MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DECISIONI EMESSE NEL 1934
ROMA
1989
PROPRIETÀ LETTERARIA Tutti i diritti riservati
La pubblicazione del presente volume è stata curata
Vietata la riproduzione anche parziale
dal dottor. Floro Rose/li, magistrato militare di
senza autorizzazione
Cassazione a.r., con la collaborazione della signora
© BY UFFICIO STORICO SME -
ROMA 1989
Maria Zincane della Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione.
Tipografia Artigrafiche De Angelis - Via G. Filippo lngrassia 31, Roma - 1989
fND I CE GENERALE Pag .
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Sezione « A»: Sentenze pronunziate dal T.S.D.S . .
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Sezione « B » : Sentenze emesse dal l a Commissione Istruttori a .
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Sezione « C » : Sentenze emesse daJ Giudice lstrullore .
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Sezione «A>l : Sentenze emesse dal T . S . D . S . , dalla Commi ssi o ne Istruttoria e dal Gi udice Istruttore relative ai reati di spionaggio .
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Sezione « B»: Sentenza n . 1 2 del T . S . D.S. relaLiva a fatti diretti a provocare la devas t azione e la strage
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B) Indice di tu/te le sentenze pubblicate nella Seconda Parte comprese quelle pub blicate nelle «Note»
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C) Indice riassuntivo de/l 'attività so vversiva svolio nelle singole regioni e all 'e stero con elenco dettagliato delle varie mtività esercitate da tutti coloro uom ini e donne - che sono nati in una determinata regione .
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Prefazione . A bbreviazioni .
P R I M A P A RTE
Sentenze pronunziale dal T. S . D. S . , dalla Comm issione Istruttoria e dal Giudice Istru/lore per l 'attività sov versiva svolta nel territorio nazionale:
S r, coNDA PARTE
Sentenze pronunziate dal T. S . D. S. , dalla Commissione ls1ruuoria e dal Giudice lstru/fore relative ai reati di spionaggio:
Indici:
A ) Indice di tulle le sen tenze pubblicate nella Prima Parte comprese q uelle men zionate nelle <<Note»
Piemonte . Valle d ' Aosta Ligmia
PREFAZIONE
L'attività giudiziaria svolta nel 1934 dal T.S.D.S., dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore è stata suddivisa - come è stato fatto per il 1933 - in due parti. Nella prima parte vengono pubblicate tutte le decisioni emesse in ordine all'attività sovversiva svolta nel territorio nazionale. Nella seconda parte sono pubblicate sentenze relative ai reati di spionaggio e le decisioni emesse in ordine ad azioni compiute nel 1933 «nel territorio nazionale dirette a provocare la strage con lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato». Per ciò che concerne l'attività sovversiva si rileva che il maggiore numero di sentenze è stato emesso per fatti che sono stati commessi nel Friuli-Venezia Giulia. Attività di gran lunga inferiore a quella svolta nel periodo di tempo intercorrente dal 1927 al 1932 è stata compiuta nel Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto e Toscana e quasi nulla nelle altre regioni italiane con esclusione della Liguria e della Puglia. È da segnalare la sentenza pronunciata dal T.S.D.S. il 30.1..1934 nei confronti di Malavasi Gioacchino, Malvestiti Pietro e Rodolfi Armando che avevano organizzato nel 1933 «un gruppo antifascista denominato "GUELFO" che si proponeva di svolgere attività diretta a deprimere e distruggere il sentimento nazionale»
Particolare attenzione è da dedicarsi alla lettura della sentenza pronunziata in data 2.2.1934 nei confronti di Pajetta Giancarlo che venne ristretto in carcere 10 anni, 6 mesi e 15 giorni (dal 17.2.1933 al 2.9.1943)
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Sentenza importante é anche quella pronunziata il 10.2.1934 nei confronti di Pater/in i Avvenire e di altri 16 coimputati relativa alla costituzione nella provincia di Reggio Emilia «di una vasta organizzazione distinta in due gruppi adulti e giovanili - , organizzazione collegata al Centro comunista di Parigi>>.
Gli indici sono stati redatti con lo stesso sistema adottato nei precedenti volumi.
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Sono da segnalare anche le stesse emesse il 24.2.1934 e 5.7.1934 relative ad attività svolta dal partito comunista nelle provincie di Ferrara e di Bologna e la sentenza del 2.7.1934 per attività svolta - sempre dal partito comunista nella Puglia (Bari, Cerignola, San Severo, etc. ). Attività molto intensa venne effettuata anche dal comunista Scappini Remo (v. sentenza n. 29 del 17.7.1934) che condannato a 22 anni espiò, per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511; 15.2.1937 n. 77 e 17.10.1942 n. 1156, 9 anni e 27 giorni di reclusione. È da segnalare anche l'attività svolta dal comunista Gigante Antonio (v. sentenza n. 44 del 25.10.1934) che condannato a 20 anni espiò, per effetto dei sopraspecificati provvedimenti di clemenza, 9 anni e 25 giorni di reclusione.
Il T.S.D.S. ha pronunciato, inoltre, 22 sentenze relative ai reati di spionaggio tra le quali sono da segnalare: - la sentenza n. 15 del 1.5.1934 emessa nei confronti del capitano Giovannella Gaetano; - la sentenza n. 21 del 25.6.1934 emessa nei confronti di Bianchi Umberto, Demonte Eraldo e Ambrogi Torello; - la sentenza n. 3 7 del 24.7.1934 emessa nei confronti di Cecchi Giuseppe e Ruffoni Bianca; - la sentenza n. 48 del 15.11.1934 emessa nei confronti di Errath Riccardo e altri 8 coimputati; Nel 1934 nessuno imputato giudicato dal T.S.D.S. è stato condannato alla pena di morte. Anche nel presente volume tutte le sentenze sono pubblicate integralmente o per estratto precisando, per tutti i condannati, i periodi effettivi di pena espiata ed elencando i nominativi di coloro che non si sono associati all'istanza di grazia inoltrata dai propri parenti.
Quando nelle sentenze, nelle ordinanze e nei provvedimenti emessi dalla Commissione Istruttoria e dal Giudice Istruttore non sono indicate le generalità complete e le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta a/fatto che nulla risulta al riguardo dagli atti processuali.
Dott. Floro Roselli
ABBREVIAZIONI (oltre quelle che sono nell'uso comune)
C.P.
Codice Penale
C.P .P.
Codice Procedura Penale
C.P. Esercito
Codice Penale per l'Esercito
C.P. Marina
Codice Penale per la Marina
D.C.P.S.
Decreto Capo Provvisorio dello Stato
D.L.
Decreto Legge
D.L.L.
Decreto Legge Luogotenenziale
D.Lt.
Decreto Luogotenenziale
G.l.
Giudice Istruttore
M.V.S.N.
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale
P.M.
Pubblico Ministero
P.Q.M.
Per questi motivi
P.S.
Pubblica Sicurezza
R.D.
Regio Decreto
RR.CC.
Reali Carabinieri
Tribunale C. e P.
Tribunale Civile e Penale
T.S.D.S.
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato
T.U .
Testo Unico
1°cpv.
primo capoverso
u.cpv.
ultimo capoverso
p.p.
prima parte
u.p.
ultima parte
Prima Parte
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DAL GIUDICE ISTRUTTORE PER L'ATTIVITÀ SOVVERSIVA SVOLTA NEL TERRITORIO NAZIONALE Sezione «A» Sentenze pronunziate dal T.S.D.S. Sezione «B» Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Sezione «C» Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
SEZIONE «A»
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 162/163/1933
SENTENZA N. 4
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino Luog. Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Pasqualucci Renato, Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, De Martis G. Batta, Barbera Gaspero; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Malavasi Gioacchino, nato il 6.12.1903 a Concordia (Modena), avvocato; Malvestiti Pietro, nato il 26.6.1899 a Apiro (Macerata), ragioniere; Rodolfi Armando, nato il 22.9.1901 a Milano, impiegato; Ortodossi Oliviero, nato il 28.4.1886 a Brescia, tipografo; Bassani Ettore, nato l' 11.8.1909 a Villongo San Pilastro (Bergamo), operaio. I MPUTATI
Malavasi, Malvestiti e Rodolfi: 1) del delitto di cui all'art. 271 p.p. C.P. per avere, precedentemente e fino a marzo 1933, in un territorio di Milano, organizzato e diretto, fra cattolici, un gruppo antifascista denominato «Guelfo» che si proponeva di svolgere attività diretta a deprimere e distruggere il sentimento nazionale. Ortodossi: 2) del delitto di cui al cpv. 1° del citato art. 271 C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, partecipato al suindicato gruppo. Tutti i predetti imputati inoltre, più il nominato Bassani:
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3) del delitto di cui agli art. 110-81 cpv. I O e 2° 272 cpv. I° C.P. per avere concorso, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in epoche diverse ma con unica risoluzione criminosa, ad insidiosa attività di propaganda antinazionale compilando, stampando e diffondendo libretti antinazionali dal titolo <<Cristo Re e il Popolo» - «II Popolo e Cristo Re».
«La nostra sia oggi opera organizzata d'educazione. Organnizzare l'educazione. Contendere al fascismo il cuore del bimbo, la volontà del giovane, il pensiero dell'uomo. Chi legge i quaderni di scuola dei bambini, lardellati di adulazioni nauseanti per l'uomo di Predappio presentato a modello dalla nascita, elevato a simbolo, a eros, a mito, in una parola deificato, non può non sentire un moto di profondo disgusto. Bisogna prendere sulle ginocchia questi nostri bambini, guarirli dal veleno con pazienza e con amore infinito, bisogna, quando si possa, far capire agli insegnanti quanto diventi miserabile questa loro professione, che fra tutte dovrebbe essere la più alta, la più nobile». Nel marzo 1933 i nostri organi di polizia, a seguito di diligenti indagini scoprirono gli elementi direttivi del predetto gruppo «Guelfo» un rilevante numero di manifestini trovato addosso ad uno di essi nonché la tipografia dove i manifestini di cui trattasi venivano stampati. Infatti, durante un'altra operazione di polizia, l'autorità di P .S. sequestrò fra l'altro, a tale Ballabio Domenico, la minuta di una lettera che il Ballabio stava per inviare al fuoriuscito Faravelli Giuseppe (nei cui riguardi, essendo latitante, si è ordinata preliminarmente la sospensione del procedimento). Dalla suddetta lettera si rileva, in modo chiaro, che per esclusiva iniziativa di indegni cattolici, antifascisti, appartenenti alla «Azione Cattolica» era sorto, in Milano, l'accennato gruppo clericale; i principali esponenti del suddetto gruppo stavano già per accordarsi - tramite altri locali antifascisti per riunirsi per una comune azione antifascista con fuoriusciti italiani residenti in Francia.
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza della Commissione Istruttoria, in data 4.12.1933, i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere dei delitti sopra rubricati. Per le confessioni di qualcuno degli imputati, per le parziali ammissioni degli altri, nonché per le prove testimoniali e documentali, per le conclusioni peritali e in relazione a quanto era emerso nell'istruttoria scritta, nel dibattimento orale è risultato quanto segue: Verso la fine del 1932 e successivamente venivano diffusi in parecchie provincie del Regno a mezzo di lettere, dirette specialmente a spiccate personalità, manifestini dal cui contenuto, nettamente ed apertamente antifascista, si rilevava la clandestina esistenza di un gruppo di dissidenti cattolici denominati Guelfi, il quale aveva per fine l'abbattimento del Governo fascista ed aveva per emblema «Cristo Re». In detti manifestini - che molti dei recapitarii si affrettavano a consegnare alle Autorità e che pertanto erano confluite al Ministero degli Interni - sotto il titolo «Cristo Re e il Popolo» - «Il Popolo e Cristo Re» si leggeva tra l'altro: «Il Comitato d'azione Guelfa, al centro di una ferrea falange di cattolici e di uomini d'onore, così definisce gli obiettivi della battaglia immediata: 1) È indispensabile l'affermazione volontaristica, senza i tentennamenti e rimpianti, del principio cristiano nel volto della vita politica moderna. · 2) È necessario la distribuzione e il superamento del fascismo, perché il fascismo polarizza intorno alla sua convulsa dottrina in apparente contraddizione ma in sostanziale unità, tutti gli elementi negativi che pullulano nel mondo moderno, ed è nemico insieme della Chiesa, della pace, della Libertà e dell'Italia. Il fascismo nel suo volto bifronte, cui finalmente sono state strappate le maschere variopinte, non ha che due nomi: menzogne e rapina .... «Noi chiamiamo dunque gli italiani al combattimento contro la menzogna e contro la rapina per la libertà, per la dignità del nome italiano, per la grandezza Augusta della nazione».
Nella minuta predetta si legge: «Sabato sera siamo stati invitati io e Ben .. .. a un convegno da alcuni giovani esponenti del movimento "Guelfo". Cercherò ora di riferirvi nella maggiore possibile precisione che cosa è stato discusso in questo convegno. Ti premetto innanzitutto che questo movimento è una cosa seria per due ragioni: prima perché chi lo rappresenta è gente d'una attività lodevole, perfettamente conscia della posizione che è riservata all'antifascismo attivo in questo momento e per conseguenza rivoluzionaria nel significato più esteso della parola. A questo riguardo essi ci hanno richiamato il loro primo manifesto che ti abbiamo mandato. Ed in secondo luogo perché hanno una piattaforma formidabile nella G.C. (Gioventù Cattolica) della quale sono ovunque gli esponenti principali e dove possono, al di fuori del carattere speciale dell'organizzazione, trovare, per la loro stessa posizione, elementi tanto preziosi quanto devoti per l'organizzazione del loro movimento clandestino». Poiché da esplicite dichiarazioni del Ballabio e di Benzoni Alberto (il Ben. della lettera or ora riprodotta) - ripetute poi in regolari confronti con i prin-
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cipali attuali prevenuti, risultò che gli esponenti del movimento «Guelfo» che idearono e sollecitavano il convegno di cui nella su riportata lettera erano proprio i rubricati Malavasi, Malvestiti e Rodolfi; che la riunione fu tenuta proprio in casa Malavasi il 18 marzo u.s. ed ebbe il precipuo scopo di sollecitare protezione e contatti con gli esponenti residenti all'estero del movimento antifascista «Giustizia e libertà» - fu possibile agli organi di polizia operante d'arrestare i membri del comitato «Guelfo» milanese nelle persone del Malavasi, avvocato e conferenziere del!'" Azione Cattolica", il Malvestiti e Rofolfi ragionieri addetti alla Banca Popolare, il Malvestiti anche conferenziere dell' "Azione Cattolica". Il Rodolfi venne arrestato il 20 marzo mentre usciva dalla Banca Popolare, imbottito di oltre 3.000 manifestini del partito «Guelfo» dal titolo «Cristo Re» «Cristo Re e Popolo, Popolo e Cristo Re», in tutto simili a quelli che, come si,è detto prima, erano stati diffusi, nei mesi precedenti, in varie provincie. E da notarsi che il giorno prima era stato arrestato il Benzoni, collega d'ufficio del Rodolfi, sicché il trasporto dei manifestini fuori dalla Banca Popolare era provvedimento prudenziale. Il Rodolfi, preso col materiale addosso, confessò d'avere data ogni sua attività al movimento «Guelfo», d'avere partecipato al noto convegno in casa Malavasi e d'avere fatta larga diffusione dei manifestini in unione al Malvestiti. Nessuno, però degli arrestati aveva rivelata la provenienza dei manifestini. Ma nei primissimmi giorni di detenzione di costoro, giunse (al duplice indirizzo di Rodolfi e Malvestiti) presso la Banca Popolare, una lettera dalla tipografia Oliviero Ortodossi di Sarezzo, in Val Trompia, in cui si accennava a un lavoro fatto, a soldi in parte dati e si concludeva col minacciare che non avrebbe avuto riguardi per alcuno ove i predetti signori avessero provocato, col pretesto della cambiale, il danno del mittente che firmava col cognome di Ortodossi, abbreviato. Poiché dai destinatari, e particolarmente dal Rodolfi, che alla contestazione analoga fu preso da deliquo, non fu fornita spiegazione attendibile delle frasi contenute in detta lettera e poiché era evidente che i rapporti tra i destinatari e il mittente della lettera dovevano riferirsi alla stampa dei manifestini incriminati, fu arrestato il rubricato Ortodossi, il quale pur non avendo dato ragionevoli spiegazioni delle frasi surriferite contenute nella sua lettera, si mantenne ostinatamente negativo sulla stampa dei manifestini pur di fronte alla confessione del suo giovane di tipografia, prevenuto Bassani, che ha sempre affermato di averli stampati proprio nella tipografia dell'Ortodossi e per ordine di costui, e pur di fronte alla conclusione della pt.uJ.a t~ :nica che asseriva essere stati stampati nella tipografia dell'Ortodossi i ripett,ti manifestini.
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Però all'orale dibattimento, finalmente, !'Ortodossi, pur cercando di scagionare i veri committenti del lavoro, ha confessato d'avere stampati nella sua tipografia, nell'ottobre 1932, circa 6.000 dei predetti manifestini, dietro ordinativo di due giovani sconosciuti che s'erano dichiarati disposti a pagarli a qualsiasi prezzo e che alla consegna gli avevano corrisposto L. 1.200. L'Ortodossi - come si rivela dal contenuto della lettera inviata a Rodolfi e Malvestiti - aveva rapporti di interesse con i suddetti imputati e, quindi, è facile immaginare che i manifestini siano andati a finire alla Banca Popolare di Milano e precisamente nelle mani di Rodolfi e Malvestiti. L'Ortodossi ha confessato di aver compreso la gravità del contenuto dei manifestini, ma non potendo sottrarsi agli impegni che aveva preso li aveva composti e passati al giovane Bassani per la tiratura. Il Bassani, invece, contadino di Val Trompia, che saltuariamente veniva incaricato di qualche lavoro dell'Ortodossi, ha sempre sostenuto di non aver letto quanto stampava, e di avere, dal titolo, ritenuto che si trattasse di cosa lecita. Cosa verosimile, se si pensi che trattasi di un giovane onesto e immune da precedenti politici. È pertanto essendo stato provato in udienza che esisteva sino al marzo 1933 una organizzazione di pessimi cattolici, indisciplinati alle direttive della gerarchia cattoliche che erano in quell'epoca, come sono, di pieno riconoscimento e consenso verso il fascismo; che tale organizzazione, di cui furono scoperti gli organizzatori ed elementi direttivi con sede a Milano, aveva come fine l'abbattimento del Regime fascista e a tal fine svolgeva un'attività diretta a deprimere e a distruggere il sentimento fascista, che equivale a sentimento nazionale, con la diffusione di manifestini antifascisti e perciò antinazionali; che tali manifestini furono stampati in più riprese sino al marzo 1933, dal tipografo Ortodossi con piena coscienza del contenuto concorrendo all'opera di propaganda delittuosa che gli elementi direttivi svolgevano; che tali dirigentti s'erano accordati con locali elementi antinazionali per mettersi, a loro mezzo, alle dipendenze della concentrazione antifascista costituita in Francia da un'ibrida accozzaglia di rifiuti italiani che tramano, come risulta da numerosi altri processi, a più vili ed abominevoli delitti contro la Patria. Il Rodolfi, che, dopo le prime ampie, preecise e circostanziale dichiarazioni e indicazioni, ha tentato anche in udienza di scagionare, per quanto gli consentivano le altre risultanze, i correi Malavasi e Malvestiti, ha manifestato, pure all'orale dibattimento, come con pietosi memoriali ed istanze in istruttoria scritta, il suo pentimento e la sua ammirazione per il fascismo e per il Duce. Postuma e tardiva espressione di sentimenti che non dicrimina ma che il Collegio ritiene di dover valutare nella commisurazione della sanzione. Il Malvestiti ha ammesso di conoscere e di aver avuto rapporti di interessi con !'Ortodossi e ha anche riconosciuto, insieme con Malavasi, di co-
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noscere l'esistenza di un movimento "Guelfo" e di aver partecipato alla riunione del 18 marzo u.s. nella quale si parlò del suddetto movimento e nella quale Malvestiti lesse uno dei noti manifestini. Però per tutti gli altri "fatti" - comprovati da prove e confronti - nei quali si ravvisano concreti elementi della loro penale responsabilità sia Malavasi che Malvestiti si sono sempre mantenuti sulla negativa. Pertanto nei fatti, come sopra emersi, commessi da Malvestiti, Malavasi e Rodolfi, il Collegio ravvisa gli estremi giuridici dei reati a loro addebitati in epigrafe, come ravvisa gli estremi del concorso nella propaganda addebitato all'Ortodossi. Non sembra però al Collegio che siano emerse prove sufficienti per potere affermare la responsabilità dell'Ortodossi in ordine all'attribuirgli partecipazione al gruppo «Guelfo» di cui trattasi. Il tono minaccioso e interessato con cui, fra l'altro, scrisse la ricordata lettera al Rodolfi e al Malvestiti contrasterebbe con la sua cosciente partecipazione al gruppo. Pertanto da tale reato egli deve essere assolto. (485 C.P .Esercito). Il Collegio, commisurando le sanzioni all'entità dei fatti da ciascuno commessi e alla pericolosità di ciascuno, ritiene giuste le seguenti pene della reclusione. A Malavasi e Malvestiti anni 5 ciascuno risultanti dal cumulo di anni 3 per il delitto di cui all'art. 271 p.p. C.P. e di anni 2 per la propaganda continuata di cui agli art. 272 cpv. 1° e 8 I cpv. 1° e 2 °; (mesi 18 per la propaganda e mesi 6 per la continuazione); A Rodolfi anni 3 risultanti dal cumulo di un anno per il delitto di cui all'art. 271 p.p. C.P. e di 2 anni per la propaganda come sopra; Ad Ortodossi anni 2 per il concorso (art. 110 C.P .) nella propaganda continuata di cui sopra. Ai condannati incombe in solido il pagamento delle spese processuali (488 C.P.P.) e a ciascuno il pagamento delle spese di custodia preventiva (274 C.P.P.). Ritiene, data la pericolosità sociale dei condannati, ricorrente ai termini degli art. 202-203-133- C.P., di dovere ordinare la loro sottoposizione alla libertà vigilata ai sensi dell'art. 229 C.P .. Poiché il materiale tipografico in sequestro servì per commettere reato, ritiene il Tribunale di doverne ordinare la confisca (art. 240 C.P .).
P .Q.M.
Letti ed applicati gli art. 271 -272 cpv. I O , 110-81 cpv. 1° e 2°, 73-229-240 C.P. 244-488 C.P.P. 485-486 C.P.Esercito.
SENTENZE P RONUNZIATE DAL T .S.D.S
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Dichiara: Malavasi Gioacchino, Malvestiti Piero, Rodolfi Armando responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti, e Ortodossi Oliviero del solo delitto di propaganda con al capo 3) della rubrica, assolvendolo per non provata reità dell'altro delitto di cui al capo 2) d'accusa, e condanna alla reclusione: Malavasi e Malvestiti ad anni 5 ciascuno, Rodolfi ad anni 3 e Ortodossi ad anni 2; condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di propria custodia preventiva; Ordina: per tutti la libertà vigilata; Ordina: la confisca del materiale tipografico in sequestro; Dichiara: di non farsi luogo a procedimento nei confronti di Bassani Ettore in ordine all'iscrittagli imputazione perché il fatto non costituisce reato ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Roma, 30.1.1934 - Anno XII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Bassani - detenuto dal 29.3.1933 - viene scarcerato il 30.1.1934.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Malvestiti, in data 11.3.1934 inoltra istanza di grazia al Capo del Governo nella quale afferma: «di essere profondamente pentito di quanto possa aver commesso contro le leggi dello Stato e che promette sul suo onore di cattolico, di ufficiale ex combattente e di italiano che per l'innanzi sarà cittadino esemplare e indirizzerà alla più schietta fedeltà delle leggi dello Stato il suo antico, fervido, immutato patriottismo». Con Decreto di grazia del 12.4.1934 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla Casa Penale di Pianosa il 19.4.1934. Detenuto dal 20.3.1933 al 19.4.1934. Pena espiata: 1 anno e 29 giorni Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 13.6.1939.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S
Malavasi, il 16.3.1934 inoltra istanza di grazia al Capo del Governo nella quale afferma «di essere dolente di quanto possa aver commesso contro le leggi e le istituzioni dello Stato dichiarando, sul suo onore , che nulla farà o intenterà contro le leggi e le istituzioni dello Stato». Con Decreto di grazia del 14.5.1934 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 17.5.1934. Detenuto dal 20.3 .1933 al 17.5.1934. Pena espiata: 1 anno , 1 mese, 27 giorni
Albini Ettore, nato il 31.10.1869 a Milano, pensionato, detenuto dal 21.3.1933 all'8.6.I933. Cavani Ugo, nato il 9.6.1893 a Milano, impiegato, detenuto dal 22.3.1933 al1'8.6.1933. Principato Salvatore, nato il 29.4.1892 a Piazza Armerina (Enna), insegnante elementare, detenuto dal 19.3.1933 all'8 .6.I933 b) di non doversi procedere - per insufficienza di prove - nei confronti
di: Rodolfi, il 4.2.1934 inoltra istanza di grazia a S.M. il Re nella quale dichiara: «deploro qualsiasi colpa io possa aver commesso e ne sono profondamente rammaricato. Per la mia ancora giovane età, la mia immutata fede cattolica, se l'attività da me esplicata in tante opere buone se la mia buona volontà, possono essere garanzia, sento di poter assicurare sul mio onore di ufficiale, che sarò per l' avvenire il cittadino più disciplinato e devoto delle leggi dello Stato». Con Decreto di grazia del 19.4.1934 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 22.4.1934. Detenuto dal 20.3.1933 al 22.4.1934. Pena espitata: 1 anno , 1 mese, 2 giorni Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 27.6.1939. Ortodossi, con Decreto di grazia del 30.4.1934, emesso su istanza di grazia inoltrata dall'Ortodossi il 3.2.1934, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 3.5. 1934. Detenuto dal 28.3.1933 al 3.5.1934. Pena espiata: 1 anno, 1 mese, 5 giorni. La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. penale), con sentenza emessa in Camera di Consiglio il I 0.3 .1978, dichiara giuridicamente inesistente la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. in data 30.1.1934 nei confronti dei sopraspecificati imputati.(art. 1 D.L.L. 27.7. 1944 n. 159).
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 73 del 4.12.1933, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò , inoltre; a) di non doversi procedere - per non aver commesso i1 fatto - nei confronti di:
Bonazzi Alfredo, nato il 5.8. I 865 a Sarzana (La Spezia) , impiegato, detenuto dal 19.3.1933 al 26.7. 1933. Antelmi Attilio, nato l' 11.12.1887 a Melagnino (Cremona), pensionato, detenuto dal 19.3. 1933 al 5.12.1933. Benzoni Alberto, nato il 18.4.1896 a Milano, impiegato, detenuto dal 19.3.1933 al 5.12.1933. Broggi Ambrogio, nato il 28.7.1890 a Milano, stampatore, detenuto dal 19.3.1933 al 30.6.1933. Baldelli Giovanni, nato il 22.5.1914 a Milano , operaio, detenuto dal 19.3.1933 al 5.12.1933. Ballabio Romeo, nato il 6.10.1900 ad Arconate (Milano), industriale, detenuto dal 19.3.1933 al 30.6.1933. Cagnoli Aristide, nato il 22.7. 1889 a Sarzana (La Spezia), impiegato, detenuto dal 19.3.1933 al 5. 12.1933. Cirenei Marcello, nato il 24.3.1897 ad Arcola (La Spezia), avvocato, detenuto dal 19.3.1933 all'8.6.1933. Magrini Luciano, nato il 2.1.1885 a Trieste , giornalista, detenuto dal 19.3.1933 all'8.6.1933. Poggi Alfredo, nato il 4.5.1881 a Sarzana (La Spezia), professore di italiano, detenuto dal 22.3.1933 all'8.6.1933. Rovere Luigi, nato il 17.2. 1902 a Milano, avvocato, detenuto dal 21.3.1933 al 5.12.1933. Veratti Roberto, nato a 13.3.1902 a Milano, avvocato, detenuto dal 21.3.1933 all'8.6. 1933. Zacchia Carlo, nato il 2.2.1908 a Sampierdarena (Genova), avvocato, detenuto dal 21.3.1933 al 30.6.1933.
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TRIBUNALE SPECIALE PER 1-A DIFESA DELLO STATO
Acquarone Bartolomeo, nato il 17.5.1877 a Voltri (Genova), impiegato, detenuto dal 19.3.1933 all'8.6.1933. Carlini Pericle, nato 1'8.1.1888 a Genova, medico, detenuto dal 19.3.1933 all'8.6. 1933. Giunchi Domenico, nato il 19.5.1988 a Forlimpopoli (Forlì), messaggero postale, detenuto dal 19.3.1933 al 5.12.1933. Gnecco Emilio, nato il 22.1.1892 a Genova, inserviente, detenuto dal 19.3.1933 al 5.12.1933.
Scotti Augusto, nato il 27.3.1883 a Civitavecchia, marittimo, detenuto dal 20.3.1933 all'8.6.1933. Snelli Vito, nato il 14.4.1884 a Salsomaggiore (Parma), commerciante, detenuto dal 19.3.1933 all'8.6.1933. Tamburrini Renato, nato il 24.2.1898 a Roma, parrucchiere, detenuto dal 20.3.1933 all'8.6.1933. La Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, con la sopracitata sentenza, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Bassani Ettore in ordine al solo reato di cui al capo a) della imputazione. La Commissione Istruttoria pronunziò, infine, l'accusa nei confronti del latitante: Faravelli Giuseppe, nato il 29.5.1896 a Broni (Pavia), dottore in legge. (Per Faravelli, giudicato nel 1942, V. "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1942 - Sentenza n. 748 del 24 ottobre).
SENTENZA N. 5
Reg. Gen. n. 131/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Giua Armando, De Martis Giovanni Batta, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente
Minafò Antonino, nato il 10.2.1882 a Palermo, fuochista, detenuto dal 31.3.1933 al 5.12.1933. Muccini Italo, nato il 21.12.1881 a Savona, facchino, detenuto dal 21.3.1933 all'8.6.1933.
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SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S
SENTENZ A nella causa contro: Pajetta Giancarlo, nato il 24.6.1911 a Torino, studente universitario. IMP U TATO
1) Dei delitti previsti dagli art. 270 p.p. e 2° cpv. e art. 272 p.p. C.P. per avere, in Torino, Reggio Emilia ed altrove nel 1931 e precedentemente fino al 16.2.1933, ricostituito nuclei del disciolto partito comunista, e per avere, nei primi mesi di quest'anno, fatto parte di detto partito e svolta analoga propaganda; 2) Del delitto di cui all'art. 489 p.p. in relazione agli art. 477 e 482 C.P., per avere dal 1° al 16.2.1933 in Venezia, Modena e Parma fatto uso di atti falsi. Con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 cpv. 1° n. 1-2-3 e cpv. 2° C.P .. In esito al pubblico dibattimento, sentito il P .M. nella sua requisitoria e l'imputato, che, col suo difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Pajetta che, ancora 17enne, era stato condannato da questo Tribunale per delitti della stessa indole di quelli descritti al capo 1) della sopra rubricata imputazione, fu nuovamente rinviato a giudizio di questo Tribunale con sentenza della Commissione Istruttoria in data 17.5.1933 per rispondere dei delitti esposti in epigrafe. In udienza, in relazione anche al materiale raccolto nel processo scritto, per la confessione dell'imputato, espressa con concitata spavalderia conve-
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TRIBUNALE SJ>ECIAlE PER lA DIFESA DELLO STATO
nientemente repressa, per le prove documentali e testimoniali, è risultato quuanto segue: Il Pajetta, appartenente a famiglia di comunisti, all'età di 16 anni studente al liceo di Torino, aveva determinato l'intervento dell'Autorità ~er la s~a attività sovv~rsiva, sicché era stato espulso dai Licei del Regno e, denunciato a questo Tnbunale, era stato condannato a 2 anni di reclusione con sentenza del 25.9.1928. Anche in carcere aveva continuata l'opera di proselitismo come affermò il condetenuto Vignola Tommaso, già giudicato da questo Tribunale (V. "Decis~oni emesse dal T.S.D.S. nel 1928" pagg. 779-1248 e 1931 pag. 471). Uscito dal carcere, il Pajetta fu diffidato dall'Autorità di p .S .. Ma ins~nsi~il~ ad ogni _richiamo, aveva subito riallacciati i rapporti con gli or~ani direttivi del movimento comunista in Italia con sede all'estero ed aveva ripr~sa l'~ttività illegale adoperandosi per la ricostituzione di nuclei del partito m Piemonte e facendo propaganda per attrarvi gregarii. Era stato, pertanto, nel 1931, denunziato ancora una volta a questo Tribunale e rinviato a giudizio per rispondere di quelle malefatte ma in istato di latitanza, perché nel febbraio dello stesso anno aveva ripar~to clandestinamente in Francia. A Parigi divenne subito uno dei maggiori esponenti del partito comunis~a (che ?ur ~t~ndo ~ll'estero, si chiama italiano, perché composto da pochi rm~egat1 natl_m Itali~), fu nominato funzionario di quella federazione giovam~e comu~ista, fu mca_ricato della compilazione della stampa per Ja gioventu comumsta e fu persmo mandato in missione nella repubblica sovietica. Rientrò nel Regno clandestinamente, per un valico Alpino, il 1° .2.1933, con l'incarico avuto a Parigi di riorganizzare e dare nuove direttive al movimento giovanile comunista in Italia e, dopo avere soggiornato a Venezia, Modena e Parma e avere esibito in quegli alberghi falsi passaporto O carta d'identità - di cui fu più tardi, all'atto del suo arresto, trovato in possesso ~rovò ospitalità, in Reggio Emilia, presso il comunista Braglia Aldo (contr~ li quale pende presso questo Tribunale analogo procedimento ( V. stesso volume seni. T.S.D.S. n. 8). . I? qu_est'~lti_1?a città prese subito contatto con gli esponenti comunisti più att1v1 e flduc1arn della zona, distribuì stampe di propaganda sovversiva e in riunioni, da lui convocate, impartì minuziose direttive del lavoro da svolge~e. Fra l'altro ordinò di fare opera di infiltrazione e di sobillazione nel Partito Fascista e nelle istituzioni del Regime, nonché di penetrazione nelle Forze Armate, di costituire brigate d'assalto per provocare rivolte nelle officine . In tutto questo dovevano adoperarsi mezzi legali e semilegali, riducendo al minimo l'attività clandestina. J?opo aver dato precise e sufficienti direttive all'organizzazione emiliana, li 17 dello stesso febbraio si apprestava a partire per un'altra destinazio-
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S
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ne, quando, in casa del predetto Braglia, fu tratto in arresto, Nell'occasione gli furono sequestrati un necessario da viaggio e due valigie a doppio fondo contenenti documenti falsi e occorrente per falsificarne altri, recenti ed importanti stampe di propaganda comunista, relazioni ed appunti sul lavoro svolto e da svolgere, 2. 800 lire italiane e 620 franchi. Denunziato per la terza volta a questo Tribunale, ha sostanzialmente ammesso, anche in udienza, quanto sopra è stato esposto, rifiutandosi decisamente di riferire sui dettagli e di fare i nomi dei compagni, ciò che per altro è risultato dagli interrogatori d'imputati in altri procedimenti e cioè di Braglia Aldo, Cattini Bruno, Montermini Florido e Viani Alfeo che dal Pajetta avevano avuto direttive e stampe. Il Pajetta ha ammesso anche in udienza che le somme sequestrategli egli le aveva avute dalla Centrale del suo partito per erogarle pro soccorso rosso e per spenderle nell'esplicazione della sua criminosa attività. Intorno all'attività svolta dal prevenuto anteriormente al 5.11.1932 di cui la cennata denunzia del 1931, eccetto la sua delittuosa opera di ricostituzione unificata con quella esplicata nel febbraio 1933, la Commissione Istruttoria pronunciò declaratoria di amministia in applicazione del relativo decreto del decennale. (R.D. 11.1932 n. 1403, R.D. 5.11.1932 n. 1403). Nei fatti portati a giudizio di questo Tribunale e come sopra accertati, invece, il Collegio ravvisa tutti gli estremi giuridici dei reati rubricati. Indicato anche dall'Autorità di P .S. quale individuo pericolosissimo per l'ordine sociale, dimostratosi indifferente ed insensibile ad ogni richiamo ed ' alla precedente sanzione penale, il Pajetta, anche per il cinico comportamento d'udienza, merita una servera condanna. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene adeguate le seguenti pene: Anni 12 di reclusione per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. e cioè anni 8 e mesi 6 per il delitto e anni 3 e mesi 6 per la recidiva ai sensi dell'art. 99 2° cpv. C.P.; Anni 3 di reclusione per il delitto di cui all'art. 270 2 ° cpv. C.P. e cioè 2 anni per il delitto e I anno per la recidiva ai sensi dell'art. 99 2° cpv. C.P.; Anni 5 di reclusione per il delitto di propaganda di cui all'art. 272 p.p. C.P. e cioè anni 3 e mesi 6 per il delitto e anni 1 e mesi 6 per la recidiva ai sensi di cui sopra; Anni 1 di reclusione per il delitto di cui all'art. 489 p.p. in relazione agli art. 477 C.P. e cioè mesi 9 per il delitto e mesi 3 per la recidiva. Pertanto Pajetta Giancarlo deve espiare la pena complessiva (art. 73 C .P .) di 21 anni di reclusione. Ne consegue il pagamento delle spese processuali (art. 488 C.P.P.) e quello delle spese di custodia preventiva (274 C.P .P .).
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S
Ai sensi dell'art. 230 p.p. n. 1 deve essere ordinata la libertà vigilata. Tutto il materiale e le somme in sequestro, per l'accertata attinenti coll'attività delittuosa per la quale il Pajetta viene condannato, devono essere confiscati (art. 240 C.P .).
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, con ordinanza del 3.2.1961, dichiara estinti per l'amnistia di cui al D.L.L . 17.11.1945 n. 719 i delitti politici per i quali Pajetta Giancarlo venne condannato dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv. 272 p.p., 489 in relazione agli art. 477 e 482 - 99 1° e 2° cpv., 230-73-240 C.P .. Dichiara: Pajetta Giancarlo responsabile di tutti i delitti in epigrafe a lui ascritti, e cumulate le pene, lo condanna ad anni 21 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; Ordina: che sia sottoposto a libertà vigilata; Ordina: la confisca del materiale e della somma in sequestro.
Roma, 2.2.1934 - Anno XII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77 la data di scarcerazione venne fissata per il 17.2.1944. Ristretto nello Stabilimento Penale di Civitavecchia l' 11 .3.1934 venne tradotto nella Casa Penale di Sulmona il 16.5.1943. Con R.D. di grazia del 30.8.1943 la residua pena da espiare venne dichiarata condonata e pertanto Pajetta Giancarlo venne scarcerato il 2.9.1943. Detenuto dal 17.2.1933 al 2.9.1943 Pena espiata: 10 anni, 6 mesi, 15 giorni. Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia Azzariti, con decreto emesso il 30.8.1943, revoca, ai sensi dell'art. 207 C.P., la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Nota: Per Pajetta Giancarlo Vedi anche «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928» (pag. 582) e nel 1931 (pag . 479).
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PRIMA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
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Reg. Gen. n. 223/1933
SENTENZA N. 6
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II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale: Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Giua Armando, De Martis Giovanni Batta, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Barbera Gaspare; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Sasdelli Dino, nato il 25.1.1906 a Medicina (Bologna), meccanico. IMPUTATO
Del reato previsto dagli art. 270 cpv. 2° e 272 p.p. per avere partecipato ad associazioni comuniste facendo propaganda delle loro dottrine. Reati commessi in Reggio Emilia e Bologna dal dicembre 1932 al marzo 1933. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nelle sue requisitorie e l'imputato che col suo difensore ha per ultimo avuto la parola osserva. IN FATTO E IN DIRITTO
II prevenuto fu, con sentenza in data 20.9.1933 rinviato, dalla Commissione Istruttoria, a giudizio per rispondere dei reati rubricati. Il Sasdelli ha negato, anche in udienza, d'appartenere al partito comunista, pur ammettendovi di avervi appartenuto sino al 1925. Ma contro i suoi dinieghi, i testi D'Andrea Giuseppe e Della Peruta Gerardo funzionari di P .S. assicurano d'aver prima saputo per via confidenziale e poi assodato per accertamenti diretti, che il Sasdelli partecipava concretamente all'illegale associazione comunista emiliana e manteneva il collegamento tra l'organizzazione bolognese e quella di Reggio Emilia. Fu appunto nell'esecuzione di tale incarico che egli il 18.12.1932 s'incontrò all'altezza del sottopassaggio di Villa S. Croce di Reggio Emilia col funzionario del partito comunista Invernizzi Gaetano ( V. "Decisioni emesse dal T.S.D.S nel 1932, pag. 419'"), presenti Paterlini Avvenire, Ferrari Giovanni
e Cattini Bruno (contro i quali pende separato procedimento) (V. stesso volume Sent. n. 8 del T.S.D.S), i quali, davanti all'Autorità di P .S. riconobbero senza titubanze il Sasdelli e hanno confermato quanto sopra. Ulteriore non indispensabile prova della sua appartenenza al partito sovversivo fornisce, peraltro, lo stesso Sasdelli, confessando di essersi accordato nel marzo u.s., con individuo, di cui neanche in udienza, malgrado le esortazioni, ha voluto fare il nome, per riprodurre manifestini di propaganda sovversiva da diffondere nella fabbrica presso la quale, in Bologna, egli lavorava. Infatti, all'uopo, aveva preparato un rullo ed altro materiale destinato alla riproduzione di stampe. Il tutto fornitogli da individuo, di cui pure non ha voluto fare il nome. Il Sasdelli aveva depositato il materiale, per sviare i sospetti, presso il suo amico Danieli Elio, prosciolto in istruttoria con la citata sentenza. Dopo di che il materiale fu sequestrato e il Sasdelli tratto in arresto. Nei fatti come sopra accertati il Collegio ravvisa gli estremi giuridici del rubricato delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. nonché del delitto di accordo per commettere il reato di propaganda sovversiva ai sensi dell'art. 304 in relazione al 272 p.p. C.P., in tal senso ritenendo dovere modificare l'accusa per quanto ha riferimento alla contestatagli rubrica di propaganda delle dottrine comuniste. Ritiene pena adeguata anni 3 di reclusione per il delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° ed anni 1 per l'accordo sulla ·propaganda di cui all'art. 304 in relazione al 272 C .P . complessivamente anni 4 di reclusione, fatto il cumulo ai sensi dell'art. 73 C.P .. Il Sasdelli, che altra volta fu prosciolto per insufficienza di prove dalla Commissione Istruttoria di questo Tribunale per reati della stessa indole, è individuo socialmente pericoloso. Pertanto il Collegio ritiene di dovere ordinare la sua sottoposizione alla libertà vigilata (art.·229 C.P .). Il rullo e il materiale in sequestro avendo attinenza di reati commessi, vanno confiscati (art. 240 C.P .).
P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 270 cpv. 2 °, 304 in rapporto al 272 p. p., 73-229-240 C.P. 274-488 C.P .. Dichiara : Sasdelli Dino responsabile del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P ., nonché del delitto di cui all'art. 304 in rapporto all'art. 272 p.p. C.P., così modificate l'accusa relativamente all'ascrittogli reato di propaganda, e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 4 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva;
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Ordina: la sua sottoposizione alla libertà vigilata; Ordina: la confisca del materiale in sequestro.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 282/1933
SENTENZA N. 7
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Roma, 2.2.1934 - Anno XII.
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale: Giudice Relatore: Presti Giovanni;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici Consoli M. V.S.N.: Giua Armando, De Martis Giovanni Batta, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCI COLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 22.3.1935. Detenuto dal 22.3.1933 al 22.3.1935 Pena espiata 2 anni
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Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 3.2 .. 1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D .Lt. 17.11.1945 n. 719 dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
SENTENZA
nella causa contro: De Re Domenico, nato il 21.11.1909 a Caneva (Udine), minatore; IMPUTATO
Del delitto previsto e punito dall'art. 266 p.p. e cpv. 1° C.P. per avere, in territorio di Bardonecchia, il 15.8.1933, pubblicamente istigato alcuni militare a disobbedire alle leggi ed a violare il giuramento dato, incitandoli a disertare all'estero, asportando quadrupedi ed armi.
Nota: Per Sasdelli vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928» (pag. 1253). Omissis P.Q.M .
Letti ed applicati gli art. 266 p.p. e 1° cpv. 229 C.P. 274-488 C.P.P .. Dichiara: De Re Domenico responsabile del delitto in epigrafe ascrittogli e lo condanna a 5 anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; Ordina: la sua sottoposizione alla libertà vigilata;
Roma, 2.2.1934 - Anno XII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 15.8.1936. Detenuto dal 15.8.1933 al 15.8.1936 Pena espiata 3 anni Nei confronti del De Re Domenico risultano i seguenti precedenti penali: Con sentenza del Pretore di Sacile (Udine) del 15.10.1921 ritenuto colpevole del reato di furto e condannato alla pena di 35 giorni di reclusione - pena amnistiata per il R.D . 31.1.1925 n . 1277. Con sentenza del Tribunale di Pordenone del 20.3.1922 ritenuto colpevole del reato di omicidio e condannato alla pena di 3 anni di reclusione . Della suddetta pena vengono dichiarati condonati 6 mesi per l'indulto di cui al R.D. 6.12.1922 n. 1641 e altri 3 mesi per l'indulto di cui al R.D. 9.4.1923 . Il. 719.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
Reg. Gen. n. 155/1933
SENTENZA N. 8
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale: Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Conticelli Giuseppe, Giua Armando, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Paterlini Avvenire, nato il 2.6.1904 a Villa Cella (Reggio Emilia), capo mastro muratore; Braglia Aldo, nato il 9.7.1903 a Villa Prospero (Reggio Emilia), muratore; Bedogni Amos, nato il 28.3.1915 a Villa Gavassa {Reggio emilia), sarto; Barigazzi Francesco, nato il 13.6.1903 a Correggio (Reggio Emilia), bracciante; Cattini Bruno, nato il 31.1.1914 a Massenzantico (Reggio Emilia) muratore; Fantesini Amedeo, nato il 7.5. 1909 a Reggio Emilia, fuochista ferroviario; Ferrari Giovanni nato il 12.7.1910 a Monte Cavolo (Reggio Emilia), parrucchiere; Ferrari Oliviero nato il 7.3.1909 a Villa Pratofontana (Reggio Emilia), muratore; Formentini Renato, nato il 10.8.1895 a Piave Rossa (Reggio Emilia), contadino; Incerti Ugo, nato il 24.8.1902 a Cavriago (Reggio Emilia), maniscalco; Masini Dante, nato il 15.12.1902 a Reggio Emilia, tappezziere; Montermini Florindo, nato il 21.9.1910 a Reggio Emilia, imbianchino; Nizzoli Arrigo, nato 4.10.1910 a Reggio Emilia, operaio; Spagni Armando, nato 1'8.2.1910 a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) contadino;
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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Tedeschì Gherardo, nato il 2.3.1910 a Reggio Emilia, venditore ambulante; Viani Alfeo, nato il 18.1.1909 a San Bartolomeo (Reggio Emilia), muratore; Villa Massimiliano, nato il 3.3.1909 a Modena, fonditore di metalli. IMPUTATI
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1) Tutti: del delitto previsto e punito dall'art. 270 2° cpv. C.P. per avere partecipato al partito comunista in provincia di Reggio Emilia da epoca anteriore imprecisata sino alla data del loro arresto, avvenuto rispettivamente in gennaio, febbraio e marzo 1933.
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2) Villa Massimiliano, Fantesini Amedeo, Nizzoli Arrigo, Bedogni Amos, Paterlini Avvenire, Ferrari Giovanni, Ferrari Oliviero, Cattini Bruno, Viani Alfeo e Montermini Florindo anche del delitto previsto e punito dall'art. 272 p.p. e 110 C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, fatto in concorso fra di loro propaganda sovversiva a favore del partito comunista. 3) Paterlini Avvenire, Ferrari Giovanni, e Cattini Bruno inoltre del delitto previsto e punito dagli art. 270 p.p. e 110 C.P. per aver ein concorso fra di loro costituito il partito comunista nelle stesse suddette circostanze di tempo e di luogo. 4) Pater lini Avvenire e Ferrari Giovanni altresì del delitto previsto e punito dall'art. 158 p.p. legge di P.S. 18.6.1 931 n. 773 per avere tentato d'espatriare clandestinamente, per motivi politici nel gennaio 1933.
IN PUBBLICA UOIENZA
Il'' I
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Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degl'altri atti processuali . Sentiti il P .M., i difensori , e gl'imputati che hanno avuto per ultimi la parola.
IN FATTO ED IN DlRirro
È risultato quanto espresso:
Nella provincia di Reggio Emilia, dopo il R.D. di amnistia del 5.11.1932 n. 1403, si manifestò un risveglio di attività comunista che culminò nella co-
stituzione di una vasta organizzazione distinta in due gruppi: adulti e giovanile. Questa organizzazione era in collegamento col Centro comunista di Parigi, e dal dicembre 1932 al febbraio 1933 si recarono dall'estero, a Reggio Emilia, l'uno dopo l'altro, tre funzionarii del partito comunista per dare istruzioni e direttive, per tenere riunioni, e per distribuire stampe sovversive portate da essi stessi in valigie a doppio fondo. Di questi funzionarii si sono potuti identificare soltanto due, e cioè Invernizzi Gaetano e Pajetta Giancarlo, che furono denunziati con separato rapporto. Le indagini della P .S. portarono all'arresto degli odierni imputati, i quali in base alle risultanze dell'istruttoria sono stati rinviati a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti in rubrica; e nei riguardi di ciascuno si sono avute le seguenti risultanze: Paterlini Avvenire: è un vecchio sovversivo che nel 1921 prese parte a conflitti tra comunisti e fascisti. Nel novembre 1932 svolse la sua attività per la costituzione del Federale Adulti, ed organizzò i recapiti, come punti di riferimento per i funzionarii del partito che giungevano da Reggio Emilia. Prese contatto col primo funzionario, Invernizzi, ed andò a Parma per ritirare una valigia con stampe sovversive lasciate da costui in deposito alla stazione. Indusse Braglia Aldo a dare ospitalità all'Invernizzi; partecipò alle riunioni tenute da questo funzionario nei giorni 16 e 17 dicembre, l'una in casa di Cattini Bruno e l'altra in casa di Spagni Armando, e spiegò ai convenuti la tecnica della propaganda per evitare sorprese da parte della Polizia, e diede direttive per l'azione da svolgere. Quando il Paterlini ebbe sentore che la Polizia sorvegliava il movimento comunista, si allontanò da Reggio Emilia assieme a Ferrari Giovanni col proposito di recarsi all'estero. Ma il 28.1.1933 entrambi vennero rintracciati a Luino, mentre si accingevano a varcare la frontiera. Il Paterlini al dibattimento è stato reticente ma, negli interrogatorii resi alla Polizia ed al Giudice Istruttore, ha confessato di aver lavorato per la organizzazione del Federale Adulti; di aver preso parte alle riunioni tenute a tale scopo; di aver avuto contatti col funzionario Invernizzi, e d'aver tentato d'espatriare clandestinamente per sottrarsi all'arresto. Pertanto la prova dei fatti a lui attribuiti è pienamente raggiunta. In essi si riscontrano rispettivamente gli estremi dei reati : 1) di costituzione del partito comunista a senso degli art. 110 e 270 p.p. C.P.;
2) di partecipazione al detto partito a senso dell'art. 270 cpv. 2° C.P.;
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PRIM,\ PARTE: Sl:NTENZE J'l(ONUNZl 1\'TE DAL T .S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DF.LLO STATO
3) di propaganda sovversiva a senso degH art. 110 e 272 p.p. suddetto Codice; 4) di espatrio clandestino per motivi politici a senso dell'art. 158 p.p. legge
di P.S. 18.6.1931 n. 773.
E perciò il Paterlini deve essere ritenuto colpevole di detti reati. Ferrari Giovanni: assunse l'incarico di recapito dei funzionarioi comunisti che venivano dall'estero. Quando giunse il funzionario Invernizzi, egli lo andò a rilevare alla stazione di S. Ilario con un'automobile di piazza; ma, essendo arrivato in ritardo, non lo trovò. Ed allora il giorno successivo si recò a Villa Camado per incontrarsi col detto invernizzi. Ebbe da costui istruzioni per l'organizzazione del Federale Giovanile, e l'incarico di servire da recapito per i funzionarii del partito che si sarebbero recati a Reggio Emilia, ed a tale scopo anche la parola d'ordine per riconoscerli. Ricevette dallo stesso Invernizzi stampe comuniste per la propaganda e L. 1.000 per l'azione da svolgere. Il Ferrari collaborò col Paterlini e col Cattini per la organizzazione del partito; e quando ebbe sentore che la Polizia seguiva il movimento comunista, si allontanò da Reggio Emilia, e si recò a Milano, dove s'incontrò col Paterlini, e con costui cercò d'espatriare. Ma, come si è detto avanti, entrambi furono sorpresi a Luino ed arrestati. Il Ferrari quando fu interrogato dalla Polizia e dal Giudice Istruttore ha pienamente confessato le suddette circostanze, e le ha anche confermate al dibattimento, pur con qualche reticenza. I fatti da lui commessi rivestano rispettivamente i caratteri dei reati : 1) di costituzione al partito comunista a senso degli art. 11 O e 270 cpv. 2° stesso Codice; 2) di partecipazione a detto partito a senso dell'art. 270 cpv. 2 ° stesso
Codice; 3) di propaganda sovversiva a senso degli art. 110 e 272 p.p. Codice medesimo; 4) d'espatrio clandestino per motivi politici a senso dell'art. 158 p.p. legge
di P.S. 18.6.1931 n. 773.
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Dopo la fuga di Ferrari Giovanni assunse anche l'incarico di recapito dei funzionari i provenienti dall'estero. . . . In casa sua l'Invernizzi tenne una riunione allo scop~ d1 dare d1rett1ve sulla organizzazione comunista. . Diede alloggio al secondo funzionario, e lo andò a rilevare al suo_arnvo. Ebbe da costui uno scontrino e L. 100 per ritirare alla stazione d1 Parma una valigia ivi lasciata in deposito . Egli a sua volta passò l'incarico ~l Fa~tesini, e questi, dopo averlo eseguito, gli consegnò la valigia e la borsa d1 cuoio del funzionario prelevate alla stazione. IJ 5.2.1933, mentre il secondo funzionario era ancora alloggiato in casa del Cattini, giunse a Reggio Emilia il terzo funzionario identificato ~er Pajetta Giancarlo; e l'incontro dei due funzionarii ebbe luogo appunto m casa del Cattini. Dai funzionarii il Cattini ebbe stampe comuniste per la propaganda; e dal1'Invernizzi ebbe anche due cliché per la riproduzione del giornale Unità. n Pajetta lo nominò capo zona della Bassa reggiana, cd in tale carica svolse grande attività. . . . Nelle riunioni il Cattini prese la parola per riaffermare le d1rett1ve dei fun. zionarii, e per incitare gl'intervenuti a svolgere maggiore attività. Egli quando fu interrogato dalla Polizia e dal Giudice Istrutto~e. ha pienamente confessato i fatt i che gli sono attribuiti; e li ha confermati m parte al dibattimento. 1 fatti da ·1ui commessi rivestano rispettivamente i caratteri dei reati. 1) di costituzione del partito comunista a senso degli art. 270 e 110 p.p.
C.P.; 2) di partecipazione a detto partito a senso dell'art. 270 cpv. 2° stesso
Codice; 3) di propaganda sovversiva a senso deg.li art. I IO e 272 p.p. Codice medesimo. E perciò il Cattini dev'essere ritenuto colpevole di detti reati. Nei riguardi degl'imputati: Montermini Florindo; Villa Massimiliano; rerrari Oliviero; Fantesini Amedeo; Nizzoli Arrigo e Bedogni Amos; . è rimasto accertato che essi partecipavano al movimento comumsta, e svolgevano propaganda.
E di tali reati Ferrari Giovanni dev'essere ritenuto colpevole. Cattini Bruno: assunse l'incarico della organizazione giovanile comunista e lo disimpegnò con grande attività e competenza.
11 Montermini Florindo: tanto nei suoi interrogatorii scritti, quanto al dibattimento, ha confessato d'aver dato la sua adesione al movimento comunista; d'essere stato nominato capo della zona della montagna; d'aver preso
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
parte alle riunioni presiedute dal funzionario Pajetta; d'aver avuto da costui istruzioni sull'azione da svolgere, ed ordine di mantenersi in continuo contatto con Viani Alfeo. Ha dichiarato inoltre d'essersi occupato della propaganda; d'aver ricevuto dal Cattini un pacco di stampe per la diffusione; e d'averle a sua volta passate al Viani. Ha però detto, tanto in istruttoria quanto al dibattimento, d'essere sinceramente pentito di quello che ha fatto; e di questo suo pentimento sarà tenuto conto nella applicazione della pena.
II Viani Olfeo: ha confessato d'aver fatto parte della organizzazione giovanile comunista; d'aver avuto incarico di ricevere i funzionarii al loro arrivo; e di aver partecipato a due riunioni. Egli infatti andò insieme a Ferrari Giovanni alla stazione di S. Ilario per rilevare l'Invernizzi; prese parte alle riunioni tenute da costui nei giorni 16 e 17.12.1932, ed a quella tenuta dal Pajetta a Villa Prato Fontana. Inoltre ricevette stampe comuniste per la propaganda. Il Ferrari Oliviero: reticente al dibattimento, ha invece confessato in periodo istruttorio di far parte dell'organizzazione comunista, di aver avuto stampe per la propaganda, e di averle passate al Formentini. Dalle dichiarazioni rese dal Cattini alla Polizia è risultato che Ferrari Oliviero ebbe i maggiori contatti col secondo funzionario giunto Reggio Emilia; che s'interessò di procurargli alloggio presso il Formentini; che prese parte al movimento comunista «Adulti»; e che svolse attività in questo campo.
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Il Villa Massimiliano: apparteneva al partito comunista anche in precedenza, e fu denunziato altra volta a questo Tribunale dalla Questura di Reggio Emilia in data 30.9.1932; ma ha beneficiato dell'amnistia concessa col R.D. 5.11.1932 n. 1403. Riprese successivamente l'attività comunista; ebbe incarico da Paterlini di svolgere propaganda per procurare proseliti al partito, ad ottenere l'adesione di Tedeschi Gherardo; diede stampe comuniste non solo a costui, ma anche a Masini Dante; partecipò ad una riunione tenuta nel febbraio 1933 in casa del Tedeschi; prese contatto nel dicembre 1932 con Nizzoli; e mise in rapporto il Fantesini col comunista Frascari Luigi, latitante. Il Fantesini Amedeo: al dibattimento fece parziali ammissioni; ma è risultato che incominciò a svolgere la sua attività nel dicembre I 932; che cercò d'indurre tale Fontana Luigi ad aderire al movimento comunista, e gli diede manifestini di propaganda per leggerli e diffonderli; che per incarico del Cattini si recò a Parma per ritirare una valigia lasciata in deposito alla stazione
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dal secondo funzionario comunista; che ebbe da questo funzionario istruzioni sull'azioni da svolgere per la organizzazione del federale Adulti, ed un foglietto con l'incarico di fornire dati sulla situazione degli operai delle officine meccaniche e delle ferro vie secondarie di Reggio Emilia; dati che egli richiese al Nizzoli, quale operaio delle suddette officine meccaniche. Fantesini ebbe anche stampe comuniste lasciate dal funzionario per la propaganda. Il Nizzoli Arrigo: negativo al dibattimento, ha invece confessato nell'interrogatorio reso alla Polizia di aver cercato d'indurre il Fantesini ad aderire al movimento comunista; d'aver partecipato ad una riunione; e d'aver fornito al Fantesini i dati richiesti dal funzionario sulla situazione degli operai dell' officine meccaniche. Il Bedogni Amos: al dibattimento ha negato d'appartenere al partito comunista; invece quando fu interrogato dalla Polizia ha dichiarato di far parte del partito comunista dal novembre 1932, e d'aver ricevuto e diffuso stampe. Il teste Tampelloni ha deposto al dibattimento che il Bedogni più volte ha cercato d'indurlo ad entrare nel partito comunista; che gli diede una copia del giornale «Unità»; e che gli confidò di aver ritirato a Parma stampe comuniste e d'averle nascoste in casa. Il Bedogni al tempo in cui commise i fatti che gli sono attribuiti non aveva ancora l'età di 18 anni; ma delle informazioni delle autorità di Reggio Emilia risulta che egli ha piena capacità di intendere e di volere, ed è perciò responsabile dei suoi delitti. Da quanto esposto emerge la prova dei fatti attribuiti agl'imputati suddetti, e perciò essi devono essere ritenuti colpevoli del reato di partecipazione al partito comunista a senso del 2° cpv. dell'art. 270 C.P., e del reato di propaganda sovversiva a senso degli art. I IO e 272 p.p. stesso Codice. Nei riguardi degl'imputati: Braglia Aldo, Barigazzi Francesco, Spagni Armando, Formentini Renato, Incerti Ugo, Tedeschi Gherardo, Masini Dante è rimasta accertata la loro partecipazione al movimento comunista. Il Braglia Aldo: nei suoi interogatorii scritti ha dichiarato d'aver ospitato in casa sua tre funzionarii comunisti, e d'aver avuto dal Pajetta un involto con l'incarico di darlo a Cattini. Nella perquisizione eseguita in casa del Braglia furono rinvenute e sequestrate due valigie a doppio fondo contenenti copiosa stampa comunista, ed altri documenti appartenenti al Pajetta. 11 Barigazzi Francesco: ha dichiarato alla Polizia d'essere simpatizzante del partito comunista.
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Egli ospitò in casa sua il 7.2.1932 il Pajetta, il quale vi rimase sino al giorno 10 febbraio . Si manteneva a contatto col Cattini dal quale ricevette stampe comuniste e le nascose nel solaio della propria casa. Ai primi di febbraio ritirò dal Braglia un pacco contenente stampe sovversive e le consegnò al Cattini. Lo Spagni Armando: ospitò il secondo funzionario; in casa sua si tennero due riunioni; ebbe dal Cattini una valigia ed una borsa il pelle appartenenti al detto funzionario per custodirle, e le nascose dentro una cassa . Quando il funzionario partì, il Cattini tolse dalla valigia un pacco di stampe e lo diede allo Spagni perché lo consegnasse al Ferrari Oliviero; ed egli eseguì l'incarico . Il Formentini Renato: al dibattimento ha dichiarato d'aver ospitato in casa sua, per incarico del Ferrari Oliviero, un individuo che si qualificò commerciante; che diede ospitalità a costui a fine di lucro essendo disoccupato, e che ebbe L. 100 in compenso . Invece alla Polizia aveva dichiarato che il Ferrari lo pregò d'ospitare un compagno che si trovava in giro per una missione; che costui si presentò accompagnato dal Cattini, e durante il tempo in cui rimase in casa sua ricevette la visita di Bedogni, di Ferrari Oliviero e di altri; che il Ferrari quando lo pregò d'ospitare detto compagno gli raccomandò la massima segretezza, e da ciò egli comprese che l'individuo venuto spiegava attività politica contraria al Fascismo. Che verso la fine di febbraio il funzionario lo incaricò di dire a Ferrari Oliviero di trovare un'altra casa, perché nella sua non si sentiva sicuro; ed egli eseguì l'incarico.
L'Incerti Ugo: ebbe contatti con i funzionarii, ed aveva l'incarico di riceverli al loro arrivo. Ospitò in casa sua l'Invernizzi, e per incarico di costui andò a Parma col Viani per ritirare la valigia lasciata in deposito alla stazione. Egli ha confessato alla Polizia le suddette circostanze, ed ha dichiarato d'essere simpatizzante del movimento comunista. Il Tedeschi Gherardo: aderì al movimento comunista per opera di Villa Massimiliano. Ai primi di febbario fu tenuta in casa di Tedeschi una riunione alla quale intervennero il detto Villa e Masini Dante per uno scambio d'idee sull'organizzazione comunista. Prese parte ad una riunione tenuta dal funzionario toscano in casa dello Spagni.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Il Tedeschi al dibattimento ha negato le sudddette circostanze; ma invece quando fu interrogato dalla Polizia le ha confessate. Il Masini Dante: faceva parte della organizzazione comunista, ed indusse il Tedeschi ad entrarvi. Per incarico di Villa Massimiliano compilò due appelli ai lavoratori esaltando il comunismo: uno dal titolo «Realtà» e l'altro dal titolo «Lettera aperta al lavoratore fascista». Egli al dibattimento ha negato le dette circostanze; ma alla Polizia le ha confessate. Da queste risultanze emerge la prova che gl'imputati suddetti partecipavano alla organizzazione comunista; e perciò essi devono essere ritenuti colpevoli del reato previsto e punito dal 2° cpv . dell'art. 270 C .P .. Passando all'applicazione delle pene, il Tribunale, nel determinare la misura per ciascun imputato, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P .. A Paterlini Avvenire infligge: 1) per il reato di costituzione del partito comunista 6 anni di reclusione a senso dell'art. 270 p.p. C.P .; ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice; 2) per il reato di partecipazione al detto partito comunista un anno di reclusione a senso del cpv. 2° dello stesso art. 270 C.P .; 3) per il reato di propaganda sovversiva a un anno di reclusione a senso dell'art. 272 p.p . C.P.; 4) Per il reato di espatrio clandestino 2 anni di reclusione a L. 20 .000 di multa a senso dell'art. 158 p .p. legge di P.S. 18.6.1931 n . 773 . E procedendo al cumulo delle pene a norma dell'art. 73 del citato C .P. determina la complessiva pena in IOanni di reclusione e L. 20.000 di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. A Ferrari Giovanni infligge: 1) per il reato di costituzione del partito comunista 5 anni di recl~sione a senso dell'art. 270 p.p. C.P.; ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice. 2) per il reato di partecipazione al detto partito comunista un anno di reclusione a senso del 2° cpv. del sopracitato art. 270. 3) per il reato di propaganda sovversiva un anno di reclusione a senso dell'art. 272 p.p. C.P ..
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T RIBUNALE SPECIALE PER l A DIFESA DELLO STATO
4) per il reato d'espatrio clandestino 2 anni di reclusione e L. 20.000 di multa, a senso dell'art. 158 p.p. legge di P.S . 18.6.1931 n. 773 . E procedendo al cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina la complessiva pena di nove anni di reclusione e L. 20.000 di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. A Cattini Bruno infligge: I) per il reato di costituzione del partito comunista 8 anni di reclusione a senso dell'art. 270 p.p. C.P.; ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a nonna dell'art. 29 stesso Codice. 2) per il reato di partecipazione al suddetto partito comunista un anno di reclusione a senso del 2° cpv. del citato art. 270 C.P . .
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All'imputato Bedogni Amos: I) per il reato di partecipazione al partito comunsita 1 anno e 4 mesi di reclusione a senso dell'art. 270 cpv. 2° C.P., che, con la diminuzione di un terzo per la minore età a norma degli art. 98 e 65, riduce ad 1 anno di reclusione; 2) per il reato di propaganda sovversiva 3 anni di reclusione a senso del!' art. 272 p.p . C.P. che, con la diminuzione di un terzo per la minore età a senso degli art. citati 98 e 65, riduce a 2 anni di reclusione.
E procedendo al cumulo delle pene così ridotte, determina la complessiva pena in 3 anni di reclusione. All'imputato Montermini Florindo infligge:
3) per il reato di propaganda sovversiva un anno di reclusione a senso dell'art. 272 p.p. C .P . .
1) per il reato di partecipazione al partito comunista 1 anno di reclusione a senso dell'art. 270 2° cpv. C.P.;
E procedendo al cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina la complessiva pena in 10 anni di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2) per il reato di propaganda sovversiva 2 anni di reclusione a senso del!' art. 272 p.p. C.P ..
A ciascuno del'imputati Viani Alfeo e Villa Massimiliano infligge: I) per il reato di partecipazione al partito comunista 2 anni di reclusionee a senso del citato art. 270 cpv. 2° C.P.;
2) per il reato di propaganda sovversiva 3 anni di reclusione a norma del citato art. 272 p.p. C.P., ed aggiunge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni a norma dell'art. 29 stesso Codice.
E procedendo al cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina la complessiva pena ciascun imputato in 5 anni di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.
A ciascuno degl'imputati Fantesini Amedeo, Ferrari Oliviero e Nizzoli Arrigo infligge: I) per il reato di partecipazione al partito comunista 2 anni di reclusione a senso dell'art. 270 2° cpv. C.P.;
E, procedendo al cumulo delle suddette pene a norma del citato art. 73 C .P ., determina la complessiva pena in 3 anni di reclusione.
A ciascuno degl'imputati: Braglia Aldo, Barigazzi Francesco, Incerti Ugo, Masini Dante, Spagni Armando e Tedeschi Gherardo infligge: per il reato di partecipazione al partito comunista 2 anni di reclusione a senso dell'art. 270 cpv. 2° C.P .. All'imputato Formentini Renato, infligge per lo stesso reato di partecipazione al partito comunista 1 anno di reclusione. Ritenuto che tutti i suddetti condannati alla reclusfo ne per un tempo superiore ad un anno sono da considerarsi persone socialmente pericolose a senso ed agli effetti degli art. 202 e 203 C. P., e perciò è il caso di applicare loro la libertà vigilata a norma dell'art. 229 stesso Codice. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è anche obbligato alle spese del proprio mantenimennto durante la detenzione perventiva a norma dell'art. 488 C.P .P .. Ritenuto infine che gli oggetti sequestrati, aventi attinenza con i reati, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P ..
2) per il reato di propaganda 2 anni di reclusione a senso dell'art. 272 p.p. C.P .. P.Q .M.
E, procedendo al cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73 C.P., determina per ciascun imputato la complessiva pena di 4 anni di reclusione.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 73, 77, 98, 65, 110, 132, 133,
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240, 229, 270 p.p. e cpv. 2°, 272 p.p. C.P.; 158 p.p. legge 18.6.1931 n. 773; 488 C.P.P ..
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Dichiara: tutti gl'imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna: Paterlini a 10 anni di reclusione a L. 20.000 di multa, ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Cattini a 10 anni di reclusione, ed alla interdizione perpetua dai p. u.; Ferrari Giovanni a 9 anni di reclusione, a L. 20.000 di multa, ed alla interdizione perpetua dai p.u.; Viani e Villa ciascuno a 5 anni di reclusione, ed alla interdizione dai p. u . per 5 anni; Fantesini, Ferrari Oliviero e Nizzoli ciascun a 4 anni di reclusione; Montermini e Bedogni, quest'ultimo col beneficio della minore età, a 3 anni ciascuno di reclusione; Braglia, Barigazzi, Incerti, Masini, Spagni e Tedeschi ciascuno a 2 anni di reclusione; Formentini ad 1 anno di reclusione. Tutti, meno il Formentini, anche alla libertà vigilata. Pone a carico dei condannati l'obbligo in solido del pagamento delle spese processuali, ed a carico di ciascuno anche le spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina la confisca delle cose sequestrate attinenti ai reati.
Roma, 10.2.1934 - Anno XII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
PRIMA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.U.S.
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Detenuto dal 7.3.1933 all'8.3.1938. Pena espiata: 5 anni ed J giorno. Ferrari Giovanni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 28.1.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 4 anni e 20 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511. Viani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 28.2.1936. Detenuto dal 28.2. 1933 al 28.2.1936. Pena espiata: 3 anni . Villa viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 17.2.1936. Detenuto dal 17.2.1933 al 17.2.1936. Pena espiata: 3 anni. Fantesini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 17.2.1935. Detenuto dal 17.2.1933 al 17.2.1935. Pena espiata: 2 anni. Ferrari Oliviero viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 7.3.1935. Detenuto dal 7.3.1933 al 7.3.1935. Pena espiata: 2 anni. Nizzoli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 7.3.1935. Detenuto dal 7.3.1933 al 7.3.1935. Pena espiata: 2 anni.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD . 25 .9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77. Paterlini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 28.1.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 4 anni e 20 giorni. Cattini viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio 1'8.3.1938.
Bedogni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 7.3.1933 al 28.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 6 mesi, 21 giorni. Monterrnini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dall'll.3.1933 al 28.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 6 mesi, 17 giorni.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Barigazzi: viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 27.9.1934. Detenuto dal 15.3.1933 al 27 .9.1934. Pena espiata: 1 anno, 6 mesi, 12 giorni. Braglia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 27 .9. I934. Detenuto dal 17.2.1933 al 27.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, IO giorni. Masini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 27.9.1934. Detenuto dal 17.2.1933 al 27.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 7 mesi, 10 giorni. Spagni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 7.3.1933 al 28.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 6 mesi, 21 giorni. Tedeschi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 17.2.1933 al 28.9.1934~ Pena espiata: 1 anno, 2 mesi, 11 giorni. Formentini: viene scarcerato daU€ Carceri Giudiziarie di Roma il 16.3.1934. Detenuto dal 16.3.1933 al 16.3.1934. Pena espiata: 1 anno . Con sentenza emessa dal Tribunale Militare di Guerra della 1 a armata il 5.9.1917, ritenuto colpevole dei reati di forzata consegna, insubordinazione e alienazione di effetti di vestiario, venne condannato alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione militare; reati amnistiati con provvedimento emesso il 24.9.1926. Incerti si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla madre e dalla moglie al Capo del Governo il 15 .2. I 934. Con decreto di grazia del 28.5 .1 934 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 31.5.1934. Detenuto dal 7.3.1933 al 31.5.1934. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi , 24 giorni. Il Tribunale Militare territoriale di Roma, con ordinanza emessa il 21.12.1960, dichiara estinti per l'amnistia di cui all'art. I del D .1.1. 17.11.1945 n. 719 i delitti politici di cui alla sentenza n. 8 pronunziata dal T.S.D .S. il 10.2.1934 dichiarando la contemporanea estinzione del diritto dell'Erario al
PR IMA PARTF;: SENTENZE l' RONU N.::IATE DAL T.S.0.S .
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recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n . 1631). La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. penale), con sentenza emessa in carnera di consiglio il 25.11.1966, dichiara giuridicamente inesistente, nei confronti di tutti gli imputati, la sentenza n. 8 pronunziata dal T.S.D.S . il 10.2.1934 (art. I D.L.L. 27.7.1944 n. 159).
Nota: La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 47 del 6.7.1933, l'accusa nei confronti dei sopraspecificatiimputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Masoni Galileo, nato il 1.2.1914 a Gavassa (Reggio Emilia) , contadino; Vecchi Egualberto, nato il 19.2.1911 a Reggio Emilia, meccanico. Pertanto Masoni Galileo e Vecchi Egualberto, detenuti dal 26.3 .1933, vengono scarcerati l' 11.7.1933. La Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Montermini Florindo, Viani Alfeo e Ferrari Oliviero in ordine al solo reato di costituzione del partito comunista. La Commissione Istruttoria pronunziò, infine, l'accusa nei confronti del latitante: Frascari Luigi, nato il 9.4.1909 a Reggio Emilia, tappezziere. Dai registri generali del T.S .D.S. non risulta se per il reato addebitatogli Frascari sia stato giudicato dal T.S.D.S. o da altra Autorità giudiziaria. (Per Frascari vedi anche «Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1929 pag. 141).
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TRlUUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 279/1933
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S,D.S.
SENTENZA N. 9
II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Tringali Casanova Antonino, Luogotenente Generale;
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Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Giua Armando, De Martis Giov. Batta, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Bruni Fernando, nato il 12.10.1907 a Denore (Ferrara), meccanico;
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2) del delitto di propaganda sovversiva continuata, previsto e punito dagli art. 272 p.p., 110 e 81 2° e 3° cpv. C.P., per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in concorso fra di loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto in epoca diversa propaganda comunista verbalmente ed a mezzo di diffusione di stampe. Putinati, Bosi, Bruni, Mistroni, Manfredini Leardo, Menegatti, Lamberti e Bolognesi inoltre: del delitto di organizzazione e direzione dell'associazione comunista previsto e punito dagli art. 110 e 270 p.p. C.P. per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, in concorso fra loro, organizzato e diretto l'associazione comunista. Manfredini Leardo altresì: del reato di detenzione abusiva di rivoltella con cartucce, previsto e punito dall'art. 697 p.p. C.P., per essere stato trovato in possesso il 4.7.1933 nella propria abitazione in Chiesuolo del Fosso di una rivoltella a tamburo con cartucce non denunziate ali' Autorità competente.
Bosi Ilio, nato il 4. I0.1903 a Ferrara, impiegato privato;
Il Putinati ed il Bosi con l'aggravante della recidiva per i delitti a loro rispettivamente ascritti, a senso dell'art. 99 cpv. 1° n. 1 e 2 C.P ..
Canella Primo, nato il 1° .1.1905 a Quartesana (Ferrara), metallurgico;
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nelle sue requisitorie e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuto la parola, osserva
Manfredini Massimo, nato il 12.8.1903 a Contrapò (Ferrara), muratore; IN FATIO ED IN DIRITTO
Manfredini Leardo, nato il 20.7.1903 a Contrapò (Ferrara), bracciante; Menegatti Angelo, nato il 29.5.1896 a Migliarino (Ferrara), meccanico; Mistroni Renato, nato il 25.10.1919 a Ferrara, manovale; Putinati Otello, nato il 23.8.1999 a S. Luca (Ferrara), pastaio; Bolognesi Renato, nato il 27.3.1903 a Denore (Ferrara), contadino; Ferraresi Annibale, nato il 10.1.1906 a Tresigallo (Ferrara), contadino; Guietti Giovanni, nato il 20.8.1891 a Lagosanto (Ferrara), pollivendolo; Lambertini Mario, nato il 4.12.1904 a Ferrara, operaio; Magri Giuseppe, nato il 12.10.1896 a Francolino (Ferrara) , muratore.
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IMP U TATI
I) Tutti : del delitto di partecipazioone all'associazione conurn istr. prevsito e punito dall'art. 270 2° cpv. C.P. per avere partecipato all' asso.:i.azione comunista nella provincia di Ferrara nel giugno 1933 ed in precedenza.
In rubricati imputati furono, con sentenza della Commissione Istruttoria in data 27.11.1933 rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati sopra riportati . Dalle confessioni di quasi tutti gli imputati, confermate,, in massima, anche in udienza e solo qualcuna modificata in un evidente quanto vano tentativo di salvare i maggiori responsabili, dalle prove documentali e testimoniali, in relazione anche alle risultanze dell'istruttoria scritta è emerso all'orale dibattimento quanto segue: Putinati Otello, già due volte condannato, per delitti della stessa indole di quelli rubricati da questo Tribunale, e Bosi Ilio, anche condannato da questo Tribunale per i reati della stessa indole, entrambi beneficiati dalla amnnistia del decennale in applicazione della quale erano stati tratti, nel novembre 1932, dagli stabilimenti di pena e restituiti alle rispettive famiglie in Ferrara. Il Bosi, aiutato dalle locali autorità politiche e di polizia, riuscì ad occupare un impiego dignitoso e di fiducia presso un'impresa di Autolinee. Il Bosi, però, volle continuare a svolgere propaganda sovversiva e si accordò con il Putinati per ricostruire nel Ferrarese un nucleo del partito comunista-
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munista clandestino. Formarono così un Comitato Federale, aggregandovi Magri Giuseppe, il quale, pure dalla generosità del Regime fascista in occasione del Decennale, era stato liberato dal confino di polizia. Trovati i primi gregarii, avevano formato un Comitato Provinciale del lavoro, composto dai rubricati Bruni Fernando, Mistroni Renato e Manfredini Leardo . Si erano tenute alcune riunioni in casa di Manfredini Leardo, alle quali avevano partecipato il Putinati, Mistroni, Bruni, Menegatti, Bosi, Lambertini, Magri e lo stesso Manfredini Leardo, riunioni in cui erano state date direttive per l'organizzazione e la propaganda. Ferrara e paesi della provincia erano stati divisi in zone, a capo delle quali erano stati posti attivi propagandisti. Si era provveduto per la stampa dei manifestini di propaganda e si era provveduto nel collegamento colla Centrale Comunista italiana con sede a Parigi. In occasione del 1° maggio u.s. erano stati diffusi fogli di propaganda comunista. Tale risveglio di attività sovversiva fu notato dalle Autorità le quali arrestarono e denunziarono i prevenuti ed altri poi prosciolti dalla Commissione Istruttoria. Le perquisizioni eseguite fruttarono il sequestro di opuscoli e di scritti comunisti che con le confessioni di alcuni degli arrestati e specialmente per le chiare, univoche e circostanziate indicazioni di Manfredini Leardo e di Mistroni Renato, confermarono la esistenza della illegale associazione sovversiva. La parte avuta e la delittuosa attività svolta da ciascun rubricato nell'associazione, sono risultate come appresso:
Bosi Ilio: già esponente del partito comunista francese, quando tale partito era in Italia tollerato, condannato nel 1928 a 10 anni di reclusione da questo Tribunale e scarcerato il 14.11.1932 per effetto dei provvedimenti di clemenza concessi con i R.R .D.D. dell'l.1.1930 n. 1 e del 5.11.1932 n. 1403, accettò di far parte del predetto Comitato federale partecipando a riunione in casa di Manfredini Leardo e occupatosi della costituzione del poligrafo per la stampa di propaganda, come egli stesso solo in udienza si è deciso a confessare, pur pretendendo di far credere che era sua intenzione di non dare alcuna attività al movimento . Manfredini Leardo, Mistroni, Magri peraltro lo hanno indicato come l'esponente e l'ispiratore ideale del movimento di cui trattasi. Dai suoi compagni era ritenuto il più istruito, anche perché prendeva la parola per illustrare convientemente agli argomenti che riguardavano l'organizzazione. Comunsita irriducibile e pericoloso.
1) Putinati Otello: come sopra si è accennato, due volte condannato dal Tribunale Speciale e amnistiato, era riuscito a formare i due predetti Comitati . Da lui dipendevano le sei zone in cui aveva divisa la provincia di Ferrara, ai capi delle quali impartiva direttive sul movimento e sulla propaganda. Nel marzo 1933, prese contatto col comunista fuoriuscito Bini Gaetano, reduce da Parigi, e si mantenne in corrispondenza col Centro Comunista di Parigi a mezzo di Cavazzini Severino colà residente. Presidette varie riunioni in casa di Manfredini Leardo . Con una somma prevenutagli dalla Francia, a mezzo del predetto Bini provvide alla propaganda e al Soccorso rosso. li Putinati ha costantemente negato ogni addebito, anche in regolari confronti, ma dalle dichiarazioni di Mistroni, Bruni, Menegatti, Magri, Manfredini Leardo, Bolognesi, Ferraresi e Canella, sebbene attenuate in udienza e dalle dichiarazioni fatte in udienza dallo stesso Bosi, che prima aveva negato ogni addebito, ·risulta 'che il Putinati era il dirigente e l'animatore della sovversiva organizzazione ferrarese.
Mistroni Renato: in udienza si è accollata tutta la responsabilità del movimento, cercando così di rimediare a quanto di grave aveva dichiarato nei confronti dei coimputati e specialmente di Putinati e di Bosi, ma in realtà sul suo conto è risultato che era membro del Comitato Provinciale del lavoro, si manteneva a contatto con i capi zona, era in corrispondenza col Centro Comunista di Parigi, dal quale, nel marzo u.s. a mezzo del cennato Bini, ricevette direttive sul movimento. Le relazioni mensili fatte dai capi zona erano a lui consegnate ed egli, a sua volta, le passava al Bruni. Erogò somme del soccorso rosso, e si interessò dell'acquisto del materiale per la stampa dei manifestini. Partecipò alle riunioni in casa di Manfredini Leardo. Fu uno dei più accesi propagandisti per la costituzione dell'associazione illegale. Nella sua abitazione furono sequestrati un rullo da poligrafo ed un calendario, su uno dei cui fogli erano segnate le spese per la propaganda e le rimesse del soccorso rosso. Comunista convinto ed attivissimo per quanto alle prime armi. Manfredini Leardo: fu reclutato dal Mistroni e dal Magri e fece parte del Comitato del lavoro. Fu capo della 3° zona per il territorio di San Martino . Fu incaricato della raccolta dei fondi pel soccorso rosso . Diffuse mannifestini che, assieme a un poligrafico, aveva avuti dal rubricato Canella. Era il cassiere dell'organizzazione. A lui versavano le quote Magri, Bruni, Mistroni ed altri. Da Mistroni ebbe L. 100 per il soccorso rosso . Menegatti e Bruni ebbero da lui L. 20 per recarsi a Bologna per ragioni di partito.
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Egli compilava le relazioni sul movimento comunista della sua zona e copiava quelle passategli dal Magri. . Come si è ripetuto, a casa sua si tenevano le riunioni di partito per dare sviluppo all'organizzazione e alla propaganda . Pienamente confesso anche in udienza . Sulla persona gli fu sequestrato un manoscritto di propaganda sovversiva ed in casa sua una rivoltella a tamburo con tre proiettili non denunziati all'autorità competente.
Però la sua attività si limitò alla propaganda e alla compilazione di qualche relazione che per cautela faceva, come si è detto, copiare al Manfredini Leardo. Comunista di vecchia data e noto alla polizia, egli usò prudenza nel movimento in esame, talché oltre alle sue ammissioni non emerge che la certezza d'avere appartenuto al ricostituito nucleo ferrarese pagando le quote al Manfredini e di avere svolta la propaganda sovversiva.
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Menegatti Angelo: fu reclutato da Bruni e Mistroni e preposto alla 1° zona per il territorio di Comacchio, Migliarino, Massafiscaglia, Lagosanto Ca' tellato e Codigoro. Ebbe aiuti finanziarii e manifestini da diffondere fra gli operai. Partecipò a riunioni di partito in casa di Manfredini Leardo. La sua opera di propaganda non si limitò a procurare singoli aderenti ali' organizzazione, come hanno confermato anche in udienza i testi Mazzola Felice, _Pampolini Primo e Biolcati Filiberto, ma fu visto e sentito parlare di comunismo anche ad un gruppo di operai davanti alla Sede Sindacale di Massafiscaglia. Fece diverse relazioni mensili sulle condizioni degli operai e sulla propaganda svolta nella zona a lui affidatagli. Ebbe incarici direttivi e organizzativi in detta zona. In udienza ha cercato di attenuare le ampie confessioni che, anche in sede istruttoria, con larghezza di particolari, aveva fatte. · Bruni Fernando: era membro del Comitato provinciale del lavoro con l'incarico di tenere i contatti con i capi zona e di raccogliere le relazioni mensili che questi facevano . Manteneva la corrispondenza col Centro Comunista di Parigi con tennini convenzionali e col Comitato di soccorso rosso di Zurigo. Partecipò a riunioni, compilò proclami diretti ai compagni di fede incitan?oli al!a lotta; s'interessò di procurare materiale per la stampa e della diffusione d1 manifestini di propaganda. Reclutò il Menegatti e il Bolognesi. Ebbe somme che erano state raccolte pel soccorso rosso. Gli furono sequestrati I O fogli volanti manoscritti contenenti relazioni sullo stato degli operai terrieri. È sostanzialmente confesso in udienza. ~agri Giuseppe : come si disse, liberato dal confino per la generosità del Regime, non esitò a dare al Putinati il suo nome quale componente del f ederale ed a partecipare ad analoga riunione in casa di Manfredini Leardo.
Lambertini Mario: comunista schedato ed ex confinato politico, appartenente al ricostituito gruppo alle dipendenze di Putinati dal quale riceveva ordini e istruzioni, partecipò a importante riunione in casa di Manfredini Leardo, dove parlò della propaganda comunista che peraltro ebbe a svolgere nel territorio di Copparo, Pontetravaglio, Baura e Moletta. Ebbe denaro pel soccorso rosso. Era stato indicato come capo zona di tal territorio; ma in udienza non è stato provato che egli in realtà lo fosse o che, comunque, avesse coperto cariche o svolto attività direttive ed organizzative. Negativo su tutto anche in udienza, è stato concordemente accusato su quanto è ri sultato, come sopra, sul suo conto, da Magri, Manfredini Leardo e Mistroni. Bolognesi Renato: anche questi, pur ammettendo d'avere avuto contatti con Bruni e Mistroni e d'essere da costoro stato invitato ad aderire al mmovimento, respinge ogni addebito. Ma per concordi indicazioni di Menegatti, Mistroni e Ferraresi e del teste Benetti Giuseppe, risulta che partecipò a riunioni di partito e svolse efficace e continua propaganda comunista nel territorio di Denore, Villanova, Parasacco, Valpagliaro. Non è stato provato, invece , ch'egli di tal territorio fosse, com'era stato ritenuto, capo zona o che, comunque, svolgesse nell'associazione attività diretta ad organizzativa. Canella Primo: vecchio comunista e già ammonito politico, confessa anche in udienza d'avere appartenuto all'organizzazione comunista di cui trattasi e d'avere, dopo presi accordi col Putinati, con,, rgnato per la diffusione a Manfredini Leardo un pacco di manifestini sovversivi di propaganda che dice di avere avuto da un tal Guido di cui non ha saputo o voluto dare altre indicazioni idonee al rintraccio. Ebbe anche rapporti di partito con Manfredini Massimo. I manifestini di cui sopra furono diffusi il 1° maggio 1933, come si disse dal Manfredini Leardo, al quale il Canella fornì anche un poligrafo. Manfredini Massimo: respinge ogni addebito anche in udienza, ma la sua partecipazione all'organizzazione ferrarese e la propaganda comunista svol-
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ta nella zona di Pontelagoscuro dalle dichiarazioni di Canella, Misrroni e Manfredini Leardo al quale diede un appello ai compagni di fede da lui compilato ed al Leardo poi sequestrato.
per la propaganda continuata come sopra ed anni 2 pel delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P ..
Ferraresi Annibale: fu reclutato da Bolognini col quale intervenne ad riunione cui parteciparono Bruni e Putinati. Questi gli diede le direttive la propaganda da svolgere ed il Ferraresi infatti tale propaganda svolse cando di adescare al partito comunista tale Balestra ed il predetto teste netti.
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Da quanto, come sopra, è risultato, mentre pare giusto al Collegio di assolvere per non provata reità dal solo delitto di cui all'art. 270 p.p . C.P. Bolognesi e Manfredini, il Collegio ravvisa nei fatti commessi dai dodici sopra elencati gli estremi giuridici di tutti gli altri reati a ciascuno di essi addebitati come in rubrica e poiché quando li commisero erano in piena capacità d'intendere e di volere, essi di tali reati debbono essere dichiarati responsabili. Commisurando le pene al fatto, alla pericolosità, ai precedenti di ciascuno ritiene adeguate le seguenti condanne alla reclusione.
A Putinati e Bosi: anni 16 ciascuno, risultanti dal cumulo di anni 10 (anni 7 per il delitto e anni 3 per la recidiva ai sensi dell'art. 99 N. 1 e 2 C .P.) per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P., di anni 3 (anni 2 e mesi 2 per il delitto e mesi 10 per la recidiva come sopra) per il delitto di cui agl'art. I 10-272 p.p. e 81 2° é 3° cap . C.P .. Per Bosi Ilio bisogna revocare il beneficio condizionale di cui al R. D. 1.1.1930 n. I concesso con declaratoria di questo Tribunale in data 31.5.1930, con riserva di nuovo cumulo in sede di esecuzione. A Mistroni anni 12 risultanti dal cumulo di anni 8 per il delitto di cui al1' art. 270 p. p. anni 2 per quello di cui ali' art. 270 2 ° cpv. C. P. ed anni 2 per la propaganda continuata di cui agli art. 110-272 p.p. e 81 2° e 3° cpv. C.P .. A Manfredini Leardo, Menegati e Bruni, anni 10 ciascuno risultanti dal cumulo di anni 6 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. anni 2 per quello di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. e anni 2 per la propaganda continuata come sopra, a Manfredini Leardo anche mesi 3 di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 697 p .p. C.P . sicché la sua pena complessiva risulta di anni IO di reclusione e mesi 3 di arresto. A Magri Giuseppe anni 6 risultanti dal cumulo di anni 5 per la propaganda continuata come sopra ed anni 1 pel delitto di cui all'art. 270 2° cpv . C.P .. A Lamberti e Bolognesi anni 5 ciascuno risultanti dal cumulo di anni 3
A Manfredini Massimo, Canella e Ferraresi, anni 3 ciascuno risultanti dal cumulo di anni 2 per la propaganda continuata come sopra ed anni 1 pel delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P .. Ai condannati predetti incombe il pagamento in solido delle spese processuali e quello individuale delle spese di custodia preventiva 274-488 C.P .P .. Per Putinati, Bosi, Manfredini Leardo, Menegatti, Bruni e Mistroni bisogna ordinare la libertà vigilata ai sensi dell'art. 230 N . 1 C . P .. Ritiene il collegio che anche per gl'altri sei condannati sia il caso di ordinare la libertà vigilata ai sensi dell'art. 229 C.P. trattandosi di individui socialmente pericolosi ai sensi degli art. 202-203- 133 C.P .. L'arma, le munizioni e il materiale in sequestro avendo attinenza col reato vanno confiscati (art. 240 C.P.). Era stato rinviato a giudizio anche il rubricato Guietri, poiché era stato indicato da Menegatti e Mistroni quale capo settore della zona di Lagosanto, ma poiché i due predetti hanno in udienza ritrattato l'accusa e d'altro conto il Guietti, che ha sempre energicamente respinto gli addebiti, risulta di buoni precedenti anche di guerra e uomo dedito al lavoro e alla famiglia, pur lasciando qualche dubbio per certi contatti sospetti avuti col Menegatti e certi libri sovversivi che gli furono sequestrati e che vanno confiscati, è giusto che il Guietti sia assolto per non provata reità dei delitti a lui ascritti e che pertanto sia posto in libertà se non detenuto per altra causa (art. 485-486 C .P .Esercito).
P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 270 p.p . e 2° cpv. 272 p .p. I 10-81 2° e 3° cpv.
99 cpv . 1° n. I e 2 - 229-230-240-697 p.p. 73-74 - C.P. 274-488 C.P.P . 485-486 C.P .Esercito. Dichiara: Putinati Otello, Bosi Ilio, Magri Giuseppe, Mistroni Renato, Bruni Fernando, Manfredini Leardo, Menegatti Angelo, Canella Primo, Manfredini Massimo e Ferraresi Annibale responsabili di tutti i reati in rubrica loro ascritti e Lambertini Mario e Bolognesi Renato dei soli delitti di appartenenza e propaganda relative ad associazioni sovversive assolvendoli per non provata reità dal delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P ., e cumulate le pene condanna alla reclusione: Putinati e Bosi ad anni 16 ciascuno, Mistroni ad anni 1, Menegatti e Bruni
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ad anni 10 ciascuno, Magri ad anni 6, Lambertini e Bolognesi ad anni 5 ciascuno, Canella, Manfredini Massimo e Ferraresi ad anni 3 ciascuno e Manfredini Leardo ad anni 10 di reclusione e a mesi 3 di arresto; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di custodia preventiva; Ordina: che tutti i condannati siano sottoposti alla libertà vigilata; Ordina: la confisca dell'arma, delle munizioni e del materiale in sequestro; Ordina: la revoca del beneficio di cui al R.D. 1.1.1930 n. I concesso a Bosi Ilio con declaratoria di questo Tribunale in data 31.3.1930; Assolve per non provata reità Guietti Giovanni dai delitti in epigrafe a lui ascritti e ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Menegatti viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 30.6.1937. Detenuto dal 30.6.1933 al 30.6.1937 Pena espiata: 4 anni Una istanza di grazia inoltrata dal Menegatti al Capo del Governo il 7.3.1934 viene respinta.
Roma, 24.2.1934 - Anno XII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Guietti Giovanni, detenuto dal!' 11.8.1933, viene scarcerato il 24.2.1934.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR .DD. 25.9.1934 n. 15.11 15.2.1937 n. 77: Bosi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 12.2.1941. Detenuto dall'll.7 . 1933 al 12.2.1941 Pena espiata: 7 anni, 7 mesi, 1 giorno. Per Basi vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 58» Putinati viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio (Livorno) il 2.7.1940 Detenuto dal 2.7.1933 al 2.7.1940 Pena espiata: 7 anni Per Putinati vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 pagg. 93 e 121» e le «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pag. 132» Mistroni viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio (Livorno) il 2.7. 1939. Detenuto dal 2.7.1933 al 2.7.1939. Pena espiata: 6 anni
Bruni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 30.6.1937. Detenuto dal 30.6. 1933 al 30.6.1937. Pena espiata: 4 anni Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 17.7.1934 a S.A.R. Maria José Principessa di Piemonte. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D . 25.9.1934 n. 15211: Magri viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1934. Detenuto dall'll.7.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 7 mesi, 7 giorni. Manfredini Leardo avrebbe dovuto essere scarcerato il 3. I 0.1941. Affetto da tubercolosi inoltra, in data 14.3.1934, istanza di grazia col Capo del Governo. Con decreto di grazia del 6.12.1934 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e pertanto viene scarcerato dalla Casa Penale di Pianosa il 7.12.1934. Detenuto dal 3:7:1933 al 7.12.1934. Pena espiata: 1 anno , 5 mesi, 4 giorni . Lambertini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l'l l.8.1936. Pena espiata: 3 anni Ferraresi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 27.9.1934. Detenuto dal 23 .8.1933 al 27.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 1 mese, 4 giorni. Manfredini Massimo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1943 . Detenuto dal 4.7.1933 al 28.9.1934. Pena espiata: I anno, 2 mesi, 24 giorni. Canella viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934.
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TR IBUNALE SPECJALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Detenuto dall'll.7.1933 al 28.9.1934. Pena espiata: I anno, 2 mesi, 17 giorni. Bolognesi si associa a una istanza di grazia inoltrata dala moglie il 13.6.1934. Con decreto di grazia del 4.10.1934 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 7.10.1934. Detenuto dall'll.8.1933 al 7.10.1934. Pena espiata: 1 anno, 1 mese, 26 giorni . I
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La Corte Suprema di Cassazione (2a sez. pen.), con sentenza emessa in camera di consiglio il 23.10.1973, dichiara giuridicamente inesistente - nei confronti di tutti gli imputati - la sentenza 11° 9 pronunciata dal T.S.D .S. il 24.2.1934 (art. 1 D.L.L. 27.7. 1944 n° 159).
Nota: La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 72 del 27.11.1933, l'accusa nei confronti dei sopraspecificatti imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficiennza di prove nei confronti di: Balestra Duilio, nato il 12.5.1906 a Ferrara, operaio; Sacchi Alfredo, nato il 7.1.1894 a Cravincos (Brasile), falegname; Castellani Ruggero, nato il 13.3.1903 a Vigaranno Mainarda (Ferrara), barista; Cavazzini Maria, nata il 21.11.1901 a Ferrara, sarta, detenuta dal 28.7.1933 all 9.10.1933. Sacchi Alfredo, detenuto dall' 11.7.1933, Castellani Ruggero, detenuto dal 12.8 .1933 e Balestra Duilio, detenuto dal 22.8.1933, vengono scarcerati il 27.11.1933 . La Commissione Istruttoria dichiarò, infine, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di Magri Giuseppe in ordine al solo reato di organizzazione dell'associazione comunista.
Nota: Venne iniziata azione penale anche nei confronti di: Fogli Edgardo, nato il 23 .5.1901 a Comacchio (Ferrara), bottaio; li Giudice Istruttore dispose , con ordinanza del 7.9.1933, la sospensione del procedimento penae e l'immediato ricovero del Fogli nel Manicomio Provinciale di Ferrara.
PRIMA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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Con successiva sentenza del 15.5.1934 il Giudice Istruttore dichiara di non doversi procedere nei confronti del Fogli trattandosi di persona non imputabile per totale infermità di mente. Con la stessa sentenza venne ordinato il ricovero del Fogli in un manicomio giudiziario. Per Fogli vedi anche «Decisioni emesse dal T.S .D.S. nel 1927 pag. 381» e «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1932 pag. 305».
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TRIBUN ALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Geo. n. 52/1934
PR IMA PARTE: SENTENZE PRONlJN7.IATE DA I. T.S .D.S .
SENTENZA N. 22
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale: Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Giua Armando, De Martis Giov. Batta., Pasqualucci Renato, Mingoni Nario, Gaudio Vincenzo;
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3) del delitto di cui alla p.p. del citato art. 270 C.P. per avere, sempre nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, organizzate e dirette associazioni comuniste. Il Fusconi infine: 4) del delitto di cui all'art. 489 C.P. in relazione agli art. 482 e 476 C.P. per avere, dal 25.2.1933 - giorno del rientro in Italia - fatto scientemente uso di passaporto e carte d'identità false. Con l'aggravante della recidiva generica per il Fusconi, per il Tarantino, per il Biancolillo, per il Cocozza, per il Catarinella, e per il Suriani e specifica per La Casella e Smaldino (art. 99 p.p. e I O cpv., n. I e 3 C.P.).
