Paolo Passaglia - Dianora Poletti (a cura di)
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
Collana diretta da Paolo Passaglia e Dianora Poletti![]()
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
Collana diretta da Paolo Passaglia e Dianora PolettiA trentâanni dalla nascita di Internet e a venticinque anni dalla nascita del web Atti del Convegno Pisa, 7-8 ottobre 2016
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Nodi virtuali, legami informali: internet alla ricerca di regole : a trent'anni dalla nascita di internet e a venticinque anni dalla nascita del web : atti del convegno : Pisa, 7-8 ottobre 2016 / a cura di Paolo Passaglia e Dianora Poletti.Pisa : Pisa university press, 2017. - (Studi in tema di internet ecosystem)
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I. Passaglia, Paolo II. Poletti, Dianora 1. Internet â Diritto - Congressi 2. World Wide Web - Diritto - Congressi 2. Internet - Diritto alla riservatezzaCongressi
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Nodi
Quando si inaugura una nuova collana editoriale si ritiene doveroso chiarirne le ragioni ed indicare le peculiaritĂ che ne giustiicano la sua stessa esistenza.
Anzitutto il titolo: ÂŤStudi in tema di Internet EcosystemÂť è unâespressione che intende raccogliere contributi diretti ad indagare le numerose e sempre piĂš complesse problematiche che le tecnologie e la pervasivitĂ dellâuso della rete pongono sotto il proilo non solo giuridico ma anche informatico, economico-aziendale, sociale.
La parola âecosistemaâ, che rispecchia la deinizione piĂš diffusa del mondo dellâInternet, vuole essere il ilo conduttore degli studi che la collana ospiterĂ , propensi ad allontanarsi dagli steccati dettati da inquadramenti propri dellâuna o dellâaltra disciplina, dellâuno o dellâaltro settore scientiico, senza per ciò perdere la profonditĂ di rilessione o il necessario rigore sistematico per affrontare al meglio le crescenti side.
Dâaltro canto, la regola è oggi cosĂŹ innervata nella tecnica da orientarne persino il design; la tecnologia è tuttâaltro che astrazione tecnica o strumento neutrale ma condiziona sempre di piĂš la realizzazione dellâeffettivitĂ dei diritti, potendo agevolarne lâesercizio o, viceversa, contribuire alla spoliazione delle prerogative del titolare; la comunicazione, mentre viene sempre piĂš liberata da intermediazioni, genera molteplici veritĂ e anche post-truth che ne rendono sempre piĂš dificile la corretta comprensione; lâeconomia è da tempo alle prese con innovazioni ÂŤricombinantiÂť che hanno messo in crisi sue distinzioni basilari. Mai come in questo contesto il proilo della interdisciplinarietĂ â una interdisciplinarietĂ reale e non solo dichiarata â si rivela indispensabile per la comprensione di fenomeni che appaiono tra loro strettamente interrelati, incapaci di essere
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
indagati da un unico angolo di osservazione. I ÂŤnodi e legamiÂť del titolo del convegno i cui atti costituiscono il volume inaugurale, al quale auspichiamo ne seguano numerosi altri, evocano proprio questi intrecci, che si comprendono appieno solo avendo contezza del framework tecnologico nel quale sono immersi.
La collana intende offrire ospitalitĂ non solo ad esperti, i cui studi â apparsi ai piĂš, al loro non lontano esordio, quasi fuori dal coro â hanno tracciato la strada e indicato il necessario piglio scientiico per accostarsi a queste tematiche, ma anche a giovani studiosi che intendano cimentarsi con spicchi di un mondo tanto intrigante quanto complicato come quello dellâInternet. La materia non fa certo difetto, solo a pensare allâimmediato futuro, che ai tanti e profondi mutamenti intercorsi (alcuni dei quali giĂ rapidamente archiviati e superati da nuovi scenari) sta aggiungendo quello che sarĂ forse il cambiamento piĂš sconvolgente: il nostro rapporto con le cose e delle cose tra loro, in un orizzonte in cui la presenza umana, che in tanti contesti (a partire da quello lavorativo) il predominio della tecnica continua a restringere e che appare sempre piĂš scomposta in fasci di informazioni, inirĂ forse per dovere essere cercata dietro le dominanti parole delle cose.
Per espresso volere non solo di chi scrive ma anche del condirettore della collana, le pubblicazioni della stessa sono in Open Access: una scelta, questa, fondata sul convincimento che lâaccessibilitĂ alla scienza non debba essere condizionata e che la sua divulgazione (la ÂŤdisseminazioneÂť, come si è soliti oggi chiamarla) debba essere facilitata. Una scelta, incentivata dalla casa editrice della nostra UniversitĂ , essa stessa iglia della ilosoia della rete, che eleva la conoscenza a bene comune, rendendo Internet strumento funzionale alla comunicazione informativa, mezzo di fruizione del sapere, supporto ma anche fattore di cambiamento di una ricerca scientiica che voglia essere realmente evoluta, congegno â se cosĂŹ si può dire â attraverso il quale attuare continui confronti e scambi di pensiero, sempre piĂš necessari allo studioso di oggi e dellâoggi.
Nodi virtuali, legami informali. Il titolo del nostro incontro richiede, probabilmente, una qualche spiegazione, anche se in realtĂ per tratteggiarla è suficiente attingere al serbatoio di concetti divenuti di uso tanto comune da potersi ormai bollare come banali. Sarebbe improprio, del resto, ambire ad accreditare come originale lâideazione di questo incontro, che pare piuttosto il risultato della commistione tra una celebrazione ed una interrogazione, una celebrazione in parte indebita ed una interrogazione per certi versi smarrita.
Una componente di celebrazione, se cosĂŹ si può dire, era forse inevitabile, come attestato dallo stesso sottotitolo che è stato inserito, e che in effetti richiama due ricorrenze importanti, i trentâanni dellâInternet ed i venticinque anni del web in Italia, due ricorrenze che danno il segno dellâavvenuto passaggio della prima generazione in cui lâumanitĂ si è confrontata con la rete. Il fatto è che la celebrazione troverebbe piena cittadinanza in un consesso di informatici, dove il progresso tecnologico spettacolare cui si è assistito, e che allâInternet di oggi ha portato, potrebbe essere adeguatamente analizzato e misurato nella sua grandezza.
In un convegno di giuristi, o comunque di scienziati sociali, la celebrazione suona, invece, come indebita. Ciò per almeno due motivi. Il primo è troppo evidente per essere taciuto, ma anche per essere enfatizzato, e cioè lâinsuficienza delle competenze tecnico-scientiiche dei presenti â o almeno di parte dei presenti â per dare un quadro a tutto tondo del signiicato dellâavvento della rete. Il secondo, piĂš pregnante, è che, in particolare per i giuristi, non câè in realtĂ molto da celebrare, se non forse il crollo di antichi feticci, per riprendere lâespressione coniata, a tuttâaltro proposito, da Paolo Barile. PiĂš che da celebrare, câè da interrogarsi, semmai. Di originale, in questo,
sarebbe dificile trovare alcunchĂŠ, visto che sono ormai anni, anzi lustri, che alcuni dei piĂš grandi giuristi contemporanei, italiani (e siamo onorati di averne qui una rappresentanza piĂš che qualiicata) e stranieri, si interrogano sullâimpatto che la rete ha avuto ed ha sul diritto. Ma il fatto che questo interrogarsi, ancora, non sia venuto meno è il segno piĂš tangibile di quella sensazione di smarrimento che colpisce chi si trova a dover reimpostare, o comunque a dover rivisitare criticamente, alcuni dei postulati, alcuni degli assiomi su cui ha ediicato la propria conoscenza della disciplina di studio.
Probabilmente risiede proprio in questo la vera ragione che ci ha spinti ad organizzare questo incontro: di fronte alle dificoltĂ , che â presumo â molti dei presenti avvertono, nellâirreggimentare in categorie ÂŤrassicurantiÂť fenomeni tanto nuovi quanto sfuggenti, si è ritenuto che il proporre una compartecipazione, una condivisione di esperienze e di rilessioni potesse essere un modo per stimolare la ricerca, se non altro attraverso il confronto con punti di vista diversi dai propri.
Se questa è, allo stesso tempo, lâoccasio e la ratio di fondo del convegno, resta da spiegare â e tentare di giustiicare â la struttura che per esso è stata pensata.
Allâuopo, conviene forse partire dai termini che sono stati utilizzati nel titolo.
Nodi virtuali. Il riferimento è, come è chiaro, ai nodi della rete, ma anche a quei nodi metaforici su cui la rilessione giuridica si arresta, per poi â auspicabilmente â svilupparsi. Avremmo potuto individuare arbitrariamente alcuni di questi nodi, ma la scelta è stata quella di chiedere agli interventori di proporne, in piena autonomia, limitandosi gli organizzatori a registrare e â al piĂš â a catalogare le sollecitazioni pervenute. La catalogazione non doveva servire solo a ini logistici; e cosĂŹ non è stato: dallâinsieme degli abstracts che sono giunti è emersa in maniera sempre piĂš nitida lâesistenza di relazioni entropiche. Dâaltra parte, se la rete è un caos ordinato, non può stupire che tutte le rilessioni che da essa traggono linfa iniscano per trovare punti di contatto, una matrice comune, un terreno di dialogo. In questâottica, lâideale sarebbe stato quello di procedere con unâunica sessione plenaria. Il numero di contributi che sono pervenuti â del quale, ovviamente, non possiamo che essere lieti, se non onorati â ha reso, tuttavia, indispensabile la strutturazione dellâanalisi dei nodi allâinterno di panels. Panels luidi, delimitati essenzial-
mente â recte, orientativamente â in relazione al loro concentrarsi sulla dimensione individuale (panel A) o su quella sociale (panel B) oppure sulla interazione tra individui e pubblici poteri (panel C). Gli argomenti trattati sono molti; anche per questo, i coordinatori dei panels sono stati e saranno chiamati ad unâopera quasi maieutica in relazione allâindividuazione di quel terreno comune cui facevo accenno pocâanzi.
Legami informali. Anche al riguardo si è cavalcata largamente lâonda dellâovvietĂ . Quei legami, quei rapporti interpersonali â che il diritto è chiamato a regolare e, allo stesso tempo, è reputato idoneo a farlo (specie nella lettura che del concetto di diritto viene data nella tradizione continentale) â si de-formalizzano, si de-strutturano, nella rete, al punto che gli arnesi classici dello strumentario del giurista appaiono ora arrugginiti ora â piĂš di frequente â semplicemente inadeguati. Ed allora diventa irrinunciabile lâapertura di nuovi sentieri di ricerca, in cui la componente giuridica è â persino per il giurista â solo una di quelle da cui si deve attingere. LâeterogeneitĂ della provenienza culturale dei relatori della prima sessione vuole essere una testimonianza, non esplicativa, ma solo evocativa, una illustrazione in forma di sineddoche di quanto i vecchi steccati non abbiano piĂš ragione di esistere, si tratti di quelli interni alla scienza giuridica â dove il clivage tra pubblico e privato va sempre piĂš offuscandosi â oppure di quelli che si frappongono tra la scienza giuridica e le altre scienze sociali (ma non solo). Questi steccati sono, in effetti, destinati a dissolversi per il semplice fatto che è soltanto attraverso il loro superamento che si può quanto meno aspirare a dar conto della realtĂ che si è venuta strutturando nella rete, con la rete ed intorno alla rete.
La ricerca in questo campo ha in sĂŠ â per dirla in modo certo molto enfatico, ma forse blandamente indicativo â qualcosa di drammatico, che si manifesta nel cronico affanno di chi deve cercare di inquadrare fenomeni che sfuggono ad un inquadramento, di chi deve normare fenomeni che sfuggono alla normazione (perlomeno nelle forme tradizionali). Ciò perchĂŠ, mentre ancora vanno ricercandosi o, nel migliore dei casi, vanno sedimentandosi le nuove categorie cui il giurista può far riferimento nellâapprocciarsi allâuniverso-Internet, questo stesso universo ha un bisogno costante di regole, di modelli di comportamento, di una formalizzazione â almeno a livello embrionale â di quei legami informali.
Il bisogno si avverte per ciascuno dei nodi che, nati con e nella rete, da virtuali che appaiono prima facie non tardano a mostrare la loro concretezza. O la loro urgente concretizzazione.
Alla non compiuta concettualizzazione del ÂŤdiritto della reteÂť (lâespressione â a questo punto spero che sia chiaro â è una mera contrazione, peraltro chiaramente scorretta, del richiamo allâinsieme delle regole e dei modelli di comportamento validi e/o eficaci nella e per la rete) fa da contrappunto lâesigenza operativa di non lasciare la rete abbandonata allâanomia. In questo contesto si sviluppano quelle ÂŤregoleÂť che governano la rete oggi, non da oggi ma forse da sempre.
Tenendo conto di questa tensione, inisce per imporsi una impostazione della ricerca che si muova in termini descrittivi, piĂš che ricostruttivi, di un ÂŤsistemaÂť. In questo si manifesta, tra lâaltro, il piĂš marcato allontanamento rispetto alla tradizione giuridica di impronta razionalistica di cui lâIlluminismo ha permeato il modello di civil law: quellâaffanno cronico che viene dallâimpossibilitĂ di ordinare un fenomeno troppo luido, perchĂŠ troppo dinamico, sfocia nellâalternativa tra, per un verso, lâarrendevolezza di fronte allo iato che divide teoria e prassi e, per lâaltro, lâopzione senza iningimenti in favore di un approccio di stampo empirista, veicolato dallâaccettazione di ciò che esiste, senza però rinunciare a pretenderne la collocazione allâinterno di una cornice generale, segnata dal rispetto di alcuni capisaldi irrefragabili. Altrimenti detto, il modello diviene, in un certo qual modo, quello dettato dallâaccettazione compiuta del concetto di autonomia, modulato soltanto per il tramite dellâimposizione del rispetto di taluni principi cardine. Qualcosa di molto vicino allâapproccio anglosassone al fenomeno giuridico, che condiziona il ÂŤdiritto della reteÂť non solo (e probabilmente non tanto) sotto il proilo dei contenuti, ma anche (e soprattutto) sotto quello della ilosoia ispiratrice delle norme (scil., lato sensu intese).
La terza sessione di questo incontro, nella sua strutturazione, si è ispirata proprio a questo approccio, cercando di individuare alcuni possibili punti cardinali da cui rintracciare empiricamente quel tessuto connettivo che fa da base ad una comunitĂ , dandole un senso, dandole forma; dandole, cioè, quel minimum di organizzazione che permetta, da un lato, di rifuggire da uno stato anomico in cui ad imperare è la legge del piĂš forte e, dallâaltro, di rendere assiologicamente accettabile, alla luce delle categorie â non tanto tradizionali, ma
ideologicamente imprescindibili, un fenomeno conformatosi
per via largamente alluvionale come è quello della rete. PerchĂŠ se, con ogni probabilitĂ , per il diritto della rete, non è piĂš tempo di seguire lâinsegnamento di Voltaire, che invitava a bruciare le vecchie leggi per farne inalmente di buone, è tuttavia indispensabile â e sempre piĂš urgente â il rimettere al centro, puntellandoli, i principi conformativi dello stato costituzionale di diritto. Principi la cui vocazione universalistica non può ammettere una lacuna che copra proprio il veicolo principe dellâuniversalizzazione del XXI secolo. Ă un poâ come se, per la comunitĂ transnazionale, si trattasse di redigere, con quei principi, un nuovo contratto sociale, un contratto sociale virtuale.
La collocazione dellâincontro di studio nellâambito dellâInternet Festival 2016 mi sembra particolarmente indovinata, considerata la tematica generale della manifestazione, che verte sui nodi e sui legami dei âtessuti digitaliâ, che metaforicamente tengono assieme la rete. Non câè, infatti, qualcosa come la nozione di ordinamento giuridico capace di rinviare anchâessa allâidea di una rete di principi e di prescrizioni dotati della vocazione a regolare lâagire umano.
Dâaltro canto lo sviluppo stesso del diritto e del pensiero giuridico, oltrechĂŠ delle relazioni sociali e dello stesso assetto politico-istituzionale, è inestricabilmente legato al progresso della scienza e della tecnica. In epoca moderna, basti pensare alle spinte che sono provenute dalla rivoluzione industriale, dal progresso dei trasporti o dallo sfruttamento di nuove forme di energia. E poi dallo sviluppo delle tecniche comunicative ino allâattuale societĂ dellâinformazione ormai ineluttabilmente contraddistinta dalla presenza possente e persino ingombrante del ciberspazio.
E per restare in tema di metafore, proprio il ciberspazio ne rappresenta una di grande presa psicologica volta comâè a designare un fenomeno sĂŹ âspazialeâ, ma svincolato da ogni connotazione territoriale.
Caratteristiche che non sono sfuggite alla Corte Suprema degli Stati Uniti quando, nellâormai famoso caso Reno c. ACLU del 1997, riconobbe che Internet è un mezzo unico e totalmente nuovo per comunicare attraverso il mondo intero, o al Tribunale costituzionale tedesco quando, nella decisione del 9 ottobre 2001, ha ragionato di un Neu-
land per riferirsi alla rete, terminologia che sarà ripresa dalla cancelliera Merkel in una conferenza stampa tenuta con Obama del 2013 (Internet è un territorio nuovo per noi, ma naturalmente anche per i nemici del nostro ordine costituzionale democratico, che possono individuare nuove strade per mettere in pericolo i nostri modi di vita).
Anche per questi motivi, dunque, i giuristi si sono interrogati per tempo sugli effetti dellâimbricazione tra queste due trame: quella territoriale del diritto e quella virtuale della rete, la prima delle quali è costantemente messa in tensione dalla seconda, risoluta come appare a non consentire lacune di regolazione (a questo ine convergono non solo le norme, ma anche le varie giurisprudenze), mentre lâaltra, refrattaria in gran parte agli stilemi di una regolazione tradizionale, reclama dagli ordinamenti (ed uso il plurale non a caso), per il ruolo centrale che ha ormai assunto su scala planetaria, unâattenzione mirata e speciica, smentendo coloro che amano ragionare di una neutralitĂ del diritto rispetto ad Internet.
Il mio intendimento è qui dunque rilettere con voi sulle regole o meglio sulla consistenza delle regole che presiedono alla realtà di Internet (del loro tenore daranno invece ampiamente conto, sotto diverse angolazioni, gli interventi di questi due giorni).
Certo è che il rapporto tra regole e rete è parso e continua ad apparire talvolta controverso: andandosi dallâidea di una vera e propria anomia ontologica per il ciberspazio alla ritenuta non idoneitĂ delle regole ordinarie per questo stesso fenomeno.
Si tratta, peraltro, di prospettive legate soprattutto a visioni lato sensu politiche della rete, ma che, almeno nella loro versione piĂš radicale, paiono scontrarsi con la realtĂ e con le esigenze stesse di chi naviga in Internet.
La realtĂ appunto è data incontestabilmente da un itto intreccio di regolazioni, che si rivela dunque lâunica prospettiva con la quale sembra corretto e costruttivo da un punto di vista squisitamente giuridico confrontarsi.
Per chiarire meglio il mio pensiero, vorrei partire da uno slogan ricorrente da quando Internet esiste cosĂŹ come oggi lo conosciamo: ossia âlibera rete in libero Statoâ.
Lo slogan vorrebbe signiicare che le due realtĂ , quella isica e quella digitale, costituiscono due mondi separati e che nessuno di essi dovrebbe interferire sullâaltro.
In altri termini, le regole dettate per i comportamenti quotidiani di noi tutti dalle leggi dello Stato non dovrebbero riguardare i comportamenti che noi teniamo nella nostra âseconda identitĂ â di soggetti del mondo virtuale di Internet. Il che sarebbe quanto affermare lâassoluta autonomia della rete dalle regole comuni, in nome di una pratica sovranitĂ dei suoi protagonisti. CosĂŹ per fare un esempio tra i piĂš vistosi, la repulsa delle regole âesterneâ ha riguardato il diritto dâautore, la cui tutela è stata interpretata come un ostacolo alla libertĂ di movimento dei naviganti.
Di qui, il sorgere di una vera e propria âilosoiaâ hacker.
Uso qui il termine hacker nellâaccezione ormai invalsa in quanto la parola è stata inizialmente utilizzata per designare i componenti del primo gruppo di giovani ricercatori di universitĂ americane abili nello smanettare con la rete.
Attualmente, infatti, il termine designa qualcuno capace di intromettersi in un computer in maniera abusiva da non confondere invece con la âpraticaâ cracker, che, come rileva Manuel Castells, sarebbe invece mossa non da intenzioni anarchiche e libertarie, ma criminali.
Questâultima distinzione, alla quale, si badi bene, tengono gli stessi hacker, può forse meglio comprendersi, ricordando che appartengono al mondo dellâhackeraggio movimenti come Anonymous, sotto la cui etichetta si raccolgono i membri della comunitĂ online che agiscono anonimamente spesso per difendere la libertĂ di espressione.
Ma cosa câentrano gli hacker con il nostro discorso sulle regole?
Câentrano perchĂŠ comunque anche il piĂš abile e trasgressivo dei pirati informatici deve conoscere e tenere nel debito conto quelle
che sono le regole fondamentali del funzionamento della rete. Sono queste le regole che fanno operare e progredire la rete e la cui inosservanza condannerebbe al silenzio chiunque avesse intenzione di navigare.
Ma chi è in grado di scrivere queste regole, che potremmo chiamare di âprimo livelloâ? Per rispondere a questa domanda occorre avere in mente la storia stessa di Internet, delle sue origini e delle sue trasformazioni.
Si tratta, tuttavia, di una vicenda piĂš che nota, che non mette conto di rievocare ancora, se non, appunto, per dire che, dal punto di vista del funzionamento di base, la rete è rimasta e rimane ancora per il momento unita grazie alla gestione centralizzata degli standard di interconnessione e del sistema DNS dei nomi a dominio, tutti compiti, però demandati allâente di diritto americano ICANN, governata da una struttura in cui siedono rappresentanti governativi, di organizzazioni tecniche e di imprese private.
Ovviamente tutto ciò riuscirebbe incomprensibile se non si avesse presente che le regole di smistamento del trafico su Internet operano sui c.d. server radice, capaci di rispondere alle richieste DNS dellâInternet mondiale collocati quasi tutti in territorio americano, da cui si diparte la dorsale, il backbone che assicura il collegamento alla rete (per vero un debutto di democratizzazione in materia si è avuto allocando qualcuno di questi server fuori dal territorio americano).
Quanto appena detto porta, però, a rilettere su due aspetti fondamentali.
Il primo riguarda la supposta internazionalitĂ della rete. Anche se indubbiamente Internet pervade tutti i Paesi, le regole che presiedono al funzionamento della rete non hanno infatti il carattere che normalmente si attribuisce al diritto internazionale. Dâaltro canto, se il diritto internazionale può intendersi come lâinsieme delle regole giuridiche che disciplinano paritariamente i rapporti tra Stati e tutti i soggetti cui è riconosciuta una soggettivitĂ giuridica internazionale, il sistema di regole che regge il funzionamento Internet non promana tutto dal consenso o dalla consuetudine internazionale. E ciò accade proprio nei rami alti del sistema dove le regole basiche di funzionamento della rete sono ricomprese solo nella lex americana.
James Boyle uno studioso scozzese della proprietĂ intellettuale e uno degli ideatori dei cd Creative Commons ha espresso forte disagio
Osservazioni sparse su nodi, legami e regole su Internet
di fronte a questo fenomeno di appropriazione dei beneici di Internet che ha paragonato al movimento inglese di privatizzazione dei beni fondiari comuni avvenuto nel XVII secolo.
Unâaltra radicale critica direttamente nei confronti di ICANN è stata formulata da John Perry Barlow, saggista americano e noto difensore delle libertĂ digitali, che ha accusato lâagenzia americana di mancanza di credibilitĂ etica per il fatto di non dover rispondere ad alcuno e di logica centralizzatrice.
In altri termini, se da un lato Internet ha rivoluzionato le telecomunicazioni internazionali, dallâaltro il suo sviluppo si è avuto in assenza di soggetti intergovernativi, come avrebbero potuto essere ad esempio lâUnione Internazionale delle Telecomunicazioni, e senza generare norme di diritto internazionale, come risultano invece essere le ITRs (International Telecommunication Regulations).
Il secondo aspetto concerne la speciale normativitĂ della rete che è prodotta e promana da unâorganizzazione tecnica in grado di controllare in maniera âsovranaâ il ciberspazio e di regolare lâagire dei suoi abitanti e inanco di accertarne lâidentitĂ .
Di qui, in dal momento in cui è iniziata lâesplosione del fenomeno Internet, come strumento di comunicazione globale, di innovazione e volano del commercio internazionale, lâapertura di una battaglia sulla natura dei regolatori, ponendosi con sempre maggiore forza il problema di sottrarre il controllo della rete agli americani, quanto meno tagliando il cordone ombelicale tra il governo USA e ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), lâente su cui, a partire dagli ultimi anni della presidenza Clinton (1998), si sono addensati fondamentali incarichi di gestione della rete (occorre ricordare che tentativi in questa direzione sono stati esperiti anche in sede ONU ai Forum mondiali di Ginevra del 2003 e di Tunisi del 2005).
BenchĂŠ lâespressione possa suscitare perplessitĂ , siamo dunque di fronte ad un diritto che deinirei a connotazione imperiale, ma che per qualche aspetto potrebbe sembrare persino imperialista.
Trattiene però dal pervenire a questa radicale conclusione il fatto che la lex americana che sorregge la rete ha riguardato sinora solo lâimpalcatura tecnica della rete e sporadicamente (o mai programmaticamente) i contenuti (tra le eccezioni, e non è senza interesse ricordarlo, il blocco del sito Wikileaks fondato da Julian Assange).
Quindi un imperialismo tecnologico e non ideologico teso ad impor-
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
re principi politici e sociali. Occorre infatti riconoscere che, fermo restando lo stretto legame tra ICANN e governo USA, la crescita della rete è avvenuta con unâingerenza minima e discreta da parte di Washington.
Del resto, la libertĂ ideologica che caratterizza la rete si inquadra in una cornice di democrazia liberale e in una struttura economica capitalista, tanto è vero che essa si converte per i Paesi che la pensano diversamente in un ostacolo che si vorrebbe eliminare o almeno circoscrivere magari attraverso una governance della rete a piĂš attori mondiali: ed è quello che da tempo stanno tentando di fare, ad es., Russia e Cina nei periodici incontri dellâOrganizzazione Mondiale delle Telecomunicazioni.
CosĂŹ che la strenua opposizione degli Stati Uniti al cambiamento inisce spesso per trovare giustiicazione anche nellâintendimento di non offrire copertura legale internazionale a misure di sicurezza che potrebbero violare i diritti umani.
Comunque sia non hanno ancora raccolto lâunanime consenso le modiiche proposte allâoriginaria regolazione del 1988 in occasione della Conferenza Mondiale sulle telecomunicazioni (UIT) al ine di rendere applicabili anche ad Internet e alla sua governance le nuove regole generali e in primo luogo la proposta di portare la governance di Internet allâinterno dei processi intergovernativi e del diritto internazionale.
Lâopzione statunitense è andata anzi in tuttâaltra direzione rispetto a quella di immettere i singoli Stati nel governo della rete, scegliendosi invece la dismissione del Dipartimento del Commercio americano dal controllo di ICANN: e infatti dovrebbe essere abbastanza noto che il 1° ottobre 2016, lâamministrazione Obama ha compiuto questo storico passo indietro, sia pure pressato anche dalla necessitĂ di decidere la questione prima delle elezioni presidenziali e quindi prima di unâeventuale vittoria di Donald Trump. Col risultato abbastanza scontato di suscitare le reazioni del candidato repubblicano, mentre, se non ha avuto corso il tentativo dâingresso degli altri Stati nellâaffare, può almeno pensarsi che questa prima presa di distanza americana possa esser stata di loro gradimento.
Si capisce, del resto, perchĂŠ in un tale quadro gli ordinamenti piĂš sensibili al problema assumano un atteggiamento difensivo, tentando di costruire delle trincee giuridiche contro temuti fenomeni di colonizzazione dallâesterno.
Esemplare in tal senso il caso del Brasile, che non rientra certo tra i Paesi iscritti nella lista dei nemici di Internet. La sua battaglia, soprattutto dopo la vicenda Wikileaks, è, da un lato, quella di scalzare il predominio americano sulla rete in nome della paritĂ di tutti i soggetti interessati; e, dallâaltro, di spianare la strada allâaffermazione dei principi cardine della libertĂ di accesso ad Internet, della libertĂ di espressione, della tutela della privacy e della neutralitĂ della rete. Questa battaglia, anche se non è stata chiaramente ancora vinta, ha però giĂ prodotto in Brasile la fondamentale legge del 23 aprile 2015, recante il Marco civil da Internet, il cui duplice obiettivo è quello di proteggere le libertĂ fondamentali dei cittadini brasiliani e nello stesso tempo sviluppare una strategia di resistenza alle major statunitensi ritenute le teste di ariete della sovranitĂ e della sorveglianza di massa americane.
Comunque sia, se è in terra americana che è allocato il livello massimo di normativitĂ tecnica della rete, non si potrebbe però dire che lâinfrastruttura globale appartenga agli Stati Uniti, per la semplice circostanza che anche come rete Internet è in realtĂ una sorta di metafora: non esiste infatti una rete unica, ma uno sterminato insieme di reti collegate tra loro, estremamente diverse che riescono ad interconnettersi e a dialogare grazie, come si è giĂ ricordato, a determinati programmi o protocolli. Del resto, è per questa sua capacitĂ di integrare operativamente in sĂŠ qualsiasi rete preesistente, che Internet viene spesso deinita come la rete delle reti.
In questo senso, la gestione in concreto delle singole reti telecomunicative resta appannaggio degli Stati che hanno i mezzi per esercitarvi il loro controllo.
Ciò nonostante, sembrerebbe poco sensato ragionare di fenomeni comunicativi circoscritti dentro le frontiere nazionali, attesa la vocazione di tali fenomeni a tracimare oltre queste frontiere sicchĂŠ anche in questo caso, come per Internet, lâobiettivo di una comunicazione eficiente resta agevolato solo se sorretto da un adeguato livello di standardizzazione delle regole tecniche. Tuttavia a differenza delle giĂ accennate regole di primo livello, nel caso dellâarchitettura tecnica delle reti di telecomunicazione, siamo in presenza di un alto
tasso di internazionalità del settore, mentre anche sul piano politico si è posta la necessità di determinare regole condivise per la gestione e la fornitura di servizi di telecomunicazione internazionali.
Il riferimento è, allâevidenza al giĂ citato accordo sulla liberalizzazione delle telecomunicazioni internazionali (ITRs, International Telecommunication Regulations) irmato nel 1988 in Australia, oggi ratiicato da 190 Paesi, e agli accordi successivi, ultimo quello sottoscritto a Dubai. Ma si è giĂ detto delle dificoltĂ di implementazione di tali regole mediante la presa in carico di Internet, sicchĂŠ, per quanto di ragione, Internet come infrastruttura globale risulta regolata a livello internazionale solo in misura modesta ed indiretta da quellâaccordo; dove è, se mai, lâUnione Internazionale delle Telecomunicazioni a fondare le sue strategie sui progressi realizzati nellâambito della governance dâInternet.
Il discorso condotto ino a questo punto permette anche di abbordare il tema cruciale del ruolo dello Stato nel mondo di Internet.
Infatti, ferma restando la competenza regolatrice, mai contraddetta in linea di principio dello Stato circa i comportamenti tenuti in rete dai soggetti operanti nellâambito territoriale sottoposto alla sua sovranitĂ , il paradigma normativo tecnico ne istituisce però la misura della reale eficacia, a livello sia eteroregolativo (la governance di Internet), sia autoregolativo (il contesto internazionale).
Anzi, si comprende ancora cosĂŹ perchĂŠ la battaglia per la sovranitĂ statale su Internet sia ormai data per persa sul terreno tradizionale e venga invece combattuta su quello della normativitĂ tecnica a monte e a valle dei comportamenti degli utenti.
A monte: si è accennato alla ilosoia assiologicamente neutra dellâimpalcatura tecnica della rete e della conseguente pratica assenza di regole a favore di unâillimitata libertĂ di espressione. Filosoia non a caso sposata dalla piĂš alta giurisdizione della culla della rete nella giĂ ricordata sentenza della Corte Suprema Reno v. ACLU, che ha dichiarato lâincostituzionalitĂ del Titolo V del Communications Decency Act, volto a regolamentare Internet e a vietare i contenuti indecenti e osceni sulla rete particolarmente nei confronti dei minori, ma reputato violare il Primo Emendamento che protegge la
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libertĂ di parola: la Corte ha riconosciuto in Internet uno strumento comunicativo straordinario imprevisto ed imprevedibile, per cui proibire a chiunque di postare contenuti offensivi su Internet per proteggere i minori sarebbe come âburn the global village to roast the pigâ.
A valle: si è rivelato lâunico fronte dove poter intervenire tecnicamente per prevenire o reprimere i comportamenti illegali o comunque sgraditi al potere statale. Per cui, tanto per fare solo alcuni esempi, si va dalla gestione in regime di monopolio della fornitura di accesso alla rete, in modo da poter alla bisogna isolare con un colpo solo la rete telecomunicativa dal backbone verso Internet (ad esempio, nel 2011 a seguito delle proteste di piazza Tahrir, il governo egiziano ha tagliato le connessioni dellâEgitto con il resto di Internet. Questo è stato possibile perchĂŠ i collegamenti dellâEgitto verso il mondo esterno sono controllati da poche grandi aziende) alla soppressione dei siti mediante il iltraggio da parte dei gestori dei server DNS delle richieste ai siti che si vogliono rendere irraggiungibili (ed anzi tali richieste possono essere catalogate per agevolare la persecuzione dei mittenti).
O, ancora, ai fornitori di connettivitĂ può essere imposta la cancellazione dei dati residenti sui loro server o chiesto ai motori di ricerca di depurare i risultati delle ricerche lavorando su parole chiave: è questâultimo il caso della collaborazione di Google con le autoritĂ cinesi, di poi cessata a seguito delle aspre critiche suscitate (ora sono i cinesi a fare essi stessi il iltraggio ed è per questo che risulterebbe meno eficace âŚ).
Tornando alla normativitĂ tecnica della rete, può ricordarsi come essa sia allâorigine di scelte fondamentali della relativa disciplina giuridica.
E ciò è avvenuto nel momento stesso in cui si è posto mano allâinclusione anche di Internet nella regolazione dello spettro comunicativo, specie a motivo della sua capacitĂ di trasmettere la voce e le immagini. La presa dâatto, da parte del diritto, del fenomeno della convergenza al digitale può, comâè noto, farsi risalire al Telecommunication Act irmato da Bill Clinton nel 1996, che, per quanto ci
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riguarda, ha anche anticipato soluzioni per Internet che hanno poi attraversato lâAtlantico come lâimmunitĂ dei provider per i contenuti di terzi sui propri servizi o lâinserimento dellâaccesso alle reti nel fondo di inanziamento del servizio universale.
Ma in quegli stessi anni la problematica della rete intercettava negli Stati Uniti unâaltra questione di vitale importanza, ossia quella della neutralitĂ della rete medesima. Il punto è bene espresso da Al Gore nel 1994: ÂŤCome possiamo garantire che la neonata Internet permetterĂ a tutti di competere per la fornitura di qualsiasi servizio a tutti gli utenti che lo desiderano? Come possiamo garantire che questo nuovo mercato raggiunga tutta la nazione? Come possiamo garantire che Internet mantenga lâenorme promessa di formazione, crescita economica e creazione di posti di lavoro?Âť.
Ă dunque sulla base del principio di neutralitĂ che i fornitori di connettivitĂ e gli altri operatori della rete devono occuparsi di trasportare le comunicazioni degli utenti ino a destinazione senza discriminarle, ossia senza privilegiare o al contrario iltrare (rallentare) alcune applicazioni o alcuni contenuti in base a certe convenienze.
Si capisce allora perchĂŠ tra i sostenitori della neutralitĂ della rete vi siano soprattutto i difensori dei consumatori (che dovrebbero pagare di piĂš per navigare ad una buona velocitĂ ) e le organizzazioni per i diritti umani (che temono per lâesercizio eficace della libertĂ dâinformazione).
La neutralitĂ della rete â si sostiene â è dunque uno dei principi fondamentali di Internet ed è necessaria sia per la sua libertĂ sia per il suo buon funzionamento tecnico ed economico.
Comunque sia non è senza rilievo che la questione della neutralità trasmissiva abbia costretto a mettere in chiaro le posizioni di certi attori mondiali circa il ricorso a questa normatività tecnica: lo stesso presidente Obama ha dovuto metterci la faccia, schierandosi alla ine a favore del principio di neutralità delle reti che forniscono accesso a Internet, ma anche servizi telefonici e trasmissioni televisive.
In seno allâUnione europea, la battaglia non è stata meno aspra che negli Stati Uniti, chiamandosi addirittura in causa il rispetto dellâart. 11 della Carta di Nizza relativo alla libertĂ dâinformazione.
La vicenda, comâè noto, sembra essersi per il momento conclusa nellâagosto 2016 allorchĂŠ, nelle linea guida del BEREC (Body of Eu-
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ropean Regulators for Electronic Communications), che riunisce i regolatori nazionali europea nel campo delle comunicazioni elettroniche, il principio di neutralità è stato chiaramente affermato scartandosi il rischio che secondo le compagnie di telecomunicazioni correrebbe la loro libertĂ dâimpresa. Per cui, ad es., oggi, in base al punto 36 alle ricordate linee guida, si potrĂ dare gratuitamente lâaccesso a certi servizi, ma non a un determinato operatore di questi stessi servizi.
Mi sono attardato su questa questione perchĂŠ mi pare particolarmente espressiva della situazione che sto tentando, forse un poâ confusamente, di delineare. Ossia che lâarchitettura stessa della rete risponde ad un ordine normativo di carattere tecnico, ma, come nella questione della neutralitĂ , è vulnerabile rispetto a forme di manipolazione politica, sociale ed etica. La vicenda è, inoltre, esemplare di due diverse concezioni della rete: quella propensa a vedervi un insieme di opportunitĂ tecnologiche per incrementare la ricchezza e quella fondata sul convincimento che si sia in presenza di uno spazio imprevedibile per lâesercizio delle libertĂ individuali e lo sviluppo della socialitĂ . Ma tutto ciò rinvia al piĂš generale problema se esista o sia possibile una legalitĂ in Internet basata su una qualche scala di valori.
Purtroppo, il problema della normatività della rete non sembra vicino ad essere risolto tanto appare complesso un sistema che incrocia questioni tecniche, pulsioni economiciste e spinte assiologiche; e forse è anche improbabile che possa esserlo per una strada unica e una volta per sempre. E non è solo una questione di concorrenza di fonti di regolazione, coregolazione e autoregolazione, ma anche di livelli normativi plurimi a partire dal singolo navigante che, con il suo ingresso in rete, in certo modo realizza il suo precario e mobile ordine normativo.
E forsâanche lâidea di rinvenire una Costituzione di Internet espressiva di regole riguardanti il comportamento, la cultura e lâeconomia appartiene allâutopia, pur non dovendosi rinunciare a far salire le regole concernenti i contenuti circolanti in rete portandole al massimo livello di universalizzazione possibile.
Unâavvisaglia di un simile trend può forse scorgersi in una serie di atti quali le numerose dichiarazioni internazionali emesse in seno a diverse conferenze ed organizzazioni internazionali particolarmente sulle dimensioni etiche della societĂ dellâinformazione, che però non superano al momento il livello della c.d. soft law.
A parte i problemi di ordine politico generali, il problema di fondo, come può agevolmente intuirsi, è la stessa qualiicazione della natura di Internet per cui in modo meno metaforico del termine cyberspazio, si è ragionato talvolta, ad es., di âbene pubblico internazionaleâ, o di âbene comune dellâumanitĂ â, ecc., cercando magari analogie con la situazione dellâalto mare o dello spazio extraatmosferico. Laddove, però, come è stato rilevato, non è tanto un problema di sfruttamento di un bene materiale, ma della libertĂ delle persone.
In questo senso, mi è parsa molto piĂš persuasiva la deinizione fornitane dallâUnesco come servizio pubblico internazionale nel Progetto di codice etico per la societĂ dellâinformazione approvato il 30 marzo 2010.
Questo progetto, purtroppo e salvo errore, perdutosi nei meandri dei rinvii da una sessione allâaltra dei vari organismi, presenta spiccate caratteristiche per candidarsi a testo costituzionale nel cyberspazio. GiĂ la sua struttura era particolarmente suggestiva, articolandosi in Principi, Diritti e LibertĂ (e, al di sotto questa seconda etichetta, in Uguaglianza, LibertĂ di espressione, Tutela della riservatezza, LibertĂ di riunione e di associazione, LibertĂ di utilizzo della tecnologia a scopi creativi e Democrazia elettronica), quindi ResponsabilitĂ , a cui fanno capo Sicurezza, LegalitĂ , ProprietĂ intellettuale e ResponsabilitĂ dei fornitori di servizi.
Comunque sia, lâidea di servizio pubblico internazionale mi sembrerebbe particolarmente utile anche per uscire dalle secche della discussione circa la conigurabilitĂ o meno dellâaccesso ad Internet nei termini di un diritto e circa lâutilitĂ reale che tale problematica sia affrontata âautarchicamenteâ sia pure in carte nazionali di valore costituzionale.
In proposito, sono e resto dellâopinione che lâopinione di un diritto di accesso, costituzionalmente tutelato, ad Internet, di per se stesso e in se stesso considerato, abbia al momento fragili appigli nel tessuto normativo della Carta fondamentale, potendo, al piĂš, valere, come una âmetafora feliceâ di una serie di situazioni eterogenee e
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strumentali, queste sĂŹ, di valore costituzionale e irrefragabilmente idonee a signiicare la prosperitĂ del connubio tra Costituzione e Internet. E tanto basta, a mio modo di vedere, per mettere lâaccesso ad Internet al riparo da tentazioni limitative o repressive.
PiĂš che di un diritto sembra lecito ragionare di una libertĂ costituzionalmente guarentigiata di accesso alla rete, intesa, se proprio si vuole, come âdirittoâ a che non siano frapposti ostacoli arbitrari al suo esercizio diversi dai condizionamenti derivanti dalla isionomia giuridica del mezzo.
E ciò nonostante le belle parole dedicate allâargomento dalla c.d. Carta dei diritti in Internet licenziata il 14 luglio 2016 (data fatidica il 14 luglio!) dalla speciale commissione di esperti insediata dalla presidente della Camera Boldrini a seguito della consultazione pubblica, delle audizioni svolte.
La Carta, però, ahimè, pur interessante da leggere perchÊ riepilogativa di questioni di essenziale interesse per chi naviga in rete, è, oltretutto, priva (ma abbiamo visto che forse non poteva essere diversamente) di qualsiasi valore giuridico, restando una sorta di manifesto di intenti.
Vorrei pertanto concludere con una rilessione presa in prestito da un ilosofo del diritto, secondo cui apparirebbe sempre piĂš netto il paradosso in base al quale ÂŤla questione della normativitĂ Âť della rete si accompagna alla certezza che non possiamo piĂš conigurarla nella sua esigenza obiettiva, ma solo come il segno di una impossibilitĂ radicale di appropriarci dei fondamenti normativi di pratiche comunicative in cui siamo chiamati sempre piĂš ad identiicarci.
Per cominciare, una metafora: si immagini che nel 1522, trentâanni dopo la scoperta dellâAmerica, venisse redatta una carta del Nuovo Mondo, immaginando che essa lo rappresenti tutto. Si scoprirĂ solo nei decenni successivi lâimmensitĂ di quel continente e il pianeta non sarĂ piĂš lo stesso.
Lo stesso può dirsi di un convegno che celebra, giustamente e degnamente, i trentâanni dallâavvio di Internet. Lâimpressione è che quel che conosciamo, o possiamo preigurare, rappresenti solo una minima parte di quanto scopriremo e cambierĂ la societĂ .
Dunque una rilessione sulla âautonomia privataâ si circonda di dubbi piĂš che di certezze, prospettandosi lâipotesi che essa sia â e diventerĂ sempre piĂš â profondamente diversa.
Come il piÚ delle volte avviene, il cambiamento è graduale, ma ad un certo punto esso si rende palese e lo si vede emergere con tutte le sue implicazioni.
Il punto di partenza è il âdatoâ, termine informatico espresso in forma binaria (una sequenza variabile di 0 e di 1). In origine questi dati (dalla data di un giorno ad un saldo contabile) sono contenuti nella memoria di un elaboratore allâinterno del quale sono, appunto, elaborati. Sono esportabili attraverso un oggetto che ormai fa parte dellâarcheologia informatica, il loppy disk, in grado di contenere meno dati di quanti ve ne siano contenuti oggi in una sola fotograia scattata con il nostro dispositivo mobile. Istituzioni pubbliche e grandi enti economici collegano gli elaboratori di cui dispongono raccogliendo i dati in un elaboratore centrale (altro termine archeo-
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logico: âil cervelloneâ). Si tratta però di raccolte di dati omogenei, che dificilmente si rapportano ad altri, li integrano e ne sono integrati. Il punto di svolta è rappresentato, nei primi anni â90, dalla interconnessione degli elaborati individuali alla rete di telecomunicazioni e alla ricerca, trasmissione, reperimento di dati attraverso il protocollo che ormai viene comunemente chiamato âInternetâ. Ciascun elaboratore genera dati â sulla sua attivitĂ , su quanto reperisce ed eventualmente modiica â ridiffondendoli. Allâinizio il fenomeno riguarda solo i terminali collocati in un ambiente domestico o lavorativo, âissiâ, e dunque utilizzati solo quando ci si trova in quellâambiente. Ma alla ine del secolo con lâavvento delle reti di telefonia mobili di c.d. terza generazione questo scambio e questa produzione di dati diventa costante, durante tutto lâarco della giornata, ubiquitaria.
Si arriva quindi a cercare di fornire una dimensione alla quantità di dati prodotta e, ovviamente, conservata: misura calcolabile in zettabyte, ovverosia 107: cioè mille miliardi di miliardi sarebbero i dati generati nel 2015 sulla sola rete Internet (e dunque mettendo da parte le altre reti che pure esistono).
Si tratta di un fenomeno in inarrestabile espansione, non solo perchĂŠ queste moli si aggiungono a quelle precedenti ma anche perchĂŠ i dati, se non âarchiviatiâ, producono naturalmente altri dati. Ma vi è di piĂš: con la diffusione delle procedure deinite come âInternet delle coseâ (Internet of Things) per la produzione di dati non ci sarĂ piĂš bisogno di un intervento umano, come avviene oggi con lâagente che usa un terminale. Saranno â sono giĂ â gli oggetti a rilevare e comunicare costantemente dati senza alcun intervento umano: le autovetture sulla loro posizione, movimento, uso; le utenze energetiche sugli ambienti nei quali si trovano; gli elettrodomestici sul loro uso e contenuto; ino â cosĂŹ si prevede â ai semplici oggetti di consumo (ad es. un alimento con scadenza) che segnaleranno la loro posizione e condizione.
Di fronte a questo universo, in costante espansione e dificilmente controllabile, qual è il senso di âautonomiaâ?
Non per arida esegesi conviene scindere il termine nei suoi due lemmi.
Il concetto di âautonomia privataâ ai tempi dei âBig Dataâ
Cosa intendiamo per autos nel mondo dei âBig Dataâ? Fino ad ora abbiamo pensato ad un unico soggetto â una persona isica o giuridica â con una sola identitĂ non solo in termini giuridici (anagraica, iscale ecc.) ma anche come arteice e controllore di questa identitĂ . GiĂ oggi possiamo dire che ciascuno ha una duplice identitĂ , quella isica, collegata alla sua persona; e quella digitale composta da milioni di dati che lo riguardano e che costituiscono lâinsieme dei dati su tutto quello che quel soggetto ha fatto sulla rete, anche in maniera del tutto passiva. Pensare di esercitare su tale vastitĂ di dati una qualche forma di âautodeterminazione informaticaâ (in ipotesi utilizzando lâelefantiaco âRegolamento generale sui dati personaliâ di recente approvato dallâUnione Europea) costituisce un benevolo auto-inganno. Salvo rari casi i dati (ma quali? i c.d. metadati, cioè i dati che forniscono informazioni su altri dati, vi rientrano?) non sono rintracciabili e compattabili ma sono dispersi in quel che viene deinita la âdatasferaâ.
Mentre con riguardo alla identitĂ isica, percepita e conosciuta da altri esseri umani, le vicende di ciascuno hanno un percorso temporale che va dalla nascita alla morte, la identitĂ digitale è schiacciata sul presente: si è lâinsieme di tutti i dati che riguardano il soggetto, in quel momento, senza alcuna rilevanza del âpassatoâ che costituisce solo un altro dato la cui importanza sarĂ misurata attraverso un fattore T.
In un futuro assai vicino, a queste due identitĂ , isica e digitale, se ne aggiungerĂ una terza, artiiciale, costituita dalla duplicazione, sempre piĂš realistica, degli esseri umani con automi [robot] i quali sono in grado non solo di parlare e muoversi nello stesso modo del soggetto isico, ma soprattutto di svolgere ragionamenti coerenti con il soggetto duplicato e sostituitivi di sue scelte e manifestazioni di volontĂ . Si tratta solo di una delle tante applicazioni della c.d. intelligenza artiiciale, giĂ ampiamente sperimentata e utilizzata in congegni molto soisticati (si pensi alle auto senza conducente).
Non è questa la sede per affrontare complesse questioni di riferibilità e di responsabilità . Quel che importa evidenziare è la pluralità di soggettività la quale altera profondamente la nozione, unica, di autonomia che ino ad ora si aveva.
Se si sposta lâanalisi sullâaltro lemma, il nomos, il disorientamento si accresce. Chiaramente siamo tutti ben consapevoli da quando piĂš di 15 anni fa Lawrence Lessig ha pubblicato il suo fortunato e preveggente volume, che nella societĂ digitale âCode is lawâ. E questo lo sperimentiamo nella vita quotidiana in cui lâagire sulla rete è condizionato dal conformarsi a determinate regole issate nei âcampiâ che devono essere riempiti e la cui tassatività è stabilita non da una norma promanante da una autoritĂ , ma da decisioni prese da tecnici informatici e da chi ritiene che quei dati sono necessari per la prestazione di un servizio.
PiĂš le attivitĂ umane si spostano dalla realtĂ materiale alla rete, piĂš constatiamo lo spostamento dei soggetti decisori verso persone dotate di competenze assai distanti da quelle ordinariamente richieste per la determinazione di regole, cioè conoscenze giuridiche. Tale migrazione è, come sempre, lenta, ma dĂ vita ad una nuova âclasseâ di detentori di un potere decisionale che inluenza tutta la societĂ che deve conformarsi alle sue indicazioni. Una âclasseâ diversa non solo per formazione ma anche per una generale indifferenza nazionale (le soluzioni tecniche valgono quasi ovunque, a paritĂ di tecnologia) e per la presenza di un linguaggio informatico e anglo-gergale comune.
Tutto questo era stato previsto. Ma la dimensione dei âBig Dataâ porta a conseguenze la cui portata dirompente è particolarmente evidente per il giurista.
Il giurista, da sempre, opera utilizzando principalmente due registri, che si tratti dei dieci comandamenti o le migliaia di articoli del Codice bavarese del 1756.
Il primo è deontico. La norma esprime un dover essere che precede qualsiasi inalismo e risponde a fattori assiologici, piccoli o grandi che siano (dal non ammazzare, al luogo di adempimento dellâobbligazione).
Il secondo registro è la natura prescrittiva della norma. Essa guarda al futuro e mira a indirizzare condotte future. Prescinde dallâesperienza pratica â tipica delle scienze sociali le quali non prescrivono, ma descrivono â anche se può (e sarebbe bene che fosse cosĂŹ) tenere conto del passato.
Nel mondo dei âBig Dataâ cambia radicalmente la epistemologia, ovverosia il modo attraverso il quale si conosce il mondo. Innanzitutto conta quanto può essere contato, ovverosia misurato con una espressione numerica o algebrica. Ovviamente è dificile attribuire un numero, se non arbitrariamente, ai valori. In secondo luogo conta â conta di piĂš â ciò che è prevalente e su tale prevalenza si fanno scelte e pianiicazioni. La tipizzazione dei comportamenti sociali si traduce in un formalismo digitale che prevede solo poche e numericamente signiicative opzioni.
Si passa dalla antichissima (Socrate e Platone) logica causale, che spiega i ragionamenti secondo una spiegazione passo-passo, ad una logica inferenziale (se A, è probabile B) basata sulle connessioni che vengono stabilite (talvolta in materia del tutto arbitraria: ad es. la correlazione fra risultati sportivi e quotazioni di borsa) interpretando la enorme mole dei dati.
Ma quel che colpisce di piĂš il giurista e la sua attenzione verso la dimensione della autonomia, è che la logica inferenziale non è utilizzata solo per comprendere ciò che è avvenuto, ma anche e soprattutto in funzione predittiva. La c.d. predictive analytics diventa dunque lo strumento attraverso il quale vengono prese decisioni che riguardano la collettivitĂ (legislative, regolamentari) o lâindividuo (orientamento al lavoro, indagini penali). Gli esempi piĂš evidenti sono lâuso che giĂ ora viene fatto di tali strumenti nelle procedure di scelta di assunzione di un lavoratore o di una lavoratrice. Oppure nella stipula di un contratto di assicurazione e a quali condizioni. Con il che alcuni principi che sono fra i capisaldi del diritto contemporaneo, quello di eguaglianza e di non discriminazione, sono messi in crisi, e si torna ad un conlitto, le cui radici vanno ben oltre la ilosoia e affondano nella religione, fra determinismo e libero arbitrio.
Le rilessioni che precedono potrebbero apparire espressione di un nichilismo giuridico preconizzante la âine del dirittoâ travolto dalla inarrestabile forza dei dati e degli algoritmi. Non è però cosĂŹ: il giurista, molto piĂš di studiosi di altre branche, è in grado di comprende-
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re alcune intime essenze dellâinformatica. E questo non solo perchĂŠ da oltre 50 anni (Cibernetica, diritto e societĂ di Vittorio Frosini è del 1966), studia i rapporti fra diritto e informatica e dialoga con gli esperti della materia, ma perchĂŠ da piĂš di duemila anni il diritto segue e si sviluppa utilizzando la logica il cui percorso, lo sappiamo da tempo, può essere agevolmente formalizzato (e informatizzato). In secondo luogo, il diritto condivide con lâinformatica una funzione performativa. La norma giuridica, come lâespressione di programmazione, punta a regolare un fenomeno, un agire. Lo fa avendo come principale destinatario gli esseri umani e la loro volontĂ . Con il che si torna al discorso sulla autonomia da cui si è partiti e al suo atteggiarsi nella contemporanea societĂ digitale.
La rivoluzione tecnologica legata alle tecnologie digitali, ovvero le tecnologie che comprendono hardware, software e reti informatiche, ha ormai trasformato radicalmente le nostre vite e le strutture socio-economiche di tutto il globo.
Scopo di questo intervento è dare un sintetico quadro dei caratteri portanti delle tecnologie digitali, che hanno avuto e tuttora hanno un effetto di profonda trasformazione delle regole di funzionamento dellâeconomia. Tale trasformazione è conseguente alle nuove modalitĂ indotte sia nei modi di offerta di beni e servizi che riguardano non solo i processi ma anche lâoutput e i modelli di funzionamento dâimpresa â i c.d. modelli di business â sia nella domanda rispetto alle modalitĂ di utilizzare i beni ed usufruire dei servizi da parte dei consumatori. Gli effetti di tali cambiamenti non si sono ancora pienamente dispiegati e si proilano allâorizzonte scenari tecnologici ulteriormente innovativi.
Capire le radici di tale trasformazione e lâimpatto sulle strutture economiche può offrire gli elementi concettuali e gli spunti metodologici anche per affrontare il tema delle possibilitĂ e dei limiti di interventi regolatori in un contesto economico per questa via giĂ profondamente mutato, ma ancora in continuo cambiamento.
à stato osservato come la natura del progresso delle tecnologie digitali presenti tre caratteristiche che sono fondamentali per comprenderne le conseguenze: è esponenziale, digitale e combinatorio1 .
La regola del progresso esponenziale, enunciata da Gordon Moore, imprenditore informatico americano, si è dimostrata valida dal 1965 con diverse evoluzioni e indica che: ÂŤA paritĂ di costo le prestazioni dei processori, e il numero di transistor ad esso relativo, raddoppiano ogni 18 mesiÂť. In altri termini, nelle tecnologie digitali a paritĂ di prestazioni i costi si dimezzano in un certo (rapido) periodo di tempo. Quindi la velocitĂ dellâevoluzione tecnologica digitale subisce una continua accelerazione (in termini di capacitĂ dei computer e nuove applicazioni digitali). Oggi la crescita esponenziale uniforme prevista dalla legge di Moore è andata accumulandosi al punto che i dispositivi digitali al loro interno sono abbastanza veloci e economici da consentire una molteplicitĂ di applicazioni innovative ad un tasso di crescita esponenziale.
La seconda caratteristica si collega alla forza della digitalizzazione, ossia del processo di codiicazione dellâinformazione (testi, suoni, foto, video ed ogni altro tipo di dato) come un lusso di bit, che costituisce il linguaggio nativo dei computer2. Esistono caratteristiche speciiche dellâinformazione digitale che la rendono sostanzialmente diversa da altri beni.
Una prima caratteristica è la non rivalità : essa consiste nella circostanza che a differenza di quelli isici i beni immateriali basati sulla conoscenza possono essere fruiti da piÚ soggetti nello stesso momento o in momenti diversi3. Diversamente dai beni isici i beni
1 E. Brynjolfsson, A. McAfee, La nuova rivoluzione delle macchine, Milano, Feltrinelli, 2015. Si veda anche: S. Quintarelli, Costruire il domani. Istruzioni per un futuro immateriale, in Il Sole 24 Ore, Milano, 2016.
2 C. Shapiro, A. Varian, Informations Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, Boston, Harvard Business School Press, 1999. Un bit è lâunitĂ di misura dellâinformazione (dallâinglese binary digit), deinita come la quantitĂ minima di informazione che serve a discernere tra due possibili eventi equiprobabili. Un bit è una cifra binaria, ovvero uno dei due simboli del sistema numerico binario, classicamente chiamati zero (0) e uno (1).
3 Una copia di un libro essere passata da soggetto a un altro dopo che è stato letto. Se due soggetti vogliono leggere quel libro nello stesso istante o abbiamo
digitali possono essere replicati perfettamente ed inviati in modo istantaneo e quasi gratuito; con la digitalizzazione crescente vi sono sempre piĂš prodotti gestibili in tale logica.
La seconda caratteristica dellâinformazione digitale è che essa ha costo marginale di riproduzione quasi nullo. PiĂš precisamente, attivitĂ quali riprodurre, archiviare, trasferire e manipolare beni immateriali digitali hanno un costo tendenzialmente nullo: ÂŤlâinformazione è costosa da produrre ma poco costosa da riprodurreÂť4 .
Una terza caratteristica dellâinformazione digitale è collegata alla possibilitĂ che essa consente di accedere immediatamente ad enormi quantitĂ di dati. Questo ha enormemente accresciuto la capacitĂ di comprensione e la capacitĂ predittiva della scienza.
Lâultima caratteristica nel progresso tecnologico legato alle tecnologie digitali è costituita dalla sua natura combinatoria, ossia nella possibilitĂ che le tecnologie digitali consentono da un lato di sviluppare nuove idee in applicazioni prima inesistenti, dallâaltro di combinarsi con prodotti o servizi giĂ in essere innervandoli con modalitĂ assolutamente nuove di produzione e di fruizione. La digitalizzazione rende possibile la combinazione di funzionalitĂ che provengono da diversi ambiti tecnologici in un modo del tutto nuovo nellâevoluzione della tecnologia5. Questa potenzialitĂ si origina dalla natura propria delle tecnologie digitali di essere delle tipiche general purpose technologies. CosĂŹ come la macchina a vapore e lâenergia elettrica, le tecnologie in discorso sono in grado di diffondersi in tanti settori, ovvero sono pervasive, e lo fanno tempi rapidi. Inoltre esse migliorano continuamente nel tempo e in questo processo generano ulteriori innovazioni in modo cumulativo. Come il linguaggio, la stampa o lâistruzione, la rete digitale facilita lâinnovazione ricombinante, ossia la possibilitĂ di mescolare e rimescolare idee vecchie e nuove secondo modalitĂ prima impensabili. Lo stesso web è una combinazione tra la vecchia rete di trasmissione dati TCP/IP di Internet ed il linguaggio
una seconda copia oppure il testo andrà fotocopiato, con conseguenti costi di duplicazione (diritti e fotocopie) e di trasferimento. Con il testo in forma digitale, la duplicazione è immediatamente possibile, semplice ed economica, cosÏ come il trasferimento.
4 C. Shapiro, A. Varian, Informations Rules. A Strategic Guide to the Network Economy, cit., 3.
5 B. Arthur, La natura della tecnologia, Torino, Codice Edizioni, 2011.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
chiamato HTML: è la combinazione tra questi due elementi che ha generato lâinnovazione del web. Anche Facebook, di fatto, ha sfruttato il web per consentire alle persone di inserire dati digitali sul proprio social network senza dover imparare complicati linguaggi informatici.
La digitalizzazione rinforza le proprietĂ del fattore produttivo immateriale costituito dalla risorsa conoscenza, che per questa ragione si presenta profondamente diversa dai fattori produttivi tradizionalmente considerati nei processi economici:
â non è scarsa perchĂŠ i suoi usi non sono concorrenti tra loro;
â non è divisibile perchĂŠ il suo costo è solo minimamente riferibile ad un utilizzo singolo. La produzione e diffusione della conoscenza richiedono sostenimento di elevati costi issi, costi sommersi o sunk costs;
â non è escludibile perchĂŠ non si può impedire che altri possano beneiciare della conoscenza mediante copia, imitazione o apprendimento compiuto in base ad esperienze altrui6 .
Facendo leva sui caratteri precedenza indicati, la digitalizzazione dellâinformazione assieme alla connessione globale in rete hanno trasformato le modalitĂ di combinazione delle risorse produttive aziendali.
In particolare, si sono drasticamente ridotti i costi di coordinamento tra le diverse attivitĂ e processi aziendali che in precedenza costringevano a gestire allâinterno dei conini dellâorganizzazione le diverse funzioni. Lâesplosione del fenomeno dellâoutsourcing in anni recenti si collega a questa circostanza: un numero crescente di funzioni aziendali possono essere convenientemente esternalizzate, ad esempio call center, design, gestione paghe, fatturazione e contabilitĂ , cosĂŹ come la produzione stessa.
La riduzione dei costi di coordinamento riguarda anche relazione tra domanda e offerta, in quanto si rende possibile la conoscenza e lâadesione in tempo reale ai cambiamenti qualitativi e quantitativi
richiesti dai consumatori inali. I consumatori hanno oggi la possibilitĂ di intervenire direttamente nel processo produttivo deinendo le caratteristiche del prodotto o del servizio richiesto. La connessione digitale permette lâaggiustamento rapido delle risorse necessarie per la soddisfazione della domanda, siano esse fattori produttivi interni aziendali o attivitĂ da coordinare tra diverse organizzazioni. Ad esempio, la rivoluzione nel settore trasporto aereo con il sorgere delle compagnie low cost si è basata fondamentalmente su questi principi dellâeconomia digitale.
Di piĂš, si assiste ad un allargamento della disponibilitĂ di risorse impiegabili nei processi produttivi, ino ad includere anche quelle degli stessi utenti consumatori. Anche questa è una conseguenza della riduzione dei costi di coordinamento grazie alla digitalizzazione ed alla rete: chiunque di noi disponga di una risorsa che può essere utilizzata la può mettere a disposizione se esiste una domanda rivolta ad essa. Ă il modello di funzionamento di alcuni servizi nei trasporti (Blablacar, Uber), nellâospitalitĂ (Airbnb) e nellâalimentazione (Gnammo).
Sono questi gli elementi fondanti la cosiddetta sharing economy o economia della condivisione, che si basa appunto sulle possibilitĂ nellâeconomia digitale (a) di ridurre drasticamente i costi di coordinamento informativo tra gli attori del sistema economico, (b) di far interagire in tempo reale produttori e consumatori e (c) di creare le condizioni per estendere lâapporto di risorse produttive anche da parte dei consumatori stessi. Questi aspetti hanno trasformato profondamente la struttura, lâorganizzazione e la strategia delle imprese, e tale trasformazione è visibilmente ancora in corso.
Il concetto di business model è stato appunto concepito per riuscire ad esprimere e far capire lâinnovazione nei modelli di impresa conseguente allâavvento dellâeconomia digitale. La sua nascita e diffusione devono essere infatti attribuiti al fenomeno delle c.d. dot.com, le imprese strettamente connesse allo sviluppo di Internet a partire dagli anni Novanta. La stretta connessione tra il modello di business e questo fenomeno è dimostrato dal fatto che molti studi si sono
Gli effetti sui âmodelli di businessâ delle imprese: la centralitĂ dei âserviziâ e delle âpiattaformeâ
inizialmente concentrati sui modelli basati su Internet, vale a dire i cosiddetti nuovi e-business model da far capire agli investitori. Successivamente è stato riconosciuto che il concetto di business model può essere adattato a qualsiasi tipo di impresa indipendentemente dal settore in cui opera: in questa prospettiva esso è oggi considerato un modello per comunicare, in modo piĂš o meno dettagliato, il funzionamento di unâazienda sempliicandone le complessitĂ .
Un modello di business è quindi una rappresentazione sintetica di come un insieme interrelato di variabili decisionali in materia di strategia di impresa, architettura ed economia sono volte a creare un vantaggio competitivo sostenibile in speciici mercati7 .
La trasformazione dei modelli di business conseguente allâavvento dellâeconomia digitale ha riguardato tutte le possibili dimensioni che possono essere oggetto dâinnovazione, ossia:
a. la âcatena creatrice del valoreâ del settore industriale, mediante:
â lâentrata in nuovi settori industriali
â la rideinizione della âcatena del valoreâ che collega le imprese operanti in una iliera produttiva esistente
â la creazione nuove âcatene del valoreâ
b. il modo in cui i ricavi vengono generati, mediante:
â nuove value propositions ai clienti in termini di offerta di prodotti/servizi â nuovi modelli di formazione dei prezzi (pricing), ossia di formazione dei ricavi di vendita
c. il ruolo dellâimpresa nella âcatena del valoreâ, mediante:
â una maggiore specializzazione o una maggiore integrazione verticale
â la trasformazione del network fornitori-clienti-partners-concorrenti.
Nella igura seguente si riportano alcuni esempi di trasformazione nei modelli di business intervenuti in questi anni in imprese globali (Fig. 1)
7 M. Morris, M. Schindehutte, J. Allen, The Entrepreneurâs Business Model: Toward a Uniied Perspective, in Journal of Business Research, 2005, 58, 726-735.
Se consideriamo le caratteristiche dei modelli di business piĂš recenti due aspetti meritano particolare attenzione. Da un lato, le modalitĂ di ottenimento dei ricavi risultano basate su meccanismi di determinazione di prezzi che sono sempre piĂš dissociati dalla considerazione dei costi degli investimenti effettuati. In tali contesti il pricing (ossia il modello di determinazione dei prezzi dei prodotti/servizi) non segue approcci tradizionali ma si lega piuttosto alla strategia dellâimpresa. In particolare, le dinamiche di generazione dei ricavi si presentano sempre piĂš spesso dissociate dalla misurazione del costo del prodotto o del servizio e connesse ad altre dimensioni che fanno leva sulla disponibilitĂ a pagare da parte del cliente9. Nei servizi Internet-based (ad es. social network quali LinkedIn o piattaforme marketplace tipo eBay) i prodotti digitali includono certamente delle funzionalitĂ rispetto ad una speciica esigenza da soddisfare, ma anche la soddisfazione ed il divertimento personale legati ad una esperienza che il consumatore sperimenta nellâutilizzo del servizio. Spesso
8 Fonte: R. Gleed, Business Model Innovation. Paths to Success: Three Ways to Innovate Your Business Model, IBM, March 2009.
9 A. Bhimani e M. Bromwich, Management Accounting: Retrospect and Prospect, Oxford, CIMA, 2010.
tali piattaforme rendono possibile la creazione autonoma del âprodottoâ da parte del cliente in una logica di co-creazione (es. Facebook). Il volume di utenti diventa in questi casi il piĂš importante driver dei ricavi e della proittabilitĂ , in quanto attrattore di investimenti pubblicitari mirati ad intercettare lâattenzione del cliente. Sono questi ultimi le principali fonti di ricavo che consentono la copertura della mole di investimenti (costi issi) in infrastrutture tecnologiche legate allo sviluppo delle applicazioni software. Si perde cosĂŹ il legame piĂš o meno diretto tra costi e prezzi che ha caratterizzato il mondo di produzione dei beni isici, dove il nesso causale costi-prezzi derivava dalla focalizzazione sui processi diretti che creano i prodotti o i servizi.
In altro aspetto, è in corso una trasformazione profonda anche del valore dei beni isici a seguito delle tecnologie digitali e dellâevoluzione della domanda che ribalta la prospettiva tradizionale di valutazione da parte del cliente verso una vera e propria ânuova logicaâ: il consumatore cerca sempre piĂš delle âsoluzioniâ per la soddisfazione dei suoi bisogni, quindi âserviziâ, risorse da tradurre in prestazioni e non oggetti isici. Pertanto è interessato alle dimensioni immateriali (servizi) piuttosto che alle caratteristiche tangibili del bene isico che le procura. Ă questa una nuova logica dominante del servizio (new service dominant logic) che costituisce lâesito inale di un processo di servitizzazione in corso nei settori industriali, termine con cui si indica il processo di integrazione di servizi nei pacchetti di offerta dei beni isici. Questo processo oggi è divenuto talmente profondo e pervasivo che tali elementi non sono piĂš come in passato degli âaccessoriâ di un valore aggiunto di origine essenzialmente manifatturiera e di prodotto, ma divengono gli elementi fondanti di tale valore10 .
In generale, lâidea di vendere il prodotto attraverso il servizio è oggi una strategia pervasiva e diffusa: signiica, ad esempio, proporre e vendere auto come âlotte gestiteâ (leet management), offrire Hardware/Computer âa consumoâ (pay per use), proporre Software/ applicativi a consumo (on demand), vendere il prodotto âpolizza di assicurazioneâ a consumo (pay as you drive), proporre un aereo civile (ma anche militare) attraverso un âcosto per ora di voloâ (pay as
you ly), offrire una macchina movimento terra (o macchina utensile) a âore di utilizzoâ (pay as you work).
Queste ultime considerazioni inducono ad unâimportante rilessione: sempre di piĂš assume rilievo sotto lâaspetto economico della creazione di valore lâutilizzo del bene isico piuttosto che la sua proprietĂ e possesso diretti. La determinazione dei valori economici (e dei contratti) si è tradizionalmente focalizzato sulla valorizzazione (e regolazione) del momento transattivo, di trasferimento della proprietĂ . Oggi, ciò che lâeconomia digitale rende possibile è un accesso on demand al consumo dei servizi richiesti dal consumatore, prodotti e servizi spesso forniti da piattaforme tecnologiche o isiche. Il valore di âafittoâ o la âtariffaâ legata al tempo o ad altri parametri dâuso sta assumendo ed assumerĂ molta piĂš importanza del prezzo di vendita tradizionalmente applicato a beni e servizi.
Il concetto di âpiattaformaâ è anchâesso paradigmatico nellâevoluzione dellâeconomia digitale.
In logica di servitizzazione in precedenza descritta, una âpiattaformaâ può essere innanzitutto un prodotto isico, che attraverso dispositivi tecnologici si connette alla rete e si trasforma in piattaforma su cui innestare servizi a valore aggiunto. La trasformazione di beni isici in piattaforme di servizi si collega allo sviluppo di quello che è stato deinito lâInternet of Things (IoT â Internet delle Cose). Lâuso integrato di sensori e rete consente infatti lo sviluppo di strumenti e applicazioni che permettono non solo alle persone di parlare con le macchine, ma anche agli oggetti di dialogare direttamente tra loro. Ciò signiica portare âintelligenza agli oggettiâ, facendo sĂŹ che questi comunichino con noi o con altre macchine e possano offrirci un nuovo livello di interazione o di informazione rispetto allâambiente in cui si trovano. Dai frigoriferi agli impianti di irrigazione, dai meccanismi di sorveglianza a quelli biomedicali, dal monitoraggio industriale a quello energetico non câè un campo che sia escluso dalla diffusione dellâIoT. Nel prossimo futuro miliardi di sensori, collegati a ogni apparecchio, strumento, macchina o dispositivo, raccorderanno ogni cosa e ogni persona in unâunica rete neurale che si estenderĂ senza soluzione di continuitĂ lungo tutta la catena economica del valore11 .
11 M. Cosenza, Internet of Things, a che punto siamo?, in Wired.it, 17 ottobre 2014. Sono giĂ 14 miliardi i sensori collegati a lussi di risorse, magazzini, sistemi stra-
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
Il concetto di âpiattaformaâ indica anche un nuovo modello di azienda costituito da unâarchitettura hardware e software che consente di aggregare ed organizzare risorse, transazioni, relazioni tra soggetti ed attori diversi (consumatori, professionisti, imprese, istituzioni) per co-creare valore. Il paradigma dellâazienda piattaforma si presenta alternativo rispetto al tradizionale concetto di impresa. Questâultimo nasce per indicare unâorganizzazione inalizzata a ridurre i costi transazionali di produzione, internalizzando e organizzando risorse e relazioni. Le nuove tecnologie, abbiamo visto, consentono di diminuire i costi delle transazioni e rendono meno eficiente la loro internalizzazione; risorse e relazioni pertanto ritornano ad essere negoziate tra interno ed esterno di quello che chiamiamo impresa mediante le âpiattaformeâ12 .
La suindicata natura esponenziale, digitale e combinatoria del progresso tecnologico nellâera di internet sta facendo emergere una nuova struttura dei sistemi industriali e produttivi che conigura una vera e propria nuova rivoluzione industriale.
La rivista Time deinĂŹ il computer macchina dellâanno nel lontano 1982: cosĂŹ come sono state necessarie piĂš generazioni per migliorare la macchina a vapore ino a riuscire a fornire energia alla dali, linee di produzione industriali, reti elettriche, ufici, case, negozi e veicoli, per monitorarne ininterrottamente le condizioni e il rendimento e trasmettere la massa di dati cosĂŹ ricavata, i Big Data, alle Internet delle comunicazioni, dellâenergia e della logistica e dei trasporti. Si ritiene che nel 2030 lâambiente umano e quello naturale saranno collegati, in una rete intelligente a diffusione globale, da oltre centomila miliardi di sensori.
12 M.W. Van Alstyne, G.G. Parker, S.P. Choudary, Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy, in Harvard Business Review, 2016. Ad inizio 2016 sono state mappate 176 piattaforme a livello globale con un valore che supererebbe i 4.300 miliardi di dollari, che spaziano dai marketplace di e-commerce (Ebay), ai professional network (LinkedIn), al business dello sharing e della on-demand economy (Uber), ad ecosistemi di servizi (Apple, Amazon, Google, Samsung): cfr. A.A.V.V., The Platirm Age, supplemento ad Harvard Business Review Italia, 2016, 7/8.
rivoluzione industriale, altrettanto câè voluto per mettere a punto le macchine digitali ed i dispositivi in grado di dispiegare tutto il loro potenziale trasformativo nei sistemi di produzione.
Finora le rivoluzioni industriali del mondo occidentale sono state tre: a partire dal 1784 con la nascita della macchina a vapore e lo sfruttamento della potenza di acqua e vapore per meccanizzare la produzione; a partire dal 1870 con il via alla produzione di massa attraverso lâuso sempre piĂš diffuso dellâelettricitĂ , l'avvento del motore a scoppio e l'aumento dellâutilizzo del petrolio come nuova fonte energetica; a partire circa dal 1970 con la nascita dellâinformatica, dalla quale è scaturita lâera digitale destinata ad incrementare i livelli di automazione avvalendosi di sistemi elettronici e dellâIT (Information Technology) (Fig. 2). Lâinizio della quarta rivoluzione industriale (Industry 4.0) non è ancora stabilito, probabilmente perchĂŠ è tuttora in corso e solo a posteriori sarĂ possibile indicarlo.
AncorchĂŠ non ne esista ancora una deinizione esauriente, possiamo affermare che la quarta rivoluzione industriale trova i suoi elementi determinanti in un insieme di nuove tecnologie, nuovi fattori produttivi e nuove organizzazioni del lavoro che modiica-
13
Fonte: Ministero Sviluppo Economico, Piano nazionale Industria 4.0 (20172020), in http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ industria-4-0
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
no profondamente il modo di produrre, mediante lâintegrazione tra macchine, oggetti e persone in un sistema cyber-isico. Questâultimo individua un mondo composto da una complessa rete di macchine, beni isici, oggetti virtuali, strutture di calcolo e di memorizzazione, strumenti di comunicazione (video, sonora ed olfattiva), raccoglitori di energia, che interagiscono tra loro e con gli operatori economici. In Industry 4.0 questo sistema può essere impiegato sia per migliorare i processi industriali e distributivi per ottenere piĂš eficienza, e quindi ridurre i costi e i prezzi di vendita per incrementare la domanda inale, sia per creare nuovi prodotti e nuovi servizi oggi impossibili da realizzare per le limitazioni inora incontrate nellâuso delle tecnologie.
Il dispiegarsi di Industry 4.0 è possibile grazie allâuso integrato di speciiche tecnologie abilitanti resesi disponibili con il progresso tecnologico digitale, in particolare le nove tecnologie indicate nella igura seguente (Fig. 3):
14 Fonte: Ministero Sviluppo Economico, Piano nazionale Industria 4.0 (20172020), cit.
La multinazionale di consulenza McKinsey15 ha raggruppato tali tecnologie secondo quattro direttrici di sviluppo:
â la prima riguarda lâutilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettivitĂ , e si declina in big data, open data, Internet of Things, machine-to-machine e cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione;
â la seconda è quella degli analytics: una volta raccolti i dati, bisogna ricavarne valore. Oggi solo lâ1% dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere vantaggi a partire dal machine learning, dalle macchine cioè che perfezionano la loro resa âimparandoâ dai dati via via raccolti e analizzati;
â la terza direttrice di sviluppo è lâinterazione tra uomo e macchina, ovvero delle modalitĂ con cui comunichiamo con le macchine, con quali strumenti, interfacce, linguaggi (interfacce touch, sempre piĂš diffuse), e la ârealtĂ aumentataâ: per fare un esempio la possibilitĂ di migliorare le proprie prestazioni sul lavoro utilizzando strumenti come i Google Glass;
â inine câè il settore che si occupa del passaggio dal digitale al ârealeâ: una volta avuti i dati, analizzati, processati e resi strumento per âistruireâ le macchine, lâultimo passaggio è trovare i modi, gli strumenti per produrre i beni. Essi comprendono la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare lâenergia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.
15 McKinsey Digital, Industry 4.0. How to navigate digitization of the manufacturing sector, 2015, in https://www.mckinsey.de/iles/mck_industry_40_report.pdf
Si veda anche: A. Magone, T. Mazali (a cura di), Industria 4.0. Uomini e macchine nella fabbrica digitale, Milano, Guerini e Associati, 2016.
Lâeconomia digitale ha giĂ rivoluzionato e rivoluzionerĂ ulteriormente lâeconomia globale in ogni suo aspetto e recherĂ con sĂŠ opportunitĂ economiche e modelli dâimpresa assolutamente inediti. Lâunica certezza che abbiamo è che, come le precedenti, questa rivoluzione è destinata a cambiare per sempre la societĂ e lâeconomia mondiali con novitĂ che avranno ripercussioni positive, ma anche negative, sulla vita dei cittadini del mondo.
Le aspettative rispetto agli scenari possibili sono differenti, con luci ed ombre che vengono diversamente evidenziate in funzione delle propensioni dei ricercatori e commentatori di fronte a queste radicali trasformazioni.
Il noto futurologo Jeremy Rifkin, ad esempio, non nasconde una iducia sostanziale rispetto allâevoluzione in atto16. In particolare evidenzia lâimportanza, quale effetto della sharing economy, della trasformazione da semplice âconsumatoreâ a âprosumerâ (produttore e consumatore), ossia di attore che non solo consuma, ma produce e scambia direttamente beni e servizi beneiciando della riduzione del costo marginale di riproduzione reso possibile dalle tecnologie digitali. Rifkin annuncia la nascita di un nuovo modello di economia fondato sulla condivisione, che ibriderĂ il modello capitalistico basato sulla proprietĂ . In particolare, identiica lâEconomia Collaborativa come un vero e proprio spazio economico âcomuneâ, dove grazie allâinfrastruttura comunicativa di Internet ed ai Big Data generati dallâInternet delle Cose i costi transazionali si stanno avvicinando allo zero: in questo modo si renderebbe possibile il passaggio ad una economia che valorizza la condivisione al posto dello scambio. Inoltre, il passaggio dal possesso dei beni allâaccesso alla rete per la soddisfazione dei bisogni signiica la tendenza per un maggior numero di persone a condividere un minor numero di beni, con la conseguenza di una riduzione del numero di nuovi prodotti venduti e contrazione dellâuso di risorse e delle emissioni di gas serra nellâatmosfera. In altri termini, la spinta verso una societĂ a costo marginale zero e verso la sharing economy ci condurrebbe ad una
5. La sida delle trasformazioni delle tecnologie digitali tra aspettative di sviluppo ed âeffetti collateraliâ
economia piĂš sostenibile ed ecologicamente eficiente.
Tuttavia vi sono anche molte posizioni che additano aspetti di criticitĂ , anche molto acuta, dello sviluppo conseguente alla diffusione delle tecnologie digitali, sia dal punto di vista economico che piĂš in generale socio-politico.
Un punto particolarmente critico riguarda la posizione delle emergenti âaziende-piattaformaâ, che starebbero creando in realtĂ nuove posizioni di monopolio e concentrazione di potere. Secondo Morozov17 , la retorica del âcapitalismo delle piattaformeâ â con il suo implicito presupposto per il quale queste aziende sono soltanto intermediarie neutrali â è fuorviante. Le aziende che noi riteniamo semplici intermediari si stanno attrezzando per diventare fornitrici di servizi, e offrire quei servizi signiicherĂ per lâintelligenza artiiciale assumere un ruolo fondamentale. Lâobiettivo di molte di queste aziende è proprio offrirci servizi gratuiti o fortemente agevolati al ine di ricavare quante piĂš informazioni personali possibili sui clienti. La giustiicazione convenzionale è che lâobiettivo inale è vendere pubblicitĂ , e quante piĂš informazioni riescono a ottenere tanto piĂš mirate potranno essere le loro inserzioni. Morozov invece indica un altro obiettivo che si sta rivelando molto piĂš rilevante: tutte le volte che lasciamo una scia di informazioni che ci riguardano nelle piattaforme ciò insegna ai loro algoritmi a diventare piĂš intelligenti e soltanto con la raccolta e lâanalisi di questi dati tali aziende possono costruire le loro tecniche avanzate di intelligenza artiiciale. Nessuno vi può accedere, fuorchĂŠ queste aziende, di conseguenza esse possono dettare a tutti, inclusi i governi, termini e condizioni dâuso. Inoltre questi sviluppi hanno giĂ adesso implicazioni occupazionali rilevanti per la rarefazione del coinvolgimento dellâessere umano nelle attivitĂ economiche18 .
17 E. Morozov, Come difendersi dai feudatari digitali, 12 settembre 2016, https:// interestingpress.blogspot.it/2016/09/come-difendersi-dai-feudatari-digitali.html.
PiĂš ampiamente: E. Morozov, I signori del silicio, Torino, Codice Edizioni, 2016.
18 A Pittsburgh, Uber sta giĂ immettendo sul mercato auto che si guidano da sole. Il Washington Post, di proprietĂ di Jeff Bezos che possiede Amazon, ha usato lâintelligenza artiiciale per generare articoli sui Giochi di Rio, abolendo la necessitĂ di avere giornalisti. Google e Facebook hanno assistenti virtuali che fanno afidamento sullâintelligenza artiiciale e riescono a scoprire il nostro tempo libero sulle agende, farci fare acquisti e cosĂŹ via. Tutto questo senza alcun coinvolgimento di esseri umani.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
Oltre a questo vi sono, come discusso in altri contributi di questo volume, molti aspetti di criticitĂ che attengono alla sfera della tutela dei diritti messi in gioco dalla pervasivitĂ delle tecnologie digitali: la gestione dei dati dei clienti (privacy) e la loro tutela da possibili discriminazioni allâaccesso delle piattaforme, i diritti dei lavoratori in un contesto di aumento del lavoro precario legato ai servizi forniti dalle aziende-piattaforma (agency work, outsourcing, crowdsourcing, solo-self-employed), il possibile futuro lavorativo per i low-skilled workers ed i non-digital-natives, il tutto in un contesto di generale tendenza al ribasso degli standard di sicurezza sociale.
Vi è anche un ulteriore aspetto strutturale che merita in chiusura un accenno. La velocitĂ e la profonditĂ dei cambiamenti in corso stanno determinando una crescente divaricazione tra ÂŤchi vive un presente molto simile al passato e chi vive in futuro quasi da fantascienzaÂť19. Lâaumento della distanza tra tali âavanguardieâ e âretroguardieâ tende ad accrescersi, soprattutto a seguito della natura esponenziale della velocitĂ dellâinnovazione delle tecnologie digitali di cui abbiamo detto allâinizio di questo intervento. Ă questo probabilmente il problema piĂš importante e di maggiore discontinuitĂ rispetto al passato, che è alla base di effetti pericolosi ed indesiderati sia sotto il proilo sociale che economico e che richiede una capacitĂ di governo che ad oggi risulta, purtroppo, ancora dificile da intravedere.
