile romano), ma togliendosi. il cappello (sti]e borghese decadente) ed ha
spiegato di aver voluto così alludere all'amarezza che gli era derivata da recenti ingiurie cui, alcune settimane prima, in sua assenza, era stato fatto segno dal segretario federale fascista di Caltar1issetta, il quale, in un pubblico comizio tenutosi a Riesi, fra l'altro, l'aveva definito ladro. L'istruttoria, mediante ben 20 testimoni, ha dato la verosimiglianza di questo stato d'animo del Pasqualino, accertando tali ingiurie; quindi non è da escludersi che ritornato nella sua città, il Pasqualino, dopo averne avuto notizia, ne abbia serbato nell 'animo così acerbo ricordo da farlo esplodere nella occasione di un saluto, che gli rammentava l'attuale ostracismo, ed a spingerlo a pronunciare parole che, pur riferendosi a locali episodi ed a personali vicende, potevano presentarsi alla interpretazione di un'offesa generica e diretta al simbolo anziché ad una sporadica e contingente manifestazione di esso. Quest'ultima versione , confortata dalle risultanze di cui sopra, scuote la credibilità dei testi Valido, Nasca e Gallé Calogero: costoro, estranei allo svolgersi dell'episodio che richiedeva nei suoi interpreti, per la sua stessa natura, elevatezza di mente e serenità di giudizio, potrà darsi che abbiano avuto, dai particolari dell'episodio, un'impressione approssimativa al vero, ma deformata dalla subiettiva suscettibilità, anche per ciò che notoriamente dicevasi della condotta politica del Pasqualino. Esistono in atti affermazioni generiche, non concretizzate, di un presunto antifascismo del Pasqualino. Di contro emergono ripetute dichiarazioni dell'imputato, il quale, fra l'altro, ha scritto di suo pugno e spontaneamente: « Sono stato, sono e sarò di sentimenti fascisti. A riprova di quanto affermo sta il fatto che mia moglie e m io cognato sono fascisti sin dal 192r (fascio di Vicari), l'una che m'idolatra e l'altro che nulla fa senza il mio consenso; bastava ch'io avessi posto il veto perché non vi si iscrivessero; sono abbonato a giornali fascisti, quale "Gioventù Fascista ", ecc. >>. Scrive anche di avere votato per la lista Nazionale nelle ultime elez10111.
D'altro canto il Pasqualino, che da taluni viene rappresentato con tanta accentuazione di antifascismo, non risulta che sia stato comunque turbato con provvedimenti disciplinari o con altro, neanche nel libero esercizio della sua professione pur in seguito alle note revisioni . Pertanto la Commissione ritiene verosimile che l'episodio, non bene accertato nei suoi veri termini, sia da ascriversi ad una manifestazione, forse inopportuna, di spirito esacerbato per beghe locali e personali; a conseguenza di passioni non certamente intonate a fasciste idealità. Perciò ritiene di dover prosciogliere l'imputato perché, dalle emergenze processu ali, non disgiunte eia criteri di logica e da considerazioni ambientali, non risultano sufficienti prove di rei tà.
'J'JUB UN ALE SPECIALE PER LA D I FESA DELLO S'J'ATO
Peraltro la Commissione, con questa sentenza di giustizia, confida che, sotto la comune egida del fasc ismo, si ristabiliscano la serenità e l'armonia degli animi nella generosa cittadina siciliana.
PRIMA PARTE : Sc NT ENZE E~(i::SS E DAL!..'\ COM~CISSIONE ISTRUTTORIA
- - - - · -- - - -- - -- ·- - - -- -- - -· ---- - -- - --653 Reg. Gen. n. 309/1931
SENTENZA N . 170
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: P. Q. M.
Visti gli art. 3i8- 381 C.P.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; legge 4.6.1931, n. 674, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere contro Pasqualino Giuseppe, in ordine all'imputazione ascrittagli, per insufficienza di prove e ne ordina la liberazione se non detenuto per altra causa. Roma, 30.II.1931 - Anno X.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro : Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Freni Barbaro, nato il 6.12. r859 a Paternò (Catania), rappresentante .
IMPUTATO
Del delitto d.i cui all'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere. in Catania, il 12.9. r930, offeso il Capo del Governo, S.E. Mussolini, sputando contro una effige di lui e dicendo: « A chi ti portò al Governo ».
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria colla quale il P.M. chiede alla Commissione il proscioglir:nento del Freni per insufficienza di prove, osserva
I N FATT,O ED IX DIRITTO
Il 7.10.1930 il Freni fu denunziato per il fatto delittuoso di cm al capo d'imputazione. Dall'istruttoria che ne è seguita è risultato quanto segue. Il r2.9. 1930 l'Ufficiale esattoriale Papa Vincenzo si recò nell'Ufficio dì rappresentanza del p revenuto, in Catania, per eseguire un pignoramento per imposte di ricchezza mobile dovute àal figlio di questi Giovanni. Il rubricato pregò reiteratamente l'Ufficiale di sospendere l'esecuzione forzosa in attesa del figlio che avrebbe pagato evitando l'umiliazione del pignoramen to, oppure di dare il tempo al prevenuto di andare a casa per fornirsi
TRIB UNALE SJ''E.CIALE l'ER LA DI FESA DEI.LO STATO
all'uopo del denaro necessario. Il Papa si rifiutò di attendere e cominciò a stendere il verbale. Il vecchio Freni che, come tutta la sua famiglia, è risultato di senti. menti e di pratica fascista, esasperato per il danno morale a cui 1o sottoponeva il figlio inadempiente, sputò su una fotografia di questi che trovavasi appesa a una parete, pronunciando alcune parole che - pur non essendone accertato il tenore - poterono generare l'equivoco e la denunzia che lo seguì, perché sopra i! ritratto del figlio vi era appesa l'effige di S.E. il Capo del Governo. I precedenti politici e l'età del vecchio - 72 anni - portano ad escludere che il Freni abbia intenzionalmente indirizzato - come egli asserisce professandosi ammiratore del Duce - lo sputo (anche se, per avventura, questo poté raggiungere l'effige del Capo del Governo) all'effige stessa, e abbia pronunciato le parole - che, come si ripete, non sono state accertate - descritte in epigrafe. Pertanto ]a Commissione ritiene provvedimento di giustizia dover prosciogliere il Freni per non avere commesso il fatto addebitatogli.
P. Q. M.
Visti gli art. 378 C.P.P.; 55r C.P. Esercito; 7 legge 25.11.1926, n. 2008; R.D. 13.3.1927, n. 313; legge 4.6.1931, n. 674, dichiara non doversi procedere nei confronti di Freni Barbaro, in ordine al reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto addebitatogli.
l'RIMA !!ARTE: SEN TENZE EMESSE DALLA COMMJSSIONE !Sl'Rt)TTORIA
Reg. Gen. n. 1049/ 1931
SENTENZA N. 173
La Commissione Istruttoria presso il Tribuna.l e Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente : SENTENZA
nel procedimento penale contro: Sperduti Giuseppe, nato il 20.8.1889 a Giuliano di Roma (Frosinone). ' I , parroco arciprete, detenuto dal 21 al 25.8.1931.
IMPUTATO
I) di vilipendio alla N azione italiana ai sensi delì'art. 291 C.P.;
2
Roma, 30.11. 1931 - Anno X.
2) di maltrattamenti verso i bambini Guo-l ielmi Enrico, Polci Giovanni, Carinci Fi!iberto, Farallo Enzo, Carpentieri° Giuseppe e Maselli Adriano, minori degli anni 14, a lui affidati per ragioni di educazione ed istruzione rel igiosa (art. 572 C.P.). In Giuliano di Roma il 1°.8.1931 ed in epoche indeterminate precedenti.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Omissis . Lo Sperduti, al _r~torno dei bambini dalla cura elioterapica in Giuliano dr Roma, ebbe a criticare e a deplorare che o-li stessi maschi e femmine riuniti in costume molto succinto, specie i béimbini, 'avessero percorso 1~ strade del paese e così poco coperti si fossero, alcuni di essi, recati in chiesa per ricevere i sacramenti, che egli rifiutò di somministrare . .ci~ facend~ il parro~o, che con_ta al suo attivo ottimi precedenti di patnott1s~10 e d1 fede e d1 opere fasciste, non comn1.ise alcun reato essendo lontanissima da lui l'intenzione di vilipendere la Nazione italiana e cli disapprovare l'opera altamente bene.fica in favore dei bambini. Egli giustamente riteneva che, per ricevere i sacramenti non fosse adatto quel costume che i bambini avevano indossato per la cura, e perciò li invi-
TRlilUNALE SPECli\LE PER LA
DIFESA DELLO STATO
tava a vestire un abito più decente per il luogo e per lo scopo per cm v1 s1 recavano; la qual cosa rjentrava nelle sue attribuzioni di parroco ed erroneamente dalle Autorità del luogo è stata interpretata come una manifestazione antinazionale.
' Omissis
PRNA PARTE: SENTE:-IZE EMESSE l)ALL.-\ CO~!M JSSIONE ISTRUTTORIA
Reg. Gen. n. 468/1931
SENTENZA N. 176
La Commissione Istruttoria presso il T ribun ale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;
P. Q. M.
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, in conformità delle richieste del P.M ., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Sperduti Giuseppe in ordine all'imputazione di cui al numero r) perché il fatto da lui commesso non costituisce reato ed ordina l'invio degli atti a11' Autorità competente per l'ulteriore corso di giustizia in ordine all'imputazione di cui al numero 2) della rubrica.
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Or tigara Isidoro, nato il 18+19II a Sandrigo (Vicenza), detenuto dal
r3.6.r93r.
Roma, 1°.12.1931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudic i.
IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione alJ'art. 282 C.P., per avere, in Sandrigo di Vicenza, nel mese di giugno 1931, a mezzo di affissione di manifesti scritti a mano, recato offesa a S.E. il Capo del Governo; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 4, u.cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 272 C.P. vigente, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda sovversiva.
Omissis P. Q . M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere penalmente contro Ortigara Isidoro in ordine ai reati ascrittigli come in epigrafe, per insufficienza di prove, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 3.12.1931 - Anno X. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 42. - U.S.
TRIBUN!si.,E
SPECIA LE
l'ER
LA l) !Fli.SA
DEl.LO
STA'fO
SENTENZA N. 178
Reg. Gen. n. 750/1931
La 1__,omm1ss10nc Istruttoria presso il Tribunale Speciale per Ja difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale cli Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M .V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Emanueli Cese - Emilio, nato il 18.12.1906 a Torrazza Coste (Pavia).
PRn1A PARTE: SEl'l'rENZ!; EMESSE DALLA COM:\!ISSIO NE ISTRUTTORIA
libertà farò come sta facendo Mussolini, riempirò il portafoglio e scapperò all'estero. Mussolini però non può scappare altrimenti l'ammazzano, se no a quest'ora l'avrebbe fatto. Ma egli non dovrà morire nel letto, ma con le scarpe ai piedi ». Ottenuta da S.E. il Ministro della Giustizia l'autorizzazione a procedere contro l'Emanueii, per il fatto da lui commesso, si procedeva contro lo stesso per il reato previsto e punito dall'art. 282 C.P .. L'imputato nel suo interrogatorio ha quasi ammesso il fatto che gli è attribuito, variandone la forma, che però è sempre irriverente verso S.E. il Capo del Governo, e si è giustificato dicendo di non aver avuto intenzione di offendere S.E. Mussolini. Risulta infatti dalle deposizioni dei testi Biserni Tommaso, capo guardia della Casa di Pena, e Spiga Mario, agente di cµs todia, che l'Emanueli è uno squilibrato di mente e parla a vanvera senza rendersi conto di quello che dice. Per tali risultanze è il caso di dichiarare che l'Emanueli non è punibile perché nel momento in cui commise il fatto non aveva la coscienza e la volontà cli offendere S.E. il Capo del Governo.
IMPU TATO
Di offese a S.E. il Capo del Governo, per avere pronunziato le parole: (< Quando io me ne andrò in libertà farò come sta facendo Mussolini, riempirò il portafoglio e scapperò all'estero. lv1.ussoli.ni non può scappare se no l'ammazzano, altrimenti a quest'ora l'avrebbe fatto. Ma nel letto non dovrà morire, morrà con le scarpe ai piedi)) (art. 282 C.P.). N eìla Casa di Reclusione di Viterbo il 7-9.193r.
P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere nei riguardi dell'Emanueli Cese - Emilio perché egli non è punibile avendo commesso il fatto senza coscienza e senza volontà di offendere S.E. il Capo del Governo. Roma, 9.12.1931 - Anno X.
I N CAMERA DI CONSIGLIO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento dell'Emanue]i per aver commesso il fatto senza coscienza e volo~tà, ritenuto -
IN FATTO ED I N DIRITTO
La Direzione degli Stabilimenti Carcerari di Viterbo con rapporto in data 7.9.1931 denunziava il detenuto in espiazione di pena Emanueli Emilio perché nello stesso giorno 7 settembre, trovandosi a passeggio nel cortile, aveva pronunziato alla presenza di aitri detenuti espressioni offensive all'indirizzo di S.E. il Capo del Governo dicendo: « Quando io me ne andrò in
660
TRIBUKA I..E SPECIALE
PER LA D IF ESA
DELLO STATO
SENTENZA N. 179
Reg. Gen. n. 222/ 1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
PRIMA P/IRTE; SENTENZE nlESSE I)Al,l..1 COM~USS10Nf. JSTRUTTORl 1\
Reg. Gen. n. 727 / 1931
661
SENTENZA N. 181
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Presidente: Muscarà Achille, Generale di D ivisione;
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ;
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V .S.N .;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente SENTENZA
SENT EN ZA
nel procedimento penale contro:
nel procedimento penale contro:
Colombo Anselmo, nato il 23.rr.r884 a Tresigallo (Ferrara), venditore ambulante, detenuto dal 23-5- r93r.
Sozzi Giuseppe, nato il 13.r.1895 a Lainate (Milano), rneccamco, detenuto.
IMPUTATO
IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, in Predappio Nuova (Forlì), il 22-5.1931, offeso S.E. il Capo del Governo con le parole : « Mussolini non è intelligente, fa morire di fame il popolo; lui è la colpa di tutta questa miseria >>.
Omissis
P. Q. M.
Visti gli art. 2 del R.D. 13-3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere contro Colombo Anselmo, in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.
Del deli tto previsto dall'art. 282 C.P., per avere, in Milano, 1'8 agosto e.a., offeso S.E. il Capo del Governo, pronunziando la fr ase: « N on ho paura di nessuno nemmeno di Mussolini al quale farò un c ... così,, (completando le parole con gesto delle mani).
I N CAY!ERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede il proscioglimento del Sozzi per insufficienza di prove e la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa. Vista l'autorizzazione a procedere concessa da S.E. il Ministro della Giustizia a termini dell'art. 3-13 C.P., ritenuto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Roma, 9.12.1931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Che la P.S. di Lambrate (Milano) con rapporto in data 9.8.1931 denunciava a questo Tribunale Speciale Sozzi Giuseppe perché il giorno precedente, in seguito ad un diverbio avuto con tale Gismoncli Lepanto in una trattoria di Lambrate, sita in via Arcangelo Corelli, n. 25, diceva alla presenza di più persone che egli non aveva paura di nessuno e nemmeno di
662
TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFiiSA DELLO STATO
Mussolini, al quale avrebbe fatto un c ... e completava la frase volgare con un altrettanto volgare gesto delle mani. Procedutosi contro il Sozzi per il delitto previsto e punito dall'art. 282 C.P., risultò che egli effettivamente aveva pronunciato le parole incriminate in un momento di ira perché provocato da tale Barbieri Enrico, e per giunta alterato dal vino bevuto. Le circostanze che diedero luogo al fatto e le modalità, in cui il fatto si è svolto, fanno dubitare sulla intenzione del Sozzi di offendere S.E. il Capo del Governo. I precedenti morali e politici del Sozzi non danno motivo di ritenere che egli fosse avverso al Governo nazionale ed alle Istituzioni. Egli infatti, benché non iscritto al P.N.F. e simpatizzante per il Regime fascista, presta gratuitamente la sua opera alle organizzazioni fasciste, ed in una perquisizione eseguita in casa sua furono trovate tre fotografie del Duce gelosamente custodite. Inoltre dalla deposizione del teste Volpi Salvatore del Fascio di Milano, risulta che il Sozzi in occasione del tragico episodio di piazzale Giulio Cesare, nell'aprile 1928, fu tra i primi ad accorrere ed apprestare la sua opera per l'assistenza ai feriti. Egli è anche epilettico e per tale malattia fu riformato dal servizio militare. Per tali risultanze devesi dubitare che egli nel momento in cui commise il fatto avesse la coscienza e la volontà di offendere S.E. il Capo del Governo e deve andare assolto per insufficienza di prove ed essere scarcerato.
P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara non doversi procedere contro Sozzi Giuseppe: in ordine al reato ascrittogli, per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Roma, ro.r2. r93r. - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PR I~IA PARTE: SENTE:--IZE EMESSE DAU.A CO~lMISSIO:-,/E ISTRt.:TTOR!A
Reg. Gen. n. 557/ 1931
SENTENZA N. 182
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ; ha pronunciato la seguente SENT EN ZA
nel procedimento penale contro: Casadei Eugenio, nato il 7.9.1912 a Cervia (Ravenna), contadino, detenuto dal 4-8.r93r.
I1\fPUTATO
Del reato previsto dall'art.
C.P., per avere, in Agro di Savio. il <t Per Mussolini ci vorrebbero le palle di quei moschetti nella pancia )>. 282
4.8.r931, pronunciato la seguente frase:
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia dichiarare di non doversi procedere contro il Casadei, per insufficienza di prove, in ordine al reato ascrittogli ed ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Considerato che da 1 l'esame degli atti istruttor[ si è statuito
IN FATTO ED lN DIRITTO
Che il Comando di Tenenza della Regia Guardia di Finanza di Cervia denunciava il Casadei perché, nel giorno 6.8. 193 r, mentre se ne stava tutto solo a lavorare nei campi, improvviso esclamò, rivolgendosi a due guardie armate di moschetto ferme nella strada vicina : <e Per Mussolini ci vorrebbero le palle di quei moschetti nella pancia>).
TRIBUNALE SPECIALE
PER l.;\
DIFESA DELLO STATO
La frase incriminata veniva pronunciata concitatamente dal giudicabile, avendo egli udito un discorso fatto dalle due guardie ad una popolana della frazione Savio intenta alla vendita dei cocomeri, nel quale discorso veniva esaltata la .figura del Duce ed il Casadei era del tutto estraneo alla conversazione intrapresa dalle guardie con la donna. L'imputato sempre confessò di aver detto le suaccennate parole: solo fece rilevare che, vittima di grave insolazione sofferta nel r930, talvolta va in escandescenza subitanea senza ragione alcuna. E, come nel caso presente, proferisce anche delle offese, senza avere la conoscenza di quanto pr onuncia. Tuttavia dimostrò pentimento protestando la sua fedeltà a S.E. il Capo del Governo. Dalle indagini esperite risultò che veramente il Casadei è rimasto minorato nelle sue facoltà mentali; che non si occupò di politica; e secondo un .rapporto informativo della Federazione Provinciale del Partito Nazionale Fascista di Ravenna, tranne il padre, individuo squ ilibrato, che appartenne al Partito Repubblicano, nessuno della famiglia mai dette motivo di richiamo per motivi politici ; di conseguenza nella fattispecie si prospetta l'ipotesi dubitativa se in quel momento il Casadei proferì la frase incriminata, con la coscienza, con la volontà di commettere il reato ascrittogli: ed allora necessita dichiarare di non doversi procedere penalmente nei di lui confronti per insufficienza di prove, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
P. Q. M.
Vjsti gli art. 42r C.P. Esercito; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313, su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere penalmente contro Casadei Eugenio, per insufficienza di prove, in ordine al reato ascrittogli ed ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, r4.12.193r - Ann o X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIM A PARTE: SENTEl\ZE EMESSE DALl,1\ COMMISSl01'E ISTRUTTORIA
665
SENTENZA N. 183
Reg. Gen. n. 823/1931
La Commissione Istruttoria presso il T r ibunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTE N ZA
nel procedimento penale contro: Crespi Giuseppe, nato il 5.2.1894 a Concorezzo (Milano), operaio, detenuto dal 28.9.1931. U ,,{PUTATO
Del reato di cui all'art. 282 C.P., per avere, in Orsenigo, il 27-9. H)31, offeso S.E. il Capo del Governo pronunciando le frasi: « I cinquanta milioni dati dalla Grecia per l'indenni tà dell'uccisione del Generale Tellini ed altri addetti alla Commissione di delineamento dei confini della Grecia, li ha mangiati Mussolini; Mussolini stesso coi suoi gregari ha ucciso il deputato Matteotti l>. Omissis p, Q. M .
Visti gli art. 42r -551 e seguenti C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3, in conformità delle richieste del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedere nei confronti di Crespi Giuseppe, per insufficienza di indizi, in ordine alla imputazione di cui in rubrica e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per_ altra cau~a. . . . , . . . . . Ordrna la restituzione degli atti al P.M. per I ulteriore corso d1 g1ust1ZJa rn ordine al reato di ubriachezza. Roma, 15.12.r93r - Anno X. Seo-uono le .firme del Presidente e dei Giudici. b
666
TRlBUNALE SPECIAL [, !'ER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 854 / 1931
SENTENZA N. 185
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore : Lanari Piero ; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SEZIONE « C » SENTENZA
SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
nel procedimento penale contro : Ricucci Nicolino, nato il 22.8.1897 a San Giovanni d'Asso (Siena), barbiere, detenuto dal 25.1 1.1931.
IMPUTATO
Del reato previsto dall'art. 278, r cpv. , C.P., per avere, in Montisi (Siena), l'8.9. r93r, offeso S.A.R. il Principe Ereditario e S.M. la Regina con la frase: « Io vado in c . .. a lui ed alla sua mamma i> . 0
Omissis
P. Q. .M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3, su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Ricucci per non avere commesso il fatto ed ordina la immediata scarcerazione del Ricucci se non detenuto per altra causa. . Ordina la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso di giustizia in merito ad altro reato di competenza del magistrato ordinario.
Roma, 17.12.1931 - Anno X.
Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.
Il Giudice Istruttore ha emesso nel z9 JI centosessantanove provvedimenti. Centoventisei, però, si riferiscono a provvedimenti con i quali il Giudice Istruttore ha trasmesso, per motivi di convenienza - ai sensi del!'art. 5 del R.D. 13.3.1927, n. 313 - , alla competente Autorità giudiziaria ordinaria sia il procedimento « devoluto alla competenza del T.S.D.S. che quello di competenza della magistratura ordinaria)). Trattasi, nella quasi totalità dei casi, di imputati che pronunziarono frasi oltraggiose verso il Capo del Governo o le Istituzioni costituzionali dello Stato quando venivano fermati o tratti in arresto da agenti della forza pubblica perché incorsi in reati contravvenzionali, ubriachezza molesta, reati contro il patrimonio, porto abusivo di armi, ecc.. Pertanto, trattandosi di procedimenti per i quali le imputazioni principazz: e più gravi si riferiscono a reati comuni, non si ri"tiene opportuno pubblicare i nominativi degli imputati. Si pubblicano, invece, per estratto o integralmente le sentenze di proscioglimento emesse dal Gùtdice Istruttore.
SENTENZA DEL 13.2.1931
Reg. Gcn. n. 247 / 1929
(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: Cornaglia Luigi, nato il 16. r. 1893 a Castellazzo Bormida (Alessandria), meccanico, detenuto dal 23.9.1930. IMPUT A TO
dei reati previsti e puniti dall'art. 4 p.p., 1" e 2 ° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Torino, in epoca precedente e fino al 20.9.1929, ricostituito il disciolto Partito Comunista, per averne fatto parte e per aver svolto propaganda della dottrina, programmi e metodi di azione dello stesso partito.
'J'RJBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO ST.~TO
l'R t~l.-\ PART E:
SENTEK ZE E~'1ESSE D1\L G I UDICE ISTRUTTORE
IN FATTO ED IN DIRITTO
l !vfPU T A TO
Letti gli atti processuali. Ritenuto che pur essendosi sospettato dalle Autorità denunzianti che nel Cornaglia Luigi possa identificarsi il 1< Tom Mix>> di cui alla denunzia del 29.rr.1929. Ritenuto che il riconoscimento eseguito da parte del condannato Casaro Giuseppe ( r) - unica persona che avrebbe potuto identificarlo - è riuscito negativo. Ritenuto che non sembra attendibile il riconoscimento che in un orimo tempo sarebbe avvenuto per opera del comunista Famuso Luigi, pre~entemente fuoruscito all'estero, che non può considerarsi un confidente troppo sicuro, tanto che fuggì in Francia, per cui può sorgere il dubbio che egli abbia dato notizia inesatta. Ritenuto che il <<Tom Mix ,, era stato da parecchio tempo messo fuori dal partito perché sospettato di essere anch'egli una spia dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Ritenuto che nessuna altra prova concreta si è potuta raccogliere contro Cornaglia Luigi. Ritenuto che vengono, in conseguenza, a mancare sufficienti e concreti indizi di reità a carico del Cornaglia , per cui si può dichiarare di non doversi procedere nei suoi confronti per insufficienza di prove.
di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.), per avere, il 23.7.1931, in San Fruttuoso (Genova), pronunziato all'indirizzo del Capo deì Governo la fra se (< un canghero a Mussolini ed a chi lo ha messo al potere )) .
P. Q. M.
Visto l'art. r79 C.P.P. e le conformi conclusioni del P.M. del 13.r2.r93r, dichiara di non farsi luogo a procedimento penale contro Cornaglia Luigi, sopra qualificato, per insufficienza di prove, in ordine al reato al medesimo ascritto ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
(r) V.
<<
Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 J> , pag. 323.
Reg. Gen. n. 481/1931
SENTENZA DEL 31.7.1931
ìN FATTO ED I N DIRITTO
Ritenuto che, a seguito di un rapporto fatto da un milite, il Trivellato fu denunziato dal competente Comando dei RR.CC. con verbale del 25.7.r93r perché nei pressi dell'Ospedale di San Fruttuoso aveva pronunziato la frase specificata nel capo d'imputazione. Ritenuto che nell'ospedale si trovava ricoverata una bambina di tre anni, figlia del Trivellato, e in gravissime condizioni anc.he la moglie del Trivellato. Constatato che questi, in un momento di esasperazione, imprecava contro i medici e gli impiegati dell'Ospedale e picchiandosi la testa con i pugni pronunziò, tra l'altro, in dialetto veneto, la frase « un canghero a Mussolini >>. Considerato che per le modalità del fatto e per lo stato d'animo del Trivellato non può ritenersi che nella fr ase da lui pronunziata, per quanto irriverente ed insulsa, si possano riscontrare gli estremi del reato addebitatogli, manca il dolo dell'offesa all'onore e al prestigio di S.E. il Capo del Governo. P. Q. .M.
Visto l'art. 179 C.P.P. e le conformi conclusioni del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Trivellato Ernesto non avendo costui agito per dolo e, pertanto, ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Reg. Gen. n. 373 / 1931
(G.I. Giuseppe Montalto)
(G.I. Antonio Scemi) Nei confronti di : Trivellato Ernesto, nato il 14.8.r880 a Cavarzere (Venezia), suonatore ambulante, detenuto dal 23.7. r93r.
SENTENZA DEL 21.8.1931
Nei confronti di: Mosca Domenico, nato il 23.1.1888 a Camarda (L'Aquila), esercente, libero.
672
TRTBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE : SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE 1STRUTTORE
IMPUTAT ,o
Omissis
del reato di vilipendio alle Istituzioni costituzionali dello Stato per avere . 10.2.1931, in Pescara, pronunziato innanzi all'Ufficiale giudiziario ' di' Pescara, che stava procedendo ad atti di pignoramento nei suoi confronti, pe~ :11anca~o pag~mento di .tasse, le segue1:ti parole: « Abbiamo i c ... gonfi; qm m Italia andiamo a fìmre male», agg1uncrendo, in tono sarcastico « Viva 0 l'Italia».
d
IN FAT'DO ED IN DIRITTO
Ritenuto che il Mosca ebbe a pronunziare le parole, da lui del resto ammesse, in un momento di esasperazione, dovuto al fatto che l'intimazione dell'Ufficiale giudiziario gli era stata fatta quando si trovava nel suo esercizio a trattare con i clienti, e ciò lo danneggiava moralmente. Ritenuto, quindi, che si deve ritenere che ie parole incriminate siano st~te pronunziate senza dolo ed esse non costituiscono che uno sfogo determmato dalle sopraspecifìcate circostanze, si deve dichiarare il Mosca non punibile perché il fatto addebitatogli non costituisce reato.
Poiché, per la modalità dei fatti e per gli ottimi precedenti morali e politici del] 'imputato, esiste il dubbio che il De Simone abbia pronunciato la frase con l'intenzione di offendere S.E. il Capo del Governo si ritiene conforme a giustizia assolvere il De Simone dal reato addebitatogli per insufficienza di prove. P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e le conformi conclusioni del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di De Simone Luigi, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Con sentenza del 12.9.1931 il Giudice Istruttore Antonio Scerni dichiara « il non luogo a procedere » nà confronti di:
Sorriso Valvo Francesco, nato il 16.12.1872 a Calascibetta (Enna), notaio. libero.
P. Q. M.
Visto l'art. 395 del C.P.P. e le conformi conclusioni del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Mosca Domenico perché il fatto addebitatogli non costituisce reato.
Reg. Gen. n. 632/1931
SENTENZA DEL 4.9.1931 (G.I. Francesco Mazzerelli)
Imputato del reato di cui all'art. 126 C.P., per avere, in Calascibetta, .il 7.6.1930, pubblicamente vilipeso le organizzazioni sindacali, costituzionali e istituzionali dello Stato. Nella suddetta sentenza il Giudice Istruttore afferma che l'art. 290 del C.P. entrato in vigore il r .7.193r, eliminando la generica menzione dell'art. 126 del C.P. del 1889, contiene una precisa enumerazione delle Istituzioni il cui vilipendio è punito e in tale enumerazione non sono comprese le organizzazioni sindacali. Tale enumerazione è tassativa e, pertanto, non è consentita alcuna estensione. Il Giudice Istruttore precisa, inoltre, che le organizzazioni sindacali sono, in sostanza, organizzazioni economiche e non Istituzioni costituzionali e, pertanto, l'offesa a tali organizzazioni non potrebbe rientrare neanche nella generica disposizione dell'art. 126 dell'abrogato C.P .. 0
Nei confronti di: De Simone Luigi, di anni 67, nato ad Oria (Brindisi), sellaio, detenuto dal 5.8.r93r.
Reg. Gcn. n. 630/ 1931
(G.I. Ettore Rocca)
IMPUTATO
del delitto previsto dall'art. 282 C.P., per avere, in Oria (Brindisi), il 5.8.1931, offeso l'onore di S.E. il Capo del Governo pronunciando la frase « quel ladro di Mussolini».
SENTENZA DEL 13.9.1931
Nei confronti di: Tribus Carlo, nato il 7-4-1914 a Lana (Bolzano), commesso di negozio, detenuto dal 10.7. r93r. 43· -
u.s.
TRlllUNALE SPECIM,E
PER l, A DIFES:\ DELLO STATO
I'RIMA PARTE: SENTEKZE E1iESSE !>AL GIU DICE ISTRUTTORE
IMPUTATO
675
frase specificata non vi è offesa né all'onore né al prestigio di S.E. il Capo del Governo.
del delitto di cui all'art. 291 C.P. (vilipendio alla N azione italiana), per avere, il 9.7.1931, in Lana, rivolto, in lingua tedesca, a Mores Alberto la frase << cane di un italiano >>.
Omissis Poiché risulta che la frase di cui sopra venne pronunziata dal Tribus in occasione di un litigio sorto fra lo stesso Tribus ed altri giocatori di calcio è da ritenersi che la frase sia sfuggita nella naturale foga del gioco, senza la coscienza e la volontà di commettere il reato di vilipendio alla Nazione italiana. P. Q. M.
P. Q. M.
Visti gli art. 292 C.P. e 378 C.P.P. e le conformi conclusioni del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Porta Primo perché il fatto non costituisce reato e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Reg. Gen. n. 707 /1931
Visti gli art. 42 C.P. e 378 C.P.P. e le conformi conclusioni dichiara di non doversi procedere nei confronti di Tribus Carlo, al reato addebitatogli, non essendo egli punibile per aver agito scienza e volontà e ne ordina la sua immediata scarcerazione se nuto per altra causa.
del P.M., in ordine senza conon dete-
SENTENZA DEL 16.9.1931 (G.I. Antonio Scerni)
Nei confronti di: Masone Bernardo, nato il 28.7.1882 a Pietracatella (Campobasso), libero. IMPUTATO
Reg. Gcn. n. 569/1931
SENTENZA DEL 13.9.1931 (G.I. Antonio Scemi)
Nei confronti di :
del delitto di cui all'art. 291 C.P., per avere, in Ferrazzano (Campobasso), il i5.8. 1931, vilipeso la Nazione italiana con le seguenti frasi: « L 'Italia oggi educa la gioventù mefistofelicamente, per cui non è degna del cattolicesimo. Noi aspettiamo gli eventi e vinceremo. Oggi siamo schiavi>>.
Omissis
Porta Primo, nato il r9.r2.1882 a Modena, operaio, detenuto dal 1°.8.1931. IMPUTATO
del delitto previsto dall'art. 282 C.P., per avere offeso S.E. il Capo del Governo pronunciando la frase, diretta al milite Vergani Giovanni: « Va là, va là, tra pochi giorni Mussolini l'avrà finita »; reato commesso a Modena il 1°.8.1931.
Considerato che le frasi pronunziate dal Masone non cosutmscono il delitto di pubblico vilipendio alla Nazione italiana poiché tale delitto presuppone contumelie e oltraggio alla N azione italiana, mentre le suddette frasi non contengono che una deplorevole critica ai provvedimenti adottati dalle Autorità in ordine all'educazione fascista della gioventù. P. Q.M.
Omissis Considerato per le circostanze del fatto e per i precedenti del Porta, che risulta cli buona condotta morale e buon lavoratore, deve ritenersi che nella
Visti gli art. 291 C.P. e 378 C.P.P. e Je conformi conclusioni del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Masone Bernardo, m ordjne al reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.
TRIBUNALE S!' EC!ALE
PE R LA DIFESA
Reg. Gen. n. 232/1931
DELLO STATO
SENTENZA DEL 1°.10.1931 (G.I. Antonio Scem i)
Nei confronti di: Checchi Alfredo, nato il 2-3.1896 a Pistoia, carbonaio, detenuto dal I
PRIMA PARTE :
Ritenuto in fatto che, a seguito delle indagini compiute dalPUffìcio di polizia giudiziaria, le prove a carico dello Stucchi non sono emerse chiare e concrete e che, pertanto, sorgono deì dubbi sulla sua responsabilità, si ritiene conforme a giustizia assolvere lo Stucchi dal reato addebitatogli per insufficienza di prove. P. Q.M.
3.6.1931. IMP U TAT O
del delitto previsto dall'art. 282 C.P., per avere, in Allerona (Terni), il 6.6.r93r, pronunziato, pubblicamente, le seguenti parole: « N on appena avrò ultimato di fare il carbone, voglio prendere moglie, altrimenti quel delinguente di Mussolini mi fa pagare la tassa, vigliacco>>. Omissis
SENTE>JZE E~ESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
Visti gli art. 278 C.P. e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di Stucchi Virgilio per insufficienza di prove.
Reg. Gen. n. 527/1931
SENTENZA DEL 5.10.1931 (G.I. Antonio Scemi)
P. Q. M.
Nei confronti di: Visto l'art. 421 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di Checchi Alfredo per non essere risultati sufficienti indizi di responsabilità a suo carico e ne ordina la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Reg. Gen. n. 636/1931
SENTENZA DEL 4.10.1931 (G.I. Antonio Scernì)
Nei confronti di: Stucchi Virgilio, nato il 7. ro. 1894 a Bernareggio (Milano), detenuto per altra causa nelJe Carceri Giudiziarie di Torino. IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 278 C.P., per avere, nelle Carceri Giudiziarie di Torino, ove era detenuto, offeso l'onore e il prestigio del Principe ereditario e dei prossimi congiunti del Re con le parole di « pederasta» ed altre simili. Omùsis
Cardinali Pasquale, nato il 3.7.r870 a Viareggio (Lucca), detenuto dal
16.7.1931. IMPUTATO
dei delitti di cui agli art. 290- 278 C.P., per avere, in Viareggio, il 15.7.1931, proferito parole di vilipendio alle Istituzioni costituzionali e di offesa a S.M. il Re. Omissis La stravaganza delle espressioni pronunziate, lo strano atteggiamento e.le! Cardinali, l'assoluta assenza di precedenti politici nei suoi confronti, l'accertata sua abitudine al turpiloquio rendono verosimile l'ipotesi che egli, nell'abbandonarsi ad una delle sue solite inconsulte manifestazioni di loquacità moralmente degenerata, abbia pronunziato le parole incriminate senza alcuna precisa finalità. Considerato che è, pertanto, incerta ]'esistenza dell'elemento psichico degli addebitati reati si ritiene opportuno prosciogliere il Cardinali, in ordine al dolo, per insufficienza di prove. P. Q. M.
Visti gli art. 278 - 290 C.P. e 378 C.P.P, dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cardinali Pasquale. in ordine ai reati addebitatigli, per
T RlBCl\ALE SPECIALE
PER LA D IFESA
PR!Mtl PARTE : SE!\TE.NZE E~(ESSE D1\ L G lliDICE ISTRl:T'fORE
DELLO STATO
insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
SENTENZA DEL 12.10.1931
Reg. Gcn. n. 615/1931
(G.I. Antonio Scemi) Nei confronti di: Bartoli Vittorio_, di anni 7r, nato a Cellere (Viterbo), detenuto dal
SENTENZA DEL 12.10.1931
Reg. Gen. n. 526/ 1931
7.8.r931.
(G.I. Antonio Scerni) Nei confronti di : Garlassi Ernesto, nato il 2.1.1871 a Reggio Emilia, bracciante, detenuto dal 26.7.1931.
IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere, in Tessennano (Viterbo)- il 6.8.1931, in una bettola, offeso il pr~stigio del Capo del Governo pronunciando la frase: « Io vado in c . . . a Mussolini perché non ho nessuna paura)>.
IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere, in un giorno imprecisato della pi·ìma decade di luglio del 1931, pronunziato, in Terracina, la frase: <( Il lavoro delle bonifiche non è altro che uno sfruttamento degli operai e il Duce si rende indegno di far fare tale lavoro perché sfrutta gli operai>>.
Omissis Ritenuto che il Garlassi si è protestato innocente, qualificando l'accusa di calunnia perché fatta da due suoi compagni di lavoro ai quali aveva prestato del denaro senza mai ricevere la restituzione. Accertato, però, che egli pronunziò qualche frase di critica ai lavori di bonifica con accenni alla persona di S.E. il Capo del Governo. Considerato, però, che in tali frasi di eritrea e nei conseguenti accenni alla persona di S.E. il Capo del Governo non risulta chiara l'esistenza di tutti gli estremi subiettivi e obiettivi del reato rubricato. Rilevato, inoltre, che il Garlassi non ha precedenti politici e non ha mai professato idee sovversive, si ritiene opportuno proscioglierlo per insufficienza di prove in ordine al dolo. P. Q. -NL
Visto l'art. 42r C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Garlassi Ernesto, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Omissis
Considerato che il Bartoli, che non ha precedenti politici e non ha mai svolto attività sovversiva, risulta di carattere violento e che è abituato al turpiloquio, si ha ragione di dubitare che egli non abbia avuto la precisa int~nzione di recare offesa a S.E. il Capo del Governo, ma che, invece, abbia voluto pronunziare una volgare ed oscena imprecazione senza alcun fine determinato. Pertanto si ritiene opportuno dichiarare di non doversi procedere nei suoi confronti per insufficienza di prove in ordine al dolo. P. Q. M.
Visti gli art. 282 C.P. e 421 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Bartoli Vittorio, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove e ne ordina la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Reg. Gen. n. 884/1931
SENTENZA DEL 22.10.1931 (G .I. Salvatore Curatola)
Nei confronti di: Piccolotto Enrico, nato il 30-4-1902 a Verona, elettricista;
680
TRIBUNALfi SPECIALE PER LA DIFESA DJ\LLO S1'Al'0
PRIMA i'ART E:
Giuriato Airo, nato il 22.1r.r913 a Vicenza, falegname. Entrambi liberi. IMP UTAT I
del reato previsto dall'art. 126 dell'abrogato C.P., per avere, in Vicenza, il 6-4-r93r, pronunciato all'indirizzo di Valente Mario e Crestani Giovanni, appartenenti alla M.V.S.N ., le frasi: « Voialtri fascisti siete una manica di delinquenti e farabutti, siamo stanchi ormai dei fascisti e non fate più paura a nessuno».
Omissis
SENTENZE EMESSE D1\ L GIUDICE ISTRUTTORE
681
lMPUTATT
del delitto di cui agli art. 8r - 282 C.P., per avere, con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, la seconda sotto dettatura del primo, l'8.6.r93r, indirizzato una lettera al Signor Podestà di Casalpusterlengo e il 14 stesso mese un'altra lettera al Signor Maresciallo comandante la locale Stazione · dei RR.CC .. In entrambe le lettere erano state scritte frasi offensive contro S.E. il Capo del Governo.
Omissis Ritenuto che dalla disposta perizia calligrafica è rimasto accertato che
Ritenuto che nelle frasi in questione non vi è alcun riferimento a determinate Istituzioni costituzionali, ma solo indicazioni generiche a persone. Ritenuto, inoltre, che mentre nell'abrogato Codice Penale (art. 126) non erano specificatamente indicate le Istituzioni il cui decoro e prestigio la legge intendeva tutelare con sanzioni penali contro coloro che le avessero vilipese, nel Codice attuale, invece, tali Istituzioni sono indicate e tra di esse non è elencato il Partito Nazionale Fascista che i due imputati potrebbero aver vilipeso. Tenuto conto, inoltre, che i due imputati - come r isulta da deposizioni testimoniali - erano << ubriachi fradici JJ.
le due lettere non furono scritte dagli imputati e che, pertanto, in mancanza di altri elementi di prova i due Fraschini devono essere assolti. r.
Q. M .
Visti gli art. 282 C.P. e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Fraschini Gaetano e Fraschini Maria, in ordine al reato loro addebitato, per non aver commesso il fatto e ne ordina la loro immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa.
p, Q. M.
Visto l'art. 274 del C.P.P. del 1889, in relazione all'art. 378 del vigente C.P.P., dichiara, su conforme parere del P.M., non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di Piccolotto Enrico e Giuriato Airo perché il fatto loro addebitato non costituisce reato.
SENTENZA DEL 31.10.1931
Rcg. Gcn. n. 696/1931
(G .I. Francesco Mazzerelli) Nei confronti dì : Cresta Giacomo, nato il 25.2. r899 a Crescentino (Vercelli). detenuto per altra causa.
Reg. Gcn. n. 294/1931
SENTENZA DEL 31.10.1931 (G.I. Antonio Scerni)
Nei confronti di: Fraschini Gaetano, nato il 31.5.1881 a Casalpusterlengo (Milano); Fraschini Maria, nata jl 5.7-1895 a Casalpusterlengo (Milano). Entrambi detenuti dal 4.7.1931.
l~fP U TATO
del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere, il 24.8.1931, nelle Carceri Giudiziarie di Torino, offeso i! prestigio del Capo del Governo, lacerando la di lui effige riprodotta su un giornale illustrato e sputando su tale effige in atto di disprezzo.
