STATO MAGGIORE R. ESERCITO Ufficio Propaganda R. E.
NOTIZIARIO XXII
N. 508863 di prot. P. 'i. 5
ROMA, 6 OTTOBRE 1941 - ANNO Xl X
JMeillagUa 1l'oro a1 ·,. m. al ten. col. Elia RQssi Passavanti
P:.\RTE ,PRIMA . Benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra. • Pre~o in denaro in luogo 1Ii licenza. • Cartoline in franchigia. .• Buoni per generi razionati per militari in viaggio•• Riassunto delle norme che regolano la con• cessione del soccorso giornaliero. • Norme per ufficiali é sottufficiali destinati a raggiungere il C. S. L R. in servizio .isolato. Cambio dracme e buoni .di cassa in dracme a militari degenti in ospedali. • I certificati per gli assegni familiari degli impjegati privati e dei lavoratori richlaniati. • I periodi di rfohlamo alle armi e l'assicurazione obbligatoria di nuzialità e natalità. - Agevolazioni ferroviarie per i congiunti dei mili• tari. - Richieste informazioni per militari e civili in A. O. I. • Modificazioni alle norme sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici richlamato. - La qualifica dì capo famiglia ai lavoratori aventi a carico figli di persone in servizio militare. - Il trat~ tamento degli accademisti della G. I. L. in servizio alle armi.• Proroga dei contratti d'affitto per i coltivatori richiamati alle armi .• Circa l'assicurazione obbligatoria per i salariati e braccianti agricoli richiamati. - Esonero dalle tasse scolastiche dei figli dei richia~ mati. • Trattamento agli studenti ammessi a ritardare il servizio di leva, chiamati alle armi. · Agevolazioni nella carriera scolastica agli universitari. • Sessione autunnale degli esami universitart - Licenza per esam i agli studenti universitari. - Corrispondcuzo all'estero durante la guerra.
Questa pubblicaziQne viene trasmessa, p eriodicamente, p er la distribuzion,• alle truppe dipendènti fi,w ai oomandi di oompagnia o ,reparto equi1111 fo 1111• / ai CQIWUldi superiori FF. AA. A. S. I., ~ania, Grecia , E geo; Ili nr,11 11111 di C. !l'A.; al ministero della guerra• gabinetto; ai comandi d i tl ifouu , ,,, I' t oriale (tutti); di presidio dell'Elba; e, p er conoscmiza: nll u Cu111111 ~ ~ 1111 11 111 difesa - ufficio segreteri a; al comando supremo; nl S. I. 11 11 11 , M, Il , IQ, ullìcio segrot cri n; ul ministero doll n 1n11 l'i n11 (11111 111 ooli 111111 11111 11l ,1 ~1i,111p n lt rii mi11istc:ro il,1ll ' n.,rnu11utio11 (u lllnio 11 H~l11Ln 11 Y1 11 , 11 11 ' 11 tl t ! ,Il 1111t
M.,
MEDAGLIA D'ORO al V. M. AL TENENTE COLONNELLO ELIA ROSSI PASSAVANTI CAPO DELLA SOTTOSEZ.IONE P DEL COMANDO DEL III CORPO D'ARMATA
Al tenente colonnello Elia Rossi Passavanti, Capo della S ot tosezione P del Comando del III · Corpo d'Armata, è stata concessa la seconda medaglia d'oro al valor milita.re eon la, seguente motivazione: e< Mutilato e superdecorato, volontariamente nei tanghi
della nuo_va guerrn, per la, maggiore gra,ndezza della Patria, riconfermava il suo meraviglioso passato di eroico sohlato . A capo della propaganda di una grande unità,, .seppe dimo stra,re che più che le p:Lrole valgono i fatti e fu smnpr·e dove maggiol'e era il rischio e combattè con i fanti nelle linee più tormentate. Nella im~novra conclusiva, a lla t esta dell'avanguardia (lel corpo d' armata 1 entrò per p,r:imo in Kòrcia ed in Erseke, innl.berand:ovi i t rieolori ~~Jlìdatigli dal
,
e
DUCE. Superba figura di combattente, animato da indo mito eroismo, useì illeso da mille pericoli e fu l'idolo di ' t ntti i soldati del III corpo d'armata, che in ,lui videro il simbolo del valore personale, ,d ella coùtinuità dello spirito _di sacrificio e della più pura fede nei destini della Patria, che legano idealmente le gesta dei soldati del Carso, del P iave, del Grappa con quelle dei combattenti dell'Italia fascista . )> Alba nia, gennaio-api-il e lH±l -XTX .
PARTE PRIMA Benefici a favOl'e dei comhattenti dell'attuale gueffa A seguito e complemento di qua.nto è stato pubblicato nel XX Notiziario, si informa, che nella Gazzetta Uffioiale n. 205 del 1° settembre 1941-XIX, è riportato il R. decreto-legge 8 luglio HH l-XIX , n. 8H8, col quaJc Je ùil:lposizioni in vigore, recanti t~umento ùe:i, limi t.i ùi. obì, o flir'i.ttì. ![>referenziali nei pub1.Jlic i co ncor si e liorn~fi t:i • ~0 11 0 111 it· i o ili c11n·1iera, ·s econdo i ri8p ett .i vi or-di1111,111011 Lì , 11. l'ILv i>ru 1l oi 1,orsonali delle Am.minil:lL1·ni',io 11i dc Ilo Hl ,d,o 1 ,IP,gll i 111 I p111Jhli c.i locali e pairastàt.ali dio p1·P,d.:wo 110 H11rvlv. o l! tl l l l.11,rn 111 ½OU U, Lii opm·a zioni durante !11, g·111 11·,·t•· 1111 1'1 IH, fJ111 ·1·11NH lvu,11 1111 to ci; LeHe 1~i c.i tta<lini che parI ,1d p111·0 11u 110 1·np11 rl moli I I il 11,U tl ell e Jt'ol'ze A1·mate dello Hl n lo 11,ll ,, o p, ,1·11,z lu u iidl itu,d 1:1vollesi 11ell'A t'1·ica, Orientale d 11.I :1 ,11.to111 1 IHll ,-XJ Il al G maggio 1936-Xl V e ai cittadini e lio 11 111\i'vlv.l o nd ll tsm.i non isolato all'estero parteciparono a, rnlu. l i 1·,·. o p11r 11,;-;l o11 i miJita.r i dopo j J 5 maggio 1936-XIX e fino a l :11 !111,, llu l!i'. t!I XV 11 , i;ouo estese, in quanto applicabili, annliii n. 1'.I U1uJl 11i e lle Jw,nno par tecipato, nei reparti delle For, ... i\ niì;; t ;; d ull o ::!ta,to, ovvero in qualità di militarizzati o as1d 111ll11.U n ll o opora,z ioni di gue1Ta neU'attuu,Je conftitto. ,tJo 11 decreto del D UCE del Fascismo, Capo del Governo, d:L 11.doU11,rni <li intesa col ministero delle finanze , 1Sna·:'I, st abi Ii t.a. l a 1111,l.41, Rotto la quale dovranno 1·itene1-si cei;sal.c le ope.i:u,:,,,i o11i d I g uerra, dell'attua.le conflitto, ·a i particola,'l"i efl'Atti ,fo l B.c1. i.t· o decreto-legge in oggetto. 11 decreto è entrato in ivigore dal 1° settemb:I'(~, data dell1t HlllL pubblica.zione nel.la, Gazzetta Ufftcù1,le del Regno, e sari\ presentato alle Assemblee legislati~e . per la conversione in I
I< l{l{ll ,
P1·emio in denal.'o in luogo di licenza I'1 1r 111, esecuzione del provvedimento t~io 11 n cli un p•r emio in danaro ai militari
rela tivo alla concesche, durante la guer: 1·11,, 11011 fririscu,no, in tutta o in parte, della licenza loro spetJ41,1 il ' 'i In, cir,~o.Jna.·e n. 05000/ S, in data 16 giugno 1941-XIX, del 111l 11h1 l 111•0 111 ll fL ,guel'rS L - direzione generale servizi a,mmini11 1l'n.111' , 11.,111,111, Hl u hlll to fo norme a.I pToposito. Con successivo ill ,q,11P11 lo , 11 011~ 1 Ml 7 n~·ofito 1941-XIX della stessa dire-
·/
z.:ione generale, è stato chia.rito che, per decùnone ~uperiore, dal pel'.iodo massi.m,~ di 30 giorni di ·licenza, convertibili nel premio in danar·o, non debbono essere detratte le licenze matrimoniali; le licenze di convaJ.escenza, e quelle per cura,, .con. cesse in conseguenza, di ferite,- malattie o Jesioni dipendenti da, causa di servizio; 1~ licenze ·str1:11ordina,rie concesse a.i mutilati e in validi di guer.ra. . . Dai 30 giorni predetti devono invece essere detratte le licenze di trasferimento ; le licenze brevi per gravi motivi di famiglia,; i giol"ni di viaggj_o · concessi in occasione delle licenze brevi. E' stato inoltre precisato, con circolare numero 12431/A.4.8, in d'ara 4 agosto, dello S.M.R.E., (direzione di amministrazione), che: 1) l'vndermità per i pritmi capitani deve essere tenut;a presente a.i fini del computo del premio in dana,ro che viene concesso .i n J,uogo della _licenza; 2) l'indenrvità di a,pprontarnento deve essere compresa tra, . gli a s ~ efjettilvamente percepiti durante i dodici mesi di effettivo servizio cui si riferisce la licenza (di cui alla lettera d) della. p,r edetta. circolare 05000/S . del 16 giugno 1941-XIX) ;. 3) Z'inàenmtà di marcia non deve essere c,omputata., perchè non prevista dalla circolaJre anzi citata; 4) le li)oenze pet· fer.ite o malattie contratte in servi~io e. pe.i· ca.use di .servizio non devono essere sottra tte dalla licenza. da, concedorsi a.gìi effetti economici.
Cartoline in franchigia In seguito ad interessamento deH'nili cio prora,ganda R . E ., con circofa.re n. 91-010 di prot.; i n 1fob1, '1 11,g oi'/to, dell'ufficio E1ervizi, è stato disposto che, a pu,rtin} dal Hi t1,gosto, il numero delle cartolinq in franchigia da distribuil'e ai militari, nella .settimana, sia portat~ da 3 a 5. Delle 5 cartoline, 2 saranno di propaganda, 3 normali ; e di tali 3, una potrà essere sostituita. da un big.lietto postale in franchigia. Le richieste e le distribuzioni verranno fatte a . cura della direzione sul}eriore post.a militare, oltre che per le cartoline normali e i biglietti post:J,li, anche per le cartoline di propaganda, che verranno edite daìFufficio propa ganda R. E .-
. In luogo di una -0 d'Ue cartoline d'i propag·anda, ne verli'a.nnQ distribuite una o . due comuni in franchigia, in attesa della prossima fornitura ·ai vari reparti delle cartoline di · propaganda, ora, in corso di sta.mpa ~vanzata.
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p• l' g tlel"i razionati per milit.ari in viaggio.