â B. Arthur, La natura della tecnologia, Torino, Codice Edizioni, 2011.
â A.A.V.V., The Platirm Age, in Harvard Business Review Italia, 2016, 7/8. â A. Bhimani, M. Bromwich, Management Accounting: Retrospect and Prospect, Oxford, CIMA, 2010.
â E. Brynjolfsson, A. McAfee, La nuova rivoluzione delle macchine, Milano, Feltrinelli, 2015.
â M. Cosenza, Internet of Things, a che punto siamo?, in Wired.it, 17 ottobre 2014.
S. Quintarelli, Governare le tecnologie, in Il Sole 24 Ore, suppl. Domenica del 4 settembre 2016.
D. Dalli, R. Lanzara, La servitization dei prodotti, in L. Cinquini, A. Di Minin, R. Varaldo (a cura di), Nuovi modelli di business e creazione di valore: la Scienza dei Servizi, Milano, Springer, 2011.
â R. Gleed, Business Model Innovation. Paths to Success: Three Ways to Innovate Your Business Model, IBM, March 2009.
â A. Magone, T. Mazali (a cura di), Industria 4.0. Uomini e macchine nella fabbrica digitale, Milano, Guerini e Associati, 2016.
â McKinsey Digital, Industry 4.0. How to navigate digitization of the manufacturing sector, 2015, https://www.mckinsey.de/iles/mck_industry_40 report.pdf.
â Ministero Sviluppo Economico, Piano nazionale Industria 4.0 (2017-2020), http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/industria-4-0.
E. Morozov, Come difendersi dai feudatari digitali, 12 settembre 2016, https://interestingpress.blogspot.it/2016/09/come-difendersi-dai-feudatari-digitali.html
E. Morozov, I signori del silicio, Torino, Codice Edizioni, 2016.
â M. Morris, M. Schindehutte, J. Allen, The Entrepreneurâs Business Model: Toward a Uniied Perspective, in Journal of Business research, 2005, 58.
â S. Quintarelli, Costruire il domani. Istruzioni per un futuro immateriale, in Il Sole 24 Ore, Milano, 2016.
S. Quintarelli, Governare le tecnologie, in Il Sole 24 Ore, suppl. Domenica del 4 settembre 2016.
J. Rifkin, La societĂ a costo marginale zero, Milano, Mondadori, 2014.
E. Rullani, Economia della conoscenza, Roma, Carocci, 2004.
â C. Sapiro, A. Varian, Informations Rules. A strategic Guide to the Network Economy, Boston, Harvard Business School Press, 1999.
M.W. Van Alstyne, G.G. Parker, S.P. Choudary, Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy, in Harvard Business Review, 2016.
Spunti di rilessione sullâeffettivitĂ della tutela dei dati personali
Lucilla Gatt, Roberto Montanari, Ilaria Amelia CaggianoIn Italia il tema del consenso dal trattamento dei dati personali, sommariamente deinito privacy, è affrontato prevalentemente con una prospettiva metodologica tradizionale dello studio della materia giuridica, vale a dire: 1) considerando come un dato la sua sussistenza, necessità e opportunità ; 2) analizzando in modo piÚ o meno critico ma sempre in una prospettiva de iure condito la normativa vigente sia a livello nazionale sia a livello europeo e internazionale, accentuando con contenuti inopportunamente ideologici le diversità di approccio USA/EU; 3) insistendo sui concetti di chiarezza e consapevolezza delle informative a piÚ livelli di fruibilità e di somministrazione.
Nelle analisi menzionate manca del tutto â o quasi â una consapevolezza delle differenti articolazioni che il tema assume in relazione alla fattispecie concretamente esaminata e al tipo di âdatoâ oggetto della richiesta di trattamento (es.: la richiesta di consenso al trattamento dei propri dati sanitari posta allâingresso di una sala
* Lucilla Gatt ha scritto i paragrai 1, 2, 3 e 8; Roberto Montanari i paragrai 4 e 5; Ilaria A. Caggiano i paragrai 6 e 7.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
operatoria appare diversa dalla richiesta di consenso al trattamento di un dato relativo ai propri gusti musicali posta allâapertura di unâAPP per scaricare canzoni dal web che a sua volta appare ancora diversa rispetto alla informativa alla video-ripresa della propria immagine posta allâingresso di una farmacia dotata di telecamere in cui si è entrati per comperare un farmaco magari di fascia A).
Del pari appare mancante, o quantomeno deicitaria negli studi suddetti, la consapevolezza sul funzionamento effettivo e potenziale di un qualsiasi device in grado di porre problemi di c.d. privacy, cosĂŹ come manca unâattenzione ai comportamenti degli utenti che concedono il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonchĂŠ â ancor piĂš gravemente â una valutazione del grado di tutela effettiva degli utenti che operano nel mondo digital e non-digital, avendo riguardo alla vigente normativa1 .
Con il Progetto Privacy and the Internet of Things: a behavioural and legal approach, commissionato da un importante partner tecnologico, il Living Lab Utopia2, istituito presso il Centro di Ricerca di Ateneo
1 Le considerazioni espresse nel testo sono indicative di un generale atteggiamento della dottrina italiana. Non mancano voci che dedicano particolare attenzione ad aspetti piÚ problematici sul tema della protezione dei dati personali. In questo ilone e con particolare riguardo al rapporto tra tutela della privacy e tecnologia vi è, ad esempio, G. Comandè, Tortious Privacy 3.0: A Quest for Research, in Essays in Honour of Huldigingsbundel vir Johann Neethling, LexisNexis, 2015, 121 ss., ma v. infra anche nota 3.
2 Il Living LAB_Utopia sviluppa itinerari di ricerca sulle possibili interazioni tra diritto e nuove tecnologie. Dotato delle piĂš moderne strumentazioni tecnologiche, Utopia è luogo di cooperazione e collaborazione tra esperti e ricercatori, in ambito giuridico e tecnologico, nel segno della ricercata interrelazione tra saperi. I temi affrontati dal gruppo di ricerca giuridica di Utopia sono diversi. A titolo esempliicativo si segnalano: tutela dei dati personali nellâera della informatizzazione, responsabilitĂ civile e dispositivi automatici, sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) e responsabilitĂ civile, biodiritto e biotecnologie, tutela delle invenzioni biotecnologiche e brevettabilitĂ del vivente, diritto, computazione e simula-
Consenso al trattamento dei dati personali...
Scienza Nuova, ha inteso proporre un diverso metodo di studio del tema, ispirandosi ad un modello diffuso in area anglo-americana, in cui lâanalisi dei dati normativi è strettamente connessa se non, piĂš propriamente, condizionata da unâanalisi preliminare e/o contestuale dei comportamenti degli utenti nellâinterazione con device il cui utilizzo pone un problema di autorizzazione/consenso al trattamento dei dati personali3 .
Le ragioni di questa scelta metodologica vanno ricercate, da una parte, nella presa dâatto dellâincidenza della tecnologia sulle categorie giuridiche tradizionali (come sta avvenendo esemplarmente con riguardo ai settori robolaw e automotive liability) nonchĂŠ delle ricadute della c.d. neurolaw. Dallâaltra nella consapevolezza di dover proceder ad unâanalisi, per cosĂŹ dire, tecnologica delle norme vigenti in quanto esse sono volte a disciplinare realtĂ la cui modalitĂ operativa ed i cui sviluppi rappresentano sia dei presupposti conoscitivi necessari per la conigurazione delle norme stesse sia degli elementi di valutazione della loro effettiva capacitĂ di tutelare determinati soggetti ed interessi.
SĂŹ è voluto, poi, tentare di andare oltre lâorientamento della ricerca giuridica dagli anni â70 ad oggi, orientamento che appare piĂš circolare che lineare, presentandosi come riproposizione ad ininitum degli stessi temi, trattati dai ricercatori, pur di scuole diverse, con metodo afine se non identico. Tali ricerche, dunque, si rilevano, di frequente, incapaci di pervenire a risultati scientiicamente rilevanti nel senso di originali.
Lâassunzione di una tale prospettiva induce a valorizzare gli aspetti di effettiva originalitĂ (alias avanzamento rispetto allo stato dellâarte) di unâattivitĂ di ricerca, considerando la possibilitĂ di affermare lâidea di ârisultato scientiicoâ (cioè di punto di arrivo di una attivitĂ di
zione, Online Dispute Resolution (cd. O.D.R), neuroscienze e diritto (cd. neurolaw), ereditĂ digitale, start-up e trasferimento tecnologico.
3 Ex multis, Acquisti, Privacy, in Riv. pol. econ., 2005, 319; D.J. Solove, Privacy
Self-Management and the Consent Dilemma, in Harv. Law Rev., 2013, 126, 1880;
A. Mantelero, Personal Data for Decisional Purposes in the Age of Analytics: From an Individual to a Collective Dimension of Data Protection, in Computer Law & Security Rev., 2016, 32, 238-255; L.J. Strahilevitz, Toward a Positive Theory of Privacy Law, in Harv. Law Rev., 1999, 113, 1; F. Borgesius, Informed Consent: We Can Do Better to Defend Privacy, in IEE, 2015, 13, 103-107; Id., Behavioural Sciences and the Regulation of Privacy on the Internet, Amsterdam, in Law School Research Paper, 2014, 54.
ricerca dal quale partire per una ricerca ulteriore e diversa) presente in altre branche del sapere4 e che, invece, appare decisamente opaco in area umanistica, con speciico riguardo a quella giuridica.
Si è inteso, poi, sviluppare una maggiore consapevolezza del ricercatore circa il contributo da apportare allâeffettivo sviluppo della rilessione giuridica, attraverso la proposizione di problematiche e relative soluzioni realmente funzionali alle esigenze della societĂ contemporanea. Si è, anche, desiderato conferire alla ricerca, almeno in potenza, una rilevanza internazionale, dialogando, anche sul piano metodologico oltre che tematico, con altri ordinamenti che potrebbero, quindi, avere interesse ai risultati di codesto studio.
Inine, la peculiaritĂ metodologica dello studio che si va ad esporre sta a nellâaver considerato la tecnologia, in senso lato, da un doppio punto di vista, vale a dire come oggetto dello studio prescelto e come strumento per la conduzione del medesimo.
PiĂš speciicatamente la ricerca intrapresa intende misurare la consapevolezza e sensibilitĂ degli utenti nei confronti della privacy (nellâaccezione di richiesta di consenso al trattamento dei dati) nellâinterazione con un sistema interattivo installato su device in Italia.
Ciò allo scopo di veriicare come la normativa italiana (e, in prospettiva, quella europea), incentrata sul consenso, e attuata in questo sistema interattivo, sia tale da supportare un certo grado di tutela effettiva degli utenti con riguardo al trattamento dei dati personali e, ancor prima, se sussistono realmente problemi di tutela per gli utenti con riguardo ai loro dati personali (quantomeno ad alcuni), là dove la richiesta di trattamento avvenga in ambiente digital.
Ă superluo rilevare che tale indagine, pur circoscritta, abbia, comunque, valore esempliicativo se non, addirittura, esemplare, considerato il grado di omologazione raggiunto nel funzionamento di software e device.
Consenso al trattamento dei dati personali...
Va, poi, sottolineato che lâimitazione della metodologia giĂ utilizzata negli studi stranieri è stata, soltanto, parziale in quanto il tipo di indagine che il Gruppo di ricerca ha tentato (e sta tentando) di porre in essere è caratterizzato da una effettivitĂ sperimentale che appare mancante negli studi menzionati. Si è, infatti, scelto un campione di utenti5 numericamente molto inferiore rispetto a quello utilizzato dalle giĂ svolte analisi comportamentali in materia di privacy e sono stati adottati un Protocollo sperimentale e un Questionario articolato in due macro-sezioni (una parte legal e una behavioral) molto dettagliati e, dunque, complessi che hanno richiesto almeno un anno e mezzo di sperimentazioni prima di poter giungere allâanalisi di una quantitĂ suficiente di dati in quanto ogni esperimento ha una durata di circa unâora.
A ciò si aggiunga lâimpiego di strumentazioni di alta tecnologia che consentono lâattuazione di metodi come lâeye-tracking. Per esaminare le modalitĂ di prestazione del consenso al trattamento dei dati personali ovvero, piĂš precisamente, per veriicare le azioni degli utenti riguardo ai setting privacy durante lâinterazione con il supporto informatico, le dimensioni che si sono sottoposte alla valutazione sono: attenzione (analizzabile attraverso rappresentazioni graiche di heatmap); tempo di esecuzione dei task; ordine di lettura allâinterno delle schermate (grazie alle sequenze di gaze plot); consapevolezza e conoscenza della materia di privacy; usabilitĂ .
Attraverso questa analisi pluristrumentale sarĂ possibile veriicare, tenendo conto della diversitĂ dei dati, se il singolo, cui si riferiscono i dati personali oggetto di potenziale trattamento, sia in grado di comprendere, ovvero sia, nellâatto in cui gli viene somministrata lâinformativa o in cui presta il consenso, realmente interessato a conoscere le informazioni che gli vengono fornite e se percepisce tale mancata comprensione come una mancanza di tutela. Tutto ciò considerando anche lâambiente digital in cui tali operazioni avvengono nonchĂŠ il device con cui determinate scelte sono poste in essere.
5 Tale campione è rappresentativo della popolazione italiana per età , professione, livello di reddito, livello culturale, livello di capacità di interazione con ambienti digitali e supporti informatici.
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La prospettiva metodologica adottata è quella dellâinterrelazione del diritto con lâanalisi del comportamento, sulla scorta della psicologia cognitiva, con lo scopo di veriicare i risultati di questâultima nel dominio giuridico. Lâindagine si articola, dunque, in due fasi: una a carattere fortemente sperimentale, fondata sullâesame complesso del rapporto tra utente e tecnologia nonchĂŠ sullâimpiego del suddetto Questionario e nella raccolta ed elaborazione dei dati in formato digitale; unâaltra a carattere analitico, fondata sullâesame e sul commento dei dati raccolti nel quadro della normativa vigente in materia di privacy sia a livello nazionale sia a livello europeo in una prospettiva de iure condendo.
In estrema sintesi, si è assunta una prospettiva funzionale di analisi normativa che consente di valutare lâeficienza giuridica delle scelte (essenzialmente fondate sul c.d. consenso) sino ad oggi poste in essere a livello legislativo in materia di tutela dei dati personali, avvalendosi dellâAnalisi comportamentale (A.C.) e dellâAnalisi del dato applicato (A.G.).
4. Consenso al trattamento dei dati personali e analisi comportamentale (A.C.)6
La parte di analisi comportamentale ha riguardato il coinvolgimento di un campione di utenti, proilato secondo diversi gradi di conoscenza in relazioni ai temi di indagine, ossia alcuni a conoscenza di aspetti collegati alla privacy anche dal punto di vista legale, altri sostanzialmente ignari, sebbene a conoscenza del tema della riservatezza dei dati per il peso sociale che lâargomento ha. Il campione è stato composto da individui volontari provenienti dallâUniversitĂ Suor
6 Si ringrazia per il contributo nella predisposizione dei materiali della ricerca e per la gestione degli esperimenti la Dottoressa Federica Protti. Si ringraziano per il lavoro di conduzione degli esperimenti, sin dallâinizio, Andrea Castellano ed Emanuele Garzia. Per la sola parte inale, lâesperimento si è avvalso anche del contributo di Vincenzo Pascale, Marianna La Rocca, Ilenia Nigro, Valentina Platella, Marcella Capizzuto, Raimondo Casaceli. Un ringraziamento particolare, per lo studio preliminare, la predisposizione dei questionari della ricerca, lâorganizzazione dellâesperimento va alla dott.ssa Maria Cristina Gaeta, al not. Doriana De Crescenzo e all'avv. Anita Mollo.
Orsola Benincasa, tra cui vi sono studenti, docenti e personale non docente, oltre a persone sempre volontarie provenienti dallâesterno. La struttura del test fatto con gli utenti ricalca i cosiddetti test di usabilitĂ 7, ossia unâesperienza di analisi controllata in cui si chiede al campione di eseguire alcuni compiti (i.e. operazioni da svolgere sul sistema interattivo presumibilmente familiari per gli utenti), a valle dei quali si raccolgono dati che mettono in evidenza situazioni relative allâuso dello strumento, alla comprensione dellâesperienza in termini di interazione, al grado di consapevolezza circa quanto è stato fatto e agli errori commessi in modo piĂš o meno sistematico. In relazione allâesperienza svolta nel progetto qui presentato, si è operato al ine di comprendere sia aspetti di usabilitĂ legati allâuso del sistema interattivo (ossia eficacia, eficienza e soddisfazione espressa durante lâuso), sia il grado di consapevolezza che il sistema consente di ricavare da parte degli utenti nellâuso consapevole dei propri dati personali, utilizzando misure qualitative che quantitative.
dei dati: obiettivi, materiali, metodo, risultati
I compiti eseguiti da parte degli utenti hanno riguardato aspetti relativi al set up del sistema interattivo, lâattivazione di alcune funzionalitĂ collegate e soprattutto la richiesta di operare rispetto ai requisiti di privacy proposte dal sistema e in coerenza con i requisiti di legge. In particolare, si voleva osservare in questo ambito quale fosse i comportamenti degli utenti e confrontarlo rispetto alle indicazioni espresse in materia di privacy.
Quanto invece alle variabili dipendenti sottoposte ad analisi, oltre al questionario sugli aspetti di comprensione delle problematiche legali di cui si dirĂ in seguito, vi sono di pertinenza principalmente ergonomica:
- Raggiungimento dellâobiettivo, comprendendo se ed in che modo lâutente completa lâattivitĂ assegnata;
7 Per un ragguaglio metodologico si veda: http://www.usabile.it/212003.htm
5. Segue. La conduzione dellâattivitĂ sperimentale, la raccolta e lâanalisi
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- Eficienza dellâattivitĂ , in particolare il tempo necessario per portarla a termine;
- Attenzione degli utenti durante lâinterazione con il sistema, rilevata attraverso dispositivo di eye-tracking e in particolare la costruzione delle heatmap;
- Ordine di lettura allâinterno delle schermate, rilevato mediante il gaze plot consentito dallâeye-tracking;
- Livello di consapevolezza dellâutente nel momento in cui effettua la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali;
- Percezione dellâusabilitĂ da parte degli utenti al termine delle attivitĂ .
La ricerca ha assunto un carattere molto articolato e complesso, richiedendo lâutilizzo combinato di diversi metodi di rilevazione. In particolare sono stati utilizzati:
- Rilevazione di aspetti legati alla performance quali tempi di esecuzione, grado di eficacia dei compiti, etc.
- Eye-tracking, ovvero il ricorso ad un sistema portatile di rilevazione dei movimenti oculari;
- Questionari, necessari per la proilazione del campione rispetto ad aspetti socio-graici, alle competenze giuridiche, alla percezione dellâusabilitĂ e a valutazioni nelle materie legali oggetto dello studio;
- Thinking-aloud, ossia la raccolta delle valutazioni estemporanee ma molto utili in quanto contestualizzate ed effettuate dagli utenti durante lo svolgimento delle attivitĂ di sperimentazione.
In sintesi, la fase sperimentale intende esaminare e valutare le modalitĂ di interazione dei soggetti e il loro livello di consapevolezza (awareness) durante lâesecuzione di alcuni compiti con il supporto tecnologico in esame, specie nei casi in cui emergono scelte di impostazione della privacy alla luce della vigente normativa italiana.
In questo senso, questa analisi fornisce supporto ed elementi allâanalisi giuridica. Come verrĂ dettagliatamente descritto e discusso nel prossimo paragrafo, per esempio, con gli strumenti di analisi della performance è stato possibile rilevare il ridotto numero di soggetti che ha disabilitato la funzione âInstallazione veloceâ o lâaltrettanto
limitato numero che non ha letto lâinformativa sulla privacy quando proposta durante il task da parte dellâinterfaccia utente. Dal punto di vista interazionale questo dato potrebbe aprire il campo ad attivitĂ di riprogettazione dellâinterfaccia stessa basata sui riscontri degli utenti, preigurando in tal senso scenari di miglioramento per i dispositivi interazionali incaricati di proporre e presentare le informazioni in materia di privacy, arricchendo con una componente ergonomico-interazionale i recenti approcci della c.d. privacy-by-design.
Allo scopo di fortiicare lâanalisi con evidenze piĂš accurate viene impiegato â oltre ai riscontri basati su azioni e performance degli utenti â uno strumento innovativo come lâeye-tracking che consente lâesame dei comportamenti oculo-motori in termini di numero, tempo e durata delle issazioni, tempo impiegato per elaborare le informazioni su unâarea issata, identiicazione delle mappe di interesse per osservare dove lâattenzione si concentra maggiormente, individuazione dei percorsi visivi creati dagli utenti e frequenza dei ritorni su porzioni giĂ viste. Questi dati saranno esaminati in dettaglio nella fase successiva dellâesperimento e comparati con i dati performance relativi allâeficacia ed eficienza delle operazioni eseguite, cosi come alla valutazione dellâesperienza interazionale compiuta.
Come giĂ illustrato, la ricerca condotta si pone in linea di continuitĂ con modelli e metodi di indagine sullâinformativa e sul consenso al trattamento dei dati personali giĂ presente nella letteratura straniera e pluridisciplinare.
Va tuttavia speciicato, con riguardo alla metodologia e in particolare allâincidenza dellâanalisi comportamentale, che il presente studio non utilizza i risultati, derivanti dallâosservazione del comportamento dei soggetti, allâinterno di un modello economico di analisi della normativa (come normalmente avviene nellâambito dellâanalisi economica comportamentale) ma si è proposto di interpretarli secondo la loro rispondenza al comportamento che la previsione normativa intende incentivare al ine di realizzare speciici bisogni di tutela.
Ciò al ine di fornire un quadro valutativo dellâeffettivitĂ della tutela del singolo utente-persona isica, considerato anche in relazione alla posizione rispetto ai soggetti imprenditoriali che operano sul mercato dei dati personali.
Con la formulazione di apposite domande, che tengono conto di una serie di variabili, lâesperimento ha inteso testare il grado di eficienza della âespressione del consenso al trattamento dei propri dati personaliâ quale forma di esercizio del diritto del singolo alla protezione dei dati personali, come conigurato nella normativa nazionale ed europea in materia8 .
Qui di seguito si proveranno ad illustrare i risultati relativi ai primi 12 soggetti, sottoposti allâespletamento del test successivamente al pilota (pilot). Si tratta di risultati assolutamente preliminari che non consentono di giungere a conclusioni signiicative sui risultati complessivi dellâesperimento.
La lettura proposta consiste solo in un tentativo iniziale rispetto ad alcuni degli item esaminati, ma nessuna conclusione a veriica dellâipotesi di ricerca può esservi fatta con caratteri di deinitivitĂ . I dati analizzati, per quanto non signiicativi, hanno quindi la funzione di fornire alcune iniziali rilessioni sullâoggetto della ricerca.
La somministrazione dellâesperimento, ino alla data della presentazione, è stata effettuata su 43 soggetti9, di cui:
- 12 sono stati testati per il test pilota;
- 12 per il test inale, i cui risultati sono oggetto di commento nella presentazione;
- 19 test sono stati condotti e saranno oggetto di ulteriore valutazione.
Va peraltro precisato che la composizione del campione sottoposto allâesperimento necessiti di essere integrata, essendo la sezione inora scrutinata composta principalmente da giovani (di etĂ compresa tra i 18 e i 24 anni) la maggioranza dei quali dichiarano di aver ricevuto una formazione in ambito giuridico, o al limite di avere una certa
8 Si utilizza il termine âeficienzaâ nel senso di capacitĂ di rispondenza, veriicata in action, della normativa ai bisogni di tutela che la medesima intende tutelare.
9 Alla data in cui viene consegnata la trascrizione dellâintervento, lâesperimento è stato ultimato, sul campione preissato.
familiaritĂ con argomenti di carattere giuridico e con la tecnologia.
Alcune considerazioni sullâaggregazione dei dati raccolti possono essere poste sul tavolo della discussione sin da ora. In generale, può notarsi come, giĂ con riguardo alla sezione di campione analizzata (come detto, composta da giovani millenials), sia possibile rilevare una contraddittorietĂ tra comportamento e dichiarazioni dâinteresse (nella proilazione), con riguardo ad argomenti di privacy e tecnologia.
La maggioranza del campione dichiara di aver molto interesse alla protezione dei propri dati e, anche quando il campione è stato richiesto di porre a confronto la protezione dei dati personali e la sicurezza, la maggioranza tende a preferire la prima rispetto alla seconda [si veda infra Tavv. 1 e 2].
1. Tuttavia, solo una minima percentuale (16%) ha disabilitato la funzione di âInstallazione veloceâ [Tav. 3]10 .
2. In relazione al compito di modiicare lâimpostazione di privacy e sicurezza scelta, o automaticamente predeinita, al momento dellâinstallazione, il 58% del campione non legge lâinformativa privacy, pur trovandosi in una situazione indotta. In ogni caso, il 100% di questa sezione del campione modiica comunque le impostazioni privacy. Il dato rivela come possa non esservi un collegamento tra informativa e autodeterminazione dellâutente [Tav. 4]11 .
3. Dalla veriica analitica delle opzioni privacy modiicate, vi sono
10 Va precisato, tuttavia, che il 50% del campione dichiara di non comprendere che essa implichi una scelta nella impostazione dellâaccesso ai dati personali.
11 Peraltro, quanto ad autovalutazione della capacitĂ di gestire i propri dati personali, i 2/3 del campione auto-valutano sĂŠ stessi in grado di gestire i propri dati, sebbene questo dato sia poi contraddetto in risposte a domande di carattere piĂš generale, e la quasi totalitĂ (90%) ne riconosce lâutilitĂ . Questo, come altri dati parzialmente contraddittori, sarĂ oggetto di maggiore approfondimento negli appositi Focus Group, condotti da uno psicologo, in cui i soggetti saranno chiamati a meglio spiegare alcune delle loro scelte. I Focus Group costituiscono lâultima fase dellâesperimento.
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quelle di geo-localizzazione e le informazioni date al software di assistenza e riconoscimento vocale e graia, pur in precedenza valutate come di certa utilitĂ o pienamente utili dai medesimi soggetti. Complessivamente, il 75% del campione aveva, in un quesito precedente, espresso un giudizio di una qualche positivitĂ o totalmente positivo, in termini di utilitĂ , proprio delle funzioni di rilevamento posizione e riconoscimento vocale12 .
4. Sul presupposto che risultati deinitivi non possano essere inferiti dai dati in commento, è possibile avanzare le seguenti considerazioni.
Dalle risposte raccolte e dai comportamenti osservati, si rileva una generale tendenza a prediligere la scelta operativa che implichi la modalitĂ piĂš semplice e breve.
Con speciico riguardo alla comprensione dei passaggi relativi alla informazione e gestione sul trattamento dei dati nel contesto analizzato, molti di questi non vengono compresi sebbene possa rilevarsi, da parte dei soggetti analizzati, la percepita consapevolezza di una autonoma capacitĂ di controllo e modiica delle opzioni di trattamento (setting privacy).
Lâesperimento, sebbene nella sua fase iniziale, evidenzia come anche coloro che dichiarano di aver interesse per la protezione dei propri dati personali (supra n. 1), di regola non prestano attenzione o, in ogni caso prescindono dallâinformativa sulla privacy, anche in un ambiente non naturale (lâesperimento) ove i soggetti sono espressamente richiesti di eseguire il compito. Le decisioni in materia di consenso al trattamento dei dati personali prescindono totalmente dai giudizi piĂš generali sulle attivitĂ cui il trattamento dei dati è funzionale e sulle scelte in proposito, nonchĂŠ sul tenore stesso dellâinformativa13. Questo contrasto può indurre a meglio rilettere
12 Per quanto riguarda lâattivazione del software di assistenza con funzioni di Assistente digitale personale, il campione è piuttosto equamente diviso tra coloro che comprendono che i propri dati personali verranno utilizzati (58%) e la restante parte che risponde negativamente.
13 Si valuti in proposito come la risposta sul grado di comprensione dellâinformativa non appaia, per ora, discriminante, collocandosi il 50% del campione sul livello intermedio (il 3 in una scala da 1 a 5) di valutazione sulla chiarezza della informativa e un ulteriore 30% su una valutazione di apprezzamento positivo o
Consenso al trattamento dei dati personali...
su quanto, in media, lâastratta propensione del singolo sulla propria privacy (recte sul trattamento dei propri dati) possa incidere sulle decisioni riguardanti il compimento di attivitĂ quotidiane, considerando altresĂŹ i casi di necessitĂ del trattamento, per talune di queste attivitĂ , come può avvenire in ambiente digitale.
Il riscontrato atteggiamento verso la lettura o consultazione dellâinformativa privacy nonchĂŠ il piĂš generale collegamento con le singole attivitĂ cui il trattamento afferisce può indurre a considerare come il miglioramento delle modalitĂ di redazione e della chiarezza dellâinformativa, che pure rappresenta un costante obiettivo delle politiche comunitarie e nazionali anche attraverso le autoritĂ di controllo, ragionevolmente non sia destinata a produrre signiicativi cambiamenti nel grado di consapevolezza degli utenti.
In veritĂ , lâineficacia dei warnings in materia di privacy è stata approfonditamente dimostrata da studi di analisi economica e comportamentale14, tenendo anche conto dellâargomento dei dati aggregati, cioè del numero degli enti che raccolgono e utilizzano dati personali, specialmente in ambiente digitale, il quale rende impossibile per lâindividuo gestire e controllare lâutilizzo dei propri dati personali, i quali vengono a riguardare â nella sostanza â ogni attivitĂ della vita del singolo15. Tali studi rivelano che, in modo piĂš o meno consapevole, lâinformativa non è letta e pertanto il consenso prestato non è consapevolmente fornito.
Come detto, lâesperimento condotto, quindi, in linea con questa letteratura intende analizzare, con un setting sperimentale relativamente piĂš complesso e in un ambiente indotto, il comportamento degli utenti in materia di informativa e impostazioni privacy e veriicare quanto i tentativi di intervento normativo che mirano di potenziare la libertĂ di scelta dellâindividuo (i.e. attraverso il miglioramento dellâinformativa) siano prospetticamente in grado di realizzare tale scopo.
pienamente positivo.
14 O. Ben-Shahar, A.S. Chilton, Simpliication of Privacy Disclosures: An Experimental Test (April 13, 2016), in University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper, 737, disponibile su SSRN: https://ssrn.com/abstract=2711474 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2711474 e in The Journal of Legal Studies, 45 b, 52, 541-567.
15 D.J. Solove, Privacy Self-Management, cit.
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Vi è, a completamento della lettura degli iniziali dati raccolti nellâesperimento (ovvero dellâA.C.), la valutazione, sul piano interamente dellâanalisi giuridica (A.G), del grado di tutelabilitĂ per il singolo della situazione giuridica riconosciuta rispetto ai propri dati personali, cioè dellâeffettivo pregiudizio derivante da una violazione della normativa di protezione dei dati personali.
Questo accostamento è funzionale a veriicare, accanto degli strumenti di tutela ex ante per lâindividuo persona isica (come lâespressione del consenso), il livello di effettivitĂ della tutela ex post, rappresentata, sul piano civilistico, dal risarcimento dei danni per lesione della cd. privacy (art. 15 cod. privacy e art. 82 GDPR)16. La giurisprudenza, in proposito, è scarna17 e in ogni caso non univoca. Dai provvedimenti di rigetto delle richieste risarcitorie si rileva, in via preliminare, ove non derivante da questioni procedurali, una dificoltĂ a ottenere ristoro per la lesione dei dati personali, non risultando nella maggior parte dei casi suscettibile di prova (recte giuridicamente rilevante) il pregiudizio subito, ove esso non riguardi il diritto alla riservatezza in senso stretto18 .
tra A.G. e A.C. e prospettiva funzionale delle norme con conseguenti aperture verso modelli di tutela dei dati personali alternativi al consenso
Con la conclusione della fase sperimentale sarĂ avviata una analisi completa e approfondita di tutti i dati raccolti ma giĂ dallâanalisi parziale â come sopra illustrata â emergono validi elementi utili
16 G. Comandè, sub art. 15 (danni cagionati per effetto del trattamento), co. 1, in C.M. Bianca, F. Busnelli (a cura di), La protezione dei dati personali â Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (âCodice della privacyâ), Padova, CEDAM, 2007, 362 ss.
17 Si registrano 106 risultati a partire dallâentrata in vigore del d.lgs. 196/2003 [fonte DeJure].
18
In proposito, Cass., sez. III civ., 05.03.2016, n. 4443, in DeJure: ÂŤDalla violazione della normativa sul trattamento dei dati personali non deriva automaticamente un danno risarcibile ma deve essere data la prova del pregiudizio subito alla propria immagineÂť.
allâelaborazione un ipotetico scenario economico-giuridico che sia diretta conseguenza dello sviluppo tecnologico in atto dove il trattamento dei dati personali non dipenda â quantomeno non sempre â dal consenso dellâutente persona isica.
Lâindagine in qui condotta evidenzia i limiti del consenso preventivo sia perchĂŠ reso inconsapevolmente sia perchĂŠ â anche quando è reso consapevolmente â non si traduce in un effettivo impedimento alla dannositĂ del trattamento per la persona dellâutente, dannositĂ che continua a potersi veriicare. Al contrario, la prestazione del consenso potrebbe avere un effetto distorsivo perchĂŠ esso viene prestato senza che lâutente abbia cognizione degli strumenti di tutela ex post ed anzi sulla base della convinzione che la sola concessione del consenso elimini a priori la possibilitĂ stessa di una lesione.
In altre parole il consenso preventivo genera nellâutente, certamente, una comprensione non univoca e probabilmente un falso convincimento.
A ciò si aggiunga che lâambiente digital ed il supporto tecnologico utilizzato, vale a dire, in senso lato, il contesto di interazione uomo-macchina necessario per lo svolgimento di determinate attivitĂ volute dallâutente nonchĂŠ il funzionamento in senso tecnico del device in tutte le sue componenti19, rappresentano un punto di partenza imprescindibile per misurare lâeficienza del dato normativo che non sarĂ mai elevata lĂ dove esso consista in regole ânon compatibiliâ nel senso di non adeguate al suddetto contesto e al suddetto funzionamento.
La sperimentazione condotta e le analisi giuridico-comportamentali dei dati raccolti evidenziano, in da ora, lâineficienza di una tutela ex ante che si sostanzi in un divieto di trattamento dei dati (sicuramente di quelli non-sensibili) e fanno propendere per lâideazione di uno speciale statuto di circolazione (regolamentazione del
19 Il trattamento di alcuni dati personali, in particolari quelli non-sensibili, rappresenta â quasi sempre â un (pre)requisito di funzionamento, in alcuni casi a ini di sicurezza, del dispositivo utilizzato. Si pensi al tutta la questione della c.d. telemetry il cui raggio di azione va ad incidere ineluttabilmente su quello della c.d. privacy, rimettendo in discussioni (apparenti) certezze raggiunte anche e soprattutto a livello di regolamentazione di questâultima.
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trattamento)
sensibili,
unâottica
di elaborazione di un rimedio privatistico risarcitorio/restitutorio in funzione di deterrenza ai trattamenti dannosi per lâutente (vale a dire, di un effettiva ed eficiente tutela ex post.
Risposta alla domanda: Quanto è importante per lei proteggere i suoi dati personali quando naviga in Internet?
Tav. 1. Importanza di proteggere i propri dati.
Risposta alla domanda: Ă piĂš importante preservare la sicurezza del suo PC o preservare la privacy?
Tav. 2. Importanza di preservare la sicurezza del suo PC e la privacy.
quantomeno per dati non
in
inale
Tav. 3. Gestione delle impostazioni di privacy durante lâinstallazione.
Tav. 4. Gestione impostazioni di privacy.
Per fornire risposte allâevoluzione tecnologica e alla transnazionalitĂ delle questioni giuridiche poste dal mercato digitale europeo in materia di trattamento dei dati personali, il legislatore comunitario, lo scorso maggio, ha emanato il Regolamento n. 679/2016, che abroga la direttiva 95/46/CE.
Tra le novitĂ presenti allâinterno del Regolamento vi è lâintroduzione del Data Protection Oficer1, che in realtĂ non è una innovazione novitĂ assoluta, posto che in alcune legislazioni europee tale igura era giĂ presente.
Il DPO è un supervisore indipendente che sarĂ designato da soggetti apicali sia delle pubbliche amministrazioni sia in ambito privato. SarĂ obbligatorio nelle pubbliche amministrazione e negli enti pubblici: in ambito privato, sarĂ obbligatorio nelle imprese con 250 dipendenti o piĂš e in particolare quando, tenendo conto dellâambito applicativo, della natura e delle inalitĂ , il trattamento riguarderĂ un monitoraggio regolare e sistematico di dati personali su larga scala, oppure se lâattivitĂ principale del titolare implicherĂ un trattamento su larga scala di dati sensibili oppure giudiziari.
A seconda del contesto in cui dovrĂ operare, il DPO si troverĂ ad affrontare questioni giuridiche e tecniche-informatiche piĂš o meno
1 Cfr. Sezione 4 del Reg. UE 2016/679, rubricata âResponsabile della protezione dei datiâ.
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complesse, dovendo essere in grado di gestire questioni transnazionali sia allâinterno dellâUnione Europea (rectius Spazio Economico Europeo, che come noto include oltre agli Stati Membri dellâEU anche il Liechtenstein, lâIslanda e la Norvegia) sia fuori dalla stessa.
Per ricoprire questo ruolo, il Titolare del Trattamento o il Responsabile del Trattamento potranno avvalersi di un proprio dipendente (che sarĂ dunque un soggetto interno allâimpresa), oppure stipulare un contratto di servizi, afidando pertanto tale ruolo ad un soggetto esterno. Il ruolo del DPO dovrĂ essere ricoperto dallo stesso soggetto per due anni, rinnovabili. Saranno il Titolare o il Responsabile del Trattamento a dover mettere a disposizione le risorse inanziarie e umane necessarie per lâadempimento dei compiti del DPO.
In deinitiva, il DPO è un professionista con ruolo aziendale (sia esterno che interno) che deve possedere adeguate competenze giuridiche, informatiche, di analisi dei rischi e dei processi. Le sue principali responsabilitĂ , secondo il disposto dellâart. 39 del Regolamento in oggetto, saranno:
a) informare e fornire consulenza al Titolare o al Responsabile del trattamento nonchĂŠ ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dallo stesso Regolamento e da altre disposizioni dellâUnione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare lâosservanza del Regolamento, di altre disposizioni dellâUnione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonchĂŠ delle politiche del Titolare o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese lâattribuzione delle responsabilitĂ , la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attivitĂ di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione dâimpatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dellâart. 35 del Regolamento;
d) cooperare con lâAutoritĂ garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con la stessa AutoritĂ garante per questioni connesse al trattamento.
Se volessimo ricercare le radici storiche di questa igura dovremo spostarci oltreoceano, quando, nellâagosto1999. La societĂ AllAdvantage (sita in California), specializzata in servizi pubblicitari attraverso Internet, investe il proprio avvocato della carica di Data Protection Oficer. Nel giro di pochi anni e quindi sul inire del 2001, 500 aziende americane avevano attribuito il ruolo di Data Protection Oficer ad alcuni dei propri dirigenti. In virtĂš di questa spinta propulsiva si costituĂŹ unâorganizzazione di categoria per i âprofessionisti della privacyâ, la International Association Of Privacy Professionals. Questa organizzazione è presente con una sua igura istituzionale anche in Europa, in aggiunta a dei presidi in diversi Paesi del Mondo.
In Europa, si comincia a parlare del DPO con la Direttiva 95/46/CE, che non prevede lâobbligatorietĂ di tale igura professionale, sebbene alcuni Stati dellâUnione lâavessero giĂ uficializzata.
In attuazione dellâart. 18 della Direttiva 95/46/CE, la Germania e la Slovacchia, che ha praticamente ricalcato la legislazione tedesca, hanno implementato la igura del DPO come obbligatoria (in Austria si stava avviando la procedura per renderlo obbligatorio prima dellâemanazione del nuovo Regolamento). In altri Paesi come Francia, Olanda, Svezia, è invece previsto il DPO ma come igura facoltativa.
Lâintroduzione della igura del DPO nella legislazione tedesca ha radici lontane. Ă con la âlegge per lo sviluppo dellâelaborazione e della protezione dei dati personaliâ del dicembre 1990 che si comincia a delineare tale igura. Lâart. 36 del Bundesdatenschutzgesetz2, che sancisce la nomina del Data Protection Oficer3, sembra anticipare il nuovo regolamento comunitario, che pare ad esso ispirarsi.
Tra i requisiti che deve possedere un soggetto per diventare DPO, il secondo comma dellâart. 36 del BDSG richiede la necessaria conoscenza specialistica in materia di protezione dei dati, oltre che caratteristiche di afidabilitĂ rispetto al tipo di incarico che lo stesso deve ricoprire.
2 Legge 1990 BGBI.I.S.2954, modiicata nel 2001 e nel 2010.
3 Identiicato come Beauftragter fur den Datenschutz
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Nellâorganigramma aziendale la sua igura è collocata direttamente dietro al proprietario, al consiglio di amministrazione, allâamministratore delegato o ad un gestore legalmente nominato.
Il DPO è tenuto al segreto sullâidentitĂ dellâinteressato al trattamento dei dati e anche su ogni informazione che potrebbe rivelarne lâidentitĂ , salvo che il soggetto stesso esoneri il DPO da tale obbligo di segretezza.
Naturalmente, lâazienda che ha nominato il DPO è tenuta a fornire ad esso ogni attrezzatura e risorsa necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni. In particolare lâazienda o lâente deve fornire al DPO le informazioni afinchĂŠ questo possa svolgere al meglio il proprio controllo e possa garantire il rispetto delle leggi. Deve nello speciico fornire un elenco contenente: i sistemi di elaborazione utilizzati per il trattamento, la denominazione ed i tipi di ile contenenti i dati, la tipologia dei dati memorizzati, i motivi collegati allâattivitĂ lavorativa per cui si è resa necessaria la conoscenza di tali dati, i destinatari di tali dati ed, inine, lâindicazione di chi è autorizzato ad accedere ai dati.
Sia che il DPO venga scelto tra soggetti interni allâazienda sia che esso risulti esterno, sarĂ un soggetto indipendente allâinterno dellâorganizzazione: ciò è quanto si evince dal fatto che gli unici soggetti ai quali sarĂ tenuto a riferire saranno solo coloro che rappresentano il âpiĂš alto livello di gestioneâ. Questa previsione è presente in tutti gli ordinamenti che hanno in qualche modo previsto questa igura, se ne distacca però la legislazione slovacca che attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di formare professionalmente il DPO. Stando alla lettera della legge, dunque, in Slovacchia chiunque può essere nominato DPO, anche senza una formazione speciica che può avvenire in un secondo momento. Quindi non è riscontrabile il grado di indipendenza del ruolo svolto dal DPO. La Slovacchia dovrĂ provvedere ad un aggiornamento di tale normativa anche perchĂŠ nel nuovo regolamento comunitario è espressamente previsto che a tutela dellâautonomia e indipendenza del DPO nello svolgimento del proprio incarico, allo stesso non deve essere impartita alcuna istruzione per quanto riguarda lâesecuzione dei compiti di propria competenza.
Il quadro normativo delinea, dunque, il Data Protection Oficer come una igura manageriale (executive manager), di consulenza e controllo, assimilabile, per taluni aspetti e per i requisiti di auto-
nomia e indipendenza, alle funzioni che esercita â sebbene in un diverso contesto â un Organismo di Vigilanza istituito ai sensi della L. n. 231/1991. Il DPO, infatti, funge sia da auditor sia da referente per la protezione dei dati e per la gestione degli adempimenti previsti per il corretto trattamento dei dati personali nel contesto dellâente pubblico o dellâorganizzazione privata in cui opera.
Il nuovo regolamento si distacca dalla legislazione tedesca in merito allâobbligatorietĂ di tale igura.
Secondo la legislazione tedesca, ripresa anche da quella slovacca, i soggetti pubblici devono obbligatoriamente nominare un DPO se impiegano piĂš di nove persone per elaborare automaticamente i dati o piĂš di venti persone per elaborare manualmente i dati4 .
Inoltre, indipendentemente dal numero di persone occupate ai ini dellâelaborazione automatica dei dati, tutti gli enti non pubblici5 devono implementare tale igura se trattano dati per il loro trasferimento commerciale (ad esempio, gli scambi di indirizzi), per ricerche di mercato, ovvero se trattano dati sensibili (ad esempio, i dati sullâorigine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, le convinzioni religiose o ilosoiche, lâappartenenza sindacale, la salute e la sessualitĂ ) e se compiono attivitĂ di proilazione della personalitĂ dellâinteressato, a meno che non abbiano ricevuto il suo consenso.
4 Cfr. Sezione 4 Vierter Abschnitt Sondervorschriften, art. 42, Datenschutzbeauftragter der Deutschen Welle: ÂŤDie Deutsche Welle bestellt einen Beauftragten fĚr den Datenschutz, der an die Stelle des Bundesbeauftragten fĚr den Datenschutz und die Informationsfreiheit tritt. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des Intendanten durch den Verwaltungsrat fĚr die Dauer von vier Jahren, wobei Wiederbestellungen zulĚssig sind. Das Amt eines Beauftragten fĚr den Datenschutz kann neben anderen Aufgaben innerhalb der Rundfunkanstalt wahrgenommen werden [âŚ]Der Beauftragte fĚr den Datenschutz erstattet den Organen der Deutschen Welle alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Januar 1994 einen TĚtigkeitsbericht. Er erstattet darĚber hinaus besondere Berichte auf Beschluss eines Organes der Deutschen Welle. Die TĚtigkeitsberichte Ěbermittelt der Beauftragte auch an den Bundesbeauftragten fĚr den Datenschutz und die InformationsfreiheitÂť.
5 Intendendosi per tali le persone giuridiche, le societĂ per azioni o societĂ a responsabilitĂ limitata, le societĂ di persone, le associazioni senza personalitĂ giuridica (ad esempio i sindacati o partiti politici), le persone isiche libere professioniste (ad esempio medici, architetti, avvocati).
Il nuovo regolamento comunitario non prevede distinzione fra elaborazione automatica e non automatica dei dati personali, ma fa ricorso al concetto di âlarga scalaâ, prevedendo la presenza del DPO quando il trattamento riguarderĂ un monitoraggio regolare e sistematico di dati personali su larga scala. Ă evidente che assume speciica rilevanza la deinizione del concetto di âlarga scalaâ6, in assenza di precisazioni normative sul numero di trattamenti di dati personali che ne possano integrare il signiicato. Sarebbe forse parso preferibile quantiicare un numero di base, ad esempio, ipotizzare una cifra minima di 500, 1000 o 2000 trattamenti annuali, potenzialmente variabile da uno Stato Membro allâaltro.
Al momento, fra gli Stati Membri dellâUnione Europea, solamente alcuni (fra cui Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito) prevedono una raccomandazione circa la nomina di un DPO, ciò ad indicare la mancanza di unâarmonizzazione a livello europeo che il Regolamento si preissa di colmare. Vi è comunque il rischio che tale gap legislativo non venga colmato in presenza di concetti non chiariti come quello in esame.
Relativamente alle soluzioni a tale lacuna normativa vi è senza dubbio la possibilitĂ di una deinizione del concetto di âlarga scalaâ da parte delle istituzioni europee oppure un accordo comune da parte degli Stati Membri circa il numero minimo di trattamenti da considerare su âlarga scalaâ sia nei casi di elaborazione automatica che non. AfinchĂŠ si arrivi ad unâarmonizzazione generale del Regolamento, è necessario che tale lacuna venga affrontata al piĂš presto da esperti in materia e istituzioni nazionali ed europee in modo che ogni Stato Membro si possa adeguare alla normativa, senza alcuna necessitĂ di libera interpretazione, prima della vigenza del Regolamento.
6 Cfr. Art. 37, Regolamento UE 2016/679, rubricato âDesignazione del responsabile della protezione dei datiâ: ÂŤIl titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: [âŚ] c) le attivitĂ principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui allâarticolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui allâarticolo 10Âť
Alcune problematiche legate a questa igura sono giĂ emerse, nella prassi tedesca, a partire dalla sua collocazione nellâorganigramma aziendale, che si è giĂ detto potrĂ essere propria di un dipendente ovvero di un soggetto reclutato dallâesterno.
Nella legislazione tedesca risulta anzitutto palese come non sia richiesta nessuna particolare certiicazione per svolgere lâattivitĂ . Una volta nominato, il mandato del DPO dura 12 mesi, rinnovabili e la risoluzione dellâincarico può avvenire solo per âimportanti ragioniâ. Il licenziamento per âimportante motivoâ richiede una grave violazione dei doveri contrattuali, come ad esempio la commissione di un reato penale; di conseguenza, molto raramente i tribunali emetteranno una sentenza che accerti lâavvenuta risoluzione del rapporto di lavoro. Proprio per questo, e in assenza di una certiicazione che attesti lâeffettiva conoscenza del lavoratore, risulta molto problematico per le aziende tedesche nominare il candidato ideale. Sicuramente, come si evince dal parere del Dusseldorfer Kreis, ossia lâautoritĂ che raccoglie i Garanti tedeschi, si esclude che il ruolo di DPO possa essere assunto dal responsabile delle risorse umane o dei settori di sicurezza e tecnologia aziendale.
In merito, di notevole rilevanza è la sentenza del Tribunale del lavoro superiore regionale dello Stato di Sassonia del 14 febbraio 20147 .
7 Court ruling of the Higher Regional Labor Court of the state of Saxony, February 14, 2014 (3 Sa 485/13):
ÂŤThe employer â an entity engaged in the provision of IT services â hired the claimant as a âsystem engineer and consultantâ on the basis of an employment agreement, which determined, inter alia, that the employee was to carry out âthe tasks of a data protection oficer.â According to the agreement, however, the necessary oficial appointment as DSB would be carried out âat a later stage.â[âŚ]. But things turned out differently: The Company dismissed the employee for low performance within the six month probation period and, in particular, before the oficial appointment took place. Until termination date the employee undisputedly performed the tasks typically assigned to a DSB. This gave rise to a claim for unlawful dismissal iled by the employee who argued that such dismissal was invalid due to his factual activity as DSB. According to the employee, he could not be treated any different solely because of the lack of an oficial appointment; after all, he performed contractual services just like
Nel caso di specie, una societĂ impegnata nella fornitura di servizi
IT aveva assunto lâattore come âSystem engineer e consulenteâ, sulla base di un contratto di lavoro che prevedeva tra i compiti speciici anche lo svolgimento dellâattivitĂ di DPO. Secondo lâaccordo, però, la necessaria nomina uficiale come Data Protection Oficer avrebbe dovuto essere effettuata in una fase successiva. La societĂ ha contestato al dipendente la bassa prestazione entro il periodo di prova di sei mesi e, in particolare, prima della nomina uficiale come DPO (anche se il lavoratore ino alla data di licenziamento aveva indiscutibilmente eseguito i compiti tipicamente assegnati a tale igura).
Il dipendente sosteneva che il licenziamento fosse illegittimo proprio in forza della sua attivitĂ di DPO, il cui svolgimento era evidente dai contratti commerciali che egli aveva stipulato e aveva in essere, nonostante la mancanza di formalizzazione da parte della societĂ . an appointed DSB. The refusal of legal protection would unlawfully compromise the required independence of a DSB which is explicitly and strongly protected by the BDSG, and would lead to a circumvention of the rigid protection against dismissal granted to the DSB by German statutory law. If his claim would be denied, it would be in the employerâs sole discretion to postpone the beginning of such protection and to weaken the DSBâs position and the fulilment of his duties. As a result, according to the employee, although his probation had not ended by the time notice was rendered, the performance of the tasks of a DSB would make the dismissal unlawful [âŚ]. The Higher Regional Labor Court of Saxony, however, dismissed the employeeâs claim and denied him the requested legal protection against dismissals of a DSB. According to the court, the performance of the tasks of a DSB is not an equivalent to the appointment of an employee as DSB; the latter would require the execution of a written document signed by both parties pursuant to Sec. 4 of the BDSG. [âŚ] The court did not show any concern that employer and employee can validly agree to carry out the appointment as DSB at a later stage of employment. If the parties decide to take this approach, the statutory protection against dismissal will not be triggered immediately, but only upon oficial appointment as DSB. The court has chosen a very formal, but clear standpoint that allows employers in particular, to agree with an employee that his appointment as DSB shall be conditional upon the survival of the six-month-probation period. Due to the fundamental signiicance of the legal problems dealt with in the court ruling, the court, however, explicitly admitted an appeal to the Federal Labor Court (BAG). It will be now up to the BAG to further develop their case-law in the ield of data protection law which continues to have a growing effect on German employment lawÂť.
Il Tribunale del Lavoro dâappello della Sassonia, tuttavia, ha respinto la domanda del dipendente. Secondo il giudice, lâesecuzione dei compiti di un DPO non è un equivalente alla nomina di un dipendente come DPO (questâultimo richiede infatti la redazione di un documento scritto irmato da entrambe le parti ai sensi della Sezione
4 della BDSG). Il Tribunale ha adottato, per la soluzione del caso, un punto di vista molto formale e non sostanziale, aprendo la strada alla possibilitĂ dei titolari del trattamento di pattuire un accordo con un dipendente e subordinando la nomina come DPO al superamento del periodo di prova.
Per determinare la responsabilitĂ dei DPO è necessario, quindi, distinguere tra soggetti interni ed esterni. In caso di una violazione da parte di funzionario, si applicheranno â seppure con alcune problematicitĂ â le disposizioni del diritto del lavoro. In questa situazione, le aziende potranno licenziare i DPO solo se gli stessi hanno commesso illeciti intenzionalmente o con negligenze gravi.
Nel caso in cui il titolare scelga una igura esterna allâazienda, lo stesso mantiene lâeventuale responsabilitĂ per violazione della normativa sulla protezione dei dati, non potendo liberarsi da questa situazione per effetto della nomina di un DPO che la commissione di un danno rivela non essere stato suficientemente istruito.
Questo problema può essere superato con lâintroduzione delle certiicazioni. Nelle legislazioni dove il DPO è facoltativo, come quella francese e olandese, possono essere chiamati a svolgere la funzione di DPO solo i soggetti autorizzati da apposite certiicazioni, che ne comprovano la professionalitĂ .
Le certiicazioni sono rilasciate da enti terzi indipendenti e imparziali accreditati ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. In Francia un organismo certiicatore è TĂV SĂD France Sas. Infatti, grazie agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento che lâAgence dâaccrĂŠditation pour lâenseignement supĂŠrieur et le Conseil dâaccrĂŠditation e dal 2008 il Cofrac, hanno stipulato con gli altri enti di accreditamento europei (EA- European Cooperation for Accreditation), queste certiicazioni godono di un riconoscimento internazionale che ne assicura la piena validitĂ in tutti i principali
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mercati del mondo. Oltreoceano, questo sistema di misurazione è in effetti utilizzato giĂ da diversi anni, ad esempio IAPP ha sviluppato negli USA un proprio sistema di certiicazione per igure quali lâInformation Privacy Manager (CMP) e lâInformation Privacy Professional (CIPP), mentre in Canada i professionisti della Data Protection si possono accreditare come Certiied Privacy Oficer presso lâOrder of Privacy Oficers.
Ă chiaro come lâintroduzione di igure âcertiicateâ serva non solo a spostare da un soggetto (titolare/responsabile del trattamento) ad un altro (il DPO, appunto) tutta una serie di responsabilitĂ in ambito di protezione dei dati, ma anche e soprattutto consenta di formare soggetti specializzati ed esperti, costantemente aggiornati sui rischi, i problemi e le misure di sicurezza necessarie a garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato. Il tutto in linea con lâimportanza, la diffusione e la complessitĂ che lâambito della protezione dei dati personali (soprattutto in campo digitale e tramite web) sta sempre piĂš acquisendo.
Nellâordinamento francese, rispetto agli altri Paesi, si sta consolidando la prassi di una voluta divisione dei ruoli tra Responsabile del trattamento e DPO, sul ilo della distinzione tra attivitĂ ordinaria e straordinaria.
LâattivitĂ ordinaria rientra nella igura del Responsabile dei dati, cosĂŹ come anche noi in Italia siamo abituati a concepirlo8. Essa consiste nella continua e costante tenuta sotto controllo ed aggiornamento del vecchio DPS, nella gestione e valutazione delle attivitĂ di formazione, nellâaggiornamento dei regolamenti interni e della documentazione. Annualmente tale igura dovrĂ predisporre una relazione, nella quale sono descritte le attivitĂ svolte e dove si motivano le cause per cui non sono state rispettati, se del caso, alcuni adempimenti. La pianiicazione e lâeffettuazione dellâattivitĂ di auditing completano le attivitĂ ordinarie che sono poste a carico del DPO.
8 Naturalmente rimangono vive le differenze insite nel recepimento della direttiva comunitaria 95/46/CE: la legge italiana prevede un regime particolare per i c.d. dati sensibili (consenso scritto dellâinteressato e autorizzazione preventiva del garante), mentre in Francia, la situazione è diversa, in quanto per il trattamento di questi dati si richiede esclusivamente il consenso scritto dellâinteressato e nessuna forma di controllo preventivo da parte del CNIL.
LâattivitĂ straordinaria riguarda, invece, i progetti e gli obiettivi di miglioramento. In questo caso le novitĂ possono essere originate dalla normativa di settore, dalle esigenze dei clienti, dalla direzione o dalle attivitĂ che nascono a seguito dello sviluppo di nuovi prodotti o nuovi servizi che abbiano impatto sugli aspetti connessi alla Data Protection e i compiti di indirizzo e di monitoraggio spettano al DPO9 .
Le imprese dovranno quindi, se vorranno raggiungere standard di sicurezza adeguati, nominare tali igure anche laddove ciò non sia obbligatorio per legge, possibilmente afidando tale compito a soggetti terzi ed esterni: il DPO, infatti, riferisce direttamente ai vertici aziendali e non al titolare/responsabile del trattamento (sebbene anche questi ultimi possano essere, nel contesto aziendale, suoi superiori), e nonostante le garanzie di autonomia e indipendenza sancite dalla legge, bisogna chiedersi effettivamente quanti dipendenti potrebbero essere pronti a denunciare comportamenti o valutazioni errate del titolare e del responsabile del trattamento al top manager.
Sarebbe quindi auspicabile una maggiore e piĂš precisa conigurazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali. Il triangolo costruito sulle igure di Titolare, Responsabile ed Incaricato del trattamento dovrĂ diventare un quadrato che ha per vertici:
1. Il Titolare del Trattamento, ora chiamato Data Controller o Responsabile del trattamento, dotato di un potere decisionale in ordine alle tecniche da adottare e alle misure organizzative, al ine di garantire la conformitĂ al Regolamento delle operazioni di trattamento dei dati.
2. Il Responsabile esterno del Trattamento / Amministratore di Sistema, ora chiamato Joint Controller o Co-responsabile del trattamento.
9 Il quale deve costantemente aggiornare lo stato del progetto rispetto ai vari parametri di controllo; al termine dovrĂ redigere un consuntivo. Dinanzi a progetti complessi il DPO deve essere in grado di individuare le prioritĂ che non sono fornite necessariamente dalle scadenze, ma dallâurgenza delle stesse, intervenendo in modo tempestivo e risolutivo.
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3. Il responsabile ed incaricato del trattamento, ora chiamato Data Processor e Incaricato del Trattamento o piĂš semplicemente Data Handler, sostituisce lâattuale igura del âresponsabile del trattamentoâ conosciuta dalla direttiva abrogata e potrĂ procedere al trattamento dei dati solo su istruzione del responsabile.
4. Inine, il responsabile della sicurezza dei dati, ora chiamato Data Protection Oficer.
Le rilessioni che si proporranno nelle prossime pagine nascono dalla recente adozione, il 27 aprile 2016, del nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati, abrogativo della direttiva 95/46/ CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Dopo lunga gestazione è giunto infatti allâapprovazione un atto normativo i cui contenuti hanno fatto discutere, anche e in particolare con riferimento al tema che si affronterĂ , ben prima della loro entrata in vigore, e sono destinati a far discutere ancora, per quanto, come si dirĂ , presentino caratteri molto parzialmente, se non scarsamente, innovativi.
Comâè noto, lâart. 17 del regolamento è stato oggetto di dibattito in Europa e fuori dallâEuropa in dal 2012, quando le prime proposte hanno iniziato a circolare, in quanto avrebbe previsto (e oggi in effetti prevede) il diritto alla cancellazione â afiancato ad un (sinonimico?) âdiritto allâoblioâ â, stabilendo che sia possibile ottenere dal titolare di un trattamento la cancellazione dei propri dati personali in presenza di determinati requisiti.
Lâart. 17 prevede quello che nella rubrica deinisce come diritto alla cancellazione (âdiritto allâoblioâ), in base al quale ÂŤLâinteressato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustiicato ritardo e il titolare del trattamento ha lâobbligo di cancellare senza ingiustiicato ritardo i dati personaliÂť, in presenza però di determinate condizioni.
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Va sottolineato in dâora che lâart. 17 stabilisce immediatamente le eccezioni nellâapplicazione del diritto alla cancellazione, relative ai casi in cui il trattamento dei dati sia necessario: a) per lâesercizio del diritto alla libertĂ di espressione e di informazione; b) per lâadempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dellâUnione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per lâesecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nellâesercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanitĂ pubblica; d) a ini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientiica o storica o a ini statistici, nella misura in cui il diritto rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per lâaccertamento, lâesercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Dalla lettura della disposizione emergono immediatamente alcuni aspetti, tutti convergenti nel senso di limitare la portata innovativa della norma rispetto a quanto ritenuto possibile, ed effettivamente veriicatosi, prima dellâentrata in vigore della disciplina: lâesercizio del diritto alla cancellazione (e allâoblio, utilizzando per ora come unâendiadi il binomio presente in rubrica) è sottoposto a condizioni, essenzialmente concernenti la natura e le modalitĂ del trattamento; la tutela del diritto da parte del titolare del trattamento dei dati è ulteriormente sottoposta a due condizioni, quella tecnologica e quella inanziaria; il riconoscimento del diritto è sottoposto ex ante ad alcune condizioni, che attengono le inalitĂ del trattamento considerate fondate su interessi o valori evidentemente preminenti rispetto a quelli che fondano il diritto alla cancellazione e allâoblio.
Con riferimento al primo aspetto, due condizioni (d ed e), attinenti lâobbligo giuridico di cancellazione e il trattamento ab origine illecito dei dati, ed in particolare la seconda, mettono addirittura in discussione che si tratti effettivamente di diritto allâoblio, poichĂŠ, come si vedrĂ in seguito, nel caso di trattamento originariamente illecito non è tanto la categoria dellâoblio in gioco, dovendosi proteggere gli interessi giĂ protetti in occasione del primo trattamento, quanto piuttosto il diritto alla riservatezza che la normativa in materia di privacy è generalmente chiamata a proteggere. Le altre condizioni sembrano invece essere orientate dal criterio della necessitĂ
del trattamento, che si declinerĂ , in riferimento allâoblio, essenzialmente nel perdurante (o meno) interesse sociale alla diffusione dei dati oggetto del trattamento.
Ciò in relazione allâesercizio del diritto.
Per quanto riguarda la tutela dello stesso emergono invece due condizioni che fungono da strumenti con i quali operare in concreto il bilanciamento, e potrebbero quindi condurre a legittimare un diniego di tutela da parte del titolare del trattamento: si tratta della condizione tecnologica, poichĂŠ il co. 2 prevede che lâobbligo di cancellazione per il titolare del trattamento agisca tenuto conto della tecnologia disponibile, e di quella inanziaria, poichĂŠ anche dei costi di attuazione dovrĂ tenere conto il soggetto trattante.
La modalitĂ da un lato ricorda il ben noto dibattito sulla natura inanziariamente condizionata dei diritti sociali, dallâaltro pone il problema di comprendere quanto le scelte tecnologiche concretamente adottate siano in grado di inluenzare la tutela, basti pensare alla proposta di una scadenza a tempo automatica per ogni foto, post, video ecc. pubblicati online1, e alle conseguenze che, qualora tale soluzione fosse realizzabile, essa produrrebbe.
Nel caso delle eccezioni, invece, il bilanciamento è deinito una volta per tutte, si tratta per cosĂŹ dire di un bilanciamento assoluto con il quale il legislatore europeo stabilisce la superioritĂ della libertĂ di espressione e di informazione su qualsiasi altra esigenza si ponga alla base della richiesta di cancellazione, nonchĂŠ, in maniera forse piĂš blanda, della libertĂ di ricerca storica e scientiica, qualora la cancellazione comprometta gravemente le inalitĂ perseguite con lâarchiviazione dei dati. Sotto questo aspetto la soluzione adottata non sembra divergere piĂš di tanto dalle conclusioni a cui è recentemente giunta la Corte europea dei diritti dellâuomo nel caso Wegrzybowski e Smolczewski vs. Polonia, e pare invece piĂš attenta, rispetto a quella adottata dalla Corte di Giustizia nel noto caso Google vs. Spagna, agli interessi costituzionalmente meritevoli di tutela che il diritto alla cancellazione potrebbe compromettere, soprattutto quando si tratti di un diritto fondamentale quale quello alla libertĂ di manifestazione del pensiero.
1 Cfr. V. Mayer-Schonberger, Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age, Princeton, Princeton University Press, 2009.
Occorre in ogni caso concordare con chi ha ritenuto, giĂ prima dellâapprovazione deinitiva del testo normativo, che il testo sia molto meno rivoluzionario di quanto alcune voci, soprattutto dagli Stati Uniti, avevano paventato2, e si limiti piĂš che altro a deinire con maggiore accuratezza e puntualitĂ i presupposti per lâesercizio di un diritto alla cancellazione che, è paciico, giĂ esisteva prima del regolamento, salvo volerlo denominare, in maniera forse provocatoria o demagogica, quanto però inesatta, diritto allâoblio. Certo non manca chi ha ritenuto che la previsione del diritto allâoblio nellâart. 17 rappresenti âla piĂš grande minaccia alla libertĂ di espressione nella rete nel prossimo decennioâ, nonchĂŠ un fattore di contrasto insanabile tra Europa e Stati Uniti per quanto concerne il rapporto tra libertĂ di espressione e diritto alla riservatezza3, ma a ben guardare la polemica sembra strumentale, e soprattutto non trova riscontro nel dettato normativo ma, semmai, in alcune proclamazioni che a questo si sono associate, volte a valorizzare lâimprovvido inserimento in rubrica del termine âoblioâ.
Qualche signiicato in piÚ si può forse attribuire alla motivazione del regolamento, ed in particolare ai Considerando nn. 65 e 66 (53 e 54 nella proposta di regolamento) che, oltre a confermare, ove ce ne fosse stato bisogno, la piena applicabilità della disciplina introdotta ai dati personali contenuti sul web, stabiliscono (Considerando n. 54) che
ÂŤPer rafforzare il ÂŤdiritto allâoblioÂť nellâambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno
2 Cfr. D. Miniussi, Il âdiritto allâoblioâ: i paradossi del caso Google, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 209 ss., e comunque la stragrande maggioranza della dottrina che si cita nel contributo converge su unâinterpretazione molto cauta dellâintervento realizzato a livello europeo.
3 Cfr. J. Rosen, The Right to Be Forgotten, in Stanford Law Review Online, 2012.
che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dellâinteressato i titolari del trattamento che trattano i dati personaliÂť.
Il Considerando sembra collocarsi sulla scia della citata sentenza della Corte di Giustizia per quanto concerne il riconoscimento del diritto, ma con una differenza non irrilevante circa la considerazione delle parti in causa. Infatti, a differenza di quanto statuito dalla Corte di Giustizia nel 2014 circa la qualiicazione del gestore di motore di ricerca come responsabile del trattamento dei dati resi disponibili ai terzi, la motivazione sembra lasciar intendere che il regolamento consideri responsabile del trattamento soltanto il soggetto (ad esempio, lâeditore di una pagina web) che ha immesso i dati personali nel web, soggetto su cui graverebbe quindi (in via esclusiva) lâobbligo di comunicare ai terzi che trattano tali dati della richiesta di cancellazione proveniente dallâinteressato; tra i terzi spicca chiaramente il soggetto gestore del motore di ricerca che quindi pur catalogando, indicizzando e diffondendo verso i terzi i dati, non diverrebbe titolare del trattamento e non vedrebbe esercitato direttamente nei suoi confronti il diritto alla cancellazione.
Certo, la titolaritĂ del trattamento sarebbe attribuita (anche) al gestore del motore di ricerca indirettamente, una volta che il gestore della pagina web abbia provveduto a comunicare la richiesta di cancellazione: a seguito della comunicazione non si potrebbe infatti negare quellâelemento soggettivo della consapevolezza di trattare dati personali potenzialmente ed effettivamente oggetto di legittima richiesta di cancellazione, in assenza del quale solo la Corte di Giustizia nel caso Google è arrivata ad attribuire la titolaritĂ del trattamento.
Quel che è certo comunque, tornando allâinterrogativo da cui si sono prese le mosse, e cioè se il recente regolamento apra nuovi scenari per il diritto allâoblio, è che la previsione ex art. 17 non modiica signiicativamente il quadro rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/46/CE, giĂ contenente un diritto alla cancellazione dei dati in caso di trattamento ab origine illecito degli stessi ovvero qualora fossero venute meno le condizioni legittimanti il trattamento.
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I nuovi scenari vanno dunque ricercati fuori dalla direttiva, negli interventi delle Corti, nelle risposte che la rete autonomamente elabora a fronte delle vere e soprattutto presunte trasformazioni normative in atto, e, ancora una volta, nellâincessante evoluzione tecnologica, che da un lato consente lâaffermarsi di sempre nuovi strumenti di mappatura delle identitĂ individuali e della loro dinamica costruzione (in rete)4 , dallâaltro mette a disposizione le soluzioni utili al ripristino, almeno apparente, della privatezza continuamente, e da ogni parte, violata.
Sotto questo proilo, uno scenario non trascurabile è stato certamente aperto dalla ârivoluzione copernicanaâ determinata dalla sentenza della Grande Sezione c.d. Google Spain del 20145 .
In quel caso la Corte di Giustizia, veriicando la legittimitĂ dellâapplicazione dellâart. 12, lett. b), concernente il diritto di opposizione al
4 Comâè noto nel mese di settembre 2016 il Garante per la privacy ha avviato unâistruttoria avente ad oggetto le modiiche nella privacy policy di WhatsApp a seguito delle quali alcune informazioni riguardanti gli account dei singoli utenti del servizio di messaggeria istantanea sarebbero state messe automaticamente a disposizione di Facebook, anche per inalitĂ commerciali, subito dopo che giĂ la Commissaria europea alla concorrenza aveva espresso dubbi circa la possibile violazione del diritto europeo da parte dello stesso WhatsApp. In Germania addrittura lâautoritĂ per la privacy ha imposto a Facebook di cancellare qualsiasi dato eventualmente giĂ ottenuto da WhatsApp, pena lâinlizione di sanzioni economiche. La gravitĂ della violazione starebbe peraltro nel fatto, ben sottolineato anche dal Garante italiano (si fa riferimento anche allâintervento di Antonello Soro in occasione del convegno qui documentato), per cui il lusso di dati tra Facebook e WhatsApp non riguarderebbe soltanto gli utenti dei due servizi, ma anche persone che non utilizzano nessuno dei due e semplicemente si trovano nella rubrica telefonica di un utente di WhatsApp.
5 La deinisce in questi termini G. Busia, Una vera rivoluzione copernicana, in Il Sole 24 Ore, 14 maggio 2014, 25; si tratta di C-131/12 del 13.05.2014 in www.curia. europa.eu. Per commenti alla sentenza, cfr. C.M. Colombo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2014, 3-4, 817 ss., nonchĂŠ H. Kranenborg, Google and the Right To Be Forgotten, in European Data Protection Law Review, 2015, 1, 70 ss., e D. Miniussi, Il âdiritto allâoblioâ: i paradossi del caso Google, cit.
trattamento, nei casi in cui si intenda pervenire alla soppressione dallâelenco dei risultati di una ricerca nominativa dei link a pagine web pubblicate da terzi con informazioni veritiere, per il semplice fatto che si desidera che tali informazioni vengano dimenticate, riconosce allâinteressato la possibilitĂ di impedire lâindicizzazione delle informazioni, pubblicate su pagine web, nel caso in cui consideri la loro diffusione pregiudizievole, non è chiaro di quali interessi o beni della vita, e in ogni caso in cui voglia escluderle dal patrimonio informativo pubblico riguardante la sua storia personale, ferma restando la liceitĂ dellâoriginaria pubblicazione delle stesse6 . Di fronte a questo tipo di impostazione viene subito in rilievo il problema del rapporto tra diritto allâoblio e tempo: esiste, o è identiicabile un limite temporale minimo (considerato a partire dalla pubblicazione del dato) a partire dal quale sarebbe ammissibile una richiesta di cancellazione dei link verso le pagine web che contengono le informazioni da dimenticare?
La sentenza si pronuncia anche su questo, poichĂŠ la Corte rileva che lâapplicazione dellâart. 12, lett. b), della dir. 95/46 è subordinata alla condizione che il trattamento sia incompatibile con la stessa, ossia che tali dati siano non soltanto inesatti, ma anche inadeguati, non pertinenti o eccessivi rispetto alle inalitĂ del trattamento, che non siano aggiornati, o siano conservati per un periodo superiore a quello necessario, ad eccezione dellâutilizzo per motivi storici, statistici o scientiici.
Il nodo cruciale, quindi, starebbe in quanto (giĂ ) previsto dallâart. 6, par. 1, lett. da c) a e), della dir. 95/46, ai sensi del quale anche un trattamento originariamente lecito può, con il trascorrere del tempo, diventare contrastante con gli interessi posti a fondamento della direttiva âqualora non siano piĂš necessari in rapporto alle inalitĂ per le quali sono stati raccolti o trattatiâ o âeccessivi in rapporto alle
6 Parlano di âdiritto a non essere trovati facilmenteâ A. Palmieri, R. Pardolesi, Dal diritto allâoblio allâoccultamento in rete: traversie dellâinformazione ai tempi di Google, in Nuovi Quaderni Foro italiano, 2014, 1, 1 ss., ripresi da S. Sica, V. DâAntonio, La procedura di de-indicizzazione, in Il diritto dellâinformazione e dellâinformatica, 4-5, 703 ss., che sottolineano come in realtĂ la Corte di Giustizia, che in effetti menziona âfugacementeâ la posizione giuridica del diritto allâoblio, si limiti a individuare un ÂŤdiritto alla de-indicizzazione di determinate pagine web a fronte di speciici parametri di ricerca (cioè il nome dellâinteressato/istante)Âť.
inalitĂ suddette e al tempo trascorsoâ. La radicale trasformazione nella valutazione del trattamento dipende dunque dallo scorrere del tempo, ciò che fa ipotizzare che un limite temporale minimo debba in effetti esistere, ma sul punto dalla Corte non giungono precisazioni.
Lâeterogenesi dei ini caratterizza però la pronuncia se si guarda agli effetti che questa produce nei confronti dei depositari dei Big Data, accusati, dallâorientamento culturale che la sentenza sembra far proprio e che segna la frattura rispetto allâordinamento nord-americano, di uno strapotere incontrollato e dellâoligopolio delle esistenze individuali e dei sentimenti collettivi, ma di fatto investiti di un âruolo para-costituzionaleâ7 .
Infatti, i gestori di motori di ricerca sono chiamati dalla Corte, in un giudizio âsimilcostituzionaleâ, ad analizzare la fondatezza della richiesta di cancellazione, e ad effettuare un giudizio di bilanciamento tra gli interessi e i valori coinvolti che sembra doversi articolare intorno ad alcuni criteri suggeriti:
ÂŤi diritti fondamentali di cui sopra [il riferimento è agli artt. 7, rispetto della vita privata e familiare, e 8, protezione dei dati di carattere personale, della Carta dei diritti] prevalgono, in linea di principio, non soltanto sullâinteresse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sullâinteresse di tale pubblico ad accedere allâinformazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, cosĂŹ non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che lâingerenza dei suoi diritti fondamentali è giustiicata dallâinteresse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtĂš dellâinclusione summenzionata, allâinformazione di cui trattasiÂť.
7 Secondo lâespressione utilizzata da O. Pollicino, Google rischia di âvestireâ un ruolo para-costituzionale, in Il Sole 24 ore, 15 maggio 2014.
Dunque: in generale il diritto alla riservatezza e alla privacy prevalgono sul diritto allâinformazione. Che prevalessero sullâinteresse economico del gestore del motore di ricerca nulla quaestio, ma lâaffermazione che in assoluto prevalgano su un diritto comunque riconducibile al piĂš generale diritto alla libertĂ di espressione qualche perplessitĂ in piĂš la pone. In realtĂ , il bilanciamento per cosĂŹ dire assoluto risulta mitigato dallâipotesi della circostanza in cui alcuni elementi, ed in particolare âil ruolo ricoperto [...] nella vita pubblicaâ dal soggetto del quale sono diffusi i dati personali, rendono rilevante qualsiasi informazione sullo stesso divulgata. Il criterio scelto dalla Corte è quindi di tipo soggettivo piĂš che oggettivo: non è tanto lâinteresse sociale, o lâinteresse pubblico dellâinformazione a renderla meritevole di sopravvivenza nel tempo, oltre e contro eventuali esigenze di oblio, ma è il carattere proprio del soggetto le cui informazioni sono disseminate, il suo rapporto con âil pubblicoâ, a determinare lâampiezza del suo diritto allâoblio. Fermo restando però che non è possibile unâinterpretazione chiusa del riferimento della Corte al ruolo ricoperto nella vita pubblica trattandosi di un riferimento esempliicativo e non esaustivo degli elementi di possibile esclusione o temperamento dellâapplicazione del diritto enucleato.
Fatto sta che in attuazione della sentenza della Corte, i motori di ricerca si sono attivati, dimostrando i limiti intrinsechi alla pronuncia.
Due sono i proili che mi pare vengano in rilievo nel post-sentenza, e che segnano il divario con il sistema statunitense mettendo in evidenza le debolezze che quello europeo presenterebbe qualora, in presenza di un dettato normativo non risolutivo come quello del nuovo regolamento, si affermassero sistematicamente interpretazioni del genere: quello del soggetto chiamato a decidere circa la rimozione, e quello dei soggetti abilitati a richiedere la rimozione stessa.
Sotto il primo proilo, è noto che Google ha immediatamente avviato la redazione di un proprio (auto)regolamento, con la collaborazione di un advisory council che si è avvalso di tecnici ed esperti per deinirne i contenuti: utilizzando uno schema tipico degli strumenti di autoregolamentazione che caratterizzano lâautodisciplina delle categorie professionali, nonchĂŠ lâorganizzazione e la disciplina interna di autonomie ed enti di settore, Google pone dunque una fonte del diritto nelle cui trame si svolge il rapporto tra passato e presente,
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
con lâevidente capacitĂ di incidere sul futuro, determinando quali dati, quali informazioni meritano e meriteranno di essere sottratte allâoblio.
Sotto il secondo proilo, va tenuto presente che il panorama delle richieste di de-indicizzazione effettivamente presentate a Google dopo la sentenza di cui si è detto è piuttosto vario, si va dallâassassino che dopo anni di reclusione, giunto alla scarcerazione per buona condotta, teme di non potersi ricostruire nella dimensione sociale e di non trovare un lavoro, e vuole quindi cancellare la memoria collettiva del delitto commesso, alla richiesta del minore affetto da malattia degenerativa a suo tempo comparso in un video accanto ad un falso medico e per questo riconoscibile nel presente da tutti nel suo stato di salute, dato personale e sensibile sul quale vorrebbe mantenere il riserbo, ino alla richiesta del condannato per abuso su minori a 18 anni di carcere che vuole nascondere le tracce dellâobbrobrio commesso8 .
Solo alcune richieste conigurano in effetti lâesercizio di un diritto allâoblio, nella deinizione che qui si intende utilizzare e che sarĂ approfondita nel paragrafo seguente, in altri casi si tratta semplicemente (forse) di situazioni meritevole di riserbo e, talvolta, neppure di quello: tuttavia in tutti questi casi Google diviene arbitro dellâoblio, e si genera il rischio di giungere alla situazione opposta, e piĂš grave, rispetto a quella dalla quale è sorta lâesigenza di protezione sfociata nella sentenza Google Spain. Ciò perchĂŠ Google da un lato potrebbe mostrarsi propenso ad accogliere le richieste di deindicizzazione, temendo le spese di gestione del relativo contenzioso in caso di mancato accoglimento, acconsentendo anche a richieste prive di effettiva meritevolezza, e cosĂŹ rimuovendo interi bacini di ricordi e segmenti di passato in maniera pressochĂŠ randomica e non derivante da un bilanciamento degli interessi in gioco costituzionalmente fondato, dallâaltro, comâè stato sottolineato,
ÂŤnon si può pretendere da un operatore di mercato privato di anteporre al proprio interesse dâimpresa quello della collettivitĂ alla conoscenza, soprattutto allorquando ciò possa comportare
esternalitĂ negative non preventivabili o dificilmente sostenibili. Al piĂš, lâoperatore privato potrebbe perseguire lâinteresse collettivo in forma indiretta, nel caso in cui questâultimo coincida con il proprio interesse individuale: nella fattispecie in esame, ciò potrebbe veriicarsi ove mai, ad esempio, un numero particolarmente elevato di istanze, tutte massicciamente accolte, potrebbe inire per minare lâafidabilitĂ stessa del motore di ricerca con perdita di appeal di mercatoÂť9 .
9 Cfr. S. Sica, V. DâAntonio, La procedura di de-indicizzazione, cit., e R. Pardolesi, âGooooglelawâ. Del ricorso alla disciplina antitrust per colpire il tiranno benevolente, in Foro italiano, 2013, 5, 18 ss. In realtĂ , unâanalisi concreta delle richieste di de-indicizzazione e delle relative risposte, mostra come Google, dopo un atteggiamento inizialmente molto positivo nei confronti della cancellazione, si sia ormai attestato su un tasso non altissimo di accoglimento delle richieste, pari al 43,2% delle richieste (dato aggiornato al 31 marzo 2017). Lâaccoglimento delle richieste varia peraltro in maniera anche abbastanza sensibile a seconda dei Paesi da cui provengono le richieste stesse: dal 48,9% degli URL rimossi su richiesta di cittadini francesi si arriva al 32,6% di richieste italiane accolte: in ogni caso il tasso di accoglimento non supera mai il 50%. Tra le richieste non accolte emergono quella proveniente dallâUngheria, di un funzionario pubblico che chiede di rimuovere articoli recenti relativi a una condanna penale risalente ad alcuni decenni prima, quella francese di un sacerdote accusato di possesso di materiale pedo-pornograico che ha chiesto di rimuovere articoli che riferivano della condanna e del suo allontanamento dalla Chiesa; risulta invece accolta la richiesta, proveniente dalla Germania, di un insegnante condannato per un reato âminoreâ piĂš di dieci anni prima a rimuovere un articolo che riguardava la sua condanna. Lâimpressione complessiva è che lâelemento soggettivo del richiedente abbia una certa rilevanza nel condizionare la decisione di Google circa la rimozione o meno dellâURL. Il fenomeno presenta poi unâindiscutibile effetto di eterogenesi dei ini, rappresentata dal c.d. effetto boomerang (cfr. F. Di Ciommo, cit.) dellâhidden from Google. La visibilitĂ ottenuta dai link rimossi, e come tali evidenziati in rete, e la capacitĂ della notizia di rimozione di suscitare la curiositĂ e lâinteresse del pubblico, piĂš di qualsiasi link scoperto e visibile, testimonia lâimpossibilitĂ dellâoblio nella rete, cosĂŹ come essa risulta testimoniata dallâintreccio tra dimensione territoriale e dimensione virtuale della rete: una pagina deindicizzata su google.fr o google.es o google.it, potrĂ continuare ad essere visualizzata su google.com, memoria e oblio sembrano, proprio nello spazio virtuale della rete, ritrovare i conini territoriali che parevano aver perduto.
Se questo è il percorso tracciato dalla Corte di Lussemburgo, non si può dire che si tratti dellâunico orientamento in Europa.
Si è giĂ brevemente ricordata la sentenza Wegrzybowski e Smolczewski vs. Polonia del 16 luglio 2013, con la quale la Cedu ha posto gli archivi online allâinterno dellâalveo di tutela dellâart. 10 della Convenzione, riconoscendone lâimportanza del ruolo storico e la funzionalitĂ per la ricerca e lâistruzione10. La sentenza in realtĂ propone un bilanciamento tra libertĂ di manifestazione del pensiero e libertĂ di informazione ex art. 10 e tutela della reputazione degli individui ex art. 8, ritenendolo rintracciabile nellâobbligo, posto a carico dellâeditore delle notizie di cui si richiede lâoblio, di pubblicare aggiunte o precisazioni allâarticolo, che consentano al pubblico unâimmediata contestualizzazione dello stesso alla luce degli avvenimenti storici successivi alla pubblicazione. Lâobbligo di aggiornamento potrebbe ricordare la giĂ criticata soluzione a cui era addivenuta la Cassazione italiana nel 2012, ma non mancano differenze. La Cedu, infatti, prende le mosse da una tutela imprescindibile della libertĂ di informare e di essere informati, benchĂŠ ÂŤAs a matter of principle the rights guaranteed by these provisions deserve equal respectÂť11. Sottolinea cosĂŹ il contributo essenziale svolto dagli archivi in Internet al ine di conservare e rendere accessibili le informazioni, ciò che li rende una fonte importante sia dal punto di vista educativo sia della ricerca storica, anche per la loro apertura al pubblico e la loro gratuitĂ . La Corte afferma inoltre che mentre la funzione primaria della stampa allâinterno di un sistema democratico è quella di agire come âun cane da guardiaâ, secondo lâespressione spesso utilizzata dalla Cedu nella sua giurisprudenza sullâart. 10 della Convenzione, un ruolo secondario ma signiicativo è quello che esercita nella conservazione e messa a disposizione di archivi pubblici nei quali sono
10 Sul caso cfr. L. De Grazia, La libertĂ di stampa e il diritto allâoblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi, in Rivista AIC, n° 4/2013.