Omissis
TRlllU1'i\LE SPECIALE
PER Li\ DIFESA DELLO STATO
I due condetenuti che si trovavano presso di lui, quando egli lacerò il giornale in questione, hanno escluso di aver notato gli atti irriverenti denunziati nel rapporto redatto da un agente di custodia e lo stesso Cresto ba dichiarato di essersi limitato a lacerare il giornale senza alcuna finalità delittuosa perché sporco e sgualcito, dopo averlo adoperato per non sporcarsi i pantaloni nel sedersi a terra. Ritenuto che tutto ciò porta fortemente a dubitare che possa, nella specie, trattarsi di erronea valutazione, influenzata da naturale prevenzione - da parte dell'agente - di un semplice atto del Cresto non avente alcuna finalità delittuosa. p, Q. M.
Visti gli art. 282 C.P. e 421 C.P.P., su conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cresto Giacomo, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.
Reg. Gcn. n. 525/1931
SENTENZA DEL 1°.11.1931
PRIMA PAR'l'E:
SE1'TENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
Rilevato che il Grienti (( non è soltanto un valoroso funzionario>>, m a anche « un buon patriota e un servitore fedelissimo del Regime)). Ritenuto, quindi, che non si può ravvisare nel fatto ascritto al Grienti alcun elemento del reato addebitatogli poiché l'atto della lacerazione dell'involucro del calendario non può, nella fattispecie, essere interpretato come un gesto diretto a disprezzare la persona riprodotta nella copertina del calendario. P, Q. M.
Visto l'art. 395 C.P.P. e la richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere_nei confronti di Grienti Angelo, in ordine al reato addebitatogli, per non aver commesso il fatto e restituisce gli atti al Procuratore del Re di Roma per quanto ritenga di sua competenza nei confronti dei denunzianti Pietropaoli Giovanni e Collalti Armando.
SENTENZA DEL 2.11.193 1
Rcg. Gcn. n. 613/1931
(G.I. Antonio Scerni)
(G.I. Francesco Mazzerelli) Nei confronti di: Nei confronti cli: Grienti Angelo, nato il 18.n.1878 a Noto (Siracusa), procuratore superiore delle Imposte dirette nell'Ufficio di Civitavecchia, libero. IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 9, P·P·, della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, il 3.2.1931, nell'Ufficio delle Imposte dirette di Civitavecchia, strappato una incisione a stampa, riproducente l'effige del Capo del Governo.
Omissis Ritenuto che dalle indagini effettuate dal Procuratore del Re di Roma emerge che il Grienti, nell'aggiornare il calendario che aveva ricevuto, lacerò e fece cadere nel cestino la copertina che portava impressa l'effige del Capo del Governo. Constatato che la denunzia fu architettata da Pietropaoli Giovanni e Collalti Armando, entrambi procurator i delle imposte, dipendenti gerarchici del Grienti.
Rosati Loris, nato il 30.10.1912 a Prato (Firenze)., detenuto dal 18.7.193r. IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere , il 17.7.1931, in Galciana (Firenze), affisso sulla porta di una casa in costruzione un foglio contenente offese a S.E. il Capo del Governo; sul foglio erano scritte con una matita copiativa le seguenti parole: « W il Re, W il Papa, bruciate Mussolini , è il disonore d'Italia >>.
Omissis P . Q. M.
Letto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Rosati Loris, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
TRIBUNALE Sl'.EClilLE l'Ell L A DI FESA DELLO S'l'ATO
PRIMA l'ARn;: SHK'l'ENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
IMPUTA T O
SENTENZA DEL 5.11.1931
Reg. Gen. n. 713 /1931
(G.I. Antonio Scerni) Nei confronti di : Marzola Vittorio, nato il 31.12.1895 a Copparo (Ferrara), muratore, detenuto dal 30.8.1931.
685
del delitto di cui all'art. 9, p.p .. della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, in Roma, il 25.10.1930, nel Carcere Giudiziario, offeso la persona di S.E. il Capo del Governo affermando di essere stato altra volta condannato e aggiungendo le seguenti testuali parole : << Per offese a quel fesso . . . sì a quel fesso del Capo del Governo >> .
I MPUTATO
Omissis del delitto di cui a.ll'art. 282 C.P., per avere, in Roma, il 29.8.1931, in varie circostanze e in presenza d.i altri operai, offeso il prestigio del Capo del Governo pronunciando la frase: « Al la faccia di Mussolini J> dopo aver emesso dei rutti. Omissts
Ritenuto che dalla espletata istruttoria è risultato che il Marzola, incensurato, commise l'atto e pronunciò la frase incriminata durante un diverbio e all'indirizzo di tal Gentiletti, suo compagno di lavoro, con il quale aveva motivi di rancore e che, pertanto, si ha motivo di dubitare della sua cosciente volontà di offendere il Capo del Governo per lo stato di eccitazione in cui si trovava. Considerato che, per quanto sopra specificato, il Marzola deve essere prosciolto per insufficienza di indizi riflettenti l'elemento intenzionale del delitto e che l'atto sconcio - di per se stesso riprovevo'.e - , anche se non completi la rubricata ipotesi delittuosa, è stato già sufficientemente scontato con i tre mesi di detenzione preventiva. P. Q. M.
Visti gli art. 282 C.P. e 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Marzola Vittorio, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa .
P. Q• .M.
Visto l'art. 421 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di Budelli Desiderio, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.
Reg. Gen. n. 699/1931
SENTENZA DEL 13.11.1931 (G.I. Pietro Quinto Guerri)
Nei confronti di: Vigna Giacomo, nato il 17.3.1875 a Schio (Vicenza), sacerdote, libero. IMPUT ATO
del delitto di cui all'art. 182 C.P. del 1889 (ora art. 290 C.P. del 1930), per avere, il 17.5.1931, in occasione della giornata dell'Azione Cattolica nella chiesa parrocchiale di Bussolengo (Verona) e nell'esercizio delle proprie funzioni di Ministro del Culto Cattolico, pubblicamente vilipeso l'Esercito italiano dicendo tra l'altro che << durante l'ultima guerra in una zona del Trentino i soldati dell'Esercito italiano ricevevano munizioni non corrispondenti al calibro delle loro armi e morivano mordendosi le dita sul luogo di battaglia, mentre gli ufficiali stavano comodamente a divertirsi>>. Omissis
Reg. Gen. n. 550/1931
SENTENZA DEL 9.11.1931 (G.l. Salvatore Curatola)
Nei confronti di: Budelli Desiderio, nato 1'8+ 1875 a Pietrahtta (Perugia), bracciante, detenuto per altra causa.
Poiché ad integrare il delitto addebitato al Vigna occorre che l'Istituzione costituzionale sia vilipesa come tale e non siano invece attaccati i singoli od alcuni di essi che la compongono, come è nella specie, si ritiene conforme a giustizia assolvere il Vigna, dal reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.
686
TRIBUNALE SPECl:\LE PER
LA DIFES,\
Dlii.LO STATO
PRIMA PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
P. Q. M.
IMPUTATO
Visto l'art. 421 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Vigna Giacomo, in ordine al reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.
del delitto di cui all'art. 291 C.P., per avere offeso, pubblicamente, la N azione italiana con le parole: « lo vado 1n c ... a te e al partito fascista ».
Omissis P. Q. :\f.
SENTENZA DEL 14.11.1931
Reg. Gen. n. 751 / 1931
(G.I. Salvatore Curatola) N ei confronti di:
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Scaccia Giovanni, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove in ordine al dolo.
Cian Gregorio, nato il 3.7.1881 a Cessalto (Treviso), bracciante, detenuto dal 25.2. 193r. IMPUTATO
Reg. Gen. n. 618 / 1931
SEN TENZA DEL 16.11.193 1
del delitto di cui all 'art. 9, P·P· , della legge 24. r2.J925, n . 2263, per avere, il 23.2.1931, in Santo Stefano Belbo (Cuneo), offeso S.E. il Capo del Governo pronunciando la frase:
«
Brucio Mussolini ».
(G.I. Antonio Scerni) Nei confronti di: Puozzo Bruno, nato il 25.5.1877 a Bassano del Grappa (Vicenza), detenuto dal 26.5.1931.
Omissis Ritenuto che il risultato de1le ulteriori indagini disposte fa fortemente dubitare dell'esistenza del fatto attribuito al Cian, non essendo infondato il sospetto che la denunzia possa essere l'effetto di una vendetta o di una rappresaglia. p , Q. 1f.
Visto l'art. 421 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cian Gregorio, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di indizi di reità e ne ordina la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
I MPUTATO
del delitto di cui all'art. 9, p.p., della legge 24.12.1925, n. 2263, e dell'art. 79 del C.P. del 1889, in relazione all'art. 282 del vigente C.P., per avere, in Milano, il 23.5.1931 e precedentemente, offeso S.E. il Primo Ministro pronunziando all'indirizzo di costui le parole: « Mussolini è uno sbruffone ... Briand non è un pagliaccio come Mussolini, ecc. ,, e scrivendo delle parole contenenti reiterate e gravi offese al lo stesso Primo Ministro.
Omissis
Reg. Gcn. n. 859/ 1931
SENTENZA DEL 16.11.1931 (G.I. Salvatore Curatola)
Nei confronti di: Scaccia Giovanni , nato l' u.12.1894 a<l Alatri (Frosinone), libero.
Dalle compiute indagini è risultato che il Puozzo è un menomato mentale, che per tristi condizioni finanziarie e di vita non nasconde l'odio profondo contro tutti cominciando dai suoi genitori. Politicamente non ha precedenti, anzi non ha mai espresso opinioni politiche contrarie al Regime. Considerato, quindi, che si può dubitare che abbia agito con cosciente volontà dei propri atti, si ritiene opportuno proscioglierlo dal reato addebitatogli.
688
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA !)ELLO STATO
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PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
·-
P. Q. M.
IMPUTATO
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Puozzo Bruno, in ordine al reato ad debitatogli, per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
dei delitti di cui agli art. 270, p.p. e 2° cpv. - 272, p.p., C.P., per avere, in Pontelagoscuro (Ferrara), sino al 30.7.1931, costituito il Partito Comunista, per avervi appartenuto e fatto propaganda delle dottrine del detto partito.
Omissis SENTENZA DEL 18.11.1931
Reg. Gen. n. 736/ 1931
(G.I. Francesco Mazzerelli) Nei confronti di: lori Ilio, nato il 27.9. T.900 a Empoli (Firenze), bracciante, detenuto dal
2r.7.r93r. IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 282 C.P., per avere, in Empoli, il 21.7.1931, offeso l'onore del Capo del Governo con scritti e disegni sul muro esterno della propria abitazione.
Omissis Dalla compiuta istruttoria è risultato che lo lori, più che recare offesa a S.E. il Capo del Governo, ha avuto l'intenzione di tracciare disegni e scritti e, pertanto, si può dubitare che abbia agito con dolo. P. Q. .M.
Nei confronti del Ferraresi sono venuti a mancare sufficienti indizi di reità in ordine alle ascrittegli imputazioni. Infatti non si può, certamente, considerare una prova di appartenenza al Partito Comunista, e tanto meno di propaganda del medesimo, il fatto - sia pure corrispondente alla realtà - che una persona, gravemente indiziata degli stessi reati, abbia dato, come suo recapito, l'indirizzo del Ferraresi. Inoltre non si può non rilevare che da altri accertamenti compiuti risulta che il Ferraresi - come egli stesso asserisce - abbia dato il suo recapito « per pura forma di cortesia >>. P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di Ferraresi Gino, in ordine ai delitti addebitatigli, per insufficienza di prove e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
SENTENZA DEL 19.11.1931
Reg. Gen. n. 597 / 1931
Visto l'art. 395 C.P.P. e la richiesta del P.M ., dichiara di non doversi procedere nei confronti di lori Ilio, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove e ne ordina la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: Lippoli Bartolomeo, nato il 4.1 r. 1875 a Cervinara (Avellino), detenuto dal 13.9.1931. IMPUT AT O
Reg. Gen. n. 717 /1931
SENTENZA DEL 19.11.1931 (G.I. Salvatore Curatola)
Nei confronti di: Ferraresi Gino, nato il 26.5.1904 a Santa Maria Maddalena (Rovigo), detenuto dal 1°.8.193r.
del reato di cui all'art. 126 del C.P. del 1889, in relazione all'art. 290 del vigente C.P., per avere pubblicamente vilipeso il Regio Esercito rivolgendo al caporale di cavalleria Borelli Amedeo le seguenti frasi oltraggiose: « Tu sei stronzo unitamente a chi ti ha messo le stellette, ed io batto a te e altri cinquanta caporali dell'Esercito>>. In Cervinara (Avellino) 1'11.9.1931. 44· - U.S.
TRIB UNALE SPECI ALE PER LA DIFESA !>llLLO STA'J'O
Omissis
Dalla compiuta istruttoria non sono emersi sufficienti indizi di reità a carico del Lippoli in quanto può dubitarsi fortemente che egli, più che vilipendere l'Esercito, intendeva offendere personalmente il caporale di cavalleria Borelli Amedeo. P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di Lippoli, in ordine al delitto addebitatogli, per insufficienza di prove e ne ordina la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
SENTENZA DEL 19.11.1931
Reg. Gen. n. 393/1931
PRIMA PARTE :
SEN'l'ENZE EMliSSE DAL GlUDICE lSTRUT'l'OllE
E poiché - come dimostra il perito nella sua perizia - il Clerici è da considerarsi una persona socialmente pericolosa, è necessario disporre il suo ricovero in un Manicomio Giudiziario per un periodo di tempo non infe. . nore a 2 anm. P. Q. M.
Visti gli art. 85 - 222, p.p., del C.P. e l'art. 62, n. 3, delle Disposizioni di attuazione del C.P.P., dichiara - su conforme richiesta del P.M. - di non doversi procedere nei confronti di Clerici Emilio, in ordine al reato addebitatogli, perché non imputabile per infer mità psichica e ne ordina il ricovero in un Manicomio Giudiziario per un periodo di tempo non inferiore a 2 anrn.
SENTENZA, DEL 19.11.1931
Reg. Gen. n. 985/1931
(G.J. Antonio Scemi)
(G.I. Antonio Scerni) Nei confronti di :
Nei confronti di: Clerici Emilio, nato a Brescia il 31.3.1892, tornitore, detenuto dal
3.6.r93r.
Blagonich Matteo, nato il 10.10. r876 a Pisino (Pola), detenuto dal
28.9.1931 al 28.10.1931.
IMPUTATO
IMPUTATO
del delitto di offese a S.E. il Capo del Governo, previsto dal cpv. dell'art. 9 della ìegge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 del vigente C.P., per avere, il 3.6.r93r, in Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele, pronunciato le seguenti parole: « Abbasso il Capo del Governo; il Duce è un assassino ».
del delitto previsto dall'art. 291 C.P., per avere, in un giorno imprecisato della prima quindicina di settembre del 1931, nella località Grimalda del Comune di Pisino, vilipeso la N azione italiana esprimendosi con le testuali parole: << ••• maledetta l'Italia e tutti gli italiani)).
Omissis
Risulta da una penz1a psichiatrica, oltre che da testimonianze specifiche, che il Clerici è affetto da alcolismo cronico aggravato dall'insolazione sofferta in gioventù e dall'uso di cocaina. Questo suo stato morboso - afferma il perito - determinò nel Clerici, nel momento in cui commise il reato, t~li co~d~zioni di mente che la capacità di intendere e di volere non può nteners1 mtegra. Pertan to nel Clerici viene a mancare, per vizio di mente, il dolo specifico de] reato addebitatogli.
Omissis
Nella frase pronunziata dal Blagonich non si ravvisano gli estremi del reato di vilipendio alla Nazione italiana richiesti dall'art. 291 del C.P.. L'animo di vilipendere, cioè di recare sfregio, di mostrare di tenere a vile, non può ravvisarsi in una insulsa escandescenza, pro.ferita nella eccitazione di una disputa con persone di famiglia, da un individuo in confronto del quale mancano altre ragioni che possano far presumere la detta intenzione.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELT.O STATO
PRl~U PARTE:
SE);TENZE EM ESSE U i\ L GIUDICE ISTRUTTORE
P. Q. M.
P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Blagonich perché il fatto non costituisce reato.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Mazzeo Annibale, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove.
Reg. Gen. n. 651/1931
Reg. Gen. n. 640/1931
SENTENZA DEL 21.11.1931
SENTENZA DEL 19.11.1931 (G.I. Antonio Scerni)
Nei confronti di: Mazzeo Annibale, nato il 25.11.1872 a Messina, detenuto nella Casa Penale di lavoro all'aperto dell 'Asinara. IMPUTATO
del reato di cui all'art. 290, P·P·, C.P., per avere, nella Casa Penale dell'Asinara, il 25.6.1931, vilipeso pubblicamente il Governo del Re, dicendo ad altri reclusi, mentre mangiava la zuppa del latte: << Mi c ... il c ... il Governo, pure che mi lascia carcerato; quando mi mangio una zuppa di latte così, tutte le mattine, me ne fotto )) .
Omissù Considerato che - anche quando si ritenessero integralmente pronunciate le frasi di cui al capo di imputazione - è assai dubbio che esse costituiscano il delitto di vilipendio alle Istituzioni costituzionali. Il vilipendio si identifica nel dileggio e nella contumelia, che siano estrinsecazione della volontà di dimostrare che le Istituzioni medesime sono disprezzate, in una parola vilipese. Ora la insulsa platealità del linguaggio, tutto questo non concreta; e la mancanza del fì.ne determinato di vilipendere può apparire anche dal giro del pensiero contenuto nelle frasi incriminate, trattandosi in sostanza della volgare soddisfazione di chi, pur stando in carcere, ammette di esservi ben trattato. E' quindi dubbia la sussistenza del dolo; ed il contegno scorretto del Mazzeo può ritenersi raggiunto da sufficiente sanzione per il fatto che in via disciplinare il Mazzeo ha già scontato 2 mesi di isolamento.
(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: Sala Arturo, nato il 29.r.1898 a Sondrio, conducente di auto da noleggio, libero. IMPUTATO
di vilipendio alle Istituzioni costituzionali dello Stato (art. I26 C.P. ciel 1889), per avere, in Chiesa (Sondrio), pubblicamente, nell'esercizio da lui gestito, in giorno non precisato del maggio - giugno 1930, inveito contro l'Arma dei RR.CC., contro il Governo e le leggi dello Stato, lacerando e calpestando un quadro raffigurante la Marcia su Roma.
Omissis Dall'istruttoria formale è risultato che il Sala si lamentava perché da qualche tempo gli agenti della forza pubblica non lo lasciavano lavorare tranquillo nel suo mestiere di conducente di auto da noleggio. Egli, fascista della prima ora e partecipante alla Marcia su Roma, era risentito per questo fatto e il suo risentimento esplose in modo violento il giorno in cui in uno stato di eccitazione, tale da richiedere che gli venissero praticate delle iniezioni, commise il fatto addebitatogli e pronunziò delle parole sconnesse manifestando anche delle idee suicide. Nessuno dei testimoni presenti al fatto, compreso il verbalizzante Maresciallo Piatto, ha sentito pronunziare frasi oltraggiose contro le leggi e il Governo. I testi sono concordi nell'affermare che il Sala ha pronunziato paro!e di imprecazione solamente contro i Carabinieri. Tale fatto, però, non può costituire il reato di vilipendio alle Istituzioni e alle Forze Armate dello Stato previsto dall'art. 126 ciel C.P. del 1889, in relazione all'art. 290, u.p., del vigente C.P., poiché le imprecazioni sono
TRI.BU NALE SPECIALE PER LA [)!FESA DELLO STATO
state rivolte non ad una Istituzione, ma ad alcuni individui ad essa appartenenti. In merito a;l'altro addebito di aver calpestato un quadro raffigurante la Marcia su Roma, si osserva che l'atto è stato compiuto in stato di grave eccitazione e non si può riscontrare in esso la coscienza e la volontà di offendere, con il distruggere un simbolo, il Regime fascista per il cui avvento al potere lo stesso Sala ha validamente contribuito.
P RIMA PARTE:
SENTENZli EMESS,E DAL GIUDICE ISTRUl'TORll
Rcg. Gen. n. 179/ 1931
SENTENZA DEL 30.1 1.1931 (G.I. Salvatore Curatola)
Nei confronti di: Vitali - Rosati Uriele, nato il 14.3.1890 a Fermo (Ascoli Piceno), presidente della Congregazione di Carità di Fermo, libero.
P. Q. M.
IMPUTATO
Visto l'art. 378 ciel C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Sala Arturo perclìé i fatti da lui commessi non costituiscono reato.
del delitto previsto dall'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, il 15.5.1930, in Fermo, offeso il Capo del Governo con le seguenti parole: « O pezzo di ... se non capisci queste cose, cosa ci stai a fare ? Vattene ... ».
Omissis SENTENZA DEL 21.1 1.193 1
Reg. Gen. n. 608 / 1931
(G .I. Salvatore Curatola) Nei confronti di : Valetti Luigi, nato 1'1r.12.19II a Pisa, detenuto per altra causa. IMPUT ATO
del reato previsto e punito dall'art. 282 C.P., per avere, il 4.7.1931, in Pisa, pronunziato parole di offesa all'indirizzo del Capo del Governo.
Omissis Constatato che il Valetti si limitò a pronunciare alcune frasi - che lo avevano più colpito - tratte dal libro « Un uomo e un popolo » di Carlo Delcroix e che nel fatto addebitatogli non si riscontrano gli estremi del reato di cui all'art. 282 C.P ..
In seguito alla compiuta istruttoria è risultato che il Vitali - Rosati è iscritto al Partito Nazionale Fascista e sin dal 1923 ha ricoperto cariche pubbliche. Nella sua qualità di presidente del Consorzio dì irrigazione in Val di Tenna, per beghe fra i Comuni di Ascoli e Fermo, ebbe a inveire contro coloro che si opponevano al programma del Consorzio, terminando il suo dire con le espressioni di cui al capo di imputazione. Dalle dichiarazioni dei testi, che hanno deposto sulla condotta morale e politica del denunciato Vitali- Rosati, è risultato che le frasi (del resto non bene specificate) pronunciate dal medesimo rappresentano, più che una offesa verso S.E. il Capo del Governo, uno sfogo dell'animo del VitaliRosati, il quale avrebbe desiderato che il Duce fosse a conoscenza di quanto accadeva per poter provvedere. Inoltre occorre anche tener presente che le frasi vennero pronunziate dal Vitali - Rosati mentre si trovava in uno stato di alterazione a causa del vino bevuto.
P. Q. M. P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dich iara di non doversi procedere nei confronti di Valetti Luigi perché il fatto addebitatogli non costituisce reato.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M ., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Vitali - Rosati Uriele, in ordine al reato addebitatogli, per insufficienza di prove del dolo.
TRIBU:-IALE SPECIALI,
PER LA DIFES;\ DELLO STJ\TO
Reg. Gen. n. 660/1931
PRIMA PARTE:
SENTENZA DEL 3.12.1931 (G.I. Antonio Scerni)
Nei confronti di: Melchiorre Vincenzo, nato 1' II. 10. l895 ad Atri (Teramo), falegname; Gialluco Ernesto, nato il 28.7.1892 a Cellino Attanasio (Teramo), bracciante. Entrambi detenuti per altra causa nelle Carceri Giudiziarie di Teramo. fMPUTATf
del delitto di cui all'art. 9 legge 24.12.1925, n. 2263, e 79 C.P. del 1889, in relazione agli art. 282 - 81 C.P. vigente, per avere, nd giugno del 1931, nel Carcere Giudiziario di Teramo, ove erano detenuti, pronunziato le parole ingiuriose all'indirizzo di S.E. il Capo del Governo: « Mussolini è il più delinquente di tutto il mondo, è buono solo a prendersi la moneta, è andato a Capo del Governo per rovinare tutti)) ed altre frasi del genere.
Omissis P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e 1a conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Melchiorre Vincenzo e Gialluco Ernesto, in ordine al reato loro addebitato, per insufficienza di prove.
SEN1'E:-lZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
Omissis Il vilipendio al Partito Fascista rientra nella disposizione dell'art. 291 del C.P. del 1930 e cioè nel vilipendio alla Nazione italiana. Il concetto di Nazione non è soltanto a contenuto etico - sociale (unità di razza, di lingua, di religione e di storia, ecc.), ma è anche l'insieme degli elementi caratteristici per cui un popolo ha essenza e dignità di N azione, tra cui sono indubbiamente gli ordinamenti politici. « Nessun dubbio (dice il Guardasigilli nella relazione alla Camera) che il Regime fascista avendo conferito all 'Italia, anche nel campo del diritto come in quello della politica internazionale, una individualità sua propria, si identifichi con la Nazione italiana. Chi offende il fascismo offende la Nazione italiana io quello che per essa è l'attributo più glorioso, essendole stato consacrato dal sangue dei martiri, ed insieme il più geloso essendo condizione indispensabile per la sicurezza interna ed esterna del Paese». Ma se le offese contro il fascismo sono punite dall'art. 291 del Codice 28.ro.1930 e se il Piras ha commesso il reato nel gennaio r93r, e cioè prima che il detto Codice andasse in attuazione, il Piras non è punibile secondo l'art. 291 per un'altra disposizione di diri tto in materia di successione di legge; e cioè per la P·P· del citato art. 2 del C.P. per cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge, nel tempo in cui fu commesso non costituiva reato. Infatti l'offesa di cui al capo d 'imputazione commessa nel gennaio del r93r non è punibile ai sensi del rubricato art. 126 del C.P. del 1889 allora vigente. Il suddetto articolo incrimina il vilipendio alle Istituzioni costituzionali dello Stato e tra queste non può essere compreso il Partito Nazionale Fascista. P. Q. M.
Reg. Gen. n. 487 / 1931
SENTENZA DEL 5.12.1931
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Piras Guglielmo, in ordine al reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.
(G .I. Antonio Scerni) Nei confronti di : Piras Gugl ielmo, nato 1'8.11.1906 a Terralba (Cagliari), calzolaio, libero.
Reg. Gen. n. 1057 /1931
(G.I. Francesco Mazzerelli)
IMPUTATO
del reato previsto dall'art. 126 C.P. 1889, per avere, in Terralba (Cagliari), il 25.1.1931, pubblicamente vilipeso le Istituzioni costituzionali dello Stato con le parole: << Del fascismo me ne frego un c ... )) .
SENTENZA DEL 7.12.1931
Nei confronti di: Galasso Nicola, nato il 18.5.1881 a Benevento, sacerdote, detenuto dal
26.rr.193r.
TRIBUNALE SPECI/\LE
PER LA DIFESI\ DELLO STATO
PRt:.lA P.:\RTE:
Sl'.1'.TENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE
IMPUTATO
Omissis
del delitto previsto dall'art. 290 cpv. C.P., per avere, in ferrovia, nel tratto Caserta - Valle Madda'.oni, il 26.n.1931, vilipeso la M.V.S.N. pronunziando all'indirizzo dei ferrovieri e dei militi ferroviari le seguenti parole: « Però verrà il momento che gli metteremo il cappio alla gola e li impiccheremo tutti ».
S.E. il Ministro della Giustizia non ha concesso, con nota n. 9993 del 28.11.1931, l'autorizzazione a procedere contro Di Paolo Roberto per il reato di cui al numero 2). Si osserva, inoltre, che il canto dell'inno sovversivo « Bandiera Rossa )> non integra o-li estremi costitutivi del reato di propaganda addebitatogli per il perfeziona~nento del quale occorre una ~ff~ttiva _p_ropaga?d~ d~lle dottrine, dei metodi di azione e dei programrm eh partm, assoc1az1oru. e organizzazioni sciolti, il che non fece il Di Paolo, cantando « Bandiera Rossa>) per altro in stato di ubriachezza.
Omissis Dalle risultanze istruttorie è emerso che la frase pronunziata dal Galasso fu diretta non ai militi, ma ad alcuni ferrovieri che egli riteneva troppo zelanti. Nella frase in questione, pertanto, si può riscontrare se mai una vaga minaccia all'indirizzo di una categoria di ferrovier.i, m a nessun estremo di vilipendio alla M.V.S. N .. P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Galasso Nicola, in ordine al reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P .M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Di Paolo Roberto, in ordine al delitto di cui al numero 2) del capo di imputazione, perché l'azione penale non può essere esercitata per la mancata concessione dell'autorizz.~zi~ne a procedere e che il fatto di cui al capo 1) dell'imputazione non cost1tmsce reato .
SENTENZA DEL 12.12.1931
Reg. Gen. n. 917 /1931
(G.l. Antonio Scerni)
Reg. Gcn. n. 755/1931
SENTENZA DEL 9.12.1931 (G.l. Pietro Quinto Guerri)
Nei confronti di: Cantafia Giovanni, nato il 19.2.1904 a Sommatino (Caltanissetta), libero. IMPU TAT O
Nei confronti di: Di Paolo Roberto, nato 1'8-3-1893 a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), libero. IMPUTATO
1) del delitto previsto e punito dall'art. 4, u.p. , della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, il 14.11.1930, in San Benedetto dei Marsi, fatto mediante il canto dell'inno « Bandiera Rossa » propaganda della dottrina e del programma del disciolto Partito Comunista; 2) del delitto previsto e punito dall'art. r26 del C.P. del 1889, per avere, nelle stesse circostanze, vilipeso la M.V.S.N ., Istituzione costituzionale dello Stato, con le frasi : « Io vado in c ... a'.la milizia; io sono contro la m ilizia>).
di vilipendio alle Istituzioni costituzionali pe~ ave:e pubblicamente_ vil~peso i sindacati fascisti propalando che sono orgamzzatt al solo scopo d1 spillare quattrini agli operai; nella miniera T rambonclla in tempi impr~cisati antecedenti e prossimi al 25.1. 1931 (art. 126 C.P. 1889 e 290 C.P. vigente).
Omissis Le parole proferite dal Cantafia non costituisc?~10 il _rea;o di vil!pendi~ perché manca l'elemento materiale del reato. I~ _vrlrpend10 e espress1?ne. d1 dileggio e di profonda offesa; la censura, la cntrca anche aspra ironrca non include il concetto di vilipendio nel modo come .l 'ha voluto mtendere il legislatore.
o?
700
T!\lllUNAL.E SPECIALE PER LA J)IFESA DELLO STATO
Non v'è nemmeno il soggetto passivo del reato perché per Istituzione costituzionale dello Stato si intende in senso stretto una Istituzione politica avente origine dallo Statuto, cioè un organo essenziale al meccanismo della vita costituzionale dello Stato. E tra questi organi non possono essere compresi i sindacati che riflettono solamente l'organizzazione corporativa delio Stato medesimo. Quanto sopra esposto trova 1a sua conferma nella constatazione che l'art. 290 del C.P. vigente - che corrisponde all'art. 126 dell'abrogato C.P. del 1889 -, 11ella tnumerazione tassativa che introduce a chiarimento della indeterminata espressione del suddetto art. 126, non include i sindacati in tale enumerazione.
PR!1!A PARTE:
SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE IS1'RU'rTOR!i
P,Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi r;ocedere contro Cherubini Carlo, in ordine al reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.
Reg. Gen. n. 404 /1931
P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara dì non doversi procedere nei confronti di Carafia Giovanni, in ordine al reato di vilipendio addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.
701
SENTENZA DEL 17.12.1931 (G.I. Pietro Quinto Guerri)
Nei confronti di: Dalbosco Ildebrando, nato il 17.2.1909 a Sussak (Jugoslavia), pittore, libero. IMPUTATO
Reg. Gen. n. 370/1931
SENTENZA DEL 12.12.1931 (G.I. Antonio Scemi)
Nei confronti di:
del reato previsto dall'art. 126 del C.P. 1889, in relazione all'art. 290 del C.P. vigente, per avere, il 4.9.1930, in Fiume, pubblicamente vilipeso il Regio Esercito con il gettare il suo berretto di caporale d'artiglieria nel carretto della nettezza urbana.
Cherubini Carlo, nato il 7.12.1904 a Rimini (Forlì), falegname, libero. IMPUTATO
del reato previsto dall'art. 126 del C.P. del 1889, in relazione all'art. 290 C.P. vigente, per avere, il 1°.2.1931, in treno tra Genova e Rimini, vilipeso pubblicamente le Istituzioni dello Stato con le seguenti parole: « In Italia non vi è lavoro perché 1a merce all'estero è boicottata per la politica guerrafondaia del Governo italiano ».
Omissis Le parole pronunziate dal Cherubini non costituiscono il delitto di vilipendio alle Istituzioni costituzionali dello Stato; si tratta di una critica insuìsa e maligna, ma non esce dal campo della critica e della censura. Non vi è nel caso in esame l'espressione di dileggio e di profonda offesa che costituisce il vilipendio.
Omissis Ritenuto che in considerazione dei buoni precedenti del Dalbosco, sia come cittadino che come soldato, è da ritenersi verosimile la sua dichiarazione resa all'atto dell'arresto immediatamente dopo il fatto, che cioè ha buttato il suo berretto perché non gli serviva più; e che pertanto nel fatto commesso dal Dalbosco non si riscontrano gli estremi del reato di vilipendio al Regio Esercito. P. Q. M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. , dichiara di non doversi procedere nei confronti di Dalbosco Ildebrando, in ordine al reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.
TRIBUNALE SPECIALE PER
I.A !)(FESA DELLO STATO
SENTENZA DEL 17.12.1931
Reg. Gen. n. 425 /1931
l>RDi,\
l-'ARTE:
SE).ITENZE EMESSE DA!. <;l!;DlCE ISTRli TTORE
Reg. Gen. n. 524/1931
SENTENZA DEL 30.12.1931
(G.I. Ettore Rocca)
(G.I. Francesco Mazzerelli) Nei confronti di:
Nei confronti di: Somma Giuseppe, nato il 9.10.1877 a Gragnano (Napoli), libero. IMPUT ATO
IMPUTATO
del reato previsto dall'art. 126 C.P. del 1889, in relazione all'art. 290 C.P. vigente, per avere, in Gragnano, il 3.2.1931, vilipeso le ~stituzioni costituzionali, pronunciando la seguente frase: « Non me ne importa un c ... del fascio >>. Omissis
1) del reato previsto dall'art. 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263, in relazione all'art. 282 C.P. vigente, per avere, in un giorno imprecisato del gennaio 1931, nel Carcere Giudiziario di Pieve di Cadore, offeso il Capo del Governo; 2) del reato previsto dall'art. 247 C.P. 1889, in relazione all'art. 303 cpv. C.P. vigente, per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto l'apologia di delitti contro la personalità dello Stato.
P. Q. M,
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Somma Giuseppe, in ordine al reato addebitatogli, perché il fatto non costituisce reato.
SENTENZA DEL 30.12.1931
Reg. Gen. n. 621/1931
Cesco Casanova Gaetano, nato il 14-3.1900 a Pieve di Cadore (Belluno), detenuto per altra causa.
(G.I. Francesco Mazzerelli)
Omissis P. Q.M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cesco Casanova Gaetano, in ordine al reato di cui al capo 1) d'imputazione, per negata autorizzazione a procedere e in ordine al reato di cui al capo 2) d'imputazione, per insufficienza di prove.
Nei confronti di: Malleier Giovanni, nato il 16-4-1893 a Merano, albergatore, libero. IMPUTATO
del delitto previsto dall'art. 291 C.P., per avere, m Merano, il 28.7.1931, pubblicamente vilipeso la Nazione italiana. Omissis P. Q. M,
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M., dicbiara di non doversi procedere nei confronti di Malleier Giovanni, in ordine al reato addebitatogli~ per insufficienza di prove.
L'11.4.1931 il G.l. (Francesco Mazzerelli) emette, su conforme richiesta del P.M. ai sensi dell'art. 32 3 del C.P.P. del 1889, una ordinanza di immediata scarcerazione « poiché sono venuti a mancare sufficienti indizi di· reità » nei confronti di: Fantini Enea, nato il 7.5.1901 ad Imola (Bologna), detenuto nella Casa Penale di Castelfranco Emilia. Il Fantini era accusato di avere, nel 1930 e anche in data anteriore, commesso fatti diretti a suscitare la guerra civile nei Comuni di Imola e Castel San Pietro e, per avere, inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità, fatto parte dello stesso partito e fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi cli azione del partito medesimo. (V. sentenza n. 66 del 20.5.1931 della Commissione Istruttoria).
Seconda Parte
«A>> : SENTENZE DEL T.S.D.S. E DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO « B »:
SENTENZA DEL T .S.D.S. N. 12 DEL 16.4.1931 RELATIVA A FATT I DIRETTI A PROVOCARE, PARTICOLARMENTE IN SICILIA, UN MOVIMENTO INSURREZIONALE
« C >> : SENTENZA DEL T.S.D.S. N. 71 DEL 5.12.1931
RELATIVA AD ATTIVITA' TERRORISTICA E SOVVERSIVA SVOLTA NELLA VENEZIA GIULIA
45· - U.S.
«A n
SENTENZE DEL T.S.D.S. E DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO
Reg. Gen. n. 268 / 1930
SENTENZA N. 29
li Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Saporiti Alessandro , Generale di Divisione; Giudice Relatore : LanarĂŹ Piero; GiudiĂ : Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V .S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Pigrucci Mariano, nato il 14.r.1889 ad Urbino, commerciante; Corbucci Alberto, nato il 6.6.1896 ad Urbino, imprenditore.
IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 3, p .p ., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 107- 108 C.P.c., per avere, prima dell'aprile 1930, concertato di ricercare e rivelare ad agenti di potenza estera segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato.
Omissis
P. Q . M.
Visti ed applicati gli art. 3, p.p., della legge 25.11.r926, n . 2008, in relazione agli art. ro7- 108 C.P.c.; 13- 28 - 31 - 39 C.P.c., dichiara Pigrucci e Corbucci colpevoli del delitto loro ascritto e li condanna alla pena di anni 5 di reclusione ciascuno. Con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per
710
TRI!IU N,\LE SPECl /\1, E
PER l,,A DIFESA Df.Ll. 0
STATO
la durata pari alìa pena; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S. e le spese di giudizio in solido,. oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 8.5.1931 - Anno IX.
SliCONDA PARTE: SENTE:-IZE DEL T,s.n.s. E DELl, A CO~IMISSfONE !STRU"l"f()RIA
71!
SENTENZA N. 58
Reg. Gen. n. 248 / 1931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato com posto da:
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DL ESECUZIONE
ha pronunciato la seguente Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.1932, n . 1403: Corbucci viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze l'rr.1r.r932. Detenuto dal 18.9.1930 all'rr.r r.1932. Pena espiata: anni 2, mesi r e giorni 23. Pigrucci viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 12. u. 1932. Detenuto dal 18.9.1930 al 12.1r.1932. Pena espiata: anni 2, mesi l e giorni 24. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 2.9.193 I ; istanza respinta. Nei confronti del Corbucci e del Pigrucci il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 3.12.1932, cessata l'esecuzione della vigilanza speciale e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
SENTENZA nella causa contro : Notarfranchi Notarfranco, nato il 6.n.1904 a Roma, impiegato; Notarfranchi Antonio, nato il 7-4-1896 a L'Aquila, pittore; Pellegrini Pietro, nato il 9.12.1884 a Borgo a Buggiano (Pistoia), camenere; Melloni Cesare, nato il 29.r. 1877 a Bologna, controllore nei vagoni letto; Caviezel Alfredo, nato il 6.8.1907 a Roma, caporale nel Granatieri di stanza a Viterbo;
3"
Reggimento
Piellucci Giovanni, nato il 7.2.1888 a Isola Liri (Frosinone), calzolaio; Francesconi Otello, nato il 4.9.1906 a Lucca, scultore; 0
Raffo Giuseppe, nato il r .9.r909 a Livorno, allievo ufficiale di complemento;
Nota . - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 2 del 7.1.1931, l'accusa nei confronti di Pigrucci Mariano e Corbucci Alberto dichiarò di non doversi procedere nei loro confronti in ordine al delitto di cui agli art. 107 - ro8 del C.P. per aver rivelato ad agenti di potenza estera segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato: a Roma e altrove nel settembre del 1930 e precedentemente. Dalla stessa imputazione venne anche prosciolto per insufficienza di prove il latitante: Raggi Alfredo, nato il 23.rr.1878 a Forlì, censurato, emigrato in Francia. Al Raggi venne anche addebitato il reato -per il quale sono stati boiudicati dal T.S.D.S. con sentenza dell'8.5.19_v Pigrucci e Corbucci, ma, a causa della latitanza, il T.S.D.S. non ha emesso nei suoi confronti alcuna decisione né nel 193 1 né negli anni successivi.
Miniati Corrado, nato il 24.5.1901 a Venezia, rappresentante di commercio; Cei Faligo, nato il 15.3.1905 a Monsummano (Pistoia), cameriere di a'.bergo. IMPU T A T I
Del delitto di cui all'art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 2 stessa legge , 107 C.P. 1889 ed al 3" cpv. art. 2 del C.P. vigente, per avere concertato fra di loro di ricercare e rivelare ad agenti di potenza estera segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato, durante gli anni 1930 e 1931 ed antecedentemente, in Parigi, Roma, Lucca, Livorno ed altrove.
T.RIBUNALE SPECIALE l'E.R LA DIFESA DELLO STATO
Omissis
SECONDA PARTE: SENTENZE DE L 'l'.S.D.S. E DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORI A
Francesconi viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il
25.2.1936. l', Q. M.
Visti ed applicati gli art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008; 2 - 23228 - 229 C.P.c.; 31 C.P.c. 1889; 448 C.P.P.c.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Raffo e Melloni assolti per insufficienza di prove, in ordine al reato loro ascritto, ordinando che vengano entrambi immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa, e ritiene Notarfranchi Notarfranco, Notarfranchi Antonio, Pellegrini, Caviezel, Miniati, Piellucci, Francesconi e Cei colpevoli dei delitti loro addebitati; ed in concorso del beneficio della diminuente della metà pena in applicazione dell'art. 6 della legge 25.11.1926, n . 2008, in favore del Caviezel, condanna: Notarfranchi N otarfranco, Pellegrini e Francesconi ad anni 10; Notarfranchi Antonio ad anni 6; Piellucci, Miniati e Cei ad anni 5; Caviezel ad anni 2 e mesi 6. Tutti alla reclusione. N otarfranchi Notarfranco, Pellegrini, Francesconi e N otarfranchi Antonio con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché 3 anni di libertà vigilata; Piellucci, Miniati e Cei con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici pari alla durata della pena e 2 anni di libertà vigilata; il Caviezel con I anno di libertà vigilata. Tutti al pagamento in solido del!e spese processu ali, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 24.10.1931 - Anno IX.
Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.