11, ,
Il 111 11 l,il 111•11 d1,ll u,gricoltura e fo1·este, ,aderendo con proni 11 11 pl 111 o il nol laho1·n,zione a una richiesta del minister,0 il 11l ~ 111111111~. l11lc ;111, a,t aa,s icurare a.i militari, che si trovano 111 p, t I 111 d111'1 1111 ,1d 1.loui la possibilità di ricevere generi 1 I li i , I I • '" 1,, 1Il II t o Apeciali buoni per i militari isolati, 111 1111 11 1 111111111w 1• ol1e si trasferiscono in altro Oo11111111 , p 11 111•v ~lt II pu1· lic:enza, limitatamente ai giorni 11 o I ll u 11 111111~.11 11110 n cinque giorni. 1,1tl 1111111 111 l' 01 il"111pl1, la l:lOmministrazione ai mili- . 11 ! 11 11 I 11 1w pii 1•1 I 11 1011 p1H1ro o riso nella llllÌsurs. 11 1 I l it 1•1•1 1 Il 1111 1·r Vi i tll ,I K 1·1Ll,11,to1·iu (gr. 110) ovunque I,, rn mml11l al, 1~~ !1111 11 l1•t11i11 iei ln,110 r oliic 1:1te, ,mediante appo"'' ll1 11 P1•l1 1111 t• " 11mil1 11 11 Il I 11, " 11011teuenti 10 buoni e !'1 111,;.;,•. ;if 1',ii' ilib 1i'i 11111 •11i l\ ii1LI C 1111 111111 mlllt.a.ri che JlrOVVe1
1
ro~I ti \: ILI-Hf. i, n ,ti li1 •1111 1.ti. , l'HI' i pel'iotl'l cli Il e 1 11:--,,11 o di vlH,1(1( o HIIJH rlori ai
d,11111 Il
cinque
giorni, i militari potranno richied<}l'e u,Jl 1 11l'fldo u.nnonario dei rispet:tivi Oomuni il rilascio di carte annonarie p l'OVvisorie valide per tale periodo, consegnando i « buoni >> residuati. I « buoni >> puti·anno essere utilizzati presso tutti i pubblfoi eserci.zi, comprese le carrozze ristol'ant.e, i carri ri;.; i·o,·,, agi;iuur.i n.llo tnulotte militari, i posti ristoro del : I ' (> . N . n . pr·<IAHo le 1:1tnzioni o i porti él''imbarco, i ristoranì;i di 1,tu,zlo.rw, uonchi~ [H}l' l'acquisto <li cestini tla. viaggio 1· h 11 compreuflono razioni di pasta o riso. Istruzioni particolareggiate sono state ema.rntte eia.I iW.iui gf.g;·o della guerra - direzione ge,nera.le dei servizi logi1:1tici. ai CO!llll.1lldi di Corpo d'armata 0 difesa ter:riforia.le, COll circoi11ire n. 2055/22482, in data 17 settembre 1941-XIX, e cla.1 111illistero dell'agricoltura agli enti interessati e alle sezioni. p to vinciiaU del l' alimentazi.one.
R~1ss1mto delle norme che regolano ·. la concessione
del soccorso giornaliero l'u,· llisposizione ·del DUOE, sono state a,ppl'Ovate impormodifiche a,lla co1Tesponsione del soccorso giornalieri::,
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111ilit tt1'l).
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op1po,tu110
Pi 11, 11
i111·111
dare
un riassunto delle nol"Di,e
v.igenti in mati':~
t ·on l'nltimo pl.'ovvedimento.
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.
ie;_ Il soccorso giomaJiero, s1 1'1pew (VIII, XI, XIH, XVIII . XX Notiziario), .è concesso ai congiunti dei militari alle armi che si trovino in condizioni di bisogno e che, essendo total · mente a carico dei militari, sia.no rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.; recentemente, pel' l'erogazione di queste somme, è stato stanziato un miliardo sul bila,ncio dello ,S tato . Moglie. - Alla moglie spetta un sussidio di 8 lire anche se separata. · legalmente, purchè con diritto agli alimenti. · Figli. - Il soccorso di 3 lire spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, adottivi, figliiastri, affiliati, ai figli d'ig-noti aJlevati dal militai·e alle ami.i ed a quelli che pur non potendo essere riconosciuti hanno tuttavia azione per ottenere gli alimenti dai genitori o da,l genitore. Fratell-i e sorelle. - Soccorso giornaliero di 2 lire purchè 1 siano o:r-fani d'entrambi. o di un solo .g enitore, quando siano minori di anni 14 o. inabili al lavoro. Il soccorso è invece dt 6 lire all' unico fratello o sorella del militare nelle condizioni ùi cui sopra o al primo dei fratelli e sorelle del milita:re che siano nelle ~ondizioni suaccennate. A.m ed ave. - Il godimento del soccorso nella. misura di 2 lire è subordinato alle seguenti condizioni: 1) quando siano di etù superiore a, 64 anni (le a ve purchè si~~D.C ,,edove) o inabili al laworo ; 2) che non abbia.no figli maschi o aJt.ri nipoti maschi di età superiore a 18 anni, che non prestino servizio militare o che non siano inabili al lavoro. · Essi.i inoltre non possono godere del soccorso quando ue usu fruiscano la moglie o i figJi , o i g-enitori, o i fratelli e sm·cll e del milita,re. Gtnvitori . - Il soccorso 1-\'ÌOrna liel'o u,llo mu,cfri {lei milita.r i è elevato, per disposizione d'<~l DUOE, da.J 15· agos to da 2 lire ,a 8 lire. Dalla stessa data cessano, naturalmente, le maggiorazioni sinora p!l'eviste per le madri vedove o considerate vedove, -restando cosii fissata un'unica misura di 8 lire in sostit uzione dellei ,preeedenti 2 lire e di 6 lire giornaliere. Nessuna modifica viene a.p portata nella mi1;1ura del soccorso r elativamente al pad!re, per il quale resta fissa la quota giorna,l iera di 2 lire. Al pa~re, se ma,n chi la madre, è pe1·ò :riconosciuta una quota. di 8 lire. Oum'/1,lo dei soacorsi per ·i genitori. - Con provvedimento di legge in corso viene concesso, a favore dei genitori dei :militari alle a,r mi, iI cumulo del soccorso giorna.liero per non oltre tre figli, nena misura di un quarto della aliquota base . 'i
del soccorso. Le di,verse misUJ:e del soccorso relativamente a,i
genitori restano così fissa,t,e: Al pa,<he, n.ven:te un fJglib alle armi, 2 lire; avente due figli alle armi, 2 lire e 50 cent.; avente tre o più figli a.ile armi 3 lil'e. Se mancM l,n, madre, il soccorso pel padre è fissato, come u,nzi <l'e tto , i o 8 lire, qualunque sia il numero d.ei figli alle 11,1·mi. _ · Alla 1n.f11fre, fl,11cho 1-111 vrn·lovu,, u,vente· un figlio alle armi, 8 lire; avente~ tJIH; f1 gli n,11,, 11,r' rni , JO lil'e ; a,vente tre o più figli alle ,a,r mi, 12 lirt). Ai genitori, ave·11tì 1111 ll ~'li<> t~II, 11,r,111.i , :IO lfr·e; aventi due fig'li a,l le armi, ·12 lire e rio 1·t II I.. : 11ov1111 I.i tre, o più figli alle amni, 15 lire. , Agli effetti del cumulo 11011 dovo uo 1 ·HAe1-e computa.ti, nel numero d.ei figli aJJe armi, g- 1.i 1d'llnl n,II n i 1rrn,rmicialli, i militai·~ di cal'l'iera e i volontu,ri <· 0 11 t'N· 111 u, 1·.1111 l-mH1b prcima della dichiar~izione di gue1·J·a. Militari in l'icenza. - 1n d111t11, 18 1Lµ;o1,d.1, 11H I X I X, con sua circolare telegralica, n . 62886, il nriniHt<1 l'O rl< ll'i 11l,01'110 • di r~ione genera.lo d1 Il 11,1111.11i11i 1-1 t1·11,7,io11t nivi l, , IIJL !li1:1po1:1to che i I aoceor ao vnn g·n, f•.on cr.1-11-1 0 11 rn 1-ll!l'Ho h1 ~(11·11, ai militari in lic'fli l'\IL, q11nl1111q11< 1-11 11, 111, 1111,l.11r11, tl olla licen?',u, Htessa e con1w 1·v n,I n 1w i\l1 H 11Hlln, Hl c•HHn. m i l:'m rn. nllP. fnmi g l'iP. dei militari. 11 111 i11 i1>1 l.mo p rnd1 I.I.o 1·.1111 cir! \Oln,re n. 2ll6/ 2-142 in data :.!l, l'!d,i.0 111J.1·<1 t\Ht XIX, d11ll11, m c d c1:riima direzione gener;a,l e, lm ,·.hin,ri to cJw la dispo~izionc t1,nzitlet ta, deve avere appli c·.a1,io 11<, 411u,m]v Sllliltilista il pretlupvuisu, tlel godimento del 1-10<·<·.01·1-10 ,la parte dei congiunti d:el militare. Di conaegueu 1,li, ìl heneficio in questione non deve essere concesso al miIH,nre in licenza ogni qual :volta, la licenza medesima sia di 1111,tura tale, secondo le norme fin qui vigenti, da escludere i I godimento del. soccorso da parte dei congiunti: la li· cenza, cioè, durante la quale il militare o contiJlui a godere ,lei trattamento economico civile (se-sia, dipéndente da enti pnbùlici o privati) o riprenda le sue. normali occupazioni d i ln.voro antecedenti al richiamo alle aNni (e cosi, ad nsem plo, la lice11zi1 d.i convalescenza per infermità preesistenti · u I richi,amo al.le amni, la licenza straordinaria in attesa delIn Ho11·1iua ad. ufficiale di complemento, la licenza straordi1,ll~rln, l lHm:itata, la licenza speciale in attesa d'el tratta1111\11 I q rii qnl1~i:mr.m,fl , In, licenza illimitata i.n attesa di con1
1\110 _ f't 'fl , ) .