11 La Corte richiama Hachette Filipacchi AssociÊs (ICI PARIS) v. France, no. 12268/03, § 41, 23 July 2009; Timciuc v. Romania (dec.), no. 28999/03, § 144, 12 October 2010; and Mosley v. the United Kingdom, no. 48009/08, § 111, 10 May 2011.
raccolte le notizie in precedenza divulgate: si potrebbe dire che la funzione degli archivi è sussidiaria e complementare allâesercizio delle funzioni democratiche che la stampa (ma forse lato sensu il giornalismo, sia esso svolto attraverso la carta stampata oppure attraverso il web) tradizionalmente svolge.
Ă allâinterno di questo quadro che va collocata lâaffermazione della Corte secondo la quale la previsione di un obbligo di pubblicare un adeguato aggiornamento ad un articolo contenuto allâinterno di un archivio Internet, nel momento in cui il medesimo aggiornamento è stato apportato allâarticolo di giornale nei cui confronti era stata intentata una causa per diffamazione quando pubblicato attraverso la carta stampata, non costituisce unâinterferenza sproporzionata nella libertĂ di espressione. Dunque: non rappresenta una richiesta eccessiva nei confronti dellâeditore di un giornale che gestisca anche un archivio online di notizie quella di aggiornare la notizia. A parte il fatto che anche in questo caso non è chiarissimo se lo stesso ragionamento si applicherebbe qualora la notizia non fosse originariamente diffamatoria, vanno evidenziati due aspetti, a mostrare la maggiore cautela dellâapproccio di Strasburgo: in primo luogo, si fa riferimento ad archivi collegati a giornali, ove lâapplicazione di un trattamento piĂš vicino a quello che caratterizzerebbe la carta stampata si giustiicherebbe dunque anche per la diversa natura di questi soggetti rispetto ad altri âatipiciâ fornitori di notizie in Internet; in secondo luogo, la Corte sembra a piĂš riprese voler evidenziare quanto limitato e circoscritto sia il ricorso a questo meccanismo di tutela del diritto a salvaguardare la propria reputazione (non si parla in questo caso di diritto allâoblio), e come sia in ogni caso richiesto di giustiicarne lâutilizzo mostrandone la non eccessiva invadenza nella sfera della libertĂ di espressione.
Per concludere, mi pare che si possa sottolineare come le dificoltĂ nel circoscrivere il diritto allâoblio e la sua dificile attuazione mostrano lâesigenza di modiicare la prospettiva.
Dalla tutela ex post occorrerebbe forse spostarsi verso una protezione ex ante. Ciò signiica, come è stato recentemente proposto,
ÂŤrafforzare la responsabilitĂ , ma in termini di accountability, dei gestori dei dati; il singolo non trova suficiente supporto in consenso informato e strumenti di questo tipo nel sistema dei Big DataÂť12 . Sotto questo aspetto non mancano ricerche e sperimentazioni che spingono verso il superamento dei tradizionali schemi di consenso previsti dalle privacy policies attuali, sottolineando come il modello esistente risulti inadatto a sostenere effettivamente lâindividuo-utente della rete in un corretto utilizzo del servizi che la stessa offre, e soprattutto nella deinizione del miglior equilibrio possibile tra godimento dei servizi da parte del soggetto e rinuncia, da parte sua, alla privatezza dei dati che lo riguardano13 .
Rafforzare la protezione ex ante signiicherebbe però ad un contempo responsabilizzare i titolari dei dati, e penso soprattutto ai piĂš giovani, a chi costruisce nella realtĂ virtuale unâidentitĂ personale che potrebbe poi trasformarsi con il passare del tempo, diventando un fardello pesante, e inanche insopportabile. Penso in particolare alla rilevanza del fenomeno nei social network.
Lâeducazione, la sensibilizzazione, la cultura, da questo punto di vista, sono chiamate ad un compito assai importante, afinchĂŠ in unâepoca in cui sia lâoblio sia la memoria sembrano sempre piĂš eteronome, si provi a tornare al naturale, isiologico ritmo del ricordare e del dimenticare.
12 Cfr. A. Mantelero, Il diritto all'oblio dalla carta stampata a Internet, in F. Pizzetti (a cura di), Il caso del diritto all'oblio, Torino, Giappichelli, 2013, spec. p. 163 ss.
13 Ci si riferisce in particolare alla ricerca condotta dal gruppo coordinato da Lucilla Gatt, nellâambito del Laboratorio Utopia dellâUniversitĂ Suor Orsola Benincasa, e presentata in questi Atti.
Non è usuale, nellâapprocciarsi agli strumenti informatici, pensare alle dinamiche successorie. Lâorizzonte temporale con il quale ci si afida a questi strumenti è infatti normalmente molto ristretto nĂŠ si pensa, in prospettiva, alla possibilitĂ di afidare beni o ricordi importanti a servizi o hardware protetti da password che nessun altro conosce.
Lâaccantonamento, giuridico e di fatto, di questo proilo potenzialmente critico da parte degli utenti, fa sorgere numerosi problemi ed è cosĂŹ che quello della trasmissibilitĂ mortis causa dei beni digitali e dellâidentitĂ digitale di una persona è un argomento che sta facendosi strada in dottrina e in giurisprudenza.
A titolo di esempio si cita il recente caso, che ha avuto ampia eco, di un padre di Foligno che sta cercando di ottenere i dati contenuti nellâiPhone del iglio, scomparso allâetĂ di 13 anni, cui non può accedere in quanto lo smartphone è protetto da password1. Alla richiesta del padre Apple ha risposto negando lâaccesso ai dati, giustiicando la sua scelta, in questo come in altri casi, da un lato richiamando la necessitĂ di tutela della privacy e del diritto di scelta del defunto e dallâaltro lato richiamando le proprie condizioni contrattuali, che esplicitamente escludono i diritti successori per i fruitori del servizio.
Se nel caso del iglio tredicenne prematuramente scomparso possiamo essere dâaccordo con il padre che chiede di conservarne la
1 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pWJbqK_aCqc (ultimo accesso 28.09.2016).
memoria attraverso le fotograie contenute nel suo telefono, in altri casi potremmo invece trovarci a sostenere la prospettiva di chi non è cosÏ sicuro che davvero la scelta del defunto sarebbe stata quella di trasmettere senza iltri agli eredi tutto quanto dallo stesso privatamente gestito negli anni precedenti.
Altro problema che inevitabilmente incontrerebbe una normativa nel settore discende dalla natura stessa del diritto successorio, che è fondato in massima parte su istituti radicati nel diritto romano e che hanno visto pochissimi cambiamenti nel corso degli anni, e sono questi stessi strumenti, vecchi di secoli, che si trovano ad affrontare le side del nuovo millennio.
Alla vetustĂ dello strumento normativo si aggiungono i problemi usuali del linguaggio deontico nellâaffrontare le nuove tecnologie ed il loro rapido e costante evolvere.
Altro evidente problema è costituito dal fatto che, come anticipato, queste normative non tengono in considerazione le scelte contrattuali fatte in vita dal de cuius e quindi quanto disposto dalle condizioni di contratto.
Tali problemi consigliano un atteggiamento prudente da parte del legislatore ed un intervento limitato e mirato, in quanto i tempi del diritto non consentono di stare al passo con le nuove tecnologie ed un intervento diffuso potrebbe portare ad una regolamentazione giĂ obsoleta nel momento in cui viene attuata.
Al ine di proseguire nella presente trattazione è necessario innanzitutto determinare quali siano i beni e i servizi che compongono il nostro patrimonio e la nostra identità digitali.
Possiamo deinire i beni digitali come qualsiasi bene che può essere rappresentato in formato binario e di cui si possiedono i relativi diritti di utilizzo2 .
Ă evidente che il fenomeno successorio risente, quantomeno di fatto, della natura del supporto di archiviazione dei beni. Per tali
La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identitĂ digitale
ragioni in assenza di una contraria disposizione da parte del de cuius, gli apparati isici diventeranno di proprietĂ degli eredi unitamente a tutti i ile ivi contenuti. Diversamente, nel caso in cui il disponente intenda tenere ben distinti i diritti sullâhardware in quanto tale dai diritti sul contenuto, non pare comunque potersi mettere in dubbio che il de cuius possa disporre dei beni digitali presenti su di un supporto isico, anche quando non vanti alcun diritto reale sulla macchina, perchĂŠ magari concessa in comodato dâuso da un terzo.
PiĂš dificile sarĂ invece recuperare i beni digitali archiviati online in sistemi di storage (Dropbox, Google Drive o similari) protetti da password, che in alcuni casi prevedono lâeliminazione dei contenuti in caso di morte dellâutente (è ad esempio il caso di Apple).
Se quanto inora esposto appare convincente in tutte le ipotesi in cui i beni digitali presenti allâinterno di un supporto isico abbiano un contenuto patrimoniale, altrettanto non può però dirsi qualora i medesimi abbiano contenuto strettamente personale.
Nelle fattispecie in esame appare maggiormente condivisibile la tesi che impone un meccanismo di vocazione anomala dei prossimi congiunti cosĂŹ come previsto in materia di corrispondenza epistolare ex art. 93 della legge sul diritto dâautore (l. 22 aprile 1941, n. 633).
Secondo questâultima tesi la natura dei beni in questione, che la dottrina deinisce âspecialiâ, porterebbe ad escludere la loro inclusione nellâasse ereditario, richiedendo un regime successorio anomalo3, cosĂŹ i beni digitali aventi contenuto strettamente personale non verrebbero trasmessi agli eredi, bensĂŹ ai prossimi congiunti, ÂŤin quanto portatori di un interesse proprio o al piĂš âfamiliareâ: quello di difendere lâimmagine o la stima sociale dellâautoreÂť4 .
Tra questi beni possono facilmente ricondursi molti account online, i quali oggigiorno contribuiscono a deinire quella che comunemente viene chiamata âidentitĂ digitaleâ di un soggetto5 .
3 L. Carraro, Il diritto sui ricordi di famiglia, in Studi in onore di A. Cicu, I, Milano, Giuffrè, 1951.
4 L.C. Ubertazzi, I diritti dâautore e connessi, Milano, Giuffrè, 2000.
5 Una prima deinizione di âidentitĂ digitaleâ può essere rinvenuta allâart. 9 della âDichiarazione dei diritti di Internetâ redatta dalla Commissione della Camera dei Deputati per i diritti e i doveri relativi ad Internet e pubblicata in data 14.07.2015.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
A questa deinizione possono ricondursi le informazioni comunque riferibili ad un utente a cui è possibile accedere attraverso un processo di identiicazione6, detti servizi, a seconda dei casi, potranno contenere o meno beni digitali, il cui contenuto il piÚ delle volte sarà prettamente non patrimoniale.
Anche tali categorie di beni digitali potranno essere oggetto di vocazione anomala.
Il principio inespresso ma inerente il diritto ereditario italiano della c.d. patrimonialitĂ della successione, che riconduce allâistituto ereditario solamente i diritti e i beni suscettibili di valutazione economica7, consente quindi di operare una prima macro-divisione fra i beni e servizi digitali patrimoniali e i beni e servizi digitali non aventi contenuto patrimoniale, con conseguenze importanti per la gestione dei detti rapporti.
La soluzione pocâanzi prospettata non potrĂ però prescindere da quanto previsto allâinterno delle condizioni generali accettate dallâutente al momento dellâiscrizione ad uno o piĂš dei diversi dei servizi online.
Sul punto le soluzioni sono le piĂš varie, ad esempio Apple non prevede alcun diritto di successione per lâID e per il contenuto dellâaccount8 .
Facebook invece prevede diverse possibilitĂ in caso di morte, tra cui la chiusura dellâaccount o la sua trasformazione in un account commemorativo con la possibilitĂ di indicare un âcontatto eredeâ per la sua gestione9. Per quanto riguarda la trasmissione a soggetti terzi dei contenuti di una pagina, Facebook dichiara di prendere in
6 E. Norlin, A. Durand, Federated Identity Management, in White Paper on Towards Federated Identity Management, 2002, nel quale i due autori deiniscono lâidentitĂ virtuale come ÂŤrappresentazione virtuale dellâidentitĂ reale, che può essere usata durante interazioni elettroniche con persone o macchineÂť (traduzione degli autori).
7 A. Zaccaria, Diritti extra-patrimoniali e successioni. DallâunitĂ al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte, Padova, CEDAM, 1988.
8 Art. IV delle Condizioni di Servizio I-Cloud âNessun diritto di Successioneâ, reperibile sul sito web: http://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/it/ terms.html (ultimo accesso 28.09.2016).
9 Fonte: https://it-it.facebook.com/help/1568013990080948 (ultimo accesso 02.11.2016).
La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identitĂ digitale
considerazione richieste di contenuti presenti in account di persone decedute solamente ÂŤin rari casiÂť e precisa che dovranno essere forniti: ÂŤun documento che attesti che sei un rappresentante autorizzato (ad es. membro della famiglia) e un decreto ingiuntivoÂť10 .
Sul suo sito, Google informa che ÂŤpossiamo collaborare con parenti stretti e rappresentanti per chiudere in alcuni casi gli account online di utenti deceduti. In alcune circostanze, possiamo fornire i contenuti dellâaccount di un utente deceduto. Qualsiasi decisione relativa alla fornitura dei contenuti dellâemail di una persona deceduta verrĂ presa solo dopo un attento esameÂť11 .
La procedura di Microsoft relativa ai familiari consente di richiedere i contenuti delle caselle di posta su propri domini e/o la chiusura dellâaccount stesso, una volta conclusa una procedura di autenticazione12 .
Come si può vedere ad esempio due colossi come Microsoft e Apple adottano soluzioni diametralmente opposte per casi identici, con Microsoft che consente sempre e comunque di recuperare i dati allâerede, e la casa di Cupertino che consente invece al massimo di ottenere la cancellazione dei dati su richiesta.
Ă altrettanto evidente che poche persone scelgono il proprio provider di servizi sulla base del trattamento da questi predisposto per il ine vita digitale (peraltro unilateralmente modiicabile in ogni momento dal fornitore del servizio), si impone quindi unâanalisi per veriicare come sia possibile trasmettere il proprio patrimonio digitale a prescindere da quanto disposto nei singoli contratti stipulati dallâutente.
10 Fonte: https://it-it.facebook.com/help/123355624495297?helpref=related (ultimo accesso 02.11.2016).
11 Fonte: https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit_id=1636110365867070859-1390502763&hl=it&rd=2 (ultimo accesso 02.11.2016).
12 Fonte: http://answers.microsoft.com/it-it/outlook_com/forum/oaccount-omyinfo/un-membro-della-mia-famiglia-e-deceduto-di/87d9dad1-c966-4779-b043-6366f4ec9abc?auth=1 (ultimo accesso 02.11.2016).
Come visto la problematica della trasmissione dei propri asset digitali si affaccia con particolare rilevanza con riferimento a tutti quei servizi disponibili online e ai quali si può accedere solo mediante autenticazione.
Per prevenire tutta quella serie di problematiche che conseguono la mancata scelta di una destinazione per i propri beni ed account, che può portare anche alla totale perdita dei contenuti se cosÏ è previsto nelle condizioni contrattuali del provider, è opportuno rendere disponibili ad un terzo di iducia le proprie credenziali di accesso in caso di morte.
Una prima soluzione potrebbe essere quella di utilizzare lâistituto del mandato post mortem exequendum.
Questo negozio non è altro che un normale contratto di mandato, concluso in vita tra le parti, con il quale il mandatario si impegna a compiere per conto del mandante, a seguito del decesso di questâultimo, determinate attivitĂ , non patrimoniali ovvero anche patrimoniali (eccetto quanto si dirĂ di seguito), non aventi ad oggetto atti dispositivi di diritti13 .
Secondo lâorientamento maggioritario in dottrina e giurisprudenza14, detto negozio deve ritenersi valido ed eficace, giacchĂŠ trattasi di atto compiuto sotto modalitĂ di morte e non causa mortis, come invece sostenuto da un minoritario orientamento dottrinario.
Ben potrĂ , quindi, il mandato post mortem exequendum essere utilizzato per disporre del proprio patrimonio digitale.
Ad ogni modo, il mandato in questione per non incorrere nel divieto dei patti successori di cui allâart. 458 c.c. dovrĂ avere ad oggetto disposizioni di carattere non patrimoniale.
Infatti, è necessario aver presente che, seppure in dottrina e in giurisprudenza sia ammesso che il mandato post mortem possa svolgere una funzione patrimonialmente rilevante (purchÊ si tratti
13 N. Di Stasio, Il mandato post mortem exequendum, in Famiglia, Persone e Successioni, 2011.
14
Lâorientamento in questione ritiene lâart. 1722, 1° c., n. 4 c.c. liberamente derogabile tra le parti.
La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identitĂ digitale
di unâattribuzione strumentale e meramente esecutiva di uno spostamento patrimoniale, giĂ perfezionatosi in vita dal defunto), è altrettanto vero che le parti dovranno accertare che il complesso procedimento negoziale non risulti di fatto diretto, nel caso concreto, al raggiungimento di uno scopo vietato, ai sensi dellâart. 1344 c.c.15
Alla luce delle suddette considerazioni, se da un lato lâutilizzo del mandato post mortem risulta senza dubbio valido e tutelato nel nostro ordinamento, soprattutto allorquando le attivitĂ del mandatario abbiano carattere non patrimoniale, dallâaltro, lâutilizzo di siffatto strumento richiederĂ unâattenta analisi ogniqualvolta comporti uno spostamento di carattere patrimoniale16 .
Non mancano tuttavia alcune controindicazioni connesse allâutilizzo di questo strumento, soprattutto in merito ai possibili rischi a cui il mandante si espone con riguardo allâabusivo accesso alle proprie risorse di rete.
In particolare, sebbene il negozio in questione abbia carattere iduciario, è chiaro che la consegna delle proprie credenziali ad un terzo soggetto (in qualitĂ di mandatario) espone senzâaltro il mandante al rischio di accesso abusivo ai propri account. La possibilitĂ che il mandante, una volta esaurita la iducia nei confronti del mandatario, possa sempre procedere a revocare il mandato post mortem, anche attraverso un comportamento concludente (come previsto ai sensi degli art. 1723 ss. c.c.17), appare contemperare un rischio siffatto per quanto attiene i contratti di carattere non patrimoniale.
Diversamente colui che intenda disporre del proprio patrimonio digitale potrebbe prevedere nel proprio testamento un vero e proprio legato di password18 .
15 Cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, UTET, 2005.
16 S.A. Moncalvo, Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante, in Famiglia, Persone e Successioni, 2010, 1, 56-62.
17 L. Nanni, Dellâestinzione del mandato artt. 1722 â 1730 c.c., in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 1994.
18 Sebbene Ugo Bechini nel suo Password, credenziali e successione mortis causa, studio n. 6-2007/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, consultabile allâinterno del sito ca.notariato.it abbia sottolineato lâimproprietĂ dellâespressione âlegato di passwordâ in quanto le credenziali rappresentano un metodo di accesso ai dati conservati allâinterno di un qualche dispositivo hardware e/o di un server e non un bene suscettibile di un atto dispositivo.
Secondo la dottrina si tratterebbe di un legato a contenuto atipico19, sicchĂŠ il legato in questione assumerebbe un oggetto complesso, composto da un contenuto immediato (le password) ed uno mediato (il materiale cui le password danno accesso).
Unâaltra soluzione offerta al testatore potrebbe essere quella di avvalersi della igura dellâesecutore testamentario ex art. 700 c.c. indicando allâinterno del proprio testamento una o piĂš persone di iducia ritenute idonee ad assolvere eficacemente i compiti attribuitogli.
Lâesecutore testamentario, quindi, una volta accettato lâincarico (art. 702 c.c.) dovrĂ curare le disposizioni del testatore ed amministrare i beni ereditari.
Il disponente inine, indipendentemente dal valore economico ovvero meramente affettivo e morale dei propri beni digitali, potrĂ disporre di questâultimi direttamente nel corpo del proprio testamento. Tuttavia, le formalitĂ richieste per la redazione di un valido testamento espongono inevitabilmente il testatore al rischio concreto che le proprie credenziali iniscano nelle mani di diversi soggetti rispetto agli effettivi destinatari20 .
Ă dunque evidente che lâutilizzo di strumenti previsti dalla normativa italiana appaiono dificilmente conciliabili con la tutela delle particolari esigenze di segretezza che possono essere proprie del testatore, nonchĂŠ con la necessaria elasticitĂ che la gestione delle credenziali richiede.
Unâalternativa è offerta dai diversi servizi automatizzati che stanno iorendo per la conservazione delle credenziali online21 .
Trattasi di servizi che si propongono di custodire le credenziali di accesso al patrimonio digitale del disponente ed in seguito alla di lui morte provvedono al relativo invio ai soggetti prescelti da questâultimo.
19 L. Di Lorenzo, Il legato di password, in Notariato, 2014, 144 ss.
20 U. Bechini, Password, credenziali e successione mortis causa, studio n. 6-2007/IG del Consiglio Nazionale del Notariato, consultabile allâinterno del sito ca.notariato.it
21 Cfr. https://www.boxtomorrow.com/it-IT/ e http://www.deathanddigitallegacy. com/
La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identitĂ digitale
Le modalitĂ con cui tali servizi funzionano sono abbastanza semplici:
1) lâiscritto indica le persone a cui consegnare le credenziali in caso di decesso;
2) il sistema invia periodicamente allâiscritto una email;
3) se lâiscritto non risponde il predetto invio diventa sempre piĂš serrato;
4) decorso un certo periodo di tempo le credenziali vengono inviate alle persone precedentemente individuate.
Non mancano motivi di criticitĂ nellâutilizzo di questi strumenti, in particolare si evidenzia che, in caso di successiva cessazione dellâazienda a cui ci si è rivolti, le credenziali andrebbero chiaramente e inevitabilmente perdute.
Un problema aggiuntivo appare altresĂŹ il fattore del tempo entro cui il sistema invia lâemail allâiscritto. Mentre lâacquisizione dei dati da parte degli aventi diritto dopo un arco di tempo troppo lungo potrebbe comportare dei danni signiicativi, un periodo di tempo troppo breve potrebbe al contrario determinare unâattivazione indesiderata del servizio con conseguente condivisione delle proprie credenziali prima ancora dellâeffettivo veriicarsi del proprio decesso.
Un esempio assimilabile a questi servizi è lo Inactive Account Manager di Google22, che prevede lâindicazione di un contatto al quale inviare, dopo un determinato periodo di inattivitĂ dellâaccount, una serie di dati (ad esempio singoli contenuti o anche credenziali a diversi servizi).
Sono quindi diversi gli strumenti utilizzabili da colui che intenda disporre del proprio patrimonio digitale.
Nella scelta e valutazione tra i diversi strumenti, sarĂ dunque opportuno che il soggetto disponente presti particolare attenzione non solo alle esigenze perseguite ma altresĂŹ ai diversi proili di criticitĂ propri delle diverse soluzioni prospettate.
22 Raggiungibile al sito web: www.google.com/settings/account/inactive (ultimo accesso 02.11.2016).
Un altro aspetto essenziale da considerare nel valutare gli strumenti del diritto italiano è quello che discende dal consueto affrontare problemi globali con strumenti giuridici locali.
La maggior parte dei servizi online di cui usufruiamo fa infatti capo a operatori statunitensi, dificili da raggiungere e da piegare alle decisioni dei tribunali italiani.
Inoltre è necessario tenere a mente come questi servizi fanno capo a precise disposizioni contrattuali, che è necessario superare se contrarie alla soluzione che vogliamo raggiungere.
Dobbiamo quindi domandarci se le condizioni generali di contratto, che accettiamo ogniqualvolta aderiamo ad un servizio online, compromettono o meno le nostre possibilitĂ di accesso.
Abbiamo visto che i principali servizi web propongono soluzioni molto diverse tra loro, senza un coordinamento ed una opportuna articolazione di alternative da sottoporre allâutente per il proprio ine vita. Gli stessi servizi disciplinano poi la legge applicabile e lâautoritĂ giudiziale competente a risolvere le controversie relative allâapplicazione del contratto.
Un importante passo avanti con riguardo a queste problematiche è contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia dellâUnione Europea del 13 maggio 2015, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia EspaĂąola de ProtecciĂłn de Datos, Mario Costeja GonzĂĄlez, la pronuncia non si è infatti limitata a sancire il cosiddetto âdiritto allâoblioâ ovvero la possibilitĂ , a tutela di un soggetto e dietro sua richiesta, che non siano diffusi al pubblico precedenti pregiudizievoli per lo stesso, ma ha altresĂŹ stabilito importanti conseguenze in tema di diritto applicabile per tutte quelle aziende multinazionali che abbiano uno stabilimento allâinterno dellâUnione Europea ânel cui contestoâ venga effettuato il trattamento di dati personali di cittadini europei. Nel caso allâesame della Corte tale âcontestoâ è stato rinvenuto nel fatto che il motore di ricerca avesse in uno stato membro ÂŤuna succursale o una iliale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e lâattivitĂ della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membroÂť.
La pronuncia si presta senzâaltro ad essere applicata nei casi in cui si discuta dellâereditĂ digitale di un soggetto, spostando le scelte
La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identitĂ digitale
in tema di diritto applicabile pur in presenza di contratti stipulati con parti negoziali forti con sede oltre oceano, facendo applicare il diritto italiano.
E il diritto italiano, in tema di dati personali, presenta delle disposizioni peculiari e di favore per i prossimi congiunti del defunto23 .
Mentre infatti negli Stati Uniti il diritto alla privacy di un soggetto si estingue alla sua morte, il diritto italiano prevede che gli eredi possano far valere i diritti di cui al Codice privacy in capo al de cuius per suo conto.
Lâart. 9 c. 3 del d.lgs.196/2003 prevede espressamente che i diritti previsti dal Codice privacy, ove riferiti a persone decedute, possano essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dellâinteressato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Tra questi diritti (elencati allâart. 7 del decreto), vi è il diritto allâaccesso ai dati personali del de cuius, tra i quali rientrano tutte le informazioni che identiicano o rendono identiicabile una persona isica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.24
Ad esempio una fotograia rientra senzâaltro nella deinizione di âdato personaleâ, e ben si comprende la portata di questo diritto di accesso con riferimento ai servizi online. 25
FinchĂŠ quindi i dati personali di un soggetto vengono trattati da un soggetto che ha la propria sede o uno stabilimento destinato alla promozione in Europa, sarĂ applicabile la normativa privacy italiana che consente ai familiari di accedere a tutti i dati che riguardano di-
23 Sul punto si segnala che il recente Reg. U.E. 2016/679 non ha disciplinato il fenomeno della successione del diritto alla privacy, limitandosi alla seguente indicazione, contenuta nel considerando n. 27: ÂŤIl presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone deceduteÂť. E il diritto italiano, in dal 2003, prevede la sopravvivenza dei diritti privacy al decesso di una persona.
24 A mente dellâart. 4 c. 1 lett b del d.lgs. 196/2003 e seguenti.
25 In questo senso si possono citare numerose pronunce del garante, ad esempio il Provvedimento del 17 dicembre 1997, in Bollettino, 2, 57, e il Provvedimento del 16 maggio 2002, in Bollettino, 28, 34.
rettamente i de cuius26 anche se si è sprovvisti delle credenziali di accesso.
Ă però evidente che per poter effettuare lâaccesso ai dati del de cuius, cosĂŹ come per esercitare i diritti riconosciuti agli eredi, bisognerĂ dimostrare:
1) il decesso del titolare;
2) il titolo per il quale si agisce (la qualitĂ di erede o la ragione familiare meritevole);
3) il fatto che lâaccount o altro servizio appartenesse effettivamente al de cuius.
Con riguardo alla prova della qualità di erede (e, essendo tale qualiica spesso sovrapponibile, di prossimo congiunto) è recentemente intervenuto il Regolamento UE 650/201227 in tema di competenza e legge applicabile in materia di successione e di certiicato successorio europeo.
Il Regolamento promette di rendere piĂš semplice la certiicazione della qualitĂ di erede a livello europeo.
Una simile uniformazione delle certiicazioni (che rende la documentazione multi-lingue e uniforme nei vari stati europei) avrĂ senzâaltro risvolti positivi sul riconoscimento dello status di erede anche di fronte alle societĂ che gestiscono i vari proili di identitĂ digitale del de cuius e che nella maggior parte dei casi possiedono una sede europea.
Agli art. 62 e seguenti del Regolamento è disciplinato il c.d. Certiicato Successorio Europeo che, a mente dellâart. 69 del Regolamento ÂŤproduce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimentoÂť, sempliicando cosĂŹ le procedure proprio nei casi, come quelli che ci occupano, in cui sia necessario dimostrare la propria qualitĂ di erede ad un soggetto che risiede in uno stato europeo diverso dallâItalia.
La prova invece del fatto che lâaccount o altro servizio appartenesse effettivamente al de cuius, risulta complicata dal fatto che i sistemi di autenticazione online spesso prescindono dai dati del sog-
26 Ad esempio i dati di terzi verranno oscurati dal soggetto che effettua il trattamento a mente dellâart. 10 c. 5 del d.lgs. 196/2003.
27 Il Regolamento si applica alle successioni aperte dopo il 17 agosto 2015.
La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identitĂ digitale
getto, ovvero possono essere inseriti dati errati dallo stesso titolare del rapporto.
In questi casi la prova della riferibilitĂ al de cuius del servizio può risultare davvero dificile. Oltre alle prove di tipo documentale (pensiamo ad una email proveniente dallâaccount che espliciti i dati del defunto) lo strumento di riferimento rimane lâatto notorio, con il quale, ad esempio, dei soggetti che hanno corrisposto in vita con il de cuius allâaccount di cui si chiede lâaccesso certiichino la predetta circostanza.
A questo punto cercheremo di fornire delle soluzioni sia alla luce degli strumenti disponibili oggi per affrontare i problemi di cui stiamo discutendo, sia in una prospettiva de iure condendo, che possa risolvere il contenzioso in materia prima ancora che questo si possa concretizzare.
Chi si trova, oggi, di fronte alla necessitĂ di accedere ai dati del de cuius che non ha trasmesso le credenziali per lâaccesso ad un servizio online, potrĂ infatti agevolmente dimostrare la propria qualitĂ di erede a mente del Reg. U.E. 650/2012 e in forza di ciò potrĂ fare appello innanzitutto alle condizioni di servizio (se, ad esempio e come visto, si ha a che fare con un account Microsoft), in mancanza potrĂ dedurre la patrimonialitĂ dei contenuti del servizio e quindi il proprio diritto ad accedere ai contenuti suscettibili di valutazione economica a mente della normativa ereditaria.
Il prossimo congiunto del de cuius potrĂ poi fare appello alla Sentenza della Corte di Giustizia dellâUnione Europea C-131/12, per applicare il diritto italiano nel caso in cui il gestore del servizio online abbia una succursale per la promozione e vendita di spazi pubblicitari allâinterno della U.E., e potrĂ quindi far applicare la normativa sulla privacy italiana che gli consente, se agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione, di accedere ai dati personali del defunto, ovvero alla legge italiana sul diritto dâautore al ine di tutelare lâimmagine o la stima sociale dellâautore.
Questi strumenti, come visto, consentono, pur in difetto di programmazione del ine vita da parte del defunto, di ottenere in molti casi accesso ai dati da parte degli eredi e/o dei prossimi congiunti.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
I problemi evidenziati nel corso di questo scritto non possono però dirsi risolti, in primo luogo perchĂŠ le soluzioni appena viste non consentono sempre e comunque di accedere ai dati del de cuius, e da un altro punto di vista perchĂŠ non è detto che â in tutti i casi e quindi anche in quelli in cui è consentito lâaccesso agli eredi â il de cuius davvero volesse condividere con i propri cari i contenuti dellâaccount protetto da una password che non ha condiviso con loro (o che, ad esempio, ha condiviso con soggetti terzi non eredi quando era in vita).
Potrebbe quindi proilarsi lâidea di una soluzione di tipo normativo alla problematica, soluzione che però è stata tentata in altri ordinamenti con alterne fortune, si pensi ad esempio al caso americano, dove le debolezze delle normative adottate da vari stati sono state evidenziate dalla dottrina e consistono, da un lato nel fatto che molto spesso non si tratta di normative comprensive, ma di leggi che ad esempio si limitano a normare la successione degli account email o simili (a volte per il semplice fatto che gli altri servizi online che hanno assunto rilievo non erano nemmeno noti nel momento in cui i draft legislativi si affacciavano sulla scena politica), e dallâaltro lato nel fatto che queste normative non tengono conto dei termini contrattuali accettati dal de cuius al momento dellâadesione al servizio online che, nella libertĂ contrattuale delle parti, potrebbero andare in direzione opposta rispetto a quanto previsto dalla legge28 .
Il problema dello strumento legislativo discende proprio dalla sua rigiditĂ e dai suoi tempi.
Le problematiche evidenziate, la dimensione globale della questione e le dificoltĂ di una normativa che davvero risponda alle necessitĂ dellâutente e resista ai cambiamenti dellâinformatica, rendono quindi necessario pensare a soluzioni uniformi e preventive che partano dai fornitori di servizi.
Il singolo gestore di servizi ha infatti sempre diretto contatto con i contenuti protetti da password e può gestirli sulla base della scelta del de cuius (a prescindere dalle credenziali), ha poi la completa e unilaterale gestione (con la classica formula take it or leave it) del momento in cui lâutente aderisce al suo servizio, e può sottoporgli in tale sede una scelta in relazione al ine vita.
La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identitĂ digitale
Tale scelta dovrĂ necessariamente proporre piĂš dâuna alternativa nelle forme della conservazione dei contenuti/cancellazione dei contenuti.
Al ine di âindirizzareâ i gestori di servizi online verso soluzioni uniformi e controllate potrebbero essere coinvolti vari attori ed esigenze, è infatti chiaro che i primi soggetti che hanno interesse a risolvere sul nascere la potenziale fonte di contenzioso con gli eredi sono proprio gli stessi gestori di servizi, che saranno quindi interessati a trovare una soluzione condivisa che azzeri il contenzioso in tema di accesso ai dati del de cuius, soluzione che potrebbe essere ricercata ed ottenuta con lâiniziativa e la collaborazione della ComunitĂ Europea ovvero, a livello nazionale, del Garante privacy, che potrebbero suggerire una simile prassi operativa per scongiurare decisioni contro il gestore del servizio.
Una soluzione di uniformitĂ ed alternative come quella appena vista oggi si affaccia, in futuro però, allâaumentare dellâimportanza dei beni digitali, si imporrĂ .
In chiusura un doveroso ringraziamento ai Colleghi Mauro Mazzone e Franco Zumerle del Foro di Verona nonchĂŠ al Dott. Pierpaolo Lanni del Tribunale di Verona per i preziosi spunti e gli utili suggerimenti.
1.1. DallâInternet of Things allâInternet of Everything
Con lâespressione âInternet of Thingsâ si intende lâestensione di Internet anche al mondo degli oggetti. In particolare si tratta di unâevoluzione della rete Internet grazie alla quale gli oggetti interagiscono tra loro attraverso sensori e senza lâintervento umano, scambiandosi dati e accedendo a informazioni presenti nelle banche dati1 .
In seguito allo sviluppo dellâIoT, il nostro modo di vivere sta cambiando radicalmente. Attualmente sono cosĂŹ numerosi gli oggetti connessi che si è passati dal concetto di âInternet of Thingsâ a quello di âInternet of Everythingâ. Inoltre, le interconnessioni aumenteranno ulteriormente e si prevede che entro il 2020 piĂš di venti miliardi di oggetti saranno connessi tra loro2. Le smart things comportano
1 R.H. Weber, Internet of Things â New Security and Privacy Challenges, in Computer Law & Security Report, 2010, 23 ss.
2 Stime Gartner, Focus on Startups and Small Vendors as Drivers for IoT Innovation, in www.gartner.com, 2015. Inoltre, il McKinsey&Company ha evidenziato che entro il 2030 vi sarĂ un forte sviluppo dellâattuale realtĂ sociale che sarĂ fondato su tre modelli di mobilitĂ urbana avanzata (clean and shared mobility, private autonomy and seamless mobility), applicabili in maniera diversa a seconda della cittĂ di riferimento, in quanto i contesti locali sono i piĂš disparati. Infatti, in ogni cittĂ vi sono diversi livelli di trafico stradale e, conseguentemente, diversi livelli di inquinamento ambientale, differenti condizioni atmosferiche, particolari connotazioni dei luoghi e, inine, la forza degli organi esecutivi locali varia di territorio in territorio. In termini generali, la mobilitĂ â con particolare riguar-
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
diversi vantaggi, sia a livello individuale (si pensi alla domotica e, in particolare, alla smart-home) che a livello collettivo (come nel caso delle smart-city e, in particolare, delle smart-grid).
Tra le principali ragioni di sviluppo del IoT vi è il cloud computing, una modalitĂ di memorizzazione di dati ricevuti su server remoti che sono gestiti da soggetti terzi. I server archiviano, elaborano e trasmettono ad altri oggetti intelligenti i dati ricevuti dallâutilizzo dei devices (come il grado di soddisfazione dellâutilizzatore del prodotto, ovvero la modalitĂ e la quantitĂ di utilizzazione del prodotto stesso).
Il cloud genera un lusso di dati personali che devono essere trattati nel rispetto della normativa privacy vigente3. Per tale motivo, la Commissione europea n. 2013/C174/04 aveva giĂ istituito nel 2013 un gruppo di esperti dei contratti di cloud computing, al ine di deinire clausole contrattuali sicure ed eque4 .
do allâautonomia e allâelettriicazione â sarĂ combinata con i sistemi integrati di energia, con i trasporti pubblici e con le infrastrutture. Notevoli saranno anche i vantaggi in termini di business. Per un maggiore approfondimento si veda
E. Hannon, C. McKerracher, I. Orlandi, S. Ramkumar, An Integrated Perspective on the Future of Mobility, in www.mckinsey.it, 2016, 1 ss.
3 Il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Uficiale dellâUnione Europea (GUUE) i testi normativi che costituiscono il c.d. pacchetto protezione dati: il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, del 27 aprile 2016,n. 679; la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autoritĂ competenti a ini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 680; la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullâuso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a ini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, del 27 aprile 2016, n. 681, in www.eur-lex.europa.eu. Il Regolamento sarĂ applicabile in via diretta in tutti i Paesi membri dellâUnione europea a partire dal 25 maggio 2018, mentre le Direttive dovranno essere recepite dagli Stati membri entro entro 2 anni dal 5 maggio 2016.
4 Nel comunicato stampa della Commissione europea, Cloud computing: la Commissione europea avanza decisa, in www.europa.eu, 28 ottobre 2013, è stato sottolineato che lâobiettivo del gruppo di esperti di cloud computing è quello di individuare le prassi negoziali piĂš adatte per rassicurare i consumatori e le piccole imprese â che molte volte non hanno iducia in questa tipologia di servizi â e
LâIoT è senza dubbio la piĂš importante innovazione della Information Technology (IT); tuttavia, oltre ai molteplici vantaggi, vi sono numerose questioni ancora aperte. Tra le principali vi è quella relativa ai nuovi proili di responsabilitĂ conigurabili in caso di incidenti provocati dal malfunzionamento di smart things, come purtroppo avviene nelle ipotesi sempre piĂš frequenti di incidenti stradali causati da veicoli autonomi5 .
Unâaltra questione di estrema rilevanza è, come giĂ accennato, quella relativa allâinterconnessione degli oggetti intelligenti, la quale comporta â tramite il cloud computing â la raccolta, lâelaborazione e il trasferimento di dati personali6. Infatti, i produttori hanno giĂ iniziato a raccogliere dati, non solo sulla performance dei propri prodotti, ma anche dati personali degli utenti, che ne sono spesso inconsapevoli. In tali casi appare naturale domandarsi se gli utenti non debbano ricevere unâadeguata informativa privacy per poi esprimere consapevolmente il consenso al trattamento dei dati personali e come ciò debba avvenire.
Sempre in tema di privacy si pongono, poi, problemi di proilazione degli utenti. I dati personali consentono di elaborare proili dettagliati degli utenti basati, tra lâaltro, sui comportamenti, sulle abitudini, sulla salute, sullâetĂ e sullâorientamento sessuale, politico o religioso degli stessi. In questo modo viene a crearsi un monitoraggio particolarmente invasivo della vita privata, che potrebbe condizionare la stessa libertĂ umana. Allo stesso tempo, però, la proilazione è molto importante per il mercato, in quanto grazie ad essa i produttori sarebbero in grado di individuare con precisione quali sono i prodotti maggiormente richiesti, in quali quantitĂ e, inoltre, potrebbero migliorare gli stessi oggetti sfruttando i dati personali degli utenti. Pertanto, risulta necessario individuare il giusto bilanciamento tra anonimato e proilazione.
sviluppare la produttivitĂ economica in tutta Europa, creando un mercato unico per il cloud computing.
5 M.C. Gaeta, Automazione e responsabilitĂ civile automobilistica, in Resp. civ. e prev., 2016, 5.
6 A. Wood, D.R. OâBrien, U. Gasser, Privacy and Open Data, in Networked Policy Series, in cyber.harvard.edu, 2016, 4.
Inine, un ulteriore problema legato allâInternet delle cose è quello della cybersecurity. In particolare, il 39% degli utenti intervistati sostiene che la sicurezza e la privacy siano i principali problemi legati allâIoT7. Il terrorismo e la criminalitĂ costituiscono minacce sempre piĂš gravi per le societĂ a livello globale. Ad esempio, si potrebbe âhackerareâ la rete di bordo di un veicolo completamente autonomo attaccando i dispositivi automatici di bordo per causare un incidente, oppure sarebbe possibile introdursi nei sistemi informatici di unâagenzia governativa e copiarne le informazioni in suo possesso.
Per le ragioni elencate e per le ulteriori questioni con le quali bisognerĂ confrontarsi nei prossimi anni, il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha deciso di avviare una consultazione pubblica sul tema, al ine di deinire il fenomeno e introdurre nuove regole atte ad assicurare agli utenti la tutela dei dati personali e la massima trasparenza nellâutilizzo degli stessi8. Per lo stesso motivo il Global Privacy Enforcement Network (GPEN)9 lâ11 aprile 2016 ha avviato il Privacy Sweep 2016 â unâindagine a carattere internazionale atta a veriicare il rispetto della privacy nellâInternet delle cose â rafforzando la cooperazione tra le AutoritĂ privacy dei ventisei Paesi del mondo che hanno aderito allâiniziativa10. Lâindagine si è conclusa il 22 settembre 2016
7 Stime del Business Insider, We Asked Executives About The Internet Of Things and Their Answers Reveal that Security Remains a Huge Concern, in uk.businessinsider.com, 30 gennaio 2015.
8 Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali, âInternet delle coseâ sotto la lente delle AutoritĂ garanti privacy, in www.garanteprivacy.it, 11 aprile 2016.
9 Nel 2007, il Consiglio dellâOrganisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha adottato la Recommendation on Cross-border Cooperation in the Enforcement of Laws Protecting Privacy. La raccomandazione aveva imposto ai Paesi membri dellâOECD lâobbiettivo di creare un informal network di AutoritĂ per la protezione dei dati personali, da cui è nato il Global Privacy Enforcement Network. Le AutoritĂ garanti del GPEN devono cooperare nellâapplicazione della legge sulla privacy, condividere le migliori strategie per affrontare le side transfrontaliere, lavorare congiuntamente per lo sviluppo di iniziative comuni e delle campagne di sensibilizzazione. Tale cooperazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della raccomandazione e dei relativi ordinamenti giuridici.
10 Privacy Sweep 2016 analizza il funzionamento di dispositivi molto diversi fra loro: orologi che misurano il battito cardiaco e la pressione sanguigna, frigoriferi che segnalano la scadenza dei cibi riposti al loro interno, contatori che regolano
Internet of Things e veicoli autonomi: le questioni aperte
con risultati preoccupanti. Infatti, piĂš del 60% degli oggetti intelligenti connessi in rete non hanno superato lâesame del GPEN.11
Da ultimo appare necessario soffermarsi sulla scelta del metodo da seguire per la conduzione di una ricerca atta a risolvere le molteplici problematiche in qui individuate. Il metodo adottato è a carattere misto, dato che si avvale tanto del materiale tradizionale afferente allâarea giuridica, quanto di analisi empiriche. Speciicamente, la ricerca è fortemente basata sullo studio della casistica e, in particolare, di casi pratici e simulazioni tecniche. Per la natura multidisciplinare della materia trattata è inoltre necessario che lâindagine scientiica sia supportata da esperti afferenti ad aree diverse da quella giuridica, come quella ingegneristica e quella della human-machine interface.
La ricerca ha carattere altamente sperimentale. Prende avvio dallâanalisi dello stato dellâarte, con consapevolezza che la pervasivitĂ di Internet ha inciso sulla vita privata di ciascuno di noi, costantemente monitorato tramite la crescente quantitĂ di tecnologie di identiicazione e tracciamento, sempre in rapido sviluppo.
automaticamente la temperatura, veicoli completamente autonomi che portano il conducente (o meglio il passeggero) direttamente a destinazione e cosĂŹ via. Cfr. Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali, âInternet delle coseâ sotto la lente delle AutoritĂ garanti privacy, cit.
11 Precisamente, il 59% delle smart things non offre adeguate informazioni su come siano raccolti, utilizzati e comunicati a terzi i dati personali degli utenti, il 68% non fornisce adeguate informazioni sulle modalità di conservazione dei dati stessi, il 72% non spiega agli utenti come cancellare i dati dal dispositivo e il 38% non garantisce agli utenti semplici chiarimenti in merito al rispetto della propria privacy. Migliori, invece, sono stati i risultati delle analisi condotte dal Garante italiano sul rispetto dei dati personali da parte di alcune delle principali aziende produttrici nel settore della domotica. Speciicamente è stato riscontrato che solo il 10% non fornisce agli utenti alcuna informazione su come i loro dati personali siano raccolti, utilizzati e comunicati a terzi. Per un maggiore approfondimento
v. Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali, Privacy: âInternet delle coseâ, utenti poco tutelati. I risultati dellâanalisi internazionale svolta dalle AutoritĂ garanti della privacy di 26 Paesi per il âPrivacy Sweep 2016â, in www.garanteprivacy.it, 22 settembre 2016.
Nellâambito dei veicoli autonomi la connessione è uno strumento essenziale per la comunicazione tra i veicoli e lâambiente circostante. In particolare, sono conigurabili tre tipologie di comunicazione. La prima e piĂš comune forma di comunicazione è quella che intercorre tra i veicoli (automatizzati) e le piĂš disparate categorie di dispositivi12; si tratta della Vehicle to device communications (V2D). In secondo luogo, vi è la Vehicle to infrastructure communications (V2I), una tipologia di comunicazione piĂš speciica che si instaura tra i veicoli e le infrastrutture come, ad esempio, i semafori stradali o gli strumenti di controllo della velocitĂ (tutor e autovelox). Inine, la piĂš soisticata tipologia di comunicazione è quella Vehicle to vehicle communications (V2V), in quanto presuppone che siano messi in circolazione veicoli completamente autonomi o, quantomeno, dotati di un elevato livello di automazione.
In tema di IoT, uno dei business in maggiore sviluppo è senza dubbio quello automobilistico. Infatti, entro il 2020 ci saranno circa 250 milioni di autoveicoli connessi in rete13 e il mercato automobilistico â che sarĂ fondato in prevalenza su sistemi di cloud computing â frutterĂ allâincirca 149 bilioni di dollari lâanno14. Prevedibilmente, entro tale data saranno ulteriormente sviluppate tutte le tipologie di connessione descritte, mentre intorno al 2025 si raggiungerĂ un livello di automazione tale che il conducente, durante lo svolgimento di funzioni di guida autonoma, non dovrĂ monitorare costantemente il veicolo, anche se dovrĂ essere in grado di riprenderne il controllo in ogni momento.
Conseguentemente allo sviluppo della guida autonoma e connessa, la mobilitĂ si evolverĂ sempre piĂš rapidamente con notevoli be-
12 Tra i piĂš comuni vi sono gli smartphone, gli smart watch, i tablet e i personal computer, i quali possono essere connessi ai veicoli di ultima generazione tramite apposite applicazioni installabili su tali dispositivi.
13 Stime Gartner, Gartner Says By 2020, a Quarter Billion Connected Vehicles Will Enable New In-Vehicle Services and Automated Driving Capabilities, in www.gartner.com, 2015.
14 Stime Price Watherhouse Cooper, In the Fast Lane, the Bright Future of Connected Cars, in www.strategyand.pwc.com, 2014.
Internet of Things e veicoli autonomi: le questioni aperte
neici. In special modo vi sarĂ il miglioramento delle condizioni del trafico stradale, la riduzione dellâinquinamento ambientale, lo sviluppo della sharing economy, la maggiore sicurezza dei trasporti15 e lâestensione della mobilitĂ anche a favore di soggetti ai quali la guida è di regola preclusa â bambini, anziani e disabili â trasformando la mobilitĂ in un vero e proprio servizio (mobility as a service).
In contrapposizione agli importanti vantaggi derivanti dallo sviluppo delle auto connesse in rete, sono conigurabili numerosi rischi che non vanno sottovalutati16. Alla luce dei recenti eventi17, il rischio che preoccupa maggiormente è quello della responsabilità automobilistica in caso di incidenti causati dal malfunzionamento di un autonomous vehicle, sia per problemi legati alla tecnologia meccanica che per problemi di connessione. In questi casi, la solu-
15 Il Parlamento europeo ha approvato il Regolamento sullâe-call, dispositivo elettronico installato sul veicolo che fornisce un servizio pubblico gratuito in grado di effettuare automaticamente una chiamata di emergenza al 112 per allertare i servizi di soccorso in caso di incidente stradale. Il dispositivo e-call sembrerebbe tutelare la privacy degli utenti dato che i veicoli sono tracciabili solo in caso di incidente; inoltre la chiamata effettuata in caso di emergenza fornisce solo i dati necessari (come il tipo di veicolo, il combustibile utilizzato, il momento dellâincidente, la posizione esatta e il numero di passeggeri). Entro il 31 marzo 2018 dovranno essere installati i dispositivi e-call sui nuovi modelli di autoveicoli. Inoltre, il Parlamento europeo ha imposto alla Commissione lâobbligo di veriicare lâeventuale estensione di tali dispositivi ad altre categorie di veicoli (autobus, camion, pullman, ecc.), nei tre anni successivi al marzo 2018. Cfr. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema e-call di bordo basato sul servizio 112 e che modiica la direttiva 2007/46/CE, del 29 aprile 2015, n. 758, in www.europarl.europa.eu.
16 Anche nella Declaration of Amsterdam, Cooperation in the ield of connected and automated driving, 14-15 aprile 2016, in english.eu2016.nl, è stata sancita la necessità di sviluppare e mantenere un programma comune con gli altri Stati europei interessati per sostenere gli obiettivi preissati e porre rimedio alle problematiche che derivano dallo sviluppo della guida autonoma e connessa. In tema di sicurezza si veda anche Federal Automated Vehicles Policy, U.S. Department of Transportation, settembre 2016, in www.transportation.gov.
17 Si fa riferimento ai due incidenti Tesla. Per un maggiore approfondimento sul caso Tesla model S si rimanda al post Road death puts the brakes on self-driving cars as laws are exposed, in www.lse.ac.uk, 2016.
zione preferibile è quella di considerare il veicolo come un prodotto, applicandone la relativa disciplina normativa, come già ampiamente affermato in altra sede18 .
In secondo luogo, appare particolarmente dificile la coesistenza di veicoli tradizionali con i veicoli autonomi, dato che il comportamento dei veicoli tradizionali â cosĂŹ come quello dei pedoni â è altamente imprevedibile e le self-driving cars non sono in grado di pronosticare ogni reazione possibile.
Da un punto di vista etico, poi, si teme che i veicoli autonomi possano essere programmati per effettuare una vera e propria scelta su chi salvare nellâipotesi in cui sia inevitabile ferire o, peggio ancora, sacriicare qualcuno. Ad esempio, ci si chiede come dovrebbe agire lâautoveicolo che si trovi davanti alla scelta di salvare il conducente e la sua famiglia che sono a bordo del veicolo ovvero un gruppo di giovani studenti che stanno attraversando la strada19. Secondo alcuni bisognerebbe basarsi sul rispetto delle norme di legge in materia di circolazione stradale. Tuttavia ciò comporterebbe la programmazione di un robot dotato di poteri decisionali sulla vita delle persone in quanto, scegliendo chi salvare, inevitabilmente si sceglierebbe chi sacriicare. Pertanto, sembrerebbe preferibile la programmazione di un veicolo autonomo in modo tale che tenti di evitare la collisione in ogni modo possibile, senza però operare una scelta su chi salvare. La privacy è un altro aspetto di estrema rilevanza e attualitĂ . Infatti, le auto sono sempre piĂš connesse in rete e tale connessione genera il trasferimento di dati personali che permettono di comprendere le preferenze e le abitudini dei conducenti e degli eventuali passeggeri a bordo del veicolo. Non sempre tali soggetti sono opportunamente informati circa il trattamento dei propri dati personali e ciò comporta il mancato rispetto della normativa sulla privacy. Allo stesso tempo, però, recenti studi hanno evidenziato che gli utenti forniscono il con-
18 Per un maggiore approfondimento si rinvia a M.C. Gaeta, Automazione e responsabilitĂ civile automobilistica, cit. In tal senso anche A. Bertolini, Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of Robotic Applications and Liability Rules, in Law, Innovation and Technology, 2013, 5, 2, 227 ss.
19 Il Massachusetts Institute of Technology ha ideato la Moral Machine, una piattaforma online in cui chiunque può esprimere le sue idee sul punto, soffermandosi sulle reazioni del veicolo autonomo in caso di situazioni estreme. Cfr.moralmachine.mit.edu
senso al trattamento dei propri dati personali quasi sempre e senza prestare attenzione allâinformativa privacy, dato che il consenso al trattamento è necessario per poter accedere a determinati servizi â ovvero a particolari funzioni degli stessi â dei quali altrimenti non potrebbero usufruire20. Quindi, la scelta preferibile risulta quella di fornire unâadeguata informativa sul trattamento dei dati personali, in modo che gli utenti sappiano esattamente cosa comporti il trattamento dei propri dati personali. In questo modo è prevedibile che, nella maggior parte dei casi, gli stessi scelgano ugualmente di fornire il consenso al trattamento ma â cosa molto importante â siano consapevoli della propria scelta. Allo stesso tempo, le aziende produttrici non potrebbero incorrere in responsabilitĂ per illecito trattamento dei dati personali avendo informato l'utente nel rispetto della data protection.
Inine, i veicoli autonomi comportano sicuramente una maggiore sicurezza sotto molti punti di vista ma, al contempo, comportano anche forti rischi di manomissione dei dispositivi installati sui veicoli che â con lo sviluppo dellâautomazione â aumentano esponenzialmente. Pertanto, appare essenziale adottare una tutela ex ante, fondata sullâadozione di tutte le precauzioni necessarie per evitare tali manomissioni, ad esempio tramite lâintroduzione di appositi standard di sicurezza.
LâIoT ha creato nuovi modelli di business i quali hanno modiicato il rapporto tra produttore e consumatore. Si è passati da un rapporto âistantaneoâ tra produttore e consumatore a un rapporto âdi durataâ tra fornitore e consumatore. Il rapporto di durata si fonda sulla iducia del consumatore, il quale, dal canto suo, è il motore dellâIoT, dato che gli oggetti connessi raccolgono, elaborano e trasmettono i suoi dati personali. Da questo punto di vista, per tutelare gli utenti, devono essere previste nuove regole di responsabilitĂ del produt-
20 La FĂŠdĂŠration Internationale de lâAutomobile ha promosso il progetto My car, My Data atto a informare e sensibilizzare i cittadini sul problema della tutela dei dati personali. In Italia lâiniziativa è sostenuta dallâAutomobile club dâItalia. Cfr. www.aci.it
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
tore e del fornitore dei servizi ma, contemporaneamente, devono essere introdotte anche nuove cause di giustiicazione in modo che gli stessi produttori e fornitori siano incentivati a immettere sul mercato prodotti sempre piĂš innovativi21. In effetti, lo sviluppo dellâInternet delle cose è fortemente legato agli obblighi normativi: il rischio per il produttore o il fornitore di incorrere in nuove forme di responsabilitĂ derivanti dallâimmissione sul mercato di prodotti o servizi tecnologici difettosi, comporterebbe il rallentamento del processo di produzione che, in alcuni casi, potrebbe paralizzarsi del tutto, impedendo lo sviluppo delle nuove tecnologie e la crescita economica delle aziende produttrici. Ă necessario, pertanto, sviluppare unâaccurata analisi economica del diritto, basata sul rapporto costi-beneici e, in particolare, sul rapporto tra i rischi di incidenti provocati da smart things â con le conseguenti responsabilitĂ â e i beneici dellâIoT.
Nel caso di prodotti e servizi considerati sicuri, invece, i rispettivi produttori e fornitori non potrebbero essere ritenuti responsabili. Per questo motivo risulta estremamente rilevante lâart. 3 della direttiva 2001/95/CE22 (art. 105 cod. cons.), che disciplina espressamente la fattispecie della presunzione di sicurezza del prodotto, stabilendo che un prodotto si presume sicuro nel caso in cui sia conforme alla normativa europea o, in mancanza, sia conforme alla normativa nazionale dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato; un prodotto è sicuro, inoltre, qualora rispetti le norme nazionali non cogenti che recepiscono la normativa europea. Inine, se la disciplina normativa europea o nazionale è assente, un prodotto viene deinito safe, tra lâaltro, qualora rispetti il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi (consumer expectations). Pertanto, qualora un prodotto sia al di sotto delle aspettative dei consumatori, appare conigurabile la responsabilitĂ del produttore, dato che proprio quest'ultimo ha messo in commercio un prodotto non suficientemente sicuro.
21 Progetto di relazione del Parlamento Europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, 31 maggio 2016, in www.europarl.europa.eu
22 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, 3 dicembre 2001, n. 95, in www.eur-lex.europa.eu
In merito al fenomeno dellâInternet of Things, quale spazio in cui avviene lo scambio dei dati personali â con particolare attenzione alle problematiche in tema di privacy â appare necessaria lâelaborazione di un framework di regole giuridiche applicabile a livello internazionale, che disciplini le modalitĂ attraverso le quali gli utenti debbano essere informati sul trattamento dei loro dati personali, nel caso speciico di uso di smart things. Tale regolamentazione, dovrĂ essere elaborata in vista del consenso al trattamento dei dati personali che gli stessi utenti devono necessariamente prestare per poter utilizzare il prodotto, tenendo presente il prevalente orientamento degli users a fornire il consenso quasi sempre23. In questo modo, da un lato si eviterĂ di incorrere nelle sanzioni previste dal nuovo Regolamento privacy 2016/679/UE sulla responsabilitĂ del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento dei dati personali e, dallâaltro, si svilupperĂ il mercato unico digitale consentendo ai consumatori di beneiciare pienamente di una maggiore offerta di cloud computing.
Quanto alla questione della proilazione, è assolutamente necessario creare il giusto equilibrio tra proilazione e anonimato, con lo scopo di non impedire in via generale il trattamento dei dati ma di consentirlo in modo trasparente e solo se necessario24. Ă essenziale, pertanto, un approccio piĂš selettivo, il quale eviti di catturare unâeccessiva quantitĂ di dati che non si è neanche in grado di analizzare, limitandosi solo ai dati necessari per comprendere le esigenze
23 Si pensi banalmente ai servizi di ricerca e visualizzazione di mappe geograiche che forniscono indicazioni sulla strada da percorrere per raggiungere un determinato luogo i quali, per individuare piĂš rapidamente il percorso migliore da seguire, hanno bisogno di geolocalizzare lâutente. Nella gran parte dei casi lâutente acconsente a comunicare la propria localizzazione al ine di poter godere di un servizio piĂš rapido e preciso.
24 Lâart. 3 del d.lgs. 196/2003 prevede il c.d. principio di necessitĂ del trattamento dei dati, per il quale, i sistemi informativi â e prime tra tutti le Information and Communications Technology (ICT) â devono essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali e i dati identiicativi siano trattati solo nei casi necessari, cioè quando per il raggiungimento delle inalitĂ consentite non possano essere utilizzati dati anonimi o caratterizzati da una limitata identiicazione degli utenti. Il principio è stato ripreso nel nuovo Regolamento privacy che ha espressamente disciplinato la privacy by default
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del mercato e far convergere quanto piĂš possibile la domanda dei consumatori con lâofferta dei produttori. Inoltre, la necessitĂ di proteggere la privacy richiede lâintroduzione di nuove norme giuridiche che disciplinino le diverse forme di comunicazione tra gli utenti che spesso si trovano in Paesi diversi e, pertanto, sono assoggettati a leggi differenti25. A tal proposito è stato adottato il nuovo Privacy Shield26, in vigore dal 12 luglio 2016, che disciplina il trasferimento di dati personali a ini commerciali tra Europa e Stati Uniti dâAmerica. Inine, relativamente alla cybersecurity, bisogna aumentare le tutele attualmente previste per gli utenti. Invero, in dalla fase di progettazione dei prodotti e dei servizi, gli operatori coinvolti nella produzione dovrebbero adottare soluzioni tecnologiche a garanzia,
25 A proposito delle comunicazioni, in America è stato approvato lâInternational Communications Privacy Act, 25 maggio 2016, in www.hatch.senate.gov, che crea un quadro giuridico relativo alle facoltĂ delle forze dellâordine di ottenere dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche dei cittadini statunitensi, indipendentemente da dove si trovino o dal luogo in cui avvengano le loro comunicazioni. Inoltre, lâatto è applicabile anche ai cittadini stranieri ma solo (e fortunatamente!) in circostanze limitate e in linea con il diritto internazionale. Per un maggior approfondimento si vedano le Council conclusions on improving criminal justice in cyberspace, 9 giugno 2016, in www.consilium.europa.eu, che si soffermano sulla necessitĂ di elaborare norme di legge sul cyberspace.
26 Decisione di esecuzione della Commissione europea, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sullâadeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, del 12 luglio 2016, n. 1250, in www.eur-lex.europa.eu. Fin dalle rivelazioni del 2013 in materia di attivitĂ di sorveglianza, lâUE e gli USA hanno tentano di deinire un nuovo accordo per il trasferimento agli USA di dati personali inviati dallâUE per ini commerciali. Infatti, lâUnione europea è tenuta al rispetto dei trattati e della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, che ne proteggono tutti i cittadini e, di conseguenza, lâUnione europea deve adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della privacy in tutte le operazioni di trattamento dei dati, compresi i trasferimenti, soprattutto quelli transoceanici. Pertanto è stato concluso il Privacy Shield che segna un passo avanti nella tutela dei dati personali anche se lâaccordo non pone rimedio a tutte le problematiche. In particolare non prevede in misura adeguata tutti i meccanismi di salvaguardia atti a tutelare i diritti dellâindividuo. Per di piĂš, lâautoregolamentazione appare una soluzione applicabile solo nel breve termine mentre, nel lungo termine, non sarebbe suficiente. Inine, il progetto di decisione è incentrato sullâattuale quadro normativo europeo, che sarĂ ben presto sostituito dal Regolamento privacy 2016/679/UE, applicabile dal 2018.
non solo della privacy, ma anche della sicurezza degli utenti per proteggerli dai cyber attacchi, conigurando le c.d. privacy by design e security by design27. Di conseguenza, appare opportuno prevedere, oltre alle regole ad hoc che disciplinino la privacy by default â stabilendo come impostazione predeinita di trattare solo i dati personali nella misura necessaria, per le inalitĂ previste e per il periodo strettamente necessario a tali ini â anche la privacy by design e la security by design (questâultima ancora non espressamente riconosciuta dal Parlamento europeo), con particolare riguardo al limite dellâalternative design28 .
27 La privacy by design â cosĂŹ come la privacy by default â è espressamente prevista nel Regolamento privacy 2016/679/UE ed era giĂ stata introdotta nella Proposta di Regolamento europeo del 25 gennaio 2012, concernente il c.d. pacchetto protezione dati, anche se non opportunamente disciplinata.
28 E. Al Mureden, Sicurezza "ragionevole" degli autoveicoli e responsabilitĂ del produttore nell'ordinamento giuridico italiano e negli Stati Uniti, in Contratto e Impr, 2012, 1523 ss.
Rilessioni minime sulla compatibilitĂ dei c.d. captatori informatici con i diritti fondamentali
Federico Ponte
Preliminarmente ad ogni trattazione in ordine al rapporto tra i captatori informatici e i diritti fondamentali è dirimente svolgere talune considerazioni volte ad inquadrare il fenomeno da un punto di vista tecnico per coglierne tanto le potenzialitĂ quanto le peculiaritĂ e, si anticipa, le ragioni che suggeriscono di sospettare della legittimitĂ dellâattuale regime giuridico.
I captatori informatici, altrimenti detti trojan o virus di Stato, rappresentano un potente strumento in mano agli inquirenti per ottenere di elementi utili alle proprie indagini. Ciò emerge con chiarezza osservandone il funzionamento: essi altro non sono che un software che, allâinsaputa dellâutente se non con la sua inconsapevole collaborazione, viene installato in un device target (potrĂ consistere tanto in pc portatile, smartphone e tablet quanto in wearable device) in uso al medesimo.
Ad installazione avvenuta, i predetti virus saranno in grado di prendere controllo â sempre allâinsaputa della vittima dellâintrusione â del medesimo device, potenzialmente con i soli limiti tecnici a cui lo stesso è assoggettato. Conseguentemente sarĂ sia possibile fare copia dei dati contenuti nel medesimo sistema (si parla a tal proposito di online search) che monitorare il lusso che intercorre
tra le periferiche e il microprocessore del dispositivo (online survelliance)1 .
Da ciò consegue che molteplici sono le operazioni che potranno compiersi, potendo prendere contezza non solo di quanto avviene allâinterno del device, ma anche intorno ad esso: oltre a prendere cognizione di tutti i dati in esso contenuti (e di quelli a cui tramite di esso si può accedere, magari grazie alle password per i sistemi cloud ivi memorizzate), oltre a captare telefonate, videochiamate, sms e dati della navigazione in Internet, sarĂ possibile attivare il microfono e sentire quello che avviene nellâambiente circostante, attivare la fotocamera e vedere ciò che accade intorno e, non meno importante, sarĂ possibile attivarne il GPS e sapere dove il soggetto si trova e in che direzione sta andando.
Ciò peraltro, comâè agevolmente intuibile, non è di per sĂŠ tecnicamente coninato a un luogo o a un tempo, ma può astrattamente dispiegarsi per tutta la durata delle indagini e seguire il soggetto che ha il device in uso in ogni sua situazione della vita, ovunque egli lo porti con sĂŠ.
Viste le potenzialitĂ non stupisce che si sia acceso il dibattito in ordine allâopportunitĂ di fornire unâadeguata copertura normativa a questi strumenti, essenziali per il perseguimento della ragione di Stato, ma che in assenza di una compiuta regolamentazione sembrano poter mettere a serio rischio le ragioni dei diritti fondamentali2 .
Questo attrito tra captatori informatici e diritti fondamentali emerge con chiarezza esaminando la giurisprudenza di legittimità che ino ad oggi si è trovata ad affrontare il tema con strumenti proces-
1 La dottrina ha a lungo osservato gli strumenti. Tra i piĂš recenti si veda M. Torre, Il virus di Stato nel diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, in Diritto penale e processuale, 2015, 1163 ss., A. Testaguzza, Digital forensics, Informatica giuridica e processo penale, Padova, CEDAM, 2014, 81 ss.
2 Di questo avviso diffusamente A. Gaito, S. FĂšrfaro, Le nuove intercettazioni âambulantiâ: tra diritto dei cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettivitĂ , in Archivio penale, 2016, 2.
suali che, congeniati per una realtĂ ben differente, applicati oggi iniscono per far pendere lâago della bilancia piĂš verso le ragioni degli inquirenti che verso quelle degli individui sottoposti ad indagini.
Lâesame della realtĂ giurisprudenziale è dâaltra parte essenziale dovendo prendere le mosse dallâassenza di una disciplina normativa ad hoc nel nostro ordinamento, di cui è riprova lâintenzione parlamentare di prevedere una loro puntuale disciplina: magari facendo rinvio a quella delle intercettazioni, oppure â e tra le due sembra potersi preferire â scomponendo i captatori in base alle loro singole funzioni e prevedendo una particolare disciplina per ognuna di esse3 .
Non è questa la sede opportuna per una rassegna della giurisprudenza in materia di captatori informatici, ma la menzione di taluni casi emblematici può aiutare a confermare lâaffermazione fatta poco sopra. Ciò permetterĂ altresĂŹ di avvicinarsi al tema che si intende affrontare nello speciico e che sceglie, tra le molteplici applicazioni possibili dei captatori, quella della geolocalizzazione. Ai nostri ini interessa in particolar modo quel ilone giurisprudenziale che ha affrontato il problema delle intercettazioni tra presenti (altrimenti dette ÂŤambientaliÂť) mediante virus informatico e, piĂš nello speciico, se con riguardo alla criminalitĂ organizzata (nozione invero giudicata assai ampia nel nostro ordinamento4) è necessaria lâespressa indicazione dei luoghi di privata dimora dove si svolgono le intercettazioni5 .
3 La prima proposta si deve allâOn. Greco, a.C. 3470, Modiica allâarticolo 266-bis del codice di procedura penale, in materia di intercettazione e di comunicazioni informatiche o telematiche, mentre il secondo approccio sembra quello adottato dallâOn. Quintarelli, a.C. 3762 Modiiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di investigazioni e sequestri relativi a dati e comunicazioni contenuti in sistemi informatici o telematici. PiĂš avanzato nellâiter legis è però lâa.S. 2067, attualmente al vaglio dellâAssemblea, recante (artt. 29 ss.) delega al Governo per il riordino della disciplina.
4 Si veda, proprio con riferimento alla sentenza Scurato di cui si dirĂ infra, M.T. Abbagnale, In tema di captatore informatico, in Archivio penale, 2016, 2, 9.
5 Ă appena il caso di ricordare che lâart. 13 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 esclude, ai ini dellâammissibilitĂ delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti in luoghi di privata dimora, il requisito del fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo lâattivitĂ criminosa, quando si è in presenza di criminalitĂ organizzata.
Un primo orientamento (caso Musumeci6) ha risposto positivamente, affermando con tenore quasi costituzionale che le norme che prevedono la possibilità di intercettare comunicazioni tra presenti sono di stretta interpretazione, ragion per cui non può considerarsi giuridicamente corretto attribuire alla norma codicistica una portata applicativa cosÏ ampia da includere la possibilità di una captazione esperibile ovunque il soggetto si sposti.
Lâorientamento non ha tuttavia avuto fortuna in quanto solo un anno dopo niente di meno che le Sezioni Unite, nel caso Scurato7 , arrivano a sconfessarlo. Ritenendo che per le ÂŤcimiciÂť lâindicazione del luogo fosse necessaria allâesclusivo ine di determinare concretamente le modalitĂ tecniche attraverso cui espletare lâattivitĂ di intercettazione, per i captatori tale esigenza non si fa sentire. Si fa sentire, dice tra le maglie la Corte, solo laddove in luogo di criminalitĂ organizzata si parli di reati ÂŤordinariÂť, giacchĂŠ dovrĂ , a mente dellâart. 266 c. 2 c.p.p., mettersi in luce che nei luoghi di privata dimora vi sia fondato motivo di ritenere che vi si stia svolgendo lâattivitĂ criminosa.
A questa pronuncia ne ha subito fatto seguito unâaltra che, recependo il principio di diritto enunciato, lâha portato ad ulteriori conseguenze. Ă il caso Marino8 in cui si è fatto un passo avanti: oltre a lasciar intendere che una puntuale indicazione del device non è necessaria9, potendo essere suficiente il generico riferimento allo strumento in uso allâindagato, anche lâindagato stesso non è parso piĂš di tanto necessario. Si sono infatti ammesse le intercettazioni anche quando questo era giĂ stato arrestato, il device era rimasto in
6 Cass., sez. VI pen., sent. 26 maggio 2015, 27100.
7 Cass., SS.UU. pen., sent. 1 luglio 2016, 26889. I commenti, complessivamente piuttosto critici nei confronti della pronuncia, non si sono fatti attendere: si vedano A. Gaito, S. FĂšrfaro, Le nuove intercettazioni âambulantiâ, cit.; A. Cisterna, Spazio ed intercettazioni, una liaison tormentata. Note ipogarantistiche a margine della sentenza Scurato delle Sezioni unite, in Archivio penale, 2016, 2; L. Filippi, Lâispe-perqui-intercettazione âitineranteâ: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi, ma sbagliano la terapia (a proposito del captatore informatico), ibid.; L. Picotti, Spunti di rilessione per il penalista dalla sentenza delle Sezioni unite relativa alle intercettazioni mediante captatore informatico, ibid
8 Cass., sez. VI pen., sent. 4 luglio 2016, 27404.
9 Punto 2 del considerando in diritto.
possesso della sua compagna, e i successivi intercettati erano tutti non indagati.
Ecco dunque che, come ribadisce piĂš volte la decisione sinteticamente esaminata, il decreto di autorizzazione deve trovare solo ed esclusivamente nel reato (di criminalitĂ organizzata) la sua giustiicazione. Non rilevando piĂš a questo punto luoghi, persone, speciicitĂ del device. Le ragioni della ragione di Stato sembrano essere soddisfatte, con una piuttosto limitata attenzione per il bilanciamento10 .
Le decisioni ino ad ora esaminante non sembrano certo carenti in punto di diritto, al di là delle critiche che diffusamente sono state mosse dalla dottrina, infatti, il giudice di legittimità ha sempre posto in essere un ragionamento giuridico evolutivo. Non trovandosi nelle condizioni di prendere decisioni a rime obbligate, per dirlo con le parole della Corte costituzionale, la Cassazione si è pienamente avvalsa del suo potere nomoilattico, adattando strumenti processuali congeniati per il passato (non troppo remoto, ma in rapidissima evoluzione) a nuovi strumenti tecnici.
Non meno signiicativa ai nostri ini è una pronuncia di pochi mesi antecedente11, invero non innovativa12, che ha ad oggetto lâattivitĂ di tracking satellitare attraverso il GPS collocato in unâautovettura. LâattivitĂ in questione, che permette di individuare in tempo reale dove il soggetto si trova, è stata inquadrata come ÂŤprova atipicaÂť da una giurisprudenza pressochĂŠ costante, che non ne ha ravvisato gli estremi per qualiicarla come unâintercettazione ai sensi degli artt. 266 ss. A ciò consegue, se il ragionamento giuridico inora espresso dalla Corte sarĂ portato alle logiche conseguenze, che ai captatori informatici deputati alla geolocalizzazione non sarĂ richiesto, almeno nel nostro ordinamento13, di passare al preventivo vaglio della magi-
10 Anche la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza in commento svolge sÏ un test di compatibilità verso i diritti costituzionalmente garantiti e quelli previsti dalla CEDU (punto 3 del considerando in diritto), ma lo fa prima di affrontare la questione delle intercettazioni dei non indagati (punto 4 del considerando in diritto), lasciando magari involontariamente intendere che essa sia già un di piڝ.
11 Cass., sez. V pen., sent. 10 febbraio 2016, 5550.
12 Si veda, di poco piĂš risalente, Cass., sez. V pen., sent. 10 marzo 2010, 9667.
13 Ben diverso è il caso francese, come rileva P. Costanzo, Note preliminari sullo statuto giuridico della geolocalizzazione (a margine di recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi), in Il diritto dellâinformazione e dellâinformatica, 2014, 3, 334.
stratura, essendo suficiente lâidoneitĂ allâaccertamento dei fatti e il rispetto della libertĂ morale della persona.
3. I diritti fondamentali presi sul serio?
Non resta a questo punto che da vedere come i diritti, alla luce della giurisprudenza che si è ino ad ora illustrata, siano stati ÂŤpoco presi sul serioÂť o per meglio dire si sia fatta prevalere la giĂ menzionata ragione di Stato, senza unâadeguata rilessione sulle implicazioni di questa opzione normativa.
Ă chiaro che i due termini su cui oscilla la questione, essendo esclusa anche in giurisprudenza ogni interpretazione che accosti le attivitĂ poste in essere dai captatori a perquisizioni, sequestri e intercettazioni14, anche in virtĂš delle sostanziali differenze, è quello dellâinquadramento nella disciplina delle intercettazioni o in quella delle prove atipiche.
Quello che si intende cercare di porre in evidenza in questa sede è lâinidoneitĂ di questi istituti a legittimare lâutilizzo dei captatori informatici. A tal proposito, seppur sinteticamente, si cercherĂ di prendere in considerazione due distinti aspetti, attinenti rispettivamente alla compatibilitĂ della disciplina con la riserva di legge in materia processualpenalistica e coi diritti fondamentali che primariamente vengono in gioco.
3.1. Lâattuale giurisprudenza in tema di captatori e la stretta legalitĂ processualpenalistica Appare evidente, per quanto si è avuto modo di sostenere inora, che lâattuale regime giurisprudenziale sconti di una certa ÂŤdisinvolta apertaÂť nei confronti dei captatori. Questo deriva in primis dalla non corrispondenza tra il momento storico in cui sono state poste in essere le norme e quello attuale, in cui è evidentemente mutata la realtĂ tecnologica.
Attraverso le intercettazioni mediante captatori informatici è oggi possibile captare qualsiasi forma di comunicazione, anche non
14 Si veda a tal proposito A. Testaguzza, I Sistemi di Controllo Remoto: fra normativa e prassi, in Diritto penale e processo, 2014, 6, 763. Ă altresĂŹ pertinente il richiamo a Cass., SS. UU., 28 maggio 2003, 36747.
verbale, potenzialmente 24/24 e 7/7, con i soli limiti del decreto di autorizzazione o di esecuzione. Ben diverso dal contesto originario dellâintercettazione per cui, oltre allâintermediazione dellâoperatore telefonico (a fronte oggi dellâutilizzo di agenzie private non diversamente qualiicate) per le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni di tipo ambientale erano comunque severamente coninate al luogo in cui la cimice era isicamente collocata.
Lâutilizzo della prova atipica è parimenti molto discutibile, stante la sua ratio di norma di chiusura del sistema: oggigiorno è molto quello che viene afidato alla memoria dei nostri dispositivi elettronici o alle memorie in cui per tramite di essi possiamo accedere, tanto che possiamo considerarli unâestensione del nostro pensiero: accedervi senza un adeguato controllo vuol dire accedere indiscriminatamente a proili assai intimi dellâindividuo.
Ă evidente pertanto lo scollamento tra il dato normativo e la realtĂ giurisprudenziale, in costanza di unâevoluzione tecnica non solo quantitativa ma anche qualitativa15 che costringe a parlare di un vero e proprio diritto processualpenalistico di matrice oramai giurisprudenziale. A tal riguardo è stato eficacemente affermato che ÂŤoggi il processo penale è spesso regolato in modo del tutto autonomo da pratiche giurisprudenziali deviantiÂť16, lasciando cosĂŹ intendere il divario tra lâart. 111 della Costituzione, che sconta un basso tasso di effettivitĂ , e la prassi dei Tribunali e delle Procure.
Lâart. 111 Cost. sembra infatti il grande escluso dalle rilessioni â specialmente giurisprudenziali â sui captatori informatici. Esso tuttavia si pone in un momento logico un passo prima degli stessi diritti fondamentali, che ne rappresentano sviluppo prevedendo limiti sostanziali alla legge.
La stretta legalitĂ processuale infatti, che si desume dallâaffermazione normativa per cui il giusto processo, quale unico modo per attuare la giurisdizione, è ÂŤregolato dalla leggeÂť imporrebbe un certo
15 Di ÂŤuna nuova e diversa tipologia di mezzo di ricerca delle prove che invade stabilmente lâintera sfera di âriservatezza informaticaâ della persona o delle persone che entrino nel raggio dâazione dellâintrusoreÂť parla L. Picotti, Spunti di rilessione per il penalista dalla sentenza delle Sezioni unite relativa alle intercettazioni mediante captatore informatico, in Archivio penale, 2016, 2, 9.
16 O. Mazza, I diritti fondamentali dellâindividuo come limite della prova nella fase di ricerca e in sede di assunzione, in Diritto penale contemporaneo, 2013, 3, 5.
rigore da doversi adottare nel momento in cui si disciplina la materia delle prove, se non altro quando in gioco vi siano diritti fondamentali.
A questo stride non solo la giurisprudenza che non si fa piÚ interprete ma autrice delle regole probatorie (è soprattutto il caso delle intercettazioni), ma anche la disciplina di matrice legislativa non suficientemente determinata17 (è il caso dei captatori geolocalizzanti quali prova atipica).
Interessanti spunti si rinvengono dalla pronuncia della Corte EDU Zakharov c. Russia18. Il caso trae origine dalla legge russa che obbliga i fornitori di reti mobili a installare apparecchiature che consentono ai servizi segreti di effettuare captazioni su Internet, senza necessitĂ di alcuna autorizzazione preventiva.
Nel dichiarare il contrasto con lâart. 8 della Convenzione la Corte ha colto lâoccasione per fare il punto in materia di intercettazioni, ribadendo tra lâaltro e per quanto riguarda ai nostri ini che la legislazione nazionale deve chiaramente deinire lâambito di applicazione dei captatori, dando modo ai consociati di comprendere la natura dei reati e dei potenziali destinatari, e che il contenuto dellâautorizzazione deve prevedere alternativamente o la speciica persona da porre sotto sorveglianza o lâinsieme dei luoghi in cui viene disposta.
Nel nostro ordinamento come si è visto lâambito di applicazione dei captatori informatici idonei a svolgere intercettazioni è attualmente il frutto di un diritto di matrice giurisprudenziale ma che a differenza dei paesi di common law non gode del principio dello stare decisis: di conseguenza se la natura dei reati è per la maggior parte data (si parla di criminalitĂ organizzata), cosĂŹ non è per i destinatari (nellâarresto dellâindagato, è divenuta tale la coniuge) e anche dei luoghi non vâè certezza.
17 O. Mazza, I diritti fondamentali dellâindividuo come limite, cit., 8. LâA. sembra qui sostenere lâillegittimitĂ costituzionale dellâart. 189 c.p.p., almeno nella misura in cui questo viene ÂŤinvocato per ammettere una prova lesiva dei diritti fondamentaliÂť. Critico sul rapporto tra GPS e art. 189 c.p.p. anche L. Monteverde, Le nuove ÂŤfrontiereÂť delle intercettazioni, in Archivio penale, 2014, 3, 2.
18 Corte EDU, Grande Camera, Roman Zakharov c. Russia, 4 dicembre 2015. Per un commento si veda A. Balsamo, Le intercettazioni mediante virus informatico tra processo penale italiano e Corte europea, in Cassazione penale, 2016, 5, 2276 ss.
Quale statuto per i virus di Stato?
Peraltro, con riguardo ai GPS, il requisito della prevedibilità legislativa ricorreva nel già citato caso Uzun c. Germania: vero è che nel caso di specie una norma non espressamente dedicata ai captatori è stata fatta salva, ma questa era ben piÚ circoscritta alludendo a altri mezzi tecnici speciali destinati allo scopo della sorveglianza19 .
Il nostro ordinamento al contrario sembra non accogliere questa impostazione tenendo in piedi, per i captatori, una norma dalle maglie assai piĂš ampie di quella presente nellâordinamento tedesco ai tempi della decisione.
Lâimpostazione inora accolta riporta alla mente lâidea del Panopticon di Bentham, e di come questo sia in grado di condizionare lâindividuo che, nellâincertezza, ÂŤin ogni istante, avendo motivo di credersi sorvegliato, e non avendo i mezzi per assicurarsi il contrario, creda di esserloÂť20 .
Un proilo altrettanto problematico che emerge è quello della compatibilitĂ tra captatori e diritti fondamentali. Il tema è stato ampiamente analizzato con riferimento alle libertĂ degli artt. 13, 14 e 15 Cost., nonchĂŠ con lâart. 8 CEDU e degli artt. 7 e 8 della Carta UE. Ciò signiica che si è prevalentemente posta lâattenzione sui captatori in grado di svolgere intercettazioni di comunicazioni o comunque di accedere ai dati contenuti nel device: in questa sede si svolgeranno invece talune considerazioni sulla geolocalizzazione che, usata come prova atipica ai sensi dellâart. 189 c.p.p., merita talune rilessioni speciiche. Non può in primis tacersi la possibilitĂ di un uso virtuoso dei captatori informatici geolocalizzanti per ini di giustizia: si pensi allâipotesi in cui di essi si faccia uso per contenere le intercettazioni,
19 CosĂŹ può essere tradotto lâart. 100c § 1 n. 1 (b) del codice di procedura penale tedesco.
20 J. Bentham, Panopticon, ovvero la casa dâispezione, Venezia, Marsilio Saggi, 1983, 36. Interessanti rilievi su Bentham e sulla sua possibile ÂŤattualizzazioneÂť nella societĂ tecnologica si rinvengono in G. Fioriglio, Sorveglianza e controllo nella societĂ dellâinformazione. Il possibile contributo dellâetica hacker, in Nomos, 2014, 2, 10 ss. Si veda altresĂŹ M. Surace, Analisi socio-giuridica del rapporto tra sorveglianza e diritto alla riservatezza nellâera di Internet, 2005, disponibile su www. altrodiritto.unii.it e, in particolare, cap. 1.3.
