MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1930
ROMA 1984
PROPR IETA'
LETTERARIA
La, pubblicazione del presente uolume
è stata curata
Tutti i diritti riservati
dal dottor Floro Roselli, magistrato militare di
Vietata la riproduzione anche parziale
CaHazione a r., con la collaborazione della signora
senza autorizzazione
Maria Zincone della Procura Generale Militare
©
IJY UFFICIO STORICO SME - ROMA
1984
della Repubblica e del Maresciallo Magg. cau. Pasquale Musillo.
Tipografia Regionale - Roma · 1984
INDICE GENERALE Pag.
5
Legislazione concernente il T .S.D.S. emessa nd 1927 e 1929 .
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7
Abbreviazioni
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Prefazione
PRIMA PARTE
Sentenze pronunziate dal T.S.D.S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per l'attività sovversiva svolta nel territorio nazionale: Sezione (( A » : Sentenze pronunziate dal T.S.D.S.. Sezione e( B » : Sentenze emesse dalla Com missione Istruttoria e dal Giudic:: Istruttore .
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S1;.c0>1 DA P ,1RTJ,
Sentenze pronunziate dal T.S.D .S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice !strutto-re per l'attività terroristica e sovversiva svolta nella Venezia Giulia: Sezione (( A >J: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S . . Sezione << B >J : Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore .
TERZA
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PARTE
Sentenze pronunziate dal T.S.D .S. e dalla Commissione Istruttoria per reati di spionaggio: Sezione « A J> : Sentenze pronunziate dal T.S.D.S ..
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381
Sezione
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439
Provvedimenti di scarcerazione e di arcliivia.zione degli atti
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453
Ordinanze emesse in camera di consiglio dal T.S.D.S . .
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457
Quadro riassuntivo redatto dal competente Ufficio ciel T.S.D.S.
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B 1> : Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
53o
I N DICI
Indici:
A) Indice delle sentenze pubblicate nella Prima Parte (Sez . A e Sez . B)
B) Indice delle sentenze pubblicate nella Seconda Parte . C) lndice delle sentenze pubblicate nella Terza Parte .
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47 r
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473
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475
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476 478 479 480 483 484 486 488 49° 493 494 495 497 499 500 501 5°3 5o4 50~) 5o7 508
D) Indice delle sentenze della Commissione Istruttoria pubblicate o menzio· nate prima delle sentenz e pronunziate dal T.S.D.S. oppure nelle «Note» della presente pubblicazione
E) Indice ,·iassuntivo dell'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e all'estero cr:m elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione: Piemonte Valle d'Aosta Liguria . Lombardia Trentino· Alto Adige Veneto . F riuli· Venezia Giulia Emilia • Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzi . Molise Campania Puglia Basilicata Calabria . Sicilia Sardegna Estero
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F) Elenco delle mansioni svolte da coloro che, nati in Italia o ali' estero, hanno svolto l'attività sovversiva specificata nella Seconda Parte .
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515
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517
G) Elenco delle mansioni svolte da coloro che, nati in Italia o all'estero, hanno svolto l'attività spionistica specificata nella T erza Parte .
H) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale
I)
J)
Indice delle persone menzionate nelle sentenze pronunziate dal T.S.D .S. e nei -provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore
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lndice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati condannati dal T.S.D.S . che si sono rifiutati di associarsi a istanze di gmzia inoltrate a loro favore dai genitori, da alt1·i parenti o da est,·anei .
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Finito di stampare nel luglio 1~4, presso la Tipografia Regionale per conto dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.
PREFAZIONE
Nel 1930 il T.S.D.S. pro1zunziò le prime sentenze su ricorsi inoltrati, per violazione di legge, contro le sentenze emesse dai Tribunali Speciali nelle Colonie. Trattasi di I 5 sentenze pronunziate il 3 e 4 aprile del 1930 nei confronti di libici condannati dal Tribunale Speciale della Tripolitania perché ritenuti colpevoli dei reati di rapina, furto, complicità non necessaria in tradimento ed insurrezione armata contro i Poteri dello Stato. Tutti i ricorsi furono respinti. Gli estremi delle suddette sentenze non vengono pubblicati ritenendo invece più opportuno pubblicare .la legislazione relativa al!' estensione della legge sulla difesa dello Stato in Libia, Eritrea e Somalia. Nel 1930 il T.S.D.S. ha anche pronunziato sentenze per l'attività terroristica e sovversiva svolta nella Venezia Giulia da cittadini italiani e slavi nonché per i reati di spionaggio. Pertanto la presente pubblicazione è suddivisa in tre parti: nella prima parte sono pubblicate le sentenze pronunziate dal T.S.D.S., dalla Commùsione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per l'attività sovversiva svolta in Italia; nella seconit parte le sentenze pronunziate dal T.S .D.S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore per l'attività terroristica e sovversiva svolta, in particolare, nella Venezia Giulia; nella terza parte le sentenze pronunziate per i reati di spionaggio. Le sentenze vengono pubblicate, integralmente o per estratto, con il sistema adottato nei precedenti volumi precisando, quindi, per tutti i condannati i periodi effettivi di pena espiata, elencando i nominativi di coloro che non si sono associati all'istanza di grazia inoltrata dai propri familiari. Tra le 30 sentenze pronunziate dal T .S.D.S. per l'attività sovversiva svolta nel territorio nazionale è da segnalare la sentenza n. 30 del 30.10.1930 emessa nei confronti di· Camilla Ravera, Bruno Tosin, Ergenite Gili e il latitante Eros Vecchi deceduto a Cheren (A .O.I.) il 7.3.1941. Nel 1930 il T .S.D.S. ha condannato quattro imputati alla pena di morte; pena eseguita. ( La, prima condanna alla pena di morte venne emessa nel 1928: vedi « Decisioni emesse nel 1928 )) , pagine 669 - 674; la seconda nel 1929: vedi « Decisioni emesse nel 1929 l> , pagine 314- 320 ).
6
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFES,\
DELLO STATO
Trattasi di Zvonimiro Milos, Ferdinando Bidovec, Francesco Marusic e L uigi· Valencic condannati, con sentenza n . 29 del 6.9.1930, alla pena di morte per avere, in Trieste il 10.2. 1930, fatto esplodere un ordigno carico di esplosivo ad alta potenza che pwvocava la morte di una persona e gravi ferite ad altri tre individui e per avere, in precedenza, cercato di distruggere, m ediante incendi, edifici pubblici al solo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.
LEGISLAZIONE CONCERNENTE IL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO EMANATA NEL 1927 E . 1929
Gli indici sono redatti con lo stesso sistema adottato per i volumi relativi alle « Decisioni emesse dal T.S.D .S . nel 1928 e 1929 » .
Regio Decreto 2.6.1927, n. 1050 : Quando nelle sentenze, nelle ordinanze e nei provvedimenti emessi dalla Com missione Istruttoria e dal Giudice Istruttore non sono specificate le generalità complete e le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è do vuta al fatto che nulla risulta al riguardo dagli atti processuali.
Dott. FtoRo RosELLI
« Estensione ed adattamento in Libia della legge sulla difesa
dello Stato» . Regio D ecreto 17.6. 1929, n. 1200 : « Modifiche al Regio Decreto 2.6.1927, n. 1050, riflettente la
estensione della legge sulla difesa dello · Stato in Libia » . Regio Decreto 27.6 .1929, n. 1308: « Estensione all'Eritrea ed alla Somalia italiana delle disposizioni
della legge sulla difesa dello Stato » . Decreto ministeriale 21.12.1929 : « Norme di procedura nei ricorsi contro le sentenze dei Tribunali
speciali delle Colonie libiche ».
Regio Decreto 2.6.1927, n . 1050: ÂŤ Estensione ed adattamento m Libia della legge sulla difesa dello Stato Âť.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLON'J'J\ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visto il N ostro decreto 5. rr.19II, n. 1247, convertito nella legge 25.2.1912, n . 83; Visto il Nostro decreto 17.5.1919, o. 886, relativo alla costituzione dei Governi in Tripolitania e Cirenaica; Vista la legge 25.11.1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, pubblicata, agli effetti della estensione, sui Bollettini ufficiali della Tripolitania e Cirenaica ; Visto il Nostro decreto 12.1 2. 1926, n. 2062, che approva le norme per l'attuazione della suindicata legge 25.11.1926, n. 2008; Udito il Consiglio superiore coloniale; Sen tito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. r.
I reati con templati dall'art. r della legge 25.11.1926, n. 2008, anche se commessi in T ripolitania e in Cirenaica, sono giudicati dal Tribunale speciale preveduto dall'art. 7 della stessa legge e secondo le modalitĂ stabilite in essa e nel Nostro decreto 12.12.1926, n . 2062. Art.
2.
Tutti gli altri reati contemplati negli articoli 2 e seguenti della sumdicata legge 25. rr.1926, n. 2008, e precisati dal Nostro decreto 12.12.1926, n. 2062, sono giudicati dal Tribunale speciale della Colonia.
10
TRlllU~ALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO
Sono parimenti giudicate dal Tribunale speciale della Colonia tutte le infrazioni alle ordinanze emanate dal Governatore durante lo stato di pericolo pubblico nonché le infrazioni alle disposizioni in materia di possesso, detenzione e porto abusivo d'armi da guerra.
REGIO DECRf.TO
2.6.1927,
N. 1050
I I
Per i reati contemplati nella legge 25.rx.r926, n. 2008, che non siano di competenza del Tribunale speciale ciel Regno, si applicano inoltre tutte le norme della legge stessa e del Nostro decreto 12.12.1926, n. 2o62. Tutte le facoltà spettanti, ai termini del Codice penale per l'esercito, al Comandante in capo, sono conferite al Governatore.
Art. 3. Art. 9.
Nel caso di dichiarato stato di guerra a' sensi dell'ordinamento di polizia in tutto od in parte del territorio della Colonia, i reati sottoposti alla competenza del Tribunale speciale de ll a Colonia sono di cognizione del Tribunale militare.
Le funzioni di pubblico m1111stero presso i Tribunali speciali sono esercitate dal Regio Avvocato Militare del Tribunale m ilitare territoriale della Colonia.
Art. 4.
Art. ro.
L'esecuzione della pena di morte è sempre pubblica e il Governatore può, per ogn i singolo caso, disporre che essa avvenga secondo gli usi locali.
Con l'attuazione del presente ordinamento, cessa la facoltà dei Governatori di istituire Tribunali speciali. In periodo di operazioni il Governatore può con suo decreto stabilire che determinati reati commessi da militari siano puniti con le pene previste dal Codice penale m ilitare per il tempo di guerra, convocando anche, ove occorra, T ribunali straordinari ai sensi degli articoli 559 e seguenti del suddetto Codice.
Art. 5.
Il Tribunale speciale della Colonia è permanente ed è costituito dal Governatore al principio di ogni anno. Esso è composto: a) da un presidente scelto fra gli ufficiali generali o gli ufficiali di grado non inferiore a colonnello od equiparato del Regio Esercito; b) da un ufficiale superiore del Regio Esercito; e) da due ufficiali superiori della Milizia volontaria nazionale, giudici; cl') dal giudice relatore del Tribunale militare territoriale della Colonia, g iudice e relatore. Art. 6.
Il Tribunale speciale della Colonia ha la sede normale nella capitale della Colonia; tuttavia il Governatore può disporre che esso segga anche in altra località. Art. 7· Salva la revisione, con tro le sentenze dei Tribunali speciali è ammesso soltanto ricorso, per violazione di legge, al Tribunale speciale costituito nel Regno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25.IT .1926, n. 2008. Ove sorga dubbio sulla interpretazione di leggi coloniali , di consuetudini ed usi locali, potranno essere incaricati funzionari dell'Amministraz ione delle colonie, designati dal Ministro per le colonie, per fornire i necessari chiarimenti. Art. 8. Nei procedimenti per i delitti sottoposti alla cogmz1one dei Tribunali speciali si applicano le norme del Codice penale per l'esercito sulla procedura penale in tempo di guerra.
I
Art. r r. Con decreto del Ministro per le Colonie, d'intesa con quello per la Giustizia e gli affari di Culto, saranno emanate le norme che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con il Codice penale per l'esercito e con le altre disposizioni vigenti nella Tripolitania e nella Cirenaica. Art. 12.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, m andando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2.6.1927 - Anno V. VITTORIO EMANUELE MussoLINI - FEoERZOKI - Rocco
Visto, il Guardasigilli.: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì 30.6.1927 - Anno V. A tti del Governo, registro 261, foglio 151. - Ferretti.
REGIO DECRETO
17.6.1929,
N.
I200
I
3
- -- - -- - -- - - -- - - - -- - - - -- -- - -- - Art.
Regio Decreto 17.6.1929, n. 1200: « Modifiche al Regio Decreto 2.6.1927, n. 1050, riflettente la estensione della legge sulla difesa dello Stato in Libia».
L'articolo 7 è modificato come segue: « Alle sentenze dei Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica è applicabile la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 7 del R. decreto 25.11.1926, n. 2008; e però contro tali sentenze non è ammesso ricorso, né altro mezzo d'impugnativa, salva la revisione. Ove sorga dubbio nella interpretazione di leggi coloniali, di consuetudini ed usi locali potranno essere incaricati funzionari dell'Amministrazione delle Colonie, designati dal Ministro per le Colonie, per fornire i necessari chiarimenti>). Art. 3.
.- VITTORIO EMAr ' UELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'rl'ALIA
Visto il Nostro decreto 5.1r.19II, n. 1247, convertito nella ]e<YO' e 25.2.1912, bb
n. 83;
Vista la legge 26.6.1927, n. 1013, relativa alla amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica; Vista la legge 25.rr.1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, pubblicata, agli effetti dell'estensione, sui Bollettini ufficiali della Tripolitania e Cirenaica; , Vis.to il Nostro ?ec~eto 12.12.1926, n. 2062, che approva le norme per 1attuaz10ne della smnd1cata legge 25.11.1926, n. 2008; Visto il Nostro decreto 2.6.1927, n. 1050, che estende ed adatta alle due Colonie libiche la legge anzidetta sulla difesa dello Stato;
L'articolo ro è modificato come segue: « Con l'attuazione del presente ordinamento, cessa la facoltà del Governatore di istituire tribunali speciali. In periodo di operazioni militari e nelle zone di operazioni stesse il Governatore può, con suo decreto, disporre che determinati reati commessi da militari siano giudicati secondo le leggi penali militari stabilite per ii ter.n po di guerra, convocando anche, ove occorra, tribunali straordinari ai sensi degli articoli 559 e seguenti del Codice penale militare >>. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ciel Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e cli farlo osservare. Dato a Roma, t addì 17.6.1929 - Anno VII.
VITTORIO EMAN UELE
MussoLINI - Rocco
Udito il Consiglio superiore coloniale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. r. Il R. decreto 2.6.1927, n. 1050, è modificato secondo guanto è stabilito nelle seguenti disposizioni.
2.
Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì 20.7.1929 - Anno VII. Atti ciel Governo, registro 286, foglio 52. - Mancini.
REGIO DECRETO
27.6.1929,
Art.
N.
1308
15
2.
L'ordine di procedere all'istruzione per i reati commessi in Eritrea e in Somalia è emanato dall'autorità indicata nell'art. 9 del R. decreto 12.12.1926, su richiesta del competente Governatore. Regio Decreto 27.6.1929, n. 1308: « Estensione all'Eritrea ed alla Somalia Italiana delle disposizioni della legge sulla difesa dello Stato».
VITTORIO EMANUELE III PER GRA'ZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Vista la legge 24.5.1903, n. 205, relativa all'ordinamento della Colonia Eritrea; Vista la legge 5-4-1908, n. 161, relativa all'ordinamento della Somalia Italiana; Vista la legge 25.11.1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato; Visto il Nostro decreto 12.12.1926, n. 2062, che approva le norme per l'attuazione della su indicata legge 25.1r. 1926, n. 2008; Udito il Consiglio superiore coloniale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le Colonie, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Art.
1.
I reati contemplati nella legge 25.11.1926, n. 2008, da chiunque commessi in Eritrea e in Somalia, sono giudicati dal Tribunale speciale del Regno secondo le norme stabilite dalla stessa legge e dal R. decreto 12.12.1926, 11.
2062.
Art. 3. Prima che sia emanato l'ordine di procedere ai sensi del precedente articolo, l'autorità giudiziaria inquirente nella Colonia, nella quale sia stato commesso il reato, procede, su richiesta del Governatore e secondo le disposizioni del citato decreto 12.12.1926, a tutti gli atti istruttori urgenti di accertamento e assicurazione delle prove, compresa la spedizione del mandato di cattura. Gli ulteriori atti d'istruzione eventualmente necessari e il provvedimento di chiusura d'istruttoria sono disposti dalla competente autorità giudiziaria del Regno, alla quale debbono essere rimessi gli atti di cui al precedente comma, appena compiuti gli indicati accertamenti. Il presente decreto entra in vigore in ciascuna Colonia dal giorno della sua pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Rom a, addì 27.6.1929 - Anno VII. VITTORIO EMANUELE MussouN1 - Rocco
Visto, il Guardasi6ri.lli: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì 30.7.1929 - Anno VII. Atti del Governo, registro 286, foglio r 15. - lvfancini.
DECRETO
Ml)<ISTER!AL E
21.12.1929
17
renaica, pronunziate prima dell'entrata in vigore del R. decreto 17.6.1929, n. 1200, sono decisi dal suddetto Tribunale speciale in pubblica udienza, senza che occorra la presenza del condannato, premessa la relazione del relatore e sentiti il pubblico ministero e, qualora intervenga, la difesa. Art. Decreto ministeriale 21.12.1929: « Norme di procedura nei ncorsi contro le sentenze dei Tribunali speciali delle Colonie libiche».
IL MINISTRO PER LE COLON IE
Vista la legge organica 26.6.1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e Cirenaica; Visto il R. decreto 2.6.1927, n. 1050, che estende ed adatta alla Tripolitania e alla Cirenaica la legge per la difesa dello Stato ed istituisce i Tribunali speciali delle Colonie libiche; Visto l'articolo 2 del R. decreto 17.6.1929, n. 1200, con il quale è stata abolita la facoltà di ricorrere al Tribunale speciale del Regno contro le sentenze emanate dai suddetti Tribunali speciali; Considerata tuttavia la necessità di emanare nonne di carattere transitorio per disciplinare la procedura dei ricorsi contro le sentenze pronunciate dai Tribunali predetti prima dell'entrata in vigore del R. decreto 17.6.1929, n. 1200; Visto l'articolo rr del R. decreto 2.6.1927, n. 1050, che autorizza ad emanare con decreto ministeriale le norme occorrenti per l'attuazione del decreto stesso; Di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Sentito il Consiglio superiore coloniale;
I ricorsi al Tribunale speciale del Regno, di cui all'articolo precedente, sono proposti nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Tripolitania o in quello della Cirenaica, a seconda che la sentenza impugnata sia stata pronunciata nell'una o nell'altra Colonia. La dichiarazione del ricorso è fatta al segretario del Tribunale speciale della Colonia nelle forme indicate dall'articolo 532 del Codice Penale per l'Esercito. Per la notificazione del ricorso, ove occorra, si applicano le disposizioni dell'articolo 533 del predetto Codice, e per i motivi si osservano le norme dell'articolo 534 dello stesso Codice. I ricorsi già presentati all'entrata in vigore del presente decreto saranno r,itenuti validi ancorché non sia stato osservato il termine prescritto dagli articoli 431 e 491 primo alinea del Codice Penale per l'Esercito; e occorrendo procedere alla loro regolarizzazione a termini del presente articolo, saranno restituiti a tale scopo dal Tribunale del Regno al Tribunale speciale della Colonia. Ai motivi presentati possono esserne aggiunti altri sino a cinque giorni prima dell'udienza in cui si discute il ricorso. Tale termine è perentorio. Art. 3.
Il ricorso di uno dei condannati per concorso in uno stesso reato sospende l'esecuzione della sentenza riguardo agli altri. Parimenti in caso di connessione di reati, o unione di giudizi, il ricorso di uno fra più condannati sospende l'esecuzione della sentenza riguardo agli altri, a meno che i motivi del ricorso si riferiscano personalmente a chi propone il ricorso. Art. 4.
Decreta Art. r. I ricorsi per violazione di legge proposti dal condannato o dal pubblico ministero al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, costituito nel Regno, contro le sentenze dei Tribunali speciali della Tripolitania e della Ci-
2.
Ove la nomina del difensore davanti al T ribunale speciale costJtmto nel Regno non sia stata fatta dal condannato nell'atto della dichiarazione di ricorso, essa sarà fatta dal Presidente del Tribunale suddetto. Il difensore può essere scelto tra le persone indicate nell'articolo 7 del R. decreto 12.12.1926, n. 2062. La nomina sarà notificata immediatamente al difensore. 2. -
U.S.
18
TRIBU:--1/\L:E SPECIALE P:ER LA DI FESA
llE.LLO STATO
Art. 5.
Il Tribunale speciale costituito nel Regno, se accoglie il ricorso per incompetenza territoriale del giudice che ha pronunziato la sentenza, ordina il rinvio degli atti della causa al giudice competente. Se accoglie il ricorso perché il fatto non presenta gli estremi di un reato o ha cessato di essere punibile, o l'azione penale sia estinta o perché il reato non è di competenza del Tribunale speciale, pronuncia l'annullamento dell.a sentenza senza rinvio. Se accoglie il ricorso per la sola applicazione della pena, provvederà direttamente senza nuovo dibattimento con la stessa sentenza alla determinazione della pena che il Tribunale speciale della Colonia avrebbe dovuto applicare per i fatti di cui il condannato è stato riconosciuto autore o complice colla sentenza impugnata. Se accoglie il ricorso per qualunque altro motivo, rinvia la causa alla cognizione del Tribunale speciale di Bengasi se trattasi di sentenza emanata dal Tribunale speciale di Tripoli e reciprocamente. In nessun caso i giudici intervenuti nel primo giudizio potranno prendere parte nel secondo. Copia autentica della sentenza del Tribunale speciale costituito nel Regno è trasmessa per l'esecuzione, a cura del cancelliere, al Pubblico Ministero presso il Tribunale speciale della Colonia. Art. 6. Se il Tribunale speciale costituito nel Regno dichiara inammissibile o rigetta il ricorso si provvederà in conformità di quanto dispone l'articolo 5o6, parte prima, del Codice Penale per l'Esercito. Roma, addì
21.12.1929 -
Anno VIII. Il Ministro per le Colonie
DE BoNo
ABBREVIAZIONI (oltre quelle che sono 11ell'uso comune)
C.P.
Codice Penale
C.P.c.
Codice Penale comune
C.P. Esercito
Codice Penale per l'Esercito
C.P.P.
Codice Procedura Penale
C.P.P.c.
Codice Procedura Penale comune
D.C.P.S.
Decreto Capo Provvisorio dello Stato
D.L.
Decreto Legge
D.L.L.
Decreto Legge Luogotenenziale
D.Lt.
Decreto Luogotenenziale
G.I.
Giudice Istruttore
M.V.S.N.
Milizia Volo[}taria Sicurezza Nazionale
P.M.
Pubblico Ministero
P.Q.M.
per questi motivi
P.S.
Pubblica Sicurezza
R.D.
Regio Decreto
RR.CC.
Reali Carabinieri
Tribu[}ale C. e P.
Tribunale Civile e Penale
T.S.D.S.
Tribunale Speciale per la difesa dello Stato
T.U.
Testo Unico
1°
Il Ministro per la Giustizia
Rocco
cpv.
primo capoverso
u.cpv.
ultimo capoverso
p.p.
prima parte
u.p.
ultima parte
Prima Parte SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S., DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L'ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NEL TERRITORIO NAZIONALE Sezione «A>>: Sentenze pronunziate dal T .S.D.S. t Sezione « B >> : Sentenze emesse daI1a Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore
SEZIONE « A »
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gcn. n. 285 / 1929
SENTENZA N. 16
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Cristini Guido, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Piroli Alberto, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Donati Riccardo, nato il 14.5.1903 a Faenza (Ravenna), muratore; Selvatici Maria, nata il 15.3.1905 a Faenza (Ravenna), casalinga.
IMP U TATI
Il pnmo: del delitto di cui all'ar t. 4, 1" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per appartenenza al Partito Comunista già disciolto dalla Pubbl ica Autorità. Reato commesso in Faenza fi no al 12.12.1929; 2) del delitto di cui agli art. 364- 366 n. 2 C.P. per avere il 12. 12.1929 in Faenza esploso, a fine di uccidere, più colpi di rivoltella contro Silvagni Bruno cagionandone la morte che fu immediata e commettendo il fatto con premeditazione; 3) del delitto previsto dall'art. 364 C.P. per avere nelle predette circostanze di tempo e di luogo esploso, a fine di uccidere, altri colpi di rivoltella contro Bocci Guerino cagionandone la morte che seguì alle ore 17 dello stesso giorno; 4) delle contravvenzioni di cui agli art. 464 C.P., 37 vigente legge di P.S., 9 legge tributaria sulle CC. GG. n . 3279 del 30.12.1923, n. 16, let1)
TRrnu::-.ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
tera b) (dell'annessa tabella allegato A) per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai precedenti due numeri, detenuto e trasportato fuori della propria abitazione, senza la prescritta autorizzazione, due rivoltelle non denunciate alla Autorità di P.S. e per non avere pagato la relativa tassa sulle concessioni governative. La seconda: Di concorso con suo marito Donati Riccardo nel delitto di cui al numero 2) della rubrica che precede per avere eccitato esso Donati a commettere la uccisione e per averne facilitato la esecuzione prestandogli assistenza durante il fatto (art. 64 nn. r e 3 C.P.).
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori,
IL TRIBUNALE
Ritenuto che dall'esame e dalla lettura degli atti processuali nonché dalle orali emergenze dibattimentali si è statuito
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che Donati Riccardo di anni 26, muratore di Faenza, censurato, verso le ore 8 e mezza ciel 12.12.1929 in atto minaccioso e di sfida si presentava alla porta del laboratorio di Silvagni Bruno di anni 43, marmista, pure di Faenza e, poiché quest'ultimo non aveva ottemperato all'invito fattogli di uscire dalla bottega, con gesto fulmineo gli sparava contro dei colpi di pistola. E, sorpresolo in posizione eretta, mentre prima della sparatoria se ne stava tranquillamente occupato nel consueto lavoro, da breve distanza gli puntava l'arma riuscendo a colpirlo. Il Silvagni, senza avere il tempo di proferire parola, cadde fra due cavalletti, ucciso. E poiché, nel frattempo, aveva tentato di intervenire, con coraggiosa prontezza, il di lui figlioccio diciottenne Bocci Guerino, il Donati pure da breve distanza gli sparò ferendolo così gravemente che ebbe a morire alle ore 17 dello stesso giorno. L'imputato nei suoi interrogatori si contraddisse di continuo, perfino nella narrativa delle stesse circostanze di fatto che avrebbero dovuto, secondo la sua tesi difensiva, far apparire che egli fu vittima di una continuata persecuzione da parte del Silvagni, facendo comprendere che egli
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZI ATE DAL T .S. D. S.
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Perciò' sotto l'azione di una barave provocazione, temendo una supposta . avversaria sopraffazione violenta a mano ann~ta, ave~a sparato per prn3:10 con la ferma intenzione di uccidere, ma per d1fenders1. Ed affe~·mando circostanze di fatto, contrariamente alla verità documentata in atti, per sostenere che il Silvagni eia troppo lungo tempo aveva perseguita_to lui ed il_fratello Francesco. E cioè che l'ucciso, ingiustamente negando d1 e_ss~re debitore verso quest'ultimo d'alcune aiornate di lavoro per la somma di lire 30, non voleva soddisfar<rli il debito~ Che una volta si presentò in casa del Francesco con _fare p~epo~ente e mi~acci?so. P~rò,. al pr?~osito, d~ una ~entenza della magistratura di Faenza, multo che il Silvagm m <:luelL~ occas1_one er_a stato chiamato dalla famitrlia Marabini per interporre i suoi buoni uffici, nonché per portare la pac~ nel vicinato in litigio; e che,. intervenuto a tal uopo con altri comuni amici, mentre co? lealtà _e c?n animo genero~o t~ntava di mettere la calma, anche allora il Donati Riccardo ebbe ad mveire contro di lui sfidandolo a pugni; ed il fratello F rancese~ e?be a f~re delle minacce a mano armata per cui fu condannato a 3 mesi di reclus10ne con la condizionale. Lo stesso giudicabile voleva poi far cre?ere _cli essere ~tato spint? al delitto perché insistentemente prov~cato e mmac~1ato da ult~mo da\ S1lvagni: nella occasione che, per preghiera del p~opno fratello, si era prn volte recato da lui per tentare di accomodare assieme d:lle cose. In quanto lo stesso fratello Francesco, di nascosto dal carcere, gh aveva fatto sapere eh~ si trovava detenuto e denunciato perché il Silvagni lo . av_eva ac~usato d1 essere l'autore del bio·lietto diffamatorio nascosto nel c11rntero d1 Faenza sulla tomba di un jfa~cista morto in conflitto coi sovversivi, ed altresì di avere messo tra i fiori, sulla tomba di altri fascisti, dei bigliettini con la dicitura « W Matteotti )) . Ma anche su tale circostanza il Donati venne smentito essendo rimasto assodato che il povero Silvagni fu sentito dal m~gistrato e che_egli _si limitò a confessare deposizioni già raccol te in istruttona rese da altn. tes~1. La stessa figura dell'imputato e gli stessi di lui _precedenti_dimostrano da quale odio personale e politico egli, criminale, sia stato spmto a commettere il delitto. Dagli atti del processo: pie1:ai~ente confe~·mati all'ud_ienza, eme~se che il Donati Riccardo fu un g10va111ss1mo neutralista, un fatt1~0, un per~coloso, violento sovversivo schedato che, mal dovendo contenere 11 suo sent1!nent~ di pubblica ribellione al Regime fascista, agiva partecipando a ~11oviment1 anti.nazionali comunisti organizzati alla macchia. Che ft~ un pencoloso, temuto ardito del popolo nelle ttu·_bolenti giornate com_umste. ~cl 1?26 .spavaldamente aveva fatto sapere << elle voleva sorpassare 11 Bastom .))' 1ucciso~e dei fascisti Ghinassi e Volterra. N el 1929, parlando col Segretano del fa~c10 Benedetti, si era espresso con le frasi minacciose <, 1:1io frate llo è co1:1-umst_a ma non capace di fare simili cose (di avere clandestmamente messo i mam-
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA llELLO STATO
festini sovversm sulle tombe dei fascisti caduti per la causa del Regime) e se gli avessero fatto del male (processandolo) ne avrebbe fatta una delle sue non importandogli né di essere ammazzato né di fare 30 anni di galera)). Inoltre _nel 1927 era stato proposto per il confino perché, notoriamente, a_ncora cont~uava _a sv~lgere opera antinazionale, quale esponente del Par~to Com~i:iista. fu mvece applic~ta, p~r u~ senso di &enerosa clemenza, I ammomz10ne dr I .S., cessata pochi mesi prima del delitto; ma contro di lui era stata rinnovata la proposta di confino avendone etTli dato , subito' . ' b nuovo motivo. Durante il 1929 in Faenza si constatarono dei tentativi di varia manifestazione cla~dest!na s~vversiva, ~d _il Riccardo Donati fu visto frequentare spesso dei pericolosi compagm d1 fede anche del di fuori ad esempio !'Alpi di Milano. · '
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Nella recente manifestazione al cimitero sulle tombe dei fascisti fu accusato il di lui fratello ma si sospettò che questi fosse strumento del Riccardo; poco tempo prima dell'omicidio e cioè nella notte precedente, vicino alla po'.ta del laboratorio del Silvagni, venne impresso con stecca l'emblema comumsta « falce e martello)). Da anni lo stesso giudicabile si era fatto t~tuare su~ bra,ccio l'e~hlem.a comunista e teneva esposta in casa l'effigie d1 uno _dei capi della nvoluz10ne russa con due ritagli cli giornali sovversivi portanti pure l'emblema di falce, martello e teschio. . Il. Do?-ati, _coere~te alla architettata narrativa defensionale, in perfetta antitesi coi fatti stessi, voleva far credere che i vari suoi tentativi per avvici~ar.e l'ucciso e per parlargli, prima del delitto, non avevano scopo alcuno cnmmoso. Invece attraverso le stesse sue dichiarazioni e le concordi chia. ' re, precise, prove testimoniali nonché documentali riesce dimostrato da quale malvagità l'omicida fu spinto ad agire. Infatti perfino dalla stessa testimoniale del Messi citato a discarico in c~rso i~truttorio, risultò che nella sera dell'II .12.1929 il Donati andò dal Silvagm ed offendendolo nonché minacciandolo lo sfidò ad uscire dalla bottega; ed aveva anche tentato di trascinarlo fuori, ma venne fatto allontanare. La scena fu piuttosto violenta, tanto che oltre a provocare 1a curiosi_tà e l'int~rvent~ ~i taluni p~ssanti, provocò perfino una certa preoccupaz10ne del Silvagm 11 quale subito denunciò il fatto al Commissariato di P.S .. Fur?no mandati i1_n~1ediatamente due agenti investigativi, ma nessun provved11ne~to fu poss1b1le prendere perché il Donati si era reso irreperibile. Alla matt1na del successivo 12 il Donati disse al muratore capo squad~a Stefano Perrazzi che per quel giorno non voleva lavorare; e se ne andò via. _verso le ore 7 e mezza dello stesso giorno fu incontrato da taluni che lo videro fra la casa del fascio ed il luOO'O di suo consueto lavoro mentre . . b ' m maccrava ed offendeva violentemente il Silva()'ni · i testi Bandini e Felici 'd er? anche ,quan~o, aggredito subito il Silvagni o ' dopo uno scambio di l o vr. pugm, 11 Donati getto contro lo stesso Silvagni del materiale pesante da
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUKZ[ATE lML T.S. D.S.
costruzione giacente per terra, colpendolo con un grosso blocco, al fianco destro. Tranne le offese e le minacce del Donati, nessun teste presente al detto litigio del r2 mattina sentì parole di minaccia e di sfida da parte del Silvagni: il quale ultimo invece si limitava a difendersi. Ed il contegno del Donati era tanto aggressivo e violento che fu obbligato dai viandanti, e fra questi da due carabinieri intervenuti, ad allontanarsi. Subito dopo, secondo quanto è risultato e secondo la stessa confessione del giudicabile, egli invitò il Silvagni a recarsi con lui a porta Ravegnana. Non avendo il Silvagnì raccolto anche tale seconda provocazione, egli lo seguì fino alla bottega. Di lì tornò a casa ad armarsi, riandò alla botteO'a e rimanendo sulla porta d'ingresso sparò subito in direzione del Silvag~1i e poiché questi dopo i primi colpi, secondo i testi Mercatali e Risveffli, tentò di nascondersi (ma poteva invece essere caduto perché ormai ucciso) tra due cavalletti sui quali stavano appoggiate delle tavole di marmo, il Donati entrò nel laboratorio ed a breve distanza, ad un metro circa, allungando il braccio tra i due cavalletti sparò un altro colpo. Essendo intervenuto subito il Bocci, senz'altro mirandogli contro e, secondo il giudizio peritale, curvandosi leggermente, riuscì a colpire ed a ferire in modo assai 0()'rave anche il Bocci, tanto che morì alle ore 17 dello stesso giorno. Dall'elaborato tecnico medico - legale risultò che il decesso d'entrambe 1~ vittime fu . assolu.ta1~1ente dovuto a ferita d'arma da fuoco con proiettili dr grosso calibro di rivoltella: escludendosi così che vi siano intervenute concause. Dall'esame obbiettivo di tutta la di lui azione criminosa si viene subito a constatare come l'imputato nell' « iter criminis )> abbia freddamente e pa~at~ente attuato il suo divisamento criminoso. Vi esulò ogni motivo di mgrusta provocazione, sia pure subbiettiva, subita. N on esistendovi affatto quella emozione, a tal uopo necessaria a produrre modificazioni or()'aniche . . b eccitate e reattive ovvero depresse ed involutive determinanti un perturbame~to fisio - psichico: e che avrebbe dovuto rappresen tare qualche cosa di subitaneo e di straordinario derivante o dalla offesa di un qualsiasi sentimento o dal controstimolo ad una passione che provoca impeto d'ira. I rapporti precedenti tra la vittima e l'imputato; i mezzi diretti e materiali usati; il modo della violenta aggressione sparando a breve distanza e. cercando .co~ p_articolari movimenti del braccio cli colpire organi essenzialmente vitali; 11 n umero dei colpi; specificano che il Donati agì dopo u~ c?ordinamento di idee ed una scelta di mezzi idonei per cui l'attività ps1chic~ ave~a organizzato da tempo la macchinazione del delitto ed il progetto diabolico per la sua completa esecuzione: come lo accertano del pari le stesse modalità esteriori del fatto. E ~l~e _nell' « iter criminis J> l'attività sua sia stata prima, durante e dopo gli om1C1d1 sempre cosciente e volontaria se ne ha specifica constatazione
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TRIBUNALE SP ECI:\LE PER LA
DIFESA DELLO STATO
da ogni atto compiuto specie per superare i vari ostacoli che gli intralciavano il fine di uccidere: perfino contro il Bocci giovane coraggioso. Quindi egli fu omicida volontario, rendendosi perfino responsabile di un reato qualificato dalla premeditazione; caratterizzato da tutte quelle circostanze che hanno preceduto, accompagnato, susseguito l'assassinio del Silvagni. Ossia dal calcolo, dal proposito, dalla riflessione; che nei vari momenti e nelle varie azioni tennero da tempo fortemente occupata la mente dell'imputato. Il Donati volle vendicarsi ed agì per uccidere un nemico, un avversario politico per il quale da lungo tempo nutriva rancore. Egli ha voluto esercitare una azione malvagiamente violenta contro il Silvagni, l'interventista della grande guerra, il combattente valoroso, lo squadrista della prima ora che visse e palpitò per le organizzazioni e le manifestazioni patriottiche fasciste. Statuitosi che entrambi i delitti furono commessi con la volontà di uccidere e che il Donati di istinto sanguinario, di spirito prepotente nonché malvagio agì per odio prevalentemente di carattere politico contro il Silvagni fascista, dimostrando particolare ferocia e di possedere un temperamento ribelle a fondo essenzialmente criminale, si vengono a spiegare le non poche denunce e le riportate condanne per atti di prepotenza, per oltraggi agli organi tutori dell'ordine pubblico e per minacce a mano armata. Dalla suesposta narrativa scaturisce evidente la prova che egli, uomo violento, volle divenire doppiamente omicida, dopo d'avere eia tempo perfino premeditato l'azione criminosa. Trattasi di concorso di reati: avendo voluto l'imputato uccidere più persone sparando a tal uopo più colpi, sia pure contestuali. L'omicidio del Silvagni per le circostanze integrative è qualificato dalla premeditazione. Di conseguenza nella complessa attività criminosa svolta dal Donati concorrono tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi atti a caratterizzare la configurazione giuridica dei delitti cli cui agli art. 364 - 366 n. 2 C.P .. Inoltre essendo riuscita evidente, attraverso le autorevoli concordi numerose prove testimoniali nonché documentali, l'appartenenza al Partito Comunista già disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, egli si è pure reso colpevole del reato previsto e punito dall'art. 4 r'' cpv. della legge
25.1r.r926, n. 2008. E siccome per consumare gli omicidi egli ha trasportato fuori dalla propria abitazione, senza la prevista autorizzazione, una rivoltella, ed un'altra gli fu trovata all'atto dell'arresto, entrambe non denunciate alla Autorità di P.S. e senza avere pagato la relativa tassa sulle concessioni governative, ne consegue che egli debba rispondere altresì delle contravvenzioni di cui agli art. 464 C.P.; 37 legge di P.S.; 9 legge tributaria sulle CC.GG.
P RIMA PARTE:
SEKTENZE PRONU:-IZI ATE DAL T.S .D.S.
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n. 3279 del 30.12.1923, n. 16, lettera b) (della annessa tabella allegato A) in relazione al R.D. 29.12.1926, n. 219r. Pertanto il Collegio, vagliando tutte le emergenze dibattimentali e valutando le prove cli specifica accusa raccolte in ordine ai reati ascritti al Donati e obbiettivamente considerate in tutta la grave eccezionale portata dei delitti malvagiamente da lui consumati, ritiene equo di irrogare le seguenti pene, condannandolo: In applicazione degli art. 364 - 366 n. 2 C.P.: alla pena dell'ergastolo. Per il disposto dell'art. 364 C.P.: ad anni 21 di reclusione. In base all'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008: ad anni 5 di reclusione. Per il disposto dell'art. 464 C.P. e 37 legge di P.S.: a mesi 4 cli arresto. In applicazione dell'art. 9 legge tributaria sulle CC.GG. n. 3279 del 30.12.1923, n. r6, lettera b) modificata con R.D. 29.12.1926, n. 2191: alla pena pecuniaria di lire 600. Ed operato il cumulo giuridico delle pene per l'art. 67 C.P. complessivamente lo condanna all'ergastolo, con l'aumento di 3 anni del periodo della segregazione cellulare continua, rimanendo assorbite nella pena massima anche tutte le altre; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con le spese di giudizio e della tassa di sentenza ; oltre ad ogni altra conseguenziale cli legge. Ordina .la confisca delle anni e degli oggetti in giudiziale sequestro; e che la presente sen tenza sia stampata per estratto ed affissa nei Comuni di Ravenna e di Faenza. Invece nei confronti della moglie, Selvatici Maria, si è potuto meglio accertare dall'orale dibattito che nella mattina del 12.12.1929, mentre essa si recava come di 1onsueto al lavoro presso il negoziante di frutta Marencli, incontrò il muratore Ghetti che le riferì il grave litigio avvenuto fra il Donati ed il Silvagni. Perciò verso le ore 8 chiese il permesso allo stesso Marendi: precisando che doveva assentarsi dal lavoro per andare in cerca del marito che aveva ripreso la diatriba già iniziata nella sera precedente col Silvagni. Secondo la versione degli imputati sembra che il Donati fosse già uscito di casa armato e si avviasse al laboratorio dell'ucciso quando la moglie lo poté raggiungere. E' pur vero che un teste affermò che la donna durante la sparatoria aveva tenuto in custodia la bicicletta dell'omicida, ed a breve distanza da lui; che, - secondo il teste Dapporto - , quando il Donati verso le ore 8 e mezza, compiuto l'assassinio del Silvagni, si dirigeva per via Emilia invitando la Selvatici ad allontanarsi, la imputata aveva risposto che voleva essere sempre con lui, replicando del pari: « Quel vigliacco (parlava ciel Silvagni) è stato bene ammazzato )) ; infine che al teste Risvegli sembrava che la Selvatici dopo l'assassinio si fosse avvicinata per vedere la vittima e si fosse poscia allontanata col marito dicendogli: e< Andiamo via che è già morto>>.
TRIB'U)IALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE:
Ma da tutta codesta narrativa si evince che nella fattispecie non si è raggiunta la prova di una qualche partecipazione diretta od indiretta della imputata, con l'eccitare l'omicida a commettere la uccisione o con l'averne facilitata la esecuzione prestandogli assistenza durante il fatto. In quanto non è stato possibile statuire che veramente fra i due vi sia stata, prima del delitto, un accordo di volontà; che i due abbiano esplicato attività collegate fra loro, nel fine delittuoso. La circostanza puramente materiale, anche se non fosse discussa, che invece di avere tenuto la propria bicicletta abbia potuto ricevere e tenere in consegna pure quella del marito, mentre questi consumava il delitto, non può costituire da sola elemento sufficiente di reità. Necessariamente si affaccia la ipotesi dubitativa: e cioè potrebbe essere vero che la Selvatici, pur sapendo che il marito fino dalla sera precedente all'omicidio aveva avuto dei violenti litigi col Silvagni e pur seguendolo allorquando egli andava con animo risoluto ad aggredire ancora una volta la sua vittima, l'imputata tuttavia non conoscesse il deliberato proposito del Donati di rendersi omicida: ed abbia agito senza volontà di prestarvi in qualche modo concorso. Di conseguenza il Tribunale ritiene che essa debba essere assolta per insufficienza di prove : ordinando la di lei immediata sarceraz1one se non detenuta per altra causa.
SENTENZE PRON'UKZIATE DAL 'l',S.D.S.
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Nota. - Nel fascicolo di esecuzione di Riccardo Donati non risulta in quale casa di reclusione il Donati si trovava ristretto nel settembre del 1943. Non si conosce neanche la data in cui il Donati evase o venne scarcerato per ordine impartito da un Comando delle FF.AA. Alleate. La posizione giuridica del Donati venne definita soltanto il 19.12.1960 con l'ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma che ha dichiarato estinta la pena inflitta a Riccardo Donati per morte del reo (art. 150 C.P.). Il Donati, infatti, - secondo quanto comunicato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faenza in data 3.rr.1960 - è deceduto a Faenza il 22.3.1950.
P. Q. M.
Visti gli art. 4 1° cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008; 364-366 n. 2464 - 12 - 31 - 33 - 36 - 39 - 43 - 67 C.P.; 37 legge di P.S.; 9 legge tributaria sulle CC.GG. n. 3279 del 30.12.1923, n. 16, lettera b) (della annessa tabella allegato A), in relazione al R.D. 29.12.1926, n. 2191; 8 della legge 12.12.1926, n. 2062; 485 - 486 C.P. Esercito. Dichiara: Donati Riccardo colpevole dei reati ascrittigli ed operando il cumulo giuridico delle pene lo condanna all'ergastolo con tutte le conseguenze di legge; nonché alla confisca delle armi e degli oggetti in giu. diziale sequestro. Dichiara: Selvatici Maria assolta per insufficienza di prove dalla imputazione di concorso in omicidio di cui al numero 2) della rubrica, ed ordina la sua scarcerazione se non detenuta per altra causa. Visto l'art. 43 C.P. ordina che un estratto della presente sentenza di condanna all'ercras tolo di Donati, uccisore di Silvagni Bruno e Docci Guerino, venga affi~so nel Comune di Ravenna ed in quello di Faenza. Ravenna, 8+1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. 3. - U.S.
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TRlllU:-,AL i; Sl'C::CT/\LE PER LA DI FES,\
llELLO
Reg. Gen. n. 248/1928
ST,\TO
SENTENZA N. 11
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale cli Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
PRIMA P:\RTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
reato ed ordina la scarcer azione del solo Giglioli se non è detenuto per altra causa. Pronuncia l'accusa contro Bonelli Alfredo per il reato previsto e punito dall'art. 4, 2° cpv. della legge 25.1r.r926, n. 2008, per aver fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista fra gli impiegati della Società Linoleum in Roma, durante la sua permanenza in detta Società, sino al 7.1 1.1929, e lo rinvia, nello stato di detenzione in cui si trova, al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere di detto reato. Roma, 17-3.1930 - Anno VIII.
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Bonelli Alfredo, nato il 23.5.1910 a Montù Beccaria (Pavia); Giglioli Vittorio, nato il 2.10.1902 a Ferrara. Entrambi detenuti dal 7.11.1929.
ll',fPUTATI
1) entrambi del delitto di cui all'art. 3 cpv. della legge 25. 11.1926, n. 2008, in relazione all'art. I stessa legge, per avere in Roma, il 24.10.1929, pubblicamente fatto l'apologia dell'attentato contro S.A.R. il Principe Ereditario d'Italia, avvenuto a Bruxelles lo stesso giorno; 2) il Bonelli, inoltre, del delitto di cui all'art. 4 u. cpv. legge predetta per · aver fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista, in Roma, sino al 7.11. 1929.
Omissis P. Q. M.
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 4, 2" cpv. della legge 25. 11.1926, n . 2008; 2 del R.D. 13.3.1927, n. 313; 42r C.P. Esercito, su conforme parere del P.M., dichiara chiusa l'istruttoria; non luogo a procedimento penale nei riguardi degli imputati Bonell i Alfredo e Giglioli Vittorio in ordine al delitto di apologia perché il fatto da loro commesso non costituisce tale
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Seguono le .firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA nELLO STATO
Reg. Gen. n. 248/1928
SENTENZA N. 18
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Trincali Casanova Antonino, Generale della :tvLV.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Bonelli Alfredo, nato il 23.5.1910 a Montù Beccaria (Pavia), impiegato privato. IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 4 u. cpv. della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del disciolto Partito Comunista, in Roma sino al 7.11.1929.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M. e l'accusato che col suo difensore ha avuto per ultimo la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. Bonelli Alfredo in data 7.1 r. 1929 veni va denunziato al Commissario di P.S. di Campitelli in Roma dal Signor Salvini Daniele, direttore della Società Linoleum dove egli era impiegato, perché spesso in ufficio s'intratteneva con discorsi sovversivi criticando il Regime fascista ed esaltando la Russia del Sovieti per la sua organizzazione politica ed economica. La denunzia fatta dal Salvini veniva confermata dalle dichiarazioni di altri impiegati della detta Società, e cioè da Colacicchi Adelaide, Ruggeri Rosolino e Bracco Emanuele.
PRIMA PART E:
SENTE)IZE PROJSUJSZIATE DAL T.S.D.S,
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In una perquisizione eseguita nell'abitazione del Bonelli venivano trovati molti manoscritti riguardanti le leggi sul lavoro in Russia, apprezzamenti sfavorevoli al Regime fascista, ed un opuscolo intitolato « Programma della Internazionale Comunista>> stampato in lingua francese. Il Bonelli ha sempre negato, tanto in periodo istruttorio quanto all'odierno dibattimento, le accuse che gli venivano fatte, e si è discolpato dicendo che egli è uno studioso appassionato di materie sociali, e nelle discussioni che avvenivano in ufficio con gli altri impiegati manifestava le sue idee che erano il risultato degli studi fatti. Ha escluso di essere cotnunista, ed ha affermato che la denunzia contro di lui è originata da motivi di vendetta di alcuni suoi compagni di ufficio, e specialmente della Colacicchi, per un rapporto che egli fece contro di essi alla Direzione Centrale della Società che ha sede a Milano. I testimoni esaminati al dibattimento non hanno confermato con fermezza le accuse che avevano fatto in periodo istruttorio contro il Bonelli. Difatti il teste Salvini, direttore della Società, ha dichiarato che in sua presenza mai il Bonelli fece propaganda, né manifestò idee sovversive; che però a lui fu riferito da altri impiegati quanto ha dichiarato al Commissario di P.S. ed al G iudice Istruttore. Ed a specifica domanda rivoltagli al dibattimento ha soggiunto· che non crede che il Bonelli nel parlare di politica con gli altri avesse la intenzione di diffondere le sue idee, ma piuttosto di affermarle come il risultato di studi su materie sociali. Il teste Ruggeri Rosolino ha deposto che non ha mai sentito il Bonelli fare propaganda comunista, e che solo nei discorsi fatti con lui parlava di questioni sociali dicendo cli ritenere che la organizzazione comunista fosse la prevalente e la migliore. Anche la teste Colacicchi Adelaide al dibattimento è stata meno precisa di quanto lo era stata in periodo istruttorio nei riguardi del Bonelli, ed ha dichiarato che ha sentito qualche volta il Bonelli parlare di politica, ma non sa che facesse propaganda comunista. Ed infine il teste Bracco Emanuele ha dichiarato che nei discorsi che il Bonelli faceva con lui, gli spiegava in che consiste la organizzazione della Russia e quale è il suo funzionamento; ma non ha mai cercato di persuaderlo o di attirarlo al comunismo. Ha soggiunto il detto testimone che il Bonelli gliene parlava a titolo di studio e non di propria iniziativa ma perché egli aveva dimostrato il desiderio di conoscere queste materie e la organizzazione della Russia di cui si parla tanto. Osserva il Tribunale che in base a tali risultanze del dibattimento non si può con sicura coscienza affermare che il Bonelli nel fare quei discorsi in ufficio avesse il proposito di fare della propaganda sovversiva per convincere ed attirare gli altri alle sue idee, che senza dubbio sono orientate verso il comunismo.
TRIBUNALE SPECIAI, E PER LA J)JfES.-\
llELLO ST1ITO
Si trattava in sostanza di discorsi di politica che occasionalmente avve?ivaho ~ra lui ~ q_uei due o tre compa~ni d'ufficio, in cui egli manifestava 11 propno convrncunento e la sua predilezione per la organizzazione della Russia sovietica, spiegandone il funzionamento specialmente al Bracco che si dimostrava desideroso di conoscerlo. Vi è guindi per lo meno il dubbio che il Bonelli discorrendo di politica con i compagni di ufficio intendesse fare propaganda di dottrine, di programmi e di metodi d'azione della oro-anizzazione comunista ; cd in tale dubbio egli deve essere prosciolto dal re~to ascrittogli per insufficienza di prove, ed in conseguenza dev'essere scarce, d 1:) rato se non e etenuto per altra causa.
PRIMA P:\RTE :
Reg. Gcn.
11.
SENT ENZE PRO)lù )IZIATE DAL T .S.D.S.
39
SENTENZA N. 9
201/1929
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
P. Q. M.
SE N TENZ A
Il Tribunale, letti gli art. 485 - 486 C.P. Esercito, assolve Bonelli Alfi:edo dal re~t~ di pro1:aga.nda ,ascrittogli per insufficienza di prove ed ordrna che egli sia posto m liberta se non detenuto per altra causa.
IN CA.MERA DI COKSIGLJO
Roma, 30+1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
nel procedimento penale contro : Mazzone Vincenzo, nato il ro.u.1906 a S,cordia (Catania), latitante; Mazzonc Carmelo, nato il 3.9.1875 a Scorclia (Catania); Desiderio Enrico, nato il 7.1 2.1904 ad Adrano (Catania) ; Pistone Sebastiano, nato il 20.1.1903 ad Assoro (Enna) ; Pistone Santo, nato il 20-4-1906 ad Assoro (Enna) ; Lo Re Giuseppe, nato il 18.3.1910 a Sant'Agata di Militello (Messina); Giuflrida Rosario, nato il 25. r. 1905 ad Acireale (Catania); Colica Sebastiano, nato il 27.1.1903 a Tortorici (Messina); Guarniera Vincenzo, nato il 14+1906 a Catania; Savasta Salvatore, nato il 12.8.1871 a Messina; Bottari Leonardo, nato l'n.r.1903 a Messina; Vitale Vito, nato il 15.8.1903 ad Assoro (Enna); Caponetto Carmelo, nato il 14.7.1907 a Francofonte (Siracusa); Mazzone Giuseppe, nato il 14.12.1909 a Scorclia (Catania); Genovese Mariano, nato il 5.3.1907 a Messina; Bonanno Antonino, nato il 3.8.1904 a Messina; Puglisi Antonio, nato il 4.5.188 r a Vittoria (Ragusa); Scandurra Giovanni, nato il 28. r. 19n a Messina; Russo Natale, nato il 26.6.1910 a Manforte San Giorgio (Messina); Lapi Antonino, nato il 9.2.1912 a Monforte San Giorgio (Messina); Sciotto Angelo, nato il 2.6.1908 a Manforte San Giorgio (Messina); Caponetto Lucia, nata il 14.8. 1895 a Francofonte (Siracusa).
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA J)IFESA DELLO STATO PR!~!,\ PARTE :
IMPUTATI
Tutti: dei delitti previsti e puniti dalla p.p. ed u.cpv. dell'art. 4 legge 25.rr.1926, n . 2008, per avere in Messina, nel 1929 e precedentemente, ricostituito il Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità e fatto propaganda in favore di detto partito. Il Russo inoltre: del reato di cui agli art. 16 - 37 T .U. legge di P.S. 6.11.1926, n . 1848, per avere omesso di denunciare all'Autorità una rivoltella. Reato accertato in Monforte San Giorgio il 22.10.1929. Il Mazzone Vincenzo inoltre : 1) del delitto di cui all'art. rro C.P. per avere rivelato, indebitamente, piani di opere militari. Reato accertato il 27.7.1929; 2) del reato di cui all'art. 160 T.U. legge di P.S. per avere, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente, espatriato a scopo politico tra la fine di settembre ed i primi di ottobre del 1929. L a Caponetto Lucia inoltre: ciel delitto di cui agli art. 61 C.P. e 160 T .U . legge di P .S. per avere, fra il settembre e il novembre 1929, tentato di espatriare a scopo politico senza passaporto od altro documento equipollente.
IN CAMERA DI CONS IGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede:
1) il rinvio al giudizio del Tribunale Speciale degli imputati: Mazzone Carmelo, Mazzone Vincenzo, Pistone Sebastiano, Pistone Santo, Lo Re Giuseppe, Giuffrida Rosario, Colica Sebas tiano, Desiderio Enrico, G uarniera Vincenzo, Vitale Vito, Caponetto Carmelo e Caponetto Lucia, per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti come in epigrafe, con diffid a al latitante Mazzone Vincenzo come per legge; 2) si dichiari non luogo a procedere contro Bonanno Antonino, Genovese Mariano, Mazzone Giuseppe, Scandurra Giovanni, in ordine ai reati a loro ascritti per non aver commesso i fatti, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa; 3) si dichiari non doversi procedere contro Savasta Salvatore, Bottari Leonardo, Puglisi Antonio, Lapi Antonino e Sciotto Angelo in ordine ai reati a loro ascritti, per insufficie nza di prove, ordinandone la immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa; 4) si dichiari non doversi procedere contro Russo N atale, in ordine ai reati di cui all 'art. 4 P·P· ed u.cpv. della legge 25.rr.1926, n . 2008, per insufficienza di prove, ed in ordine al reato di cui all'art. 37 T .U. legge
SEKTENZE PRONUNZl,\TE llJ\L T .S.D.S.
di P .S. per estinzione dell'azione penale per amnistia; ordinandone la immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa, e la restituzione della rivoltella sequestrata. IN FATTO ED IN DIRITTO
Risulta dagli atti quanto segue: La R. Questura di Messina, avendo avuto not1z1a nei primi mesi del
1929, che alcuni giovani si riunivano spesso a scopo politico, dispose che fossero fatte attive indagini, e ne affidò l'incarico al Commissario Malfa Salvatore, dirigente della locale squadra politica. In sulle prime non si poté stabilire di che cosa si trattasse perché fra coloro che erano indiziati come partecipanti al le riun.ioni ve ne erano anche iscritti ad organizzazioni fasciste. Perseverando, però, nelle indagini si apprese che nell'aprile 1929, per iniziativa di tale Mazzone Vincenzo, si faceva propaganda a favo re ciel Partito Comunista, e che diverse volte vi erano state riunioni per la ricostituzione del detto partito a Messina. Una riunione era avvenuta nel febbraio 1929 in una bottega del Mazzone in Via Arcipeschieri alla quale erano intervenuti il detto Mazzone, Colica Sebastiano, Guarniera Vincenzo, Lo Re Giuseppe e Pistone Sebastiano. Il Mazzone Vincenzo presiedette la riunione e disse che era necessario organizzare in Messina il Partito Comunista; che bisognava fare propaganda; che a tale scopo egli avrebbe fornito dei libri; che aveva già preparato le tessere e ne mostrò alcune, di color verde, intestate « Società la Giustizia ». Tutti furono d'accordo sulle proposte fatte dal Mazzone; però il Colica ed il Pistone osservarono che il possesso delle tessere poteva essere compromettente, in quanto che poteva portare alla scoperta della organizzazione e perciò si decise di farne a meno. Sempre sulle proposte del Mazzone, si stabilì che gli intervenuti costituissero il Comitato Esecutivo della organizzazione e che ognuno di essi dovesse occupars i di formare una « celi ula ». Dopo la prima riunione ve ne fu un'altra, in data 24 marzo, in casa di Pistone Sebastiano alla quale intervennero tutti coloro che erano intervenuti alla prima, ed inoltre Pistone Santo, fratello cli Sebastiano. Il Mazzone, come capo dell a riunione, disse che la sua « cellula JJ era già pronta e rilevò la necessi tà di raccogliere denaro per costituire un fondo di cassa. Fu, perciò, nominato un cassiere nella persona di Lo Re Giuseppe, il quale, da parte sua, versò lire 25; anche gli altri versarono la loro quota in diversa misura per cui si raccolsero lire 50. In detta riunione si stabilì d'intensificare la propaganda e di procurare aderenti . A distanza di pochi giorni, e precisamente il 27 marzo, vi fu un 'altra riunione, che ebbe luogo la sera all'aperto in Via T orrente Porta-
TRIBU;'!ALE SPECIALE PER I.A DIFESA DELLO STATO
legna. A questa riunione intervennero tutti coloro che avevano preso parte alla precedente, meno Pistone Santo; e vi partecipò anche un altro individuo, tale Giuffrida Rosario, che venne presentato dal Mazzone come un nuovo compagno. Il Mazzone Vincenzo, come al solito, presiedette la riunione e disse che bisognava pensare alla raccolta delle anni e, perciò, era necessario che ognuno si procurasse una rivoltella, perché poi avrebbe pensato egli a nasconderle. Al che il Pistone Sebastiano dichiarò che egli era già provvisto di qualche arma. Un'altra riunione ebbe luogo il 21 aprile, aìl'aperto, nei pressi dell'Acquedotto r oviziato e vi parteciparono quelli che avevano preso parte alla precedente ed anche Pistone Santo. 1 ·on intervenne, invece, il Giuffrida. Parl arono il Mazzone ed il Lo Re dicendo che, .nel giorno in cui il Regime festeggiava il Natale di Roma, era opportuno di orga nizzare ii <e Soccorso Rosso » per aiutare i disoccupati e le famiglie dei confinati politici. Ed aggiunsero che bisognava fare propaganda fra gli operai per indurli ad uscire dai sindacati fascisti ed entrare invece nella organizzazione comunista. Un'altra riunione ebbe luogo il IO giugno, sempre ad iniziativa di Mazzone Vincenzo, in Via della Cinconvallazione, e vi intervennero, oltre il detto Mazzone, il Lo Re, il Guarnicra, e certo Desiderio Enrico, venditore ambulante di Messina, il quale intrattenne i compagni commemorando Matteotti ed incitando gli intervenuti ad organizzarsi cd a lottare per vendicarlo; chiuse il discorso inneggiando alla prossima rivoluzione mondiale. In seguito a tali informazioni, la Questura di Messina procedette il giorno 15 giugno al fermo di tutti gli individui suddetti, ed anche di tale Savasta Salvatore, il quale, sebbene non avesse preso parte alle r iunioni, pure era indizi ato quale appartenente alla comitiva. Sottoposti ad interrogatori, gli individui fermati si mantennero tutti negativi; e per il momento furo no rimessi in libertà e diffidati a norma di legge . Nel frattempo la Questura di Reggio Calabria informava quella di Messina, con foglio in data 12 luglio, che era pervenuta da Marsigli a una lettera, diretta dall'anarchico fuoruscito Renda Salvatore al cugino Caponetto Carmelo, residente a Reggio, in cui si dichiarava lieto dell'opera e dell'entusiasmo di esso Caponetto e del cugino Vincenzo; e prometteva cli spedire giornali e manifestini per farli leggere anche agli amici , auspicando un giorno non lontano di riscossa e di rivendicazione per il benessere del popolo per il quale essi lottavano. Nella lettera era accluso un man ifestino stampato a firrna e< Aìcuni no ti fuorusciti » incitante i Siciliani alla rivolta contro il Governo ]'\azionale e contro il Regime fascista (Voi. I n, f. 90). D alle indagini esperite è risultato che il « Vincenzo)), nominato nella lettera del Renda, altri n on era che Mazzone Vincenzo, lontano parente · di Caponetto Lucia, moglie dell'anarchico Renda.
PRDI.\ P,\RTE:
SE:STE1'ZE l'RO:--IUNZIATI:, OAL T.s . n .s.
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In seguito alla comunicazione da~a daìl~ Questura di R~ggio Calabria, quella di Messina fece ricerch~ per nntr~c~1are Mazzone Vmcenzo e procedere al suo arresto; ma cost:1.11, avuta not1z1a ciel fermo del Caponetto Carmelo, eseguito dalla Questura di Reggio, si era dato alla latitanza. . Intanto il giorno 27 luglio si operava una perquisizione in ~asa di Mazzone Vincenzo, e questa portò al rin venimento e sequestro di documenti di carattere militare, e cioè: di due memoriali della Scuola Centrale di Artiglieria di Civitavecchia d~ll'anno . 192~; di u~o schiz.z ? topografico del deposito di esplosivi di Civ1tavecch1a, dislocato . 111 l.ocah~a Montao-nola. Questi documenti appartenevano certamente al Mazzone Vincenzo, il \uale aveva prestato servizio militare a Civita~ecchi a. !~oltre, nella perguisizione, fu trovata una lettera assi~urata per lire roo'. diretta ~ 1;azzone Carmelo, padre di Vincenzo, proven iente da Pcteaux 10 Francia, 111 data 17.7.1929, a firma « tuo cugino Bianco », in cui è detto che la somma era destinata come ristoro ai << nipotini ». Poiché tale lettera parve scritta in termini conve~~i~nali, si proceclett~ al fermo di Mazzone Carmelo e, sottoposto a perqrns1z10ne pers?nale, gli fu trovato addosso un fo(Tlio di carta uso bollo sul quale era scritta la seguente dichiarazione : « Io qui sottoscritta ricevo dal Sig. Mazz~ne Carmelo, in prestito, la somma di lire 15.000. La predetta somm~ sara eia n~e restituita appena incasserò il ricavato del mutuo Scalone. Firmata Lucia Caponetto Renda. Messina 14.4.1929 » . . . Interroo-ato il Mazzone Carmelo dich iarò anzitutto che i memonah della Scuola di Artiglieria e la pianta topografica appartenevano al ~glie Vincenzo; che l'assicurata con li re roo era stata mandata da tale B1~mco . Au~ gusto (il quale non è affatto suo cugino_) p~r .fare un regalo a,. suoi fig~m?h che, per affetto, ha voluto chiamare << ni.po~m >> ; quanto alla ncevuta d1 l~re 15.000, sottoscritta dalla Caponetto Lucia, 11 Mazzone non ~a dato ~onvmcenti spiegazioni, limitandosi a dire che trattasi di un prestito .grazioso lui fatto alla Caponetto quale sua parente, e c~c ha r.icev~to in, conto cli tale prestito lire 2 .500, a mezzo vaglia bancano speditogli d~1ll Avv. Cocuzza, incaricato della pratica relativa al mutuo Scalone . Le_ ricerche ~atte per rintracciare la Caponetto riuscirono vane per~hé questa s1 era resa irreperibile, la q ual cosa confermò i sospetti a carico del Mazzone, che fu, pertanto, mantenuto in arresto. . . Nel prosieguo delle indagini la questura ~i Messina ve111va m possesso di una lettera spedita da Mazzone Vincenzo, in data 1.4.8.1929: a tale Celeste Giuseppe di Messina in cui il Mazzone, nel man.1festare 1 suoi sentimenti impostati al più acceso sovver~i~ismo, cl.ava ad ~ntende_re c_he ti~~a: vasi a Lipsia, e che stava per trasferirsi a BerImo .. Pero dal. tHnb1 o ~ostaL risultava che la lettera era stata impostata a Messina ~ per~1ò era e_v1dente che l'accenno a Lipsia ed a Berlino avesse lo scopo d1 deviare le ncerche.
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TRIBUKALE SPEClA LE PER L,\ DIFESA DELLO STATO
Interrogato il Celeste dichiarò che conosceva il Mazzone, ma non lo vedeva da parecchio tempo, né mai con lui aveva avuto intimità tale da dargli motivo di scrivere una lettera simile che faceva dubitare della sua solidarietà politica col Mazzone; onde aveva ritenuto necessario informare il suo superiore, Cav. Lauro, Comandante della locale Capitaneria di porto, perché a sua volta ne informasse l'Au torità di P.S. Le informazioni assunte sul conto del Celeste fecero ritenere che egli fosse estraneo ad ogni attività politica del Mazzone Vincenzo. Però Ia lettera confermava le informazioni fiduciarie che si avevano sull'attività sovversiva che il Mazzone ed i suoi compagni avevano svolto nelle riunioni avvenute dal febbraio al giugno 1929. Si è, pertanto, proceduto all'arresto di Desiderio Enrico, Pistone Sebastiano, Pistone Santo, Lo Re Giuseppe, Giuffrida Rosario, Colica Sebastiano, Guarniera Vincenzo e Savasta Salvatore; non fu arrestato il Mazzo ne Vincenzo perché si era dato alla latitanza e si era reso irreperibile. Contro tutti costoro fu inoltrata denuncia a questo Tribunale Speciale con foglio in data 30.8.1929 - VII. Nel prosieguo delle indagini si veniva a sapere che Mazzone Vincenzo, nel dicembre 1928, aveva chiesto allo studente Cannistrucci Carlo di Messina il permesso di fare indirizzare la propria corrispondenza a lui perché, a suo dire, non voleva che fosse conosciu ta dalla famiglia, trattandosi di relazione amorosa. Interrogato il Cannistrucci ha confermato tale circostanza, ed ha soggiunto che nel giorno in cui si ebbe notizia dell'assoluzione dell'assassino del Vice Console Nardini in Francia, il Mazzone Vincenzo si presentò a lui per indurlo a promuovere una agitazione cli studenti contro il Consolato francese. Che di .lì a qualche giorno gli propose di far parte di una Società segreta contro la Francia, ed avendo il Cannistrucci aderito, lo invitò ad intervenire ad una riunione per la costituzione di detta Società. Che egli intervenne alla riunione, la quaìe ebbe luogo in una baracca disabitata nei pressi della caserma dei pompieri, dove erano convenute una ventina di persone. Che la riunione fu presieduta dal Mazzone e da un altro individuo presentato dal Mazzone come inviato speciale. Quest'ultimo lesse lo Statuto in cui era detto che la Società era sorta a Lipari, che vi era un Capo, conosciuto soltanto dal Mazzone, e non dai gregari, ai quali gli ordini del detto Capo pervenivano per il tramite del Mazzone. Che la Società aveva carattere segreto e si prefiggeva lo scopo di boicottare la Francia e tutti i prodotti di origine francese, e di raccogliere il maggior numero possibile di aderenti per giungere all'occupazione di Nizza e Savoia. Inoltre, che tutti gli aderenti dovevano essere gente di fegato e pronti, appena giunti gli ordini ciel Capo, ad assaltare con bombe i Consolati frances i in Italia. Che tutti i soci dovevano prestare giuramento sopra un teschio umano, e contro i fedifraghi si sarebbe applicata la pena di morte. Che, in caso
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SENTE:'IZE
PRONUNZIATE DAL 'f.S.D.S.
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di arresto, i soci sarebbero stati aiutati con mezzi finanziari e con raccomandazioni. Letto lo Statuto alcuni soci, fra cui lo stesso Cannistrucci, non vollero aderire all'associazione, né prestare giurame11:to p~rch_é,_ dall'insieme delle norme, emergeva che essa, anziché avere scopi patnottlci, aveva scopi sovversivi. II Cannistrucci non seppe dire il nome d~l )'inviat? sreciale ma _disse che era un capo - squadra della Milizia in serviz10 a Lipan; e,. dalle mdao-ini praticate costui fu iden tificato per il capo - squadra Bottan Leonardo. o ' ., nf ' Interrogato il Bottari, questi, dopo una cert~ p~rplcssit~, c~ er11:10 9-ua~to aveva dichiarato il Cannistrucci e fece, anzi, prn a~11pie__nvela_z10m. "!)ichiarò, infatti, che al principio dell'inverno del 192_8 Il tmhte_ Vitale Vito, anch'esso in servizio a Lipari, gli aveva parlato di una costituenda ass<: cazione avente lo scopo di combattere la Franci~ e di pro~oc~re un movimento diretto all'occupazione di Nizza e Savoia. Ed e_gh, : 1tenen_do_ che l'associazione avesse scopo patriottico, accet~ò di par_tec1~arv1, ~d ~ns1eme compilarono lo Statuto ed il cifrario. Successiv_amente il V~tal_e gh disse che aveva incaricato della propaganda, a favore d1 detta asso~1_az1~ne, Mazzone Vincenzo. Dopo alcuni giorni, dovendo esso Bottari recarsi m hce~za a Mes~ sina, il Vitale lo incaricò di prendere conta~to c~l M~zzone e d1 portargli lo Stah1to ed il cifrario; inoltre, gli diede l'mcanco cli rappresentarlo nella riunione che doveva essere tenuta per dar vita all'~ss~ciazio~e. Partendo cl~ Lipari per Messina, il Vitale gli aveva dato istr~z10n~ yreci~e sul . modo di riconoscersi col Mazzone, ed all'uopo erano stati stabiht1 dei segm convenzionali che il Vitale aveva avuto cura di comunicare in precedenza al Mazzone. Giunto il Bottari a Messina, si incontrò col Mazzone e si presero accordi sulla riunione che si doveva tenere, fissando il giorno e l'ora. Nella riunione il Bottari fu presentato dal Mazzone a~li i~1tervenuti come . rappr:sentante del Capo, senza, peraltro, dire come s1 chiamava; dop? d1 _che il Bottari lesse lo Statuto; quÌndi il 1viazzone invitò gli in~erven~1ti a ~wra~e, ma alcuni manifestarono dei dubbi sul carattere e sugli scopi dell associazione; e, per quanto il Mazzonc si sforzasse di far comprendere che no~ vi erano motivi da dubitare e che la presenza del capo - sq~a?ra della ~11~ lizia costituiva una garanzia, pure la maggior parte degli 111tervenut1 51 rifiutò di dare la propria adesione e si all?ntanò. D( modo che fu raccolta, in quella riunione, soltanto l'adesione di cmque o sei. Dichiarò il Bottari che, ritornato a Lipari, ne informò il Vi~ale, ~l quale si dimostrò dolente della cattiva riuscita della riunione. Che i~ Vité~le ed il Mazzone continuarono a mantenere i loro rapporti a mezzo d1 cornspondenza, e che il Mazzone assicurò per lettera il Vitale che i s~ci erano. a~mentati e che anche a Palermo ed a Napoli si erano trovatl aderenti m gran numero.
TRI BUNALE S1>1;c1A1, E
PER LA DI FESA DELLO STATO
Avute queste dichiarazioni dal Bottari, fu interrogato anche il Vitale, ma questi si dimostrò reticente. Messo a confron to col Bottari, finì per confe rmare le dichiarazioni fatte da costui. Si procedette, q uindi, all'arresto del Bottari e ciel Vitale, perché si ritenne che costoro, d'accordo col Ivfazzone, avessero costituito una associazione la q uale, sotto l'apparenza di combattere la Francia, nascondesse scopi rivoluzionari ed anti - italiani. Frattanto la Questura di Messina, con rapporto in data 14-10. 1929, informava che all'Ufficio Postale di detta città era stata intercettata una .lettera proveniente da Reggio Calabria, la cui busta era diretta a tale P uglisi Antonio, abitante in Messina, Via San Clemente n. 8, ma nel)' interno trova vasi una lettera di carattere amoroso diretta a tale « Assuntina », sorella di Mazzone Vincenzo, ed a firma « Miluzzo >>, identificato per Caponetto Carmelo. L'autore della lettera, tra l'altro, informava l'Assuntina del suo fermo operato dalla Questura di Reggio, e si vantava di non aver rivelato i nomi dei suoi compagni e di non essersi tradito, malgrado le insistenze fatteo-li dalla P.S. nell'interrogarlo. Questa lettera fece ritenere che il Caponetto Carmelo facesse parte della organizzazione comunis ta; e, mettendo questo fatto in relazione con la lettera dell'anarchico Renda Salvatore in cui questi si compiaceva dell'attività del Caponetto e del cugino Mazzone Vincenzo promettendo l'invio di giornali e manifestini per farli leggere agli amici, si ebbe la conferma dell'attività sovversiva del Caponetto: pertanto egli fu tratto in arresto. Allo scopo di rintracciare il Mazzone Vincenzo e di scoprire i suoi complici, . . veniva disposto il sequestro, presso b<rli uffici postali e teleo-rafici b d1 Messma, della corrispondenza che era da lui inviata o che a lui era diretta; fra le lettere sequestrate, se ne trovò una diretta a Genovese Mariano di Messina, in cui il Mazzone gli chiedeva una dichiarazione attestante la sua fede comunista perché era abbastanza da lui conosciuto. Interrogato, il Genovese negò di aver avuto rapporti col Mazzone, in con trasto con quanto era scritto nella lettera; perciò si ritenne che egli fosse · complice del Mazzone e fu tratto in arresto. Furono, inoltre, sequestrate altre lettere dirette da Mazzone Vincenzo al fratello Giuseppe, di contenuto non molto chiaro. Fermato ed interrogato, il Mazzone Giuseppe dichiarò che suo fratello Vincenzo si allontanò da Messina il 25 luglio e dopo circa venti giorni egli ricevette una prima lettera pervenutagli a mezzo di Scandurra Giovanni, milite della M.V.S. N ., residente a Messina; in seguito lo Scandurra gli fece avere altre lettere del fra tello Vincenzo, provenienti da Palermo e gli furono portate da Bonanno Antonino. Successivamente ricevette altre cinque lettere del fratello a mezzo di Puglisi Antonio di Messina, e queste erano provenienti da Genova. TI Mazzone Giuseppe dichiarò, inoltre, che la Caponetto Lucia, moglie delì'anarchico Renda Salvatore, si recò in casa sua il 29 giugno, accompagnata dal cugino Caponetto Carmelo di Reggio Calabria, e si trattenne circa otto giorni . Che essa seguì suo fratello Vin-
PRIMA i' ARTE:
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cenzo nelle sue peregrinazioni duran te la latitanza e convissero insieme a Palermo ed a Genova, dove si recarono col proposito di emigrare clandestinamente in Francia. In seguito alle dichiarazioni di Mazzone Giuseppe, furono fermati cd interrogati lo Scandurra, il Puglisi ed il Bonanno che si prestavano al recapito delle lettere di Mazzone Vi ncenzo. - Poiché nei loro interrogatori tanto il Mazzone Giuseppe, quanto il Bonanno, il Puglisi, lo Scandurra ed il Genovese, tennero un contegno riservato e reticen te, rispetto al contenuto delle lettere sequestrate, si ritenne che essi fossero legati da vincoli di solidarietà politica col Mazzone Vincenzo per la ricostituzione del disciolto Partito Comunista; e, perciò, furono trattenuti in arresto e denunziati con rapporto in data 20.ro.1929 - VII (Vol. I f. 158, 16r). In una delle lettere che il Mazzone Vincenzo mandò al fratello Giuseppe in data 12 ottobre, viene scritto, dopo la firma, la seguente espressione: « Cerca d'inviarmi il 000 che cela N atale di M.S.G. ,, . Il Mazzone Giuseppe, a cui fu contestata tale circostanza, dichiarò che si trattava di un cifrario tenuto in consegna da tale Russo Natale, manovale. In seguito ad indagini esperite fu identificato il Russo per un individuo residente a Monforte San Giorgio, paese a cui corrispondevano le iniziali M.S.G., scritte nella lettera. Operata una perquisizione in casa ciel Russo, si addivenne al sequestro del « cifrario ,, e di due lettere a lui dirette dal Mazzone, rispettivamente in data r8 e 29 agosto, provenienti da Palermo. Nella perquisizione fu trovata anche una rivoltella a tamburo che il Russo non aveva denunciata e che perciò venne sequestrata. Il Mazzone Vincenzo, nella lettera del r8 agosto, comunicava al Russo Natale alcuni indirizzi per inviargli la corrisp6ndenza, ed accennava anche ad un tale « Angelo ,,. In quella del 29 agosto o-li diceva cli r itirare da << Nino)> alcune carte e di b . spedirgliele raccomandate. Il Russo veniva tratto in arresto, e ne1 suo mterrogatorio dichiarava che il nome di Angelo, indicato nel la lettera del 18 agosto, si riferiva a Sciotto Angelo; e che il Nino, cli cui alla lettera ciel 29 agosto, era Lapi Antonino di Monforte San Giorgio; e le carte da ritirare erano, appunto, il cifrario, che infatti aveva ri tirato. Dichiarò i~oltre, il Russo, che Mazzone Vincenzo, in compagnia della Caponetto Lucia, fu alloggiato in casa di Lapi Antonino per un periodo di venti giorni; e che, esso Russo, per incarico ciel Mazzone, la notte del 13 agosto accompagnò la Caponetto ed i tre bambini a Palermo, dove costui poi la raggiunse il dì seguente, ed egli fece ritorno a Monforte San Giorgio. Dalle ulteriori indagini esperite, sono stati rintracciati Lapi Antonino a Messina e Sciotto Angelo a Mascali (Catania). Sottoposti ad interrogatorio, in un primo momento si dimostrarono reticenti, ma poi fecero sufficienti dichiarazioni. Il Lapi confessò di avere alloggiato in casa sua, a Monforte, la Caponctto ed il Mazzone Vincenzo perché coloro dichiararono d'essersi recati colà per cam biamento d 'aria. Che il Mazzone, durante la 0
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sua permanenza a Monforte, ricevette molta corrispondenza all 'indirizzo di esso Lapi; che diversi giorni prima di partire, il Mazzone ,rli conseonò 6 foglietti scritti, dicendogli di passarli, dopo la sua partenza, ~ Russo Natale al quale aveva lasciato l'indirizzo per spedirglieli. Lo Sciotto, nel suo interrogatorio, ha confessato che al suo indirizzo arrivarono a Monforte diverse lettere che egli consegnò al Mazzone e che non sapeva di che cosa tra;tassero, perc_hé egli è analfabeta; e che si è prestato a tale recapito perche conosceva Il Mazzone, avendo lavorato alle sue dipendenze. In esito a tali risultanze, il Russo, il Lapi e lo Sciotto sono stati dichiarati in arresto e denunziati con rapporto in data 24.ro.1929 - VII (Vol. r", f. 202 e 204). Frattanto, il 30.11.1929, avveniva l'arresto di Caponetto Lucia in Doria (Genova), presso la famiglia di Ferrari Luigi dove erasi nascosta per sfucrgire alle ricerche della Polizia che la andava rintracciando. Essa aveva s~g~ito il Mazz?ne Vincenzo a Porto Maurizio con la intenzione di espatnare clandestmamente in Francia con lui, e raggiungere così il marito. Il Mazzone, però, dopo alcuni giorni di permanenza a Porto Maurizio, v~rcò il confine e si recò in Francia. Pochi giorni dopo una donna, provemente dalla Francia, ed incaricata da Renda Salvatore, si recava a Porto M_aurizio a rilevare la ~aponetto ed i ba~1bini per accompa_gnarli a_ Marsiglia. La Caponetto, pero, non volle seguire la donna per umore d1 essere scoperta dalla Polizia e le affidò soltanto i bambini i quali furono accompagnati in Francia varcando clandestinamente il confine. Rimasta sola a Porto Maurizio, la Caponetto ritenne opportuno ritornare a Doria, dove venne rintracciata dalla Polizia ed arrestata. Contro di essa e contro tutti gli altri denunziati si procedeva con mandato ~i cattura per i reati che sono a loro rispettivamente ascritti in rubrica; e le nsultanze degli atti nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti: Mazzone Vincenzo: dal rapporto informativo della Questura di Messin~, risulta di buoni precedenti morali e politici in quanto che, prima dei fata che formano oggetto della denunzia, non aveva dato luogo a rimarchi. Inv~ce: egli aveva l'anima sovversiva e da tempo covava odio contro le Istituz1orn e contro il, Regime fascista. La lettera da lui scritta a Celeste Giusep~e _il 14.8.1929 (Vol. 1°, f. 47) contiene espressioni del più accanito sovvers1v1smo, come le seguenti: « Io, giovane senza amor patrio, senza bandJera da difendere, senza beni da tutelare, sono un rinnegato della Naz10ne e me ne posso vantare. Per me non esiste nemmeno la famiglia, tranne che il solo, immenso, indefinito comunismo! )). E che questi sentimenti non siano sorti in lui negli ultimi tempi, ma che esistessero da vecchia data, lo dimostrano i documenti di carattere militare rinvenuti in casa sua, e che rimontano al tempo in cui egli prestava servizio militare a Civitavecchia. L? ~chizzo _riproducente i_ ~epositi _di esplosivo distocati a Montagnola presso C1v1tavecch1a, che la penz1a ha ntenuto documento compromettente la si-
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curezza dello Stato, dimostra che il Mazzone, fin da quel tempo, nutriva sentimenti sovversivi e meditava il tradimento secondo le istruzioni dettate dalla organizzazione comunista. Egli fu l'organizzatore della riunione avvenuta nel dicembre 1928 per la costituzione di una associazione segreta che, sotto l'apparente scopo di agire ai danni della Francia, nascondeva scopi rivoluzionari ed anti - italia~i.. Lo compresero subito, .dalla sola let~ tura dello Statuto, il Cannistrucc1, 11 Santonoco e la magg10r parte degh intervenuti, tanto che si rifiutarono di dare la loro adesione e di prestare il 9i.uramento. Le riunioni successive, avvenute ad iniziativa del Mazzone netfebbraio, nel marzo, nell'aprile e nel giugno 1928, dimostrarono ad evidenza gli scopi a cui mirava, quando nel dicembre 1928, si proponeva di costituire la Società segreta anti - francese, perché in dette riunioni si trattò apertamente, e senza sottintesi, della costituzione del Partito Comunista e del Soccorso Rosso. Inoltre, la lettera che l'anarchico Renda Salvatore, residente a Marsiglia, scrisse il 28.6.1929 a Caponetto Carmelo, compiacendosi dell'opera e deÙ'ent:usiasmo che spiegavano costui ed il Mazzone Vincenzo, promettendo anche l'invio di giornali e manifestini per farli leggere agli amici, è un'altra prova dell'attività organizzativa del Mazzone per la _ricostituzione del Partito Comunista e per la propaganda. E che la organizzazione comunista sia avvenuta, lo dimostra il fatto che, in una delle riunioni, e, propriamente, in quella avvenuta il 24 marzo in casa di Pistone Sebastiano si costituì seduta stante il Comitato Esecutivo e si nonùnò un cas' siere nella persona del Lo Re. Da queste risultanze chiaramente emerge la responsabilità del Mazzone Vincenzo, in ordine ai reati previsti e puniti dall'art. 4 p.p. ed 1 u.cpv. della legge 25.rr.1926, n. 2008, per cui cli tali reati egli è tenuto a rispondere. Quanto all'accusa che _si ri~erisce al r<?t~ previsto e punito dall'art. no C.P., per aver rivelato mdebitamente . piam di opere militari, la prova è data dal rinvenimento, in casa sua, d1 un? schizzo riproducente il deposito degli esplosivi di Civitavecchia, e dalle dichiarazioni dello stesso suo padre, il quale disse che quel disegno apparteneva al figlio Vincenzo. La perizia, come si è detto avanti, ha stabilito _che si tratta di un disegno compromettente la sicurezza dello Stato, e poiché il fatto riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. uo C.P., anche di tale reato il Mazzone Vincenzo è tenuto a rispondere. Egli è, altresì, accusato di espatrio clan~estino, e la prova di ciò è data dalla dichiarazione di Mazzone Giuseppe e di Caponetto Lucia, e dal sequestro delle lettere provenienti da Marsiglia a firma di Mazzone Vincenzo, che si trovano a Vol. r 0 f. II9, 151, 1.96, 238, 266, 361, 379, 383. E, poiché tal fatto riveste i caratteri del reato previsto e punito dall'art. 160 T.U. della legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848, anche di tale reato il Mazzone è tenuto a rispondere. Mazzone Carmelo: egli è il padre di Vincenzo. A suo carico sta il fatto del preteso prestito di lire 15.000 alla Caponetto Lucia, moglie del4· · U.S.
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l'anarchico Renda Salvatore, come risulta dalla dichiarazione di debito rilasciatagli dalla Capoi;ietto in data r4.4.r929. Il Mazzone Carmelo, nei suoi interrogatori, non ha dato sufficienti spiegazioni in ordine a tale prestito, ed ha fatto dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili. L'istruttoria ha accertato che il Mazzone Carmelo non era in tali condizioni finanziarie da poter prestare alla Caponetto la rilevante somma di lire 15.000, persino senza interessi. Infatti è risultato che egli era in debito di lire 3.500 verso Licandro Nicola, e per tale debito aveva rilasciata una cambiale ai primi del 1929, che fu poi protestata per mancato pagamento. Inoltre, il detto Mazzone, era in debito verso il negoziante Salvo Antonino per generi alimentari prelevati per la famiglia e non pagati, tanto che fu più volte sollecitato al pagamento e chiese sempre dilazioni. E, se queste erano le condizioni finanziarie del Mazzone Carmelo, devesi r itenere che il prestito era fittizio e che si tratta, invece, di versamento di somma di origine inconfessabile e, cioè, proveniente dall'estero per i fini del Partito Comunista. A- conferma di ciò sta il fatto che neanche le condizioni .finanziarie dell a Caponetto erano tali da poter restituire la somma ricevuta dal Mazzone, perché il mutuo Scalone a cui si accenna nella ricevuta, ammontava a lire 5.000, di cui la metà spettava alla Lucia, e l'altra metà al fratello Paolo. Ma vi è di più! Nella perquisizione operata in casa del Mazzone Carmelo fu trovata una lettera assicurata per lire roo spedita da Peteaux (Francia) a firma Bianco Augusto, in data 17.7.r927, che contiene espressioni convenzionali, le quali fanno ritenere che si tratta di denaro destinato al Soccorso Rosso; difatti il Mazzone non ha saputo dare sufficienti spiegazioni sul contenuto della lettera, e h a detto che i nipotini ai quali era mandato il denaro sono i suoi figli, mentre egli stesso ha dichiarato che nessuna parentela esiste fra lui ed il Bianco. Ora, quando si pensi che i figli del Mazzone non sono nipoti del Bianco, e che sono tutti di maggiore età, devesi ritenere che la espressione « nipotini » non si riferisce ai figli, ma è un termine convenzionale per occultare la destinazione del denaro. Queste risultanze offrono elementi per ritenere che il Mazzone Carmelo fosse un fiduciario del Partito Comunista a cui veniva spedito denaro per la ricostituzione del partito e per la propaganda. Egli, pertanto, deve rispondere dei reati che gli sono ascritti in rubrica. Desiderio Enrico: è indicato nel rapporto della P.S. fra coloro che presero parte alla riunione tenuta il 10 giugno in Via della Circonvallazione per la commemorazione di Matteotti, e che anzi fu colui che in tale occasione inneggiò alla prossima rivoluzione sociale incitando i compagni ad organizzarsi ed a lottare per vendicare Matteotti. Egli, nell 'interrogatorio del 15 giugno reso alla P.S., negò di aver preso parte a tale riunione; ma nel successivo interrogatorio, reso il 28 settembre al Giudice Istruttore, confessò di essersi trovato, la sera del ro giugno, con il Lo Re ed il Guarniera
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in Via della Circonvallazione, negando però che si sia parlato di Matteotti. IJ teste De Maggio, invece, ha affermato che il Desiderio prese parte alla riunione del 10 giugno, che ha inneggiato alla rivoluzione sociale, e che ha incitato i compagni a lottare per vendicare Matte~tti. Dal _rapporto_ ~ella Questura risulta che il Desiderio era anche sovvenz10nato dai sovversivi residenti in Francia, tanto vero che nel luglio del 1929 ricevette, all'indirizzo di sua moglie, una assicurata con lire 200, spedita da Parigi da certo Vittorio. Egli ha negato che si trattasse di sussidio, ma non ha sal_)uto dare sufficienti spiegazioni sull'invio di tale somma. Il teste De ~aggio _ha anche deposto che il Desiderio ebbe un giorno a c~nfessargh che . riceveva denaro dall'estero da persone che non poteva nommare. Queste risultanze a suo carico offrono elementi suffic ienti di responsabilità in ordine ai fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati a lui ascritti in rubrica. Pistone Sebastiano: in casa di costui fu tenuta la riunione del 24 marzo in cui si gettarono le basi dell'organizzazione comunista, fu nominato il Comitato Esecutivo, fu raccolto un fondo di cassa per l'importo di lire 6o, e fu nominato il cassiere nella persona del Lo Re. Il Pistone prese parte anche alla riunione del febbraio e a tutte le successive; e per quanto egli, nei suoi interrogatori, si sia mantenuto sulla negativa, pure è s~entito. dallt~ dichiarazioni del teste Dc Maggio che lo ha annoverato f~a 1 partecipanti. a tutte le riunioni, dicendo che anzi, in quella del febbraio 1929, propose l'organizzazione secondo il sistema delle cellule comuniste . Pertanto, egli è raggiunto da elementi sufficienti di prova per cui deve rispondere dei reati che gli sono ascritti in rubrica. Pistone Santo: è frate llo del precedente; prese parte alle riunioni del 24 marzo e del 2r aprile, dimostrandosi solidale con tu~ti gli. intervenuti per la ricostituzione del Partito Comunista e per lo svolgimento della propaganda. Dal rapporto informativo della Questura risulta che_ la sera del 21.9.1924 Pistone Santo fu fermato per aver cantato con a_ltn, sulla pub~ blica via, l'inno « Bandiera rossa» . Questo fatto serve a dimostrare quah fossero i suoi sentimenti politici anche in passato. In base a tali risultanze egli è tenuto a rispondere dei reati che gli sono ascritti in rubrica. Lo Re Giuseppe: ha preso parte alla riunione avvenuta nel dicembre 1928 per la costituzione della Società segreta che, in apparenza, aveva 1~ scopo di combattere la Francia ma, invece, come si è visto, aveva scopi sovversivi e rivoluzionari. Egli stesso, nel suo interrogatorio, ha confessato di avervi preso parte, ma in buona fede. Ad es~lud~re _la _sua buo°:a fede sta la sua partecipazione attiva a tutte le succe~s1ve . nun1om, c~peg~iate da Mazzone Vincenzo, in cui si trattò, senza sottmtesi, della costituz10ne del
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Partito Comu:nista e della ~ro~aganda. E' risultato anzi, dalla deposizione del De Magg10, che nella numone del 24 marzo egli fu nominato cassiere e versò, per la propria quota, lire 25. Pertanto, vi sono elementi sufficienti per ritenere che egli deve rispondere dei reati che gli sono ascritti. . C?iuffrida Rosario: costui prese parte alla riunione del 27 marzo tenuta m Via Torrente Portalegna, nella quale, fra l'altro, si trattò della raccolta delle anni stabilendo che ognuno doveva procurarsi una rivoltella. Ciò è risultato dalla deposizione del teste De Maggio. Il Giuffrida non ha esitato, nel suo interrogatorio, a dichiararsi amico di Mazzone Vincenzo, ed ha anche confessato di aver ricevuto da costui, al tempo delle dimostrazioni ostil~ alla Francia, l'invito di prendere parte ad un complotto contro la detta Nazione. Questo fatto, ed il suo intervento alla riunione del 27 marzo, sono elementi sufficienti di prova per ritenere che il Giuffrida debba rispondere dei reati che a lui sono ascritti. Colica Sebastiano: è indicato nel rapporto della Questura fra coloro che partecip~ron~ alle riunioni del febbraio, del marzo e dell'aprile 1929, dimostranclos1 solidale col Mazzone Vincenzo e con gli altri nella ricostituzione cl~l Partito Comu~ist~. ~l teste De Magg~o ha co~fermato la sua partecipaz10ne alle dette numom. Dal rapporto mformat1vo della Questura risulta che, nel 1924, si iscrisse alla Camera Federale del Lavoro e che si ritiene facesse parte anche allora ciel Partito Comunista. In base a tali risultanze ' egli è tenuto a rispondere dei reati che gli sono ascritti. Guarniera Vincenzo : nel suo primo interro<.ratorio fu neo-ativo ma suef b b ' cess1vamente con essò di aver preso parte, per invito di Mazzone Vincenzo, alla riuni~ne tenutasi nel dicembre 1928 per la costituzione della Società s~~reta osale alla Francia e .di e~servi intervenuto in buona fede. Dalla depos1~1o~e del teste De Magg10, nsulta che prese parte anche a tutte le riu1:-10m che e?bero luogo dal febbraio al giugno per la costituzione del Partito Comumsta e per la propaganda. Tale intervento fa escludere la buona fede da lui ~ccampa:a nel partecipare alla riunione del dicembre 1928. E, pertanto, egh deve rispondere dei reati che a lui sono ascritti.
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. ':7i_tale Vito: egli è colui che, prestando servizio a Lipari nella qualità d1 milite della M.V.S.N., ebbe per primo l'idea di costituire una Società s~greta che, ~ suo dire, doveva avere lo scopo di combattere la Francia e gmngere persmo all'occupazione di Nizza e Savoia. Dalle sue stesse dichiarazioni emerge che, per la costituzione di detta società, si mise d'accordo con Mazzone ":7incenzo,_ e cioè con un sovversivo della peggior specie. Egli ha con~ess_ato, moltre, d1 essere l'autore di quello Statuto la cui sola lettura, nella numone del dicembre 1928, suscitò subito la diffidenza della maggior
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parte degli intervenuti, i quali ritennero che l'associazione avesse carattere e scopi tutt'altro che patriottici; ha anche confessato di aver creato il « cifrario )) le cui espressioni non si adattano certo ad una campagna organizzata nell'interesse della Patria e contro i nemici cli essa. Il Vitale, nei suoi interrogatori, si è attribuita la paternità della idea di costituire l'associazione, affermando di essere stato ispirato da sentimenti ostili alla Francia e favorevoli all'Italia. La segretezza ed il mistero che avvolgono la detta associazione, ed i suoi rapporti col comunista Mazzone Vincenzo, al quale affidò l'incarico di organizzare l'associazione stessa, stanno invece a dimostrare che egli agiva in combutta col Mazzone e per gli stessi scopi di costui. A conferma di ciò si rileva che il Vitale, nei suoi interrogatori, nel parlare dei suoi rapporti con il Mazzone Vincenzo, si è dimostrato reticente e menzognero, affermando di aver interrotto ogni relazione col Mazzone, dopo l'avvenuta riunione, mentre dalle dichiarazioni del capo - squadra Bottari Leonardo è risultato che il Vitale continuò, anche dopo la riunione, a mantenersi in corrispondenza col Mazzonc sull'oggetto dell'associazione. Non vi è dubbio, quindi, che il Vitale Vito agiva in pieno accordo col Mazzone Vincenzo per la costituzione di una associazione che, sotto l'apparenza di essere ostile alla Francia, nascondeva scopi sovversivi. La sua responsabilità è aggravata dal fatto di avere approfittato della divisa cli milite per mascherare sentimenti e scopi sovversivi; per trarre in inganno altri a dare la loro adesione. Vi sono, perciò, sufficienti elementi per ritenere la sua responsabilità in ordine ai reati che gli sono ascritti. Bottari Leonarp o: è colui che, per sua stessa confessione, ha collaborato col Vitale nella costituzione dell'associazione segreta e nella compilazione dello Statuto e ciel cifrario; e che è intervenuto nella riunione del dicembre 1928 con l'incarico di rappresentare il Vitale. Ha, però, dichiarato di aver agito in buona fede perché tratto in inganno dal Vitale, il quale gli fece sempre intendere che si trattava di una associazione ostile alla Francia. Tale giustificazione non può essere accolta incondizionatamente perché, come si è visto, le disposizioni contenute nello Statuto ed il mistero che avvolgeva l'associazione davano ad ognuno la visione chiara degli scopi veri dell'associazione. Però non è neppure da escludere in modo assoluto che egli abbia agito in buona fede per la sua scarsa intelligenza e per i suoi ottimi precedenti come milite e come fascista iscritto fin dal 1920, come risulta dal rapporto informativo. Né è risultato che egli conoscesse il Mazzone Vincenzo come sovversivo, per poter dubitare degli scopi dell'associazione. Pertanto, mentre si deplora che un capo - squadra della Milizia abbia potuto essere trascinato in una simile delittuosa impresa, non si ritiene che vi siano elementi sufficienti circa la sua responsabilità in ordine ai reati che gli sono ascritti, e perciò egli deve essere prosciolto per insufficienza di prove e posto in libertà, se non è detenuto per altra causa.
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. Capo1~etto Carme_lo: da una l~tt~ra _sequestrata dalla Questura di Reggi~ Calabria e proveniente da Marsiglia, 111 data 28.6.1929, spedita dall'anarchico ~enda _Salvatore. al Caponetto, si rileva che questi svolgeva attività sovversiva assieme a Vrncenzo Mazzone. Il Renda, infatti in detta lettera si dichiarava lieto dell'opera e dell'entusiasmo di entrambi: e mentre accludeva un ma~ifesti~o s~v:ersi~o per_ farlo leggere agli amici, prometteva di n~andare altn m amfestim e g10rnah a scopo di propaganda auspicando, un ~1orn~ no~ lontano, di. attaccare il .nemico a viso aperto e riacquistare la liberta ed Il benessere d1 tutto il popolo. Un altro documento che dimostra come il ~apo~etto facesse parte deila organizzazione sovversiva, è .la lettera da lm scntta alla fidanzata Assunta Mazzone, sorella di Vincenzo, in data 13.10.1929 (Vol. I f. 126). In questa lettera il Caponetto, nel parlar~ del .suo ferm? operato dalla Questura di Reggio e dell'interrogatorio sub1t~, s1 ~anta d1 non aver rivelato i nomi dei suoi compagni e di non essersi tradito, malgrado le insistenti domande che gli rivolo-evano i funzio1:ari_. Inoltre, d~Ila istruttoria è risultato che, quando il Ma~zone Vincenzo s1 cl1e~e al;a ~atitanza, il C_aponetto Carmelo aveva preso accordi con lui per espatriare ms1eme clandestmame.nte in Francia, e ciò perché i suoi rapporti col Mazzone e la sua condotta politica erano tali che temeva di essere arrestato. Vi sono, quindi, elementi sufficienti che dimostrano come il Caponetto col!aborasse col_ Mazzone nell'attività sovversiva e, pertanto, egli è tenuto a nspondere det reati che gli sono ascritti. 0
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_Capone~to Lucia: costei è moglie dell'anarchico Renda Salvatore, fuoruscito, ed mfatuata anch'essa di sentimenti sovversivi. Ricevette in data r~+~92~ lire. 15_.000. da Mazzone Carmelo delle quali non ha dato suffic1en~ sp1~gaz10m. Disse, nel suo primo interrogatorio, di aver ricevuto in prest~to h:e 15.000_che le servivano per vivere; in un altro interrogatorio ammise eh avere_ ricevuto . soltanto lire 10.000. Stette in casa di Caponetto Carmelo a Reggio Calabria nei mesi di mao-o-io e m.ugno 1929 rrravando ·1 . d . bb b ' b ~u l . b1 aneto omestlc~ di costui, tanto che il Caponetto ebbe un giorno ad mv1t;rla ad and~re via perché cost~tuiva un aggravio per la sua famiglia. Dall mterr?gatono del Caponetto multa che la Lucia, durante il periodo che st~tte 11;'- casa_sua, faceva propaganda dell'anarchismo. Ed anche i testi Urbam e Smdorn hanno dichiarato che la Caponetto, quando stette a Palermo ~1 casa de~la signora Trifirò, faceva della propaganda sovversiva esaltando 11 comumsmo e parlando male ciel Governo fascista. Questi erano i sen~menti politici della · Caponetto, e perciò si può ritenere che i suoi legami con Mazzone Vincenzo non erano soltanto di natura intima ma anche d_ipendenti da comunanza di fede politica. Quando il Mazzone 'Vince~zo s1. allont~nò cl~ ~essina, per sfuggire alle ricerche della P.S., anch_ essa s1 ~es~, 1r:epenbile per timore di essere arrestata. E la prova più evidente d1 c10 s1 ha nella lettera da lei scritta all'Avvocato Cocuzza, in
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data 19.7.1929, in cui essa così si esprime: << La prego vivamente di tenere celato a tutti il mio indirizzo; mi appello all'amicizia che passa tra lei e mio fratello, di non tradirmi perché sto a passare momenti veramente scabrosi J>. Durante la latitanza del Mazzone Vincenzo, essa lo seguì in tutte le sue peregrinazioni perché aveva stabilito di passar~ c~n lui la fronti_era onde sfuggire all'arresto, e la conferma si ha nella sumdICata lettera scritta all'Avvocato Cocuzza. Pertanto si hanno elementi sufficienti di responsabilità a carico della Caponetto Lucia in ordine ai reati che le sono ascritti. Savasta Salvatore: fu denunziato perché si è saputo che Mazzone Vincenzo e Desiderio Enrico frequentavano la sua bottega, dove si intrattenevano a parlare di politica; e che un giorno egli si vantò di aver conosciuto a Genova molti sovversivi. Il teste De Maggio ha deposto che conosce il Savasta come un vecchio sovversivo, ma non gli risulta che abbia preso parte alle riunioni indette da lv1azzone Vincenzo, ed anzi un g:iorno il _Savasta, nella propria bottega, sconsigliò il Mazzone ad occuparsi della ricostituzione del partito senza la certezza di ottenere risultati concreti. Queste risultanze lasciano il dubbio sulle responsabilità del Savasta in ordine ai reati che gli sono attribuiti e, pertanto, egli deve essere prosciolto per insufficienza di prove ed essere posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Mazzone Giuseppe: è figlio di Carmelo e fratello d~ V_incen~o; ven_ne tratto in arresto in seguito al sequestro di alcune lettere, mv1ategli dal Vmcenzo durante la latitanza, di contenuto oscuro, e che fecero ritenere che egli collaborasse nell'attività sovversiva del fratello. Nella lettera in data 12.10.1929, il fratello Vincenzo gli chiese l'invio di un oggetto indicato con tre zeri. Nell'altra lettera, in data 10.10.1929, gli chiese di convincere «Melo» (Caponetto Carmelo) per quell'affare. Quando fu interrogato Mazzone Giuseppe, per dare chiarimenti sul contenuto di queste lettere, disse che l'oggetto indicato con tre zeri era, appunto, il « cifrario >> che si trovava presso Russo Natale; e che l'affare, riguardante Caponetto Carmelo, consisteva nell'indurlo a varcare clandestinamente la frontiera. Soggiunse che, effettivamente, egli mandò a dire ciò al Caponetto ed aveva, anzi, preso accordi per la partenza di costui, ma questa poi non ebbe luogo. Queste lette~e ed il contegno riservato e misterioso del Mazzone Giuseppe durante la latitanza del fratello Vincenzo, farebbero pensare àd una solidarietà politica tra i due fratelli; ma poiché risulta che Mazzone Giuseppe non ha mai preso parte alle riunioni indette dal fratello Vincenzo, e che non vi sono elementi certi di prova che abbia svolto attività sovversiva, è· il caso di proscioglierlo dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove ed ordinare che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa.
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Genovese Mariano: fu denunziato perché, in una lettera inviatagli da Mazzone Vincenzo da Marsiglia, vi sono delle espressioni che fanno ritenere che fra i due esistessero rapporti di fede politica. Difatti il Mazzone, nella suindicata lettera, lo pregò di rilasciargli una dichiarazione attestante che egli è comunista, soggiungendo che esso Genovese lo conosce abbastanza (VoL r", f. 196). Altri elementi a suo carico non vi sono e perciò non può ritenersi che quella lettera costituisca prova sufficiente di responsabilità del Genovese in ordine ai reati che gli sono attribuiti, per cui deve essere prosciolto con la formula della insufficienza di prove ed essere scarcerato se non è detenuto per altra causa. . Bonan~o Antonino: fu denunziato perché è risultato che, durante la l~htanza d1 Maz~one Vincenzo, egli si è prestato per il recapito della corrispondenza fra 11 detto Mazzone ed il fratello Giuseppe; ed anche perché è stata sequestrata una lettera che a lui diresse il Mazzone in data 12.10.1929 da Marsigli~, in cui g:li chied~v~ :m'attesta.zione sulla sua fede politica per m~strar!a. a1 compagm cornumst1 m Francia (Vol. 1°, f. 196). Il Bonanno, ner suoi mterrogatori, si dimostrò impacciato e reticente, ao-aravando, così i sospetti su di sé. Ma, non essendo emersi altri elementi a bs~10 carico no~ ' sr. puo' con sicura coscienza né affermare né escludere la sua responsabilità i1~ ordine ai rea~i ascrittigli; ed è il caso di proscioglierlo per insufficienza d1 prove ed ordmarne che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. . Puglisi Ai:itonio: anche costui fu denunciato perché si prestava al recapito della c?rnspondenza fra Mazzone Vincenzo ed il fratello Giuseppe durante. 1~ la~1tanza del primo. Inoltre perché, in una lettera proveniente da Marsiglia, 11 Mazzone Vincenzo chiese anche a lui di mandaro-li un'attestazione circa la sua fede politica. A suo carico è al.tresì risulta~o che per ?ue volte fu mandato da Mazzone Giuseppe a Reggio Calabria per indurre 11 Caponetto Carmelo a raggiungere Mazzone Vincenzo durante la latitanza e. v~rcare con lui ~la~destinamente la frontiera. Però queste risultanze non s1. nte1:gono suffic1ent1 per affermare la responsabilità del Puglisi in ordine a1 .reati c~e gli sono attribuiti e, perciò, egli deve andare assolto per insufficienza d1 prove ed essere messo in libertà se non è detenuto per altra causa. ~candurra Gi~vanni: è stato denunciato perché anch'egli si prestava al recapito della . cornsponde1:za fra Mazzone Vincenzo ed il fratello Giuseppe durant~ 1~ lat1tanza del primo. Lo Scandurra ha eccepito la sua buona fede, ed a d1ss1pare ogni dubbio su di lui ha opposto la sua fede di fascista tesserato e la sua qualità di milite universitario. Dal rapporto informativo ciel C?mando della r66a Legione risulta che lo Scandurra è, effettivamente, fasrnta tesserato proveniente dalla 3"' Leva, e che si è arruolato nella Milizia
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SENTJ,NZE PRONUNZIATE DAL T .S.D. S.
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il 21.4.1929, venendo assegnato alla Centuria Universitaria, come studente delle scuole medie; aggiunge, il detto rapporto, che lo Scandurra si è dimostrato sempre attaccato al reparto, disciplinato e di buona indole. Vi è pure, in atti, una numerosa serie di certificati rilasciati dal Preside e dai Professori dell'Istituto Tecnico di Messina, nonché di altre Autorità locali, da cui risulta che lo Standurra si è sempre dimostrato di buoni sentimenti patriottici. E, pertanto, in base a queste risultanze, si può ritenere con sicura coscienza che lo Scandurra nel prestarsi al recapito della corrispondenza di Mazzone Vincenzo ha agito in perfetta buona fede, e che non ha commesso i reati che gli sono attribuiti. Ond'è che egli deve essere posto in libertà se non detenuto per altra causa. Russo N atale: è colui che, per incarico di Mazzone Vincenzo, accompagnò, il 13.8.1929, la Caponetto Lucia da Monforte a Palermo. Nel~a pe~quisizione eseguita a suo carico fu trovato, nascosto sotto la le~na, 11 «. cifrario >> ( composto da 6 foglietti) che gli era stato dato da Lap1 Antomno per spedirlo a Mazzone Vincenzo, come da intesa. Egli ricevette, inoltre'. due lettere durante la latitanza di Mazzone Vincenzo, in una delle guah costui lo esortava a non dire ad alcuno dove si trovava; di aprire gli occhi e di essere prudente e riservato; aggiungendo che la sua posizio-?-e era nell.e sue mani. Queste risultanze lasciano quanto meno gravi dubb1 sulla solidarietà politica del Russo col Mazzone, ma non offrono clementi certi per affermare la partecipazione del Russo nella attività sovversiva del Mazzone. E, pertanto, egli deve essere prosciolto dai due delitti cli ricostituzione ciel Partito Comunista e di propaganda sovversiva, per insufficienza di prov~. Quanto al fatto di non aver denunziato la rivoltella rinvenuta nella perqmsizione che fu eseguita in casa sua, egli è confesso; ma gli compete il beneficio dell'amnistia a senso dell'art. 2, lettera b) del R.D. 1°.r.r930, n. r, per cui in ordine a tale fatto devesi dichiarare estinta l'azione penale per amnistia. In conseguenza devesi ordinare la restituzione della rivoltella sequestrata e che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. Lapi Antonino: fu denunziato perché a suo carico è r.isultato che diede alloggio a Mazzone Vincenzo ed a Caponetto Lucia dal 27 luglio al 14 agosto a casa sua in Monforte San Giorgio; che al suo indirizzo perveniva la corrispondenza diretta al Mazzone durante il tempo in cui stette in casa sua; che il Mazzone, prima di partire eia Monforte, gli affidò il « cifrario >> con l'incarico di passarlo a Russo Natale perché glielo spedisse. E.gli ha ec~ cepito in tutto ciò la sua buona fede, ma i fatti sopra accennati lasciano gravt dubbi in ordine alla sua responsabilità che, se non può essere affermata in modo assoluto, non può neppure essere esclusa. E, pertanto, il Lapi deve essere prosciolto per insufficienza di prove e posto in libertà se non è detenuto per altra causa.
TRIBUKALE SPECI ALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE:
Sciotto Angelo: risulta che anch'egli si è prestato al recapito della corrispondenza che perveniva al Mazzone Vincenzo durante il tempo che stette a Monforte. Egli, nel suo primo interrogatorio, aveva negato tutto ciò; ma poi ha confessato, dichiarando che si è prestato perché conosceva il Mazzone avendo lavorato alle sue diVindenze, e che prima aveva negato perché il Mazzone gli aveva detto di non dire niente a nessuno. In base a tali risultanze non si può ritenere la responsabilità dello Sciotto, ma non la si può neanche escludere. E, perciò, egli deve essere prosciolto per insufficienza di prove ed essere posto in libertà se non detenuto per altra causa.
Esaminata in tal modo la posizione di ciascun imputato non resta che dichiarare chiusa l'istruttoria. Conseguentemente pronunciare l'accusa contro: Mazzone Vincenzo, Mazzone Carmelo, Desiderio Enrico, Pistone Sebastiano, Pistone Santo, Lo Re Giuseppe, Giuffrida Rosario, Colica Sebastiano, Guarniera Vincenzo, Vitale Vito, Caponetto Carmelo e Caponetto Lucia, per i reati a loro rispettivamente ascritti e rinviarli al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere di detti reati, con diffida al latitante Mazzone Vincenzo di costituirsi entro dieci giorni dalla pubblicazione dell a presente sentenza, altrimenti sarà giudicato in contumacia. Devesi, inoltre, dichiarare non luogo a procedimento penale nei riguardi di: Savasta Salvatore, Bottari Leonardo, Mazzone Giuseppe, Genovese Mariano, Bonanno Antonino, Puglisi Antonio, Russo Natale, Lapi Antonino e Sciotto Angelo, per insufficienza di prove in ordine ai delitti a loro rispettivamente ascritti, e nei riguardi del Russo in ordine al reato di omessa denuncia della rivoltella perché estinta l'azione penale per amnistia. Dichiarare, altresì, non luogo a procedimento penale nei riguardi di Scandurra Giovanni per non aver commesso i fatti che gli sono attribuiti. Ed, infine, ordinare la scarcerazione di tutti gli imputati prosciolti qualora non siano detenuti per altra causa.
P. Q. M.
La Commissione Istruttoria, letti gli articoli indicati in rubrica, nonché gli art. 2 del R.D. 13.3.1927, n. 313; 2 , lett. b) del R.D. r .r.r930, n. r; 42r · 507 e segg. C.P. Esercito - in parziale difformità della richiesta del P.M. - dichiara anzitutto chiusa l'istruttoria. Conseguentemente pronuncia l'accusa contro: Mazzone Vincenzo, Maz. zone Carmelo, Desiderio Enrico, Pistone Sebastiano, Pistone Santo, Lo Re Giuseppe, Giuffrida Rosario, Colica Sebastiano, Vitale Vito, Guarniera Vincenzo, Caponetto Carmelo e Caponetto Lucia, per i reati a loro rispettivamente ascritti in rubrica e li rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per 0
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SENTENZE PRONUNZIATE DAL 'f.S. D.S.
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ri~p~n~ere di detti reati, con diffida al latitante Mazzone Vincenzo di CO· st1tmrs1 entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza altrimenti sarà giudicato in contumacia. Dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di: Savasta Salvatore, Bottari Leonardo, Mazzone Giuseppe, Genovese Mariano, Bonanno Antonino, Puglisi Antonio, Russo N atale, Lapi Antonino e Sciotto An· gelo per insufficienza di prove in ordine ai delitti a loro rispettivamente ascritti; e nei riguardi di Russo Natale perché estin_ta l'azione penale per amnistia in ordine al reato di omessa denunzia della rivoltella. Dichiara inoltre non luogo a procedimento penale nei riguardi di Scandurra Giovanni per non aver commesso i fatti che gli sono attribuiti. Ordina che tutti gli imputati prosciolti siano posti in libertà se non sono detenuti per altra causa; e che la rivoltella sequestrata sia restituita al legittimo proprietario Russo Natale. Roma, 28.2.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECI,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 201/1929
SENTENZA N. 19
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S. T).S.
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di espatriare a scopo politico, senza essere munita di passaporto od altro documento equipollente; 3) il Mazzone Vincenzo inoltre: a) del delitto di cui all'art. no C.P. per avere rivelato indebitamente p1am di opere militari. Reato accertato il 27.7.r929; b) del reato di cui all'art. 160 T.U. legge di P.S. per avere, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente, espatriato a scopo politico, tra la fìnc di settembre ed i primi dell'ottobre 1929. Omissis
SENTENZA
P. Q. M.
nella causa contro: Mazzone Carmelo, nato il 3.9.1875 a Scordia (Catania), appaltatore; Desiderio Enrico, nato il 7.r2.r904 ad Adrano (Catania), venditore ambulante; Pistone Sebastiano, nato il 20.1.1903 ad Assoro (Enna), bracciante; Pistone Santo, nato il 20+1906 ad Assoro (Enna), manovale; Lo Re Giuseppe, nato il 18.3.r9ro a Sant'Agata di Militello (Messina), decoratore; Giuffrida Rosario, nato il 25.r.1905 ad Acireale (Catania), ebanista; Colica Sebastiano, nato il 27.r.r903 a Tortorici (Messina), stuccatore; Guarniera Vincenzo, nato il r4.4.r906 a Catania, congegnatore meccanico; Vitale Vito, nato il 15.8.1903 ad Assoro (Enna), barbiere; Caponetto Carmelo, nato il r4.7.r907 a Francofonte (Siracusa), barbiere; Caponetto Lucia, nata il r4.8. r895 a Francofonte (Siracusa), casalinga; Mazzone Vincenzo, nato il 10.rr.1906 a Scordia (Catania), appaltatore.
IMPUTAT I
Tutti: r) dei delitti previsti e puniti dalla P·P· ed u.cpv. dell'art. 4 leoge
25.11.1926, n. 2008 per avere in Messina nel 1929 e precedentemente rkostituito il Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità e fatto propaganda in favore di detto partito;
2) la Caponetto Lucia inoltre del delitto di cui agli art. 6r C.P. e 160 T.U. legge di P.S. per avere, fra il settembre ed il novembre 1929, tentato
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4 e 6 legge 25.1 r. 1926, n. 2008; 13-20-28-39-rro C.P.; 160 T.U. legge di P.S. 6.u.1926, n. r848; 3 R.D. 1°.r.1930, n. r; 485 - 486- 510 e segg. C.P. Esercito, dichiara anzitutto incorsa lecralmente la contumacia di Mazzone Vincenzo. Lo ritiene quindi colpevol~ dei reati a lui ascritti, e col condono condizionale .di un ~nno di detenzione e di lire 20.000 di multa limitatamente al reato d1 espatrio clandestino, lo condanna alla complessiva pena di r4 anni e 2 mesi di reclusione e lire 2.000 di multa, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale. Assolve Caponetto Carmelo dal reato di propaganda p~r non pro~ata reità; lo ritiene colpevole del reato di appartenenza al Partito Comu111sta, anziché di ricos tintzione e, mutata in tal senso la rubrica, lo condanna a due anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale. . Assolve Caponetto Lucia dai reati di ricostituzione del Part1.t~ Comunista e tentato espatrio clandestino per inesistenza di reato; la ntlene colpevole del reato di propaganda e, col beneficio di cui ~ll'art. 6 del]~ legg_e 25.rr.1926, n. 2008, la condanna ad un anno di reclus10ne ed alla mterd1zione dai pubblici uffìci per egual tempo. . Assolve per inesistenza di reato Vitale Vito e, per non provata reità: Mazzone Carmelo, Desiderio Enrico, Pistone Sebastiano, Pistone Santo, Lo Re Giuseppe, Giuffrida Rosario, Colica Sebastiano e Guarniera Vincenzo dai reati a loro ascritti, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali. Roma, 3r.5.1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUN.~LE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Mazzone Vincenzo: il T .S.D.S. dichiara, con ordinanza del 12. r.1933, cessata per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403 la condanna riportata per i reati di cui all'art. 4, 2° cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008 e agli art. IIO C.P. del 1889 e 160 T.U. della legge di P.S. 6.u.1926, n. 1848. A causa della ininterrotta latitanza il Mazzone non può usufruire del beneficio dell'indulto per la condanna inflitta per il reato di cui all'art. 4 P·P· legge 25.11.1926, n. 2008. Caponetto Carmelo: detenuto dal 25.ro.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 24.ro.1931. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 16.1.1930 viene respinta. Il T.S.D.S. con ordinanza del 12. r.1933 dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D. 5.11.1932, n. 1403, cessata per amnistia l'esecuzione della condanna, della vigilanza speciale e della interdizione dai pubblici uffici .
PRIMA P,\RTE:
SENTEKZE PRONUNZlATE DAL T.S .D.S.
SENTENZA N. 27
Reg. Gen. n. 51 / 1930
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Caponetto Lucia : detenuta dal 27.11.1929 viene scarcerata, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie per donne e minorenni di Roma il 26.11.1930. Il T.S.D.S. concede, con ordinanza del 12.1.1933, il beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403.
nel procedimento penale contro : Rainoldi Carlo, nato il 27.2.1903 ad Affori (Milano) ; Cella Romolo, nato il 30.10.1896 a Milano; Mauri Vittorio, nato il 31.12.1901 a Cavenago (Milano); Marino Ciro D. nato il 13.1.1892 a San Severo (Foggia); Giola Alfredo, nato il 7.1.1905 a Milano; Pizzuto Giuseppe, nato il 31.7.1890 al Cairo (Egitto); Frosi Fausto, nato il 17.10.1903 a Soresina (Cremon a); Gadda Ferdinando, nato il 24.r.1896 a Cornaredo (Milano); Ghini Vittorio, nato 1'8.8.1904 a Bologna; Landgraf Maria, nata il 9-4-1879 a Ginevra (Svizzera); Gigante Antonio V., nato il 5.2.1901 a Brindisi; Chierichetti Francesco, nato il 12.12.1896 a Milano; Gobbi Carlo, nato il 26.9.1900 a Claino (Como); Giola Bruna, nata il 1°.7.1908 a Milano; Roncagli Abramo, nato il 16.2.1896 a Molinella (Bologna).
PRnt..\ PARTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO
IMPUTATI
Tutti: del delitto previsto e punito dall'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Milano, nel periodo dall'agosto al dicembre 1929, ricostituito il Partito Comunista, già disciolto per ordine dell'Autorità, per avervi appartenuto e per aver fatto propaganda dei programmi, della dottrina e dei metodi di azione del partito stesso. Il Rainoldi Carlo, inoltre, del delitto punibile dall'art. 37 legge di P.S. per omessa denuncia di armi sequestrate nella di lui abitazione.
Omissis
SE:-.TEKZE PRO:,C:UNZIATE DAL T.S.D.S .
tura dichiarando, contemporaneamente, di non doversi procedere nei confronti del Ghini in ordine ai reati addebitatigli perché estinti per prescrizione (art. 157 C.P.). (Per Ghini Vittorio vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 », pag. 571). Nei confronti del latitante Marino Ciro, deceduto a Roma il 26.3.1940, la Commissione Istruttoria del T.S.D.S. dichiarò, con ordinanza n. 32 del 1°.5.1940, estinti i reati addebitatigli per morte del reo (art. 150 C.P.). Il latitante Gigante Antonio, tratto in arresto il 6. ro. 1933, venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza pronunziata il 25.10.1934 e condannato alla pena di 20 anni di reclusione. (V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S.
nel 1934 »). P. Q . ~{.