Il
Nol'IDe per · ufficiali e sottufficiali destinati a raggiuilgere il C. S. I. R. in servizio isolato. -
(Itinerario: Tarvisio-Vienna-Budapest)
- Da Ta'l:visio a, Vienna, non funziona il ser.viz4o di vagoneristorante; si consiglia quindi di provvedersi di viveri (2 pa sti) alla, stazione di Ta.rYisio. . · Sul treno, poi, contempo:raneamcnte alla visita dogana-le germa,nica, vengono distribuite gratuitamente le marchette necessarie per il consumo dei generi razionati (pane, grassi, . carne). Lo stess9 procedimento è scguìto a,Ua frontiem un ghero-tedesca_ nel via.ggio di ritorno in Italia-. A Vienna si giunge aUa 8ud-Bahnhof e dal Comando militare italiano di tappa,, indicato con cartelli e frecce, verranno date istruzioni per l'eventuaJe continuazione del viaggfo. In caso di 1;itardo dei treni si dov.r à. pernotta1·e a Vienna e lo stesso Comando di ta.p pa fornirà il buono di alloggio e le istruzioni cÌ'l:ca l'ora di partenza del treno per l'Ungheria (dalla Ost-Bahnhof, poco distante dalla siid-B .). . Provvedere. alle opportune registrazioni sul foglio di vhLggio. · Nel tratto Vienna-Budapest, funziona il se1wizio di vagone. ristoTante e per i pasti non occorrono tessere. AHa frontiera unghel'o -tedesca, a Hegyeshalom, funziona un utlicio militare italiano per il c,unl.Jio valuta e per eventuali OJ1ticipa,zioni di valuta tmghere,se (pengo)dietro rila,scio di regolare ricevuta e di registrazione sul foglio di. yiaggio. Giungemlo a Budapest, p,resentarsi al comando italiano di rappa che fornirà tutti i chiarimenti necessa~i: per la èontiuuazione del viaggio, il c:.Lmbjo ùi va:Juln, 1·11mena, e l'alloggio per coloro che devono pcn10tta,l'e a ll11davest. Circa il proseguimento del viaggio, gior1rnll~1eute, da Budapest pa.rte un treno militare tedesco (tradotta) che porta fino alla, stazione terminale ferroviaria. 1 E' necessario provvedersi di viveri da consumare· lungo il tragitto Budapest-frontiera rumena. Ogni informazione verrà data dal comando militare italiano di stazione, sia per colo'l'O. che debbono proseguire il daggio (per ,via ordinaria) sia per coloro che debbono invece trattenersi in città. Coloro ·che debbono llroseguire il viàggio, provvedano a fornirsi di viveri per almeno due o tre giorIlÌ di viaggio o più, a seconda della loro destinazione. · Lungo le str,a de della Bessarabia ~ dell'Ucrainli è possibile trovare sezioni della sussistenza per il-preleva.mento di pane
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e vivei-i in scatola, od acquistare dalle popolazioni u0Tr1, e po-l-
lame· (,vivo) . · A Buda pest ,c onviene fornir.si cli acqua, possibilmente minerale, di fia,mmiferi e tabacco. ·· Poichè il v.iaggio si compie con mezzi di fortuna (a,ut ocolonne) è opportuno che ogn,uno sia, provvisto di una, coperta, · poichè non è faclle t r ova1•e ricovero in luoghi chiusi, e generalmente si deve pernottal'c nell'autome7,zo. In determinati centl'i funzionano comandi di tappa o del movimento stradale, p,i:esso i quali si potranno otteu12re in formazioni e consigli.
* Oltre il no1•malc cquipaggia nù~11to di cui ognuno d,we essere fornito, si c01:is ig.li ,L .la, 111assim:1, previdenza per llU:1llLo concerne l'equipaggi:1,mento i 11v ··1·na,le, gli articoli necessari a.Jla persona (asciuga to i , s,t,LW1H.:, le1upcri ui , !Jìcchie1i di metano, bo1,acèia o thermos, e.cc.). Dati i continui spostamenti ltellc 1ocalit:ì, (li. t:ap~a e dei depositi di sussistenza, ognuno tenga p 1·c · •11Lc l a u ecc,:siti'I, di nou f a rn as::;eg11a,mento sulle possibnlt:ì, aHl'lli , tM ,l solo s ulJ e pl'oprie.
*
l'1·c:-1-;o il 1·1ll 11 u1 1du rni li lan \ di sta:.-;ione Lii 'J':uvisio ve1;rà, di:s l.l' i l111il.o, a. 1· l1i 111 • i'1( T i11, rir ili esta, il ma1n1,1letto rii eouw>:e~ 1,m,;,,io11(' i!:J.111 l.1·il1• f;1·0 1·.di( o d:i. 11 ' 110:icio propaganda, dello
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<li prn10:1.tw;. i,.,,. , 111111 lo~lii t11 11 11 1111 !1J t1i p (~i· Il; rumena e r1t i:;su, cl1c, ,a, s 11 0 ternp"', re t'l'U,J no puee di:,tl-ihuiti ùal suddetto ufficio. C'(il'.su
li11gue uughetese,
Cambio dracme e buoni di cassa in di.-acme : a militari degenti in ospedali Molti mili'ta.1·:i degenti negli ospedali d~l Regno souo in ·· possesso ùi dracme e di buòni di cassa in dracme eh.e uon h~1n n o potuto cambiare e.ontro lire alle casse ilei rispnttivi Cor pi, date le speciali condizior1i nelle quali si son o renuti a, tro~ar e. Il ministero delle finanze, con foglio n. 18820 dei 12 a:g~: ,; 1,o 'J!)4l -XIX, ripo1-tato nella, circolare del ministero della ~11 u 1'a - dil'C½fone generale. dei servizi anuniuistrativi, nu111 <1·<, 1070/ H in (fata, 21: agosto H.141-XIX, ha disposto a,l ri tlllll'dO (' iJ ( e lii'~ del{ li oi,j pellali s t·essi si procecfa. ~,i cam-
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bio di ta.li dracme o buoni di cassa in dracme contro lire, presso la, filia.Ie più . vicina della llanca d'I:f;a..lia. Gli ospedali militari cureranno il sollecito corso delle richieste di. cambio solo pei:· le dracme il cui possesso sia giustificato ùa parte dei militari; per gli importi superiòri a 100 · dracme sarà richiesta, -d agli ospedali predetti speciale autorizzazione al ministero delle finan~e (direzione genemle ùel tesoro).
I certificati pe~ gli assegni familiari degli impiegati privati e dei Javo1;atori richiamati Per ottenere le indennità, e gli assegni familiari , spettanti, rispettivamente, agli impfogati privati .ed agli operai richiamati alle armi per esigenze <l.i ca,rattere eccezionale, gli interessati debb()no presentare certificato dell'autorità militare o del podestà, attestante la. data, del richiamo, la permanemm. in servizio militare e il grado rivestito, nonchè rinnova.re ogni tre mesi la presentazione d'el certificato medesime. · 11 rilascio di detti certificati ùa parte dei podestù, aveva <lato luogo a frequenti inconvenienti e ritardi, poichò le a.n to1·ità comunali, non csseudo sempre a conoscenza. della posizione milifatre uegli interessati, ei·ano neì1a maggior pa.rte dei casi, costrette a- chiedere notizie in proposito agli enti :milita,ri, sui quali, in definitiva, era venuta a gmvare la pa,rte sostanziale del lavoro. Allo scopo di assicurare all 'impol'La,ute :;ervizio maggiore snellezza, e rn,piditù,, e prc.°'i gli oppol'l;nJJi accorùi col mini_'stet:t1. dell'interno, il ministero della g 11 e r1·n, (cl'irczionc ge:·,_·: :··i1èÌ'Me servizi a mministi-ativi), ha ùispo:;to, con cireolare ·•n:t· éi759/ S, in data 7 agosto c. a., çhe i ce1-tìfie¼Lti in que.. . stione siano senz'altro rilasciati dalle autorità militari ogni /· _qJib.lv@lta vengano loro ' segnalate richieste in propoiiii\o da"gli · iBtei·Nisati o dalle auto;rità comunali.
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I periodi di richiamo alle armi e l'assicurazione -obbligatoria di nuzialità e · natalità A. seg-uito e compleme11to cli quanto venne comunicato nel VII Notiziario,. si informa che nella Gazzetta Uffi<tiale n. 214 del 10 settembre 1941-XIX è stata pubblicata. Ia iegge 11 luglio 1941-XIX, n . 906, pel riconoscimento dei periodi
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dl 1·l1 :lii1~11111 11,ll e al'llli a.gli effetti dell'assic urazioue obbiigal.0 1·itL poi' lo, uu,r,ialitù, e la natalità,. Si riportano di seguito 11 tli 1:1 pu,'Ji,r,ioui cbe fanno oggetto della. presente legge, entrata. i11 vigo1·0 il 10 1:1ettembre 1941 -XIX. I limiti di età per il diritto all'assegno di nuzialità (stalli Ii.ti dall'art. 22 del H. decreto-legge 14 aprile 1939-XVIl, 11 . li36 , couvertjto, con modificàzioni, nella legge 6 luglio UK'!}-XV H, n. 1272; v . . VII Notiziario), nei confronti dei ri c li iamati dopo il 1" ·maggio 1939-XVU sono aumentati di . 1111 periodo pari a quello del servizio .mUitare, compreso tra i I l ". maggio 1939-XVII e il 30 aprile 1942-XX. Tale aumento ha efficacia., agli effetti del diritto all 'a:ssegno di nuzialità, anche nei confronti della donna che cou hag·ga matrimonio con i111 lavol'iLtore che sia stato richia. mi1to nel periodo di tempo a nzidetto. 1 petiodi di servizio milita.re per rid1iamo alle armi nelle l<'orze Armate dello Stato, compresi fra il . 1° ;maggio 1939-XVII e il 30. aprile 1942-XX, sono considerati coperti di contl'iùuzioue nell'assicurazione obbligatorfa. pel' la nuzialità, e ht natalità., purchè risulti versato o dovuto nelJ'a.ssi~ura zioue .;tessa, almeno un contributo. Questa disposizione sì "'l'Plit:a i M11:l11 : nei (·.011f1:outi di colo1·0 f'.he non possono far rn.le ,·e il. rc1p1i::1ito di eoutribuzione pretletto, ma che alla data 11!-I l " rimgi,; io J.lìJU-XV fJ si trovavauo :1rruolati nelle Forze 1\ n1111rl.o tlol lo t\taLu fllll' dfoU.o dcJ 1·ichianio, puJ'chè nel pe1·iodo di u II u.111111 i 111111etl in l 11,1111111 l.11 precedente a,l 1·ichh1,rn<, ste;,:;u dimlti pe1· essi ve r·N:1.Lo o dov11l.u a l111 t1110 1111 cOJ1tr iL11 to in mia delle assicurazioni obbligu tol'ie (di c11 i a l H.. tl ecl'el:oiegge 4 ottobre 1935-XII, n. 1827); op1rnrc, se I 1·:Ll,ln><i di im1)iegati, risultino, per effetto di un rappo1to ui Ja.vuru e:sistente alla dàta suddetta, soggetti all'assicura;1,ione oblJlig-atoria per la nuzialità e natalità. A gli effetti delle disposizioni anzidette sono considerati perlodi di 1·ichiamo anche quelli di arruolamento volontario o di tt·a.ttenimento alle armi dopo il comipimento del pcl'iod.n di ferma ordinaria. L ..~ domanda di assegno di nuzialità o di mttaJiU1. inol 1.rnla dalla moglie dell'assicm·~to alle armi è considerata., a, l.11 U i g·li effetti, come presentata dal titola1.·e della posizione 11,NN ic 11i-ativa ed il pagamento dell'asseguo liquidato ' pob'à 1N1s111·1 1ill:ett\rnto alla mogHe anche in mancanza di delega del 11111,l'll.o. A fovol'e della vedova dell'assicurato deceduto per 1·1111 1-1 1, 1 '11110, f.{ IIP1·1·n <• pe,· malattia contratta in servi,r,io in
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qipendenza ùella guena, ò, i u l'"'"I 11·.ol <~re, J'icouosci.uto i I diritto di esigere gli assegni di nuzial ità, e di nat alità. event ualmente non ancora richiesti e quelli dovuti per i figli rep utati ~egittimi, nati dopo la morte del genitore assicurato.