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in quanto idonei a delimitare con precisione il loro campo dâazione e dunque escludendone lâuso nei luoghi di privata dimora nei casi non consentiti.
Tuttavia la potenzialitĂ dellâinvasivitĂ del GPS non deve essere sottovalutata. Sembra, ad avviso di chi scrive, esso ciò che attribuisce ÂŤdimensionalitĂ Âť alla captazione. Se la differenza tra i captatori e le precedenti cimici è che i primi prescindono da ogni vincolo con un luogo isico, ecco che con lâavvallo dei sistemi di GPS il luogo isico riemerge in tutta la sua grave interezza. Non piĂš un unico luogo determinato, ma ogni luogo è determinato proprio in quanto ogni luogo può essere sempre piĂš precisamente determinato.
Ciò non fosse suficiente, devâessere tenuto a mente quello che la Corte di Cassazione per prima, nelle precedenti pronunce, sembra aver dimenticato: il riferimento è al ÂŤdomicilio informaticoÂť, la cui conigurabilitĂ sfugge da ogni possibile obiezione21. Se giĂ talune perplessitĂ poteva sollevare la mancata attenzione della Corte al summenzionato domicilio, oggi dai piĂš considerato ancor piĂš rilevante del domicilio comunemente inteso, in quanto proiezione della mente dellâindividuo, non può sollevare timore la possibile (e, stando ai trends giurisprudenziali, probabile) violazione del domicilio mediante GPS: sâipotizzi il caso in cui la captazione avvenga in luoghi di privata dimora. Non sarĂ solo lâart. 16 Cost. a venire in discussione dunque, ma anche lâart. 14 della Costituzione con le relative garanzie. Ă certo che possa captarsi, mediante una mera prova atipica, il soggetto in sulla soglia del domicilio informatico? In sostanza, il GPS rappresenta il vero e proprio punto di contatto tra il mondo isico e quello informatico: ma non può ritenersi un mero ÂŤzerbino sulla portaÂť, ed in quanto tale visibile dalla strada, in quanto va oramai piĂš propriamente letto come punto di contatto tra due realtĂ la cui somma fa la persona umana. Non stupisce infatti che taluni invitino a un ripensamento della stessa libertĂ personale proprio in questâottica e a questi ini22 .
21 A tal riguardo lâinsegnamento è noto. Cfr. Cass., sez. V pen., sent. 26 ottobre 2012, 42021.
22 L. Filippi, Il GPS è una prova âincostituzionaleâ? Domanda provocatoria, ma non troppo, dopo la sentenza Jones della Corte Suprema U.S.A., in Archivio penale, 2012, 1, 315.
Quale statuto per i virus di Stato?
Ma dâaltra parte resta aperto un ulteriore interrogativo, accompagnare lâindividuo ino alla soglia della sua abitazione, non sarebbe giĂ una forma di ingerenza? Devâessere rilevato che ad oggi la Suprema Corte non sembra essersi occupata del GPS mediante captatore, confrontandosi con cimici inserite nelle autovetture degli indagati. Resta pertanto aperto lâinterrogativo se lâorientamento resterĂ immutato con riferimento alla captazione della posizione mediante agente intrusore su un personal device: divenendo questa sempre piĂš precisa, e elevandosi ormai a seconda pelle, ben al di lĂ di quanto un agente di polizia potrebbe fare: la captazione sullâautovettura â non volendo accogliere lâimpostazione che riconosce in essa un domicilio â era coninata ai luoghi pubblici ed aperti al pubblico, mentre oggi potrĂ porsi in maniera estremamente piĂš invasiva.23
A questo punto non sembra del tutto infondata lâemersione a un vero e proprio ÂŤdiritto a non essere localizzatiÂť24, discendente direttamente dallâart. 16 della Costituzione.
E allora a non convincere è evidentemente la disciplina dellâart. 189 c.p.p., laddove ammetta il pedinamento elettronico. A tal proposito non sembra ragionevole che requisito dellâimpregiudicatezza della ÂŤlibertĂ moraleÂť richiesto dallâart. 189 c.p.p. venga interpretato come mera ÂŤnon consapevolezza dellâessere oggetto del mezzo di ricerca della provaÂť.25 La non consapevolezza, espressa nei termini dellâincertezza che deriva dalla portata applicativa della norma probatoria, non sembrerebbe idonea a consentire a una norma di
23 Anche il celebre caso posto allâattenzione della Corte eur. dir. uomo, sez. V, 2 settembre 2010, Uzun c. Germania, che ha ammesso mezzi tecnici particolari anche in presenza di una formulazione normativa generica, faceva riferimento a captatori geolocalizzanti collocati nel veicolo.
24 Cfr. A. Camon, Lâacquisizione dei dati sul trafico delle comunicazioni, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2005, 2, 599. LâA. con riferimento allâart. 16 Cost. afferma che ÂŤcalato nel XXI secolo, nei ritmi mozzaiato dellâevoluzione tecnologica, il precetto svela ben altre implicazioni e si mostra capace dâabbracciare anche i controlli sui tragitti degli individui: pure queste forme di sorveglianza comprimono la libertĂ di circolare, anche perchĂŠ possono fungere da remora, scoraggiando certi spostamentiÂť.
25 Di questo avviso espressamente A. Laronga, Il pedinamento satellitare: un atto atipico lesivo dei diritti inviolabili?, in Questione giustizia, 2002, 5, 1155.
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chiusura di divenire una valvola di sfogo e di acritica ammissione di prove non altrimenti disciplinate dalla legge.
Assumendo come paciica lâidoneitĂ ad accertare i fatti26, la libertĂ morale dellâindividuo è evidentemente tutelata non laddove non sa che i suoi diritti vengono continuamente lesi da una sorta di grande fratello orwelliano, ma dove questi diritti sono effettivamente limitati solo da norme rispettose del dettato costituzionale.
4. Conclusioni: recenti tendenze negli altri ordinamenti
Il 27 febbraio 2008 il Bundesverfassungsgericht27, a fronte della possibilitĂ , per un organismo di intelligence governativo, di accedere in maniera segreta ai sistemi informatici collegati in rete, prendendo anche coscienza delle comunicazioni, ha innanzitutto rilevato come questa ingerenza costituisca qualcosa di ÂŤdiversoÂť dalle intercettazioni di comunicazioni per cui lâancoraggio costituzionale della posizione tutelata devâessere rinvenuto nel diritto generale alla personalitĂ che, con riferimento al tema in oggetto, si declina in un ÂŤdiritto fondamentale alla garanzia dellâintegritĂ e della riservatezza dei sistemi informaticiÂť.
Con ciò non escludendo a priori lâutilizzo dei captatori informatici ai ini del perseguimento dei reati, affermando che le limitazioni a questo diritto (che possono essere fatte tanto per ini di prevenzione che di perseguimento dei reati) devono fondarsi â anche in questo caso â sul rispetto dei principi di chiarezza, precisione e determinatezza della legge.
La pronuncia della Corte costituzionale federale tedesca rappre-
26 Sebbene non manca chi sottolinea come non poche questioni si pongano in ordine alla genuinitĂ e lâimmodiicabilitĂ dei sistemi vittima di captatori informatici, proprio in quanto aggrediti da un agente esterno. Cfr. P. Tonini, Documento informatico e giusto processo, in Diritto penale e processo, 2009, 405.
27 A tal riguardo si può vedere R. Flor, Investigazioni ad alto contenuto tecnologico e tutela dei diritti fondamentali della persona nella recente giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht: la decisione del 28 febbraio 2008 sulla Online Durchsuchung e la sua portata alla luce della sentenza del 2 marzo 2010 sulla data redention, in Ciberspazio e diritto, 2010, 2, 359 ss.
senta forse uno dei momenti, negli ultimi anni, di piĂš alta attenzione per i diritti fondamentali in ambiente tecnologico. Da allora, esigenze ascrivibili a un percepito bisogno di sicurezza sembrano aver mutato la tendenza sul piano internazionale.
Due esempi recentissimi valgano su tutti: la Corte Suprema degli Stati Uniti, sulla base della sezione 2072 dellâUS Code, ha proposto regole di procedura penale che, salvo intervento legislativo del Congresso, entreranno in vigore il 1 dicembre 201628. Tra queste si può citare quello per cui, su richiesta della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, un giudice, nel cui distretto si sono veriicare attivitĂ connesse a un reato, potrĂ emettere un mandato di accesso da remoto a â anche plurimi â device elettronici anche al di fuori del suo distretto al solo ricorrere del presupposto che la posizione isica risulti celata mediante lâuso di mezzi tecnologici. Peraltro la perquisizione telematica potrebbe anche non essere mai conosciuta dalla âvittimaâ, in quanto â stando alla nuova normativa â lâautoritĂ dovrĂ fare ogni âragionevoleâ sforzo per metterla a conoscenza.
Scenario non meno signiicativo è quello svizzero per cui il popolo elvetico (e non un organo giurisdizionale come negli USA) ha approvato alle urne la legge federale sulle attivitĂ informative29 che prevede in maniera puntuale, tra lâaltro, la possibilitĂ per unâautoritĂ amministrativa di iniltrarsi in sistemi e reti informatiche per acquisire le informazioni disponibili o da lĂŹ trasmesse, nonchĂŠ per perturbare, impedire o rallentare lâaccesso alle informazioni.
Sono misure certamente assistite da un adeguato apparato di garanzie legislative e giurisdizionali, ma in ampia parte inedite e che fanno spostare lâago della bilancia tra privacy e sicurezza certamente a favore di questâultima.
In conclusione non può che sostenersi lâimportanza di un costante ancoraggio al principio di legalitĂ e ai diritti fondamentali, sia in chiave valoriale che di rispetto della riserva di legge e di giurisdizio-
28 Corte Suprema degli Stati Uniti, Proposed Amendments to the Federal Rules of Criminal Procedure, 28 aprile 2016. Le regole sono volte ad emendare la rule 41 delle Federal rules of criminal procedure
29 Legge federale sulle attivitĂ informative (LAIn) del 25 settembre 2015, approvata con voto referendario il 25 settembre 2016.
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ne, specie nel momento in cui si intende disciplinare un portato della tecnica tanto ingombrante come quello dei captatori informatici. Il rischio alle porte infatti è quello di una ÂŤdemocrazia totalitariaÂť30 per cui la sicurezza diventa lâÂŤunico ine ultimoÂť dello Stato, anche a discapito delle piĂš elementari libertĂ caratterizzanti una societĂ civile.
30 La formulazione si deve a J.L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, London, Secker & Warburg, 1960.
seconda sessione
Ilaria Rivera
ÂŤLa sovranitĂ non può essere rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontĂ generale, e la volontĂ non si rappresenta: o è quella stessa, o è unâaltra; non câè via di mezzo. Ogni legge che non sia stata ratiicata direttamente dal popolo è nulla; non è una leggeÂť (J.J. Rousseau, Il contratto sociale, 1792, 15).
Data questa imprescindibile premessa teorica, con la quale lâAutore pone lâaccento sullâimpossibilitĂ di frapporre un iltro rappresentativo nella approvazione della legge, che rappresenta espressione della volontĂ popolare generale, occorre però osservare che, nellâesperienza contemporanea anche la partecipazione democratica sembra assumere forme nuove. In particolare, si fa riferimento allo stretto legame tra le forme di democrazia e la sussistenza di strumenti tecnologici che sembrano superare il iltro della rappresentanza partitica e favoriscono forme immediate di espressione del consenso popolare.
Si assiste alla modiicazione dei modi di consultazione della popolazione, che viene coinvolta nelle decisioni politiche attraverso nuovi mezzi1, quali i sondaggi, i forum, i blog, in una sorta di moder-
1 Per un approfondimento, si veda B. Ekdale, K. Namkoong, T.K.F. Fung, D.D. Perlmutter, Why Blog? (Then and Now): Exploring the Motivations for Blogging By Popular American Political Blogger, in New Media & Society, 12, 2, 219 ss.
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na âpiazzaâ multimediale.
Lâe-democracy2, o democrazia digitale, assume, quindi, particolare importanza nei processi di elaborazione dellâindirizzo politico del Paese. In ogni caso, in questa visione integrata, non si può escludere il ruolo del Parlamento, organo destinato al confronto delle opinioni e delle ideologie espresse dai rappresentanti politici.
Lâinterazione tra le forme di democrazia diretta, nelle piĂš recenti rappresentazioni venute ad emersione per il tramite dello strumento informatico, e le modalitĂ di esplicazione della democrazia rappresentativa, di cui la Carta costituzionale ne costituisce il presupposto fondativo, sembra determinare una prospettiva nuova nel panorama politico contemporaneo, nel quale gli ordinari processi decisionali si arricchiscono della consultazione popolare nella elaborazione di scelte politiche condivise o, quanto meno, condivisibili.
In tal senso, la partecipazione popolare attraverso le modalitĂ che la rete consente rappresenta un viatico per la destrutturazione del diaframma sussistente tra i singoli cittadini e le Aule parlamentari, quali luogo di rappresentazione sintetica degli interessi di questi ultimi.
I media, i blog, i forum, come si è potuto notare negli ultimi anni, sono diventati luogo privilegiato di espressione del consenso dei cittadini sulle proposte formulate dai rappresentanti politici o di confronto nella scelta stessa dei soggetti che li rappresenteranno in Parlamento. Internet è ormai lo strumento preferenziale attraverso cui si forma il contatto tra eletti ed elettori. Il ricorso alle piattaforme multimediali consente al cittadino di ottenere unâinformazione trasparente sullâoperato delle autoritĂ pubbliche3 e di avere la possibilitĂ di controllare le decisioni delle stesse.
2 Per una rilessione sul punto, si veda C. Rabbitto, Il ruolo degli strumenti di e-partecipation nel processo di e-government. Il coinvolgimento dei cittadini nel policy making, in Informatica e diritto, 2008, 435 ss.
3 CosĂŹ, M. Mezzanotte, I Blog e la politica: lâagorĂ virtuale per la formazione del consenso, in Federalismi.it, 2015, 1, 9.
Anche la recente approvazione della Dichiarazione dei diritti in Internet, elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet della Camera, dimostra come la societĂ contemporanea si stia indirizzando verso meccanismi nuovi di dialogo e di comunicazione, che superano le barriere isiche e costituiscono ormai un elemento acquisito nella vita quotidiana di ciascuno. In specie, nel Preambolo â ove si afferma che Internet contribuisce ÂŤa strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni [âŚ] Ha ampliato le possibilitĂ di intervento diretto delle persone nella sfera pubblicaÂť â si sottolinea l'importanza del ricorso alla rete per la condivisione di idee e per la circolazione di informazioni tra i cittadini e le Istituzioni.
Ciò che colpisce è la inusuale interazione tra le tecnologie moderne e lâorganizzazione politica, che sembra afidare i meccanismi decisionali a piattaforme digitali nelle quale gli individui sono in grado di esprimere la propria opinione circa le proposte politiche avanzate. In tal senso, il web costituisce lo strumento attraverso il quale la democrazia rappresentativa viene afiancata da elementi immediati, che si concretano nella forma â senza alcuna interposizione â tra governati e governanti. Ă evidente, però, che lâutilizzo di Internet risulta problematico nella misura in cui questo sia accessibile ad una sola parte della collettivitĂ , rischiando, con evidente eterogenesi dei ini, di distorcere la rappresentazione reale del consenso popolare. Non può sottacersi, indubbiamente, la portata innovativa del fenomeno digitale nellâelaborazione del processo decisionale, che in questo modo sembra ridurre lo iato esistente tra Istituzioni e cittadini e sembra rinsaldare il legame iduciario che si è progressivamente assottigliato a causa della crisi dei partiti politici4 e della conseguente difidenza nei riguardi di questi ultimi5 .
4 Cfr. G. Azzariti, Internet e costituzione, in Politica del diritto, 2011, 3, 369, il quale sottolinea lâimpossibilitĂ che Internet possa sostituirsi completamente al vuoto dei partiti politici, pur rappresentando â ânon troppo, non pocoâ â un valido strumento per consentire la partecipazione popolare nonchĂŠ la connessione tra le persone.
5 Cfr. G. Brunelli, Partiti politici e dimensione costituzionale della libertĂ asso-
Come dimostrato dalla recente storia politica, i blog hanno costituito il mezzo di dialogo e di strutturazione di decisioni concertate, soprattutto nella scelta dei candidati in vista delle tornate elettorali6 o nella selezione dei candidati per la carica a Presidente della Repubblica (si pensi, al riguardo, alle Quirinarie, messe in pratica dal Movimento 5 stelle in occasione dellâelezione ultima del Presidente della Repubblica). Il blog, nella sua applicazione speciica alle dinamiche politiche, pare rappresentare la cartina al tornasole del gradimento popolare7 nei riguardi della formazione partitica o del leader di volta in volta in considerazione.
Questo diventa terreno di dialogo che nasce dalla necessitĂ di portare gli orientamenti e gli indirizzi politici assunti a conoscenza della collettivitĂ , nella prospettiva della formazione di una volontĂ consapevole e trasparente8, e si arricchisce nellâintenzione di fare dellâopinione espressa dai singoli la base fondativa del percorso politico da intraprendere, nel soddisfacimento delle esigenze sociali prospettate.
Naturalmente, in questâottica, lâe-partecipation9 si afianca ai
ciativa, in F. Biondi, G. Brunelli, M. Revelli, I partiti politici nella organizzazione costituzionale, Napoli, Editoriale Scientiica, 2016, 24, mette in evidenza anche la crisi del popolo, derivante dalla ÂŤlatitanza dei corpi intermedi (in particolare i partiti), come soggetti che organizzano e rappresentano gli interessi, componendoli e bilanciandoli nella decisione politica parlamentareÂť.
6 Per una disamina dellâutilizzo dei social e dei mass media in occasione delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti negli ultimi anni, tra gli altri, cfr. R. Davis, Typing Politics. The Role of Blog in American Politics, New York, Oxford University Press, 2009; F. Pizzetti, Partiti politici e tecnologie, in Federalismi.it, 2008, 2, 11 ss. e ivi compresa la ricca bibliograia richiamata.
7 Cfr. M. Mezzanotte, I Blog e la politica: lâagorĂ virtuale per la formazione del consenso, cit., 21.
8 Ciò viene sottolineato, in sede internazionale, dallo stesso Consiglio dâEuropa, che, nella Raccomandazione CM/Rec (2009)1, si evidenzia che lâe-democracy facilita la fornitura di informazioni per ÂŤpromuovere migliori e piĂš legittime decisioni politicheÂť.
9 Per una ricostruzione del dibattito dottrinario, cfr. P. Costanzo, Miti e realtĂ dellâaccesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica), in Consultaonline. org, 2012; M. Nisticò, P. Passaglia, Internet e Costituzione. Atti del Convegno di Pisa il 21 e 22 novembre 2013, Torino, Giappichelli, 2014. PiĂš nel dettaglio, sulla partecipazione popolare al processo di revisione costituzionale, come per il caso recente della Costituzione islandese, cfr. T. Groppi, La e-partecipation e i processi di elaborazione e revisione costituzionale, in Ianus, 2014, 11, spec. 15 ss.
meccanismi convenzionali di formazione del consenso popolare, quasi a rappresentare una moderna agorĂ ateniese. Questo, in ogni caso, non preclude la previsione di ulteriori istituti di consultazione; infatti, Internet non vale a contribuire alla formazione di un tertium genus10 nellâambito di un ordinamento democratico, accanto ai circuiti noti di democrazia rappresentativa e di democrazia partecipativa ma pare costituire lo strumento di valorizzazione della pluralitĂ sociale nella manifestazione della volontĂ politica.
In altre parole, Internet non costituirebbe un modo nuovo di concepire la democrazia ma semplicemente una modalitĂ esplicativa diversa, da inquadrare pur sempre nel contesto della democrazia rappresentativa e nellâinfungibile funzione di intermediazione partitica11 allâinterno delle Aule parlamentari. Gli istituti classici di democrazia diretta permangono ma si afiancano alla possibilitĂ di trovare applicazione attraverso piĂš ampie piattaforme informatiche, in grado di raccogliere il consenso di un ampio bacino di individui.
Peraltro, la recente esperienza politica sembra avvalorare lâimportanza assunta dallo strumento digitale anche nella affermazione di partiti e di movimenti12 in grado di raccogliere le istanze dei citta-
10 CosĂŹ, T. Groppi, ivi, 25 e, analogamente, F. Gallo, Lectio magistralis del Presidente âDemocrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazioneâ, in www. cortecostituzionale.it.
11 I quali, in attuazione del dettato costituzionale di cui allâart. 49 Cost., concorrono evidentemente a tutte ÂŤle decisioni politiche dello StatoÂť (cfr. C. Esposito, I partiti politici nella Costituzione, in Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, Giuffrè, 1952, 148). Dâaltra parte, come sottolineato da attenta dottrina (cfr. C. Mortati, La Costituente, Roma, 1945, 54), solo con lâintermediazione dei partiti politici i cittadini sarebbero in grado di ÂŤformare e esprimere una volontĂ unitariaÂť.
12 Per una disamina del panorama politica, si veda P. Marsocci, Sulla funzione costituzionale dei partiti e degli altri movimenti politici, Napoli, Editoriale Scientiica, 2012.
protestaâ mediante lo strumento
dini13, sempre piĂš insofferenti verso una classe politica usurata, e di farsi portatori nelle aule parlamentari del pressante disagio sociale. La previsione di piattaforme digitali e di modalitĂ comunicative immediate tramite la trasmissione di incontri in diretta streaming ha portato, nel corso degli anni, ad una modiicazione evidente del processo formativo del circuito partitico. In particolare, spesso il web ha costituito una modalitĂ espressiva di partiti cc.dd. antisistema â tra i quali il Movimento 5 Stelle14 in Italia, Podemos in Spagna e il partito pirata in Germania e in Svezia â la cui principale vocazione si è dimostrata quella di combattere lâorganizzazione istituzionale tradizionale e di affermare un concetto nuovo di democrazia15, nel quale ricomprendere primariamente la volontĂ popolare, nelle diverse forme di applicazione dello strumento informatico. Senza alcuna pretesa di esaustivitĂ , basti osservare che questi partiti â o formazioni politiche, in generale â sembrano inverare una rinnovata manifestazione del patto sociale tra rappresentati e rappresentati il cui tessuto connettivo è formato dalla rete e dai connessi meccanismi comunicativi.
Le conseguenze del progressivo silacciamento delle maglie sussistenti tra le Istituzioni e i cittadini, determinate, peraltro, dallo sfaldamento partitico e dalla frammentazione rappresentativa, sembra dunque aver contribuito a rafforzare la prevalenza di movimenti e, piÚ in generale, organizzazioni politiche in grado di cogliere le istanze sociali e farne la giustiicazione della propria azione politica. Si tratta, per lo piÚ, di soggetti politici la cui missione è quella di porsi in contrasto con le Istituzioni parlamentari, promuovendo una forma
13 A tal proposito, T. Casadei, Il mito del ÂŤpopolo della reteÂť e le realtĂ del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano, in DPCE, 2015, 3, 893 e 896, evidenza lâemersione di una nuova forma di militanza politica ÂŤtutta giocata in rete e nel cyberspazioÂť ma, piĂš in particolare, che afianca il dato digitale a quello territoriale.
14 Cfr. P. Corbetta, E. Gualmini (a cura di), Il partito di Grillo, Bologna, Il Mulino, 2013; E. Greblo, La ilosoia di Beppe Grillo: il movimento 5 stelle, Milano-Udine, Mimesis, 2011.
15 Al riguardo, C. Biancalena, Il populismo nellâera di internet. Retorica e uso del web nel Movimento 5 stelle, in Il Mulino, 2014, 1, 61, osserva la duplice funzione di queste neoformazioni politiche, ossia quella di placare lâinsoddisfazione dei cittadini, dando loro ÂŤuna valvola di sfogo non violentaÂť e, al contempo, di alimentarla quando le promesse vengono disattese.
di democrazia partecipativa, nella quale âi cittadini sembrano avere sempre ragioneâ. Si badi, la forma dubitativa è giustiicata dalla considerazione dalla concreta organizzazione interna a tali strutture partitiche, nelle quali le decisioni continuano ad essere prese16 dai vertici, i quali sono in grado di decidere lâinserimento o, piĂš spesso, lâespulsione di componenti non piĂš graditi. Continuano, quindi, a porsi problemi non tanto di legittimazione esterna al partito o alla formazione politica, bensĂŹ di legittimazione interna in ragione del grado di discrezionalitĂ nelle scelte di indirizzo.
Ad ogni modo, quello che preme evidenziare è che lâavanzamento delle nuove tecnologie sembra aver segnato il passo del progressivo ampliamento degli strumenti di espressione e di propaganda a disposizione dei partiti politici. Ă possibile, infatti, assistere ad una prima fase, nella quale il consenso si formava nel pubblico confronto di piazza o nei circoli di partito, ino ad arrivare ad altra fase caratterizzata dalla massiccia presenza di mezzi di telecomunicazione e dal loro conseguente utilizzo per ampliicare la eco propagandista dei leader di turno. Ă in questo momento che trova attuazione un fenomeno del tutto inedito, soprattutto da parte di alcune forze politiche, ossia quello della personalizzazione dellâindirizzo politico e della concentrazione in capo ad un unico leader17 del percorso ideologico di un determinato partito. Questo processo, come anticipato, viene agevola-
16 Sempre attuali sono le rilessioni esposte da Calamandrei nella seduta del 4 marzo del 1947 in sede di Assemblea costituente che evidenzia lâimpossibilitĂ che di coniguri realmente un ordinamento democratico ÂŤse non sono democratici anche i partiti in cui si formano i programmi e in cui si scelgono gli uomini che poi vengono esteriormente eletti coi sistemi democraticiÂť.
17 In questo senso, F. Gallo, Lectio magistralis âDemocrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazioneâ, cit., 3, sottolinea la trasformazione dei partiti politici, che ÂŤtendono a riorganizzarsi intorno ai leader e, seppur indeboliti, operano ancora da attori necessariÂť. Questi, quindi, ÂŤsono anzitutto al servizio di un leader o di un candidatoÂť.
to dalla moltiplicazione dei canali comunicativi radiotelevisivi e dalla strumentalitĂ degli stessi ai ini promozionali dellâidea politica.
Questo percorso di ravvicinamento popolare sembra, infatti, accompagnarsi ad una dimensione nuova di rafigurazione delle strutture partitiche, che paiono dissolversi a favore del solo leader che, in questo modo, predomina sulla scena politica. In questo modo, la partecipazione popolare rischia una strumentalizzazione in senso populista, nel senso che i rappresentanti politici fanno progressivamente leva sulle esigenze dei cittadini per legittimare il proprio ruolo. La propaganda assume nuovi accenti con lâaffermarsi di Internet e dei social media. Il linguaggio politico certamente risente di meccanismi di rinnovamento dellâarchitettura sociale e delle innovazioni tecnologiche. Il web si trasforma da strumento meramente informativo a oggetto di rappresentazione del programma politico tramite tecniche comunicative rapide ed eficaci.
Con lâavvento di Internet e dei nuovi mezzi di comunicazione, cambiano ancora una volta le dinamiche relazionali tra soggetti politici e cittadini. Si torna ad unâottica âdi piazzaâ, anche se, nel caso speciico, questa sembra trovare una collocazione immateriale e dai conini indeterminati.
La partecipazione politica trova, quindi, nuove declinazioni, cosĂŹ come il coinvolgimento politico si vale di ulteriori strumenti persuasivi. Ciò sarebbe dimostrato anche dal frequente ricorso alle piattaforme digitali per la diffusione di informazioni e per il rafforzamento dei meccanismi di idelizzazione dellâelettorato18 . In questo senso, Internet permette al singolo individuo di operare un raffronto immediato e diretto tra i programmi politici espressi e di formare autonomamente una posizione deinita.
La valenza positiva di Internet si ravvisa nella moltiplicazione delle possibilitĂ espressive della collettivitĂ nella prospettazione dei propri bisogni e nella partecipazione alla deinizione della politica
18 Ben mette in evidenza M. Revelli, La crisi del partito politico e i paradigmi organizzativi, in F. Biondi, G. Brunelli, M. Revelli, I partiti politici nella organizzazione costituzionale, cit., 135-136, la trasformazione dellâelettorato, ÂŤlontano mille miglia da quello che aveva costituito la base della precedente âdemocrazia di partitoâ, stabile e inquadrabile [âŚ] perchĂŠ saldamente ancorato alle sottostanti aggregazioni sociali che ne rendono trasparenti e prevedibili le domande e le aspettativeÂť.
nazionale19, di concerto con i soggetti istituzionali designati. Dâaltra parte, non può non evidenziarsi la problematicitĂ del ricorso incondizionato allo strumento digitale per la rappresentazione delle esigenze sociali perchĂŠ ciò potrebbe comportare una perdita di tono della macchina burocratica complessivamente intesa e della complessitĂ â da intendersi come pluralitĂ â politica tipica di un ordinamento democratico che ambisca a deinirsi pluralista.
Il meccanismo decisionale continua a formarsi nel confronto politico interno alle Aule parlamentari ma sembra trovare il presupposto giustiicativo nella considerazione delle scelte popolari e nellâespressione del consenso dei cittadini in relazione allâindirizzo politico generale. In tale prospettiva, lâelaborazione concertata della volontĂ politica attraverso lo strumento digitale20 sembra costituire lâaspetto prodromico alla deinizione conclusiva della politica nazionale.
Ciò premesso, però, è di tutta evidenza che le recenti formazioni politiche non riescono a mantenere una certa stabilitĂ nella luiditĂ popolare di cui si fanno portatrici. La considerazione non è di poco momento se si guarda alla possibilitĂ di rimettere interamente al consenso popolare la scelta dei rappresentanti, dei meccanismi decisionali e degli approdi risolutivi. In questo modo si assisterebbe allâesautoramento delle strutture partitiche, non piĂš necessarie nella intermediazione tra istituzioni e cittadini. La ricca potenzialitĂ di Internet nel panorama costituzionale contemporaneo dovrebbe, al contrario, essere sfruttata al ine di agevolare lâaffermazione degli organismi politici e di consentire quel rilevante interscambio di opinioni e di proposte tra e con i cittadini.
19 Cfr. P. Marsocci, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito cosĂŹ recente giĂ da sfatare?, in Rivista AIC, 2015, 1, 13.
20 Ivi, 14, laddove si sottolinea la possibilitĂ per la democrazia di avvalersi delle nuove tecnologie via via disponibili.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
In fondo, è proprio questo che vale a caratterizzare il web, ossia la possibilità di unire attraverso la previsione di network diversi soggetti21, anche a grande distanza tra di loro22, consentendo a questi ultimi di esprimere il proprio parere circa gli intendimenti politici da adottare ovvero di manifestare le proprie necessità .
Lâuniicazione, ovvero la sintesi, delle singole posizioni soggettive è dunque possibile attraverso quei âcontenitori virtualiâ, quali sono i blog, i forum e i social media, che, in ogni caso, non sembrano prendere il posto della realtĂ isica ma apportano soltanto a questâultima gli strumenti per raggiungere un maggior grado di effettivitĂ .
A tal riguardo, è interessante, dâaltra parte, osservare che la piattaforma digitale è divenuta anche il punto di incontro tra tendenze ideologiche variegate e, a volte, contrastanti, che nella realtĂ isica avrebbero giocato sul piano dellâantagonismo politico mentre nella prospettiva virtuale sembrano unirsi nellâintento di contestare le Istituzioni parlamentari.
La dimensione politica sembra godere cosĂŹ di una fase di rinnovamento, consentita dal superamento delle barriere isiche e dallâassottigliamento delle distanze tra rappresentanti e rappresentati. Dâaltro canto, lâallargamento del consenso politico, data la signiicativa articolazione sociale, tende a rendere maggiormente visibile la dificile conciliabilitĂ delle contrastanti posizioni, nellâottica di unâesigenza uniformatrice della collettivitĂ .
Il pluralismo politico che si tratteggia nello Stato costituzionale contemporaneo riceve nuova linfa nella previsione di strumenti digitali di confronto e di elaborazione delle azioni politiche da in-
21 In senso critico, M. Cuniberti, Tecnologie digitali e libertĂ politiche, in Diritto dellâInformatica e dellâInformazione, 2015, 2, 278 ss., osserva che la rete non può essere assimilata ad una sorta di âformazione socialeâ sia per lâassenza di ine comune sia per lâassenza di regole di organizzazione la cui violazione determini lâinsorgere di responsabilitĂ giuridica. Dâaltra parte, il fatto che sia possibile costituire unâassociazione tramite Internet non comporta automaticamente che si possa dilatare la nozione di âassociazioneâ anche allâambito digitale, con conseguente estensione di garanzie costituzionali.
22 CosĂŹ, P. Marsocci, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito cosĂŹ recente giĂ da sfatare?, cit., 3, sottolinea che Internet favorisce lâaccesso a ÂŤuna comunitĂ elettronica di utenti, enormemente vasta, con i quali si può comunicare in diversi modiÂť.
traprendere. Lâagone politico si muove su un terreno nuovo â immateriale â che vede lâinterazione di soggetti diversi e al di fuori dei circuiti rappresentativi tradizionali.
Come si è tentato di evidenziare, indubbiamente la portata del web come strumento di partecipazione popolare ha il pregio di perseguire lâintento di ridurre la frattura patologica tra governanti e governati; tuttavia, questo può, in talune occasioni, trasformarsi in un mezzo di divulgazione pericolosa di informazioni fallaci e distorsive23, con la probabile devianza della percezione popolare. Per ovviare a questa problematica sarebbe certamente auspicabile prevedere meccanismi di controllo circa la corretta veicolazione delle informazioni ma questo rischierebbe di comportare unâindebita ingerenza nella diretta interazione degli operatori politici con i cittadini nelle forme costituite e costituende, facilitate senzâaltro dallâinnovazione tecnologica.
In conclusione, cosĂŹ delineato, il quadro ordinamentale sembra individuare un fenomeno democratico 2.0.24
Pur in considerazione della qualiicata potenzialità dello strumento digitale nella rappresentazione del consenso popolare e nella conigurazione di un canale comunicativo privilegiato tra cittadini e Istituzioni, non è possibile addivenire alla parossistica conclusione che i partiti avrebbero perso la funzione rappresentativa propria nel circuito politico. Il popolo25 rimane sÏ detentore della sovrani-
23 In senso contrario, cfr. L. Corchia, La democrazia nellâera di Internet. Per una politica dellâintelligenza collettiva, Firenze, Le Lettere, 2011, che esalta il fattore interagente di Internet, in grado di aggirare i tentativi di gruppi organizzati di imporre manipolazioni e censure.
24 Sul punto, tra gli altri, M. Cuniberti, Nuove tecnologie della comunicazione e trasformazioni della democrazia, in Id. (a cura di), Nuove tecnologie e libertĂ della comunicazione, Milano, Giuffrè, 2008, 343 ss. PiĂš in particolare, sullâe-democracy, tra gli altri, cfr. P. Costanzo, La democrazia elettronica (Note minime sulla c.d. e-Democracy), in Diritto dellâInformazione e dellâInformatica, 2003, 3 ss.; D. Pitteri, Democrazia elettronica, Roma-Bari, Laterza, 2007.
25 Si richiama la categorizzazione di Pierre Ronsanvallon del ruolo del popolo-sorvegliante, popolo-veto e popolo-giudice.
tĂ 26 e determinatore della politica nazionale; ad ogni modo, però, il iltro partitico risulta necessario per lâoperazione di sintesi delle plurali istanze sociali. Solo in questo modo, sarĂ conigurabile una dimensione politica integrata, nella quale le decisioni pubbliche passano per il consenso popolare e si compongono nella rappresentazione â e nella rappresentanza â partitica.
In conclusione, ciò che merita, in questa sede, evidenziare è che lâinterazione tra democrazia, politica e nuove tecnologie determina modiiche importanti nella deinizione delle modalitĂ comunicative, che, in ogni caso, non sembrano abbandonare i canali privilegiati di espressione, ma si corroborano nella previsione di strumenti altri.
Volendo portare il discorso ad ulteriori conseguenze e provando ad anticipare possibili prospettive evolutive, non sembra risultare lontano uno scenario nel quale il ricorso al web contribuirĂ a costruire un Parlamento 2.0.
Le elezioni democratiche costituiscono la celebrazione di diritti umani fondamentali e, in particolare dei diritti civili e politici. Il loro svolgimento, le modalitĂ con cui gli elettori scelgono i propri rappresentanti e, piĂš in generale, partecipano alla vita democratica di una societĂ sono assolutamente rilevanti. Ovviamente, lâintroduzione di nuove tecnologie, come in generale per ogni ambito umano, apre anche per le libere elezioni, nuove opportunitĂ e formi oggetto di un esteso dibattito.
Dissertare in tema di voto elettronico signiica anzitutto valutare la sua compatibilitĂ con la struttura legale del Paese. In Italia questo signiica chiarire se esso sia in primo luogo compatibile con la Costituzione, che prevede alcuni irrinunciabili requisiti di una libera espressione di voto che, proprio per la loro collocazione nel rango costituzionale, non possono essere derogati da fonti costituzionali. Tutto ciò nonostante la mancata costituzionalizzazione del sistema elettorale avendo optato per lâafidamento di tale disciplina al legislatore ordinario1 .
Lâart. 48, Cost., sancisce anzitutto il principio del suffragio universale. Da questo punto di vista il voto elettronico può estendere o comunque agevolare e facilitare la partecipazione al voto, sia in caso di ambienti non controllati, per esempio il voto via Internet,
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che rende piĂš facile esprimere la propria preferenza in quanto non è necessario recarsi al seggio, ma anche in caso di voto in ambiente controllato perchĂŠ la gestione elettronica potrebbe permettere allâelettore di recarsi in qualsiasi seggio; inoltre renderebbe piĂš agevole lâaccesso al voto a persone disabili2 .
Il principio del suffragio universale richiede però che le procedure di voto elettronico siano suficientemente semplici tali da non creare disparità tra coloro che sono forniti di adeguate capacità tecnologiche e coloro che ne sono sprovvisti3 .
Il secondo comma dellâart. 48, Cost., prevede che ÂŤIl voto è personale ed eguale, libero e segretoÂť. Si tratta di due coppie di garanzie fondamentali: personalitĂ -uguaglianza e libertĂ -segretezza del voto che sono presenti in maniera implicita o esplicita in gran parte delle Costituzioni degli Stati europei e nelle Dichiarazioni, Convenzioni e documenti sovranazionali4. Queste garanzie esigono unâinterpreta-
2 Cfr. E. Palici Di Suni Prat, Democrazia diretta e partecipazione popolare nellâetĂ di Internet: presentazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2014, 4, 15441549.
3 Sul digital divide, cfr. M.M. Decina, Digital divide et impera: il ritardo del digitale è un caso, Roma, Editori Riuniti, 2016, passim; M. Ragnedda, G.W. Muschert (a cura di), The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective, London, Routledge, 2013, passim; A. Kolar Prevost, B.F. Schaffner, Digital Divide or Just Another Absentee Ballot?: Evaluating Internet Voting in the 2004 Michigan Democratic Primary, in American Politics Research, 2008, 4, 510529; P. Costanzo, La democrazia elettronica (note minime sulla cd. e-democracy), in Diritto dellâinformazione e dellâinformatica, 2003, 3, 465-486.
4 Circa le Costituzioni europee si vedano i casi di Austria (art. 26), Belgio (art. 62), Danimarca (art. 31), Finlandia (art. 25), Francia (art. 3), Germania (artt. 28 e 38), Grecia (art. 51), Irlandia (art. 16, c. 1 e 4), Lussemburgo (art. 51), Paesi Bassi (art. 53), Portogallo (art. 10), Spagna (artt. 68, 69, 140), Svezia (cap. 3, art. 1). In un quadro comparato, cfr. L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in Diritto dellâinformazione e dellâinformatica, 2011, 47-72 e L. Cuocolo, Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, 1, 255-275.
La partecipazione elettorale elettronica nel caso italiano
zione dinamica in relazione alla reale evoluzione dei sistemi e contesti politici, ma la dottrina ha sempre ritenuto che lâenunciazione perentoria e completa da parte della Costituzione italiana consenta di pervenire a conclusioni deinitive5 .
Il legame tra personalitĂ ed uguaglianza del voto sta a signiicare che il voto deve essere riconosciuto e attribuito solamente a chi ne abbia maturato il diritto, senza quindi possibilitĂ di cessione a terzi o di mandato, ma anche che la manifestazione del voto medesimo è per ciascun elettore unica e irripetibile. La corruzione elettorale, lâacquisto dei voti, il voto di scambio violano anche il principio di uguaglianza in quanto il voto viene sottratto ai legittimi titolari per essere attribuito di fatto ad altri che avranno cosĂŹ voti plurimi.
Vi sono nel sistema italiano eccezioni alla personalitĂ del voto ma queste riguardano le persone che per disabilitĂ isiche necessitano di assistenza per poter votare. Si tratta, quindi, di eccezioni ragionevoli.
La seconda coppia è libertà e segretezza. Libertà del voto signiica che gli elettori devono essere in grado di esprimere il loro voto liberi da intimidazioni, violenze o interferenze e senza timori di ritorsioni. Ma anche essere liberi di scegliere i propri rappresentanti senza indebite inluenze o pressioni. Per essere libero da indebite inluenze o pressioni il voto deve essere segreto e quindi la segretezza è requisito fondamentale.
La segretezza del voto viene solitamente intesa da un punto di vista essenzialmente interno, soggettivo, cioè come requisito per la tutela della libertà e riservatezza di ciascun votante e le norme che la proteggono servono quindi a soddisfare le esigenze di riservatezza e sicurezza dei singoli.
Ma la segretezza deve costituire anche una garanzia esterna, di rilevanza oggettiva. Non basta che il singolo si senta protetto: occorre che ciascun votante sia ragionevolmente certo dellâeffettiva segretezza del voto espresso dagli altri votanti. Questo signiica che la segretezza del voto non può essere un requisito disponibile. Se è ammessa lâesibizione o la dimostrazione del proprio voto davanti a terzi, allora diventa piĂš concreta la possibilitĂ di corruzione o di scambio elettorale. In tal senso è stato stabilito il divieto di accedere
5 Cfr. E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni dellâosservazione elettorale, 2002, 46, 12 ss.
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nella cabina elettorale con dispositivi mobili in grado di scattare fotograie: ciò potrebbe essere utilizzato per fornire la prova del voto6 .
Questa è lâinterpretazione del concetto di segretezza del voto data dalla dottrina. Ciò ha come conseguenza che si ritiene compatibile con la Costituzione italiana solo il voto elettronico in ambiente pubblico e controllato. Il voto elettronico via Internet, lâhome-voting si ritiene non conforme. Infatti, opportuni espedienti tecnici possono garantire la personalitĂ del voto e la segretezza interna, ma non quella esterna, oggettiva. Come si può essere certi che in un ambiente non controllato il votante sia effettivamente solo al momento dellâespressione del voto7 .
La stessa questione, però, si pone con il voto per corrispondenza: anche in questo caso non si può essere certi che lâelettore sia solo quando vota.
In materia il parere della Commissione di Venezia del 2004 è che il voto remoto, sia esso elettronico che per corrispondenza, è compatibile con gli standard del Consiglio dâEuropa8. La stessa Italia ammette il voto per corrispondenza per gli italiani residenti allâestero, introdotto nel nostro Paese con la legge costituzionale n. 1 del 2000, e regolato dalla legge n. 459 del 2001, senza che ciò abbia sollevato questioni di legittimitĂ davanti alla Corte costituzionale.
Nonostante questa importante deroga, la dottrina continua a ritenere compatibile con la Costituzione italiana solamente il voto elettronico in ambiente controllato9. CosĂŹ anche tutte le proposte e le sperimentazioni hanno riguardato sempre e solo casi di voto elettronico piĂš o meno esteso ma sempre in ambiente controllato.
6 Cfr. ibid., 14 ss.
7 Cfr. E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico, cit., 15 ss. e A.G. Oroino, Democrazia telematica e partecipazione democratica. Come la Rete ha trasformato la politica: dalla campagna elettorale in Internet alle elezioni on line, in Ciberspazio e diritto, 2001, 90 ss.
8 Venice Commission, Report on the compatibility of remote voting and electronic voting with the standards of the Council of Europe, Strasbourg, CDL-AD(2004)012.
9 Cfr. E. Bettinelli, La lunga marcia del voto elettronico, cit., 15 ss. e A.G. Oroino, Lâe-vote, in F. Sarzana di S. Ippolito (a cura di), E-government. Proili teorici ed applicazioni pratiche del governo digitale, Piacenza, La Tribuna, 2002.
Nellâambito delle nuove modalitĂ tecniche di partecipazione elettorale sono due le questioni di fondo, ambedue di stretta attualitĂ : da un lato, quella del rapporto tra la partecipazione democratica elettorale e nuove tecnologie informatiche e della comunicazione, e dallâaltro, quella delle modalitĂ per agevolare la consultazione elettorale in una fase, come quella attuale, di evidente grave crisi del rapporto tra societĂ civile e sistema politico, o, se si vuole, tra âPaese realeâ e âPaese legaleâ10 .
Il tema sâinquadra in unâottica giuridica e politologica di ampio respiro e cioè quella gravitante attorno al tema dellâe-democracy, ancorchĂŠ, ancora frequentemente, la stessa sia percepita come terreno di studio di una sparuta cerchia di specialisti non certo scevri di qualche istanza futuristica11. Del resto, come altre tecnologie legate alla comunicazione, Internet inluenza il comportamento di singoli e organizzazioni, intervenendo soprattutto sulle modalitĂ di interazione individuali e collettive. PiĂš ancora che da altri strumenti di comunicazione, come stampa, posta o televisione, etc., da Internet ci si aspettano trasformazioni cosĂŹ rilevanti da richiedere nuovi concetti. Nel solo campo delle interazioni tra cittadini e Stato, sono stati introdotti termini quali e-participation (cioè la possibilitĂ di esprimere opinioni politiche online), e-governance (cioè la messa online di una serie di possibilitĂ di accesso e informazioni e servizi pubblici) e-voting ed e-referendum (cioè la possibilitĂ di partecipare ad elezioni e referendum online). Si tratta di speciicazioni della piĂš generale trasformazione che lâelettronica porterebbe nella concezione della democrazia: ino a promuovere una e-democracy, deinita come crescita delle opportunitĂ di partecipazione politica dei cittadini per effetto di Internet
10 Cfr. S. Elia, Alcune questioni problematiche circa il voto elettronico, in Ciberspazio e diritto, 2016, 1-2, 83-106.
11 Cfr. T. Zittel, Political Representation in the Network Society: The Americanization of European Systems of Responsible Party Government?, in The Journal of Legislative Studies, 2003, 3, 1-22.
12 Cfr. D. Della Porta, Democrazie, Bologna, Il Mulino, 2011, 127-128.
Dunque lâe-voting si palesa quale ambito partecipativo-elettorale dislocato sul versante degli input del sistema politico dellâera digitale, ma inserito in un quadro piĂš generale, nel quale le Information and Communication Technologies (ICT) ristrutturano vasti e complessi territori dei sistemi politico-istituzionali democratici, in ragione appunto dellâaffermazione dellâe-democracy13, dellâe-participation, dellâe-governance (addirittura di scala globale)14 e dellâe-government, anche se, come è stato notato, non sempre queste nuove dimensioni si coniugano in modo osmotico lungo matrici di compatibilitĂ automatica15 .
Tali prospettive non sono però del tutto prive di problematiche con riguardo alla loro concretizzazione alla luce della sussistenza di alcuni punti dolenti come quello del digital divide16, ovvero della diseguaglianza dellâaccesso ad Internet e della diseguaglianza nella fruibilitĂ dei suoi vantaggi. Da questo punto di vista, le scuole di pensiero, come noto, si diversiicano; da un lato, Internet è stato presentato come fenomeno largamente democratico, vuoi perchĂŠ in grado di ampliare la platea degli utenti, vuoi perchĂŠ propulsivo dellâestensione dei produttori di informazioni17. Non solo, se per alcuni i caratteri di orizzontalitĂ , bidirezionalitĂ e interattivitĂ della comunicazione via Internet riducono i tratti gerarchici della politica ed ampliano la partecipazione bottom-up, accrescendo i canali di informazione disponibili per i cittadini e facilitando cosĂŹ la parte-
13 Cfr. B.D. Loader, D. Mercea, Democrazia in rete? Innovazioni sociali, media e politica partecipativa, in Informazione, comunicazione e societĂ , 2011, 6, 757-769.
14 Cfr. R. Rose, A global diffusion model of e-governance, in Journal of Public Policies, 2005, 1, 5-7.
15 Cfr. M. Miani, Lâascesa dellâe-government e il declino dellâe-democracy, in http://www.qualitapa.gov.it/www.urp.it/sito-storico/www.urp.it/Sezione.jsp-titolo=Lâascesa+dellâegovernment,+il+declino+dellâe-democracy&idSezione=987. html, 2006.
16 Cfr. Id., The Democratic Phenix, Cambridge, Cambridge University Press, 2012; P. Norris, Digital divide, Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide, Cambridge, Cambridge University Press, 2011; P. Ferri, Il digital divide: i sommersi e i salvati. LâInformation Communication Technology, la globalizzazione, la necessitĂ di uno sviluppo interconnesso, in P. Foradori, R. Scartezzini (a cura di), Globalizzazione e processi di integrazione sovranazionale: lâEuropa, il Mondo, Soveria Mannelli, Rubettino, 2006, 259-280.
17 Cfr. D. Della Porta, Democrazie, cit., 129.
La partecipazione elettorale elettronica nel caso italiano
cipazione di chi normalmente non ha voce18, per altri Internet, in realtà , favorisce chi è piÚ munito di risorse culturali, individuali e collettive, avvantaggiando quanti già sono inclusi nei circuiti della partecipazione politica19 .
In ogni caso, la questione dellâe-voting resta nevralgica per le conigurazioni attuali del problema della democrazia, perchĂŠ costituisce un campo analitico di cruciale interesse in una fase di profonda ristrutturazione del sistema delle relazioni internazionali rispetto al quale è considerato urgente uno sviluppo democratico sovranazionale sul quale ormai le rilessioni giuridiche e politologiche si dipanano in misura incontenibile anche per seguire unâevoluzione che segna lâemersione di autoritĂ multilivello, non sempre, peraltro, munite di legittimitĂ democratica.
Del resto, in questo senso, il posizionamento dellâe-voting â vuoi come momento partecipativo, vuoi come momento democratico â nellâorizzonte della democrazia globale non appare agevolmente rinviabile, atteso che si è in presenza di ÂŤuna signiicativa internalizzazione dellâautoritĂ pubblica associata a una corrispondente globalizzazione della politicaÂť20. A tacere del fatto che la globalizzazione accresce la consapevolezza della sussistenza di problemi globali che non possono essere trattati a livello di democrazia chiuse nei territori degli Stati nazionali; il che ha portato a ritenere che, ormai, la ÂŤdemocrazia è globale o non è21. E, peraltro, la crisi inanziaria mondiale e della zona Euro, ma piĂš direttamente dellâimpianto istituzionale dellâUE, non è piĂš in grado di affrontare con solerzia ed eficacia questioni riguardanti la vita e i destini dei cittadini dellâUnione, ponendo problemi di governance democratica che travalicano di gran lunga i conini nazionali, rendendo le opzioni legate allâe-voting decisamente rilevanti per la prospettazione di sistemi di governance democratica sovranazionali.
18 Cfr. ibid., nonchĂŠ D.J. Myers, Social Activism Through Computer Networks, in O.V. Burton (ed.), Computing in the Social Science and Humanities, Urbana, Illinois University Press, 2001, 124-139 e J.M. Ayers, From the Streets to the Internet: The Cyberdiffusion of Contention, in The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 1999, 1, 132-143.
19 Cfr. M. Margolis, D. Resnick, Politics as Usual. The Cyberspace ÂŤRevolutionÂť, Thousand Oaks, Sage, 2000.
20 Cfr. D. Held, A. McGrew, Globalismo e antiglobalismo, Bologna, Il Mulino, 2010.
21 Cfr. R. Marchetti, Democrazia globale, Milano, Vita&Pensiero, 2010.
il caso del c.d. hate speech online
Come è ormai ricorrente osservare, Internet costituisce un mezzo di comunicazione estremamente âdemocraticoâ che, proprio in ragione della sua particolare diffusione e diffusivitĂ , impone la ricerca accurata di un sistema regole che ne impedisca un uso improprio1 . Una delle questioni piĂš delicate, da cui muove il presente lavoro, risiede proprio nellâesatta individuazione di nuovi punti di equilibrio tra libertĂ di espressione sul web, potenzialmente illimitata, e tutela di altri diritti e valori di rango costituzionale, primi fra tutti, i diritti fondamentali e le garanzie di eguaglianza e non discriminazione2 .
Ă, al riguardo, evidente che Internet offra opportunitĂ di comunicazione potenzialmente illimitate, creando agevolmente reti comunicative transnazionali inalizzate anche allâeducazione e alla sensibilizzazione su questioni attinenti alla protezione degli stessi diritti inviolabili. Dâaltro canto, è altrettanto paciico che Internet venga utilizzato anche per la diffusione capillare di contenuti offensivi e
1 Sulla necessitĂ di un Internet Bill of Rights, cfr. S. RodotĂ , Towards an Internet Bill of Rights, intervento al Dialogue Forum on Internet Rights, Roma, 2007. Sul tema, si veda, tra gli altri, D.C. Nunziato, Virtual Freedom. Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age, Stanford (Ca), Stanford University Press, 2009.
2 G.M. Teruel Lozano, Il problema della delimitazione della libertĂ di manifestazione del pensiero on-line, in www.forumcostituzionale.it, 7 settembre 2011.
Il dificile equilibrio tra libertĂ di espressione e protezione della dignitĂ umana sulla rete:
Pietro Falletta, Luca Di Donato
spesso discriminatori, a carattere razzista, xenofobo o sessista, da parte di individui e gruppi che intendono perseguire opposte inalitĂ di incitamento allâodio.
Allâinterno di questo contesto, pare quindi necessario che lâordinamento giuridico ponga le condizioni per un corretto equilibrio tra libertĂ di espressione e lotta contro le condotte illecite sul web, specie quelle perpetrate nei confronti dei soggetti e dei gruppi sociali piĂš deboli.
La normativa sovranazionale che affronta lo speciico tema della tutela dei diritti fondamentali in Internet, per un verso, è copiosa ed attenta; per un altro verso, tuttavia, essa consiste ancora, pressochÊ integralmente, in norme di soft law, con limitata eficacia vincolante nei confronti degli ordinamenti degli Stati membri.
Sul versante dellâUnione europea, sono state approvate, in particolare, dichiarazioni (quale quella del Consiglio dellâUnione europea, del 28 giugno 2001), raccomandazioni (tra cui la raccomandazione congiunta del Parlamento e del Consiglio dellâUnione 2006/952/Ce), risoluzioni (la risoluzione del Parlamento europeo sulla libertĂ di espressione su Internet del 6 luglio 2006) e decisioni (in particolare, rileva menzionare la decisione n. 854/2005/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dellâ11 maggio 2005). Gli interventi dellâUnione sullâutilizzo della rete Internet sono destinati, con ogni probabilitĂ , ad intensiicarsi, specie in caso di discipline nazionali inadeguate o non armonizzate.
Un approccio piĂš deciso per la tutela dei diritti sul web è stato perseguito dal Consiglio dâEuropa attraverso lâadozione di due speciici accordi internazionali che potrebbero aprire un varco risolutivo per la lotta ai crimini informatici e, in particolare, alle condotte discriminatorie sul web.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla Convenzione del Consiglio dâEuropa sulla criminalitĂ informatica, entrata in vigore il 1° luglio 2004 e ratiicata dallâItalia con legge 18 marzo 2008 n. 48, la quale stabilisce le linee guida per tutti gli Stati che vogliano sviluppare una legislazione nazionale completa contro la criminalitĂ informatica, e fornisce anche il quadro per la cooperazione internazionale in questo campo.
Sullo speciico tema della difesa dei diritti fondamentali sulla rete, risulta, tuttavia, determinante lâapprovazione del Protocollo addizionale alla suddetta Convenzione, entrato in vigore il primo marzo 2006, che si pone la inalitĂ di ÂŤassicurare un buon equilibrio tra la libertĂ dâespressione e una lotta eficace contro gli atti di natura razzista e xenofobaÂť3. Anche il nostro Paese ha espresso la volontĂ di aderire al Protocollo mediante la irma del medesimo avvenuta il 9 novembre 2011.4
Inine, vanno segnalati i rilievi di uno speciico organo del Consiglio dâEuropa, ossia la Commissione europea contro il razzismo e lâintolleranza (Ecri) che anche recentemente, nel suo rapporto sullâItalia pubblicato il 21 febbraio 2012, ha raccomandato alle autoritĂ italiane di intensiicare gli sforzi per contrastare la diffusione di materiale di propaganda razzista, xenofoba e antisemita via Internet.
Sotto il proilo della normativa interna, le disposizioni speciicamente rivolte alla tutela contro le violazioni dei diritti inviolabili commesse via web e, piĂš in generale, quelle dirette a disciplinare la realtĂ di Internet, sono ancora limitate. Il nostro legislatore ha sin qui seguito una strada molto prudente limitando gli interventi volti a regolare in modo diretto i fenomeni connessi ad Internet, e cosĂŹ attivando un ruolo di âsupplenzaâ da parte dei giudici nellâapplicare in via analogica, o comunque estendere alla realtĂ virtuale, disposizioni giĂ esistenti.
La normativa piĂš rilevante dedicata espressamente al web, e applicabile anche come strumento di tutela contro le discriminazioni perpetrate su Internet, è quella contenuta nel d.lgs. n. 70/2003, che regola, allâinterno della disciplina del commercio elettronico, la responsabilitĂ dei c.d. Internet Service Provider (Isp), ossia dei soggetti che forniscono servizi di connessione, trasmissione, memorizzazione dati, anche attraverso la messa a disposizione delle proprie apparecchiature per ospitare siti. LâIsp, in breve, può essere considerato come un intermediario, che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare unâinformazione e i destinatari della stessa.
3 Cfr. Considerando n. 12 del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio dâEuropa sulla criminalitĂ informatica.
4 Il governo italiano ha inteso ratiicare tale Protocollo; attualmente il ddl di ratiica ed esecuzione del Protocollo è in esame al Senato (A.S. n. 2471).
Il dificile equilibrio tra libertĂ di espressione e protezione...
In linea generale, il decreto sancisce che un provider non è responsabile delle informazioni trattate e delle operazioni compiute da chi fruisce del servizio, a patto che non intervenga in alcun modo sul contenuto o sullo svolgimento delle stesse operazioni. Inoltre, sugli Isp gravano obblighi di informazione e di collaborazione nei confronti delle autoritĂ competenti che non comportano, tuttavia, oneri particolarmente gravosi di veriica e iltraggio preventivo di informazioni trasmesse sui propri server al ine di valutarne la possibile lesivitĂ per i terzi. In particolare, lâart. 17 del decreto prevede una clausola generale che sancisce lâinesistenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico del prestatore di servizi sulle informazioni che trasmette o memorizza, o di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivitĂ illecite. Il prestatore diventa, tuttavia, civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, avendo ricevuto una apposita richiesta dallâautoritĂ giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non impedisce prontamente lâaccesso ai contenuti illeciti, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura lâaccesso non ha provveduto ad informarne lâautoritĂ competente. Sussiste, pertanto, in capo agli Isp sia un obbligo di collaborazione con le autoritĂ competenti, sia un obbligo di rimozione dei contenuti illeciti in caso di speciica e qualiicata segnalazione.
3. Il ricorso a strumenti tradizionali di tutela: il contrasto al c.d. hate speech
Come ricordato, i tribunali nazionali ed internazionali â per risolvere molte delle nuove fattispecie giuridicamente rilevanti sorte sul web â sono stati costretti a ricorrere a categorie ed istituti tradizionalmente destinati ad altri, seppur analoghi, ambiti giuridici.
Le disposizioni che piĂš comunemente possono essere applicate, in via analogica, alle controversie in materia di tutela dei diritti sulla rete, riguardano, a livello prevalentemente sovranazionale, la normativa sui discorsi di odio, c.d. hate speech, e, nel contesto interno, le disposizioni che puniscono il reato di diffamazione.
I discorsi di odio comprendono le manifestazioni verbali contenenti elementi discriminatori che hanno la stessa inalitĂ dei crimi-
ni di odio5. In ambito normativo, vanno ricomprese nella deinizione di hate speech tutte le manifestazioni di pensiero ai conini della libertĂ di espressione, e quindi tutte le diverse connotazioni che le âespressioni odioseâ possono assumere, dalla discriminazione razziale allâistigazione alla violenza, dai sentimenti xenofobi alle esternazioni misogine, che trovano, evidentemente, sulla rete uno sfogo libero e potenzialmente illimitato6 .
Risulta particolarmente proliica, al riguardo, lâattivitĂ normativa delle istituzioni europee ed internazionali, nonchĂŠ quella delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, tutte volte ad approdare ad un punto di equilibrio tra lâesigenza di contrasto allâhate speech e la tutela delle altre libertĂ fondamentali previste nelle carte internazionali, prima fra tutte la libertĂ di espressione.
Al riguardo, la Convenzione europea sui diritti umani (Cedu) è uno dei primissimi documenti internazionali che contiene unâesplicita affermazione del principio di non discriminazione7. Si tratta di un principio riconosciuto, tuttavia, non in senso assoluto, giacchĂŠ va applicato in modo bilanciato e combinato rispetto agli altri diritti sanciti nella Convenzione stessa.
La Corte europea dei diritti umani (Corte Edu), affermando il carattere ârelativoâ, oltre che del principio di non discriminazione, anche della libertĂ dâespressione prevista dallâart. 10, nonchĂŠ della libertĂ di associazione (art. 11 Cedu), ha speciicato a piĂš riprese le tipologie di espressione che devono essere considerate offensive o contrarie alla Convenzione (tra cui, razzismo, omofobia, antisemitismo, nazionalismo aggressivo e discriminazione contro le minoranze e gli immigrati)8, e quindi punibili quali forme di hate speech. Per realizzare questo obiettivo, la Corte è ricorsa a due distinti approcci, basati sullâinterpretazione combinata delle stesse norme della Convenzione: da un lato, lâapplicazione dellâart. 17, che sancisce il divieto dellâabuso di diritto
5 Sulla natura dei discorsi conigurabili come hate speech cfr. G. Pino, Discorso razzista e libertĂ di manifestazione del pensiero, in Pol. dir., 2008, 287-305.
6 Sul tema, cfr. R. Kakungulu-Mayambala, Internet Censorship and Freedom of Eexpression: A Critical Appraisal of the Regulation of Hate Speech on the Internet, in Il Nuovo diritto delle SocietĂ , 2010, 33-49.
7 Vedi lâart. 14 della Cedu.
8 La Corte ha richiamato, al riguardo, le tipologie individuate nella raccomandazione n. R 97 (20) del Comitato dei Ministri del Consiglio dâEuropa sullâhate speech
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(approccio adottato quando lâesercizio di un diritto riconosciuto dalla Convenzione, e in particolare della libertĂ di espressione, provochi una condotta riconducibile allâhate speech cosĂŹ negando i valori fondamentali della Cedu)9; dallâaltro, lâapplicazione delle limitazioni previste nel secondo paragrafo dellâart. 10 e dellâart. 1110 (approccio adottato quando lâoffesa in questione, sebbene ricada nella deinizione di hate speech, non leda sostanzialmente i valori fondamentali della Cedu).
Le materie in cui la Corte si è ritrovata ad applicare i suddetti principi sono quelli che legano la pratica dellâhate speech a considerazioni razziali11, religiose12, negazioniste13, di orientamento sessuale14, legate alla dottrina totalitaria15 o al discorso politico16, anti-costituzionale e nazionalistiche17 .
Ad esempio, in una decisione del 24 giugno 2003, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che il diniego e la minimizzazione dellâOlocausto devono essere interpretati come una delle piĂš acute forme di diffamazione razziale e come un incentivo allâodio verso gli ebrei, anche, evidentemente, quando ciò si realizzi sotto forma di hate speech. La negazione o la revisione dei fatti storici di questo tipo mettono infatti in discussione i valori su cui si fonda la lotta con-
9 Vedi lâart. 17 della Cedu.
10 Restrizioni ritenute necessarie al ine di assicurare la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, la difesa dellâordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale e la protezione dei diritti e delle libertĂ altrui.
11 Aksu v. Turkey (n. 4149/04 et 41029/04); FĂŠret v. Belgium (n. 15615/07); Leroy v. France (n. 36109/03); Jersild v. Denmark (n. 15890/89).
12 Hizb Ut-Tahrir and Others v. Germany (n. 31098/08); Pavel Ivanov v. Russia (n. 35222/04); Norwood v. the United Kingdom (n. 23131/03); GĂźndĂźz v. Turkey (n. 35071/97).
13 Garaudy v. France (n. 65831/01); Lehideux and Isorni v. France (n. 24662/94).
14 Vejdeland and Others v. Sweden (n. 1813/07).
15 Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey (nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98); Communist Party of Germany v. the Federal Republic of Germany (n. 250/57); Medya FM Reha Radyo ve IletiĹim Hizmetleri A.Ĺ. v. Turkey (n. 32842/02).
16 Otegi Mondragon v. Spain (n. 2034/07); Faruk Temel v. Turkey (n. 16853/05).
17 Beleri and Others v. Albania (n. 39468/09); Dink v. Turkey (nn. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 e 7124/09); Association of Citizens âRadkoâ & Paunkovski v. âthe former Yugoslav Republic of Macedoniaâ (n. 74651/01); SĂźrek v. Turkey (n.1.) (n. 26682/95).
tro il razzismo e lâantisemitismo e rischiano di turbare gravemente lâordine pubblico.
Anche lâUnione europea si è impegnata considerevolmente nel tentativo di arginare il fenomeno dellâhate speech, con evidenti rilessi anche sulla capillare diffusione dei âdiscorsi dâodioâ nellâambito della rete.
I punti cardinali di riferimento in materia di non discriminazione restano, ovviamente, lâart. 13 del Trattato di Amsterdam18, lâart. 21 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali19, la direttiva 2000/43/ Ce del Consiglio del 29 giugno 2000 (ÂŤche attua il principio della paritĂ di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dallâorigine etnicaÂť) e la direttiva 2000/78/Ce del Consiglio del 27 novembre 2000 (ÂŤche stabilisce un quadro generale per la paritĂ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoroÂť).
In particolare, il Consiglio ha fornito un contributo fondamentale tramite la decisione quadro 2008/913/Gai del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. La decisione, che fa seguito allâazione comune 96/443/Gai, prevede lâarmonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri per quanto riguarda i reati ispirati al razzismo e alla xenofobia, afinchĂŠ i comportamenti razzisti e xenofobi costituiscano un reato in tutti gli Stati membri e siano passibili di sanzioni penali eficaci, proporzionate e dissuasive. La decisione quadro si applica ad ogni reato commesso, da parte di un cittadino dell'UE o a vantaggio di una persona giuridica avente sede sociale in uno Stato membro, sul territorio dello Stato membro quando:
- lâautore sia isicamente presente sul suo territorio, a prescindere dal fatto che il comportamento implichi lâuso di materiale ospitato su un sistema di informazione situato sul suo territorio;
- il comportamento implichi lâuso di materiale ospitato su un sistema di informazione situato sul suo territorio, a prescindere dal fatto che lâautore ponga in essere il comportamento allorchĂŠ è isicamente presente sul suo territorio.
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A tale riguardo, la decisione quadro propone criteri per stabilire la responsabilitĂ delle persone giuridiche. Stabilisce come punibili, in quanto reati, determinati atti commessi con intento razzista o xenofobo, quali:
- pubblico incitamento alla violenza o allâodio rivolto contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo deinito sulla base della razza, del colore, la religione, lâascendenza, la religione o il credo o lâorigine nazionale o etnica;
- la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale contenente espressioni di razzismo o xenofobia;
- la pubblica apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio o contro lâumanitĂ , i crimini di guerra, quali sono deiniti nello statuto della Corte penale internazionale (artt. 6, 7 e 8) e i crimini di cui allâart. 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o allâodio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.
In ogni caso, la motivazione razzista o xenofoba deve essere considerata circostanza aggravante o, in alternativa, tale motivazione dovrĂ essere presa in considerazione nel decidere quale sanzione inliggere.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, la decisione stabilisce che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono consistere in unâammenda penale o non penale ed eventuali altre sanzioni quali: lâesclusione dal beneicio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche; lâinterdizione temporanea o permanente dallâesercizio di unâattivitĂ commerciale; il collocamento sotto sorveglianza giudiziaria; il provvedimento di liquidazione giudiziaria.
Uno strumento circoscritto, ma attualmente tra i piĂš eficaci per la tutela dei diritti su Internet grazie ad un ormai paciico orientamento giurisprudenziale, consiste nella estensione di proili di responsabilitĂ per lâipotesi di c.d. diffamazione online.
Il
In particolare, per la tutela dellâonore e della reputazione, che sono evidentemente tra i diritti piĂš esposti al âlibero hate speechâ degli utenti della rete, il giudice nazionale ha ritenuto necessaria lâintroduzione di una fattispecie limitativa della libertĂ di espressione sul web, superando in qualche modo anche il divieto di analogia in malam partem previsto per la disciplina penale.
Al riguardo, la Corte di cassazione, sez. V, giĂ con la sentenza n. 4741 del 27 dicembre 2000 aveva avuto modo di chiarire che il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione lâesistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici20, ÂŤnon ha ritenuto di dover mutare o integrare la lettera della legge con riferimento a reati (e, tra questi, certamente quelli contro lâonore), la cui condotta consiste nella (o presuppone la) comunicazione dellâagente con terze personeÂť.
Sempre in quellâoccasione, il giudice di legittimitĂ aveva, quindi, precisato che lâÂŤutilizzo di un sito Internet per la diffusione di immagini o scritti atti ad offendere un soggetto è azione idonea a ledere il bene giuridico dellâonore nonchĂŠ potenzialmente diretta ÂŤerga omnesÂť, pertanto integra il reato di diffamazione aggravataÂť.
In particolare, la ÂŤdiffamazione tramite Internet costituisce unâipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dellâart. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa con altro mezzo di pubblicitĂ [rispetto alla stampa]Âť dato che ÂŤessendo Internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee [almeno quanto la stampa, la radio e la televisione], anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dallâart.
21 Cost., che, per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di criticaÂť21 .
In questâottica, escludere lâapplicazione della fattispecie di reato prevista dellâart. 595, co. 3, c.p., ÂŤcomporterebbe lâinaccettabile creazione di una sorta di zona franca che renderebbe immune dalla giurisdizione penale il fenomeno del webÂť22. In realtĂ , ÂŤla diffusivitĂ ,
20 Va ricordato, al riguardo, il ddl. n. 7292 (Anedda, Selva e altri), presentato il 13 settembre 2000 alla Camera, con il quale si intendeva introdurre nel codice penale lâart. 596-bis che avrebbe espressamente e speciicamente punito la diffamazione a mezzo Internet e avrebbe esteso alle âtrasmissioni informatiche o telematicheâ lâoperativitĂ degli artt. 57 e 57 bis c.p.
21 Cass., sez. V pen., 1/07/08, n. 31392.
22 Cass., sez. V pen., 19/09/11, n. 46504.
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la pubblicitĂ e la incontrollabilitĂ di un sito Internet, nel quale sono inseriti immagini denigratorie, frasi ingiuriose o, come nella specie, dati personali associati a immagini offensive per la natura erotica e vulneranti il proprio patrimonio ideale costituito dal diritto alla salvaguardia della dignitĂ , onorabilitĂ , riservatezza, è pienamente corrispondente â costituendone la misura estrema e parossistica â agli altri mezzi di pubblicitĂ che, con formula onnicomprensiva e lungimirante, contempla il codiceÂť23 .
La tutela riconosciuta dalla giurisprudenza contro la lesione dellâonore e della reputazione degli individui è ulteriormente rafforzata dalla ricostruzione operata dalla stessa Corte di cassazione in ordine al luogo e al tempo di consumazione del reato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il ÂŤreato di diffamazione consistente nellâimmissione nella rete Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da piĂš fruitori della rete, pur quando il sito ÂŤwebÂť sia registrato allâesteroÂť24 .
In particolare, la Cassazione precisa che, se da ÂŤun esame dello stretto diritto positivo, ed in particolare della disciplina di cui agli art. 3, 6, 9 e 10 c.p., è evidente che nessuna dificoltĂ insorge in ipotesi di reato commesso agendo dallâItalia in collegamento con un server parimenti installato in Italia, essendo il fatto interamente commesso nel territorio italiano e, conseguentemente, punibile alla stregua del principio generale di territorialitĂ Âť; allo stesso modo nel caso in cui ÂŤlâagente opera in e dallâItalia su un server installato allâestero sussiste la giurisdizione italiana ex art. 6, comma 2, c.p., alla stregua del quale il reato si considera commesso in ItaliaÂť; diversa è la situazione qualora ÂŤlâagente opera allâestero, e allâestero è pure collocato il server al quale egli accede, ove si riletta che il messaggio è ricevuto, oltre che nel resto del mondo, anche in ItaliaÂť.
Anche in questâultima ipotesi, la Cassazione afferma la perseguibilitĂ del reato in Italia giacchĂŠ lâevento del reato consiste nella ÂŤpercezione del messaggio diffamatorio nel territorio nazionale da parte di una indistinta generalitĂ di soggetti abilitati ad accedere
al sistema âInternetâ, nulla rilevando che tra costoro vi sia o possa esservi lo stesso soggetto diffamatoÂť.
Ne consegue ÂŤlâapplicabilitĂ della legge italiana, invocando lâart. 6 c.p., poichĂŠ la teoria dellâubiquitĂ consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia veriicata in tutto, ma anche in parte, lâazione o lâomissione, tanto in quello in cui su di esso si sia veriicato lâevento: dunque, nel caso di iter criminis iniziato allâestero e conclusosi (con lâevento) nel nostro Paese, sussisterebbe la potestĂ punitiva dello Stato italianoÂť.
Con riferimento alle sanzioni applicabili, la Cassazione ha anche disposto che si possa procedere al sequestro preventivo dei siti Internet laddove venga diffuso materiale diffamatorio25, speciicando che il sequestro costituisce ÂŤlâunico mezzo idoneo per scongiurare la reiterazione del reatoÂť e che la ÂŤmisura cautelare reale, che si concretizza nellâoscuramento del sito Internet che ospita lâattacco denigratorio, è disposta infatti dal giudice per evitare lâaggravarsi delle conseguenze del reato di cui allâart. 595 del codice penaleÂť26 .
La breve sintesi sullâattuale quadro di regolazione della realtĂ di Internet â con speciico riferimento al complesso rapporto tra libertĂ di espressione e contrasto alla discriminazione â svela, come detto, la scarsitĂ di strumenti normativi settoriali, soprattutto allâinterno del nostro ordinamento. I vuoti di regolazione in ordine alla tutela dei diritti sul web â come anche in materie altrettanto controverse quali il diritto dâautore o i prodotti editoriali online â sono spesso riempiti da ricostruzioni giurisprudenziali, a volte ardite, che cercano di estendere alla rete categorie ed istituti tradizionali.
In questâottica, alcuni interventi del legislatore sembrano assolutamente indefettibili, a partire dalla ratiica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio dâEuropa sulla criminalitĂ informatica che consentirebbe di rendere operative le disposizioni ivi previste per il contrasto agli atti di natura razzista e xenofobica sul web.
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La piena eficacia delle norme contenute allâinterno del Protocollo consentirebbe, infatti, non solo, di rafforzare il quadro giuridico in materia di reati a sfondo razziale e xenofobo commessi su Internet, ma anche di conferire legittimazione agli interventi delle autoritĂ di polizia e giudiziaria al di fuori del territorio nazionale, evidentemente imprescindibili alla luce della conclamata a-territorialitĂ della rete.
Lâadozione di norme appositamente dedicate al web dovrebbe essere tuttavia afiancata, anzitutto, da eficaci sistemi di monitoraggio e collaborazione tra operatori ed autoritĂ competenti, e, quindi, da procedure di risoluzione âa-giudizialeâ delle innumerevoli dispute giuridicamente rilevanti che possono sorgere sulla rete.
Possono costituire, inoltre, validi strumenti di prevenzione delle condotte illecite â in unâottica di massimo rispetto per lâautonomia e la libertĂ della rete â intese istituzionali aperte ad operatori ed utenti del web, volte alla redazione di linee guida orientative per lâautoregolazione degli Isp e dei social network. In sostanza, la scelta di contrastare la circolazione di messaggi lesivi dei diritti fondamentali della persona mediante meccanismi collaborativi e di auto-condotta, può consentire lâapprodo ad un giusto equilibrio tra eficacia dellâazione di tutela e garanzie di libera iniziativa economica degli operatori stessi e di libertĂ di espressione degli utenti della rete. In questâottica, sembra opportuno operare su due piani distinti: in via generale, mediante la redazione di linee guida dirette a tutti gli operatori del settore e, in maniera piĂš mirata, concludendo speciici protocolli di intesa con i soggetti maggiormente signiicativi (in primis, i social network piĂš diffusi).
In deinitiva, unâazione pubblica a presidio delle innumerevoli attivitĂ che si svolgono sulla rete non può essere osteggiata aprioristicamente, sulla scorta di una pretesa âautodichiaâ del web, che facilmente può tracimare in una zona franca di impunitĂ . La tutela dei diritti fondamentali, il cui esercizio è sempre piĂš diffuso online, richiede, in realtĂ , una nuova e assai delicata operazione di bilanciamento che deve avere in ambito legislativo la propria sede privilegiata, ma nella speciicitĂ della rete lâimprescindibile e nuovo spazio di riferimento.
La rete Internet ha radicalmente cambiato il mondo dellâinformazione, come rilevato dal XII° Rapporto Censis-Ucsi (2015), stante ancora il primato dei mezzi di informazione tradizionali, il 51,4% degli italiani per informarsi utilizza anche motori di ricerca e il 43,7% si afida anche a Facebook, a cui risulta iscritto il 50,3% dellâintera popolazione e il 77,4% dei giovani under 30. La percentuale sâinverte in relazione ai giovani, fra cui Facebook è il principale strumento dâinformazione (71,1%), seguito dai motori di ricerca (68,7%) e dai telegiornali (68,5%). Il ruolo dei social network nel mondo dellâinformazione è quindi destinato a crescere con il ricambio generazionale. Stiamo assistendo alla costruzione di una ÂŤnuova gerarchia delle fonti di informazioneÂť, secondo le parole del Rapporto. Le potenzialitĂ per il pluralismo informativo sono importantissime: la rete, per la sua diffusione e la sua relativa economicitĂ (la mera connessione Internet), è in grado di valorizzare la c.d. controinformazione come nessun altro mezzo di comunicazione. Questa è favorita anche dalla presenza dei social network, che riescono a raggiungere i singoli internauti e a diffondere capillarmente le notizie, al contrario dei media tradizionali. ÂŤQuesti ultimi possono certo ancora iltrare le notizie per il grande pubblico, ma la circolazione alternativa dei social network li minaccia perchĂŠ raggiunge in modo selettivo esattamente quei cittadini che sfuggono allâinformazione mainstream per
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curiositĂ intellettuale o sospetto programmaticoÂť1. Ovviamente anche la rete Internet ha dimostrato di non essere la terra promessa2 e fra i lati oscuri vi è sicuramente la diffusione di notizie false che orientano lâopinione pubblica: sono le c.d. bufale.
Dal dizionario Treccani si legge che con lâespressione âbufalaâ sâintende â in senso igurato â ÂŤsvista, errore madornale; affermazione falsa, inverosimile; panzanaÂť. Nel linguaggio di Internet il termine ha assunto il signiicato di notizia falsa, da intendersi come descrizione di avvenimenti non realmente accaduti, ossia di avvenimenti inventati o distorti.
Non è che prima dellâavvento dellâinformazione su Internet e sui social network queste pratiche non esistessero3, ma lâeffetto non era paragonabile: oggi si parla addirittura di post-truth world4 (mondo post-fattuale). Per capire lâestensione globale del fenomeno5, ma soprattutto il suo caso piĂš estremo, si può pensare allâinluenza delle bufale nellâattuale campagna elettorale americana6, in cui la creazione di false notizie è strumento di inluenza dellâopinione pubblica. In Italia il fenomeno non è senzâaltro ancora cosĂŹ estremo, ma sta comunque assumendo dimensioni allarmanti: si pensi alle bufale diffuse sui social network nellâultimo periodo, dalla âtassa sui condi-
1 F. Colombo, Web 2.0 e democrazia: un rapporto problematico, in P. Aroldi (a cura di), La piazza, la rete e il voto, in Roma, Ave, 2014, 30, 33.
2 Per una ricostruzione critica del pensiero habermassiano e per interessanti riferimenti bibliograici: M.F. Murru, Le potenzialitĂ democratiche delle nuove forme di comunicazione, ivi, 37.
3 Cfr. F. Colombo, Oscurando la veritĂ , in Prob. Inf., 2001, 181, 187.
4 Per alcuni spunti di rilessione: Yes, Iâd lie to you, in The Economist, Sep 10th , 2016.
5 Cfr. W. Lee Howell, Digital Wildires in a Hyperconnected World, in Report Global Risks, 2013, 23. F. Vis, The Rapid Spread of Misinformation Online, in Outlook on the Global Agenda, 2014, 28a.
6 F. Endres, Elezioni Usa, cosĂŹ Donald Trump approitta delle false notizie, in Repubblica.it, 15 settembre 2016 (consultato 01.11.2016).
zionatoriâ imposta dallâUE, agli ipotizzati rapporti sessuali di Greta e Vanessa â le giovani cooperanti italiane rapite in Siria â coi terroristi, dai presunti casi di ebola a Lampedusa a seguito degli sbarchi di immigrati, ino alle pretese di sostegno economico inverosimili dei richiedenti asilo.
Alcune di queste bufale hanno avuto una rilevanza notevole, venendo talvolta riprese anche da importanti esponenti politici o da quotidiani nazionali: sui social network hanno avuto innumerevoli condivisioni, apparendo quindi sulle âbachecheâ di innumerevoli utenti di Facebook.
La diffusione delle bufale è ormai correlata anche al mondo del giornalismo a causa di una commistione di vari fenomeni: ÂŤla veriica delle fonti supericiale se non inesistente, la ricerca di visibilitĂ e lettori sparandola grossa, lâinteresse smodato del pubblico per notizie assurde, morbose o in grado di suscitare reazioni emotive, la necessitĂ di fare i conti con sempre maggiori richieste e minori risorse in tempi di tagli e crisi del settoreÂť7 .
Nella maggior parte dei casi tuttavia dietro alla diffusione di una bufala non vi è una motivazione politica nĂŠ lâimprecisione di un giornalista, ma quelle che sono vere e proprie âfabbricheâ di notizie false che utilizzano il c.d. click baiting per ottenere introiti pubblicitari. La condivisione della notizia consente infatti, mediante lâaccesso al sito da parte degli utenti interessati a leggerne il contenuto, di incrementare le proprie entrate pubblicitarie. Eclatante ed esempliicativo il caso della bufala sui rapporti sessuali fra Greta e Vanessa e i loro sequestratori: la viralitĂ della notizia dovuta alle condivisioni sui social network ha ÂŤfatto guadagnare al sito e ai suoi gestori âanche 1.000-2.000 euro al giornoâÂť8 .
Lâinserimento di una notizia falsa allâinterno della rete (soprattutto la sua condivisione sui social network) può causarne la c.d. viralitĂ 9, ossia il caso in cui un contenuto viene condiviso da piĂš soggetti, riuscendo cosĂŹ a raggiungere centinaia di migliaia (a volte
7 F. Costa, Questa notizia è clamorosa (ma falsa): è la bufala bellezza, in IlSole24Ore.com, 26 aprile 2015 (consultato 01.11.2016).
8 Ibid.
9 Cfr. A.A.V.V., Collective Attention in the Age of (Mis)information, in A.A.V.V., Computers in Human Behavior, 2015, 1198.
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milioni) di persone. Il fenomeno trova alcune spiegazioni in meccanismi cognitivi e sociologici quali la c.d. social cascade (la diffusione a cascata delle informazioni senza controllo sulla veridicitĂ )10, la c.d. group polarization (la polarizzazione dei gruppi, che tende a favorire la diffusione e il rafforzamento di convinzioni allâinterno di gruppi omogenei)11, oltre che lâinluenza delle prior convictions (le convinzioni personali) sulla lettura della notizia12 .
Dal punto di vista giuridico per affrontare il fenomeno serve innanzitutto confrontarsi con il problema della veritĂ nellâambito dellâinformazione. Per alcuni13 essa è concetto metaisico inapplicabile al mondo del diritto, mentre dando per appurato lâÂŤinutile mitoÂť14 (ossia quello dellâÂŤinformazione totale e spersonalizzataÂť, in realtĂ viva nello scontro ideologico e da essa inluenzato15), la veritĂ si dovrebbe intendere come descrizione di fatti realmente accaduti, o meglio non invenzione di fatti non accaduti. Non si tratta della contrapposizione foucaultiana fra vero e falso, a livello di discorso16, ma della contrapposizione fra fatto-evento e non-fatto. Se è pur vero che i fatti non sono ÂŤpesci allineati sul banco del pescivendoloÂť17 , è altrettanto vero che un conto è scegliere di raccontare del tonno invece che del pesce spada (o di cercare di capire perchĂŠ il tonno è avariato), un altro è raccontare di aver visto al mercato enormi draghi marini e sirene. Ă proprio quindi nel regime qualiicato della notizia, come oggetto dellâinformazione, che la veritĂ â o meglio la veridicitĂ â del fatto/notizia assume unâimportanza centrale per il public discourse. Non si tratta di abbracciare una teoria funzionale della libertĂ di manifestazione del
10 Si rimanda a C. Sunstein, On Rumors, Princeton, Princeton University Press, 2014, 36.
11 Ivi, 50.
12 Ivi, 75.
13 Cfr. F. Ramacci, Cronaca e veritĂ , in Dir. e soc., 1980, 389, 398-400.
14 A. Alessandri, Osservazioni sulle notizie false, esagerate o tendenziose, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, 708, 720.