Visti gli art. 4 - 7 legge 25.rr.1926, n. 2008 ; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 1-2, lett. b) R.D. 1°.r.1930, n. 1; 421-507- 551 C.P. Esercito; 36 C.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; - a parziale difformità della richiesta del P.M. pronuncia l'accusa a carico di Rainoldi, Cella, Marino, Pizzuto, Frosi, Ghini, Gigante, Giola Alfredo, Mauri e Gadda e li rinvia al giudizio di questo Tribunale Speciale affinché rispondano - i primi sette - dei delitti rubricati e gli altri dei delitti previsti dai cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Dichiara non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di ind izi nei confronti di Giola Alfredo, Mauri e Gadda in ordine al reato di ricostituzione di un partito disciolto e nei confronti di Giola Bruna, Landgraf, Gobbi, Chierichetti e Roncagli in ordine a tutti i reati a loro ascritti ed ordina la scarcerazione cli questi ultimi cinque se non detenuti per altra causa. Intima ai latitanti Ghini, Gigante e Marino di presentarsi nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione della presente sentenza, trascorso il quale saranno giudicati in contumacia. Dichiara estinta per amnistia l'azione penale nei confronti di Rainoldi m ordine alla omessa denuncia d'arma ed ordina la confisca dell'arma sequestrata. Roma, 19-4-1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Nei confronti del latitante Ghini Vittorio il T.S.D.S. ordinò, con ordinanza del 12.6.1930, lo stralcio degli atti e con sentenza n. 30 emessa in Camera di Consiglio il 25.9.1941 ordinò la revoca del mandato di cat5. - U.S.
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TR!Bt;KALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 51/1930
P RIMA PARTE :
SENTENZA N. 28
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
SE:-.iTEKZE l' RONUNZIATE DAL T .S.D. S.
I MP UTAT I Tutti del delitto previsto e punito dall'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere in Milano, nel periodo dall'agosto al dicembre 1929, ricostituito il Partito Comunista, disciolto per ordine dell'Autorità, per avervi appartenuto e per aver fatto propaganda dei progr ammi, della dottrina e dei metodi di azione del partito stesso. Il Ferrari Mario, inoltre, del delitto previsto dall'art. 37 T.U. legge di P.S. per omessa denuncia di armi, sequestrate nella sua abitazione.
ha pronunciato la seguente
Omissis P. Q . M.
SENTENZA
Visti gli art. 4, r" e 2° cpv., e 7 legge 25.Ir.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; I e 2 lett. b) R.D. 1°.r.I930, n. 1; 421-507-551 C.P. Esercito; 36 C.P.; 179 C.P.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 3r3; - a parziale difformità del parere del P.M. - decreta non doversi promuovere azione penale nei confronti di Ghini Adele; pronuncia l'accusa nei confronti di Fumaga.lli, Beghelli, Pinoli, Maffei, Borelli, Filomeno, Ferrari, Mezzoli ed Anzani e li rinvia al giudizio di questo competente Tribunale affinché - i primi sei rispondano dei delitti di appartenenza e propaganda di un partito disciolto dalla Pubblica Autorità e - gli ultimi tre - di appartenenza allo stesso partito. Dichiara che non vi è luogo a procedimento per insufficienza di indizi di reità nei confronti dei predetti in ordine al reato di ricostituzione di un partito disciolto e degli ultimi tre anche in ordine al reato di propaganda; nei confronti di Conforti, Orsenigo, Del Tin, Diegi e Bonacossa in ordine a tutti i reati a loro ascritti in epigrafe ed ordina la scarcerazione di questi ultimi cinque se non detenuti per altro motivo. Intima al latitante Borelli di presentarsi nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione della presente sentenza, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia. Dichiara estinta l'azione penale per amnistia nei confronti di Ferrari in ordine all'omessa denuncia cli arma ed ordina la confisca delle anni sequestrate.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale a canco di: Ferrari Mario, nato il 22.5. 1901 a Casalpusterlengo (Milano) ; Fumagalli Agostino, nato il 18.8. I 902 a Milano; Mezzoli Giorgina, nata il 4.5.1899 ad Argenta (Ferrara); Pinoli Mario, nato il 1°.10.1893 a Castelletto Ticino (Novara); Conforti Agostino, nato il 3.10.1909 a Tortona (Alessandria); Orsenigo Enrico, nato il 13.12.1896 a Masciago (Varese); Beghelli Carlo, nato il 15.8.1890 a Verona; Anzani Mario, nato il 3r.5.r905 a Cassano d'Adda (Milano); Maffei Raffaele, nato il 28.3.1898 a San Severo (Foggia); Borelli Luigi, nato il 14.9.1902 a Covo (Bergamo);
Roma, 19-4-1930 - Anno VIII.
Filomeno Salvatore, nato il 9.8.1894 a Tropea (Catanzaro); Bonacossa Giovanni B., nato il 30.7.1896 a Valeggio (Pavia);
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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Del Tin Umberto, nato il 1°-7-1897 a Maniago (Udine); Diegi Giuseppina, nata il ro-3-1904 a Mil ano; Ghini Adele, nata il 15.2. 1877 a Loiano (Bologna).
Nota . - Il latitante Borelli, tratto in arresto nel marzo del 1932, venne giudicato dal T .S.D.S. con sentenza n. 14 <lei 22.5.1933 (v. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r933 »).
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PRl1!.-\ PART E:
SEI\TENZE P1to:,.;o:-,,z1J\TE DAL T .S.D.S.
TRl!lU:-IJ\LE SPGC!ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 20
Reg. Gen. n. 51/1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Sapori ti Alessandro, Generale cli Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Rainoìdi Carlo, nato il 27.2.1903 ad Affori (Milano), fattorino; Cella Romolo, nato il 30.10.1896 a Milano, meccanico; Pizzuto Giuseppe, nato il 3r.7.r890 al Cairo (Egitto), impiegato; Frosi Fausto, nato il 17. IO. 1903 a Soresina (Cremona), verniciatore; Giola Alfredo, nato il 7.r.1905 a Milano, meccanico; Mauri Vittorio, nato il 31.12.1901 a Cavenago (Milano), pulitore; Gadda 'Ferdinando, nato il 24.1.1896 a Cornaredo (Milano), assistente edile; Fumagalli Agostino, nato il 18.8.1902 a Milano, commesso; Beghelli Carlo, nato il 15.8.1890 a Verona, strumentista; Pinoli Mario, nato il 1''.10.1893 a Castelletto Ticino (Novara), fabbro; Maffei Raffaele, nato il 28.3.1898 a San Severo (Foggia), sarto; Filomeno Salvatore, nato il 9.8.1894 a Tropea (Catanzaro), impiegato privato; Ferrari Mario, nato il 22.5.1901 a Casalpusterlengo (Milano), fabbro; Mezzoli Giorgina, nata il 4.5.1899 ad Argenta (Ferrara), portinaia; Anzani Mario, nato il 31.5.1905 a Cassano d'Adda (Milano), meccanico.
Ii\IPUTATI
Rainoldi Carlo, Cella Romolo, Pizzuto Giuseppe e Frosi Fausto: dei delitti di cui all'art. 4, P·P· e r" ed u.cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Milano, nel periodo dall'agosto al dicembre 1929, ricostituito il Partito Comunista, disciolto per ordine dell'Autorità, per avervi apparte-
nuto e per aver fatto propaganda dei programmi, della dottrina e dei metodi di azione del parti to stesso. Giola Alfredo, Mauri Vittorio, Gaclda Ferdinando, Fumagalli Agostino, Beghelli Carlo, Pinoli Mario, Maffei Raffaele e Filomeno Salvatore: dei delitti di cui all'art. 4, 1° ed u.cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Milano, sino al dicembre 1929, appartenuto al Partito Comunista e per aver fa tto propaganda elci programmi, della dottrina e dei metodi di azione del partito stesso. Ferrari Mario, Mezzoli Giorgina ed Anzani Mario: ciel delitto di cui all'art. 4, 1" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Milano, sino al dicembre 1929, appartenuto al Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità. IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nella sua reqmsltoria e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, il Collegio osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
Malgrado le operazioni di polizia degli anni precedenti, per le quali sembrava che il milanese fosse libero cli elementi sovversivi organizzati alla macchia, nei primi del 1929 gli organi di P.S. avevano notato in Milano riunioni e movimenti sospetti di individui noti per i loro precedenti comunisti. Pertanto furono disposti servizi di osservazione e di controllo. Quando, per gli elementi raccolti dopo lungo, paziente e diligente lavoro, i tutori dell'ordine ebbero la certezza che in Milano funzionava illegalmente un Federale comunista; che propaganda veniva svolta mediante distribuzione di stampe sovversive e di notevoli somme del cosiddetto « Soccorso Rosso )) ; che tutto un armamentario si era con cautela preparato per la riproduzione di circolari e stampe di partito, effettuarono l'arresto e la denunzia degli individui più in vista del movimento, fra i quali i prevenuti. Sequestrarono, fra l'altro, materiale cli riproduzione, di stampe e manoscritti e autografi di taluni degli imputati dimostranti la loro criminosa attività. Per la confessione quasi completa cli alcuni dei prevenuti, modificata solo in parte durante l'orale dibattito per l'evidente timore cli eventuali rappresaglie da parte dei coimputati mantenutisi .negativi; per quanto hanno deposto a viva voce e con chiarezza i testi; in relazione alle risultanze del processo scritto e per quanto risulta dal materiale sequestrato, l'azione di ciascun imputato è rimasta precisata e determinata come segue. Pizzuto Giuseppe: di precedenti comunisti, cultura, intelligenza e posizione sociale superiori di gran lunga a quelli di tutti gli altri coimputati,
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TRIBU:-IALI; SPECl/lLE PER J,!\ DIFESA DELLO STATO
fu elemento animatore e pericoloso del movimento, in quanto, per le cautele adoperate e per essere riuscito a mantenersi un impiego di concetto presso uno stabilimento di produzioni fasciste, poté lavorare con tranquillità. Egli con casa e persone seco conviventi in Milano, aveva stabilito a sede delle sue malefatte l'abitazione di tal Marino, individuo di pessimi precedenti penali, il cui procedimento è. stato sospeso in « limine litis », man.tenendosi egli latitante. Dal coimputato Maffei fu sentito parlare col Marino di tessere comuniste da mandare in Russia e dell'opportunità o meno di distribuirne in Italia. Si prodigò - a suo stesso dire - con famiglie di detenuti politici, elargendo notevoli sussidii. A Bovisio Mombello, presenti alcuni operai, propose a tale Orsenigo la costituzione di una sezione comunista, prospettandola come unica salvezza di fronte ad un preteso disagio economico (testi Riva e Ronchi). Propose il coimputato Beghelli ed altri per la costituzione di cellule comuniste negli stabilimenti dove lavoravano. Furono sequestrati alcuni biglietti del Beghelli diretti al Pizzuto (il Beghelli era operaio nello stabilimento dove il Pizzuto aveva parte direttiva) nei quali, in proposito, è fra l'altro scritto: « Dispiacente, ma il burattino non mi piace farlo)> ... « gli ordini li ho sempre obbediti e continuerò come per il passato; se puoi, domani alle ore ro sono al Premuda, così parleremo meglio>>. « Il tuo mi fu consegnato oggi, così ieri sera non potei trovarmi al posto indicato. Con Cesare non potei combinare niente perché credo che ci sia gran fifa>>. E scritti di pugno del Pizzuto furono due biglietti sequestrati sui quali si leggono indirizzi e annotazioni inerenti al movimento e di cui il Pizzuto non ha dato convincenti spiegazioni, come non ne ha voluto dare del contenuto dei biglietti del Beghelli. Si teneva anche' al corrente con la stampa estera anti - italiana, facendola clandestinamente pervenire dalla Svizzera ed in parte distribuendola. Pur ammettendo la sua collaborazione ideale al Partito Comunista, egli, in un primo tempo, negò ogni addebito mossogli; poi, stretto dalle ineluttabili realtà delle risultanze, cominciò ad ammettere mano mano quanto emergeva a suo carico, pretendendo di dare spiegazioni a lui vantaggiose dei suoi movimenti, e, pur non facendo un'aperta e solenne rinunzia del suo passato, protestò il suo sentimento cli italianità, specie in un ultimo prolisso memoriale, cui, colla solita forma bifida ed equivoca, si è ripetutamente richiamato in udienza. Ma il Collegio, di fronte alle prove precise, non ha dubbi di sorta che il Pizzuto nel 1929 abbia appartenuto al Partito Comunista illegalmente ricostituito in Italia e che di tal partito egli abbia fatto propaganda.
PRIMA P,\RTE:
i,)
SENTEKZE PRONUNZ IATE D/\L T .S. D.S.
1928 (r), si occupò del movimento clandestino comunista milanese ed an~i venne indicato da alcuni coimputati quale capo del Federale. E sebbene 11 Collegio non abbia, da un sommario esame, riscontrato nell'individuo una spiccata capacità direttiva, tuttavia è risultato che a lui erano. desti.nate .1: lettere, contenenti istruzioni per l'Italia, della Centrale Comumsta d1 Panw ed indirizzate ad una inesistente Curti Teresa, Via Parini 74, lettere che dai postini venivano consegnate, come d'uso, alla portinaia di quello stabil: _ coimputata Mezzoli Giorgina - la qual: P.rovvedeva. a consegnarle .al Fr~si. Questi, infatti, sebbene neghi, fu da testi visto recarsi dalla Mezzoh. Fu mdicato, il Frosi, come colui che nel settembre u.s. si recò a Parigi quale rappresentante del partito italiano in un convegno comuni:ta, ma ;a~e ci~costanza, sebbene verosimile, non è stata bene accertata sia perche 11 coimputato Rainoldi l'ha ritrattata all'udienz~ sia perché .sembra str~no ~he la sua assenza possa essere da Milano sfuggita aglt orgam osservaton e di controllo di P.S .. Ma a dare luce reale alla attività sovversiva del Frosi sarebbe sufficiente un suo autografo, eia lui riconosciuto per suo, sequestrato in casa del ripetuto Marino nel quale autografo, che il Frosi pretende f.are. cr:dere di avere scritto sotto dettatura da un tal Silvio che non sa meglio md1care, sta scritto: « Per domani sera martedì fai avvisare quello del "Ramponi" (notisi che Ramponi è lo stabilimento dove era impiegato il Pizzuto e dove lavorava il Beghelli) che per le 6 e mezza si trovi in Piazza 4 ~ovembre: ché là ci sarà uno che lui (quello del Ramponi) conosce: Te lo dico a te d1 avvisarlo perché loro hanno perso il collegamento. Saluti Faust?», e per poscritto: « Tu domani, se puoi, fatti trovare alle I r e mezza d1 mattino davanti ai magazzini Duomo, ciao>>. Cella Romolo: fu uno degli esponenti più attivi del movimento ed ebbe l'incarico della distribuzione del « Soccorso Rosso » i cui fondi in un primo tempo disse gli provenivano dal Frosi ed in udie1~za i_nvece h~ detto crli venivano forniti da Ghini Vittorio (altro coimputato 11 cui procedunento stato sospeso per essere egli tuttora latitante). Tali fondi .eg!i face:a per~ venire alle famiglie dei detenuti politici a mezzo di fìduc1an, tra 1 quali il rubricato Gio1a. Si occupò anche della propaganda a mezzo della stampa, preparando e contribuendo al trasporto. di pietr~ li.tografìca ed altro mat:riale di riproduzione, in casa del Marmo, e d1stn?uendo - come fece il · primo agosto u.s. - stampati di propaganda comumsta.
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Rainoldi Carlo: fece ampia confessione di tutto il movime~to comuni~ sta di cui dianzi è cenno e della parte preponderante che egli, attrattov1
I ~I
Frosi Fausto: già prosciolto per insufficienza di indizi da altro procedimento del genere dalla Commissione Istruttoria di questo Tribunale nel
(1) Vedi sentenza della C.I. n. 173 del 13.8.r928 nel Voi. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 ll, pag. 1027.
72
'l'RIBUNALE SPECULE PER LA DIFESA n 1;u.o STATO
PRIMA PARTE:
dal Cella, vi prese. Capeggiò riunioni di partito alle trattorie « Rosa Rossa >> e « Leon d'Oro))' adescò adepti, diffuse stampe clandestine comuniste cd antinazionali e cooperò, con altri, a preparare il materiale per la riproduzione di circolari e di manifesti di partito. Egli, in vario modo, in istruttoria, e, specie, in lettere ai suoi familiari, ha manifestato il suo pentimento ed il proposito di bene operare in avvenire. ·
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Ferrari Mario : è .risultato che ha partecipato a parecchie riunioni di partito alla « Rosa Rossa >) e al « Leon d'Oro ». Fra il materiale sequestratogli in casa fu rinvenuto anche un opuscolo di clandestina ed izione 1929 di contenuto propagandistico comunista, della cui provenienza ha dato una versione sciocca e puerile. Mezzoli Giorgina: si tenne in contatto col pericoloso comunista Ghini Vittorio di cui sopra è cenno ed ebbe il delicatissimo incarico di fare da recapi taria delle lettere - istruzioni della Centrale di Parigi, descritte guando si è parlato di Frosi, incarico, come si vede, di gran fiducia che, nelle attuali condizioni di vita, il Partito Comunista dà a chi, almeno, appartiene al partito. Nella sua abi tazione fu rinvenuto l'indirizzo di Parigi di tal Premoli ( 1 ), comunista fervente, in seguito caduto in potere della Giustizia Italiana. Però il Collegio ha riportato la convinzione che l'attività e l'appartenenza al parti to della Mezzoli non siano dipese solo da una sua adesione volontaria, ma piuttosto da una sua muliebre debolezza; non potendo escludersi che le sue .relazioni col Ghini siano state solo d'indole politica. Beghelli Carlo: è vero che, per incarico e manovre del Pizzuto, si adoperò per ricostituire un nucleo sovversivo nell'officina «Ramponi))' ma, data la qualità dell'individuo, che sembra un menomato mentale, è verosimile, come opina il Tribunale, che ciò egl i abbi a fatto per suggestione del Pizzuto, dal quale, per avere mansioni più elevate e di .fiducia nello stesso stabilimento «Ramponi ))' sperava eviden ti vantaggi di vario genere. Il Beghelli ha ripetutamen te tenuto a far sapere, in udienza, di non essere stato e di non essere un comunista.
Gioia Alfredo: ebbe l'incarico di collegatore fra i vari settori; distribuì somme per _« S?cc?rso Rosso.>> a famiglie cli de~enuti politici per incarico del Cella. D1stnbu1 stampe d1 propaganda comumsta. Prese parte a riunioni di partito. Fumagalli Ag~stino: sebbene affermi di avere fa tto abiura, qualche anno fa, delle sue idee sovversive, tuttavia è emerso incontrastato che eO'li erogò somme notevoli a Della Vedova EdviO'e e O ttoloni Anna fì.danztte di det~n~ti p~h_tici, peral_tro da lui prima no~ conosciute, perché le spedisser? ai nspett1v1 fidanzati. Mentre in un primo tempo aveva negato, in segm.t? _ha confessato; ma ha spiegato la cosa come un atto di sua liberalità, e c10 11~ co~trast~ c~n quanto egli stesso ha riferito e cioè di vivere egli come un fì.gl~o d1 fam1gha presso un suo fratello maggiore, situazione qu.esta che n?n _gh_avre?be permesso_ larg~e disponibilità. Fu visto prender parte a riurnom d1 partito con alcum degli attuali coimputati nell'osteria « Rosa Rossa )) . . . Mauri Vittorio: pregiudicato per furti fu indicato quale capo - settore d1 Porta Volta, come egli stesso in un primo tempo ammise. In seo·uito ha . . . b negato ogm sua partec1paz10ne al movimento del ricostituito Partito Comuni~ta. Prese parte a numerose riunioni di partito, come hanno affermato il counputato Rainoldi e il teste Cecchinato. Gadda Ferdinando: si tenne in contjnuo contatto col Marino frequentandone la casa, sede, come si disse, di riunioni e di attività sovversive. Dal Rainoldi ripetuto fu indicato quale capo settore di Porta Magenta. Fu visto prendere parte a riunioni di partito alla « Rosa Rossa >) dal teste Cecchinato. Pinoli Mario: risul ta avere ricevuto incarico di costituire una cellula nello stabilimento Miani e Silvestri, ma non è emerso chiaro se a tale incarico egli abbia dato principio di esecuzione. Gli furono sequestrate 5 tessere r929 della Confederazione Generale del Lavoro, ditta che sottintende e dovrebbe mascherare la vera essenza dell'illeo·ale movimento comunista in Itali_a , tessere del .cui possesso non ha dato a~coglibili spiegazioni. Assensce d1 avere partecipato alla guerra con il 4" e con il 9° Bersao-lieri e di avere riportato due ferite e di godere 1'8" cateO'oria delle pensigni a vita b quale invalido di guerra.
SE:s;TE1'ZE PRONUNZIA'l'E D1\L T .S.D.S.
'
Maffei Raffaele: individuo religiosissimo e di buoni sentimenti e precedenti; fu attratto nell'orbita del movimento dalle male arti del Marino, suo corregionale, tanto da prestarsi a fare dattilografare dalla moglie proclami e circolari del partito. Egli sostiene di aver fatto ciò perché astrettovi dal bisogno e dagli aiuti che riceveva dal Marino. E, data la debolezza del Maffei, in vari modi manifestatasi, anche in udienza, pare al Collegio che debba dubitarsi del concorso della sua volontà dolosa nel suo operato. Anzani Mario : risulta che fu visto alcune volte con taluni degli attuali coimputati, ma è dubbio se gli incontri siano stati, com'egli sostiene, casua]i e a scopo di amicizia o a fine politico. I precedenti dell'Anzani risultano buoni. Filomeno Salvatore: fu visto col Marino. Egli nega ogni carattere politico a tali incontri, che spiega per ragioni di interessi, dato che col Marino (1) V. sentenza n. 26 de l 25.6.r930, stesso volume.
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TRIBUNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO ST,HO
sono dello stesso paese. Fu il Marino che disse al Maffei essere il Filomeno un incaricato del « Soccorso Rosso>>, ma, data la .figura fosca del Marino, emerse nella sua vera luce in vari episodi di questo processo che ciò appare poco attendibile, anche perché non confortato da alcun dato sostanziale. Dalle suesposte emergenze balza certo che Pizzuto, Frosi, Rainoldi, Cella, Gioia e Fumagalli nel r929 appartenevano al Partito Comunista e di tal partito, già disciolto dalla Pubblica Autorità, fecero propaganda in Milano; che Mauri, Gadda, Ferrari, Pinoli e Mezzoli appartennero a detto partito nell'epoca e nel luogo suindicati. A tali fatti corrispondono gli estremi giuridici per tutti del 1" cpv. dell'art. 4 legge 25.11.1926, n . 2008 e per i primi 6 anche del 2 ° cpv. dello stesso art. 4. Molte circostanze farebbero pensare che Pizzuto, Frosi, Rainoldi e Cella abbiano partecipato alla ricostituzione del Partito Comunista in Milano, ma, data la deposizione del teste Palazzi il quale ha riferito che, anche se i predetti avevano cariche direttive, non si può con certezza considerarli quali ricostruttori del partito, da tale imputazione debbono i nominati essere assolti per non provata reità. Con la stessa formula debbono essere assolti dall'imputazione di propaganda Mauri, Gadda e Pinoli, non risultando certo che abbiano fatto propaganda. Il Collegio ritiene sia il caso di concedere alla Mezzoli il beneficio di cui ail'art. 6 della legge speciale rubricata. Commisurando le pene ai fatti commessi colla pericolosità di ciascuno, il Collegio ritiene giusto condannare : Pizzuto a complessivi anni 5 di reclusione (anni 4 per la propaganda e anni 2 per l'appartenenza); Frosi a complessivi anni 4 e mesi 6 di reclusione (anni 3 per ciascuno dei 2 delitti); Rainoldi e Cella a complessivi anni 3 e mesi 6 di reclusione ciascuno (anni 2 per l'appartenenza e anni 2 e mesi 6 per la propaganda); Giola e Fumagalli ciascuno a complessivi anni 3 di reclusione (anni 2 per ciascuno dei 2 delitti); Mauri e Gadda ad anni 2 e mesi 6 di reclusione ciascuno, per la sola appartenenza; Pinoli e Ferrari ad anni 2 di reclusione ciascuno per la sola appartenenza; Mezzoli ad 1 anno cli reclusione per la sola appartenenza in applicazione del citato art. 6. Alla pena della Mezzoli va congiunta l'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena e a quella di tutti gli altri l'interdizione perpetua e 3 anni di vigilanza speciale della P.S. A tutti i condannati incombe in solido il risarcimento delle spese processuali. Tutto il materiale che ha attinenza coi delitti commessi e che trovasi in sequestro va confiscato. Poiché Anzani, Filomeno, Maffei, e Beghelli vanno assolti, bisogna ordinare la loro scarcerazione se J1on detenuti per altra causa.
PRIMA PARTI;:
SE:--IT EKZE
PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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P. Q . :V!.
Letti ed applicati gli art. 4, 1'' e 2 " cpv., 6-7 legge 25.1r.r926, n. 2008; 13 - 20 - 28 - 36 - 39 - 68 - 80 C.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara 'Pizzuto~ Frosi, Rainoldi, Cella, Giola e Fumagalli responsabili di appartenenza e d1 propaganda di un partito disciol~o~ dalla P_ubbl_ica .Autorità, ass~lvendo i primi quattro per non provata re1ta dalla ncost1tuz10ne loro ascntta. Dichiara Mauri, Gadda, Ferrari, Pinoli e Mezzoli responsabili di soìa appartenenza ad un partito disciolto, assolvendo per non provata reità dalla propaganda loro ascritta Mauri, Gadda e Pinoli. Fatto il cumulo giuridico per i primi sette, coll'aggravante della recidiv_a pel Mauri e concesso il beneficio della lieve entità del fatto alla Mezzoli, condanna tutti alla reclusione: Pizzuto ad anni 5, Frosi ad anni 4 e mesi 6, Rainoldi e Cella ad anni 3 e mesi 6 ciascuno, Giola e Fumagalli ad anni 3 ciascuno, Mauri e Gadda ad anni 2 e mesi 6 ciascuno, Ferrari e Pinoli ad anni 2 ciascuno e Mezzoli ad anni r. A quest'ultima con l'interdizione dai pubblici uffici per egual durata della pena e a tutti gli altri con l'interdizione perpetua. A tutti - meno la Mezzoli - 3 anni di vigi lanza speciale della Pubblica Sicurezza. Condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca delle cose in sequestro. Assolve per non provata reità Filomeno, Anzani, Maffei e BegheJli dai reati loro ascritti in epigrafe ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Roma, 13.6.1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
N OTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932,
n. r403 : Rainoldi viene scarcerato dalla Casa Penale di Lucca il 9. r I. 1932. Detenuto dal r4.12. 1929 al 9.1I. 1932. Pena espiata: 2 anni, 10 mesi e 25 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il
21.6.r930.
TRlllU~/\LE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO
Pizzuto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'rr.rr.r932. Detenuto dal 14.12.1929 all'r1.11.r932. Pena espiata: 2 anni, ro mesi e 27 giorni. Il 25.5.1931 inoltra, personalmente, una istanza di grazia; istanza respinta. Frosi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida il 14.rr.1932. Detenuto dal r4.r2.r929 al r4.1r.r932. Pena espiata: 2 anni e r r mesi. Giola viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 10.11.1932. Detenuto dal r4.r2.r929 al IO.rr.r932. Pena espiata : 2 anni, ro mesi e 26 giorni. Fumagalli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 9.11.1932. Detenuto dal 14.12.1929 al 9.1r.r932. Pena espiata : 2 anni, ro mesi e 25 giorni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre e da due fratel li invalidi di guerra il 30.rr.r930; istanza respinta. Cella si associa alle istanze di grazia inoltrate dalla madre il r6+ 1930 e il 2.7.1930; con decreto di grazia del 17.10.1930, gli viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Lecce .il 23.10. 1930. Detenuto dal 14.12.1929 al 23.ro.r930. Pena espiata : ro mesi e 9 giorni. Ferrari, detenuto dal 14.12.1929, viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Spoleto il r3 .r2.193r. Si associa a una istanza cli grazia inoltrata dalla madre il 10.r.1930; istanza respinta. Pinoli, detenuto dal r4.r2.1929, viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Panna. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 29·5· 1943· Gadda, detenuto dal 13.12. 1929, viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 10.6.1932. Jvfezzoli, detenuta dal 14.12.1929, viene scarcerata, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Milano il 13.12.1930.
PRIMA PARTE :
SE.>1IE1'ZE
PRONUNZIATE DAL
r.s.n.s.
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Mauri, detenuto dal r4.r2.r929, viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Alessandria il ro.6.r932. Si associa alle istanze di orazia inoltrate dalla madre il 1°.5.1930 e 1'8.6.r930. Per i precedenti penétli - co1:1da1_111e per furto (scnt. !rib. ~onza del 24.8.1919 e sent. Corte di Appello eh M1la~o de; 2.4.1925) - il Maun n on può usufruire dei benefici di clemenza concessi con 11 R.D. 5.rr.1932, n. 1403.
TRI BU:-1,\LE SP ECI.1LE PER LA Dll't:SA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 86/1930
SENTENZA N . 26
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente S ENTENZA
PRI MA PARTE :
nel procedimento penale contro: Soldati Paolo, nato il 19.ro.1905 a Milano; Conti Francesco, nato il 22.11.1906 a Magenta (Milano); Micheloni Giordano, nato il 17.5.1907 a Mantova; De Angeli Luigi, nato 1'8.2.1912 a Cusago (Milano).
IMPUTATI
Dei delitti di cui all'art. 4 p.p. e successivi cpv. della legge 25.rr.1926, n. 2008 per avere, nel Comune di Baggio (Milano) e paesi limitrofi, nel marzo 1930 e precedentemente:
1) ricostituito il Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità;
2) fatto parte di tale partito; 3) fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di detto partito.
Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 4 e 7 della legge 25.rr.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 - 551 e segg. C.P. Esercito; mantenendosi lo stato di detenzione
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deo-li imputati e dichiarando chiusa l'istruttoria, pronuncia l'accusa a carico di ~utti, ordinando il loro rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale Speciale per rispondere dei reati a loro ascritti e di cui al n. 2) deila rubrica; il Conti, il Micheloni ed il De Angeli anche del delitto di cui al n. 3) della rubrica. Dichiara il non luogo a procedere penalmente contro tutti, per non aver commesso il fatto, in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; e contro il Soldati ~er insufficienza di prove in ordine al delitto di propaganda del detto partito. Roma, 18-4-1930 - Anno VIII.
Seo-uono le firme del Presidente e dei Giudici. ~
IN CA.MERA DI CONS IGLIO
SENTE><ZE PRONUNZIATE D.-\1, T .S . D.S.
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TRCBUNALE SPECI ALE
PER LA l>IF ESA DELLO ST1\TO
PRIMA PARTE:
SENTJ, NZi, PRONUNZI ATE D/\L T.S.D.S.
81
i'
Reg. Gen. n. 86 / 1930
~ENTENZA N. 21
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqua lucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro:
I
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Ritiene tutti gli imputati colpevoli di appartenenza al Partito Comunista ed il Micheloni ed il Conti anche di propaganda sovversiva, ed in concorso della diminuente della metà della pena in favore del De Angeli per la minore età in applicazione dell'art. 6 della legge. 25.rr.1926, n. 2008, ed operato il cumulo giuridico delle due pene complessivamente condanna: Soldati ad anni 2; Conti e Micheloni ad anni 3; De Angeli ad anni 1; tutti alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione per il De Angeli per il quale la interdizione è temporanea pari alla durata della pena; tutti alle spese di giudizio in solido oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Il Micheloni, il Conti ed il Soldati infine alla sorveglianza speciale di P.S. per anni 3. Roma, 14.6.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
I
Soldati Paolo, nato il 19.10.1905 a Milano, manovale; Conti Francesco, nato il 22. 1 I. 1906 a Magenta (Milano), manovale; NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLr DI ESECUZIONE
Micheloni Giordano, nato il 17.5.1907 a Mantova, meccanico;
De Angeli Luigi, nato 1'8.2.1912 a Cusago (Milano), manovale.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932,
n. 1403: IMPUTATI
Conti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Alessandria il
ro.rr.1932. Tutti: del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008 per avere, nel Comune di Baggio (Milano) e paesi limitrofi, nel marzo 1930 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Conti, Micheloni e De Angeli, inoltre: del delitto di cui all'art. 4, u.cpv. della legge speciale suddetta per avere nelle predette circostanze di tempo e di luogo fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di detto partito.
Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 4 p. ed u. cpv. e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 13- 28 39 - 68, C.P.; 485 C.P. Esercito, dichiara il De Angeli assolto per insufficienza di prove in ordine al reato di propaganda sovversiva.
Detenuto dal 6.3.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi e 4 giorni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 15.6.1930; istanza respinta. Micheloni 'viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il IO.II.I932. Detenuto dal 6.3.1930 al 10.11.1932. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi e 4 giorni. Inoltra, personalmente, una istan'.l;a di grazia al Capo del Governo il 9.7.1930; istanza respinta. Soldati: detenuto dal 5.3.1930, viene scarcerato, per fine pena, dal Carcere Giudiziario di Favignana il 14-3-1932. De Angeli: detenuto dal 6.3.1930, viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Pistoia il 6.3.1931. 6. - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO
A tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. r7.1r.r945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I , D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).
PRIMA PARTE :
SENTE::-.IZE PRONUNZIATE D AL T.S. D.S.
Reg. Gen. n. 36/1930
SENTENZA N . 20
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione ; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale contro : Re Enrico, nato iì 23.9. r897 ad Abbiategrasso (Milano); Fiorellini Giuseppe, nato il 2.11.1901 ad Abbiategrasso (Milano); Lavanda Emilio, nato il 22.4. 1900 ad Abbiategrasso (Milano); Cislaghi Giuseppe, nato il 1°-3. 1907 ad Abbiategrasso (Milano) ; Moroni Luigi, nato il 28.5.1909 ad Abbiategrasso (Milano); Sarati Riccardo, nato il 20.7.r9rn ad Abbiategrasso (Milano); Gagliati Felice, nato il 26.ro.1908 a Castano Primo (Milano); Maganza Andrea, nato il 25.2.1908 ad Abbiategrasso (Milano); Baroni Pietro, nato il 17.5.1912 ad Abbiategrasso (Milano); Venegoni Gaetano, nato il 19-4-1906 ad Abbiategrasso (Milano); Fusé Bruno, nato il 20.2.19ro ad Abbiategrasso (Milano).
IMPUT AT I
Dei delitti di cui all'art. 4, r 0 e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Abbiategrasso, nel 1929 e precedentemente, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità e fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d 'azione di tale partito a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso )) e diffusione di stampa sovversiva.
TRllJUKALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede si dichiari chiusa l'istruttoria; non luogo a procedimento penale nei confronti di Fusé Bruno _perché estinta l'azione penale per morte dell'imputato; non luogo a procedimento penale nei confronti di Re Enrico, Fiorellini Giuseppe, Gag!iati Felice e Venegoni Gaetano in ordine al delitto di propaganda per msuffìcienza di indizi di reità. . Si pronunz~ l'accusa co?,tro ~e _Enrico, Fiorellini Giuseppe, Gagl iati F~hce, ~ene$orn Gaetano, C1slagh1 Giuseppe, Lavanda Emilio, Moroni Luigi, Sarat1 Riccardo, Maganza Andrea e Baroni Pietro per il delitto di cui all'art. 4, I c_p_v., della l~gge _2~.rr.r92?, ~· 2008; e contro Cislaghi Giuseppe, L~vanda Em1ho, Morom Lmg1, Sarati Riccardo, Maganza Andrea e Baroni Pie~~ anche ~e1: il delitto di cui all'u.cpv. del citato articolo, e si rinviino tu~tl 1 :5u?detti 1m~utati_ al giudizio .del_!ribunale Speciale per rispondere dei delitti a loro nspettlvamente attnbmu nel modo sopra detto. 0
IN FATTO ED IN DIRITTO
risulta dagli atti quanto segue. . D~rante l'anno 1929, in Milano e provincia, si era notato un certo nsvegho del Partito Comunista che si manifestava con la diffusione di stampe sovversive in certe determinate r icorrenze. . _Infat_ti, nell'occasione del 1° agosto, ricorrendo il 15° anniversario della did11ara.z10ne della guerra mondiale e nella occasione del 7 novembre stesso anno, ricorrendo il r2° anniversario della rivoluzione russa, furono diffusi manifestin~ sovv~r~ivi in prossimità di stabilimenti di Milano e della provincia. Fatte 111dag1ru per la scoperta dei colpe;voli, l'ufficio politico investigativo della M.V.S.N ., diretto dal centurione Arnao Ruben, r iuscì ad identificare tale Cislaghi Cesare come facente parte della Sezione comunista di Abbiat~gr~sso. F~rmato costui e sottoposto ad interrogatorio fece ampie rivelaz10n~, mediante le quali si poté scoprire l'organizzazione comunista di Abbia_tegrasso e conoscere i nomi dei componenti di detta organizzazione. . ~1 venne così a sape~e che l'o~g~nizzazione di Abbiategrasso era suddivisa 111 tre ~ellulc deno~nmate: « T1emo », « San Pietro >J e « Ripa Naviglio)> (o «Adulti»). Che, m precedenza, esisteva un'altra cellula denominata « Macello >) la quale poi si sciolse e ali iscritti passarono a fare parte della b cellula « Ticino >J. Risultò che queste cellule erano alle dipendenze del Federale di Milano, col quale ~n~l~tenev~no i ~on~att~ per mezzo di un fiduciario, ed esplicavano la loro attivlta mechante numom, raccolte di denaro per le vittime politiche,
PRIMA PARTE:
SENTEKZE PRONU NZI,\TE DAL T.S.D.S.
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diffusione di stampati per la propaganda. Il detto fiduciario era conosciuto col nome di « Frenzi JJ, non meglio identificato, e si recava di frequente da Milano ad Abbiategrasso per gli incontri con gli elementi più in vista della organizzazione locale, per portare giornaletti e stampati sovversivi destinati alla diffusione, per ritirare le quote degli iscritti e per dare istruzioni. L'Autorità di P.S. di Milano, espletate le indagini, denunziò, con rapporto in data 29. r. 1930, sessantanove .individui quali appartenenti alla organizzazione di Abbiategrasso. Ma quando gli atti pervennero a questo Tribunale Speciale, in seguito a nuovi accertamenti, si ritenne che non vi fossero elementi per procedere a carico di trentaquattro dei denunziati; e, pertanto, si è iniziata l'azione penale solo a carico dei rimanenti trentacinque per i reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva. Gli imputati furono, quindi, divisi in tre gruppi allo scopo di esaminare, con separate sentenze, la posizione di ciascun gruppo. E, con ordinanza del Giudice Istruttore in data 27.3.1930, furono compresi: nel 1° gruppo: Re Enrico, F iorellini Giuseppe, Lavanda Emilio, Cislaghi Giuseppe, Moroni Luigi, Sarati Riccardo, Gagliati Felice, Maganza And rea, Baroni Pietro, Venegoni Gaetano e Fusé Bruno; nel 2° gruppo: Scotti Luigi, Camera Luigi, Papetti LuiO'i, Recalcati Giuseppe, Bertoglio Silvio, Calcaterra Bruno, Franco Mario, S~otti Ettore, Tacchelli Mario, Calcatcrra Ernesto, Ranzoni Luigi e Porta Alessandro; nel 3° gruppo: Chierichetti Giuseppe, Colombini Amedeo, Cisl~whi Cesare, Scorioni Giovanni, Pigliafredd i Mario, Gagliati Gaetano, N icorini Virginio, Marcolli Luigi, Recalcati Carlo, Zara Giuseppe, Melles Antonio e Porta Aldo. Con la presente sentenza si prendono in esame le risultanze di ciascun imputato del 1° gruppo:
Omissis . Fusé Bruno: risulta essere decedutQ nell'Ospedale Maggiore cli Milano m data 6.3.1930, come da rapporto trasmesso a questo T ribunale dalla Direzione delle Carceri Giudiziarie di Milano (Vol. 29°, f. II - 12). E, pertanto, nei riguardi del Fusé non resta che dichiarare estinta l'azione penale per morte dell'imputato a senso dell'art. 85 del C.P.
Esaminate in tal modo le risultanze degli atti processuali nei nguardi di ciascun imputato del primo gruppo, si possono trarre le seguenti conclusioni:
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TRIBUNALI;, SPECIALE PER LA DIFES,\
DELLO STATO
Contro tutti i suddetti imputati, meno il Fusé morto, devesi pronunziare l'accusa per il reato previsto e punito dall'art. 4, 1° cpv., della legge 25.rr.r926, n. 2008, perché è risultato che essi, dopo l'emanazione della legge sulla difesa dello Stato, hanno fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. E poiché è anche risultato che gli imputati Cislaghi Giuseppe, Lavanda Emilio, Moroni Luigi, Sarati Riccardo, Maganza Andrea e Baron i Pietro hanno svolto anche propaganda comunista mediante diffusione di stampe e raccolta di denaro pro « Soccorso Rosso>>, contro di essi devesi altresì pronunziare l'accusa per il reato p.p. dall'art. 4, 2° cpv. della citata legge. Invece, non essendo emersi sufficienti alemcnti di prova in ordine alla propagand~ nei riguardi di Re Enrico, Fiorellini Giuseppe, Gagliati Felice e Venegom Gaetano, costoro devono andare prosciolti da tale reato per insufficienza di prove. Ritenuto che a giudicare dei reati come sopra attribuiti a tutti i suddetti imputati è il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato a senso dell'art. 7 della citata legge.
P. Q. M.
La Com missione Istruttoria, letti gli art. 4, 1° e 2 ° cpv., e 7 della legge 2;5.rr.1926, n . 2008; 2 del R.D. r3.3.r927, n. 313; 85 C.P.; 42r C.P. Esercito - su conforme parere del P.M. - dichiara: chiusa l'istruttoria; non luogo a procedimento penale nei riguardi di Fusé Bruno, perché estinta l'azione penale per morte dell'imputato; . non luogo a procedimento penale nei riguardi di Re Enrico, Fiorellmi Giuseppe, Gagliati Felice e Veneaoni Gaetano in ordine al delitto di propaganda a loro ascritto per insuffì~ienza di indizi di reità. Pronuncia l'accusa : contro Re Enrico, Fiorellini Giuseppe, Gagliati Felice, Veneo·oni Gaetano, Cislaghi Giuseppe, Lavanda Emilio, Moroni Luigi, Sarati bRiccardo, Maganza Andrea e Baroni Pietro per il reato p.p . dall'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, nel modo come è detto in rubrica; contro Cislaghi Giuseppe, Lavanda Emilio, Moroni Luigi, Sarati Riccardo, Maganza Andrea e Baroni Pietro, anche per il delitto P·P· dall'art. 4, 2° cpv., della citata legge come è detto in epigrafe.
PRnfA PARTE : SENTE:-!ZE PROKliKZIATJ;, DAL T .S.D.S.
Rinvia tutti gli imputati suddetti, nello stato di detenzione in cui si trovano, al giudizio del T ribunale Speciale per la difesa dello Stato per rispondere dei reati a loro rispettivamente attribuiti nel modo sopra specificato. Roma, 9+r930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBU:-;i1\LE SPECII\LE PER LI\ DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 36/ 1930
SENTENZA N. 22
Il Trjbunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione;
PRIMA PARTE:
SENTEKZE PRONUNZIATE DAJ. T.S.D.S.
2) Cislaghi Giuseppe, Lavanda Emilio, Moroni Luigi, Sarati Riccardo, Maganza Andrea e Baroni Pietro, inoltre: del delitto di cui all'art. 4, 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito a mezzo del cosiddetto << Soccorso Rosso )> e di diffusione di stampe sovversive.
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza d'accusa. Sentito il P.M. nelle sue richieste. Sentiti gli accusati che con i loro difensori hanno avuto per ultimi la parola.
SENTENZA IN FATTO ED IN DIRITTO
nella causa contro : Re Enrico, nato il 23.9. 1897 ad Abbiategrasso (Milano), facchino; Fi?rellini G iuseppe, nato il 2.rr.1901 ad Abbiategrasso (Milano), metallurgico; Lavanda Emilio, nato il 22+1900 ad Abbiategrasso (Milano), metallurgico; · _Cislaghi Giuseppe, nato il 1°.3.1907 ad Abbiategrasso (Milano), metallurgICo; Moroni Luigi, nato il 28.5.1909 ad Abbiategrasso (Milano), panettiere; Sarati Riccardo, nato il 20.7.1910 ad Abbiategrasso (Milano), operaio; Cagliati Felice, nato il 26.10.1908 a Castano Primo (Milano), muratore; Maganza Andrea, nato il 25.2.1908 ad Abbiategrasso (Milano), operaio; Baroni Pietro, nato il 17-5.1912 ad Abbiategrasso (Milano), operaio; Venegoni Gaetano, nato il 19.4.1906 ad Abbiategrasso (Milano), vetraio.
IMPUTATI
Tutti : r) de! delitto_ di cui all'art. 4, I cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, m Abbiategrasso, nel 1929 e precedentemente, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 0
è risultato quanto appresso. Nella seconda metà dell'anno 1929, in Milano e provincia, veniva richiamata l'attenzione dell'Autorità di P.S. da manifestazioni di carattere sovversivo che si rivelavano mediante diffusione cli stampe in determinate ricorrenze. Infatti in occasione del 1°.8.1929, ricorrendo il 15° anniversario della dichiarazione della guerra mondiale, ed in occasione del 7 novembre dello stesso anno, ricorrendo il 12° anniversario della rivoluzione russa, furono diffusi molti manifestini sovversivi. L'ufficio politico investigativo della M.V.S.N., diretto dal centurione Arnao Ruben, nel fare indagini per la identificazione dei colpevoli di tali diffusioni, riuscì a scoprire che in Abbiategrasso esisteva una organizzazione comunista divisa in tre cellule denominate: una « Ticino >), un'altra « San Pietro)), e la terza « Ripa Naviglio)> o « Adulti )). Che in precedenza esisteva un'altra cellula denominata «Macello )> la quale poi si sciolse, e gli iscritti passarono a fare parte della cellula «Ticino)>. Che queste cellule erano alle dipendenze del Federale di Milano col quale mantenevano i collegamenti mediante un .fiduciario conosciuto con lo pseudonimo cli « Frenzi >l, non potuto identificare, il quale spesso da Milano si recava ad Abbiategrasso per incontrarsi con gli elementi più in vista della organizzazione locale, per portare giornaletti ed altre stampe sovversive destinate alla diffusione, per ritirare le quote degli iscritti, per tenere riunioni e dare istruzioni. In seguito alle indagini fatte per identificare i componenti della organizzazione cli Abbiategrasso furono fermati molti individui anche per semplice sospetto; per cui in primo tempo foi:ono denunziati dall'Autorità cli P.S. 69 individui. Però si è proceduto soltanto contro 35 cli costoro, ed in
TRIBUi\"/\LE SPECIAT,E PER LA DIFESA DELLO STATO
esito alle risultanze della istruttoria furono rinviati a giudizio solo ventinove individui divisi in tre gruppi con separate sentenze della Commissione Istruttoria in data 9-4-1930. Nella odierna udienza è comparso il primo gruppo composto dagli imputati che sono nominati in rubrica, e nei riguardi di ciascuno di essi si sono avute le seguenti risultanze. L'imputato Re Enrico al dibattimento ha confessato la sua appartenenza al Partito Comunista. Egli quando fu interrogato dall'ufficio politico della Milizia dichiarò che nel 1927 s'iscrisse al Partito Comunista, che prese contatto col fiduciario venuto appositamente da Milano ad Abbiategrasso, il quale gli diede il comando della cellula « Ripa Naviglio>> o «Adulti)), e che riscuoteva le quote mensili degli appartenenti a detta cellula in lire cinque ciascuno, e poi le versava al detto fiduciario. Ha anche dichiarato che prese parte alle riunioni che si tenevano in località Stracciapan. Quando poi fu interrogato dal Giudice Istruttore ha confermato guanto aveva dichiarato nel precedente interrogatorio, negando solo di aver riscosso le quote dei componenti della propria cellula. La sua appartenenza al Partito Comunista trova conferma, oltre che nelle sue dichiarazioni scritte, anche in quelle fatte dagli imputati Papetti Luigi, Sarati Riccardo, Recalcati Giuseppe e Bertoglio Silvio. E quando dal Giudice Istruttore gli furono contestate le dette dichiarazioni egli ha confessato che quanto i suoi compagni avevano detto a suo carico rispondeva a verità. Pertanto il Re deve essere ritenuto colpevole del reato p.p. dal I cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. 0
L'imputato Fiorellini Giuseppe al dibattimento ha dichiarato di rimettersi a quanto ha detto nei suoi interrogatori scritti. Da essi risulta che egli ha confessato di essere stato iscritto al Partito Comunista sino al 1924, e di non essersi poi più occupato di politica. Ha però detto che nel 1928 versò a Re Enrico del denaro per vittime politiche in seguito a richieste di costui. Il Re nei suoi interrogatori scritti ha annoverato il Fiorellini fra i componenti della cellula << Ripa Nav iglio » nell'anno 1927. Ed al dibattimento a specifica domanda ha detto che il Fiorellini nell'anno 1927 fu iscritto alla cellula per un mese, e poi fu espulso perché non pagava. Essendo queste le risultanze nei riguardi del Fiorellini si ritiene che esse non sono sufficienti per mostrare la di lui appartenenza volontaria e coscien te al Partito Comunista in epoca posteriore alla emanazione della legge sulla difesa dello Stato; e perciò è il caso di proscioglierlo dal reato ascrittogli per non provata reità ed ordinare che egli sia posto in libertà se non è detenuto per altra causa. L'imputato Lavanda Emilio è accusato dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. Egli, tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento, ha sempre negato di appartenere al Partito Comunista;
!'RIMA PARTE :
SENTENZE PRONUNZI,\TE DAL T.S .D.S.
invece dagli atti risulta che gli imputati Papetti, Sarati, Venego_ni e Cislaghi Giuseppe nelle loro dichiara~ioni scr.itt~ hanno anno~erato 11 L~i::anda fra i compagni della cellula << Ripa ~av1gho. )j o «Adulti)): E .perc,10 non può dubitarsi ~ella sua colpevolezza m or~me al reato d.1 ,cm all art. 4, r cpv., della citata legge. Quanto al. r~ato d1 propaganda e solo qualch~ testimone, come il geometra Castalch, 11 quale ha detto d1 aver saputo dai propri operai c~e il L,avanda distribuiva 1!1~nifestin.i n;l suo s~abili~nent~. Tale accusa pero non e confermata da altn imputati ne da altn testimom; e perciò non si può né affermare né escludere la r~sponsabilità del Lav,~nda in ordine al reato di propaganda, e da tale imputaz10ne deve essere prosciolto per non provata reità. 0
:1
L'imoutato Cislaghi Giuseppe si è dimostrato molto reticente al dibattimento ~entre in periodo istruttorio aveva fatto ampie dichiarazioni non solo a carico suo, ma anche a carico degli altri imputati. Egli quando fu interrogato dall'ufficio politico della Milizia disse che si è iscritto al. Partito Comunista nel r927; che ha pagato lire 5 al mese; che ha partecipato alle riunioni tenute in .località Stracciapan; e che dall'aprile al novembre 1929 il Papetti gli portò da Milano, due volte al mese, pacchetti di manifestini per distribuirli, ed egli li ha distribuiti. Confessò di avere sparso, 1'8.11.1929, assieme a Sarati un centinaio di manifestini negli stabilimenti Metalluroici Lombardo e F ino, ed indicò i nomi dei componenti delle tre cellule, ~ Ticino », << San Pietro» e << Ripa Naviglio >>. Quando il Cislaghi fu interrooato dal Giudice Istruttore confermò tutto ciò che aveva dichiarato all'ufficio politico; per cui il contegno reticente e mendace da lui assun to al dibattimento non vale a smentire le dichiarazioni del periodo istruttorio. Raggiunta in tal modo la prova della sua colpevolezza, sia in ordine alla appartenenza al Partito Comunista, sia in ordi~e alla propaganda, egli deve essere ritenuto colpevole dei due suddetti reati. L'imputato Moroni Luigi quando fu denunziato si trovava in -sérvizio militare presso il 91° Rgt. Fanteria. Egli in periodo. istruttorio. ha dich_ia~ato che prima di andare alle armi si era iscritto al Partito Comumsta per istigazione dei cattivi compagni; che raccoglieva le quote degli iscritti alla sua cellula, e che non ha mai diffuso manifestini, ma si è limitato a darne qualcuno ai suoi compagni. Ha soggiunto che durante il :ervizio mi~itar_e si è ravveduto; infatti dal rapporto del suo comandante d1 compagma risulta che ha tenuto buona condotta, e si è dimostrato disciplinato e volenteroso. Al dibattimento il Moroni ha confermato la sua appartenenza alla cellula «Ticino», ma ha necrato di avere diffuso manifestini, e di aver fatto in altro modo propaganda.bLa sua appartenenza _al Partito_ C?munista ~ confermata in atti da Cislaghi Giuseppe, da Papett1, da Scanom, da Sarat1 e da Venegoni . Ed in base a tali risultanze egli deve essere ritenuto col-
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TRIBUNALE SPECIAL E PER L.\ Dll'ES:\ DELLO ST.no
pevole del reato di cui al 1" cpv. del]' art. 4 della legge 25.1 r.1926, n. 2008. Quanto al reato di propaganda ascritto al Moroni si h a qualche accenno in atti nelle dichiarazioni di Cislaghi Giuseppe e di Sarati Riccardo, non confermato al dibattimento. E pertanto in ordine a tale reato si ritiene che è il caso di prosciogliere il Moroni per non provata reità. L'imputato Sarati Riccardo, tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento, ha dichiarato di essere iscritto alla cellula « Ticino » fin dal 1927; di avere preso parte alle riunioni tenute in località Stracciapan e nella vigna di Cislaghi, e di avere con altri compagni sparso manifestini sovversivi il 31 luglio e 1'8 novembre 1929 nello Stabilimento Metallurgico Lombardo e nello Stabilimento Fino. Le sue dichiarazioni trovano conferma in atti in quelle di altri imputati. E pertanto in base a tali risultanze si deve ritenere raggiunta la prova della colpevolezza del Sarati sia in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista, sia in ordine al reato di propaganda. L'imputato Gagliati Felice, tanto in periodo istruttorio che al dibattimento, ha dichiarato che sino al 1926 faceva parte della cellula « Macello », ma dopo lo scioglimento di detta cellula non si iscrisse più ad alcun'altra, né si è interessato di politica. Dalle dichiarazioni in atti di Sarati e di Recalcati risulta che il Gagliati faceva parte della cellula « Ticino >> ; ma tali dichiarazioni non trovano conferma in quelle di altri imputati, anzi il Papetti ha dichiarato che Gagliati è soltanto simpatizzante per il Partito Comunista. E pertanto non si può con sicura coscienza né affermare né escludere la colpevolezza del Gagliati in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista e deve essere prosciolto per non provata reità e posto in libertà se non è detenuto per altra causa. L'imputato Maganza Andrea al tempo della denunzia si trovava in servizio militare al 4r'' Rgt. Fanteria. Egli quando fu interrogato dall'ufficio politico negò in modo assoluto di appartenere al Partito Comunista, ma quando fu interrogato dal Giudice Istruttore confessò e.be fu iscritto alla cellula << Macello)), e che verso la fine del 1927 fu denunziato al Tribunale Speciale, e prosciolto dalla Commissione Istruttoria per insufficienza di prove dopo II mesi di detenzione ( r); soggiunse che dopo il suo arresto non si occupò più di politica. Al dibattimento ha però ritrattato le dichiarazioni fatte al Giudice Istruttore . Vari imputati nei loro interrogatori scritti hanno indicato il Maganza come appartenente alla cellula « Ticino». Questa indicazione fa ritenere che il Maganza dopo lo scioglimento della cellula « Macello» passò a far parte della cellula « Ticino », e perciò non può prestarsi
(r) Vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 », pag. 473.
PRDI A PARTE:
SEKTENZE PROKt:KZIATl:. DAL T. S. D.S.
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fede a quanto eo-li ha detto a sua discolpa. 11 suo proscioglimento per non provata reità nei°primo processo n?n è d_i ostacolo all'~ffermazione della sua responsabilità, in questo processo, m ordme ~1 reato d1 appartenenza al Partito Comunista, perché la sua colpevolezza multa d~ nuove prove ~on esaminate nel primo procedimento. Quanto _all:accu~a ?1 J?ropag~n?a s1. osserva che vi è qualche accenno in atti nell~ ~1ch1araz10m d1 Gagliau Fel_1~cJ ma non si ri tiene che tale accenno autonz?:t ad affermare la responsab1hta del Maganza anche in ordine alla prop_a~anda per cui da tale accusa egli deve essere prosciolto per non provata reita. L'imputato Baroni Pietro, tanto in periodo is~uttorio qu~nto al _dibattimento, ha sempre negato di appartenere al Par~to C?m~msta e d1. ave~ fatto propaganda. Risulta però dagli atti c~1~ egli fu_ 1,nd1cato_ da ?1ve_rs1 imputati come appartenente alla cellula « TlC~O ~> e .c1oe ~a C1slag~ ~1useppe, da Papetti, da Sarati e da Melles; anzi 11 C1slagh1 lo ha md1c~to come capo della detta cellula aggi~ng~n?o che il Baro~i .prese part~ ~ _riunioni e che ebbe da lui stesso mamfest1n1. In base a talt nsultanze s1 ntiene raggiunta la prova della appartenenza _dél Baroni al Partit? ~~mun~sta, e deve perciò essere ritenuto colpevole d1 detto reato_. ~on s~ ritiene mvec: sufficientemente provata la colpevolezza del Baro1:1 m _ordrne al reato d1 propaganda perché è il solo Cislaghi Giuseppe che m atti. ha accennato alla consegna di manifestini, e che tale accenno non ~a neppure_ confer~ato a! dibattimento. Pertanto il Baroni deve essere prosc10lto dalla 1mputaz1one d1 propaganda per non provata reità. L'imputato Venegoni Gaetano al dibattimento ~i è anch'esso dimostrato molto reticente, anzi ha esplicitamente negato d_1 app~~tener~ al Partito Comunista. Invece nell'interrogatorio res~ all'ufficio pol~tic_o disse eh~ ~ell'agosto r929 s'iscrisse alla cellula (< S_an _Pretr? », eh~ verso lir~ 5 pro v1tt1me politiche, e che prese parte ad una numone m locaht~ Stracc1~pan. E qu~do fu interrogato dal Giudice Istruttore conferm~ 11 dett? mterroga.tono; Daoli atti risulta che l'appartenenza del Venegom al Partito Comu~1sta . e sta~ confermata anche dagli imputati Recalcati Giuseppe e B~rt?gho ~11vio. E pertanto devesi affermare la respo~sabilità _del ~enegom m ordme al reato di appartenenza al Partito Comumsta a lui ascritto.
Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene ed infligge: - a ciascuno degli imputati Re Enrico, Lav~nda ~milio, Maganza Andrea e Veneooni Gaetano per il reato a loro ascritto dr appartenenza al Partito Comuni~ta due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 20o8;
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA l)IFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE :
SENTENZE PRONUNZIATE DAI, T.S.ll.S.
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ed aggiunge per ciascuno tre anni di vigilanza speciale della P.S. a norma dell'art. 28 C.P.;
P. Q. M .
- a Cislaghi Giuseppe : per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del I cpv. dell'art. 4 della citata legge 25.rr.1926, n. 2008; per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a nonna del 2 ° cpv. del detto art. 4 della legge medesima. Aggiunge alla pena della reclusione tre anni di vigilanza speciale per ogni reato a norma dell'art. 28 C.P.. e procedendo al cumulo delle pene a norma dell'art. 68 C.P. risulta la complessiva pena di tre anni di reclusione e della interdizione perpetua dai pubblici uffici, con tre anni di vigilanza speciale;
25.11.1926, n. 2008; 13-20-39-55-56 C.P.; 485-486 C.P. Esercito, decide
0
- a Sarati Riccardo : per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poiché dagli atti risulta che il Sarati al momento del1' arresto era maggiore degli anni 18 e minore degli anni 21 il Tribunale valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008 riduce alla metà la reclusione inflitta per ogni reato e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata della reclusione. E procedendo al cumulo delle pene a norma dell'art. 68 C.P. risulta la complessiva pena di un anno e sei mesi di reclusione e .la interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. Alla reclusione aggiunge tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; - a Moroni Luigi, colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poiché il Moroni al momento dell'arresto era minore degli anni 21 e macrgiore dei 18, prendendo norma dall'art. 6 della legge sulla difesa dello St:to, riduce la reclusione ad un anno e due mesi, e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata anche di un anno e due mesi. Aggiunge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale;
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4,
1°
e
2°
cpv., 6 della legge
nel modo seguente: Assolve Fiorellini Giuseppe e Gagliati Felice dal reato a loro ascritto per non provata reità ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Assolve inoltre Lavanda Emilio, Moroni Luigi, Maganza Andrea e Baroni Pietro per non provata reità dal reato di propaganda. Ritiene i suddetti Lavanda, Moroni, Maganza e Baroni, nonché Re Enrico, Cislaghi Giuseppe, Sarati Riccardo e Venegoni Gaetano colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista, ed ii Cislaghi ed il Sara.ti anche del reato di propaganda. E come tali condanna: Cislaghi alla complessiva pena di tre anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; l
Re, Lavanda, Maganza e Venegoni, ciascuno a due anni cli reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Moroni, col beneficio della minore età, ad un anno e due mesi di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo; Sarati, col beneficio della minore età, alla complessiva pena di un anno e sei mesi di reclusione cd alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo; Baroni, col beneficio della minore età, ad un anno di reclusione ed alla interdizione per egual tempo. Tutti, meno il Baroni, a tre anni di vigilanza speciale. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali. Roma, 16.6.1930 - Anno VIII.
- a Baroni Pietro, colpevole del reato di appartenenza al Par tito Comunista, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poiché il Baroni al momento dell'arresto era minore degli anni 18, prendendo norma dall'art. 6 della citata legge, riduce la reclusione ad un anno e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata anche di un anno.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIO:KE
Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403:
TRIBUNALE SPECIAL!; PER LA DIFESA DELLO STATO
Cislaghi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 9.1 r. 1932. Detenuto dal 3.12.1929 al 9.1r.r932. Pena espiata: 2 anni, I I mesi e 6 giorni. Vengono scarcerati, per fine pena:
PRIMA PARTE:
Reg. Gen. n. 36 / 1930
SENTENZA N. 21
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Baroni dal Carcere Giudiziario di Perugia, detenuto dal 20.r2.r929 al 20.r2.r930.
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S. N.; ha pronunciato la seguente
Lavanda dalla Casa Penale di Procida, detenuto dal r8.12.r929 al 17.r2.193r. Con sentenza del 19.3.1921 del Tribunale Militare di Firenze ritenuto colpevole del reato cli diserzione e condannato a I anno di reclusione militare. Venegoni dallo Stabilimento Penale di Imperia, detenuto dal 6.r.1930 al 5.r.1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 24.9.1930; istanza respinta.
97
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Re dalla Casa Penale di Parma, detenuto dal 3.12.1929 al 2.12.1931.
Maganza dallo Stabilimento Penale di Nisida, detenuto dal 29.2.1930 al 28.2.1932.
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.
SENTENZA IN CA.MERA DI OONSIGLIO
nel procedimento penale contro: Scotti Luigi, nato il 29.1.1904 ad Abbiategrasso (Milano); Camera Luigi, nato il 6.u.r902 ad Albairate (Milano);
Moroni : con ordinanza emessa dal T .S.D.S. il 7.7.1930 la pena di I anno e 2 mesi di reclusione inflittagli viene commutata, ai sensi dell'art. 28 C.P. Esercito, nella pena di 1r mesi e 10 giorni di reclusione militare. Su istanza di grazia inoltrata dal Comandante del Reclusorio Militare di Gaeta viene concesso, con decreto di grazia del 6.r.1931, il condono condizionale della residua pena da espiare. Scarcerato dal Reclusorio Militare di Gaeta l'n.r.193r. Detenuto dal 10.2.1930 all'u.r.193r. Pena espiata : 1r mesi e I giorno.
Papetti Luigi, nato il 6.8.1910 ad Abbiategrasso (Milano); Recalcati Giuseppe, nato il 2.11.1910 ad Abbiategrasso (Milano); Bertoglio Silvio, nato il 25.2.1910 ad Abbiategrasso (Milano); Calcaterra Bruno, nato il 10.2.1910 ad Abbiategrasso (Milano); Franco Mario, nato il 7.9.1905 ad Abbiategrasso (Milano); Scotti Ettore, nato il 17.8.1906 ad Abbiategrasso (Milano); Tacchelli Mario, n ato il 13.5.1908 ad Abbiategrasso (Milano);
Per tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 2r.r2.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.n.r945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I, D.C.P.S. 22.1r.r947, n. 163r).
Calcaterra Ernesto, nato il 3.ro.1909 ad Abbiategrasso (Milano) ; Ranzani Luigi, nato il 25.5.1912 ad Abbiategrasso (Milano); Porta Alessandro, nato il 29.10. 19n ad Abbiategrasso (Milano).
IMPUTATI
Dei delitti di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008 per avere, in Abbiategrasso nel r929 e precedentemente, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità e fa tto pro7. -
u.s.
TR!Bt:1'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
paganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito a mezzo del cosiddetto t< Soccorso Rosso )) e di diffusione di stampa sovversiva.
Omissis P. Q. .M.
La Commissione Istruttoria, letti gli art. 4, I " e 2" cpv., e 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito; su conforme richiesta del P.M. dichiara: -
PRIMA PARTJ, :
St;NTE:siZI, PRONUNZI ATE DAL T .S.D.S .
Reg. Gen. n. 36/1930
99
SENTENZA N. 23
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice ReLatore: Buccafurri Giacomo ; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M. V.S.N .; ha pronunciato la seguente
chiusa l'istruttoria;
- non luogo a procedimento penale nei confronti di Camera Luigi, Scotti Ettore e Calcaterra Ernesto in ordine ad ambedue i delitti a loro ascritti per insuffìcienza di prove ed ordina la loro definiti va liberazione; - non luogo a procedimento penale nei confronti di Scotti Luigi, Recalcati Giuseppe, Bertoglio Silvio, Calcaterra Bruno, Franco Mario, Tac_chelli Mario e Ranzani Luigi in ordine al solo delitto di propaganda a loro ascritto per insufficienza di prove; - pronuncia l'accusa contro Scotti Luigi, Recalcati Giuseppe, Bertoglio Silvio, Calcaterra Bruno, Franco Mario, Tacchelli Mario, Ranzani Luigi, Papetti Luigi e Porta Alessandro per il delitto di cui all'art. 4, 1 ° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008 nel modo come è detto in rubrica; e contro il Papetti ed il Porta anche per il delitto di cui al 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge come è detto in epigrafe. Rinvia gli imputati suddetti, nello stato di detenzione in cui si trovano, al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti nel modo sopra specificato.
SENTENZA
nella causa contro: Scotti Luigi, nato il 29.1.1904 ad Abbiategrasso (Milano), contadino; Papetti Luigi, nato il G.8.19ro ad Abbiategrasso (Milano), operaio; Recalcati Giuseppe, nato il 2. rr. 1910 ad Abbiategrasso (M.ilano), mattonaio; Bertoglio Silvio, nato il 25.2.1910 ad Abbiategrasso (Milano), operaio; Calcaterra Bruno, nato il ro.2.r9ro ad Abbiategrasso (Milano), operaio; Franco Mario, nato il 7.9.1905 aà Abbiategrasso (Milano), muratore; Tacchelli Mario, nato il 13.5.1908 ad Abbiategrasso (Milano), operaio; Ranzani Luigi, nato il 25.5.1912 ad Abbiategrasso (Milano), operaio; Porta Alessandro, nato il 29.10. r9u ad Abbiategrasso (Milano), nichelatore.
Roma, 9+1930 - Anno VIII. IMPUTATI
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Tutti: del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008 per avere, in Abbiategrasso, fino alla data del loro arresto, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Il Papetti ed il Porta inoltre : del delitto di cui al 2 ° cpv. dello stesso articolo 4 della citata legge, per avere, in Abbiategrasso, nel 1929 e precedentemente, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del disciolto Partito Comunista a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso)) e di diffusione di stampa sovversiva.
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TRIBUNALE Sl?ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza d'accusa. Sentito il P.M. nelle sue richieste. Sentiti gli accusati che con i loro difensori hanno avuto per ultimi la parola.
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. Nella seconda metà dell'anno 1929 in Milano e provincia veniva richiamata l'attenzione delle Autorità di P.S. da manifestazioni di carattere sovversivo che si rivelavano mediante diffusione di stampe in determinate ricorrenze. Infatti in occasione del r".8. 1929, ricorrendo il 15° anniversario della dichiarazione della guerra mondiale, ed in occasione del 7 novembre dello stesso anno, ricorrendo il 12° anniversario della rivoluzione russa, furono diffusi molti manifestini sovversivi. L'Ufficio Politico investigativo della M.V.S.N. diretto dal centurione Arnao Ruben, nel fare indagini per la identificazione dei colpevoli di tali diffusioni, riuscì a scoprire che in Abbiategrasso esisteva una organizzazione comunista divisa in tre cellule denominate: una «Ticino», un'altra << San Pietro)>, e la terza « Ripa N aviglio i i o « Adulti ii. Che in precedenza esisteva un'altra cellula denominata « Macello>> la quale poi si sciolse, e gli iscritti passarono a fare parte della cellula «Ticino >). Che queste cellule erano alle dipendenze ciel Federale di Milano col quale mantenevano i collegamenti mediante un fiduciario conosciuto con lo pseudonimo « Frenzi », non potuto identificare, il quale spesso da Milano si recava in Abbiategrasso per incontrarsi con gli elementi più in vista della organizzazione locale, per portare giornaletti ed altre stampe sovversive destinati alla diffusione, per ritirare le quote degli iscritti, per tenere riunioni e dare istruzioni. In seguito alle indagini fatte per identificare i componenti della organizzazione di Abbiategrasso furono fermati molti individui anche per semplice sospetto; per cui in primo tempo furono denunziati dall'Autorità cli P .S. 69 individui. Però si è proceduto soltanto contro 35 di costoro, ed in esito alle risultanze della istruttoria furono rinviati a giudizio solo 29 individui divisi in tre gruppi con separate sentenze della Commissione Istruttoria in data 9 aprile 1930. Nella odierna udienza è comparso il secondo gruppo composto dagli imputati che sono nominati in rubrica, e nei riguardi di ciascuno di essi si sono avute le seguenti risultanze.
PRIMA PARTE:
SE)<TEJ\ZE PRON UNZIATE DAL 'J'.S.ll.S.
IOI
L'imputato Scotti Luigi ha negato tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento di essere iscritto al Partito Comunista, pur confessando di simpatizzare per i partiti contrari al Regime fascista. Però la sua appartenenza al partito, e specificatamente alla cellula « Adulti )) , risulta dalle dichiarazioni scritte cli altri imputati e cioè di Papetti Luigi e di Recalcati Giuseppe. Tanto costoro che gli imputati Bertoglio e Venegoni hanno dichiarato che Scotti prese parte alle riunioni. Dal certificato penale risulta che nel 1926 fu condannato a dieci mesi di detenzione per oltraggio alla bandiera nazionale. Pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista. L'imputato Papetti Luigi al dibattimento ha confessato ancora una volta di appartenere al Partito Comunista e cli aver preso parte a delle riunioni; ed ha soggiunto che in una di esse avvenuta nella seconda domenica di luglio 1929 con l'intervento del fiduciario di Milano egli fu incaricato cli fare eia corriere fra Milano ed Abbiategrasso, e che quando il Nicorini andò alle armi egli lo sostituì nel raccogliere somme per le vittime politiche. Ha però negato cli aver fatto propaganda. Della sua appartenenza al Parti to Comunista vi è conferma nelle dichiarazioni di molti altri imputati come Cislaghi Giuseppe, Cislaghi Cesare, Scarioni Giovanni, Melles Antonio, Gagliati Gaetano, Porta Alessandro, Recalcati Giuseppe e Bertoglio Silvio. Ed il Cislaghi Giuseppe dichiarò anche che Papetti dall'aprile al novembre 1929 portò da Milano ad Abbiategrasso due volte al mese pacchi di manifestini destinati alla diffusione, e ne consegnò anche a lui perché li gettasse negli stabilimenti. Anche Gagliati Gaetano ha dichiarato di aver ricevuto dal Papetti, per cl ue volte, copie del giornaletto « Battaglie Sindacali >>. Pertanto si ha la prova della colpevolezza del Papetti sia in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista, che in ordine al reato di propaganda. L'imputato Recalcati Giuseppe al dibattimento ha negato di appartenere al Partito Comunista. Anche davanti al Giudice Istruttore è stato negativo. Invece nell'interrogatorio reso all'Ufficio Politico disse di essersi iscritto alla cellula << Ticino )> nella metà di agosto 1929, di aver pagato le proprie quote, e di aver preso parte a riunioni. La sua appartenenza al Partito Comunista trova conferma in atti anche nelle dichiarazioni di Venegoni e di Bertoglio. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole ciel reato ascri ttogli. L'imputato Bertoglio Silvio al dibattimento ha confessato di appartenere al Partito Comunista, confermando c1uanto aveva dichiarato nei suoi interrogatori scritti . Quando fu interrogato dall'Ufficio Politico disse che si iscrisse alla cellula « Ticino » dopo il ferragosto del 1929, e che nel settembre stesso anno prese parte ad una riunione in località Stracciapan. E quan..
102
PRIMA PARTE :
TR!BU:-.!ALE SPECIALE PER L/1. DIFESA DELLO STATO
do fu interrogato dal Giudice Istruttore confermò tutto ciò che aveva dichiarato nel primo interrogatorio. Della sua appartenenza al Partito Comunista si 11a conferma in atti anche nelle dichiarazioni di Veneo-oni e di Recalcati. Pertanto il Bertoglio deve essere ritenuto colpevole del reato ascrittogli. . L'imputat~ Ca~caterra Bruno ha sempre negato tanto in periodo istruttorio che al d1batt1mento di far parte del Parti to Comunista. Eo-li fu indicato all'~ffìc~o Politico ed al Giudice Istruttore da Cislaghi Giuseppe e da Recalcat1 Giuseppe come appartenente al Partito Comunista. Però il Cislaghi al dibattimento ha dichiarato che non conosce Calcaterra Bruno, ma ~n altro Calc~~terra a. no~1e. Ernesto; e perciò può darsi che quando nominò 1~ Calcater:·a mtese nfenrs1 a Calcaterra Ernesto. Pertanto non si può con stcura coscienza affermare la colpevolezza del Calcaterra Bruno, ed in conseguenza deve essere prosciolto dal reato ascrittogli per non provata reità e dev'essere scarcerato se non è detenuto per altra causa. . L'imputa~o Fr_anco Mario si è mantenuto negativo tanto in periodo istruttono che al d1batt1mento. Della sua appartenenza al Partito Comunista vi è un accenno in atti nelle dichiarazioni di Cislao-hi Giuseppe e di Recalcati . ' b G 1useppe, pero non sono state confermate da costoro al dibattimento. Scotti ~uigi lo ha invece qualificato simpatizzante comunista. Ed in base a tali :1sulta~ze non si può . con. sicura coscienza affermare la sua colpevolezza m. ~rdme al reato ascnttogh, per cui deve essere prosciolto per non provata re1ta e scarcerato se non è detenuto ioer altra causa. . L'impu~ato T acchelli Mario ha anch'esso negato di appartenere al Partito Comumsta. Però dalle dichiarazioni in atti di Recalcati e di Veneooni 0 risulterebbe appartenente al Partito Comunista; ma tali dichiarazioni non trova1:o wnfenna .in quelle di altri imputati , né sono state dagli stessi Recalcati .e Venegont confermate al dibattimento. E perciò il T ribunale ritiene d~ ,dover pr.osciogliere il Tacchelli dal reato ascrittogli per non provata relta ed ordmare conseguentemente la sua scarcerazione se non è detenuto per altra causa. . L'imp.uta~o Ranzani Luigi ha negato in istruttoria ed al dibattimento dl. esser.e 1s.cntto al Partito Comunista; ha però dichiarato che una volta C1slagh1 Giuseppe lo invitò ad iscriversi ad una Società che eo·li non sa srecifìcare. Il Ranzani nei suoi interrogatori scritti ha confessafo soltanto d1 aver preso. parte ad una riunione e di aver versato un paio di volte del ~anaro per _amtare le fam iglie povere. L 'appartenenza del Ranzani al Partito Comunrsta trova conferma in atti nelle dichiarazioni di Recalcati e di Venegoni. E perciò egli deve essere ritenuto colpevole del reatq ascrittogli.
SENTE:-.!ZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.
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L'imputato Porta Alessandro tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento ha confessato d'essere iscritto al Partito Comunista e propriamente alla cellula « San Pietro))' d'aver preso parte ad una riunione, e di aver lanciato insieme a Melles negli stabilimenti di Abbiategrasso manifestini sovversivi a scopo di propaganda. Le confessioni del Porta trovano conferma in atti nelle dichiarazioni di Papetti, di Sarati e di Melles. Pertanto il Porta è raggiunto da sufficienti prove in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propagand a a lui ascritti, e di tali reati deve essere ritenuto colpevole.
Ciò posto il Tribunale passa alla applicazione delle pene ed infligge: A Scotti Luigi, colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai f)Ubblici uffici a norma del r 0 cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008. E poiché ritiene che sia il caso di concedergli il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, valendosi della facoltà di cui all'art. 6 della stessa legge, riduce la pena della reclusione alla metà e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata di un anno. A Papetti Luigi: per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso del I cpv. dell'art. 4 della citata legge 25.11.1926, n. 2008; per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. del suddetto art. 4 della stessa legge. E poiché il Papetti alla data del suo arresto era minore degli anni 2r e maggiore dei 18, il Tribunale si vale della facoltà concessa dall'art. 6 della legge e riduce la pena del reato di appartenenza al Partito Comunista ad un anno e sei mesi cli reclusione, e la pena del reato di propaganda ad un anno di reclusione e commuta l'interdizione perpetua per ogni reato in temporanea per la durata della reclusione. Procedendo quindi al cumulo delle pene si ha la complessiva pena di due anni di reclusione e la interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. Alla reclusione aggiunge tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P. 0
A ciascuno degli imputati Recalcati Giuseppe, Bertoglio Silvio e Ranzani Luigi colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E poiché dagli atti r isulta che al tempo dell'arresto costoro erano minori degli anni 2 1 e maggiori dei 18, riduce per ciascuno la reclusione ad un anno e commuta la interdizione perpetua -in temporanea per egual tempo.
104
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
A Porta Alessandro: per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per il reato .d.i prol?agand~t d;1~ anni di reclusione ,e l'interdizione perpetua dai pubblici uffio. E poiche 11 Porta al tempo dell arresto era minore degli anni 21 e maggiore dei r8, il Tribunale valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 dell.a legge sulla difesa dello Stato, riduce per ogni reato la pena della reclus10ne ad un anno, e commuta la interdizione perpetua in temporanea per la durata della reclusione. Procedendo quindi al cumulo delle pene si ha la complessiva pena di un anno e sei mesi di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. Aggiunge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P .. Ritenuto che spese processuali.
condannati sono obbligati in solido al pagamento delle
P. Q. M.
li Tribunale, letti ed applicati gli art. 4, 1° e 2° cpv., e 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008; 13-20 -39-55-56-59 C.P.; 485- 486 C.P. Esercito, asso!v,e Calcaterra Bruno, Franco Mario e Tacchelli Mario per non provata retta dal reato a loro ascritto ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. . ~ichiara tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascnttl e condanna : S~otti Luigi, ~ol beneficio delle attenuanti generiche, ad un anno di reclus10ne ed alla mterdizione dai pubblici uffici per egual tempo. Pap~tt~ Luigi~ col beneficio della minore età, alla complessiva pena di due anm d1 reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. . Recalcati Giuseppe, Bertoglio Silvio e Ranzani Luigi, col beneficio della mmore età, ciascuno ad un anno di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. .
Porta Alessandro, col beneficio della minore età, alla complessiva pena
d1 un anno e sei mesi di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. Il Papetti ed il Porta inoltre a tre anni ciascuno di vigilanza speciale. Pone a carico dei suddetti condannati l'obbligo in solido del pagamento · delle spese processuali. Roma, 17.6.1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE D,\L T,S.D.S.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Scotti, detenuto dal 26.12.1929 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Volterra il 25.12.1930. Papetti, detenuto dal 2.12.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Lucca il 1°.12.1931. Porta, detenuto dal 20.12.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Lucca il 17.6.1931. Nei confronti del Papetti e del Porta il T.S.D.S. dichiara, con ordinanza del 9.3.1933, cessata per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, l'interdizione perpetua dai pubbl ici uffici e la vigilanza speciale. Recalcati, detenuto dal 6.r.1930 viene scarcerato, -per fine pena, dal Carcere Giudiziario di Siena il 5.1.1931. Nei confronti del Recalcati risultano, inoltre, emesse le seguenti sentenze:
- 29+1925, Pretore di Abbiategrasso : r5 giorni di reclusione per furto; - 26.ro.1925, Tribunale di Milano : 9 mesi di reclusione per due furti; - 23.6.1926, Tribunale di Milano: r anno di reclusione per furto; -
10+1927, Tribunale di Milano : 2 mesi di reclusione per lesioni.
Bertoglio, detenuto dal 6.r.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Arezzo il 5.1.1931. Ranza11i, detenuto dal 7.1.1930 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Campobasso il 7.1.1931.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 36/ 1930
SENTENZA N. 22
PRIMA PARTE :
SE!\TENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
107
propaganda della dottrina, dei programmi e dei m~to~i d'.azione_ di tale partito _a mezzo dei cosiddetto « Soccorso Rosso)> e di d1ffus10ne di stampa sovversiva.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, composta da:
Omissis
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
p, Q. \1.
Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; 0
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente
La Commissione Is truttoria, letti gli art. 4, I e 2° cpv., e 7 della iegge 25.rr.1926, n. 2008; 2 R.D. r3-3 .r927, n. 3I3; 42r C.P. Esercito - su conforme richiesta del P.M. - dichiara : -
SENTENZA TN CAMERA J)I CONSIGLIO
nel procedimento penale contro: Chierichetti Giuseppe, nato il 9-4-1901 ad Abbiategrasso (Milano); Colombini Amedeo, nato il 20.5.1909 a Vermezzo (Milano); Cislaghi Cesare, nato il
IO. ro. 1909
ad Abbiategrasso (Milano);
Scarioni Giovanni, nato il 25.8.1907 ad Abbiategrasso (Milano); Pigliafreddi Mario, nato l'rr.2.1909 ad Ozzero (Milano); Gagliati Gaetano, nato l'II-4-1907 ad Abbiategrasso (Milano); Nicorini Virginio, nato il 1".5. 1909 ad Abbiategrasso (Milano); Marcolli Luigi, nato il 10.8.1909 ad Abbiategrasso (Milano); Recalcati Carlo, nato il 17.3.1908 ad Abbiategrasso (Milano) ; Melles Antonio, nato il 21.12.1910 ad Abbiategrasso (Milano); Porta Aldo, nato il 18.9.r9rr ad Abbiategrasso (Milano);
chiusa l'istruttoria;
- non luogo a procedimento penale nei confronti di Chierichetti G~useppe, in ordine ai delitti a lui ascritti, per sussistenza di precedente gmdicato (r); - non luoo-o a procedimento penale nei confronti di Recalcati Carlo in ordine ai delitfi a lui ascritti per insufficienza di prove, ed ordina che egli sia lasciato definitivamente in libertà; - non luogo vanni, Pigliafreddi seppe e Porta Aldo per insufficienza di
a procedimento penale nei confronti d~ ~carioni G~oMario, Gagliati Gaetano, Marcolli Lmg1, Zara Gmin ordine al solo delitto di propaganda a loro ascritto prove;
- pronuncia l'accusa contro i suddetti Scarioni Giovanni, Pigliafreddi Mario, Gagliati Gaetano, Marcolli Luigi, Zara Giuseppe e Porta Aldo, nonché contro" Colombini Amedeo, Cislaghi Cesare, Nicorini Virginio e Melles Antonio, per il reato di cui all'art. 4, 1° cp:·'. della legge ~5.rr.1_926, n. 2008, come è detto in rubrica; e contro Colomb1m Amedeo, C1slagh1 Cesare, N 1corini Viurinio e Melles Antonio anche per il delitto di cui al 2° cpv. del1' art. 4 del la citata legge come in epigrafe. Rinvia gli impu tati suddetti, nello stato di dete~zione _in cui si _trova.no, al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere de1 delitti a loro nspett1vamente ascritti nel modo sopra specificato.
Zara Giuseppe, nato il 4.10.1907 ad Abbiategrasso (Milano). Roma, 9.4.1930 - Anno VIII. IMPUTATI .
Dei delitti di cui all'art. 4, 1° e 2 ° cpv., della legge 25. 1 r.1926, n . 2008, per avere, in Abbiategrasso nel 1929 e precedentemente, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità e fatto
Se(ruono le fi rme del Presidente e dei Giudici. t,
( r) Per Chierichetti vedi « Decisioni emesse nel 1929 », pagg. r68 e 182.
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TRIBUNALE SPEC!AI, E PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gcn. n. 36/1930
PRIMA PARTE:
SENTENZA N. 24
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S. D.S.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa. Sentito il P.M. nelle sue richieste. Sentiti gli accusati che con i loro difensori hanno avuto per ultimi la parola.
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo·
'
Giudici: Al~aro Alfredo, Rambalcli Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pa~ squalucc1 Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
I N FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro : Colombini Amedeo, nato il 20.5.1909 a Vermezzo (Milano), operaio; Cislaghi Cesare, nato il ro. ro. 1909 ad Abbiategrasso (Milano), opera10; Scarioni Giovanni, nato il 25.8.1907 ad Abbiategrasso (Milano), muratore; Pigliafreddi Mario, nato l'rr.2.r909 ad Ozzero (Milano), operaio; Gagliati Gaetano, nato l'rr.4.r907 ad Abbiategrasso (ìvfilano), operaio; 0
Nicorini Virginio, nato il r .5.r909 ad Abbiategrasso (Milano), tornitore; Marcolli Luigi, nato il 10.8.1909 ad Abbiategrasso (Milano), trippaio; Zara Giuseppe, nato il 4.10.1907 ad Abbiategrasso (Milano), operaio; Melles Antonio, nato il 2r.r2.r9ro ad .Abbiategrasso (Milano), calzolaio; Porta Aldo, nato il 18.9.r9rr ad Abbiategrasso (Milano), operaio.
IMPUTATI
Tutti:. del del_itto di cui all'art. 4, r" cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per _avere m Abbiategrasso, fino alla data del loro arresto, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; . ~olombini Amedeo, Cislaghi Cesare, Nicorini Virginio e Melles Antomo, moltre_, del d~litto di cui all'art. 4, 2° cpv., della legge speciale suddetta per avere _111 Ab~1ategrasso, nel r929 e precedentemente, fatto propaganda della dottnna, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso >) e di diffusione di stampe sovversive.
Nella seconda metà dell'anno 1929 in Milano e provincia veniva richiamata l'attenzione delle Autorità di P.S. da manifestazioni di carattere sovversivo che si rivelavano in determinate ricorrenze. Infatti in occasione del 1°.8.1929, ricorrendo il 15" anniversario della dichiarazione della guerra mondiale, ed in occasione del 7 novembre dello stesso anno ricorrendo il r2" anniversario della rivoluzione russa, furono diffusi molti manifestini sovversivi. L'ufficio politico investigativo della M.V.S.N. diretto dal centurione Arnao Ruben nel fare indagini per la identificazione dei colpevoli di tali diffusioni, riuscì a scoprire che in Abbiategrasso esisteva una organizzazione comunista divisa in tre cellule denominate: una (< Ticino», un'altra « San Pietro )), e la terza (<Ripa Naviglio )> o <(.Adulti)>. Che in precedenza esisteva un'altra cellula denominata (< Macello >> la quale poi si sciolse, e gli iscritti passarono a far parte della cellula <(Ticino )). Che queste cellule erano alle dipendenze del Federale di Milano col quale mantenevano i collegamenti mediante un fiduciario conosciuto con lo pseudonimo « Frenzi >), non potuto identificare, il quale spesso da Milano si recava ad Abbiategrasso per incontrarsi con gli elementi più in vista della organizzazione locale, per portare giornaletti ed altre stampe sovversive destinate alla diffusione, per ritirare k quote degli iscritti, per tenere riunioni e dare istruzioni. In seguito alle indagini fatte per identificare i componenti della organizzazione di Abbiategrasso furono fermati molti individui anche per semplice sospetto, per cui in primo tempo furono denunziati dall'Autorità di P.S. 69 individui. Però si è proceduto soltanto contro 35 di costoro ed in esito alle risultanze dell'istruttoria furono rinviati a giudizio solo 29 individui divisi in tre gruppi con separate sentenze della Commissione Istruttoria in data 9+ 1930. Nella udienza odierna è comparso il terzo gruppo composto dagli imputati che sono nominati in rubrica, e nei riguardi di ciascuno di essi si sono avute le seguenti risultanze. L'imputato Colombini Amedeo al tempo della denunzia si trovava in servizio militare quale aviere all'aeroporto di Furbara. In periodo istruttorio
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO
egli ha confessato d~e prima di_ andare alìe armi, e cioè sino al maggio 1929, apparteneva al Partito Comumsta, che ha preso parte a riunioni e che ha diffuso stampe sovversive. Le sue confessioni furono confermate in atti dalle dicl1iarazioni di altri imputati, come Papetti, Cislaghi Cesare, Cislaghi Giuseppe, Scarioni e Sarati. Anzi costoro lo hanno indicato come capo della cellula « Ticino >J, cd il Papetti ha soggiunto che il .fiduciario di -Milano, quando andava ad Abbiategrasso avvicinava solo il Colombini, e consegnava a lui di volta in volta il materiale di propaganda, ritirandone il danaro rice- . vuto dalle quote versate per il « Soccorso Rosso i> . Al dibattimento il Colombini, malgrado le risultanze delle dichiarazioni scritte, ha negato ogni cosa, tanto che per mettere in evidenza il suo mendacio è stato necessario leggere i suoi interrogatori scritti e le dichiarazioni dei suoi accusatori. Pertant? si ritiene_raggiunta la prova dei reati a lui ascritti di appartenenza· al Partito Comumsta e di propaganda, e di tali reati egli deve essere ritenuto colpevole. L 'i~1p~tato Cisla~hi Cesare negli interrogatori resi all'ufficio politico della M1hz1a ed al Gllldice Istruttore ha dichiarato di aver fatto parte sino a~ ~uo arre~t?· dell~. cellula «Ticino ))' di aver versato delle somme per le vittime polmche, dt aver preso parte a riunioni con l'intervento del fiduc_iario di Milano e di aver avuto l'incarico di fare da cassiere per la riscoss10ne delle quote degli iscritti alla sua cellula. Le sue dichiarazioni hanno trovat~ conferma in quelle rese da altri imputati come Cislaghi Giuseppe, Papett1 Luigi, Scarioni Giovanni, Sarati Riccardo, Porta Alessandro, Rccalcati Giuseppe, Bertoglio Silvio e Veneooni Gaetano. Ai dibattimento il ~islag~i ha c?1ifennato 9.uanto aveva dichiarato a proprio carico nel penodo 1struttono, m_a l~a rit_rattato ciò che aveva detto a carico dei compagni. Dalle _sue st~sse ~1d11a~az~oni emerge quindi la prova della sua colpevolezza m or~lme. éU re_an d.1 appartenenza al Partito Comunista e cli propaganda, e d1 tali reati egli deve essere ritenuto colpevole. .. L'imputato Nicorini Virginio al tempo della denunzia era in serviz10 militare al 4.4° Rgt. Fanteria a Novi Lioure. Egli' tanto in periodo ìstrut. b t~no quan~o al ?ibatt~n~ento, ha protestato la propria innocenza in ordine a1 due reati a lui ascntt1. La sua appartenenza al Partito Comunista risulta però _dalle _dicl:iarazioni fatte da altri imputati in periodo istruttorio, e cioè da ~1sl~1gh1 _Gmseppe, Scarioni Giovanni, Marcolli Luigi, Sarati Riccardo, <?aghat1 Felice e ~felles Antonio. E perciò di tale reato egli deve essere ntenuto colpevole. lnvece non ci sono prove sufficienti che e<rli abbia svolto anche propaganda, in quanto che il solo Melles ha dichiarat~ che N icorini raccoglieva somme per le vittime politiche. Dal rapporto del suo comandante di compagnia risulta che durante il servizio militare eu li ha tenuto buona condotta e non ha dimostrato di professare idee comuniste. In man-
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D. S.
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canza di elementi certi il Nicorini deve essere prosciolto dal reato di propaganda per non provata reità. L'imputato Melles Antonio al dibattimento ha confessato di aver fatto parte del Partito Comunista e di avere svolto propaganda. Anche in periodo istruttorio aveva con~ess~to. di e~sere iscr~tto alla cellula « .san Pietro i>, di aver preso parte a nun10111 e d1 avere diffuso nel mese d1 novembre copie del giornale « Avanguardia ii negli stabilimenti, soggiungendo che le stampe che egli riceveva da Cislaghi Giuseppe, poi le distribuiva agli altri compagni per la diffusione. Queste sue confessioni t!·ovan? c~nferma in atti nelle dichiarazioni fatte da altri imputati come C1slagh1 Gmseppe, Papetti, Sara ti, Gagliati, Porta Alessandro ed altri; anzi i~ Cislaghi ed il Papetti indicano il Melles come capo della cellula « _San P~etro i!. Pertant~ è raggiunta la prova della colpevolezza del Melles m ordme ai due reati a lui ascritti di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. L'imputato Scarioni Giovanni ha negato al dibattimento di app~rtener~ al Partito Comunista; invece in periodo istruttorio ha confessato eh essersi iscritto alla cellula « Ticino ii nel 1927 e di aver preso parte a varie riunioni sino all'epoca della sua chiamata alle anni avvenuta nel maggio 1928. Ha socnriunto che dopo il suo congedo dal servizio militare non si è più bb . e · occupato di politica. L'appartenenza dello Scarioni al Partito omumsta è stata confermata in atti anche da altri imputati come Cislaghi Giuseppe, Papetti, Sarati e Venegoni. Pertanto lo Scarioni dev'essere ritenuto colpevole del reato ascrittogli. L'imputato Pigliafreddi Mario al tempo della denunzi~ era in servizio militare al 67° Rgt. Fanteria. Al dibattimento ha negato d1 appartenere al Partito Comunista. Invece in periodo istruttorio ha confessato, sebbene con una certa esitazione, cli aver fatto parte del Partito Comunista prima della sua andata alle armi, e di aver preso parte a riunioni. Della sua appartenenza al Partito Comunista vi è conferma in atti nelle dichiarazioni degli altri imputati, come Cislaghi Cesare, Cislaghi Giuseppe, Papetti Luigi, Sara~i Riccardo, i quali lo hanno indicato quale appartenente alla cellula (< Ticino ». Dal rapporto del suo comandante di compagnia risulta che durante il servizio militare il Pigliafreddi ha tenuto ottima condotta e non ha lasciato intravvedere di professare idee comuniste. Essendosi raggiunta la prova della sua appartenenza al Partito Comunista egli deve essere ritenuto colpevole di tale reato. L'imputato Gaoliati Gaetano al dibattimento ha 0 nere al Partito Comunista. Anche dalle dichiarazioni torio da Cislaghi Giuseppe, da Marcolli Luigi, da
confessato di appartef atte in peno . cl o istrut. Melles Antonio e da
II2
PRnU PARTE :
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Venegoni Gaetano risulta che il Gagliati è iscritto alla cellula « Ticino» ed ha preso parte a riunioni. Ed egli quando fu interrogato dal Giudice Istruttore disse che quanto hanno detto i suoi compagni a suo carico risponde a verità. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista. L'imputato Porta Aldo in periodo istruttorio ha confessato di essersi iscritto alla cellula « San Pietro» e di aver preso parte ad una riunione. Al dibattimento .invece si è dimostrato in primo tempo reticente, ma quando gli sono stati letti i suoi interrogatori scritti ha confermato quanto in essi aveva dichiarato. Della sua appartenenza alla cellula « San Pietro » si trova conferma in atti anche nelle dichiarazioni fatte da Papetti, da Sarati e da Recalcati Giuseppe. Pertanto il Porta deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al partito ascrittogli. Nei riguardi degli imputati Marcolli Luigi e Zara G iuseppe pochi ed insufficienti elementi sono emersi in ordine alla loro appartenenza al Partito Comunista; e pertanto sulla base degli elementi raccolti si ritiene di non potere affermare la loro responsabilità in ordine al reato a loro ascritto, per cui devono essere assolti per non provata reità, e scarcerati se non detenuti per altra causa.
SE:-:T1;:-:zF. PRONUl'-ZIATE J)AL 1' .s .D.S.
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slaghi ed al Mclles il beneficio dell a minore età essen do essi minori degli anni 21 e maggiori dei 18, prendendo norma dell'art. 6 della legge sulla difesa dello Stato, riduce le pene della reclusione alla metà e cioè ad un anno per ciascun reato, e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata della reclusione. Procedendo quindi _al cumulo dell~ pen~ ri~ sulta per ciascun imputato la complessiva pena d1 un anno e sei mesi dt reclusione e la interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. Aggiunge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale per ciascun imputato a senso dell'art. 28 C.P.; - a ciascuno degli imputati Pigliafreddi Mario, Gagliati Gaetano, Nicorini Virginio e Porta Aldo, colpevoli del reato di appartenenza al Partito Comunista, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E concedendo al Gagl iati il bene ficio delle circostanze ~ttenuan ti ed al Pigliafreddi, al Nicorini ed al Porta il beneficio della mmore età in quanto che sono minori degli anni 21, valendosi della facoltà di cui all'art. 6 della legge, riduce per ciascun imputato la pena della reclusione ad un anno, e commuta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici in temporanea per la durata della reclusione. Ritenuto che i condannati sono obbligati 1n solido al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene, ed infligge: - a Colombini Amedeo: per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2 ° cpv. del detto art. 4. E poiché il Colombini risulta essere minore degli anni 21 , ma maggiore dei 18, il Tribunale valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della legge sulla difesa dello Stato riduce la pena della reclusione per il reato di appartenenza al Partito Comuni sta ad un anno e sei mesi, e quella per il reato di propaganda ad un anno, e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata della reclusione. E procedendo quindi al cumulo delle dette pene risulta la complessiva pena di due anni di reclusione e della interdizione dai pubblici uffici per egual tempo. Aggiunge quindi alla reclusione tre anni di vigilanza speciale a nonna dell'art. 28 C.P. ; - a ciascuno degl~ imputati Cislaghi Cesare, Mcllcs Antonio e Scarioni Giovanni: per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione e I'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E concedendo allo Scarioni il beneficio delle attenuanti generiche, ed al Ci-
P . Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4, 1" e 2 ° cpv., e 6 della legge 25.n.1926, n. 2008; 13 -20-28- 39-55 -56-59 C.P.; 485-486 C.P. Esercito. Assolve per non provata reità Marcolli Luigi e Zara Giuseppe dal ~eato a loro ascritto ed ordina che essi siano posti in libertà se nori detenuti per altra causa. D ichiara tutti <rli altri imputati colpevoli dei reati a loro ri spettivamente ascritti ' meno il N icorini Virainio che assolve -per non provata reità dal b reato di propaganda ritenendolo colpevole del solo reato di appartenenza al Partito Comunista, e condanna: - Colombini Amedeo, col beneficio di cui all'art. 6 della legge, alla complessiva pena di due anni di reclusione, alla interdizione per egual tempo dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; - Cislaghi Cesare, Scarioni Giovanni e Melles ~nton i?, ~ol ben~ficio di cui all'art. 6 della legge, ciascuno ad un anno e sci mesi d1 r<~cl~sione. alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo ed a tre anm d1 v1g1lanza speci ale; 8. -
u.s.
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TRIBU~i\LE SPECIAi.E l>J; R LA DIFESA DEJ,LO ST1\TO
PRn!A PARTI; :
SE1'TENZE PROKt:KZIA'J'E JHI, T.S,D.S.
Pigliafreddi Mario, .Gagliati Gaetano, Nicorini Virginio e Porta Aldo, col beneficio di cui all'art. 6, ciascuno ad un anno di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per egual tempo.
Una istanza di grazia, inoltrata personalmente dal Cislaghi 1'8.9.1930, viene respinta.
Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido delle spese processuali.
Scarioni: detenuto dal 3.12.r929 viene scarcerato, per fi ne pena, dalle Carceri Giudiziarie di Sulmona, il 3r.5.193r.
Roma, 18.6.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Colombini: con ordinanza emessa dal T.S.D.S. il 7.7.1930 la pena della reclusione ordinaria viene commutata nella pena della reclusione militare per la durata di I anno, 7 mesi e 6 giorni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 27.3.1931; istanza respinta. Detenuto dal 12.2.1930 viene scarcerato, per fine pena, dal Reclusorio Militare di Gaeta il 15.9.1931. Pigliafreddi: con ordinanza emessa dal T.S.D.S. il 7.7.1930 la pena della reclusione ordinaria viene commutata nella pena del carcere militare per uguale durata. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 4.8.1930; istanza respinta. Detenuto dal 9.2.1930 viene scarcerato, per fine pena, dal Reclusorio Militare di Gaeta 1'8.2.1931. Nicorini: con ordinanza emessa dal T.S.D.S. il 7.7.1930 la pena della reclusione ordinaria viene commutata nella pena del carcere militare per ugual.e durata. A seguito di una istanza di grazia inoltrata, di uffì.do, dal Comandante del Reclusorio Militare di Gaeta (« per i buoni precedenti disciplinari e penali e per il ravvedimento dimostrato per il reato commesso ») viene concesso, con decreto di grazia del 5.2.1931, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Nicorini viene scarcerato dal Reclusorio Militare di Gaeta il 7.2.1931. Detenuto dal 12.2.1930 al 7-2.1931; pena espiata: 11 mesi e 25 giorni. Cislaghi : detenuto dal 3.12.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Ancona il 31.5.1931.
Melles : detenuto dal 20.12.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Cassino, il 17.6.193r. Porta: detenuto dal 17. r2.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie cli Aquila, il 16.12.1930. Gagliati: detenuto dal 20.12.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Viterbo, il 19.12.1930.
Nei confronti di Colornbini, Cislaghi, Melles e Scarioni il T.S.D.S. dichiara, con ordinanza del 12.r.1933, cessata, per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, l'interdizione perpetua daì pubblici uffici e la vigilanza speciale. Nei confronti di tutti il Tribunale Militare Territoriale cli Roma concede, con ordinanza del 21. 12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese cli giustizia (art. r D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631). Sempre nei confronti di tutti la Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale), con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 23-3.1970, dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 18.6.1930 (art. I D.L.L. 27.7.1944, n. 159).
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TRIBU1'A LE SPECI ALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 284 / 1929
SENTENZA N. 25
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :
PRI MA P.-\R'l'E :
SEXfE>:ZE l'RO:-<U~Z!ATE DAL T.S,D.S.
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IL TRIBUNALE
Considerato che dall'esame e dalla lettura degli atti processuali potuto accertare.
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è
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Al~aro Alfredo, V~ntu:·a Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualuco Renato, Torelli Vmcenzo, Consoli dell a M.V.S.N . ;
ha pronunciato la seguente
S EN TENZA
nella causa contro: Tagliaferri Gino, nato il 12.12.1904 a Vaglia (Firenze), meccanico; Filippini Arduino, nato il 30-3.1904 a Brozzi (Firenze), orefice; Baldini Vasco, nato l'II .II .r903 a Brozzi (Firenze), meccanico; Luchi Angelo, nato il 16.6.1903 a Firenze, argentiere; Gemignani Ivan, nato il 9.10.1909 a Viareggio (Lucca), elettricista; Barbieri Orazio, nato il 28. I r. 1909 a Firenze, pasticciere; Barneschi Pasquale, nato il 23 .4. 1905 a Casticrlion Fiorentino (Arezzo), b lucidatore di mobili; Parenti Ruggero, n ato il 7.9.1901 a Brozzi (Firenze), meccanico.
IM PUTATI
dei delitti _prev_isti e puniti dall'art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere, m Firenze, m epoca precedente e fino al mese di ottobre 1929, ricostituito e fatto parte di una sezione del disciolto Partito Comunista e per aver fatto propaganda in favore dello stesso partito.
I N PUBBLICA UDIENZA
Senti to il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.
I N f :\TTO ED I N DIRITT O
Che la Questura di Firenze dopo l'espatrio, avvenuto clandestinamente nel luglio 1929, dei capeggiatori del movimento comunista che avevano ricostituito il partito sovversivo già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, Pancrazi Valentino e Manciotti Bruno, aveva stabilito che ogni attività locale del partito veniva svolta dal Tagliaferri, dal Filippini, dal Gemignani, dal Barbieri e dal Barneschi. Costoro erano riusciti ad organizzarsi clandestinamente per svolgere azione propagandistica sovversiva. Dal materiale in giudiziale sequestro, specie dai documenti criptografici decifrati, nonché dalle esplicite confessioni di taluni imputati risultò che fra i maggiori esponenti primeggi.avano il Tagliaferri ed il Filippini con la cooperazione del Barneschi, del Barbieri e del Gemignani; e che il Tagliaferri usufruendo cl i un pol igrafo, sequestratogli, curava col Filippini la produzione del materiale propagandistico stampato alla macchia. Dai vari documen ti criptografìci si legge : « Sono per ora sostitui ti dal vecchio per ragioni di lavoro, Ivo, barista Orazio e Arduino»; ossia Ivan Gemignani, Orazio Barbieri e Filippini. « Al n. r ci collaborano di F irenze io e Bacell.one (Manciotti); cli Peretola Gino D. e Parisi F.; del Galluzzo Angiolino L. e Mario C.; di Figline, Martino; altri elementi buoni sono V. di Ponte a Mensola e O. ciel Pignone)): ossia Pancrazi, Manciotti, Tagliaferri, Filippini Arduino Paris. « Quelli segnati col (2) sono in collegamento (1) e (2) Gruppo ciel centro Ponte a Mensola, Fiesole, Rovezzano, Bonclino, Bagni a Ripoli, Ponte a Ema, Rifredi in via di ricostituzione, Prato, Pistoia e montagne pistoiesi, i capi gruppo sono notati in altra parte». « Io e Gino teniamo i collegamenti col centro e provincia compreso Empoli; Bacellone con la città; Angiolino e Mario con la provincia, il lavoro viene suddiviso volta per volta; molti collegamenti li tiene anche P. di P. )> . Di conseguenza si evince che l'attività del Partito Comunista .fiorentino si esplicava in un primo tempo sotto le direttive del Pancrazi e del Manciotti; con la particolare collaborazione del Tagliaferri , del Filippini e di altri compagni di fede. Di poi gli stessi T agliaferri e Filippini servendosi del Barneschi, ciel Barbieri, del Gemignani e di altri, sostituirono in talune attribuzioni il Pancrazi ed il Manciotti fuggiti all'estero. Infatti gli elementi di specifica
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TRIBU"1ALE SPECIALE PER Lii. DIFESA DELLO ST1\TO
accusa furono n~aggionnente provati mediante le confessioni degli imputati an_che ~e, all'ud1e1:-za, ~ttenuate. Il Luchi disse che nell'agosto 1929 il Tagha~ern ebbe ad rncancarlo di far pratiche per conseguire l'espatrio clandestmo dell'ammonito politico Sarichielli; andando a tal uopo a Livorno dove avrebbe dovuto parlarne ai compagni di fede, certi «Morelli)), chiedendo l~r? i_ ~1ezzi r_ieces~ari. P~rò fece la gita senza occuparsene affatto. Il F1hpp1111 ammise eh essersi trovato in parecchie riunioni col Taoliafer~i e con a_ltri. Con gli stessi fu all'Isola d'Elba per diporto e, di rito~no, ospitato a Livorno dai «Morelli)). In tale occasione si incontrò in treno a~che col Lu~hi c?e per? non faceva parte del gruppo dei gitanti. Disse d1 ~vere adento dr coadmvare il Tagliaferri nella propaganda fra i giovam dopo d'essere stato, invano, per più volte sollecitato dallo stesso Ta- . gliaferri ~ _d!I Gemi~nani. Il Tagliafe_rri rn'.a v~lta gli riferì che svolgeva la sua attrv1ta comumsta facendo uso dr un ofrano seoreto e che aveva dato la propria collaborazione per fare espatriare il Pancr~zi. Nell'agosto 1929 lo stesso Tagliaferri ebbe a ricevere l'invito scritto a firma « Ugo )> di trovarsi alle ore 17 davanti alla nuova biblioteca nazionale di Firenze ma, preoccupato, diede incarico ad esso Filippini che invece lacerò la lettera senza andare all'appuntamento. Nel settembre successivo, trovandosi a lavorare assieme al Tagliaferri, lo sorp~ese a leggere una lettera pervenutagli da Parigi. Gliela mostrò facendogli constatare che, mentre appariva scritta con caratteri vari ed usando frasi inconcludenti, a mezzo di un lume a spirito si leggevano notizie segrete. Nello stesso mese gli aveva fatto tenere in casa una riunione con l'interv~nto _oltre del Tagliaferri anche di altri compagni, trattando della riorgamzzaz10ne del partito su basi più vaste di quelle finora esistenti. Il Tagliaferri ebbe ad incontrarsi talvol ta con membri autorevoli del partito; e da ultimo con uno venuto dall'estero, andando a Montecatini. Circa la propaganda per mezzo della divulgazione di stampati clandestini lo stesso Tagliaferri gli passò nel settembre 1929 un numero dell'« Unità)> ed una volta lo vide, nella comune bottega, ad impartire delle istruzioni ad un giovane sconosciuto, perché facesse uso del poligrafo. Il Barbieri affermò che il « Bacellone >) (Manciotti) lo indusse ad iscriversi al partito e così ebbe modo di conoscere nelle varie riunioni un certo « Pio >l, meccanico non identificato, l' « Ivo)> (Gemignani), il Barneschi detto « Capino )). Una volta ricevette ciel denaro desti~ato al « Bacellone )), pro « Soccorso Rosso)). L'opera sua non era tenuta in considerazione presso i compagni in quanto dicevano che rendeva troppo poco. Il Gemignani precisò che fu il Filippini ad avviarlo nella vita politica sovversiva, facendogli a tal uopo conoscere i giudicabili. . A ~arico del _T_agliaferri oltre agli scritti criptografìci, al poligrafo con c?p1e d_1 clandestnu stampati sovversivi, emersero elenienti di prova specifica d1 accusa anche attraverso una lettera a Parigi, dattilografata a firma
PRI ~I:\ PARTE:
SENT ENZE
PR0"1U"1Z1AT E DAL 'l' .S.D.S.
« Temistofilo )>. Lettera che il brigadiere Messina vide impostare dall'im-
putato perché da lungo tempo lo pedinava invigilandone tutta l'opera che andava svolgendo. Un elaborato peritale - sul quale la di fesa, non potendo eccepire eccezione alcuna, si limitò ad invocare una nuova perizia qualora si affacciassero al Tribunale dei dubbi sul suo valore probatorio - statuì in modo chiaro e preciso che l'indirizzo fu scritto a mano dal Tagliaferri. Nei rio·uardi del Barneschi r isultò che da un documento sequestrato b . nel maggio 1928 al fiduciario del Partito Comunista egli stesso ~ra _noto negli ambienti sovversivi per il « Capino n di Sesto Fiorentino, ossia 11 suo nomignolo comunemente usato. Dalla suesposta narrativa è riuscito provato che a Firenze per opera del Pancrazi e del « Bacellone )} (Manciotti) si era ricostituita la federazi~ne comunista fiorentina e che dopo il loro espatrio clandestino l'attività sovversiva era svolta dal Tagliaferri, dal Filippini, dal Barneschi, dal Gemignani e dal Barbieri. Il Colleaio, vagliate tutte le risultanze dibattimentali, ha statuito che a carico di tu fii i oiuclicabili non si sono racco! ti elementi sufficienti di reità per quanto conc~rne la ricostituzione ciel Partito Com\mista; ~i guisa che devono essere assolti per insufficienza di prove da tale 1mputaz10ne. Invece è emersa la colpevolezza ciel Tagliaferri, del Filippini, del Gemignani, del Barbieri e del Barnesch i, in ordine al reato cli appartenenza al Partito Comunista disciolto d'ordine della Pubblica Autorità. Inoltre nei confronti del Tagliaferri e del Filippini si è ~aggiunta la pro~a della_ colp~volczza di propaganda di detto partito sovversivo : mentre per il Gem1gnam, per il Barbieri e per il Barneschi è d'uopo dichiarare l'assoluzione per insufficienza di indizi di reità, in ordine al detto delitto. Con tale formula debbono del pari essere assolti da ogni imputazione loro ascritta il Baldini, il Parenti ed -il Luchi perché a carico loro, tranne la chiamata di correo ciel coimputato Filippini che li accusò di avere partecipato ad una riunione, non fu possibile raccogliere alla udienza emergenza alcuna specifica di reità. Pertanto, tenute presenti tut_te le :ircosta~z~ accertate e che nelìa fattispecie caratterizzano la rispettiva az10ne criminosa in tutti -gli elementi costitutivi considerati dal punto cli vista giu:idic? soo·oettivo ed ocroettivo nella conficrurazione di reato ad obcrnuno ascntto 11 bb bb ' . b . Tribunale ritiene equo di irrocrare le seguenti pene : ai sensi dell'art. 4, 1° cpv., della legge 25.r1.1926,i:,n. 2008: a Tagliaferri_ anni 3; a ~ilippini, Barneschi, Barbieri e Gemignani anni 2 ciascuno, tutti alla reclusione. Per il disposto dell'art. 4, u.cpv., citata legge : a Tagliaferri e Filippini anni due ciascuno di reclusione. Ed in concorso della diminuente della metà pena in favore del Barbieri e del Gemignani per la minore età, in applic::azion~ dell'art. 6 legge speciale citata, operato il cumulo giuridi~o cl~lle pene . nei confronti del Tagliaferri e del Filippini, condanna: Tagl1afern ad anm 4;
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'J'RlBl:KALE SPECIALE
Pl! R LA ))!FESA
nELLO STATO
Filippini ad anni 3; Barneschi ad anni 2; Gemignani e Barbieri ad anni r; tutti alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione del Barbieri e del Gemignani per i quali la interdizione è temporanea pari alla durata della pena; tutti alle spese, in solido, di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale cl i legge. . . . . Il Tagliaferri, il Filippini ed il Barneschi anche ad anni 3 eh vi gilanza speciale di P.S. . . . . . Ordina la immediata scarcerazione del Parenti, del Baldint e del Luch 1 se non detenuti per altra causa; nonché la distruzione del materiale in giudiziale sequestro.
p , Q. M.
Visti gli art. 4 e 6 della legge 25.1 r. 1926, n. 2008; r3 - 28 - 3_6 - 39 - ~6 - 68 C.P.; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara : tutti assolti per 111suffic1enza d1 prove in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; Gemignani, Barbi~ri e Barne~chi assolti per insufficienza di prove dal delitto di propaganda d1 detto partito s_ovver~ sivo; Baldini, Parenti e Luchi assolti per insufficienza di prove dai reati loro ascritti. Ritiene Tagliaferri , Filippini , Gemignani, Barbieri, Barncschi colpevoli di appartenenza al Partito Comunista : il Tagliaferri ed il Filippini anche di propaganda sovversiva. Ed in concorso della diminuente della metà della pena in favore del Barbieri e del Gemignani per la minore età in applicazione dell'art. 6 della legge 25.1r.1926, n. 2008, operato il cumulo giuridico delle due pene nei confron ti del Tagliaferri e del Filippini, condanna: Tagliaferri ad anni quattro; Filippini ad anni tre; Barneschi ad anni due; Gemignani e Barbieri ad anni uno ciascuno; tutti alla reclusione; con la interdizione perpetua dai pubblici uffici ad eccezione del Barbieri e del Gemignani pei quali la interdizione è temporanea pari alla durata della pena; tutti alle spese di giudizio in solido oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Il Tagliaferri, il Filippini ed il Barneschi anche a 3 anni di vigilanza speciale di P.S. Or dina la immediata scarcerazione del Parenti, del Baldini e del Luchi se non detenuti per altra causa, nonché la distruzione del materiale m grndiziale sequestro. Roma, 24.6.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PR!~IA PARTE :
SENTE:S:ZE l'RO:-SUN ZIATE D AL T.S.D.S.
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Nota . - Per Tagliaferri vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )), pag. 750. Per Parenti vedi « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )), pag. 720.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Tagliaferri: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r. 1932, · n. 1403, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il 10.rr.r932. Detenuto dal 15.10.1929 al 10.11.1932. Pena espiata: 2 anni, r r mesi e 26 giorni. Filippini: a seguito di una istanza di grazia inoltrata personalmente dal Filippini il 28.rr.r931 viene concesso, con decreto di grazia del 24.3.1932, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Filippini viene scarcerato dal Penitenziario di Castelfranco Emilia il 1°+1932. Detenuto dal 15.10.1929 al r"-4-1932. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi e 16 giorni. Barbieri : detenuto. dal 19. ro. 1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 19.10.1930. Ammesso al beneficio dell'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, con declaratoria emessa dal T.S .D .S. il 25.r.1933, il Barbieri viene riabilitato con sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma il 6.8.1936. Gemignani: detenuto dal 20.10.1929 viene scarcerato, per fi ne pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 20. ro.1930. Ammesso ·al beneficio delì'amnistia di cui al R.D . 5.rr.1932, n. r403, con declaratoria emessa dal T .S.D.S. il 28.r.r935. Barneschi : detenuto dal 22.10.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Firenze il 21.10.1931. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dal la madre i.I 30.7.1930 dichiarando, tra l'altro : « Oggi con la mente sgombra dalle teorie deprecabili e malsane iniettatemi da elementi sovversivi, impreco con tutto il cuore al periodo della mia cecità assolu ta e maledico dal profondo del cuore chi per un momento ha potuto sorprendermi per la mia inesperienza e per la mia poca pratica degl i uomini. Oggi con gli occhi fiss i nel volto de_l Duc_e d'Italia, sugli attenti stendo il braccio e saluto romanamente la Patna, gridando ad alta voce Viva il Re, Viva il Duce>) . L'istanza di grazia non viene accolta.
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TRIIIUK,\ LE SPECl :\ LE PER I.A DlFEM DELLO STATO
La sentenza pronunciata dal T .S.D.S. il 24.6.r930 nei confronti di T agliaferri Gino più 7 coimputati viene dichiarata giuridicamente inesisten te (art. I D.L.L. 27.7.1944, n. 159) dalla Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale) con sentenza emessa in Camera di Consigìio il 4.3.1968.
PRI~! ,\
i'ART E:
.SEKT ENZE J'R0K li1' Zli\TE D/IL T .S.D.S.
SENT ENZ A N . 29
Reg. Gcn. n. 77/ 1930
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : De Rosis Giuseppe, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
S E NTENZA IN CAMERA DI CONSIGLI O
nel procedimento penale contro: Premoli Natale, nato il 16.2.1906 a Milano; Ardizzi Guido, nato il 16.12.1901 a Vicenza; Obole Vincenzo, nato il 26+1895 a Torino; Pagliarello Enrichetta, nata il 14.2.1893 a Chiavrie (Francia) ; Norfo Albino, nato il 28.r.1902 a Cagliari; Righi Rinaldo, nato il 23.rn. 1894 a Vercelli; Ciecato Ercole, nato il 6.3.1903 a Moretto (Asti); Criocchia Pasquale, nato il 7-4-1901 a Torino, latitante; Curato Andrea, nato il 23.2.1902 a San Damiano (Asti), latitante.
I:\f PUTATI
Dei delitti previsti dall'art. 4 legge 25.1 r. 1926, n. 2008, per aver fatto parte del Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità, per aver ricostituito in Torino detto partito ed infine per aver svolto propaganda a favore dello stesso. Il Premoli, l' Ardizzi ed il Righi, inoltre, del reato di cui all'art. 285 n . 3 C.P. per avere, il primo nel febbraio 1930 e gli altri due nel novembre 1929, fatto uso di passaporto falso.
TR! Bt;NALE SPEC l.\ !.E
PER LA l)J I0 ESA D ELLO STATO
Omissis
f>RI~! ,\
PA RTE :
Si,NTE :-SZE J>RONUNZ IATE DAL T .S. D.S.
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SENTENZA N. 26
Reg. Gen. n. 77 / 1930
p , Q.M.
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 4 e 7 della legge 25.11. 1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 285 n. 3 C.P.; 421 -507 C.P. Esercito - su conforme richiesta del P.M. - dichiara anzitutto non luogo a procedimento penale nei riguardi di Ciecato Ercole in ordine ai reati a lui ascritti per insufficienza di prove ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. Pronunzia l'accusa contro gli imputati Premoli Natale, Ardizzi Guido, Obole Vincenzo, Pagliarelle Enrichetta, Norfo Albino, Righi Rinaldo, Chiocchia Pasquale e Curato Andrea per i delitti previsti e puniti dall'art. 4 della legge 25.1 1.1926, n. 2008, per avere fatto parte del Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autori tà, per avere ricosti tuito in Torino detto partito e per aver svolto propaganda a favore del partito stesso nei primi di marzo del 1930 ed in precedenza. Contro il Premoli, l' Ardizzi ed il Righi anche per il delitto di cui al1'art. 285 n. 3 C.P. per avere fatto uso di passaporto falso, il primo nel febbraio 1930 e gli altri due nel novembre 1929. Rinvia gli imputati suddetti al giudizio del Tribunale Speciale per rispo~d~re de_i re~ti a. loro_ risp~ttivamente ascritti nel modo sopra specificato e? 11~t11,11a a1 lat1tan~1 C~110cch1a e Curato di presentarsi nel termine cli gior111 chec1 dalla pubbltcaz10ne della presente sentenza, altrimenti saranno aiudicati in contumacia. b Ordina infine l'abbinamento degli atti del processo n. 258 del Reg. Gen. del 1927 (relativi al Premoli) all'attuale procedimento.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Al faro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SEN T ENZA nella causa contro: Premoli Natale, nato il 16.2.1906 a Milano, meccamco; Ardizzi Guido, nato il 16.12.1091 a Vicenza, meccanico; Obole Vincenzo, nato il 26+1895 a Torino, meccanico; Pagliarello Enrichetta, nata il 14.2.1893 a Chiavrie (Francia), meccanica; Norfo Albino, nato il 28.1.1902 a Cagliari, meccanico; Righi Rinaldo, nato il 23.10.1894 a Vercelli, tornitore.
IMPUTATI
Roma, r9.4.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme de~ Presidente e dei Giudici.
Nota . - Nei confronti dei latitanti Chiocchia e Curato non venne emessa alcuna sentenza né nel 1930 né negli anni successivi.
Tutti : r) dei delitti di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, fino alla data ciel loro arresto e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, disciolto per ordine della Pubblica Autorità, per avere ricostituito in Torino detto parti to ed infine per avere svolto propaganda a favore dello stesso. Il Premoli, l' Ardizzi ed il Righi inoltre :
2) del reato cli cui ali 'art. 285 n. 3 C.P., per avere, il primo nel febbraio 1930 e gli altri nel novembre 1929, fatto uso di passaporto falso. Il Premoli inoltre: 3) del delitto previsto dagli art. 79 e r 35 in relazione ali' art. II8 n. 3 C.P. e del delitto previsto dagli art. 79 e 247 C.P. cd r legge 19.7.1894, n. 315, per avere in Milano, nell'anno 1925 in tempo imprecisato, con più
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T R!DL:NJ\LE SPECIALE l>ER LA DIFESA DELLO STATO
atti. e;~ecutivi d~lla ~tessa ~iso.luzio~e pub?lic~mente cd .a mezzo della stampa e c1oe con la d1.ffus1one dr giornali, mamfest1, proclami, ecc., eccitato a commettere fatti diretti a mutar violentemente la Costituzione dello Stato e la forma di Governo ed incitando alla disobbedienza della ]e<Yoe ed all'odio fra 0 le varie classi sociali, in modo pericoloso per la pubblic: tranquillità.