Detenuto dal 25.2.1931 al 25.2.1936. Pena espiata: 5 anni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.11.1932,
n. 1403: N otarfranchi Antonio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Soriano nel Cimino il 2.8.1933. Detenuto dal 2.8.1930 al 2.8.1933. Pena espiata : 3 anni . Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 17.6.1932 viene respinta. Miniati viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pesaro il 6.3.J933. Detenuto dal 6-3.1931 al 6.3.1933. Pena espiata: 2 anni. Una istanza cli grazia inoltrata dalla moglie il 12-3.1932 viene respinta. Pellegrini detenuto dal 30.7.1930 muore, per tubercolosi, nello Stabilimento Penale di Pianosa il 21.6.1934. Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Pellegrini il 17.8.1933 viene respinta. Piellucci il 2.8.1935 termina di espiare, nello Stabilimento Penale di Civitavecchia, la pena inflittagli (5 anni); detenuto dal 2.8.1930. Per i precedenti penali non usufruisce di alcun p rovvedimento di clemenza: condannato dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 24.1.1916, alla pena di I anno, II mesi e IO giorni di reclusione perché ritenuto colpevole cli furto e, con sentenza del 20.10.r9J9, alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di ricettazione.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm a1 RR.DD. 5.11.1932,
n. 1403, e 25.9.1934, n. 15II: Notarfranchi Notarfranco viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 1°.8.1935. Detenuto dal 1°.8.1930 al r".8.1935. Pena espiata: 5 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Notarfranchi e dalla moglie il 31.12.1931 vengono respinte.
Cei, con provvedimento emesso dal Procuratore del Tribunale di Livorno il 9.10.1933, la pena di 5 anni di cui alla sentenza pronw1ziata dal T .S.D.S. il 24.10.1931 viene cumulata con la pena inflitta dal Pretore di Portoferraio con sentenza del 25.1.1930 (r mese e 15 giorni di reclusione per oltraggio ad agente di custodia: reato commesso il 22.7.1929). Pertanto la pena complessiva da espiare viene determinata in 5 anni e r mese di reclusione. Il Ce.i, detenuto dal 7-.3.1931, termina d.i espiare la pena inflitta dal T.S.D.S. nello Stabilimento Penale di Pianosa il 7.3.1936. In pari data viene tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Portoferraio per espiare l'ulteriore pena di I mese di reclusione; scarcerato, per fì.ne pena, il 7+ 1936.
TR!SUN/\LE SPECIALE PER
LA DIFESA DELLO S'J'ATO
SECOKD/\ PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S, E DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
Per i sottoelencati precedenti penali il Cei non può usufruire di alcun provvedimento di clemenza:
Brum Giocondo, nato il 6.9.1898 a Roma, impiegato privato, detenuto dal 2.8.1930 all'r1.3.r93r;
- sentenza del Pretore di Lucca del r2.6.1920 : r mese di reclusione per furto;
Bini Adriano, nato il 6.8.1887 a Napoli, tenente colonnello in aspetta· tiva per riduzione di quadri, detenuto dal 25.2.1931;
- sentenza del Pretore di Firenze del 24.3.1922: r mese di reclusione e 100 lire di multa per truffa;
Allegrini Bruno, nato il 25.10.1900 a Livorno, commerciante, detenuto dal 14.3.1931.
- sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 7.r.1924: 3 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per rapina; IO
- sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 7.6.1926: 3 anm, mesi e 20 giorni di reclusione per estorsione.
Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Cei il 17.6.1933 viene respinta. Caviezel, con ordinanza emessa dal T.S.D.S. il 27.6.1932, la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione inflitta dal T.S.D.S. con sentenza del 24.ro.1931 viene commutata in 2 anni di reclusione militare. Pertanto il Caviezel, detenuto dal 30.8.1930, viene scarcerato, per espiata pena, dal Reclusorio Militare di Gaeta il 3.8.r932. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 22.1 r. 1931 viene respinta.
Nota . - La Commissione Istruttoria nel pronunziare, con sentenza n. 109 del 12.7.1931, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre:
a) di non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di: Hotzmann Enrico, nato il r8.rr.r904 a Lucca, sergente maggiore, detenuto dal 14.3.1931 al 3.7.1931;
b) di non doversi procedere per insufficienza di indizi di reità nei confronti di: Notarfranchi Nicasio, nato il 30.7.1877 a L'Aquila, calzolaio, detenuto dal 2.8.1930; Notarfranchi Alfredo, nato il 7.5.1892 a L'Aquila, cameriere, detenuto dal 2.8. r930; Mori Lorenzo, nato il 18.5. T883 a Roma, commerciante, detenuto dal 2.8.1930 all'u.3.1931;
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO Sl'ATO
Reg. Gen. n. 23 / 1927
SENTENZA N. 87
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N.;
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. E DELLA C:OMM!SSIONE ISTRUTTORIA
Ordina la confisca della somma sequestrata. Rimane annullata la sentenza contumaciale del 24.3.1927 nei riguardi del Paoletti. Roma, 19.12.1931 - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Alfaro Alfredo, Ram baldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5. r 1. 1932, n. 1403:
SENTENZA
nella causa contro : Paoletti Carlo, nato il 31.10.1903 a Roma, impiegato dello Stato.
Paoletti viene scarcerato dalla Casa Penale di Roma il ro.rr.1932. Detenuto dal 24.ro.1925 al 23.7.1926 e dal 29.7.1931 al 10.n.1932. Pena espiata: anni I, mesi 3 e giorni II.
Nota. - Per Paoletti vedi anche 1930 ))' pag. 400.
IMP UT ATO
Del delitto· previsto e punito dagli art. 63 - 79 - 107, r cpv., C.P. 1889, per avere, in Roma ed altrove, dal marzo al 24.10.1925, in più volte con atti esecutivi della medesima risoluzione, ed agendo in correità con altri, rivelato segreti militari, comunicando cd agevolando la cognizione, ad agenti di uno Stato estero, di documenti, disegni, piani ed altre informazioni riguardanti il materiale e le operazioni militari, con l'aggravante prevista dall'art. 107, u.p., C.P. 1889, essendo esso in possesso dei sopraddetti documenti per ragioni di ufficio. 0
Omissis
P. Q. M.
il Tribunale letti ed applicati gli art. 63- 59-79- 107, 1° cpv. ed u.p., C.P. abrogato; 240 C.P. vigente; 488 C.P.P., ritiene Paoletti Carlo colpevole del reato di rivelazione continuata di segreti concernenti la sicurezza dello Stato con la doppia aggravante della rivelazione ad un agente di Stato estero e del possesso per ragioni di ufficio e, col beneficio delle attenuanti generiche, lo condanna a 3 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, a lire 5.185 di multa ed al pagamento delle spese processuali.
(< Decisioni
emesse dal T.S.D.S. nel
'FRlBDNALE. SPECIALE PER LA Dll'ES,\ DELLO STATO
Reg. Gen. n. 284 / 1930
SENTENZA N. 39
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Urbancich Luigi, nato 1'8.5.1864 a Baccia - Fontana del Conte (Jugoslavia); Urbancich Luigi, nato il 1°.10.1901 a Baccia - Fontana del Conte (Jugoslavia); Oblak Antonio, nato il r".8.1886 a Postumia (Jugoslavia); Pertot Giusto> nato il 30.r.1876 a Trieste.
IMPU'fATI
I) del delitto di cui all'art. 3 legge 25.1 r. 1926, n . 2008, in relazione agli art. 104- 107- 108 C.P., per avere, con Marusic F rancesco e coimputati, concertato di sottoporre una parte dello Stato al dominio str aniero e di rivelare ad agenti di potenza estera segreti concernenti la sicurezza dello Stato; 2) del delitto di cui all'art. I R.D. 12.12. 1926, n. 2062, in relazione ali'art. 2 della legge 2 5.11.1926, n. 2008, per avere, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, concertato e commesso, con Marusic Francesco e coimputati, atti di distruzione di edifici pubblici e privati, rapine, uccisioni e tentativi di uccisione.
In diverse località della Venezia Giulia nel 1930 e precedentemente.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva
SECONDA PARTE : SENTENZE DEL T.S. D.S. E DELLA COMMISSIONE lSTRUTTORIJ\
IN FATTO ED IN DIRITTO
Dall'istruttoria contro Marusic Francesco, Valencic Luigi ed altri, imputati e successivamente condannati per vari delitti contro la sicurezza dello Stato e particolarmente contro gli attentati al Faro della Vittoria ed a « Il Popolo di Trieste» , avvenuti l'uno il 5 gennaio e l'altro il 10.2.1930 in Trieste (r), er ano emersi gravi elementi di corresponsabilità a carico di Urbancich Luigi fu Giovanni, Urbancich Luigi di Luigi, Oblak Antonio e Pertot Giusto. Tutti e quattro furono tratti in arresto e nei loro confronti si iniziò procedimento penale. Nel corso dell'istruttoria, però, essendo venuti meno gli indizi a loro carico, vennero scarcerati. L'accusa contro gli Urbancich fu formulata dal Marusic Francesco e si concretizzava in questo: che avessero consentito al Valencic di costruire nell'officina meccanica di loro proprietà, annessa alla segheria sita in Baccia - Fontana del Conte, gli involucri delle bombe che poi erano state impiegate per la consumazione degli attentati. L'addebito fu formulato dal Marusic in una lettera scritta dal carcere all'Urbancich junior e ribadito prima in un memoriale al Giudice Istruttore e poi in altro fatto pervenire a S.E. il Presidente di questo Tribunale durante il dibattimento. Il Marusic precisava che per la costruzione degli involucri era stato usato il tornio di quella officina, tornio che, dopo l'attentato contro il giornale, gli Urbancich avevano trasportato e venduto a Trieste, sostituendolo con uno nuovo. Dagli accertamenti subito compiuti sembrò più ·che fondata l'accusa, poiché effettivamente, alcune settimane dopo l'attentato a « Il Popolo di Trieste» , il vecchio tornio dell'officina Urbancich era stato spedito a Trieste per essere venduto, ma, poiché non si era trovato l'acquirente, era stato depositato presso la rimessa dì automobili «Roma», dove infatti fu sequestrato. Gli Urbancich si sono protestati innocenti, affermando di essere completamente estranei all'attività delittuosa spiegata dal Valencic della quale nulla sospettarono, sebbene quest'ultimo fosse loro parente e procuratore della loro ditta. Asserirono inoltre che si tentò di vendere il tornio perché da tempo questo era difettoso e quindi non più adatto ai lavori della loro industria. Si è accertato con perizia tecnica che in realtà il tornio è guasto, in guanto l'asse della testa non è perfettamente fisso. La perizia, tuttavia, ha ammesso la possibilità che con quel tornio, sia pure difettoso, possono essere stati lavorati gli involucri delle bombe. D'altra parte l'imputato Oblak ha detto di aver visto il Valencic lavorare al tornio un pezzo di tubo che dai particolari forniti dallo stesso Oblak potrebbe ritenersi essere stato l'involucro (r) V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 J), pag. 339.
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TlUBIINALE SPECIALE PER LA DIFESA DELI.() SiATO
di un ordi(rno. Il Va1encic voleva che la lavorazione di quel tubo fosse fatta O dall'Oblak ma, poiché costui per il momento era occupato, si decise a fare da sé. Ma gli Ùrbancich hanno autorizzato o sia pure tollerato la l~vorazione suddetta conoscendo gli intenti delittuosi con i quali il Valenc1c faceva detta lavorazione? La prova al riguardo è manchevo!e. L'Oblak ha dichiarato che mentre il Valencic lavorava al tornio quel pezzo di tubo, l'Urbancich junior si avvicinò al cugino parlandogli pare di un certo conto, e ciò per due minuti circa; cosicché, l'Oblak aggiunge, l'Urbancich avrà potuto- vedere quel che il Valencic faceva. Ma anche ciò ammesso, non è ancora accertata la responsabilità dell'Urbancich, poiché il ~avoro a cui ac~udiva in quel momento il Valencic non era tale da dover ntenere neccssanamente per chi, i<maro, lo vedeva lavorare, e in quei pochi minuti prestasse ancora -attenzion~ al lavoro, che si confezionavano involucri per ordigni esplosivi. . Contro 0o-li Urbancich il Marusic ha formulato altre accuse, dt avere, cioè, ospitato in casa i finti militi che trasportavano da ol~re frontiera a~mi, munizioni e stampe, di aver dato asilo ad Alberto Re1ec che espatriava clandestinamente, di aver fatto trasportare a Trieste con la loro automobile (che per tale motivo trovasi in sequestro) le bombe, le armi e le stampe, d~ avere infine facilitato la fuo·a al loro meccanico ed al loro conducente, 1 b . quali avevano coadiuvato il Valencic rispettivamente nella costruz10ne e nel trasporto degli ordigni. Tutte queste accuse non hanno avuto, però, dagli accertamenti eseguiti, il conforto della prova, ed anzi è rimasto esc~uso che operai ·deo-li Urbancich siano espatriati clandestinamente, ad eccez10ne dell'impiegatc°Vadnial Giuseppe che agiva in pieno accordo col Valencic nell'attività a danno dello Stato italiano. Per altro è rimasto accertato, e l'Urbancich junior non l'ha potuto negare, che il Marusic ed il coimputato Spanger Luigi furono in casa degli Urbancich nel marzo 1930'. accampa~ gnativi dal Vadnial, ma pare che la visita, almeno per quanto nguarda gh Urbancich, sia stata di pura convenienza. In conclusione diversi elementi, generici e specifici, farebbero ritenere verosimili le accuse del Marusic. E' però giusto rilevare, per una esatta valutazione degli addebiti, che questi sono stati avanzati allorché si trattò, da parte del Marusic, di premere sugli Urbancich perché secondassero le sue insistenti richieste di intervenire a favore suo e dei coimputati anticipando le somme con le quali egli pensava di poter corrompere gli agenti di custodia per ottenere da costoro la necessaria facilitazione nell'esecuzione del progetto di fuga per vario tempo da lui e dal Valencic accarezzato. Cosicché non è da escludersi che il Marusic abbia potuto creare dal nulla le accuse od esao-erarne la u2:ravità -per tentare di ottenere dagli Urbancich, b sotto il peso di simili minacce, quanto egli desiderava, e che abbia poi confermato gli addebiti al dibattimento per rappresaglia contro gli Urbancich che non gli avevano fatto tenere le somme richieste.
SECO~DA PARTE: SENTE NZE l)EL T,S.ll.S, E JlELLA COMMISSIOKE 1STRUTTOR[A
7 2r
Quanto all'Oblale, sta di fatto che egli stesso ha dichiarato, come dianzi si è rilevato, di avere visto lavorare il Valencic quel tubo al tornio. Egli ha aggiunto di avere regolato il tornio per adattarlo alla lavorazione che il Valencic si apprestava a compiere e che effettivamente compì. A sua discolpa ha detto, però, di non avere avuto la percezione dello scopo delittuoso al quale il tubo era destinato, e di aver dato quel suo limitato aiuto su richiesta del Valencic dal quale esso Oblak dipendenva. Circostanze, codeste, che possono essere verosimili, ma che non distruggono il sospetto che l'Oblak sia stato pienamente consapevole de1Ia destinazione del tubo e del1' attività delittuosa del Valencic, e sia stato suo cosciente collaboratore. E' da porre in rilievo anche che l'Oblak, appena conosciuto l'arresto degli Urbancich, si rese irreperibiie e soltanto dopo qualche giorno poté essere raggiunto. Ad ogni modo nei suoi riguardi la prova dubbia rimane ugualmente. Per ciò che riguarda il Pertot due sono le accuse principali a suo carico: di avere, quale depositario di fondi della ex associazione politica antitaliana « Edinost », disciolta dall'Autorità, finanziato l'organizzazione terroristica facente capo al Marusic e coimputati, e di aver ceduto all'altra associazione terroristica goriziana, facente capo a Reiec Alberto ed a Jelincic Albino, una motocicletta (pure di proprietà dell' « Edinost ») con la quale si rese possibile il collegamento fra le due organizzazioni. Il primo addebito è stato fatto ugualmente dal Marusic, in alcune lettere da lui scritte al Pertot e nel suddetto memoriale al Giudice Istruttore. Il Pertot ha dichiarato anche lui la propria innocenza. Ha negato di aver finanziato l'organizzazione, asserendo anche che all'atto dello scioglimento deil' << Edinost » non c'erano fondi di sorta. Quanto poi all'organizzazione terroristica ha dichiarato di averne ignorato l'esistenza fino al giorno della pubblicazione fattane dai giornali in occasione dell'arresto del Marusic e coimputati. Dagli accertamenti eseguiti è rimasto confermato, intanto, un punto specificatamente posto in rilievo dal Marusic, e cioè il versamento di lire 1.000 fatto da Azman (o Armani) Panica all'organizzazione terroristica triestina e per essa allo Spanger. Lo Spanger ha confermato, infatti, di essere stato, dopo accordi intervenuti fra lui, il Marusic ed il Vadnial, l'autore di un biglietto con il quale la Panica lo delegava a ritirare il denaro. La Panica immediatamente gli versò la somma, che esso Spanger passò, secondo gli accordi, in parte al Vadnial (lire 500) ed al Marusic (lire 500), trattenendo il resto per impiegarlo in spese occorrenti per l'attività dell'organizzazione. E' fuori dubbio che la Panica non poteva avere fondi a sua disposizione: lo hanno riconosciuto lo Spanger e lo stesso Pertot. Essa, per quanto fanatica antitaliana, era una semplice impiegata nella tipografia dell' « Edinost >>, alle dipendenze del Pertot che occupava la carica di vice presidente del Consiglio di amministrazione. Sicché tutto concorre a pensare che il denaro essa lo abbia versato dietro ordine del 46. · U .S.
TRIBUNALE Sl'ECli\LE PER LA DIFESi\ DEI.LO S'J'ATO
SECO l\ lJA l>ART E: SE:-STENZE DEL T .S.D.S. E Dl, LLA COM~HSSIONJ'. fSTRUTTORI ,\
Pertot, che le concordi informazioni dell'Autorità indicano come uno dei capi del movimento antitaliano nella Venezia Giulia. Manca, però, come è evidente, la prova sicura al riguardo. Altri fatti specifici di aiuto all'organizzazione il Marusic ha attribuito al Pertot, e precisamente un versamento mensile di lire 150 al Vadnial, nonché la somma di lire 600 che esso Marusic avrebbe ricevuto il 1°.2.1930 dalle mani dell'ex giornalista Zagar, il quale l'avrebbe avuta dal Prof. Kosovel, che a sua volta l'avrebbe ricevuta dalla Panica. Ma tali fatti non hanno ootuto trovare conferma in quanto i relativi accertamenti si sono dovuti a:restare di fronte all'impossibilità di sentire la Fanica e lo Zagar, rifugiati entrambi in Jugoslavia, ed alla negativa del Kosovel, negativa invece poco tranquillizzante, dato che anch'egli è noto per le sue idee irredentiste. Per quanto poi riguarda l'addebito di aver distribuito gratuitamente apparecch i radiofonici a sloveni per evitare che frequentassero i locali fascisti e del Dopolavoro, il Pertot ha negato ugualmente, pur ammettendo di aver dato delle somme a persone, naturalmente cli razza slovena, per riparazioni di apparecchi radiofonici di loro proprietà o per completare la somma occorrente per l'acquisto. Ha fatto i nomi di Rupel Carlo e di Ferluga Giuseppe, entrambi, si noti, coimputati del Marusic, come coloro che sono stati in tal modo da lui aiutati, giustificando tale strana forma di mecenatismo con lo scopo di favorire la propaganda culturale, educativa e ricreativa. Quanto all'altra affermazione del Marusic, di avere cioè egli stesso ricevuto in regalo, tramite un certo Krasovec, un apparecchio radio dal Pertot, sia il Krasovec che il Pertot hanno dichiarato di non conoscere il Marusic. Il Pertot ha, però, ammesso di conoscere il Krasovec; tanto è vero che ne ha dato l'indirizzo. Altro fatto saliente rilevato dal Marusic, a prova degli stretti rapporti politici ed organizzativi che avrebbe avuto il Pertot con lui e con altri dell'associazione terroristica, si concreta nell'avvertimento che avrebbe dato il Pertot ad esso Marusic, una settimana prima dell'arresto, del pericolo che egli correva cli seguire la sorte dello Spanger, già tratto in arresto. Il Pertot non ha potuto fare a meno cli ammettere sostanzialmente ciò, pur facendo ricorso, per attenuare ia portata del fatto, alla narrazione di una complicata vicenda, i cui termini non è stato possibile controllare per l'assenza di un certo Dobrilla Fe.Uce (anch'egli espatriato clandestinamente) indicato a teste dal Pertot. Quanto, infine, alla frequenza del Pertot presso il Consolato jugoslavo di Trieste, che il :tvfarnsic ha asserito dovuta all'unico scopo di fornire informazioni d'indole politica, naturalmente a danno dell'Italia, il Pertot, pur ammettendo di essere stato più volte nei locali del Consolato, a sua giustificazione ha detto che vi andò per curare la moglie del Vice Console Smiljenio e poi per richiedere il passaporto per la moglie.
Gli accertamenti compiuti in proposito non hanno dato alcun risultato: solo si è potuto stabilire che medico del suddetto Consolato è altra persona, e cioè il Dott. .Martinis suddito jugoslavo. Per quanto riguarda gli addebiti formulati dal Marusic a carico del Pertot devesi ripetere il rilievo più innanzi fatto circa le accuse agli Urban:ich, e c~oè :h~ tali addebiti furono avanzati nelle stesse lettere con le quali d Marus1e nch1ecleva le somme necessarie per corrompere cr]i acrenti cli custodia che egli sperava lo favorissero nel suo proposito di fug~, co~icché è ben nossibile che il Marusic abbia -potuto almeno agcrravare la portata dei fatti • b per premere sul Pertot allo scopo di piegarlo ai suoi voleri. ~'altra accusa principale fatta al Pertot non proviene, come le precedenti, dal Marusic, sibbene da dichiarazioni dei coniugi Franceskin Ilario e Korze Franceskin Sofia, coimputati del Marusic ma appartenenti all'oroani.zzazione di Gorizia. Dagli interrogator.i resi da costoro -sin dal primo n~omento è risultato che il collegamento fra le due organizzazioni, lo scambio cioè della corrispondenza e il trasporto delle stampe, avveniva a mezzo di una motocicletta montata dallo stesso Ilario Franceskin, motocicletta c.he quest'ultimo aveva ritirato dal Pertot a Trieste. Il Pertot ha ammesso di aver ceduto la macchina, assumendo però che questa era cli sua proprietà e che la vendette con recrolare contratto notarile a Mainik Antonio, non sospettando affatto che pofesse essere impiecrata a b scopi politici. Di vero dagli accertamenti compiuti al riguardo è risultato che la macchina fu consebO'nata al Franceskin da un incaricato del Pertot a se(:ruito di b una lettera di Reiec Alberto a quest'ultimo consegnata dal Franceskin, in mancanza del Pertot Giusto, ad un impiegato della tipografi.a << Edinost », Pertot Enrico. IJ Pertot Giusto non ha potuto escludere di avere ricevuto tale lettera. E' vero, poi, che esiste il contratto di vendita al Mainik della macchina, ma non è del tutto arbitrario pensare che tale contratto sia simulato come fu fittizia la successiva cessione al Franceskin Ilario quando ha tentato di far credere di aver realmente acquistato la motocicletta, a dilazioni, ma di non aver pagato perché nessuno gli ebbe poi a chiedere denaro. E' sintomatico intanto che per decidere il Pertot alla cessione della macchina siano intervenuti il Reiec ed il Mainik, che come è noto sono fra i capi del1'organizzazione terroristica cli Gorizia e coimputati del Marusic, ~onché Bacar Giusto, uno dei fondatori di detta organizzazione, il cui intervento nella cessione predetta è stato ammesso dalio stesso Pertot. Circa la proprietà della macchina, contro le affennazioni di quest'ultimo, stanno le dichiarazioni de.ll'Ilario Franceskin, il quale apprese dal Reiec che la motocicletta era dell'« Edinost », e le informazioni -della Questura dì Trieste che la dicono di proprietà dell'Associazione Slovena P;osveta, poi disciolta dall' Autorità. Anche il Pertot Enrico sapeva che la rnotocicletta era della Prosveta. L'imputato, del resto, ha ammesso che si dicesse che la macchina apparte-
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TRIBUNALE SPECIALE P ER L;\ DIFESA DELLO STATO
nesse alla Prosveta, e ciò perché, a suo dire, la macchina veniva usata da Pertot Emiliano che era maestro di musica di tale associazione, mentre esso Giusto Pertot ne era il presidente. Da tutto quanto si è accertato a proposito della motocicletta parrebbe in sostanza confermato che il Pertot l'abbia ceduta ben sapendo ·che doveva servire per il collegamento tra le due organizzazioni terroristiche. Tuttavia non si può negare la contemporanea sussistenza di dementi che contrastano la solidità di tale accertamento, cosicché anche per questa specifica accusa la prova si presenta dubbia. Concludendo: non pochi sono gli elementi che far~bbero credere ad una partecipazione dei quattro imputati all'attività delittuosa del Marusic e degli alti, ma si tratta di indizi non concordanti che, in ogni caso, la Commissione non ritiene sufficienti per il rinvio a giudizio, cosicché gli imputati stessi debbono essere assolti per insufficienza di indizi di reità. Il tornio e l'automobile sequestrati debbono essere resti tuiti agli Urbancich.
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 42r C.P. Esercito; 36 C.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, in conformità delle richieste del P.M., dichiara che, per insufficienza di prove di reità, non vi è luogo a procedimento nei riguardi di Urbancich Luigi fu Giovanni, Urbancich Luigi di Luigi, Oblak Antonio e Pertot Giusto, in ordine ai delitti ad essi ascritti come in epigrafe, ed ordina che sia resa definitiva la loro scarcerazione. Ordina che il tornio e l'automobile attualmente in sequestro siano restituiti agli Urbancich. Roma, 21.3.1931 - Anno IX.
SECOKD,\ Pt\RTE : SENT EKZE DEL T.S.D.S. E DELLA COMMISSIONE ISTR U'fTOIUA
Reg. Gen. n. 262/1930
SENTENZA N. 62
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa · · dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Tassinari Ludovico, nato il 9.5.1909 a Cento (Ferrara), soldato disertore del 24° Reggimento Fanteria, attualmente detenuto nelle Carceri Militari di Roma. IMPUTATO
r) del delitto di cui all'art. 3 della legge 25.11.1926, n. zione agli art. 107 - ro8 C.P., per avere concertato, con altri stesso suo reggimento e prima della diserzione, di rivelare potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello
2008, in relamilitari dello ad agenti di Stato;
2) del delitto di cui all'art. 2 della legge predetta, in relazione agli art. ro7- ro8 C.P., per avere rivelato ad agenti di potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato.
In Postumia l'II.11.1929 e precedentemente. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. IN CA.MERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria del P.M., osserva
IN FATTO ED JN DIRITTO
Il Tassinari, mentre prestava servizio militare nel 24° Reggimento Fanteria, distaccamento di Postumia, aveva determinato di disertare, insieme al caporale Lodi Giuseppe ed al so.ldato Busi Walter dello stesso distaccamento,
TRIBUNALE SP ECIALE PER LA f)IFES A DELLO STATO
SECOND.-\ PART E: SENTENZE DEL T.S.D.S. E DELLA COM~USSfONE ISTRUT TORIA
al fi,n~ di passare . in Jugoslavi~. L'rr.11.1929, infatti, con i due predetti, varc~ 11 confine, si fece trarre m arresto dai gendarmi jugoslavi Rakek, i quah lo consegnarono, a loro volta, a quelle Autorità militari che lo interrogaro1:o intorno a p~rticolari della vita militare italiana, specie di quella zona d1 confine, se v1 si parlasse di guerra e sul)e località dove si erano svolte le grandi manovre del 1929. Rientrato il Tassinari in Italia nel marzo u.s., catturato in esecuzione di mandato. di questo Tribunale ed interrogato, ha negato recisamente di av:re dato nspo~te concrete, precise ed idonee alle domande che come sopra gli erano state nvolte; ha affermato, anzi, di essersi pentito della diserzione e di avere_ più volte tentato di rientrare in Italia fino a quando non ha potuto ef~ett1vam_ente ottenere regolare autorizzazione da quel Governo estero. L'1struttona non ha potuto accertare quali risposte esso Tassinari abbia fornito.
cito; pertanto gli atti devono essere trasmessi, per gli ulteriori provvedimenti di giustizia, al Tribunale Militare di Trieste.
Tuttavia la Commissione non può escludere che scopo della diserzione fosse appunto quello di tradire, giacché, mentre da una parte non è risultato vero che egli sia stato tratto in inganno - come asserito - dal Lodi che oli avrebbe di'°sorpresa fatto varcare iÌ confine jugoslavo, anche per una lett:ra che, prima di disertare, il Tassinari aveva scritto alla famiglia informandola della su~ determinazione, dall'altra è acquisito agli atti una lettera scritta dal Lodi ?u:ante il tempo in cui divideva le sorti del Tassinari e pervenuta a Postumia 11 2.12.1929, con la quale il Lodi invitava il soldato Bianchetti già suo commilitone, a disertare anch'egli portando in Juo·oslavia un trom: bon~in? che 1oveva essere consegnato a quelle Autorità 1~ilitari. Che se il Lodi s1 ~nan~1ene t~ttora. latitante, il Busi, nel procedimento che subl per la sua chserz1one dmanz1 al Tribunale Militare di Trieste, ebbe a riconoscere la scrittura di lui e, pur escludendo di essere a conoscenza del tenore ?e~la l~ttera quando fu spedita, ebbe ad ammettere che egli, il Tassinari ed il Lodi fu,rono, dopo ~a di:erz~one, ~eparati so!tanto il 4.12.1929; posteriormente c10e alla data d1 arrivo m Italia della lettera stessa. Ritiene, peraltro, la Commissione che il non essere icrnote al Tassinari partfcolari. con_tingenze del!.'. vi:a militare italiana al ~onfine jugoslavo, I essersi la. d1serz10ne del Tassman consumata verso quel territorio, l'aver provocato 11 s~o arresto coll'esibirsi ai gendarmi stranieri, siano tutte circostanze le quah, se non concretano elementi per rinviare il Tassinari a renderne ragione dinanzi al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato ai termini dell'imRutazione, non consentono altra- formula di proscioglimento che quella per insufficienza cli indizi di reità in ordine ai reati stessi a lui ascritti in epigrafe. Il Tassinari, però, condannato in contumacia dal Tribunale Militare di ~rie~t~ pe'. diserzione ed altro reato militare, deve ora essere sottoposto al gmd1z10 d1 purgazione della contumacia previsto dall'art. 517 C.P. Eser-
l;
P . Q. M.
Visti gli art. 421 - 425 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Tassinari Ludovico, in ordine alle imputazioni in epigrafe a lui ascritte, per insufficienza di prove di reità; ordina la trasmissione degli atti relativi al Tassinari, in una all'imputato detenuto, al Tribunale Militare di Trieste per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza relativamente ai reati militari consumati da esso Tassinari il 14.r r.1929. Roma, II.5.r93r - Anno IX.
Se<,uono le firme de i Presidente e dei Giudici. t,
728
TRIBUNALE SPi;ClALE PER I.A DIFESA llllLLO ST,\TO
Reg. Gen. n. 115 / 1930
SENTENZA N. 72
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
SECOKDA PARTE : SENTENZE DEL T ,S.D,S, E DELLA COM~!ISSIONE ISTRUTTORIA
Ritenuto che nella specie per le circostanze e modalità del fatto non vi è stato né vi poteva essere pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Che perciò là richiesta del P.M. deve essere accolta ed in conseguenza gli atti devono essere rimessi al magistrato ordinario.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M .V.S.N .; ha pronunciato la seguente
P. Q, M.
Visti gli art. 3 legge 25.r1.r926, n . 2008; 6 R.D. 13-3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M., rimette il procedimen to a carico di Bielli Ettore al Procuratore del Re di Roma.
SENT E NZA
Roma, 1°.6.1931 - Anno IX. nel procedimento penale contro : Bielli Ettore, nato il 20.r.r908 a San Paolo del Brasile, residente a Roma, via Porta Metronia 2r9.
IMPUTATO
Del reato previsto dagli art. 79 - 247 C.P. del 1889, per avere, in Roma, in più riprese, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, il 7 e 1'8.9.1930, fatto l'apologia dei delitti commessi dai terroristi sloveni nella Venezia Giulia.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi delle disposizioni penal i comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. Ritenuto che l'apologia dei delitti previsti negli art. r - 2 della legge 25.Jr.1926, n. 2008, e punita a sensi dell'art. 3 della detta legge è di competenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato soltanto quando è fatta in modo pericoloso per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità. In difetto di tale estremo il procedimento deve essere rimesso al magistrato ordinario per il giudizio ai sensi delle disposizioni penali comuni, a senso dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927> n. 313.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
N ota. - Con sentenza del 17.2.1932 il Pretore di Roma assolve, per insufficienza di prove, Bielli Ettore dal reato di cui al capo di imputazione.
TRIBUNALE SPECIALE l'E R I.A
DlFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 152
Reg. Gen. n. 146/1931
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente SENT ENZA
nel procedimento penale contro: Do~metta Giovanni, nato il r9.2.1897 a Taggia (Imperia), commerciante; Corradi Carlo, nato il 17.4.1904 a Sanremo (Imperia), fotografo; Queirolo Francesco, nato il 4.ro.1905 a Taggia (Imperia), floricoltore.
IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 3, p.p., legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione all'art. ro7 C.P., per avere, in località diverse della Liguria e in N izza (Francia), durante l'anno r93r e antecedentemente, concertato fra loro e con altri di rivelare ad agenti di potenza estera segreti miìitari cocernenti la sicurezza dello Stato. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede alla Commissione il proscioglimento degli imput~:ti perché i fatti loro addebitati non costituiscono reato, osserva
IN FAT TO ED IN DIRITTO
Da qualche tempo la voce pubblica di Arma di Taggia indicava il prevenuto Dolmetta pregiudicato per reati comuni, per i frequenti ingiustifidalla Francia, dove s'era rifugiato senza esercitarvi una qualsiasi cati viao·<1i bo ~ . . identificabile attività concreta e per i suoi poco chiari mov11nent1, ad Arma,
SECO~DA PARTE: Sl:: NTE:'\' ZE DEL T .S.D.S. E DEL LA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
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quale sospetto di attività spionistica. Tanto più perché il Dolmetta s'era piazzato in Nizza, noto importante centro di spionaggio straniero. La sua vita dispendiosa, superiore alle sue forze, aveva aumentato i sospetti. L'ufficio militare preposto alla scoperta e alla repressione dello spionaggio ne fu preoccupato. Dalle indagini che ne seguirono risultò che il Dolmetta sin dal dicembre 1929, in uno dei viaggi predetti, più volte arbitrariamente si era introdotto nel Deposito materiali d'artiglieria di Arma di Taggia destando sospetti nel personale che aveva provveduto ad allontanarlo. In seguito, a mezzo del rubricato Cor.radi che, frattanto, l'aveva raggiunto a N izza, s'era procurato una pubblicazione del Senatore Lustig sui gas asfissianti cli guerra e dei cataloghi illustrati cli maschere antigas e, a mezzo del nominato Queirolo, una carta topografica con l'ubicazione del'e Dogane e degli Aeroporti del Regno d'Italia, stampe tutte non attinenti al suo presunto traffico di commerciante. Pertanto, poiché in quel di Sanr~mo sin dai primi di maggio vi si erano concentrate alte Autorità militari del Comando del Corpo di Stato Maggiore, con l'intervento delle più alte gerarchie dell'Esercito, e poiché il Corradi e il Dolmetta proprio in quei giorni facevano uno dei soliti sospetti r ientri in Italia, furono arrestati (il Corradi il r3 e il Dolmetta il r6 di detto maggio) e denunziati. Dopo fu anche arrestato e denunziato Queirolo, ma questi, iJ 6 ottobre u.s., fu scarcerato perché vennero a mancare gli indizi che avevano provocato la sua denunzia. Dalla compiuta formale istruttoria è risultato che il Dolmetta, se pure non ha compiuto veri e propri atti di spionaggio giuridicamente intesi (per i quali, peraltro, nessuna specifica imputazione gli è stata mossa), tuttavia, ha compiuto atti che lasciano un giustificato sospetto su quanto gli viene contestato nel capo di imputazione. Infatti non ha dato verosimili spiegazioni dei suoi movimenti sospetti e degl i acquisti come sopra specificati nonché degli acquisti di Bollettini di esportazione e importazione fatti eseguire per suo conto dal Corradi presso la Libreria dello Stato; e ciò anche a voler prescindere dalle spese superiori alle sue forze sostenute per la vita dispendiosa che conduceva e per i frequenti viaggi fatti in Italia. Ciò nonostante la Commissione ritiene che le suddette circostanze non possano costituire indizi sufficienti per giustificare un suo rinvio a giudizio. Quanto al Corradi, è risultato che effettivamente si prestò ad acquistare per il Dolmetta, da tempo suo amico, le note pubbiicazioni; che s'era recato in Francia per cercare di superare con qualche attività commerciale il bisogno economico in cui versava e che perciò s'era munito di carta d'identità di quella Nazione; che la sua attività di fo tografo ambulante aveva potuto creare qualche equivoco sulla vera finalità dei suoi avvicinamenti a nostri militari e in zone in cui è proibito qualsiasi rilievo fotografico.
TRIIIUN:\LE SPECIAL.E PER LA D I FESA DELLO STATO
S:ECOND.·\ P.-\RTE: SE!',T E:'<ZE DEL T .S. D.S. E Df;L!.:\ CO~IMISS IONE IST RUTTORl 1\
Ma, dati i buoni precedenti, in genere, del Corradi e le chiare, precise e convincenti giustificazioni date, sin dal primo momento del suo arresto, dei suoi movimenti e dei fatti come sopra emersi, si può con sicura coscienza escludere che egli abbia volontariamente partecipato al criminoso concerto in rubrica ascritto gli. Così dicasi del Queirolo, che faceva frequenti gite a Firenze per il suo commercio di .fiori. Per incarico del Dolmetta il Queirolo acquistò una carta topografica con l'ubicazione delle Dogane e degli Aeroporti del Regno d 'Italia. Anche per Queirolo, individuo di buoni precedenti e che mai ha destato sospettÌ del genere, si può escludere che sia stato volontario partecipe del concerto a lui rubricato. Pertanto la Commissione ritiene che sia provvedimento di giust1z1a dichiarare che non vi è luogo a procedere nei confronti dei tre imputati, per insufficienza di indizi di reato nei riguardi di Dolmetta e per non aver commesso il fatto nei riguardi degli altri due, in ordine al delittuoso concerto loro ascritto in epigrafe, in difformità, solo nella formula terminativa, delle richieste del P.M ..
putati (r), concertato di sottoporre una parte dello Stato al dominio straniero e di rivelare ad agenti di potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato;
73 2
2) del delitto di cui all'art. I R.D. 12.12.1926, n. 2062, in relazione all'art. 2 della legge 25.r1.r926, n. 2008, per avere, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, concertato e commesso, con Marusic Francesco e coimputati, atti di distruzione di edifici pubblici e privati, rapine, uccisioni e tentativi di uccisioni. Con la stessa sentenza il Giudice Istruttore ordinò la trasmissione degli atti al Procuratore del Re di Trieste, per gli ulterior i provvedimenti di competenza, in ordine al delitto di cui alJ'art. 143 C.P., per avere, i~ Prosen Antonio, nella notte del 25.1.1930, divelto e gettato a terra una lapide, portante l'iscrizione in lingua italiana, e rotto una colonnina di marmo, esistenti sulla tomba di Mucich Luigi nel cimitero di Sant'Antonio in Bosco.
P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; legge 4.6.1931, n. 674., dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di Dolmetta Giovanni per insufficienza di indizi e di Corradi Carlo e Queirolo Francesco per non aver commesso il fatto, in ordine all'imputazione loro ascritta; ordina )a scarcerazione di Dolmetta e di Corradi se non detenuti per altra causa e dichiara definitiva la liberazione di Queirolo. Roma, 30.10.1931 - Anno X. Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.
Nota . - Il Giudice Istruttore (Giuseppe Montalto) ha dichiarato, con sentenza del 14-4.1931, di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di : Prosen Antonio, nato il 7.6.1893 a Trieste, detenuto dal r7.5.1930, in ordine ai seguenti reati :
r) del delitto di cui alì'art. 3 della legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione agli art. ro4- 107- rn8 C.P., per aver, con Marusic Francesco e coim-
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(1) V.
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Decisioni emesse dal T.S.D.S. t1cl 1930
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pag. 339.
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SENTENZA DEL T.S.D.S. N. 12 DEL 16.4.1931 RELATIVA A FATTI DIRETTI A PROVOCARE, PARTICOLARMENTE IN SICILIA, UN MOVIMENTO INSURREZIONALE
SENTENZA N. 12
Reg. Gen. n. 37 /1 931
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S.N. ; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Schicchi Paolo, nato il 3.8.1865 a Collesano (Palermo), agricoltore; Renda Salvatore, nato il 3.9.1886 a Trapani, commerciante; Gramignano Filippo, nato il 4.7.1894 a Borgo Xitta (Trapani), commerciante. IMPUTATI
Tutti:
1) del delitto di cui all'art. 3, p.p., legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120- 252, per avere a Marsiglia, a T unisi ed altrove, concertato fra loro e con altri, precedentemente all'agosto 1930, di compiere fatti diretti a provocare un movimento insurrezionale in Italia e particolarmente in Sicilia. Lo Schicchi ed il Renda inoltre:
2) del delitto di cui all'art. 4, u.cpv., legge citata per avei:e, nelle suindicate circostanze di tempo, durante la loro residenza all'estero, inviato in Italia stampa di propaganda anarchica. 47¡ -
u.s.
TlUBO:-IAtE SPEC IALE
PER LA D I FESA DEl, LO STATO
Lo Schicchi ancora: 3) del delitto di cui all'art. 5 della legge 25.rr. 1926, n. 2008, per avere, a mezzo della stampa, il 15.2.1927 in Parigi, eseguito atti diretti a menomare il credito ed il prestigio dello Stato italiano all'estero, svolgendo un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali. Il Gramignano infine: del reato di cui agli art. 41 vigente legge di P.S. e 464 C.P. per avere portato fuori della propria abitazione un coltello di cm. 2r con apice tagliente; reato accertato in Palermo il 21.8.r930.
IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua requisitoria e gli imputati che, coi loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola, guesto Collegio osserva I N FATTO ED IN T)fRITTO
I prevenuti anarchici individualisti confessi, di larga notorietà intern azionale, specie lo Scbicchi, per la loro attività sovvertitrice, espatriati clandestinamente per ingrossare le file del fuorusci tismo antifascista, erano stati, sin dal 1929, segnalati alla nostra polizia e alla M.V.S.N. quali prepara~o~i. all'estero di un movimento insurrezionale in Italia e specialmente in S1ciha. In combutta erano stati visti nei covi anarchici di Marsiglia e di Tunisi. . Nel giugno 1929 il Renda e lo Schicchi avevano diffuso un proclama mfuocato diretto ai siciliani e tendente a far.li insorgere in armi contro i P?~e~i dello Stato e a suscitare la guerra civile, inviandone copie anche in Smha. Il proclama, parlando cli cervellotiche oppressioni, incitava con le frasi: << ••• la libertà non si mendica, ma si conquista con le armi in mano )) ; «. Risc~oti .o. ger~te si~ula, nel cuore generoso, il valore che fece compiere a1 tuo1 ~v1 _1 n:11racol~ del Vespro e del Risorgimento, e nell'ora suprema dell~ ~mcl~ia hberatnce non si oda che un solo grido erompere dai vostri petti, 11 gndo fatidico del piano di Santo Spirito: Mora! Mora! >). Il proclama era a firma dello Schicchi e di altri cinque. A.vevano, i. rubricati, in animo di attuare il nefando piano guando, tornati clandestmamente da Tunisi, furono arrestati il 21.8.1930, all'atto dello sbarco in Palermo, anche perché colpiti da mandati dell'Autorità ordinaria per altri delitti. Denunciati nel febbraio u.s. a questo Tribunale e rinviati a ~iud_izio dalla Commissione Istruttoria per cospirazione, il Renda e lo Scl11cch1 per propaganda anarchica e lo Schicchi (per fatto commesso nel 1927 per cui pendeva altro procedimento) per disfattismo all'estero, nonché il Gramignano per la rubricata contravvenzione, al pub-
SECO:-:DA PARTE:
SENTEKZA DEL T .S.D,S.