15 Si veda lâesempio del concentrarsi solo su certe notizie come lâesodo degli albanesi durante la guerra del Kosovo. F.O. Giesbert, La globalizzazione nella produzione delle notizie, in Prob. Inf., 2001, 141, 145.
16 M. Foucault, Lâordine del discorso, Torino, Einaudi, 1972, 13.
17 E. Carr, Sei lezioni sulla Storia, Torino, Einaudi, 1977, 28.
pensiero, ma di recepire una funzionalizzazione della species della libertĂ di informazione, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale18: ÂŤIn conclusione, lâaffermato intreccio del dovere del giornalista di informare e del diritto del cittadino di essere informato merita rilevanza e tutela costituzionale se ha come base e come inalitĂ la veritĂ e la sua diffusioneÂť19. Nellâambito del diritto allâinformazione, che pretenda di essere tale, il falso non può trovare protezione20 .
ÂŤ[L]a diffusione di notizie del tutto âfalseâ costituisce un fatto di certo non protetto dalla libertĂ di espressione del pensieroÂť21, indubitabilmente ove vi sia la consapevolezza della loro falsitĂ , ossia siano subiettivamente false22 .
Tuttavia la fattispecie va distinta da altre tipologie di espressione che rientrano, invece, nel novero di manifestazioni del pensiero protette dallâart. 21 Cost.
In primo luogo la creazione e diffusione di bufale va distinta dal diritto di cronaca: il criterio scriminante fra legittima manifestazione del pensiero e, per esempio, lesione dellâonore delle persone è la veridicitĂ di quanto scritto (o perlomeno il controllo delle fonti)23 .
In relazione al giornalismo di inchiesta il carattere di veritĂ sfuma, rendendo possibile presentare fatti presunti purchĂŠ in forma
18 Corte Cost. sent. n. 11/1968, 98/1968. Si vedano poi le sentenze in tema di diritto a informare e a essere informati: sent. n. 112/1993, 420/1994, 155/2002.
19 Cass pen. sent. n. 41249/2012.
20 La Corte dopo aver ripreso le dichiarazioni del Congresso internazionale dei giornalisti di Bordeaux (maggio 1954) evidenziava ÂŤil diritto di attingere notizie, pubblicarle e sottoporle al vaglio della critica deve essere conforme alla veritĂ sostanziale dei fattiÂť. Corte Cost. sent. n. 16/1981.
21 P. Barile, Il soggetto privato nella Costituzione Italiana, Padova, CEDAM, 1953, 121. C. Esposito, La libertĂ di manifestazione del pensiero nellâordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 1958, 37. In particolare S. Fois (Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè, 1957, 210) evidenzia come il principio di veritĂ sia inapplicabile senza rischi per la democrazia, dovendosi arretrare su quello di verosimiglianza.
22 A. Pace, Commentario della Costituzione. Art. 21, Bologna-Roma, Zanichelli, 2006, 91. Il âfalso soggettivoâ non è dunque ammesso, il falso âobiettivoâ solo ove sia stato controllo sulle fonti. Cfr. ivi, 95.
23 Ex pluribus in maniera molto chiara Cass. pen. sent. del 7.7.1987. In materia di diffusione di false notizie G.i.p. Milano sent. del 16/05/2011.
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dubitativa, e non palesemente assurdi24. PiĂš complessa la questione relativa alla ÂŤveritĂ uficialeÂť, ossia la ricostruzione degli accadimenti come accertata dagli organi di stampa ÂŤuficialeÂť25: una cosa è contrapporre un diverso svolgimento dei fatti come strumento di critica, unâaltra è darvi rilevanza di cronaca; in questo ultimo caso, qualora non vi siano fonti o accertamenti che contestino la veritĂ uficiale â accertata a sua volta da fonti â sembra che la condotta vada ritenuta creazione di notizia falsa.
Ugualmente le bufale vanno distinte dal diritto di critica, correlato allâÂŤinteresse generale al libero svolgimento della vita democraticaÂť26 che ÂŤnon si concreta nella narrazione di fatti bensĂŹ si esprime in un giudizio o piĂš genericamente nella manifestazione di una opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva ovvero assolutamente oggettivaÂť27 .
Le bufale vanno anche distinte dalle teorie âcomplottisteâ, ossia quelle complesse costruzioni ideologiche che imputano politicamente determinati avvenimenti a determinate categorie o gruppi e che per quanto bislacche o riprovevoli rispondono allâesistenza della libertĂ di espressione e del pluralismo ideologico tutelato dallâart.
21 Cost28. Esula dal discorso delle bufale la diffusione delle proprie personali credenze ad esempio sullâesistenza di gruppi di pressione (si pensi alle illazioni sul c.d. Gruppo Bilderberg o sulle lobby dei vaccini).
Ugualmente le bufale vanno distinte dalle credenze religiose piĂš recenti (Scientology, il movimento raeliano), che diffondono âinformazioniâ religiose rientranti nella libertĂ religiosa garantita dallâart.
19 Cost.: allo Stato è vietato di dare giudizi di valore sulla verità in materia religiosa e di fede29 .
Inine la bufala va distinta dalla satira, particolare forma di manifestazione del pensiero tutelata in base allâart. 21 e, qualora con-
24 Cass. pen. sent. n. 9337/2012.
25 Cfr. E. Bruti Liberati, Notizie false e tendenziose, in Quale giust., 1974, 122, 146.
26 Cass. pen. sent. n. 15236/2005
27 Cass. pen. sent. del 16/4/1993.
28 Cfr. in tema di libertĂ ideologica ex pluribus Corte Cost. sent. n. 108/1974.
29 G. Dalla Torre, Immagini sacre, abuso della credulitĂ popolare e giurisdizione ecclesiastica, in Iust., 1995, 349.
notata da caratteri artistici, dallâart. 33 Cost30. In comune le due fattispecie possono avere la falsitĂ del fatto descritto: la satira spesso descrive fatti inventati. In relazione a soggetti individuati la satira non è priva di limiti, ma fra i requisiti per lâintegrazione della scriminante non vi è la veritĂ dei fatti, non avendo la satira alcuna inalitĂ informativa nel senso di cronaca31. La differenza è nella consapevolezza che ha il lettore/spettatore di satira della totale falsitĂ degli eventi, come descritti. Molti siti di bufale come ÂŤLa Rebubblica o Il Solo 24 Ore â che diffondono notizie false ma verosimili, inventate ma potenzialmente credibili, e con un forte interesse popolareÂť32 si âschermanoâ sotto la denominazione di rivista satirica, non rilevando invece i caratteri della satira (in primo luogo lâindividuabilitĂ come tale). Ovviamente il carattere non satirico del sito può essere individuato solo a livello giudiziale.
Il problema è che molte persone credono alla veridicitĂ delle bufale, e questo inluisce sulla formazione (distorta) dâidee in materia: dallâavversione per un soggetto politico, alla cattiva opinione su una vicenda ino allâincremento del sentimento razzista. Se queste conseguenze risultano del tutto legittime e protette dallâart. 21 Cost. in quanto espressione di un pensiero e di una Weltanschauung, non legittimo risulta lo strumento mediante il quale si âgeneranoâ, ossia una distorsione del diritto/dovere di informare33. Molte bufale non hanno smentita, o la rettiica non è accompagnata dallo stesso grado di visibilitĂ (non riuscendo a raggiungere le persone che le
30 Cass. pen. sent. n. 37706/2013.
31 ÂŤIl diritto di satira, a differenza da quello di cronaca, è sottratto al parametro della veritĂ del fattoÂť. Cass. civ. sent. n. 6787/2016. Tuttavia la Cass. pen. sent. n. 5065/2012 evidenzia che se nel contesto satirico ma fuori dallâoggetto della satira si veicola una notizia si rende necessaria la veridicitĂ della stessa. PiĂš la satira si distanzia dalla veritĂ e da un carattere informativo piĂš essa è tutelata, rischiando in altri casi di avvicinarsi alla cronaca e venir giudicata in quanto tale. Cfr. Cass. civ. sent. n. 5851/2015.
32 Costa, cit.
33 ÂŤSe manca questa base di lancio, se non câè veritĂ , ma calcolata e calibrata sua alterazione, inalizzata a disinformare e a creare inesistenti responsabilitĂ e a inliggere fantasiose condanne agli avversari, il richiamo a nobili e intangibili principi di libertà è intrinsecamente offensivo per la collettivitĂ e storicamente derisorio, beffardo per coloro che, in difesa della libertĂ di opinione, hanno sacriicato la propria vitaÂť. Cass. pen. sent. n. 41249/2012.
avevano credute vere) proprio a causa della viralitĂ raggiunta dal contenuto originario sui social network.
Prima dellâavvento di Internet la diffusione di notizie era delegata principalmente a professionisti dellâinformazione che per ragioni deontologiche, sanzionatorie, ma anche legate al prestigio sociale di categoria, non avevano interesse/possibilitĂ di creare e diffondere notizie inventate. Inoltre qualora avvenisse il fenomeno non poteva svilupparsi a livello sistemico, sia per le sanzioni penali legate al mondo della stampa, che per la censura sociale che avrebbe colpito tale media34. Nel caso in cui questo fenomeno si sviluppasse attraverso altri mezzi di âinformazioneâ come manifesti, volantini o radio esterne al circuito âprofessionaleâ giornalistico esso non poteva tuttavia avere nĂŠ una grande âestensioneâ nĂŠ una cosĂŹ capillare diffusione. In generale serve anche rilevare che i procedimenti di rettiica potevano essere facilmente eseguiti, raggiungendo potenzialmente lo stesso pubblico fruitore della notizia falsa. Al contrario, la diffusione di notizie tramite social network genera nuovi problemi che richiedono nuove soluzioni: la difesa della propria âreputazioneâ e credibilitĂ non è certo obiettivo di siti preposti alla diffusione di false notizie35 e la rettiica sul web non sembra idonea a garantire lâeffettiva correzione delle distorsioni.
Si rendono quindi necessarie forme di tutela dellâinformazione, posto che sembra che il marketplace of ideas non sia in grado di âautotutelarsiâ, soprattutto a causa del particolare strumento, i social network, col quale questo inquinamento avviene.
34 Non che questo fosse estraneo al mondo del passato, segnatamente connotato da un âmal costume giornalisticoâ di alterare lâopinione pubblica con notizie false. Cfr. G. Verrina, Lâart. 656 c.p. e la libertĂ di pensiero, in Giur. Mer., 1977, 340, 343.
35 Câè chi segnala questo problema non solo in relazione ai siti creatori di bufale, ma anche in relazione ai giornali e siti partigiani e con lettori giĂ orientati e idelizzati: ÂŤla reputazione di per sĂŠ non è suficiente a garantire trasparenza e correttezza dellâinformazione quando altri siano gli interessi in giocoÂť. G. Pavone, Il reato di diffamazione a mezzo Internet, in Treccani.it, 2010.
3.1. La diffusione di false notizie
La norma penale piĂš idonea alla censura delle bufale è quella del reato contravvenzionale di diffusione di false notizie (art. 656 c.p.) su cui si è pronunciata tre volte la Corte Costituzionale, salvandone il contenuto (sent. 19/1962; sent. 199/1972.; sent. 210/1976.) e rideinendone la fattispecie in maniera costituzionalmente conforme. La Corte nella sent. 19/1962 ha inteso il reato diffusione di ânotizie false, esagerate e tendenzioseâ come espressione di unâendiadi36: legittima è la censura solo di quelle notizie totalmente false o talmente alterate (nella tendenziositĂ della narrazione) da distorcere la veritĂ dei fatti. Pertanto nella costruzione della Corte la fattispecie punibile sarebbe solo quella della diffusione di notizie false totalmente o parzialmente: ÂŤInfatti, qualora si addivenisse allâinterpretazione per cui la notizia esagerata potrebbe non essere falsa e quella tendenziosa non lo sarebbe affatto, perchĂŠ sarebbe una notizia vera presentata in modo tendenzioso, si costruirebbero limiti alla libertĂ di opinione decisamente contrastanti con lâampiezza di previsione dellâart. 21 Cost.Âť37 .
La fattispecie va interpretata dunque come legata esclusivamente alla diffusione di notizie false e non al commento (diritto di critica): le congetture, le interpretazioni e i commenti, ancorchĂŠ fantasiosi in relazioni allâanalisi di future conseguenze di fatti veri, non
36 Sulla ricostruzione della fattispecie come endiadi si è assistito, come denunciato dai giudici che sollevarono le altre due questioni di costituzionalitĂ , a una disobbedienza della giurisprudenza ordinaria. Cfr. per la giurisprudenza che non riconosce lâunicitĂ della fattispecie come imposto dalla Corte Costituzionale G. Masante, In tema di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, in Giur. It., 1970, pt. 2, 151. Secondo alcuni questo sarebbe dovuto alla riscrittura della norma rispetto a come questa era applicata dai giudici ordinari. Bruti Liberati, cit., 126. La Corte Costituzionale ha però sempre riconfermato la natura dellâendiadi nelle successive sentenze.
37 E. Dinacci, Divulgazione di notizie false, in Treccani.it, 2014. Cfr. Alessandri, cit., 722. Questa interpretazione che sembra effettivamente quella piĂš plausibile accomoderebbe anche i dubbi di P. Barile, La libertĂ di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose, in Foro it., 1962, 1, 855.
integrano il reato in oggetto38 come anche le valutazioni ideologiche tratte da fatti speciici tratteggiati in maniera generica39 o non ancora accertati40 .
PerchĂŠ la notizia si coniguri come diritto di cronaca basta che sia presente la forma dubitativa e una veridicitĂ minima, soprattutto ove la veritĂ dellâinformazione possa essere appurata solo mediante indagini di polizia41, analogamente anche fatti probabili/futuri di cui il giornalista abbia avuto notizia non possono integrare la fattispecie della diffusione di false notizie42. La stessa è punibile sia a titolo di dolo che di colpa, salvo errore inevitabile43 .
In questo modo la tutela dellâinformazione è garantita e non si addiviene a indebite e pericolose opere di silencing. Tuttavia per la punibilitĂ delle stesse, secondo la Corte Costituzionale, è necessaria lâidoneitĂ delle notizie false a causare un turbamento dellâordine pubblico44: la conigurazione è quindi quella di reato di pericolo concreto.
Cercando di conigurare tale reato in relazione alla fattispecie della bufala serve svolgere qualche considerazione: il carattere della diffusione è integrabile mediante lo strumento della rete Internet e dei social network, inoltre la punibilitĂ a titolo di colpa renderebbe sanzionabile anche lâutente che impropriamente condivida la notizia, non veriicando lâattendibilitĂ della sua fonte.
Altri proili tuttavia tendono a rendere inapplicabile il reato in oggetto. Il carattere di reato di pericolo concreto limiterebbe la sanzione penale alle sole bufale idonee a provocare â in una sorta di istigazione indiretta â un pericolo concreto per lâordine pubblico45 ,
38 Trib. Meli sent. del 15/01/1980. Cass. pen. sent. del 11/1/1977.
39 Trib. Prato sent. del 20/05/1969.
40 Trib. Milano sent. del 10/04/1972.
41 G.i.p. Milano sent. del 16/05/2011.
42 Cass. pen. sent. del 11/01/1977.
43 Cass. pen. sent. del 9/04/1974.
44 Corte Cost. sent. 19/1962 e 199/1972. La giurisprudenza ordinaria si è divisa fra orientamenti fedeli alla costruzione del reato di pericolo concreto (Cass. pen. sent. n. 9475/1996; Trib. Roma, sent. del 15/10/1981) e orientamenti che ritengono suficiente il pericolo astratto (Cass. pen. sent. del 4/02/1976; Pret. Cagliari, 16/04/1969).
45 Lâintroduzione della fattispecie di reato di pericolo concreto sarebbe legata per
con lâesclusione di tutte quelle non idonee a provocare una reazione immediata.
Il reato quindi risulta dificilmente applicabile alla fattispecie delle bufale e non sembra esser mai stato applicato in relazione alla diffusione online e sui social network. Serve peraltro evidenziare che anche qualora il reato fosse applicato, risulterebbe probabilmente ineficace dati i tempi processuali e lâirrisoria pena (lâarresto ino a tre mesi o lâammenda ino a 309 euro).
3.2.
Una norma sicuramente applicabile alle bufale online qualora colpiscano un soggetto individuato è quella del reato di diffamazione (art. 595 c.p.). La diffamazione è reato che protegge il bene giuridico onore, che è leso quando diffondendo il messaggio a piÚ persone si attribuisce un fatto falso a un determinato soggetto.
Secondo giurisprudenza consolidata si prevede lâinquadramento di unâespressione come diritto di cronaca se: i) è rispettato il principio di veritĂ , ossia vi è corrispondenza fra fatti narrati e fatti accaduti (salvo lâirrilevanza di fatti secondari46) o perlomeno vi è un controllo sulle fonti47, assumendo valenza lâerrore scusabile; ii) vi è interesse pubblico (pertinenza) a conoscere la notizia (che per alcuni48 ricomprende il carattere veritiero della notizia in quanto non vi è interesse pubblico a conoscere una notizia falsa); iii) vi è continenza nella narrazione della notizia.
Oltre alla cronaca la diffamazione va anche distinta dal diritto di critica che costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali49, assumendo quindi un carattere valutativo piÚ che informativo, stante comunque la necessità della verità dei fatti50 .
parte della dottrina alla costruzione dellâendiadi iniziale che non limitandosi alla legittima censura della menzogna pura e semplice richiederebbe lâaggiunta del parametro dellâordine pubblico. CosĂŹ P. Barile, La libertĂ di espressione, cit., 859.
46 Cass. pen. sent. n. 28258/2009.
47 Cass. pen. sent. n. 40415/2004.
48 Ex pluribus D. Chindemi, Diffamazione a mezzo stampa (Radio-Televisione-Internet), Milano, Giuffrè, 2006, 53.
49 Cass. pen. sent. n. 40408/2009.
50 Cass. pen. sent. n. 18262/2016.
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Il reato di diffamazione può essere integrato in forma aggravata (pubblicità ) sia su Internet che su Facebook51: il reato quindi risulta non solo integrabile mediante siti Internet ma anche mediante social network, dato anche il carattere di viralità che una diffamazione su Facebook può raggiungere52. Il reato inoltre non solo potrebbe sanzionare i siti fabbrica, ma forse anche gli utenti che diffondano dolosamente mediante condivisione un contenuto diffamatorio53 .
Il reato risulterebbe dunque idoneo alla censura delle bufale che riguardino soggetti individuati, tuttavia ciò che lo rende poco eficace è la fattispecie di reato a querela. Un soggetto dovrebbe infatti avviare lâazione penale per censurare le false notizie diffuse da un sito Internet sulla propria persona.
A livello di prassi, comunque, non sembra che il reato abbia mai trovato concreta applicazione in relazione alle c.d. bufale.
Il reato di truffa (640 c.p.) non sembrerebbe idoneo (sussiste solo la dimensione economica di vantaggio per il sito di bufale) alla fattispecie in esame mancando sia la formazione di un rapporto patrimoniale, sia la dimensione del danno patrimoniale per il âtruffatoâ. Il reato di abuso della credulitĂ popolare (art. 661 c.p.) potrebbe essere teoricamente applicabile, benchĂŠ legato a un turbamento dellâordine pubblico. Il reato tuttavia è storicamente legato al contrasto alla ciarlataneria: nella prassi lâinquinamento dellâinformazione è infatti stato punito mediante il reato di diffusione di false notizie54. Si può poi ricordare il reato di procurato pericolo (658 c.p.), che non sembra idoneo, perchĂŠ al dato della notizia falsa si aggiunge la necessitĂ che la stessa comporti presso le autoritĂ pubbliche lâattivazione di misure.
51 Cass. pen. sent. n. 24431/2015; Cass. pen. sent. n. 16712/2014.
52 Cfr. Trib. Livorno sent. del 31/12/2012.
53 In passato la Cass. pen. sent. n. 1688/1998 ha ritenuto che si abbia diffamazione anche nel caso di ulteriore diffusione di notizia giĂ pubblicata. In base a questi principi forse si potrebbe avere anche una â non auspicabile â sanzione della condivisone sui social di notizie diffamatorie.
54 Cfr. Bruti Liberati, cit., 138.
Il dilemma sulla necessità della censura delle false notizie è ben espresso dal pretore di Recanati nella sent. 199/1972 della Corte Cost.: non sembra al giudice a quo che le fondamenta dello Stato democratico repubblicano siano o possano essere mai minacciate dalla diffusione di qualsivoglia notizia. Credere nella democrazia si identiicherebbe al contrario, con il credere nella verità non abbisognevole di tutela penale.
La concezione espressa è molto simile a quella statunitense secondo cui il marketplace of ideas è sempre in grado di far trionfare la verità , ma non sembra tener conto del mondo di Internet e della diffusione di bufale sui social network.
Peraltro, se è stato ritenuto obiettivo sensibile e legittimo da parte del Legislatore la tutela del mercato contro false informazioni online55, perchÊ non tutelare egualmente anche il mercato delle idee?
Considerato il rischio del chilling effect, la soluzione migliore potrebbe essere quella di applicare il reato di diffusione di false notizie ai siti-fabbrica (e a chiunque diffonda dolosamente notizie false)56: ovviamente servirebbe una rideinizione completa del reato in oggetto con sanzione adeguata e sganciamento dalla costruzione di reato di pericolo concreto.
In relazione al fenomeno della condivisione delle bufale sui social network â vero perno della questione â serve probabilmente fare un distinguo.
Per quanto riguarda il quivis de populo, che per errore scusabile o meno condivida le suddette notizie, la strada sembrerebbe dover essere estranea allâextrema ratio del diritto penale: anche lâuso di una semplice sanzione pecuniaria potrebbe essere foriero di gravi rischi di silencing. Quante persone nel dubbio di essere soggette anche solo a una ammenda si arrischierebbero a condividere una notizia
55 Cfr. artt. 185 e 187-ter Tuif, il secondo conigurato come reato di pericolo astratto (Cass. pen. sent. n. 40393/2012).
56 In un senso non dissimile Barile che in relazione al reato del 656 cp prevedeva la necessitĂ di sanzionare penalmente la diffusione di false notizie con dolo (al contrario di chi sia ÂŤignario del falsoÂť) come abuso del diritto (P. Barile, La libertĂ di espressione, cit., 858).
non proveniente dai mass media tradizionali? Il pericolo è quello di perdere quellâimportantissimo beneicio di pluralismo informativo e controinformazione che la rete è in grado di fornire.
Vista lâineficacia degli attuali strumenti previsti da Facebook57 , il Legislatore italiano potrebbe imporre a livello nazionale ai social network â veriicata la falsitĂ della notizia mediante accertamento giudiziale o segnalazione dellâordine dei giornalisti â la proposizione di rettiiche delle bufale nella bacheca degli utenti che le abbiano condivise o vi abbiano messo âlikeâ. Questo può avere effetto appunto sulla categoria ânotiziaâ come fatto, qualora soprattutto vi siano fonti autorevoli riconosciute a sostegno della smentita (lâaccertamento giudiziario, prestigiosi giornali bi-partisan etc.)58. In questo modo si rispetterebbe il principio che vuole la rettiica pubblicata nello stesso locus ove veniva a trovarsi la notizia falsa, si garantirebbe unâopportunitĂ di debunking e non si arriverebbe ad alcuna forma di silencing. Inoltre ciò permetterebbe un binomio pubblico-privato che consentirebbe di evitare i problemi costituzionali della c.d. privatizzazione della censura59 .
Diverso atteggiamento dovrebbe invece valere per i professionisti dellâinformazione su Facebook; lâaccertamento dei fatti è imperativo deontologico, come previsto dallâart. 2 della l. 69/1963 che impone ÂŤil rispetto della veritĂ sostanziale dei fattiÂť; non si può pensare a unâesimente nella diffusione â condivisione â di bufale per coloro che al contrario del privato cittadino svolgono il ruolo di informare come professione.
57 Gli algoritmi che sfavoriscono i siti bufale o Facebook Newswire non sembrano eficaci e non sono in grado di disincentivare la condivisione, nĂŠ evitare la viralitĂ nĂŠ di fornire rettiica, dove addirittura non iniscono per promuovere le bufale nella sezione Trending, come avvenuto in Inghilterra. Cfr. C. Dewey, Il problema di Facebook con le notizie false, in ilpost.it, 15 ottobre 2016 (consultato 01.11.2016).
58 Quasi superluo rilevare lâimportanza della ÂŤcredibility of the source of the correctionÂť (Sunstein, cit., 75). Nel nostro ordinamento tuttavia in relazione ai fatti falsi sembra potersi affermare una certa funzione dei siti di debunking, delle testate giornalistiche o dellâAnsa.
59 M. Bettoni, Proili giuridici della privatizzazione della censura, in Cib. Dir., 2011, 12, 363, 375. In particolare si veda in relazione ai problemi di censura legati ai social network la bibliograia in nota 27.
La possibilitĂ di entrare in relazione con altri soggetti e di manifestare il proprio pensiero attraverso la Rete è indiscussa, notevole ed in continuo ampliamento, tenuto conto della sostanziale imprescindibilitĂ dellâuso di dispositivi informatici connessi ad Internet1 .
Tra le tante caratterizzazioni di Internet, emerge sovente quella âvirtualeâ, la quale, seppur signiicativamente diffusa, risulta opinabile in quanto prescinde da quelle che sono unanimemente considerate quali caratteristiche tipiche della c.d. realtĂ virtuale2 . Infatti, sulla scorta delle nozioni fondamentali di informatica, può essere corretto parlare di realtĂ virtuale solamente laddove speciiche tecnologie consentano di simulare determinate condizioni ambientali, con un grado di accuratezza talvolta addirittura tale da permettere al soggetto, tramite determinati dispositivi, di immergervisi3 .
1 Si noti, in argomento, il concetto di âumanitĂ medialeâ, recentemente enucleato in F. Ceretti, M. Padula, UmanitĂ mediale. Teoria sociale e prospettive educative, Pisa, ETS, 2016.
2 Per una breve illustrazione dellâutilizzo del termine âvirtualeâ nel linguaggio, anche giuridico, si rinvia a quanto recentemente affermato in R.M. Colangelo, Diritto allâoblio e corpo in Internet. Alcune problematiche della indicizzazione di immagini dimenticate, in Comunicazioni Sociali, 2016, 2, 225-234.
3 In ordine al richiamo alle nozioni di Informatica di base, si rimanda allâultima versione di uno dei piĂš aggiornati manuali in materia: D.P. Curtin, K. Foley,
Può risultare fuorviante assimilare Internet alla realtĂ virtuale, in quanto si inirebbe per considerare la Rete stessa come un âaltro mondoâ, scollegato da quello reale, del quale costituirebbe una mera imitazione, seppur curata nei dettagli graici ed in tutti gli elementi necessari per stabilire una sensibile verosimiglianza.
Inoltre, per quanto maggiormente interessa in questa sede, una siffatta caratterizzazione esercita un inlusso notevole sui naviganti e, signiicativamente, sui piĂš giovani.
In un ambiente virtuale, âsimulatoreâ di realtĂ , ogni declinazione del concetto di responsabilitĂ andrebbe sostanzialmente svuotandosi, rendendo di fatto irrilevante o comunque impunibile qualsiasi condotta contra legem posta in essere nel corso della navigazione in Internet.
Ă evidente la tendenza, nei giovanissimi (e non solo), a considerare la rete un âmondo virtualeâ, aderendo, spesso senza unâadeguata consapevolezza, ai corollari di tale controverso accostamento.
Questa tendenza risulta spesso favorita anche dalla supericiale parvenza di anonimato che viene comunemente ritenuta caratterizzante il web e che alcuni social network â nello speciico quelli rivolti principalmente ad un pubblico di adolescenti â sembrano espressamente garantire ai propri utenti4 .
K. Sen, C. Morin, Informatica di base, a cura di A. Marengo e A. Pagano, Milano, McGraw-Hill Education, 2016, 15 e 68.
4 Faccio particolare riferimento al social network Ask.fm, il quale consente di porre domande in anonimo ad altri membri. Proprio sui rapporti tra cyberbullismo, anonimato e Ask.fm ho tenuto un intervento nellâambito della tavola rotonda âCyberbulli? No, grazie!â organizzata dalla cittĂ di Vigevano il 2 marzo 2016.
Ă notorio che la tendenziale tracciabilitĂ delle attivitĂ illecite poste in essere online da un determinato soggetto è possibile grazie alla conoscenza dellâindirizzo IP. In argomento, si veda L. LupĂ ria, G. Ziccardi, Investigazione penale e tecnologia informatica. Lâaccertamento del reato tra progresso scientiico e garanzie fondamentali, Milano, Giuffrè, 2007, nonchĂŠ, con particolare riferimento alla manifestazione del pensiero in rete, M. Cavino, L. Conte, Il diritto pubblico e la sua economia, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, 425. La rilevanza dellâindirizzo IP in ordine alla paternitĂ di contenuti pubblicati in Internet è stata peraltro recentemente confermata da Cass., sez. V pen., sent. 29 ottobre 2015-29 febbraio 2016 n. 8275.
Va da sĂŠ che, anche nei social strutturati in modo tale che nessun nickname possa funzionalmente assurgere a protezione dellâeffettiva identitĂ del navigante, è riscontrabile una inconsueta deminutio degli ordinari freni inibitori, in ordine alla pubblicazione di contenuti di vario tipo, riguardanti non solo la propria esistenza, ma anche â e soprattutto â quella altrui5 .
Con particolare riguardo a soggetti non consapevoli che lâumanitĂ mediale è ÂŤun contesto antropico a immaginazione ridottaÂť6, lâinsostenibile connotazione virtuale della rete, unitamente alla promessa di anonimato, tende a costituire uno stimolo ad effettuare domande sconvenienti, a pubblicare espressioni dal contenuto chiaramente diffamatorio, ad istigare al suicidio, ovvero, piĂš genericamente, a porre in essere condotte dalla potenziale rilevanza penalistica o, comunque, lesive dei diritti di terzi.
Molte di tali condotte, se poste in essere in un contesto di bullismo e perpetrate online, possono essere deinite atti di cyberbullismo.
Per comprendere meglio lo statuto ontologico del cyberbullismo, occorre anzitutto notare che ÂŤil termine bullismo non indica qualsiasi comportamento aggressivo o comunque gravemente scorretto nei confronti di uno o piĂš compagni di scuolaÂť7 .
Il fenomeno del bullismo, infatti, risulta caratterizzato, contemporaneamente, da ÂŤintenzionalitĂ , persistenza, disequilibrioÂť8, laddove tale ultimo fattore evidenzia che:
ÂŤIl bullismo rappresenta [âŚ] un tipo di interazione che si realizza allâinterno di un preciso con-
5 In argomento, si rimanda a F. Tonioni, Psicopatologia web-mediata: Dipendenza da internet e nuovi fenomeni dissociativi, Milano, Springer-Verlag Italia, 2013, 110, nonchĂŠ a F. Ceretti, M. Padula, UmanitĂ mediale. Teoria sociale e prospettive educative, cit., 32, ove Ceretti e Padula deiniscono il concetto di plusumanizzazione.
6 CosĂŹ F. Ceretti, M. Padula, UmanitĂ mediale. Teoria sociale e prospettive educative, cit., 25, ove si afferma altresĂŹ che ÂŤlâuomo mediale può prevedere solo marginalmente le ricadute di un suo post o di un suo tweetÂť.
7 CosĂŹ A. Guarino, R. Lancellotti, G. Serantoni, Bullismo. Aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento, Milano, Franco Angeli, 2011, 13.
8 M.A. Zanetti, R. Renati, Lo sfondo teorico, in M.A. Zanetti (a cura di), Lâalfabeto dei bulli. Prevenire le relazioni aggressive nella scuola, Trento, Erickson, 2007, 14.
testo relazionale, in cui è possibile individuare precise gerarchie e ruoli. Ă la manifestazione di un comportamento aggressivo che non viene semplicemente esercitato allâinterno di sporadiche situazioni conlittuali [âŚ]Âť9 .
Prima di approfondire lâattuale sforzo deinitorio che il legislatore italiano sta compiendo in materia di cyberbullismo, è opportuno sottolineare che una determinata condotta, anche qualora costituisca un atto di cyberbullismo, può risultare punibile in forza delle norme giĂ vigenti, anche incriminatrici.
In tal senso, e con particolare riferimento ai reati di manifestazione del pensiero10, è addirittura la Corte di legittimitĂ ad aver deinito ÂŤdeprecabile esempio di cyberbullismoÂť11 una condotta diffamatoria posta in essere nellâambito di un contesto relazionale scolastico, servendosi di un proilo creato ad hoc in un social network; ne è riprova unâulteriore celebre pronuncia della Cassazione, inerente ad un episodio di bullismo videoripreso e postato online12 .
Si noti la validitĂ , anche per gli atti di cyberbullismo â tra i quali vanno annoverati i due esempi sinteticamente riportati â della triplice caratterizzazione tipica degli atti di bullismo.
Inoltre, mentre il primo esempio può essere ascrivibile agli atti di cyberbullismo proprio, il secondo costituisce sicuramente una forma di cyberbullismo improprio13 .
9 Ivi, 15.
10 In ordine alla piena applicabilitĂ delle norme incriminatrici ÂŤcronologicamente precedenti allâavvento di InternetÂť a fatti commessi servendosi di dispositivi informatici connessi alla Rete, si rimanda a: S. Seminara, Internet (diritto penale), in Enciclopedia del Diritto â Annali VII, Milano, Giuffrè, 2014, 567-606.
11 CosĂŹ Cass., sez. V pen., sent. 25 settembre 2013-9 ottobre 2013, 23010.
12 Cass., sez. III pen., sent. 17 dicembre 2013-3 febbraio 2014, 5107; si noti la differenza intercorrente con Cass., sez. III pen., sent. 4 febbraio 2016-26 febbraio 2016, 7882, ove il casus decisus contemplava la ripresa tramite smartphone delle vessazioni, ma a tale operazione non conseguiva la pubblicazione o condivisione delle stesse in rete, bensĂŹ la cancellazione dei ile dal dispositivo, al termine della visione dei ilmati da parte degli amici.
13 Tale bipartizione, di origine dottrinale, è stata recentemente riproposta da
Cyberbullismo e responsabilitĂ ...
Merita di essere sottolineato anche lâaspetto risarcitorio inerente al danno eziologicamente riconducibile a tali condotte, peraltro espressamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito14 .
Nellâambito della XVII legislatura, sono state presentate numerose proposte e disegni di legge in materia, i quali evidenziano, de iure condendo, i problemi ed i limiti di plurime deinizioni di cyberbullismo15 .
Tra i vari atti parlamentari in materia, merita sicuramente una piĂš attenta analisi il disegno di legge dâiniziativa dei senatori Elena Ferrara ed altri, il cui testo è stato approvato dal Senato il 20 maggio 2015 e modiicato dalla Camera il 20 settembre 201616 .
Alcuni spunti di confronto tra i due testi permetteranno di notare e comprendere meglio la recente volontĂ di ampliamento della nozione di cyberbullismo.
L. Frigeni, Bullismo e aspetti processuali, in A.L. Pennetta (a cura di), La responsabilitĂ giuridica per atti di bullismo, Torino, Giappichelli, 2014, 137, ove si richiama un contributo di De Salvatore risalente non al 2013, bensĂŹ al 2012: F. De Salvatore, Bullismo e cyberbulling, dal reale al virtuale tra media e new media, in Minorigiustizia, 2012, 4, 94-101. Ă ridondante precisare che, sulla scorta di quanto premesso, in questa sede non si reputa corretto condividere i richiami operati alla dicotomia reale/virtuale.
14 Cfr. Trib. Teramo, sent. 16 gennaio 2012, 18, ove si conferma espressamente la conigurabilitĂ di responsabilitĂ in capo ai genitori per i fatti illeciti commessi dai igli minori capaci, ivi inclusi atti di cyberbullismo.
15 In ordine a talune delle questioni che scaturiscono dalle plurime deinizioni di cyberbullismo contenute in alcuni degli atti parlamentari della XVII legislatura, si rimanda al seguente contributo, di prossima pubblicazione: R.M. Colangelo, Navigazione online e rilessi penali. Spunti per i docenti, in A. Panzarasa (a cura di), Didatticaduepuntozero. Scenari di didattica digitale condivisa, Milano, Ledizioni, 2017.
16 Dâora in avanti, si farĂ riferimento al âprecedente testoâ ed al ânuovo testoâ, intendendo rispettivamente la proposta di legge â Camera dei Deputati â n. 3139 (il cui testo è stato approvato dal Senato il 20 maggio 2015) e il disegno di legge â Senato della Repubblica â n. 1261-B, come approvato dalla Camera il 20 settembre 2016 ed attualmente allâesame del Senato.
In prima approssimazione, mentre il precedente testo recava ÂŤDisposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismoÂť, quello attualmente allâesame del Senato reca ÂŤDisposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismoÂť.
Allâaccennata soppressione dellâespresso riferimento alla ÂŤtutela dei minoriÂť fa eco la sostanziale riscrittura dellâart. 1 del precedente testo, il quale contemplava le sole condotte poste in essere ÂŤin danno di minorenniÂť.
Si riscontra altresÏ un evidente ampliamento della materia disciplinanda, laddove, in luogo del primigenio riferimento al solo fenomeno del cyberbullismo, si è inteso disciplinare anche quello del bullismo.
Ciò trova chiaro riscontro nello sdoppiamento della deinizione riportata in apertura del nuovo testo.
Ă il fenomeno del bullismo ad essere deinito per primo dal nuovo testo, laddove lâart. 1, comma 2 statuisce che esso debba consistere, ai ini dellâemananda legge, in quanto segue:
ÂŤlâaggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o piĂš vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze isiche o psicologiche, istigazione al suicidio o allâautolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto isico, disabilitĂ o altre condizioni personali e sociali della vittimaÂť.
Il seguente comma terzo dellâart. 1 riporta una deinizione per relationem del fenomeno del cyberbullismo, speciicando che:
ÂŤAi ini della presente legge, con il termine ÂŤcyberbullismoÂť si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso lâutilizzo di strumenti telematici o informaticiÂť.
Prescindendo da alcuni problematici richiami17, si noti che, nellâattuale deinizione, sono stati espunti i riferimenti diretti alle fattispecie penali della diffamazione e del furto dâidentitĂ , presenti nel testo precedentemente approvato dal Senato.
Lâarticolo 2, comma 1, prevede e disciplina un particolare procedimento per lâoscuramento, la rimozione o il blocco di determinati contenuti e, nello speciico, dispone quanto segue:
ÂŤChiunque, anche minore di etĂ , abbia subĂŹto un atto di cyberbullismo, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilitĂ genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito Internet o del social media, unâistanza per lâoscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti speciici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui allâarticolo 1, comma 3, della presente legge, da identiicare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dallâarticolo 16718 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatriciÂť.
17 Si noti lâinconferenza del richiamo alle ÂŤviolenze isicheÂť (art. 1, comma 2) in quanto poste in essere ÂŤattraverso lâutilizzo di strumenti telematici o informaticiÂť (art. 1, comma 3): tali condotte, sussumibili o meno in una determinata fattispecie penale, debbono comunque essere rivolte direttamente contro il corpo di una persona, nulla rilevando, in argomento, le nozioni di âcorpo elettronicoâ ed afini, sinteticamente illustrate in: R.M. Colangelo, Diritto allâoblio e corpo in Internet. Alcune problematiche della indicizzazione di immagini dimenticate, cit., 227-229.
18 Si tratta del delitto di âtrattamento illecito di datiâ.
In luogo dellâattuale riferimento a ÂŤchiunque, anche minore di etĂ Âť, il testo approvato dal Senato prevedeva la legittimazione alla formulazione della istanza solamente in capo a ÂŤciascun minore ultraquattordicenneÂť19 .
Si noti tale estensione dei soggetti legittimati, anche alla luce di una nozione di cyberbullismo che, come si è visto, risulta sensibilmente dilatata e svincolata da ogni riferimento al contesto scolastico o formativo.
Nel merito della procedura speciale, si intende imporre al gestore del sito di comunicare, nel termine di 24 ore20 dalla segnalazione, di avere assunto lâincarico, per poi, nelle successive 48 ore, provvedere allâoscuramento, rimozione o blocco21 .
Il raffronto tra il nuovo testo e quello precedente consente, inoltre, di apprezzare una signiicativa variazione in ordine allâoggetto dellâoscuramento, della rimozione o del blocco.
In tal senso, mentre, nel testo approvato dal Senato il 20 maggio 2015, lâistanza poteva avere ad oggetto ÂŤqualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete InternetÂť, nel nuovo testo si riscontra â come risulta chiaramente dal disposto dellâart. 2, comma 1 â il piĂš stringente riferimento ai soli ÂŤcontenuti speciici rientranti nelle condotte di cyberbullismoÂť.
Inoltre, si intende stabilire un termine molto ridotto, di sole 48 ore, afinchĂŠ il Garante provveda ai sensi degli artt. 143 e 144 d.lgs. 196/2003, nei casi di inadempimento o impossibilitĂ di identiicare il gestore del sito o il titolare del trattamento dei dati.
In argomento, è necessario tenere presenti le criticitĂ , numerose e di non poco conto, che concernono la tutela dei dati personali nellâambito della rete22 .
19 CosĂŹ lâart. 2, comma 1, del precedente testo.
20 Si noti che il termine risultava dimezzato (12 ore), ex art. 2, comma 2, del testo precedentemente approvato dal Senato.
21 CosĂŹ, in forma riassuntiva, lâart. 2, co. 2 del testo approvato dalla Camera dei Deputati.
22 Non essendo possibile soffermarsi su tale tematica, si rimanda allâapprofondimento delle questioni enucleate nel recente saggio: P. Passaglia, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto dificile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una speciicitĂ , in Consulta Online, 2016, 3, 332-348, consultabile allâURL: http://www.giurcost.org/studi/passaglia7.pdf
Emerge, in tal senso, una prima singolare vicinanza tra il multiforme fenomeno oggetto del presente paper ed il diritto allâoblio in Internet23 .
Ciò risulta addirittura testualmente, laddove nella primigenia versione del modulo Google per lâesercizio del diritto allâoblio in Internet era presente uno speciico riferimento a ÂŤreati gravi, foto imbarazzanti, episodi di bullismo o di insulti onlineÂť24 .
Ă chiara, pertanto, lâavvenuta proposizione (e trattazione) di richieste di rimozione dai risultati di search engines relative a episodi di cyberbullismo, in quanto considerate rientranti nella nozione di diritto allâoblio in Internet, attualmente dilatata rispetto allâormai consolidato approdo giurisprudenziale e dottrinale25 .
In relazione alla novitĂ di cui al reg. Ue n. 679/2016, si invita alla lettura di: F. Pizzetti (a cura di), Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, Giappichelli, 2016.
23 In tal senso, le valutazioni, comportanti sovente il bilanciamento tra conliggenti diritti di pari rango costituzionale, vengono in entrambi i casi operate, quantomeno in prima battuta, dai gestori dei siti internet interessati. In materia di diritto allâoblio in Internet, si rimanda ad un interessante contributo pubblicato a ridosso di Corte giust., sent. 13 maggio 2014: O. Pollicino, Google rischia di âvestireâ un ruolo para-costituzionale, in Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2014.
24 Tale puntiforme citazione è peraltro riportata anche da A. Mantelero, Il futuro regolamento EU sui dati personali ed il dilemma del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy, in G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il diritto allâoblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma, Roma Tre-press, 2014, 136-137. Essa, inoltre, può essere opportunamente contestualizzata, riportando parte della originaria introduzione al modulo Google: ÂŤAl momento, abbiamo ricevuto richieste di rimozione per ogni genere di contenuto: reati gravi, foto imbarazzanti, episodi di bullismo o di insulti online, vecchie denunce, articoli di giornale screditanti e molto altro. Per ognuna di queste richieste, siamo tenuti a prendere in considerazione sia il diritto di un individuo allâoblio sia il diritto del pubblico di accedere allâinformazioneÂť.
Si speciica che lâintegrale originaria introduzione al modulo è riportata in:
R.M. Colangelo, Lâesercizio del diritto allâoblio in Internet, in La Parabola. Rivista trimestrale di studi e ricerche sulla comunicazione, 2015, 35, 92-93.
Per una veriica dellâattuale assenza di ogni e qualsivoglia riferimento a bullismo
e cyberbullismo nella introduzione ed in tutto il modulo Google, si rimanda a https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch
25 Cfr. M. Mezzanotte, Il diritto allâoblio. Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, Edizioni Scientiiche Italiane, 2009.
Ulteriore elemento che caratterizza il nuovo testo è la previsione dellâintroduzione di un nuovo comma allâart. 612 bis c.p., rubricato â come è noto â ÂŤatti persecutoriÂť. Ă infatti lâart. 8, comma 1, lett. b), del nuovo testo a prevedere tale novellazione:
ÂŤLa pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria allâaltrui persona e lâinvio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artiici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minacciaÂť.
A tale inserimento corrisponde la prevista soppressione della parte del secondo comma dellâart. 612 bis c.p., in cui attualmente si prevede che il delitto di cui trattasi possa essere commesso ÂŤattraverso strumenti informatici o telematiciÂť26 .
Tale ipotesi di novellazione corrobora lâintroduzione di una nuova ipotesi di ammonimento, giĂ prevista nel precedente testo.
PiĂš precisamente, si tratta dellâestensione dellâapplicabilitĂ della procedura di ammonimento di cui allâarticolo 8, commi 1 e 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modiicazioni, in l. 23 aprile 2009, n. 3827 .
26 Per completezza, va dato atto che lâart. 8, comma 2, del nuovo testo, prevede â sempre de iure condendo â lâintroduzione di una nuova ipotesi di conisca obbligatoria, in particolare di beni e strumenti informatici e telematici, laddove statuisce che: ÂŤAllâarticolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: âutilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoliâ sono inserite le seguenti: â612-bisâÂť.
27 Si tratta del medesimo testo normativo che ha inserito nel codice penale la fattispecie delittuosa di ÂŤatti persecutoriÂť. In ordine alla disciplina ed alle pro-
In argomento, il precedente testo, allâart. 6, disponeva quanto segue:
ÂŤ1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 59428, 595 e 612 del codice penale e allâarticolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di etĂ superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui allâarticolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modiicazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modiicazioni.
2. Ai ini dellâammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestĂ genitoriale.
3. Gli effetti dellâammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore etĂ Âť.
Dalla lettura del disposto risulta evidente il riferimento a quattro determinate fattispecie delittuose, tra le quali non risulta quella di cui allâart. 612-bis c.p.
Si noti anche che la commissione, da parte di minori ultraquattordicenni ed in danno di minorenni, di uno dei reati annoverabili nel ristretto numerus clausus sopra meglio riportato, era necessariamente vincolata allâutilizzo della rete.
blematiche applicative poste da tale procedura di ammonimento, si rimanda a C. Parodi, Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla l. 38/2009, Milano, Giuffrè, 2009, 103-124.
28 Lâart. 594 c.p., nelle more dellâiter parlamentare, è stato espressamente abrogato dallâart. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Al contempo, lâart. 4, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo ha introdotto una nuova ipotesi di illecito punito con sanzione pecuniaria civile, il quale riprende gli elementi tipici dellâabrogata fattispecie delittuosa. Meritevole di attenzione è lâintroduzione dellâespresso riferimento alla ÂŤcomunicazione [âŚ] informatica o telematicaÂť.
Tale speciica previsione non trova alcun conforto nel corrispondente articolo del nuovo testo29, ove risultano altresĂŹ totalmente soppresso il vecchio comma 3.
Nello speciico, lâart. 7, comma 1, dellâultimo testo approvato, dispone che:
ÂŤPer i fatti di cui allâarticolo 1, commi 2 e 3, della presente legge che non integrano reati procedibili dâuficio, ino a quando non è proposta querela, è applicabile la procedura di ammonimento di cui allâarticolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modiicazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modiicazioni. In caso di minore etĂ dellâammonito, il questore convoca, unitamente allâinteressato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilitĂ genitorialeÂť.
Il soggetto minore30, pertanto, non è piĂš lâunico riconosciuto in grado di compiere atti di cyberbullismo.
Espunto ogni espresso riferimento allâutilizzo della rete ai ini della commissione di reati, risulta chiara lâintenzione del legislatore di estendere la procedura di ammonimento ai responsabili non solo di atti di cyberbullismo, ma anche di bullismo.
Ciò posto, si riconferma, nelle attuali intenzioni del legislatore, la tendenza a consacrare una sempre piÚ diffusa dilatazione delle nozioni di bullismo e di cyberbullismo, senza preclusivi limiti di età in ordine alla qualità di bullo o cyberbullo e di vittima.
29 Si tratta dellâart. 8, il cui disposto corrisponde, con le modiicazioni che si illustrano, a quello dellâart. 6 del precedente testo.
30 Si ricorda che, in forza di quanto previsto dallâart. 97 c.p., è imputabile solo il minore ultraquattordicenne.
Nonostante le perplessitĂ sinteticamente illustrate, va rapidamente diffondendosi il ricorso a nozioni, piĂš o meno dilatate, di cyberbullismo, soprattutto in riferimento a plurimi episodi di cronaca.
Il paradigma comune, spesso, è il seguente: soggetti adulti diffondono e condividono, senza autorizzazione, video intimi e riservati altrui.
Tali condotte - almeno in una prima e sommaria analisi - risultano carenti di quelli che sono i connotati piĂš pregnanti del bullismo e del cyberbullismo, mentre emerge con maggior chiarezza la rilevanza penale delle stesse.
Inoltre, non si dimentichi che, almeno rebus sic stantibus, è lo stesso legislatore a prevedere la necessaria reiterazione dellâaggressione o della molestia da parte del cyberbullo, come si evince espressamente dallâart. 1, co. 2, del testo attualmente allâesame del Senato.
In argomento, pertanto, risulta evidente che non tutte le condotte diffamatorie perpetrate online possono integrare un atto di cyberbullismo, e viceversa; ciò può affermarsi anche in ordine alla relazione intercorrente tra atti persecutori e cyberbullismo, laddove ulteriori elementi oggettivi della fattispecie paiono coninare una possibile collimazione tre le due âqualiicazioniâ solamente nei casi piĂš gravi31 .
Non è, inoltre, pienamente accettabile il riferimento, in casi di siffatta specie e natura, al diritto allâoblio.
Occorre precisare che il diritto allâoblio è stato deinito ÂŤâmutanteâ nel mondo della reteÂť32. Tale deinizione, risalente al periodo immediatamente precedente alla ormai celeberrima sentenza Costeja GonzĂĄlez33, viene confermata dalla successiva evoluzione giurisprudenziale di tale diritto, il quale va coincidendo sostanzialmente con il mero diritto alla cancellazione, espressione del piĂš ampio diritto alla tutela dei dati personali.
31 Infatti, a mente dellâart. 612 bis, co. 1, c.p., viene punito ÂŤchiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per lâincolumitĂ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vitaÂť.
32 CosĂŹ F. Pizzetti, Il prisma del diritto allâoblio, in F. Pizzetti (a cura di), Il caso del diritto allâoblio, Torino, Giappichelli, 2013, 37.
33 Corte giust., sent. 13 maggio 2014.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
Di converso, va gradatamente scemando la rilevanza, a mero titolo esempliicativo, della liceitĂ della originaria pubblicazione della notizia o, piĂš in generale, dellâinformazione, nonchĂŠ del decorso di un considerevole lasso temporale34 .
Pare riscontrabile, almeno in potentia, unâulteriore, singolare vicinanza tra il diritto allâoblio ed il fenomeno del (cyber)bullismo, laddove entrambi, nonostante le ontologiche e manifeste differenze, subiscono una sensibile variazione in forza del loro rapporto con la Rete. Ancora una volta, lâenorme pervasivitĂ del Web si dimostra atta non solo ad ampliicare le conseguenze di unâazione, ma anche ad incidere sullo statuto ontologico di diritti, istituti e fenomeni.
34 In ordine alla rilevanza del fattore temporale, si richiama lâattenzione alla seguente recente sentenza: Cass., sez. I civ., sent. 4 novembre 2015-24 giugno 2016, 13161.
La rivoluzione tecnologica che ha investito la societĂ nellâultimo ventennio ha innescato profondi cambiamenti di ordine economico, sociale, culturale e, non per ultimo, giuridico, ivi compresi, per quel che qui interessa, cambiamenti nel e del sistema penale1. Il trasferimento sul piano virtuale di unâamplissima gamma di attivitĂ umane ha, per un verso, drasticamente modiicato la dimensione del fenomeno criminale, incidendo su di esso sia in senso quantitativo che in senso qualitativo; per lâaltro, ha imposto un complessivo aggiornamento del sistema punitivo, sia tramite lâintroduzione di strumenti nuovi che tramite il ripensamento di strumenti giĂ esistenti.
Allâinterno del mondo web, sempre piĂš rilevanza assumono i cc.dd. social network, ovverosia le reti di interazione virtuale fra utenti portatori di uno o piĂš interessi in comune. Come è stato rilevato, il loro impatto innovativo deriva sia dalla facilitĂ e velocitĂ di circolazione dei contenuti, sia dalla possibilitĂ che questi ultimi vengano âcondivisiâ con cerchie potenzialmente indeinite di utenti2; tali caratteristiche, se, da un lato, consentono agli iscritti di svi-
1 Per una panoramica introduttiva, G. Pica, voce Internet, Dig. disc. pen., II agg., Torino 2004, 425.
2 L. Picotti, I diritti fondamentali nellâuso e abuso dei social network. Aspetti penali, in Giur. mer., 2012, 12, 2523.
Il delitto di diffamazione al tempo dei social network: punti fermi e spunti problematici
Edoardo Mazzanti
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
luppare in modo sempre piĂš pieno la propria personalitĂ , dallâaltro, moltiplicano le possibilitĂ di aggressione degli interessi altrui3. Un chiaro esempio di tale ambivalenza è rappresentato dal diritto di manifestazione del pensiero: in effetti, non è chi non veda che, tramite il social network, crescono tanto le opportunitĂ di divulgare su larga scala le proprie idee, quanto il rischio che tali idee, una volta divulgate, ledano la reputazione altrui con una diffusivitĂ â id est: unâintensitĂ â impareggiabile rispetto ai canali tradizionali.
Breve: allâinterno dei social network, la classica tensione tra libertĂ dâespressione e tutela della reputazione trova nuova linfa; sâimpone cosĂŹ una rivalutazione del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), ipotesi criminosa che, in tale tensione, racchiude la propria cifra di disvalore.
Nonostante le iniziali, prevedibili dificoltĂ di adeguamento4, la giurisprudenza dĂ ormai per scontata la possibilitĂ di applicare lâart. 595 c.p. â aggravato dal ÂŤmezzo di pubblicitĂ Âť di cui al comma 3 â ai casi di offese veicolate tramite social network. Con riferimento alla piattaforma piĂš nota, la Cassazione ha recentemente ribadito che ÂŤla diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso lâuso di una bacheca Facebook integra unâipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dellâart. 595 co. 3 c.p. poichĂŠ trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di personeÂť5. PiĂš in generale, merita ricordare che, per
3 Si rimanda a E. Falletti, I social network: primi orientamenti giurisprudenziali, in Corr. mer., 2015, 7, 992 per un quadro sintetico e aggiornato.
4 La diffamazione rientra nella categoria dei cc.dd. reati informatici in senso lato; reati, cioè, di per sĂŠ âpensabili anche nel mondo realeâ, rispetto ai quali il dispositivo, la rete, il dato informatico etc. rappresentano un mezzo di commissione. Da questi, debbono essere tenuti logicamente distinti i cc.dd. reati informatici in senso stretto, rispetto ai quali il dispositivo, la rete, il dato informatico etc. rappresentano elemento tipico e costituiscono obiettivo dellâattivitĂ criminale.
5 Cass., sez. I pen., sent. 28.4.2015 n. 24431. Analogamente, per rimanere alle piĂš recenti, Cass., sez. V pen., sent. 13.7.2015 n. 8328; Cass., sez. I pen., sent. 22.1.2014 n. 16712, che equipara il messaggio postato da proilo âapertoâ â poichĂŠ rivolto a platea indeterminata â e da proilo âchiusoâ â poichĂŠ rivolto a platea determinata
Il delitto di diffamazione al tempo dei social network...
giurisprudenza unanime, una volta che un contenuto sia immesso nel circuito Internet, la sua diffusione â e quindi la comunicazione con piĂš persone6 â deve presumersi ino a prova contraria7; ne consegue che, qualora detto contenuto risulti lesivo dellâaltrui reputazione8, il delitto di diffamazione (aggravata) deve ritenersi integrato.
La trasposizione del reato de quo in un ambito radicalmente diverso rispetto a quello in cui era stato originariamente pensato, dâaltra parte, ha dato luogo a molteplici questioni interpretative. Nelle pagine che seguono, tenteremo di dar conto, in modo necessariamente schematico, di alcuni aspetti problematici relativi allâimpiego del delitto di diffamazione per offese trasmesse via social network, saggiando lo âspirito di adattamentoâ di questa vecchia fattispecie a questo nuovo mezzo di comunicazione.
Una delle questioni che si pongono allâattenzione dellâinterprete è quella della delimitazione tra diffamazione e ingiuria; delimitazione divenuta ancor piĂš importante in sĂŠguito al recente declassamento della seconda fattispecie a illecito civile (art. 4 co. 1 lett. a d.lgs. 15.1.2016 n. 7)9, fattispecie che, per espressa e opportuna scelta legislativa, può essere realizzata anche ÂŤmediante comunicazione informatica o telematicaÂť.
Ă noto che la differenza tra le due fattispecie sâincentra sulla presenza o meno dellâoffeso; âpresenzaâ che, specie nel nostro ambito, si declina come diretta percezione dellâespressione infamante (comunicazione, scritti o disegni ÂŤdiretti alla persona offesaÂť)10 .
ma comunque molto ampia. In assenza di diversa indicazione, le sentenze citate sono reperibili sul portale DeJure.
6 Critica la confusione tra questi concetti, S. Seminara, voce Internet (diritto penale), Enc. dir., Milano 2014, VII Annali, 581.
7 Per tutte, Cass., sez. I pen., sent. 27.4.2012 n. 23624.
8 Da ultimo, offre una compiuta disamina sul punto G.i.p. Rovereto, sent.
19.11.2015, in Dir. pen. cont., 2016, con nota di E. Maschi, G.E. Vigevani, Ai conini della critica: dal Tribunale di Rovereto una lezione sul reato di diffamazione.
9 Su questo nuovo ibrido sanzionatorio, R. Martini, Lâavvento delle sanzioni pecuniarie civili. Il diritto penale tra evoluzione e mutazione, www.lalegislazionepenale.eu, 2016.
10 In realtĂ , proprio lâequiparazione tra le due diverse modalitĂ dâingiuria porta la dottrina tradizionale a ritenere il concetto di âpresenzaâ da intendersi comun-
Ora, se volgiamo lo sguardo allâuniverso social, appare evidente che, in linea generale, lâarea applicativa della fattispecie di ingiuria risulta piuttosto ridotta11: dal punto di vista oggettivo, ogni post, status, disegno etc. è sempre offerto ad una platea indeinita o, comunque, ad un numero molto ampio di iscritti; dal punto di vista soggettivo, poi, è chiaro che lâutilizzo di un social network per esternare un giudizio denigratorio testimonia la volontĂ dellâagente non tanto di relazionarsi in via diretta con il destinatario, quanto di diffondere tale giudizio in una cerchia piĂš o meno determinata, piĂš o meno ampia di persone. CosĂŹ, ad esempio, chi utilizza lâaccount di Twitter per offendere un altro utente, vista lâapertura indiscriminata delle bacheche, risponde sempre di diffamazione (aggravata), anche laddove âsi sia rivoltoâ a questâultimo attraverso lo speciico meccanismo della menzione. In deinitiva, ci pare che, come da piĂš parti sostenuto, possa integrare ingiuria soltanto il messaggio direttamente e speciicamente indirizzato allâinsultato12 .
Permangono, tuttavia, alcune zone dâombra: quid juris, in particolare, in caso di comunicazioni dirette allâoffeso eppure alla presenza di altri soggetti (si pensi alle offese rivolte ad un membro di una chat plurima di Messenger oppure di un gruppo âchiuso/segretoâ su Facebook)? A modesto avviso di chi scrive, tali casi, a determinate condizioni, si prestano ad essere comunque inquadrati nellâipotesi di ingiuria, sebbene aggravata dalla presenza di piĂš persone (art. 4 co. 4 lett. f d.lgs. 7/2016): lâambiente circoscritto in cui avvengono gli scambi, nonchĂŠ lâimmediatezza di questâultimi mal si conciliano col carattere di diffusivitĂ che deve (rectius: dovrebbe) caratterizzare la que â vale a dire: anche fuori dallâambito telematico â come percezione diretta da parte dellâoffeso. P. Siracusano, voce Ingiuria e diffamazione, in Dig. disc. pen., Torino 1993, 38. Peraltro, si consideri che la dizione ÂŤcomunicazione informatica e telematicaÂť è stata aggiunta dal d.lgs. 7/2016; lâassenza di medesima formula allâinterno del vecchio art. 594 c.p. costringeva a ricondurre le comunicazioni virtuali nel piĂš ampio concetto di ÂŤscritti o disegniÂť. In tema, L. Picotti, Proili penali delle comunicazioni illecite via internet, in Dir. inf., 1999, 2, 288 ss.
11 Sulle differenze tecniche tra comunicazione diretta e comunicazione indiretta, rilevanti ai ini dellâinquadramento del fatto nellâingiuria o nella diffamazione, sempre L. Picotti, Proili penali delle comunicazioni illecite, cit., 295 ss.
12 Fra i molti, L. Scopinaro, Internet e delitti contro lâonore, in Riv. it. dir. pen. proc., 2000, 2, 619 ss.; M. Fumo, La diffamazione mediatica, Torino, UTET, 2011, 95.
Il delitto di diffamazione al tempo dei social network...
ÂŤcomunicazione con piĂš personeÂť alla base dellâipotesi delittuosa13 .
Si tratta di una soluzione in contrasto con la giurisprudenza dominante14 che, tuttavia, da un lato, crediamo sviluppi in modo coerente la differenziazione tra email e siti web che alcune sentenze opportunamente operano15; dallâaltro, valorizzando il dettato legislativo del nuovo d.lgs. 7/2016 e il concreto funzionamento di questi speciici strumenti, mira a ridimensionare il ruolo fagocitante del reato di diffamazione, optando a favore della fattispecie meno grave ogni qualvolta lâespressione offensiva non sia resa fruibile ad un numero indeterminato di utenti social.
Fra i temi piĂš spinosi del diritto penale informatico, spicca quello relativo ai proili di responsabilitĂ del provider. LâInternet service provider (ISP) è âlâintermediario di connessioneâ che, sempliicando, mette a disposizione degli utenti una determinata piattaforma web (fra cui, per lâappunto, un social network). In linea generale, ai sensi degli artt. 14-17 d.lgs. 9.4.2003 n. 70 â attuativo della dir. 2000/31/ CE â tale soggetto è gravato da una serie di obblighi di segnalazione, collaborazione con le autoritĂ (ad esempio, ai ini dellâidentiicazione di un utente), rimozione dei contenuti illeciti16; la normativa,
13 Dâaltra parte, come accennato sub § 2, la giurisprudenza affronta il tema Internet postulando una presunzione di comunicazione/diffusione; nulla vieta, crediamo, che, in determinati contesti â quali appunto, le chat o i gruppi chiusi â tale presunzione possa essere superata. Indispensabile, in tale ottica, è che lâautore abbia consapevolezza della presenza dellâingiuriato allâinterno di quella cerchia di persone. Analogamente, in tema di offese via mailing list, seppur in modo problematico, L. Scopinaro, Internet e delitti contro lâonore, cit., 625s. In senso diverso, da ultimo, T. Milano, sent. 11.2.2016 n. 1624, che, in un caso di commenti denigratori tramite mailing list, ha concluso per lâapplicabilitĂ del delitto di diffamazione, sebbene escludendo lâaggravante del mezzo di pubblicitĂ .
14 Cfr diffamazione via lettera o via email: Cass., sez. V pen., sent. 15.3.2016 n. 18919; Cass., sez. V pen., sent. 16.10.2012 n. 44980. Contra, Cass., sez. V pen., sent. 10.4.2008 n. 16425.
15 Cfr. Cass., sez. I pen., sent. 21.12.2010 n. 2739, Cass. pen. 2011, 12, 4315, con nota critica di R. Lotierzo, Osservazioni a Cass. penale, 21 dicembre 2010, n. 2739, sez. I.
16 Il regime è differente a seconda che il provider offra servizi di access/mere conduit (art. 12 dir. 2000/31/CE; art. 14 d.lgs. 70/2003), caching (art. 13 dir. 2000/31/CE; art. 15 d.lgs. 70/2003) ovvero hosting (art. 15 dir. 2000/31/CE; art. 16 d.lgs. 70/2003).
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
tuttavia, esclude che questi abbia obblighi di monitoraggio ex-ante sui contenuti immessi da terzi sul sito ovvero di ricerca attiva di fatti e circostanze che indichino la presenza di attivitĂ illecite; tale statuto âprivilegiatoâ non si applica, però, laddove lâISP non si limiti a compiere attivitĂ automatiche di trasmissione e memorizzazione, bensĂŹ svolga una qualche attivitĂ âaggiuntivaâ, quale, ad esempio, la modiica delle informazioni trasmesse17 .
In chiave penalistica, e limitando il discorso allâipotesi diffamazione, merita distinguere tra (i) condotta omissiva e (ii) condotta attiva.
(i) Dottrina maggioritaria18 e giurisprudenza19 negano che in capo allâISP sussista un obbligo di impedimento del delitto di diffamazione commesso dai singoli utenti: per un verso, manca una speciica posizione di garanzia20 â tanto di protezione quanto di controllo â non essendo essa desumibile nĂŠ da disposizioni speciiche, nĂŠ dalla norma generale di cui allâart. 40 cpv. c.p., nĂŠ, inine, dagli artt. 57 e 57-
17 Da ultimo, chiarisce la posizione dellâaccess provider a livello europeo Corte GUE, sent. 15.9.2016, C-484/2014, Tobias McFadden vs Sony Music Entertainment Germany GmbH.
18 Ex multis, con analisi anche di reati ulteriori, R. Bartoli, Brevi considerazioni sulla responsabilitĂ dellâinternet service provider, in Dir. pen. proc., 2013, 5, 600; D. De Natale, La responsabilitĂ dei fornitori di informazioni in internet per i casi di diffamazione online, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009, 519; M. Fumo, La diffamazione mediatica, cit., 53 ss.; 161 ss.; A. Gullo, I delitti contro lâonore, in C. Piergallini, F. Viganò (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, Torino, Giappichelli, 2015, 168 ss; A. Ingrassia, Il ruolo dellâISP nel ciberspazio. Cittadino, controllore o tutore dellâordine?, in Dir. pen. cont., 2012, part. 25 ss.; G. Pica, voce Internet, cit., 473 ss.; S. Seminara, voce Internet, cit., 597 ss.; suggerisce una valutazione caso per caso, indotta dallâeventuale esistenza di speciici obblighi di protezione nella materia volta volta considerata, L. Picotti, I diritti fondamentali, cit., 2544 ss.
19 App. Milano sez. I, sent. 27.2.2013, in Giur. mer., 2013, 7-8, 1577, con nota di P. Silvestre, La sempreverde tentazione di sostituirsi al legislatore; e F. Resta, Diritti individuali e libertĂ della rete nel caso Vivi Down. Diversamente, per un controverso caso di responsabilitĂ diretta e monosoggettiva dellâamministratrice di blog per alcuni commenti offensivi lasciati dai lettori, G.i.p. Varese, sent. 22.2.2013 n.
116, in Arch. pen., 2013 (s.m.), 3, con nota critica di M. Minasola, Blogging e diffamazione: responsabilitĂ dellâamministratore del sito per i commenti dei lettori.
20 Sulla necessitĂ che, per aversi concorso mediante omissione al fatto commissivo, lâomittente debba rivestire la posizione di garante dellâimpedimento dellâevento-reato, per tutti, G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2012, 629.
Il delitto di diffamazione al tempo dei social network...
bis c.p.; per un altro, mancano in ogni caso reali poteri impeditivi21 , non potendo certo il provider effettuare un controllo pieno ed eficace sullâintera massa di contenuti immessi in rete22. Ciò, esempliicando in ambito social, signiica che i gestori di Instagram non possono essere chiamati a rispondere della fotograia lesiva dellâaltrui reputazione postata da un membro, non potendo e non essendo comunque essi tenuti a vagliare preventivamente ogni singola immagine caricata. Tale soluzione, con speciico riferimento ai social network, è stata recentemente avallata anche dalla Corte europea dei diritti dellâuomo23 .
(ii) Viceversa, lâISP può rispondere del delitto di diffamazione laddove modiichi un messaggio offensivo postato da un utente, cosĂŹ attribuendosene la paternitĂ , ovvero laddove riprenda un certo contenuto infamante da altri siti, cosĂŹ conferendogli nuova (e piĂš ampia) diffusione. Allo stesso modo, esso è punibile a titolo di concorso con lâautore del messaggio diffamatorio quando, con piena consapevolezza (cfr. artt. 15 co. 1 lett. e e 16 co. 1 lett. a d.lgs. 70/2003), fornisca accesso, attivitĂ di memorizzazione o tecnologie allâaltrui reato prima della sua realizzazione24. PiĂš problematica, di contro, la conigurabilitĂ del concorso omissivo con lâautore in caso di mancata rimozione del messaggio: esempliicando, possono gli apici di Facebook essere chiamati a rispondere per concorso in diffamazione laddove, pur a sĂŠguito di ingiunzione dellâautoritĂ , un post offensivo non venga cancellato? Secondo una prima impostazione, nonostante il d.lgs. 70/2003 delinei soltanto un proilo di responsabilitĂ civile (art. 17 co. 3), lâomesso intervento potrebbe rilevare anche come ipotesi di responsabilitĂ penale concorsuale, seppur necessariamente a fronte di un formale provvedimento dellâautoritĂ giudiziaria o amministrativa25; altri, invece, ritengono che lâag-
21 Sottolinea che la responsabilitĂ dellâISP, prima che un problema giuridico, ponga un problema tecnico, peraltro incentivato dalla concentrazione del web in mano a pochi, giganteschi provider, G. Pica, voce Internet, cit., 473.
22 Anche a voler ammettere che lâISP rivesta una posizione di garanzia e abbia effettivamente la possibilitĂ di effettuare un controllo capillare, peraltro, resterebbe scoperto il problema del coeficiente doloso, da provare secondo le scansioni ordinarie.
23 Corte EDU, G.C., sent. 16.6.2015, Deli AS vs Estonia, § 116.
24 S. Seminara, voce Internet, cit., 595 ss.
25 Pur ammettendo che si tratti di soluzione ardita, R. Bartoli, Brevi considerazioni, cit., 602; M. Fumo, La condotta nei reati informatici, in Arch. pen., 2013, 3,
gravamento delle conseguenze del reato derivante dal mantenimento in rete del messaggio offensivo si atteggi a mero post-factum e, quindi, non costituisca partecipazione criminosa, non potendosi inquadrare il delitto ex art. 595 c.p. nello schema del reato permanente26 .
In ogni caso, proprio in relazione ai social network, vâè chi, da ultimo, ha sottolineato che le esenzioni di responsabilitĂ cristallizzate nel d.lgs. 70/2003 ÂŤsono state in primo luogo pensate per provider assai meno tecnologicamente evoluti rispetto a quelli che oggi caratterizzano il mercato e, in secondo luogo, che esse non si applicano nel caso in cui gli stessi ISP esercitino un controllo effettivo sui contenuti ospitatiÂť27. Viene da chiedersi, allora, se le migliori dotazioni tecniche unite alle maggiori possibilitĂ di controllo di cui oggi godono i gestori di social network non debbano condurre ad una generale rimeditazione della disciplina, in prospettiva interpretativa28 o, preferibilmente, de lege ferenda.
Attesa la natura di Internet quale ânon luogoâ29, la realizzazione del delitto di diffamazione via social network pone delicati problemi di ordine lato sensu territoriale. Anzitutto, vale la pena ricordare che il delitto
784 ss., il quale, tuttavia, aveva in precedenza puntualizzato che lâomessa rimozione di un messaggio lesivo che lâISP ha lâobbligo di rimuovere costituirebbe una autonoma ipotesi delittuosa. Id., La diffamazione mediatica, cit., 57 ss.
26 S. Seminara, voce Internet, cit., 597, 599 ss.; A. Ingrassia, Il ruolo dellâISP, cit., 21 ss., Ex adverso, anche T. Milano sez. VI, sent. 12.4.2010, sul punto confermata da App. Milano sez. I, sent. 27.2.2013, cit.
27 C. Melzi DâEril â O. Pollicino, Contenuti e responsabilitĂ sui social network che cambiano, in Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2016.
28 Ă quanto sembrerebbe emergere in relazione alla drammatica vicenda di Tiziana Cantone, morta suicida in seguito alla diffusione virale di un video che la riprendeva durante un rapporto sessuale: stando a quanto riportato dai giornali, il Tribunale di Napoli avrebbe sancito lâobbligo di Facebook di rimuovere il contenuto illecito (per violazione della disciplina sulla privacy), a prescindere da uno speciico ordine dellâautoritĂ . Si veda Tiziana Cantone, il Tribunale di Napoli: âFacebook doveva rimuovere i videoâ, in Il Fatto Quotidiano, 4 novembre 2016.
29 O, meglio, di ambiente immateriale che non può essere delimitato entro conini isici o territoriali.
Il delitto di diffamazione al tempo dei social network
di diffamazione è, secondo lâopinione dominante, un reato di evento, ove lâevento è inteso come avvenimento esterno di tipo ÂŤnon isico ma, per cosĂŹ dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius: dei terzi) dellâespressione offensivaÂť; ne deriva che il reato ÂŤsi consuma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto allâagente e alla persona offesaÂť30 . Momento e luogo di consumazione del reato hanno signiicativi rilessi giuridico-spaziali, risultando dirimenti al ine di determinare (i) giurisdizione e (ii) competenza territoriale.
(i) Il discorso relativo alla giurisdizione è relativamente piĂš agevole: ai sensi dellâart. 6 co. 2 c.p., ÂŤil reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando lâazione o lâomissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi veriicato lâevento che è la conseguenza dellâazione o dellâomissioneÂť. Alla luce di ciò, per acquisizione ormai paciica, vâè giurisdizione del giudice italiano tutte le volte in cui nel nostro Paese vi siano soggetti che abbiano preso cognizione del carattere offensivo di un determinato contenuto, a prescindere dallâeventuale collocazione allâestero del server su cui questâultimo è stato caricato31 .
(ii) Maggiori dilemmi, invece, sorgono nellâindividuazione del giudice territorialmente competente. Negli anni, dottrina e giurisprudenza hanno offerto soluzioni variegate, sovente caratterizzate da contraddizioni logiche e forzature ermeneutiche32. Il problema di fondo è che la diffamazione a mezzo Internet costituisce un vero e proprio tertium genus rispetto alle altre forme di diffamazione mediatica; ne deriva che, tentando di trapiantare in questo ambito i criteri adoperati per la diffamazione a mezzo stampa33 o via radio-
30 Per tutte, Cass., sez. I pen., sent. 21.12.2010 n. 2739, cit. In dottrina, per tutti, F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, Padova, CEDAM, 2013, 253. Contra,
L. Picotti, Proili penali delle comunicazioni illecite, cit., 295 ss.
31 Cass., sez. V pen., sent. 17.11.2000 n. 4741, Cass. pen. 2001, 6, 1832, con nota di
E. Perusia, Giurisdizione italiana anche per le offese online su un sito straniero. PiĂš di recente, Cass., sez. II pen., sent. 21.2.2008 n. 36721.
32 Signiicativa, in tal senso, la controversa presa di posizione in T. Milano sez. VI, sent. 12.4.2010, ove si afferma che la percezione dellâoffesa rappresenta ÂŤun dato rilevante per la commissione del reato di cui allâart. 595 c.p., ma non direttamente ai ini della competenza territorialeÂť.
33 Ă ormai consolidato lâorientamento che radica la competenza per il delitto di
televisione34, lâinterprete inisce per plasmare un tipo a geometria variabile, oscillante, a seconda delle esigenze, tra reato dâevento e reato di pericolo, fattispecie di danno e fattispecie di mera condotta, reato istantaneo e reato permanente.
La giurisprudenza piĂš accreditata, nel ribadire che la diffamazione è reato dâevento, dĂ tuttavia atto della dificoltĂ , se non dellâimpossibilitĂ , di seguire precisi criteri oggettivi; esclusa lâapplicabilitĂ degli artt. 8 co. 1 e 9 co. 1 c.p.p., la scelta cade cosĂŹ sullâipotesi residuale ex art. 9 co. 2 c.p.p., che Ă ncora la competenza nel luogo del domicilio dellâimputato35 .
Per converso, la dottrina maggioritaria ritiene che, in ossequio alla natura del delitto, giudice competente dovrebbe essere quello del luogo in cui si trovano i due soggetti terzi che, collegandosi alla rete, per primi percepiscono la natura diffamatoria del messaggio: la possibilitĂ di acquisire i iles di log che consentono di risalire allâIP del soggetto che effettua la connessione â si argomenta â renderebbe lâaccertamento della ÂŤcomunicazione con piĂš personeÂť assai piĂš agevole rispetto ad altre forme di divulgazione mediatica36 .
Le soluzioni prospettate, ad avviso di chi scrive, prestano il ianco a critiche di ordine, rispettivamente, logico-dogmatico e pratico. La tesi allo stato preferibile, allora, sembra quella che ritiene competente il giudice del luogo in cui lâautore ha agito caricando il contenuto offensivo sul server37; contenuto che, come noto, non âcircola
diffamazione a mezzo stampa nel luogo in cui ha sede la tipograia dalla quale gli stampati sono usciti per essere distribuiti e messi in circolazione. Per tutte, Cass., sez. I pen., sent. 12.6.2007 n. 25804.
34 Ai sensi dellâart. 30 co. 4-5 l. 6.8.1990 n. 223, per i casi di diffamazione commessi attraverso trasmissioni radiotelevisive consistenti nellâattribuzione di un fatto determinato, il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.
35 Cass., sez. I pen., sent. 21.12.2010, cit.; Cass., sez. I pen., sent. 15.3.2011 n. 16307; in precedenza, Cass., sez. V pen., sent. 17.11.2000, cit.
36 E. Perusia, Giurisdizione italiana, cit., 1875 ss.; R. Lotierzo, Osservazioni, cit., 4319; anche A. Gullo, I delitti contro lâonore, cit., 174, mostra perplessitĂ circa la ÂŤassoluta siducia [della giurisprudenza maggioritaria] nella possibilitĂ di determinare la competenza sulla base del locus commissi delictiÂť.
37 Seppur ammettendo che non si tratta di un criterio pienamente soddisfacente, in tal senso S. Seminara, voce Internet, cit., 583.
Il delitto di diffamazione al tempo dei social network
in reteâ ma rimane âimmagazzinatoâ e a disposizione degli utenti, i quali, attingendo dal server stesso, ne fruiscono attraverso il proprio terminale. A tal ine, anche a non voler condividere la tesi che postula la rilettura del delitto di diffamazione in termini di reato di mera condotta38, crediamo sia possibile ricorrere allâart. 9 co. 1 c.p.p., che consente di determinare la competenza in virtĂš dellâultimo luogo in cui è avvenuta una parte dellâazione39. Per quanto parzialmente âdi ripiegoâ, questa impostazione ha il pregio di individuare il foro in modo preciso, senza peraltro determinare insanabili fratture dai principi generali; in effetti, nel campo della criminalitĂ informatica, le ragioni che ispirano il prioritario criterio del locus commissi delicti â piĂš agevole ricerca del materiale probatorio e appagamento del sentimento di giustizia della comunitĂ (geograica) coinvolta appaiono nettamente afievolite.
In ogni caso, la complessitĂ della questione e la precarietĂ delle varie soluzioni proposte palesano lâesigenza di prevedere una norma ad hoc che issi la competenza in modo univoco, magari proprio sulla falsariga della legge 223/1990, privilegiando il luogo in cui si trova il domicilio dellâoffeso40 .
Fra i principali nodi recentemente sciolti dalla giurisprudenza, vâè quello relativo alla possibilitĂ di disporre il sequestro preventivo delle pagine web, ivi comprese, ai nostri ini, quelle ospitanti social network.
La soluzione affermativa, per vero da tempo nettamente maggioritaria, muove dalla non sovrapponibilità tra Internet e stampa, con ciò che ne consegue in punto di garanzie costituzionali in materia
38 L. Picotti, Proili penali delle comunicazioni illecite, cit., 297 ss., 320 ss. Anche la giurisprudenza, dâaltronde, qualora il petitum attenga non al locus bensĂŹ al tempus commissi delicti, pare far coincidere la consumazione del reato con lâimmissione del messaggio in rete. CosĂŹ S. Seminara, Locus commissi delicti, giurisdizione e competenza nel cyberspazio, http://informaticagiuridica.unipv.it/ convegni/2012/SEMINARA%2023-11-2012.pdf, 9 ss.
39 In questo senso, Cass., sez. V pen., sent. 19.5.2015 n. 31667, la quale espressamente richiama il principio elaborato dalle Sezioni unite in materia di accesso abusivo (Cass., sez. un. pen., sent. 24.4.2015 n. 17325).
40 In tal senso, sul piano unionista, Corte GUE, sent. 25.10.2011, C-509/09-C-/161/10, eDate Advertising GmbH vs X â Oliver and Robert Martinez vs MGN Limited, § 48.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
di sequestri41. Tale soluzione ha da ultimo avuto lâautorevole avallo della Cassazione a Sezioni unite. In dettaglio, i giudici rimettenti dubitavano dellâapplicabilitĂ della disciplina cautelare reale alle risorse informatiche, deducendo, da un lato, che il sequestro ex artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. cp.p. avente ad oggetto una pagina web si tradurrebbe non giĂ nella âsempliceâ sottoposizione di una res a vincolo dâindisponibilitĂ , bensĂŹ in una vera e propria inibitoria comportante lâobbligo di tacere; dallâaltro, che applicare il sequestro preventivo a ÂŤdati informaticiÂť comporterebbe unâindebita applicazione analogica delle disposizioni codicistiche, giacchĂŠ soltanto lâart. 254-bis c.p.p., regolante il sequestro probatorio, prevede testualmente tale possibilitĂ 42 .
Le Sezioni unite43, di contro, facendo perno su argomentazioni di stampo sistematico-teleologico44 e normativo45, stabiliscono che, ricorrendo i presupposti issati allâart. 321 c.p.p., è ammissibile il sequestro preventivo di un sito web o di una singola pagina telematica, anche mediante imposizione al provider di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la speciica risorsa telematica veicolo di reato; si pensi, in proposito, allâoscuramento di un account Twitter appartenente ad un utente che ne abbia offeso un altro46 .
41 Lâart. 21 co. 3 Cost. detta un regime âprivilegiatoâ in materia di sequestri di stampati. Sul punto, anche per i numerosi richiami giurisprudenziali, M. Fumo, La diffamazione mediatica, cit., 46 ss.; S. Seminara, voce Internet, cit., 584 ss.
42 Cass., sez. I pen., ord. 3.10.2014.
43 Cass., sez. un. pen., sent. 29.1.2015 n. 31022. In tale frangente, la Corte si è trovata a dover decidere due questioni: quella, appunto, sullâapplicabilitĂ del sequestro preventivo ad una pagina internet; e quella, a cui la prima fa da presupposto, sulla possibilitĂ di sequestrare una pagina web di una testata giornalistica online registrata, possibilitĂ negata.
44 La sentenza ripercorre alcuni passi della Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988 per chiarire il signiicato della funzione sostanzialmente impeditiva attribuita al sequestro preventivo.
45 Convenzione del Consiglio dâEuropa sulla criminalitĂ informatica, Budapest, 23.11.2001, ratiicata in Italia con l. 18.3.2008 n. 48; dir. 2000/31/CE, attuata in Italia col giĂ citato d.lgs. 70/2003.
46 Per un caso di sequestro di pagine di blog, da ultimo, Cass., sez. V pen., sent. 25.2.2016 n. 12536, Dir. pen. cont. 2016, con nota di S. Vimercati, La Cassazione conferma lâinestensibilitĂ ai blog delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro
In queste poche pagine abbiamo tentato di delineare lo stato dellâarte sul rapporto tra diffamazione e social network. In linea generale, notiamo la dificoltĂ della disposizione, cosĂŹ come attualmente formulata, ad adeguarsi pienamente al contesto social; un contesto mutevole ed in continua espansione, retto su scambi veloci e âmultidimensionaliâ (comunicazione del tipo âmolti a moltiâ), ove i contenuti sono caratterizzati da, al contempo, formidabile visibilitĂ e rapida obsolescenza. Allâinterno dei social network, da una parte, le forme di aggressione dellâonore altrui mutano47; dallâaltra, complici la possibilitĂ di nascondersi dietro false identitĂ e la dificoltĂ nel risalire a contenuti salvati su server esteri, lâaccertamento può risultare estremamente complicato48 .