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori. IL TRIBUNALE
Ritenuto che dalla lettura e dall'esame degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattimento si è potuto statuire.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che gli organi tutori dell'ordine pubblico cli Torino avevano accertato che elementi sovversivi avevano ricostituito la federazione comunista. E riunendosi clandestinamente si erano organizzati in modo da svol<Yere attiva propaganda. Anzi d'accordo con gli organi centrali del Partiti Comunista avevano preordinata una manifestazione pro - disoccupati per il <Yiorno 8-3-1930, mediante diffusione cli materiale comunista propagandistico \rampato alla macchia. · Capeggiatori del movimento federale torinese erano il Curato, il Chiocchia, il Premoli e l' Ardizzi, tutti pericolosi sovversivi. La Questura invigilando l 'azione criminosa dei singoli <Yiudicabili in data 1°.3.1930 riuscì a sorprendere l'Ardizzi e l'Obole mentre ~ssieme te:uavano di portare al sicuro dei pacchi di manifesti che già avevano ritirati e che avrebbero dovuto consegnare al Premoli e poscia distribuirli a fedeli compagni di fede incaricati della diffusione per la manifestazione del giorno 8 marzo. . L'Ardizzi tene:7a in una borsa di pelle nera, cl1e l'imputato Prcmoli nconobbe per sua, ngonfìa, 177 esemplari del giornale comunista « La risaia, marzo 1~30 >'., organo ?el partito, stampato alla macchia, nonché una copia dal titolo « Viva la boiornata di lotta internazionale dei del mamfestmo . . comunisti >>; ed un altro foo-lio scritto a macchina il cui contenuto si rife. l b ~1v? a. la occasione delle nozze di S.A.R. il Principe Ereditario; ed un libro mtttol:to «Litografia ». . L Obo~e portava un pacco contenente 380 manifesti dal titolo « Viva la g10rnata d1 lotta internaz ionale dei comunisti >>.
PRI~!:\
P!,RTE :
SENTENZE PRONU:--iZIATE DAL T .S.D.S.
Poiché gli agenti di P.S. erano riusciti a stabilire che entrambi detti imputati avevano avuto continui contatti con altri individui ciel pari sempre vigilati, cos.ì nella notte dello stesso 1° marzo in Zcuman, Comune di Collegno, sorpresero anche il Premoli ed il Chiocchia: però quest'ultimo non fu arrestato perché essendo tutti e due fuggiti, fu raggiunto e fermato il solo Premoli. Il quale fu trovato in possesso di documenti falsi e precisamente: di una carta di identità con la sua fotografia rilasciata a Milano il 16+ 1927, un certificato penale della Procura del Re di Busto Arsizio ed un cono·edo militare provvisorio del distretto militare di Milano: tutti documenti intestati a « Zomoroni Luigi di Battista >>. Teneva anche due big lietti da lire r.ooo italiani. Tanto l'Obole quanto il Premoli risultano, dai rapporti informativi della Questura, noti ed attivi comunisti. Il Premoli poi fu denunciato altre volte per reati contro i poteri dello Stato: e nel 1927 fu rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli art. 247 e r35 in relazione al II8 n. 3 C.P. Per sottrarsi all'arresto nello stesso anno emigrò clandestinamente in Francia. Dal Partito Comunista francese fu inviato in Russia per frequentare le scuole leniniste. Ritornato in Francia ebbe l'incarico di servire da tramite fra il centro sovversivo di Parigi e la federazione milanese la quale trasmetteva la corrispondenza al suo indirizzo sotto il falso nome di Clerici. Il 3.2.1930 rientrò in Italia con passaporto falso sotto il nome di « Molleni », inviato quale funzionario del Partito Comunista di Parigi per assumere la direzione del movimento organizzativo di Torino e di prendere contatto con Ardizzi e con altri. Secondo le stesse co1i essioni ciel Premoli la carta d'identità e tutti gli altri documenti falsi intestati a « Zamoroni >> gli furono forniti dal Partito Comunista di Bruxelles. L' Arclizzi, che risulta pure fattivo sovversivo e che perciò usufruendo di passaporto falso andò a rappresentare assieme al Righi l'organizzazione comunista torinese al congresso di Zurigo, affermò che il materiale propagandistico sequestrato a lui e all'Obole doveva essere consegnato al Premoli perché ne curasse la distribuzione ai compagni di fede incaricati della manifestazione fissata per il giorno 8 marzo. L' Ardizzi era stato avvertito da Pari(ri che il Premoli aveva l'incarico di riorganizzare la federazione d i Torino~ arrivando egli Ardizzi avrebbe dovuto dare la propria collaborazione. Il Righi ammise di essere andato con l' Ardizzi al congresso di Zurigo con passaporto falso, usufruendo cli una licenza chiesta per ragioni di famiglia, però tentò di attenuarne la gravità dicendo che accettò l'incarico ciel denaro, trovandosi in misere condizioni ecoal solo scopo di oQUada<rnare b nomiche ed avendo la moglie inferma. Venne arrestata la Pagliarcllo perché fu vista troppo spesso assieme col Prernoli e con l' A rdizzi : inoltre si accertò che essa aveva più volte fatto visita a certa Pacella, moglie del condannato Carsano, per consegnarle dei
TRIBUKALE Sc>ECT1\LE PER L:\ DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE :
sussidi di lire 100 ciascuno, che il Partito Comunista intendeva fossero inviati al Carsano per mezzo dei fam iliari. In seguito a perquisizione domiciliare operata il 3 marzo presso il Norfo furono trovati 65 manifestini gommati con la dicitura : « Vooliamo l'aun~ento dd sussidio a IO lire al giorno per tutti e per tutto periodo di d1soccupaz10ne, l'affitto gratis pei disoccupati)). Cartellini che avrebbero dovuto essere affissi per le vie di Torino, e particolarmente nella officina dell'aeronautica dove egli lavorava, 1'8 marzo per la manifestazione sovversiva pro disoccupati. Dalle informazioni della Questura eali è un comunista incaricato dell~ ?rganizzazione di fabbrica, nello stabilimento presso il quale prestava serv1z10. Dalla suesposta narrativa è riuscito provato che in Torino si era ricostituito il Partito Comunista, con la fattiva attività a tal uopo svolta dal Premoli e dall' Ardizzi. L'organizzazione sovversiva agiva in quanto collaboravano i compagni di fede iscritti Obole, Righi e N orfo. Una particolare azione ebbe a svolgere la Pagli arello, a canco della qu_ale se non_si. sono raccolti elementi sufficienti di reità per statuire che agiva quale 1scntta al partito, tuttavia fu possibile accertare che essa andava svolgendo opera propagandistica, specie distribuendo dei sussidi pro « So_ccorso Rosso )). Oltre che la prova specifica per il reato di propaganda sovversiva, emerse anche quella della appartenenza al Partito Comunista disciolto d 'ordine della Pubblica Autorità. Invece ne~ confronti del Righi e del Norfo rimane assodata la appartenenza al par~to, e_ no1~ ~a propaganda; a carico del Norfo il Collegio ritenne che, se 1 manifestm1 dovevano essere diffusi il giorno 8 marzo, ancora non po~eva averne divulgati il 3 marzo, nel quale giorno gli furono sequestrati. Il Premoli, l'Ardizzi ed il Righi per esplicare la rispettiva opera criminosa su~ccennata ebbero ad avvalersi di documenti falsi: perciò si resero ~olpevoh anche del reato previsto e punito dall'art. 285 C.P.. Il Premoli mfine, come venne confermato alla udienza, si è reso responsabile anche dei delitti ~ontinu~ti di c~i agli art. 247, 79 C.P. ed r della legge r9.7.1894, n . 31? m relaz10ne all art. u8 n . 3 C.P., per avere in Milano nell'anno r925 esegmto con p iù atti esecutivi della stessa risoluzione pubblicamente ed a mezzo della stampa eccitato a commettere fatti diretti a mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la forma di Governo ed incitando alla disobbedienza della legge ed all'odio fra le classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Nella fatti specie della azione criminosa svolta da oonuno dei criudicabili si sono integrati hltti gli estremi soggettivi ed ogg~ttivi costi~enti la configurazione giuridica dei reati ad ognuno ascritti dal Collegio. Pertanto, esaminate e vagl iate tutte le emergenze dibattimentali; considerate anche le varie prove a discarico, testimoniali e documentali offer te
il
SENTENZE PRONVNZf ATE Di\L T .S.D. S.
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dalla difesa, il Tribunale è d'avviso di irrogare le seguenti pene (tenendosi conto della minore età del Premoli quando commise i reati nel r925, per cui deve beneficiare della diminuente di I/ 6 per l'art. 56 C.P.) ai sensi dell'art. 4 P·P· della legge 25.n.1926, n . 2008. Punendosi con tali pene più gravi i reati di cui all'art. 4, I ed u.cpv., in base all'art. 78 C.P.: - al Premoli anni 6, mesi 11 e giorni r3; comprendendovi anni diminuiti dei benefici di cui agli art. 68 - 56 C.P., per gli altri 2 reati;
2,
- all' Ardizzi anni 4 e mesi 9: entrambi alla reclusione; compresi anni 3 e mesi 6 diminuiti della metà per il cumulo giuridico pei reati di cui all'art. 4, 1" e 2° cpv. Per il disposto dell'art. 4, 1° cpv., legge speciale citata: all'Obole, al Righi, al Norfo anni 2 ciascuno di reclusione. In applicazione dell'art. 4 u.cpv. citata legge: all'Obole ed alla Pagliarello anni 2 ciascuno di reclusione. In base all'art. 285 n. 3 C.P. : al Premoli ed all'Ardizzi anni I e mesi 6 di reclusione; al Righi anni r di reclusione. Ai sensi degli art. 247- 79, ed I della legge 19.7.1894, n. 315: al Premoli anni r di detenzione aumentato di r / 6 per l'art. 79, diminuito di r / 6 per l'art. 56 e di nuovo aumentato di r/2 per l'art. r citata legge r894, n. 315; nonché lire 800 di multa aumentate di 1/2 per l'art. 79, diminuite di r/6 per l'art. 56, e di nuovo aumentate per l'art. 1 legge 1894, n. 315. Ai sensi dell'art. 135 in relazione al n8 n. 3 C.P.: al Premoli anni 2 e mesi 6 di detenzione, aumentati di r / 6 per l'art. 79 C.P. e diminuiti di r/6 per l'art. 56; nonché lire 2.400 di multa aumentate di r/2 per l'art. 79 e diminuite di 1 / 6 per l'art. 56. Operato il cumulo giuridico delle pene ai sensi degli art. 68 - 69 C.P. - ossia aumentando le pene basi di 1 / 2 delle altre pene se reclusione e previo condono di un anno, di r / 3 se detenzione - complessivamente condanna: Premoli ad anni 9 e lire 4.500 di m ulta; Ardizzi ad anni 5 e mesi 6; Obole ad anni 3; Righi ad anni 2 e mesi 6; Norfo e Pagliarello ad anni 2: tutti alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; al pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Dichiara condonati: un anno e l'intera multa di lire 4.500 sulla pena irrogata al Premoli, 9 mesi su quella irrogata all' Ardizzi e mesi 6 su quella irrogata al Righi, in applicazione del R.D. di indulto 1°.1.1930, n. r; in ordine ai reati di cui agli art. 247- 135 in relazione al rr8 in favore del Premoli e 285 n. 3 C.P. in favore del Righi e dell' Ardizzi. Ordina la distruzione del materiale in giudiziale sequestro. 9. - U.S.
TRIBUN.1LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
P.Q.M .
Visti gli art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008; 247- 135 in relazione all'art. n8, n. 3; 79-285 n. 3-13-28-36-39-56-68-69-78 C.P .. Dichiara Norfo, Righi, Obole e la Pagliarello assolti per insufficienza di prove in ordine al reato di ricostituzione del Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità; Norfo e Righi anche dal reato di propaganda di detto partito sovversivo e la Pagliarello, inoltre, di appartenenza al Partito Comunista. Ritiene Premoli nonché Ardizzi colpevoli dei delitti loro ascritti; Righi e Nodo colpevoli di sola appartenenza al Partito Comunista; la Pagliarello di sola propaganda sovversiva; Obole di appartenenza e propaganda sovversiva; il Premoli, l'Ardizzi ed il Righi del reato di cui all'art. 285, n. 3 C.P.; il Premoli anche dei delitti continuati di cui all'art. 247 con l'aggravante dell'art. I della legge 19.7.1894, n. 3I5, e all'art. I35 in relazione all'art. n8 -n. 3 C.P .. Ed in concorso del beneficio della diminuente di I/ 6 per la minore età in favore del Premoli pei soli reati commessi nel 1925; ed operato il cumulo giuridico delle pene ai sensi degli art. 68 - 69 C.P. complessivamente condanna: Premoli ad anni 9 e lire 4.500 di multa; Ardizzi ad anni 5 e mesi 6; Obole ad anni 3; Righi ad anni 2 e mesi 6; Norfo e Pagliarello ad anni 2. Tutti alla reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con 3 anni di vigilanza speciale di P.S.; al pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Dichiara condonati: I anno e la multa di lire 4.500 sulla pena irrogata al Premoli, 9 mesi su quella irrogata all'Ardizzi e mesi 6 su quella irrogata al Righi, in applicazione del R.D. 1°.1.1930, n. r, per i reati di cui agli art. 247- 285 n. 3 e all'art. r35 in relazione all'art. rr8 n. 3 C.P.. Ordina la distruzione del materiale in giudiziale sequestro. Roma, 25.6.1930 - Anno VIII.
PRIMA PARTE:
Detenuto dal 24.9.1925 al 1°.2.1926 e dal I .3.I930 al ro.11.1932. Pena espiata: 3 anni e 16 giorni. Premoli - come risulta dal certificato inviato dall'Ufficio dello Stato Civile di Milano il 2.5.1984 - è nato il 16.2.1906 e non il 16.2.1896, come erroneamente il1dicato nel volume relativo alle « Decisioni emesse nel 1928 >) (pagg. 260- 310). Il Premoli, inoltre, è deceduto in Russia il 24.II.1938. 0
Ardizzi viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 12.1 r.1932. Detenuto dal 1".3.1930 al 12.n.1932. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi e II giorni. Obole viene scarcerato dal Penitenziario di Augusta il 10.II.1932. Detenuto dal 1°.3.1930 al ro.u .1932. Pena espiata: 2 anni, 8 mesi e 9 giorni. Pagliarello detenuta dal 4.3.1930 viene scarcerata, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Perugia il 4.3.1932. Norfo detenuto dal 3.3.1930 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2.3.1932. Righi: il Direttore ciel Sanatorio « San Luigi)) cli Torino chiede, per telegramma, la concessione della grazia per le gravissime condizioni di salute della moglie del Righi ricoverata nel predetto sanatorio. Sull'istanza della moglie, inoltrata il 1°.8.1930 e alla quale si associa il Righi, esprime parere favorevole il Capo del Governo e, pertanto, viene concesso al Righi, con decreto di grazia del 6.1r.r930, il condono condizionale della residua pena da espiare. Detenuto dal 2.3.1930 al 16.11.1930. Pena espiata: 8 mesi e 14 giorni. Il Righi risulta, inoltre, condannato:
a) dal Tribunale di Torino con sentenza del 31.ro.I921 alla pena cli mese di reclusione e lire IOO di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, perché ritenuto colpevole di oltraggio ad agente della forza pubblica; b) dal Pretore di Torino con sentenza del 9.10.1928 alla pena di lire 150 di mul ta perché ritenuto colpevole di lesioni personali. 1
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm al R.D. 5.11.1932, n. 1403: Premoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il
IO.II.I932.
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
TRIDUNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 99/1930
PRI MA PARTE :
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M. V.S.N.;
I,., ..,
:,:,
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
SENTENZA N. 27
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
SENTE:'<ZE PRONUNZIATE DAJ, T.S. D.S.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza d~ cui_ a~ R.D. 5:II-_1932, n. 1403, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale d1 Civ1tavecch1a Il 13.11.1932. Detenuto dal 20-3-1930 al r3.II.r932. Pena espiata: 2 anni, 7 mesi e 23 giorni.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M. V.S.N .; ha pr~nunciato la seguente
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del
21.12. 1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.1 r. 1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di gius tizia (art. I D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).
Nota. - Vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 ))' pagg. 93 SENTENZA
nella causa contro: Putinati Otello, nato il 23.8.1899 a Ferrara, pastaio.
Il\fPUTATO
Del delitto p.p. dall'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Ferrara, in epoca precedente e fino al 20-3.1930, appartenuto al Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.
Omissis
P. Q.
;>.(.
Letti ed applicati gli art. 4, 1° cpv., e 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 13 - 20 - 28 C.P., dichiara Putinati Otello responsabile del reato ascrittogli in rubrica e lo condanna ad anni quattro di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni tre di vigilanza speciale della P.S., al pagamento delle spese processuali e alle altre conseguenze di legge. Roma, 7.7.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.
e I2I.
1 34
TRIB UNALE SPECIALI,
PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 225/1930
SENTENZA N. 30
PRIMA PARTE :
SENTENZE PRO NUNZIATE DAL T,S.l).S.
1 35
4) del delitto di cui all'art. 285 n. 3 C.P. per avere? nelle an~idett~ circostanze di tempo e di luogo, fatto scientemente uso d1 passaporti falsi e di documenti di riconoscimento falsi.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M. V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza d'accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M. , i difensori e gli. accusati presenti che hanno avuto per ultimi la parola. Nella contumacia dell'imputato Vecchi Eros, latitante.
ha pronunciato la seguente IN FATTO ED IN DIRITTO
SENTENZA
è risultato quanto appresso. . Il 10.7.1930, in seguito ad un servizio di pedinamento predisposto dal-
nella causa contro: Ravera Camilla, nata il 18.6.1889 ad Acqui (Alessandria), insegnante, detenuta (1); Tosin Bruno, nato il 29.3. r902 a Vicenza, impiegato privato, detenuto (2); Gili Ergenite, nata il ro.r2.r896 a Magliano di Biella (Vercelli), tessitrice, detenuta; Vecchi Eros, nato il 29.9. 1902 a Mirandola (Modena), latitante.
IMPUTATI
1) del delitto di cui agli art. 79 C.P., 4 p.p. e 6 cpv. della legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere in Liguria, Piemonte, Lombardia cd in altre località del Regno in epoche diverse sino a luglio 1930, con atti esecuttvi della medesima risoluzione criminosa, concorso alla ricostituzione del Partito Comunista disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 2) del delitto di cui al 1° cpv. cieli' art. 4 citata legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto parte del eletto Partito Comunista;
3) del delitto di cui agli art. 79 C.P., 4, 2 ° e 6° cpv. della citata legge 25. r r. 1926, n. 2008, per avere sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, concorso alla propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista, fatta mediante diffusione di stampe; (r) Vedi nelle cc Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 ,,, pagg. 258, 310, 607, e nelle « Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1929 ll, pag. 474. (2) Vedi nelle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 l>, pag. 447.
l'Autorità cli P .S., venivano fermati in Arona un giovane e due donne mentre camminavano per il viale alberato confabulando m ist:rio~amente. Il funzionario che dirigeva il servizio riconobbe subito m una delle due donne la pericolosa comunista Ravera Camilla r~sid.ent~ all'.estero, e da tempo ricercata per tre mandati cli cattura contro cli le1 sp1Ccat1 eia questo Tribunale Speciale. Accompagnati gl'individui suddetti alla vicina caserma_ dell~ R._Guar~ dia di Finanza, e richiesti delle loro generalità, la Ravera dISSe cli chiamarsi Duretti Vittoria, suddita svizzera, ed a conferma esibì un passaporto falso intestato al nome suddetto. L'altra donna disse chiamarsi Sargenti Maria, cd esibì un altro passaporto svizzero intestato al detto nome. Il giovane, che era con loro, si qualificò per Rigon Bruno, ed esibì una carta d'identità rilasciata a tale nome. Sottoposti a perquisizione furono rinvenuti alla sedicente Duretti Vittoria dentro una borsetta di cuoio che portava con sé: un passaporto falso ed un atto di nascita falso intestati al nome di Duretti Vittoria; un foglio dattilografato dal titolo: « Istruzioni per la preparazi?ne ?el primo agosto l>; un altro foglio dattilografato, intestato: « Per il pruno agosto! nprodurre con tutti i mezzi e con tutti i modi, distribuire largame_nte_ nell.e fabbriche, nei cantieri, ecc. » ; un altro foglio intestato : « Informazioni e direttive settimanali l>. Detti documenti erano in una busta gialla su cui era scritta la sigla « Sill ». Furono i:invenuti, inoltre, alla Ravera lire 5.228,75, ed altri documenti che sono elencati nel verbale (Vol. 2°, f. 3). Alla sedicente Sargenti Maria furono trov~ti: li~e ita;iane . 3:050; f~anchi svizzeri 100; un passaporto ed un atto cli nascita svizzeri mtestati al
TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DEJ, LO STATO
nome suddetto;. una ?usta gialla su cui era scritta la sigla « Comin » contenente tre fogli dattilografati identici a quelli che la Ravera teneva nella busta gialla con la scritta Sill; ed un'altra busta gialla contenente altri fogli dattilografati dai titoli : « Come si combatte contro la cruerra JJ · « La Russia Sovietica »; « Pri~10 agosto JJ; « Lottiamo contro la prtparazio~e della guerra>>. Inoltre, altn documenti che sono elencati a Vol. 3°, f. 3.
-?-1 s:dicente Ri~on. Bru~o furono trovati: lire italiane 3.500; dollari amencam 50; franclu sv1zzen 50; una carta d'i dentità, un certificato di nascita ed un certificato penale rilasciati al falso nome di Ri<.ron Bruno· varie copie _dei giornali_: « U_nità JJ, « Avanguardia J> e << Battagl~ Sindacali JJ del maggio r930; vane copie fogli indirizzati ag li operai della Fiat Lingotto; un supplemento al bollettmo del comitato piemontese a firma Comin; uno schema del piano di lavoro per la Federazione di Torino, ed altri documenti elencati a Vol. 4°, f. 4, 5.
?i
Quando furono interrogati, i tre rivelarono le loro vere creneralità dicendo di chiamarsi: la Duretti, Ravera Camilla; la Sargenti Gili Er<renite · ed il Rigon, T osin Bruno; e fecero ampie dichiarazioni sulla loro fide co~ munista e sulla loro attività per la orga11izzazione del partito e per la propaganda. Rave:a Camilla disse di es~ere :oi~unista ~i vecchia data e di fare parte del Cormtato ~entra)e comumsta italiano residente a Parigi, dal quale è stata mandata m Italia allo scopo di organizzare il partito e cli provvedere alla propaganda. ~ichiarò che i documenti sequestrati a lei ed alla Gili provengono dal Comitato Centrale. Ch~ i ~ogli dattilografati contenuti nella busta con la sigla « Sill JJ erano destma_t1 a~ compagno Tosin, il quale essendo ispettore per il Piemonte e per la ~iguna _dove~a a sua volta passarli agli esponenti provinciali perché fossero nprodott1 e diffusi fra la massa operaia. Che i documenti. contenuti nella busta con la si<rla « Comin >J erano destinati al compagno Comin ispettore per la Lombardia perché anch'egli provvedesse alla diffusione fra le masse. Che la somma trovatale indosso le era stata data dal partito e serviva per i fini del partito stesso. _Ha _dichiarato inoltre la Ravera d'essere entrata in Italia il 7 luglio per la via eh Do~11odossola ~on_ un altro passaporto fa lso che non è più in suo potere p~r~he lo ha restituito per pos ta al Comitato Centrale cli Parigi per dare notizia del suo arrivo in Italia. . Ch~ anc~e un'altr~ vol~a, e ciò l'rr giugno u.s., è venuta in Italia per gli st~ssi scopi del p~rtito,_ diretta a Milano, dove prese in fitto una casa per uso dr uffic10; ma s1 è n frutata cli dare altri chiarimenti su questo punto.
PRn!A PARTE :
SENTENZE PRONUKZIATE DAL T . S.D.S.
1 37
Disse altresì che nelle sue venute in Italia si fece accompagnare dalla Gili, la quale è anch'essa comunista, incaricata con stipendio fisso, oltre che del lavoro generico del partito, anche di assisterla e di coadiuvarla. Ha infine confessato che essa, prima di trasferirsi in Francia, faceva parte del Comitato Centrale comunista italiano, e che dal r922 sino alla fine del 1926 svolse la sua attività quasi sempre a Roma, dove era redattrice del giornale « Compagna >J e collaboratrice di altri giornali. comunisti. Che ai primi del 1927 si allontanò dall'Italia continuando però a far parte del Comitato Centrale e collaborando all'estero nei giornali comunisti, che a cura del detto Comitato venivano introdotti clandestinamente in Italia assieme ad altre stampe a scopo cli propaganda. Che le direttive del Comitato Centrale all'estero venivano date anche per l'Italia, e tutto il lavoro cli riorganizzazione che si è com piuto nel Regno negli anni 1927 e 1928 emanava dal Comitato Centrale di Parigi di cui essa faceva parte. La Gili Ergenite nel suo primo interrogatorio ha dichiarato di essere comunista fin dal 192r, e di essere stata molti anni in Russia; di avere assunto nel partito, due mesi prima del suo arresto, un ruolo più importante diventando collaboratrice della Ravera; e che i documenti trovatile indosso le erano stati consegnati da costei. Successivamente ha negato la sua collaborazione alla Ravera, dichiarando d 'avere l'incarico soltanto di accompagnarla e di assisterla nei suoi viaggi perché ammalata; ha infine confessato che per venire in Italia si è servita di un passaporto falso e di un falso certificato di nascita. Il Tosin Bruno ha dichiarato che sino al 1926 ha svolto la sua attività comunista in Italia nella sua qualità di Segretario Federale del Partito Comunista; che nel febbraio 1926 espatriò perché sottoposto a procedimento penale per complotto- contro lo Stato. E' difatti anch'eg li_ ricercato dalla P.S. Disse di essere andato in Russia, mandato dal parato, per frequentare la scuola leninista; e cli aver svolto all'estero la sua attività per il partito coordinata con quella che i compagni spiegavano nel Regno. Dichiarò inoltre che nel giugno 1930 fu mandato in Italia dal Comitato Centrale Comunista per assum ere le funzioni di interregionale od ispettore per il Piemonte e per la Ligu ria con l'incarico della organizzazione del partito e della propaganda; compiti che ha disimpegnato. Che al momento dell'arresto egli aveva un appuntamento con la Ravera per ricevere istruzioni provenienti dal Comitato Centrale. Circa il documento a firma Comin trovatogli indosso ha dichiarato che gli fu consegnato dallo stesso firmatario Con~in che è appunto il compagno Vecchi E~os residente a Milano, anch'egli inviato nel Regno dalla Centrale del parato per assumere le funzioni d'interregionale od ispettore per la Lombardia. Le ricerche fatte per rintracciare costui sono riuscite vane, perché egli, avuto sentore dell'arresto dei tre compagni in Arona, si rese irreperibile.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA 1.>El-LO STATO
Però, siccome la sua presenza in Milano era stata notata e se ne seguivano le mosse per pote~lo identificare, così si è eseguita una perquisizione nella casa dove egli abitava, e che aveva preso in fitto sotto il falso nome di Amerigli Remo. La perquisizione portò al rinvenimento di molti documenti (elencati a Vol. 5°: ~·, 3 e sesg.),che rivelano la s.u~ posizione elevata nel partito e la sua attivlta orgamzzauva e propagandistica svolta nella Lombardia. Ed a tale . proposito. è bene ricordare che la busta gialla sequestrata alla Gili con la s1g~a Com~n er~ a ~ui destinata, e conteneva fogli dattilografati per essere nprodottl e chffus1 nella occasione del primo agosto. In base a queste risultanze degli atti, i quattro suddetti imputati sono stati r inviati al giudizio del T ribunale Speciale per rispondere dei reati che sono a loro ascritti in rubrica. . . Al .di~attimen.to l'imputato Vecchi Eros non è comparso malgrado le m tun az10m fattegli a norma di lego-e; e perciò nei suoi rio-uardi si è ritenuto b b d1. dover procedere col rito contumaciale. Gli altri tre imputati invitati a discolparsi si sono riportati a quanto avevano detto al Giudice Istruttore. La Ravera ed il Tosin hanno fatto ampie confessioni assumendo pienamente la responsabilità dei fatti a loro attribuiti. La Gili invece, pur confessando d'essere comunista, ha negato di avere svolto opera alcuna per riorganizzare il partito .i n Italia o per fare propaganda! affermando di non essere mai stata collaboratrice della Ravera, ma semplicemente incaricata di farle compagnia e di assisterla perché ammalata. Ha pe~ò confessato che quando ebbe tale incarico le fu dichiarato lo scopo per cui la Ravera si recava in Italia ed i pericoli a cui essa stessa poteva andare incontro, e che ciò malgrado accettò l'incarico. Ha anche confessato di essersi servita di passaporto falso e di fa lsa carta d'identità per nascon~ere le sue vere generalità sia quando varcò il confine per entrare in Italia, sia al momento del]' arresto. Nei riguardi dell'imputato Vecchi Eros, latitante, risulta dagli atti che egli è quel Comin a cui era diretta la busta o-ialla trovata all a Gili contenente i fogli dattilografati destinati alla propagérnda per il primo agosto, ed è anche quel Comin fì.rmatario del documento trovato al Tosin intestato : « Supplemento al Bollettmo del Comitato Piemontese>) . La sua identificazione è avvenuta per le dichiarazioni stesse del Tosin il quale nel suo primo interrogatorio dichiarò cli riconoscerlo nella fotografia che gli venne mostrata dal funzionario che lo interrogava, e disse :enza ~si tazione che Comin è appunto il compagno Vecchi Eros mandato i~ I~ah~ .dal Comitato Centrale Comunista di Parigi per assumere le funz10111 di ispettore per la Lombardia. Le risultanze della perquisizione eseguita nella sua abitazione a Milano hanno confermato che egli è un esponente del Partito Comunista e che
PRIMA l'/\RTE:
SENTE>!ZE PRONUNZIATE DAL T .S .D.S.
r3 9
faceva uso cli documenti fals i per nascondere le sue vere generalità. Dopo q ueste risultanze non è attendibile la successiva ritrattazione del Tosin in ordine alla identificazione del Vecchi Eros. Ciò posto il Tribunale ritiene : che nei riguardi degli imputati Ravera e Tosin è raggiunta la prova dei fatti a ioro attribuiti per le loro stesse dichiarazioni. Invero essi hanno confessato di essere comunisti da vecchia data, anzi di essere esponenti del Partito Comunista, e di avere svolto attività continuativa per la organizzazione del partito e per la propaganda non solo negli anni precedenti al loro trasferimento all'estero, ma anche negli anni successivi e sino alla data del loro arresto. Come pure hanno confessato di aver fatto uso di documenti fa lsi per occultare le loro vere generalità. E poiché i fatti da loro commessi rivestono rispettivamente i caratteri dei reati, essi devono essere ritenuti colpevoli. Che nei rigu ardi dell'imputata Gili Ergenite la prova dei fatti a le~ attribuiti emerge anche dalle sue dichiarazioni : avendo essa confessato d1 appartenere al Partito Comunista deve essere ritenuta colpevole del reato P·P· dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008; avendo dichiar~to avere assunto l'incarico di accotnpagnare e d'assistere la Ravera nei suoi viaggi in Italia pur sapendo gli scopi di tali viaggi ed i pericoli .a cui . an~ dava incontro, essa deve essere ritenuta colpevole di concorso ne1 reati d1 r icostituzione continuata del Partito Comunista e di propaganda continuar.a attribuiti alla Ravera. E ciò a senso del capoverso dell'art. 6 della legge citata, il quale ritiene egualmente responsabili coloro che in qu~l~iasi modo concorrono alla perpetrazione di reati daìla detta legge prev1st1. A vendo infine dichiarato di avere fatto uso di passaporto falso deve essere ritenuta colpevole anche del reato di cui all'art. 285 n. 3 C.P. Nei riguardi del latitante Vecchi Eros devesi anzitutto dichiar~re. incorsa la sua contumacia perché si mantiene latitante, malgrado le mtunazioni fattegli di costituirsi. E poiché la prova dei fatti a lui attribuiti emerg~ dagli atti come si è detto avanti , anch'egli deve essere ritenuto colpevole dei reati che sono a lui ascritti in rubrica.
d!
Prima di passare all'applicazione delle pene il Tribunale osserva che la tesi sostenuta dalla difesa in ordine all'assorbimento del reato di appartenenza al Partito Comunista nel reato maggiore di ricostituzione del detto partito merita accoglimento nella considerazione c~e chi ric~stituis~e il Par~ tito Comunista deve necessariamente appartenervi, e perc10 sussiste fra 1 due reati concorso formale e non reale. Conseguentemente determina le pene nei riguardi di ciascun imputato tenendo conto del grado di responsabilità e di pericolosità di ognuno e provvede come appresso. All'imputata Ravera Camilla, essendo risulta~a me~1te d~rettiva d~l P~rtito Comunista e pericolosa propagandista ed orgarnzzatnce d1 masse, 111f11gge:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
a) per il reato continuato di ricostituzione del Partito Comunista dodici anni di reclusione, e cioè: nove anni a senso dell'art. 4 P·P· della lecrcre 25.r r.1926, n. 2008, con l'aumento di tre anni per la continuazione a se~~o dell'art. 79 C.P., oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.;
b) per il reato continuato di propaganda sei anni di reclusione, e cioè: q~1attro anni a senso dell'art. 4, 2° cpv., della legge suddetta, con l'aumento dt due anni per la continuazione a senso dell'art. 79 C.P., oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigila1na speciale a senso dell'art. 28 C.P.;
e) per il reato di uso sciente di documento falso un anno di reclusione a senso dell'art. 285 n . 3 C.P. E procedendo al cumulo di dette pene a norma dell'art. 68 C.P., risulta la complessiva pena di quindici anni e sei mesi di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubbl ici uffici e tre anni cli vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Tosin Bruno e Vecchi Eros infligge:
a) per il reato continuato di ricostituzione del Partito Comunista undici anni di reclusione, e cioè: otto anni a senso dell'art. 4 p.p. della citata legge 25.11.1926, n. 2008, con l'aumento di tre anni per la continuazione a senso dell'art. 79 C.P., oltre l'interdizione perpen1a dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale;
b) per il reato continuato di propaganda quattro anni di reclusione e cioè : tre _anni ~ senso dell'art. 4, 2° cpv., della suddetta legge ed un anno pe: la coi~t1:iuaz1one a senso dell'art. 79 C.P., oltre la interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale;
e) per il reato di uso sciente di docu mento falso un anno di reciusione a senso dell'art. 285 n. 3 C.P. ~ procedendo al cumulo delle dette pene a senso dell'art. 68 C.P. , risulta
p~r ciascuno dei due imputati la complessiva pena di tredici anni e sei mesi d~ ~-eclusione, _oltre l'interdizione perpetua dai pubbli ci uffici e tre anni di v1g1lanza speciale. Poiché dagli atti risulta che il Tosin con sentenza del Tribunale Milit~re _d! Napoli _in _data 9._1.1924 _è _ stato condannato alla complessiva pena cli chc1otto mesi d1 rcclus10ne militare per i reati di falso e di diserzione con asportazione di danaro e gli è stato concesso il beneficio del condono condizionale per cinque anni, devesi per effetto della nuova condanna revocare_ ~I dett~ beneficio a senso dell'art. 585 C.P.P. E tale revoca il Tribunale nttene di dover pronunziare nella considerazione che il Tosin dopo la
PRn!A P,\RTE :
SEìS, 'l'ESZE PRO-.;t;-.;ZJATE DAL T.s.o .s.
detta condanna ha cominciato a svolgere la sua attività criminosa_ quale segretario federale del _P artit~ C?munista: tanto è vero che nel_ febbraio r926 ha dovuto allontanarsi dall Italia perche sottoposto a proced imento p~nale per complotto contro lo Stato,_come egli_stes~o ha dichi~rato ~e! st'.o 1_ntcrrogatorio e come _de_l resto r1~ulta dagh .atti p~~ccssuah. ~~h _qu~nd; ne) periodo di prova d1 cmque anrn concessogli dal I nbunale Militare di_ Napoli ha commesso altri fatti costituenti delitto e che formano oggetto d1 questo stesso giudizio. Pertanto la revoca della condanna condizionale dev'essere pronunziata. . . E dovendosi procedere al cumulo _delle due pene, si deve a~z1tutto convertire la reclusione militare in reclusione comune a senso dcli art. 29 C.P. Esercito; per cui la pena di diciotto mesi di reclusione militare viene commutata in diciotto mesi di reclusione comune. E cumulando questa p~n~ con quella inflitta al Tosin in data odierna_ a norn~a dell'art. 76 C.~. , e c10e con l'aumento di due terzi d~lla_ pena 1:runore, si _ha la comp,l_essiva_ ~na di quattordici anni e sci mesi cli rc~lus~on~,. fermi rest_ando 1mterd1z1one perpetua dai pubblici uffici e tre anm di vigilanza speciale. All'imputata Gili Ergenite infligge:
a) per il reato continuato di ricostituzione del Partito Comunista _otto anni di reclusione, e cioè: sei anni a senso della P·P· dell'art. 4 della cit,~ta legge, e due anni per _la cont~1~uazio~e a senso ~ell_'ar~. _79 C.P., o_ltre_ 1mterdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anm d, vigilanza speciale,
b) per il reato continuato di propaganda q_u attro anni di r~clusione, e cioè: tre anni a senso dell'art. 4, 2 ° cpv., della citata legge, co~ 1au~n~nto di un anno per la continuazione a sen~o ~ell_'a:t. 79 C.P.,_oltre 1mterd1ZJone perpetua dai pubblici uffici a tre anill di v1g1lanza speciale;
e) per il reato di uso sciente di documento falso un anno di reclusione . a senso dell'art. 285 n. 3 C.P..
E procedendo al cumulo di dette pene _a 1:orma ?ell'art. 68 .~.P., ~,s_ulta la complessiva pena di dieci anni e sei_ m~s1 _d~ reclusione_ oltre 1mterd1z10nc perpetua dai pubblici uffici e tre anill cli_ vi ~il_anza _speciale. Ritenuto che i condannati sono obbhoati m solido al pagamento delle spese processuali a senso dell'art. 39 C.P.t> e devono subire ogni altra conseguenza di legge.
P. Q. ~L
Letti cd applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 29 - 39 - 68 - 76 - 285 n. 3 C.P. nonché gli art. 4-6 della legge 25.11.1926, n. 20?8; _585 C.~.P. e 5ro C.P. Esercito, dichiara anzitutto incorsa la conn1mac1a di Vecchi Eros.
TRIBU}IALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
Conseguentemente ritiene gli imputati Ravera Camilla, Tosin Bruno, Gili Ergcnite e Vecchi Eros colpevoli dei reati a loro ascritti, e ritenendo assorbiti il reato di appartenenza al Partito Comunista in quello di ricostituzione del detto partito condanna: -
Ra vera alla complessiva pena di quindici anni e sei m esi cli reclusione;
- Tosin alla complessiva pena di tredici anni e sei mesi di reclusione; e, revocando la condanna condizionale concessagli con la sentenza del Tribunale Militare di N apoli in data 9.1.1924, procede al cumulo delle due pene, e determina la complessiva pena in quattordici anni e sei mesi di. reclusione; -
Vecchi alla complessiva pena di tredici anni e sei mesi di reclusione;
-
Gili alla complessiva pena di dieci anni e sei mesi di reclusione.
Tutti alla interdizione perpetua dai pubblici u ffici, a tre anni di vigilanza speciale per ciascuno, ed al pagamento in solido delle spese processuali. Roma, 30.10.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presiden te e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNT E DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR. DD. 5.11.1932,
n. 1403 e 25.9.1934, n. 15n: Ravera viene scarcerata dalla Casa Penale per donne cli Perugia il 9.7.1935. Detenuta dal 10.7-1930 al 9.7.1935. Pena espiata : 5 anni. Gili viene scarcerata dallo Stabilimento Penale per donne di Venezia il 27·9· 1 934· Detenuta dal 10.7.1930 al 27.9.1934. Pena espiata: 4 anni, 2 mesi e 17 giorni. Tosin viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il
9·7· 1 935· Detenuto dal 10.7.1930 al 9.7.1935. Pena espiata: 5 anni . Vecchi: nei confronti del latitante Vecchi il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 4.1.1933, estinti per amnistia i reati di cui all 'art. 4, 2° cpv.,
P RIMA PARTE :
SENTEKZE PRONUNZIATE DAL T ,S.D.S.
1 43
legge 25.u.1926, n. 2008_c al~'art. 285 ~· 3. del C~dice Penale del 1889, determinando la pena da espiare m II a_nm .d1 reclus10ne. _ Il Vecchi continua a mantenersi lautante fino alla data della sua morte avvenuta a Cheren (Africa Orientale) il 7.3.1941. Nei confronti di tutti il T ribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dcll'amnis?a di_ cu~ ~1 D .Lt. 17.n .1945, n. 719, dichiarando: c_ont~i:iporaneamente, estmto 11 dmtto dell'Erario al recupero delle spese d1 gmsaz1a (art. 1 D .C.P.S. 22.11.1947, n. 1 631).
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 240/1930
SENTENZA N. 31
PR! M1\
Giudice Relatore : Presti Giovanni;
SENTE::SZE P RONUKZ li\TE D.-\L 1'.5. D.S.
r45
Comunista specialmente a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso » e la diffusione di stampa sovversiva.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione;
PARTE :
Il Bernini Guido inoltre: 3) del delitto di cui alla p.p. del ripetuto articolo 4 per avere, sempre nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il disciolto Partito Comunista.
Giudici: Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; IN PUBBLICA UDIENZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requ1S1torie e gli impu tati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, il Collegio osserva.
nella causa contro:
IN FATTO ED Il\" DIRITTO
Bernini Guido, nato il 25.5. r906 a Milano, autista di piazza; Lucchetti Riccardo, nato il 3+1901 a Fano (Pesaro), autista; Giudici Edoardo, nato il 13.6.1900 a Milano, fattor ino; Ferretti Mario, nato 1'8.12.1899 a Oggiono (Como), autista; Abbiati Pietro, nato il 13.2.1904 a Pavia, autista; Andena Alessandro, nato il 3.n.1892 a Spino (Cremona), autista; Turri Francesco, nato il 17.1 1.1890 a Mi lano, meccanico; R _ oncaglio Virginio, nato il 20.5.1901 a Montichiari (Brescia), autista di piazza.
I\{PUT A 'l'l
Tutti: r) del delitto di appartenenza al Partito Comunista di cui all'art. 4, cpv., della legge _25. r r. 1926, n. 2008, per avere in Milano, precedentemente e fino al luglio 1930, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Au torità. 0
I
Tutti meno Giudici, Ferretti ed Abbia ti:
2) del delitto di propaganda cli cui all'u.cpv. del citato articolo 4 per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione ciel nominato Partito
I prevenuti furono dalla Commissione Istruttoria r inviati a giudizio perché, nel 1930, in Milano facevano parte di un gruppo comunista illegale di conducenti d'auto pubbliche; perché, meno Abbiati, Ferretti e Giudici, avevano fatto, nelle dette circostanze, propaganda comun ista, mediante di ffusione di stampe sovversive, specie di un giornaletto, da loro redatto e stampato, dal titolo « La Riscossa >> ; ed il Bernini anche perché fu ritenuto autore della riorganizzazione d i detto gruppo. In udienza gli imputatii meno alcuni, hanno in sostanza confessato quanto loro è stato contestato. E' rimasto, pertanto, accertato, anche dalla escussione dei testi e dalle prove documentali, quanto appresso : Bernini Guido fu capo del gruppo comunista conducenti d'auto; presiedette riunioni dando direttive per la propaganda e per il tesseramento. Compilò anche un cifrario per i capi cellula da lui dipendenti. Diresse la preparazione e la diffusione della stampa. Anche in udienza confessa quanto sopra e si dichiara un trascinato da tal Berretta G iuseppe (per il quale si sospese il procedimento perché latitante) in un primo tempo; per quanto commise dopo si autodefinisce un debole. Nel luglio u.s. predispose, in occasione della presenza del Duce a Milano, ed attuò la diffusione di stampe sovversive che egli stesso assieme ad altri lanciava eia un'auto in corsa. Lucchetti Riccardo confessa di essere stato capo cellula, di avere svolto propaganda comunista mediante larga diffusione dì stampe ed attirando proseliti al deli tmoso movimento. In difformità, peraltro, deìle precedenti dichiarazioni, osserva che Abbiati, Ferretti e Git1clici, ch'egli is~risse aila sua IO. -
U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
cellula, effettivamente mai presero interesse al movimento e la loro adesione fu da lui presunta è più propenso ad escludere che medesimi abbiano concorso con serietà d'intenzioni alla loro iscrizione.
ma
Andena Alessandro confessa di essersi iscritto a] ricostituito gruppo com unista conducenti d'auto. Svolse propaganda comun ista mediante diffusione di stampe clandestine. Turri Francesco, che in istruttoria aveva persistentemente respinto ogni addebito, in udienza ha confessato che, ad invito ciel Bernini, s'iscrisse ed appartenne attivamente al ricostituito gruppo di cui trattasi. Dai coimputati viene indicato quale capo cellula. Partecipò a riunioni e a passeggiate di propaganda, anche sul lago di Como, e diffuse stampe sovversive. Roncaglio Virginio confessa la sua appartenenza al ricostituito gruppo. A casa sua si custodivano poligrafo e ciclostile coi quali si riproduceva il libello clandestino comunista « La Riscossa» di cui dianzi è cenno. Nella sua casa si depositavano anche altre stampe sovversive per la diffusione. Si dichiara pentito e sostiene di avere errato spintovi dal bisogno, avendo la moglie in stato interessante ed avendolo il Bernini compensato con lire 600. Risulta essere stato volontario in Libia per 4 anni e di buoni precedenti militari in genere. Per Abbiati Pietro, Ferretti Mario e Giudici Edoardo, dopo la spiegazione del Lucchetti di cui sopra si è detto, son venute a mancare le prove della loro appartenenza al ripetuto gruppo e cioè che essi abbiano aderito con serietà cl 'intenti alle insidiose profferte di iscrizione fatte dal Lucchetti. Diedero, è vero, qualche lira al Lucchetti, e sottoscrissero anche, il Ferretti con lo pseudomino di Vittorio Colonna, un foglio loro presentato dal Lucchetti, ma dubbio è apparso che essi abbiano compresa la vera portata di tali atti. Risultano di buoni precedenti. Nei fatti come sopra accertati il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei delitti di appartenenza e di propagncla relativi ad associazioni disciolte nei riguardi di Bernini, Lucchetti, Andena, Turri e Roncaglio, giusta i capoversi dell'art. 4 della legge speciale, e ritiene di dovere dichiarare i cinque ora nominati responsabiil di averli commessi. Proporzionando le pene alla attività ed alla pericolosità cli ciascuno, reputa equo condannare alla reclusione: Bernini e Lucchetti, ciascuno ad anni 3 e mesi 6 per l'appartenenza e ad anni 3 per la propaganda e, per il cumulo giuridico, a complessivi anni 5 (art. 68 C.P.) ciascuno; Andena e Turri ciascuno ad anni due e mesi quattro per ognuno dei reati loro ascritti in rubrica e, per il cumulo giuridico, a complessivi anni 3 e mesi 6 ciascuno.
PRD-L\ P ARTE:
SENTENZE PR() NlJ :-.IZIATE DAL T .S.D.S.
Roncaglio ad anni due per ciascuno dei due reati in epigrafe a lui addebitati, e, per il cumulo giuridico, a complessivi anni tre. Non essendo emerse prove per il Bernini in ordine alla ricostituzione a lui particolarmente ascritta al capo d'accusa, ritiene di giustizia assolverlo per non provata reità da tale reato (485 C.P. Esercito). Con la stessa formula terminativa ritiene di giustizia dovere assolvere Abbiati, Ferretti e Giudici da]l'unico delitto loro imputato essendo risultata, nei loro riguardi, dubbia l'efficienza dell'elemento intenzionale necessaria per la perfezione del delitto stesso, e doverne ordinare la scarcerazione (485 - 486 C.P. Esercito). Ai condannati consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento in solido delle spese processuali. Ritiene, il Collegio, del caso infliggere loro anche anni tre di vigilanza speciale della P.S. (art. 28 C.P.). Quanto ha attinenza coi fatti delittuosi commessi, a carattere comunque sovversivo e che risulta in sequestro, va confiscato (art. 36 C.P.). P. Q. ;>..L
Letti ed applicati gli art. 4 - 7 legge 25.1 r. I 926, n. 2008, I 3 - 20 - 28 - 36 39 - 68 C.P., 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Bernini Guido, Lucchetti Riccardo, Andena Alessandro, Turri Francesco e Roncaglio Virginio responsabili dei delitti di appartenenza e di propaganda di un partito disciolto per ordine dell'Autorità ed, operato il cumulo giuridico, condanna il Bernini ed il Lucchetti ad anni cinque ciascuno, Andena e Turri ad anni tre e mesi sei ciascuno, Roncaglio ad anni tre. Tutti alla reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni tre di vigilanza speciale della P.S. oltre al pagamento in soli.do delle spese processuali. Per non provata reità assolve Bernini dail 'ascrittogli delitto di ricostituzione di cui al capo 3) dell'epigrafe, e Giudici Edoardo, Ferretti Mario ed Abbiati Pietro dal reato loro addebitato. Ordina la scarcerazione cli questi ultimi tre se non detenuti per altra causa. Ordina la confisca ciel materiale e delle stampe in sequestro. Roma, 5.rr.1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5. n.1932,
n. 1403:
T RIBU:SMLE SPECIA LE PER LA D IFESA DELLO STA'l'O
Roncaglio' viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il
9.rr.1932. Detenuto dal 30.7.1930 al 9.11.1932. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e 9 bo-iorni. . . S1 asso~ia a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 15.11.1930; istanza respmta. Turri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 10.u.1932. Detenuto dal 30.7.1930 al 10.11.1932. · Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e IO giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di o-razia inoltrata dalla mocrlie il . h'1a~and o « di rinunciare al beneficio b b 9._n.1930 d 1c invocato e di preferire dr scontare. per mtero la condanna inflittacrli, sebbene egli non abbia mai b mancato d1 protestare, come protesta, la sua innocenza ». Bernini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il
13.u.1932. Detenuto dal 31.7.1930 al 13.n.1932. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e r2 giorni. Lucchetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il
r2.1r.r932. Detenuto dal 30.7.1930 al 12.n.1932. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e 12 criorni. Riabilitato con sentenza emessa d~lla Corte di Appello cli Roma il
9.8.1938. Andena: si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il
22.r.1931; grazia concessa con R.D. ciel 9.7.1931. Pertanto l'Andena viene scarcerato - per il condono condizionale della residua pena da espiare _ dallo Stabilimento Penale cli Favignana il 14.7.1931. Detenuto dal 30.7-1930 al 14.7.1931. Pena espiata: II mesi e 14 giorni. . Nei confronti di tutti i suddetti imputati la Corte Suprema di Cassaz10ne (2" Sez. Penale) dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. (art. I D.L.L. 27.7-1944, n. 159). La Commissione Istru ttoria del T.S.D.S. nel pronunziare, con sentenza n. 51 del 17.10.1930, l'accusa nei confronti degli imputati giudicati con sentenza n. 31 del T.S.D.S. dichiarò cli non doversi procedere « per non aver commesso i fatti addebitatigli >> nei confronti di Piovella Edoardo n ato il 3.12.1903 a Mil ano, autista.
PRI MA PARTE :
SENTJi:,.iZE PRONUNZIAT E D,\L T.S . D.S.
1 49
Con la stessa sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò di non doversi procedere « per insufficienza di indizi )) nei confronti di Giudici Edoardo, Ferretti Mario e Abbiati Pietro limitatamente al delitto di propaganda di cui all 'u.cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n . 2008.
150
TRIBU:,.IALE SPECIALE PJ;R LA DIFESA DELLO STATO
Rcg. Gen. n. 240 / 1930
PRnlA PARTE :
SENTENZA N. 32 .
SE:-;TENZE
PRONUKZI 1HE
DAL T .S.D.S .
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4 - 7 le~ge ~5.r_r.1926, _n. ~?08, 13 ~ 20 - 28 36 - 39 - 68 C. P., 551 e segg. C.P. Esercito? 1ichiara t~tt1 gli 1111p~ta_ti . responsabili dei reati in epio-rafe a ciascuno ascntu e fatto il cumulo gmn d1co condanna Ricaldone Pie~ro ad anni sei, Corradini Silvio ad anni cinque, Pea Luigi, Luccbini Carlo, Magnani Davide, Ch~ericato Vitt~rio, Rampa~zo Giuseppe e Fraschini Ambro~io ad ~l~ni du~ ciascun~; tutti. all_a _reclusione, . all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anm tre d1 : igilanza speciale della P.S. ed al pagamento in solido delle spese proc~ssuah. Ordina la confisca delle stampe e del materiale m sequestro.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: V~ntura Alberto, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vrncenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M. V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
Roma, 6.n.1930 - Anno VIII. SENTENZA
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
nella causa contro : Corradini Silvio, nato il 20.4.19or a Molina di F iemme (Trento), tranviere;
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Ricaldone Pietro, nato il 7-3-1898 a Mirabella Monferrato (Alessandria)
'
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403:
Chiericato Vittorio, nato il 7.ro.1904 a Montagnana (Padova), operaio;
Corradini viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'n.11.1932. Detenuto dal 5.8.1930 all'Ir.u.1932. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e 6 gìor~i. . . . Rifiuta di associarsi a una istanza di graz1a moltrata dal padre 1! 10.1.1932 ed invia una lettera al fratello . Egidio, Vice Podestà del C?m~me di Castello di Fiemme e iscritto al P.N.F. dal 1922, nella quale d1ch1ara « che non intende associarsi alla domanda di grazia presentata dal padre dato che, per il suo onore dì comunista, preferisce rimanere in carcere fino alla completa espiazione della pena >> .
~~;
Pea Luigi, nato il 20.8.1897 a Zorlesco (Milano), operaio; Lucchini Carlo, nato il 23.8.1889 a Curtatone (Mantova), operaio; Magnani Davide, nato il 27.8.1904 a Lacchiarella (Milano) ;
Rampazzo Giuseppe, nato il 4-4-1885 a Padova, operaio; Fraschinì Ambrogio, nato .il 21.12.1887 a Mezzate (Milano), meccanico. IMPUTATI
Tutti: _del d_elitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25. 11.1926, n . 2008, per ~vere, m lv!ilano,.lre_ce?entemente e_ fino al luglio 1930, appartenuto al Partito Comumsta, gia d1sc1olto per ordme della Pubblica Autorità. · I primi due, inoltre, del delitto di cui al 2° cpv. del citato articolo di legge per avere, ~1elle st_esse circosta!1ze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottnna, de1 programmi e dei metodi di azione del nominato Partito Comunista, specialmen te a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso » e di diffusione di stampa sovversiva. Omissis
i:
Ricaldone viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 14.11.1932. Detenuto dal 19.8.1930 al 14.1 1.1932. Pena espiata : 2 anni, 2 mesi e 25 giorni. . . . Padre dì due bambini ( di 7 e 2 anni) rifiuta di associarsi a un~ _1st~nza dì grazia inoltrata dalla mogli_e il 16.3.1932 nonostante « 1~ cond_iz10111 finanziarie disastrose della moglie costretta ad abbandonare l allogg10 . e vendere il mobilio » e i pareri favorevo li espressi dalla Questura di Milano e dai carabinieri di Casale Monferrato. Rampazzo detenuto dal 17.8.1930 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimen to Penale di Spoleto il 16.8. r932.
TRIB U~AI.E SPECI ALE PER I.A DIFESA DELLO ST.~TO
Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 9.6. r93r nonostante « le condizioni pietose della moglie » e il parere favorevole espresso dalla Questura di Milano.
PRI)I.\ PARTE:
sF.:-:TEKZE l'RQ:-.n;:-:z1 ATE DAL T.S.D.S.
153
SENTENZA N. 33
Reg. Gen. n. 240 / 1930
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Magnani si associa a una istanza cli grazia inoltrata dalla madre il 12.1 r._1930 dichiarando <'. di non essere contrario al Regime nazionale e di essersi sicuramente pentito di avere per il passato aderito ai desideri dei cattivi compagni professanti idee comuniste ». L'istanza viene accolta e con decreto di orazia del1'8.6.193r viene concesso il _coz:idono condizionale della residua ~ena da espiare e pertanto il Magnam viene scarcerato dalla Casa Penale di Finale Ligure il 12.6.1931. Detenuto dal 18.8.1930 al 12.6.193r. Pena espiata : 9 mesi e 24 giorni. Lucchini si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moolie e dal 0 figlio il 1".r2.r930. Con decreto di grazia del 7.5.r93r viene concesso il condono condizionale della residua pena eia espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Viterbo il 10.5.r93r. Detenuto dal 17.8.1930 al ro.5.1931. Pena espiata: 8 mesi e 23 giorni. Pea si associa a una istanza di grazia inoltrata dal fratello il 14.3.1931. Con decreto di grazia del 29.7.1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 4.8.1931 . Detenuto dal 18.8.1930 al 4.8.193r. Pena espiata: II mesi e 16 giorni. Fraschini si associa a u na istanza di grazia inoltrata dalla figlia il 29.9.r93o. Con decreto di grazia del 26.3.1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Lecce il 30.3.1931. Detenuto dal 22.8.1930 al 30.3.1931. Pena espiata : 7 mesi e 8 giorrn. Chiericato detenuto dal 18.8.1930 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Capodistria il 17.8.1932. Il Tribunale Militare T erritoriale di Roma concede, con ordinanza del 21:12.r~o, il beneficio dell'amnistia di cui al D .Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando _co~tc1~1.I_Joraneamente estinto il diritto dell 'Erario al recupero delle spese d1 g1ust1Z1a (art. 1 D.C.P.S. 22.1 1.1947, n. 1631).
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Pasqua lucci Renato, Torelli Vincenzo, Conticelli Gi useppe, Consoli della M.V.S.N . ; ha pronunciato la seguente SENTEN Z A
nella causa contro: Bernini Giuseppe, nato il r8.8. 1900 a Montescano (Pavia), calzolaio; Rigamonti Giuseppe, nato il 29.9.1 900 a Milano, falegname; Greppi Carlo, nato il 25 .11.1 900 a Portalbera (Pavia), oste; Tomassetti Decio, nato il 20.6.1901 a Petritoli (Ascoli Piceno), elettronico; Massoni Agostino, nato il 15.9.r901 a Portalbera (Pavia), ferrov iere ; Mantegazza Natale, nato il 18.12.1902 a Milano, manovale; Balocchi Francesco, nato il 1°.12.1892 ad Abbiategrasso (Milano), panettiere; Pozzoli Pietro, nato il 30.1.1902 a Locate Triulzi (Milano), piastrellaio; Zanoli Francesco, nato il 14.8.1903 a Sommo (Pavia), meccan ico.
Il\lP U T A TI
Tutti del delitto di cui al 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.n .1926, n. 2008, per avere in M il ano, Pavia e terr!torio limit:ofo p~ece?e~temente e fino al luglio 1930 appartenuto al Par tito Comumsta g1a <l1sc10lto per ordine della Pubblica Autori tà. Bernini, Rigamonti, Tomassetti, Pozzoli e _Zanoli anche del deli tto di cui all'u.cpv . dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008, per aver~, nell~ stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della clottrma, de1 programmi e dei metodi di azione del nominato Part_ito _Co~rnnist~, specialmente a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso>> e d i diffusione d1 stampa sovversiva.
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TRfllUNALE SPECIALE
l>ER LA DIFESA DELLO STATO
IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, il Collegio osserva.
l'IUMA i'ART E:
SE NTE:slZ E.
PROxU:--lZIATE
DAL T.S.D.S.
il Tomassetti abitava. Il T omassetti non nega di avere avuto contatti col Bernini e di avere da costui ricevuto stampe comuniste, ma nega di averle consegnate al Corradini che, solo in udienza, ha ammesso di conoscere e di avere ricevuto in casa. Ma il Bernini ed il Corradini (come da verbale di dibattimento dell'udienza nel processo contro il Corradini) sono espliciti nell'attribuirgli quanto sopra.
IN FATTO ED IN DIRITTO
I prevenuti furono rinv1at1 a giudizio dalla Commissione Istruttori,1 percl:é, ~el . 1930 e qualcu~? anche . in precedenza,_ avevano f~tto ' par:e dì un. ncosutmto .gruppo dell illegale Partito Comumsta e talum perche, in vano modo, avevano svolto propaganda punibile. Gli imputati, in udienza, hanno in complesso confermato i fatti loro attribuiti. E' rimasto così accertato, anche dalle deposizioni dei testi e dalle prove documentali, guanto segue : Bernini Giuseppe appartenne al ricostituito gruppo comunista milanese · e svolse attivissima attività di propaganda analoga mediante diffusione cli stampe comuniste clandestine, che distribuì anche ad un gruppo di tranvieri della rimessa di Via Messina a mezzo di tali Corradini e Ricaldone _ dei quali tratta altro processo (r) - e del coimputato Tomassetti. Iniziò dei preliminari acché a Stradella penetrasse il movimento sovversivo illegale e si occupò anche della propaganda delittuosa a Pavia ed in altri centri lombardi. Rigamonti Giuseppe, capo occulto del gruppo di cui trattasi, appariva raramente nelle riunioni ed aveva contatti solo con gli elementi più fidati come il Bernini che lo accusò esplicitamente e ripetutamente, anche in un confronto in istruttoria, e che, in udienza, con un grossolano diversivo dell'ultima ora, ha tentato salvare. Ma da una lettera che, nelle more del rinvio a_ giudizio, il Bernini: ~el carcere, tentò far recapitare al Rigamonti, lettera mtercettata ed acgulSlta al processo, risultano i veri motivi della manovr~ del ~erni~i preso da _nostalgico rispetto pel suo compagno e superiore. Per _unped1men~1 del Bernmi, il Rigamonti si recò nell'osteria gestita dal rubncato Greppi, onde prendere accordi col coimputato Massoni sull'opera da svolgere a Stradella. T~massetti J?e~io fece par~e del gruppo incriminato. Ebbe frequenti contatti col Bern1111 dal quale nceveva la stampa di propaganda comunista che consegnava anche al Corradini sunnominato per la distribuzione ai tranvieri della rimessa di Via Messina. Malgrado le risultanze del Tomassetti, bene riferisce il teste Cantini, già fìduciario fascista del rione dove (1) Vedi sentenza che precede.
Mantegazza N atale, reclutato da Berretta Giuseppe (per il quale fu ordinata la sospensione del procedimento ·perché latitante), appartenne al gruppo comunista ricostituito. Risulta pregiudicato per furto. Balocchi Francesco fece parte del ricostituito gruppo comunista e partecipò a riunioni di partito. A quella di Bellaria presso Abbiategrasso intervenne assieme a Mantegazza. Mentre in istruttoria aveva confessato, in udienza ha cercato di dare innocente carattere di divertimento agli incontri che ebbe con clementi sovversivi. Poiché la sua attiva partecipazione alla criminosa rinascita comunista emerge da altre risultanze coincidenti con quanto ebbe ad ammettere in istruttoria, il Collegio ritiene cli non dovere accogliere quest'ultima versione data dall'imputato con l'evidente intento di esimersi da penali responsabilità. Pozzoli Pietro ammise cli appartenere al gruppo di cui dianzi nelle prime deposizioni istruttorie. In seguito e anche in udienza ha cercato di attenuare sempre più la sua responsabilità. Peraltro i coimputati Balocchi e Zanoli sono stati espliciti e precisi nell'attribuirgli fatti specifici sulla sua attività comunista: partecipazione a convegni, propaganda fatta mediante trasporto a Pavia e distribuzione di stampe clandestine comuniste. Zanoli Francesco fu esponente del Partito Comunista a Pavia. A lui pervenivano le stampe che da centri maggiori gli affluivano; a lui ne portò il Pozzoli. Stampe che lo Zanoli confessa anche in udienza di avere diffuso anche nello stabilimento in cui lavorava mettendo manifestini sovversivi nei cassetti assegnati ai compagni di lavoro, come ha confermato il teste Castagnola al quale aveva anche fatto l'apologia del comunismo. Greppi Carlo e 1v1assoni Agostino mediante compensi pecuniari avuti dal Bernini, e per incarico cli questi, concorsero nella ricerca d'individui disposti a lavorare per la costituzione cli un gruppo comunista a Stradella. Ma mentre non è da escludersi che il Greppi, come egli afferma, non oppose rifiuto alla proposta del Bernini per non estraniarsi il cliente dal locale che oestiva, limitandosi, del resto, a passare la somma e l'incarico avuti al Mass~ni, è presumibile che questi, piuttosto che con l'intenzione di concorrere ad una delittuosa azione, abbia agito spinto dal bisogno di sfa-
f'Rn!A
TRIBU:-..-\LE SPECIALE l'ER LA DlFES,\ DELLO STATO
marsi con le 50 lire così potute ottenere. D'altronde non è risultato che l'azione svolta dal Massoni per costituire un gruppo comunista a Stradella sia stata idonea a raggiungere il fine dal Bernini propostosi. Non è risultato peraltro che i] Greppi ed il Massoni abbiano appartenuto al comunismo illegaie mi lanese. Pertanto il Collegio ritiene di giustizia assolverli per non provata reità dall'imputazione loro ascritta e ordinarne il rilascio. Nei fatti come sopra accertati per gli altri, invece, il Tribunale riscontra gli estremi giuridici dei relativi. reati come a ciascuno in epigrafe addebitati , reati previsti dai capoversi dell'art. 4 legge 25.11.1926, n. 2008 , e ritiene di dovere dichiarare responsabili penalmente chi li ha commessi. Adeguando le pene all'attività ed alla pericolosità di ciascuno, ritiene di giustizia condann are di reclusione : Rigamonti Giuseppe ad anni quattro per ciascuno dei due delitti m epigrafe addebitatigli e, per il cumulo giuridico, ad anni sci complessivi. Bernini Giuseppe ad anni tre per l'appartenenza e ad an ni tre e mesi s~i per la propaganda e, operato il cumulo giuridico, a complessivi anni cmque. Pozzoli Pietro e Zanoli Francesco ciascuno ad anni due e mesi quattro per ognuno dei due delitti loro ascritti in accusa e, per il cumulo giuridico, a complessivi anni tre e mesi sei ciascuno. Tomassetti Decio ad anni due per ciascuno dei due delitti ascrittigli e, per il cumulo giuridico, a complessivi anni tre. Mantegazza ~arale ad anni tre per la sola appartenenza addebitatagli. Balocchi Francesco ad anni due per la ascrittagli appartenenza. Conseguen;c,a della condanna sono l'interd izione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento in solido delle spese processuali (art. 39 C.P.). 11 Tribunale ritiene opportuno aggiungere per ciascuno alle pene predette anni tre di vigilanza speciale della P .S. (art. 28 C.P.). Quanto abbia attinenza coi fatti delittuosi commessi o carattere sovversivo, e risulta in sequestro, va confiscato (art. 36 C.P.). P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4 - 7 legge 25.1 r. 1926, n. 2008; 13 - 20 - 28 36- 39 - 68 C.P.; 551 e segg., 485 - 486 C.P. Esercito, assolve per non provata reità Greppi Carlo e Massoni Agostino dalla impu tazione loro ascritta ed ordina la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Dichiara tutti gli altri imputati responsabili dei delitti in rubrica a ciascuno ascritti e, fatto il cumulo giuridico, condanna Rigamonti Giuseppe ad anni sei, Bernini Giuseppe ad anni cinque, Pozzoli Pietro e Zanol i F ran-
PSRT.E :
SE:-.TEX'.l.E
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!ML T.S.D.S.
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cesco ad anni tre e mesi sci ciascuno, Totnassctti Decio e Mantegazza Natale ad anni tre ciascuno e Balocchi Francesco ad anni due; tutti alla reclusi~ne, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni tre di ~igilanza speciale della P.S. ed al pagamento in solido delle spese. pro~essuah. Ordina la confisca delle stampe e del materiale 111 sequestro. Roma, 7.11.1930 - Anno VIII. Se<ruono le firme del Presidente e dei Giudici. o
NOT IZIE DESUNTE DAT FASCICOLI DI ESECUZIOT\E
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. r403: Bernini viene scarcerato dal Penitenziario di Viterbo il 12.11.1932. Detenuto dal 31.7.1930 al 12.11.1932. Pena espiata: 2 anni , 3 mesi e II giorni. Rio-amanti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il b
14. TJ. r932. Detenuto dal 31.7.1930 al 14.1 r.1932. Pena espiata : 2 anni, 3 m~si e I} ~iorni. Si associa a una istanza d1 grazia moltrata dai genitori il 19.3.1931; istanza respinta. Mantegazza viene scarcerato dallo Stabi limento Penale di Volterra l'JI.II.I932. Detenuto dal 1°.8.1930 all 'IJ .11.1932. Pena espiata : 2 anni, 3 mesi e 10 giorni. Pozzoli viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova l'u .rr . 1932. Detenuto dal 31.7.1930 all'II.II.1932. Pena espiata : 2 anni, 3 mesi e 10 gior ni. Zanoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida l'II .11.1932 • Detenuto dal 3.8.1930 all'II. II .T932. Pena espiata : 2 anni, 3 .mesi e 8 giorni. Tomassetti il 9.9.1931 inoltra istanza di gtazia facendo p~esen~e che <e ha compiuto l'atto inconsapevolme~te e che è stato acc~s.ato dai s.u?1 compagni per vendetta e che non ha mai appartenuto a partiti sovvers1v1 )>.
PRIMA PARTE : Tru nu~ALE SPECIALE
PER
LA
DIFESA
SENTENZE
PRO:-.'U:-,JZ!ATE
DAL T.s.o.s.
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DELLO ST:\'J'Q
Con decreto di grazia del 3r.r2.1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Pallanza il 5.1.1932. Detenuto dall'u.8.1930 al 5.1.1932. Pena espiata: r anno, 4 mesi e 24 giorni. Balocchi scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia; detenuto dal 3r.7.1930 al 30.7.193 r.
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del
SENTENZA N. 34
Reg. Gcn. n. 240/1930
Il Tribunale Speciale per ]a difesa dello Stato composto da : Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato~ Torelli Vincenz~, Conticelli Giuseppe, Ventura Alberto, Consoli della M.V.S.N.,
ha pronunciato la seguente
21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 7 19, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).
SENTENZA nella causa contro:
Nota . - Per ciò che concerne il Bernini, il Mantegazza e il Balocchi la Commissione Istruttoria del T.S.D.S. dichiarò, con sentenza n. 52 del 17.rn.1930, di non doversi procedere per insufficienza di indizi nei confronti del Bernini e del Mantegazza in ordine al delitto di aver ricostituito il disciolto Partito Comunista e nei confronti del Balocchi in ordine al delitto di propaganda della dottrina, dei programmi e dei · metodi di azione del Partito Comunista. Con la sopracitata sentenza n. 52 la Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre:
a) di non doversi procedere per non aver commesso i fatti addebitati nei confronti di: Ariis Giovanni, nato il 31.3.1897 ad Udine, avvocato; detenuto dal 31.7.1930 al 19.8.1930;
Gennari Angelo, nato il 4.1.1899 a Stradella (Pavia), meccanico; Beltrame Eugenio, nato il 10-4-1908 a Milano, tornitore; Fontana Bruno, nato il rn-4-r9r1 a Milano, fonditore; Rustioni Aldo, nato il 27-4-1909 a Milano, operaio chimico; Battilani Luigi, nato il 24.9.1905 a Casalmaggiore (Cremona), cartotecnico; Riffaldi Bruno, nato il 24.10.1908 a Milano, tipografo; Marzi Pietro, nato l'8.3.19r1 a Milano, meccanico; Marzi Quinto, nato 1'8.10.1902 a Milano, meccanico; Maggi Agostino, nato il 13.2.1906 a Milano, fabbro.
b) di non doversi procedere per insufficienza di indizi nei confronti di: Rona Siro, nato il 30-4-1896 a Lacchiarella (Milano), muratore ; detenuto dal 31.7.1930 al 22.8.1930; Ranelli Alfredo, detto Carlo, nato il 13.12.1900 a Pavi a, contadino ; Casali Luigi, nato il 14.4.1902 a Linarolo (Pavia), muratore. Sia il Ranelli che il Casali detenuti dal 3 al 22 agosto 1930. La Commissione Istruttoria dispose, inoltre, lo stralcio del procedimento nei confronti del latitante: Berretta Giuseppe, nato il 25.rr.1902 a Milano, falegname. Con sentenza emessa in camera di consiglio il 10.1 2.1942 il T.S.D.S. dichiarò di non doversi procedere nei confronti di Berretta Giuseppe in ordine ai reati addebitatigli perché estinti per prescrizione. Con la stessa ordinanza venne disposta la revoca del mandato di cattura.
IMPUTATI
Tutti : 0 1 1) del delitto di cui al r cpv. dell'articolo 4 della le~ge 25.11. 926, n. 2008, per avere in Milano, precedentemente e. fino al luglio _1930, ap~a:tenuto al Partito Comunista, già disciolto per ordme della Pubblica Autonta.
Fontana, Rustioni, Ri.ffaldi , Marzi Pietro e Maggi: 2) anche del delitto di cui all'u.cpv. dello stesso articolo 4 per av~re, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottnna,
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TRlll U>IALE SPECIALI;
PER LA DI FESA DELLO STATO
d_ei programmi e dei met~di di azione del nominato Partito Comunista specialmente a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso » e di diffusione di stampa sovversiva. Omissis
P. Q, M.
Letti edapplicati gli art. 4-6 - 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 13-20-2836 - 39 - 5~ -. 68 _C.P. ; ?SI ~ segg. C.P. Esercito, dichiara tutti gli imputati r;s~ons~bil_1 dei ~eh~tr a ciascuno in rubrica ascritti, diminuita la pena per l eta nei nguardi d1 Fontana Bruno e di Marzi Pietro, e fatto il cumulo giur_idico, con~lanna: Maggi Agostino ad anni cinque, Fontana Bruno ad anm tre e mesi quattro, Rustioni Aldo e Riffaldi Bruno ad anni tre ciascuno, Marzi Pietro ad anni due e mesi sei, Gennari Angelo, Beltrame Eu<renio, Marz_i 9~into e Bat~ilani Luigi ad anni due; tutti alla reclusione, ac.f anni tre d1 ~1gilanza speciale de.Ila P.S. ed al pagamento in solido delle spese processuali; Fontana e Marzi Pietro all'interdizione dai pubblici uffici per egual durata d~lla pena e tutti gli altri alla interdizione perpeh1a dai pubblici uffici. Ordina la confisca delle stampe e del materiale in sequestro. Roma, ro.u.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dr ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti cli clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n.r403: Fontana viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Viterbo il IO. I r. r9J2. Detenuto dal 3.8.1930 al 10.11.1932. · Pena espiata : 2 anni, 3 mesi e 7 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza cli grazia inoltrata dalla madre il 10-4-1931. Marzi Pietro viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 10.rr.1932. Detenuto dal 3.8. 1930 al ro.rr .1932. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e 7 giorni.
PRfM A PARTE :
SE!\TENZE PRONU NZI/\TE DAI. T.S. D.S .
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Si associa a una is tanza di grazia inoltrata dal padre il 2.3.1931 dichiarando << di essere pentito di aver frequentato nel passato indi vidui i quali appartenevano a una organizzazione comunista. Ciò deve essere attribuito alla sua giovine età e alla sua spensieratezza che lo spinse per una cattiva strada }). L'istanza di. grazia venne respinta. Maggi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida il 12. r I. 1932. Detenuto dal 3.8.1930 al 12.rr.1932. Pena espiata : 2 anni, 3 mesi e 9 giorni. Beltrame 1'8.3.1931 inoltra personalmente al Capo del Governo una istanza di grazia nella quale dichiara « di prostrarsi ai piedi dell.'E.V. e nel nome della sua vecchia madre, che ansiosa attende il suo ritorno, invoca clemenza e perdono. Abituato a una vita di onestà e lavoro, si lasciò trascinare dai cattivi compagni e senza neanche comprendere quello che facesse si lasciò indurre a partecipare a qualche riunione di sovversivi. Però, nonostante i reiterati inviti dei perversi amici seppe sempre opporre il reciso rifiuto di iscriversi al Partito Comunista. Pentito e umiliato di non aver allora saputo scegliere la strada buona si rivolge alJ a magnanimità del Duce del Fascismo perché voglia fargli elargire la grazia della restante pen a e tornato libero cercherà di servire la santa causa del Fascismo)). C-011 decreto di grazia dell'8.6.193r viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e per tanto il Beltrame viene scarcerato dalla Casa Penale di Alghero il r3.6.r93r. Detenuto dal 3.8.1930 al 13.6.r93r. Pena espiata: 10 mesi e ro giorni. Rustioni si associa « con volontà e fermezza all'istanza di grazia inoltrata dai suoi vecchi genitori il 1".2.193 r promettendo di non com mettere più sciocchezze, di abbandonare qualsiasi idea sovversiva e di associars i al Fascismo>). Con decreto di grazia del 27.4.1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Rustioni viene scarcerato dalla Casa Penale di Lecce il 2.5.193r. Detenuto dal 3.8.1930 al 2.5.r93r. Pena espiata: 8 mesi e 29 giorni. Battilani il 3I.r2.1930 inoltra istanza di grazia al Capo del Governo dichiarando di « riconoscere pienamente che la condanna gli è stata giustamente inflitta in quanto è bene che chi osa opporsi alle leggi sia punito. E di ciò egli era da tempo persuaso tanto che da circa due anni si era staccato dai compagni che lo avevano indotto ad aggregarsi a loro e alle u . - U.S.
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T R!BliNAJ, E SPECIALE PER LA DlPESA DELLO STATO
loro idee. Si dichiara veramente pentito di quello che ha fatto e farà tutto il possibile per riparare al mal fatto dedicandosi a sollevare le pene della povera madre e a osservare le leggi saggiamente dettate dal Gove-rno ». L'istanza, per i pareri contrari espressi dalla Questura e dal competente Comando dei carabinieri, viene respinta. A seguito di una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 27.5.193r e alla quale si associa il Battilani che, tra l'altro, dichiara « di essere in aperto contrasto con le idee comuniste tanto è vero che ha chiesto di essere tolto dalla camerata ove sono rinchiusi i detenuti condannati dal T.S.D.S. JJ viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto il Battilani viene scarcerato dalla Casa Penale cli Finale Ligure il 2r.9.r931. Detenuto dal 3.8.1930 al 21.9.r93r. Pena espiata: r anno, r mese e r8 giorni. Riffaldi si associa a istanze cli grazia inoltrate dai genitori il 24.1r.1931, il 4 e il 15.12.1931. Con decreto di grazia del 30-3.1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Riffaldi viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il rn-4-1931. Detenuto dal 3.8.1930 al ro-4-1931. Pena espiata: 8 mesi e 7 giorni. Marzi Quinto scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Nisida. Detenuto dal 3.8.1930 al 2.8.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 2.3.1931. Gennari viene scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Sulmona. Detenuto dal 2.8.1930 al 1°.8.1932.
11 Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 2r._12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D .L t. 17.rr.1945, n. 719, dichraran?o ~on~e~1poraneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese cli gmst1z1a (art. I D.C.P.S. 22.11.1947, n. 1631).
Nota . - Per ciò che concerne Gennari, Beltrame, Battilani e Marzi Quinto ia Commissione Istruttoria del T .S.D .S. dichiarò, con sentenza ;. 53 del 17.ro.1930, di non doversi procedere nei loro confronti per insufficienza di indizi in ordine al delitto di propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del Partito Comunista.
PRIMA PARTE:
SEKTENZE
PRONUKZ !ATE ])AL T.S.n. s .
Con la stessa sentenza n. 53 la Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre:
a) di non doversi procedere, perché già giudicato per gli stessi fatti con sentenza n. 99 del 24.9.1928 (v. << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel r928 >J, pag. 571), nei confronti di: Fontana Angelo, nato il 25.5.1909 a Milano, operaio; b) di non doversi procedere per insufficienza di indizi nei confronti di: Bussolesi Mario, nato il 13.10.1899 a Chiaravalle Milanese, operaio, detenuto dal 7 al 22 agosto r930; Mantegazza Angelo, nato il 14.3.1905 a Milano, panettiere, detenuto dal 7 al 22 agosto 1930. Con la sopracitata sentenza n. 53 del 17.10.1930 la Commissione Istruttoria del T.S.D.S. pronunziò l'accusa anche nei confronti dei latitanti : -
Cassani Felice, nato il 29 .10.1905 a Milano, manovale;
-
Cattaneo Angelo, nato il 1°.8.1908 a Milano, piastrellista.
Nei loro confronti, però, non venne emessa, negli anni successivi, alcuna sentenza · da parte del T.S.D.S.
TRlllUl\"ALE SPECIALE PER LA DIFES1\ DELLO STATO
Reg. Gen. n. 245 / 1930
PRIMA PARTE :
SENTENZA N. 35
II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
SE1'TENZE
PROKC1'ZI1\TE DAL T.S .D.S.
e di luogo, fatto propaganda della dottrina, del programma e dei metodi di azione di tale partito disciolto mediante il cosiddetto << Soccorso Rosso)) e mediante cliff usione di stampe sovversive.
Il Chiarelli, inoltre:
Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Consoli della M. V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
3) del delitto di cui alla p.p. deìl'articolo 4 della legge 25.1r.r926, di tempo e di luogo, ricostitui to il già disciolto Partito Comunista;
n. 2008, per avere, sempre nelle stesse circostanze
4) del delitto di cui all'articolo 285 n. 3 C.P. per avere fatto uso sciente di passaporto falso nel giugno 1930 venendo dalla Franci a in Italia.
SENTENZA rn
nella caus·a contro: Chiarell i Giulio, nato il r8.3.r906 a Prata Camportaccio (Sondrio), racchettista;
PUBBLICA UDlE::-SZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P.:\1., i difensori, e gli imputati che hanno avu to per ultimi la parola.
Arzilli Amedeo, nato il 4.2.1894 a Roma, stagnaro; Bei Amato, nato il 20.2.1906 a Cantiano (Pesaro), asfaltista; Colclla Antonio, nato il 27-7.1877 a Farindola (Pescara), terrazziere; Ceci Rocco, nato il 26.10.1885. a Ceri<mola (Fo·bb o·o-1.a) b - ,
,1
· Cé. ZO J.alO;
Izzo Giuseppe, nato il 15.7.1900 a Roma, barbiere; Marturano Carlo, nato il 19.7.1908 a Cagliari, studente; Mastrocicco Francesco, nato il 17.rI.1900 a Ceprano (Frosinone), manovale; Perrotta Antonio, nato il 27.9.r906 a .Boston (America), stuccatore; Ricci Giulio, nato il 7+ 1907 a Roma, verniciatore.
IMPUTATI
Tutti:
1) ~el delitto di cui all'art. 4, I cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere m Roma, nel luglio 1930 ed in precedenza, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autoritf; 0
2) del delitto di cui al 2° cpv. del detto articolo 4 ed all'articolo 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nelle stesse circostanze di tempo
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso. La R. Questura di Roma negli ultimi giorni di luglio 1930 era venuta a sapere che in Roma si trovava un emissario della Centrale Comunista di Parigi per riorganizzare il Partito Comunista degli adulti e la Federazione giovanile. . Risultava, inoltre, che in guei giorni c'era una diffusione cli manifestini sovversivi fra gli operai, e che si stavano preparando abbondanti stampe sovversive per diffonderle il r" agosto, giorno dedicato dal Partito Comunista ad una manifestazione internazionale contro la guerra. Dopo una serie d'indagini e di pedinamenti venivano tratti in arresto gli imputati nominati in rubrica. Chiarelli Giulio, Pcrrotta Antonio e Colclla Antonio furono arrestati il 27 luglio mentre si trovavano insieme al Viale Giulio Cesare. Il Chiarelli confessò di essere l'emissario della Centrale Comunista venuto da Parigi per la riorganizzazione del partito a Roma ed al trove. La perquisizione eseguita nella sua abitazione confermò le sue dichiarazioni perché furono trovati numerosi documenti e materiale di propaganda, nonché lire 6.000. In casa ciel Perrotta furono trovate numerose copie di un manifestino che era già stato in parte diffuso fra gli operai stuccatori.
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TRHlUN'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Izzo Giuseppe ed Arzilli Amedeo furono arrestati nello stesso o-iorno 27 lugli~ in Piazza Indipendenza mentre stavano per allontanarsi co~ una a~torno_b1le n~l~a quale fu trovato_ un grosso pacco contenente copie dei g10rnah « Unita )> ed «Avanguardia» e di manifes tini destinati alla diffusione per il I agosto. Sulla persona dell'Izzo fu trovata la somma di lire 2 .000 ed una cartolina illustrata di riconoscimento identica ad un'altra trovata fra i documenti sequestrati al Chiarell i. 0
. Bei . Amato fu arrestato . il 28 luglio perché fra le carte sequestrate al Cluarellt fu trovato un foglio sul quale erano scritte delle indicazioni che s1 riferivano a iui. . Mastro:icco_ Franc~sco fu arres_tato il 30 luglio perché dall'interrogaton_o del Chiarelli era risultato che m casa sua si era stampato il materiale d1 propaganda che si doveva diffondere il I agosto. 0
Marturano Carlo fu arrestato il 1° agosto perché era risultato che eo·li aveva avuto frequenti abboccamenti col Chiarelli e che in casa sua si era~o compilati e stampati i manifestini. Nella perquisizione esecruita in casa sua fu trovato molto materiale di propananda costituito da lib~i e o·iornali sov.. d b b vers1v1 e una cartolina illustrata con l'effì.c:rie dei Principi di Piemonte iden. d ' 1 b ' t1ca a un a tra trovata fra le carte sequestrate al Chiarelli. Ceci Rocco fu arrestato il r agosto perché dall'interro11atorio del Bei er~ risi:ltato che questi gli aveva dato lire I.ooo per distribui~le fra le famiglie dei condannati e dei confinati politici. 0
Ricci Giulio fu arrestato il giorno 8 agosto perché era risultato che anch'egli era entrato a far parte della organizzazione comunista ed aveva collaborato e presentato il Perrotta all'Izzo. Rinviati al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti nella rubrica si sono avute le seguenti risultanze: ' Il Chiarelli, come in periodo istruttorio così anche al dibattimento ha confes_sato di aver av~Ito in_carico dalla Centrale Comunista di Parigi di recarsi a Roma per n orgarnzzare la Federazione Giovanile Comunista ro~nan~ ed il partito degli adul ti con la promessa che in seguito sarebbe stato mcancato anche della organizzazione nella Toscana e neJle Puglie. Che la matti1:a dell'n giugno passò la frontiera di Domodossola con passaporto fa lso ~ntestat~ al nome di -yulea_ni Eusebio_ e venne in Italia. Che il 26 giugno s1 fermo a Roma e s1 accmse alla riorganizzazione della federazione
PIUMA PARTE:
SEKT E'.'<ZE
PRO:-IUNZI ATE
DAL T .S. D.S.
degli adulti e della federazione giovanile, all a distribuzione del « Soccorso Rosso >), ed al lavoro di agitazione mediante diffusione cli stampe comuniste. Che Izzo e Bei avevano l'incarico di trovare compagni adulti e di fare propaganda, e che egli aveva dato lire 2.300 ad Izzo e lire r.ooo a Bei perché le dis tribuissero alle famiglie dei detenuti e dei confinati politici. Che Perrotta aveva incarico di trovare giovani, per la federazione giovanile comunista e cli fare propaganda. Che Mastrocicco era incaricato della propaganda, ed in casa sua si erano stampati molti giornali e manifestini comunisti. Che Colella aveva l'incarico cl i cercare compagni e presentargliel i. Che Marturano era già' conosciuto dalla Centrale comunista prima che esso Ch iarelli ven isse a Roma, e che appena vi giunse prese contatto con costui per il lavoro di stampa e di propaganda, e che il manifesto diretto agli stuccatori fu eia costui compilato e fu stampato in casa sua. La prova della colpevolezza del Chiarelli in ordine ai reati a lui ascritti è quindi pienamente raggiunta per le sue stesse confessioni, che trovano conferma nelle risultanze della perquisizione in quanto che nella stanza da lui abitata furono trovati: un passaporto cd una carta d'identità falsi ; materiale di propaganda comunista; due cartoline illustrate che dovevano servire rispettivamente per il riconoscimento con Izzo e con Marturano ; lettere private in cui egli confer ma la sua fede comunista; una nota finanziar ia da cui risulta il rendiconto delle spese mensili della organizzazione. Egl i, pertanto, deve essere ritenuto colpevole dei reati di ricostituzione del Partito Comunista, di appartenenza al detto partito e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25. r1.r926, n. 2008, nonché del reato di uso sciente di documento falso a senso dell'ar t. 285 n. 3 C.P. Si osserva però che il reato di appartenenza al Partito Comunista rimane assorbito nel reato maggiore cli ricostituzione ciel eletto partito per la considerazione più volte espressa da guesto Collegio giudicante che chi ricostituisce il Partito Com unista deve per necessità appartenervi. L'imputato Izzo ha confessato di avere accettato l'invito fattogli dal Chiarelli di collaborare con lui per la ricostituzione del partito e per la propaganda e che quando fu arrestato con l' Arzilli in Piazza Indipendenza stava per consegnare a costui il pacco degli stampati che si trovavano nel taxi per diffonderli. Ha anche confessato che in casa della Cortclli Celestina egli aveva depositato altri pacchi di stampe comuniste per prelevarle al momento opportuno e diffonderle. Ha altresì dichiarato di avere ricevuto dal Chiarelli lire 2.3 00 per distribuirle alle famiglie dei detenuti e dei confinati politici. Indosso all'Izzo furono trovate e sequestrate una cartolina illustrata che era servita come mezzo di riconoscimento col Chiarelli, e lire 2 .000 che facevano par te della somma da cost1.1i ricevuta per il « Soccorso Rosso)>. Egli, nel confessare la sua colpa in ordine ai fatti che gli sono attribuiti, ha dichiarato di essere stato cos tretto dal bisogno perché era carico
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TR!Bl::S.\LE SPECIAl,E PER LA Dll'ESA DELLO STATO
di debiti. Ma il tes te Commissario Mencuchiucheri ha dichiarato che l'Izzo era già conosciu to dalla Questura per i suoi precedenti comunisti. In base a tali risultanze si ritiene rao-oiunta la prova dei fa tti attribuiti all' Izzo iJ qual~ deve pcr~iò csse~e dichi~~ato colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comumsta e d1 propaganda a senso del r" e 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge. . L'imputato. ~ei ha dichiarato che nei mesi di maggio e giugno 1.930 ncevctte da Pangi due lettere con le quali lo si avvisava che sarebbe venuto a Roma un indi ~iduo i~caricato della distribuzione dei sussidi, e che egli av.rcbbe dovuto nvolgern alla moglie del confinato politico Bonomo perché gli facesse conoscere persona fidata per tale distribuzione. Ha sooo-iunto 0 che quest? indi~id uo, che poi seppe chiamarsi Chiarelli, si presentò a lui rl IO lu&'ho e gli conseg n~ lire r .ooo per distribuirle e lo invitò a far parte del comitato per la organ izzazione del partito. Che e<rli accettò l'invito ed il giorno dop? consegnò . la somma a Ccci Rocco indi;atogli dalla Bonomo. La ~oll aboraz1onc del Bei nell'opera del Chiarelli fu tale che questi lo aveva destmato a capo della federazione degli adulti. Pertanto anche nei riguardi del Bei è rao·o-iunta la prova dei fatti che gli sono attribuit~, per cui egli deve essere ri~nuto colpevole dei reati di appartenenza e d1 propaganda ascrittigli, a senso del 1" e 2° cpv. dell'art. 4 della legge citata. L'imputato Perrotta nei suoi interrogator i scritti ha con (essato di aver avuto l'incarico dal Chiarelli di trovare giovani per la costituzione della federazione giovanile comunista, e di aver accettato tale incarico. Che quando fu arrestato aveva un appuntamento col Chiarelli al Viale G iulio Cesare per presentargli giovani comunisti del quartiere Trionfale. Al dibattimento ~l P~rrotta. ha cercato di attenuare la sua responsabilità, ma ha ammesso In lmea d1 massima che il Chiarelli rrli aveva dato incarico di trovare criovani aderenti all a organizzazione, e di°d iffondere stampe nel quartiere Tri~mfale. L'attività da lui dimostrata fu tale che il Chiarelli ha dichiarato che lo voleva destinare a capo della fed erazione giovanile comunista. Nella pe:qu~sizio~e eseg~ita in casa del Perrotta furono rinvenute molte copie dei giornali « Urntà » cd « Avanguardia,, e del man ifestino diretto a<rli stuccatori che egli aveva avuto dal Marturano con l'incarico di diffonde0i. . Pertanto si deve ritenere raggiunta la prova dei fatti a lui ascritti, ed m ;on~eguenza deve esse~·e dich iarato coipcvole dei reati di appartenenza al I aruto Comunista e di propaganda, a senso del 1" e 2" cpv. dell'art. 4 della citata legge. , L'imp:Itato Colella tanto in periodo istru ttorio quanto al dibattimento e stato reticente. Ha confessato di essere iscritto al partito come semplice
l'Rl~I.-\ P.\RTE:
SE),;1·c,zE
PRO:-.t::SZ!.HE l).-\1. T .S.D.S.
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areoario. La prova della sua partecipazione alla organizzaz ione comunista ~m~ro-e altresì dalle dichiarazioni dello stesso Chiarelli, il quale disse di avero1i dato l'incarico di cercare aderenti, e che a tale scopo gli aveva dato appt7ntamcnto al Viale Giulio Cesare quando furono arrestati entrambi ed il Perrotta. Pertanto il Colella deve essere ritenuto colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a senso dell'art. 4, 1" cpv., della legge 25.n.1926, n. 2008. Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che il Colella abbia anche svolto propaganda, e da tale reato si ritiene di doverlo prosciogliere per insufficienza di prove. L'imputato Mastrocicco Fran~esco .ha. dichi~rato al dibattiment? di avere soltanto dato il permesso al Ch1arel11 dt fare m ;asa su~ lavoro di stampa, ma non di avere partecipato al detto la~oro ~crch~ donniva. _Invece nel, S\lO primo interrogatorio ha confessato che 11 Ch1~relh col suo ~nut~ st_a mpo m casa sua i giornali << Unità » ed « Avanguardia 1> e che poi gl.1 diede un~ borsa di pelle per mettere dentro le stampe e portarle ad I~z~, e ~hc. egli eseguì l'incarico. Q uesta confessione trova confe rma ncllc d1ch1araz10m del Chiarelli e dell'lzzo. E pertanto si ha la prova che il \iiastrocicco entrò a far parte della organizzazione c?munista e concor~e ~11la ~ropaganda col ~onc,cdere la ca~ mera al Chiarelli per )a stampa dei g1orna1i, e col portarli .all lz!o pcrche li diffondesse, per cui egli deve essere ritenuto colpevole dei reati P·P· dal 1'' e 2° cpv. dell 'art. 4 della legge 25.1 1.1926, n. 2008. L'imputato Marturano ha piename~te confe ssato di avere co~di~vato il Chiarelli nella ort'·anizzazione del partito e nella propaganda dichrnrando 0 che ca-li s'incaricò di compilare il manifestino diretto agli operai stuccatori, e che° lo consegnò al Perrotta per la diffusione. Dich iarò inoltre cl~c egl~ aveva preso contatto con un altro _emi~sario della Centrale ~omt~msta d 1 Parigi prima della venuta del Cluarelh, e che . dal .deuo ~n:11ss.an? aveva ricevuto la cartolina di riconoscimento con l'effigie dei Pnnc1p1 d1 Piemonte pe r prendere contatto con Chia~elli .. 9uesti h~ ?ichiarato che in casa del Marturano furono stampati m amfcst1m comunisti per la propaganda e _che per la sua attività e capacità aveva_~e.ciso di por.lo a. capo dell a fed erazione <riovanile comunista. Nella perquis1z1one eseguita m. casa ~del .~ar~urano furono trovati molti libri e a-iornali di carattere sovversrvo. Egli si e nvelat~ individuo esaltato e pcricoliso anche per il s~o gr~do di i.ntclligenza e di cul tura essendo studente d'Università. In periodo 1struttono fece spavalde dichiarazioni di fe de com unista cd al dibattimento, pur tenendo un contegno deferente e ria uardoso, si dimostrò comunista convinto rammaricandosi di aver potuto fa~e poco per il suo partito perché arrestato.
TlUBU:-lALI\ SJ>EC!ALF
PRl~IA J>,\RTE :
PER I. A DIFESA DELLO STATO
Pertanto la prova della colpevolezza del Marturano in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista ed al reato di propaganda è pienamen te raggiun ta. L 'impu tato Ceci ha confessato di avere avuto dal Bei lire 1.000 per distribuirle alle fa miglie dei detenuti e dei con fina ti politici, e di avere a sua volta consegnato lire 500 alla moglie del confinato Bonomo e lire 5 00 alla moglie del confinato Paciletto. Dalle dichiarazioni del Bei è risultato che il Ceci gli fu presentato come persona di fiducia per distribuzione del « Soccorso Rosso» . Nella perquisizione eseguita in casa sua furono rinvenute due fotografi.e dell'ex depu tato comunista Di Vittorio. Da queste risultanze emerge la prova della sua colpevolezza sia in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista, sia in ordine al reato cli propaganda a senso del 1° e 2" cpv. dell'art. 4 della citata legge.
L 'imputato Arzilli ha dichiarato di non aver fatto mai parte del Partito Comunista e di non aver mai fatto propaganda. Invece egli nel suo primo interrogatorio ha dichiarato che fu invitato da Izzo a gettare nel quartiere Trionfale stampe comuniste, m a che non poté eseguire l'incarico perché al momento in cui l'Izzo gli consegnava il pacco di stampe che teneva in un taxi in Piazza Indipendenza fu arrestato. Dalle dichiarazioni del Chiarelli è risultato che !'Arzilli ebbe contatti con lui e che anzi fu lui a presentarlo all'Izzo il quale gli diede appuntamento in Piazza Indipendenza per la consegna delle stampe. Ciò dimostra che l' Arzi lli era entrato a far parte della organizzazione comunista e perciò deve essere ritenuto colpevole del reato di cui al 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge. Non si è raggiunta però la prova che egli abbia
l'Rl):-SU :SZIATE
DAL T. S. D.S.
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deve essere prosciolto per insufficienza fatto propaganda e da tale reato di prove. Ciò posto il Tribunale pas.sa all'appl~cazione de~l~ lene e _le determina per ciascun imputato secondo 11 grado d1 responsab1hta accertato. Al Chiarelli infligge: r) per il reato di ricos tituzione del Par_ti~o Coi~rnnista nove anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubbhc., uffi.c1 a norma della P·P· dell'art. della legge 25 . 1 1. 192~, n . 2008. Aggm~ge alla pen~ della reclu4 sione tre an ni di vio-ilanza speciale a norma dell art. 28 C.P. , ) per il reat: di propaganda cinque an~i di recl:1sione e l'int~r~~2 zione perpetua dai pubblici uffici a norma del_2 cpv. dcli art. ~· della citata leO'O'e ed acrgiunge tre anni di vigilanza speciale a norma dell art. 28 C.P. 00
L'imputato Ricci ha negato d'aver preso parte alla organizzazione del partito, ma ha confessato di aver fatto conoscere il Perrotta all' Izzo. Ora è risultato che questa presentazione il Ricci la fece sapendo che in quel tempo l 'Izzo si occupava dell a organizzazione del partito, e lo stesso Perrotta nei suoi interrogatori dichiarò che l'ex confinato politico Ricci un giorno lo invitò di andare in Piazza delle Carrette dove aveva un appuntamento con un individuo che cercava di organizzare il vecchio partito giovanile comunista, e che poi seppe di chiamarsi Izzo. Questo fatto dimostra che il Ricci era entrato a fa r parte dell a n uova organ izzazione comunista altrimenti non si sarebbe prestato a procurare adepti, per cui egli deve essere ritenuto colpevole del reato p .p. dal 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n . 2008 . Non sono invece emersi elementi sufficienti per ritenere che il Ricci abbia preso parte anche alla propaganda e da tale reato egli deve andare assolto per insufficienza di prove.
SENTE:-SZE
'
o
sopra citato; . . ) per il reato di uso sciente di documenti falsi un anno d1 reclusione 3 a norma dell'art. 285 n . 3 C.P. E rocedendo al cumulo di dette P.ene a n_orma dcll'ar;: 68 ~ -~- , risulta la con{plcssiva pena di dodici an~i ~i ~e~lus1one, o)tre 1 mterd1z1one pcrpema dai pubblici uffici e tre anm d1 v1g1lanza speciale. Al Marturano infligge : · C ~n.urns · t a ci·nque anni 1 P art~t~ .. di , 1 ) per il reato di appartenenza _a 1 reclusione e l'interdizione perpetua dai pubb~1c1_ u~11~i a norm~ del cp, · dell'art. sopra citato a cui aggiunge tre anrn di vigilanza speciale a norma 4 del citato art. 28 C.P. ; ) per il reato di propaganda quattro anni di reclu~ione e l'interdi2 zione perpetua dai pubblici uffici a norma del !" cpv. del cltat~ art. 4 della legge suddetta, oltre tre anni di vigilanza speciale a senso dcll, art. 2 8 C.P. E procedendo al cumulo delle pene ~ud.dette a _norma del! ~rt. 68 . ~.P ., risulta la com plessiva pena di sette an111_ d~ '.ecluswne, .oltre 1 mterd1z10nc perpetua dai pubblici uffici e tre anni d1 v1g1lanza speoale. A ciascuno dccrli imputati lzzo, Mastrocicco e Perrotta infligge:
r) per il rca~o di
:n;.
appartenenza al Par~il? Co~1unista quattro_ a1 ~i reclusione e l'interdizione perpetua dai pubb~1c1. uffici, oltre tre anm eh , lh 1• lanza speciale a norma degli articoli sopracitati; . . . ) per il reato di propaganda du~ a~n_i cli reclusio~1e e l'mterd1zwn~ 2 perpetua dai pubbli~i u.(fìci, oltre tre anni d1 v1g1lanza speciale a norma deglt articoli più volte c1tat1 .
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TRJRUKALE SPECTALJ;
PER I.,\
DIFES.\ DELl, 0
I'Rl~L\ l',\RTE :
STATO
sE;,.;'J'EKZE
PROI\UKZT/\TE
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E procedendo al cumulo delle pene suddette, risulta per ciascun imputato la pena complessiva di cinque anni di reclusione, oltre la interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilam:a speciale. A ciascuno degli imputati Bei e Ceci infligge: 1) per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici , oltre tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli citati; 2) per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre tre anni di vigilanza speciale a norma dei citati articoli. E procedendo al cumulo delle suddette pene, risulta per ciascun imputato la pena complessiva di q uattro anni di reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. Al Ricci infligge per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma dei citati articoli. A ciascuno degli imputati Colella ed Arzilli infligge per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli citati. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P. Che il danaro e gli altri oggetti sequestrati devono essere confiscati perché erano destinati alla consumazione dei reati. P . Q. M.
li Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 36 - 39- 68- 78 - 285 n. 3 C.P.; gli art. 4 e 6 cpv. della legge 25.n.1926, n. 2008; 485 C.P. Esercito, dichiara : Chiarell i Giulio, Bei Amato, Ceci Rocco, Izzo Giuseppe, Marturano Carlo, Mastrocicco Francesco e Perrotta Antonio colpevol i dei reati a loro rispettivamente ascritti, ritenendo nei riguardi ciel Chiarelli assorbito il reato di appartenenza al Partito Comunista nel reato di ricostituzione del detto partito. Arzilli Amedeo, Colella Antonio e Ricci Giulio colpevoli ciel solo reato cl i appartenenza al Partito Com unista, e li assolve dal reato di propaganda per insufficienza di prove.
Conseauentemcntc condanna : Chi:elli alla complessiva pena di dodici anni di reclusione; Marturano alla complessiva pena di sette anni di reclusione; . . Pcrrotta, Mastrocicco e lzzo, ciascuno alla complessiva pena d1 cinque anm cli reclusione ; Bei e Ccci, ciascuno alla complessiva pena di quattro anni di reclusione; Ricci a tre anni di reclusione; Arzilli e Colella, ciascuno a due anni cli reclusione. Tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffic i, a tre _anni di vigilanza speciale ed al pagamento in solido d:lle srese pro_cessuah. . Ordina la confisca delle somme e deglt altn oggetti sequestrati. Roma, 14-u .1930 - Anno VIII. Se(Tuono le firme ciel Presidente e dei Giudici. t,
KOTIZIE DESUNTE DA1 FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.1 1.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 1511: Chiarelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 7·9· 1934· Detenuto dal 27.7.1 930 al 27·?· 1934· Pena espiata: 4 anni e 2 mesi. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr ·1932 ,
n . 1403 : Ricci viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'II .JT. 1932· Detenuto clall'8.8.1930 all' u. n .1932. Pena espiata : 2 anni , 3 mesi e 3 giorni. Perrotta viene scarcerato daIlo Stab1·1·1men to l)enale di Civitavecchia il 13.II.1932. Detenuto dal 27.7.1930 al 13.J1.19;32 .. Pena espiata : 2 anni, 3 mesi e r6 g1orn1. Mastrocicco viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli S. Gimignano l'1r.u.1932. Detenuto dal 30.7.1930 all'u.11.193~. . Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e II g1orm . Marturano viene scarcerato d a11o Sta b1·1·11nen t·o Penale di Castelfranco Emilia l'n.u .1932.
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TRIBt;:'\ALE SPECIALE l'r:R LA DIFES\ DE LLO STATO PRIM .\
l'AR1"E :
SE1'TE:--zc
l'RO:--u:-:z1ATE
!)AL T . S. D. S.
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Detenuto dal 1°.8.1930 al l'rr .rr.1932 . Pena espiata : 2 an ni, 3 mesi e 10 giorni.
Reg. Gcn. n. 87/ 1930
Izzo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 12. r 1.1932. Detenuto dal 27.7. r930 al 12.11.1932. Pena espiata: 2 anni, 3 mesi e 15 giorni .
La Commissione Istruttori a presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
SENTENZA N . 33
nei viene scarcerato dalla Casa Penale di Lecce il 10.u.1932. Detenuto dal 28.7.1930 al 10. r 1. 1932. Pena espiata : 2 anni, 3 mesi e 12 giorni.
Pi'eside11te: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Ceci viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 1°-4-1933. Detenuto dal 1°.8.1930 al 1°-4-1933. Pena espiata : 2 anni e 8 mesi.
Giudici: Pessani Claudio, Dc Rosis Giuseppe, Consoli della :\1.V.S.N.;
. Iei confronti del Ccci il T.S.D.S. concede i benefici di clemenza di cui al sopracitato decreto soltanto con prevvedimento del 7+ 1933, perché le competenti Autorità giudiziarie dovevano emettere provvedimenti concer~ ncnti precedenti amnistie in ordine ai numerosi precedenti penali del Ceci che costituivano un ostacolo per la concessione dei benefici di clemenza di cui al R.D . 5. n.1932, n. 1403. Infatti al Ceci vennero, inflitte, con sentenze pronunciate dalle competenti Autorità giudiziarie il 18. r2.1906, 1'8.6.1908, il 19.7.1909, il ro.8.1909, il 3.2.19ro, il 10.12.1910 e il 28.5.1924, condanne a pene varie per i reati di detenzione abusiva di arma, violenza, minacce, lesioni volontarie, oltraggio e resistenza ad agenti della forza di polizia.
Giudice Relatore: Lanari Piero ;
ha pronunciato la seguente
SE>lTENZA
nel procedimento penale contro: Sacchetti Armando, nato il 13.7.1906 a Bazzane (Bologna); Predieri Arnaldo, nato il 26.7.1905 a Bazzano (Bologna); Dalfiume Giordano, nato il 25.12.1909 a Bologna;
Colella scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Ancona. Detenuto dal 27.7.1 930 al 26.7.1 932.
Neri Vi ttorio, n ato il 17.9.1906 a Monteveglio (Bologna);
Arzilli scarcerato, per fine pena, dalla Casa cli Reclusione di Viterbo. Detenuto dal 27.7.1930 al 27.7.1932.
Biagini Umberto, nato il 22.2.1894 a Bazzano (Bologna) ;
Mazzetti Marino, nato il 30.6.1909 a Casalecchio (Bologna);
Pollastri Corrado, nato il 3.4.1902 a Bologna; Patelli Mario, nato il 19.3.1910 a Monteveglio (Bologna);
Nota . - La Commissione Istruttoria del T .S.D .S. nel pronunziare, con sen tenza n . 48 del 1°.10.1930, l'accusa nei confronti dei sunnominati imputati dichiara, inoltre : a) di non doversi procedere per non aver commesso i fatti addebitati nei confronti di : Basili Ulisse, nato il 23.u893 a Roma, autista, detenuto dal 1°.8.1930 al 12.9.1930; Piermarini Pietro, nato 1'8-4-1890 a Monteleone di Spoleto (Perugia), carbonaio, detenuto dal 7.8.1930 al 12.9.1930; b) di non doversi procedere per insufficienza di indizi nei confronti di: Corte lii Celestina, nata il 28.5. r870 a Norcia (Perugia), casalinga, detenuta dal 28.7.1930 al 12.9.1930.
Azzoguidi Enrico, nato il 4.10.1907 a Bazzano (Bologna); Balestri Angelo, nato il 14.9.1899 a Bazzane (Bologna).
IMPUTATI
1) Tutti: del delitto di cui al! 'art. 4, u.cpv., della legge 25.r r. 1926, n. 2008, per avere in Bazzane, Bologna e territorio limitrofo, fino al marzo 1930, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione del Partito Comunista, già disciolto, specie a mezzo di difTusione di manifesti sovversivi e del cosiddetto « Soccorso Rosso» .
TR!llU'.'JALE SPECIALE
PER LA DIFESA
DELLO STATO
2) I primi cinque, inoltre, del delitto di cui al 1° cpv. del citato articolo
di legge per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.
IN CAMERA D1 CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che si dichiari chiusa l'istruttoria ed il non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di: Biagini Umberto, Pollastri Corrado, Patelli Mario, Azzoguidi Enrico e Balestri Angelo, in ordine al delitto loro addebitato, per insufficienza di prove; che si rinviino al giudizio di questo Tribunale Speciale : Sacchetti Armando, Predieri Arnaldo, Dalfiu1ne Giordano, Neri - Vittorio e Mazzetti Marino p_er rispondere dei delitti di cui in epigrafe. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è statuito.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che gli o~·g~ni. tutori dell'ordine pubblico del paese di Bazzano (Bologna) e della cma dr Bologna avevano notato, verso la fine di dicembre del r929, una certa attività sovversiva, mediante clandestina diffusione cli manifestini propagandistici stampati alla macchia. Perciò svolsero indao-ini investigative, riuscendo ad accertare che in Bazzano si era costituita u:a vasta cellula comunista allegata al centro di Bologna, con l'incarico di svolo-ere 0 attiva propaganda nei centri limitrofi. Secondo le chiare e precise confessioni del Predicri, la domenica il Sacchet~i ed il N~ri si recavano nei paesi vicini a fare la propaganda per il Par~It? Comu~1~ta; alt~·e volte gl~ ste~si ~rano stati visti in possesso di manif:stm1 sovvers1v1 che 11 Sacchetti gli disse anche di aver poi gettati fuori d_1 ~azzano nelle _git~ d_omen~cali; di frequente vari compagni di fed e si nurnvano_ p~r rag10m di_ partito, cd una volta, egli Predieri, fu presente ~1d una n~mone segr~ta 1~ c_asa del Neri Vittorio, alla quale parteciparono 11 Sacchet~1 e due e~111ssar_1 d1 Bol~g_na. Inoltre, si recò due volte a Bologna a trovare il Mazzetti Marmo per ritirare del denaro da distribuire alle famiglie dei comunisti carcerati o· confinati, ossia pro « Soccorso Rosso)>. Una volta ebbe anche del denaro, con incarico di p-assarlo a famiglie bisognose, dallo stesso Mazzetti, in occasione di una visita di questi a Bazzano. Sulla clandestina diffusione dei manifestini sovversivi avvenuta nella notte dal 24 al 25 dicembre 1929, affermò che, trovandosi nella abitazione di certa Imelde de~li Esposti, d~po _che il Sacchetti lesse una copia degli stampati incrirninati, assieme a quest ultuno concordò di p reparare della colla, usufruendo della
PR IMA P1\RTE :
SENT ENZE PRONUKZIATE
I~,.., I I
DAL T.S.D.S.
farina posseduta dalla degli Esposti, e di provvedere alla affissione dei manifestini per le strade di Bazzano; ciò che fu fatto da entrambi. Mentre poi egli esclude di aver confidato alla lmelde degli Esposti che i manifestini da divulgare erano stati portati da Bologna a Bazzano e consecrnati al Sacchetti da Dalfìume Giordano, la degli Esposti dichiarò che seppe dal Predieri stesso che i manifestini letti a casa sua dal Sacchetti ed affissi verso le ore 3 della notte tra il 24 ed il 25 dicembre erano stati portati da Bologna dal di lui cugino « Dario )) (Dalfìume) pure da lei ospitato nella sera della vigilia di N atale (Voi. I0°, f. r). Sull'attività svolta dal e< Soccorso Rosso)) pro vittime politiche svolta dalla organizzazione di Bologna a Bazzano, attraverso l'opera del Mazzetti e del Predieri, oltre alle confessioni del Predieri, furono raccolte accuse precise dalla teste Meccarini., la quale disse che, nel gennaio 1930, ebbe la visita del Predieri incaricato di offrirle lire roo, a titolo di sussidio, perché il di lei marito era stato arrestato quale sospettato autore della divulgazione dei manifestini sovversivi affissi la notte del 24 dicembre. La teste aggiunse anche che dal Predicri aveva saputo del pari che doveva consegnare altri sussidi alla moglie ciel confinato politico Ghedini Cesare ed a quella cli Pcdretti (Vol. 10°, f. 24). Dalle confessioni ciel Predieri emerse ancora che, nella casa del Neri Vittorio, si riunivano i compagni di fede di Bazzano e di Bologna e che eo·li Predieri aderì alla organizzazione comunista locale in seguito ai ripet~ti inviti del detto Neri, il quale assieme al Sacchetti capeggiava il movimento sovversivo di Bazzano (Vol. 1°, f. 152). Interrogati gli imputati Sacchetti, Neri e Dal fiume, negarono cli appartenere al P{rtito~ Comunista e di essersi riuniti talvolta fra compagni a scopo sovversivo. Il Sacchetti, inoltre, nel negare di avere affisso i mani fes tini incriminati assieme al Predieri, escluse recisamente persino di essersi trovato, in detta notte nella casa della deo-li Esposti. Mentre lo stesso Dal fìume ' b ammise di essere stato ospite, la sera della vigilia di Natale, nella casa della Imelde degli Esposti, assieme al Sacchetti ed al Predieri (Vol. 4°, f. 6). Il Da_lfìume .neg? di aver P?rtato i, manifestini da Bol?g~a a ~~1zz~n~ e di averli consegnati al Sacchettt; ma, aalle citate affermaz1om_d~l nedren e della teste degli Esposti, rifulse la prova della sua opera crurnnosa._ Dwli albrati istruttori risulta che il Mazzetti, noto neQ!i amb1ent1 co<b b munisti per e< Marino)), è un sovversivo irriducibile d_i Bol?gna, assai attivo, specie fra .gli elementi . del movimento orgarnzz~to g10v~nil.e. ~u ass~) to da questo Tribunale Speciale con sentenza della Comm1ss10nc Istrutto11a del 25.6.1928 per insufficienza di prove ~n ordine a~ reati di apparten~~1:a al Partito Comunista e di propaganda d1 eletto partito. In segrnto. fu d1:hdat~ per la sua azione delittuosa compiuta .sem~re in m?do cJ~ndestmo, a_1 sensi dell'art. 166 della legge di P.S., e 1nut11to d1 carta d 1dent1ta ·quale pericoloso in linea politica. 4/
1 2. -
U.S.
•
,
TRlllUx ALE SPECT.~LE PER LA Dll'ESA DELLO ST,\TO
Nei riguardi del Sacchetti emerge che egli ha sempre m ilitato nel Partito Comunista. Nell'aprile del 1925 fu arrestato e denunciato con altri compagni di fede per affissione e distribuzione di manifesti sovversivi. Con sentenza 24.1 r. 1925 venne assolto per amnistia. Nel r927 fece parte di un nucieo segreto comunis ta di Bazzano: per ciò, con ordinanza della Commissione provinciale di Bologna, in data 25.5.r927, fu assegnato al confino di polizia per due anni ai sensi dell'art. r84 della legge di P .S. ; inol tre egli è di cattiva condotta morale, di carattere prepotente ed impulsivo, poco amante del lavoro e vive quasi a carico della famiglia; nel 1923 fu amnistiato per furto. Anche il Neri è di pessimi precedenti politici e morali; amnistiato per furto nel 1923, amnistiato nel 1925 per affissione e distribuzione di manifesti di pro_p~ganda comunista, fin da giovane militò attivamente nei partiti sovvers1 v1. Si erano fatti notare negli ambienti comu111st1 anche Dalfiume e Predieri: il primo .assolto nel r927 dalla Corte di Appello di Bologna per insufficienza cli prove da ricettazione; iI secondo condannato, dalla stessa Corte di Appello nel 1927, ad un anno di reclusione per fur to qualificato. Pertanto, dalla suesposta narrativa, è riuscito provato che il Sacchetti, il Predieri, il Dalfiume, il Neri ed il Mazzetti erano i capeggiatori del movimento comunista organizzato. a Bazzane e che di continuo ebbero a svolgere attività propagandistica. Erano tutti dei fattivi sovversivi iscritti al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Essi quindi si sono resi colpevoli dei reati p.p. dall'art. 4, 1° ed u.cpv., della legge 25.1r.r926, n. 2008, in quanto nella fattispecie delle rispettive opere criminose si vengono a caratterizzare tutti gli elementi, oggettivamente e soggettivamente considerati, che costituiscono la configurazione giuridica dei reati loro ascritti. T utti devono essere rinviati a giudizio nello stato di preventiva detenzione in cui si trovano, ad eccezione del latitante Mazzetti che viene diffidato a presentarsi ai sensi dell'art. 507 e seg. C.P. Esercito, altrimenti sarà giudicato in contumacia. Nei confronti degli altri giudicabili e cioè: del Biagini, del Pollastri, del Patelli, dell' Azzoguicli, del Balestri, il Collegio osserva che furono denunciati in guanto furono visti assieme agli altri imputati in pubblici eserci zi e, precisamente, riuniti a cena in osterie. Poiché insieme a loro vi avevano partecipato anche altri individui non sospetti di sovversivismo e perciò non denunciati, si potrebbe anche credere che in quelle riunioni pubbliche mancasse lo scopo politico. Ed anzi, che gli elementi sovversivi, specie i sospettati, ricorressero alla compartecipazione di conoscenti e compagni cli lalocal i comuniste, per eludere le voro, estranei veramente alle organizzazioni o . indagini investigative degli agenti dell'ordine pubblico. A carico di loro tutti non fu possibile raccogliere elementi estremi di specifica prova di reità, sufficien te per statuire la rispe~tiva appartenenza al
PRI MA PARTE :
SENTE=-<ZE l'RO=-<UNZIAT E D,\L T .S.D.S.
1 79
partito ed al movimento propagandistico antinazionale : perciò, nella ipotesi dubitativa, è d'uopo dichiarare in loro favore il non luogo a procedere penalmente per insufficienza di prove. E siccome ai sensi e per gli effetti giuridici de.ll'art. 223 C.P.P., con ordinanza del Giudice Istruttore in data 27 aprile e 10 maggio 1930, sono stati provvisoriamente scarcerati, viene ordinata la revoca dei mandati di cattura perché essi siano posti in definitiva libertà.
P. Q. M..
Visti gli art. 4, 1" ed u.cpv., e 7 della legge 25.II.r926, n . 2008 ; 421 551 - 507 e segg. C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; mantenendosi lo stato di detenzione degli imputati arrestati e cliffìdanclo il Mazzetti di presentarsi entro cinque giorni dalla notifica della presente sentenza ad una qualsiasi Autorità, diversamente sarà giudicato in contumacia perché latitante; e, dichiarando chiusa l'istruttoria, pronuncia l'accusa a car.ico di Sacchetti Armando, Predieri Arnaldo, N eri Vittorio-, Dalfi ume Giordano e Mazzetti Marino, ordinando il loro rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato per rispondere dei delitti di cui in epigrafe. Dichiara il non luogo a procedere per insufficienza di prove nei confron ti di Biao-ini Umberto, Pollastri Corrado, Patell i Mario, Azzoguidi Enrico e Balestri Angelo, in ordine al delitto loro ascri tto, ordinando la revoca dei rispettivi mandati di cattura essendo stati detti imputati posti in libertà definitiva. Roma, 19.5.1930 - Anno VIII.
Secoruono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota . - Nei confronti del latitante ·M azzetti Marino il T.S.D.S. dichiarò, con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 26.11.1932, di non doversi procedere nei suoi confronti essendo i reati addebitatigli estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n . 1403. Per Mazzetti Marino vedi anche la « Nota >> a pag. 559 del volume relativo alle « Decisioni emesse dal T.S.D .S. nel 1928 ».
180
TRI1JL::VALE SPECIALE
PER LA
DIFESA DEL LO STAT O
Rcg. Gen. n. 87 / 1930
SENTENZA N. 38
Il Tribunale Speciale per la difesa de1Jo Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M. V .S.N.; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Oliveti ìvo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Sacchetti Armando, nato il 13.7.1906 a Bazzano (Bologna), muratore; Predieri Arnaldo, nato il 26.7.1905 a Bazzano (Bologna), falegname; Dalfiume Giordano, nato il 25.12. r909 a Bologna, smerigliatore; Neri Vittorio, nato il 17.9.1906 a Monteveglio (Bologna), cementista. IMPUTATI
Tutti:
1) del _delitto cli cui all'art. 4, u.cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere m Bazzano, Bolo~na e ~erritorio limitrofo, fino al marzo 1930, f~tt? propaga_nda della dottrina, dei programmi e dei metodi di az ione del d1sc10lto Partito Comunista, specie a mezzo di diffusione di manifesti sov- . versi vi e del cosiddetto « Socc;rso Rosso»· ' 2) ciel delit~o di cui al r" cpv. del citato articolo di legge per avere, nelle_ prede_~te ~1r~ostanze di t~mpo e di luogo, appartenuto al Partito Comu111sta, g1a d1.sc10lto per ordme della Pubblica Autorità. IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito .il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero, coi loro difensori, la parola. IL TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto accertare.
PRIMA P,\RTE :
SEJ\T E:--iZE
PRONUNZI.liTE DAL
T .S.D .S.
181
I N FATTO ED IN DIRITTO
Che in conseguenza di una certa attività sovversiva, esplicata da esponen ti del Partito Comunista che a tal uopo si recavano sovente da Bologna al vicino Comune di Bazzano, il Comando locale dei RR.CC. andava svolgendo indagini investigative per scoprire gli organizzatori. E poiché nella notte dal 24 al 25 dicembre r929 venne fatta una clandestina diffusione di manifestini propagandistici stampati alla macchia, vennero arrestati anche i giudicabili. Subito il Predieri fu chiaro e preciso nelle sue confessioni. E cioè affermò che era stata costituita, a Bazzano, una cellula da un forestiero di Bologna (certo Mazzetti, latitante), il quale veniva talvolta a Bazzane e raccoglieva i compagni di fede in casa ciel Neri, dove avvenivano le riunioni segrete. Vari erano gli intervenuti, e fra di essi era, con lui, presente anche il Sacchetti. Questi, col Neri, qualche domenica faceva gite nei paesi vicini allo scopo di svolgere attività comunista: ed egli Predieri talvolta ritirava dal Mazzetti del denaro per distribuirlo pro « Soccorso Rosso >> alle famiglie di carcerati politici. , Nella sera dal 24 al 25 dicembre 1929, trovandosi a cena in casa di certa degli Esposti assieme al Sacchetti, al Dalfìume e parecchia altra gente, dopo di avere abbondantemente mangiato e bevuto finì per rimanere solo col Sacchetti. Ed allora, assistendo alla lettura di un manifestino sovversivo, fatto dal Sacchetti, si accorciò con quest'ultimo per preparare della colla e poscia uscire per provvedere alla affissione cli alcune copie del detto stampato. Durante l'istruttoria il Predieri confermò sempre tali confessioni. Ma a dibattimento si assunse ogni responsabilità negando cli essere stato iscritto al partito sulla richiesta e per opera del Neri. Invece il Neri fu da lui richiesto della adesione ed iscritto. Escluse di avere detto alla degli Esposti ed a certa Lambertini che i manifesti diffusi nella notte dal 24 al 25 dicembre r929 erano stati portati a Bazzano dal Dalfmme : in quanto li aveva ritirati a Bologna il Sacchetti ricevendoli direttamente dal Mazzetti. Il Sacchetti che si era sempre protestato innocente dichiarò all'udienza di essere simpatizzante comunista e cli avere col Predieri affisso a Bazzano dei manifestini avuti in consegna dal Mazzetti. Il Dalfìume ed il Neri negarono di essere iscritti al partito e di avere svolto in qualche modo attività sovversiva. Il Neri ammise solo che in casa sua una volta si riunirono Sacchetti, Predieri ed altri; c'era anche il Mazzetti che lesse un opuscolo sulla organizzazione del Partito Comunista. Il Dalfiume giustificò la sua presenza alla cena in casa della degli Esposti, perché invitato da lei. Affermando che, dopo di avere mangiato e bevuto abbondantemente, se ne andò via ricevendo dalla stessa degli Esposti dei fiaschi di olio da regalare alla di lui famiglia, come manifestazione di gratitudine per l'assistenza amichevole prestata in una dolorosa circostanza. Egli non sapeva di trovarsi ospite ed a cena con tutti gl i altri intervenuti :
,82
T R!llUNALE SPECIALE
PRn·C1\
PER LA DIFESA DEJ.l.O STATO
e negando di avere portato a Bazzane dei manifestini escluse che la avesse scopi politici.-
slW
SEKTE:,;z:s P RONUNZ!i\TE
D.-IL T.S. D.S.
Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con tre anni di vigilanza speciale di P.S., col pagamento in solido delle spese cli giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Nei confronti del Dalfiume il Tribunale osserva che egli fu denunciato e rinviato a giudizio in quanto attraverso le testimoniali della Lambertini e della degli Esposti risultava che i manifestini diffusi nella notte dal 24 al 25 dicembre 1929 erano stati portati a Bazzano dal Dalfi.ume. Senza dubbio la presenza degli stampati, nella casa della degli Esposti, è dovuta al Dalfiume. Però, mancando elementi sufficienti per affermare la di lui appartenenza al Partito Comunista, si potrebbe affacci_ar~ l'ipotesi che, 1:eI)a occasione che egli andava a cena dalla degli Esposti, 111 buona fede s1. sia prestato a consegnare per conto di terzi del materiale di carattere sovversivo, senza essere a conoscenza del contenuto dei manifestini e della missione politica da compiere. Di conseguenza nel dubbio il Collegio ritiene che il Dalfiume debba essere assolto d~1 entrambi i reati a lui ascritti per insufficienza di prove cd escarcerato immediatamente se non detenuto per altra causa.
oita b
Dalle testimoniali dei comandi di Tenenza e di Stazione dei RR.CC. risultò che Predieri, il Sacchetti ed il Neri sono noti sovversivi; mentre nulla emerse a carico del Dalfiume. La degli Esposti e la Lambertini confermarono che seppero dal Predieri che i manifestini erano stati portati dal Dalfi.ume; la prima inoltre disse cl:e aveva realmente invitato a casa sua il Dalfiume per passare la vigilia d1 Natale e che dopo aver bevuto e mangiato detto imputato se ne andò via portando seco alcuni fiaschi di olio che essa degli Esposti mandava in rep-a)o alla di lui famiglia come atto di riconoscenza per e~~sere stata assistita ;michevolmente in una dolorosa circostanza. La Lambertini soggiunse, altresì, che il Predieri le aveva confessato la notizia da lei appresa da certo « Sandelli )) che i manifestini sovversivi non erano stati diffusi dal Neri, di lei amante, ma dal Sacchetti e dal Predi.eri. Dalla suesposta narrativa è riuscito provato che un esponente del Partito Comunista di Bologna era riuscito ad organizzare il -movimento sovversivo a Bazzano. Che si tenevano a tal uopo delle riunioni se1rrete in casa del Neri con l'intervenw del Mazzetti, latitante, del Predieri, de] Sacchetti e di al~ri non identificati. Nella notte della vigilia di N atale del 1929, a Bazzano, furono diffusi dal Sacchetti e dal Predieri stampati sovversivi propaganàistici portati dal Dal.fiume. Non v'è dubbio pertanto che il Neri, il Predieri ed il Sacchetti erano dei comunisti iscri tti al partito. E se non si _sono r~cco}ti elementi sufficienti di rei tà nei riguardi del Neri per statuire la d1 lm colpevolezza anche in ordine al reato di cui all'art. 4, u.cpv., della legge 25.11. r926, n. 2008, invece a carico del Predieri e del Sacchetti emersero le prove specifiche della loro attività propagandistica sovversiva. Pertanto tutti e tre devono essere ritenuti responsabili del delitto P·P· dall'art. 4, 1'' cpv., ed il Preclieri nonché il Sacchetti anche del reato di cui all'art. 4, u.cpv., della citata legge speciale, caratterizzandosi nella fattispecie tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la confip-urazione giuridica dei reati rispettivamente loro ascritti. Ed esaminate e vagliate tutte le circo_stanze emerse a dibattimento il Collegio è d'avviso cli irrogare le seguentt pene. ~er il disposto dell'art. 4, r" cpv., al Pred ieri ed al Sacchetti anni quattro ciascuno; al Neri anni tre; tutti alla reclusione. Ai sensi dell'art. 4, u.cpv., al Sacchetti ed al Predieri anni quattro ciascuno di rec.lusione. Ed operato il cumulo giuridico delle due pene in applicazione deìl'art. 68 C.P. complessivamente condanna: Sacchetti e Predieri ad anni sei; Ì\eri ad anni tre; tutti alla reclusione.
f>ARTE :
P. Q. M.
Visti gli art. 4, r" ed u.cpv., ddla legge 25.rr.1926, n. 2008, 13- 28 39 - 68 C.P. e 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Dalfiume assolto per insufficienza di prove in ordine ai reati ascrittigli, ed il Neri dal reato di propaganda sovversiva. E ritiene: Sacchetti, Prcdieri e Neri colpevoli del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, ed il Sacchetti nonché il Predieri anche dell'art. 4, u.cpv., delìa citata legge speciale. Ed operato il cumulo giuridico delle pene compless_ivamcnte c~ndanna: Sacchetti e Predieri ad anni sei; Neri ad anni tre; tutti alla reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con tre an~i ~i v_i~ilanza speciale di P.S. oltre al pagamento in solido delle spese d1 gmd1z10 e ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che Dalfi.ume venga escarcerato immediatamente se non detenuto per altra causa. Roma, 24.n.1930 - Anno VITI. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.
I\'OTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE rl
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5. r r.r932, n. 1403:
TRIOUNALE SPECIALE P liR LA Dll'ESA DELLO STATO
Neri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 9.rr.1932. Detenuto dal 2.5.1930 al 9.r1.1932. Pena espiata: 2 anni, 6 mesi e 7 giorni. Si ~ssocia a una istanza di grazia inoltrata dalla madre I'1r.5.r931; .istanza respmta.
PRI MA PARTE :
SENTE);ZE
PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 39
Reg. Gen. n. 83 / 1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N.;
Predieri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 14.rr.1932. Detenuto dal 15.3.1930 al 14-11.1932. Pena espiata: 2 anni, 7 mesi e 29 giorni.
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto; Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, T orelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
Sacchetti viene scarcerato dalla Casa Penale di Sassari il 12. rr.1932. Detenuto dall'8+r930 al 12.rr.1932. Pena espiata: 2 anni, 7 mesi e 4 giorni.
SENTENZA nella causa contro :
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 2r:12.r960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dich1aran?o _co~t~mporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese d1 gmst1z1a (art. r D.C.P.S. 22.n.r947, n. r63r).
Glavicich Antonio, nato 1'8.ro.1900 a Pola, facch ino.
IMPUTATO
Dei delitti di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25. 11.1926, n. 2008, per avere in Pola, preceden temente e fino al 19.3.1930, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, e svolto attiva propaganda, anche mediante diffusione di manifesti sovversivi stampati alla macchia, dei programmi, delle dottrine e dei metodi di azione del partito medesimo.
Omissis P . Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20- 28 - 39 C.P. e l'art. 4, cpv., della legge 25. 11.1926, n . 2008, e 485 C.P. Esercito, assolve Glavicich Antonio dal reato di appartenenza al Partito Comunista per non provata reità. Lo ritiene invece colpevole del reato di propaganda e come tale lo condanna a quattro anni di reclusione, al la interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anni di vigilanza speciale ed al pagamento delle spese processuali. 2''
Roma, 25.u.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
r86
'J'RlBU:SALE SPECIAL.E PER LA DIFESA DELLO STATO
I!RIM:\ PARTE :
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Scarcerato, per fine pena, dallo Stabiiìmento Penale di Civitavecchia. Detenuto dal 17.3. r930 al 16.3.1934. Non_ ~sufruisce d~i bene~ci di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, ostandovi 1 pre~edent1 penali: condanne a pene varie inflitte per i reati di ft~rto e oltraggio dal Pretore di Pola (sentenza 13.5.1923) e dal Tribunale d1 Pola (sentenze del 14.1.1926 e del 18.6.1928). Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 2r..12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D .Lt. 17.rr.1945, n. 719, dich iarando _co~te~~oraneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese dr gmst121a (art. r D.C.P.S. 22.u.1947, n. 1631).
N ota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunziare, con sentenza n. 35 del ro.6.1930, l'accusa nei confronti del Glavicich dichiarò « il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove >> nei confronti di: Stiglich Alfredo, nato il 23.6.1908 a Pola, falegname;
-
Sepetich Remigio, nato il 2)~.12.1890 a Pola fa leoname·
-
Revelante Giulio, nato il 20.11.1900 a Pisino (Pola), meccamco;
-
Pizzek Pietro, nato il 26.r.1890 a Pola, fabbro.
Tutti detenuti dal r9.3 .r930 all'rr.6.1930.
'
b
PRONU:SZUTE D1\L T.S.D.S .
SENTENZA N. 40
Rcg. Gen. n. 128/1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M. V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
S EN TENZA
.nella causa contro: Del Fabbro Pietro, nato il 29.6.1899 a Trieste, operaio; .
-
.
SENTENZE
Carussio Umberto, nato il 2.5.1892 a Cividale (Udine), panettiere.
'
IMPUTATI
1) del delitto previsto e punito dall'art. 4, I cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in CivÌdale del Friuli, in epoca anteriore e fino al 16+1930 il Del Fabbro, e fino al 29+1930 il Carussio, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine dell'Autorità ; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 4, 2° cpv., stessa legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, programmi e metodi d'azione del predetto partito, mediante diffusione di stampa sovversiva. 0
Omissis
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 C.P. e gli art. 4, e 2° cpv., della legge 25.rr.I926, n. 2008, 485 - 486 C.P. Esercito, assolve Carussio Umberto dai reati ascrittigli per non provata reità ed ordina che egli sia posto in libertà se non detenuto per altra causa. I0
188
TRIBUN,\LE SPECIALE PER I.A DIFES,\
DELLO ST,\TO
Dichiara Del Fabbro Pietro colpevole di entrambi i reati di appartenenza e di propaganda ascrittigli e lo condanna alla comp lessiva pena di sci anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffi ci, a tre anni di vigilanza speciale ed al pagamento delle spese processuali. Roma, 25.1r.r930 - Anno VIII.
l'RD!A P.\RTE :
SE:STENZE J•RONt:1'ZIATF.
DAI. T .S. D.S.
SENTENZA N . 13
Reg. Gen. n. 56 / 1930
La Com missione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da : Presidente : Muscad1 Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.:\". ;
ha pronunciato la seguente KOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Il Del Fabbro viene scarcerato, per effetto dei provvedimenti di clemenza d i cui al R.D. 5.11.1932, n. r403, dalla Casa di Reclusione di Padova il 12.u.1932. · Detenuto dal 16+1930 al 12.u.1932. Pena espiata : 2 anni, 6 mesi e 26 giorni. Il T ribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza dd 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.r945, n. 719, d ichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.u.1947, n. 163r).
Nota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S., nel pronunciare con sentenza n. 38 del 2.7.1930 l'accusa nei confronti di Del Fabbro e di Carussio, dichiarò « il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove » nei con fronti di :
-
Biasatti Giovanni, nato il 28.8.1902 a Cividale (Udine);
-
Calderini Giuseppe, nato l' n .1.1887 a Cividale (Udine) ;
-
G raziu tti Pietro, nato il 15.9.1888 a S. Vi to al T orre (Udine);
-
Morara Mario, nato il 6.8.1893 a Castel del Rio (Bologna) ;
-
Sequalini Francesco, nato il 1°.1.1876 a Cividale (Udine);
-
Zuliani Anton io, nato il 3.1.1896 a Cividale (Udine), operaio.
Tutti detenuti dal 16+ 1930 al 3.7.1930. Nei confronti del Biasatti il T .S.D .S., con provvedimen to emesso in Carnei? di_ Consiglio il 7.8.1937, ha dichiarato es tinte le incapacità giuridiche denvant1 dalla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove pronunziata dal T .S.D.S. il 2.7.1930 (art. 601 C.P .P.).
S E NTE N Z A
nel procedimento penale contro: Bertoli Alceste, nato il 13.3.1909 a Parma, manovale; Ilariuzzi Umberto, nato il 21.2.1908 a Parma, muratore.
IM PUT A TI
Dei deli tti di cui all'art. 4, 1" e 2° cpv., dell a legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere in Parma, fi no al 13 febbraio u.s. , appartenuto al Partito Comunista crià disciolto per ord ine della Pubbl ica Autorità, facendo propaganda dei p;ogrammi, delle dottrine e dei _metodi d'azione dello stesso partito, mediante diffusione di stampe sovversive .
IN CA~lERA DI CONS IGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del_ P.M. _in dat~ r8.3.193~ chieden te alla Commissione il proscioglimento per insufficienza d1 prove de1 rubricati, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il 1 7 febbraio u.s. i RR.CC. di Parma denu nciarono i pre~enuti p~rché da un'anonim a avevano appreso che la sera del 9 detto mese 11 Bertoh con alcuni compagni, fra i quali J'Ilariuzzi, avevano scritto contro i muri pa~o1~ olTensive al Duce e, nel fuggire, il Bertoli aveva perd uto due stampati d1
TRIBUK,\LE SPECIAi.E PER LA DIFllSA
!)ELLO STATO
propaganda comunista, uno intestato «l'Uni tà», d'origine clandestina, che l'anonimo s'era premurato a raccogliere ed allegare all'in formativa spedita all 'Autorità, e tutti avevano gridato: « A morte il Duce »; perché, arrestati 1 due sunnominati, il Bcrtoli aveva confessato di avere ricevuto due fogli, simili a quelli allegati all'anonima ed csibitigli, dall'Ilariuzzi il 7 del ripetuto fe bbraio e di averli, poi, smarriti senza, peraltro, leggerli. Diceva la denunci a che il Bertoli aveva negato quant'altro era contenuto nell'anonima e l'Ilariuzzi anche d'avere conseonato i foo-li critici al t, e, . Berto I1. Perquisizioni personali e domiciliari erano risultate negative, essendo insigni ficante ~a ricevuta di un vaglia di lire 40 che l'Ilariuzz i aveva spedi to a un suo cugino confinato politico, e l'indirizzo di tal Massa di Torino, persona, questa, risultata insospettabile. ~ ~enunci ati vengono rappresentati dall'Autorità denunciante quali comumstl, ma nessun fatto specifico viene attribuito ad essi per provare tale loro qu alità. In istruttoria il Berto.Ji ha ritrattato quanto aveva affermato ai RR.CC. circa la consegna dei fogli incriminati da parte dell'Ilariuzzi e nulla è risultato circa gli altri addebiti contenuti nell'anonima contro i prevenuti. La Commissione, pertanto, pur lasciando alla competente autorità di prendere a carico dei rubricati quegl i eventuali provvedimenti di polizia che riterrà idonei e prescindendo da ogni considerazione d'indole morale circa la forma anonima dell'elemento su cui principalmente si è fondata la denuncia, ritiene provvedimento di giustizia dichiarare di non procedere per insufficienza d'indizi nei confronti dei denunciati in ordine ai reati loro ascritti.
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SENl.ll>IZE l'RO:--u:-- z1 xrn DAL T.S. D.S.
SENTENZA N. 41
Rcg. Gcn. n. 149 / 1930
11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da Presidente: T ringali Casanova Antonino, Generale della lvLV.S.N.; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Pasqualucci
Renato, Torcili Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Bertoli Alceste, nato il 13.3.1909 a Parma, manovale.
1 ~!Pi.; l' A T O
Del delitto di cui all'articolo 4, r" cpv., della legge 25.n.1 926, n. 2008, per avere in Parma, precedentemente e fino al 24.5. 1~30, fatto. parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autonta.
P. Q. M .
IN PU BBLICA UDIENZA
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313 - su conforme parere del P.M. - dichiara che non vi è luogo a procedere nei confron ti di Bertoli Alceste e Ilariuzzi Umberto perché non risultano indizi sufficienti di reità in ordine alle imputazioni in rubrica loro addebitate ed ordina il loro rilascio, se non risultano detenuti per altra causa, e la seo-nalazione alla competente autorità di P.S. i:-,
Udita la lettura della sentenza di rinvio e degli altri atti processuali. Sentito il P.M., il difensore e l'accusato che ha avuto per ultimo la paroia.
Roma, 21.3.r930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Nota . - Per Ilariuzzi vedi anche 1929 », pagg. 151 e 153.
«
Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel
IN FATTO EU IN DIRITTO
è risultato quanto appresso: Il Maresciallo dei Carabinieri Reali Casarico Antonio, Comandante della Stazione di Oltretorrente di Panna, ed il Vice Bri gadiere Pigoli Dcci1~0 la mattina del 24.5.1930 si recarono in casa di Bertoli Alceste per esegt~1re una perquisizione perché sospettato di detenere . a~°:i e s.tampe so~vers1ve: Il Berteli fu trovato a letto dai due sottufficiali 1 quali, dopo d1 avergli frugato i pantaloni che aveva ~icino al. letto,. gli. chies~ro .dove _avesse_ la giacca. 11 Bertoli si alzò e, seguito dal Vice Bngacherc P1goh, anelo a pr en-
T R!BU KA LE SPECl tlLE PER Ltl D!Fr,St\ DELLO STATO
derla in cucina; ma nel toglierla dall'attaccapanni si dimostrò impacciato come se volesse nascondere qualche cosa. Il Pigoli allora gli prese la giacca dalle mani e frugando nelle tasche trovò quattro tessere del Partito Comunista per l'anno 1930, ed un opuscoletto dal titolo « Supplemento delle Battaglie Sindacali >>, compilato in preparazione del 5° Congresso della Internazionale Sindacale rossa. Interrogato sul possesso cli detti documenti sovversivi il Bertoli diede versioni contraddittorie, e cioè: in un primo tempo disse di averli trovati la sera precedente alle ore 22,30 sul ponte Capragncca aggiungendo che erano stati poco prima gettati da alcune persone che transitavano in automobile, e che anche un vecchio che di lì passava ne aveva raccolti una parte. Successivamente disse di aver trovato le stampe due giorni prima alle ore 20,30, e che in quel momento non passava né l'automobile né il vecchio di cui aveva parlato prima. Per tal fatto il Bertoli venne rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato di appartenenza al Partito Comunista. Al dibattimento .il Bertoli ha dichiarato d'aver trovato le tessere e l'opuscolo due giorni prima del suo arresto sul ponte Capragneca in Parma, e che li ha raccolti e portati a casa per leggerli. Osserva il Tribunale che le contraddizioni in cui il Berteli è caduto per giustificare il possesso delle tessere e dell'opuscolo ed il tentativo di farli sparire al momento della perquisizione fanno ritenere che egli detenesse le tessere per procurare proseliti e l'opuscolo per fare propaganda. I suoi precedenti politici stanno a confessare tale convincimento. Difatti risulta dagli atti che nel 1926 egli fu trovato in possesso di schede di sottoscrizione per l'invio di una commissione italiana nella Repubblica dei sovieti. Che nel r928 fu indiziato come capo della cellula costituita in Panna, per il movimento giovanile comunista. Che nel febbraio 1928 fu sottoposto a procedimento penale per propaganda comunista per avere nella notte dal 9 al IO febbraio fa tto iscrizioni murarie ed emesso grida sovversive. Vero è che fu poi prosciolto dalla Commissione Istruttoria per insufficienza di prove con sentenza in data 21.3.1930, ma è assai sintomatico il fatto che appena dopo due mesi da tale assoluzione, egli si è fatto trovare dai Carabinieri in possesso di tessere comuniste e d'un opuscolo sovversivo. Questo fatto dimostra la sua ostinata ed irriducibile fede comunista ed offre la prova della sua appartenenza al Partito Comunista. Pertanto il Bertoli deve essere ritenuto colpevole del reato ascrittogli che è P·P· dall'art. 4, r" cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008. Ed il T ribunale avuto riguardo alle circostanze emerse a carico del Bertoli che si è dimostrato irriducibile ed ostinato comunista, e prendendo norma dal citato art. 4 della suddetta legge, gl'infligge la pena di quattro anni di recl usione e della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Aggiunge quindi alla pena della reclusione tre anni di vigilanza speciale della P.S. a norma dell'art. 28 C.P.
PRnfA PARTE :
SE>ITENZE PRONUKZIATE DAL T .S.D.S.
1 93
Ritenuto che il condannato è anche obbligato al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 28 C.P.
P. Q, M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 C.P. e l'art. 4, cpv., della legge 25. 1r. 1926, n. 2008, dichiara Bertoli Alceste colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista a lui ascritto, e lo condanna a quattro anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anni di vigilanza speciale ed al pagamento delle spese processuali. 1°
Roma, 25.11.1930 - Anno VIII.
Seo-uono le firme del Presidente e dei Giudici. 1':> NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 10.u.1932. Detenuto dal 24.5.1930 al ro.u .1932. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi e 16 giorni. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.ri.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese cli giustizia (art. I D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631). La Corte Suprema di Cassazione (2" Sezione penale), con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 6.7.1966 dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunciata dal T.S.D.S. nei confronti del Bertoli (art. I D.L.L. 2 7·7· 1944, n. 159).
13. - U.S.
TIUBU~A.LE SPECIALE
PER LA DIFES1\
DELLO STATO
SENTENZA N. 44
Reg. Gen. n. 307 /1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :
Presidente: Cristini Guido, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pasqualucci Renato, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Ventura Alberto, Piroli Alberto, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro : Rossi Doria Manlio, nato il 25.5.I905 a Roma, dottore in Scienze Agrarie; Sereni Emilio, nato il r3.8.19oì a Roma, dottore in Scienze Agrarie.
I.\1PUT ATI
Dei delitti previsti dall'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, commessi in Napoli e provincia nell'anno 1930 (ricostituzione del disciolto Partito Comunista, appartenenza al medesimo e propaganda).
JN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
La R. Questura di Napoli, sgominati nei primi del I928 gli ultimi residui del locale comunismo illegale, non aveva avvertito, sino al luglio 1930, alcun movimento sovversivo in quella città. Ma, appunto, in tal mese cominciò a notare i primi sintomi di riorganizzazione del Partito Comunista ed accertò che tra alcuni operai metallurgici venivano fatte circo-lare, molto cautamente, copie del libello comunista « Unità >). Intensificò, pertanto, il servizio di vigilanza e di osservazione e pervenne alla scoperta del criminoso
PRnlA PARTE :
SE=-<TE1'ZE l'R01'll1'Zl1\TE
D.1L 'l'.S.D. S.
1 95
movimento clandestino e di coloro che lo animavano e lo dirigevano. Trasse, perciò, in arresto i due prevenuti e li denunciò il 5.11.1930 a questo Tribunale. L'istruttoria, che ne seguì, aveva posto in chiaro e il Tribunale ha ritenuto, attraverso le ammissioni degli imputati, le deposizioni dei testi e le prove documentali, quanto segue. Il Rossi Doria ed il Sereni, dottori in scienze agrarie, appartenenti a famiglie di noti professionisti romani, avevano, nel 1928, dalle Istituzioni fasciste, ottenuto borse di favore di mille lire mensili ciascuna presso l'Osservatorio di Economia rurale di Portici. Prima di trasferirsi a Portici, il Rossi Doria era stato praticante terziario francescano ed il Sereni osservante scrupoloso ed attivo del rito israelitico, come è risultato e come gli stessi imputati hanno tenuto a proclamare in udienza. Entrambi in seguito, nel comunismo clandestino, .abbandonarono idee e pratiche religiose, essendo queste, come hanno affermato, incompatibili col comunismo, di cui un postulato è, appunto, l'ateismo. Di buona cultura ed astuti, avevano con la loro attività professionale saputo ben coprire il loro vero essere; sicché, con lusinghiere lettere commendatizie del Ministro dell'Economia N azionale, avevano poh1to, per una inchiesta di cui, dai loro superiori, erano stati incaricati, avvicinare l'elemento agricolo di numerosi paesi della Campania. Anzi i dirigenti, che sovrintendevano al loro operato, ingannati nella loro buona fede, avevano persino concesso ai due dottori alcune migliaia di lire affinché si recassero, nel gennaio di quest'anno, in Inghilterra il Rossi Doria ed in Cecoslovacchia il Sereni, onde studiare costituzione e funzionamento di quelle aziende agrarie; cd all'uopo, i dirigenti stessi avevano chiesto alle competenti autorità, ed ottenuto per i due borsisti, i passaporti per quelle nazioni. Ma i due, che già avevano macchinato nella loro comunanza di idee, di vita, d'impiego e di abitazione di uscire dall'inerzia della sola appartenenza al partito sovversivo e di profittare della .loro posizione di non sospetti per svolgere la loro attività contro l'Italia e contro il fasc ismo, che generosamente li alimentava, chiesero e ottennero dalla R. Questura l'autorizzazione di recarsi anche in Francia. Di tale richiesta, fondata su motivi non corrispondenti alla realtà, non ne fecero, però, cenno ai loro superiori. Non sono emersi con certezza l'attività svolta ed i contatti avuti dal Sereni in Francia, ma sono facilmente intuibili, se egli prefer.Ì soggiornare parecchi giorni a Parigi, anziché portarsi dalla nonna inferma a Meudon, piccolo sobborgo cli Parigi, presso la quale nonna si sarebbe, a suo dire, recato una sola volta. Ma è risultato invece che il Rossi Doria prese accordi, in Parigi, con elementi che facevano capo a quella Centrale Comunista, per ricostih1ire in Napoli e provincia il disciolto partito sovversivo. Ed all'uopo ebbe - anche dopo il suo rientro a Portici - somme (lire 700 egli ha confessato) e, ripe-
TRIB U~ALE SPECIALE PER L,\ DIF ESA DEL LO STATO
tutamente, stampe di propaganda e istruzioni che, dopo preavvisi per lettera che gli giungevano da Parigi e eia Milano, gli venivano portate da persone di fiducia del partito. Perta:1to, rientrati in Patria, nella primavera di quest'anno si misero con alacntà all'opera. E non disdegnarono, in contrasto con i sistemi di lealtà di cui tanto hanno tenuto ad erigersi a paladini nelle loro difese, di profanare, con le loro antitaliane e delittuose azioni, il Regio Osservatorio di Economia rurale di Portici. Nel predetto Osservatorio, infatti, circuivano e catech izzavano al comunismo i poveri operai che vi lavoravano. Di tale propaganda ne ha fatto una precisa descrizione il teste Panico. I~ te:5t~ Am~roso l:a, inoltre, precisato che ebbe dal Panico - per disposiz10111 m1par~1te. dai, due ?ottori - un pacco di stampe sovversive; stampe che, pero, s1 affretto a distruggere. E negli uffici dello stesso Regio Osservatorio, con una macchina da scrivere di proprietà dell'Istituto, i due dottori compilavano il Bollettino dell'Organizzazione comunista napoletana di cui esiste un esemplare - datato 1°.7.1930 - in atti, diretto ai compagni, documento import~mtissimo, dal qual~ si rileva _che l'organiz~azione cli cui trattasi, capeggiata dai due pseudo· mtellettuah, aveva raggmnto un pericoloso grado di sviluppo. Ma la loro attività non si era limitata all'ambiente di Portici; ben più vasto era 11 programma da attuare. Infatti erano riusciti, lavorando in strettissima collaborazione, come ha confessato il Rossi Doria, ad abbindolare u~1. buoi~ nu_mero di operai metallurgici, mediante di ffus ione, in quegli stab1l!ment~, d1 stan:pe ed opuscoli di propaganda comunista, alcuni esemplari de1 quali, allegati al processo, furono sequestrati dall'Autorità denunciante, ed a costituire in Napoli una sezione del Partito Comunista forte di una q~arantina di i~critti, divisa in cellule. I maggiori esponenti di esse si riu111vano clandestmamente in località cli campagna, dove venivano trattati i ~roblemi di vita del _riorganizzato partito, possibilità di sviluppo del partito stesso, e comumcate le istruzioni trasmesse dal Comitato Centrale di Parigi. Tali esponenti, poi, diramavano alle cellule deliberati e istruzioni. ~na di queste rit'.nioni,_ tenuta il 31 agosto u.s. in aperta campagna, nei pres~1 del Comune d1 Mehto, fu controllata da organi della P.S. Il Rossi Dona ha confessato di averla presieduta, ma si è .rifiutato, a richiesta, cli riferire i particolari della convocazione e i nomi degli intervenuti . ~u per tale circostanza che vennero identificati i capi del pericoloso mov11nento e furono arrestati prima il Rossi Doria e subito dopo il Sereni, e fu rono in seguito denunciati. Furono sequestrati ai prevenuti numerosi libri ed opuscoli di chiaro con:enut~ sovversivo, dimostranti che, da tempo, i sovvenz-ionati dello Stato fascis ta si preparavano per tradire, con una efficace azione antitaliana, lo Stato stesso.
le
PRn-lA
P,\RT E :
SENTENZE
l'R(),'(liN Z IATE
DAL T .S.D.S.
Furono sequestrate al Sereni anche lire 500 che il Tri bunale ritiene cli provenienza comunista, tanto più in quanto, per dichiarazione dello stesso Rossi Doria, solo una piccolissima parte essi avevano speso delle somme ricevute allo scopo delittuoso dagli organi comunisti parigini. Furono sequestrate loro anche le tessere dimostranti le riduzioni ferroviarie di cui avevano goduto per essere entrambi figli di persone che traevano stabilmente, come impiegati statali, i loro mezzi di vita dall'erario. Da quanto, come sopra è r isultato, emerge che i prevenuti hanno commesso i fatti loro addebitati, fatti diversi e commessi non in unico contesto di tempo : appartennero essi prima, negli anni 1928 e 1929, contro il divieto della legge, al Partito Comunista, che ricostituirono, in N apoli e provincia, nella prima metà del r930; e la r icostituzione fu perfetta nei suoi organi, nelle sue formazioni e nel suo funzionamento; prima, durante e dopo la ricostituzione essi fecero propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione del disciolto Partito Comunista, mediante diffusione di stampe clandestine sovversive fra gli operai degli stabilimenti, specie metallurgici, di Napoli e con discorsi di adescamento ad operai che lavoravano nell'Osservatorio di Economia rurale cli Portici. Il Tribunale ritiene che tali fatti coincidano con gli estremi giuridici, obbiettivi e subbiettivi, dei tre delitti cli cui all'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, e che, pertanto, i giudicandi debbano essere dichiarati responsabili di averli commessi. Non si può nella fattispecie parlare di un qualsiasi concorso formale dei tre reati o di due di essi, in quanto non di unico fatto si trattò, ma cli fatti che, pur essendo della stessa indole e pur avendo per unico fine l'abbattimento dello Stato fascista, furono diversi nel tempo e nel contenuto e si esaurirono ciascuno con un determinato e diverso atto di volontà. Il concorso dei tre reati è da ritenersi perciò reale. La gravità dei fatti commessi ed il turbamento nell'ordine pubblico prodotto; la qualità degli imputati ed il maggior pericolo derivante, appunto, dalla loro qualità ; la loro condotta informata ad ipocrisia e perciò tanto più dannosa; il loro comportamento, contrastante con i principi cli morale e di lealtà comuni a tutti gli uomini civili, nei riguardi dello Stato fascista che li man teneva e contro cui la loro ingratitudine puntava gli aculei velenosi della lotta subdola; la confessione della loro fede comunista - ripetuta anche in udienza - che fa presumere trattarsi di individui irriducibili, ormai perduti alla causa della patria (il Sereni aveva compiuto pochi anni or sono il servizio m ilitare, quale ufficiale di complemento, ed aveva prestato giuramento di fedeltà, giuramento a cui è venuto meno) sono elementi tali che il Collegio ritiene bastevoli per infliggere, sia al Rossi Doria che al Sereni, i massimi delle pene previsti dall'art. 4 della legge rubricata per ciascuno dei del itti commessi, e cioè : anni dieci di reclusione per la ricostituzione
'J'R!Blii\"ALE SPECIALE PER LA DTFES1\
DELLO STATO
del partito disciolto, anni cinque della stessa pena per l'appartenenza a detto partito, cinque anni di reclusione per la propaganda comunista. Operando jl cumulo giuridico, come vuole l'art. 68 C.P ., la pena in concreto risulta complessivamente di anni 15 di reclusione. Ne consegue la interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il pagamento in solido delle spese processuali. (art. 31 - 39 C.P.). Il Collegio ritiene op1)ortuno a<,.giuno-ere o h a11a pena, per ciascuno, anni tre di vigilanza speciale della P.S. (art. 28 C.P. ). La somma sequestrata al Sereni e, in quanto siano di indole sovversiva o abbi~no _co1:1~nque attinenza coi delitti commessi, libri, stampe e quant'altro rn g1ud1z1ale sequestro, vanno confiscati.
l'R IMJ\ .PARTE :
SENTE:sIZE PRONUNZIATE D1\L T.S .J).S.
SENTENZA N. 46
Reg. Gen. n. 287 / 1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : T ringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli della M. V .S.N.;
ha pronunciato la seguente I'. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4 - 7 della legge 25.1 r. 1926, n. 2008; 13 - 20 28 - 36 - 39 - 68 C.P.; 551 e segg. C.P. Esercito, dichiara Rossi Doria Manlio e Ser_eni Ei:nilio responsabili dei delitti loro addebitati in epigrafe, infligge loro 1 massimi delle pene previste per tali delitti ed, operato i] cumulo giuridico, condanna ciascuno ad anni quindici di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a tre anni di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la confisca di quanto in giudiziale sequestro. Roma, 28.rr.1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SENTENZA
nella causa contro: Menozzi Carlo, nato il 4.9.1904 a Gattatico (Reggio Emilia), cementista; Andreani Vittore, nato il 15.2.1895 a Trobaso (Novara), meccanico; Radolovich Michele, nato il 28.9.1897 a Pomer (Istria), meccanico; Bier Amilcare, nato il 5.5.1903 a Cividale del Friuli (Udine), meccarnco; Ferraris Arturo, nato il 22.7.1902 a Casale Monferrato (Alessandria), metallurgico;
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Dl ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. r5n : Sereni viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il 15.9.1935. Detenuto dal 16.9.1930 al r5.9. r935. Pena espiata : 5 anni. Rossi Doria viene scarcerato dalla Casa Penale di Civitavecchia il 14-9.1935. Detenuto dal 15.9.1930 al 14.9.1935. Pena espiata : 5 anni.
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D .Lt. 17.11.1945, n. 7r9, dichiarando contemporaneamente estinto iì diritto dell'Erario al recupero delle spese cli giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947, n. r63r).
Bencini Mario, nato il 29.ro.1904 a Rignano sull'Arno (Firenze), meccamco; Andreini Rodolfo, nato il 14.6.1899 a Rignano sull'Arno (Firenze), manovale; Favali Armido, nato il 2.2.1904 a Zibello (Parma\ magazziniere.
I MPU TATI
Dei delitti cli cui all'articolo 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Torino, antecedentemente e fino all'8.ro.r930, ricostituito il Partito Comunista 0c,ià disciolto d'ordine della Pubblica Autorità, facendone parte e svolo-endo propaoanda della dottrina, dei programmi e dei metodi <l'azione b ;. b di detto partito.
200
TRIBUNALE SPECIALE
PER LA J)JFESA DELLO STATO
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi coi loro difensori ebbero la oarola. L
IL TRIBU NALE
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattimento si è potuto accertare.
I N FATTO ED IN DIRITTO
Che i dirigenti del Partito Comunista di Parigi avevano scritto all'Andreani fissandogli un incontro a Torino col Radolovich, fu nzionario centrale incaricato di riorganizzare il movimento sovversivo ricostituendo il partito. A tal uopo il Radolovich era stato munito di carta d'identità falsa al nome di « Campari )) e di passaporto falso svizzero al nome di « \,Verner >). Il 7.9.r930 alle ore ro, proveniente da Pario-i, andò al caffè « Sterline >) di Piazza Palazzo di Città, di Torino, ed ave;do visto seduto alla terza sedia del secondo tavolo a destra « l'individuo» - i connotati del quale corrispo~devan? ~ qu~lli indicatigli a Parigi - si presentò e strinse subito rapporti cordiali. Gh era stato detto che si chiamava « Arnatore )> : in realtà era l'Andreani. ~ubito presero, entrambi, gli accordi anzitutto per la consegna del. matenalc_propagandistico sovversivo portato da Parigi mediante ~ma val1g1a a doppio fondo, in giudiziale sequestro. Ed in un successivo mcont~-o fissarono. u!1 appuntamento per studiare assieme il modo migliore per sv1l~ppare_ ~tt1~1tà P:opagandistica e riorganizzativa del partito. Ma il Radolov~ch evito d~ farsi ancora vedere con l'Andreani perché ebbe il sospet~o d1 essere ~edmato dalla Questura. Quest'ultimo, oltre alla stampa sovv~rs1va_, _av:va ncevuto anche un mezzo biglietto della tranvia sotterranea d1 _Pa_ng1, 1.l « Metro n, sul cui retro si legge il n. 76056 e la scritta « Monca!1en ». Detto,. m~z~o bigliett~ gli doveva servire quale segno di riconoscimento per 1111d1v1duo che g1i si sarebbe presentato e che a sua volta lo avrebbe collegato alle persone precisate in alcuni indirizzi che l' Andreani ~veva scritto sotto d_ettatura. Dal Radolovich eragli stato pure consegnato I~ nom~ del _Menozz1, c?me fonzionario centrale da Parigi, per il iavoro di norgamzzaz1one sovversiva, e che doveva trovare in casa del Fava.li. Infatti egli ebbe incontri col Menozzi concordando assieme di svolaere opera riorganizza~iva d~l pa_rtito. Lavoro che si sarebbe dovuto compiere con la collaboraz10ne d1 fidi compagni a tal uopo presentati dallo stesso
PJH~IA P1\RTE :
SENTEKZE
PR0;-;u:--iz1ATE
DAL T.S.D .S.
20I
Menozzi : ritornando una seconda volta da Parigi. Ma quest'ultimo venne arrestato mentre, partito da Torino e giunto a Milano, si accingeva a completare il viaggio per la via di Domodossola. Fu trovato in possesso di una valigia a doppio fondo e co.l doppio fondo occultato e vuoto. L'Andreani ebbe rapporti nell'interesse del movimento sovversivo anche col Bier, esponente del partito centrale, ricevendo dallo stesso una valigetta contenente stampati comunisti. Al detto Bier fu sequestrato un mezzo biglietto del « Metro )) parigino, sul cui retro è scritto il n. 76057 e la parola «Torino>). Pur avendo ammesso di averlo ricevuto da un individuo, del quale non ricorda il nome, negò che avesse carattere e scopi attribuiti dalla Q uestura. Ma fu smentito dalle confessioni dell'Andreani trovato in possesso de.ll'altro mezzo biglietto « Metro » portante sul retro il n. 76056 e la parola « Moncalieri )>. Di conseguenza gli doveva servire come mezzo di riconoscimento presso i compagni di fede che assieme a lui andavano esplicando clandestina attività comunis ta. 11 Favali diede ospitalità in famigli a e per alcuni giorni al Menozzi; presso di lui avvennero i primi incontri specie con l' Andreini. In quanto questi era già stato preavvisato dal Radolovich della venuta da Parigi del .tvfenozzi che, per accordarsi sul da fare per la riorganizzazione del partito, avrebbe dovuto incontrare in casa Favali e quest'ultimo avrebbe dovuto spiegare l'uso delle cartoline riproducenti il D uomo di Alessandria, come segno di riconoscimento fra gl i iscritti al partito. L'Andreini fu avvicinato dal Menozzi il quale insistentemente lo pregò di iscriversi al partito e di dedicarsi alla collaborazione sovversiva. A tale scopo gli diede due cartoline r iproducenti il Duomo di Alessandria, sequestrategli., perché se ne servisse come mezzo di riconoscimento, ricevendo le necessarie istruzioni dal Favali_ Pur trovandosi presente in alcune riunioni ed essendo stato vivamente invi tato ad aderire al movimento antinazionale si mantenne sempre estraneo. Il Bencini egli pure fu presentato al Menozzi ed ebbe conti nue pressioni per iscriversi alla organizzazione sovversiva e svolgere con altri la propria opera, ma rispose sempre negativamente. Il Ferraris nell'uscire dal lavoro parecchie volte fu fermato dal Bier che nell'accompagnarsi gli fece insistenti proposte perché rientrasse nella organizzazione comunista ed esplicasse attività propagandistica. Ricordando i troppi guai passati per avere appartenuto al partito lo pregò di lasciarlo del tutto estraneo. Infatti prima dell'arresto, da parecchi giorni il Bier non si era fatto più vedere. Dalla suesposta narrativa è riuscito provato che i dirigenti del movimento sovversivo in Italia, con l'accordo di taluni esponenti di Torino, avevano mandato da Parigi il Radoiovich cd il Menozzi per la ricostituzione del par-
202
TRIBUKALE SPECIALE P ER L1\
DIFESA DELLO STATO
tito e per effettuare la consegna di materiale propagandistico comunista portato dall'estero. Gli incontri avvennero col Bier e con l' Andreani, e subito furono gettate le basi per una riorganizzazione attiva e fattiva. Emerse chiaramente che si tennero delle riunioni clandestine; specie in casa ciel Fava li il quale aveva perfino l'incarico di fornire i nece~sari chiarimenti perché fosse facilitato il riconoscimento fra compagni di fede. Furono fatti tentativi per indurre qualcuno ad iscriversi al partito e per espiicare opera antinazionale. Non v'è dubbio pertanto che a Torino si erano concentrati elementi pericolosi per riprendere efficacemente un dannoso movimento sovversivo. E per riuscirvi mediante valige a doppio fondo vi erano portati copioni stampati resi noti attraverso le copie sequestrate all'Anclreani cd alJc, di costui, confessioni. E cioè si diffusero: « Rivista dello stato operaio >>; « Bollettino del Partito Comunista )) ; « Propaganda Giovanile»; « l'Unità)); « Opuscoletto)); « Guerra al governo imperialistico >>: materiale stampato al la macchia avente la data 12 agosto) maggio e giugno 1930. Il Radolovich, il Menozzi, il Bier, l'Andreani ed il Favali risultarono tutti dei vecchi comunisti iscritti al partito; i primi quattro, poi, anche degli attivi e fattivi riorganizzatori del movimento antinazionale mediante la ricostituzione del partito, a Torino; svolgendo la propaganda con la diffusione di stampati sovversivi. Pertanto i predetti giudicabili si sono tutti resi colpevoli del delitto di cui all'art. 4, I cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008; il Raclolovich, il Menozzi, l'Andreani ed il Bier, anche dei reati P·P· dell'art. 4, ed u.cpv., del la citata legge speciale. E ciò perché nella rispettiva opera criminosa esplicata s~ vengono a concretare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che carattenzzano la configurazione giuridica dei delitti ascritti. Esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali; tenute presenti le difese dei singoli imputati; considerato che l' Andrcani fu un valoroso combattente e che il Bier non ha avuto modo cli svolgere una maggiore attività; ed infine poiché per il disposto dell'art. 78 C.P. nei confronti del Menozzi, del Radolovich, ciel Bier e dell'Andreani devesi affermare il principio giuridico che, in ordine al reato di appartenenza al partito, i <:riudicabili_ vengano puniti secondo la disposizione che stabilisce la pena piif grave, ossia quella prevista per il delitto di cui all'art. 4 P·P· della legge 25.r1.r926, n . 2008, in quanto con medesimo fatto ebbero a violare diverse disoosizioni 1 di legge; il Collegio ritiene equo cli irrogare le seguenti pene: 0
- in applicazione dell'art. 4, P·P·: al R~tdolovich ed al Menozzi anm otto ciascuno; all 'Andreani ed al Bier anni quattro ciascuno; - per il disposto dell'art. 4, u.cpv.: al Radolovich ed al Menozzi anni quattro ciascuno; all'Andreani ed al Bier anni due oascuno ; -
ai sensi del]' art. 4,
tutti alla reclusione.
1°
cpv. : al Fa vali anni tre;
PRlM,\
P/\RTE :
SENTEKZE
PROKU>IZUTE D/\L T.S .D.S.
Ed operato il cumulo giuridico delle pene (art. 68) complessivamente condanna: Raclolovich e .Menozzi ad anni dieci; Andrcani e Dier ad anni cinque; Favali ad anni tre; tutti alla reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con tre anni cli vigilanza speciale cli P .S.; col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Nei riguardi del Fcrraris, del Bencini e cieli'Anclreini non si sono raccolti dementi specifici sufficienti di accusa. E quindi, tenuto particolarmente presente che ad esempio il Dencini d'anni 26, all'età di 7 anni ebbe la sventura di uccidere la madre per disgrazia, e che l'Andreini d'anni 21 è iscritto ai sindacati fascisti, il Tribunale è d'avviso di dichiararli tutti e tre assolti per insufficienza di prove in ordine ai reati loro ascritti, ordinandò che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa. P. Q. M.
Visti gli art. 4 della legge 25.1r.r926, n. 2008; 13- 28-39-68 - 78 C.P.; 4.85 - 486 C.P. Esercito, dichi ara Ferraris, Bencini, Anclreini Rodolfo assoìti per insufficienza di prove in ordine ai reati loro ascritti; il Favali invece assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui all'art. 4, P·P· ed u.cpv., della legge 25.rr.r926, n. 2008. Ritiene Andreani Vittore, Mcnozzi, Bier e Radolovic.h colpevoli dei reati a loro ascritti. Applicando l'art. 78 C.P. per quanto concerne l'appartenenza al Partito Comunista ed operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna : Menozzi e Radolovich ad anni dieci di reclusione ciascuno; Andreani e Bier ad anni cinque ciascuno di reclusione; Favali ad anni tre di reclusione. Tutti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con tre anni di vigilanza speciale di P.S.; col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che il Ferraris, il Bcncini e l' Andreini vengano immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa. Roma, 9.12.1930 - Anno VIII. Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAf FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cm ai RR.DD. 5. r r. r932,
n. 1403, e 25.9.1934, n. 15n :
T RIBUNALE SPECIALI; PER LA
O!FES.·> DELLO STATO
PRIMA !>ART E:
Menozzi. viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.ro.1934. Detenuto dal 19.9.1930 al 28.ro. 1934. Pena espiata: 4 anni, I mese e 9 giorni. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre l'rr.5. 1931 ; istanza respinta. Con decreto emesso dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto (Solmi) il ro.2.r936 viene revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata. Radolovich viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 26.9.r934. Detenuto dal 20.9.1930 al 26.9.1934. Pena espiata: 4 anni e 6 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.r1.1932, n. 1403: Andreani viene scarcerato dallo Stabil imen to Penale di Civitavecchia l'rr. ro.1932. Detenuto dal 22.9.1930 all'n.ro.r932. Pena espiata: 2 anni e 19 g10rn1. Bier viene scarcerato dallo Stabilimento l'u.ro.1932. Detenuto dal 21.9.1930 all'1r.ro.r932. Pena espiata : 2 anni e 20 giorni.
Penale
di
Civitavecchia
Favali si associa a una istanza di grazia inoltrata dal padre il ru. r. 1931. Con decreto di grazia dell'8.6. 193r viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto il Favali viene scarcerato dalla Casa Penale di Procida il 13.6.1931. Detenuto dal 26.9.1930 al r3.6. r93r. Pena espiata: 8 mesi e 17 giorni. Con decreto emesso dal G uardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto (Rocco) il 3r.12.193r viene revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata. La Corte di Cassazione (2" Sez. Penale) con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 4.3.1968 dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 9.12.1930 nei confronti degli imputati condannati e assolti. Nota . - Per Ferraris Arturo vedi « Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928 l> , pag. 233.
SENTE"ZE
PRQ:>;U:--iZlA'!'E
DAL T.S .D .S.
SENTENZA N. 4 7
Reg. Gen. n. 278/1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguen te : SENTENZA
nella causa contro: Pecoroni Golfredo, nato il 19. r r. 1906 a F rasso Sabino (Rieti), manovale.
IMP UTA TO
Del delitto di cui all'articolo 4, 1° ed u.cpv. , della legge 25.rr.1926, n . 2008 per avere, in provincia di Rieti ed altrove, fatto parte del Partito Comunista, crià disciolto per ordine della Pubblica Autorità, svolgendo attiva propaga~d a dei programmi, delle dottrine e metodi di azione di detto partito. Omissis P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 4 - 7 della lcg~e 25._rr._1926, n. 200~ ; 13 - 20 28 - 36 - 39 - 68 C.P.; 55r e segg. C.P. _E~er~1to, d1ch1ar~ Pecorom <?ol_fr~do responsabile dei deli_tti in ~pigraf~ ascntt1?.h e, ~p_e rato 11 cumulo ~mnd1~0: lo condanna ad anm tre d1 reclusione, al\ 111terchz10ne perpetua dai pubbl1e1 uffici e ad anni tre di vigilanza speciale della P .S., nonché al pagamento delle spese processuali . Ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 10.12.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
:zo 6
T RIBUNALE SJ>l::CI1\LE
PER LA DI Fl::S.· \ DELLO ST,\TO
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.r1.1932, n. 1403, Pecoroni Golfredo viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma i} 9.II.1932. Detenuto dal 27.8.1930 al 9. r r. r932. Pena espiata: 2 anni, 2 mesi e 12 giorni.
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 2r.r2.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D .Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631).
PRDU
P/\RTE :
Sf,::-,JTENZE !>RO N UNZIATE D AI. T.S.D.S .
SENTENZA N. 63
Reg. Gen. n. 313 / 1930
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente: Muscar?{ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Presti Giovanni;
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli deila M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente S EN T E NZA
Nota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunciare, con sentenza n. 6r del 2.12.1930, l'accusa contro il Pecoroni dichiarò « il non luogo a procedimento penale per insufficienza di indizii )) nei confronti del coimputato Franceschi L uigi nato il 24.10. 1907 a Frasso Sabino (Rieti), contadino, detenuto dal1'8.9.1930 al 3.12.1930.
nel procedimento penale con tro: Bessone Romano, nato il 3r.ro.r903 a Sala Biellese (Vercelli); N arducci Nicola, nato il ro+1904 a Gagliole (Macerata); Turrino Carlo, nato il 20.ro.r892 ad Udine; Manzoni Luigi, nato il 20.8.1902 ad An tegnate (Dcrgamo); Zanctti Giacomo, nato il 2r.12.r900 a Pinzano (Udine); Savioli Antonio, nato il 15.1.1895 a Stienta (Rovigo); Lesmo Achille, nato i] 17.7.1904 a Mediglia (Milano); Corbani Serafino, nato il 23.2.1890 ad Azzanello (Cremona); Cavalieri Gaetano, nato il 17.9.1902 a Sant'Ambrogio (Verona); Pastore Marino, nato 1'8-4-1906 a l\1ilano.
IMPUTATI
Tutti:
1) del delitto di cui all 'art. 4,
0
cpv., della legge 25.1r.r926, n. 2008, per avere, in Milano cd altrove, nell'ottobre 19~0 e precedente.mente, f~t~o parte ciel Partito Comunista, già disciol to per ordrnc della Pubbl1ea Autonta; !
2) del delitto di cui al 2" cpv. dell'art. 4 della citata legge per av~re, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto frop~g~nda della. clottnna, e dei metodi di azione di tale partito d1sc10lto, specie a mczdei pro<rrammi o . zo di diffusione di stampa sovversiva;
208
T R!J:!UN ALE
SPEC iALE
PER
LA DI F ESA D ELLO ST ATO
3) del delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 della citata legge per avere, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ricosti tuito il già disciolto Partito Comunista. Il Bcssone, inoltre : 4) del reato di cui all'art. 160 vigente legge di P.S., per essere espatriato - per motivo politico - clandestinamente nel 1927, recandosi in F rancia; 5) del delitto di cui all'art. 285, n. 3, C.P. per essere - 1'8.ro.1930 venuto dalla Svizzera in Italia facendo scientamente uso di falso passaporto e per avere successivamente, in Italia, fatto uso di false tessere di riconoscimento. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede alla Comrnissione il proscioglimento di Cavalleri da tu tte le imputazioni ascrittegli; il rinvio a giudizio del Bessone per rispondere di tutto quanto gl i viene imputato; degli altri per rispondere dei reati di cui ai capi 1) e 2) di imputaz,ione, chiedendo per questi altri il proscioglimento dall'imputazione di cu i al capo 3) d'accusa, osserva
I l\" FATTO ED IN DIRITTO
In seguito a diligenti operazioni di polizia, operate più volte in Milano, i residui del superstite comunismo illegale milanese erano rimasti disorganizzati e disorientati. Ma, a riorganizzare tali sbandati e ad attirare altri giovani all'illusione comunista, da agenti esteri e da nostri fuorusciti, che astutamente rimanevano al sicuro, forni ti di abbondanti mezzi stran ieri, venivano, quando occorreva, inviati allo sbaraglio persone di fiducia ma meno furbe di quelli. Proseguendo in tale sistema, .nell'ottobre u.s. fu inviato a Milano il nominato Bessone, il quale vi giunse 1'8 ottobre e, dopo aver svolto intensamente attività ricostruttiva e di propaganda del disciolto partito a Milano ed a Trieste, venne, il 25 detto mese, arrestato assieme ai riorganizzati milanesi e denunziato, assieme a costoro, a questo Tribunale. Dagli atti: risultati delle prime indagini e dell'istruttoria giudiziaria, confessioni di alcuni dei prevenuti, i quali accusano anche i non confessi, deposizioni testimoniali e abbondante materiale sovversivo sequestrato specialmente nell'abitazione del Bessone Romano, pericoloso comunista espatriato clandestinamente in Francia nel 1927 perché ricercato dalla R. Questura di T orino per l'attività comunista che allora svolgeva in q uella città.
PRIMA
PARTE:
SENTE::-IZE PRONUNZIATE
DAL T ,S,D.S.
Eo-li proseguì poi per la Russia dove rimase fino ad epoca recente per freqientare la scuola di perfezionamento comunista a Mosca. Nella primavera di quest'anno egli fu, dalla Direzione del partito, inviato prima in Francia e poi in Svizzera, donde, munito di passaporto, carta d'identi tà ed altri documenti personali fa lsi, venne, nell'ottobre u.s., inviato in Italia, da esponenti del suo partito, allo scopo di riorganizzare in Milano il Partito Comunista, disorganizzato in seguito a recenti, numerosi arresti. Giunto in questa città cominciò, con successo, ad espletare il suo mandato, riuscendo in breve tempo, con abile lavoro di propaganda, a reclutare nuovi adepti ed a riallacciare gli spezzati collegamenti tra gli organi dirigenti e gli affiliati del partito. Ma, dalle prime dichiarazioni dello stesso Bessone e di altri coimputati, e, specialmente, del Narducci, del Turrino e del Lesmo è emerso ancora che tutti i rubricati residenti a Milano (ad eccezione del Cavalleri, di cui si dirà in seguito), prima ancora della venuta del Bessone, avvenuta, come si è accennato,. in seguito Prima cioè della disor(Tanizzazione b ad operazioni di polizia, della illegale e clandestina organizzaz1~ne .comunista locale dell'epoca, spesso si riunivano di preferenza nella portmena della casa di Via Felice Cavallotti n . r2, ospitati dal portinaio Corbani, comunista, allo scopo di prendere visione o scambiare circolari, manifesti del partito ecc., che venivano, in parte, diffusi in città; che, riuscendo il Bessone a riunire o-li sbandati affiliati ed a porli nuovamente in collegamento con i dirigenti,b sovente essi affiliati avevano contatto direttamente o indirettamente, per lo più alle ore 21 al Viale Bianca Maria, col Bessone, per riferire a questi sull'attività svolta e prendere da lui ordini per quella da svolgere nel settore a ciascuno assegnato. E' vero che taluni imputati h anno, in sede istruttoria, ritrattato quanto, con larghezza di particolari, concordemen te avevano dichiarato ai fonzionari di polizia giudiziaria; ma appare evidente che le loro ritrattazioni. so~o dovute a manovra difensiva, quando si consideri che alcuni agenti d1 P.S., da sempre destinati al loro pedinamento, avevano già, prima del loro arresto, segnalato tutti i loro sospetti contatti, incontri e riunioni che gli stessi imputati, nelle prime e ritrattate dichiarazioni, avevano confessato; e quando si consideri che positivo è stato l'esito di alcune perquisizioni che hanno fruttato il sequestro di stampe comuniste e, perfino, di una scatola di caratteri in gomrirn con la composizione di un violento manifesto di~etto agli operai ed eseguito, per ordine del Bessone, su manoscritto da questi redatto. Il Cavalleri venne ritenuto non estraneo all'attività sovversiva degli altri perché, dopo l'arresto del Lesmo, si recò presso la di lui madre, dalla quale si fece consegnare la scatola di caratteri di gomma, di cui sopra è cenno, e la nascose sotto una siepe. Egli ha dichiarato di aver agito così in seguito ad analoga preghiera avuta dallo stesso Lesmo, incontrato casualmente poco prima del suo arresto, ed ebbe ad aggiungere che il Lesmo non ebbe a dirgli né il motivo dell'incarico che gli affidava né il contenuto del pac14. - U .S.
210
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFES,\
DELLO STATO
chetto che egli doveva ritirare e nascondere. Il suo comportamento, fin dal momento in cui gli si presentarono gli agenti di P.S. (comportamento che portò al rinvenimento della famosa scatola), ed i suoi precedenti che non r isultarono cattivi fanno presumere verosimile quanto egli afferma, e cioè che egli abbia ritenuto di fare un favore ad un amico, sconoscendo il contenuto del pacco ed il movente della richiesta; che egli non abbia volontariamente assunto alcuna penale responsabilità. Peraltro il Giudice Istruttore, con suo provvedimento in data 29 novembre u.s., ordinava il rilascio del Cavalleri a mente dell'art. 223 C.P.P. Dalle suesposte risultanze la Commissione ritiene accertati i fatti tutti che al Bessone si addebitano in epigrafe e in essi fatti ravvisa gli estremi giuridici dei relativi reati rubricati. Ritiene, altresì, accertato che tutti gli altri imputati esplicarono attività di propaganda (mediante ricerca di nuove reclute e diffusione di manifestini sovversivi) nell'interesse del Partito Comunista - già disciolto per ordine della Pubblica Autorità - partito di cui, contro il divieto della legge, facevano parte. E tali fatti rivestono gli estremi tutti di cui ai capoversi dell'art. 4 della legge speciale. Non sono, invece, emersi elementi di sorta circa l'azione riorganizzativa attribuita ai coimputati del Bessone; perciò ritiene provvedimento di giustizia proscioglierli per non aver commesso il fatto in ordine a quanto loro risulta ascritto al capo 3) di imputazione. Ritiene anche cli giustizia prosciogliere il Cavalleri anche dalle imputazioni di cui al capo 1) e 2) dell'epigrafe, non offrendo le risultanze, specie in ordine al dolo, indizi sufficienti che possano giustificare un suo rinvio a giudizio. Al Pastore, tuttora latitante, bisogna fare l'intimazione di cui all'art. 507 C.P. Esercito e la Commissione ritiene opportuno restringere a giorni cinque il termine per la presentazione di detto imputato. A giudicare i predetti reati, anche quelli comuni attribuiti al Bessone, è competente questo Tribunale Speciale in virtù degli articoli 7 della citata legge e 8 del R.D. r2.12.1926, n. 2062. P. Q. M.
Visti gli art. 421 - 507 - 551 e segg. C.P. Esercito; 4 - 7 legge 25. r r. 1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 285, n. 3, C.P.; 160 vigente legge di P.S.; 2 R.D. J3.3.1927, n. 313; - in conformità delle richieste del P.M. dichiara chiusa l'istruttoria. Dichiara non farsi luogo a procedimento nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione del Bessone, in ordine al delitto di ricostituzione di un partito disciolto di cui al capo 3) dì imputazione, per non aver commesso il fatto loro addebitato, e nei confronti di Cavalleri Gaetano, anche in ordine ai rimanenti delitti a lui ascritti, per insufficienza d'indizi.
PRHIA PARTE:
SENTENZE
PRON UNZIATE })AL T.S.n.s.
2
rI
Pronuncia l'accusa contro: Bessone Romano, Narducci Nicola, Turrino Carlo, Manzoni Luigi, Zanetti Giacomo, Savioli Antonio, Lesmo Achille, Corbani Sera.fino e Pastore Marino, e li rinvia al giudizio di questo Tribunale Speciale per rispondere dei delitti di appartenenza e di propaganda comunista come ai capi r) e 2) di imputazione, ed il Bessone anche di ricostituzione di un partito disciolto come al capo 3) della rubrica e degli altri reati a lui particolarmente ascritti in epigrafe. Intima al latitante Pastore Marino di costituirsi nel termine di giorni cinque dalla notificazione della presente sentenza, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia. Roma, 2.r2.1930 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
N ota. - Pastore venne tratto in arresto il 10.7.1932. La C.I., con sentenza n. 152 del 17-11.1932, dichiarò di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati addebitatigli perché estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403 (v. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 >>).
2I2
TRIBUNALE SPECIALE PER LA !)!FESA DELLO STATO
Rcg. Gcn. n. 246/1930
SENTENZA N. 66
PRIMA PARTE:
SENTENZE
PRONU'.'<ZlATE
J)AL T.S.D .S.
213
l'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008 . . :. così modificata l'accusa - e l'ordine di abbinamento del presente processo a quello n. 313 R.G., relativi allo stesso Bessone~ osserva
La Commissione Istruttoria presso ii Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
IN FATTO ED I N DIRITTO
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Bessone Romano, nato il 3r.10.1903 a Sala Biellese (Vercelli).
IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge e propriamente all'art. 120 C.P., per avere in Torino, in epoca anteriore e prossima al 13-3-1927, concertato con altri di commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato; 2) del delitto di cui agli art. 63-79 C.P.; 3, cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 stessa legge e propriamente all'art. 120 C.P. in detto articolo ric.hiamato, per avere, in Torino ed altrove, in tempi diversi, anteriori e prossimi al marzo 1927, in concorso con altri e con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, incitato pubblicamente e con il mezzo della stampa, a commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e ìa requisitoria del P.M. che chiede alla Commissione il rinvio a giudizio del Bessone per rispondere dei delitti cli cui ai cpv. del-
La R. Questura di Torino, il 14.3.1927, denunziava il Bessone, allora latitante insieme ad altri già giudicati, perché organizzatore di un co~wegn~ comunista clandestino tenutosi nell'osteria di tale Gremo Teodoro, ne1 pressi di Abbadia di Sh1ra il 13.3.1927. Sorpresi ed arrestati i convenuti, il prevenuto era riuscito a dileguarsi. A seguito di istruttoria, questa Commissione, perdurando la latitanza del prevenuto, con sentenza del 27-2.1928 dispose lo stralcio degli atti a lui relativi. Il 25 ottobre u.s., però, il Bessone veniva arrestato per recente attività sovversiva e contro cli lui veniva espletata altra istruttoria. Gli è stato, frattanto, contestato il mandato di cattura relativo a questo processo e cioè i fatti delittuosi del 1927, e, interrogato all'uopo, ha confessato di aver indetto la nota riunione e di aver allora svolto propaganda sovversiva appartenendo al Partito Comunista. Ha negato, invece, di aver commesso i delitti contestatigli. Ora, nei fatti accertatamente commessi dal Bessone la Commissione ravvisa gli estremi giuridici dei delitti di cui ai cpv. dell'art. 4 della citata legge speciale, non già di quelli in rubrica, e, poiché altro procedimento penale della stessa specie pende a carico di esso Bessone, deve egli essere rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere, a modificazione dell'epigrafe, dei delitti di cui ai cpv. 1° e 2 ° dell'art. 4 deìla citata legge speciale e, anche per economia cli giudizi, questo incarto processuale deve essere abbinato a quello n. 313 del R.G. del 1930, relativo allo stesso Bessone. In virtù dell'art. 7 dell'ora nominata legge speciale, lo stesso Tribunale è competente a giudicare dei predetti delitti.
P. Q. M.
Visti gli articoli citati, nonché gli art. 55r e segg. C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n . 313 - in conformità della ric.hiesta del P.M. - òichiara chiusa l'istruttoria. Pronuncia l'accusa nei confronti di Bessone Romano e Io rinvia al giudizio di questo Tribunale Speciale perché risponda, così modificata l'accusa:
214
TRIBUNALE SPECIALI,
PRIMA PARTE:
PER LA DIFESA OE LLO STATO
SEl\"TENZ E
PRONUNZIATE DAL T .S.l>.S.
SENTENZA N. 48
Reg. Gen. n. 313/1930
1) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008,
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per avere in Torino, nel marzo 1927 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da :
2) del delitto di cui all'art. 4, 2° cpv., della citata legge, per avere,
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N. ;
rn~lle ste~se circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottnna, der programmi e dei metodi d'azione di tale partito disciolto, specie · a mezzo di diffusione di stampe sovversive. Ordina l'unione di questo processo a quello n. 313 del Registro Generale del 1930, relativo allo stesso Bessone.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente
Roma, 5.12.1930 - Anno IX.
SENTENZA
nella causa contro :
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Bessone Romano, nato il 31.10.1903 a Sala Biellese (Vercelli), meccanico; N arducci N icola, nato il 10-4-1904 a Gagliole (Macerata), calzolaio; Turrino Carlo, nato il 20.10.1892 a Udine, macchinista; Zanetti Giacomo, nato il 21.12.1900 a Pinzano (Udine), fattorino; Manzoni Luigi, nato il 20.8.1902 ad Antegnate (Bergamo), meccanico; Savioli Antonio, nato il 15.r.1895 a Stienta (Rovigo), carpentiere; Lesmo Achille, nato il 17.7.1904 a Mediglia (Milano), carpentiere; Corbani Serafino, nato il 23.2.1890 ad Azzanello (Cremona), portinaio.
IMPUTATI
iJ
Tutti: 1) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Milano ed altrove, nell'ottobre 1930 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 2) del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, specie a mezzo di diffusione di stampa sovversiva.
Il Bessone, inoltre : '1
3) del delitto di cui alla p.p. dell'art. 4 della citata legge per avere, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, ricostituito il già disciolto Partito Comunista;
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TRIBU::-lALE Sl'f.CIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
4) del reato di cui all'art. 160 della vigente legge di P.S. per essere espatriato - per motivo politico - clandestinamente nel 1927 recandosi in Francia; 5) del delitto di cui all'art. 285, n. 3, C.P. per essere - l'8.ro.r930 venuto dalla Svizzera in Italia facendo scientemente uso di falso passaporto e per avere successivamente in Italia fatto uso di false tessere dì riconoscimento;
6) di altro delitto di cui all'art. 4, 1 ° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Torino, nel marzo 1927 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 7) di altro delitto di cui al 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito disciolto, specie a mezzo di diffusione di stampa sovversiva.
IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, uditi il P.M. nelle sue reqms1torie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva
IN FATTO ED IN DIRITTO
I prevenuti furono rinviati, dalla Commissione Istruttoria, a giudizio per rispondere dei reati rubricati perché nell'ottobre u.s. in Milano avevano appartenuto ad un gruppo del Partito Comunista, contro il divieto del la legge, ricostituito dal Bessone, e perché, in vario modo, avevano fatto propaganda, penalmente punibile, di tale partito disciolto. Il Bessone, inoltre, perché nel marzo 1927 in Torino aveva fatto parte di detto partito, clandestinamente colà ricostituito, ed aveva fatto propaganda comunista in riunioni che aveva capeggiate e mediante diffusione di stampa sovversiva; perché per tal i motivi ricercato, aveva, nello stesso marzo, varcato clandestinamente il confine recandosi in Francia; ed infine perché nell'ottobre u.s., rientrato in Italia, aveva fatto sciente uso di passaporto falso e di false carte d'identità. I fatti, come sopra annunciati, al pubblico dibattimento sono stati chiaramente provati per quasi tutti gli imputati, sia per loro confessione sia per le abbondanti prove documentali e testimoniali, sia infine per il materiale sequestrato. Pertanto l'attività delittuosa di ciascun imputato è risultata così ~~mmw: -
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE J)AL T.S. l).S.
2r7
Bessone Romano: sovversivo pericoloso. Nel marzo 1927, come ha confessato, apparteneva in Torino al Partito Comunista, già disciolto dall' Autorità. Fra l'altro, il Bessone, che allora svolgeva propaganda diffondendo manifestini comunisti, esemplari dei quali furono sequestrati, aveva mdetto e tenuto una riunione cli propaganda nell'osteria di tal Gremo Teodoro, nei pressi di Abbadia di. Stura. Tale riunione era stata scoperta dalla polizia ed il Bessone era riuscito a sfuggire all'arresto e ad espatriare senza autorizzazione in Francia, donde, presi i. necessari contatti ed ottenute direttive ed aiuti, aveva proseguito per la Russia. A Mosca, per oltre tre anni, aveva frequentato quella scuola di perfezionamento comunista. Ormai maturo per il suo ruolo, nella primavera di quest'anno, dalla Direzione ciel Partito Comunista era stato inviato prima in Francia e poi in Svizzera, dove da persona all'uopo incaricata era stato munito di passaporto ed altri documenti personali falsi, di cospicue somme, di istruzioni e d'ingente materiale propagandistico, riuscendo nei primi di ottobre, mediante esibizione di detti falsi passaporto e documenti personali, ad entrare in Italia e a stabilirsi in Milano allo scopo di riorganizzare il Partito Comunista. Giunto a Milano, aveva cominciato, con successo, ad espletare il suo mandato, riuscendo, in breve tempo, con abile lavoro di propaganda a reclutare nuovi adepti cd a riallacciare i collegamenti tra gli organi direttivi e gli affiliati del partito. Lesmo Achille : fu uno dei più solleciti ad incontrarsi col Bessone dal quale ebbe direttive per la propaganda nel suo rione ed una scatola con caratteri cli gomma contenente istruzioni, scritte dallo stesso Bessone, per la compilazione e riproduzione di manifestini sovversivi. Istruzioni che il Lesmo non tardò a mettere in pratica. Partecipò attivamente a riunioni indette dal Bessone, specie presso Porta Venezia e al Viale Bianca Maria. Presentò il Narducci al Bessone. Peraltro anche precedentemente il Lesmo aveva avuto contatti a fini comunisti col Narducci, col Turrino, col Savioli, col Manzoni. N egò in un primo tempo ogni addebito e cercò di fare sparire la scatola di cui sopra che poi fu sequestrata. In seguito, gradualmente ma quasi integralmente, ha confessato quanto cli lui, come sopra, è risultato. Narducci N icola: trovato in possesso di libri sovversivi e notato dagli orcrani di polizia in precedenza per frequenti contatti con sovversivi e per ca~to scambio di manifestini (che in seguito furono identificati di natura comunista) col Turrino, nonché per partecipazione a riunioni di comunisti nella portineria del Corbani, in Via Cavallotti n. 12, prese contatti, presente il Lesmo, col Bessone ed intervenne a parecchie riunioni che preferibilmente venivano tenute di sera in Viale Bianca Maria. Savioli Antonio: ripetutamente condannato per reati contro la proprietà,
le persone, la fede pubblica cd anche - in guerra - all'ergastolo per dìser-
218
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA
DELLO STATO
zione in presenza del nemico, si è mantenuto ostinatamente negativo sebbene sia risultato che egli era uno dei più assidui delle riunioni nella portineria del Corbani cd era presente nell'adunata del 25 ottobre in Viale Bianca Maria, quando il Bessone doveva dare ai riorganizzatori le direttive per la larga diffusione di stampe sovversive progettata per la ricorrenza dell'annuale della Marcia su Roma. Riunione, peraltro, non portata a termine per il pronto intervento della polizia. Turrino Carlo: vecchio organizzatore sovversivo, si tenne in continuo contatto col Narducci, dal quale riceveva materiale sovversivo di propaganda. Fu visto anche frequentare il covo comunista della predetta portineria di Via Cavallotti. Peraltro non si sono avute prove che egli abbia svolto la propaganda punibile addebitatagli, se l'individuo che - come dalle informazioni della R. Questura di Milano - era stato visto il 17 ottobre confondersi con gli operai della << Stigler », all'uscita di essi operai, e che era stato indicato dagli informatori come il Turrino, è risultato che non era lui. Manzoni Luigi: ebbe abboccamenti col Bessone a scopo di partito e prese parte a più riunioni in Viale Bianca Maria. Sebbene sia presumibile che egli abbia svolto propaganda sovversiva, tuttavia le prove in ordine a questa imputazione sono venute a mancare. Corbani Serafino: nella sua portineria convenivano, prima ancora del rientro in Italia del Bessone, quasi tutti i predetti ed ivi, fra loro, avveniva lo scambio delle idee sull'attività da svolgersi e la lettura di stampe sovversive clandestine, presente e consenziente il Corbani. Egli ripudia, in udienza, ogni addebito di comunismo, ma, oltre quanto dianzi è detto, fu trovato in possesso di stampe comuniste e di parecchi francobolli di propaganda comunista datati 1930, di cui non ha saputo o voluto dare convincente spiegazione, limitandosi a dire di averli trovati e conservati. Anche di costui, la mossagli imputazione di propaganda non è stata provata. Zanetti Giacomo: di questo ex carabiniere non risulta altro che l'essere stato visto qualche volta col Turrino - suo corregionale - e col Narducci, amico del Turrino, nonché una volta nella portineria del Corbani, nota per i ricordati convegni. Ma non è da escludersi, come Zanetti non smentito afferma, che l'amicizia col Turrino non aveva scopi illeciti perché entrambi friulani e che nella portineria del Corbani - ch'era di fronte alla Ditta dove Zanetti era fattorino - si recò in cerca cli una camera, dovendo sloggiare da quella dove abitava. Il Collegio pertanto ritiene di dovere assolvere il Zanetti per non provata reità.
I
PRIMA PARTE :
SENTENZE
PRONU)<ZIATE DAL T .S. D.S.
219
Nei fatti come sopra emersi che si riferiscono a Bessone, Lesmo e Narducci il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici dei reati rubricati; nel fatto degli altri invece ravvisa gli estremi legali del solo reato di appartenenza ad un partito disciolto. Ritiene giusto pertanto di assolvere per non provata reità dalla sola imputazione di propaganda comunista Turrino, Manzoni, Corbani e Savioli. Ritiene peraltro, nei riguardi del Bessone, poiché unica e continua fu la sua attività delittuosa di appartenenza al partito illegale e di propagandista comunista, di dovere conglobare in unica imputazione quelle contenute nei capi r e 6 della rubrica ed in altra unica imputazione quelle di propaganda contenute nei capi 2 e 7 della stessa rubrica. Commisurando le pene alla intensità dell'azione di ciascuno e alla diversa pericolosità dei giudicandi, ritiene equo condannare : - Bessone al minimo della pena prevista dall'art. r6o della vigente legge di P.S. per l'imputazione di espatrio clandestino a scopo politico e ai massimi delle pene previste dalle leggi per tutte le altre imputazioni a lui addebitate in epigrafe: operato il cumulo giuridico ai sensi degli art. 68 - 69 C.P., la pena risultante è di anni sedici e mesi nove di reclusione e lire 20.000 di multa; - Lesmo ad anni quattro di reclusione per ciascuno dei due delitti in epigrafe a lui ascritti e, col cumulo giuridico, a complessivi anni sei di reclusione; -
Narducci ad anni tre e mesi sei per l'appartenenza e ad anni tre per la propaganda a lui ascritte nei primi due capi d'imputazione e, per il cumulo giuridico a complessivi anni cinque cli reclusione; -
Savioli ad anni quattro di reclusione;
-
Turrino, Manzoni e Corbani ad anni due ciascunb di reclusione.
Conseguenze della pena per tutti è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e pagamento in solido delle spese processuali. Il Collegio reputa opportuno aggiungere, per ciascuno, alle predette pene anni tre cli vigilanza speciale della P.S.. La somma sequestrata al Bessone, compendio della sua . attività delittuosa, e tutte le cose in sequestro che abbiano attinenza coi delitti commessi o che, comunque, abbiano carattere sovversivo, vanno confiscate.
P . Q . M.
Letti ed applicati gli art. 4 - 7 della legge 25. r 1. 1926, n . 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 13 - 20 - 28 - 36 - 39 - 68 - 69 - 285 C.P.; 160 vigente legge di P.S.; 485 - 486- 55r e segg. C.P. Esercito, dichiara Bessone Romano, Lesmo
220
TRIBUNALE SPECIALE l' llR LA DIFESA DE LLO STATO
Acl~ill~, Nard_ucci N icola responsabili dei reati in epigrafe loro ascnttl, e Sa~1~li Antomo, ~orban! Serafino Turrino Carlo e Manzoni Luigi responsabili del solo delitto d1 appartenenza ad un oartito disciolto, assolvendo que:ti ultimi quattro per non provata reità da( delitto di propaganda loro asc~1tto. E ~onglobati in unico delitto quelli di appartenenza ed in unico d~htto quelli di propagan~a ascritti al Bessone ed operato il cumulo giuridico, condanna alla reclus10ne: Bessone anni sedici, mesi nove e lire 20.000 di multa, Lesmo anni sei, Narducci anni cinque, Savioli anni quattro, Corba~i, Tur_ri!10 e Manzoni anni due ciascuno; tutti alla interdizione perpetua ?a1 pt~bbhc1 uffici, ad anni tre di vigilanza speciale di P.S. ed al pagamento m solido delle spese processuali. Ordina la confisca di quanto sequestrato. . Assolve . Zanetti Giacomo per non provata reità dalle imputazioni ascrittegh ed ordma la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
PRIMA PARTE :
SENTENZE
PRQ:,.,UNZI ATE DAL T.S.D.S,
221
Corbani: si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 19.12.1930. Con decreto di grazia del 18.5.1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Viterbo il 22-5.1931. Detenuto dal 26.10.1930 al 22.5.1931. Pena espiata: 6 mesi e 26 giorni . Con decreto emesso il 2r. 12. r93r dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto (Rocco) viene revocata la misura cli sicurezza della libertà vigilata. Manzoni: scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Finale Ligure il 24.10.1932; detenuto dal 25.ro.1930 al 24-10.1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 23.3.193 1; istanza respinta.
Roma, 10.12.1930 - Anno IX. Turrino: scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Sulmona il 24.10.1932; detenuto dal 25.ro.1930 al 24.10.1932. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI .FASCICOLI DI ESECUZIONE
Bessone: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 1 5. r.r93 2, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15rr, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24.10.1935. Detenuto dal 25.10.1930 al 24.10.1935. Pena espiata : 5 anni. Narducci: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 12.11.1932. Detenuto dal 26.rn.1930 al 12.11.1932. Pena espiata: 2 anni e 16 giorni. Il ~arducci << fervente fascis ta restituì, dopo il delitto Matteotti, la tessera fascista prendendo, in seguito, contatto con conoscenti iscritti al Partito Comunista >l. Lesm~ : per effetto dei provvedimenti di clemenza cli cui al R.D. 5.r i. r932, n. 1403, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza il 12.rr.1932. Detenuto dal 27.ro.1930 al 12.rr.1932. Pena espiata: 2 anni e r5 giorni.
Savioli: scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 31.ro.1934; detenuto dal 1°.11.1930 al 31.10.1934. Non usufruisce dei benefici di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15u, ostandovi i precedenti penali: condanne a pene varie per i reati di furto, lesioni personali, ricettazione, falso, resistenza e diserzione in presenza del nemico.
Il Tribunale Militare Territoriale cli Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia cli cui al D .Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese cli giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631).
222
TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DE I.LO STATO
Reg. Gen. n. 316/1930
SENTENZA N . 50
PRIMA PARTE :
SENTEKZE PRONU NZIATE
DAl. T.S.J).S .
223
Baroni Natale, nato il 24.12.1899 a Scarperia (Firenze), meccanico, detenuto dal 28.10.1930.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: IMPUTATI
Presidente : Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
r) del delitto di cui all'art. 4, r• cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Firenze, nell'ottobre 1930 e precedentemente, fatto parte del Partito Comunista già disciolto dalla Pubblica Autorità;
2) del delitto di cui al 2° cpv. dell'art. 4 e art. 6 cpv. della citata legge
ha pronunciato la seguente
per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista specialmente a mezzo di diffusione di stampe sovversive. SENTENZA
nella causa contro : Ascani Giuseppe, nato il 25.II.1897 a Siena, negoziante, detenuto dal
29.rn.1930;
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.
Pieri Ottavio, nato il 20.12.1906 a Firenzuola (Firenze), meccanico, detenuto dal 28.rn.1930; Zatini Virginio, nato il ro.rn.1908 a Bagno a Ripoli (Firenze), calzolaio, detenuto dal 7.rr.1930; Rogai Tullio, nato il 5.4.1902 a Firenze, pasticciere, detenuto dal
28.rn.1930; Tagliaferri Angiolo, nato il 22.6.1888 a Marradi (Firenze), impiegato privato, detenuto dal 29.10.1930; Orlandi Ugo, nato il 7.r.1901 a Firenze, carradore, detenuto dal
28.ro.1930; Collini Cesare, nato il 1°.r.1905 a Galluzzo (Firenze), stipettaio, detenuto dal 4.u.1930; Vannel Mario, nato il 15.rn.1905 a Vicchio di Mugello (Firenze), operaio, detenuto dal 29.10.1930; Questi Pietro, nato .il ro.7.1898 a Pelago (Firenze), marmista, detenuto dal 28. IO. 1930; Landini Romeo, nato il 30.6.1902 a Firenze, meccanico, detenuto dal
4.n.1930; Zappoli Mario, nato il 23.rr.1904 a Firenzuola (Firenze), tranviere, detenuto dal 29.10.1930;
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso: La R. Questura di Firenze negli ultimi di luglio del corrente anno aveva avuto sentore che alcuni elementi sovversivi stavano preparando una manifestazione per solennizzare la giornata del 1'' agosto mediante iscrizioni comuniste che si dovevano fare di notte tempo sui muri della città. Per impedire tale manifestazione procedette il giorno 31 luglio al fermo di molti individui che erano indiziati come comun isti. Trascorsa la detta giornata senza incidenti i fermati furono rimessi in libertà allo scopo di poterne studiare le mosse, e venire alla scoperta della organizzazione comunista ed alla identificazione dei suoi affiliati, di cui da tempo si seguivano le tracce. Fra l'altro si sapeva che alcuni di essi solevano riunirsi nella osteria di Via Faentina n. I e parlavano segretamente di comunismo e della organizzazione del partito. Perciò fu dato incarico ad un capo - squadra dell'ufficio investigativo della M.V.S.N. di esercitare una accurata vigilanza in detta osteria per poter agire al momento opportuno contro coloro che prendevano parte alle riunioni. Senonché, la sera del 28.10.1930, fes ta della Marcia su Roma, nel quartiere Ponte Rosso avveniva un incidente con vie di fatto fra due fascisti ed i comunisti Questi Pietro e Baroni Natale, perché costoro commentavano
TRIBUNALE SPJ;CIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
sarcasticamente la luminaria che era stata fatta per festeggiare la detta data. Questo incidente portò all'arresto non solo dei due suddetti comunisti, ma anche di noti altri appartenenti alla organizzazione, i cui nomi vennero alla luce man mano che si procedeva all'interrogatorio degli arrestati. E venne così a risultare che il Comitato federale comunista di Firenze, dopo l'espatrio dei tre esponenti Banciani, Focacci e Gallori avvenuto nel luglio del corrente anno, rimase costituito da Collini Cesare, da Landini Romeo e da Zatini Virginio i quali, preso subito contatto con l'Interregionale del partito, ricevevano da costui istruzioni, stampe e danaro che essi poi passavano ai capi gruppo rionali. Che i capi dei detti gruppi rionali erano Rogai Tullio, Baroni Natale e Questi Pietro. Che Ascani Giuseppe nel maggio del corrente anno era stato incaricato dal Banciani di recarsi ad un appuntamento per trovare Rogai ed avere notizie sul numero degli iscritti alla organizzazione, e per comunicargli che sarebbero arrivate stampe per la propaganda. Che Orlandi Ugo faceva parte della organizzazione e nella sua bottega venivano depositate e nascoste le stampe sovversive destinate alla propaganda. Che Tagliaferri Angiolo apparteneva alla organizzazione ed ospitava in casa sua l'Interregionale quando si recava a Firenze per prendere contatto col Federale. Che alla organizzazione comunista appartenevano anche Pieri Ottavio, Vanne! Mario e Zappoli Mario i quali prendevano parte alle riunioni che si tenevano nella osteria di Via Faentina n. r. Tutti costoro in esito alle risultanze dell'istruttoria sono stati rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva come è detto in rubrica. All'odierno dibattimento il Collini, il Landini e lo Zatini hanno confessato che, dopo l'espatrio di Banciani, di Gallori e di Focacci, essi costituirono il federale comunista cli Firenze. E poiché gli ordini, le istruzioni e le stampe per la propaganda promanavano da detto federale è evidente che i tre suddetti imputati sono colpevoli dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda sovversiva a senso del 1° e del 2 ° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008. Rogai Tullio ha confessato ancora una volta che era capo gruppo del rione Ponte Rosso; che fin dal maggio 1930 entrò a far parte del Partito Comunista, e che ha svolto propaganda per detto partito. Queste sue dichiarazioni trovano conferma in quella di altri imputati e dei testimoni. E perciò la prova della sua colpevolezza in ordine ai reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a lui ascritti devesi ritenere pienamente raggiunta. Baroni Natale ha negato d'essere capo zona, ma ha confessato tutti i suoi contatti con Banciani e di aver procurato per incarico di costui l'alloggio
PRIMA PART E:
SENTENZE PRONUKZIATE
DAL '1'.S.T>.S.
225
all'Interregionale in casa del Tagliaferri. Dai componenti del federale è risultato che il Baroni era capo zona, che aveva autorità sui capi gruppo e che dava ordini e stampe per la propaganda. Pertanto la prova della sua colpevolezza in ordine ai due reati a lui ascritti è anche raggiunta. Questi Pietro è colui che provocò assieme al Baroni l'incidente con i due fascisti nella sera del 28 ottobre. Egli era un ex ammonito politico, ed al dibattimento ha dichiarato di essere antifascista, ma cli non appartenere al Partito Comunista. Invece è risultato dalle dichiarazioni del Rogai che non solo apparteneva alla organizzazione, ma che rivestiva la carica di capo zona e procurava proseliti. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole di entrambi i reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. Tagliaferri Angiolo è un ex carabiniere che ha prestato dieci anni di servizio nell'Arma. Al dibattimento ha negato ogni addebito, ma ha confessato di avere alloggiato in casa sua, per incarico del Baroni, un individuo che poi seppe appartenere al Partito Comunista. In periodo istruttorio aveva dichiarato di essere di sentimenti comunisti e di essere amico del Baroni col qua.le spesso teneva conversazioni circa le loro opinioni politiche. Il Rogai lo ha annoverato fra gli appartenenti al proprio gruppo. Pertanto, non vi può essere dubbio sull 'appartenenza del Tagliaferri al Partito Comunista; e di tale reato egli deve essere ritenuto colpevole. Quanto all'accusa di propaganda, si osserva che il Rogai ha detto di avergli dato una volta due copie del giornale « Unità )) ma questo solo fatto, in mancanza cli altri elementi, non è sufficiente per ritenere che egli abbia svolto anche propaganda. Pertanto da tale capo di accusa il Tagliaferri deve essere prosciolto per non provata reità. Orlandi Ugo si è mantenuto negativo; ma il Rogai lo ha annoverato fra gli altri appartenenti alla organizzazione, aggiungendo di avergli dato una volta alcune copie dell' «Unità», e di avere nascosto nella sua bottega stampe sovversive due volte, di cui una col suo consenso. Queste risultanze offrono la prova che l'Orlandi faceva parte della organizzazione, e perciò dev'essere ritenuto colpevole di appartenenza al Partito Comunista. Non risulta però che egli abbia svolto anche propaganda, e da questo capo di accusa si ritiene di doverlo assolvere per non provata reità. Zappoli Mario ha confessato di essere entrato a far parte del Partito Comunista per incitamento del Rogai, e di avere avuto da costui anche due copie .del giornaletto « Unità », che, a suo dire, bruciò dopo averlo letto. H a soggiunto che il Rogai lo ha invi tato ad andare con lui la notte ciel 3r luglio a fare iscrizioni sovversive sui muri della città, ma che egli non ha accettato. Vi è perciò la prova della sua appar tenenza al Partito Comu15. -
u.s.
TRIBUNALE SPECIALE l'ER Lii DI FES A J)ELl.0
ST:ITO
nista, e di tale reato deve essere ritenuto colpevole. Non vi sono elementi certi che abbia anche svolto propaganda, e da tale capo di accusa dev'essere prosciolto per non provata reità. Ascani Giuseppe è stato coinvolto in questo procedimento perché in periodo istruttorio il Rogai ha dichiarato che nel maggio del corrente anno l'Ascani si recò ad un appuntamento predisposto dal Banciani per assumere informazioni da esso Rogai sul numero degli iscritti alla organizzazione, e che in tale occasione ebbe anche a dirgli che sarebbero giunte delle stampe per la propaganda. Questo fatto fece ritenere che l'Ascani Giuseppe fosse incaricato di mantenere i contatti tra il federale ed i capi gruppo. L' Ascani, tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento, ha sempre negato tale accusa con una fermezza impressionante, anche nei confronti avuti col Rogai. Questi al dibattimento ha ritrattato l'accusa dicendo che all'appuntamento si era recato il Banciani e non l'Ascani, ed ha soggiunto che egli non ha mai conosciuto l' Ascani. Questa ritrattazione potrebbe sembrare compiacente dopo i confronti avuti con .1'Ascani in periodo istruttorio, e dopo le dichiarazioni ciel Tagliaferri il quale disse che in carcere il Rogai gli fece comprendere che avrebbe aiutato l' Ascani. Non vi è motivo di dubitare che il Rogai nell'accusare l' Ascani in periodo istruttorio abbia detto la verità, perché è risultato che il detto Ascani all'epoca in cui sarebbe avvenuto l'appuntamento era, come è tuttora, sottoposto alla vigilanza speciale per effetto cli una condanna riportata nel 1922 per peculato ed il teste Trafeli Pietro, maresciallo dei Carabinieri, Comandante la stazione di Rifredi, dove risiecle l'Ascani, ha deposto al dibattimento che questi dopo la dimissione dal carcere non ha dato motivo a lagnanza e che nelle visite di controllo fatte all'Ascani per accertare se egli era in casa, dall'avemaria all'alba, ve lo ha sempre trovato. Ora quando si consideri che Rifredi dista circa quattro chilometri da Firenze, e che l'appuntamento a cui ha accennato il Rogai è avvenuto nel maggio verso le ore 20,30, vi è motivo di dubitare che questi, quando accusò l' Ascani, dicesse il vero. E poiché, oltre questo episodio, non vi è altra circostanza a carico dell'Ascani, il Tribunale ritiene di non potere con sicura coscienza affermare la sua colpevolezza in ordine alle imputazioni a lui ascritte e lo assolve per non provata reità. N ei riguardi degli imputati Vanne! Mario e Pieri Ottavio si osserva che essi si sono mantenuti negativi tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento. A loro carico vi è soltanto la circostanza di aver frequen tato l'osteria di Via Faentina n . I dove avvenivano le riunioni. Essi però hanno sempre detto a propria discolpa che vi andavano per consumare i pasti e non per altro motivo. E poiché nessun altro fatto concreto è emerso nei loro riguardi, il Tribuna.le ritiene di doverli prosciogliere da entrambe le imputazioni a loro ascritte per non provata reità.
PR!~IA PARTE :
SE:-lTENZJ; PRONU NZlATE J)AL T.S.D.S.
227
Esam inate le risultanze del dibattimento, il Tribunale passa alla applicazione delle pene nei riguard i degli imputati ritenuti colpevoli nel modo avanti specificato ed infligge: A ciascuno degli imputati Collini, Landini e Zatini: r) per il reato di appartenenza al Partito Comunista quattro anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008; ed aggiunge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; 2) per il reato di propaganda quattro anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge; ed aggiunge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P ..
E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 68 C.P. risulta per ciascuno dei tre suddetti imputati la complessiva pena di sei anni di reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Rogai, Baroni e Questi: r) per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli citati;
2) per il reato di propaganda due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma dei citati articoli. E procedendo al cumulo delle dette pene a nonna dell'art. 68 C.P. risulta per ciascuno dei tre suddetti imputati la complessiva pena cli quattro anni di reclusione, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Zappoli , Tagliaferri ed Orlandi per il reato di appartenenza al Partito Comunista due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma dei citati articoli. Ritenuto che i condannati sono obbligati m solido al pagamento delle spese processuali a nonna dell'art. 39 C.P ..
228
TR!llUNALE SPECI1\LE
Pf;R LA DIFESA DELLO STATO
PRIM/\ PAI\T I( :
Che gli imputati prosciolti da ogni accusa devono essere posti in libertà se non detenuti per altra causa.
SENTENZE .PRONU>JZIATE
DAL T.S.D.S.
229
Baroni viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze l'n.n.1932. Detenuto dal 28.10.1930 all'n .rr.1932 . . Pena espiata: 2 anni e 13 giorni.
P. Q. YI.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 36 - 68 C.P.; 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008; 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Collini Cesare, Landini Romeo, Zatini Virginio, Baroni Natale, Rogai Tullio e Questi Pietro colpevoli dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda come in rubrica; Zappoli Mario, Tagliaferri Angiolo e Orlandi Ugo colpevoli del solo reato di appartenenza al Partito Comunista e li assolve per non provata reità dal reato di propaganda. E condanna: Collini, Landini e Zatini ciascuno alla complessiva pena di sei anni di reclusione; Baroni, Rogai e Questi ciascuno alla complessiva pena di quattro anni di reclusione; Zappoli, Tagliaferri ed Orlandi ciascuno a due anni di reclusione. Tutti i suddetti condannati, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici , a tre anni di vigilanza speciale ed al pagamento in solido delle spese processuali. Assolve Ascani Giuseppe, Vannel Mario e Pieri Ottavio da entrambe le imputazioni a loro ascritte per non provata reità ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.
Questi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione cli Padova l'II.u.1932. Detenuto dal 28.ro.1930 all'u .11.1932. Pena espiata : 2 anni e I 3 giorni. Landini viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Sassari l'u. u.1932. Il 21.2.1931 inoltra, personalmente, istanza di grazia al Capo del Governo dichiarando, tra l'altro, « che promette e dimostrerà con fatti e non a parole che sarà un saldo fascista di fede e di spirito )) ; istanza respinta. Detenuto dal 4.11.1930 all'1r.1r.1932. Pena espiata: 2 anni e 7 giorni. /)
Tagliaferri il 24-4-1931 inoltra, personalmente, istanza di grazia a S.M. il Re; analoga istanza viene inviata dalla moglie il 7.5.1931. Con decreto di grazia del 13.1 r. 1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Tagliaferri viene scarcerato dalla Casa Penale di Ancona il 23.rr.1931. Detenuto dal 29.ro.1930 al 23.II.r93r. Pena espiata: I anno e 24 giorni.
Roma, 12.12.1930 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403: Zatini viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia l'II.II.1932. Detenuto dal 7.r1.1930 all'u . u.r932. Pena espiata: 2 anni e 4 giorni. Collini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Volterra il 13.11.1932. Detenuto dal 4.rr.r930 al 13.rr.1932. Pena espiata: 2 anni e 9 giorni.
Zappoli scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Lecce; detenuto dal 29.10.1930 al 28.I0.1932. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 21.12.1930; istanza respinta. Orlandi scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Spoleto; detenuto dal 28.ro.1930 al 27.10.1932. Condannato nel 1919 e 1920 a pene varie per i reati di violenza ad agenti di forza pubblica, furto e ricettazione. Il 26.2.1931 inoltra, personalmente, istanza di grazia a S.M. il Re; istanza respinta. Rogai scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia ; detenuto dal 28. IO. 1930 al 27.10.1934. Non usufruisce dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.1 r.1932, n. 1403, ostandovi i precedenti penali: tre condanne per furto e una per ricettazione. Istanze di grazia inoltrate dal Rogai il 15.9.1931 e dalla moglie il 2.rr.1931 vengono respinte.
230
PRIM,\
TR I BUNALE SPECI ALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PARTE :
SEN'J'EKZ E
PROKU:SZ I ATE
T.S .D .S.
23
I
SENTENZA N. 51
Reg. Gen. n. 306/1930
La Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale), con sentenza emessa in Camera di Consigl io il 14.rr.1969, dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunciata dal T.S.D.S. nei confronti degli imputati condannati e assolti (art. 1 D.L.L. 27.7.1944, n. 159).
DAL
11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Nota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D .S., nel pronunciare, con sentenza n . 64 del 5.12.1930, l'accusa nei confronti degli imputati sopra nominati, dichiarò « il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove )) nei confronti di : -
Pecori Raffaello, nato il 30.3.1901 a Brozzi (Firenze), meccanico;
-
Nesi Olinto, nato il ro.8.1894 a Galluzzo (Firenze), imballatore.
Giudici: Cau Lussorio, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ; ha pronunci ato la seguente
SENTENZA f)
nella causa contro: Bardini Nello, nato il 30.8.1905 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 23.10.1930; Bulleri Piero, nato il 6.rr.r904 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 23.ro. 1930; Giannelli Arnaldo, nato il 5.1.1907 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 23 .ro.1930; Talamucci Aroldo, nato il 18.10.1905 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 23.10.1930; Zinucci Giuseppe, nato il r3.6.1894 a Volterra (Pisa), operaio, detenu to dal 23. ro.1930; Raccolti Tito, nato il 21.7.1899 a Livorno, meccanico, detenuto dal 30.10.1930; Colivicchi ·Mario, nato il 28.2.1896 a Volterra (Pisa), industriale, detenuto dal 23.10. 1930; Bartaloni Fernando, nato l'IT. I. 1911 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 2.rr.1930; Bongini Wargas, nato il 27.9. r908 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 28.10.1930 ; Giustarini Alessandro, nato il 24-2.1903 a Volterra (Pisa), colono, detenuto dal 20.ro.1930.
TRIBUN,\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IMPUTATI
Dei delitti p.p. dal 1° e 2° cpv. dell'art. 4 della legge 25.1 1.1926, n. 2008, per avere in Volterra, dall'agosto al 23.10.1930, fatto parte del Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità e fa tto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di detto partito mediante diffusione di stampe e manifesti sovversivi. Il Bardini, il Bulleri, il Giannelli, il Talamucci, lo Zinucci ed il Raccolti anche del delitto previsto e punito dall'art. 4 P·P· della citata legge per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, ricosti tuito il Partito Comunista disciolto dalla Pubblica Autorità.
IN PUBBLICA UDIENZA
PRIMA PARTE :
è risultato quanto appresso: La R. Questura di Volterra fin dal mese di settembre del corrente anno 1930 aveva notato che in detta città si verificavano frequenti manifestazioni antifasciste e sovversive che rivelavano l'esistenza di una organizzazione
comunista costituitasi occultamente. Difatti il I settembre u.s., sotto i manifestini con i quali il nuovo Segretario Politico del Fascio, Signor Falchi, annunziava la presa di possesso cli tale carica, si erano trovate aggiunte a lapis le seguenti espressioni: « Lavoratori siate contro il fascismo che ci fa morire di fame! \V il comunismo e la Russia! Operai insorgete! l>. Il giorno seguente, 2 settembre, in località Vallebuona, e propriamente sul luogo dove si suole tenere il mercato dei cittadini, si trovarono sparsi circa 200 manifestini stampigliati con la scritta: « W i contadini! Abbasso la borghesia! Abbasso la banda dello zoppo ! l>, alludendo con questa ultima espressione alla imperfezione fisica del nuovo Segretario Politico (Vol. 1", f. 20). Alcuni giorni dopo si è saputo che erano stati diffusi i giornaletti clandestini « Unità l> ed «Avanguardia» (Vol. 1°, f. 18 - 19). Il 29 settembre appariva in diversi punti sui muri della città la scritta a carbone : « M. al Duce! l>. Il 3 ottobre veniva trovata in una cassetta pos.tale una cartolina anonima contenente frasi ingiuriose all'indirizzo di S.E. il Capo del Governo (Vol. 1°, f. 21). 0
PROJSUJ\Z !J\Tf:
D:\L T .S. D.S.
2 33
Il 0oiorno 8 ottobre su molti paracarri della strada provinciale Volterra Ceci na furono trovate scritte a carbone ed a lapis copiativo le frasi: « Abbasso Mussolini! » « Abbasso le camicie nere f >l « Viva il Bolscevismo ! l> « W Matteotti! l> « VI la Russia ! l> « Morte a Mussolini! )) « Morte al Re! >l. Queste manifestazioni fecero giustamente ritenere che era sorta una organizzazione comunista la quale agiva alla macchia. Perciò fu dato incarico al Commissario Capo di P.S. Cav. Monarca di fare delle indagini per scoprire gli appartenenti alla detta organi~z~zi.one: Furono operati i primi arresti degli individui maggiormente ind1z1at1, a1 quali seguirono altri i cui nomi vennero alla luce man mano che si interrogavano gli arrestati; e si venne così a sapere che la zona cli Volterra era divisa in quattro settori così distinti: 1°
settore: Piazza Maggiore, Borgo Sant' Alessandro e Porta al-
2°
settore : Porta a Selei, Borgo San Lazzaro e Via N ova;
l'Arco;
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola. IN FATTO ED IN DIRITTO
SENTEJ\ZE
-
3'' settore: Porta San Francesco e Borgo Santo Stefano;
-
4° settore: Borgo San Giusto e Frazione Monte Plotone.
Ciascun settore comprendeva anche la retrostante campagna. Ogni capo settore provedeva alla nomina dei capi cellula e ciascun capo cellula provvedeva alla costituzione della propria cellula. Con rapporti in data 7 novembre, 12 novembre e 18 novembre 1930 sono stati denunziati crli indivilui ritenuti appartenenti alla organizzazione b d . comunista di Volterra. Di essi sono stati rinviati al giudizio · i questo Tnbunale trenta individui divisi in tre gruppi composti di dieci imputati per ogm gruppo. . All'odierno dibattimento è comparso il primo gruppo composto dagli imputati che sono nominati in rubrica per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti. Zinucci Giuseppe: ha dichiarato che nel mese di luglio u.s. incontrò in Livorno Raccolti Tito il quale gli disse che lo avrebbe presen tato ad un suo amico comunista dal quale avrebbe avuto l'incarico di organizzare il Partito Comunista a Volterra. E difatti lo stesso giorno lo presentò a detto individuo che gli diede le istruzioni necessarie e cioè : di dividere la città in quattro settori e di trovare gli elementi più adatti per inte:1sifìcare. la propaganda. A tale scopo gli diede un pacco contenente 50 copie del g10rnale « Unità n ed altre 50 copie del giornale « Avanguardia l> . Che, tornat~ a Volterra, egli ottenne in pochi giorni l'adesione dei compagni Talamuw Aroldo, Giannelli Arnaldo, Bulleri Piero e Bardini Nello; e, secondo le istruzioni avute a Livorno dall'emissario, divise la città in quattro settori
'J'R!BU KALT;: Sl'ECIAI.E
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LA DTFES/\ DELLO STATO
aggregando a ciascun settore la campagna retrostante, e nominò: Talamucci capo settore Piazza Maggiore, Borgo S. Alessandro e Porta all'Arco; Giannelli capo settore Porta a Selei, Borgo S. Lazzaro e Via Nova; Bulleri capo settore Porta S. Francesco, Borgo S. Stefano e Porta Fiorentina; Bardini capo ciel settore Borgo S. Giusto e Frazione Monte Plotone. Spiegò ai suddetti capi settori che dovevano, a .loro volta, nominare i capi cellula, e quindi provvedere alla costituzione della propria cellula, riscuotere da ogni affiliato le quote mensili di lire due e versarle ai capi settore, che a loro volta avrebbero dovuto poi consegnarle a lui. Intanto distribuì ai suddetti quattro capi settore i giornaletti che aveva ricevuto a Livorno dall'emissario, raccomandando a loro d'intensificare la propaganda. Ha dichiarato altresì lo Zinucci che egli, dall'agosto fino alla data del suo arresto (23 ottobre), è stato quattro volte a Livorno per conferire con l'emissario, previo appuntamento che veniva .fissato volta per volta dal Raccolti a mezzo lettera. Che il detto Raccolti gli mandò diverse volte copie dei giornaletti « Unità >> ed « Avanguardia >> per la propaganda; e che ai primi. di ottobre lo andò a trovare a Volterra e gli portò un pacco di giornali e di manifestini per diffonderli occultamente. Ha soggiunto inoltre lo Zinucci che egli tenne diverse riunioni a cui intervennero i capi settore; che una fu tenuta in casa di Ricci.ardi Guido, e che le altre furono tenute a S. Finocchi ed all'Osteriaccia per dare istruzioni, e per far presente la necessità cli intensificare la propaganda. Da queste dichiarazioni dello Zinucci chiara emerge la prova della sua colpevolezza in ordine ai reati. di ricostituzione ciel Partito Comunista, di appartenenza al detto partito e di propaganda a senso dell'art. 4 della legge 25. 11.1926, n. 2008. Raccolti Tito: si è mantenuto negativo tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento, dicendo che egli con lo Zinucci non ha avuto rapporti di politica ma di affari di commercio, e che la presentazione fatta a Livorno dell'inclivicluo, del quale neanch'egli conosceva le generaìità, non ebbe lo scopo di organizzare il Partito Comunista a Volterra. Invece dalJe dichiarazioni dello stesso Zinucci è emersa la prova della colpevolezza ciel Raccolti in ordine alla organizzazione ciel Partito Comunista a Volterra. A conferma dei rapporti criminosi fra i due sta il fatto che nella perquisizione eseguita in casa del Raccolti è stata trovata una lettera a lui diretta dallo Zinucci in data ro ottobre, nella quale questi gl i raccomandava di far presente all'emissario tutta la sua opera per la organizzazione di Volterra, e d'informarlo che non è soddisfatto perché gli affiliati non danno sicuro affidamento. Vi è un'altra lettera con la data del 22 ottobre sequestrata in casa dello Zinucci nella perquisizione eseguita all'atto dell'arresto, e che questi non fece in tempo a mandare al Raccolti, in cui gli d~t notizia degli
PRIMA
PARTE:
SE NTE KZE
PRO:-,."U::-l ZlATE
ll AL
T .S.D.S .
2
35
arresti avvenuti in termini convenzionali. Pertan to si hanno sufficienti clementi di prova per ritenere il Raccolti colpevole dei reati ascrittigli. Poiché in casa del Raccolti sono state sequestrate lire 8.700 rinvenute nel comò della camera da letto di esso Raccolti, dalle risul tanze dell'istruttoria è rimasto accertato che detta somma appartiene al cli lui fratello Renato, il quale la teneva con altre carte personali nel comò della camera da letto del fratello Tito perché nella sua camera non vi erano mobili. Perciò la somma suddetta deve essere restitui ta a Raccolti Renato quale legittimo proprietario. Talamucci Aroldo: al dibattimento ha confessato di aver dato la sua adesione allo Zinucci per far parte della organizzazione comunista, ma ha necrato di aver assunto la carica di capo settore. Invece dalle dichiarazioni t, dello Zinucci, del Bulleri e del Giannelii è risultato che Talamucci era uno dei capi settore, e che come tale partecipò a tutte le riunioni. Inoltre dalle dichiarazioni del Bartaloni, di Giustarini Alessandro e di Furiesi è risultato che il Talamucci ha svolto la sua attivi tà procurando proseliti e facendo propa<randa mediante distribuzione di stampe e giornali sovversivi. Vi è perta;o la prova della colpevolezza del Talamucci in ordine ai tre reati a lui ascritti. Bulleri Piero: ha confessato tanto in periodo istruttorio quanto al dibattimento di essere entrato a far parte della organizzazione comunista e di avere accettato la carica di capo settore cli Borgo San Giusto offertagli dallo Zinucci e cli aver preso parte a tutte le riunioni. La prova quindi dei reati ascritti al Bulleri è contenuta nelle sue stesse dichiarazioni. Giannelli Arnaldo: ha confessato anche al dibattimento capo settore di San Lazzaro e che aveva alle sue dipendenze Cremolesi e Macchioni Mario, i quali hanno versato le somme affiliati per l'ammontare di una cinquantina di lire. Anche deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli.
che egli era i capi cellula raccolte dagli egli pertanto
Bardini Nello: ha dichiarato cli aver avuto dallo Zinucci l'incarico di capo cellula, ma di non averlo accettato; ha anche dichiarato cli aver preso parte alle riunioni e di aver ricevuto dallo Zinucci un pacco di stampe per distribuirle, ma cli non averle distribuite. Dalle dichiarazioni dello Zinucci, del Bulleri, del Giannelli e di Guidi Guido è risultato che anche il Bardini era capo settore, che prese parte a tutte le riunioni, e che svolse tutta l'attivi tà che era inerente all a sua carica. Pertanto non vi ha dubbio sulla colpevolezza del Bardini in ordine ai reati ascrittigli.
TR IBUNALE SPECIALE PER l.1\
DIFESA DELLO STATO
. ~artalon.i ~ernando: ha confermato al dibattimento i suoi interrogatori scntt1, da cui nsulta che egli ha aderito alla organizzazione comunista e che ha ricevuto da Furiesi stampe per la propaganda. Dalle dichiarazioni di Macchioni Bal~ll~ risulta che Bartaloni era uno di quelli che svolgevano attività propagandistica. Anche dalle dichiarazioni di Pistolesi Nello risulta che il Bartalo?i era capo cellula, che a lui versò la quota per il mese di settembre e da lm ebbe varie copie dei giornali « Unità)> ed «Avanguardia» per \e(rgerli e passarli ad altri. Anche l'imputato Bardini ha dichiarato di esser~i iscritto alla organizzazione comunista per incitamento del Bartaloni e di altr_i._ Vi è. in ~tte que~te risultanze la prova della colpevolezza del Barta10111 m ordme a1 reat1. eh appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. Giustarini Alessandro: al dibattimento si è dimostrato reticente mentre in periodo istruttorio ha dichiarato di aver dato la sua adesio~e alla organizzazione comunista; di aver versato le sue quote aì Nencini; di aver preso parte alla riunione tenutasi in casa di Ricciardi Guido; e di aver rice~uto ?~l Cre~nolesi stampe sovversive che a sua volta passò al suo cugino G1ustanrn Mano. Anche Nencini Giulio ha dichiarato di essere entrato nella organizzazione comunista per incitamento di Giustarini Alessandro, e di avere avuto da costui un opuscolo sovversivo edito a Mosca. Il teste Trafeli ha annoverato il Giustarini Alessandro fra coloro che sono andati a tro:'arlo a cas_a per. i~durlo ad entrare nella organizzazione comunista. Pertanto il dett~ Gmstann_1 deve _essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comu111sta e d1 propaganda a lui ascritti. . Colivicchi ~ario: ha negato di aver dato la sua adesione alla organizzaz10ne comunista ed ha dichiarato che lo Zinucci una volta gli ni.andò una ottantina di lire s~nza dirgli a che titolo. Che successivamente egli è and~to .a trovare Io Zrnucci e questi gli spiegò che il denaro mandatogli era il ncavato delle quote <leali affiliati alla organizzazione ed ecrli avrebbe d_~vuto c;ust~di~lo .. Ha soggiu~to il Colivicchi che, quando egli h~ compreso CJo,_ h~ ~est~tu~t? il denaro allo Zinucci dicendogli che non voleva immischiarsi m sumh faccende. Lo Zinucci ha dichiarato che dovendo nominare un cassiere gli fu Indic~to il Colivicchi, e perciò aveva mandato a lui il denaro della ?r~a111z_zaz10_ne; ma poi se lo riprese per compensare le spese sostenute per 1 viaggi a Livorno ed anche perché il Colivicchi gli fece com' prendere che non voleva assumere tale incarico. Essend? queste risultanze nei riguardi di Colivicchi non si può affermare con sicura coscienza la sua colpevolezza in ordine ai reati a lui ascritti. · E pertant~ ~l Colivicchi deve essere prosciolto dalle relative accuse per non provata re1ta.
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SENTENZE
PRON uNZl1\TE
DAL T .s.n.s .
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Bongini \Vargas: al dibattimento si è mantenuto negativo, come nel periodo istruttorio, dicendo di non appartenere al Partito Comunista. Lo stesso Giannelli richiesto se il Bongini faceva parte del suo settore o di altro rispose negativamente. Rimane quindi la sola dichiarazione dello Zinucci a carico del Bongini, dichiarazione che è posta in dubbio da quella del Giannelli. In mancanza di altri elementi il Tribunale ritiene di dover prosciogliere il Bongini dai reati ascrittigli per insufficienza cli prove. E prima di passare all'applicazione delle pene nei. riguardi degli i_mpt'.tati colpevoli nel modo avanti specificato, si osserva che il reato di ncost1tuzione del Partito Comunista concorre formalmente col reato di propaganda nel senso che questo rimane assorbito dal primo. Conseguentemente determina le pene come appresso. A ciascuno degli imputati Raccolti Tito e Zinucci Giuseppe infligge : - per il reato di ricostituzione del Partito Comunista otto anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma della P·P· dell'art. 4 della legge 25 .1r.1 926, n. 2008; aggiunge alla pena della reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; - per il reato di propaganda quattro anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2° cpv. del citato art. 4 della suddetta legge; aggiunge alla pena della reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma del citato art. 28 C.P.. E procedendo al cumulo delle suddette pene, a nonna dell'art. 68 C.P., risulta per ciascuno dei suddetti imputati la complessiva pena di dieci anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni cli vigilanza speciale. A ciascuno degli imputati Bardini Nello, Bulleri Piero, Giannelli Arnaldo e Talamucci Aroldo infligge: - per il reato di ricostituzione del Partito Comunista quattro anrn di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di v1 g1lanza speciale a nonna dei sopracitati articoli; per il reato di propaganda quattro anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli citati. E facendo il cumulo di dette pene risulta per ciascuno dei quattro suddetti imputati la complessiva pena di sei anni di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffìci e tre anni di vigilanza speciale.
T RI!lC NA LE SPECT.\LE PE R L.·\
DI FESA DELLO ST,\TO
All'.imputato Giustarini Aiessandro infligge: - per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vio-ilanza speciaie a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P.; - per il reato cli propaganda due ann i di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma del 2° cpv. dell'art. 4 della citata legge e dell'art. 28 C.P .. E facendo il cumulo di dette pene a norma dcJl'art. 68 C.P. determina la complessiva pena cli quattro anni di reclusione con l'interdizione perpetua speciale. dai pubblici uffici e tre anni di vio-ilanza . o All'imputato Bartaloni Fernando infiigge:
f'RIMA PARTE:
SENTENZE PRONlil\ZI1\TE D,\L T.S.D.S.
Dichiara tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, ritenendo però assorbito il reato di appartenenza al Partito Comunista in quello di ricostituzione di detto partito, e condanna: Zinucci Giuseppe e Raccolti Tito ciascuno alla complessiva pena di dieci anni di reclusione; Bardini Nello, Bulleri Piero, Giannelli Arnaldo e Talamucci Aroldo ciascuno alla complessiva pena di sei anni di reclusione; Giustarini Alessandro alla complessiva pena di quattro anni di reclusione; Bartaloni Fernando, col beneficio de.Ila minore età, a due anni di reclusione. Tutti i suddetti, meno il Bartaloni, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale. 11 Bartaloni alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di quattro anni. Tutti i condannati anche al pagamento in solido delle spese processuali. Ordina la resti tuzione della somma sequestrata al legittimo proprietario Raccolti Renato.
- per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del r" cpv. dell'art. 4 della legge citata;
Roma, 18.12. r930 - Anno IX.
- per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2 " cpv. dell'art. 4 della citata legge.
Sef!uono le firme del Presidente e dei Giudici. 0
E poiché il Bartaloni al momento del fatto era minore degli anni 2r, riduce, a norma dell 'art. 6 della legge, per il reato di appartenenza al Partito Comunista la reclusione ad un anno e sei mesi, e commuta l'interdi~ione perretua in temporanea per la durata di due anni, riduce inoltre per tl reato dr propaganda la reclusione ad un anno, e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata di due anni. E facendo il cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 - 74 C.P., determina la complessiva pena in due anni di reclusione e quattro anni di interdizione dai pubblici uffici. Ritenuto cl~~ i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali. Che gli imputati prosciolti Colivicchi e Bongini devono essere posti in libertà se non detenuti per altra causa. Ritenuto infine che la somma sequestrata in casa del Raccolti Tito deve essere restituita al di lui fratello Re.nato quale legittimo proprietario.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIOKE
Per cfTetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.r934, n. r5n: Zinucci: viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2 8.9.r934. Detenuto dal 23.10.1930 al 28.9.1934. Pena espiata: 3 anni, 1 I mesi e 5 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 5.r.r93r. Raccolti : viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 2 7·9· 1934·
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. r3 - 20 - 28 - 36- 39- 56- 68- 74 C.P.; 4-6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 485 - 486 C.P. Esercito, assolve C~livicchi Mario e Bongini Wargas dai reati a loro ascritti per non provata reità ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.
Detenuto dal 30.ro.1930 al 27.9.1934. Pena espiata: 3 anni, IO mesi e 27 giorni. Per effetto dei provvedimenti cli clemenza di cu1 al R.D. 5. r r. 1932, n. 1403:
TRIBUNALE SPEC!i\LE
PER L/\
DI FESA DELLO STATO
Bulleri: viene scarcer ato dalla Casa Penale di San Gimignano il 13.rr.1932. Detenuto dal 23.ro.1930 al 13.11. 1932. Pena espiata: 2 anni e 20 giorni. Bardini: viene scarcerato dalla Casa Penale di Finalborgo il 12.11,1932. Detenuto dal 23.10.1930 al 12.u.1932. Pena espiata: 2 anni e 19 giorni. Giannelli: viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Piacenza il 12.u.1932. Detenuto dal 23 .10.1930 al 12.1 1.1932. Pena espiata: 2 anni e 19 giorni. Una istanza di grazia inoltrata personalmente dal Giannelli il 26.3.1931 viene respinta.
PRIMA PARTE:
SENTENZE PRONU NZIATE DAL T.S.D.S.
Nota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S., nel pronunciare con sentenza n . 67 del 12.12.1930, l'accusa nei confronti dei surnmenzionati imputati dichiarò « il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove >> nei confronti di: Barbafiera Lino, nato il 27.3.1905 a Volterra (Pisa), operaio, detenuto dal 9.1r.1930 al 13.12.1930; Baroncini Antonio, nato il 28-4-1899 a Volterra (Pisa), colono, detenuto dal 14.rr.1930 al 13.12.1930; Brogi Terzilio, nato il 7.9.1902 a Volterra (Pisa), colono, detenuto dal 9.rr. 1930 al 13.12.1930; Bini Terzilio, nato il 15-3.1882 a Volterra (Pisa), infermiere, detenuto dal 14.11.1930 al 13.12.1930; Ducceschi Giordano, nato il 15.3.1908 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 25.10.1930 al 13.12.1930.
Giustarini: viene scarcerato dallo Stabilimento Penale d i Procida l'II. I r.1932. Detenuto dal 20.10. 1930 all'1r.1r.1932. Pena espiata: 2 anni e 21 giorni. Talamucci: detenuto dal 23.10.1930, avrebbe dovuto essere scarcerato il 12.rr.1932 dallo Stabilimento Penale di Augusta, espiando una pena di 2 anni e 19 giorni; viene, però, trattenuto nel predetto Stabilimento Penale di Auausta a seo-uito di ordine di cattura emesso dal Pretore di Augusta o b il 31.10.1932 quale imputato dei reati di cui agli art. 282 e 337 C.P. per avere il 31,7-1932, nello Stabilimento Penale di Augusta, opposto resistenza ad agenti di custodia gridando « Abbasso Mussolini! Morte al Fascismo! Viva l'Internazionale, bandiera rossa trionferà ! >> . Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 26.9.1932. Bartaloni: viene scarcerato, per fine pena, dal Penitenziario di Nisida il 1°.11.1932; detenuto dal 2.u.1930. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 14.r.1931; istanza respinta.
La Corte Suprema di Cassazione (2" Sez. Penale), con sentenza emessa in Camera di Consiglio il 26.2.J969, dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunciata dai T.S.D.S. il 18.12.1934 nei confronti di tutti gli imputati, condannati e assolti . 16. - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 52
Reg. Gen. n. 306/1930
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N .; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Cau Lussorio, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M. V .S.N.;
ha pronunciato la seguente
PRIMA PARTE :
SENTENZE
PRONUNZIATE
DAL T.S.D.S.
L\iPU TAT I
Dei delitti previsti e puniti dall'art. 4, 1° e 2 ° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Volterra, dall'agosto al 23.I0.1930, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità e per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione dello stesso partito mediante diffusione di manifestini e di stampe sovversive.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita ìa lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola. SENTENZA IN FATTO ED IN DIRITTO
nella causa contro: Cremolesi Adolfo, nato il 22.12.1905 a Campiglia Marittima (Livorno), manovale muratore, detenuto dal 23.10.1930; Furiesi Angiolo, nato il 31.3.1910 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 28.10.1930; Dell'Ara Bruno, nato il 13.5.1910 a Volterra (Pisa), pasticciere, detenuto dal 23.10.1930; Guidi Guido, nato il 3.5.1908 a Volterra (Pisa), muratore, detenuto dal
30. IO. 1930; Giustarini Giuseppe, nato il 18.7.1907 a Volterra (Pisa), colono, detenuto dal 6.u.1930; Macchioni Mario, nato il 13.I0.1906 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 23.I0.1930; Macchioni Goliardo, nato il 19.2.1909 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 28.rn.1930; Macchioni Balilla, nato il 28.rr.r9r2 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 23. IO. 1930; Nencini Giulio, nato il 23.10.1908 a Volterra (Pisa), colono, detenuto dal 30. IO. 1930; Pistolesi Nello, nato il 19.9.1912 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 28.10.1930.
Omissis
L'esposizione del fatto è identica a quella riferita nella sentenza n. 5 r del 18.12.1930.