N.
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P EL
16-4-1931
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blico dibattimento, dalla confessione pressoché completa degli imputati, dalle prove documentali e testimoniali e dalla perizia calligrafica in atti , la posizione di ciascun imputato è emersa nei termini che seguono. Schicchi Paolo: sin dalla gioventù è stato un pericoloso agitatore delle idee anarchiche mediante conferenze e pubblicazioni, passando sovente dalla teoria alla pratica con attentati terroristici. Lordo di delitti senza numero e senza misura, dopo aver avvelenato cli odio contro la Patria la gioventù più debole ed aver scontato circa 13 anni di galera, fiutato, nel 1924, che nel nuovo clima fascista d'Italia non era più possibile tramare contro la Patria, scappò all'estero dove, in varì Paesi (Francia, Belgio, Tunisia, ecc.), stimolò i più bassi istinti delJa delinquenza internazionale, tornando in Italia, come egli stesso ha informato, anche in questi ultimi anni , sempre clandestinamente, per svolgere, come ha svolto, propaganda anarchica. Sui fogli esteri, specie nel 1927, scrisse articoli denigratorì contro l'Italia .fìnnandosi « Massor )), come nel « La Diana )) di Parigi e nei vari giornaletti da lui stesso fondati e diretti a Tunisi e in Francia. Nel 1929 scrisse e lanciò il proclama di cui dianzi, diffondendolo anche a mezzo del Renda pure in Italia. All'atto del suo arresto una copia gli fu trovata addosso; a Boston , a suo dire, ne furono distribuite 140.000 copie. Prese gli accordi per l'azione da svolgere ai danni de Il 'Italia con Renda e Gramignano, prima in Marsiglia e dopo in Tunisi; e quando la sua fantasia imbevuta di sovversivismo ritenne pronto il popolo siciliano ad insorgere, pagò lire 4.000 anche per il Renda e il Gramignano, prezzo dell 'im barco clandestino che permise loro di tornare da Tunisi a Palermo dove fu arrestato assieme ai due coimputati. Lo Schicchi, che in udienza si è sforzato con evidente artifìzio, di assumere un'aria eroica, non ha negato quanto non gli avrebbe conferito una penale responsabilità; ha respinto però quanto, ad abundantiam provato, avrebbe potuto determinargli una sanzione penale. Così mentre non ha negato di avere scritto accesi articoli contro l'Italia, soffusi di spropositati richiami storici, a firma « Massor l>, ha ripudiato la paternità di una cartella a firma << Massor >l che il perito calligrafico riconosce, nelle forme legali, come scritta da lui $chicchi e che, anche all'occhio più profano, appare tale. Così, cadendo in meschine contraddizioni, dice di non aver saputo che, nel piroscafo che lo restituiva alla giustizia italiana, viaggiassero anche e clandestinamente il Renda ed il Gramignano, mentre che da tutti i precedenti incontri ed intese in Marsiglia e in T unisi coi due predetti - dal prezzo d'imbarco da lui sborsato anche per gli altri e da un biglietto, casualmente venuto in possesso della giustizia, scritto dallo Schicchi e consegnato a colui che il clandestinaggio aveva favorito per essere recapitato ai suoi compagni di fede di Tunisi, espresso in termini convenzionali -
'i'Rlllt;NALE SPECJ1\LE
PER LA DIFESA DELLO STATO
appare chiaro come comune fosse l'intenzione di venire in Italia per conseguire i delittuosi fini preconcertati, e come armi ed esplosivi fossero in deposito a quei compagni di Tunisi, pronti ad essere inviati al primo cenno dello Schicchi. E i movimenti dello Schicchi e compagni erano ansiosamente segmt1 da altri se anche dopo il loro arresto pervennero, a loro dirette, lettere molto significative di solidarietà e di speranza. Renda Salvatore: molte volte condannato per reati comuni, emigrò anch'egli clandestinamente e si tenne in continui rapporti con il Gramignano e con lo Schicchi, sia a Marsiglia, donde spedì per la propaganda anarchica in Italia copie del manifestino - proclama ai siciliani compilato dallo Schicchi, sia a Tunisi. Una ne spedì a tal Caponetto accompagnata da una lettera di incitamento nella quale chiaramente si evincono i concertati propositi. La natura delittuosa di detti rapporti risultava, per testimonianza, anche nel processo Mazzone ed altri, già de.finito da questo Tribunale. Peraltro sin dal 1929 le mire insurrezionali del Renda e degli altri risultavano, per precise e concordi informazioni, sia alla Direzione Generale di P.S., che in proposito aveva diramato ben cinque circolari (vedi f. 10 del 1° fascicolo processuale), che al Comando Generale della M.V.S.N. (vedi f. 9 detto fascicolo). Gramignano Filippo: pregiudicato anche questi per reato comune, emigrò clandestinamente ed andò a raggiungere in terra di Francia il Renda col quale, peraltro, s'era tenuto in intelligenza per i fini predetti, e lo Schicchi, prendendo in Marsiglia gli accordi idonei e trasferendosi poi, ~ssieme agli altri, a Tunisi per venire a spargere il terrore jn Sicilia e far msorgere gli italiani onde abbattere il Regime Fascista. Oltre che da questo processo i suoi delittuosi rapporti cogli altri prevenuti erano emersi nel ricordato processo Mazzone ( r ). Questo ragioniere, ~he ~on. poté esercitare la professione perché affogato nella gora della sua mett1tud111e, s'era dato, come ha dichiarato, al libero esercizio dell'anarchia, ma ha negato di aver complottato nella contingenza contestatagli, sebbene raggiunto da prove inoppugnabili delle quali non ha potuto dare una qualsiasi attendibile spiegazione. All'atto dell'arresto fu trovato in arbitrario possesso di un coltello di centimetri ventuno, con apice tagliente, arma insidiosa il cui porto senza licenza è proibito dalla legge. .Riassumendo: all'udienza è stato pienamente provato che g li imputati avevano, precedentemen te all'agosto 1930, concertato tra loro e con altri
(r) V.
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Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 >>, pagg. 39 e 60.
SECONDA PARTE:
SE><Tf,NZA DEL T.S.D.S. K . I2 DEL
16.4.1931
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non bene identificati, a Marsiglia e a Tunisi, di provocare un movimento insurrezionale in Italia e specialmente in Sicilia, allo scopo di abbattere l'attuale Regime Fascista, fatto di cui si trova preciso riscontro giuridico nell'art. 3 della rubricata legge speciale in relazione all'art. 2 stessa legge ed agli art. 120 - 252 C.P.; che il Gramignano, portando senza licenza l'arma insidiosa di cui sopra, aveva violato la disposizione di cui all'art. 41 vigente legge di P.S. in relazione all'art. 464 n. 2 C.P.; che lo Schicchi ed il Renda, nel r929, mentre si trovavano all'estero, ebbero di comune accordo ad inviaré fn Italia, per la diffusione, stampa di propaganda anarchica, fatto che trova l'analoga sanzione di diri tto nell'art. 4, u.cpv. , della ripetuta e rubricata legge speciale; che lo Schicchi ebbe, nel 1927, a diffondere mediante giornali anarchici, a Parigi, notizie false e tendenziose sulle condizioni interne del nostro Stato, svolgendo attività tale da recare · nocumento agli interessi nazionali, fatto che racchiude gli estremi giuridici del delitto di cui all'art. 5 della legge 25. r r. 1926, n. 2008. Pertanto essi debbono essere dichiarati responsabili di avere commesso tali delitti. Rifugge dal Collegio il proposito di voler far pesare sugli attuali giudicabili responsabilità di fatti delittuosi che siano estranei a quelli concreti e come sopra accertati; ma ritiene opportuno osservare come l'evidente frutto della propaganda venefica e deleteria di nostri fuorusciti d'ogni risma e d'ogni colore al soldo dello straniero sia, da alcuni anni all'estero, la serie ininterrotta dei più vili delitti contro le persone di nostri connazionali, colpevoli soltanto di essere fascisti e di professare devozione per la Patria. Tenuto conto della pericolosità, dei precedenti penali, del fatto di ciascun imputato e, per lo Schicchi, dell'età piuttosto inoltrata, ritiene giusto infliggere a ciascuno le seguenti pene: - a Schicchi complessivi anni dieci di reclusione, effetto del cumulo <riuridico di anni sei pel delitto di cospirazione di cui al capo 1) dell'accusa, b d . di anni due e mesi sei pel delitto di propaganda di cui al capo 2), e anm cinque e mesi sei pel delitto di disfattismo ali' estero di cui al capo 3) (art. 3-4- 5 legge 25.11.1926, n. 2008, e 68 C..P.);
- a Renda complessivi anni otto di reclusione, cumulo giuridico di. anni sei per la cospirazione di cui al capo r) d'accusa e di anni quattro per la propaganda di cui al capo 2); - a Gramignano complessivi anni sei di reclusione, cumulo giuridico di anni cinque e mesi undici di reclusione per la cospirazione e di mesi sei di arresto per la contravvenzione a lui solo ascritta al capo di accusa (art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008; 41 vigente legge di P .S.; 464 n. 2 68 - 72 C .P.).
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TRCBU NALE SPECIALE
PER L.-\ VIFESA DELLO STATO
Ai sensi dell'art. 39 C.P., conseguenza della condanna per tutti è il rifacimento in solido delle spese processuali e, in applicazione dell'art. 3r stesso codice, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 11 Collegio ritiene opportuno aggiungere alla condanna di ciascuno anni tre di vigilanza speciale della P.S. (art. 28 C.P.). La somma di lire 1.128 sequestrata allo Schicchi, poiché ritenuta provento della sua attività criminosa, e quanto fu sequestrato ai tre prevenuti poiché attinente al processo nonché l'arma sequestrata al Gramignano, vanno confiscati (art. 36 C.P.). I'. Q. M,
Letti ed applicati gli art. 3- 4 - 5- 7 legge 25.u.1926, n. 2008; 41 vigente legge di P.S.; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 464- 13 - 20- 28- 3r - 36 39- 68 - 80 C.P., dichiara Schicchi Paolo, Renda Salvatore e Gramignano Filippo responsabili dei reati in epigrafe loro ascritti, ed operato il cumulo giuridico condanna alla reclusione Schicchi per anni dieci, Renda per anni otto e Gramignano per anni sei; tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento in solido delle spese processuali e ad anni tre di vigilanza speciale della P.S .. Ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 16-4-1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SECONDA P ARTE:
SENTENZA DEL T.s.n.s. N . I2 DEL
16+1931
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blici ufficiali, venne giudicato dalle competenti Autorità giudiziarie ordinarie nelle seguenti date: 18.8.1886, 1°.7.1887, 30,5.r895, 22.7.19 ro, 6.12.1921, 26+1924, 6.5.1924, 27.5.1924, 23.ro.1924, 27.7.1925, 2.9. 1925, 31.10.1925, 29.1.1926 e 30-4-1927, Allo Schicchi vennero, in seguito, concessi i benefici di clemenza (amnistia e indulto) previsti nei Regi Decreti emanati nel 1915, 1923 e 1925. Lo Schicchi, inoltre, venne condannato, con sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Viterbo il 20.5.1893, alla pena di II anni, 4 mesi e ro bo-iorni di reclusione -perché ritenuto colpevole di mancato omicidio e grida sediziose. La pena, ridotta dalla Corte di Cassazione di Roma con sentenza del 26.7.1893 a II anni e IO giorni di reclusione e a 3 anni di sorveglianza speciale da parte della Pubblica Sicurezza, venne successivamente ridotta di altri 6 mesi per le disposizioni contenute nel R.D . r r.1r.1900, n. 366. Per effetto dei provvedimenti di clemenza d i cui al R.D. 5.11,1932, n. 1403: Gramignano viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Lucca il T6.7.r933. Detenuto dal 21 .8.1930 al 16.7.1933. Pena espiata: anni 2, mesi IO e giorni 25. . . _ Il -Gramignano, inoltre, venne condannato dal Tribunale d1 Trapam, con sentenza del 24+1930, alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione e lire 600 di multa perché ritenuto colpevole del reato di truffa. Renda non usufruisce dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, ostandovi i seguenti precedenti penali :
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. r5u : Schicchi viene scarcerato dalla Casa Penale per minorati fisici e psich ici di Turi il 26.1.1937. Detenuto dal 21.8.1930 al 26.r.1937. Pena espiata: anni 6, mesi 5 e giorni 5. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai propri familiari (r fratello e 4 sorelle) il r9.5.r933 . Lo Schicchi, incorso in numerosi reati di resistenza all'Autorità, vilipendio delle istituzioni, istigazione a delinquere anche a mezzo della stampa, apologia di delitti ed eccitamento all'odio tra le classi, minacce a pub-
- Corte di Appello di Palermo - Sentenza del 12. r. 1907 : ro mesi e 4 oiorni di reclusione e lire 205 di multa per incitamento alla disobbedie~za, apologia di reato, grida sediziose, resistenza e lesioni personali volontarie a pubblico ufficiale; - Corte di Appello di Palermo - Sentenza del 5.7.1917: 5 mesi e giorni di detenzione e lire 150 e 90 centesimi di pena pecuniaria per lesioni personali volontarie e porto abusivo di rivoltella; IO
- Corte di Appello di Trapani - Sentenza del 14. r. 1928: 5 mesi per truffa continuata; - Corte di Appello di Palermo - Sen tenza del 17.1 2.1929: 9 mes1 di reclusione per appropriazione indebita. La Procura di Trapani, con ordinanza del 25.8.1932 - divenuta esecutiva il 10.9.1932 - provvede al cumulo giuridico tra le pene inflitte al
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TRJ BUNALE Sl'ECI.\LE PER I.A DIFESA t)f;LLO SL\TO
Renda dal T.S.D.S. con la sentenza de] r6-4-r931, dalla Corte di Appello di Trapani con sentenza del r4.r. r928 e dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 17.12.1929. La pena complessiva da espiare viene, pertanto, determinata in 8 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione. Nell'aprile del 1934 il Renda, che trovavasi ristretto nella Casa Penale per minorati fisici e psichici di T uri, inoltra istanza di grazia al Capo del Governo; istanza che viene accolta a causa delle non perfette condizioni di salute del detenuto. Pertanto, con decreto di grazia del 27.7.1930, viene concesso al Renda il condono condizionale della residua pena da espiare. Il Renda, quindi, detenuto dal 21.8.1930, viene scarcerato dalla Casa Penale di Turi il 9.8.1934. Pena espiata: anni 3, mesi 1 r e giorni 18.
(( e ) )
SENTENZA DEL T.S.D.S. N. 71 DEL 5.12.1931 Notct. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 57 dell'n-4-1931, l'accusa nei confronti dei sopraspeci.ficati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere nei confronti dello Scbicchi e del Renda in ordine ai delitti di cui agli art. 122 - 126 del C.P. per aver offeso a mezzo della stampa il Re e pubblicamente vilipeso le istituzioni costituzionali dello Stato e nei riguardi del solo Schiccbi del reato di cui al cpv. dell'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per aver offeso, a mezzo della stampa , il Capo del Governo, per inesistenza di reato.
RELATIVA AD ATTIVITA' TERRORI STICA E SOVVERSIVA SVOLTA NELLA VENEZIA GIULIA
SENTENZA N . 7 l
Reg. Gcn. n. 81/ 1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;
Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A nella causa contro: Lenardic Giovanni, nato il 21.4.1908 a Quisca (Jugoslavia), geometra; Jelincic Zorko (Albino), nato il 5.3.1900 a Plezzo (Jugoslavia), studente uni versi tario; S.filigoj Augusto, nato il 21.10.1902 a Castel Dobra (Jugoslavia), laureato in legge; Franceskin Ilario, nato il 23+1894 a Rifembergo (Jugoslavia), meccarnco; Cerne Luigi, nato il 2.7.1889 a Prevacina Montespino (Jugoslavia), agente di P.S.; Rutar Antonio, nato il insegnante;
29. r 1.1901
a Cia<lra di Tolmino (Tugoslavia).
Logar Felice, nato il 31.10.1909 a Idria (Jugoslavia), insegnante; Luznik Bartolomeo, nato il 1°.9.1902 a Tolmino (Jugoslavia), calzolaio; Banko Gaspare, nato il 30+1909 a Parenzo (Jugoslavia), studente; Ferluga Giuseppe, nato il 1°.3.1910 a Vcrpoglie (Trieste), contadino; Mihalic Matteo, nato il 25.2.1896 a Draga Sant'Elia (Trieste), contadino;
TRIBt;:--iALE SPECIA LE PER
LA DI FESA DELLO S'i'ATO SECON DA PARTE '.
- - -Cac Vincenzo, nato il 5.7.1 902 a Draga Sant'Elia (Trieste), contadino;
SENTE:-<ZA DEL T.S.D.S. :-< .
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IN PUBBLICA UD IENZ:\
Mihalic Luigi, nato il r7.5.rc;o2 a Draga Sant'El.ia (Trieste), contadino ; Fonda Carlo, nato il 10.5.1902 a Verpoglie (Trieste), contadino;
Sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per u!timi avuto la parola, osserva
Sossich Antonio, nato il T7-r.r884 a Verpogl ie (Trieste), contadino; Racman Ferdinando, nato il 7.12.1901 a Grozzana (Trieste), contadino;
IN FATTO ED I N DIRITTO
Petaros Pietro, nato il 30.6.1905 a Grozzana (Trieste), contadino; Daris Antonio, nato il 4.5.1888 a Micheli (Trieste), contadino; Abram Andrea, nato il 4.8.1874 a Miche]i (Trieste), contadino; Goriup Vincenzo, nato il 20.1.1903 a Micheli (Trieste), mugnaio; Mihalic Alberto, nato il 9.6.1910 a Miche1i (Trieste), contadino; Gropajc Antonio, nato il 13-5.1890 a Miche li (Trieste), sagrestano; Cac Angelo, nato il 27.8.1909 a Draga Sant'Elia (Trieste), contadino; Gustincic Mario, nato il 9.2.1907 a San Lorenzo (Trieste), operaio; Racman Francesco, nato l'n.11.1900 a Grozzana (Trieste), contadino; . Pavlic Lorenzo, nato il 5.8.1888 a Sant'Antonio in Bosco (Trieste), contadmo; Skerl Angelo, nato il 30.7.1892 a Verpoglie (Trieste), contadino; . Petaros Vittorio, nato il 20.2.1909 a Sant'Antonio in Bosco (T rieste), at,oncoltore ·' Zobec Antonio, nato il 7.r.1906 a Zabrezec (Trieste), agricoltore; Mihalic Matteo, nato il 21 .2.1901 a Draga Sant'Elia (Trieste), ~~. - ~~ I1'fPUTATI
!utti: d~l delitto di cui all'art. 3, p .p., legge 25.rr.1926, n. 2008) in 1 re,a_z10n~ ~gh art. ro4- 252- 120- ro7- ro8 C.P. 1889, per avere, nella Venezia Grnha ed altrove, nel 1930 e precedentemente, concertato fra di loro e con altre persone rimaste sconosciute di commettere fatti diretti a sottoporre un~ parte del nostro Stato (la Regione Gilllia) al dominio strani.ero, s~rvendos1, come mezzo, della .insurrezione a mano armata, della devastaz1o~e, de!l_a strage, deìia pre?isposizio?e di una organizzazione segreta ed a_ t1po militare per operare, m caso d1 guerra, alle spalle dell 'Esercito itahano e contro di esso.
Gravissimi delitti contro le persone e le proprietà, caratterizzati da particolare malvagità e da evidente direttiva antitaliana, per alcuni anni avevano terrorizzato le pacifiche popolazioni della Venezia Giulia: rapine, proditori omicidi di cittadini di lingua slava fra i più retti e i più fedeli al 1a Patria italiana, spionaggio, atti terroristici su edifici pubblici e specialmente incendi di numerose scuole, aggressioni brigantesche si erano succeduti con crescendo sempre più intenso e preoccupante. Scoperti, tra l'autunno 1929 e la primavera dell'anno successivo, alcuni tra gli esecutori di sì nefandi e vandalici delitti, furono altresì scoperte due organizzazioni segrete dalle quali i primi promanavano. Arrestati costoro e numerosi appartenenti alle organizzazioni, fra i quali alcuni dei promotori e dirigenti, furono, a seguito di ampia e formale istruttoria, rinviati a giudizio. Gli esecutori materiali dei predetti delitti e alcuni esponenti delle organizzazioni furono giudicati da questo Tribunale nei primi di settembre 1930 in Trieste ( 1 ); gli altri organizzati e i più autorevoli esponenti del movimento cospirativo antitaliano in quella nostra Regione - meno i latitanti, per i quali, per economia cli gilldizio, si è ordinato preliminarmente la sospensione del procedimento - sono comparsi. in questo dibattimento per rispondere dell'imputazione rubricata. Testimonianze, perizie, documenti e materiale in sequestro, spontanee circostanze e concordanti confessioni di quasi tutti gli imputati, in relazione anche a quanto era risultato nel processo di Trieste, hanno forni to la certezza dei seguenti fatti. Sciolte, nella Venezia Giulia, alcune società che in apparenza avevano scopi culturali, fì.lantropici e sportivi, ma che, invece, svolgevano subdola propaganda antitaliana, ne fu lasciata l' « Adria », che parve legittima nei suoi scopi di raccolta degli studenti di lingua slava a fine culturale. Ma proprio sotto la copertura di detta superstite società, in seno ad essa, da elementi fra i più esaltati dell'idea panslava, nel 1927, furono costituite a Gorizia e a Trieste due società segrete che direttive e sovvenzioni traevano dall'estero e che a caposaldo del loro programma avevano la separazione
(1) V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 ))' pag. 339 (sentenza n. 29 del T.S.D .S.) e pag. 355 (sentenza n. 45 della C.l.).
TRlll l;NALE SPECIALE PER LJ\ DIFliSA DELLO STATO
della Venezia Giulia dallo Stato italiano e l'aggregazione di essa ad uno Stato straniero. Mente attiva e direttiva era lo studente universitario gonz1ano Alberto Rejec, il quale, ricercato perché implicato in procedimento per propaganda antinazionale e spionaggio, nel marzo r929 era espatriato e riparato in Lubiana, insediandosi ne Il' associazione nazionalista slovena « Jugoslavenska M atica » e continuando a mandare ordini, stampe di propaganda antitaiiana e sovvenzioni sia a Gorizia che a Trieste, non disdegnando, a sua volta, di ricevere notevoli somme mensili dalla concentrazione antifascista di Parigi, quale compenso per fare penetrare clandestinamente in Italia indegni libelli di menzogne e diffamatori della Nazione italiana. Espatriato il Rejec, a capo dell'organizzazione segreta goriziana, chiamata con termine generico « Organizacija ))' rimase lo studente universitario Jelincic Zorko, coadiuvato da un comitato esecutivo composto dal candidato d'avvocatura S.filigoj Augusto, dai maestri e.lementari Rutar Antonio, Majnik Antonio (ora latitante) e Logar Felice, il quale ultimo, però, per la sua giovane età, era membro senza voto. L 'organizzazione triestina, chiamata « Borba >> (lotta), era collegata con guella di Gorizia e ne seguiva anche qualche direttiva. Principali esponenti ne erano Marusic Francesco e Cac Lorenzo già giudicati. Le organizzazioni erano divise in compartimenti e questi in cellule. Dalle cellule derivano le << troike » costituite da pochi uomini pregiudicati, i quali, fra l'altro, avevano il mandato di insorgere in armi e di attuare, in caso di guerra, atti di sabotaggio e di guerriglia a tergo e contro il nostro Esercito: all'uopo erano state preparate le armi. G li organizzati, i quali, pena la morte, dovevano mantenere il segreto, prestavano giuramento in cui era contenuta la seguente formula: « Giuro avanti a Dio, per il mio onore e della mia famiglia, che farò tutto il possibile per la liberazione della Venezia Giulia, che deve essere unita alla Jugoslavia u. Le organizzaz ioni avevano identico cifrario segreto in mano dei capi e dei maggiori esponenti. Il segno segreto di riconoscimento era il numero 4 tracciato sulla carta d 'i dentità. La parola d'ordine era: << Stiri (4) >l, cui si rispondeva: « svobodini i> (libero). Fra i compiti, cui gli organizzati s'impegnavano era lo spionaggio militare e politico contro l'Italia e a favore della Jugoslavia. Le spie facevano capo al Commissario di P.S. jugoslavo Batagely, il quale le metteva in rapporto con ufficiali dell'Esercito straniero e con organizzazioni di Lubiana, e le .finanziava provvedendole anche di armi. Le organizzazioni avevano anche nel loro programma di fare insorgere in armi i cittadini di lingua slava contro lo Stato italiano e di determinare la guerra civile, specialmente quella del Triestino, la cui bri1Jante operazione di scoperta fu
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dovuta al Capitano dei RR.CC. Di Giovanni di questo nucleo di poliz ia giudiziaria. Le riunioni avvenivano nei boschi, nelle grotte ed in casa di Jelincic. Nelle più in1portanti intervenivano emissari di organizzazioni terroristiche slave di oltre confine. La propaganda veniva effettuata mediante clandestina diffusione, fra quei cittadini di lingua slava, dei giornali « Borba », « Svoboda>> e (< Primasti Glas », dei quali esistono esemplari sequestrati in atti. Il Collegio non ritiene di dover soffermarsi sulla prosa intonata a bassa virulenza e ad aperti incitamenti a delinquere contenuta in detti giornali, prosa che offenderebbe la nobile e dignitosa professione dei giornalisti di ogni Regione. Accer tati come sopra la costi tuzione, la compos1z10ne, l'azione e i programmi per gli scopi da raggiungere delle predette organizzazioni, il fatto dei singoli è emerso nei termini seguenti. Jelincic Zorko (Albino). Fondatore, assieme al Rejec, della segreta « Organizacija », ne fu capo e animatore da] marzo 1929 sino al giorno del suo arresto. A lui af:fluivano notevoli somme mensili e periodiche stampe di propaganda straniere per alimentare la vita del delittuoso movimento. Nelle sue mani veniva prestato dai cospiratori il giuramento. Manteneva autorità e collegamento assiduo con l'organizzazione triestina. All'uopo si serviva del coimputato Franceskin e della moglie (già giudicata) di costui. Costituì il comitato segreto esecutivo predetto, lo presiedette e diresse anche parecchie riunioni fra i partecipi dell'organizzazione, in cui furono concertate le azioni delittuose da compiere per raggiungere la mèta risultante dal giuramento. Ebbe relaz ioni col ricordato agente spionistico Batagely. Jelincic ha confessato anche in udienza, fornendo indicazioni sui compartecipi al movimento. Ha cercato di attenuare la sua responsabilità asserendo, in contrasto con le univoche risultanze, che egli era contrario alla pratica di violenze dell'organizzazione triestina. Ma ciò è smentito dal fatto incontroverso che egli sino all'ultimo momento fu in collegamento con guella segreta organizzazione a mezzo anche di epistolario cifrato. Sfì.ligoj Augusto. Membro del comitato segreto esecutivo, partecipò alle riunioni di questo e fu anche amministratore delle somme estere che ser vivano al cennato criminoso scopo. Sovvenz ionava la citata sposa di Franceskin per la clandestina diffusione di stampe fra gl i organizzati. Ha confessato , pur affermando di essere stato di tendenza moderata e contrarjo alle azioni violente, ciò che, peraltro, è risultato da altre affermazioni, m a che non esclude la sua responsabilità di cospiratore ai danni dello Stato italiano.
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SECONJ)A P,\RTE : SE:-STENZA DEL T.S.D.S.
TRIBL"N ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Egli, come ebbe a dichiarare anche per iscritto, si dichiara pentito e conferma la invocazione di clemenza già fatta. Rutar Antonio. Nel settembre 1929 entrò a far parte della antinazionale organizzazione ad opera del Majnik e fece parte del comitato seo-reto esecutivo. La sua attività, però, sebbene intensa, ebbe breve durata in qianto precedentemente era, al soldo dello Stato italiano, insegnante nell'Italia centrale. Ebbe, sino a poco prima del suo arresto, contatti con elementi fra i più accesi e violenti dell'organizzazione triestina per il comune intento antitaliano. Logar Felice. Fece parte del comitato esecutivo, però non fu tenuto al corrente delle più gravi decisioni, perché ancora giovane. Ma spiegò con giovanile ardore l'attività cospirativa, cui era preposto, partecipando a segrete riunioni e interessandosi della diffusione della stampa predetta. Sin dai primi interrogatori fece ampie confessioni sull'opera sua e su quella di tutta l'organizzazione, dichiarandosi pentito e invocando clemenza: confessioni, dichiarazione e invocazione che ha ripetuto in udienza, proclama~~osi di sentimenti italiani ed attribuendo la colpa del suo danno al MaJmk che lo reclutò. All'epoca del fatto era minore degli anni 21. Lenardic Giovanni. Fece parte dell'organizzazione goriziana e fu particolarmente preposto allo spionaggio militare. Aveva concertato con tali Bevk e Rosmac (già giudicati al ricordato processo di Trieste) la consegna dei piani di una strada militare alla vicina Jugoslavia, piani a lui affidati perché geometra dell'impresa costruttrice incaricata dal Comando del Corpo d'Armata di Udine. Si occupò anche della ricerca di una località solitaria nella Selva di Zarnova, per una importantissima riunione cui partecipò e cui parteciparono anche jugoslavi appartenenti alla società Orinna. Per incarico di Jelincic, trattò l'acquisto di un moltiplicatore per l'organizzazione. Il Lenardic ha confessato ed ha attribuito la sua partecipazione alla criminosa organizzazione al bisogno in cui versava la sua famiglia. Ma ciò appare alquanto inverosimile se si pentì perché il Lenardic traeva dai lavori italiani adeguato compenso. . Fra~ceskin Ilario. Aveva nell'organizzazione goriziana il particolare incarico d1 collegamento con quella tçiestina. All'uopo gli era stato facilitato dai dirigenti delle due orgap.izzazioni il possesso di una motocicletta e veni va lautamente compensato per i suoi frequenti viaggi sul Carso e a Trieste. Era, anche, assieme alla propria moglie, come si è accennato, il recapitario della stampa di propaganda agli affiliati.
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. Anche questi asserisce di avere agito a scopo di lucro. Inverosimilmente, m quanto dalla sua officina di meccanico di biciclette traeva notevoli guadagni. Luznik Bartolomeo. La sua opera nell'organizzazione si limitò al delic~to incarico di introdurre nel regno clandestinamente la stampa più volte ricordata, profittando della conoscenza e della vicinanza del confine. Tale !ncarico ebbe dal latitante Sorli Felice. Accompagnò anche al confine, per mcarico dell'organizzazione, clandestini, espatriandi antifascisti e sovversrvi. 11 Luznik asserisce che, sia dell'uno che dell'altro incarico, ignorava la portata. Ma, mentre ciò contrasta con sue precedenti ammissioni, il Collegio osserva che incarichi di tal genere da oro·anizzazioni di tal fatta non si danno che a elementi fidatissimi e informal Banko Gaspare. Croato di onb(Tme, di lirwua e di sentimenti ' proda.. ~ mati anche in udienza, fu incriminato perché fu ritenuto partecioe dell'organizzazione, per avere ritirato dal Franceskin un pacco di starnp~ per incarico di Gatnik Massimiliano, ora latitante. Il Banko non neoa tal fatto, che dice di aver commesso inconsapevolmente perché incaricatob dal suo amico e compagno di studi Gatnik; ma esclude dÌ aver saputo dell'organizzazione o di aver conosciuto il contenuto del pacco, sostenendo che i suoi sentimenti di croato separati~ta non gli avrebbero consentito di partecipare a simile attività panslava. Ed il Collegio, poiché mancano elementi concreti che possano comunque far dubitare delle recise affermazioni del Banko, ritiene che effettivamente egli non si rese partecipe dell'orO'anizzazione antina. 1 b z10na e. Cerne Luigi. Agente di P.S. presso la Regia Questura di Gorizia, ex agente del cessato regime, di origine e di lingua slava, dimentico dei doveri verso la Nazione italiana che lo aveva accolto nel suo generoso seno, ebbe contatti sospetti con esponenti dell'organizzazione che egli sapeva ricercati dalla polizia. Così il Rejec Alberto, su cui pendeva un n~andato di cattura, poté avere, nottetempo, un appartato colloquio col Cerne, in casa di questi. Avvertì il Franceskin, come questi ha sostenuto con precisione anche in udienza, che alla prima retata la Questura avrebbe messo le mani sullo S.fìligoj; lo incaricò di avvertire il nominato Gatnik di scappare perché ricercato dalla polizia. Da allora, infatti, il Gatnik è latitante . Anche per chiare allusioni della giudicata Franceskin, fu ritenuto che i~ Cerne facesse parte dell'organizzazione goriziana e che fosse anzi una lunga mano di questa nella Questura di Gorizia. Ma tale sua appartenenza , se può essere sospettata o se può spiegarsi nelle confessioni della Franceskin, non ha avuto il conforto delle prove in udienza. 48. - U.S.
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SPECl :\LE
PER L A D IFES,\
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Non vi è dubbio che il Cerne siasi reso infedele in ordine ai suoi doveri d 'ufficio, ma ciò, che peraltro potrà formare materia d'esame e di provvedimenti in altra competente sede, può forse spiegarsi come una manifestazione di solidarietà del Cerne con individui della sua stessa origine e della brati da un delitsua stessa lingua che, probabilmente, non avrà saputo b tuoso vincolo cospirativo contro ìa Nazione italiana. Mihalic Matteo (nato il 25.2.1896), Fonda Carlo, Cac Vincenzo, Mihalic Luigi, Cac Angelo, Skerl Angelo, Petaros Vittorio, Zobec Antonio e Mihalic Matteo (nato il 21.2.19or). Questi ultimi nove nominati facevano parte dell'organizzazione triestina (« Borba >>) in p aesi in cui abitavano vicino a Trieste: Verpoglie, San Dorligo della Valle, Sant'An tonio di Moccò, Draga. Furono tutti stimolati e reclutati da Cac Lorenzo di cui prima è cenno, e diedero il loro contributo all'organizzazione con manifestazioni concrete: diffusione dei nominati immondi giornali, preparazione di delitti che, però, non furono por tati a compimento, come acquisto di benzina p~r incendio di scuole, cl.i boschi, appartamenti, contingentamento di anni; e qualcuno anche assistenza a persone travestite da militi fascisti, venute dall'estero per commettere orrendi delitti (Petaros Vittorio). Tutti hanno asserito di avere aderito perché indottivi, anche con minacce, dal Cac Lorenzo; ma il fatto di avere, con azioni dipendenti esclusivamente dalla propria volontà, dimostrato concretamente la loro volontaria partecipazione all'organizzazione, se pur non si spinsero a più gravi conseguenze, fornisce la prova della loro partecipazione effettiva al deprecato e pericoloso movimento cospirativo. Ferluga Giuseppe, Sossich Antonio, Racman Ferdinando, Petaros Pietro, Daris Antonio, Abram Andrea, Goriup Vincenzo, Mihalic Alberto, Gustincic Mario e Racman Francesco. Questi ultimi dieci elencati aderirono, perché spintivi dalle minacce del Cac Lorenzo, alla « Borba ,> nei paesi su ricordati, ma non è risultato che comunque abbiano, con qualche atto ~olontario, manifestato la loro concreta partecipazione al movimento. ~ub_b1?, pertanto, sull'elemento intenzionale necessario per l'integrazione gmnd1ca del reato loro addebitato. Sono tutti poveri contadini che si dichiarano pentiti di non aver cercato e trovato in loro stessi la forza di ribellarsi e di respingere la insidiosa proposta del Cac Lorenzo. Gropajc Antonio e Pavlic Lorenzo. Hanno respinto ogni addebito, dichiarandosi italiani di sentimenti e di pratica. Sebbene il Cac Lorenzo ritenne di doverli iscrivere alla « Borba )), essi non aderirono all'invito. N ulla è emerso sul loro conto, al di fuori delle dubbie affermazioni del Cac Lorenzo.
SECONDA PARTE :
SENTE NZA DEL T.S.D .S. N .
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Nei fatti come sopra accertati, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici del reato previsto dall'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 104 - 252 - 120 - 107- 108 C.P. 1889, vigente all'epoca dei fatti stessi ed ora applicato in virtù dell'art. 2, 3° cpv., C.P.; e ritiene di dovere dichiarare responsabili di aver commesso tale delitto: Jelincic, con l'aggravante di capo, Sfiligoj, Rutar, Logar, Franceskin, Luznik, Lenardic, Mihalic Matteo (nato i.I 25.2.1896), Mihalic Matteo (nato il 2r.2.r9or), Cac Vincenzo, Cac Angelo, Mihalic Luigi, Fonda, Skerl, Zobec e Petaros Vittor.io. Costoro e specialmente quelli del Goriziano, che per il loro grado di cultura avevano il dovere di comprendere più degli altri, immemori dell'onore loro derivante dall'essere cittadini della grande Italia e dei benefici largiti dallo Stato italiano anche a quelle minoranze di lingua straniera, tramarono contro l'integrità della Patria italiana, violando le leggi sotto la cui protezione anch'essi vivevano. In relazione all'attività delittuosa da ciascuno esplicata, ai posti occupati nelle organizzazioni ed anche alla pericolosità di ciascuno, il Collegio ritiene adeguate le seguenti pene della reclusione avvalendosi per Logar e per Cac Vincenzo, che all'epoca dei fatti non avevano raggiunto i 21 anni, della facoltà di cui all'art. 6 della legge rubricata, in relazione all'art. 56 C:P. 1889, giusta quanto è disposto dall'art. 2, 2° cpv., C.P. : Jelincic anni 20; Sfiligoj anni ro ; Rutar anni 10; Lenardic anni 6; Logar anni 4; Cac Angelo anni 2 e mesi 6; Luznik, Franceskin, Mihalic Matteo (nato il 25.2.1896), Mihalic Matteo (nato il 2r.2.r901), Mihalic Luigi, Cac Vincenzo, Fonda, Skerl, Zobec e Petaros Vittorio anni 5 ciascuno. Per Jelincic, Sfiligoj, Rutar e Lenardic, poiché la pena loro infliggente supera i 5 anni, consegu~ l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per gli altri, invece, meno che per Cac Angelo la cui pena non raggiunge gli anni 3, consegue l'interdizione temporanea per egual durata della pena (art. 31 C.P. 1889 più favorevole dell'analoga disposizione del vigente C.P.). Tutti i condannati sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.). Poiché trattasi di individui socialmente e politicamente pericolosi, il Collegio ritiene particolarmente opportuno aggiungere alla pena di Jelincic, Sfiligoj, Rutar e Lenardic anni 3 ciascuno di libertà vigilata e a quella degli altri, meno Cac Angelo, anche perché affetto da accertata grave malattia, la stessa misura di sicurezza per anni 2 ciascuno (art. 200- 215- 228 229 C.P. e R.D. 28.5.1931, n. 601). Dopo quanto si è detto, il T ribunale ritiene provvedimento di giustizia· dover assolvere Banko, Pavlic e Gropajc per non aver commesso il fatto loro addebitato ; Cerne per non provata reità in ordine al fatto delittuoso a lui addebitato e gli altri rubricati, cioè: Ferluga, Sossich, Racman Ferdinando, Racman Francesco, Mihalic Alberto, Petaros Pietro, Daris, Abram, Goriup
TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IF ESA DELLO ST/\TO
e Gustincic per non provata reità in ordine al dolo relativamente all'imputazione loro ascritta in epigrafe. Degli assolti va ordinata ]'immediata liberazione se non detenuti per altra causa (art. 485 - 486 C.P. Esercito). P. Q. M,
Letti ed applicati gli art. 3 - 6 - 7 legge 25. r I. 1926, n. 2008; 104 - 107 108 - 120 - 252 - 3r - 56 C.P. 1889; 28 - 29 - 200 - 215- 228 - 229 C.P.; 488 C.P.P.; 485 - 486-551 C.P . Eserci to; legge 4.6.1931, n. 674; R.D. 28.5.1931, n. 6or , dichiara Jelincic Zorko (Albino), Sfiligoj Augusto, Rutar Antonio, Logar Felice, Franceskin Ilario, Luznik Bartolomeo, Mihalic Matteo (nato il 25.2.1896), Cac Vincenzo, Mihalic Luigi, Fonda Carlo, Cac Angelo, Skerl Angelo, Petaros Vittorio, Zobec Antonio, Mihalic Matteo (nato il 2r.2.19or) e Lenardic Giovanni responsabili del delitto di cospirazione loro ascritto in epigrafe e, in considerazione dell'età minore per Logar e Cac Angelo, condanna tutti alla reclusione: Jelincic ad anni 20; Sfiligoj e Rutar ad anni ro ciascuno; Lenardic ad anni 6; Logar ad anni 4; Cac Angelo ad anni 2 e mesi 6; Luznik, Franceskin, Mihalic Matteo (nato il 25.2.1896), Cac Vincenzo, Mihùc Luigi, Fonda, Skerl, Petaros Vittorio, Zobec e Mihalic Matteo (nato il 21.2.1901) ad anni 5 ciascuno, tutti al pagamento in solido delle spese processuali; Je]incic, Sfìligoj, Rutar e Lenardic all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad anni 3 ciascuno di libertà vigilata; gli altri condannati, meno Cac Angelo, all'interdizione, per egual durata della pena, dai pubblici uffici e ad anni 2 ciascuno di libertà vigilata. Assolve dall'imputazione loro ascritta in rubrica: Banko Gaspare, Gropajc Antonio e Pavlic Lorenzo per non aver commesso il fatto; Cerne Luigi, Ferluga Giuseppe, Sossich Antonio, Racman Ferdinando, Petaros Pietro, Daris Antonio, Abram Andrea, Goriup Vincenzo, Mihalic Alberto, Gustincic Mario e Racman Francesco per non provata reità. Ordina la scarcerazione di questi ultimi quattordici nominati se non detenuti per altra causa. Roma, 5.12.1931 - Anno X. Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici .
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.r932, n . 1403 e 25.9.1934, n. r5rr :
SECO:SDA PARTE:
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5.12.1931
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Sfì.ligoj viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 23.3.1935. Detenuto dal 23.3.1930 al 23.3.1935. Pena espiata: 5 anni. Il 3.5.1937 lo Sfiligoj inoltra istanza per revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il Comandante della compagnia interna dei Carabinieri di Gorizia pur rilevando r< che lo Sfìligoj è da considerarsi sempre un elemento pericoloso del quale bisogna diffidare in ogni circostanza a causa dei suoi sentimenti di avversione aìl'Italia l> esprime parere favorevole per la concessione del richiesto beneficio nella cons.iderazione « che rimangono soltanto nove mesi di libertà vigilata da scontare e un eventuale atto di clemenza potrebbe favorevolmente influire sullo Sfiligoj per un migliore orientamento nei riguardi dell'Italia )) . A seguito di ulteriori pareri favorevoli espressi dalla Questura di Gorizia, dal Ministero dell'Interno e dal Vice Procuratore generale del T .S.D.S., Giuseppe Montalto, il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, Solmi, revoca con decreto del 3.8.1937, la misura di sicurezza della libertà vigilata. Il 17.rr.1937 lo S.filigoj inoltra istanza di grazia per la revoca della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il competen te Comando dell'Arma dei Carabinieri e la Questura di Gorizia esprimono parere contrario perché ritengono lo Sfiligoj « uno scaltro propagandista per l'irredentismo sloveno, individuo intelligente e colto riesce facilmente a celare i suoi veri sentimenti di odio e di avversione al] 'Itali a e alle Istituzioni nazionali )) . Il Capo del Governo esprime, invece, parere favorevole e, pertanto, viene concesso, con decreto di grazia del 24.r.1938, il condono della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici . Per lo Sfiligoj, tratto in arresto il 5.6.1941 e condannato dal T.S.D.S., con sentenza del 14.12.1941, alla pena di 30 anni di reclusione perché ritenuto colpevole di cospirazione politica mediante associazione, istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato e spionaggio militare, vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1941 >) . Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, 25.9.r934, n. 15u, e 15.2.1937, n. 77: Jelincic viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 1 5·3· 1 939·
Detenuto dal 15-3-1930 al 15,3.r939. Pena espiata : 9 anni.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA
DIF ESA
DELLO STATO
A seguito del trattato di amicizia stipulato tra l'Italia e la Jugoslavia lo Jelincic inoltra, in data 5.10.1938, istanza di grazia al Capo del Governo chiedendo di poter beneficiare di un atto di clemenza. Istanza non accolta perché dal marzo del 1929 lo Jelincic « fu il capo e l'animatore di una organizzazione segreta che aveva, come programma, la separazione della . Venezia Giulia dallo Stato italiano e la sua ao-o-re1,azione l:>I:> b a uno Stato stramero ». Per effetto dei provvedimenti cli clemenza di cui ai RR.DD. 5.II.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 151 r: Rutar viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il ro+1935. Detenuto dal 10+1930 al 10+1935. Pena espiata: 5 anni. Il 27.8.1936 il Rutar inoltra istanza per revoca della misura di sicurezza della libertà ;igilata; istanza non accolt~~. Il ro.7.1939 e il 5.2.1940 inoltra istanza di grazia per revoca della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Con decreto di grazia del 6.5.1940 viene concesso il condono della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1 932, n . 14.03: Lenardic viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 15.3.1933. Detenuto dal 15.3.1930 al 15-3.1933. Pena espiata: 3 anni. Mihalic Matteo (nato il 25.2.1896) viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 14.11.1932. Detenuto dal 30.5.1930 al 14.rr.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 5 e giorni 14. Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Mihalic il 18.12.1931 non viene accolta. Mihalic Matteo (nato il 2r.2.190I) viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il 12.11.1932. Detenuto dal 13.6.1930 al 12.1r.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 4 e giorni 29. Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Mihalic il 18.12.1931 non viene accolta.
SECONDA PARTE:
SENTENZA DEL T .S.D .S .
N.
71
DEL
5.12.193r
759
Mihalic Luigi viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 12. II . I 932. Detenuto dal 30.5.1930 al 12.II.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 5 e giorni 12. Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Mihalic il 18.12.1931 non viene accolta. Zobec viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 14.II.1932. Detenuto dal 13.6.1930 al 14.11.1932. Pena espiata: anni 2., mesi 5 e giorni I. Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, da!lo Zobec il 18.12.1931 non viene accolta. Petaros viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ancona il 12.n.1932. Detenuto dal 13.6.1930 al 12.n.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 4 e giorni 29. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 21.2.1932; istanza respinta. Skerl viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il 12.11.1932. Detenuto dal 6.6.1930 al 12.II.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 5 e giorni 6. Fonda viene scarcerato dallo Stabilimento Pena:e di Castelfranco Emilia il 13.rr.1932. Detenuto dal 30.5.1930 al 13.1 r. 1932. Pena espiata: anni 2, mesi 5 e giorni 13. Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dal Fonda il 30. r. 1932 viene respinta. Cac Vincenzo viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto l'II.Ir.1932. Detenuto dal 30.5.1930 all'rr.n.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 5 e giorni II . Luznik viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Pallanza il 12.II.1932· Detenuto dal 20.4.1930 al 12.n .1932. Pena espiata: anni 2, mesi 6 e giorni 22. Istanze di grazia inoltrate dal Luznik e dalla madre il 2 e il 15.2.1932 vengono respinte.
TRIBU:'-IALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STAl 'O
Franceskin viene scarcerato dal'.o Stabilimento Penale di Procida il r3 .rL1932. Detenuto dal 5+1930 al 13.1r.r932. Pena espiata: anni 2 , mesi 7 e giorni 8. Si associa a una istanza di grazia inoitrata dalla madre il 16.12. 193 r; istanza respinta. Logar il ~6? .1932 inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del ~over~o ~1cl11~mmdo, tra l'altro « che fu lui a consigliare i. propri cong tunt1 ad 1scnvers1 nelle organizzazioni fasciste quando il proprio genitore · era ancora indeciso )), Con decreto di grazia del 23.6.1932 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare ~' pertanto, il Logar viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Pesaro il 29.6.1932. Detenuto dal ro-4-1930 al 29.6.1932. Pena espiata: anni 2, mesi 2 e giorni 19. Cac Angelo il 13.12.r93r inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del Governo rappresentando, tra l'altro, e< di essere affetto da deperimento organico dovuto a tbc. polmonare)), Il Capo del Governo esprime parere favorevole per l'accoglimento dell'istanza e, pertanto, con decreto di grazia del 10.3.1932, viene concesso il condono condiz.ionale della residua pena da espiare. Il 15.3.1932 Cac Angelo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia ed avviato all'Ospedale Militare di Padova perché affetto da avanzata tubercolosi infettiva. Detenuto dal 2.6.1930 al 15.3.1932. Pena espiata : anni r, mesi 9 e giorni 13.
S.ECO:'iD.~ L'ARTE : SE1'T.ENZ1\. DEL T.S.n .s . 1'.
7r
DEL
5.12.1931
La sentenza pronunziata dal T .S.D.S. il 5.12.1931 viene dichiarata giuridicamente inesistente (art. I D .L. 27-7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (21' Sez. penale) con sentenza emessa in camera di consiglio il 15.ro. 197r. Con la sopracitata sentenza la Corte di Cassazione dichiara che <e l'art. 1 del decreto n. 159 del 1944 deve essere interpretato estensivamente; nel senso cioè, che debbono rientrare nell'ambito di applicazione della nonna citata anche i casi nei quali, nonostante l'imputazione a titolo cli reati comuni previsti da norme in vigore del Codice Penale, i fatti ascritti agli imputati si riconnettano, comunque, ad una attività diretta a sovvertire il Regime fascista, e l'incriminazione e la condanna furono palesemente dettate - anche e principalmente - dall'esigenza di tutelare e consolidare la supremazia dell'ordinamento e del partito fascista. Ed è questa la situazione che si è ver ificata nel caso concreto, in quanto dalla sentenza del Tribunale Speciale risulta che la incrimi nazione degli imputati a titolo di reati previsti dagli art. 104- 107- ro8 - 120 - 252 Codice Penale del 1889 è fatta con espresso riferimento alla legge 25.11.1926, n. 2008, contenente provvedimenti per la difesa dello Stato, di guisa che il medesimo Tribunale, nel pronunziare la condanna, non potette necessariamente prescindere dal fine di tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo, che presiedette alla emanazione delle norme di cui alla legge citata; onde, abrogate queste norme dall'art. r - primo comma - del decreto n. 159 del 1944, ne deriva che la sentenza 5.12.1931 del soppresso Tribunale Speciale per la difesa dello Stato a carico degli imputati di cui in epigrafe deve essere annullata a norma del secondo comma del citato art. r, in quanto deve ritenersi pronunziata anche per effetto delle soppresse norme della legislazione fascista)>.
Nota . - La Commissione Istruttoria pronunziò, con sentenza n. 6.8.1931, l'accusa nei confronti dei latitanti: Il Tribunale Militare Territoriale d i Roma rio·etta, con ordinanza del b 7.12. r950, la richiesta di concedere ai condannati dal T.S.D.S .. con sentenza del 5.12.r93 r, il beneficio previsto dalle amnistie di cui al .R.D. 5+1944, n . 96 (art. 1) e dal D.Lt. r7.r r.I945, n. 719 (art. 1). Ciò perché i condannati « fecero parte di un movimento tendente a separare la Venezia Giulia dal'.o Stato italiano ed aggregarla a uno Stato straniero mentre il R.D. 5-4-1944, n. 96, concede l'amnistia per i reati determinati dal fine di liberare la Patria dall'occupazione tedesca o di ridare al popolo italiano le libertà soppresse dal Regime fascista e iJ D .Lt. 17.11.1945, n. 719, prevede la concessione dell'amnistia per reati commessi in lotta contro il fascismo o per difendersi da persecuzioni fasciste ».
107
del
Petaros Stanislao, nato il 13.9.1903 a San Dorligo della Valle (Trieste), operaio ; Petaros Pietro, nato il 26.3.1908 a San Dorligo del la Valle (Trieste), operaio. I:\'1l' UTATI
Del delitto di cui all'art. r R.D. 12.12.1926, n. 2062, per avere, la sera del 9.5.1930, in San Dorligo della Valle, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, portato la strage, cagionando, a fine di uccidere, me-
TRlBUNAl, E SPEC l1\LE PER LA DIFESA DELLO STATO
diante colpi di arma da fuoco, la morte dei coniugi Marangoni Nicola e Cherubini Maria e il ferimento di Bertini Goffredo. Dalla suddetta imputazione venne, invece, prosciolto, per insufficienza di indizi di reità: Cernac Antonio, nato 1'8.2.1905 a Villa S'avina, frazione di Mattegna (Trieste), operaio. Dal Registro Generale del 1931 non risulta se i due sopraspecificati Petaros vennero, in seguito, giudicati per il reato loro addebitato.
Terza Parte
«A»: SENTENZA PRONUNZIATA DAL T.S.D.S. La summenzionata sentenza specifica che « il movente unico dell'efferato delitto effettuato nei confronti di Marangoni icola - che ricopriva le cariche cli Giudice conciliatore, ricevitore postale e segretar.io amministrativo del locale fascio - fu quello di colpire i cittadini italiani di lingua slava che avevano aderito alle leggi italiane l> . La sentenza precisa, inoltre, che << con tale atto terroristico si voleva punire il crescente entusiastico consenso di cittadini italiani di lingua slava verso lo Stato italiano>>.
IL 28.5.1931 NEI CONFRONTI DELL'ANARCHICO MICHELE SCHIRRU CONDANNATO ALLA PENA DI MORTE PENA ESEGUITA « B >>: SENTENZE EMESSE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI
CHE FECERO L'APOLOGIA DEL REATO COMMESSO DA MICHELE SCHIRRU
<<
A»
SENTENZA PRONUNZIATA DAL T.S.D.S. IL 28.5.1931 NEI CONFRONTI DELL'ANARCHICO MICHELE SCHIRRU CONDANNATO ALLA PENA DI MORTE PENA ESEGUITA
Reg. Gcn. n. 42 / 1931
SENTENZA N. 33
I.I Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Cristini Guido, Console Generale della 11.V.S.N.; Giudice Relatore : Presti Giovanni; Giudici : Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Piroli Alberto, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SE NT E N ZA
nel la causa contro: Schirru Michele, nato il 19.10.1899 a Padria (Sassari), commerciante.
IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. I della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in Inghilterra, Francia e Belgio, in epoca imprecisata del 1930, concertato insieme ad altri di attentare alla vita di S.E. il Capo del Governo italiano e per avere poi, in esecuzione di tale concerto, confezionato fuori d'Italia due ordigni esplosivi, riempiendoli poscia a Liegi con alto esplosivo e per averli poi trasportati in Italia dove entrò il 6.r.1931 per lo scopo suddetto, appostandosi in Roma dal 12 gennaio al 3 febbraio, armato anche di rivoltella, in luogo idoneo per lanciarli contro la persona designata; 2) del delitto previsto dall'art. 4 stessa legge 25.11.1926, n . 2008, per appartenenza al disciolto Partito Anarchico; 3) di mancati omicidi ai sensi degli art. fo - 364 - 365 n. 2 - 79 C.P., per avere, la sera del 3.2.1931, in Roma negli uffici del Commissariato di P.S. Trevi, con unica risoluzione criminosa e al fine di uccidere, esploso colpi di r ivoltella al grido di  Viva l'anarchia>) contro i pubblici ufficiali p iÚ sotto indicati, a causa delle loro funzioni, senza raggiungere l'intento per
TR!lllJ NALE SPECIALE
circostanze indipendenti dalla sua volontà ma ferendo il Vice Commissario De Simone, il Maresciallo Ciani e più gravemente l'agente di P.S. Tassi;
4) del delitto previsto dagli art. r - 5 - 7 della legge r9.7.1894, n. 3r4, perché dopo di averli confezionati all'estero assieme ad altri trasportava in diverse città d'Italia gli ordigni esplosivi sopra indicati; 5) di porto abusivo di pis tola (art. 464 n. I C.P.), per avere, senza licenza dell'Autorità competente, nei mesi di gennaio e febbraio r93r, rn Roma, portato fuori della propria abitazione una pistola automatica; 6) di omessa denu1:cia d'arma e munizioni (art. 37 vigente legge di P.S.), per ~on ave~e. de~m~c1a~o all'Autori.tà competente l'arma di cui sopra e le relative mumz10111 d1 cm fu trovato 111 possesso; 7) di contravvenzione alla legge sulle CC.GG. (art. 9 legge tributaria
30.12.1923, n. 2379), per non avere pagato la tassa relativa al porto d'anni di cui sopra.
TERZA l!,\RTJ;: SENTENZA PRON UNZIATA D/\L T.S.D.S. I L
PER LA DIFESA DELLO STATO
-
I N PUBBLICA UDI EN Z A
Sentiti il P.M. nella sua requisitoria e l'imputato che col suo difensore hanno per ultimi avuto la parola, osserva
IK FATTO ED IN DIRITTO
Segnalato agli organi di polizia quale pericoloso anarchico venuto in Italia per attentare alla vita del Capo del Governo, Michele Schirru fu, col concorso di ottimi cittadini, arrestato il 3.2.1931 in un albergo di. Roma dove si era dato convegno con una straniera di facili costumi. Accompagnato dagli agenti di polizia, che avevano proceduto all'arresto, negli uffici del Commi~sariato di P.S. Trevi, mentre funzionari ed agenti ~procedevano alla più perfetta identificazione - poiché lo Schirru simulava, anche parlando, di essere straniero - , estraeva fulmineamente una pistola auton;.atica che ~ene~a celat~ nei pantaloni ed esplod:va alcuni ~olpi contro il vice Comm1ssano De Simone fe rendolo, contro l' agente Tassi Alfredo producendogli ferita trasfossa all'emitorace sinistro con foro di entrata alla regione ascellare sinistra e foro d'uscita alla regione mammaria destra, nonché ferita lacero - contusa al secondo dito del piede destro, e contro il Maresciallo Ciani Pasquale ferendolo alla mano sinistra con ritenzione del proiettile; il tutto gridando: « Viva l'anarchia )l . Lo Schirru infine rivohreva l'arma contro di sé facendola esplodere e colpendosi alla regione •temp~·ale destra.
28.5.I93J
L'esito delle prime indagini, l'istruttoria scritta e quella orale, la impressionante e cinica confessione dell'imputato ripetuta anche in pubblica udienza, le prove testimoniali precise e concordanti, l'importantissimo materiale (corrispondenza, somme provenientigli dall'estero, bombe) in sequestro, i referti peritali, hanno portato alla giustizia la certezza dei seguenti fatti. Avviato sin dai giovani anni al sovversivismo, emigrato in America aveva praticato l'anarchia, tanto che in più circostanze era caduto in potere delle Autorità americane. Nell'inverno r930, previa intesa con alcuni conterranei colà residenti, era tornato in Europa e, dopo aver preso contatto con fuorusciti, lo Schirru, in occasione della fiera campionaria, era sceso in Italia con propositi sanguinari, per fortuna non effettuatisi sia perché l'occasione a lui non si era profferta sia perché, avendo in Milano contratto infezioni veneree, aveva dovuto pensare a curarsi. Rientrato in Francia e presi accordi anche in paesi vic1ni con anarchici e antitaliani (alcuni identificati, altri, per le reticenze dello Schirru, non completamente noti, per i quali preliminarmente fu ordinato lo stralcio del procedimento) per attentare alla vita del Capo del Governo italiano, passò, in esecuzione del piano, alla più accurata preparazione dei mezzi. micidiali onde attuare l'attentato. In una officina di Charleroi, unitamente a tal Pietro, anarchico, aveva preparato. gli involucri metallici per due bombe; in Liegi aveva introdotto negli ordigni il potente esplosivo fornitogli da certo Cioffi. Nei primi di gennaio di quest'anno, fornito non di sole intenzioni ma delle due bombe predette (la perizia giudiziaria ha stabilito che esse bombe erano cariche di alto esplosivo del tipo « cheddite », che il raggio d'azione di una era di circa 30 metri e dell'altra di circa 70 metri) e di una rivoltella ad TI colpi con caricatore di r iserva, era tornato in Italia in treno di lusso, fornito di abiti da società e di notevoli somme per compiere il progettato attentato. Aveva creduto anche di prepararsi l'impunità ripudiando la cittadinanza italiana e fornendosi di quella americana dopo aver convenientemente alterato, per i documenti di riconoscimento, le proprie generalità. Dopo essersi soffermato alcuni giorni a Sanremo, Pisa e Firenze, il 12 gennaio aveva piantato il suo quartier generale a Roma, nell'albergo Reale di via XX Settembre, tenendosi in strettissimo collegamento coi suoi complici, come è risultato, oltre che dalla sua confessione, dalla numerosa corrispondenza in sequestro, dalla quale si rileva come egli dai complici, e specie daH'anarchico Polidori residente a Londra, riceveva precise e ripetute istruzioni e somme cospicue giunte al suo indirizzo anche dopo il suo arresto. Dal 12 gennaio al 3 febbraio, per ovviare i sospetti, aveva alternato una vita galante e spendereccia - specie gale e convegni - con allegre donnine straniere, con i quasi quotidiani appostamenti in piazza Venezia armato di bombe e di rivoltella, in attesa del passaggio del Capo del Governo, prontissimo ad impiegare i mezzi micidiali qualora, per sventura d'Italia, avesse avuto a 49· - U.S.
770
TRJBUNALE SPEC!J\LE P ER LA DIFESA
DELLO STATO
portata di mano il divisato bersaglio. Per meglio riuscire nel suo diabolico intento aveva fatto tentativi per penetrare in Palazzo Venezia mediante il permesso d'ingresso nel Museo ivi esistente. Egli stesso confessò in istruttoria scritta ed ha confermato in udienza quanto segue: e< Il piano ch'io mi ero prefisso era quello di compiere un attentato alla vita di S.E. il Capo del Governo mediante lancio di bombe. Uscivo la mattina alle 9, mi recavo a Palazzo Venezia per cercare di vedere l'automobile, riconoscere la persona a me nota per tante fotografie, studiare il percorso, collocarmi in un pun~o ove avessi potu~o lanciare l'ordigno, il grande o il piccolo secondo 1~ c1rcostanze. Pa:ecch1e volte sono stato fermo davanti al portone grande d1 Palazzo Venezia, quello con le sentinelle, senza mai vederlo». Come da istruzioni ricevute, doveva attendere la prossima apertura della Camera dei Deputati per potère, con maggiore danno, commettere l'atten~at~. Da suoi co~nplici residenti a Londra, a mezzo di scritto sul giornale italiano e< La Tribuna))' da Londra speditogli, contenente la riproduzione della fotografia dell'adunata fascista di piazza di Siena, effettuatasi il r 0 febbraio u.s. presente il Duce, gli fu mosso serio rimprovero per non aver profittato dell'occasione per commettere il misfatto. Malarado i mezzi micid~ali approntati, g:i accÒrti ed idonei appostamenti, per quella Divina protezione che ha sempre accompagnato il Duce nostro, lo Schirru non riuscì a portare a compimento, e a tremende conseguenze per la Patria nostra, tutti i suoi atti. esecutivi perché, come si narrò in principio, egli fu tempestivamente assicurato alla giustizia punitiva. Nelle suesposte accertate manifestazioni concrete dirette al voluto e provato fine di attentare alla vita del Capo del Governo, il Collegio ravvisa perfetti gli estremi giuridici di cui all'art. 1 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Così negli altri fatti addebitati allo Schirru, ed accertati, ravvisa gli estremi giuridici dei relativi reati rubricati. Chi attenta alla vita del Duce attenta alla grandezza d'Italia, attenta all'umanità perché il Duce appartiene all'umanità. Lo Schirru ha fatto rabbrividire d'orrore e di sdecrno alla cinica narrazione dei particolari della preparazione e dei primi atti b di esecuzione. Il diversivo dell'ultima ora di voler far credere che quando fu arrestato aveva stabilito di volgere la sua delinquenza verso altro obiettivo e cioè di commettere un attentato terroristico contro l'Ambasciata sovietica di Parigi, viene smentito dai mancati omicidi commessi al Commissariato Trevi. e non riesc~ che a conf~rmare la viltà del delinquente. Lo Schirru è appa~so assetato di s:mgue e strage. Non uno spiraglio di pentimento si è aperto nel s~o torbid?, perv1cac~ e :anguinario istinto. Anche i suoi congiunti più stretti, come nsulta dagh atti, hanno imprecato contro ed hanno maledetto lo Schirru, chiedendo che l'esacrando cognome fosse loro cambiato. Stabilita, pertanto, la piena responsabilità dello Schirru in ordine a tutti i reati ascrittigli e poiché la pena da infliggere per il reato principale di cui al numero r) dell'epigrafe è quella di morte mediante fucilazione, ritiene
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TERZA PARTE:
Sl\:siTENZA PRONt:NZli\T A DAL T.S . D,S, IL
28.5.1931
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il Collegio che gli altri reati, come risulta dalla rubrica, dei quali lo Schirru si rese anche responsabile, data la pena capitale, non possono formare ogaetto di particolari sanzioni che da quella pena verrebbero assorbite. Ritiene di dover specificare che la pena venga eseguita mediante fucilazione nella schiena. Le armi, le munizioni e quant'altro in sequestro che abbia attinenza col procedimento va confiscato. Alla pena capitale seguono tutte le conseguenze di legge, compresa quella che un estratto della presente sentenza sia affisso in tutti i Comuni del Regno.
I', Q, M.
Letti ed applicati gli art. 1 - 4 - 7 della legge 25. I I. 1926, n. 2008; 4 - 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 62-364-365 n. 2-79-464 n. 1-68-36 -39 C.P.; I - 5 - 7 della legge 19.7.1894, n. 314; 37- r6 vigente legge di P.S. ; 9 legge tributaria sulle CC.GG. vigente; 551 e seguenti C.P. Esercito, dichiara Schirru Michele responsabile di tutti i reati in epigrafe a lui addebitati e lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena e alle conseguenze di legge. Ordina che un estratto deJla presente sentenza sia affisso in tutti i Comuni del Regno. Roma, 28.5.1931 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
VERBALE DI ESECUZIONE DI SENTENZA CAPITALE
L'anno millenovecentotrentuno IX il giorno ventinove maggio in Roma
e nel Forte Braschi, località espressamente designata dalla autorità militare. A seguito dell'ordine del Comandante del Corpo di Armata Territoriale di Roma, n. 210 R.P. in data di ieri (ventotto maggio r93r) di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato pronunciata lo stesso giorno 28 maggio r93r e con la quale Schirru Michele di Giovanni e di Andria Carmine nato a Padria (Sassari) il 19 ottobre 1899, fu condannato alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena siccome responsabile di avere concertato insieme ad altri di attentare alla vita di S.E. il Capo del Governo e di avere poi, in esecuzione di tale concerto, confezionato due ordigni esplosivi che trasportò in ltalia per lanciarli contro la persona designata, nonché di altri reati minori.
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TRll3UNALI> SPECIALE
PER L /\ DIFESA DELLO STATO TERZA PARTE: SE KTENZA PRONUNZI:\T:\ DAL T.S.D.S. LL
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Si dà atto: che è presente sotto le armi, disposto in quadrato, il rr2° Battaglione Camicie Nere della II2" Legione M.V.S.N. (dell'Urbe), designato all'esecuzione; -
- che è presente inoltre il Rev.mo Cav. Paolo Mattei fu Giuseppe, domiciliato a Roma, cappellano della II2" Legione M.V.S.N .; - che è pure presente il Dottor Cigala Emanuele de F abrizi, domiciliato in Roma, medico chirurgo, centurione medico della I r2" Legione M.V.S.N.; - nonché i] Maggiore dei RR.CC. Marino Cav. Roberto addetto all'ufficio di Polizia giudiziaria presso questo Tribunale Speciale. Il detenuto Schirru Michele è stato tradotto dalla forza pubblica nel luogo designato per l'esecuzione. Si fa risultare che, in luogo appartato e senza la presenza di altra persona, si è presentato al detenuto il Reverendo Padre Mattei che gli ha offerto l'assistenza religiosa che è stata senz'altro rifiutata. Collocato lo Schirru di fronte al quadrato della milizia mobilitata, l'ufficiale più elevato in grado Console Gina Cav. Armando, ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. Lo Schirru è stato quindi posto a sedere di fronte al quadrato con le spalle rivolte alla truppa e con le modalità richieste dal regolamento sul servizio territoriale; il drappello di dodici uomini comandato per l'esecuzione si è avvicinato in silenzio su due righe, arrestandosi a sci passi dal condannato; l'ufficiale ha ordinato il fuoco abbassando il braccio destro ed il condannato si è abbattuto alle ore quattro e minuti trenta. La morte immediata è stata accertata dall'ufficiale medico, dopo di che si è ordinato il seppellimento del cadavere. Si dà atto che l'esecuzione non è stata pubblica ai sensi dell'art. 4 del R.D. r2 dicembre r926, n. 2062. Letto, confermato e sottoscritto. All'originale seguono le firme. JJer copia conforme al suo originale.
Il Cancelliere Capo Dirigente AUGUSTO FERRAZZOLI
Nota. - La Comm issione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 40 del 24.3.1931, l'accusa nei confronti dello Schirru ordinò lo stralcio degli atti nei confronti dei presunti correi :
Polidori Giuseppe, nato il 23.3.r893 a Pontedera (Pisa); Meloni Antonio, nato il 20.3. r896 a Pozzomaggiore (Sassari); Dettori Salvatore, nato il 26.12.1891 a Pozzomaggiore (Sassari); Cioffi Ezio, nato 1'11.8.1899 a Chianciano (Siena). Nei confronti dei sopraspecificati individui non risulta sia. s~ato emesso negli anni successivi al 1931 alcun provvedimento dalla Comnms10ne Istruttoria o dal Tribunale Speciale. Solamente il Ciof.fì, trattenuto in stato di fermo dalla polizia di Como il 2.9.1934, venne sottoposto a regolare interrogator~o ?ign~r Procun'.tore Generale Giuseppe Balsamo nelle Carceri Gmd1z1ane d1 Como 11
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9.9.1934. Per ordine del suddetto magistrato il Cioffì venne messo m libertà il
12 ·9· 1 934· Per il procedimento penale in questione s~ ntle?e i~ter~ssante pubblicare il verbale di interrogatorio reso dallo Sclmru, m dibattimento, e trascrivere le frasi di alcune lettere scritte dallo Schirru ai suoi parenti; lettere sequestrate dalla Procura Generale del T.S.D.S .. A) Verbale di interrogatorio reso da Schirru il 28.5.1931, in dibattimento: « Il Presidente interroga l'accusato sui fatti ascrittigli e lo invita ad
esporre le discolpe e tutto ciò che ritenga utile alla propria difesa. L'imputato risponde rendendo l'orale interrogatorio. D .R. E' vero che avevo divisato di attuare l'attentato a S.E. il Capo del Governo in occasione della cerimonia svoltasi a piazza di Siena il 1° febbraio; rinunciai però all'idea per non fare una inutile_ st~age. . . Nel febbraio 1930 mi trattenni a Milano per curarnu d1 una mfez10ne venerea. Senonché in quel frattempo ebbi notizia da mio padre, che a causa mia, aveva subito una perquisizione dalle Autorità, poiché mi ritenevano intenzionato di attentare alla vita di S.E. il Capo del Governo. Fu allora che mi decisi a tornare in Francia. Passai quinci.i a Liegi, a Bruxelles, a Charleroi. Fu precisamente nel Belgio che partecipai ad alcune a_duna~ze ~on anarchici nelle quali stabili.m mo di protestare contro la Russia dei Soviet,
774
TRIBU NA LE SPEC!,ILE PER LA DIFESI\
TERZ:\ PARTE:
DELLO STATO
per il mod~ come ~ssa trat~a _gli a~arcl:ic_i. Si tr_attava_di far esplodere bombe contro 1 Ambasciata sovietica dr Pang1. Il mio amico Pietro mi fece una lettera per ottenere la cheddite che ebbi dal Cioffi. Confezionate le bombe mi portai _a Parigi, dove mi trattenni pochi giorni; mi fermai poi a Montecarlo e qumdi venni in Italia. D .R. Ho sempre usato il mio passaporto; non mi sono mai servito di passaporti fa lsi. Mi portai a Sanremo, ma poiché mi annoiavo disd issi la stanza in albergo. e ?1i ~ecai a Pisa. Il 12 gennaio scesi a Roma all'Hotel Royal. In tutto 11 v1agg10 portavo con me le due bombe. . D.R. Sin dalla mia permanenza a Parigi cominciai a formulare l'idea d1 un attenta_to contro la vita del Capo del Governo S.E. Mussolini, sicché quando :e~m per _la s:co?da volta in Italia ero deciso a compiere il delitto. ~ pr~m1 ~re_ g10~m d1 permanenza in Roma, percorsi la città in compag:ma dr tu~1st1; nu fermavo da Aragno dove conobbi la ballerina Lucowsckt. Succes~rvamente ai_ tre giorni, la mattina verso le ore 9 mi incamminavo per p~azza Ven~zra per incontrarmi con l'automobile del Capo del ?overno: nconoscere. 11 perco~so e scegliere il posto ove poter commettere I _attentato ce_rca~do dr fare mmor numero possibile di vittime. Per tre settimane, ma inutilmente, feci quelle ricerche. , FinaI11:ente t~i sta1:cai e decisi di ritornare a Parigi e collocare le bombe ali_ Ambasciata det Soviet a Parigi per dare una lezione a Stalin; senonché fm arrestato. D.R. Non_portavo mai le bombe con me, ma le lasciavo in albergo ~entro una valigetta. Solamente al confine le mettevo in tasca. La rivoltella mvece era sempre in dosso. A Charleroi feci l'esperimento della miccia. . D.R. V ~levo uccidere Mussolini perché noi anarchici riteniamo che, uccidendo lu_r, che impers.ona la dittatu~·a, contro la quale combattiamo, si sarebbe sfaSCiato tutto 11 sistema <rerarch1co fascista. Noi vogliamo la libertà b per gli anarchici. .1?.R, Le 2.00? lire chieste al Polidori mi occorrevano per tornare a Pang1. Io non feci parola a nessuno e nemmeno a lui delle mie intenzioni in ordine al delitto. Zio Jole, Mary e Polidori sono la stessa persona. D.R. Riconosco !a lettera a fo l. 7 ed il <'riornale a fol. ro Vol. V .E. m i mostra, come speditemi da Polidori.b
2°
che
D.R. Debbo dichiarare che allorché nell'ufficio del Commissario di P.S. feci fuoco io avevo la sola intenzione di uccidermi: non volevo assolutamente uccidere. Nella colluttazione con glì agenti che mi furono addosso
SE1'{TE1'ZA PRONlìNZI/\T/1 DAL T.S.D.S. IL
28.5.1931
775
appena estrassi la rivoltella i colpi deviarono e vi furono dei feriti contro la mia volontà. Null'altro viene osservato >J . B) Lettera scritta dallo Schirru, dall 'infermeria delle Carceri Giudiziarie di Roma, al cognato Amedeo Fulvio residente a New York, 17r7 Van Buren St.: « Sappi che sono a disposizione del Tribunale Speciale. Non so ancora
quale sia l'imputazione né quando ci sarà il processo. Sono certo, però, che avrò una pena severa, che mi basterà per tutta la vita, se pure non mi fucilano, e di questo sarei più contento, perché io preferisco una morte subitanea a questa morte lenta che è il carcere per me. Come vedi da questo foglio mi trovo nell'infermeria del carcere per guarirmi da una ferita alla testa, ferita prodotta da me stesso, sempre per la ragione che al carcere preferisco la morte. Ho perso molto sangue perché la sera del ferimento, nell'ospedale, mi sono sforzato tutta la notte di perdere quanto pit1 sangue potevo sempre cercando di raggiungere lo scopo che non avevo potuto avere con la rivoltella. Moralmente sono tanto forte che nulla mi potrà scoraggiare, non temo la condanna né la pena che mi sarà inflitta. Ora voglio che tu prepari Minnie (cioè la moglie) e farle comprendere, con il ragionamento, che un individuo del mio essere, del mio modo di pensare, il carcere lo uccide presto; occorre prepararla in modo che possa comprendere - quando riceverà la notizia della mia fine - che tutto ciò è una conseguenza ineluttabile della perdita della libertà. Tu che conosci le mie idee e che forse puoi comprenderle sono certo che non mi condannerai né m i avrai rancore per aver creato una situazione così triste . Puoi anche interessarti - quando puoi - affinché Spartaco e Lela (cioè i figli) crescano educati ed abbiano un poco di istruzione; sono certo che lo farai, dop9 tutto sono tuoi nipoti, perciò voglili bene. Del giudizio degli altri parenti non mi interessa. Le notizie che pubblicano i giornali nei miei riguardi - il romanzo sensazionale, ecc. - sono tutte fandonie >>. C) In altra lettera, scritta sempre dall'infermeria chirurgica del Carcere Giudiziario di Roma e indirizzata al padre, Schirru dichiara: « Certo
è stato un atto poco ragionato il m io, . ma ormai è troppo tardi
per pentirsi, perché anche il pentirsi ora a nulla varrebbe dato che le conseguenze andranno lo stesso inesorabili sul mio capo. E poi a che pro pentirsi? ll pentimento è dei deboli se non da gente di mala fede. Io attendo
TERZA l'ARTJ! : SE>ITENZA PRONU1' Zl,\1'A D,U,
TRIBUNALE SPECI ALE P ER LA DI FESA DELLO STATO
le conseguenze del mio operato, siano esse anche le più gravi, ciò mi lascia indifferente; si tratta solamente di aver subito una sconfitta nella lotta per la libertà. Mi trovo nell'infermeria chirurgica del carcere, dovendomi curare la ferita al capo da me stesso prodottami tentando di suicidarmi nel momento che comprendevo che per me non c'era altro che prigionia. L'orrore che destò in me il pensiero della prigionia mi spingeva a tal punto che gli agenti accortisi del mio gesto cercarono di impedirmi di farlo e tentando di disarmarmi partirono dalla mia arma dei colpi che ferirono gli agenti e di ciò sono molto dolente perché non intendevo fare loro alcun male, ma bensì porre fine ai miei giorni. Riuscii a tirarmi un colpo, ma il destino volle che rimasi solamente feri to ». D) In una lettera, scritta sempre dall 'infermeria chirurgica del Carcere Giudi ziario di Roma alla moglie Minnic, scrive tra l'altro: « Certo la mia situazione non è tanto bella. Ma ormai non bisogna pensare a quello che fu fa tto, ora bisogna attenderne le conseguenze e saperle affrontare con stoicismo, come si affrontano i pericoli per l'idea. Ogni idea ha i suoi combattenti e i suoi martiri e qualche volta si vince e altre volte si è sconfitti ; io sono un vinto, u n caduto e per j caduti non c'è pietà. Mai come ora il grido di Brenno " guai ai vinti" lo dovrò sentire in tutto il suo peso; ma che vale dire tutto questo ? Ti prego tener sempre a cura l'educazione e l'istruzione dei bim bi, insegna loro quanto io ho amato la libertà, conserva per loro tutti i miei libri e fa che quando saranno grandi sappiano q uale fu l'idea che animò il loro padre, e che per essa lo persero per sempre ancora essendo loro bambini. Fa che crescano sani di corpo e di mente, senza avvelenare le loro menti di bambini con pregiudizi superstizioni. E quando saranno nell 'età che potranno capire abbastanza, insegna loro quali furono le mie idee per le qual i ho sacrificato tutto, vita, affetti e giovmezza. I libri che erediteranno da m e saranno un patrimon io più bello, più puro, un patrimonio ideale, l'amore che tutti gli esseri devono avere per la libertà; inculca in loro q uesto amore, che è il più grande e più bello amore dato che n on c'è alcun patr imonio che valga quanto la libertà. Mi è doloroso pensare la situazione che ti ho creato, ma abbi coraggio quanto io ne ho. Non demoralizzar ti, non perderti mai d'animo e pensa che quando il sole brilla nell'aria riscalda tutti. E soprattutto non avvilirti né vergognarti di me perché non sono carcerato per nulla che sia disonorevole, ma per aver troppo amato e creduto nelle mie idee; qualu nque esse siano, non sarà mai disonore per l'individuo 1> .
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,·.s.o.s.
IL
28.5.19.31
777
E) In una lettera del 4.5.1931, scrilta dalle Carceri Giudiziarie di Roma ai genitori, Schirru scrive, tra l'altro, quanto segue : (< Se
per aver agito secondo i miei impulsi innati in me sono da voi biasimato mi dispiace moltissimo, ma non ho nulla a dolermi l'aver obbedito a questi impulsi. Se la vostra idea non è 1a mi a, per questo non si lascia un figlio senza notizie di sua madre. Dopo tutto, credo di aver fatto del male ( ?) soltanto a me stesso. E allora? Non capisco il perché non scrivermi. Non tutti si nasce con la vocazione di farsi prete. Ed io sono orgoglioso e fiero delle mie idee, quanto può esserlo N ino (cioè il fratello ) per la sua veste nera. Con la sola differenza che io mi sento dalla parte della verità e ritengo che lui, invece, sia dalla parte dell'impostura. Intanto comba:tiamo entrambi , ma per un diverso fine. Lui per redimere e salvare le arumc dal peccato, io per redimere i nostri corpi da tutte le forme di asservimento e di sfruttamento dell 'uomo sull'uomo. Egli nella sua lotta usa i mezzi che più ritiene adatti, io i miei, ma non bisogna dimenticare che anche Cristo ricorse alla violenza, per scacciare i mercanti dal tempio ».
« B )>
SENTENZE EMESSE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI CHE FECERO L'APOLOGIA DEL REATO COMMESSO DA MICHELE SCHIRRU
SENTENZA N. 75
Reg. Gen. n. 148/1931
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Griffini Mario, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N .; ha pronunciato la seguente S EN TE NZA
nel procedimento penale contro: Maruzzi Patrizio, nato l'rr.7.1885 a Milano, lattoniere, detenuto dal 3r.5.r93 r.
I MPUTATO
Del reato previsto e punito dall'art. 3 cpv. legge 25.11. 1926, n. 2008, per avere, in Milano il giorno 31.5.1931, fatto pubblicamente l'apologia del reato commesso dall'anarchico Schirru Michele, pronunciando le fras i : « Mascalzoni, vigliacchi, l'hanno fucilato! Il Re non ·c'è, che cosa fa allora ? Mascalzoni, vigliacchi >> .
I N CAMERA DI CONSIGUO
Lette le conclusioni del P.M. presso il Tribunale, con le quali si richiede la Commissione perché voglia rimettere gli atti al magistrato ordinario per il giudizio, ai sensi del.le disposizioni penali comuni, non ravvisandovi nella specie l'estremo del pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquillità.
TRIBUKALE SPECIA.LE PER LA Dll'ESA DELLO STATO
Ritenuto che la richiesta del P.M. merita accoglimento perché, a senso dell'art. 6 del R.D. 13.3.1927, n. 313, il reato di apologia intanto è di competenza di questo Tribunale Speciale in quanto in esso si riscontra l'estremo de] pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica tranquil~ità. . . Che in difetto di tale estremo gli atti devono essere nmess1 al magistrato ordinario per il giudizio a senso delle disposizioni penali comuni.
TERZA PARTE:
SENTENZE EME SSE PER APOLOGIA DI REATO
Reg. Gen. n. 151/1931
SENTENZA N. 81
II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale della M.V.S. N.; Giudice Relatore : Lanari Piero;
P. Q. M.
Visti gli art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008; 6 R.D. 13.3.1927, n. 313, su conforme parere del P.M. , rimette il provvedimento a carico di Maruzzi Patrizio al Pretore di Milano.
Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
Roma, 11.6.1931 - Anno IX. nella causa contro : Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Il Pretore di Milano, con sentenza dell'u.7.1931, dichiara Maruzzi Patrizio colpevole del reato addebitatogli e lo condanna alla pena di 3 mesi e lire 100 di multa.
Tompetrini Santi, nato il 31.10.1885 a Roccastrada (Grosseto), casellante ferroviario. IMPUTATO
.
Del delitto di cui all'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, 11 29.5.1931: sulla linea ferroviaria Roma- Pisa, nel tratto fra Tarquinia e Montalto d1 Castro, pubblicamente, fatto l'apologia del delitto commesso dall'anarchico Schirru Michele, punito ai sensi dell'art. 1 della legge stessa.
I N PUBBLJICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e l'imputato che ebbe per ultimo la parola col suo difensore. IL TRIBUNALE
Considerato che daUa lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze orali del dibattimento si venne a statuire
IN FATTO E.D IN DIR1TT·O
Che il milite della M.V.S.N. II3" Legione, Paolani Gino, in data 8.6.1931 ebbe notizia confidenziale, da persona di una squadra di operai
TRil!li NALJ;
S"PECIALE
PER LA 1)1 FESA DELLO ST,\TO
ferroviari che voleva rimanere sconosciuta, che il Tompetrini aveva pronunciato la frase: « Anziché Schirru dovevano fucilare chi ha emesso la sentenza>}. E ciò mentre il capo - squadra cantoniere delle ferrovie, Petrucci, il mattino successivo alla sentenza di morte pronunciata dal Tribunale Speciale contro l'anarchico Schirru, stava leggendo il testo del giudicato alla presenza di alcuni operai ferroviari. Perciò ne diede immediato avviso al centurione Palma dichiarando, altresì, che lo stesso informatore confidenziale gli aveva riferito che il Tompetrini era solito a dir male del Governo e dei fascisti. Fatta regolare denuncia, il giudicabile venne arrestato e, contestatagli l'accusa, subito negò recisamente di avere pronunciato le parole incriminate. E protestando la sua innocenza si disse vittima di un certo Castellani per vecchi rancori ; tanto che fra loro due e fra le rispettive famiglie venne perfino tolto il saluto. Soggiunse che lo stesso Castellani essendo dedito al vino e perciò trovandosi spesso ubriaco fu tolto da un servizio particolare di vigilanza sulla linea ferroviaria e messo alle dfrette dipendenze del capo - squadra Petrucci. E che quest'ultimo era suggestionato dal proprio dipendente, al punto che talvolta non gli fece rapporto scritto per mancanze commesse. Quindi l'accusa a suo carico deve essere opera del Castellani che si mise a tal uopo ad influenzare il superiore. Il Tompetrini del pari affermò di non essere in buoni rapporti col Paolani, milite della M.V.S.N., per gelosia di mestiere. Sentito il Petrucci, confermò l'accusa dicendo che si limitò a rimproverarlo; non lo denunciò non avendone data importanza perché riteneva che le frasi fossero state pronunciate senza considerazione alcuna. Affermò che l'imputato è un ottimo operaio, zelante in servizio, che mai diede motivi di lagno, e nemmeno ebbe incarichi dì fiducia: ad esempio la sorveglianza della linea al passaggio delle Loro Maestà o di S.E. il Capo del Governo. Invece realmente il Castellani si ubriacava sovente: tanto che venne esonerato talvolta dal servizio di vigilanza della linea . Il Castellani dichiarò di avere udito le suaccennate frasi apologistiche del reato commesso dall'anarchico Schirru e di essere stato presente quando il ·capo - squadra Petrucci intervenne dicendo al Tompetrini di far silenzio ed invitandolo a riprendere, con gli altri operai, il lavoro. Infatti subito ebbe termine l'incidente. Dal 29 maggio al1'8.6.r93r non parlò del fatto con chicchessia: solo 1'8 giugno pensò di riferire l'accaduto al milite della M.V.S.N. Paolani, pregandolo però che non avesse fatto il suo nome. Ammise di non essere in buoni rapporti con l'imputato e che fra le loro famiglie venne tolto anche il saluto.