Agevolazioni ferroviarie per i .congiunti dei militari A seguito e complemento di quanto è stato pubblicato nel XIII Notiziario (pag. 6, pari titolo), si riportano le disposizioni emanate dal ministero della guerra di concerto coi ministeri delle altre forze armate, 1·iguardan.ti. concessioni e facilitazioni dì viaggio a favore dei congiunti che si recano negli ospedali del Regno a v,i sitarvi militari feriti, ammalati gravi o deceduti. A favore dei congiunti che si recano a visitare militari rfooverati nei luoghi di cura, del Regno per ferite o congela-. menti riportati nella guerra in corso, in quella dell' A. O. I. e della Spagna, o in seguito decedutivi, nonchè ai congiunti elle si recano a visitare militari ricoverati nei luoghi di cura del Regno per grave malattia comunque contr;ttta, od in seguito decedutivi, sono accordate le seguenti concessioni e fa ,· i I i t:11doni di viaggio sulle· ferJ'ovie dello Stato : a.) gratuità, del viaggio di andata e ritorno in tei·za d a.Hse 11i. cung-iunti ir~digcnt:i che si reca,no a, visitare militari feri ti o ammalati gra,vi o in seguito deceduti; b) 1'idm1ione del 50 % sul pre½½O del viaggio ùi andata e ritorno, in qualunque classe: - ai congiunti ·indigenti d io Hi ,·ccn,no ;J, visit:1re milit:ui fer'iti non gra,tìcmento; - ai congiunti non · inrl,'iyenl,i che 1-1i 1·cc•.a,uò a visitare ùiiìilfbl' i feriti grav·i o non yravi od ammalati fp·rwi .où in segu ito deceduti-. Nessuna àgevolazione è concessa per visite a ·militari ammalati non grave'J'l'ltente. _ Le concessioni e facilitazioni di viaggio di cui sopra si applicano, ,li;mitatamente ad un solo viaggio di andata dal l uogo di residenza dei congiunti al luogo ove il militare è t icoverato o deceduto, e di ritorn:o il! sede, pel' uou pi.ù di dne clelle seguenti persone faeenti parte della famiglia del milita.re : genitori, moglie, vedova, figli, fratelli, sorelle. Le concessioni e facilitazioni di viaggio predette hanno effetto, oltre che sulle ferrovie ~ello Stato, anche sulle seguenti fenovie secondarie ammesse al servizio cumulativo: Feri·ovie del Sud-Est, Fèrrovie Calabro-Lucane, Ferrovia
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Elettrica di Val di Fiemme, Ferrovia, Elettriea transa.tesina, Ferrovie delle Dolomiti, Ferrovia, centrale Umbm, e si appli cano ai congiunti dei militari appartenenti al R. esercito, alla _R . marina, alla ' R. aeronautica, ed· ai reparti della R. guardia di finanza e della M. V. S. N . e sue specialità m,obilitate per conto del R. esercito, della R. marina, della, R. aeronautica, appartenenti al Sovrano ~litare Ordine di Malta, àlla Croce ~ossa Italiana, · nonchè agli assi;milati delle. forze armate. Per fruire delle concessioni e facUitazioni di vj,a,gg,io di cui sopra, ,gli interepsati dovranno · presental'e dom:mda in carta sempJice ai coma1ìdi stazione carabinieri l'eali, e ove questi manchino, ai. podestà, esibendo i seguenti doc umenti: a) lettera o telegramm,a dell'autorità ;militato, attestante l'avvenuto ricovero del m,ilitare in luogo di cm·n fHW ferite o g:rave malattia, o l'avvenuto decesso .in co111-1eg11011:1.u della ferita o malattia stessa,; · 'b) dichiarazione del comune ço;mprova11L< ,1110 <lei gradi di l}arentela dei richiedenti arninessi alla co11<:01-11-1io110 (in du plice. copia). I congiunti inrligenti dovranno inoltre cs ilJiro un cortifi- · c.tto podestarile attcRtn,ute la indigenm dei 1•if:hi 0.1lenti. I comandi st:1 zione 1·.i~1·ahinieri reali od i 1wdestù, in })a.se ._.,i ::sttt1 L 1uLli ,1 0,:,1 in \.~n Li , .ri la..sce.r::Lnno a.i richiedenti itidige.nticl.te si 1·ec:.H10 n, vi ~il.a1·c mil ·it:~ri feriti o malati gravi o deceduti , le 1·ichiestc !.li viag-g-io 111u1follo H colore rosa occorrenti per ritir:1re da.Jlc stsiz;io11 i fcl'roviarie di partenza il biglietto di viaggio di andata e ritorno 1:1enza alcun pagamento, ed ai. richiedenti indigent,i che si 1·er.a,no a visitare mi!ita,ri feriti non gra,vernente) nonchè ;i.i ricbiedenti non . imUgent i che si recano a :visitare militari feriti leggeri o gra,vi o ;malati gravi o decedu,ti in conseguenza della ferita o della, malattia, stessa, le richieste di viaggio modello D color cam,oscio, occorrente per ritirare dalle stazioni ferro viarie di partenza il biglietto di viagg1io di andata e ritorno con la riduzione del 50 :% . Nei casi di urgenza, per visite ~~ feriti o malati gr~vi; o deceduti, la dichiarazione del coinune attestante il grado di pa,rentela · del congiunto ed il çertificato podestarile attesta1J te la indigenza dei rìchiedenti potranno essere ·sostit uiti da analoghe dichiarazioni apposte dai comandi di ·stazione carabinieri reali o dai podcstù, sulle anzidette richi c:-: l<' modeUo lJ colore rosa o D colore camoscio. In tali c0i1-1i l' ln
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digen:6n. del richiedente sarà docmncutn,1-u, m odl11,11t.t l 'rn,d lil i.ione d el libretto ili sussidio alle famig lie dei ri c hi1111u1,U. Verifie:andosi ffcaso che il militare ferito o ::1:1m1u:i,la to ve11µ;11, trasferito in ospedaJe di altra città, i congiunti che evcutnalmente arrivassero all'ospedale di prima degenza, sa1·a.J1uo mnniti dei documenti necessari per ritirare i biglietti di viaggio (gratuiti o ridotti del 50 % a ,s econda del caso) per continua re il viaggio fino alla loca1ità sede dell'ospedale di second a, degenza, e per il ritòrno al paese di residenza, per la via .p iù breve. I congiunti non indigenti, rper ottenere il rimborso del biglietto di ritorno non utilizzato, acquist.a,to a ll'inizio del viaggio , dovranno farlo vistare dal capo sta,. "ione per poter così document are la domanda d.i rimborso da indirizza re al controllo viaggiatori e bagagli delle FF. SS. di Ffrenze e da, presentare alla sta~ione ferroviaria della locali.tà di 1;esi denza dei congiunti. · Le con cessioni e facilitazioni ili viaggio di cui sopra sono applicn,bili a nche per la, eveut.na,le effettuazione di secondo ' viaggio che i congiunti intcnd e:;Ke1•0 effettuare nel caso di fi nccessiv o aggravamento o decesso del militare. 'l'aJe nuova, s itu~i qne dovrà essere pertanto documentata ai podestà, od a ì comandi stazione CC. RR. con l'esibizione della relativa comn n icazione ricevuta dal1 ' ospcclale. I viaggiat ori, pe1· H riconosciment.o personale sulle fer;rovie d ovran n o ei,iòire, oìfa-c ai 1101·male d ocum P.nfo di identità, una. delle ,·opie del certificato attestante il grado di parentela, e p ot r a nn o prendere posto nei trenj con le condizioni e limi t a7..ioni p r eviste dall'orarfo general e poi· i vin,ggiatori a, fa.. riffa ordinaria.
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Richieste informazioni per militari o civili in A.O.I. Si ritiene opportuno riprodurre, per norma, il modulo edito dal Ininistero dell'Africa italiana per la richiesta di · jnformil.¾ioni relative a militari e civ:ili in A.O.I. Non potendosi distribuire un congruo numero di tal.i' moclnl i a t utti gli organi « P », provvederà di'retta.mente l'Uffici o ì:tupa.g ftnda R. ·E . alJ a compilazione e trasmissione dei mc(lesimi :11 ministero predetto, completi di tutti gli ele· . menti specifica,ti nella sched a sotto riprodotta.. Si a vverte a,ncora (cfr. XIX Notiziario) che il ministero dell ' Africa italiana, interessato respinge qualsiasi richiesta 'lle non ri sulti reitatta in base a tutti i dati tassativamente ·<>scritt.i .
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. . N. progr.
Rlcerc a dì (cognome e nome) UFFTCI
Il sotto scritto Via . . . de l signor nato a . .
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lNFOnMAZIONJ
. abitante in . Tel . . . . . è privo di notizie fl,glio di r esidente i,n . . . Vi,O, N. . . . _ d i professione . presso 1;;111,r; o ll 'l lt11 . . . . . . ~ . . . : (oppure) N1' 111 W ta..r c: Ar11w. . . . . . . . . . Reparto Grarl o . , . . . . Ullinw indirizzo fornito . . . . D<Lla // cli.' 11/.l/.'liW an1nm:l.cazi0ne ricevuta . . . . . . 1/1,vo /!ft:, 111rrtnnt.o, pre11lt.1cra dt i nteressamento per otten ere informazio n l ·l.11. 111 M-//. 11 • • • JJrcon ·/11.11ttr o vo /1:r f rr:r conoscere all'intere ss ato che : . N.
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Firma leggibile
Moclilicmzioui alle norme sul ti:attamento <lei 11e1.·Bonulo Htutulc e ,Iegli enti pùhhlici richiamato :\ r-; (·~ 11 i Io 11 ,111 11 tl ltl1 ·n. ti i quanto è :;tato pubblicato nel V Nnl!z.n l' I" t', In ot -i-;1,Hio 11 c; <ti soluzioni di qu esiti, nei No : !:.·. i;L;·i \' : : i "\°, :, \,' i , xv~1r, :~IX, ~,;, (ptb"rte seconda), 1
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mn,ggio 1941-XIX, n. 584 1r.:1 ,1, ,1 j 111-J I X IX) i,;0 110 stati\ stabilite ùelle qnuJi 1:1i ripol'l,.1.111, 1(.1 p i!Ì impcn-t~,nti : A I' t . 1. - L'art. 81 del R. decreto :w tl kcmhrc 1923-H, n. 2!)60, è sostituito dal seguente: ,., ; i nl'11 1·rn11, <" hc 1·0 11 li . tl nn ·Lo tri
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(i n ...;z. 1111<11' 1_1 .uurmc.