All'odierno dibattimento è comparso il secondo gruppo composto dagli imputati che sono nominati in rubrica per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti. Cremolesi Adolfo: ha dichiarato di aver fatto parte del Partito Comunista per istigazione di Zinucci il quale gli diede delle stampe, che a sua volta passò a Giustarini Alessandro, e lo incaricò di raccogliere le quote e passarle a Giannelli. Uguali dichiarazioni fece in periodo istruttorio, aggiungendo che lo Zinucci gli diede anche l'incarico di capo cellula, e gli raccomandò di fare propaganda e di trovare adesioni . Infatti Giustarini Alessandro e Guidi Guido hanno dichiarato di essere stati indotti dal Cremolcsi a far parte della organizzazione comunista. Pertanto il Cremolesi dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. Furiesi Angiolo : ha negato di aver fatto parte della organizzazione comunista e di avere svolto propaganda. Anche in periodo istruttorio si è dimostrato reticente. Ma dalle dichiarazioni di Bartaloni Fernando, di Mac-
TRIBUNALE SPEClACE PER LA DIF ESA DECLO STATO
chioni Balilla, di Pistolesi Nello e di Bardini Elio è risultato che il Furiesi apparteneva alla organizzazione comunista e che faceva propaganda per procurare proseliti. Egli pertanto è colpevole dei reati ascrittigli. Dell'Ara Bruno: ha negato al dibattimento .la sua appartenenza alla organizzazione. Ma in periodo istruttorio, dopo un confronto avuto con Zinucci, ha confessato la sua appartenenza alla organizzazione comunista. Pertanto anch'egli deve essere ritenuto colpevole di tale reato. Non sono però emersi elementi sufficienti per ritenere che abbia fatto anche propaganda; e da questo reato deve essere assolto per insufficienza di prove. Guidi Guido: ha confessato di aver fatto parte della organizzazione comunista per incitamento dello Zinucci, di aver pagato la sua quota a Bardini N ello, e di aver preso parte alle riunion i. Ha negato di aver fatto propaganda; e non vi sono elementi certi per ritenere che l'abbia fatta. Pertanto il Guidi dev'essere ritenuto colpevole di appartenenza al Partito Comunista, e prosciolto per non provata reità dal reato di propaganda. Giustarini Giuseppe: ha dichiarato che fu indotto da Nencini ad entrare nella organizzazione comunista, che versò le quote per i mesi di agosto e di settembre, e che ha avuto dal detto Nencini copie .del giornale «Unità>>. Ha soggiunto che il Nencini gli raccomandò la massima segretezza. Queste risultanze sono state confermate dallo stesso Nencini. Pertanto il Giustarini Giuseppe deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda ascrittigli. },facchioni Goliardo: è stato negativo tanto al dibattimento quanto in 'periodo istruttorio. Invece sono risultate circostanze che fanno ritenere che egli apparteneva alla organizzazione comunista. Difatti lo Zinucci ha dichiarato di avergli mandato una sera, a mezzo del fratello Balilla, un pacco di giornali. Lo stesso suo fratello, Macchioni Balilla, ha confermato tale circostanza, sebbene abbia aghriunto di non aver poi consegnato il pacco al fratello; ha dichiarato inoltre il Balilla che spesso suo fratello Goliardo aveva appuntamenti con Gronchi Mazzetto appartenente alla orcranizzazione. La perizia grafica eseguita in periodo istruttorio ha confen;ato che la cartolina postale, trovata nella cassetta delle lettere con espressioni ingiuriose all'indirizzo di S.E. il Capo del Governo, è stata scritta dal Macchioni Goliardo. Il teste Commissario Capo Cav. Monarca ha definito il Macchioni Goliardo l'intellettuale della organizzazione di Volterra. Pertanto il Tribunale lo ritiene colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista; _ma lo assolve per non provata reità dal reato di propaganda perché non vr sono prove sufficienti che abbia commesso anche questo reato.
PRIMA PAit'l'J;:
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PRONUNZIATE
DAL T .S.D.S.
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Macchioni Mario: ha dichiarato che s'iscrisse alla organizzazione comunista per incitamento di Giannelli Arnaldo, che pagò la sua quota per il mese di settembre e che prese parte ad una riunione. Ha negato d'aver fatto propaganda. Però gii imputati Vestri Alberto e Bardini Elio hanno dichiarato che Macchioni Mario era capo cellula, e che essi si sono iscritti alla organizzazione per incitamento di costui. Pertanto il detto Macchioni deve essere ritenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. Macchioni Balilla: ha pienamente confessato di aver fatto parte del Partito Comunista e di aver fatto propaganda per istigazione dello Zinucci. Pertanto anche egli deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. Nencini Giulio : ha dichiarato che, per istigazione di Giustarini Alessandro, accettò di far parte del Partito Comunista e cli svolgere propaganda, che fu nominato capo cellula e che ottenne l'adesione di alcuni compagni. Vi è quindi nelle sue stesse dichiarazioni la prova dei reati che gli sono attribuiti. Pistolesi Nello: ha dichiarato che si iscrisse alla organizzazione comunista per incitamento di Giannelli Arnaldo, che ha pagato la sua quota al detto Giannelli e che ha ricevuto da costui copie dei giornali « Unità>> ed «Avanguardia» ed a sua volta li passò a Zinucci cd a Macch ioni Balilla. Pertanto anche egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli.
Ciò posto il Tribunale passa all'applicazione delle pene e le determina nel modo seguente. A ciascuno degli imputati Cremolesi Adolfo, Macchioni Mario e N encini Giulio infligge : per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni cli reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1° cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.1926, n. 2008; aggiunge alla pena della reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.; per il reato della propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 2 ° cpv. dello stesso art. 4 della citata legge; aggiunge alla reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.. E facendo il cumulo giuridico del.le pene a norma dell'art. 68 C.P., determina la complessiva pena cli guattro anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.
TRIBUNALE SPEC I ALE
PRIMA PARTE :
PER LA DIFESI\ DELLO STATO
A l_l'imputato Sriustarini Giuseppe infl igge: per il reato di appartenenza al. ~artlto _due anm e_ se~ n:-e~i di reclusione, l'interdizione perpetua dai pub?hc1 uffìc~ e tre anm di v1g1lanza speciale a norma degli articoli ci tati; per il rea~o. d1 propaganda due an ni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubbltci uffici e tre anni di vigilanza speciale a norma degli articoli citati. E facendo il cumulo delle pene determina la complessiva pena in tre anni e sei mesi di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffic i e tre anni di vigilanza speciale.
_All'imputa~o Furiesi Angiolo infligge: per il reato di appartenenza al P~r~lto C~mumsta due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici. uffici ed. un anno di vigilanza speciale a norma degli articoli citati ; pe~· 11 rea~o. d1 pr?paganda due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed un anno di vigilanza speciale. E poiché il Furiesi al tempo del fatto era minore deirli anni 21, il Tribunale, valencl_osi della facoltà concessa dall'art. 6 della legge sulla d ifesa dello Stato, nduce le suddette pene della reclusione di un sesto, e commu~a l'interdizione pe:petua in temporanea per la durata di due anni per ogm reato. E facendo 11 cumulo delle pene a norma degli art. 68 e 74 C. P. determina la complessiva pena in due anni e sei mesi di reclusione, in quattro anni d'interdizione dai pubblici uffici e in due anni di vi9'.ilanza speciale. z., _All'imputa~o Dell'Ara Bruno infligge per il reato di appartenenza al P~r~Ito C?mumsta tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e d~e anni d i vigilanz a speciale. E poiché il Dell'Ara al tempo del fatto era mm ore degli anni 2 r, riduce, con la faco ltà concessa dall'art. 6 della legge, la pena delJa reclusione a due anni, e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata di tre anni, fermi restando due anni di vigilanza speciale. Al~'imputato ~1acchioni Balilla infligge : per il reato di appartenenza al Pa~t~to Co_m umsta due anni di. reclusione e l'interdizione perpetua dai pu bblrc1 uffici a senso dell'art. 4, 1° cpv., della legge; per il reato di pro·
DAL T.S.D,S.
paganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 4, 2 ° cpv., della citata legge. · E poiché il Macchioni alla data del fatto era minore degli anni 18, il Tribunale, valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della lecrge suddetta, riduce le pene della reclusione alla metà, e com muta l'interdizi~ne perpetua dai pubblici uffici in temporanea per la durata di un anno e sei mesi per ogni reato. E facendo il cumulo delle pene così ridotte e commutate a norma degli art. 68 e 74 C.P. determina la complessiva pena in un anno e sei mesi di reclusione ed in tre anni d'interdizione dai pubblici uffici.
. All'imp~1tato Guidi Guido infligge per il reato di appartenenza al Partlt~ ~omumsta _tre. an_ni_ di reclusi?ne, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anm di vigilanza speciale a norma dei sopracitati articoli.
Al_l'imputato. Macchioni Goliardo infligge per il reato di appartenenza al . ~artlto _Comumsta_ d~e ~n?i di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anm di vigilanza speciale a norma degli articoli citati.
SENTENZE PRONUNZIATE
'l
All'imputato Pistolesi Nello infligge: per il reato di appartenenza al P~r~ito C?munista tre anni cli reclusione, l'interdizione perpetua dai pubbhc~ uf~e1 e cl\1e anni cli vigilanza speciale; per il reato di propaganda due anm d1 recluswne e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dei citati articoli delJa legge suddetta. E poiché il Pistolesi alla data del fatto era minore degli anni 2r, il Tribunale, valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della legge medesima, riduce la pena della reclusione alla metà, e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata di due anni per ogni reato. Facendo quindi il cumulo delle pene così ridotte e commutate a norma degli art. 68 e 74 C.P. determina la complessiva pena in due anni di reclusione, nella interdizione dai pubblici uffici per la durata di quattro anni fermi restando due anni di vigilanza speciale. Ritenuto che i condannati sono obbligati al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 39 C.P ..
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39 - 55 - 56 - 68 C.P.; 4 e 6 della legge 25.rr.1926, n. 2008; 485 C .P. Esercito, dichiara Cremolesi Adolfo, Furicsi Angiolo, Giustarini Giuseppe, M acchioni Mario, Macchioni Balilla, Nencini Giulio e Pistolesi Nello colpevoli dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a loro ascritti; Dell'Ara Bruno, Guidi Guido e Macchioni Goliardo colpevoli del solo reato di appartenenza al Partito Comunista e li assolve per non provata reità dal reato di propaganda. Conseguentemente condanna : Cremolesi, Macchioni Mario e Nencini ciascuno '·alla complessiva pena di quattro anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffic i ed a tre anni d i vigilanza speciale;
TRJBUN,,LE SPECIALE l'ER [.A DIFESA DELLO STATO
Giustarini Giuseppe alla complessiva pena di tre anni e sei mesi cli reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anm di vigilanza speciale; Guidi a tre anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici cd a tre anni cli vigilanza speciale; Macchioni Goliardo a due anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; Furiesi, col beneficio della minore età, alla complessiva pena cli due anni e sei mesi di reclusione, a quattro anni d'interdizione dai pubblici uffici ed a due anni di vigilanza speciale; Dell'Ara, col beneficio della minore età, a due anni di reclusione, a tre anni d 'interdizione dai pubblici uffici ed a due anni cli vigilanza speciale; Macchioni Balilla, col beneficio della minore età, alla complessiva pena di un anno e sei mesi di reclusione ed alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di tre anni ; Pistolesi, col beneficio della minore età, a due anni di reclusione, a quattro anni d'interdizione dai pubblici uffici ed a due anni di vigilanza speciale. Tutti i suddetti al pagamento in solido delle spese processuali. Roma, r9.12.r930 - Anno IX. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
PRJMA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE
DAL T.S.D .S.
Giustarini Giuseppe viene scarcerato dal Penitenziario di N isida il 12.rr.r932. Detenuto dal 6.n.1930 al 12.u.1932. Pena espiata: 2 anni e 6 giorni. Il 3.3.r931 inoltra, personalmente, istanza di grazia che viene respinta. Guidi viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 12.rr.1932. Detenuto dal 30.ro.1930 al 12.rr.1932. Pena espiata: 2 anni e I2 giorni. Furiesi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pallanza l'n .rr.1932. Detenuto dal 28.10.1930 all'u.u.r932. Pena espiata: 2 anni e 13 giorni. Cremolesi viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il 10.rr.1932. Detenuto dal 23.10.1930 al ro.1r.r932. Pena espiata : 2 anni e 17 giorni. Pistolesi scarcerato, per fine pena, dalla Casa Penale di Civitavecchia; detenuto dal 28.10.1930 al 27.10.1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre 1 l' r.5.r931. Macchioni Balilla scarcerato, per fine pena, dal Carcere Giudiziario cli Viterbo; detenuto dal 23.10.r930 al 19-4-1932. Macchioni Goliardo scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Padova; detenuto dal 28.10.1930 al 27.10.r932. Dell'Ara scarcerato, per fine pena, dalla Casa cli Reclusione cli Viterbo; detenuto dal 23.10.1930 al 22.10.1932.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.r1.r932, n. 1403: Macchioni Mario viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 10.u.1932. Detenuto dal 23. ro.1930 al 10.1r.1932. Pena espiata: 2 anm e 17 giorni.
11 Tribunaìe Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.Lt. 17.11.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese cli giustizia (art. I D .C.P.S. 22.11.1947, n. r631).
Nencini viene scarcerato dalla Casa Penale di Alghero l' II. 1r.1932. Detenuto dal 30.10.1930 all'u.ri.1932. Pena espiata : 2 anni e r r giorni.
Nota . - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunciare, con sentenza n . 68 del 12.12.1930, l'accusa nei confronti dei suddetti imputati
TRIBU NALE SPECIALE
PER LA DIF ESA DELLO STATO
dichiarò « il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove )> nei confronti di: Fiaschi Roberto, nato il 24.r.1905 a Montaione (Firenze), infermiere, detenuto dal 20.10.1930 al 13.I2.r930;
PRIMA PARTE:
SENTENZE
PRONUNZI/\TE
DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 53
Reg. Gen. n. 306/1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N.;
Filippi Libero, nato il 29.12. r9u a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 6.rr.1930 al 13.12.1930; Giustarini Mario, nato il 19-4-1894 a Volterra (Pisa), infermiere, detenuto dal 20.10.1930 al 13. r2.1930;
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Cau Lussorio, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Torelli Vincenzo, Conticelli Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
Giacchetti Marziale, nato il 22. I I. 1904 a Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa), operaio, detenuto dal 6.rr.1930 al 13.12.1930;
SEN T ENZA
Lazzeri Pietro, nato il 20.1.1874 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 9.rr.1930 al 13.12.1930. nella causa contro:
Bianchi Gino, nato il 6.n.I905 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 23.ro.1930; Baldesi Giotto, nato il 19.2.1902 a Firenze, tipografo, detenuto dal
1°.rr.1930; Bardini Elio, nato il 6.IJ.r9ro a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 6.11.1930; Gronchi Mazzetto, nato il 6.3.1907 a Volterra (Pisa), falegname, detenuto dal 28.10.1930; Giannelli Arturo, nato l'IT..5.1908 a Volterra (Pisa), colono, detenuto dal 6.II .1930; Guelfi Luigi, nato il 10.2.1903 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 9.11.1930; Ricciardi Guido, nato il 22.1.1893 a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 28.10.1930; Ricciardi Giuseppe, nato il 14.6.1896 a Volterra (Pisa), colono, detenuto dal 9.11.1930; Vestri Alberto, nato il 23.6.1900 a Voltezza (Pisa), pasticciere, detenuto dal 6.rr.1930 ; · Verdiani Manfredo, nato il 12.7.19ro a Volterra (Pisa), alabastraio, detenuto dal 6.n.1930.
'J'RIBU~ALE SPECIALE PJm LA DIFESA DELLO STATO
I.\1PUTATI
Dei delitti previsti e puniti dall'art. 4, 1° e 2" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in Volterra dall'agosto al 23 ottobre r930, appartenuto al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità e per aver fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di detto Partito Comunista mediante diffusione di manifesti e di stampe sovversive.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Omissis
L'esposizione del fatto è identica a quella riferita nella sentenza n. 5 I del 18.12.1930. All'odierno dibattimento è comparso il terzo gruppo, composto degli imputati che sono nominati m rubrica, per rispondere dei reati a loro rispettivamente ascritti. Bardini Elio: ha dichiarato di essere entrato a far parte della organizzazione comunista per incitamento di Macchioni Mario, di Furiesi e di Dell'Ara, e di aver versato la sua quota in lire 2, ma ha negato di aver fatto propaganda. Vi è perciò nelle sue stesse dichiarazioni la prova della sua colpevolezza in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista. N on sono però emersi elementi sufficienti che avesse anche svolto propaganda, e da questo reato dev'essere assolto per non provata reità. Granchi Mazzetto : ha negato di aver fatto parte della organizzazione comunista; ma la prova della sua appartenenza è emersa dalle dichiarazioni di Zinucci e di Macchioni Balilla. Pertanto il Gronchi deve esse.re ritenuto colpevole di tale reato. Non vi sono però elementi certi che abbia svolto anche propaganda, e da questo reato deve essere prosciolto per insufficienza di prove.
PRIMA PARTE :
SENTENZE
PRONUKZIAT E
))AL T.S.f>.S.
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Giannelli Arturo: ha confessato di essere entrato a far parte della organizzazione comunista per incitamento di Nencini, e di aver versato a costui le quote di agosto e cli settembre. Pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole di appartenenza al Partito Comunista. Non essendo emersi elementi sufficienti che abbia svolto anche propaganda dev'essere prosciolto da questa accusa per non provata reità. Guelfi Luigi ha negato di aver fatto parte del Partito Comunista e di aver svolto propaganda. Invece è risultato dalle deposizioni dei testi Trafeli e Pasquinucci che il Guelfi faceva parte della comitiva che andava per le campagne per procurare aderenti alla organizzazione comunista. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole di entrambi i reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda a lui ascritti. Ricciardi Giuseppe ha dichiarato di aver aderito ad entrare nella organizzazione comunista per incitamento di Cremolesi e di aver pagato la quota in lire 2 al Nencini. Vi è quindi la prova della sua appartenenza al Partito Comunista, e di tale reato dev'essere ritenuto colpevole. Non vi sono elemen ti certi che abbia anche svolto propaganda, e da questo reato dev'essere assolto per non provata reità. Vestri Alberto ha dichiarato di non essere comunista e di avere dato lire 2 a Macchioni Mario ritenendo che gliele avesse chieste in prestito. Invece in periodo istruttorio ha dichiarato che attratto dalle lusinghe di Macchioni Mario si iscrisse al Partito Comunista, e versò a costui le quote di lire 2 per i mesi di agosto e settembre. La sua appartenenza al Partito Comunista è stata confermata anche dal Bartaloni Fernando. Pertanto cli tale reato il Vestri dev'essere ritenuto colpevole. Non essendo risultati elementi certi che abbia svolto anche propaganda, dev'essere prosciolto da questa accusa per non provata reità. Verdiani Manfredo ha confessato cli aver aderito alla organizzazione comunista perché indotto da Talamucci, il quale gli offrì la carica cli capo cellula, e gli diede un paio di volte copie dei giornali «Unità>> ed << Avanouardia >>. Ha dichiarato inoltre cli aver versato al Talamucci le quote men~ili. E perciò il Verdiani dev'essere r itenuto colpevole dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda. Bianchi Gino, Balclesi Giotto e Ricciardi Guido hanno negato di far parte del Partito Comunista e di aver svolto propaganda. Il Bianchi disse di aver dato la sua adesione al Giannelli soltanto pro- forma; ma di non aver mai svolto alcuna attività che potesse farlo
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TRIBUNALE SPECIALI, PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTls :
SENTENZE l'RONUNZHTE
DAL T.S. D.S.
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55
ritenere appartenente al Partito Comunista, perché i suoi sentimenti sono stati sempre di devozione verso la Patria e verso le istituzioni. Il Baldesi ha dichiarato di aver anch'egli dato la sua adesione apparente al Dell'Ara, ma di non aver fa tto nulla per essere ritenuto appartenente al Partito Comunista, perché i suoi sentimenti sono per il Regime fascista, ed infatti fece parte della squadra « Fiamme Nere Pellos JJ di Firenze e fu milite della 92" Legione. Il Ricciardi disse che in casa sua si sono presentati un giorno Zinucci, Talamucci, Bulleri ed altri per tenere una riunione, e che egli quando si accorse che la riunione aveva carattere comunista li cacciò via cli casa perché non voleva aver noie. Questa circostanza è stata confermata anche dai suddetti Giannelli e Bulleri. A carico del detto Ricciardi è però risultato che egli si trovò presente quando Giustarini Alessandro, Guelfi e Gronchi si recavano dal Trofeli per proporgli di entrare nella organizzazione comunista. Ma è anche risultato che in tale occasione il Ricciardi non ha svolto opera di persuasione verso il Trofeli. Ed in base a tali risultanze il Tribunale ritiene di non poter affermare la colpevolezza dei tre suddetti imputati: Bianchi, Baldesi e Ricciardi Guido, né in ordine alla appartenenza al Partito Comunista né in ordine alla propaganda, e li prosc1oglie da tali accuse per non provata reità.
All'imputato Verdiani Manfredo infligge: per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale a nonna dei citati articoli; per il reato di propaganda due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a nonna del 2 ° cpv. dell'articolo 4 della citata legge. E poiché il Verdiani alla data del fatto era minore degli anni 21, il T ribunale, valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della detta legge, riduce le suddette pene della reclusione alla metà, e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata di tre anni per il reato di appartenenza al Partito Comunista, e per la durata di due anni per il reato di propaganda; e, facendo il cumulo delle dette pene a norma degli art. 68 e 74 C.P., determina la complessiva pena in due anni di reclusione, in cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici e due anni di vigilanza speciale.
Ciò posto passa all'applicazione delle pene nei riguardi di coloro che sono stati ritenuti colpevoli nel modo sopra specificato.
Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali. Che gli imputati Bianchi, Baldesi e Ricciardi, essendo stati prosciolti da ogni accusa, devono essere posti in libertà se non detenuti per altra causa.
A ciascuno degli imputati Grone.bi Mazzetto, Giannelli Arturo, Ricciardi Giuseppe e Vestri Alberto infligge, per il reato di appartenenza al Partito Comunista, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffci a norma del 1" cpv. dell'art. 4 della legge 25. 11.1926, n. 2008; ed aggiunge alla pena della reclusione tre anni di vigilanza speciale a norma dell'art. 28 C.P.. All'imputato Guelfi Luigi infligge: per il reato di appartenenza al Partito Comunista tre anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e tre anni di vigilanza speciale a norma del r" cpv. dell'art. 4 della legge 25.11.1926, n . 2008, e dell'art. 28 C.P.; per il reato di propaganda due anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni cli vigilanza speciale a norma del 2 " cpv. dello stesso art. 4 della citata legge e dell'articolo 28 C.P.. E, facendo il cumulo di dette pene a norm a dell'art. 68 C.P., determina la complessiva pena cli quattro anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di vigilanza speciale.
All'imputato Bardini Elio infligge, per il reato di appartenenza al Partito Comunista, due anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del 1 ° cpv. dell'art. 4 della citata legge. E poiché il Bardini al tempo del fatto era minore degli anni 2 1, il Tribunale, valendosi della facoltà concessa dall'art. 6 della detta legge, riduce la pena della reclusione ad un anno, e commuta l'interdizione perpetua in temporanea per la durata di due anni.
p, Q, M.
Il T ribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 20 - 28 - 39- 56 - 68 C.P.; 4 - 6 della le<rge 25.11.1926, n. 2008; 485 - 486 C.P. Esercito, assolve Bianchi Gino, Baldesi b Giotto e Ricciardi Guido dai reati a loro ascritti per non provata reità ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. Dichiara Guelfi Luigi e Verdiani Manfredo colpevoli dei reati di appartenenza al Partito C~munista e di propaganda a loro ascritti; Gronchi Mazzetto, Giannelli Arturo, Ricciarcli Giuseppe, Vestri Alberto e Bardini Elio colpevoli del solo reato di appartenenza al Partito Comunista, e li assolve dal reato di propaganda per non provata reità, e condanna : Guelfi Luigi alla complessiva pena di quattro anni di reclusione, alla .interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale;
TRIBUNALE SPECl!ILE
PT,R LA DIFESA DELLO
STATO
Gronchi Mazzetto, Giannelli Arturo, Ricciardi Giuseppe e Vestri Alberto a due anni di reclusione ciascuno, alla .interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a tre anni di vigilanza speciale; Verdiani Manfredo, col beneficio della minore età, alla complessiva pena di due anni di reclusione, a cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici e a due anni di vigilanza speciale; Bardini Elio, col beneficio della minore età, ad un anno di reclusione e a due anni d'interdizione dai pubblici uffici. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido al pagamento delle spese processuali. Roma, 20.12.1930 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Vengono scarcerati per fine pena: Bardini dal Carcere Giudiziario di Volterra; detenuto dal 6.ri.1930 al 5.1r.193r.
PRIMA PARTE:
SENTEKZE
PRONU:-.Z!ATE D!IL 1',S,D.S.
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Verdiani dalla Casa Penale di Alessandria; detenuto dal 6.n.1930 al 5.rr.1932. Si associa a un'istanza di grazia inoltrata dalla madre il 18.2.1931; istanza respinta. Guelfi avrebbe dovuto essere scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia 1'8.11.1934; viene, però, trattenuto in carcere per espiare un anno di reclusione inflittagli dal Tribunale di Savona con sentenza del 22.12.1932 perché ritenuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 21.7.1932. Per i precedenti penali (condanne per i reati di truffa e furto : sentenze del Pretore cli Livorno del 1°.3.1921 e della Corte di Appello cli Firenze del 5.1.1923) non usufruisce dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403. Rifiuta di associarsi a un'istanza cli grazia inoltrata dalla moglie il 23 .r2.r932. Il T.S.D.S. dichiara, con declaratoria del 15.12.1932, cessata, per l'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, l'esecuzione della condanna della vigilanza speciale e dell'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di Gronchi, Giannelli, Ricciardi, Vestri e Verdiani.
Nota . - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunciare, con sentenza n. 69 del 12.12.1930, l'accusa nei confronti dei sunnominati imputati dichiarò <e il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove » nei confronti di:
Gronchi dallo Stabilimento Penale di Sulmona; detenuto dal 28.10.1930 al 27.ro.1932. . Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il
Vanni Azaria, nato l'rr.12.1913 a Volterra (Pisa), operaio, detenuto dal 6.n.1930 all'1r.12.1930.
3r.r. 1 93r.
Tertulliani Dino, nato il 22.9.r9n a Volterra (Pisa), opera10, detenuto dal 6.u.1930 all'u.12.1930.
Giannelli dallo Stabilimento Penale di Alghero; detenuto dal 6.n.1930 al 5· I I. 1932. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dai genitori il 16.5.r93r. Ricciardi Giuseppe dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia; detenuto dal 9.rr.1930 all'8.n.r932. Rifiuta di associarsi a un'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 20-5.1931. Vestri dallo Stabilimento Penale di Spoleto; detenuto dal 6.11.1930 al 5.11.1932.
Ottaviani F iliberto, nato il 7.3.1890 a Livorno, tipografo, detenuto dal 30.ro.1930 all'n.12.r930. Mazzetti Francesco, nato il 18.3.1895 a Suvereto (Livorno), alabastraio, detenuto dal 9.n.1930 all'rr.12.1930. Con la stessa sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò « di non doversi promuovere l'azione penale per infermità di mente >> nei confronti di Lazzeri Manlio, nato il 30.3.1906 a Volterra (Pisa), alabastraio.
17. - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 54
Reg. Gen. n. 330 / 1930
PR IMA P:\RTE :
SEKTENZE
PRONU1'ZIATE DJ\L T.S.D.S.
Gli altri quattro: di correità nel predetto reato ai sensi degli art. 63 C.P. e 6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Cristini Guido, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Piroli Alberto, Le Metre Gaetano, Cau Lussorio, Oliveti Ivo, Rambaldi Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
IN PUBB LICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue reqms1torie e gli imputati che, coi loro difensori, hanno avuto per ultimi la parola, il Collegio osserva
ha pronunciato la seguente IN FATTO ED IN DIRITTO
SENTENZA
nella causa contro : Vinciguerra Mario, nato il 7.r.r887 a Napoli, pubblicista, detenuto dal
28.II.1930; Rendi Renzo, nato il 19.r2.r89r a Milano, giornalista, detenuto dal
29.11.1930; Vernon Liliana, nata il 14.6.1865 a Springfield (Missouri, U.S. A.), casalinga, detenuta dal 30. II. 1930; Tentori Olga, nata il 1°.10.1889 a Verona, insegnante, detenuta dal
1°.10.1930; Benedetti Augusto, nato il 17.7.1894 a San Pietro in Cariano (Verona), insegnante, detenuto dal 1°.10.1930; Gelmetti Umberto, nato il 15.9.1895 a Verona, avvocato, detenuto dal
2.10.1930; Marchi Narcisio, nato il 16.n .1887 a Verona, ufficiale telegrafico con funz ione di controllore all'ufficio telegrafico centrale di Verona, detenuto dal 6.ro.1930. IMPUTATI
I primi tre : del delitto di cui all'art. 3 della legge 25.rr.1926, n. 200~, in relazione all'art. 2 stessa legge e agli art. 120 - 252 C.P. per avere, m Roma ed altrove nel 1930, concertato fra di loro e con altri di attentare all'ordine costituzionale dello Stato, incitando alla ribellione mediante diffusione di pubblicazioni clandestine, con l'intento di provocare l'insurrezione armata e la guerra civile.
Pseudo intellettuali, figure scialbe e meschine, esponenti non di una corrente apprezzabile del Paese, ma di aberrazioni individuali, ciechi al travolgente movimento di rinascita dell'Italia per opera del Regime Fascista, profittando della ingenuità di taluni e della congenita disposizione al malcontento di persone ostinatamente avvinte ad un passato politico, per fortuna d'Italia ormai lontano, sin dal 1° luglio u.s. avevano compilato e riprodotto alla macchia, in Roma, e diffuso per il Regno libelli quindicinali diffamatori dello Stato fascis ta, col fine, apertamente confessato, di abbattere l'attuale Regime. Tali fogli periodici, intestati: « Alleanza nazionale di libertà», contenevano, anche plagiate da giornali esteri per livore e per invidia a noi avversi, repugnanti menzogne su uomini e su fatti del Fascismo in modo da indicare gli uni e gli altri al disprezzo dei destinatari dei fogli. Con sottile perfidia, poi, tendevano a dimostrare una inesistente avversione latente tra Corona e Regime, tra Esercito e Milizia, tra organizzazioni cattoliche e fascismo, prospettandoli quali forze fatalmente antagoniste, per concludere .talora con incitamenti all'azione collettiva, la quale non poteva esaurirsi che con l'insurrezione annata contro i Poteri dello Stato e con la guerra civile per raggiungere il propostosi fine. La crisi economica veniva attribuita al malgoverno fascista anziché all'inevitabile riflesso di perturbazioni economiche mondiali, e, subdolamente, con insidiosa insistenza, veniva agitato lo spauracchio comunista. I destinatari dei fogli venivano incaricati della diffusione cosiddetta a ca tena: « Fà sei copie di questo articolo e mandale a sei persone che facciano altrettanto. N on ti _addossare responsabilità di aver rotto la catena e di aver così tradito la causa della giustizia e della libertà>> . Le autorità di P.S., che erano venute a conoscenza dei fogli e del pericoloso movimento, riuscirono con abile operazione a identificare i responsabili di codesta attività e ad assicurarli alla giustizia. Dall'esito delle prime indagini, dell'istruttoria e dell'orale dibattimento, da.lle prove docu-
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PRn t,\ PART E:
TR!TlUN,ILE SPECIAL E PER Li\ D JF i,SA DELLO STAT O
mentali e testimoniali e dalle stesse confessioni degli imputati, i fattì di ciascun rubricato sono rimasti accertati e determinati come segue. Vinciguerra Mario: ex ammonito politico, già segretario politico del defunto Partito liberale, veniva sorpreso mentre in Piazza del Fico, in Roma, impostava alcune lettere. Fermato e perquisito fu trovato in possesso di un pacchetto di buste contenenti esemplari dell'ultimo numero del libello ricordato e della bozza di quello che avrebbe dovuto essere riprodotto con la data 1°.12.1930 e il n. II, firmati: « Il Direttorio ». Interrogato, nessuna rivelazione volle fare sul suo operato e sui compagni di attività. Solo a seguito di precise indicazioni di altro arrestato, il Vincigucrra ammise di essere stato l'ideatore del movimento e l'autore dei .fogl{ incriminati, nei quali si leggevano, fra l'altro, frasi come queste: « Agire isolati è un inutile martirio, eppure bisogna agire ! )>; « Stringetevi sempre più a noi che vi guideremo verso la salvezza)), Egli provvedeva anc(1e all'affrancazione delle buste. In udienza ha confessato guanto sopra, attribuendo, però, l'avere adoperato le frasi incitanti all'azione, al carattere « bleffìstico l> ( così ha detto) della pubblicazione. Ma che il movimento fosse serio, nella sua intenzione, risulta dalla persistenza nel pubblicare i fogli per tanti mesi, dalla diffusione che volutamente fu data ai fogli stessi, dall'organic~ programma di azione contenuto nei primi numeri ~ sviluppato successivamente. Rendi Renzo: ufficiale di complemento in congedo, giornalista, collaborò nella redazione e nella riproduzione del libello quindicinale. Gli furono segucstrate anche minute di articoli antifascisti che, per i contatti che aveva con giornal isti esteri, è verosimile, come asserisce la R. Questura di Roma, che egli scrivesse per la stampa straniera. Sopperiva aìle spese occorrenti per l'acquisto della carta, delle buste e degli inchiostri necessari per la riproduzione e la spedizione dei libelli. Pur mantenendosi reticente su alcune circostanze riferentisi ad altri, ha confessato quanto gli è stato contestato sui fatti a lui attribuiti. Vernon Liliana: vedova del poeta Adolfo De Bosis. Nella casa di questa vecchia signora, lei consenziente, si fucinarono gli indecrni libelli di cui trattasi. Essa anzi cooperò nella riproduzione di alcuni libelli. Come lei stessa ha dichiarato, sino al settembre u.s. era stato il figlio De Bosis Adolfo detto Lauro, ora addetto presso la Casa Italiana della Società Italo - Americana di ew York City (per il quale si è sospeso preliminarmente il procedimento perché latitante), che si era interessato, unitamente al Vinciguerra, del movimento delittuoso e della formazione dei libelli. Nel partire per l'America, il figlio aveva affidato il tristo incarico di proseguire l'iniziata opera all a mad re. E questa aveva aderito. '
,,
SE'.'JTENZE
PROKlJ'.'lZIATE
DAI.. T.S.D.S.
Nella sua casa in Via Due Macelli 66 furono sequestrati, il 30 novembre u.s., l'apparecchio riproduttore sul quale era ancora applicato il cliché del n. 7 del libello (apparecchio che fu rinvenuto nascosto tra i materassi del letto della Vernon), il relativo rullo (rinvenuto nascosto nel gabinetto di decenza) nonché oltre mille copie del libello, molte buste identiche a quelle usate per la soedizione del libelìo, su alcune delle quali erano bcrià stati scri tti L gli indirizzi; n. 4 buste con indirizzi scritti a mano e contenenti tutti i numeri fino allora pubblicati del libello, oltre molti fogli di carta da servire per la riproduzione di altri libelli, un tubo d'i nchiostro per l'apparecchio à\1plicato:e,. una. copia degl i elenchi delle persone cui il libello veniva spedito (copia identica era stata sequestrata al Rendi), ed infine una macchina da scrivere « Corona » con la quale erano stati battuti i cliché dal n. r al 6 del libello. La Vernon, che ha tenuto a fare ripetutamente, anche con lettera al Capo del Governo e in udienza, esplicite cd inequivoche dichiarazioni di profo?,da_ e. sincera _ammirazione pel Duce e pel Regime fascista, esprime col prn mt1mo sentunento (sono sue parole) l'assicurazione del suo leo·ale pentimento per l'errore ingenuamente commesso e spiega di essersi prestata a cooeer~re col Vinciguerra e col Rendi esclusivamente perché incanca.ta dal figlio Lauro, ritenendo di fare cosa utile al Regime, poiché il figlio aveva, fino allora, dato prove dei suoi sentimenti fascisti. Veramente l'operato della Vernon, in contrasto assoluto con le su postume ripetute dichiarazioni, non si può spiegare che con la sua ingenuità, derivante dall'essere - lei nata nel Missouri ed italiana di elezione - vissuta, quasi un'intera vita, in una atmosfera di arte e di poesia, estranea alla politica, e, per di più, in questi ultimi tempi, dall'essere sofferente di deperimento fisico cagionato anche dall'età. Pertanto il Collegio ritiene che nel fatto commesso dalla Vernon sia mancato il concorso della sua volon tà. Gelmetti Umberto: risulta assolto per renms10ne di querela dal delitto cli diffamazione dal Tribunale di Verona. Fu organizzatore dei Giovani Esploratori di Verona. Venuto a conoscenza, a mezzo del coimputato Benedetti, di uno dei libelli in contestazione, indusse il Benedetti a spedire alcune copie del libello stesso a persone del Veneto, preparando egli stesso le bust~, dopo di aver indotto il rubricato Marchi a dattilografare alcune delle copie predette. Del resto, egli, cattolico, in altra circostanza aveva divulgato una circolare anonima e clandestina contenente apprezza~nenti _irriveren.ti contro il Cardinale di Milano e volgari menzogne contro 11 Regime fasosta. Anche questo imputato, negativo in un primo tempo, poi confesso, si è dichiarato pentito e ha fatto, spontaneamente, diffusamente e ripetutamente, per iscri tto e a voce in udienza, proclamazioni di ammirazione incondizionata per il Duce e per il Fascismo.
TR!SUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE :
Benedetti Augusto: stipendiato dallo Stato fascista quale inseanante elementare, di sentimenti clericali, pur ammantandosi di adesione at' Fascismo, con qualche conferenza recitata presso istituti fascisti di Verona, e timorato di Dio, venuto in possesso di uno dei libelli incitatori all'azione contro i Poteri dello Stato, lo mostrò a più persone e, ad invito del Gelmetti, si prestò a procurare i mezzi per la riproduzione, a riprodurli e a diffonderli, specialmente fra autorità scolastiche. Egli ammette i fatti, si dichiara pentito ed afferma la sua ammirazione e la sua dedizione al Fascismo tale da promettere, in piena udienza, pratiche religiose riparatrici del suo 'malfatto e auspicatrici di bene per i giudici. Il Tribunale, in un individuo di tal fatta e di così scarso rilievo, ha forti ragioni di dubitare circa l'efficienza dell'elemento intenzionale nel commettere il fatto. Tentori Olga (moglie del coimputato Benedetti): anche questa vivente con i proventi dello Stato fascista, perché insegnante elementare, fu destinataria del li?ello di_ cui dianzi, che consegnò al marito, assistendo passiva?1ente alla nproduz10ne e alla spedizione delle copie, operazione eseguita m casa sua. Anche questa signora, estranea alla politica ma pettegola, come appare dalla. numerosa corrispondenza in atti, a,rì, nella contino·enza, senza . b b cl1e 1a sua mtenz1one abbia contribuito nel fatto. 7:'1archi Narcisi~ : ufficiale telegrafico, perciò stipendiato dall'amministraz10ne statale fascista, si prestò, come si è detto prima, nel settembre u.s., a_ dattilog:~fare in casa, del ~en~detti, ad invi_to ~el Gelmetti, l'ignobile libello fac1l~tan?o~e c?s1 la_ d1ffu~101:e. Questo 11np1egato statale, padre di qu~ttr? figl~uoh, sia dmanz1 al Gmdrce Istruttore che dinanzi a questo Collegio m udienza, non ha fatto che piagnuco.lare pietosamente il suo pentimento affermando che la sua volontà fu estranea al fatto e che vi fu cost~etto dalle insistenti male arti del Gelmetti. Ed il Collegio ritiene veros1m1le, sebbene qualche dubbio rimanga, l'affermazione del Marchi. Dal testo dei libelli in atti, riconosciuti dai prevenuti, e specie dalle frasi più chiare di stimolo all'azione di cui si è fatto qualche accenno e dalla larga diffusione che col deprecato sistema fu data, appare certo che i promotori e coloro che volontariamente li diffusero, ebbero la criminosa intenzione, che misero in atto, di istigare con quella forma di pubblicità i numerosi destinatari ad agire contro i Poteri dello Stato ed incitarli alla guerra civile. Ora tal fatto trova la corrispondente sanzione giuridica nel capoverso dell'art. 3 della legge speciale rubricata in relazione all'art. 2 della stessa legge nella parte che si riferisce agli art. 120 - 252 C.P.. E di tal delitto il Tribunale ritiene debbano essere dichiarati responsabili Vinciguerra, Ren-
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SENTENZE PRONUNZIATE DAL 1'.S.l).S.
di e Gelmetti. Reputa opportuno infliggere ai primi due il massimo della pena e cioè anni quindici di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ritiene, pel Gelmetti, sia il caso di avvalersi della faco ltà di cui alla P·P· dell'art. 6 della legge rubricata e, adeguando la pena ai limiti del suo fatto e alla scarsa pericolosità del prevenuto, condannarlo ad anni tre di reclusione. Ai condannati in solido incombe il risarcimento delle spese processuali (art. 39 C.P.). Ritiene sia opportuno infliggere a ciascuno dei tre predetti tre anni di vigilanza speciale della P.S. (art. 28 C.P.). Per quanto si è eletto, bisogna dichiarare di non farsi luogo a procedimento nei confronti delle Vernon e Tentori per mancanza di dolo e bisogna assolvere Benedetti e Marchi per non provate reità in ordine al dolo circa i fatti eia loro commessi (art. 45 C.P., 485- 486 C.P. Esercito). Tutte le cose sequestrate che abbiano attinenza coi fatti esaminati vanno confiscate (art. 36 C.P. ). P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 2 della stessa legge; 120-252 C.P.; 485 -486 C.P. Esercito; 13 - 20 - 28 - 31 - 36- 39 C.P., dichiara Vinciguerra Mario, Rendi Renzo e Gelmetti Umberto responsabili del delitto di cui al cpv. dell'art. 3 della legge rubricata ed in applicazione della p.p. dell'art. 6 della stessa legge in favore del Gelmetti, condanna Vinciguerra e Rendi al massimo della pena e cioè ad anni quindici di reclusione ciascuno, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad anni tre di vigilanza speciale della P.S., e Gelmetti ad anni tre di reclusione ed anni tre di vigilanza speciale della pubblica sicurezza; tutti e tre al pagamento in solido delle spese processuali. Assolve Marchi N arcisio e Benedetti Augusto per non provata reità dall 'imputazionc loro ascritta. Dichiara non farsi luogo a procedimento nei confronti di Vernon Liliana e di Tentori Olga per mancanza di dolo in ordine all'imputazione loro ascritta. Ordina la scarcerazione di questi ultimi quattro se non detenuti per altra causa. Ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 22.12.1930 - Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15u, Vinciguerra e Rendi avrebbero dovuto essere scarcerati, per fine pena, il 28.rr.1938. A entrambi, però, il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari cli Culto (Solmi), con decreto emesso il 5.12.1936, concede il beneficio della liberazione condizionale (art. 176 C.P.). Pertanto il Vinciguerra e il Rendi vengono scarcerati dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 9.12.1936. Vinciguerra: detenuto dal 28.rr.1930 al 9.12.1936. Pena espiata: 6 anni e II giorni.
SEZIONE « B »
Rendi: detenuto dal 29.rr.1930 al 9.12.1936. Pena espiata: 6 anni e ro giorni. Gelmetti: il ro.r.1931 inoltra, personalmente, al Capo del Governo, istanza di grazia nella quale, tra l'altro, dichiara: « Ho sempre amato la mia Patria e fui sempre anti- sovversivo convinto e assertore di princip1 d'ordine, ciò che vi possono assicurare sacerdoti, prelati e vescovi che mi conoscono. Ho commesso un atto inconsulto di cui sono amaramente pentito e che io stesso ho deplorato e pianto quanto altri mai . Fate che io possa presto, come prima prova di me stesso, dedicare un mio nuovo lavoro antibolscevico, che da tempo meditavo, a voi, come a chi del bolscevismo spense la fiammata nella terra dei fiori e del sole >>. Con decreto di grazia del 9-4-1931 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Gelmetti viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma il r8-4-r93r. Detenuto dal 2.ro.1930 al r8-4-r93r. Pena espiata: 6 mesi e 16 giorni. Con declaratoria del 28.rr.1932 il T.S.D.S. ordina, in applicazione di quanto stabilito dal R.D. 5.rr.1932, n. 1403, la cessazione dell'esecuzione della libertà vigilata.
SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE
'~
Reg. Gen. n. 294 / 1929
SENTENZA N. 1
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente: Muscarà Achille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore: Pres ti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe; Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENT E NZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale contro : Scomazzon Luigi, nato l '8. 12. I 897 a Marostica (Vicenza), autista. IMPUTATO
1)
cli propaganda sovversiva ai sensi dell'art. 4,
2°
cpv., della legge
25.rr.1926, n. 2008, per avere, il 5.2.1928 in Bassano, fatto propaganda del Partito Comunista disciolto, con una scrittura stesa sul coperchio di una cassa cli merci spedita per ferrovia da Bassano a Ch iasso, che era del seguente tenore: << Viva l'Internazionale Comunista! n;
2) di vilipendio delle istituzioni costituzionali dello Stato ai sensi dell'art. 126 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e cli luogo, pubblicamente vilipeso le istituzioni costituzionali dello Stato con una scrittura stesa sul coperchio cli una cassa di merci spedita per ferrovia da Bassano a Chiasso, che era del seguente tenore : « Abbasso l'Italia schifa m ... l'Italia ! >>. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria del P.M. in data 16.r.1930, con la quale chiede alla Commissione Istruttoria la dichiarazione di proscioglimento del-
T RIBUKAT,E SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
lo Scomazzon dall'imputazione di propaganda di cui al capo I) dell'epigrafe perché il fatto non costituisce reato, e l'ordine di restituzione degli atti alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria per l'ulteriore corso cli giustizia per l'altra imputazione di cui al capo 2) che allo stesso Scomazzon si addebita, osserva IN FATTO ED IN DI RJTTO
Il Commissario di P.S. presso la Direzione Compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Venezia, il 13.7. 1928, denunziava al Procuratore del Re di Vicenza lo Scomazzon, quale sospetto autore degli scritti sovversivi, fedelmente riprodotti nei capi di imputazione, trovati scritti in matita sul coperchio di una cassa di merci. Perciò, contro il prevenuto, fu iniziata - innanzi alla predetta Autorità Giudiziaria Ordinaria - azione penale per provocazione all'insurrezione contro i poteri dello Stato (art. 135 C.P. in relazione all'art. r20 stesso codice). Ad istruttoria ultimata, la Sezione di accusa presso la Corte d'Appello di Venezia dichiarava, con sentenza 19.12.1929, che i fatti oggetto cli procedimento, anziché il delitto per cui fu iniziata azione penale, costituiscono i delitti ora rubricati e perciò gli atti furono trasmessi, per competenza, a questo Tribunale Speciale. Dall'esame di essi, in ordine al delitto di cui al capo r) d'imputazione, la Commissione ritiene che la semplice scritturazione della frase: <( Viva l'Internazionale Comunista!)), mentre potrebbe dar luogo a eventuali provvedimenti di polizia, giusta la vigente legge di P.S., non può, come ha ritenuto in casi analoghi questo Tribunale, essere sufficiente per integrare il delitto di propaganda di cui all'u.cpv. dell'art. 4 della legge 25.rr.r926, n . 2008, che richiede, tra l'altro, esplicita manifestazione della dottrina, dei metodi d'azione e dei programmi di un partito già disciolto dalla Pubblica Autorità. Pertanto lo Scomazzon va prosciolto da tale imputazione perché il fatto non costituisce reato. Al rubricato si addebita anche la violazione dell'art. r26 C.P., di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria; ma poiché, per quanto si è prima motivato, viene a mancare la connessità di cui all'art. 8 R.D. r2.r2.r926, n. 2062, gli atti debbono essere restituiti alla predetta competente Autorità per gli ulteriori provvedimenti di giustizia in ordine a questa seconda imputazione. p. Q . ~.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito e 2 R.D. r3.3.r927, n. 3r3 - su conforme parere del P.M. - dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti
f'RHIA PARTE:
SENTENZE EMESSE DALLA C. I.
E DAL G .l.
cli Scomazzon Luigi in ordine al delitto di propaganda di cui al capo r) di impu~azione, pe:ch~ il fatto ~1on _costituisce reato. . , ~· . . . Ordma la restituzione degli atti alla competente Autonta Gmd1ziana Ordinaria per l'ulteriore corso di giustizia nei riguardi del delitto di cui al capo 2) di imputazione, allo stesso Scomazzon addebitato. Roma, 20.r.r930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - La Sezione di accusa presso la Corte d'Appello di Venezia dichiara, con provvedimento emesso il 20.2.1930, estinti per amnistia i reati addebitati allo Scomazzon.
TRIBUNALE SPECI ALE PER U\ DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 246 / 1929
SENTENZA N. 2
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
PRIMA PARTE:
SENTE NZE E~!ESSE
DALLA C.I. E
Reg. Gen. n. 13/1930
DAL G .!.
SENTENZA N. 4
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la di fesa dello Stato composta da:
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore : Lanari Piero;
Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V .S.N. ;
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente SENTENZA
SENT ENZA
nel procedimento penale con tro : nel procedimento penale contro :
Manao Filippo (detto Gildo), nato il 22. 12.1890 a Venezia.
Ciani Menotti, nato il 18.2. 1883 ad Arcola (La Spezia), calzolaio. IMPUTATO IMPUTATO
Del reato previsto dall'art. 3 della legge 25. 11.1926, n. 2008, in relazione all'art. I cpv. stessa legge per avere, in Sarzana il 27.ro.r929, fa tto l'apologia dell'attentato a S.A.R. il Principe Ereditario.
Omissis P. Q . ~1.
Visti gli art. 3 della legge 25.1r.r926, n. 2008, e 6 del R.D. 13.3.1927, n . 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il procedimento a carico cli Cian i Menotti all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di La Spezia per il giudizio giusta le disposizioni penali comum. Roma, 25.1. 1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giud ici.
Nota . - Con sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di La Spezia il 10.7.1930, condannato alla pena di 6 mesi di detenzione e lire 500 di multa.
Del reato previsto dal cpv. dell'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. r della stessa legge per avere, in Milano, in giorno imprecisato, ma anteriore al 9.r.1930, fatto l'apologia dell'attentato contro S.A.R. il Principe Ereditario, con le parole: « Coloro che hanno attentato alla vita del Principe sanno bene quello che fanno perché più istruiti di no1, ecc. ecc. >> .
Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, e 6 del R.D. 13.3.1927, n . 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il procedimento a carico di Manao Filippo, in epigrafe meglio qualificato, all'Ill.tno Signor Procuratore del Re di Milano per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, n.2.1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Con sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Milano il IO mesi
18.7.1930 condannato, con il beneficio ciel condono, all a pena di di detenzione e lire 866 di multa.
272
TRIBUNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gcn. n. 22 / 1930
SENTENZA N. 14
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
PRIMA .PARTE :
SE:>;TI;: NZE EMESSE DALLA C.I.
E DAL G.I.
2
73
Ordina altresì che · gli oggetti sequestrati in casa del Panerai siano restituiti ai legittimi proprietari; che la miccia sequestrata venga distrutta; e che una copia della denuncia, in data 21.1.1930, sia trasmessa all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Grosseto per l'ulteriore corso di giustizia relativamente al fatto della illecita detenzione di esplosivi accertato nei riguardi del Panerai e del Bencini. Roma, 2r.3.1930 - Anno VIII.
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SENTENZA
I N CAMERA DI CONSIGLIO
Nota. - Dal registro generale e dagli atti m possesso dell'Ufficio non risulta se i suddetti imputati vennero condannati o assolti dalla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
nel procedimento penale contro : Bencini Gino, nato il 17.u.1887 a Follonica (Grosseto), scaricatore di porto; Panerai Adelmo, nato il 7-ro.1893 a Follonica (Grosseto), scaricatore di porto. IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 della stessa legge ed all'art. r del R.D. 12.12.1926, n. 2062, per aver concertato di causare, mediante lo scoppio di sostanze esplosive, disastri ferroviari e di portare la strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, in provincia di Grosseto nel gennaio 1930 e precedentemente.
Omissis
P, Q, M.
La Commissione Istruttoria, letti gli art. 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito - in conformità della richiesta del P.M. - dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Bcncini Gino e Panerai Adelmo in ordine al reato a loro ascritto per insufficienza di prove, ed ordina che essi siano posti in libertà se non detenuti per altra causa. 18. - U.S.
TRlllUN,\LE SPECIALE PER Li\ DIFESA DELLO ST:\TO
SENTENZA N. 16
Reg. Gen. n. 285 / 1929
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
PIUMA PARTE:
SEXI'ENZE EMESSE DALLA C.l. E DAL G.l.
fronti di Donati Francesco, in ordine alle imputazioni rubricate, perché non risultano indizi sufficienti di reità contro di lui, e ne ordina il rilascio se non è detenuto per altra causa. Roma, 22.3.1930 - Anno VIII.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTE N ZA
IN CAMERA DI CONS IGLIO
nel procedimento penale contro : Donati Francesco, nato il 14.8.1906 a Faenza (Ravenna), marmista.
IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 143 C.P. per avere, nel cimitero di Faenza, deturpato vari sepolcri di fascisti morti per causa fascista, con biglietti recanti la scritta << W Matteotti ». Reato accertato in Faenza il 21.II.1929; 2) del delitto di cui all'art. 4, 1° cpv., della legge 25.1r.1926, n. 2008, per avere appartenuto, fino al novembre 1929, in Faenza, al Partito Comunista già disciolto per ordine della Pubblica Autorità.
Omissis
P . Q. M.
Visti gli art. 42r - 551 e segg. C.P. Esercito; 7 legge 25.rr.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3. 1927, n. 313 - su conforme parere del P.M. - dichiara che non vi è luogo a procedimento penale nei con-
~75
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 1/1930
PRIMA J'ARTE:
SENTENZA N. 18
SEKTE~ZE EMESSE
DALL/\
C.I.
t
Visti gli art. 421 - 551 e segg. C.P. Esercito; 7 legge 25.rr.1926, n. 2008; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 37 vigente legge di P.S.; 36 C.P.; 2 lett. b) R.D. 1°.r.1930, n. I; 589 C.P.P. - su conforme parere del P.M. - dichiara estinta per amnistia l'azione penale in ordine alla contravvenzione di omessa denuncia d 'arma, ascritta in rubrica a Leovino Antonio ed ordina la confisca del pugnale sequestrato. Dichiara che non vi è luogo a procedimento in ordine al reato di appartenenza al Partito Comunista in epigrafe ascritto nei confronti di Stella Giuseppina per non aver commesso il fatto, e nei riguardi di tutti gli altri per insufficienza di indizi cli reità ed ordina il rilascio di tutti gli imputati se non risultano detenuti per altra causa. Ordina la confisca dell'altro materiale in sequestro.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Roma, 25.3.1930 - Anno VIII. IN CAMERA DI CONS IGLIO
nel procedimento penale contro:
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Vallarelli Gaetano, nato il 2.9.1885 a Terlizzi (Bari), agricoltore; Rubini Gioacchino, nato il 17.9.1892 a Terlizzi (Bari), contadino; Stella Giuseppina, nata l'u.6.1882 a Terlizzi (Bari), impiegata; Prisciandaro Michele, nato il 4.u.1893 a Terlizzi (Bari), calzolaio; Cioce Gioacchino, nato il 30.9.1866 a Terlizzi (Bari), contadino; De Palma Corrado, nato il 30. r. 1894 a Terlizzi (Bari), fruttivendolo; ,I
Leovino Antonio, nato il 24.8.1895 a Terlizzi (Bari), contadino.
IMPUTATI
Del delitto previsto e punito dall'art. 4, r" cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere in Terlizzi, in epoca anteriore e fino al 28.12.1929, fatto parte del Partito Comunista disciolto per ordine dell'Autorità. Il Leovino Antonio, inoltre, di contravvenzione all'art. 37 della legge cli P.S. per mancata denuncia di un pugnale che gli venne sequestrato nel domicilio. Omissis
277
P. Q• .M.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Vallarelli Michele, nato il r5.II.r887 a Terlizzi (Bari), pensionato;
DAL G.I.
PRIMA PARTE:
TRrBUNALE SPECIAi. E PER LA DIFESA DELLO STATO
Rcg. Gcn. n. 20 / 1930
SENTENZE E ~IESSE
DALLA C.!.
E
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 2 R.D. 13-3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito - in parziale difformità dalla richiesta del P.M. - dichiara
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
non luogo a procedimento penale nei riguardi di Spinelli Celso, Turroni Giuseppe e Bovone Giovanni Battista per insufficienza di prove in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti; e nei riguardi di Franceschini Giovanni per non aver commesso il fatto che a lui è attribuito in rubrica. Ordina che gli imputati suddetti siano posti in libertà se non detenuti per altra causa.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente Roma, 27.3.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SENTENZA
IN CA.MERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale contro : Spinelli Celso, nato il 18.8.1898 a Gatteo (Forlì); Turroni Giuseppe, nato il 19.r.1891 a Roversano (Forlì); Bovone Giovanni Battista, nato il 26.6.1899 a N ovi Ligure (Alessandria);
IMPUTATI
Del delitto previsto e punito dall'art. 4, u.cpv., della legge 25.rr.1926, ~- 2008, per avere, nello stabilimento « Ansaldo>> di Aosta, in epoca antenore e fino al 15.1.1930, fatto propaganda delle dottrine, dei proo-rammi e dei metodi di azione del Partito Comunista disciolto per ordine dell'Autorità, fra gli operai dello stabilimento stesso. I primi due, inoltre, del delitto previsto e punito dall'art. 9 cpv. della legge 24-12.1925, n. 2263, per aver pronunciato e scritto offese al Capo del Governo.
Omissis
2 79
P. Q. M.
SENTENZA N. 19
Franceschini Giovanni, nato il 16.10.1893 a Udine.
Dt\L G.I.
·,1
280
T RIBUNi\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 237/ 1929
SENTENZA N. 24
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N. ; ha pronunciato la seguente
PRIMA PARTJ'. :
SENTENZE EMESSE D,\LL1\
C.I. E DAL G.I.
zione degli stessi manifesti di cui sopra, ed in cui si parla di riscossa comunista, di organizzazione di fronte unico, di rivoluzione, ecc., eccitato alla disobbedienza alle leggi, all'odio fra le classi, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, ed alla insurrezione armata; 3) del reato di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, e sempre con distribuzione degli stessi manifesti, in cui .figurano le frasi « Governo assassino di Mussolini, abbasso il Capo del Governo, la fifa del Duce, ecc. )), offeso il Capo del Governo. Il Leonetti, il Francescbini ed il Ravagnan, inoltre :
SENTENZA IN CAt,fERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale contro: Leonetti Alfonso, nato il 13.9.1895 ad Andria (Bari), giornalista; Ravagnan Riccardo, nato il 9.12.1894 a Chioggia (Venezia), avvocato;
4) del reato di cui agli art.
e 4 del R.D. 15.7.1923, n. 3288, e 40 dell'Editto sulla stampa, per avere in Milano, posteriormente al luglio 1925, in correità fra loro, pubblicato e diffuso il giornale « Gioventù comunista)), senza aver ottemperato alle norme vigenti sul gerente responsabile; l
5) di stampa clandestina di cui agli art. 2 e 3 dell'Editto sulla stampa, per avere, nelle stesse circostanze, fatto stampare e diffuso il predetto giornale, l'opuscolo « Federazione giovanile comunista italiana >) ed un manifesto senza l'indicazione dello stampatore, del luogo, anno cd officina.
Leoni Giulio, nato il 13-4-1890 a Roma, spedizioniere <<Unità)); IN CAMERA DI CONSIGLIO
Franceschini Mario, nato il 15.8.1899 a Trieste, impiegato ; Broccardo Giuseppe, nato il 31.7.1901 a Torrebelvicino (Vicenza), tessitore; Vanzani Ernesto, nato il 28.7.1907 a Leno (Brescia), barbiere; Bazzoli Margherita, nata il 23.2.1896 a Toscolano (Brescia), tessitrice.
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede si dichiari: -
chiusa l'istruttoria;
- non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di Franceschini Mario e di Ravagnan Riccardo perché per lo stesso fatto sono stati già giudicati con precedente sentenza di questo Tribunale ;
IMPUTATI
- non luogo a procedimento penale nei confronti di Leoni Giulio, di Broccardo Giuseppe, di Vanzani Ernesto e di Bazzoli Margherita per insufficienza di indizi di reità;
1) del reato di cui all'art. 126 C.P. per avere in Milano, Torrebelvicino, Barasso, Comerio e Maderno, nel gennaio 1926, pubblicamente mediante distribuzione di manifesti a stampa <<Gioventù comunista)), << Federazione giovanile comunista )) e <<Operai e contadini d'Italia)), tutti sovversivi, ed in cui sono le frasi << Governo assassino, tirannia del fascismo, Regime di assassinio che è la vergogna d 'Italia, montature giudiziarie, Stato poliziesco, ecc.)), vilipeso le istituzioni dello Stato;
- si ordini lo stralcio degli atti relativi a Leonetti Alfonso e la unione al processo n . 704 del Reg. Gen. 1926.
risulta dagli atti quanto segue.
2) dei reati di cui agli art. 247 - 135 in relazione all'art. 120 C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, mediante distribu-
La R. Questura di Milano tra la fine del 1925 ed i pnm1 del 1926 era venuta a conoscenza che i comunisti andavano diffondendo opuscoli,
T utti:
IN F ATTO ED IN DIRITTO
TRIBU NALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO
PR[~IA PARTE:
giornali e manifestini sovversivi stampati alla macchia, e che_ la diffu~ion~ avveniva a mezzo di corrieri o di fiduciari, oppure spedendoli nascosti nei pacchi del giornale << Unità )) di c~i, allora, era ?:r~nessa _la pubblicazi?ne. Pertanto, il 23.1.1926 fu esegrnta una perqms1z10ne di sorpresa nei locali della redazione dell' <<Unità>) dove aveva sede anche l'Amministrazione della Società Editrice Unità Milano. Tale perquisizione portò al rinvenimento ed al sequestro di 16 fogli dattilografati di carattere sovversivo, di vari stampati editi alla macchia intitolati << Federazione giovanile comunista>) e di una copia del giornaletto << Gioventù comunista)>, pure edito alla macchia e diffusq clandestinamente. Per tale fatto l'Autorità di P.S. ritenne responsabile delle avvenute diffusioni clandestine Leonetti Alfonso, quale presidente della _Società Editrice Unità Milano; Franceschini Mario, quale cassiere della stessa Società; Ravagnan Riccardo, quale direttore del giornale « Unità >); e li denunziò al Procuratore del Re di Milano, con rapporto in data 29.r. 1926 (Vol. I f. 1). L'Arma dei Reali Carabinieri di Varese, con rapporto in data rn.3.1926 (Vol. 1°, f. 40), denunziava all'Autorità Giudiziaria Ordinaria tale Leoni Giulio, ritenendo di aver identificato in lui l'individuo che il 23.r.1926 aveva consegnato a tale Ossola Giuseppe ( r) i manifestini sov~ersivi eh~ costui aveva diffuso in detto giorno nella zona di Barasso e Comer10, e per 11 quale fatto era già stato tratto in arresto e denunziato. Un altro rapporto perveniva all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in data 8.r.1926 (Vol. r f. 46) da parte dei Carabinieri di Schio, i quali denunziavano che nella notte dal 6 al 7 gennaio 1926 erano state sparse per le vie di Torrebelvicino varie copie di manifestini ed opuscoli sovversivi. E poiché, da una perquisizione eseguita in casa di tale Broccar~o Giusep~e si rinvennero varie copie di manifestini identici a quelli diff~si ~er le vie di Torrebelvicino, si ritenne che costui fosse l'autore della d1ffus10ne ; per cui venne denunziato col rapporto suddetto. Infine l'Arma dei Reali Carabinieri di Maderno, con rapporto in data 17.1.1926 (Vol. 1°, f. 26), denunziava all'Autorità Giudiziaria Ordinaria tali Vanzani Ernesto e Bazzoli Margherita perché in una perquisizione eseguita in casa di quest'ultima furono rinvenute 34 copie del giornaletto sovversivo « Gioventù comunista )) che la Bazzoli dichiarò di aver ricevuto dal detto Vanzani con l'incarico di distribuirle fra le operaie del setificio. Pervenute le suddette denunzie al Tribunale Penale di Milano si procedeva contro i denunziati con mandato di comparizione, ed il Giudice Istruttore, con sentenza in data 20.7.1928, ha rinviato tutti i denunziati al giudizio del detto T ribunale per rispondere dei reati che a loro sono ascritti in rubrica (Vol. I f. 133). 0
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(r) Per Ossola Giuseppe vedi
cc Decisioni
emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )>, pag. 388.
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SENTE NZE EMESSE
DALLA G.!.
E
DAI.
G.I.
Senonché, all'udienza del 26. ro. 1929, il Tribunale, sulla istanza del P.M., ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che alcuni dei reati ascritti ao-li imputati rientrino nella ipotesi prevista dall'art. 4 della legge 25.1r.1926, n. 2008; e, perciò, ha trasmesso gli atti a questo Tribunale Speciale per competenza (Vol. 6°, f. 4). Nel frattempo alcuni degli imputati. venivano giudicati e condannati da questo stesso Tribunale Speciale perché coinvolti in altri procedi1:1enti: Infatti Leonetti Alfonso era coinvolto nel procedimento penale a canco di Bagn?lati ~d altri, de~nito con sentenza di questo T~ib;male_ in data ?.10.r~2~. E poiché 11 Leonett1 era anche allora latitante, si e ordmato nei suoi riguardi, nella stessa udienza, lo stralcio degli att.i process_uali. _Or~, esse!1do il Leonetti tuttora latitante, non resta che ordinare nei su01 nguard1 lo stralcio anche di guesti atti che a lui si riferiscono nell'attuale procedimento, e l'unione agli àtti dell'altro processo archiviato, portante il n. 704 del Reg. Gen. del r926. L'imputato Francescbini Mario era anch'esso coinvolto in un altr~ processo, e propriamente in quello a carico di Cinelli, Salvadori ed altn, che fu definito con sentenza n. 40 di questo Tribunale in data 19.10.1927. Con la detta sentenza il Franceschini fu condannato alla complessiva pena di otto anni e sei mesi di detenzione, lire r .ooo di multa e conseguenze di legge per l'attività sovversiva da lui svolta ~el ,1?26. ~V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 l>, pag. 461). Ora, poiche 1 fatti che formano oggetto dell'attuale procedimento si riferiscono appunto all'attività sovversiva da lui svolta nel 1926, già presa in esame dalla _suindica~a sentenza, n_o n _resta che dichiarare non luogo a procedere per sussistenza d1 precedente giudicato. Alle stesse conclusioni si deve addivenire nei riguardi dell'imputato Ravagnan Riccardo, coinvolto nel procedimento a carico ~i Grieco R~ggero, Molinel li Guido ed altri definito con sentenza n. 39 d1 questo Tribunale in data 17.ro.1927, con la quale il Ravagnan è stato condannato alla complessiva pena di otto anni, sei mesi e sette giorni di detenzione, lire 3·4?5 di multa e conseguenze di legge, per l'attività sovversiva da lui svolta 1_11 correità con altri dal novembre 1925 al luglio 1926. Poiché la de~un.z ia che forma oggetto dell'attuale procedimento a carico del Ravagnan si riferisce appunto all'attività eia lui svolta nel periodo già preso in esame con la precedente sentenza, devesi anche p~r l_ui dichiarare n~~ lt~ogo a procedere per la esistenza di precedente gwd1cato (V. « Dec1S1orn emesse dal T.S.D.S. nel 1927 », pag. 457). Nei riguardi dell'imputato Leoni Giulio, si osserva che non è_ r_im~sto bene accertato dall'istruttoria se costui fosse, effettivamente, lo specl1z1ornere del giornale «Unità)) e che nel gennaio 1926 consegnò a tale Ossola Giuseppe i manifestini sovversivi che questi_ diffuse _in detta ep_o~a, e re~ la quale diffusione fu condannato dal Tnbunal~ d1 Busto Ar:1z10 a d1ec1 mesi di reclusione e lire 1.000 di multa. Pertanto, m mancanza d1 prove certe,
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA ])ELLO STATO
il Leoni deve andare prosciolto dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di indizi di reità. Nei riguardi dell'imputato Broccardo Giuseppe è risultato che egli teneva in casa manifestini sovversivi iden tici a quelli che nella notte del 7.r.1926 furono trovati sparsi per le vie di Torrebelvicino; ma non è risultato in modo certo che egli ne fosse il diffusore. E, pertanto, anche egli deve andare prosciolto per insufficienza di prove. Nei r:_iguardi degli imputati Vanzani Ernesto e Bazzoli Margherita si osserva che è rimasto bensì accertato che il Vanzani diede éÙla Bazzoli i manifestini sovversivi per distribuirli alle operaie, ma non è risultato in modo certo che essa li abbia, effettivamente, distribuiti; e tale dubbio è avvalorato dal fatto che nel giorno della perquisizione la Bazzoli li teneva ancora in casa. Quanto al Vanzani, poiché egli era giornalaio autorizzato alla vendita dell'« Unità» che gli perveniva dalla Direzione di detto giornale, non è da escludere che egli possa aver ricevuto dalla stessa Direzione anche i manifestini che a sua volta diede alla Bazzoli, e che abbia ritenuto che si trattasse di stampati di cui era permessa la diffusione come per il giornale « Unità )) . Pertanto, anche il Vanzani e la Bazzoli devono essere prosciolti per insufficienza di prove.
PRIMA PARTE:
SEKTE'.'IZE EMESSE
DALl,A C.I.
Reg. Gen. n. 13 / 1928
E
DAL G. I.
SENTENZA N . 25
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da :
Presidente : Muscarà Achille, Generale cli Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENT EN ZA nel procedimento penale contro: Ionna Guglielmo, nato il 5-4-1889 a Ravenna, ex capo - stazione FF.SS. IMPUTATO
P. Q. M.
r) dei reati di cui agli art. 134, n. 2 C.P. in relazione all'art. u8, n. 3 e 120 stesso codice, nonché del delitto di cui all'art. 252 C.P.;
La Commissione Istruttoria, visti gli art. 2 del R.D. 13.3.1927, n. 313; 421 C.P. Esercito - su conforme richiesta ciel P.M. - dichiara:
2) dei reati di cui all'art. 134, n . 2 in relazione all'ar t. rr8, n. 3 C. P.; art. 134, n. 2 in relazione all'art. 120 C.P.; art. 79- 135 C.P.; art. 79 - 247 C.P. in relazione all'art. 1 legge 19.7-1894, n. 3r5;
-
chiusa l'istruttoria;
- non luogo a procedimento penale nei riguardi di Franceschini Mario e di Ravagnan Riccardo perché già giudicati con precedente sentenza per gli stessi fatti ; - non luogo a procedimento penale nei confronti di Leoni Giulio, Broccardo Giuseppe, Vanzani Ernesto e Bazzoli Margherita, per insufficienza di prove ; - ordina lo stralcio degli atti relativi al latitante Leonetti Alfonso e l'unione agli atti, archiviati, del procedimento contro lo stesso Leonetti, portante il n. 704 ciel Reg. Gen. dell'anno 1926. Roma, 12+1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Per Leonetti vedi << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )), pagg. 607 e foo e << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 )>, pag: 474.
3) dei reati di cui all'art. 79 C.P. e 2 legge 19.7.1894, n. 315; art. 251 C.P.; art. 9 cpv. legge 24.12.1925, n. 2263; art. 252 C.P. con l'aggravante cli cui all'art. 136 C.P. ;
4) dei reati di cui agli art. 64, n. 1, I 18 - 120 - 247 - 251 - 252 C.P. ; art. 3-4 legge 25.rr.1926, n. 2008; 5) dei reati di cui agli art. 2 legge 25.11.1926, n. 2008 in relazione agli art. 104 - 120 - 252 C.P., art. 3 p.p. e 4 legge citata; 6) dei reaù di cui all'art. 3 P·P· in relazione all'art. 2 legge 25.1r.1926, n . 2008 ed agli art. ro4 - ro8 - 120- 252 C.P.; art. 3 cpv. e 4, 2° cpv. legge citata; art. 285 C.P.; 7) dei reati di cui all'art. 134, n. 2 in relazione all'art. II8, n. 3 C.P.; art. 134, n. 2 in relazione all'art. 120 C.P.; art. 247 C.P.; art. 251 C.P. IN CAMERA DI CONSIGLIO
Vista la richiesta del P.M. con la quale chiede il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine a tutti i reati ascritti a
286
TRIBU~ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Ionna Guglielmo, ordinando la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Considerato che dall'esame degli atti istruttori si è statuito,
IN FA'HQ ED IN DIRITTO
Che a carico del giudicabile per una presunta attività sovversiva svolta in perfetto coordinamento coi maggiori esponenti del Partito Comunista Italiano a Milano, Torino, Bologna ed in numerose al.tre località del Regno nel 1926 e posteriormente, si iniziarono vari procedimenti penali: a tal uopo gli furono spiccati contro i mandati di cattura del Giudice Istruttore presso il Tribunale Speciale in data 25+1927; del Giudice Istruttore del Tribunale Milita~e di Milano in data 21 aprile, 20 maggio, 18 novembre 1927 e 22 febbraio 1928; del Giudice Istruttore del Tribunale Militare di Bologna in data 17.8.1927, perché imputato dei reati di cui agli art. 251-252-79- 135 247- 134, n. 2 in relazione all'art. n8, n. 3 e 120 C.P.c. e 2- 3-4 della legge 25.11.1926, n. 2008. Con sentenza del 5.2.1929 della Commissione Istruttoria egli venne rinviato a giudizio per rispondere di tutta la presunta sua azione criminosa; ma con ordinanza del Tribunale Speciale fu provveduto allo stralcio degli atti, risultando egli sempre latitante. In data 10-4-1930 lo Ionna si costituì ed agli organi tutori dell'ordine pubblico, nel respingere energicamente ogni accusa specifica fattagli, si dichiarò vittima di vendette da parte dei non pochi suoi nemici. Riconobbe per suo tutto il materiale in giudiziale sequestro e che riguardava il movimento del « Soccorso Rosso pro vittime politiche ». Ma il solo materiale non poteva costituire prova della sua presunta attività sovversiva, in quanto tutto quel materiale gli era stato affidato da un esponente del partito, allo scopo eh.e egli lo esaminasse e, dopo di essersi reso conto del lavoro eia svolgere, dichiarare o meno se accettava di tenere la gestione del « Soccorso Rosso itali~no )) . E siccome gli era stato garantito che nessuna noia gli poteva derivare, trattandosi di organizzazione filantropica ed apolitica, si era riservato di rispondere previo accurato esame di tutto il materiale. Invece, d'improvviso, prima ancora di aver potuto prendere visione dei documenti, la Questura irruppe nella sua abitazione e procedette al sequestro del materiale . corso i~truttorio negò di aver esplicato, in qualsiasi modo, alcuna att.1v1ta sovversiva. Solamente, qualora avesse accettato a suo tempo l'incarico, avrebbe dovuto occuparsi ciel « Soccorso Rosso)). Ma, prima ancora di trovarsi nelle condizioni di conoscere bene quali avrebbero dovuto essere le sue attribuzioni, e quindi prima ancora di poter dire un « si )) od un « no ll, fu messo dagli stessi organi tutori dell'ordine pubblico nella neces-
PRIMA PARTE :
SENTENZE EMESSE
DALLA
e.I.
E D,\L
e.I.
sità di non occuparsene affatto. A confortare la sua tesi difensiva, fece presente che, già capo - stazione delle Ferrovie dello Stato, durante e dopo la guerra, nonché ai primi tempi del movimento comunista italiano, si dimostrò sempre di sentimenti patriottici, meritandosi elogi da parte delle autorità e della gerarchia statale, e gli odi e le lotte dei compagni di lavoro, allora scioperanti. Però, poco prima dell'avvento fascista, non essendo protetto dai superiori nella sua condotta inflessibile contro gli antinazionali, ha dovuto subire una volta la imposizione della massa e prendere parte ad uno sciopero. In conseguenza a ciò venne licenziato: dandosi così origine ad una vita dolorosa e piena di traversie. Se il suo nome appare attraverso qualche processo, senza dubbio deve trattarsi di una vendetta derivante da vecchi rancori, per cui sarebbe stato astutamente fatto credere un esponente del partito, non essendolo, anche volendosi fuorviare le indagini investigative a carico di veri sovversivi . Ed a meglio avvalorare tale discolpa esistono in atti prove testimoniali dalle quali si ha la conferma degli ottimi precedenti politici e patriottici dello Ionna fino al 1922; esiste, inoltre, anche la prova che lo Ionna abbia avuto, nel 1920, rappresaglie e insulti dai « rossi » perché contrario agli scioperi e agli scioperanti. Per le suddette prove testimoniali si ritiene che l'imputato abbia potuto essere in buona fede in quelle manifestazioni successive che sono apparse in contrasto con i suoi ottimi precedenti e con i suoi veri sentimenti. Il Collegio, pertanto, è d'avviso che nella fattispecie non si siano raccolti elementi sufficienti di reità e, nell'ipotesi dubitativa affacciata, sia d'uopo dichiarare il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine a tutti i reati ascritti allo Ionna, di cui in rubrica, ordinando la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
P. Q. M.
Visti gli art. parere del P.M. prove in ordine nando la di lui
421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313 - su conforme - dichiara il non luogo a procedere per insufficienza di a tutti i reati ascritti allo Ionna, di cui in rubrica, ordiimmediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Roma, 17-4-1930 - Anno VIII.
. !~
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 )), pagg. 257 e 310 e « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 )), pag. 473.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 101/1930
SENTENZA N. 31
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
P RI MA PARTE:
SEN1'ENZE EMESSE
DALLA C. l.
E DAL G.l.
cifici Umberto, Melacci Bernardo e Vuchich Giuseppe all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Livorno per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 29+1930 - Anno VIII.
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici: De Rosis Giuseppe, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nota. - Dal registro generale e dagli atti m possesso dell' Ufficio non risulta se i suddetti imputati vennero condannati o assolti dalla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
nel procedimento penale contro: Pacifici Umberto; Melacci Bernardo, nato il 19.1.1893 a Foiano della Chiana (Arezzo); Vuchich Giuseppe; (reclusi a Portolongone).
IMPUTATI
1) del delitto di cui agli art. 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263, e 79 C.P., per avere in Portolongone, più volte e con atti esecutivi della medesima risoluzione fino al 9 o IO novembre 1929, offeso il Capo del Governo con le parole: << Assassino, vigliacco >) e simili;
2) del delitto di cui agli art. 122 - 79 C.P. per avere, in dette circostanze di tempo e di luogo, offeso S.M. il Re con la parola: « Assassino>); il Melacci, inoltre, del delitto di cui all'art. 3 cpv. della legge IO novembre 1929, nel reclusorio di Portolono-one, pubblicamente, perché in presenza di molti detenuti, fatto l'apologi~ dell'attentato commesso a Bruxelles contro il Principe Ereditario.
25.11.1926, n. 2008, per avere, il 9 o
Omissis p, Q. M.
Visti gli art. 3 legge 25.11.1926, n. 2008; 2 - 6 R.D. 13.3.1927, n. 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il provvedimento a carico di Par9. - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA nIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 171/1930
SENTENZA N. 42
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
PRIMA PARTE:
SEJ\TENZE EMESSE DALLA C.!. E DAL G.!.
Reg. Gen. n. 172/1930
SENTENZA N . 43
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente : Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Giudice Relatore: Lanari Piero;
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.;
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S. N.;
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro:
SENTENZA nel procedimento penale contro:
Koller Francesco, nato il 1°-4-1886 a Idria (Gorizia).
IMPUTATO
Del reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, per aver fatto l'apologia dell'attentato contro S.A.R. il Principe Ereditario.
Pescucci Antonio, nato il 7.9.1873 a Firenze.
l:\iPUTATO
Del reato previsto dall'art. 3 cpv. in relazione all'art.
2
della legge
25.11.1926, n. 2008 (apologia di reato).
Omissis
Omissis
P. Q. M.
P. Q. M.
Visti gli art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, e 6 R.D. 13.3.1927, n. 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il provvedimento a carico di Koller Francesco all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Trieste per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni.
Visti gli art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008; 2 - 6 R.D. 13.3.1927, n. 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il procedimen to a carico di Pescucci Antonio all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Firenze per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni.
Roma, 26.7.1930 - Anno VIII.
Roma, 28.7.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Con sentenza emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Trieste il 7.8.1930, assolto perché il fatto non costituisce reato.
Nota. - Con sentenza emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze il 2.8.1930, assolto perché il fatto non costituisce reato.
TRIBUNALE SPECIAL E PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 44
Reg. Gen. n. 173 /1930
La Commissione Istruttoria presso il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Cor.soli della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Taddei Ezio, nato il 2.10.1895 a Livorno.
IMi,UTATO
Del delitto di cui all'art. 3 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 120 C.P. per avere, il 21.7.1930, nella Sala delle Udienze del Tribunale di Livorno, mentre era nell'apposita gabbia in attesa che si svolgesse altro procedimento contro altro imputato, essendo eo·li o-ià stato b b poco prima condannato ad anni tre e mesi tre di detenzione ed alla multa di lire 20.000 per i delitti di tentato espatrio clandestino a scopo politico e di inosservanza di pena, e precisamente nel soccorrere un condannato a lui vicino colpito da improvviso malore, pronunciato le seguenti frasi, rivolto al pubblico presente: « Solo in questa porca Italia succedono queste cose ... non c'è giustizia in Italia ... che cosa aspetta questo popolo a ribellarsi? ». Intendendo con ciò istigare a commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti e la requisitoria con la quale il P.M. chiede alla Commissione il proscioglimento del Taddei per non aver commesso l'ascrittogli reato, ed il suo rinvio al R. Procuratore di Livorno per i provvedimenti ulteriori di sua competenza, osserva:
P RIM 1\
P ARTE :
SENTENZE EMESSE
DALLA C.l.
E DAL G.J.
2
93
I N FATTO ED IN DIRITTO
Il Procuratore del Re di Livorno, per i fatti descritti nel capo d'imputazione e perché il Taddei, interrogato, « aveva ammesso insistentemente di aver voluto con le sue parole riferirsi proprio all'attuale Regime politico in Italia, intendendo così di fare propaganda della dottrina e dei metodi d'azione dell'anarchia, le cui teorie egli affermava di professare J>, trasmise gli atti a questo Tribunale, credendo di poter ravvisare nel fatto gli estremi del delitto previsto dall'art. 4, u.p., della legge 25.11.1926, n. 2008. Ma nel fatto non può riscontrarsi materia di delitto previsto dalla legge 25.1 r.1926, n. 2008, anche se, come risulta dall'interrogatorio raccolto dall'autorità trasmittente, il Tadclei abbia inteso « rivolgersi al pubblico presente in udienza allo scopo di gettare nel suo animo un seme di ribellione contro il Regime fascista che ha fatto la legge per la quale egli era stato condannato, ed altre leggi per le quali il popolo è compresso in ogni sua manifestazione di pensiero J> . In materia di reati politici la sola intenzione del soggetto attivo non è sufficiente a dar vita concreta ad un reato, quando si limiti a rimanere intenzione e non si estrinsechi in forma sostanziale e manifesta, sia pure indiretta ma non mai equivoca. Ora, nelle frasi pronunciate dal Taddei non si riscontra la propaganda di cui all'art. 4 della legge rubricata. Né vi si riscontra l'ipotesi di cui all'art. 3 in epigrafe, in relazione all'art. 120 C.P., in quanto nel caso concreto, per circostanze d'ambiente e di soggetto, è da escludersi che le parole del Taddei potessero comunque determinare, sia pure in tema di possibilità, l'insurrezione armata contro i Poteri dello Stato. La Commissione, infine, nel fatto non r avvisa altro reato la cui competenza sia di questo Tribunale Speciale. Ritiene, pertanto, di dover ordinare la restituzione degli atti all'autorità competente per l'eventuale ulteriore corso. p , Q. M.
Visti gli art. 421 - 551 e segg. C.P. Esercito; 2 R.D. 13,3,1927, n. 313 - su conforme parere del P.M. - dichiara che non vi è luogo a procedimento nei confronti di T addei Ezio per non aver commesso il reato ascrittogli, né altro reato di competenza cli questo Tribunale e ne ordina il rinvio dinanzi all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Livorno per gli eventuali ulteriori provvedimenti di sua competenza, nello stato attuale di custodia, non consentendo i suoi precedenti penali la scarcerazione. Roma, 13.8.1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
2
94
PRIMA PARTE:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELW STATO
SENTE:-IZE E11ESSE
DALLA C.!.
DAL G.!.
2 95
SENTENZA N. 46
Rcg. Gen. n. 258/1930
Nota. - Con sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Livorno « di incitamento alla disobbedienza della legge >> e condannato alla pena della detenzione di 7 mesi e 15 giorni e alla multa di lire 500.
~
l'rr.6.r93r, ritenuto colpevole del reato
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione;
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: De Rosis Giuseppe, Griffìni Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Mazzaferri Carmine, nato il 26.3.1888 a Crognaleto (Teramo), muratore.
IMPUTATO
Del reato previsto dall'art. 3 cpv. della legge 25.1r.r926, n. 2008 (apologia dell'attentato contro il Capo del Governo) e 9 cpv. della legge 24.12.1925, n. 2263 (offese al Capo del Governo), in epoca imprecisata del r927 in Alvi di Crognaleto.
Omissis
P. Q. M.
Visti gli art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, e 6 del R.D. 13.3.1927, n. 313 - su conforme parere del P.M. - rimette il procedimento a carico di Mazzaferri Carmine all'Ill.mo Signor Procuratore del Re di Teramo per il giudizio giusta le disposizioni penali comuni. Roma, 23.9.1930 - Anno VIII.
,, Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBUNI\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nota. - Con sentenza del 30-4-1932 il Giudice Istruttore del Tribunale di Teramo dichiara di non doversi procedere nei confronti del Mazzaferri in ordine al reato di apologia dell'attentato al Capo del Governo per negata autorizzazione a procedere. Con la stessa sentenza il Mazzaferri viene assolto dal reato di offese al Capo del Governo per insufficienza di prove.
PRIMA PIIRTE:
Reg. Gen. n. 28/1930
SENTENZE EMESSE
DALLA C.!. E DAL G.l.
2 97
ORDINANZA DEL 21.2.1930 (G.I. Salvatore Curatola)
Nei confronti di: Sentinelli Alfredo, nato il 22.1.1905 a Fabriano (Ancona), calzolaio; Ferretti Pasquale, nato il 12-4-1903 a Fabriano (Ancona), calzolaio; Vanni Assuero, nato il r5.rr.r890 a Lastra a Signa (Firenze), ortolano; Michelagnoli Alfredo, nato 1'8.9.1904 a Lastra a Signa (Firenze), studente nautico; Cavallini Orlando, nato il 4.8.1905 a Palaia (Pisa), parrucchiere; Tiburzi Giuseppe, nato il 17.8.1902 a Pergola (Pesaro), impiegato.
IMPU TATI
Del delitto di cui agli art. 2 e 3 cpv. della legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione all'art. 252 C.P. per avere in Lipari la sera del r5 gennaio u.s. commesso ed istigato a commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con verbale del 17 gennaio u.s. il Commissario cli P.S. di Lipari denunciava alle competenti autorità giudiziarie i sopradescritti confinati politici per avere essi, la sera del 15 stesso mese, prendendo occasione della morte del confinato Filiplik avvenuta nell'infermeria della Colonia per polmonite doppia, commesso ed istigato a commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile, mediante affissione, sulla pubblica via, di un manifesto così concepito: « I fascisti hanno ucciso Filiplik - Vendichiamolo! ». Esperite le opportune indagini ed iniziatosi regolare procedimento a carico dei prevenuti sopraindicati da parte del locale magistrato non fu possibile raccogliere sufficienti elementi atti a comprovare la responsabilità dei denunziati che protestarono la loro innocenza in merito ai fatti che agli stessi erano ascritti. Nuove e diligenti indagini successivamente esperite dalla Polizia Giudiziaria in sede, per la loro identificazione come autori dello scritto incriminato, ebbero parimenti esito negativo. Essendo perciò venuti a mancare, nei confronti dei denunziati, indizi sufficienti di reità atti a legittimare l'ulteriore stato di loro detenzione.
TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
P. Q. M.
Visto l'art. 323 C.P.P., su conforme richiesta del P.M. di cui al foglio 47 del processo, in data 2r.2.1930, ordina la immediata scarcerazione dei nominati Sentinelli Alfredo, Ferretti Pasquale, Vanni Assuero, Michelagnoli Alfredo, Cavallini Orlando e Tiburzi Giuseppe, sopra qualificati, se non detenuti per altra causa e rimette gli atti all'Ufficio del P.M. per l'ulteriore a praticarsi.
PRIM,\
PARTE :
SE:s!TEKZE E~!ESS E DALLA
Reg. Gen. n. 40/1930
C.!.
E DAL G.l.
2
99
ORDINANZA DEL 4.4.1930 (G.I. Salvatore Curatola)
Nei confronti di: Alberti Gaetano, nato il 2.3.3. 1899 a Ravarino (lV[odena), bracciante, detenuto dal 5.2.1930 nelle carceri di Modena.
I MPUTATO
Il Pubblico Ministero, con provvedimento emesso il 1°.3.1930, ordina l'archiviazione degli atti per mancanza assoluta di indizii di reità.
Del delitto di cui all'art. 4, 1" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Carpi, anteriormente e fino al 5.2.1930, appartenuto al Partito Comunista, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità. Ritenuto che, con verbale in data 6 del mese di febbraio, il Comando di Stazione dei RR.CC. di Carpi denunciava il prevenuto sopra descritto quale sospetto appartenente al Partito Comunista poiché in seguito ad una perquisizione eseguita nel suo domicilio erano stati rinvenuti e sequestrati oltre ad un opuscolo intitolato <e I comunisti ed il plebiscito)>, diversi appunti e ritagli cli vecch i giornali di contenuto sovversivo. Che dalle più accurate e diligenti indagini esperite anche a mezzo della Polizia Giudiziaria in sede, non è stato possibile raccogliere elementi atti a comprovare la sua appartenenza a partiti disciolti per ordine della Pubblica Autorità, né è risultato che egli si sia valso del materiale sequestratogli per sv~lgere opera di propaganda o abbia svolto comunque propaganda sovversiva. Che iniziata azione penale contro l' Alberti per il delitto di cui in epigrafe ed interrogato il medesimo circa la provenienza del materiale sequestrato, egli ha dichiarato di avere r invenuto l'opuscolo nella pubblica strada e di avere conservato i ritagli dei vecchi giornali a titolo di pura curiosità. Che nessuna circostanza concreta e specifica è emersa per ritenere esso Alberti mendace e guindi responsabile del delitto ascrittogli.
p, Q. M.
Visti gli art. 421 e segg. C.P.; 7 DLt. 3.r.1918, n. 2; viste le conformi conclusioni del P.M. in data 3-4-1930, dichiara non farsi luogo a procedere nei confronti di Alberti Gaetano sopra qualificato, in ordine al reato che gli è ascritto, per insufficienza di prove, ed ordina la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
300
TRIBtJ~Al.E SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 67 /1930
ORDINANZA DEL 5.4.1930 (G.I. Antonio Scemi)
N ei confronti di: D'Amato Giovanni, nato il 20.10.1895 a Rutigliano (Bari), commerciante, detenuto dal 7.3.r930 nelle Carceri Mandamentali di Ruvo di Puglia. IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 3 della legge 25.rr.1926, n. 2r108, in relazione all'art. I stessa legge, per avere, in .Ruvo di Puglia, la sera del 7.3.1930, in un negozio di parrucchiere, pubblicamente istigato a}tri a commettere attentati contro il Capo del Governo proferendo, tra l'altro, la frase: « Bisognerebbe andare a Roma a spaccare il cuore a Mussolini>>. Ritenuto che la compiuta istruttoria ha accertato l'esistenza materiale del fatto addebitato al D'Amato, ma ha offerto altresì dubbi fondati sulla esistenza del dolo. Risulta infatti che il D'Amato, ferito alla testa in guerra, è spesso vittima di esaltazioni e di accessi violenti durante i quali. perde ogni controllo dei propri atti. Lo stesso maresciallo dei RR.CC., che procedette all'arresto ed alla denunzia, come l'ufficiale sanitario del Comune di Ruvo che visitò il D'Amato subito dopo l'arres to, hanno concordemente assicurato di aver avuto l'impressione che il D'Amato si trovava in condizioni di squilibrio mentale quando venne da loro interrogato e che anzi sembrò che, dopo un periodo di smarrimento, rientrasse gradatamente in sé meravigliandosi di avere pronunziato le frasi incriminate. Risulta inoltre che il D'Amato, tornato di recente dalle Americhe, non si è mai interessato di politica; e si afferma attendibilmente che ciò può dirsi tanto in relazione alla sua permanenza all'estero quanto alla permanenza in Italia. Questo doppio ordine di considerazioni e rilievi determina un scrio motivo a ritenere che la sua escandescenza non sia stata accompagnata dalla coscienza dell'atto che compiva; e pertanto deve essere prosciolto per insufficienza di prove in ordine al dolo. P. Q. M.
Su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dichiara non farsi luogo a penale procedimento nei confronti del nominato D'Amato Giovanni, sopra qualificato, in ordine al delitto ascrittogli, per insufficienza di prove in ordine al dolo ed ordina la di lui immediata escarcerazione se non detenuto per altra causa.
Seconda Parte
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S., DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L'ATTIVITA' TERRORISTICA E SOVVERSIVA SVOLTA NELLA VENEZIA GIULIA Sezione «A>>: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. Sezione « B >> : Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore
SEZIONE « A »
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 25/1929
SENTENZA N. 66
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente : MuscarĂ Achille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore : Lanari Piero; Giudici: Griffini Mario, Pessani Claudio, Consol i della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Babich Francesco, nato il 27.r.1898 a Marescgo (Pola), agricoltore; Belich Paolo, nato il 18.9.1906 a Maresego (Pola), agricoltore; Chermaz Matteo, nato il 15.2.1887 a Maresego (Pola), agricoltore; Pobega Rodolfo, nato il 19.9.1885 a Sant'Antonio (Istria), agricoltore; Sergon Rodolfo, nato 1'8-3-1904 a Maresego (Pola), agricoltore; Babich Giuseppe, nato il r2.2.r905 a Maresego (Pola), agricoltore; Bersan Francesco, nato il 9.8.1904 a Maresego (Pola), agricoltore; Bordon Ernesto, nato il 7-4- 1901 a Pobeghi (Istria), agricoltore; Chermaz Giovanni, nato il 6.5.1873 a Maresego (Pola), agricoltore; Marsich Romano, nato 1'8.ro.1909 a Trieste, agricoltore; Visentin Giuseppe, nato il 6.10.1902 a Maresego (Pola), agricoltore; Sabadin Francesco, nato il 27.5.1902 a Maresego (Pola\ agricoltore, latitante; Bernetich Adamo, nato il 29.10.1908 a Maresego (Pola), agricoltore, latitante ; Primosich Pietro, nato 1'8.8. 1898 a Cesari (Istria), agricoltore, latitante; Turco Carlo, nato l'8.2.r902 a Cesari (Istria), calzolaio, latita nte ; Vattovaz Riccardo, nato il 7.9.1898 a Cesari (Istria), agricoltore, latitante; Vattovaz Vitale, nato il 19-4-1899 a Cesari (Istria), agricoltore, latitante; Chennaz Alberto, nato il 26.6.1903 a Maresego (Pola), agricoltore ; 20 . -
U.S.
TRIBUNALE SPEC IALE J.>ER LA DIFESA DELLO STATO
Cociancich Venceslao, nato il 13.2.1903 a Maresego (Pola), agricoltore; Jerman Francesco, nato il 19.4.1901 a ·Maresego (Pola), agricoltore; Lovrecich Giuseppe, nato il 1°.5.1902 a Maresego (Pola), agricoltore; Musenich Mario, nato il 25-3.1907 a Villa Decani (Istria), agricoltore; Vattovaz Ernesto, nato il 26.10.1902 a Cesari (Istria), agricoltore; Vergan Giuseppe, nato il 6.2.1904 a Maresego (Pola), agricoltore.
I1iPUTATI
T utti: 1) dei delitti di cui all'art. 4, r" e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n . 2008, per avere, in territorio di Maresego, antecedentemente e fino al gennaio 1929, appartenuto al Partito Comunista Slavo, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, e fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di detto partito;
2) del delitto di cui all'art. 63 C.P. e 2 della legge 25.r r.1926, n. 2008, in relazione all'art. r ciel R.D. 12.12.1926, n. 2062, per avere, nelle predette circostanze cli tempo e cli luogo, in correità fra loro, iniziando l'esecuzione cli un vasto piano cli devastazione e cli atti terroristici preconcertati allo scopo cli attentare alla sicurezza dello Stato, danneggiato vigneti, incendiato covoni di fieno, rubato armi, compiuto aggressioni varie e, proditoriamente, ucciso tal Cavalich Giuseppe.
SECO~flA PARTE:
SENTE~ZE
PRO='< UNZ! ;\TE
DAL T .S.lì .S.
P. Q. M.
Visti gli art. 421 -507 e segg., 551 e segg. C.P. Esercito; 4, 1° ed u.cpv., e 7 legge 25.11.1926, n. 2008 ; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 464 C.P.; 37 e 160 legge di P .S.; 9 legge tributaria sulle CC.GG. .30.12. 1923, n. 3279; mantenendosi lo stato di detenzione pei non latitanti; e per gli altri, conhunaci, facendo di ffida di costituirsi nel termine di giorni ro dalla notifica della presente sentenza, altrimenti, passato il quale, saranno essi giudicati in contumacia. Sulle conformi conclusioni del P.M. pronuncia l'accusa contro: Sabaclin, Bernetich, Primosich, Turco, Vattovaz Riccardo, Vitale ed Ernesto, Chermaz Alberto, Cociancich, Jennan, Lovrecich, Musenich e Vergan, ordinando il rinvio a giudizio di loro e della causa dinanzi il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, per rispondere dei reati di cui ai numeri r), 3) e 4) della rubrica a ciascuno rispettivamente ascritto. Dichiara il non luogo a procedimento penale contro tutti i 24 imputati per non aver commesso il fatto in ordine al del itto di cui al numero 2) della rubrica. Nei confronti di: Babich Francesco, Belich, Chermaz Matteo, Pobega, Sergon, Babich Giuseppe, Bersan, Bordon, Chermaz Giovanni, Marsich Romano e Visentin, il non luogo a procedere penalmente per insufficienza di prove in ordine a tutti gli altri reati a loro addebitati. Rendendo definitiva la libertà provvisoria dei primi 5 ed ordinando la immediata scarcerazione degli altri 6, se non detenuti per altra causa: di Babich Giuseppe, di Bersan, di Bordon, di Chennaz Giovanni, di Marsich Romano e di Visentin Giuseppe.
Inoltre: 3) Bernetich Adamo, Jerman Francesco e Musenich Mario: dei reati di cui agli art. 464 C.P.; 37 vigente legge di P.S.; 9 legge tributaria sulle Concessioni Governative 30.12.1923, n . 3279, n. r6, lettera B dell'annessa tabella allegato A, per avere, nelle circostanze di tempo e cli luogo di cui al numero r), detenuto e trasportato fuori la propria abitazione armi da fuoco (fucile e pistola) non denunciate all'Autorità di P.S. e per non avere pagato la tassa relativa sulle CC.GG.; 4) Primosich Pietro, Vattovaz Riccardo e Vattovaz Vitale: del reato di cui all'art. 160 del vigente T.U. delle leggi di P.S., per essere espatriati, per motivo politico, clandestinamente. Reati accertati m Maresego nel gennaio 1929.
Omissis
Roma, 29.7.1929 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TRIBU NALI, SPECfALE PER LA D!FllSA DELLO STATO
SENTENZA N. 67
Reg. Gen. n. 25/1929
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente : Muscarà Achille) Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Griffini Mario, Pessani Claudio, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Marsich Rodolfo, nato il 2.3.i:904 a Maresego (Pola), detenuto dal
27.12.1928; Codarin Antonio) nato il ro.rn.1900 a Maresego (Pola), detenuto dal 2.r.1929; Codarin Giovanni) nato il 27.ro.1889 a Maresego (Pola), detenuto dal
SECONDA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
2) del delitto di cui agli art. 63 C.P. e 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. I del R.D. 12.12.1926) n. 2062, per avere, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, in correità tra loro, iniziando l'esecuzione di un vasto piano di devastazioni e di atti terroristici preconcertati allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato) danneggiato vigneti, incendiato covoni di fieno, rubato anni, compiuto aggressioni varie e proditoriamente ucciso tal Cavalich Giuseppe; 3) dei reati di cui all'art. 464 C.P., 37 vigente legge di P.S. e 9 della legge tributaria sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279) n. 16, lettera B dell'annessa tabella allegato A, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al numero 1), detenute e trasportate fuori la propria abitazione, armi da fuoco (fucile e pistola) non denunziate alla Autorità di P.S. e per non avere pagato la relativa tassa sulle CC.GG.; 4) il Marsich Rodolfo, inoltre, del delitto di cui all'art. 9 della legge
24.12.1925, n. 2263, per avere, in giorno imprecisato del 1928, in Maresego pronunciato una frase (rivolta a tal Bembich Giuseppe): « meriteresti che si tagliasse la testa a te e a Mussolini )> (Vol. 1°, f. 74) e del reato di cui all'art. 160 del vigente T.U. delle leggi di P.S. per essere espatriato per motivo politico, clandestinamente. Reati accertati in Maresego nel gennaio 1929.
2.r.1929; Omissis
Dobrigna Giovanni di Antonio, nato il 2.9.1904 a Maresego (Pola), detenuto dal 27.12.1928;
p, Q. M.
Marsich Giovanni) nato i1 1°.2.1897 a Mareseao (Pola), detenuto dal t,
ro.3.1929; Marsich Miroslao, nato il r9.6.r9rr a Marese(To (Pola), detenuto dal b
17.1.1929; Dobrigna Giovanni fu Giovanni, nato il 28.rr.1901 a Loparo (Pola), latitante; Bembich Giovanni, nato il 27.2.1901 a Loparo (Pola), latitante.
IMPUTATI
r) dei delitti di cui all'art. 4, r" e 2" cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008) per avere in territorio di Maresego, antecedentemente e fino al gennaio 1929, appartenuto al Partito Comunista Slavo, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità, e fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito;
Visti gli art. 507 e segg. - 551 e segg. C.P. Esercito; 4, r" e 2° cpv., e 7 della legge 25.1 r.1926, n. 2008; I - 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313; 9 della legge 24.12.1925, n. 2263; le citate leggi speciali di P.S. e gli art. 63 - 464 C.P., dichiara chiusa l'istruttoria e, mantenendosi lo stato di custodia per tutti i detenuti, diffida i latitanti Dobrigna Giovanni nonché Bembich Giovanni a costituirsi nel termine di 10 giorni dalla notifica della presente sentenza, trascorso il quale saranno giudicati in contumacia, nelle conformi conclusioni del P.M .. Pronuncia l'accusa a carico dei suaccennati imputati ordinando il rinvio di tutti e della causa dinanzi il Tribunale Speciale per rispondere dei reati a ciascuno rispettivamente ascritti. Roma, 30.7.1929 - Anno VII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
3ro
TRIBUNALE SPECl ,\LE
PER LA DffESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 25 / 1929
SENTENZA N. 1
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZ A
nella causa contro: Marsich Rodolfo, nato il 2.3.1904 a Maresego (Pola), agricoltore; Codarin Antonio, nato il ro.10. r900 a Maresego (Pola), agricol tore; Codarin Giovanni, nato il 27.10.1889 a Maresego (Pola), agricol tore; Dobrigna Giovanni di Antonio, nato il 2.9.1904 a Maresego (Pola), agricoltore;
.
Marsich Giovanni, nato il 1°.2.1897 a Maresego (Pola), agricoltore; Marsich Miroslao, nato il 19.6.r9u a Maresego (Pola), agricoltore; Jerman Francesco, nato il 19.4.r9or a Maresego (Pola), agricoltore;
SECONDA PARTE:
SE:-.iTE KZE PROKUKZ!ATE DAL T.S.D.S.
311
dine della Pubblica Autorità, e fatto propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito. I primi sei inoltre : 2) del delitto di cui agli art. 63 C.P., 2 della legge 25.11.1926, n . 2008, in relazione all'art. I del R.D. 12.12.1926, n. 2062, per avere, nelle predette circostanze cli tempo e di luogo, in correità tra loro, iniziando l'esecuzione di un vasto piano di devastazioni e di atti terroristici preconcertati all o scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, danneggiato vigneti, incendiato covoni di fieno , rubate armi, compiuto aggressioni varie e proditoriamente ucciso tal Cavalich Giuseppe; 3) Marsich Rodolfo, Codarin Antonio, Codarin Giovanni, Dobrigna Giovanni, Marsich Giovanni, Marsich Miroslao, Jerman Francesco e Musenich Mario, inoltre, dei reati di cui all'art. 464 C.P., 37 vigente legge di P.S. e 9 della legge tributaria sulle CC.GG. 30.I2.r923, n. 3279, n. r6, lettera B della annessa tabella A, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al numero r), detenute e trasportate fuori la propria abitazione armi da fuoco (fucile e pistola) non denunziate all'autorità di P.S. e per non avere pagato la relativa tassa sulle CC.GG.; 4) il Marsich Rodolfo, inoltre, del delitto di cui all'art. 9 della legge 24.12.1925, n. 2263, per avere, in giorno impreciso del 1928, in lvfaresego, pronunciato la frase (rivolta a tal Bembich Giuseppe): (< meriteresti che si tagliasse la testa a te e a Mussolini >> (Vol. r", f. 74), e del reato di cui al1' art. 160 del vigente T.U. delle leggi di P.S., per essere espatriato, per motivo politico, clandestinamente.
Musenich Mario, nato il 25.3. r907 a Villa Decani (Istria), agricoltore; Chermaz Alberto, nato il 26.6.1903 a Maresego (Pola), agricoltore;
IN PUBBLICA UDIEKZA
Cociancich Venceslao, nato il 13.2.1903 a Maresego (Pola), agricoltore; Lovrecich Giuseppe, nato il 1°.5. 1902 a Maresego (Pola), agricoltore; Vattovaz Ernesto, nato il 26.ro.1902 a Cesari (Istria), agricoltore; Vergan Giuseppe, nato il 6.2.1904 a Maresego (Pola), agricoltore.
Sentito il P.M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero coi loro difensori la parola, il Tribunaìe, ritenuto che dall'esame e dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze orali del dibattimento si è potuto assodare.
IMPUTATI
IN FATTO ED Il\" DIRITTO
r) dei delitti di cui all'art. 4, 1° e 2" cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in territorio di Maresego, antecedentemente e fìno al gennaio 1929, appartenuto al Partito Comunista Slavo, già disciolto per or-
Che il Comando dei RR .CC., nonché la Questura di Pola e di Capodistria si erano preoccupati della pericolosa intensa attività antinazionale clandestinamente esplicata da elementi sovversivi di Maresego, Babici, Loparo, Zabavia e Popetra.
Tutti:
312
TRlllUNALE Sl'ECI,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO
Dalle rispettive indagini investigative dei due organi tutori dell'ordine pubblico risultò provato che nell'Istria si erano costituiti dei nuclei i quali agendo alle dipendenze della associazione « Orinna )> di oltre confine, davano esecµzione ad un vasto piano di atti terroristici con violenza alle cose ed alle persone, preconcertati con l'obbiettivo di attentare alla sicurezza dello Stato. Inoltre nelle dette zone del mandamento di Capodistria dal 1927 si andava esercitando la più attiva e fattiva propaganda comunista mediante copiosa diffusione di materiale sovversivo stampato alla macchia; con canti e grida sediziose ed offensive dirette a S.M. il Re ed a S.E. il Capo del Governo; con la raccolta e distribuzione di denaro pro « Soccorso Rosso >> e pro vittime politiche; con frequenti riunioni segrete nei boschi, nelle campagne e nella abitazione del comunista Marsich Giovanni. Tali azioni delittuose culminarono con gravi danneggiamenti alla proprietà, ,con numerosi tagli di viti, con gravi lesioni personali, a danno dei non pochi fascisti o filo - fascisti locali e con l'omicidio del filo - fascista Cavalich. Perciò vennero arrestati e denunciati anche i tredici su accennati imputati e rinviati a giudizio per rispondere tutti dei rispettivi reati specificati ai numeri r), 2), 3) e 4) della rubrica. · Dagli elementi di accusa, già raccolti durante l'istruttoria, e dal minuzioso esame dibattimentale è senz'altro emerso che i giudicabili appartenevano ad una vasta organizzazione sovversiva che aveva anche mire irredentistiche iugoslave. Nelle varie riunioni clandestine venivano, inoltre, concertate manifestazioni antinazionali e venivano anche effettuate delle violenze alle cose e alle persone fedeli al Regime. Bisogna, però, anche riconoscere che in dibattimento sono venuti a mancare taluni elementi soggettivi e obiettivi per ipotizzare i reati cli cui all'art. 2 della legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione all'art. 1 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, nonché all'art. 4, 2" cpv., della citata legge 24-12.1925, n. 2262. Infatti non è stato possibile stabilire se la accertata propaganda locale fosse stata svolta materialmente tra loro e se l'uccisione del Cavalich sia stata effettuata da Codarin Antonio, da :Marsich Rodolfo e dal Dobrigna Giovanni di Antonio. Infatti sulla sola presunta confessione del Dobri~na Giova~ni di Antonio, confessione fatta, probabilmente, per millanteria al fine eh far credere di essere stato insieme con il Marsich l'autore dell'omicidio, il Tribunale ritiene di non poter affermare la colpevolezza dei giudicabili. Pertanto il capo di imputazione di cui al numero 2) della rubrica deve essere modificato. L'attività criminosa denunciata nei confronti di Marsich Rodolfo, Giovanni e Miroslao, di Codarin Antonio e Giovanni e di Dobrigna Giovanni deve essere inquadrata nella configurazione giur idica del reato previsto e punito clall' art. 3 p.p. della legge 25. r r. 1926, n. 2008.
SECONDA PARTE:
SENTENZE PRONUKZIATE DAL T .S.D.S.
Dalle testimonianze rese dal Segretario del fascio di Maresego e Loparo, Corlovich Giovanni, del di costui figlio Giuseppe, capo squadra della Milizia Forestale, del Capovilla Giuseppe, si assodò che non appena il Marsich Giovanni emigrò in America, il nipote Miroslao fece delle confidenze sulla opera criminosa svolta dai vari imputati capeggiatori del movimento sovversivo, esprimendo la volontà di volersi liberare dei cattivi compagni. Nel contempo ebbe ad accusare in modo particolare lo zio Giovanni di averlo obbligato a partecipare alle riunioni segrete e di averlo sempre minacciato perché non m ancasse e perché mantenesse il silenzio. Gli stessi familiari del Miroslao si prestarono a ricevere le confessioni del figlio ed a fargliele ripetere anche alle varie autorità locali. Così il Miroslao, con spontaneità e mantenendo sempre le stesse versioni, affermò che capeggiati dal Rodolfo Marsich e dal Dobrigna Giovanni di Antonio si riunivano spesso in casa dello zio, specie, Marsich Giovanni, i due Codarin ed alla presenza cli esso Miroslao, per organizzare atti terroristici, per decidere sulla violenza alle persone ed alle cose, sui furti, ecc. a danno dei fascisti o filo - fascisti e dei fedeli al regime. Che il Rodolfo Marsich emigrò clandestinamente in Jugoslavia; ed al ritorno tenne riunioni, di carattere sovversivo, in casa del detto zio e nei boschi di Prasca e di Pietra Bianca. Gli organizzatori facevano fronte alle spese mediante il pagamento di quote fisse, con la raccolta di denaro pro (< Soccorso Rosso», pro vittime politiche, ed infine col ricavato dei furti di galline e delle rapine; tanto che nelle riunioni in ·casa del Giovanni Marsich si facevano dei pranzi e delle cene. Giravano anche armati, servendosi d'armi in qualsiasi modo procurate, perfino rubandole. In parte venivano tenute abusivamente in casa o in nascondigli sparpagliati nelle varie zone e conosciuti dal Rodolfo Marsich e dal Dobrigna Giovanni. Tali specifìcJ1e accuse vennero in parte o del tutto confermate, speci~lmente in istruttoria, dai condannati. Lo stesso Rodolfo ì.Vfarsich amrn1se di aver fatto i nascondigli, so.lo dicendo di non sapere perché furono fatti; di essersi impegnato di contribuire al pagamento delle spese di avvocato sostenute dal Codarin Antonio imputato e pr-0cessato per il taglio delle vm ai danni del Capovilla Giuseppe e di Marsich Andrea. Il Dobrigna Giovanni di Antonio confessò di avere fatto dei nascondigl i, uno anche col Rodolfo Marsich; per caso andò nel bosco cli Prasca e trovò i compagni che il Vattovaz ebbe a radunare per raccogliere talvolta del denaro. Circostanza quest'ultima confermata anc.be da Musenich e da altri che precisarono perfino che il Vattovaz nelle riunioni faceva da interprete traducendo in slavo le versioni tenute dai compacrni venuti da fuori, ad esempio da un avvocato o di Milano. Il Musenich dichiarò pure che una volta, nel novembre 1927, il Marsich Rodolfo, minacciando, lo fece intervenire alla riunione nel bosco di Loparo e fra b()'l i altri -presenti vide l'Jerman, il Cociancich, il Cher~ ' maz, ecc. Il Lovrecich, l'Jerman ed il Cociancich ammisero il loro inter-
TRtn UNALE SPECIALE PER
LA DI FESI\ DELLO ST ATO
vento alla riunione nel bosco; il Cociancich disse anche che l'opinione pubblica accusava il Rodolfo Marsich e Codarin Antonio dell 'attentato al capo squadra della Milizia Giacomin; questi ultimi imputati si sarebbero perfino disputati il merito del delitto. Il Codarin Antonio a sua volta affermò di aver saputo dal Rodolfo Marsich che aveva rubato delle galline. E' pur vero che gli imputati tentarono di infirmare la gravità delle proprie confessioni già rese; ma addussero attenuazioni puerili ed assurde, facendo comprendere che fra i giudicabili ci furono disc-ussioni e minacce. Infatti il Musenich dichiarò di essere stato minacciato in carcere da Rodolfo .Marsich; ed il Miroslao Marsich si preoccupò di far conoscere ai propri familiari che a causa delle gravi intimidazioni che gli venivano fatte anche dallo zio Giovanni, aveva dovuto rettificare i precedenti interrogatori. Ma categoriche e precise furono le prove offerte da altri testi. Il Commissario di P.S. Romita specificò che l'organizzazione comunista lavorava in quelle zone facendo credere alle popolazioni che col movimento bolscevico la Jugoslavia avrebbe avuto l'Istria, e che i comunisti avrebbero tratto i maggiori vantaggi speculativi. Informato dal comando dei RR.CC. delle confessioni del Miroslao cooperò per accertare i fatti e controllati furono trovati rispondenti alla verità. Il Dobrigna ad esempio credendo che la P.S. fosse veramente a completa conoscenza di tutti i nascondigli finì per indicare dove si trovava una « ridotta >> costruita nel bosco. Il Tassini, capo manipolo della M.V.S.N . ed impiegato del Municipio di Maresego, confermò completamente tutte le circostanze di specifica accusa già emerse a carico dei singol i imputati, facendo presente che molto prima delle confessioni del Miroslao tutti erano indiziati gravemente di -quanto poi vennero accusati. Tanto che, in seguito alle denunce già pervenute dalle competenti autorità locali, nella maggior parte i giudicabili erano stati muniti di carta d'identità obbligatoria. Concorde anche il Parroco di Maresego Don Pezzar Antonio il quale disse che prima dell'arresto della « banda Marsich - Dobrigna » le popolazioni erano terrorizzate ed ora sono tranquille. Il Costovich Giovanni abrrbcriunbae del oari che alla vi< :rilia di N atale b del 1927, vicino al bosco, vide in attitudine sospetta ed armati di fucile Rodolfo Marsicb, i due Coclarin e Dobrigna Giovanni, e che non appena lo videro si allontanarono nascondendo la testa con un sacco. Un'altra volta entrando nell'osteria del paese, perché fascista venne ingiuriato da alcuni sovversivi prepotenti: fra loro c'era il Cociancich ed il padre dell'imputato Vergan. Il Ri tessa infine dichiarò che trovandosi concletenuto col Lovrccich seppe da lui che quando si r iunivano fra i compagni di fede, attorno al bosco, giravano vedette armate. Dalla suespos ta narrativa emerge ad evidenza che nelle citate zone istriane si era bene organizzato un movimento comunista con carattere anche irredentista jugosi'avo e, riunendosi sovente in modo clandestino, si concertarono atti criminosi contro la sicurezza dello Stato. Si minaccia._....
.I.
SECO>lD:\ l'.-\RTE :
Sf(NTE:siZE
P RO:si lJ NZIATE
)HL T.s.o.s .
vano e si offendevano, con le parole e con le violenze sulle persone e sulle cose, i fascis ti e i filo - fascis ti delle varie località, tanto che la popol azione, terrorizzata, riteneva molti dei giudicabili autori dei delitti che asserivano, e perciò taluni furono spesso arrestati e denunciati. Erano dei sovversivi iscritti al Partito Comunista e, capeggiati dal Marsich Rodolfo nonché dal Dobrigna Giovanni; i primi cinque imputati andavano svolgendo particolare azione criminosa ai sensi dell'art. 3 p.p. della legge 25.rr.1926, n. 2008. Inoltre il Marsich Rodolfo, i Codarin Antonio e Giovanni, il Marsich Giovanni, il Dobrigna Giovanni , l'Jerman ed il Musenich, violarono le leggi, con la detenzione e l'aspor tazione abusiva di an ni dall'abitato; ed il Rodolfo Marsich anche con l'espatrio clandestino. Nei confronti del Miroslao Nfarsich è d'uopo considerare che appena quindicenne fu obbligato dallo zio Giovanni a frequentare i compagni, ad intervenire alle riunioni ed a mantenerne il silenzio. Però quando detto parente emigrò in America, d'accordo col latitante Dobrigna Giovanni, pure denunciato, fece ampia confessione alle autorità politiche locali cd agli organi tutori dell'ordine pubblico. Dichiarando altresì che, venuto il suo turno per eseguire ordini delittuosi, intendeva sottrarsi e perciò denunciava tutti i compagni. Di conseguenza il Collegio ritiene che non si siano raggiunti elementi sufficienti di reità per statuire che dolosamente egli ebbe ad agire finché lo zio Giovann i Marsich lo dominò. Pertanto lo assolve per insufficienza di prove. E tale formula assolu toria applica pure in favore del Vergan, sorgendo il dubbio che gli si possa attribuire opera sovversiva svolta invece dal padre, noto pei suoi sentimenti antinazionali.. Vao-liate tu tte le risultanze dibattimentali in relazione alla rispettiva b .d opera criminosa esplicata e che obiettivamente e soggettivamente cons1 erata si caratterizza nella configurazione giuridica dei reati ad ognuno ascritti, il Tribunale ritiene equo di irrogare le seguenti pene. Ai sensi e per gli effetti dell'ar t. 3 p.p. del la legge 25.1r.r926, n. 2008, con l'aggravante di capi promotori e di organizzatori pc:· Rod~lfo 1:farsi~I: e Dobrigna Giovanni: a Marsich Rodolfo e Dobrigna G10vanm an111 sechc1 e mesi sei; a Codarin Antonio e Giovanni e 1v1arsich Giovanni anni otto: tutti alla reclusione. In applicazione dell'art. 4, I'' cpv., citata legge: ~ Marsi_ch Ro~olfo e Dobrigna anni cinque di reclusione; a Codarin Anto1110 e G1ovan111, Marsich G iovanni e Vattovaz Ernesto quattro anni di reclusione ciascuno; a Jcrman, Musenich, Cociancich, Cherm az e Lovrecich anni tre di reclus10ne ciascuno. Per il disposto dell 'art. 9 della legge tributaria sulle CC.GG . 30.12.1923, n. 3279: a Marsich Rodolfo e Giovanni, Codarin Antonio e Giovanni, Dobrigna Giovanni, Jerrnan e Musenich iire 600 di pena pecuniaria a ciascuno.
TRl!lU:VALE SPECI ALE PER l.:\
DIFESA
DELLO STA·ro
SECO:--IDA PARTE :
In base all'art. 160 della legge vigente di P .S.: a Marsich Rodolfo anni tre di detenzione e lire 20.000 di multa. E poiché in relazione agli art. r - 2- 3-4 del R.D. 1°.1.1930, n. r - sebbene il Marsich sia stato condannato il 23+ 1924 ad un mese e giorni dicci per lesioni personali contro il padre ed il 6.5.1924 a giorni sei per grida sediziose; il 29.12.1927 a mesi due e giorni uno di reclusione per lesioni personali contro la madre; il Codarin Antonio già condannato per omessa denuncia di armi nel 1922, e per furto a mesi tre di reclusione nel 1928 ed assolto nel 1928 per insufficienza di prove dai reati di rapina e danneggiamenti; il Marsich Giovanni, nel 1928, già condannato ad un mese d'arresto per detenzione ed omessa denuncia d'anni; il Musenich condannato nel 1926 a mesi due e giorni due per omessa denuncia d'armi - occorre applica:e il beneficio del condono e della amnistia, viene dichiarato:
a) il non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 464 C.P. e 37 legge di P.S. perché estinta l'azione penale per intervenuta amnistia; b) condonate le pene dì anni uno di reclusione e lire 20.000 cli multa m favore del Marsich Rodolfo per l'espatrio clandestino. Ed operato il cumulo giuridico delle pene (art. 68 e 69 n. 2 C.P.) preaccennate ossia aggiungendo la metà della pena per il delitto di propaganda sovversiva all'altra per il concerto criminoso, ed il terzo della pena per l'espatrio clandestino, complessivamente condanna: Rodolfo Marsich ad anni venti ; Giovanni Dobrigna ad anni diciannove; Marsich Giovanni, Codarin Antonio e Giovanni ad anni dieci ciascuno; Vattovaz Ernesto ad anni quattro; :Musenich, Jerman, Cociancìch, Chennaz e Lovrecich ad anni tre ciascuno; tutti alla reclusione. Inoltre i primi cinque con Musenich e Jerman a lire 600 ciascuno. Tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; a tre anm di vigilanza speciale di P.S.; oltre alle spese di giudizio e ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina che il Vergan ed il Marsich Miroslao, assoìti per insufficienza di prove, vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa, e che siano confiscati i corpi di reato in giudiziale sequestro.
SENTE:-.Z E
PRO:N U::SZI ATE
DAI,
T.S.D .S.
P.S.; 2 - 3 R.D. 1°.r.1930, n. r; 13-28 -31 - 36-39-68 -69 n .. 2 C.P. ~ 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara: il non luogo a procedere nei con~ront1 degli imputati in ordine al reato cui all'art. 464 _CP. e 37 legge d1 P.S. perché estinta l'azio1~e penal~ per m terv~nuta a11;1-111st1a; condonate ~e pene d'anni uno di reclusione e lire 20.000 d1 multa m favore del Marsich Rodolfo per l'espatrio clandestino; in applicazione del R.D. ·1°.r.1930, n._ r. Assolti tutti per insufficienza di prove dal reato di propaganda comumsta ed il Marsich Rodolfo dalle offese al Capo del Governo. . ~iti~ne colpev~li tutti del deli~to di appa~tcnen~a a~ ~art.ito Co?1unis ta'. già d1sc10lto d'ordme della Pubblica Autonta, ed 1 pnm1 cmque imputati poi di cospirazione di cui all'art. ?' p.p., de~la leg~e 25.11.1926, n. 20?8, con l'ag<rravante di capi promotori ed orgamzzaton per Rodolfo Mars1ch e Dobrig~a Giovanni: in tal senso modificando il capo d'acc~sa al nu~nero 2) della rubrica. Inoltre i primi cinque nonché l'Jennan cd il Musemcl: dell'art. 9 della legge tributaria sulle CC.GG. 30.12.1923, n. 3279; ed . mfìne il Rodolfo Marsich di espatrio clandestino, art. r6o d.ella le~ge di_ P.S.; mentre assolve per insufficienza di prove il Vergan ed 11 Ma_rstch Mir~sla~ per non essere stato sufficientemente provato il dolo in ordme a tutti gh accennati reati. Ed operato il cumulo giuridico delle pene condanna: Ro?olfo ~arsic)1 ad anni venti; Giovanni Dobrigna ad anni diciannove; Marsich G10vanm, Codarin Antonio e Giovanni ad anni dieci ciascuno; Vattovaz Ernesto ad anni quattro; Musenich, Jerman, ~cianci_c h. ad an~i tre cias~uno, t~tti all.a reclusione. I Marsich · Rodolfo e G10van111, 1 Codann Antomo e G10van111, Dobrigna Giovanni, l'Jerman e Musenich alla pena pecuniaria di lire 600 ciascuno. Tutti infine alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; a tre anni di vigilanza speciale di P.S. oltre alle spese di giudi~io e a~ ogni _altra conseOrdina che il Vero-an ed 11 Marnch Mtroslao veng uenziale di letnre. 00 b fj d . . d. gano scarcerati se non detenuti per altra causa; e la con 1sca et corpi i reato in giudiziale sequestro.
d!
Roma, 25.2.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. P. Q. M.