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nella sua requisitoria e gl'imputati che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuto la parola, osserva
Angione Giuseppe, nato il 14.4.1895 a Cerignola (Foggia), contadino; Biancolillo Savino, nato il 26.3.1890 a Minervino Murge (Bari), contadino; Bruno Oronzo, nato l' 11.8. 1899 a Cerignola (Foggia), contadino;
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Catari nella Domenico, nato il 27.7.1892 a Spinazzola (Bari), commerciante; Cocozza Giorgio, nato il 27.6.1895 a Bari, bottaio;
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Fusconi Giovanni, nato il 18.3.1899 a Cervia (Ravenna), cameriere; Gugliotti Domenico, nato il 10.3.1890 a Murge (Bari), contadino; La Casella Saverio, nato il 4.6.1886 a Canneto (Bari), muratore; Smaldino Giuseppe, nato il 26.10.1876 a Cassano Murge (Bari), barbiere; Suriani Raffaele, nato il 26.4.1887 a Foggia, contadino; Tarantino Liberato, nato il 20.3.1897 a Gravina di Puglia (Bari), commerciante.
IN FATTO ED IN DIRITTO
L'autorità di P.S. aveva notato nei primi mesi del 1933, un risveglio di attività sovversiva in centri importanti delle Puglie: diffusione di stampe comuniste, conciliaboli e riunioni fra esponenti sovversivi, noti alla polizia per il loro trascorso, ed elementi nuovi. Aveva perciò disposto opportuni provvedimenti cli vigilanza e d'osservazione. Durante una riunione tenuta la sera del 9.5.1933 in casa di t~l Rafaschieri Giuseppe in Bari furono operati i primi arresti e successivamente, a seguito di accertamenti e rivelazioni, furono arrestati i maggiori esponenti, residenti in altrì centri, dell'organizzazione comunista pugliese. Fu arrestato anche Fusconi Giovanni, funzionario comunista venuto dall'estero per dare maggiore incremento, direttive e mezzi all'organizzazione. Gli arrestati, quasi tutti confessi davanti agli organi di polizia giudiziaria procedente, furono denunziati a questo Tribunale con verbale del 4.2.1934.
IMPUTAT I
I) Tutti: del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere, fino al marzo 1933, in territorio di Cerignola, Bari, Spinazzola, Minervino e San Severo, partecipato ad associazioni comuniste dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre; 2) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P . per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto propaganda comunista verbalmente ed a mezzo di diffusione di stampa clandestina;
Procedutosi con rito sommario, i prevenuti furono dal P .M . rinviati a giudizio con atto d'accusa del 9.4.1934. Per le confessìoni di alcuni deglì imputatì, specìalmente del Fusconi, per le prove testimoniali e documentali e per il materiale in sequestro all'orale dibattimento si è accertato quanto segue: Ad opera di Tarantino Liberato, animatore del movimento clandestino comunista in Bari, già confinato di polizia e pregiudicato, nei primi del gennaìo 1933 s'era tenuta una importante riunione a Spinazzola, alla quale ave-
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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
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vano partecipato fra gli altri Smaldino Giuseppe, Gugliotti Domenico e Catarinella Domenico in casa del quale appunto la riunione era stata tenuta. Era stato così creato il federale per Bari di cui a capo era stato designato il Tarantino. Per incarico della Centrale Comunista in Parigi, il 25.2.1933, il predetto Fusconi, rientrò in Italia, munito di due valigie, di cui una a doppio fondo, piene di materiale poligrafico e propagandistico, fornito di denaro (L. 10.000 circa) e di falsi documenti (un passaporto spagnolo intestato a Luz Matteo Celestino, una carta d'identità ed una tessera del dopolavoro al nome di Gardini Giulio di Arturo) e di precise istruzioni per l'organizzazione pugliese. Passò dal valico di S. Dalmazzo di Tenda e seguendo un accorto intinerario si recò a Cerignola e andò ad alloggiare in casa del rubricato Bruno Oronzo, esponente del comunismo illegale di quella cittadina, e gli consegnò uno stereotipo metallico a doppia faccia composto di due lastre separate per la stampa del periodico sovversivo: «Battaglie sindacali» ed alcuni opuscoli di contenuto vario e di cultura comunista. In casa del Bruno diede convegno il 3.3.1933 ai maggiori esponenti comunisti di Cerignola: Angione Giuseppe, BiancolilUo Savino e il predetto Bruno nonché al già nominato Gugliotti di Minervino e impartì loro direttive, specie per la propaganda, distribuendo all'uopo L. 1000 a Biancolillo e L. 1. 100 a Gugliotti. La riunione durò sino a tarda notte. Il Fusconi impartì nuove istruzioni per la corrispondenza con la Centrale del partito in Francia e nuove direttive per il potenziamento dell'organizzazione in quella zona delle Puglie, ed il 6 marzo partì per Bari dove fu ospite del Tarantino per due giorni. Fu stabilito un convegno in casa di tal Rafaschieri Giuseppe, autista, genero di Smaldino Giuseppe, sopra sopra ricordato, il quale Smaldino, vecchio ed impenitente sovversivo, già condannato a grave pena per reato contro i poteri dello Stato e già confinato di polizia, era membro influente e segretario del comitato comunista locale. Il convegno doveva essere tenuto la sera del 9 marzo all'insaputa del Rafaschieri, il quale aveva affidata la chiave di casa sua a suo suocero Smaldino. Già erano intervenuti La Casella Saverio e Cocozza Giorgio. All'ora stabilita il Fusconi era giunto nei pressi della casa del Rafaschieri per incontrarvi lo Smaldino col quale avrebbe dovuto presentarsi al convegno, ma notando alcune persone che non gli fu difficile sospettare per agenti, rapidamete si allontanò. Di fatti quelle Autorità di P .S. - per notizie confidenziali avute di quanto stava per avvenire - avevano predisposto un servizio d'osservazione. Fu così possibile a quegli organi di Polizia di procedere ai primi arresti in casa del Rafaschieri che furono successivamente completati con quelli degli altri rubricati.
Il Fusconi, che era sfuggito all'arresto, era tornato a Cerignola, recandosi poscia a Foggia dove il 13.3.1933 venne arrestato. Gli venne sequestrato tutto il materiale di cui sopra è cenno. Come si disse, il Fusconi confessò e non solo per quanto a lui si riferiva, ma indicò esplicitamente e con precisione i correi e la loro attività criminosa. Indicazioni che trovò conferma nelle osservazioni dirette che aveva fatte alla polizia e nelle confidenze ottenute da fiduciari. I testi Calabresi, Polimeni, Pisoni e Di Garbo che condussero a termine l'operazione di polizia, e che hanno deposto sull'attività concreta di tutti gli imputati, il teste La Piccirella che ha riferito sull'attività delittuosa di Angione, Bruno, Biancolillo, e Gugliotti, i testi Ceglie, Caiati, Lo Russo e Bellone che bano deposto sulla nefasta opera di costituzione dell'illegale partito comunista e di analoga propaganda attuata in quel di Bari dal nominato Tarantino, i testi Cinquepalmi e Moscarelli che hanno riferito sulla qualità di appartenenza al partito comunista del Suriani, esponente di San Severo che era in collegamento col gruppo di Cerignola, hanno pienamente illuminato la giustizia sulla responsabilità penale di tutti i prevenuti. Così è stato pienamente accertato che, sino alla data di arresto di ciascuno, tutti i prevenuti furono partecipi nell'associazione sovversiva di cui trattasi; che tutti esplicarono nelle Puglie propaganda comunista punibile ai sensi dell'art. 272 p.p. eccettuati Cocozza e Suriani per i quali tale attività non è rimasta provata; che il Fusconi, nella sua confessata e provata qualità di funzionamento comunista, ebbe importante ruolo organizzativo e diretto dell'associazione predetta e che il Tarantino ne fu il propulsore per quanto si attiene alla costituzione, alla direzione e alle manifestazioni concrete. Tenuto conto, pertanto, dei precedenti, della pericolosità del fatto di ciascuno, il Collegio, ritenendo che nei fatti per ognuno come sopra accertati, e per Fusconi anche per avere come ha ammesso, fatto sciente uso di falsi passaporti e carte d'identità, ricorrono gli estremi giuridici dei corrispondenti reati rubricati, reputa per ciascuno eque le seguenti pene della reclusione, calcolate in esse gli aumenti della recidiva generica per Fusconi, Biancolillo, Tarantino, Cocozza, Catarinella e Suriani e di quella specifica per La Casella e Smaldino nonché per Gugliotti, cui è stata contestata in udienza: Fusconi anni 9, risultanti dal cumulo di anni 5 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. di un anno e mesi 2 per ciascuno dei delitti di propaganda (art. 272 p.p.), di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270 2° cpv.) e di uso sciente di falsi documenti (489 in relazione agli art. 482 e 476 C.P.); Tarantino anni 7 e mesi 3, risultanti dal cumulo di anni 5 e mesi uno per il delitto di cui all'art. 270 p.p. di cui anni uno e mesi uno per ciascuno dei delitti di propaganda (art. 272 p.p.) e di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270 2° cpv. C.P.);
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAL T.S.D.S.
Biancolillo, Catarinella, Gugliotti e La Casella anni 5 ciascuno risultanti rispettivamente dai cumuli di anni 3 per la propaganda (art. 272 p.p. C.P.) e d'anni 2 per la partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270 2° cpv.);
per Fusconi, Biancolillo, Tarantino, Cocozza, Catarinella e Suriani e della recidiva specifica per La Casella, Smaldino e Gugliotti, condanna alla reclusione: Fusconi ad anni 9, Tarantino ad anni 7 e mesi 3, Biancolillo Catarinella, Giugliotti e La Casella ad anni 5 ciascuno, Angione e Bruno ad anni 4 ciascuno, Smaldino ad anni 2 e mesi 3, Cocozza e Suriani ad anni 1 e mesi 3 ciascuno; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; Ordina: che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata, e la confisca di quanto in sequestro.
Angione e Bruno anni 4 ciascuno, risultanti rispettivamente dal cumulo di anni 2 per il delitto di propaganda (art. 272 p.p. C.P.) e di anni 2 per il delitto di partecipazione (art. 270 2° cpv. C.P.); Smaldino anni 2 e mesi 3, risultanti dal cumulo d'anni uno e mesi 2 per il delitto di propaganda (272 p.p. C.P .) e di anni uno e mesi uno per il delitto di partecipazione (art. 270 2° cpv. C.P.); Cocozza e Suriani anni uno e mesi 3 per il solo delitto di partecipazione (art. 27 2° cpv. C.P.). Ai predetti recidivi, sia generici che specifici, nelle pene predette per ciascun reato inflitte è stato calcolato già l'aumento di un mese (art. 99 C.P.) Angione, Biancolilllo, Bruno, Catadnella, Cocozza, Gugliotti, La Casella, Smaldino e Suriani vanno assolti per non provata reità da tutte le altre imputazioni in epigrafe loro ascritte oltre a quelle per le quali, come sopra, sono stati ritenuti responsabili (485 C.P.Esercito). A tutti i condannati incombe in solido il pagamento delle spese processuali e a ciascuno singolarmente quello delle spese di propria custodia preventiva (274-488 C.P .P .); il Tribunale ritiene che gli imputati tutti, per la specie dei fatti commessi, per la loro condotta e molti di essi per i loro precedenti, siano da ritenersi socialmente pericolosi e che pertanto siano da sottoporsi alla libertà vigilata (202-229 C.P. ); Tutto quanto in sequestro avente attinenza coi commessi reati, va confiscato (240 C.P.).
P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv. 272 p.p., 489 in relazione agli art. 482-476, 99 p.p. 1° cpv. n. 1 e 3, 240-229-73 C.P. 274-488 C.P.P. 485 C.P .Esercito. Dichiara: Fusconi Giovanni e Tarantino Liberato responsabili di tutti i delitti in epigrafe loro ascritti, Biancolillo Savino, Bruno Oronzo, Catarinella Domenico, Gugliotti Domenico, La Casella Saverio, Angione Giuseppe e Smaldino Giuseppe responsabili dei soli delitti di appartenenza e propaganda relative ad associazione sovversiva (270 2° cpv. C.P .), assolvendo gli ultimi nove nominati per non provata reità dalle altre imputazioni a ciascuno di essi in epigrafe loro addebitate, e coll'aggravante della recidiva generica
Roma, 2.7.1934 - Anno XII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Fusconi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 26.2.1937. Detenuto dal 15.3.1933 al 26.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 11 mesi, 11 giorni. Tarantino viene scarcerato daJlo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1937. Detenuto dal 9.3.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 11 mesi, 9 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Biancolillo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 3.4.1936. Detenuto dal 3.4.1933 al 3.4.1936. Pena espiata: 3 anni Ritenuto colpevole dei reati di lesione e furto e condannato alla pena di 28 giorni e IO giorni di reclusione dal Pretore di Cerignola con sentenze del 29.9.1910 e 5.12.1911.
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Con sentenza pronunziata dal Tribunale militare di guerra di Verona il 31.1.1917 ritenuto colpevole del reato di diserzione -e condannato alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione militare. Catarinella viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 31.8.1936. Detenuto dal 31.8.1933 al 31.8.1936. Pena espiata: 3 anni. Una istanza di grazia inoltrata dal Catarinella nel settembre del 1934 viene respinta. Con sentenza pronunziata dal Tribunale militare di guerra del Campo Riordinamento Fanteria di Modena il 17.4.1918 ritenuto colpevole del reato di diserzione e condanato alla pena di 5 anni di reclusione militare: pena sospesa e successivamente amnistiata. La Casella viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 9.3.1936. Detenuto dal 9.3.1933 al 9.3.1936. Pena espiata: 3 anni. Con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 1.2.1921 ritenuto colpevole del reato di furto qualificato e condannato alla pena di 3 anni di reclusione. Gugliotti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 13.3.1936. Detenuto dal 13.3.1933 al 13.3.1936. Pena espiata: 3 anni. Un ricorso inoltrato da Gugliotti venne respinto dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 20.5.1952. Bruno viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Castelfranco Emilia il 3.4.1935. Detenuto dal 3.4.1933 al 3.4.1935. Pena espiata: 2 anni . Angione viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 12.4.1935 . Detenuto dal 12.4.1933 al 12.4.1935. Pena espiata: 2 anni. Smaldino viene scarcerato dalla Casa Penale di Paliano (Frosinone) il 27.9.1934. Detenuto dal 9.33.1933 al 27.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 6 mesi, 18 giorni. Cocozza viene scarcerato, in udienza, per espiata pena il 2.7.1934.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.O.S.
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Nei confronti di Cocozza Giorgio sono state pronunziate le seguenti sentenze: Tribunale di Bari: 22.3.1900, giorni 3 di reclusione per furto; Tribunale di Bari: 13.6.1901, giorni 30 di reclusione per furto; Pretore di Brindisi: 12.12.1914, giorni 95 di detenzione per adulterio; Corte d'Appello di Trani: 10.5.1916, anni 2 e mesi 6 di reclusione per furto qualificato; Tribunale di Bari: 27.6.1918, mesi due di reclusione per oltraggio; Tribunale di Bari: 20.3.1926, due giorni di arresto per porto abusivo di coltello. Suriani viene scarcerato, in udienza, per espiata pena il 2.7.1934. Nei confronti di Suriani Raffaele sono state pronunziate le seguenti sentenze: Pretore di S. Severo: 15 .12.1902, giorni 4 di reclusione per furto; Pretore di S. Severo: 22.12.1902, giorni 4 di reclusione per furto; Pretore di S. Severo: 9.2.1903, giorni 6 di reclusione per furto; Tribunale di Lucera: 9.3.1903, mesi 3 di reclusione per furto; Tribunale di Lucera: 19.5.1904, anni 1 e mesi 1 di reclusione per associazione a delinquere e oltraggio; Pretore di S. Severo: 5.3.1906, giorni 20 di reclusione per oltraggio; Pretore di S. Severo: 20.12.1906, giorni 75 di reclusione per furto; Tribunale di Lucera: 25. IO .1907, mesi 8 e giorni 1O di reclusione per oltraggio e violenza; Tribunale di Casale: 22.6.1917, anni due, sette mesi e giorni 10 di reclusione per calunnia e lesioni; Corte d'Appello di Trani: 18.1.1922, mesi 5 di reclusione per minaccia; Nei confronti i tutti i sopraspecificati imputati giudicati dal T.S.D.S. con sentenza del 2.7.1934 il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza del 12.2.1960, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P .S. 22.11.1947 n. 1631).
Nota: Per Catarinella Domenico vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S.» nel 1928 p. 462). Per Fusconi Giovanni vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S.» nel 1928 p. 1035. Per Gugliotti Domenico e La Casella Saverio vedi «Decisioni emese dal T .S.D.S.» nel 1928 pag. 1205. Per Smaldino Giuseppe e Tarantino Liberato vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S.» nel 1928 pag. 1206. Per Biancolillo Savino vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 pag. 559.
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TRIBUNALE SPECIALE PER !,A DIFESA DELLO STATO
Reg. Geo. n. 336/1933
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.
SENTENZA N. 23
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Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Lanari Pietro; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, De Martis Giov. Batta., Gaudio Vincenzo, Barbera Gasparo, Rossi Umberto; ha pronunciato la seguente SENTENZA
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nella causa contro:
1) Tutti: del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere appartenuto, in territorio della provincia di Bologna anteriormente al 17.7.1933 e fino a questa data, ad associazione comunista; 2) del delitto di cui all'art. 272 p.p. per aver fatto - nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate - propaganda comunista.
Il Mazza inoltre: del delitto di cui alla p.p. delJ'art. 270 C.P. per avere esercitata la direzione dell'associazione specificata nel numero 1) della rubrica; Il Mazzetti pure: del reato di cui all'art. 697 Codice Penale, perché risultato - nelle stesse circostanze di tempo e di luogo indicate al numero 1 di imputazione - detentore di due pistole non denunciate alla competente Autorità.
Benni Aldo, nato il 28.6.1908 a Loiano (Bologna), muratore; Benni Ermando, nato il 10.11.1910 a Loiano (Bologna), muratore;
IN PUBBLICA UDIENZA
' Gaiba Ettore, nato il 13.5.1906 a Castelmaggiore (Bologna), colono; Equisti Alfredo, nato il 22.10.1907 a Monghidoro (Bologna), calzolaio;
Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori ,
Taddia Italo, nato il 4.5.1914 a Bologna, contadino; Masina Medardo, nato il 28.8.1912 a Bologna, meccanico di biciclette; Corticelli Giuseppe, nato il 12.2.1910 a Minerbio (Bologna), calzolaio; Serenari Marino, nato il 20.10.1906 a Casalecchio di Reno (Bologna), colono; Gasperini Umberto, nato il 16.3.1908 a San Lazzaro di Savena (Bologna), cementista; Sabbi Ernesto, nato il 5.4.1913 a Castello di Serravalle (Bologna), muratore; Soldati Aldo, nato il 18.8.1914 a Pianoro (Bologna), manovale; Soldati Nerino, nato il 24.2.1910 a Marzabotto (Bologna), manovale; Beccari Modesto, nato il 3.10.1913 a Pianoro (Bologna), falegname; Mazza Dalife, nato il 29.10.1907 a Castel Maggiore (Bologna), calzolaio in stabilimento; Nanni Renato, nato il 2.3.1913 a Bolognna, operaio giornaliero; Mazzetti Cesare, nato il 10.4.1914 a Casalecchio di Reno (Bologna), calzolaio.
IL TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalla risultanza dell'orale dibattito si è potuto statuire
IN FATTO ED IN DIRITTO
Nella notte dal 17 al 18 luglio 1933 nel territorio della provincia di Bologna erano state effettuate delle manifestazioni sovversive. Nella zona periferica di fuori Porta Galliera, nella frazione d Arcoveglio in ispecie, nonché nella frazione di Sant'Egidio, erano stati diffusi complessivamente 900 manifestini di propaganda comunista e furono issati due drappi rossi con l'emblema falce e martello; uno sulla sommità della fornace Gallotti e l'altro su un palo telegrafico in Via Ferrarese. In un fossetto attiguo alla Via Azucchi della frazione Bertalia si erano rinvenuti 32 manifestini pure sovversivi. Nella frazione Paderno erano stati divulgati circa altri 100 manifestini, e lasciati distesi a terra due drappi rossi con l'emblema falce e martello.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
In località Pieve del Pino del comune di Preduro e Sasso erano stati diffusi circa 100 manifestini e si era issato sopra un albero un drappo rosso con falce e martello . Lungo lo stradale di San Martino Saliceto di Bentivoglio e nei pressi di Cà dei Fabbri di Minerbio erano stati diffusi circa 200 manifestini di propaganda comunista ed in Bentivoglio erano stati appesi ai fili del telegrafo due drappi rossi con l'emblema falce e martello. Nel territorio di Castel cl' Argile erano stati divulgati circa 200 manifestini ed era stato appeso sopra una siepe, nei pressi della fornace Cortese, un drappo rosso comunista. Nelle vicinanze di Pieve di Cento erano stati diffusi circa 200 manifestini ed erano stati issati sopra un albero due drappi rossi con l'emblema falce e martello. Altri manifestini del genere erano stati diffusi lungo la via Emilia in territorio di Anzola dell'Emilia e nelle campagne di Crevalcore. In conseguenza delle chiare ed esplicite confessioni confermate in udienza da alcuni imputati, e delle parziali ammissioni di taluni altri i quali dinanzi al Giudice istruttore avevano rifatte le precise accuse a carico dei maggiori responsabili, già fatte agli organi tutori dell'ordine pubblico, - e ciò perché purtroppo dopo i primi interrogatori furono tenuti in carcere tutti riuniti in una unica cella e così ebbero modo di concretare assieme il sistema difensivo a base di puerili rettifiche - , la rispettiva attività criminosa svolta rifulse come appresso: Mazza Dalife: era elemento direttivo della organizzazione comunista giovanile di Bologna, e mantenendo i collegamenti coi vari compagni di fede della provincia era riuscito a far stampare alla macchia, - concorrendovi perfino di persona nella produzione-, materiale propagandistico sovversivo; in modo particolare diffuso nella sera del 17.7.1933. Mazzetti Cesare (V. "Decisioni emesse dal T.S.D.S nel 1928 pag. 559"): fratello del confinato politico Ettore: manteneva il collegamento coi vari coimputati, organizzato dal Mazza svolgendo efficace attività propagandistica, prendendo perfino parte attiva alla manifestazione sovversiva della sera del 17.7.1933. Risultò altresì che era in possesso di due rivoltelJe non denunciate alla competente autorità, passate al Masina; ma di poi quest'ultimo ne restituì una allo stesso Mazzetti e l'altra la consegnò al Taddia. Nanni Renato: faceva parte del Federale giovanile comunista di Bolognna e in collegammento col Mazzetti, altro federale giovanile, esplicò attività propagandistica sovversiva. Masina Medardo : faceva parte del movimento giovanile sovversivo indotto
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dal Mazza Dalife; per mezzo del quale mantenne i collegamenti di carattere politico, col Mazzetti e col Taddia. Dallo stesso Mazzetti ricevette due involti di stampe, che passò in parte al Mazza ed in parte al Taddia; da lui ebbe pure una rivoltella in provvisoria custodia tanto che gliela restituì dopo due giorni. Successivamente lo stesso Mazzetti gli consegnò una seconda rivoltella, guasta, passata poi al Taddia; e nella sera del 17 luglio due involti di manifestini ed un drappo rosso per la manifestazione sovversiva effettuata col Taddia. Corticelli Giuseppe: nella perquisizione domicialiare gli rinvennero il ciclostile, che serviva alla produzione del materiale propagandistico comunista, con 639 manifestini poligrafati e due drappi rossi sovversivi. rndotto da Mazza Dalife aderì al movimento giovanile comunista, e per mezzo di lui ebbe contatti politici anche col Serenari Marino. Da quest'ulti mo ricevette il ciclostile per preparare col Mazza tutto il materiale propagandistico necessario alla manifestazione antifascita organizzata per la sera del 17 luglio. Serenari Marino: (già condannato dal Tribunale Speciale ad anni 2 e mesi 6 con sentenza 29.9.1928, per propaganda sovversiva ed appartenenza al partico comunista). Intervenne a riunioni clandestine con alcuni coimputati fuori Porta Saffi, invitato da Mazza Dalife. Lo stesso Serenari confessò che il Mazza insistette perché gli tenesse in consegna il ciclostile per la stampa dei manifestini; passato poi al Corticelli . Taddia Italo: fu arrestato nella località Sostagnazzo mentre in bicicletta procedeva alla distribuzione dei manifestini comunisti, - tanto che gliene furono sequestrati circa un centinaio - ; poco prima aveva issato un drappo rosso con l'emblema falce e martello sulla ciminiera della fornace Gallotti. Da cica tre mesi apparteneva alla organizzazione comunista indotto da Gaiba Ettore; per mezzo del quale ebbe contatti politici col Masina. Versò L. 4, quale quota di iscrizione al partito, al detto Masina; e da quest'ultimo ebbe talvolta del materiale propagandistico sovversivo . Lo stesso Masina gli consegnò i manifestini nella sera del 17 luglio nonché il drappo rosso issato alla fornace Gallotti; e la rivoltella guasta sequestratagli. Gasperini Umberto : (già assolto per insufficienza di prove del Tribunale Speciale in data 9 giugno 1928, dal reato di propaganda comunista). Ebbe contatti, sovente, con taluno dei coimputati; e per ben due volte Benni Aldo gli passò della stampa sovversiva da leggere, presentandolo poi ad un individuo giovane del qualle non seppe fornire elementi utili per la identificazione. Quest'ultimo a sua volta lo presentò a Mazza Dalife il quale incaricò .es'
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so Gasperini di ritirare presso il Benni Aldo la cassetta coI ciclostile, recapitata poi allo stesso Mazza.
nizzato da lui e dal Sabbi in territorio di Pieve del Pino e nelle frazione di Paderno; dove issò anche dei drappi rossi con emblema di falce e martello.
Gaiba Ettore: (già assolto per insufficienza di prove dal Tribunale Speciale, con sentenza della Commissione Istruttoria del 30.6.1931, dai reati di, appartenenza e propaganda sovversiva). Svolse particolare attività comunista ed in seguito ad accordi presi col Mazza Dalife, propagandò il Taddia per indurlo a far parte del movimento giovanile comunista; presentandolo a tal uopo allo stesso Mazza.
Benni Ermando: apparteneva alla organizzazione giovanile comunista da circa due mesi, indottovi dal fratello Aldo, al quale ebbe a versare una quota di L. 2; ed ebbe dal Soldati Nerino uno stampato sovversivo.
Soldati Nerino: faceva parte del movimento comunista giovanile di Pianoro dal 1927, introdottovi dall'Equisiti. A sua volta propagandò il Sabbi che pure aderì all'organizzazione sovversiva. Ebbe dal fratello Aldo stampe clandestine; prendendo parte alla manifestazione propagandistica della sera del 17 luglio col Beccari col Benni e col Sabbi in seguito ad accordi presi col proprio fratello. Sabbi Ernesto: fu insistentemente propagandato, anche a mezzo di stampa clandestina, dal Soldati Nerino e finì per aderire al movimento giovanile comunista di Pianoro. A sua volta poi indusse Soldati Aldo ad aderire allo stesso movimento sovversivo. Anzi il Soldati Aldo per incarico del Benni Aldo fu di collegamento con la organizzazione di Bologna; divenendo il distributore del materiale propagandistico comunista. Infatti la sera del 17 luglio gli consegnò un involto contenente parecchi manifestini che egli Sabbi in parte passò al Soldati Nerino ed al Beccari per la diffusione. Altra parte dei manifestini fu da lui lanciata assieme al Benni Aldo, percorrendo in bicicletta la frazione di Paderno in territorio di Pieve del Pino. Il Benni Aldo provvide anche alla esposizione dei drappi rossi. Benni Aldo: apparteneva da 3 anni aJla organizzazione giovanile comunista di Pianoro indottovi dal compagno di fede Caprini Amleto (già condannato per attività comunista ad anni 12 di reclusione dal Tribunale Speciale, sentenza 18.9.1933). Detto Caprini lo mise poi anche a contatto col comunista «Ferruccio» (Dino Sasdelli già rinviato a giudizio del Tribunale Speciale con sentenza della Commissione Istruttoria del 20.9.1933) (Vedi "Stesso volume sent. n. 6 del T.S.D.S") per svolgere opera sovversiva propagandistica che effettuò passando anche della stampa clandestina al Gasperini Umberto, nonché nel febbraio 1933 il ciclostile avuto dal Sasdelli per produrre il materiale propagandistico. Ciclostile che fu sequestrato dalla Questura in casa del Corticelli Giuseppe. Nel marzo 1933 col Sasdelli prese parte ad un convegno segreto al quale intervenne fra gli altri compagni di fede, anche Serenari Marino ed il Nanni. Partecipò, la sera del 17 luglio, al lancio dei manifestini comunisti, orga-
Soldati Aldo: apparteneva da un anno circa alla organizzazione giovanile comunista di Pianoro, indotto dal Sabbi, dal quale riceveva stampa clandestina per la distribuzione. Disimpegnò le funzioni di capo settore di Pianoro mantenendo il collegamento con la organizzazione di Bologna per accordi presi col Benni Aldo. Partecipavano al movimento sovversivo del suo settore oltre al fratello Nerino, anche il Sabbi, il Beccari, il Benni Ermando, il Nanni e l'Equisiti. Per la manifestazionde del 17 luglio ricevette dei drappi rossi ed un involto di stampati che passò al Sabbi informandone il proprio fratello Nerino nonché il Benni Aldo ed il Beccari per la diffusione. Equisiti Alfredo: (già assolto per insufficienza di prove dal reato di propaganda sovversiva, con sentenza del giugno 1928, del Tribunale Speciale). Faceva parte, da tre mesi, del movimento comunista di Pianoro indottovi dal Soldati Aldo iscritto alla cellula comunista capeggiata dal detto Soldati. Essendogli stato trovato in casa un manifesto sovversivo affermò che l'aveva ricevuto dallo stesso Soldati Aldo. Beccari Modesto: apparteneva alla organizzazione giovanile comunista locale, da circa tre mesi, indottovi daJl'Equisiti . Prese parte alle riunioni segrete; talvolta ebbe dal Soldati Aldo materiale propagandistico e nella sera del 17 luglio partecipò alla manifestazione propagandistica. Presentato dal Soldati Aldo al Nanni Renato mantenne con quest'ultimo particolari contatti di carattere politico. Dalla suacennata narrativa si rileva che il Mazza esercitava le funzioni direttive di una organizzazione comunista che andava svolgendo attività sovversiva nella città e provincia di Bologna. A mezzo di compagni di fede egli aveva potuto estendere tanto pericoloso movimento ad Argelato, Pianoro, nelle frazioni di Rastignano, di Arcovegio, di S. Egidio, di S. Ruffillo, di S. Giuseppe di Funo e, con la efficace collaborazione dei vari partecipanti alla organizzazione comunista, era del pari riuscito a far stampare alla macchia del materiale propagandistico sovversivo; diffuso in modo particolare la sera del 17.7.1933. Appartenevano a detto movimento antifascista il Benni Aldo, il Benni Ermando, il Taddia, il Masina, il Gaiba, l'Equisiti, il Corticelli, il Serenari, il Gasperini, il Sabbi, il Soldati Aldo, il Soldati Nerino, il Beccari, il Nanni ed
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PR IMA i'ART E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .0.$.
il Mazzetti; i quali tutti, ad eccezione dell'Equisiti e del Benni Ermando, essendo venuti a mancare elementi sufficienti di reità a loro carico, coadiuvarono il Mazza nell'opera propagandistica. Il Mazzetti poi risultò in possesso di due pistole non denunciate alla competente autorità. Pertanto tutti si sono resi responsabili dei reati previsti e puniti dagli art. 270 cpv. 2° e, tranne l'Equisiti ed il Benni Ermando, prosciolti per insufficienza di prove, altresì del 272 p.p. C.P.; il Mazza poi dell'art. 270 p.p. ed il Mazzetti dell'art. 697. In quanto nella fattispecie della rispettiva opera criminosa compiuta si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano la configurazione giuridica dei delitti ad ognuno ascritti. Di conseguenza esaminate e vagliate tutte le emergenze processuali tenuto conto della natura particolare dei reati, e che taluni giudicabili furono già condannati o prosciolti da questo Tribunale Speciale per insufficienza di prove in ordine ai delitti di appartenenza ad associazione comunista e di propaganda sovversiva; il Collegio ritiene eque le seguenti pene: In applicazione dell'art. 270 p.p. C.P. Al Mazza anni 5. Ai sensi dell'art. 270 cpv. 2° C.P. A Serenari anni 3; A Mazza, Mazzetti, Nanni , Masina, Gasperini, Sabbi, Soldati Aldo, Beccari, Benni Aldo, Benni Ermando, Equisiti, Gaiba e Taddia anni 2 ciascuno; A Corticelli e Soldati Nerino anni 1 ciascuno. In base all'art. 272 p.p. C.P. A Mazzetti, Soldati Aldo, e Taddia anni 4 ciascuno; A Mazza, Nanni, Masina, Corticelli, Serenari, Gasperini, Sabbi, Soldati Nerino, Benni Aldo, Gaiba, Beccari anni 3 ciascuno. In applicazione dell'art. 697 C.P. A Mazzetti L. 3000 di ammenda. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Mazza ad anni I O; Mazzetti, Serenari, Soldati aldo e Taddia ad anni 6 ciascuno; Nanni, Masina, Gasperini, Sabbi, Beccari, Benni Aldo e Gaiba ad anni 5 ciascuno; Soldati Nerino e Corticelli ad anni 4 ciascuno; Tutti alla reclusione; il Mazza con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; gli altri rubricati, ad eccezione dell'Equisiti e del Benni Ermando, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti poi con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di giudizio, col pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge;
Ordina per il disposto dell'art. 240 C.P. che le due pistole in giudiziale sequestro vengano confiscate.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 270 p.p. e cpv. 2°; 272 p.p.; 697: 23, 29, 73, 228, 229, 240 C.P.; 274, 488 C .P.P.; 485 C.P.Esercito; Dichiara: Benni Ermando ed Equisiti assolti per insufficienza di prove in ordine al reato di cui all'art. 272 p.p. C.P.; E ritiene: gli stessi Benni Ermando ed Equisiti colpevoli di reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P.; e gli altri rubricati colpevoli di tutti i reati rispettivamente ascritti, ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Mazza ad anni 10; Mazzetti, Serenari, Soldati Aldo, Taddia, ad anni 6 ciascuno, il Mazzetti inoltre a L. 3000 di ammenda; Nanni, Masina, Gasperini, Sabbi, Beccari, Benni Aldo e Gaiba ad anni 5 ciascuno; Soldati Nerino e Corticelli ad anni 4 ciascuno; Equisiti e Benni Ermando ad anni 2 ciascuno. Tutti alla reclusione. - Mazza poi con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; tutti gl'altri, - ad eccezione di Bermi Ermando e di Equisiti - , con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti inoltre con la libertà vigilata, col pagamento in solido delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Ordina: infine la confisca delle due pistole in giudiziale sequestro.
Roma, 5.7.1934 - Anno XII.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77:
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TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Mazza viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Civitavecchia il 21.7.1937. Detenuto dal 21.7.1933 al 21.7.1937. Pena espiata: 4 anni. Soldati Aldo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano (Cuneo) il 19.2.1937. Detenuto dal 24.7.1933 al 19.2. 1937. Pena espiata: 3 anni, 6 mesi, 25 giorni.
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Serenari viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 6.8.1933 al 21.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 6 mesi, 15 giorni. Taddia viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 17.7.1933 al 21.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 7 mesi, 4 giorni. Mazzetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 19.2.1937. Detenuto dal 28.7.1933 al 19.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 6 mesi, 21 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D.25.9.1934 n. 1511. Nanni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 27.7.1936. Detenuto dal 27.7.1933 al 27.7.1936. Pena espiata: 3 anni.
P RIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.
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Beccari viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 26.7 .1936. Detenuto dal 26.7.1933 al 26.7.1936. Pena espiata: 3 anni. La misura di sicurezza della libertĂ vigilata viene revocata, per le ÂŤbuone prove di ravvedimentoÂť date dal Beccari, dal Giudice di Sor veglianza del Tribunale di Bologna con provvedimento emesso il 30.5.1938. Sabbi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 26.7.1936. Detenuto dal 26.7.1933 al 26.7.1936. Pena espiata: 3 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 20.7. 1934. Gaiba viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 22.7.1936. Detenuto dal 22.7.1933 al 22.7.1936. Pena espiata: 3 anni. Benni Aldo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 26.7. 1936. Detenuto dal 26.7.1933 al 26.7.1936. Pena espiata: 3 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 27.7.1934. Corticelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 9.8.1935. Detenuto dal 9.8.1933 al 9.8.1935. Pena espiata: 2 anni. Soldati Nerino viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 26.7.1935 . Detenuto dal 26.7.1933 al 26.7.1935 . Pena espiata: 2 anni.
Gasperini vienne scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24.7.1936. Detenuto dal 24.7.1933 al 24.7.1936. Pena espiata: 3 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal padre il 13.11.1934.
Benni Ermando viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 26.7.1933 al 28.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi, 2 giorni.
Masina viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Portoferraio il 20.7.1936. Detenuto dal 20.7.1933 al 20.7.1936. Pena espiata: 3 anni.
Esquisiti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 19.7.1933 al 28.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi, 9 giorni.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Nota: Per Serenari Marino vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel l 928» pag. 547. Per Equisiti Alfredo e Gasperini Umberto vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928» pag. 1211. Per Gaiba Ettore vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931» pag. 327. '
In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n° 316) la Corte di Appello di Bologna assolve tutti i sopraspecificati imputati perché il fatto non costituisce reato.
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PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Reg. Gen. n. 341/1933
SENTENZA N. 24
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Bucafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Gaudio Vincenzo, De Martis Giov. Batta., Mingoni Mario, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Birsa Vittorio, nato il 26.6.1908 a Rifembergo (Gorizia), contadino; Cebron Riccardo, nato il 2.6.1911 a Rifembergo (Gorizia) agricoltore; Krizman Andrea, nato il 17.2.1902 a Rifembergo (Gorizia), contadino; Pecenko Albino, nato il 17.2. 1910 a Rifembergo (Gorizia), agricoltore; Piscanc Giuseppe, nato il 21.2.1909 a Rifembergo (Gorizia), agricoltore; Sever Andrea, nato il 23. l.1905 a Rifembergo (Gorizia), agricoltore; Zgonik Antonio, nato il 25.12.1908 a Rifembergo (Gorizia), contadino. IMPUTAT I
Birsa: del delitto di cui alla p.p. dell'art. 271 C.P. per avere in Rifembergo (Gorizia) nel settembre 1933, ed in precedenza, promosso e diretto un'associazione antinazionale allo scopo di svolgere attività diretta a deprimere il sentimento nazionale. Cebron, Krizman, Pecenko, Piscanc, Sever e Zgonik del delitto di cui al 1° cpv. dello stesso art. 271 C.P. per avere partecipato all'associazione di cui sopra nelle suddette circostanze di tempo e di luogo. Birsa, Krizman e Piscanic inoltre del delitto di cui all'art. 420 C.P. per avere il 5.9.1933 in Rifembergo fatto esplodere due bombe allo scopo di incutere pubblico timore. Pecenko e Cebron altresì del delitto di cui all'art. 635 cpv. 1° n. 3 C.P., per avere in Rifembergo il 24.9.1933 distrutto, spezzandolo in due parti, un albero di pino destinato a pubblica reverenza. Gli stessi Pecenko e Cebron anche del reato di cui all'art. 654 C.P. per
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TRIBUNALE SPECIALE PER L A DI FESA DELLO STATO
avere emesso in pubblico grida sediziose cantando in lingua slava inni antinazionali il 1°.10.1933 a Rifembergo. Il Krizman ancora del reato di cui agli art. 38 e 17 T.U. leggi di P.S. 18.6. I 931 n. 773 per avere omesso di denunziare all'Autorità competente la detenzione di materie esplodenti di cui era in possesso. Reato accertato in Rifembergo il 2.10.1933.
IN PUBB LICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e deglli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori, e gli imputati che hanno avuto per ultimo la parola.
IN FATTO E D IN DIRITTO
è risultatto quanto appresso: Nel mese di settembre 1933 in territorio di Rifembergo (Gorizia) si verificarono manifestazioni sediziose le quali fecero ritenere la esistenza di un'associazione antinazionale. Difatti il 5 settembre avvenne l'esplosione di due bombe, di cui una in località Peserie, e l'altra nei pressi della stazione ferroviaria di Rifemberoo o ' senza produrre danni materiali. La sera del 24 dello stesso mese di settembre fu spezzato l'albero di pino piantato sul piazzale dell'edificio scolastico di Rifembergo e dedicato alla memoria di Arnaldo Mussolini. Alcuni giorni prima era avvenuto lo sfregio al Fascio del Littorio scolpito sul muricciolo che fiancheggia il terrapieno della strada che dalla frazione di Branizza Inferiore conduce a Svino. Le indagini esperite dalla Questura di Gorizia portarono all'arresto degli odierni giudicabili, ed è risultato che costoro avevano costituito un gruppo di giovani slavi allo scopo di mantere desti fra la popolazione slovena i sentimenti antitaliani, e di provocare al momento opportuno una manifestazione in massa contro il Governo Nazionale. È risultato inoltre che le due bombe erano state fatte esplodere da Birsa Vittorio, da Krizman Andrea e da Piscanc Giuseppe il 5 settembre a scopo dimostrativo, perché in detta data ricorreva l'anniversario deHd fu cilr .1.ione dei quattro slavi di Trieste condannati dal Tribunale Speciale ( V. "Decisio-
ni emesse dal T.S.D.S" nel 1930 pag. 353").
PRIMA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL, T.S.D.S.
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Che autori del danneggiamento dell'albero di pino dedicato alla memoria di Arnaldo Mussolini, erano stati l'ex carabiniere Pecenko Albino, e tale Cebron Riccardo; e che questi due la sera del 1°.10.1933 avevano cantato sulla pubblica via una canzone slava che comincia con le parole: «O slavi dove sono i nostri confini? O slavi dov'è la nostra nazione?». Non si è potuto accertare se lo sfregio al fascio del Littorio fosse stato commesso dagli stessi individui appartenenti al gruppo di giovani slavi; ma, considerando gli scopi di questo gruppo, è probabile che alcuni d'essi siano estranei a tale fatto. Le risultanze dell'istruttoria hanno confermato la responsabilità degli attuali imputati, e pertanto essi sono oggi comparsi davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati che sono a loro rispettivamente ascritti in rubrica. All'odierno dibattimento quasi tutti gl'imputati sono stati reticenti. Essi hanno negato d'aver costituito una associazione antinazionale, affermando che non si sono mai riuniti fra loro, che non avevano nessun capo, e che ognuno agiva per propria iniziativa. Invece il Birsa tanto davanti al Giudice Istruttore tanto davanti alla Polizia, ha confessato che in Rifembergo s'era costituito un gruppo di giovani sloveni allo scopo di provocare una manifestazi one in massa degli sloveni residenti in Italia per ottenere la pubblicazione di giornali sloveni e la istituzione di scuole slave nel territorio della Venezia Giulia. Che di tale gruppo facevano parte: esso Birsa, Krizman Andrea, Piscanc Giuseppe, Pecenko Albino, Sever Andrea e Zgonik Antonio. Il Birsa ha altresì dichiarato che egli ha indotto suo cugino Sever Andrea ad entrare nel detto gruppo. Anche gl'imputati Pecenko, Piscanic e Zgonik hanno confermato in istruttoria la costituzione ed esistenza del gruppo giovani sloveni, dichiarando che d'esso facevano parte tutti gli odierni imputati, compreso Cebron Riccardo non indicato dal Birsa. L 'appartenenza del Cebron al gruppo è dimostrata anche dal fatto che egli ha preso parte al danneggiamento dell'albero di pino. Il Birsa, il Krizman ed il Piscanc hanno confessato anche al dibattimento d'essere autori della esplosione delle due bombe avvenuta il 5 settembre, precisando che il Birsa ed il Krizman hanno fatto esplodere quella in località Preserie, ed il Piscanc quella presso la stazione di Rifembergo. Hanno anche dichiarato che le due esplosioni furono concertate a scopo dimostrativo in occasione dell'anniversario della fucilazione di quattro slavi condannati a Trieste dal Tribunale Speciale. Che il Krizman confezionò le bombe con l'esplosivo ecrasite che da tempo deteneva abusivamente in casa. Pecenko e Cebron a loro volta hanno confessato d'essere autori del danneggiamento dell'albero di pino dedicato alla memoria di Arnaldo Mussali-
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ni, e d'aver voluto con ciò fare una manifestazione di protesta contro il Governo italiano. I suddetti Pecenko e Cebron, in ordine all'accusa d'avere cantato la sera del' 1° .10.1933 sulla pubblica via una canzone slava di significato antitaliano, hanno dichiarato di non ricordare d'aver commesso tale fatto, perché quella sera erano in stato di ubriachezza. Però il fatto è risultato accertato alla Polizia dai testi Licen Francesca e Vidmar Francesco, come ha deposto il Commissariato di P .S. Trentadue al dibattimento. Raggiunta la prova dei fatti attribuiti agl'imputati, il Tribunale ritiene che essi rivestono i caratteri dei reati rispettivamente specificati in rubrica. La costituzione del gruppo giovani slavi, aventi scopi antitaliani, riveste i caratteri del delitto di associazione antinazionale a senso dell'art. 271 C.P .. Si ha infatti associazione quando più persone s'accordano fra loro di attuare una determinata attività per il conseguimento d'uno scopo comune. Ed il vincolo che li tiene stretti fra loro permane sino a che non sia raggiunto lo scopo comune. La dottrina insegna che non è necessario che l'associazione sia costituita sulla base di regolamenti e di statuti. Nella specie si è verificato un accordo di più persone per svolgere un'attività avente per scopo di deprimere il sentimento di nazionalità italiana, di mantenere desto il sentimento slavo, e di formentare la popolazione slava residente in Italia a fare al momento opportuno una dimostrazione di massa contro il Governo italiano . È risultato che promotore di detta associazione è stato Birsa; che egli prendeva le iniziative, e che era il più influente di tutti, come hanno dichiarato in istruttoria gli stessi imputati Pecenko, Piscanic e Zgonik. Che sia così, basti considerare che il Birsa è colui che indusse Sever ad entrare nel gruppo; che egli ideò l'azione dimostrativa con la esplosione delle bombe; che con lui si confidò il Pecenko prima e dopo del danneggiamento dell'albero di pino, come lo stesso Pecenko ha dichiarato . Pertanto il Birsa, quale promotore e dirigente dell'associazione antinazionale, dev'essere ritenuto colpevole dell delitto previsto e punito dalla p.p. art. 271 C.P .. Tutti gl'altri, quali appartenenti alla detta associazione, devono essere ritenuti colpevoli a senso del 1° cpv. dello stesso art. 271. La esplosione delle due bombe avvenuta il 5.9.1933 a scopo d'incutere pubblico timore, riveste i caratteri del delitto previsto e punito dall'art. 420 C . P., e di tale delitto devono essere ritenuti colpevoli gli autori di essa, e cioè Birsa, Krizman e Piscanc. Il danneggiamento dell'albero di pino, dedicato alla memoria di Arnaldo Mussolini, commesso il 24.9.1933 riveste i caratteri del delitto previsto
punito dall'art. 635 cpv. 1° n° 3 C.P. in relazione all'art. 625 m. 7 stesso Codice, e cli tale delitto sono colpevoli il Pecenko ed il Cebron, autori del detto danneggiamento. E poiché e risultato che i due suddetti imputati la sera del 1°. 10.1933 hanno cantato sulla pubblica via una canzone slava di significato antitaliano, essi sono colpevoli anche del reato previsto e punito dall'art. 654 C.P .. Essendo infine risultato che il Krizman deteneva nella propria abitazione senza averne fatto denunzia all'autorità competente, l'esplosivo esacrite col quale confezionò le bombe, egli è colpevole del reato previsto e punito dall'art. 38 T.U. legge di P .S. 18.6.1931 n. 773, e punito dall'art. 17 della stessa legge. Passando alla applicazione delle pene il Tribunale, nel determinare la misura per ciascun imputato, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C .P . . A Birsa Vittorio infligge: 1) per il delitto di cui all'art. 27 1 p.p. C .P. 3 anni di reclusione; a cui aggiunge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni a norma dell'art. 29 stesso Codice. 2) per il delitto di cui all'art. 240 C.P. 2 anni di reclusione. E procedendo al cumulo delle pene a norma dell'art. 73 C.P. determina la complessiva pena in 5 anni di reclusione, e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. A Cebron Riccardo infligge: 1) per il delitto di cui all'art. 271 cpv. 1° C.P. 1 anno cli reclusione. 2) per il delitto di cui all 'art. 635 cpv. 1° n . 3 C.P. 1 anno di reclusione. 3) per il reato cli cui all'art. 654 C.P. 3 mesi di arresto. E procedendo per il cumulo delle suddette pene a norma degli art. 73 e 74 C.P . determina la complessiva pena in anni 2 di reclusione e 3 mesi di arresto. A Krizman Andrea infligge: I) per il delitto di cui all'art. 271 cpv. 1° C .P. 1 anno di reclusione. 2) per il delitto di cui all'art. 420 C .P . 2 anni di reclusione. 3) per il reato di cui agli art. 38 e 17 legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 3 mesi di arresto. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma degli art. 73 e 74 C.P. determina la complessiva pena in 3 anni di reclusione e 3 mesi di arresto. A Pecenko Albino, ex carabiniere, infligge: 1) per il delitto di cui all'art. 271 cpv . 1° C.P. 2 anni di reclusione.
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2) per il delitto di cui all'art. 635 cpv . 1° n. 3 C.P. 2 anni di reclusione . 3) per il reato di cui all'art. 654 C.P. 3 mesi di arresto. E pertanto procedendo al cumulo delle pene a norma degli art. 73 e 74 C .P . determina la complesiva pena di anni 4 di reclusione e 3 mesi di arresto.
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Tutti al pagamento solidale delle spese processuali, e ciascuno anche al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione pre- , venti va.
Roma, 9.7.1934 - Anno XII.
A Piscanc Giuseppe infligge: 1) per il delitto di cui all'art. 271 cpv. 1° C.P. 1 anno di reclusione. 2) per il delitto di cui all'art. 420 C .P. 2 anni di reclusione. E procedendo al cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina la complessiva pena in 3 anni di reclusione . A ciascuno degl'imputati Sever Andrea e Zgonik Antonio infligge per il delitto di cui all'art. 271 cpv. 1° C.P. l anno di reclusione. Ritenuto che i condannati Birsa, Krizman, Peceko, e Piscanc devono essere considerati persone socialmente pericolose ai sensi ed agli effetti degli art. 203 e 133 C.P .. Che perciò è opportuno ordinare che essi siano sottoposti a livertà vigilata a norma dell'art. 229 C.P . . Ritenuto che i condannati per lo stesso reato o per reati commessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è anche obbligato alle spese per il suo mantenimento durante la custodia preventiva, a norma dell'art. 488 C.P.P ..
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R. D. 25.9.1934 n. 1511 : Birsa viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 25.9.1936. Detenuto dal 25.9.1933 al 25.9.1936. Pena espiata: 3 anni Pecenko viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 3.1.1935. Detenuto dal 3.10.1933 al 3.1.1935. Pena espiata: 1 anno, 3 mesi. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 6.10.1934 viene respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 73, 74, 133, 229, 271 p.p. e cpv . 1°, 420,635 cpv. 1° n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7,654 C.P.; 17 e 38 legge di P.S. 18.6.193 1 n. 773; 488 C.P.P.; Dichiara: tutti gl'imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna:
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Birsa a 5 anni di reclusione, a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici, ed alla libertà vigilata; Cebron a 2 anni di reclusione ed a 3 mesi d'arresto· ' Krizman a 3 anni di reclusione ed a 3 mesi d'arresto, ed alla libertà vigilata; Pecenko a 4 anni di reclusione, a 3 mesi d'arresto ed alla libertà vigilata; Piscanc a 3 anni di reclusione ed alla libertà vigilata; Sever e Zgonik ciascuno ad anni 1 di reclusione.
Krizman: viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 2.1.1935 . Detenuto dal 2.10.1 933 al 2.1.1935 . Pena espiata: 1 anno, 3 mesi. Piscanc viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 4.10 .1 934. Detenuto dal 3 .1O.1933 al 4.10.1934. Pena espiata: 1 anno, 1 giorno. Cebron viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 28.9.1934. Detenuto dal 4.10 . 1933 al 28.9.1934. Pena espiata: 11 mesi e 24 giorni.
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Sever detenuto dal 25.9.1933 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.9.1934. Zgonik detenuto dal 25.9.1933 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.9.1934.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
T RIBUNALE SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 440/1933
SENTENZA N. 25
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Trìngali Casanova Antonino, Console Generale: Giudice Relatore: Bucafurri Giacomo;
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Nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati - giudicati dal T.S.D.S. con sentenza n ° 24 del 9.7. 1934 - il Tribunale Militare Territoriale di Roma, con ordinanza dell'8.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L.L. 17.11.1945 n° 719, dichiarando contemporaneamente l'estensione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (D.C.P .S. 22.11.1947 n° 1631)
Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo , Gaudio Vincenzo, De Martis Giov. Batta., Piroli Alberto, Rossi Umberto; ba pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Pradella Elleno, nato il 26.4.1892 a Borgofranco Po (Mantova), calzolaio. IMPUTA T O
del delitto previsto dall'art. 282 C.P. per avere in Borgofranco Po , in giorno imprecisato della seconda quindicina del mese di novembre 1933, offeso il prestigio del Capo del Governo sfregiando con un coltello l'effige di S.E. Mussolini riprodotta in un quadro che teneva appeso nella sua bottega da calzolaio.
IN P UBBLICA UDIENZA
Udita la lettura dell'atto di accusa e degli altri atti processuali. Sentiti il P .M., il difensore, e l'imputato che ha avuto per ultimo la parola.
IN FATTO ED IN DIRITTO
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è risultato quanto segue:
L'Arma dei Carabinieri Reali di Revere (Mantova) veniva informata che tale Pradella Elleno, noto sovversivo, negli ultimi giorni dì novembre 1933 aveva sfregiato con un coltello l'effige di S.E. il Capo del Governo riprodotta sopra un quadro che egli teneva appeso ad una parete della sua botte-
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE. DAL T.S.D.S.
ga dal calzolaio. Recatisi i Carabinieri nella detta bottega hanno constatato che sul quadro erano stati fatti diversi tagli all'altezza del volto di S.E. il Capo del Governo, e perciò hanno sequestrato il quadro e proceduto all'arresto del Pradella. Pervenuta la denuncia a questo Tribunale Speciaie, ed ottenuta l'autorizzazione a procedere da S.E. il Ministro della Giustizia a norma dell'art. 313 C.P., il Pradella, in esito alle risultanze dell'istruttoria, è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 282 C.P .. All'odierno dibattimento il Pradella ha ammesso ancora una volta d'avere egli prodotto i tagli sulla effige di S.E. Mussolini; ma a sua discolpa ha dichiarato che il giorno 21.11.1933, volendo portare i coltelli del mestiere all'arrotino, li cercò nella bottega senza poterli trovare. Che finalmente dopo tante ricerche li trovò dietro il quadro di S.E. Mussolini, dove li aveva messi il garzone di bottega Goratti Albino. Che per questo incidente egli era eccitato, e la mattina seguente raccontò il fatto ai suoi lavoratori Rizzi Mario e Ferrari Natale, e nell'indicare a loro con la mano, nella quale teneva i coltelli, il quadro di S.E. Mussolini il quale li aveva trovati, colpì per caso il ritratto con la punta dei coltelli. Invece il teste Rizzi ha deposto che il Pradella quando gli mostrò il quadro per indicargli dove aveva trovato i trincetti, non teneva alcun coltello in mano; e che il quadro era già sfregiato quando il Pradella gli fece tale discorso; anzi la mattina stessa il Pradella, entrato in bottega, gli aveva detto: «Guarda che cosa ho fatto stamane!» e così dicendo gl'indicò il quadro del Duce sfregiato. Il teste Ferrari ha deposto che egli non era presente quando il Pradella disse di aver trovato i coltelli dietro il quadro, e che non è vero, come afferma il Pradella, che lo sfregio fu fatto in sua presenza nell'indicare il luogo dove furono trovati i coltelli. Il teste Goratti a sua volta ha dichiarato che effettivamente egli aveva messo i trincetti dietro il quadro, com'era solito fare, ma non si trovò presente quando il Pradella sfregiò il quadro. Dalle deposizioni dei suddetti testimoni rimane quindi smentito che il Pradella avesse prodotto casualmente i tagli al quadro nell'atto d'indicare ai lavoratori il posto dove aveva trovato i coltelli. La sua mendace giustificazione fa ritenere invece che egli ha prodotto lesioni all'effige di S.E. il Capo del Governo con la intenzione di sfregiarla. Difatti osservando il quadro si nota che non si tratta di un solo taglio casuale, ma di più tagli fatti con violenza, i quali danno il convincimento che sono stati fatti intenzionalmente. I precedenti del Pradella confermano tale convincimento, perché dal rapporto della Questura di Mantova, e da quello dei Carabinieri di Revere ri-
sulta che egli è un pericoloso sovversivo, anarchico tesserato, violento e capace di commettere azioni delittuose. Ed il suo certificato penale ne fa fede, perché registra una lunga serie di condanne da lui riportate per reati diversi contro le persone, e contro la proprietà, ed anche diserzione, che rilevano il delinquente violento ribelle all' Autorità. Il fatto commesso dal Pradella riveste tutti i caratteri del delitto previsto e punito dall'art. 282 C .P.; ed il Tribunale, procedendo norma dal detto articolo e dagli art. 132 e 133 stesso Codice, infligge al Pradella 3 anni di reclusione, a cui aggiunge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni a norma dell'art. 29 C.P., e la libertà vigilata a norma del'art. 229 Codice medesimo, perché il Pradella, per il reato commesso e per i suoi precedenti penali, deve essere considerato persona socialmente pericolosa. Ritenuto che il condannato è obbligato al pagamento delle spese processuali e delle spese del suo mantenimento durante la custodia preventiva a senso dell'art. 488 C.P .P .. Ritenuto infine che il quadro sequestrato costituendo corpo di reato deve essere confiscato a norma dell'art . 240 C.P ..
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P.Q .M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 133, 229, 240, 282 C .P ., 488 C.P.P .; Dichiara: Pradella Elleno colpevole del delitto ascrittogli e lo condanna a 3 ani di reclusione, a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, ed al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva; Ordina: la confisca del quadro sequestrato. Roma, 11.7.1934 - Anno XII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Pradella viene scarcerato, per espiata pena, dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24.6. 1937.
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Pradella non può beneficiare dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 ostandovi i precedenti penali: 11 condanne per reati comuni e militari. Il Tribunale militare Territoriale di Roma, considerato che l'art. 3 del D.L.L. 14.9.1944 n. 288 ha abrogato il reato di cui all'art. 282 C.P., dichiara, con ordinanza dell'8.2.1961, cessata l'esecuzione e gli effetti penali della condanna inflitta a Pradella dal T.S.D.S. con sentenza dell'll.7.1934 perché il fatto che gli è stato addebitato non costituisce più reato.
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PR IMA PART E: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 26
Reg. Gen. n. 389/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino; Console Generale Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Gaudio Vincenzo, De Martis Giov . Batta., Piroli Alberto, Rossi Umberto; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Scarabino Angelo, nato il 28.4.1888 a Ortanova (Foggia), impiegato privato. IMP UT ATO
del delitto di vilipendio alla Nazione italiana, previsto e punito dall'art. 291 C.P. per avere il 19.11.1933, in Ortanova (Foggia) nella bottega del barbiere De Stefano Michele, alla presenza di più persone detto che: «Fascio significa mangiare; che l'Italia è al di sotto delle Nazioni; che è solo un tentativo che si fa dando ad intendere che l'Italia sta al di sopra delle altre Nazioni; che invece si muore di fame, e vi sono tanti ragazzi che vanno scalzi e con le scarpe rotte».
OMISSIS P.Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 133, 229, 291 C.P.; 488 C.P.P. Dichiara: Scambino Angelo colpevole del delitto ascrittogli e lo condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione, alla libertà vigilata, al pagamento delle spese processuali e delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva.
Roma, 11.71934 - Anno XII.
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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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PRIMA PARTE: SENTENZé PRONUNZIAT E DAL T.S.0.$.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STA1'0
SENTENZA N. 28
Reg. Gen. n. 435/ 1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 Scarabino Angelo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.9.1934. Detenuto dal 23.11.1933 al 26.9.1934. Pena espiata: 10 mesi, 3 giorni. Nei confronti di Scambino Angelo sono state pronunziate, inoltre, le seguenti sentenze: 24.1.1918 Tribunale militare di guerra di Milano: 7 anni e 7 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di diserzione, alienazione di effetti militari e di disfattismo . · 1.3.1931 Pretore di Ortanova: 3 mesi di reclusione per lesioni volontarie.
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M . V.S.N.: De Martis Giov . Batta., Gaudio Vincenzo, Mingoni Mario , Piroli Alberto, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente SENT ENZA
nella causa contro: Morando Leopoldo, nato il 15.7. 1905 a La Spezia, fonditore; Bernabò Euro, nato il 20.8.1902 a Arcola (Spezia), falegname; Botto Luigi, nato il 23.1.1900 a Lerici (Spezia), tornitore meccanico;
Il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza dell'8.3.1961 il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 del DL 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
Carrii Leone, nato il 22.10.1900 a Anghiari (Arezzo) , muratore; Coppo Giuseppe, nato il 18.5.1893 a La Spezia, elettricista; Colombi Arturo, nato il 22.7.1900 a Massa, muratore;
Nota: La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 4 del 20.1.1934 l'accusa nei confronti di Scambino Angelo, dichiarò, inoltre, di non doversi procedere nei confronti di:
Di Carlo Guglielmo, nato il 10.1.1900 a Lerici (La Spezia), meccanico;
Di Gennaro Michele, nato a Ortanova (Foggia) il 3.6.1908 - agricoltore - in ordine al concorso nel reato addebitato a Scarabino Angelo per non aver commesso il fatto e in ordine al reato di vilipendio alla Nazione italiana (art. 291 C.P.) per insufficienza di prove. Detenuto dal 20.11.1933 al 20.1.1934.
Ongaro Arpino, nato il 30.11.1889 a Arcola (La Spezia), tessitore;
Lupi Tommaso , nato il 19.8.1901 a Lerici (La Spezia), meccanico;
Ragozzini Mario, nato il 20.7.1900 a La Spezia, tornitore meccanico; Vergassola Adriano, nato il 10.1.1899 a La Spezia, maestro d'ascia; Vergani Pietro, nato il 14.10.1907 a Cinisello (Milano), fonditore.
IMPUT ATI
1) Morando, Bernabò, Botto, Coppo, Lupi, Ragozzini e Vergassola dei delitti di cui agli art. 270 p.p. e 272 C.P. per avere, sino all'ottobre 1933 a La Spezia e paesi vicini, costituito ed organizzato un nucleo comunista e per aver fatto analoga propaganda a mezzo di stampe clandestine; 2) Colombi e Vergani dei delitti di cui agli art. 270 2° cpv. 110-270 p.p. 272-482-477 C.P. per avere appartenuto nelle circostanze di cui sopra ad as-
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TRlllUNALE SPEC IAL.E PER LA DIFESA DELLO STATO
sociazione comunista per avere concorso all'organizzazione, alla propaganda dì cui al capo 1) e della formazione di falsi documenti pubblici. 3) Carrii, Di Carlo ed Ongaro, del delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. per avere partecipato al nucleo comunista nelle circostanze di cui al capo, 1) ed il Carii e il Di Carlo anche dell'art. 272 C.P. per avere nelle stesse circostanze fatta propaganda comunista mediante stampe clandestine. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nelle sue requisitorie e gli imputati, che, coi loro difensori, hanno per ultimi avuta la parola, osserva IN FATTO ED IN DIRITTO
I prevenuti furono rinviati a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria in data 9 aprile u.s. per rispondere dei reati come sopra rubricati. Confessioni di alcuni degli imputati, ripetute anche in udienza con precise ed inequivocabili indicazioni di correi, prove documentali e testimoniali e conclusioni peritali hanno fornito al Tribunale la certezza dei seguenti fatti per ciascuno degli imputati. 1) Morando Leopoldo nel novembre 1932, a La Spezia, fù presentato dal rubricato Ongaro ad un emissario del Centro comunista esistente in Francia, ed accettò l'incarico di costituire e costituì un comitato federale comunista con compagni dì sicura fede che adibì quali capi zona, cassiere e incaricati degli affari sindacali. Costituì anche un comitato stampa con sede in Lerici, fornendolo, con mezzi avuti dal Centro, dì ben attrezzato materiale. Esplicò direttamente vigilanza sull'andamento del costituito gruppo sovversivo, sulla stampa e sulla propaganda, indisse e capeggiò riunioni nelle quali diede istruzioni e impartì direttive di partito; importanti fra le altre una tenuta a Lerici il 6 agosto, l'altra in Via Chiodo de La Spezia, il 13 dello stesso mese nella quale intervenne il pericoloso funzionario del Centro Comunista rubricato Colombi, ed una il 7 settembre a Lungomare. Mantenne il contatto col Centro predetto attraverso funzionari del partito, che saltuariamente lo raggiungevano a La Spezia, ed egli stesso nell'ottobre, ad invito del Colombi, si recò a Parigi ed indi a Montecarlo dove ebbe anche incarico che non poté eseguire perché, rientrando in Italia, venne il 12 ottobre u.s. arrestato. Fece subito dettagliata confessione della sua già esposta attività e indicò i correi segnalandone le attribuzioni, e l'operato. Confessioni e indicazioni ha ripetute in udienza, dichiarandosi sinceramente pentito del mal fatto. In ogni stadio del procedimento è apparso individuo leale, ma debole e facile a lasciarsi trascinare e dominare.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Gli furono sequestrate L. 1.000 italiane e franchi 460 francesi. 2) Vergassola Adriano: fu dal Morando nominato capo della 1° Zona e
membro del comitato federale dì cui sopra anche perché noto al Centro e per la sua esperienza. Partecipò a varie riunioni di partito nell'agosto e nel settembre u.s. ed ebbe contatto col rubricato funzionario comunista Vergani, di cui si dirà in seguito, dal quale ebbe, a scopo di partito L. 2.000, dì cui gli furono sequestrate L. 850. Esplicò propaganda sovversiva sia nel Regio Arsenale dove lavorava sia a mezzo di stampa clandestina che riceveva dal Ragozzini. Ha negato ostinatamente ogni addebito anche in udienza. Ma le accuse del Morando, che il Vergassola ha definite pazzesche, sostenute pure in confronti, e le osservazioni dirette della polizia, contestategli, forniscono concordemente la prova della sua attività delittuosa. 3) Ragozzini Mario: fu dal Morando nominato capo della 2° zona, membro del Comitato federale e incaricato dell'organizzazione Sindacale sovversiva. Era il più attivo collaboratore del Morando che da lui si fece accompagnare in molte riunioni, alle quali il Ragozzini partecipò attivamente. Si occupò anche della propaganda a mezzo della stampa che consegnava al Vergassola. Ammette d'essere stato alla riunione di Lerici, ma casualmente. Dichiara, però, che gli altri addebiti che gli vengono contestati sono frutto della fantasia del Morando. Morando, però nega confermando quanto sopra esposto sul Ragozzini, anche in udienza, concorda con quanto è risultato da osservazione diretta d'Agenti di P .S. incaricati. 4) Bernabò Euro: dal Morando fu nominato del su ricordato comitato federale e capo settore di Arcola. Partecipò alla riunione tenutasi il 6 agosto u.s . e provvide per la propaganda comunista nel settore di Arcola. Era noto alla Polizia per precedenti sovversivi. Si protesta innocente anche in udienza, ma pur affermando d'essere un ammiratore del fascismo, e dimostrando che sua moglie è iscritta al fascio, è raggiunto dalle stesse prove in base alle quali è stata affermata la colpevolezza dì Vergassola e di Ragazzini. 5) Coppo Giuseppe: fu capo del settore di Marola e membro del comitato federale nonché per l'organizzazione Sindacale. Partecipò a quasi tutte le riunioni dì partito tenutesi nell'estate 1933 a La Spezia e località vicinori. Pur confessandosi di idee comuniste, nega quanto gli viene addebitato, ammettendo solo circostanze di scarso rilievo e in ogni modo non implicanti
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alcuna sua responsabilità; ma il Morando, anche in udienza, è stato esplicito nel sostenere i predetti addebiti, parte dei quali, peraltro, controllati direttamente da organi di Polizia.
consentì che s'installasse a casa sua la tipografia in efficienza di cui sopra è cenno e aiutò il Lupi nella stampa dei manifestini e dei giornali clandestini di propaganda sovversiva. Nella perquisizione al suo domicilio furono sequestrati: due macchine tipografiche, crema nera ed altri ingredienti tipografici; 4 clichés infrangibili già impressionati con macchina dattilografica, contenenti articoli di propaganda comunista, alcuni manifestini della stessa indole nonché un opuscolo intitolato: «Come si organizza una stamperia clandestina» n. 19 - Edizione del partito comunista d'Italia R . 33. Prese parte anche a qualche riunione di partito. A seguito di un confronto col Lupi e anche in udienza, ha quasi completamente ammesso, quanto sopra è emerso anche per le precise dichiarazioni del Lupi in proposito.
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Botto Luigi: fu membro del federale ed ebbe la carica di cassiere. A lui affluivano tutti i contributi dell'organizzazione, il ricavato dei quali egli erogava pro soccorso rosso e per spese di stampa di propaganda. A lui pervenivano pure i prodotti delle collette di danaro che mensilmente si facevano fra i compagni di stabilimenti industriali e di fabbriche di La Spezia e provincia. Da osservatori di P .S. fu notato nella riunione del 13 agosto u.s. nei pressi dello stabilimento Pirelli, alla quale, come si disse, partecipò il funzionario del partito rubricato Colombi. Egli anche in udienza pretende che quanto è stato detto nei suoi riguardi si_a una «fandonia» del Morando, ma questi, anche in suo confronto, ribadisce le accuse. 7) Lupi Tommaso: pur essendo cassiere del Dopolavoro fascista di Leri-
ci , nell' agosto u.s. accettò dal Morando l'invito di occuparsi della stampa dell'organizzazione clandestina, ed ebbe dal Morando i mezzi necessari in danaro e materiale. Fu così parte preminente e redattore del «Comitato Stampa» con sede in Lerici. Nella sua abitazione furono sequestrati: una macchina da scrivere <<Oliver», inchiostro tipografico, un blocco di carta infrangibile per ciclostile, del quale erano stati adoperati varii fogli, una striscetta di carta con la scritta: «Il proletario» organo della federazione Comunista de La Spezia, e tre articoli di contenuto comunista manoscritti così intestati 1) Organizziamo la lotta dei disoccupati; 2) Compagni; 3) Sveglia. Clichés ed articoli per gli stampati gli venivano, a mezzo del Morando forniti da un funzionario della Sezione tecnica del partito comunista o corriere del Centro. Installò una bene attrezzata stamperia anche in casa del coimputato Carrii al quale diede il materiale incarico di riprodurre gli stampati. Al prevenuto Di Carlo, invece, diede le mansioni di smistatore e distributore. II Lupi, che, come è risultato, aveva parte direttive nell'Organizzazione, prese parte a importanti riunioni e provvide alla diffusione anche diretta della stampa di propaganda. Nella tipografia da lui diretta vennero stampati anche fogli clandestini comunisti «Unità» e «Avanguardia». Il Lupi, che ha pienamente confessato quanto sopra anche in udienza ha ripetutamente protestato il suo pentimento, invocando perdono. ' 8) Carrii Leone: appartenne all'ideale gruppo comunista di cui trattasi e fu collaboratore del Lupi per il materiale concorso dato per la stampa. Ac-
9) Di Carlo Guglielmo: fu incaricato, nel comitato stampa, dello smistamento e della distribuzione degli stampati di propaganda ai corrieri comunisti che il predetto comitato federale presso di lui, in Lerici, faceva affluire per ritirarli. Provvide anche all'acquisto della carta necessaria per la stampa. Nella barca di sua proprietà fu tenuta la ricordata riunione del 6 agosto. Ha ammesso qualche circostanza, negando e asserendo di non ricordare quelle dimostranti la sua responsabilità specialmente inerenti alla accertata sua partecipazione all'associazione sovversiva; ma è stato raggiunto dalle chiare indicazioni del Morando e del Lupi, ripetute anche in udienza. 10) Ongaro Arpino: vecchio ed accorto comunista, di ritorno dalla Francia, dove evidentemente s'era recato per riprendere il collegamento, nel 1932, dopo gli arresti avvenuti nell'aprile a La Spezia che avevano disorientato quel movimento illegale, fu raggiunto nel novembre dal funzionario del partito che, come disse, l'Ongero presentò al Morando per la costituzione del federale. Poi seppe così bene coprire la sua qualità di partecipe attivo all'associazione sovversiva spezzina, che l'autorità di P.S. solo in seguito a denuncia ha potuto accertare, come ha assicurato in udienza il teste Commissario Genchi, che l'Ongaro, nel 1933, sino all'epoca del suo arresto, si mantenne in contatto attivo colla centrale del partito in Francia e con altra organizzazione clandestina comunista della Toscana.
11) Colombi Arturo: ha confessato d'essere funzionario del partito comunista, designato dal partito di venire in Italia a lavorare per esso; d'avere esplicato - venendo in Italia con falsi passaporti e carte d'identità che usò - attività comunista dal 2 giugno al 1°.9.1933 «girando per varie città d'Italia» recapitando, a persone indicategli dalla direzione del partito, materiale di propaganda comunista che aveva portato seco in valigia a doppio fondo, redigendo ogni decade una relazione sul lavoro compiuto.
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Concorse al più ampio sviluppo della organizzazione spezzina di cui sopra, recandosi più volte a La Spezia e abboccandosi col Morando, al quale impartiva istruzioni e direttive sulla ulteriore attività e partecipando a riunioni. Ha dato anche in udienza prova della sua pericolosità sociale qualificandosi comunista rivoluzionario, ammettendo la sua generica attività ed il suo stipendiato ruolo e rifiutandosi di rispondere su contestatigli elementi specifici.
6 per il delitto di propaganda di cui all'art. 272 p.p. C.P. e 1 anno per il delitto di cui agli art. 477-482 C.P.;
Vergani Pietro: identica prova del Colombi, ha dato in udienza il Vergani, adottando lo stesso comportamento di quello. Già beneficiato dall'amnistia del decennale per precedente criminalità sovversiva, fu arrestato il 17.10.1933 e trovato in possesso di false carte d'identità di cui aveva fatto uso. Ha confessato di essere funzionario comunista incaricato dalla direzione del partito in Francia di essere venuto in Italia per abboccarsi a La Spezia con altro comunista cui avrebbe dovuto rimettere L. 2.000, e cioè nel luglio 1933; di avere consegnato danaro a tal «Pietro» (identificato nel rubricato Vergassola) e d'averne ricevuta relazione scritta intorno all'industria marmifera di Carrara, relazione che gli fu sequestrata in copia di suo pugno; di avere di suo pugno redatto un articolo di propaganda sovversiva intitolato «Organizziamo la lotta dei disoccupati» per la riproduzione a stampa, articolo , come si ricordò dianzi, sequestrato presso il Lupi. Pericoloso al pari del Colombi, si è recisamente rifiutato di fornire altre indicazioni utili alla giustizia. Nei fatti come sopra accertati il Tribunale ravvisa gli estremi giuridici di tutti i reati in epigrafe a ciascuno dei prevenuti addebitati. Non ritiene di dovere applicare il richiesto beneficio dell'Amnistia del Decennale all'Ongaro in quanto dalle emergenze dell'orale dibattimento, come si è precisato dianzi, è risultato essere la sua concreta attivià di partecipe all'associazione perdurata sino all'ottobre 1933. Di maggiore gravità il Collegio considera il fatto di Colombi e di Vergani, che lanciati da maggiori responsabili, che vivono impunemente all'estero, come altri - per fortuna pochi - esaltati ed aberranti, in Italia, vengono per spargere disordine e dolori in famiglie di pacifici lavoratori, i quali spesso abboccano spinti da bisogni o da miraggi di presunti miglioramenti economici. Adeguando alle pene al fatto, ai precedenti e alla pericolosità di ciascuno, ritiene giusto condannare alla reclusione come segue: Colombi e Vergani: anni 18 ciascuno, risultanti dal cumulo di anni 12 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. in relazione al 110 C.P., d'anni 2 e mesi 6 per il delitto di partecipazione di cui all'art. 270 2° cpv. C.P., d'anni 2 e mesi
Nelle pene per ogni singolo reato inflitte al Vergani è compreso un mese per essere il Vergani recidivo generico (art. 99 C.P.). Morando: anni 8 risultanti dal cumulo di anni 5 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. e anni 3 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; Vergassola: anni 6 e mese 1 risultanti dal cumulo di anni 5 e giorni 15 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. ed anni 1 e giorni 15 per il delitto di cui al 272 p.p. C.P .. I 15 giorni, sia per l'uno che per l'altro delitto, sono stati aggiunti perché il Vergassola risulta recidivo (99 C.P.); Ragozzini, Coppo, Botto, Bernabò e Lupi: anni 6 ciascuno, risultanti per ognuno dal cumulo di anni 5 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. e di anni 1 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; Carrii e Di Carlo: anni 3 ciascuno, risultanti dal cumulo di anni 1 e mesi 6 per ognuno dei due delitti ad essi ascritti in epigrafe; Ongaro: anni 3 per il delitto ascrittogli in detta pena compreso un mese per essere l'Ongaro recidivo generico (art. 99 C.P .). Consegue per tutti in solido l'obbligo del pagamento delle spese processuali e per ciascuno singolarmente quello del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274-488 C.P .P .). Per Colombi e Vergani va ordinata la sottoposizione alla libertà vigil~ta (art. 230 n. 1 C.P .). Ritiene il Collegio che ricorra il caso d'ordinare tale misura di sicurezza, ai sensi però dell'art. 229 C.P., anche per tutti gli altri rubricati, per la gravità dei reati commessi e per i precedenti che ne indicano la pericolosità sociale. Le somme ed il materiale in sequestro di dimostrata provenienza e di uso delittuosi vanno confiscati (art. 240 C.P .).
P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv . 272 p.p. 110-482-477-99-73-229-230-240 C.P. 274, 488 C.P.P .. Dichiara: Vergani Pietro, Colombi Arturo, Morando Leopoldo, Vergassola Adriano, Ragozzini Mario, Coppo Giuseppe, Bernabò Euro, Botto Luigi,
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Lupi Tommaso, Carrii Leone, Di Carlo Guglielmo ed Ongaro Arpino responsabiJi dei delitti in epigrafe loro ascritti, coll'aggravante della recidiva per Vergam, Vergassola ed Ongaro, e operato il cumulo delle pene condanna alla reclusione: Ver_gani e Colombi ad anni 18 ciascuno, Morando ad anni 8; Vergassola ad anm 6 e 1 mese; Ragozzini, Coppo, Bernabò, Botto e Lupi ad anni 6 ciascuno; Carrii, Di Carlo ed Ongaro ad anni 3 ciascuno. Condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; Ordina: per tutti la sottoposizione alla libertà vigilata; Ordina: la confisca del materiale e delle somme in sequestro.
Roma, 16.7.1934 - Anno XII.
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Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 7 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dal figlio il 5.9.1934. Ragozzini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 12.10.1933 al 19.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 7 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 5.8.1935. Coppo viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 12.10.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 6 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 24.2.1935.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77:
II
Vergani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 7.4.1941. Detenuto dal 7.10.1933 al 7.4.1941. Pena espiata: 7 anni, 6 mesi. Il Vergani risulta, inoltre, condannato dal Pretore di Milano con sentenza dell'~.7 .192_9, c~n _il bene~icio della sospensione condizionale della pena, a 2 mesi e 15 g10rm d1 reclus10ne e lire 100 di multa perché ritenuto colpevole del reato di diffamazione. (Per Vergani V. "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 pag. 382).
J! Colombi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 10.3.1941. Detenuto dal 10.9.1933 al 10.3.1941. Pena espiata: 7 anni, 6 mesi. Vergassola viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 12.10.1933 al 19.2.1937.
Bernabò viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 17.2.1937. Detenuto dal 13.10.1933 al 17.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 4 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla figlia il 26.7.1934 perché «non avendo commesso nessuno dei reati attribuitegli non crede di dover chiedere grazia per cose non fatte». Botto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1937. Detenuto dal 12.10.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 6 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dallla madre il 5.2.1935. Lupi viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 12.10.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 6 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 5.9.1934 n. 1511: Carrii viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 12.10.1934. Detenuto dal 12.10.1933 al 12.10.1934. Pena espiata: 1 anno
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Di Carlo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 12.10.1934. Detenuto dal 12.10.1933 al 12.10.1934. Pena espiata: 1 anno. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 30.3.1940. Ongaro viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 12.10.1934. Detenuto dal 12.10.1933 al 12.10.1934. Pena espiata: 1 anno . Morando avrebbe dovuto essere scarcerato l' 11. IO. 1941. A seguito di istanze di grazia inoltrata dal Morando e dalla moglie il 6.11.1934 viene concesso con decreto di grazia del 6.12.1934 il condono condizionale della residua pena da espiare e, pertanto, Morando Leopoldo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia 1'8.12.1934. Detenuto dall'll.10.1933 all'8.I2.1934. Pena espiata: 1 anno, 1 mese, 27 giorni. La Corte di Appello di Genova, con sentenza pronunziata il 20.7.1956, assolve, in sede di giudizio di revisione speciale (D . L. L. 5.1 O. 1944 n. 316) tutti i sopraspecificati imputati perchĂŠ il fatto non costituisce reato.
Nota: La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 14 del 9.4.1934 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò inoltre di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Asti Enrico, nato il 21.10.1902 a La Spezia, carpentiere; Albertini Giovanni, nato il 18.2.1908 a La Spezia. tracciatore; Bruno Catello nato il 26.2.1890 a Castellammare di Stabia (Napoli), carpentiere; Caleo Bruno, nato l' 11.11 .1908 ad Arcola (La Spezia), muratore; Godani Gildo, nato il 15.12.1906 a La Spezia, fonditore; Gattoronchieri Santino, nato il 24.6.1900 a Lerici (La Spezia), cuoco; Marchini Renato, nato il 4.12.1905 a Carrara, tracciatore; Pelacchi Mario, nato il 18.10.1902 a Pisa, tornitore;
Rossi Primo, nato il 19.3.1906 a Follo (La Spezia), carpentiere; (Per Rossi V. "Decisioni emesse dal T.S.D.S." nel 1928 pag. 457) Vanni Renato, nato il 20.1.1898 a La Spezia, carpentiere; Pertanto Asti Enrico, Godani Gildo, Gattoronchieri Santino, Marchiai Renato, Pelacchi Mario e Rossi Primo, detenuti dal 12.10.1933, Bruno Catello, detenuto dal 13 .10.1933, Vanni Renato, detenuto dal 7 .11.1933, Albertini Giovanni, detenuto dal 21.11.1933, e Caleo Bruno, detenuto dal 7.2.1934 vengono scarcerati il 9.4.1934.
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Reg. Geo. n. 414/1933
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SENTENZA N. 29
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
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Tutti gli altri: del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P. per avere nel 1933 e nel Cesenate partecipato ad associazione comunista svolgendo altresì propaganda per l'associazione stessa.
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale: Giudice Relatore: Lanari Pietro; IN PUBBLICA UDIENZA
Giudici Consoli M. V.S.N.: Giua Armando, Mingoni Mario, De Martis Giov. Batta., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto; ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori,
JL TRIBUNALE
nella causa contro: Scappini Remo, nato il 1° .2.1908 a Empoli, operaio; Dall'Ara Giordano, nato il 2.12.1912 a Cesena, fabbro;
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle emergenze dell'orale dibattito si è statuito
Dall'Ara Libero, nato il 3.2.1913, a Cesena, studente; IN FATTO ED IN DIRITTO
Mariani Dino, nato il 28.10.1894 a Cesena, commerciante; Mariani Secondo, nato il 18.6.1896 a Cesena, colono; Varo Demo, nato il 20.12.1911 a Cesena, cameriere; Zavatti Walter, nato il 10.1.1913 a Cesena, studente; Calandrini Angelo, nato il 22.2.1907 a Cesena, operaio. I MPUTAT I
Scappini Remo: 1) dei reati di cui agli art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008; 270 p.p. e cpv. 2°; 272 p.p.; 81 cpv. 1° e 2° C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costituito ed organizzato una associazione comunista alla quale partecipava; svolgendo altresì una propaganda per l'associazione stessa dal 1930 al 1933 nell'Empolese prima e nel Cesenate poi; 2) del reato di cui agli art. 110, 482 in relazione all'art. 476 C.P. per avere concorso nela falsificazione di documenti per occultare la sua identità personale; 3) del reato di cui all'art. 158 legge di P.S. 18.6.1931 n. 773 ed 81 cpv. 1° e 2° C.P. per avere espatriato clandestinamente per motivi politici, ripetutamente dal 1930 al 1933.
Lo Scappini Remo, - già rinviato al giudizio di questo Tribunale Speciale con sentenza della Commissione Istruttoria del 10 gennaio 1931 per rispondere dei reati previsti e puniti dall'art. 4 legge speciale 25.11.1926 n. 2008, commessi anteriormennte e fino al 1930 - , per sfuggire ad un mandato di cattura spiccato a suo carico, nel 1930 emigrò clandestinamente in Francia, rimanendovi fino al marzo 1933. Al principio del 1933 avendo rapporti col Centro comunista fece l'offerta, ad uno dei maggiori esponenti degli organi direttivi certo <d acopo» di ritornare in Italia per ricostituire associazioni comuniste. Perciò nel marzo 1933 d'accordo col Centro comunista di Parigi, rientrò nel Regno, munito di denaro, dei soliti documenti falsi di copertura e di una valigia a doppio fondo contenente abbondante materiale propagandistico; per incontrarsi a Cesena con «Matteo», il Varo Demo. Ma non avendolo trovato andò a S . Vittore di Cesena per presentarsi a «Verdura», il Mariani Dino; pure indicatogli con tal nomignolo dal centro di Parigi . Col Mariani Dino concordò una riunione segreta che fu tenuta nella sera stessa con l'intervento di alcuni compagni di fede; fra i quuali c'era anche Varo Derno e Mariani Secondo. E poiché quest'ultimo gli era stato presentato come fiduciario dei sindacati fascisti dell'agricoltura, lo incaricò di compilare una relazione sulle condizioni del lavoro dei contadini; dopo di avere impartite a tutti istruzioni del partito per la formazione in Cesena delle cellule.
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Aveva poi scelto il Varo Demo perché facesse da collegamento con gli altri. Il 4 aprile partì per Rimini e successivamente per Ancona, Faenza e Ravenna, prendendo alloggio in vari alberghi, dovunque facendosi credere o «Piazzesi Umberto» o «Bonatti Aurelio» o «Tommasi Anselmo». Dopo alcuni giorni della riunione a S. Vittore si incontrò a Forlimpopoli con Varo Demo il quale era accompagnato dal Dall'Ara Libero. Ad entrambi consegnò del materiale sovversivo propagandistico, dando altresì istruzioni sull'attività da svolgere per la riorganizzazione del partito e sulla corrispondenza segreta che il Dall'Ara ed il Varo dovevano tenere col Centro del partito di Zurigo mediante scrittura col succo di limone. A sua volta ricevette dal Varo la relazione che per incarico aveva compilata il Mariani Secondo. Il 21 aprile rientrato a Parigi e date personalmente le notizie sul proficuo lavoro svolto in Italia, rimpatriava verso la metà di luglio; per continuare ancora nel Cesenate la ricostituzione del partito e per constatare l'opera nel frattempo compiuta dai suoi collaboratori; nuovamente fornito all'uopo di danaro, di una valigia a doppio fondo contenente materiale di propaganda e documenti falsi di copertura, fra i quali un passaporto cecoslovacco. Andò a Brescia, al Lago di Iseo ed a Cesena. In quest'ultima località d'accordo col Varo tenne una riunione clandestina in casa di Dall'Ara Libero, con l'intervento anche del Dall'Ara Giordano. Diede a tutti le istruzioni per la riorganizzazione del movimento comunista; ed al Dall'Ara Giordano affidò un pacco di materiale propagandistico da distribuire ai compagni di fede. Inoltre incaricò lo stesso Dall'Ara Giordano di ritirare dal deposito bagagli della stazione di Cesena la valigia a doppio fondo contenente il materiale sovversivo da diffondere. Lasciata Cesena peregrinò per varie città, fermandosi in modo particolare a Mantova, a Milano ed a Modena. Il 23 settembre fece ritorno a Cesena per incontrarsi con Dall'Ara Libero e Dall'Ara Giordano. A quest'ultimo diede incarico di redigere una relazione sulle condizioni degli operai nelle fabbriche in genere e dello stabilimento Arrigoni in particolare; consegnatogli a tal uopo un questionario. Nella stessa sera il Dall'Ara Giordano gli fece conoscere due iscritti al partito; lo studente Zavatti Walther e l'operaio Calandrini Angelo. Subito si accordò col primo perché, avendo compiuto di recente il servizio militare, compilasse una relazione sulle aspirazioni e sullo stato morale e materiale del soldato in caserma. Inoltre diede istruzioni tanto allo Zavatti che al Calandrini per fare nuovi adepti al movimento sovversivo o per svolgere attività propagandistica mediante abbondante distribuzione di stampati.
In seguito ad accordi presi il Dall'Ara Giordano, il 5 ottobre, gli avrebbe dovuto portare a Ravenna la valigia, che deteneva in casa, piena di stampe sovversive e contenente anche le relazioni già compilate dallo Zavatti e dal Dall'Ara Giordano; in quanto lo Scappini in detto giorno sarebbe stato di ritorno in Faenza. Invece la valigia fu portata dallo Zavatti il quale, non avendo potuto trovare lo Scappini, al luogo stabilito, perché era stato arrestato fin dal giorno 3 ottobre, fece ritorno a Cesena trattenendo presso di sé la valigia di poi sequestratagli dalla Questura. Tali elementi di specifica accusa a carico dello Scappini emersero specialmente attraverso le esplicite e precise confessioni rese dallo stesso Scappini; il quale ne fece completa conferma anche a dibattimento; dichiarando perfino in modo spavaldo che assumeva tutta quanta la sua responsabilità. All'udienza, taluno degli imputati che era stato del tutto confesso pure dinanzi al Giudice istruttore, tentò invece di attenuare la gravità dell'opera criminosa svolta; ma le prove di reità scaturiscono a carico di tutti. Così risultò che:
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Il Dall'Ara Libero, studente, incensurato, iscritto ai fasci giovanili di combattimento sin dal 21 aprile 1931 - 4a leva, aderì alla organizzazione comunista fin dal 1932 perché indotto dal Varo Demo, prendendovi parte preminente, tanto che accettò di essere capo cellula. Nella di lui abitazione lo Scappini tenne una riunione segreta a scopo organizzativo del movimento sovversivo e di propaganda, riunione alla quale intervennero diversi operai sollecitati ed a tal uopo propagandati dallo stesso Dall'Ara Libero. Egli riceveva la corrispondenza dalla Centrale direttagli e firmata «Claudio», mentre quella diretta alla stessa Centrale scritta con inchiostro simpatico era firmata «Alfredo». Il Dall'Ara Giordano, fabbro, fin dall'aprile 1933 diede la sua attività al partito comunista indotto dal Varo Demo, curandosi in modo particolare della propaganda per fare nuovi adepti al partito comunista, ottenendo l'adesione dello Zavatti e del Calandrini. Si interessò per la compilazione della relazione sulle condizioni degli operai specie dello stabilimento Arrigoni. Gli fu sequestrato il ciclostile che serviva alla riproduzione del materiale propagandistico, con vari stampati. Il Mariani Dino, commerciante, già militante nel partito socialista; dopo l'avvento fascista si sarebbe, a suo dire, disinteressato di politica fino al 1926, nella quale epoca si iscrisse al partito nazionale fascista facendo perfino parte del direttorio del fascio di S. Vittore. Però coltivò clandestini rapporti con vecchie compagni antifascisti tanto che nel febbraio 1933, dopo una gita a Parigi e dopo di avere avuto contatto con esponenti del centro del partito comunista, aderì al locale movimen-
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to sovversivo. Svolse altresì attività propagandistica, anche diffondendo stampati ricevuti a tal uopo dal Varo; assolse altresì incarichi di fiducia ricevuti direttamente anche dal centro sovversivo di Parigi.
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. Il ~ariani Secondo, colono, ferito di guerra, padre di quattro figli iscritti nei bahlla; fu nel dopo guerra militante nel partito socialista, sezione S. Vittore. Nell'ottobre 1922 si iscrisse ai sindacati fascisti dell'agricoltura e nel novembre 1926 ottenne di far parte del partito nazionale fascista, con l'incarico di fiduciario del gruppo S. Vittore dei sindacati fascisti dell'agricoltura. Dal marzo 1933 diede segreta adesione al movimento locale comunista· ebbe un manifesto sovversivo del Mariani Dino ed intervenne ad una riunion; capeggi~ta dall'emissario Scappini accettando di presentargli una particolare relaz10ne sulle condizioni di lavoro e di salario dei contadini. Relazione che fu da lui fatta recapitare allo Scappini per mezzo del Varo Demo. Il Varo Demo, cameriere; frequentando il confinato politico Benini Adriano fu iniziato, nel 1932 nelle organizzazioni comuniste di Cesena. Nell'agosto 1933 si recò a Parigi e prese i contatti con esponenti della Centrale, ricevendo denaro ed istruzioni per acquistare un poligrafo da consegnare poi al Dall'Ara Giordano. In seguito agli accordi col Centro del partito ebbe a Cesena soventi rapporti coll'emissario Scappini, divenendone fido collaboratore. Fu di collegamento con vari compagni di fede, molti dei quali avevano aderito al movimento comunista per la insistente propaganda da lui fatta. Lo Zavatti Walther, studente, iscritto fin dal 21 aprile 1931 ai fasci giovanili di combattimento. Confessò che presentato dal Dall'Ara Giordano all'emissario Scappini diede la propria adesione per collaborare nel movimento giovanile sovversivo !oca!~ anche per quanto si riferisce alla propaganda, compilando all'uopo per mcar1co dello stesso Scappini una relazione sulle aspirazioni e sullo stato morale e materiale del soldato in caserma. In detta relazione manifesta sentimenti rivoluzionari perfino in offesa agli Ufficiali del glorioso nostro Esercito. Inoltre per accordi presi col Dall'Ara Giordano il 3.10 .193 3 si recò a Faenza per consegnare allo Scappini una valigia contenente materiale clandestino progapagandistico; e non avendolo trovato al posto stabilito se ne ritornò a Cesena trattenendo nella propria abitazione la valigia già tenuta in consegna dal detto Dall'Ara. Il Calandrini Angelo, operaio, ammise che dall'aprile 1933 aveva aderito alla organizzazione comunista locale mantenendo i contatti col Dall'Ara Giordano e con l'esponente del Centro del partito Scappini. . Dalla suaccennata esposizione dei fatti scaturisce evidente la prova che 11 Centro estero del partito comunista a mezzo di un fattivo emissario e di
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fidi collaboratori locali, aveva organizzato dei gruppi comunisti nei territori accennati di Empoli e Cesena, facendo anche esercitare azione propagandistica da estendersi in organizzazioni fasciste. Nell'opera di ricostruzione del partito comunista primeggiava, come è stato già detto, lo Scappini, già rinviato a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria del Tribunale Speciale del 10.1.1931 per rispondere dei reati previsti e puniti dall'art. 4 della legge speciale 25.11.1926 n. 2008, commessi nel cesenate anteriormente e fino al 1930. E poiché tale sua attività criminosa fu svolta dal 1930 fino alla data del suo arresto, deve ritenersi unica ai sensi e per gli effetti degli art. 4 della citata legge speciale; 270 p.p. e cpv. 2; 272 p.p. in relazione all'art. 81 cpv. 1° e 2° C.P .. Pertanto egli si è reso responsabile di tali reati, come pure dei reati di cui agli articoli 110, 482 in relazione all'articolo 476 C.P., e 158 legge di P.S. 18.6.1931 n. 773; perché lo Scappini per esplicare l'azione sovversiva si era servito di falsi documenti, in genere, di copertura, alla cui formazione egli aveva concorso. Inoltre egli aveva più volte espatriato clandestinamente per motivi politici dal 1930 al 1933. Partecipavano alla organizzazione locale comunista tutti i giudicabili; e coadiuvavano efficacemente lo Scappini, nell'opera propagandistica, il Mariani Dino, il Dall'Ara Giordano, il Dall'Ara Libero, il Varo Demo, lo Zavatti Walther. Di guisa che tutti costoro si sono resti responsabili: del reato previsto e punito dall'art. 270 cpv. 2° C.P.; e tutti, - ad eccezione del Mariani Secondo e Calandrini assolti per insufficienza di prove non essendosi raccolti a loro carico elementi sufficienti di reità, - altresì del reato di cui all'art. 272 p.p. C.P .. Il Mariani Dino era stato rinviato a giudizio anche per rispondere di concorso nella riorganizzazione dei gruppi comunisti; ma nei suoi confronti vennero a mancare prove sufficienti per affermare tale sua corresponsabilità; perciò deve essere assolto per insufficienza di prove. Esaminate e vagliate tutte le risultanze dibattimentali - tenute presenti tutte le richieste difensionali e le singole condizioni degli imputati, il Collegio ritiene equo di irrogare le seguenti pene: Ai sensi dell'art. 270 p.p. C.P.: Allo Scappini anni 10. Per il disposto dell'art. 270 cpv. 2° C.P. A Varo, Zavatti, Mariani Dino, Dall'Ara Giordano e Libero, Mariani Secondo e Calandrini anni 3 ciascuno; allo Scappini 2.
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In applicazione dell'art. 272 p.p. C.P. A Mariani Dino e Zavatti anni 5 ciascuno; a Varo e Dall'Ara Libero anni 4 ciascuno; a Dall'Ara Giordano e Scappini anni 3 ciascuno; Ai sensi dell'art. 476 in relazione all'art. 482 C.P. Allo Scappini anni 6 diminuiti di 1/3 per l'art. 482 e quindi anni 4; In base all'art. 158 legge di P .S. Allo Scappini anni 3 e lire 20.000 di multa.
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Scappini ad anni 22 e L. 20.000 di multa; Mariani Dino e Zavatti ad anni 8 ciascuno; Dall'Ara Libero e Varo Demo ad anni 7 ciascuno; Dall'Ara Giordano ad anni 6; Mariani Secondo e Calandrini and anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione; Scappini, Mariani Dino e Zavatti anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; e gli altri alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti poi alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio nonché al pagamento delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Scappini ad anni 22 e L. 20.000 di multa; Mariani Dino e Zavatti ad anni 8 ciascuno; Dall'Ara Libero e Varo Demo ad anni 7 ciascuno; Dall'Ara Giordano ad anni 6, Mariani Secondo de Calandrini ad anni 3 ciascuno. Tutti alla reclusione; Scappini, Mariani Dino e Zavatti anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; e gli altri alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Tutti poi alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle seguenti spese di giudizio nonché al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 4 legge 25.11.1926 n. 2008; 270 p.p. e cpv. 2, 272 p.p., 81 cpv. 1° e 2°; 110, 482 in relazione al 476, C.P.; 158 legge di P .S. 18.6.1931 n. 773 e 81 cpv. 1° e 2° C.P.; 23, 29, 73,228,229 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 485 C.P.Esercito; Dichiara: Assolti per insufficienza di prove: Mariani Dino in ordine al reato di cui all'art. 270 p.p., e, Mariani Secondo, Calandrini Angelo in ordine all'art. 272 p.p. C.P.; Ritiene: Gli stessi Mariani Secondo, Calandrini Angelo colpevoli del reato d cui all'art. 270 cpv. 2° Mariani Dino anche del reato di cui all'art. 272 p.p. C. P.; e gli altri rubricati colpevoli di tutti i reati rispettivamente ascritti; Ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:
Roma, 17.7.1934 - Anno Xll. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAO FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25 .9.1934 n. 1511 - 15.2.1937 n. 77 e 17.10.1942 n. 1156: Scappini viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 30.10.1942. Detenuto dal 3.10.1933 al 30.10.1942. Pena espiata: 9 anni, 27 giorni . Per Scappini vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931» pag. 37. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Mariani Dino viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dall'l l. 10.1933 al 21.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 10 giorni. In una istanza di grazia inoltrata al Capo del Governo il 6.9.1934 Mariani dichiara, tra l'altro: «Più che da vere convinzioni, venni indotto a mescolarmi con i comunisti dalla loro accorta suggestione e dal malcontento per le mie tristi condizioni economiche, ma io non fui mai, né sono un autentico comunista>>. Istanza respinta.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Zavatti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 9.10.1933 al 21.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 12 giorni.
La sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 17.7.1934 nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati viene annullata, per inesistenza giuridica, dalla Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pena) con sentenza emessa in camera di consiglio il 14.10.1964 (art. 1 D.L.L. 27.7.1944 n. 159).
Dall'Ara Libero viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 17.2.1937. Detenuto dal 12.10.1933 al 17.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 5 giorni. I !I
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA l)lfESA DELLO STATO
Varo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21.2.1937. Detenuto dal 10.10.1933 al 21.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 11 giorni. Una istanza di grazia inoltrata il 4.9.1934 viene respinta. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 e del condono condizionale della residua pena concesso con decreto di grazia del 3.9.1936. Dell'Ara Giordano viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 8.9.1936. Detenuto dal 9.10.1933 all'S.9.1936. Pena espiata: 2 anni, 10 mesi, 29 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Mariani Secondo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 13.10.1934. Detenuto dall'll.10.1933 al 13.10.1934. Pena espiata: 3 anni, 2 giorni. Calandrini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 29.10.1936. Detenuto dal 29.10.1933 al 29.10.1936. Pena espiata: 3 anni. Nei confronti dei suddetti imputati il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.10.1960, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 del D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporanea1ncnte, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D. 2 .P .S. 22.11.1 947 n. 1631).
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TRIBUNALE SPEClALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Geo. n. 337/1933
PR IMA PARTE: SENTEN'.LE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 31
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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Giva Armando, Mingoni Mario, Rossi Umberto; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Clemente Francesco, nato il 21.4.1871 a Palermo, bracciante. IMPU TA TO
dei delitti di cui agli art. 278, 282 e 292 C.P., per avere pubblicamente pronunciato le frasi offensive del prestigio del Re e del Capo del Governo «Stupido del Re, brigante di Mussolini» e vilipeso i colori nazionali raffigurati sul distintivo fascista con la frase: «Togliti questo scarafaggio dal petto». Reati commessi in Palermo il 2.10.1933.
OMISSIS
P .Q.M .
Letti ed applicati gli art. 278-282-292-89-229 C.P. 274-488 C.P.P. Dichiara: Clemente Francesco responsabile dei delitti in epigrafe ascritti gli e, colla diminuente del vizio parziale di mente, cumulate le pene, lo condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; Ordina: che sia sottoposto a libertà vigilata;
Roma, 19.7.1934 - Anno XII.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9. 1934 n. 1511: Clemente viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Saluzzo il 6.10.1934. Detenuto dal 2.10.1933 al 6.10.1934. Pena espiata: 1 anno, 4 giorni.
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PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 11/ 1934
SENTENZA N. 32
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rivoltelle e relative munizioni senza averne fatto denunzia all'autorità competente.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M . V.S. N. : Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Giua Armando, Mingoni Mario, Rossi Umberto; ha pronunciato la seguente
IN PUBBLICA UDIENZA
In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nelle sue requisitorie e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimo avuta la parola, osserva
IN FATTO ED IN DIR ITTO
S EN T EN ZA nella causa contro: Bietolini Antonio, nato il 13.6. 1900 a Perugia , meccanico; Sarti Rodolfo, nato il 4. 8.1 904 a Apiro (Macerata) , sarto; Bei Adele, nata il 4.6.1904 a Cantiano (Pesaro), casalinga. I M PUTA T I
Tutti: 1) del delitto previsto e punito dagli art. 110 e 270 p.p. C.P. per avere, in concorso fra loro, nel novembre 1933 ed in precedenza, costituito e diretto in Roma una associazione comunista; 2) del delitto previsto e punito dall'art. 270 2° cpv. C.P. per avere fatto parte del partito comunista nelle suddette circostanze di tempo e di luogo; 3) del delitto previsto e punito dall'art. 110 e 272 p.p. C.P. per avere, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in concorso fra loro , fatto propaganda sovversiva a mezzo di diffusione di stampe comuniste. Il Bietolini con l'aggravante della recidiva specifica a senso dell'art. 99 cpv. 1° n. 1 e 2 e cpv. 2° e dell' art. 101 C.P .. La Bei inoltre: del delitto previsto e punito dagli art. 81 cpv. 1° e 2° e 489 in relazione agli art. 477 e 482 C.P. per avere fatto uso continuato di documenti falsi (passaporto , carta d' identità e tessere) in epoche diverse, ma con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in Milano, Genova , e Roma nell' anno 1933. Il Sarti altresì della contravvenzione prevista e punita dall'art. 697 p. p. C.P. per avere detenuto nella propria abitazione in Roma nell'anno 1933 due
I prevenuti furono rinviati a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria in data 8.3.1934 per rispondere dei reati come sopra rubricati. Confessio ne piena e dettagliata di tutti gli imputati, prove e abbondanti materiali in sequestro hanno fornito al Collegio la certezza dei seguenti fatti: La Regia Questura di Roma, a seguito di conciliaboli sospetti fra i tre prevenuti osservati nel novembre u.s., aveva disposto il pedinamento degli imputati ed era venuta in possesso di corrispondenza che la Bei spediva in Francia. Una lettera conteneva una rivelazione, scritta con inchiostro simpatico, con la quale si davano particolareggiate notizie circa la organizzazione del partito comunista e la propaganda che si svolgeva nella capitale. In altra lettera, sempre con scritture simpatiche, si davano altri particolari sulla costituzione dell'organizzazione dei sarti, sulla distribuzione del materiale di propaganda, sul Soccorso Rosso e sull'attività svolta per procurare gregarii al comunismo. Tratta in arresto la Bei, nella perquisizione personale le furono sequestrate L. 1934, di cui L. 1.500 erano cucite nella sottana, ed in quella domiciliare, presso la famiglia Loreni in Via Goffredo Mameli dove abitava una stanza in affitto, le furono sequestrate due valigie a doppio fondo nelle quali fu trovato abbondante materiale di propaganda comunista, documenti falsi, monete spicciole svizzere e francesi del complessivo importo di circa 80 lire italiane, francobolli italiani ed altre cose di poco conto. Furono arrestati anche i rubricati Sarti e Bietolini. Nella abitazione di quest'ultimo fu sequestrato un rullo per il litografo ed in quelia del Sarti, numeroso materiale di propaganda comunista analogo a quello sequestrato alla donna. I tre confessarono subito ed anche in udienza sono stati espliciti nel ribadire le prime confessioni. La Bei era giunta a Roma il 16 novembre u.s. mandatavi dalla Centrale del partito comunista italiano in Parigi, dove la donna da tempo resiedeva col marito Ciuffoli Domenico, comunista e con due figli, per consegnare del
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.
materiale di propaganda comunista a Sarti Rodolfo e per dare istruzioni, direttive e incremento alla organizzazione comunista della Centrale. Poiché non conosceva personalmente il Sarti, s'era presentata a Bietolini, da lei ben conosciuto per comune attività sovversiva svolta in Torino nel 1929. Il Bietolini saputo qual' erano i compiti della Bei, cooperò con lei presentandola al Sarti; le fece presente, però, che, essendo noto alla polizia e coprendo un impiego, non poteva tanto esporsi. Tuttavia, affermando il Bietolini in udienza di appartenere al partito comunista e che «appartenendo a un partito qualche cosa bisogna fare del partito», in relazione anche a quanto fu osservato direttamente dagli organi di P.S. nei convegni che Sarti e Bietolini ebbero prima tra di loro e in seguito con la donna, il Collegio ritiene che il concorso concreto del Bietolini nel1' opera delittuosa di costituzione dell'associazione comunista di cui trattasi e dell'analoga propaganda esplicita dalla Bei e dal Sarti, fu notevole. Peraltro lo stesso Bietolini ha confessato che la Centrale del Partito Comunista, in Parigi conosceva il suo recapito di Roma; che, circuito dall'abilità della Bei, dovette cooperare con lei per la costituzione del partito comunista in Roma e per la propaganda; che nei frequenti incontri la Bei gli consegnò del materiale di propaganda per passarlo al Sarti, e che egli eseguì l'incarico. Il Sarti accettò la proposta della Bei di collaborare con lei per la costituzione di un gruppo comunista nella capitale e la mise al corrente dell'organizzazione dei sarti da lui creata da alcuni mesi. Al Sarti fu, fra l'altro, sequestrato una striscia di carta contenente alcune cifre e la data 30. 7. I 933 . Egli ha confessato che le cifre annotate sulla striscia corrispondono ai nomi dei componenti la cellula dei sarti, da lui costituita e diretta, ed a quelli dei componenti altre due cellule che si dovevano costituire prossimamente. Ha dichiarato altresì che la Bei gli diede incarico di continuare l'opera di organizzazione e di propaganda da lui iniziata e gli diede anche due indirizzi per corrispondere direttamente con la predetta Centrale del Partito Comunista. Lo fornì altresì del materiale di propaganda parte del quale distribuì fra compagni e persone eh~ simpatizzavano per il partito comunista; una parte del materiale venne sequestrato nella sua abitazione. Il Sarti ha ammesso che le due rivoltelle e le munizioni che gli furono sequestrate nella perquisizione domiciliare sono di sua pertinenza e che non le ha denunziate, come avrebbe dovuto alla competente Autorità. La mancata decifrazione degli appunti sequestrati al Sarti, e la pervicace reticenza in proposito adottata dagli imputati, non hanno consentito di identificare tutti gli appartenenti alla Associazione illegale di cui trattasi; ma che tale associazione sia stata costituita, oltre che dalle generiche ammissioni de-
gl'imputati, risulta dalle relazioni contenute nelle cennate lettere indirizzate dalla Bei alla Centrale Comunista di Parigi, il tutto sotto recapiti convenzionati, nelle quali, fra l'altro, è asserito che l'associazione è composta da elementi nuovi al partito, ma molto volenterosi e che non hanno mai appartenuto a organizzazioni fasciste. Da quanto sopra è emersa la prova che i tre rubricati appartengono al partito comunista, che hanno concorso alla costituzione del gruppo comunista nella capitale, e alla propaganda sovversiva diffondendo il veleno nella gioventù con le pericolose stampe (vedi numerosi esemplari in busta nel fascicolo personale della Bei) portate dalla stessa Bei. Nei fatti come sopra emersi il Tribunale ravvisa tutti gli estremi giuridici dei reati rispettivamente a ciascun imputato addebitati come in epigrafe. A carico del Bietolini ricorre anche l'aggravante della recidiva specifica ai sensi della art. 99 n. 1 e 2 e 2° cpv. C.P. perché egli, con sentenza di questo Tribunale del 20.4.1931 fu condannato ad anni 4 di reclusione per reati della stessa indole di quelli dell'attuale imputazione. Alla Bei va applicata l'aggravante della continuazione per quanto concerne il reato di cui agli art. 489 in relazione agli art. 477 e 482 C. P. perché è risultato avere essa in epoche diverse, ma cqn unica intenzione criminosa, adoperando sia a Roma che a Genova e Milano documenti falsi di cui fu trovata in possesso. Il Tribunale ritiene che fra tutti gli imputati, più pericolosa socialmente risulta la donna. Essa ha confessato cinicamente il suo ruolo di funzionaria del Centro Comunista e la insidiosa opera svolta nella capitale ed è rimasta indifferente ed insensibile persino all'accenno fatto dal suo difensore dei suoi due teneri figli abbandonati in Francia. Ormai è notorio che di tali donne aberrate il comunismo si serve per l' opera illegale sovversiva in Italia, sia perché meno sospette sia perché, appunto appartenenti al sesso debole, si prestano a considerazioni pietistiche. Ma il Collegio ritiene che nessuna considerazione del genere deve adottare per la Bei per la maggiore subdola pericolosità costituita dalla sua attività nella capitale d'Italia. Commisurando per tanto le pene al fatto, ai precedenti e alla pericolosità di ciascun imputato ritiene per ognuno giuste le seguenti pene: Alla Bei anni 18 di reclusione, risultati dal cumulo di anni 12 per il delitto di cui alla p.p. dell'art. 270 C.P .. , d'anni 2 e mesi 6 per il delitto di cui alla p.p. all'art. 272 p.p. C.P. , d'anni 2 e mesi 6 per il delitto di cui all'art. 270 2 ° cpv. C. P . e di I anno della stessa pena per il delitto di cui all'art. 489 in relazione agli art. 482-477 C.P. aggraverato dalla continuazione ai sensi della art. 81 cpv. 1 e 2 C.P . . A Bietolini anni 13 e mesi 6 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni
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8 (anni 6 + per la recidiva specifica anni 2) per il delitto di cui all'art. 270 p.p., di anni 2 (anni 1 e mesi 6 + per la recidiva specifica mesi 6) per il delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P., e di anni 3 e mesi 6 (anni due e mesi 6 + per la recidiva specifica 1 anno) per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C .P. - L'aumento per la· recidiva è stato calcolato ai sensi del 2° cpv. dell'art. 99 C.P. ricorrendo gli estremi delle due circostanze di cui ai n. 1 e 2 dello stesso articolo; A Sarti anni 12 di reclusione e mesi 4 di arresto, risultanti dal cumulo di recl. di anni 8 pel delitto di cui all'art. 270 C.P. di anni 2 pel delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. di anni 2 pel delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. e dell'arresto di mesi 4 per la contravvenzione di cui all'art. 697 p.p. C.P .. Tutti i condannati sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di propria custodia preventiva (488-274 C.P.P.). Ai sensi dell'art. 230 n. 1 C.P. bisogna ordinare la sottoposizione dei 3 rubricati alla libertà vigilata. Le somme in sequestro già accertata provenienza delittuosa, le armi e munizioni e tutto il materiale che ha attinenza coi commessi reati, va confiscato (art. 240 C.P.).
TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Bei Adele viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per donne di Perugia il 25.5.1941. Detenuta dal 25.11.1933 al 25.5.1941. Pena espiata: 7 anni, 6 mesi. Bietolini viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano il 25.11.1939. Detenuto dal 25.11.1933 al 25.11.1939. Pena espiata: 6 anni. (Per Bietolini V. "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929 pag. 571 e le "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931" pag. 101) Sarti viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 25.11.1939. Detenuto dal 25.11.1933 al 25.11.1939. Pena espiata: 6 anni.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 110-270 p.p. e 2° cpv. 272 p.p., 697 p.p., 81 cpv. 1° e 2°; e 489 in relazione agli art. 477-482; 99 cpv. 1° n. 1 e 2 e cpv. 2°; 73-74-230-240 C.P.; 274-488 C .P.P .. Dichiara: Bei Adele, Bietolini Antonio, e Sarti Rodolfo responsabili di tutti i reati come in epigrafe a loro ascritti e cumulate le pene condanna alla reclusione: Bei ad anni 18, Bietolini ad anni 13 e mesi 6 e Sarti ad anni 12, nonché a mesi 4 di arresto; condanna tutti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva; Ordina: che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata; Ordina: la confisca delle armi, munizioni, somme e altre cose in sequestro. Roma, 19.7.1934 - Anno XII.
Nota: La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 9 de11'8.3.1934 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò inoltre di non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di: Bietolini Anna, nata il 25.7.1895 a Perugia, impiegata; Zancolli Giuseppe, nato il 24.6.1910 a Castelfrantano (Chieti), sarto; Pertanto Zancolli, detenuto dal 25.11.1933, e Bietolini, detenuta dal 26.11.1933, vengono scarcerati 1'8.3.1934. Per Bietolini Anna vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929» pag. 571.
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TlllllUNALE SPECIALE PER l,,A DIFESA DELl,,O STATO
Reg. Geo. n. 404/1933
SENTENZA N. 33
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Conticelli Giuseppe, Mongoni Mario, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo;
ha pronunciato la seguente
T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
b) Bugliani, lori dei reati di cui agli art. 270 p.p. e 272 p.p. C.P. per avere organizzato associazioni comuniste e svolta propaganda a favore delle stesse; c) Massetti, Scarparo, Bordone, Mantovani, Spadaro e Lai del delitto, di cui all'art. 272 p.p. C.P. per avere svolta propaganda in favore di dette associazioni; d) Costella del reato di cui agli art. 110 - 272 p.p. C.P. per avere concorso nella propaganda a favore delle associazioni medesime. Reati commessi nel territorio di Genova, anteriormente e fino al 27.10.1933 .
SENTENZA nella causa contro:
IN PUBBLICA UDIENZA
Lai Gesuina, nato il 12.11.1897 a Sassari, muratore; Spadaro Angelo, nato il 3.3.1891 a Varazze (Savona), manovale;
Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che ebbero per ultimi la parola coi loro difensori,
Scarparo Publio, nato il 17.6.1905 a Monselice (Padova), meccanico; Massetti Benigno, nato il 29.6.1909 a Viterbo (Roma), marmista;
IL TRIBUNALE
Bazzurro Giovanni, nato il 26.6.1914 a Voltri (Genova), tornitore; Piombo Giovanni, nato il 15.10.1906 a Campo Ligure (Genova), muratore; Bugliani Athos, nato il 24.10.193 a Marina di Carrara (Massa), carpentiere; Costella Giulio, nato il 26.7.1901 a Genova, marittimo;
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché delle risultanze del1' orale dibattimento si è potuto statuire
IN FATTO ED IN DIRITTO
IMPUTA TI
Verso la fine di aprile 1933 gli organi centrali del partito comunista a mezzo dei soliti suoi emissari, avevano presi contatti con elementi sovversivi di Genova - Sampierdarena, - perfino già condannati ed amnistiati dal Tribunale Speciale - , per riorganizzare una associazione comunista. Perciò sovente furono tenute clandestine riunioni nella Valpolcevera specie a Sestri Ponente; e passandosi in lettura stampe sovversive importate dall'estero e stampate alla macchia in Pocevera, ogni compagno di fede cercava di fare proseliti in modo particolare nello stabilimento «S. Giorgio» di Sestri Ponente. Dalle stesse chiare ed esplicite confessioni fatte dai principali colpevoli di tanta deleteria opera criminosa, emersero ad evidenza le singole responsabilità in ordine ai reati rispettivamente rubricati. Così risultò che:
a) tutti, ad eccezione del Costella, del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere fatto parte di associazioni comuniste;
Bugliani Athos, - anche a dibattimento dichiarò spavaldamente di essere comunista, dal 1930 membro federale e di assumersi tutta la responsa-
lori Germano, nato il 7.10.1904 a Sampierdarena (Genova), calderaio; Bordone Luigi, nato il 18.7.1900 a Rivarolo Ligure (Genova), meccanico; Mantovani Aldo, nato il 3.7.1905 a Migliarino (Ferrara), gassista; Corbino Giovanni, nato 1'11.7.1901 a Borzoli (Genova), saldatore; Ghirelli Agostino, nato il 23.8.1905 a Bagnolo di Po (Rovigo), manovale; Roffi Olindo, nato il 5.10.1908 a Sampierdarena (Genova), falegname.
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TRIBU:-IALE SPECIA LE PER I.A DIFESA DELLO STATO
bilità del movimento sovversivo nella Polcevera. Egli fu individuato per lo sconosciuto che portava il lutto al bavero della giacca e parlava con accento toscano; in tal modo indicato dai compagi di fede coi quali il Bugliani svolse attività comunista. Di ritorno da Tolone (Seyne sur mer), dove era stato 16 mesi per ragioni di lavoro, accordatosi coi sovversivi residenti in Francia e mantenendo a tal uopo con loro i contatti, diede la propria opera per organizzare in Genova Sestri il movimento comunista, specie nell'ambiente operaio. Perciò ebbe un primo contatto con Scarparo Publio ed a mezzo di questi conobbe il Lai Gesuino ed il Ghirelli Agostino; il Lai poi presentò al Bugliani, sempre a scopo politico, Piombo Giovanni e Spadaro Angelo. D'accordo con un funzionario del Centro comunista costituì «il comitato federale» e comitati della confederazione del lavoro. Coi vari compagni locali svolse anche azione propagandistica; distribuendo abbondante stampa sovversiva, che riceveva dai «corrieri» del partito. Parte di tale materiale venne rinvenuto e sequestrato in casa del Costella Giulio; in quanto quest'ultimo richiesto dall'Iori Germano, suo vecchio amico, gli aveva affittato un locale della propria abitazione. Pur sapendo che lo lori vi avrebbe portato materiale sovversivo e che vi avrebbe riprodotti stampati comunisti. Infatti lo stesso Costella aiutò lo lori a nascondere ogni cosa sotto alcune tavole del pavimento. Il Bugliani aveva ricevuto dal funzionario del Centro comunista residente in Francia due clichés dell'«Unità» e due indirizzi per corrispondere coi cap_i del partito 1°) M.r Bettini Aristide - 10 lmprosse Jadelet - Paris; 2°) Lemaue - 19 La castraas Amsterdam (Olanda). lori Germano, amnistiato nel 1925 dal Tribunale di Genova per furto. Verso la fine del 1932 fu indotto dal Lucarelli Alessandro a dare fattivo lavoro per il partito comunista. Fece parte col Bugliani del Comitato federale; incaricato della organizzazione nella zona di Sampierdarena; mentre il compagno provvedeva nella zona di Rivarolo, Balzaneto e Pontedecimo. Ebbe dal Bugliani il poligrafo usato per la produzione di stampati propagandistici ed uno scontrino per ritirare dal deposito bagagli della Stazione ferroviaria di Sampierdarena una valigia a doppio fondo, contenente pure materiale comunista. Egli poi riprodusse a poligrafo parecchie copie di un manifesto contro la riduzione delle paghe che distribuì ai membri del «federale» ed agli operai organizzati diffondendone anche vicino allo stabilimento «Ansaldo»; ed altro manifesto di propaganda riprodusse e distribuì tra i pre-militari. Stampò anche 300 copie dell' «Unità» ed altre centinaia di manifesti denunciati una pretesa iscrizione forzata degli operai al p .N .F. I manifesti riprodotti a poligrafo erano scritti di suo pugno, altri gli furono dati dall'emissario e dal Bugliani. Tra le confessioni rese dallo lori v'è la dichiarazione che il Bugliani teneva i fondi raccolti pro soccorso rosso.
PRIMA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Massetti Benigno, che si dichiarò di idee comuniste ma non aderente al movimento sovversivo, già condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato ad anni 4 di reclusione per attività sovversiva. Nel 1930 si rifiutò di associarsi alla domanda di grazia presentata dai suoi genitori. Indotto dallo Scarparo lavorò per il partito comunista propagandando il Lai e lo Spadaro da lui poi presentati allo stesso Scarparo. Ebbe da quest'ultimo a mezzo del Lai parecchio materiale sovversivo da distribuire. Scarparo Publio, che si dichiara di idee comuniste ma non appartenente ad organizzazioni sovversive, già denunciato al Tribunale Specialle, per partecipazione ad associazioni comuniste ed amnistiato nel novembre 1932. Trovandosi in Francia, nel 1932, per conto del partito, fu informato dai capi del Centro che qualora degli emissari fossero venuti in Italia e gli si fossero presentati, la parola di presentazione e di riconoscimento sarebbe stata «vengo a nome di Guelfo» . Infatti in tal modo conobbe lo sconosciuto individuato poi per il Bugliani. Da questi ebbe incarico di svolgere attività comunista, specie propagandistica, e di reclutare degli operai da organizzare. Così a sua volta passò I'incarico al Massetti che gli fece conoscere il Lai e lo Spadaro da lui presentati al Bugliani. A vendo avuto modo di incontrarsi per ragioni politiche col Massetti e col Ghirelli, pure presentò quest'ultimo allo stesso Bugliani. Bordone Luigi, iniziato nelle teorie sovversive dal Mantovani e dal Lucarelli. Successivamente intervenendo a riunioni clandestine prese contatti col Bugliani ed altresì con lo lori dal quale ricevette stampe sovversive da distribuire. Passò il denaro raccolto dai compagni «pro soccorso rosso», al Bugliani. Mantovani Aldo, istigato dal Lucarelli partecipò al locale movimento comunista, a tal uopo presentato al Bugliani, alJ'Iori e ad altri compagni di fed e. Intervenne a riunioni clandestine, presentò ai capeggiatori della organizzazione il Bordone ed il Corbino, e diffuse materiale sovversivo propagandistico consegnandone un pacco al Bordone. Spadaro Angelo, nel gennaio 1914 e nel febbraio 1918 condannato a 4 mesi di carcere, e di poi a 2 anni di reclusione militare per insubordinazione; nel 1920, dalla Corte di Appello di Genova a mesi sei di reclusione per furto ed assolto per insufficienza di prove da altro furto qualificato. Invitato dal Lai aderì al movimento sovversivo formatosi nello stabilimento «S. Giorgio», intervenendo a riunioni segrete. Ebbe stampe sovversive dallo stesso Lai per leggerle e distribuirle; infatti ne diede a Piombo ed a certo De-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
gani; ne affisse una copia in un pubblico orinatoio. Ritirò da alcuni compagni del denaro «pro soccorso rosso» e presentò allo stesso Lai il Piombo. Lai Gesuina, in seguito alle continue pressioni del Massetti partecipò alla organizzazione comunista locale; iniziando a sua volta lo Spadaro. Presentato dal Massetti, conobbe Scarparo, ed a mezzo di questi, il Bugliani che sovente gli affidava materiale propagandistico da diffondere. Infatti ne passò a Spadaro ed a Massetti. Piombo Giovanni, influenzato dallo Spadaro aderì alla organizzazione comunista dello stabilimento «S. Giorgio»; ebbe dallo Spadaro e dal Lai materiale sovversivo da leggere e da diffondere, fra gli operai di Campo Ligure, che avrebbe distrutto, secondo quanto afferma. Corbino Giovanni, partecipò alla associazione comunista perché indotto dal Mantovani che lo presentò a tal uopo allo lori. Da questo ultimo ebbe incarico di costituire una cellula tra gli operai dello stabilimento «Ansaldo» e di distribuire materiale propagandistico. Invece secondo le sue dichiarazioni nessuna attività egli avrebbe svolta. Ghirelli Agostino, aderì al movimento sovversivo in seguito a pressioni esercitate su di lui da Scarparo che perciò lo presentò allo lori. Fu invitato a svolgere attività propagandistica, ma il Ghirelli afferma di non esserne occupato affatto. Roffi Olindo, condannato nel 1925 dal Pretore di Sampierdarena a mesi 6 di reclusione con la condizionale e la non iscrizione per furto. Conosciuto per caso di Bugliani fu indotto da questi a partecipare alla organizzazione comunista. Ebbe occasione di conoscere lo lori; e quantunque istigato da entrambi, secodo lui, non svolse attività alcuna comunista. Costella Giulio, dati i suoi vecchi rapporti di amicizia con lo lori, annuì alla di costui richiesta di affitargli un locale della propria abitazione. Pur non avendo aderito alla associazione sovversiva tuttavia concesse l'uso della propria casa per farvi deposito di materiale propagandistico e per stamparvi manifesti clandestini: concorrendo così nell'opera propagandistica. Inoltre perché detto materiale potesse sfuggire al sopraluogo ed al sequestro da parte dell'autorità di P.S., aiutò il Bugliani a nasconderlo sotto le tavole del pavimento. All'udienza, nel riconoscere la sua colpa, chiese clemenza. Dalla narrativa suesposta è rimasto provato che gli organi centrali del partito comunista a mezzo soliti suoi emissari avevano presi contatti con elementi sovversivi di Genova - Sampierdarena, perfino già amnistiati o condannati dal Tribunale Speciale, per poter riorganizzare l'associazione sovversiva. Infatti si dedicarono con efficacia a tale opera i capeggiatori del movi-
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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mento Bugliani ed lori, i quali ebbero fra gli aderenti alla organizzazione di Sampierdarena - Sestri, il Massetti, lo Scarparo, il Bordone, il Mantovani, lo Spadara, il Lai, il Piombo, il Bazzurro, il Corbino, il Ghirelli ed il Roffi. Per svolgere poi attività propagandistica mediante distribuzione di materiale sovversivo stampato alla macchia e mediante altresì raccolta di denaro «pro soccorso rosso» gli stessi Bugliani e Lori si avvalsero della collaborazione del Massetti, dello Scarparo, del Bordone, del Mantovani, dello Spadara, del Lai e del Costella. Di conseguenza il Bugliani e lo lori si sono resi responsabili del reato di cui all'art. 270 p.p. C.P. Inoltre gli stessi Bugliani ed lori, Massetti, Scarparo, Bordone, Mantovani, assieme allo Spadare, al Lai ed al Costella, si sono resi responsabili anche del reato di cui ali' art. 272 p. p. C.P.; e tutti costoro, ad eccezione del Costella, assieme al Piombo, al Corbino, al Ghirelli ed al Roffi altresì del reato di cui all'art. 270 cpv. 2 ° C.P .. In quanto nella fattispecie della rispettiva attività criminosa compiuta si vengono ad integrare tutti gli estremi soggettivi e oggettivi che caratterizzano l'ipotesi giuridica dei reati ad ognuno ascritti. Pertanto esaminate e vagliate tutte le emergenze dibattimentali; tenute presenti le ragioni esposte dalla difesa e le condizioni dei vari imputati; considerata la natura speciale del reato; il collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: In applicazione dell'art. 270 p.p. C .P.: a Bugliani anni 10: ad lori anni 5; ai sensi dell'art. 270 cpv. 2° C.P.; a Bugliani, Lai, Massetti e Scarparo anni 3 ciascuno; ad lori, Bordone anni 2 ciascuno; a Spadara, Mantovani, Piombo, Corbino, Ghirelli e Roffi anni I ciascuno. Per il disposto dell'art. 272 p.p. C.P.: A Bugliani, lori, Lai, Spadaro, Scarparo, Massetti e Bordone anni 3 ciascuno; a Mantovani anni 2; a Costella anni 1. Tutti alla reclusione; Bugliani ed lori anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Scarparo, Massetti, Lai, Spadara e Bordone pure alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; tutti, ad eccezione di Piombo, Corbino, Ghirelli, Roffi e Costella, alla libertà vigilata; al pagamento delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Era stato, denunciato e rinviato a giudizio anche il giovane Bazzurro Giovanni, operaio, perché presentato al Lai aveva avuto rapporti con quest'ultimo, ricevendo della stampa da leggere.
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TRI IIUNAI.E SPECIALE PER LA DI FESA DELLO STATO
Era stato indicato come propaganda~o che aveva dato la propria adesione pur non svolgendo attività alcuna. Però all'udienza emerse che si era tentato di attrarlo nella organizzazione sovversiva locale ma che egli non aveva aderito. Oltre a protestare la sua innocenza, scrivendo alla famiglia dal carcere, il Bazzurro fa professione di fede patriottica; affermando di non essere mai venuto meno alle oneste tradizioni, anche politiche di famiglia. Lo stesso comando dei CC.RR. nel complesso dà le migliori informazioni; assicurando che dagli accertamenti fatti risulta che il Bazzurro mai ebbe a manifestare sentimenti sovversivi parlando con amici. Di conseguenza il Tribunale ritiene che siano del tutto mancati gli indizi di reità raccolti in un primo tempo a carico del Bazzurro per cui sia necessario dichiararlo assolto per non avere egli commesso il fatto ascrittogli. Ordinando che venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa.
P.Q.M. i.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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gamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 20.7.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Bazzurro Giovanni, detenuto dal 31.10.1933, viene scarcerato il 20.7.1934.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 15.11.1934 n. 1511, 15.2.1937 n. 77 e 24.2.1940 n. 56. Bugliani viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 7.3.1940. Detenuto dal 1.11.1933 al 7.3.1940. Pena espiata: 6 anni, 4 mesi, 6 giorni.
Visti ed applicati gli art. 270 p.p., 270 2° cpv.; 272 p.p.; 23, 29, 73, 228, 229 C.P. 274 488 C.P.P.; 485-486 C.P.Esercito. Dichiara: assolto per non aver commesso il fatto, Bazzurro Giovanni in ordine al reato ascrittogli; ed ordina che egli venga immediatamente escarcerato se non detenuto per altra causa. Ritiene: tutti gli altri colpevoli dei reati rispettivamente rubricati; ed operato il cumulo delle pene complessivamente condanna:
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 15.11.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77:
Bugliani ad anni 16; lori ad anni 10; Lai, Scarparo e Massetti ad anni 6 ciascuno;
Lai viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 12.2.1937. Detenuto dal 27.10.1933 al 12.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 3 mesi, 15 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 24.7.1936.
Bordone ad anni 5; Spadaro ad anni 4; Mantovani ad anni 3; Piombo, Corbino, Chirelli, Roffi e Costella ad anni 1 ciascuno. Tutti alla reclusione; Bugliani ed lori anche con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; Scarparo, Massetti, Lai, Spadara e Bordone pure alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; Tutti poi, - ad eccezione di Piombo, Corbino, Ghirelli, Raffi e Costella - , alla libertà vigilata; Tutti infine al pagamento in solido delle spese di giudizio nonché al pa-
lori viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 3.11.1937. Detenuto dal 3.11.1933 al 3.11.1937. Pena espiata: 4 anni
Scarparo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 27.10.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 21 giorni . (Per Scaparo vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932" pag. 420) Massetti viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emila il 18.2.1937.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Detenuto dal 27.10.1933 al 18.2.1937. Pena Espiata: 3 anni, 3 mesi, 21 giorni. (Per Massetti vedi "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929" pag. 43) Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.11.1934 n. 1511. Bordone viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 3.11.1936. Detenuto dal 3.11.1933 al 3.11.1936. Pena espiata: 3 anni. Spadaro viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 27.10.1935. Detenuto dal 27.10.1933 al 27.10.1935. Pena espiata: 2 anni. Nei confronti di Spadaro Angelo il Tribunale Marittimo di Venezia ha emesso due sentenze: 15.1.1914: 4 mesi di carcere militare per insubordinazione 2.2.1918: 2 anni per rifiuto di obbedienza e insubordinazione Mantovani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia 1'8.11.1936. Detenuto dall'8.1 l.1933 all'8.11.1936. Pena espiata: 3 anni. Piombo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.9.1934. Detenuto dal 31.10.1933 al 26.9.1934. Pena espiata: 10 mesi e 25 giorni. Corbino viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.9.1934. Detenuto dall'8.11.1933 al 26.9.1934. Pena espiata: 10 mesi e I 8 giorni. Ghirelli viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.9.1934. Detenuto dal 9.11.1933 al 26.9.1934. Pena espiata: 10 mesi e 15 giorni. Costella viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.9.1934. Detenuto dal 2.11.1933 al 26.9.1934. Pena espiata: 1O mesi e 24 giorni.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S .
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Roffi viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.9.1934. Detenuto dal 10.11.1933 al 26.9.1934. Pena espiata: 1O mesi e 16 giorni. Nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati il Tribunale Militare Ter- ¡ ritoriale di Roma concede, con ordinanza dell'8.2.I961, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
Nota: La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 12 del 6.4.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove - in ordine al delitto di cui all'art. 270 C.P. - nei confronti di Massetti Benigno, Scarparo Publio, Bordone Luigi e Mantovani Aldo. Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti del latitante: Lucarelli Alessandro, nato il 22.2.1901 a Urbino, manovale. Dai registri generali del T.S.D.S. non risulta se nei confronti di Lucarelli Alessandro sia stata emessa una sentenza dal T.S.D.S., dalla Commissione Istruttoria o dal Giudice Istruttore. (Per Lucarelli vedi anche le "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1929" pag. 43-53-56).
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELW STATO PR!\1A PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D .S.
Reg. Gen. n. 64/1934
SENTENZA N. 34
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, De Martis Giov. Batta, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Fabiano Francesco, nato il 1° .8.1906 a Trani, commesso viaggiatore.
IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. per propaganda sovversiva fatta in Padova dal 3.3.1933 al giorno del suo arresto; 2) del delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. per appartenenza al partito comunista dal 1931 in poi; 3) del delitto di cui agli art. 81-423-425 n. 2 C.P. per avere con medesimo disegno criminoso in Padova l' 8.1.1933 incendiato il portone della Chiesa dell'Istituto di Santa Rosa e la notte dal 26 al 27.6.1933 ancora la porta della Chiesa di Santa Rosa, il 24 gennaio la porta della Chiesa di San Pietro e una porta della Cattedrale il 19.11.1933; 4) del delitto di cui all'art. 424 C.P. per avere il 17.9.1933, allo scopo di danneggiare, appiccato fuoco alla casa di abitazione del Segretario Federale di Padova. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nella sua requisitoria e l'imputato che col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva
IN FATTO ED IN DIRITl'O
Il Fabiano, contro il quale si è proceduto a rito sommario, fu rinviato dal P .M. a giudizio con atto d'accusa del 13 aprile u.s. per rispondere dei delitti come in epigrafe addebitatagli.
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Dalla confessione dell'imputato e dalle prove documentali e testimoniali, in udienza i fatti sono emersi come segue: Il Fabiano, già fascista nei primi anni della sua giovinezza e appartenente a famiglia di ottimi fascisti, da parecchi anni era emigrato in Argentina e colà, nel 1930, aveva abbracciate le idee comuniste. Rimpatriato nell'ottobre 1931 e recatosi presso la sua famiglia in Padova, imbevuto da tali idee aveva deciso di passare dalla teoria alla pratica. Infatti, acquistate 2 scatole di caratteri mobili di gomma, aveva stampigliato manifestini di propaganda comunista ed antifascista con le scritte: «Popolo, quando aspetti per ribellarti?», «Il fascismo inganna e dissangua il popolo» ed altre di analogo contenuto e le aveva diffusi, negli anni 1932-33, specialmente nell'estate e nell'autunno, in varie circostanze, a Padova, a Verona ed a Venezia. Il 27 ottobre aveva persino stampigliate direttamente con frasi sovversive, i manifestini fascisti celebrativi della ricorrenza della Marcia su Roma. Ma ritenendo di poco effetto la propaganda a mezzo di manifestini, era passato contemporaneamente ad azioni più concrete, in Padova. Con stracci e carta imbevuti di benzina o di alcool, aveva appiccato il fuoco: 1'8.1.1933 alla porta della Chiesa di Santa Rosa; il 24 dello stesso mese alla porta della chiesa di San Pietro; il 27 giugno ancora alla porta della Chiesa Santa Rosa e il 17 settembre all'abitazione del Segretario Federale di Padova. Ma il 19 novembre, mentre appiccava il fuoco con gli stessi mezzi davanti alla porta della Cattedrale, venne arrestato. Il primo fuoco alla Chiesa di Santa Rosa produsse qualche danno, gli altri invece ebbero scarse conseguenze. Tuttavia per tutte le volte vi fu pericolo d'incendio. Il Fabiano ha confessato in ogni particolare, anche in udienza, quanto gli è stato contestato, negando solo di appartenere al partito comunista, né sono emerse prove di una sua partecipazione a tale clandestina associazione. Ha confermato le sue idee sovversive asserendo di avere coscientemente fatto la propaganda comunista di cui sopra e di avere reiteratamente applicato fuoco nelle narrate circostanze appunto a scopo di propaganda. Ma il Collegio invece, dall'insieme delle risultanze, ritiene che il solo scopo per il quale il Fabiano appiccò fuoco di cui trattasi, fu di danneggiare le chiese e la casa del gerarca padovano. Il Fabiano non ha manifestato alcun segno di resipiscenza, neanche alla lettura di alcune lettere di sua madre dirette al Duce ed invocanti pietà pel figlio. «Quando si ha un idea - ha detto - si deve sacrificare anche la madre». Il Tribunale ritiene che nei fatti come sopra accertati si ravvisano gli estremi del delitto di propaganda sovversiva nei sensi dell'art. 272 p .p. C.P., come al 1° capo d'imputazione, e del delitto di cui alla I O parte dell'art. 424
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUN ZIATE DAL T.S.D.$.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
C.P. colla aggravante di cui all'art. 425 n. 2 stesso codice e della continuazione di cui all'art. 81 C. P. ed in tal senso ritiene di dovere modificare e unificare i capi d'imputazione 3) e 4) della rubrica. Ritiene pertanto di dovergli infliggere la pena complesiva di anni 5 di reclusione, risultanti dal cumulo di anni 2 e mesi 6 per il delitto di propaganda (art. 272 p.p. C.P.) e di anni 2 e mesi 6 per il delitto di cui agli art. 424 p.p. - 425 n . 2 - 81 C.P. (anni 2 per l'art. 424 p.p., un mese per l'aggravante di cui all'art. 425 n. 2 e mesi 5 per la continuazione di cui all'art. 81 C.P .). Consegue alla condanna l'obbligo del risarcimento delle spese processuali e di custodia preventiva (488-274 C.P.P.). La gravità e la reitarazione dei fatti esaminati, la ostinata pervicacia del Fabiano, ed i suoi precedenti ne indicano la pericolosità sociale. Ritiene pertanto il Tribunale di dovere ordinare nei suoi confronti la misura d sicurezza e di cui dallo art. 229 C .P .. Poiché non si sono avute prove concrete circa la partecipazione del Fabiano al partito comunista, pare giusto di doverlo assolvere per non provata reità dall'analogo addebito di cui al capo 2) della rubrica (art. 485 C.P.Esercito). P .Q.M.
Letti ed applicati gli art. 272 p.p. 81-424-425 n. 2-73-229 C.P. 274-488 C.P.P. 485 C.P.Esercito. Dichiara: Fabiano Francesco responsabile di propaganda sovversiva e del delitto di cui all'art. 424 C.P. colle aggravanti della continuazione di cui all'art. 81 C.P. e di quella di cui all'art. 425 n. 2 stesso Codice, così modificati e unificati i capi d'imputazione 3 e 4 della rubrica, assolvendolo per non provata reità dal delitto di cui al capo 2 dell'epigrafe, e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 5 di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina: che sia sottoposto a libertà vigilata. Roma, 21.7.1934 - Anno XII. Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. I J I
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D . 25.11.1934 n. 1511:
Fabiano viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 19.11.1936. Detenuto dal 19.11.1933 al 19.11.1936. Pena espiata: 3 anni. Il Tribunale militare territoriale di Roma, concede con ordinanza del1'8 .2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1, D.C.P.S. 22.11.1947 n . 1631).
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 422/1933
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.$.D.S.
SENTENZA N. 35
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l'imputato che, col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva
II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: IN FAITO ED IN DIRITTO
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, De Martis Giov. Batta, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gaspare; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Gasperoni Filippo, nato il 1°.4.1907 a Cesena (Forlì), soldato dell'X I Rgt. Fanteria.
0
IMPUTATO
1) del reato previsto e punito dagli art. 81-282 C.P. per avere offeso l'onore ed il prestigio di S.E. il Capo del Governo con ripetuti discorsi ai suoi commilitoni, e con le frasi dirette all'indirizzo di S.E. Benito Mussolini: «Perché battere le mani a quell'uomo che non merita? Non fa le cose giuste. È uno sfruttatore di lavoratori»; 2) del reatto previsto e punito dall'art. 278 C.P. in relazione all'art. 8 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, per avere offeso l'onore ed il prestigio di S.S. il Sommo Pontefice, dicendo che «tutti i preti compreso il Pontefice, non fanno che rubare danaro alla povera gente»;
•
3) del reato previsto e punito dall'art. 291 C.P., per avere pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana dicendo che «In Italia si vive all'oscuro di tutto, che i fascisti, dal Capo fino all'ultimo, sono sfruttatori di lavoratori». Reati commessi in Forlì anteriormente al 13. 12.1933; 4) del delitto previsto dall'art. 266 C.P., per avere 1'8 dicembre in un pubblico cinematografico di Forlì, fatto ai militari l'apologia di fatti contrari al giuramento, alla disciplina, ed ai doveri militari, perché dopo avere rimproverato il soldato Coppini Ezio (il quale batteva le mani all'effige del Duce) all'affermazione del Coppini suddetto, che, come italiano sarebbe disposto a morire per la Patria, rispose: «Tu moriresti? Tu sei un disgraziato!». In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nella sua requisitoria e
II prevenuto, essendosi proceduto a rito diretto, fu dal P. M. rinviato a giudizio con atto di accusa del 25 gennaio u.s. per rispondere dei delitti come sopra rubricati. All'udienza l'imputato si è mantenuto sostanzialmente negativo in ordine a tutti gli addebiti mossigli, ma le concordi, esplicite testimonianze di ben 7 suoi commilitoni, hanno fornito la certezza che il Gasperoni, tornato dal1' America imbevuto di idee antifasciste ed antinazionali, ed incorporato nel servizio militare nell' 11 ° Reggimento di Fanteria in Forlì, nell'autunno 1933, non aveva tralasciata occasione per far propaganda fra i suoi cammerati delle predette idee e ricorrendo anche ad offese al Capo del Governo. Così nei primi di dicembre, in camerata, presenti i testi Danielli e Fabbri ed altri militari aveva detto che in Italia si vive all'oscuro di tutto, che i fascisti, dal Capo fino all'ultimo, sono sfruttatori dei lavoratori, che gli impiegati sono sfruttatori e ladroni legalizzati. Ed in un altro giorno della stessa epoca al teste soldato Franca che esaltava l'opera del Duce aveva obiettato: «non fa le cose giuste». L'8 dicembre, mentre si trovava al Cinematografo Esperia, durante la proiezione della pellicola «Esercitazioni di grandi unità nelle Langhe» ne vedere e sentire suoi commilitoni applaudire quando la figura del Duce era apparsa sullo schermo aveva espressa la sua disapprovazione con la frase: «Perché battere le mani a quella persona che non merita?». Alle parole di risentimento del suo vicino di posto teste soldato Coppini Ezio, che si dichiarò pronto a morire per la Patria, il Gasperoni rispose: Tu sei un disgraziato». È facile comprendere come fra i giovani militari, cresciuti nella venerazione del Duce e del fascismo che han fatto dell'Italia una Patria grande e potente, sia sorta, per il comportamento del Gasperoni, una fremente indignazione, e come essi siano corsi a riferire i fatti ai pro pii superiori i quali provvidero a denunciare il Gasperoni. Nei fatti come sopra emersi ed accertati il Tribunale ravvisa gli estremi del delitto di offese al Capo del Governo di cui all'art. 282 C.P. coll'aggravante della continuazione, come al capo 1) d'imputazione, e del delitto di cui all'art. 272 I O cpv. C.P. anziché dei delitti di cui ai capi 3) e 4) dell'epigrafe in tal senso dovendosi modificare e unificare l'accusa di detti capi 3) e 4), dell'imputazione. Non vi è dubbio infatti che il Gasperoni, forse per gli ambienti di connazionali antipatriotti frequentati in Argentina, intendeva deprimere il sentimento nazionale dei giovani militari suoi commilitoni, esplicando fra essi analoga propaganda ora con frasi ora con discorsi. Ciò si evince
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
dalla natura e dal significato delle parole pronunciate nei surriferiti episodii di caserma. Ritiene, pertanto, in applicazione di detti articoli di legge, che sia adeguata ai fatti ed al turbamento generato in ambiente militare, la pena complessiva di anni 4 di reclusione (da sostituirsi con altrettanta reclusione militare a norma dell'art. 28 C.P .Esercito) risultante dal cumulo di anni 2 e mesi 6 per le offese continuate al capo del Governo (anni 2 pel delitto di cui all'art. 282 C.P. e mesi 6 per la continuazione di cui all'art. 81 stesso Codice) e di un anno e 6 mesi pel delitto di cui all'art. 272 1° cpv. C. P. nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ritiene che, per la peculiarità dei fatti e per la pericolosità sociale dimostrata dal Gasperoni nel commetterli reiteratamente in ambiente particolarmente delicato, sia opportuno disporre nei suoi confronti la misura di sicurezza di cui all'art. 229 C.P .. Il Gasperoni era stato rinviato a giudizio per rispondere anche di violazione dell'art. 278 C.P. per il fatto descritto nel capo 2) della rubrica. Ma il teste Garattoni Nerino, in udienza, mentre ha confermato che, nella circostanza di cui trattasi, il Gasperoni, che, appena arrivato a reggimento, vestiva ancora l'abito borghese, aveva denigrato l'Italia, il Regime ed il Duce (denigrazione che il Collegio ritiene rientri nelle offese al Duce e nella propaganda di cui ha ritenuto il Gasperoni responsabile), non aveva pronunciate offese dirette al Sommo Pontefice, ma generiche espressioni riprovevoli contro i preti. Pertanto reputa giusto assolvere il prevenuto per non provata reità dal delitto di cui capo 2) d'imputazione (art. 485 C.P.Esercito).
P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 81 -282-272 I O cpv. 73-77-229 C.P. 485-28 C.P.Esercito, 274-488 C.P.P. Dichiara: Gasperoni Filippo responsabile di offese continuate al Capo del Governo e di propaganda antinazionale ai sensi del 1° cpv. del!' art. 272 C. P. così modificate e unificate le imputazioni di cui ai capi 3) e 4) dell'epigrafe , assolvendolo per non provata reità dall'imputazione di cui al capo 2) della rubrica e, cumulate le pene, lo condanna ad anni 4 di reclusione, sostituita in altrettanta reclusione militare, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; Ordina: che sia sottoposto a libertà vigilata; Roma, 21.7.1934 - Anno XII.
PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Gasperoni viene scarcerato dal Reclusorio militare principale di Gaeta 1'8. 12.1935 ed avviato al 27° Rgt. Fant. per prestare ulteriore servizio militare di leva. Detenuto dall'8.12.1933 all'8 .12.1935. Pena espiata 2 anni. Con sentenza pronunziata dal Tribunale militare territoriale di Trieste il 23.4.1937 Gasperoni, ritenuto colpevole del reato di diserzione all'estero, venne condannato alla pena di 2 anni di reclusione militare. Con la suddetta sentenza il Tribunale revocò il beneficio del condono condizionale di 2 anni relativo alla condanna inflitta al Gasperoni dal T.S.D.S. con sentenza del 21.7.1934 ed operato il cumulo giuridico determinò la pena complessiva da espiare in 2 anni e 2 mesi di reclusione militare. Il Tribunale militare territoriale di Roma dichiara, con ordinanza dell'8.3.1961, estinti per l'amnistia di cui all'art. I del D.L. 17.11.1945 n. 719 i delitti politici di cui alla sentenza pronunziata dal T.S.D .S. il 21.7.1934 dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.11.1947 n . 1631).
PR IMA PARTE: SENTENZÈ J>JWNUNZIATE DAL T.S.D.S.
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TRlllUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 22/1934
SENTENZA N. 36
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, De Martis Giov. Batta, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Guarnieri Domenico, nato il 28.4.1889 a Bagnolo San Vito (Mantova) , muratore.
IMP UT ATO
del delitto previsto e punito dall'art. 291 C.P. per avere, in San Giacomo Po (Mantova), il 17.12.1933, vilipeso pubblicamente la Nazione Italiana con le parole: «In Italia si è sempre seccati e bastonati da carabinieri e fascisti e non si può lavorare se non attraverso i sindacati. Accidenti all'Italia e a tutti i suoi fascisti». Con l'aggravante della recidiva (art. 99 C.P .). In esito al pubblico dibattimento, sentito il P .M. nella sua requisitoria e l'imputato che col suo difensore ha per ultimo avuta la parola, osserva
si può lavorare se non attraverso i sindacati e che, per ~ali motivi, mentr~ in un primo tempo aveva stabilito di riespatriare dopo 11 !'•fatale ~da po~lu giorni il Guarnieri era rimpatriato dalla Francia), sarebbe mvece nespatnato prima. . . , Pronunciò nella circostanza parole d'imprecazione contro l'ltaha e 1 fascisti. Talché il Trasvolti denunziò il fatto all'Autorità. Donde l'attuale procedimento. L'imputato, pur non negando di essersi incontrato col Trasv_oldi, ha asserito che non dell'Italia e dei suoi istituti aveva parlato male, bens1 della Francia, e che sarebbe stato il Trasvoldi invece a dire che anche in Italia si stava male. Il teste Trasvoldi ha ribadito in udienza !'accuse. Nessuno udì oltre al Trasvoldi, le parole di cui trattasi. Mentre il Guarnieri risulta più volte pregiudicato e condannato, il Trasvoldi, anche per assicurazione del suo superiore, teste Centurione Donelli, risulta ottimo fascista, degnissimo di fede. Ritiene perciò il Collegio il fatto avvenuto come descritto in accusa, man. . . .. chevole però della asserita pubblicità. Peraltro anche così limitato, ravvisa nel fatto gli estremi gmnd1c1 del delitto di cui ;!l'art. 272 1° cpv. C.P. ed in tal senso ritiene di dovere modificare l'imputazione. Il Guarnieri, reduce da poco da una l~nga perm~n~nza in Francia, dove evidentemente per gli ambienti frequentati aveva ass1m1late idee antifasciste e antinazionali intese, nella circostanza, fare analoga propaganda di dette idee. . . . . Decide pertanto di condannarlo ad 1 anno e mesi 6 d1 reclusione (anm 1 e mesi 5 pel delitto e I mese per la recidiva ai sensi dell'art. 99 C.P.), al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva (~74-~88 C.P -~ .). Ritiene, per i suoi precedenti e per il fatto attuale che ne 111d1ca la pencolosità sociale, di dovere applicare la misura di sicurezza di cui all'art. 229 C .P ..
IN FATfO ED IN DIRITTO
P.Q.M.
Il prevenuto, essendosi proceduto a rito diretto, fu rinviato a giudizio dal P.M . con atto d'accusa del 20 febbraio u.s. per rispondere del reato rubricato. All'orale dibattimento, per le prove testimoniali, per le dichiarazioni dell'imputato, il quale, pur ammettendo qualche circostanza, ha respinto ogni addebito circa il contestatogli delitto, i fatti si sono accertati come segue: Il 17 dicembre u.s. il milite Trasvoldi Sperindio, transitando in bicicletta sulla strada San Giacomo Po (Mantova), s'incontrò casualmente con il rubricato Guarnieri, che non conosceva, il quale senza una ragione apparente si lamentò che in Italia si sta male perché perseguitati dai carabinieri che non
Letti ed applicati gli art. 272 1° cpv.; 99-229 C.P.; 274-488 C.P.P .. Dichiara: Guarnieri Domenico responsabile di propaganda antinazionale ai sensi dell'art. 272 1° cpv. C.P. e, così cambiata l'imputazione, lo condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; Ordina: che sia sottoposto a libertà vigilata; Roma, 21.7.1934 - Anno XII.
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Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 328/68/410/12/1933-34
SENTENZA N. 38
II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: . NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Guarnieri, detenuto dal 18.12.1933 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 18.6.1935. Guarnieri non può usufruire dei benefici di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 ostandovi i precedenti penali: due condanne per diserzione con pena complessiva a 6 anni di reclusione militare inflitte dal Tribunale militare di guerra del 13° Corpo d'Armata con sentenze de11'8.8.1917 e 27.9.1917 e una condanna per furto aggravato a 2 mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Mantova con sentenza del 30.3.1920.
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Giua Armando, De Martis Giov. Batta. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:
Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza dell'8.3.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando contemporaneamente estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia. (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631). ,I
I
Feruglio Beniamino, nato il 26.10.1894 a Feletto Umberto (Udine), geometra; Mirolo Angelo, nato il 6.10.1907 a Spilimbergo (Udine), falegname; Peressini Leone, nato il 2.9.1907 a Spilimbergo (Udine), falegname; Fritz Amedeo, nato il 13.5.1909 a Spilimbergo (Udine), fabbro; Battistella Alfredo, nato il 24.5.1915 a Spilimbergo (Udine), bracciante; Fagotto Antonio, nato il 14.4.1909 a Spilimbergo (Udine), barbiere; De Marchi Ottavio, nato il 5.4.1913 a Spilimbergo (Udine), apprendista pittore; Codogno Paolo, nato il 26.3.1913 a Spi!imbergo (Udine), bracciante; Cimarosti Luigi, nato 1'8.11.1906 a Spilimbergo (Udine), bracciante; Battistella Renato, nato il 24.11.1909 a Spilimbergo (Udine), manovale; ·Giacomello Germano, nato il 10.10.1910 a Spilimbergo (Udine), falegname; Fracasso Ciro, nato il 9.6.1883 a Spilimbergo (Udine), muratore; Sarcinelli Alfredo, nato il 18.9.1909 a Spilimbergo (Udine), falegname; Zavagno Pietro, nato il I O .4. 1909 a Spilimbergo (Udine), bracciante; Sedran Antonio, nato il 6.10.1913 a Spilimbergo (Udine), operaio; Nocent Guglielmo, nato l'l l.10.1912 a Spilimbergo (Udine), bracciante;
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TRIBUNALE SPECIALÈ PF.R LA DIFESA DEL LO STATO PRIMA PARTÈ: SENTENZE PRON UNZIATE DAL T .S.D.S.
Codogno Alfeo, nato il 25.2.1914 a Spilimbergo (Udine), musicista; Martinuzzi Archimede, nato il 27.6.1908 a Spilimbergo (Udine), barbiere; Troiano Pietro, nato il 15.8.1909 a Pagnacco (Udine), tipografo; Liva Eugenio detto «Sburic», nato il 24.4.1900 a Spilimbergo (Udine), fabbro; Sovran Alessandro, nato 1'8.6.1903 a Spilimbergo (Udine), bracciante.
IMPUT AT I
Tutti: 1) del delitto di partecipazione all'associazione comunista a norma dell'art. 270 cpv. 2° C.P.; 2) di propaganda sovversiva fatta in concorso fra loro a favore della associazione comunista a mezzo diffusione di stampe sovversive, esposizione di bandiere rosse e raccolta di danaro per il soccorso rosso, a senso degli art. 110 e 272 p.p. C.P .. Feruglio, Mirolo, Peressini e Fritz anche del delitto di costituzione, organizzazione e direzione dell'associazione comunista in concorso fra loro a senso degli art. 110 e 270 p.p. C.P .. Delitti commessi in Spilimbergo ed in altre località della provincia di Udine dal 1932 sino alla data dell'arresto dei suddetti imputati avvenuti rispettivamente in agosto e settembre 1933 .
IN P UBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuuali. Sentito il P.M . nelle sue richieste. Sentiti i difensori e gli imputati che hanno avuto per ultimi la parola.
IN FATTO ED IN DIR ITTO
è risultato quanto segue:
Nella provincia di Udine si era costituita una vasta associazione comunista divisa in gruppi appartenenti alle zone di Spilimbergo, Cividale, Buttrio,
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Camino di Buttrio, Pradamano, Cussignacco, Castelnuovo, Lestans, Colugna di Tavagnacco e Rizzi di Udine. . Questa associazione era alle dirette dipendenze della Federazione comu. . . nista provinciale di Udine e comprendeva adulti e giova~i. . Vecchi elementi sovversivi, profittando di alcune speciali cond121om locali lavoravano insistentemente per procurare aderenti fra i giovani, e si erano ' . . infiltrati anche nelle organizzazioni fasciste per corrompere e trascmare giovani inesperti, alcuni dei quali finirono per aderire passivamente alla organizzazione comunista. L' attività che questa associazione svolgeva si manifestava con diffusione di stampe comuniste, con esposizione di bandiere rosse in determinate ricorrenze, con riunioni, e con raccolta di danaro per il soccorso rosso. Numerosi furono gli arresti eseguiti nella provincia di Udine dal settembre 1933 al marzo 1934. Una parte degli arrestati sono stati prosciolti dalla Commissione Istruttoria per insufficienza di prove; gli altri sono stati rinviati a giudizio divisi in cinque gruppi a seconda delle zone alle quali appartengono. . All'odierno dibattimento sono comparsi gl'imputati appartenenti alla zona di Spilimbergo. Feruglio Beniamino: È un vecchio sovversivo. Nel 1920 fu coinvolto nei fatti che diedero luo. go all'eccidio avvenuto a Bologna nel palazzo Daccursio. Fu fermato diverse volte per motivi politici; assegnato al confmo per due anni, gli fu poi convertito il provvedimento in ammonizione. Al dibattimento i testi De Giacomo e Capuano, Commissarii di P .S., hanno dichiarato che il Ferug!io era il capo spirituale di tutta l'organizzazione della Provincia di Udine, che per la sua cultura e per il suo passato comunista godeva molta considerazione fra gli elementi sovversivi della detta provincia. Svolse attività non solo a Spilimbergo, ma anche nella zona di Cividale. A Spilimbergo costituì il gruppo comunista giovanile. Prese parte ai funerali del comunista Beltrams Daniele morto a Spilimbergo nel maggio 1932, e dopo le esequie il Feruglio riunì fuori dell'abitato i giovani comunisti del paese e tenne loro un discorso incitandoli a perseverare nell'azione per il trionfo della rivoluzione comunista. A Cividale si recava spesso per dare direttive ed istruzioni alla organizzazione locale sull'attività da svolgere. Tenne varie r iunioni in detta zona incitando i compagni a continuare la propaganda ed a farla anche nelle organizzazioni giovanili fasciste. Procedeva alla nomina dei capi gruppi, raccoglieva oblazioni per il soccorso rosso e forniva materiale per la stampa dei manifestini. Queste risultanze sono emerse anche dalle dichiarazioni del'imputati Fritz,
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Battistella Afredo, Zavagno, Fagotto, e Tosoratto, quest'ultimo appartenente al gruppo della zona di Cividale. Il Feruglio all'odierno dibattimento ha dichiarato di essere di sentimenti comunisti, di aver fatto propaganda sino all'estate del 1932, e di non essersi più interessato di politica dopo la detta data pur conservando la sua fede comunista. Invece dalle dichiarazioni rese da Fritz e da Battistella Alfredo al Giudice Istruttore risulta che anche nel 1933 egli si occupava della organizzazione comunista e difatti essi nell'aprile 1933 si sono recati a Feletto, dove abita il Feruglio, per dargli dettagliate notizie del movimento comunista di Spilimbergo, ed egli li incitò a continuare nel lavoro di organizzazione e di propaganda. Pertanto non può essere accolta la richiesta del difensore del Feruglio, per l'applicazione dell'amnistia concessa col R. D. 5.11.1932 n. 1403 perché, come si è detto, l'attività di costui si è protratta oltre la data del detto Decreto. I fatti da lui commessi rivestono rispettivamente i caratteri dei reati previsti e puniti dalla p .p. e dal 2° cpv . dell'art. 270 C.P. e dalla p.p. dell'art. 272 stesso Codice e di tali reati egli dev'essere ritenuto colpevole.
Ha negato di essere membro della federazione provinciale di Udine e di aver ricevuto stampe. Invece al Giudice Istruttore dichiarò di aver ricevuto nell'agosto 1933 da un compagno conosciuto col nomignolo di «Friulano» un pacco di stampe comuniste per passarle al Mirolo, e che nella riunione tenuta il 15.8.1933 alla Madonna del Zucco fu incaricato di andare ad Udine per ritirare dal Friulano delle stampe che dovevano essere diffuse a Spilimbergo. E dalle dichiarazioni di Fritz e di Zavagno è risultato che il Peressini si occupava della diffusione di stampe, e della raccolta di danaro per il soccorso rosso, e che coadiuvava il Friulano nel lavoro di organizzazione. I testi De Giacomo e Capuano hanno deposto che anche il Peressini era membro della federazione provinciale, e si manteneva a contatto con i dirigenti di altre zone. Pertanto è raggiunta la prova dei fatti che gli sono attribuiti; e questi fatti rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dalla p.p. e dal 2° cpv. dell'art. 270 del C.P. e della parte prima dell'art. 272 stesso Codice.
L'imputato Mirolo Angelo ha confessato anche al dibattimento di essere comunista, di essersi occupato della propaganda e del soccorso rosso, di aver esposto in Spilimbergo le bandiere rosse con la scritta W il Comunismo nella ricorrenza del 1° .5.1933, di avere riprodotta col ciclostile la circolare «Segretissima», che dava istruzione sulla organizzazione comunista, di aver distribuito stampe, e di averle sparse per le vie. Ha però negato di essere capo della zona di Spilimbergo. Invece dalle dichiarazioni di Fritz Amedeo è risultato che il Mirolo era capo di tutta l'organizzazione comunista, e dava ordini e direttive; e gl'imputati Nocent, De Marchi e Codogno Paolo, hanno dichiarato che essi sono entrati nella organizzazione comunista per incitamento ed insistenze del Mirolo. 1 testi De Giacomo e Capuano hanno dichiarato che il Mirolo era membro della federazione provinciale. La prova dei fatti attribuiti al Mirolo è pienamente raggiunta, e tali fatti rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dalla p. p. e dal cpv. 2 ° dell'art. 270 C.P. e dalla p.p . dell'art. 272 stesso Codice. L'imputato Peressini Leone ha dichiarato al dibattimento di essere comunista, di avere esposto assieme al Mirolo le bandiere rosse in Spilimbergo nella ricorrenza del 1° maggio, e di aver preso parte alla stampa della circolare «Segretissima».
L'imputato Fritz Amedeo al dibattimento ha negato di essere comunista, ed ha soltanto confessato di aver ricevuto stampe dal Friulano per passarle al Mirolo. Invece al Giudice Istruttore fece ampie confessioni sulla sua partecipazione al movimento comunista, dichiarando di essersi occupato della organizzazione comunista dei giovani ricevendo istruzioni da Clocchiatti Amerigo, dal Feruglio, e dal Mirolo per la zona di Spilimbergo, e dal Bortolussi per la zona di Castelnuovo e di Lestans; di aver presto parte a riunioni; di aver ricevuto e distribuito stampe; e di avere indotto Zavagno Pietro, Ros Angelo, Battistella Renato, e Giacomello Germano ad aderire alla organizzazione comunista di Spilimbergo. Dalle deposizioni dei testi De Giacomo e Capuano risulta che il Fritz era uno dei dirigenti della zona comunista di Spilimbergo e che ha creato ed organizzato le cellule comuniste giovanili. Pertanto anche nei riguardi del Fritz si è raggiunta la prova dei fatti che gli sono attribuiti, i quali rivestono i caratteri dei rati previsti e puniti dagli art. 270 p.p. 2° cpv. C.P. e 272 p.p. stesso Codice. L'imputato Battistella Alfredo al dibattimento ha negato ogni addebito, ma davanti al Giudice Istruttore ha confessato di avere aderito al partito comunista per invito di Sedran Antonio, e di essere stato assegnato al gruppo del detto Sedran; di aver preso parte a quattro riunioni, di aver ricevuto manifestini dal De Marchi e di averli sparsi per le vie. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista a senso dell'art. 270 cpv. 2° e di propaganda sovversiva a senso dell'art. 272 p .p. stesso Codice.
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. L'i_mputato F~gotto Antonio ha confessato di essere entrato nella orgamzzaz10ne comumsta ad opera del Mirolo e di essere intervenuto ad una riunione. Ha negato di aver ricevuto stampe. Invece davanti al Giudice Istruttore egli ha confessato di aver assunto l'incarico di raccogliere danaro per il soccorso rosso e per la stampa, e di essere stato nominato «Responsabile stampa» con !'_incarico di_ricevere ordini dal Peressini per le stampe da riprodurre col ~ohgrafo. Egli ~a ~ollaborato col Peressini e col Mirolo alla stampa della circolare «Segret1ss1ma» sequestrata al Bartolussi. Pertanto dev'essere ritenuto colpevole del reato di partecipazione all'associazione co~unista a senso dell'art. 270 cpv. 2° C.P. e del reato di propaganda sovversiva a senso dell'art. 272 p .p. stesso Codice.
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~'imputato De Marchi Ottavio ha negato ogni addebito confessando solo d1 aver confezionato le bandiere rosse per ordine del Peressini e di essere stato pagato . Invece al Giudice Istruttore ha dichiarato di essere entrato nella oroaniz. . . . o zaz10ne comumsta per mv1to del Fritz; di essere intervenuto ad una riunione tenut~ d~l detto Fritz; di aver ricevuto stampe comunista per passarle ai compagm, d1 averne sparse egli stesso per le vie nel luglio 1933· e di aver confezio~a~o le bandiere rosse con la scritta W il Comunismo pe; incarico del Peressm1. Pe~tanto è raggiunta la prova dei fatti che gli sono attribuiti e che rivestono 1 caratteri del delitto di partecipazione all'associazione comunista a senso dell'art. 270 cpv . 2° C .P . e di propaganda sovversiva a senso dell'art. 272 p .p. stesso Codice. _L'i_mputato Codogno Paolo ha dichiarato che il Fritz gli parlò di una ass~ciaz10ne operaia avente lo scopo di cercare lavoro; che gli diede incarico d1 dare stampe a i compagni; e che ha preso parte a riunioni. I?vece al Giudice Istruttore ha confessato di essere entrato nel partito co~un'.sta_ ad opera del Fritz; e di essere stato nominato capo gruppo; di aver d1stn bmto stampe ai compagni, e di averne diffuse egli stesso per le vie. Per~anto egli è colpevole dei delitti di partecipazione al partito comunista e d1 propaganda sovversiva come in rubrica.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJfESA DELLO STATO
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~'imputato Cimarosti Luigi ha confessato di essere entrato nel partito comumsta ad opera d_i Mi~olo; di essere stato nominato capo gruppÒ; di aver a~uto qualche mamfestmo dal Mirolo, e di averlo consegnato al Sedran; e d1 aver dato al Fagotto lire 3 per il soccorso rosso. . Ha ammesso che in casa sua fu stampata la circolare «Segretissima» dal M1rolo, dal Fagotto e dal Peressini.
PRIMA PARTE: SENTENZE PROK UNZIATE DAL T .S.D .S.
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Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei delitti di partecipazione al partito comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica. L'imputato Battistella Renato ha confessato di essere entrato nel partito comunista nel I 933 ad opera del Fritz, di avere ricevuto da costui alcune copie del giornale Unità per leggerle; e di aver versato una lira per soccorrere le famiglie bisognose. Ha negato di aver sparso per le vie manifestini; ma davanti al Giudice Istruttore ha confessato anche questo fatto, precisando che ciò avvenne nel febbraio 1933 sulla strada che da Spilimbergo va a Basoria. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei delitti di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica. L'imputato Giacomello Germano ha confessato di essere entrato nella organizzazione comunista ad opera del Fritz, di essere stato assegnato al gruppo di Martinuzzi, e di aver ricevuto stampe sovversive dai suddetti Fritz e Martinuzzi. Ha negato di avere accettato l' incarico di fare da distributore delle stampe. Ma al Giudice Istruttore ha confessato che per incarico del Fritz ha passato al Sedran due copie dell'opuscolo «L'Operaio in Russia», e che ha versato al Fagotto del danaro per il soccorso rosso . Pertanto egli è colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica. L'imputato Fracasso Ciro al dibattimento ha negato di essere comunista. Ha però confessato di avere ricevuto dal Mirolo e dal Sovran stampe comuniste e di averle passate al Livia; di essersi inoltre occupato del soccorso rosso, e di aver versato lire tre al Mirolo. Egli è un vecchio sovversivo, e l'attività da lui svolta è la prova che egli partecipava ancora all'associazione comunista e che faceva propaganda sovversiva. Perciò deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. L'imputato Sarcinelli A lfredo al dibattimento ha negato ogni addebito, mentre al Giudice Istruttore ha confessato che è entrato nella organizzazione ad opera di Giacomello, e che questi lo presentò al Mirolo, il quale lo incaricò di trovare aderenti; ed egli ottenne l'adesione di Adestro, di Tambosso e di Codogno . Ha inoltre confessato di essere stato nominato capo gruppo, di avere partecipato a riunioni, e di aver avuto stampe sovversive. Pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DI FES A DELLO STAT O PRIMA PA RTE: SENTÉN2E P RONUNZIATE DA L T .S.D.S.
.L'imputato Zavagno Pietro ha dichiarato di essere entrato nella organizzazione comunista per incitamento del Fritz, il quale lo presentò al Miralo capo della organizzazione. ' Ha negato di aver fatto propaganda. Invece al Giudice Istruttore ha confessato di aver ricevuto più volte dal Fritz, dal Miro lo e dal Fagotto manifestini _intitolati «Partito comunista»; e di averli passati a Sarcinelli; anzi ha soggmnto che nel febbraio o marzo 1933 il Miralo gli diede un elenco di in?ividui ai quali avrebbe dovuto passare le stampe e richiedere le quote per 11 soccorso rosso. Pertanto egli è colpevole dei delitti di partecipazione all'associazione comunista, e di propaganda sovversiva come in rubrica.
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L 'imputato Sedran Antonio al dibattimento ha negato i fatti che gli sono attribuiti. Invece al Giudice Istruttore ha dichiarato di aver aderito all'associazione comunista per opera di Giacomello, di avere avuto da costui delle stampe; e di aver preso parte ad una riunione presieduta dal Fritz il quale parlò esaltando l.e i~ee c?m~niste ed invitando gli intervenuti a versare le quote. Dalle d1chiaraz1om rese da Battistella Alfredo e da Codogno Carlo risulta che essi furono indotti dal Sedran a far parte dell'associazione comunista. . Pert~nto il .se?ran deve e~sere ritenuto colpevole del reato di partecipaz10ne all associazione comunista e del reato di propaganda sovversiva come in rubrica. ~'imputato Nocent Guglielmo tanto al Giudice Istruttore quanto al dibattimento, ha confessato di essere entrato nell'associazione comunista ad opera del Fritz,. di ~ver ricev~to manifestini da Codogno Paolo, e di aver preso parte ad una numone presieduta dal Fritz. , . Egl! p~rciò dev'es~ere ritenuto colpevole dei delitti di partecipazione alI assoc1az1one comumsta e di propaganda sovversiva come in rubrica.
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L'imputato Codogno Alfeo al dibattimento ha negato gli addebiti. Ma al Giudice _Istruttore ha dichiarato che per invito del Giacomello prese parte ad una conferenza tenuta dal Fritz; che prese parte ad altre riunioni· che ricevette da De Marchi e da Codogno Carlo manifestini dattilografati di contenuto comunista, e dopo di averli letti li restituì senza passarli ad alcuno. . ~he nel febbraio 1933 gli fu consegnata la tessera del fascio giovanile di ~pilimbergo _quale parte~ipante ad esercitazioni sportive ed egli l'accettò perché e un appassionato corndore. Alla Polizia dichiarò che, pur avendo la tessera fascista, ha continuato
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a prendere parte a riunioni comuniste per paura di eventuali vendette. In base a tali risultanze, mentre non si hanno elementi sufficenti per ritenere che il Codogno ha svolto propaganda comunista, invece è raggiunta la prova della partecipazione del Codogno all'associazione comunista anche dopo che aveva ricevuto ed accettato la tessera d'iscrizione al fascio giovanile di Spilimbergo. Pertanto mentre deve essere assolto dalla propaganda per insufficienza di prove, deve invece essere ritenuto colpevole del delitto di partecipazione all'associazione comunista. L 'imputato Martinuzzi Archimede ha negato al dibattimento i fatti che gli sono attribuiti. Ma dalle dichiarazioni di Battistella Renato, di De Stefano Bruno, di Giacomello Germano e di Fagotto Antonio risulta che egli entrò nella organizzazione comunista a principio del 1932; che nel luglio 1933 fu nominato capo gruppo con l'incarico di ricevere le stampe e passarle ai compagni; e che riscuoteva le quote del soccorso rosso e le versava al Fagotto . Questi fatti erano stati da lui stesso ammessi quando fu interrogato dalla Polizia. Pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica. L'imputato Troiano Pietro ha negato di essere entrato a far parte della organizzazione comunista e di aver fatto propaganda. Non essendosi raccolti elementi sufficienti per affermare la sua responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, il Tribunale ritiene di doverlo assolvere da entrambi i reati per insufficienza di prove, ed ordinare la sua scarcerazione. L'imputato Liva Eugenio ha ammesso di essere entrato nella organizzazione comunista ad opera del Miralo, di aver ricevuto stampe, e di aver versato del danaro per il soccorso rosso. Pertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica. L'imputato Sovran Alessandro è stato reticente al dibattimento; ma davanti al Giudice Istruttore ammise di avere aderito all'organizzazione comunista ad opera del Mirolo, di aver ricevute stampe, e di avere versato quote per il soccorso rosso . E perciò deve essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica. Affermata la responsabilità degl'imputati nel modo avanti detto, devesi passare all'applicazione delle pene, ed il Tribunale, nel determinarne la mi-
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TR.IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
sura per ciascun imputato, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P . . A ciascuno degl'imputati Feruglio Beniamino e Mirolo Angelo infligge: a) per il reato di costituzione dell'associazione comunista sei anni di reclusio~e a no~n:a d~ll:art. 270 p.p . C.P., ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubbhc1 uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice;
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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per ciascuno la complessiva pena di quattro anni di reclusione. A ciascuno degli imputati Codogno Paolo, Cimarosti Luigi, Battistella Renato, Giacomello Germano, Fracasso Ciro, Sarcinelli Alfredo, Sedran Antonio, Nocent Guglielmo, Liva Eugenio e Sovran Alessandro infligge: a) per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclusione a norma dell'art. 270 cpv. 2° C.P.;
b) per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclusione;
b) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma
e) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. C.P.;
dell'art. 272 p.p. C .P .. E facendo cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina per ciascuno la complessiva pena di tre anni di reclusione.
e) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norm a · dell'art. 272 p.p. C.P .. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C.P. determin~ ~er ciascuno la complessiva pena in nove anni di reclusione e della interdiz10ne perpetua ai pubblici uffici.
All'imputato Codogno Alfeo infligge per il reato di partecipazione all'associazione comunista tre anni di reclusione.
A ciascuno degl'imputati Peressini Leone e Fritz Amedeo infligge: . a) per il reato di costituzione del partito comunista cinque anni di reclus10~~ a norma dell'art. 270 p.p. C.P. e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice·
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Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido alle spese processuali, e ciascuno è anche obbligato alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C. P. P .. Ritenuto che a ciascun condannato spetta il beneficio del condono condizionale di due anni sulla complessiva pena ad esso inflitta, a norma dell'art. 1 del R.D. 25.9.1934 n. 151 1 perché non si riscontra nessuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 3 dello stesso Decreto.
b) .per il reato di partecipazione all'associazione sovversiva un anno di reclus10ne a norma dell'art. 270 cpv. detto Codice; e) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma
dell'art. 270 p.p. Codice medesimo. E fa~endo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C.P. determin~ per ciascuno la complessiva pena di otto anni di reclusione e della interd1z10ne perpetua dai pubblici uffici. E poiché il Feruglio, il Mirolo, il Peressini ed il Fritz sono da considerarsi persone socialmente pericolose dispone che essi siano sottoposti alla libertà vigilata a norma dell'art. 229 C. p ..
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. A cias~uno degl'imputati Battistella Alfredo, Fagotto Antonio, De Marchi Ottav10, Zavagno Pietro e Martinuzzi Archimede infligge: a). per il reato di partecipazione all'associazione comunista due anni di reclusione a norma dell'art. 270 cpv. 2° C.P.;
b) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. C.P .. E facendo il cumulo di dette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina
P.Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 73, 110, 132, 133, 229, 174, 270 p.p. e cpv. 2°, 272 p.p. C.P.; 479, 488, 591 C.P.P .. Assolve : per insufficienza di prove Troiano Pietro da entrambi i reati ascrittigli, e Codogno Alfeo dal solo reato di propaganda; ed ordina che il Troiano sia scarcerato se non detenuto per altra causa. Dichiara: il suddetto Codogno Alfeo colpevole del reato di partecipazione al partito comunista, e tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, e condanna: Feruglio e Mirolo ciascuno a 9 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata. Peressini e Fritz ciascuno ad 8 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata. Battistella Alfredo, Fagotto, De Marchi, Zavagno e Martinuzzi ciascuno a 4 anni di reclusione. Codogno Paolo, Cimarosti, Battistella Renato, Giacomello, Fracasso, Sar-
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P RIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL, T .S.D.S.
cinelli, Sedran, Nocent, Codogno Alfeo, Liva e Sovran ciascuno a 3 anni di reclusione. Tutti al pagamento in solido alle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Visti gli art. 1 e 3 del R.D. 25.9.1934 n. 1511. Dichiara: condonati condizionatamente 2 anni della pena inflitta nei riguardi di tutti i condannati.
Fritz viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 2.9.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 5 mesi, 16 giorni. Con ordinanza emessa dal Tribunale militare territoriale di Roma il 16.1.1948 gli viene concesso il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11. 1945 n. 719.
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Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 151 I.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DElLO STATO
Roma, 10.10.1934 - Anno XII
Ir Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Troiano Pietro, detenuto dal 7.9.1933, viene scarcerato il 10.10.1934.
Battistella Alfredo viene scarcerato dallo Stabilimento penale di Castelfranco Emilia il 15.9.1935. Detenuto dal 15.9.1933 al 15 .9.1935. Pena espiata: 2 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 12.4.1933.
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NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Fagotto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 2.9.1935. Detenuto dal 2.9.1933 al 2.9.1935. Pena espiata: 2 anni.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77. Feruglio viene scarcerato dalla Casa per Minorati fisici e psichici di Turi (Bari) il 9.9.1937. Detenuto dal 9.9.1933 al 9.9.1937. Pena espiata: 4 anni.
De Marchi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 2.9.1935 . Detenuto dal 2.9.1933 al 2.9.1935. Pena espiata: 2 anni. II Tribunale militare di Roma gli concede, con ordinanza del 16.1.1948, il beneficio dell'amnistia di cui al D .L. 17.11.1945 n. 1719.
Mirolo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 2.9.1937. Pena espiata: 4 anni. Detenuto dal 2.9.1933 al 2.9.1937. Con ordinanza emessa dal Tribunale militare territoriale di Roma il 16.1.1948 gli viene concesso il beneficio dell'amnistia di cui al D.L. 17.11. 1945 n. 719.
Zavagno viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Pianosa il 7.9.1935. Detenuto dal 7.9.1933 al 7.9.1935. Pena espiata: 2 anni.
Peressini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 17.2.1937. Detenuto dal 2.9.1933 al 17.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 5 mesi, 15 giorni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla sorella il 4.7 .1936.
Martinuzzi viene scarcerato dalla Cassa per Minorati fisici e psichici di Saluzzo il 7.9.1935. Detenuto dal 7.9.1933 al 7.9.1935. Pena espiata: 2 anni . Codogno Paolo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma 1'11.10.1934. Detenuto dal 15 .9.1933 all'll.10.1934. Pena espiata: 1 anno, 26 giorni.
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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL
Codogno Alfeo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma I' 11.10. I 934. Detenuto dal 15.9.1933 all'll.10.1934. Pena espiata: I anno, 26 giorni.
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Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 11 del 6.4.1934 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati; dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Adestro Enrico, nato il 22.8.1909 a Spilimbergo (Udine), falegname;
Cimarosti viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma l' 11.10.1934. Detenuto dal 7.9.1933 all'll.10.1934. Pena espiata: 1 anno, 1 mese, 4 giorni. Battistella Renato viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma . 1'11.10.1934. Detenuto dal 7.9.1933 all'll.10.1934. Pena espiata: 1 anno, 1 mese, 4 giorni.
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Giacomello viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma 1'11.10.1934. Detenuto dal 2.9.1933 al 1'11.10.1934. Pena espiata: 1 anno, 1 mese, 9 giorni. Fracasso viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma I' 11 .10.1934. Detenuto dal 7.9.1933 al 1'11.10.1934. Pena espiata: 1 anno, l mese, 4 giorni.
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Sarcinelli viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma I' 11.10.1934. Detenuto dal 7.9.1933 al 1'11.10.1934. Pena espiata: 1 anno, I mese, 4 giorni. Sedran viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma 1'11.10.1934. Detenuto dal 15.9.1933 al 1'11.10.1934. Pena espiata: 1 anno, 26 giorni. Nocent viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma I'l l.10.1934. Detenuto dal 15.9.1933 al l' 11.10.1934. Pena espiata: I anno, 26 giorni. Liva viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma l' 11. l 0.1934. Detenuto dal 7.9.1933 al 1'11.10.1934. Pena espiata: l anno, 1 mese, 4 giorni. _Nei con!ronti di tutti i sopraspecificati imputati la Corte Suprema di Cassaz10ne (2 Sez. Pen.), con sentenza emessa in camera di consiglio il 30.10.1973, ha annullato, per inesistenza giuridica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.L. 27.7.1944 n. 159, la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. il 10.10.1934.
Battistella Pompeo, nato il 27.3.1913 a Spilimbergo (Udine), bracciante; Cesaratto Mario, nato il 4.11.1905 a Spilimbergo (Udine), falegname; Cimatoribus Antonio, nato il 17.12.1914 a Spilimbergo (Udine), muratore; Codogno Carlo, nato il 31.1.1914 a Spilimbergo (Udine), bracciante; Codogno Giacomo, nato il 31.12.1909 a Spilimbergo (Udine), falegname; De Stefano Bruno, nato il 26.5.1909 ad Amstech (Svizzera), macellaio; Giacomello Rinaldo, nato il 21.9.1905 a Spilimbergo (Udine), bracciante; Innocente Costantino, nato il 25.2.1914 a Teglio Veneto (Venezia), falegname; Paulet Giovanni Battista, nato il 25.8.1904 a Spilimbergo (Udine), bracciante; Polon Guido, nato il 6.1.1893 a Treviso, fruttivendolo; Ros Angelo, nato il 2.8.1909 a Zoppola (Udine), fornaio; Sovran Michele, nato il 10.4.1905 a Spilimbergo (Udine), contadino; Tambosso Napoleone, nato il 6.6.1909 a Spilimbergo (Udine), fabbro. Pertanto Battistella Pompeo e Ros Angelo, detenuti dal 6.9.1933, Adestro Enrico, Codogno Giacomo, De Stefano Bruno, Giacomello Rinaldo, Paulet Giovanni Battista, Polon Guido e Tambosso Napoleone detenuti dal 7.9.1933, Sovran Michele, detenuto dal 14.9.1933, Cimatoribus Antonio, Innocente Costantino, Codogno Carlo, detenuti dal 15.9.1933, Cesaratto Mario, detenuto dal 6.10.1933, vengono scarcerati il 6.4.1934. La Commissione Istruttoria pronunziò, infine, l'accusa anche nei confronti del latitante: Clocchiatti Amerigo, nato 1'8.12.1911 a Feletto Umberto (Udine), cementista. Dai registri generali del T.S.D.S. non risulta se negli anni successivi al 1934 venne emessa una sentenza nei confronti di Clocchiatti Amerigo.
PR IMA PARTE: SENTENZE P RONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 115/328/1933 e 12/1934
SENTENZA N. 39
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M . V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Giua Armando, De Martis Giov. Batta; ha pronunciato la seguente
b) del delitto previsto e punito dagli art. 110 e 482 in relazione all'art. 477 C.P.P. per avere, nel dicembre 1932, concorso, con altri rimasti sconosciuti, alla contraffazione di carte di identità, una delle quali, inoltre, poi usò.
Tutti gli altri: c) del delitto di partecipazione ad associazioni sovversive a senso del cpv. 2° dell'art. 270 C .P. per avere partecipato all'associazione comunista costituita in Cividale ed altre località della provincia di Udine sino alla data del loro arresto avvenuto rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre 1933;
d) del delitto di propaganda sovversiva a senso della p.p. dell'art. 272
SENTENZA
C .P. e dell'art. I IO stesso Codice per avere in concorso fra loro nelle suddette circostanze di tempo e di luogo fatto propaganda comunista a mezzo di diffuzione di stampe e di raccolta di danaro per il soccorso rosso.
nella causa contro: Basello Giovanni, nato il 22.9.1901 a Castions di Strada (Udine), fornaio; Tosoratto Edoardo, nato il 10.3.1907 a Cividale (Udine), decoratore; Bier Fermo, nato il 9.8.1894 a Cividale (Udine), fabbro; Fiorese Giovanni, nato il 28.10.1911 a Fontanina (Padova), meccanico; Lizzero Mario, nato il 28.6.1913 a Mortegliano (Udine), commesso; Sclausero Norino, nato il 29.11.1906 a Udine, falegname;
Basello, Tosoratto, Bier Fermo, Fiorese e Lizzero anche del delitto previsto e punito a senso degli art. J10 e 270 p.p. C.P. per avere in concorso fra loro e con altri costituito, organizzato e diretto l'associazione comunista in Cividale ed in altre località della provincia di Udine, il Basello sino al 23 dicembre 1932, e gli altri sino alla data del loro arresto avvenuto rispettivamente in ottobre e novembre 1933. Bier Fermo, inoltre, del reato di cui all'art. 697 C.P. per avere omesso di denunziare all'Autorità competente una rivoltella che deteneva nella propria abitazione in Cividale sino al settembre 1933.
Flappo Settimio, nato il 3.1.1903 a Udine, manovale; Lanzardi Adolfo, nato 1'11.12.1913 a Portogruaro (Venezia), fabbro; IN PUBBLICA UDIENZA
Baolini Aldo, nato il 19.5.1914 a Gagliano di Cividale (Udine), contadino; Bertoglio Raffaello, nato il 18.3. 1914 a Cividale (Udine), disegnatore; Varmo Egisto, nato il 23.8.1899 a Cividale (Udine), fornaio;
Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Sentito il P .M . nelle sue richieste. Sentiti i difensori gl'imputati che hanno avuto per ultimi la parola.
Buiatti Giuseppe, nato il 3.1.1906 a Udine, macellaio. IN FATTO ED IN DIRITTO IMPUTATI
Basello: a) dei delitti previsti e puniti dagli art. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P. per avere, in Udine ed altrove fino al 23 .12. I 932, partecipato al partito comunista e svolta propaganda mediante diffusione di stampe, a favore di detto partito;
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è risultato quanto segue: Nella provincia di Udine si era costituita una vasta associazione comunista divisa in gruppi appartenenti alle zone di Spilimbergo, Cividale, Buttrio, Camino di Buttrio, Pradamano, Cussignacco, Castelnuovo, Lestans, Colugno di Tavagnacco, e Rizzi di Udine. Quest'associazione era alle dirette dipendenze delle federazione comuni
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sta provinciale di Udine e comprendeva adulti e giovani. Vecchi elementi sovversivi, profittando di alcune speciali condizioni locali, lavoravano insistentemente per procurare aderenti fra i giovani, e si erano infiltrati anche nelle organizzazioni fasciste per corrompere e trascinare giovani inesperti, alcuni dei quali finirono per aderire passivamente alla organizzazione comunista. L'attività che questa associazione svolgeva si manifestava con diffusione di stampe comuniste, con esposizione di bandiere rosse in determinate ricorrenze, con riunioni, e con raccolta di denaro per il soccorso rosso. Numerosi furono gli arresti eseguiti nella provincia di Udine dal settembre 1933 al marzo 1934. Una parte degli arrestati sono stati prosciolti dalla Commissione Istruttoria per insufficienza di prove; gli altri sono stati rinviati a giudizio divisi in cinque gruppi a seconda delle zone alle quali appartenevano. All'odierno dibattimento sono comparsi gl'imputati appartenenti alla zona di Cividale.
mento comunista della provincia di Udine, che era membro della federazione provinciale, che ha svolto attività organizzativa e direttiva in tutta l_a suddetta provincia, e particolarmente nella zona di Ci~idale, che h~ pres1~duto numerose riunioni, che ha distribuito stampe comuniste ed orgamzzato 11 soccorso rosso. Al momento dell'arresto gli furono trovate due carte d'identità false portanti la sua fotografia, una intestata al nome di Silvano Giulio, e l'altra al nome di Galliani Giovanni; inoltre quattro esemplari del giornale l'Unità, e cioè 3 del 25 novembre, ed uno del 15 dicembre 1932; un esemplare della lettera dattilografata in data 13.11.1932 diretta «Ai compagni liberati dal carcere e dal confino>> a firma «II Comitato Centrale del partito»; due fogli stampati dal titolo «Via le spie!» contenenti nomi e fotogra_fie di presunte spie; ed altro materiale di propaganda stampato alla macchia. Pertanto è raggiunta la prova dei fatti che gli sono attribuiti, e che rivestono i caratteri dei reati previsti e puniti dagli articoli del Codice Penale che sono indicati in rubrica.
L 'imputato Basello Giovanni è stato tratto in arresto a Bologna il 23 dicembre 1932 per l'attività comunista da lui svolta nella provincia di Udine ed altrove, ed è stato rinviato a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria in data 13.5.1933 per rispondere dei delitti di partecipazione all'associazione comunista a senso dell'art. 270 cpv. 2° C.P .; di propaganda sovversiva a senso dell'art. 272 p.p. stesso Codice; e di contraffazione ed uso di carte d'identità a senso dell'art. 482 in relazione all'art. 477 Codice medesimo. Le ulteriori indagini della Polizia hanno accertato, e l'istruttoria ha confermato, che il Basello era uno dei dirigenti del movimento comunista di Udine, e che faceva parte della federazione provinciale; pertanto è stato rinviato a giudizio con successiva sentenza delle Commissione Istruttoria in data 11.4.1934 per rispondere anche del delitto di costituzione e direzione dell'associazione comunista a senso dell'art. 270 p.p. C.P .. Egli al dibattimento, come in periodo istruttorio, si è mantenuto negativo, dichiarando di essere stato incaricato da uno sconosciuto di portare documenti a Bologna, ad Udine ed a Firenze dietro compenso di Lire 300, e di avere accettato tale incarico perché era disoccupato. Ha confessato di essere stato provveduto dal detto sconosciuto di documenti d'identità falsi, di aver dato a tale scopo la sua fotografia, e di avere fatto uso di tali documenti. Ma dalle dichiarazioni dei coimputati Tosoratto, Sclausero, e Flappo Settimio, e dalle dichiarazioni rese in istruttoria da altri imputati appartenenti ad altri gruppi, e cioè: Mian Riccardo, Miani Valentino, Cecotti Giacomo e Trangoni Emilio, è risultato che il Basello era uno dei dirigenti del movi-
L'imputato Tosoratto Edoardo ha dichiarato di essere comunista; ~i ~ver ricevuto stampe e manifestini comunisti da Zorzettig, da Flappo Sett1m10 e da Sclausero; di aver avuto contatti con Basello e con Feruglio, e di essere stato incaricato della propaganda. Dalle dichiarazioni scritte di Bier Bruno, di Bier Fermo, e di Sclausero è risultato che il Tosoratto era uno sei capi della organizzazione comunista di Cividale: che in casa sua si tenevano riunioni, e dava istruzioni sulla propaganda da svolgere, sulla necessità di procurare proseliti, e sulla costituzione del soccorso rosso. Pertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti in rubrica, e che sono integrati in tutti gli estrmi. L'imputato Bier Fermo al dibattimento ha negato ogni a~?ebito, m~ntr_e nel suo primo interrogatorio reso alla Polizia aveva fatto esplicite confess1on1. Dalle dichiarazioni scritte dagli imputati Bier Bruno , Lizzero, Tosoratto, e di altri prosciolti dalla Commissione Istruttoria, è risultato che Bier fermo era membro del comitato di zona; che concorse alla costituzione del gruppo degli adulti; che partecipò a molte riunioni indette per la propaganda; che distribuì stampe. È risultato inoltre che egli deteneva una rivoltella in casa senza avere denunziata all'autorità competente. Pertanto il Bier deve essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti in rubrica. L'imputato Fiorese Giovanni al dibattimento ha negato di essere comunista, di aver fatto propaganda, e di avere organizzato l'associazione.
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TRJIJUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D .S.
Invece dalle dichiarazioni scritte di Bier Bruno, di Lizzero Mario, di Bertoglio Raffaello, di Torosatto Edoardo, di Cupani Luigi e di Piani Esichiele è risultato che il Fiorese era membro del comitato di zona; che tenne in casa sua riunioni; che partecipò a quella tenuta dal Tosoratto; che concorse alla costituzione dei gruppi giovanili di Cividale, di Gagliano e di Rubignacco ; che fece propaganda mediante distribuzione di stampe; e che era cassiere del soccorso rosso. . Pertanto è raggiunta la prova dei fatti che gli sono attribuiti, e perciò deve essere ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica.
Prese parte a riunioni tenute dal Lizzero, dal quale ricevette più volte stampe comuniste e le distribuì agli appartenenti al suo gruppo. Pertanto deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli in rubrica.
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L'imputato Lizzero Mario è stato anch'esso negativo al dibattimento; ma nei suoi interrogatori scritti ha dichiarato di essere entrato nella organizzazione comunista di Cividale, di aver concorso alla costituzione del gruppo giovanile, di aver svolto propaganda mediante discorsi e distribuzione di stampe. Nella sua abitazione fu sequestrato un fascicolo dattilografato del dicembre 1932 dal titolo «Raccolta di articoli di stato operaio». Pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti in rubrica. L'imputato Sclausero Norino ha negato i fatti che gli si attribuiscono. Invece nei suoi interrogatori scritti ha dichiarato che entrò a far parte della organizzazione comunista di Cividale ai primi del 1932 per incitamento del Tosoratto; che ebbe incarico dal Basello e dal Tosoratto di procurare proseliti fra i disoccupati ed i malcontenti e di costituire gruppi; che riceveva stampe per la propaganda, danaro per il soccorso rosso, e circolari dattilografate. Dalle sue stesse dichiarazioni emerge la prova dei fatti che gli sono attribuiti; e perciò deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli in rubrica. L'imputato Flappo Settimio al dibattimento ha dichiarato che nel 1932 il Basello gli presentò Sclausero Norino dicendogli che questi era incaricato della stampa; che il Basello gli diede due volte stampe ed egli le portò allo Sclausero; e che anche nel 1933 andò a Cividale e diede a Sclausero delle stampe. Pertanto dalle sue stesse dichiarazioni risulta che egli aveva l'incarico di portare le stampe per la propaganda a Cividale, e perciò deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. L'imputato Lanzardi Adolfo è stato negativo al dibattimento . Ma nei suoi interrogatorii scritti ha dichiarato che fin dal 1930 faceva parte dell'avanguardia fascista; e poi nel luglio 1933 per incitamento di Lizzero Mario entrò nella organizzazione comunista di Cividale e fu nominato capo del gruppo giovanile di Rubignacco.
L'imputato Baolini Aldo al dibattimento ha negato i fatti che gli sono attribuiti. Ma nei suoi interrogatorii scritti ha dichiarato che entrò nella organizzazione comunista di Cividale nel giugno 1933; che fu incaricato di costituire il gruppo di Gagliano, ed ottenne l'adesione di Baolini Luigi, di Mulloni Augusto e di Zuppello Giuseppe; che svolse propaganda e partecipò a riunioni. Vi è quindi la prova dei fatti che gli sono attribuiti, e perciò dev'essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti in rubrica. L'imputato Bertoglio Raffaello ha dichiarato al dibattimento di avere avuto contatti col Lizzero, di avere ricevuto da costui fogli dattilografati, e l'incarico di ritirare pacchi contenenti stampe e portarle al detto Lizzero. Ha anche detto di aver preso parte a riunioni. Nei suoi interrogatori scritti è stato ancora più esplicito dichiarando di essere entrato nella organizzazione comunista, e di avere avuto l'incarico di fare da corriere per la stampa. Pertanto deve essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti in rubrica. L'imputato Varmo Egisto ha dichiarato di essere stato attratto nel partito comunista nel 1923, e che dopo lo scioglimento delle organizzazioni operaie non si è più occupato di politica, malgrado gl'inviti fattigli dal Tosoratto nel 1932 di fare propaganda comunista per procurare proseliti. Invece Marinig Giov. Battista ha dichiarato che il Varmo ultimamente lo incitava ad entrare nella organizzazione comunista; Zorzenone, Tosoratto e Buiatti hanno dichiarato che il Varmo è comunista, e che prendeva parte a riunioni. Perciò anche il Varmo deve essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti in rubrica. L'imputato Buiatti Giuseppe ha dichiarato che il Tosoratto gli parlò di una organizzazione operaia avente lo scopo di trovare lavoro, ed egli prese parte a riunioni senza sapere che si trattava di comunisti. Si osserva che elementi raccolti a suo carico non sono sufficienti per affermare le sua responsabilità in ordine al reato di partecipazione all'associazione comunista ed al reato di propaganda a lui ascritti; e perciò il Buiatti deve essere assolto da detti reati per insufficienza di prove, ed escarcerato se non è detenuto per altra causa.
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TRIBUNALE SPECIAU: PER LA DlFESA DELLO STATO
Esaminata la responsabilità degl'imputati nel modo avanti detto devesi passare all'applicazione delle pene; ed il Tribunale nel determinare la misura per ciascun imputato tien conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C. P .. ''
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All'imputato Basello Giovambattista infligge: a) per il reato di costituzione del partito cinque anni di reclusione a norma de l'art. 270 p.p. C.P., ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice; b) per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclusione a norma dell'art. 270 cpv. 2° C.P.;
e) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. suddetto Codice;
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d) per il reato di contraffazione ed uso di carte d'identità false quattro mesi di reclusione a senso del!' art. 482 C. P. in relazione all'art. 477 stesso Codice; E facendo il cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina la complessiva pena in otto anni a quattro mesi di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.