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L'impiegato può essere collocato in aspettati va per caudi famiglia o iper s·e rvizio militare. Nei due ultimi casi non- ha diritto a stipendio. . L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su propos.ta del Consiglio d'ì amministrazione e sulla ba.se di prove dal medesiimo raccolte. . · L'aspettativa per motiyi di famigli a può esser·e negata o 1·evocata, sempre che ciò sìa, richiesto da r~gioni di servizio. L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obl1l:i g-l1 i di le.va o per arruolamento volontario· per anticipa,:,,,11 11 0 degli obblighi stessi è collocat9 in aspettativa "per servii.io militare. l ,' i 111pin~ 11,to invece, richiamato alle amni per servizio tem : p11 n 111 1•0 e 1·1111 1,icl e1·n.to in èongedo, purchè l'assenza. {tal i;a, di provata infermità, per giustificati motivi
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l' ufficio nou duri oltre quattro mesi; per il tempt/ eccedente tale' periodo è collocato in aspettativa. · Vimpiega.to in congedo per servizio militare conserva solo per i pr_:iimi due mesi lo stipendio, gli eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, nonchè l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia su quella che risulti dovutagli quale militare. Se però è richiamato alle armi in qualità cli militare di truppa (sol<lato, ca.pomle, caporal maggiore e gradi corrispondenti) con trattamento economico uguale a quello s,p ettante · ai pari g,r ado in servizio di leva, conserva anche il supplemento tli servizio attivo ; mentre ,se è richiamato con trattamento economico superiol'e a quello predetto, il supplemento ili servizio a,ttivo s.p etta per la eventuale eccedenza sul trattamento milita,i·o per paga u sovrapaga. L'impiegato che presta sei·vizio io colonia e sia. coniuga,to , oppure vedovo con prole minorenne, conserva durante gli indicati due mesi anche la, eventuale eccedenza della ilid eunità coloniale civile in godimento sull'ip_dennitll, coloniale o il soprassoldo coloniale eventual!IIlente dovuti nella posi· zione militare. I precedeuti commi quinto, sesto e settimo si applicano a nche al personale in prova che ana· data òel richiamo alle armi nhbia gin. ~tsslmto €ffettivo .servizio civifa <'.on:;idcrar. ,1o quale trattamento civile l'assegno mensile di pr~va cli cui a,ffart. 17 del R. ~ecreto li novembre 1923-Il, n. 2395, o gli altri eventuali assegni di cui. sia fotnito in sostituzione di quest'ultimo. L'eventuale eccedenza i:ti quest o ri s pPtto allo stipendio minimo del grado- da conferii-e a,I te1·t1.nit1e dell'esueriment.n. sar:'!, considerata alla stessa stregua del 011ppl eme~ to di -~e~.'. vizio attivo. In caso dj richiami successivi il trattamento di cui ai pre- . cedenti"~commi sesto e settimo non può essere nuovamente concesso se dall_a data clell'avvenuto ricollocamento in congedo da parte dell'autorità militare al giorno del richiamo immediat:Hnente· successivo non sia.no t.J"ascorsi afar; eno t:ei mesi. Ove tale intervallo non sia interamente trascorso i successivi periodi di richiamo si sommano per determinare i due mesi per i quali è actordata la sndcletta, concessiom:. Per gli ilIIlpiegati sotto le armi in tempo di guerra prov vede Ì.l R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e snci:;essive modificazioni. 17, · ,,
Art. 2. ~ ,L'art. 1 del R. decreto-leggt:} 1° aprile 1935, :n . 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, è sostituito dal seguente: Ai dipendenti di ruolo, esclusi i salariati, delle Amministrazioni statali, ianche acl ordillMilento autonomo, ri-chia.mati o trattenuti alle armi per esigenze militari di ·ca rattere eccezionale o elle, col consenso dell'lllmministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggono, nelle medesime circosta.nze, arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella M.V.S.N., è dovuto il trattamento di <.:ui affart. 81 àel H. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni, per i primi àue inesi dalla data del )'ichiamo, d.el trattenimento alle armi o dell'arruolamento y,,l,;n!'.inio . I', ,. i I pel'iodo successivo, al personale medesimo che 'sia 111ii ì l: rl' tli truppa (soldato, CH,porale, caporal maggiore o .. r ,i •ll 1·111Tii-;pnn,1<mj.i) eon trattamento economico uguale a q111 ,Jlo ,; 111·,UJ1,11 tc ai pari grado in servizio cli leva, sarà coni,H•1·1•1il11 I II ag-1,(i 11nt~, alle competenze militari, il trattament o 1·,111rq 1k rd, 11 11 ~odiJncnto per stipendio, supplemento di N('l' \' li l11 J1i l lv11, 11,,-i;gfo .nta di frumiglia o' indennità caroviveri 1·,I t• \ ' ì' lll i lllii IIHl« ' V, il l lli'II NiOll :),l,jlj e T'Ì:1SSOl'bibili, CSC]USU, ogni Hl! ru f i1d, · 1i11 I , 1\;;;;;i II P1'1·1 it 11 :1.!<1 i11<\1'(!nt<! alla posizione ci\· lii , .n !r o q 11n. 11( 1> i' Hl 11 lil ! (., i; I !: 1 11<'.C'.ei,;sivo co.mma, qnarto. , •11u1 c11 ·11 i1 ,,·,·1·1, tic· i i o I ' · 1·K ,n111 ,l , ~ r-:L-,. ri r.hirlirnat o ~ tratte 111110 , , l l, 1 11,1 •1 111 1 11 c·111,I r ii //,H'II, a 1T 11ol n 111 c11.to. vo lontario con g 1·:1.do 11illil11 1·1~ p i i) 1·!1·1·11,lo" 1·11,1111111<p11 <'.011 t 1·n.tl'. nim m 1t o eeo110111 i, •11 ,111il i l :trc i-; 11p ci1·i 11 1·i\ li. •J1"dl11 iudi, ·a lo 11,d 1•11 1n ma pre(·,<:dr•·1dc, s petta il ti·attamento più J':wo1·cvo le fra, qn cllo iueTefl ( · a lJa, p osizione civile, calco la,to n ei .modi i;o pra ·indicati, e c:11iello complessivo militare JJer stipendio o paga, supplement o di servizio attivo, o sovrapaga cti famiglia, o indennità caroviveri. · Ai dipendenti di ruolo che prestano servizio in colonia e siano coniugati, oppure vedovi con prole minorenne, è conservato, per il periodo successivo :af priJD,i due mesi dàlla data, del richiamo, del trattenimento alle amni o dell'arruolamento volontario, in aggiunta altrattamento previst o dai due precedenti. commi, l'eyentm.1,1.e eccede:n~a ùeìl'indennitù, coloniale i nerente ,all'impiego ~ivile su quànto possa even t ualmente competere per indennità coloniale o soprassoldo coloniale nella posiziòne militare, purchè la famiglia si t rovj effettivamente in colonia al momento del richiamo, del l 1·n LI (\11 iu11ento alle armi o dell'arruola.mento volontario e c·11 11 l i11 11i n, 1·i:;icderv.i. lii
Tmttamento analogo a quello stabilito dal presente articolo sarà fatto al rersonale in servizio di prova. Art.' 3. - L'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 ,g iugno 1935-XIII, n. 1019, è sostituito dal seguente : Ag-li operai permanenti ed agli incaricati stabili dipendenti dalle am.rninistràzioni dello Sfato, ancµe ad ordinamento autonomo, richiamati o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o éontraggano nelle meclesime circostanze arruolamento volontario nelle FOT'ze Armate o nella M.V.S.N., i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, sarà; corrisposta, a decorrere dalla clat,a, del richiamo o del trattenimento alle armi, o dell'arruola,mento volontaT'io, oltre alle indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare, l'eventuale eccedenza delle competenze civili per paga o retribuzione giornaliera, aggiunta di famiglia ecl eventuali assegni personali pensioia,abili e riassorbibili , rispetto a quanto l'amministrazione .I llilitare corrisponde complessivamente per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia, o indennità, di caro.vi veri. · L'importo ·complessivo degli assegni civili di cui al precedente comma è ridotto, a i · fini clèl N1,fl'ronto previsto dal comma medesimo : · a) !lli, due terzi, per i coniugati senza prole; 11 ) alla metà, per i celibi o vedovi senza prole. Agli effetti dei precedenti commi le competenze stabilite ·a mese vengono ~omputate in trentesimi. Per i S3!lariati dipendenti dalJe a mministrazioni deJlo St.'l.to 1 a.nche a, ordina!!}.ento autonomo, d.ie non a,bbiano ]a quaJ.lfica di operai permanenti o di incaricati stabili . esclusi quelli assunti per lavori di carattere occasion~le di durata non superiore a quindici giorni -:- sa.ranno applicate con d'ec:ceto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa ~ol ministero delle fi1mnze, norme analoghe a quelle che nelle circostanze previste dal 1° comma del presente a,rticolo Je orgari.hizazioni sindacali potranno stabUirc per k maestranze dipendenti . dall'industria privata . (Art: ·4, omissis) .