Visti gli art. 2 in relazione all'art. I del R.D. 12.12.1926, 3 P·P·, 4, I e 2° cpv., della legge 25.rr.1926, n. 2008; 464 C.P.; di ,P,S.; 9 legge tributaria sul.le CC.GG. 30.12.1923, n . 3279, 16 <leda tabella allegato A; 9 legge 24.12.1925, n. 2263; 160 T.U. 0
n. 2062; 37 legge lettera B legge di
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403; R.D. 25.9.1934, n. 15u; e R.D. 15.2.1937, n. 77:
TRlll U~ML E SJ'f;Cl ,\Ll, PER LA DIFESA DELLO STATO
Marsich Rodolfo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 27.12.1928 a.I 19.2.1937. Pena espiata: 8 anni, r mese e 22 giorni. Nei confronti di Marsich Rodolfo il Pretore di Capodistria pronunziò, m data anteriore al 25.2.1930, le seguenti sentenze: - 23-4-1924: r mese e ro giorni di reclusione per lesioni personali volontarie; - 29.12.1927 : 2 mesi e volontarie; -
I
g10rno di reclusione per lesioni personali
26.r.1929 : ro giorni di arresto per omessa denuncia di anm.
Dobrigna Giovanni viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 18.2.1937. Detenuto dal 27.12.1928 al 18.2.1937. Pena espiata : 8 anni, 1 mese e 21 giorni. In data anteriore e preòsamente l'II.r2.1923, il 24.r.1928 e il 27-4-1929 il Pretore di Capodistria emise nei confron ti del Dobrigna tre sentenze di condanna infliggendo la pena dell'ammenda per rifiuto di declinare le proprie generalità, rifiuto di obbedienza all'autorità e omessa denunzia di armi. Per effetto de.i provvedimen ti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, 1403: Codarin Giovanni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 13.r.1934. Detenuto dal 2.r.1929 al 13.r.1934. Pena espiata: 5 anni e II giorni. Una istanza di grazia inoltrata al Capo del Governo dal detenuto Codarin il 17.1. 1931 viene respinta. Con sentenza pronunciata dal Pretore di Capodistria il 29. r r. 1928, venne n tenuto colpevole del reato di ubriachezza e condannato alla pena di lire 20 di ammenda. · 11.
Codarin Antonio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 1".r.1934. Detenuto dal 2. r.1929 al 1°.1.1934. Pena espiata: 5 anni. Vattovaz Ernesto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 10.11.1932. Detenuto dal 9.1.r929 al 10.11.1932. Pena espiata: 3 anni, ro mesi e r giorno.
SECO>IDA l',\RTE:
SENTE:-.IZE P RONUKZ!ATE
DAL T.S.D.S .
Jerman Francesco: detenuto dal 6.1.1929 viene scarcerato, per fi ne pena, dallo Stabilimento Penale di Capodistria il 5.r.1932. Per conversione della pena pecuniaria di lire 600 in 12 giorni di reclusione, lo Jerman espia la suddetta pena, sempre nello Stabilimento Penale di Capodistria dal 23.10.1932 al 4.11.1932. Musenich Mario: detenuto dal 9.r.1929 viene scarcerato, per fìne pena, dalla Casa di Reclusione cli Viterbo 1'8. r. r932. Una istanza di grazia, inoltrata dal Musenich al Capo del Governo il 2.5.1930, viene respinta. Per conversione della pena pecuniaria di lire 600 in 12 giorni di reclusione il Musenich espia la suddetta pena nello Stabilimento Penale cli Capodistria dal 10.5.1933 al 22.5.1933. Il Pretore di Capodistri a, con sentenza pronunciata il 24.7.1926, r itenne il Musenich colpevole del reato di omessa denuncia di anni e lo condannò, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a 2 mesi e 2 giorni di arresto. Cociancich Venceslao: detenuto dal 9.r.1929, muore, per tubercolosi polmonare, nella Casa di Reclusione di Padova il 25.12.193T. Marsich Giovanni fu Giuseppe: detenuto dal 10.3.1929, muore, per tubercolosi, nelle Carceri Giudiziarie di Sassari il 23.3. T932. Una istanza di oorazia inoltrata da Marsich Giovanni al Capo ciel Governo il 26.12.1930 viene respinta.
Nota. - Gli impu tati, nei confronti dei quali la Commissione Istruttoria « pronunciò l'accusa» con le sentenze n. 66 e 67, vennero giudicati dal
T.S.D.S. con la sentenza n. r del 25.2.1 930. Per gli imputati Dobrigna Giovanni fu Giovanni, nato il 28.rr.1901 a Loparo (Pola) e Bembich Giovanni il T.S.D.S., con ordinanza emessa in Camera di Consiglio il 22.2.1930, ordinò lo stralcio degli atti a causa della loro latitanza. N ei confronti dei suddetti due imputati non venne pronunciata, né nel 1930 né negli anni successivi, alcuna sentenza. Per gli imputati Sabadin Francesco, Bernetich Adamo, Primosich Pietro, Turco Carlo, Vattovaz Riccardo e Vattovaz Vitale, il T.S.D.S. , con sentenza emessa in Camera di Consiglio 1'8.6.1933, dichiarò di non doversi procedere nei loro confronti essendo i reati loro addebitati estinti per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403. Nella suddetta ordinanza venne anche disposta la revoca dei mandati di cattura emessi dal Giudice Istruttore nei loro confronti nei mesi di febbr aio, marzo e maggio del 1929.
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TR!B UKALE SPEC I ALE
PER L1\
DI FESA D EL LO STATO
Reg. Gen. n. 254 / 1929
SENTENZA N. 5
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli delìa M.V.S. N.; ha pronunciato la seguente
SECON DA PART E:
Vilhar Stanislao, nato il 15.1r.r904 a Gorizia, impiegato privato, latitante ; Zavertanik Mario, nato 1'8. 12.1905 a Gorizia, falegname, detenuto ; Nardin Pietro, nato il 29.6.1906 a Trieste, fa legname, detenuto ; Usaj Venceslao, nato il 24.r.1906 a Cormons (Gorizia), operaio, latitante ; Zatti Angelo, nato il 28.8.1906 a Gorizia, operaio, detenuto ; Zgonik Antonio, nato il 7.8.1903 a Gorizia, muratore, detenuto; Zizmond Giuseppe, nato 1'8.1. 1907 a Gorizia, con tadino, detenuto ; H rovatin Francesco, nato il 14.11.1896 a Osegliano (Gorizia), fa legname, detenuto; Keber Francesco, nato il 2r.9. r899 a Gorizia, contadino, detenu to.
11.,.f PUTATI
tutti dei delitti di cui all'art. 4, I e 2° cpv., della legge 25.1 1.1926, n. 2008, per avere in provincia di Gorizia, anteriormente e durante il 1929, fatto parte del Partito Comunista Slavo, già disciolto dalla Pubblica Autori tà, e fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi d'azione di tale partito, specialmente a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso » e di diffusione di stampa comunista; 2) il Vilhar, Io Zavertanik, il N ardin e l'Usaj inoltre del delitto di cui all'art. 63 C.P. e 4 p.p . della citata legge 25.1 1.1926, n . 2008, per avere nelle suind icate circostanze di tempo e di luogo, in correità tra di loro e 1)
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PR()KU!':ZL>\TE
D/\L T .S. D .S.
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con altri, ricostituito gruppi del predetto Partito Comunista Slavo, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; 3) lo Zavertanik ed il N ardin, ancora, dei reati di cui agli art. 285, n. 3 C.P. e 160 vigente legge di P.S. per essere espatr iati clandestinamente per motivo politico e fatto uso di passaporti falsi, nonché della contravvenzione sulle CC.GG. per non aver pagato la tassa di concessione per il passaporto (art. 3 R.D. 30.12.1923, n. 3279; art. 3 R.D.L. 29.12.r926, n. 2191; ed art. 3 R.D.L. 2r.6.1928, n. 1710); 4) l'Usaj ed il Vilhar, infine, del reato di cui all'art. 160 vigente legge di P.S. per essere espatriati clandestinamen te per motivo politico l'n.II.1929 il primo, e nel gennaio stesso anno il secondo, ed, ancora, del reato cli cui all'art. I e 9 vigente legge CC.GG. (omesso pagamento tassa per passaporto).
S E NTE N Z A nel procedimento penale contro:
SE:-.T ENZE
Omissis Prendendo ora in esame la posizione dei singoli .imputati si rileva quanto segue. Vilhar Stanislao: dal rapporto della Questura risulta che si allontanò da Gorizia nel gennaio del 1929 e varcò clandes tinamente il confine recandosi a Vienna. Aggiunge il detto rapporto che il suo espatrio è stato causato dal timore di essere coinvolto nel processo per l'omicidio di Kogej, tanto vero che si rese irreperibile in seguito ad una citazione pervenutagli dal Giudice Istruttore per essere interrogato come teste del detto processo. Egli era ritenuto uno dei maggiori esponenti ciel partito giovanile comunista goriziano e si è mantenuto sempre in rapporti con Usaj Teodoro e con Hrescak Dusan noti comunisti già condannati da questo Tribunale Speciale nel maggio 1929 (1). Il Vilhar è stato indicato dal coimputato Nardin come capo del movimento giovanile comunista del Goriziano prima del suo espatrio. Come tale egli deve rispondere non solo della ricostituzione del detto partito, ma anche di tutti i movimenti che il partito stesso svolgeva sotto le sue direttive mediante la propaganda fatta con la diffusione di stampa sovversiva e con la distribuzione dei fondi raccolti per il << Soccorso Rosso >>; fatti che configurano i reati previsti dall'art. 4 della legge 25.11.1926, n . 2008, come è detto in rubrica. Egli è anche accusato cli espatrio clandestino ai sensi dell'art. 160 T.U. della legge legge di P.S. 6.n.1926, n. 1848, nonché di contravvenzione alla legge sulle CC.GG. per non aver pagato la tassa di passaporto. Dal rapporto della Questura risulta infatti che nel gennaio 1929 il Vilhar ha varcato clandestinamente la fron tiera recandosi a Vienna. Pertanto anche di. questi reati egli deve rispondere nel modo come sono ascritti in rubrica. (1) V . (( Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 », pag . 248. 2 1. -
U .S.
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TRIRUNJ\LE SPECl,\LE PER L ,\ DIFES,,
DEl.1.0
ST,\TO
Zavertanik Mario: dal rapporto della Questura risulta che questi era uno dei più attivi propagandisti del partito giovanile comunista, e che ha collaborato alla costituzione delle cellule del Cantiere Navale di Monfalcone dove lavorava. Lo stesso imputato Nardin in uno dei suoi interrogatori lo ha indicato come capo del movimento giovanile del Goriziano succeduto al Vilhar dopo l'espatrio di costui; ed ha soggiunto il Nardin che gli ordini e le disposizioni, inerenti alla ricostituzione dei gruppi comunisti ed alla diffusione di stampe, venivano dallo Zavertanik nella sua qualità di fiduciario provinciale di Gorizia conosciuto col nome di Bruno. In tale qualità egli fu invitato dai fuorusciti residenti all'estero di recarsi col Nardin in Francia per fare un corso d'istruzione pratica circa i metodi di propaganda, e vi si recò infatti munito di passaporto falso al nome di Fanti Enrico, e provvisto della somma di lire r.200 ricevuta da emissari del partito come rilevasi dal suo stesso interrogatorio. Prese parte alle varie riunioni di comunisti tenute negli anni 1928 e 1929. Quando fu interrogato dalla P.S. e dal Giudice Istruttore si è dimostrato assai reticente, ma non ha negato il viaggio in Francia per prendere contatto con i comunisti colà residenti confessando di essere stato provvisto a tale scopo di passaporto falso e della somma di lire 1.200 per le spese occorrenti. N el confronto avuto con N ardin in periodo istruttorio, questi sostenne che in Francia egli era il fiduciario provinciale di Gorizia noto col nome di Bruno. I testi Comm issario Parisi e Maresciallo Palumbo lo hanno indicato come il capo della organizzazione giovanile comunista goriziana succeduto al Vilhar e come il maggiore responsabile di tale organizzazione e della propaganda che si svolgeva nella provincia. Pertanto vi sono elementi sufficienti di responsabilità a carico dello Zavertanik in ordine ai fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati P·P· dall'art. 4 della legge 25.11.1926, n. 2008, nonché dei reati di espatrio clandestino a senso dell'art. 160 T.U. della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848; di uso sciente di passaporto falso a senso dell'art. 285, n. 3 C.P. ed infine di contravvenzione alla legge sulle CC.GG. a senso degli artico.li citati in rubrica per non aver pagato la tassa relativa al passaporto. Nardin Pietro: risulta dal rapporto della P.S. che fu attivo collaboratore dello Zavertanik e dello Usaj Venceslao altro esponente del comunismo locale. Egli fece ampie confessioni dichiarando che nel 1928, dopo il congedo dal servizio militare, fu incaricato dall'Usaj di occuparsi del << Soccorso Rosso >> e fu messo a contatto con certo Rudi, non meglio identificato, di Trieste, dal quale ebbe una volta lire 100 ed un'altra volta lire 200, che egli poi consegnò all'Usaj ed allo Zatti per la sovvenzione alle famiglie delle cosiddette vittime politiche. Confessò inoltre il Nardin di essersi occupato anche della diffusione di manifesti e stampe comuniste in varie località nelle date de] I agosto, del 7 settembre e del 3.11.1929; e disse di 0
SECONDA PARTE :
SENTENZE PRONU NZ!ATJ1 DAI. T.S.D.S.
averne egli stesso effettuata la diffusione il 1° agosto sulla strada che da Vestoiba va a Sant'Andrea. Dichiarò anche d'aver egli inviato ai primi di novembre i giornali sovversivi in buste chiuse alle operaie del Cotonificio Brunner, inoltre di aver preso parte al convegno di Vittuglie ; di essersi recato in Francia nel settembre 1929 in compagnia dello Zavertanik con passaporto falso per fare un corso d'istruzione pratica sui metodi di propaganda comunista. Dalle sue stesse dichiarazioni emergono quindi sufficienti elementi di prova in ordine alla sua responsabilità circa i fatti che gli sono attribuiti e che rivestono rispettivamente i caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli indicati in rubrica. Usai Venceslao: dal rapporto della Polizia risulta che costui quando ebbe notizia dell'arresto del Nardin si diede alla latitanza ed il giorno II.II.1929 varcò il confine clandestinamente recandosi in Jugoslavia e poi a Vienna, come rilevasi da una lettera sequestrata alla sua fidanzata Briand Maria. L'Usaj, per i suoi sentimenti politici, era vigilato dalla P.S. e quando si verificarono le affissioni dei manifesti nei mesi di agosto, settembre e novembre 1929 i primi sospetti della Polizia caddero su di lui. Il Nardin fin dal suo primo interrogatorio dichiarò che fu l'Usaj a dargli l'incarico del « Soccorso Rosso >> ed a metterlo in contatto con emissari di Trieste che dovevano fornirlo di denaro e di stampe comuniste, che a sua volta consegnava all'Usaj il quale provvedeva alla distribuzione. Aggiunge il Nardin che nell'aprile 1929 l'Usaj gli diede una scatola di stampiglie per la composizione dei manifestini. Lo Zavertanik dichiarò che la proposta del viaggio in Francia fu fatta a lui ed al N ardin dall'Usaj il quale provvide ai passaporti falsi ed a consegnare ad entrambi il denaro occorrente per le spese. Il Nardin ha anche affermato che l'Usaj era l'anello di congiunzione tra l'emissario Rudi e lo Zavertanik per la trasmissione degli ordini e delle disposizioni inerenti alla ricostituzione dei gruppi ed alla diffusione delle stampe. Non vi è quindi dubbio che dagli atti emergono elementi sufficienti di responsabilità a carico dell'Usaj in ordine ai fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli citati in rubrica. Zatti Angelo: costui fu indicato dal N ardin come capo cellula di Piedimonte del Calvario, come organizzatore e distributore dei fondi del << Soccorso Rosso))' dei manifestini e delle al tre stampe comuniste. Lo stesso Nardin ha dichiarato che fu lo Zatti a dargli i nomi delle operaie del Cotonificio Brunner per l'invio dei giornaletti in buste chiuse; e che egli ha dato varie volte al detto Zatti stampe comuniste per diffonderle. Nei suoi interrogatori lo Z atti si è mantenuto sempre negativo; ma quando fu messo a confronto col Nardin non poté fare a meno di confessare di essersi occupato della divulgazione dei fondi di « Soccorso Rosso>> e della diffusione delle
TRlBUNALE SPEC!/\ l.E
PER L;\
DI F ESA
ll E.LLO STAT O
stampe comuniste. Il Commissario Parisi ed il Maresciallo Palumbo nelle loro deposizioni scritte indicano lo Zatti come .fiduciario comunista e capo cellula. Vi sono perciò elementi sufficienti per ritenere che lo Zatti debba rispondere dei fatti che sono a lui attribui ti e che rivelano i caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli citati in rubrica. Zgonik Antonio: dal rapporto della Q uestura è indicato come fiduciario della organizzazione comunista ed organo di collegamento tra la zona di Vestoiba, Valvaciana e Sambasso. Prese parte alle riunioni comuniste e si occupò di propaganda fatta a mezzo di diffusione di stampe comuniste e di distribuzione di tessere del partito. Egli quando fu interrogato dalla P.S. confessò di essere fiduciario della zona di Villa Montevecchio e di Sambasso, di avere consegnato le tessere agli affiliati della propria zona fra cui H rovatin Francesco, e di avere distribuito manifestini che gli venivano dati dal Nardin. Vi è perciò nelle sue stesse dichiarazioni la prova dei fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli citati in rubrica. Zizmond Giuseppe : dal rappor to della Questura è indicato come facente parte della organizzazione comunista, come fiduciario ed organo di collegamento tra la zona di Vestoiba e quella di Sambasso. Il Nardin nel suo interrogatorio lo ha citato come capo della zona dove risiedeva, e lo ha inoltre annoverato fra coloro che presero parte alla riunione di Vittuglie. Lo Zgonik nel suo interrogatorio lo ha indicato come diffusore di stampe sovversive specificando che ne diffuse nella ricorrenza della prima domenica di settembre e del giorno 3 novembre, dandone anche a Hrovatin Francesco. Questi, in un confron to con lo Zizmond, ha confermato tale circostanza. E, pertanto, le negative sulle quali egli si è messo ostinatamente sono smentite dalle dichiarazioni degli altri imputati. Per cui devesi ritenere che vi sono elementi sufficienti di prova a carico dello Ziz mond in ordine ai fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli citati in ru brica. Hrovatin Francesco : costui quando fu interrogato dalla P.S. confessò di essere iscritto al Partito Comunista da quattro anni, e che negli anni 1927 e 1928 la tessera gli fu consegnata da Zgonik Antonio pagando per ogni tessera lire 12. Ha confessato inoltre di aver preso parte a varie riunioni di comunisti, e di avere ricevuto manifesti sovversivi per diffonderli. Risulta dal rapporto della Questura che quando il Hrovatin Francesco fu tratto in arresto mandò a chiamare il proprio fratello Giovanni, e gli consegnò alla presenza dei Carabinieri una chiave dandogli incarico in lingua slava di aprire la propria stanza e di nascondere o di distruggere tutti i manifestini che si trovavano nel tiretto ciel lavabo. Nel successivo interro-
SECON D.-1 PARTE :
SENTE:S:Z E PRONU1':ZIATE
DAL T .S.n.s.
gatorio reso davanti al Giudice Istru ttore, il Hrovatin Francesco ha negato quanto aveva dichiarato alia P.S. scusandosi che aveva .firmato il verbale senza sapere cosa contenesse perché non comprende bene la lingua italiana. Ma egli fu smenti to dallo stesso fratello Giovanni il quale nel suo interrooatorio ha dichiarato che il fratello Francesco parla e comprende molto bene .la lingua italiana. N el confronto poi avvenuto in periodo istruttorio fra i due fratelli, il Francesco ha .finito per confessare ogni cosa. E pertanto si hanno elementi sufficienti di prova a carico di H rovatin Francesco in ordine ai fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli citati in r ubrica. Keber Francesco: dal rapporto della Questura è indicato come uno dei fiduciari ed onrano di colleoamento fra la zona di Vestoiba e quella di b ò Sambasso. Il H rovatin Francesco in uno dei suoi interrogatori lo ha annoverato fra coloro che presero parte alle riunioni tenute nel 1927 e nel 1928 nel bosco di Valvaciana ed a Ranziano. Il Keber quando fu interrogato dal Giudice Istruttore ha dichiarato che fino al 1926 era effettivamente fiduciario del partito di Valvaciana, ma che da quell'epoca cedette l'incarico a Hrovatin F rancesco. Dalle deposizioni dei testi Commissario Parisi e Maresciallo Palumbo risulta che il Keber era uno dei capi cellula, e che si occupava della diffusione dei manifestini sovversivi. E pertanto anche nei riguardi del Keber vi sono elementi sufficienti di responsabilità in ordine ai fa tti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli di legge ci tati in rubrica. Esaminate in tal modo le risultanze degli atti nei riguardi degli imputati ed accertata la responsabilità di ciascuno in ordine ai fatti che ad essi sono rispettivamente attribuiti non resta che dichiarare chiusa l'istruttoria e pronunziare l'accusa contro gli imputati suddetti per i reati a loro rispettivamente ascritti in rubrica ordinandone il rinvio al giudizio del Tribunale Speciale. Ritenuto che ai latitanti Vi lhar Stanislao ed Usaj Venceslao devesi fare l'intimazione prescritta dall'art. 507 C.P. Esercito di presentarsi nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione della presente sentenza altrimenti saranno giudicati in contumacia. P. Q, M.
La Commissione Istruttoria, letti gli articoli indicati in rubrica nonché l'art. 2 del R.D. 13-3-1927, n . 313, su conforme richiesta del P.M. , dichiara anzitutto chiusa l'istruttoria . Conseguentemente pronunzia l'accusa contro gli imputati Vilhar Stanislao, Zavertanik Mario, N ardin Pietro, Usaj Venceslao, Z atti Angelo,
TR!8GKJ\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Z gonik Antonio, Zizmond Giuseppe, Hrovatin Francesco e Keber Francesco per i reati a loro rispettivamente ascritti in rubrica e li rinvia al giudizio del Tribunale Speciale per la Difesa deJlo Stato per rispondere dei detti reati. Intima ai latitanti Vilhar ed Usaj di costituirsi nel termine di aiorni dieci dalla pubblicazione della presente sentenza, con avvertenza eh~ trascorso inutilmente detto termine saranno giudicati in contumacia.
SECO:-.DA
PARTE:
SENT!;:-.ZE l'ROKU:-.ZIATE
DAL T .S. D.S.
SENTENZA N. 6
Rcg. Gen. n . 254 / 1929
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la d ifesa dello Stato composta d a :
Presidente : Muscarà Achille, Generale di D ivisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
Roma, 14.2.1930 - Anno VIII.
Giudici : Pessani Claudio, Dc Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N . ; ha pronunciato la seguente
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SENTENZA Nota . - Nei confronti del latitante Vilhar non venne emessa alcuna sentenza né nel 1930 né negli anni successivi. L'Usaj venne, invece, condannato alla pena d i dodici anni di reclusione dal T .S.D.S. con sentenza n. 46 del 7.6.1932. (V. « D ecisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 ») .
nel procedimento penale contro : Visintin Antonio, nato il 5.7. 1905 a Gorizia, calzolaio; Kovec Adal berto, nato il 30. r 1. 1906 a Gorizia, carpentiere ; lare Daniele, nato il 10.9.1906 a Gorizia, sellaio ; Mavric Teofilo, nato il 19.1.1908 a Gori zia, tipografo; Gorkic Emilio, nato il 13.11.1908 a Gorizia, falegname; Hrovatin Giovanni, nato il 25.12.1902 a Osegliano (Gorizia), contadino ; Martellanz Mario, nato il 22.2.1907 a Gorizia, impiegato.
I.\1 PU TATI
Dei delitti di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in provincia di Gorizia, anteriormente e durante il r929, fatto parte del Partito Comunista Slavo, già d isciolto dalla Pubblica Autorità, e fatto propaganda delle dottrine, dei programmi e dei metodi di azione di tale partito, specialmente a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso » e di diffusione di stampa comunista. 1:--I CAMERA DI CONSIG LIO
Letti gli atti process uali e la requisitoria del P.M. che chiede il rinvio al g iudizio del Tribunale Speciale degli imputati Visintin A n tonio, Kovcc Adalberto, Mavric Teofilo e Gorkic Em ilio, per rispondere dei delitti a loro ascritti in r ubrica. Inoltre che si dichiari non luogo a procedimento
TRIBUK:\LE Sl>ECIALE PER LA nIFESA DELLO STATO
penale nei confronti di Hrovatin Giovanni per non aver commesso i fatti a lui ascritti e nei confronti di Martellanz Mario per insufficienza di prove. IN FATTO ED IN DIRITTO
risulta dagli atti quanto segue. Nella seconda metà dell'anno 1929 si erano verificate, nella provincia di Gorizia, varie diffusioni di manifestini sovversivi stampati alla macchia che rivelavano l'esistenza di una organizzazione comunista. Infatti il I agosto 1929, giornata in cui in Italia, per ordine della Internazionale Comunista le dimostrazioni comuniste avrebbero dovuto assumere carattere di protesta contro il Regime fascista, furono diffusi in varie località della provincia di Gorizia manifestini inneggianti al I agosto, giornata internazionale di lotta contro la guerra. E vennero anche difft(si, nello stesso giorno, manifestini stampati in lingua slovena con l'emblema falce e martello che spezza il Fascio del Littorio. La manifestazione del I agosto venne rinviata alla prima domenica di settembre, ed in tale giorno vennero diffusi altri manifestini come quelìi anzidetti portanti l'emblema falce e martello che spezza il Fascio; ed altri ancora stampigliati in lingua slovena con le parole: << Viva la prima domenica di settembre! l>. Tale diffusione fu fatta nelle località: Strada San Pietro, Valvociana, Dobrova di Provacino, Villa Montevecchio e Sambasso. Verso la fine del mese di ottobre, od ai primi del mese di novembre, a diverse operaie del Cotonificio Brunner di Piedimonte del Calvario, vennero spedite in buste chiuse copie dei giornaletti comunisti « Batta(Ylie sinb dacali >> ed « Unità )>. Inoltre la sera del 3. I I. 1929, festa della Vittoria, sulla strada rotabile che da_ Sa~t'. Andrea _d~ Gorizia · va a Merma, furono trovati sparsi stampe e manrfestm1 sovvers1v1. E .la mattina del 4 novembre si constatò la diffusione anche in Gorizia nelle Vie Macello, Cipriani e Torrente; nonché in altre località come Prevacina, Canale d'Isonzo, Tolmino e Comeno. La R. Questura, preoccupata per il ripetersi cli tali manifestazioni sovversive, fer.i:nò la sua attenzione sugli elementi sospetti, e particolarmente su tale Usa) Venceslao, operaio del Cotonificio Brunner e fratello di quel Teodoro, ex capo della Gioventù Comunista, già condannato dal Tribunale Speciale nel maggio r929 (I). Fu anche attiva.mente vigilato dalla R. Questura tale Zatti Angelo, cli Piedimonte del Calvario, amico e compagno di fede di Usaj. ' 0
0
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.. _ (r) _V.
e<
Decisioni emesse nel r929 », pag. 266. Trattasi di Usaj Teodoro e non
di ùssa1 Teodoro come, per errore materiale, è stato scritto nella sentenza del r7.5. r929.
SECONDA
PARTE:
SEKTF.:-iZE
P R()NUKZI,\TE
D:\L T.S.D.S.
Frattanto la sera del I".Ir.1929 i Carabinieri di Sambasso procedevano, nell'osteria di tale Batic Vittoria, all'arresto per ubriachezza di tale Hrovatin Francesco; e questo arresto portò allo scoprimento della organizzazione comunista nel Goriziano. Il Hrovatin Francesco, mentre veniva tradotto dai Carabinieri da Sambasso a Gorizia per essere presentato a quell'ufficio di Questura, veniva avvicinato dal proprio fratello Giovanni al quale consegnava una chiave dicendogli, in lingua slovena, alcune parole che dai Carabinieri non furono comprese. La Questura, avuta notizia di ciò, procedette al fermo del Hrovatin Giovanni e lo interrogò perché dichiarasse che cosa gli aveva detto il frate llo Francesco nel consegnargli la chiave; ed egli, dopo qualche esitazione, finì per confessare che il fratello, dopo l'arresto, l'aveva mandato a chiamare e gli aveva consegnato la chiave della propria stanza incaricandolo di distruggere o di nascondere un pacco di manifestini e di giornali che si trovavano nel tiretto del lavabo, e che egli aveva eseguito l'incarico nascondendo il pacco nei pressi della propria casa sotto un mucchio cli paglia e di foglie secche. Recatosi il Maresciallo Palumbo, con degli agenti, nel posto indicato dal Hrovatin Giovanni, trovava sotto la paglia un fucile da caccia a doppia canna invece del pacco dei manifestini. Il padre del Hrovatin, che era presente alla perquisizione, disse di non sapere nulla del fucile , e difatti non è stato possibile stabilire a chi appartenesse. Quanto al pacco dei manifestini, dapprima disse di ignorare dove fosse nascosto, ma poi finì per indicare anche il luogo dove detto pacco era nascosto, e fu infatti trovato nel bosco sotto un mucchio di paglia. Fu perciò mantenuto l'arresto del Hrovatin Giovanni. Il Hrovatin F rancesco, quando fu interrogato, fornì elementi che portarono alla identificazione di alcuni fra gli appartenenti alla organizzazione comunista e cioè Keber Francesco, Zgonik An tonio e Zizmond Giuseppe, indicati come fiduciari cd organi di collegamento tra la zona di Vestoiba, Valvociana e Sambasso. Costoro furono tratti in arresto e dall'interrogatorio dello Zgonik risultò che uno dei maggiori esponenti della organizzazione era tale Nardin Pietro. Tratto in arresto, il Nardin fece importanti dichiarazioni indicando l'Usaj Venceslao come capo gruppo per la zona di Gorizia, Salcano'. P~edimonte e dintorni; indicò inoltre Zatti Angelo come capo cellula cli P1edimonte del Calvario ed incaricato della distribuzione dei fondi del e< Soccorso Rosso l>. Il Nardin fornì anche importanti elemen ti a carico di lare Daniele e di Kovec Adalberto affermando che costoro erano preposti. all a diffusione dei manifestini e delle altre stampe sovversive, e che anzi il Kovec era in possesso cli una scatola di stampiglie per la compilazione dei manifestini. Ammise il Nardin di essere egli l'autore delle buste, contenenti
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
i giornali comunisti, inviati alle operaie del Cotonificio Brunner, dichiarando che i nomi gli vennero dati dallo Zatti Angelo. L 'Usaj, lo lare ed il Kovec, avuto sentore dell'arresto del N ardin, si diedero alla latitanza. Il primo riuscì a .varcare il confine, recandosi a Vienna; ma gli altri due furono in seguito rintracciati e tratti in arresto. Nel corso delle indagini si venne anche a sapere che Nardin Pietro, nel mese di settembre 1929, si recò in Svizzera in compagnia di tale Bruno identificato poi per Zavertanik lvfario. Poiché lo lare aveva dichiarato nel suo interrogatorio di essere stato trascinato da tale Martellanz Mario fin dal 1925 ad entrare nel Partito Comunista, fu tratto in arresto anche il detto Martellanz, e nella perquisizione domiciliare gli fu trovato un bigliettino con dei nomi, fra cui quello dello Zavertanik, con accanto ad ognuno dei segni convenzionali. Fu quindi tratto in arresto lo Zavertanik, indicato dal Martellanz come capo del movimento comunista del Goriziano, noto sotto lo pseudonimo cli Bruno. In un successivo interrogatorio il N arclin fece delle gravissime dichiarazioni a carico dell'Usaj Venceslao e del Vilhar Stanislao, indicandoli come i maggiori esponenti ed organizzatori del Partito Comunista nel Goriziano, ed ha accennato anche a tale Visintin Antonio, come colui che per primo lo aveva fatto entrare nel Partito Comunista. Tratto in arresto il Visintin, nella perquisizione domiciliare gli fu trovata una tessera del Partito Comunista per l'anno 1927 sotto il nome di Bakum, che dichiarò di appartenere a lui. Furono anche tratti in arresto Mavric Teofilo e Gorkic Emilio, detto Faganel, indicati entrambi dal N ardin come diffusori dei manifestini e delle stampe sovversive. Espletate le indagini, la R. Questura di Gorizia denunziava all'Autotorità Giudiziaria Ordinaria tutti gli. arrestati nonché i due latitanti Vilhar Stanislao e Usaj Venceslao. Pervenuti gli atti processuali a questo Tribunale Speciale, per competenza, si procedeva con mandato di cattura contro i denunziati per i reati che sono loro rispettivamente ascritti in rubrica. E, durante l'istru ttoria, il Giudice Istruttore, su conforme richiesta del P.M., riteneva opportuno per la semplicità del giudizio, dividere gli imputati in due gruppi, comprendendo nel primo gruppo: Vilhar, Zavertanik, Nardin, Usaj, Z atti, Zgonik, Zizmond, H rovatin Francesco e Keber; nel secondo gruppo : Visintin, Kovec, lare, lvf.avric, Gorkic, Hrovatin Giovanni e Martellanz. Pertanto è necessario esaminare la posizione di ciascun gruppo con separate sentenze; e con la presente viene presa in esame la posizione degli imputati del secondo gruppo.
SECOKDJ\ PARTE :
Sf;:siTEKZE PROK lJ KZI ATE
DAL T .S.D.S.
33 1
Visintin Antonio: il suo nome fu fa tto dal N ardin in uno degli interrogatori resi alla P.S. come colui che lo aveva avvicinato al Partito Comunista. Dal rappor to della Questura risulta che il Visintin era capo della cellula di San Rocco, e nella perquisizione domiciliare fu trovato in possesso di una tessera del Partito Comunista per l'anno 1927 al nome di Bakum. Il Nardin, nel suo interrogatorio ha confermato che il Visintin era capo della frazione di San Rocco e che si occupava anche del « Soccorso Rosso >) . Nell'interrogatorio reso alla P.S. il Visintin ha confessato di essere iscritto al Partito Comunista fin dalla età di 15 anni e di essere tuttora un comunista convinto; ha confessato al tresì di essere capo della cellu la di San Rocco, che la tessera intestata al nome di Bakum è sua quale iscritto al Partito Comunista, e che in varie circostanze ha diffuso manifestini sovversivi. Davanti il Giudice Istruttore ha confermato tutto quanto aveva detto alla P.S. ed ha concluso che sa di dover fare degli anni di reclusione, ma non gliene importa. Pertanto dalle sue stesse dichiarazioni emergono elementi più che sufficienti di responsabilità in ordine ai fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dagli ar ticol i citati in rubrica. Kovec Adalberto: dal rapporto della Questura risulta che è capo del la cellula di Vestoiba, comunista convinto e raccogl itore di fondi per la propaganda. Egli, quando ebbe la notizia dell'arresto del N ardin, abbandonò improvvisamente il lavoro e si recò a Vestoiba per nascondere il materiale di propaganda ed ha consigliato allo lare di fare lo stesso. Il Nardin ha dichiarato che il Kovec era incaricato della diffusione dei manifestini tanto che egli stesso gliene diede per diffonderli nelle occasioni del 1° agosto, del 7 settembre e del 3 novembre; ed infatti li diffuse in Vestoiba. Aggiunse il Nardin che il Kovec prese sempre parte alle riunioni dei compagni. Egli, nel suo interrogatorio, si mantenne negativo; ma quando fu messo a confronto col Nardin, ha confessato ogni cosa. E, pertanto, anche nei suoi riguardi vi sono elementi sufficienti che dimostrano la sua responsabilità in ordine ai fatti che gli sono attribuiti e che rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli citati in rubrica. lare Daniele: costui fu indicato dal Nardin alla P.S. come preposto, insieme al Kovec, alla diffusione dei manifestini comunisti. Anche lo Iarc, appena ebbe notizia dell'arresto ciel Nardin, si diede alla latitanza, ma poi venne arrestato. Nel suo interrogatorio ha confessato che la sera del 3 novembre, in compagnia del Kovec, andò diffondendo in bicicletta manifestini e giornali comunisti sulla statale che da Sant'Andrea porta a Savogna cd a Merna. Anche lo lare deve, pertanto, rispondere dei reati di appartenenza al Partito Comunista e di propaganda come è detto in rubrica. Mavric Teofilo: anche questi fu indicato dal N ardin alla P.S. come diffusore di manifestini in Vestoiba nel giorno 3 novembre. Questa orco-
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TRIBUKALE SPECIA LE
SECO NDi'. P.\RTE :
PER LA lll FESA DELLO STATO
stanza il N ardin l'ha confermata anche davanti al Giudice Istruttore. D'altronde lo stesso Mavric, nel suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore ha confessato che il 3 novembre ebbe dei manifes tini dal Kovec per diffond~rli e che . egli ne dieci~ una parte al Gorkic ed il resto lo sparse -sulla strada di ~esto1ba. Ha soggiunto che è pentito di quello che ha fatto in un momento d1 ~e~ge~ez~a. Dalie sue stesse dichiarazioni emergono, quindi, elementi s~1ffrc1ent1_ d1 responsabilità in ordine ai fatti che gli sono attribuiti e che rivestono 1 caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli indicati in rubrica. Gorkic Emilio: fu indicato dal Nardin alla P.S. col nome di Fao-anel Emilio, quale diffusore dei manifestini nella zona di Vestoiba in data novembre. E lo lare, quando gli fu mostrata la foto<.rrafia del Gorkic, lo riconobbe s~bito pe~ l'individuo indicato col nome di Faganel, confermando che questi appar~1ene alla stessa cellula comunista della quale egli stesso fa parte. Il Gorkic, nel confronto avuto col Mavric, confessò di avere ricevuto da quest'.ultimo. dei ma1~ifestini in data 3 novembre e di averli sparsi sulla strada eh Vesto1ba. Egh, pertanto, deve rispondere dei reati che gli sono ascritti in rubrica.
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. Hrovatin Giova_nni: questi fu tratto in arresto in seguito al fatto della chiave consegnatagli dal fra tello Francesco con l'incarico di nascondere i manifestini che si trovavano nella sua stanza ed alle dichiarazioni di aver eseguito l'in~aric?: All'infuori di tale fatto null'altro è emerso; e bisogna anche porre m nhevo la lealtà con la quale fece la sua dichiarazione accusando senza reti_cen~e il proprio fra ~ello . . Nessuno degli imputati ha accennato alla partec1paz10ne del Hrovatm G10vanni alla onranizzazione comunista. Ed i testi, Commissario Parisi e Maresciallo Palu~nbo, hanno dichiarato n~lle ~oro d~po~izioni che dalle indagini esperite dopo l'arresto del Hrovatm G10vann1, nsultò che egli non fu mai iscritto al Partito Comunista. Pertanto, i~1 bas: a que~te risultanze, egli deve essere assolto per non aver :ommesso _1 reati che g.11 sono ascritti. E poiché, con ordinanza ciel Giudice lstr~ttore m data 28.u.r929, è stato già posto in libertà, non resta che ordmare che egli sia lasciato definitivamente in libertà. M~rtellan~ ~ ario : qu;sti fu ritenuto appartenente alla organizzazione :omurnsta gonz1ana perche l'imputato H rovatin Francesco in uno de.i suoi 1~terr:?gator~ dichiarò di aver ricevuto da lui, nel 1926, la tessera del Part1~0 Comums~a: e lo ha annoverato fra coloro che presero parte ad una riu111one m detto anno sul monte San Gabriele. Anche il N ardin ' nei . tenutasi . . . su?1 pnm1 m t~rrogatori, accennò al fatto che il Martellanz, in epoca recente, gh ~veva mam~estato il desiderio di prendere contatto con gli esponenti del Partito Comums ta. Inoltre, nella perquisizione eseo·uita nel suo domicilio fu rinvenuto un bigliettino su cui era~o scritti dei ~omi, fra i quali quell~
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SE>iTEKZ E PROKUNZIATE Di\L T .S .D.S.
dello Zavertanik Mario, con a fì anco segni convenzionali. E, quando egli fu invitato dalla P.S. a dare chiarimenti sul bigliettino, disse · eh~ si trattava di nomi scritti in seguito all'incarico avuto dal Prof. Ciro Rom.ano, di fare indagini sul movimento comunista locale. Però, quando fu interrogato il Prof. Romano dalla P.S., non confermò tale circostanza. E<l in base a tali risultanze si è ritenuto che il Martell anz appartenesse alla organizzazione comunista. E' da osservare, però, che durante l'istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che l'attività comunista del Martellanz sia continuata oltre l'anno I926. Anzi vi sono delle risultanze che farebbero escludere che egli dopo tale epoca abbia fatto parte della organizzazi; ne comunista del Goriziano. Difatti il Nardin (Voi. 4°, f. 17) ha dichiarato che in coscienza non gli consta che il Martellanz, dopo il suo servizio militare, sia rientrato a far parte del Partito Comunista. Il teste Hovacic Giovanni (Vol. r", f. 34) ha deposto che il Martellanz gli dichiarò che dopo il servizio militare fu escluso dal movimento comunista e gli chiese più volte notizie sulla attività dello Zaver tanik e di altri con l'intenzione di denunziarli. Il teste Prof. Ciro Romano, centurione della Milizia, ha dichiarato che il Martellanz, dopo il suo servizio militare, non ha dato motivo di dubitare sulla sua condotta politica, anzi gli chiese di essere ammesso ad organizzare il dopolavoro, e si mostrò degno della fiducia in lui riposta. Nel suo interrogatorio davanti il Giudice Istruttore, il Prof. Ciro Romano dichiarò che, effe ttivamente, ebbe ad incaricarlo di cercare di accostarsi ad elementi sovversivi per carpirne notizie, dileguando così il dubbio che era sorto dalle dichiarazioni fatte alla P.S. alla quale aveva detto di non ricordare cli avergli dato tale incarico. Ha soggiunto, inoltre, il centurione Romano, nella sua deposizione resa al Giudice Istruttore , che l'arresto del Martellanz lo ha sorpreso, ed avendo fatto indagini sulla sua condotta politica, ha avuto conferma che non aveva dato luogo a sospetti (Voi. I f. 37 e 51). Inoltre il teste Buffolini ha deposto che egli ed il Martellanz cercavano di appurare, dai sovversivi goriziani, notizie sulla organizzazione comunista per riferirle al Romano, ed ha soggiunto che ricorda come il Martellanz prendesse appunti sopra un notes . In base a tali risultanze non si può, con sicura coscienza, affermare che il Martellanz abbia continuato a far parte del Partito Comunista dopo il suo congedo dal servizio militare, avvenuto nel 1927. E, pertanto, egli deve andare assolto dalle imputazioni ascrittegli, quanto meno per insufficienza di prove. E, poiché egli è stato già posto in libertà con ordinanza del Giudice Istruttore in data 28. I r. 1929, non resta che ordinare la sua definitiva liberazione. 0
,
Esaminate in tal modo le risultanze degli atti processuali nei riguardi di ciascun Ìmputato, si può dichiarare chiusa l'istruttoria. Conseguentemente si deve pronunciare l'accusa contro gli imputati: Visintin Antonio, Kovec Adalberto, Iarc Daniele, Mavric Teofilo e Gorkic Emilio per i reati a loro
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TRIBliKALE SPECI ALE PER LA DIFESA
DELLO STATO
rispettivamente ascritti, ed ordinare il loro rinvio al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere di detti reati. . Devesi,_ inol~re, di~hiarare non luogo a procedimento penale nei riguardi d1: Hrovatm G10vanm per non aver commesso i fatti a lui attribuiti e nei riguardi di Martellanz Mario per insufficienza di prove, ordinando la loro definitiva liberazione.
SECO:--DA PARTE :
SESTEKZE PROl'>UNZIATE DAL T.S. O.S.
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SENTENZA N. 17
Reg. Gen. n. 254/1 929
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
P. Q. M.
La Commissione Istruttoria, letti gli articoli indicati in rubrica, nonché l'art. 2 del R.D. 13.3.1927, n. 313 - su conforme richiesta del P.M. - dichiara anzitutto chiusa l'istruttoria. Conseguentemente pronuncia l'accusa contro crli imputati Visintin Antonio, Kovec Adalberto, lare Daniele, Mavric Te~filo e -Gorkic Emilio per i reati a loro rispettivamente ascritti in rubrica e li rinvia al 0criudizio del Tribunale Speciale per rispondere di detti reati. . Dic~iara non luogo a procedimento penale nei riguardi di Hrovatin Giovanni per non aver commesso i fatti a lui ascritti, e nei riguardi di Martellanz Mario per insufficienza di indizi di reità cd ordina che essi siano lasciati definitivamente in libertà. Roma, 14.2.1930 - Anno VIII.
Giudici: Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Le Metre Gaetano, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo , Consoli della M.V.S.N .; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Zavertanik Mario, nato 1'8.12.1905 a Gorizia, falegname; Nardin Pietro, nato il 29.6.1906 a Trieste, falegname; Zatti Angelo, nato il 28.8.J906 a Gorizia, operaio ; Zgonik Antonio, nato il 7.8.1903 a Gor1zia, muratore; Zizmond Giuseppe, nato 1'8.1.1907 a Gorizia, contadino;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Hrovatin Francesco, nato il 14.11.1896 a Osegliano (Gorizia), falegname; Keber Francesco, nato il 21.9.1899 a Gorizia, contadino; Visintin Antonio, nato il 5.7.1905 a Gorizia, calzolaio; Kovec Adalberto, nato il 30.II .1906 a Gorizia, carpentiere; lare Daniele, nato il 10.9.1906 a Gorizia, sellaio; Mavric Teofilo, nato il 19.1.1908 a Gorizia, tipografo; Gorkic Emilio, nato il 13.rr.1908 a Gorizia, falegname. IMPUTATI
tutti: dei delitti di cui all'art. 4, 1° e 2° cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, in provincia. di Gorizia, ·~~ter~or_mente e durante _il 1929, fatto parte del Partito Comumsta Sl~vo, g1,~ d1sc10lto d_alla P~bbhca ~u~ torità, e fatto propaganda delle dottrine, dei progr~mm1 e dei metodi d1 azione di tale partito, specialmente a mezzo del cosiddetto « Soccorso Rosso» e di diffusione di stampa comunista;
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SECONDA PARTE:
TRIBU~ ,\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELl.0 STATO
lo Zavertani k cd il Nard in, inoltre:
a) del delitto di cui all'art. 63 C.P. e 4, p.p., della citata legge 25.1 r.r926, n. 2008 per avere, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, in correità tra di loro e con altri, r icostituito gruppi del predetto Partito Comunista Slavo, già disciolto per ordine della Pubblica Autorità; b) dei reati di cui agli art. 285, n. 3, C.P. e r6o vigente legge di
a) Zavertanik Mario e Nardin Pietro colpevoli dei reati a loro ascritti e li condanna ci ascuno alla complessiva pena della reclusione per la durata di dieci anni e nove mesi, ed alla pena pecuniaria di lire 240 per la contravvenzione alle Concessioni Governative. Rimangono condonati condizionaimente un anno di reclusione e la multa di lire 20.000 sulla complessiva pena a loro inflitta per i reati di uso di passaporto falso e di espatrio clandestino; b) Visintin Antonio colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna alla complessiva pena di sette anni e sci mesi di reclusione;
e) Zatti Angelo, Zgonik Antonio, Zizmoncl Giuseppe e Kovec Adalberto colpevoli dei reati a loro ascritti e li condanna ciascuno a sci anni di reclusione;
d) lare Daniele, Mavric Teofilo, Gorkic Emilio colpevoli dei reati a loro ascritti e li condanna ciascuno alla complessiva pena di quattro anni di reclusione; e) assolve Hrovatin Francesco dal reato di propaganda per insuffìcienza di prove; lo ritiene invece colpevole del reato di appartenenza al Partito Comunista e col beneficio dell'art. 6 dell a legge 25.11.1926, n. 2008, lo condanna ad un anno e sei mesi di reclusione;
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Condanna infine tutti gli imputati, meno il ~eb~r,_ alla inter?izionc perpetua dai pubblici uffici, a tre anni ciasc_uno d1 ~1g1lanza speciale ed al pagamento in solido delle spese pr~cessuah, cd ordina la confisca delle somme e degli altri oggetti sequestrali. Roma, 29+ 1930 - Anno VIII.
Seo-uono le firme del Presidente e dei Giudici. b
Omissis
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 4-6 legge 25.1r.r926, n. 2008; 28- 285 C.P. ; 160 T.U. legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848; 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 1710; 9 R.D. 30.12. r923, n. 3279; 421 C.P. Esercito; 3 R.D. 1°.r.1930, n. 1; 590 - 591 C.P.P., dichi ara :
DAL T.S.D.S.
f) assolve Keber Francesco dai reati ascrittigli per insuffic ienza di prove ed ordina che sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.
P.S., per essere espatriati clan destinamente per motivo politico e fatto uso di passaporti falsi , nonché della contravvenzione sulle Concessioni Governative, per non aver pagato la tassa di concessione per il passaporto (art. 3 R.D . 30. 12.1923, n. 3279; art. 3 R.D.L. 29 .12.1926, n . 2191; ed art. 3 R.D.L. 21.6.1928, n. 17ro).
P. Q. M.
SEKTE'.'IZE PRO:-.UNZI ATE
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIOKE
Per effetto dei provvedi,nenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n . 1403: Kovec viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il I2,JI.I932. Detenuto dall'u.11.1929 al 12.u.1932. Pena espiata : 3 anni. . Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 27.1.1931. Visintin viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Volterra il 13.n.1932. Detenuto dal 19.rr.1929 al 13.u .1932. Pena espiata : 2 anni, II mesi e 24 giorni .. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 30. IO. 1930. Zgonik viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco E milia il 13.1r.1932. Detenuto dal 9.n.1929 al 13.1 r.1932. Pena espiata : 3 anni e 4 giorni. . Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 7.3. r93 r. Zavertanik viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il I2.II.I932. Detenuto dal 18.11.1929 al 12.JI. 1932. Pena espiata: 2 anni, I r mesi e 24 giorni. Una istanza di grazia inoltrata il 28-4-1931 direttamente dallo Zavcrtanik viene respinta. 22. -
U.S.
'J'RllJU>IALE SPECI ,\LE
PER LA D!FES/1 DELJ_Q STATO
Zizmond viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma i.I 14.1 r. 1932. Detenuto dal 19.11.1929 al 14.11.1932. Pena espiata: 2 anni, II mesi e 25 giorni. Si associa ad una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 1°.5.1930; istanza respinta. Nardin viene scarcerato dalla Casa Penale di Firenze il 13.11.1932. Detenuto dal 9.11.1929 al 13.rr.1932. Pena espiata: 3 anni e 4 giorni. Zatti viene scarcerato dalla Casa Penale cli Spoleto il 13.rr.1932. Detenuto dal 6.II.1929 al 13.11.1932. Pena espiata: 3 anm e 7 g10rm.
SECONDA PART E :
Reg. Gen.
11.
SENTENZE
PRONUKZ IAT E
81 / 1930
DAL T.S.D.S.
339
SENTENZA N . 29
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto eia: Presidente: Cristini Guido, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Piroli ,r Alberto, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Gorkic viene scarcerato dalla Casa Penale di Parma l'u.n.1932. Detenuto dal 20.1r.r929 all'II.11.1932. Pena espiata: 2 anni, 2 mesi e 21 giorni. Mavric viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di N isida il 10.11.1932. Detenuto dal 19.r r.1929 al ro.1r.1932. Pena espiata : 2 anni, r r mesi e 21 giorni. lare viene scarcerato dalla Casa Penale di Alghero l'1r.n.r932. Detenuto dall'u .II . 1929 all'u .I r.1932. Pena espiata : 3 anni. Hrovatin detenuto dal 1°.rr.1929 viene scarcerato, per fine pena, dalle Carceri Giudiziarie di Macerata ii 29-4-1931.
Bevk Slavko, nato il 9.6.1909 a Circhina (Gorizia), impiegato; Kosmac Cirillo, nato il 28.9.1910 a Slappe d'Idria (Gorizia), studente; Manfreda Andrea, nato 1'8.rr.1908 a Caporetto (Gorizia), studente universitario; Korze Sofia, nata il 26-4-1898 a Cernomelj (Jugoslavia), casalinga; Spanger Luigi, nato il 29.r.1906 a Prosecco (Trieste), falegname; Stoka Vladimiro, nato il 9.12.1910 a Contovello (Trieste), commesso; Milos Zvonimiro, nato il 14.II .1903 a Sussak (Jugoslavia), impiegato; Bidovec Ferdin ando, nato il 4.2.1908 a Trieste, negoziante; Marusic Francesco, nato il 4-3.1906 a Trieste, commesso di banca; Valencic Luigi, nato il 9.9.1896 a Trieste, commerciante;
A tutti il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza ciel 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia cli cui al D.Lt. 17.rr.1945, n. 719, dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. r D.C.P.S. 22.rr.1947, n. 1631).
Rupel Carlo, nato 1'8.7.1904 a Trieste, floricoltore; Obad Giovanni, nato il 29. r r. 1906 a Sales (Gorizia), contadino; Pertot Miroslavo, nato il 5.9.1905 a Barcola di Trieste (Trieste), commesso; Zahar Mario, nato il ro-3.1905 a Sant' Antonio in Bosco (Trieste), falegname; Sirca Leopoldo, nato l'rr .rr.1906 a Godignano (Trieste), contadino; Cac Lorenzo, nato il 24-7.1891 a Draga (Trieste), operaio; Kosmac Giuseppe, nato l'r1.3.19or a Zabrezec (Trieste), contadino; Kosmac Nicolò, nato il 6.12.1907 a Zabrezec (Trieste), operaio.
TRI.ll UNALI'. SPECIALE l>J\ R LA DIFESA DEI. LO STATO
I MP UTATI
Valencic, lvfilos, Bidovec e Marusic: del delitto di cui agli art. 2 - 6 cpv. della legge 25.u.1926, n. 2008, in relazione all'art. 1 R.D. 12.12.1926, n. 2062, e 252 C.P. per avere in Trieste, il 10.2.1930, compiuto fatti diretti a portare la strage, collocando e facendo esplodere un ordigno carico di esplosiv? ad alta potenza nell'edificio ove ha sede il giornale « Il Popolo' di Tneste })' organo del P.N .F., in un momento di afflusso di giornalisti, di operai e di privati cagionando la morte del redattore Guido Neri e il ferimento grave di Dante Apollonio, Marcello Bolla e Giuseppe Missori e ciò per attentare alla sicurezza dello Stato.
SECOND;\
l' ARTE:
SEN TEr-:ZE PRONUKZIAT E DA L T.S.D .S.
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Tutti: del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.II. r926, n. 2008, in relazione agli art. J04 - 252 - 120 - 107 e 108 C.P. per avere nella Venezia Giulia ed altrove, nel 1930 e precedentemente, concertato fra di loro e con altre persone rimaste sconosciute, di commettere fatti diretti a sottoporre una parte del nostro Stato (la Regione Giulia) al dominio straniero, servendosi, come mezzo, della insurrezione a mano armata, della devastazione, della strage, della predisposizione di una organizzazione segreta ed a tipo militare, per operare, in caso di guerra, alle spalle dell'Esercito italiano e contro di esso.
I N PUBBLICA UDIENZA
Valencic , Milos, Marusic, Pertot, Sirca, Bidovec e Spanger: del delitto di cui all'art. I della legge 19.7.1894, n. 314, per avere, nelle circostanze in detto articolo specificate e nella Venezia Giulia, nell'aprile 1930 e .precedentemente, trasportato e tenuto in casa con(J'e(J'ni micidiali. b t, Kosmac N icolò e Marusic: del delitto di cui agli art. 62 - 63 - 364 - 366, n. 2 C.P. per avere, in correità tra loro, in Log presso San Dorli<ro della Valle, il 7.12.1929, con premeditazione, tentato di uccidere Giovangi Curet sparandogli alcuni colpi di pistola, non riuscendo nel loro intento delittuoso per circostanze indipendenti dalla loro volontà. . Marusic, Bidovec, Milos, Spanger, Rupel, Obad, Stoka e Valencic: del delitto di cui agli art. 2-6 cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, in rapporto all'art. I del R.D. 12.12.1926, n. 2062, e all'art. 252 C.P. per avere nella Venezia Giulia, nel 1930 e precedentemente, mediante incendio ed uso di esplosivo, compiuto fa tti diretti a portare la devastazione e la distruzione di edifici pubblici, con l'unico preordinato fine d i attentare alla sicurezza dello Stato; e precisamente: a) Spanger, Stoka e Rupel, per avere, il 29.8.1928, incendiato il n creatorio della Lega Nazionale di Prosecco; b) Marusic, Bidovec, Milos e Valencic, per avere, in correità fra di loro, fatto esplodere, il 5.1.1930, una bomba al « Faro della Vittoria>> m Trieste; e) Spanger, Stoka, Rupel e Obad, per avere, nella notte del 1°.3.1930, incendiato le scuole comunali di Sgonico; d) Milos e Marusic, per avere, nella notte del 25.3.1930, tentato di incendiare le scuole comunali di Cattinara presso Trieste, non riuscendo nel criminoso intento per circostanze indipendenti dalla loro volontà.
In esito al pubblico dibattimento, uditi il P .M. nelle sue reqms1torie e gli imputati che, coi loro difensori, banno per ultimi avuto la parola, osserva.
IN FATT O ED IN DIRITTO
Testimonianze, perizie, documenti e materiale in sequestro, spontanee, circostanziate e concordanti confessioni degli imputati hanno fornito l'assoluta certezza dei seguenti fa tti. Da alcuni anni gravissimi delitti con tro le persone e I.e proprietà, car atterizzati da particolare ferocia, da cospicua vigliaccheria e da evidente direttiva antitaliana, avevano impressionato e intimorito le pacifiche e laboriose popolazioni della Venezia Giulia: rapine, proditori om icidi di cittadini di lingua slava fra i più retti e i più fedeli alla patria italiana, spionaggio, atti terroristici su edifici pubblici e specialmente incendi di numerose scuole, aggressioni brigantesche, si erano succeduti con un ritmo sempre crescente e preoccupante. Una recrudescenza di tali delitti, che apparivano chiaramente manifestazioni di bene inquadrate, attrezzate e sussidiate organizzazioni criminose antitaliane, si ebbe nei primi mesi di quest'anno. Il 5 gennaio l'esplosione di una bomba danneggiava in Trieste il e< Faro della Vittoria>>, insi gne ed artistico monumento dedicato ai caduti sul mare. Il 6 dello stesso mese veniva incendiato l'asilo infantile di Corgnale. La sera del IO fe bbraio verso le ore 22,30, con fragore form idabile, un 'altra bomba esplodeva nella parte centrale della città di T rieste e precisamente nei locali de e< Il Popolo di Trieste})' quotidiano della Venezia Giulia di proprietà della Federazione Fascista cli quella provincia, causando la morte del giornalista Professore Guido N eri, il ferimento grave del redattore Missori Giuseppe, del tipografo Apollonio Dante e del cur-
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TRIBUN,\LE SPECIALE PER LA DIFESA Df1LLO STATO
sore. del g~orn~le . B~lla Marcell?, n?nché il danneggiamento di parte dello stabile, nei cui ptam sovrastanti abitavano famiglie di privati. ~a bomba, ad alto e potente esplosivo, era stata collocata, mascherata, ~el pianerottolo del primo piano, ove hanno sede direzione, redazione e tipografia del _giornale. L 'ora in cui fu commesso il delitto era quella del c~nsueto affluire del personale del quotidiano e del pubblico, uscendo il giornale nelle prime ore del mattino. . Tale ri~resa d~ a~tività t:rroristica,_aveva per_vaso di sdegno la patriottica popolaz10ne tnestma e di orrore l mtera Italia e tutto il mondo civile. Dalle prime indagini inizi.ate dalle Autorità locali e dai Magistrati cdi ques~o T~ibunale, risultò che la bomba esplosa al « Faro della Vittoria » era id~ntte~ per costruzione e per particolari a quella esplosa a « Il Popolo di Tneste >>; che i manifestini antitaliani rinvenuti sui luoghi dei delitti, anch'essi erano identici. Perciò un'unica mente coordinatrice aveva dovuto presiedere all'esecuzione degli attentati. Successivamente, da un indegno libello clandestino che si faceva circolare fra_ la popolazione cli lingua slava della Regione Giulia, libello che perven~e m possesso dell'Autorità inquirente, si ebbe la precisa spie<razione dell'mtensa e sa~guinosa_ ripr~sa terroristica. In tal foglio, fra l'alt;o, così era detto: « Noi slovem abbiamo avuto sufficienti e deo-ne occasioni di sen~re 1~ festi~ità delle nozze (tra il Principe di Piemont/ e la Principessa ~fana. Gmseppma del Belgio); a Lonia, presso Sesana, si è incendiato l'asilo mfanttle che l~a f?rnito _la ~ecessaria illuminazione festosa; presso il faro della « falsa vtttona >> di Tneste vennero messe le bombe per il malcontento del popolo profanato ed affamato; a Cruscevie, presso Postumia, il 7.r.1930 è caduto sotto il nostro piombo il fascista del Carso Blasina, e così ha salvato la nostra nazione dalla sua sporca presenza >>. Per confessione dei primi arrestati poi si venne a conoscere che la data della strage a << Il Popolo di Trieste » era stata prescelta quale anniversario del Patto Lateranense. . Durante le indagini una terza bomba, simile alle due precedenti, veniva sequestrata, e, per le concordanti confessioni e rivelazioni cli alcuni dei ~ri~ù arres~a,ti, si .s~opriva_no. gli autori degli attentati predetti e di altri delitti a fi.nahta politica ant1tahana e le organizzazioni terroristiche della Ve... nezia Giulia. ~ciolte, n~lla Venezi~ .Giulia, alcune società che in apparenza avevano scopi culturali, filantropici e sportivi, ma che invece svolo-evano subdola propaganda antitaliana, nel 1927, da elementi fra i più e~altati dell'idea panslava furono costituite, a Gorizia e a Trieste, due società se(rrete che direttive e sovvenzioni traev~no dall'estero e che a caposaldo del loro programma avevano la separazione della Venezia Giulia dallo Stato italiano e la sua aggregazione ad uno Stato straniero.
SECONDA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T,S.D.S.
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Mente attiva e direttiva era lo studente universitario goriziano Alberto Rejec, il quale, ricercato per mandato di cattura perché implicato in procedimento per propaganda antinazionale e spionaggio, nel 1:1arzo _1929 clandestinamente era espatriato e riparato in Lubiana, .insediandosi nell'associazione nazionalista slovena « Jugoslavenska Matica >) e continuando a mandare ordini, stampe di propaganda antitaliana e sovvenzioni, sia a Gorizia che a Trieste, non rifuggendo, a sua volta, di ricevere notevoli somme mensili dalla concentrazione antifascista di Parigi quale compenso per fare penetrare in Italia i giornali « Il Becco Giallo », « La libertà » ed altri contenenti vilissime menzoo·ne a danno della nazione italiana. Espatriato il Reje;, a capo dell'organizzazione segreta goriziana -. chi~mata con termine <Yenerico : « Or<ran izacija » - rimase lo studente umversitario Jelincic Zork;, coadiuvato cl~ un comitato esecutivo, i cui membri, assieme al Jelincic e ad altri, risponderanno dinanzi a questo Tribunale in altre udienze. A Trieste era rimasto a capo dell'organizzazione - chiamata <'. Borba » (lotta) _ Marusic Francesco, commesso di b_anca, coadiuv~to da Milos Zvonimiro, impiegato privato, e Bidovec Ferdmando, neg_oz1a1~te. . . , . Spanger Luigi, falegname di Prosecco, era uno _dei capi - 11 p~u p_e ncoloso _ degli organizzati della zona carsica ~ fu~z10nava,. t~lora rimpiazzato da Stoka, da collegamento tra l'orgamzzaz10ne gonziana e quella triestina. Valencic Luigi, facoltoso commerciante triestino: r~side1:te. a Fontana del Conte (dove astutamente era riuscito a mascherarsi di fi.lofasc1smo, t~mto da essere stato nominato 1riudice conciliatore e membro del locale comitato dell'O.N.B. e da ricoprire baltre cariche pubbliche) aiutato dai suo~ impiega_ti, specie da Vednjal Giuseppe, capo degli organizzati della z?na di Po~ttuma, era, sebbene cauto, fecondo animatore del delittuoso movimento: s1 occupava di collegare coloro - tra i più attivi affiliati - ~he d~vevano intervenire a convegni dove venivano stabiliti i delitti ?a c~mp1ere; st teneva ~ con_tatto con gli elementi direttivi di oltre confine, 11 cm frequente passagg10 gli era facilitato per la sua qualità di comme_rciante i_nsos~ett~to; _pr~par?va e ~ra~ soortava con la sua automobile, a Tneste, nei suoi v1agg1 bisettimanali, 1 ~ezzi micidiali (armi e bombe) che dovevano servire, come servir?no, p~r commettere i delitti preconcertati, nonché pacchi di stampe clandestme antttaliane di propaganda che consegnava al Marusic o, qualche volta, per autorizzazione di questi , al Milos. Le oro-anizzazioni erano divise in compartimenti e questi in cellule da cui ger.mi~avano le << trojke » costituite da pochi uominJ spr~giudicati,. i quali, fra l'altro, avevano il mandato di insorgere in anm e d1 at:uare, m caso di guerra, atti di sabotaggio e di guerrigli~1 a tergo _e contro il ~ostro Esercito: all'uopo erano state preparate le armi, parecclue delle quali trovansi in giudiziale sequestro. Gli organizzatori, i quali, pena la morte,
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PER LA DIFESA DELLO STATO
SECONDA PARTE:
dovevano mantenere il segreto, prestavano giuramento nel quale era contenuta la seguente formula: « Giuro avanti a Dio, per il mio onore e della mia famiglia, che farò tutto il possibile per la liberazione della Venezia Giulia, che deve essere unita alla Jugoslavia». Le organizzazioni avevano identico cifrario segreto .i n mano dei capi. Il segno segreto di riconoscimento era il numero 4 tracciato sulla carta d'identità. La parola d'ordine era: « stiri >> (4), cui si rispondeva: « svoboclni >> (libero). Fra i compiti, cui gli organizzati s'impegnavano, era lo sp~onaggio militare e politico. contro l'ItaJia a favore della Jugoslavia. Le spie facevano capo al Commissario di P .S. jugoslavo Batagelj il quale li ~ettev~ in rapporto con ufficiali dell'Esercito stran iero e con organizzazioni di Lubiana e h provvedeva di mezzi, anche pecuniari, e di armi. Degli attuali imputati, facevano parte dell'organizzazione goriziana : Bev~, Manfreda, Kosmac Cirillo e Korze Sofia la quale era recapitaria della cornsponclenza segreta e delle stampe clandestine da diffondere e percepiva all'uopo congrua indennità mensile; e tutti gl i altri imputati, meno il Sirka, di cui non è stata provata l'appartenenza, facevano parte dell' orp·anizza210ne tnestrna e carsica. Le riunioni avvenivano nei boschi nelle o-rotte ed 0 in casa di Valencic e di Milos. N elle più importanti interv~nivano emissari di organizzazioni terroristiche slave d( oltre confine. Non vale soffermarsi sulJa bassa virulenza e suo-li incitamenti a delinquere d~i gi?rnali_ « Borba »,. « Svo~oda >> e « Prim6r~ki <?las » più l~r~amente diffusi tra 1 congregati; ma e bene, per la stona, riportare la cm1ea confes~i~ne dell'~iccisione cli alcuni cittadini italiani avvenuta ad opera di partec1p1 al movimento, confessione fatta dal libello « Svoboda >> nel n. 2, anno III, del r5.r.r930, sotto il titolo: « Guai ai denunciatori», confessione di ripugnante delinquenza: « Col sangue hanno pagato nei boschi di Postmma le loro denunce certo Ur.h da Postumia, una bomba ha annientato il denunciatore fascista Chersovani da Rifberg, il coltello ha sterminato quel cane di denunciatore Kogej di Id ria, una pallottola di rivoltella ha fatto partire per sempre quel ceffo di denunciatore Cerkvenik >> (1). •
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Nell'ottobre 1929, in seguito ad avviso del Valencic, che aveva già preso accordi con elementi di oitre confine, fu tenuto un convegno a Monte Spaccato, presso Trieste, cui intervennero tre e< orjunasci >> di Lubiana, travestiti da militi fascisti della 59" Legione del Carso, armati due di moschetto e _uno di fucile da caccia, nonché Marusic, Spanger, Stoka , Milos, Rupel, B1do:1ec e qualche altro. Per incitamento degli e< orjunasci », che erano stati messi al corrente dell'attività dell'organizzazione, fu convenuto di intensificare l'azione ed all'uopo i tre stranieri promisero armi e bombe. Fu anche
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( 1) Per Kogej e Cerkvenik vedi cc Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel rs,29 », pag. e 545·
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stabilito che la guardia Curet Giovanni di San Dorligo della Valle ed il centurione Grazioli, che svolge diuturna opera di italianità nelle regioni carsiche, dovevano essere uccisi. Scioltosi il convegno, i tre cc orjunasci >> si recarono a Moccò nel mulino da olio cli Kosmac Nicolò, dove sostarono alcuni giorni preordinando altro gravissimo delitto che doveva avere il suo epilogo nel maggio. u.s. con l'uccisione dei coniugi Marangoni, e dopo si portarono a Ranziano dove rapinarono quell'ufficio postale cli oltre 750 lire _in cont~nti e lire 500 in francobolli, azione simile a quella che loro deg111 consoci avevano svolto nella primavera del 1926 a Prestane, rapinando di circa 250.000 lire quell'ufficio di stazione ferroviaria. Vol <rari delitti comuni che, come è risultato, erano espressioni di direttive programmatiche di associazioni di oltre confine e di quelle nostrane incriminate. Gli altri si diedero alacremente all'opera concertata. Negli ultimi di dicembre il Valencic, giusta accordi presi col Marusic, portò a questi una bomba carica di esplosivo che era s_tata _preparata _nella segheria di Baccia (presso Fontana del Conte) della J?1tta m_ le~1'.-ami Urbanico, di cui il Valencic era procuratore e compartecipe agh u tili, bomba che doveva servire, come servì, a danneggiare il << Faro della Vittoria >>, o-ià ricordato monumento di amore per i caduti ciel mare, inaugurato a Trieste nel maggio r927. Milos e Bidovec, nella ser~ . del_ 5 ge~naio_ u.s., avuta la bomba dal Marusic, col quale avevano stabilito 1 particolan dell'impresa, andarono a collocare la bomba in una feritoia della _b~se del « Faro >>. Il Bidovec accese la miccia. Il Marusic, frattanto, nelle V1C111anze, in luogo idoneo, faceva la guardia. Dopo i tre si allon_ta~arono. L'esplosio~ ne, avvenuta dopo pochi minuti dall'accensione della n:1eoa, pro~usse dan111 al « Faro)). Vivissima fu l'indignazione nella popolaztone tnestma. Nella .notte del 6 gennaio, per ordine del Marusic, fu incendiato l'asilo infantile di Corniale. Il danno fu di lire 70.000. Informato Valcncic deoli effetti della bomba impiegata al cc Faro della Vittoria », il Marusic chies~ al Valencic un'altra bomb~, carica di più potente esplosivo, che doveva servire per l'attentato a « Il _Pop_ol~ di_ Trieste_)>. Il Valcncic corrispose egregiamente alla bisogna e net pnm1 _di febbr~w, dopo averla preparata nella predetta segheria, munendola cli c~nq_ue c.l~1lo~ grammi di dinamite, la portò al Marusic cui diede le necessar_ie 1st:r~1z10111 per il più efficace impiego. Il Marusic tenne prima la bomba nei locali della Banca d'America e d'Italia, ove era impiegato e, dopo d'aver preso col J,1:ilos e col Bidovec gli accordi per la esecuzione, la consegnò al Milos che la tenne qualche giorno con sé. Il Bidovec e il Milos,_prima d~ commetter~ il misfatto, si recarono nel luogo prestabilito e studiarono m11'.-uta~ent_e 1 particolari della esecuzione. Poi, nella tarda sera del IO febbraio, 11 ~ilos prese la bomba e, in compagnia del Biclovec, andò a collo_carla sul _pianerottolo d'accesso alla tipografi.a, redazione e direzione del g10rnale. Bidovec
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accese la miccia, ed entrambi, quindi, si allontanarono. Il Milos sparse sulla scala i manifestini sovversivi che dovevano servire per fuorviare le indagini. Il Marusic, cui il giorno dopo i due esecutori rapportavano il fatto , si compiacque dell'esito; solo deplorò che la bomba non fosse stata collocata in luogo più idoneo a produrre maggiori danni alle cose e alle persone. L'esecrazione lanciata contro gli autori dell'orrendo attentato da tutto il mondo civile e dalle sventurate famiglie dei quattro lavoratori caduti, non valse ad arrestare la bestiale ferocia dei sanguinari. La strage ed il terrore dovevano ancora essere sparsi su quelle terre per dare l'impressione che l'Italia era impotente a difenderle. Così fu ancora commissionata al Valencic una nuova bomba dal Marusic. Ed il Valencic, a conoscenza degli effetti micidiali del!' altra, la nuova bomba preparò assieme al Vadnja], e portò al Marusic. Questa terza bomba, che in primo tempo doveva servire per un'azione dimostrativa al Consolato jugoslavo o a quello francese, da fa~si credere rappresa<rlia di fascisti in seguito all'incendio delle scuole di Cattinara di cui" si dirà appresso; che in secondo tempo fu consegnata allo Stoka assieme a una rivoltella per un attenta~o al centurione Grazioli da eseguirsi dallo Stoka e dallo Spanger in occasione di una gita del Grazioli a Prosecco, delitto non consumatosi per un contrattempo, essendosi il Grazioli allontanato da Prosecco senza che gli attentatori in agguato se ne avvedessero, infine fu destinata per un attentato alla R. Questura di Trieste, ma per buona sorte e per circostanze sopravvenute non fu adoperata dai terroristi. Il Marusic, in previsione dell'imminente suo arresto, la conseonò al Bidovec perché la facesse esplodere nei locali della Questura in c~so di arresto di esso Marusic, cd il Bidovec, invaso ormai dallo stesso timore per lui, la consegnò con analogo incarico al suo commesso di neo·ozio Pertot Miroslavo, il quale, pur facendo parte dell'organizzazione, no; è risultato essere stato animato da propositi di violenza. Il Pertot si limitò a portare la bomba dal negozio del Bidovec, dove era nascosta, nella propria abitazione in Barcola dove, in seguito a sua indicazione, venne sequestrata da funzionari di questo Tribunale. Il Valencic, per altro, non si era limitato ad armare di sole bombe le mani criminali, ma aveva portato al Marusic, per l'organizzazione terroristica, quattro pistole Stayer, due a tamburo, un moschetto austriaco. Altre armi aveva promesso ed aveva anche sovvenzionato imprese terroristiche. Prima di esseer arrestato, studiava, anche nei particolari, un attentato contro il Capo del Governo e ne parlava, come cosa da concretarsi, al Marusic. Il Marusic non si dava tregua e mentre dava ordine a Cac Lorenzo, attivo organizzatore della « Rorba )) in quel di San Dorligo della Valle, di incendiare in marzo, in occasione dell'annuale della fondazione dei Fasci, le otto scuole esistenti nella zona di giurisdizione del Cac, incendi non consumati per non avere il Cac trovato persone idonee e disposte, assieme al
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Milos, nella notte del 25 marzo, tentava di incendiare le scuole di Cattinara, presso Trieste, cospargendovi sufficiente benzina e dando fuoco alla miccia che, per fortuna, si spense in tempo ed evitò la combustione della benzina. Frattanto i terroristi dell'altopiano carsico avevano intensificata la loro nefasta attività e, fallito il tentativo di uccidere il centurione Grazioli, come già si è accennato, Spanger, Stoka, Ru~el Ca~lo e Oba? nell~ notte del r marzo avevano incendiato le scuole d1 Sgomw. Tale mcend10 era stato effettuato anche per dar modo all'Obad di partecipare a un fatto delittuoso che doveva costituire il crisma che lo rendesse degno di entrare nella segreta organizzazione. Spanger, Stoka e Rupel non erano nuovi a tal~ pro~ dezze: il 29.8.1928 avevano incendiato il ricreatorio della Lega N az10nale di Prosecco~ provocando ingente danno. Fedele a quanto era stato progettato nel convegno di Monte Spaccato, il Marusic aveva ordinato a Petaros Stanislao (per il quale si è sospeso il procedimento perché latitante) e a Kosmac Nicolò di sopprimere la guardi._a Curet. Infatti il Petaros e il Kosmac dopo di avere freddamente premeditato il delitto, la sera del 7 dicembre armatisi di rivoltella , attesero dietro una siepe in Log, presso San Dorligo della Valle, il Curet che sapevan~ dover transitare per quella località, e quando il Curet passò, alle spalle gli tirarono alcuni colpi di rivoltella che, per for tuna, non raggiunsero il segno ma gli perforarono il berretto. .. . . incarico fallito il primo tentativo della ucc1s1one del Graz1oh, Analo,ro b ' il Marusic aveva dato al Cac, ma l'uccisione non poté essere effettuata perché il prezzo offerto (lire cinquecento) non parve adeguato all'impresa. Analoga alla raccolta delle armi era quella degli esrlosivi. Otto quintali di ecrasite dal Goriziano, per richiesta fatta a Valencic da Spanger, dovevano essere trasportati a Trieste. Il Bidovec, saputo, a mezzo dello Stoka, che Sirca Leopoldo possedeva dell'ecrasite, si recò a Duttogliano e indusse il Sirca a consegnargliene ventotto cartucce. Parte di tali cartucce fu .con~ segnata al Valencic che se ne servì per la confezione delle bombe d1 cui si è parlato. Se si eccettui lo studente Manfreda Andrea, il quale, come ha esplicitamente in udienza confermato, era entrato nel Gruppo Universitario Fascista e nella Milizia Universitaria di Padova, profferendosi di far conferenze di cultura fascista nel Tolminotto, per mascherare il suo vero essere di attivo appartenente alla società goriziana e meglio ~ote~e trai~are_ ai danni dell'Italia, gli altri impu tati non specificamente d1anzi nommatl, e cioè Bevk, Zahar, Kosmac Giuseppe e Kosmac Cirillo sono apparsi scialbe . figure secondarie di scarso pericolo e di poco rilievo. Gli studenti minorenni Bevk e Kosmac Cirillo, appartenenti all' « Organizacija )) furono arrestati nel novembre u.s. mentre il Bevk, in quel di Circhina raccoolieva notizie e documenti di importanza militare. Erano stati ade;cati. Valencic, allettati con sovvenzioni quali studenti bisognosi, 0
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ed il Bevk era stato opportunamente messo a contatto col nominato commissario Batagelj, che gli aveva dato le necessarie istruzioni e lo aveva fornito di mezzi per lo spionaggio. Un Colonnello di Stato Maggiore jugoslavo, poi, gli aveva dato più particolareggiati ordini e, alla sede della « Jugoslavenska Matica ,, in Lubiana, il Rejec lo aveva armato e forni to di munizioni. All'uso dell'arma lo avevano addestrato militari dell'Esercito jugoslavo. L'azione più importante del Bevk fu il tentato acquisto del piano di una strada militare in possesso del geometra Lenardic, anch'egli -appartenente all' « Organizacija >l, acquisto che, sebbene concordato, non fu effettuato per il tempestivo arresto del Bevk. Il Bevk , appena arrestato, si dichiarò pen tito di quanto aveva commesso e diede prova della sincerità del suo pentimento fornendo alla Giustizia tutti i dati che poi portarono alla scoperta delle pericolose organizzazioni terroristiche di cui - si è parlato. In realtà sia il Bevk che il Kosmac Cirillo, il quale, per altro, nessuna attività concreta risulta abbia esplicata nell'organizzazione, sono apparsi succubi di Valencic, il quale profittò della loro giovane età e della loro indigenza per utilizzarli nei suoi delittuosi intenti. Il Zahar, appartenente alla « Borba >l, prese parte al convegno di Monte Spaccato, ma non fu messo al corrente delle decisioni che i maggiorenti v1 presero. Egli e Kosmac Giuseppe, anche questi congregato alla segreta organizzazione triestina, guidarono i tre « orjunasci >l, finti militi di Monte Spaccato, procurarono loro ricetto nel mulino da olio surricordato e curarono cli forn irli di quanto abbisognavano. Questi, in sintesi, i fatti emersi e provati ad abundantiam, anche per le esplicite, chiare, precise e spontanee ammissioni degli imputati sia nell'istruttoria scritta che in quella orale. Solo il Valencic, sino all'epoca della sentenza di rinvio a giudizio, aveva, sebbene raggiunto da pro;e inoppugnabiii, respinto ogni addebito; ma, nelle more del giudizio, chiese ed ottenne cli presentare un memoriale nel quale confessò ampiamente le sue malefatte, adducendo a sua discolpa di avere agito per istigazione del suo dipendente nominato Vaclnjal e sotto le minacce di terroristi venuti da oltre confine. Scuse puer.ili, smentite dalle circostanziate accuse dei coimputati, specie del Marusic, in udienza. . All'esam~ ?ell~ singo_le posizioni il Collegio ritiene non provato il dolo dl Kosmac Cmllo m ordrne allo ascrittogli concerto. E nel dubbio dell'esistenza del_l'elemento intenzionale, necessario per la perfezione dell'analogo re~to'. dec1~e ?i ~ssoìverlo per non provata reità. Identica decisione prende ne1 r~gu~rd~ d1 S1rca ½opol_do: no~ è rimasto provato che egli appartenesse a_lla 1~cru1:11nata orgamzzaz10ne, ne che fosse a conoscenza degli scopi delittuosi cm dovevano servire le cartucce di ecrasite fornite al Bidovec. Pertanto va ordinata la loro escarcerazione (art. 485-486 C.P. Esercito).
SECONP A PA RTE :
SEt'\TENZE PP.ONt;è:Z IATE DAL T.S. D.S.
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Gli altri imputati commisero i fatti delittuosi suesposti in piena scienza, coscienza e libertà di atti. Ciò vale anche per il Kosmac N icolò, per il quale si è invocata l'applicazione della di minuente della seminfermità mentale. Perché, pur ammettendo che il padre molti anni fa sia stato per breve tempo ricoverato per infermità di mente, nessun elemento è risultato che poss_a far ritenere che anche il figlio sia, o sia stato, comunque, menomato psichicamente. Tutti, coll'appartenere scientemente alle segrete organizzazioni che avevano per programma di commettere atti diretti a sottoporre u~a parte_ del nostro Stato al dominio straniero, servendosi come mezzo dell'msurrez10ne a mano armata, della devastazione, della strage, delle « trojke >l per operare in caso di guerra alle spalle del nostro Esercito e con tro di esso si sono ~esi responsabili del reato previsto dalla p.p. dell'art. 3 della legge speciale
25.11.1926, n. 2008. Il Tribunale ritiene che nella configurazione più favorevole di tale reato debbano rientrare gli incendi commessi da Spanger, Rupel, Stoka ed O~ad in quanto tali atti essi commisero per dare un_a pr?va d~lla lo:o attiva adesione al concerto criminoso e non con la specifica 111tenz10ne di rendere un contributo alle progettate devastazio~i. ID: t;l senso, pe~;anto, dev_e i~1ten~ dersi ristretta l'accusa nei loro confronti. Essi devono perc10 essere d1ch1arat1 responsabili di violenza del predetto articolo 3 e no~ -dell'art. 2 _de~la legge ricordata. Ritiene però Spanger e Stoka capi del movunento cospirativo nella zona carsica, come è risultato dalle precise indicazioni dei coimputati e dalla particolare loro attività direttiva. . . . Negli altri fatti, invece, da essi e dagli altri imputati commessi, 11 Collegio ravvisa tutti gli estremi giuridici dei reati in epigrafe a_ cia~cuno a~debitati. Non v'ha alcun dubbio che l'attentato a « Il Popolo cli Tneste l> rientri nella definizione oo-iuridica di « atto diretto a -portare la strage, per attentare con ciò alla sicurezza dello Stato l> . Dimostrano ciò: la potenza dell'ordio-no nota ao-li attentatori, e la mascheratura nell'adoperarlo; il luogo in °cu/ fu collo~ato - aperto ai redattori e agli operai del gior~ale, non~hé agli inquilini dei tre piani soprastanti e al pubblico che afflmva al g10~nale -; l'ora prescelta per la esecuzione; il programma stess~ che segmvano, senza scrupolo alcuno, i dinamitardi organizzati; l'atto d1rett~ contro il giornale del Fascismo della Venezia Giulia, dopo che . questo Tnbuna~e, in armonia delle leggi vigenti, ha proclamato, sentenziato ed . ammomto che il Fascismo, entrato ormai nelle istituzioni di diritto pubblico, è fondamento del Regime e dello Stato e che chi atten ta al Fascismo, 1:~lle sue manifestazioni e nei suoi organi, attenta allo Stato. Pertanto del pm gr_ave reato loro ascritto e con le o-ravissime sanzioni previste dalla legge speciale debbono essere dichiarati re~ponsabili e puniti gli esecutori materiali: Bidovec e Milos ed i correi Valencic e Marusic ai sensi dell'art. 2- 6 cpv., della
TRIBIJ K.1 LE SPECIALE
PER LA mFESA
DELLO STATO
legge 25.1r.r926, n. 2008, in relazione all'art. .I del R.D. 12.12.1926, n. 20fo, ed all'art. 252 C.P. Lo Stato, oltre che l'incontrastabile diritto, ha il sacrosanto dovere di difendersi,. di difen~ere ~ suoi istituti, di .difendere e _di pr~teg~ere le persone che vivono nel] ambito delle sue leggi e nel propno terntono. Da tropP? tem~o ~a Region_e Giul ia _è s~ata funestata da orrendi delitti per infiltrazione di s1stem1 bngan tesch1 d1 oltre confine. Con questo provvedimento di legittima difesa della civiltà contro la barbarie, il Tribunale, che ha l'onore di difendere lo Stato in tutte le sue manifestazion i, confida che la tranquillità e la pace dell'onesto lavoro si ristabiliscano nella laboriosa regione italiana. Per i minori Bevk e Stoka nonché per il Pertot e la Sofia Korze il Collegio ritiene, con atto di clemenza, di avvalersi della facoltà di diminuzione delle rispettive pene infliggende, in conformità del disposto della p.p. dell'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008. Ritiene anche di concedere il beneficio delle attenuanti generiche al Pertot sulla pena per il reato previsto dalla legge 19.7.1894, n. 3r4, e a Kosmac Nicolò sulla pena per il mancato omicidio premeditato (art. 59 C.P.). P_ertanto. reputa opera di giustizia infliggere a ciascun imputato le seguenti pene 111 concreto : . -:-- a Span~er Luigi anni 30 di reclusione per il concerto, con la quahfìca di capo, d1 cui all'art. 3 della legge speciale, cd anni 7 di reclusione (assorbiti, per il disposto dell'art. 68 C.P. dalla superiore pena di anni 30) per la violazione dell'art. 1 della rubricata lecrcre sugli esplodenti·' bb -
a Stoka Vladimiro anni 20 di reclusione;
- a Kosmac N icolò anni 17 e mesi 6 di reclusione per il mancato omicidio premeditato, ed anni 15 della stessa pena per il concerto di cui all'a~t. 3 _della. legge_ speciale: operato il cumulo giuridico, la pena compless1va d1 anm 25 d1 reclusione; - ad Obad Giovanni e a Manfreda Andrea anni ro ciascuno di reclusione; -
a Rupel Carlo e a Cac Lorenzo anni 15 ciascuno di reclusione;
- a Bevk, Zahar Mario e Kosmac Giuseppe anni 5 ciascuno di reclusione; - a Pertot anni 3 e mesi 6 per il concerto ed anni 3 per la violaz,to~c della legge sugli esplodenti: per il cumulo giuridico, complessivi anm 5 di reclusione; -
a Korze Sofia anni
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e mesi 6 di reclusione.
I~ !ribunale reputa opportuno aggiungere alla pena di ciascuno, la sottopos1z1one per anni tre alla vigi.lanza speciale della P.S. (art. 28 C.P.).
SECONDA PART E:
SENTENZE P RONUNZIATE DAI. T.S.l).S.
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Agli effetti dell'art. 31 C.P. i condannati alla reclusione superiore agli anni cinque vanno soggetti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici: tali sono Spanger, Stoka, Kosmac Nicolò, Rupel, Cac, Obad e Manfreda; e gli altri, meno la Korze, all'interdizione temporanea per egual durata della pena. Ai condannati spetta in solido la rifusione delle spese processuali (art. 39 C.P.). Ritiene infine di condannare i responsabili dei più gravi delitti, e cioè Valencic Luigi, Marusic Francesco, Milos Zvonimiro e Bidovec Ferdinando alla pena cli morte median te fucilazione nella schiena. Armi, munizioni e quant'altro in sequestro vanno confiscati (art. 36 C.P.). Ai sensi dell'art. 4 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, un estratto di questa sentenza va affisso in tutti i Comuni del Regno.
p, Q. M.
Letti ed applicati gli art. 2 - 3 - 6-7 della legge 25.11.1926, n. 2008; 1- 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062; I legge 19.7.1894, n. 314; 62-63-364-366, n. 2 - ro4 - 252 - 120 - 107- 108 - 20 - 28 - 3r - 36 - 39 - 68 - 56- 59 C.P., 551 - 485 486 C.P. Esercito, dichiara Valencic Luigi, Marusic Francesco, Milos Zvonimiro, Biclovec Ferdinando, Kosmac Nicolò, Bevk Slavko, Pertot Miroslavo, Zahar Mario, Jv1anfreda Andrea, Kosmac Giuseppe, Korze Sofia e Cac Lorenzo responsabili dei reati loro ascritti in epig~afe. Dichiara Spanger Luigi, Stoka Vladimi ro, Rupel Carlo, Obad Giovanni responsabili solo dell'imp1.1tazione di cui all'art. 3 della legge speciale e Spanger anche per detenzione di esplosivi. Così modificata l'accusa e applicata la p.p. dell'articolo 6 della legge speciale per Stoka, Pertot, Bevk e Korze, fatto il cumulo giuridico delle pene, condanna Spanger ad anni trenta, Stoka ad anni venti, Kosmac Nicolò ad anni venticinque, Rupe! e Cac ad anni quindici ciascuno, Obad e Manfreda ad anni dieci ciascuno, Bevk, Pertot, Zahar e Kosmac Giuseppe ad anni cinque ciascuno e Korze Sofia ad anni due e mesi sei; tutti alla reclusione, e ad anni tre di vigilanza speciale della P.S., e conseguenze di legge; Spanger, Stoka, Kosmac N icolò, Rupe!, Cac, Obad e Manfreda al-. l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e gli altri, meno la Korze, a quella temporanea per la durata della pena; tutti al pagamento in solido delle spese processuali. Assolve Si.rea Leopoldo e Kosmac Cirillo, per non provata reità, dalle imputazioni loro ascritte e ne ordina la scarcerazione se non detenuti per altra causa. Condanna Valencic, Marusic, Milos e Bidovec alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena.
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TRlfHJ1',\ l..E SPECIALE PE R LA D I FESA DELLO STATO
Ordina la confisca delle armi e di q uant'altro in sequestro. Ordina che un estratto della presente sentenza sia affissa Comuni del Regno.
SECO:'<DA PARTE :
111
tutti
Trieste, 5.9.1930 - Anno VII1. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
VERBALE DI ESECUZIONE DI SENT ENZA CAPITALE
L'anno millenovecentotrenta anno VIII il giorno sei settembre alle ore
5,44' in Basovizza e nel poligono militare. A seguito dell'ordine dato dal Comandante del Corpo di Armata Territoriale di Trieste - per delega di quello di Roma - in data di ieri cinque settembre - N. 76 R.P., di dare esecuzione alla sentenza dello stesso giorno del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato che condanna: -
Milos Zvonimiro di Giulio e fu Maria Schumtz di anni 27 di Sussak;
- Bidovec Ferdinando di Giovanni e di Antonia Vianello di anni 22 di Trieste;
SENTE:'<ZE P RO:-.UNZ! i\TE DAL T.S.D.S.
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cevuto i Sacramenti, hanno accettato l'assistenza religiosa che il Rev.mo Don Trampus ha apprestato loro sino al momento della esecuzione. Collocati i quattro condannati di fronte al quadrato del battaglione della Milizia mobili tata, l'Ufficiale più elevato in grado, console comandante il 58° Battaglione, Diamanti Filippo, ha letto ad alta voce la sentenza di condanna. Collocati poi i condannati a sedere di fronte al quadrato, con le spalle rivolte alla truppa, e con le modalità richieste dal regolamento sul servizio territoriale, il plotone comandato per l'esecuzione si è avvicinato in silenzio su due righe, arrestandosi a sei passi dai condannati. L'ufficiale capo del plotone ha ordinato il fuoco abbassando il braccio destro ed i condannati si sono abbattuti alle ore 5,44'. La morte è stata accertata dall'ufficiale medico dopo di che si è ordinato il seppellimento dei cadaveri. All'esecuzione non ha assistito alcuna persona estranea, perché non pubblica, giusta la disposizione dell'art. 4 R.D. 12.12.1926, n. 2062. Perché consti si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. All'originale seguono le firme. P.c.c. Roma, 7.9.1930 - Anno VIII. F.to: Il Cancelliere Capo Dirigente
- Marusic Francesco di Francesco e fu Caterina Kobal di anni 24 di Trieste;
(AUGUSTO FERRAZZOLI)
- Valencic Luigi fu Francesco e fu Giovanna Urbancic nato a Trieste di anni 34, alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena siccome ritenuti colpevoli del reato previsto dagli art. 2 -6 cpv., legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. I. R.D. 12.12.1926, n. 2062 e 252 C.P. (attentato al <e Popolo di Trieste», attentato al << Faro della Vittoria »). Presente sotto le armi, disposto in quadrato, il 58" Battaglione Camicie Nere della M.V.S.N. designato alla esecuzione. Presenti altresì : - Don Mario Trampus domiciliato a S. Canziano di Isonzo, centurione cappellano della 58" Legione M. V .S. N .; -
Dottor Virgilio Rubini, centurione medico della M.V.S.N.;
- Maggiore dei RR.CC. Marino Cav. Roberto - Capo dell'ufficio di polizia giudiziaria presso il T ribunale Speciale. Sono stati tradotti dalla forza pubblica i condannati dianzi generalizzati. I condannati, che, in precedenza e nel carcere giudiziario, avevano ri-
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932,
n. 1403: Kosmac Giuseppe viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Noto (Siracusa) il 12.11.1932. Detenuto dal 30-5.1930 al r2.1r.1932. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi e 12 giorni. Bevk viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 13.11.1932. Detenuto dal 9.11.1929 al 13.11.1932. Pena espiata: 3 anni e 4 giorni. Il Bevk << appena arrestato si dichiarò penti to di quanto aveva commesso e diede . prova della sincerità del suo pentimento fornendo alla giustizia 23. - U.S.
354
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
tutti i dati che in seguito portarono alla scoperta dì pericolose organizzazioni terroristiche >> . Le istanze dì grazia inoltrate, personalmente, dal Bevk il 6.10.1931 e il 24.6.1932 vennero, però, respinte. Zahar viene scarcerato dalla Casa Penale di Spoleto il 12.11.1932. Detenuto dal 22.5.1930 al 12.r1.1932. Pena espiata: 2 anni, 5 mesi e 20 giorni. Pertot viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Alessandria il 12.II.1932. Detenuto dal 17-5.1930 al 12.u.1932. Pena espiata: 2 anni, 10 mesi e 25 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403 e 25.9.1934, n. 15II: Obad viene scarcerato dallo Stabilimento Penale cli Civitavecchia il 17+ 1935. Detenuto dal 18+1930 al 17+1935. Pena espiata: 5 anni. Manfreda viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Portoferraio il 24·3· 1935· Detenuto dal 25.3.1930 al 24.3.1935. Pena espiata: 5 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 29.ro.1932. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. 15II e 15.2.1937, n. 77: Cac viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 16.2.1937. Detenuto dal 7.5.1930 al 16.2.1937. Pena espiata : 6 anni, 9 mesi e 9 giorni. Rupel viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 18+1930 al 18.2.1937. Pena espiata: 6 anni e IO mesi. Kosmac Nicolò, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.r.r.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. r5n, 15.2.1937, n. 77 e del con-
SECON DA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE
Di\.L T.S.D,S.
355
clono condizionale della residua pena concesso con decreto di grazia del 27.7-1938, viene scarcerato dalla Casa Penale di Santo Stefano il 31.7.1938. Detenuto dal 30.6.1930 al 31.7.1938. Pena espiata: 8 anni, I mese e I giorno. L'istanza di grazia inoltrata dal padre il 27.12.1937, alla quale sì associa il Kosmac Nicolò, viene accolta a seguito del parere favorevole espresso dal Capo del Governo. Kosmac N icolò viene riabilitato dalla Corte di Appello cli Trieste con sentenza del 30.3.1939. Stoka, per effetto dei provvedimenti di clemenza dì cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. 15rr, 15.2.1937, n. 77 e del condono condizionale della residua pena concesso con decreto di grazia del 28.11.1938, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 30.II.1938. Detenuto dal 10+1930 al 30.n.1938. Pena espiata: 8 anni, 7 mesi e 20 giorni. La grazia viene concessa per motivi politici « scambio di condannati per spionaggio con la Jugoslavia e liberazione di condannati politici allogeni della Venezia Giulia». Spanger, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n. 1403, 25.9.1934, n. r5II, 15.2.1937, n. 77 e del condono condizionale della residua pena concesso con decreto di grazia del 22.5.1939, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24.5.1939. Detenuto dal 4+1930 al 24.5.1939. Pena espiata: 9 anni, r mese e 20 giorni. Una istanza di grazia inoltrata, personalmente, dallo Spanger il 6.10.1938 viene respinta, ma la grazia viene successivamente concessa per intervento del Capo del Governo che aderisce a una richiesta inoltrata dal Ministro jugoslavo degli Affari Esteri. Korze Sofia, a seguito dì istanza di grazia inoltrata personalmente l'rr.3.1932, viene concesso, con decreto di grazia del 12.5.1932, il condono condizionale della residua pena eia espiare e, pertanto, la Korze viene scarcerata dalla Casa Penale di Perugia il 14.5.1932. Detenuta dal 5.4.1930 al 14.5.1932. Pena espiata: 2 anni, r mese e 9 g10rn1.
Nota 1. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunziare, con sentenza n. 45 del 16.8.1930, nKcusa nei confronti degli imputati giudicati con sentenza del T.S.D.S. n. 29 del 5.9.1930, assolse « per non aver preso parte al fatto >J :
TRIBU KALE SPECIAL E PER LA DIFESA
DELLO STAT O
SECONDA PARTE:
SENTE:-IZE
PRO:-iUNZlATE
DAL T.s.n.s.
357
Parovel Rodolfo nato il 27.3.1905 a Zabrezec, Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), operaio;
Fortunat Francesco, nato l'rr.9.r907 a Volzana di Tolmino (Gorizia), contadino;
Hrvat Valentino, nato il 9.2. r906 a Sant'Antonio in Bosco, Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), operaio;
Leban Luigi, nato il 6.5.r901 a Santa Lucia di Tolmino (Gorizia), operaio; Vadnjal Giuseppe, nato il 1°.3.1898 a San Martino (Gorizia), impiegato;
e
Ukmar Antonio, nato il 6.12.r900 a Prosecco (Trieste), impiegato;
<< per
insufficienza di indizi di reità >>:
Rutar Ludmilla, nata il 22.9.1907 a Tolmino (Gor izia), insegnante; Klobucar Francesco, nato il 22.2.1 895 a Trieste, contadino; Rapotec Agostino, nato il 28.8. r9or a Grozzana) Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), contadino;
Zerial Carlo, nato il 1°.7.1903 a Sant'Antonio in Bosco (Trieste), impieoato privato·' b Sue Milano, nato il r5.2.19rr a Comeno (Gorizia), operaio; Cok Giovanni, nato il 21-3.1886 a Trieste, avvocato;
Druzina Cirillo, nato il 5.6.1909 a Sant'Antonio in Bosco , Comune cli San Dorligo della Valle (Triestè), impiegato privato;
Skrjanec Giovanni, nato il 30.10.1908 a Basovizza (Trieste), bracciante;
Visnjevec Andrea, nato il 25.n.1885 a Micheli, Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), contadino;
Kerze Giovanni, nato il 27.8.1907 a Trieste, operaio;
Mihalic Giovanni, nato il 30-4-1875 a Erpelle - Cosina (Pola), calzolaio; Kosmac Rodolfo, nato il 2.4.1912 a Zabrezec, Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), contadino;
Gergic Adolfo, nato il 1°.2.1907 a Trieste, operaio; Zerjan Luigi, nato il 26-4-1902 a Trieste, impiegato; Razen Gioacchino, nato il 14.8.r886 a Trieste, avvocato; Skrjanec Stanislao, nato il 19-4-1906 a Trieste, falegname;
Petrigna Giuseppe, nato il 15.2. 1890 a Erpelle - Cosina (Pola), falegname;
Kosmac Stanislao, nato il 6.12.1911 ad Erpelle- Cosina (Pola), operaio;
Glavina Miroslavo, nato il 7.3.191 r a Trieste, contadino.
Zlatich Slavko, nato il 1°.6.1910 a Sovignacco (Pola), studente;
I suddetti imputati vennero tratti in arresto nel mesi di magg10 e gmgno del 1930.
Nota 2. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. pronunziò, con la sopracitata sentenza n. 45, l'accusa anche nei confronti dei lati.tanti: Rejec Alberto, nato il 6+ 1899 a Tolmino (Gorizia), giornalista (vedi anche « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 », pagg. 527 e 530);
Kosmac Luigi, nato il r8.5.1904 a Zabrezec, Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), operaio; Germec Francesco, nato il 2.12.1882 a Tomadio (Trieste), graduato dei gendarmi jugoslavi; Svara Giovanni, nato il 27.12.r897 a San Giuseppe della Chiusa, Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), maestro;
Rejec Massimiliano, nato l'n.rn.1907 a To.lmino (Gorizia), giornalista;
Petaros Stanislao, nato il r 3.9.1903 a Sant' Antonio in Bosco, Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), operaio;
Jelincic Ignazio, nato il 25.r.1906 a Piedimelze, Comune di Tolmino (Gorizia), impiegato (vedi anche << Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1929 », pag. 527);
Petaros Pietro, nato il 26.3.1908 a Sant'Antonio in Bosco, Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), operaio.
Batagelj Antonio, nato il 27. r2. r894 a Sturis delle Fusine, Comune di Aidussina (Gorizia), funzionario di Polizia in Stato estero; Majnik Antonio, nato il 26-4-r905 a Volzana di Tolmino (Gorizia), insegnante; Gatnik Massimiliano, nato l'II.ro.19rn a Raichenburg (Jugoslavia), studente; Sorli Felice, nato l'rr.r. r899 a Tolmino (Gorizia), calzolaio;
Il Giudice Istruttore del T.S.D.S. dichiarò di non doversi procedere in ordine ai reati loro addebitati, perché estinti per prescrizione, nei confronti di:
A) Mainik Antonio, Sorli Felice e Kerze Giovanni con sentenza del 28.9.r940; B) Leban Luigi, Zerial Carlo, Skrjanec Giovanni Giuseppe, Gergic Adolfo e Gennec Francesco con sentenza dell'n.3.194r;
TR!BU)IALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
SECONDA PARTE :
C) Kosmac Luigi e Kosmac Stanislao con sentenza del 18.3.1941;
SENTENZE l?RONUKZIATE
DAL T.S.D.S.
359
-
Logar Felice, nato il 31.10.r909 a Idria (Gorizia), insegnante;
-
Luznik Bartolomeo, nato l'r.9.1902 a Tolmino (Gorizia), cal-
-
Banko Gaspare, nato il 30.4.1909 a Parcnzo (Pola), studente;
-
Ferluga Giuseppe, nato l'r.3.1910 a Verpoglie (Trieste), conta-
-
Mihalic Matteo, nato il 25.2.1896 a Draga (Trieste), contadino;
-
Cac Vincenzo, nato il 5.7.1902 a Draga (Trieste), contadino;
-
Mihalic Luigi, nato il 17.5.1902 a Verpoglie (Trieste), contadino;
-
Fonda Carlo, nato il ro.5.1902 a Verpoglie (Trieste), contadino;
-
Sosich Antonio, nato il 17.1.1884 a Verpoglie (Trieste), contadino;
tadino;
Racman Ferdinando, nato il 7.12.1901 a Grozzana (Trieste), con-
-
Petaros Pietro, nato il 30.6.1905 a Grozzana (Trieste), contadino;
-
Daris Antonio, nato il 4.5.1888 a Micheli (Trieste), contadino;
-
Abram Andrea, nato il 4.8.1874 a Micheli (Trieste), contadino;
-
Goriup Vincenzo, nato il 20.5.1903 a .Micheli (Trieste), contadino;
-
Mihalic Alberto, nato il 9.6.1910 a Micheli (Trieste), contadino;
-
Gropajc Antonio, nato il 13.5.1890 a Micheli (Trieste), sacrestano;
D) Razen Gioacchino con sentenza del 18.6.1941. zolaio; Svara Giovanni venne assolto, per insufficienza di prove, da tutti 1 reati addebitatigli con sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria del T.S.D.S. il r''.7.1942. Nei confronti di Rejec Massimiliano, Batagelj Antonio, Jelincic Ignazio, Gatnik Massimiliano, Fortunat Francesco, Vadnjal Giuseppe, Ukmar Antonio, Sue Milano, Cok Giovanni, Zerjan Luigi, Skrjanec Stanislao, Kosmac Stanislao, Zlatich Slavko, Petaros Stanislao e Petaros Pietro la dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai reati loro addebitati, perché estinti per prescrizione, venne pronunziata dal Tribunale di Trieste nel 1953.
Nota 3 . - Per i «fatti)) menzionati nella sentenza n. 29 del T.S.D.S. pronunziata il 5.9.1930 vedi anche nelle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 ,, la sentenza n. 3 della Commissione Istruttoria, pagg. 409 e 415. Nota 4- - Con la summenzionata sentenza n. 45 del 16.8.1930 la Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, « estinta l'azione penale per morte del reo >> nei confronti di: -
Gropajc Antonio, nato il 2.6.1885 a Draga (Trieste), contadino.
<lino;
Infine la Commissione Istruttoria, sempre con la sentenza n. 45 del 16.8.1930, pronunciò l'accusa nei confronti di:
-
Cac Angelo, nato il 27.8.1909 a Draga (Trieste), contadino;
-
Gustincic Mario, nato il 9.2.1907 a San Lorenzo (Trieste), operaio;
Lenardic Giovanni, nato il 21.4.1908 a Quisca (Gorizia), geo-
Racman Francesco, nato l'rr.11.1900 a Grozzana (Trieste), con-
metra;
tadino;
- Jelencic Zorko (Albino), nato il 5.3.1900 a Plezzo (Gorizia), studente universitario;
tadino;
Pavlic Lorenzo, nato il 5.8.1888 a Sant'Antonio (Trieste), con-
- Sfì.ligoj Augusto, nato il 2r.ro.1902 a Castel Dobra (Gorizia), laureato in legge;
-
Skerl Angelo, nato il 30.7.1892 a Verpoglie (Trieste), contadino;
coltore;
Petaros Vittorio, nato il 20.2.1909 a Sant'Antonio (Trieste), agri-
-
Zobec Antonio, nato il 7.r.1906 a Zabrezec (Trieste), agricoltore;
-
Mihalic Matteo, nato il 2r.2.19or a Draga (Trieste), agricoltore.
-
. carnco;
Franceskin Ilario, nato il 23-4-1894 a Rifembergo (Gorizia), mec-
-
Cerne Luigi, nato il 2.7.1889 a Prevacina (Gorizia), guardia di
gnante;
Rutar Antonio, nato il 29.11.1901 a Tolmino (Gorizia), inse-
P.S.; I sopraspecifì.cati imputati vennero giudicati dal T.S.D.S. con sentenza n. 71 del 5.12.1931 (v. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 »).
SEZIONE « B »
SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE
Reg. Gen. n. 43/1929
SENTENZA N. 3
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; GiudiĂ Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Novak Giuseppe, nato il 9.rr.1904 a Fontana del Conte (Fiume), contadino; Novak Giacomo, nato il 9.7.1903 a Fontana del Conte (Fiume), contadino.
IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. I del R.D. 12.12.1926, n. 2062, per avere, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, concertato e commesso atti cli distruzione di edifici pubblici e privati, rapine, uccisioni, e tentativi di uccisioni. Reati commessi nella Venezia Giulia il 7.1.1929 e precedentemente.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede sia dichiarato non farsi luogo a procedimento penale nei confronti dei nominati Novak Giuseppe e Giacomo in ordine ai delitti a loro ascritti come in rubrica, per insufficienza di indizi di reitĂ .
TRIBUNAL.E SJ>EC!Al.E
PER LA DIFESA DEI.LO STATO
IN FATfO ED IN DIRITTO
risulta dagli atti quanto segue. L'Arma dei Carabinieri Reali di Segoria San Martino (Trieste), con rapporto in data 12.1.1929, denunziava alla locale Autorità Giudiziaria Ordinaria che nella notte dal 6 al 7 gennaio detto anno, in Fontana del Conte (Villa del Nevoso), erano stati compiuti, in danno dell'Asilo Infantile « Oper~ Nazionale Ita.lia Redenta )l, atti vandalici ad opera di ignoti i quaìi, mediante forzamento di una porta, erano riusciti a penetrare nell'aula scolastica e, quivi, dopo di aver tentato di forzare la serratura di un armadio, senza riuscirvi, lo avevano rovesciato e lo avevano aperto schiodando alcune tavole posteriori. Quindi avevano asportato: la bandiera nazionale che era in esso custodita, lacerandola e gettandola nel cortile; l'emblema del Fascio del Littorio, di legno, di cui un pezzo fu trovato nel cortile sotto la neve; e vari oggetti di vestiario. Avevano inoltre danneggiato alcuni giocattoli e qualche quadro ed avevano infine asportato, dalla facciata dell'Asilo, la targa. Iniziate le indagini, furono fermati gli individui ma,rgior mente so. ] . d bo spetti, ma e 111 agini e le perquisizioni fatte diedero esito negativo. Il giorno II gennaio, l'Arma dei Reali Carabinieri di Clana fermava tale Novak Giuseppe di Fontana del Conte, vigilato speciale della P.S., il quale fin dal giorno 7 gennaio si era allontanato dalla sua abitazione rendendosi irreperibile. In_terrogato subito dopo il fermo, dichiarò che ritornava dalla Jugoslavia dove si era recato il 7 gennaio in cerca di lavoro, varcando clandestinamente la frontiera. In un ~uccessivo interrogatorio fece delle dichiarazioni non perfettamente conformi a quelle precedenti e cioè disse di essere ritornato in Italia per ritirare alcuni indumenti personali con l'intenzione di espatriare di nuovo perché durante la sua permanenza in Jugoslavia gli era stato offer~o, ?al_ Com.~nissario di P.S. yjcic di Sussak, di entrare a fa~ parte dei « Comitati serbi>), cosa che egli aveva accettato, ed aveva anzi avuto un buono per tre giorni di vitto gratuito. Le dichiarazioni del N ovak e, specialmente, la circostanza che il suo allontanamento era avvenuto il 7 gennaio e, cioè, dopo che si erano verificati gli atti vandalistici in danno del!' Asilo di Fontana del Conte, ed il suo trasferimento clandestino in Jugoslavia, fecero ritenere che eo-li fosse uno degli autori dei danneggiamenti commessi e che avesse portatobcon sé l'emblema del Fascio e l'insegna dell'Asilo per mostrarli alle Associazioni irreden~iste slov~ne e rendersi così benemerito presso di queste. A tutto ciò si a~gmngev~ 11 fatto che, dopo l'arresto del Novak Giuseppe, suo fratello Giacomo s1 era reso irreperibile. Per cui l'Arma, ritenendo che anche costui avesse preso parte al fatto delittuoso dell'Asilo, denunziò entrambi all' Autorità Giudiziaria Ordinaria.
SECONDA P1\RTE:
SENTE!\"ZE EMESSE D1\LL1\ C.I. E DAL G.l.
Pervenuti gli atti a questo Tribunale, per competenza, si proctdeva contro di essi con mandato di cattura per il delitto previsto dall'art. I del R.D. 12.12.1926, n. 2062, e punito dall'art. 2 della legge 25.11.1926, n . 2008. Però, durante l'istruttoria, sono venuti a mancare gli indizi a carico dei detti fratelli Novak, tanto più che, mentre in primo tempo si era ritenu to che il Novak Giuseppe avesse portato con sé in Jugoslavia l'insegna dell'Asilo, questa, invece, fu poi trovata in un tubo di scarico dell'acqua piovana nei pressi dello stesso Asilo (Vol. r, f. 46). Pertanto, il Giudice Istruttore di questo Tribunale, con ordinanza in data 18+1929, su conforme richiesta del P.M., nella considerazione che erano venuti a mancare gli indizi a carico dei detti Novak, revocava i mandati di cattura emessi a loro carico ed ordinava lo stralcio degli atti relativi alla imputazione di espatrio clandestino ascritta ai fratelli Novak - .Giuseppe e Giacomo - e degli atti relativi alla imputazione di contravvenzione alla vigilanza speciale ascritta al Novak Giuseppe, ordinando altresì l'inoltro di tali atti al Procuratore del Re di Capodistria per l'ulteriore corso (Vol. r", f. 52). Ritenuto che allo stato degli atti non resta in questa sede che provvedere in merito all'accusa ascritta ai suddetti N ovak in ordine al reato previsto dall'art. r del R.D. 12.12.1926, n. 2062, e punito dall'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008; e poiché non sono emersi dall'istruttoria elementi sufficienti di prova a loro carico, come rilevasi dai rapporti a f. 39 e 45 del Vol. r0 , essi devono andare prosciolti da tale reato per insufficienza di indizi di reità.
P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito e 2 del R.D. 13.3.1927, n. 313 - su conforme parere del P.M. - dichiara non luogo a procedimento penale nei riguardi dei nominati Novak Giuseppe e Giacomo in ordine al delitto a loro ascritto in rubrica per insufficienza di indizi di reità e conferma la revoca del relativo mandato di cattura disposta dal Giudice Istruttore di questo Tribunale con ordinanza in data 18+1929. Roma, 4.2.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Capodistria il 28.5.1929:
TR!llUNALE SPECIALI; PER LA DIFESA DELLO STATO
r) Novak Giacomo, ritenuto colpevole di espatrio clandestino, venne condannato alla pena di 3 anni di detenzione e lire 20.000 di multa;
2) Novak Giuseppe, anch'egli ritenuto colpevole di espatrio clandestino, venne condannato alla pena di 3 anni, rr mesi e 5 giorni di detenzione e lire 2.800 di multa, pena ridotta dalla competente Corte di Appello a r anno e 20 giorni di detenzione.
SECONDA PARTE: SENTENZE EMESSE D:\LL/1 C.I. E D/\L G.I.
Reg. Gen. n. 146/1929
SENTENZA N. 12
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Obersnel Miroslavo, latitante; Hrovatin Bortolo, latitante; Skamperle Andrea, nato il 22.rr.1870 a Senosecchia (Trieste); Hrovatin Giovanni, nato il 18.6.1902 a Senosecchia (Trieste); Skerjanc Luigi, nato il 19.6.1879 a Cruscevie (Trieste).
IMPUTATI
Ignoti e per sospetti : Obersnel Miroslavo e Hrovatin Bortolo, del delitto di cui all'art. I della legge r2.12.1926, n. 2062, per avere, il 26.5.1929 in Prevallo, commesso fatti diretti a portare la strage per attentare alla sicurezza dello Stato, sparando contro i carabinieri e la caserma del detto Comune di Prevallo numerosi colpi di moschetto austriaco, dei quali 19 pallottole raggiunsero il fabbricato; Skamperle e Hrovatin di correitĂ con due ignoti nel delitto che precede, come cooperatori immediati; Skerjanc Luigi del delitto di cui alla p.p. dell'art. 225 C.P., in relazione all'art. 1 della legge r2.12.1926, n. 2062, per aver aiutato gli autori dell'attentato ai Carabinieri Reali ed alla Caserma di Prevallo, consumato il 26.5.1929, ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche delle AutoritĂ .
TRIBUNALE SPECIALE PER LA D! F tSA DELLO ST1\ TO
SECOK [)A PARTE:
SE:.'TENZE EMESSE D1\LLA C.I. E D,\L G.l.
Omissis
Reg. Gen. n. 44/1930
P. Q. M.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Visti gli art. 42r C.P. Esercito; 274 C.P.P.; 2 R.D. r3-3-1927, n. 313 - a parziale difformità del parere del P.M. - dichiara che non vi è luogo a procedimento in ordine ai reati ascritti nei riguardi di Hrovatin Giovanni e Skamperle Andrea per non aver preso parte alcuna al fatto; nei r iguardi di Skerjanc Luigi perché il fatto a lui attribuito non costituisce reato; nei riguardi di Obersnel Miroslavo e di Hrovatin Bortolo per insufficienza di indizi. Ordina che sia resa definitiva la già avvenuta scarcerazione degli ultimi tre rubricati e che sia ritirato il m andato di cattura, relativo a questo solo processo, a carico dei latitanti.
SENTENZA N. 39
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici : Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N .; ha pronunciato la seguente
S EN T ENZA
Roma, 17.3.1930 - Anno VIII. nel procedimento penale contro: Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Krali Giusto, nato il 3r.10.19or a Nabresina (Trieste), contadino; Giuressevich Enrico, nato il 17.9.1901 a Matterada (Trieste), mugnaio;
Nota. - Vedi anche
<< Decisioni
emesse dal T .S.D.S. nel 1929 », pag. 593.
Hocevar Ernes to, nato il 7.r.1893 a Trieste, contadino.
IMP UTATI
I primi due: del delitto previsto e punito dall'art. 1° R.D. 12.12.1926, n . 2062, e dall'art. 2 della legge 25. 11.1926, n. 2008, per avere in correità fra di loro e con altri, a scopo di terroristico attentato alla sicurezza dello Stato, ucciso. il milite Blasina Goffredo con un colpo di fucile carico a proiettile esplosivo, in Crucevie, frazione di Grenovizza (provincia di Trieste), alle ore 18,00 del 7.r.1930. L'Hocevar : cli correità per determinazione nel delitto di omicidio a danno del Blasina.
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. che chiede si dichiari non luogo a procedere nei confronti dei nominati Krali Giusto, Giuressevich Enrico e Hocevar Ernesto in ordine al delitto a loro rispettivamente ascritto, per non aver essi commesso i fatti a loro addebitati. 24. - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DE LLO STATO
SECONDA PARTE : SE:-/TENZE E MESSE DALLA C.1. E DAL G.I.
IN FATTO ED IN DIRITTO
fisicamente, si differenziavano e l'uno non poteva essere scambiato per l'altro. Risul tò, infine, che fra il Podestà e l'Hocevar non esisteva una causa di odio proporzionata al delitto. Queste considerazioni fecero escludere q ualsiasi responsabilità dell'Hocevar in ordine all'omicidio del Blasina, e, perciò, con ordinanza del Giudice Istruttore in data 24.2. 1930, su conforme richiesta del P.M., egli è stato scarcerato. La Commissione Istruttoria, in base a tali risultanze, ritiene anch'essa che l'Hocevar non ha commesso il fatto che gli è stato attribuito, per cui non resta che confermare la sua libertà. Nei riguardi degli altri due imputati, Krali Giusto e Giuressevich Enrico, si osserva che essi furono arrestati il 29.1.1930 nelle vicinanze di Crucevie, perché sospettati di essere gli autori dell'uccisione del Blasina. Tale sospetto parve realtà in seguito alle dichiarazioni fatte dal Krali nel suo primo interrogatorio, in cui ha confessato di aver sparato contro il Blasina per istigazione del compagno Giuressevich, il quale poco prima aveva litigato col detto Blasina e, non avendo il coraggio di ucciderlo, diede a lui il fucile ed egli fece fuoco contro il Blasina, mentre questi stava in una stanza al pianterreno del Municipio. Il Giuressevich, invece, ha sempre negato quanto il Krali aveva detto e lo stesso Krali, in un successivo interrogatorio, ha ritrattato la prima dichiarazione. Le indagini eseguite per controllare quanto il Kr ali aveva confessato hanno messo in evidenza che egli aveva fatto dichiarazioni mendaci; non solo per le numerose contraddizioni in cui egli è caduto, ma anche perché si è accertato che nel giorno e nell'ora in cui avvenne il delitto del Blasina, egli ed il Giuressevich si trovavano a Materado, località molto distante da Crucevie. Si ritenne quindi che il Krali avesse fatto quelle dichiarazioni perché un po' deficiente. Il Commissario di P.S. Longo ed il Tenente dei RR.CC. Farfoglio, cbe hanno eseguito le indagini, hanno escluso nel loro interrogatorio che il Krali ed il Giuressevich siano gli autori dell'omicidio del Blasina. E, pertanto, nei riguardi di costoro devesi anche dichiarare non luogo a procedere per non avere essi commesso il fatto. E, poiché, con ordinanza del Giudice Istruttore, in data 24.2.1930, e su conforme parere ciel P.M., sono già stati scarcerati, non resta che ordinare la loro definitiva liberazione.
risulta dagli atti quanto segue. La sera del 7.r.1930, alle ore 18,00, in Crucevie, frazione di Grenovizza (Trieste), fu ucciso il milite Blasina Goffredo con un colpo cli fucil e, mentre si trovava nel palazzo municipale attendendo alle sue mansioni di messo comunale. Il colpo fu sparato dalla strada ed il proiettile, dopo di aver attraversato la doppia vetrata della stanza a pian terreno dove si trovava il Blasina, colpì costui alla scapola sinistra. Il Blasina ebbe appena il tempo di estrarre dalla fondina la rivoltella di cui era armato, che subito dopo cadde esanime. N el primo momento di confusione si ritenne che egli si fosse suicidato per il fatto che teneva in pugno la rivoltella, ma poco dopo, sopraggiunto il medico, si constatò la lesione alla spalla e, essendosi osservati i due fori lasciati dal proiettile sulla fines tra, si comprese che il povero giovane era stato vittima di un proditorio agguato, teso da persone appostate nelle vicinanze del Municipio. Infatti, vi fu chi vide la fiammata sulla strada nel punto dove era avvenuto lo sparo e due individui allonta1iarsi subito dopo di corsa, dileguandosi nell'oscurità. Il Blasina, allogeno fedele all'Italia, ex carabiniere, milite della Milizia confinaria, assunto da poco come messo comunale, era la vittima designata dalle Associazioni terroristiche di oltre confine, come lo furono tanti altri allogeni che hanno fatto adesione all'Italia. Il modo stesso come è avvenuta l'uccisione nel Municipio di Crucevie ricorda il metodo adoperato in altri delitti del genere, e fa ritenere che l'omicidio del Blasina ha avuto moventi politici. A conferma di ciò, si è avuta una pubblicazione sul giornale clandestino di propaganda antitaliana « Svòbodà )) in data 15.r.1930, in cui è detto, tra l'altro: << A Crucevie, presso Postumia, è caduto sotto il nostro piombo il fascista del Carso Blasina, e così si è salvata la nostra nazione dalla sua presenza)>. Le Autorità locali di polizia, subito dopo l'omicidio, sospettarono che si trattasse di vendetta locale ad opera dei nemici del Podestà, e che il colpo di fucile fosse diretto contro costui. Si operarono quindi fermi ed arresti fra cui quello di Hocevar Ernesto, che si sapeva essere in dissidio col Podestà, tanto è vero che aveva presentato un ricorso contro il detto Podestà per la cattiva amministrazione del Municipio. E si sospettò del Hocevar anche perché in quei giorni, per assumere il Blasina, era stata licenziata una giovane impiegata della quale l'Hocevar era il tutore. Però, le indagini esperite hanno messo in chiaro che la giovane impiegata, pur con l'assunzione del Blasina, continuava a prestare servizio al Municipio con retribuzione, e che l'uccisione del Blasina non poté essere la conseguenza di un equivoco, nel senso che si volesse invece uccidere il Podestà, perché i due,
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P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P . Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313 - su conforme parere ciel P.M. - dichiara non luogo a procedere nei riguardi di Hocevar
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TRll!U:-1/\LE SPECI ,sLE PER !.A DIFESA DELLO STATO
Ernesto, Krali Giusto e Giuressevich Enrico perché non hanno commesso il fatto a loro rispettivamente attribuito ed ordina che essi siano lasciati definitivamente in libertà, se non detenuti per altra causa. Roma, ro.7.1930 - Anno VIII.