TERZA PARTE:
SENTJ;NZE EMESSE
PER J\POI.OGIA DI REATO
11 Maresciallo dei RR.CC. di Tarquinia non appena avuta la denuncia si limitò ad interrogare il Castellani, il Pctrucci ed il Tompetrini. Il giudicabile negò protestandosi innocente e vittima di una vendetta del Castellani. Il Maresciallo deì RR.CC., però, non ritenne necessario procedere a ulteriori interrogatori di testi dato che, a suo parere, le prove raccolte erano sufficienti per l'inoltro della denunzia alla Procura Generale del T.S.D.S .. In corso istruttorio il Giudice sentì anche glì altri testi che secondo il Castellani dovevano confermare l'accusa. Tutti i testi, invece, dichiararono che non ebbero ad udire né le parole proferite dal Tompetrini e nemmeno quelle pronunciate dal Petrucci, dicendo o che non erano troppo vicini o che erano distanti . Confermarono poi che erano notori i dissidi fra il Tompetrini ed il Castellani. Dalla esposta narrativa scaturisce evidente il dubbio che per lo meno possono essere state fraintese le parole incriminate: dato che l'imputato mai dette motivi di lagno per ragioni politiche e che anzi dimostrò di non essere avverso alle organizzazioni del Regime iscrivendo due sue figlie alle « piccole italiane ». Di conseguenza, venendo a mancare elementi sufficienti per statuire la colpevolezza del Tompetrini, il Collegio è d'avviso di assolverlo per insufficienza di prove, ordinando che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.
P. Q. M,
Visti ed applicati gli art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008; 485- 486 C.P. Esercito, dichiara Tompetrini Santi assolto per insufficienza di prove, in ordine al reato ascrittogli, ordinando che venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, r7.r2.193r - Anno X.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
50. -
u.s.
ORDINANZE EMESSE IN CAMERA DI CONSIGLIO DAL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Elenco delle ordinanze emesse nel r931 dal T.S.D.S., in camera di consiglio, concernenti provvedimenti di revoca della vigilanza speciale, sia nella durata quanto negli effetti, perché i condannati, dopo la dimissione dal carcere, hanno serbato buona condotta morale e politica fornendo ampie dichiarazioni di ravvedimento e di ossequio alle Istituzioni nazionali e al Regime Fascista.
Data
Sentenza
Nominativo
13.1.193I
Bonaccorso Giuseppe
n. 44 del 1928 (p. 179)
31.1. 1 93 1
Asinelli Pietro
11.
12.2. 1931
Goldoni Fecondo
n. 51 del 1927 (p. 491)
r2.2.1931
Scionti Francesco
n.
7·3· 1 93 1 24·3· 193 1
Pirola Enrico
n. 59 del 1928 (p. 396)
Galmarini Umberto
n.
Benetton Renato
n. 57 del 1927 (p. 505)
Zobbi Livio
n. 51 del 1927 (p. 491)
De Carne Giuseppe
n.
45 del 1928 (p. 191)
6.6.1931
Gandol.fì Lino
n.
2 del 1929 (p. 56)
6.6.1931
Colombera Ferdinando
n.
59 del 1928 (p. 396)
rr.6.1931
Archetto Bruno
n.
75 del 1928 (p. 480)
20.6.1931
Destrieri Federico
n. no del 1928 (p. 634)
1.0+1931
8-4-1931 23·5· 1931
47 del 1928 (p. 205) 44 del 1928 (p. 179) 57 del 1928 (p. 388)
Nel 1931 il T.S.D.S. ha respinto, con ordinanze emesse in camera di consiglio, 12 istanze tendenti ad ottenere la revoca della vigilanza speciale.
Nota . - 1 numeri delle pagine si riferiscono ai volumi già pubblicati relativi alle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. >> nel 1927, 1928 e 1929.
QUADRO RIASSUNTIVO (redatto dal cotnpete nte ufficio del T.S.D.S.)
Nota . - Per il procedimento relativo all'attentato commesso da I3ovone Domen ico, Sandri Faustino e Marzocchi Guido vedi ÂŤ Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1932 n.
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44
N .B. - Gli attentati sono quelli comn1essi da Bovone Domenico, Sandri Faustino e Marzocchi Guido (giudicati in unico p rocesso) e da Schirru Michele. Il Bovone e lo Schirru furono condannati alla pena capitale. Fra i procedi1ncnti con tro ignoti è con1preso quello relativo all'esplosione di un ordigno in un vagone ferroviario nello scalo San Lorenzo a Ron1a che provocò la 111orte di due persone e il ferin1ento di un'altra. L'au1nento del nu1nero dei denunziati è da attribuirsi all'entrata in vigore del nuovo Codice ed alla e1nan azione della legge 4.6.1931, n. 674, per cui vennero devolu ti alla competenza del Tribunale Speciale reati che prin1a erano di competenza dell 'Autorità giudiziaria ordinaria : tale fatto detern1inò l'in vio a questo Tribunale di molti processi pendenti presso dette Autorità. 286
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LE GENDA _
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... condannati
INDICI A) Elenco, in ordine cronologico, di tutte le sentenze pronunziate dal T.S.D.S. e pubblicate nel presente volume. B) Elenco, in ordine cronologico, di tutte le sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria e pubblicate nel presente volume , integralmente o per estratto. C) Indice delle sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria pubblicate o menzionate prima o dopo delle sentenze pronunziate dal T.S.D.S. oppure nelle - « Note )J deÌla presente pubblic~zione. D) Indice delle sentenze emesse dal Giudice Istruttore e pubblicate nella presente pubblicazione. E) Indice riassuntivo dell'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e all'estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione. F) Elenco delle mansioni di coloro che hanno svolto l'attività specificata nella Seconda e Terza Parte. G) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale. H) Indice delle persone menzionate nelle sentenze pronunziate dal T.S.D .S. e nei provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore. I) Indice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati condannati dal T.S.D.S. che si sono rifiutati di associarsi a istanze di grazia inoltrate a loro favore dai gen itori, da altri parenti o da estranei. J) Elenco riassuntivo dei condannati alla pena di morte a decorrere dalla prima condanna (v. pagine 669 - 674 del volume relativo alle << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r928 i)). Ordinanze emesse in camera di consiglio dal T.S.D.S., pag. 787. 1" Nota . - Quando nelle sentenze e nelle ordinanze non sono specificate le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta dagli atti processuali. 2 " Nota . - La pubblicazione delle sentenze della Commissione Istruttoria è incompleta in quanto non vengono pubblicate le sentenze con le quali viene << pronunciata solamente l'accusa J> nei confronti di imputati per i quali il T.S.D.S. ha pronunziato, successivamente, sentenze di condanna o di assoluzione.
A) ELENCO, IN ORDINE CRONOLOGICO, DI TUTTE LE SENTENZE PRON UNZIATE DAL T .S.D.S. E PUBBLICATE NEL PRESENTE VOLUME
Sentenza n.
Pag.
19
Sentenza n . 2 elci 31.1.1931
»
?- )
Sentenza n. 3 del 3.2.193r
))
3r
Sentenza n . 4 del 4.2.1931
))
38
Sentenza n. 5 del 5.2.1931
))
47
Sentenza n. 6 del 10.3.1931
))
50
Sentenza n. 7 dell'1r.3.193r
})
56
Sentenza n. 8 del 12-3. 1931
))
63
Sentenza n. 9 ciel 13.4.r93r
))
70
Sentenza n. 10 del 14.4.1931
))
78
Sentenza n.
II
del 15-4-193r
))
86
Sentenza
12 del 16+1931
))
737
Sentenza n . r3 del 18-4-r931
))
94
Sentenza n. 14 del 18-4-1931
))
Sentenza n . 15 del 18-4- 1931
))
99
Sentenza n. 16 del 20-4-1931
))
IOl
Sentenza n. 17 del 20.4.1931
))
IIO
Sentenza n. 18 del 22-4-1931
))
113
Sentenza n. r9 del 23.4.19_31
))
124
Sentenza n. 20 del 24.4. 193 r
))
133
Sentenza n. 21 del 25-4-1931
))
146
Sentenza n . 22 ciel 27+ 1931
)}
154
Sentenza n.
))
161
Sentenza n. 24 del 29.4.1931
))
172
Sentenza n. 25 del 30.4.1931
))
181
Semenza n. 26 del 1°.5.1931
))
191
11.
I
2.~
dei 30.r.193I
del 28-4-193 1
.
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798
INDI CI
J N DlCI
Sentenza n. 27 del 2.5.1 93J
Pag.
Sentenza n. 29 deli'8.5.1931
))
Sentenza n. 30 dell'8.5.1 931
I)
Sentenza n. 3r del 25.5.1931
))
Sentenza n. 32 del 26-5.193r
799
200
Sentenza n. 63 ciel I 3.1I.l 931
Pag.
7°9
Sentenza n. 64 del 16.11.1931
t)
408
2IO
Sentenza n. 65 del 17.11.1931
I)
4 19
2!2
Sentenza n. 66 del 18.r r.1931
J)
426
))
22I
Sentenza n. 67 del 20. I I.I 931
)}
437
Sentenza n. 33 del 28.5.1931 (Schirru)
))
767
Sentenza n. 68 del 23.rr. 1931
))
448
Sentenza n. 34 <lei 3o.5.r93 1 (Bauer)
))
229
Sentenza n. 69 del 24.11.1931
))
460
Sentenza n. 38 dell '8.6. I 931
))
24r
Sentenza n. 70 del 26.11.1931
))
463
))
747
395
Sentenza n. 39 <lei 20.6.1931
))
254
Sentenza n. 71 ciel 5.12.1931
Sentenza n. 40 del 22.6.1931
))
266
Sentenza n. 72 del 9.12. 1931
))
47 1
Sentenza [), 41 <lei 23.6.1931
))
275
Sentenza n. 73 del 10.12.1931
))
480
Sentenza n. 42 del 24.6.1931
))
285
Sentenza n. 74 dell'1r.12. 193r
))
489
Sentenza n. 75 ciel 15.12.1931
))
498
Sentenza n. 76 del 15.12.1931
))
500
Sentenza n. 77 ciel 15. 12.19:p
))
502
Sentenza n. 78 del 15.12.1931
))
5°4
Sentenza n. 79 del 17.12.1931
))
506
Sentenza n . 80 del 17.12.1931
))
51 2
Sentenza n. 8r ciel 17.12.1931
))
783
Sentenza n. 82 del 17.12.1931
))
5 14
Sentenza n. 83 ciel 18.12.r9J1
))
516
Sentenza n. 84 del I8. 12. I 93I.
))
517
Senten?:a n. 85 del r8.r2.193t
))
520
Sentenza n. 86 del r8.12.1931
))
523
Sentenza n. 87 ciel 19.12.1931
))
716
Sentenza n. 43 del 25.6.1931
))
295
Sentenza n. 44 del 26.6.1931
))
302
Sentenza n. 45 del 27.7.1 93 1
))
308
Sentenza n. 46 del 2.9.1931 Sentenza
47 JeJ 23.9.1931
))
314
))
323
Sentenza n. 48 del 24.9.1 93 1
))
328
Sentenza n. 49 del 25.9.1931
))
333
Il.
Sentenza n. 50 del 26.9. 193 t
))
338
Sentenza n. 51 del 28.9.1931
))
342
Sentenza n. 52 del 29.9.1931
))
347
Sentenza n. 53 del 20.10.1931
))
35 1
Sentenza n. 54 del 21.10.1931
))
Sentenza n . 55 del 21.10. 1931
))
359
Sentenza n. 56 ciel 22. 10.1931
))
368
Sentenza n. 57 ciel 22. ro. 193r
))
370
Sentenza n. 58 del 24.1o.1931
))
]II
Sentenza n. 59 ciel 9.u .1931
))
372
Sentenza n. 60 ciel 9.11.19.31
))
379
Sentenza n. 61 del IO.lI.1931
))
387
Sentenza n. 62 del 12.J 1.1931
))
392
357
Nota. - Le sentenze n. 35 (del 5.6. 1931), 36 e 37 (ciel 6.6.1931) sono state pubblicate, integralmente, nel volume relativo alle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 », pagg. 455, 463 e 467. Con la sentenza n. 28 ciel 2.5.1931 il T.S.D .S. ha respinto un ricorso inoltrato contro la sentenza pronu nziata dal Tribunale Speciale della T ripolitania il 31.7. r928 nei confronti cli Bessi P ietro, nato il 21.12.1902 a Novara, e di Urso O reste, nato il 6. r 1. 19(>7 a Malta.
800
INDICI
Entrambi vennero ritenuti colpevoli <li contravvenzione aì Decreto Governatoriale del 15.5.1922 per avere, in Tripoli, il 16.7. 1928, diffuso notizie false sulle operazioni cli polizia nei territori meridionali della Tripolitania; notizie da turbare la pubblica tranquillità. La pena di 6 mesi di detenzione e lire 3000 di multa inflitta al Bessi e la pena di r mese di detenzione e lire rooo di multa inflitta all'Urso vennero dichiarate condizionalmente condonate dal T.S.D.S. ai sensi delle disposizion i di cui all'art. 3 del R.D. 1°.1.1930, n. r.
B) ELENCO, IN ORDINE CRONOLOGICO, DI TUTTE LE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E PUBBLICATE N EL PRESENTE VOLUME, INTEGRALMENTE O PER ESTRATTO
Pag.
527
Sentenza n. 27 del 21.2. 1931
)}
532
Sentenza n. 29 del 4.3.1931
))
534
Sentenza n. 32 ciel 6.3.193 1
))
536
Sentenza n. 35 del 17.3.1931
))
538
Sentenza n. 36 ciel 17.3 .1931
))
54°
Sentenza n. 38 del 20-3-19.3 1
))
543
Sentenza n. 39 del 21.3.1931
))
7r8
Sentenza n. 45 del 26.3.1931
))
545
Sentenza n. 48 del 28.3.1931
))
547
Sentenza n. 52 del 1"+1931
))
55°
Sentenza n. 58 del 15-4-1931
)\
552
Sentenza n. 61 del 29-4-1931
))
554
Sentenza n. 62 dell' r 1.5.1931
))
Sentenza n. 71 del 23.5.1931
))
557
Sentenza n. 72 del r .6. r931
))
728
Sentenza n. 75 dell'r r.6.1931
))
781
Sentenza n. 79 del 16.6.1931
))
560
Sentenza n. 80 del 20.6.1931
)>
561
Sentenza n. 90 clell'rr.7.19.31
))
565
Sentenza n. 92 del r5.7.1931
))
568
Sentenza n. 93 del 16.7.1931
))
572
Sentenza n. 95 del t6.7.193r
))
574
Sentenza n. 98 del 22.7.1931
))
577
Sentenza n.
6 del 10.r.19_11
0
51. -
u.s.
525
802
INDICI
803
11'DIC!
Sentenza n . ro1 del 25.7.r93r
Pag.
580
Sentenw n. 149 del 17.10.1931
Pag.
636
Sentenza n. 103 del 30.7.1931
))
581
Sentenza n. 150 del 19.10.1931
))
637
Sentenza n. ro4 del 30.7-1931
))
582
Sentenza n. 151 del 27.10.1931
))
639
Sentenza n. 105 del 5.8.1931
))
584
Sentenza n. 152 del 30.10.1931
))
73°
Sentenza n. 110 del 12.8.1931
))
586
Sentenza n. 154 del 5.11.1931
))
642
Sentenza n. 114 del 17.8.1931
))
588
Sentenza n. 163 del r9.1r.193r
))
645
Sentenza n. 117 del 19.8.1931
))
590
Sentenza n. 164 del 19.11.1931
))
646
Sentenza n. u8 del 20.8.1931
>>
593
Sentenza n. 167 del 25.11.1931
))
647
Sentenza n. 119 del 20.8.1931
))
595
Sentenza n . 169 del 30.11.1931
))
649
Sentenza n. 120 del 21.8.1931
))
597
Sentenza n. 170 del 30.11.1931
))
653
Sentenza n. 121 del 25.8.1931
))
598
Sentenza n. 173 del 1°.12.1931
))
655
Sentenza n. 122 ciel 27.8.1931
))
599
Sentenza n. 176 <lei 3.12.1931
))
657
Sentenza n. 123 del 28.8.1931
))
600
Sentenza n. 178 del 9. 12.1931
))
658 660
Sentenza n. 124 del 28.8.1931
))
602
Sentenza n. 179 del 9.12.1931
))
Sentenza n. 125 del 28.8.1931
))
6o3
Sentenza n. 181 del 10.12.1931
))
66!
Sentenza n. 126 del 28.8.1931
))
604
Sentenza n. 182 del 14.12.1931
))
663
Sentenza n . 127 dell'r1.9.1931
))
606
Sentenza n. 183 del 15.12.1931
))
66s
Sentenza n. 185 del 17.12.1931
))
666
Sentenza n . 130 del 15.9.1931
))
608
Sentenza n. 132 del 22.9.1931
))
6Io
Sentenza n. 133 del 22.9.1931
))
612
Sentenza n. 134 del 22.9.1931
))
614
Sentenza n. 135 del 23.9.1931
))
616
Sentenza n. 136 e.lei 23.9.1931
))
6r8
Sentenza n. 137 del 26.9.1931
))
620
Sentenza n. 138 del 28.9.1931
))
622
Sentenza n. l 39 del 30.9.1931
))
624
Sentenza n. 140 del 30.9.1931
))
625
Sentenza n. 141 del 2.10.1931
))
627
Sentenza o. 143 del 5.10.1931
))
628
Sentenza n. 144 ciel 13.10.1931
))
630
Sentenza n. 145 del 15.10.1931
))
632
Sentenza n. 148 del 17.10.1931
))
635
C) INDICE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PUBBLICATE O MENZION ATE PRIMA O DOPO DELLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. OPPURE NELLE « NOTE » DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
Sentenza n. 2 del 7.1. 1 93 1 preceduta dalla sentenza n. 29 del T.S.D.S.
Pag.
710
del T.S.D.S.
))
24
Sentenza n. 4 del 10.1.1931 preceduta dalla sentenza n. 2 del T.S.D.S.
))
30
))
37
))
55
Sentenza n. 3 del 10.r.1931 preceduta dalla sentenza n.
l
5 del ro.r.193r preceduta dalla sentenza n. 3 del T.S.D.S. Sentenza n. 7 del 12.1.1931 preceduta dalla sentenza n. 6 del T.S.D.S.
Sentenza
ll.
Sentenza n. 8 del r2.r.1931 preceduta dalla sentenza n. 7 del T.S.D .S.
))
61
8 del T.S.D.S.
))
68
IO
del 2I.J.l93I preceduta dalla sentenza n. 9 del T.S.D.S.
))
77
II
del 2r.1.1931 preceduta dalla sentenza n.
IO
ciel T.S.D.S.
))
84-85
Sentenza n. 12 del 21.1.1931 preceduta dalla sentenza n.
II
del T.S.D.S.
))
93
Sentenza n. 15 del 6.2.1931 preceduta dalla sentenza n. 3I del T.S.D.S.
))
220
Sentenza n. 16 ciel 6.2.1931 preceduta dalla sentenza n. 32 del T.S.D.S.
))
228
Sentenza n. 18 del 10.2. 193 e preceduta dalla sentenza n. 23 del T.S.D.S.
))
170
Sentenza n. 19 del 13.2.1931 preceduta dalla sentenza n. 24 dei T.S.D.S.
))
180
Sentenza n. 20 del 13.2.193r preceduta dalla sentenza n. 25 del T.S.D.S.
)) 189-190
Sentenza n. 2r del 14.2.19_11 preceduta dalla sentenza n. 26 del T.S.D.S.
))
199
Sentenza n. 22 del 16.2.1931 preceduta dalla sentenza n. 27 del T.S.D.S.
))
209
Sentenza n. 23 del 17.2.1931 preceduta dalla sentenza n. 38 del T.S.D.S.
))
253
Sentenza n. 28 del 21.2.1931 preceduta dalla sentenza n. 54 del T.S.D.S.
))
362
))
12.3
))
132
33 del 6,3,1931 preceduta dalla sentenza n. 34 del T.S.D.S.
))
238
Sentenza n. 34 del 12.3.1 931 preceduta dalla sentenza n. 45 del T.S.D.S.
))
31":)
Sentenza n. 37 del 18.3.1931 preceduta dalla sentenza n. 30 del T.S.D.S.
))
2Il
Sentenza n. 9 del 12.1.1931 preceduta dalla sentenza Sentenza n. Sentenza n.
ll.
Sentenza n. 30 del 5-3· 193 1 preceduta dalla sentenza n, 18 del T.S.D.S. Sentenza n. 31 del 5-3.1931 preceduta dalla sentenza Il. 19 del T.S.D.S. Sentenza
11.
806
INDICI
807
11'DIC!
Sentenza n. 40 del 24.3.1931 preceduta dalla sentenza n. 33 del T .S.D.S. .
Pag.
773
Sentenza n. 102 del 30.7.193L prima della sentenza n. 80 del T.S.D.S . .
Sentenza n. 42 d!l 24.3.193r preceduta dalla sentenza n. 2r del T.S.D.S.
))
153
Sentenza n. 43 del 25.3.1931 preceduta dalla sentenza n. 22 del T.S.D.S.
))
16 0
Sentenza n. 46 del 26.3.1931 preceduta dalla sentenza
Pag.
508
Sentenza n. 107 ciel 6.8.1931 preceduta dalla sentenza n. 71 del T .S.D.S. .
))
761
Sentenza n. 109 del 12.7.1931 preceduta dalla sentenza n. 58 del T.S.D.S ..
))
7r4
))
Sentenza n. u6 del 19.8.1931 preceduta dalla sentenza n. 46 del T.S.D .S . .
))
322
Sentenza n. 49 del 28.3.1931 prima della sentenza n. 56 del T.S.D.S ..
))
Sentenza n. 146 del 15.10.1931 prima della sentenza n. 86 del T .S.D.S..
))
521
Sentenza n. 50 ciel 28.3.1931 preceduta dalla sentenza n. 32 del T.S.D.S.
)l
228
Sentenza n. 155 del 7.rr.1931 preceduta dalla sentenza n. 72 del T.S.D.S ..
))
479 487 494
11.
57 del T.S.D.S.
Sentenza n. 53 del 2-4-1931 preceduta dalla sentenza n. 53 <lei T.S.D.S.
))
355
Sentenza n. 156 del 9.u .1931 preceduta dalla sentenza n. 73 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 54 del 3-4-1931 preceduta dalla sentenza n. 59 del T.S.D.S.
))
374
Sentenza n. r57 del 9.n. r93 r preceduta dalla sentenza n. 74 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 55 dell'rr-4-193-r prima della sentenza n. 60 del T.S.D.S.
))
375
Sentenza n. 56 dell'n -4- 1931 prima della sentenza n. 61 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 57 dell'rr.4.1931 preceduta dalla sentenza n. 12 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 63 del 16.5.1931 preceduta dalla sentenza n. :~9 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 64 del 16.5.1931 preceduta dalla sentenza n. 40 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 65 del 19.5.1931 preceduta dalla sentenza n. 41 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 66 del 20.5.1931 preceduta dalla sentenza n. 42 del T.S.D .S.
))
Sentenza n. 67 del 20.5.1931 preceduta dalla sentenza n. 44 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 68 del 22.5.1931 preceduta dalla sentenza n. 62 del T.S.D.S.
))
394
Sentenza n. 69 del 22.5.1931 preceduta dalla sentenza n. 43 del T.S.D.S.
))
"0[ :,
Sentenza n. 70 del 22.5.1931 preceduta dalla sentenza n. 67 del T .S.D.S.
))
447
Sentenza n. 73 dell'8.6.193r preceduta dalla sentenza n. 63 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 76 del 13.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 64 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 77 del 13.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 65 del T.S.D.S.
))
4. ,.,-)
Sentenza n. 78 del 13.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 66 del T .S.D.S.
))
436
Sentenza n. 82 del 23.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 70 del T.S.D .S.
))
47°
Sentenza n. 83 del 30.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 51 del T.S.D .S.
)>
345
Sentenza n. 84 del 30.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 84 del T .S.D.S.
))
Sentenza n. 85 del 30.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 49 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 86 del 30.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 50 del T.S.D.S.
))
Sentenza n. 87 del 30.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 47 del T .S.D.S.
))
Sentenza n. 88 del 30.6.1931 preceduta dalla sentenza n. 52 del T.S.D.S.
))
349
Sentenza n. 91 del 14.7.193 l preceduta dalla sentenza n. 68 del T .S.D .S.
))
458
Sentenza n. 97 del 22.7.193r preceduta dalla Sentenza n. 82 del T.S.D.S ..
))
Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria nel 1930 744
Sentenza n. 70 dell'rr .r2.1930 preceduta dalla sentenza n. 4 del T.S.D .S.
Âť
Sentenza n. 7r del r3.12.1930 preceduta dalla sentenza n. 5 del T.S .D.S.
"
49
D) INDICE DELLE SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE E PUBBLICATE NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
Sentenza del r3.2.193i emessa nei confronti di Cornaglia Luigi
Pag.
669
Sentenza del 14.4.1931 emessa nei confronti di Prosen Antonio
)}
73 2
Sentenza del 31.7.1931 emessa nei confronri di Trivellato Ernesto .
))
670
Sentenza del 21.8.1931 emessa nei confronti di Mosca Domenico
))
671
Sentenza elci 4.9. 193J emessa nei confronti di De Simone Luigi
))
672
Sentenza del 12.9.1931 emessa nei confronti di Sorriso Valvo .
»
673
Sentenza del 13.9.1931 emessa nei confronti <li Tribus Carlo
))
673
Sentenza del 13.9.1931 emessa nei confronti di Porta Primo
))
674
Sentenza del 16.9.1931 emessa nei confronti di Masone Bernardo
))
675
Sentenza del 1°.10.1931 emessa nei confronti d i Checcbi Alfredo
))
676
Sentenza del 4.10.1931 emessa nei confronti di Stucchi Virgilio
))
676
Sentenza del 5.10.1931 emessa nei confronti di Cardinali Pasquale .
))
677
Sentenza del 12.10.1931 emessa nei confronti di Garlassi Ernesto
))
678
Sentenza del 12.ro.1931 emessa nei confronti di Bartoli Vittorio
))
679
Sentenza del 22.10.1931 emessa nei confronti di P iccolotto Enrico e Giuriato Airo
)) 679-680
Sentenza del 31.10.1931 emessa nei confronti di Fraschini Gaetano e Fraschini Maria .
))
680
Sentenza del 31.10.1931 emessa nei confronti di Cresto Giacomo
))
681
Stntenza del 1°.1r.r93I emessa nei confronti cli Grienti Angelo
))
682
Sentenza del 2.11.1931 emessa nei confronti di Rosati Loris .
))
683
Sentenza del 5.u.1931 emessa nei confronti di Marzola Vittorio
))
684
Sentenza del 9. rr .1931 emessa nei confronti di Budelli Desiderio Sentenza del 13.rr.1931 emessa nei confronti di Vigna Giacomo Sentenza ciel 14.1r.193I emessa nei confronti cli Cian Gregorio Sentenza del r6.11.r931 emessa nei confronti di Scaccia G iovanni.
)) 686-687
Sentenza del 16.11.1931 emessa nei confronti cli Puozzo Bruno
))
8ro
INDICI
Sentenza del 18.rr.1931 emessa nei confronti di lori Ilio .
Pag.
688
Sentenza ciel 19.11.1931 emessa nei confronti cli Ferraresi Gino
)) 688-689
Sentenza del 19.11.1931 emessa nei confronti cli Lìppoli Bartolomeo
)}
689
Sentenza del 19.11.1931 emessa nei confronti di Clerici Emilio
))
690
Sentenza del 19.rr.1931 emessa nei confronti di Blagonich Matteo
))
691
Sentenza del 19.1 r.1931 emessa nei confronti di Mazzeo An nibale
))
692
ESERCITATE DA TUTTI COLORO - UOMINI E DONNE
Sentenza del 21.1r.1931 emessa nei confronti di Sala Arturo .
)l
693
CHE SONO NATI IN UNA DETERMINATA REGIONE
Sentenza del 21.11.1931 emessa nei confronti di Valetti Luigi
))
694
Sentenza del 30.1r.1931 emessa nei confronti di Vitali - Rosati Uriele
))
6.95
Sentenza del 3.12.1931 emessa nei con fronti di Melchiorre Vincenzo e G ialluco Ernesto .
))
696
Sentenza del 5.12.1931 emessa nei confronti dì Piras Guglielmo
»
69-Fi-697
Sentenza del 7.12.19.31 emessa nei confronti di Galasso Nicola
)>
697-698
Sentenza del 9.r2.r93r emessa nei confronti cli D i Paolo Roberto .
))
698
E) INDICE RIASSUNTIVO DELL'ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NELLE SINGOLE REGIONI E ALL'ESTERO CON ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIE ATTIVITA'
Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine: Piemonte
Pag.
Valle d'Aosta
))
Liguria
))
Sentenza del 12.12.1931 emessa nei confronti di Cantafìa Giovanni
))
699
Lombardia
))
Sentenza del 12.12.1931 emessa nei confronti di Cherubini Carlo .
))
700
Trentino - Alto Adige
))
Sentenza del 17.12.1931 emessa nei confronti cli Dalbosco Ildebrando
))
701
Veneto
))
Friuli - Venezia Giulia
))
Emilia - Romagna
))
Sentenza del 17.12.1931 emessa nei confronti di Somma Giuseppe .
>,
702
Sentenza del 30.12.1931 emessa nei confronti d i Malleier Giovanni .
ll
702
Toscana
»
Sentenza ciel 30.12.1931 emessa nei confronti cli Cesco Casanova Gaetano
))
7°3
Umbria
))
Marche
))
Lazio
))
Ordinanza di scarcerazione emessa 1'11.4.r 93t nei confronti di Pantini Enea
))
"'0" / .)
Abruzzi
))
Molise
))
Campania
))
Puglia
))
Basilicata
))
Calabria
))
Sicilia
))
Sardegna
))
Estero
))
812 815
8r6 818 822 824 828 831 838 842 844 846 848 850 852 854 856 8-8 ) 860 862 864
Nota. - Per Estero si intendono anche le località che dopo la seconda guerra mondiale sono passate ad altri Stati (es.: Fiume).
PIEMONTE
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l 'attività sovversiva
Torino Alessandria e Asti Nell' intera Regione In tutta la Rcgio11e In tutta la Regione Cigliano (Vercelli)
Anno
Numero della Sentenza
Pagina
1930 1930 - 1931 1931 1931 1931 1930
16 67 72 73 74 77
110 437 471 480 489 502
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
Torino Alessandria (Casa cli Pena) Pinerolo (Torino) Torino Torino Torino
193x 1931 1931 r93r 1931 1931
813
INDICI
INDICI
812
N umero <l dla Scntcnz:i 1 33
138 r40 143 J49 154
Pagina
6r2 622 625 628 636 642
Cestaio Chauffeur Contadino Decoratore Elettricista Fabbro Falegname Ferroviere Giornalaio Im piegato Mansione non specificata Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Muratore Ortolano Sarto Stude11te Tipografo Tessitore Torn itore meccan ico Vetraio
l
67
l
0
(
l
I l l l
67 67 16 16 67 67
0
l
2 2 l (
l
I I
l
2
67 67 16 67 74 16 67 67 67 46 72 74 20 67
437 437 438 437 ror
101 437 437 437 437 437 101 437 489 IOI
438 437 438 314 471 489 1 33 437
DONNE
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta I·attivi tà sovversiva
Torino Torino Torino Santo Stefano Bclbo (Cuneo)
Anno
Data tld la ScrHcnza
1929 1931 1931 1931
13.2.1931 4.10.1931 31.10.1931 14.rr.1931
Nessuna Pagina
669
6J6
68r 686
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PIEMONTE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D .S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine a lfabeti co)
Bidello Calzolaio
Numero delle persone l
l
Numero del la Sentenz.a
Pagina
437 437
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.l. /,a pronunciato l'ttcc-rts(I - vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D .S . .
UOMINI Mansioni svolcc (in ordine alfabetico)
Cappellaio Decoratore Impiegato Mansione non specificata Muratore Parrucchiere Pubblicista Venditore ambulante Vetraio
N umero
delle persone
2 t l I
I I l
I
:'.\Tumero della Sentenza
70 70 53 114 70 70 33 1 43 70
Pagina
447 447 356 588 447 447 238 628 447
INDICI
INDICI
· - - · -··- -- - - -
VALLE D'AOSTA
DONNE
Nessuna Nel 1931 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentcm:a o provvedimento relativi ad attività sovversiva svoìta in Valle d'Aosta.
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMJNI Man sioni svolcc (in ordine alfabetico)
Mansione non specificata Meccanico
Numero delk persone
Data della Sentenza
I
31.ro.1931 13.2.1931
I
DONNE
Nessuna
Nel 1931 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Valle d'Aosta. Pagina
816
!NOICI
INDICI
LIGURIA
DONNE
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.
Nessuna
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Nell'intera Regione In tutta la Regione In tutta la Regione
Numero
Anno
dell a SenLenza
Pagina
1931 1931 1931
72 73 74
47 1 480 489
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitar,• duplicati, gli imputati - per i q11cdi la C.l. l1a pronunciato l'accusa elencati solamente nelle sentenze del T .S.D .S ..
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovvenlva La Spezia Bolzaneto (Genova) Ventimiglia (Imperia) Ventimiglia (Carcere Giudiziario) Bordighera (Imperia)
Numero dell a Semenza
Pagina
1931 1931 1931
145 151 32
632 639 536
II4
117
vengono
UOMIN I
Anno
1931 1931
817
588 5()0
Mansioni svolte (i n ordine alfabetico)
Falegname Mansione non specificata Meccanico Operaio metallurgico
Nurnero
delle
persone 2
Num<.:ro della Scnten7.a
Pagina
117 1 45
l
56
l
151
DONNE
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva San Fruttuoso (Genova) In treno da Genova a Rimini
Nessuna
Anno
Data r.klla Sentenza
Pagina
1931 1931
3r.7.193r 12.12.1931
670. 671 700
Nel 1931 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individui nati in Liguria.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LIGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. UOM I NI
Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Bracciante Cameriere Lattaio Tipografo Vetraio
Numero delle persone l
I l
t
Numero
della Sentenza
Pagina
74 14 31 74 2
489 96 212 489 25 52. - U .S.
INDICI
INDICI
LOMBARDIA
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
Località o ve è stata svolta l 'a ttività sovversiva
A) Sentenze pronunciatc dal T.S.D.S . Local irà ove è sta ta svolta 1'attività sovversi va
Milano Milano Milano Milano Abbiategrasso (Milano) Milano Varese In tutta la Regione Milano Nell'intera Regione Nell'intera Regione Nell'intera Regione Milano Milano
Numero Anno
<le! la Sentenza
Pagirw
1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 Dal gennaio 1930 al febbraio 1931 1930 1931 I 931 1931 1930 1930
30 34 46 53 56 57 60
210
61
63 72 73 74 75 78
229 314 35 1 368 37° 379 387 395 47 1 480 489 4~ 5o4
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Loc,ilità ove è stata svolta l'a ttiv ità so vversiva
Boltiere (Bergamo) Abbiategrasso (Milano) Vicomoscano (Cremona) Mantova Milano Maro ne (Brescia) Milano Milano Marone (Brescia) Meda (Milano) Castiglione delle Sciviere (Mantova) Milano Cairate (Varese) Bagnolo San Vito (Mantova) Milano Orsenigo (Como)
Anno
1930 1930 1931 1930 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1 93! 1931 1931 1931 l 931
>.'11niern d e!l a Senren z ~
35 49 58 61 75 110
n8 I22 123 125 130 134 135 148 181 183
Pagin:1
538 364 55 2 554 781 586 593 599 600 603 608 6r 4 616 635 661 665
Casalpusterlengo (Milano) Milano Milano Chiesa (Sondrio)
Anno
1931
1931 1931 1930
Data del la Sentenza
Pagina
3r. ro.r931 16.11.1931 J 9.1 J.1931 2I.II .1931
681 687 690 693
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO A TTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.
UOM I NI Mansioni svolte (i n ord ine alfabetico)
Argentiere Avvocato Cameriere Chauffeur Commerciante Contadino Elettricista fattorino privato Impiegato privato Incisore Ingeg nere Istitutore Lattoniere Legatore di libri Litografo Litografo Mansione non specificata Marmista Meccanico Meccanico Meccanico Meccan ico Meccanico Modellatore
l\'umero
~u n1cro
de lle persone
Jd b Scritcnz~
P:iglna
63
395 3 14 395 47 1 229 368 387 480 387 47 1 229 314
46 l
I
63 72 34 56 6T 73
6r 72 34 l
I
46 73 72 63 72
74 1
3 3 4 l l
73 53 61 63 72 73 6·,.)
480 47 1 395 47 1 489
480 35 1 387 395 47t 480 395
820 Montatore impianti Motorista :M uratore Nichelatore Odontotecnico Ombrellaio Operaio Operaio Pastaio Pasticciere Professore universitario Rappresentante di commercio Sellaio Tappezziere Tipografo Tornitore Tornitore
l
72
l
61 60 86 6.3 73 63 73 61 63 34 34 73 73 60
2
I
I 2
I l
l I
821
IKDICI
INDICI
I
61
I
78
47 1 387
379 523 395 480 395 480 387 395 229
229 480 480 379 387 5°4
49
Meccanico Meccanico Meccanico Molatore di cristalli Motorista Muratore Operaio Operaio Operaio Operaio Pan:ucchiere Pensionato Segantino Vetraio
56 181
80 56 55 53 2
3 2
49 35 183 49 35 49 49 1
364 .'582
66r 561 382
375 355 364 616
665 364 538 364 364
DONNE Nessuna
DONNE Battitrice Operaia
I
73 73
480 480
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore U OMINI
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare d11plicr1ti, gli ìmp11tati - per i quali la C.l. /,a {'rommciato l'acwsa - vengono elencati sol<1me11te nelle senten,:e del T .S .D .S ..
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Armaiolo Cacciatore Capo tecnico Chimico Contadino Falegname Falegname Fornitore d i proiettili Giornalista lmpiegato privato Magazziniere Mansione non specificata Mansione non specificata Mansione non s pecìfica ta
Numero delle persone
Numero del la Sen tenza
I
I IO
l
2
61 53 33 I 30 125
586 554 355 238 608 603
I
135
616
I
56
I
l
61
33 I
134
I
148 178 58
I
Pagi.na
382 554 238 614 635 658 552
Ì\fansioni svolte (in ordine alfabetico)
Conducente auto da noleggio Mansione non specificata Mansione non specificata Torn itore
Numero delle persone
Dm~ clella Sentenza
2r.1r.193r 4.ro.1931 2
DONNE N essuna
3r.10.1931 r9.1r.r93 1
Pagina
822
INDICI
1:-ID!Cf
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
TRENTINO-ALTO ADIGE
Per <'vÌtare duplicati, gli imputati - per i quali la C. / . elencati solamente nelle se11te11ze del T .S.D .S ..
!ta pronu11cia10
l'accusa -
ve11go110
A) Sentenze pronunciate dal 1'.S.D.S. UOMlNl
Nel 1931 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività ,sovversiva svolta nel Trentino - Alto Adige. Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)
Numero rlelle persone
Bracciante
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1931 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Trentino - Alto Adige.
Numero della Scnlenza
Pagina
123
600
DONNE Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è scata svolt3 l 'attività sovversiva
Lana (Bolzano) Merano (Bolzano)
A n110
1931 1931
Data della St·iucnza J 3.9.1931 30.12.1931
C) Sentenze emesse dal Giudi·ce Istritttore Pagina
673 - 674 UOMINI
702
Mansioni svolte (in ordtnc: alfabetico)
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL TRENTINO - ALTO ADIGE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTTVTTA' SOVVERSIVA
Numero delle persone
Albergatore Commesso di negozio
30.12.1931
L3 -9· 193l
DONNE
A) Sentenze pronunctate dal T .S.D.S.
Nessuna
UOMINI Mansion i svolte
(in o rdine alfabetico)
Kumero delle persone
Dottore in scienze sociali Fornaio Muratore
~rurnero
della Senre nz3
8 8 8
DONNE ~essuna
Pagina
Data della Sentenza
Pagina
INDICI
INJ)ICI
VENETO
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Loca lità ove è Stala svolta l'attivit,, sovvcrsiv:1
ln diverse località del Veneto Tn diverse località del Veneto In diverse località del Veneto Nell' incera Regione Nell'intera Regione Nell'intera Regione Roncade (Treviso) Padova Padova
Numero 1\nno
1930 1930 1930 1931 1931 1931 1931 1931 1931
e.le Ila Scntrn za
6
7
Pagina
8
fr,.)
72 73 74 79 83 86
471 480 489 506 516
52 3
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Local ità ove è stata svolta I 'au ivitiì sovversiva
Anno
Numero della Senten za
Pagina
Lonigo (Vicenza)
In diverse località del Veneto compresa Venezia Venezia Padova San Pietro Viminario (Padova) Sandrigo (Vicenza)
1930 - 1931 1931 1931 1931
1931
95 121 127 1.39 176
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stara svolta l'attivi tà sovversiva
Vicenza Bussolengo (Verona) Pieve di Cadore (Belluno)
UOMINI
50 56 Mansioni svolrc (in ordine alfabcticn)
Agricoltore Avvocato Barbiere Bracciante Calzolaio Calzolaio Contadino Ebanista Elettricista Falegname Falegname Giornalaio Manovale Manovale Meccanico Mecca nico Meccanico Meccanico Muratore Operaio Operaio Pittore Pizzicagnolo Pollivendolo Rappresentante cli commercJO Sarto Tipografo Tipografo
Numero delle JJ(TSOJlC
della Sentenza
Pagin:)
1931 1931 1931
22.10.1931 13.11.1931 30.12.1931
679 - 680
8 55
359
63
8 6
63 50
2
6 7
50
2
I
6
2
57 86 6 67 7
2
l
1
8
86 6 2
l
7 49
61
7 16 77
6
,.., I
79 7
8 8 8_"3
DONNE
685
7°3
Pagina
2
On ta Anno
N l: mcro della Semenza
Nessuna
56 50
ro
. I
523 50
437 56 63 523 50 56 333 387 56 101 502 50
56 506 56 63 63 516
INDICI
I NDICI
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per e.vitart¡ duplirnti, gli imp11tMi - per i quali fa C.l. lw pronunciato l'accusa elencati solamente. nelle sen!l'nze del T.S.D .S ..
vengono
22.10.1.931 16.n.1931 r9. rr .r93r 30.r2. 193r 13.11.1931
Falegname Mansione non specificata Mansione non specificata Mansione non specificata Sacerdote
UOM IN I lvfaosioni svolte (in o rd ine a![abctico)
N umero delle persone
Avvocato Avvocato Bracciante Bracciante Contadino Elettricista F ilatore di seta lmpiegato fmpiegato privato Impiegato privato Ingegnere Mansione non speci fĂŹcata Mansione non specificata Mansione non specificata Muratore Negoziante Operaio Ragio niere Rappresentante di commercio Rappresentante cli commercio Segretario nelle Ferrovie dello Stato
I I
2
N umero del la Sentenz a
90 1 39
9
9 46
I
7 34 95 95
I
1
Nessuna
8 95
I
I
DON NE Pagina
1 49 1 54
I
176
r
II]
8 l39 I
33
8 127 95
574
DONNE
Casalinga
33
Nel 1931 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individui nati nel Veneto.