All'imputato Tesoratto Edoardo: a) per il reato di costituzione dell'associazione comunista cinque anni di reclusione a norma dell'art. 270 p.p. Cod. Pen. ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice;
b) per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclusione a norma dell'art. 270 cpvi. 2° stesso Codice;
e) per il reato di propaganda sovversiva un anno di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. Codice suddetto. E facendo il cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina la complessiva pena in sette anni di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici . A ciascuno degl'imputati Bier Fermo, Fiorese Giovanni, e Lizzero Mario infligge: a) per il reato di costituzione dell'associazione comunista, tenendo conto che l'opera loro ha avuto minore importanza di quella svolta dai due precedenti imputati, concede a loro il beneficio della diminuente di cui all'art. 114 C.P., e prendendo norma dell'art. 270 p.p. stesso Codice, determina la pena in quattro anni di reclusione. Aggiunge a questa pena l'interdizione dai
PRIMA PARTE: SENTENZE PRON UNZIATE DA L T .S.D.S.
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pubblici uffici per la durata di cinque anni a norma dell'art. 29 C.P.; b) per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclusione a norma dell'art. 270 cpvi. 2° stesso Codice; e) per il reato di propaganda sovversiva un anno di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. Codice medesimo; d) al Bier, inoltre, per il reato di omessa denuncia della rivoltella infligge due mesi di arresto a norma dell'art. 697 p.p. C.P ..
E facendo il cumulo delle dette pene a norma degli art. 73 e 74 determina nei riguardi del Bier la complessiva pena di sei anni di reclusione e due mesi di arresto; nei riguardi di Fiorese e di Lizzero la complessiva pena di sei anni di reclusione per ciascuno, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni per tutti e tre i condannati. A ciascuno degl'imputati Sclausero Norino, Flappo Settimio e Lanzardi Adolfo infligge: a) per il reato di partecipazione all'associazione comunista due anni di reclusione a senso dell'art. 270 cpvi. 2° C.P.; b) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. stesso Codice. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 Codice suddetto determina per ciascun condannato la complessiva pena di quattro anni di reclusione.
A ciascuno degl'imputati Baolino Aldo, Bertoglio Raffaello e Varmo Egisto infligge: a) per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclusione a norma dell 'art. 270 cpvi. 2° C.P.; b) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. C.P .. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 stesso Codice determina la complessiva pena in tre anni di reclusione per ciascuno. Ritenuto che i condannati Basello, Tosoratto, Bier, Fiorese, Lizzero, Sclausero, Flappo e Lanzardi devono essere considerati persone socialmente pericolose; e perciò si ritiene opportuno di sottoporli alla libertà vigilata a senso dell'art. 229 C. P .. Ritenuto che la rivoltella sequestrata al Bier deve essere confiscata a norma dell'art. 240 suddetto Codice.
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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Ritenuto altresì che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno anche delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a senso dell'art. 488 C.P .. Ritenuto infine che a tutti i suddetti condannati spetta il beneficio del condono condizionale di due anni sulla pena complessiva a ciascuno inflitta a norma dell'art. 1 del R.D. 25 .9.1934 n. 1511 non essendovi motivi di esclusione indicati nell'art. 3 dello stesso Decreto.
PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Buiatti Giuseppe, detenuto dal 2.11.1933 viene scarcerato il 13.10.1934.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n . 1511 e 15.2.1937 n . 77: P.Q.M.
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Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 73, 74, 110, 114, 132, 133, 174, 229,240,270, p.p. e cpv. 2°, 272 p.p., 482 in relazione a 477,697 p.p. C.P.; 479, 488, 591 C.P.P .. Assolve Buiatti Giuseppe dai reati ascrittigli per insufficienza di prove , ed ordina che sia scarcerato se non detenuto per altra causa. Dichiara: tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna:
Base\lo ad 8 anni e 4 mesi di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata. Tosoratto a 7 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla libertà vigilata. Bier a 6 anni di reclusione e 2 mesi di arresto, a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici, ed alla libertà vigilata.
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Fiorese e Lizzero ciascuno a 6 anni di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, ed alla libertà vigilata. Sclausero, Flappo e Lanzardi ciascuno 4 anni di reclusione ed alla libertà vigilata. Baolini, Bertoglio e Varmo ciascuno a 3 anni di reclusione .
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Tutti al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina: La confisca della rivoltella sequestrata. Visti gli art. l e 3 del R.D. 25 .9.1934 n. 1511. Dichiara: Condonati condizionatamente 2 anni della pena complessiva inflitta a ciascun condannato. Roma, 13 .10.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Basello viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 23.12.1932 al 18.2.1937. Pena espiata: 4 anni , 1 mese, 25 giorni. (Per Basello vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 157»). Tosoratto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1937. Detenuto dal 14.10.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 4 giorni. Fiorese viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 14.10.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 4 mesi, 4 giorni. Lizzero viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 26 .10.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 3 mesi, 22 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Bier avrebbe dovuto essere scarcerato il 14.12.1937, ma ammesso al beneficio della liberazione condizionale con decreto emesso, in data 22. 12.1936, dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia Solmi, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 30. 12.1936 . Detenuto dal 14.10.1933 al 30.12.1936. Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 16 giorni. Si associa all'istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 27.10.1934; istanza respinta. Sclausero viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 22.10. 1935 . Detenuto dal 22.10.1933 al 22 .10.1935. Pena espiata: 2 anni .
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. _Flappo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emiha li 21.10.1935. Detenuto dal 21.10.1933 al 21.10.1935. Pena espiata: 2 anni.
PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T.S.D.S.
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Nardini Luigi, nato il 17.6.1905 a Cividale (Udine), autista; Scandini Virgilio, detto, nato il 19.2.1995 a Torreano (Udine), scalpellino; Sinuelli Zoilo, nato il 21.2.1902 a Cividale (Udine), barbiere;
. Lanzardi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia li 2.11.1935. Detenuto dal 2.11.1933 al 2.11.1935. Pena espiata: 2 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 7.1.1935. Baolini viene scarceralo dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.10.1934. Detenuto dal 26.10.1933 al 26.10.1934. Pena espiata: I anno. Varmo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.10.1 934. Detenuto dal 26.10.1933 al 26.10.1934. Pena espiata: 1 anno.
Tomada Luigi, nato il 30.7.1908 a Cividale (Udine), panettiere; Vidoni Balilla Luigi, nato il 21.2.1908 a Tolmezzo (Udine), macellaio; Zorzenone Luigi, nato l' 11.10.1904 a Cividale (Udine), falegname; Piani Esichiele, nato il 4.9.1912 a Cividale (Udine), fabbro; Tomat Gervasio, nato il 14.10.1914 a Cividale (Udine), meccanico; Calderini Aldo, nato il 12.4.1914 a Prepotto (Udine), fornaio; Costantini Giobatta, nato il 6.1.1913 a S. Vito al Tagliamento (Udine), fabbro; Gallussi Protasio, nato il 3.2.1915 a Cividale (Udine), meccanico; Baolini Luigi, nato il 2.7.1915 a Cividale (Udine), agricoltore;
Ber~og!io,. d~te~ut~ dal 14.10.1933 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carcen Grnd121ane d1 Roma, il 14.10.1933.
. Ne! confronti dei sopraspecificati impuLati il Tribunale Militare Territon~le ~1 R_o ma concede, con ordinanza dell'8.2. J961, il beneficio dell'amnisti~ d1 ~UJ _a_l D.L.~. 17._I 1.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estmto Il dmtto del! Erano al recupero delle spese di giustizia (art 1 D c p s 22.11.1947 n. 1631). · · · · · La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 15 ?ell' 11.4. _1934, l'accus_a nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, ~;~!tre, d1 non doversi provedere, per insufficienza di prove, nei confronti Bicr Bruno, nato il 20.1.1906 a Cividale (Udine), cappellaio; Cicuttini Aldo, nato il 12.7.1907 a Cividale (Udine), falegname; Cupani Luigi, nato il 2.10.1911 a Milano, manovale; Del Fabbro Dorino, nato il 24.11.1907 a Trieste, fabbro; Dominutti Giuseppe, nato il 26.12.1901 a Cividale (Udine), agricoltore; Maring Giobatta, nato il 15.10.1887 a -Cormonc (Gorizia), falegname;
Mulloni Augusto, nato il 9.3 .1909 a Remanzacco (Udine), contadino; Zuppello Giuseppe, nato il 22.9.1913 a Corno di Rosazzo (Udine), bracciante; Zalateu Adelchi, nato il 10.8.1908 a Buttrio (Udine), elettricista. Scandini Virgilio, detenuto dal 26.10.1933, venne scarcerato il 14.2.1934. Sinuclli Zoilo, Vidoni Balilla Luigi e Nardini Luigi, detenuti dal 14.10.1933, Bier Bruno, Cicuttini Aldo, Cupani Luigi, Maring Giobatta, Zorzenone Luigi e Tomat Gervasio, detenuti dal 26.10.1933, Zalateu Adelchi, detenuto dal 30.10.1933, Dominutti Giuseppe, Piani Esichiele, Costantini Giobatta, Galliussi Protasio, Zuppello Giuseppe, Calderini Aldo e Baolini Luigi, detenuti dal 2.11.1933, Del Fabbro Dorino e Mulloni Augusto, detenuti dal 3.11.1933, vengono scarcerati 1'11.4.1934. Nei confronti di Nardini Luigi la Corte di Appello di Roma dichiara, con sentenza dell' 11.7.1040, estinte le incapacità giuridiche perpetue derivanti dal1'assoluzione per insufficienza di prove. Con la suddetta sentenza la Commissione Istruttoria dichiara di non doversi procedere nei confronti di: Cantarutti Aldo, nato il 2.6.1907 a Cividale (Udine), falegname, per morte del reo (art. 150 C .P .).
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TRIBUNALE SPECIAL.E PER LA DIFESA DELLO STATO
Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria pronunzò l'accusa anche nei confronti di: Zorzettig Eugenio, nato il 19.10.1900 a Prepotto (Udine), latitante. Zorzettig venne tratto in arresto a Bardonecchia (Torino) il 23.12.1937 e il T.S.D.S., con sentenza pronunziata il 9.4.1938, lo assolse dal reato addebitatogli per non aver commesso il fatto. (V. «Decisioni emesse dal T.S.D. S. nel 1938).
Nota 1. - Per gli stessi fatti addebitati ai sopraspecificati imputati venne sottoposto a procedimento penale anche: Sinuelli Dionigi, nato il 12.1.1905 a Cividale (Udine), meccanico, che venne tratto in arresto il 14.10.1933. Con sentenza emessa il 10.7.1934 il Giudice Istruttore dichiarò di non doversi procedere nei confronti di Sinuelli Dionigi in ordine ai reati addebitatigli per totale infermità di mente. Pertanto Sinuelli Dionigi, scarcerato il 10.7.1934, venne ricoverato in un manicomio giudiziario.
Nota 2. - Il 17.10.1933 venne tratto in arresto anche: Faleschini Giobatta, nato il 24.4.1904 a Cividale (Udine), fabbro. ~ei confronti di Faleschini Giobatta non venne iniziata azione penale perché 11 6.12.1933 si suicidò nel carcere di Udine.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 40
Reg. Gen. n. 12/1934
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Giua Armando, De Martis Giov. Batta; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Flappo Terzo, nato il 3.11.1892 a Udine, metallurgico; Cecotti Giacomo, nato il 16.7.1908 a Camino di Buttrio (Udine), contadino; Modotto Ernesto, nato il 7.6.1907 a Udine, falegname; Dreossi Mario, nato il 23.7.1909 a Buttrio (Udine), tipografo; Passoni Primo, nato 1'11.5 .1911 a Manzano (Udine), seggiolaio; Toiano Giovanni, nato il 15.1.1915 a Manzano (Udine), seggiolaio; Coceancig Ettore, nato il 14.2.1914 a Manzano (Udine), seggiolaio; Turchetti Dante, nato il 18.7.1912 a Trevignano (Udine), meccanico; Sabadin Pietro, nato il 12.9.1910 a Chions (Udine), contadino; Gumini Nemo, nato il 17.9.1910 a Manzano (Udine), contadino; Gumini Antonio, nato il 9.3.1912 a Manzano (Udine), contadino; Bolzicco Alessio, nato il 15.9.1913 a Buttrio (Udine), bracciante; Bolzicco Lino, nato il 16.10.1909 a Buttrio (Udine), bracciante; Mian Riccardo, nato il 30.10.1902 a Pradamano (Udine), bracciante; Miani Valentino, nato il 7.3.1907 a Pradamano (Udine), fornaio; Beltramini Santo, nato il 4.9.1902 a Pradamano (Udine), bracciante; Fattori Luigi, nato il 1° .2.1908 a Pradamano (Udine), falegname; Patocco Edoardo, nato il 3.4.1908 a Pradamano (Udine), bracciante;
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TRIBUNAI. E SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO
Serafini Giovanni, nato il 23.2.1908 a Art~gna (Udine), bracciante.
IMPUTATI
Tutti: 1) del ~elitto di partecipazione all'associazione comunista a senso dell'art. 27? cpv · 2_ C.P., per avere fatto parte dell'associazione comunista costituita m _Bu~tn~, C~mino di Buttrio, Manzano, Pradamano ed altre località della provmcia d1 Udme, il Flappo fino al 7.2.1933, tutti gli altri sino al dicembre dello stesso anno· ' 2) del delitto di propaganda sovversiva a senso degli art. 110 e 272 CP Il · p.p. · .,. per avere ne e ~uddette cucostanze di tempo e di luogo, in concorso f~a di loro, e con altn, fatto propaganda comunista a mezzo di diffusione di stampe, verbalmente e con raccolta di danaro per il soccorso rosso. Flappo Terzo e Cecot~i Giacomo altresì del delitto di cui agli art. 110 e 2yo p.p. C._P., pe~ avere_, 1~ concorso fra di loro e con altri, costituito, orgamzzat~ e diretto I associaz10ne comunista nelle suddette circostanze di tempo e d1 luogo.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udi_ta la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri attti processuali. Sentito il P. M. nelle sue richieste. Sentiti i difensori e gl'imputati che hanno avuto per ultimi la parola.
IN FATTO ED IN DIRI1TO
è risultato quanto segue: ~e~la ~rovinci~ di Udine si era costituita una vasta associazione comunista d~v1sa ~n gru~p1 appartenenti alle zone di Spilimbergo, Cividale, Buttrio, Cam1~0 d1 Buttno, Pradamano, Cussignacco, Castelnuovo, Lestans, Colugna d1 Tavagnacco e Rizzi di Udine.
Ques~'a~socia_zion~ era alle dirette dipendenze della federazione comunista prov1~c1ale d1 Udme, e comprendeva adulti e giovani. . Vecchi elementi sovversivi, profittando di alcune speciali condizioni lo~al~, lav?ravano insistentemente per procurare aderenti fra i giovani, e si erano mf1Itrat1 anche nelle organizzazioni fasciste per corrompere e trascinare gio-
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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vani inesperti, alcuni dei quali finirono per aderire passivamente alla organizzazione comunista. L'attività che quest'associazione svolgeva si manifestava con diffusione di stampe comuniste, con esposizione di bandiere rosse in determinate ricorrenze, con riunioni e con raccolta di denaro per il soccorso rosso. Numerosi furono gli arresti eseguiti nella provincia di Udine dal settembre 1933 al marzo 1934. Una parte degli arrestati sono stati prosciolti dalla Commissione Istruttoria per insufficienza di prove; gli altri sono stati rinviati a giudizio divisi in cinque gruppi a seconda delle zone alle quali appartengono . All'odierno dibattimento sono comparsi gl'imputati appartenenti alla zona di Buttrio, Camino di Buttrio, e Pradamano. L'imputato Flappo Terzo ha dichiarato al dibattimento che faceva parte della associazione comunista, ma non ha fatto propaganda, né ha costituito alcun gruppo. Invece è risultato che egli era uno dei maggiori esponenti della organizzazione comunista di Udine; che faceva parte della federazione provinciale; che indusse Modotto Ernesto, Dreossi Mario, e Cecotti Giacomo ad esplicare propaganda a Buttrio e comuni vicini per procurare aderenti, specialmente fra i disoccupati ed i malcontenti; che li fornì di stampe sovversive e dava loro direttive. Gli stessi Modotto, Cecotti e Dreossi nei loro interrogatori scritti hanno dichiarato queste circostanze a suo carico. Il Flappo fu arrestato il 7.2.1933, e nella perquisizione eseguita nella sua abitazione furono trovati opuscoli ed altre stampe di carattere sovversivo. In base alle risultanze emerse a suo carico egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di costituzione e direzione dell'associazione comunista, di partecipazione a detta associazione, e di propaganda sovversiva a senso degli art. 270 p.p. e cpv. 2°, e 272 p.p. C .P . come in rubrica. L'imputato Cecotti Giacomo al dibattimento ha fatto parziali ammissioni, confessando di appartenere all'associazione cominista, di aver svolto propaganda a mezzo di diffusione di stampe e di manifestini, e di aver preso parte a riunioni. Ha però negato di essere capo gruppo di Buttrio. Invece dalle dichiarazioni scritte di Passoni, di Sabatin, di Toiano, di Coceancig e di Turchetti, risulta che il Cecotti era un attivo organizzatore e propagandista; che indusse molti ad entrare nella organizzazione comunista; che assegnava cariche; che raccoglieva denaro per il soccorso rosso, e distribuiva stampe per la propaganda. Il teste Commissario Scillone ha dichiarato che capo del gruppo di But-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
trio, di Camino di Buttrio, e di Manzano era appunto il Cecotti. In _base a tali ~is_u~tanze i! Cecotti deve essere ritenuto colpevole dei reati c?e _gh sono as~ntt1 m rubnca, e cioè di costituzione e direzione dell'assoc1az1on~ comumsta, di partecipazione alla detta associazione, e di propaganda sovversiva a senso degli art. 270 p.p. cpv. 2° e 272 p.p. C.P .. L'imputato Modotto Ernesto al dibattimento ha negato ogni addebito . . , Ma della su.a ?artecipazione all'associazione comunista, e della sua attivita pr~pag~d1st~ca fanno fede le dichiarazioni scritte dai coimputati Cecotti, Dreoss1, M1~~ ~1ccardo_, e Miani Valentino, dalle quali è risultato che egli svolgeva att1v1ta comumsta non solo a Camino di Buttrio, ma anche a Pradamano. E dalla deposizione del Commissario Scillone è risultato che il Modotto svolgeva la sua attività anche nella zona di Cussignacco. ~ertant? egli ?e~e essere rit~nuto colpevole dei reati ascrittigli di partecipazione ali assoc1az10ne comunista e di propaganda sovversiva a senso degli art. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P .. . . L'~mputato D.reossi ~ario ha dichiarato al dibattimento che egli nel 1931 s1 1scn~se al Par~1t~ Na~10nale Fascista, e poi nella estate del 1932 passò al com~rusmo per. mv1t? d1 Flappo Terzo, il quale lo presentò a Cecotti dicen?ogh_ c?e ~uest1 era 11 capo dell'organizzazione di Camino di Buttrio, e lo mcanco d1 fare propaganda. _H~ co~fessato di aver distribuito stampe comuniste, e di avere preso parte a numom. Ha neg_at~ di ~ver. a:uto altri incarichi oltre quello della propaganda. Da_lle d1ch1ar~z1om d1 Turchetti e di Bolzicco Lino è risultato che egli era un attivo gregano del gruppo di Buttrio . . Pertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti in rubnca. L'i~p~tato i::assoni Primo è stato reticente al dibattimento; ma ha in sostanza ~mito c~ll ~mettere di essere entrato nell'associazione comunista per opera. d1 Cecot1; d1 aver av~to_da.Ceco_tti e da Dreossi l'incarico di capo gruppo, ~1 aver preso parte a numom, e d1 aver ricevuto e distribuito stampe comuniste. . Da:'anti al Giudice Is_trut~ore ha fatto dichiarazioni ancora più esplicite m ordme alla sua partec1paz1one all'associazione comunista ed alla propaganda. Pertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascritti in rubrica. L'imputato Toiano Giovanni è stato anch'egli reticente al dibattimento co~fessando soltanto di aver ricevuto manifestini da Passoni e da Cecotti ' e d1 aver preso parte ad alcune riunioni.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUN.CIATE DAL T.S.0.S.
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Nei suoi interrogatori scritti ha dichiarato di essere entrato nella organizzazione comunista di Manzano nel 1932 per opera di Coceancig, di aver preso parte a varie riunioni tenute dal Cecotti nel 1933, di essere stato nominato capo gruppo nell'ottobre 1933 in sostituzione del Passoni, e di aver svolto propaganda diffondendo stampe comuniste. Pertanto egli è colpevole dei reati che gli sono ascritti in rubrica. L'imputato Coceancig ha dichiarato al dibattimento che era iscritto nel partito nazionale fascista; che poi entrò a far parte dell'associazione comunista ad opera di Passoni, e che ha avuto da costui un opuscolo. Nei suoi interrogatorii scritti ha detto anche di essere stato nominato capo gruppo, di aver avuto dal Cecotti un pacco di stampe comuniste per diffonderle assieme a Sabadin, e di averle consegnate a costui, che le ha poi diffuse. E perciò il Coceancig deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. L'imputato Turchetti Dante è stato reticente al dibattimento . Ma al Giudice Istruttore confessò la sua partecipazione all'associazione comunista, ed ammise di aver preso parte ad una riunione in cui Cecotti e Dreossi diedero direttive per la propaganda e per il soccorso rosso; di aver ricevuto stampe da Cecotti e da Passoni, e di averle passate a Beltramini; e di aver indotto Gumini Antonio ad aderire alla organizzazione comunista. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. L'imputato Sabadin Pietro ha dichiarato che era iscritto all'avanguardia fascista, e che poi ha aderito all'associazione comunista; che prese parte ad una riunione tenuta a Camino di Buttrio nella primavera del 1933; che ha avuto stampe e stampiglie da Cecotti; che ha avuto da costui manifestini per diffonderli, e che li ha lanciati a Manzano. Pertanto è colpevole dei reati ascrittigli. L'imputato Gumini Nemo ha ammesso di essere entrato nella organizzazione comunista di Manzano nella primavera del 1933 per invito di Cecotti; di aver preso parte a varie riunioni; di aver ricevuto stampe sovversive dal detto Cecotti e da Toiano per diffonderle; e di aver ricevuto in deposito dal Cecotti stampiglie, inchiostro ed altro materiale per la stampa dei manifestini. Dalle dichiarazioni di Turchetti è risultato che il detto Gumini ha diffuso manifestini. In conseguenza deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. L'imputato Gumini Antonio ha dichiarato al dibattimento di aver preso parte ad una riunione senza sapere che si trattava di comunismo, e di aver avuto da Turchetti un manifestino, ma di non averlo neppure letto.
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Poiché le circostan.z~ ~z:nerse ~ suo carico non sono sufficienti per affermar~ la su.a .respon~ab1hta m ordme ai reati ascrittigli, è il caso di assolverlo per msuffic1enza di prove, ed escarcerarlo. L'imputato Bolzicco Alessio è stato reticente; ma davanti alla Polizia h conf~ssato che entrò nell~ organizzazione comunista per invito di Cecottt che ncevette st~m~e ~ le diffuse a Camino di Buttrio assieme a Cecotti; prese parte a nun10m.
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Queste circos~an~e, n~ga_te d~l Bolzicco Alessio al dibattimento, risultano anche dalle d1ch1araz10m scntte di Sabadin. E perciò egli deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. . L'i~~utato Bolz~cco .Li.no si è dimostrato reticente al dibattimento; ma nei su~, mterro~aton scntt1 ha confessato di aver aderito all'organizzazione comums~a nel giugno I933 per invito del Cecotti, di aver ricevuto stampe varie volte e d1 averle passale a Beltrame Dante ed a Dreossi Mario· inoltre di ave preso parte a varie riunioni. ' r Perciò dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. L 'imput.ato ~ian Riccar~o ha confessato al dibattimento di essere entrato ~ella. orgamzzaz10ne com~msta per invito di Nastuzzo Luigi, di essere stato 1 ommato capo gruppo d1 Pradamano, di aver ricevuto stampe da D reossi e da N~stuzzo per la propaganda, di aver raccolto danaro per il soccorso rosso, e d1 averlo versato a Basello ed a Miani Valentino . P ertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. , L_'im~utat? Miani Val~ntino. ha confessato anch'egli di aver partecipato all 01 g.am~za~1one comumsta, d1 avere diffuso ma nifestini il I 0 -5-1933 ed · altre numom. m Perciò egli è colpevole dei reati ascrittigli. . L'imput~~o B~lt'.amin! S~nto al dibattimento è stato negativo. Ma nei suoi 1 ~terrogatorn sc~Itt1 ha d1ch1arato di appartenere a lla organizzazione comumsta dal 193 I, d1 a_ver preso parte a varie riunioni, alcune delle quali furono tenute nella su~ a~1ta.z1one; e di avere avuto da Dreossi stampe verso la fine del 1933 per d1stnbu1rle ai compagni del gruppo di Pradamano . . La Pr?va. del.la su~ attività comunista emerge a nche da lle dichiarazioni d1 Fatton, d1 Mian Riccardo e di Miani Valentino. E perciò egli deve essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli. .· L 'imputa to Fattori Luigi faceva parte della banda musicale della 03a Legio ne della M.V.S .N. , pur non appartenendo alle organizza.~io ni fas ciste.
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Al dibattimento, come in istruttoria, ha confessato di aver aderito alla organizzazione comunista per invito di Mian Riccardo; di aver ricevu~o s~pe sovversive e di averle diffuse; di aver ricevuto incarico dal detto M1an d1 fare propaganda fra gli avanguardisti ed i giovani fascisti per attirar!! nelle file comuniste· di aver preso parte a riunioni; di avere avuto contattl con Foschiani capo 'della organizzazione, e di -aver consegnate stampe, a Michelini Celso ed a De Pauli della zona di Cussignacco . Si è dimostrato pentito di quello che ha fatto dicendo di essere stato trascinato dai compagni. In base a tali risultanze egli deve essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti. L'imputato Patocco Edoardo ha dichiarato di essere entrato nella organizzazione comunista ad opera di Mian Riccardo e di Miani Valentino, di essere stato messo dal Mian Riccardo a contatto con Foschiani, capo della organizzazione; di aver avuto stampe comuniste, e di aver preso parte a riunioni. Al dibattimento ha negato di aver distribuito le stampe ai compagni; ma alla Polizia ha confessato questa circostanza. E perciò egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati che gli sono ascritti. L 'imputato Serafini Giovanni ha confessato anche a l dibattimento ~i essere entrato nella organizzazione comunista di Pradamano per opera d1 Nastuzzo di avere ricevuto stampe per la propaganda da Mian Riccardo e da ' . Miani Valentino , di aver preso parte a una riunione, e di aver versato vane quote per il soccorso rosso. . . . . . E perciò anch'egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascnttigh. Affermata la responsabilità degl'imputati nel modo avanti detto, devesi passare all 'applicazione delle pene; ed il Tribunale nel determinarne la misura per ciascun imputato, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C .P ., e le determina nel modo seguente: A Flappo T erzo infligge: a) per il reato di costituzione e direzione della associazione comunista cinque anni di reclusione a norma dell'art. 270 p.p. C.P.; ed aggiunge !_'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice;
b) per il reato di partecipazione all' associazione comunista un anno di reclusione a norma dell'art. 270 cpv. 2° C.P.;
e) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. suddetto Codice. . E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C .P. determina la complessiva pena in o tto anni di reclusione con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.
PRIMA PARTE: SENTENZE l' RONUNZIATE DAL T.s.o.s.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
b) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma
A Cecotti Giacomo: ~) ?er il r~ato di costituzione, e direzione del partito comunista cinque anm d1 reclus10?e a norma dell'art. 270 p.p. C.P ., ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice; b).per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclus10ne a norma dell'art. 270 cpv. 2° stesso Codice·
'
e) per il reato di propaganda sovversiva un anno di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. stesso Codice. E f~cendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 stesso Codice determina 1~ complessiva pena in sette anni di reclusione con l'interdizion; perpetua dai pubblici uffici. A ciascuno degli imputati Modotto Ernesto, e Dreossi Mario infligge: a). per il reato di partecipazione alla associazione comunista due anni di reclusione a norma dell'art. 270 cpv. 2° C.P.; b) per il reato di propaganda sovversiva tre anni di reclusione a norma de(l'art. P·P: ~.P. ed aggiunge a questa pena cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice. E facen~o il cu~ulo delle dette pene a norma dell'art. 73 Codice medesimo d:termrna p.er ~.1ascu~o. la complessiva pena in cinque anni di reclusione con cmque anm d mterdmone dai pubblici uffici.
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dell'art. 272 p.p. Stesso Codice. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 stesso Codice determina per ciascuno la complessiva pena in tre anni di reclusione. A ciascuno degli imputati Coceancig Ettore, Gumini Nemo, Bolzicco Alessio, Fattori Luigi, Patocco Edoardo e Serafini Giovanni infligge: a) per il reato di partecipazione alla associazione comunista un anno di
reclusione a senso del citato art. 270 cpv. 2° C.P.; b) per il reato di propaganda comunista un anno di reclusione a norma
del citato art. 272 p.p. stesso Codice. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 Codice medesimo determina la complessiva pena per ciascun condannato in due anni di reclusione. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno è anche obbligato alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C. P . P .. Ritenuto che a tutti i condannati suddetti spetta il beneficio del condono condizionato di due anni a norma dell'art. 1° del R.D. 25.9.1934 n. 1511, perché non si riscontra alcuno dei casi di esclusione indicati nell'art. 3 dello stesso decreto.
P.Q.M.
A Mian Riccardo infligge: a) . per il reato di partecipazione all'associazione comunista due anni di
reclus10ne a norma dell'art. 270 cpv. 2° Cod. Pen.; b) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma
dell'art . 272 p.p. stesso Codice. E f~cendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 stesso Codice determma la complessiva pena in quattro anni di reclusione .. E poiché i suddetti con~annati Flappo, Cecotti, Modotto, ·Dreossi, Mian Riccardo sono persone, s?c1almente pericolose ai sensi ed agli effetti degli art. 202, 203 e 133 C.P., e 11 caso di sottoporli anche alla libertà vigilata. A cias~un~ degl'imputati Passoni Primo, Toiano Giovanni, Turchetti Dante.' Sabadm Pietro, Bolzicco Lino, Miani Valentino, e Beltramini Santo infhgge: a). per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di
reclusione a senso dell'art. 270 cpv. 2° Cod. Pen.;
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 73, 110, 132, 133, 174,229,270 p.p. e cpv. 2°, 272 p.p. C.P.; 479-488-591 C .P.P .. Assolve: Gurnini Antonio dai reati ascrittigli per insufficienza di prove, ed ordina che sia scarcerato se non detenuto per altra causa. Dichiara: tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna: Flappo Terzo ad 8 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed alla libertà vigilata. Cecotti Giacomo a 7 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed alla libertà vigilata. Modotto Ernesto e Drcossi Mario ciascuno a 5 anni di reclusione, a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici, ed alla libertà vigilata. Mian Riccardo a 4 anni di reclusione, ed alla libertà vigilata. Passoni Primo, Toiano Giovanni, Turchetti Dante, Sabadin Pietro , Bol-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
zicco Lino, Miani Valentino e Beltramini Santo ciascuno a 3 anni di reclusione. Coceanig Ettore, Gumini Nemo, Bolzicco Alessio, Fattori Luigi, Patocco Edoardo e Serafini Giovanni, ciascuno a 2 anni di reclusione. Tutti i suddetti al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Visti poi gli art. 1 e 3 del R.D. 25.9.1934 n. 1511. Dichiara condonati condizionatamente 2 anni della pena inflitta a ciascun condannato.
P RIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIAT E DAI. T.S .D.S.
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Mian viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 13.12.1935. Detenuto dal 13.12.1933 al 13.12.1935. Pena espiata: 2 anni. Passoni viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 14.12.1934. Detenuto dal 14.12.1933 al 14.12.1934. Pena espiata: 1 anno. Toiano viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 9.12.1934. Detenuto dal 9.12.1933 al 9.12.1934. Pena espiata: I anno.
Roma, 16.10.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Gumini Antonio, detenuto dal 14.12.1933 viene scarcerato il 16.10.1934.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Flappo Terzo, affetto da ÂŤcarcinoma gastrica cachessiaÂť muore nello Stabilimento Penale di Civitavecchia alle ore 8 del 19.8.1935 . Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Cecotti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 9.12.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 9 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Modotto viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 12.12.1936. Detenuto dal 12. 12.1933 al 12.12.1936. Pena espiata: 3 anni . Una istanza di grazia inoltrata dal Modotti al Capo del Governo il 21.10.1934 viene respinta.
Turchetti viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 12.12.1934. Detenuto dal 12.12.1933 al 12.12.1934. Pena espiata: 1 anno . Sabadin viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 9.12.1934. Detenuto dal 9.12.1933 al 9.12.1934. Pena espiata: 1 anno. Bolzicco Lino viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 13. 12.1934. Detenuto dal 13.12.1933 al 13.12.1934. Pena espiata: 1 anno. Miani viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 15 .12. 1934. Detenuto dal 15.12.1933 al 15.12.1934. Pena espiata: 1 anno. Beltramini viene scarcerato dalle Carceri giudiziarie di Roma il 15.12.1934. Detenuto dal 15.12.1933 al 15.12.1934. Pena espiata: 1 anno. Gumini Nemo, detenuto dal 12.12.1933, Bolzicco Alessio, detenuto dal 13 .1 2.1933, Coceancig Ettore, detenuto dal 14.12.1933, Patocco Edoardo e Serafini Franco, detenuti dal 15.12.1933 , e Fattori Luigi, detenuto dal 18.12.1933, vengono scarcerati, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 16.10.1934. Per effetto dei provvedimenti di clemenza del R .D. 25.9.1934 n. 1511 e del decreto di grazia del 31.1.1935 (condono condizionale della residua pena):
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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TRIBUNALE SPECIAL,C PER LA DIFESA DELLO STATO
Dreossi viene scarcerato dalla Casa Penale di Fossano il 3.2.1935. Detenuto dal 12. 12.1933 al 3.2.1935 . Pena espiata: 1 anno, I mese, 21 giorni.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale;
La Corte Suprema di Cassazione (2° Sez. Pen,), con sentenza emessa in camera di Consiglio il 25.5.1965, annulla, con dichiarazione di giuridica inesistenza, la sentenza pronunziata dal T .S.D.S. il 16.10.1934 nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati (art. 1 D.L. L. 27.7.1944 n. 159).
No ta. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 17 dell' 11.4.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di; Braidotti Albina, nata il 2.2.1912 a Buttrio (Udine), contadina; Beltrame Dante, nato il 15 .12.1903 a Manzano (Udine), contadino; Minen Achille, nato il 17.4.1913 a Buttrio (Udine), carettiere; Nonini Giovanni Battista, nato il 21.11.1906 a Buttrio (Udine), contadino; Beltramini Gelindo, nato il 1.7.1904 a Pradamano (Udine), calzolaio; Serafini Luigi, nato il 25.1.1910 a Pradamano (Udine), bracciante; De Cecco Angelo nato il 16.7.1913 a P radamano (Udine), agricoltore; Di Giorgio Mario, nato il 29.5.1909 a Remanzacco (Udine), bracciante; Nastuzzo Luigi, nato il 10.8.191 6 a Pradamano (Udine), fabbro; Tedeschi Elio, nato il 27.4 .1 913 a Pradamano (Udine), bracciante; Bonino Guido , nato 1' 11.5 .1908 a Pradamano (Udine), bracciante. Pertanto Beltrame Dante e Minen Achille, detenuti dal 14.12.1933, Beltramini Gelindo, Serafini Luigi e Tedeschi Elio, detenuti dal 15.12.1933, De Cecco Angelo, Di Giorgio Mario, Nastuzzo Luigi e Bonino Guido, detenuti dal 18.12.1933, Nonini Giovanni Battista, detenuto dal 20.12. 1933, e Braidotti Albina, detenuta dal 27.12.1933 vengono scarcerati l' 11.4.1934. La Commissione Istruttoria pronunziò, con la sopraspecificata sentenza, l'accusa anche nei confronti di: Foschiani Mario nato il 19.101912 a Udine, nichellatore, latitante. Il Foschiani, tratto in arresto il 14.3.1942 venne giudicato dal T .S.D.S. con sentenza del 22.6.1942. (V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S . nel 1942»).
SENTENZA N. 41
Reg. Gen. o. 328/1933
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo , Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Giua Armando, De Martis Giov. Batta; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Tonelli Dante, nato il 5.10.1907 a Castelnuovo del Friuli (Udine), muratore; Colautti Emilio, nato il 13.9.191 0 a Castelnuovo del Friuli (Udine), muratore; Muzzatti Domenico, nato il 13.12.1902 a Castelnuovo del Friuli (Udine), muratore; Bortolussi Luigi, nato il 22.7.1902 a Lestans di Sequals (Udine), arrotino; Beltrame Natalia, nata il 25.12.1906 a Lestans di Sequals (Udine), casalinga; Rossi Pietro, nato il 29.10.1909 a Lestans di Sequals (Udine), cementista; Roiatti Ferruccio , nato il 24.3 .1909 a Udine, salumiere; De Pauli Federico, nato il 27.3.1913 a Udine, bracciante; Trangoni Emilio, nato il 18.7.1908 a Tricesimo (Udine), autista; Michelini Elso, nato il 23.1.1913 a Udine, pasticciere; Paviotti Quirino, nato il 15.12. 1907 a S. Maria la Longa (Udine), calzolaio; Battisacco Giuseppe, nato il 22.6.1909 a Udine, falegname; Colombaro Giuseppe, nato il 17.4.1914 a Udine, falegname; Deotto Giacomino, nato il 2.12.1913 a Udine, pasticciere;
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TRIBUNALE SPECIAi. E PER LA DIFESA DELLO STATO
Novello Dolindo, nato il 20.12.1913 a Pavia di Udine (Udine), meccanico; Roiatti Pietro, nato il 18.8.1909 a Udine, pittore-decoratore.
I MPUTA.T I
Tutti: a) del delitto di partecipazione all'associazione comunista a senso dell'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere partecipato all'associazione comunista costituita in ~alstelnuovo, in Cussignacco ed in altre località della provincia di Ondine smo alla data del loro arresto, avvenuto rispettivamente nel settembre 1933 e nel gennaio 1934 come è detto in rubrica;
b) del delitto di propaganda sovversiva a senso degli art. 272 p.p. e 110 C.P., per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, svolto in conc?~so fra _loro, ~ropaganda comunista a mezzo di diffusione di stampe, espos1z1one d1 bandiere rosse, e raccolta di denaro per il soccorso rosso.
Tonelli Dante, Bortolussi Luigi, Roiatti Ferruccio, De Pauli Federico e Trangoni Emilio inoltre del delitto previsto e punito dagli art. 270 p.p. e 110 C .P. per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luoao in concorso . b ' fra 1oro, cos~1tuito, organizzato e diretto l'associazione comunista.
IN P UBBLICA UDIENZA
~dita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Sentito il P .M. nelle sue richieste. Sentiti i difensori e gli accusati presenti che hanno avuto per ultimi la parola.
PRIMA i'ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Quest'associazione era alle dirette dipendenze della federazione comunista provinciale di Udine e comprendeva adulti e giovani. Vecchi elementi sovversivi, profittando di alcune speciali condizioni locali, lavoravano insistentemente per procurare aderenti fra i giovani, e si erano infiltrati anche nelle organizzazioni fasciste per corrompere e trascinare giovani inesperti, alcuni dei quali finirono per aderire passivamente alla organizzazione comunista. L ' attività che questa associazione svolgeva si manifestava con diffusione di stampe comuniste, con esposizione di bandiere rosse in determinate ricorrenze, con riunioni, e con raccolta di danaro per il soccorso rosso . Numerosi furono gli arresti eseguiti nella provincia di Udine dal settembre 1933 al marzo 1934. Una parte degli interessati sono stati prosciolti dalla Commissione Istruttoria per insufficienza di prove; gli altri sono stati rinviati a giudizio divisi in cinque gruppi a seconda delle zone alle quali appartengono . All'odierno dibattimento sono comparsi gl'imputati appartenenti alle zone di Castelnuovo, di Lestans e di Cussignacco, e le risultanze nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti: L'imputato Tonelli Dante ha dichiarato al dibattimento di essere comunista, di aver assunto la carica di capo gruppo di Castelnuovo, di aver cercato di costituire anche un gruppo di giovani, di aver ricevuto materiale di propaganda da Fritz, dirigente della zona di Spilimbergo, e di averlo distribuito ai compagni del proprio gruppo; di aver ricevuto da costui anche una bandierina rossa e di averla esposta in Castelnuovo il 1°-5-1933; e di aver preso parte a varie riunioni di comunisti. Dalle dichiarazioni da lui rese al Giudice Istruttore risulta che egli era capo della zona di Castelnuovo, carica più elevata di quella di capo gruppo; che formò dei gruppi nella sua zona nominandone i capi; che dava direttive ed ordini per la organizzazione e per la propaganda. Nella perquisizione gli è stato trovato un cifrario del quale si serviva per corrispondere con i capi delle altre zone. Pertanto il Tonelli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di organizzazione e direzione dell'associazione comunista, di partecipazione alla dette associazione, e di propaganda sovversiva, come in rubrica.
IN FATTO EO IN DIRITTO
è risultato quanto appresso: Nella provincia di Udine si era costituita una vasta associazione comunista d~visa ~n gru~pi appartenenti alle zone di Spilimbergo, Cividale, Buttrio, Cam1~0 d1 Buttno, Pradamano, Cussignacco, Castelnuovo, Lestans, Colugno d1 Travagnacco, e Rizzi di Udine.
L 'imputato Colautti Emilio ha dichiarato al dibattimento di essere entrato nell'associazione comunista di Castelnuovo ad opera di Tonelli, e di aver ricevuto stampe da costui; ma di non averle diffuse. Invece quando fu interrogato dal Giudice Istruttore ha confessato di aver diffuso le stampe dategli dal Tonelli, di aver avuto incarico di formare un gruppo adulti del quale divenne capo, e di aver tenuto tale carica sino al feb braio 1933 .
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PRIMA P ARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.$.0.S.
, Ha dichiarato ~i essere pentito di ~uel che ha fatto, soggiungendo che egli e venuto volontariamente dalla Francia per fare il servizio militare in Italia. Pertanto, mentre si deve affermare la sua responsabilità in ordine ai reati as~ritti~li di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovvers1.va, s1 terrà conto nell'applicazione della pena delle sue dichiarazioni di pentimento, che si ha motivo di ritenere sincere.
Pertanto il Bortolussi dev'essere ritenuto colpevole dei reati di organizzazione e direzione dell'associazione comunista, di partecipazione alla detta associazione, e di propaganda sovversiva, come in rubrica.
L'imputato Muzzatti Domenico al dibattimento ha dichiarato di essere e~trato nell'associazione comunista di Castelnuovo nel gennaio 1932, di aver ricevuto stampa da Bortolussi Luigi, e di averle passate ad altri. Risulta dagli atti che nel novembre 1932 egli si trasferì da Castelnuovo alla frazione di Flaigano, e che durante l'anno 1933 si recava saltuariamente a Castelnuovo per prendere contatto con Bortolussi Luigi dal quale riceveva stampe comuniste, che egli poi passava ai compagni. , Per.ciò. egli deve e~sere rit.enuto colpevole dei reati di partecipazione alI assoc1az10ne comumsta e d1 propaganda sovversiva come in rubrica. L'imputato Bortolussi Luigi al dibattimento ha dichiarato di non essere stato. mai c_omunista, di non aver partecipato mai ad alcuna associazione comumsta friulana, e di non aver fatto propaganda . . . Ha però c?nfessato di aver favorito la formazione del gruppo comunista d1 Lestans, d1 aver c_omp~lato una conferenza per incarico di Peressini app~rte~ente ~Ila. organizzazione comunista di Spilimbergo; e che, alle insistenze d~ Fntz e d1 M1rolo di trovare un individuo che potesse capeggiare il gruppo d1 Castelnuovo, presentò Tonelli Dante. J?ichiarò_inoltre di aver avuto manifestini, di averli passati a Muzzatti Domenico, e d1 aver preso parte a qualche riunione. Da.Ile dichiaraz!oni scritte di Tonelli, di Cargnelli e di Peressutti, apparten~nt1 all~ ~one d1 Castelnuovo e di Lestans, e dalle dichiarazioni di Fritz e. d1 P:ressm1, appartenenti alla zona di Spilimbergo, risulta che il Bortoluss1 pe.r 11 suo passato di vecchio comunista godeva ascendente anche sui diri~ent1 .del~e organi.zzazioni che. I? consultavano spesso per avere consigli ed 1struz1om; che egh era capo spmtuale della zona di Castelnuovo e di Lestans· che frequ~ntava la c~sa d.i B~ltra1:1e Natalia dove convenivano giovani ap~ partenent1 alle orga111zzaz1om fasciste, ed egli cercava di attirarli al comunismo. Egli f~ tratto i~ ~nesto nell'agosto 1933 e fu trovato in possesso di un f?~mulan~ «segret1ss1mo» riprodotto a ciclostile col quale si chiedevano notme_ ~ dat~ re~ativi. all'attivi~à. industriale, alla produzione, al numero degli opeia1 :d 1mp1~g~t1 ?:Ile. offic~ne, al numero degli iscritti alla Milizia 'v.S.N., a1 nomi ed agh mdmzz1 degh agenti dell'O.V.R .A .. E nella sua abitazione fu trovato il manoscritto di una conferenza di carattere sovversivo da lui compilata. Questi documenti sono la conferma della sua attività comunista.
L'imputata Beltrame Natalia ha negato la sua partecipazione all'associazione comunista, dichiarando che il Bortolussi frequentava la sua casa perché era amico di famiglia. Essa è figlia del noto comunista Beltrame Daniele mort o a Spilimbergo nel marzo 1932, e per la educazione ricevuta in famiglia simpatizza certamente per il comunismo. Ma gli elementi emersi nei suoi riguardi non sono sufficienti per a ffermare che essa abbia partecipato all'associazione comunista ed alla propaganda. Pertanto dev'essere assolta dai reati a lei ascritti per insufficienza di prove, ed escarcerata se non è detenuta per altra causa. L'imputato Rossi Pietro al dibattimento ha dichiarato che non è stato mai comunista; che ha preso parte ad una riunione presieduta da Fritz, e quando ha sentito che questi parlava di politica se ne è andato; che ha ricevuto dal detto Fritz un manifestino e l'ha passato a Tomat. Invece nei suoi interrogatori scritti fece esplicite confessioni dichiarando di avere aderito alle teorie comuniste per opera del Bertolussi, e di essere entrato nella organizzazione dei giovani comunisti di Lestans per opera di Fritz; di aver preso parte a riunioni; di aver avuto incarico dal Fritz di ritirare la stampa per la propaganda e distribuirla ai compagni di Lestans . Pertanto il Rossi dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva. L'imputato Roiatti Ferruccio ha confessato al dibattimento di avere assunto nel febbraio 1933 la carica di capo zona di Cussignacco in sostituzione del De Pauli; di avere tenuto il collegamento con Clocchiatti, ( V. Sent.
Commissione Istruttoria n. 11 del 6.4.1934 menzionata nello stesso volume dopo la sent. n. 38 del T.S.D.S.), con Modotto, e con Fritz, esponenti della organizzazione della provincia di Udine; di aver ricevuto stampe sovversive per la propaganda e di averle date a Paviotti per diffonderle nel febbraio 1933 ed al primo maggio dello stesso anno. Ha inoltre confessato di essersi occupato del lavoro massa che consisteva nel reclutare compagni, nel costituire gruppi e nel fare propaganda; di aver raccolto danaro per le famiglie dei detenuti, e di aver dato incarico al proprio fratello Pietro, nell'autunno 1933, di compilare una relazione sulle condizioni degli operai negli stabilimenti. Per tali risultanze il Roiatti Ferruccio dev'essere ritenuto colpevole dei reati
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di organizzazione e direzione dell'associazione comunista, di partecipazione alla detta associazione, e di propaganda sovversiva come in rubrica.
nioni; di aver diffuso molte stampe comuniste nel febbraio 1933, e di aver riscosso danaro per il soccorso rosso. Pertanto anch ' egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica.
L'imputato De Pauli Federico ha confessato al dibattimento di essere stato capo zona di Cussignacco dall'autunno del 1932 fino al febbraio 1933· di avere poi assunto l'incarico di rete stampa e cioè di ritirare la stampa pe'r la propaganda per distribuirla ai compagni, e di averne diffuso egli stesso molte copie nel febbraio l 933 assieme a Paviotti alla periferia di Udine e nei dintorni di Cussignacco. Ha inoltre ~onfessato di aver preso parte a varie riunioni, e di aver procurato aderent1. Non ha confermato la dichiarazione di pentimento fatta al Giudice Istruttore. Pertanto egli deve essere ritenuto colpevole dei reati di organizzazione e dir~zione d~ll'associazione comunista, di partecipazione alla detta organizzazione e di propaganda sovversiva, come in rubrica. L'imputato Trangoni Emilio ha dichiarato al dibattimento di avere assunto la carica di capo zona di Cussignacco in sostituzione del De Pauli· di e~sersi tenuto in collegamento con Basello, esponente della provincia di Udine; d1 ~vere tenuto riunioni alle quali prese parte anche il Basello; di aver distribuito stampe comuniste e raccolto danaro per il soccorso rosso. Ha inoltre confessato di aver scritto in carcere sopra il nottolino di una finestra espressioni inneggianti al comunismo. Ed in base a tali risultanze emerse dalle sue stesse dichiarazioni il T rangoni dev'essere ritenuto colpevole dei reati di organizzazione e direzione dell'associazione comunista, di partecipazione alla detta associazione, e di propaganda sovversiva come in rubrica.
L'imputato Battisacco Giuseppe ha dichiarato al dibattimento che ha preso parte ad una riunione tenuta da Roiatti senza sapere che si trattava di comunismo. Invece nei suoi interrogatori scritti ammise di essere entrato nella organizzazione comunista di Cussignacco e precisamente nel gruppo di Trangoni , di aver preso parte a riunioni, e di aver avuto l'incarico di ritirare la stampa comunista dal De Pauli e di passarla ai compagni. Ha negato di aver scritto sul muro del carcere fra si sovversive, come gli si attribuisce. Dalle dichiarazioni scritte di De Pauli e di Paviotti risulta che Battisacco svolgeva propaganda. E perciò egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica. L'imputato Colombaro Giuseppe ha dichiarato al dibattimento di essere entrato nell'associazione comunista per incitamento di Roiatti Ferruccio, di aver avuto stampe comuniste dal Deotto, e di averle passate ad altri; di aver preso parte ad una riunione presieduta dal De Pauli. Ha dichiarato inoltre che egli era iscritto al fascio giovanile di Cussignacco, e che poi entrò nella organizzazione comunista, pur continuando a far parte del fascio. Pertanto è colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista, e di propaganda sovversiva come in rubrica.
L'imputato Michelini Elso ha confessato al dibattimento di aver fatto parte del!'as~oc!azio~e comunista per incitamento del Foschiani, di aver preso parte a.numon~ pres1e~ute da costui , di aver ricevuto e distribuito stampe comuniste, e d1 aver riscosso quote per il soccorso rosso. Ha negato di aver scritto sopra un muro del carcere espressioni sovversive , come gli si attribuisce. Ha dichiarato inoltre di aver fatto parte del fascio giovanile di Cussignacco, e di essere stato radiato per mancata frequenza. _. Pert~nto il .M~chelini dev'.essere r~tenuto colpevole dei reati di partecipazione ali assoc1az1one comumsta, e d1 propaganda sovversiva come in rubrica.
L'imputato Deotto Giacomino ha negato di essere entrato nell'associazione comunista, ma ha confessato di avere avuto stampe comuniste, e di aver preso parte a due riunioni. Nei suoi interrogatorii scritti ha confessato che nell'estate 1932 aderì al comunismo per incitamento di Michelini, ed entrò nel gruppo capeggiato da costui; che in seguito ebbe dal Fosehiani l'incarico di capo gruppo giovanile; che durante l'anno 1933 ebbe molte volte stampe comuniste per la propaganda e le passò al Colombaro, e che versò quote per il soccorso rosso. E perciò anche il Dcotto dev'essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva, come in rubrica .
. L'imputato Paviotti Quirino al dibattimento ha con fess ato di avere partecipato all'associazione comunista di Cussignacco; di avere preso parte a riu-
L'imputato Novello Dolindo ha confessato di essere entrato nell'associazione comunista per invito di Miehelini e di aver fatto parte del gruppo di
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.
costui; di aver ricevuto stampe comuniste, di aver dato danaro per il soccorso rosso, e di aver preso parte a riunioni. Pertanto dev'essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva.
e) per il reato di propaganda sovversiva un anno di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. Codice Penale. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 suddetto Codice, determina per ciascuno la complessiva pena in sette anni di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici. A ciascuno degli imputati Michelini Elso e Paviotti Quirino infligge:
L' imputato Roiatti Pietro ha dichiarato al dibattimento di essere simpatizzante per il comunismo, ed ha negato di avere fatto propaganda. Invece alla Polizia ha dichiarato di essere un fautore del comunismo. E poiché nella perquisizione eseguita nella sua abitazione fu trovata una relazione sul trattamento degli operai nelle fabbriche scritta di suo pugno, . egli ha dichiarato di averla compilata per incarico di suo fratello Ferruccio in parte con la scorta di notizie raccolte da se medesimo. Dalle dichiarazioni di Novello Dolindo risulta che Roiatti Pietro si occupava anche della raccolta di danaro per il soccorso rosso. Pertanto egli dev'essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come in rubrica. Accertata la colpevolezza degl'imputati nel modo detto avanti, devesi passare all'applicazione delle pene; ed il Tribunale nel determinarne la misura per ciascun imputato tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 Cod.Pen., e le determina nel modo seguente: A Roiatti Ferruccio infligge: a) per il reato di organizzazione e direzione dell'associazione comunista
sei anni di reclusione a norma dell'art. 270 p.p. C .P ., ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice; b) per il reato di partecipazione alla detta associazione un anno di reclusione a norma dell'art. 270 cpv . 2° Cod.Pen.; e) per il reato di propaganda sovversiva un anno di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. suddetto Codice. E facendo il cumulo delle dette pene a senso dell'art. 73 Codice medesimo, determina la complessiva pena in otto anni di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.
A ciascuno degl'imputati Tonelli Dante, Bortolussi Luigi, De Pauli Federico, e Trangoni Emilio infligge: a) per il reato di organizzazione e direzione dell'associazione comunista cinque anni di reclusione a norma dell'art. 270 p.p. C.P., ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice; b) per il reato di partecipazione all'associazione sovversiva un anno di reclusione a norma dell'art. 270 cpv. 2 ° suddetto Codice;
a) per il reato di partecipazione all'associazione comunista due anni di
reclusione a norma dell'art. 270 cpv. 2° C .P.; b) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma
dell'art. 272 p.p. stesso Codice. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina per ciascun imputato la complessiva pena in quattro anni di reclusione. E poiché i condannati Roiatti Ferruccio, Tonelli, Bortolussi, De Pauli, Trangoni, Michelini e Paviotti sono persone socialmente pericolose ai sensi ed agli effetti degli art. 202, 203, 133 C.P., è il caso di sottoporli anche alla libertà vigilata. A ciascuno degl'imputati Muzzatti Domenico, Rossi Pietro, Battisacco Giuseppe, Colombaro Giuseppe, Deotto Giacomino e Roiatti Pietro infligge: a) per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclusione a norma dell'art. 270 cpv . 2° C.P.;
b) per il reato di propaganda sovversiva due anni di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. C.P .. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C.P . determina per ciascun dei detti imputati la complessiva pena in tre anni di reclusione.
A ciascun degl'imputati Colautti Emilio e Novello Dolindo infligge: a) per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno di reclusione a norma dell'art. 270 cpv. 2° C .P .;
b) per il reato di propaganda sovversiva un anno di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. stesso Codice. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C .P. determina per ciascuno la complessiva pena in due anni di reclusione.
Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è obbligato alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P ..
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TRIBUNALE SPECJALE PER LA l)IFESA DELLO STATO
Ritenuto infine che a tutti i suddetti condannati spetta il condono condizionale di due anni suJla complessiva pena a loro rispettivamente inflitta, a norma dell'art. 1° del R.D. 25.9.1934 n. 1511 perché non ricorre nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 3 dello stesso decreto. P.Q. M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29 , 73, 110, 132, 133, 229, 174, 270 p.p. e cpv. 2°, 272 p.p. C .P.; 479; 488, 591 C.P.P. Assolve: Beltrame Natalia dai reati ascrittigli per insufficienza di prove, ed ordina che sia scarcerata se non detenuta per altra causa. Dichiara: tutti gli altri imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna:
Roiatti Ferruccio ad 8 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed alla libertà vigilata. Tonelli Dante, Bortolussi Luigi, De Pauli Federico, e Trangoni Emilio ciascuno a 7 anni di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed alla libertà vigilata. Michelini Elso, e Paviotti Quirino ciascuno a 4 anni di reclusione ed alla libertà vigilata. Muzzatti Domenico, Rossi Pietro, Battisacco Giuseppe, Colombaro Giuseppe, Deotto Giacomino, e Roiatti Pietro a 3 anni di reclusione. Colautti Emilio, e Novello Dolindo ciascuno a 2 anni di reclusione. Tutti al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Visti gli art. 1 e 3 del R.D. 25.9.1934 n. 1511. Dichiara: condonati condizionatamente 2 anni della pena inflitta a ciascun condannato. Roma, 19.10.1934 - Anno XII
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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Tonelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 2.9.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 5 mesi, 16 giorni. Roiatti Ferruccio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 23.1.1934 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni e 25 giorni. De Pauli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 23.1.1934 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni e 25 giorni. Trangoni viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 23.1.1934 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni e 25 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.0.1934 n. 1511: Michelini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 23 .1.1936. Detenuto dal 23.1.1934 al 23.1.1936. Pena espiata: 2 anni. Roiatti Pietro viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 23 .1.1935. Detenuto dal 23.1.1934 al 23.1.1935. Pena espiata: 1 anno.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Beltrame Natalia, detenuta dal 15.9.1933 viene scarcerata il 19.10.1934. NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui a R.R.D.D. 25.9.1934 0 0 Il 1511 e 15.2.1937 Il 77: Bortolussi viene scarcerato dalloStabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 30.8.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 5 mesi, 18 giorni.
Paviotti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24.1.1936. Detenuto dal 24.1.1934 al 24.1.1936. Pena espiata: 2 anni. Battisacco viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 27.1.1935. Detenuto dal 27.1.1934 al 27.1.1935. Pena espiata: 1 anno. Colombaro viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 27.1 .1935. Detenuto dal 27.1.1934 al 27.1.1935 . Pena espiata: 1 anno.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Deotto viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 27.1.1935. Detenuto dal 27.1.1934 al 27.1.1935. Pena espiata: 1 anno. Rossi Pietro, detenuto dal 6.9.1933, Muzzatti Domenico, Colautti Emilio, detenuti dal 16.9.1933 e Novello Dolindo, detenuto dal 27.1.1934, vengono scarcerati, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 19.10.1934. Nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati il Tribunale Militare Territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 del D.L.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
Nota. - La Commissione Istruttorianel pronunziare, con sentenza n. 18 del 14.4.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Braida Nicolò, nato il 23.11.1912 a Castelnuovo del Friuli (Udine), bracciante; Canciani Mario, nato il 20.7.1914 a Castelnuovo del Friuli (Udine), contadino; Muzzatti Antonio, nato il 29.4.1911 a Castelnuovo del Friuli (Udine), contadino; Muzzatti Mattia, nato il 28.7.1908 a Castelnuovo del Friuli (Udine), calzolaio; Beltrame Pietro, nato il 18.2.1913 a Lestans di Sequals (Udine), fabbro; Cargnelli Guerrino, nato il 16.11. 1908 a Lestans di Sequals (Udine), fabbro; Peressutti Giovanni, nato 1'8.12.1909 ad Auduins (Udine), falegname; Tomat Pietro, nato il 27.5.1908 a Lestans di Sequals (Udine), muratore; Bassi Aldo, nato il 19.7.1911 a Udine, falegname; Geretti Lelio, nato il 21.8.1910 a Udine, bracciante; Todoni Giordano, nato il 6.1.1911 a Pavia di Udine (Udine), bracciante; Visintini Rosano, nato il 18.7.1908 a Udine, meccanico .
PRI MA PARTE: SENTENZÉ PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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Pertanto Muzzatti Mattia, detenuto dal 6.9.1933, Peressutti Giovanni, Cargnelli Guerino, Beltrame Pietro, detenuti dal 15.9.1933, Braida Nicolò, Canciani Mario, Muzzatti Antonio, detenuti dal 16.9.1933, Bassi Aldo , Todoni Giordano e Visintini Rosano, detenuti dal 27.1.1934 e Geretti Lelio, detenuto dal 31.1.1934 vengono scarcerati l' 11.4.1934.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.s .o.s.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 113/1934
SENTENZA N. 42
II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto àa:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato , Piroli Alberto, Giua Armando, De Martis Giov. Batta; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Foschiatti Primo, nato il 27.11.1907 a Feletto Umberto (Udine), muratore; Assaloni Altieri Francesco, nato il 20.2.1907 a Colugna di Tavagnacco (Udine), ramaio; Bonassi Settimo, nato il 19.4.1913 a Rizzi (Udine), falegname; Dosmo Arturo, nato il 31.7.1908 a Tavagnacco (Udine), cestaio; Favretti Umberto, nato il 20.7.1 908 a Freiburg Baden (Germania), elettricista; Muccin Amilcare, nato il 15.10.1912 a Udine, manovale; Tonino Armando, nato il 16.3.1913 a Rizzi (Udine), falegname; Turco Luigi, nato 1'8.12.1910 a Attimis (Udine), meccanico.
IMPUTATI
a) del delitto di partecipazione all'associazione comunista a senso dell'art. 270 cpv. 2° C.P. per aver fatto parte dell'associazione comunista in Colugna di Tavagnacco ed in Rizzi di Udine ed altre località della detta provincia sino ai primi di marzo 1934; b) del delitto di propaganda sovversiva a senso degli art. I 10 e 272 p. p. C. P . per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in concorso fra loro, fatto propaganda comunista mediante diffusione di stampe e raccolte di denaro per il soccorso rosso.
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IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Sentito il P .M. nelle sue richieste. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso: Nella provincia di Udine si era costituita una vasta associazione comunista divisa in gruppi appartenenti alle zone di Spilimbergo, Cividale, Buttrio, Cammino di Buttrio, Pradamano, Cussignacco, Castelnuovo, Lestans, Colugna di Tavagnacco, e Rizzi di Udine. Quest' associazione era alle dirette dipendenze della federazione comunista provinciale di Udine, e comprendeva adulti e giovani. Vecchi elementi sovversivi profittando di alcune speciali condizioni locali lavoravano insistentemente per procurare aderenti fra i giovani, e si erano infiltrati anche nelle organizzazioni fasciste per corrompere e trascinare giovani inesperti, alcuni dei quali finirono per aderire passivamente alla organizzazione comunista. L'attività che questa associazione svolgeva si manifestava con diffusione di stampe comuniste, con esposizioni di bandiere rosse in determinate circostanze, con riunioni e con raccolta di danaro per il soccorso rosso. Numerosi furono gli arresti eseguiti nella provincia di Udine dal settembre 1933 al marzo 1934. Una parte degli arrestati sono stati prosciolti dalla Commissione Istruttoria per insufficienza di prove; gli altri sono stati rinviati a giudizio divisi in cinque gruppi a seconda delle zone alle quali appartengono. All'odierno dibattimento sono comparsi gl'imputati appartenenti alla zona di Colugna di Tavagnacco e di Rizzi di Udine, e le risultanze nei riguardi di ciascun imputato sono le seguenti: (Per il latitante Clocchiatti Amerigo menzionato nelle dichiarazioni rese dagli imputati vedi la sentenza n. 11 emessa dalla Commissione Istruttoria il 6.4.1934 riportata nel presente volume dopo la sentenza n. 38 del T.S.D.S.) Foschiatti Primo è stato reticente al dibattimento dichiarando di non appartenere alla organizzazione comunista; ha detto di aver conosciuto Clocchiatti e Roiatti con i quali s'intrattenne a parlare di comunismo, di aver preso parte a due riunioni, e di aver ricevuto opuscoli sovversivi da Clocchiatti. E risultato invece che egli è un vecchio comunista; che ritornato dalla Francia nel dicembre 1931 prese contatti con Clocchiatti e con Roiatti Ferruccio
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
e svolse attività comunista; partecipò a riunioni sino al novembre 1933, ricevette stampe e le passò a Turco Luigi e ad altri, e raccolse danaro per il soccorso rosso. Al dibattimento ha dichiarato di essere pentito di quello che ha fatto. In base a queste risultanze il Foschiatti dev'essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva, come in rubrica. L'imputato Assaloni Altieri Francesco è stato negativo al dibattimento. Egli fu condannato altra volta da questo Tribunale con sentenza in data 13.6. 1928 ad otto anni di reclusione per attività sovversiva, e poi scarcerato per effetto del condono del novembre 1932. (V. "Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 403) La precedente condanna però non lo ha ammaestrato perché appena dimesso dal carcere riprese i contatti con i comunisti, e cercò di procurare aderenti all'associazione, come hanno dichiarato alla Polizia Buligan Giovanni e Favretti Umberto. Al Buligan diede un «Almanacco Socialista». Al Favretti diede incarico di recarsi in casa di Turco Luigi per ritirare un pacco di stampe e diffonderle per le vie. Pertanto l' Assaloni dev'essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva, con l'aggravante della recidiva per la precedente condanna a senso dell'art. 99 cpv. 1° n. 1 C.P .. L'imputato Dosmo Arturo al dibattimento ha dichiarato di essere stato convinto di entrare nell'associazione comunista da Clocchiatti, il quale nel febbraio 1933 gli ha dato incarico di lanciare manifestini per le vie di notte tempo; ed egli assieme a Favretti li lanciò nelle vicinanze del cotonificio. Perciò il Dosmo dev'essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva, come in rubrica. L'imputato Favretti Umberto ha dichiarato di essere stato trascinato dal Clocchiatti di entrare nell'associazione comunista, e di avere lanciato assieme a Dosmo molti manifestini per incarico di Clocchiatti. Pertanto anche il Favretti deve essere ritenuto colpevole dei reati di partecipazione e di propaganda comunista, come in rubrica. L'imputato Muccin Amilcare ha confessato di essere entrato nella organizzazione comunista per incitamento del Clocchiatti, di aver distribuito stampe, e di aver versato danaro per il soccorso rosso. E perciò anche il Muccin è colpevole dei reati ascrittigli di partecipazione e di propaganda comunista.
PRIMA PARTE: SENTENZE l'IWNUNZIATE DAL T .S.D.S.
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L'imputato Bonassi Settimo ha dichiarato anche egli ?i e~ser.e entrato nel-
1' organizzazione comunista per incitamento del Clocch1att1, .d1 a~ere avuto da costui stampe per la propaganda, di averle passate ad altn, e d1 aver versato danaro per il soccorso rosso. Perciò egli è colpevole come i precedenti dei reati ascrittigli. L'imputato Tonino Armando ha dichiarato che per istigazione del Clocchiatti ha finito per simpatizzare per l'associazione comunista; che ha avuto stampe per la propaganda, e che ha versato danaro per il soccorso ross? . Dalle d ichiarazioni di Turco Luigi risulta che il Tonino aveva avuto l'mcarico di fare da capo gruppo. . . . . E perciò anche il Tonino deve essere ritenuto colpevole dei reati ascntt1gli. L'imputato Turco Luigi ha dichiarato di essere entrato nella organizzazione comunista per incitamento di Foschiani Mario, di avere avuto da costui stampe sovversive per passarle ad altri, e di aver preso parte a qualche riunione. . . E perciò anche il Turco dev'essere ritenuto colpevole dei :eati di p~rtec1pazione all'associazione comunista e di propaganda sovversiva come m rubrica. Affermata la colpevolezza degl'imputati nel modo sopra detto, il Tribunale passa all'applicazione delle pene, e nel determinarne la misura per ciascun tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P . . A ciascuno degl'imputati Foschiatti Primo, e ad Assaloni Altieri Francesco, tenendo conto per questo ultimo della recidiva, infligge: a) per il reato di partecipazione all'associazione comunista un anno e tre mesi di reèlusione a norma dell'art. 270 cpv. 2° C.P.; b) per il reato di propaganda sovversiva un anni e tre mesi di reclusione a norma dell'art. 272 p.p. C od.Pen .. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C .P. determina per ciascuno dei due suddetti imputati la complessiva pena di due anni e sei mesi di reclusione. A ciascuno degl'imputati Dosmo Arturo, Favretti Umberto, Muccin Amilcare, Bonassi Settimo, Tonino Armando, e Turco Luigi infligge:
a) per il reato di partecipazione all ' associazione comunista un anno di reclusione a senso dell'art. 270 cpv. 2° C.P.;
b) per il reato di propaganda sovversiva un anno di reclusione a senso dell'art. 272 p .p. stesso Codice.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
E. facendo cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina P.er ciascuno dei suddetti imputati la complessiva pena di due anni di reclus10ne. Ritenu:o eh~ i cond~nnati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuab, e ciascuno e anche obbligato alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P .P .. Ritenuto infine che a tutti i condannati suddetti spetta il beneficio del condono ~ondiz~onale di due anni concesso dall'art. I del R.D. 25.9.1934 n. 1511 perche non ncorre nessuno dei casi di esclusione indicati nell'art. 3 dello stesso Decreto.
riale di Roma concede, con ordinanza de11'8.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L.L 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. I D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 29 del 12.6.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Pressano Casimiro, nato il 12.10.1908 a Tavagnacco (Udine), fornaio; Buligan Giovanni, nato il 29.10.1908 a Tavagnacco (Udine), ramaio;
P.Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 73, 99 cpv. 1° n. 1, 110, 132, 133, 174, 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P.; 488, 591 C.P.P .. Dichiara: tutti gl'imputati colpevoli dei reati a loro ascritti e condanna: ~oschi~tti Primo, ed Assaloni Altieri Francesco ciascuno a 2 anni e mesi 6 d1 reclusione. . Dosmo Arturo, Favretti Umberto, Muccin Amilcare, Bonassi Settimo, Tonmo Ar.mando e Turco Luigi ciascuno a 2 anni di reclusione. Tutti al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle sp~se. proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. V1st1 gh art. 1 e 3 del R.D. 25.9.1934 n. 1511. .Dichiara: condonati condizionatamente 2 anni nei riguardi di Foschiatti e ?1 As.salom, e condonata condizionatamente l'intera pena nei riguardi degh altn condannati.
de!
Furlan Pietro, nato il 27.11.1910 a Udine, scalpellino; Assaloni Ferruccio, nato il 20.2.1907 a Tavagnacco (Udine), tornitore; Sgobaro Giuseppe, nato il 13.3.1911 a Udine, falegname. Pertanto Pressano Casimiro e Buligan Giovanni, detenuti dal 2.3 .1934, Furlan Pietro, Assaloni Ferruccio e Sgobaro Giuseppe, detenuti dal 5.3.1934 vengono scarcerati il 12.6.1934. Con la suddetta sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove in «relazione alla sola imputazione di costituzione, organizzazione e direzione dell'associazione comunista» nei confronti di Foschiatti Primo e Assaloni Altieri Francesco. Con ordinanza emessa il 24.4.1940 il T .S.D.S. dichiarò, nei confronti di: Pressano Casimiro, prosciolto per insufficienza di prove, l'estinzione delle incapacità giuridiche derivanti dal suddetto proscioglimento.
Roma, 20.10.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Pertanto As~aloni Altieri, Dosmo Arturo, Favretti Umberto, Tonino Arm~ndo, detenu~1 dal .2.3.1934, Turco Luigi, detenuto dal 3.3.1934, Foschiatti Pnmo, ~onass1 S~tt1mo e Muccin Amilcare, detenuti dal 5.3.1934, vengono scarcerati, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 20.10.1934. Bonassi Settimo viene riabilitato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 14.12.1937. Nei confronti dei sopraspecificati imputati il Tribunale Militare Territo-
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DlfESA DELLO STATO
Reg. Geo. o. 89/1934
PRI MA PARTE: SEl'fTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 44
Pezzotti Battista, nato il 3.2.1903 a Lovere (Bergamo), operaio.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Piroli Alberto, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Gigante Antonio, nato il 5.2.1901 a Brindisi, cementista; Giorgetti Giovanni, nato il 27.11.1899 a Belluno, rappresentante di commercio; Zanetti Alessandro, nato il 4.2.1908 a Nese (Bergamo), manovale; Carecchio Luigi, nato il 28.3.1907 a Casanova E Ivo (Vercelli), legatore di libri; Bartolini Carlo, nato il 4.6.1908 a Crevacuore (Vercelli), operaio tessile; Pesenti Carolina, nata il 14.12.1906 a Stezzano (Bergamo) sarta;
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IMP U TAT I
I primi tre: dei reati di cui agli art. 270 p.p. e 2° cpv.; 272 p.p. C .P. , per avere nelle provincie di Milano, Bergamo , Varese, Novara e Brescia, antecedentemente e fino al 6.10.1933 organizzato, fatto parte e svolta propaganda del partito comunista. Il quarto e il quinto: dei reati di cui agli art. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo appartenuto e svolto propaganda del partito comunista. Tutti gli altri: del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere, sempre nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto parte del partito comunista. Il Gigante inoltre: del delitto previsto e punti dall'art. 4 legge 25. 11.1926 n. 2008, per avere in Milano, nel periodo dall'agosto al dicembre 1929, ricostituito il partito comunista disciolto per ordine del!' Autorità, per avervi appartenuto e per aver fatto propaganda dei programmi e dei metodi di azione del partito stesso. li Gigante ancora: del delitto di cui all'art. 482 C .P. per avere formato e fatto uso di carte di identità e passaporti falsi.
Brignoli Giuseppe, nato il 13.4.1896 a Rosciate (Bergamo), contadino; Zanardini Emilio, nato il 16.3.1904 a Pisogne (Brescia), fonditore; Riva Mario, nato il 21.6.1905 a Cuggiono (Milano), pittore; Cardano Melchiorre, nato il 19.4.1909 a Galliate (Novara), bracciante;
IN PUBBLICA UDI ENZA
Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.
Panigone Giovanni, nato il 17.3.1913 a Galliate (Novara), panettiere; Brustio Francesco, nato il 12.11.1908 a Galliate (Novara), fondito re; Riva Oreste, nato il 15.7.1899 a Zurigo, prestigiatore;
I L TRIBUNALE
Considerato che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze dell'orale dibattito si è potuto staurire.
Boschi Giovanni, nato il 16.7.1901 a Novara, operaio; Savio Luigi, nato il 9.12.1901 a Fubine (Alessandria), operaio tessile; Zanada Severino, nato il 20.10.1899 a Palestro (Pavia), operaio; Balocco Felice, nato il 29.9.1906 a Balocco (Vercelli), saldatore elettrico;
IN FATIO ED IN OIRITIO
nel corso del 1933, e piu specialmente nella seconda metà di detto anno, fu notata in varie provincie del Regno una notevole ripresa di attività comunista
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
che si estrinsecava soprattutto con larga diffusione di stampa clandestina. Nel bergamasco, nel varesotto e nelle provincie di Vercelli, Novara, Milano la diffusione di stampe sovversive si rinnovava con maggiore frequenza e perfino nei piccoli centri industriali. Ciò dimostrava chiaramente che il partito comunista aveva ricostituito quadri direttivi per mezzo di suoi «funzionari» e di suoi «corrieri>> venuti clandestinamente dall'estero; muniti di falsi documenti di copertura, di valigie a doppio fondo contenenti abbondante materiale propagandistico e di denaro. Pertanto la Questura di Milano intensificò le sue indagini ed i suoi pedinamenti; tenendo in particolare evidenza gli elementi sovversivi che agli agenti di P .S. constava fossero maggiormente qualificati per dirigere nel Regno un lavoro di organizzazione. , E procedutosi all'arresto degli attuali imputati, attraverso le chiare e precise confessioni di taluni di loro fu possibile accertare la responsabilità dei maggiori esponenti del movimento comunista in Italia o che erano venuti a tal uopo dall'estero oppure erano dei capeggiatori locali. Così:
rire alla loro organizzazione. Rientrato in Italia nel 1932 e stabilitosi a Belluno, suo paese d'origine, ben presto svolse attività comunista; agendo sotto la veste legale di pseudo viaggiatore di commercio. Egli aveva mantenuti i rapporti coi compagni di fede di Parigi i quali lo avevano sovente preavvisato della visita di funzionari del partito. Nell'incontro col funzionario «Giorgio» fu invitato a trasferirsi a Milano ricevendo istruzioni nonché uno stipendio mensile di L. 1000 per prestare efficacemente l'opera sua nella riorganizzazione e direzione del movimento sovversivo e nella diffusione del materiale propagandistico. Egli impiantò una vera e propria stamperia dando mano alla riproduzione di notevoli quantità di opuscoli e giornali che egli stesso consegnava a Zanetti ed ai vari compagni di fede coi quali aveva continuo contatto; sia nel suo ufficio di via Silla 25 o nelle sue frequenti gite a Bergamo, Treviglio, Legnano, Brescia, Fidenza, ecc. Nella perquisizione personale gli si rinvennero degli appunti di carattere comunista e la somma di L. 1333. E nella perquisizione domiciliare gli fu trovato ingente materiale costituente un armamentario per ciclostili e poligrafi, caratteri di gomma e piombo, moltissimi stampati, opuscoli, giornali, clichés, passaporti nuovi belgi, svizzeri, spagnuoli, carte di identità in bianco, libretti di famiglie del comune di Milano, certificati di iscrizione di Questure, già intestati ma in bianco, certificati penali, timbri di gomma e di ottone, di uffici pubblici, questure Municipi italiani ed esteri, consolati; timbri italiani ed esteri per frontiere, nonché tutto l'occorrente per punzonare ed incollare fotografie su documenti.
Il Gigante Antonio: già noto alla Questura perché, quantunque espatriato clandestinamente fin dal 1926, pure di nascosto rientrava sovente nel Regno per svolgere attività comunista; e nell'occasione dell'attentato a Milano la stessa Questura assodò che il centro del partito a mezzo dello stesso Gigante mandava dall'estero abbondante denaro alle famiglie degli imputati, le quali famiglie sovvenzionavano i congiunti carcerati. Il Gigante, inoltre, era conosciuto per «Occialin» fra i compagni di fede del 1930; perché egli allora era il «corriere» della centrale comunista di Parigi in contatto cogli elementi sovversivi di Milano pel lavoro di ricostituzione e di propaganda; come apparve attraverso i documenti in giudiziale sequestro e le confessioni esplicite dei coimputati. Tanto che, in data 19 aprile la Commissione Istruttoria di questo Tribunale Speciale, lo rinviava a giudizio con altri 14 per rispondere del delitto di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008. Egli confessò di appartenere al partito comunista, di rivestire la carica di funzionario, tanto che nell'esercizio di tali funzioni politiche andò in Svizzera, in Russia, in Germania ecc.; e di essere stato inviato nel Regno della centrale del partito di Parigi con lo specifico e tassativo incarico di riorganizzare il movimento comunista nel Paese. A tal uopo fu munito dei soliti documenti falsi di copertura; di valigie a doppio fondo contenenti copiose stampe comuniste, - il tutto rinvenuto nella abitazione di Riva Oreste ' nonché di denaro. In ottemperanza al mandato ricevuto svolse la più fattiva attività. Giorgetti Giovanni: espatriato in Francia nel 1924 ebbe occasione di conoscere i capeggiatori del partito comunista, ed indotto da costoro finì per ade-
Zanetti Alessandro: disse di essere entrato nella organizzazione comunista fin dal 1932 indotto da tal Corbari. Prendendo parte a riunioni clandestine fin d'allora ebbe contatti con la compagna di fede Pesenti Carolina e con una funzionaria del partito dalla quale ebbe incarico di corrispondere con individui residenti all'estero per far conoscere che il movimento sovversivo locale procedeva bene. Successivamente fu avvertito dalla Pesenti che un «funzionario» (il Giorgetti) del partito sarebbe venuto per incontrarsi con lui. Infatti la visita avvenne ed in tale occasione il Giorgetti gli consegnò un ciclostile con le istruzioni per l'attività criminosa da svolgere. In successivi incontri il Giorgetti consegnò allo Zanetti valigie contenenti abbondanti stampe e materiale vario per riprodurre gli stampati; gli diede pure una cassa contenente materiale tipografico. Divenne uno degli elementi più attivo e fattivo collaboratore del Giorgetti anche nell'opera riorganizzativa e direttiva del partito comunista. Il materiale sequestratogli rappresenta tutto l'armamentario completo di una vera e propria tipografia. Alcuni clichés e poligrafi, ancora umidi, stavano a provare che lo Zanetti
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PRIMA PARTé: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
di recente aveva collaborato nel lavoro di riproduzione della stampa sovversiva propagandistica.
un esemplare del libello «Stato operaio», con incarico di svolgere opera sovversiva, facendo nuovi adepti. Infatti egli Cardano successivamente presentò al Guermandi il Panigone, che aveva fatto aderire alla organizzazione assieme al Brustio. Lo stesso Cardano aveva, anche svolta attività propagandistica consegnando anche ai detti due compagni di fede stampa comunista, in parte ricevuta da un corriere che gli si era presentato usando la frase convenzionale suaccennata «come sta, chi è Marchion?».
Pesenti Carolina: oltre agli elementi di specifica accusa forniti dalle precise e chiare suaccennate confessioni dello Zanetti, diedero la prova della di lei appartenenza alla organizzazione sovversiva tre lettere sequestrate allo Zanetti, portanti la firma «Rina». Tali scritti contengono frasi «convenzionali» che lo Zanetti spiegò affermando che la «Rina» con le velate richieste accennava ad attività politica esprimendo perfino il desiderio di conoscere personalmente il «funzionario» del partito Giorgetti. Brignoli Giuseppe: era in diretto collegamento col Giorgetti, in possesso di parola d'ordine per mantenere i contatti con gli organizzati del partito comunista; teneva presso di sé del materiale per la produzione della stampa sovversiva, tanto che lo stesso Zanetti, per accordi presi col Giorgetti, si presentò al Brignoli perché dopo un discorso convenzionale gli consegnasse un rullo. Zanardini Emilio: si limitò a dirsi oggi solo simpatizzante comunista; però risultò che una funzionaria del partito, nel convegno di Bergamo del 1932, lo indicò allo Zanetti quale buon compagno di fede. Perciò quest'ultimo presentò lo Zanardini al Giorgetti perché svolgesse attività sovversiva. Infatti a tal uopo ebbe contatti coi vari compagni aderenti al movimento comunista. Nel 1933 accettò dal Pezzetti di ricevere la corrispondenza clandestina di partito direttagli dallo Zanetti al Pezzetti; tanto che recapitò a quest'ultimo alcune cartoline e lettere, talvolta prive di firma. Riva Mario: nelle perquisizioni domiciliari del Giorgetti e dello Zanetti si trovarono degli appunti, dai quali risultava, segnato, fra i nomi di alcuni compagni di fede, anche quello del Riva Mario. Nel settembre 1933 diede alloggio al funtionario «Giovanni» che un giorno sorprese mentre stampava col ciclostile giornali comunisti, come «l'Unità» «L'Avanguardia» ecc. Successivamente diede alloggio anche al funzionario del partito «Nino» individuato per il latitante Guermandi Luigi . ( V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S.>> nel 1928, pag. 607 e segg. V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S» nel 1936, Sentenza n. 23.) Cardano Melchiorre: anche il suo nome era compreso negli elenchi rinvenuti nell'alloggio del Giorgetti e dello Zanetti. Accanto al nome era segnata la frase convenzionale «come sta, chi è Marchion? >>. Ebbe sovente contatti col funzionario Guermandi; una volta costui gli diede
Panigone Giovanni: confessò di essere stato indotto ad aderire al movimento comunista dal Brustio e dal Cardano, venendo da quest'ultimo presentato al funzionario del partito Guermandi. Lo stesso Cardano successivamente gli consegnò vari giornali ed opuscoli sovversivi. Brustio Francesco: disse di non avere aderito alla organizzazione comunista quantunque insistentemente avessero tentato di indurlo il Panigone ed il Cardano; ricevendo talvolta da quest'ultimo anche della stampa propagandistica. Risulta invece che fu il Brustio ad indurre il Panigone a far parte della organizzazione. Riva Oreste: negli alloggi di Giorgetti e di Zanetti vennero trovati degli appunti che interessavano anche il Riva Oreste; fra l'altro la frase convenzionale che doveva essere usata fra compagni di fede «Mi manda Nino per la sua polizza>>. Confessò che in casa del fratello Mario ebbe a conoscere il funzionario «Nino» (Guermandi), col quale si era messo d'accordo per dargli temporaneo alloggio in casa sua. Invece del «Nino», un giorno ebbe la visita del funzionario «Carletto» individuato poi per il Gigante; il quale lo avvertì che il «Nino» aveva dovuto allontanarsi e che in vece sua l'alloggio doveva servire ad esso «Carletto». Così il Gigante rimase presso il Riva Oreste circa 17 giorni ed andandosene lasciò due valigie a doppio fondo contenente abbondante materiale comunista nonché i soliti documenti fals i di copertura. Boschi Giovanni: confessò che nel 1932 propagandato ed indotto dal latitante Boasso (Per Boasso, vedi "nota' 1 ad aderire al movimento comunista. In seguito ad invito del compagno «NeUo» una sera adoperando abusivamente il distintivo fascista, per non destare sospetti, intervenne alla riunione segreta al livello di Chiavazza ove con parola d'ordine gli si presentò Savio e Balocco ed altro individuo che conobbe per il «Palermitano». In tale convegno dopo discorsi propagandistici venne concordato il lavoro di distribuzione della stampa sovversiva, che si concretava nel modo seguente: il giorno successivo alla ri-
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cezione di una cartolina illustrata con la frase «Saluti Ernesto», dovevano recarsi in ore stabilite, il Savio al ponte della Maddalena, presso Biella, per ritirare pacchi di stampati che il Boschi stesso gli avrebbe consegnato; e depositarli in località bene individuata entro una buca ricoperta da una pietra. A sua volta il Balocco doveva ritirare la stampa da detto nascondiglio per consegnarla successivamente al sedicente palermitano per la diffusione. Alcuni giorni dopo furono spedite le cartoline convenzionali, ma per errore commesso dal Boschi nel trascrivere gli indirizzi, non tutti poterono eseguire l'ordine. Per intervento di Zanada che funzionava di collegamento fra il «Nello» ed i vari organizzati, il Boschi si incontrò col Savio; e dopo chiarito l'errore nella spedizione delle cartoline, concordò di ripetere gli inviti. Però per la seconda volta essendo mancata la presenza del Balocco in un determinato posto, un pacco di stampati sarebbe rimasto nella buca parecchi giorni e poscia ritirato dal Boschi.
dichiarò di non essere troppo edotto in quanto le sue attribuzioni si limitavano a recapitare il materiale propagandistico. Infatti aveva finora diffusi parecchi pacchi di stampati clandestini. Quando fu arrestato e comprese che aveva fatte le confidenze non ad un compagno ma ad un agente di P .S. confessò che era stato propagandato ed indotto dal Boasso a prendere parte al movimento sovversivo.
Savio Luigi: indotto dal Boasso e da Zanada aderì alla organizzazione comunista, intervenendo a riunioni fra compagni di fede. Costituì col Boschi e col Balocco la maglia della catena che avrebbe dovuto provvedere alla diffusione delle stampe sovversive. Egli ritirò dei pacchi di stampati che però rimasero a lui perché mancarono ai convegni coloro che avrebbero dovuto riceverli. Balocco Felice: prese parte alla riunione notturna del Cimitero di Chiavazza ed accettò di collaborare col Savio e col Boschi per la diffusione della stampa. Però una volta per colpa sua ed altra per colpa del Boschi non fu possibile svolgere l'attività propagandistica già concordata. Zanada Severino: egli pure si disse vittima del latitante Boasso che dopo insistente propaganda fattagli lo indusse ad aderire alla organizzazione comunista locale. Prese parte a riunioni segrete ed indicò al Boasso, il Savio come compagno fidato ed elemento da sfruttare per il partito. Fu anche di collegamento fra Boasso e Savio, Boschi. Carecchio Luigi: fra l'abbondante materiale rinvenuto negli alloggi di Giorgetti e Zanetti furono trovati degli appunti che interessavano il Carecchio. Accanto al suo nome ed indirizzo era segnata la frase convenzionale che serviva come parola d'ordine: «Mi manda Antonio per il libro di musica C.Z. Andarne possibilità per casa campagna». Perciò un agente di P.S. fingendosi funzionario del partito avvicinò il Carecchio per avere da lui notizie sulla organizzazione locale. Subito l' imputato
Bartolini Carlo: confessò che dopo insistenze dei latitanti Boasso e Mosca, finì per dare l'adesione al partito comunista ed a dare la sua attività nel diffondere il materiale propagandistico; a tale uopo recandosi tre o quattro volte a Crevacuore per ritirare pacchi di giornali «L'Unità» ed opuscoli varii di propaganda. Pezzotti Battista: fece parte della organizzazione comunista e per poter corrispondere per ragioni politiche con lo Zanetti ricorse al compagno di fede Zanardini, pregandolo di accettare la corrispondenza clandestina proveniente da Bergamo o Nese spedita da Zanetti. E giustificò l'incarico dicendogli che siccome egli Zanardini era sconosciuto alla autorità di P .S. e viveva in un piccolo centro lontano da Lovere, non avrebbe avuto seccature. Dalla suesposta narrativa scaturisce ad evidenza la prova che nelle provincie di Bergamo, Varese, Vercelli, Novara e Milano si era organizzato il movimento comunista a mezzo del Gigante, funzionario, che benché espatriato clandestinamente fin dal 1926, rientrò sovente nel Regno per adempiere pericolosi incarichi ricevuti dalla centrale del partito. Nell'ottobre 1933 venne arrestato dopo di avere svolta fattiva opera organizzativa e propagandistica; e fu trovato in possesso di copioso materiale comunista nonché dei soliti documenti falsi di copertura, alla di cui formazione vi aveva concorso lo stesso Gigante. Nella azione riorganizzativa, di direzione e di propaganda il Gigante era efficacemente coadiuvato dai compagni di fede Giorgetti e Zanetti. Facevano parte a tale associazione sovversiva anche il Carecchio, il Bartolini, il Cardano, la Pesenti, il Brignoli, lo Zanardini, i Riva Mario ed Oreste, il Panigone, il Brustio, il Boschi, il Savio, lo Zanada, il Balocco ed il Pezzotti. Il Carecchio, il Bartolini ed il Cardano poi nell'esplicare opera comunista si dedicavano in modo particolare alla diffusione delle stampe clandestine. Di conseguenza tutti si sono resi responsabili del reato previsto e punito dall'art. 270 cpv. 2°; il Gigante, il Giorgetti e lo Zanetti anche del 270 p.p.; e questi ultimi col Carecchio, il Bartolini ed il Cardano altresì del 272 p.p. C.P .. Il Gigante inoltre dell'art. 476 in relazione all'art. 482 C.P .. Nel 1930 lo stesso ·Gigante era stato rinviato a giudizio per rispondere dei
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,reati di cui all'art. 4 della legge 25.11.1926 n. 2008 per attività comunista svolta particolarmente nella provincia di Milano antecedentemente e fino al 1930. Poiché tale sua attività criminosa esplicata da allora fino alla data del suo arresto deve ritenersi unica ai sensi e per gli effetti degli art. 4 della citata legge speciale; 270 p.p. e cpv. 2°; 272 p.p. in relazione all'art. 81 C .P .; il Collegio considera le diverse violazioni commesse in tempi diversi come un solo reato. Applicando la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata di un terzo. Pertanto esaminate e vagliate le emergenze dibattimentali; tenute presenti tutte le ragioni esposte dalla difesa e le condizioni di salute della Pesenti; considerata la natura particolare del reato; il Tribunale è d'avviso di irrogare le seguenti pene: In applicazione dell'art. 270 p.p. C.P.: a Gigante anni 9; a Giorgetti e Zanetti anni 8 ciascuno; a Tutti la reclusione. Ai sensi dell'art. 270 cpv. 2° C.P.: a Giorgetti anni 3; a Boschi, Savio e Zanada anni 2 e mesi 6 ciascuno; a Zanetti, Gigante, Bartolini, Brignoli, Zanardini, Riva Mario Giuseppe, Riva Oreste, Cardano, Panigone, Brustio e Pezzotti anni 2 ciascuno; a Balocco alla Pesenti e al Carecchio anni 1 ciascuno; a tutti la reclusione . Per il disposto dell'art. 272 C.P.: a Giorgetti anni 5; a Zanetti anni 4; a Gigante anni 3; a Bartolini, Carecchio e Cardano anni 2 ciascuno; a tutti la reclusione. In base all'art. 476 in relazione all'art. 482 C.P.: a Gigante anni 3 di reclusione, diminuiti di 1/3 in applicazione dell'art. 482 C.P. e quindi anni 2 di reclusione. Le suddette pene di 9 e 3 anni inflitte a Gigante per i reati continuati di cui agli art. 270 p.p. e 272 p.p. C.P. devono essere aumentate di un terzo in applicazione dell'art. 81 C.P. e pertanto la pena di 9 anni viene aumentata a 12 e la pena di 2 anni a 4.
ché al pagamento delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Applica in favore di tutti il condono condizionale di anni 2 sulla pena rispettivamente inflitta, per l'indulto di cui all'art. 1 R.D. 25.9.1934 n. 1511; determinando le pene da scontare: in anni 18 per Gigante; anni 14 per Giorgetti; anni 12 per Zanetti; anni 2 per Bartolini, Cardano, ciascuno: anni 1 per Carecchio; mesi 6 per Bosc~i, Savio e Zanada, ciascuno: ferma restando la libertà vigilata per Carecch10, Bartolini e Cardano; nonché la libertà vigilata e la interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti di Gigante, Giorgetti e Zanetti. Ordina infine che siano immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa: Boschi, Savio e Zanada per avere già espiato la rimanente pena inflitta; e Brignoli, Zanardini, Riva Mario ed Oreste, Panigone, Brustio, Pezzotti, Balocco e la Pesenti, essendo per tutti costoro, stata condonata condizionalmente l'intera pena inflitta.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 4 legge 25.11.1926 n. 2008; 270 p.p.; 272 p.p. in relazione all'art. 81; 270 cpv. 2°; 110-476-482; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274-488 C.P.P.; 485-486 C.P. Esercito; 1 R.D. 25-9-1934 n. 1511. Dichiara: Gigante colpevole dei reati di cui agli art. 476-482; nonché 270 p.p.; 272 p.p. in relazione all'art. 81; 270 cap. 2° C.P.; in tal senso modificando i capi d'accusa. E tutti gli altri colpevoli dei reati rispettivamente rubricati, e Cardano altresì del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P ..
ED OPERATO
operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: il cumulo delle pene il Tribunale complessivamente condanna: Gigante ad anni 20; Giorgetti ad anni 16; Zanetti ad anni 14; Carecchio ad anni 3; Bartolini e Cardano ad anni 4 ciascuno; Boschi, Savio e Zanada ad anni 2 e mesi 6; Brignoli, Zanardini, Riva Mario, Riva Oreste, Panigone, Brustio, Pezzetti ad anni 2 ciascuno; la Pesenti e Balocco ad anni uno ciascuno. Tutti alla reclusione; Gigante, Zanetti e Giorgetti anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; tutti poi, ad eccezione della Pesenti e di Balocco, alla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio non-
Gigante ad anni 20; Giorgetti ad anni 16; Zanetti ad anni 14; Carecchio ad anni3; Bartolini ad anni 4; Cardano ad anni 4; Boschi, Savio e Zanada ad anni 2 e mesi 6; Brignoli, Zanardini, Riva Mario, Riva Oreste, Panigone, Brustio, Pezzotti ad anni 2 ciascuno; la Pesenti e Balocco ad anni I ciascuno. Tutti alla reclusione; Gigante, Zanetti e Giorgetti anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; tutti poi, ad eccezione della Pesenti e di Balocco, alla libertà vigilata; tutti al pagamento in solido delle spese di giudizio nonché al pagamento delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
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TRIBUNAl,E SPECIAU, PER LA DIFESA DEU,0 STATO
Applica in favore di tutti il condono condizionale di anni 2 sulla pena rispettivamente inflitta per l'indulto di cui all'art. I R.D. 25.9.1934 n. 1511; determinando le pene da scontare: in anni 18 per Gigante; anni 14 per Giorgetti; anni 12 per Zanetti; anni 2 per Bartolini e Cardano ciascuno; anni 1 per Carecchio; mesi 6 per Boschi, Savio e Zanada ciascuno. Ferma restando la libertà vigilata per Carecchio, Bartolini e Cardano; nonché la libertà vigilata e la interdizione perpetua dai pubblici uffici nei componenti di Gigante, Giorgetti e Zanetti. Ordina: infine che siano immediatamente scarcerati: Boschi, Savio e Zanada per avere già espiata Ja rimanente pena inflitta, e Brignoli, Zanardini, Riva Mario, Riva Oreste, Panigone, Brustio, Pezzetti, Balocco e la Pesenti essendo per tutti costoro, stata condonata condizionalmente l'intera pena inflitta; se non detenuti per altra causa. Nonché la confisca degli oggetti in giudiziale sequestro.
Roma, 25.10.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511, 15.2.1937 n. 77, 24.2.1940 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156: Gigante viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia l' 1.11.1942. Detenuto dal 6.10.1933 ali' 1.11.1942. Pena espiata: 9 anni, 25 giorni. Per Gigante «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1930 pag. 63». Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511, 15.2.1937 n. 77 e 24.2.1940 n. 56: Giorgetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 6.3.1940. Detenuto dal 5.11.1933 al 6.3.1940. Pena espiata: 6 anni, 4 mesi, 1 giorno.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAI, T.s.o.s.
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Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Zanetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 6.11.1939. Detenuto dal 6.11.1933 al 6.11.1939. Pena espiata: 6 anni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Bartolini viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 1S.12. 193 S. Detenuto dal 15.12.1933 al 15.12.1935. Pena espiata: 2 anni . Cardano viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 25.1.1936. Detenuto dal 25.1.1934 al 25.1.1936. Pena espiata: 2 anni. Carecchio detenuto dal 30.11.1933 viene scarcerato il 30.11.1934. Il Carecchio, ritenuto colpevole di un reato di furto aggravato commesso a Biella nel marzo 1935, venne condannato dal Tribunale di Biella con sentenza del 2.5.1935 - passata in giudicato il 2.6.1935 -, alla pena di 1 anno di reclusione e 1200 lire di multa. Il predetto Tribunale di Biella, con ordinanza emessa in camere di. co~siglio il 16.3.1936, revoca il condono condizionale di 2 anni sulla pena mfhtta al Carecchio dal T.S.D.S. con sentenza del 25.10.1934. Pertanto il Carecchio viene tradotto nello Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24.4.1936. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n. 77 Carecchio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 30.11.1933 al 30.11.1934 e dal 24 ..::t.1936 al 18.2.1937. Pena espiata: 1 anno, 9 mesi, 24 giorni. Per espiata pena vengono scarcerati dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 25.10.1934 Zanardini e Pesenti, detenuti dal 6.11.1933; Brignoli, detenuto dal1'8.1 l. l 933; Riva Mario e Riva Oreste, detenuti dal 29.11.1933; Boschi, detenuto dall'l.12.1933; Savio, detenuto dal 10.1.1934; Balocco e Zanada, detenuti dal 19.1.1934; Panigone e Brustio, detenuti dal 25.1.1934; e Pezzetti, detenuto dall'8.S.1934.
PRIMA i'ARTE: SEN'T'El'(ZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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TRIBUNALE SPECIAL,E PER LA DIFESA DELI..O STATO
Nei confronti di tutti i sopraspecificati imputati la Corte Suprema di Cassazione (2a Sez. Pen.) dichiara, con sentenza emessa in camera di consiglio, il 7.3.1964 la giuridica inesistenza della sentenza pronunziata dal T. S.D.S. il 25.10.1934 (art. 1 D.L.L. 27.7.1944 n. 159).