SECO:-,;jDA PARTE :
SENTENZE EMESSF. DALLA C.I. E DJ\L G. I.
Reg. Gen. n. 652/ 1928
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SENTENZA N. 40
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale contro: Zudek Marcello, nato 1'11 +1896 a Lazzaretto (Capodistria), detenuto dal 24.4.1929. IMPUTATO
1) del delitto di cm all'art. 2 della legge 25.rr.1926, n 2008, in relazione all'art. 252 C.P. e 1 del R.D. r2.r2.r926, n. 2062, per avere - allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato - commesso fatti diretti a compiere la distruzione dei pubblici edifici appiccando il fuoco in tre aule della scuola comunale di Cattinara, nella notte dal 2 al 3.5.1928, con pericolo alle persone ed all'abitato; 2) del delitto di furto qualificato di cui . agli art. 63 - 402- 404 n. r C.P. per essersi, nelle circostanze di tempo di cui sopra, in correità con altri, impossessato, per trarne profitto e senza il consenso dei proprietari, d'un violino del valore di lire 300 - del maestro Herslop Antonio - e di altro violino dell'istesso valore - del maestro Condotti Ruggero - e di lire 6o in contanti della Cooperativa scolastica, mediante rottura degli armadi in cui stavano custoditi i detti oggetti e valori; 3) del reato di espatrio clandestino previsto dall'art. 160, p.p., T.U. legge di P.S. 6.rr.1926, n. 1848, per avere, nel mese di maggio del 1928, senza essere munito di passaporto e di documenti equipollenti espatriato attraverso il confine al di là cli Postumia, essendo il fatto determinato da un motivo politico;
4) del delitto di inosservanza di pena previsto dall'art. 234, n. 2, C.P. per essersi allontanato da casa senza aver fatto più ritorno, il giorno 8.5.1928, dopo che il 10.12.1927 venne dimesso dalle carceri giudiziarie di Capodistria, essendo ancora a quell'epoca sottoposto per un anno a vigilanza speciale.
SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO 374 ·- - - - - -TRIBUNALfi - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - --
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria, confìdando come non avvenuta la precedente sentenza 27.7.1929, voglia dichiarare non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine ai reati di cui ai numeri 1) e 2) della rubrica ascritti allo Zudek, e ordinare lo stralcio degli atti relativi ai delitti di cui ai numeri 3) e 4) della rubrica, addebitati allo stesso Zudek nonché l'inoltro degli atti stralciati, per competenza, all'Ill.mo Sig. Procuratore del Re di Trieste a disposizione del quale passerà, nell'attuale stato di detenzione, lo Zudek. Ritenuto che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto statuire.
IN FATIO ED IN DIRITTO
Che la Commissione Istruttoria con sua sentenza del 27.7.1929 ebbe a rinviare a giudizio di questo Tribunale Speciale lo Zudek per rispondere, particolarmente, dell'art. 2 della legge 25. r r. 1926, n. 2008, ed art. 63 - 402 - 404, n. 1, C.P., in quanto, dati i suoi sentimenti antitaliani e particolari circostanze di fatto concomitanti, lo si ritiene alle dipendenze dei fiduciari dell' « Ori una n che agiscono nella zona di Trieste, consumando violenze alle persone e cose per dimostrare odio politico antinazionale. Però, successivamente, al procedimento penale a carico dello Zudek, pervennero in potere della giustizia vari esponenti del movimento slavo che operavano a Trieste e nell'Istria. Di conseguenza in corso istruttorio essendosi raccolte prove specifiche a carico dei maggiori esponenti dell'opera criminosa svolta anche a Trieste, fu d'uopo richiamare il processo Zudek, perché erasi ritenuto che egli fosse l'autore dell'incendio e del furto nella scuola di Cattinara; delitti commessi da ignoti nella notte dal 2 al 3.5.1928, quale nuova manifestazione del movimento originato e pagato dal1' « Orinna >>. In base alle confessioni dei principali responsabili, ed in modo particolare del Marusich Francesco (v. sentenza T.S.D.S. n. 29 stesso volume), il quale agiva coi suoi fidi anche nella zona di Cattinara, fu riaperta l'istruttoria nei confronti dello Zudek, e così dai nuovi accertamenti emerse che quest'ultimo non conosceva nessuno dei vari imputati nel procedimento Marusich e che nessuno conosceva lo Zudek. Inoltre che nessun rapporto egli ebbe mai coi fiduciari dell' « Orinna ». Quindi si affaccia, oggi, l'ipotesi dubitativa che egli possa realmente essere estraneo ai delitti commessi ai danni della scuola di Cattinara nell a notte dal 2 al 3.5.1928, come ebbe sempre ad affermare l'imputato, sia quan-
Sl::CONDA PARTE:
SENTENZE EMESSE DALLA C.I. E DAL G.l.
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do venne la prima volta arrestato dai RR.CC. e poscia rilasciato, sia dopo e specie dinanzi al Giudice Istruttore. Il fatto che dopo il suo primo arresto, lo Zudek, non appena rimesso in libertà si sia clandestinamente rifugiato in Jugoslavia, non può costituire, da solo, elemento sufficiente di reità, né è possibile affermare che egli fosse agli ordini dell' << Orinna )) ; perché in favore dell'imputato sarebbe risultato che, durante il soggiorno in Jugoslavia e dopo, egli non ebbe aiuto alcuno dai capeggiatori del movimento slavo e persino fu consegnato alle Autorità italiane da quelle jugoslave. Pertanto, essendo venuti a mancare, durante l'istruttoria supplementare, i principali eletnenti che avevano già avvalorato circostanze concomitanti a carico dello Zudek per cui il Collegio, in allora, fu d'avviso che si fossero raccolte prove sufficienti di reità, oggi, in base alle nuove emergenze istruttorie, ritiene invece di dichiarare il non luogo a procedere per insufficienza di indizi, in ordine ai delitti di cui ai numeri 1) e 2) della rubrica. E poiché lo Zudek, per il disposto dell'art. 8 della legge r2.12.1926, n. 2062, era stato rinviato a giudizio per rispondere anche dei reati di cui ai numeri 3) e 4) della rubrica, venendo a mancare la competenza, per concessione di questo Tribunale Speciale, necessita ordinare lo stralcio degli atti relativi ai reati r imasti, inoltrandoli alla autorità competente, mettendo altresì a disposizione l'imputato, nell'attuale stato di detenzione.
P. Q. ~.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 8 R.D. 12.12.1926, n. 2062, dichiara non farsi luogo a procedere nei confronti del nominato Zudek Marcello in ordine ai delitti di cui ai. numeri 1) e 2) della rubrica, per insuffìcienza di prove. Ordina lo stralcio degli atti relativi ai delitti di cui ai numeri 3) e 4) della rubrica, ascritti allo stesso Zudek, e l'inoltro degli atti stralciati, per competenza, all'Ill.mo Sig. Procuratore del Re di Trieste a disposizione del quale passerà - nell'attuale stato di detenzione - lo Zudek. Roma, 16.7.1930 - A. VIII.
Seguono le fìrme del Presidente e dei Giudici.
Con sentenza pronunziata dal Tribunale di Trieste il 22.8.1930 lo Zudek venne condannato alla pena cli 5 mesi e 15 giorni di reclusione.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nota. - I delitù di cui ai numeri 1) e 2) del capo di imputazione vennero addebitati anche a :
SECONDA PARTE: SENTE:-IZE D!ESSE DALLA C.I. E l)AL G, l.
Reg. Gen. n. 27 /1930
377
ORDINANZA DEL 1°.2.1930 (G.I. Salvatore Curatola)
Pranza Rodolfo, nato il 25.8.1902 a Trieste, bracciante. Nei confronti di: Per tali delitti, però, il Giudice Istruttore (Antonio Scemi), con ordinanza del 5.3.1929, revocò il mandato di cattura emesso nei suoi confronti e _la Commissione Istruttoria dichiarò, con sentenza n . 65 del 27.7.1929, « Il non luogo a procedere nei confronti del Pranza per insufficienza di prove>>.
Paulovic Giuseppe, nato il 17.2.1898 a Corgnale (Trieste).
I~fP U TATO
del delitto di cui all'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. I del R.D. 12.12.1926, n. 2062, per avere, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, concertato e commesso atti di distruzione di edifici pubblici. Reati commessi nella Venezia Giulia il 6.r.1930 e precedentemente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con verbale in data 6 gennaio u.s. il Comando della Tenenza RR.CC. di Sesana (Trieste) denunziava alla competente autorità che lo stesso giorno, alle ore 0,15, ignoti, servendosi di alcool denaturato, avevano procurato un incendio al padiglione di legno adibito a ricreatorio infantile in Corgnale, cagionando danni per un ammontare di lire 60.000. Con successivo verbale in data 30 stesso mese il Comando della Stazio.ne RR.CC. di Corgnale informava di avere proceduto al fermo del nominato Paulovic Giuseppe, sopra qualificato, quale sospetto dell'incendio. Espletate ulteriori e diligenti indagini è risultato che i sospetti a carico del Paulovic trovavano consistenza in seguito alle deposizioni rese dai testi ed in particolare modo da certa Mljac Marta, la quale dichiarò che nel dicembre 1928, essendo al servizio quale domestica della famiglia del Paulovic, fu richiesta da questi se era disposta ad appiccare il fuoco al ricreatorio e per quanto denaro, ricevendone un rifiuto, e da certa Zatler Giuseppina, cui il Paulovic avrebbe rinnovato la medesima proposta nel marzo 1929. Ma il Paulovic respinse nettamente l'accusa mossa contro di lui dalle due donne, mantenendosi negativo anche nei confronti da lui sostenuti con le stesse e protestandosi innocente di ogni addebito. Il predetto, a sostegno della sua innocenza, affermò che la Mljac e la Zatler erano state determinate a deporre il falso contro di lui, allo scopo di nuocergli, da un sentimento di vendetta e di odio, esponendo i suoi precedenù rapporti con esse. N essun altro elemento probatorio è emerso posteriormente per stabilire, in modo indubbio, la precisa responsabilità del Paulovic, nei fatti di cui è oggetto la denunzia.
TRIBUNALE SPECIALE
PER LA DI FESA ])ELLO STATO
Ritenuto quindi che non possono avere un solido fondamento le prove testimoniali perché sospette e perciò, appunto, non degne di fe de. Ritenuto che a carico del denunziato mancano sufficienti indizi atti a legittimare l'ulteriore stato di sua detenzione.
P. Q. M.
Visto l'art. 323 C.P.P.; viste le conformi conclusioni del Pubblico :Ministero, di cui al foglio 2 1 dèl processo in data 31.1.1930, ordina la immediata scarcerazione del Paulovic Giuseppe, sopra qualificato, se non detenuto per altra causa, disponendo per il prosieguo delle ulteriori indagini a mezzo dell'ufficio di Polizia Giudiziaria in sede, tendenti alla eventuale identificazione degli autori del reato.
Terza Parte
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. E DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER REATI DI SPIONAGGIO Sezione «A»: Sentenze pronunziate dal T .S.D.S. Sezione « B »: Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
SEZIONE « A »
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Rcg. Gen.
11.
85 / 1929
SENTENZA N . 90
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Relatore: Lanari Piero;
Giudici: Pessani Claudio, Griffini Mario, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: D'Amico Romeo, nato il 17.10.1895 a Roma; Raggi Alfredo, nato il 23.11.1878 a ForlĂŹ; Zanzarri Francesco, nato il 2.8.1897 a Roma; Solavagione Caterina, nata il 19.8.1897 a Locarno (Svizzera); Cornetti Giovanni, nato il 30-4-1891 a Cuneo, autista; Bonomini Lino, nato il 17.8.1896 a Verona, albergatore; Clerissi Claire, nata 1'8.9.1888 a Marsiglia (Francia); Fallai Aldo, nato il 24.rr.1897 a Roma; Miselli Aurelio, nato ,il 13-4-1892 a Roma; Stein Giorgio, nato il 28-4-1906 a Pictrogrado (Unione Sovietica); Coroneo Italo, nato il 20.9.1896 a Cagliari; Carrara Cesare, nato il 4.2.1904 a Verona; Lo Cascio Vittorio, nato il 6.9.1898 a Roma; Saladini Saladino, nato il 15.5.1909 a Roma; Detraz Giuseppe, nato nel 1895 a Milano; Pulighe Pietro, nato il 10.7.1895 a Cagliari, bracciante; Gulino Giuseppe, nato il 26.6.1891 a Partinico (Palermo).
TRinU:sl1\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IMPUTATI
TERZA PARTE :
nale di Sanremo nel 1909 per insufficienza di prove; domiciliato da circa anni a Nizza - si era naturalizzato cittadino francese da soli otto anni per esercitarvi lo spionaggio al soldo francese: tanto che fu segnalato al Comando dei Carabinieri di Torino fin dal 1922. Perciò le indagini investigative furono praticate sul conto del Raggi in modo da constatare che spesso egli varcava il confine anche clandestinamente, per recarsi a Cuneo, dove teneva segreti convegni, presso l'albergo « La Ferrata l>, ricevendo particolarmente un maresciallo di fanteria, dei soldati, e qualche graduato. In seguito a pedinamenti i Carabinieri poterono identificare il sottufficiale, che troppo sovente si incontrava col Raggi, nel D'Amico addetto all'Ufficio Mobilitazione del 33° fanteria. Ed i sospetti che detto maresciallo agisse disonestamente erano avvalorati dalle pessime informazioni risultate sul suo conto: avendo avuto egli un triste passato nella vita privata, avendo frequentato individui di mala fama, essendo stato giocatore e sfruttatore di donne, avendo contratto nell'ambiente militare e borghese di Cuneo debiti, ed avendo condotto sempre una vita spendereccia, non confacente alle sue condizioni economiche e sociali; dal gennaio 1925 era stato destinato a Cuneo nel 33° fanteria prestando servizio prima all'Ispettorato di Mobilitazione della Divisione ed in seguito all'Ufficio Mobilitazione del Reggimento. Tesogli un tranello, a mezzo di una pseudo emissaria spionistica francese e credendosi egli solo in casa della donna, a quest'ultima finì per confessare che da anni, e cioè da quando era sottufficiale a Cremona, era assoldato alla Francia e che, pei buoni servizi resi, aveva ricevuto complessivamente circa 20.000 lire. Raggiunta in tal modo la prova, venne sul posto sorpreso ed arrestato dagli agenti investigativi nascosti nella stessa stanza nella quale si trovava il D'Amico in confidenziale colloquio con la donna. Di fronte all'evidenza dei fatti l'imputato, sentendosi perduto, dichiarò che, trovandosi nel 1923 sergente maggiore al 50° fanteria di Cremona; venne un giorno avvicinato dal Raggi che, con un pretesto, gli si accompagnò e, dopo vari discorsi, finì per domandargli il « Regolamento sull'addestramento ddla fanteria >l, non in vendita al pubblico. Poiché ancora non sospettava sulle losche mire del Raggi, effettuò la consegna di una copia sottratta alla Compagnia, ricevendo in compenso lire 500. Dopo alcuni mesi ebbe una nuova visita del Raggi con nuove richieste illecite e, benché avesse tentato in un primo tempo di opporre rifiuto, infine non seppe sottrarsi dal fornirgli del materiale, previo un compenso di denaro che, di volta in volta, venivagli corrisposto dal Raggi stesso. Siccome poi fra loro due si erano concertati rapporti anche epistolari, nella tema di venire scoperto, egli D'Amico, alla fi ne del r923 chiese ed ottenne di essere collocato in congedo. 20
r) del delitto di cui agli art. 63, p.p., 79- 107 C.P. e 2 legge 25.rr.1926, n. 2008, per avere, in correità fra loro, e con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, rivelato ad agenti di una Potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato;
2) del delitto di cui all'art. 3 legge 25.11.1926, n . 2008, e 107 C.P. per avere, tra di loro, concertato di rivelare ad agenti di una Potenza estera i segreti militari di cui al capo precedente.
In Cremona, Cuneo, Verona, Savona, Roma ed altrove, dall'anno 1923 al marzo 1929. IN CA:-1ERA DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Commissione Istruttoria voglia prosciogliere per insufficienza di prove, in ordine ai reati ascritti, Solavagione Caterina, Cornetti Giovanni e Bonomini Lino, ordinando:
a) la immediata scarcerazione dei primi due se non detenuti per altra causa, e la revoca del mandato di cattura per tutti e tre i detti imputati; b) il rinvio a giudizio di tutti gli altri per rispondere dei delitti a carico di ognuno prospettati. Considerato che daJla lettura e dallo studio degli atti istruttori s1 è statuito. IN FATTO ED IN DIR ITTO
Che il Comando di Legione dei Reali Carabinieri di Torino, coadiuvato da abili agenti di controspionaggio operanti nel Regno ed all'estero, era riuscito ai primi del 1929 ad assodare che il solito centro spionistico francese, annidatosi solidamente a N izza ed a Tunisi, andava svolgendo, da anni, attivissima opera delittuosa con gravissimo danno della nostra Nazione. I ben noti dirigenti gli uffici spionistici - precisati più volte anche attraverso il materiale probatorio raccolto nei precedenti procedimenti già definiti dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato a carico di Carlini, Barozzi, Cassone e di altri - con la efficace cooperazione dei due italiani Raggi Alfredo e Lo Cascio Vittorio, rifugiati a N1zza ed a Tunisi, avevano organizzato un assai proficuo servizio contro I'Italia. Il Raggi - già sottufficiale condannato dal Tribunale Militare di Firenze per prevaricazione nel 1899; ed assolto per falso e truffa dal Tribu-
SENTENZE l>RONUNZl:\TE DAL T.S.D.S.
25. - U.S .
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TRIB U:--.ALE SPECIALE l'ER !.A DI FESA DELLO STATO
D'accordo col Raggi, andò a Nizza e, presentatosi ai dirigenti il centro spionistico francese, ebbe da essi promesse, denaro e raccomandazioni di rendere un buon lavoro. Ritornato in Italia nel 1925, si fece riammettere in servizio con destinazione al 33° fanteria di sede a Cuneo. Qui, ripresi i contatti più frequenti col Raggi, continuò a passargli, mediante relativi compensi, copie di circolari, temi di manovre, informazioni e materiale in genere, sottraendo il tutto, di nascosto, dagli uffici militari. Precisò che fece la conoscenza del Raggi dopo che ebbe la visita del Zanzarri, ufficiale di complemento congedato che, reduce da Nizza, implorava aiuto da lui; per cui gli diede completa ospitalità per alcuni giorni. E poiché, mentre avveniva l'incontro per la strada e la conoscenza col Raggi, quasi contemporaneamente si univa lo stesso Zanzarri, amico del Raggi, tanto che quest'ultimo scherzando disse: « Lo conosco questo mascalzone! )J; ed anche da un discorso in francese fatto dai due, senza che egli D'Amico potesse comprenderlo, arguì che i due fossero d'accordo per adescarlo nell'impresa. Supposizione che, in un secondo tempo, divenne certezza quando a Nizza, ed anche dallo stesso Raggi, seppe che in realtà lo Zanzarri era stato pure reclutato dai francesi e che, perciò, aveva avuto del denaro. L'imputato affermò, inoltre, che il Cornetti - chauffeur della linea automobilistica Cuneo - Nizza, con fermata all'albergo « La Ferrata)) - una volta gli consegnò una lettera chiusa per conto del Raggi; ed un'altra lettera gli fu data dal proprietario dell'autolinea, il Bonomini. Secondo le indagini investigative il D'Amico, .fin da quando era a Cremona, conviveva con la Solavagione, donna di facili costumi, daìla quale fu abbandonato da qualche anno. Essa era a conoscenza di tutto e, talvolta, bisticciandosi, gli gridava: « Ti denuncio, traditore della Patria! )J. Circostanza confermata dallo stesso D'Amico. Per poter procedere all'arresto del Raggi, il Comando dei Carabinieri fece scrivere al D'Amico varie lettere, facendo capire al Raggi che urgeva un loro incontro a Cuneo dovendo consegnare importante materiale trafugato. Però, pur rispondendo sempre, il Raggi finì per mandare la sua amante, la Clerissi, munita di convenzionale documentazione, in modo da eseguire con sicurezza la delicata ambasciata affidatale presso il maresciallo. Presentatasi, essa venne arrestata; ed, interrogata, fornì i più minuti particolari dell'attività spionistica esplicata dal Raggi a Nizza, Marsiglia, Tolone ed in Italia. Fece conoscere le particolari attitudini di lui per reclutare abili spie. Disse pure che lo accompagnò diverse volte nelle sue gite a Cuneo, a Cremona, a Torino, a Mondovì, a Verona, a Genova, a Savona, a Milano ed a Fossato. E che, in tali gite, il Raggi raccoglieva il materiale spionistico procuratogli dai vari militari da lui assoldati. Fra essi c'era il D'Amico, già eia lei conosciuto a Cremona, e rivisto a Nizza e poscia a Cuneo.
TERZA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
Altro collaboratore del Raggi a Cuneo fu un caporale che essa Clerissi indicò genericamente come di Verona e fornendo, forse ad arte, connotati non a lui corrispondenti. Però tale caporale fu individuato nel Carrara Cesare. A carico del Cornetti e del Bonomini l'imputata confermò la dichiarazione fatta dal D'Amico: e cioè che il primo consegnò della corrispondenza chiusa ed il secondo anche dei cestini, contenenti castagne e noci, con corrispondenza nascostavi. Gli stessi Carabinieri, nel ricercare i collaboratori in Italia del Raggi, per caso poterono scoprire che a Roma funzionava, bene organizzato, un centro spionistico assoldato alla Francia. E, cioè, vennero a conoscenza e.be aUo stesso pseudonimo: << Ciois Roberto - Rue du Pant Vieux, 14 - Nice >), usato nella corrispondenza degli spioni di Cuneo, era ricorso certo Fallai Aldo di Roma, mittente di una raccomandata spedita dall'ufficio postale di San Silvestro. E risultò che il Fallai, già sottufficiale del genio, era sospettato spione agli ordini della Francia ai danni dell'Italia: in quanto, essendosi messo a contatto con le autorità di P.S. per fingere che avrebbe lavorato ingannando i francesi, venne diffidato a non più occuparsene perché egli aveva offerto la prova di fare iI doppio gioco. Sorvegliato incessantemente, il 12.3.1929 venne fermato allo scalo ferrovìario di Ventimiglia mentre, proveniente da Roma, si accingeva a varcare la frontiera. Sequestratagli la valigia, vi si trovò abbondante materiale di carattere militare che egli avrebbe dovuto consegnare al Raggi a Nizza. Di fronte alle precise contestazioni mossegli e di fronte alla evidenza dei mezzi probatori raccolti, finì per confessare tutto. Solo cercando di attenuare le gravi responsabilità incontrate con la sua opera criminosa, sostenendo la propria buona fede, perché aveva sempre agito di pieno accordo con le Autorità di P.S., non sapendo, però, che ne era categoricamente smentito. Riferì sul complesso dell'attività svolta ed affermò che, licenziato dalla Banca Francese a Parigi, per caso conobbe lo Stein Giorgio, spione reclutato egli pure ai danni della Germania e dell'Italia, e con lui si recò a Montecarlo. Quivi incontrò un agente reclutatore che gli fece le proposte e lo sottopose agli ordini dell'Ing. Marquis (pseudonimo del Raggi). Venuto in Italia con tale mandato spionistico, nell'estate del 1928 si incontrò col Miselli Aurelio, col quale iniziò il lavoro. Passati alcuni mesi, parlandone con certo Persichini, fu consigliato, a scanso di responsabilità, di farne parola alla P.S.: ciò che fece. Quando gli sequestrarono il copioso materiale di carattere m ilitare che teneva nella valigia, e trovato anche nel plico da lui spedito per posta da Roma all'indirizzo di: Egidio Castiglia (suo pseudonimo) - Hotel de Loraine - N izza (centro spionistico francese), e che costituisce grave specifica accusa a suo carico, egli si limitò a sostenere che agì sempre in buona fede, pur non potendo negare che era compensato con lire 3.000 al mese oltre
TRIBU1'ALE SJ'ECIAT,E
PER l.1\
DIFESA
DELLO STATO
alla rifusione di tutte le spese che incontrava, non esclusi i viaggi, 1 soggiorni, ecc. E sui rapporti avuti con lo Stein, dal quale seppe che esercitava intensamente lo spionaggio contro la Germania e l'Italia, riferì che vari furono i loro incontri: ad esempio, nell'ottobre del 1928 lo incontrò a Roma e lo ospitò nella propria abitazione; nd successivo novembre, lo trovò a Venezia, quando ritornava da una missione francese compiuta a Trieste, trattenendosi assieme alcuni giorni. Dalle lettere convenzionali a firma « Giorgio >> (Stein) dirette al Fallai, risultò che, nel 1928, entrambi girarono l'Italia frequentando le stesse case private ed alberghi (ad esempio casa Zennero a Venezia, Hotel Dogana Vecchia, Hotel Montevecchio, ecc.) mettendo in luce tutta l'opera delittuosa svolta assieme. Procedutosi all'arresto del Miselli, già sergente di artiglieria, di fronte ai molti documenti sequestratigli, confessò di essere al servizio francese con uno stipendio di lire 1.000 al mese, oltre alla rifusione delle spese tutte. Di aver iniziato il lavoro nell'estate del 1928 collaborando col Fallai. In seguito ebbe contatti diretti col centro fra1~cese, contrariamente agl i ordini del Fallai, che avrebbe voluto invece mantenersi sempre la interposta persona indispensabile. Ammise di avere esplicato attività illimitata in favore del servizio spionistico francese, eseguendo con la maggiore solerzia tutti gli ordini ricevuti. Ritenne che, così agendo, non veniva ad offendere ,le leggi italiane, dato che aveva saputo dal Fallai stesso che le Autorità di P.S. italiane erano tenute al corrente della loro comune azione. Circostanza, codesta, smentita dal Fallai che affermò, invece, di essere stato rimproverato dal Miselli per aver fatto sia pure deUe generiche confidenze. Durante il corso istruttorio, scaturirono elementi gravi di accusa a carico del sergente del genio Saladini. Perché il Miselli, raccolte eia lui notizie e documenti di carattere militare, specie sul tromboncino, le trasmise al Fallai che era andato a Nizza. E, spiegando che il « nuovo amico » era un sergente del genio, romano ma originario toscano, gli chiese se doveva continuare a legarlo all'impresa e che, a tal uopo, gli desse istruzioni e gli mandasse anche denaro. . . perché, con oculatezza, da cosa nasce cosa! E tale frase il Miselli scrisse dopo di aver accennato che, per ordine superiore, i tromboncini dovevano essere ritirati dai corpi, consegnati in magazzino e lunedì avrebbero dovuto iniziare la spedizione con destinazione ignota. Quindi era necessario mandare subito denari perché era possibile di tentare, durante le operazioni. di carico, di defilarne uno. Oltre a tanto grave lettera, al Miselli fu sequestrata anche copia dello scritto da lui diretto al Saladini, nel quale, tenendo un .Jinguaggio convenzionale, ma che coordinato con la preaccennata lettera diretta al Fallai, dimostra la tattica usata per tenere a bada « l'amico da legare ancora all'impresa » in attesa degli ordini da N izza.
TERZA PAl\TE:
SE~T EKZE l'RON\JNZIATE DAL T.S. D.S.
Il Miselli volle, invece, attribuire alle frasi subdole un carattere oscuro, negato però energicamente dal Saladini; e che si debbano interpretare piuttosto aUo scopo spionistico se ne trae prova dalla chiusa. Da essa si evince che preparava una visita al Distretto, che non è l'ufficio del Saladini, ma dove questi poteva, magari indirettamente, esercitare una certa influenza, con un pretesto bugiardo, mentre si può anche ritenere che la visita preavvisata per il sabato o la domenica dovesse coincidere con l'interessamento già spiegato al Fallai di intervenire nelle operazioni di carico dei tromboncini che si iniziavano dai vari Corpi al successivo lunedì! E, quasi non bastassero i. ci tati due documenti, nella perquisizione domiciliare operata al Saladini gli si rinvenne troppo materiale di contenuto militare abusivamente in suo possesso, persino otto fascicoli relativi alla esercitazione speri.mentale del Trasimeno del 1926 ! Negli. accertamenti investigativi, si era potuto stabilire che il centro spionistico francese di Nizza funzionava cl' accordo con quello di Tunisi, e che il Raggi era la mente direttiva di collegamento in Fiancia ed in Italia. Infatti, fin dal settembre 1927, il Coroneo Italo, ufficia·le subalterno di complemento dei bersaglieri, fu ingaggiato dalì'ex tenente d'artiglieria di complemento Lo Cascio, da tempo al servizio spionistico francese - tanto che fu già condannato in contumacia per spionaggio dal Tribunale Speciale, con sentenza del 25.3.1927, ad anni undici, mesi dieci e giorni 15 di reclusione ed a lire 15.000 di multa -. Detto Lo Cascio risultò essere il maggiore esponente in Algeria , con assiduo recapito a Tunisi, noto negli ambienti degli. spioni con lo pseudonimo di. « Kurtis ». Il Coroneo, secondo le sue dichiarazioni, iniziò l'opera sua con un mandato nella Tripolitania, ricevuto attraverso le presentazioni del Kurtis (Lo Cascio) al centro spionistico di Nizza. Dal contegno tenuto e secondo gli accertamenti degh agenti investigativi, egli dimostrò che, per meglio disimpegnare le delicate e difficili attribuzioni, finse di mettersi d'accordo con le autorità coloniali per tradire la Francia. Però, scoperto il trucco, venne diffidato dalle stesse autorità della Colonia e del Regno di non più occuparsene; e ciò dopo che, espletato il ìavoro nella Tripolitania, ne aveva cominciato altro nella Sicilia. L'imputato, senza più fare il doppio gioco, continuò a rappresentare gli inteiessi francesi. Tanto che, il 27.6. 1928, proveniente eia Nizza ritornò in Italia per il Valico cli San Dalmazzo di Tenda in compagnia del Raggi. Dopo di essersi entrambi fermati due giorni a Torino, andarono a Savona ed a Genova, sostandovi una decina di giorni, ed a Verona per quattro o . . . cmque g10r111. Il Coroneo precisò che il Raggi, da lui conosciuto per spione perché glielo avevano eletto gli stessi agenti francesi, fingeva di essere commerciante in tessuti; ma durante tutto il periodo vissuto insieme girando l'Italia, non esplicò affatto tale professione. A Verona, solamente, si recò a pochi chilo-
TRIBU:-iALE SPECIALE PER LA DIF ESA DELLO STATO
metri di distanza fuori città presso una ditta francese di tessuti. Da Verona il Raggi ritornò a Nizza ed il Coroneo, invece, andò a Genova, indi a Savona. .Durante la permanenza a Verona, secondo gli accertamenti fatti dai Carabinieri, e risultati fondati dagli stessi documenti, il Coroneo spedì una lettera diretta a se stesso, aggiungendovi, però, all'indirizzo fra parentesi « P.S. Detraz ))' alla casella postale 282 di Tunisi. Il contenuto stabilisce che, nella impresa, aveva per collaboratore il .Detraz. A Savona fece una minuziosa visita al porto, fermandosi lungamente presso gli impianti portuali a trazione meccanica; osservò il carico di tutti i piroscafi attraccati al molo., nonché la teleferica ivi esistente. Il r2 luglio rientrò a Tunisi direttamente, da dove scrisse una lettera ad un Ten. Col. dei Carabinieri nella quale denunciava il Raggi come spione. Senza dubbio, dopo la diffida ricevuta dalle competenti autorità di non più occuparsi di controspionaggio, egli tentava di precostituirsi l'alibi col mantenere i contatti, scaltramente, con le autorità ed, altresì, col fare superflue delazioni. E l'abile trovata poteva riuscire in modo efficace se non fosse stato accertato dalle autorità italiane a Tunisi e nel Regno che, nell'ottobre r928, si concretò dagli organi francesi spionistici una di lui pseudo - espulsione da Tunisi. Però, dalla corrispondenza successiva al provvedimento di espulsione e dalla condotta tenuta in Italia, chiaramente emerse che continuava ad essere assoldato alla Francia. Il 17.5.1929, il Coroneo partì da Cagliari in idrovolante, giungendo a Roma lo stesso giorno cd il successivo r9 maggio venne arrestato. Dalle notizie fornite dal Coroneo si accertò che il Raggi, nella gita a Verona, andò da una ditta commerciale francese in una frazione poco lontana dalla città. Come dagli elementi generici forniti dalla Clerissi fu possibile individuare il Carrara per quel militare che, a Cuneo, ebbe rapporti col Raggi e gli fornì materiale, così non è difficile arguire che la visita del Raggi nel luglio 1928 nei dintorni di Verona avesse lo scopo di incontrarsi col Carrara, impiegato presso la fabbrica francese in tessuti « Tiberghin >>, appunto sita nella frazione San Michele Extra, poco lontano dalla città. Arrestato anche il Carrara, confessò che solo durante il suo servizio militare dal r924 al 1925 ebbe i rapporti col Raggi, da lui conosciuto per «Tornati>> o « Tomiatis >> . II Tornati (o Tomiatis) continuò a scrivergli a Verona dopo il 1925, ma egli non rispose mai. Non è vero che il Raggi si sia incontrato con lui nel luglio 1928. Dalla perquisizione domiciliare operatagli, furono trovati documenti che comprovano l'opera da lui svolta hel r924 e nel 1925 a Cuneo ed, altresì, tracce di corrispondenza tenuta da lui con lo « zio Umberto», così chiamando egli il Raggi. Il Coroneo svolgeva tutta la sua complessa attività con la efficace cooperazione, in Tunisi cd Algeri, anche del Gulino, del Detraz e del Pulighe. I due ultimi, poi, per riuscire nell'intento di reclutare buoni elementi atti
T ERZA P:\ RTE :
SE l'\TE:-iZE PROl'\Ul'-" ZlATE DAL T.S.D.S.
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allo spionaggio, nel giugno ed agosto 1927, pubblicarono degli avv1S1 .fingendo di ricercare dei connazionali per: « lavoro facile, proficuo, continuativo )) e dando recapito presso il loro comune ufficio, Rue de la Commiss10n n. 34ln conseguenza degli elementi di corresponsabilità a carico dello Zanzarri, tenente di fanteria in servizio attivo permanente, attraverso le confessioni rese particolarmente dal D'Amico, fu arrestato del pari detto ufficiale. Nei suoi vari interrogatori lo Zanzarri, pur smentendosi e contraddicendosi troppo spesso, dovette ammettere d1e, nel 1923, aiutando il padre nel mestiere di barbiere a Nizza, conobbe il Raggi e con lui concretò una gita a Cremona per presentargli il D'Amico. Da tutte le gravi accuse fatte dal D'Amico stesso, e che già furono specificate, rifulse che lo Zanzarri diede volontariamente efficace collaborazione al Raggi. E, poiché, emerse ad evidenza che il Raggi fu il « deus ex machina ,, anche nei riguardi del Coronco, non è fuor di luogo sospettare che il Coroneo, nell'esplicare il mandato spionistico nella Tripolitania, abbia potuto avere dei contatti anche col tenente Zanzarri, allora ancora in servizio nella Colonia libica. Tanto più che quest'ultimo, durante la licenza in Italia, rientrando da Tripoli, non sempre rendeva possibile controllare il tenore di vita e le compagnie che frequentava. Di certo non buona impressione in ordine alle accuse mossegli, fu il documento sequestratogli, ossia la lettera a firma « Mimma » del marzo 1929 direttagli da Roma. E cioè una zia che, allora, lo informava che a di lui carico il Commissario di P.S. aveva fatto delle indagini e cercando, con frasi oscure ed equivoche, di farsi capire dal solo Zanzarri nell'insistere per conseguire da lui una pronta risposta ... concludeva, ricorrendo ad una postilla, col fargli sapere che gli si andava rivangando il passato cli Nizza e la gita a Cremona del r923 ed avvertendolo che essa aveva risposto in un certo senso ed aveva, inoltre, sottaciuto una qualche circostanza non richiesta. Tali riotizie gli venivano scritte da una zia quando l'autorità investigativa ne era già stata richiesta dal Giudice Istruttore nell'aprile 1929; e la stessa Autorità di P.S. veniva, nel maggio e nel settembre 1929, sollecitata a mandare le informazioni e l'indirizzo preciso dello Zanzarri. E' inspiegabile, poi, il fatto che lo Zanzarri, dopo di aver collaborato col Raggi per organizzare in Italia il reclutamento di spioni ai danni della Patria, abbia sentito quasi contemporaneamente che comprometteva la sicurezza dello Stato ed il bisogno di essere riassunto in servizio militare per tentare la professione delle anni. Mentre riesce inconcepibile come mai egli diventò presto ufficiale in servizio effettivo permanente, è altrettanto inconcepibile che non abbia sentito il dovere, perlomeno, di indagare se il Raggi ed il D'Amico continuavano l'opera da lui organizzata nel r923 e come, nel caso, intervenire energicamente almeno presso il suo subordinato D'Amico.
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Tanto più che egli ebbe la strana sorte di essere assegnato ad una sede reggimentale vicina al centro spionistico e vicina al D'Amico, nonché ai luogh i di maggiore ritrovo dei comuni traditori della Patria. Che, se egli vuol far credere di essersi completamente disinteressato del Raggi e del D 'Amico, con tale sua condotta certamente non riesce a distruggere i troppo evidenti gravi sospetti che si affacciano per una sua maggiore colpevolezza. Esposto in h1tta la sua eccezionale gravità il quadro delle rispettive responsabilità, necessita ora documentare h1tta l'azione delittuosa svolta dagli imputati . Occorre, cioè, dimostrare :
a) come fosse unica la mente direttiva che abilmente agiva a Tunisi, a Nizza e ad Algeri attraverso una completa organizzazione rappresentata dai vari reclutati e precisamente da D'Amico, da Fallai, da Miselli, da Coroneo e da altri; -
b) come ai reclutati venivano fatte specifiche rich ieste di notizie e di documenti di carattere militare riservato ottenendosi, in tal modo, una collaborazione ben coordinata, ben definita e veramente proficua, nonché una sicura e abile attività produttiva;
e) come i reclutati, appena si perfezionavano nelle loro attribuzioni, cercavano di rendersi indipendenti dagli organi locali dirigenti e di trattare direttamente con il centro francese. La finalità criminosa degli imputati veniva raggiunta con il sorprendere, spesso, la buona fede delle persone che interpellavano e anche carpendo ad autorevoli persone le commendatizie necessarie per potersi insinuare negli u flìci competenti. Dall'elaborato peritale scaturisce evidente la prova del grave danno apportato ed, altresì, la intensa, efficace e poderosa opera spionistica svolta dai giudicabili. Non è il caso, di fronte al copiosissimo materiale in giudiziale sequestro, di enumerare tutti i documenti che furono sottoposti all'esame e al giudizio del tecnico. Perché, dati i mezzi probatori 1~accolti a carico deglÌ imputati, per caratterizzarli agli effetti giudiziari, basta riportare le sintetiche dichiarazioni peritali, confortate dalla fedele citazione di alcune lettere di taluno degli imputati in risposta ad altre del centro spionistico francese. Da dette lettere risulta, ad esempio, che per il portentoso materiale fatto pervenire alla Francia, soventi erano le notevoli gratificazioni, gli stipendi mensili, nonchf le spese rimborsate; e che meravigliosa era l'organizzazione predisposta per venire in possesso di importantissimi documenti, talvolta fotografati e spediti, taluni dei quali, magari, esigevano, per dimostrare la impossibilità quasi di conseguirli, il nulla - osta del competente Ministero, come lo dimostra un promemoria a lapis del Miselli.
TERZA PARTE:
SEKTENZE PRONUNZIATE DAL 'J'.S.D.S.
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Adunque, secondo il responso della perizia, sui documenti, pubblicazioni ed appunti in possesso del D'Amico, ovvero dallo stesso consegnati o fatti pervenire agli agenti stranieri o da questi ultimi richiesti, viene statuito che « ve ne sono di carattere riservato, contenenti indicazioni importanti dal punto di vista militare e della difesa nazionale. Altri con argomenti solo sostanzialmente riservati e dai quali si possono dedurre notizie importanti ed interessanti la difesa dello Stato, specie se inerenti a zone di confine. Infine taluni da considerarsi seg~eti m ili tari concernenti la sicurezza dello Stato>>. Eguale giudizio risulta a carico del Fallai e ciel Miselli, citandovi, a tal uopo, una maggiore quantità di materiale spionistico. Anche nei riguardi del Carrara, nel complesso, il peri to ha rilevato che, data la natura dell'ufficio presso il quale egli prestava servizio (Ufficio 1 ° mobilitazione), il materiale da lui passato al Raggi si atteneva ad argomenti di carattere segreto militare. Per il Coroneo, il perito ba constatato che ve ne sono, fra i documenti, aventi carattere sostan~ialmente riservato o ritenuti importanti od anche solo dannosi dal punto di vista della difesa nazionale; infine altri che, data la loro importanza dal punto di vista militare, potrebbero costituire un indice della attività che si proponeva di svolgere il Coroneo in Sardegna a danno della difesa dello Stato. In conseguenza delle conclusioni peritali nei confronti del Miselli, viene a stah1irsi che, riconosciuta la corresponsabilità del Saladini, questi, perlomeno, comunicò delle informazioni sul tromboncino da considerarsi segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato. Gli esposti elementi probatori - dai quali si desume subito che dal concerto delittuoso fra il centro spionis tico francese e i vari imputati organizzatisi anche in Italia, gravissimi furono i danni generati dal loro subdolo movimento cospirativo - trovano ampia conferma nella corrispondenza numerosa in criudiziale sequestro. Infatti, contrariamente alle affermazioni del Miselli, da ~aluni scritti da lui di.retti a Nizza o da lui ricevuti dai dirigenti l'ufficio straniero, risulta che per il raccolto materiale fornito, per l'organ izzazione perfetta ottenuta nel servizio spionistico in genere, il Fallai ed il Miselli furono lautamente pagati in poco tempo. Inoltre che lo stesso Miselli chiese cd ottenne istruzioni sull'uso dell'inchiostro (simpatico, sugli indirizzi convenzionali, sulla organizzazione dei servizi, facendo persino presente che, se gli avessero aumentato lo stipendio mensile, avrebbe abbandonato l'impiego presso l'Opera Nazionale Invalidi di G uerra per dedicarsi, invece, completamente allo spionaggio. Ad esempio, in data I r. r. 1929, il Miselli scrisse a Nizza: « ... le ho · spedito il giorno 9 corrente, a mezzo raccomandata, l'importantissi mo opuscolo . .. oggi le unisco alcune (relative) notizie riassuntive ... lavori che, per la maggior parte, non sono posti in vendita, ma destinati esclusiva-
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mente ad uffici e comandi militari ... spedisca fondi non appena possibile. Ho in vista buone cose! E rammenti di darmi istruzioni sul recapito e sul modo di scrivere. Castiglio (Fallai) è scusabile, non può ragionevolmente agevolarmi: comunque lo vedo tutti i giorni . . . Raccomando di spedire presto. Vi è mol to da fare al centro Ch ... cord ialissimi Mauri (Miselli) >). In data 2r.r.1929: « Spedisco oggi, a mezzo raccomandata, le disl ... per il 1929. La prego vivamente di farne uso discreto. E' un piccolo furto fatto compiere alla tipografia. Sono in attesa di fondi per poter procedere nel lavoro. Il materiale pronto ed altro in approntamento. Quando potrà migliorare il mio trattamento economico (il .Miselli percepiva già lire 1.000 mensili) lascio il mio ufficio ed avrò ampia possibilità di fare il doppio e molto meglio. Ad ogni modo ricordi, mi consigli e mi guidi e suggerisca .. . ricevuto tutto il materiale dei giorni scorsi? Cordialissimi saluti. Mauri .. . unisco notizie gioventù ... l>. In data 31.1.1929: <e Carissimo, sono mol to preoccupato di non ricevere sue notizie da molto tempo ... come mai?. Bilanci ... li ho qui da una settimana ... Attendo a spedire questo e moltissimo altro materiale importante perché ho bisogno cli una buona rimessa in denaro che vi prego di farmi con tutta urgenza. Conto perlomeno in lire 2.500. Mauri)). In data 7.3.1929 : e< Ricevo oggi una lettera di Castiglia (Fallai) da Nizza nella quale mi dice che, a mezzo di lettera semplice, mi sono state spedite lire 500 ... ho spedito in questi ultimi giorni un libro a mezzo raccomandata e due lettere semplici. Qui ho altre pubblicazioni recenti interessantissime ... appena avrò ricevuto il mensile di marzo spedirò immediatamente. Riguardo a Castiglia egli, se vuole e se lo crede, vi dirà che mille volte ho domandato di poter essere più utile ... ma egli non sa, non può o non vuole! Del resto quando mi è possibile lo aiuto. Infatti le fotografi.e di quel volumetto dei C. ha potuto effettuarle unicamente per mio mezzo. Egli sta costì a Nizza e potrete domandargliene. Comunque sono sempre in attesa di istruzioni. Vi scrissi una lettera col noto mezzo dell'iposolfito, ma non so neppure se avete potuto leggere. Colgo l'occasione per pregarla di voler possibilmente spedire al più presto il mensile di questo marzo: altrimenti perdo un'occasione molto buona ... .Mauri)). In data 14-3. 1929 : « Ho ricevuto la sua ultima lettera. Ricevute: gliene rimetto una per lire 1.000. Come le ho scritto tale ricevuta l'avevo già fatta a suo tempo. Domandi a Castiglio se non l'avesse lui. Le tavole di T .: appena riceverò fondi spedisco subito, perché attualmente sono sprovvisto. Se Castiglio avesse trasmesso a voi .fin da qualche mese fa (novembre - dicembre) i miei progetti e cioè di avere amici ... , consiglierei ... in ogni ufficio più importante, a quest'ora saprei già qualche cosa di sicuro e avrei qualche documento. Abbiate per norma: qùi quando la stampa incomincia a parlare di qualche notizia di indole ... commerciale è segno che qualche cosa di concreto si è già fatto e si sta facendo .... Castiglio mi parlò della
TERZA PAltTE :
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necessità che mi cercassi una casa più adatta, di sistemare le mie cose un po', in modo da poter lavorare più tranquillamente e più utilmente ... Qui si fabbrica C. anti T. e sono in esperimento. E' una informazione privata che ho avuta. Appena ho dettagli trasmetterò. Leggeste la mia del febbraio scritta con l'iposolfito ? Posso scrivere in quel modo? N ella vostra ultima c'erano due o tre parole illeggibili. Fate possibilmente attenzione. Scrivetemi presto, mandate fondi e trasmetterò materiale raccolto in questi giorni e ... ecc. ecc. ecc. (ossia materiale dichiarato dal tecnico di carattere segreto). Mauri )>. In data II+ 1929: << Ho ricevuto la sua gradita lettera e la ringrazio di quan to promesso e che attendo per esplicare lavoro urgente. Ho visto la Signorina C. e le ho fatto presente che ella attende notizie. Scriverà quanto prima, credo anche oggi stesso, o domani con buone notizie. Mauri)). In data ... : « M. ed E. spedirò quanto prima. M. e ... sto preparando. Denaro: abbiate la cortesia cli spedire quanto prima possibile. Vedete che quando arriva il denaro a me, io sono subito pronto a spedire del materiale: tanto più i fondi sono abbondanti e tanto più io posso fare molto per voi. Non ho ancora potuto fare il lavoro più importante e che era nei miei progetti, appunto per gli scarsi mezzi a disposizione. Mille lire in un mese non sono certo troppe! Mauri>> . In data ... : « Spedizioni: ho preso nota di quanto ella mi raccomanda e all'occorrenza approfitterò di C. o di me, facendo spedizioni a mezzo bagagli. Mio viaggio: quando ella vorrà e potrà io sono a sua disposizione per fare un viaggio fin qui. Ciò sarebbe ormai necessario per ricevere dirette istruzioni. Ma mi fate attendere un po' troppo non solo i fondi necessari per il viaggio, ma anche quelli per le necessarie spese qui. Prudenza: sia tranquillissimo. Ne ho molta e piuttosto che compromettere me o gli altri, preferisco non fare nulla. Castiglio (Fallai): ha brevi periodi di trascuratezza e di indolenza: ama troppo i piaceri! Ma attualmente sta però in procinto di avere ottime notizie ed io lo consiglio e lo guido secondo l'esperienza. Impiego: le ho dato notizia del mio nuovo ufficio, ho però fatto in modo di rimanere in buonissimi rapporti con l'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, dove quasi tutte le sere vado ancora a lavorare un'ora o due. Ha ricevuto anche l'album contenente fotografi.e? Se questa ditta mi mandasse prossimamente per qualche mese presso la sua succursale svizzera potrei colà fare un lavoro utile per lei . Mi faccia sapere qualche cosa. Ferrovie : il nuovo impiego mi reca man mano ad una maggiore conoscenza dell'ambiente e degli uffici ferroviari. Mi dica subito se le sono di qualche interesse il prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato e ... ecc. ecc . .Mauri>). Nel gruppo VI dell'allegato D (f. 13- 14- 15- r6) il Miselli offrì continue prove di tutta la sua complessa, pericolosa attività spionistica svolta
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DIFESA DEL LO STATO
assieme al Fallai. Quest'ultimo poi, dal canto suo, la illustrò nelle lettere dirette da Parigi al Miselli. In data 1.12.1928 : « Ho ricevuto la tua lettera espressa a Venezia e quest'ultima qui a Parigi. T i ringrazio e ti prego ora di non scrivere più né a me né ad altri fino a mio ordine. Ti prego caldamente di attenerti a ciò, altrimenti fai come ti pare. Io sarò presto di ritorno verso il ro, al massimo, di questo mese; sarò a Roma con un programma e quello che più conta con fondi )) . In data 4.3.1929 : « Giunto felicemente. Mi han.no detto che ti hanno spedito un vaglia di lire 500 in una lettera semplice e che sono meravigliati che tu ancora non l'h ai ricevuta. Sono anche sorpresi come mai tu non hai mai accusato ricevuta delle ultime lire r.ooo, che hai ricevute a febbraio >). Al presente piccolo saggio della corrispondenza, bisogna ricordare altresì la già citata lettera diretta a Parigi al Fallai dal Miselli: con la quale egli comunicava il reclutamento del sergente Saladini, notizie sul tromboncino, domandava denari, istruzioni, consigli, ecc. Nel gruppo VI dell'allegato D (f. dal 4 al 12) sono raccolte copie di alcune lettere mandate al Miselli daì centro di Nizza dal 1928 all'aprile 1929. Sono in correlazione alle suaccennate dello stesso Miselli. · Sono tutte chiare, precise, e di una evidenza indiscutibile per qua1)to concerne tutta la vasta organizzazione spionistica. Ad evitare altre citazioni pletoriche, basterà ricordare solo qualche brano particolare: così in data gennaio 1929, come da un appunto al n. 32 del detto allegato si legge: « Come al solito le manderò il complemento della sua gratificazione, quando avremo ricevuto i pacchi suaccennati )). In data 3.2.1929 : « Le mando un vaglia di lire r.ooo per gratificazione .. . la prego di scrivere con l'inchiostro segreto . . . non mandare (il materiale) agli indirizzi S. Laurent, neppure al Sig. Ciois ecc. ccc. (tutto m ateriale precisato) l> . In data 27.3.1929 : « Ricevo sua del 7 marzo e due pubblicazioni ccc. ecc. Lei non mi accusa r icevuta delle lire 4.500 che ho affidate a Castiglio (Fallai) per lei . La prego di farlo subito. La prego di mandare sempre subito la ricevuta dei vaglia che le mando perché io non posso fare nuove spese senza comprovare i miei pagamenti. Inoltre Castiglio ha ricevuto una gratificazione per il volume dei C. Se infatti esso ha potuto effettuare questo lavoro unicamente per il suo mezzo, Castiglia farà sicuro le parti giuste da buoni fratelli. Spero che lei mi manderà subito le T. di T. promesse e tutto il materiale raccolto in questi giorni. Quando lei ha un documento interessante bisogna mandarlo subito perché se lei tarda sarà possibile che un altro fra i miei amici (uno dei tanti traditori della Patria) me lo manda prima di lei l>. Dalla suesposta narrativa - che in forma sintetica ma sufficientemente analitica fu desunta da una discreta quantità del copiosissimo materiale
T ERZA P ARTE:
SENTENZE PRO:-,JU)JZIATE DAL T .S.D.S.
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probatorio di reità allegato alla istruttoria_ - emerse, _in n1:odo evidente e in tutta la sua b()'rave portata, il vasto movunento cosp1ratono. . Gli imputati assoldati al centro spionis~ico france_se a mezzo del. Ragg~ e del Lo Cascio coordinavano l'opera deltttuosa attivamente compw ta a1 danni dell'Italia dal 1923 al 1929. -L'impresa funzionava assai bene, specie con la infiltrazione di militari nelle file dell'Esercito; riuscendo, con particolare e vieppiù perfezionata abilità, a condurre semp~e a te:mine le d~lose attribuzioni. Purtroppo riuscì documentato che lo sp10nagg10 fu eserc1_tato in tutti i campi della produzione statale, facendo conoscere ali~ naz10ne straniera il mago·ior numero -possibile di notizie e di documenti, che ha b speciale importanza dal punto di vista della difesa nazionale. Non v'è dubbio, pertanto, che in rapporto alla rispettiva azione crnrnnosa esplicata, i giudicabili si sono resi colpev~li cli r_eat_i :-- obbi:tti':'ame~te e subbiettivamente considerati nella confìguraz1one gmnd1Ca - 1pot1zzat1 o negli art. 79 C.P. e 2 della legge 25.u.1926, n. 2008, in relaz~one all'~rt. 108 C.P. oppure nell'art. 6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, in relaz10ne all'art. 64, n. 3, C.P. e 2 citata legge in relazione all'art. 108 C.P. o anche nell'art. 79 C.P. e 2 _legge speciale predetta in r:lazi?ne ,all'.art.. ro7 C.P. e 3 P·P: stessa lecrcre speciale. In quanto, nella fatt1spec1e, e nusc1to provato che 1 cospirato~i si sono procurati la cognizione cli notizie e di mater~~le che_ !nteressa la difesa dello Stato e che costituisce anche segreto pohttco nuhtare concernente la sicurezza nazionale, facendone la più ampia rivelazione a Paese estero. Informazioni e documenti che, nel loro complesso, riguardavano la forza, la preparazione e la difesa militare di terra, di mare ed aerea: quindi che se rivelati sono suscettibili di produrre pericolo o danno per la forza militare dello Stato. Ossia si è potuto assodare che il Raggi ed il Lo Cascio fur~no gl~ ~genti principali dei due centri di attività cospirativa di Nizz~ e d1 Tu111s1, c?l: legati fra loro per raggiungere, come la ebbero a _r?gg;1ungere, la ~nalu_a delittuosa di procurarsi la cogni~ione di segre~i m1htan :oncernentl la s~curezza dello Stato; in modo poi che, del pan, entrambi coi:co_rsero ~ r~velare ai diricrenti il servizio spionistico della Potenza estera limitrofa 1 disegni, i piani: i documenti, noncl~é l_e in_f?rn:azioni che riflettono il materiale, le fortificazioni e le operaz10m m1htan. A tal uopo reclutarono e~ ebbero alle proprie dipendenze come ~sec~tori di ordi_ni , lau:a1~ent~ pa~a~1 per tradire il proprio Paese, il D'Amico, 11 Carrara, 11 Fallai,_ 1~ M1sclh_, 11 Saladini ed il Coroneo, i quali tutti, a loro volta, nel proc_urar~1 11 matenale spionistico lo rivelarono al Raggi ed al Lo Cascio: 1:er. c:11 ess~ pure devono rispondere della particolare relativa qualifìcazione gmrt?1Ca di reato_ (art. 2 della legge speciale in relazione all'_art. 107 C.~. ascntta al ~aggi _ed al Lo Cascio); ment~e per la consumazione _del delitto concreta;os1, st~:.c1e per quanto concerne il reclutamento delle .spie e. la raccolta del ce not1z1e, nell'ipotesi dell'art. ro8 C.P., il Lo Camo ed il Raggi furono efficacemente
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TRlllUNALE Sl'f;CULE PER
LA DIFESA DELLO STATO
coadiuvati dallo Zanzarri, dallo Stein, dalla Clerissi, dal Detraz, dal Gulino e dal Pulighe. Dei 17 denunciati, tre, e cioè la Solavagione, il Cornetti cd il Bonomini si sono protestati sempre innocenti, respingendo energicamente ogni accusa, offrendo elementi di controllo sulla rispettiva opera, tali che se non si può con animo tranquillo del tutto escludere che abbiano comunque prestato la propria collaborazione, pure per ognuno non si sono raccolti indizi sufficienti per affermare che, dolosamente, si sono prestati in un modo qualunque. Il Cornetti, è pur vero che, nella sua qualità di chauffeur della autolinea Cuneo - Nizza gestita dal I3onomini, fu spesso assieme al Raggi ed ebbe occasione anche di conoscere il D'Amico e di consegnargli una volta una bus ta chiusa contenente lire 200 per conto del Raggi. E' pacifico, altresì, che nell'autocorriera del Bonomini si trasportavano cestini di frutta contenenti però nascos to, talvolta, anche del materiale spionistico diretto al Raggi; ed infine che la Solavagione, amante del D'Amico, aveva consapevolezza dell'attività svolta ai danni della Patria: tuttavia mancano a carico di tutti e tre i suddetti imputati gli elementi sufficienti di reità. Di conseguenza necessita dichiarare il non luogo a procedere penalmente in ordine ai reati loro ascritti per insufficienza di prove, ordinando che la Solavagione ed il Cornetti venga.no immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa; con la revoca del mandato di cattura per tutti e tre i detti giudicabili. Invece il Collegio, in base agli estremi probatori di colpevolezza raccolti a carico di tutti gli altri, è d'avviso di rinviarli a giudizio, mantenendoli nello stato di detenzione, tranne Lo Cascio, Detraz, Pulighe, Gulino, Raggi e Stein, che devono diffidarsi ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 507 e seguenti del C.P. Esercito. P. Q. M.
Visti gli art. 2-3, p.p., 6-7 della legge 25.11.1926, n. 2008; 64, n. 3, 79-107-ro8 C.P.; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; 421-507 e segg., 551 e se<ro-. C.P. Esercito; mantenendosi lo stato di detenzione degli imputati arresfa~i e diffidandosi Raggi, Stein, Lo Cascio, Detraz, Pulighe e Gulino di presentarsi entro 5 giorni dalla notifica della presente sentenza, ad una qualsiasi autorità, diversamente saranno giudicati in contumacia, perché latitanti; pronuncia l'accusa a carico di tutti gli imputati - ad eccezione del Cometti, del Bonomini e della Solavagione prosciolti - inviando il rinvio a giudizio loro e della causa dinanzi al Tribunale Speciale per rispondere: - Raggi Alfredo e Lo Cascio Vittorio del delitto di cui all'art. 79 C.P.; 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 108 C.P., per avere, il primo in Nizza ed il secondo in Tunisi, procurato la rivel azione
TERZA PARTE:
SE:--lTENZE PRONUNZHTE DAL T . S.D.S.
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di segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato e ciò m epoca continuata tra il 1923 ed il 1929; - Clerissi Claire, Stein Giorgio, Zanzarri Francesco, Detraz Giuseppe, Pulighe Pietro e Gulino Giuseppe del delitto di cui all'art. 6 cpv. della legge 25.11.1926, n. 2008, in. relazione all'art. 64, n. 3, C.P., e 2 della legge medesima in relazione all'art. 108 C.P., per avere, in luoghi diversi ed in epoca rispondente alla anzi accennata, facili tato l'esecuzione del delitto ascritto al Raggi ed al Lo Cascio, prestando assistenza durante il reclutamento di coloro che dovevano rivelare i segreti m ilitari suddetti ; Raggi Alfredo e Lo Cascio Vittorio altresì del delitto di cui al1'art. 79 C.P. e 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 107 C.P., per avere, in concorso tra di loro, rivelato agli agenti cli Potenza estera segreti mili tari concernenti la sicurezza dello Stato. Reato commesso nei luoghi e tempi sopra accennati; -
- D'Amico Romeo, Fallai Aldo, Miselli Aurelio, Saladini Saladino, Carrara Cesare e Coroneo Italo, loro pure del delitto di cui all'art. 79 C.P. e 2 della legge speciale citata in relazione all'art. rn7 C.P., per avere, ciascuno di essi in epoca diversa, ma compresa negli anni sopra ricordati, ed in luoghi diversi del Regno, rivelato al Raggi ed al Lo Cascio i segreti militari che costoro cedettero allo straniero; - tutti poi, i suddetti imputati, altresì del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge speciale già citata, per avere concertato tra loro di commettere il delitto di rivelazione ad ester a Potenza di segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato. Ordinando il non luogo a procedimento penale nei confronti della Solavagione, del Cornetti e del Bonomini, in ordine ai reati loro ascritti per insufficienza di prove: con la immediata scarcerazione del Cornetti e della Solavagione, se non detenuti per altra causa; nonché con la revoca del mandato di cattura di tutti e tre i detti imputati. Roma, 3.12.1929 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Il latitante Lo Cascio, già condannato in contumacia dal T.S.D.S. con sentenza n. 8 del 24.3.1927 alla pena di undici anni, dieci mesi e quindici giorni di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di spionaggio
TRIBUKALE SPECIAi.E
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PER LA DIFESA DELLO STATO
commesso fin dal r925, non ha espiato la suddetta pena perché si è mantenuto sempre latitante e, inoltre, non è stato mai giudicato per i reati per i quali è stato rinviato a giudizio dalla Commissione Istruttoria con sentenza del 3. r2. 1929. Con la suddetta sentenza n. 8 del 24.3.1927, non pubblicata nelle « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 )>, vennero ritenuti colpevoli del reato di spionaggio anche: -
Esposito Francesco, nato il 4.6.1895 a Napoli, cavallerizzo;
-
Marucchi Gioacchino, nato il 20.9.1892 a Roma, commerciante;
-
Paoletti Carlo, nato il 31.10.1903 a Roma, impiegato.
L'Esposito venne condannato alla pena di quattro anni e otto mes i di reclusione e lire 7.000 di multa; pena espiata.
TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Il Gulino, tratto in arresto il 13.1.1943, evase dal Reclusorio di Fossano (Cuneo) il 5.7.1944. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5+1944, n. 96, al D.P. r9.r2.r953, n. 922 e al D.P. rr.7.1959, n . 460, ha ridotto con ordinanza del 27.7.1961 la pena a venti anni applicando alla pena così ridotta un ulteriore condono di otto anni. Il Gulino, malato e cieco, rimpatriò dalla Tunisia il 28.5.1961 e venne rinchiuso nel campo profughi di « Le Fraschette)> di Alatri (Frosinone).
I latitanti Raggi Alfredo e Stein Giorgio non vennero mai arrestati e, pertanto, nei loro confronti non è stata emessa alcuna sentenza né dal T.S.D.S. né dalla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Marucchi Gioacchino alla pena di tre anni di reclusione e lire 3.000 di multa; pena espiata. Riabilitato èon sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 28.12.1936. Il Paoletti venne condannato in contumacia, perché latitante, alla pena di dieci anni di reclusione e lire ro.ooo di multa; condanna annullata con successiva sentenza (n. 87) pronunciata dal T.S.D.S. il 19.12.193r. Con la sopracitata sentenza del 19.12.1931 il Paoletti venne condannato alla pena di tre anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione (V. « Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel r93r )> ). Con la suddetta sentenza del 24.3.1927 venne, inoltre, assolto per « inesistenza di reato», Marucchi Giuseppe, nato il 14.7.1888 a Roma, disegnatore litografo. Per ciò che concerne i latitanti Detraz Giuseppe, Pulighe Pietro e Gulino Giuseppe rinviati a giudizio dalla Commissione Istruttoria con sentenza n . 90 del 3.r2.r929 risulta dagli atti processuali che: - Detraz venne condannato con successiva sentenza pronunziata dal T .S.D.S. il 12.3.1936 alla pena di sei anni di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Una istanza di revisione inoltrata dal Detraz venne rigettata con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 6.r2.1946 e il ricorso proposto avverso la suddetta sentenza venne dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 9.5. r947; - Pulighe venne assolto per insufficienza di prove dalla 1 " Sezione della Corte di Assise di Roma con sentenza del 1°.7.1950; - Gulino venne condannato, con sentenza pronunziata d;ll T.S.D.S. l'rr.6.1943, alla pena di trenta anni di reclusione. 26. - U.S.
402
TR!BUKALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 3
Rcg. Gen. n. 85 / 1929
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Ventura Alberto, Sgarzi Giovanni, Oliveti Ivo, Rambaldi Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.;
T ERZA PARTE:
SE KTENZE P RONUN ZI AT E DAL T.S.D.S.
versi del Regno, rivelato a coimputati latitanti i segreti m ilitari che costoro cedettero allo straniero; 3) tutti i suddetti imputati del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere concertato tra di loro di commettere il delitto di rivelazione a Potenza estera di segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato. Omissis
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : D'Amico Romeo, nato il 17. IO. 1895 a Roma, maresciallo nel 33° rgt.; Zanzarri Francesco, nato il 2.8. r 897 a Roma, tenente in s.p.e.; Clerissi Claire, nata 1'8.9.1888 a Marsiglia (Francia), cameriera; Fallai Aldo, nato il 24.11.1897 a Roma, tipografo; Miselli Aurelio, nato il 13+1892 a Roma, impiegato civile; Coroneo Italo, nato il 20.9.1896 a Cagliari, ragioniere; Carrara Cesare, nato il 4.2.1904 a Verona, impiegato privato; Saladini Saladino, nato il 15.5.1909 a Roma, sergente nell'8° rgt..
IMPUTATI
1) Clerissi Claire e Zanzarri Francesco del delitto di cui all'art. 6, cpv., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 64, n. 3 C.P. e 2 legge medesima in relazione all'art. 108 C.P. per avere, in luoghi diversi ed in epoca continuata tra il 1923 ed il 1929, facilitato l'esecuzione del delitto di cui all'art. 79 C.P. e 2 legge 25.11.1926, n . 2008, in relazione all'art. ro8 C.P. ascritto ai coimputati latitanti che in Nizza ed in Tunisi procuravano la rivelazione di segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato; 2) D'Amico Romeo, Fallai Aldo, Miselli Aurelio, Saladini Saladino, Carrara Cesare e Coroneo Italo del delitto di cui all'art. 79 C.P. e 2 legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 107 C.P. per avere ciascuno di essi, in epoca diversa, ma compresa tra gli anni sopra ricordati ed in luoghi di-
Dalla corrispondenza sequestrata al Miselli sorsero indizi gravi a carico del sergente del genio Saladini. Perché, secondo una lettera scritta dal Miselli al Fallai che allora si trovava a Nizza, si arguiva che detto sottufficiale era stato ingaggiato per servizio spionistico. Tanto che il Miselli, nel darne notizia, chiedeva istruzioni e denaro, specie perché era sua intenzione conseguire la sottrazione di un tromboncino nell'occasione che si doveva effettuare il loro ritiro dai corpi. Però se dai dati generici personali si poteva sospettare che dovesse essere il Saladini, tuttavia risultò che quest'ultimo avrebbe anche potuto non essere autore delle notizie sul tromboncino; anche perché, ad esempio, le troppo particolareggiate informazioni sul ritiro dell'arma non rispondevano del tutto al vero ed inoltre il Saladini non era il sottufficiale che prestava servizio al Distretto come scriveva il Miselli. Per quanto poi concerne la relazione che fra i due imputati esisteva - come appare dalla stessa troppo equivoca lettera diretta dal Miselli al Saladini - sembra che il causale motivo del loro incontro, e della loro successiva amicizia, fosse dovuto solo perché l'uno riteneva l'altro individuo omosessuale. Ma da una sentenza penale della magistratura romana si evince, se mai, che il Miselli fu condannato per oltraggio al pudore, reato compiuto fra uomini, di guisa che si potrebbe anche affacciare l'ipotesi che l'incontro fosse stato veramente causale e voluto dallo stesso Miselli. Nella perquisizione domiciliare furono sequestrate al Saladini dei documenti di carattere militare, abusivamente detenuti e, fra essi, otto fascicoli relativi alle esercitazioni sperimentali del Trasimeno del 1926. Però l'imputato riuscì a dimostrare che in parte i documenti apparteneva.no al padre, pure sottufficiale del genio richiamato dal riposo, e che gli otto fascicoli invece erano in suo possesso fin dal 1926, avendo egli preso parte alle manovre come operaio. Pertanto, esaminate tutte le circostanze dibattimentali, il Collegio ritiene non sufficientemente raggiunta la prova di reità nei confronti del Saladini; e lo assolve per insufficienza di prove ordinando la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
T Rlil{J:-IALE SPEC!ALE PER LA DI FESA DEI.I.O STATO
Invece a carico di tutti gli altri si accertò la vasta organizzazione cospirativa ai fini criminosi di voler rivelare segreti militari a nazione straniera ai danni della Patria. Da anni, fino al 1929, il D'Amico, il Coroneo, il Fallai, il Miselli e la Clerissi esplicarono la rispettiva attività criminosa.
Omissis
Trattasi quindi di informazioni e di documenti che nel loro insieme riguardano la forza, la preparazione e la difesa militare di terra, di mare ed aerea. Tali notizie, se rivelate a Potenza estera, sono suscettibili di produrre pericolo e danno per la forza militare dello Stato e, pertanto, nei loro estremi costitutivi, oggettivamente e soggettivamente considerati, si individua il delitto previsto e punito dall'art. 107, n. 1, C.P. in relazione all'art. 2 della legge speciale per la difesa dello Stato. La difesa del Coroneo invece ha prospettato la tesi che nella fattispecie si venga a concertare la configurazione giuridica dei reati contemplati dalla legge 21.3.1915, n. 273, tuttora in vigore. Però il Collegio ritiene che tale legge invocata esuli completamente: in quanto essa contiene solo alcune incriminazioni intese ad integrare quelle, specie sancite dall'art. 1 ro C.P., che si erano rivelate insufficienti a colpire determinati fatti, che, pur non costituendo violazione di segreti, apparivano non di meno grandemente dannosi e pericolosi per la sicurezza dello Stato. Piuttosto il Tribunale è d'avviso che, pur essendo rimasta accertata la volontà degli imputati cli procurare ai dirigenti dell'ufficio spionistico straniero la cognizione di taluni determinanti segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato, non si siano raccolti tutti gli elementi sufficienti per ritenere che il reato sia stato del tutto consumato e che, invece, trattasi di un tentativo continuato, ai sensi degli art. 61 e 79 C.P .. Infatti non fu possibile definire quale vero materiale venne rivelato, mentre rimane assodato che, a suo tempo, parecchio materiale di carattere segreto militare fu sequestrato alla frontiera, a Ventimiglia, durante un tentativo di farlo passare con valigia e con pacco postale . .In tal senso dovendosi modificare il capo di accusa rubricato al numero 2) in modo che alle pene capitali sancite dall'art. 2 della legge speciale 25.rr.1926, n. 2008, in applicazione dell'art. 6 della legge stessa, viene sostituita la pena della reclusione ordinaria dai guindici ai trenta anni. Ed allora il D'Amico, il Fallai, il Miselli, il Coroneo, lo Zanzarri ed il Carrara si sono resi colpevoli di reiterata tentata rivelazione a Potenza estera di segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato e, ripettivamente, considerata la propria attività criminosa, devono rispondere: i pri-
TERZA PAR'J'E:
SENTE>lZ E PRO NUNZlATJ\ DAI. T.S.D.S.
mi quattro degli art. 2 e 6 della legge 25. r r.1 926, n. 2008, in relazione agli art. 61 e 107, n. r ed u.p., C.P., in quanto l'opera loro è durata fino al 1929 e sottoposta alle sanzioni penali delle nuove disposizioni contenute nella citata legge speciale. Gli altri due, degli art. 6i -79- 107, n. I ed u.p., C.P., perché per entrambi non fu possibile statuire che la colpevolezza loro si è protratta oltre la promulgazione della legge 25.rr.1926, n . 2008. Il D 'Amico, il Fallai, il Miselli, il Coroneo e la Clerissi, allo scopo di raggiungere detta finalità criminosa, presero accordi con i reclutatari degli organi centrali spionistici francesi. Di conseguenza si sono resi colpevoli anche del reato di cui all'art. 3, p.p., della citata legge speciale. Lo Zanzarri e la Clerissi dovevano rispondere anche del delitto cli cui all'art. 64, n. 3 C.P. e 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. ro8 C.P. per avere facilitato dal 1923 al 1929 l'esecuzione del piano criminoso organizzato dai coimputati latitanti Raggi e Lo Cascio, per procurarsi la rivelazione dei segreti militari. Ma dalla esposizione dei fatti rimane provato che a carico loro non si sono raccolti elementi sufficienti di reità e devono essere entrambi assolti per insufficienza di prove. Vagliate tutte le conseguenze dibattimentali, in particolare nella considerazione che lo Zanzarri con la successiva sua condotta militare conseguì la promozione ad ufficiale in servizio effettivo ed una medaglia al valore; che il Carrara se avesse avuto dei superiori che meglio avessero controllato il suo tenore di vita ed altresì lo avessero controllato, nelle delicate mansioni che disimpegnava, non sarebbe stato facile preda del Raggi; ed infine che la Clerissi dovev.a essere completamente dominata dallo stesso Raggi; il Tribunale ritiene equo di non irrogare il massimo della pena allo Zanzarri ed al Carrara, e di accordare il beneficio delle attenuanti generiche alla Clerissi; per cui in applicazione dell'art. 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, la pena viene ridotta di un terzo. Pertanto condanna: - in ordine al tentativo continuato del reato previsto e punito dal1'art. 107, n. 1 ed u.p., C.P., in relazione all'art. 2 e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008: D'Amico ad anni trenta; Fallai e Coroneo ad anni venti; Miselli ad anni quindici; tutti alla reclusione; - in ordine al tentativo continuato ciel suddetto delitto, ma solo ai sensi dell'art. 107, n. r, C.P., il Tribunale, dopo aver applicato gli aumenti e le diminuzioni previsti dalle varie circostanze aggravanti ed attenuanti condanna: il Carrara alla pena di quattro anni di reclusione e lire 2.800 di multa e lo Zanzarri ad anni due ed otto mesi di reclusione ed a lire 2.000 di multa; - in ordine al reato di concerto per commettere il suaccennato delitto ai sensi dell'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, il Tribunale
TR! BCJKALE SPE C! Al.,E
T ERZA PART I( :
PER LA DIFESA DELLO STATO
condanna: D'Amico, Coroneo, Fallai, Miselli ad anni dieci ciascuno, la Clerissi ad anni sei, tutti alla reclusione. Ed operato il cumulo giuridico delle pene in applicazione dell'art. 68 C.P., ossia aggiungendo la metà della seconda pena - ad eccezione per il D'Amico nei riguardi del quale, invece, rimane assorbita nei trenta anni _ alla prima pena base; e diminuendo di un terzo quella irrogata alla Clerissi in base al concessole beneficio dell'art. 6 della legge speciale, in definitiva condanna: D'Amico ad anni trenta; Coroneo e Fallai ad anni venticinque; Miselli ad anni venti; la Clerissi ad a~i quattro; Carrara ad anni quattro e lire 2.800 di multa; Zanzarri ad anni due, mesi otto e lire 2.000 di multa; tutti alla reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici - ad eccezione del Carrara pel quale è temporaneamente pari alla durata della pena, e dello Zanzarri che ne va esente -; con tre anni di vigilanza speciale di P.S.; tutti in solido con le spese di giudizio nonché con la tassa di sentenza; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina la restituzione agli uffici militari competenti dea-li atti e docu. b menti pervenuti alla Autorità Giudiziaria in conseguenza del procedimento, ai sensi e per gli effetti giuridici dell'art. 36 C.P..
SE:-lTENZE PRONUNZIATE DAL T.S. O.S.
condanna: D'Amico ad anni trenta; Coroneo e Fallai ad anni venticinque ciascuno; Miselli ad anni venti; la Clerissi ad anni quattro; Zanzarri ad anni due, mesi otto e lire 2.000 di multa; Carrara ad anni quattro e lire 2.800 di multa; tutti alla reclusione. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici per tutti ad eccezione del Carrara per il quale l'interdizione è temporanea pari alla durata della pena, e dello! Zanzarri che ne va esente, con tre anni di vigilanza speciale di P.S .. Tutti in solido alle spese di giudizio, nonché alla tassa di sentenza oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina la restituzione agli uffici militari competenti degli atti e documenti pervenuti all'Autorità Giudiziaria in conseguenza del procedimento. Roma, 20.3.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota. - Gli « om1ss1s >> inseriti nella sopratrascritta sentenza si riferiscono a circostanze e fatti già esposti nella sentenza emessa dalla Commissione Istruttoria il 3.12.1929.
P. Q. M.
Visti gli art. 2 -3, p.p., 6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 63-64, n. 2 e 3 ed u.p., 61-79-107, n. r ed u.p., r3-28-3r-36-39-68 C.P.; 485486 C.P. Esercito, dichiara Saladini Saladino assolto per insufficienza di prove in ordine al concorso nel tentativo del reato continuato dell'art. 107, n._ r ed u.p., C.P., in relazione all'art. 2 della legge 25.rr.1926, n. 2008, - m tal senso modifì.càndo il relativo capo d'accusa di cui al numero r) per tutti_ gli accusati - ed altresì del delitto previsto dall'art. 3, p.p., citata legge speciale; ed ordina la di lui immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Ritiene D'Amico Romeo, Coroneo Italo, Fallai Aldo, Miselli Aurelio colpevoli di tentativo del delitto previsto e punito dall'art. ro7, n. r ed u.p., C.P., in relazione all'art. 2 della legge 25.rr.r926, n. 2008, e con la Clerissi anche del delitto di cui all'art. 3, p. p., della detta legge speciale, il Carrara Cesare responsabile del solo reato di cui agli art. 6r - 79 - 107, n. I ed u.p., C.P., e lo Zanzarri Francesco del solo reato di cui agli art. 6r - 79 - 107, n. r ed u.p., ed entrambi colpevoli anche del reato di cui all'art. 64, n. 2 ed u.p., C.P. Operato il cumulo giuridico delle pene con la diminuente per la Clerissi in applicazione dell'art. 6 già citata legge speciale, complessivamente
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI Df ESECUZIONE
Fallai Aldo: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.rr.1932, n. 1403; 25.9.1934, n. 15u, e 15.2.1937, n. 77, viene scarcerato dalla Casa per minorati fisici e psichici di Saluzzo l'n.5.1943. Detenuto dal 12.5.1929 all' r r.5.1943. Pena espiata: 14 anni. Istanze di grazia inoltrate dal Fallai il 23.6.1932 e il 18.u.1936 e dai genitori il 6.8.1938 vengono respinte.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.1r.r932,
n. 1403 : Clerissi viene scarcerata dalla Casa Penale per donne di Trani il 12.r1.r932. Detenuta dal 26-4-1929 al 12.rr.1932. Pena espiata : 3 anni, 6 mesi e 16 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dalla Clerissi il 5.9.1931 viene respinta.
TRIBUNALE SPECIALE l'ER LA DIFESA DELLO STATO
Carrara viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Padova il 10.11.1932. Detenuto dal 14.6.1929 al 10.1r.1932. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi e 26 giorni. Una istanza di grazia inoltrata da Mafalda Castellani, fidanzata del Carrara, il ro.12.1929 viene respinta. Riabilitato dalla Corte di Appello di Roma il 21. r 1. 1940. Zanzarri: detenuto dal 18.9.1929 al 23.6.1932 per espiazione della pena principale e per altri 40 giorni di reclusione inflitti per conversione in pena detentiva della pena pecuniaria di lire 40.000. Con declaratoria emessa il 3.12.1932 il T.S.D.S. dichiara cessata l'esecuzione de.Ila misura di sicurezza e delle pene accessorie per effetto del!'amnistia di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403. Riabilitato dalla Corte di Appello di Roma il 29.9.1936.
T ERZA PARTE :
SENTEJ\ZE PRONUNZIATE D,\L T .S.D.S.
Reg. Gen. n. 234/1929
SENTENZA N. 28
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Generale della M.V.S.N.; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqua lucci Renato, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: D'Amico: detenuto dal 29.3.1929, muore nello Stabilimento Penale di Civitavecchia, alle ore 18 del 17.7. 1934 per « paralisi cardiaca)), Coroneo: detenuto dal 19.5.1929, muore nello Stabilimento Penale di Civitavecchia, alle ore 1,15 del 13.8.1938 per « ascesso polmonare e nefrite tossica)>. Istanze di grazia inoltrate dalla madre il 4.5.1933 e dal Coroneo il 6.6.1936 vengono respinte. Miselli: detenuto dal 13.5.1929, muore nella Casa Penale di Portolongone alle ore 7,45 del 3.10.1936 per << tubercolosi polmonare ed ossea)), Istanze di grazia inoltrate dal Miselli il 21.6.1933 e dalla madre il 1°.1.1934 vengono respinte.
Bradamante Michele, nato il 30.12.1904 a Pola, studente universitario; Riemer Giuseppe, nato il 7+1886 a Vinkovci (Slavonia), cartolaio; De Emili Boren, nato il 24.10.1901 a Fiume, architetto; Tudorich Miljenko, nato il 23.7.1905 a Spalato (Jugoslavia), studente; Lazzarich Giovanni, nato il 1°.9.1904 a Pola, studente; Percovich ~ittorio, nato il 2.7.1899 a Pola, commesso; Zmak Miro, nato il 1°.r.1904 a Pola, studente universitario; Kukanja Angelo, nato il 16.2.1905 a Trieste, studente universitario; Ivessa Antonio, nato il 3.2.1894 a Pola, impiegato privato; Vratovich Emerico, nato il 18.12. 1885 a Pola, avvocato. Tutti detenuti.
IMPUTATI
Tutti : r) del delitto di cui all'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere concertato di commettere i delitti di cui agli art. 107 e 108 C.P. e cioè di procurarsi la cognizione di segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato e di rivelarli ad agenti di uno Stato estero. Reato accertato in Trieste, Bari, Napoli e Pola nell'ottobre 1929 e commesso precedentemente;
4ro
TRIBU:-IALE SPECIALE
PER L.-\ DI FESA DEL LO STATO
TERZA P.",RT E :
2) il Vratovich anche del delitto di cui all'art. 4, p.p., della legge 25.u.1926, n. 2008, per avere in Trieste ricostituito, sotto forma di corresponsione di sussidi scolastici, le associazioni Dijaska Matica )) ed Edi(<
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nost )) dopo che la Pubblica Autorità le aveva disciolte; 3) il Bradamante, il De Emili, il Lazzarich, il Percovich, l'Ivessa, lo Zmak e il Kukanja del delitto di cui al I" cpv. dell'art. 4 predetto per avere fatto parte delle anzidette associazioni dopo la loro ricostituzione di cui al precedente numero 2). IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al dibattimento tenutosi, dopo la prima udienza a porte chiuse, giusta l'art. 443 C.P. Esercito, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO
Dalla confessione parziale di molti dei prevenuti, dalle prove testimoniali e documentali i fatti sono rimasti accertati nel modo seguente. Quale conseauenza di una subdola propaganda esercitata - su base politica e straniera fuori dai confini italiani e da elementi allogeni in I tàlia si erano verificati, negli ultimi anni, gravi episodi di violenza nella Venezia Giulia. Infatti elementi allogeni, approfittando delia protezione loro derivante per aver acquistato la cittadinanza italiana e delle libertà connesse al loro stato di essere cittadini italiani, avevano commesso azioni delittuose che non potevano non impressionare e preoccupare la popolazione della Venezia Giulia. Infatti atti terroristici su scuole italiane e su caserme, rapine ed assassini, specie di allogeni che si dimostravano più entusiasti della nostra disciplina nazionale, si erano verificati con ritmo sempre più frequente. Per i suddetti motivi le nostre Autorità adottarono provvedimenti precauzionali di tutela e di difesa. Fra l'altro ordinarono lo scioglimento di alcune società slave che, sotto l'apparenza della cultura, dello sport, della cooperazione e della beneficenza, nascondevano una essenziale attività politica che esplicavano a nostro danno; fecero cessare la pub bi icazione di stampe slovene che esercitavano, in vari modi, fra i lettori propaganda contraria ai nostri interessi; emanarono provvedimenti disciplinari a carico di pochi esaltati e fanatici di nazionalismo straniero; predisposero assidua vigilanza su persone che per le loro idee, per la loro passata attività antitaliana e per i loro attuali movimenti equivoci davano ragione a seri sospetti.
SENTENZE l'RONUNZIATE DAL T .S. D.S.
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Fu così che dopo lunga, paziente e diligente opera cli controllo mediante pedinamenti, fiduciari e censura la nostra Autorità poté acquisire la certezza che focolai del movimento antitaliano erano a Trieste con diramazioni anche in lontane province d'Italia come Bari e Napoli, movimento che si esplicava con erogazione di sussidi ad affiliati di alcune società slave che, disciolte dalle nostre Autorità, erano state clandestinamente ricostituite, e con raccolta di notiziario politico e militare che si faceva pervenire ad idonea autorità militare dell'Esercito S.H.S .. Pertanto si addivenne all'identificazione, ali' arresto e alla denunzia dei prevenuti. L'istruttoria diede tali risultati che essi furono dalla Commissione Istruttoria rinviati a giudizio per i reati rubricati. Il Bradamante, che sino allora, sebbene raggiunto da prove inconfutabili si era mantenuto reticente nella parte essenziale di quanto gli veniva addebitato, dopo il rinvio a giudizio e nelle more del giudizio stesso, con lettera diretta a S.E. il Presidente di questo Tribunale, si rendeva confesso delle azioni delittuose da lui commesse, cercando di scagionare alcuni dei coimputati e dichiarandosi pentito di quanto aveva fatto. Dal contenuto di questa confessione, da quanto di sostanziale era emerso nell'istruttoria scritta e nelle prime indagini in relazione a quanto di provato è risultato nell'orale dibattimento, i fatti sono rimasti così accertati. Con Decreto del Prefetto di Trieste del 23.7. r927 veniva sciolta la associazione « Dijaska Matica )> (Madre dello studente) che, sotto la specie di aiuti finanziari agli studenti slavi bisognosi, nascondeva un'attività nettamente contraria .all'ordine nazionale dello Stato. Così con Decreto Prefettizio del 29.9.I928 veniva sciolta la associazione politica slovena « Edinost >) perché rappresentava l'organo centrale direttivo di un intollerabile movimento di avversione all'Italia ed al Regime delle popolazioni allogene della provincia (Trieste), in quanto la bandiera della lingua e delle caratteristiche slovene esercitava azione separatista fra allogeni e ad essa facevano capo gli elementi sloveni che cli quella azione erano organizzatori; dirigenti che, anima e vita, si dimostrarono irriducibilmente avversi all'Italia e al Regime. Se tali associazioni in apparenza cessarono di esistere, di fatto però clandestinamente si riaccesero di vita ad opera dei maggiorenti, specie del prevenuto Vratovich, e con l'alimento di considerevoli somme, parte delle quali, a detta dello stesso Vratovich che ne era il depositario e l'amministratore, era stata sottratta alla confisca ordinata alle nostre Autorità con i sopra ricordati Decreti perché fondo residuo delle associazioni disciolte, e gran parte di provenienza, sebbene intuitiva, non bene accertata. Il Vratovich dal piccolo ambiente di Pola, dove più che la sua professione di avvocato, esercitava la politica antitaliana e dove la sua attività di capo slavo dell'Istria veniva più facilm~nte contr.~llata e perciò _più ~do~eamente ostacolata, nel 1922 s era trasfento nel pm vasto empono tnestmo,
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TRIB UNALE Sl'ECIAl.E
l'f,R LA D!Ft:SA DELLO STATO
cuore delle regioni di recente ricongiuntesi all'Italia, dove con più efficacia e meno osservato avrebbe potuto operare e aveva pi antato le tende in quella Via del Lavatoio n. 1, quartier generale del movimento slavo dove si forgiava il giornale « Istarka Rijec )) (Voce dell'Istria), che per il suo tono decisamente contrario ai nostri interessi nazionali in seguito dovette cessare le pubblicazioni. Sciolte infatti le ripetute associazioni slave, il Vratovich, presso il quale affluivano i mezzi e profittando di essi che servivano di faci le esca specie alla gioventù più bisognosa, le ricostruì di fatto largheggiando in sovvenzioni a studenti slavi, i quali s'impegnavano negli scopi e nei fini a perpetuare la vita delle società già disciolte, mantenendo vivo il sentimento della Patria slava e l'odio e l'avversione all'Italia e dichiarandosi di restituire, quando ne avessero avuta la possibilità, le somme che venivano loro elargite. E fra gli studenti in cotal guisa sovvenzionati furono il Bradamante che dall'Università tries tina « Revoltella ,> nell'anno scolastico 1928-29 s'era trasferito in quella di Bari; il Lazzarich che, studente in medicina, dall'Università cli Padova s'era trasferito in quella di Napoli; Kukanja, studente dell'Università cli Padova che, oltre ad essere sovvenzionato, sovvenzionava anche gli altri con fondi non estranei alle associazioni incrimi nate; Z mak, anch'egli studente che assieme all'Ivessa, impiegato del Vratovich, per mcarico cli questi, spediva le somme agli altri studenti. Il Lazzarich, in uno dei suoi interrogatori che anche in udienza ha sostanzialmente confermato, pur dando ad alcune circostanze, ad evidente scopo difensivo, una spiegazione che vorrebbe attenuarne l'importanza, così riferisce sui sussidi e sui legami con le società disciolte che ne conseguivano, dopo di avere eletto che le sovvenzioni gli provenivano dalla << D ijaska Marica >) quando questa associazione era in vita: « Nel 1927 il Governo italiano sciolse la '' Dijaska Matica" che spiegava propaganda slava contro l'Italia. Ciò nonostante essa continuò clandestinamente a funzionare ed anche nel 1927 ricevetti la mia quota. Soltanto dovetti ripetere una domanda scritta e firmata che consegnai a certo Cuccagna Angelo (Kukanja) studente in legge, attualmente domiciliato a Trieste, il quale si trovava nelle mie stesse condizioni >). Parla poi delle sovvenzioni (che si aggiravano intorno alle lire 600 mensili) degli anni successivi, ricevute anche personalmente dal Kukanja, al quale rilasciava, talora, quietanze che sarebbero state consegnate al Vratovich, e ricevute anche direttamente e mensilmente dal Vratovich stesso. Poi continua: << Per l'anno in corso ho già percepito lire 500 che mi sono state consegnate a mano dall'Ivessa Antonio, nell'ufficio cli Via del Lavatoio n . r dell' A vv. Vratovich. Alcune volte, in occasione dei miei passaggi per Trieste, il Vratovich mi consegnava lui stesso la quota, opp.ure ordinava in preferenza all'Ivessa di pagarmi. Come corrispettivo di questo trattamento, io e tutti gli altri studenti avevamo l'obbligo morale sottinteso di adempiere agli incarichi che il Vratovich avesse voluto in qualsiasi mo-
T ERZA P Altl'E :
SE NTEXZE PRO J\'UKZL\TE DAL T .S.D.S.
mento affidarci in favore della Jugoslavia. Sono certo che il denaro che distribuisce il Vratovich non è di sua proprietà. Suppongo che provenga dall'estero per il tramite del Consolato jugoslavo in Trieste. Nel terzo anno scolastico 1928 - 1929 il 1nio amico Zmak Casimiro mi spediva a Napoli sia lo stipendio del Vratovich sia quello della " Dijaska Matica ". Allo Zmak io rimettevo due distinte ricevute. Queste somme cli denaro che venivano e che vengono tuttora dispensate sia dal Vratovich che dalla "Dijaska Matica " servono per affezionare e legare nuovi studenti allogeni alla idea della Patria slava. Servono inoltre a mantenersi moralmente e materialmente soggetti alle autorità cli oltre frontiera ,i. E in altra parte dell'interrogatorio: << Il Vratovich a me personalmente non ha affidato incarichi informativi d'importanza; tutt'al più si limitava a chiedermi notizie d'indole generale sulla situazione politica e sociale della regione in cui mi trovavo. Mi domandava se venivo disturbato dalle autorità italiane, mi avvertiva di non scrivergli, di non mandare mai notizie per lettera perché la sua corrispondenza, secondo quanto egli riteneva, era sottoposta a censura. Raccomandava, in sostanza, di scrivergli il meno possibile per non comprometterlo)). Come si vede l'organizzazione era perfetta e gli accorgimenti per mascherarla e cautelarla più che idonei. Traspare all'evidenza che scopo dell'associazione era quello di raccogliere notizie, anche segrete, politiche e militari a mezzo degli studenti beneficati, notizie che la vicinanza della frontiera e i frequenti contatti del Vratovich col Consolato jugoslavo di Trieste fanno legittimamente pensare a quale nazione estera dovevano essere forni te, tanto più se ciò si mette in relazione a molte circostanze in proposito emerse cli cui si farà cenno in seguito e nelle posizioni personali di ciascun imputato. T uttavia non è con assoluta certezza risultato che in proposito un'esplicita concreta, specifica intesa vi sia stata tra gli appartenenti all'associazione e il loro capo Avv. Vratovich. Di uno degli appartenenti alla ricostituita associazione, invece, e cioè del Bradamante, è rimasta luminosamente accertata, anche, come si disse, per sua stessa confessione, l'attivi tà spionistica; ma è rimasto assodato, però, l'accordo per commettere lo spionaggio al quale intervenne il Bradamante e cer ti Prelovec Giovanni, impiegato di banca, e Tonci Kokali, maggiore dell'Esercito jugoslavo, dei quali ultimi, essendo latitanti, fu preliminarmente sospeso il procedimento ed ordinato lo stralcio degli atti. Difatti nell'estate 1928 il Prelovec, che a detta del Bradamante si trovava a T rieste, diretto con la famigl ia ad Idria, propose al Bradamante, e qHesti accettò, di raccogliere segrete notizie politiche e militari e di trasmetterle al maggiore Kokali di stanza a Sussak e gli promise adeguato compenso. L'accorcio criminoso ebbe la ratifica ciel Kokali anche in occasione di un a gita a Sussak del Bradamante.
T RIBUNALE SPECI ALE PER LA D I F ESA DE LLO STATO
Trasferitosi infatti il Bradamante nell'autunno di quell'anno a Bari con l'apparenza di frequentarvi l'Università, vi iniziò la sua attività spionistica, riuscendo a farsi ammettere a quella mensa ufficiali, raccogliendo notizie politiche e militari e trasmettendole ora a mezzo di quel Consolato jugoslavo ora a mezzo lettere indirizzate a certo Poldnego di Fiume, il quale si curava di consegnarle al prevenuto Riemer che le recapitava al maggiore Kokali. Il compenso di tale attività gli veniva spedito per incarico del Prelovec, che dal Kokali lo attingeva, dal rubricato De Emili. A Bari il Bradamante strinse amicizia con lo studente in medicina prevenuto Tudorich che da parecchi anni aveva conosciuto a Sussak. Poiché si constatò che il Tudorich si recava, con frequenza, al Consolato jugoslavo di Bari, si ritenne - in relazione anche ad altre gravi circostanze - che il sunnominato Tudoricb fosse un agente che avesse l'incarico di portare al predetto Consolato l'incriminata corrispondenza Bradamante - Kokali. Le risultanze processuali,- però - come sarà esposto in seguito - , pur lasciando il sospetto, non hanno fornito una prova certa dell 'attività delittuosa del Tudorich. Rilevate così le risultanze generiche ritiene il Collegio di esaminare la posizione di ciascun imputato. Vratovich Emerico: è apparso fra gli imputati il più pericoloso per l'ordine nazionale. Sebbene investito « ope legis l> della cittadinanza italiana, perché non volle avvalersi della facoltà di opzione consentitagli dall'art. 78 del Trattato di San Germano, ha svolto fra le popolazioni allogene dell'Istria e in Trieste sempre azione nettamente antitaliana in contrasto con la generosa opera di assimilazione che l'Italia vi ha esercitata, come risulta dalle concordi affermazioni delle autorità della regione. Si è mantenuto in rapporto con gli elementi più accesi di slavismo di oltre confine ed è stato il capo riconosciuto, come egli stesso ha proclamato in udienza e come risultava da un indirizzo direttogli da !vessa e da altri che trovasi in un biglietto in sequestro, del movimento antinazionale denunciato. Ha coperto cariche direttive in giornali di propaganda slava ed in associazioni, alcune delle quali « Dijaska Matica ,, ed « Edinost )). Sebbene disciolte con ordine legittimo delle autorità, le ha clandestinamente ed illegalmente ricostituite rianimandole di acceso odio contro la nostra sovranità in quelle terre. Egli ha voluto spiegare in udienza che il movimento di cui era animatore aveva una intonazione prevalentemente croata ed ha fatto trasparire che poteva servire di ausilio ad un'eventuale azione di separatismo e di autonomia di oltre confine. Ma ciò è parso irrilevante a questo Tribunale il cui compito è quello di difendere lo Stato, applicando le patrie leggi contro chiunque osi violarle. Per quanto ebbe ad affermare in proposito e genericamente il Lazzarich nell'interrogatorio, in parte sopra riprodotto; per incontri che il Vratovich ebbe a Trieste col Bradamante nella primavera 1929, quando cioè questi
T ERZA PART E :
SENT ENZ E PRONU NZIATE D.' \L T .S.D.S .
esercitava lo spionaggio; per accenni metaforici in una lettera del Kokali al Bradamante, in cui parl a di attività del circolo filatelico (intendi spionistico) di Trieste che si potrebbe identificare nell'associazione illegale di cui era capo il Vratovich; per il fine stesso che il Vratovich si proponeva senza indugiare sui mezzi per conseguirlo, non potrebbe escludersi che il Vratovich non sia stato estraneo al concerto per spionaggio. Ma poiché il T ribunale giudica sui dati concreti di fatto e su convinzioni assolute e poiché una sola possibilità contraria a tali convinzioni potrebbe indurre ad errore, ritiene conforme a giustizia non pronunciarsi per una affermazione di responsabilità riguardo al Vratovich in ordine all'analogo capo d'imputazione. Al Vratovich furono sequestrati vari conti bancari, di depositi di somme considerevoli variamente intestati ma di sua pertinenza. Poiché il Vratovich non ha dato spiegazioni attendibili sulla natura e sull'origine di tali somme e poiché risulta che ad esse attingeva per ricostruire e mantenere in vita le incriminate associazioni, esse sono da considerarsi come somme destinate a commettere il delitto al Vratovicb particolarmente addebitato m epigrafe. Bradamante Michele: permeato di sentimenti slavi perché educato ed istruito sin dalla più tenera età in ambienti slavo - croati, sotto il manto della cittadinanza italiana e con falsi giuramenti era riuscito a carpire al!' autorità militare italiana il grado di sottotenente di complemento ed a formarsi una cultura militare italiana che doveva poi servire al suo premeditato tradimento. Congedatosi nel 1926 trovò subito idoneo impiego al sopra segnalato giornale « Istarka Rijec >l ricevendone il compenso di lire 800 mensili, e lauto compenso trasse dall'impiego di cassiere che subito dopo assunse presso la Banca del Consorzio industriale e commerciale di Trieste, banca diretta da elementi slavi fra i quali il Vratovich. Per il suo contegno ebbe appunti e rimarchi della vigile autorità militare e, in seguito all'accordo per commettere lo spionaggio intercorso col Prelovec, si trasferì a Bari a presunto scopo di frequentare quella Università. E non vi si trasferì senza prima aver concretato i sussidi che avrebbe ricevuti dal Vratovich e dal Kokali in complessive lire 800 mensili per conto delle società illegali « Dijaska Marica » ed « Edinost >) alle quali pertanto si legò. Come risulta dai documenti intercettati e riconosciuti dal Bradamante, questi aveva costituito in Bari un centro d'informazioni poli tiche e militari le quali erano destinate ad essere recapitate al predetto Kokali residente in Sussak. L'esame della numerosa corrispondenza fedelmente riprodotta in atti dà l'idea esatta dell'attività del Bradamante nel campo spionistico. Una di tali lettere aveva linguaggio e cifre convenzionali la cui chiave - a dire del Bradamante - era da ricercarsi nel catalogo filatelico del 1928, un esemplare del quale egli aveva avuto dall'Ivessa, presso cui, appunto, nel 1928 ._
TRIBU'.'/J\LE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
TERZA PARTE: SENTEKZE PRONllNZ!.-\-rl:, DAL T .s. n .s.
abitava. Altre lettere davano, talune a richiesta del Kokali, notizie militari di evidente importanza per la sicurezza dello Stato. Pur non potendo escludere che egli ne abbia date di carattere segreto sfuggite al nostro servizio di vigilanza, non è risultato che quelle acquisite al processo avessero tale carattere; ciò che è rimasto accertato invece è che il concerto criminoso col Prelovec e col Kokali fu di avere notizie segrete, e se ciò per avventura non poté avvenire non fu certo perché il Braclamante non ebbe la volontà di procurarsene ma perché il controllo cui era sottoposto non gli consentì di commettere il più grave reato possibile previsto dall'art. 2 della legge speciale rubricata. Per tali suoi bassi servizi egli, come si accennò, veniva compensato particolarmente con somme che il Kokali, tramite il Prelovec e il De Emili, gli faceva pervenire. Quelle accertate furono complessivamente circa lire 3.200.
confessare l'origine di tali somme, ma da quanto ha affermato il Vratovich e da altri elementi in atti, si desume ed il Collegio ritiene che siano state somme appartenenti alla associazione « Edinost )> che nell'erogazione di esse, per esplicare il suo programma e per il raggiungimento dei suoi fini antitaliani, di fatto era stata ricostituita. Il Kukanja, studente in legge all'Università patavina, a sua volta era legato alla « Dijaska Matica )> dalla quale veniva sussidiato. Non sono emerse prove concrete circa la sua partecipazione al concerto spionistico di cui in accusa.
Ivessa Antonio: era assoldato dal Vratovich ed era uno dei suoi più fidi luogotenenti. Di torbido passato avventuriero militare, esaltato dell'idea slavo - croata era l'animatore ciel giornale << Istarka Rijec ». Regolava le spedizioni delle somme e sussidi della « Dijaska 11atica >) alla quale associazione diede la sua attività durante la sua illegale esistenza. Ha proclamato in udienza che il suo pensiero e la sua attività concreta erano diretti a conservare il carattere etnico- linguistico alle minoranze e di agire nell'ambito delle leggi dello Stato. Leggi però che l'I vessa violò col partecipare attivamente alla vita di una associazione illegalmente ricostituita cui apparteneva. Non appare inverosimile che egli abbia preso parte al concerto spionistico addebitatogli, ma gli elementi a suo carico sono rimasti in proposito coperti cli dubbio e di incertezza. Fornì egli, è vero, il catalogo filatelico 1928 al Bradamante, catalogo che a questi in seguito servì quale cifrario, ma non è emerso ch 'egli conoscesse lo scopo recondito del Bradamante che, come si disse, presso di lui abitava. Peral tro l'Ivessa, per preciso responso peritale, è r isultato un vero e provetto filatelico; pertanto .il possesso di album e di analoghi cataloghi poteva avere scopi non equivoci. Così certa richiesta di cartoline panoramiche cli Napoli fatta al Lazzarich sem brò per fini spionistici. Ma egli ha spiegato, con dati controllabili, che tali cartoline che ebbe dal Lazzarich gli servirono come cambio con francobolli che gli pervenivano dalla Russia. E le lire 500 che al Lazzarich spedì prelevandole dal fondo Vratovich, contemporaneamente alla lettera con la quale ringraziava il Lazzarich delle cartoline, non è risultato chiaramente che siano state in corrispettivo delle cartoline (qualche centinaio), ma più verosimilmente è parso che siano state due mensilità di sussidio che per conto della « Dijaska Matica )> al Lazzarich abbia corrisposto. Kukanja Angelo : distribuiva mensilmente somme di lire 300 a titolo di sussidio scolastico a Bradamante, Lazzarich e Percovich. Non ha voluto
Zmak Miro : apparteneva alle predette società illegalmente ricostituite ed era incaricato della spedizione dei sussidi di cui sopra agli studenti predetti. Chiedeva, talora, conto dell'impiego dei sussidi erogati. Era succeduto al Bradamante, col quale si teneva in relazione anche epistolare nell'impiego amministrativo del giornale « Istarka Rijec ))' anche dopo la cessazione della pubblicazione di detto giornale slavo - croato. Era anche depositario di una notevole somma del Bradamante, l'origine della quale non è parsa bene chiarita. Era legato alla « Dijaska Matica >) anche perché riceveva sussidi quale studente dell'Università « Revoltella » di Trieste. Non è r imasto accertato ch'egli fosse partecipe dell'intesa spionistica di cui' in accusa. Lazzarich Giovanni: già sottotenente di complemento nel nostro Esercito, congedatosi nel 1926, allontanato dall'Università di Padova per pubbliche manifestazioni di slavismo, s'era trasferito all'Università di Napoli ricevendovi sovvenzioni della « Dijaska Marica >) e del Kukanja, per le quali s'era legato alle associazioni disciolte predette nel modo da lui confessato, come appare dianzi. Poiché si teneva in assidua corrispondenza epistolare col Bradamante, perché questi prima di raggiungere Bari per esercitarvi lo spionaggio era stato a trovarlo in N apoli; per le cartoline panoramiche che aveva inviato all'Ivessa e per le lire 500 che questi aveva ricevute, parve logicamente per la natura stessa delle illegali associazioni cui apparteneva, eh'egli fosse partecipe del concerto spionistico giusta l'accusa mossagli; ma all'orale dibattimento egli ha dato verosimili spiegazioni dei suoi movimenti tanto più che essi furono diligentemente controllati, né prove dirette, sostanziali e serie in proposito sono emerse a suo carico. De Emili Boren : questo cittadino jugoslavo residente a Fiume, figlio di cittadino italiano, per incarico del Prel.ovec spedì al Braclamante, suo conoscente, il prezzo dello spionaggio; ma non è rimasto provato ch'egli conoscesse l'indole delittuosa di quelle rimesse di denaro; né è rimasto provato ch'egli appartenesse alle predette società disciolte. D'altro canto buone referenze ha dato di lui il teste Comandini Umberto, già segretario federale fascista di Fiume. 27. - U.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA1'0
T ERZ,I P ARTE : SENTE:S. ZE PRONtJKZlATE DAL T.s.n.s.
Percovich Vittorio: ricevette per intercessione del Bradamante, suo amico d'infanzia, un sussidio di complessive lire 600 dal fondo dell' « Eclinost )) , gestito come si disse dal Kukanja; ma mentre non è rimasto provato ch'egli conoscesse la provenienza illeci ta dell'erogazione, è stato accertato che tal sussidio egli accettò per aiutare negli studi il proprio fratello tredicenne. Sui sentimenti fascisti del Percovich hanno testimoniato il segretario politico del suo paese e il Podestà di Pola On. Bilucaglia. 11 Percovich era sospettato solamente perché era amico del Bradamante; tale amicizia, però, datava da epoca non sospetta. Non è rimasta accertata la circostanza ch'egli fosse corrispondente di notizie antitaliane cieli'« Istarka Rijec ». Non è rimasto provato ch'egli abbia partecipato al concerto in spionaggio giacché le due tessere sequestrate, che gli servivano per l'ingresso, in qualità di procaccia postale, in luoghi militari, sono risultate di non dubbia provenienza, né che i suoi contatti col Bradamante abbiano avuto lo scopo delittuoso. Il Percovich, che risulta tubercolotico, dopo l'orale interrogatorio ha gridato: « Sono innocente, ma anche se mi condannano griderò sempre Viva il Duce, Viva l'Italia».
Dati i fatti come sopra accertati il Collegio ritiene giusto assolvere De Emili, Percovich, Tudorich e Riemer per non provata reità dalle imputazioni in epigrafe loro addebitate e di ordinare in conseguenza la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa (art. 485-486 C.P. Esercito). Nei fatti emersi a carico del Bradamante, invece, riscontra esatti e perfetti gli estremi giuridici rubricati ed egli va, pertanto, dich iarato responsabile di averli commessi. Per quanto inoltre concerne il delitto di concerto in spionaggio addebitato anche a Vratovich, Ivessa, Kukanja, Zmak e Lazzarich, il Tribunale non ritiene che siano emerse prove tali da giustificare un'affermazione di responsabilità ; perciò reputa rispondente a giustizia assolverli per non provata reità da questa imputazione. Circa le altre imputazioni loro ascritte, infine, i fatti sono stati luminosamente provati anche per averli ammessi gli stessi imputati, e non vi è dubbio alcuno, nel Collegio, che tali fatti rivestano i termini di diritto per il Vratovich di ricostituzione di associazioni disciolte e per gli altri di appartenenza a dette associazioni, ai sensi dell'art. 4 della legge speciale rubricata. Le associazioni di cui trattasi furono sciolte per ordine legittimo del Prefetto di Trieste a nonna dell'art. 215 della vigente legge di P.S. perché svolgevano attività contraria all'ordine nazionale dello Stato e nessuna limitazione e distinzione viene fatta dall'art. 4 della ripetuta legge speciale, di associazioni, organizzazioni e partiti disciolti che possano essere esclusi dalle sanzioni della legge stessa, se si eccettui quanto distingue l'art. 2 del R.D. 12.12.1926, n. 2062, al suo capoverso, il cui contenuto di eccezione non si attaglia certo alJe associazioni in esame per gli stessi motivi per i quali furono disciolte. Ché, se così fosse, impunemente o quasi si attenterebbe alla nostra sovranità nelle terre ricongiunte per sempre all'Italia. Il Tribunale, pertanto, adeguando le pene al diritto turbato, specie in quelle delicate zone di confine, e alla pericolosità dei singoli imputati ritiene giustizia condannare: Bradamante ad anni dieci di reclusione per il concerto in spionaggio, ad anni cinque per appartenenza a società disciolte e, per il cumulo giuridico, complessivamente ad anni dodici e mesi sei di reclusione (art. 3 e 4, 1° cpv., legge speciale e 68 C.P.); Vratovich ad anni dieci di reclusione (art. 4, p.p., della legge speciale rubricata); !vessa ad anni cinque di reclusione per appartenenza (art. 4, I 0 cpv., legge predetta); Kukanja ad anni quattro di reclusione; Zmak e Lazzarich ad anni tre ciascuno della stessa pena per violazione del citato art. 4, I cpv., della legge
Tudorich Miljenko: cittadino jugoslavo e studente in medicina all'Università di Bari, mantenne frequenti contatti col Bradamante e col Consolato jugoslavo di Bari, specie dal gennaio 1929, quando cioè era venuto a mancare certo Zamolo fiduciario di detto Consolato e incaricato della rimessa delle lettere spionistiche del Bradamante al Consolato stesso per il più sicuro inoltro al Kokali . Fu legittimo pertanto il sospetto che il Tudorich fosse partecipe dell'intesa spionistica tanto più che il Bradamante si serviva dei mezzi ordinari di posta indirizzando a Poldrugo in Fiume, quando il Tudorich era assente da Bari. Ma mentre non si sono avute prove dirette e concrete al riguardo, il Tudorich ha fornito spiegazioni verosimili, se non tranquillanti, dei suoi movimenti. Egli fruiva in Bari di una borsa cli studio italiana intitolata al nome del « Duca delle Puglie ))' assegnatagli per concorso dalle nostre autorità consolari di Dalmazia. Riemer Giuseppe: cittadino iugoslavo residente a Sussak, per la sua qualità di giornalaio aveva facile accesso a Fiume, e di ciò profittò il Kokali per indurlo a fare da recapitario presso di lui della corrispondenza critica che il Bradamante indirizzava al Poldrugo in Fiume. Il Riemer sostiene, incontrollato ma verosimilmente, che egli ignorava l'indole delittuosa della corrispondenza e perciò si prestò alla bisogna; ma quando ne intuì, dal contenuto sibillino di una delle lettere, la vera natura, lo fece presente al Kokali e cessò la sua intermediazione. Pur sussistendo la materialità dei fa tti, come per il De Emili, sorge dubbio sull'elemento intenzionale necessario per l'integrazione giuridica di ogni delitto.
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25.1r.1926, n. 2008.
Alle pene predette va congiunta per tutti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come vuole il ripetuto art. 4. Il Collegio ritiene opportuno infliggere a ciascuno dei condannati anni tre di vigilanza speciale della P.S. (art. 28 C.P.).
T ERZA PARTE:
'l'RlllU)MLE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
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Per quanto si disse prima, dei depositi di somme sequestrate al Vratovich e così di tutto ciò che risulta in sequestro e che ha attinenza coi reati commessi, il Collegio ritiene di giustizia ordinare la confisca. Ritiene giusto, invece, ordinare la restituzione al De Emili di quanto \_ gli fu sequestrato.
SENTJ, K"ZE P RONUNZIAl'E DAL T .S.D. S.
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Mentre nei confron ti di Tonci Kokali non venne emessa né nel 1930 né negli anni successivi alcuna sentenza, nei confronti di Prelovec Giovanni il T.S.D.S. dichiarò, con sentenza del 4.10.1937, estinti i reati addebitatigli per morte del reo.
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P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 3 - 4 - 7 legge 25.11.1926, n. 2008; 13- 20- 2836- 39- 68 C.P.; 485 - 486- 551 C.P. Esercito, dichiara Bradamante Michele responsabile dei reati in rubrica ascrittigli, Vratovich Emerico di ricostitu- · zione di una associazione disciolta, Ivessa Antonio, Kukanja Angelo, Lazzarich Giovanni e Zmak Miro di appartenenza ad una associazione disciolta, assolvendo questi ultimi cinque per non provata reità dall'altra imputazione in epigrafe loro ascritta; e fatto il cumulo giuridico pel Bradamante, condanna questi ad anni dodici e mesi sei di reclusione, Vratovich ad anni dieci di reclusione, !vessa ad anni cinque di reclusione, Kukanja ad anni quattro di reclusione, Lazzarich e Zmak ad anni tre ciascuno della stessa pena; tutti all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni tre ciascuno di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento in solido delle spese processuali. Assolve per non provata reità dalle imputazioni loro ascritte De Emili Boren, Riemer Giuseppe, Tudorich Miljenko e Percovich Vittorio ed ordidna la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa. Ordina la restituzione di quanto fu sequestrato al De Emili e la confisca di quanto altro in sequestro. Roma, 11.7.1930 - Anno VIII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Nota r. ~ La Commissione Istruttoria nel pronunciare, con sentenza n. 36 dell'u.6.1930, «l'accusa>) nei confronti dei summenzionati imputati, dichiarò di non doversi procedere per insufficienza di indizi nei confronti di: -
Potrata Albina, nata il 2.3.1909 a Trieste, impiegata privata.
Con la stessa sentenza la Commissione Istruttoria pronunciò « l'accusa)> anche nei confronti dei latitanti: - Tonci Kokali, capo dell'Ufficio informazioni dell'Esercito jugoslavo, non meglio identificato; - Prelovec Giovanni, nato il 23.12.1899 ad Idria (Gorizia), impiegato cli banca.
Nota 2. - Durante l'istruttoria del procedimento summenzionato venne tratto in arresto a Trieste il 30.10.1929: -
Skarabot Antonio, nato 1'8.10.1889 a Salcano (Gorizia), bidello.
Con provvedimento dell'8.rr.r929 il Giudice Istruttore ordinò - su conforme richiesta del Pubblico Ministero - la scarcerazione dello Skarabot poiché non « emersero nei suoi confronti elementi di prova né indizi di qualsiasi genere in ordine ai reati addebitati al Bradamante Michele e ad altri coimputati ».
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Bradamante: per effetto dei provvedimenti di. clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. r5II, viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 1°.u.1934. Detenuto dal 30.10.1929 al 1°.u.1934. Pena espiata: 5 anni e r giorno. Istanze di grazia inoltrate dalla madre il 23.11.1930, dal padre il 3.1.1933 e dal detenuto Bradamante il 24-4-1931, il 25.6.1932 e il 2.3.1934, vengono respinte. Vratovich: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, vengono dichiarati condizionalmente condonati 3 anni della pena inflitta. La residua pena da espiare viene dichiarata condizionalmente condonata con decreto di grazia del 13.3.1933. Infatti sull'istanza di grazia inoltrata dal padre il 10.9.1931, alla quale si associa il Vratovich, esprime parere favorevole il Capo del Governo e, pertanto, il Vratovich viene scarcerato dalla Casa Penale di Roma il 14-3.1933. Detenuto dal 30.10.1929 al 14.3.1933. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi e 14 giorni. Ivessa: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.r r. 1932, n. 1403, viene scarcerato dalla Casa Penale di Sulmona il 15.rr.1932. Detenuto dal 30.10.1929 al 15.11.1932. Pena espiata: 3 anni e 15 giorni.
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TERZA !':IRTE : SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S,
TRIB Ul\'ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 14. 12. 193 r; istanza respinta. Zmak: a seguito di una istanza di grazia inoltrata dallo Zmak al Capo del Governo il 25+1931, viene concesso, con. decreto di grazia del 21.5.1931, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, lo Zmak viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Procida il 25.3.1931. Detenuto dal 30.10.1929 al 25.3.1931. Pena espiata: 1 anno, 4 mesi e 25 giorni. Lazzarich: detenuto dal 30.10.1929 viene scarcerato, per fine pena, dallo Stabilimento Penale di Nisida il 29.10.1932.
SENTENZA N. 36
Rcg. Gen. n. 34/1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente : Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S.N. ;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Kukanja: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.rr.1932, n. 1403, viene scarcerato dalla Casa Penale speciale di Turi il
IO.lI.I932. Detenuto dal 5.11.1929 al 10.rr.1932. Pena espiata : 3 anni e 5 giorni. Il T.S.D.S., con sentenza pronunziata il 14.12.1941, condannò, inoltre, il Kukanja alla pena di r.6 anni di reclusione per vari reati derivanti dalla sua partecipazione a una associazione cospirativa di cittadini italiani di lingua slovena contro lo Stato italiano. Detenuto dal 7.10.1940 venne scarcerato a seguito dei noti eventi verificatisi in Italia nel 1944 - 1945. Nel settembre del 1943 il Kukanja era ristretto nella Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. La Corte di Appello di Trieste dichiarò, con ordinanza del 26.7.1954, estinti i reati per i quali venne condannato con cessazione della esecuzione della condanna e delle pene accessorie; ciò in applicazione delle disposizioni emanate dalla G.M.A. nell'art. r dell'O.G. 2.3.1946 e art. IX dell'Ordine n. 8 del 27.r.1954. (V. « Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1941 ))).
nella causa contro: Cavallo Giovanni, nato il 1°.8.1892 a Beinasco (Torino), commerciante e Tenente dei bersaglieri di complemento, decorato di due medaglie d'argento al val or militare; Brunetti Ludovico, nato il 27.8.1879 a N izza (Francia), impiegato e Tenente di fanteria cli complemento; De N uccio Giovanni, nato il 18.3.1887 a Riardo (Caserta), Maresciallo maggiore in servizio al Ministero della Guerra.
IMPUTAT I
Tutti:
I) del delitto di cui al!' art. 3 della legge 25. r r. 1926, n. 2008, in relazione agli articoli 2 stessa legge e 107- ro8 C.P., per avere, in Nizza e in Roma, concertato fra di loro di procurarsi la cognizione e di rivelare segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato, comunicando e rivelando ad agenti di Potenza estera documenti, fatti, disegni, piani ed altre informazioni relative al materiale, alle fortificazioni ed alle operazioni militari, concerto che durò per gli anni 1925 - 1930 sino alla data del loro arresto;
2) del delitto di cui all'art. 2 di detta legge 25.u.1926, n. 2008, in relazione agli articoli 107 - 108 - 79 C.P. per avere, in dipendenza di detto concerto, carpito e rivelato ad agenti di Potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato, contenuti in documenti, disegni, piani ed altre informazioni relative al materiale, alle fortificazioni ed alle operazioni militari, delitto consumato in Roma durante il 1925 e durante il 1929.
TRIIlUN.>\LE SPECIALE l>ER LA DIFESA DELLO STATO
Omissis Dalle risultanze processuali si rileva che il De N uccio, il Brunetti e il Cavallo andavano svolgendo attività criminosa ai danni della Patria, al soldo dello straniero. Ricevevano ordini verbali o scritti dagli agenti del « Bureau de Renseignement )> francese; ordini impartiti, in modo particolare, al Brunetti e al Cavallo che erano pagati direttamente dallo straniero. Il De Nuccio, sorprendendo la buona fede dei superiori, sottraeva dolosamente dall'ufficio presso cui prestava servizio importanti documenti di carattere militare che consegnava al Brunetti e al Cavallo; i documenti venivano fotografati e riconsegnati al De Nuccio. Il materiale fotografico veniva, poi, portato a Nizza dal Brunetti oppure spedito per posta dal Cavallo. Il Brunetti era un vero e proprio agente viaggiante, il quale faceva la spola fra Nizza e Roma portando corrispondenza e denaro e mantenendo i contatti fra l'ufficio informazioni francese e il Cavallo e il De Nuccio. Il Brunetti, che aveva già dato prova al servizio di spionaggio francese di saper effettuare bene il suo lavoro fornendo un piano di difesa italiano contro un attacco francese, ebbe anche il compito di procurarsi un piano di attacco contro la Jugoslavia. Mentre dagli atti processuali esiste chiara la prova del concerto criminoso fra i coimputati per procurarsi la cognizione per rivelare segreti politici e militari concernenti la sicurezza dello Stato in modo da comunicare e rivelare al << Bureau de Renseignement » francese documenti, fatti, disegni, piani ed altre informazioni relative al materiale, alle fortificazioni ed alle operazioni militari, non si sono raccolti elementi sufficienti di prova specifica per stabilire che il relativo reato di cui all'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 107 - 108 - 79 C.P. sia stato veramente consumato. Infatti dallo stesso materiale in giudiziale sequestro risulta che molti furono i documenti consegnati allo straniero; ma gli elaborati peritali affermano che pur avendo tali documenti carattere riservato ed importanza dal punto di vista della difesa nazionale, non costituiscono segreto militare concernente la sicurezza dello Stato ai sensi e per gli effetti giuridici degli art. rn7- ro8 C.P. E' pur vero, però, che dal complesso degli accennati fatti scaturiscono anche indizi per affacciare l'ipotesi che il delitto di cui agli art. 107- 108 C.P. si sia potuto consumare. Infatti non si spiegherebbe come il centro spionistico francese dal 1925 al 1930 abbia speso troppo denaro se non avesse tratto un qualche concreto utile dalla attività criminosa dei giudicabili. Non si giustificherebbe l'elogio tributato nel 1925 o 1926 al Brunetti per il piano di difesa contro l'attacco francese e per altro materiale consegnato. Per avvalorare tali ipotesi concorrono altresì due autorevoli giudizi espressi da competenti uffici centrali militari, dai quali si rileva che: « Il
TERZA J>ARl'E :
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
De Nuccio approfittando della sua posizione e della fiducia che per la stessa riscuoteva presso gli addetti alle altre segreterie poté di nascosto e subdolamente sottrarre circolari senza che ad altri fosse possibile riscontrarne la mancanza. Non si può parimenti escludere che il De Nuccio abbia potuto, con lo stesso sistema usato per le sottrazioni di cui sopra, appropriarsi di altre circolari annesse ad altre pratiche di carteggio negli uffici sopraccennati, presso i quali egli, data la carica di fiducia che disimpegnava e la sensazione di assoluta fidatezza d'insospettabilità che aveva saputo ispirare ai superiori diretti, poteva liberamente accedere incontrollato. Così pure non si può escludere che il De Nuccio abbia potuto asportare momentaneamente, per rilevarne copia fotografica, qualche documento riservato o riservatissimo di quelli costituenti regolare carico e ciò senza lasciare traccia alcuna accertabile)>. Ma il convincimento morale non basta per affermare la colpevolezza del delitto consumato. Nei molti anni di concerto criminoso intensa fu l'attività svolta ai danni della Patria dal De Nuccio, dal Brunetti e dal Cavallo. E se dalla rispettiva opera volontaria scaturisce la prova che tutti si sono resi colpevoli del reato di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n . 2008, invece per quanto concerne la responsabilità in ordine all'art. 2 stessa legge in relazione agli art. 107- 108 C.P., sussistono dei dubbi. Il De Nuccio, il Brunetti e il Cavallo devono, però, essere ritenuti responsabili dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 6I C.P., cioè del tentativo; infatti nell'« iter criminis » vennero compiuti tutti i mezzi idonei per realizzare i delitti, delitti che non vennero consumati per motivi indipendenti dalla loro volontà. Pertanto, considerate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali, tenuti presenti i precedenti dei giudicabili nonché esaminate le singole · richieste difensive, il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, si venga a caratterizzare la qualificazione dei delitti contemplati dagli art. 3, p.p., della legge 25.1r.1926, n. 2008, e 2 della stessa legge in relazione agli art. ro7-108-79 e 61 C.P. - in quanto vi concorrono tutti gli elementi soggettivamente ed oggettivamente costitutivi dei reati loro ascritti - e che eque siano le seguenti pene. Per il disposto dell'art. 2 della legge 25. r 1. 1926, n. 2008, in relazione agli art. 107 - 108-79- 61 C.P., e dell'art. 6 della citata legge speciale, ossia sostituendo le pene da quindici a trenta anni: a De Nuccio e Brunetti anni trenta ciascuno; al Cavallo anni venti: tutti alla reclusione. Ai sensi dell'art. 3, p.p., stessa legge speciale: al Cavallo anni dieci di reclusione; al De Nuccio ed al Brunetti pure anni dieci della stessa pena; però detta pena non esercita alcuna efficacia né intensiva né estensiva in quanto non può far eccedere i trenta anni di reclusione ad entrambi i condannati già inflitti.