In questa luce, non possiamo che auspicare un intervento legislativo che non si limiti a correggere lâart. 595 c.p. ma, semmai, lo riformi alla radice, in modo da renderlo il piĂš compatibile possibile coi meccanismi di comunicazione di Internet, nellâottica di garantire un adeguato bilanciamento tra tutela dellâonore e libertĂ dâespressione anche allâinterno dellâuniverso virtuale49. Con la consapevolezza (serena o rassegnata) che il diritto, piuttosto che accompagnare lâevoluzione tecnologica, è fatalmente destinato a inseguirla50 .
47 Si pensi soltanto alla facilità con cui un messaggio, mediante i meccanismi del retweet, dello share o dello screenshot, può diventare virale.
48 L. Picotti, I diritti fondamentali, cit., 2538.
49 Si veda A. Gullo, La tela di Penelope, in Dir. pen. cont., 2016, part. 17 ss., il quale analizza un recente progetto di riforma del delitto di diffamazione.
50 La felice espressione è di M. Fumo, La diffamazione mediatica, cit., 47.
1. Introduzione. Ma che cosa è un social network?
I soggetti che popolano i social sono gli appartenenti alla cittadinanza digitale, coloro cioè che sono detentori di diritti e di doveri nella realtà digitale, perchÊ anche se di virtualità stiamo parlando, i soggetti che vi interagiscono sono tenuti ad osservare non solo le regole della buona educazione (la cosÏ detta netiquette), ma anche le norme di diritto positivo.
à vero che si tratta di un mondo senza conini territoriali, al quale è possibile accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, che non è dotato per sua stessa natura di un sistema centralizzato, ma è vero anche che si tratta di uno spazio sociale, politico ed economico.
Ma che cosa è un social network?
Non è altro che la trasposizione in uno spazio virtuale di ciò che si intende per gruppo sociale: un insieme di persone unite tra di loro da una qualche relazione che condividono interessi ed hanno intenzione di collaborare.
E, affrontando il tema dei social network, non si può non parlare di privacy intesa secondo quando stabilito dalla normativa vigente1: diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, diritto cioè alla non intromissione nella sfera privata e, soprattutto, facoltà di impedire che le informazioni siano divulgate senza autorizzazione.
1 D.lgs 30 giugno 2003, n.196.
Premesso che il concetto di privacy è in continua evoluzione e destinato a mutare con il mutare della cultura, delle esperienze e dellâetĂ dei singoli, è lâavvento della tecnologia, sempre piĂš pervasiva, che ha accelerato la sua attuale conigurazione: basti pensare a come venga vissuta la presenza delle telecamere oggi, simbolo di necessaria sicurezza, rispetto a poco tempo fa, quando erano uno strumento fastidioso e soggetto a difidenza.
E in che rapporto stanno privacy e social?
O meglio: come è possibile parlare di privacy se, aprendo un proilo su un social, già da contratto, diamo piena disponibilità al social stesso di tutto ciò che postiamo, siano foto, video o semplici like?
Il social attiva il proilo solo a condizione che si accettino le clausole che esso, in qualitĂ di societĂ privata, impone con un vero e proprio contratto di diritto privato.
E, a queste condizioni, è dificile invocare la violazione del libero consenso, o il trattamento illecito per poi ottenere il risarcimento del danno da parte del social stesso.
Tanto piĂš che lâapertura di un proilo, per esempio su Facebook, implica lâimmediata indicizzazione nei motori di ricerca e lâattribuzione di un valore commerciale dello stesso, che può essere di poco piĂš di un dollaro o di qualche decina.
Diverso il caso in cui la violazione della privacy avvenga da parte di un soggetto che operi per mezzo di un social: il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, con la sentenza n. 770 del 2 marzo 2010, la prima in Italia, ha concesso il risarcimento del danno morale, inteso come ÂŤtranseunte turbamento dello stato dâanimo della vittimaÂť del fatto illecito ovvero come insieme delle sofferenze inlitte alla parte danneggiata dallâevento dannoso, da parte di colui che ha leso la reputazione per mezzo del social network, in questo caso Facebook.
Vale la pena, comunque, ricordare che tutte le volte che navighiamo in rete veniamo monitorati e analizzati. Navigando possiamo lasciare informazioni che ci riguardano molto importanti, dal tipo browser utilizzato al sistema operativo installato piuttosto che le pagine web visitate. Quindi, parlare di anonimato in rete, altro non
è che una presunzione, anche quando vengano utilizzati software inalizzati a camuffare o a mascherare lâIP di connessione, visto che è comunque possibile veriicare lâidentitĂ dellâinternauta attraverso, per esempio, lâOSINT (Open Source Intelligence), ovvero le informazioni open source che il web mette a disposizione.
Nel mondo social vale, piuttosto, la concezione della privacy intesa come strumento di comunicazione e tutela della riservatezza inalizzata a comunicare e non ad isolare, a condizione, però, che lâutente sia âeducatoâ alla rete, nel senso di divenire consapevole di ciò che signiichi essere cittadino digitale.
Il cittadino digitale vive i social come luogo aperto al pubblico2 , piazza virtuale dove, reciprocamente, tutti gli appartenenti a questa tribÚ possono vedere e partecipare alle pubblicazioni altrui. La natura stessa del social favorisce la comunicazione tra i suoi membri: anche il piÚ pigro può rappresentarsi con una foto o un like, poche parole, talvolta nessuna!
Ma è comunicazione o rappresentazione?
Sicuramente è una vetrina dove piace mostrarsi per ciò che gli altri si aspettano che uno sia, poco importa di quale âioâ venga data la rappresentazione, in un eterno presente con una distorta percezione del tempo passato/presente/futuro.
Ă il mondo dellâio adesso che si mostra, che, anzi, si rappresenta al popolo social.
Anche il linguaggio è mutato: sintetizzato ino allâeccesso, con abbreviazioni che rendono facilmente individuabile il non-utilizzatore di social, punteggiatura praticamente assente (il punto e virgola questo sconosciuto!), apprezzamenti indiscriminati e giudizi che non consentono rettiiche, perchĂŠ tutto ciò che viene postato è subito metabolizzato dalla rete e mai piĂš restituito.
2 La sentenza n. 37596/2014 della Corte di Cassazione, pronunciandosi in ordine ad una vicenda integrante il reato di molestia realizzato tramite social network, ha deinito questâultimo ÂŤluogo virtuale aperto allâaccesso di chiunque utilizzi la rete di un social o communityÂť.
La ferma convinzione di essere padroni dei contenuti multimediali condivisi mal si concilia con il proliferare di proili falsi, di fake, con lâanonimato (un nickname non impedisce di individuare il reale utilizzatore del proilo!) e, soprattutto, con la non punibilitĂ per aver commesso dei reati.
Fenomeno questâultimo sottovalutato, che rende lâutente poco propenso a denunciare di aver subito un danno o di essere vittima di reato per una serie di ragioni che vanno dal ritenere poco grave o risolvibile per altra via il âproblemaâ, al timore di una pubblicitĂ negativa piuttosto che nel non rendersi conto di essere vittima di un reato.
Ma i social sono diventati lâambiente perfetto dove poter commettere reati, siano essi strettamente legati a ciò che li caratterizza, cioè la comunicazione, o utilizzati strumentalmente per il compimento di azioni delittuose.
Tra le fattispecie di natura penale ad essere piĂš frequentemente violate vi è la diffamazione, che altro non è che lâoffesa allâaltrui reputazione veicolata in assenza dellâoffeso e con comunicazioni indirizzate a piĂš persone.
In pratica, parlando di social, questa si concretizza pubblicando contenuti denigratori ed infamanti, âbattute pesantiâ, epiteti, notizie riservate la cui diffusione sia pregiudizievole per la persona offesa, anche indipendentemente dalla indicazione nominativa3, nonchĂŠ con la pubblicazione di fotograie ritraenti la vittima che comporti ripercussioni potenzialmente negative per la sua reputazione o con lâapposizione di un like ad un post diffamatorio che può addirittura integrare il reato in concorso con lâautore del suo contenuto.
Vale la pena ricordare, però, che la mera condivisione di post offensivi, ancorchÊ corredata da commenti purchÊ privi di insulti, non conigura il reato di diffamazione4 .
Parimenti frequente è il reato di sostituzione di persona che si concretizza allorquando venga creato e utilizzato un determinato proilo
3 Cass., sez. I pen., 24 marzo 2014, n. 13604.
4 Cass., sez. V pen., 29 gennaio 2016, n. 3981.
di un social network, inserendo i dati di un terzo ignaro5 per trarne un vantaggio personale e un danno al titolare dei dati utilizzati.
In concreto: lâattribuzione a sĂŠ o ad altri di un falso nome, laddove per nome si intende uno qualsiasi dei contrassegni di identitĂ , come il prenome, il luogo di nascita, la paternitĂ â lâattribuzione di un falso stato, cioè la condizione complessiva della persona nella societĂ , comprendente la cittadinanza, la capacitĂ di agire, la potestĂ familiare, la condizione di coniugato, i rapporti di parentela; lâattribuzione di una qualitĂ cui la legge collega effetti giuridici, come nel caso di chi dichiari di aver raggiunto la maggiore etĂ , purchĂŠ la qualitĂ in questione sia essenziale per la realizzazione dellâatto giuridico.
Ma tramite un social è possibile anche inviare materiale pubblicitario non autorizzato (spamming), utilizzare dei contatti per inviare virus informatici o per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici, inoltrare messaggi di propaganda politica, di incitamento allâodio e alla discriminazione razziale, oltre che scambio di immagini pedopornograiche.
Integra, inoltre, il reato di molestia o disturbo alla persona quello attuato mediante lâinvio di messaggi, sotto pseudonimo, tramite Internet sulla pagina Facebook della vittima, trattandosi di una community aperta accessibile a chiunque.
Secondo la Suprema Corte, nel caso speciico, i messaggi inviati tramite Facebook possono anche integrare il reato di stalking.
La previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dellâattuale era tecnologica. Difatti, i temuti atti persecutori possono essere realizzati non solo con il telefono o lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e quindi tramite i social network, per posta elettronica, con la messaggistica istantanea e strumenti afini.
Purtroppo gli strumenti del web 2.0, proprio perchĂŠ dotati di una maggiore interattivitĂ che consente uno scambio di informazioni piĂš dinamico tra gli utenti, nascondono delle insidie che possono essere sfruttate da malintenzionati ai danni di vittime del tutto inconsapevoli.
Lâutilizzo dei social si è rivelato anche particolarmente utile al ine di sviluppare unâazione o una strategia terroristica.
Si tratta del cyber terrorismo, che per alcuni esperti di sicurezza consiste in operazioni condotte sul web e motivate politicamente con lo scopo di provocare gravi conseguenze come la perdita di vite umane o consistenti danni economici o, comunque, per terrorizzare. Per altri si manifesta con gli attacchi o le minacce di attacchi contro computer, reti e informazioni ivi archiviate, con lo scopo di intimidire o costringere un governo o la sua popolazione a determinati comportamenti al ine di conseguire effetti politici o sociali. Altri ancora lo deiniscono come lâinsieme di atti che bloccano o distruggono nodi computerizzati delle infrastrutture critiche come Internet, le telecomunicazioni, le reti elettriche, il sistema bancario e cosĂŹ via. Senza ombra di dubbio, lâambiente social è unâottima vetrina di propaganda o di reclutamento di soggetti che per aspetti di carattere psicologico, sociale, politico, ideologico-religioso e culturale nonchĂŠ per meccanismi che investono dinamiche di gruppo â siano quindi essi foreign ighters, homegrown terrorists, lone wolves â attraverso la comunicazione persuasiva del 2.0, riescono ad incanalare energie latenti.
In questa carrellata di rischi e potenzialitĂ date dai social, non restano esclusi i minori nativi digitali, per i quali la rapida ed esponenziale diffusione delle Tecnologie di Informazione e Comunicazione (ICT) ha comportato un profondo mutamento delle modalitĂ con cui costruiscono le relazioni sociali, ricercano e diffondono le informazioni e i saperi nonchĂŠ i processi che contribuiscono alla crescita ed evoluzione dellâidentitĂ di ciascuno.
Infatti, Internet e i social media offrono ai giovani nativi digitali un contesto potente per imparare, per esplorare e costruire la loro identitĂ e vita pubblica, e per socializzare interagendo con i pari e sviluppando relazioni attraverso i siti di social network, chat, blog e giochi online. Internet e i social media sono degli strumenti e dei contesti per migliorare conoscenze e abilitĂ , ma espongono anche al rischio di coinvolgimenti in relazioni violente e interazioni aggressive.
Accanto ai potenziali effetti positivi della Comunicazione Mediata, câè grande preoccupazione circa i rischi associati alle nuove
forme di comunicazione online, ai siti di social network, ai contatti anonimi, ai predatori online e al sexting, ossia lâinvio messaggi sessualmente espliciti.
Statisticamente è stato calcolato che, negli ultimi cinque anni, il 75% dei reati commessi tramite un social sono riconducibili a minori degli anni diciotto, sia come vittime che come autori di reato.
Afiorano nuovi fattori criminogeni, incentivati dallâuso dei social network, che ruotano essenzialmente intorno allâaspetto documentale (evoluzione della real-tv) che, a sua volta, diviene un forte e potente stimolo di emulazione. Si pensi allâinformazione trasmessa in rete preceduta dalla progettazione, in gruppo o da soli, di una condotta criminale da ilmare e documentare. In tale ottica, sia nellâinfanzia, sia in adolescenza che nellâetĂ adulta (un esempio sono i crimini terroristici), vanno prendendo forma sempre piĂš una serie di condotte criminali progettate solo per essere documentate con videoriprese, immagini e suoni, che hanno una loro vitalitĂ autonoma nel momento in cui sono condivise e scaricate in rete.
Gli eventi criminali sono stati in passato sempre immaginati a posteriori nella loro programmazione e nella loro esecuzione da chi si sentiva, in un certo qual modo, attratto. Il soggetto, potenzialmente emulatore, in passato, immaginava la condotta del suo precursore, immettendo nella propria immaginazione novitĂ che appartenevano piĂš a se stesso che non alla personalitĂ del criminale da emulare. Da qui ne discendeva una ridotta potenzialitĂ di effettiva emulazione.
Attualmente, i ilmati delle condotte criminali distribuite in rete hanno una maggiore capacitĂ evocativa. Il soggetto-emulatore ripete la condotta cosĂŹ come lâha vista eseguire nel video, per poter sentire le stesse emozioni e per poterle provocare sugli altri.
Lâevento criminale è ridimensionato in una condotta che, ripetuta allâininito (visione del ilmato e vissuti emotivi derivati), si svincola dai condizionamenti spazio/temporali. Tale condotta non ha un passato, nĂŠ può ipotizzare un futuro, ma può solo vivere e muoversi nei frammenti del presente.
Il crimine acquisisce la caratteristica di essere agito fuori dal tempo e fuori dallo spazio, perchÊ la sua vera vitalità è solo e unicamente in un contesto virtuale, adimensionale: il web.
I dati emergenti dalle analisi statistiche del mercato online testimoniano come, a fronte di una generale crisi del settore commerciale, le transazioni concluse tramite web registrino costantemente un incremento, con percentuali che siorano, per 2015, il 19%, generando un volume di affari di circa 29 miliardi di euro. Si tratta di un dato indubbiamente importante che segna una ripresa dopo un biennio di assestamento su percentuali decisamente piĂš basse (nel 2013 lâincremento era stato del 6% e nel 2014 dellâ8%), e che, se scomposto, indica, come fattori trainanti di questa ripresa, lo sviluppo dei c.d. centri commerciali online (primo fra tutti Amazon) e del mobile commerce, cioè dellâinsieme di transazione poste in essere attraverso dispositivi quali smartphone, tablet, laptop o smartwatch. Sul portato della sempre piĂš pervasiva diffusione del c.d. mobile computing, infatti, il canale di vendita attraverso dispositivi mobili assume un rinnovato valore che lo pone tra le prioritĂ delle imprese che operano online: la facilitĂ di accesso, la possibilitĂ di concludere gli acquisti anche in movimento, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi condizione di mobilitĂ determinano una nuova modalitĂ di concepire il commercio elettronico; ed il protagonista di questo mercato online è un cyberconsumatore che non è piĂš lâutente rilessivo degli âscambi senza accordoâ, che utilizzava Internet per acquisire le informazioni sul prodotto/servizio da acquistare e ponderava la scelta potendo visi-
una opportunitĂ (ancora) poco sfruttata dai
tare piĂš siti comodamente seduto davanti al proprio pc, ma piuttosto un consumatore dinamico, che ricerca nella facilitĂ dello scambio e nel vantaggio delle offerte, le chiavi del proprio acquisto. Per contro, gli operatori commerciali online, sempre piĂš proiettati nellâottica del âmodern travelling merchantâ, cercano di porre in essere strategie basate su forme di direct marketing che permettano di individualizzare le offerte e rispondere, in modo quanto piĂš personalizzato, alle esigenze dei consumatori; al contempo attuano politiche di prezzi ed offerte tese alla idelizzazione, ed utilizzano anche nuovi canali, primo fra tutti quello dei social network, per sperimentare innovative forme di veicolazione dei messaggi e delle campagne promozionali. Analizzando i trend degli ultimi anni, balza subito allâocchio la âgolden shareâ del mobile commerce, che ha registrato, nel 2012, un incremento pari a +54%, e che, in prospettiva futura sembra destinato a superare, per volume dâaffari, le piĂš tradizionali modalitĂ e-commerce.
Queste considerazioni hanno determinato, per gran parte degli operatori commerciali, lâadozione di strategie indicate come âmobile irstâ, che evidenziano una concentrazione di investimenti, in termini di miglioramento tecnologico e di promozione, presso il pubblico dei consumatori, dei canali di vendita tramite dispositivi mobili. Accanto agli e-shop ed agli e-marketplace, giĂ oggetto di studio da parte della dottrina tanto economica quanto giuridica, si sviluppano infatti sia modalitĂ di social commerce (utilizzando cioè i servizi di social networking, sia per la veicolazione dellâinformazione pubblicitaria che per la creazione di vere e proprie community di utenti/consumatori), che modalitĂ di vendita attraverso software applicativo installato sul dispositivo (mobile application): si tratta, in entrambi i casi, di canali che valorizzano il proilo della user experience e che propongono modalitĂ estremamente sempliicate per la conclusione degli acquisti.
Se, dunque, le parole chiave del mobile commerce, possono individuarsi in facilità (di accesso), semplicità (di utilizzo) e celerità (di conclusione della vendita), appare opportuno evidenziare come tutto ciò non debba tradursi in un abbassamento del livello di afidabilità e tutela che deve essere (sempre) garantito ai consumatori; occorre allora interrogarsi su quale sia la disciplina applicabile ai contratti B2C conclusi tramite dispositivo mobile, per valutare se sia suficiente la piena applicazione della normativa dettata in tema di e-commerce (come risultante dalla Direttiva 200/31/CE e dalla Diret-
tiva 2011/83/UE), oppure se debba auspicarsi un qualche (ulteriore) intervento normativo per colmare le lacune dovute alla speciicitĂ del mezzo o del canale di comunicazione utilizzato; in particolare, nel prosieguo dellâesposizione, nel rispetto dei limiti imposti al presente contributo, si cercherĂ di proporre alcune considerazioni in ordine a due dei fenomeni precedentemente citati: il social commerce e lâutilizzo di mobile application.
Nellâambito delle tradizionali classiicazioni dellâe-commerce, il settore del B2C ha sempre costituito il polo di attrazione degli interventi normativi, indirizzati a garantire il cyber-consumatore dai rischi di una contrattazione dematerializzata: in questo senso devono leggersi le (poche) norme della Direttiva 2000/31/CE e le disposizioni della Direttiva 2011/83/UE che, per la prima volta, prendono in considerazione la circolazione dei contenuti digitali, i caratteri e gli elementi dei siti di e-commerce e, seppur incidentalmente, le caratteristiche tecniche dei dispositivi mobili; in relazione a questâultimo punto, bisogna infatti sottolineare che, nonostante la diffusione del fenomeno fosse giĂ in atto, lâunica considerazione che la Direttiva 2011/83/ UE riserva al mobile commerce riguarda lâindicazione, per i fornitori, di parametrare la modalitĂ di adempimento dellâobbligo informativo nei confronti del consumatore alla grandezza ed alle caratteristiche tecniche dello schermo dei dispositivi mobili: difatti, poichĂŠ tali informazioni costituiscono contenuto obbligatorio del contratto e sono poste a tutela della âparte deboleâ, le (eventuali) ridotte capacitĂ di visualizzazione non potrebbero essere invocate come esimente dal corretto adempimento dellâobbligo in questione.
A parte queste considerazioni, tuttavia, nessuna previsione viene rivolta a modalitĂ e-commerce diverse dallâe-shop: neanche la struttura complessa dellâe-marketplace viene presa in considerazione, nonostante tutte le implicazioni in termini di responsabilitĂ e tutela per gli acquirenti giĂ emerse dalle rilessioni della dottrina.
Tuttavia, se con riferimento a tali fenomeni non sembrano porsi dubbi circa lâapplicabilitĂ delle disposizioni della normativa consumeristica di settore, dal momento che la conclusione del
contratto da sito-vetrina (e-shop) o da e-marketplace non sembra possa risentire delle diverse caratteristiche del dispositivo utilizzato (e rinviando ad altra sede le problematiche relative agli acquisti extra-UE), piĂš problematico appare lâinquadramento del fenomeno del social commerce. Lâespressione viene comunemente indicata per lâinsieme delle strategie e-commerce attuate tramite sistemi di social networking, primo fra tutti Facebook (www.facebook.com/business/a/retail-ecommerce-industry): si tratta di un insieme eterogeneo, che compendia sia semplici ipotesi di veicolazione di contenuti promozionali, che rimandano poi alla pagina web dellâe-shop, sia fenomeni di couponing (cioè offerte di coupon che permettono di acquistare beni e servizi a prezzo scontato), che vere e proprie pagine social-shop che permettono di concludere un contratto di acquisto. In relazione alla prima ipotesi, il proilo problematico potrebbe appuntarsi sulla relazione funzionale tra pagina social e âsito-vetrinaâ, per veriicare in che termini le informazioni contenute nella pagina debbano conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi informativi (precontrattuali) e quando essi possano integrare delle pratiche commerciali scorrette; sulla seconda e sulla terza ipotesi, il primo proilo problematico concerne lâindividuazione del ruolo del gestore del social network, che non svolge direttamente attivitĂ commerciale, ma si limita a mettere a disposizione lâambiente social: potrebbe, allora, ipotizzarsi una posizione simile a quella del gestore della piattaforma e-marketplace, posto che in caso di mancato adempimento o di una qualsiasi forma di patologia del contratto, il consumatore dovrebbe rivolgersi unicamente alla controparte del contratto, potendo, al piĂš, inviare al gestore del social, una segnalazione, chiedendo la sospensione o lâoscuramento della pagina.
Ulteriore questione attiene poi alla tutela dei dati e dei contenuti veicolati attraverso la pagina social del consumatore: con la stipula del contratto per lâutilizzo del social network, infatti, lâutente accetta una serie di clausole che vincolano i contenuti immessi; tuttavia tale contratto (si consideri a titolo esempliicativo quello per lâutilizzo di Facebook), non contempla espressamente inalitĂ commerciali, ponendo quindi il dubbio circa lâestensione e la validitĂ del consenso alle attivitĂ di trattamento dei dati personali, soprattutto in riferimento alla proilazione ed alla possibilitĂ , attraverso il meccanismo dei collegamenti tra le pagine personali degli utenti, di una diffusione incontrollata di dati ed informazioni personali.
Una diversa declinazione del mobile commerce è data dalla conclusione dei contratti di vendita tramite utilizzo di un software applicativo presente sul dispositivo; la diffusione dei dispositivi mobili ha, infatti, determinato lo sviluppo del mercato di quei particolari software applicativi espressamente strutturati per i device e vengono indicati come âmobile applicationâ o, con espressione ormai entrata nel lessico quotidiano, âappâ.
Si tratta di programmi per elaboratore realizzati per essere eseguiti sui principali sistemi operativi dei dispositivi mobili (tra i quali ANDROID, che risulta essere il piĂš diffuso, WINDOWS, IOS, Blackberry OS) attraverso una interfaccia graica ed una modalitĂ touchscreen.
Per i proili di rilevanza ai ini delle presenti considerazioni, appare opportuno evidenziare come le mobile application costituiscono indubbiamente un bene giuridico immateriale e, come tale, possano essere considerate come oggetto giuridico e speciicatamente come oggetto del contratto (per lâelaborazione, lo sviluppo, la implementazione, la protezione delle applicazioni); al contempo, tuttavia, esse costituiscono un canale di comunicazione per la conclusione di contratti e transazioni (elettroniche): questa seconda accezione non soltanto risponde ad una diversa ratio ma richiede un differente inquadramento nella dinamica della vicenda contrattuale, ponendosi come piattaforma distributiva accanto ai tradizionali e-shop ed e-marketplace. Su queste considerazioni sarĂ possibile parlare di un mercato âdelleâ mobile application e di mobile application âperâ il mercato.
Come beni giuridici immateriali, le app, ricondotte nella piĂš ampia categoria dei software applicativi, ricadono nellâambito di operativitĂ della normativa sulla tutela del software (in particolare la Direttiva 2009/24/CE), pur presentando alcune peculiaritĂ , che possono determinare una diversa modulazione degli strumenti di tutela a seconda della tipologia considerata. Trattandosi di un settore in continua, incessante evoluzione, una classiicazione esaustiva appare di dificile proposizione ed esulerebbe dallâambito e dagli spazi a disposizione delle presenti considerazioni; possono, allora, richiamarsi solo alcune classiicazioni rilevanti, seppur parziali, che evidenziano lâestrema articolazione del settore. Una prima classiicazione permette di di-
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
stinguere app native (installate sul dispositivo) e web app (che consistono, invece, in collegamenti con applicativi in remoto): le prime vengono installate e direttamente utilizzate sul dispositivo mobile, comportano lâutilizzo di una porzione dello spazio di memoria, ma permettono una maggior facilitĂ di utilizzo, poichĂŠ non comportano alcun web runtime (il tempo di connessione alla rete Internet), nĂŠ risentono delle eventuali limitazioni o problematiche legate allâutilizzo dei browser; le seconde, invece, pur non incidendo sullo spazio di memoria del dispositivo, risultano tuttavia condizionate da alcune variabili legate alla qualitĂ e velocitĂ di connessione del dispositivo. Una facile analisi empirica permette di dimostrare come, negli ultimi due anni, sia sensibilmente aumentata la quantitĂ (e la qualitĂ ) delle app che vengono pre-istallate sui dispositivi: si tratta di app relativi piĂš diversi servizi, dal servizio di social networking (Facebook o Twitter) a quello di posta elettronica (Gmail), dallo scambio di contenuti digitali (YouTube) allâe-commerce (Amazon), senza dimenticare il settore dei giochi, che costituisce, probabilmente, uno dei canali di elezione dello sviluppo delle app (per il quale occorre, tuttavia distinguere tra le app che riguardano giochi âper tuttiâ: ad es. Candy Crush Saga, che risulta al 17° posto tra le app piĂš utilizzate, e quelle che, invece, riguardano contratti di gioco e scommessa, riservati al pubblico dei maggiorenni). La presenza di una serie di app pre-istallate sul dispositivo solitamente viene utilizzata come claim pubblicitario dal rivenditore dello stesso, senza comportare alcun onere aggiuntivo per lâacquirente (che ben può, dopo lâacquisto disinstallare lâapp); rientra, tuttavia, negli obblighi informativi che gravano sul rivenditore a tutela del consumatore, la comunicazione di ogni costo aggiuntivo collegato allâutilizzo od alla sottoscrizione di servizi in abbonamento (eventualmente) collegati alle app pre-installate.
Accanto alle app pre-installate, qualsiasi dispositivo mobile può essere arricchito con lâinstallazione di app native reperibili (a pagamento o con altro corrispettivo) negli appositi app-store (tra i quali possiamo ricordare, a titolo esempliicativo, App Store per i dispositivi Apple e Google Play per i dispositivi con sistema operativo Android); su questo punto occorre sottolineare che attraverso lâattivitĂ di downloading ed installazione, lâutilizzatore acquisisce unicamente una licenza dâuso, per la quale sottoscrive un contratto accettandone le clausole che, quasi sempre, prevedono la possibilitĂ di accesso, da parte del fornitore, ad una serie di dati archiviati nel
dispositivo mobile (rubrica, contatti, elenco delle altre app presenti) nonchĂŠ lâautorizzazione alla attivitĂ di geo-localizzazione e, talvolta, lâaccesso ai dati contenuti nelle pagine personali dei social network e le attivitĂ di geo-tagging.
In relazione alla inalitĂ ed al contenuto delle app presenti sul mercato, possono distinguersi, riprendendo una vecchia classiicazione dei contenuti online, quelle afferenti allâarea âdel mercatoâ e quelle afferenti allâarea del ânon mercatoâ; tra le prime possono annoverarsi gli store/marketplace e tutte quelle app che vengono utilizzate per lâacquisto di beni e servizi con corrispettivo in denaro (ad esempio: Amazon, Booking, Privalia); tra le seconde quelle che, pur prevedendo (eventualmente) un servizio a pagamento, offrono contenuti afferenti al mondo della comunicazione, dellâintrattenimento, del gioco, in generale della ricerca di informazioni e servizi di varia utilitĂ (Whatsapp, Facebook, IlMeteo, YouTube, Google Maps); scorrendo lâelenco delle app piĂš diffuse in Italia emerge come ai primi posti si collochino Whatsapp, Facebook, Google Play, Google Search e Gmail, ma risultino molto utilizzate anche Skype, Instagram, Twitter.
Un settore molto particolare, fra gli altri, è quello dei servizi legati alla salute ed alla medicina, attraverso le c.d. e-health app, che, tuttavia, quando non si limitino alla veicolazione di informazioni ma offrano dei veri e propri servizi di assistenza, pongono delicati problemi in ordine alla tutela dei dati (posto che i dati sanitari sono dati sensibili, che richiedono particolari forme di tutela ed in diversi casi il ricorso allâanonimizzazione), nonchĂŠ al regime delle responsabilitĂ degli operatori.
Il mercato âdelleâ mobile app, come emerge dalle analisi della dottrina, risente dellâinluenza di una pluralitĂ di fattori, legati non soltanto alla funzione dellâapplicazione, ma anche alle strategie di pubblicitĂ , alle politiche dei costi, nonchĂŠ alla facilitĂ di utilizzo e, da non sottovalutare, alla capacitĂ attrattiva dellâinterfaccia (icone e graica) che si rivela, soprattutto nei riguardi del pubblico piĂš giovane, una variabile di sicuro rilievo. Del resto, proprio le generazioni piĂš giovani risultano essere non soltanto i principali âconsumatoriâ di dispositivi mobili, ma altresĂŹ i maggiori utenti del mercato delle app: basti considerare che, da analisi statistiche, il tempo mediamente trascorso utilizzando delle app da smatphone e da tablet è di quasi due ore al giorno nella fascia 18-24 anni, di circa unâora e
34 minuti per la fascia 25-34, per poi ridursi progressivamente nelle successive fasce dâetĂ , assestandosi comunque intorno allâora di utilizzo per i c.d. boomers, cioè gli over 65; non sorprende, pertanto, come la maggior parte delle mobile app investano su di una graica accattivante ed intuitiva, e contenuti facilmente accessibili anche ad un pubblico non esperto: come evidenziato in dottrina, sono proprio lâanalisi del mercato rilevante e la richiesta degli utilizzatori inali a determinare le scelte in ordine allo sviluppo ed al lancio sul mercato di nuove app.
Si è giĂ detto che le app possono inquadrarsi nella categoria dei software applicativi e che, conseguentemente, la disciplina in ordine alla qualiicazione in termini di opera dellâingegno, al riconoscimento della paternitĂ e, piĂš in generale, ai diritti morali e patrimoniali, può ricondursi alle disposizioni della legge sul diritto dâautore, come novellata sul portato della normativa di derivazione europea; parimenti il contratto per lo sviluppo di una mobile app può inquadrarsi nella genarle categoria dei contratti ad oggetto informatico e, particolarmente, nei contratti sul software (con una speciica attenzione al proilo della tutela della proprietĂ intellettuale), che afferiscono alla categoria dei contratti tra professionisti. Qualche rilessione in piĂš merita, invece, il contratto per lâutilizzazione delle app, che può considerarsi nel novero dei contratti B2C ed afferente alla categoria dei contratti di fornitura di contenuto digitale, al momento privi di una disciplina unitaria, ma sui quali si appunta proposta di Direttiva UE presentata nello scorso mese di dicembre (sulla quale si rinvia al paragrafo seguente); in relazione alla stipulazione del contratto, normalmente attraverso compilazione di un form o pressione del tasto negoziale virtuale, dovrebbe ritenersi applicabile la normativa consumeristica, quale risultante dalla Direttiva 2000/31/CE e dalla direttiva 2011/83/UE, in particolare con riferimento agli obblighi di informazione a carico del professionista, in tema di caratteristiche della app, di capacitĂ /interoperabilitĂ con il sistema operativo del device, nonchĂŠ, dal punto di vista patrimoniale, dellâeventuale presenza di servizi in abbonamento o di c.d. costi occulti, nonchĂŠ dellâeventuale durata della licenza e della gratuitĂ (o meno) degli aggiornamenti periodici. In tema di costi, particolarmente, il rischio per un consumatore poco accorto, è quello di installare una app che preveda accanto ai servizi gratuiti anche servizi a pagamento (con accredito in conto al dispositivo mobile), e ritrovarsi a pagare per forniture (ab-
bonamenti e c.d. servizi premium) non richieste. Sul punto, peraltro, appare opportuno segnalare che lâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato, nel mese di ottobre 2015, ha sanzionato i quattro piĂš importanti operatori di telefonia mobile in Italia, rilevando lâinsuficienza dellâapparato di protezione contro i servizi non richiesti ed attivati accidentalmente dagli utenti: in particolare il provvedimento si collega ad una precedente delibera che imponeva la predisposizione di meccanismo di consenso esplicito ed informato, da parte dellâutente, per lâattivazione dei servizi c.d. âpremiumâ.
Un particolare proilo attiene alla tutela dei dati personali degli utenti che, proprio in forza del consenso prestato al momento della sottoscrizione del contratto, vengono acquisiti dal fornitore della app, il quale, da un lato può effettuare su di essi attivitĂ di trattamento, anche a ini commerciali, e dallâaltro lato, può costituire, con gli stessi, una sorta di database. Lâassenza di una normativa speciica in argomento (che dovrebbe essere colmata dalla Direttiva sulla fornitura di contenuti digitali), determina il ricorso, quanto alla normativa applicabile, alle disposizioni in tema di trattamento dei dati nellâe-commerce anche se, appare opportuno sottolineare, che sarebbe opportuno identiicare una serie di soglie di accessibilitĂ per i dati archiviati nei dispositivi mobili, lasciando cosĂŹ allâutente la possibilitĂ di determinare quali dati rendere accessibili e quali, invece, mantenere in uno spazio di memoria assolutamente âriservatoâ. Per altro verso, dal punto di vista del merchant e dellâoperatore commerciale, la possibilitĂ di creare un database relativo agli utilizzatori delle proprie app, costituisce indubbiamente un investimento per migliorare le tecniche di direct marketing e parametrare le proprie offerte sul criterio del c.d. end user demand.
Come giĂ anticipato, nello scorso mese di dicembre, la Commissione europea ha presentato due proposte di Direttiva, indirizzate ai contratti di vendita online ed a distanza di beni mobili ed ai contratti di fornitura di contenuti digitali; si tratta di provvedimenti che si inseriscono nel piĂš ampio progetto della âStrategia per il mercato unico digitaleâ, adottata dalla Commissione in data 06.05.2015 e
sono indirizzati a rafforzare la iducia dei consumatori nel mercato online, attraverso una armonizzazione della disciplina degli scambi business to consumer.
In particolare, nelle inalitĂ della duplice proposta di Direttiva (alla quale si afianca anche una proposta di Regolamento per la garanzie della âportabilitĂ transfrontaliera dei servizi di contenuto onlineâ), vengono espressamente indicati la rimozione degli ostacoli dovuti alla frammentazione normativa dei singoli ordinamenti e lo sfruttamento delle potenzialitĂ del commercio elettronico transfrontaliero che, sebbene risulti in crescita, tuttavia non esprime appieno le proprie potenzialitĂ di sviluppo. Da una analisi dei dati relativi alle transazioni e.commerce sul territorio europeo, infatti, emerge non soltanto che i consumatori sono piĂš inclini ad acquistare su siti nazionali, ma altresĂŹ che le piccole e medie imprese incontrano una serie di dificoltĂ nel proiettarsi sul mercato internazionale, preferendo mantenersi entro ambiti localistici. In particolare, nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo del 9.12.2015 â âContratti nel settore digitale per lâEuropa â Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronicoâ, si legge che
ÂŤla quota rappresentata dal commercio elettronico nel settore complessivo del commercio al dettaglio rimane signiicativamente piĂš bassa in Europa che negli USA: nel 2014 era del 7,2% dellâUE rispetto allâ11, 6 negli USA (âŚ) solo il 12% dei dettaglianti dellâUE vendeva online a consumatori di altri paesi dellâUnione, mentre quelli che vendevano a livello nazionale erano tre volte tanto (il 37%) e solo il 15% dei consumatori acquistava online da un altro paese dellâUnione, mentre circa il triplo acquistava a livello nazionale (il 44%)Âť.
Su queste considerazioni, lâarmonizzazione della disciplina in ordine alla fornitura di contenuti digitali ed in ordine alla vendita online ed a distanza di beni mobili, potrebbe sicuramente generare una serie di effetti positivi sia per i consumatori che per le imprese: per queste ultime, infatti, non soltanto risulterebbero abbattuti
i costi dovuti alle differenze normative tra i diversi ordinamenti europei ed alla necessitĂ di rimodulare i modelli contrattuali (relativi alle vendite transfrontaliere), ma altresĂŹ, sulla base di una maggior certezza delle normative applicabili, verrebbe a crearsi ÂŤun ambiente giuridico favorevole, e particolarmente beneico per le PMIÂť; per il consumatore, invece, aumenterebbe la iducia negli scambi transfrontalieri, anche e soprattutto in relazione alla circolazione dei contenuti digitali ed in caso di contenuti difettosi, potranno avere a disposizione una serie di strumenti rimediali di sicura afidabilitĂ , mentre per la vendita di beni mobili, sarebbero rafforzate ed implementate le garanzie giĂ previste nella Direttiva 1999/44/CE.
Nella Relazione che accompagna la presentazione della proposta di Direttiva sui contratti di fornitura di contenuti digitali viene prospettata, come positiva ripercussione dellâincentivo alle transazioni online in dimensione transnazionale, la possibilitĂ , per piĂš di 120.000 nuove imprese, di affacciarsi al mercato online, con un aumento delle esportazioni intra UE di circa 1 miliardo di euro ed una diminuzione dei prezzi al dettaglio dovuta alla maggiore concorrenza.
Scorrendo lâarticolato delle proposte di Direttiva, appare tuttavia manifesto come il legislatore europeo abbia considerato, ancora una volta, in modo unitario il sistema del commercio elettronico, prendendo in considerazione le diverse modalitĂ di diffusione e fruizione dei contenuti solo in relazione allâesecuzione del contratto da parte del fornitore (cfr. in particolare lâincipit del considerando n. 23 ÂŤi contenuti digitali possono raggiungere i consumatori attraverso vari canaliÂť), ma senza prevedere che le speciiche caratteristiche dei dispositivi o dei canali di comunicazione utilizzati per la conclusione del contratto; in particolare, poichĂŠ la fornitura dei contenuti digitali oggetto della proposta di Direttiva comprende anche quelli per i quali il consumatore non sia tenuto a pagare un prezzo, ma a fornire ÂŤattivamente una controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro datoÂť, probabilmente sarebbe stato preferibile prestare una certa attenzione a forme quali il social commerce (laddove la commistione tra comunicazione ed attivitĂ economica pone a piĂš serio rischio i dati del consumatore) od alla fornitura di contenuti digitali tramite mobile application.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
Se, come le statistiche prospettano, la dimensione mobile è destinata non soltanto ad ulteriori incrementi nel corso dei prossimi anni, ma addirittura a realizzare il âsoprassoâ in relazione al volume delle transazione online, i problemi relativi al mobile commerce (in tutte le sue declinazioni) dovranno necessariamente trovare posto nellâagenda del legislatore europeo, nellâottica di una completa âStrategia per il mercato unico digitaleâ, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di un âecosistemaâ, quale quello di Internet, in continua mutevole evoluzione, ma altresĂŹ alla continua ricerca di regole (giuridiche) certe ed afidabili.
â T. Avidavav, T. Chermoung, Y. Perlman, Consigment Contract for Mobile Apps Between a Single Retailer and Competitive Developers with Different Risk Attitude, in European Journal of Operational Research, 2015, 949 ss.
â G. DâAmico (a cura di), La riforma del codice del consumo, Padova, CEDAM, 2015.
E Falletti, Social network: i primi orientamenti giurisprudenziali, in Corriere Giuridico, 2015, 992 ss.
M.G. Fanelli, Le nuove proposte di direttiva sulla vendita on line a distanza di beni e sulla fornitura di contenuti digitali, in Contratto e Impresa/Europa, 2016, 355 ss.
S. Farina, I contratti del Software, Torino, Giappichelli, 2011.
G. Finocchiaro, F. Delini, Manuale di diritto dellâinformatica, Torino, UTET, 2014.
â
A.M. Gambino, I nuovi diritti dei consumatori, Torino, Giappichelli, 2014.
S. Giova, Le vendite on line, in Internet e Diritto Civile, a cura di C. Perlingieri e L. Ruggeri, Napoli, ESI, 2015, 221 ss.
â N. Irti, Scambi senza accordo, in Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile, 1998, 347 ss.
â
C. Mariconda, La tutela dei dati personali nella contrattazione on line, in Digital Properties and Digital Consumers. Nuovi diritti e nuove tutele, a cura di G.M. Piccinelli, G. Mazzei e A. Tisci, Napoli, ESI, 2011, 197 ss.
A. Miconi, Teorie e pratiche del web, Bologna, Il Mulino, 2013.
C. Perlingieri, Proili civilistici dei social networks, Napoli, ESI, 2014.
â Id., Gli accordi tra i siti di social networks e gli utenti, in Internet e Diritto Civile, a cura di C. Perlingieri e L. Ruggeri, Napoli, ESI, 2015, 201 ss.
â A. Riva, I social Network, Bologna, Il Mulino, 2010.
â U.G. Schroeter, The Modern Travelling Marchant: Mobile Communication in International Contract Law, in Contratto e Impresa/Europa, 2015, 19 ss.
E.M. Tripodi, Le tendenze della distribuzione commerciale: lo stretto legame con lâinnovazione digitale, in Disciplina del commercio e dei servizi, 2015, 17 ss.
â D. Valentino, Manuale di diritto dellâinformatica, Napoli, ESI, 2016.
R.M. Visconti, La valutazione delle mobile app, in Il Diritto Industriale, 2015, 481 ss.
1. La complessa qualiicazione giuridica dei servizi dellâeconomia collaborativa
Rispetto allâordinamento dellâUnione, cosĂŹ come, del resto, allâordinamento di ciascuno degli Stati membri, appare incerta la qualiicazione giuridica delle attivitĂ svolte dagli operatori economici della c.d. ÂŤeconomia collaborativaÂť, recentemente deiniti dalla Commissione come quei ÂŤmodelli imprenditoriali in cui le attivitĂ sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per lâuso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privatiÂť1 . Si tratta, come ben noto, di un fenomeno la cui rilevanza non può essere trascurata per gli evidenti beneici che esso comporta sia per i consumatori che per le imprese. Da un lato, infatti, lâinnovazione tecnologica ha condotto allo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali, come le piattaforme online di collaborazione, che costituiscono innegabili elementi di sviluppo della competitivitĂ e della crescita; dallâaltro, lâaccesso a nuovi servizi e, in generale, una loro piĂš ampia offerta e a prezzi piĂš bassi risultano evidenti vantaggi per i consumatori. La complessitĂ del tema, di inquadramento sistematico ma,
1 Comunicazione della Commissione ÂŤUnâagenda europea per lâeconomia collaborativaÂť, del 2 giugno 2016, COM(2016) 356 inal, in https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-356-IT-F1-1.PDF, 3.
I servizi delle piattaforme di intermediazione online fra diritto del mercato interno ed esigenze di modernizzazione
Davide Diverio
evidentemente, pure di indubbia rilevanza pratica, si coglie in maniera chiara, nellâultimo periodo, ad esempio con riferimento alle attivitĂ prestate dalla piattaforma online Uber, riguardo alle quali lâoperatore del diritto è chiamato a domandarsi se si tratti di attivitĂ astrattamente conigurabili come mero servizio di trasporto, come un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della societĂ dellâinformazione. Lâesigenza di qualiicare correttamente i servizi offerti nellâambito dellâeconomia collaborativa deriva dalla possibilitĂ , in astratto, di ricondurre le attivitĂ in parola a regimi normativi giĂ in vigore; nessuno dei quali, tuttavia, sembra a prima vista prestarsi a disciplinarne ogni proilo ovvero non a farlo in maniera adeguata perchĂŠ in origine non pensati per essere applicati a tali, e ben piĂš recenti, fenomeni.
In una prospettiva piĂš ampia, inoltre, la necessitĂ di individuare uno speciico regime giuridico per gli operatori dellâeconomia collaborativa costituisce parte integrante della strategia varata dalla Commissione europea in tema di mercato unico digitale. Dalla Comunicazione ÂŤUn approccio globale per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in EuropaÂť2 può infatti desumersi che una tale disciplina rappresenti un tassello del piĂš generale quadro normativo che la Commissione intende promuovere in vista del pieno sviluppo del commercio elettronico nellâUnione europea. Per garantire, contestualmente, alle imprese la certezza del diritto applicabile e tutele speciiche agli utenti della rete, i numerosi atti di soft law via via adottati3 mirano infatti a preparare una futura disciplina legislativa interamente dedicata allâesercizio delle attivitĂ economiche del mercato digitale; a ispirarla, due principi fondamentali: quello, centrale dellâordinamento dellâUnione, della non discriminazione e lâesigenza di assicurare la piena iducia dei consumatori. Nella medesima direzione, peraltro, pare saldamente orientato anche il Parlamento europeo. Da un lato, e innanzitutto, esso collega espressamente la realizzazione di un mer-
2 Comunicazione della Commissione, del 25 maggio 2016, COM(2016) 320 inal, in https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-320-IT-F1-1.PDF.
3 Cfr., ad es., la Comunicazione della Commissione, del 6 maggio 2015, ÂŤStrategia per il mercato unico digitale in EuropaÂť, COM(2015) 192 inal, in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=IT
I servizi delle piattaforme di intermediazione online...
cato unico digitale alla crescita di competitivitĂ dellâUnione e alla migliore occupazione. Dallâaltro, e piĂš speciicamente, il Parlamento europeo invoca una regolamentazione del commercio elettronico transfrontaliero degna della iducia di consumatori e imprese, esortando poi esplicitamente la Commissione a trovare, nellâambito dellâeconomia collaborativa, ÂŤun equilibrio tra la tutela dei consumatori e il conferimento di poteri a questi ultimi e, ove sia necessario un chiarimento, a garantire lâadeguatezza del quadro normativo relativo ai consumatori nella sfera digitaleÂť4 .
Ă necessario, innanzitutto, chiarire che le attivitĂ potenzialmente rilevanti per lâordinamento dellâUnione nel quadro dellâeconomia collaborativasonoquellecheattengonoallerelazionicheintercorrono fra la piattaforma online di economia collaborativa (come, ad esempio, Uber) e, da un lato, lâutente del servizio (vale a dire il cliente che, restando ancora al caso della piattaforma Uber, intende raggiungere un dato luogo con unâauto con conducente), e, dallâaltro, il prestatore del servizio (cioè colui che, mettendo a disposizione un proprio bene/ un proprio servizio, nel nostro esempio lâautista della propria auto, offre il servizio richiesto dal consumatore). Lâeconomia collaborativa coinvolge, infatti, tre differenti categorie di soggetti: il prestatore di servizi che intende condividere un bene/servizio e la propria competenza, sia in via occasionale (come accade quando si tratti di un soggetto privato che offra un servizio ÂŤpariÂť) che in via professionale (nellâambito, cioè, della sua capacitĂ professionale); lâutente di tale servizio; lâintermediario che mette in contatto i primi due soggetti tramite una piattaforma online agevolando le transazioni
4 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul tema ÂŤVerso un atto sul mercato unico digitaleÂť (2015/2147(INI)), punto 78. Analogamente, cfr. anche il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sulla relazione annuale della Commissione europea sulla politica di concorrenza dellâUE (2015/2140(INI)), punto 13.
fra di essi5. Secondo i principi generali del diritto dellâUnione e, in particolare, del suo diritto del mercato interno e delle libertĂ economiche di circolazione, le due relazioni ÂŤpiattaforma online-utenteÂť e ÂŤpiattaforma online-prestatore del servizioÂť assumono rilievo soltanto qualora sia possibile considerarle attivitĂ economicamente rilevanti6. La piattaforma online può non ricevere (e di norma infatti non riceve) alcuna retribuzione nĂŠ dallâutente del servizio nĂŠ, se non con modalitĂ che sovente possono essere deinite per lo piĂš simboliche, dal suo prestatore, ciò non esclude tuttavia che la sua attivitĂ sia sottoposta allâapplicazione delle norme sul mercato interno. Giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, facendo propria unâinterpretazione assai lata del concetto di ÂŤretribuzioneÂť7, impone infatti di concentrarsi sul carattere economico delle attivitĂ di volta in volta svolte e sul loro essere ÂŤreali ed effettive e non talmente ridotte da potersi deinire puramente marginali ed accessorieÂť8. La circostanza per cui nĂŠ il prestatore del servizio nĂŠ il cliente inale, singolarmente o congiuntamente considerati, remunerino la piattaforma online per i suoi servizi di intermediazione, in deinitiva, non assume perciò rilevanza e non vale a sottrare tali servizi allâambito di applicazione del TFUE e della pertinente normativa di diritto derivato9. Vengono cosĂŹ in considerazione almeno due distinti livelli di regolamentazione cui il diritto del mercato interno deve ritenersi
5 Per alcune delle criticitĂ derivanti dalla necessitĂ di disciplinare, con le norme del diritto derivato dellâUnione esistenti, il peculiare rapporto trilaterale ÂŤprestatore del servizio-utente-intermediario onlineÂť, cfr. C. Wendehorst, Platform Intermediary Services and Duties under the E-Commerce Directive and the Consumer Rights Directive, in Journal of European Consumer and Market Law, 2016, 30-33.
6 Con riguardo alla relazione ÂŤutente-prestatore del servizioÂť, nella particolare ipotesi in cui tale prestatore sia un privato non remunerato (ma soltanto rimborsato per le spese sostenute) per il proprio servizio, cfr. l'ordinanza della Corte giust., 27 ottobre 2016, causa C-526/15, Uber Belgium, EU:C:2016:830.
7 In questi termini, ex multis, Corte giust., 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders, EU:C:1988:196, punto 16.
8 Corte giust., 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, EU:C:2000:199, punto 54.
9 Chiarissima in tal senso, con speciico riferimento ai servizi della societĂ dellâinformazione ex direttiva 2000/31/CE, Corte giust., 11 settembre 2014, causa C-291/13, Papasavvas, EU:C:2014:2209, punto 30.
pienamente applicabile: il primo, relativo alla disciplina dellâavvio e dellâesercizio delle attivitĂ delle imprese dellâeconomia collaborativa; il secondo, concernente la tutela degli utenti di tali attivitĂ .
3. La disciplina dellâaccesso al mercato e dellâesercizio delle attivitĂ degli operatori dellâeconomia collaborativa: TFUE, direttiva sul commercio elettronico e direttiva âBolkesteinâ
Concentrandosi sul primo dei citati livelli di disciplina, occorre domandarsi se ed eventualmente in quale misura, alla luce del diritto dellâUnione, le piattaforme di collaborazione possono essere soggette a normative interne che impongano requisiti speciici per lâaccesso al mercato, quali ad esempio il rilascio di autorizzazioni o di licenze. Determinante è la considerazione della natura delle attivitĂ di volta in volta prestate da tali operatori. Qualora si tratti di (soli) servizi della societĂ dellâinformazione a venire in rilievo è la direttiva 2000/31/CE10 e, dunque, la disciplina, giĂ da tempo in vigore, di diritto derivato dellâUnione sul commercio elettronico. Tale regime si applica infatti a ÂŤqualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di serviziÂť11 e, dunque, alla piattaforma online che si limiti a mettere in relazione lâutente con un prestatore di servizi.
10 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dellâ8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societĂ dellâinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (ÂŤDirettiva sul commercio elettronicoÂť), in GUCE L 178 del 17.7.2000, 1. Nella vastissima dottrina in argomento, pare qui suficiente il rinvio a A. Antonucci (a cura di), E-Commerce. La direttiva 2000/31/CE e il quadro normativo della rete, Milano, Giuffrè, 2001; U. Draetta, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, Giuffrè, 2005, 59-90.
11 In questi termini lâart. 2, lett. a), della direttiva 2000/31/CE tramite rinvio, oggi, allâart. 1, n. 1, lett. b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura dâinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societĂ dellâinformazione (codiicazione), in GUUE L 241 del 17.11.2015, 1.
Ai sensi dellâart. 3 di tale direttiva, signiicativamente rubricato ÂŤMercato internoÂť, principio cardine del regime in parola è il divieto per gli Stati membri di limitare la libera circolazione dei servizi della societĂ dellâinformazione che provengano da un altro Stato membro. In altri termini, rispetto a tali peculiari categorie di servizi il legislatore di diritto derivato dellâUnione ha sancito lâapplicazione del principio del Paese di origine, imponendo che, pur in assenza di coordinamento fra le differenti legislazioni nazionali pertinenti, uno Stato membro non possa in linea di principio impedire che sul suo territorio possa essere prestato un tale servizio se chi lo fornisce eserciti legittimamente la propria attivitĂ nello Stato ove è stabilito (e secondo le disposizioni ivi vigenti).
Le piattaforme online che si limitino a prestare servizi della societĂ di informazione possono perciò essere soggette ad autorizzazione preventiva o ad altro genere di requisiti e formalitĂ equivalenti soltanto alle condizioni previste dalla direttiva 2000/31/CE. In effetti, in via di deroga, questâultima ammette che, con riferimento a un ÂŤdeterminato servizio della societĂ dellâinformazioneÂť12, lo Stato della prestazione possa limitare la libera circolazione di tali operatori ove ciò sia necessario per ragioni di ordine pubblico, tutela della sanitĂ pubblica, pubblica sicurezza e tutela dei consumatori13 e, piĂš in particolare, qualora si tratti di servizi che ledano tali rilevanti interessi o anche solo rischino, sia pure in modo ÂŤserio e graveÂť14 , di pregiudicarli. Tuttavia, salvi i casi di urgenza, lo Stato membro non può adottare simili provvedimenti restrittivi se non dopo aver chiesto â vanamente â allo Stato di stabilimento dellâoperatore economico interessato di assumere misure opportune e aver notiicato alla Commissione tale propria intenzione15 .
Laddove, invece, oltre ai servizi della societĂ dellâinformazione la piattaforma online sia diretta fornitrice di una ulteriore (e diver-
12 Art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31/CE.
13 Ai sensi dellâart. 3, n. 4, della direttiva 2000/31/CE, fra i motivi di ÂŤordine pubblicoÂť igura, ad esempio, ÂŤlâopera di prevenzione, investigazione individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro lâincitamento allâodio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonchĂŠ violazioni della dignitĂ umana della personaÂť.
14 Art. 3, n. 4, lett. a), ii), della direttiva 2000/31/CE.
15 Art. 3, n. 5, della direttiva 2000/31/CE.
sa) attivitĂ economica, essa andrebbe soggetta alle pertinenti normative settoriali, in particolare a quelle relative alle autorizzazioni/ licenze richieste per lâavvio e lâesercizio dellâattivitĂ di volta in volta considerata. Se, cioè, lâimpresa dellâeconomia collaborativa non si limita a consentire allâutente di utilizzare un servizio offerto in concreto da altri ma lo presta essa stessa, attuando, ad esempio, con i propri mezzi e le proprie competenze un servizio di trasporto o di locazione a breve termine, il trattamento cui essa sarĂ sottoposta non varierĂ da quello previsto dalla disciplina normalmente applicabile a coloro che, in qualsiasi contesto e dunque anche in quello dellâeconomia collaborativa, prestano quel dato servizio. Ove fornisca concrete attivitĂ economiche, in deinitiva, la piattaforma online è assimilata a qualsiasi impresa cui sono applicabili le libertĂ economiche di circolazione del TFUE e le normative di diritto derivato; quelle, generali, relative alla libera circolazione dei servizi (la direttiva ÂŤBolkesteinÂť) e, se presenti, quelle settoriali, riferibili al dato settore economico cui quelle attivitĂ si riferiscono. La circostanza per cui destinatarie di tali discipline siano imprese dellâeconomia collaborativa non può in alcun modo legittimare nei loro confronti un trattamento speciale (da intendersi qui, evidentemente, deteriore rispetto a quello generale). Tale constatazione impone semmai una ponderazione tutta particolare e speciica delle ragioni che giustiicano un eventuale ostacolo opposto dagli Stati membri alla libera prestazione dei servizi e unâapplicazione piĂš lessibile, a vantaggio di tali imprese, del relativo giudizio di proporzionalitĂ e di adeguatezza. In merito, infatti, la Commissione pare affermare che la circostanza per cui unâattivitĂ economica autonoma sia prestata nellâambito dellâeconomia collaborativa e, soprattutto, attraverso unâintermediazione online, indurrebbe a riconoscere allo Stato membro ancora meno giustiicazioni a fondamento di ostacoli interni alla libera prestazione dei servizi. Le ragioni di ordine pubblico che in linea generale giustiicano regimi nazionali sullâaccesso alle attivitĂ , sulle loro qualitĂ e sicurezza, ad esempio, dovrebbero dunque essere soddisfatte con strumenti, diversi da quelli usualmente impiegati, speciici quanto speciico è lâambito dellâeconomia collaborativa. Similmente, se la riduzione delle asimmetrie informative fra prestatore e cliente può legittimamente ammettere che lâordinamento interno imponga il rispetto di determinati requisiti di autorizzazione allo svolgimento di un dato servizio, nellâambito della economia collaborativa quella
medesima esigenza può, probabilmente, essere soddisfatta attraverso sistemi di reputazione e di valutazione ormai tipici del contesto online. In linea ancor piĂš generale, e sempre in piena coerenza con la prassi applicativa delle norme dellâUnione sul mercato interno, i divieti assoluti e le restrizioni quantitative allâesercizio di unâattivitĂ vanno considerate, di norma, soltanto come ÂŤmisure di ultima istanzaÂť16; mentre, qualora unâautorizzazione o una licenza siano previste, le condizioni per ottenerle debbono essere ÂŤchiare, proporzionate e obiettiveÂť17 e la loro durata limitata nel tempo.
Quesito essenziale, e di non agevole risoluzione, si presenta a questo punto quello volto ad accertare quando una piattaforma di collaborazione fornisca, oltre al servizio della societĂ dellâinformazione, unâattivitĂ economica ulteriore o, secondo le parole della Commissione, un ÂŤservizio sottostanteÂť18. La circostanza è da appurare caso per caso, tenendo conto di vari criteri, di ordine sia fattuale sia giuridico, ma preziosa è lâindicazione di una serie di indizi tesa a riscontrare la sussistenza del ÂŤfattore determinanteÂť19 da accertare, ovverosia il livello di controllo o di inluenza che la piattaforma di collaborazione può esercitare sul prestatore di servizi.
Si tratta, in particolare, di tre diversi criteri: il prezzo, le ÂŤaltre condizioni contrattuali fondamentaliÂť e la proprietĂ dei beni essenziali. Quanto al primo dei criteri proposti, occorre domandarsi se nella determinazione del prezzo inale pagato dallâutente la piattaforma di collaborazione abbia oppure no unâinluenza determinante. Qualora essa si limiti a raccomandare un prezzo, lasciando libero il prestatore di servizi sottostanti di adeguarlo alla proprie esigenze e necessitĂ , tale criterio non può ritenersi soddisfatto. Rispetto alle condizioni contrattuali differenti dal prezzo, quali ogni termine o condizione che incida in maniera fondamentale sullâesecuzione del rapporto contrattuale (si pensi, ad esempio, alla deinizione di istruzioni vincolanti, come lâobbligo di prestare il servizio, per la fornitura del servizio sottostante), occorre anche in questo caso escludere che il criterio sia soddisfatto se tali con-
16 Comunicazione ÂŤUnâagenda europeaÂť, cit., 5.
17 Ibid
18 Comunicazione ÂŤUnâagenda europeaÂť, cit., 6 19
dizioni restano nella piena e autonomia discrezionalitĂ del prestatore del servizio sottostante. Inine, è necessario chiedersi se i beni essenziali per la fornitura del servizio sottostante siano di proprietĂ della piattaforma di collaborazione. Solo ove tutti e tre questi criteri siano soddisfatti è da ritenere che sussistano ÂŤforti indizi che la piattaforma di collaborazione esercit[i] unâinluenza o un controllo signiicativo sul prestatore del servizio sottostante, il che può a sua volta indicare che la piattaforma dovrebbe essere ritenuta anche fornitore del servizio sottostante (in aggiunta al servizio della societĂ dellâinformazione)Âť20 .
Accanto a quelli citati, sono inoltre applicabili, a seconda delle diverse circostanze del caso concreto, criteri ulteriori quali, ad esempio, la considerazione che la piattaforma di collaborazione sostenga le spese e si assuma i rischi connessi alla prestazione del servizio sottostante, cosĂŹ come lâesistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la piattaforma di collaborazione e la persona isica che ha fornito il servizio sottostante.
Se gli indici da ultimo ricordati offrono, al pari dei primi, signiicativi indizi circa la sussistenza di quel livello di controllo e di inluenza idoneo a far ritenere che la piattaforma di collaborazione sia anche la fornitrice del servizio sottostante, ve ne sono altri che, invece, pur non potendo essere del tutto trascurati non sono da soli suficienti per poter giungere a una tale conclusione. Ă il caso, molto diffuso, della possibilitĂ che la piattaforma di collaborazione offra non giĂ il servizio sottostante ma unâattivitĂ a quello strumentale come, ad esempio, la fornitura di un sistema di pagamento, o di una copertura assicurativa, o dellâassistenza post vendita o di un meccanismo di recensione da parte dellâutente. A fronte dellâevidente dificoltĂ di trarre da tali indizi il segno inequivocabile dellâinluenza e del controllo signi-
20 Comunicazione ÂŤUnâagenda europeaÂť, cit., 7. Ă applicando i citati criteri (ferma restando la valutazione inale che di essi farĂ il giudice del rinvio) che l'Avvocato generale M. Szpunar ha escluso, nelle conclusioni dell'11 maggio 2017 relative alla causa C-434/15, AsociaciĂłn Profesional Elite Taxi (EV:C:2017:364), che il servizio prestato da Uber possa proilarsi come ÂŤservizio della societĂ dell'informazioneÂť ai sensi della direttiva 2000/31/CE. A suo giudizio, infatti, Uber controlla i ÂŤfattori economicamente rilevanti del servizio di trasporto offerto nel quadro delle sue piattaformeÂť (punto 51) fungendo di fatto essa stessa da ÂŤvero e proprio organizzatore e operatore di servizi di trasporto urbanoÂť (punto 61).
icativi da parte della piattaforma di collaborazione sul prestatore del servizio sottostante, non si può tuttavia non considerare che, in linea generale, ÂŤpiĂš le piattaforme di collaborazione gestiscono e organizzano la selezione dei prestatori dei servizi sottostanti e il modo in cui tali servizi sono forniti [âŚ] piĂš diventa evidente che la piattaforma di collaborazione potrebbe essere considerata anche come prestatrice dei servizi sottostanti stessiÂť21 .
4. Il legislatore italiano e i servizi dellâeconomia collaborativa fra istanze di riforma e piena applicazione dei principi di liberalizzazione di matrice
europea
Pur in assenza di una normativa espressamente dedicata alle imprese dellâeconomia collaborativa, a esse il diritto del mercato interno dellâUnione europea è inequivocabilmente applicabile con una disciplina desumibile dai principi generali relativi alle libertĂ economiche di circolazione del TFUE e dal diritto derivato che su tali basi è stato via via adottato nel corso del tempo. Con riferimento alle questioni preliminari, dellâaccesso al mercato e dei requisiti richiesti per poter svolgere (anche) unâattivitĂ dellâeconomia collaborativa, alle piattaforme di collaborazione risultano infatti applicabili, essenzialmente, la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
21 Ibid. Del tutto analogamente va poi affrontato anche il delicato tema dei regimi di responsabilitĂ per le informazioni memorizzate cui sottoporre la piattaforma di collaborazione. Qualora questâultima presti esclusivamente un servizio della societĂ dellâinformazione a essa sarĂ applicabile la sola direttiva 2000/31/CE e, dunque, il relativo regime che, in linea generale, esenta un tale operatore economico dalla responsabilitĂ per la cosiddetta attivitĂ di ÂŤhostingÂť, ovverosia la memorizzazione delle informazioni fornite dallâutente del servizio (cfr. lâart. 14 della direttiva 2000/31/ CE). Ai sensi del considerando n. 42, tale attività è però solo quella che ÂŤsi limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere piĂš eficiente la trasmissioneÂť (sul punto, in giurisprudenza, Corte giust., grande sez., 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google, EU:C:2010:159, punto 114).
Si tratta, come noto, di due atti di diritto derivato che hanno per comune base giuridica gli attuali artt. 53 e 62 TFUE che abilitano il legislatore dellâUnione ad adottare direttive intese ÂŤal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative allâaccesso alle attivitĂ autonome e allâesercizio di questeÂť22 e che prevedono, come ovvio, una disciplina coerente con gli articoli del Trattato cui, nella sostanza, mirano a dare attuazione, cosĂŹ come con la giurisprudenza della Corte di giustizia che su di essi si sia consolidata nel corso del tempo23 .
Ciascuna conformemente alle proprie competenze, le istituzioni dellâUnione dimostrano in modo inequivoco la necessitĂ di giungere comunque, ovviamente nel modo piĂš compatibile possibile con i principi dellâordinamento dellâUnione (in particolare con il diritto del mercato interno), allâadozione di una disciplina speciicamente riservata alle attivitĂ e agli operatori dellâeconomia collaborativa. Da ultima, con la Comunicazione ÂŤUnâagenda europea per lâeconomia collaborativaÂť, la Commissione è intervenuta con un atto che, sia pure di soft law, innegabilmente rappresenta un rilevante (e quanto mai opportuno) punto fermo per fornire necessarie chiavi di interpretazione e adeguamento della normativa vigente; in generale, e nellâampio contesto della disciplina del mercato digitale, anche il Parlamento europeo, come detto, si è espresso in tal senso.
Al contrario, il legislatore italiano non pare curarsi troppo di fornire alle piattaforme di collaborazione un regime certo e adeguato alle loro istanze. LâAGCM ha del resto in piĂš occasioni invitato il Parlamento italiano a legiferare spingendosi anche, nei limiti delle proprie competenze, a suggerire lâadozione di una disciplina ispirata a principi di liberalizzazione (anche) di derivazione europea24. Tali in-
22 In tali termini recita la parte conclusiva del paragrafo 1 dellâart. 53 TFUE. La direttiva 2000/31/CE, oltre agli artt. 47 e 55 TCE, ha per base giuridica anche lâart. 95 TCE (ora art. 114 TFUE), fondamento normativo generale per lâadozione di direttive volte al ravvicinamento delle normative nazionali relative allâinstaurazione e al funzionamento del mercato interno.
23 In proposito, con riferimento alla direttiva 2006/123/CE, si veda Corte giust., grande sez., 16 giugno 2015, causa C-593/13, Rina Services e a., EU:C:2015:399, punti 39-40.
24 Si veda, ad esempio, il parere AS1222 â Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, 29 settembre 2015.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
viti sono tuttavia allo stato rimasti inascoltati e appare quanto mai signiicativo lâatteggiamento, perlomeno prudente, del nostro legislatore che può ricavarsi dallâesame attualmente in corso in commissione parlamentare del disegno della prima ÂŤlegge annuale per il mercato e la concorrenzaÂť25 in merito a una possibile riforma della disciplina del trasporto di persone non di linea in modo da renderla il piĂš possibile adeguata (anche) alle istanze degli operatori dellâeconomia collaborativa. Se, infatti, in tale contesto si sono inizialmente intravisti segnali molto chiari volti a modiicare il regime in vigore per permettere un concreto e disciplinato accesso al mercato anche alle imprese operanti nel mercato digitale, piĂš di recente è emersa lâopposta volontĂ di non procedere in alcun modo a una novella legislativa della normativa in vigore26 .
Una tale indifferenza desta senzâaltro qualche perplessitĂ , finanche preoccupazione in termini di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, e il noto contenzioso sorto di fronte al Tribunale di Milano fra numerose associazioni sostenitrici delle ragioni
25 Ai sensi dellâart. 47 della l. n. 99/2009 (in GU n. 176 del 31.3.2009, suppl. ord. n. 136), ogni anno (o entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dellâAGCM) il Governo presenta (rectius, dovrebbe presentare) alle Camere il d.d.l. annuale per il mercato e la concorrenza. Tale legge, secondo lâart. 47, n. 1, è adottata ÂŤal ine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allâapertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatoriÂť. Ă paciico, e del resto lâart. 1 del d.d.l. lo ricorda esplicitamente, che tali obiettivi sono perseguiti ÂŤanche in applicazione dei principi del diritto dellâUnione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonchĂŠ delle politiche europee in materia di concorrenzaÂť.
26 Numerosi sono stati gli emendamenti, rilevanti ai nostri ini, presentati nel corso dellâesame nella commissione ÂŤIndustria, commercio, turismoÂť del Senato allâ(attuale) art. 52 del d.d.l. per il mercato e la concorrenza (AS.2085) recanti modiiche alla l. n. 21/1992, ÂŤlegge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di lineaÂť (in GU n. 18 del 23.1.1992). Essi, da un lato, affermavano la sottoposizione a tale legge dei cosiddetti ÂŤservizi tecnologici per la mobilitĂ Âť (e, dunque, delle piattaforme di collaborazione), dallâaltro, abrogavano lâobbligo dello stazionamento dei mezzi di trasporto allâinterno delle rimesse (cosĂŹ, ad esempio, lâemendamento n. 52.1). Tali emendamenti sono stati tuttavia ritirati, mentre uno piĂš recente (n. 52.0.400) che conferiva delega al Governo per la ÂŤrevisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di lineaÂť, anche per adeguarla ÂŤai piĂš moderni standard tecnologiciÂť è stato dichiarato inammissibile.
dei Taxi e le imprese del ÂŤGruppo UberÂť non può che confermare tali timori. In assenza di una normativa specificamente riservata alle piattaforme di intermediazione online nel mercato del trasporto locale, i giudici milanesi hanno applicato la disciplina vigente relativa al trasporto pubblico non di linea (e dunque la l. n. 21/92) sul presupposto che, ÂŤancorchĂŠ realizzat[o] con modalitĂ piĂš moderneÂť27, il servizio prestato dalle imprese del ÂŤGruppo UberÂť fosse del tutto assimilabile a quello di radiotaxi. Su tali basi, e dunque correttamente dal punto di vista logico, essi hanno accolto parzialmente, ex art. 700 c.p.c., le istanze cautelari loro formulate e, accertata la sussistenza di atti di concorrenza sleale ai sensi dellâart. 2598, n. 3, c.c., avevano inibito al Gruppo Uber lâutilizzo del servizio ÂŤUBER POPÂť, con conseguente blocco e oscuramento del sito Internet e dellâapplicazione informatica28 con unâordinanza, oggetto di reclamo, poi confermata con unâordinanza successiva29. Come evidente, è la mancanza di una disciplina espressamente appliacabile agli operatori dellâeconomia collaborativa a imporre, come in questo caso, complesse operazioni di qualificazione giuridica di fenomeni che mal si prestano a essere ricondotti nellâambito di applicazione di regimi vigenti, a volte anche risalenti nel tempo, che non sono certo stati adottati per essere applicati a tali piĂš nuove e ben differenti realtĂ . Allo stesso tempo, però, lâindividuazione di principi, ancorchĂŠ generali, di disciplina di derivazione europea dovrebbe condurre a una correzione, nel senso di una interpretazione, come si diceva un tempo, comunitariamente orientata, del tessuto normativo in vigore; operazione, non lo si nasconde, tuttavia senzâaltro non semplice che compete al giudice nazionale come pure a tutta la p.a. chiamata ad applicare la normativa in vigore. I ricordati principi di libera circolazione dei servizi di cui al mercato interno dellâUnione restano in ogni caso applicabili e, anzi, sono destinati a prevalere, in caso di conflitto, sulle disposizioni
27 Trib. Milano, sez. spec. impresa, ord., 9 luglio 2015, pubblicata (quasi integralmente) in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, 2, 46 ss., con nota di A. Donini, Regole della concorrenza a attivitĂ di lavoro nella on demand economy: brevi rilessioni sulla vicenda Uber, 46-50.
28 Trib. Milano, sez. spec. impresa, ord., 25 maggio 2015.
29 Trib. Milano, ord., 9 luglio 2015, cit., punto 4.3.
interne eventualmente con essi contrastanti30. In definitiva, dunque, in attesa di un intervento legislativo specificamente dedicato agli operatori dellâeconomia collaborativa, che ragioni di certezza del diritto comunque auspicano, per quanto possa a prima vista apparire sorprendente, a disciplinare le attivitĂ delle piattaforme di intermediazione online sono i medesimi principi generali desumibili dagli articoli sulla libera prestazione dei servizi dellâoriginario
Trattato CEE31 .
30 Sul punto, per tutti, U. Villani, Istituzioni di Diritto dellâUnione europea, Bari, Cacucci, 2016, 418 ss.
31 Sulla libera circolazione dei servizi nel mercato interno, ex multis, R. Mastroianni, La libera prestazione dei servizi, in G. Strozzi (a cura di), Diritto dellâUnione europea, Parte Speciale, Torino, Giappichelli, 2015, 269 ss.
Nella nostra c.d. data-driven economy, determinare lâaccesso e la proprietĂ dei dati personali è una sida giuridica particolarmente rilevante. Lo scopo di questo intervento è di contestualizzare il dibattito in tema di proprietĂ dei dati nel concreto paradigma giuridico dellâUnione Europea ed in particolare alla luce del nuovo Regolamento Generale sui Dati Personali (GDPR).
La Commissione Europea, nella sua strategia sul Mercato Digitale Unico in Europa (Digital Single Market Strategy in Europe, COM(2015) 192 inal) e in particolare con lo scopo di âmassimizzare la potenziale di crescita dellâeconomica digitaleâ ha annunciato unâIniziativa Europea per il libero lusso dei dati (European Free Flow of Data Initiative). In tale contesto, la Commissione ha dichiarato lâintenzione di occuparsi dellâemergente problema della âproprietĂ â dei dati.
Dâaltro canto, la nuova Proposta di Direttiva sui contratti per la fornitura di contenuti digitali1 stabilisce esplicitamente di trovare applicazione anche per i contratti in cui il fornitore fornisce contenuto digitale e, in cambio, il consumatore fornisce attivamente una
1 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content (COM(2015)634).
ÂŤcontroprestazione diversa dal denaro nella forma di dati personali o altri datiÂť. Questa disposizione sembra rivelare che in termini giuridico-economici i dati personali possono giĂ essere considerati come un bene commerciabile.
In realtĂ , le istituzioni dellâUnione Europea insistono nellâaffrontare il tema della proprietĂ dei dati, con lo scopo di evitare che i soggetti cadano nella trappola del âmito dei servizi gratuitiâ2, ovvero individui che semplicemente non realizzano che molti servizi online âgratuitiâ si basano sul trattamento dei loro dati personali.
In altri termini, un esplicito riconoscimento di titolaritĂ sui dati personali sarebbe utile a rendere gli utenti consapevoli di questi scambi per mezzo dellâallocazione di un prezzo sui âloroâ dati.
Tale visione è anche supportata autorevolmente in dottrina dallâapplicazione delle teorie di economia comportamentale alla privacy3 .
Peraltro, lâimpatto di questo tema è globale: negli Stati Uniti, accettare di fornire dati in cambio di servizi online è paragonato alla cessione volontaria delle proprie informazioni, che può rafforzare la progressiva commodiicazione delle identitĂ personali.
Inoltre, i Big Data sidano il tradizione approccio alla protezione dei dati: la regolazione del c.d. data mining sulle informazioni dei consumatori è unâoperazione controversa in termini di diritti di proprietĂ intellettuale4 .
La normativa europea in tema di protezione dei dati personali regola il trattamento di questi dati fornendo una sorta di controllo monopolistico ai soggetti. Al tempo stesso, le compagnie li proteggono come âsegreti commercialiâ: una forma di quasi-monopolio
2 Cfr. Impact Assessment for the Proposed General Data Protection Regulation, 2012.
3 Z. Borgesius, Behavioural Science and the Regulation of Privacy on the Internet, in A.L. Sibony, A. Alemanno (eds.), Nudging and the Law â What can EU Law Learn from Behavioural Sciences?, Institute for Information Law Research Paper
n. 2014-02, Amsterdam Law School Research Paper 2014-54, disponibile su SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2513771. Cfr. anche P. Hacker,
B. Petkova, Reigning in the Big Promise of Big Data: Transparency, Inequality, and New Regulatory Frontiers, 2016, Lecturer and Other Afiliates Scholarship Series, Paper 13.
4 Cfr. O. Tene, J. Polonetsky, Big Data for All: Privacy and User Control in the Age of Analytics, in Nw.K. Tech. & Intell. Prop., 2013, 11, 239, 257.
sullâinformazione5 .
La sezione 2 mira a dimostrare come i segreti commerciali siano il piĂš interessante e lessibile diritto di (quasi-)proprietĂ che può far fronte alla sida dellâappropriazione dei dati dei consumatori nellâeconomia 3.0.
Una volta che tale intersezione sarĂ chiarita, la sezione 3 discuterĂ lâopportunitĂ di âproprietarizzareâ i dati personali nel paradigma giuridico dellâUnione Europea, in particolare valutando la praticabilitĂ nel panorama europeo del concetto anglosassone di âquasi-proprietĂ â, unâalternativa alla âcommodiicazioneâ delle identitĂ individuali che sia tanto rispettosa dei diritti umani dei soggetti, quanto praticabile sul piano giuseconomico.
Pertanto, la sezione 4 proporrĂ una distinzione tra dati personali (ricevuti dai titolari del trattamento, osservati dai titolari del trattamento e dedotti/predetti dai titolari del trattamento) e si proverĂ a proporre un diverso approccio giuridico per ciascuna di queste categorie: diversi gradi di co-titolaritĂ in base al livello di ârelazioneâ tra dati e soggetti e in base allâopposto livello di attivitĂ intellettuale delle imprese per raccogliere e trattare questi dati.
Come già rilevato in dottrina, il dinamismo dei segreti commerciali ben si sposa con le esigenze del mercato delle informazioni6 . Infatti, in base al considerando n. 1, la ratio della direttiva UE in tema di segreti commerciali 2016/943/EU7 è quella di proteggere una vasta gamma di know-how ed informazioni commerciali, sia in aggiunta sia in alternativa ai diritti di proprietà intellettuale.
5 G. Malgieri, Trade Secrets v. Personal Data: Possible Solutions for Balancing Rights, in International Data Privacy Law, First published online: January 29, 2016.
6 B.T. Atkins, Trading Secrets In The Information Age: Can Trade Secret Law Survive The Internet?, in U. Ill. L. Rev., 1996, 1151 ss.: 1194, che afferma che il diritto sui segreti commerciali ÂŤis the most lexible area of intellectual property lawÂť.
7 Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.
Questo scopo ampio pare molto appropriato al trattamento dei dati personali8 nel mondo del data mining9 innovativo e di complessi algoritmi sulla personalitĂ 10 .
Lâunica critica sollevata dalla dottrina in merito allâapplicazione dei segreti commerciali ai dati personali dei consumatori detenuti dalle aziende è che la normativa in tema di segreti commerciali è incapace di offrire un modello di armonizzazione bilanciato, date le divergenze nazionali e internazionali11 .
In realtĂ , ciò non è piĂš vero dal momento che lâUnione Europea ha ormai un approccio armonizzato ai segreti commerciali, come rivela la recente approvazione della Direttiva sui Segreti Commerciali, molto simile peraltro alla disciplina statunitense12 .
2.1. ProprietĂ (intellettuale) e titolaritĂ sui dati personali: una proprietĂ de facto
La forte intersezione giuridica, teorica ed economica tra protezione dei segreti commerciali e tutela dei dati personali può offrire un interessante contributo al dibattito in tema di proprietarizzazione dei dati. In effetti, in dottrina si è spesso sottolineato come i dati personali, anche in un contesto di âdiritti umaniâ come quello europeo13, sono in realtĂ trattati come una proprietĂ âdi fattoâ nella nostra economia14 .
8 G. Malgieri, Trade Secrets v. Personal Data, cit.
9 T. Zarsky, âMine Your Business!â: Making the Case for the Implications of the Data Mining of Personal Information in the Forum of Public Opinion, in Yale J.L. & Technology, 2002, 5, 20.
10 F. Pasquale, Black Box Society, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2015; Cfr. B. Reddix-Smalls, Credit Scoring and Trade Secrecy: An Algorithmic Quagmire or How the Lack of Transparency is Complex Financial Models Scuttled the Finance Market, in U.C. Davis Bus L.J., 2011, 12, 87.
11 J. Lipton, Balancing Private Rights and Public Policies: Reconceptualizing Property in Databases, in Berkeley Technology Law Journal, 2003, 8, 820; Ead., Information Wants to be Property: Legal Commodiication of E-commerce Assets, in IRLCT, 2002, 16, 58.
12 Cfr. G. Malgieri, Trade Secrets v. Personal Data, cit.
13 Cfr. Articolo 8, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Cfr. anche Articoli 7 e 8, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
14 N. Purtova, The Illusion of Personal Data as No Oneâs Property: Reframing the
I requisiti per una ârisorsaâ per essere oggetto di proprietĂ sono la rivalitĂ , lâescludibilitĂ e la scarsitĂ . In effetti, i dati personali in quanto beni-informazioni sono solitamente considerati come beni non escludibili (dati gli alti costi necessari per renderli escludibili) e intrinsecamente ânon rivaliâ a causa dei bassi costi di riproduzione15 .
Ciononostante, nella nostra data-driven economy lo sviluppo di soisticate proilature dei clienti (basate su aggregazioni di dati16 , studi comportamentali, ecc.)17 è sempre piĂš forte: ci sono solo poche oligopolistiche âmultinazionali dellâinformazioneâ (e.g. Google, Facebook, Apple), che hanno raggiunto posizioni dominanti nel mercato e contribuiscono cosĂŹ a strutturare un mercato informativo sempre piĂš basato sulla scaristĂ e la rivalitĂ 18 .
Data Protection Discourse, in Law, Innovation and Technology, 2015, 7, 87, secondo cui ÂŤthe dichotomy âprivate property in personal data vs personal data in public domainâ does not relect the current state of data processing practises, where a de facto property regime of personal data exists, with the Information Industry actively claiming property rights in this new assetÂť. Cfr. anche, J.M. Victor, The EU General Data Protection Regulation: Toward a Property Regime for Protecting Data Privacy, in Yale LJ, 2013, 123, 513 ss.: 518-519; E.J. Janger, Privacy, Property, Information Costs, and the Anticommons, in Hastings L.J., 2003, 54, 899 ss.: 913-918; P. Schwartz, Property, Privacy and Personal Data, in Harv. L. Rev., 2004, 117, 2055 ss.: 2060-2070. K.C. Laudon, Extension to the Theory of Markets and Privacy: Mechanics of Pricing Information, in U.S. Depât of Commerce, Privacy and Self-regulation in the Information Age, 1997, https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/14166/1/ IS-97-04.pdf (last accessed 5.02.2016). K. Basho, The Licensing of Our Personal Information: Is It a Solution to Internet Privacy?, in Cal. L.R., 2000, 88, 1507 ss.: 1526 (according to whom: ÂŤunder current law, the ownership right to personal information is given to the collector of that information, and not to the individual to whom the information refersÂť).
15 H. Varian, Markets for Information Goods, http://people.ischool.berkeley. edu/~hal/Papers/japan/, 1998; J.E. Stiglitz, The Contribution of the Economics of Information to Twentieth Century Economics, in Quarterly Journ. of Economics, 2000, 115, 1441 ss.: 1448.
16 Cfr. O. Tene, J. Polonetsky, Big Data for All: Privacy and User Control in the Age of Analytics, in Nw.K. Tech. & Intell. Prop., 2013, 11, 239ss.: 257.
17 Cfr., e.g., J. Mehta, Behavioural Economics in Competition and Consumer Policy, University of East Anglia, ESRC Centre for Competition Policy, UEA Repository, 2013.
18 N. Purtova, The Illusion of Personal Data, cit., 100-105.
Allo stesso tempo, lâescludibilità è una realtĂ , anche considerando tutte le infrastrutture tecnologiche e le tecniche di cifratura capaci di restringere lâaccesso ai dati personali19 .
Peraltro, studi giuseconomici confermano che se situazioni proprietarie âdi fattoâ non godono di un riconoscimento nel diritto positivo, subiranno unâallocazione proporzionale allâabilitĂ di escludere gli altri dalla fruizione quella risorsa20 .