Nota. - Insieme con i ·sopraspecificati imputati vennero sottoposti a procedimento penale anche: Galimberti Guido, nato il 18.11.1906 a Chignolo d'Isola (Bergamo), muratore; Cominetti Ermelinda, nata il 22.8.1886 a Ailoche (Vercelli), tessitrice; Caminetti Fiorina, nata il 4.9.1912 a Serravalle Sesia (Vercelli), tessitrice; Lucca Teresa, nata il 3.3 . I 883 a Ghemme (Novara), tessitrice; Brusco Rina, nata il 20.6.1908 a Veveg (Svizzera), tessitrice; Vigliani Pietro, nato il 19.9.1902 a Candele (Vercelli), meccanico; Migliano Luigi, nato il 10.9.1911 a Torino , suonatore ambulante; Struzzi Giuseppe, nato il 13.12.1 913 a Saluzzo (Cuneo), suonatore ambulante; Guermandi Luigi, nato il 23.9.1900 a Milano, tappezziere, latitante; Mosca Giuseppe, nato l' 11.11.1903 a Cossato (Vercelli), latitante; Boasso Libero, nato l' 1.2.1909 a Torino, latitante. Il Giudice Istruttore (Antonio Giudici), rilevando che dalla compiuta istruttoria non erano emersi sufficienti indizj' di reità nei confronti di Galimberti Guido, Cominetti Ermelinda, Cominetti Fiorina, Lucca Teresa, Brusco Rina, Vigliani Pietro, Migliano Luigi, Struzzi Giuseppe, dichiarò - su conforme richiesta del P .M. , con sentenza del 27.4.1934 - di non doversi procedere nei loro confronti per insufficienza di prove ordinando la loro immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa. Pertanto, Galimberti, detenuto dal 16.11.1933 e Corninetti Ermelinda e Struzzi, detenuti dal 29.11.1933; Brusco, Lucca e Caminetti Fiorina, detenute dal 30.11.1933; Migliano, detenuto dal 2.12.1933 e Vigliani, detenuto dal 6.12.1933, vengono scarcerati il 28.4.1934. Il latitante Guermandi, tratto in arresto il 24.12.1934, venne giudicato dal T.S.D.S. con sentenza del 9.3 .1936. (V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1936»). Il latitante Boasso Libero, tratto in arresto il 22.2.1941, venne giudicato
dal T.S.D.S. con sentenza del 13.5.1941. (V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1941»). Dai registri generali del T.S.D.S non risulta se il latitante Mosca Giuseppe venne tratto in arresto e se nei suoi confronti venne emessa una sentenza da parte del Giudice Istruttore, dalla Commissione Istruttoria o dal T.S.D.S.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAt T .S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEJ,LQ STATO
Reg. Gen. n. 36/1934
SENTENZA N. 45
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Piroli Alberto, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo;
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Vipacco (Gorizia) ed in altre località della Venezia Giulia, fino al novembre 1933, partecipato ad associazioni comuniste, dirette a stabilire violentemente la dittatura d'una classe sociale sulle altre; 2) del delitto di cui agli art. 110 e 272 p.p. C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, concorso fra di loro e con altri nella propaganda comunista a mezzo di stampe, discorsi e riunioni clandestine. Il Ferjancic, il Furlani e il Silli inoltre:
del delitto di cui agli art. 110 e p. p. del citato art. 270 C. P., per avere, nelle già indicate circostanze di tempo e di luogo, concorso fra di loro e con altri nell'organizzazione e nella direzione delle dette associazioni comuniste.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Il Ferjancic, il Doles, il Furlani e il Reseta inoltre: nella causa contro:
Ivancich Francesco, nato il 27.9.1906 a Gabrovizza di Villa Decani (Istria), contadino;
del reato di cui agli art. 110 C.P. e 158 T.U. leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773, per avere, nelle ripetute circostanze di tempo e di luogo, concorso fra di loro e con altri, nell'espatrio clandestino di loro compagni di fede, determinato da movente politico, provvedendo il Furlani, il Ferjancic ed il Reseta all'espatrio di tale Babic avvenuto nell'aprile 1933 e lo stesso Furlani; nonché il Doles all'espatrio di tale Vergan Giuseppe inteso «Ucias» avvenuto nell'agosto dello stesso anno. (Per Vergan vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pag. 306 e 310»).
Kriznic Giuseppe, nato il 9.2.1910 a S. Pietro di Gorizia (Gorizia), bracciante;
Omissis
Ferjancic lganzio, nato il 17.7.1886 a Vipacco (Gorizia), mugnaio; Doles Giovanni, nato il 18.4.1876 a Postumia (Trieste), segantino; Furlani Agostino, nato il 18.9.1891 a Villa Decani (Capodistria), falegname;
Leban Antonio, nato il 1° .5.1878 a Gradisce di Vipacco (Gorizia), commerciante; P.Q.M.
Reseta Luigi, nato il 22.12.1893 a Slappe Zorzi (Gorizia), contadino; Silli Giuliano, nato il 5.10.1906 a S. Pietro di Gorizia (Gorizia) contadino; Svetina Giovanni, nato il 16.2.1906 a S. Barbara di Muggia (Trieste), muratore; Trevisan Francesco, nato il 15.4.1874 a S. Pietro di Gorizia (Gorizia), contadino. IMPUTATI
Tutti: 1) del delitto di cui all'art. 270 cpv. 2 ° C. P. per avere, nella Vallata di
Letti ed applicati gli art. 270 2° cpv. 110-272 p.p. 229-73 C.P. 485-486 C.P. Esercito 274-488 C.P.P . 1 R.D. 25.9.1934 n. 1511. Dichiara: Silli Giuliano, Ferjancic Ignazio, Furlani Agostino e Leban Antonio responsabili dei delitti di cui agli art. 270 2° cpv, e 110-272 p.p. C.P. assolvendo i primi tre per non provata reità dal delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. loro ascritto in epigrafe; dichiara Ivancich Francesco e Svetina Giovanni responsabili del delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. assolvendoli per non provata reità dal delitto di propaganda loro ascritto in rubrica; cumulate le pene, condanna alla reclusione: Ferjancic, Furlani e Silli ad anni 5 ciascuno, Leban ad anni 4 e Ivancich e Svetina ad anni 2 ciascuno; tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia preventiva.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DJPESA DELLO STATO
Ordina: che Silli, Ferjancic, Furlani e Leban siano sottoposti alla libertà vigilata. Dichiara: condizionalmente amnistiato il reato di cui agli art. 110 C.P. e 158 vigente legge di P .S. nei riguardi di Ferjancic, Furlani e Reseta Luigi. Dichiara: condonati condizionalmente 2 anni della reclusione come dianzi inflitta a Silli, Ferjancic, Furlani e Leban, e il residuo della pena che, computato il preventivo, Ivancich e Svetina dovrebbero ancora espiare per scontare i 2 anni loro inflitti. Assolve: per non provata reità Doles Giovanni, Kriznic Giuseppe e Trevisan Francesco dai reati in epigrafe loro ascritti e Reseta Luigi dai delitti di cui agli art. 270 2° cpv. e 272 p.p. C.P. in rubrica a lui addebitati, ed ordina la scarcerazione dei quattro così assolti, nonché di Ivancich e Svetina se non detenuti per altra causa.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .
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Svetina viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 30.10.1934. Detenuto dal 5.12.1933 al 30.10.1934. Pena espiata: 10 mesi e 25 giorni. Ivancich viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 30.10.1934. Detenuto dal 6.12.1933 al 30.10.1934. Pena espiata: 10 mesi e 24 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.11.1934 n. 1511 e del condono condizionale della residua pena concesso con decreto di grazia del 23.12.1935: Furlani (già Furlancich) viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 29.12.1935. Detenuto dal 21.11.1933 al 29.12.1935. Pena espiata: 2 anni, 1 mese, 8 giorni.
Roma, 30.10.1934 - Anno XIII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Pertanto Kriznic, detenuto dal 15.11.1933; Reseta, detenuto dal 16.11.1933; Trevisan, detenuto dal 22.11.1933 e Doles, detenuto dal 5.12.1933, vengono scarcerati il 30.10.1934.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Silli viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 15 .11.1936. Detenuto dal 15.11.1933 al 15.11.1936. Pena espiata: 3 anni. Feriani (già Feriancic) viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio il 14.11.1936. Detenuto dal 14.11.1933 al 14.11.1936. Pena espiata: 3 anni. Leban viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 16.11.1935. Detenuto dal 16.11.1933 al 16.11.1935. Pena espiata: 2 anni.
Nei confronti dei sopraspecificati imputati il Tribunale militare Territoriale di Roma concede con ordinanza del 21.12.1960, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 del D.L.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, estinto il diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C .P.S. 22.11.1947 n. 1631).
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TRll!ONALE SPECIALE PER L.A DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 182/1934
PRIMA PARTE: SENTENZ.É PRON UNZIATE DAL T .S.D.S.
SENTENZA N. 46
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M . V.S.N.: De Martis Giov. Batta, Conticelli Giuseppe, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Segre Sion, nato il 19. 5 .191 O a Torino, dottore in scienze naturali; Ginzburg Leone, nato il 4.4.1909 a Odessa, dottore in lettere.
IMPUTATI
del delitto di cui all'art. 305 cpv., in relazione all'art. 302 e 283 stesso Codice, per avere fatto parte di associazione rivoluzionaria (Giustizia e Libertà) diretta a mutare la costituzione dello Stato e la forma del Governo, con fatti e mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato. Reato commesso all'estero ed in Torino fino al marzo 1934.
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura dell'atto d'accusa e degli altri atti processuali. Sentito il P .M. nelle sue richieste. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.
IN FATTO ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso:
Il giorno 11.3 .1934 verso le ore 14 entrava nel Regno, per il valico di frontiera di Ponte Tresa, un'automobile proveniente da Lugano sulla sulla quale si trovavano Segre Sion e Levi Mario. Mentre gli agenti di P .S. al posto di controllo esaminavano i passaporti
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dei suddetti Segre e Levi, e le guardie di finanza procedevano alla verifica docanale della macchina, la guardia Manzetti perquisì il Levi per accertarsi se portasse indosso merce di contrabbando, e lo trovò in possesso di alcune copie del «Giornale degli operai», di altre copie del giornale «La Libertà>>, edito a Parigi, e di numerosi manifestini incitanti a votare «NO» nelle prossime elezioni politiche. In seguito a ciò il Levi ed il Segre furono accompagnati al vicino ufficio di P .S.; ma giunti alla cancellata che recinge l'ufficio stesso, il Levi, con mossa fulminea, saltò sulla sponda del lago presso il fiume Tresa, e si gettò in acqua riuscendo a guadagnare a nuoto la sponda opposta, e ad entrare in territorio svizzero. Anche il Segre fece un tentativo di fuga, ma fu subito fermato e condotto con la stessa automobile sequestrata alla Questura di Varese. Quivi, procedutosi ad una ulteriore e più accurata perquisizione della macchina, furono trovati dentro la fodera interna dello sportello di destra 32 opuscoli antifascisti intestati: «Quaderno n. 10 di "Giustizia e Libertà" Serie n. 2° - La realtà dello Stato corporativo». Per occultare questi opuscoli era stata tagliata la fodera interna dello sportello, e quindi rimessa a posto con alcuni chiodini, identici ad altri trovati avvolti in carta dentro la stessa automobile. Nella perquisizione eseguita a Torino in casa del Segre fu trovato un volume che, sotto il falso titolo «Rinascimento - Riforma - Controriforma di B. Spaventa» conteneva una raccolta di numerosi quaderni di <<Giustizia e Libertà». Furono inoltre trovati in casa del Segre 2 copie del Quaderno «Lo stato operaio», una portante il n. 8, e l'altra il n. 12. Nella verifica del materiale sequestrato al Segre è stata rinvenuta, fra le pagine di uno dei 32 quaderni trovati nell'automobile, una relazione composta di 5 fogli dattilografati riguardante la situazione economica e politica della Venezia Giulia, con un piano insurrezionale per l'autonomia della detta regione. L'arresto del Segre, ed il rinvenimento delle stampe di «Giustizia e Libertà» determinarono la perquisizione ed il fermo in Torino di un gruppo di persone notoriamente antifasciste. Però le risultanze delle indagini preliminari della Polizia portarono alla denunzia soltanto di Segre Lion, di Ginzburg Leone, e del latitante Levi Mario. La compiuta istruttoria ha raccolto elementi sufficienti per il rinvio di costoro al giudizio del Tribunale Speciale per rispondere del reato a loro ascritto in rubrica. Ma all'odierno dibattimento, perdurando la latitanza del Levi, e trovandosi egli all'estero, si è ritenuto opportuno di procedere allo stralcio degli atti
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TRIBUNALE SPECIALE PER l,A DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.o .s .
che a lui si riferiscono, e di trattare la causa soltanto nei riguardi degl'imputati presenti Segre e Ginzburg. Il Segre all'odierno dibattimento ha ripetuto quanto aveva dichiarato al Giudice Istruttore, e cioè, che nel gennaio 1934 Levi Mario gli parlò del movimento di «Giustizia e Libertà» del quale egli faceva parte. E poiché anch'esso non era in massima contrario ai princìpi del Levi, questi gli diede in lettura 2 opuscoli della detta Associazione. Che in seguito alla lettura di questi opuscoli, in uno dei quali era pubblicato un articolo sulla «Battaglia del grano», egli, per consiglio del Levi, fece un articolo sullo stesso argomento e lo consegnò al detto Levi perché fosse pubblicato in uno dei quaderni di «Giustizia e Libertà». Dichiarò inoltre il Segre che verso la metà di febbraio 1934, dovendosi egli recare a Ginevra per interessi di famiglia, parlò di tale viaggio al prof. Ginzburg Leone, e questi lo consigliò di andare a trovare il prof. Guglielmo Ferreo, colà residente. Che infatti, giunto a Ginevra, andò a far visita al detto professore, ed in tale occasione ebbe da lui 4 o 5 numeri dei quaderni di «Giustizia e Libertà». Ritornato a Torino, consegnò i detti quaderni al Ginzburg, in quale in precedenza gli aveva pure parlato del movimento «Giustizia e Libertà». Il Segre ha altresì dichiarato che, verso la fine di febbraio 1934, il suo amico Mario Levi gli propose di accompagnarlo con l'automobile a Lugano per ritirare altre stampe antifasciste e portarle nel Regno. Che egli accettò tale proposta, e stabilirono di partire il 3 marzo; ma la partenza fu poi rimandata al giorno 10 marzo per sopravenuti impedimenti. Che prima di partire concertarono il modo migliore per sfuggire al controllo delle guardie alla frontiera nel rientrare in Italia; e stabilirono di nascondere le stampe, che si sarebbero prelevate a Lugano, dentro la tappezzeria dello sportello destro dell'automobile, staccando la fodera e rimettendola a posto con chiodini, dopo di avervi collocato le stampe; e che prima di partire esso Segre comprò a Torino i chiodini occorrenti per tale operazione. Il Segre ha anche confessato che egli, sapendo di andare incontro a responsabilità, cercò di costituirsi un alibi, ed avvertì il proprio fratello che, nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto dire alle Autorità, che eventualmente Io avessero interrogato, di essere stato andato a Lugano per incontrarsi con la signora Hogg Hermogene, amica di famiglia, residente a Ginevra. Il Segre ha inoltre riconosciuto per suo il Volume sequestrato in casa sua contenente la raccolta dei quaderni di «Giustizia e Libertà», ed ha detto di averlo avuto da Levi Mario. Ha infine dichiarato di deplorare vivamente quanto ha fatto, e di esser-
si trovato disgraziatamente immischiato nel movimento «Giustizia e Libertà» per le anormali condizioni di animo in cui si trovava dopo la morte della propria madre. Queste dichiarazioni del Segre, fatte in periodo istruttorio, e ripetute al dibattimento, bastano da sole a dimostrare la sua partecipazione al movimento rivoluzionario «Giustizia e Libertà». E non si tratta di una semplice adesione contenuta nel campo teorico, ma di una partecipazione attiva, collaborando alla propaganda con articoli, e portando dall'estero nel Regno stampe destinate alla diffusione del movimento rivoluzionario, che ha lo scopo di abbattere con mezzi violenti la Monarchia ed il Fascismo, e di proclamare la repubblica italiana e l'autonomia di alcune regioni. E che fossero questi lo scopo ed i mezzi del movimento rivoluzionario di «Giustizia e Libertà», il Segre aveva piena conoscenza, perché tutto ciò risulta dalle stampe a lui sequestrate, e specialmente dal volume rinvenuto in casa sua nel quale è dichiaratamente esposto il programma rivoluzionario della detta associazione «Giustizia e Libertà». L'imputato Ginzburg Leone ha negato, la sua partecipazione all'associazione «Giustizia e Libertà»; ed ha detto di non avere avuto mai rapporti personali ed epistorali con fuoriusciti, né di aver svolto alcuna attività contraria al Regime. Invece dalla denunzia risulta che egli in Torino era l'anima del movimento rivoluzionario di <<Giustizia e Libertà»; e varii fatti emersi a suo carico durante l'istruttoria, e confermati al dibattimento, dimostrano la sua partecipazione al detto movimento rivoluzionario. Egli aveva già dato prova non dubbia dei suoi sentimenti antifascisti rifiutandosi nella sua qualità di professo re della Università di Torino di prestare il giuramento che il Governo Nazionale ha reso obbligatorio per tutti i funzionari ed impiegati dello Stato. E per non volersi uniformare a questo obbligo, egli ha lasciato l'insegnamento universitario. Difatti ha confessato anche al dibattimento di aver rinunziato all'insegnamento perché, dati i suoi principi politici, non si sentiva in coscienza di chiedere la tessera fascista e di prestare giuramento di fedeltà al Governo fascista. Dalle dichiarazioni rese dalla teste Allason Barbara sembra anche che il Ginzburg fosse in rapporto con i fuoriusciti Rosselli e Salvemini, finanziatori del movimento «Giustizia e Libertà». Essa infatti ha dichiarato al Giudice Istruttore, che la interrogava in proposito: «mi sembra di ricordare che effettivamente il Ginzburg era in rapporti col Rosselli dal quale riceveva qualche rivista». Sebbene poi al dibattimento la Allason si sia dimostrata un po' reticente, pure ha finito per confermare quanto aveva dichiarato alla presenza del
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TRllll/NALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Giudice Istruttore in un confronto avuto col Ginzburg, e cioè che costui, nella primavera del 1932, ritornato da Parigi, le portò il primo numero del quaderno di «Giustizia e Libertà» dicendole che era una rivista pubblicata per conto di Rosselli e di Salvemini, e che era presso a poco corrispondente a quella che egli avrebbe intenzione di pubblicare in Italia. Che, dopo quell'epoca, il Ginzburg continuò a darle in lettura altri quaderni di «Giustizia e Libertà», talvolta anche di 4 o 5 esemplari, pregandola di conservarli; e poi li ritirava informandola che li avrebbe spediti a persone che avevano interesse di leggerli. Che verso la fine di febbraio 1934 il Ginzburg le parlò di alcuni indirizzi che dovevano essere scritti su apposite buste per la spedizione della stampa destinata alla diffusione. Che il 5 o il 6 del successivo mese di marzo lo stesso Ginzburg le portò a casa un fascettario d'indirizzi, e la pregò di far preparare le buste. Che essa incaricò a sua volta la sua amica Segre Giuliana sapendo che questa sapeva scrivere a macchina, e le consegnò il fascettario. (Vol. 4° f. 13-14). Difatti la Polizia nella perquisizione eseguita in casa della detta Segre rinvenne e sequestrò il fascettario, e 151 buste sulle quali erano stati già scritti gl'indirizzi (Vol. 1° f. 21). Il Ginzburg avendo assunto fin dal primo momento un contegno negativo, ha mantenuto tale contegno anche al dibattimento, ed ha negato di aver dato alla Allason il fascettario degl'indirizzi e l'incarico di preparare le buste. Ma la dichiarazione della Allason trova conferma nelle disposizione delle testi Rho Anita e Segre Giuliana, dalle quali risulta che il 10 marzo la Allason mandò alla Segre a mezzo della Rho, sua nipote, il pacchetto contenente il fascettario d'indirizzi; e la Rho ha anzi esplicitamente detto d'aver saputo dalla zia Allason che si trattava di un incarico ricevuto dal prof. Ginzburg. Ulteriore conferma si ha dal viaggio per Lugano effettuato da Segre Sion e da Levi Mario il 10 marzo per prelevare le stampe di "Giustizia e Libertà" da includere in seguito nelle buste che I' Allason, per incarico ricevuto dal Ginzburg il 5 o 6 marzo, doveva preparare. E il viaggio per Lugano fu, indubbiamente, preparato in seguito ad accordi presi con il Ginzburg il quale, essendo in rapporti con i fuoriusciti Rosselli e Salvemini, sapeva che erano pronte delle stampe per essere portate nel Regno. E perché tutto ciò avveniva allo approssimarsi delle elezioni politiche, e nell'automobile sequestrata al Segre alla frontiera furono trovati, fra l'altro, moltissimi manifestini incitanti a votare «No» nelle prossime elezioni, è evidente che la preparazione delle buste con gl'indirizzi doveva servire al Ginzburg a tale scopo.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
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Tutto ciò dimostra che il detto Ginzburg partecipava al movimento rivoluzionario di «Giustizia e Libertà». Ciò posto non vi è dubbio che i fatti attribuiti agli odierni imputati rivestano i caratteri del delitto previsto e punito dall'art. 305 cpv. 1° C.P., in relazione agli art. 302 e 283 stesso Codice. Si tratta invero di partecipazione ad una associazione politica cospirativa a carattere permanente, che svolge la sua attività per mutare la Costituzione dello Stato e la forma di Governo, istigando le masse con diffusione di stampe ad abbattere la Monarchia ed il Fascismo ed a proclamare la repubblica con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato. Sebbene quest'associazione sia formata da un esiguo gruppo di illusi il numero degli individui che la compongono è però superiore al minimo voluto dall'art. 305 C.P. per la integrazione del reato in esame. Non è applicabile la disposizione dell'art. 270 cpv. 2° C.P., come ha sostenuto la difesa perché nella specie non si tratta di un'associazione sovversiva che limita la sua attività alla diffusione delle idee, e cioè all'affermazione teorica degli obiettivi politici che costituiscono il suo programma; ma di un'associazione che mira all'attuazione del proprio programma consistente in un movimento rivoluzionario violento. Pertanto il delitto, di cui gl'imputati Segre e Ginzburg devono essere ritenuti colpevoli, è quello a loro ascritto in rubrica. E nel determinare la misura della pena per ciascuno di essi, il Tribunale prende norma degli art. 305 1° cpv. e 133 C.P.; ed infligge a Segre Sion 3 anni di reclusione, ed a Ginzburg Leone 4 anni di reclusione. E poiché la pena della reclusione non inferiore a 3 anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, a norma dell'art. 29 C.P ., si aggiungono alla reclusione inflitta ai suddetti condannati 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici. Ritenuto che al Segre ed al Ginzburg compete il beneficio del condono condizionale di 2 anni concesso dall'art. 1° del R.D. 25.9.1934 n. 1511, perché non osta il titolo del reato, né si riscontra alcuno dei casi di esclusione indicati nell'art. 3 dello stesso Decreto. Ritenuto che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è anche obbligato al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P .. Ritenuto infine che gli oggetti sequestrati attinenti al reato, e cioè che servirono o erano destinati a commetterlo, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P .. P.Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29; 133; 305 cpv. 1° in relazione agli art. 302 e 283; 240 C.P.; 488, 596 C.P.P ..
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Dichiara: Segre Sion e Ginzburg Leone colpevoli del reato a loro ascritto e condanna Segre Sion a 3 anni di reclusione, Ginzburg a 4 anni di reclusione; entrambi alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, ed al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina: la confisca delle cose sequestrate attinenti al reato. Visti gli art. 1 e 3 R.D. 25.9.1934 n. 1511 dichiara condonati condizionatamente due anni della pena inflitta a ciascun condannato.
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PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 47
Reg . Gen. n. 194/1934
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni; ha pronunciato la seguente
Roma, 6.11.1934 - Anno XIII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SENTENZA nella causa contro: Bitossi Renato, nato il I O .4.1899 a Firenze, meccanico; Baracchi Romeo, nato il 1° .8.1899 a Firenze, litografo;
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Ceccarelli Autilio, nato il 17.3.1907 a Scandicci (Firenze), meccanico; Ceccuti Olinto, nato il 20.10.1911 a Scandicci (Firenze), doratore;
Ginzburg viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 13.5 .1936. Detenuto dal 13 .3.1934 al 13.5.1936. Pena espiata: 2 anni . Segre viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma l'll.3.1935. Detenuto dall'll.3. 1934 all'll.3.1935. Pena espiata: 1 anno .
Ciappi Antonio, nato il 12.8.1901 a Montespertoli (Firenze), calzolaio; Consonni Arduino, nato 1'8.8.1899 a Firenze, muratore; Fanfani Duilio, nato il 6.11.1907 a Firenze, fornaio; Frosali Gino, nato il 30.5.1912 a Scandicci (Firenze), falegname; Gerli Alberto, nato il 12.2.1895 a Firenze, meccanico; Petrone Francesco, nato il 17.5.1889 a Foggia, meccanico; Rosai Corrado, nato il 25.12.1899 a Firense, commesso;
NOTA: per Levi Mario n. il 16.2.1905 a Firenze, dottore in scienze economiche, latitante, V. "Nota" alla Sentenza n° 19 del T .S.D.S. del 1936.
Sacconi Rodolfo, nato l' 8. I. I 906 a Firenze, meccanico; Tagliaferri Gino, nato il 19.12.1904 a Vaglia (Firenze), meccanico; Zatini Oscar, nato 1'8.1.1907 a Bagno a Ripoli (Firenze), trombaio.
IMP U TA T I
I) Bitossi e Baracchi: dei reati previsti e puniti dagli art. 270 p.p. e 2° cpv.; 272 p.p. C.P. per avere costituito ed organizzato il partito comunista facendo di esso parte e svolgendo propaganda a favore del medesimo;
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZ IATE DAL T .S.D.S.
2) Ceccarelli, Ceccuti, Ciappi, Consonni, Fanfani, Frosali, Gerli, Petrone, Rosai, Sacconi e Tagliaferri: dei reati previsti e puniti dagli art. 270 2° cpv. e 272 p.p. C.P., per aver fatto parte del partito comunista e svolto propaganda del medesimo;
Tentò, in un primo tempo, d'associare alla sua opera il rubricato Bitossi. Il Bitossi però ha sempre asserito di aver apposto non solo un rifiuto, ma di avere anche esortato il Baracchi a smettere l'iniziata attività. Ciò viene confermato anche in udienza dal Ciappi e da altri computati. Il Baracchi allora diede l'incarico per la propaganda e per il reclutamento di nuovi adepiti al nominato Ciappi, individuo esaltato dell'idea e pronto ad ogni cimento, il quale, per non avere precedenti politici noti, più si prestava alla bisogna. Lo fornì di indirizzi e di direttive e lo mise in relazione con la Centrale Comunista predetta; la quale mandò L. 200 per l'acquisto di un poligrafo. Con tale mezzo il Baracchi riprodusse <<L'Unità», sozzo foglio imbrattato di menzogne antifasciste e di incitamenti programmatici comunisti, e manifestini di propaganda analoga, i primi periodicamente e i manifestini in prossimità delle elezioni plebiscitarie politiche del 25 marzo u.s .. Il Ciappi ne operava la distribuzione agli incaricati locali e ai nuclei dei Centri Toscani per l'ulteriore diffusione. Il medesimo Ciappi incaricò i rubricati Ceccarelli e Gerli, da lui adescati al comunismo, per la propaganda intesa al reclutamento di nuovi elementi oltreché alla diffusione delle stampe di cui sopra. Ed i due vi attesero con alacrità. Il Ceccarelli fu incaricato anche dal Ciappi quale recapitario della corrispondenza che gli perveniva da funzionari della Centrale Comunista. Tre lettere egli confessa di aver ricevuto (una da Alessandrini una da Como e una da un centro presso il Lago Maggiore) e di averle consegnate al Ciappi. Da questi furono presentati al Ceccarellì quali partecipi della sovversiva associazione di cui trattasi, i prevenuti Frosali, Zatìni e Ceccuti nonché il predetto Gerlì. Esponenti dì rilievo del gruppo insieme erano i nominati Rosai e Tagliarerri già condannati da questo Tribunale e poi liberati in applicazione di provvedimenti di sovrana clemenza. Il Rosai, che già aveva preso accordi col Baracchi, presentò al Ciappi il predetto Ceccarellì e il rubricato Fanfani e il Ciappi provvide al loro reclutamento. Il Tagliaferri ebbe il delicato incarico di stabilire i collegamenti tra il gruppo dì Firenze e nuclei della Toscana. Pertanto, accordatosi col vecchio comunista Corsi di Poggibonsi, dopo averne informato il Baracchi, presentò al Ciappi tal De Santi dell'organizzazione illegale di questa cittadina e assistette alle prime intese. Così tra il Ciappi e il De Santi fu stabilito che recapitario della stampa di propaganda allestita col poligrafo dal Baracchi sarebbe stato il comunista Cenni di Poggibonsi, il quale l'avrebbe consegnato, per la diffusione in questa cittadina, al De Santi o a tal Rocchi, dirigente dei comunisti di Poggibonsi.
3) Zatini: del reato previsto e punito dall'art. 270 2 ° cpv., per aver fatto parte del partito comunista. Reati commessi in territorio di Firenze anteriormente e fino al 15.3.1934 e per Tagliaferri, fino al 27.2.1934. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nella sua requisitoria e gli imputati che coi loro difensori hanno per ulti avuta la parola osserva:
IN,.FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della denunzia della R. Questura di Firenze, procedutosi a istrutt~ria con esito diretto, i rubricati, unitamente a Lampredi Aldo, nei riguardi del quale, essendo latitante, si è ordinato preliminarmente la sospensione del procedimento, furono rinviati a giudizio con atto d'accusa del P.M., in data 12.7.1934 per rispondere dei reati sopra enunciati. All'orale dibattimento, per la confessione di alcuni imputati e specialmente di Baracchi, Ceccarelli, Ciappi, e Tagliaferri, i quali hanno precisate le responsabilità di quasi tutti gli altri prevenuti, per le prove testimoniali e documentali e in relazione a quanto tutti gli arrestati avevano dichiarato agli organi di polizia procedenti, i fatti sono stati accertati come appresso: . Dop~ l'~mnistia de_l Decennale, la cui larga magnanimità restituì alle propne famiglie numerosi condannati per sovversivismo, molti di essi pentiti e riconoscenti, si misero sulla via di una dignitosa riparazione, conducendo vita laboriosa ed estraniandosi da ogni velleità di ripresa contraria alle leggi e alle istituzioni fasciste. Alcuni, invece, insensibili all'atto di clemenza di cui avevano beneficiato ed aberrati ancora del malfatto che li aveva sospinti in carcere, ripresero con maggiore pervicacia, se pure con aumentata cautela, l'attività delittuosa. Fra questi ultimi, ve ne sono degli attuali giudicabili.
Baracchi Romeo, che torna a questo Tribunale Speciale dopo avere espiata anni 7 e mesi 3 di detenzione inflittagli con sentenza 12.3.1927 per delitti della stessa indole, nell'estate del 1933, in Firenze, dopo avere ripreso contatto a mezzo di corrispondenza e di funzionari clandestini, con la Centrale all'e~ ster~ de_ll'ass~ciazione comunista, assunse la direzione del movimento per la costituzione d1 un gruppo comunista, per il collegamento di esso con altri nuclei della Toscana e per la propaganda comunista.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Il Cenni si recò - dietro avviso datogli dal Ciappi a mezzo di cartoline illustrate convenzionali - una decina di volte Firenze, ed ogni volta ebbe dal Ciappi gli stampati di propaganda sovversiva che consegnò a quelli di Poggibonsi per ulteriore diffusione. I nominati Corsi, De Santi, Cenni e Rocchi sono stati, assieme ad altri, rinviati a giudizio di questo Tribunale con separato procedimento. Altro importante esponente del gruppo fiorentino era l'imputato Consonni, già altra volta denunciato a questo Tribunale per reati della stessa indole ma prosciolto in istruttoria. II Consonni adescò al Comunismo il predetto Fanfani e lo presentò al Rosai, che, come si è detto, a sua volta, lo mise in contatto col Ciappi che ne curò l'ingresso nell'associazione. Non si sono avute prove certe in udienza che il Fanfani, oltre alla normale attività di associato, abbia svolta propaganda sovversiva. Così dicasi dell'imputato Petrone, altra volta condannato per delitto, il quale, reclutato dal Gerli, suo compagno di lavoro nell'officina Galileo, fu attivo partecipe dell'associazione illegale fiorentina. Il Petrone appartenne in passato a partito sovversivo. Anche il Sacconi, operaio della predetta officina, fu reclutato dal Gerli, presentato al Ciappi il quale lo adibì al collegamento degli organizzati comunisti di Sesto Fiorentino e di Borgo San Lorenzo ai quali distribuì in più volte, per l'ulteriore propaganda, alcune copie dell' «Unità» e dei manifestini di cui sopra il Ciappi, volta a volta, gli consegnava. Egli ha negato in udienza tutto ciò, che, peraltro, risulta da sua precedente dichiarazione circostanziata e da indicazioni di coimputati in atti. L'imputato Zatini, come si disse, fu presentato quale organizzato dal Ciappi al Ceccarelli, e questi, malgrado i dinieghi del Zatini, ha confermato anche in udienza, quanto sopra: II Frosali fu reclutato dal Ciappi a mezzo del predetto Lampredi, e dal Ciappi ebbe parecchie volte e periodicamente stampe sovversive. Esplicò attività di propaganda guadagnando al comunismo il coimputato Ceccuti che presentò al Ciappi e al Ceccarelli. II Ceccuti a sua volta fu incaricato della distribuzione della Stampa di propaganda. Molti manifestini e altri stampati di propaganda comunista furono sequestrati in casa del Ciappi. Pertanto in base a quanto è stato accertato, il Tribunale ritiene: 1) che tutti i rubricati, eccetto Bitossi, appartenevano alla illegale organizzazione sovversiva fiorentina di cui trattasi: tutti, meno Bitossi, pertanto debbono essere dichiarati responsabili di violazione dell'art. 270 cpv. 2° C.P.; 2) che tutti , meno Bitossi, Zatini, Petrone e Fanfani, svolsero propagan-
PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DA I, T .S.D.S.
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da sovversiva a mezzo di diffusione di stampe comuniste e di reclutamento di adepti, tutti, perciò, meno Zatini (al quale, peraltro, non è stato addebitato né contestato il delitto di propaganda), Petrone, Bitossi e Fanfani, debbono essere dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P.; 3) che Baracchi fu l'organizzatore ed ebbe la direzione dell'organizzazione comunista di cui sopra e pertanto egli deve essere dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P.; 4) che Fanfani e Petrone debbono essere assolti per non provata reità dal delitto di propaganda loro ascritto; 5) che Bitossi deve essere assolto da tutte le imputazioni in epigrafe a lui addebitate, per non provata reità. I coimputati e specialmente il Baracchi e il Ciappi, che davanti le autorità di P .S. lo avevano accusato dei fatti delittuosi dei quali oggi ha risposto, hanno , sia nell'interrogatorio scritto che in udienza, spiegato verosimilmente che avevano fatto il suo nome perché il Bitossi allora era latitante e nessuna conseguenza immediata poteva subire per la loro accusa, mentre accusando il Bitossi veniva a diminuire, secondo i predetti, la loro responsabilità. Il Bitossi, invece, ha sempre asserito che dopo d'essere uscito dal carcere per avere beneficiato dell'Amnistia e del condono del Decennale, decise di estraniarsi da ogni attività sovversiva, che respinse l'invito del Baracchi come si è detto - e che si diede alla latitanza solo perché essendo prossime le elezioni politiche temeva un arresto per misure precauzionali di P .S . . Pertanto pur non potendosi escludere in modo assoluto che egli abbia commessi i fatti addebitatigli, non si può con certezza affermare la sua responsabilità. Commisurando, quindi, per tutti i rubricati, meno Bitossi, la pena all'entità del fatto e alla pericolosità di ciascuno, coll'aggravante della recidiva specifica per Baracchi, Tagliaferri, e Rosai e di quella generica per Ciappi e Petrone, il Tribunale ritiene di condannarli alla reclusione come segue: Baracchi a complessivi anni 10, derivati dal cumulo di anni 6 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. C.P. e di 2 anni per ciascuno degli altri due reati a lui rubricati, in dette pene compresi, per ciascuno dei 3 reati a lui addebitati mesi 6 per la recidiva (art. 99 n. I° C.P .): Ciappi a complessivi anni 7, derivati dal cumulo di anni 4 per il delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. e di anni 3 pel delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P., in dette pene compresi, per ciascun reato, mesi 4 per la recidiva (art. 99 C.P.); Rosai e Tagliaferri a complessivi anni 5 ciascuno, derivanti dal cumulo di anni 2 e mesi 6 per ciascuno dei reati a loro ascritti, compresi, per ciascun
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TRIBUN ALE SPECIALE PER L A DIFESA DELLO STAT O
reato, mesi 6 per la recidiva (art. 99 n. 1 C.P.); Ceccarelli e Gerli ad anni 4 ciascuno, derivanti dal cumulo di anni 2 per ciascuno dei 2 reati loro ascritti in rubrica; Ceccuti, Consonni e Fresali ad anni 3 ciascuno, derivanti dal cumulo di anni 1 e mesi 6 per ciascuno dei 2 reati loro ascritti; Sacconi ad anni 2, cumulo di 1 anno per ciascuno dei 2 reati ascrittigli; Fanfani e Petrone ad anni 2 ciascuno pel reato di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. , compresi nella pena del Petrone mesi 2 per la recidiva (art. 99 C.P .); Zatini ad anni 1 per l'unico reato ascrittogli. Alla condanna consegue l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali (488 C.P .P .) e l'obbligo personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (27 4 C. P. P.). Alla pena del Baracchi va aggiunta la libertà vigilata non inferiore ad anni 3 (art. 230 n. 1 C.P.). Il Collegio ritiene che concorrono gli elementi di pericolosità voluti dalla legge per sottoporre alla libertà vigilata (art. 229 C.P .) anche Ciappi, Rosai , Tagliaferri, Ceccarelli, Gerli, Ceccuti, Consonni, e Fresali. Poiché precedenti penali dei seguenti condannati lo consentono e poiché essi si trovano nelle condizioni di beneficiarne, ai sensi degli art. 1 e 4 R.D. 25.9.1934 n. 1511, bisogna dichiarare condizionalmente condonati anni 2 della reclusione inflitta a Baracchi, Rosai, Tagliaferri, Ceccarelli, Gerli, Ceccuti, Consonni e Fresali, e il residuo della pena che Sacconi, Fanfani, Petrone, e Zatini dovrebbero ancora espiare per scontare la pena loro inflitta. Ritiene di dovere sospendere l'applicazione di analogo beneficio a Ciappi in attesa di accertamenti sui suoi precedenti penali. Se il Ciappi risulterà in condizioni di fruirne, sarà provveduto alla declaratoria in sede di esecuzione. Bisognerà ordinare la scarcerazione di Bitossi, Petrone, Fanfani, Sacconi e Zatini se non detenuti per altri motivi.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRON UNZ IATE DAL T .S.D.S.
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gravante della recidiva per Baracchi, Rosai e Tagliaferri, Ciappi e Petrone e cumulate le pene condanna alla reclusione: Baracchi ad anni 10; Ciappi ad anni 7; Rosai e Tagliaferri ad anni 5 ciascuno; Ceccarelli e Gerli ad anni 4 ciascuno; Ceccuti, Consonni e Frosali ad anni 3 ciascuno; Petrone, Sacconi e Fanfani ad anni 2 ciascuno e Zatini ad anni 1 tutti in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di propria custodia preventiva; ordina la sottoposizione di tutti i condannati, meno Petrone, Sacconi, Fanfani e Zatini, alla libertà vigilata. Dichiara: condizionalmente condonati per indulto; anni 2 della reclusione inflitta a Baracchi, Ceccarelli, Ceccuti, Consonni, Fresali, Gerli, Rosai e Tagliaferri, e il residuo della pena che Zatini, Petrone, Sacconi e Fanfani dovrebbero ancora scontare per espiare la condanna loro inflitta ed ordina la scarcerazione di questi ultimi quattro se non detenuti per altra causa. Assolve: Bitossi Renato per non provata reità da tutte le imputazioni in epigrafe a lui ascritte ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Roma, 13.11 .1934 - Anno XIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Pertanto Bitossi, detenuto dal 14.4.1934, viene scarcerato il 13.11.1934. (Per Bitossi vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 388-607-620»).
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv. 272 p.p. 99-229-230-73 C.P. 274-488 C.P.P. 485-486 C.P. Esercito 1 R.D. 25.9.1934 n. 1511. Dichiara: Baracchi Romeo, Ciappi Antonio, Rosai Corrado, Tagliaferri Gino, Ceccarelli Autilio, Gerli Alberto, Ceccuti Olinto, Consonni Arduino, Fresali Gino, Sacconi Rodolfo, Zatini Oscar responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti. Fanfani Duilio e Petrone Francesco del delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. assolvendo per non provata reità questi ultimi due dal delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. loro addebitato in accusa. Coll'ag-
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR .DD. 25.9.1934 n. 151 1 e 15 .2.1937 n. 77: Baracchi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 16.3.1938. Detenuto dal 16.3.1934 al 16.3.1938. Pena espiata: 4 anni. (Per Baracchi vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 pag. 397>>).
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TRIBUNALE SPECIAi. E PER LA DIFESA DELLO STATO
Ciappi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 18.2.1937. Detenuto dal 15.3.1934 al 18.2.1937. Pena espiata: 2 anni, 11 mesi, 3 giorni. Ciappi, ritenuto colpevole del reato di oltraggio, è stato condannato dal Tribunale di Firenze, con sentenza del 6.5.1922, alla pena di 2 mesi e 15 giorni di reclusione, e dallo stesso Tribunale di Firenze, con sentenza del 27.7.1925, alla pena di 35 giorni di reclusione e 250 lire di multa per il reato di furto. Rosai viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 18.2.1937. Detenuto dal 16.3.1934 al 18.2.1937. Pena espiata: 2 anni, 11 mesi, 2 giorni. (Per Rosai vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 718»). Tagliaferri viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 27.2.1934 al 18.2.1937. Pena espiata: 2 anni, 11 mesi, 21 giorni. (Per Tagliaferri vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 750» e «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pag. 116»). Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R .D. 25.9.1934 n. 1511: Ceccarelli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 12.4.1936. Detenuto dal 12.4.1934 al 12.4.1936. Pena espiata: 2 anni. Consonni viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 15.3.1935. Detenuto dal 15.3.1934 al 15.3. 1935. Pena espiata: 1 anno. Si associa a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 14.11.1934; istanza respinta. (Per Consonni vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 560»). Ceccuti viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 17.4.1935. Detenuto dal 17.4.1934 al 17.4.1935. Pena espiata: 1 anno. Frosali viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 14.4.1935. Detenuto dal 14.4.1934 al 14.4.1935. Pena espiata: 1 anno.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S .
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Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 17.12.1934. Sacconi viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.11.1934. Detenuto dal 12.4.1934 al 13.11.1934. Pena espiata: 7 mesi ed 1 giorno. Fanfani viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.11.1934. Detenuto dal 15.3.1934 al 13.11.1934. Pena espiata: 7 mesi e 28 giorni. Petrone viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.11.1934. Detenuto dal 12.4.1934 al 13.11.1934. Pena espiata: 7 mesi ed 1 giorno. Zatini viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 13.11.1934. Detenuto dal 13.4.1934 al 13.11.1934. Pena espiata: 7 mesi.
(Per Zatini vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 1254»). Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 e del condono condizionale della residua pena concesso con decreto di grazia del 18.4.1935: Gerli viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 21.4.1935. Detenuto dal 12.4.1934 al 21.4.1935. Pena espiata: 1 anno e 9 giorni.
NOTA per il latitante Lampredi Aldo, nato il 1° .3 .1899 a Firenze - non risulta dai Registri Generali del T.S.D.S. che sia stata emessa negli anni successivi al 1934 una sentenza nei suoi confronti.
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TRIBUNALE. SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PIU MA PARTE: SENTENZE P RONUNZIATE DAL T .S.D.S.
Reg. Geo. n. 96/1934
SENTENZA N. 49
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Mingoni Mario, Gaudio Vincenzo; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Frausin Giorgio, nato il 2.1.1910 a Muggia (Trieste), tracciatore navale; Budicin Giuseppe, nato il 27.4.1911 a Rovigno d'Istria (Jugoslavia), barbiere; Crismani Bernardo, nato il 10.11.1872 a Muggia (Trieste), carpentiere in ferro; Karis Mario, nato 1'8.1.1911 a Trieste, tracciatore navale;
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I M PUTATI
Tutti: 1) del delitto previsto dall'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere fatto parte di associazioni comuniste; 2) del delitto previsto dagli art. 110 e 272 p.p. C.P per avere concorso in propaganda comunista verbalmente e a mezzo stampa e del cosiddetto soccorso rosso. Reati commessi in Trieste, Muggia, Monfalcone, Rovigno d'Istria, La Spezia e zone limitrofe fino ai primi di gennaio 1934.
Il Frausin, l'Opara, il Macari, il Karis, il Budicin, il Postogna, il Robba Antonio, il Crismani ed il Pobega inoltre: del delitto previsto dagli art. 270 p.p. e 110 C.P. per avere concorso in organizzazione e direzione di associazioni comuniste. Con l'aggravante della recidiva specifica di cui all'art. 99 cpv. 1° n. 1 e 2 e cpv. 2° per il Karis.
IN PUBBLICA UDIENZA
Sentito il P .M. nelle sue conclusioni e gli imputati che per ultimi ebbero la parola coi loro difensori.
Macari Antonio, nato il 13.12.1896 a Cervignano del Friuli (Udine), marinaio; Nadovich Matteo, nato il 18.2.1886 a Rovigno d'Istria (Jugoslavia), agricoltore; Opara Francesco, nato il 4.10.1901 a Muggia (Trieste), meccanico;
IL TRIBUNALE
Ritenuto che dalla lettura degli atti processuali nonché dalle risultanze del!' orale dibattito si è potuto statuire.
Postogna Albino, nato il 6.12.1876 a Muggia (Trieste), macchinista navale; IN FATTO ED IN DIRITTO
Pobega Giovanni, nato il 1° .5.1898 a Muggia (Trieste), carpentiere in ferro; Privileggio Giorgio, nato il 6.8.1912 a Rovigno d'Istria (Jugoslavia), fabbro; Robba Antonio, nato il 26.3.1899 a Muggia (Trieste), falegname; Sasso Giulio, nato il 24.4.1909 a Muggia (Trieste), carpentiere in ferro.
La Questura di Trieste era venuta a conoscenza che vecchi comunisti della Città nonché di Muggia, Monfalcone, Rovigno d'Istria e zone limitrofe avevano ripreso la loro attività sovversiva, mantenendosi in contatto con altri pure vecchi compagni di fede. Svolgendo opera propagandistica in collegamento col comunista Karis che prestava servizio militare nella R. Marina a La Spezia; e con la collaborazione del Budicin, pure marinaio militare a La Spezia fino al 7 .10.1933.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
Perciò, intensificate le indagini ed individuati i maggiori responsabili della deleteria attività comunista, procedette all'arresto ed alla denuncia dei rubricati imputati. Dalla compiuta istruttoria, attraverso specialmente le chiare e precise dichiarazioni degli stessi capeggiatori del movimento sovversivo, scaturirono le prove di reità a carico di ognuno, del tutto confermate a dibattimento. Così emerse che in Muggia, per interessamento dei rubricati Frausin Giorgio, Crismani Bernardo, Postogna Albino, Robba Antonio e Pobega Giovanni era sorto fin dai primi del 1933, un gruppo comunista, di cui faceva parte anche il rubricato Sasso Giulio; gruppo che esplicava la sua attività con saltuarie riunioni, con diffusione di stampe sovversive e del così detto soccorso rosso; che analogo gruppo comunista esplicante analoga attività e di cui facevano parte anche i rubricati Privileggio Giorgio e Nadovich Matteo era sorto in Rovigno per interessamento del rubricato Budicin Giuseppe che manteneva i contatti con i compagni di Muggia; che altro gruppo comunista esplicante analoga attività era sorto a Monfalcone per interessamento dei rebrucati Opara Francesco e Macari Antonio (detto il Tonì rosso), capo - quest'ultimo - del locale movimento adulti per intermediario tra i funzionari comunisti del centro ed i predetti esponenti di associazioni locali; che per il collegamento fra i nominati gruppi comunisti e tra questi ed i funzionari comunisti del centro provvedeva in modo particolare il succitato Karis Mario, già condannato per attività comunista da questo Tribunale. Le responsabilità dei singoli imputati rifulsero chiaramente come in appresso:
Budicin Giuseppe: fratello dell'Antonio già condannato da questo Tribunale Speciale per reati politici. Si disse di sentimenti comunisti e di essersi dato alla attività propagandistica sovversiva anche quando prestava servizio militare nella Regia Marina a La Spezia. Ebbe dal Karis delle stampe comuniste che secondo le affermazioni del Budicin erano state ritirate a Torino dallo stesso Karis in un suo incontro con i compagni di fede. Approfittando di una licenza nel luglio 1933 egli si recò a Muggia con missiva del Karis, per conoscere e prendere contatti politici col Frausin. Da costui ebbe del materiale sovversivo da diffondere, che portò a Rovigno ed in parte consegnò al Privileggio ed al Nadovich. Nel settembre 1933 il Budicin avuta una seconda licenza ritornò a Muggia per trovarvi il Frausin; dal quale ricevette altri stampati comunisti che consegnò al Karis non appena rientrato a La Spezia. Nell'ottobre successivo si congedò ed ebbe un incontro a Trieste col Frausin e col Robba per concretare l'azione propagandistica a Rovigno. Infatti egli riuscì a fare partecipi del movimento comunista i già citati Nadovich e Privileggio, propagandandoli a voce ed a mezzo di stampe clandestine; ed affidandone ad entrambi, oltre al Sasso, per la diffusione. Corrispondeva clandestinamente col Frausin e con altri compagni a mezzo di un cifrario segreto.
Karis Mario: già condannato dal Tribunale Speciale nel 1931 per appartenenza al partito comunista e beneficiato nel 1932 di amnistia. Risultò che era elemento di riorganizzazione e di propaganda dell'associazione comunista e che aveva costituito una cellula comunista a La Spezia «tra marinai» alla quale aveva partecipato, fino all'avvenuto suo congedo (ottobre 1933) il Budicin. E che il Karis cilntinuò a mantenere rapporti di carattere politico con costui, e con altri compagni di fede già condannati da questo Tribunale Speciale che egli aveva conosciuti fin da quando si trovava detenuto nelle carceri, in espiazione della suaccennata pena. Confessò di appartenere alla organizzazione comunista e che perciò andò in licenza a Trieste per incontrarsi con un emissario del partito dal quale ebbe materiale propagandistico di poi portato a La Spezia. Nell'effettuarne la diffusione passò qualche stampato anche al Budicin. A sua volta però ricevette del materiale comunista dallo stesso Budicin nella occasione che costui si era recato in licenza a Trieste e rientrato a La Spezia aveva consegnato anche a lui del materiale sovversivo, dal Frausin affidato al Budicin per la propaganda.
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Frausin Giorgio: ammise di appartenere ad associazione comunista e di avere svolta attività propagandistica. Affermò pure che nell'aprile 1933 fu avvicinato a Muggia da Pobega e Postogna i quali gli fecero presente della necessità di raccogliere denaro pro soccorso rosso in favore dei vari detenuti politici. A tal uopo fu tenuta una riunione alla quale parteciparono anche i compagni di fede Robba e Crismani. Incaricato della riscossione dei fondi era il Pobega il quale versò settimanalmente il denaro anche riscosso dal Sasso. D'accordo col Robba una volta si recò a Monfalcone per incontrarsi con l'Opara e con un funzionario del partito per dare notizie sulla organizzazione di Muggia. Dallo stesso Robba più volte ebbe materiale propagandistico passato per la diffusione al Sasso ed al Budicin. Con quest'ultimo aveva avuto rapporti politici e stampe sovversive a mezzo del Karis che glielo aveva presentato come buon compagno di fede. Privileggio Giorgio: confessò di far parte della organizzazione comunista in seguito ad insistente propaganda fattagli dal Budicin, a voce ed a mezzo di stampe clandestine.
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TRIBUNALE Sl'ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE P RONUNZIAT E DAL T.S.D.S.
Intervenne a varie riunioni col Budicin e con altri compagni di fede; ricevendo stampa sovversiva da diffondere.
Opara Francesco: confessò di avere aderito alla organizzazione comunista in seguito alla persistente propaganda fattagli dal compagno Macari già conosciuto, nel cantiere navale di Monfalcone, sotto il pseudonimo di «Toni il Rosso». Di poi suo cognato Robba lo incaricò di trovare un compagno di fede che a di lui mezzo mantenesse i collegamenti tra l'organizzazione di Muggia e quella di Monfalcone, perciò gli presentò il Macari. Dal colloquio venne concordato che l'Opara sarebbe stato anche il recapitario - come infatti avvenne più volte - della stampa clandestina da passare poscia al Robba per la diffusione. Per ordine del Macari nell'ottobre 1933 si recò a Redipuglia per incontrarsi con l'emissario del partito e per ragguagliarlo sul movimento sovversivo di Monfalcone. E poiché l'emissario intendeva fare una riunione a Monfalcone con l'intervento anche dei compagni dirigenti di Muggia così ne informò il Macari. Il quale avvertito del giorno e dell'ora dell'arrivo a Monfalcone del rappresentante del partito ne diede comunicazione all'Opara perché a sua volta informasse il Robba; in modo che il Frausin si incontrasse, come si incontrò, con l'emissario.
Nadovich Matteo: ammise di appartenere alla organizzazione comunista indottovi dal Budicin che a tal uopo lo propagandò insistentemente a voce ed a mezzo di stampati sovversivi. Partecipò egli pure a riunioni segrete col Budicin e con altri aderenti al movimento ricevendo stampa propagandistica da diff~ndersi. A richiesta dello stesso Budicin egli fornì quale recapito per la cornspondenza clandestina proveniente da Muggia, l'indirizzo della propria sorella. . Robba Anto~io: confessò che dal 1922 non si era più interessato di politica avendo persmo abbandonato ogni contatto con i compagni di fede comunista. , M~ P?iché da tempo lo si accusava di tradimento alla fede comunista perche spia m mano alla Questura, allora indotto dalle pressioni dei vecchi compagni, ai primi del 1933 entrò a far parte del gruppo comunista formato dal Crismani, Postogna, Frausin e Pobega. Il Pobega era incaricato della riscossione dei fondi pro soccorso rosso· ed il Frausin della organizzazione propagandistica. ' Frequenti furono le riunioni segrete tenute in varie località con l'intervento dei suddetti compagni di fede e di altri. In una riunione fu concordato il collegamento di Muggia con Monfalcone co~ mezzo dell'Opara cognato del Robba. Quest'ultimo a tal uopo si incontro talvolta col detto Opara che gli affidò del materiale propagandistico da distribuire a Muggia. Infatti consegnò delle copie di opuscoli sovversivi e dei giornaletti «Unità» ed «Avanguardia» al Crismani perché ne passasse anche al Frausin. Crismani Bernardo: ammise di essersi trovato in varie riunioni con Frausin col Postogna, col Pobega e con altri ancora e di aver trattato in modo parti~ colare dell'aiuto ai detenuti politici. Ebbe a tale scopo denaro da Pobega e da Robba; da quest'ultimo ricevette anche stampa sovversiva. Dal complesso della attività svolta risultò che era partecipe dell'associazione comunista e della relativa azione propagandistica. . Postogna ~l~ino: fratello del comunista condannato dal Tribunale Speciale. -~onfesso d1 professare idee comuniste dal 1919 e che per invito del Crismam mtervenne alle suaccennate riunioni organizzate dai capeggiatori del movimento comunista, al quale egli partecipava. In tali riunioni fl~rnno ~· attati argomenti di carattere sovversivo e della raccolta del denaro pro soccorso rosso; con l'intervento del Crismani, del Robba, del Pobega e del Frausin.
Macari Antonio: confessò di essersi incontrato a Monfalcone con un funzionario del partito comunista venuto dalla Francia e siccome lo richiese di relazioni scritte sul movimento sovversivo delle varie categorie di operai provvide ricorrendo a tal uopo all'opera di altro compagno di fede. Seguendo i criteri dello stesso funzionario del partito concretò un collegamento tra il funzionario ed i compagni di Muggia ed un convegno al quale intervenne anche il Frausin. In tale occasione egli Macari ebbe dall'emissario del partito un pacco di stampati sovversivi per la diffusione. Pobega Giovanni: ex confinato politico dal 1928 al 1932. Confessò che indotto dai vecchi compagni di fede aderì alla organizzazione comunista accettendo l'incarico della raccolta fondi prosoccorso rosso. Perciò svolse tutta la sua attività partecipando sovente a varie riunioni fra compagni di fede, assieme al Crismani, al Robba, al Postogna. Raccolse dai compagni e ricevette anche indirettamente dal fuoriuscito Vattovaz Vitale ( V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pag. 305 e 319»), per la centrale del partito, somme di denaro da destinarsi alle famiglie dei carcerati politici; però da ultimo, in conseguenza dei dubbi formulati dai compagni sulla sua correttezza e sulla erogazione del denaro che gli veniva affidato, decise di ritirarsi da ogni sua attività. Sasso Giulio: frequentando il Frausin subì la di costui influenza esercitata con la propaganda comunista, fattagli a voce e con la stampa clandestina.
244.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Infatti aderì alla organizzazione locale, dandovi la sua attività; tanto che dopo l'arresto dello stesso Frausin fu invitato dai maggiori esponenti del movimento comunista a sostituirlo nelle varie funzioni. Ammise di avere versato al Frausin un contributo mensile pro soccorso rosso . Dalla esposta narrativa emerge ad evidenza che il partito comunista mediante i soliti suoi «funzionari» e «corrieri» mandati dall' estero aveva riorganizzato il suo movimento sovversivo a Trieste, Muggia, Monfalcone, Rovigno d'Istria e zone limitrofe; svolgendo fattiva opera propagandistica e raccogliendo e distribuendo somme di denaro pro soccorso rosso. Per l'azione riorganizzativa e direttiva la centrale del partito si era servita particolarmente del Karis; il il quale a tal uopo manteneva il collegamento con gli emissari e coi maggiori esponenti locali. Appartenevano alla associazione comunista pure tutti gli altri rubricati; i quali con lo stesso Karis concorrevano a diffondere il materiale propagandistico. Pertanto tutti si sono resi responsabili dei reati previsti e puniti dagli art. 270 cpv. 2° e 272 p.p.; ed il solo Karis anche dell'art. 270 p.p. C.P.: mentre Budicin, Frausin, Macari, Robba, Opara, Crismani, Pobega e Postogna vengono assolti per insufficienza di prove da quest' ultimo delitto, non essendosi raccolti elementi sufficienti di reità a loro carico. Ed esaminate nonché vagliate tutte le risultanze dibattimentali, e tutte le richieste della difesa; considerato che il Karis è recidivo a sensi dell'art. 99 cpv. 1° n. 1 e 2 e cpv. 2° C .P .; tenuta presente la natura particolare del reato; e prese in esame le condizioni particolari in cui si trovano Pobega e Robba, i quali fecero in corso istruttorio dichiarazioni di pentimento e dichiarazioni di fede al fascismo, riconfermate pubblicamente all'udienza; il Collegio è d'avviso di irrogare le seguenti pene: Per il disposto dell'art. 270 p.p. C .P.: Al Karis anni 6 di reclusione;
PR IMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
245
Al Macari, Crismani, Pobega, Postogna, Privileggio anni 2 di reclusione ciascuno; Al Robba, Nadovich e Sasso anni 1 e mesi 6 di reclusione ciascuno. Con l'aggravante di 1/3 delle pene inflitte al Karis a sensi dell'art. 99 cpv. 1° n. I e 2 e cpv 2° C.P.; ed operato il cumulo delle pene (art. 73 C.P.) complessivamente condanna: Karis ad anni 16; Budicin ad anni 7; Frausin ad anni 5; Macari, Crismani, Pobega e Privileggio ad anni 4 ciascuno; Opara ad anni 3; Robba, Nadovich e Sasso ad anni 2 e mesi 6 ciascuno. Tutti alla reclusione; Karis anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Budicin e Frausin anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; alla libertà vigilata; al pagamento in solido delle spese di giudizio nonché al pagamento delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni alta conseguenziale di legge. Trattandosi di reati commessi antecedentemente alla pubblicazione del R.D. di condono 25.9.1934, n. 1511, in favore di tutti applica il beneficio del condono condizionale di anni 2 sulla pena rispettivamente inflitta; determinando le pene da scontare: in anni 14 per Karis; anni 5 per Budicin; anni 3 per Frausin; anni 2 ciascuno per Macari, Crismani, Pobega, Postogna e Privileggio; anni 1 per Opara; e mesi 6 per Robba, Nadovich e Sasso. Ferme restando rispettivamente per tutti la libertà vigilata e la interdizione dai pubblici uffici sipra specificante.
ORDINA
infine che vengono immediatamente escarcerati se non detenuti per altra causa Robba, Nadovich e Sasso perché condonata condizionalmente la pena residua che ancora dovrebbero scontare.
In applicazione dell'art. 270 cpv. 2° C.P.: P.Q.M.
Al Karis ed al Budicin anni 3 di reclusione ciascuno; Al Frausin, Macari, Crismani, Pobega, Postogna e Privileggio anni 2 di reclusione ciascuno; Al Robba, Opara, Nadovich e Sasso anni 1 di reclusione ciascuno; In base all'art. 272 p.p. C.P.: Al Budicin anni 4 di reclusione; al Karis ed al Frausin anni 3 di reclusione ciascuno;
Visti ed applicati gli art. 270 p.p. e cpv. 2°; 110, 272 p.p.; 99 cpv. 1° n. 1 e 2 e cpv. 2°; 23, 29, 73, 228, 229 C.P.; 274; 488 C.P.P.; 485, 486 C.P. Esercito; 1 R.D . 25.9.1934 n. 1511. Dichiara: tutti colpevoli dei reati rispettivamente ascritti, ad eccezione di Budicin, Crismani, Frausin, Macari, Robba, Opara, Pobega, e Postogna che vengono assolti per insufficienza di prove in ordine al delitto previsto e punito dall'art. 270 p.p. C.P .. Ed in concorso dell'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 cpv. 1° n. 1 e 2 e cpv. 2° C.P.;
246 ,
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T,S,D,S .
operato il cumulo delle pene complessivamente condanna: Karis ad anni 16; Budicin ad anni 7; Frausin ad anni 5; Macari, Crismani, Pobega, Postogna e Privileggio ad anni 4 ciascuno; Opara ad anni 3; Robba, Nadovich e Sasso ad anni 2 e mesi 6 ciascuno; Tutti alla reclusione; Karis anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; Budicin e Frausin anche alla interdizione dai pubblici uffici per la durata d'anni 5; tutti alla libertà vigilata; al pagamento in solido delle spese di giudizio nonché al pagamento delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Applica a favore di tutti il condono condizionale di anni 2 sulla pena di cui all'art. I del R.D. 25.9.1934 n. 1511; determinando le pene da scontare in: Anni 14 per Karis, anni 5 per Budicin, anni 3 per Frausin, anni 2 ciascuno per Macari, Crismani, Pobega, Postogna e Privileggio; anni I per Opara; mesi 6 per Robba, Sasso e Nadovich; tutti alla reclusione. Ferme restando per tutti la libertà vigilata e la interdizione dai pubblici uffici già specificate. Ordina: infine che vengono immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa, Robba e Nadovich e Sasso perché condonata condizionalmente la pena residua che ancora dovrebbero scontare. Roma, 17.11.1934 - Anno XIII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD . 25.9.1934 n. 151 1 e 15.2. 1937 n. 77:
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Karis viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia l' 11.1.1940. Detenuto dall'll.1.1934 all'll.1.1940. Pena espiata: 6 anni. (Per Karis vedi anche «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1931 pag. 47»). Budicin viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 13.12.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 2 mesi, 5 giorni. I condoni concessi con i suddetti benefici di clemenza vennero revocati dal T.S.D.S. con sentenza del 27.9.1938 con la quale il Budicin venne condannato alla pena di 12 anni di reclusione. (Vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1938»). Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Frausin viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfrano Emilia il 25.12. 1936. Detenuto dal 25. 12.1933 al 25.12.1936. Pena espiata: 3 anni. Privileggio viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfrano Emilia 1'8.1. 1936. Detenuto dall'8 . l . 1934 all'8. l . 1936. Pena espiata: 2 anni. Macari viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 21. l. 1936. Detenuto dal 21.1.1934 al 21.1.1936. Pena espiata: 2 anni . Crismani viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 25.1.1936. Detenuto dal 25.1.1934 al 25.1.1936. Pena espiata: 2 anni. Postogna viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 10.1.1936. Detenuto dal 10.1.1934 al 10.1.1936. Pena espiata: 2 anni. Pobega viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 3.2.1936.
248
TRIBUNALE SPECIALE .PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
Detenuto dal 3.2.1934 al 3.2.1936. Pena espiata: 2 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 21.2.1935.
Omissis
Opara viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 19.1.1935. Detenuto dal 19.1.1934 al 19.1.1935. Pena espiata: 1 anno. Robba viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 17.11.1934. Detenuto dal 10.1.1934 al 17.11.1934. Pena espiata: 10 mesi, 7 giorni. Sasso viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 17.11.1934. Detenuto dal 25.1.1934 al 17.11.1934. Pena espiata: 10 mesi, 22 giorni. Nadovich viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 17.11.1934. Detenuto dall'8.1.1934 al 17.11.1934. Pena espiata: 10 mesi, 9 giorni.
Nota. - Insieme con i sopraspecificati imputati vennero denunziati anche: Bacchiaz Giovanni, nato il 1.12.1907 a Rovigno d'Istria, falegname; Robba Miro, nato il 13.6.1909 a Muggia (Trieste), operaio; Marinze Odinea, nata il 24.2.1910 a Muggia (Trieste), casalinga; Stocher Edoardo, nato il 27.3.1905 a Trieste, operaio navale.
IMPUTATI
a) del delitto previsto dall'art. 270 2° cpv. C.P. per aver fatto parte di associazioni comuniste; b) del delitto previsto dagli artt. 110 e 272 p.p. C.P. per aver fatto propaganda del partito comunista. Reati commessi a Trieste, Muggia, Monfalcone e Rovigno nonché a La Spezia fino al mese di gennario del 1934.
249
Nei confronti di Bacchiaz Giovanni (detenuto dall'8. l.1934) e di Robba Miro (detenuto dal 25 .1. I 934) il Giudice Istruttore (Vincenzo Cersosimo) ordinò, con provvedimento dell' 1.6.1934, la loro immediata scarcerazione ai sensi dell'art. 269 C.P. - perché erano venuti a mancare sufficienti indizi di reità.
Omissis
Nei confronti dei suddetti quattro imputati il Giudice Istruttore (Vincenzo Cersosimo) non ravvisò, nel prosieguo dell'istruttoria, sufficienti indizi di reità e dichiarò, pertanto, con sentenza del 22.8.1934 - ai sensi dell'art. 378 C.P .P. e su conforme richiesta del P .M. - di non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati addebitati per insufficienza di prove. Pertanto Marinze, detenuta dal 16.12.1933 e Stocher, detenuto dal 21.1.1934 vennero scarcerati il 22.8.1934.
250
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen . n. 373/1934
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 50
251
Roma, 20.11.1934 - Anno XIII
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: ¡Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo;
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
ha pronunciato la seguente SENTENZ A nella causa contro: Meraner Riccardo, nato il 30.7.1914 a Appiano (Bolzano), macellaio; Waldthaler Francesco, nato il 14.8.1915 a Vadena (Bolzano), macellaio.
I MPUTATI
del delitto previsto e punito dall'art. 110-292 C.P ., per avere, in Bolzano, la notte dal 15 al 16.9.1934, in concorso tra loro, lacerata la bandiera nazionale esposta alla finestra del primo piano della casa di Saltuari Gioacchino, nella ricorrenza del genetliaco di S.A.R. il Principe Ereditario.
Omissis
P.Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 133, 229, 110 e 292 C.P.; 488 C.P.P .. Dichiara: Meraner Riccardo e Waldthaler Francesco colpevoli del reato a loro ascritto, e condanna ciascuno a 3 anni di reclusione ed a 5 anni d'interdizione dai pubblici uffici; entrambi alla libertĂ vigilata, al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Visti gli art. 1 e 3 del R.D. 25.9.1934 n. 1511 dichiara condonati condizionatamente 2 anni della pena inflitta ai suddetti condannati.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Meraner e Waldthaler, detenuti dal 16.9.1934, vengono scarcerati dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 16.9.1935. Pena espiata: 1 anno.
252
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 49/1934
P RIMA PARTE: SENT ENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 51
253
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale;
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Bortolon Pietro, nato il 26.3.1903 a Saltrio (Varese), carrettiere.
IMPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 270 cpv 2° C.P., per avere partecipato all'associazione comunista in provincia di Varese fino al 31.1.1934; 2) del delitto di cui all'art. 272 p.p. C.P. per avere fatto propaganda sovversiva a favore di detta associazione nelle suddette circostanze di tempo e di luogo.
Omissis
P.Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli art. 29, 73, 133, 229, 270 cpv. 2° 272 p.p. C.P., 488 C.P.P .. Dichiara: Bortolon Pietro colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna a 4 anni di reclusione, alla libertà vigilata, al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Visti gli art. 1 e 3 del R.D. 25.9.1934 n. 1511 dichiara condonati 2 anni della pena come sopra inflittagli.
Roma, 21.11.1934 - Anno XIII
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Bortolon viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 3.1.1936. Detenuto dal 3.1.1934 al 3.1.1936. Pena espiata: 2 anni. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 28.12.1934. Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza dell'8.2.1961, il beneficio dell'amnistia di cui al D.L.L. 17.11.1945 n. 719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
254
PRJMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. o. 23/1934
SENTENZA N. 53
255
posti, per l'indulto di cui all'art. 1 R.D. 25.9.1934 n. 1511. Ordina: infine che vengano immediatamente scarcerati se non detenuti per altra causa, perché condonata l'intera pena.
II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale;
Roma, 21.11.1934 - Anno XIII
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Mingoni Mario, Conticelli Giuseppe, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:
Il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con ordinanza del 21.12.1960 il beneficio delJ'amnistia di cui al D. L.L. 17.11.1945 n. 1719 dichiarando, contemporaneamente, l'estinzione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di giustizia (art. 1 D.C.P.S. 22.11.1947 n. 1631).
Taucar Carlo, nato il 4.11.1901 a Mattegna (Trieste), tipografo; Biziak Vladimiro, nato il 2.2.1888 a Postumia (Trieste), calzolaio. Detenuti dal 12.10.1933 al 21.11.1934.
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 40 del 27.7.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati , dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di:
IMP UT ATI
Mekinda Enrico, nato il 9.7.1896 a Postumia (Trieste), ferroviere, cittadino jugoslavo. Detenuto dal 16.10.1933 al 27.7.1934.
del reato di cui agli art. 110-272 cpv. e 23 C.P., per avere svolta anteriormente e fino all'ottobre 1933, propaganda antinazionale in riunioni tenute in casa del Biziak.
Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine al reato di spionaggio nei confronti di Taucar Carlo e Biziak Vladimiro.
Omissis
P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 110-272 C.P.; 274, 488 C.P.P.; 486 C.P. Esercito. 1. R.D. 25.9.1934 n. 1511. Dichiara: Taucar e Biziak colpevoli del reato a loro ascritto, e condanna Taucar ad anni 2 e Biziak ad anni 1 e mesi 6. Entrambi alla reclusione, alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese di giudizio; al pagamento delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseziale di legge. Applica: in favore di entrambi il condono condizionale della intera pena rispettivamente inflitta; rimanendo sospesa condizionalmente fino alla estinzione della pena detentiva anche la libertà vigilata alla quale furono sotto-
256'
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S,D,S.
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 112/1934
SENTENZA N. 54
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Pasqualucci Renato, Conticelli Giuseppe, Mingoni Mario, Gaudio Vincenzo, Gangemi Giovanni; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Conte Dante, nato il 13.4.1897 a Torino, tornitore;
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IMPU TATI
Il Conte ed il Chiappo dei reati di cui agli art. 270 p.p. e 2° cpv., 272 p.p. C.P. per avere, in Torino, in epoca precedente e fino al 10.2.1934, organizzato il partito comunista, per averne fatto parte e svolto propaganda in favore dello stesso. Il Capriolo, il Mosso, il Bosio, il Porcelli e la Pescio dei reati di cui agli art. 270 cpv. 2° e 272 p.p. C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto parte del partito comunista e svolto propaganda in favore del medesimo. Tutti gli altri del reato di cui all'art. 270 cpv. 2° C.P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, fatto parte del partito comunista. In esito al pubblico dibattimento, sentiti il P .M. nella sua requisitoria e gli imputati, che, coi loro difensori hanno per ultimi avuta la parola osserva:
Ardizzi Guido, nato il 16.12.1901 a Polleggio (Svizzera), meccanico; Beltramo Carmelo, nato il 29.3.1911 a Torino, stuccatore; Bronzo Luigi, nato il 4.6.1903 a Torino, meccanico; Capriolo Luigi, nato il 10.11.1902 a Cinzano (Torino), artigiano; Gilio Chiaffredo, nato il 4.5.1893 a Torino, tipografo; Gardano Francesco, nato il 10.l 1.1892 a Trino (Vercelli), meccanico; Mosso Domenico, nato il 21.8.1893 a Carmagnola (Torino), meccanico; Obole Vincenzo, nato il 26.4.1895 a Torino, meccanico; Prioglio Augusto, nato il 1° .3.1896 a Savignano (Cuneo), fabbro; Pescio Anita, nata il 22.3.1884 a Torino, maestra elementare in pensione; Bosio Carlo, nato il 1° .11.1896 a Rubiana (Torino), meccanico; Berra Francesco, nato il 25.8.1906 a Torino, meccanico; Chiappe Carlo, nato il 27.4.1897 a San Germano (Vercelli), meccanico; Gallinotti Carlo, nato il 28.7.1896 a Solero (Alessandria), sarto; Porcelli Giacinto, nato il 15.7. 1908 a Torino, calderaio; Tosi Francesco, nato il 4.1.1905 a Torino, elettricista; Tordolo Orsello Angelo, nato 1'8.1.1892 a Torino, pittore.
IN FATTO ED IN DIRITTO
I rubricati, denunciati assieme ad altri prosciolti in istruttoria, dalle Autorità di P .S. di Torino con verbali del 14 e del 19 marzo u.s., furono rinviati a giudizio (unitamente al tal Galavotti Leonida nei riguardi del quale, essendo latitante, si è ordinato preliminarmente la sospensione del procedimento) a rito diretto, con atto d'accusa del P.M. in data 18 giugno u.s. per rispondere dei delitti come sopraenunciati. All'orale dibattimento, per la confessione di alcuni degli imputati, i quali hanno concordemente precisata anche l'attività delittuosa degli altri, per le prove testimoniali, e in relazione alle emergenze dell'istruttoria scritta, è risultato quanto segue: Verso la fine del 1932, nel 1933 e sino al 10 febbraio u.s . in Torino, alcuni dei prevenuti già condannati da questo Tribunale e liberati poi per effetto dell' amnistia e dell'indulto del Decennale, pur avendo trovata, per la generosità fascista, in tempo di difficoltà da lavoro, occupazione bene remunerata nei migliori opifici, fabbriche ed officine di Torino, avevano ripreso, con maggiore lena, se pure con maggiori cautele, la delittuosa attività comunista ed erano riusciti a far partecipare all'associazione sovversiva buon numero di adepti. Le riunioni venivano tenute frequentemente di sera nel retrobottega di una calzoleria, spesso coll'intervento di un tal Silvio, non meglio identificato, funzionario della Centrale comunista all'estero, il quale provvedeva anche, qualche volta, al pagamento mensile del fitto del locale, fitto che normalmente
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veniva corrisposto dall'imputato Conte, quale capo del movimento comunista torinese. Ma convegni parziali venivano tenuti anche fuori, in Piazza Bernini, in Piazza Statuto, in Piazza Sonzini, in Viale Regina e in altre località. Vi si discutevano questioni relative alla illegale associazione, si davano direttive per il migliore incremento e vi si distribuivano stampe di propaganda per l'ulteriore diffusione. A scopo di propaganda era stato anche organizzato il soccorso rosso con raccolta di somme che venivano distribuite a pretese vittime politiche. L'attività concreta da ciascuno svolta è stata così accertata:
<lagnare alla illegale organizzazione. Tentò anche di indurre tal Barboni Giovanni (prosciolto in istruttoria) a partecipare all'associazione. Non è risultato che dall'agosto 1933 abbia comunque svolta attività sovversiva, forse perché, come è apparso da qualche dichiarazione, venne messo da parte dai maggiori esponenti perché sospettato. Il Bosio, che ha fatto ampie dichiarazioni di pentimento e si è dichiarato, anche in udienza, disposto a versare il proprio sangue pel Fascismo, era riuscito, negli ultimi tempi, ad ottenere la tessera del Partito Fascista.
Conte Dante: 1 già condannato nel 1928 ad anni 6 e mesi 6 di reclusione da questo Tribunale e amnistiato. Lavorava da tornitore negli stabilimenti Fiat. Indiceva e presiedeva le riunioni comuniste di cui trattasi e pagava il mensile per il cennato retrobottega al calzolaio coimputato Beltramo. Ebbe varii abboccamenti, anche diurni, anche col cennato funzionario Silvio. Attrasse all'orbita della sua attività delittuosa Ardizzi, Obole, Bronzo, Chiappo, Prioglio ed altri. Si tenne a contatto colla coimputata Pescio, la quale era incaricata particolarmente della propaganda a mezzo del soccorso rosso. Nega ogni addebito ma viene indicato da coimputati e specialmente da Pescio, Obole, Gardano, Bronzo e, in periodo istruttorio, con molti dettagli, da Beltramo.
allontanata dall'insegnamento elementare, perché nell'insegnamento stesso s'era estraniata dal rinnovato clima fascista, viveva della notevole pensione liquidata. Fu in contatto con Pajetta e con le sovversive Pizzarda, Ferrero Felicita, Alliprandi e Bessone (per Bessone Anna, Ferrero Felicita e Pizzarda Battistina, vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 104-470 e 929» ), alcune delle quali già condannate da questo Tribunale, e a mezzo della Bessone si mise in relazione col centro comunista all'estero, dal quale fu incaricata di occuparsi del soccorso rosso. La corrispondenza col centro, scritta con inchiostro simpatico, le proveniva indirizzata a tale Testa Anna (prosciolta in istruttoria), alla quale aveva dato ad intendere che trattasi di clandestina corrispondenza amorosa. Ebbe frequenti convegni con alcuni dei comunisti torinesi di cui trattasi e specialmente con Conte e Capriolo. Erogò somme pro soccorso rosso per propaganda comunista, di speciale rilievo quella data al fratello del detenuto comunista Carsano. Erogò anche sovvenzioni in natura alla moglie del detenuto sovversivo Gaeta. La Pescio anche in udienza ha riconosciuto d'avere mancato ed ha promesso di non più ricadere nell'errore comunista.
Capriolo Luigi. già condannato nel 1927 da questo Tribunale ad anni 7 e mesi 6 di reclusione e a lire 600 di multa, e beneficiato da amnistia e da indulti. Attrasse il Beltramo al Comunismo e Io indusse àd affittare al Conte la retrobottega di cui sopra per le riunioni dell'associazione, alla quale partecipò attivamente. Fu trovato in possesso di numerose, importanti ma recenti circolari del centro comunista all'estero, esemplari delle quali erano state diffuse. Si tenne particolarmente a contatto con Ardizzi e Gilio, dal quale ultimo ebbe un articolo sul «Contratto dei poligrafici torinesi>> che doveva essere pubblicato nella stampa clandestina dell'associazione sovversiva. Svolse anche attività di collegamento col comunista Karis, già condannato recentemente da questo Tribunale, e si adoperò per la presentazione del Karis alla rubricata Pescio. Bosio Carlo. lavorava quale meccanico allo stabilimento «Aeronautica d'Italia». Partecipò assieme a Porcelli, Tosi e Chiappo a riunioni comuniste e svolse propaganda analoga consegnando stampe sovversive al Porcelli, che riuscì a gua-
Pescio Anita:
Porcelli Giacinto: lavorava all' «Aeronautica d'Italia» con Bosio dal quale fu indotto ad entrare nell'associazione clandestina e dal quale ebbe in lettura stampe di propaganda comunista. Partecipò a riunioni cui partecipavano fra gli altri Chiappo, Bosio e Tosi ed ebbe abboccamenti riguardanti il clandestino movimento comunista torinese con Galavotti. Si occupò anche di propaganda sovversiva a mezzo del soccorso rosso e distribuendo stampe a Mosso. L'attività da lui svolta non fu rilevante e dopo il suo arresto si è reso utile alla giustizia per avere confessato il suo male operato e per avere indicato i fatti criminosi dei compartecipi al movimento a lui noti. Si è dichiarato anche in udienza sinceramente pentito.
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Mosso Domenico: era compagno di officina del Porcelli, dal quale fu iniziato al comunismo e presentato a Bosio e a Galavotti. Partecipò con costoro a riunioni importanti per la vita del movimento illegale. Tuttavia la sua attività non ebbe in complesso speciale risalto, essendosi a quanto risulta limitato a fare propaganda con distribuzione di circolari clandestine sovversive cercando d'indurre l'operaio Gatti Carlo a partecipare al movimento. Come da su esposto al Capo del Governo, anche in udienza si è dichiarato pentito ed ha chiesto perdono.
Prioglio Augusto: già confinato politico e già componente del comitato interno comunista della Fiat, tornato in Torino si affiancò a Conte e Capriolo e partecipò alle riunioni testè accennate interessandosi vivamente della vita dell'associazione.
Chiappo Carlo: liberato dal confino di polizia per motivi politici e tornato a Torino, prese contatto con i comunisti Bosio, Tosi e Conte e nei varii convegni ai quali, assieme a costoro, partecipò, valendosi della sua facile loquela, di cui ha dato saggio anche in udienza in forma, però, rispettosa. Esplicò grande interesse per la vita dell'associazione. Tuttavia non sono emerse prove serie che, al di fuori di tale sua pericolosa attività, abbia svolto propaganda punibile e che abbia concorso alla costituzione del gruppo torinese. Beltramo Carmelo: come si è detto, si prestò, sia pure previo compenso, acché il retrobottega del suo negozio di calzolaio, fosse adibito alle importanti riunioni che gli aderenti del gruppo, sotto la direzione del Conte, vi tenevano quasi seralmente ed anche di giorno. Confessò di avere partecipato a qualche riunione e indicò con doviziosa precisione, i partecipi del movimento e quanto era a sua conoscenza circa la vita del gruppo, sebbene, all'udienza, evidentemente intimorito dalla presenza di coloro che l'avevano indotto all'adesione, abbia vanamente cercato di modificare i suoi precedenti asserti. Ardizzi Guido: già condannato ad anni 5 e mesi 6 di reclusione da questo Tribunale nel giugno 1930 e beneficiato di amnistia e di indulto in occasione del Decennale, tornato a Torino prese contatto col Conte e aderì al movimento illegale comunista partecipando a riunioni nel retrobottega cennato, in Piazza Bernini e in Piazza Statuto assieme ad Obole, Gilio, Capriolo e Conte. Bronzo Luigi: già condannato ad anni 7 e mesi 6 di reclusione da questo Tribunale Speciale nel 1928 e amnistiato in occasione del Decennale, indottovi da Conte e Capriolo aderì al gruppo di cui trattasi e assieme a costoro e a Prioglio partecipò alle riunioni nel retrobottega su ricordato, in Piazza Bernini e in Piazza Statuto.
Gilio Chiaffredo: indotto ad entrare nella illegale associazione da Capriolo, partecipò assieme a questi e ad Ardizzi a riunioni in Piazza Statuto e in Piazza Bernini e compilò, consegnandolo a Capriolo per l'ulteriore utilizzazione a scopo sovversivo, il già ricordato articolo sui poligrafici. Anche in udienza si è dichiarato pentito e ravveduto ed ha asserito che cadde nell'errore perché essendo tipografo era stimolato più degli altri alla osservazione di ciò che stampava. La sua attività sovversiva si era già iniziata a Saluzzo dove a mezzo di tal Bosetto aveva conosciuto il Capriolo. Gallinotti Carlo: prosciolto nel 1928 per insufficienza di indizi da questo Tribunale si prof essa cattolico praticante e si protesta innocente, ma non può negare che alcuni degli attuali imputati, per i fini comunisti che si proponevano, si riunirono qualche volta nel suo negozio da sarto. Tuttavia, per quanto affermò il coimputato Tosi e per quanto ha assicurato anche in udienza il teste Longo, è risultato che egli fu attivo partecipe dell'associazione sovversiva torinese e che si occupò di raccolta di somme pro soccorso rosso. Tosi Francesco: prese parte a riunioni assieme a Chiappo, Bosio e Gallinotti e ricevette materiale comunista. Si occupò anche di soccorso rosso. Obole Vincenzo: già condannato da questo Tribunale nel 1930 a 3 anni di reclusione e amnistiato per decennale, fu presentato da Ardizzi a Conte e partecipò a varie riunioni, e più attivamente a quelle che, ad ora fissa, venivano tenute il giovedì sera a Largo Sonzini. Nei fatti come sopra emersi il Collegio rawisa gli estremi giuridici dei reati a ciascuno dei quindici dianzi enumerati addebitati in epigrafe, eccetto, come si è detto, pel Chiappo per il quale è rimasto provato solo il delitto di partecipazione ad associazione sovversiva e pertanto solo del delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P. nel suo fatto si riscontrano gli estremi giuridici. Commisurando la pena al fatto e alla pericolosità di ciascuno dei quindici predetti ritiene di doverli condannare alla reclusione:
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Conte a complessivi anni 14 risultando dal cumulo di anni 9 per il delitto di cui all'art. 270 p.p. e 2 anni e mesi 6 per ciascuno degli altri due reati a lui ascritti; Capriolo ad anni 7 cumulo di anni 4 per la propaganda, anni 2 per la partecipazione e 1 anno per la recidiva (art. 270 2° cpv. 272 p.p. e 99 C.P.); Bosio ad anni 4 (cumulo di anni 2 per ciascuno dei reati ascrittigli); Porcelli, Mosso e Pescio ad anni 3 ciascuno (cumulo di anni 1 e mesi 6 per ciascuno dei reati a loro ascrittigli); Ardizzi ad anni 3 (anni 2 e mesi 6 pel reato ascrittogli e mesi 6 per la recidiva); Tosi, Chiappo e Beltramo ad anni 3 ciascuno pel delitto di cui all'art. 270 2° cpv. C.P.; Prioglio, Gilio, Gallinotti ad anni 2 ciascuno per il reato loro rubricato; Bronzo e Obole ad anni 2 ciascuno (nella pena di Obole è compreso un mese per la recidiva). I condannati hanno l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali ciascuno delle spese di propria custodia preventiva (488-274 C.P.P.). Per Conte è obbligatoria la libertà vigilata (art. 230 C.P .). Il Tribunale ritiene che tale misura di sicurezza sia da applicarsi anche a Capriolo, Chiappo, Bosio, Tosi, Porcelli, Mosso, Pescio, Beltramo e Ardizzi nei precedenti dei quali ravvisa la pericolosità sociale voluta dalla legge per l'applicazione di tale misura (229 C.P .). In applicazione dell'art. 1 del R.D. del 25.9.1934 n. 1511 poiché non ostano precedenti che lo vietano, bisogna condonare condizionalmente 2 anni della reclusione inflitta a Conte, Capriolo, Bosio, Chiappo, Beltramo, Mosso, Pescio, Ardizzi, Tosi e Porcelli e il residuo della pena che Gilio, Obole, Gallinotti, Proglio e Bronzo avrebbero dovuto ancora espiare per scontare la pena loro inflitta. Per Gardano, Tordolo (per Tordo/o Orse/lo vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 422») e Berra (per Berra vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 pag. 410»), che, per contatti avuti coi coimputati, erano stati ritenuti partecipi dell'associazione comunista torinese e di cui si è trattato non sono emerse prove serie e comunque sufficienti per potere affermare la loro responsabilità in ordine al reato loro ascritto. Pertanto essi debbono essere assolti per non provata reità e deve essere ordinata la loro scarcerazione se non detenuti per altra causa.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S .D.S.
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P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 270 p.p. e 2° cpv., 272 p.p., 99-229-230 C.P., 274-488 C.P.P., 485-486 C.P. Esercito, 1-4 R.D. 25.9.1934 n. 1511. Dichiara: Conte Dante, Capriolo Luigi, Bosio Carlo, Porcelli Giacinto, Mosso Domenico, Pescio Anita, Beltramo Carmelo, Ardizzi Guido, Obole Vincenzo Tosi Francesco, Gallinotti Carlo, Gilio Chiaffredo, Prioglio Augusto e B~onzo Luigi responsabili dei delitti in rubrica a ciascuno ascritti e Chiappo Carlo responsabile del solo delitto ?i c~i ~l'ar~. ~7? 2° cpv. _C.P. assolvendolo per non provata reità degli altn dehtt1 ascntugh, e fatto 11 cumulo delle pene condanna alla reclusione: Conte ad a~ni 14, Capriolo ad_ a~ni 7 Bosio ad anni 4, Chiappo, Porcelli, Mosso, Pesc10, Beltramo, Ard1zz1 ~ Tosi ad anni 3 ciascuno, Obole, Gallinotti, Gilio, Prioglio e Bronzo ad anm 2 ciascuno; tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al pagamento delle spese di propria custodia pre~entiv~. . Ordina: che Conte, Capriolo, Chiappo, Bos10, Tosi, Porcelli, Mosso, Pescio Beltramo e Ardizzi siano sottoposti a libertà vigilata. Dichiara: condizionalmente condonati 2 anni della reclusione inflitta a Conte, Capriolo, Bosio, Chiappo, Tosi, Porcelli, Mosso, Pescio, Beltramo e Ardizzi, e il residuo della pena che Obole, Gallinotti, Gilio, Prioglio e Bronwo dovrebbero ancora espiare per scontare la pena loro inflitta. Assolve: per non provata reità dall'imputazione in epigrafe loro ascritta Gardano Francesco, Berra Francesco, e Tordolo Orsello Angelo ed ordina la loro scarcerazione e la liberazione di Obole, Gallinotti, Gilio, Prioglio e Bronzo se non detenuti per altra causa.
Roma, 27.11.1934 - Anno XIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Pertanto Berra Francesco, Gardano Francesco e Tordolo Orsello Angelo, detenuti dal 10.2.1934, vengono scarcerati il 27.11.1934.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77:
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Conte viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 10.2.1934. Detenuto dal 10.2.1940 al 10.2.1940. Pena espiata: 6 anni. (Per Conte vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 696»). Capriolo viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 17.2.1937. Detenuto dal 22.2.1934 al 17.2.1937. Pena espiata: 2 anni, 11 mesi, 25 giorni. (Per Capriolo vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1927 pag. 410»). Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: e del condono condizionale della residua pena concesso con decreto di grazia di 7.3.1935, Bosio viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 13.3.1935. Detenuto dal 10.2.1934 al 13.3.1935. Pena espiata: 1 anno, I mese, 3 giorni. Riabilitato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 29 .11. 1941. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 151 J: Porcelli viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.2.1935. Detenuto dal 10.2.1934 al 10.2.1935. Pena espiata: 1 anno. Chiappo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.2.1935. Detenuto dal 10.2.1934 al 10.2.1935. Pena espiata: I anno. Mosso viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.2.1935. Detenuto dal 10.2.1934 al 10.2.1935. Pena espiata: 1 anno. Beltramo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.2.1935. Detenuto dal 10.2.1934 al 10.2.1935. Pena espiata: 1 anno. Pescio viene scarcerata dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.2.1935. Detenuto dal 10.2.1934 al 10.2.1935. Pena espiata: 1 anno.
PRIMA PARTE: SENTENZE PRONUNZIATE DAL T .S.D.S.
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A seguito di istanza inoltrata dalla Pescio il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, Solmi, revoca, con decreto del 25 .7.1935, la misura di sicurezza della libertà vigilata. Tosi viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.2.1935. Detenuto dal 10.2.1934 al 10.2.1935. Pena espiata: 1 anno. Ardizzi viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 10.2.1935. Detenuto dal 10.2.1934 al 10.2.1935 . Pena espiata: 1 anno . (Per Ardizzi vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pagg. 123-125»). Gallinotti viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 27.11.1934. Detenuto dal 19.2.1934 al 27.11.1934. Pena espiata: 9 mesi, 8 giorni. (Per Gallinotti vedi «Decisioni emesse dal T. S.D.S. nel 1928 pag. 1021»). Prioolio viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 27.11.1934. ò Detenuto dal 10.2.1934 al 27.11.1934. Pena espiata: 9 mesi, 17 giorni. (Per Prioglio vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932 pag. 379 e nel 1928 pag. 1205»). Obole viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 27.11.1934. Detenuto dal 10.2.1934 al 27.11.1934. Pena espiata: 9 mesi, 17 giorni. (Per Obole vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1930 pagg. 123-125».) Gilio viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 27.11.1934. Detenuto dal 10.2.1934 al 27.11.1934. Pena espiata: 9 mesi, 17 giorni. Bronzo viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 27.11.1934. Detenuto dal 10.2.1934 al 27.11.1934. Pena espiata: 9 mesi, 17 giorni. (Per Bronzo vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1928 pag. 696»).
Nota. - Insieme con i sopraspecificati imputati vennero sottoposti a procedimento penale anche: Alliprandi Caterina, nata l' 1.8.1908 a Torino, impiegata;
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Testa Anna, nata il 28.2.1887 a Brà (Cuneo), casalinga;
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PRIMA PARTE: SENTENZE .PRONUNZIATE DAL T.S.D.S.
SENTENZA N. 55
Reg. Gen. n. 333/1934
Barboni Giovanni, nato l'l.5.1889 a Chiaravalle (Ancona), meccanico; Massaza Alessandro, nato il 16.2.1908 a Camagna (Alessandria), operaio; Galavotti Leonida, nato il 6.3.1903 a Chiaravalle (Ancona), venditore ambulante, latitante. Il Giudice Istruttore (Vincenzo Cersosimo), rilevando che dalla compiuta istruttoria non erano emersi sufficienti indizi di reità nei confronti di Alliprandi Caterina, Testa Anna, Barboni Giovanni e Massaza Alessandro, dichiarò - su conforme richiesta del P .M. - con sentenza del 14.6.1934, di non doversi procedere nei loro confronti per insufficienza di prove ordinando la loro immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa. Pertanto Alliprandi, Barboni e Massaza, detenuti dal 10.2.1934 e Testa, detenuta dal 5.3.1934, vennero scarcerati il 14.6.1934. Il latitante Galavotti, tratto in arresto il 24.8.1936, venne giudicato dal T.S.D.S., con sentenza del 20.5.1937. (V. «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1937»).
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Piroli Alberto, Pasqualucci Renato, Barbera Gasparo, De Martis G. Batta;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro: Gazzotto Giovanni, nato il 28.12.1907 a Ivrea (Torino), meccanico; IMPUTATO
del delitto previsto e punito dall'art. 282 C.P. per avere il 6 luglio e.a. in Torino, e precisamente nell'officina meccanica «Vincenzo Gavazza», dopo una discussione avuta coi compagni di lavoro in merito alla riduzione della paga, passando per il reparto aggiustaggio, con un utensile da lavoro, sfregiato il volto di S.E. il Capo del Governo, riprodotto insieme a quello di S.M. il Re e S.S. il Pontefice su un quadretto di cartone della propaganda antiblasfema. Omissis P.Q.M.
Letti ed applicati gli art. 282 C.P., 1 R.D. 25.9.1934 n. 1511; 274-488 C.P.P .. Dichiara: Gazzotto Giovanni responsabile del delitto in epigrafe ascrittogli e lo condanna ad 1 anno di reclusione e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Dichiara: condizionalmente condonata la predetta pena ed ordina la scarcerazione del Gazzotto se non detenuto per altri motivi. Roma, 10.12.1934 - Anno XIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SEZIONE «B»
SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
SENTENZA N. 3
Reg. Gen. n. 394/1933
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Griffini Mario; ha pronunciato la seguente SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale contro: Rossi Giovanni, nato il 6.4:1901 a Paladina (Bergamo), contadino, detenuto dal 26.11.1933.
I M PUT AT O
del delitto di cui agli art. 278-282 e 278 in relazione all'art. 8 del Trattato Lateranense, per avere in Paladina (Bergamo) 1'8 ottobre 1933 nell'osteria di Rossi Santo pronunciato le parole: «Quel farabutto del Duce del Re e del Papa», con l'aggravante della recidiva specifica (art. 99 C.P .). Letti gli atti e la requisitoria colla quale il P .M. chiede alla Commissione il proscioglimento del Rossi per insufficienza di prove.
OSSERVA
I CC.RR. di Bergamo, con verbale del 27.11.1933, denunciarono il Rossi per avere commesso il fatto delittuoso sopra rubricato. Dalla istruttoria che ne è seguita, previa autorizzazione del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 313 C.P., è risultato che nella sera dell'8 ottobre u.s., mentre tali Fumagalli Roberto e Rocchetti Stefano, nell'osteria di Rossi Santo, in Ghiaie di Bergamo, discutevano animatamente di questioni
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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
politiche locali, Rossi Giovanni, fratello dell'oste era intervenuto, in modo energico, invitando il Fumagalli e il Roberti ad uscire dall'osteria. Rossi Giovanni, infatti, per essere stato condannato e ammonito per motivi politici, desiderava evitare che nel locale i clienti discutessero di questioni politiche. Sia il Fumagalli che il Bocchetti uscirono dall'osteria. Tal Togni Alessandro, che era anche uscito, asserisce di avere, origliando da fuori, udito il Rossi pronunciare la frase incriminata come in epigrafe. Se non che la sola testimonianza del Togni, che riferì l'accaduto a Benigni Giacomo, appare artificiosa, nella circostanza, in cui il teste avrebbe sentite le parole oltraggiose, in confronto dell'assoluto diniego dell'imputato, appoggiato non solo dalle testimonianze di Micheletti Cesare, Cattaneo Pietro, Micheletti Elisa, Grilli Pietro, Benaglia Giovanni, Arzuffi Francesco; ma, principalmente, dalla considerazione che egli non aveva motivo di uscire in quella escandescenza quando il chiasso nell'osteria era avvenuto appunto perché egli s'era unito alla propria moglie per impedire che si facessero discorsi d' indole politica, mandando via il Fumagalli, contro il quale il Rossi Giovanni aveva compiuto perfino atti di minaccia per farlo tacere. Appare quindi dubbia l'esistenza del fatto addebitato al Rossi, e giusta la richiesta del P .M. di proscioglimento per insufficienza di prove e dell'immediata scarcerazione del Rossi, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Visti gli art. 378 C.P.P. e 2 R.D. 13.3.1927 n. 313. In conformità della richiesta del P .M.
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DALLA COMM ISSIONE ISTRUTTORIA
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SENTENZA N. 31
Reg. Gen. n. 204/1934
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Griffini Mario; ha pronunciato la seguente SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale contro: Bratolich Davide, nato il 31.3.1900 a Pola, cameriere, detenuto dal 10.4.1933; Ghersi (già Ghersich) Attilio, nato il 27.7.1907 a Pola, barbiere, detenuto dal 20.4.1933; Racchi (già Rachic) Giovanni, nato il 22.6.1913 a Pola, barbiere, detenuto dal 20.4.1933.
IMPU TATI DICHIARA
non doversi procedere per insufficienza di prove contro il Rossi Giovanni ed ordina l'immediata sua scarcerazi~ne, se non detenuto per altra causa.
dei reati previsti dagli art. 270 cp. 2° e 110 e 272 p.p. C.P., per aver fatto parte e propaganda di organizzazioni sovversive. In Pola, dall'anno 1931 fino alla data del loro arresto.
Roma, 20.1.1934 - Anno XII
Omissis Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. P .Q.M.
Visti gli art. 1 R.D. 5.11.1932 n. 1403, 2 R.D. 13.3.1927 n. 313. In conformità dellarichiesta del P .M.
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TRlllUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti di Bratolich Davide, Ghersi Attilio e Racchi Giovanni in ordine ai reati loro ascritti in rubrica per essere detti reati estinti per amnistia, ed ordina la scarcerazione dei tre predetti, se non detenuti per altra causa. Roma, 22.6.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
SEZIONE «C»
PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE (Ordinanze e sentenze di proscioglimento)
SENTENZA DEL 2.1.1934
Reg. Gen. n. 299/1933
Nel 1934 il Giudice Istruttore ha emesso 95 provvedimenti con i quali vengono trasmessi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria, per motivi di convenienza - ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13.3.1927 n. 313 - sia il procedimento «devoluto alla compentenza del T.S.D.S.» che quello «di competenza della Magistratura ordinaria». Si tratta di procedimenti per i quali le imputazioni principali più gravi si riferiscono a reati comuni e, pertanto, non si ritiene opportuno pubblicare i nominativi degli imputati, il luogo del commesso reato e le varie imputazioni. I reati di competenza del T.S.D.S. si riferiscono a offese al Re, al Capo del Governo e al vilipendio delle istituzioni nazionali. Si pubblicano, invece - sia pure non integralmente - tutte le sentenze di proscioglimento emesse dal Giudice Istruttore.