C) Senten.ze emesse dal Giudice Istrutto re U OJ\-iINl Mansioni svolte (in o rd ine alfobctico)
Bracciante Elettricista
N urncw
delle persone
I
Data della Senlcnza
14.n.193r 22.to.1931
Pag ina
686
679
1:-.IDJCI
!ND!CI
FRIULI - VENEZIA GIULIA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svoir a l 'attività sovversiva
Trieste Gorizia Trieste, Pola e Gorizia Trieste, Pola e Gorizia T rieste Trieste Trieste Pordenone ln tutta la Venezia Giulia Udine
Anno
Numero della Senrcn7.'1
1930 t930 1930 1930 1931 1931 1931 I 930 - 1931 1930 t93t
36 36 45 387 408 41 9
426 448 747 520
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località o ve ~ stma svolta l'~ltività sovversiva
/".nno
Numero della Scntrnza
Pngina
Nella Venezia Giulia Trieste Trieste
Nel 1931 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provve<limento relativo ad attività sovversiva svolta nel Friuli - Venezia Giulia.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL FRIULI- VENEZIA GIULIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UO~.{INJ Mansioni svolte (in ordine alfa betico)
Bracciante Bracciante Bracciante
Numero
Numero
cJd lc perso ne
J dla Sentenza
3 I
.3
Pagin~
Calzettaio Calzolaio Calzolaio Cameriere Carpentiere Carpentiere Carpentiere Carpentiere Carrettiere Carrettiere Commesso Commesso <li negozio Commesso viaggiatore Condutlore di caldaie a vapore Contadino Eletcricisrn E lettricista Elettricista Elettricista Elettrotecnico Fabbro Fabbro Fabbro Falegname Falegname Falegname Falegname Fattorino telegrafico Fucio.atore Lattoniere Macellaio Magazziniere Manovale Manovale Ma11ovale Meccanico Meccanico Meccanico l'vfeccanico Montatore Muratore Muratore Operaio Operaio Operaio Operaio Panettiere Panettiere Pittore Pittore Sergente di avia:àone
3 I
l 2 2
66 5 68 64 4 5 65
66 I
66
1
85 4
66 68 70 66
4 5
65
70 64 2
'57 65
66 64
65 66 2
68
2
66 66
l 2
2
2
34
830
lNl)!Cl
Tintore Tracciatoce navale Tracciatore navale Tranviere Tubista Verniciatore
2 2
I NDICI
68 5 66 4 64 61
448 50 426 38 408 387
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria l'er evitare tluplic111i, gli imputati - per i quali Ili C.!. /;a pro11u11ciat.o /'(u·,·ust1 - vengono eh•ncati solamente netlt• sentenze del T.S.D .S ..
UOMINI
Avvocato Barbiere Bracciante Bracciante Calzolaio Carpentiere Contadino Falegname .Mansione non specificata Muratore Operaio Studente
Numero delle persone
I
T
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. Località ove è stat a svolta l'attività sovversiva
DONNE
~fansioni svolte (in ordine alfa betico)
EMILIA - ROMAGNA
N umero <ldla Sentenza
,,,, ,) ,; 91 7r 124 71 71 7r 91
104 91 3
91
l
9r
Pagina
238 459 557 602 557 557 557 459 582 459 459 459
Modena Modena Parma Parma Panna Ravenna, ForB e Ferrara Ravenna, Forlì e Ferrara Ravenna, Forlì e Ferrara Ravenna, ForB e Ferrara. Ravenna, Forlì e Ferrara Reggio Emilia e provincia Imola (Bologna) Imola (Bologna) Tmola (Bologna) Imola (Bologna) Imola (Bologna) Bologna e provincia Bologna e provincia Bologna e provincia Bologna e provincia Bologna e provi ncia Bologna e provincia Medesano e Felegara (Parma) Bologna Parma e provincia Nell'intera Regione Nell'intera Regione Puianello (Reggio Emilia) Parma e Reggio Emilia
~U!l)C.fO
An no
della Semenza
Pagin~1
1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 38 39 40 41 42 43 47 48 49 50 51 )-2
II3 r24 133 146 154 161 172
193<>
1930 1930 1930 1930 1930 1930 r930 1930 1930 r931 1931 1930 1
931
59
62 69 73 74 76 80
I8l
r91 200 241 254 266 275 285 295 323 328 333 338 342 347 372 392 460 480 489 500 512
D ONNE
N essuna
Nel 1931 il G iudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individui nati in Friuli - Venezia Giulia.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Local iti, o ve è staw svolta I ' attìv ità sovversiva
T orrile e Colorno (Panna) Predappio (Forlì) Agro cli Savio, fraz ione d i ,Cervia (Ravenna)
Anno
Numero della Sentenza
1931 1931
179
660
1931
182
66°.)
52
Pagi na
55°
C) Sentenze emesse dal Giudice istruttore Località ove è stata svolta
Annn
l'anività sovversi va
Modena Pontelagoscuro (Ferrara)
r93r 1931
Data cklla Semenza
Pagin a
13.9.1931 19.rr.r931
674 688 - 689
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN EMILIA-ROMAGNA, SONO ST ATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
UOMIN I Mansion i svolte (in ordine alfabetico)
Agricoltore Barbiere Barbiere Bi roccia io Birocciaio Birocciaio Boaro Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Calzolaio Calzolaio Calzolaio Calzolaio Calzolaio
N umero delle persone
N umero del I:i Sentenz a
l
47 18 22 25 27 48 38 18 19 22 2·>.) 24 25
l l
l l
3 1
9 1.2 14
q
26
I2
27 38 39 41 42 48 18
6
2 I l
2
19
l
20
I
23 25 .38 41
2 I
833
INDICI
INmcr
832
Pagina
323 II3
154 181 200 328 241 rr3
124 154 16T.
172 181 191 200 241 254 2-/) 28~) 328 IJ3 124 133 r6r
181 241 275
Calzolaio Calzolaio Calzolaio Calzolaio Calzolaio Calzolaio Cameriere Carrozzaio Cementista Cementista Cementista Ceramista Chauffeur Chauffeur Colono Colono Colono Colono Colono Colono Colono Colono Colono Commerciante Commerciante in legname Commesso Contadino Contadino Contadino Contadino Contadino Contadino Contadino Contadino Contadino Cordaio Elettricisca Elettricista Esercente Fabbro Fabbro Fabbro Fabbro Fabbro Fabbrn Facchino .Facchino Falegname Faleg name .Falegname Falegname
53· - U.S.
2 I l
3
42 48 49 50 62 73
l l l
I l
I l
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2 3., .)
2 I I
20 51 5r 80 27 40 26 43 24 25 27 38 41 42 43 48 50 23 26
2
62
3
r8 19 22 24
2
5
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I
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2 3
26
5 I
27
4r 50 23
25 5r 22
24 38 l
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51
52 69 r
22
-) e
18 l
19
20 23
285 328 333 338 392 480 133 342 342 -) 12 200 266 191 295 t72 181 200 241 275 285 295 328 338 161 191 392 rr.3
124 154 172 181 191 200 2 75 338 161 181 342 154 172 241 275 342 347 460 1 54 342 rr3
124 133 161
834 Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname FalegDame Fattorino di biblioteca Fattorino privato Fonditore Fontaniere Fornaciaio Fornaciaio Fornaciaio Fornaciaio Fornaio Fornaio Giardiniere Idraulico Imbianchino Impiegato privato Impresario edile Macellaio Maestro elementare Maniscalco Manovale Manovale Mar10vale Marmista Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Mecca Dico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccan ico Meccanico Meccanico Metallurgico
INDICI
2 I
2 4 7 2 I
2 l I
l l l l
l I 2
l
2 l l
I I I l
I I
l
3 I l l
3 4 l
4 I
4
3 3 I
835
INDICI
24 25 27 39 40 41 42 48 50 51 52 72 76 50 73 74 52 18 26 27
40 20 49 26 21 69 21 23 21 75 27 20 22 24 47 19 20 2T 23 24 26 27 39 40 47 48 49 52 69 72 16
172 18r. 200 254 266 275 285 328 338 342 347 471 500 338 480 489 347 n3 191 200 266 133 333 19r 146 460 146 161
146 498 200 133 154 172 323 124 133 146 161 172 191 200 254 266 323 328 333 347 460 47I 101
Metallurgico Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore N ichelatore Nichelatore Operaio Operaio Operaio Operaio Operaio Operaio Operaio Operaio Ortolano Oste Panettiere Rigattiere Sarto Sarto Sediaro Segantino Segantino Tagliatore di tomaia T ipografo Tranviere Venditore ambulante Venditore ambulante Verniciatore Verniciatore Verniciatore Violioista
l
2
I 2
2 2 3 3 1 2
5 2
3 3 6 1
l I
I I
5 3
6 8 I 2
I I
I I
l
l
52 18 19 20 21 22 23 24 26 27 39 42 43 47 48 49 50 51 52 59 69 74 39 51 23 25 38 42 43 48 51 69 27 27 80 2_~ 23 24 25 50 80 21 20 48 24 26 21 43 47 39
347 113 124 i33 146 154 16r 172 191 200 254 285 295 323 328 333 338 342 347 372 460 489 254 342 16r 181 24t 285 295 328 342 460 200 200 512 161 161 172 181 338 512 146 133 328 172 191 146 295 323 254
INDICI
DONNE
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria ~>er evitare duplicllti , gli imputati - per i quali la C.l . /1a pro11u11àato l'accusa - vengono elencati solame11te nelle sentenze del T .S .D.S ..
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfobctico)
Autista Barbiere Barbiere Barbiere Barbiere Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Calzola io Calzolaio Calzolaio Cestaio Colono Colono Colono Colono Commerciante Confinato politico Contadino Contadino Contadino Contadino Contadino Ebanista E banista Fabbro Fabbro Falegname Falegname Falegname Fontaniere
Numero delle persone l I
I I
2 I I I
3
1 2 2 I I
3 1 I
2 I I
2 I I
I
837
INDICI
Numero della Sen tenza
54 54 65 66 85 2() 23 31
64 66 84 69 84 85 87 II8 87 65 66 8-) 87 3r 1"6 .) 30 48 86 87 182 21 64 86 87 48 63 84 85
Pagina
374 374 284 294 336 190
253 132 273 294 331 301 331 336 326 593 326 284 294 336 326 132 618 123 547 34° 326 663 199 2 73 34° "26 :i 547 265 331 336
Fruttivendolo Giardiniere Guardafili telefonici Macellaio Maniscalco Manovale Manovale Mansione non specificata Meccanico Meccanico Meccan ico Meccanico Meccanico Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Operaio Operaio Operaio Operaio Operaio Professore di musica Tornitore in metallo Soldato Venditore amhulante
I
31 30 84 87 64 30 63
I
167
1 I
I
f
3
64 83 84 85 86 64 84 85 86 87 88 64 65 84 85 86
I
95
I
2 4 1. I
4 2 I
5 2 I 2
2
132 123 3.31
326 273 123 265 647 273 345 .331
336 34° 273 331 336 34° 326 349 2 73 284 33 1 336 34°
574
-6 ) 140
:;8r 625
I79
660
DON>iE
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero <ld k pe rso ne
Dal.a
della Sentenza
12.ro.1931 12.12.1931
Bracciante Falegname Muratore Operaio
5.11.1931 1 3·9·1 93 1 .DONNE
Nessuna
Pagina
INDICI
INDICI
TOSCANA
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN T OSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Locali rà ove è srata svolta l'attivi tà sovvers iva
Firenze e provincia Empoli (Firenze) Firenze e provincia In diverse località della Toscana In diverse località della Toscana F irenze e altre località della Toscana Livorno Livorno Firenze
A) Sentenze pronunCiate dal T.S.D.S.
N umero Anno
del la Senrenza
Pagi na
1930 1930 1930
2
17 23
w,o
3 9
1930
II
1930 1930 1930 1930
r5 31 32 45
29
65 81 102 212 221
308
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria LocaliL;t ove è stata svolta l'attività
sovversiva
Firenze Livorno Pisa Portoferraio (Livorno) Seravezza (Lucca) Chiesina Uzzanese (Pistoia) Montisi (Sie11a)
Numero f\nno
d('I la Sentenza
1930 1930 - 1931 1930 - I9.3I 1930 - 1931 1931 193 1 1931
Pagina
52 ì
547 557 568 581
620
666
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Loca lit~ ove è stata svoli;a l 'attivirà sovversiva.
Viareggio (Lucca) Galciana (Firenze) Empoli (Firenze) P isa
Data
J\nno
1931 r93 1 1931 193 1
della Sentenza
5 . 10.1931 2.11.1931 18. u .1931 21. TI.I931
Pagina
677 683 688
694
UOMINI
l\fansion i svo lte (in ordine alfabetico)
Argentiere Bracciante Bracciante Calderaio Calzolaio Calzolaio Calzolaio Calzolaio Cameriere Cappellaio Cappellaio Cementista Ceramista Ceramista Commerciante di cereali Dattilografo Esercente di un chiosco Fabbro Facchino Facch ino di porto Facchino di porto Foc!eraio di cappelli Fornaio Fornaio Imbianchino Imbianchino Imbianchino Tmpiegato delle ferrovie Impiegato privato Insegnante elementare Macchinista Manovale Manovale Meccanico Meccanico Minatore
.Nurn~.ro dell e persone
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.,
r1
3
31 78 2 T2
J{)
86 78
INDICI
Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore Muratore N avigante Operaio Operaio Operaio Operaio Pescatore Pescivendolo Ramaio Scatolaio Segantino Sterratore Sterratore Tagliatore Tipografo Tornitore Tornitore Tranviere Tranviere Verniciatore
l
r
I
2
l
3 9 ro
16 32 32
I
2
IO Il
31 31
l
9 I
3r 31 2
l
r
J
3
2 15
I
841
INDICI
2
II
I
32
1
3
t
31
19 25 31 70 78 IO!
22r
221 78 86 212 221 70 212 212 25 19 19 31 2-) 99 86 221 19 31
Facchino Impiegato delle ferrovie Mansione non specificata Mansione non specificata Mansione non specificata Muratore Muratore Operaio Operaio Operaio Operaio portuale Operaio portua le Pasticciere Pescatore Sterratore
18
48 34 6
l
103
r I
145 48 92
2
li
1 1
1
3 l 2
l
328 313
527 581 632 547 568
85
15 92 48 92 71 92
568 547 568 557 568
92
568
220
DONNE
Casalinga
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
212
UOMTNT
DONNE Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Studentessa
15
99
Bracciante Carbonaio Mansione non specificata Mansione non specificata Mansione non spcciJ-ìcata
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Pe,· evÌ/.are duplicati , gli imputati - per elencati solamente nelle sentenze dd T.S .D.S..
I
quali la C.l. lta pronunciato l'accusa -
Numero dclk persone
18.11.1931
l
vengono
DONNE UOMINI Mansion i svolte (i n ordine alfobctico)
Barbiere Barb iere Bracciante Carrettiere D isegnatore D ispensiere cli cooperativa
Nessuna
Numero
Nu mero
delle persone
de lla Sentenza
2
l
747 520 190 _p8 622
I
86
Data della Senten7.a
1.10.1931 5.ro.1931 2.11 .r93r 2T.TT.I93J
Pagina
8,12
[!\DICI
ll'"DI CI
UMBRIA
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria l'er evitai',: duplicati, gli imputatr. -
per i quali la C:./ . ha pronunciato l'accusa - vengono
elencati solamente ne/I<> se111ew:;e del T.S .D.S . .
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Nel 1931 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Umbria.
UOY1IN1 Mansioni svo lte (in ordine a lCa uetico)
Numero
del!e persone
Numero d c Ila Scnccn.z a
Pagina
Muratore Rappresentante
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1931 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Umbria.
DONNE Ness una
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è sta ta svolta l'attività
sovversiva
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
Data A nno
Allerona (Terni)
d ella Semenza
Pag ina
I.IO. 193 r
UOMINI
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN UMBRIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' S0VVERS1VA
Mansio ni svo lte (in ordine ~lfabetico)
Numero
Data
delle pe rsone
della Sentenza
Bracciante
DO N NE Nessuna
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.
UOMINI Mansioni svolte (in o rd ine alfabetico)
Falegname Mecça nico
l\"umcro de lle pe rsone
N"umero d ella Sente n za
P agina
61 I
DONN E Nessuna
10I
Pagina
lNDICI
It\°D! Cl
MAR.CHE
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitt1re du plicati, gli imputati - per i quali la C.f. Ila pronuncl,uo l'accusa e!/.'ncati solamente nc?!le sentenz e del T .S.D.S . .
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Localirà ove i: stata svolta 1i attività sovversiva
Anno
A ncona
l:\ umero del la Sen tenza
Pagina
55
359
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Localirà ove ,; stata svolta l' attività sovversiva
Anno
Monte San Giusto (Macerata)
N umero della Sentenza
27
532
U O !v( INI Mansioni svolte (in online alfabetico)
Autista Calzolaio Impiegato privato Latrivendolo Marinaio Possidente Viaggiatore di commercio
Numero delle persone
).lu rner·o
della Sentenza
Pagina
I
I22
1 2I
28 28
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore DON N E Loca Iir-à ove è srnta svolta l 'attività sovversiva
Anno
Fermo (Ascoli Piceno)
Data <lelb Semenza
Pagi n~
N essuna
30.rr.1931
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Ma nsioni svolre (in ordine alfabetico)
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Numero
Data
delle persone
della Sentenza
Presidente della Congregazione della Carità di Fermo (Ascoli Piceno)
30.rt.1931
UOMIN I Mansioni svolrt: (in ordine alfabetico)
.Falegname Impiegato Industriale Lattoniere
Numero delle persone
Pagin:,
53
35I 359 359 351
55 I
DO N N E
Nessuna
DONNE
'.:\'un1 cro
,!d ia Scntcnz :.
55 53
Nessuna
Pagina
11e 11go110
INDICI
1:-lDICI
LA Zl O
B) Sentenze eniesse dalla Commissione lstruttorUi Per evita.re duplici,tt:- . gli e1"11<',11i solamente nel/,: Jc11te11zc
pe1' , quaii /a C .!. /w dd T.S.D.S . .
in1pu1ali -
pronunc1a10 l'm:c11.w -
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva Roma Aeroporto di Centocelle
Anno
Numero della Se111cnza
Pagina
1930 1931
45 84
.308 51 7
B) Sentenze é'messe dalla Conimissione Istruttoria Localirà ove è stata svolta l'attività sovversiva Genzano (Roma) Roma Varco Sabino (Rieti) Roma Tarquinia (Viterbo) Giuliano di Roma (Frosinone) Viterbo (Casa di Reclusione)
Anno
Numero dd h, Sentenza
1930 1931 1931 1931 1931 1931 r931
98 126 132 141 1 44 1 73 178
Pagina
UOMINI
Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Agricoltore Arciprete - Parroco Avvocato Guardia giurata Manovale Mansione non specificata Muratore
Numero
Numero
delle persone
dd hi Scmcn,,a,
Pagina
144 173
34 2
98 126 132 141
577 604 610 627 630 655 6-8 )
DONNE
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Localir,ì ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
della Sentenza
Pagina
Tessennano (Viterbo) Civitavecchia (Roma) Roma Roma (Carcere Giudiziario) Frosinone
1931 1931 1931 1930 1931
12.10.1931 I.I I.1931 5.ru931 9.11.1931 16.11.19.31
678 682 684 685 686 - 687
Data
UOMINI
Mansioni svolte (in ordine ,1lfabetico)
Numero dcl k persone
Mansione non specificata Mansione non specificata
DON N E
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL LAZIO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Nel 1931 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna srntenza relativa a individui nati nel Lazio.
Ness una
Data della Sentenza
Pagina
12.10.1931 6.11. 1931
679 686
vengono
1Nl){C!
! Nr,IC !
ABRUZZI
UOMINI :Mansioni svollc (in ord ine alfabe,ico)
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.
Cameriere Mansione non specificata
>}urnero delle persone
della Senren7.~
l
120
r
r63
:,(umero
Pagina
Nel 1931 il T .S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta negli Abruzzi. DONNE
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove i: stato srnl ta l' attivi tà sovvcrsi\'n
Anno
Pescara
N umero della Sentenza
Pagina
120
597
C) Senten:u: emesse dal Giudice Istruttore
UOlvlIN I
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è Slata svolta l'attività sovversiva
Pescara Teramo (Carcere Giudiziario) San Benedetto dei Marsi (L'Aquila)
Mansioni svolte (in ordine ul fabcLico)
.i \nno
Data del la Sentenza
Pagina
1931 1931
21.8.1931 3. r2.r93 r
671 - 672 6!)6
19.Y>
9.12. 1931
698
t\"umero delle persone
3.12.1931 21.8.1931
Bracciante Esercente Falegname Ma nsione non specificata
3 . 12.1931
9· (2 .1 93;
DONNE
N essuna
ELENCO DELLE :tvfANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEGLI ABRUZZI, SONO STATI DENUNCIA11
ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T. S.D.S. Nel 193 e il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa a individui nati negli Abruzzi.
B) Senten.ze emesse dalla Commissione Istruttoria l'er evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.!. /ia 11ro11a11cia10 l'accusa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T .S.D.S ..
54· - U .S.
D :ira della Semenza
Pagin~
INDICI
INDI CI
MO LIS E
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D .S.
N el r931 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa a individui nati nel Molise.
Nel 1931 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Molise.
C) Sentenze emesse dal Giudice Istrnttore
UO l\UN l
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 193 1 la Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Molise.
Ferrazzano (Campobasso)
Anno
Data della Scnlrnza
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO C HE, NATI NEL MOLISE, SONO STA11 DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
UOMI NI Mansioni svolte (io ord ine a lfabetico)
N umero deìle persone
Meccanico
Numero dclb Sentenza
4
DO N NE
Nessuna
Mansione non specificata
N essuna Pagina
.193 1
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Numero delle perso ne
DONNE
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
DaLa della Scntenw
Pagina
16.9.1931
675
IKDICI
INDICI
CAMPANIA
DONNE Nessuna
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D .S.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
Nel r93r il T.S.D .S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attiviti1 sovversiva svolta in Campania.
l'er nùarc duplicati, gii imputmi - per i ']i!llli la C./. /:a pronunciato l'accusa elencati solame11te uelie seme11ze del 1'.S.D.S ..
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Locol itil ove è sta La svolta l'~tti vità sovversiva
Anno
Numero del b Semen ;,:~
UO M INI
Pagina
Angri (Salerno) Napoli (Carceri Giudiziarie)
M,rnsio n i svolte (in ord ine a lfabetico)
N umero
Nllmcro
<..~eHe persone
della Sen:cnza
Giornaliero Pensionato Venditore ambulante
C) Sentenze emesse dal Giudice istruttore DONNE Località ove è srnt,1 svolta l'attività sovvcrsiv:i
Cervinara (Avellino) In ferrovia nel tratto Caserta Valle Maddaloni Gragnano (Napoli)
Data Anno
dd la Senten?.a
Pàg ina
193 [
19.11.1931
689
r93r
7.12.r931 17.12.1931
69'ì - 698 702
1931
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CA~fPANIA, SONO STAT I DENUNCIATI ALLA PROCURA GE:'.'JERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
Ma nsion i svolte (in orrline a lfabetico)
Mansio ne non specificata Mansione non specificata Sacerdote
Numero delle persone
D:na dcli~ Sencen?.a
I
19.1 u 931 17.12. r93r 7.r2.r9,v
l
A) Senten.ze pronunciate dal T.S.D .S. DONNE
Nessuna
U O !\I I N I Mansion i svolte (in ordine a lfabetico)
Industriale Panettiere Professore un iversitario
:\umcro
l\'umero
delle perso ne
della Senre n7.J
Pagina
72
47 t
67
437
34
2 29
Pagina
vengono
8-) )
I K rH Cl
I N DICI
PUGLIA
B) Sentenze eniesse dalla Commùsione Istruttoria Per evitare d1Jplicati , gli impt1tati - per i q11afi la C.l. lw prom//lCÙ1to l'accusa - vengono elencati sola.mente nelle sentenze del T .S.D.S ..
A) Sentenze pronunàate dal T. S.D.S. UO M I NJ
Nel 1931 il T.S.D.S. non ha pronunciarn alcuna senten~a relativa ad attività sovversiva svolta in Puglia.
Mesag11e (Brindisi)
N umero dd la Sentenza
Numero
delle pecsonc-
Avvocato Contadino Rappresentante d i commercio
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovverslva
Mansioni svolte (i n ordine alfabetico)
Nu mero della Se ntenza
Pagina
33
33 36
Pagin J
1930
D ON NE
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta
l'attività sovversiva
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
Data Anno
della Sentenza
Oria (Brindisi) UOMI N I
E LENCO DELLE MANSIONI SVOLTE D A COLORO CHE, NATI IN PUGLIA, SONO STATI DENUNCIATI A LLA PROCURA G ENERALE DEL T.S.D .S. PER AVE R SVOLTO ATTTVITA' SOVVERSIVA
:Vfansioni svolte (in ordine alfabetico)
N umero delle persone
Nessuna
UOMINI Mansio ni svolte (in ordine :1\fabctico)
Ingegnere
N um ero
delle persone
Numero del la Sentenza
Patrina
I
34
2 29
DOKN E
Nessuna
"
Pag ina
672
Sellaio
DON NE
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.
Data
dell a Sentenza
!'.:\DICI
l'.:\DlCl
BASI L ICATA
DO)<NE
8 56
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Nel r931 ìl T .S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa a<l attivitj sovversiv.i. svolta in Basilicata.
B) Sente11ze emesse dalla Commissione lstriettoria Lcxaiirà ove è $C~fa s,·olta l'auività sovversiva
J\!1110
Irsina (Matera)
1'umero dell a Sentenza
Pngina
20 /
534
Nel 1931 il Giudice Tstruttore non h:i emesso alcun provvedimento relativo a<l attività sovversiva svolta in Basilicata.
ELE:'.'-1CO DELLE MA>ISTONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN BASILICATA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTJVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Nel 1931 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relaciva a individui nari in Basilicata.
B) Sentenze emesse dalla Commissione lstrutlor-ia l'cr evitart duplic,ui, gli imput(lti - per i qu11/i la C.!. /111 pro11u11cia10 l'aat1sa - vengono elencati solamc:nte nelle sentc:11::c riel T .S.D.S ..
UOM I NI ~fansioni ~volte (in ordine ~lfabctico)
Contadino
i'lumcro del le persone I
Numero della Scntenzn
Pagi na
534
-------- - - ------
~e! 1931 il Giudice Istruttore non ha emesso alcu n prov\·edimenro relati vo a individui nati in l3as"lic<1,a.
858
- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -- - CALABRIA
DONNE
Nessuna
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. N el t931 il T .S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa a<l attività sovversiva svolta in Calabria.
B) Sentenze emesse dalla Cammissione istruttoria L.ocalicà ove è stata svolta l'accivicà sovversiva
N umero 1\ 11110
dd b Sem enza
Crotone (Catanzaro)
Paginn
545
Nel J931 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo ad attività sovversiva svolta in Calabria.
E LENCO D ELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CALABRIA, SON O STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLT O ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. in
Nel r931 il T .S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa a individui nati Calabria.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.[. /Ja protwnciato l'acctf.sa - vengono elencati solamente n<?lle senten::e del T.S.D.S . .
UOMINI
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Commesso libraio Falegname
Numero delle persone
N umero de ll a Sentenza
Pagina
I
71 45
557 545
l
INDICI
Nel 1931 il Giudice lstruttore non ha emesso alcun provved imento relativo a individui nati i11 Calabria.
860
lND!Cl
11':f)ICI
SICIL IA
DON NE
861
Ness una
A) Sentenze pronunciate àa! T .S.D.S.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Loca!i,i, ove è sta ta svolta l 'attività sovversiva
:--:um,-ro Anno
ddb Senren7.:-1
Per evitare c!up!icu.à , gli inzputati -
:Messina
elencat i sol ame1u,•
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Local ità ove è stata svoha J'attivirà ::;ovvcrsiva
Palermo R iesi ( Ca! tan is,etta) Catania
U():\f J N I
~u m ero
:\nno
della Sentem:n
Pagina
193r
150
1931 1931
169
637 649
170
per i q u,?!i ia C.[ . lw pronunciato l'accusa - vengono
ne!h• fe1;1e11ze del T.S .D .S ..
6-):)1
Ma nsio,1i svolte (in ordine :dfobt tirn)
Avvocato Chirurgo EserceuLe Parrucchiere Rappresentante
Numero delle pcrso:·,e
:--:umero de lla Sentenza
Pagina
I I
C) Sentenze emesse dal -Giudice Istruttore DON:-S E
LncaJità ove è !-:tata svolta l' at tività sovversi va
Data della Semenza
Calascibetta (E nna) In provincia di Caltanissetta
Pagina
Nessuna
12.9.1931 1 2. 12. 1931
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SIClLIA, SONO STA T T DEKUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO AITIVITA' SOVVERSIVA
U O if IN J ~Ia nsio ni svolrc (in ord ine alfabetico)
Nun1cro delle persone
19.ru93 1
Mansione non spccilìcata Mansione non specificata Notaio Procuratore Superiore Imposte Dirette
A) Sentenze pronunciate dal T .S .D .S.
1 2 . t2.193 r
12.9.1931
r.rr.r931
U O~ I NI Mansioni svolte (in ordi ne alfa betico)
Agricoltore Commerciante .Meccanico
DONNE
:-(umcro
~umcro
delle persone
delia Scntrnz a
Pagina
12
737
2
12
I
82
737 51 4
D ata dd !a Sentenz3
l'\cssuna
Pagin~
1"1DI C!
I:NDI CI
SARDEG N A
B) Senten.ze emesse dalla Commissione istruttoria Per evitare duplicati . gli imputati - pl,r i quali la C.]. Ila pron anciato l'accusa - vengono elencati solamente nelle sen tenze del T.S.D.S ..
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. T.ocalità ove è stata svolta
l ~auività sovversiva
N umero 1\nno
Cagliari Nell'intera Regione
<lell a Sen ten 1..a
UOMINI
Pagina
45 34
Mansioni svohc
Numero
Nu,ner·o
(in ordine alfabetico)
tielle p~rsonc
della Se n,enza
Mansione non speci lÌcata
Pagina
32
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
Nurntro clell a Sc<Htnz a
Borore (Nuoro)
DONNE P:lgina
Nessuna
618
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Local it;, ove è stara svolta l'aniv itiì sovversiva
Asinara (Colonia Penale) Terralba (Cagliari)
Anno
Data tlclla Sentenza
Pagina
·1931 1931
19.11.1931 5.12.193x
692 696
UOMI N I Mansion i svolte (iu orùine alfabetico)
Nu mero
Data
delle persone
della Sentrnz a
Calzolaio
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SARDEGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
6.12.1931
DONNE Nessuna
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Avvocato Impiegato
Numero delle persone
Numero della Sentenza
l
45 45
I
DONNE Nessuna
P~gina
Pagina
l ;'(D! Cl
IKDICI
ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA ALL'ESTERO PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI
A) Sentenze pronunàate dal T .S.D.S.
UOMINI
A) Sentenze pronunciate da! T .S.D.S . Località ove è stata svolta l'attività sovvcrsiv:J
Pola Bona (Algeria) Bruxelles (Belgio) Marsiglia, Tunisi e Parig i Fiume
Mansioni svolce (in ordine alfabetico)
Nu n1t-ro A1~n n
della Se ntenza
1930
4 14 46
1930
r930 1930
I2
19.v
70
Pagin:,
..,6
.)
99 314 737
463
Bracciante Commerciante Falegname Fattorino telegrafico Impiegato Impiegato cli banca Meccanico Muratore Orefice Professore Studente
.Numero delle persone
del hi Sentenza
I
4 70
I
70
2 2
I
I
Numero
66 4 70 70 6o 70 46 71
Pagina
38
463 463 426 38 46°.)
463 379 463 3 14
747
B) Sentenze emesse dalla Conrmissione Istrutioria Località ove è stata svolta l'a ttività sovversiva
Quarnaro (Jugoslavia) F iume
DONNE
);L11ntro
Anno
della Scntenz:1
P;igina
572
I9.~ I
93 II9
Nessuna
595
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria C) Sentenze emesse dal Giudice lstruttore Per evitare d uplicati, gli imputati - per i qu,i/i la C.l. ha pro1t1<nciato l'llccusa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D .S .. Localir;, ove è stata svolt:J l 'attiv ità sovversiva
Pisino (Jugoslavia) Fiume
U 3 t:1
Anno
del la Sen rcnza
r931 1930
19.1 J .1 931 17.12.1931
Pag!n:1
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabet ico)
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLT E DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GEKERALE DEL T .S.D.S. PER AVERE SVOLTO, IN LOCALlTA' STRANJERE O ITALIANE, ATTIVITA' SOVVERSIVA PER ARRECARE UN DANl\'O AGLI TNTERESS! NAZIO:--JALI
Agricoltore Barbiere Impiegato di banca Mansione non specificata Minatore Muratore Muratore Operaio portuale Rappresentante di commercìo
55· -
u.s.
N umero
del le persone
N umero della Sente nza
Pagina
572 3.31
47° 595 459 336 6 12
I
547 355
866
INDICI
DONNE
Nessuna
F) ELENCO DELLE MANSIONI Dl COLORO CHE HANNO SVOLTO L'ATT IVITA' SPECIFICATA
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
NELLA SECONDA E TERZA PARTE
UOMINI
Seconda Parte Mansioni svolte (in ordine ~t!fabetico)
Numero delle persone
Mansione non specificata Pittore
Data della Sentenza
19.1 r.1931 t7.12.193r
DONNE Nessuna
N ota. - Fi ume e Pola, località italiane all'epoca della commissione dei reati, sono state incluse nel presente indice dato che, attualmente, non possono essere incluse nella Regione cui originariamente appartenevano. Per lo stesso motivo sono stati inclusi nel presente indice coloro che sono nati in territori che, all'epoca della commissione dei reati, erano italiani.
Mansioni svolte (in ordine alfabetico. Tra parentesi il numero delle p,:-r so ne)
Numero della sentcn:i:a riel T .S.D.S., della C.l. o del G .l.
Agente cli P.S. Agricoltore Agricoltore (3) Allievo ufficiale di complemento Calzolaio Calzolaio Cameriere Cameriere cli albergo Caporale Commerciante (2) Commerciante Commerciante Contadino (r5) Controllore nei vagon i letto Floricoltore Fotografo Geometra Impiegato dèllo Stato Impiegato privato Imprend itore Insegnante Laureato m legge Mansione non specificata
(1) Mansione non Mansione non Mansione non Mecca nico Mugnaio Operaio P ittore Rappresentante mercio
T .S.D.S. n. 71 T.S.D.S. Il. I2 T.S.D.S. n. 71 T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D .S. T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D .S. C.l. n. T.S.D.S.
n. 58 58 n. 71 n. 58 n. 58 n. 58 11.
n.
12
n. 29
152 n. 71
T.S.D.S. n. 58 C.T. n.
e.r.
11.
T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S. T .S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S.
15 2
r 52 n. 7i n. 87 n . 58 n. 29 n. 7r n. 71
c.r. n. 39 specificata e .I. n. 39 e.r. n. 72 specificata specificata G.I. (14-4-1931)
Locali lii d ì nascil:l
Jugoslavia Collesano (Palermo) Provincia di Trieste Livorno Isola Liri (Frosinone) Jugoslavia Borgo Buggiano (Pistoia) Monsummano (Pistoia) Roma Trapani Urbino Taggia (Imperia) T rieste e provincia Bologna Taggia (Imperia) Sanremo (Imperia) Jugoslavia Roma L'Aquila Urbino Jugoslavia Jugoslavia
T.S.D.S. n. 71 T.S.D.S. n. 71 T .S.D.S. o. 71 T.S.D.S. n. 58
Jugoslavia Trieste San Paolo del Brasile Trieste Provincia di Trieste Provincia di Trieste Provincia di T rieste L'Aquila
T.S.D.S. n. 58
Venezia
di com-
747 737 747
71 1 7II
747 7II
7n 7rr 737 7°9
730
747 7II
73° 730 747
716 7II
7°9
747 747
718 718 728
73 2 747
747 747 7II
868 Mansioni svolte (in ord ine alfabetico. Tra parentesi il numero delle persone)
Sacrestano Scultore Soldato Studente universitario
INDICI
Nurnern della sentenz a del T.S .D.S . . dell a C .I. o del . G .I.
Loca lità d i nascita
T.S.D.S. n. 71 T.S.D.S. n. 58 c.r. n. 62 T .S.D.S. n. 7r
Provincia di Trieste Lucca Cento (Ferrara) Jugoslavia
G) INDICE DELLE PERSONE
Terza Parte Casellante ferroviario Commerciante Lattoniere
T.S.D.S. n. 81
T.S.D.S. n. 33 T.S.D.S. n . 75
PaginJ
Roccastrada (Grosseto) Padria (Sassari) Milano
SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE
747
7rr 52 5 747 Abram Andrea, 748. Adalgisi Alceste, 124. Afflitti Aldo, 275. Agostini Arturo, 543. Agostini Giuseppe, 599. A iazzi Amleto, 2ro. Aiazzi E nrico, 210. A lbasini Scrosati Vittorio, 314. Alberti Berto, 489. Albertini Lamberto, 359. Alcide Ettore, 437. Allegretti Marino, 124. Allegri Arturo, 1 81 . Allegrini Bruno, 715. A.madori Sigfrido, 333. Ammanzini Ettore, 85. Andalò Nicola, 275. Anderlini Medardo, 328. Andrani Luigi, 190. Anobile Donato, 577. Antoni Floriano, 38, 463. Antonioli Mario, I73· Antunovich Floriano (v. Ant-oni Flo-
riano), 463. Anziano Oreste, 437. Apolloni Antonio, 604. Arbizzani Adelmo, 327. Archetto Bruno, 790. Argentieri Emanuele, 540. Armellin Costante, 56. ArmeJloni Egidio, 381, 387. Arpagaus Astorre, 557. Asinelli Pietro, 790. Avellino Salvatore, 646. Babich Valerio, 47. Babini Giuseppe, 18r. Ba bini Mario, 172. Racchilega Armando, 254. Baccillieri Aldo, 332. Baffè Luigi, 337. Bagnasco Giuseppe, 437. Bagni Pietro, 3t.
Baiesi Dino, 327. Balconi Giovanni, 504. J3aldassari Roberto, 356. Baldi Oreste, 212. Baldini Armando, 19. Ballestros Riccardo, 355. Balossino Cesare, 4-37. Banchi Aristeo, 78. Bandi Giovanni, 49. Bandini Giovann i, 161. Bandini Luigi, r6r. Banko Gaspare, 747. Banzi Guerriero, 172. Banzi Tarci.sio, r73. Baragli Delfo, 70. Baravelli Beltrando, 338. Barbi Guido, r24. Barbieri Angelo, 381, 387. Barbieri Virginio, 508, 512. Barcovich Gaspare, 572. Bardini Luigi, 527. Barisone Stefano, 489. Baroni Bruno, 527. Barsaghi Scolastica Maria, 560 . .Barsotti Jonio, 557. Bartoli Quinto, 200. Bartoli Sabatino, 200. Bartoli Vittorio, 679. Bartolioi Alberto, 328. Bartoluzzi Aldo, 448. Baseggio Carlo, 574. Bassi Armando, 162. Bassi Bnmo, 327. Bassi Maria, 17r. Bassoli Regolo, 241. Battaglia Ivo, 173. Battaglia Ugo, 313. Battistelli Ugo, 362. Battisti Alcide, 610. Bauer Riccardo, 229. Bavieri Teofìlo, 323. Bedeschi Alfredo, 191. Becleschi Camilla, 172.
INDICI
INDICI
Bedeschi Giovanni, 172. Bellati Mario, nato il 14.12.1 894, 364. Bellati Mario, nato il 28.2.1906, 364. Bellelli Bruno, 123. Belli ncini Guido, 375, 379. Bellini Pietro, 608. Belloni Biagio, 614. Beltrami Silvio, 161. Benazzi Adelmo, 34 r. 13encina Giordano, 47. Benedetti Benedetto, 630. Benedetti Ugo, 632. Be11etton Renato, 790. Benfenati Luigi, 285. Benvenuti Augusto, 19. Benvenuti Gino, 336. · Benvenuti Rodolfo, 25. Benzi Pietro, 426. Berardi Giuseppe, 332. Rerardi Marino, 192. Bergamini Licinio: 460. Bergamo Giulio, 418. Bernarcli Mario, 408. Bernasconi Carlo, 375, 379. Bertagna Angelo, 63. Bertagna Francesco, 63. Bertagna Gino, 63. Berthoud Mario, 437. Berto (v. Padovani Umberto), 408. Bertoli Roberto, 133. Bessi Pietro, 799 (Nota). Bee Giuseppe, 448. Betelli Dante, 342. Bevilacqua Lydia, 238. Bevilacqua Mario, 419. Biagini Roberto, 336. Bianchi Elio, 78. Bianchi Mario, 375. Bianconi Adolfo, 25. Bianconcini Vincenzo, 254. Biardi Aurelio, 35r . Biasol Domenico, 641. Biasol Giuseppe, 641. Bielli Ettore, 728. Bietolini Antonio, 101. Eietti Francesco, 375, 379. Bignocti Severino, 608. Bini Adriano, 715. Biondi Re nato, 3r. Bizzani -Ugo, 241. Blagonich Matteo, 691.
Boccalon Guido, 448. Boldini Adolfo, 323. Bolognesi Remo, 274. Bonaccorso Giuseppe, 790. Bonani Angelo, 146. Bonazzi Mario, 328. Bonazzi Rcmormo, 338. Bonetti Cesare, 332. Bonini Romeo, 372. Bonoli Pietro, 295. Bonora Guerrino, 173. Bordigoni Cesare, IOr. Borghese Enrico, 408. Borghese Gianguido, 302. Borghese Pompeo, 408. Borghi Camillo, 34r. Borghi Domenico, 124. Bortoletto Giovanni, 50. Bortolocti Victorio, 3.33. Bosatta Evandro, 560. Boschi Guido, 275. Bosdli Igino, 146. Bottallo Paolo, 437. Bottigli Ubaldo, 221. Brachini Valerio, IOr. Brambati Giuseppe, 480 . Brezzo Egid io, 437. Brina Luigi, 489. Brini Berto, r62. Bruna Luigi, 437. Brunetti Giordano, 241. Bruni G iocondo, 715. Bruno Carlo, 437. Brusa Eligio, 395. Brusi Natale, 182. Rnrttomesso Agosti no, 590. Budelli Desiderio, 684. Budin Giovanni, 419. Busan Ettore, 238. Busi Gustavo, 392. Cabas Giulio, 426. Cabassi Gino, 154. Cabona Arrigo, 586. Cac Angelo, 748. Cac Vincenzo, 748. Cacciari G iuseppe, 332. Cacciari Pasquale, 547. Caivano Pietro, 534. Calace Vincenzo, 229. Calari Monaldo, 338.