'l'R!BUKAI.E Sl'ECl1\ LE
PER LA DIFESA DELLO ST1\TO
Ed operato il cumulo giuridico delle due pene irrogate al Cavallo (art.
68 C.P.) complessivamente lo condanna ad anni venticinque di reclusione. Tutti e tre con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con tre anni cli vigilanza speciale cli P.S., col pagamento in solido delle spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
TERZA P ARTE:
SENTENZE PRON UNZIATE DAL 1'.S.D.S.
De Nuccio: detenuto dal 7.r.1930 avrebbe dovuto essere scarcerato, per la concessione dei benefici previsti dai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15rr, il 6.1.1953. Il De N uccio, però, muore nella Casa Penale di Castelfranco Emilia il 17.9.1944. Il provvedimento di estinzione della pena per morte del reo (art. 171 C.P.) viene emesso dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 19.12.1960.
P. Q. M.
Visti gli art. 2-3-6 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 79 - 107- ro8 - 28 - 39 - 61 - 68 C.P., dichiara Brunetti, Cavallo e De Nuccio colpevoli del reato di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, nonché di tentato delitto di cui all'ar t. 2 stessa legge in relazione agli art. ro7- 108 C.P.. Ed in concorso del beneficio dell'art. 6 della citata legge speciale, operato il cumulo giuridico delle pene, complessivamente condanna: Brunetti e De Nuccio ad anni trenta; Cavallo ad anni venticinque; tutti alla reclusione. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con tre anni di vigilanza speciale di P.S., col pagamento in solido delle spese di giudizio, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 2r.rr.1930 - Anno VIII.
Cavallo: deceduto a Partinico (Palermo) il 15.8.1948, non usufruisce di alcun provvedimento di demenza ostandovi i precedenti penali. Condanne a pene varie vennero inflitte per numerosi reati di truffa e appropriazione indebita dal Tribunale di Venezia (sentenze del 28-4-1926 e 29.5.1926), dal Tribunale di Roma (sentenza del 12.7.1926), e dal Pretore di Sanremo (sentenza del 13.9.1928). Inoltre una condanna per il reato di « frode » venne inflitta dalla Assise Pretoriale di Lugano (Svizzera) l'u.5.1925 e una condanna per il reato di « furto di alimenti JJ dal Tribunale di N izza (Francia) il 5.7.1927. Con decreto reale di grazia emesso il 5.6.1944 venne concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, il Cavallo venne scarcerato dalla Casa Penale per minorati fisici e psichici di Tur i il 7.6.1944. Detenuto dal 4.r.1930 al 7.6.1944. Pena espiata: 14 anni, 5 mesi e 3 giorni.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Brunetti: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15u, la pena da espiare viene ridotta a 23 anni di reclusione. Istanze di grazia inoltrate dalla moglie il 15.1r. 1932 e il 25.4.1938 vengono respinte. Il 5.8.1941 il Brunetti inoltra istanza di grazia al Capo del Governo. Nella considerazione che « le condizioni generali del detenuto sono deperite perché affetto da endocardite cronica e sifilide con distacco della retina e inizio di atropia oculare JJ viene concesso, con decreto di grazia del 2.3.1941, il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto il Brunetti viene scarcerato dalla Casa Penale per minorati fisici e psichici di T uri il ro.3.1942. Detenuto dal 12.r.1930 al 10.3.1942. Pena espiata : 12 anni, 1 mese e 28 giorni.
Nota . - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunciare, con sentenza n. 49 del 6.10.1930, l'accusa nei confronti dei sunnominati imputati dichiarò << il non luogo ·a procedimento penale per insufficienza di prove » nei confronti di: -, Murino Raffaele, nato l'rr.r.1901 a Gairo (Nuoro), Sergente maggiore in servizio permanente al 57° Rgt. Fant. in Vicenza. Detenuto dal 13.r.1930 al 6.ro.1930.
T RIDUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 37
Reg. Gen. n. 100/ 1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Cau Lussorio, Alfaro Alfredo, Rambaldi Giuseppe, Le Metre Gaetano, Oliveti Ivo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Haas Sigisfredo, nato il 4.6.1908 a Montagna (Trento), studente.
IMPUTATO
Del delitto di cui all'articolo 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli articoli 107 - 108 C.P. per avere concertato, con persone attualmente ancora ignote, di assumere e riferire ad agenti di Potenza estera informazioni segrete militari concernenti la sicurezza dello Stato.
Omissis
p, Q . M .
Visti gli art. 3, p.p., e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 107- 108- 13 - 28- 39 C.P., dichiara l'Haas colpevole del reato ascrittogli ed in concorso del beneficio dell'art. 6 della legge 25.II.1926, n. 2008, lo condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, con la vigilanza speciale di P.S. per la durata di anni due, con le spese di giudizio oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 21.11.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TERZA PARTE:
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s.D.s.
429
NOTfZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Il T.S.D.S., con ordinanza del 25.11.1930, ÂŤ commuta la pena di due anni e sei mesi di reclusione nella pena di due anni di reclusione militare Âť (art. 28 C.P. Esercito). Pertanto l'Haas viene scarcerato, per fine pena, dal Reclusorio Militare di Gaeta il 22.4.1932. Il T.S.D.S. concede all'Haas, con declaratoria del 26.11.1932 - ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D. 5.11.1932, n. 1403 - il beneficio dell'amnistia dichiarando estinta la pena inflitta e cessata l'esecuzione della misura di sicurezza. La Corte di Appello di Venezia rigetta, con sentenza del1'11.3.r950, l'istanza di revisione inoltrata dall'Haas ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L.L. 5.10.1944, n. 316.
TRIBU:-11\LE SPECIALE l>ER L.1 DIF ESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 176/1930
SENTENZA N. 42
Il T ribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torcili Vincenzo, Consoli della M.V.S.N .;
TERZA P.~ Rl' E :
SENTE:-iZE P RONUNZI ATE DAL T.S .D.S.
431
alla reclusione, sostituita pel Botri in anni tre di reclusione militare, previa rimozione del grado; e al pagamento delle spese processuali in solido nonchĂŠ, il Gasperini e il Canciani, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad anni tre di vigilanza speciale della P.S. Dichiara non farsi luogo a procedimento nei confronti di Lipparini Berto per inesistenza di reato in ordine all'ascrittagli imputazione e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Ordina la confisca di quanto in sequestro. Roma, 26.n.1930 - Anno VIII.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro:
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Gasperini Ugo, nato il 10-3.1897 a Imola (Bologna), scenografo; Canciani Pietro, nato il J0.8.1898 a Mortegliano (Udine), rappresentante di commercio; Lipparini Berto, nato il 5.9.1887 a Bologna, ferroviere; Botri Manlio, nato il 7-4-1903 a Mortegliano (Udine), Sergente Maggiore del 7" reggimento alpini.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Gasperini: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15u, viene scarcerato dal Carcere Giudiziario di Roma il 27.9.1934. Detenuto dall' I r.7.1930 al 27.9.1934. Pena espiata: 4 anni, 2 mesi e 16 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 19.3.1931 viene respinta.
I i\f P U T ATI
Del delitto p.p. dall 'art. 3 della legge 25.n.1926, n. 2008, ed il Gasperini con la qualifica di organizzatore, in relazione agli art. ro7- 108 C.P., per avere, in epoca anteriore all'11.7.1930, in Udine, Bologna e Belluno, concertato con altri di rivelare ad agente di Potenza estera segreti concernenti la difesa dello Stato. Omissis
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 3-6-7 legge 25.11.1926, n. 2008; 107-ro813 - 20- 28 - 3r - 36- 39 - 80 C.P.; 9 - 28 - 485 - 486 - 551 e segg. C.P. Esercito, dichiara Gasperini Ugo, Canciani Pietro e Botri Manlio responsabili di concerto in spionaggio, esclusa pel Gasperini la qualifica di organizzatore, e cosĂŹ precisata l'accusa col beneficio di cui all'art. 6 della legge rubricata pel Botri e coll'aggravante della recidiva per Canciani, condanna Gasperini ad anni otto, Canciani ad anni cinque e mesi uno e Botri ad anni tre, tutti
Canciani: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.11.1932, n. 1403, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Finale Ligure l'n.n.1932. Detenuto dall'11.7.1930 all'u .11.1932. Pena espiata: 2 anni e 4 mesi. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 24.7.1931 viene respinta. Botri: a seguito di istanza di grazia inoltrata dalla madre il 23.6.1931, viene concesso, con decreto di grazia ciel 30.6.1932, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dal Reclusorio Militare di Gaeta il 5.7.1932. Detenuto dal 19.7.1930 al 5.7.1932. Pena espiata: r anno, 9 mesi e 16 giorni.
Nota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunziare, con sentenza n. 56 del 27.10.1930, l'accusa nei confronti dei sunnominati imputati, dichiarò di non doversi procedere nei confronti cli Baron Erminio - non meglio identificato - per essere rimasto ignoto l'autore del reato.
4.32
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 247 /1930
SENTENZA N. 43
11 Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
TERZA PARTE:
-
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M. V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro : Kokoravec Mario, nato il 1°.2.1904 a Trieste, commesso.
IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli articoli 2 della stessa legge e 107- 108 C.P. per avere, nell'agosto 1930 in Trieste e Fiume, concertato con altri non identificati di ricercare segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato italiano e rivelarli agli agenti dello Stato jugoslavo.
Omissis
P. Q. M.
Letti ed applicati gli art. 485 - 486 C.P. Esercito, assolve Kokoravec Mario per non provata reità dall'imputazione in epigrafe ascrittagli e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 26.rr.1930 - Anno VIII.
e
433
Nota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunziare, con sentenza n. 57 del 22.10.1930, l'accusa nei confronti del Kokoravec, dichiarò « il non luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi della loro identità personale » nei confronti di :
Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione;
Seguono le firme del Presidente
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S. D.S.
dei Giudici. 28. -
u.s.
Plivelic Giovanni, Redulovic Ivan e Cop, tutti latitanti.
43,:
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 45
Reg. Gen. n. 161/1930
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Ciacci Augusto, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici: Ventura Alberto, Rambaldi Giuseppe, Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Torelli Vincenzo, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente
TERZA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
435
dal sergente Momicchioli la comunicazione dei documenti e delle informazioni cli cui al capo precedente, costituenti segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato italiano, e per averli a sua volta comunicati ad altri agenti dello Stato francese. Il Muli: del delitto previsto dall'articolo 107, P·P· e 2° cpv., del C.P. e punito daJl'articolo 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere in Palermo dal febbraio al giugno 1930 rivelato al sergente Momicchioli segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato, comunicando notizie relative al deposito munizioni di Scalilli ed alla dislocazione dei depositi di esplosivi in varie località della Sicilia; segreti di cui egli era a conoscenza per ragione del suo servizio di dattilografo nell'Ufficio Fortificazioni della Sicilia.
SENTENZA
Omissis
nella causa contro: Momicchioli Granito, nato il 7.6.1908 a Torrita (Siena), Sergente nel V battaglione radiotelegrafisti di Palermo; Muli Arturo, nato il 14.1.1909 a Massa Martana (Perugia), soldato nel V battaglione radiotelegrafisti di Palermo; De Dominicis Ugolino, nato il 7.2.1908 a Rocca di Mezzo (L'Aquila), residente a Grenoble (Francia) e già soldato nel V battaglione radiotelegrafisti di Palermo, latitante.
IMPUTATI
Il Momicchioli: del delitto previsto dall'articolo ro7, p.p., 1° e 2° cpv., del C.P. e punito dall'articolo 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, dal febbraio al giugno 1930, in Palermo e Grenoble, rivelato i segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato italiano, comunicando al De Dominicis, agente dello Stato francese, il cifrario R.R.E., pubblicazione dell'Ispettorato del Genio - Direzione Rete Radiotelegrafica - del Regio Esercito, e l'elenco degli indirizzi telegrafici convenzionali dei comandi ed uffici del Regio Esercito, dei quali documenti egli era in possesso ed a cognizione per ragione del suo ufficio; ed inoltre notizie relative al deposito di munizioni di Scalilli; e alla dislocazione dei depositi di esplosivi nella Sicilia, di cui egli era a cognizione per essersela procurata con inganno dal soldato Muli.
P. Q. M.
Il Tribunale, letti ed applicati gli art. 13 - 15 - 20 - 28 - 32- 39 - 61 - 107, p.p., 1° e 2° cpv., 108 C.P.; 2 e 6 della legge 25.11.1926, n. 2008; 2, p.p., del R.D. 12.12.1926, n. 2062; 28 - 510 e segg. C.P. Esercito, dichiara anzitutto incorsa la contumacia di De Dominicis Ugolino. Ritiene gli imputati De Dominicis Ugolino, Momicchioli Granito e Muli Arturo colpevoli del reato a loro rispettivamente ascritto con la diminuente dell'art. 6I C.P. per De Dominicis e Momicchioli ed applicando il beneficio di cui all'art. 2, p.p., del R.D. 12.12.1926, n. 2062, nei riguardi del solo Muli, condanna: De Dominicis a trenta anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a dieci anni di vigilanza speciale; Momicchioli a venti anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla degradazione ed a tre anni di vigilanza speciale; Muli ad un anno e quattro mesi di detenzione che commuta in un anno ed un mese di reclusione militare. T utti al pagamento in solido delle spese processuali e ad ogm altra conseguenziale di legge. Roma, 29.11.1930 - Anno IX.
Il De Dominicis: del delitto previsto dagli articoli 107, p.p., 1° e 2° cpv., e ro8 del C.P. e punito dall'articolo 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, ricercato ed ottenuto
Seguono le firme de] Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
TE RZA P ARTE:
SENTE NZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
437
SENTENZA N. 49
Reg. Gen. n. 14 7 / 1930
Momicchioli: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD.
5.11.1932, n. 1403, e 25.9.1934, n. 15u, viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Spoleto il 30.6.1943. Detenuto dal 1°.7.1930 al 30.6.1943. Pena espiata: r 3 anni. Istanze di grazia inoltrate dai genitori il 9-4-1931 e il 10.6.1931 e dalla nonna il 28.2.1938 non vengono accolte. Altre istanze di grazia inviate dallo stesso Momicchioli nel 1938, 1939, 1940 e 1942 vengono respinte. La Corte di Appello di Palermo respinge, in data 12.3.1949, una istanza di revisione inoltrata dal Momicchioli.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Saporiti Alessandro, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Alfaro Alfredo, Ventura Alberto, Rambalcli Giuseppe, Sgarzi Giovanni, Pasqualucci Renato, Consoli della M.V.S.N.;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Muli: a seguito di istanza di grazia inoltrata dal padre il 18.12.1930 viene concesso, con decreto di grazia del 4.5.1931, il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dal Reclusorio Militare di Gaeta il 10.5.1931. Detenuto dal 5.7.1930 al 10.5.1931. Pena espiata: 10 mesi e 5 giorni. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 2 4·9· 194°·
De Dominicis: la sua latitanza dura ininterrottamente fino al 19.3.1943. Fermato in Grenob]e (Francia) da militari del 20° Raggruppamento alpini sciatori, quale sospetto agente informatore del nemico, riuscì, nella notte tra il 21 e 22 marzo 1943, ad evadere dalla camera di sicurezza nella quale era stato rinchiuso. Il 26-3-1943 venne catturato dai carabinieri in una abitazione civile di Grenoble e il 30-3.1943 venne rinchiuso nelle Carceri Giudiziarie di Tortona. Tradotto nelle Carceri Giudiziarie di Torino il De Dominicis il 20.7.1944 venne prelevato dal personale addetto agli uffici germanici del lavoro (Corso Galileo Ferraris, 2 - Torino) e avviato ai campi di lavoro dislocati in Germania. Il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con ordinanza del 12.5.1961, estinta la pena da espiare per decorso del tempo (art. 172 C.P.).
nella causa contro: Santaniello Achille, nato il 9.12.1890 ad Alba (Cuneo), ragioniere, Tenente di complemento Arma di fanteria; De Sanctis Pilade, nato il 4.8.1873 a Roma, agente teatrale, Tenente di complemento Arma di cavalleria. Detenuti dal 21.6.1930. IMPUTATI
Del delitto di cui all'art. 3, p.p., della legge 25.rr.1926, n. 2008, in relazione agli art. 2 stessa legge ~ 107_- 108 C.P., pe~ essere sta~ in concerto tr~ di loro e con tale Deves Mana Lmsa al fine d1 ricercare e nvelare ad agenti di Potenza estera segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato: in Torino, negli anni 1929 e 1930.
Omissis
P. Q. M,
Nota. - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. nel pronunciare, con sentenza n. 58 del 15.rr.1930, l'accusa nei confronti dei suddetti imputati dichiarò « il non luogo a procedimento penale per non aver commesso il fatto » nei confronti di:
- Volterrani Lorenzo, nato il 29.2.1908 a Poggibonsi (Siena), caporale nel V battaglione radiotelegrafisti di Palermo.
Letti ed applicati gli art. 3 legge 25.u .1926, n. 2008, in relazione agli art. 2 stessa legge; 13-20-28-31-36-39-80-1~7-108 C.P.;_ 551 e se~g., 485 - 486 C.P. Esercito, dichiara Santaniello Aclulle responsabile del dehtt~ ascrittogli e, con l'aggravante della recidiva ge_nerica, _l~ cond_anna ad ~nm otto di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad an~1 tre di vigilanza speciale della P.S. ed al pagamento delle spese processuali.
TRIBU:-IALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Ordina la confisca di quanto sequestratogli. Assolve De Sanctis Pilade per non provata reità dall'imputazione ascrittagli e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Roma, 11,12.1930 - Anno IX.
Seguono le fume del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Santaniello: i precedenti penali ostano all'applicazione dei benefici di clemenza di cui al R.D. 5.1r.r932, n. 1403. Il 22.5.1934 muore nella Casa Penale di Alessandria.
SEZIONE
«
B»
SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
Nota . - La Commissione Istruttoria del T.S.D.S. pronunciò, con sentenza n. 60 del 22.rr.1930, l'accusa anche nei confronti di: - Deves Maria Luisa, nata il 10.2.1876 a Liegi (Belgio), suddita francese, latitante. A causa della latitanza venne disposto lo stralcio degli atti, ma nessuna sentenza venne emessa, negli anni successivi al 1930, nei confronti della Deves né dalla Commissione Istruttoria né dal T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 235 / 1929
SENTENZA N. 10
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da: Presidente: MuscarĂ Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento penale contro: Vitez Milano, nato il 21.6.1902 a Trieste; Vitez Carlo, nato il 14.11.1908 a Trieste; Vatovec Mila, nata, il 26-4-1902 a Trieste.
IMPUTATI
Il primo: del delitto previsto dall'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. ro7 C.P., per aver rivelato a Potenza estera un segreto mil.itare concernente la sicurezza dello Stato in epoca posteriore e prossima al 24.3.1928. Tutti e tre: del delitto previsto dall'art. 3 della citata legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 2 della stessa e ro7 C.P., per avere concertato di commettere il delitto di rivelazione a Potenza estera di segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato, reato commesso in Trieste durante gli anni 1928 e 1929. Il primo : anche di espatrio clandestino ai sensi dell'art. 160, p.p., della legge di P.S. 6.11.1926, n. 1848, per essere passato in Jugoslavia senza passaporto e per motivo politico.
44 2
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IN CAMERA DI CONSIGLIO
Letti gli atti processuali e la requisitoria del P.M. datata 27.2.1930, che chiede alla Commissione il proscioglimento per insufficienza d'indizi dei tre imputati dall'addebito di concerto in spionaggio ed il rinvio a giudizio di Vitez Milano per rispondere degli altri reati in epigrafe a lui particolarmente addebitati nonché di quello previsto dallo stesso art. 2 della legge speciale in relazione all'art. ro8 C.P., osserva. IN FATTO ED IN DIRITTO
L'Arma dei RR.CC. di Trieste, con verbale del 3r.ro.r929, integrato da successivi rapporti, denunciava a questo Tribunale Speciale i tre rubricati per i fatti seguenti. Vitez Milano, essendo ancora in servizio di ufficiale di complemento presso il 3° Reggimento di Artiglieria Pesante Campale in Trieste, il 24.3.1 928, dopo avere abusivamente assistito ad una conferenza sui gas di guerra, svolta alla presenza di pochi ufficiali presso il V Centro Contraereo dal Tenente Mario Galante, fattosi da questi consegnare il testo della conferenza e la copia di un programma del « corso antigas >> svolto a Roma presso il Centro Chimico Militare nel febbraio 1929, aveva aggiunto a tali scritti una nota illustrativa redatta di suo pugno e fatto pervenire il tutto allo Stato Maggiore dell'Esercito jugoslavo. Alcuni mesi dopo, e cioè il 27.12.1928, cessato il suo servizio militare, era espatriato clandestinamente, trasferendosi a Lubiana, senza, peraltro, smettere la sua attività spionistica, per meglio esercitare la quale, anzi, si era avvalso della collaborazione del proprio fratello Carlo, sino al 12.6.1929 soldato in Padova, e della Vatovec Mila (Ludmilla) sua amica, i quali, dietro sua richiesta, gli trasmettevano pubblicazioni militari italiane, tra cui « I criteri d'impiego della Divisione nel combattimento))' anch'essa fatta pervenire dal Vitez Milano allo Stato Maggiore dell'Esercito jugoslavo, il « Manuale d'organica,, del Ten. Col. Ettore Ronco, e fascicoli della « Rivista Militare ,>, edÌta dall'Ufficio Pubblicazioni del Ministero della Guerra. In denunzia i fatti suesposti risultavano accertati dalle dichiarazioni del Tenente Galante, che aveva riconosciuto la fotografia della con ferenza e del programma da lui fatti scrivere a macchina sotto dettatura, e la fotografi.a del Vitez Milano come quella dell'ufficiale che, insistentemente, gli aveva chiesto gli scritti dopo la conferenza; nonché dalle perquisizioni eseguite presso gli arrestati Vitez Carlo e Vatovec Mila, che aveva portato al sequestro di varia corrispondenza intercorsa fra costoro ed il Vitez Mii.ano, e numerosi fascicoli della « Rivista Militare ,, e della rivista << Esercito e Nazione))' nonché dei giornali « Le Forze Armate)) ed << Echi e commenti,,.
TE RZA PARTE:
SENTEKZE EMESSE DALLA C,I.
443
Pertanto, l'Arma denunziante rilevava come non potesse dubitarsi del concerto fra i denunziati e che, infine, sebbene il Vitez Carlo, arrestato, neo-asse ostinatamente tale concerto, la Vatovec l'aveva sostanzialmente b confermato. Poiché la denunzia era corredata da documenti probatori, fu iniziata azione penale per i reati rubricati. L'indao-ine istruttoria che ne seguì ha fornito alla giustizia elementi sufficienti a c~rico del Vitez Milano per quanto concerne la più grave imputazione, giacché dai documenti in atti risulta che gli originali della con~erenza e del programma di cui trattasi, scritti dal Galante, pervennero, msieme alla nota illustrativa del Vitez, il I0-4-1928, al Comando del Corpo di Stato Maggiore jugoslavo; risulta, altresì, il passaggio che 1~e seguì tra i vari Uffici del Servizio Informazioni dello stesso Stato Maggiore. Non rimane, d'altro canto, dubbio che sia stato il Vitez a scrivere la nota illustrativa di cui dianzi, sia perché di lui si hanno autografi. attestanti l'identità della scrittura, sia perché il Galante non esitò a riconoscere, nella fotografi.a esibitagli, le fattezze dell'ufficiale al quale dopo la conferenza consegnò gli scritti che ad essa si riferivano. Per la natura stessa delle nozioni contenute negli scritti consegnati allo Stato Maaaiore straniero è intuitivo che trattavasi di segreto militare; del resto l'esi~~nza di tale estremo giuridico è assicurata dalla perizia raccolta in istruttoria. Il Vitez Milano deve perciò rispondere dell'ascrittogli reato di consumato spionaggio dinanzi a questo competente Tribunale. La Commissione concorda col P.M. nel ritenere violata dal Vitez Milano anche la disposizione dell'art. 108 C.P. (violazione che trova la sua sanzione o-iuridica nello stesso art. 2 della rubricata legge speciale) poiché è evident: che il Vitez si procurò le segrete nozioni intorno ai gas, chiedendo, con insistenza e col predeterminato fine spionistico, all'autore della conferenza gli scritti che le contenevano. A prescindere dalla valutazione di una eventuale i1:nprudenza ~el Ga: !ante (anche perché ciò sfugge alla competenza del Tribunale Speciale), e certo che il Vitez nessun titolo aveva per procurarsi il possesso degli scritti in contestazione. Ritiene, pertanto, la Commissione che il Vitez Milano debba essere rinviato a giudizio anche per il delitto previsto dall'art. 108 C.P., a tenore dell'art. 2 della legge speciale. Il Vitez medesimo deve essere rinviato a giudizio per rispondere del1'ascrittogli espatrio clandestino, in quanto è evidente c~e egli varcò 1~ frontiera senza essere munito di passaporto, quando la coscienza del trachmento alla Patria, cui aveva giurato alcuni mesi prima fedeltà, gli faceva intra. vedere il pericolo che incontrava la sua permanenza in Italia.
444
T ERZA PARTE :
TRIBUNALE SPECIALE l' ER LA DI F ESA DELLO STATO
La Commissione, invece, ritiene che gli indizi risultanti dall'istruttoria in ordin: al con~erto per commettere spionaggio, addebitato in epigrafe ai prevenut1, non siano tali da giustificare un rinvio a giudizio dei rubricati. La corrispondenza epistolare che il Vitez Milano mantenne dopo l'espatrio col proprio fratello Carlo e con la Vatovec Mila, contiene senza dubbio richieste di pubblicazioni di carattere militare per servirsene nel Paese dove erasi rifugiato o per crearsi una cultura militare italiana o per raggiungere altrimenti quei miglioramenti economici di cui nelle lettere si dimostra bisognoso; e contiene, altresì, detta corrispondenza, accenni alla sua posizione di rifu giato, talché non è da escludersi che i suoi familiari o la sua fidanzata o amante, Mila Vatovec, conoscessero la causa della sua fuga all'estero; ma di tale specifica conoscenza nelle risultanze processuali non affiora che il sospetto e sia la Vatovec che il Vitez Carlo l'hanno sempre recisamente respinta. D'altra parte le pubblicazioni militari dal Vitez Milano richieste, e col concorso degli altri due imputati procurate e spedite, non potevano, in realtà, servire al servizio spionistico né contenere segreti militari, circolando esse liberamente nel commercio. Peraltro, se la predetta corrispondenza, nei pun~i apparentemente oscuri, si mette in relazione alle spiegazioni posteriori formte dagli imputati detenuti, nulla contiene di specifico o di concreto che conforti l'ipotesi di un precorso o esistente concerto tra i prevenuti per una comune azione di spionaggio. La Mila Vatovec appare l'amante pronta a seguire il destino del Milano, ma non risulta che questi le abbia chiesto di condividere con lui l'attività delittuosa; anzi, di positivo emerge che, ad una richiesta del Vitez alla Mila di usare nelle lettere un cifrario convenzionale, questa non aderisce. Né dagli scarsi rapporti che il Milano ebbe col fratello può dedursi dì più. Il Milano si preoccupava maggiormente di non ~sporre il fratello Carlo ai sospetti della censura postale e della vigilanza delle autorità italiane, di quel che non facesse con l'amante, per modo che brevi frasi scrisse al fratello, nelle quali si scorge una comune preoccupazione; ma da ciò non si può con certezza argomentare che fra i corrispondenti si condividesse azione spionistica, potendo tale preoccupazione essere contestata dall'espatrio del Vitez Milano e dalle ragioni dì esso. Né valore decisivo può attribuirsi alle ulteriori circostanze addotte a provare il contestato concerto perché esse sono contraddette da fatti o si prestano a molteplicità d 'interpretazione. Così avviene della notizia avuta dall'Autorità denunziante della trasmissione allo Stato Maggiore jugoslavo, nel marzo 1929, dei « Criteri d'impi~g~ della Divisione nel combattimento>), proveniente dal 20° rgt. d'Artighena da campagna, presso il quale prestava servizio il Carlo Vitez, giac~hé,. trattandosi di pubblicazione non segreta, non era indispensabile che 11 Vnez Carlo fosse consapevole dello spionaggio del fratello per fargliene
SENTE:-IZE EMESSE DALLA C.!.
445
spedizione, ammesso anche che l'appartenenza del Ca~l~ a quel reggimento . potesse costituire prova del suo intervento nella s_ped1z1?ne. Così dicasi dell'invito del Milano al Carlo di bruciare la propria corrispondenza, che poté derivare dal timore d'identificazione della residenza e della attività del Milano, anziché di quella del Carlo. E così. degli incontri, verifì.ca!isi fra il ~aggio_ e~, il setten:bre r929 in Lubiana, della Vatovec col Milano, dovuti assai pm probabilmente a ragioni d'amore che di spiona~gio, così ~omc c?nferma l'imputata e come fa supporre l'esercitata sorveglianza su d1 essa m quel tempo. . La Vatovec Mila, come, peraltro, il Carlo Vitez, ha sempre recisamente negato ogni concerto criminoso tra lei, il Milano ed il Carlo _Yitez, né ~isulta affatto che lo abbia confessato esistente come è detto m denunzia, perché mentre negli interrogatori dinanzi al magistrato es:a s_erbò sempre contegno calmo e del tutto conseguente nelle risposte negative m proposito, anche nell'interrogatorio che aveva subito nel momento dell'arrest~ _non aveva ammesso che le circostanze relative all'acquisto ed alla spedizione delle pubblicazioni militari .che le, si contest~va~o e gli incontri ~vuti ~ Lubiana col suo fidanzato, 11 che e cosa assai diversa dalla confess10ne d1 complicità in spionaggio e che la Vatovec verosimilmente .spiega ~oll_le sem: plice affetto di relazione d'amore e che non le co11:ser:it1v~no d1 _nfì.utarsi alla esecuzione d'incarichi che non si palesavano cnmmos1, relaz10ne che durava da otto anni. Per connessità la competenza del reato di espatrio clandestino attribuito al Vitez Milano è di questo T ribunale Speciale ai sensi dell'art. 8 del R.D.
12.r2.1926, n. 2062.
p, Q. M.
Visti gli art. 107-108 C.P.; 2-7 della legge 25.11.1926, n. 2008; 160, p.p., della vigente legge di P.S.; 8 del R.D. r2.12.r926, n. 2062; 421 -551 507 C.P. Esercito; 2 del R.D. 13.3.r927, n. _313 - su ~onforme _pa:ere ~el P.M. _ dichiara che non vi è luogo a procedimento ne1 confronti d1 tutti e tre gli imputati per insufficienza di indizi di reità in ordine alla imputazione del delitto previsto dall'art. 3 della legge 25.11.1926, n . 2008,_ ed ordina la scarcerazione di Vatovec Mila e di Vitez Carlo se non risultano detenuti per altra causa. . . . . . . . Pronuncia l'accusa contro Vitez Milano e lo nnv1a al gmdiz10 d1 questo competente Tribunale Speciale perché risponda degli altri reati a lui particolannente addebitati in épigrafe, nonché di quello previst~ ?allo stesso art. 2 della legge speciale in relazione al~'art. 8 C.P. « perc_he 11 24.3.192 8 in Trieste, a scopo spionistico a favore di Potenza estera, s1 procurava se<rreti militari concernenti la sicurezza dello Stato )>. b
TRIIIUNALE SPECIALE
PER LA DIFESA DELLO STATO
Ordina a Vitez Milano di costituirsi nel termine di aiorni dieci dalla notifica della presente, trascorso il quale sarà giudicato inb contumacia. Roma, 6.3.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
TERZA PARTE:
SENTENZE EMESSE ))ALLA C,I.
447
SENTENZA N. 23
Reg. Gen. n. 223/1929
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: :tvfuscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore : Lanari Piero;
. Nota. - Nessuna ser_itenz~, nei co~ronti di Vitez Milano, venne pronunziata dal T.S.D.S. negli anm successlVI al 1930.
Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nota. - Il Consigliere Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Trieste ha dichiarato - su conforme richiesta del P.M. - di non doversi procedere nei confronti di Vitez Milano in ordine :
. a) al delitto previsto dall'art. 2 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. 107 C.P. perché estinto per prescrizione; b~ al reato di espatrio clandestino ai sensi dell'art. 160, p.p., della legge d1 P.S. 6.u.1926, n. 1848, perché estinto per amnistia (art. r del R.D. 5.rr.1932, n. 1403). Sentenza emessa il 7.7.1955.
nel procedimento penale contro: Mrakic Massimiliano, nato il 18.10.1904 a Trieste; Kans Giovanni, nato il 17.6.1895 a Sonzia (Gorizia) .
IMPUTATI
1) di espatrio clandestino, art. 160, 2° cpv., R.D. 6.11.1926, n. 1848;
2) di correità in rivelazioni di segreti militari fatte ad un agente del Governo jugoslavo, art. 63 - 107, 1° cpv., C.P. Omissis P. Q. M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 1 R.D. 1°.r.1930, n. 1; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313 - su conforme parere del P ..M. - dichiara il non luogo a procedere penalmente nei confronti di Mrakic e Kans per non aver commesso il fatto in ordine al delitto di cui all'art. 107, I cpv., C.P.; e, per sopravvenuta amnistia, in ordine al reato previsto e punito dall'art. 160 della legge di P.S. Ordina la revoca dei rispettivi mandati di cattura per rendere definitiva la loro temporanea scarcerazione. 0
Roma, 12.4.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme ciel Presidente e dei Giudici.
TRIBUNALE SPECI,\LE PER LA DIFESA ))ELLO STAl'O
Rcg. Gen. n. 227/ 1929
SENTENZA N . 37
TJmz ,, PARTE ;
SENTENZE EMESSE DALLA e.I.
449
ficienza di prove in ordine al reato loro ascritto, ordinando la immediata scarcerazione del Korene Francesco se non detenuto per altra causa. Considerato che dalla lettura degli atti istruttori si è potuto accertare.
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M.V.S.N.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro: Korene Francesco, nato il 25.9.1908 a Lubiana (Jugoslavia), pilota di idroplani; Kasicki Giulio; Korene Ana. Tutti cittadini jugoslavi. Il primo detenuto dal 12.6.1929; degli altri due, latitanti, non si conoscono le complete generalità.
IM PUT ATI
Del delitto previsto dall'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione all'art. ro7 C.P., per aver concertato di commettere delitti di rivelazione a Potenza estera di segreti militari concernenti la sicurezza dello Stato italiano, nelle province del confine orientale nell'anno 1920.
IN CAYIER!\ DI CONSIGLIO
Viste e lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il non farsi luogo a penale procedimento nei confronti di tutti gli imputati per insuf-
IN FATTO ED IN DIRITTO
Che la Ques tu ra di Fiume il 10.6.1929 aveva arrestato Korene Francesco perché sprovvisto di documenti e, siccome l'imputato_ deside:ava _e~sere interroO"ato dalle autorità militari, così il Tenente Recclua, a d1spos1z10ne della Legione RR.CC. di Trieste, in data 12.6.1929 ebbe per primo a ricevere le dichiarazioni del detto Korene Francesco, il quale disse che era un ex sergente maggiore pilota di idrovolanti della Marin~ ju_gosl_ava, in servizio fino al 24 febbraio dello stesso anno presso la base d1 D1vulJe (Spalato). Era stato d 'improvviso congedato perché il suo comando mil~tare aveva saputo che egli aveva fornito ad un italiano delle fotografie d1 carattere militare. Perduto l'impiego ritornò in fam iglia a Lubiana dove, dopo poco tempo, ebbe modo di constatare che la propria sorella. A~a era_ l'amante di un ufficiale jucroslavo, il Kasicki, che si occupava d1 sp10nagg10 contro l'Italia. Di guisa, ~nche la sorella coadiuvava detto ufficiale n~ll'az_io~e delittuosa, effettuando insieme a lui frequenti viaggi nella Venezia Gmha per mantenere contatti con i vari agenti spionistici ivi dislocati. Essendosi opposto alla tresca, sorsero tra lui e la sorella dei litigi che costrinsero esso Korene Francesco ad abbandonare la casa paterna. Il 7.6.1929 da Sebenico andò a Zagabria. dove da un c~rto Stef~nic, capitano suo conoscente, ebbe un pacchetto d1 foto~rafie ass_1eme ~ aocu~ menti di carattere militare, con incarico di portare 11 tutto 111 Italia e d1 venderlo ad un Comando militare. Allora, dopo aver messo al sicuro in Sussak, il pacchetto, clandestinamente raggiunse Fiume allo scopo di offrire il materiale tanto importante alle autorità locali. Sorpreso d~lla Q~estura, ed esse~do sprovvi;to. d_i, doc~m~°:ti, fu arrestato. N el precisare circostanze che riguardano 1 att1v1ta sp10mstica del Kasicki e della sorella Ana, disse subito che ne era venuto a conoscenza a Lubiana, parlando per caso con una propria sorella, 1:1inore di ~tà. Dopo di aver insistentemente mantenuta la suaccennata vers10ne, promise al Comando dei RR.CC. che se fosse stato trasferito in un altro carcere, egli avrebbe confessato tutta la verità. Trasportato a Trieste, in un primo tempo ebbe a confermare le dichiarazioni finora già rese, e di poi affermò, in modo contrastante e contraddittorio, di essere venuto in Italia con l'incarico dell'Ufficio spionistico iugoslavo per procurarsi notizie .di caratter_e militare da trasmettere alla propria nazione ai danni dell'Italia. Però, dinanzi al Giudice Istruttore il giorno 13. r r. 1929, riconfermò del tutto quanto fin dal principio aveva dichiarato al Comando dei RR.CC .. 29. -
u.s.
TRlllU:,/1\LE SPECIALE PER I.A DIFESA DJ;LLO STATO
TERZA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA C. I.
Protestandosi innocente respinse con energia le accuse mossegli di aver tentato di sorprendere la buona fede delle autorità italiane, e cioè fingendo di voler prestare l'opera sua in favore dell'Italia, fare il doppio gioco nell'interno del centro spionistico straniero a favore di questo. Il Korene, costantemente e per dimostrare tutta la sua buona volontà e buona fede, nel tentare di riusci re utile alla Nazione italiana, specificò tutte le pratiche a tal uopo da lui svolte con le varie autorità consolari nostre. E dalle indagini vennero, nel complesso, trovate rispondenti al vero. Però gli stessi organi investigativi, pur non raccogliendo elementi di specifica prova, ebbero l'impressione che, dovunque l'imputato avesse cercato di farsi ascoltare, era solo per fare il doppio gioco. Dalla suesposta narrativa, è riuscito provato da tutti gli atti istruttori che nessuna prova di specifica accusa emerse a carico dei tre giudicabili. Nei riguardi del Kasicki Giulio e della Korene Ana, unico accusatore fu il Korene Francesco il quale in un primo tempo dichiarò che, essendosi opposto alla tresca che la sorella teneva col Kasicki, finì per abbandonare la propria famiglia ed immigrare clandestinamente in Italia, per lavorare in qualche modo e così vivere. Di conseguenza se dalle accuse dettagliate a carico dei detti due imputati si può affacciare l'ipotesi che, realmente, il F rancesco Korene abbia voluto far conoscere l'opera criminosa spionistica che si andava svolgendo ai danni della Nazione italiana, tuttavia si può prospettare anche il dubbio che l'imputato fosse mosso invece ad accusare per r_ancore e per odio: in quanto nessun fatto specifico venne raccolto a confortare le affermazioni del Francesco Korene. E nemmeno a carico di quest'ultimo fu raggiunta sufficientemente la prova di reità in ordine al reato ascrittogli. Anche per lui possono sorgere dei sospetti che debba trattarsi di individuo assoldato dal centro spionistico jugoslavo: ma dalle contrastanti e contraddittorie affermazioni del Korene Francesco, non si può ritenere provata una qualsiasi concreta attività criminosa preconcertata o svolta ai danni dell'Italia. Nei confronti di tutti i giudicabili, pertanto, il Collegio è d'avviso che si debba dichiarare il non luogo a procedimento penale per insufficienza di prove in ordine al reato loro ascritto, ordinando la scarcerazione del Korene Francesco, se non detenuto per altra causa e la revoca dei mandati di cattura già emessi nei riguardi di Kasicki e della Korene Ana.
scarcerato il Korene Francesco se non detenuto per altra causa, e la revoca dei mandati di cattura già emessi nei riguardi della Korene Ana e del Kasicki Giulio.
P. Q.M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito; 2 R.D. 13.3.1927, n. 313; dichiara il non luogo a procedimento penale per insufficienza cli prove in ordine al reato ascritto a tutti gli imputati: ordinando che venga immediatamente
Roma, 12.6.1930 - Anno VIII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
45 1
45 2
TRiilUKALE SPECIJ\LE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 65
Reg. Gen. n. 290/1930
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la di fesa dello Stato composta da:
Presidente: Muscarà Achille, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici: Pessani Claudio, De Rosis Giuseppe, Consoli della M. V.S.N.;
PROVVEDIMENTI DI SCARCERAZIONE
ha pronunciato la seguente SENTE NZA
nel procedimento penale contro: Oman Lodovico, nato il 18.8.1912 a Ratece (Jugoslavia), barbiere ; Biziak, non altrimenti identificato (sergente di gendarmeria jugoslava).
IMPUTATI
Del delitto previsto dall'art. 3 della legge 25.11.1926, n. 2008, in relazione agli art. 2 stessa legge e ro7 · ro8 C.P., per avere concertato tra di loro di assumere e riferire ad agenti di Potenza estera notizie segrete militari concernenti la sicurezza dello Stato. (Nei dintorni di Tarvisio, nell'ottobre 1930).
Omissis P. Q, M.
Visti gli art. 421 C.P. Esercito ; 2 R.D. 13-3.1927, n. 313; dichiara il non luogo a procedimento penale contro l'Oman e contro il Biziak (non meglio identificato, se non quale sergente di gendarmeria jugoslava) per insufficienza di indizi di reità in ordine al reato loro ascritto. Ordinando che l'Oman venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa; nonché la revoca del mandato di cattura contro il Biziak. Roma, 5.12.1930 · Anno IX.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
E DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI
Per mancanza di indizi sufficienti per poter legittimare l'ulteriore stato di detenzione i sottoelencati imputati, denunziati perchÊ incorsi nei reati previsti dalla legge 25.rr.1926, n. 2008 (art. 2, 3 e 4), v~nnero scarcerati con provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore e il procedimento penale iniziato nei loro confronti venne successivamente archiviato dal Pubblico Ministero. Caserta Agostino, nato il 3+ 1876 a Ustica (Palermo), possidente; Caserta Salvatore, nato il 9.5.1874 a Ustica (Palermo), possidente; Spampinato Giovanni, nato l'n.I.1875 a Ustica (Palermo), pescatore. Tutti detenuti dal 4.1.1930. (Reg. Gen. 25/ 1930 - Ordinanza del Giudice Istruttore Giuseppe Montalto del 1°.3.1930; procedimento archiviato dal Pubblico Ministero il 3.3.1930). Fanton Carlo, nato il 16.6.1886 a Dornbirn (Austria), meccanico. Detenuto dal 12.2.1930. (Reg. Gen. 58 / 1930 - Ordinanza del Giudice Istruttore Giuseppe Montalto del 29.3.1930; procedimento archiviato dal Pubblico Ministero il 30-4-1930). Calisti Ettore, nato il 16.6.1897 a Montorio (Teramo), commerciante. Detenuto dal 3.9.1930. Angiolillo Francesco, nato il 22.9.1903 a Roma, meccanico. Detenuto dal 7.8.1930. (Reg. Gen. 248 / 1930 - Ordinanza del Giudice Istruttore Quinto Guerri del 7.10.1930. Il procedimento nei confronti dell' Angiolillo e del Calisti venne definito dalla Commissione Istruttoria con sentenza di assoluzione  per non aver commesso il fatto>>, emessa il 12.8.1931). Renzi Giuseppe, nato a Villafranca (Verona), il 31.5.1871, professore universitario. Detenuto dal 2.10. r930. Perucchi Lauretta, nata il 28.3. 1873 ad Ascona Cawan Ticino (Svizzera), casalinga. Detenuta dal 2.10.1930.
TRIBU)IALE. SPECI,\LE PER LA DIFESA DELLO STATO
(Reg. Gen. 300 / r930 - Ordinanza del Giudice Istruttore Antonio Scemi del 29.II.1930; procedimento archiviato dal Pubblico Ministero il 31.10.1931). Machella Giovanni, nato il 27. r2. 1898 a Cremona, bracciante; Pio Loco Tullio, nato il 18.9.1912 a Breda di Piave (Treviso), bracciante; Cordioli Albino, nato il 28.2.1912 a Villafranca (Verona), bracciante. Tutti detenuti dal 31.10.1930. (Reg. Gen. 294/ 1930 - Ordinanza del Giudice Istruttore Antonio Scemi del 3.12.1930; procedimento archiviato dal Pubblico Ministero il ro.12.1930). Urbancic Luigi, nato 1'8.5.1864 a Fontana del Conte (Fiume), possidente; Urbancic Luigi, nato il 1°.10.1901 a Fontana del Conte (Fiume), possidente; Oblak Antonio, nato il 1°.8.1886 a Postumia (Trieste), meccanico ; Pertot Giusto, nato il 30. ro. 1876 a Trieste, medico. Tutti detenuti dal 30. ro. r930. (Reg. Gen. 284/ 1930 - Ordinanza del Giudice Istruttore Antonio Scerni del 3.12.1930; procedimento definito con sentenza di assoluzione emessa dalla Commissione Istruttoria il 21.3.1931). Milharcic Giovanni, nato il 12-4-1884 (non si conosce la località di nascita), operaio. Detenuto dal 12. 1 r. 1930. (Reg. Gen. 305/1930 - Ordinanza del Giudice Istruttore Francesco Mazzarelli del 14.12.1930; procedimento archiviato il 19.5.1931).
ORDINANZE EMESSE IN CAMERA DI CONSIGLIO DAL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Elenco delle ordinanze emesse nel 1930 'dal T.S.D.S., in Camera di Consiglio, concernenti provvedimenti di revoca della vigilanza speciale, sia nella durata quanto negli effetti, perché i condannati, dopo la dimissione dal carcere, hanno serbato buona condotta morale e politica fornendo ampie dichiarazioni di ravvedimento e di ossequio alle Istituzioni nazionali e al Regime Fascista.
Data
Sentenza
Nominativo
21.r.1930
Zuccarello Benedetto
n.
IO
del 1928 (p. 58)
12.3.1930
Fiorini Giacomo
Il. IOI
del 1928 (p. 582)
16.3.1930
Ghezzi Vittorio
n. 91 del r928 (p. 52r)
28+r930
Pellegrino Modesto
Il,
r5.5.r93o
Maniccia Giuseppe
n. 22 del 1928 (p. rr6)
15.5.1930
Giarusso Giuseppe
n.
15·5· 193°
Martelli Giacomo
n. 30 del 1927 (p. 437)
4.6.1930
Rossi Tranquillo
n.
12.6.1930
Tamburini Mario
n. 43 del 1927 (p. 475)
13·7· 193°
Oss Pegorar Giuseppe
n.
13.7.1930
Majoni Giovanni
n. 84 del r928 (p. 501)
6.rr.1930
Anesi Mario
Il.
18.12.1930
Novarese Giorgio
n. 55 del 1928 (p. 38r)
20.12.1930
Felici Cristoforo
n. 128 del 1928 (p. 760)
21 del r928 (p. ro9)
IO
del 1928 (p. 59)
I2 ciel 1929 (p. 135)
69 del 1928 (p. 459)
130 del 1928 (p. 794)
Nota. - I numeri delle pagine si riferiscono ai volumi già pubblicati relativi alle << Decisioni emesse dal T.S.D.S. » nel 1927, 1928 e 1929.
QUADRO RIASSUNTIVO (redatto dal competente Ufficio del T .S.D.S.)
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-
7
25
5 43
3 37
-
-
II I
125
-
65
N.13. - Gli attentati sono quelli di cui ai procedimenti contro Hrala Vittorio ed altri per l'aggressione di un gruppo di guardie di Finanza delle quali una decedette (Cal di Canale - Gorizia) e contro Bidovec Ferdinando ed altri per l'esplosione di un ordigno nella redazione del giornale « Il Popolo di Trieste» e per diversj atti terroristici nella Venezia Giulia. Il Bidovec ed altri 3 correi furono condannati alla pena capitale. Tra gli ignoti sono compresi vari procedimenti per attività terroristica nella Venezia Giulia.
257
200
2
3
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~ LEGENDA
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denunc i ati
. .. condann·at i
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INDICI A) B) C) D)
E)
F) G) H) I)
J)
Indice delle sentenze pubblicate nella Prima Parte (Sez. A e Sez. B). Indice delle sentenze pubblicate nella Seconda Parte. Indice delle sentenze pubblicate nella Terza Parte. Indice delle sentenze della Commissione Istruttoria pubblicate o menzionate prima delle sentenze pronunziate dal T.S.D.S. oppure nelle « Note )> della presente pubblicazione. Indice riassuntivo dell'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e all'estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione. Elenco delle mansioni svolte da coloro che, nati in Italia o all'estero) hanno svolto l'attività sovversiva specificata nella Seconda Parte. Elenco delle mansioni svolte da coloro che, nati. in Italia o all'estero, hanno svolto l'attività spionistica specificata nella Terza Parte. Indice delle persone sottoposte a procedimento penale. Indice delie persone menzionate nelle sentenze pronunziate dal T.S.D.S. e nei provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore. Indice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati condannati dal T.S.D.S. che si sono rifiutati di associarsi a istanze di grazia inoltrate a loro favore dai genitorj, da altri parenti o da estranei.
r) Provvedimenti di scarcerazione e di archiviazione degli atti, pag. 453. 2) Ordinanze emesse in camera di consiglio dal T.S.D.S., pag. 457.
1a Nota. - Quando nelle sentenze e nelle ordinanze non sono specificate le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta dagli atti processuali.
2 ° Nota. - La pubblicazione delle sentenze della Commissione Istruttoria è incompleta in quanto non vengono pubblicate le sentenze con le quali viene « pronunciata solamente l'accusa>> nei confronti di imputati per i quali il T.S.D.S. ha pronunziato, successivamente, sentenze di condanna o di assoluzione.
30. - U.S.
A). ELENCO, IN ORDINE CRONOLOGICO, DELLE SENTENZE PUBBLICATE NELLA PRIMA PARTE SEZIONE ((
A ))
Sentenza n. 16 del T.S.D .S. clell'8+ r930 .
Pag.
25
Sentenza n. 18 del T.S.D .S. del 30-4-r930 preceduta dalla Sentenza n . 11 della Commissione Istruttoria
))
36
Sentenza n . 19 del T.S.D.S. del 31 .5.1930 preceduta dalla Sentenza n. 9 della Commissione Istruttoria
))
60
))
68
Senten'.la n . 21 ciel T.S.D.S. del 14.6.1930 preceduta dalla Sentenza n. 26 della Commissione Istruttoria
))
80
Sentenza n. 22 del T.S.D .S. del r3.6.1930 preceduta dalla Sentenza n. 20 della Commissione Istruttoria
))
88
Sentenza n . 23 del T.S.D.S. del 17.6.1930 preceduta dalla Sentenza n. 21 deĂŹla Commissione Istruttoria
))
99
Sentenza n. 20 del T.S.D .S. del 13.6. r930 precedu ta dalĂŹe Sentenze nn. 27 e 28 della Commissione Istruttoria
Sentenza n . 24 del T.S.D .S. del 18.6.1930 preceduta dalla Sentenza n. 22 della Commissione Istruttoria
))
108
))
116
))
125
Sentenza n . 27 del T.S.D.S. del 7.7.1930 .
))
132
Sentenza n . 30 (C. Ravera) del T.S.D.S. del 30.10.1930
))
134
Sentenza n. 31 del T.S.D.S. ciel 5.11.1930
))
144
Sentenza 11. 32 ciel T.S.D.S. del 6.n .1930
))
i-o )
Sentenza n. 33 del T.S.D.S. del 7. 11.1930
))
153 159
Sentenza n . 25 del T.S.D.S. del 24.6.1930 Senten?:a n. 26 del T.S.D.S. del 25 .6.1930 preceduta dalla Sentenza n. 29 della Commissione Istruttoria
Sentenza n . 34 del T.S.D.S. del 10.n.1930
))
Sentenza n . 35 del T.S.D.S. del 14.11.1930
))
164
))
180
Sentenza n. 39 del T.S.D .S. del 25.rr .1930 .
))
185
Sentenza n. 40 del T.S.D.S. del 25.11.1930 .
})
187
))
191
Sentenza n. 38 del T.S.D.S. del 24.rr .1930 preceduta dalla Sentenza n. 33 della Commissione Istruttoria
Sentenza n. 41 ciel T .S.D .S. del 25.11.1930 preceduta dalla Sentenza n. 13 della Commissione Istru ttoria
INDICI
468
Sentenza n. 44 del T.S.D.S. del 28. rr.I930
Pag.
194
Sentenza n. 46 del T.S.D.S. del 9.r2.I930
))
199
Sentenza
))
205
Il.
47 del T.S.D.S. del 10.12.I9_30
Sentenza n . 48 del T.S.D.S. del I0.I2.I93o preceduta dalle Sentenze nn. 63 e 66 della Commissione Istruttoria
DELLE SENTENZE PUBBLICATE NELLA SECONDA PARTE ))
2r5
50 del T.S.D.S. del 12.r2.I930
))
222
Sentenza n . 51 ciel T .S.D .S. del I8.I2.1930
))
23 r
Sentenza n. 52 del T.S.D.S. del 19.12.1930
))
242
Sentenza n. 53 del T.S.D .S. del 20.12.1930
))
25I
54 del T.S.D.S. del 22.12.I930
))
258
Sentenza
Sentenza
Il.
Il.
SEZIONE «
Sentenza n.
B )>
della Commissione Istruttoria del 20.1.1930
Pag.
267
Sentenza n. 2 della Commissione Istruttoria del 25.r.1930
))
270
Sentenza n. 4 della Commissione Istruttoria dell'rr.2.1930
))
27r
Sentenza n. 14 della Commissione Istruttoria del 21.3.1930
))
272
Sentenza n. I6 della Commissione Istruttoria del 22.3.I9.30
))
274
Sentenza n. 18 della Commissione Istrutto ria del 25.3.I93o
))
276
Sentenza n. 19 della Commissione Istruttoria del 27-3. 1930
))
278
Sentenza n. 24 della Commissione Istruttoria del 12-4-1930
))
280
Sentenza n. 25 della Commissione Istruttoria del 17.4. 1930
))
285
Sentenza n. 31 della Commissione Istruttoria del 29.4.1930
))
288
Sentenza n. 42 della Commissione Istruttoria del 26.7.1930
))
290
Sentenza n. 43 della Commissione Istruttoria del 28.7.1930
))
291
Sentenza n. 44 della Commissione Istruttoria del 13.8.1930
))
202 .,
Sentenza n. 46 della Commissione Istruttoria del 23·9· t930
))
295
I
B) ELENCO, IN ORDINE CRONOLOGICO,
Sentenza n. r del T.S.D.S. del 25.2.1930 preceduta dalle Sentenze nn. 66 e 67 della Commissione Istruttoria del 20 e 30.7.1929
Pag .
3ro
))
335
))
339
Sentenza n . .).., della Commissione Istruttoria del 4.2.1930
))
363
Sentenza n. 12 della Commissione Istruttoria del 17.3-1930
))
367
Sentenza n. 39 della Commissione Istruttoria del 10.7.1930
))
369
Sentenza n. 40 della Commissione Istruttoria del 16.7.1 930
))
373
Sentenza n . 17 del T.S.D.S. del 23.4.1930 preced uta dalle Sentenze nn. 5 e 6 della Commissione Istruttoria Sentenza
11.
29 del T .S.D .S. del 6.9.1930 (4 condanne a morte)
C) ELENCO, IN ORDINE CRONOLOGICO, DELLE SENTENZE PUBBLICATE N ELLA TERZA PARTE Sentenza n. 3 del T.S.D .S. del 20.3.1930 preceduta dalla Sentenza n . 90 della Commissione Istruttoria del 3.12.1929
t)
Pag.
402
Sentenza n . 28 del T.S.D.S. dell'u .7.1930
))
4o9
Sentenza n. 36 del T.S.D.S del 2I.II.I930
))
423
Sentenza n. 37 del T.S.D.S. del 21.11.1930
))
428
Sentenza n. 42 ciel T.S.D.S. del 26.11.1930
))
43°
Sentenza n. 43 ciel T.S.D.S. del 26.11.1930
))
Sentenza n. 45 del T.S.D.S. del 29.11.1930
))
434
Sentenza n. 49 del T.S.D.S. dell'n.12.1930
))
437
Sentenza n. 10 della Com missione Istruttoria ciel 6.3.1930
))
441
Sentenza n. 23 della Commissione Istruttoria del 12-4-1930
))
447
Sentenza n. 37 della Commissione Istruttoria del 12.6.r930
))
448
Sentenza n. 65 della Commissione Istruttoria del 5.r2. r930 .
))
45 2
43 2
N ota. - Nelle pagine 399 - 400 viene menzionata in cc Nota)) la sentenza del T.S.D.S. n. 8 del 24.3. r927 non pubblicata nel volume delle << Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 )).
D) INDICE DELLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PUBBLICATE O MENZIONATE PRIMA DELLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. OPPURE NELLE « NOTE >> DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE Tra parentesi viene indicata la pagina nella quale è pubblicata o menzionata la sentenza della C.l.
Sentenze emesse dalla C.I. nel 1929 Se11t. n . 66 del 20.7.r929 (305); Sent. 11. 67 del 30.7.1929 (308); Sent. n. 90 del
3.12.1929 (383).
Sentenze emesse dalla C.I. nel 1930 Sent. n. 5 (320); Sent. n. 6 (327) ; Sent. n. 9 (y;); Sent. n. II (34); Sent. n. I3 (189); Scnt. 11. 20 (83); Scnt. n. 21 (97); Scnt. n. 22 (106); Sent. n. 26 (78); Senr. n. 27 (63); Sent. n. 28 (66); Sent. n. 29 (123); Sent. n. 33 (175); Scnt. 11. 35 (186); Sent. 11. 36 (420); Scnt. n. 38 (188); Sent. n. 45 (355 - 356 - 358); Sent. n. 48 (174); Sent. 11. 49 (427); Sent. n. 51 (r48); Sent. n. 52 (158); Sent. n. 53 (162 - rfri); Sent. 11. 56 (431); Sent. 11. 57 (433); Sent. 11. 58 (436); Scnt. 11. 6o (438); Sc11t. n. 61 (206); Sent. n. 63 (207); Sent. n. 64 (230); Sent. 11. 66 (2r2); Seot. 11. 67 (24r); Scm. n. 68 (249 - 250); Sent. n. 69 (257).
E) INDICE RIASSUNTIVO DELL'ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA NELLE SINGOLE REGIONI E ALL'ESTERO CON ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIE ATTIVITA' ESERCITATE DA TUTTI COLORO - UOMINI E DONNE CHE SONO NATI IN UNA DETERMINATA REGIONE
Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine : Piem onte . Valle d'Aosta
Pag. »
Liguria
))
Lombardia .
))
T rentino - Alto Adige
))
Veneto
))
Friuli - Venezia Giulia
))
Emilia - Romagna
))
Toscana
))
Umbria
))
Marche
))
476 478 479 480 483 484 486 488 490 493 494 495 497 499 500 5or
Lazio .
))
Abruzzi
))
Molise
))
Campania
))
Puglia
))
Basilicata
))
Calabria
))
5o4
Sicilia .
))
Sardegna
))
Estero
))
5°5 507 508
5°3
Nota . - Per Estero si intendono anche le località che dopo la seconda guerra mondiale sono passate ad altri Stati (es. : F iume).
477
I:,JDJCI
IKDICI
PIEMONTE
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evùan• duplicati, gli im putati - per i quali la C.l. ha pronunciato l'accusa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S .D.S ..
A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Località ove è stata svolta l 'att ività sovversiva
Torino Nell'intera Regione Torino
Anno
N umero della SenLenza
UOMINI Pagina
1929 - 1930 1929 - 1930 1930
125 1 34 199
Mansioni svolte (in Ol'<line alfabetico)
Mansione non specificata Mansione non specificata Mansione non specificata
:\lurnero del le perso ne
Numero della Sentenza
Pagina
3 I I
Nel 1930 la Commissione Istruttoria e il G iudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta nel Piemonte. DONNE
Nessuna
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PIEMONTE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Senten ze pronunciate dal T.S .D.S.
U OMI N I
Ma nsioni svolte (in o rdine alfabetico)
Bigliettaio Fabbro Meccanico Meccanico Meccanico Metallurgico T ornitore
~1un1cro
delle persone
I
I
:\'umero del la Sentenza
Pagi na
32 20 26 46 48
2 15
46
1 99
26
r50 6S 125 1 99 125
DO N NE
Insegnante Tessitrice
I
30
I
30
134 134
Nel 1930 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individ ui nati in Piemonte.
l)<DJCI
VALLE D'AOSTA
LIGURIA
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
A) Sentenze pronunciate dal T .S.D .S.
Località ove è Staia svolta l 'a1tivi1à sovversiva
Aosta
479
I!'<DICI
Anno
1929 e fino a l 15.1.1930
Xumt'ro d ella Sentenza
Locali1à O\'C è stata svolta I'atti,•ità so,·,·crsiva
Pagina
Anno
N umero della Sentenz3 1
Nell'i ntera Regione
278
34
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1930 il T.S.D.S. e il Giudice Istruttore non han no emesso alcuna sentenza provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta nella V::ille d·Aosta.
0
Locali t:Ì ove è swla svolta l' attivi tà sovvi.:rsiv:1
:S:umcro /\nno
Pagina
2
$arzana (La Spezia) Nel 1930 il T.S.D.S., la Com missione Istruttoria e il Giudice Istr ullore non hanno emesso sentenze o provvedimenti nei confronti di imputati na ti nella Valle d'Aosta.
dd In s~ntcnza
Nel 1930 il G iudicc Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo ad attività sovversiva svolta in Liguria.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LIGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO A'ITIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. Nel
1
930 il T.S.D.S. non ha emesso alcuna sentenza relativa a individui nati in
Liguria.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UOMINI
Mansioni ~volte
(in ordine alfabetico)
Calzolaio
1\nno
1 929
C'Jumc·ro <lella Sc11lcn7.a
Pagina
2
270
DONNE
Nessuna Nel 1930 il G iudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individui nati in Liguria.
48 0
IN'l)!CI
LOMBARDIA
A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Località ove è sta ca svolta l 'attività sovversiva
Milano Abbiategrasso (Milano) Abbiategrasso (Milano) Baggio (Milano) Abbiategrasso (Milano) Nell'intera Regione Milano Milano Milano e Pavia Milano Milano
A nno
1929 1929 1929 1930 1929 1929 - 1930 1930 1930 1930 r930 1930
~umcro <ldla Sentenza
Pagina
20 22 23 21 24 30
68 88 99 80 108 134 144 150
3I
32 33 34 48
r~·., ) .) 1 59 2t5
.B) Sentenze emesse dalla Com.missione Istruttoria Località ove è stata svolta l'a ttività sovversiva
Milano
Anno
Anteriore al 9.r.r930 1926 (gennaio) 1926 (gennaio) 1926 (gennaio) 1926 (gennaio)
Milano Barasso (Varese) Comerio (Varese) Maderno (Brescia)
N umero della Se ntenza
Pagina
4
271
24 24 24 24
280 280 280 280
Nel 1930 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo ad attività sovversiva svolta in Lombardia. ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIA TI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. UOl\.fINI
Mansioni svol te (in ord ine alfabetico)
Assistente edile Autista Calzolaio
N umero dc Ile persone l
5 l
48 I
INDICI
Numn o de lla Sentenza
20 31 24-
Pag ina
68 r44
rn8
Cal:.wlaio Carpentiere Cartotecnico Commesso Contadino Fabbro Fabbro Facchir10 Falegname Fattorino Fattorino Ferroviere Fonditore Giornalista Impiegato privato Manovale Manovale Mansione non specificata Mansione non specificata Mattonaio Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Metallurgico Muratore Muratore Muratore Nichelatore Operaio Operaio Operaio Operaio Operaio chimico Oste Panettiere Panettiere Piastrella io Portinaio Pulitore Racchcttista Tipografo Tornitore Tornitore Trippaio Verniciatore Vetraio
3r. - U.S.
l
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3 l I I
I
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3 5 6 2 I l l l
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I
I I l
33 48 34 20 23 20 34 22 33 20 31 33 34 54 18 21 33 21 32 23 20 2I 26 3t 32 33 34 48 22 22 23 24 23 22
23 24 32 34 33 22 33 33 48 20 35 34 24 34 24 20 22
153
215 r59
68 99 68 159 88 153 68 144 153 159 258 36 80 153 80 150 99 68 80 125 1 44 150 153 159 215 88 88 99 ro8 99 88 99 ro8 150 159 153 88 153 153 215 68 164 159 108 159 ro8 68 88
INDICI
IN'DlCl
DONNE
TRENTINO-ALTO ADIGE
Nessuna Nel 1930 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sente1nc o provvedimenti relativi ad attivitĂ sovversiva svolta nel Trentino Alto Adige.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.l. /,a ftrOmmciato l'acèusa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T .S.D .S . .
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL TRENTINO - ALTO ADIGE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Autista Barbiere Contadino Falegname Manovale (latitante) Mansione non specificata Mansione non specificata Mansione non specificata Mansione non specificata Muratore Operaio Panettiere Piastrellaio (latitante)
Numero delle persone
Numero della Sentenza
1
148 280 158
3 2
51 24 52 52 53 27 28
I
20
3 2
21
83 97 158 163 163 163
I
I
I
I
52 53 53 53
Pagina
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI
158 163 63
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
66
Tranviere
I I
Numero della Sentenza
Pagina
32 DONNE
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
DONNE
Mansione non specificata Mansione non specificata Tessitrice
Numero delle persone
27 28 24
Per evitare di,plicati, gli imputati - per i quali la C.l. lw prot1ttt1ciato l'acc,1sa - vengono elencati solamente nelle sct1tc11zc del T.S.D .S ..
63 66 280
UOMINI
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Nel 1930 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individui nati in Lombardia.
Numero dell e persone
Avvocato
Numero del la Sentenza
52 DONNE
r
Nessuna
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore N.N.
Pagina
INDICI lKDICI
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
VENETO
Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.!. ha pro1J1111ciato l'accusa - vengono elencati soltimente nelle sentenz e del T .S .D .S ..
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMI NI
Nel 1930 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel V cneto. Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
ì\'umero della Sentenza
Bassano del Grappa (Vicenza) T~rebelvicino (Vicenza)
1928 1926 (gennaio)
24
Pagina
Autista Avvocato Mansione non specificata Tessitore
Numero delle persone l
1
I
DO NNE Nessuna
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATl ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico) Avvocato Carpentiere Impiegato privato Insegnante Meccanico Operaio Strumentista Ufficiale telegrafico
Numero delle persone
Numero della Sentenza
I
54
l
48
I
l
30 54 26 32 20
l
54
258 215 1 34 258 125 150 68 258
54
258
l l
2
Pagina
DONNE Insegnante
I
Numero della Sentenza
Pagina
267 280 271 280
INDICI I NDICI
B) Sentenze emesse dalla Co mmissione istruttoria
FRIULI- VENEZIA GIULIA
Per evitare duplicati, gli imp,etati _ per i quali la C.1. l,a pro111111ciato l'acrnsa - 11e11go110 elencati solamente nelle se11tc11ze del 'f.S.D.S ..
A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
Numero della Scntenz:t
UOMINI
Pagina
Cividale del Friuli (Udine)
Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)
Nel 1930 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi ad attività sovversiva svolta nel Friuli - Venezia Giulia.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL FRIULI-VENEZIA GIULTA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GEl\Tf.RALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
Calzolaio Carpentiere Contadino Falegname Impiegato Impiegato Mansione non Mansione non Mansione non Mansione non Operaio Sellaio Tipografo
Numero delle persone
Numero della Se ntenza
I
6 6 6
l
6
l
24
I
6
specificata specificata specificata specificata
28 19
I
42 l
38 38
I
6
l
6
4
DONNE
A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S.
Nessuna
UOMINI
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Fattorino Macchinista
Meccanico Operaio Panettiere
DONNE
Nessuna
Kumero della Senl<:nza
Pagina
N.N.
Pagi na
32 7 327 32 7 32 7 32 7 280
66 178 290
188 r88 327 327
Mansione non specificata Muratore Muratore Pastaio Smerigliatore
EMILIA-ROMAGNA
A) Senten ze pronunciate dal T.S.D. S. Località ove è stata svolta l'attivitll sovversiva
Faenza (Ravenna) Ferrara Bologna Bazzano (Bologna) Parma
Anno
489
INDICI
IKDICI
N umero della Sentenza
30 16 38 27 38
I I l
134
25 180 132 180
DONNE Pagina
1 929
25
1929 - 1930 1929 - 1930 1929 - 1930
132
180 180
1930
191
Casalinga Portinaia
16
r)
20
68
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria ['er evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.l. ha pro111111ciato l'accl/.sa - t1engon o elencati solamente nelle sentenze del T.S.D.S ..
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria U O MINI Località ove è stara svolta l 'attività sovversiva
Anno
Numero della Sentenza
Faenza (Ravenna)
Pagi na 2
74
C) Provvedimenti emem dal Giudice Istruttore Località ove è stara svolta l'attività sovversiva
Anno
Data dcli 'Ordinanza
Pagina
Carpi (Modena)
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN EMILIA-ROMAGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Capo staz ione Mansione non Mansione non Mansione non Mansione non Mansione non Mansione non Marmista Muratore
specificata specificata specificata specificata specificata specificata
Numero delle persone
~umero della Scntrnza
I
2 )-
38 II
l I I
5 2 1
27 27 33 19 r6 13
Pagina
285 188 34 63 e 64 63 1
75
278 2 74 189
DO NN E
28
Mansione non specificata
66
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UO::\ONI
UOM IN I Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Cemcntista Cementista Falegname Maga'.lzinierc Manovale
Numero delle persone
Mansioni svolte (in ordine 3lfabctico)
~umero del la Semenza
Pagina 180
1
38
I
46
199
l
38 46 41
180
l
1
199 191
Kumero delle persone
Data dcli 'Ordinanza
Pagina 2
Bracciante DONNE
Nessuna
99
INDICI
TOSCANA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
F irenze Firenze Volterra (Pisa) Volterra (Pisa) Volterra (Pisa)
Anno
Numero dclia Sentenza
Pagina
1929 1930 1930 1930 1930
25 50 51 52 53
u6 222 231 242 251
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Loca!irà ove è stata svolta l'attività sovversiva
Provincia di Grosseto
Anno
Numero dell a Sentenza
Pagina
1929
272
e gennaio 1930 Nel reclusorio di Portolongone Nella Sala delle Udienze del Tribunale di Livorno
1929
49 1
INDI CI
31 44
Carradore Colono Colono Colono Elettricista Falegname Impiegato privato Industriale Lucidatore di mobili Magazziniere Manovale Marmista Meccanico Meccanico Meccanico Muratore Negoziante Operaio Operaio Orefice Pasticciere Pasticciere Pasticciere Pasticciere Stipettaio Tipografo Tranviere
I l
2 2 I
l
I l
50 51 52 53 25 53 50 51 25 46 46 50
222 231 242 251 u6 251: 222 231 u6 199 199 222
3
25
n6
3
50 51 52
222 231 242 222 222 231 u6 n6 222 242 251 222 251 222
I
2 I I I
I
r I
l I
-o )
50 51 25 2~) 50 52 53 50 53 50
Nel 1930 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo ad attività sovversiva svolta in Toscana.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TOSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali !te C.l. /,a pronunciato l'accusa - (Jengono elencati solamente nelle sentt:nu del T.S .D.S .. U O M I NI Mansioni svolte (in ordine alfaberico)
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. U OMI N I Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Alabastraio Alabastraio Alabastraio Argentiere Calzolaio
N umero dell e persone
Numero della Sentenza
5 5 6
53 52 5t 25 50
I l
Pagina
25[ 242 23r rr6 222
Alabastraio Alabastraio Alabastraio Colono Imballatore Infermiere Infermiere Mansione non specificata Mansione non specificata Mansione non specificata Meccanico Operaio
::-Jumcro dell e persone
2 2 2 l I
2 I
I
Numero della Sentenza
67 68
69 67 64 67 68 3c 43 44 64 67
Pagina
241 250 257 241 230 241 2~0 ) 288 291 292 230 241
49 2
lNDICI
Operaio Operaio Scaricatore di porto Tipografo
!'.'<DICI
l
493
UMBRIA
2
2
l
Nel 1930 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attivitĂ sovversiva svolta in Umbria.
DONNE
Nessuna
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN UMBRIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore U OMI NI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Ortolano Parrucchiere Studente
Numero delle persone
Data deli 'Ordinanza
l
2r.2.1930 2r.2.1930 2r.2.1930
l
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.
Pagina
Nel 1930 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza 11ei confronti di individui nati in Umbria.
D O N NE
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nessuna l'er evitare di,plirnti, gli imputati - per i quali la C.l. l,11 pronunciato l'accusa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D .S ..
u o :M INI
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Carbonaio
Numero della Sentenza
Pagina
174 DON NE
Casalinga
174
Nel 1930 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento ne, confronti di individui nati in Umbria.
494
INDICI
INDICI
MARCHE
LAZIO
Nel 1930 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta nelle Marche.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
Roma Roma Rieti Roma
Anno
1929 1930 1930 1930
495
N umero della Senten7.a
18 35
47 54
Pagina
36 164 205 258
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . UOMINI
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Numero della Sentenza
Pagina
NATI NEL LAZIO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S.
Asfaltista Autista Calzolaio Elettronico
PER AVER SVOLTO A TTIVITA' SOVVERSIVA I
DONNE
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
UOMINI
Nel 1930 nessuna sentenza è stata emessa dalla Commissione Istruttoria nei confronti di imputati nati nelle Marche.
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Calzolaio Impiegato
Numero dcHe persone
Data dcli 'Ordinanza
2
21.2.1930 2r.2.1930
Pagina
.Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Barbiere Dottore in Scienze Agrarie Manovale Manovale Stagnaro Verniciatore
Numero delle persone
Numero della Sentenza
I
35
2
44
I
35
I
47
I
35 35
I
297 97
2
DONNE DON NE
Nessuna
Nessuna
Pagina
164 194 164 205 164
164
l)IDICI
INDICI
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
ABRUZZI
Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.l. !1a trrommciato l'accusa - vengono elencati solamente nelle sentenz e del T .S.D.S ..
Autista Contadino Spedizioniere
N umero delle persone
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Nel 1930 il T .S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta negli Abruzzi.
UO:MINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
497
N umero della Sentenza
Pagi na
l
1 74
l
206
l
280
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è sta ta svolta I 'attivicà sovversiva
Anno
Nurne,·o della Sentenza
Pagina
Crognaleto (T eramo) DON NE
Nessuna
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore
Nel 1930 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individui nati nel Lazio.
N.N.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEGLI ABRUZZI, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D .S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. UOMINI Mansioni svolte
(in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Terrazziere
35 DONNE
Nessuna
32. -
u.s.
'.\lurncro de lla Scntcll Z<l
Pagina
INDICI
IKDICI
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
MOLISE
Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali la C.!. lza pronunciato l'accusa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D.S ..
499
Nel 1930 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attivitĂ sovversiva svolta nel Molise.
UOMINI Mansioni svohc (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Numero della Sentenza
Pagina
Muratore
DONNE
Nessuna
Nel 1930 il Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individui nati negli Abruzzi.
Nel 1930 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati nel Molise.
500
I NDICI
1:-lDICI
CAMPANIA
PUGLJ A
A) Sentenze pronunciate dal T.S. D.S.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S.
Località ove è stata svolta 1'attività sovversiva
501
Numero Anno
Napoli
della Sentenza
Pagina
44
194
Nel 1930 la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Campania.
Nel 1930 il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Puglia.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta 1'attività sovv<::r si va
Anno
Pagina
18
Terlizzi (Bari) ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CAMPANIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
Kumero della Senren7.a
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolla !,attività sovversiva
Anno
Data dell'Ordinanza
Pag ina
Ruvo di Puglia (Bari)
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D .S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero
Numero
delle persone
dell a Sentenza
Pubblicista
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PUGLIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
Pagina
54 DONNE
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S.
Nessuna
UO M INI
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttorz·a N.N.
Mansioni svolte
Numero
Nu mero
(in ordine alfabetico)
delle persone
della Scnttn:t,a
Calzolaio Sarto
35 20
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore DONN E
N.N. Nessuna
Pagina
INl)ICI
INDICI
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
BASI LIC ATA
~er evitare duplicati, gli imputati - per i ql!ali la C.l. ha pronunciato l'accusa _ vengono elencatt solamente nelle sentenze del T .S.D .S ..
N el 1930 il T .S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o pro vvedimento relativi ad attivitĂ sovversiva svolta in Basilicata.
UO M INI
i\fansioni svolte (in ordine alfabetico)
Agricoltore Calzolaio Contadino Fruttivendolo G iornalista Mansione non specificata Pensionato
Nel 1930 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvedimenti relativi a individui nati in Basilicata.
Numero
~run1cro
delle persone
del b Sentenza
Pag in a
18
I
3
J8
l
18 24 27 18
276 276 276 276 280 63 276
18
276
18
I
I
1 DONNE
Impiegata
1
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Commerciante
Numero delle persone
Data dell'Ordin anza
Pagina
1
5.4.1930
300
lKDICI
I NDJCT
CALABRIA
SICILIA
Nel 1930 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Calabria.
A) Sentenze pronunciate dal T.S .D.S. Località ove è stara svolta l 'att ività sovversiva
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CALABRIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
Kumern Anno
ddla Sentenza
Pagina
60
Messina
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Nel 1930 la Commissione Istruttoria del T.S.D .S. non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Sicilia.
A) Sentenze pronunciate dal T .S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
N umero delle persone
Impiegato privato
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore Numero della Sentenza
Pagina
20
68
Località ove è stara svolrn 1'att ività sovversiva
Data
Anno
Lipari
dcll 'Ord inan:t,a
Pagina
21.2 . 1930
2<Jl
DONNE
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SICILIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
N.N.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S . C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore UOMINI
N .N .
Mansioni svolte (i n ord ine alfabetico)
Appaltatore Barbiere Bracciante Decoratore Ebanista Manovale Meccanico Stuccatore Venditore ambulante
Numero delle persone
Numero del la Sentenza
2
19
2
19 19 19 19 19 19
I l
I l
l
19
l
19
Pagina
60 60 60 60 60 60 60 60 60
506
INDICI
lND!CI
DONNE
SARDEGNA
Casalinga
60 Nel 1930 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna. sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Sardegna.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria , Per evitare duplicati, gli imputati - per i quali fa C.l. /,a pronunciato l'accusa _ vengo/lo eu:ncat, solamente nelle senten,;e del T.S .D.S . .
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SARDEGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITA' SOVVERSIVA
UOMINI Mansioni svolte (in ord ine a lfabetico)
Ma11sione non specificata
i\"umcro delle persone
i\"umcro della Sentenza
Pagina
IO
9
39
DONNE
Nessuna
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI :Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)
Numero delle persone
Numcro dell a Sen te nza
Pagi na
26
Meccanico Studeote
35 DONNE
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore Nessuna N .N.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati, gli imputati - per e/e11cati solamente nelle .rr:mr:nze del 1'.S .D.S ..
quali la C.! . lw prori,màato l'acca.fa - vengono
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
1'umero <.kllc persone
ì\"umero della Sentenza
Bracciante DON NE
Nessuna
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore N.N.
Pagina
508
INDICI
ISIDICI
ATTIVITA' SOVVERSIVA SVOLTA ALL'ESTERO PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitcm: duplicati, gli imputati - per i quali la C.l. !,a pronunciato l'ac-cwa - vengono elencati solamente nelle sentenze del T.S.D.S ..
(V. nota a pag. 475)
UOMINI
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Local ità ove è stata svolta ] 'attiv ità sovversiva
Pola
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero Anno
della Senten:w
1929 - 1930
39
Pagina
Fabbro Falegname Meccanico
Numero
Numero delle persone l 2
I
del la Sentenza
Pagina
35 35 35
r86 186 186
DONNE
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVERE SVOLTO, IN LOCALITA' STRANIERE O ITALIANE, ATTIVITA' SOVVERSIVA PER ARRECARE UN DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI
C) Provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore N.N.
(V. nota a pag. 475)
N ota. - Elenco delle mansioni svolte da coloro che, nati m Italia o all'estero, vennero denunziati perché incorsi nei reati previsti dalla legge 25 .r_r.1926, n. 2008 (art. 2 3 - 4); procedimenti archiviati dal Pubblico Ministero (vedi pagme 455 - 456).
A) Sentem:e pronunciate dal T.S.D.S.
Località di nascita (tra parentesi il numero d i coloro che sono nati nella stessa local ità)
UOMINI Mansio ni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Facchino Impiegato Meccanico Stuccatore
Numero della Sentenza
39 20
46 35
DONNE Casalinga Meccanica
27
Mansione non specificata
54
26
Pagina
Ustica (Palermo) (2) Ustica (Palermo) Dornbirn (Austria) Montorio (Teramo) Roma Villafranca Ascona Ticino Cremona Villafranca Breda di Piave (Treviso) Fontana del Conte (Fiume) Fo~tana del Conte (Fiume) Postumia (Trieste) Trieste
Mansioni svo lte
Pescatore Possidente (2) Meccanico Commerciante Meccanico Professore universitario Casali nga Braccia nte Bracciante Bracciante Possidente Possidente Meccanico Medico
Pagina
455 455 455 455 455 455
455 456 456 456
456 456 456 456
F) ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN ITALIA O ALL'ESTERO, HANNO SVOLTO L' ATTIVITA' SOVVERSIVA SPECIFICATA NELLA SECONDA PARTE DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
Loca lità di nascita (tra parentesi il numero d i coloro che sono nati nella stessa località)
Mansioni svolre
.:-.Jumero della sentenza del T.S.D .S., della C.J. o del G.I.
Pagina
Maresego (Pola) (u) Cesari (Istria) Villa Decani (Istria) Gorizia (2) Gorizia (2) Gorizia Gorizia Gorizia Gorizia Gorizia Gorizia Osegliano-Sambasso (Gorizia) Trieste Cernomclj (J L1goslavia) Caporetto (Gorizia) Circhina (Gorizia) Slappe d 'Idria (Gorizia) Prosecco (Trieste) Contovello (Trieste) Sussak (J ugoslavia) Trieste Trieste Trieste Trieste Sales (Gorizia) Barcola cli Trieste Sant'Antonio in Bosco (Trieste) Goclignano (Trieste) Draga (Trieste) Zabrezec (Trieste) Zabr:ezec (Trieste)
Agricoltore (II) Agricoltore Agricoltore Calzolaio Carpentiere Contadino (2) Falegname (2) Muratore Operaio Sellaio Tipografo Falegname Falegname Casalinga Studente universitario Impiegato Studente Falegname Commesso Impiegato Commerciante Commesso di banca Floricoltore Negoziante Co~tadino Commesso
T.S.D.S. n. r T.S.D.S. n. 1 T.S.D.S. n. I T.S.D.S. n. 17 T.S.D.S. n. 17 T.S.D .S. n. 17 T.S.D .S. n. 17 T.S.D.S. n. 17 T.S.D.S. n. 17 T.S .D .S. n. 17 T.S.D.S. n. 17 T.S.D.S. n. J? T.S.D.S. n. 17 T.S.D.S. n. 29 T.S.D.S. n. 29 T.S.D .S. n. T .S.D.S. n. 29 T.S.D.S. n. T .S.D .S. n. 29 T.S.D.S. n. 29 T.S.D .S. n . 29 T.S.D.S. n. 29 T.S.D.S. Il. 29 T.S.D.S. n. 29 T.S.D.S. n. 29 T.S. D .S. n. 29
310 310 310 335 335 335 335 335 335 335 335 335 · 335 339 339 339 339 339
Falegname Contadino Operaio Contadino Operaio
T .S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S. T.S.D.S.
339 339
Maresego (Pola) (10) Cesari (Istria) (4)
Agricoltore ( JO) Agricoltore (4)
29 29
n. 29 n. 29 n . 29 n. n. 29
29
e .I. n. 66 n. 66
e.I.
339
339 339 339 339
339 339 339
339
339
339
Località di nascita (tra parentesi il numero di coloro che sono nati nell a sce~sa localit?,)
Pobeghi (Istria) Sant'Antonio (Istria) T rieste Gorizia Gorizia Osegliano (Gorizia) San Dorligo della Valle (Triesre) (2) Tolmino (Gorizia) (2) Trieste San Dorligo della Valle (Trieste) (2) San Dorligo della Valle (Trieste) Erpelle - Cosina (Pola) Erpelle - Cosina (Pola) Trieste Tolmino (Gorizia) (2) Piedimelze (Gori7.ia) Aidussina (Gorizia) Raichenburg (Jugoslavia) T olmino (Gorizia) Volzana di Tolmino (Gorizia) Santa Lucia di Tolmino (Gorizia) Prosecco (Trieste) Sant'Antonio in Bosco (Trieste) Comeno (Gorizia) Trieste Basovizza (Trieste) Trieste (2) Trieste T rieste Trieste E rpelle - Cosina (Pola) Sovignacco (Pola) Zabrezec (Trieste) Tomadio (Trieste ) San Giuseppe della Chiusa (Trieste) Sant'Antonio in Bosco (Trieste) (2) Fontana del Conte (Piume) (2) Senosecchia (Trieste) (2) e rusccvie (Trieste)
INDICI
l:SDICI
512
Numero della sentenza Mansioni svolte
del T.S.D.S., dell a C.I. o del G .I.
Agricoltore Agricoltore Agricoltore Impiegato privato Mansione non specificata Mansione non specificata
e .I. e .I. e.I. C.I. e .I. e.I.
Operaio (2) Insegnante (2) Contadino
e .r. n. 45 c .r. n. 45 c .r. n. 45
355 • 356 355 • 356 355 - 356
Contadino (2)
C.I. n. 45
355 · 356
Impiegato privato Calzolaio Falegname Contadino Giornalista (2) Impiegato privato Funzionario d i Polizia Studente Calzolaio Contadino
c.r.
45 45 45 45 45 45 45 n. 45 n. 45 n . 45
355 · 356 355 · 356 355 • 356 355 • 356 356 · 357 356 • 357 356 · 357 356 • 357 356 • 357 356 · 357
Impiegato Impiegato
C.I. 11. 45 c .1. n. 45
356 · 357 356 • 357
Impiegato privato Operaio Avvocato Rracciante Avvocato Falegname Impiegato Operaio (2) Operaio Studente Operaio Graduato dei gendarmi jugoslavi
c .r. c.1. C.I. c.1. c.r. c .1. e .r. e.r.
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
356 • 357 356 - 357 356 · 357 356 • 357 356- 357 356 · 357 356 • 357 356 - 357 356 · 357 356 • 357 356 · 357
c.r. n. 45
356 • 357
Maestro
e .1.
45
356 • 357
Operaio (2) Contadino (2) Mansione non specificata (2) Mansione non specificata
e.I. n. 45 e.I. n. 3
356 • 357 363
c .r. c.r. c .r. e .1. c .r. c .1. C.I. c .1. c .r.
n. n. n. n. n.
66 66 66 5 6 n. 6
Pagina
n. n. n. n. n. n. n.
Il,
n. n. n. n. n. n. n. c.r. n. c .r. n. e.r. n.
11.
c.r.
n. 12
c.r.
11.
12
3°5 3o5 3°5 320 327 327
Località di nascita (tra parentesi il numero di coloro che sono na ti nella stessa loca lità)
Numero della sentenza Mansioni svolte
dd T .S.D.S. ,
Pagina
della C.I. o del G .I.
Kabrcsina (Trieste) T rieste Matterada (Trieste) Lazzaretto (Capodistria) Trieste
Contadino Contadino Mugnaio Mansione non specificata Bracciante
c.r. n. 39 e.I. n. 39 C.l. n. 39 e.I. n. 40 Vedi «Nota»
369 369 369 373 376
Corgnale (Trieste)
Mansione non specificata
Ord. G.l. dcll'r.2.1930
377
367 367 33*.•
u.s.
G) ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN ITALIA O ALL'ESTERO, HANNO SVOLTO L'ATTIVITA' SPIONISTICA SPECIFICATA N ELLA TERZA PARTE DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
Località di naseitl (tra parentesi il numero di coloro che sono nati nella stcss~ località)
Mansioni svolte
Roma Roma Roma Roma Roma Cagliari Verona Marsiglia (Francia) Roma
Impiegato civile Maresciallo Sergente Tenente T ipografo Ragioniere Impiegato privato Cameriera Commerciante
Roma
Disegnatore litografo
Roma
Impiegato
Napoli
Cavallerizzo
Vinkovci Fiume Spalato Pola Pola P ola Pola Pola Pola Trieste
Cartolaio Architetto Studente Avvocato Commesso :impiegato privato Studente Studente universitario Studente universitario Studente universitario
Forlì Locarno (Svizzera) Cuneo Verona Pietrogrado (Russia) Roma Milano Cagliari Partinico (Palermo) Gairo (Nuoro)
Mansione non specifica ta Mansione non specificata Autista Albergatore Mansione non specificata Mansione no n specificata Mansione non specificata Mansione non specificata Mansione non specirìcaca Sergente maggiore
33· -
u.s.
:-Jumcro dclb sentenzl del T.S.D.S ., ddla C.l. o del G .r.
T.S.D.S. n. 3 T.S.D .S. n. 3 T .S.D.S. n. 3 T.S.D.S. n. 3 T.S.D.S. n. 3 T.S.D.S. n. 3 T.S.D.S. n. 3 T.S.D.S. n. 3 T.S.D .S. n. 8 del 1927 T.S.D.S. n. 8 del 1927 T.S.D.S. n. 8 del 1927 T.S.D.S. n. 8 del 1927 T.S.D.S. n. 28 T.S.D.S. n. 28 T.S.D.S. Il. 28 T .S.D.S. n. 28 T.S.D.S. n. 28 T.S.D.S. n. 28 T .S.D.S. n. 28 T .S.D.S. n. 28 T .S.D.S. n. 28 T .S.D.S. n. 28
e.r. c.r. e.r.
n. 90 Il.
90 n. 90 C.l. n . 90 C.!. 11. 90
C.l. 11. 9'J C.I. n. 90 e.r. n. 90 C.T. n. 90 e.r. n. 49
Pagi na
402 402 402 402 402 402 402 402 400 400 400 400 4°9 4°9 4o9 4o9 4o9 4o9 4°9 4o9 4o9 4o9 383 383 383 383 383 383 383 383 383 427
INDICI
Loca liLit di nascita (tra parentesi il nu ,nero di coloro che sono na ti nella stessa loca lil~)
Poggibonsi (Siena) Liegi (Belgio) T rieste (3)
Numero della sen tcm:a Mansioni svolte
dd T.S.D.S. , della C.I. o del G .I.
Trieste Sonzia (Gorizia) Lubiana Ratec (Jugoslavia) Trieste Idria (Gorizia)
Caporale Mansione non specificata Mansione non specificata (3) Mansione non specificata Mansione non specificata Pilota cli idroplani Barbiere Impiegata privata Jmpiegato di banca
Beinasco (Torino) N izza Riardo . (Caserta) Montagna (Trento) Imola (Bologna) Mortegliano (Udine) Bologna Mortegliano (Udine) Trieste Torrita (Siena) Massa Martana (Perugia) Rocca di Mezzo (L'Aquila) A lba (Cuneo) Roma
Commerciante Impiegato Maresciallo maggiore Studente Scenografo Rappresentante Ferroviere Sergente maggiore Commesso Sergente Soldato Soldato Ragioniere Agente teatrale
Salcano (Gorizia)
Bidello
c.r. c.r.
n. 58
n. 60
C.J. n.
e.I.
IO
n. 23
C.I. n. 23
C.I. n. 37 n . 65 c.r. n. 36 e.I. n. 36
e.I.
Pagina
436 (Nota) 438 (Nota) 441 447 447 448 45 2
420 420
T.S.D.S. n. 36 T.S.D.S. n . 36 T.S.D.S. n. 36 T.S.D.S. n. 37 T.S.D.S. n . 42 T.S.D.S. n. 42 T.S.D.S. n . 42 T.S.D.S. n. 42 T.S.D.S. n. 4) T.S.D.S. n . 45 T.S.D.S. n. 45 T .S.D.S. n. 45 T.S.D.S. n. 49 T.S.D.S. n. 49
43 2 434 434 434 437 437
Orci. G.I.
421
42 3 42 3 42 3 428 43°
430 43° 43°
H) INDICE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE
Abbiati Pietro, 144, 149. Abram Andrea, 36o. Alberti Gaetano, 299. Andena Alessandro, 144. Anclreani Vittore, 199. Andreini Rodolfo, 199. Anesi Mario, 460. Angiolillo Francesco, 455. Anzani Mario, 66, 68. Ardizzi Guido, 123, 125. Ariis Giovanni, 158. Arzilli Amedeo, 164. Ascani Giuseppe, 222. Azzoguidi Enrico, 175. Babich Francesco, 305 . Babich Giuseppe, 305. Baldesi Giotto, 25r. Balclini Vasco, u6. Balestri Angelo, 175. Balocchi Francesco, 153. Banko Gaspare, 360. Barbafiera Lino, 241. Barbieri Orazio, 116. Bardini Elio, 25r. Bardini Nello, 231. Barneschi Pasquale, u6. Baron Erminio, 43r. Baroncini Antonio, 241. Baroni Natale, 223 . Baroni Pietro, 83, 88. Bartaloni Fernando, 231, Basili Ulisse, 174. Batagelj Antonio, 356, 358. Battilani Luigi, 159. Bazzoli Margherita, 280. Bei Amato, 164. Beghelli Carlo, 66, 68. Belich Paolo, 305 . Beltrame E ugenio, 159. Bembich Giovanni, 308, 3 r9 (Nota). Bencini Gino, 272.
Bencini Mario, 199. Benedetti Augusto, 258. Bernctich Adamo, 305, 319 (Nota). Bernini Giuseppe, 153. Bernini Guido, 144. Berretta Giuseppe, 158. Bersan Francesco, 305. Bertoglio Silvio, 97, 99· Bertoli Alceste, 189, 191. Bessone Romano, 207, 212, 215. Bevk Slavko, 339. Biagini Um berto, 175. Bianchi G ino, 251. Biasatti Giovanni, 188. Bidovec Ferdinando, 339, 352. Bier Amilcare, 199. Bini Terzilio, 241. Biziak, 452. Bonacossa Giovanni B., 66. Bonanno Antonino, 39. Bonelli Alfredo, 34, 36. Bongini Wargas, 231. Bonomini Lino, 383. Bordon Ernesto, 305. Borelli Luigi, 66. Botri Manlio, 430. Bottari Leonardo, 39. Bovone Giovanni Battista, 278. Braclamante Michele, 409. Broccardo Giuseppe, 280. Broggi Terzilio, 241. Brunetti Ludovico, 423. Bulleri Piero, 23r. Bussolesi Mario, 163. Cac Angelo, 360. eac Lorenzo, 339. Cac Vincenzo, 360. Calcaterra Bruno, 97, 99. Calcaterra Ernesto, 97. Calderini Giuseppe, 188. ealisti Ettore, 455.
JNDICI
INDICI
Camera Luigi, 97. Canciani Pietro, 430. Caponetto Carmelo, 39, 60. Caponetto Lucia, 39, 60. Carrara Cesare, 383, 402. Carussio Umberto, 187. Casali Luigi, 158. Caserta Agostino, 455. Caserta Salvatore, 455 . Cassani Felice, 163. Cattaneo Angelo, 163. Cavalleri Gaetano, 207. Cavallini Orlando, 297. Cavallo Giovanni, 423. Ceci Rocco, 164. Cella Romolo, 63, 68. Cerne Luigi, 358. Chermaz Alberto, 305, 310. Chermaz Giovanni, 305. Chermaz Matteo, 305. Chiarelli Giulio, 164. Chiericato Vittorio, 150. Chierichetti Francesco, 63. Chierichetti Giuseppe, 106. Chioccia Pasquale, 123. Ciani Menotti, 270. Ciecato Ercole, 123. Cioce Gioacchino, 276. Cislaghi Cesare, 106, 108. Cislaghi Giuseppe, 83, 88. Clerisse Claire, 383, 402. Cociancich Venceslao, 306, 310. Codarin Antonio, 308, 3ro. Codarin Giovanni, 308, 310. Cok Giovanni, 357, 358. Colella Antonio, 164. Colica Sebastiano, 39, 60. Colivicchi Mario, 231. CoUini Cesare, 222. Colombini Amedeo, 106, 108. Cornetti G iovanni, 383. Conforti Agostino, 66. Conti Francesco, 78, 80. Cop, 433· Corbani Serafino, 207, 215 . Cordioli Albino, 456. Coroneo Italo, 383, 402. Corradini Silvio, 150. Cortelli Celestina, r74. Cremolesi Adolfo, 242 . Curato Andrea, 123.
Dalfiume G iordano, 175, 180. D 'A mato Giovanni, 300. D 'Amico Romeo, 383, 402. Daris Antonio, 360. De Angeli Luigi, 78, 80. De Dominicis Ugolino, 434. Dc Emili Boren, 409. Del Fabbro Pietro, 187. Dell'Ara Bruno, 242. Del T in U mberto, 66. Dc N uccio Giovanni, 423. De Palma Corrado, 276. De Santis Pilade, 437. Desiderio Enrico, 39, 60. Detraz Giuseppe, 383. Deves Maria Luisa, 438. Diegi Giuseppina, 66. Dobriga Giovanni di Antonio, 308, 310. Dobriga Giovanni fu Giovanni, 308, 319 (Nota). Donati Fra ncesco, 274. Donati Riccardo, 25 . Druzina Cirillo, 356. Ducceschi Giordano, 241.
Franco Mario, 97, 99· F ranza Rodolfo, 376. Fraschini Ambrogio, 150. Frosi Fausto, 63, 68. Fumagalli Agostino, 66, 68. Furiesi Angiolo, 242. Fusé Bruno, 83.
' 1
Esposito Francesco, 400. Fallai Aldo, 383, 402. Fanton Carlo, 455. Favali Armido, r99. Felici Cristoforo, 460. Ferluga Giuseppe, 36o. Ferrari Mario, 66, 68. Ferraris Arturo, 199. Ferretti Mario, 144, 149. Ferretti Pasquale, 2(Jl. Fiaschi Roberto, 250. F ilippi Libero, 250. Filippini Arduino, u6. Filomeno Salvatore, 66, 68. F iorellini Giuseppe, 83, 88. Fiorini Giacomo, 460. Fonda Carlo, 36o. Fontana Angelo, 163. Fontana Bruno, 159. Fortunat Francesco, 357, 358. Franceschi Luigi, 206. Franceschini Giovanni, 278. Franceschini Mario, 280. Francesckin Ilario, 358.
\1
Gadda Ferdinando, 63, 68. C agliati Felice, 83, 88. Gagliati Gaetano, 106, 108. Gasperini Ugo, 430. Gatnik Massimiliano, 356, 358. Gelmetti Umberto, 258. Gemignani Ivan, u6. Gennari Angelo, 159. Genovese Mariano, 39. Gergic Adolfo, 357· Germec Francesco, 357. G hezzi Vittorio, 460. Ghini Adele, 66. Ghini Vittorio, 63. G iacchetti Marziale, 250. Giannelli Arnaldo, 231. G iannelli Arturo, 25 1. G iarusso Giuseppe, 460. Gigante Antonio, 63. Giglioli Vittorio, 34. Gili Ergenite, 134 . G ioia Alfredo, 63, 68. Gioia Bruna, 63. Giudici Edoardo, 144, 149. Giuffrida Rosa rio, 39, 60. Giuresscvich Enrico, 369. G iustarini Alessandro, 231. Giustarini Giuseppe, 242. Giustarini Mario, 250. G lavicich Antonio, 185 . Glavina Miroslavo, 356. Gobbi Carlo, 63. Goriup Vincenzo, 360. Gorkic Emilio, 327, 335· Graziutti Pietro, 188. Greppi Carlo, 153. Gronchi Mazzetto, 25r. G ropajc Antonio, 358, 360. Guarniera Vincenzo, 39, 60. G uelfi Luig i, 251. Guidi Guido, 242. Gulino Giuseppe, 383. Gustincic Mario, 360.
Haas Sigesfredo, 428. Hocevar Ernesto, 369. Hrovatin Bortolo, 367. Hrovatin F rancesco, 320, 335. Hrovatin G iovanni, nato il 18.6.1902, 367. Hrovatin G iovanni, nato il 25 .12.1902, 327· Hrvat Valentino, 356. Tare Daniele, 327, 335· Ilariuzzi Umberto, 189. Ionna Guglielmo, 285. !vessa Antonio, 409. Izzo Giuseppe, 164. Jelcncic Ignazio, 356, 358. Jelencic Zorko Albino, 358. Jerman Francesco, 306, 310. Kans G iovanni, 447. Kasicki G iulio, 448. Keber Francesco, 320, 335· Kerze Giovanni, 357. Klobuear Francesco, 356. Kokoravec Mario, 432. Koller F rancesco, 290. Korene Anna, 448. Korene Francesco, 448. Korze Sofia, 339· Kosmac Cirillo, 339. Kosmac G iuseppe, 339· Kosmac Luigi, 357, 358. Kosmac N icolò, 339· Kosmac Rodolfo, 356. Kosmac Stanislao, 357, 358. Kovcc Adalberto, 327, 335· Krali Giusto, 369. Kukanja A ngelo, 409. Landgraf Maria, 63. Landini Romeo, 222. Lapi Antonino, 39. Lavanda Emilio, 83, 88. L'lZzarich Giovanni, 409. Lazzeri Manlio, 257. Lnzeri Pietro, 250. Leban Luigi, 357. Lenardic Giovanni, 358. Leonetti Alfonso, 280. Leoni Giulio, 280.
5 20 Leovino Antonio, 276. Lesmo Ach ille, 207, 2I5. Lipparini Berto, 430. Lo Cascio Vittorio, 383. Logar Felice, 360. Lo Re Giuseppe, 39, 60. Lovrecich Giuseppe, 306, 3ro. Lucchetti Riccardo, 144. Lucchini Carlo, 150. Luchi Angelo, n6. Luznich Bartolomeo, 36o. Macchioni Balilla, 242. Macchioni Goliardo, 242. Macchioni Mario, 242. Machella Giovanni, 456. Maffei Raffaele, 66, 68. Maganza Andrea, 83, 88. Maggi Agostino, 159. Magnani Davide, 150. Majnik Antonio, 356, 357. Majoni Giovanni, 460. Manao Filippo, 271. Manfreda Andrea, 339. Maniccia Giuseppe, 460. Mantegazza Angelo, I63. Mantegazza Natale, 153. Manzoni Luigi, 207, 215. Marchi Narcisio, 258. Marcolli Luigi, 106, ro8. Marino Ciro D., 63, 65. Marsich Giovanni, 308, 3ro. Marsich Miroslao, 308, 3ro. Marsich Rodolfo, 308, 310. Marsich Romano, 305. Martellanz Mario, 327. Martelli Giacomo, 460. Marturano Carlo, 164. Marucchi Gioacchino, 400. Marucchi Giuseppe, 400. Marusic Francesco, 339, 352. Marzi Pietro, l 59· Marzi Quinto, 159. Massoni Agostino, 153. Mastrocicco Francesco, 164. Mauri Vittorio, 63, 68. Mavric Teofilo, 327, 335. Mazzaferri Carmine, 295 . Mazzetti Francesco, 257. Mazzetti Marino, I75· Mazzone Carmelo, 39, 60.
521
INDICI
INDICI
Mazzone Giuseppe, 39. Mazzone Vincenzo, 39, 60. Melacci Bernardo, 288. Melles Antonio, ro6, 108. Menozzi Carlo, 199. Mezzoli Giorgina, 66, 68. Michelagnoli Alfredo, 297. Micheloni Giordano, 78, 80. Mihalic Alberto, 360. Mihalic Giovanni, 356. Mihalic Luigi, 360. Mihalic Matteo, nato il 21.2.1896, 360. Mihalic Matteo, nato il 21 .2. 1901, 360. Milharcic Giovanni, 456. Milos Zvonimiro, 339, 352. Miselli Aurelio, 383, 402. Momicchioli Granito, 434. Morara Mario, 188. Moroni Luigi, 83, 88. Mrakic Massimiliano, 447. Muli Arturo, 434. Murino Raffaele, 427. Musenich Mario, 306, 310. Nardini Pietro, 320, 335. Narducci Nicola, 207, 215. Nencini Giulio, 242. Neri Vittorio, 175, 180. Nesi Olinto, 230. N icorini Virginio, 106, ro8. Norfo Albino, 123, 125. Novak Giacomo, 363. Novak Giuseppe, 363. Novarese Giorgio, 460. Obad Giovanni, 339. Obersncl Miroslavo, 367. Oblak Antonio, 456. Obole Vincenzo, 123, 125. Oman Lodovico, 452. Orlancli Ugo, 222. Orsenigo Enrico, 66. Oss Pegorar Giuseppe, 460. Ottaviani Filiberto, 257. Pacifici Umberto, 288. Pagliarello Enrichetta, 123, 125. Panerai Adelmo, 272. Paoletti Carlo, 400. Papetti Luigi, 97, 99. Parenti Ruggero, 1r6.
Parovel Rodolfo, 356. Pastore Marino, 207. Patelli Mario, 175. Paulovie Giuseppe, 377. Pavlic Lorenzo, 36o. Pea Luigi, 150. Pecori Raffaello, 230. Pecoroni Golfredo, 205. Pellegrino Modesto, 460. Percovich Vittorio, 409. Perrotta Antonio, r64. Pertot Giusto, 456. Pertot Miroslavo, 339. Perucchi Lauretta, 455. Pescucci Antonio, 291. Petaros Pietro, 357, 358, 36o. Petaros Stanislao, 357, 358. Petaros Vittorio, 360. Petrigna Giuseppe, 356. P ieri Ottavio, 222. Piermarini Pietro, 174. Pigliafreddi Mario, 106, ro8. Pinoli Mario, 66, 68. Pio Loco Tullio, 456. Piovella Edoardo, 148. Pistolesi Nello, 242. Pistone Santo, 39, 60. Pistone Sebastiano, 39, 60. Pizzek Pietro, 186. Pizzuto Giuseppe, 63, 68. Plivelic Giovanni, 433. Pobega Rodolfo, 305. Pollastri Corrado, 175 . Porta Aldo, 106, 108. Porta Alessandro, 97, 99· Potrata Albina, 420. Poz7.oli Pietro, 153. Predieri Arnaldo, 175, 180. Prelovec Giovanni, 420. P remoli Natale, 12.3, 125. Primosich P ietro, 305, 319 (Nota). Prisciandaro Michele, 276. Puglisi A nton io, 39. Pulighe Pietro, 383. Putinati Otello, 132. Questi Pietro, 222. Raccolti Tito, 231. Racman Ferdinando, 360. Racman Francesco, 360.
Radolovich Michele, 199. Raggi Alfredo, 383. Rai11oldi Carlo, 63, 68. Rampazzo Giuseppe, 150. Ranelli Alfredo, 158. Ranzani Luigi, 97. Rapotec Agostino, 356. Ravagnan Riccardo, 280. Ravera Camilla, 134. Razen Gioacchino, 357, 358. Re Enrico, 83, 88. Recalcati Carlo, 106. Recalcati Giuseppe, 97, 99· Redulovic Jvan, 433. Rejec Alberto, 356. Rejec Massimiliano, 356, 358. Rendi Renzo, 258. Renzi Giuseppe, 455. Revclanéc Giul io, 186. Ricaldone Pietro, 150. Ricci Giulio, 164. Ricciarcli Giuseppe, 251. Ricciardi Guido, 251. Riemer Giuseppe, 409. Riffaldi Bruno, 159. Rigamonti Giuseppe, r53. Righi Rinaldo, 123, 125. Rogai Tullio, 222. Rona Siro, 158. Roncagli. Abramo, 63. Roncaglio Virginio, 144. Rossi T ranquiilo, 460. Rossi Doria Manlio, 194. Rubini Gioacchino, 276. Rupe! Carlo, 339. Russo Natale, 39· Rustioni Aldo, 159. Rutar Antonio, 358. Rutar Ludmilla, 356. Sabadin Francesco, 305, 3r9 (Nota). Sacchetti Armando, 175, 180. Saladini Saladino, 383, 402. Santaniello Achille, 437. Sarati Riccardo, 83, 88. Savasta Salvatore, 39. Savioli Antonio, 207, 215. Scandurra Giovanni, 39. Scarioni Giovanni, 106, 108. Sciotto Angelo, 39. Scomazzon Luigi, 267.
522 Scotti Ettore, 'J'l¡ Scotti Luigi, 97, 99. Selvatici Maria, 25. Sentinelli Alfredo, 2'J'l. Sepetich Remigio, 186. Sequalini Francesco, 188. Sereni Emilio, 194. Sergon Rodolfo, 305. Sfiligoj Augusto, 358. Sirca Leopoldo, 339. Skamperle Andrea, 367. Skarabot Antonio, 421. Skerjanc Luigi, 367. Skerl Angelo, 360. Skrjanec Giovanni, 357. Skrjanec Stanislao, 357, 358. Solavaglione Caterina, 383. Soldati Paolo, 78, 8o. Sorli Felice, 356, 357. Sosic Antonio, 360. Spampinato Giovanni, 455. Spanger Luigi, 339. Spinelli Celso, 278. Stein Giorgio, 383. Stella Giuseppina, 276. Stiglich Alfredo, 186. Stoka Vlad imiro, 339. Sue Milano, 357, 358. Svara Giovanni, 357, 358. T acchelli Mario, (J'J, 99. Taddei Ezio, 292. Tagliaferri Angiolo, 222. Tagliaferri Gino, u6. Talamucci Antonio, 231. Tamburini Mario, 460. Tentori Olga, 258. Tertulliani Dino, 257. Tiburzi Giuseppe, 297. Tomassetti Decio, J 53. T onci Kokali, 420. Tosin Bruno, 134. Tudorich Mjljenko, 409. Turco Carlo, 305, 319 (Nota). Turri Francesco, 144. Turrino Carlo, 207, 215. Turroni Giuseppe, 278. Ukmar Antonio, 357, 358. Urbancic Luigi, nato 1'8.5.1864, 456. Urbancic Luigi, nato il 1°.10.1901, 456. Usaj Venceslao, 320, 326 (Nota).
lNDICI
Vadnjal Giuseppe, 357, 358. Valencic Luigi, 339, 352. Vallarelli Gaetano, 276. Vallarelli Michele, 276. Vanne! Mario, 222. Vanni Assuero, 2'J'l. Vanni A zaria, 257. Vanzani Ernesto, 28o. Vatovec Mila, 441. Vattovaz Ernesto, 306, 310. Vattovaz Riccardo, 305, 319 (Nota). Vattovaz Vitale, 305, 319 (Nota). Vecchi E ros, 134. Venegoni Gaetano, 83, 88. Verdiani Manfredo, 251 . Vergan Giuseppe, 306, 310. Vernon Liliana, 258. Vestri Alberto, 251. Vilhar Stanislao, 320, 326 (Nota). Vinciguerra Mario, 258. Visentin Giuseppe, 305. Visintin Antonio, 327, 335. Visnjevcc Andrea, 356. Vitale Vito, 39, 6o. Vitez Carlo, 44 r. Vitez Milano, 441. Volterrani Lorenzo, 436. Vratovich Emerico, 409. Vuchich Giuseppe, 288. Zahar Mario, 339. Zanetti Giacomo, 207, 215. Zanoli Francesco, 153. Zan7.arri Francesco, 383, 402. Zappoli Mario, 222. Zara Giuseppe, 106, 108. Zatini Virginio, 222. Zatti Angelo, 320, 335. Zavcrtanik Mario, 320, 335. Zerial Carlo, 357. Zerjan Luigi, 357, 358. Zgoni k Antonio, 320, 335 . Zinucci Giuseppe, 231 . Zizmond Giuseppe, 320, 335. Zlatick Slavko, 357, 358. Zmak Miro, 409. Zobec Antonio, 360. Zuccarello Benedetto, 460. Zudek Marcello, 373. Zuliani Antonio, 188.
I) INDICE DELLE PERSONE MENZIONATE NELLE SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. E NEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE
A BBREVIAZIONI
T.S.D.S.
= =
C.I.
= Commissione
G.I.
=
Giudice Istruttore
Prov.
=
Provvedimento
Sent.
= Sentenza
Ord.
=
v.
vedi Tribunale Speciale per la difesa dello Stato Istruttoria
Ordinanza
Alpi (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 28. Amoroso (v. Sent. n. 44 del T.S.D.S.), 15)6. Apo11onio Dante (v. Sent. n . 29 del T.S.D.S.), 340. Arnao Ruben (v. Sent. n. 22, 23 e 24 del T .S.D.S.), 89, 100, 109.
.'
Banciani (v. Sent. n. 50 del T .S.D.S.), 224. Bandini (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 28. Bastoni (v. Sent. n. 16 del T .S.D.S.), 27. Batagelj (v. Sent. n. 29 del T.S.D.S.), 344. Batic Vittoria (v. Scnt. n. 6 della C.I.), 329. Bembich G iuseppe (v. Sent. n. 67 della C.J.), 309. Benedetti (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 27. Bianco Augusto (v. Sene. n. 9 della C.I.), 50. Bilucaglia (v. Sent. n. 28 del T .S.D.S.), 418. Blasina (v. Sent. n. 29 del T.S.D.S.), 342. Blasina Goffredo (v. Sene. n. 39 della C.I.), 369. Bocci Guerino (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 26.
! :'-< DICI
Bolla Marcello (v. Sent. 11. 29 del T.S.D.S.), 340. Bonomo (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S.), 168. Bracco Emanuele (v. Sent. n. 18 del T.S.D.S.), 36. Briand Maria (v. Sent. n. 5 della C.I.), 323. Buffolini (v. Sent. n. 6 del T.S.D.S.), 333· Cannistrucci Carlo (v. Sent. n. 9 della C.I.), 44, 49. Cantini (v. Sent. n. 33 <lei T.S.D.S.), 155. Capovilla Giuseppe (v. Sent. n. J del T.S.D.S.), 313. Carsano (v. Sent. n. 26 del T .S.D.S.), 127. Casarico Antonio (v. Sent. n. 41 del T.S.D.S.), 191. Castagnola (v. Ser1t. n. 33 del T.S.D.S.), 155. Cavalich Giuseppe (v. Sent. n. 1 del T.S.D.S.), 306. Cecchinato (v. Sent. n. 20 del T.S.D.S.), 72. Celeste Giuseppe (v. Sent. n. 9 della C.I.), 43, 48. Chersovani (v. Sent. n. 29 del T.S.D .S.), 344. Ciro Romano (v. Sent. n. 6 del T.S.D.S.), 333. Cocuzza (v. Sent. n. 9 della C.I.), 54. Colacicchi Adelaide (v. Sent. n. 18 del T.S.D.S.), 36 Comandini Umberto (v. Sent. n. 28 del T.S.D.S.), 4r7. Condotti Ruggero (v. Sent. n. 40 della C.I.), 373. Corlovich Giovanni (v. Seot. n. I del T.S.D.S.), 313. Corlovich Giuseppe (v. Sent. n. 1 del T.S.D .S.), 313 . Corradini Egidio (v. Sent. n. 32 del T.S.D.S.), 151. Costovich Giovanni (v. Sent. n. 1 del T.S.D.S.), 314. Curet Giovanni (v. Sent. n. 29 del T.S.D.S.), 340, 347· Dapporto (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 31. De Bosis Adolfo (v. Sent. n. 54 del T.S.D .S.), 260. De Bosis Lauro (v. Sent. n. 54 del T.S.D.S.), 260. Degli Esposti Imelde (v. Sent. n. 33 della C.T. e Sent. n. 38 del T.S.D.S.), 176, 177, 182. Della Vedova Edvige (v. Sent. n. 20 del T.S.D.S.), 70. De Maggio (v. Sent. o. 9 della C.I.), 51. D iamanti Filippo (v. Verbale di esecuzione di sentenza capitale), 352. Falchi (v . Sent. n. 51 del T.S.D.S.), 232. Farfoglio (v. Sent. n. 39 della C.I.), 371. Felici (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 28. Ferrari Luigi (v. Sent. n. 9 della C.I.), 48. Filiplik (v. Orci . del G.I. del 21.2.r930), 297. Focacci (v. Sent. n. 50 del T.S.D.S.), 224. Galante Mario (v. Sent. n. 10 della C.!.), 442. Gallori (v. Sent. n. 50 del T.S.D.S.), 226. Ghedini Cesare (v. Sent. n. 33 della e.I.), 177. Ghetti (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 31. Chinassi (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 27. Giacomini (v. Sent. n. I del T.S.D.S.), 314. Grazioli (v. Sent. 11. 29 del T.S.D .S.), 345, 346. Gremo Teodoro (v. Sent. n. 66 della C.I.), 213, 217.
IKDICI
Herslop Antonio (v. Sent. n. 40 della e .I.), 373. Hovacic Giovanni (v. Sent. n. 6 del T.S.D.S .), 333. Lambertini (v. Sent. n. 38 del T .S.D.S.), 18r, 182. Lauro (v. Sent. n. 9 della C.I.), 44. Licandro N icola (v. Sent. n. 9 della C.1.), 50. Longo (v. Sent. n. 39 della e .I.), 37r. Malfa Salvatore (v. Sent. n. 9 della C.I.), 41. Manciotti Bruno (v. Sent. n. 25 del T .S.D.S.), u7. Marabini (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 27. Marangoni (v. Sent. n. 29 del T.S.D.S.), 345· Marendi (v. Sent. n. r6 del T.S.D.S.), 29. Marino Roberto (v. Verbale di esecuzione di sentenza capitale), 352. Mazzone Assunta (v. Sent. n. 9 della C.T.), 54. Meccarini (v. Sent. n. 33 della e .I.), Iì7. Mencuchiucheri (v. Sent. n. 35 ciel T.S.D .S.), 168. Mercatali (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 28. Messi (v. Sent. n. r6 del T.S.D .S.), 28. Messina (v. Sent. n. 25 ciel T.S.D.S.), 119. Missori Giuseppe (v. Sent. n. 29 del T.S.D.S.), 340. Mljac Marta (v. Ord. del G.I. del 1°.2.1930), 377. Monarca (v. Sent. n. 51 del T.S.D.S.), 2B, 244. Nardini (v. Sent. n. 9 della e.I.), 44. Neri Guido (v. Sent. n. 29 elci T.S.D.S.), 340. Ossola Giuseppe (v. Sent. n. 24 della e.I.), 282. Ottoloni Anna (v. Sent. n. 20 del T.S.D .S.), 72. Pacella (v. Se11t. n. 26 del T.S.D.S.), r27. Paciletto (v. Sent. n. 35 del T.S.D.S .),. r70. Palumbo (v. Sent. n. 5 della C.I.), 322, 324. . Pancra2i Vale11tino (v. Sent. n. 25 del T.S.D.S.), 117. Panico (v. Sent. n. 44 del T.S.D .S.), 196. Parisi (v. Sene. n. 5 della C.I.), 322, 324. Pasquinucci (v. Sent. n. 53 del T.S.D.S.), 253. Pedretti (v. Sent. n. 33 della C.I.), r77. Perazzi Stefano (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 28. Persichini (v. Sent. n. 90 della C.l.), 387. Pezzan Antonio (v. Sent. n. 1 ciel T.S.D.S.), 3q. Pigoli Decimo (v. Sent. n. 41 del T.S.D.S.), 191. Raccolti Renato (v. Sent. n. 51 ciel T.S.D.S.), 235. Recchia (v. Sent. n. 37 delia C.I.), 449. Renda Salvatore (v. Sent. n. 9 della e.I.), 42, 48. Risvegli (v. Sent. n. 16 del T.S.D.S.), 29, 3r. Ritossa (v. Sent. n. r del T.S.D.S.), 314. Riva (v. Sent. n. 20 del T .S.D.S.), 70. Romita (v. Sent. n. 1 del T.S.D.S.), 314.
1:-JDIC!
Ronchi (v. Scnt. n. 20 del T.S.D.S.), 70. Rubini Virgilio (v. Verbale di esecuzione di sentenza capitale), 352. Ruggeri Rosolino (v. Sent. n. 18 del T.S.D.S.), 36. Salvini Daniele (v. Sent. n. 18 del T.S.D.S.), 36. Salvo Antonino (v. Sent. n. 9 della e.I.), 50. Santonoco (v. Sent. n. 9 della e .I.), 49. Sarichielli (v. Sent. n. 25 del T.S.D.S.), 118. Scalone (v. Sent. n. 9 della e.I.), 43. Silvagni Bruno (v. Sent. n. 16 del T .S.D .S.), 26. Sindoni (v. Sent. n. 9 della e .I.), 54. Stefanic (v. Sent. n. 37 della e.I.), 449.
J) INDICE DELL'ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEGLI IMPUTATI CONDANNATI DAL T.S.D.S. CHE SI SONO RIFIUTATI DI ASSOCIARSI AD ISTANZE DI GRAZIA INOLTRATE A LORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA ESTRANEI
Tassini (v. Sent. n. r del T.S.D.S.), 314. Trafeli Pietro _(v. Sent. n. 50 e 53 del T .S.D.S.), 226, 253. Trampus Mano (v. Verbale cli esecuzione d i sentenza capitale), 352. Ujcic (v. Sent. n. 3 della C.I.), 363 . Urbani (v. Sent. n. 9 della e.I.), 54. Urh (v. Sent. n. 29 del T.S.D.S.), 344. Vadnjal (v. Sent. n. 29 ciel T.S.D.S.), 348. Volterra (v. Sent. n. 16 ciel T.S.D.S.), 27. Zatler Giuseppina (v. Ord. del G.I. del 1°.2.1930), 377.
1930 Corradini Silvio, Sent. n. 32, pag. 15r. Fontana Bruno, Sent. n. 34, pag. 16o. Giannelli Arturo, Sent. n. 53, pag. 256. Gronchi Mazzetto, Sent. n. 53, pag. 256. Guelfi Luigi, Scnt. n. 53, pag. 256.
Rainoldi Carlo, Sent. n. 20, pag. 75. Rampazzo Giuseppe, Sene. n. 32, pagg. 151, 152. Ricaldone Pietro, Sent. n. 32, pag. r5r. Ricciardi Giuseppe, Sent. n. 53, pag. 256. Talamucci Aroldo, Sent. n. 51, pag. 240. Turri Francesco, Sent. n. 31, pag. 148.
Kovec Adalberto, Sent. n. 17, pag. 337. Manfreda Andrea, Sent. n. 29, pag. 354Marzi Quinto, Sent. n. 34, pag. 162. Pistolesi Nello, Sent. n. 52, pag. 249.
Visintin Antemio, Sent. n. 17, pag. 337. Zgonik Antonio, Sent. n. 17, pag. 337. Zinucci Giuseppe, Sene. n. 51, pag. 239.