(G.I. Antonio Scemi) Nei confronti di: Pistolini Ottorino, nato l' 1.11.1893 a Collevecchio Sabino (Rieti), ufficiale principale di ragioneria presso l'Intendenza di Finanza di Roma, libero.
IMPUT AT O
del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso il prestigio di S.E. il Capo del Governo scrivendo su un foglio una combinazione di cifre che, letta in trasparenza, riproduceva le parole «merda al Duce».
Omissis
Considerato che dalla compiuta istruttoria risulta che il delitto sarebbe stato commesso a Roma nell'estate del 1932 e che, quindi, non ostandovi alcun impedimento, il reato è da considerarsi estinto per l' amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403; Visti gli artt. 1 e 4 del R.D. 5.11.1932 n. 1403, 151 C.P. e 591 C.P.P.
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti di Pistolini Ottorino in ordine al reato addebitatogli perché estinto per amnistia.
Reg. Gen. n. 324/1933
SENTENZA DEL 12.1.1934 (G.I. Antonio Scemi)
Nei confronti di: Lamolinara Giovanni, nato il 4.6.1875 a Giulianova (Teramo), imprenditore edile, libero.
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PRIMA i'ARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE
279
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
di Genova, in epoca imprecisata del 1933 offeso l'onore di S.E. il Capo del IMPUTATO
a) del delitto di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso il prestigio di S.E.
il Capo del Governo sputando all'indirizzo di S.E. Mussolini e pronunziando le parole «porco Mussolini»; b) del delitto di cui all'art. 290 p.p. C.P. per avere pubblicamente vilipeso il Governo del Re pronunciando le parole «porco Governo che non mi pagate, maledetto Governo che ci vuol far morire di fame». Reati commessi nel territorio di Mosciano S. Angelo (Teramo) nel periodo dal gennaio al giugno 1933.
Governo. . . · d Il Considerato che, con nota n. 80/9/629 del 3.2.1934, S.E. 11 ~m1stro e ~ Giustizia ha negato l'autorizzazione a procedere contro P iccoh Carlo per 11 delitti di cui in rubrica.
P.Q.M.
Visto l'art. 15 cp . n. 3 del C.P.P. e la conforme richiest~ del.P.M. ~ichiara di non doversi procedere nei confronti del nominato P1ccoh Carlo m ordine al reato di cui all'art. 282 C.P. per negata autorizzazione a procedere da parte di S.E. il Ministro della Giustizia.
Omissis
Per quanto riguarda l'elemento intenzionale risulta che Lamolinara era spessissimo nervoso perché non riusciva a riscuotere l'importo dei lavori già ultimati e ciò lo metteva in condizioni di non poter far fronte ai suoi pressanti impegni. Se qualche parola poco riguardosa ha pronunziato in momenti di eccitazione e di sconforto questa non può costituire il dolo specifico dei delitti di cui in rubrica che deve contenere una precisa intenzione di recare offesa e vilipendio.
SENTENZA DEL 21.2.1934
Reg. Gen. n. 67 /1934
(O.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: . Ciolli Leopoldo, nato il 23.2.1900 a Olevano Romano (Roma), hbero.
IMPUTA T O
del reato di offese a S.E. il Capo del Governo (art. 282 C.P .) commesso il 6.2.1932.
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Lamolinara Giovanni in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove.
Reg. Gen. n. 392/1933
SENTENZA DEL 6.2.1934
(O.I. Gioacchino Saul Giacosa) Nei confronti di: Piccoli Carlo, nato il 29.3.1895 a Milano, interprete, detenuto, per essere incorso in reati comuni, nelle Carceri Giudiziarie di Genova. IM PUTATO
del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere, nelle Carceri Giudiziarie
Omissis
P oiché il sopraspecificato reato è compreso nell'amnistia concessa con R.D. 5.11.1932 n. 1403 e deve, quindi, considerarsi estinto . . Visto il certificato penale dal quale risulta che il Ciolli non si trova malcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 4 del suddetto decreto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 151 C.P. 591 C .P.P. e la conforme richiesta del P .M. dichiara di non doversi procedere nei confro nti di Ciolli Leopoldo per essere estinto il reato a lui addebitato.
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TR IBUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 47/1934
SENTENZA DEL 28.2.1934
(G.I. Antonio Scemi) Nei confronti di: Spanu Giovanni, nato il 12.10.1908 a Dorgali (Nuoro), libero.
IMPUTATO
a) del delitto di cui all'art. 290 C.P. per avere, in Dorgali, e precisamente nella rivendita di privative di Corda Pietrina, nella notte dal 24 al 25.2.1931 vilipeso pubblicamente l'Arma dei Carabinieri con le parole: «Io dei Carabinieri me ne frego altamente, se volessero qualche cosa sono sicuro di quietarli con un bicchiere di vino» e con scritte affisse al pubblico con la frase: «Che fa l'Arma di Dorgali? Schifo!»; b) della contravvenzione di cui all'art. 663 cpv. C.P. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, senza licenza dell'Autorità, affisso in luogo pubblico i manifestini suddetti;
e) della contravvenzione di cui all'art. 85 R.D. 30.11.1923 n. 3268 e 66 n. 22 dello stesso Regio Decreto per avere nelle predette circostanze di tempo e di luogo affisso al pubblico cinque manifestini privi del prescritto bollo.
PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GJUDICE ISTRUTTORE
te ai militari della stazione di Dorgali e non all'Arma dei Carabinieri intesa come istituzione. Pertanto nel caso specifico non sussiste il reato di vilipendio alle Forze Armate previsto dall'art. 290 C.P. perché il reato previsto dal suddetto articolo tutela Magistratura e Forze Armate nella loro organica unità come istituzione. L'oltraggio a corpo politico, amministrativo e giudiziario è previsto in articoli del codice penale di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. E gli stessi denunzianti (il Tenente e il Maresciallo di Dorgali) denunziarono lo Spanu per il delitto di cui all'art. 342 C.P. Quindi è indiscusso che nel caso in esame non sussiste il delitto di cui all'art. 290 C.P. e gli atti devono essere rinviati alla giurisdizione ordinaria per la competente decisione anche agli effetti dell'applicabilità o meno dell'amnistia.
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P .M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Spanu Giovanni in ordine al delitto di cui all'art. 290 C.P. perché il fatto non costituisce tale reato e ordina che gli atti siano rinviati al Procuratore del Re di Nuoro per quant'altro di competenza della ordinaria giurisdizione.
SENTENZA DEL 24.3.1934
Reg. Gen. n. 420/1933 Omissis
Lo Spanu venne rinviato, a seguito di regolare istruttoria, al giudizio del Tribunale di Nuoro per essere giudicato in ordine alle sopraspecificate imputazioni. Il Tribunale di Nuoro ha eliminato, con sentenza del 14.1.1933, per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403, le due contravvenzioni e ha trasmesso, in data 6.2.1934, gli atti alla Procura Generale del T.S.D.S. per il giudizio in ordine al delitto di vilipendio previsto dall'art. 290 C.P ..
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(G.I. Vincenzo Cersosimo) Nei confronti di: Turco Domenico, nato il 16.5.1910 a S. Marcellino, frazione di Trentola (Caserta), contadino. I MPUTATO
del reato previsto dall'art. 290 cpv. C.P. per avere in S. Marcellino il 5.12.1933 pubblicamente vilipeso la Milizia Volontaria S.N., Forza Armata dello Stato, con le parole: «I Militi sono tutti ladri e delinquenti».
Omissis Omissis
Dalle risultanze istruttorie emerge, in modo chiaro, che la frase pronunziata nell'esercizio pubblico la sera del 24.12.1931, si riferisce esclusivamen-
Dall'espletata sommaria istruttoria è risultato che esistono dei motivi per dubitare circa l'esistenza del fatto, affermato solamente dai denuncianti e non pienamente confermato da altre persone presenti.
282
PRIMA PARTE: SENTENZE EMESSE DAL GIUD ICE ISTRUTTORE TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
È rimasto, inoltre, accertato che il Turco è individuo di buona condotta politica, che non ha mai dato luogo a sospetti, che non ha mai manifestate idee contrarie al Governo Fascista e che, purtroppo, è affetto da alcoolismo. Mancano quindi elementi concreti per attribuire al Turco la precisa e cosciente volontà di vilipendere la Milizia, mentre è da ritenersi che, se qualche parola scorretta all'indirizzo dei Militi egli abbia pronunziato senza alcun plausibile motivo, ciò avrebbe fatto inconsideratamente e perché affetto da alcoolismo, cosa notoria a tutti. Il Turco, quindi, deve essere prosciolto dal reato addebitatogli per insufficienza di prove.
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C .P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Turco Domenico in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ordina, pertanto, l'immediata scarcerazione di Turco Domenico, se non detenuto per altra causa. Turco Domenico, detenuto dal 5.12.1933 viene scarcerato il 24.3.1934.
Reg. Gen. n. 57 /1934
283
Omissis
Il 31.1.1934 il Facchi improvvisamente e senza alcun motivo cominciò a dare calci alla porta della cella gridando: «Io sono un anarchico sfegatato, gridate tutti viva l'anarchia, morte a quell'assassino e delinquente del Duce, abbasso le Camicie Nere, abbasso la delinquenza di Casa Savoia, viva Gaetano Brescia». Interrogato dichiarò di avere agito in tal modo per essere processato e condotto al Tribunale. Si tràtta di un esaltato internato varie volte in manicomio. Poiché risulta, inoltre, che pronunziò le frasi incriminate in tale stato di eccitazione da rendere necessaria l'applicazione della camicia di forza, e si ha fondato motivo di dubitare circa la sussistenza dell'elemento intenzionale del reato il Facchi deve essere assolto dai reati addebitatigli per insufficienza di prove.
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Pacchi Raffaele in ordini ai reati di cui in rubrica per insufficienza di prove.
SENTENZA DEL 2.4.1934 (G.I. Salvatore Curatola)
Nei confronti di: Facchi Raffaele, nato il 14.11.1897 a Erve (Bergamo), venditore ambulante.
IMPUTATO
SENTENZA DEL 5.4.1934
Reg. Gen. n. 81/1934
(G.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: Pedretti Margherita, di anni 30, nata a Gardone Val Trompia (Brescia), operaia; Sina Achille, nato il 31.1.1913 a Sarezzo (Brescia), barbiere.
a) del reato di cui all'art. 278 p.p. C.P. per avere in Civitavecchia nello
Stabilimento di pena ove si trovava detenuto, il 31.1.1934 offeso l'onore di S.M. il Re dicendo «abbasso la delinquenza di Casa Savoia>>; b) del reato di cui all'art. 282 C .P. per nelle stesse circostanze di tempo
e di luogo del reato di cui sopra offeso l'onore del Capo del Governo dicendo «A morte quell'assassino del Duce».
IMPUTATI
del delitto di cui all'art. 272 C.P. per aver svolta propagansa a favore del partito comunista. Reati commessi in Zone (Brescia) dalla fine del 1933 al 7.2.1934.
284
TR!BUNALIZ SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE
Omissis
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara non esservi luogo a procedimento penale nei confronti di Pedretti Margherita e Sina Achille in ordine al reato loro addebitato per insufficienza di prove e ordina la loro immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa. Pedretti e Sina, detenuti dal 7.2.1934, vennero scarcerati il 5.4.1934. Per i coimputati Forini Antonio, Montini Angeli e Montini Ernesto vedi «Sentenza T.S.D.S. del 6.2.1935».
285
Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P .M. dichiara «non essere luogo a procedimento penale nei confronti di Valente Nicola in ordine ai delitti addebitatigli per insufficienza di prove» e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Pertanto Valente Nicola, detenuto dal 27.10.1933 venne scarcerato il 14.4.1934.
SENTENZA DEL 20.4.1934
Reg. Geo. o. 20/1934
(G.I. Antonio Scemi)
Reg. Geo. o. 375/1933
SENTENZA DEL 14.4.1934
(G.I. Antonio Scerni) Nei confronti di: Valente Nicola, nato il 14.4.1894 a Chicago (Stati Uniti) e residente a San Biagio Saracinesco (Frosinone), suonatore ambulante.
Nei confronti di: Scalia Francesco, nato il 31.1.1897 a Catania, bracciante, detenuto nelle Carceri di Catania per essere incorso in vari reati comuni.
IMP U TATO IMPUTATO
dei delitti di cui agli art. 282 e 290 C.P. per avere l'l l.6.1933, in San Biagio Saracinesco (Frosinone) recato offesa a S.E. il Capo del Governo e vilipeso le Forze Armate dello Stato, pronunciando in una osteria, le parole: «Io piscio in c ... a tutti i fascisti, alle Camicie Nere, ai Militi, a chi li veste e a Mussolini che li dirige e protegge>>. Dalla compiuta istruttoria sembra che il Valente avrebbe pronunziato queste parole: «Io vado in c ... ai fascisti come te e a chi li protegge» e che alla domanda se tra costoro fosse compreso anche il Duce, il Valente, alzando la mano, avrebbe risposto: «Al Duce no». Le dichiarazioni contrarie di qualche teste potrebbero essere determinate da un equivoco. Inoltre è risultato che il discorso si svolgeva in una osteria, mentre si consumava del vino, in un ambiente di pettegolezzo e di facile turpiloquio. Pertanto è molto difficile che si possa ravvisare il dolo specifico del vilipendio alle Istit~zioni Costituzionali e dell'offesa al Capo del Governo in parole pronunziate sconsideratamente da un individuo in quelle circostanze. Infine, a fare dubitare dell'elemento intenzionale dei delitti vi è anche la considerazione che il Valente non ha mai appartenuto a partiti sovversivi né fu mai avverso al Regime.
di offese a S.E. il Capo del Governo (art. 282 C.P.) per avere nelle Carceri di Catania, il 29.12.1933, comunicando con altri detenuti, pronunziate le seguenti frasi: «S.E. Benito Mussolini non vuole più pregiudicati, ma lui è il primo pregiudicato».
Omissis
Lo Scalia ha totalizzato all'età di 36 anni ben 28 condanne penali, ma già ricoverato nel passato nel manicomio di Aversa venne giudicato «affetto da degenerazione psichica con tendenze criminali».
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P .M. dichiara di non doversi procedere contro Scali a Francesco perché non imputabile per infermità psichica ed ordina il suo ricovero in un manicomio giudiziario.
286
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 110/1934
PRIMA PARTE: PROVV ED.IMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE
SENTENZA DEL 16.5.1934
287
IMPUTATO
(G.I. Antonio Scemi) Nei confronti di: Anelli Augusto, nato il 15.5.1895 a Sant'Arcangelo di Romagna, Forlì, barbiere.
del reato di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P .) perché in occasione di una gita a Fregene compiuta nell'agosto del 1933 aveva detto, in stato di quasi ubbriachezza, «che il Duce era un miserabile che mirava solo a condurre l'Italia alla rovina».
IMPUTATO
Omissis
del delitto di offese a S.E. il Capo del Governo (art. 282 C.P .) commesso, in Oristano, l' 11.2.1934.
Omissis
Le indagini effettuate per accertare la responsabilità del Doro, relative ai sentimenti antifascisti che gli venivano addebitati, non hanno condotto a risultati concreti, essendosi le deposizioni dei testi dimostrate insufficienti e contradittorie.
P.Q.M.
L' Anelli interrogato si è dichiarato innocente affermando che si è tratta-
to di un equivoco dato che non ha avuto alcuna intenzione di offendere il Capo del Governo. Dalla compiuta istruttoria si rileva che sussistono molti dubbi sull'elemento intenzionale del reato.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Anelli Augusto in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Anelli, detenuto dal 6.3.1934, viene scarcerato il 17.5.1934.
SENTENZA DEL 16.5.1934
(G.I. Gioacchino Saul Giacosa) Nei confronti di: Doro Erminio, nato il 6.5.1903 a Venezia, artista cinematografico, libero.
SENTENZA DEL 2.6.1934
Reg. Gen. n. 134/1934
P.Q.M.
Reg. Gen. n. 121/1934
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Doro Erminio in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove.
(G .I. Antoni'o Scerni) Nei confronti di: Zanelli Dino, nato il 14.11.1909 a Brescia, merciaio ambulante.
IMP UTAT O
del reato di offese al Capo del Governo (art. 282 C.P .) per avere il 4.4.1934, in Chiari (Brescia), sputato sull'effige di S.E. Mussolini riprodotta in un manifesto elettorale.
Omissis Dalla compiuta istruttoria non è risultato provato, in modo indiscusso, sia il gesto volontario dello sputo sia la specifica intenzione di voler offendere il Capo del Governo.
288
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUITORE
Inoltre - come ha anche affermato il Segretatio politico del Fascio di Chiari - lo ZaneIli non ha mani manifestato sentimenti di ostilità verso il Regime.
re»; varie denunzie sono state inoltrate dal Lo Russo e dal Repoli al suddetto Pretore che, però, ha provveduto ad archiviarle perché manifestamente infondate. Infine è risultato provato che il Lodise, spontaneamente e manifestamente, nelle ultime elezioni, votò la scheda di adesione al Regime, senza nemmeno entrare in cabina. Per i suddetti motivi Lodise deve essere prosciolto dal reato addebitatogli.
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P .M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Zanelli Dino in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Zanelli Dino, detenuto dal 4.4.1934, viene scarcerato il 2.6.1934.
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Lodise Francesco in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ne ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Lodise, detenuto dall'll.4.1934, viene scarcerato il 4.7.1934.
SENTENZA DEL 4.7.1934
Reg. Gen. n. 167/1934
(G.I. Vincenzo Cersosimo) Nei confronti di: Lodise Francesco, nato il 10.10.1860 a Carife (Avellino), segretario comunale.
IMPUTATO
del delitto previsto dall'art. 282 C.P. per avere, in Carife in un giorno imprecisato del mese di marzo del 1934, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo pronunziando all'indirizzo di un giovane fascista in divisa, la frase: « ... avete ragione voi e quel fabbro-ferraio di Mussolini».
SENTENZA DEL 13.3.1934
Reg. Gen. n. 379/1933
(O.I. Vincenzo Cersosimo) Nei confronti di: Giuliana Giacomo, nato 1'1.11.1906 a Campobello di Licata (Agrigento), calzolaio, detenuto in espiazione di pena per reati comuni.
IMPUTATO
del delitto previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 15.9.1933, nelle Carceri Giudiziarie di Palermo, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo con le parole: «Carogna Mussolini e chi lo difende».
Omissis Omissis Dalla compiuta istruzione non è risultata sufficientemente provata la responsabilità del Lodise. Esiste, infatti, una evidente discordanza sulla data in cui sarebbe stato commesso il «fatto» dato che, mentre il denunziante Lo Russo Natalino ha dichiarato che sarebbe avvenuto la sera del 25.3.1934, il secondo denunziante Repoli Pasquale ha dichiarato che sarebbe avvenuto il 29.3.1934. Inoltre dal carteggio inviato dal Pretore di Castel Baronia (Avellino) risulta che tra i due denunzianti e il Lodise esistono «gravi motivi di ranco-
Ritenuto che il reato commesso dal Giuliana, tenendo presente le sue speciali condizioni mentali, consiste in una volgare e banalissima frase pronunziata da un individuo epilettico e psicodegenerato, in un momento di eccitazione determinata dal fatto di vedersi sequestrati alcuni libri ai quali aveva confezionato delle copertine di cartone, e che pertanto si ha motivo di dubitare fortemente della sua precisa coscienza e volontà di arrecare offesa a S.E. il Capo del Governo.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PR IMA PA RTE: PROVVEDIMENTI EMESS I DAL GIUDICE ISTRUTTORE
Non ravvisandosi, quindi, sufficienti indizi di reità a suo carico in ordine al dolo ne deriva che il Giuliana deve essere prosciolto dall'imputazione ascrittagli.
P.Q.M.
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P .M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Giuliana Giacomo in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove.
291
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Calosso Giovanni in ordine al reato addebitatogli per insufficienza di prove e ne ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa. Calosso, detenuto dal 25.5.1934, viene rilasciato il 16.7.1934.
SENTENZA DEL 19.7.1934
Reg. Gen. n. 483/1928
(O.I. Vincenzo Cersosimo)
Reg. Gen. n. 217/1934
SENTENZA DEL 16.7.1934 (G.I. Vincenzo Cersosimo)
Nei confronti di: Filiplich Giovanni, nato il 2.12.1902 a Lindaro (Jugoslavia), libero.
Nei confronti di: Calosso Giovanni, nato il 23.10.1878 a Moncalieri (Torino), tornitore di legno.
IMPUTATO
del delitto previsto dall'art. 282 C.P. per avere, in Torino, il 25.5.1934 offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo pronunziando all' indirizzo di alcuni operai le parole: « ... Mussolini non è uno stupido, lui fa costruire e si arricchisce e voi altri vi impoverite».
IMPUTA TO
del delitto previsto e punito dall'art. 4-1° cpv. della legge 25.11.1926 n. 2008 per avere fatto parte di associazioni antinazionali disciolte per or dine dell' Autorità. Reato commesso fino al 25.11.1927 nelle province di Pola e Fiume. Poiché il reato sopraspecificato è compreso nell'amnistia concessa con R.D. 5.11.1932 n. 1403 deve considerarsi estinto anche perché dal certificato penale del Filiplich non risultano casi di esclusione dal suddetto beneficio.
P .Q.M.
Omissis
Dalla espletata istruttoria è risultato che il Calosso - disoccupato e con la mente non perfettamente a posto per aver bevuto del vino - ebbe a pronunziare la frase incriminata, quasi facendo un soliloquio, tanto da non essere preso in considerazione dai presenti, i quali ridevano nel sentir parlare quest'uomo che a mala pena si reggeva sulle gambe. Pertanto si ritiene che il Calosso, pronunziando la frase sconclusionata e volgare, non abbia avuto la precisa e cosciente volontà di arrecare offesa a S.E. il Capo del Governo e che, quindi, non ravvisandosi sufficienti indizi sul dolo, deve essere prosciolto dall'ascrittagli imputazione.
Visti gU artt. 151 C.P. e 591 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Filiplich Giovanni in ordine al reato addebitatogli perché estinto per amnistia.
Reg. Gen. n. 221/1934
SENTENZA DEL 4.8.1934
(O.I. Salvatore Curatola) Nei confronti di: Crevatin Augusto, nato il 27.3.1914 a Isola d'Istria (Jugoslavia).
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PRIMA PARTE: PROVVBDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
IMPUTATO
293
SENTENZA DEL 25.8.1934
Reg. Gen. n. 246/1934
(G.I. Vincenzo Cersosimo) dei delitti di cui agli artt. 278 e 282 C.P. per avere a Corte d'Isola, frazione d'Isola d'Istria il 14 e il 23.4.1934 recato offesa, mediante scritti anonimi, a S.M. il Re e a S.E. il Capo del Governo.
Omissis
Il Crevatin identificato, in un primo tempo, quale autore degli scritti incriminati, confessò la sua colpa, sperando forse in una prossima liberazione ed ignorando che quanto gli veniva addebitato fosse da considerarsi delitto. Ma essendosi accertato nel corso dell'istruttoria che le lettere anonime erano state ideate e compilate dal Babich Maria, nata il 23.5.1916 a Isola d'Istria e da Martincich Guerrina, nata il 16.6.1915 a Isola d'Istria, Crevatin, detenuto dal 9.6.1934, venne scarcerato il 1O. 7. I 934. Poiché ulteriori indagini hanno accertato, in modo definitivo, che al Crevatin non può essere attribuita alcuna responsabilità nei fatti denunciati il 9.6.1934 dal Comando della stazione dei CC.RR. d'Isola d'Istria, egli deve essere prosciolto dai reati che gli erano stati attribuiti, per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Nei confronti di: Guizzi Elbano, nato 1'8.8.1875 a lesi (Ancona), commerciante; Campolungo Luigi, nato il 24.7.1892 a Porto Civitanova (Macerata), viaggiatore di commercio; Silenzi Alcide, nato il 27.12.1905 a Porto Civitanova (Macerata), viaggiatore di commercio; Verdini Ettore, nato il 12.5.1883 a Porto Civitanova (Macerata), commerciante.
IM PUTATI
del reato previsto dall'art. 282 C.P. per avere il 19.6.1934, in un pubblico esercizio di Porto Civitanova, offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo.
Omissis
Da quanto riferito dal rapporto inoltrato dal <:omand? della Tene_nza de~ carabinieri di Porto Civitanova il 2.7.1934 le frasi offensive pronunciate dai suddetti imputati sarebbero state le seguenti: Campolungo avrebbe detto: «Gli uomini di Mussolini sono dei mercena-
Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P .M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Crevatin Augusto Giovanni in ordine al reato addebitatigli per non aver commesso il fatto.
Nota. - A Babich Maria e a Martincich Guerrina venne addebitato anche il delitto previsto dall'art. 612 cpv. in relazione all'art. 339 p.p. del C.P. per avere, con scritto anonimo, minacciato un ingiusto danno all'insegnante delle scuole elementari Giombetti Umberto. Pertanto il Giudice Istruttore (Gioacchino Saul Giacosa), con ordinanza emessa il 14.8.1934, ha rimesso, per motivi di convenienza (art. 5. del R.D. 13.3.1927 n. 313) al Procurator del Re di Capodistria sia gli atti relativi al suddetto procedimento che quello relativo ai delitti di offese a S.M. il Re e al Capo del Governo.
ri»; Guizzi avrebbe, a sua volta, detto: «Mussolini è un burattino che si trucca con una infinità di vestiti»; Verdini avrebbe pronunziato la frase: «Non è decenza di un Mussolini stringere la mano e baciare un Carnera»; Silenzi, infine, avrebbe detto: «Mussolini ha fatto il delitto Matteotti e poi si è andato a congratulare con gli assassini». Nella frase pronunziata dal Verdini non si ravvisano elementi in base ai quali si possa ritenere che, con la suddetta frase , il Verdini abbia vol~to offendere l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo. . Per tale motivo si ritiene conforme a giustizia dichiarare di non doversi procedere nei confronti del Verdini in ordine al reato addebitatogli perché il fatto non sussiste.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE ISTRUTIORE
Per ciò che concerne il Guizzi non risultano, dalla compiuta istruttoria, che egli abbia pronunziato la frase che gli è stata addebitata; alcuni testi asseriscono che il Guizzi parlò solamente dei rapporti esistenti tra l'Italia e la Francia. Pertanto il Guizzi deve essere prosciolto per insufficienza di prove. Per quanto si riferisce alle frasi pronunziate dal Campolungo e dal Silenzi si riscontrano nella compiuta istruttoria discordanze testimoniali e, quindi, si reputa «equo» dichiarare di non doversi procedere nei loro confronti per insufficienza di prove.
L'accusa, inoltre, si presenta incerta e sospetta anche per un'altra fondamentale considerazione. L'agente carcerario Caruso, al quale apparteneva il periodico «Gioventù Fascista», non rilevò nulla quando il periodico gli venne restituito dal Vardabasso; foglio che egli lasciò, incustodito, sul tavolo. . . . , Notò tracce di umidità sul periodico solamente quando 11 Peca gh nfen ciò che, a suo dire, avrebbe fatto il Vardabasso.
P.Q.M.
P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P .M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Guizzi Elbano, Campolungo Luigi, Silenzi Alcide in ordine al reato loro addebitato per insufficienza di prove e di non doversi procedere nei confronti di Verdini Ettore in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Vardabasso Enrico in ordine al reat? addebitatogli per insufficienza di prove e ordina la revoca del mandato d1 cattura emesso a carico del sunnominato Vardabasso.
Pertanto Guizzi, Campolungo, Silenzi e Verdini, detenuti dal 20.6.1934, vennero scarcerati il 25. 8. I 934.
SENTENZA DEL 25.10.1934
Reg. Geo. n. 310/1934
(G .I. Antonio Scemi)
Reg. Geo. n. 275/1934
SENTENZA DEL 1.10.1934
(G.I. Antonio Scerni) Nei confronti di: Vardabasso Enrico, nato il 15.7.1879 c1i· Trieste, calderaio, detenuto, in espiazione di pena per un reato comune nelle Carceri Giudiziarie di Trieste. IMPUTATO
del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere offeso l'onore e il prestigio di S.E. il Capo del Governo il 23.7.1934, in Trieste, sputando sull'effige del Duce riprodotta sul periodico «Gioventù Fascista» e pronunziando contemporaneamente all'indirizzo dell'effige stessa le parole: «Vigliacco, sporco».
Omissis L'imputato si dichiara innocente affermando che si tratta di una calunniosa vendetta del detenuto Peca Francesco che aspirava all'incarico di scopino retribuito che avrebbe dovuto essere affidato al Vardabasso e che, invece, dopo la denunzia venne affidato al Peca.
Nei confronti di: Cus Federico, nato il 22.11.1907 a Sedula di Bergogna (Jugoslavia), fotografo ambulante. IMPU T ATO
del delitto offese al S.E. il Capo del Governo (art. 282 C.P .). Reato commesso nelle Carceri mandamentali di Idria il 14.7.1934.
Omissis II perito prof.re Bellavitis, direttore dell'Ospedale ps!c~iatrico di ~orizia ha concluso che il Cus, quando compì il reato che glI viene addebitato, er; per infermità in stato tale da escludere la capacità di intendere e volere.
P.Q.M.
Visti gli artt. 88-222 C.P., 378 C.P.P. e la conforme ric~ies~a del ~.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Cus Federico m ordme al
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA D IFESA DELLO STATO PRIMA PARTE: PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE .ISTRUTTORE
reato addebitatogli per infermità psichica e ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario ai sensi della p.p. dell'art. 222 C.P ..
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SENTENZA DEL 6.12.1934
Reg. Gen. n. 391/1934
(O.I. Antonio Scemi)
Reg. Geo. n. 385/1934
SENTENZA DEL 17.11.1934
(O.I. Antonio Scemi) Nei confronti di: Di Grazia Antonio, nato il 16.7.1902 a Napoli, bracciante. Detenuto, in espiazione di pena, per reato comune. IMPUTATO
. del reato previsto dall'art. 278 1° cpv. C.P. per avere offeso il prestigio d1 S.A.R. il Principe Ereditario. Reato commesso il 26.9.1934 nel Reclusorio di Nisida.
Nei confronti di: Chiccarelli Antonio, nato il 23.8.1874 a Santa Maria di Montebove· (L' Aquila), facchino.
IMPUTATO
del delitto previsto dall'art. 282 C.P. per.avere profferito frasi offensive all'indirizzo di S.E. il Capo del Governo. Reato commesso in Roma e precisamente nella borgata Laurentina, il 25.9.1934.
Omissis
Omissis Il 26.9.1934 il Di Grazia parlando con altro detenuto della recente amnis~ia ~ lagnandosi che la suddetta amnistia non portasse a lui,. che era un pregmd1cat?, alcun beneficio pronunziava le seguenti parole: «Il popolo napoletano s1 fa~ebbe uccidere per il Principe e la Principessa, io li metterei in una botte d1 ferro e li brucerei vivi». Per l'imputabilità del delitto di vilipendio è necessario che nell'offesa concorra non soltanto la volontà di compiere il fatto obiettivamente offensivo ~a ~nche l'in_tenzione di ledere l'onore e il prestigio della augusta person~ 11 cm nome viene pronunziato. Il vilipendio è delitto contro la personalità interna dello Stato: il Di Grazia è un ignorante nel quale si accumulavano, insieme con l'amarezza di non poter usufruire di alcun beneficio di clemenza, la povertà mentale e morale facile a trascendere al turpiloquio anche per consuetudine verbale. Pertanto è assai dubbio che in tali circostanze si possa ritenere provato l'elemento psichico.
Verso le ore 20,45 del 25.9.1934 in una osteria della borgata Laurentina, in Roma, mentre la radio dava comunicazioni circa l'attività del Governo fascista il Chiccarelli proferì parole ingiuriose (evidentemente all'indirizzo di colui che parlava attraverso la radio): «ora è una lagna, piantala ubbriacone, ormai basta». Poco dopo nella stessa località, uscendo dal gabinetto e ripassando innanzi alla radio che pronunziava il nome di S.E. Mussolini il Chiccarelli, sempre indirizzandosi verso la radio, disse: «fa schifo». Ora appare dubbio che l'espressione «fa schifo» sia stata diretta a S.E. il Capo del Governo. È possibile, infatti, che la sua insofferenza continuasse ad aggredire l'annunciatore della radio al quale erano certamente rivolte le precedenti frasi «è una lagna, piantala ubbriacone, basta». Pertanto è s dubbia la cosciente volontà di offendere il Capo del Governo e quindi il Chiccarelli deve essere prosciolto per insufficienza di prove.
P.Q.M. P.Q.M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Di Grazia Antonio in ordine al reato addebitatogli.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Chiccarelli Antonio in ordine al reato addebitatogli e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Chiccarelli, detenuto dal 25.9.1934, venne scarcerato il 6.12.1934.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Geo. n. 406/1934
SENTENZA DEL 13.12.1934
PRIMA PARTE: PROVVEDJMENTl EMESSI DAL GJUDICE ISTRUTTORE
Reg. Gen. n. 407 / 1934
SENTENZA DEL 22.12.1934
(G.I. Mario Pelamatti) Nei confronti di: Dumas Francesco, nato l' 1.6.1887 a Bari, operaio.
I MPUTATO
a) del reato all'art. 278 p.p. C.P. per avere, con le parole: «maledetto
S.M. il Re» offeso il prestigio di S.M. il RE; b) del reato di cui all'art. 282 C.P. per avere con le parole: «maledetto Mussolini» offeso il prestigio di S.E. il Capo del Governo;
e) del reato di cui all'art. 290 p.p. C.P. per avere con le parole: «maledetto chi ha fatto queste leggi per la richiesta dei lavoratori», «maledetto chi ha istituito i sindacati» pubblicamente vilipeso il Governo del Re e il Parlamento. Reati commessi in contrada Pantano (Siracusa) il 7.8.1934.
Omissis
Dalla compiuta istruttoria e dalle numerose testimonianze rese a carico e a favore dell'imputato non si rilevano elementi in base ai quali si possa affermare, in modo categorico, che sia esatta la versione favorevole al Dumas o quella a lui sfavorevole. Pertanto nel dubbio si ritiene conforme a giustizia prosciogliere, per insufficienza di prove, Dumas Francesco.
(G.I. Mario Pelamatti) Nei confronti di: Meszaros Arpad, nato il 7.10.1915 a Fiume, studente.
IMPUTATO
del reato di cui all'art. 278 C.P. per avere, in Fiume, il 7.10.1934 offeso il prestigio di S.E. il RE dicendo che non sentiva di dover scoprire il capo al suono della Marcia Reale e di dovere il saluto alla Bandiera Nazionale perché tali simboli rappresentano un «assassino», colpevole di aver mandato alla morte nella grande guerra due milioni di italiani.
Omissis Le deposizioni testimoniali sono incerte e pertanto non si può affermare, con certezza, che il Meszaros abbia agito nel modo descritto nel capo di imputazione. Il suo Preside, prof.re De Poli Arrigo ha dichiarato che Meszaros è un giovane studioso che ha sempre tenuto condotta ottima, che non solo non ha mai manifestato sentimenti antitaliani o sovversivi, ma ha sempre dimostrato ottimi sentimenti; dichiarazione confermata da altri insegnanti e compagni dell'imputato.
P .Q.M.
Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Meszaros Arpad in ordine al reato addebitatogli e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Meszaros, detenuto dal 14.12.1934, viene scarcerato il 22.12.1934. Visto l'art. 378 C.P.P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere, per insufficienza di prove, nei confronti di Dumas Francesco in ordine al reato addebitatogli e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. Dumas Francesco, detenuto dal 25.11.1934, viene scarcerato il 13.12.1934.
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Seconda Parte
«A»: SENTENZE DEL T .S.D.S. DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DEL GIUDICE ISTRUTTORE RELATIVE AI REATI DI SPIONAGGIO <<B»: SENTENZA N. 12 DEL T.S.D.S. RELATIVA A FATTI DIRETTI A PROVOCARE LA DEVASTAZIONE E LA STRAGE
SEZIONE «A» SENTENZE DEL T.S.D.S., DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA E DEL GIUDICE ISTRUTTORE RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
SENTENZA N. 1
Reg. Gen. n. 713/1932
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Conticelli Giuseppe, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Volf Ernesto, nato il 12.1.1907 a Colle Pietro (Gorizia), contandino; Kaltnekar Stefano, nato il 20.12.1879 a Piedicole (Gorizia), contadino; Zgaga Giovanni, nato il 21.8.1875 a Sorica (Jugoslavia), negoziante; Grohar Tommaso, nato il 21.12.1882 a Sorica (Jugoslavia), macellaio.
IMP U TATI
1) del delitto di cospirazione politica mediante associazione previsto dall'art. 305 cpv. 1 a ed u.p. C.P. in relazione agli artt. 257, 261 cpv. 2° e 285 stesso Codice per essersi, in provincia di Gorizia ed in territorio estero nel 1931 e nel 1932, associati fra loro e con altri costituendo l'associazione «Edinost» allo scopo di commettere delitti contro la personalità dello Stato italiano, e cioè atti di spionaggio militare ai danni dell'Italia e fatti diretti a portare la devastazione e la strage nel territorio dello Stato italiano; 2) del delitto di rivelazioni di segreti di Stato a scopo di spionaggio militare a senso dell'art. 261 p.p. 2° e 3° cpv. C.P. e dell'art. 110 stesso Codice, commesso in concorso fra loro e con altri nella provincia di Gorizia ed in territorio estero nell'agosto e nel settembre 1932, e più specificatamente: Il Volf per avere, dopo di essersi procurato a scopo di spionaggio militare, introducendosi nei cantieri di Monte Porsena e di Monte Testa, notizie
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TRIIIUNALE SPECIALE PER LA DIFESA Of,LLO STATO
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete, rivelato le dette notizie a Zgaga Giovanni e ad altri a scopo di spionaggio militare. Lo Zgaga Giovanni per avere indotto il Volf a procurarsi ed a rivelare le dette notizie, e per averne egli stesso ottenuta la rivelazione. Il Grohar ed il Kaltnekar per avere agevolato il Volf a procurarsi ed a rivelare le notizie suddette.
Istanze di grazia, inoltrate da Volf Ernesto il 9.3.1938 e dal padre il 17.3.1938, vengono respinte. Per effetto delle disposizioni contenute nel D.P. del 14.4.1948 n. 511 (condono di pene a favore di cittadini jugoslavi) il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiara, con declaratoria del 30.11.1955, condonata l'intera pena inflitta a Volf Ernesto. Dagli atti del fascicolo di esecuzione non risulta la data di scarcerazione di Volf Ernesto.
Omissis
P.Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 32, 64, 65, 72, 73, 11 O e 261 p.p. cpv. 2° e 3°; 305 cpv. 1° ed u.p. in relazione agli artt. 257 e 261 cpv. 2°, 285, 230 e 311 C.P.; 472, 488 C.P.P .. Respinge anzitutto l'incidente della difesa del Grohar in ordine alla esibizione del certificato medico non autenticato. Conseguentemente dichiara: Volf Ernesto, Kaltnekar Stefano, Zgaga Giovanni e Grohar Tommaso colpevoli dei reati a loro ascritti, e condanna: Volf alla pena dell'ergastolo; Kaltnekar, Zgaga e Grohar col beneficio della diminuente di cui all'art. 311 C .P., ciascuno a 25 anni di reclusione. Tutti anche alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata ed al pagamento solidale delle spese processuali, ed ognuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Dichiara: nei riguardi dj Kaltnekar, di Zgaga e di Grohar condonati 5 anni della reclusione a loro rispettivamente inflitta a norma degli artt. 2 e 4 R.D. 5.11.1932 11. 1403. Roma, 11.1.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici .
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Volf Ernesto , detenuto dal 18.9.1932, viene tradotto nello Stabilimento Penale di S . Stefano 1'11.2.1934.
Kaltnekar Stefano, detenuto dal 15.10.1932, viene tradotto nell'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 13.2.1 934. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932 n. 1403; 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77 la data di scarcerazione venne fis sata per il 15.10.1946. Il 28.3.1939 venne tradotto nello Stabilimento Penale di Pianosa. Istanze di grazia inoltrate il 25.5.1934, il 21.12.1935, il 10.3.1936 e il 7.7.1938 vengono respinte. Kaltnekar Stefano muore nello Stabilimento Penale di Pianosa alle ore 13,30 del 29.4.1939. Grohar Tommaso, detenuto dal 15.10.1932, viene tradotto nello Stabilimento Penale di Fossano il 13.2.1934. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.D .. 5.11.1932 n. 1403 e 25.9.1934 n. 1511 la data di scarcerazione venne fissata per il 15.10.1950. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 22.8. I 934 viene accolta e, pertanto, con Decreto di grazia del 4.10.1935, viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Grohar Tommaso, detenuto dal 15.10.1932, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Fossano il 7.10.1935. Pena espiata: 2 anni, 11 mesi, 22 giorni. Zgaga Giovanni, detenuto dal 15.1.1932, viene tradotto nello Stabilimento Penale di Civitavecchia il 13.2.1934. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932 n. 1403 e 25.9.1934 n. 1511 la data di scarcerazione venne fissata per il 15.10.1950. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 26.6.1934 viene accolta e con Decreto di grazia del 4.10.1935 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Zgaga Giovanni, detenuto dal 15.10.1932 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 7.10.1935. Pena espiata: 2 anni, 11 mesi, 22 giorni.
308
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.$.0.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAOOIO
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 26 del 3.4.1933 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine al solo delitto di cui agli artt. 257 p.p. e 261 2° cpv. C.P. nei confronti dei latitanti: Rijavec Stefano, nato il 24.12.1908 a Monte San Vito (Jugoslavia), contadino; Rejec Alberto, nato il 6.4.1899 a Tolmino (Gorizia), giornalista; . Erzen Valentino, nato il 14.2.1886 a Coiza di Circhina (Gorizia), contadmo. Deceduto il 20.6.1933.
Reg. Gen. n. 114/1933
309
SENTENZA N. 2
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Conticelli Giuseppe, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente
Per Rejec Alberto, v. «Decisioni del T.S.D.S. nel 1929», pagg. 527 e 530; e «Decisioni del T.S.D.S. nel 1930», pag. 356. Per Rijavec Stefano, v. «Decisioni del T.S.D.S. del 1932», pag. 662.
SENTENZA nella causa contro: Ambrosiani Teodolindo, nato il 29.5.1884 a Oulx (Torino), capo mastro edile.
IMPUTATO
del reato previsto dall'art. 261 p.p. e 2° cpv. C.P. per avere, nel dicembre 1931 ed antecedentemente, a scopo di spionaggio militare, comunicato all'estero notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete.
Omissis
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 262 p.p. e cpv. 2°; 23, 228 e 229 C.P.C.; 274, 488 C.P.P.C.; 2 R.D. 5.11.1932 n. 1403. Dichiara: Ambrosiani colpevole del delitto di cui all'art. 262 p.p. cpv. 2° C.P.C., in tal senso modificando il capo d'accusa, e lo condanna alla pena d'anni 15 di reclusione, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio nonché al pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Applica all' Ambrosiani il beneficio del condono di anni 5 sulla pena inflitta, per l'indulto di cui all'art. 2 R.D. 5.11.1932 n. 1403; determinando
310
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEJ, LO STATO
la pena da scontare in anni 10 di reclusione, ferma la interdizione perpetua dai pubblici uffici, la misura di sicurezza oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
311
SENTENZA N. 3
Reg. Gen. o. 125/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale;
Roma, 11.1.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Conticelli Giuseppe, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto , Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo;
ha pronunciato la seguente SENTENZA NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 5.11.1932 n. 1403, 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77 viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici o Psichici di Saluzzo il 23.2.1937. Detenuto dal 2.1.1933 al 23.2.1937. Pena espiata: 4 anni, 1 mese, 21 giorni. Una istanza di grazia inoltrata il 22.1.1934 viene respinta. Una istanza di revisione inoltrata da Ambrosiani Teodolindo ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 5.10.1944 n. 316 viene respinta dalla Corte di Appello di Torino con sentenza del 22.1.1948.
nella causa contro: Karlovich Giovanni, nato il 4.2. I 909 a Clana (Jugoslavia), carrettiere: Srok Giovanni, nato il 17 o 18.3.1863 a Srok di Castua (Jugoslavia), scrivano privato. IMPUTATI
Il Karlovich: del reato di cui agli artt. 81 -261 e 2° cpv. C.P. per avere, a scopo di spionaggio militare, con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso rivelato ad agenti di potenza estera notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete e notizie delle quali l'autorità competente ha vietata la divulgazione. Lo Srok: del delitto di cui agli artt. 81-257 C.P. per essersi procurate, in più riprese e con la medesima determinazione criminosa, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete. Reati commessi nel territorio di Ciana, Fiume (Jugoslavia) ed altrove dal luglio 1932 al febbraio 1933. Omissis P .Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 81-261 p.p. e cpv. 2° 257-311-65-312-230-29 C.P. 274-488 C.P.P .. Dichiara: Karlovich Giovanni e Srok Giovanni responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti, colla diminuente, pel solo Karlovich, di cui all'art. 311 C.P., e condanna alla reclusione il Karlovich ad anni 20 e lo Srok ad anni
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D .S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO
15 e mesi 1, entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di custodia preventiva. Ordina: per Karlovich la libertà vigilata e per lo Srok l'espulsione dallo Stato quando avrà scontata la pena.
Reg. Geo. n. 124/1933
SENTENZA N. 10
II Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Lanari Piero;
Roma, 12.1.1934 - Anno XII
Giudici Consoli M. V.S.N.: Conticelli Giuseppe, Giua Armando, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Barbera Gasparo;
ha pronunciato la seguente Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SENTENZA nella causa contro: NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Karlovich Giovanni: Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77 la data di scarcerazione viene fissata per il 9.2.1947. Istanze di grazia inoltrate nel 1934, nel 1939 e nel 1940 vengono respinte. Karlovich, detenuto dal 9.2.1933, si trovava, alla data del 24.5.1942, ristretto nel Sanatorio Giudiziario di Pianosa. Dagli atti non risulta la data in cui il Karlovich Giovanni venne scarcerato.
Obert Martino, nato il 20.4.1907 a Ajas (Aosta), bracciante.
IMPUTATO
del reato di cui all'art. 262 cpv. 2° e p.p. C.P. per avere rivelato notizie delle quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione, commettendo il fatto a scopo di spionaggio militare, delitto commesso in più località della Valle d'Aosta, fra il 14 febbraio ed il 29 marzo 1933.
Omissis
Srok Giovanni: P.Q.M.
Con decreto di grazia del 4.10.1935 viene concesso il condono condizionale della residua pena da espiare. Pertanto Srok Giovanni, detenuto dal 9.3 .1933, viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Ci dtavecchia il 7.10.1935. Pena espiata: 2 anni, 6 mesi, 28 giorni. 1
Nota: La Commissione Istruttoria, nel pronunciare, con Sentenza n. 65 del 31.10.1933, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati, dichiarò, inoltre, di non dover procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Sarson Giovanni, nato il 17.10.1893 a San Matteo di Castua (Jugoslavia), contadino. Detenuto dall'll.3.1933 al 22.7.1933 .
Visti ed applicati gli artt. 304, 23, 228, 229 C.P.C., 274, 488 C.P.P .. Dichiara: Obert colpevole del reato di cui all'art. 304 C. P., in tal senso modificando il capo d'accusa, e lo condanna alla pena d'anni 2 di reclusione. Con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio e col pagamento delle spese di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 28.2.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai R.D. 25.9.1934 n. 1511 viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 29.9.1934. Detenuto dal 6.4.1933 al 29.9.1934. P ena espiata: 1 anno, 5 mesi, 23 giorni. Una istanza di grazia inoltrata da Obert Martino il 3.5.1934 viene respinta.
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
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SENTENZA N. 11
Reg. Gen. n. 161/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Conticelli Giuseppe, Giua Armando, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa contro: Bistacchi Ezio, nato il 25.7.1909 a Binasco (Milano), commerciante.
I MPUTATO
1) del delitto di cui all'art. 246 C.P., per avere ricevuto dallo straniero, in più riprese ed in varie località della Francia, tra il dicembre 1932 ed il marzo 1933, somme di denaro al fine di compiere atti contrari all'interesse nazionale; 2) del delitto di cui all'art. 302 in relazione agli artt. 246-261 C.P.; per avere in Torino, dal 2 al 15 aprile 1933, spiegato opera di istigazione per indurre due suoi amici a passare alle dipendenze del servizio segreto di Stato straniero, onde esplicare atti di spionaggio militare in danno dello Stato italiano. Con l'aggravante della recidiva di cui all'art. 99 cpv. 1° n. 2° C.P ..
Omissis
P .Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 246, 302, 23, 29, 99, 73, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P ..
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIPESA DELLO STATO
Dichiara: Bistacchi colpevole dei reati ascrittigli ed, operato il cumulo delle pene, complessivamente lo condanna a 10 anni di reclusione ed a L. 8.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con. la libertĂ vigilata, col pagamento delle spese di giudizio nonchĂŠ delle spese di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SP IONAGGIO
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SENTENZA N. 13
Reg. Gen. n. 267/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Lanari Piero;
Roma, 28.2.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudici Consoli M. V.S.N.: Giua Armando, Mingoni Mario, De Martis G. Batta, Rossi Umberto, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente SENTENZA
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511 e del R.D. 15.2.1937 n. 77 viene scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Portoferraio il 24.4.1939. Detenuto dal 24.4. I933 al 24.4.1939. Pena espiata: 6 anni. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 28.3.1938 viene respinta.
nella causa contro: Setka Gastone, nato il 21.10.1913 a Trieste, cittadino jugoslavo, elettricista.
IMPUTATO
del reato previsto e punito dall'art. 302 C. P., per avere in Trieste, anteriormente e non oltre il 26. 7. I 93 3, istigato altri a commettere atti di spionaggio.
Omissis P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 302, 23,215 s.p. n. 4,312 C.P.; 274,488 C.P.P .. Dichiara: Sekta colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione; con la misura di sicurezza di cui all'art. 312 C.P., col pagamento delle spese di giudizio e di preventiva custodia, oltre ad ogni altra conseguenziale di legge. Roma, 24.4.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. Sekta, detenuto dal 26.7.1933 viene scarcerato, per espiata pena, dalle Carceri Giudiziarie di Roma il 26.7.1934.
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SECONDA PARTE : SE:NTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 266/1933
SENTENZA N. 14
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Giua Armando, Mingoni Mario, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Corvo Giuseppe, nato il 10.8.1905 a Roma, impiegato privato; Ramello Giuseppe, nato 1'8.9.1905 a Brà (Cuneo), tornitore meccanico.
IMPUTATI
Il Corvo del delitto previsto e punito dall'art. 246 C.P., per avere, nell'aprile e nel maggio 1933 a Torino ed a Marsiglia, ricevuto danaro da agenti dell'Ufficio informazioni francese al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, fornendo notizie e documenti che nell'interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segreti; li Ramello di concorso nel delitto commesso dal Corvo a senso degli artt. 110 e 246 p.p. C.P. per avere incoraggiato e prestato assistenza al Corvo, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, a commettere il reato a lui attribuito.
IN PUBBLICA UD IENZA
Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio. Sentito il P .M. nelle sue richieste. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimo la parola.
IN FATTO ED IN D!RIITO
Dalle dichiarazioni degli imputati, dalle deposizioni dei testimoni, e dagli atti processuali è risultato quanto appresso:
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Corvo Giuseppe, ex impiegato presso l'Ufficio Fortificazioni del Comando del Corpo d'Armata di Torino, ai primi di marzo 1933 ricevette da Marsiglia una lettera di tale Varetto Giacinto, noto agente spionistico dell'Ufficio Informazioni francese, con la quale costui lo preavvisava che un suo amico, tale Orlandi Enrico, si sarebbe recato a Torino per proporgli degli affari. Difatti verso la fine di marzo l'Orlandi si presentò al Corvo, e gli propose di esercitare lo spionaggio a favore della Francia ed a danno dell'Italia, soggiungendo che il Varetto aveva pensato a lui perché sapeva che era impiegato all'Ufficio di Fortificazioni del Comando del Corpo d'Armata. Il Corvo accettò la proposta, e fece presente che, sebbene egli non fosse più impiegato al detto Ufficio dal dicembre del 1930, pure per le molte conoscenze che aveva tra gli Ufficiali e Sottufficiali del Comando del Corpo d'Armata, gli era facile procurarsi dei documenti di carattere militare per portarli in Francia. L'Orlandi allora lo sollecitò di procurarsi qualche documento e di consegnarlo a lui; ma il Corvo gli rispose che preferiva portarlo egli stesso, quando gli riusciva di procurarselo. E poiché l'Orlandi gli disse di dargli almeno qualche cosa con la quale potesse attestare ai Francesi che aveva adempiuto a!l'incarico e che aveva reclutato una persona di grandi possibilità, il Corvo gli consegnò una tessera rilasciatagli dal Comando del Corpo d'Armata al tempo in cui egli era in servizio; aggiunse per desiderio dell'Orlandi, alla qualifica di dattilografo, risultante dalla tessera, quella di disegnatore. Partito l'Orlandi per la Francia, il Corvo scrisse al Varetto per informarlo della visita e dell'esito del colloquio con l'Orlandi; e gli fece anche comprendere che in un suo prossimo viaggio in Francia avrebbe portato qualche documento. Il Varetto rispose al Corvo facendogli premure di procurarsi il passaporto e, per invogliarlo maggiormente, gli fece intravedere la possibilità di lauti guadagni, dicendogli che l'Orlandi per il solo viaggio fatto a Torino, aveva avuto dai francesi duemila franchi. Il 24 aprile il Varetto mandò al Corvo duecento franchi per il viaggio . Ricevuta la somma il Corvo fece le pratiche per il passaporto; e quando fu interrogato dalla Polizia sui motivi del viaggio, disse che doveva sistemare in Francia interessi di famiglia. Verso la fine di aprile il Corvo ricevette un telegramma da Marsiglia col quale l'Orlandi lo avvisava che si sarebbe recato nuovamente a Torino. E difatti vi andò; ebbe un nuovo incontro col Corvo, e gli fece insistenze perché gli consegnasse a lui i documenti. Il Corvo però gli disse che preferiva portarli egli stesso in Francia. Ed allora l'Orlandi fece ritorno a Marsiglia.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Intanto il Corvo informò il suo amico Ramello Giuseppe delle proposte che aveva ricevuto dal Varetto e dall'Orlandi, e gli disse che andando in Francia si riprometteva di ottenere lauti guadagni dall'Ufficio Informazioni Francese. Gli propose quindi di accompagnarlo per assisterlo, e gli promise di metterlo a parte dei guadagni. Il Ramello accettò la proposta ed il 15 maggio partì, assieme al Corvo, per la Francia, munito anch'egli di regolare passaporto. Giunti a Marsiglia trovarono alla Stazione il Varetto in compagnia di Giordano Carlo, anch'esso agente spionistico, e di certo Chambreujll. Il Varetto presentò il Corvo allo Chambreujll, e questi gli disse di recarsi ad Arles per essere interrogat o da uno dei capi del servizio spionistico francese; ed intanto gli diede cento franchi per le spese. La sera stessa il Corvo accompagnato dal Varetto si recò ad Arles. Il giorno seguente li ranggiunge lo Chambreujll, e presentò il Corvo ad un signore che si qualificò per Comandante. Questi per prima cosa domandò al Corvo se aveva portato i piani precedentemente promessi per lettera al Varetto; ma egli rispose negativamente, giustificandosi che aveva avuto timore di essere scoperto alla frontiera. Il detto Comandante, contrariato di tale risposta, gli chiese il passaporto e lo consegnò ad un suo dipendente. Poi gli domandò se in un suo successivo viaggio era capace di portargli i piani autentici delle fortificazioni italiane nella zona del Moncenisio. Avendogli il Corvo risposto affermativamente, lo ammonì che qualora avesse tentato di portare piani falsi non sarebbe più uscito dalla Francia. Intanto gli ordinò di rimanere a sua disposizione ad Arles in compagnia dello Chambreujll. La mattina seguente il Corvo, non sentendosi sicuro ad Arles, telefonò al Ramello a Marsiglia pregandolo di recarsi da lui. Il Ramello vi si recò, ed il Corvo, dopo di averlo informato del colloquio avuto col Comandante, lo pregò di rimanere ad Arles per ogni evenienza. II giorno dopo lo Chambreujll disse al Corvo che doveva condurlo subito a Nizza; e senz'altro lo fece montare sopra un'automobile per andare alla Stazione; né permise che il Ramello si accompagnasse con loro. Giunti a Nizza trovarono alla Stazione il Comandante ed alcuni agenti che li aspettavano. Il Comandante scambiò con lo Chambreujll alcune parole; e poi due agenti invitarono il Corvo a salire sopra un'automobile, e lo condussero all'Ufficio di Polizia. Quindi lo sottoposero a perquisizione, ed avendogli trovato indosso la tessera del P.N.F. lo malmenarono. Poco dopo sopragiunse il Comandante ed investì il Corvo accusandolo di essere un agente provocatore inviato in Francia per fare il doppio gioco.
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE AI REATI DI SP IONAGGIO
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Ordinò quindi che gli fossero prese le impronte digitali e le misure antropometriche, e che venisse fotografato. Poi gli restituì il passaporto, ed ordinò agli agenti di accompagnarlo alla frontiera; lo diffidò di non rientrare più in Francia, tranne che per portare documenti importanti militari. Il Ramello che intanto era rimasto ad Arles ed aveva perduto i contatti col Corvo, ritornò a Marsiglia, e seppe dal Varetto e dal Giordano che il Corvo era stato arrestato a Nizza e rimpatriato. E per consiglio loro decise di partire anch'egli per l'Italia, onde evitare noie. Difatti il Ramello partì da Marsiglia il 27 maggio, e giunto a Torino andò a trovare il Corvo, il quale gli raccontò la disavventura capitatagli a Nizza. Presero quindi accordi di scrivere agli amici Varetto e Giordano per informarli dell'accaduto, e per cercare di riguadagnare la loro fiducia, allo scopo di rendere possibile una ulteriore ripresa di contatti con l'Ufficio Informazioni francese. Infatti il Ramello scrisse una lettera ai due amici di Marsiglia all'indirizzo convenzionale convenuto col Varetto, e cioè: Quilici Paolina Hotel Gix Egipty-Rue Recallets 42 - Marsiglia. A questa lettera il Varetto ed il Giordano risposero dicendo che stentavano a credere quanto era capitato al Corvo, e che erano rimasti delusi nei riguardi di costui. Nello stesso tempo invitavano il Ramello di rintracciare a Torino certo Pesti, capitano di aviazione, del quale gli avevano parlato a Marsiglia, e proporgli un impiego redditizio in Francia. Ma egli, a suo dire, non volle occuparsene. II Corvo al dibattimento ha dichiarato che egli accettò le propost,e fattegli dall'Ufficio Informazioni francese per il tramite del Varetto e dell'Orlandi, con la intenzione, non di esercitare lo spionaggio ai danni dell'Italia, ma di prendere contatto col servizio spionistico francese per scroccare danaro, e poi informare le Autorità Italiane. Si osserva però che tutto il contegno tenuto dal Corvo, sia quando gli fu fatta la proposta dall'Orlandi a Torino, sia quando si mise in corrispondenza epistolare col Varetto, sia dopo il suo ritorno dalla Francia, dimostra invece che la sua intenzione era di esercitare lo spionaggio a servizio della Francia ed in danno dell'Italia. Egli infatti non si è mai preoccupato di informare spontaneamente ed a tempo dovuto le Autorità Italiane delle proposte fattegli dal Varetto e dall'Orlandi; e quando fu interrogato dalla Polizia sui motivi che lo inducevano a chiedere il passaporto per la Francia, addusse motivi insussistenti e mendaci; mentre, se fosse stato in buona fede era quello il momento di rivelare ogni cosa.
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SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGG IO
E dopo il suo ritorno dalla Francia, invece di informare le autorità di quanto gli era accaduto a Nizza, prese accordi col Ramello di scrivere al Varetto ed Giordano allo scopo di riacquistare la loro fiducia e di riallacciare le relazioni con l'Ufficio spionistico francese . Ed a questo proposito è opportuno rilevare che, nello scrivere la nota lettera, furono adoperate le maggiori precauzioni per non essere scoperti dalle Autorità Italiane, evitando di far figurare nella lettera il nome di essi Corvo e Ramello, firmando con una iniziale, e dirigendo la lettera al nome convenzionale di Quilici Paolina. Queste circostanze dimostrano chiaramente che il Corvo agiva con la intenzione di esercitare lo spionaggio ai danni dell'Italia ed a favore della Francia. Il Corvo al dibattimento ha anche dichiarato di non avere partecipato affatto alla compilazione della lettera, e di non avere avuto conoscenza del contenuto di essa. Invece il Ramello nei suoi interrogatori scritti ed anche al dibattimento, ha dichiarato che è vero che la lettera fu scritta da lui solo, ma ciò avvenne dopo di avere preso accordi col Corvo, il quale fra l'altro gli raccomandò di evitare di scrivere il suo nome nel corpo della lettera, perché poteva anche darsi che venisse censurata dalla Polizia Italiana. A dimostrare ancora una volta la intenzione delittuosa del Corvo sta anche il fatto che egli, quando fu interrogato la prima volta dalla Polizia, cercò di tenere occulti gli incontri avuti con l'Orlandi a Torino e si decise a parlare solo quando comprese che, chi lo interrogava era al corrente di tutto. Essendo queste le risultanze del dibattimento devesi ritenere raggiunta la prova del reato attribuito al Corvo, sia nell'elemento materiale, che nell'elemento intenzionale, perché è risultato che egli ha ricevuto danaro dagli agenti spionistici francesi per esercitare lo spionaggio ai danni dell'Italia, e cioè ha ricevuto duecento franchi per il. tramite del Varetto, ed altri cento franchi dall'agente Chambreujll, con la promessa di maggiori e pit1 lauti compensi quando avesse fornito documenti militari importanti. Il fatto da lui commesso riveste perciò i caratteri del reato previsto e punito dall'articolo 246 p.p. C.P.; e di tale reato egli deve essere ritenuto colpevole. Nei riguardi del Ramello è risultato dalle sue stesse dichiarazioni che egli ha accettato la promessa fattagli dal Corvo di metterlo a parte dei guadagni che riceveva dall'Ufficio Informazioni francese; che a tale scopo ha accompagnato il Corvo in Francia e gli ha prestato assistenza; e che ha scritto di proprio pugno la nota lettera all'indirizzo convenzionale di Quilici Paolina, per tentare di riacquistare la fiducia degli amici di Francia e di ottenere danaro. L'incarico datogli, dopo tale lettera, dal Varetto di reclutare il Capitano Pesti al servizio spionistico, dimostra che effettivamente aveva riacquistato la desiderata fiducia.
Egli quindi prese parte coscientemente al reato commesso dal Corvo. E perciò deve essere ritenuto colpevole di concorso nel detto reato a senso degli articoli 110 e 246 parte prima Cod.Pen .. Passando all'applicazione delle pene, il Tribunale, nel determinare la misura per ciascuno imputato, tiene conto delle circostanze indicate nell'art. 133 C.P .E. considera maggiore la responsabilità del Corvo in confronto a quella del Ramello, sia per la gravità del fatto da lui commesso, sia perché egli indusse il Ramello a prestargli assistenza, sia infine perché al tempo del fatto apparteneva al P .N.F .. Prendendo quindi norma dall'art. 246 p.p. C.P. infligge al Corvo la pena di anni sei di reclusione e di 8.000 lire di multa, con la conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 stesso Codice. Al Ramello invece ritiene equo infliggere la pena di tre anni di reclusione e lire 5.000 di multa, con la conseguente interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni a senso del citato art. 29 suddetto Codice. Ritenuto che tanto il Corvo quanto il Ramello, per le circostanze indicate dall'art. 133 C.P., devono essere considerate persone socialmente pericolose, e come tali devono essere sottoposti alla libertà vigilata dell'art. 229 citato Codice. Ritenuto infine che i condannati sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e che ciascuno è anche obbligato alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P .. P .Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 132, 133, 229, 110, 246, p.p. C.P.; 488 C.P.P. dichiara Corvo Giuseppe e Ramello Giuseppe colpevoli del reato a loro ascritto e condanna: II Corvo a sei anni di reclusione, a lire 8.000 di multa ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il Ramello ad anni tre di reclusione, a lire 5.000 di multa, ed a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Entrambi alla libertà vigilata, ed al pagamento solidale delle spese processuali, ed alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Roma, 26.4.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEl, 1, 0 STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.D .. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Corvo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal1'8.7.1933 al 19.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 7 mesi, 11 giorni. Una istanza di grazia inoltrata il 27.5.1934 viene respinta.
SECON DA PARTE: SENTENZE DEL T .$.D.S. RELATIVE Al REAT I DI SPIONAGGIO
SENTENZA N. 15
Reg. Gen. n. 203/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Conticelli Giuseppe, Giua Armando, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto; ha pronunciato la seguente
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Ramello viene scarcerato dalla Casa Pena di Castelfranco Emilia il 27.9.1934. Detenuto dal 1'8.7.1933 al 27.9.1934. Pena espiata: 1 anno, 2 mesi, 19 giorni. Una istanza di grazia inoltrata il 4.6.1934 viene respinta.
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SENTENZA nella causa contro: Giovannella Gaetano, nato il 26.11.1897 a Taino (Varese), capitano del 17° Reg. Artiglieria da campagna. I M PUT ATO
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 77 del 22.12.1933, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati rinviò al giudizio del T.S.D.S. anche i latitanti: Giordano Carlo, nato il 7.8.1907 a Saluzzo (Torino); Orl_andi Enrico, nato il 17.6.1900 a Novara, commerciante; Varetto Giacinto, nato il 3.12.1897 a Torino, manovale. Nei confronti di Giordano Carlo il Giudice Istruttore del Tribunale di Torino dichiara, con sentenza del 15.4.1957, il reato addebitatogli estinto per prescrizione. Per Orlandi Enrico Enrico vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S.» nel 1935.
1) del delitto previsto e punito dall'art. 261, 2 cpv. C.P. per avere, dopo essersele procacciate, rivelato - a fine di spionaggio militare - dal 1931 al giugno 1933, ad agente di spionaggio straniero, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; del delitto previsto e punito dall'art. 262, 2° cpv. C.P., per avere - a fine di spionaggio militare - nel predetto periodo di tempo, dopo essersele procacciate, rivelato, ad agente di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. In esito al dibattimento svoltosi - giusta ordinanza preliminare a porte chiuse - ai sensi dell'art. 443 C.P. Esercito, sentiti il P.M. della sua requisitoria e l'imputato che, col suo difensore, ha per ultimo avuta la parola, osserva.
Per Varetto Giacinto vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S.» nel 1942. IN FATTO ED IN DIRl1TO
Con sentenza della Commissione Istruttoria in data 5 gennaio u.s. il rubricato Giovannella fu rinviato a giudizio per rispondere della imputazione sopra riportata. All'orale dibattimento, per ammissioni dell'imputato, per prove testimoniali, per conclusioni peritali o in relazione a quanto era emerso nell'istruttoria scritta, si è accertato quanto segue:
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TRIBUNAL,E SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T .S.0 .$ . RELATIVE Al REATI D I SPIONAGGIO
Organi addetti al servizio di scoperta dello spionaggio, il 1.5.1933, in Torino, vennero in possesso di una lettera, diretta a tale Monvoignard - Ginevra, contenente una seconda busta con l'indirizzo: «Monsieur Cipriani», e, racchiuso in questa, un foglio dattilografato indicante la dislocazione al 1.3.1933 dei Reggimenti di Artiglieria da Montagna e dei rispettivi distaccamenti di gruppo, magazzini di gruppo e depositi. Erano contrassegnati in rosso i Reggimenti di Artiglieria interessanti il nostro confino Ovest-Nord-Ovest. Indagini pronte e intelligenti condussero alla identificazione della Monvoignard - che fornì utili elementi per l'ulteriore sviluppo del servizio e dello speditore della lettera: Giovannella Gaetano, Capitano del 17° Reggimento Artiglieria da campagna. L'esito della vigilanza assidua a cui detto ufficiale fu sottoposto fornì la certezza che costui era in rapporto spionistico con agenti stranieri. Pertanto il 25.6.1933 fu tratto in arresto. Nella perquisizione personale, gli furono sequestrate, scritte in francese, a firma Cipriani, comprovanti le sue dichiarazioni spionistiche, due lettere: una con la data del 22.4.1933 e l'altra con quella del 10.5.1933. Nelle perquisizioni domiciliari (a Novara e a Torino) e nel tiretto di un tavolo dell'Ufficio Mobilitazione del 17° Artiglieria, nel quale ufficio il Giovannella aveva, sino a circa un mese prima del suo arresto, prestato servizio, furono sequestrati importanti documenti militari d'indole riservata nonché la lettera d'accompagnamento di un documento militare segreto, che il Giovannella aveva asportati dagli archivi del citato 17° Reggimento Artiglieria da Campagna e del 2° Reggimento Artiglieria Pesante, al quale il Giovannella aveva appartenuto sino al febbraio 1932. Nella perquisizione del suo domicilio in Taino, gli furono sequestrate anche due macchine fotografiche; una delle quali di fabbricazione francese, macchina che viene comunemente usata per la riproduzione di documenti a piccola distanza. Il Giovannella, neanche in udienza, ha saputo dare indicazioni precise e non equivoche sulla provenienza e possesso delle suddette macchine. Gli furono anche sequestrate le chiavi del tiretto e una chiave dell'Ufficio Mobilitazione del 17° Rgt. Artiglieria; chiavi, da lui tenute abusivamente dopo aver lasciato il predetto ufficio. Il Giovannella ha ammesso anche in udienza - pur protestando vanamente la sua buona fede - di avere assunto, nei rapporti con lo straniero, lo pseudonimo di Stefanoviech; di avere fornito al francese, da lui conosciuto sotto il cognome di Cipriani, notizie militari di cui - come si è assodato l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; compreso, dopo le prime richieste, che aveva a che fare con persona addetta allo spionaggio, nonché di avere percepito dal Cipriani alcune migliaia di lire. Le discolpe addotte dal Giovannella difettano di logica, di verosimiglianza e soprattutto di serietà. Egli assume di avere conosciuto il Cipriani nel 1931
in Svizzera, dove egli Giovannella frequentemente si recava per trovarvi la propria sorella che colà gestiva una trattoria di infimo ordine. Il Cipriani gli avrebbe richiesto notizie militari che egli avrebbe promesso di fornire: il tutto a reciproco scopo di studio. Al Giovannella le notizie militari estere sarebbero pervenute in quanto il suo Colonnello Giordano, Comandante del 2° Pesante Campale, l'avrebbe invogliato a prepararsi per fare una conferenza agli ufficiali del Reggimento (il teste Giordano non ha escluso, pur non affermandola, tale circostanza; ma, naturalmente, ha escluso che, comunque, egli l'abbia consigliato o abbia saputo o approvato, anche tacitamente, di assumere da stranieri notizie utili per la conferenza). Col Cipriani avrebbero avuto in seguito uno scambio di francobolli per raccolta, sicché le somme che gli pervenivano dallo straniero il Giovannella riteneva inerenti a tale scambio. È da notare che nella corrispondenza in sequestro intercorsa tra lo straniero e Giovannella non si rileva nessuna circostanza dalla quale si possa dedurre che lo straniero avesse fornito al Giovannella francobolli o notizie militari estere. Esiste, invece, la prova che il Giovannella forniva, retribuito, notizie militari italiane allo straniero. Il Giovannella asserisce che i documenti che gli furono sequestrati egli li aveva sottratti dagli uffici a scopo di studio; ma è evidente che tali documenti egli l'abbia procacciati al fine di trarre dallo straniero più cospicue somme, come appare anche dalle chiare promesse di compensi contenute nelle lettere in sequestro speditegli dal Cipriani. Peraltro il Giovannella ha confessato che quando conobbe i veri intenti della spia straniera non poté più sottrarsi alle richieste spionistiche di essa perché dal Cipriani minacciato di venire denunciato alle autorità se non avesse continuato a fornire notizie. Non ha saputo spiegare il perché degli pseudonomi assunti, sia dallo straniero che da esso Giovannella, per la corrispondenza, né degli accorgimenti adottati per deviare dal normale corso la corrispondenza stessa (il Giovannella faceva giungere la corrispondenza al Cipriani a mezzo della Monvoignard e il Cipriani al Giovannella a mezzo della sorella dello stesso Giovannella la quale, come si è detto, sta in Svizzera). Il perito ha confermato anche in udienza e il Tribunale ritiene che, fra le notizie rivelate dal Giovannella, giusta sua confessione, all'agente di spionaggio francese, sono non divulgabili per divieto dell'Autorità competente: 1) alcuni dati sulle varie specialità dell'Artiglieria; 2) specificazione sui calibri di alcune nostre artiglierie in confronto alle artiglierie svizzere e inoltre risposte a richieste tendenti a conoscere se erano ancora in servizio alcune bocche da fuoco da considerarsi ormai antiche;
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SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T .S.D.S. RELATI VE Al REATI DI SPIONAGGIO
3) suddivisione della nostra Artiglieria nelle sue specialità; numero dei componenti ciascuna specialità; calibri delle bocche da fuoco e schiarimenti su di esse;
Nel procacciamento da parte del Giovannella delle notizie come diansi specificate e nella rivelazione di quelle enumerate il Collegio ravvisa gli estremi giuridici del rubricato delitto di cui all'articolo 262 p.p. e 2° cpv. Codice Penale, il procacciamento esaurendosi e fondendosi nel più grave reato di rivelazione a scopo di spionaggio militare di notizie delle quali l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Vanamente il Giovannella ha eccepito, anche in udienza, a sua attenuante, i suoi precedenti militari e fascisti, che sono risultati buoni. Per difendere tale passato, per non venir meno a due giuramenti prestati egli avrebbe dovuto sentire imperioso e categorico il bisogno di respingere l'obbriobrioso mercato che gli si proponeva, il più vile e il più nefando dei reati: il tradimento. E avrebbe dovuto sentire tale bisogno più che ogni altro il Giovannella, quale fascista, quale militare che, dall'umile stato di garzone imbianchino, aveva ottenuto l'immeritato onore di rivestire la gloriosa divisa di ufficiale dell'Esercito Italiano. Egli invece accoglieva tranquillamente le somme che lo straniero gli inviava a mercede del tradimento . Il Tribunale pertanto ritiene giusto infliggere al Giovannella la pena di anni 24 di reclusione (art. 262 p.p. e 2° cpv. Codice Penale) colle conseguenze del pagamento delle spese di custodia preventiva e processuali (art. 274-488 C.P.P.) e colla sottoposizione obbligatoria alla libertà vigilata (art. 230 C.P.). Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 C.P.) e la degradazione (art. 5 C.P.Esercito). Le cose sequestrate aventi attinenza coll'attività criminosa del Giovannella vanno confiscate (art. 240 C.P .). Il Giovannella era stato rinviato a giudizio anche per rispondere del delitto di cui all'art. 261 p.p. e 2° cpv. C.P., in quanto fu ritenuto che l'allegato uno al ricordato foglio n. 140 in data 17.9.1930 del Comando del Corpo d'Armata di Alessandria, allegato - di carattere segreto - che mancò dall'ufficio Tiro del 2° Regg.to Pesante assieme al foglio n. 140 che l'accompagnava, foglio che fu sequestrato nell'abitazione privata del Giovannella fosse stato asportato dal Giovannella e fatto pervenire da lui all'agente di spionaggio col quale corrispondeva. Numerose circostanze porterebbero a far ritenere che proprio così sia stato: la perplessità dell'imputato alla prima contestazione in sede di Polizia Giudiziaria, l'ingiustificato possesso del predetto foglio d'accompagnamento, la relazione a scopo spionistico che aveva con lo straniero e le chiare promesse di cospicui compensi che si leggono nelle lettere di questi; ma i successivi persistenti dinieghi del Giovannella e la mancanza di una prova diretta circa la perseguita rivelazione sollevano un dubbio circa una pronuncia di responsabilità anche in ordine a questo gravissimo reato addebitatogli.
4) alcuni dati relativi alla dislocazione di qualche reggimento pesante dati meglio precisati e corretti in seguito ad obbiezioni dello straniero; 5) dislocazione dei Reggimenti di Artiglieria pesante campale e dei tre Reggimenti da costa; 6) movimenti avvenuti nelle sedi dei Comandi dei Reggimenti di Artiglieria pesante. Così non divulgabile è la dislocazione al 1.3.1933 dei Reggimenti di Artiglieria da Montagna e dei rispettivi distaccamenti di Gruppo, Magazzini di Gruppo e Deposito (estratto integrale delle pagine 56-57 della pubblicazione riservata dal Ministero della Guerra trattante la circoscrizione territoriale e la stanza dei corpi del tempo) dislocazione che, come si disse, il Giovannella aveva inviata al Cipriani, ma che il 1.5.1933 era pervenuta in possesso di nostri organi di scoperta dello spionaggio. Fra i documenti che il Giovannella si era procurato per scopi spionistici e che gli furono sequestrati, sono non divulgabili per ordine dell'Autorità i seguenti: a) minuta di pugno del Giovannella contenente indicazioni sugli organici di pace di un Gruppo someggiato da 75/15; b) minuta pure di pugno del Giovannella contenente analoghe indicazioni riflettenti le Batterie anziché il Gruppo;
e) foglio riservato del Comando della Divisione Militare di Novara in data 18.2.1933 n.177;
d) circolare n. 4244 R.S. del Comando del Corpo di S.M. in data 2.8.1932; e) appunti su organi esecutivi per il trasporto per vie ordinarie presso grandi unità;
f) lucido di suo schizzo dimostrativo degli osservatori e delle batterie permanenti ed occasionali e loro strade di comunicazione esistenti nella zona del Colle di Tenda; g) foglio n. 140 in data 17.9.1930 del Comando del Corpo d'Armata di Alessandria; h) minuta del foglio n. 549 ris. del Comando del 2° Reggimento Artiglieria Pesante in data 2.4.1930 con un allegato ed otto fotografie; i) circolare n. 2089 in data 11.11.1927 Ris. Pers. del Comando di Artiglieria del Corpo d'Armata di Alessandria.
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T RIBUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S .D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
Ritiene, perciò, il Collegio di dovere assolvere il Giovannella per non provata reità relativamente al rubricato delitto di spionaggio di notizie segrete di cui all'articolo 26 1 Codice Penale.
Nella notte tra il 2 e il 3 maggio 1934 Giovannella tentò di suicidarsi nel carcere militare di Roma ingerendo 30 pastiglie di chinino. Il 4.5.1934 venne dimesso, guarito, dall'Ospedale militare di Roma. Prima di avvelenarsi Giovannella scrisse una lettera indirizzata al Comandante del Carcere militare nella quale dichiarava, tra l'altro, quanto segue:
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P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 262 p.p. e 2° cpv. 230-240 C.P., 274-288 C.P.P. , 48 5 C.P. Esercito. DICH IARA
Giovannella Gaetano responsabile del delitto di cui al capo 2° della rubricata imputazione e lo condanna ad anni 24 di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; ordina che sia sottoposto alla libertà vigilata; ordina la confisca di quanto in sequestro; assolve il Giovannella per non provata reità dal delitto di cui al capo 1° dell'imputazione rubricata. Roma, 1°.5.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n . 77: Giovannella, detenuto dal 25.6. 1933, avrebbe dovuto essere scarcerato il 25.6. 1951. In data 23.4.1945 venne scarcerato dalle Carceri Giudiziarie di Mantova dalle <<truppe alleate» e nominato Direttore del Carcere Giudiziario di Mantova. Con ordinanza emessa dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 3.1.1948 viene dichiarata condizionalmente condonata la residua pena da espiare per effetto delle disposizioni contenute nell' art. 6 del R.D . 5.4.1944 n. 96 e nell' art. 12 del D.P. 22.6.1946 n. 4. Detenuto dal 25.6.1933 al 23.4. 1945. Pena espiata: 11 anni, 9 mesi, 28 giorni.
«Ritenevo di avere sempre servito il mio paese, ora l'arresto e il carcere mi hanno umiliato troppo . In Tribunale venni vilipeso, tutto quanto di buono avevo fatto, servì ad aggravare la mia posizione. I testi non ricordavano più nulla, gli ufficiali dei carabinieri hanno giurato il falso e io fui condannato a 24 anni di reclusione. Al momento non ho battuto ciglio, ma ora non ne posso più di un duro e ingiusto giudizio - per giunta inappellabile - pronunziato da uomini della mia stessa fede, erettisi all'infallibilità di Dio. Chiedo perdono a mia mamma che adoro e alla mia Licinia che doveva essere la compagna della mia vita, capanna del mio cuore e che ho amata come pochi uomini sanno amare. Gli uomini mi hanno ucciso moralmente e sarebbe stato più generoso dissanguarmi. Anche se questi uomini hanno sbagliato, il mio affetto e la mia dedizione al Duce è immutata». Alle ore 9,30 del 7.5.1934 venne effettuata, nel Carcere militare preventivo di Roma (Forte Boccea) la prescritta cerimonia relativa alla degradazione del capitano Giovannella. In seguito il Giovannella venne tradotto al Carcere Giudiziario di «Regina Coeli» e poi allo Stabilimento Penale di Civitavecchia. Il 215. 1943 viene trasferito nella Casa Penale di Castelfranco Emilia e in seguito alle Carceri Giudiziarie di Mantova. Il 6.3.1935 Giovannella inoltra a Sua Maestà il Re una istanza tendente a essere arruolato, come semplice soldato, in reparti dislocati - in prima linea - in Africa orientale; istanza respinta. In data 8.5.1935 Giovannella inoltra istanza di grazia al Capo del Governo nella quale, tra l'altro, chiede «di indossare il saio facendo atto di sottomissione al Generale dell'Ordine dei Minori dei Cappuccini e poter frequentare presso la Casa Generalizia, in Roma, il corso di missionario»; istanza respinta. Il 21.9.1938 Giovannella inoltra altra istanza di grazia a Sua Maestà il Re; istanza respinta. Una terza istanza di grazia inoltrata, sempre dal Giovannella, a Sua Maestà il Re il 24.7.1939 viene respinta. Il 13.6.1940 Giovannella invia una istanza a Sua Maestà il Re nella quale, tra l'altro supplica il Re affinché «gli conceda l'alto onore di poter combattere e potersi, quindi, riabilitare affinché scompaia l'onta e rimanga l'orgoglio di aver servito la Patria morendo all'ombra del Tricolore»; istanza respinta.
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Il 31.5.1944 la Corte di Cassazione, a Sezioni Penali riunite, dichiara inammissibile il ricorso inoltrato da Giovannella contro la sentenza pronunziata dal T.S.D.S. l' 1.5.1934. Contro la suddetta sentenza il Giovannella inoltrava il 18.6.1945 un nuovo ricorso straordinario alla Corte di Cassazione a Sezioni Penali Riunite dichiarando, tra l'altro <<che confida nell'illuminata giustizia della Suprema Corte di Cassazione la quale, non permetterà certamente che imperi il male ai danni di un innocente condannato illegalmente da una cosiddetta corte composta non di Giudici, ma di sicari al soldo di un partito politico che per 23 anni contaminò il popolo e il Paese». Il suddetto ricorso straordinario veniva dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione - a Sezioni Penali Riunite - con sentenza del 9.8.1945 . In sede di giudizio di revisione speciale previsto dal D.L.L. 5.10.1944 n. 316 la Corte di Appello di Torino, rigetta, con sentenza del 21.3.1951, l'istanza di revisione inoltrata da Giovannella Gaetano. La suddetta Corte nel motivare la sentenza di rigetto dichiara, tra l'altro: «non può dirsi palesemente iniqua la pena della reclusione a 24 anni inflitta a un ufficiale dell'esercito, avente grado di capitano in servizio permanente effettivo, il quale riveli continuamente e sistematicamente per anni e per denaro ogni notizia della quale egli possa venire in possesso nell' esercizio delle sue funzioni». La Corte, inoltre, dichiara che «sulla decisione, di cui si tratta, non hanno inflùito motivi di evidente carattere fascista in quanto ogni ipotetico motivo di carattere fascista - come quelli in questa sede accennati dal Giovannella - non hanno esercitato alcuna influenza sul giudizio che venne emesso conforme alla volontà della legge».
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 1 del 5.1.1934, l'accusa nei confronti di Giovannella Gaetano, dichiarò, inoltre, di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli artt. 476-482 C.P. per aver formato e fatto uso di falsi certificati di studio, essendo il reato estinto per l'amnistia di cui al R.D. 5.11.1932 n. 1403. Infine con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò di non doversi procedere, per insufficienza di prove, in ordine al concorso nei reati addebitati a Giovannella Gaetano nei confronti di: Giovannella Giuseppina Teresa, nata a Taino (Varese), il 31.7.1886 (sorella di Giovannella Gaetano), casalinga. Detenuta dal 27.6.1933 al 5.1.1934.
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REAT I DI SP IONAGGIO
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SENTENZA N. 16
Reg. Gen. n. 401/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M . V.S.N.: Oliveti Ivo, Mingoni Mario, De Martis G. Batta., Rossi Umberto, Barbero Gaspare; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Rossetti Vittorio, nato il 6.2.1892 a Quistello (Mantova), impiegato privato.
IMPUTATO
1) del delitto di corruzione ai sensi dell'art. 246 C. P., per avere accettato dallo straniero somme di denaro al fine di compiere atti contrari agl'interessi nazionali; 2) del delitto di istigazione ai sensi dell'art. 302 C.P., per avere istigato Tufari Renato a commettere il delitto di rivelazione, a scopo di spionaggio militare, di notizie delle quali, nell' interesse della sicurezza dello Stato l'autorità competente ha vietato la divulgazione. Reati commessi in Mantova ed altrove sino al 17.11.1933.
Omissis
P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 246, 302 in relazione all'art. 262 p.p. e cpv. 2°; 23, 29, 228, 240, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P .. Dichiara: Rossetti colpevole dei reati ascrittigli ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione e L. 10.000 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la
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TRJBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
libertà vigilata; col pagamento delle spese di giudizio nonché delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni conseguenziale di legge. Ordina: infine la confisca di quanto in giudiziale sequestro.
SECONDA PARTE: SENTENZE DÈL T.S.D.S. RELAT IVE Al REATI DI SP IONAGGIO
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SENTENZA N. 17
Reg. Gen. n. 56/1934
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri F ilippo, Console Generale; Roma, 8.5.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Mingoni Mario, De Martis G. Batta., Rossi Umberto, Barbera Gaspare; ha pronunciato la seguente
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
SENTENZ A nella causa contro:
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n . 77: Rossetti viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 17.11.1939. Detenuto dal 17.11.1933 al 17.11.1939. Pena espiata: 6 anni.
Masci Antonio , nato il 1° .2.1888 ad Aquila, ebanista.
l:VIPUTATO
del delitto di cui all'art. 246 C.P., per avere ricevuto dallo straniero L. 2.000 al fine di compiere atti contrari agl'interessi nazionali. Commesso in Francia nel secondo semestre del 1933.
Omissis
P.Q.M.
Visti ed applicati gli art. 246, 23, 29, 228, 229 C.P.; 274, 488 C.P.P .. Dichiara: Masci colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione e L. 5 .000 di multa. Con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5; con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio nonché delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni conseguenziale di legge.
Roma, 9.5.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Il
I
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai R.D. 25.9.1934 n. 1511:
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
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SENTENZA N. 18
Reg. Gen. n. 358/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Masci viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 6.2.1935. Detenuto dal 6.2.1934 al 6.2.1935. Pena espiata: 1 anno.
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La Corte di Appello di Roma ha ritenuto, con sentenza di 10.1.1914, Masci Antonio colpevole del reato di furto e l'ha condannato alla pena di 3 anni di reclusione.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M . V.S.N.: Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, De Martis G . Batta., Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto; ha pronunciato la seguente SENTENZA
' nella causa contro:
De Cadilhac Giovanni, nato il 15. l. 1885 a Roma, commerciante;
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Parmini Maria in De Cadilhac, nata il 29.10.1895 a Corte dei Frati (Cremona), professoressa; Macchi Piera, nata il 22.5.1901 a Cairate Olona (Varese), impiegata.
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De Cadilhac del reato previsto e punito dall'art. 246 C .P., per avere ricevuto dallo straniero danaro al fine di compiere atti contrari agl'interessi nazionali; Parmini Maria e Macchi Piera di concorso nel reato attribuito come sopra al De Cadilhac a senso degli artt. 11 O e 246 C. P . per avere, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, coadiuvato il De Cadilhac nel reato suddetto.
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Omissis
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P.Q.M.
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Visti ed applicati gli artt. 246, 110, 23, 29, 228, 229 C.P.; 274, 485,486, 488 C.P.P.; R.D. 5.11.1932 n. 1403.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
Dichiara: Parmini Maria assolta per non avere commesso il fatto in ordine al reato ascrittogli; ed ordina che venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa. Ritiene De Cadilbac Giovanni e Macchi Piera colpevoli del reato rispettivamente addebitato e condanna:
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 13 del 6.4.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere «per non aver concorso nel reato addebitato a De Cadilhac Giovanni» nei confronti di :
De Cadilhac ad anni 5 di reclusione e L. 5.000 di multa con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con la libertà vigilata. Macchi ad anni 3 di reclusione e L. 5.000 di multa con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di 5 anni. Condanna poi entrambi al pagamento in solido delle spese di giudizio nonché delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni conseguenziale di legge. Applica in favore della Macchi il beneficio del condono della pena detentiva, della intera multa e della interdizione dai pubblici uffici per l'indulto di cui agli artt. 2 e 5 del R.D. 5.11.1932 n. 1403; ordinando che la stessa Macchi venga immediatamente scarcerata se non detenuta per altra causa. Roma, 5.6.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Parmini Maria in De Cadilhac, detenuta dal 2.11.1933 viene scarcerata il 5.6.1934.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai R.D. 25.9.1934 n. 1511: De Cadilhac viene scarcerato dalla Casa per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) il 31.10.1936. Detenuto dal 31.10.1933 al 31.10.1936. Pena espiata: 3 anni. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 3.9.1934 viene respinta. Macchi Piera, detenuta dal 6.11.1933, viene scarcerata, per espiata pena, il 5.6.1934.
Parmini Maria in Salti detta «Delfina», nata il 26.9.1899 a Corte dei Frati (Cremona), detenuta dal 2.11.1933 all'll.1.1934.
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SECONDA PARTE: SENTENZE 0 1;1, T .S.D.S. RELATIVE Al REATI DI sr•tONAOGIO
TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 19
Reg. Gen. n. 395/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
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Ordina: per entrambi la libertà vigilata. Roma, 11.6.1934 - Anno XII
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Conticelli Giuseppe, Giua Armando, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Barbera Gaspare; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: . Posega Antonio, nato il 13.5.1908 a Strane Crenovizza (Trieste), contadmo; Riosa Massilimiano , nato il 24.1.1898 a Trieste, agente di assicurazioni.
IMPUTATI
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Posega Antonio , detenuto dal 18.11.1933, avrebbe dovuto esser scarcerato il 18.11.1947. Istanze di grazia inoltrate il 12.10.1934 e il 28.5.1939 vengono respinte. Nel gennaio del 1943 il Posega, ristretto nello Stabilimento Penale di Pianosa, inoltra domanda per essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale. Dagli atti non risulta se tale beneficio venne concesso e non si conosce, inoltre, la data in cui Posega Antonio venne scarcerato.
del delitto di cui all'art. 261 p.p. e 2° cpv. C.P., per avere in correità tra di loro rivelata ad agente di potenza straniera, a scopo di spionaggio militare, notizia che, nell'interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete. Reato commesso nella Venezia Giulia, dall'agosto al novembre 1933 .
Per effetto dei sopraspecificati provvedimenti di clemenza Riosa Massimiliano viene scarcerato dalla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia il 22.3.1941. Detenuto dal 22.11.1933 al 11.3.1941. Pena espiata: 7 anni e 4 mesi. Istanza di grazia inoltrate il 18.10.1938 e il 20.11.1939 vengono respinte.
Omissis
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 22 del 5.5.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di: Premru Francesco, nato il 12.5.1901 a Strane Crenovizza (Trieste), agricoltore.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 261 p.p. e 2° cpv. , 311, 110,114,230 C .P. ; 274-488 C.P.P .. Dichiara: Posega Antonio e Riosa Massimiliano responsabili del delitto in epigrafe colla diminuente di cui all'art. 311 C. P., e pel Riosa anche dell'attenuante di cui all'art. 114 p.p. stesso Codice, e condanna Posega ad anni 20 di reclusione e Riosa ad anni 13 e mesi 4 della stessa pena; entrambi in solido delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di custodia preventiva.
E di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Vedlin Roberto, nato il 3.12.1900 a Trieste, agente di assicurazione. Pertanto Vedlin, detenuto dal 4.1.1934, e Premru, detenuto dal\'8.1.1934, vengono scarcerati il 5.5.1934.
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SECONDA PART1': SE:-ITENZE DEL T.S.O.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
TR IBUNALE SPECIAi E PER LA Dll'ESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 357/1933
SENTENZA N. 20
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Entranbi poi alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, al pagamento delle spese di giudizio in solido, al pagamento delle spese di preventiva custodia oltre ad ogni conseguenziale di legge.
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale;
Roma, 13.6. 1934 - Anno XII
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Conticelli Giuseppe, Giua Armando, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Barbera Gasparo;
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
ha pronunciato la seguente NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE SENTENZA nella causa contro:
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR .DD. 25.9.1934 n.
Uva Enrico, nato il 1° .1.1903 a Genova, impiegato comunale;
1511 e 15.2.1937 n. 77: Uva Goffredo viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Castelfranco
Uva Goffredo, nato il 4.4.1 912 a Roma, albergatore .
I MPUTA TI
del delitto di cui agli artt. 110 e 262 cpv. 2° C.P., perché, corrotti con denaro e promesse tra l'aprile e l'ottobre 1933, da agenti francesi di spionaggio, ad essi rivelarono, a scopo di spionaggio militare, notizie interessanti la difesa contraerea di località della Toscana; notizie di cui la competente Autorità ha vietata la divulgazione.
Emilia il 28.10 .1939. Detenuto dal 28.10.1933 al 28.10.1939. Pena espiata: 6 anni. Istanze di grazia inoltrate il 13.6.1934, il 24.6.1937 e il 31.3.1938 vengono respinte. Uva Enrico viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 28.10. I 939. Detenuto dal 28 .1 0. 1933 al 28.10.1939 . Pena espiata: 6 anni. Istanze di grazia inoltrate il 12.11.1 935 e il 6.3.1937 vengono respinte.
Omissis Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 25 P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 110-262 p .p. e cpv . 2°; 311 , 65, 31 , 23, 29,228, 229 C.P.; 274-488 C.P.P .. Dichiara: Uva Enrico e Uva Goffredo colpevoli dei reati loro ascritti ed in concorso della diminuente di 1/3 della pena in applicazione degli artt. 311, 65 n. 3 C.P. condanna: Uva Enrico ad anni 11 e mesi 4 di reclusione, Uva Goffredo ad anni 10 di reclusione.
del 17.5. 1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per non aver commc., so il fatto nei confronti di: Graziosi Galileo, nato il 24.6.1910 a Firenze, facchino. Detenuto dal 3.11.1933 viene scarcerato, con provvedimento emesso dal Giudice Istruttore, il 24.12.1 933.
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TRIBUNALE SPtCIALE PER LA DIFESA lJ ÉLLO STATO
Reg. Gen. n. 217-218-293/1933
SECONDA PA RTE: SENTENZE DEL T .s .o.s . RELATIV E Al REATI m SPIONAGGIO
SENTENZA N. 21
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Giua Armando, Gaudio Vincenzo; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Bianchi Uberto (noto Umberto), nato il 2.3.1883 a Firenze, ex deputato socialista, dottore in fisica; De Monte Eraldo, nato il 29.1.1889 a Roma, capo disegnatore tecnico presso la Regia Aeronautica; Ambrogi Torello, nato il 29.11.1980 a Montieri (Grosseto), Capitano del 4° Regg. Artiglieria pesante in S.P.E.; Petrelli Giuseppe, nato il 5.10.1881 a Mogliano (Macerata), traduttore.
IMPUT /\.T J
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gio al 2 luglio 1933, a Roma ed alla Spezia, istigato Bisogni Mirko a procurarsi e rivelargli documenti e notizie riservate concernenti la Regia Marina. Il De Monte: del delitto di rivelazione continuata, a scopo di spionaggio militare, di documenti e di notizie riservate a senso degli artt. 81 1° e 2 ° cpv. e 262 p. p. e 2° cpv. C.P., con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 stesso Codice, per avere in tempi diversi, e cioè dal 1931 al 2 luglio 1933, in Roma, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e violando i propri doveri di ufficio, rivelato a Bianchi Uberto documenti e notizie riservate concernenti la Regia Aeronautica. L'Ambrogi: del delitto di rivelazione continuata, a scopo di spionaggio militare, di documenti e di notizie riservate, a senso degli artt. 81, 1° e 2 ° cpv. e 262 p. p. e 2° cpv. C.P., per avere in tempi diversi e cioè dal 1931 al 2 luglio 1933, in Roma, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, rivelato a Bianchi Uberto a scopo di spionaggio militare, documenti e notizie riservati concernenti il Regio Esercito. Il Petrelli: del delitto di corruzione a senso dell'art. 246 p.p. C.P. per avere in Milano, nei mesi di maggio, giugno e luglio 1933 ricevuto da un agente spionistico russo, denaro e promesse di maggiori compensi, al fine di commettere atti contrari agli interessi nazionali, e cioè di esercitare lo spionaggio ai danni dell'Italia.
II Bianchi: 1) del delitto di rivelazione continuata, a scopo di spionaggio militare, di documenti e di notizie riservate a senso degli artt. 81, 1° e 2° cpv., e 262 2° e 3° cpv. C.P., con l'aggravante di cui agli artt. 61 n. 91e1181° cpv. stesso Codice, per avere in tempi diversi, e cioè dal 1931 al 2 luglio 1933, in Roma, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a scopo di spionaggio militare, ottenuto dal capo disegnatore del Ministero del!' Aeronautica De Monte Eraldo e dal Capitano di Artiglieria Ambrogi Torello, con violazione dei doveri di ufficio da parte del De Monte, documenti dei quali era vietata la divulgazione, concernenti il Regio Esercito e la Regia Aeronautica; 2) del delitto di istigazione allo spionaggio militare a senso dell'art. 302 p.p. C.P., in relazione agli artt. 258 e 262 stesso Codice, per avere dal mag-
IN PUBBUCA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Sentiti il P.M., i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.
IN FATl'O ED IN DIRITTO
è risultato quanto appresso: L'Arma dei Carabinieri Reali di Roma era stata informata che l'ex deputato socialista Bianchi Uberto esercitava lo spionaggio ai danni dell'Italia
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
ed al servizio della Russia, e dopo di aver controllato che egli effettivamente raccoglieva documenti e notizie di carattere militare interessanti la sicurezza dello Stato, procedeva al suo arresto in data 2.7.1933 a Civitavecchia, dove egli si era recato per ritirare da tale Bisogni Mirko alcuni documenti interessanti la Regia Marina. Le perquisizioni eseguite nella sua abitazione in Roma nel giorno dell'arresto e nei giorni successivi portarono al rinvenimento e sequestro di abbondanti documenti interessanti il Regio Esercito, la Regia Aeronautica e la Regia Marina, alcuni dei quali apparvero subito di carattere riservato (fascicolo 1° fogli 5-9-13-15-35-36). La perquisizione eseguita nel garage del Bianchi portò al sequestro di una valigia contenente numerose pubblicazioni del Ministero della Guerra e del Ministero della Marina (fascicolo 1° foglio 26 e 32). E nella abitazione del suo autista Berardi Erminio furono trovati otto disegni cianografati riguardanti l'istallazione impianto fumogeno tipo Z per apparecchio A.C.3. Il Bianchi dopo l'arresto assunse un contegno mendace; negò le cose più evidenti e protestò per l'arresto; ma poi di fronte alla evidenza dei fatti, ed alle prove documentali si mise sulla via delle confessioni che portarono allo accertamento della sua responsabilità e di quella dei suoi complici. All'odierno dibattimento il Bianchi ha sostanzialmente confermato quanto ha dichiarato agli Ufficiali di polizia giudiziaria ed al Giudice Istruttore. Ha confermato che egli entrò al servizio dello spionaggio Russo nel 1925; che in dettta epoca trovandosi disoccupato con una famiglia numerosa abituata ad un tenore di vita agiata, e non sapendo come provvedere al mantenimento di essa, accettò la proposta fattagli dal suo amico Nicola Cilla di esercitare una attività informativa, e fu da costui presentato ad un agente spionistico russo il quale cominciò col chiedergli notizie di carattere scientifico industriale, e poi notizie di carattere tecnico militare. Che da quell'epoca in poi egli ebbe contatti con varii agenti spionistici ai quali forniva documenti militari, a suo dire falsi, e negli ultimi tempi stava in contatto con gli agenti spionistici Korner e Krauss. Che sino al 1931 egli ha imbastito pseudo documenti militari servendosi di alcune pubblicazioni che ritirava dalla Biblioteca della Camera dei Deputati e da quella del Senato; e dal 1931 in poi si è valso dell'opera di De Monte Eraldo, capo disegnatore del Ministero deJl 'Aeronautica, e del capitano di Artiglieria Ambrogi Torello. Ha confessato inoltre che, negli ultimi mesi che precedettero il suo arresto, diede incarico a Bisogni Mirko, ex sottufficiale della Regia Marina, di procurargli notizie e documenti della Regia Marina. I suoi rapporti col De Monte hanno avuto principio verso la fine del 1931, e furono originati dalla invenzione di un forno crematorio fatto dal De Monte allo scopo della distruzione delle immondizie e della produzione di un gas combustibile.