.Art. 5. - Ai salariati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3 che nòn rivestano grado di uf:ficiale o s-0ttufficiaJe o che, comunque, non fruiscano quali mHìtari di un trattamento di famiglia, sarà conservata per tutta la 19
,forata, del sc1·viz10 :.Lllc~ an11i l'aggiunta ùi famiglia in go,Jimento a, carico del I'a11naninistrazione alle cui dipendenze si trovano al rno,mcnto ci el richiamo. Tale a ssegno è -sospeso durante la licenza :-;trao1·ùinaria illimitata o di durata. superiore ai trenta gio1·11ì o in periodi analoghi di interru zione del servizio milito,re. L'aggiunta di fa.miglia sarà an ehe concess:1, f'e l'111a, la limitazione predetta, qualora ne sorga il diritto dopo i I richiamo allè armi per sopravvenute val'iazi<ini uell{> :-;tato ùi famiglia . · Il trattameuto pt·twisto dal comma precedente sarà fatto a,nche a colol'o il e11i ea,pporto con l'Mill1llinistrazione dello Stato risulti, alla cl:tl;1. del richiamo, interrotto da non oltre nova,nta giorui , p111 ·cllè, per altra occupazione assunta dopo l'interruzione ste:;Ha, non abbiano acqttistato il diritto ad un qualsia,si tl':l t t:aui cu to economico civile durante il richiamo ocl alla co1·1·ci:ìponsione degli assegni famiìiari. LtL concessiouc di t: ui ai due precede.p.ti commi può cumuh~rsi _c on i soct:01:si giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei milita ri richiamati o trattenuti alle armi. Ai salariati ass unti dalle amministrazioni dello Stato, n,nchc ad ordinamento ,a utonomo, per 'lavori di carattere ,1u:asiona,le di <lnrata non superiore a 15 giorni è applicai ,i lt·, i II caso rli. 1·ichiamo a.Jle twmi per csigem:e tl'i c.1rattere 1·,·t'(\t,io11n,l r., ii H. dt!<',rd o-l ng-gc 26 ottobre lMO -XVIII. nu111,•ro I ,11m . \ rl . 1; , l. ':irl.. I d,•I IL <1,•.,· 1·olo -·l pg·ge 1° aprile 1985, 11. ;: 1:1, cou ve dil.o 11 1: ll:1 lllg-1!:e :1 J~ i11 g 110 J.!)35 -XIIT , n. n. 1019, 111 11.Jili,·a,to ,·. 01L [l J:,. decretu-leg~e 12 dicembre 1988-XVII, 11. 2093, convertito nella, legge 2 giugno 1939-XVJI, n . 739 , i:. sostituito dal ,s eguent.e: Al persona,le civile non ùi ruolo, comunqi.rn denominato, escluso quello salariato, riclliamato o trattenuto alle :}·l'rni o anuolatosi volontariamente per esigenze militari di èa ra ttere eccezionale che sia militare di trlippa (soldato, caporale, caporal maggiòre o gradi corrispondenti) con tmtt.;1.mento economico uguale a quello spe.t tante }1i pari grado i n ser vizio ùi leva,, sarà conservato, in aggiunta alle compet env.P: militari, il tratta.mento complessivo in goiliment'o, per i-etribmdone eù aggiunta di famiglia o indennità caroyiveri, esr.lnsa ogni altra indennità fissa od eventuale inerente a lla, osi~ione civile, salvo quanto è stabilito al successivo -comma, 1,f'.1'1/.0 . t un lora, invece il personale di cui al p_recedente comma i11 rld ,in,mn,.to o t rntteunto alle armi o arruolato con grado 11.d lil1t r·,1 pi, CJlnvnto o Mm11nqne ron t rattamento economico
milita,l'e superiore a quello indicato nel comma precedente, spetta i1 . trn,ttawento più favorevole fra quello inerente alla posizione civile calcolato nei ,modi sopra indicati e quelh • complessivo militare per stipendio p paga, supplemento rl i servizio attivo o sovrapaga e aggiunta d'i famiglia o iuden · , nità caroviveri. Al personale civile non di ruolo el1e pl'esti servizio il.. (·,olonia, e sia coniugato, oppure vedovo con prole minorenne, è conservata per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arqiolamento volontario. in aggiunta al tr·attamento 1nevisto dai precedenti comlilli, l'eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente al l'impiego civile su quanto possa, eventualmeute competere per indennità, coloniale o soprassold'o coloniale nella posi zione militare. Tale concessione è mantenuta. anche pe1· il periodo successivo purchè la famiglia dell'impiegato si tro vi effettivamente in colonia al momento del richiamo; del t rattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario " c-ontinui a 'risie<lervi. Le disposizioni dei precedenti commi souo applicabW esclusivamente al personale che alla data cl'el richiamo pl'e::,:ti servizio <la almeno tn~ mesi.. Art. 7. - L'a.rt. 5 del R. decreto-legge 1° aprile 1!)35, n. 343, con~ertito neì la legge 3 giugno 1935-Xlll, n. 1019, · f' sostituito dal seguente: Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano in <:aso di chiamata alle a1·mi per istruzione, addestramento o tomunquc dipendente da esigenze tri carattere nol'male dei servizi militari metropolitani, o ùi di iam a u1 aJlc aI'mi pe1· !'aclcmpirnento degli obblighi ,ùi leva o di anuo.la,m ento ,•olontario per· anticipazione degli obblighi rli leva &alvo che tale arruolamento volontario sia contratto quando l.c1 Nnzione si trovi- in stato di guerra:. Art. · 8. - Gli studenti univepsita.ri, dipenctenti dallo Stato e dagli altl:i enti pubblici, i quali rinuncino al beneficio dei rinvio del servizio mrntare loro concesso dalle tìisposizioni in vigore, . per arruoia.n,i uelle Forze . Armate
durante lo stato di guerra, sono considerati, agli effetti del trattamento previsto dal presente decreto, come arruolati volontari per anticipazione degli obblighi rli leva. Art. 9. - Salvo 't)ua.nto è s,tabilito dal penultimo ~omma " dell'art. 5 rlel pre1,,ente decreto, il trattam0nto previsto dai pi·ef:edenti articoli non è c11m11labile con i soccorsi giorna-
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lie1·i sta bi liti. a l'n,vo1·c ùellc famiglie bisognose dei militari ricbia,rnn,ti o trnttouu li a.Ue armi. Pcrn,I t1·0, q 11 nmlo il t.rattamento civile spettante in aggiunta n. qu •Ilo rm ilitm·e per effetto ùel presente decreto sia di j1111Hrl'to iu[c1··i ore a quanto spetterebbe a titolo di soccorso g·iol'll11,Jj •ro , 1tctl:o soccorso giornaliero, nei limiti e alle condizio11I Hl.11,t,llite dalla legge 22 gennaio 1934-XU, n . 115, e 1,,11c1 :1:HHivù moditicazioni, è con(:esso per un importo non supo1·io 1·0 11,I la ùitrerenza tm il soccorso giornaliero e il pretll\1.1.o l.1·n.tfamento civile. Ho 11 0 co nd onn,te le erogazioni disposte e non 1·icupèrnte LI no 11,l l:L cl:.tfa di entrata in vigore del presente decreto in <lip1:ncl e11za di erronee applicazioni d'clJ'a,rt. 6 del U . decretolt~gge l" ap1·il e 1V35-XII, 343, il quale articolo è abrogato.
n.
A rt.
I O. -
,i\gli 1mpiegati a ssunti temporaneamente in
sol:lLi L11 :,,i111111 di cru elli richiamati o trmttenuti alle a nni o arruo laLi 1:;i vo lo11 to,1·iamente nelle Forze Armate dello S tato, che a, lvt·v vul k t. l:liano richiamati alle armi, spett;:i. lo stesso _ tratta mento w evi1:;to pce H pers-0nale non di ruolo ifoH'attico1o G del prcseute decreto alle condfaioni ivi stabil ite . Art. 11. - -Jl pri,111 1) comma tl ell'al't. 3 del H. d.e;;reto:,":;gg~ 1r. :-1~::;r:r1:b:-0 -,rr~ uXI\T , :;. . 2176, conve~·tito rreil~, l~gge 7 g i11µ;n o .lD37-XV , 11. J l07, rno,]'Uìcato dal R.. decreto-legge Hl m:1,ggio 19tl8-XV 1, n. 853, couvel'tito nella legge 5 genuaio 1939-XVII, n. 76, .non si avplica neppure al pers-0n1,le ivi indicato richiamato o trattenuto alle ai~mi o arruolatosi volontariamente per esigenze eccezionali, il quale venga cfol-. l'autorità militare inviato in licenza ordinaria annuale. Tanto detta li eenza quanto quella ordina.ria coloniale assorbono e sostituiscono il congedo previsto dall'art. 95 del R clecreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giurirl'ieo deg'Ji hnpiegati civili o, per il personale deg]i enti p11hhliei, daJhL corri spon<lent e norm;;i, del rispetth-o regol:l,mc11t·o. Art. 12. - Iì presente decreto ha vigore . dal 1~ itl~ggio 11)41 -XIX . Peraltro le erogazioni eventualmente dilìlpo,ste a,n-
tc1·iornnente a tale data sono condonate, pU:rchè r.lllultino ·011l'ol'll1i, anche per quanto r iguarda la misura, alle dispo1-1 l zlo 11i del p1·esel1te decreto, fermo il disposto deU'11lti.mo vo 11 1111u1, d \'l 1wc ·e1l •ntc art. 9.
La qualifica · di capo famiglia ai lavoratori aventi a carico figli di persone in servizio militare- · In conseguenza delle disposizioni contenute nel H. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, relativo all a co rresponsione degli as-segni familiari agli operai richiamati a,lle armi, si è imposta la necessità cli riprendere in esame le niotlfulità relative all'eventuale riconoscimento della qualifica, di capo-famiglia, à favore dei lavoratori aventi a carico minori, figli di persone in servizio milita.re. Tali modalità hanno naturalmente dovuto subire modificazioni al fine d i: evita.re che possano essere corrispos,ti a più membri 1-lella, stessa famiglia assegni fa.miliari per gli stessi beneficiari. Gli assegni non spettano ai lavoratori aventi a carico mi-nori il cui padre, pre&tand·o servizio 11.Ililitare, beneficia degli a,ssegni famiUa ti in virtù di disposizioni vigenti .oppure non ne beneficia. in qnanto riveste il grado di 11fficiale o sottufficiale, o in quanto usnJ'rn isca comunque sotto le armi <li un , tràttamento di famiglia. Gli a.ssegni spettano invece a quei lavoratori o a quelle· lavoratrici cl1e hanno a cà,r ko· minori - siano essi figli o . n ipoti - il cui padre, prestando servizio militare nou Lnt,. per qualsiasi ragione, diritto agli assegni t<tessi. Si 1,os1,ono .!-Jcrtnnto presenta.re i segueuLi casi cli. lavoratori in servizio militare non aventi f]iritto ag-1i assegni: 1) coloro che si trovano in servizio militare di leva o Aia.ne trattenuti alle armi; 3) coloro cl1e al IIDOmento del .ricllinrno a,lle armi ~ra.110 ilisoccupati da, oltre nova,nta. giorni ; . 8) coloro che al momento del ri.chi.arno si trovavano alle dipendenze di ditte o enti non facenti parte delta cassia llrnica degli as~egni · familiari; 4) eoloro çhe rivestendo qualifica impiegatizia, non hanno di1·itto, dura.nte il periodo (li richiamo, agli assegni fa,miliari. previsti dalla legge 6 agosto 1940-XVIII., n. 1278 ; 5) coloro cJ;e al momento 1ìeì richia,mo e:,ercit avano ima . attività hworativa. indipenùente; 6) i domestici, gli autisti privati ed ,in genere gli ad detti ai servizi familiari noncbè i lavoranti a. domicilio. Pertanto pres~ntandosi il caso cli figli minori di lavoratori in se:rrufo milita.re (che appa,rtenendo a;d una. delle cat~go23:·
tie sucldette non godono çlegli assegni familial"i) l'inna .'ti ,l carico di alt1·0 lavoratore della faaniglia, L1 relativa d oma.uda per il riconoscimento a quest'ultimo della qualifk.1 dì capo-famiglia dovrà essere corredata,· oltre che dai docuanenti già precedentemente 1·ichiesti (cioè sta.to ili fami glia e certificato dell'a utorità, militare o del podestà- comprornnte il servizio militare) anche dei_ seguenti documenti : a ) atto notorio o dichia1:azione dell'organizzazione sindacale ciii appartiene il padre dei minori, comprovante l'attività lavomtiva svolta da quest'ultimo al momento del! 'inizio del sèrvizio militare, la sua qualifica, la étenominazione ·e la categoria professionalé del datore di lavoro (per t utte le categorie sopra spec.ificate) ; b) dichiarazione dell' ufficio di .colloca.m ento . attestante che il lavoratore al momento del richiamo era disoccupato (limitatamente alla categoria, lli cui al punto 2) ; e) dichiarazione rilasciata d'al datore· di Javoro compro\'ante che il richiamato nou ha diritto all a corrèsponsionè degli ass~gni familiari previsti dalla l~gge 6 itgosto 1940 (limitatamente alla categoria di cui al punto 4J ; · rl ) dichiarazione dell'ufficio provinciale delle corpora:do11i o d'ella organizzazione sinùn,cale comprovante che il 1·ichiamato esercitava l'attività lavorativa indipendente {li.1 o1ìtat a;men te alla categori a di cui al punto fi).