Calestani Antonio, 460. Calvisi Bruno, 31. Camagni Rodolfo, 38r, 387. Camanzi Quirico, 254. Camici Mario, 221. Campagni Romeo, 31. Cani Guglielmo, 3or. Cani Secondo, 295. Caniglia Vincenzo, 517. Canta.fìa Giovanni, 699. Canton Giorgio, 521, 523. Cantoni Raffaele, 238. Capaldi Giovanni Battista, 238. Capelli Antonino, 350. Capitanini Luigi, 632. Cappelletti Eugenio, 295. Cappucci Aldo, 328. Caprani Pietro, 313. Capriotti Canzio, 351. Capuano Mario, 471. Caracchi Ercole, 323. Cardinali Pasquale, 677. Carli Vittorio, 448. Caducei Gino, 70. Carnclli Enrico, 616. Carnevali Ulderico, 635. Carpanelli Doviglio, 347. Carpi Riccardo, 69. Cartosio Paolo, 437. Casadei Eugenio, 663. Casadei Mario, 191. Casadio Francesco, 254. Casadio Pietro, 171. Casadio Vincenzo, 200. Casagrancle Giovanni, 50. Casamatti Alcide, 154. Casiraghi Giulio, 381, 387. Castagner Paolo, 50. Castellari Domenico, 161. Castelli Ernesto, 364. Cattaneo Angelo, 395. Cavalazzi G iuseppe, 342. Cavalieri Marcello, 47. Cavallini Sirio, 547· Caviezel i\.l fredo, 711. Cavulli Elio, 273. Ceccarelli Fernando, 19. Ceccherini Angelo, 70. Cecchi Rodolfo, 527. Cei Faligo, 711. Ceramclli Arduino, 25.
Cernac Antonio, 762. Cerne Luigi, 747. Cerne Pietro, 38. Cervellati Ennio, 162. Cervellati Giuseppe, 323 . Cesco - Casanova Gaetano, 703 . Ceva Umberto, 240. Checchi Alfredo, 676. Cherubini Alfiero, 25. Cherubini. Carlo, 700. Chiarini Gaetano, 332. Chiesurin Alfredo, 370. Chighizzola Carlo, 395. Chimisso Nicola, 38. Ciabatini Giuseppe, 212. Cian Gregorio, 686. Cicalini Antonio, 498. Ciceroni Domenico, 191. Ciceroni Pietro, 19r. Ciceroni Vincenzo, 191. Cioffì Ezio, 773. Ciolli Leonetto, 212. Cioni Luigi, 31. Cipolli Bruno, 24r. Cipriani Giordano, 395. Cisanti Carlo, 200. Citi Privato, 568. Ciullini G ino, 528. Civolani Armando, 625. Clerici Emilio, 690. Colarich Natale, 49. Colombe.ra Ferdinando, 7CJJ· Colombo Anselmo, 660. Colombo Flavio, 480. Colombo - Mainini Giovanni, 580. Comoli Carlo, ror. Contarini Antonio, 172. Contuzzi Pietro, 362. Corbucci Alberto, 709. Cornaglia Luigi, 669. Cornazzani Gildo, 254. Cornetti G ino, 266. Corradi Carlo, 730. Corradi Costantino, 154. Corradi Romildo, u3. Corradini Ferruccio, 508. Corsi Quinto, 557. Corti Armido, 528. Corti Remo, 31. Cossutta Ferdinando, 582. Crea Eugen io, 545.
INDICI
Cremaschi Alberto, 124. Cremaschi Amedeo, r23. Cremaschi Olindo, n3. Cremonin i Delmo, 266. Crespi Giuseppe, 665. Cresto Giacomo, 68r. Cricca Andelico, 275. Cricca Lino, 284. Cristofari Raffaele, 313. Cristofoletti Ugo, 238. Crosta Giuseppe, 616. Crovato Raul, 574. Cuffiani Giuseppe, 190. Cugini Desiderio, 47.r . Dalbosco Ildebrando, 701. Dal Cin Bruno, 50. Dall'Aglia Renz;, 336. Da] Molin Giovanni, 574. Dalmonte E lso, 295. Dalmonte P ietro, 265. Damiani Alberto, 238. Damiani Mario, 229. Danieli Alberto, 38. Daniello Angelo, 568. Danti Vittorio, 527. Daris Antonio, 748. Davi Renato, 38. De Carne G iuseppe, 790. De Feo Saverio, 426. De Francesco Giuseppe, 515. Dell'Acqua Pasquale, 514. Delle Donne Mario, 146. Del Re Carlo, 240. Dc Molli Angelo, 38r, .~87. De Simone Luigi, 672. Dessardo Renato, 463. Dessi G iuseppe, 536. De Stefani Carlo, 63. Destrieri Federico, 790. Dettori Salvatore, 773. Diani Luigi, 172. Di Paolo Roberto, 698. Dolfi Giovanni, 527. Dolmetta Giovanni, 730. Doneda Battista, 538. Dozza Arcisio, 341 . Dozza Vittorino, 34 r. Dragoni Carlo, 181. Dragoni Giovanni, 181.
I NDICI
Dragoni Giuseppe, nato il 2r.9.1900, 181. Dragoni Giuseppe, nato il 2.5.1902, r8r. Drei Pietro, 182. Durigon Achille, 448. Emanueli Cese Emilio, 658. Fabbi A rnaldo, 508, 512. Fabbri Alfeo, r72. Fabbri Andrea, 254. Fabbri Antonio, 181. Fabbrini Alessandro, 78. Fagnocchi E rmenegildo, 200. F alorni Maria Antimietta, 99. Fancello Francesco, 308. Fano Angelo, 574. Fanti Galileo, 395. Fanti Raffaele, 2or. Fanti n Flora, 459. Fantini Enea, 294, 703. Fantuzzi G uido, 448. Farinata Angelo, 590. Fasani E nea, 561. Fasolato Luigi, 624. Fassio Secondo, 437. Fava Otello, 460. Federzoni Ugo, r23. Fent Riccardo, 50. Ferlini Lino, 636. Ferluga Giuseppe, 747. Ferraguti Arturo, 154. Ferraresi Gino, 688. Ferrari Anacleto, 113. Ferrari Ferdinando, 327. Ferrari Fernando, 212. Ferrari Giuseppe, 133. Ferrari Pietro, 133. Ferrari Vittorio, 565. Ferrario Angelo, 381, 387. Ferriani Ernesto, 647. Ferrucci Nullo, 3.31. Ferucci P ietro, 200. F iaschi Libero, 86. Filippi A ntonio, 221. F iorini Avellino, 347. Fiorini Carlo, 241. Fiorio Raffaele, 356. F iser (v. Fissi Giovanm), 419. F issi Giovanni, 4r9.
F laccomio Carlo, 637. F oligni Carlo, 2or. Fonda Carlo, 748. Fontana Aldo, 133. F ontana ìJomenico, 191.. Fontana G iuseppe, 374. Fontana Luigi, 161. F oresti Agostino, 333. Fornasani Arsenio, 327. Forti Corrado, 78. Fossa Gino, 336. Fossati Arialdo, .314. Francesch ini Audisio, 527. F ranceschini Dino, 527. Franceschini Ferruccio, 527. F ranceschini Giovanni, 56o. F rancesk in Ilario, 747. Francescani Otello, 71 r. F ranci Francesco, 70. F rancia Alberto, 508. Franchi Cesare, 336. Franchini Albano, u3. F rascari Secondo, 295. F raschini Gaetano, 680. Fraschini Maria, 680. Frattino Arnaldo, 447. Frausin Guglielmo, 408. Freni Barbaro, 653. Frizzi E rasmo, 527. F ulignati Angelo, 212. Furlan Edoardo, 426. Furlanic Bruno, 47. Fuschini Luigi, 182. Gabrielli P ietro, 506. Gaiani Luigi, 302. Gaiani Renato, .307. Gaiba Ettore, 327. Gagliardi Francesco, 200. Gagliardi G iuseppe, 363. Galasso Nicola, 697. Galbiati Antonio, 488. Galli Donatello, 25. Galmarini Umberto, 7~. Galvani Adelmo, 254. Gamberini Francesco, 342. Gambetti Mario, 295. Gandolfì Lino, 790. (;aragnani Umberto, n3 . Gardelli Ernesto, 275. Gardell i Giulio, 275.
Gardelli Vincenzo, 392. Garelli Luigi, 346. Cariassi Ernesto, 678. Garuzzi Giuseppe, 62. Gassarelli G iuseppe, 448. Gatti Secondo, 616. Gatto Carlo, 69. Gava Costantino, 50. Gavarzere Giovanni, 69. Gelsomini Alfonso, 333. Geminiani Ettore, 254. Geminiani Vito, 173. Genti le Giulio, 364. Gentili Dino, 238. Gentilini Pietro, 161. Gerin Ottavio, 426. Gestro Andrea, 590. Cherardi Guido, 24 r. G hetti E rcole, 182. G hetti G iovanni, 201. G hilardi Francesco, 78. Ghini Celso, 471. Ghinibaldi Giacomo, 190. G hirotti Oreste, 480. G hiselli Mario, 162. G iacotti Rugero, 606. G ialluco Ernesto, 696. G ilardi Giovanni, 56. Giordano G iuseppe, 101 , IIO. Giovannetti Dorando, 247. G iovannini Alfredo, 328. Girard i Epeo, 146. Giuriato Airo, 680. (;obbo Leo, 459. Godnic Ignazio, 426. Goldoni Fecondo, 790. Goriup Vincenzo, 748. Gorza Vittore, 50. Gradi Renata, 99. Gramantieri Paolo, 181. G ramignano Filippo, 737. Grasso Antonio, 639. Graziani Roberto, 2or. G raziosi Linceo, 323. G rie nti Angelo, 682. Grilìi Agostino, 191. Grilli Vàleriano, 182. G risetti Pietro, 355. Gromboletti Oscar, 382. G ropajc Antonio, 748. Gualandi Bruno, 392.
IKDICI
Gualandi Walter, 336. Guarcligli Alfredo, 200 . Guazzaloca Ettore, .147· Guermancli Luigi, 55, 77. Guerra Giuseppe, 554. Gucrri Vincenzo, 598. Guerrieri Angiolino, 86. c;uerrini Alb~rto, 191. Guerrini Enrico, 182. Guizzaceli Gildo, 347. Gustinic Mario, 748. Hotzmann Enrico, 714. Ilariuzzi Umberto, 133. lori Ilio, 688. Jacus Arturo, 38. Jaksetic Margherita, 46. Jelincic Zorko, 747. Karis Mario, 47. Krebelj Antonio, 426. Kurnar Teodoro, 408. Lacovig Luciano, 419. Laguzzi Emilio, 489. Laiolo Giovanni, 628. Lamma Otello, 302. Lascialfare Pilade, 212. Leccacorvi Carlo, 593. Lelli Attilìo, 181. Lenarclic Giovanni, 747. Lenzarini Cesare, 332. Leopardi Ubaldo, rp. Lepore Matteo, 577. Leris A11gclo, 480. Lero Michele, 364. Libero Augusto, 624. Liparesi Guglielmo, 285. Lipparini Guglielmo, 341 . L ipparini Luigi, 328. Lippoli Bartolomeo, 689. Liska Ernesto, 584. Logar Felice, 747. Lollini Carlo, 338. Longhini Bruno, 494Longhini Carlo, 494. Lorenzi Alberico, 162. Lorenzini Gualtiero, 70. Lorenzoni Nello, 347.
! Nl){Cl
Lotti Alcide, 212. Lozei Angelo, 436. Lozei Mario, 426. Lucchese Fioravante, 448. Lucchetti Enrico, 227. Lucci Domenico, 192. Lucci Giovanni, 618. Luciani Arnaldo, r72. Luciani E nrico, 19. Luoni Giovanni, 580. Luznik Bartolom~o, 747. Macchioni Antonio, rr3. Macori Giuseppe, 38. Maestrelli Catone, 31. Maf.fi Bruno, 314. Maggioni Fcrclinan<lo, 47r. Magrini Bruno, 336. Maini Giorgio, 342. Malalan Enrico, 38. Malinverni Eugenio, 101 . .Malleier Giovanni, 702. Malpezzi Giovanni, 200. Maltagliati Mario, 364. Manaresi Adelmo, 254. Manaresi Giovanni, 275. Mancini Danilo, 25. Mancini Settimio, ·70. .Manetti Guglielmo, 181. Manetti Mario, 19. Mangiacavalli Un1berto, 395. Mannini Aristide, 328. Mam1ini Duilio, 19. Manzon i Aldo, 254. Manzoni Alessandro, 392. Manzoni Attilio, 275. Manzoni Nello, 275. Marabini Ettore, 254. Maranca Pietro, 568. Marani Oreste, c6z. Marcantonio Raffaele, 644. Marcato Augusto, 62. Marchesi Davide, 295. Marchesi Ferruccio, 342. Marchesi Giacomo, 301. Marchetti Alberto, 460. Marchetti Gino, 568. Marchi Fioravante, 528. Marchi Luciano, 56. Marcolina Pietro; 574. Margotti Primo Sante, 192.
Marocchi Davide, 295. Marocchi Lino, 285. Marsettich Giuseppe, 426. Marsich Alfredo, 408. Martellane (v . Martellani Umberto), 419· Martellani Umberto, 419. Martelli Otello, 274. Martinelli Olao, 173. Marcini RigoletLo, 37. Maruzzi Patrizio, 78r. Marzola Vittorio, 684. Marzoli Ettore, 342. Mascetti Eugenio, 381, 387. Mascheroni Enrico, 480. Masetti Walter, 326. Masone Bernardo, 675. Matiasich Mario, 408. Matteucci E rnesto, 327. Matulli Giovanni, 172. Mauri Enrico, 480. Maurino Giorgio, 588 . Mazza Umberto, 33r. Mazzeo Annibale, 692. Mazzolani Felice, 161. Mazzoli Francesco, 332. Mazzoli G iovanni, 24r. Mazzoni Evaristo, 182. Mazzotti Mario, 199. Mazzotti Primo, 192. Meini F rancesco, 94Melandri Andrea, 182. Melchiorre Vincenzo, 65)6. Melega Renato, 328. Melegari Enrico, 154. Melli Santino, 387. Melloni Cesare, 711. Melloni Claudio, 480. Meloni Antonio, 773. Mengoli Guido, .327. Mengolini Domenico, 201. Merli Arveclo, 338. Meschiari Abner, 124. Michdini Isaia, 285. Michclotti Antonio, 146. Micheluzzi Carlo, 47. Mihalic Alberto, 748. Mihalic Luigi, 748. Mihalic Matteo, nato il 25.2.1891>, 747. Mihalic Matteo, nato il 2r.2.r9or, 748. Minardi Romeo, 285.
Minganti Dante, 285. Minghetti Emilio, 173. Miniati Corrado, 71 r . Minocchieri Enrico, 172. Miselli Mario, 322. Molinari Bruno, 374· Molinari G iuseppe, 181. },,fondini Federico, 172. Mondini Giovanni, 254. Mondini Torquato, 274. .Monguzzi Carlo, 382. Montagnin Augusto, 63 . Montanari Giovanni, 191. Montanari Giulio, nato il 28-4-1878, r82. Montanari Giulio, nato il 23.8. r895, 191.
Montanari Umberto, 341 . Montecchi Guido, 132. Montevecchi Carlo, 161 . Monti Domenico, 200. Mora Medardo, 124. Moracci Pietro, 6z2. Morando Ercole, 437. Moras Enrico, 459· Morassut Antonio, 448. Morelli Sante, 191 . Moret Mario, 55. Moretti Luig i, 382. Mori Angelo, 357· Mori Lorenzo, 714. Morini Angelo, 161. Mosca Domenico, 671. Moscatelli Vincenzo, 133. Moschini Pietro, 550. Moulin Leo Joseph, 3I4· Mulazzi Gino, 154. Murgi Mario, 359. Murotto Vendemiano, 37r. Musi Giocondo, 342. Nacci Aldemiro, 359. Naldini Luigi, 99. Nannetti Marino, 328. Nannetti Nino, 346. Nardi Maruzzo, 547. Nascimbeni Bortolo, 56. Natali Bruno, 172. Natali Oliviero, 328. Negrini A ntonio, 285. Nenci Domenico, 229.
INDICI
Neri Daniele, 336. Neri Giorg io, 342. Nesti Vasco, 25. Nicola Lazzaro, 101 . Nicolai Gino, 547. N ieri Arminio, 101. N istri Alessandro, 527. Nistri Umberto, 25 . Notarfranchi Alfredo, 714. Notarfranchi Antonio, 7u. Notarfranchi Nicasio, 714. Notarfranchi Notarfranco, 71 r. N otari Egisto, 85. Oblak Antonio, 718. Oliva Ernesto, 459. Olivieri Antonio, 265. Onofri Augusto, 332. Orlandini Ideo, 500. Orsini Giuseppe, 327. Orsini Umber to, 302. Ortigara Isidoro, 657. Ottani Agostino, 33.1 · Paci Costantino, 161. Padovani Albino, 408. Padovani Francesco, 192. Padovani Umberto, 408. Pagani G iuseppe, 35 1. Pahor Luigi, 426. Pailic (v . Paoli Ladislao), 419. Pajalic Vincenzo, 463. Pajetta G ian Carlo, 479. Palazzin Giovanni, 448. Palmieri Elio, 336. Pa.ncalcì i Rino, 342. Panegos Libero, 459. Panizzìeri Leonello, 460. Panzarini L ino, 350. Paoletti Carlo, 716. Paoli Guido, 3r. Paoli Ladislao, 419. Parisini Dante, 323. Parisini Sonilio, 323. Parmegiani Otello, 327. Parovcl P ietro, 426. Parri Ferruccio, 238. Pasero Vittorio, 437. Pasotti Alfredo, 295. Pasqualino G iuseppe, 649. Passalacqua Romolo, 627.
,INDICI
Passare]la Amedeo, 516. Pastori Giul.io, 471. Patrian Paolo, 502. Pavlic Lorenzo, 748. Pazzaglia Americo, 568. Pecchiari Nazario, 47. Pedersini G iovanni, 381, 387. Peclersoli Dionisio, 161. Pedrolli Fortunato, 63. Pelegatti Rosolino, 212. Peli Primo, 347. Pellegrini Pietro, 7u. Pellicooi Angelo, 266. Pelliconi Costantino, 295. Pelosi Emilio, 363. Perazzi Alberto, r46. Perego Giuseppe, 488. Perencin _F erdinando, 370. Perhavec Vi ncenzo, 46. Perossini Mario, 547· Persichini Guerrino, 19. Pertot Giuseppe, 419. Pertot Giusto, 718. Pertot Raffaele, 419. Peschieri Bruno, 508. Pessi Secondo, 447. Petaros Pietro, nato il 30.6.1905, 748. Petaros Pietro, nato il 26-3-1908, 761 . Petaros Stanislao, 761. Petaros Vittorio, 748. Peuenati Casimiro, 460. Pezzoli Francesco, 395 . Piantino Leopoldo, 6t2. Piatti Lorenzo, 25. Piazzi Angelo, 328. P iccinini Giovanni, 154. Piccolotto E nrico, 679. Piellucci Giovanni, 7n. Pierantoni Ugo, 351. Pierattini Rolando, 229. Pigrucci Mariano, 709. Pilotti Domenico, 18r. Pinton Leone, 521. Pintus Cesare, 308. Piraccini Giovanni, 200. P iras Guglieimo, 6g6. Pirazzini Romeo, 192. Pirauoli Domenico, 192. Pirola E nrico, 790. Pirri Andrea, 322. Pisoni Giuseppe, 480.
P iuoli Mario, 338. Poggi Ernesto, 590. Poggiali Carlo Alberto, 266. Poggiali P ietro, 16r. Pogliani Rinaldo, 521, 523. Polastri Antonio, 568. Po.lastri Carlo, 568. Poletti Angiolino, 301. Poletti Antonio, nato il 28.r.r907, r9r. Poletti Antonio, nato il 14.11.19ro, 285. Poletti Domenico, 161. Poletti Enrico, 285. Poletti Guerrino, 301. Poletti Livio, 275 . Poli Bruno, 241. Polidori Giuseppe, 77.1· Polizzi Remo, 133. Pollarolo Giuseppe, 437. Pollastri Enrico, 124 . Ponti Agostino, 333. Ponzi Mario, 133. Porta Primo, 674. Posfortunato Natale, 85. Povesi Otello, 460. Princich Bruno, 46. Priora Pietro, 447. Proni Alberto, 347· Prosen Antonio, 732. Protti Mario, 302. Pulici Virginio, 395. Puntoni D ilvo, 221. P uozzo Bruno, 687. Puppione Augusto, 437. Quattrini Primo, 266. Quattrosoldi Aldo, 285. Quattrosoldi Fausto, 285. Quattrosolcli Ottavio, 285. Queirolo F rancesco, 730. Quesacla Carlo, 56o. Rabuzzi Dino, 221. Racman Ferdinando, 748. Racman Francescn, 748. Radadli Angela, 480. Raclich Ernesto, 46. Raffo Giuseppe, 711 . Raffuzzi Ruggero, 284. Raffuzzì Vincenzo, 284Ragagnio Ildebrando, 459. Raggi Alfredo, 710.
Rambeili Giacomo, 162. Rampini Carlo, 154. Rampolcli Cesare, 375, 379· Ravaglia Nello, 2or. Rava nelli Primo, 254. Re Carlo, .164. Reali Rutilio, 19. Rebec Giacomo, 463. Rebeggiani Carlo, 285. Reggiani Duilio, 342. Rei na Albino, 580. Renda Salvatore, 737. Renzi Emilio, 362. Renzini Edgardo, 181. Ressia Clelio, 489. Resta Fortunato, 471 . Riccucci I var, 86. Riccucci Ulderico, 86. Ricucci N icol ino, 666. Righetto Omero, 63. Righi Ettore, 241. Righ i Giovanni, 113 . Rigosi Angiolino, 33r. Rimini Leo, 172. Rivalta Domenico, 274. Rizzo Igino, 63. Roberto Bernardino, 229. Roclolfi Stefano, 395. Roggi Giulio, 314. Roli Ciro, 123. Rornanet T ra nquillo, 448. Romano Giuseppe, 527. Romoli Alfredo, 527. Roncaglia Alberto, 124. Roncaglia Lodovico, J24. Roncato Gaetano, 62. Rosati Loris, 683. Rosatti Alberto, 382, 387 Rossi Alfredo, 241. Rossi A melio, 86. Rossi Bon6.glio, 241. Rossi E rnesto, 229. _Rossini Angelo, 552. Rosri Luigi, 395. Roveda Oreste, 447. Rovere Umberto, 426. Roveri Bruno, 302. Roveri Mario, 338. Rubbi Alberico, 295. Rubiconi Andrea, 266. Rubini Eliseo, 336.
INDICI
Rubini Cesare, 527. Rudez Edoardo, 419. Ruggeri Marino, 347. Rutar Antonio, 747. Ruz:à Guido, 191. Sabattini Arduino, 328. Sabattini Azzolino, 331. Saettone Carlo, 447. Sala Artuno, 693. Salcni Settimio, 266. Saltarelli Renato, 220. Saltini Severino, 113. Salvaneschi Luigi, 471. Samori Alfredo, 201. Samori Angelo, 201. Sanclri Ferruccio, 63. Sangiorgi Fernando, 275. Sanich Carlo, 38. Savoia Arturo, 471 . Savorani Attilio, 20 1. Savorani Mario, 200. Sbrana Inaco, 557. Scaccia Giovanni, 686. Scalon Angelo, 448. Scappini Remo, 37. Scarabelli Giorgio, 323. Scardovi Aldo, 266. Schiatti Aldo, 253. Schicchi Paolo, 737. Schirru Michele, 765. Scionti Francesco, 790. Scoria G iovanni, 408. Scotto Arturo, 2t2. Selan Amadio, 459. Sel.vini Alfredo, 47T. Serafini Ottavio, 113. Seregni Osvaldo, 480. Serra Marino, 341 . Serrantoni Ezio, 254. Servidei Bonafede, 172. Servi<lei Claudio, 192. Seveso Carlo, 382, 387. Sferza Romano, 419. Sfìl igoj Augusto, 747. Sgnaolin Attilio, 56. Sguaiser Vittorio, 437. Sgubbi Rolando, 266. Simoncini Romeo, 338. Simoni Dino, 460. Sinigaglia Renato, 63.
INDICI
Skedel Rodolfo, 419. Skcrl Angelo, 748. Smuraglia Eugenio, 363. Somma Giuseppe, 702. Sorriso Valvo F rancesco, 673. Sorzoni Angelo, 362. Sossich Antonio, 748. Sozzi Giuseppe, 601. Spataro Libero, 370. Spaziani Elio, 56. Spaziani Gracco, 61. Spaziani Leonida, 62. Sperduti Giuseppe, 655. Squassino Angelo, 447. Stabilini Giulio, 19r. Stagni Domenico, 331. Starùssa Matteo, 38. Stanzani Odoardo, 328. Stecca Pasquale, 521. Stefancich Martino, 470. Steffè Antonio, 46. Steffè Francesco, 47. Stocca Bruno, 408. Stoka (v. Stocca Bruno), 408. Storci A mos, 154. Strada Ernesto, 480. Stucchi Virgilio, 676. T abellini Dino, 338. T acchelli Cesare, 364, 368. Tagliabue Angelo, 6o3. T agliaferro Giovanni, 56. Tagliavini Luigi, 101. Tampieri Angelo, 274Tampieri Giuseppe, 295. T ampieri Mario, 295. Tampieri Pio, 294. Tanzi Attilio, 86. Tarabusi Fernando, 266. Tardozzi Angelo, 201. Taroni Berto, 17r . T~uozzi frpio, 1 72. Tasselli Oddo, 172. Tassinari Ludovico, 725. Tassoni Marx, 328. T aucer (v. Tauceri Isidoro), 4r9. Tauceri Isidoro, 419. Tebaldi Tancredi, 172. Tech Mario, 602. Temperini Angelo, 532. Tenze Martino, 38.
Terreni Alfonso, 508. T erzani Bruno, 31. Testa Mario, 489. T estoni Francesco, 323. Tibolla Santa Maria, 580. Tirapane Anteo, 172 . Tirapan i Luigi, 295. Tirapani Mario, 285. T lustos Ottocaro, 418. Tocchetti Vittorio, 382, 387. Tognaccini Raffaello, 528. T ognetti Ettore, 85. T ognini Antonio, 2(H. Tognini Tobia, 201. T ognoni Pietro, 382. Tompctrini Sancì, 783. Tonch ini Ferdinando, 568. Tondini Antonio, 201 . Tonelli Carlo, 221. Toni Umberto, 124. T oniatti Massimo, 600. Torelli Giuseppe, 508, 512. Torretla Ugo, 382, 387. T osarclli Bruno, 336. Toschi Giuseppe, 172. Traquandi Nello, 308. Trascendi Luca, 132. Trebbi Alberto, 307. Trentini Adolfo, 347. Trerè Battista, 191. Trevisan Igino, 426. Tribus Carlo, 673. Trivellato Ernesto, 670. Turni Cesare, 146. Turrini Bruno, 347. Turrini Primo, 347. Urbancich Luigi, nato 1'8.5.1864, 718. Urbancich Luigi, nato il 1°.10.1901, 718. Orso Oreste, 799 (Nota). Vacchelli Francesco, 351. Vadopivec Isidoro, 49. Valenza Giovanni, 554. Valesini Emil io, 221. Valetti Luigi, 694. Valiani Leo (v. Weiczen Leo), 463. Valla Natale, 200. Vallon Bernardo, 47, 426. Vandini Guerriero, 172. Vannoni AnlOnio, 191.
Vanucci Roberto, 581. Vecchietti Felice, 331. Veduti Adina, 173. Veduti Enzo, 172. Venclramini Eugenio, 448. Venturelli Adelmo, 337. Venturelli Domenico, nato il 29.6. 1894, 200. Venturelli Domenico, nato il 21.2.1910, 200. Venturi Lazzaro, 181. Venturini Amilcare, 275. Venturini Francesco, 595. Venturini Gino, 284. Venturini Onorato, 528. Venturoli Remigio, 333. Venzi Ernesto, 342. Verardo Libero, 9<i. Verderio Enrico, 480. Verderio Teresa, 488. Verdi Francesco, 161. Verdi Lino, 191. Vergani Pietro, 382. Vcrzani Fausto, 113. Viezzoli Giordano, 229. Viczzoli G iuliano, 2,}0. Viezzoli Romano, 240. Vigna Adelaide, 620. Vigna Giacomo, 685. Vigna Mario, r6r. Vignola Tommaso, 471. Vignoli Mario, 181. Villa Aldo, 489. Villa Giovanni, 437. Villani Omobono, 364. Vi.ncenz i Ivo, 342. Vinciguerra Filippo, 597. Visconti Aurelio, 78. Visconti Benedetto, 78. Visentin Perrer Giovanni, 49, 381, 387. Vitali Gemmino, 332. Vitali - Rosati U riele, 695. Vlach Bruno, 463. Vcclopia Eugenio, 463. Vodopivec (v . Bevi/acqua Mario), 419. Vogliolo Giovanni, 437. Volta Attilio, 275. Walter Riccardo, 56. Weiczen Leo, 463. Wilhclm Rodolfo, 38.
880 Zaccarini Angelo, 146. Zaccheroli Sante, 254. Zacchetti Virginio, 395. Zambaldo Gilio, 641. Zamparo Umberto, 408. Zarn poli Ultimo, 480. Zanarini Alfredo, 274. Zanasi Libero, 342. Zanasi Marcello, 332. Zanelli Ottavio, 266. Zanoni Walter, 241. Zanotti Francesco, 161. Zanutto Emilio, 50. Zari Pietro, 229. Zauli Carlo, r9r. Zauli Gino, 191. Zecchi Mario, 86.
INDICI
Zerbetto G iovanni, 521, 523. Zerbini Paride, 550. Zerbo Silvestro, 47. Zilli Luigi, 520. Z ini Oreste, 162. Zobbi Livio, 790. Zobec Antonio, 748. Zolia Romano, 463. Zoppetti Vittorio, 437. Zorzan Aristide, 437. Zorzito Ernesto, 459. Zotti Sabatino, 336. Zottig Ernesto, 426. Zucchi ni Enzo, 302. Zucchini G iovanni, 392. Zupicich Antonio, 463.
H) INDICE DELLE PERSONE MENZIONATE NELLE SENTENZE PRON UNZIATE DAL T.S.D.S. E NEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA COM:MISSIONE ISTRUTTORTA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE
ABBREVIAZ IONI
v.
= vedi
T .S.D.S.
=
Tribunale Speciale per la difesa dello Stato
C.I.
=
Commissione Istruttoria
G.f.
=
Giudice Istruttore
Sent.
=
Sentenza
Agostinelli (v. Sent. n. 35 della e.I.), 539. Amato Nicola (v. Sent. n. 29 della C.I.), 535. Astarita Arnaldo (v. Sent. n. 145 della C.!.), 633. Barbi c;uido (v. Sent. n. 18 del T.S.D .S.), J l]. Barbieri Enrico (v. Sent. n. !81 del la C.I.), 662. Bassanesi G iovanni (v. Sent. n . 45 ciel T .S.D .S.), 3 r5. Bellati (v. Sent. n. II del T.S.D.S.), 88. Bellaudi (v. Sent. n . 137 della C.!.), 621. Benvenuti (v. Scnt. n. 48 della C.I.), 548. Bertani Luciano (v. Sent. n. 18 del T.S.D.5 .), 115. Berro Felice (v. Sent. n. 92 della C.I.), 570. Biliotti (v. Sent. n . 48 della e .I.), 548. Biserni Tommaso (v . Sent. n. J78 della C.I.), 659. Bonifacio Ignazio ( v. Sent. n. 169 della e .I.), 649. Borelli A medeo (v. s~nt. del G.I. del 19.rr.i 93i), l3uccalari (v. Sent. n. 14 ciel T .S.D.S.), 97. Busato (v. Sent. n. 90 della e .I.), 566. Buschi (v . Sent. nn. 20 e 2i del T.S.D .S.), 139, r49.
56. - U .S.
882
- - - - - -- - -- - -- - -
INDICI
Campari Mari no (v. Sent. n. 59 del T.S.D.S.), 373. Campcra (v. Sent. n. 32 del T.S.D .S.), 225. Ca ponetto (v. Sene. n . 12 del T.S.D.S.), 740. Cardella Giuseppe (v. Sent. n. 169 della C.I.), 650. Caschin! Aldino (v. Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 243. ~ecchernu Giulio (v. Sene. n . r del T.S.D.S.), 2 r. '"'herubrn1 (v. Sen t. n. 6 della C.I.), 529. Ciani Pasquale (v. Sent. n. 33 del T .S.D.S.), 768. Cigala Emanuele, medico (v. Verbale esecuzione p~na cli morte cli Schirru), 77 2. C ipriani (v. Senr. n. 45 del T .S.D.S.), 309. Cipriani (v. Sene. n. 90 della C .I.), 566. Cor:·adi _Costantino (v. Sent. n. 21 del T.S .D .S.), 148. Cornnm1 (v. Sene. n. 13 del T.S.D ..S.), 95. Craveri Mario (v. Sent. n. 149 della C .I.), 636. Cresci U mberto (v. Sent. Il. 3T del T.S.D.s), 214. Cresrani G iova nni (v. Sene. del G .I. del 22.10.1931), 680. D'Apice Luigi (v. Sent. 11 . 54 ciel T .S.D .S.), 355. Dell'Aquila (v. Sent. n. r8 ciel T.S.D .S.), u8. Demarchi (v. Sent. n. 9 del T.S.D.S.), 7.1· De Rosa (v. Sent. n. 53 <lei T .S.D.S.), 352. Dc Simone (v. Senr. n . 33 del T.S.D.S.)°, 768. D'Orazio (v. Sent. Il. 71 della e .I.), 555· Facchinetti (v. Scnt. n. 45 del T.S.D.S.), 309. Fantuzzi (v. Sent. n. r8 del T .S.D.S.), n6. I:aravelli G!useppe (v. Sent. n. 46 del T.S.D .S.), 315. Faravelh Gmsto (v. Sent. n. 46 ciel T.S.D.S.), 315. ~ c>n~ana Gmseppe (v. Sent. n. 59 del T.S.D.S.), 373. hrt1 (v. Sent. n. 44 del T.S.D .S.), 304. Foss~ti Giuseppe (v. Sent. n. 46 del T.S.D.S.), 316. F ulv10 Amedeo, cognato di Schirru, 775. Gallè Calogero (v. Sene. n. 169 della C.T.), 650. Gattavecchia Libero (v. Sent. n . 59 del T.S.D.S.), 373. <?hirarduzzi _Umberto (v. Sent. n. 20 del T.S.D .S.), 135. ( ,iaume Ennco (v. Sent. n . 145 della C.I.), 633. ~:ilarc1i Giuseppe (v. Sen.r. nn. IO e u del T .S:D.S.), 79, 87. vma Arma11do (v. Verbale esecuzione pena cli morte cli Schirru) 772. ~ism.ondi Lepanto (v. Scnt. n. 181 della C.I.), 661. ' Guen u1 Andrea (v. Sene. n. 123 della e .I.), 6o1. Guglielmetti (v. Sent. n. 44 del T.S.D.S.), 304. Lami Vincenzo (v. Sent. n. 44 del T.S.D .S.), 304. Lo G rasso Salvatore (v. Sent. n. 169 della C.I.), 650. Lorito (v. Sent. n . 55 del T .S.D.S.), 360. Lucowscki (ballerina) (v. Sent. Schir:ru), 774. Lussu (v. Scnl. n. 45 del T .S.D.S.), 309. Lusvardi Aldebran<lo (v. Sent. n . r8 del T.S.D.S.), II6. Luzzatto (v. Sent. n . 33 della e.I.), 239.
JNDICl
Mainard i Antonio (v. Sent. n. 52 della C.I.), 551. Mari no Roberto (v. Verbale esecuzione pena di morte di Schirru), 772. 1,fartig ne tti (v. Sent. nn. 9, ro e 11 del T .S.D.S.), 71, 80, 87. 1vfattei Paolo, sacerdote (v. Verbale esecuzione pena di morte cli Schirrn), 772. M isurava Salvatore (v. Sene. n. 150 della C.I.), 637. Mores Alberto (v. Sent. del G .I. del 13.9.1 93 1), 674Mussotto Benvenuto (v. Sent. n. 143 della C.l.), 628. Nada de Carini (v. Sent. n. 93 della C.I.), 572. Nasca Fiiippo (v. Scnt. n . 169 della e.I.), 650. Nencini Amedeo (v. Sent. n. 9 del T.S.D.S.), 73. Ortona (v. Sene. nn. 31 e 32 del T.S.D.S.), 21 4, 224. Papa V incenza (v. Sent. n . 170 della C.I.), 653. Pastore Riccardo (v. Sent. n. 40 del T.S.D.S.), 269. Pennacchio Michele (v. Sent. n. 29 della C.I.), 534P iatto (v. Sent. del G.l. del 21.11. 193 1), 693. Pinro (v. Sent. n n. 31 e 32 del T .S.D.S.), 213, 224. Polito ( v. Sent. n. 46 del T.S.D .S.), 317. Pumbel Carlo (v. Sene. n. 134 della e .I.), 614. Ribolini Agostino (v. Sent. n. 92 della C.T.), 569. Righi (v. Sent. n. 13 del T.S.D.S.), 95. .R istori Pietro (v. Sene. n. 1 ciel T.S.D .S.), 2r. Roberti Dino (v. Sent. r1. 95 della C.L), 575. Rosselli (v. Sent. n. 45 del T.S.D.S.), 310. Salvemini (v. Sent. n. 45 del T.S.D.S.), 310. Sannio (v. Sent. n. 33 della C.I.), 239. Savcl!i (v. Sent. n. 9 del T .S.D.S.), 73. Secchia Pietro (v. Sent. n. 6 del T.S.D.S.), 51. Simionato Cardella Amalia (v. s~nt. n . 137 della C.I.), 620. Spiga Mario (v. Sent. n. 178 della C.1.), 659. Tarchiani (v. Sent. n. 45 del T.S.D.S.), 309. Tassi Alfredo (v. Sent. n. 33 del T.S.D.S.), 768. Tempesta Leonardo (v. Sent. n. 144 della C.1.), 630. Tcnze Rodolfo (v. Sent. n. ro4 della C.L), 582. T iralongo Giova nni (v. Sent. n. 145 della C .I.), 633. Tista (v. Sent. n. 20 del T.S.D.S.), 135. Valente Mario (v. Sent. del G .I. del 22.10.r93r), 680. Valido Rosario (v. Sent. n. 169 della e.I.), 650. Vergani Giovanni (v. Sene. <le! G.T. del 13.9.1931), 674. Vignale Antonio (v. Sent. n . 54 ciel T.S.D.S.), 358. Volpe Vito (v. Sent. n. 169 della C.I.), 650. Zoboli (v. Sent. n. 18 del T.S.D.S.), u5.
l) INDICE DELL'ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEGLI IMPUTATI CONDANNATI DAL T.S.D.S. CHE SI SONO RIFIUTATI DI ASSOCIARSI AD ISTANZE DI GRAZIA INOLTRATE A LORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA ESTRANEI
1931 Barhi:ri Angelo, Sent. n. 6r, pag . 390. Bartoli Sabatino, Sent. n. 27, pag. 2 07. Bernasconi Carlo, Sent. n. 60, pag. 380. Berwgna Gino, Sent. n. 8, pag. 68. Boccalon G uido, Sent. n. 68, pag. 457. Bonani Angelo, Sent. n . 2 t , pag. 152. Borghi Domenico, Sent. n. 19, pag. 131. Brambati Giuseppe, Sent. n. 73, pag. 487. Brusa Eligio, Sent. n. 63, pag. 406.
Padovani Umberto, Sent. n. 64, pag. 41 8. Pajalich V incenzo, Senr. n. 70, pag . 469. Palazzin G iovanni, Sent. n. 68, pag. 457. Pedrolli Fortunato, s~nt. n. 8, pag. 68. Pclcgatti Rosolino, Scnt. 11. 31, pag . 2r9. Perencin Ferdinando, Sent. n. 57, pag. 371. Poletti Antonio, Sent. n. 42, pag. 294. Pulici Virg inio, Sent. n. 63, pag. 405.
Cabas Giulio, Sent. n. 66, pag. 4.~5· Camici Mario, Scnt. n . 32, pag . 227. Chierusin Alfredo, Sent. n. 57, pag. 371. Contarini Antonio, Sent. n. 2,i, p;;g. 178.
Q uatt rosoldi Ottavio, Sent. 11. 42, pag. 2 93· Rampol<li Cesare, Scnt. n . 60, pag. 380. Ravaglia Nello, Sent. n. 27, pag. 207.
Danicli A lberto, Senl. n. 4, pag . 45. f anti Raffaele, Sent. n. 27, pag. 207. Galli Donatello, Sent. n. 2, pag. 29. Ghilardi Francesco, Sent. .n. ro, pag . 84. Gramantieri Paolo, Scnt. n. 25, pag. 189. Jacus Arturo, Sene. n. 4, pag. 45. Krebelj Antonio, Sent. n. 66, pag. 434. Lascialfare P ilade, Sent. n. 3I, pag. 220. Luciani Arnaldo, Scnt. n . 24, pag . 179. Malpczzi Giovanni, Sent. n. 27, pag. :w8. Maràni Oreste, Sent. n. 23, pag. 169. Moncl ini G iovanni, Sent. n . 39, pag. 265. Morin i Angelo, Sent. n. 23, pag. 168.
Sarnorri Angelo, Sent. n. 27, pag. 207. Sanich Carlo, Scnt. n . 4, pag. 45. Scbicchi Paolo, Sent. n. 12, pag. 742. Scrviclei Bonafede, Sent. n. 24, pag. 179. Sferza Roma110, Sent. n. 65, pag. 424. Strada Ernesto, Se11t. 11. 73, pag. 487. T irapani Mario, Scnt. 11. 42, pag. 293. Valesini Emilio, Sent. 11. 32, pag. 227. Vandini Guerriero, Scnt. n . 24, pag. r8o. Vc11turelli Domenico (nato il 29.6.1894), Sent. n. 27, pag. 208. Zacchetti Virginio, Sent. n. 63, pag. 406. Zauli Gino, Sent. n. 26, pag. 199. Zolia Romano, Sent. n. 70, pag. 470.
J) ELENCO RIASSUNTIVO DEI CONDANNATI ALLA PENA DI MORTE A DECORRERE DALLA PRIMA CONDANNA (L'elenco sarà pubblicato, con eventuali aggiornamenti, anche nei volumi successivi)
1928 Della Maggiora M ichele : vedi cc Decisioni emesse nel 1928 », pagine 669 - 674-
1929 Go rtan Vitale, Gortan V ladi miro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Luigi e Ladavaz Dussan: vedi cc Decisioni emesse nel 1929 >>, pagi ne 314 - 320.
1930 Milos Zvonimi ro, Ridovec Ferd inando, Marusic Francesco e Valencic Luigi : vedi « Decisioni emesse nel 1930 », pagine 339 - 353.
193 1 Schirru M ichele : vedi « Decisioni emesse nel 1931 », pagine 767 - 771.