Da allora in poi il Bianchi cercò di sfruttare il De Monte per il suo lavoro d'informazioni. E lo stesso De Monte ha dichiarato in istruttoria che il Bianchi cominciò col domandargli notizie su argomenti tecnici riguardanti la Aeronautica e poi gradatamente gli chiese e documenti di natura riservata (volume documenti foglio 26-28-31-32). E gli tracciò la linea di condotta da seguire in ogni evenienza, e cioè: dichiarare che gli aiuti finanziari gli venivano da lui dati per la messa in efficienza del forno, e che comunque egli avrebbe dovuto tacere sulla vera natura dei rapporti intercorsi fra loro, e gli raccomandò di non servirsi del telefono per corrispondere con lui (f. 32-33 vol. De Monte). Lo rassicurò che in ogni caso essi non avevano nulla da temere perché la loro attività era difesa da una potente organizzazione che sapeva all'occorrenza anche colpire (foglio 32 fase. X). Il Bianchi nel periodo che va dal 1931 alla data del suo arresto ottenne dal De Monte molti documenti della Regia Aeronautica (che sono elencati a foglio 20 e seguenti del fascicolo 10°) alcuni dei quali furono dal De Monte furtivamente sottratti dall'ufficio del Ministero dell'Aeronautica, come egli stesso dichiarò in istruttoria ed al dibattimento (fascicolo 10° foglio 34 e 111). Fra i documenti consegnati dal De Monte al Bianchi hanno carattere di riservatezza i seguenti: 1) le quattro negative fotografiche riproducenti i centri sperimentali di Montecelio, di Vigna di Valle e di Furbara, accompagnate da una relazione interessante l'organizzazione del Centro sperimentale di Montecelio; 2) le otto tavole cianografiche riguardanti l'installazione impianto fumogeno tipo Z per apparecchio A.C.3 .; 3) la relazione della Commissione di collaudo degli apparecchi per grande autonomia; 4) le tredici fotografie interessanti lo stabilimento Pomilio di Napoli per la riproduzione del fosgene. Il De Monte ha dichiarato in istruttoria, e confermato al dibattimento, che il Bianchi nel febbraio 1933 gli richiese insistentemente le fotografie di alcuni centri sperimentali, ed egli, non avendole nel proprio ufficio, si è rivolto alla sezione fotografica della Divisione superiore Studi ed Esperienze, e si fece dare dal Capo tecnico Messa Luigi le fotografie dei centri sperimentali di Montecelio, di Vigna di Valle e di Furbara, adducendo il pretesto che le dette fotografie servivano al Colonnello Zavattiero, Capo della III Divisione, per completare uno studio eseguito. E dopo di essersele procurate le consegnò al Bianchi raccomandandogli di restituirgliele su bit o trattandosi di materiale delicato. (f. 27-108 r. e 109 fase . 10°).
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TR l l!UNALf.i SPBCIALE P ER LA DIFESA DELLO STATO
Il Collegio dei periti, che ha eseguito la perizia in periodo istruttorio, ha dichiarato nella relazione scritta ed al dibattimento che le fotografie panoramiche dei centri sperimentali, e la relazione della organizzazione e delle possibilità del centro di Montecelio, hanno carattere di riservatezza; e l'averle rivelate significa aver fatto conoscere una importante organizzazione militare nei suoi minuti particolari; che per il carattere di riservatezza dei centri sperimentali è fatto divieto di eseguire fotografie dei detti centri per disposizione dell'articolo 71 del Regolamento per la navigazione aerea, divieto che è portato a conoscenza di tutti mediante apposite tabelle esistenti all'esterno dei centri sperimentali. Il De Monte ha inoltre dichiarato che il Bianchi nel giugno 1933 gli richiese i disegni delle otto tavole cianografiche riproducenti la istallazione dell'impianto fumogeno tipo Z per apparecchi A.C.3; ed egli li sottrasse dall'archivio in cui erano custoditi, e li portò a casa del Bianchi, ma, non avendolo trovato, si recò a casa dell'autista Berardi, persona di fiducia del Bianchi, e li lasciò alla moglie di costui. Il Collegio dei periti ha dichiarato nella relazione scritta ed al dibattimento che l'impianto fumogeno, o per erogazione di tossici, fa parte dell'armamento degli aeroplani, e, come tutte le notizie interessanti l'armamento, è di carattere riservato, perché se conosciuto, viene a rivelare la specialità e la potenzialità bellica dei reparti attrezzati con tali mezzi. Quanto alla «Relazione della Commissione di collaudo degli apparecchi per grande Autonomia» il De Monte ha dichiarato che il Bianchi gli chiese alcuni dati relativi agli aeroplani giganti, ed egli, per aderire a tale richiesta, fece ricerche presso l'archivio della Prima Divisione della Direzione Generale Studi ed Esperienze, dove allora prestava servizio, e sottrasse da detto Archivio la relazione, e la consegnò al Bianchi, il quale, dopo averla copiata, gliela restituì subito, ed egli la rimise a posto (fascicolo 10° f. 34-111-83-90). Il Collegio dei periti ha dichiarato che la detta relazione ha carattere di riservatezza, perché riguarda le caratteristiche, l'armamento, e le possibilità d'impiego degli apparecchi Br.G. e Breda 20; e rivelandola si è resa palese la capacità bellica dei reparti prima ancora che questi fossero costituiti su tale tipo di apparecchio. Quanto alle fotografie interessanti lo stabilimento Pornilio di Napoli per la produzione del fosgene, il De Monte ha dichiarato che il Bianchi gli domandò alcune indicazioni sui sistemi per la produzione del fosgene, e poi gli chiese esplicitamente e con insistenza le fotografie di un vecchio stabilimento di Napoli che produceva cloro e fosgene. Che egli, a seguito di tale richiesta, fece presente al Bianchi il carattere di riservatezza di tale cosa, ed il Bianchi lo assicurò che era una cosa sua strettamente personale; che in seguito a ciò egli asportò dall'archivio tredici lastre fotografiche, e le consegnò al Bianchi, il quale, dopo di essersene servito, gliele ha subito restituite (fascicolo 10° foglio 28).
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
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Il Collegio dei periti ha dichiarato che le dette fotografie nei loro particolari, oltre a dimostrare il sistema di produzione, danno l'idea esatta della capacità produttiva, fornendo elementi atti a far rilevare, sia pure in parte, le nostre possibilità nei riguardi della guerra chimica; perciò le dette fotografie hanno carattere di riservatezza. Il De Monte, pur confessando di aver consegnato tutti questi documenti al Bianchi, ha cercato di attenuare la propria responsabilità dicendo che egli non riteneva che fossere riservati. Ma a smentirlo stanno non solo le conclusioni del Collegio dei periti, ma anche le dichiarazioni rese al dibattimento dai testi Ten. Col. Zavattiero, e Ten. Col. Fischietti della Regia Aeronautica. Infatti il Collegio dei periti, dopo di aver esaminato i documenti sequestrati e gli atti processuali, hanno concluso che le affermazioni del De Monte, risultanti dai suoi interrogatorii, e tendenti a giustificare il suo operato agli effetti della riservatezza, non furono trovate corrispondenti a verità (Vol. Perizia f. 21). Inoltre i periti hanno messo in rilievo che il De Monte non ignorava di essere vincolato dal segreto in ordine ai documenti forniti al Bianchi, perché il Ministero della Aeronautica, Direzione Generale Studi ed esperienze, ha emanato diverse circolari negli anni 1929 e 1930, portati a conoscenza dei propri dipendenti, per ribadire il vincolo di segretezza che gl'impiegati hanno circa i documenti riguardanti i materiali militari. Il Ten. Col. Zavattiero, capo dell'Ufficio a cui era addetto il De Monte, ha dichiarato al dibattimento che il De Monte, per la sua qualità di capo disegnatore, era addetto alle pratiche riservate, e perciò sapeva che i documenti da lui dati al Bianchi erano riservati; ed ha soggiunto che egli stesso aveva esplicitamente più volte raccomandato al De Monte la riservatezza di detti documenti. Il Ten. Col. Fischietti ha anch'egli confermato che il De Monte non ignorava il carattere di riservatezza dei documenti consegnati al Bianchi, tanto è vero che li ha sottratti furtivamente dall'archivio, e poi si è preoccupato di rimetterli subito a posto la mattina seguente al giorno in cui li aveva sottratti. Il De Monte ammise di avere avuto dal Bianchi, per la fornitura dei documenti, sovvenzioni che raggiungevano la somma di lire 1500 mensili (fascicolo 10° foglio 31 ). E dalle matrici del conto corrente, che il Bianchi possedeva presso il Banco di Roma ed il Banco Rinaldi, risulta che il De Monte ha avuto dal Bianchi sovvenzioni per l'importo complessivo di lire 23000. È opportuno porre anche in rilievo che il De Monte era a conoscenza che i documenti richiestigli dal Bianchi erano destinati al servizio di spionaggio russo, perché lo stesso Bianchi lo aveva informato (Voi. 10° foglio 125). Gli aveva anche detto che egli era insignito di un alto grado nell'esercito russo,
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFl:.SA DELLO STATO
che era stipendiato dai russi per il suo grado, e che i sovvieti gli davano anche una indennità per l'automobile (fascicolo 10° foglio 32-33) circostanze confermate dal De Monte anche al dibattimento . Nei riguardi dell'imputato Ambrogi Torello, Capitano d'Artiglieria in S. P .E., lo stesso Bianchi ha dichiarato che incominciò a valersi della collaborazione di costui nel 193 1. Ed avendogli chiesto delle pubblicazioni di tecnica militare, l' Ambrogi gli diede in varie riprese tutta una collezione di opuscoli della Scuola Centrale di Civitavecchia, ed altri libri riguardanti il materiale di Artiglieria. Fra i molti libri e documenti che il Capitano Ambrogi ha fornito al Bianchi ve ne sono alcuni che hanno carattere di riservatezza perché vincolati dal divieto di divulgazione indicato nel documento stesso. Essi sono: 1) notiziario semestrale sulle questioni in studio ed in esperimento riguardanti l'Arma di Artiglieria (fascicolo luglio 1931);
2) «Le sostanze esplosive» del Murer. Il Bianchi ha sempre dichiarato, anche in confronto dell 'Ambrogi, di aver avuto da costui le suddette pubblicazioni. Però nei riguardi del notiziario semestrale di Artiglieria ha detto di non aver avuto il testo della pubblicazione, ma un semplice appunto che egli ha poi trascritto a tergo del foglio dattilografato riguardante il Notiziario del Genio. Invece il teste Passino ha confermato al dibattimento che il Bianchi quando fu da lui interrogato assicurò di avere avuto dall' Ambrogi il testo del documento soggiungendo che non ricordava se lo aveva avuto in copia o in originale. E che sia così si rileva anche dalla scrittura che è identica nella disposizione delle righe e delle parole a quella del documento originale. L'Ambrogi, preoccupato della responsabilità cui era andato incontro, assunse fin dal primo momento un contegno mendace, che mantenne anche al dibattimento. Egli, quando fu interrogato la prima volta dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, negò di aver dato al Bianchi alcune pubblicazioni di carattere militare. Ma in un successivo interrogatorio, e precisamente in quello del 17 agosto (Vol. 8 foglio 29), essendosi accorto che era smentito da prove evidenti, ammise molte circostanze negate in primo tempo, e fra l'altro dichiarò di avere effettivamente dato al Bianchi alcuna pubblicazione di carattere militare, ed ha indicato con certezza e senza esitare, «Le sostanze esplosive» del Murer. Malgrado le sue successive contraddizioni, è rimasto accertato che egli ha fornito al Bianchi i due suddetti documenti, e cioè il Notiziario semestrale sulle questioni in studio ed in esperimento riguardanti l'Arma di Artiglieria, e "Le sostanze esplosive" del Murer.
Quanto all'altro documento intitolato «Notiziario semestr_ale ~ull~ que: stioni in studio ed in esperimento riguardanti l'Arma del Gemo» Il B1anch1 ha dichiarato di averlo avuto dal Generale Bardelloni. Vero è che il Bianchi in un primo momento aveva dichiarato al Capitano Faedda ed al Tenente Passino di aver ricevuto dall' Ambrogi il detto Notiziario del Genio, ma al momento di redigere il verbale si corresse ~ic~ndo che lo aveva ricevuto dal Generale Bardelloni, e mantenne questa dichiarazione anche al dibattimento. Si è dubitato che il Generale Bardelloni non poteva fornirgli il detto Notiziario perché aveva cessato dal servizio effettivo nel 1929 ' mentre il Notiziario si riferisce al primo semestre del 1932. Ma .non ., . . è da escludere che il Generale Bardelloni, sebbene non fosse pm m servmo, abbia avuto modo di procurarsi detto documento e darlo al Bianchi. Ad ogni modo questa circostanza non si è potuta accertare perché il Generale Bardelloni è già morto. In conseguenza in ordine a questo documento è rimasto il dubbio se sia stato dato al Bianchi dall' Ambrogi. Il Collegio dei periti ha attribuito agli altri due documenti dati dall' Ambrogi al Bianchi carattere di riservatezza cd ha posto in rilievo che «Le sostanze esplosive» del Murer, sebbene costituiscono materiale d'insegnamento sono state dichiarate, «fuori commercio» a norma della pubblicazione n. 69,9 Regie Edizioni 1931 del Comando del Corpo di Stato Maggiore, per~hé trattano argomenti, che pur dovendo essere a conoscenza totale o par~1ale del Corpo degli Ufficiali per ragioni professionali, non devono esser_e divulgati al di fuori del detto Corpo, ad evitare nocumento alla conservazione del segreto militare (Volume Perizia f. 22-23). Il «Notiziario delle questioni in studio ed in esperimento riguardanti l'Arma di Artiglieria ha anche carattere di riservatezza perché il contenuto di detta pubblicazione costituisce utile elemento informati:o f~rnendo_ u~ o~ien~arr:ie~to generico sulle soluzioni da noi date o ricercate ctrca 1 matenall di art1~hen~; ed è fra quelle pubblicazioni «riservate» distribuite in limitato numero di copie ai comandi più elevati, con obbligo di conservarle con rigorose cautele, a senso della istruzione n. 699 Regie Edizione 1931 del Comando del Corpo di Stato Maggiore. L' Ambrogi ha dichiarato che ignorava l'attività spionistica del Bianchi, e che gli ha fornito alcune pubblicazioni militari ritenendo che gli servissero per studi scientifici. Invece lo stesso Bianchi ha detto che I' Ambrogi era a conoscenza della sua attività informativa, tanto è vero che un giorno per carpirgli del denaro lo minacciò di rivelare la sua attività. E siccome dopo questo ricatto, egli, preoccupato delle minacce, avrebbe voluto liberarsi dell' Ambrogi, gli fece comprendere che non aveva più biso-
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gno di lui perché il suo incarico di informazioni stava per terminare; e l' Ambrogi gli rispose che sarebbe stato stupido ad abbandonare «la pacchia», e che egli non voleva farsi mettere alla porta. Dalle matrici del conto corrente che il Bianchi possedeva presso il Banco di Roma e presso il Banco Rinaldi risulta che l' Ambrogi ebbe dal Bianchi sovvenzioni per un importo complessivo di lire 8650. L' Ambrogi in un primo tempo ha dichiarato che tutte le rimesse, fattegli dal Bianchi, in parte servirono a rimborsarlo della spesa che incontrava per l'acquisto delle pubblicazioni che gli forniva, ed in parte gli furono date come anticipo per un suo studio, ceduto al Bianchi, relativo a nuovi procedimenti per l'esecuzione del tiro di Artiglieria. Davanti al Giudice Istruttore, ed anche al dibattimento, ha invece dichiarato che le somme, che il Bianchi gli ha consegnato, si riferivano esclusivamente ad un debito che esso Bianchi aveva verso suo padre. Invece il Bianchi in uno dei suoi interrogatorii ha dichiarato che effettivamente tra la fine del 1929 ed i primi del 1930 il padre del Capitano Ambrogi gli fece un prestito; ma che questo prestito lo aveva già estinto allorquando ebbero inizio i rapporti col figlio (fascicolo I O foglio 58). È risultato inoltre che l' Ambrogi appena ebbe notizia dell'arresto del Bianchi preoccupato della propria responsabilità corse ai ripari. Prima incaricò la sorella Giulia di ritirare dalla casa del Bianchi tutte le pubblicazioni che gli aveva fornito, ma essa non fece in tempo perché erano state sequestrate. Poi mandò alla detta sorella delle cambiali per farle firmare dalla moglie del Bianchi allo scopo di far apparire che le somme erogategli da costui erano in restituzione di un debito di famiglia. Però lo stesso Ambrogi ha dichiarato in un suo interrogatorio a foglio 30 del fascicolo 8° che la cambiale di lire 5000 firmata dalla moglie del Bianchi è fittizia, ed è stata fatta dietro suo consiglio per giustificare le rimesse del denaro fattegli dal Bianchi, dato che non voleva che si sapesse che gli aveva fornito delle pubblicazioni. E che la cambiale fosse fittizia lo ha anche dichiarato la sorella del!' Ambrogi al Capitano dei Carabinieri Faedda, come questi ha deposto al dibattimento; e risulta altresì dalle stesse dichiarazioni rese in istruttoria dalla signora Bianchi. Il teste Capitano Del Duce ha deposto in istruttoria, e confermato al dibattimento, che l' Ambrogi, dopo l'arresto del Bianchi, andò a trovarlo a San Maurizio Canalese, e gli disse che da quattro notti non dormiva e stava in pensiero perché aveva perduto alcuni libri che esso Del Duce gli aveva fornito nei mesi precedenti. E gli domandò se ricordava quali erano le pubblicazioni che gli aveva dato, e se avevano carattere di riservatezza. Soggiunse che fra le dette pubblicazioni perdute vi era il volume «Le sostanze esplosive» del Murer, e che si sarebbe recato a Torino per comprare un'altra copia alla scuola di applicazione.
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Questa premura di riacquistare il volume delle «sostanze esplosive», dopo l'arresto del Bianchi, dimostra che l' Ambrogi voleva procurarsi un alibi, e dare ad intendere che il volume trovato in casa del Bianchi non lo aveva dato lui, perché egli lo teneva presso di sé. I numerosi bigliettini clandestini da lui diretti dal carcere alla sorella Giulia, in cui dà suggerimenti ai familiari su quanto dovranno dire e fare a sua discolpa, confermano che egli, avendo conoscenza della sua partecipazione all'attività spionistica del Bianchi, correva ai ripari. Bisogni Mirko è l'altro individuo al quale il Bianchi nella primavera del 1933 ha dato incarico di procurargli documenti e notizie riguardanti la Regia Marina. Egli, sapendo che il Bisogni era ex sottufficiale della Regia Marina, gli propose di recarsi a La Spezia col pretesto di occuparsi di un commercio di serrature, ma in effetti per procurargli notizie tecniche inerenti alle manovre tattiche agli impianti dei sommergibili, alle misure preventive adottate nei sommergibili stessi in caso di attacco con i gas tossici, alle leghe dei metalli adoperati per le costruzioni del fasciame delle navi, alle caratteristiche costruttive delle navi da commercio al servizio della Regia Marina, alla posizione del personale sulle navi in caso di combattimento o d'incendio, ed ai materiali usati per la costruzione delle corazze delle navi; ed inoltre di acquistare disegni di sommergibili e manuali d'istruzione. Lo incarcò altresì di trovare qualche ufficiale disposto a fornire dati e notizie in merito alle costruzioni tecniche, con la promessa di lauti compensi; e cercò di indurlo a farsi riammettere in servizio nella Regia Marina per procurare più agevolmente le notizie richieste. Gli diede anche del denaro ed istruzioni per corrispondere con lui con termini ed indirizzi convenzionale e con pseudonimi. Il Bisogni finse di accettare gli incarichi dategli dal Bianchi, ed invece ne informò l'Arma dei Carabinieri Reali, la quale, dopo di aver controllato le richieste illecite e delittuose del Bianchi, lo trasse in arresto il 2.7.1933 a Civitavecchia, dove egli aveva dato appuntamento al Bisogni con una cartolina a firma «Silvia» per la consegna di alcuni documenti. Tutto ciò è risultato dalle dichiarazioni del Bisogni e da quelle del Tenente dei Carabinieri Passino che ha controllato le richieste delittuose del Bianchi. Il Bianchi ha ammesso di aver dato al Bisogni l'incarico di procurargli notizie e disegni riguardanti la Regia Marina per potersene servire per i suoi studi scientifici, e per la preparazione dei documenti falsi da consegnare agli agenti spionistici russi; ha anche ammesso di aver dato istruzioni al Bisogni per corrispondere con lui in termini convenzionali. Ha però negato di avergli domandato documenti e notizie riservate, di averlo istigato allo spionaggio, e di averlo presentato al Krauss. Si osserva però che se egli avesse effettivamente fatto al Bisogni richieste lecite, non avrebbe avuto bisogno di usare termini convenzionali e pseudo-
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nimi, né di agire con tanta cautela e circospezione. Le sue rihieste illecite sono state controllate dall'Arma che ha proceduto al suo arresto, e perciò le accuse del Bisogni rispondono a verità. Il Bianchi, il quale nel suo primo interrogatorio aveva assunto un contegno mendace, quando si accorse di non poter più negare la sua attività informativa, ricorse ad un ripiego, e disse che, nello accettare dai Russi l'incarico di svolgere attività informativa, li ha sempre turlupinati fabbricando e mandando documenti falsi. Dichiarò inoltre che egli percepiva dai russi lo stipendio di lire 6000 mensili, mentre dal conto corrente che che egli possedeva presso il Banco di Roma ed il Banco Rinaldi risulta che depositava circa 20.000 lire al mese. L'istruttoria non ha potuto accertare quali documenti il Bianchi abbia rivelato allo straniero nella lunga durata della sua attività spionistica che va dal 1925 al 2 luglio 1933, data del suo arresto. Ma la cura che egli aveva di procurarsi documenti e notizie militari riservate; la circospezione ed il mistero da lui adoperati nello svolgimento della sua attività informativa; i lauti compensi che da essa ritraeva, e la fiducia che gli è stata mantenuta per così lungo periodo di tempo dall'Ufficio spionistico russo, dimostrano che i documenti da lui comunicati non erano falsi come egli vuol dare ad intendere. Ed è da osservare che egli, pur confidando ai suoi collaboratori la sua attività informativa a favore dei russi, mai disse loro che i documenti riservati che chiedeva servivano per fabbricare documenti falsi. Comunque, se non si è potuto accertare quali documenti riservati il Bianchi abbia fornito ai Russi, è rimasto però accertato che egli a scopo di spionaggio militare ha ottenuto dal Capo Disegnatore De Monte e dal Capitano d' Artiglieria Ambrogi documenti che, a giudizio del Collegio dei periti, contengono notizie di carattere riservato. Ed è rimasto altresì accertato che il De Monte e l' Ambrogi hanno rivelato al Bianchi i detti documenti con la coscienza che essi erano riservati e che servivano al Bianchi per la sua attività spionistica. Pertanto il De Monte e l' Ambrogi sono colpevoli del delitto previsto e punito dall'articolo 262 p.p. cpv. 2° C.P., con l'aggravante per entrambi della continuazione a senso dell'articolo 81, 1° e 2° cpv. stesso Codice, perché ciascuno di essi ha commesso più rivelazioni, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. E nei riguardi del De Monte vi concorre anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 suddetto codice, perché egli commise le suddette rivelazioni violando i doveri inerenti ad un pubblico servizio al quale era addetto come capo disegnatore del Ministero dell' Areonautica. Il Bianchi a sua volta è colpevole dello stesso delitto del De Monte e del1'Ambrogi, ma a senso del 3° cpv. del citato art. 262 C.P., perché la legge considera come correo del rivelatore colui che ottiene la rivelazione dei do-
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cumenti riservati. Vi concorre anche per il Bianchi l'aggravante della continuazione a senso dell'art. 81 1° e 2° cpv. C.P. per le stesse considerazioni fatte in proposito nei riguardi del De Monte e dell' Ambrogi. Al Bianchi inoltre si estende per disposizione dell'art. 118 cpv. C.P. l'aggravante posta a carico del De Monte a senso dell'art. 61 n. 9 stesso Codice, perché egli conosceva che il De Monte, nel comunicargli i documenti riservati, violava i doveri inerenti ad un pubblico servizio. Il Bianchi è inoltre colpevole del delitto di istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato a senso dell'articolo 302 p.p. C.P., in relazione agli articoli 258 e 262 stesso Codice, perché come si è detto , è risultato che egli ha istigato Bisogni Mirko a procurargli notizie e documenti riservati riguardanti la Regia Marina. Istigazione non accolta dal Bisogni. Nei riguardi dell'imputato Petrelli Giuseppe è risultato che questi nel maggio 1933 si rivolse al Bianchi per avere un impiego, ed il Bianchi lo fece andare a Milano e lo presentò ad uno straniero, il quale lo incaricò di procurargli informazioni su alcune ditte industriali di quella città, e notizie di materiali interessanti le forze militari; e gli propose d'impiantare un ufficio a Milano, promettendogli di dargli la somma occorrente ed una retribuzione mensile di lire 500, oltre le gratificazioni proporzionate alla importanza delle notizie che avrebbe fornito. Per il momento gli diede un acconto di lire 500. Il Petrelli accettò l'incarico, e incominciò ad assumere notizie sugli stabilimenti metallurgici di Milano. A tale scopo si rivolse all'albergatrice Nicoletti Antonietta sapendo che essa conosceva ingegneri, capi officina e disegnatori. Quando il Petrelli ebbe notizia che il Bianchi era stato arrestato per spionaggio, temendo di essere coinvolto nella responsabilità di costui, rivelò ad un Ufficiale dei Carabinieri di sua conoscenza l'incarico avuto dallo staniero presentatogli dal Bianchi. Ma i suoi rapporti col Bianchi non parvero chiari, perché risultò che il Bianchi mandava spesso nell'ufficio di dattilografia del detto Petrelli manoscritti per farli copiare a macchina. Le risultanze dell'istruttoria però non hanno fornito elementi per ritenere che il Petrelli abbia concorso nell' attività spionistica del Bianchi, ed egli è stato rinviato a giudizio per rispondere soltanto del delitto di corruzione a senso dell' articolo 246 p.p. C.P. per aver accettato dallo straniero, presentatogli dal Bianchi a Milano, l'incarico di compiere atti contrarii agli interessi nazionali. Ma al dibattimento non si sono raccolti elementi sufficienti per affermare la responsabilità del Petrelli neanche in ordine a questo reato.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Dalla deposizione del teste Galletti è risultato che il Petrelli, quando ebbe l'incarico dallo straniero di raccogliere notizie su ditte industriali, ritenne che tale incarico avesse scopi commerciali. Ed il teste Capitano dei Carabinieri Bodo ha dichiarato che, dopo l'arresto del Bianchi, il Petrelli si è presentato all'Arma per informarla dei suoi rapporti con lo straniero, presentatogli dal Bianchi, ed egli ebbe la sensazione che il Petrelli si volesse mettere a completa disposizione dell'Arma per aiutarla nell'indagini. È anche risultato che fu lo stesso Petrelli ad informare l'autorità inquirente che il Bianchi, mentre era detenuto, aveva mandato dal carcere alla propria moglie un biglietto clandestino in cui era scritto «pigiama Petrelli»; e che la detta signora si era presentata a lui per avere chiaramenti sul significato di detto biglietto, ma egli non aveva saputo darli. Circostanza che fu poi confermata anche dalla signora Bianchi. Queste risultanze fanno per lo meno dubitare della buona fede del Petrelli, nel senso che egli, accettando l'incarico dallo straniero di assumere informazioni sulle ditte industriali di Milano, abbia ritenuto che tale incarico avesse scopi commerciali e non finalità delittuose. Ed in tale dubbio il Tribunale ritiene che sia il caso di assolvere il Petrelli per insufficienza di prove e di ordinare la sua scarcerazione, se non è detenuto per altra causa. Passando all'applicazione delle pene nei riguardi degli altri tre imputati ritenuti colpevoli nel modo sopra specificato, il Tribunale, nel determinare la misura della pena per ciascuno di essi, tiene conto delle circostanze indicate ntll'art. 133 C.P .. Pertanto al Bianchi infligge: a) per il delitto di cui agli art. 262 2° e 3° cpv., 81 1° e 2° cpv. e 61 n. 9, 64 Codice penale, sedici anni di reclusione; a cui aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 citato Codice, e la libertà vigilata a norma dell'art. 230 Codice medesimo; b) per il delitto d'istigazione, a senso dell'art. 302 p.p. Codice penale, un anno di reclusione. E procedendo al cumulo delle suddette pene a norma dell'art. 73 C.P. determina la complessiva pena in 17 anni di reclusione, ferme restando la interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata. Al De Monte infligge per il delitto di cui agli art. 262 p. p. cpv. 2 °, 81 1° e 2° cpv., 61 n. 9 e 64 C.P. sedici anni di reclusione; ed aggiunge la interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 stesso Codice, e la libertà vigilata a senso dell'articolo 230 Codice medesimo.
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All' Ambrogi infligge per il delitto di cui agli art. 262 p.p. cpv. 2°, 81 1° e 2° cpv. Codice penale quindici anni e tre mesi di reclusione, a cui aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a senso dell'art. 29 stesso Codice, e la libertà vigilata a senso dell'art. 230 Codice medesimo. Ritenuto che i condannati sono, per disposizione dell'art. 488 C.P .P ., obbligati in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno è obbligato a rifondere le spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ritenuto infine che gli oggetti sequestrati, aventi attinenza con i reati, devono essere confiscati a norma dell'art. 240 C.P.; e che gli altri oggetti devono essere restituiti ai legittimi proprietari.
P .Q.M.
Il Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 61 n. 9; 64, 73, 81 cpv. 1° e 2°; 118 cpv. 1°; 230,240,262 p .p., 2° e 3° cpv.; 302 p.p. in relazione agli artt. 258 e 262 C.P., 479 e 488 C.P.P .. Assolve: Patrelli Giuseppe dal reato ascrittogli per insufficienza di prove, ed ordina che sia scarcerato se non detenuto per altra causa. Dichiara: Bianchi Uberto, De Monte Eraldo, ed Ambrogi Torello colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e condanna: Bianchi a 17 anni di reclusione; De Monte a 16 anni di reclusione; Ambrogi a 15 anni di reclusione. Tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata ed al pagamento solidale delle spese processuali, e nonché ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Ordina: la confisca delle cose sequestrate avanti l'attinenza con i reati, e la restituzione degli altri oggetti ai legittimi proprietari.
Roma, 25.6.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Petrelli Giuseppe, detenuto dal 31.10.1933 viene scarcerato il 25.6.1934.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA l)ELLO STATO
SECO NDA PART E: SENTENZE DEL T.S.D.S, RELATIVE Al REATI DI SPIONAGG IO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 _n. 1511 e 15.2.1937 n. 77 e del condono condizionale della residua pena da espiare concesso con decreto di grazia del 16.1.1939: De Monte viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.1.1939. Detenuto dal 7.7.1933 al 18.1.1939. Pena espiata: 5 anni, 6 mesi, 11 giorni. . Due precedenti istanze di grazia, inoltrate rispettivamente 11 2.10.1935 e il 10.1.1937 vengono respinte.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.0.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77 e del condono condizionale della residua pena da espiare concesso con decreto di grazia del 21.12.1938: Bianchi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 24.12.1938. Detenuto dal 2.7.1933 al 24.12.1938. Pena espiata: 5 anni, 5 mesi, 22 giorni. Due precedenti istanze di grazia, inoltrate rispettivamente il 12.9.1934 e il 30.12.1036, vengono respinte. La terza istanza di grazia inoltrata al Capo del Governo il 5.4.1938 viene accolta. Dal dettagliato rapporto redatto dalla competente compagnia dei carabinieri di Roma risulta che il Bianchi, dopo aver conseguito la laurea in fisica, incominciò a dedicarsi al giornalismo: nel 1909 fu redattore dell' «Opinione» di Firenze, nel 1910 e 1911 del quotidiano « Il Fieramosca» di Firenze e dal 1911 direttore del bisettimanale «La Romagna Socialista» di Ravenna. Prese, inoltre, parte attiva alla intensa propaganda socialista e «acquisì notevole notorietà per la violenza con cui sostenne sempre le proprie idee, prima in Toscana e poi a Ravenna ove fu uno dei più attivi organizzatori e dirigenti durante l'insurrezione sovversiva della settimana rossa». Durante il servizio militare il Bianchi non abbandonò la sua attività politica, continuando a essere direttore di «Romagna Socialista» non omettendo di incitare - sul nascere del Fascismo - le masse operaie alla rivolta. Nel 1923 si impegnò molto per attuare il programma di movimento sovversivo, organizzando scioperi ferro viari. I suoi seguaci, però, andavano a poco alla volta diradandosi e, pertanto, l'obiettivo che si era prefisso di far fiancheggiare l'opera del governo dal gruppo socialista nazionale, non venne raggiunto. Di fronte al crescente potenziamento del partito fascista, egli pur non rinunciando ai propri principii, si astenne, per convenienza, ed opportunismo, dal perseverare nelJa lotta contro il Fascismo. Venne eletto deputato socialista nella 25 3 .e 26 3 legislatura. Fino al 1932 fu compilatore del giornale «L'Elettricista» di Roma e corrispondente della «Trinaoria» di Pittsburg e della rivista «Artiglieria e Genio». Dal 1923 al 1924 fu direttore della rivista «l'Aereo di Roma». Pubblicò, inoltre, diversi studi scientifici e i seguenti libri: «Radio meccanica», Ediz. Zanichelli 1917; «Telefonia senza fili», Ediz. Hoepli 1918 e «Selenio», Ediz. Hoepli 1919.
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Ambrogi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 4.11.1942. Detenuto dal 4.8.1933 al 4.11.1942. Pena espiata: 9 anni, 3 mesi. Istanze di grazia inoltrate il 23.11.1937, 23.1.1939, 13.1.1940, 19.9.1940 e 13.8.1942 vengono respinte. La Corte di Appello di Roma (I a Sez. Pen.) respinge, con s_entenza del 16.11.1965, una istanza di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944) moltrata da Ambrogi Torello.
Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare con sentenza n. 24 dell' 11.5.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati !mp~tati dichiar~, inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso 1 fatti loro addebitati nei confronti di: Battelli Donato, nato il 1° .2.1883 ad Ancona, pubblicista. Detenuto dal 6.9.1933 al 12.1.1934. Berardi Wiera, nata il 26.4.1904 a Forlì, casalinga. Detenuta dal 9.8.1933 al 6.12.1933. Bianchi Amneris, nata il 14.3.1913 a Ravenna, studentessa. Detenuta dal 9.8.1933 al 6.12.1933. Con la suddetta sentenza la Commissione Istruttoria dichiarò anche di non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti di: Berardi Erminio, nato il 21.10.1898 a Forlì, autista. Camerini Mario, nato il 7.3.1905 a Roma, radio montatore. Bianchi Bianca, nata il 22.11.1914 a Forlì, studentessa. Pertanto Berardi Erminio, detenuto dal 2.7.1933; Camerini Mario e Bianchi Bianca, detenuti dall'8.7.1933, vengono scarcerati 1'11 .5.1934.
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SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELAT IVE Al REATI DI SPIONAGGIO
T RlllUNALE SPECIALE f>ER L.A DI FESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 367/1933
P.Q.M.
SENTENZA N. 27
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Luogotenente Generale; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Gaudio Vincenzo, Giua Armando; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro:
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Letti ed applicati gli artt. 246, 61 n. 9 e 261-262 cpv. 2° C.P .; 158 T.U. legge 18.6.1931 n. 773; 23, 29, 64, 73,228,229 C.P.; 274,488 C.P.P.; 485 C.P. Esercito. Dichiara: assolto per insufficienza di prove Zanchi Iride Davide in ordine al reato di cui all'art. 61 n. 9 e 261 cpv. 2° C.P .. E lo ritiene colpevole di tutti gli altri reati rubricatigli, modificando però il capo d'imputazione di cui all'art. 262, ascrivendgli la p.p. in luogo del 2° cpv. Ed operato il cumulo delle pene complessivamente lo condanna ad anni 15 di reclusione e L. 26.00 di multa. Con la interdizione perpetua dai pubblici uffici; con la libertà vigilata, col pagamento delle spese di giudizio nonché quelle di preventiva custodia; oltre ad ogni altra conseguenziale di legge.
Zanchi Iride Davide, nato il 24.8.1911 a Redona (Bergamo), commesso di tessuti. Roma, 13.7.1934 - Anno XII IMP UT ATO
1) del delitto di cui all'art. 246 C.P. per avere ricevuto da autorità straniera denaro per compiere atti contrari agl'interessi nazionali. In Barcellonette, Nimes ed altrove, negli ultimi del mese di settembre e primi di ottobre 1933; 2) del delitto di cui agli artt. 61 n. 9 e 261 cpv. 2° C.P. per avere, violando i doveri inerenti alla sua funzione di scritturale addetto a un Comando di Divisione Militare, rivelato in Francia notizie, a scopo di spionaggio militare, di carattere segreto, di cui era venuto a conoscenza durante il periodo di permanenza al Comando suddetto; 3) del delitto di cui all'art. 61 n. 9 cpv. 2° C.P. per avere, violando i doveri inerenti alla sua funzione di scritturale addetto al Comando di Divisione Militare, rivelate notizie, a scopo di spionaggio militare, delle quali l' Autorità competente ha vietata la divulgazione . In Limone Piemonte (Cuneo) il 31.12.1932 ed a Barcellonette, Nimes ed altrove, negli ultimi del mese di settembre e nei primi di ottobre 1933: 4) del reato di cui all'art. 158 T.U. legge di P.S., per avere la sera del 21.9.1933, poco dopo le ore 19, in località Colle della Maddalena (Cuneo), clandestinamente espatriato.
Omissis
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Zanchi avrebbe dovuto essere scarcerato il 9.10.1939. Con Decreto del 3.8.1939 il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia Grandi concede il beneficio della liberazione condizionale e pertanto Zanchi viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 9.8.1939. Detenuto dal 9.10.1933 al 3.8.1939. Pena espiata: 5 anni, 9 mesi, 24 giorni. Una istanza di grazia inoltrata il 23.8.1934 viene respinta.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 374/1933
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI S1'10NAGGIO
SENTENZA N. 30
li Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Giua Armando, Mingoni Mario, Rossi Umberto; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Fugazza Dante, nato il 12.12.1878 a Milano, geometra.
IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 262 p.p. e 2° cpv. per essersi, dal marzo all'ottobre 1933, procurate in Torino, ed avere rivelate in Svizzera e in Francia ad agenti del servizio segreto di Stato straniero, a scopo di spionaggio militare, notizie delle quali l'Autorità competente ha vietata la divulgazione. Coll'aggravante della continuazione (art. 81 C.P.).
Omissis P.Q.M .
Letti ed applicati gli artt. 262 p.p. e 2° cpv.; 81-311-99-230 C.P.; 274-488 C.P.P .. Dichiara: Fugazza Dante responsabile del delitto in epigrafe ascrittogli, colla diminuente della lieve entità del fatto e coll'aggravante della recidiva e lo condanna ad anni 1O e mesi 3 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. Ordina: che sia sottoposto alla libertà vigilata. Roma, 19.7.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD . 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Fugazza viene scarcerato dall'Istituto Penale di Castelfranco Emilia il 6.10.1939. Detenuto dal 6.10.1933 al 6.10.1939. Pena espiata: 6 anni. Istanze di grazia inoltrate il 5.9.1934 e il 25.4.1935 vengono respinte. Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 23 dell' l 1.5.1934, l'accusa nei confronti di Fugazza Dante dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di: Marino Nemmo, nato il 13 .8.1904 a Serravalle Sesia (Vercelli), rappresentante di commercio. Detenuto dal 12.10.1933 all'll.5.1934.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Geo. o. 356/1933
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGG IO
SENTENZA N. 37
li Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
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In esito al dibattimento, tenutosi, come da ordinanza preliminare, a porte chiuse (art. 443 C.P. Esercito), sentiti il P.M. nelle sue requisitorie e gli imputati che coi loro difensori hanno per ultimi avuta la parola, osserva.
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Luogotenente Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni ,· Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato Conticelli Giuseppe, De Martis Giov. Batta., Gangemi Giovanni'. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Cecchi Giuseppe, nato il 18.3.1893 a Pisa, geometra, Tenente del Genio; Ruffoni Bianca in Cecchi, nata il 18.3.1896 a Crusinallo (Novara), sarta.
IMPUTATI
Il Cecchi: . , 1) del_ delitto di cui all'art. 246 C.P. per avere accettato denaro da autonta st~amere_ allo ~copo di compiere atti contrari agli interessi nazionali. In Francia negh anni 1932-1933;
. 2~ del d~litt~ ?i cui all'art. 262 p.p. e 2° cpv. C.P. per essersi, a scopo d1 S_P~onagg10 m1htare, procurate e rivelate, ad agenti di spionaggio estero n_ot1Z1e ~elle ~uali l'Autorità ha vietata la divulgazione. In Italia e in Fran~ eia negh anm 1932-1933; ~) de_! ?elitto di cui agli artt. 257 p.p. C.P. per avere tentato di procurarsi nOtlZle segrete a scopo di spionaggio militare. In Torino nell'ottobre 1933. ' La Ruffoni:
d!
1) del delitto cui ~gli_ art~. 110-246-262 p.p. C.P.; 56-257 p .p. C .P. per avere concorso nei reati d1 cui sopra addebitati al Cecchi · ' 2) del. delittol di cui all'art. 302 in relazione agli artt. 261 e 262 e .p. per aver~ a N ~~zane_ febbraio 1932 istigato Sgobaro Gastone ad esercitare spionagg10 militare m favore della Francia.
IN FATTO ED IN DIRITTO
con sentenza della Commissione Istruttoria in data 26 aprile 1934, i prevenuti furono rinviati a giudizio per rispondere dei sopra enunciati delitti. Per ammissioni degli imputati, prove testimoniali e documentali e conclusioni peritali, in relazione alle risultanze dell'istruttoria scritta, all'orale dibattimento è emerso quanto segue: La rubricata Ruffoni che nei primi mesi del 1931 si era resa utile al nostro servizio informazioni militari, recandosi in Francia e traendone nostri compensi, nel giugno di detto anno aveva interrotto l'invio di notizie perché, a suo dire, non sarebbe stata remunerata convenientemente. In realtà però la donna sin da allora divisava di mettersi al servizio dello spionaggio francese in danno dell'Italia. Infatti non le fu difficile mettersi in Nizza a disposizione di tal Baron, noto agente dello spionaggio militare francese. Ma dal Baron non fu trovata idonea ai fini che si riprometteva. Parlò allora alla spia straniera della possibilità d'ingaggio del proprio marito, coimputato Cecchi Giuseppe, il quale per essere ufficiale di complemento del Genio in congedo, geometra ed impiegato come assistente alla linea ferroviaria di importanza militare Cuneo-S. Dalmazzo di Tenda sarebbe stato più adatto alla bisogna. Nel settembre del 1931, pertanto, fece sì che il marito si recasse in Francia e successivamente provvedesse, come provvide, a farsi esonerare dal servizio e a stabilirsi, come si stabilì, nel febbraio 1932, a Nizza, dove subito fu dal Baron utilizzato. Appunto perciò la Ruffoni nel novembre e nel dicembre 1931 era tornata in Italia raggiunta da sollecitazioni che il Baron - che veniva chiamato coll'appellativo di zio - le faceva pervenire a mezzo della padrona di casa di lei in Nizza - tale madama Cauché - per il più pronto ingaggio del marito . Sempre al fine di concorrere col marito alla rivelazione delle notizie che, come si dirà, dal marito poi furono rivelate allo straniero, la Ruffoni nello stesso febbraio in cui fu ingaggiato il Cecchi, aveva cercato di acquisire allo stesso servizio spionistico tale Sgobaro (prosciolto con detta sentenza dalla Commissione Istruttoria), il quale, dall'ufficio informazioni italiano che come si disse - aveva nei primi mesi del 1931 assunto la Ruffoni, era stato mandato a Nizza per controllare l'attività sospetta della donna. Il Cecchi, che, per i servizi resi, fu dal Baron compensato con stipendi mensili, diarie ed altre rilevanti remunerazioni, si da raggiungere dal febbraio
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T RIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
19~2 all' ottobre 1933 la somma di circa L. 50.000, a dire delio stesso Cecch1, fu da detto Baron inviato più volte in Italia per osservare e riferire fra l'altro_, sull'efficienza delle riserve di carbone e serbatoi d'acqua lungo i tr;nchi delle linee ferroviarie elettrificate Genova-Ventimiglia, Savona-Ovada la Porrettana, le Varesine secondarie; sull'autoradio raduno svoltosi in I~alia nel ~~g~i~ 1932 per sperimentare l'uso della radio su lunghi percorsi automo~1hst1ci, su lavori ~errov_i~ri i~ cors~ nella zona confine nord-ovest e particolarmente quelh relativi all amphamento del piano caricatore, ricostruito c?n caratteristiche di utilità militare, nella stazione di Roccavione· sull'orano e sul piano di mobilitazione del Corpo d'Armata di Torino· su/nuovi or' dinamenti ed equipaggiamenti del Genio Militare. Il Cecchi e:a v~nuto in Italia quasi mensilmente, aveva eseguiti con diligenza . ~arecchi .dei sud?e~ti incarichi avuti, specialmente quelli concernenti depos~ti e la~~n fe.r:ov1an; ed aveva anche fatto domanda per essere richia~ato m serv1Z10 militare, onde più agevolmente compiere la sua opera di traditore, ma la sua domanda era stata respinta. . Av~v~ f?rn.iti anc~e allo straniero i nomi di ufficiali superiori del Genio m serv1ZI0 md1candoh come individui facili alla corruzione. . Il 3. ~ttobre ~93~ il Cecchi era stato visto aggirarsi con fare sospetto presso gh uffICI ferrov1an della sezione lavori di Torino, ed il 5 dello stesso mese era e~trato e si er~ nascosto in uno dei pred~tti uffici per impossessarsi, a s~o d1re,. dell'Orano ?enerale ~fficiale grafi co di tutta la rete ferroviaria, ma 1 imprevisto sopraggmngere di un graduato ferroviario gli aveva interrotta la criminosa azione. . P?iché le nostre Autorità avevano raccolto - anche per corrispondenza d1 cm avevano presa visione e per notizie fiduciarie - elementi concreti circa l'attività spionistica dei coniugi Cecchi in favore della Francia e in danno dell:Italia, non indugiarono oltre ad operare l'arresto dei prevenuti. E vero che la Ruffoni quando, come s'è accennato, tornò in Italia nel1' autunno 1931 , fece presente al nostro ufficio informazioni delle proposte avute dal Baron, ma da detto ufficio ebbe la diffida di .rompere ogni rapporto col Baron, ciò che essa non fece. Ed è vero anche che in detta epoca il Cecchi offrì i suoi servizi spionistici al suddetto nostro ufficio informazioni , ma non è chi non veda come sia la Ruffoni che il Cecchi così operassero per ovviare i sospetti che su di essi si add.ensavano e per meglio occultare i delittuosi accorsi che fin da allora erano mtervenuti tra essi ed il Baron.
d!
Il ?~ri~o tec~co anche in udienza ha concluso che le notizie riflettenti i d.ep~s1ti e 1 lavon sopra specificati relativi a linee e stazioni ferroviarie, notizie ! 1:'elate dal Cecchi al Baron sono da considerarsi tra quelle delle quali l' Autonta competente ha vietata la divulgazione, e tali le ritiene il Tribunale. Il Collegio, pertanto, nei fatti come dianzi accertati ravvisa gli estremi
SECONDA PARTE: SENTENZE DEI. T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
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giuridici per il Cecchi del delitto di cui all'art. 262 p.p. e 2° cpv. C.P. e per la Ruffoni di concorso (art. l 10 C.P .) in tale delitto. Ed in tale configurazione giuridica di reato ritiene di far rispettivamente rientrare tutta l'attività degli imputati anche se diversamente definita nei capi d'imputazione rubricata. Infatti, nel caso concreto, non si può parlare della contestata corruzione di cui all'art. 246 C .P., in quanto il fatto costituisce il più grave reato di cui al predetto art. 262 p.p. e 2° C.P. Né il Collegio ritiene che sia da qualificarsi separatamente il fatto di cui al capo 3) dell'imputazione del Cecchi, e in conseguenza dell'analogo concorso ascritto alla Ruffoni, rientrando esso fatto nell 'attività generica diretta alla rivelazione allo straniero di notizie non divulgabili a scopo di spionaggio militare. Così dicasi dell'imputazione di cui al capo 2) della rubrica della Ruffoni, la cui attività, anche in questo caso particolarmente e specificatamente addebitatole, consistette nel concorrere acché il marito potesse compiere con maggiore perfezione e profitto la sua obbrobriosa opera spionistica in danno dell'Italia, come aveva concorso facilitandone l'esecuzione mettendolo a contatto con l'agente di spionaggio estero Baron, prestandogli assistenza. Pertanto in tal senso ritiene di dovere modificare e unificare rispettivamente tutte le imputazioni a ciascuno addebitate in epigrafe. Commisurando le pene all'attività delittuosa e alla pericolosità di ciascuno, ritiene giusto condannare: il Cecchi ad anni venti di reclusione (art. 262 p.p. e 2° cpv. C.P.); la Ruffoni ad anni quindici di reclusione (art. 110-262 p.p. e 2° cpv. C.P.). Alla condanna consegue l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e l'obbligo di ciascuno del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 274-488 C.P.P.). Alla condanna, per la misura della pena superiore ai dieci anni, va congiunta per entrambi la sottoposizione alla libertà vigilata (art. 230 n. 1 C.P.). P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 262 p.p. e 2° cpv. 110-230 C.P.; 274-488 C.P.P. Dichiara: Cecchi Giuseppe responsabile del delitto di cui all'art. 262 p.p. e 2° cpv. e Ruffoni Bianca di concorso in tale delitto, ritenendo così modificate e unificate rispettivamente tutte le impostazioni a ciascuno rubricate, e condanna Cecchi ad anni 20 di reclusione e Ruffoni ad anni 15 della stessa pena; entrambi al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di propria custodia preventiva. Ordina: che siano sottoposti alla libertà vigilata. Roma, 24.7.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T .s .o .s. RELAT IVE Al REATI 0 1 SPIONAGG IO
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SENTENZA N. 43
Reg. Gen. n. 80/ 1934
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da: Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Cecchi, detenuto dal 31.10.1933 avrebbe dovuto essere scarcerato il 31.10.1947. Nel giugno del 1944 gli viene concesso il beneficio della liberazione condizionale. Pena espiata: 10 anni e 7 mesi. Il Cecchi non può usufruire dei benefici di clemenza di cui ai RR.DD. 24.2.1949 n. 56 e 17.10.1942 n. 1156 ostandovi il titolo del reato. Istanze di grazia inoltrate il 19.101935 e il 12.8.1940 vengono respinte. Ruffoni viene scarcerata dalla Casa di Reclusione per donne di Venezia il 31.10.1942. Detenuta dal 31.10.1933 al 31.10.1942. Pena espiata: 9 anni. Istanze di grazia inoltrate il 12.3.1937, il 16.4.1939 e il 21.8.1940 vengono respinte.
Nota. - La Commissione Istruttoria nel pronunziare con sentenza n. 19 del 26.4.1934 l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò di non doversi procedere nei confronti di: Sgobaro Gastone, nato il 28-10-1898 a Udine, disegnatore: a) in ordine al delitto di cui all'art. 262 p.p. e 2° cpv C.P., perché il fatto non costituisce reato; b) in ordine al delitto di cui all'art. 304 p.p. C.P. per non aver commesso il fatto. Pertanto Sgobaro, detenuto dal 31.10. 1933 viene scarcerato il 26.4.1934.
Presidente: Le Metre Gaetano, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Piroli Alberto, Mingoni Mario, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gasparo; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: D'Alò Michele, nato il 19.2.1911 a Montrone di Bari (Bari), Sotto Tenente d'aviazione di complemento; Oswald Elsa, nata il 12.11.1913 a Zurigo (Svizzera); Canetti Leone, nato il 17.5.1900 a Briassago (Svizzera).
1'.\1PU T AT I
Il D'Alò: del delitto di cui all'art. 262 p.p. e 2° cpv. C.P., per avere, i.n Milano a scopo di spionaggio militare, rivelato all'agente stra~iero Cane~u Le~~e notizie militari delle quali l'Autorità competente ha vietato la d1vulgaz10ne. Il Canetti: del delitto di cui all'art. 262 p.p. e cpv. 2° e 3° C.P. per avere ottenuto dal D'Alò la rivelazione delle notizie di cui sopra. La Oswald: del delitto di cui agli artt. 110 e 262 p.p. e cpv. 2° C.P. per avere concorso nel reato di rivelazione suindicato. Il D'Alò ancora: del delitto di cui alla p.p. dell'art. 258 C.P. per essersi procurate, ascopo di spionaggio militare, altre notizie delle quali l'Autorità competente ha vietata la divulgazione.
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TRIBUNA LE SPECIALE PER LA DIFbSA DELLO STATO
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
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D'Alò viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il
Il Canetti e la Oswald ancora: del delitto di cui agli artt. 110 e 258 C.P. per avere concorso nel reato di procacciamento di cui sopra. Il D'Alò inoltre: del delitto di cui all'art. 183 C.P. Esercito per avere, il 2.2.1934, in Ghedi, fatto una fraudolenta applicazione del sigillo ed altri timbri veri del Comando del Regio Aeroporto «Luigi Olivari» da lui procuratisi.
Omissis
15 .5.1942. Detenuto dal 24.2.1934 al 15.2.1942. Pena espiata: 7 anni, 11 mesi, 21 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Canetti, detenuto dal 2.3.1934 avrebbe dovut? esse~e s~~r~erat~ il ~·~·1.953. Canetti, però - detenuto nella Casa per Mmorat1 F1s1c1 e Ps1ch1c1 d1 Saluzzo - venne liberato dai «partigiani» il 14.4.1945:. La residua pena da espiare venne dichiarata cond!Zlonalmente condonata con decreto di grazia del 31.5.1946. Detenuto dal 2.3.1934 al 14.4.1945. Pena espiata: 11 anni, 1 mese, 12 giorni.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 110-258-262 p.p. 2° e 3° cpv. 311-114 p.p . 230-31 2-73 C.P.; 5-29-1 83 C.P. Esercito; 274-488 C.P.P. 1 R.D. 25.9.1934 n. 1511 rigetta le istanze di perizie degli imputati D'Alò ed Oswald. Dichiara: D'Alò Michele, Oswald Elena e Canetti Leone responsabili dei delitti a ciascuno ascritti come in epigrafe, colle diminuenti di cui agli artt. 311 e 114 p.p. C.P. per la sola Oswald, e operati i cumuli, dopo sostituita la pena militare inflitta al D'Alò pel delitto di cui all'art. 183 C.P. Esercito, condanna alla reclusione: D'Alò, previa degradazione, ad anni 26, Canetti ad anni 25 e Oswald ad anni 12; tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di propria custodia preventiva. Ordina: che, a pena espiata, D'Alò sia sottoposto alla libertà vigilata e gli stranieri Canetti ed Oswald siano espulsi dallo Stato. Dichiara: condonati condizionalrnente due anni della reclusione a ciascuno dei condannati come sopra inflitta. Roma , 23 .10.1934 - Anno XII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. ,..).'..J.1 0 4 n. 151 l, 15 .2.1937 n. 77 e del condono condizionale della residua pena c,mcesso con decreto di grazia dell'l 1.5.1942:
Per effetto dei provvedimenti di cui al R.D. 25.9.1934 n. 151.1 e de~ condono condizionale della residua pena concesso con decreto d1 grazia del 26.7.1935: Oswald viene scarcerata dalla Casa Penale per donne di Perugia il 29.7.1935. Detenuta dal 24.2.1934 al 29.7.1935. Pena espiata: 1 anno, 5 mesi, 5 giorni.
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TRIBUNALE SPECIALI) PER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 426/1933
SECONDA PARTE: SENTENZE DEI. 1'.S.D.S. RELATIVE A l REATI DI SPIONAGGIO
SENTENZA N. 48
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo Console, Generale; Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Conticelli Giuseppe, Mingoni Mario; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: E~rath Riccardo, nato il 3.4.1910 a Bagni di Lusnizza (Udine), perito industriale; Clemente Marino, nato il 17.10.1910 a Ronchi (Gorizia), studente; Vidal~ Marcello, nato il 19.1.1913 a Lussimpiccolo (Jugoslavia), disegnatore tecrnco; Preschern Enrico, nato il 12.7.1903 a Stassen (Austria), meccanico;
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cordati al fine di commettere delitti di rivelazione di notizie segrete e riservate a scopo di spionaggio militare. Reato commesso in località del Regno dal luglio all'ottobre 1933; 2) Wedam Pietro e Wunderle Giovanni del delitto di rivelazione di notizie segrete, a scopo di spionaggio militare, a senso degli art. 110, 262 p.p. e 2° e 3° cpv. C.P. e cioè il Wunderle per avere comunicato a Schwarz Giovanni, a scopo di spionaggio militare, notizie riservate, ed il Wedam per avere concorso nella rivelazione suddetta, trasmettendo al Wunderle la lettera con la quale Schwarz Giovanni richiedeva le dette notizie; 3) Wedam Pietro di altro delitto di rivelazione di notizie riservate, a scopo di spionaggio militare, a senso dell'art. 262 p.p. 2° e 3° cpv. C.P. per avere comunicato a Schwarz Giovanni a scopo di spionaggio notizie sulle mulattiere in costruzione nella zona di frontiera fra Plezzo e Tarvisio e sulle costruzioni minate per la interruzione di ponti. Reato commesso a Tarvisio ed in Francia dal luglio all'ottobre 1933; 4) Wedam Edoardo del delitto d'istigazione a senso degli artt. 110 e 302 C.P. in relazione all'art. 262 cpv. 2° stesso Codice, per avere, in concorso con Schwarz Giovanni istigato Mrak Emerigo a fornire documenti e notizie di carattere riservato, a scopo di spionaggio militare, facendo pervenire la detta lettera al Mrak il quale però non accolse l'istigazione. Reato commesso a Bolzano ed a Rieti nell'ottobre 1933.
Zimperla Mario, nato il 24.3.1902 a Trieste, calderaio; Weda~ Pi~t~o, nato il 17.8.1907 a Bagni di Lusnizza (Udine), scritturale presso I uff1c10 forestale di Tarvisio; . Wedam Edoardo, nato il 29.8.1913 a Bagni di Lusnizza (Udine) calzolaio; ' Wunderle Gio:anni, nato il 10.2.1912 a Tarvisio (Udine), operaio, soldato del VI Reggimento Cavalleria Aosta·
IN PUBBLICA UDIENZA
Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio e degli altri atti processuali. Sentito il P .M. nelle sue richieste. Sentiti i difensori e gli accusati che hanno avuto per ultimi la parola.
'
Tschab_uschinig Massimiliano, nato il 28.9.1912a Fusine Valromana (Udine), opera10, caporale nel 2° Regg. Granatieri
IN FATTO l:D IN DIRITTO
è risultato quanto appresso: IMPUTATI
1) Wedam_ Pietr?, Errath Ri~cardo, Clemente Marino, Vidali Marcello, Pres_chcrn_En~1co, Z1mperla Mano e Tschabuschnig Massimiliano, del delit~o d1 c~spiraz,o_ne politica mediante accordo a norma dell'art. 34 p.p. C.P. m relazione agh artt. 261 cpv. 2° e 262 cpv. 2° stesso Codice, per essersi ac-
Schwarz Giovanni, cittadino italiano, nato a Klagenfurt (Austria) e domiciliato a Malborghetto Valbruna (Udine), nel giugno 1933 emigrò in Francia, e si mise al servizio dello spionaggio francese per raccogliere notizie di carattere militare ai danni dell'Italia e, particolarmente, sulle costruzioni navali in corso nei nostri cantieri della Venezia Giulia. Nel mese di luglio 1933 lo Schwarz, per incarico dell'ufficio spionaggio
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TR IBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
francese, venne in Italia per trovare persone che potessero coadiuvarlo nella sua attività criminosa. Wedam Pietro, scritturale presso l'Ufficio forestale di Tarvisio, fu il primo ad essere avvicinato dallo Schwarz. Questi, dopo di averlo informato che era venuto in Italia per raccogliere notizie di carattere militare per conto dell'ufficio informazioni francese, e che era fornito di danaro per iniziare questo lavoro, gli propose se voleva collaborare con lui facendogli intravedere la possibilità di lauti guadagni. Il Wedam si dimostrò disposto di coadiuvarlo, ed assunse anche l'incarico di trovare persone che potessero fornire notizie interessanti per l'ufficio spionistico francese. . A tale scopo presero accordi sul modo come recapitare la corrispondenza alle dette persone. Dopo la partenza dello Schwarz per la Francia, il Wedam gli spedì una relazione dettagliata sul Battaglione Alpini di stanza a Tarvisio precisando l'efficienza, la composizione, e le esercitazioni da esso effettu;te. Descrisse anche la rete stradale militare della zona di frontiera fra Plezzo e Tarvisio con dettagli sui lavori di mina fatti del Genio militare per la distruzione di ponti in caso di necessità, e sulle opere di difesa ivi esistenti· così pure sulla organizzazione, composizione ed armamento della milizia fo~ restale e della milizia confinaria. Successivamente il Wedam spedì allo Schwarz un'altra relazione sul 7° Reggimento Artiglieria Pesante Campale di stanza a Livorno, ove egli aveva prestato servizio militare, descrivendo la composizione dei gruppi e delle batterie, la specie dei cannoni, la consistenza e l'efficienza dei magazzini di m~nizioni reggimentali; indicò il numero dei quadrupedi, gli oggetti di seilena ed altre notizie di cui egli era a conoscenza. Gli mandò inoltre la cartolina precetto che egli aveva ricevuto per la chiamata alle armi per mobilitazione. Da una cartolina dello Schwarz rinvenuta nella perquisizione eseguita in casa del Wedam, risulta che i suddetti documenti giunsero a destinazione (vol. 7°, f. 17). Il 19. I 0.1933 il Wedam ricevette una lettera dello Schwarz contenente un questionario relativo alla rete stradale ed a quella ferroviaria comprese fra la valle del Chiarzò e l'Isonzo, nonché alla organizzazione della Milizia forestale ed ai suoi regolamenti. . Nella lettera era accluso un biglietto di banca di venti franchi, quale parziale compenso. In ese~uzione degli accordi presi per il recapito della corrispondenza agl'informaton, lo Schwarz mandò al Wedam una lettera diretta ad Errath Ricc~rdo, disegnatore del Cantiere di Monfalcone, con la quale pregava costui d1 mandargli alcune notizie che gli sarebbero state richieste a voce dallo stesso Wedam.
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T .S.D.S. RELATIVE A l REATI DI SPIONAGG IO
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Infatti questi recapitò all'Errath la lettera, e gli chiese per conto dello Schwarz fotografie di sommergibili e di aeroplani, e notizie su altre opere esistenti nel Cantiere; e gli promise un compenso di lire duecento . Lo Schwarz inoltre mandò al Wedam un'altra lettera diretta a Wunderle Giovanni, soldato del 6° Reggimento Cavalleggeri Aosta di stanza a Napoli, con la quale chiedeva notizie sui reggimenti di Cavalleria, di Artiglieria, e del Genio. Anche questa lettera fu dal Wedam trasmessa al Wunderle. II Wedam mentre in istruttoria ha confessato tutti questi fatti, invece al dibattimento si è dimostrato reticente, e negò di aver aderito alla proposta fattagli dallo Schwarz di collaborare con lui nell'attività spionistica. Ma poi ha confessato di aver spedito allo Schwarz le due relazioni con le notizie avanti riportate; di aver trasmesso all'Errath ed al Wunderle le lettere dello Schwarz, dopo di averne presa conoscenza; di aver chiesto all'Errath per conto dello Schwarz le fotografie di sommergibili e di aeroplani; e di avergli promesso un compenso di lire duecento. E dalla perizie è risultato che fra le notizie comunicate dal Wedam allo Schwarz hanno carattere di riservatezza quelle relative alle strade mulattiere in costruzione, ed ai lavori di mina per la distruzione dei ponti, per le quali esistevano anche due ordinanze prefettizie che ne vietavano la divulgazione. In base a queste risultanze devesi ritenere raggiunta la prova dei fatti attribuiti a Wedam Pietro. Errath Riccardo era disegnatore copista nel reparto officina elettromeccanica del Cantiere di Monfalcone; e lo Schwarz, quando venne in Italia nel luglio 1933, chiese anche a lui la collaborazione nel servizio spionistico per avere notizie sui sommergibili e sugli aeroplani in costruzione in detto Cantiere. L'Errath aderì alla proposta dello Schwarz; e quando questi ritornò in Francia, gli comunicò per mezzo di una lettera notizie sulle costruzioni in corso nel Cantiere di Monfalcone. L'Errath tanto in istruttoria, quanto al dibattimento ha dichiarato di aver dato notizie molto vaghe e generiche che non avevano carattere di riservatezza. Nella perquisizione eseguita in casa dell'Errath si è trovata, fra l'altro, una lettera dello Schwarz con la quale questi lo ringraziava delle notizie dategli, e lo pregava di mandargli altre notizie che gli avrebbe richiesto a voce Wedam Pietro. Tanto l'Errath quanto il Wedam hanno ammesso la richiesta di dette notizie e la promessa del compenso di lire 200; ed hanno dichiarato che ad esse non fu dato seguito perché entrambi sono stati arrestati. In casa dell'Errath sono stati trovati anche quattro disegni relativi ad un
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motore trifase costruito nel Cantiere di Monfalcone, ed una fotografia del Ponte di Lusmizza, che evidentemente erano destinati allo Schwarz. Le dichiarazioni dell'Errath ed i documenti a lui sequestrati offrono la prova dell'accordo interceduto fra lui e lo Schwarz per la collaborazione nell'attività spionistica. Clemente Marino prese contatto con Schwarz quando questi nel luglio 1933 si recò a Monfalcone ed andò ad alloggiare nell'albergo «Moncenisio» gestito dal padre del Clemente. In questa occasione lo Schwarz propose a Marino Clemente di coadiuvarlo nell'attività spionistica procurandogli notizie sulla dislocazione e sull'armamento delle truppe italiane, e sulla produzione bellica del Cantiere di Monfalcone, e piani e disegni di sottomarini e di aeroplani in costruzione. Il Clemente accettò la proposta dello Schwarz, e, per ottenere dati sui lavori in corso nel Cantiere di Monfalcone, gli presentò Vidali Marcello, disegnatore copista del reparto transatlantici di detto Cantiere, e questi promise la sua collaborazione. Il Clemente prese allora accordi con lo Schwarz sul modo di fargli recapitare in Francia le notizie, e stabilirono di fare uso di una valigia a doppio fondo e di scrivere nella corrispondenza con linguaggio convenzionale. Ritornato lo Schwarz in Francia mantenne un'assidua corrispondenza col Clemente per avere dal Vidali notizie sulle costruzioni in corso nel Cantiere. Ed il Clemente a sua volta sollecitava il detto Vidali; anzi una volta ebbe anche a minacciarlo perché non era riuscito a procurare i piani ed i disegni di sommergibili promessi allo Schwarz. Il Clemente ha confessato in istruttoria ed al dibattimento questi fatti; ma ha negato di aver minacciato il Vidali; questi però ha confermato le minacce. Pertanto vi è la prova dell'accordo interceduto fra il Clemente e lo Schwarz di svolgere attività spionistica ai danni dell'Italia. Vidali Marcello, come si è detto, è stato presentato dal Clemente allo Schwarz perché quale disegnatore addetto al Cantiere di Monfalcone, avrebbe potuto fornire notizie interessanti allo spionaggio francese. Ed il Vidali, allettato dalle promesse di lauti guadagni, accettò la proposta dello Schwarz di coadiuvarlo, e per il momento gli diede notizie sulle lavorazioni in corso; gli consegnò anche quattro disegni di una nave mercantile, e gli promise di procurargli piani e disegni di sommergibili e di idrovolanti in costruzione. Lo Schwarz gli disse che, per meglio assolvere il suo compito, egli avrebbe mandato dalla Francia una macchina fotografica; e gli consegnò lire cento.
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Il Vidali, per procurarsi i piani ed i disegni dei sommergibili, si rivolse al compagno Camalich Dario, disegnatore nel reparto navi da guerra del Cantiere. Ma il Camalich si rifiutò energicamente di darglieli. Tutto ciò risulta dalle stesse dichiarazioni rese dal Vidali in istruttoria ed al dibattimento; e dimostra l'accordo fra lui e lo Schwarz di collaborare nell'attività spionistica ai danni dell'Italia. La perizia non ha attribuito carattere di riservatezza alle notizie date dal Vidali allo Schwarz; ma ha ritenuto che hanno carattere di segreto militare i piani dei sommergibili e degli idrovolanti, ed i dati sulla produzione bellic~ che lo Schwarz chiese al Vidali per il tramite del Clemente, e che non pote avere. Preschern Enrico, tornitore meccanico addetto allo stabilimento tecnico di S. Andrea, conobbe lo Schwarz a Lusnizza nel luglio 1933 nella osteria del padre di Wedam Pietro. . In questa occasione lo Schwarz lo informò dell'attività spionistica che egh svolgeva nel Regno, e gli propose di coadiuvarlo. Il Preschern accettò la proposta; e per il momento gli diede notizie sull'attività dello stabilimento S. Andrea, e specificatamente sulle modifiche e riparazioni della Regia Nave Cadorna, e sulle cassette in lavorazione destinate alla Croce Rossa; lo aiutò anche ad individuare sopra una carta topografica di Trieste i varii stabilimenti e le Caserme esistenti in detta città; e lo informò che il campo di aviazione più vicino a Trieste è quello di Portorose. Il Preschern promise anche allo Schwarz di procurargli piani di. navi da guerra e notizie sulle opere di difesa della frontiera, sui campi di aviazione, sui depositi di benzina e di munizioni, e sull'attività dei cantieri locali. E per mandare le suddette notizie lo Schwarz suggerì al Preschern di indirizzare le lettere a Lusnizza presso Wedam Pietro. Il Preschern al dibattimento ha negato le suddette circostanze, mentre le aveva confessate alla Polizia ed al Giudice Istruttore. Non è risultato che il Preschern avesse dato allo Schwarz notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato devono rimanere segrete o riservate; ma è rimasto accertato che egli si era messo d'accordo con lo Schwarz di fornirgli le dette notizie. Zimperla Mario era addetto come calderaio nell'arsenale del Lloyd Triestino, e prese contatto con lo Schwarz nel luglio 1933 quando assieme al Preschern andò a Lusnizza. Dopo qualche giorno lo Schwarz, recatosi a Trieste, fu accompagnato dal Preschern a casa dello Zimperla, e questi l'ospitò, e gli diede notizie sull'at-
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tività lavorativa dell'arsenale, promettendogli anche di mandargli altre notizie in Francia. Non è rimasta accertata la precisa consistenza delle notizie date dallo Zimperla allo Schwarz; ma è risultato dalle stesse dichiarazioni rese dallo Zimperla al Giudice Istruttore che egli aveva preso accordi con lo Schwarz di coadiuvarlo nell'attività spionistica fornendogli notizie segrete e riservate riguardanti l'arsenale del Lloyd Triestino. ·
valleria, compresi i distaccamenti di gruppo di squadroni. Nella lettera lo Schwarz raccomandava al Wunderle di usare molta precauzione nello assumere le dette informazioni, e cioè di rivolgersi ad amici sicuri che non tradissero, ed a sottufficiali tedeschi o sloveni, di non confidarsi con altri; di non scrivere l'indirizzo del mittente sulla busta della lettera di risposta; e d'indirizzare la lettera, non a lui, ma alla sua fidanzata, di cui diede l'indirizzo. II Wunderle per avere le dette notizie si rivolse al proprio superiore, sergente Porfler Isidoro, e poi le fece controllare dal compagno Moschitz Francesco, soldato dello stesso reggimento, sapendo che questi era competente avendo frequentato il corso di armaiolo a Terni. Avute le notizie suddette il Wunderle spedì la lettera all'indirizzo della fidanzata dello Schwarz. Egli ha confessato tutto ciò al dibattimento; ma ha detto che non sapeva che le notizie servissero allo Schwarz a scopo di spionaggio. Invece al Giudice Istruttore disse di aver compreso che le notizie servivano allo Schwarz per scopi illeciti, e che nel rispondere adottò tutte le precauzioni suggeritegli da costui per evitare che la cosa fosse scoperta dalle Autorità italiane. Dalla perizia risulta che le notizie date dal Wunderle allo Schwarz sulla dislocazione della Cavalleria sono fra quelle di cui è vietata la divulgazione, perché è indicata la sede dei reparti inferi ori alla Unità reggimentale, che è contenuta in manuali dichiarati dall'Autorità competente fuori commercio.
Wedam Edoardo, fratello del coimputato Wedam Pietro, era in rapporti con lo Schwarz per vincoli di parentela esistenti fra loro. Di lui lo Schwarz si è servito per fare recapitare al caporale Mrak Francesco, allievo sottufficiale della Scuola di Rieti, due lettere con le quali chiedeva notizie militari a scopo di spionaggio. In una di queste lettere, e precisamente nella prima, lo Schw.arz pregava il Mrak di dargli informazioni riservate relative all'Arma del Genio, ed un libro di istruzione per detta Arma. Nella lettera gli accluse un biglietto da dieci franchi con promessa di un maggior compenso. Gli raccomandò anche d'indirizzare le eventuali comunicazioni, non a lui, ma alla sua fidanzata, della quale gl'indicò l'indirizzo; e gli suggerì di non scrivere sulla busta il nome del mittente. Wedam Edoardo, dopo di aver preso conoscenza del contenuto di questa lettera, la trasmise al Mrak. Questi, quando lesse la lettera, comprese subito lo scopo delittuoso dello Schwarz, e la consegnò ai proprii superiori. Al dibattimento il Wedam Edoardo ha confessato di aver trasmesso la lettera al Mrak dopo di averla letta; ma a sua discolpa ha detto di aver agito in buona fede, e cioè senza sapere lo scopo delittuoso dello Schwarz. Ma ad escludere la sua buona fede sta il fatto che egli lesse la lettera dello Schwarz prima di trasmetterla al Mrak; ed il contenuto di essa era tale da far comprendere chiaramente che si trattava di richieste illecite, come lo ha subito compreso lo stesso Mrak. Poiché lo Schwarz a mezzo di questa lettera istigava il Mrak a commettere reati di spionaggio, il Wedam Edoardo ha concorso scientemente nella istigazione dello Schwarz, trasmettendo la lettera al Mrak. Wunderle Giovanni è soldato nel Reggimento Cavalleggeri Aosta di stanza a Napoli, e faceva parte anche del Fascio giovanile e della Milizia M.V.S.N. di Tarvisio dal 1930. Lo Schwarz nell'ottobre 1933 gli mandò dalla Francia per il tramite di Wedam Pietro, una lettera contenente un questionario di richieste riguardanti notizie sulla composizione, sull'armamento, e sulla sede delle unità di Ca-
Tschabuschinig Massimiliano è caporale del 2° Reggimento Granatieri con sede a Roma. Nell'ottobre 1933 questi ricevette per mezzo di Wedam Edoardo una lettera dello Schwarz nella quale gli si chiedevano notizie relative alla composizione, all'armamento, ed alla sede dei reggimenti di fanteria e di artiglieria, ed alle località ove il Reggimento dei Granatieri aveva svolto le manovre estive. Con la stessa lettera lo Schwarz gli prometteva un compenso di lire cento, e lo incaricava di trovare conterranei militari disposti a fornire analoghe notizie con promessa che riceverebbero un premio di lire cinquanta. Gli raccomandava altresì di usare la massima precauzione nell'assumere le notizie richieste, e gli dava gli stessi suggerimenti dati al Wunderle per non farsi scoprire. Il Tschabuschinig, per raccogliere le notizie riguardanti l'Artiglieria, si rivolse al suo amico Mrak Francesco del 13 ° Reggimento Artiglieria, dicendogli che servivano a lui medesimo perché come caporale dei Granatieri doveva conoscere qualche cosa anche deli' Artiglieria. E dopo di aver avuto le dette notizie, e raccolte tutte le altre richieste dello Schwarz, preparò la minuta per la risposta con una dettagliata relazione in lingua tedesca.
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Ma per caso questa minuta capitò nelle mani del suo superiore Tenente De Giorgio, il quale, volendo sapere di che cosa la minuta trattava, interrogò il Tschabuschinig, e questi, dopo varie reticenze e dichiarazioni contraddittorie, finì per confessare ciò che la minuta conteneva, e che era diretta ad un suo amico in Francia. II Tschabuschinig anche al dibattimento confessò ogni cosa; ma disse di aver agito in buona fede, ritenendo che le notizie servissero allo Schwarz per prepararsi agli esami di Capo-Centuria dei Fasci all'estero, come questi affermava nella sua lettera. Però devesi escludere che il Tschabuschinig non avesse compreso gli scopi delittuosi delle richieste dello Schwarz, quando si consideri che costui nella lettera gli suggeriva di usare la maggiore precauzione nell'assumere le notizie e nel rispondere; e che quando egli fu interrogato dal tenente De Giorgio dopo il rinvenimento della lettera scritta in lingua tedesca, fece dichiarazioni contraddittorie, falsando il contenuto della lettera, e lo scopo per cui l'aveva scritta. Dalla perizia risulta che i dati raccolti dal Tschabuschinig non hanno carattere né di segretezza né di riservatezza, perché sono pubblicati in manuali che si vendono al pubblico. Che però, fra le notizie richiestegli dallo Schwarz, vi sono alcune vincolate dal divieto di divulgazione. E poiché il Tschabuschinig accettò l'incarico datogli dallo Schwarz di procurargli le dette notizie, tanto vero che cercò di ottenerle assumendo informazioni, questa accettazione equivale ad accordo interceduto fra lui e lo Schwarz per commettere reati di spionaggio. Essendo queste le risultanze del dibattimento nei riguardi di ciascun imputato, si possono trarre le seguenti conseguenze giuridiche: Gl'imputati Errath Riccardo, Clemente Marino, Zimperla Mario, e Tschabuschinig Massimiliano, avendo preso accordi con il fuoruscito Schwarz Giovanni di fornire a scopo di spionaggio notizie militari che nell'interesse dello Stato devono rimanere segrete o riservate, devono essere ritenuti colpevoli del delitto di cospirazione politica mediante accordo a senso dell'art. 304 p.p. C.P. in relazione agli artt. 261 p.p. e cpv. 2°, e 262 p.p. e cpv. 2° stesso Codice. Non si può accogliere nei loro riguardi la tesi prospettata dalla difesa in ordine alla desistenza a senso dell'art. 56 cpv. 2° C.P., o del recesso a senso dell'art. 308 n. 2 stesso Codice, perché nessuno degl'imputati suddetti ha dimostrato con atti od ammisisoni la volontà di desistere o di recedere dall'accordo; anzi essi, raccogliendo notizie di carattere militare, hanno dimostrato di voler dare esecuzione all'accordo fatto con lo Schwarz. Nei riguardi dell'imputato Wedam Pietro è risultato che egli ha rivelato allo Schwarz notizie riservate sulle strade mulattiere della zona fra Plezzo e
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Tarvisio, e sulle opere di mine per la distruzione di ponti. È risultato altresì che gli ha concorso nel delitto di rivelazione di notizie non divulgabili commesso dal soldato Wunderle Giovanni, trasmettendo a costui la lettera dello Schwarz, con la quale questi richiedeva le dette notizie. Si osserva però che tanto la rivelazione commessa dal Wedam in ordine alla strade mulattiere ed ai lavori di mine, quanto il suo concorso nella rivelazione commessa dal soldato Wunderle, possano ritenersi unico reato di rivelazione continuata a senso degli artt. 81 cpv. 1° e 262 p.p. e cpv. 2° C.P., perché si tratta di azioni esecutive dipendenti da un medesimo disegno criminoso, che violano la stessa disposizione di legge. . Pertanto la rubrica nei riguardi di Wedam Pietro dev'essere mutata m tal senso. E poiché egli ha partecipato all'accordo interceduto fra lo Schwarz e l'Errath per procurare notizie sulle costruzioni belliche in corso nel cantiere di Monfalcone, ed anzi richiese al detto Errath queste notizie per conto dello Schwarz, deve per tal fatto rispondere anche del reato di cospirazione politica mediante accordo a senso dell'art. 304 p.p. C.P. in relazione agli artt. 261 p.p. e cpv. 2° e 262 p.p. e cpv. 2° stesso Codice. Poiché è risultato che l'imputato Wunderle Giovanni ha fornito allo Schwarz a scopo di spionaggio militare notizie sulla composizione, sull'armamento, e sulla sede dei distaccamenti degli squadroni di Cavalleria, notizie che secondo la perizia non devono essere divulgate, egli deve essere ritenuto colpevole del reato di rivelazione a senso dell'art. 262 p.p. e cpv. 2° C.P .. Però il Tribunale ritiene che al Wunderle si possa applicare la disposizione di cui all'art. 311 C.P. perché, per le modalità e per le circostanze dell'azione, il fatto da lui commesso risulta di lieve entità. Essendo risultato che l'imputato Wedam Edoardo ha trasmesso consapevolmente all'allievo sottufficiale Mrak Emerigo la lettera dello Schwarz con la quale questo lo istigava a fornirgli notizie militari di carattere riservato, egli dev'essere ritenuto colpevole di concorso nel reato d'istigazione suddetto, a senso degli artt. 110 e 302 C.P. in relazione all'art. 262 p.p. e cpv. 2° stesso Codice. Passando quindi all'applicazione delle pene, il Tribunale, nel determinare la misura per ciascun imputato, tiene conto dell'attività delittuosa svolta da ognuno, e delle altre circostanze indicate nell'art. 133 C.P. A Wedam Pietro infligge: a) per il reato di rivelazione continuata di notizie non divulgabili sedici anni di reclusione a norma dell'art. 262 p.p. e cpv. 2° C.P. e dell'art. 81 cpv. 2° stesso Codice. Ed aggiunge a detta pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a nor-
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ma dell'art. 29 Codice suddetto; b) per il reato di cospirazione politica mediante accordo un anno di reclusione a norma dell'art. 304 p.p. C.P .. E facendo il cumulo delle dette pene a norma dell'art. 73 stesso Codice, determina la complessiva pena in diciassette anni di reclusione, con la interdeizione perpetua dai pubblici uffici. All'imputato Wunderle Giovanni, prendendo norma dall'art. 262 p.p. e cpv. 2° C.P. e dagli artt. 311 e 65 stesso Codice, infligge per il reato di rivelazione di notizie non divulgabili dieci anni di reclusione; ed aggiunge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice. All'imputato Clemente Marino infligge per il reato di cospirazione politica mediante accordo sei anni di reclusione a senso dell'art. 304 p.p. C.P.; ed aggiunge a detta pena l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 citato Codice. A ciascuno degli imputati: Errath Riccardo, Vidali Marcello, Preschern Enrico, Zimperla Mario, e Tschabuschinig Massimiliano infligge per il reato di cospirazione politica mediante accordo quattro anni di reclusione a norma dell'art. 304 p.p. C.P.; ed aggiunge a detta pena per ciascun imputato cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 stesso Codice. . All'imputato Wedam Edoardo infligge per il reato di concorso in istigaz10ne allo spionaggio quattro anni di reclusione a norma degli artt. 110 e 302 C.P.; ed aggiunge a detta pena l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni a norma dell'art. 29 stesso Codice. Ritenuto che tutti i condannati suddetti devono essere considerati persone socialmente pericolose a senso ed agli effetti degli artt. 202 e 203 C.P., e perdé nei loro riguardi devesi ordinare la libertà vigilata, a norma, rispettivamente, degli artt. 229 e 230 Codice suddetto. Ritenuto inoltre che i condannati sono obbligati in solido al pagamento del~e spese processuali, e ciascuno è tenuto anche alle spese del proprio mantemmento durante la detenzione preventiva a norma dell'art. 488 C.P.P . . Ritenuto infine che a tutti i condannati suddetti spetta il beneficio del condono condizionale di due anni concesso dall'art. 1° p.p. del R.D. 25.9.1934 n. 1511 perché non osta il titolo dei reati a loro attribuiti, né si riscontra alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 3 dello stesso Decreto.
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Dichiara: tutti gl'imputati colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, ritenendo Wedam Pietro colpevole di rivelazione continuata di notizie riservate, anziché di due distinti reati di rivelazione; e mutata in tal senso la rubrica. Condanna: Wedam Pietro a diciassette anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. . . Wunderle Giovanni, con la diminuente di cui all'art. 311 C.P., a d1ec1 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Clemente Marino a sei anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Errath Riccardo, Vidali Marcello, Preschern Enrico, Zimperla Mario, Wedam Edoardo, e Tschabuschinig Massimiliano, ciascuno a quattro anni di reclusione ed a cinque anni d'interdizione dai pubblici uffici. Tutti alla libertà vigilata, al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno anche alle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva. Visti gli artt. 1 e 3 del R.D. 25.9.1934 n. 1511 dichiara condonati condizionatamente due anni della pena inflitta a ciascun condannato. Roma, 15.11.1934 - Anno XIII Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
NOTIZIE DESUNTE DAJ f' ASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: Wcdam Pietro avrebbe dovuto essere scarcerato il 27.10.1944. A seguito degli accordi italo-tedeschi del 23 .6. I 939 e 21.10.1939 relativi al rimpatrio degli allogeni dell'Alto Adige che avevano optato per la cittadinanza tedesca, Wedam venne scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossano 1'8.7 .1940. Detenuto dal 27.10.1933 all'8.7.1940. Pena espiata: 6 anni, 8 mesi, 11 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dal padre il 23.2.1935 viene respinta.
P.Q.M.
li Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 73, 81 cpv. I O e 2°, 110, 132, 133, 174, 229, 230, 302, 311, 304, 261 cpv. 2°, 262 cpv. 2° e 3° C.P.; 477, 488, 591 C.P.P ..
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77 e del condono condizionale della residua pena concesso con decreto di grazia del 3.2.1938:
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Nota. _ La Commissione Istruttoria nel pronunziare con sent~n:a ~- ~4 Wunderle viene dimesso dal Sanatorio Giudiziario di Pianosa il 12.2.1938 ed avviato al competente Commissariato di P.S. per gli ulteriori provvedimenti relativi al rimpatrio. Detenuto dal 10.11.1933 al 12.2.1938. Pena espiata: 4 anni, 3 mesi, 2 giorni.
del 10.7.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificat~ imputat~ dichiaro'. inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77:
E di non doversi procedere nei perchÊ il fatto non costituisce reato nei confronti di: Moschitz Francesco, nato il 1.2.1912 a Tarvisio (udine), soldato nel 6° Reggimento Cavalleggeri di Aosta.
Clemente viene scarcerato dalla Casa Penale di Castelfranco Emilia il 18.2.1937. Detenuto dal 27.10.1933 al 18.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 3 mesi, 21 giorni. Una istanza di grazia inoltrata dalla madre nel dicembre 1934 viene respinta. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 25.9.1934 n. 1511: Errath viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 27.10.1935. Detenuto dal 27.10.1933 al 27.10.1935. Pena espiata: 2 anni. Tschabuschinig viene scarcerato dal Reclusorio Militare di Gaeta il 3.11.1935. Detenuto dal 3.11.1933 al 3.11.1935. Pena espiata: 2 anni. Vidali viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia il 27.10.1935. Detenuto dal 27.10.1933 al 27 .10.1935. Pena espiata: 2 anni. Preschern viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitaecchia il 17.11.1935. Detenuto dal 17.11.1933 al 17.11.1935. Pena espiata: 2 anni. Zimperla viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 14.11.1935 . Detenuto dal 14.11.1933 al 14.11.1935. Pena espiata: 2 anni. Wedam Edoardo viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Castelfranco Emilia H 28.10.1935. Detenuto dal 28.10.1933 al 28.10.1935. Pena espiata: 2 anni.
di: Camalich Dario, nato il 24.1.1914 a Fiume, disegnatore.
Pertanto Camalich Dario e Moschitz Francesco, detenuti dal 27.10.1933 vengono scarcerati il 10.7.1934. La Commissione Istruttoria, con la sopracitata sentenza, pronunziò l'accusa anche nei confronti del latitante: Schwarz Giovanni, nato il 12.3.1904 a Klagenfurt (Austria~, mecc.anico. Dai registri generali del T.S.D.S. non risulta se Schwarz G1ovanm venne tratto in arresto e giudicato dal T.S.D.S.
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Reg. Gen. n. 376/1933
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SENTENZA N. 52 Roma, 20.11.1934 - Anno XIII
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale;
Seguono le firm e del Presidente e dei Giudici.
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo; Giudici Consoli M. V.S.N.: Piroli Alberto, Gaudio Vincenzo, Rossi Umberto, Gangemi Giovanni, Barbera Gaspare;
NOTIZIE DESUNTE DAL FASCICOLO DI ESECUZIONE
ha pronunciato la seguente Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511 e 15.2.1937 n. 77: SENTENZA
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nella causa contro: Marconi Virginio, nato il 14.10.1878 a Milano, impiegato.
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IMPUTATO
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1) del delitto di cui all'art. 304 C.P., per essersi accordato con altri al fine di commettre reati di spionaggio militare a danno dell'Italia; 2) del reato di cui all'art. 246 C. P. per aver ricevuto dallo straniero denaro e fattosene promettere altro al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. Delitti commessi in Italia ed all'estero sino al 2.11.1933. Con l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 cpv. u. in relazione al cpv . 1° n. 2 e 3 C.P ..
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Omissis
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Il Tribunale letti ed applicati gli artt. 29, 73, 133, 229, 246, 304 p.p., 99 p.p. ed u. cpv. in relazione ai nn. 2 e 3 del cpv. 1° C.P.; 488 C.P.P .. Dichiara: Marconi Virginio colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna a 7 anni di reclusione ed a L. 7.500 di multa, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla libertà vigilata, al pagamento delle spese del proprio mantenimento durante la detenzione preventiva.
Marconi viene scarcerato dallo Stabilimento Penale di Civitavecchia il 19.2.1937. Detenuto dal 2.11.1933 al 19.2.1937. Pena espiata: 3 anni, 3 mesi, 17 giorni.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESI\ DEI.1, 0 STATO
Reg. Geo. n. 413/1933
SECONDA PARTE: Sl!NTENZE DEL T,S.D.S. RELATIVE /\I Rl!ATI DI SPIONAGG IO
SENTENZA N. 56
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Gauttieri Filippo, Console Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni
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Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Barbera Gasparo, De Martis G. Batta.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Koren Giovanni, nato il 2.12.1912 a Idresca (Jugoslavia), contadino; Fratti (già Fratnik) Giovanni, nato il 27. 1.1908 a Idresca (Jugoslavia); Kurincic Luigi, nato il 21.6.1912 a Idresca (Jugoslavia), contadino; Sovdat Enrico, nato il 16.7.1910 a Sella di Caporetto (Jugoslavia).
IMPUTATI
. 1~ il Ko~en d_e~ delitto~ ~ui ~Il'~. 258 C.P. per essersi procattiato a scopo di s?10nagg10 m1htare not1Z1e d1 cml' Autorità competente ha vietata la divlgaz10ne; 2) il Sovdat.' i! Kurincic e il Fratti, di concorso nel delitto di cui al capo 1), ~er aver ass1st1to e collaborato materialmente col Koren affinché s·· _ · · d'1 cm· sopra; I pro Cacciasse 1e not1Z1e
3) il K.o~en anche de_! de!itto di_ cui all 'art. 262 cpv . 2° C.P. per aver rivelate not1Z1e a scopo d1 sp10nagg10 militare le notizie di cui al capo 1); 4) il Koren , infine, e il Fratti del delitto di cui all'art. 272 cpv. 1° C.P. per avere svo1ta propaganda antinazionale. Delitti commessi nel Goriziano nella primavera e nell'estate 1933. I~ esito al ~i?~ttimento tenutosi, come da preliminare ordinanza, a port~ chms:, sent1t1 11 P .M. nella sua requisitoria e gli imputati, che, coi loro d1fenson, hanno per ultimi avuta la parola, osserva.
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IN FATTO ED IN DIRITTO
i rubricati furono rinviati a giudizio con sentenza della Commissione Istruttoria in data 3 novembre 1934 per rispondere dei fatti delittuosi sopra enunciati. All'orale dibattimento, per ammissione degli imputati, per le prove testimoniali e per le conclusioni peritali è stato accertato quanto segue: II prevenuto Koren aveva avuto incarico, da agenti di spionaggio jugoslavi, di fotografare in Italia zone ed opere militari nei pressi del nostro confine orientale e particolarmente il cantiere dei lavori di Bivio Zelin, il nuovo ponte di Baccia di Modrea, le polveriere di Polubino, Plenina, Cosarce, Serpenizza ed opere viciniori. Il Koren aveva accettato il delittuoso mandato ed aveva all'uopo avuta una somma di danaro e promessa di maggior compensi alla consegna delle prime fotografie. Infatti, munito di motocicletta che gli consentiva di spostarsi rapidamente da un luogo all'altro e di binocolo per la più esatta individuazione a distanza delle opere da riprodurre, con un apparecchio fotografico che aveva acquistato nel maggio 1933, aveva eseguito, nei mesi di giugno e luglio dello stesso anno, fotografie dei lavori di Cosarce, della polveriera di Polubino, dei lavori di Bivio Zelin e della polveriera di Serpenizza. II Sovdat, compagno fidato del Koren, ed il Kurincic, sopra rubricati, consapevoli dello scopo delittuoso del Koren e della destinazione delle fotografie, all'esecuzione di queste concorsero prestandùgli aiuto ed assistenza: il Sovdat all'esecuzione di tutte le predette fotografie, ed il Kurincic solamente alla presa di quelle di Cosarce e della polveriera di Polumbino. L'imputato Fratti, che già aveva assistito il Koren nell'acquisto e nell'uso dell'apparecchio fotografico, a richiesta del Koren e consapevole dello scopo spionistico di questi, sviluppò e stampò le fotografie di cui sopra (il Koren gli aveva confidato che erano state eseguite per incarico del Commissario di P.S. di Josenice, agente spionistico jugoslavo, al quale il Koren avrebbe dovuto portarle) e ne ebbe qualche compenso. Nell'agosto 1933, essendo il Koren ed il Sovdat ricercati dall'autorità per avere commessi numerosi reati comuni, per i quali, con sentenza definitiva del Tribunale di Gorizia, il 20 aprile u.s., furono condannati: il Koren ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, ad anni 1 di arresto a L. 1400 di multa, ed a L.2800 di ammenda ed il Sovdat ad anni 1 e mesi 10 di reclusione, a L. 1400 di multa, a 6 mesi e giorni 15 di arresto e al triplo della tassa frodata, si diedero alla latitanza ed il Koren si recò in Jugoslavia, dove, ebbe un abboccamento coi suoi mandanti, predetto Commissario di P .S. di Jesunice e tal Jelenic, agenti spionistici di quello Stato dai quali ebbe incarico di eseguire altre fotografie.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
li Koren, al suo rientro in Italia e prima del suo arresto, altre fotografie della stessa indole delle precedenti, eseguì, infatti, com'egli stesso ammette, collo scopo di farle giungere alla cennata estera destinazione. Tuttavia non sono emerse prove certe che queste ultime siano state effettivamente recapitate. Come, peraltro, non sono emerse prove dirette e tranquillanti che il Koren, in occasione del suo espatrio, abbia consegnato ai suoi mandanti le fotografie eseguite nei mesi di giugno e luglio di cui sopra è cenno. Il Koren in proposito si è mantenuto negativo, sebbene coimputati e testi abbiano in un primo tempo affermato, e qualcuno anche successivamente, che egli si vantasse di essere in relazione spionistica coi predetti agenti, di averne tratto compensi per materiale fornito e promesse per altro da fornire. Del resto dalle conclusioni peritali, confermate anche in udienza, sulle fotografie del Koren procacciatesi a sc.opo di spionaggio militare - e ciò è pacifico per ammissione dello stesso Koren - in collaborazione, come è risultato, coi prevenuti, emerge, ed il Tribunale ritiene, che l'avere ritratte - a mezzo di fotografie - le opere sopra nominativamente precisate ad eccezione del Ponte di Baccia di Modrea che non ha alcuna importanza militare, costituisce procacciamento, a scopo di spionaggio militare, di notizie di cui l'autorità competente ha vietata la divulgazione sia, come è risultato processualmente, con divieto di accesso, sosta e rilievo a mezzo di tabelle bilingui poste nelle vicinanze delle opere o con mascheramenti ed altri sistemi protettivi, sia con analoga ordinanza del Prefetto di Gorizia. Gli imputati anche in udienza, coll'evidente intento di eludere ogni responsabilità, hanno cercato di modificare le loro prime dichiarazioni fatte con larghezza e concordanza di dettagli, ma le testimonianze dei testi Schiano, Pedretti, Volaric e Gaberscek non lasciano dubbii sulla responsabilità dei prevenuti. È risultato, anche in udienza, che il Koren ed il Fratti riunivano più volte, nell'estate 1933, alcuni giovani di Idresca e svolsero fra questi propaganda intensa a deprimere il sentimento nazionale italiano denigrando la nostra situazione politica ed economica ed esaltando quella della Jugoslavia. Nei fatti come sopra accertati, il Tribunale ravvisa pel Koren gli estremi giuridici del delitto di procacciamento di notizie non divulgabili ai sensi dell'art. 258 C.P. e per tutti altri coimputati quelli di concorso (art. 2° C.P.) nel delitto stesso del procacciamento (art. 258 C.P .). Tuttavia ritiene che l'opera prestata dal Kurincic, dal Sovdat e dal Fratti in tale concorso abbia avuta minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione del delitto di cui trattasi. Infatti non era necessaria l'opera del Fratti acché le pellicole servissero all'uso cui erano destinate, né era indispensabile che il Sovdat e il Kurincic assistessero il Koren nella presa delle fotografie, tale operazione potendo essere compiuta dal solo Koren. Se si consideri poi che i tre agirono più per accontentare il Koren, dal quale traevano qualche utilità (perché questi in quel tempo, scialacquava circa L. 15.000 riscosse quale
premio d'assicurazione per la morte, causata da infortunio sul lavoro, di un proprio fratello), che per concorrere nell' ope~a spionist~ca d~l "K:oren, è d'uopo concludere, come il Tribunale ritiene, che sia da apphcars1 nei loro confronti l'attenuante di cui alla p.p. dell'art. 114 C.P .. 11 Koren però deve essere assolto per non provata reità dal più g~ave r_cato di rivelazione di notizie non divulgabili (art. 262 2° cap. C.P.) a llli ascntto al capo 3) dell'imputazione (art. 485 C.P .E.). . Il Tribunale infine nella propaganda di cui dianzi è cenno, esplicata dal Koren e dal Fratti riscontra gli estremi di diritto di cui all'art. 272 cpv. 1° C.P., giusta l'imputazione di cui al capo 4). .. . Commisurando le pene al fatto di ciascuno, nuene d1 dover conda~nar: alla reclusione: Koren a complessivi anni 14 (derivanti dal cumulo d1 anm 13 pel delitto di cui all'art. 258 C.P. e di anni 1 per delitto di cui all_'art. 27~ cpv. 2° C.P .); Sovdat ad anni 9 (art. 258-110-_114 _P·P·. C.~.); ~ratti ad an?1 9 derivanti dal cumulo di anni 8 pel delitto d1 cm agh articol~ 110~258 e 1? applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 p.p. C.P ., e d1 anm 1 per il delitto di cui all'art. 272 cpv. 1° C.P.; Kurincic ad anni 7 (art. 258-110-114 p.p. C.P.). · , b I condannati hanno l'obbligo del pagamento delle spese processuali e lo bligo personale del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (art. 488-274 C.P.P.). . . . Poiché la condanna del Koren supera i 1O anm bisogna aggmngere alla pena la sottoposizione del Koren alla li_b~rtà vigilat~ (art_. 230 n. 1, C.P ·. Ritiene il Tribunale che tale misura d1 sicurezza (ai sensi però dell art. 229 C.P .) sia da ordinarsi anche nei riguardi degli altri condannati per la gr_avità del reato in quanto ravvisa in essi le condizioni di pericolosità sociale ai sensi di legge (art. 202-133 C.P .). . . . Il delitto di cui all'art. 258 C.P. è escluso dal benef1c10 del condono d1 cui al R.D. 25 settembre 1934 n. 1511. li Fratti, però, ha diritto al condono condizionale di c~i al citat_o ~.D. relativamente alla pena (1 anno di reclusione) riportata per 11 reato d1 cm all'art. 272 cpv. 1° C.P .. Analogo beneficio non spetta al Koren perché egli ha già g~duto d~l condono condizionale di 2 anni, in virtù di detto R.D. concessogh dal Tnbunale di Gorizia con declaratoria del 30 ottobre 1934 in relazione alla condanna di cui sopra è cenno riportata nell'aprile u.s. da quel Tribunale.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 258 p.p. 110-271 cpv. 1° 73-114 p.p. 229-230 C.P.; 274-488 C.P.P.; 485 C.P. Esercito; 1-4 R.D. 25.9.1934 n. 1511.
l'I 392
SECONDA PARTI'.: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
Dichiara: Sovdat Enrico, Fratti (già Fratnik) Giovanni e Kurincic Luigi responsabili dei delitti a ciascuno ascritti in rubrica, colla attenuante di cui all'art. 114 p.p. C.P. per il delitto di concorso in spionaggio, e Koren Giovanni responsabile dei delitti di cui ai capi 1) e 4) dell'imputazione, assolvendolo per non provata reità dall'ascrittogli delitto di cui all'art. 262 cpv. 2° C.P ., e cumulate le pene per Fratti e Koren, condanna alla reclusione: Koren ad anni 14, Sovdat e Fratti ad anni 9 ciascuno e Kurincic ad anni 7, tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di propria custodia preventiva. Ordina: che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata. Dichiara: condonato condizionalmente un a nno della reclusione inflitta al Fratti.