Il trattamento degli accademisti della G. I. L. in servizio alle armi
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lL comando gener.ale d'ella G.I.L. ha disposto che, analo - . ga;mente a quanto avviene nelle IL Università per gli studenti richiamati alle armi, gli iscritti all'accademia di educàzioue fisfoa della G.I.L. per l'anno accademico 1941-1942-XX r·he saranno alle armi al momento della riapertura dei corsi, siano considerati iscritti regola~ente e godano dell'esone' ro · dall ' obbligo della frequenza, per ragioni militari. Data però la natura tecnica. degli studi che si compiono nell '.iccadem'ia della G .I.L. e sQprattutto della complessa educazione che viene impartita, indispensabile alla forma -. zione degli istruttori della G.I.L., il comando generale precletto h;a comunicato che si riserva òi d'isporre che nell'accademia medesima vengano istituiti, a guerra ultimata, corsi accelerati intensivi, a l'icupero dei normali corsi non frequentati.
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Proroga dei contratti d'affitto per richiamati alle armi
I
coltivatori
Fra le federazioni nazionali fa,sciste dei proprietari con beni affittati. e dei proprieta1·i coltivatori dirètti e sotto l'egida della confederazione fascista deglri. agricoltori è stato stipulato un accordo il 14 luglio 1941, in base al quale l'affittuario coltivatore diretto che ha sotto le armi uno o più frumiliari coa1Jitanti e che erano adibiti alla coltivazione del fondo, ha diritto, di norma, jn caso d'i l:lCadenza, del contratto di loca,7Jone, a conttnuare nella conduzione del foindo stesso. Tale proroga di locazione avrà la durata di un'annata agraria e si intenderà rinnova,ta d'anno, in anno fino alla smobilitazione del richiamato facente parte della famiglia del coltivatore diretto. Per poter usufru,ire della proroga, l'affittuario deve essere al corrente col conipimento di tutti gli obblighi contrattuali e con il pag~ento delle rate di fitti scad~ti. Per ottenere la proro.ga deve farne .richiesta scritta al locatore dirett.amente o a mezzo del proprio sindacato pressò l'unione provinciale fa,.sc}sta degli agricoltori. Il locatore può opporsi ,rulla concessione della proroga soltanto nei seguenti due casi : 1) che abbia già, affittato il fondo ad altra persona, con atti di data. certa, anterio,·mente alla richiesta della pro roga,; 2) che entro 3 giorni dal 1,icevimento della richiesta, di proroga dlchiar1 per iscritto di -volere egli ·t.1;esso condurre il fondo in economia o a cofonia e mezzadria. Ove però tale impegno non fosse, ipO~, effettivamente ;mantenuto, il locatore i.na<l,e mpiente sarà tenuto al risa:rehnento, dei da,n rni.
Ckca l'assicurazione obbligatoria per i salariati e lpraccianti agricoli · richiamati alle armi I saJa,r iati e braccianti a,grkoli · richiamati alle a,rmi, per. l'assicurazione invalidità, e vecchiaia, nuzialità e naitalità e eont:ro la, tubm:colo·~ t:onservano la, iscrizione negli efoncL.i anagrafici comuna,li, ili -d imostrazione della loro qualifica, di a.ssicnrati obbligàtori, pur non .venendo aiecredita>ti i contributi relativi. Nessun c.o ntrilmto è pertanto dovuto dal da tore di lav.o1-o e da.i lavoratori dopo l'inizio dell'assicurarions. I periodj: di servirlo-militare oono co;mputati utili agli effetti della liquidaizione della pensione di invaliditù. e di 25
v,·rl'ld1Ll1~, J1tll'l·lic complessivamente non eccedano iJ pe.riouo 11Lo 1~1 1-1orvizio di leva. , .., •. I 'wM~dc 11 ,·a:,,;i(J'IIO d1 nuzialità e di natalità, i periodi di ,·l,d, 11,1110 1-10110 com;:iderati periodi di ,effetti'va eontribuzionenl(II I ll'oUI dellr~ liq.ui.dazione degli ass0i,,1r11i dì nuz,jaJit1 e dì 111!1 1L I I I,, , ,, ·011<Li.zione ehe siat versato almeno un ·eontributo pl ,. 111 tlJ~ 11,1ssic,u.razione nei riguardi d'ei richiama.ti dopo il l " m11,µ,g- io 11)1.10, o almeno un contributo in un& qualsiasi. delle tJ. HHl1,11 1·11.,,, iOJJ.i ,sociaJi obbligatorie per i rich}a:m ati precedeni " 1111 11( ,1 al .1. maggio 1939. Per l'assicurazione d.il nuzialità il I uil lo di anni 26 ,fissato per il diritto -all'assegno è prorogato d i 1111 pel'iodo pari al periodo di richia,mo, tanto ·p er il ri1· l1 i11,m11,to quanto per la. ;spo.sai di: esso, che abbia diritto n l I '11,HNOl-\'llO per l'assicurazione propria o pe1· ,e ssere figlia. di tM,n, ic 11 rat o obbligrutorio. l'1;r l'a,i,;::;icurazione contro la tubercolosi i periodi di serviy,iu milital'e sono considerat~ periodi di effettiva,, contribuz-ione :Lgli etretti ·d ella corresponsione delle- cure antituberco~ la,ri a,ll'assicurato e ai, familiari di esso, quando il lavora,tore richiamato. possa far valere almeno 24 settimane .d i. contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al richia mo. Il richiamato, salariato · o bracciante ~gricolo, purchè i::, · l'i tto negli elenchi at1uLgrafici comunali ·e negli elenchi: capj. l':wiidi u , ha d il'itto a,lla co1·responsione degli assegni fami 1iiH i PCil' Lutto il pel'ior]o di richiamo in base al numero delle g-.io1·1w,te stabilite per la qualifica attribuita, al :richiamato négli elenchi. Nessun contr ibuto è dovuto dal datore di lavoro essendo l'onere degli assegni famUiari ai richiamati a, carico. dello Stato. Per l'a mutualità malattia., il lavoratOl'e agricolo :ri'chlamato iisc.ritto neg:li elenchi an_a grafìci comunali, ma;ntiene l'iscrizione alla .PrOpi'ia mutua provi'nci1ale, che provvede all 'as.s istenza dei suoi familiari 'n ella misura prevista da\ contratto collettivo 28 :novembre 1939. Nessun contributo è do vuto dail lwvoratore richiamato. Oltre l'assjis tenza generica ai familiari, ~r i richiamati s•alariati fi~ai si aUua l'assi stenza ospedaliera ,ai familiari. 1·,111·1· 1-1 po11d
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Esonero dalle ta88e scolastiche dei figli dei richiamati I n analogia a qua,nto venne disposto per l'anno scola.stico rn10-41 (IV, Notiziario, pag. 2 pari titolo) , con circola.re 11 . ll06 , in ,fata 5 settembre 1941-XIX, del gabinetto del mi11 ìH t, ro 11<-ll'"'lncn,zion e nn,7,ioon,lP- è sta.to stabilito che siano
-esonerati da tutte le tasse pel' le lezioni 'e per glj esami _dell'anno scolastico 1941-42 e per il conseguimento dei relativi. diplomi, i candidati agli esami di ammissione alla scuola. ,media, gli alunni interni e i candidati privatisti ad esami nelle scuole e negli istituti degli ordini medio superiore, fem, minile e artistico, che appartengano a fa;miglia di disagiab:~ condizione economica e che si tl'ovino in una delle ·s eguenti condizioni : . . a,) siano 1;impatriati dall'estero posteriormente alla data del 29 agosto 1939-XVII o .s fano rimpatl"i'a ti dalle colonie o dai possedimenti' i ltaJiani d'o'ltremiwe .iin dfi:[J,endenz.a dello stato di guerra, semprechè all'esfo1·0 o nelle colonie o nei possedimenti ave&sero .stabile residenza ; b) app~rtengano a fa,;miglie il cui genJtore, o la, persona che ne costituisce il pTincipale sostegno economico,, alla data ·dell'll giugno 1940-XVIII si sia trovato nella condizione di richiamato a,lle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana o si.a, stato r.ichiamato : o mobilitato poI!teriormen,t e; e) a,ppartengano a famiglia, il cui genitore, o la persona ,che ne costituisce il principale sostegno economico, anche se non militare, sia internato dal nemico opprn:e dispe1·so in seguit,o ad operazioni belliche o, risiedendo in Africa Italiana, :sia. :rimasto in t61·1ito1,io occupato dal nemico. Indipendentemente da, 1,aJj. condizioni, lo ,s tudente o, il candidato agli esami, che s:ù trovi o venga, a trovarsi nella condi-. zione di richiamato alle a1mi nel corso dell'anno scolastdco 1941-42, gode del beneficio dell'esouer·o dalle ta,s,se scola~ti<-.h e nel caso che egli stesso costituisca,, per Ja propria .normal n attività, civile, il principale sosteg110 eeouornico della fa migl:ùa,. · SQ'no parimente esonerati da tutte Je tasse, soprata.s~e -0 con.t rihuti relativi all'anno scolastico 1941-42, gli studenti delle univerIYità -o degli istituti dell'ordine universit.ario, a;ppartenenti a famiglia di di-sagiate condizioni; economiche, c'he si trovino in una delle predette cond'izioni.
Trattamento, agli studenti ammessi a ritardare il servizio di leva, chiamati aUc armi Il ministero d·e lle corporazioni, con ciircolare 23 agosto 1.{J4c0, ·n. 2004 ha stabilito che gli studenti in possesso almeno di un ' titolo di ·scuola, media supe1'iore e quindi facoltizizaiti a ·J'itarda.re il servfaio milita-re, sono da consi<lera,re, a,i fin.i. 27
~rula applicaziooe della legge 10 giug-uo 1940, n. 65;:; (sul tratt.amento degli impiegati privati richiama,tj; alle armi) come airruolatiJ volontari per a.nticipazione di Ie,,a,, in quanto, avendo rinu7IBiato al ritardo loro concesso pmr la presentaz.i one alle armi iìno, al 26° anno di età, debbono avere lo ;!!,tesso trattamento di coloro e.be si a,;r·r uolano alle armj_ prima, d~l tempo prescritto. Data la posizione che viene in generale a, determinarsi in s&guito alla, loro chiamata alle armi, ;~r i giovani facoltizzati a ritarda.r e per ragioni di studio il servizio militare fino al ventiseiesimo a.nno di età, il µiinistero predetto ha esa-. millato la questione se 13ia, dovuto a,n~he ad essi il tratta.mento stabilito dalla detta legge 10 giugno 1940, n. 653, subordinatamente al possesso della qualifica di impiegato presso aziende assoggettate alla legge stessa. . Considerato' inoltre che i giovani pr-edettj_ .vengono a perdere i.l beneficio del ritardo loro ,assicurato per legge e che - ovvie ragioni consigliano perciò di garantire ad essi il trattamento previsto per i richiamati alle amni, il ministero ha disposto che anche i detti giovani possa,no fruire d'el trattamento e,conomico e giuridico previsto dalla citata legge 10 giugno n. 653, ove essi abbiano la quaJifica di impiegato di aziende private rientranti nell'ambito d'applicazione della legge stessa.