In altri termini, beni dal grande valore economico senza una opportuna determinazione giuridica dei diritti di appropriazione degli stessi, lasciano ampi spazi agli attori economici piĂš potenti per âcatturareâ tali diritti. Nel nostro contesto, dunque, dato che i dati personali non sono deinibili come beni appropriabili nel contesto giuridico dellâUE21, lâindustria dellâinformazione (il piĂš potente attore economico in campo) ha le maggiori opportunitĂ di detenere diritti esclusivi fattuali su questi dati22 .
In dottrina si è spesso proposto di allocare la titolarità di diritti proprietari sui dati personali dei soggetti23 .
che in questo contesto la proprietarizzazione delle informazioni non è vista come una forma di commo-
Ă
19 Cfr., e.g., P. Ganley, Access to the Individual: Digital Rights Management Systems and the Intersection of Informational and Decisional Privacy Interests, in International Journal of Law and Information Technology, 2002, 10, 3, 241-293.
20 J. Umbeck, A Theory of Property Rights: With Application to the California Gold Rush, Ames (Iowa), Iowa State University Press, 1981.
21 V. Mayer-SchĂśnberger, Beyond Privacy, Beyond Rights: Toward a Systems Theory of Information Governance, in Cal. L. Rev., 2010, 98, 1862-1863 (che rileva: ÂŤin contrast to the situation in the United States, information privacy in Europe is seen as a fundamental right and accordingly afforded continent wide as well as national constitutional protection. [âŚ] Propertizing these rights [âŚ] would be contrary to the theory, history and practice of European information privacy and it would require a concerted effort of dramatic proportionÂť).
22 N. Purtova, The illusion of Personal Data, cit., 89, whose relections are based on J. Umbeck, A Theory of Property Rights, cit.
23 Cfr., inter alia, N. Purtova, cit.; J.M. Victor, The EU General Data Protection Regulation, cit.; C. Prins, Property and Privacy: European Perspectives and the Commodiication of Our Identity, in The Future of the Public Domain, Identifying the Commons in Information Law, The Hague, Kluwer Law International, 2006.
interessante, peraltro,
diicazione commerciale e dunque di sfruttamento economico delle identità personali, ma è pensata al contrario come forma di garanzia per i diritti umani dei soggetti in questione24 .
In effetti, secondo recenti studi, regolare gli scambi di dati e fornire ai consumatori una maggiore autonomia contrattuale, utilizzando diritti e rimedi plasmati sul diritto di proprietĂ , ÂŤoffre la migliore opportunitĂ di tutela della dignitĂ e in generale dei diritti umani nel campo della privacy per i soggetti coinvolti dal trattamento di datiÂť25 .
Inoltre, la direttiva sulla protezione dei dati e il nuovo Regolamento, sebbene ispirati ad un approccio alla privacy sul paradigma dei diritti umani (c.d. human right approach), fornisco in realtĂ una (seppur debole) struttura di titolaritĂ proprietaria ai soggetti riguardo alle loro informazioni, come illustreremo qui di seguito.
La direttiva 95/46/EC è generalmente interpretata nel senso di permettere ai soggetti del trattamento dei dati di controllare la divulgazione dei propri dati come regola predeinita26, e come tale contribuisce a garantir loro dei diritti similproprietari sui âpropriâ dati personali (sebbene in maniera poco chiara e problematica)27 .
Inoltre, il GDPR sembra rinforzare tale titolaritĂ proprietaria. In-
24 Ovviamente, non stiamo parlando del generale e comune diritto di proprietĂ , ma di un ben determinato diritto esclusivo, basato su requisiti e garanzie speciiche, come delineato da P. Schwartz, Property, Privacy and Personal Data, cit., 2056 ss. Cfr. infra. Cfr. anche J.M. Victor, The EU General Data Protection Regulation, cit., passim; C. Prins, Property and Privacy, cit., 223-257.
25 J.M. Victor, The EU General Data Protection Regulation, cit., 528: ÂŤ(it) offers the best hope of protecting the dignitary, human-rights-driven privacy interests at stakeÂť.
26 N. Purtova, Property Rights in Personal Data: A European Perspective, in Kluwer Law International, 2011, 57 ss.
27 D. Zwick, N. Dholakia, Contrasting European and American Approaches to Privacy in Electronic Markets: Property Right versus Civil Right, in Electronic Markets, 2011, 11, 116 and the criticisms of N. Purtova, The Illusion of Personal Data, cit., 93.
fatti, esso stabilisce nuovi diritti individuali incluso il diritto allâoblio o âalla cancellazioneâ28 e il diritto alla portabilitĂ dei dati29 che stabiliscono piĂš esplicite relazioni proprietarie tra i soggetti e i âpropriâ dati personali.
Tali relazioni appaiono ancora piĂš chiare se consideriamo il generale riconoscimento di un âdiritto di seguitoâ30 (o droit de suite) degli individui rispetto ai propri dati personali: in effetti, lâarticolo 17(2) del GDPR stabilisce che ogni fruitore dei dati (titolare del trattamento), ÂŤtenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dellâinteressato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personaliÂť. Tali terzi fruitori dei dati sarebbero dunque obbligati a rispettare lâesercizio da parte del soggetto del suo diritto alla cancellazione, salvo incorrere in sanzioni ai sensi del GDPR31 .
In realtĂ , câè chi ha sostenuto che il nuovo Regolamento assottiglierebbe la titolaritĂ originaria dei soggetti sui propri dati personali. Infatti, la sostituzione di ogni riferimento alla privacy che era precedentemente nella direttiva32, con lâespressione âprotezione dei datiâ nel Regolamento33 metterebbe in crisi la connessione normativa tra protezione dei dati ed auto-determinazione informativa (afievolendo lâapplicabilitĂ dellâacquis della Corte di Strasburgo in tema di protezione forte ed esclusiva dei soggetti individuali rispetto ai propri dati personali)34 e ciò indebolirebbe la situazione giuridica del soggetto rispetto alla titolaritĂ dei dati personali relativi alla sua persona35 .
28 Articolo 17, GDPR.
29 Articolo 20, GDPR. Cfr. N. Purtova, The Illusion of Personal Data, cit., 94.
30 GiĂ richiamato per identiicare una struttura di controllo proprietario sulle informazioni da P. Schwartz, Property, Privacy, Personal Data, cit., 2097: ÂŤthe burden which runs with the assetÂť.
31 Cfr. J.M. Victor, The EU General Data Protection Regulation, cit., 525.
32 Cfr., e.g., recital (33), (68), Article 1(1), 95/46/EC.
33 Cfr. Article 1(1) and 1(2) of GDPR.
34 P. De Hert, S. Gurtwirth, Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxembourg: Constitutionalization in Action, in S. Gurtwirth et al. (eds.), Reinventing Data Protection?, Amsterdam, Springer, 2009, 3-44,15.
35 N. Purtova, The Illusion of Personal Data, cit., 94.
Inoltre, si è stabilito che uno dei piÚ importanti diritti di controllo, la regola del consenso, sta perdendo signiicato sul piano della liceità del trattamento dei dati dal momento che il rafforzamento dei requisiti formali per richiedere il consenso è dificile da applicare, mentre gli standard per le altre cause di liceità del trattamento sono comparativamente piÚ semplici da applicare e forniscono ai gestori dei dati maggiore controllo sui dati limitando i diritti di controllo dei soggetti, come chiedere la cancellazione o invocare il diritto alla portabilità dei dati36 .
Come si proverĂ a dimostrare, tale diversa gradazione di diritti individuali similproprietari dei soggetti può essere interpretata anche considerando il parametro della ârelazioneâ tra dati e soggetti e il diverso grado di attivitĂ intellettuale necessario alle imprese per elaborare tali dati (infra).
Peraltro, per quanto riguarda lâafievolimento della giurisprudenza in tema di privacy come una (perduta) garanzia di titolaritĂ proprietaria dei soggetti, dobbiamo ricordare che lâart. 8(1) della Carta dei Diritti Fondamentali dellâUnione Europea fornisce uno speciico diritto alla âprotezione dei dati personaliâ. Peraltro, il riferimento alla âprotezione dei datiâ (piuttosto che alla privacy) conduce ad un sistema ancor piĂš proprietario, dal momento che lâattenzione del diritto si sofferma sullâoggetto (lâinformazione), piuttosto che sul piĂš ampio interesse del soggetto ad un generale rispetto dei propri spazi (materiali o morali) di intimitĂ e ciò rafforza la struttura teorica di titolaritĂ proprietaria su quei dati37 .
Inoltre, per quanto attiene alle speciiche circostanze in cui nessun esplicito consenso sia stato dato dal soggetto, il titolare del trattamento ha ancora degli obblighi verso il soggetto. Infatti, anche in questi casi speciali di trattamento senza consenso del soggetto (cfr. Articolo 6, GDPR), questi deve essere esplicitamente informato in merito alla raccolta dei suoi dati personali e alla sua facoltà di bloccare qualsiasi trattamento dei dati richiedendo la cancellazione degli stessi dal database in cui il trattamento è in corso (art. 14(1)(b),(d))38 .
36 Ivi, p. 95.
37 J.M. Victor, The EU General Data Protection Regulation, cit., p. 526. Cfr. anche V. Bergelson, Itâs Personal, But Is It Mine?, in U.C. Davis L. Rev, 2003-2004, 37, 379 ss.: 418-419.
38 Ivi, 523.
Come giĂ detto, il tema della proprietarizzazione dei dati personali ha ricevuto molte critiche in dottrina.
Queste possono essere riassunte in due grandi iloni: critiche âteoreticheâ e âtecnicheâ, ovvero, rispettivamente:
1) l'inappropriatezza della commodiicazione di ârisorseâ espressive della personalitĂ umana39 .
2) l'intrinseca alienabilitĂ gratuita del bene-informazione non permette agli individui di limitare soggetti terzi nellâuso o trasferimento dei dati40 . In altri termini, ÂŤun individuo non può restringere la titolaritĂ di interessi proprietari che ha cedutoÂť41. Inoltre, è dificile stimare un prezzo appropriato per gli usi secondari dei dati personali di un soggetto42 .
In realtĂ , entrambi questi problemi possono essere meglio affrontati se, anzichĂŠ far riferimento alla âcommodiicazioneâ, si adopera il conetto di quasi-proprietarizzazione.
In effetti, non proponiamo qui di considerare i dati personali come meri beni di consumo, ma solo di fornire alla tutela della privacy una struttura giuridica plasmata sui paradigmi della proprietĂ .
Paul Schwartz ha proposto un interessante modello di proprietĂ delle informazioni personali, utilizzando un elastico concetto di proprietĂ : egli infatti riiuta la tradizione deinizione blackstoniana di proprietĂ come ÂŤdominio esclusivo e dispotico sulle cose materiali del mondoÂť43, ma opta piuttosto per un piĂš dinamico concetto di
39 Cfr. in general M.J. Radin, Contested Commodities: The Trouble with Trade in Sex, Children, Body Parts, and Other Things, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996.
40 P. Samuelson, Privacy as Intellectual Property, in Stanford Law Review, 1999, 52, 1138.
41 P. Schwartz, Property, Privacy, Personal Data, cit., 2090.
42 P. Samuelson, Privacy as Intellectual Property, cit., 1138.
43 ÂŤThe sole and despotic dominion over the external things of the worldÂť.
W. Blackstone, Commentaries of the Laws of England 2 (facsimile ed. 1979) (1766). Per quanto riguarda questo approccio medievale alla proprietà , per un excursus storico sul tema, cfr. P. Grossi, Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà , in Itinerari moderni della proprietà , Milano, Giuffrè, 1976-1977, 14 ss. Per
proprietĂ come âfascio di interessiâ44, una complessa aggregazione di diversi interessi, con cinque importanti correttivi giuridici: inalienabilitĂ , allocazione originaria ai soggetti, regolazione speciica di un diritto di recesso o âdi uscitaâ (right of exit), dei danni e delle istituzioni pubbliche a tutela della stessa45 .
In particolare, per ciò che qui piĂš interessa, la soluzione di Schwartz allâintrinseco problema della gratuita alienabilitĂ sarebbe una regola di âinalienabilitĂ ibridaâ, basata su restrizioni di uso-trasferibilitĂ piĂš una regola di allocazione originaria46.In pratica, la nostra soluzione permetterebbe il trasferimento di dati, ma solo se al soggetto è garantita la facoltĂ di bloccare ulteriori trasferimenti o usi da parte di soggetti non associati o non collegati ai contraenti originari. Ogni uso o trasferimento ulteriore sarebbe proibito, salvo una esplicita nuova dichiarazione di consenso del soggetto interessato47 .
Contestualizzando tale proposta nel panorama giuridico dellâUnione Europea, è interessante notare come questo sistema di ibrida inalienabilitĂ sia stato giĂ parzialmente implementato non soltanto dalla generica regola del consenso per ogni trattamento ulteriore dei dati ai sensi dellâarticolo 6 GDPR, ma anche dallâarticolo 17(2) in tema di diritto alla cancellazione, laddove si stabilisce (come giĂ sopra ricordato) che in caso il soggetto eserciti tale diritto il titolare del
un confronto generale tra il concetto di proprietĂ in civil law e common law, cfr.
A. Gambaro, ProprietĂ in Diritto Comparato, in Digesto IV sez. civ., XV, 1997. 44 Possiamo trovare una simile deinizione in Kaiser Aetna v. United States, 444 U.S. 164, 176 (1979) che descrive ÂŤthe right to exclude othersÂť come ÂŤone of the most essential sticks in the bundle of rights that are commonly characterized as propertyÂť. In dottrina si sono espresse opinioni alterne in merito all'approccio alla proprietĂ come "bundle of stick" (fascio di diritti). Cfr., ad es., P. Benson, Philosophy of Property Law, in J.E. Coleman, S. Shapiro (eds), The Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law, Oxford, Oxford University Press, 2002, 771 (che sostiene che gli ÂŤincidentsÂť della proprietĂ sono ÂŤfully integrated and mutually connectedÂť); H. Dagan, The Craft of Property, in Cal. L. Rev., 2003, 91, 1518 ss.: 1558-70, (2003) (che sostiene che la metafora del "fascio" debba coesistere con la concezione di proprietĂ ); A.M. Honore, Ownership, in A.G. Guest (ed.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 1961, 108-134 (che discute gli "standard incidents" della proprietĂ ).
45 P. Schwartz, Property, Privacy, Personal Data, cit., 2095.
46 Ibid.
47 Ivi, 2096.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
trattamento deve ÂŤadottare le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dellâinteressato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personaliÂť48 .
Si è pertanto ritenuto che il nuovo GDPR piuttosto che fornire una protezione alla privacy puramente in personam, appronti una tutela in rem sui dati stessi49 .
3.2. Quasi-proprietĂ : una soluzione per la proprietarizzazione dei dati personali
La quasi-proprietà è stata deinita come una categoria di diritti simil-proprietari, consistenti in situazioni in cui la legge tenta di simulare il funzionamento dello ius excludendi alios tipico della proprietĂ , attraverso un regime ârelazionaleâ, cioè attraverso un paradigma di responsabilitĂ 50 .
La quasi-proprietĂ dunque riguarda la simulazione del paradigma escludente della proprietĂ entro strumenti limitati per mezzo di meccanismi di titolaritĂ ârelazionaleâ. Una âdiritto relazionale escludenteâ ha un effetto profondamente diverso dallâequivalente titolaritĂ creata dal tradizionale ius excludendi generalmente associato al concetto di proprietĂ .
Nei paesi con tradizione di common law, la quasi-proprietà è comunemente associata al famoso caso della Corte Suprema USA International News Service v. Associated Press51. In quello speciico caso la Corte si riiutò di riconoscere un pieno diritto proprietario alle informazioni e invece scelse di creare una azione di misappropriation basata sullâazione di concorrenza sleale, che potesse fungere da tutela di un interesse di âquasi-proprietĂ â sulle informazioni52 .
48 Supra. J.M. Victor, The EU General Data Protection Regulation, cit., 525.
49 J.M. Victor, The EU General Data Protection Regulation, cit., 525.
50 S. Balganesh, Quasi-Property: Like, but not Quite Property, in U. Penn. Law Rev., 2012, 160, 1891.
51 248 U.S. 215.
52 Ivi, 236. Cfr. generally D.G. Baird, Common Law Intellectual Property and the Legacy of International News Service v. Associated Press, in U. Chi.L. Rev., 1983, 50, 411; H.B. Abrams, Misappropriation, and Preemption: Constitutional and Statutory Limits of State Law Protection, in Sup. Ct. Rev., 1983, 509. Cfr. the criticisms of P. Samuelson, Information as Property, in Cath.U.L.Rev., 1989, 365; Ch.T. Graves, Trade
Pertanto, la quasi-proprietĂ fu concepita esattamente per la proprietĂ sulle informazioni e poi sviluppata nel campo della concorrenza e speciicamente nel campo dei segreti commerciali53 .
A questo punto, pare necessario valutare se la realtĂ concreta del âmercato dei dati personaliâ e il paradigma giuridico attualmente vigente (in particolare il GDPR) possa tollerare forme di comunione quasi-proprietaria (shared quasi-ownership) sui dati personali dei soggetti e in particolare dei consumatori.
Innanzitutto, dobbiamo prendere atto che i dati trattati dalle imprese (fornitori di servizi digitali, data brokers, ecc.) possono essere molto variegati. Infatti, essi possono essere o raw data o dati complessi, laddove con i primi consideriamo generalmente gli âinputâ utilizzati dai software per il trattamento dei dati, mentre con i secondi consideriamo gli âoutputâ (il prodotto) di tale trattamento.
Scendendo poi in maggior dettaglio, dobbiamo speciicare che i raw data possono essere:
1. dati che sono spontaneamente âfornitiâ dagli individui, per esempio quando completano un modulo per la registrazione ad un sito web o quando rispondono ad alcune domande da parte di un data controller o comunque qualsiasi informazione sia condivisa spontaneamente dal soggetto. Questi dati possono includere una vasta varietĂ di informazioni, tra cui il nome, lâindirizzo, le amicizie, le preferenze politiche, ma anche valori sanguigni, stato di salute, ecc. Ci riferiremo a questi dati con lâespressione âdati ricevutiâ (received data).
2. Dati che sono raccolti direttamente dalle imprese, previa il consenso degli individui e tramite sensori, Gps, o tramite una semplice combinazione di questi dati. Anche tale categoria può includere una vasta moltitudine di dati, come pressione sanguigna, ritmi sonno-veglia, esercizio isico svolto durante
la giornata, ecc. Faremo riferimento a questi dati come dati âosservatiâ (observed data).
I dati complessi, invece, possono essere:
1. Dati descrittivi di situazioni passate o presenti della vita degli individui, dedotti dalle imprese dellâinformazione per mezzo di data mining54. Essi possono includere qualsiasi categoria di dati, come ad esempio malattie passate, attivitĂ sessuale, stato di salute, stato di famiglia, abitudini di consumo, ecc. Parleremo di questi dati come dati âdedottiâ (inferred data).
2. Dati predittivi, ricavati da altri dati e riferiti a situazioni di vita future degli individui. Possono includere aspettativa di vita, malattie future, propensione allâacquisto, ecc. Per questa categoria useremo il termine di dati âpredettiâ (predicted data)55 .
Ciascuna di queste categorie ha una differente relazione con i singoli soggetti, un diverso grado di certezza e implica un diverso grado di attivitĂ dellâimpresa, e particolarmente diversi livelli di diritti di proprietĂ intellettuale56 .
Possiamo pertanto classiicare queste diverse categorie di dati attraverso una nuova âtassonomiaâ di dati personali, basata sul diverso grado di âtitolaritĂ â che i diversi soggetti possono vantare su di essi.
In effetti, la stessa deinizione di dati personali è ÂŤqualsiasi informazione riguardante (relating) una persona isica identiicata o identiicabile (ÂŤinteressatoÂť)Âť57. Dal momento che lâunica variabile di tale deinizione consiste nella ârelazioneâ (e dunque nel conseguente grado di âtitolaritĂ â) tra lâinformazione e il soggetto, è ora fondamentale comprendere il senso di quel âriguardanteâ (o ârelativoâ per
54 Si identiica con tale espressione la tecnica di ricavare nuovi dati a partire da dati precedenti attraverso lâapplicazione di dati statistici, leggi della scienza, studi empirici o anche tramite lâesplorazione di informazioni pubbliche (o lecitamente ricavate) rinvenibili su una persona ad esempio attraverso complessi software.
55 Cfr. G. Malgieri, Property and (Intellectual) Ownership of Consumersâ Information: A New Taxonomy for Personal Data, in Privacy in Germany-PinG, 2016, 4, 133 ss. (http://www.pingdigital.de/ce/property-and-intellectual-ownership-of-consumers-information-a-new-taxonomy-for-personal-data/detail.html).
56 Ibid.
57 Cfr. Art. 4 (1), GDPR and Art. 2 (a), 95/46/EC.
tradurre meglio lâespressione inglese). Vale a dire, comprendere il collegamento ârelazionaleâ tra individui e dati personali, posto che questa deinizione ha un'ampia applicazione (ÂŤdata relates to an individual if it refers to the identity, characteristics or behaviour of an individual or if such information is used to determine or inluence the way in which that person is treated or evaluatedÂť)58 . In generale, possiamo distinguere tre tipi di dati59:
1. Dati in relazione forte. Questa categoria riguarda dati personali direttamente âricevutiâ dai titolari del trattamento (received data)60. Sono dati che lâimpresa non ha ricavato da altri dati e per cui dunque lâattivitĂ intellettuale od economica è stata minima. Al contrario sono dati in forte correlazione con gli individui dato che si tratta di informazioni identiicative, ad esempio.
2. Dati in relazione intermedia. Questi sono quelli che abbiamo sopra deinito dati personali âosservatiâ dalle imprese e veriicabili direttamente nella realtĂ , perchĂŠ riferiti al presente, cosĂŹ come i dati âdedottiâ. Si tratta dunque di quei dati che le imprese ricavano da una semplice combinazione di altri dati. Per esempio in questa categoria sono compresi i dati riguardanti lâattivitĂ isica ricavati da un monitoraggio Gps collegato ad altre informazioni fornite dai soggetti (e perciò incluse nella categoria 1.) oppure le preferenze politiche o commerciali ricavate dalle parole chiave ricercate nei motori di ricerca online. Tali dati (condizioni di salute, partecipazione ad un evento, attivitĂ isica, interessi, hobbies, ecc.) sono dati âveriâ (rectius, altamente probabili) del presente, facilmente veriicabili e ricavati per mezzo di unâattivitĂ economica o intellet-
58 Art. 29 Working Party, document No WP 105, Working Document on Data Protection Issues Related to RFID Technology, adopted on 19 January 2005, 8.
59 Cfr. G. Malgieri, Property and (Intellectual) Ownership of Consumersâ Information, cit.
60 Questi dati sono generalmente chiamati user generated content. Cfr. B. Van Alsenoy, J. Ballet, A. Kuczerawy, J. Dumortier, Social Networks and Web 2.0: Are Users also Bound by Data Protection Regulations?, in Identity in the Information Society, December 2009, 2, 1, 65-79. Cfr. anche, K. Majovski, Data Expiration, Let the User Decide: Proposed Legislation for Online User-Generated Content, in U.S.F.L. Rev., 47, 2013, 807.
tuale non ingente da parte delle imprese61 .
3. Dati in relazione debole. Con questa categoria identiichiamo tutti i dati âpredettiâ e dunque solo indirettamente ricavati dalla realtĂ attuale, ma di fatto âcreatiâ da una rilevante attivitĂ intellettuale delle imprese con prospettive future. La produzione di tali dati si basa sulla combinazione di piĂš o meno complessi studi comportamentali, previsioni a lungo termine e supposizioni probabilistiche applicate a casi concreti, ecc.62 Tutti questi dati (come lâaspettativa di vita, lâafidabilitĂ creditoria, le previsioni comportamentali, le stime di salute futura, ecc.) sono âpotenzialiâ (o solo âpossibiliâ) e orientati al futuro. Ovviamente lâincremento delle tecnologie e lo sviluppo dei Big Data fanno sĂŹ che il grado di plausibilitĂ di tali informazioni future approssimi sempre di piĂš la certezza.
Ciò che è interessante, anche per riallacciare la discussione teoretica sopra svolta, è il diverso grado di titolarità proprietaria che ciascuna di queste categorie rilette in base al nuovo GDPR63 .
In particolare, per quanto attiene ai dati in relazione âforteâ, lâarticolo 20 del GDPR prevede speciici diritti, come il diritto alla portabilitĂ dei dati. Esso infatti è previsto soltanto per i dati âfornitiâ da un soggetto ad un titolare di un trattamento. Da questa disposizione, possiamo dedurre un pieno controllo del soggetto su questa categoria di dati in ârelazione forteâ e dunque una titolaritĂ proprietaria originaria (default entitlement). I soggetti interessati possono infatti inanco esercitare il diritto a ricevere quellâinformazione in un formato leggibile e di trasmetterlo ad altri titolari di trattamento.
Oltre agli altri diritti del soggetto (accesso, cancellazione, rettiicazione, ecc.) questa categoria è lâunica a poter vantare il diritto alla portabilitĂ .
Possiamo pertanto concludere che i soggetti hanno una forma
61 Cfr. T.Z. Zarsky, âMine Your Business!â, cit., 11 ss.
62 Ibid.
63 Cfr. G. Malgieri, Property and (Intellectual) Ownership of Consumersâ Information, cit.
esclusiva di quasi proprietà su questi dati fortemente connessi al soggetto, specialmente se consideriamo che il diritto alla portabilità dei dati è considerato in dottrina il maggior simbolo di proprietarizzazione dei dati, de iure condito64 .
Nel caso di dati in ârelazione intermediaâ, restano tutti gli altri diritti di controllo (accesso, cancellazione, rettiicazione). Infatti, questi diritti (incluso il nuovo diritto alla cancellazione) sono esercitabili su tutti i dati personali oggetto di trattamento65, salvo speciiche eccezioni.
In questa categoria, tuttavia, un minimo sforzo intellettuale od economico dellâimpresa è prospettabile, dal momento che il trattamento qui non consiste in una mera ricezione di dati esplicitamente condivisi dal soggetto.
Pertanto, possiamo notare come la titolarità quasi-proprietaria dei soggetti sui dati non è totale, ma temperata. In effetti, i soggetti non possono esercitare un diritto alla portabilità su questi dati66 .
Questa è la prova di come questa categoria sia intermedia tra la relazione forte (dove il soggetto può vantare tutti i diritti di controllo) e la relazione debole (dove, come vedremo fra poco, il soggetto non ha diritti proprietari)67 .
Ciò non signiica che le imprese non detengano âsegreti commercialiâ su questi dati. Essi sono infatti considerabili segreti commerciali nella misura in cui soddisfano i requisiti di fattispecie dei segreti commerciali ai sensi della nuova direttiva europea. Tuttavia, in questi casi lâinteresse dei soggetti prevale sulla proprietĂ industrial delle imprese68. In altri termini, le imprese possono continuare a proteggere questi dati come segreti commerciali (se sono dati segreti, di valore economico e protetti con ragionevoli sforzi), ma non possono esercitare questi diritti esclusivi contro i soggetti interessati, dal momento che i diritti di controllo di questi ultimi sono pienamente esercitabili per quanto sopra detto.
64 N. Purtova, The Illusion of Personal Data, cit., 98.
65 Cfr. anche il considerando (65) del GDPR.
66 Cfr. Art. 20 GDPR, secondo cui solo i dati che il soggetto interessato ha fornito al titolare del trattamento possono essere oggetto del diritto alla portabilitĂ .
67 Cfr. infra.
68 Cfr. G. Malgieri, Trade Secrets v. Personal Data, cit., passim
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
del diritto dâaccesso da parte dei soggetti interessati può indebolire la protezione del segreto commerciale, dato che per esempio può indebolire il requisito dellââattuale segretezzaâ del dato69 .
Possiamo parlare in questo caso di comunione proprietaria sui dati, basata su diritti esclusivi condivisi, in cui comunque in caso di conlitto prevalgono i diritti individuali dei soggetti interessati70 .
Si è infatti ritenuto in dottrina che, visti i grandi sviluppi dei giorni nostri verso interessi multipli sui dati personali, molto presto non ci sarà piÚ uno scenario cosÏ statico di dati individuali appartenenti a singoli individui, ma sarà sempre piÚ necessario un approccio di titolarità multi-livello sui dati71 .
Inoltre, tale situazione di comunione quasi-proprietaria multi-livello (dove diversi soggetti possono vantare diversi diritti sulla stessa informazione, ma al tempo stesso in cui gli interessi dei soggetti interessati prevalgono sugli altri attori in campo) è la tipica proprietĂ ârelazionaleâ descritta dalla âquasi-proprietĂ â72 .
I soggetti interessati (e dunque, per i rapporti commerciali, i consumatori) avranno pieni diritti esclusivi contro gli attori commerciali interessati nei loro dati (incluse le imprese che detengono una comunione quasi-proprietaria su quei dati); i titolari del trattamento (e dunque le imprese che detengono la quasi-proprietĂ ) potranno esercitare i loro diritti esclusivi solo contro le altre imprese concorrenti ma non contro il soggetto interessato.
Inine, per quanto attiene ai dati in ârelazione deboleâ, dato che i dati in questa categoria sono da considerare come integralmente âprodottiâ dallâattivitĂ commerciale ed intellettuale di unâimpresa (che può essere
69 Cfr. Points 1 and 2 of Restatement of torts, Article 39, 2 (a) and (b) TRIPs and Article 2 (1) (a) and (b) of EU Directive on Trade Secrets. Cfr. anche B.T. Atkins, Trading Secrets in the Information Age, cit.
70 C. Prins, Property and Privacy, cit., 249-250. Cfr. anche, nel dibattito USA, l'interessante dibattito su una "shared privacy" in base ad una c.d. "segretezza relativa": M.I. Coombs, Shared Privacy and the Fourth Amendment, or the Rights of Relationships, in Cal.L. Rev., 1987, 75, 1593 and S.K. Sandeen, Relative Privacy: What Privacy Advocates Can Learn From Trade Secret Law, in Mich. St.L. Rev., 2006, 667.
71 C. Prins, Property and Privacy, cit., 250.
72 Cfr. in generale S. Balganesh, Quasi Property: Like, but not Property, cit., 1904; L.H. Scholz, Privacy as Quasi-Property, in Iowa L. Rev., 2016, 3.
Ă vero, tuttavia, che lâesercizio
condotta tanto da un agente umano, dato da complessi software)73 e considerando che questi dati hanno solo una relazione indiretta con la realtĂ quotidiana degli individui, non possono essere considerati nella titolaritĂ quasi-proprietaria dei soggetti interessati. Questi dati, invece, possono far parte di segreti commerciali delle imprese74 .
Ciò non signiica che i soggetti persone isiche non hanno alcuna protezione contro queste operazioni di trattamento di dati. Gli interessi degli individui sono ancora tutelati attraverso una protezione rispetto agli abusi del titolare del trattamento (discriminazione contrattuale, pratiche commerciali scorrette)75 .
Lâantico problema dellâasimmetria informativa (e strutturale) tra consumatori e imprese è comunque affrontato dalla legge da speciici diritti di informazione, oltre ad un diritto ad opporsi al trattamento dei dati, per ri-bilanciare la vulnerabilitĂ dei soggetti individuali76 .
In altre parole, i soggetti interessati non dovrebbero essere forniti di diritti di controllo quasi proprietario su questi dati totalmente creati dai titolari del trattamento; ciononostante sono protetti da altri diritti generali in tema di trasparenza e non discriminazione.
In sintesi, possiamo affermare che ci sono diversi livello di protezione garantiti.
Determinare se unâinformazione personale cade nella prima categoria (relazione forte) o nella seconda (relazione intermedia) è semplice: è suficiente capire se i dati sono forniti esplicitamente dal soggetto oppure sono rilevati dal titolare del trattamento.
73 Cfr. G. Sartor, Cognitive Automata and the Law: Electronic Contracting and the Intentionality of Software Agents, in Artiicial Intelligence and the Law, 2009, 17, 4, 283.
74 B. Reddix-Smalls, Credit Scoring and Trade Secrecy, cit.
75 Datatilsynet, The Great Data Race: How Commercial Utilization of Personal Data Challenges Privacy. Report, November 2015, 40-44.
76 Z. Borgesius, Behavioural Science and the Regulation of Privacy on the Internet, in A.L. Sibony, A. Alemanno (eds.), Nudging and the Law â What can EU Law Learn from Behavioural Sciences?, Institute for Information Law Research Paper n. 201402, Amsterdam Law School Research Paper 2014-54, available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2513771
Al tempo stesso determinare se unâinformazione rientra nella seconda categoria (relazione intermedia) o nella terza (relazione debole) è altrettanto semplice. Se i dati si riferiscono al presente e sono dunque veriicabili nella realtĂ attuale appartengono alla seconda categoria, in tutti gli altri casi sono dati predittivi e dunque in relazione debole.
I soggetti sono pertanto dotati di diritti quasi proprietari per quanto attiene ai dati in relazione forte, di una comunione quasi proprietaria multilivello per quanti attiene ai dati in relazione intermedia e non hanno diritti quasi-proprietari (ma una diversa tutela individuale) per le informazioni in relazione debole.
Dopo questo ampio excursus, dobbiamo prendere atto che nella società dei Big Data, la titolarità dei dati personali è ancora una grande sida per legislatori, accademici e operatori economici.
Un eventuale riconoscimento di titolaritĂ proprietaria sui dati personali non può prescindere da un bilanciamento con gli interessi economici delle imprese (libertĂ dâimpresa, proprietĂ intellettuale).
Nella sezione 2 abbiamo dimostrato come i segreti commerciali sono il diritto proprietario piĂš interessante e lessibile per fronteggiare la sida dellâappropriazione dei dati dei clienti nellâeconomia 3.0.
D'altro canto, lâappropriazione delle informazioni è altamente problematica sia sotto il proilo della tutela dei diritti umani sia dal punto di vista dellâanalisi economica del diritto.
Pertanto, per evitare lâalienabilitĂ e il libero commercio dei dati personali (che possono essere una violazione dei diritti umani alla riservatezza e alla tutela dei dati personali) ed anche per evitare distorsioni di mercato, suggeriamo di approntare un sistema (giĂ largamente possibile de iure condito) di quasi-proprietĂ condivisa e multilivello sui dati personali, plasmata sullo spettro dei segreti commerciali.
Tali rilessioni vanno ovviamente contestualizzate nel panorama di protezione europea dei dati personali. Pertanto, nella sezione 3 abbiamo discusso lâopportunitĂ di proprietarizzare i dati utilizzando gli strumenti giĂ presenti nel panorama giuridico europeo.
In particolare, nella sezione 4 abbiamo distinto diversi tipi di dati personali in base alla loro relazione con la vita attuale dei soggetti interessati e allâinverso grado di sforzo intellettuale od economico dellâimpresa per trattare quei dati. Ciascuna categoria ha diversi diritti riconosciuti dal GDPR, che ben simboleggiano i diversi gradi di titolaritĂ individuale sui dati e lâopposto grado di titolaritĂ âintellettualeâ delle imprese su quei dati.
Possiamo pertanto concludere che la proprietarizzazione dei dati personali non è soltanto unâinteressante soluzione per meglio proteggere la privacy degli individui e la proprietĂ intellettuale, ma anche una sida emergente a partire dal nuovo GDPR.
Nellâesaminare il tema dellââidentiicazione e dellâanonimato in reteâ è opportuno, in via preliminare, mettere a fuoco alcuni dei principali momenti che scandiscono lâattivitĂ di identiicazione1 , e cioè:
- la âfase del prelievoâ: in cui si colgono le informazioni biometriche (isiche, ovvero somatiche/genetiche) dellâindividuo;
- la âfase dellâassegnazioneâ: che vede lâattribuzione, allâindividuo, dei propri dati identiicativi di tipo lato sensu anagraico (che rappresentano le coordinate giuridiche individuali).
I dati prelevati (ed attribuiti) costituiscono âil campioneâ (identiicativo), in genere destinato ad essere conservato in appositi âregistriâ e reso disponibile âalla bisognaâ per le future attivitĂ identiicative individuali. Ă, quindi, in successivi momenti che si ha
- la âfase certiicativaâ (necessaria): la quale comprende tutte le operazioni di riscontro, volte allâaccertamento della corrispondenza dei (suddetti) dati âcampioneâ (prelevati/attribuiti nelle precedenti fasi) ai caratteri biometrici (somatici/genetici) peculiari dellâindividuo.
1 Per un qualche approfondimento di queste tematiche si rinvia, volendo, a L. Trucco, Introduzione allo studio dellâidentitĂ individuale nellâordinamento costituzionale italiano, Torino, Giappichelli, 2004, 4 ss.; e Ead., Cards elettroniche tra testo unico sulla documentazione amministrativa e codice dellâamministrazione digitale: tecnologie e politiche a confronto, in www.federalismi.it/document/12062008150457.pdf del 1° aprile 2008, 1 ss.
A questo punto, si rende praticabile
- la âfase individuativaâ (eventuale) del soggetto (âidentiicatoâ): dal momento che lo stesso individuo risulta a questo punto âdistinguibileâ dagli altri e con ciò stesso âriconoscibileâ e (potenzialmente) âreperibileâ.
Di qui dunque la deinizione di - âidentiicazioneâ (individuale) come quel processo di accertamento dellâidentitĂ individuale, con la veriica dellâaversi a che fare con un determinato soggetto e non con un altro, a cui è ricollegabile, in controluce, quella di âanonimatoâ, che in questa sede rileva, come condizione in cui il soggetto è invece âidentitariamente ignotoâ2 .
Ed è in questo senso che lâidentiicazione si distingue da altre situazioni, parimenti note (anche) alle tecnologie informatiche e telematiche, e che paiono invece caratterizzarsi per un certo tasso di âanonimiaâ e cioè a dire:
- la ârilevazioneâ (individuale), che si ha quando ci si limiti a ârilevareâ lâindeterminata presenza di qualcuno, la cui identitĂ rimane incerta (ad es., un certo numero di collegamenti in una chat); e
- lââautenticazioneâ (individuale), che si ha in quei casi in cui si presume che un certo dato sia riconducibile ad una persona la cui effettiva identitĂ , tuttavia, non viene accertata (ad es., uso del bancomat, o, in rete, il combinato âuser ID/passwordâ).
Quanto da ultimo osservato ci porta allâulteriore considerazione per cui le situazioni di anonimia si distinguono da quelle di identiicazione per il fatto determinante costituito dalla mancanza di operazioni di riscontro coi dati biometrici individuali. Ed infatti â e qui sta il punto â nel mondo âisicoâ cosĂŹ come in quello âelettronicoâ, la
2 Sul concetto di anonimato v. A. Candian, Anonimato (diritto allâ), in Enc. dir., II, Milano, 1958, ad vocem, e G. Finocchiaro (a cura di), Diritto allâanonimato. Anonimato, nome e identitĂ personale, in Tratt. Galgano, XLVIII, Padova, 2008 (ora reperibile anche in https://computerscience.unicam.it/devivo/riservata/informatica1/diritto%20allâanonimato0002.pdf).
disponibilità delle informazioni biometriche riguardanti il soggetto costituisce un elemento dal quale non è possibile prescindere afinchÊ il meccanismo identiicativo funzioni.
Se, poi, il dato biometrico prelevato viene confrontato con un âcampioneâ solo di tipo biologico, si rende possibile la veriica della suddetta corrispondenza dei dati soltanto nel âmondo isicoâ (senza una qualche associazione, ad es., ad un nome); mentre è quando lo stesso âcampioneâ si compone oltre che del dato biometrico anche con un qualche dato anagraico che risulta possibile collocarlo nel âmondo giuridicoâ (associandolo, invece, in questo caso, ad es., ad un nome).
A differenza di un non lontano passato, quando poteva dirsi che, quanto meno nel mondo ânaturaleâ, la possibilitĂ di restare anonimi fosse âla regolaâ (ed il fatto di essere identiicati lââeccezioneâ)3, ad oggi il paradigma di base risulta completamente mutato, essendo lâidentiicazione (e lâidentiicabilitĂ ) individuale a âfarla da padronaâ⌠pure sul terreno âvirtualeâ4. Ă, dunque, in un tale rinnovato stato di cose che si è innestato il fenomeno internettiano, portando, tra le altre cose, ad interrogarsi sulle analogie e differenze, pure con riguardo ad un siffatto proilo, tra il mondo virtuale e quello reale. Volendo soffermarsi per lâessenziale su questâultimo proilo, è possibile osservare come due principali âvisioniâ vadano confrontandosi sul punto. CosĂŹ, da un lato, si trovano coloro i quali, muovendo da un approccio âromanticoâ ad Internet, tendono a mettere di questo in luce la capacitĂ di consentire una piĂš libera costruzione della personalitĂ , grazie, tra lâaltro, alla possibilitĂ , offerta dalla natura stessa del mezzo, di assumere identitĂ diverse e parallele per ciascuna delle inestre che si decide di aprire sul proprio computer
3 V., ad es., amplius, al riguardo S. RodotĂ , Tecnopolitica, Roma-Bari, Laterza, 1997, passim.
4 Cfr., amplius, in argomento, G. Ziccardi, Internet, controllo e libertĂ . Trasparenza, sorveglianza e segreto nellâera tecnologica, Gravellona Toce, Raffaello Cortina ed., 2015, 33 ss.
in maniera anonima5. UnâidentitĂ , dunque, in questo senso, âanonimaâ: varia, variabile, intercambiabile, anche multilevel e luida, caleidoscopica, temporanea e ânomadeâ, in grado di consentire agli individui di esprimere liberamente le proprie opinioni, senza timori di essere identiicati6; ed invece da contrastare secondo chi ritiene che non di un arricchimento della personalitĂ si dovrebbe parlare, ma piuttosto di un modo di mettere la stessa pericolosamente in gioco nel contempo a rischio persone e personalitĂ altrui.
Un approccio piĂš ârealisticoâ è invece seguito, dallâaltro lato, da coloro i quali avvertono sullâimmanenza del fenomeno identiicativo (anche) al mondo internettiano7, avvertendo, in particolare, di come il codice o lâarchitettura che individua il computer possa ÂŤben essere arricchito da meccanismi che consentono lâidentiicazione del parlanteÂť8 .
Del resto, a ben vedere è lâambiguitĂ di fondo del mondo virtuale che porta a dare letture diverse del fenomeno, dato che, a dispetto del carattere âetereoâ del mezzo, rileva la relativa facilitĂ di rintracciare in questo una qualche âpista numericaâ idonea a rivelare lâidentitĂ reale del cibernauta ânon espertoâ, a maggior ragione, poi, se âsprovvedutoâ (a meno che, sâintende, a nessuno interessi la cosaâŚ). Insomma, lungi dallâessere effettivamente âvirtualeâ, il mondo internettiano si rivelerebbe, all'opposto, meglio incline, âstrutturalmenteâ, verso lâanonimato ârelativoâ e ârisalibileâ. Laddove ad ulteriormente accentuarne una tale propensione sarebbero (al di lĂ di quanto si dirĂ infra, ai §§ 3 e ss.) le svariate ipotesi in cui lâinternauta è tenuto ex lege ad âidentiicarsiâ9 attraverso lâimpiego delle relative
5 Cfr., ad es., in questo senso, J.D. Wallace, Nameless in Cyberspace. Anonymity on the Internet, Cato Institute Brieing Papers, n. 54, 1999, 4 ss. (ora reperibile anche in https://object.cato.org/sites/cato.org/iles/pubs/pdf/bp54.pdf).
6 Cfr., in tal senso, M. Betzu, Anonimato e responsabilitĂ in internet, in http:// www.costituzionalismo.it/articoli/391/, 2.
7 Cfr., in tal senso, L. Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999, spec. 54 ss. (ora reperibile anche in http://codev2.cc/download+remix/ Lessig-Codev2.pdf).
8 CosĂŹ M. Manetti, LibertĂ di pensiero e anonimato in rete, in Dir. informaz. inf., 2014, 139-140.
9 Cfr., amplius, sul punto, E. Pelino, Lâanonimato su internet, in G. Finocchiaro (a cura di), Diritto allâanonimato. Anonimato, nome e identitĂ personale, Padova,
strumentazioni (irma digitale, Select Electronic Transation, PKI, liberty Alliance, open ID, Windows CardSpaceâŚ).
Specie in quest'ottica, centrale risulta il ruolo svolto dalle operazioni di bilanciamento tra le esigenze di identiicazione e quelle, altrettanto ineludibili, di tutela della sfera della privacy10. Versante, questo secondo, attiguo allâanonimato individuale (tanto da portare la Corte Suprema israeliana ad affermare ÂŤthat in the realm of Constitutional Law â when a person seeks to maintain his right to anonymity on the internet, he enjoys two basic signiicant rights â the right to freedom of expression and the right to privacyÂť)11 .
Ă anche e soprattutto in questo senso, dunque, che la questione dellâanonimato in rete â pur distinguendosi concettualmente dal trattamento dei dati personali (riferentesi, come tali, per deinizione, ad una persona identiicata o identiicabile) â rientra e può essere affrontata nel quadro del (piĂš ampio) tema della privacy12. Ed è in questa stessa prospettiva che, come vedremo (infra, al §5), i Garanti europei della privacy si sono dimostrati da tempo ed in varie occasioni attenti alla problematica, anche nel senso di informare della necessitĂ di preservare il nostro anonimato in rete a protezione dei dati personali che ci riguardano e piĂš ampiamente della nostra privacy individuale13 .
CEDAM, 2008, 296 ss.; e C. Nicoll, J.E.J. Prins-M.J.M. Van Dellen, Digital Anonymity and the Law, The Hague, Asser Press, 2003, passim.
10 V., ad es., Israel Supreme Court, dec. del 2010, Rami Mor v. Barak E.T.C the Company for Bezeq International Services Ltd., reperibile in weblaw.haifa.ac.il/ en/.../mor-synopsis%20-%20inal.doc; e U.S. District Court for the Western District of Washington, dec. del 20 aprile 2001, case n. C01-453Z, John DOE, Plaintiff.
11 V., al proposito, la precedente nota.
12 Cfr., ad es., sul punto, in dottrina G. Resta, Anonimato, responsabilitĂ , identiicazione: prospettive di diritto comparato, in Dir. informaz. inf., 2014, 178 ss.
13 CosĂŹ, da ultimo, pure il Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ÂŤrelativo alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personaliÂť si è posto nellâottica di considerare lâanonimato (relativo) in rete come un particolare aspetto della tutela dei dati personali (v. il §26).
Ă opportuno ora osservare come una prima ed âoriginariaâ commistione tra dati identiicativi (partic. biometrici) ârealiâ con quelli âvirtualiâ avvenga allâatto del nostro âingressoâ nel mondo internettiano, segnatamente, al momento di sottoscrivere un contratto di accesso ad Internet con un Internet Service Provider (ISP), e cioè a dire quel soggetto che, per lâappunto, fornisce agli utenti che hanno stipulato un contratto con il provider stesso lâaccesso ai servizi Internet14. Ă noto, infatti, come, di norma (partic. nel nostro Paese) il contratto venga effettuato esibendo la propria carta dâidentitĂ , per cui lâISP entra in possesso di informazioni fondamentali per operare quellâincrocio tra dati reali e virtuali idonei a rivelare lâidentitĂ del cibernauta, infrangendone cosĂŹ lâanonimato in rete15. Di qui, dunque, il suggerimento, al ine di salvaguardare il proprio âanonimato in reteâ da possibili âinterferenzeâ (per non dire vere e proprie âaggressioniâ), di usufruire di âporte di accessoâ âaltruiâ, ad es. di âreti pubblicheâ, sâintende, usufruibili in maniera anonima16 .
PiĂš nello speciico, lâISP con il contratto di accesso ad Internet si obbliga a rendere possibile allâutente il collegamento (regolare) con la rete (lâaccesso effettivo si realizza quando lâutente entra online, mettendosi nella condizione di poter reperire â e fornire â informazioni in rete). Tecnicamente, ciò avviene (anche) attraverso lâassegnazione (da parte, per lâappunto, del fornitore di accesso alla rete) del protocollo di comunicazione che consente al nostro sistema di dialogare in/con la rete, e, cioè, lâInternet Protocol Adress (o indirizzo
14 Cfr., amplius, in argomento, A.M. Gambino, I contratti di accesso ad internet, in https://www.dimt.it/2015/02/21/i-contratti-di-accesso-ad-internet/.
15 A proposito della ÂŤprima decisione di una Corte suprema europea [quella olandese] in merito allâobbligo di un ISP di fornire ad un soggetto privato i dati identiicativi di un suo utenteÂť, v. P. Balboni, Cenni giurisprudenziali e rilessioni sul quadro normativo italiano, in Diritto allâanonimato, cit., 321 ss.
16 Al proposito, piÚ di un qualche problema è stato posto, in Italia, dal d.l. 27 luglio 2005 n. 144, conv. nella legge 31 luglio 2005, n. 155 (c.d. decreto Pisanu). Cfr., amplius, al proposito, S. Bisi, Internet e anonimato: rilessioni in tema di libertà e controllo, Milano, Narcissus, 2012, 23 ss.
IP)17. Questâultimo, comâè noto, consiste in una serie numerica, che normalmente viene âtradottaâ in unâespressione linguistica, il domain name (DNS), che identiica un dispositivo (detto host) collegato ad una rete informatica (che in questi casi viene denominato client), il quale, per lâappunto, utilizza lâInternet Protocol come standard di rete. Pertanto, è in questâottica che lâIP è stato deinito come ÂŤuna sequenza di numeri binari che, assegnata a un dispositivo (un computer, un tablet o uno smartphone), lo âidentiicaâ e gli consente di accedere alla rete di comunicazioni elettronicheÂť; considerando, altresĂŹ, che ÂŤDetto dispositivo, per collegarsi a Internet, deve utilizzare la sequenza numerica assegnata dai fornitori del servizio di accesso alla reteÂť, per cui lâÂŤindirizzo IP viene trasmesso al server in cui è memorizzata la pagina web oggetto di consultazioneÂť18 .
Nel loro insieme, il Protocollo usato ed il Domain name costituiscono lâUniversal Resource Locator (URL), ovvero la sequenza di caratteri che viene digitata sulla barra degli indirizzi del browser utilizzato dallâutente e che identiica univocamente lâindirizzo di una risorsa web. Ogni dispositivo (cosĂŹ, ad es., oltre a quelli giĂ piĂš sopra menzionati: router, computer, server di rete, stampanti, palmari, ma anche elettrodomestici allâuopo predispostiâŚ) è dotato, quindi, di un âsuo indirizzoâ ed in questo senso si può dire che lâindirizzo IP è ciò che consente di rilevare la presenza del terminale in rete. Per la precisione, esso assolve essenzialmente alle funzioni di identiicare un dispositivo sulla rete (inanco localizzandolo geograicamente) e di fornire il percorso per essere raggiunto da un altro terminale o dispositivo di rete in una comunicazione dati a pacchetto.
17 Non si ha modo, peraltro, di approfondire qui il delicato tema della c.d. internet governance, nellâambito della quale rientrano, tra le altre cose, proprio le regole di creazione e distribuzione dei ranges di indirizzi IP pubblici e privati da parte dellâICANN (americana), se non per osservare come alcuni abbiano individuato proprio in un tale ente un possibile âgestoreâ globale dei nomi e delle identitĂ online, paragonabile (fatte le dovute differenze del caso) ad unâanagrafe internettiana mondiale (cfr., sul punto, ad es., O. Iteanu, LâidentitĂŠ numerique en question, Paris, Eyrolles, 2008, 118 e ss.; inoltre, v., amplius in argomento, P. Costanzo, La governance di internet in Italia, in E. Bertolini, V. Lubello, O. Pollicino (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, Roma, Aracne, 2013, 41 ss.).
18 CosĂŹ lâAvv. gen. M. Campos SĂĄnchez-Bordona nelle Conclusioni del 12 maggio 2016, in C 582/14, Patrick Breyer, §1.
Interessante è notare come nella giurisprudenza piĂš sopra menzionata, prendendosi le mosse dal quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel caso Scarlet Extended19, si sia arrivati a dire (senza essere in seguito contraddetti dallo stesso Giudice eurounitario) che gli indirizzi IP âdinamiciâ, in un contesto in cui la loro raccolta ed identiicazione vengano effettuate da un fornitore di contenuti (come nel caso di specie) oltre che dal fornitore di accesso alla rete (secondo quanto chiarito nel caso Scarlet) ÂŤcostituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identiicare in modo preciso i suddetti utentiÂť. Nellâoccasione è stato pertanto seguito lâapproccio c.d. oggettivo, propenso (a differenza di quello c.d. relativo) a parlare di vera e propria âidentiicabilitĂ â del cibernauta tramite lâIP (nonostante, come si è detto, in questi casi un tale dato necessiti di accompagnarsi ad informazioni aggiuntive, in vista di svelare lâeffettiva identitĂ dellâindividuo). Pertanto, sebbene la persona alla quale si riferiscono le suddette informazioni non sia una ÂŤpersona isica identiicataÂť (dato che la ÂŤdata e lâora di un collegamento, al pari della sua origine numerica, non rivelano, nĂŠ direttamente nĂŠ indirettamente, chi sia la persona isica cui appartiene il dispositivo dal quale viene consultata la pagina web, nĂŠ lâidentitĂ della persona che lo utilizzaÂť), tuttavia ÂŤun indirizzo IP dinamico, nella misura in cui aiuti â di per sĂŠ o unitamente ad altri dati â ad accertare chi sia il titolare del dispositivo utilizzato per lâaccesso alla pagina web, può essere considerato unâinformazione su una âpersona identiicabileâÂť che, peraltro, si dovrebbe ÂŤpresumere che, salvo prova contraria [âŚ] sia quella che ha navigato su Internet e consultato la corrispondente pagina webÂť (§§52 e ss.).
SicchĂŠ pare possibile, allo stato, concludersi che quando il dato messo in rete contiene informazioni personali ârealiâ, specialmente di tipo biometrico, allora, per le ragioni che si son si viste (supra, al §1), esso rende possibile procedere allââidentiicazione direttaâ del soggetto riguardato, mentre si parla di âidentiicazione indirettaâ in tutti quei casi (come quello da ultimo richiamato) in cui il dato di per se stesso non sia di tipo biometrico epperò contenga delle informazioni personali idonee, cumulate ad altre, a risalire comunque allâidentitĂ reale della persona. 19 V. Corte giust., sent. 24 novembre 2011, in C-70/10, Scarlet Extended SA
Da quanto si è sin qui osservato risulta confermato, ci pare, come il tema dellâanonimato in rete (âchiâ siamo in Rete?) vada viepiĂš intersecandosi con quello della circolazione delle nostre informazioni personali quando navighiamo (âcosa ne è di ciò che immettiamo in Reteâ?). In questo senso, è opportuno ora considerare invece la dificoltĂ â che per il cibernauta medio tende a farsi vera e propria impossibilitĂ â di non cedere o farsi âprelevareâ, prima o poi, durante la navigazione, informazioni personali che lo riguardano (anche in circostanze in cui non sia a stretto rigore necessarioâŚ). In un simile ordine di idee, si è avuto modo di osservare ormai da tempo, come lâÂŤinformatique est une dĂŠvoreuse dâidentitĂŠ, elle capte lâindividu sous toutes ses facettes et porte au grand jour des aspects quâil couhaiterait conserver secrets20Âť, mentre ÂŤpour y parvenir dans les rĂŠseaux numĂŠriques, il faut dĂŠployer quantitĂŠ de ruses et dâeffortsÂť (senza, peraltro, alcuna garanzia di risultato)21. Si pensi, al proposito, anche al di lĂ di quanto si è per lâinnanzi osservato (con riguardo allâIP), a come tracce idonee ad incrociare la nostra identitĂ virtuale con quella reale possano rinvenirsi, anche per chi navighi facendo attenzione a preservare un certo anonimato, nello stesso DNS, ma anche nellâimpiego di âavatarâ e inanco di pseudonimi e nicknames, nella misura in cui questi non risultino del tutto âsconnessiâ da riferimenti allâidentitĂ reale del cibernauta. Per diverso proilo, si rileva lâimportanza del browser, ed alle opportunitĂ connesse alla possibilitĂ di navigare con identitĂ multiple, ma anche e piĂš ampiamente di usare estensioni âDo Not Trackâ e/o di cifrare i dati in arrivo ed in uscita dal PC, in modo che nemmeno il provider possa intercettarli (o, per meglio dire, in modo che lâISP entri in possesso dello stretto essenziale).
Ă necessario poi considerare la possibilitĂ , altresĂŹ, attraverso lo stesso protocollo di comunicazione, di svolgere tutta una serie di altre attivitĂ , pure tramite appositi software ed app, almeno altrettanto capaci di (rin)tracciarci. Si pensi, al proposito, solo per fare qualche esempio,
20 CosĂŹ D. Pousson, LâidentitĂŠ informatisĂŠe, in L. Pousson-Petit (ĂŠd.), LâidentitĂŠ de la personne humaine, Bruxelles, Bruylant, 2002, 373-374.
21 V.M. Untersinger, Anonymat sur Internet: protĂŠger sa vie privĂŠe, Paris, Eyrolles, 2014, spec. 180 ss. e 199 ss.
al fatto stesso di ascoltare e scaricare musica e ilm, allâe-commerce ed alla relativa âmoneta elettronicaâ, nonchĂŠ a tutti i servizi di e-government e inanco di e-democracy. Soprattutto, si deve tener conto delle innumerevoli tracce che lasciamo durante la navigazione (che nel loro insieme compongono i c.d. log iles), e del fatto che queste sono solitamente detenute e conservate â insieme, come si è visto, allâIP â nei server degli stessi fornitori di Internet e particolarmente, dei grandi operatori delle comunicazioni elettroniche (v. Corte di giustizia, caso âDigital Irelandâ, per lâappunto, sulla c.d. data retention)22 . Estremamente problematico, da questo punto di vista, risulta (oltre che lâincrocio, anche) lâenorme assemblaggio di dati reso possibile dai motori di ricerca â i quali stanno gestendo tutte le informazioni del mondo virtuale, specie e proprio in quei casi in cui una tale attivitĂ conduca alla proilazione di âidentitĂ individualiââŚ23 .
Per non dire poi della possibilitĂ che questo tipo di esiti non risultino piĂš attuali (v., al proposito, il delicato proilo del diritto allâanonimizzazione dei dati giudiziari), ovvero che facciano ormai parte del âpassatoâ, avendovi inciso altri, successivi, accadimenti della vita. In questi casi, infatti, è stata la stessa Corte di giustizia a riconoscere lâesistenza e la possibilitĂ del soggetto riguardato di rivendicare il proprio âdiritto allâoblioâ nellâambito del famoso âcaso Googleâ24 .
Una trattazione a parte meriterebbero poi tutte quelle forme â che, peraltro, è talvolta viepiĂš dificile ricondurre in modo univoco tra le forme di corrispondenza e comunicazione (di cui allâart. 15) o a quelle di manifestazione del pensiero (di cui allâart. 21 della nostra Costituzione) â che svolgiamo in ampia parte attraverso la posta elettronica, i fax telematici ed i servizi di messaggistica, incluse le chat, e che, sul piano pratico, secondo alcuni sarebbe piĂš facile âmettere in chiaroâ rispetto ai sistemi tradizionali25. Il pensiero va,
22 V. Corte giust., sent. 8 aprile 2014, in C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd.
23 Cfr., al riguardo, P. Costanzo, Motori di ricerca: un altro campo di sida tra logiche del mercato e tutela dei diritti?, in Diritto dellâinternet, 2006, 545 ss.
24 V. Corte giust., sent. 13 maggio 2014, in C-131/12, Google Spain SL.
25 CosĂŹ, ad es., ÂŤIl est bien plus facile [âŚ] de surveiller quelquâun via ses e-mail que via son tĂŠlephone [ixe]Âť (cfr. M. Untersinger, Anonymat sur Internet: protĂŠger sa vie privĂŠe, cit., 200); cfr., amplius, in argomento, P. Costanzo, LibertĂ di manifestazione del pensiero e âpubblicazioneâ su Internet, in Il diritto dellâinformazione e dellâinformatica, 1998, 370 ss.
in particolare, alle piattaforme in rete come Whatsapp e Skype, delle quali, mentre si apprezza lâattenzione nel garantire una qualche cifratura dei messaggi, vanno messe altresĂŹ in luce le problematicitĂ derivanti soprattutto dai legami con la Microsoft, tenuto anche conto delle caratteristiche non open sources dei codici informatici (risultandone dunque la dificoltĂ di conoscere gli effettivi meccanismi di funzionamento) dei relativi sistemi.
Ancora, si pensi agli enormi incroci di informazioni resi possibili da quei social network programmati proprio al ine di consentire ai cibernauti di âdar notiziaâ di sĂŠ e degli altri (come Twitter, Facebook, LinkedIn, solo per citare i piĂš noti). Ed alle applicazioni create appositamente a ini identiicativi (come ad es. FindFace, che usa dei database fotograici per confrontare le immagini e rivelare i nomi delle persone e viene pubblicizzata proprio come âlâapplicazione per scoprire il nome delle personeââŚ(!)) e di conservazione delle informazioni (c. ad es. tutto il sistema Clouds). Senza poi dire delle informazioni e dei dati condivisi e conservati dagli stessi social (da ultimo, pare, tra Facebook e WhatsappâŚ)26 e dalle varie occasioni (che anche questi ultimi rendono possibili) di geolocalizzazione individuale27 .
Ma a segnare lâulteriore âsalto di qualitĂ â dellâidentiicazione in rete è stata lâespansione pressochĂŠ globale dei cellulari â segnatamente, smartphone e tablet â ovvero delle tecnologie voice and touch.
Lâuso di questo tipo di strumentazioni ha reso infatti possibile il compimento di quello âstepâ che ancora si frapponeva alla ârivelazione direttaâ dellâidentitĂ dellâutilizzatore del terminale, data l'impossibilitĂ , come si è visto, di instaurare un collegamento univoco tra cibernauta e terminale, rendendo ora possibile, invece, lâincrocio diretto delle informazioni immesse in rete coi dati personali di tipo anagraico e, soprattutto, biometrico â voce, impronte digitali, volto⌠â di chi li immette e inanco la sua geo-localizzazione in tempo reale. Per non dire poi della possibilitĂ di creare collegamenti a distanza estendendone le funzioni ad ulteriori strumenti in grado,
26 V., al proposito, Corte giust., sent. 6 ottobre 2015, in C-362/14, Maximillian Schrems (meglio noto come âcaso Facebookâ).
27 Cfr., in argomento, P. Costanzo, Note preliminari sullo statuto giuridico della geolocalizzazione (a margine di recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi), in Dir. informaz. inf., 2014, 331 ss.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
a loro volta, di memorizzare dati personali (RFID e gli NFC) e, piĂš in generale, di identiicare non solo lââutilizzatoreâ del terminale ma anche le persone che gli stanno accanto, secondo rinnovate forme di âmonitoraggio diffusoâ.
Secondo alcuni (partic. Enik Enikson) non ci sarebbe ÂŤpunizione piĂš atroce dellâessere âinsentitiâ [âŚ] del trovarsi in una societĂ dove si sia del tutto trascurati o addirittura esclusiÂť: ÂŤben piĂš atroceÂť ci fanno notare altri (James) ÂŤdelle torture corporali, poichĂŠ queste, per quanto dolorose, ci fanno pur sempre capire di non essere naufragati al punto da risultare indegni di alcuna attenzione âŚÂť), specie da parte di quelli che per noi ÂŤcontanoÂť: (ÂŤinner assurednessÂť). Quella che Erving Goffman ha deinito la âdisattenzione civileâ mal si concilierebbe, infatti, con ÂŤlâesigenza dellâuomo moderno allâattenzione reciproca intesa in senso non solo percettivo ma soprattutto normativoÂť, la quale implica e presuppone la possibilitĂ di godere, tra lâaltro, di quel ÂŤrituale interpersonale piĂš pervasivo nel rapporto fra individui in societĂ Âť: il fatto, cioè, proprio, di essere riconosciuti e considerati (dagli altri).
Ebbene, le ICT â e tra queste Internet â paiono porsi in controtendenza rispetto a questo tipo di dinamiche (di qui, forse, una delle tante ragioni della loro diffusione) in forza della loro idoneitĂ a favorire lâinstaurazione di collegamenti âplurilateraliâ e la loro moltiplicazione esponenziale ⌠creando cosĂŹ una âreteâ inestricabile di âidentitĂ realiâ e âdigitaliâ, nella quale mentre ci è dato forse modo di affermare noi stessi nei rapporti con gli altri, risulta anche, nel contempo, sempre piĂš concreta la possibilitĂ di perdere il controllo delle informazioni che ci riguardano. Insomma, mentre da un lato ci troviamo irrefrenabilmente indotti a svolgere la nostra personalitĂ individuale in rete, dallâaltro, siamo pure consapevoli di come la preservazione di una certa quota di libertĂ individuale richieda di non esporci personalmente sul web28 .
28 Non si considerano, peraltro, qui i proili di rilievo penale, inclusi i vari tipi di âfurti dâidentitĂ â in rete.
Le istituzioni eurounitarie â specialmente, oltre alla Corte di Giustizia29, la Commissione EU ma anche, dal canto loro, i Garanti europei della privacy â sembrano avere colto il carattere ambivalente della situazione, dimostrando una particolare attenzione per il tema dellâanonimato in rete, col promuovere, nel quadro delle c.d. privacy enhancing technologies, lâimpiego di strumenti c.d. anonimizzatori (per la precisione, anonimizzatori c.d. soft, utilizzabili pure dai cibernauti non esperti)30, idonei a ridurre, per lâappunto, il tasso di informazioni personali circolanti sul web, al ine, in ultima analisi, di valorizzare le enormi opportunitĂ che la medesima navigazione in rete presenta31. Inoltre, è in una tale prospettiva che può guardarsi alla regolamentazione dellâuso dei cookie sui siti web (v. la Direttiva 2009/136/EG, recepita da noi nel quadro delle piĂš ampie modiiche apportate ai âCodiciâ delle comunicazioni elettroniche e della privacy da parte dei d.lgs. n. 69 e n. 70 del 2012). Materia, questa, su cui è intervenuto a varie riprese lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, risultandone ad oggi la necessitĂ dellâacquisizione del consenso da parte degli utenti prima dellâutilizzo dei c.d. cookies di proilazione, oltre che, piĂš in generale, alle c.d. accettazioni delle âinformative sulla privacyâ32 .
Oltre agli strumenti di anonimizzazione âsoftâ esistono anche anonimizzatori c.d. hard, i quali consistono (piĂš che in âstrumentazioniâ) in vere e proprie âsovra/sotto struttureâ della rete Internet, usufruibili solo da chi possiede speciiche competenze33 ed in
29 V., ad es. Corte giust., ord. 13 gennaio 2016, in C 517/15 P R, AGC Glass Europe SA.
30 Segnatamente, software di protezione dei terminali (come ad es. antivirus, antimalware, irewall, remailing, suicide machines), adozione di browser rispettosi delle norme europee sui dati personali, nonchĂŠ trasmissione anonima di informazioni via virtual private network (VPN).
31 V., ad es., tra i primi doc., la Racc. 3/97 del Gruppo di lavoro per la tutela delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sullââanonimato su Internetâ).
32 Per alcune prime considerazioni sul punto cfr. D. Pousson, LâidentitĂŠ informatisĂŠe, cit., 407 ss.; nonchĂŠ, piĂš di recente, M. Untersinger, Anonymat sur Internet: protĂŠger sa vie privĂŠe, cit., 67 ss.
33 CosĂŹ, ad es., una delle âstruttureâ piĂš note è quella che, collegando lâIP del terminale di chi naviga (c.d. ping) con lâIP di un altro terminale (c.d. Proxy), fa apparire questo secondo come client, rendendo piĂš dificoltoso per i fornitori di accesso alla rete ricostruire/individuare i reali responsabili di quanto viene com-
grado di garantire (loro), a determinate condizioni, un anonimato assoluto (ovvero unâidentitĂ individuale non risalibile). Peraltro, si deve subito osservare come un tale versante tenda a fuoriuscire dai binari strettamente âgiuridiciâ e âstataliâ, per farsi di tipo âpoliticoâ e âglobaleâ, rilevando nelle migliori delle ipotesi come strumento di autodifesa o di ribellione e comunque, come è stato puntualmente osservato, âin rapporto ai concetti di dissenso politico e di democraziaâ34 .
Del resto, lâidea stessa di rivolgere le tecnologie contro il potere precostituito non è certamente nuova ⌠la novitĂ sta forse nel fatto che oggi essa può dirsi parte anche di quel substrato culturale e politico (meglio noto come hacktivism) in cui è sorto anche Wikileaks, e cioè a dire quella piattaforma tecnologica ideata da Julian Assange, (con lo pseudonimo di Mendax) sostenuta da soisticati algoritmi di crittograia, grazie alla quale chiunque aveva ed ha la possibilitĂ di depositare, in modo per lâappunto totalmente anonimo, dati riservati in una âbuca delle lettere virtualeâ che può essere decifrata solo da chi ne conosce i meccanismi di funzionamento.
Pare, poi, che si debba allo stesso governo americano il inanziamento del âprogetto TORâ (The Onion Routers), con lâobiettivo proprio di precostituire un canale di comunicazione âsicuroâ anche in quanto âanonimoâ (v. ad es. lâimpiego di questo tipo di tecnologie nei territori palestinesi e siriani).
Tuttavia, lâanonimato che pure si riesce cosĂŹ a garantire in rete può risultare ârisalibileâ in quei casi in cui lâindividuo sia stato comunque identiicato nellâambito e da parte del proprio ordinamento giuridico di appartenenza. Laddove affatto differente risulta, invece, a ben vedere, la situazione per i soggetti appartenenti a gruppi che non hanno fatto propri gli schemi organizzativi statuali basati sullâanagrafe e/o comunque su strutture di prelievo e registrazione dellâidentitĂ degli individui (v., al proposito, supra, il §1)35 .
piuto online (va da sĂŠ che piĂš i c.d. ping sono numerosi ed in diverse parti del mondo, e piĂš è dificile risalire allo user ârealeâ iniziale).
34 Cfr., sul punto, M. Cuniberti, Democrazie, dissenso politico e tutela dellâanonimato, in Dir. informaz. inf., 2014, spec. 122 ss.; e G.E. Vigevani, Anonimato, responsabilitĂ e trasparenza nel quadro costituzionale italiano, ivi, 207 ss.
35 Cfr., sul punto, ad es. S. Bisi, Internet e anonimato, cit., 8.
In tali circostanze, infatti, a quellâesito di anonimato assoluto in rete conseguito da noi con tanti e defatiganti âartiici tecnologiciâ è dato di arrivare in maniera, si direbbe âpiĂš naturaleâ e âdirettaâ. Aprendosi, con ciò, un ulteriore capitolo relativo agli standards di identiicazione ed anonimato sul piano internazionale, ancora tutto da scrivere.
Mimma Rospi
Il web genera ânodi virtualiâ ovvero rapporti interpersonali che si basano su un nuovo modo di interfacciarsi con lâaltro piĂš celere, piĂš immediato. Tra i nodi virtuali non è certo esente il rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini, tanto da indurre lâUE e gli Stati membri ad avviare un processo di digitalizzazione della p.a., al ine di garantire un eficientamento dei servizi resi ai cittadini. In ciò si inserisce il nuovo sistema di identitĂ digitale, che trae avvio dal regolamento europeo n. 910 del 23 luglio 2014, c.d. eIDAS, entrato in vigore il 1 luglio 2016, e, in Italia, con la realizzazione dello SPID, previsto nel d.lgs. n. 82, del 7 marzo 2005 e successive modiiche (da ultimo il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179), e a cui è stato dato attuazione con il d.p.c.m. 24 ottobre 2014.
Il sistema SPID, in vigore giĂ dallâaprile 2016, è un sistema federato di gestione dellâidentitĂ digitale che consente ai soggetti giuridici, persone isiche e giuridiche, di utilizzare le medesime credenziali per lâaccesso ai servizi in rete forniti da diversi fornitori sia privati, che pubblici, perseguendo gli obiettivi che giĂ erano stati posti nel CAD. Si prevede, inoltre, lâobbligo per tutti i soggetti qualiicati dallâart. 3 del decreto ministeriale come âpartecipanti allo SPIDâ di aderirvi, posto che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a prendere parte al sistema SPID entro 24 mesi dallâaccreditamento del primo gestore dellâidentitĂ digitale, peraltro giĂ avvenuto con delibera di Accredita del 28 giugno 2016.
Il sistema di identiicazione elettronica è stato oggetto di normazione con la direttiva del 1999/93/CE e, poi abrogata dal regolamento eIDAS. Il regolamento eIDAS pone come obiettivo dirimente lâeliminazione delle barriere transfrontaliere dei mezzi di identiicazione elettronica utilizzata negli Stati almeno per lâautenticazione dei servizi pubblici. Ă emerso che per raggiungere tale obiettivo, la nuova disciplina è incentrata sulla necessitĂ di garantire effettivamente la sicurezza della trasmissione e condivisione dei dati, nonchĂŠ una maggiore fruibilitĂ per i soggetti di diritto, tanto persone isiche, tanto persone giuridiche, dei servizi pubblici online che ogni Stato offre allâinterno del proprio spazio nazionale, ma che aspira a realizzare un mercato unico digitale in un'ottica transfrontaliera1 . Allâart. 8, par. 7, si delega alla Commissione europea il compito di emanare linee guida che determino i tre livelli di sicurezza che devono essere garantiti nellâinteroperabilitĂ dei servizi di identiicazione elettronica tra Stati membri, quali il livello basso, signiicativo ed elevato, prevedendo una gradazione crescente dei controlli tecnici per ridurre il rischio di uso abusivo o alterazione dellâidentitĂ . In particolare, la Commissione ha emanato la decisione del 24 febbraio 2015 al ine di garantire procedure sempliicate di ârevisione inter paresâ tra gli Stati membri che intendono accedere a questo sistema di cooperazione ed interoperabilitĂ unionale dei regimi di sicurezza di identiicazione elettronica2 (si ricordi, il riconoscimento reciproco degli strumenti di identiicazione online è obbligatorio per il settore pubblico, mentre è concepito come una facoltĂ per il settore privato) e, successivamente, la decisione n. 1502 dellâ8 settembre 2015, con la quale la Commissione ha stabilito le speciiche tecniche dei livelli
1 Cfr. G. Finocchiaro, Una prima lettura del reg. UE n. 910/2014 (c.d. eIDAS): identiicazione online, irme elettroniche e servizi iduciari, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2015, 3, 419 ss.
2 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/296 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2015 che stabilisce modalitĂ procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identiicazione elettronica a norma dellâarticolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identiicazione elettronica e servizi iduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
di sicurezza garantiti ponendo come vademecum iniziale il ISO/IEC 29115, quale principale norma internazionale disponibile in materia di livelli di garanzia per i mezzi di identiicazione elettronica3 . Quel che preme sottolineare è che lâinteresse dimostrato dallâUE per un sistema unionale di identiicazione elettronica si erge su due pilastri fondamentali, la garanzia della sicurezza del sistema e lâeficentamento dei servizi pubblici online, nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali che rimarrĂ in vigore ino al maggio 20184. Per raggiungere questo obiettivo si è strutturato un sistema in progress che sarĂ oggetto di veriiche da parte delle autoritĂ di vigilanza nazionali ed europee, al ine di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati raggiunti entro il 2020, che sarĂ utile per testare lâimpatto dei sistemi di identiicazione elettronica sulla tutela della identitĂ personale e lâeficentamento dei servizi pubblici in rete, anche in relazione alla nuova disciplina eurounitaria sul trattamento dei dati personali, soprattutto perchĂŠ allâart. 1, comma 1 bis, del nuovo CAD si dispone che le deinizioni nella materia in oggetto rinviano espressamente a quelle previste nellâart. 3 del regolamento eIDAS.
Il sistema SPID è stato introdotto nellâordinamento italiano dallâart. 64 del CAD, giĂ nel 2005, da ultimo modiicato dal d.lgs. n. 179 del 2016. In particolare, dallâarticolo 64, comma 2-ter, si ricava una de-
3 Considerando 3, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1502 DELLA COMMISSIONE dellâ8 settembre 2015 relativo alla deinizione delle speciiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identiicazione elettronica ai sensi dellâarticolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identiicazione elettronica e servizi iduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
4 Il nuovo regolamento UE 2016 (679) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), entrato in vigore nel maggio 2016, ma applicabile a partire dal maggio 2018 secondo il disposto dellâart. 99, comma 2.
inizione in nuce di cosa si debba intendere per SPID, ovvero esso è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dellâAgID, secondo modalitĂ deinite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identiicano gli utenti per consentire loro lâaccesso ai servizi in reteÂť. Di conseguenza, il sistema SPID è sia un sistema di identiicazione, sia un sistema di accesso ai servizi in rete, evidenziando una doppia natura e funzionalitĂ .
Ă innanzitutto un sistema di identiicazione a cui si suole aggiungere lâaggettivo âdigitaleâ, cogliendo lâevoluzione dei tempi che registrano la creazione di una vita âdigitaleâ dei soggetti giuridici accanto alla vita ârealeâ. CosĂŹ insieme all'identitĂ personale siamo destinati ad avere una identitĂ digitale senza che ino ad oggi si fosse in grado di comprendere cosa si dovesse intendere per identitĂ digitale, evocando spesso scenari negativi di controllo da parte dei poteri forti sulle identitĂ dei soggetti secondo la classica visione orwelliana. Il d.lgs. n. 179 del 2016 in realtĂ fa un passo in avanti in questo senso fornendo agli operatori del diritto, riprendendo in parte quanto giĂ espresso nellâart. 1, lett o) del d.p.c.m del 24 ottobre 2014, una deinizione di identitĂ digitale. Si legge allâart. 1, lett. u-quater, che lâidentitĂ digitale altro non è che ÂŤla rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identiicativi, veriicata attraverso lâinsieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalitĂ issate nel decreto attuativo dellâarticolo 64Âť.
La regolamentazione dello SPID è reperibile nel d.p.c.m. del 24 ottobre 2014, dal quale si ergono le norme, ancora vigenti, che stabiliscono i livelli di autenticazione informatica progressivamente crescenti in termini di sicurezza, stabiliti allâart. 6 del decreto ministeriale, per il quale:
a) nel primo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dellâidentitĂ digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a un fattore, quale la password, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui allâart. 4;
b) nel secondo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dellâidentitĂ digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori, non basati necessariamente su certiicati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui allâAllegato 3 della Direttiva 1999/93/CE
del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui allâart. 4;
c) nel terzo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dellâidentitĂ digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certiicati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui allâAllegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui allâart. 4.
Lâart. 5 del decreto ministeriale ha delegato allâAgId il compito di emanare regolamenti attuativi per determinare i livelli di sicurezza da garantire agli utenti del sistema, nonchĂŠ le regole tecniche a cui si sono dovuti adeguare i gestori delle identitĂ digitali e i fornitori di servizi in rete sia pubblici, che privati. LâAgId ha approvato quattro regolamenti attuativi con determinazione n. 44 del 28 luglio 2015, da cui emerge un dato trasversale ovvero la necessitĂ di garantire la sicurezza del sistema di identiicazione e lâutilizzo minimale dei dati personali e dati identiicativi, come espresso nellâart. 3 del terzo regolamento attuativo. Il regolamento piĂš signiicativo ai nostri ini è il terzo, intitolato Recante le modalitĂ attuative per la realizzazione dello SPID, ove sono stabiliti in modo dettagliato i requisiti dei tre livelli di sicurezza di identitĂ digitale che i gestori devono garantire. In particolare nella tabella allegata al regolamento si associa ad ogni livello di sicurezza in proporzione crescente lo standard di danno causabile (basso, moderato, alto), qualora si veriichi una falla nel sistema sia per errore, sia per manomissione, prevendendo voci di danno âpotenzialeâ: danno di reputazione, danni inanziari dellâutente o dellâerogatore del servizio, danno per il rilascio di informazioni sensibili dellâutente, danno per violazione di carattere civile, danno a programmi di interesse pubblico, impatto potenziale per la sicurezza dellâutente o dellâerogatore del servizio. Dal Livello 1 al livello 3 cambia il diverso grado di afidabilitĂ del sistema di sicurezza adottato per cui i dati piĂš importanti, come quelli sensibili che potrebbero subire un danno maggiore, sono inseriti via via nel livello di sicurezza superiore, posto che la raccolta e la gestione dei dati personali da parte dei gestori e degli erogatori dei servizi in rete è soggetta allâart. 3 e agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 196 del 2003.
Il regolamento non si limita a prevedere regole tecniche dei livelli di autenticazione informatica, ma impone norme stringenti sulla procedura di rilascio della identitĂ digitale al ine di evitare abusi o alterazioni delle identitĂ personali ârealiâ, imponendo ai gestori di veriicare al momento della richiesta da parte del singolo utente lâidentitĂ dello stesso. Al riguardo si prevedono tre diverse modalitĂ alternative di controllo della identitĂ reale del richiedente: si prevede allâart. 7 la modalitĂ di identiicazione a vista del soggetto richiedente, allâart. 8 lâidentiicazione a vista da remoto tramite registrazione audio-visive, allâart. 9 lâidentiicazione informatica tramite documenti digitali dâidentitĂ , allâart. 10 lâidentiicazione informatica tramite altre identitĂ SPID, posto che allâart. 2 si prevede la possibilitĂ per ogni soggetto di diritto di richiedere piĂš identitĂ SPID, e allâart. 11 lâidentiicazione informatica tramite irma elettronica qualiicata o irma digitale.
Effettuata una prima analisi della recentissima normativa sul sistema SPID, pare opportuno veriicare quale sia lâimpatto che il nuovo sistema di identitĂ digitale può scaturire sulla tutela della identitĂ personale ârealeâ5. Importante ai nostri ini è deinire cosa si debba intendere per identitĂ 6. Al riguardo la dottrina e la giurisprudenza di legittimitĂ ritengono che lâidentitĂ sia un bene giuridico che trova tutela costituzionale nellâart. 2 Cost., quale clausola aperta che tutela la libera estrinsecazione e lo sviluppo della personalitĂ dellâindividuo. LâidentitĂ come bene giuridico è concepibile come un centro da cui irradiano i c.d. diritti della personalitĂ â essi non sono che forme diverse ed autonome di tutela dello stesso bene giuridico ovvero lâidentitĂ del singolo, semplicemente il mondo virtuale ha incremen-
5 V. Amenta, A. Lazzaroni, L. Abba, LâidentitĂ digitale: dalle nuove frontiere del Sistema Pubblico di Identiicazione (SPID) alle problematiche legate al web, in Ciberspazio e diritto, 16, 52, 2015, 1, 11-28.
6 G. Finocchiaro, La protezione dei dati personali e la tutela dellâidentitĂ , in AA. VV., Diritto di Internet, Torino, UTET, 2014, 151-181. A. Principato, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: âprivacy by designâ e âprivacy by default settingsâ, in Contratto e impresa, 2015, 1, 197-227.
tato le forme di manifestazione della medesima. Da ciò è possibile comprendere come lâidentitĂ digitale non sia tanto un nuovo diritto della personalitĂ , bensĂŹ sia lo stesso bene giuridico dellâidentitĂ . Del resto ciò pare essere confermato dalla formulazione del nuovo CAD che qualiica come un diritto, per lâappunto, lâassegnazione di unâidentitĂ digitale ai sensi dellâart. 3, 1-quinques, per tutti i cittadini e le imprese, nonchĂŠ, ai sensi del comma 1-sexies, per tutti gli iscritti allâAnagrafe nazionale della popolazione residente7, e non giĂ un diritto alla identitĂ digitale.
Tuttavia si è ingenerato un equivoco terminologico tra gli interpreti del diritto per la qualiicazione normativa di âidentitĂ digitaleâ che viene cosĂŹ equiparata al concetto del diritto allâidentitĂ personale. LâidentitĂ digitale non è solo il diritto a non vedersi traviata la propria personalitĂ , ma essa si snoda in tutti i diritti della personalitĂ . Ecco perchĂŠ è necessario tutelare il bene giuridico della identitĂ digitale attraverso forme di tutela della identitĂ personale nei termini anzidetti, garantire il diritto alla riservatezza nella formulazione negativa di escludere gli altri dalla propria sfera personale e familiare per il tramite del c.d. diritto allâoblio, nonchĂŠ il diritto alla protezione dei dati personali che altro non è che il controllo o autodeterminazione della circolazione dei propri dati personali.
La regolamentazione dello SPID sembra andare in questa direzione ovvero quella di tutelare il bene giuridico dellâidentitĂ anche in rete, predisponendo norme giuridiche a garanzia dei diritti della personalitĂ . Non sembra che lo SPID possa ingenerare un mostrum elettronico di raccolta e controllo dei dati sui singoli soggetti, nĂŠ che i singoli perdano i propri diritti di personalitĂ o che barattino i propri dati in cambio di servizi online cedendo ai sistemi di business intelligent. Viceversa pare che lo SPID rafforzi in rete lâesercizio effettivo dei diritti della personalitĂ , il singolo soggetto di diritto è messo realmente nelle condizioni di poter gestire autonomamente la propria identitĂ digitale, anche correggendo le storture che una pubblica amministrazione elefantiaca e ingessata genera. Ciò è confermato dalla lettura della procedura di rilascio della identitĂ digitale e della sua manutenzione; inoltre, la possibilitĂ di sospendere o revocare lâidentitĂ digitale anche a richiesta del soggetto interessato, eviden-
zia che lo stesso può esercitare un maggior controllo dei propri dati personali che circolano fra i fornitori dei servizi in rete tramite il sistema SPID, anzichÊ rimettere tutto il controllo e la gestione ai singoli funzionari amministrativi. La persona potrà autonomamente accedere alla propria identità digitale tramite le proprie credenziali modiicando tali dati, seguendo le norme in tema di ciclo di vita delle identità digitali8 .