Il reato di cui all'art. 258 C.P. è escluso dai benefici di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511, 15.2.1937 n. 77, 24.2.194~ n. 5~ e 17.1_1:1942 n. 1156 e per tale motivo Sovdat Enrico non può usufruire dei benefici previsti dai suddetti decreti . P ertanto Sovdat Enrico, «detenuto a disposizione del T .S.D.S. dal 25 .9.1934 e tenuto conto del carcere preventivo sofferto dal 30.l?.1933 al 2.12.1933 viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa Penale d1 Spoleto
11
Roma, 10.12.1934 - Anno XIII 11 11
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TR l llUNALI:' SPECIAi.E PER LA l)IFESA DELLO STATO
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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NOTIZ IE DESUNT E DAI FASCI COLI DI ESECUZIONE
I I I
Koren: per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 15.2.1937 n . 77 la pena da espiare viene ridotta a 13 anni e, pertanto, Koren, detenuto dal 18.9.1933, avrebbe dovuto essere scarcerato il 18.9.1946. Ostandovi il titolo del reato di cui all 'art. 258 C.P. non può usufruire dei benefici previsti dal R.D . 24.2.1940 n. 56 e dal R.D . 17.10.1942 n. 1156. Scondo quanto com unicato dalla Direzione del Carcere Giudiziario di Trieste con foglio n. 1088 del 18.12.1960, Koren venne scarcerato il 22.4.1944 per concessione del benefici o della libertà condizionale. Detenuto dal 18.9.1933 al 22.4 .1944. P ena espiata: 10 anni, 7 mesi 4 giorni. Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R. D. 15.2. 1937 n . 77: Fratti viene scarcerato dalla Casa di Reclusione di Civitavecchia il 26.9 .1941. Detenuto dal 26. 9. 1933 al 26.9. 1941. P ena espiata: 8 a nni. Una istanza di grazia inoltrata il 21.4.1935 viene respinta .
il 24.8.1943».
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Si associa a istanze di grazia inoltrate dalla madre e da a sore a 14.12.1934 e il 24.6.1937; istanze respinte.
1
Kurincic, detenuto dal 24.10.1933, viene scarcerato, per espiata pena, dalla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia il 24.10.1940. Pena espiata: 7 anni. . . . . . Il titolo del reato (art. 258 C. P .) osta alla concessione dei benefici d1 clemenza concessi. con 1· RR . DD . 25 .9 . 1934 n · 1511 , 15.2.1937 n. 77, 24.2.1940 n. 56. . · t Istanze di grazia inoltrate l'll.3.1935 e 11 24.10.1938 vengono respm e.
Nota . _ La Commissione Istruttoria, nel pronu~~iar~ _con sen!en~a ~- ~8 del 3.11.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspec1f1~at1 1mp_utat1, _dichiaro, inoltre , di non doversi procedere per insufficienza d1 pr~ve m ordm~ al delitto di cui all'art. 271 C.P. 1° cpv. «per avere nel I ~33 m ldresc~ ?1, C~poretto partecipato ad associazione che si proponeva d1 svolgere att1v1ta diretta a deprimere il sentimento nazionale».
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T .S.D.S. RELATIVE A l REATI DI SP IONAGGIO
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DEL.LO STATO
Reg. Gen. n. 4/1934
SENTENZA N. 8
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Dichiara: di non doversi procedere in confronto di Marcellan Ferdinando per insufficienza di prove in ordine ai reati ascrittigli. Ed ordina che egli venga immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa. Roma, 27.2.1934 - Anno XII
Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione; Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Calia Michele, Gangemi Giovanni; ha pronunciato la seguente SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale contro: Marcelan Ferdinando, nato il 3.1.1916 a Calce Longatico, (Jugoslavia) cittadino jugoslavo, detenuto dal 9.9.1933.
IMPUTATO
a) del delitto di cui all'art. 257 C.P. per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete; b) del delitto di cui all' art. 251 C.P. 2° cpv. in relazione alla p.p. dello stesso articolo, per avere, a scopo di spionaggio militare, rivelato, ad agenti stranieri, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete. In San Canzian (Gorizia) ed altrove dall'aprile 1931 al settembre 1933 .
Omissis
P .Q.M .
Visti gli artt. 421 C.P. Esercito in relazione al 378 C.P.P. e 2 R.D . 13.3.1927 n. 313.
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
TRIBUNALE SPECIA LE PER LA DIFESA DELLO STATO
SENTENZA N. 10
Reg. Geo. n. 438/1933
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Dessy Francesco, Generale di Divisione;
.I
Giudice Relatore: Buccafurri Giacomo;
I
Giudici Consoli M. V.S.N.: Griffini Mario, Calia Michele;
I
ha pronunciato la seguente
1
11
SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale contro: Dedek Francesco, nato il 25.4.1890 a Nové Benàtky (Cecoslovacchia), residente a Lubiana, cittadino jugoslavo, ingegnere, detenuto dal 17.9.1933.
IMPUTATO
del reato previsto dall'art. 257 p.p. C. P. per essersi procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete. Reato commesso a Postumia, Permani e zone limitrofe del confine ItaloJugoslavo, il 28.8.1933 e antecedentemente.
Omissis
P.Q.M.
La Commissione Istruttora visti gli artt. 378 e 381 C.P.P. e 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313. Dichiara: non doversi procedere contro Dedek Francesco in ordine al reato ascrittogli per insufficienza di prove, ed ordina che sia posto in libertà se non
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detenuto per altra causa, salvo l'esame sulla eventuale sua responsabilità per le contravvenzioni ai Decreti della Prefettura di Trieste in data 15.7.1933 e della Prefettura del Carnaro in data 1° .8.1933, come in denunzia del Magistrato Ordinario.
Roma, 15.3.1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
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TRIBUNALE SPECIALE PER LA Dlt'ESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T .$ .D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
Reg. Gen. n. 418/1933
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SENTENZA N. 21
La Commissione Istruttoria presso il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composta da:
Presidente: Dessy Francesco, Gr. Uff. Generale;
Dichiara: chiusa l'istruttoria, e non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti dei nominati Vecchi Licinio e yecchi _Ferrer in ordi_ne ad ogni imputazione loro addebitata. Ordinando la 1mmed1ata scarcerazio~ ne del primo, se non detenuto per altra causa, e la revoca del mandato d1 cattura emesso a carico del secondo.
Giudice Relatore: Lanari Piero; Giudici Consoli M. V.S.N.: Griffini Mario, Gangemi Giovanni;
Roma, 2.5.1934 - Anno XII
ha pronunciato la seguente Seguono le firme del Presidente e dei Giudici. SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel procedimento penale contro: I) Vecchi Licinio, nato il 15.3.1908 a Modena, commerciante, detenuto dal 23.11.1933; 2) Vecchi Ferrer, nato il 9.1.1910, a Modena, commerciante, latitante.
IM PU TATI
del delitto di cui all'art. 304 C.P. in relazione agli artt. 302-261 stesso Codice, per essersi, ai primi di giugno 1933 in Lussemburgo, accordati fra loro per commettere atti di spionaggio ai danni dello Stato italiano;
li Vecchi Ferrer inoltre: del delitto di cui all'art. 246 C.P. per avere in Lugano - in epoca imprecisata, prossima però al giugno 1932 - , ricevuto danaro dallo straniero al fine di commettere atti contrari agli interessi nazionali.
Omissis
P.Q.M.
Visti gli artt. 378 e 381 C.P.P. e 2 del R.D. 13.3.1927 n. 313.
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TRJBUNALÈ SPECIALE J>ER LA DIFESA DELLO STATO
Reg. Gen. n. 239/1934
SENTENZA DEL 10.10.1934 (O.I. Antonio Scerni)
Nei confronti di : Jersche Francesco, nato il 26.11.1897 a Camporosso (Tarvisio), fruttivendolo .
SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE ,\\ REAT I DI SP IONAGGIO
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SENTENZA DEL 17 .10.1934
Reg. Gen. n. 7 /1934
(O.I. Antonio Scemi) Nei confronti di: Borrielli Gaetano, nato il 12.2.1894 a S. Teresa di Gallura (Sassari), Sottufficiale di Marina.
I MP U TATO IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 260 n. l C.P. per essersi introdotto clandestinamente in zona nella quale vi è divieto di accesso nell'interesse militare dello Stato. Reato commesso in località Fusine Valromana presso Tarvisio il 10.6.1934.
Omissis
Dalle risultanze processuali è emerso - come ha asserito il maresciallo Forzachi - che Jersche ha reso utili servizi come informatore e che il 10.6.1934 si dirigeva a una osteria nella quale gli era agevole trovare una persona che potesse - come si era verificato altre volte - avvertire il maresciallo della sua presenza. lnotre è rimasto accertato che Jersche non si è introdotto nella zona di divieto, ma - come hanno affermato in modo concorde tre operai - ha solamente attraversato una zona di passaggio distante una diecina di metri dalla zona del divieto. Lo Jersche, detenuto dal 10.6.1934, venne scarcerato per mancanza di indizi sufficienti a suo carico (art. 269 C.P .P.) dal Giudice Istruttore (Vincenzo Cersosimo) con ordinanza del 4.8 . 1934.
P.Q.M.
Visti gli artt. 269 e 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P.M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Jersche Francesco in ordine al reato addebitatogli per non aver commesso il fatto.
a) del delitto di cui all'art. 258 C.P . per essersi in S. Teresa di Gallura, dal settembre al dicembre 1933, procurato, a scopo di spionaggio militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione; b) del delitto di cui all'art. 302 in relazione agli artt. 258 e 262 C .P. per
avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, istigato Sirianni Leonida e Battine Antonio a procurarsi e a rivelare, a scopo di spionaggio, notizie di cui l'Autorità competente ha vietata la divulgazione.
Omissis
In un groviglio di contrastanti informazioni da parte dell'imputato e degli accusatori, l'istruttoria si è indugiata per porre in essere elementi di prova diretta o indiretta idonei a concludere se vi fu buona fede da parte del Borrielli o delittuosa istigazione a commettere spionaggio come viene sostenuto da parte degli accusatori. Però non si è trovata alcuna prova decisiva né per l' una né per l'altra versione.
P.Q. M.
Visto l'art. 378 C.P .P. e la conforme richiesta del P .M. dichiara di non doversi procedere nei confronti di Borrielli Gaetano in ordine ai reati addebitatigli. Borrielli, detenuto dal 9.12.1933, viene scarcerato il 17.10.1934.
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SEZIONE «B»
SENTENZA N. 12 DEL T.S.D.S. RELATIVA A FATTI DIRETTI A PROVOCARE LA DEVASTAZIONE E LA STRAGE
SENTENZA N. 12
Reg. Gen. n. 381/1933
Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato composto da:
Presidente: Tringali Casanova Antonino, Luogotenente Generale; Giudice Relatore: Presti Giovanni; Giudici Consoli M. V.S.N.: Oliveti Ivo, Pasqualucci Renato, Piroli Alberto, Conticelli Giuseppe, De Martis Giov. Batta.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa contro: Bucciglioni Leonardo, nato il 7.4.1901 a Montefiascone (Viterbo), impiegato Ministero Lavori Pubblici; Cianca Renato, nato il 14.12.1889a Roma, impiegato statale; Cianca Claudio, nato il 4.9.1913 a Roma, elettrotecnico; Capasso Pasquale, nato il 5.6.1901 a Napoli, chimico.
IMPUTATI
Il Bucciglioni Leonardo, il Cianca Renato e il Cianca Claudio: 1) di cospirazione ai sensi dell'art. 305 p.p. e u.c. in relazione agli artt . 285-280 C.P. per essersi nel 1933 associati fra loro al fine di compiere stragi nel territorio dello Stato italiano e di attentare alla vita del Capo del Governo d'Italia, S.E. Benito Mussolini; 2) di concorso (art. 110 C.P.) nel delitto di cui all'art. 285 C.P. per avere compiuto nel territorio dello Stato fatti diretti a provocare la strage col fine di attentare alla sicurezza dello Stato italiano, preparando in Roma un ordigno regolabile a tempo che fecero esplodere il 25 giugno 1933 nel pronao della Basilica Vaticana, cagionando ferite multiple ad alcuni degli astanti, uno dei quali rimase permanentemente debilitato.
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TRIBUNALE SPEC IALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SENTENZE DEL
r.s.o.s. RELATIVE A l
REAT I DI SPIONAGGIO
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Capasso Pasquale: del delitt? di cui all'art. 305, 1° cpv. in relazione ali' art. 280. C.P. per avere partecipato all'ass?ciazione costituita dagli imputati di cui al capo I) precedente, av_endo forrnto al Bucciglioni Leonardo formula chimica di miscela capace d1 produrre gas mortifero fulminante pel progettato fine di attentare alla vita del Capo del Governo.
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€:Sito ~I Pubbl.ico Di~attime~to, sentiti il P .M. nella sua requisitoria e gh imputati che c01 loro d1fenson hanno per ultimi avuta la parola osserva. '
IN FATIO ED IN DIRITIO
i prev~nuti, ass~eme ad altri (Cianca Alberto, Rosselli Carlo e Salvemini Gaetan~, 1.1 procedimento a carico dei quali, essendo latitanti in Francia, è stato prehmmarmente sospeso), furono rinviati al giudizio di questo Tribunale con sentenza del 27 febbraio u.s. della Commissione Istruttoria. . ~alla ~onfessio~e di t~tti gli imputati, dalle prove documentali e testimornah,. dal! esame dei corpi del reato, dalla conclusioni peritali, ed il tutto in relaz10ne alle emergenze dell'istruttoria scritta, è risultato quanto segue: La Concentrazione antifascista, associazione di criminali antitaliani che ~a temp.o ha trovato s~de, im~unit~ ed aiuti all'estero e che ha per fin~lità l ~bbattimento d~l regime fascista, m questi ultimi anni aveva organizzato ~iretto e so:venz1onato nefandi delitti contro la personalità dello Stato ita~ hano e particolarmente con atti terroristici e attentati contro la persona del Capo del Governo Italiano .
~ enuti a. i:iancare i princi~ali ~s.ecutori materiali dei delitti medesimi per e~se1e ca?u~i m poter~ della grnst1Z1a (Schirru, Bovone, Sbardellotto, Bellom e~ alt.n), 1 mandanti della Concentrazione non tardarono a provvedere alla sostituzione.
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Infatti, . nel l_uglio 1932, Renato Cianca, che la pietà del Regime fascista aveva f ~rmto d1 pane per la sua numerosa famiglia, impiegandolo al Minist~ro de1 Lavori P~bblici, fornì di biglietto di presentazione per il proprio fratello _predett~,lat1tante Alberto Cianca, elemento fra i più attivi della Conc:ntr~~10ne e ~pa. so~toposto ad ~Itri procedimenti del genere, il compagno d ~ffic10 Buccighorn Leonardo, 11 quale, pur versando in ristrettezze economiche, ~on la çe.rtezza di ottenere compenso di spese e finanziamenti dall'Alberto, Cianca, s~ recò da costui in Parigi e si mise a sua disposizione. . L AI?erto ~ianca, ~<lottando un caratteristico sistema di precauzioni già r~levato m ~lt:1 P:ocessi.' pr~cedett~ pe~ gradi onde rassicurarsi della capacita del Bucc1ghom e, a dire d1 questi, gh diede, come primo incarico, la man-
sione di svolgere propaganda antifascista in Italia, salvo, in seguito, ad affidargli mandati più concreti e sempre più pericolosi, sino a quello diretto a raggiungere l'intento finale: la soppressione del Capo del Governo. Il Bucciglioni, tornò a Parigi nell'aprile 1933 e trovato, dall'Alberto Cianca, ormai maturo per le altre prove, anche per più idonea commendatizia del fratello Renato, dalla quale si presentava accompagnato, accettò l'incarico, dall'Alberto Cianca affidatogli e finanziato - come affermò il Bucciglioni - dai sopra nominati Rosselli Carlo e Salvemini Gaetano, sovvenzionatori della Concentrazione e della criminosa impresa, di attuare la fabbricazione e la esplosione di bombe ad orologeria che dimostrassero essere tuttora in vita l'antifascismo e servissero a rendere il Bucciglioni e i suoi complici esperti per la fabbricazione dell'ordigno finale che avrebbe dovuto sopprimere l'esistenza del Duce, ordigno che avrebbe dovuto determinare una miscela di agenti chimici con conseguente produzione di gas letale. In tale circostanza, il Bucciglioni ebbe dal fuoruscito Cianca un primo acconto di circa L. 800 ed un cifrario per la corrispondenza. Ritornato in Roma si mantenne, con l'uso di tale cifrario, in contatto epistolare con l'Alberto, dopo aver messo al corrente del ricevuto mandato e dei particolari di questo il Renato Cianca. li quale gli presentò il proprio figlio ventenne Claudio, pratico di meccanica e di elettrotecnica e gliene offrì la cooperazione. Questa diede i risultati che i maggiori criminali si erano proposti perché il Claudio Cianca riuscì a costruire un apparecchio esplosivo a tempo, costituito da un tubo di ottone ripieno di polvere nera, munito di pila elettrica e di orologio misuratore. Affinché lo scoppio raggiungesse evidentemente i maggiori effetti (e forse per tale attentato i terroristi pensavano di avere l'impunità), fu deciso di fare esplodere la bomba nella Basilica Vaticana e all'uopo furono adottati i preparativi precauzionali. La mattina del 18 giugno il Bucciglioni ed il Cianca Claudio, muniti della valigetta vuota, che avrebbe dovuto contenere poi l'ordigno, entrarono nella Basilica per verificare se era possibile evitare di depositare la valigetta. E, al fine di constatare se la valigetta venisse aperta mentre era in deposito collocarono nella valigetta un dispositivo di filo molto sottile in modo da poter accertare se la valigetta venisse aperta . E Cianca Claudio ha dichiarato in udienza che, con il suddetto esperimento ebbero la possibilità di constatare che il deposito non poteva essere evitato, ma che nessun controllo veniva effettuato per verificare quale fosse il contenuto della valigetta. Il 23 giugno Bucciglioni scrisse una lettera ad Alberto Cianca informandolo dell'imminenza dello scoppio, come anche il Bucciglioni ha confermato riconoscendo la minuta della lettera custodita nel tavolo del suo ufficio e in seguito sequestrata.
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SECONDA i'ARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELAT IV E Al REAT I DI SP IONAGGIO T R111UNALE SPECIALE PER LA Dll'ESA DELLO STATO
Collocarono indi l'ordigno nella valigetta dove posero anche una bottiglietta di benzina che, per la combustione generata dallo scoppio, avrebbe dovuto incendiare e distruggere ogni traccia rivelatrice nelle indagini che la polizia avrebbe esperite. Domenica 25 giugno, il Claudio Cianca, dopo di essersi assicurato che nulla era mutato nel sistema di deposito e di controllo all'ingresso della Basilica, raggiunse nei pressi del Viminale il Bucciglioni e assieme a questi tornò alla Basilica di S.Pietro, all'ingresso della quale depositò la valigetta. Entrarono poi nel Tempio e uscitine poco dopo, attesero in Piazza Rusticucci lo scoppio che avrebbe dovuto effettuarsi verso mezzogiorno. Alle ore 12,10, infatti, ora di maggiore affluenza di pellegrini e di fedeli, nel pronao del massimo tempio della Cristianità , un formidabile scoppio terrorizzava i presenti e ne feriva quattro, tutti i cittadini italiani, uno dei quali - l'Ingegnere Sartoris Alessandro - gravemente essendo rimasto permanentemente debilitato in un organo. Sebbene gli effetti dell'esplosione non fossero stati materialmente gravi tanto quanto i terroristi evidentemente s'erano ripromesso, tuttavia grande fu lo sdegno e diffusa l'esecrazione contro di essi, anche all'estero, per il malvagio e sacrilego atto compiuto mentre in Roma convenivano da tutto il mondo moltitudini per la celebrazione del XIX Centenario della Cristiana Redenzione e per visitare la Mostra della Rivoluzione fascista. Dopo l'esplosione, il Claudio Cianca, giusto l'incarico ricevuto, attendeva allo studio dell'ordigno che avrebbe dovuto generare i gas letali, consapevoli di ciò il proprio padre ed il Bucciglioni, che attendevano da Parigi il promesso compenso per quanto avevano compiuto e per quanto avrebbero dovuto compiere mediante il concorso del Claudio. II Bucciglioni, poiché il compenso non veniva, chiese ed ottenne, con falsi pretesti, il rinnovo del passaporto per la Francia e si recò, per la terza volta, a Parigi, dove il 29 settembre ebbe convegno con Alberto Cianca, dal quale ebbe conferma dell'incarico di attentare alla vita di S.E. Mussolini col gas di cui sopra è cenno e ne ebbe per agire i preparati idonei in boccette. Ebbe anche L. 8000 in compenso dell'opera prestata ed in acconto di altra somma che l'Alberto Cianca disse di non avere disponibile per la temporanea assenza da Parigi dei predetti Rosselli e Salvemini. Tale circostanza, ripetutamente asserita dal Buc::iglioni, è stata più volte con precisione ricordata in udienza da Renato Cianca. L'ordigno generatore di gas micidiali avrebbe dovuto essere collocato in luogo, non ancora stabilito, ma dove eventualmente si sarebbe trattenuto il Capo del Governo. Rientrato in Italia, il Bucciglioni, appena giunto in Roma, divise in parti eguali con Renato Cianca le lire ottomila e prese convegno con Claudio Cianca al Pincio, dove si trovarono il 7 ottobre accordandosi su dettagli dell'attentato in progetto.
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Nei giorni successivi, poiché pazienti e sagaci indagini dei nostri organi di p .S. avevano portato all'individuazione dei terroristi, il Bucciglioni e Renato Cianca prima e Claudio Cianca dopo furono assicurati alla giustizia. Fu arrestato anche il rubricato Capasso Pasquale perché, su indicazioni dello stesso Bucciglioni, era risultato che aveva fornito a questi una formula chimica reattiva di inchiostro simpatico nonché una formula chimica per una miscela produttiva di gas letali. Risultò che il Capasso, il quale peraltro aveva progettato di andare in Francia assieme al Bucciglioni, aveva prestato a questi L. 300 che gli servirono per andare in Francia, e aveva fatto da testimonio presso le Autorità per la concessione del passaporto al Bucciglioni. Il concorso di tali circostanze fece supporre il Capasso pertecipe dell'attività cospirativa di cui trattasi relativamente al progettato attentato al Duce. Il Capasso però ha sempre negato di essere consapevole delle intenzioni e delle delittuose opere del Bucciglioni, pur ammettendo la materialità delle circostanze predette di cui ha dato una spiegazione giustificativa verosimile, e lo stesso Bucciglioni ha sempre asserito che il Capasso fu totalmente estraneo ai fatti criminosi e di nulla fu mai messo al corrente. D'altro canto i precedenti suoi e della sua famiglia risultano politicamente e moralmente ineccepibili ed il Capasso, che in udienza è apparso tranquillamente fiducioso nel riconoscimento della sua innocenza, risulta giovane dedito allo studio ed al lavoro. Pertanto il Tribunale, al vaglio delle chiarificazioni del dibattimento, ritiene giusto di doverlo assolvere per non aver preso parte al fatto delittuoso addebitatogli in epigrafe e di doverne ordinare, in conseguenza, la scarcerazione se non detenuto per altra causa (art. 485-486 C.P. Esercito): Nei fatti commessi dagli altri imputati e come sopra emersi, ravvisa invece gli estremi giuridici dei delitti a ciascuno di essi addebitati come in rubric~, salvo, come si dirà in seguito, una modificazione per quanto si riferisce alla partecipazione di Claudio Cianca all'attività cospirativa contestatagli. Infatti nessuno può dubitare e il Tribunale ritiene che esiste una associazione (la Concentrazione antifascista su ricordata) che ha per finalità l'abbattimento del Regime fascista, Regime totalitario che coi suoi originali ordinamenti ed istituti è parte essenziale e vitale dello Stato Italiano; che i metodi da essi eseguiti per raggiungere lo scopo sono costituiti da attentati terroristici che spargano allarme e lutto nella Nazione e da attentati contro la sacra persona del Capo del Governo, che è stata la salvezza ed è l'anima e la vita dello Stato Italiano; che in tale programma della Concentrazione va inquadrata tutta l'azione delittuosa di questo processo, come quella dei processi del genere già svoltosi e sopra accennati; che Bucciglioni, Renato e Clau-
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TRlllUNALE SP ECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SECONDA PARTE: SENTENZE DEL T.S.D.S. RELATIVE Al REATI DI SPIONAGGIO
dio Cianca a tale associazione facevano capo e da elementi ad essa appartenenti traevano mezzi e direttive per operare; che la loro attività delittuosa ebbe lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato italiano; che, in quanto all'episodio dell'atto terroristico consumato, il mezzo era idoneo a produrre la strage sia per le conseguenze dirette cui poteva dar luogo, sia per quelle indirette, non trascurabili, dati il giorno, l'ora, l'eccezionale affollamento e il prevedibile panico con effetti mortali che in simili contingenze una esplosione può determinare. Certo, mentre l'attività cospirativa di Renato Cianca e di Bucciglioni ebbe in Italia carattere direttivo, quali capi, come appare dalle loro manifestazioni concrete emergenti dal processo, quella del giovane Claudio Cianca ebbe carattere di semplice partecipazione, di ubbidienza ai nefandi ordini del padre; ed è perciò che nei riguardi del Claudio il Collegio ritiene di dovere limitare la responsabilità ai sensi del I O cpv. dell'art. 305 C. P . anziché applicare la disposizione dello stesso articolo di cui all'analoga rubricata imputazione; non solo, ma di doverlo fare beneficiare, in ordine a tutto quanto gli viene addebitato in accusa, della attenuante di cui all'ultima parte dell'art. 114 in relazione al n. 3 dell'art. 112 C.P .. Tuttavia il Tribunale, considerando la occasionale particolare tenuità materiale del danno che conseguì ai commessi delitti, ritiene di dovere applicare nei confronti dei tre predetti la diminuente di cui all'art. 311 C.P .. Non ritiene, invece, il Collegio di dovere accogliere la richiesta della difesa del Bucciglioni relativa ad una affermazione di semiresponsabilità per vizio parziale di mente del Bucciglioni. La cura prudente e meticolosa da egli posta nell'esecuzione dei delitti, dallo studio di essi ai mezzi procuratisi per andare in Francia, il susseguirsi logico delle azioni criminali fanno ritenere, come conclude anche una perizia istruttoria, che il Bucciglioni commise i fatti delittuosi in piena capacità di intendere e di volere; né qualche manifestazione istero-psicastenica, ritenuta anche simulata, cui diede luogo in carcere e per cui fu sottoposto ad esame, appare tale, anche a giudizio del perito, da giustificare l'analogo invocato trattamento medico legale. Il Bucciglioni durante le more del giudizio, ha, fra l'altro, indirizzato una lucidissima, circostanziata e sensata supplica al Capo del Governo che non lascia dubbio sulla efficienza delle sue capacità mentali. Il tutto - simulato o vero - si riduce ad un timore accentuato - spiegabile con la bassezza delle sue qualità morali - delle conseguenze penali cui ha compreso di andare incontro per le sue malefatte. La difesa di Renato e Claudio Cianca ha eccepito, anche con memoria a stampa, l'improcedibilità dell'azione penale nei riguardi del secondo capo d'imputazione per mancanza della richiesta del Ministero della Giustizia, ne-
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cessaria, a suo dire, trattandosi di reato consumato in territorio estero e venendo a mancare ·così l'elemento della territorialità di cui all'art. 285 C.P .. Opina la difesa che la imprescindibilità di detto elemento per la perfezione di tale reato, la cui definizione, costituente disposizione speciale della legge, contrasterebbe col contenuto (reati portati a termine o commessi all'estero) degli art. 6-7 C.P., costituente invece norma generale. A risolvere tale contrasto bisognerebbe ricorrere alla norma generale di cui all'art. 15 C.P. che prescrive la deroga alla legge generale; ergo necessità, per poter procedere, della richiesta del Ministro della Giustizia che processualmente manca. Prospetta la difesa, per sopperire a tale presunta deficienza, la sostituzione dell'art. 285 coll'art. 422 C.P., per il quale, non occorrendo l'estremo della territorialità, nessuna richiesta è necessaria, trattandosi di delitto politico non contrastante con le norme generali di cui all'articolo 6 cpv. e al n. 1 dell'art. 7 C.P .. Il Tribunale, prescindendo dal disposto dell'art. 22 del Trattato 2.2.1929 fra l'Italia e la Santa Sede, per il quale, quando l'autore del delitto commesso nella città del Vaticano si sia rifugiato nel territorio italiano «si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane», disposto che trova sufficiente spiegazione nella speciale ubicazione dello Stato della Città del Vaticano, posto nel cuore di Italia e della sua Capitale, e nello spirito animatore delle Alte parti contraenti, oltre che nella chiara parola del disposto stesso, ritiene superfluo ricorrere a considerazioni circa l'extraterritorialità, perché il fatto commesso dagli imputati nel territorio dello Stato italiano - anche se l'esplosione sia avvenuta altrove - essendo diretto a portare la strage e mirando allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, è sufficiente da sé solo alla perfezione del delitto di cui all'art. 285 C.P. che, appunto, non richiede che i fatti siano portati all' estreme conseguenze. La confezione dell'ordigno idoneo, i susseguenti atti esecutivi prima di giungere all'evento dannoso compiuti nel territorio dello Stato e animati dalla volontà non equivoca di attentare alla sicurezza dello Stato italiano, sono sufficienti senz'altro a costituire il delitto di pericolo previsto dall'art. 285 C.P., di competenza di questo Tribunale (art. 3 cpv. legge 4.6.1931 n. 674). Pertanto ritiene di dovere respingere l'eccezione di cui trattasi. Commisurando poi le pene al fatto e alla pericolosità di ciascuno, ritiene che siano giuste le seguenti condanne alla reclusione: A Bucciglioni e Cianca Renato complessivi anni trenta ciascuno, non superabili a norma dell'art. 78 n. 1 C.P., risultanti perciò dalla concorrenza di anni 30 per il delitto di cui al capo 2) di imputazione (art. 110-285 C.P .), pena così diminuita per l'applicazione degli art. 311-65 n. 1 C.P., e di anni 12 per il delitto di cui al capo 1) di imputazione (art. 305 p.p. e u. cpv. in relazione agli art. 285-280 C.P.), compreso nelle pene del Cianca Renato l'aumento di cui all' art. 112 n. 3 C.P .;
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TRll3UNALE SPECIALÈ PER LA DIFESA DELLO STATO
A Claudio Cianca complessivi anni 17, risultanti dal cumulo di anni 16 per il delitto di cui al capo 2) d'imputazione (art. 110-285 C.P.) pena così diminuita per l'applicazione delle diminuenti di cui agli artt. 311-114 u .p .; 65 n. 1 e 3 C.P., e di un anno per il delitto di cui al capo I) di imputazione, modificato come sopra si ritenne (art. 305 1° cpv . C.P.), pena così diminuita in applicazione delle diminuenti sopra accennate. Tutti i condannati hanno in solido l'obbligo del pagamento delle spese processuali e ciascuno quello del pagamento delle spese di propria custodia preventiva (274-488 C .P.P.). Ai sensi dell'art. 230 C.P., superando ciascuno la pena di anni 10 di reclusione, bisogna ordinare la libertà vigilata per tutti.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 110-285-305 in relazione agli artt. 285 e 280-31 I-114-65-67-78-230 C.P.; 274-488 C.P.P.; 485-486 C.P. Esercito . Respinge: l'intesa della difesa relativa all'improcedibilità. Dichiara: Bucciglioni Leonardo, Cianca Renato e Cianca Claudio responsabili dei delitti in epigrafe loro ascritti, Cianca Claudio però ai sensi del 1° cpv. e non della p.p. dell'art. 305 C.P. e, con la diminuente per tutti dell'art. 331 C.P. e per Cianca Claudio anche dell'ultima parte dell'art. 114 stesso Codice, condanna: Bucciglioni e Cianca Renato ad anni 30 ciascuno e Cianca Claudio ad anni 17 di reclusione. Tutti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello delle spese di custodia preventiva. Ordina: che tutti siano sottoposti alla libertà vigilata. Assolve: Capasso Pasquale dall'imputazione ascrittagli per non aver preso parte al fatto ed ordina la sua scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Roma, 20.3 . 1934 - Anno XII
Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.
Capasso Pasquae, detenuto dal 9.10.1933, viene scarcerato il 20.3.1934.
SECONDA PARTE: SÈNTÈNZE DEL
r.s.o.s. RELATIVE Al
REATI DI SP IONAGGIO
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NOTIZIE DESUNTE DAI FASCICOLI DI ESECUZIONE
Per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui ai RR.DD. 25.9.1934 n. 1511, 15.2.1937 n. 77 e 24.2.1940 n. 56: Bucciglioni detenuto dal 9.10.1933 avrebbe dovuto essere scarcerato il 9. 10.1956. Escluso dai benefici di clemenza di cui al R . D. 17. I O.1942 n. 1156 ostandovi il titolo del reato, Bucciglioni, alla data dei noti eventi verificatisi dopo 1'8.9. 1943 si trovata ristretto nella Casa Penale di Fossano. Dagli atti non risulta la data della sua scarcerazione. Il 10.2. 1935 inoltra al Capo del Governo una istanza di grazia nella quale dichiara, tra l'altro, «di volere concorrere nella lotta per la grandezza della Patria e per l'affermazione sempre crescente della più saggia delle civiltà odierne: il Fascismo». L'istanza di grazia venne respinta e una ulteriore domanda «tendente ad essere arruolato volontario nell'Africa Orientale», non venne presa in considerazione. Cianca Renato, detenuto dal 9.10.1933 avrebbe dovuto essere scarcerato il 9.10. 1956. Una istanza di grazia inoltrata dalla moglie il 18.10.1934 viene respinta. Una nuova istanza di grazia, inoltrata sempre dalla moglie il 13 .8. 1943, viene accolta e pertanto Cianca Renato, detenuto nella Casa Penale per Minorati Fisici e Psichici di Turi (Bari) viene scarcerato il 9.9. 1943. Detenuto dal 9.10.1933 al 9.9. 1943. Pena espiata: 9 anni, I 1 mesi. Cianca Claudio, detenuto dal 16.10.1933 avrebbe dovuto essere scarcerato il 16. 10.1943. Rifiuta di associarsi a una istanza di grazia inoltrata dalla madre il 18.10.1934. A seguito di una nuova istanza di grazia inoltrata dalla madre il 13.8.1943 viene scarcerato dalla Casa Penale di S. Gimignano (Siena) il 9.9.1943 . Detenuto dal 16.10. 1933 al 9.9.1943. Pena espiata: 9 anni, IO mesi, 23 giorni. Nei confronti di Bucciglioni Leonardo, Cianca Renato e Cianca Claudio il Tribunale militare territoriale di Roma concede, con declaratoria del 10.6.1947, il beneficio dell'amnistia di cui all'art. 1 del D.L. L. 17.11.1945 11. 719.
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T RIBUNALE SPllCIALE PER LA Dll'l3SA DELLO ST,\ TO
Nota. - La Commissione Istruttoria, nel pronunziare con sentenza n. 7 del 27.2.1934, l'accusa nei confronti dei sopraspecificati imputati dichiarò, inoltre, di non doversi procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di: Chifari Francesca, nata il 18.1.1891 a Palermo, moglie di Cianca Renato, tratta in arresto il 9.10.1933 e scarcerata durante l'istruttoria, ai sensi degli artt . 74 e 269 C .P.P., il 30.11.1933. Con la sopracitata sentenza la Commissione Istruttoria pronunziò l'accusa anche nei confronti dei latitanti: Cianca Alberto, nato l' 1.11.1884 a Roma, pubblicista; Rosselli Carlo, nato il 16.11.1897 a Roma, avvocato, pubblicista; Salvemini Gaetano, nato 1'8.9.1873 a Molfetta, prof. in lettere, ex deputato. Per Cianca Alberto e Rosselli Carlo, vedi «Decisioni emesse dal T.S.D.S. nel 1932», pagg. 660-661. Dagli atti del T.S.D.S. non risulta se nei confronti del latitante Salvemini Gaetano venne emessa, dopo il 1934, una sentenza da parte del T.S.D.S. dalla Commissione Istruttoria o dal Giudice Istruttore. Dal registro generale del 1933 (n. 34) risulta, inoltre, che vennero denunziati anche: Cianca Aldo, nato a Roma il 24.9.1908, archivista; Manni Artemio, nato a Roma il 21.5.1901, chimico. Cianca Aldo, tratto in arresto il 9.10.1933 e Nanni Artemio, tratto in arresto il 21.10.1933, vennero scarcerati il 30.11.1933 con provvedimento emesso dal Giudice Istruttore «per insufficienza di indizi di reità».
QUADRO RIASSUNTIVO
(redatto dal competente Ufficio del T.S.D.S.)
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LEGENDA
denunciati .. ... condannati
INDIC I A) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Prima Parte comprese quelle menzionate nelle «Note». B) Indice di tutte le sentenze pubblicate nella Seconda Parte comprese quelle menzionate nelle «Note>}. C) Indice riassuntivo dell'attività sovversiva svolta nelle singole regioni e al-
l'estero con elenco dettagliato delle varie attività esercitate da tutti coloro - uomini e donne - che sono nati in una determinata regione. D) Elenco delle mansioni di coloro che hanno svolto l'attività specificata nella Seconda Parte . .
E) Indice delle persone sottoposte a procedimento penale. F) Indice dell'elenco nominativo, in ordine alfabetico, degli imputati condannati dal T.S.D.S. che si sono rifiutati di associarsi ad istanze di grazia inoltrate a loro favore dai genitori, da altri parenti o da estranei. G) Elenco riassuntivo dei condannati alla pena di morte a decorrere dalla prima condanna (v. pagine 669-674 del volume relativo alle «Decisioni emesse dal T .S.D.S. nel 1928»). J a Nota. - Quando nelle sentenze e nelle ordinanze non sono specificate le mansioni svolte dagli imputati, l'omissione è dovuta al fatto che nulla risulta dagli atti processuali.
2 a Nota. - La pubblicazione delle sentenze della Commissione Istruttoria è incompleta in quanto non vengono pubblicate le sentenze con le quali viene «pronunciata solamente l'accusa» nei confronti di imputati per i quali il T.S.D.S. ha pronunziato, successivamente, sentenze di condanna o di assoluzione.
A) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA PRIMA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE NELLE «NOTE»
SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. Sentenza n. 4 del 30.1.1934. Sentenza n . 5 del 2.2. 1934 . Sentenza n . 6 del 2.2.1934 . Sentenza 11. 7 del 2.2.1934 . Sentenza n. 8 del 10.2.1934. Sentenza n. 9 del 24.2. I 934. Sentenza n . 22 del 2.7.1934. Sentenza n. 23 del 5.7.1934. Sentenza n. 24 del 9.7.1934. Sentenza n. 25 dell'l l.7 .1934. Sentenza n. 26 dell' 11.7. 1934. Sentenza n . 28 del 16.7. 1934. Sentenza n. 29 del 17.7. 1934. Sentenza n. 31 del 19.7.1934. Sentenza n. 32 del 19.7.1934. Sentenza n. 33 del 20.7. 1934. Sentenza n. 34 del 21.7 .1934. Sentenza n. 35 del 2 1.7.1934. Sentenza n. 36 del 21.7 .1 934. Sentenza n. 38 del 10. 10.1934. Sentenza 11. 39 del 13 .10.1934. Sentenza 11. 40 del 16.10.1934. Sentenza n. 41 del 19. 10. 1934. Sentenza n. 42 del 20.10.1934. Sentenza n. 44 del 25.1O.1934. Sentenza 11. 45 del 30. 10.1934. Sentenza n. 46 del 6.1 1. 1934. Sentenza n. 47 del 13.11.1934. Sentenza n. 49 del 17.11.1934. Sentenza n. 50 del 20.1 1.1 934. Sentenza n. 51 del 21. 11.1934.
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106 116 118 124 134 138 142 145 160 173 185 198 204 218 222 229 238 250 252
Sentenza n. 53 del 21.11.1934.
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256 267
SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA Sentenza n. 47 del 6.7.1933 preceduta dalla sent. n. 8 del T.S.D.S. 1934. Sentenza n. 72 del 27.11.1933 preceduta dalla sent. n. 9 del T.S.D.S. 1934. Sentenza n. 73 del 4.12.1933 preceduta dalla sent n. 4 del T.S.D.S. 1934. Sentenza n. 3 del 20.1.1934. Sentenza n. 4 del 20.1.1934 preceduta dalla sent. n. 26 del T.S.D.S. 1934. Sentenza n. 9 dell'8.3.1934 preceduta dalla sent. n. 32 del T.S.D.S. 1934. Sentenza n. 11 del 6.4.1934 preceduta dalla sent. n. 38 del T.S. D.S. 1934. Sentenza n. 12 del 6.4.1934 preceduta dalla sent. n. 33 del T.S.D.S. 1934. Sentenza n. 14 del 9.4.1934 preceduta dalla sent. n. 28 del T.S.D.S. 1934. Sentenza n. 15 dell'll.4.1934 preceduta dalla sent. n. 39 del T.S.D.S. 1934. Sentenza n. 17 dell' 11.4.1934 preceduta dalla sent. n. 40 del T .S.D.S. 1934. Sentenza n. 18 del 14.4.1934 preceduta dalla sent. n . 41 del T.S.D.S. 1934. Sentenza n. 29 del 12.6.1934 preceduta dalla sent. n. 42 del T .S.D.S. 1934. Sentenza n. 31 del 22.6.1934.
Pag. )) ))
» })
))
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)) ))
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49 60 23 271 94 123 159 133 104 170 184 196 203 273
SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE JSTR UTTORE Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del Sentenza del
2.1.1934 . 12.1.1934. 6.2.1934 . 21.2.1934 . 28. 2. 1934 . 24.3.1934. 2.4.1934 . 5 .4. I934 . 14.4.1934. 20.4.1934. 27.4.1934 preceduta dalla sent. n. 44 del T.S.D.S. 1934. 16.5.1934 (Anelli Augusto). 16.5.1934 (Doro Erminio) . 2.6.1934 . 14.6.1934 preceduta dalla sent. n. 54 del T.S .D.S. 1934. 4.7.1934 . 13 .7.1934 . 16.7.1934.
Pag. 277 )) 277 )) 278 }) 279 )) 280 )) 281 » 282 )) 283 )) 284 )) 285 )) 216 )) 286 )) 286 }) 287 )) 266 )) 288 )) 289 )) 290
Sentenza del 19.7.1934. Sentenza del 4.8.1934 . Sentenza del 22.8.1934 preceduta dalla sent. n. 49 del T.S.D.S. 1934. Sentenza del 25.8 .1934 . Sentenza dell' 1.10.1934. Sentenza del 25 .10.1934. Sentenza del 17.11.1934. Sentenza del 6.12.1934 . Sentenza del 13.12. 1934. Sentenza del 22.12.1934.
)) ))
))
)) ))
))
)} ))
)} )}
291 291 249 293 294 295 296 297 298 299
B) INDICE DI TUTTE LE SENTENZE PUBBLICATE NELLA SECONDA PARTE COMPRESE QUELLE MENZIONATE NELLE «NOTE»
SENTENZE PRONUNZIA TE DAL T.S.D.S. Sentenza n. I dell'll.1.1934. Sentenza n. 2 dell' 11.1.1934. Sentenza n. 3 del 12. 1.1934. Sentenza n. 10 del 28 .2.1934. Sentenza n. Il del 28.2.1934. Sentenza n. 12 del 20.3 .1934. Sentenza n. 13 del 24.4.1934. Sentenza n. 14 del 26.4. I934. Sentenza n. 15 dell'J.5.1934. Sentenza n . 16 dell'8.5.1934. Sentenza n. 17 del 9.5. 1934. Sentenza 11. 18 del 5.6.1934. Sentenza n. 19 dell' 11.6. 1934. Sentenza n. 20 del 13 .6.1934. Sentenza n. 21 del 25.6.1934. Sentenza n. 27 del 13.7.1934. Sentenza n. 30 del 19.7.1934. Sentenza n. 37 del 24.7 .1 934. Sentenza n . 43 del 23. 10.1934. Sentenza n . 48 del 15.11.1934. Sentenza n. 52 del 20. 11.1934. Sentenza n. 56 del 10. 12.1934.
Pag. 305 )) 309 )) 311 )) 313 )> 315 )> 405 )) 317 )) 318 )) 325 )) 333 )) 335 )) 337 )) 340 )) 342 )) 344 )) 360 )) 362 )) 364 )) 369 )) 372 )) 386 )) 388
SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA Sentenza n. 26 del 3.4.1933 preceduta dalla sent. n. 1 del T .S.D.S . 1934 Sentenza n . 65 del 31.10. 1933 preceduta dalla sent. n. 3 del T.S.D.S. 1934 Sentenza n. 77 del 22.12.1933 preceduta dalla sent. n. 14 del T .S.D.S. 1934 Sentenza n. 8 del 27 .2. 1934. Sentenza n. 10 del 15.3.1934. Sentenza n. 13 del 6.4.1934 preceduta dalla sent. n. 18 del T.S.D.S. 1934
Pag. 308 )> 312 }) 324 )) 394 » 396 »
339
426
INDICI
Sentenza n. 19 del 26.4.1934 preceduta dalla sent. n. 37 del T.S.D.S. 1934 Sentenza n. 21 del 2.5.1934. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n.
22 del 5.5. 1934 preceduta dalla sent. n. 19 del T.S.D.S. 1934 23 dell' 11.5.1934 preceduta dalla sent. n. 30 del T.S.D.S. 1934 24 dell'Il.5.1934 preceduta dalla sent. 11. 21 del T .S.D .S. 1934 25 del 17.5.1934 preceduta dalla sent. n. 20 del T.S.D.S. 1934 34 del 10.7,1934 preceduta dalla sent. n. 48 del T .S.D.S. 1934 48 del 3.11.1934 preceduta dalla sent. n. 56 del T.S .D.S. 1934
»
» » »
» » »
»
368 398 347 363 359 343 385 393
C) INDICE RIASSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ SOVVERSIVA
SVOLTA NELLE SINGOLE REGIONI E ALL'ESTERO CON ELENCO DETTAGLIATO DELLE VARIE ATTIVITÀ ESERCITATE DA TUTTI COLORO - UOMINI E DONNE CHE SONO NATI IN UNA DETERMINATA REGIONE
SENTENZE EMESSE DAL GIUDICE ISTRUTTORE Le Regioni vengono elencate nel seguente ordine: Sentenza del 10. 10.1934. Sentenza del 17. 10.1934.
Pag. 400 )) 401
Piemonte.
Pag. 428
Valle d'Aosta. Liguria
»
431
Lombardia
»
433
Trentino-Alto Adige Veneto
» ))
435 436
))
437
Friuli-Venezia Giulia
>>
430
Emilia-Romagna
))
447
Toscana
»
444
Umbria
»
446
Marche
»
447
Lazio .
»
449
Abruzzi
)) ))
451 452
))
453
Molise Campania Puglia
»
454
Basilicata .
»
456
Calabria
» ))
457 458
))
460
))
461
Sicilia Sardegna . Estero
Nota. - Per Estero si intendono anche località che dopo la seconda guerra mondiale sono passate ad altri Stati (es.: Fiume).
429
INDICI
428
INDICI
PIEMONTE A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'at1ivi1à sovversiva
Torino Bardonecchia (Torino) Torino Torino Novara Torino
Anno
1931-1933 1933 1933-1934 1933-1934 1933 1934
Numero della semenza
5 7 54 46 44
55
Pagina
25 33 256 222 204 267
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria La Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza di assoluzione in ordine ad attività sovversiva svolta in Piemonte.
Panettiere Pittore Sarto Stuccatore Studente universitario Tipografo Tornitore
Torino
1
1 I I
I
Maestra elementare
Data della sentenza
Pagina
1934
16.7.1934
290
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PIEMONTE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
I tenza di assoluzione nei confronti La Commissione Istruttoria non ha e_m~sso a cuna senG I d I T S D.S . per attività di individui, nati in Piemonte, e denunc1at1 alla P rocura enera e e · · sovversiva.
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Casalinga Impiegata Tessitrice
UOMIN I
Artigiano Bracciante Calderaio Dottor~ in scienze naturali Elettricista Fabbro Fonditore Legatore di libri Meccanico Meccanico Operaio Operaio tessile
1
54 44 54 46 54 54 44
l 6
44
1
54 55
1
44
2
44
256
Numero delle persone
Data della se ntenza
Pagina
27.4.1934 14.6.1934
216 266
14.6.1934 14.6.1934 27 .4. 1934
266 266 266
DONNE
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Numero della sentenza
54
UOMINI
Anno
Numero delle persone
204 204 256 256 25 256 256
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
Meccanico Operaio
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
44 54 54 54 5 54 54
DONNE
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove e stata svolta l'attività sovversiva
I I
Pagina
256 204 256 222 256 256 204 204 256 267 204 204
1 1 3
430
INDICI
VA L L E
D'A O S T A
LIGURIA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Nel 1934 il T .S.D.S. , la C~mmissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi ad attività sovversiva svolta in Valle d'Aosta. Nel l934 il T.S.D.S., la C~mmissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza o provvedimento relativi a individui nati in Valle d 'Aosta.
431
INDICI
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
La Spezia Genova La Spezia
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1933 1933 1933
28 33 49
95 124 238
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Anno
Numero della sentenza
Pagina
1933
14
104
Località ove è stata svolta l·' auività sovversiva
La Spezia
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Anno
Data della sentcn1.a
Pagina
Carceri Giudiziarie di Genova
1934
6.2.1934
278
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LIGURIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA P ROCURA GENERALE DEL T.S .D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. U OMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Calderaio Elettricista Falegname Falegname Fonditore Maestro d'ascia Manovale Marittimo Meccanico Meccanico Muratore Saldatore Tessitore Tornitore Tornitore
Numero delle persone
1 1 1 2
1 1 1 1 2
1
Numero della sentenza
Pagina
33 28 28 33 28 28 33 33 28 33 33 33 28 28 33
124 95 95 124 95 95 124 124 95 124 124 124 95 95 124
432
433
INDICI
INDICI
DONNE
LOMBARDIA
Nessuna
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Anno
Numero della sentenza
Pagina
1933 1933 1933 1933 1934
4 25 36 44 51
15 89 142 204 252
Località ove è stata svo lta
Per evi/are duplicati gli imputali - per i quali la C. I. ha pronunciato l'accusa sentenze del T.S.D.S. UOM[Nl Mansioni svolte (in ordine alfabel.ico)
Avvocato Carpentiere Cuoco Facchino Fonditore Impiegato Inserviente Medico Muratore Professore di italiano Tracciatore
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
2 3 1
73 14 14 73 14 73 73 73 14 73 14
23 104 104 23 104 23 23 23 104 23 104
I
1 3 I
1
l'attività sovvc.rsiva
vengono elencati solamente nelle
DONNE
Nessuna
Milano Borgofranco Po (Mantova) San Giacomo Po (Mantova) Milano-Brescia-Bergamo-Varese Varese
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Paladina (Bergamo)
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1933
3
271
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Anno
Data della sentenza
Pagina
1934 1933 1934
5.4.1934 27.4.1934 2.6.1934
283 216 287
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Zone (Brescia) Milano-Brescia-Bergamo-Varese Chiari (Brescia)
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN LOMBARDIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
II Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa a individui, nati in Liguria, e denunciati alla Procura Generale del T.S.D .S. per attività sovversiva.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOM I NI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Calzolaio Carrettiere Contadino Fonditore Fonditore Impiegato Manovale Muratore Operaio
Numero delle persone
11 I 1
1 I I
Numero della semenza
Pagina
25 51 44 28 44 4 44 36 4
89 252 204 95 204 15 204 142 15
434
INDICI
Operaio Pittore Tipografo
435
INDICI
2
44 44 4
204 204 15
TRENTINO-ALTO ADIGE A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'altività sovversiva
DONN E
Sarta
44
204
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evi/are duplicati gli imputati - per i quali la C.!. ha pronunciato l'accusa sentenze del T.S.D.S.
vengono elencati so/amen/e nelle
Bolzano
Anno
Numero della semenza
Pagina
1934
50
250
La Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze in ordine ad attività sovversiva svolta nel Trentino-Alto Adige.
UOMINI Mansioni svolte {in ordine alfabetico)
Avvocato Bracciante Contadino Impiegato Industriale Manovale Operaio Pensionato Pompiere Stampatore
Numero delle persone
Numero della sentenza
73 18 3 73 73 11 2 1
73 73 73 73
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TRENTINO-ALTO ADIGE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
Pagina
23 196 271 23 33 159 23 23 23 23
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Macellaio
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
2
50
250
DONNE
DONNE
Nessuna
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
La Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze o provvdimenti relativi a individui nati nel Trentino-Alto Adige.
UOMINI Mansioni svohc (in ordine alfabetico)
Barbiere Interprete Merciaio ambulante Muratore Operaio Venditore ambulante Tappezziere
Numero delle persone
Data della sentenza
Pagina
I l 1 I 1
2.6.1934 6.2.1934 2.6.1934 27.4.1934 5.4.1934 2.4.1934 27.4.1934
287 278 287 216 283 282 216
DONNE
Nessuna
436 ·
437
INDICI
INO!CI
VENETO
FRIULI- VENEZIA GIULIA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Localil,i ove è stata svolta l'auività sovversiva
Padova
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1933
34
134
La Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta nel Veneto.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL VENETO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Rifembergo (Gorizia) Spilimbergo e Udine Udine Buttrio-Manzano-Pradamano-Udine Castelnuovo-Cussignacco-Udine Colugna e Rizzi (Udine) Vallata di Vipacco (Gorizia) e altre località della Venezia Giulia Trieste, Muggia, Rovigno d'Istria Postumia (Trieste)
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1933 1933 1932-1933 1933 1933-1934 1934
24 38 39 40 41 42
81 145 160 173 185 198
1933 1933-1934 1933
45 49 53
218 238 254
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Numero della semenza
Pagina
33 33 44
124 124 204
Manovale Meccanico Rappresentante di commercio
Spilimbergo e Udine Udine Manzano-Pradamano-Udine Castelnuovo-Udine Colugna e Rizzi (Udine)
Anno
Numero della sentenza
1933 1932-1933 1933 1933-1934 1934
15 17 18 29
Pagina
159 170 184 196 203
11
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
DONNE
Nessuna Trieste
Anno
Data della sentenza
Pagina
1934
1.10.1934
294
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati gli imputati - per i quali la C.J. ha pronunciato l'accusa sentenze del T.S.D.S.
NATI NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S . PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
UOM IN! Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Falegname Fruttivendolo
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE,
vengono elencati solamente nelle
Numero della sentenza
11 li
Pagina
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
159 159
DONNE
Nessuna 11 Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento relativo a individui nati nel Veneto .
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Agricoltore Apprendista Arrotino
Numero delle persone
4 1
Numero della sentenza
24
38 41
Pagina
81 145 185
438 Autista Barbiere Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Calzolaio Carpentiere Cementista Cestaio Commerciante Commesso Contadino Contadino Contadino Contadino Decoratore Disegnatore Disegnatore Fabbro Fabbro Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Falegname Fornaio Fornaio Geometra Macellaio Macchinista navale Manovale Manovale Marinaio Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Mugnaio Muratore Muratore Muratore Muratore Musicista
INDICI
439
INDICI
1
2 6 6
41 38 38 40 41 45 24
1 3 1 1 I
1 3 1 3 4 1 1 I
3 2 3 I
2 2 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 3 1 I
41 53 49 41 42 45 39 24
39 40 45 39 39 49 38 39 38 39 40 41 42 45 49 39 40 38 39 49 38 39 49 39 40 41 42 49 45 38 41 42 45 38
185 145 145 173 185 218 81 185 254 238 185 198 218 160 81 160 173 218 160 160 238 145 218 145 160 173 185 198 218 238 160 173 145 160 238 145 160 238 160 173 185 198 238 218 145 185 198 218 145
Operaio Pasticcere Pittore Ramaio Salumiere Segantino Seggiolaio Tipografo Tipografo Tipografo Tracciatore navale
1
2 1 1 1 1 3 1
38 41 41 42 41 45 40 38 40 53 49
145 185 185 198 185 218 173 145 173 154 238
DONNE
41
Casalinga
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria U OMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Agricoltore Agricoltore Autista Barbiere Bracciante Bracciante Bracciante Bracciante Calzolaio Calzolaio Cappellaio Carrettiere Cementista Contadino Contadino Contadino Contadino Elettricista Fabbro Fabbro Fabbro Fabbro Falegname Falegname Falegname Falegname Fornaio Fornaio Fornaio
Numero delle persone
Numero della sentenza
2
15 17 15 15 11 15 17 18 17 18 15 17
1 1 4 l
4 3 1 1
11 I
1 3 1
11 i5 17 18 15 11
4 1 2 3 4 2
15 17 18 Il
15 18 29 Il
15 29
Pagina
170 184 170 170 159 170 184 196 184 196 170 184 159 159 170 184 196 170 159 170 184 196 159 170 96 203 159 170 203
440
INDICI
Giornalista Macellaio Meccanico Meccanico Muratore Muratore Nichelatore Panettiere Ramaio Scalpellino Scalpellino Tornitore
1 1 2 1 I I
441
INDICI
73 15 15 18 II
18 17 15 29 15 29 29
23 170 170 196 159 196 184 170 203 170 203 203
DON N E
EMILIA -ROMAGNA A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Reggio Emilia Reggio Emilia-Bologna Reggio Emilia Ferrara Bologna Cesena Forlì
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1931-1932-1933 I932-1933 1932-1933 1933 1933 dal I 930 al 1933 1932
5 6 8 9 23 29 35
25 30 35 50 70 106 138
Nessuna La Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Emilia-Romagna.
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMJ N I Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Falegname Operaio
Numero delle persone
Data della sen tenza
Pagina
l
22.8.1934 22.8.1934
249 249
22.8.1934
249
2 DONNE
Casalinga
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN EMILIA-ROMAG NA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansion.i svolte (in ordine al fabetico)
Avvocato Bracciante Bracciante Calzolaio Cameriere Cameriere Cementista Colono Colono Commerciante Contadino Contadino Contadino Fabbro Falegname Fonditore di metallo Fuochista nelle ferrovie Gassista
Numero delle persone
4
1 I 2
I 2 2
Numero della sen ten1.a
4 8 9 23 22 29 23 23 29 29 8
9 23 29 23 8
8 33
l?agi,1a
15 35 50 70 62 106 70 70 106 106 35 50 70 106 70 35 35 124
442 Imbianchino Impiegato privato Maniscalco Manovale Manovale Meccanico Meccanico Meccanico di biciclette Metallurgico Muratore Muratore Muratore Operaio Operaio Operaio Operaio Parrucchiere Pastaio Pollivendolo Sarto Soldato Studente Tappezziere Venditore ambulante
8
9 8 1 2
2
9 23 6 9 23 9
4
8
2 3
9 23 8
9 23 29 8
9 9 8 2
35 29 8 8
35 50 35 50 62 30 50 62 50 35 50 62 35 50 62 106 35 50 50 35 138
106 35 35
DONNE
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Barista Commerciante Contadino Meccanico Messaggero postale Operaio Tappezziere
Numero delle persone
Numero della sentenza
l
72
1
73 47 47 73
Pagina
47
60 23 49 49 23 60 49
72
60
72
DONNE
Sarta
443
INDICI
INDICI
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMIN I Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Barbiere DONNE
Nessuna
Data della sentenza
Pagina
16.5.1934
286
444
445
INDICI
INDICI
TOSCANA
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
UOM I NI Mansio ni svolte (in ordine alfabetico)
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Empoli Firenze
Anno
Nu mero della senten7.a
dal 1930 al 1933 1933-1934
47
29
Pagina
106 229
La Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Toscana.
Numero delle persone
Numero della sentenza
14
Tornitore Tracciatore
14
Pagina
!04 104
DONNE
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore li Giudice Istruttore non ha emesso alc una sentenza relativa ad individui nati in Toscana.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN TOSCANA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA.
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOM IN!
Mansioni svolte (in ordine a lfabetico)
Calzolaio Carpentiere Commesso Doratore Falegname Fornaio Litografo Meccanico Muratore Muratore Operaio Trombaio
Numero delle persone
I 6 2
DONNE
Nessuna
Numero della sentenza
Pagina
47
229
33
124
47 47 47 47 47 47
229 229 229 229 229 229
28
95
47
229
29
106
47
229
446
447
INDICI
INDICI
UMBRIA
MARCHE
II T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Umbria.
II T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nella Marche.
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN UMBRIA, SONO STA TI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Porto Civitanova (Macerata)
Anno
Data della sentenza
Pagina
1934
25.8.1934
293
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Meccanico
Numero della sentenza
Pagina
32
118
NATI NELLE MARCHE, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
DONNE
Nessuna
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
UOM I NI
UOMINI
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Nessuno Ragioniere Sarto
DONNE Mansioni svolte (in ord ine alfabetico)
Impiegata
Numero delle persone
Numero delle persone
Numero della sentenza
Pagina
9
123
Numero della sentenza
Pagina
4 32
15 118
32
118
DONN E
Casalinga
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria
II Giudice Istruttore non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di individui nati in Umbria.
UOMINI Mansioni svolte (in o rdine alfabetico}
Numero delle persone
Manovale
Numero della sentenza
Pagina
12
133
DONNE
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
449
INDICI
448
INDICI
LA ZIO
UOMINI
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Commerciante Meccanico Venditore ambulante Viaggiatore di commercio
Numero delle persone
Data della semenza
Pagina
2 1 1 2
25.8.1934 14.6.1934 14.6.1934 25 .8.1934
293 266 266 293
DONNE
Nessuna
Località ove è stata svolta l'auività sovversiva
Roma
Anno
Numero della sentenza
Pagina
1933
32
118
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria La Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta nel Lazio .
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Anno
Data della sentenza
Pagina
1933 1933 1934 1934 1934 1934
2.1.1934 21.2. l 934 2.4. 1934 14.4. 1934 16.5 . 1934 6.12. 1934
277 279 282 284 286 297
Località ove è sta ta svolta l'attività sovversiva
Roma O levano Romano (Roma) Stabilimento Penale di Civitavecchia S. Biagio Saracinesco (Frosinone) Fregene (Roma) Roma
ELENCO DELLE MA NSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEL LAZIO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMIN I Mansioni svolte (in ordine al fabetico)
Numero delle persone
Marmista
Numero
della sentenza
Pagina
33
124
D O N NE
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria U OMIN I
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Marittimo P arrucchiere
Numero
delle persone
Numero della sentenza
Pagina
73 73
23 23
451
INDIC I
450
INDICI
ABRUZZI
DONNE
Il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta negli Abruzzi.
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
UOM I N I Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Ufficiale principale di ragioneria
Data della sentenza
Pagina
2. 1.1934
277
Località ove è stata svolta l'a ttività sovversiva
Mosciano S. Angelo (Teramo)
Anno
Data della sentenza
Pagina
1933
12. 1. 1934
277
DONNE
Nessuna
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI NEGLI ABRUZZI, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
Il T.S.D.S. non ha pronunciato alcuna sentenza nei confronti di coloro che, nati negli Abruzzi, hanno svolto attività sovversiva.
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria UOMINI Mansio ni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Sarto
Numero della sentenza
Pagina
9
123
DONNE
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Facchino Imprenditore edile DONNE
Nessuna
Data della sentenza
Pagina
6. 12.1934 12.1.1934
297 277
452 .
INDICI
INDICI
MOLISE
CAMPANIA
Nel 1934 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svo.lta nel Molise. Nel 1934 il T .S.D .S. , la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative a individui nati nel Molise, che siano stati denunciati alla Procura Generale del T.S .D.S. per aver svolto attività sovversiva.
453
Il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Campania.
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'auivicà sovversiva
Anno
Da1a della sentenza
Pagina
S. Marcellino frazione di Trentola (Caserta) Carife (Avellino) Reclusorio di Nisida (Napoli)
1934 1934 1934
24.3.1934 4.7.1934 17.11.1934
281 288 296
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN CAMPANIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
Il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversive svolte da individui nati in Campania.
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore UOMINI
Mansioni svolte (in o rdine alfabetico)
Numero delle persone
Bracciante Contadino Segretario Comunale DO NNE
Nessuna
Dma dcJla semenza
Pagina
17.11.1934 24.3.1934 4.7.1934
296 281 288
454
INDICI
455
INDICI
PUGLIA DO NN E
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è s tata svolta l'attività sovversiva
Cerignola, Bari, Minervino, Spinazzola, S. Severo Ortanova (Foggia)
Numero della sentenza
Anno
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Pagina UOM IN I
1933 1933
22 26
62 93
La Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Puglia.
Mansioni svolce (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Operaio D O NN E
Nessuna ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN PUGLIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Barbiere Bottaio Cementista Commerciante Commesso viaggiatore Contadino Impiegato privato Muratore
Numero delle persone
Nume.ro della semenza
Pagina
1
22 22 44 22 34 22 26 22
62 62 204 62 134 62 93 62
l
1 2 5
1
D ONN E
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati gli imputati - per i quali la C.!. ha pronunciato l'accusa sentenze del T .S.D.S.
vengono elencati solamente nelle
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Agricoltore
Nu mero delle persone
Numero della sentenia
Pagina
4
94
Data d ella sentenza
P agina
13.12.1934
298
456
457
1r-01c1
INDICI
BASILICATA
CALABRIA
Nel 1934 il T.S.D.S., la Commissione Jstrutloria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad atti vità sovversiva svolta in Basilicata.
Nel 1934 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Calabria .
Nel 1934 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta da individui nati in Basilicata.
Nel 1934 il T.S.D.S., la Commissione Istruttoria e il Giudice Istruttore non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta da individui nati in Calabria.
458'
INDICI
459
INDICI
SICILIA
DONNE
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. Località ove è staca svolta l'atti vità sovversiva
Palermo
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
Anno
Numero della se,nenza
Pagina
1933
31
116
UOM IN I Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria La Commissione Istruttoria non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta in Sicilia,
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove. è stata svolta l'attività sovversiva
Carceri di Catania Carceri di Palermo Pantano (Siracusa)
Nessuna
Anno
Data della sentenza
Pagina
1934 1934 1934
20.4, 1934 13 .7.1934 13 .1 2.1934
285 289 298
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. UOMINI Numero delle persone ·
Bracciante
N umero della scnt enza
Pagjna
31
116
DONN E
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicai{ gli impulati - per i quali la C.!. Ira pronuncialo l'accusa - vengono elencati so/amen/e nelle semenze del T.S.D.S. · UO M I N( Mans io ni svolte (in o rdine a lfabetico)
Fuochista Insegnan te elementare
Numero delle persone
Bracciante Calzolaio DONNE
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SlCILIA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D.S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Numero delle persone
Numero della senten za
Pagina
73 73
23 23
Data della sentenza
Pagina
20.4.1934 13.7.1934
285 289
460
INDICI
SARDEGNA
ATTIVITÀ SOVVERSIVA SVOLTA ALL'ESTERO PER ARRECARE DANNO AGLI INTERESSI NAZIONALI
Il T.S.D.S. e la Commissione Istruttoria non hanno emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta in Sardegna.
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Località ove è stata svolta l'attività sovversiva
Dorgali (Nuoro) Oristano
Anno
Data della sentenza
P agina
1934 1934
28.2.1934 16.5.1934
280 286
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI IN SARDEGNA, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T .S.D .S. PER AVER SVOLTO ATTIVITÀ SOVVERSIVA
UOMI N I
Numero
Numero
delle persone
della sentenza
Pagina
33
124
Muratore
Nel 1934 il T.S.D.S. non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva svolta all'Estero per arrecare danno agli interessi nazionali. La Commissione Istruttoria ha emesso una sola sentenza (n. 31) relativa ad attività svolta a Pola che nel 1933-1934 era territorio italiano. Il Giudice Istruttore ha emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta a Fiume (sentenze del 19.7.1934 e 22.12.1934) a Corte di Isola - frazione di Isola Istria (sentenza del 4.8.1934) e nelle Carceri Mandamentali di Idria (sentenza del 25.10. 1934); territori italiani nel 1933-1934.
ELENCO DELLE MANSIONI SVOLTE DA COLORO CHE, NATI ALL'ESTERO, SONO STATI DENUNCIATI ALLA PROCURA GENERALE DEL T.S.D .S. P ER AVE RE SVOLTO, IN LOCALITÀ STRANIERE O ITALIANE, ATTIVITÀ SòVVERSIV A PER ARRECARE DANNO
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
Mansio ni svolte (in ordine alfabetico)
461
INDICI
AGLI INTERESSI NAZIONALI
A) Sentenze pronunciate dal T.S.D.S.
DO N NE
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria La Commissione Istruttoria non ha emesso sentenze relative ad attività sovversiva svolta da individui nati in Sardegna.
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore Il Giudice Istruttore non ha emesso alcuna sentenza relativa ad attività sovversiva commessa da individui nati in Sardegna che esercitassero una determinata attività; la sentenza emessa il 28.2.1934 si riferisce a un individuo nato in Sardegna, con mansione non specificata.
UOMI N I
Mansioni svolte (in ordine alfabetico}
Numero delle perso ne
Numero della semenza
Agricoltore Barbiere Dottore in lettere Elettricista Fabbro Meccanico Prestigiatore
49 49 46 42 49
Pagina
238
54
238 222 198 238 256
44
204
DO NNE
Nessuna
B) Sentenze emesse dalla Commissione Istruttoria Per evitare duplicati gli imputati - per i quali la C.l. ha pronunciato l'accusa sentenze del T.S.D.S.
vengono elencati solamente nelle
462
INDICI
UOMINI Mansioni svolte (in ordine alfabetico)
Nurncro delle persone
Cameriere Macellaio
Numero della sentenza
Pagina
31 11
273 159
D) ELENCO DELLE MANSIONI DI COLORO CHE HANNO SVOLTO L'ATTIVITÀ SPECIFICATA NELLA SECONDA PARTE
DONN E U OMINI
Nessuna
C) Sentenze emesse dal Giudice Istruttore
Mansioni svolce (in ordine alfabetico)
Numero della sentenza del T.S.D.S. della C.!. e data della sentenza del G. I.
Località di nascita
Pagina
Agente di assicurazione Agente di assicurazione Agricoltore Albergatore Autista Bracciante Calderaio Calzolaio Capitano Capitano Capo disegnatore tecnico Capo Mastro edile Carrettiere Chimico Commerciante Commerciante Commerciante Commesso di tessuti Contadino Contadino Contadino Contadino (2) Disegnatore Disegnatore Disegnatore Dottore in fisica Ebanista Elettricista Elettrotecnico Facchino Fruttivendolo Geometra Geometra Impiegato statale
C.l. n.22 T.S.D.S. n. 19 e.I. n. 22 T.S.D.S. n. 20 C.I. n. 24 T.S.D.S. n. IO T.S.D.S. n. 48 T .S.D.S. n. 48 T.S.D.S. n . 15 T .S.D.S. n. 21 T.S.D.S. n. 21 T.S.D.S. n. 2 T.S.D.S. n. 3 T.S.D.S. n. 12 T.S.D.S. n. 11 T .S.D.S. n. 18 C.l. n. 21 T .S.D.S. n. 27 T.S.D.S. n. 1 T.S.D.S. n. I T .S.D.S. n. 19 T.S.D.S. n. 56 T.S.D.S. n. 48 C.I. Il. 34 C.!. n. 19 T.S.D.S. n . 21 T.S.D.S. n. 17 T.S.D.S. n. 13 T.S.D.S. n. 12 c.1. n. 2s G.l. 10.10.1934 T.S.D.S. n. 30 T.S.D.S. n. 37 T.S .D.S. n. 12
Trieste Trieste Strane Cremovizza (Trieste) Roma Forlì Ajas (Aosta) Trieste Bagni di Lusnizza (Udine) Taino (Varese) Montieri (Grosseto) Roma Oulx (Torino) Ciana (Jugoslavia) Napoli Binasco (Milano) Roma Modena Redona (Bergamo) Gorizia Piedicole (Gorizia) Strane Cremovizza (Trieste) ldresca (Jugoslavia) Lussimpiccolo (Jugoslavia) Fiume Udine Firenze L'Aquila Trieste Roma Firenze Camporosso Tarvisio (Udine) Milano Pisa Roma
341 340 341 342 359 313 372 372 325 344 344 309 311 405 315 337 398 360 305 305 340 388 372 385 368 344 335 317 405 343 400 362 364 405
UOM I NI Mansioni svolte (in ordine alfabet.ico)
Numero delle persone
Fotografo ambulante Studente Suonatore ambulante
Data della sentenza
Pagina
25.10.1934 22.12.1934 14.4.1934
295 299 284
27.4.1934
216
DO N N E
Tessitrice
'
'
464 Impiegato Ministero Lavori Pubblici Impiegato comunale Impiegato privato Impiegato privato Ingegnere Macellaio Manovale Meccanico Meccanico Negoziante Operaio Operaio Perito industriale Pubblicista P ubblicista Radio montatore Rappresentante di commercio Scritturale Scrivano privato Soldato · Sottufficiale di Marina Sottotenente Studente Tornitore meccanico Traduttore
INDICI
T.S.D.S. Il. 12 T .S.D.S. n. 20 T .S.D .S. n. 14 T.S .D.S. n. 16 C.I. n. 10 T.S.D.S. n. 1 C.I. n. 77 T.S.D.S. n. 48 C.I. n. 34 T .S.D.S. n. 1 T .S.D.S. n. 48 T.S.D.S. n. 48 T.S.D.S. n. 48 e .I. n. 24 C.l. n . 7 c.r. n. 24
Montefiascone (Viterbo) Genova Roma Quistello (Mantova) Nové Benàtky (Cecoslovacchia) Sorica (Jugoslavia) Torino Stassen (Austria) Klagenfurt (Austria) Sorica (Jugoslavia) Tarvisio (Udine) Fusine Vabromana (Udine) Bagni di Lusnizza (Udine) Ancona Roma Roma
405 342 318 333 396 305 324 372 385 305 372 372 372 359
C.I. n. 23 T.S.D .S. n. 48 T .S.D.S. n. 3 C.l. n. 34 G.l. 17 .10. 1934 T.S.D.S. n. 43 T.S.D.S. n. 48 T.S.D.S. n. 14 T .S.D.S. n. 21
Serravalle Sesia (Vercelli) Lusnizza (Udine) Srok di Castua (Jugoslavia) Tarvisio S. Teresa di Gallura (Sassari) Montrone di Bari (Bari) Ronchi (Gorizia) Brà (Cuneo) Mogliano (Macerata)
363 372 311 385 401 369 372 318 344
Forlì Cairate Olona (Varese) Corte dei Frati (Cremona) Crusinallo (Novara) Ravenna Forlì
359 337 337 364 359 359
359
DONNE
Casalinga Impiegata Professoressa Sarta Studentessa Studentessa
e .I. n. 24 T.S.D.S. n . 18 T.S.D.S. n. 18 T .S.D.S. n. 37 e.I. n. 24 e.I. n. 24
E) INDICE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE
Aquarone Bartolomeo, 24. Adestro Enrico, 159. Albertini Giovanni, 104. Albini Ettore, 23. Alliprandi Caterina, 265 . Ambrogi Torello, 244. Ambrosiani Teodolindo, 305. Anelli Augusto, 286. Angione Giuseppe, 62. Antelmi Attilio, 23. Ardizzi Guido, 256. Assaloni Ferruccio, 203. Assaloni-Altieri Francesco, 198. Asti Enrico, 104. Babich Maria, 292. Bacchiaz Giovanni, 248. Baldelli Giovanni, 23. Balestra Duilio, 60. Ballabio Romeo, 23. Balocco Felice, 204. Baolini Aldo, 160. Baolini Luigi, 171. Baracchi Romeo, 229. Barboni Giovanni, 266. Barigazzi Francesco, 35 . Bartolini Carlo, 204. Basello Giovanni, 160. Bassani Ettore, 15. Bassi Aldo, 196. Battelli Donato, 359. Battisacco Giuseppe, 185. Battistella Alfredo, 145. Battistella Pompeo, 159. Battistella Renato, 145. Bazzurro Giovanni, 124. Beccari Modesto, 70. Bedogni Amos, 35. Bei Adele, 118. Beltrame Dante, 184. Beltrame Natalia, 185. Beltrame Pietro, 196.
Beltramini Gelindo, 184. Beltramini Santo, 173. Beltramo Carmelo, 256. Senni Aldo, 70. Benni Ermando, 70. Benzoni Alberto, 23 . Berardi Erminio, 359. Berardi Wiera, 359. Bernabò Euro, 95. Berra Francesco, 256. Bertoglio Raffaello, 160. Bianchi Amneris, 359. Bianchi Bianca, 359. Bianchi Uberto, 344. Biancolillo Savino, 62. Bier Bruno, 170. Bier Fermo, 160. Bietolini Anna, 123. Bietolini Antonio, 118. Birsa Vittorio, 81. Bistacchi Ezio, 315 . Bitossi Renato, 229. Biziak Vladimiro, 254. Boasso Libero, 216. Bolognesi Renato, 50. Bolzicco Alessio, 173. Bolzicco Lino, 173. Bonassi Settimo, 198. Bonazzi Alfredo, 23. Bonino Guido, 184. Bordone Luigi, 124. Borrielli Gaetano, 401. Bortolon Pietro, 252. Bortolussi Luigi, 185. Boschi Giovanni, 204. Bosi Ilio, 50. Bosio Carlo, 256. Botto Luigi, 95 . Braglia Aldo, 35 . Braida Nicolò, 196. Braidotti Albina, 184. Bratolich Davide, 273 .
466 Brignoli Giuseppe, 204. Broggi Ambrogio, 23. Bronzo Luigi, 256. Bruni Fernando, 50. Bruno Catello, 104. Bruno Oronzo, 62. Brusco Rina, 276. Brustio Francesco, 204. Bucciglioni Leonardo, 405. Budicin Giuseppe, 238. Bugliani Athos, 124. Buiatti Giuseppe, 160. Buligan Giovanni, 203 . Cagnoli Aristide, 23. Calandrini Angelo, 106. Calderini Aldo, 171. Calco Bruno, 104. Calosso Giovanni, 290. Calamich Dario, 385 . Camerini Mario, 359. Campolungo Luigi, 293. Canciani Mario, 196. Canella Primo, 50. Canetti Leone, 369. Cantarutti Aldo, 171. Capasso Pasquale, 405. Capriolo Luigi, 256. Cardano Melchiorre, 204. Carecchio Luigi, 204. Cargnelli Guerrino, 196. Carii Leone, 95. Carlini Pericle, 24. Castellani Ruggero, 60. Catarinella Domenico, 62. Cattini Bruno, 35 . Cavani Ugo, 23. Cavazzini Maria, 60. Cebron Riccardo, 81. Ceccarelli Autilio, 229. Cecchi Giuseppe, 364. Ceccuti Olinto, 229. Cecotti Giacomo, 173. Cesaratto Mario, 159. Chiappo Carlo, 256. Chiccarelli Antonio, 297. Chifari Francesca, 414. Cianca Alberto , 474. Cianca Aldo, 4 14. Cianca Claudio , 405 .
INDICI
467
INDIC I
Cianca Renato, 405 . Ciappi Antonio, 229. Cicultini Aldo, 170. Cimarosti Luigi, 145. Cimawribus Antonio, 159. Ciolli Leopoldo, 279. Cirenei Marcello , 23. Clemente Francesco, 116. Clemente Marino, 372. Clocchiatti Amerigo, 159. Coceancig Ettore, 173. Cocozza Giogio, 62. Codogno Alfeo, 146. Codogno Carlo, 159. Codogno Giacomo, 159. Codogno Paolo, 145. Colautti Emilio, 185. Colombaro Giuseppe, 185 . Colombi Arturo, 95. Cominetci Ermelinda, 216. Cominetti Fiorina, 216. Consonni Ard uino, 229. Conte Dante, 256. Coppo Giuseppe, 95. Corbino Giovanni, 124. Corticelli Giuseppe, 70. Corvo Giuseppe, 318. Costantini Giobatta, 171. Costella Giulio, 124. Crevatin Augusto, 291. Crismani Bernardo, 238. Cupani Luigi, 170. Cus Federico, 295. Dal!' Ara Giordano, I 06. Dall'Ara Libero, 106. D'Alò Michele, 369. De Cadilhac Giovanni, 337. De Cecco Angelo, 184. Dedck Francesco, 396. Del Fabbro Dorino, 170. De Marchi Ottavio, 145. De Monte Eraldo, 344. Deotto Giacomino, 185 . De Pauli Federico, 185. De Re Domenico, 33. De Stefano Bruno, 159. Di Carlo Guglielmo, 95. Di Gennaro Michele, 94. Di Giorgio Mario, 18 l.
Di Grazia Antonio, 296. Doles Giovanni, 218. Dominutti Giuseppe, 170. Doro Erminio, 286. Dosmo Arturo, 198. D reossi Mario, 173. Dumas Francesco, 298. Equisiti Alfredo, 70. Errath Riccardo, 372. Erzen Valentino, 308. Fabiano Francesco, 134. Pacchi Raffaele, 282. Fagotto Antonio, 145. Faleschini Giobatta, 172. Fanfani Duilio, 229. Fantesini Amedeo, 35. Faravelli Giuseppe, 24. Fattori Luigi, 173. Favretti Umberto, 198. Ferjancic Ignazio, 218. Ferraresi Annibale, 50. Ferrari Giovanni, 35. Ferrari Oliviero, 35. Feruglio Beniamino, 145. Filiplich Giovanni, 291. Fiorese Giovanni, 160. Flappo Settimio, 160. Flappo Terzo, 173. Fogli Edgardo, 60. Forini Antonio, 284. Formentini Renato, 35 . Foschiani Mario, 184. Foschiatti Primo, 198. Fracasso Ciro, 145. Frascari Luigi, 49. Fratti Giovanni, 388. Frausin Giorgio, 238. Fritz Amedeo, 145. Frosali Gino, 229. Fugazza Dante, 362. Furlan Pietro, 203. Furlani Agostino, 218. Fusconi Giovanni , 62. Oaiba Ettore, 70. Galavotti Leonida, 266. Galimberti Guido , 216. Gallinotli Carlo, 256.
Gallussi Protasio, 171. Gardano Francesco, 256. Gasperini Umberto, 70. Gasperoni Filippo, 138. Gattoronchieri Santino, 104. Gazzotto Giovanni, 267. Geretti Lelio, 196. Gerli Alberto, 229. Ghersi Attilio, 273. Ghirelli Agostino, 124. Giacomello Germano, 145. Giacomello Rinaldo, 159. Gigante Antonio, 204. Gilio Chiaffredo, 256. Ginzburg Leone, 222 . Giordano Carlo, 324. Giorgetti Giovanni , 204. Giovannella Gaetano , 125. Giovannella Giuseppina, 332. Giuliana Giacomo, 289. Giunchi Domenico, 24. Gnecco Emilio, 24. Godani Gildo, 104. Graziosi Galileo, 343. Grohar Tommaso, 305. Guarnieri Domenico, 142 . Guermandi Luigi, 2 16. Gugliotti Domenico, 62. G uietti Giovanni, SO. Guizzi Elbano, 393. Gumini Antonio, 173. Gumini Nemo, 173 . Incerti Ugo, 35. Innocente Costantino, 159. Invernizzi Gaetano, 30. lori Germano, 124. Ivancich Francesco, 218. Jersche Francesco, 400. Kaltnekar Stefano, 305. Karis Mario, 238. Karlovich Giovanni, 31 1. Koren Giovanni, 388. Kr izman Andrea, 81. Kriznic Giuseppe, 218. Kurincic Luigi, 388. La Casella Saverio, 62.
468 ' Lai Gesuina, 124. Lambertini Mario, 50. Lamolinara Giovanni, 277. Lampredi Aldo, 237. Lanzardi Adolfo, 160. Leban Antonio, 218. Levi Mario, 228. Liva E ugenio, 146. Lizzero Mario, 160. Lodise Francesco, 288. Lucarelli Alessandro, 133. Lucca Teresa, 216. Lupi Tommaso, 95. Macari Antonio, 238. Macchi Piera, 337 . Magri Giuseppe, 50. Magrini Luciano, 23. Malavasi Gioacchino, 15. Malvestiti Pietro, 15. Manfredini Leardo, 50. Manfredini Massimo, 50. Manni Ar temio, 414. Mantovani Aldo, 124. Marcelan Ferdinando, 394. Marchini Renato, 104. Marconi Virginio, 386. Mariani Dino, 106. Mariani Secondo, 106. Maring Giobatta, 170. Marino Nemmo, 363. Marinze Odinea, 248. Martincich Guerrina, 292. Martinuzzi Archimede, 146. Masci Antonio, 335. Masina Merardo, 70. Masini Dante, 35. Masoni Galileo, 49. Massaza Alessandro, 266. Massetti Benigno, 124. Mazza Dalife, 70. Mazzetti Cesare, 70. Mekinda Enrico, 255. Menegatti Angelo, 50. Meraner Riccardo, 250. Meszaros Arpad, 299. Mian Riccardo, 173. Miani Valentino, 173 . Michelini Elso, 185. Migliano Luigi, 216. Minafò Antonino, 24.
INDICI
469
INDICI
Minen Achille, 184. Miralo Angelo, 145. Mistroni Renato, 50. Modotto Ernesto, 173. Montermini Florindo, 35 . Montini Angelo, 284. Montini Ernesto, 284. Morando Leopoldo, 95. Mosca Giuseppe, 216. Moschitz Francesco, 385. Mosso Domenico, 256. Muccin Amilcare, 198. Muccini Italo, 24. Mulloni A ugusto, 171. Muzzatti Antonio, 196. Muzzatti Domenico, 185. Muzzatti Mattia, 196. Nadovich Matteo, 238. Nanni Renato, 70. Nardini Luigi, 171. Nastuzzo Luigi, 184. Nizzoli Arrigo, 35 . Nocent Guglielmo, 145. Nonini Giovanni, 184. Novello Dolindo, 186. Obert Martino, 313. Obole Vincenzo, 256. Ongaro Arpino, 95. Opara Francesco, 238. Orlandi Enrico, 324. Ortodossi Oliviero, 315. Oswald Elsa, 369. Pajetta Giancarlo, 25 . Panigone Giovanni, 204. Pannini Maria; 337. Parmini-Salti Maria , 339. Passoni Primo, 173. Paterlini Avvenire, 35. Patocco Edoardo, 173. Paulet Giovanni, 159. Paviotti Quirino, 185 . Pecenko Albino, 81. Pedretti Margherita, 283. Pelacchi Mario, 104. Peressini Leone, 145. Peressutti Giovanni, 196, Pescio Anita, 256. Pesenti Carolina, 204.
Petrelli Giuseppe, 344. Petrone Francesco, 229. Pezzotti Battista, 205 . Piani Esichiele, 171. Piccoli Carlo, 278. Piombo Giovanni, 124. Piscanc Giuseppe, 81. Pistolini Ottorino, 277. Pobega Giovanni, 238. Poggi Alfredo, 24. Polon Guido, 159. Porcelli Giacinto, 256. Posega Antonio, 340. Postogna Albino, 238. Pradella Elleno, 89. Premru Francesco, 341. Preschern Enrico, 372. Pressano Casimiro, 203. Principato Salvatore, 23. Prioglio Augusto, 256. Privileggio Giorgio, 238. Puti nati Otello, 50. Racchi Giovanni, 273. Ragozzini Mario, 95. Ramello Giuseppe, 318 . Rejec Alber to, 308. Reseta Luigi, 218. Rijavec Stefano, 308, Riosa Massimiliano, 340. Riva Mario, 204. Riva Oreste, 204. Robba Antonio, 238. Robba Miro, 248. Rodolfi Armando, 15. Roffi Olindo, 124. Roiatti Ferruccio, I 85 . Roiatti Pietro, 186. Ros Angelo, 159. Rosai Corrado, 229. Rosselli Carlo, 414. Rossetti Vittorio, 333. Rossi Giovanni, 27 1. Rossi Pietro, 185. Rossi Primo, 105. Rovere Luigi, 24. Ruffoni Bianca, 364. Sabatin Pietro, 173. Sabbi Ernesto, 70. Sacchi Alfredo, 60.
Sacconi Rodolfo, 229. Salvemini Gaetano, 414. Sarcinelli Alfredo, 145. Sarson Giovanni, 312. Sarti Rodolfo, I 18. Sasdelli Dino, 30, Sasso Giulio, 238. Savio Luigi, 204. Scalia F rancesco, 285. Scandini Virgilio, 171. Scappini Remo, 106. Scarabino Angelo, 93. Scarparo Publio, 124. Sclausero Nerino, 160. Scotti Augusto, 24. Schwarz Giovanni, 385. Sedran Antonio, 145. Segre Sion, 222. Serafini Giovanni, 174. Serafini Luigi, 184. Serenari Marino, 70. Setka Gastone, 317, Sever Andrea, 81. Sgobaro Gastone, 368, Sgobaro Giuseppe, 203. Silenzi Alcide, 293 . Silli Giuliano, 218. Sina Achille, 283 . Sinuelli Dionigi, 172. Sinuelli Zoilo, 171.Smaldino Giuseppe, 62. Snelli Vito, 24. Soldati Aldo, 70. Soldati Nerino, 70. Sovdat Enrico, 388. Sovran Alessandro, 146. Sovran Michele, 159. Spadare Angelo, 124. Spagni Armando, 35. Spanu Giovanni, 380. Srok Giovanni, 311. Stocher Edoardo, 248. Struzzi Giuseppe, 216. Suriani Raffaele, 62. Svetina Giovanni, 218. Taddia Italo, 70. Tagliaferri Gino, 229. Tambosso Napoleone, 159. Tamburrini Renato, 24. Tarantino Liberato, 62.
470 Taucar Carlo, 254. Tedeschi Elio, 184. Tedeschi Gherardo, . Testa Anna, 266. Todoni Giordano, 196. Toiano Giovanni, 173. Tomada Luigi, 171. Tomat Gervasio, 171. Tomat Pietro, 196. Tonelli Dante, 185 . Tonino Armando, 198. Tordolo-Orsello Angelo, 256. Tosi Francesco, 256. Tosoratto Edoardo, 160. Trangoni Emilio, 185. Trevisan Francesco, 218. Troiano Pietro, 146. Tschabuschnig Massimiliano, 372. Turchetti Dante, 173. Turco Domenico, 281. Turco Luigi, 198. Uva Enrico, 342. Uva Goffredo, 342. Valente Nicola, 284. Vanni Renato, 105. Vardabasso Enrico, 294. Varetto Giacinto, 324. Varmo Egisto, 160. Varo Dermo, 106. Vattovaz Vitale, 243 . Vecchi Egualberto, 49. Vecchi Ferrer, 398. Vecchi Licinio, 398. Vedlin Roberto, 341.
INDICI
Veratti Roberto, 24. Verdini Ettore, 293. Vergan Giuseppe, 219. Vergani Pietro, 95. Vergassola Adriano, 95. Viani Alfeo, 36. Vidali Marcello, 372. Vidoni Balilla, 171. Vigliani Pietro, 216. Vignola Tommaso, 26. Villa Massimiliano, 36. Visintini Rosano, 196. Volf Ernesto, 305. Waldthaler Francesco, 250. Wedam Edoardo, 372. Wedam Pietro, 372. Wunderle Giovanni, 372. Zacchia Carlo, 24. Zalateu Adelchi, 171. Zanada Severino, 204. Zanardini Emilio, 204. Zanchi Iride Davide, 360. Zancolli Giuseppe, 123. Zanelli Dino, 287. Zanetti Alessandro, 204. Zatini Oscar, 229. Zavagno Pietro, 145. Zavatti Walter, 106. Zgaga Giovanni, 305. Zgonik Antonio, 81. Zimperla Mario, 372. Zorzenone Luigi, 171. Zorzettig Eugenio, 172. Zuppello Giuseppe, 171
F) INDICE DELL'ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEGLI IMPUTATI CONDANNATI DAL T.S.D.S. CHE SI SONO RIFIUTATI DI ASSOCIARSI AD ISTANZE DI GRAZIA INOLTRATE A LORO FAVORE DAI GENITORI, DA ALTRI PARENTI O DA ESTRANEI
1934 Battistella Alfredo, Sent. n. 38, pag. 145 Benni Aldo, Sent. n. 23, pag. 70 Bortolon Pietro, Sent. 11. 51, pag. 252 Botto Luigi, Sent. n. 28, pag. 95 Bruni Fernando , Sent. n. 9, pag. 50 Cianca Claudio, Sent. n. 12, pag. 405 Coppo Giuseppe, Sent. 11. 28, pag. 95 Frosati Gino, Sent. n. 47, pag. 229 Gasperini Umberto, Sent. n. 23, pag. 70 Lai Gesui no, Sent. n. 33, pag. 124 Lanzardi Antonio, Sent. 11 . 39, pag. 160 Peressini Leone, Sent. n. 38, pag. 145 Pobega Giovanni, Sent. n. 49, pag. 145 Ragozzini Mario, Sent. 11. 28, pag. 95 Sabbi Ernesto, Sent. n. 23, pag. 70 Vergassola Adriano, Sent. n. 28, pag. 95
G) ELENCO RIASSUNTIVO DEI CONDANNATI ALLA PENA DI MORTE A DECORRERE DALLA PRIMA CONDANNA (L'elenco sarà pubblicato, con eventuali aggiornamenti, anche nei volumi successivi)
1928 Della Maggiora Michele: vedi «Decisioni emesse nel 1928», pagine 669-674.
1929 Gortan Vitale, Gortan Vladimiro, Bacchiaz Vittorio, Ladavaz Luigi e Ladavaz Dussan: vedi «Decisioni emesse nel 1929», pagine 314-320.
1930 Milos Zvonimiro, Bidovec Ferdinando, Marusic Francesco e Valente Luigi: vedi «Decisioni emesse nel 1930>>, pagine 339-353.
1931 Schirru Michele: vedi «Decisioni emesse nel 193 I», pagine 767-771.
1932 Bovone Domenico: vedi «Decisioni emesse nel 1932» pagine 643-656. Sbardellotto Angelo Pellegrino: vedi «Decisioni emesse nel 1932», pagine 663-668.
1933 Traviglia Ugo : vedi «Decisioni emesse nel 1933», pagine 232-244-235 (spionaggio).
1934 Nel 1934 il T .S.D.S. non ha condannato nessun imputat0 alla pena di morte.
INDICI
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R.D. 25 SETTEMBRE 1934, N. 1511 - CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO (in Gazz. Uff, 25 settembre, n. 225)
Poiché gli imputati condannati dal T.S.D.S. hanno usufruito dei benefici di clemenza previsti dal R.D. 25.9.1934 n. 1511 si ritiene opportuno pub-
blicare un estratto dei suddetti provvedimenti: ART. 1. Sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni se di durata superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere; sono altresì condonate le pene pecuniarie. Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, è concessa amnistia. I benefici preveduti nei commi precedenti sono revocati di diritto, qualora chi ne ha usufruito commetta un delitto entro il termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto. ART. 3. Sono esclusi dal beneficio conceduto con le precedenti disposizioni coloro che, a tutto il giorno 24 settembre 1934, si trovino sottoposti all'ammonizione o al confino di polizia e coloro che, all'epoca del commesso reato, abbiano riportate due condanne per delitti a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse. Tuttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo. Sono pure esclusi dal beneficio coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata. ART. 4. L'indulto non si applica:
1° ai delitti di spionaggio, anche se colposo, previsti dagli articoli 257, 258 e 259 del codice penale; 2° al delitto di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 del codice penale; 3° ai delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, previsti dal titolo X, libro II, del codice penale; 4° al delitto di omicidio, previsto nell'art. 575 del codice penale, quando non siano state applicate circostanze attenuanti;
476
I DI CI
5 ° ai delitti d i ra pina , es orsione e di sequestro di persona a scopo di ra pina o di estorsione , previsti negli articoli 628 , 629 e 630 del codice penale ; 6 ° al delitto di autolesionismo previsto nell 'art . 642, comma secondo , ter zo e quarto, del codice penale; 7 ° ai reati concernenti le sostanze stupefacenti , p revisti negli articoli 446 , 447 , 729 e 730 del codice penale e nel ti tolo I I , capo V, sezione IV , del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 , n . 1265 ; 8 ° al delitto di bancaro ta fraudolenta , previsto nell'art. 860 del codice di commerci o . AR T . 5 . L e disposizioni dell'art. 1 ° n on concernono i reati p reveduti nelle leggi penali militari , i quali sono regolat i dagli articoll 6 a 8 . ART. 6 . L ' indulto stabilito nel l ' art . 1 ° , com ma primo, s i applica anche alle pene detentive inflitte o da in fliggere per reati preveduti dalle leggi pe nali m i litari . Sono inoltre condonate le p ene di cu i ai numeri 4, 5 e 6 dell' art . 4 del codice penale per l ' esercito e del codice penale militare marittim o . Si osserva l a di sposizione dell 'art. 1 ° , comma terzo . ART . 7. L ' indulto conceduto con il p recedente articolo non ha effetto relativamente alla perdita del grado conseguen te alle pene di cui ai numeri 4 e 5 dell ' art. 4 del codice penale del l 'esercito o del codice penale militare maritti mo . ART. 8. Le disposizioni dj cui al l' art. 3 si applicano anche riguardo al beneficio conceduto con l 'art . 6 . Dallo stesso beneficio sono in oltre esclusi : a) i reati, ai q uali sia stato o si debba applicare alcuno dei benefici con
ceduti con il regio decreto di am nistia e di indulto 2 settembre 1 9 1 9 , n . 1 502; b) i reati di tradimento , spi onaggio , arru olamento illecito , grassazione e rapina, preveduti nelle leggi penali militari ; e)
i reati di cotardia , rivolta, diserzione e mutilazione vo lontari a;
d) i reati di contrab bando e collusione per frodare la fi nanza , d i cui al l ' art . 1 6 del regio decreto 1 4 giugn o 1 923 , n . 1 28 1 , cornmes i da militari del corpo della regia guardia di finanza . AR T . 2 1 . Il presente d ecreto si applica alle isole italiane dell 'Egeo e, li rnitamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani , anche alle colonie. ART. 22 . Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubbli cazione nella G azzetta uffi ciale del reg no ed ha efficacia per i fatti commes si fino a tutto i l 24 settembre 1 934.