Agevolazioni nella carriera scolastica agli studenti universitari Le facilita~i-Oni a, favor,e degli universitari già concesse . per l'arn:no a,cca,demico 1940-41 (VII Notizi'ario), sono state r iconferma.te ,d al nrlnistero dell'educazione na~ionaJ.e, per !'anno accademico 1941-42-XX con circolare n. 1398 1n 43,ta 13 agosto 1941-XIX della direzione generale dell'ordine ooiversital'.io. In baee a tali disposizioni, gli studenti delle urniversità e ·degli istituti dell'ordine u.nirversita,r io, i quali all~ data del 13 ~osto si trovino, o si troveranno in seguit o, in ~rvizio militare o per~è richiamati o perchè trattenuti a.Ue armi oppure per adempiere ad obblighi di leva, usufruiranno delle seguenti agevolazioni : ti) iscrmione d'ufficio aH'a.nno di corso sucoossi·vo a quel-· ]o in. ('l'\tl sono stati iscritti nell'anno aecademico 1940-41-XIX, ii!;,OObe se pèr tarle iscrizione fo.s,se sfa,fo necoooo,r io aver su-
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pemLo ..·J i Ol:UJ.ffi.Ì dell'anno precedente; e l'.Ì~gnW~ne d'ufficfo dclJ1~ 1111a,J.i.tà di studente fuori corso; b) dispensa dall'obbligo di frèquenza alle le-.àoni ed aUe esercitazioni; e) facoltà di omettere la dissertazione scritta; di laurea. o ·d i diploma e di sostjtuilrla, con un tema, orale assegnato dieci giorni priµia dell'esame (vedi pag. 30 del presente No tiziario); d) dila.uone del termìne di pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche fino ai momento della presentaiione rugli esami. Il beneficio dell'elimi,n a~ione dello sbarramento nei1 cor.sì di !,a urea divisi in bienni o trienni :Sarà aipplica.to per i! 1941-42:XX anche agli studenti che sia.no stati aUe aTmi! dalla data del 30 novembre 194-0-XIX, e che presentemente abbia.no cessato daJ. servizio milita.r e. Le predette norme non si applica,no agli ufficiali! i'n s.-p.e. e neppure alÌ. laureati che ,sia.no :islcritti o ,s i iscriva,n o a scuole d'i perfezionamento e di specializzazione od a scuole
dirette a finj, ,speciali. Sessione ·autunnale degli e&ami universitari Le a,gevolar/Joni relative a tumi straord;ina,ri di esami per gli studenti universita.ri in servizio militare, già concesse nello ~orso anno (IV N~tjziario), sono state riconfermate per l'anno accademico 1941-42-XX con decorre~· dal 12 settémbre. Pertanto gli studenti che siano in servhio militare, quali richi.a,ma,ti o traitteumti o in .servizio di. leva, alla data del · 12 settembre c. a., o vi siano stati dal 30 novembre 1940-XIX in po{ o vi si troveranno in s~guito e le studentesse infermiere o allieve infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che alle stesse date abbiano prestato o prestino servizio in zona di guerra o di operazioni oppure 1-m navi o tr_eni ospeda.li, hanno facoltà: a) di presentarsi a ·s ostenere esami di'profitto e di laurea o diploma della sessione autunnale 1940-41-XlX, invece che negli appelli normali di tale sessione, in qualunque altro periodo, da essi.i indicato :fino a, tutto jl µiese di ap'I'ile 19,12-XX, nei giorni che saranno stabiliti dal rettore o direttore, sen · lll:o il preside della faco1tà ; 29
/, / il 11110 1% , ,
/411111,I(,11 Ir 111, 11ormale di!',sertazione dell'esa,me di il Ipio 11111, il< 11 1~ setisione autunnale 1940 -41-XIX con la
11i> 11 1<1 11<11 orni HOflf'tl, un tema assegnato dieci giorni priJI}.a d 11 1111 1·iH11111 IN1,,l1m11. I ,1i l'1wo l t.1), di cui al capoverso 7J) spetta anche ai laurea:0.di I11 11 g-t'l.(111i1·iu, o in aJ.·chitettura, purchè essi presentino gli 1· l1·,1111rn ti fJrepamtori di un progetto su cui verterà la discu.s-
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orale (mentre non spetta nè agli iscritti a scuole di /" l' l'c:,;iouwrnento o di specializzazione e a scuole dirette a Il II i NJ>t}c iali, n è agli ufficiali in s.p.e.); ed è estesa per le ses NÌOui. estiva ed autunnale dell'anno 19.41-42-\'X agli ~tudenti <:IJe siano o siano stati posteriormente a] 12 agos,to 1941-XIX,. o saranno in &eguito, nel1a analogà predetta condizione di • m'iJitare o di jnfermiera. Nell'orfli.ne dt presenta,zione degli studenti agli e,sa.mi sarà d,11,a, la precedenza agli uomini sulle donne: preeedenza a,s soluta sa,rù, ,fata agli stuètenti militari cu( l'autorità mili 1.a r·c n,l,bi a concesso apposite lfoe.)}'ze per esami. ~ 10111
Licenza per esami agli studenti universitari I 11 111(•1· i to a. I le Ji<-.,~n:r,c per esami il ministe,ro della. guena ilH;lìi netto - M li S iHJ, c·.ircolnre n. 153900/ 51.3.2. in data f, seti •11d1rn J !Hl-XIX , ìia, u1uu,m.tLu ì e i:iegueuti ùisposiziuni:
l" 1:, consentito a,gli st ud enti alle armi. (ufficiali 1 sottuffl<:in,li, militari di truppa) universitari e lìce1nziandi delle· scuole medie superiori, i quali aspirino a sostenere gli esamì nelle prossime sessioni, la facoltà di chiedere che la licenza. straordinaria di giorni' 30 (di cui alle circolari 143750 Gab. e; 031010/ 30 dello S . M. R. E. - uil'. O. M. - rispettivamente . , in data 8 luglio e 10 agosto 1941) sia loro concessa in ~poca, corrispondente alle sessioni di esame stesse ; · 2° ai ,s ensi delle predette circolari, la hcenza potrà essere, concessa, da parte dei comandanti di corpo o di reparto autonomo, ai militari studenti, ;meritevoli; per buona condotta, jn . servizio presso unità dell'esercito dislocate nel territorio della, Madre Patria., ilipendenti ila,] comando rleJla, seconda armata e dai comandi snpeiriori FF .AA. Albania e Grecia, _dislocate -in Egeo ed in Africa settentrionale; 3° per gli studenti universitari ::i,ppartenenti a reparti. dislocati nel territorio è ammessa la frazionabilità della li· cenza di giorni 30 in clne1 periodi di giorni 15 l 'uno, più i giorni di viaggio, allo scopo di consentire:. che essi ·possano frui re · di due _differenti Ressioni di esami ; per gJi studenti 30
appartenenti alla 2a armata la frazionabilità o meno dellai licenza, di 30 giorni in due periodi di 15 giorni l'uno; è subordinata a dè;eisioni lasciate alla competenza del comando della 2• armata m~desima, e ~he esso vorrà adottare, in 1·elazioneaila disloçazione delle unità cui siano effettivi i militari studenti; per gli studenti appartenenti ai comandi superioriFF .AA. Albania e G~epia,, la frazionabilità della licenza straordinaria non è ammessa; · per gli studenti; infine, che· appaftengono a. reparti dislocati in Egeo ed in Africa settentrionale, la licenza straordinaria di un mese non frazio nabile, sarà concessa, per ora, soltanto a coloro che abbiano, uri anno di pe;rmanenza in detti scaicchieri; • 4° gli studenti j quali, frequentando i corsi preparatori: per la nomina a, sergente, i corsi A.U.O. di cui è cenno al capo IV della citata circolare della licenza straordinaria di 30 giorni n. 143750 Gab., non sono i-n condizione di. fruire· dei . prossimi turni normali di esami, potranno ·giovarsi dei turni straordinari stabiliti dal ministero dell'e;ducazione nardonale, · analogamente a quanto disposto lo scorso a,nno (v. ·pag. 29 del presente Notiziario); · · 5° agli uffì.ciali di complemento, in se1·vizio di prima no-·mina ed agli studenti arruolati con la classe 1921 - i quali, a mente della sopracitata circolare, s~>no esclusi dalla lice;nza st:raordinarfa di giorni 30 - potrà, essere concessa, limitatamente agli wppartenenti alle unit:), dislocate nel 'territorio, della Madre Patria e dipendenti dal comando Il.ella 2.. ar- mata, una Ji.cenza speciale di 15 giorni, più i giorni ù i viaggio, deJla quale essi potranno fruire in occasione_ della. prossima sessione autunnale di esami (eventualmente, in oc. <:asione dei. turni straordinari di esa,mi, per gli stuc1entii. universitari che in atto frequentano corsi di cni al capo 4ò); 6° per la concessione de~la. licenza di cui tra,t fasi non ènecessario, di norma, alcun documento giustificativo, ecce '. zion fatta per quei casi nei quali i còma,ndanti di corpo .rav -' visino la necessità di accertare la ,posizione scola~tica degli, interessati e pe,r gii studenti arruola,t;i con la classe 1921, Ì' · ,quali dovranno comprovare di aovm· so:-.1:enere esami a mezzo. òi certificato riJa,sr,ia,to dagli i s l:il:!! ii c11 i :so1t11 Jscritti.
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Corrispondenza all'estero clm·aute la guerra
~ A complemento di quanto pnblllicato nel XX Notfaò.ario· ,(pag. 18), si preèi6a che, per la clUl'afa della guena, circa laL · corrispondenza (J.iretta all'estero :
1° è vietato: a) :iinvio di eartoline ìllusti.·ai:t,;
invfo di biglietti post.ali; uso di buste foderate; includere nelle lettere: fot ografie pauoramit lte, () ,I; lot:alità, o di interesse militare; r itagli di giorna li ; t a rt, e huste ~ lettere in bianco; francobolli ; carta moneta.: e) uso di lingue diverse dalle seguenti: albane--se, am a rica , ara,ba, boema, b11lgao1·a, cinese, coreana, danese, fruu cese, giapponese, g·reca, italiana, inglese, latina, nonrPg-,~s,·. olandese, persiana, polacca, portoghese, romena, 1· 11 Rr-:a. , ~(~1· bo-croata, slovena, spagnola , svedese, tedesca, tinca , 11n:1i11 ;•.• ungherese ; 2~ si r·aceomanda, di : a.) applica1,e i francoboilli all' angolo s11perio1·1' 1111>1\1·" della fo~,e:i.a,ta, riservata, a.U'indirizzo; b) scrivere nome, cognome e indirizzo d.el 111 i t1 .1•11t,~ ,-n: 1 lato wpe1'iore de.I retro della, hnsta. ò) e) d)
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