Quel che preme sottolineare è che la raccolta e la condivisione dei dati personali tramite SPID tra i gestori delle identitĂ digitali, i fornitori dei servizi in rete e gli users, non sono oggetto di proilazione. Questo sta ad indicare che tali dati sono tutelati pienamente e che non potranno essere oggetto di cessione o scambio economico per ini diversi da quelli istituzionali per i quali ogni singola istituzione pubblica ha richiesto il rilascio per lâaccesso al servizio pubblico offerto in rete. Ciò si evince dal combinato disposto degli artt. del CAD e del Codice privacy cui espressamente rinvia lâart. 2, comma V, del CAD. In particolare lâart. 44 del CAD, disponendo i requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici alla lettera f) del comma I, prevede lâobbligo per i gestori di garantire lâaccesso in condizioni di sicurezza alle informazioni del sistema nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, tra i quali rientrano i dati sensibili e i dati giudiziari la cui trasmissibilitĂ tra pubbliche amministrazioni può avvenire solo se previsto da legge, nelle modalitĂ ivi previste e solo per ini istituzionali. Da ciò pare escludersi che i dati sensibili dei soggetti che accedono a SPID siano oggetto di proilazione, dato lâespresso divieto del Codice privacy cui si rinvia interamente per la disciplina del trattamento dei dati personali9. Il fatto che per gli altri dati personali non sensibili non si preveda la stessa tutela, non pare consistere in un indice della debolezza del sistema di tutela degli stessi, bensĂŹ si adegua alle normative di settore giĂ previste negli allegati al Codice privacy per il loro trattamento in formato cartaceo, si pensi al trattamento dei dati sanitari, al trattamento dei dati per inalitĂ statistiche e di stu-
8 Capo III, Artt. 19 ss., del Regolamento attuativo SPID, AgID determinazione n. 44 del 2015, reperibile in www.agid.com
9 E.C. Pallone, La proilazione degli individui connessi a Internet: âprivacy onlineâ e valore economico dei dati personali, in Ciberspazio e diritto, 16, 53, 2015, 2, 295-327.
dio, e anche al trattamento dei dati ai ini di marketing. Quel che è importante al ine di garantire lâintegritĂ della identitĂ del singolo è che i dati sensibili continuino ad avere una tutela giuridica e informatica maggiore rispetto agli altri dati che sono giĂ piĂš facilmente accessibili dai terzi. Proprio il sistema di gradazione crescente di sicurezza informatica dei tre livelli previsti da SPID, a seconda del tipo di dato raccolto, risponde a questa esigenza.
Quanto espresso pare trovare conferma anche nei successivi artt. 50 e 51, comma II, del CAD, ove i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e conservati per garantire lâintegritĂ , la riservatezza, ed evitare lâutilizzo abusivo degli stessi, fuori dai limiti consentiti e solo per le inalitĂ espresse da legge, ovvero le p.a. potranno condividere i dati, grazie al sistema SPID (che si ricordi, è un sistema federato di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni), esclusivamente per i loro ini istituzionali tramite lâausilio del sistema pubblico di connettivitĂ (SPC). A ciò si aggiunga che lâart. 133 del Codice privacy espressamente rubricato âInternet e reti telematicheâ, rinvia allâart. 11 del medesimo codice, richiamato inoltre dallâart. 22 del Codice privacy sulla condotta dei soggetti pubblici, ove si dispone che tutti i dati personali sono oggetto di trattamento secondo le medesime regole, quali:
ÂŤa) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle inalitĂ per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta lâidentiicazione dellâinteressato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattatiÂť,
oltre che rispettare le norme tecniche per il trattamento elettronico dei dati personali secondo lâallegato B al codice e secondo i regolamenti attuativi SPID prima illustrati.
Nel caso speciico si applicherĂ anche lâart. 25, comma I lett. b), del Codice privacy, ove si legge che ÂŤla comunicazione e la diffusione â dei dati personali â sono vietate [âŚ] lett. b) per inalitĂ diverse da quelle indicate nella notiicazione del trattamento, ove prescrittaÂť. Ebbene il sistema SPID prevede ai sensi dellâart. 6 del regolamento attuativo che al momento dell'identiicazione del soggetto richiedente lâidentitĂ digitale, il gestore deve fornire una completa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dellâart. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, e speciicare le inalitĂ del rilascio degli âattributi identiicatiâ e degli âattributi secondariâ per la messa in funzione della propria identitĂ digitale10. Inoltre anche qualora si ammettesse la cessione da parte dei gestori delle identitĂ digitali o da parte dei fornitori dei servizi in rete dei dati personali degli utenti anche a soggetti terzi rispetto alle p.a., comunque la decisione ultima di concedere la circolazione e, dunque, la proilazione dei propri dati personali, spetta al singolo soggetto di diritto, il quale dovrĂ prestare sempre il proprio consenso informato ai sensi dellâart. 13, comma III e ss., del Codice privacy, nel quale si prevede lâobbligo di informativa e di rilascio del consenso da parte dellâutente per tutti i tipi di trattamento dei dati personali, anche per le comunicazioni elettroniche, come si evince dalla lettura dellâart. 122 del codice in questione. Inine si ritiene che a livello di articolato normativo non si impone agli users di âaccettareâ forme di proilazione dei propri dati per accedere ai servizi pubblici in rete, se cosĂŹ non fosse si negherebbe lâesercizio dei diritti del cittadino. Tali dati non saranno oggetto di scambio commerciale o comunque di scambi che esulino dai ini istituzionali dei fornitori dei servizi pubblici online.
Si ricordi che è stato di recente approvato il nuovo regolamento UE 2016 (679) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore nel maggio, ma applicabile a partire dal maggio 2018 secondo il disposto dellâart. 99, comma 2. Il presente regolamento, ÂŤrelativo alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)Âť, modiicherĂ la precedente normativa in materia di trattamento di
10 Per la deinizione di âattributiâ, âattributi identiicativiâ, âattributi secondariâ, âattributi qualiicatiâ, si rimanda allâart. 1 del d.p.c.m. del 24 ottobre 2014.
dati personali con una ricaduta notevole sulle legislazioni nazionali al ine di uniformare la normativa in questione su scala eurounitaria11. Si pone allâevidenza sin da subito che il regolamento presenta tra i criteri-guida la minimizzazione dellâuso dei dati e la limitazione delle inalitĂ di utilizzo nei sistemi di identiicazione e autenticazione digitali, come espressamente sancito nellâart. 5, lett. b) e c)12 .
Ai sensi dellâart. 2, comma 2, del CAD, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguarsi al sistema SPID entro 24 mesi dal primo accreditamento13. Lâobiettivo che si intende perseguire è quello di rendere concretamente fruibile lâamministrazione digitale, di cui lo SPID ne è unâasse portante14. In particolare si parla di digital irst, ovvero lâobbligo per le p.a. di sostituire gli attuali procedimenti in formato cartaceo con quelli in formato digitale15 .
I regolamenti attuativi offrono un panorama normativo in questo senso incrementando i diritti digitali di cittadini ed imprese, giĂ previsti nellâartt. 3 e 12 del CAD e nel nuovo art. 3 bis della l. n. 241 del 1990, ove si dispone che ÂŤper conseguire maggiore eficienza nella loro attivitĂ , le amministrazioni pubbliche incentivano lâuso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privatiÂť16 .
11 P. Passaglia, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto dificile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una speciicitĂ , in www. giurcost.it, 28 settembre 2016, fasc. n. 3.
12 Regolamento UE 2016 (679) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016: Articolo 5 â Principi applicabili al trattamento di dati personali.
13 V. www.agid.com.
14 F. Brugaletta, Lo stato di informatizzazione della p.a. in Italia e in Europa, in Diritto dellâInternet, cit., 691-712. F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalitĂ , in Diritto dellâinformazione e dellâinformatica, 2015, 1, 227-273.
15 Cfr. d.p.c.m. 13 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Uficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.
16 V. anche lâart. 12 del CAD.
Tuttavia, il timore che le banche dati in possesso delle p.a. e dei gestori delle identitĂ digitali possono essere piegati ad interessi non pubblici, genera scetticismo per la tutela delle identitĂ dei singoli. Se tale timore trova riscontro nei vari episodi di hackeraggio, non deve distogliere lâattenzione dal miglioramento in termini di qualitĂ della vita e di esercizio dei diritti che le nuove tecnologie offrono, ma deve concentrarsi sulla creazione di un sistema di responsabilitĂ in caso di disservizio seguendo lo sviluppo delle tecnologie della sicurezza informatica. Lungo questa via si sta districando la recente giurisprudenza amministrativa che sanziona le amministrazioni inadempienti rispetto allâadeguamento allâAgenda digitale, e individua come responsabili in caso di mal funzionamento delle piattaforme digitali i soggetti pubblici che erogano servizi online17. A tal ine la Corte dei conti ha ritenuto responsabili per danno erariale i dirigenti pubblici di un ente locale, che non avevano raggiunto il livello degli indici di risultato per lâassolvimento degli obblighi di incremento di pubblicitĂ e trasparenza, pur percependo lâindennitĂ di risultato18, mentre il Tar Puglia è andato oltre, stabilendo che è onere della pubblica amministrazione assumersi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale19 .
La giurisprudenza amministrativa sembra dare le prime risposte positive ai problemi che un sistema di gestione di identitĂ digitale può causare, facendo trasparire una consapevolezza nei giudici ovvero che lâamministrazione digitale deve essere pienamente perseguita e che non sono piĂš accettati i comportamenti remissivi delle
17 Cfr. T.A.R. Trentino, 15 aprile 2015, n. 149. In particolare il giudice amministrativo ha ritenuto responsabile tanto lâideatore della piattaforma che non avesse proceduto a risolvere le eventuali anomalie di funzionamento, tanto il pubblico funzionario che, informato delle anomalie, non avesse compiuto le attivitĂ necessarie per accogliere le istanze del richiedente. Vedi anche, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 24 novembre 2015, n. 523; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 18 dicembre 2015, n. 1646.
18 Corte dei conti Lazio, 2 febbraio 2015.
19 Cfr. T.A.R. Puglia, 28 luglio 2015, n. 1094. V., G. Sgueo, LâAmministrazione digitale, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2016, 1, 114 ss. B. Barmann, La responsabilitĂ della amministrazione per il cattivo funzionamento dei sistemi informatici â il commento, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2016, 3, 393 ss.
p.a. che si trincerano dietro le problematiche della tutela della sicurezza dei dati in rete.
Le nuove tecnologie sono diventate strumenti di inclusione sociale nel rapporto tra cittadini e p.a., facilitando lâesercizio dei diritti dei singoli e migliorando lâeficacia della macchina amministrativa. In ciò si comprende il potenziale che offre il sistema SPID, perchĂŠ ciascun individuo con le stesse credenziali dâaccesso potrĂ autonomamente gestire i propri rapporti con le p.a.; inoltre, le p.a. aumenteranno i propri canali di interoperabilitĂ e comunicazione dei dati, eficentando i servizi pubblici e riducendo i costi di gestione. Per rendere effettivo questo ambizioso progetto è necessario incrementare la formazione digitale dei funzionari amministrativi, perchĂŠ altrimenti si continuerebbe a giustiicare un comportamento negligente delle p.a. Questo percorso verso il digitale, inoltre, deve investire sullâeducazione al digitale dei cittadini, perchĂŠ le ICTs non diventino strumento di esclusione sociale.
Per quanto concerne la pesante incudine dei sistemi di sicurezza dei dati personali, la ricerca scientiica in questo settore non conosce battute dâarresto. Le opportunitĂ di migliorare lâesercizio dei propri diritti devono fungere da spinta motrice per il miglioramento dei sistemi di sicurezza. Il compito del giurista è quello di stabilire le regole e i principi entro cui la tecnologia può esprimere le proprie potenzialitĂ al servizio dei diritti del cittadino.
Le persone con disabilitĂ hanno sofferto, nel corso dei secoli, una perdurante condizione di esclusione economica, sociale, culturale e politica. Quando Internet e il web hanno iniziato a godere di una maggiore popolaritĂ e diffusione è stato immediatamente chiaro che si tratta di strumenti che offrono grandi opportunitĂ alle persone con disabilitĂ , consentendo di abbattere alcune delle barriere, ancora esistenti, che impediscono loro una piena ed eguale inclusione. Anzi, data la rilevanza che Internet e la rete hanno acquisito nelle nostre vite quotidiane, chi non vi può accedervi si trova a essere, giĂ solo per questo, in una condizione di svantaggio: si tratta del fenomeno â articolato e di non lineare lettura â del digital divide1 .
1 Il tema del digital divide, in termini generali, è stato analizzato da numerosissimi autori: si vedano, fra i tanti, P. Norris, Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; M. Castells, Galassia internet, Milano, Feltrinelli, 2002, 231 passim; in chiave critica rispetto allâimpostazione di Castells, cfr. J.A.G.M. van Dijk, A theory of the Digital Divide, in M. Ragnedda, G.W. Muschert, The Digital Divide. The Internet and Social Inequality in International Perspective, London, Routledge, 2013. Per quanto concerne la relazione fra digital divide e disabilitĂ cfr. P.T. Jaeger, Disability and the Internet. Confronting a Digital Divide, Boulder, Rienner, 2011; K. Dobransky, E. Hargittai, The Disability Divide in Internet Access and Use, in Information, Communication & Society, 9, 3, 313-334. Per un inquadramento âquantitativoâ del digital divide con particolare riferimento alle persone con disabilitĂ , si veda M.R. Vicente, A.J. LĂłpez, A Multidimensional Analysis of the Disability Digital Divide: Some Evidence for Internet Use, in The Information Society, 2010, 26, 48-64.
Per le persone con disabilità , però, nonostante la potenziale e preziosa utilità delle nuove tecnologie della comunicazione in chiave inclusiva, la questione è ancora piÚ complessa: Internet e il web si presentano spesso, pur in misura e con modalità variabili, non accessibili.
Gli esempi sono molteplici, sia in positivo che in negativo: in una prospettiva inclusiva, si pensi alle maggiori opportunitĂ lavorative e di studio offerte dal telelavoro o dallâe-learning; alla possibilitĂ , per chi soffra di una particolare disabilitĂ , di poter entrare in contatto con reti di sostegno o con persone che si trovino nella medesima condizione, senza intermediazione alcuna; o, ancora, si pensi ai possibili ritorni positivi in termini di sensibilizzazione dellâopinione pubblica, tramite un semplice blog o i social network. In termini negativi, si pensi invece, a titolo meramente esempliicativo, ai possibili problemi, per una persona ipovedente, nellâaccedere a una pagina web che non sia compatibile con uno screen reader; o allâimpossibilitĂ , per una persona con una disabilitĂ auditiva, di fruire di un contenuto video che non sia stato sottotitolato; o, ancora, ai problemi, per una persona con disabilitĂ cognitiva, nel fruire di un servizio web che si presenti come inutilmente complesso o adoperi un linguaggio poco comprensibile. In casi come quelli appena elencati, la condizione dâesclusione iniziale sofferta dalle persone con disabilità è ulteriormente aggravata dallâessere tenuti fuori da una dimensione â quella della comunicazione digitale â che appare sempre piĂš rilevante.
La domanda di ricerca dalla quale questo scritto prende le mosse è quindi relativa al chiarire quali siano i rimedi giuridici per ridurre, almeno parzialmente, il digital divide per le persone con disabilitĂ , con riferimento allâordinamento degli Stati Uniti dâAmerica e allâordinamento dellâUnione europea. In particolare, si prenderĂ in considerazione il versante della web accessibility: non quello, quindi, inerente allâaccesso al âmezzo di comunicazioneâ, ma quello inerente allâaccesso ai contenuti di una parte di Internet, il world wide web2. Per
2 Con riferimento allâaccesso a Internet delle persone con disabilitĂ si veda G. Chiara, Lâaccesso a internet dei soggetti diversamente abili; per quanto concerne gli aspetti qui presi piĂš puntualmente in esame, cfr. G.A. Ferro, Note sulla normativa tecnica in materia di accesso dei disabili alla rete Internet; entrambi i lavori citati sono in A. Ciancio, G. De Minico, G. Demuro, F. Donati, M. Villone (a cura di), Nuovi mezzi di comunicazione e identitĂ . Omologazione o diversitĂ ?, Roma, Aracne, 2012.
Persone con disabilitĂ e web: altri spazi di esclusione?
quanto concerne il concetto di web accessibility, si farĂ qui riferimento a una nozione piuttosto ampia, quale quella proposta da Helen Petrie, Andreas Savva e Christopher Power: ÂŤall people, particularly disabled and older people, can use websites in a range of contexts of use, including mainstream and assistive technologies; to achieve this, websites need to be designed and developed to support usability across these contextsÂť3, pur nella consapevolezza che essa ricomprende un concetto â quello di usabilitĂ â differente da quello di accessibilitĂ 4. La nozione di accessibilità è stata elaborata in primo luogo per il mondo isico; come per questâultimo, anche nel presente ambito di indagine ha acquisito una notevole rilevanza il concetto di progettazione universale (o universal design).
Prima di affrontare lâanalisi delle regole volte a garantire la web accessibility negli ordinamenti appena sopra menzionati è però necessario affrontare alcuni punti relativi ai processi di standardizzazione e al diritto internazionale pattizio.
Volgendo lo sguardo al contesto internazionale, si riscontra un fenomeno parallelo: se da un lato, a partire dagli anni novanta, si è affermata la necessitĂ di standard tecnici destinati a garantire un certo grado di accessibilitĂ del web a favore delle persone con disabilitĂ , dallâaltro si è avuto un importante processo di negoziazione che ha condotto allâelaborazione e allâentrata in vigore di uno strumento di diritto internazionale pattizio, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitĂ , conclusa a New York nel dicembre del 2006 e contenente alcune disposizioni rilevanti ai ini di questo scritto.
3 La deinizione sopra riportata è stata elaborata dagli autori supra menzionati sulla base di molteplici e variegate deinizioni presenti in testi scientiici e normativi; cfr. H. Petrie, A. Savva, C. Power, Towards a Uniied Deinition of Web Accessibility, Proceeding of the 12th Web for All Conference, Florence, May 18-20, 2015.
4 Il concetto di usabilitĂ verrĂ richiamato incidentalmente infra; per una chiara distinzione fra âaccessibilitĂ â e âusabilitĂ â v. M. Capponi, Sui concetti di âaccessibilitĂ â ed âusabilitĂ â, in Vega Journal, 2007, 3, 3, 12.
In questa sede non è possibile dare conto dellâimportanza che la deinizione di standard tecnici comuni ha acquisito, nel corso degli anni, nella prospettiva di una regolazione non statuale, soprattutto un ambito tecnologico5; attualmente gli strumenti di maggiore rilevanza per favorire la web accessibility sono quelli messi a punto dal World Wide Web Consortium (W3C). Il W3C è un organismo non governativo, con sede negli Stati Uniti dâAmerica, dotato di una struttura simile a quella di altri organismi di standardizzazione: esso è composto da circa 400 membri, fra i quali igurano grandi gruppi industriali, aziende del mondo dellâinformatica e delle TLC, enti non proit e centri di ricerca di tutto il mondo. Una sua sezione, la Web Accessibility Initiative (WAI), si occupa speciicamente, a partire dal 1997, dellâelaborazione di standard di accessibilitĂ al web. Gli standard elaborati dalla WAI, qui rilevanti, sono attualmente le linee guida WCAG (Web content accessibility guidelines), le ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines) e le UAAG (User Agent Accessibility Guidelines). Per quanto riguarda i contenuti, possiamo dire â molto sommariamente â che lo standard WCAG (che è stato aggiornato nel 2008 e è quindi giunto alla versione 2.0) riguarda i linguaggi, i protocolli e gli strumenti cui coloro che realizzano dei siti web dovrebbero fare riferimento per la realizzazione di questi ultimi; le relative raccomandazioni, ruotanti attorno a 4 principi cardine (ÂŤThe website must be âPerceivableâ â âOperableâ â âUnderstandableâ â âRobustâÂť) sono divenute de facto lo standard internazionale per quanto concerne lâaccessibilitĂ , venendo adottate anche dallâInternational Standard Organization (ISO)6, essendo spesso indicate dalle legislazioni nazionali quali paradigmi di riferimento o fungendo comunque da base per lâelaborazione di ulteriori standard nazionali o sovranazionali.
5 Cfr., ad esempio, F. Cafaggi, New Foundations of Transnational Private Regulations, in E. Palmerini, E. Stradella (a cura di), Law and Technology. The Challenge of Regulating Technological Development, Pisa, Pisa University Press, 2013, 77, passim. Per un inquadramento degli standard nella prospettiva della global polity, cfr. S. Cassese, Chi governa il mondo?, Bologna, Il Mulino, 2013, 15 ss.
6 Il recepimento ha avuto luogo con lo standard ISO/IEC 40500:2012.
Persone con disabilitĂ e web: altri spazi di esclusione?
Il secondo fenomeno riguarda il diritto internazionale pattizio: in particolare, come si è detto, la negoziazione, la redazione e lâentrata in vigore della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitĂ (dâora in avanti, semplicemente Convenzione ONU), conclusa a New York nel dicembre del 2006, a chiusura di un percorso di consapevolezza e di rafforzamento dei diritti delle persone con disabilitĂ risalente agli anni â70. Molto si è scritto a proposito della Convenzione, sottolineando lâambiziosa portata dei suoi obiettivi (consistenti nel coprire tutti gli ambiti di vita delle persone con disabilitĂ attraverso una speciica declinazione dei diritti umani), mettendo in luce il fatto che si tratta del primo trattato internazionale in materia di diritti umani del XXI secolo e rimarcando lo straordinario numero di paesi che lo hanno sottoscritto e reso esecutivo in un lasso di tempo piuttosto contenuto7. Per quanto concerne lâoggetto speciico della nostra analisi, la Convenzione ONU contiene diverse disposizioni rilevanti in materia di accesso (anche) al web. Lâart. 2, nel deinire alcuni dei concetti generali che vengono poi richiamati in altri punti della Convenzione, speciica che per âcomunicazioneâ devono intendersi anche ÂŤi supporti multimediali accessibili nonchĂŠ i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, sempliicata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dellâinformazione e della comunicazione accessibiliÂť (corsivo aggiunto). Poco piĂš avanti, allâart. 4, lett. f), si legge che gli Stati parte della Convenzione si impegnano a ÂŤintraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la deinizione di cui allâarticolo 2 della presente Convenzione [âŚ]Âť e â alla lett. g) â che gli SP si impegnano a ÂŤintraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilitĂ e lâuso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dellâinformazione e della comunicazione [âŚ] adatti
7 I commenti alla Convenzione ONU sono piuttosto numerosi; v. almeno
R. Kayess, P. French, Out of the Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in Human Rights Law Review, 8, 1, 2008, 1-34;
G. Quinn, The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Towards a New International Politics of Disability, in Tex. J. on C.L. & C.R., 15, 20092010, 33.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
alle persone con disabilitĂ , dando prioritĂ alle tecnologie dai costi piĂš accessibili (corsivo aggiunto)Âť. Da richiamare sono poi â nella particolare prospettiva di questo scritto â gli artt. 9 (relativo allâaccessibilitĂ )8 e 21 (dedicato alla comunicazione)9 .
Nellâimpostazione della Convenzione ONU, ricostruibile anche da una sommaria lettura delle disposizioni appena menzionate, si può cogliere â come evidenziato da Marco Lazzari â la differenza che corre fra due diversi modi di vedere le tecnologie; da un lato, esse possono essere inquadrate come strumenti per ÂŤrecuperare il terreno che separa âdisabiliâ e ânormaliâÂť (ad esempio, in ambito educativo), concependo il computer come calcolatore isico (hardware) e virtuale (software). Ma, dallâaltro lato, emerge chiaramente un riferimento agli strumenti tecnologici come dispositivi di informazione e di comunicazione: ed è questa lâaccezione in cui essi vengono in considerazione nell'ottica della web accessibility. In questo senso, ÂŤsi prospetta dunque lâidea che la tecnologia non agisca soltanto da ampliicatore cognitivo, ma divenga un vero e proprio ampliicatore sociale per le persone disabiliÂť10 .
8 Lâart. 9 della Convenzione ONU recita, al I comma, che ÂŤAl ine di consentire alle persone con disabilitĂ di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilitĂ , su base di uguaglianza con gli altri, lâaccesso allâambiente isico, ai trasporti, allâinformazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle ruraliÂť. Fra questi impegni rientra anche, alla lett. g) del II comma, il ÂŤpromuovere lâaccesso delle persone con disabilitĂ alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internetÂť, nonchĂŠ ÂŤpromuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo possibileÂť.
9 Allâart. 21 si menziona lâobbligo per gli SP, di ÂŤmettere a disposizione delle persone con disabilitĂ le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilitĂ , tempestivamente e senza costi aggiuntiviÂť (lett. a), nonchĂŠ ÂŤdi richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilitĂ Âť (lett. g) (corsivi aggiunti).
10 CosĂŹ M. Lazzari, La Convenzione ONU i diritti delle persone con disabilitĂ e le
Persone con disabilitĂ e web: altri spazi di esclusione?
Quali, quindi, i possibili mezzi utilizzabili per ampliare lâaccessibilitĂ del web, nei due ordinamenti che si intendono prendere in esame in questa sede?
Lâordinamento statunitense contempla una nutrita panoplia di strumenti di garanzia dei diritti delle persone con disabilitĂ 11; il concetto di âaccessibilitĂ â, in particolare, è stato reso oggetto di una speciica tutela normativa da numerosi atti legislativi a livello federale, fra cui possono essere annoverati, per quanto riguarda lâoggetto di questo scritto, almeno il Rehabilitation Act del 1973, il fondamentale Americans with Disabilities Act del 1990 (dâora in avanti, ADA), lo Individuals with Disabilities Education Act, il Telecommunications Act, il Twenty-irst Century Communications and Video Accessibility Act del 201012 .
tecnologie telematiche, in O. Osio, P. Braibanti (a cura di), Il diritto ai diritti. Rilessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilitĂ , Roma, Franco Angeli, 2012, 77 passim. LâA. in questione richiama a sua volta A. Mangiatordi, M. Pischetola, Sustainable Innovation Strategies in Education: OLPC Case Studies in Ethiopia and Uruguay, in Proceedings of the III World Summit on the Knowledge Society, CorfĂš, Grecia, 2010, vol. II, 102.
11 Va sottolineato che gli Stati Uniti non hanno ancora ratiicato la Convenzione ONU; in proposito, per un possibile (positivo) impatto della Convenzione sul sistema statunitense, cfr. A.S. Kanter, The Americans with Disabilities Act at 25 Years: Lessons to Learn from the Convention on the Rights of People with Disabilities, in Drake Law Review, 63, 2015. Si può poi rilevare che il sistema statunitense di tutela dei diritti delle persone con disabilitĂ ha avuto una certa inluenza sul sistema dellâUnione europea: v. in merito M. Priestley, In search of European disability policy: Between national and global, in ALTER â Revue europĂŠenne de recherche sur lâhandicap, 1, 2007, 61 ss.
12 P.T. Jaeger, Disability, human rights and social justice. The ongoing struggle for online accessibility and equality, in First Monday, 20, 9, 2015: lâA. in questione rileva però che a tale ampia copertura formale non corrisponde una tutela sostanziale di pari latitudine: ÂŤYet, the laws are often lightly enforced and are often ignored [âŚ]. This has led to scholars proposing new legal schemes or new ways of enforcing the existing laws [âŚ], but these have not led to widespread calls for change to the current legal structuresÂť.
Ma fra gli atti citati nelle prime righe di questo paragrafo quello che va analizzato con maggiore è attenzione è il Rehabilitation Act del 1973; in particolare, merita dâessere presa in esame la Section 508 dellâatto legislativo in questione, introdotta durante la seconda amministrazione Clinton, con il Workforce Investment Act del 1998. Che cosa prevede la Section 508?
In buona sostanza, essa stabilisce che, a partire dal 2001, il governo federale degli Stati Uniti dâAmerica debba dotarsi di tecnologie elettroniche e informatiche accessibili alle persone con disabilitĂ . Per quanto riguarda i siti web del governo federale, essa issa degli standard di accessibilitĂ stringenti e giustiziabili, incorporandoli nella regolazione federali degli appalti di fornitura13. La determinazione degli standard da osservare, ai sensi della Section 508, è afidato allâoperare di unâagenzia federale (denominata Access Board). Allâinterno dellâAccess Board opera un piĂš ristretto comitato, denominato Electronic and Information Technology Access Advisory Committee (EITAAC), cui spetta la decisione sostanziale circa la standardizzazione; va osservato che, sino a oggi, si è optato per il recepimento degli standard dettati dal W3C. Che impatto ha avuto, in quasi ventâanni, quanto disposto dalla Section 508? La risposta è â tutto sommato â positiva; va innanzitutto premesso che il raggio dâazione della Section 508 di per sĂŠ è abbastanza limitato, dal momento che riguarda solo i siti web delle agenzie federali, mentre i siti pubblici dei singoli stati dellâUnione hanno una disciplina a sĂŠ. NĂŠ â va rimarcato â la Section 508 pone alcun onere di accessibilitĂ per i siti web privati. Il grado di osservanza degli standard da essa dettati è piuttosto alto; stando ai dati resi disponibili dal governo federale statunitense nel mese di agosto 2016, la maggior parte delle Agenzie ha un livello di compliance superiore allâ80%.
Tuttavia, lâobiettivo che la Section 508 si era posto, rendendo vincolanti gli standard di accessibilitĂ , era ben piĂš ambizioso; esso consisteva nel creare un mercato tecnologico orientato allâaccessibilitĂ , anche nei servizi da elargire via web. Ă stato centrato? La risposta non è lineare, ma la soluzione statunitense è stata mutuata, con
13 Cfr. L. McLawhorn, Recent Development: Leveling the Accessibility Playing Field: Section 508 of the Rehabilitation Act, in N.C.J.L. & Tech., 3, 2001-2002, 63.
Persone con disabilitĂ e web: altri spazi di esclusione?
alcune variazioni, in diversi altri ordinamenti14 .
Da ultimo, va sottolineato che nel corso del 2015 si è parlato di una possibile riforma della Section 508; lâobiettivo della novella sarebbe lo stare al passo con i progressi tecnologici degli ultimi 16 anni. Fra i punti rilevanti della possibile riforma, vanno menzionati lâallargamento dellâapplicabilitĂ degli standard WCAG 2.0 e lâeliminazione di alcuni dei punti poco chiari presenti nel dettato legislativo, oltre a una piĂš nitida deinizione di alcuni concetti e a un rafforzamento delle misure per lâinteroperabilitĂ . Si è detto, poco sopra, che nel sistema statunitense non sono presenti speciici oneri di accessibilitĂ per il web ânon istituzionaleâ, nonostante oggi esso abbia acquisito una notevole rilevanza. Merita a questo punto un rapido cenno una particolare evoluzione dellâordinamento statunitense, relativa â appunto â a tale punctum dolens.
3.2La web accessibility e lo Americans with Disability Act (ADA)
Ă accettabile che siti web visitati quotidianamente da milioni di navigatori siano â del tutto o in parte â inaccessibili alle persone con disabilitĂ ? Alla luce di quanto esposto sino a ora, la risposta è decisamente negativa. In assenza di una disciplina ad hoc, lâordinamento statunitense ha dato una parziale soddisfazione a questâistanza dâeguaglianza e inclusione per via giurisprudenziale: per attaccare lâinaccessibilitĂ dei siti web privati si è tentato di ricondurla a una discriminazione che ricada sotto la scure del titolo III dellâADA15 .
Questâultimo vieta, in quanto discriminatoria, lâinaccessibilitĂ di tutta una serie di âpublic accommodationsâ e âcommercial facilitiesâ, articolate in 12 categorie, che vanno dagli studi medici, alle strutture scolastiche, ai ristoranti, a cinema e teatri. Il punto su cui hanno lavorato i giudici dâoltreoceano riguarda la possibilitĂ di non limitare la nozione di di âpublic accommodationsâ e âcommercial facilitiesâ agli spazi isici, ma di espanderla ulteriormente16. Lâesercizio
14 Cfr. G. Astbrink, W. Tibben, Public Procurement and ICT Accessibility, in Proceedings of the 7th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (pp. 1-4). Singapore: Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technologies (START), 2013, 1-4.
15 Va ricordato che lâaccessibilitĂ delle public entities è coperta dal II Title dellâADA.
16 L. Wolk, Equal Access in Cyberspace: On Bridging the Digital Divide in Public Accommodations Coverage throught Amendment to the Americans with Disabilities
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
ermeneutico non è stato inane, ma â come sottolineato in letteratura â sarebbe preferibile, allo stato attuale, tentare un aggiornamento piĂš deciso dellâADA, che consenta di cogliere alcuni sviluppi tecnologici non prevedibili quando esso, oltre ventâanni fa, è stato approvato dal Congresso e successivamente trascurati allâatto della novella del 200817 .
4. Across the pond: il diritto dellâUnione europea. La web accessibility fra soft law e hard law
Per quanto concerne il quadro della web accessibility delineato allâinterno della legislazione dellâUE, va preliminarmente sottolineato che lâUnione è vincolata, a differenza dellâordinamento statunitense, da quanto previsto dalla Convenzione ONU18 .
LâUE, a partire dagli anni â90, ha diffuso una serie di documenti sullâaccessibilitĂ del web; si trattava di atti riconducibili alla categoria del soft law. Fra essi, seguendo un ordine cronologico, possono essere menzionati il piano eEurope â an Information Society for Act, in Notre Dame L.R., 91, 1, 2015.
17 Oltre a L. Wolk, Equal Access in Cyberspace: on Bridging the Digital Divide, cit., cfr. anche B.A. Areheart, M.A. Stein, Integrating the Internet, in The George Washington Law Review, 83, 2015, 449 ss. e R. Colker, The Americans with Disabilities Act is outdated, in Drake Law Review, 63, 3, 2015: lâA. appena citata osserva, a pagina 788, che ÂŤNo statute is perfect, however, and the ADA has been slow to catch up to the 21st centuryâs emphasis on information technology. Neither the statutory nor regulatory language explicitly responds to the technological changes that impede access for many individuals with disabilities â especially those with visual or learning disabilities â even though the preamble to the original 1991 ADA regulations aspires to meet this needÂť.
18 Circa il rapporto fra diritto UE e Convenzione ONU si vedano L. Waddington, The European Union and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: a Story of Exclusive Shared Competences, in Maastricht J. Eur. & Comp. L., 18, 2011, 431 ss., nonchĂŠ D. Ferri, The Conclusion of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities by the EC/EU: A Constitutional Perspective, in G. Quinn, L. Waddington (eds.), The European Yearbook of Disability Law, vol. II, Antwerp, Intersentia, 2010, 47 ss.; J.W. Reiss, Innovative Governance in a Federal Europe: Implementing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in European Law Journal, 20, 1, 2014, 107-125.
Persone con disabilitĂ e web: altri spazi di esclusione?
All, lanciato nel 1999; fra il 2001 e il 2002 si registrano in particolare la comunicazione dalla Commissione al Consiglio, al CESE, al Parlamento e al Comitato eEurope 2002: Accessibility of Public Web Sites and their Content, ove si richiamava un documento piĂš ampio (lo eEurope â european action plan) e si evidenziava la necessitĂ , per le istituzioni dellâUnione e per gli stati membri, di adottare gli standard WAI. Inoltre, nel documento in questione si delineava un pur tiepido meccanismo di controllo (con lâindividuazione di alcune good practices da monitorare) e â è interessante rilevarlo â lâintento di saldare quanto previsto in tema di web accessibility con il contenuto dei programmi quadro di ricerca inanziati dallâUE. Inoltre, va sottolineato che lâadozione degli standard di accessibilitĂ veniva considerato uno strumento di carattere politico, funzionale allâinclusione delle persone con disabilitĂ nella societĂ dellâinformazione19. Un importante obiettivo, allâepoca, veniva individuato nellâimplementazione delle linee guida in occasione dellâanno europeo sulla disabilitĂ , proclamato per il 2004. In occasione di tale appuntamento venne proposto, giĂ nel 2003 uno European disability plan (piĂš volte rilanciato), in cui la web accessibility è ben presente. Altri documenti â non vincolanti â in cui si fa menzione della web accessibility sono stati stilati nel 2005, nel 2007 e nel 2009; e â merita rilevarlo â nel 2010, con la Strategia europea sulla disabilitĂ 2010-2020, ove si precisa che per âaccessibilitĂ â si deve intendere ÂŤla possibilitĂ per le persone disabili di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, allâambiente isico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dellâinformazione e della comunicazione (TIC) nonchĂŠ ad altri servizi e struttureÂť (corsivo aggiunto); nello stesso anno, lâAgenda digitale europea rilanciava lâimpegno dellâUE per una societĂ dellâinformazione accessibile20. Sin qui, come detto, il soft law. Va però registrata, nelle settimane in cui questo scritto vede la luce, un importante punto di svolta: il 26 ottobre 2016 il Parlamento europeo ha approvato, in seconda lettura, una propo-
19 Lo sottolinea G.A. Ferro, Note sulla normativa tecnica, cit., 97 20 Ă appunto questo (Verso una societĂ dellâinformazione accessibile) il titolo di una Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, richiamata allâinterno dellâAgenda digitale europea.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
sta di direttiva, il cui iter è iniziato nel 2012, che intende rendere obbligatori, per i siti istituzionali dellâUnione e degli Stati membri, oltre che per le relative mobile app, degli standard europei approvati nel 2014 e basati sugli standard WCAG 2.0, nella prospettiva della creazione di un mercato digitale accessibile. Lâarmonizzazione richiesta agli Stati membri sarĂ oggetto di una speciica azione di monitoraggio, deinita dallâart. 8 della Direttiva in questione.
Inoltre, de iure condendo, avrĂ probabilmente, anche in questâambito, un impatto notevole lo European Accessibility Act, destinato a regolare organicamente lâaccessibilitĂ di beni e servizi allâinterno del mercato unico europeo e attualmente in fase di elaborazione.
Da quanto esposto emerge un trend convergente: le due sponde dellâAtlantico sono â sotto il proilo della web accessibility â piuttosto vicine: in entrambi i casi, infatti, si è individuato nel public procurement il mezzo idoneo a spingere il mercato verso la piena accessibilitĂ del web, almeno sul versante pubblico; sul versante privato, come detto, non mancano nodi piuttosto intricati da sciogliere. Nellâambito dellâUnione europea si parla da tempo dellâinserimento di standard di accessibilitĂ anche per i siti commerciali, con lâapprovazione dellâEuropean Accessibility Act, menzionato appena sopra, non senza resistenze e perplessitĂ da parte di alcuni attori economici21. Abbiamo visto come problemi simili si siano posti negli Stati Uniti. In proposito, erano stati riportati, da parte degli organi di stampa, alcuni segnali di una possibile disciplina federale. Tuttavia, dato il successo elettorale di Donald J. Trump nelle elezioni presidenziali del novembre 2016 e lâindecifrabilitĂ , al momento, del suo programma in materia di inclusione delle persone con disabilitĂ , non è possibile azzardare pronostici per il futuro.
21 Si vedano, ad esempio, alcune delle perplessitĂ e delle obiezioni riportate in J. Harris, O. Marzocchi, The European Accessibility Act â In-depth analysis, paper redatto dal Policy Department on Citizensâ Rights and Constitutional Affairs del Parlamento europeo, 15 agosto 2016.
Persone con disabilitĂ e web: altri spazi di esclusione?
Si è detto (cfr. n. 12) che la disciplina statunitense, nonostante lâalta percentuale di osservanza degli standard da parte del governo federale, non è riuscita a plasmare un sistema nel quale i siti web del governo sono universalmente accessibili; e allo stesso modo, è stato osservato che è stato solo (assai) parzialmente conseguito lâobiettivo europeo di creare un sistema di e-government pienamente accessibile22. Inoltre, in conclusione, va ravvisato come non manchino voci critiche nei confronti della stessa idea di standardizzazione dei requisiti di accessibilitĂ del web, alla luce dellâintrinseca politicitĂ delle scelte di standardizzazione e del fatto che esse, nella loro attuale impostazione, inirebbero per non rispettare la natura della disabilitĂ quale fenomeno complesso e culturalmente variabile23 .
22 Cfr. C. Easton, Website accessibility and the European Union: Citizenship, Procurement and the Proposed Accessibility Act, in International Review of Law, Computers & Technology, 27, 2013, 1-2, 187-199: come sottolinea lâA. in questione ÂŤThe failure to create accessible public websites demonstrates the implementation gap between the, often opaque, legislative requirements and the achievement of access for all. The Digital Agenda and the EU Citizenship Report highlight the importance of accessible egovernment and, ultimately, commercial websites. The piecemeal development of legislative provisions in relation to disability access has led to a fragmented position that has not resulted in tangible change, even in the public domainÂť.
23 Cfr. S. Lewthwaite, Web Accessibility Standards and Disability: Developing Critical Perspectives on Accessibility, in Disability and Rehabilitation, 36, 16, 2014, 13751383.
Tra i temi piÚ dibattuti relativamente al binomio regola e Internet vi è certamente quello della c.d. net neutrality, ossia il principio di neutralità della rete Internet.
Tema di grande rilevanza non solo perchĂŠ riprende principi e domande centrali del diritto â se e quando è necessario normare un determinato fenomeno, chi sia il legislatore, gli utenti di Internet (i c.d. internauti)1 o lo Stato2, che tipo di norme deve
1 La possibilitĂ di una regolamentazione di Internet da parte degli utenti e dei suoi operatori si basa sul concetto di autonomia privata collettiva che si afianca allâautonomia privata individuale di cui allâart. 1322 c.c. Tra lâindividuo e la societĂ vi sono infatti dei gruppi intermedi, riconosciuti dallâart. 2 Cost., che pur essendo inseriti nel corpo sociale non lo sono però nellâorganizzazione giuridica dello Stato. Lâordinamento riconosce a questi gruppi lâutilizzo di strumenti giuridici di diritto privato per la soddisfazione dei propri interessi, al pari di quanto succede per il singolo con lâautonomia privata individuale. La differenza è che mentre nellâautonomia privata individuale lâinteresse del singolo è limitato solo dagli interessi dello Stato, nellâautonomia privata collettiva lâinteresse dei singoli appartenenti al gruppo è limitata e subordinata anche allâinteresse del gruppo nel suo complesso.
CosĂŹ P. Pugliatti, voce Autonomia collettiva, Enciclopedia del diritto, 369 ss.
2 A superamento delle teorie eteronome e autome è stata proposta la c.d. co-regulation, igura ibrida che ha la base nel naturale evolversi del diritto dei privati, propria della self-regulation, ma che riconosce la necessitĂ della presenza di un soggetto autoritativo, il quale concederĂ la forza tipica dei suoi atti in cambio di una riduzione dellâautonomia negoziale degli autori privati. CosĂŹ G. De Minico, Internet Regola e anarchia, Napoli, Jovene, 2012, 13 ss.
usare3, come inluisce lâambiente e il contesto di riferimento con la situazione giuridica da normare4 â ma anche perchĂŠ si presta ad illustrare il passaggio, o la necessitĂ del passaggio, da uno stato di anomia, di assenza di regole giuridiche, a uno normato, un ordinamento giuridico.
La net neutrality può essere considerata un fenomeno interdisciplinare che coinvolge questioni eterogenee5. Tale eccentricità si rilette nel nome stesso, risultando criptico per alcuni e spingendo altri a ragionare su una nomenclatura differente6. Ecco quindi che al nome neutralità si afianca subito quello di uguaglianza. Dal punto di vista giuridico infatti, la net neutrality trova un precedente illustre proprio nel principio di uguaglianza.
Compito di tale trattazione è quindi quello di illustrare perchĂŠ la neutralitĂ della rete può essere considerata una declinazione, unâapplicazione concreta del generale principio di uguaglianza al nuovo mondo del c.d. cyberspazio.
3 La dottrina sostiene la necessitĂ che la disciplina di Internet sia contemporaneamente eteronoma (autoritativa) e autonoma (soft law), al ine di coniugare una disciplina valevole per tutti e che riequilibri i rapporti tra le diverse parti in gioco, col rispetto della multiforme e luida realtĂ derivante dalla continua evoluzione tecnologica. CosĂŹ G. De Minico, Internet Regola e anarchia, cit., 8.
4 ÂŤa) il tema delle libertĂ sia in primo luogo il tema dei poteri pubblici incidenti su singoli aspetti della personalitĂ individuale e solo in via conseguenziale degli strumenti posti dallâordinamento a disposizione del singolo per reagire allâesercizio di tali poteri; b) [âŚ] la libertà è una delle variabili che si determinano in funzione di circostanze storiche [âŚ]; c) le circostanze storiche e positive siano considerate preliminari [âŚ]; d) i problemi posti dalla libertĂ debbano essere inquadrati in un contesto piuttosto storico che dogmatico [âŚ]Âť. CosĂŹ G. Amato, Individuo e autoritĂ nella disciplina della libertĂ personale, Milano, Giuffrè, 1967, XII, 2.
5 M. Mensi, P. Falletta, Il diritto del Web, Padova, CEDAM, 2015, 99.
6 F. Chiusi, Net Neutrality a rischio. Cosâè e perchĂŠ ci riguarda tutti, in ValigiaBlu, 7 novembre 2015, www.valigiablu.it/netneutrality/. M. Oroino, La declinazione della net-neutrality nel Regolamento europeo 2015/2120. Un primo passo per garantire unâInternet aperta?, in Federalismi.it, 21 novembre 2016.
NeutralitĂ della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto
Internet non è solo un mezzo di comunicazione. Ă un luogo, una nuova dimensione dellâagire umano7. Ă uno spazio pubblico in cui esercitiamo diritti, adempiamo doveri e usufruiamo di ininiti servizi.
Lâuomo ha scoperto un nuovo territorio: il cyberspazio. Un territorio tuttâaltro che virtuale, ricco di opportunitĂ ma dove si può anche esser vittima di truffe e reati8 .
Nonostante si parli tradizionalmente di Internet come qualcosa di diverso dalla realtĂ , non vi è in veritĂ distinzione tra realtĂ e virtuale essendo entrambe realtĂ , entrambe vere, due manifestazioni dellâagire umano. Tuttâal piĂš si potrebbe distinguere tra realtĂ materiale e immateriale9 senza che però questa distinzione tolga allâimmaterialitĂ di Internet la valenza di spazio, di formazione sociale per alcuni10, in cui lâuomo può svolgere la sua personalitĂ .
7 ÂŤUna dimensione ulteriore, rispetto a quelle âclassicheâ, nella quale lâessere umano vive, si forma, si informa, comunica, forgia, cioè, la sua identitĂ , come uomo e come cittadinoÂť. CosĂŹ P. Passaglia, Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive, in Consulta Online, 8. Si veda anche: A. Morrone, Internet come spazio pubblico costituzionale. Sulla costituzionalitĂ delle norme a tutela del diritto dâautore deliberate dallâAgcom, in Federalismi.it, 24 novembre 2015, consultabile al link: www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=28020; F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo, La rete Internet come spazio di partecipazione politica, Napoli, Editoriale Scientiica, 2015.
8 ÂŤIl modo in cui si sta evolvendo la partecipazione popolare alla vita politica, con lâemersione progressiva di una vera cittadinanza globale, esige appunto che Internet venga considerato come un common, uno spazio comune, dove devâessere respinta ogni forma di diseguaglianza digitale, controllo esterno, censuraÂť.
CosĂŹ S. RodotĂ , Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2013, 131.
9 Per approfondire il rapporto tra realtĂ materiale e immateriale si veda: S. Quintarelli, Costruire il domani. Istruzioni per un futuro immateriale, Milano, in Il Sole 24 Ore, 2016, 1, 7: ÂŤMateriale e immateriale non sono sinonimi di reale e virtuale. Il reale può essere materiale o immateriale. Per questo, con i miei interlocutori, scoraggio lâuso del termine âvirtualeâ per riferirsi al reale immaterialeÂť.
10 ÂŤ[Internet] uno spazio immateriale, ma non astratto, che si offre per una nuova compresenza di libertĂ e diritti; nella sua dimensione di AgorĂ , aggiuntiva ma non sostitutiva ai luoghi isici per lâesercizio dei diritti fondamentali, non può che ap-
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
Inoltre, anche Internet ha una sua isicitĂ materiale e ontologica. Ă infatti un insieme di cavi, nodi e snodi che avvolgono il pianeta e allâinterno dei quali passano le informazioni sotto forma di pacchetti di dati. Quei dati siamo noi, le nostre informazioni, i nostri pensieri, i nostri studi, la nostra attivitĂ dâimpresa o professionale, la nostra vita.
CosĂŹ come nelle cittĂ o negli Stati circolano le persone, allo stesso modo nel cyberspazio circolano i dati di queste persone. In ultima analisi i dati diventano la rappresentazione immateriale delle persone, le persone stesse nello spazio cibernetico: noi11 .
Ne seguirĂ cosĂŹ che: come non sono piĂš tollerate discriminazioni di alcun tipo ai diritti umani, allo stesso modo non si potrebbero tollerare forme di discriminazione nella gestione del trafico dati â e quindi dei dati â su Internet perchĂŠ anche questa sarebbe una limitazione delle possibilitĂ umane, dei diritti dellâuomo ma su Internet12 .
Ecco perchĂŠ uguaglianza. Il principio di uguaglianza (formale) vieta ogni tipo di discriminazione ad eccezione di quelle necessarie per garantire lâeffettivo esercizio dei diritti da parte di tutti (uguaglianza sostanziale).
La stessa ratio si rinviene nella net neutrality13, ossia il principio secondo il quale il trafico dati online non deve subire discriminazioni partenere a tutti e quindi a nessuno. Il suo essere un bene a imputazione diffusa è il rilesso del suo porsi al servizio di libertà a titolarità generalizzata CosÏ G. De Minico, Net Neutrality come diritto fondamentale di chi verrà , in costituzionalismo.it, fascicolo 2016, 1, 3. A. Morrone, Internet come spazio pubblico costituzionale, cit.; F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo, La rete Internet come spazio di partecipazione politica, cit.
11 ÂŤla nostra rappresentazione sociale è sempre piĂš afidata a informazioni sparse in una molteplicitĂ di banche dati, ed ai âproiliâ che su questa base vengono costruitiÂť. CosĂŹ S. RodotĂ , Il diritto di avere diritti, cit., 396.
12 Tale ricostruzione, che comporta lâespansione del campo di applicazione del principio di uguaglianza anche alla realtĂ online, ripercorre quella analoga relativa allâestensione della tutela della libertĂ personale alla tutela dei dati personali e, quindi, al passaggio dal c.d. habeas corpus allâhabeas data. T.E. Frosini, Libertè Egalitè Internet, Napoli, Editoriale Scientiica, 2015, 20; S. RodotĂ , Il diritto di avere diritti, cit., 397; S. Russo, A. Sciuto, Habeas Data e informatica, Milano, Giuffrè, 2011.
13 ÂŤEssa [Net Neutrality], anche se priva di una deinizione univoca, trova il suo contenuto minimo nel divieto per il fornitore dellâaccesso alla rete di discriminare in qualitĂ o velocitĂ contenuti, applicazioni o servizi offerti da chi vuole diffonderli alla comunitĂ indifferenziata dei naviganti in InternetÂť. CosĂŹ G. De Minico, Net Neutrality come diritto fondamentale di chi verrĂ , cit., 2.
NeutralitĂ della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto
irragionevoli14. PerchÊ discriminare il trafico dati può voler dire privilegiare alcuni a discapito di altri, far andare piÚ veloce alcuni e non altri, limitare la libertà di scelta o alterare la libera concorrenza15 .
Ecco quindi che la net neutrality verrebbe a conigurarsi come la versione digitale del principio di uguaglianza. Ă quindi quel principio che, imponendo un trattamento a condizioni equivalenti di tutti i dati, assicura lâuguaglianza degli uomini nel nuovo luogo Internet. Assicura che tutti abbiano accesso agli stessi mezzi, le stesse opportunitĂ e gli stessi diritti.
Ă ormai entrato nel linguaggio comune il paragone tra il navigare sui mari e su Internet.
I mari sono spazi di cui lâuomo nel tempo ha acquisito sempre piĂš la disponibilitĂ 16 .
In questo luogo dapprima non câera alcuna regolamentazione se non quella tecnica per consentire e migliorare la navigazione. Ciò ha chiaramente agevolato il naturale sviluppo della tecnologia, il libero accesso a questi luoghi, la crescita del commercio e altre attivitĂ .
14 A. Fuggetta, Concepts, Facts, and Myths in the Net Neutrality Debate, in Medium, marzo 2015: https://medium.com/@alfonsofuggetta/concepts-facts-andmyths-in-the-net-neutrality-debate-86bb4002812b#.pyoaha12d Il terzo comma dellâart. 3 del Regolamento UE 2015/2120 recita: ÂŤIl primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del trafico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualitĂ tecnica del servizio obiettivamente diversi di speciiche categorie di trafico. Tali misure non controllano i contenuti speciici e sono mantenute per il tempo strettamente necessarioÂť.
15 Il riferimento è al fenomeno del c.d. Zero Rating che, in alcuni casi, può essere un ostacolo allâingresso sul mercato di nuovi operatori e falsare la concorrenza. Essa è deinita dalle Guidelines to National Regulatory Authorities on the implementation of the new net neutrality del Berec come: ÂŤwhere an ISP applies a price of zero to the data trafic associated with a particular application or category of applicationsÂť.
16 Sia consentito rinviare a G. DâIppolito, Audizione informale sui ddl. nn. 1371 e 1561 (diritto di accesso ad Internet), Comm. Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, 4 marzo 2015: www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/ attachments/documento_evento_procedura_commissione/iles/000/002/399/CULTURA_DEMOCRATICA.pdf
Con il passare del tempo però un soggetto è diventato piĂš forte degli altri imponendo i suoi interessi. Questo perchĂŠ lâassenza di norme, sul lungo periodo, ha come naturale conseguenza lâapplicazione della legge del piĂš forte.
Uno spazio lasciato a se stesso perde la capacità di svilupparsi e di crescere in modo uguale per tutti17. à questo il momento in cui alla regolamentazione tecnica si è afiancata quella giuridica, al ine di garantire a tutti gli stessi diritti e le stesse possibilità di crescita e sviluppo18 .
Queste stesse dinamiche si possono rinvenire oggi su Internet.
Lâuomo ha scoperto un nuovo luogo e lo ha visto crescere spontaneamente inchĂŠ, in un certo periodo storico e in uno spazio di anomia, allâesercizio dei diritti si è afiancata la loro repressione, a volte anche inconsapevole, da parte di soggetti che, per motivi sia leciti che illeciti, hanno ottenuto una posizione di supremazia19 .
Anche su Internet, o meglio nel Cyberspazio, le regole tecniche20 non bastano piĂš ma servono norme giuridiche che garantiscano a tutti pari opportunitĂ , paciica convivenza, sviluppo tanto del singolo quanto del sistema, concorrenza leale21 .
17 L. Lessig, Introduction, in Free Software, Free Society. The Selected Essay of Richard M. Stallman, Boston, GNU Press, 2002.
18 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. I Gli ordinamenti giuridici â Stato e costituzione. Formazione della Repubblica italiana, Padova, CEDAM, 1970, 8 ss.
19 ÂŤLo slogan âlibere reti in libero cyberspazioâ cozza con un principio che noi giuristi conosciamo bene, ovvero che la libertĂ ha sempre bisogno di un quadro istituzionale che le consenta di rimanere al riparo dagli attacchi che a essa possono essere portati anche senza una volontĂ censoriaÂť. CosĂŹ T.E. Frosini, Libertè Egalitè Internet, cit., 31.
20 Anche per Internet ritroviamo il tradizionale dibattito tra tecnica e diritto e la riteorizzazione della c.d. tecnocrazia. Lâideologia tecnocratica è infatti quella concezione che si basa sulla preminenza della competenza e della tecnica sulla politica, vista come il regno dellâincompetenza, della corruzione e del particolarismo. Ci si interroga cosĂŹ sulla necessitĂ di un ricorso alle c.d. norme tecniche affrontando la questione secondo due direttrici: da una parte si indagano le conseguenze e i problemi che possono derivare dallâapplicazione di norme tecniche, tanto da parte dei pubblici poteri che dei soggetti privati; dallâaltra, a partire dalla metĂ del â900, ci si è soffermati sui problemi che derivano tra le norme tecniche e le norme giuridiche e la possibilitĂ delle prime di essere collocate nel sistema delle fonti. CosĂŹ F. Salmoni, Le norme tecniche, Milano, Giuffrè, 2001, 4 ss. e 31 ss.
21 Quali siano le regole migliori per garantire le libertĂ online e il nuovo spazio
NeutralitĂ della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto
Oppure, se si guarda il fenomeno con riferimento ad un sistema giuridico complesso e che prevede forme di regolamentazione riferite a contesti ormai passati, non si può ignorare la possibilitĂ di adottare nuove norme. Norme che se disegnate sui mutati assetti della societĂ , comprendendone i relativi interessi spesso contrastanti, potrebbero essere piĂš idonee per scongiurare il rischio che quelle vecchie soffochino business nascenti, come pure lasciare aperte lacune da cui possono nascere monopoli dannosi e in contrasto con lâutilitĂ sociale22 .
Tale passaggio da una condizione di assenza normativa alla sua necessitĂ lo si può leggere in due eventi che possono essere convenzionalmente considerati come date spartiacque tra unââeraâ e lâaltra: il 1996 e il 2014. La prima, relativa alla proclamazione della ÂŤdichiarazione di indipendenza del CyberspazioÂť, con la quale si rivendicava la totale estraneitĂ di Internet dagli Stati e dalle loro regole23; la seconda che, in presenza di un contesto sociale rapidamente cambiato e con un numero sempre maggiore di persone (e cose)24
di Internet è questione affrontata da: G. De Minico, Towards an Internet Bill of Rights, in Loy. L.A. Intâl & Comp. L. Rev., 2015, 1, 37, disponibile su: http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol37/iss1/1
22 A. Longo, Nicita: âServe un nuovo framework regolatorio per accompagnare la rivoluzione digitaleâ, in Cor.Com, 6 ottobre 2016: www.corrierecomunicazioni. it/tlc/43801_nicita-serve-un-nuovo-framework-regolatorio-per-accompagnare-la-rivoluzione-digitale.htm
23 Ormai celebri sono le parole di tale dichiarazione, scritta da John Perry Barlow e pubblica online nel febbraio del 1996: ÂŤGovernments of the Industrial World, you weary giants of lesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. [âŚ]Âť. Il testo è disponibile al seguente link: https://w2.eff.org/Censorship/Internet_censorship_bills/barlow_0296.declaration.
24 Il riferimento è al c.d. Internet of Things (IoT), lâInternet delle cose o degli oggetti, ossia una possibile evoluzione dellâuso della Rete: gli oggetti si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri. Le sveglie suonano prima in caso di trafico, le scarpe da ginnastica trasmettono tempi, velocitĂ e distanza per gareggiare in tempo reale con persone dallâaltra parte del globo, i vasetti delle medicine avvisano i familiari se si dimentica di prendere il farmaco. Tutti gli oggetti possono acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla Rete. P. Magrassi, Supranet, in Dizionario dellâeconomia digitale, V. Di Bari (a cura di), Milano, in Sole 24 Ore, Pirola, 2002.
connesse ad Internet, giunge al riconoscimento della necessitĂ di una Magna Charta per Internet25, una ÂŤInternet Bill of RightsÂť26, che assicuri lâuguaglianza e le libertĂ su Internet.
Lâesperienza del costituzionalismo ci ha insegnato la necessitĂ del principio di uguaglianza. Esperienza che si ripropone oggi in veste moderna, tramite i dubbi se riconoscere o meno, da un punto di vista giuridico, un principio di uguaglianza ad hoc per Internet e lo spazio da esso creato.
Ă essenzialmente questo il dibattito sulla net neutrality: serve un suo riconoscimento giuridico? Con quali strumenti sarebbe meglio agire? Bastano le tradizionali espressioni della sovranitĂ statale o bisognerebbe guardare ad altro e, forse, oltre i conini statali?
Per evitare discriminazioni si è fatto dellâuguaglianza il piĂš fondamentale dei principi giuridici27. Esso è contenuto nelle carte dei diritti, sia a livello nazionale che internazionale28 o sovrannazionale29 .
25 Nel 2014 fu proprio Tim Berners-Lee, lâinventore del World Wide Web, ha chiedere la stesura di una âMagna Cartaâ per Internet: www.webat25.org/news/timberners-lee-calls-for-a-magna-carta-for-the-web-ted-talk.
26 Sono ormai diverse, nel mondo, le proposte di Internet Bill of Rights stilate da diversi soggetti. Tra le piĂš famose si segnala il Marco Civil da Internet, la legge brasiliana sui principi, garanzie, diritti e doveri per lâutilizzo di Internet. Sulle problematiche e il ruolo di tali documenti: G. De Minico, Towards an Internet Bill of Rights, cit., disponibile su: http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol37/iss1/1. Anche lâItalia, grazie ad unâapposita commissione alla Camera dei Deputati composta da parlamenti e tecnici, ha redatto una sua Dichiarazione dei diritti in Internet (www.camera.it/leg17/1179), per la quale si rinvia a: M. Bassini, O. Pollicino (a cura di), Verso un Internet bill of rights, Roma, Aracne, 2015.
27 P. Ridola, Diritti fondamentali. Unâintroduzione, Torino, Giappichelli, 2006.
28 Per esempio gli artt. 1 e 2 della Dichiarazione universale dei diritti dellâuomo, promossa dalle Nazioni Unite e irmata a Parigi il 10 dicembre 1948, o allâart. 14 della Convenzione Europea dei diritti dellâuomo irmata a Roma il 4 novembre 1950.
29 Si pensi per esempio agli artt. 20 ss. della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea.
NeutralitĂ della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto
Nel nostro ordinamento, tale principio è contenuto nellâart. 3 Cost. che al primo comma enuncia il principio di eguaglianza formale, insieme a quello che è stato deinito lo âzoccolo duroâ del principio di uguaglianza che esplica alcuni possibili motivi di discriminazione e, al secondo, quello di uguaglianza sostanziale.
Questo è un principio generale valevole in ogni caso, anche su Internet. Tuttavia viene poi declinato in altre disposizioni. La Costituzione contiene infatti formulazioni particolari del principio di uguaglianza per ambiti speciici.
Per esempio: lâuguaglianza è prevista nei confronti delle minoranze linguistiche con lâart. 6 Cost. (ÂŤLa Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguisticheÂť), in ambito religioso con lâart. 8 Cost. (ÂŤTutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla leggeÂť), in ambito penale con lâart. 25 Cost. (ÂŤNessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forma di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commessoÂť), nel matrimonio con lâart. 29.2 Cost. (ÂŤIl matrimonio è ordinato sullâeguaglianza morale e giuridica dei coniugi [âŚ]Âť) e tra i igli, che sono tali sia se nati dentro che fuori dal matrimonio, con lâart. 30.3 Cost. (ÂŤLa legge assicura ai igli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittimaÂť), nella scuola con lâart. 34 (ÂŤLa scuola è aperta a tuttiÂť), nellâesercizio del diritto di voto con lâart. 48.2 (ÂŤIl voto è personale ed eguale, libero e segretoÂť), nella pubblica amministrazione con lâart. 97 Cost. (ÂŤ3. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorsoÂť).
Si potrebbe cosĂŹ desumere come la net neutrality ben può essere unâulteriore declinazione del principio di uguaglianza, costituendone la sua applicazione alla realtĂ digitale.
Motivo per cui un suo riconoscimento, anche a livello costituzionale, potrebbe trovare giustiicazione sistematica al ine del riconoscimento giuridico di un fenomeno sempre piĂš rilevante per la vita dellâuomo.
Riconoscimento normativo che nel panorama internazionale è avvenuto in piÚ forme e con valore e rango diverso.
Come speciicazione del principio di uguaglianza potrebbe trovare riconoscimento in una norma costituzionale, magari legato ad un altro diritto fondamentale per la realtĂ digitale, il diritto di accesso
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
ad Internet30, considerato la precondizione di ogni attivitĂ online.
A tal riguardo, limitandosi al solo piano nazionale â pur sottolineando come altrettante se non di piĂš sono le esperienze straniere sia de iure condido e che de iure condendo â si può rilevare come in Parlamento, soprattutto al Senato della Repubblica, si sta discutendo un disegno di legge costituzionale per lâintroduzione dellâaccesso ad Internet come diritto sociale, lâart. 34-bis31 che fa esplicito riferimento alla neutralitĂ della rete32 .
Ed ancora, la neutralità della rete può essere riconosciuta con strumenti diversi per produrre effetti diversi da una norma costituzionale. Può essere riconosciuta nelle carte di diritti, come la Dichiarazione dei diritti in Internet, redatta da parlamentari e esperti della materia alla Camera dei Deputati33, o in una legge, come sta facendo il ddl. 2520 del 2014 attualmente in discussione in Parlamento34 .
30 Ex multis: M.R. Allegri, Rilessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet (o al ciberspazio?), in Rivista AIC, 2016, 1; G. DâIppolito, Il diritto di accesso ad internet nella costituzione italiana, in Innovazione e Riforme, 2016, 1, 50 ss.: www.culturademocratica.org/storage/app/media/ir-2016-1.pdf; P. Tanzarella, Accesso ad Internet: verso un nuovo diritto sociale, Convegno annuale dellâAssociazione Gruppo di Pisa, I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Trapani, 8-9 giugno 2012; F. Borgia, Rilessioni sullâaccesso ad internet come diritto umano, in La Com. Intern., 2012, 395 ss.; L. Cuoccolo, La qualiicazione giuridica di accesso ad internet, tra retoriche globali e dimensioni sociale, in Pol. Dir., 2012, 2-3, 263 ss.; P. Costanzo, Miti e realtĂ dellâaccesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica), Consulta online: www.giurcost.org/studi/Costanzo15.pdf; P. Passaglia, Diritto di accesso ad internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata, Consulta Online: www.giurcost.org/studi/passaglia.htm; P. Passaglia, Lâaccesso a Internet è un diritto (il Conseil Constitutionnel francese dichiara lâincostituzionalitĂ di parte della c.d. legge anti ilesharing), in Il Foro Italiano, 2009, 4, 473 ss.
31 Lâart. 34-bis è contenuto al Senato della Repubblica nel ddl. Cost. n. 1561 del 10 luglio 2014, attualmente in discussione presso la Prima Commissione Permanente Affari Costituzionali (www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44665.htm), e alla Camera dei Deputati nel ddl. Cost. 2816 del 14 gennaio 2015 (www.camera.it/ leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=2816&sede=&tipo=).
32 Sia consentito rinviare a G. DâIppolito, Il diritto di accesso ad internet nella costituzione italiana, cit.
33 Il testo della dichiarazione e lâattivitĂ della Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet sono consultabili al link: http://www.camera.it/leg17/1179
34 Il ddl è consultabile al link: www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2520&sede=&tipo=
NeutralitĂ della rete e uguaglianza: dallo stato di natura al diritto
Ma soprattutto, il principio di neutralitĂ della Rete, e in modo meno esplicito il diritto di accesso ad Internet35, è stato da ultimo riconosciuto dal Regolamento UE 2015/2120. Le relative disposizioni sono poi state speciicate dallâazione del BEREC, lâOrganismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, dopo un periodo di consultazione pubblica, che il 30 agosto 2016 ha redatto le linee guida in materia di neutralitĂ della Rete36. Line guida che ora dovranno essere applicate e tradotte in regole chiare dalle autoritĂ nazionali di regolazione (lâAGCOM in Italia)37 .
Ed è proprio allâinterno di questo Regolamento che si rinviene, in un testo normativo, una deinizione di neutralitĂ della rete come se fosse un principio di uguaglianza nel mondo del cyberspazio.
I riferimenti sono diversi. Ma alcuni tra i piĂš importanti sono i seguenti:
- Art. 1: ÂŤOggetto e ambito di applicazione â 1. Il presente regolamento deinisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del trafico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti inaliÂť;
- ma ancor di piĂš lâart. 3, co. 3: ÂŤSalvaguardia dellâaccesso a unâInternet aperta â 3. I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il trafico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui
35 Art. 3 Regolamento 2015/2120: ÂŤSalvaguardia dellâaccesso a unâInternet aperta:
1. Gli utenti inali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonchĂŠ di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dellâutente inale o del fornitore o dalla localizzazione, dallâorigine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a InternetÂť.
36 Le Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules sono disponibili sul sito del BEREC: http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/ guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules.
37 A. Nicita, NeutralitĂ della Rete, Nicita: âAvviamo la fase delle prime regole operativeâ, in agendadigitale.eu, 2 settembre 2016, www.agendadigitale.eu/infra-
strutture/neutralita-della-rete-nicita-cominciamo-la-fase-delle-regole-operative_2442.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate. Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del trafico.
- Tale norma acquisisce una rilevanza particolare proprio in considerazione della sua composizione che, con le dovute differenze anche formali, ricalca la costruzione che lâart. 3 Cost. italiana fa del principio di uguaglianza: abbiamo infatti una formulazione del principio in senso formale, con conseguente esempliicazione di alcune ipotesi di discriminazione (zoccolo duro) e, successivamente, unâulteriore qualiicazione dello stesso ma in senso sostanziale.
In conclusione, se è vero che Internet è nato come uno spazio di libertà e possibilità non si potrà non riconoscere che afinchÊ rimanga tale e anzi continui a far crescere non solo il singolo ma la società , sarà necessario stabilire principi, diritti, regole, buone pratiche38. Ciò afinchÊ quel principio di uguaglianza che nel mondo materiale riguarda la nostra persona, trovi adeguata, precisa e puntuale applicazione anche nel mondo immateriale del cyberspazio, in riferimento ai nostri dati.
Tali dati sono infatti il nostro patrimonio digitale, gli elementi della nostra cittadinanza digitale, la nostra identitĂ digitale e quindi, in ultima analisi, la nostra persona; la proiezione di noi stessi nel nuovo mondo del cyberspazio.
La trasparenza costituisce lo strumento fondamentale per garantire lâapertura del patrimonio informativo pubblico, al ine di consentire un controllo permanente dellâoperato delle amministrazioni e permettere la partecipazione dei cittadini, promuovendo allo stesso tempo lâaccountability degli amministratori pubblici.
Il principio di trasparenza ha conosciuto un crescente interesse da parte della normativa italiana, particolarmente accentuato negli ultimi anni.
La trasparenza, che giĂ nella legge 7 agosto 1990, n. 241, come modiicata nel 2005, costituisce principio dellâattivitĂ amministrativa1 , si conigura come garanzia di accesso per coloro che ne hanno diritto2, ma nellâevoluzione normativa si pone, altresĂŹ, come accessibilitĂ che prescinde dalla sfera giuridica di determinati soggetti ed è tesa ad assicurare una conoscenza diffusa e generale delle informazioni.
Lâavvento e la diffusione delle tecnologie informatiche si pongono come signiicativi alleati del principio di trasparenza: Internet è
1 Art. 1, co. 1, legge 241/1990, come modiicato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che pone il principio accanto ai criteri di economicitĂ , eficacia, imparzialitĂ (inserito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69) e pubblicitĂ .
2 Il Capo V della legge 241/1990 è dedicato al diritto di accesso ai documenti amministrativi.
capace di rendere lâinformazione disponibile a un numero indeinito di soggetti e consultabile in ogni momento da luoghi isici diversi, permettendo cosĂŹ una diffusione inedita e pervasiva. Di conseguenza, la trasparenza caratterizza fortemente il codice dellâamministrazione digitale, il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; è stata poi fortiicata da successivi interventi normativi, che hanno aumentato le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, come la legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi della quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicitĂ legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti web da parte delle amministrazioni3 .
La c.d. Riforma Brunetta (di cui alla legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e al relativo d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) segna un passaggio signiicativo, dal momento che, con particolare riferimento allâorganizzazione e alla gestione del personale pubblico, statuisce il concetto di total disclosure, accessibilitĂ totale coniugata alla inalitĂ di forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialitĂ 4. Nel corso degli anni, sono state emanate al riguardo norme, direttive e linee guida; anche la profonda modiica al d.lgs. 82/2005, recata dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ha inciso sugli strumenti con cui si garantisce la trasparenza, ampliandoli e cercando di conferire loro maggiore effettivitĂ 5 .
Lâevoluzione normativa conduce al cosiddetto decreto trasparenza, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che, in attuazione della cosiddetta legge anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 90), ha compiuto un corposo riordino degli obblighi di pubblicitĂ , trasparenza e diffusione delle informazioni previsti da disposizioni che si erano succedute e sovrap-
3 Art. 32, legge 69/2009.
4 Art. 4, co. 7, legge 15/2009 e art. 11, co. 1, d.lgs. 150/2009 (questâultimo è stato abrogato dal d.lgs. 33/2013). Cfr. M. Savino, Il Foia italiano. La ine della trasparenza di Bertoldo, in Giornale di diritto amministrativo, 2016, 5, 593 ss. che sullââaccessibilitĂ totaleâ sottolinea che ÂŤtale non poteva essere, giacchĂŠ le informazioni pubbliche (accessibili online) erano soltanto quelle corrispondenti alle ipotesi di pubblicazione doverosaÂť.
5 In merito sia consentito il rinvio a F. Faini, Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: lâevoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n. 235 del 2010, in D. Tiscornia (a cura di), Open data e riuso dei dati pubblici, in Informatica e diritto, 2011, 1-2, 263 ss.
poste nel corso degli anni; il decreto trasparenza è stato oggetto di una profonda recente riforma, recata dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, cosiddetta Riforma Madia.
Le disposizioni che caratterizzano i provvedimenti normativi nel corso degli anni sono risultate prive di forti meccanismi di enforcement, spesso frammentarie, ridondanti e caratterizzate da un alto tasso di inosservanza: il d.lgs. 33/2013 ha tentato di ovviare a tali problematiche6 .
A tal ine, il d.lgs. 33/2013 ha riordinato gli obblighi di pubblicazione, suddividendoli in macro-ambiti concernenti lâorganizzazione e lâattivitĂ delle pubbliche amministrazioni, lâuso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte e i servizi erogati e, inine, i âsettori specialiâ7: il web diventa la strada maestra per la trasparenza, che viene garantita dalla pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti lâorganizzazione e lâattivitĂ delle amministrazioni nei siti istituzionali8; si parla al riguardo di trasparenza proattiva.
Il d.lgs. 33/2013 disciplina una speciica sezione nella home page del sito web istituzionale, denominata âAmministrazione Trasparenteâ, in cui devono conluire i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, dettagliandone organizzazione e struttura, in modo da conferire volto omogeneo alla trasparenza delle amministrazioni9: i siti istituzio-
6 Cfr. M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Giornale di diritto amministrativo, 2013, 8-9, 795 ss.
7 Tra i settori speciali rientrano i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le attivitĂ di pianiicazione e governo del territorio, le informazioni ambientali, il servizio sanitario nazionale, ecc. Seppur il decreto Trasparenza compia un corposo riordino, alcuni obblighi di pubblicazione non sono compresi nel d.lgs. 33/2013, ma sono previsti da norme vigenti, precedenti e successive: per esempio gli obblighi di pubblicazione previsti in materia di class action dagli art. 1, co. 2, e art. 4, co. 2 e 6, d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.
8 Art. 2, co. 2, d.lgs. 33/2013.
9 Art. 2, co. 2 e art. 9, co. 1, d.lgs. 33/2013. Lâallegato A dettaglia struttura e organizzazione dei contenuti della sezione âAmministrazione Trasparenteâ.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
nali, ai sensi dellâart. 54 del d.lgs. 82/2005, devono contenere i dati di cui al d.lgs. 33/2013.
Il principio di trasparenza viene fornito di un solido fondamento costituzionale quale canone interpretativo e di orientamento, dotato di chiara forza espansiva: acquisisce esplicita e diretta derivazione costituzionale e viene posto in posizione servente, quale sorta di meta-principio, rispetto a una serie di principi costituzionali10 .
Al ine di garantire effettivitĂ a quanto disposto, il d.lgs. 33/2013 prevede signiicativi meccanismi di enforcement, quali strumenti di vigilanza sullâattuazione delle disposizioni e sanzioni relative al mancato rispetto delle norme11. In particolare, al ine di permettere un controllo democratico, agli obblighi di pubblicazione viene collegato un istituto, lâaccesso civico, ossia il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, senza necessitĂ di motivazione e gratuitamente (art. 5, d.lgs. 33/2013, nella formulazione prima della riforma del d.lgs. 97/2016)12 .
Di conseguenza, il d.lgs. 33/2013, prima della riforma del d.lgs. 97/2016, non prevedeva un vero e proprio diritto allâinformazione nei confronti delle istituzioni, dal momento che la normativa si afidava esclusivamente ad un meccanismo di pubblicitĂ obbligatoria di speciici documenti, dati e informazioni, garantiti dalla possibilitĂ di azionare il diritto di accesso civico, che aveva come presupposto
10 Art. 1, co. 2 e 3, d.lgs. 33/2013 e art. 1, co. 36, legge 190/2012. In tal senso E. Carloni, I principi del codice della trasparenza (artt. 1, commi 1 e 2, 2, 6), in B. Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, Maggioli, 2013, 38 ss.
11 In particolare Capo VI (art. 43 ss.). La vigilanza sullâattuazione delle disposizioni viene afidata a una serie di soggetti interni ed esterni allâamministrazione, quali il Responsabile per la trasparenza, gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e lâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione (ANAC). Lâinadempimento delle disposizioni costituisce elemento di valutazione della responsabilitĂ dirigenziale, è eventuale causa di responsabilitĂ per danno allâimmagine dellâamministrazione e comporta comunque una valutazione ai ini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale (art. 46); sono previste inoltre sanzioni per casi speciici.
12 M. Savino, Il Foia italiano. La ine della trasparenza di Bertoldo, cit., 593 ss. rileva come lo strumento dellâaccesso civico nella prassi sia rimasto pressochĂŠ lettera morta.
lâinadempimento degli obblighi di pubblicazione; per tutto ciò che non è oggetto di pubblicazione obbligatoria, la trasparenza è facoltativa, a seguito della scelta discrezionale dellâamministrazione, e la disciplina di riferimento resta quella del diritto di accesso della legge 241/1990, che prevede la necessitĂ di una legittimazione soggettiva e di una motivazione: si conigura un âdiritto a conoscereâ condizionato13 .
In considerazione di questi limiti e alla luce del contesto internazionale che tutela il right to know nei cosiddetti Freedom of Information Act in molti Paesi, anche a seguito delle sollecitazioni della societĂ civile14, è stato approvato il decreto legislativo 97/2016 che, in virtĂš della delega di cui allâart. 7 della legge 124/2015, ha modiicato il d.lgs. 33/2013, al ine di garantire un autentico âdiritto a conoscereâ della collettivitĂ nei confronti delle istituzioni.
La trasparenza, a seguito della riforma, viene intesa come ÂŤaccessibilitĂ totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati allâattivitĂ amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sullâutilizzo delle risorse pubblicheÂť15 .
Per raggiungere tali obiettivi, il d.lgs. 97/2016 ha apportato profonde modiiche al d.lgs. 33/2013; fra queste vengono razionalizzati e resi piĂš sostenibili gli obblighi di pubblicazione16 e si ampliano responsabilitĂ e sanzioni17 .
Le novitĂ piĂš signiicative riguardano il diritto di accesso civico.
13 In tal senso E. Carloni, cit., 29 ss.
14 In particolare lâiniziativa Foia4italy, che ha coinvolto piĂš di 30 associazioni (www.foia4italy.it).
15 Art. 1, co. 1, d.lgs. 33/2013.
16 La sempliicazione degli obblighi di pubblicazione si pone come conseguenza del riconoscimento del right to know come diritto fondamentale, come sarĂ esaminato nel paragrafo successivo. Per unâanalisi dei meccanismi di razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione, cfr. M. Savino, Il Foia italiano. La ine della trasparenza di Bertoldo, cit., 593 ss.
17 Questi obiettivi del d.lgs. 97/2016 sono precisati dalla stessa relazione illustrativa al provvedimento. Per un commento sistematico del d.lgs. 33/2013, a seguito della riforma del d.lgs. 97/2016, cfr. B. Ponti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertĂ di accesso alle informazioni, Rimini, Maggioli, 2016.
Accanto alla âtrasparenza proattivaâ (proactive disclosure), che si realizza con la pubblicazione di documenti, informazioni e dati, viene deinita come âtrasparenza reattivaâ (reactive disclosure) quella che si ottiene in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati18. Sotto questo proilo il d.lgs. 97/2016 ha portato signiicative novitĂ : il diritto di accesso civico disegnato dal d.lgs. 33/2013 viene profondamente modiicato e viene ampliato il âdiritto a conoscereâ della collettivitĂ nei confronti delle istituzioni; per questo motivo è stato denominato come il Freedom of Information Act (FOIA) italiano.
Il d.lgs. 97/2016 non impatta sulla legge 241/1990 e sul diritto di accesso ivi previsto, che pertanto rimane strumento vigente19, ma incide sul diritto di accesso civico disciplinato nel d.lgs. 33/2013. Di conseguenza, nellâordinamento giuridico italiano vigente convivono diverse forme di accesso, quali strumenti di âtrasparenza reattivaâ: lâaccesso ai sensi della legge 241/1990, che non viene superato, e lâaccesso civico âgeneralizzatoâ ai sensi del d.lgs. 33/2013, che viene introdotto dal d.lgs. 97/2016 e si afianca adesso allâaccesso civico âsempliceâ, ossia quello giĂ previsto come risposta allâinadempimento degli obblighi di pubblicazione.
Le modiiche si sono rese necessarie per tutelare pienamente il right to know.
Il diritto di accesso della legge 241/1990, infatti, prevede un diritto a conoscere, che si può dire condizionato, dal momento che sono necessari alcuni requisiti per poterlo esercitare: la legittimazione soggettiva, che spetta a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto lâaccesso (art. 22) e la motivazione, in quanto lâistanza deve essere motivata (art. 25). La distanza dalla freedom of information si coglie anche nel li-
18 In tal senso il Consiglio di Stato nel parere sullo schema di quello che sarebbe diventato il d.lgs. 97/2016, reso nellâadunanza di sezione 18/02/2016 (n. 00515/2016 del 24/02/2016).
19 Lâart. 6, co. 11, d.lgs. 97/2016, esplicitamente afferma che restano ferme le diverse forme di accesso degli interessati previste dal capo V della legge 241/1990.
mite al controllo generalizzato: ÂŤnon sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dellâoperato delle pubbliche amministrazioniÂť (art. 24, co. 3, legge 241/1990). Il diritto di accesso, ai sensi della legge 241/1990, si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi: la richiesta di accesso deve essere rivolta allâamministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente, che ha un termine di 30 giorni per rispondere, altrimenti la richiesta si intende respinta; vige di conseguenza il cosiddetto silenzio diniego. Sono previste ampie esclusioni e limitazioni nellâart. 24, relative alla difesa di interessi pubblici e privati, quali il segreto di Stato, il segreto statistico, il segreto industriale e la protezione dei dati personali20 .
Si atteggia in modo diverso il diritto di accesso civico âgeneralizzatoâ, che si somma allâaccesso civico âsempliceâ, giĂ previsto prima della riforma.
Il principio, posto dalla legge delega, è il riconoscimento della libertĂ di informazione21: tale libertà è ÂŤgarantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite lâaccesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti lâorganizzazione e lâattivitĂ delle pubbliche amministrazioniÂť22 .
Il diritto di accesso civico âgeneralizzatoâ permette a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria: oltre al diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria (accesso civico âsempliceâ), la riforma ha previsto il diritto di accesso civico su documenti e dati diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico âgeneralizzatoâ)23. Lo strumento è, infatti, teso a ÂŤfavorire forme
20 In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o richiesta di riesame al difensore civico competente o alla Commissione per lâaccesso ai documenti amministrativi.
21 Art. 7, co. 1, lett. h), legge 124/2015.
22 Art. 2, co. 1, d.lgs. 33/2013.
23 Art. 5, co. 1 e 2, d.lgs. 33/2013. M. Savino, Il Foia italiano. La ine della trasparenza di Bertoldo, cit., 593 ss.: ÂŤDi questo nuovo diritto si detta una disciplina es-
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sullâutilizzo delle risorse pubblicheÂť e nel ÂŤpromuovere la partecipazione al dibattito pubblicoÂť (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).
Lâesercizio del diritto di accesso civico cosiddetto âgeneralizzatoâ, a differenza del diritto di accesso della legge 241/1990, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede motivazione e non prevede il limite del controllo generalizzato24. Lâistanza di accesso identiica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, può essere trasmessa in via telematica e presentata alternativamente a una pluralitĂ di ufici dellâamministrazione, previsti dalla norma25 .
A seguito di istanza, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (non è ammesso il silenzio diniego) e il riiuto, il differimento e la limitazione dellâaccesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti26: grava, di conseguenza, sullâamministrazione dover provare lâesistenza di motivazioni che impediscono di soddisfare lâistanza27. La normativa dispone, infatti, il diniego dellâistanza se necessario per evitare un âpregiudizio concretoâ alla tutela degli interessi pubblici e privati protetti dallâordinamento e previsti dallâart. 5-bis: le eccezioni disposte sono state interpretate come numerose, particolarmente ampie e talvolta eccessivamente indeterminate28. Al riguardo, è prevista lâapprovazione di linee guida recanti senziale, che lascia in vita le altre forme di accesso procedimentale (1990) e civico (2013) destinate, tuttavia, col tempo, a divenire superlueÂť.
24 Art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013.
25 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dallâamministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. 33/2013.
26 Art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013.
27 Sono previsti il ricorso al tribunale amministrativo regionale, la possibilitĂ di richiesta di riesame al responsabile della prevenzione e della trasparenza dellâamministrazione e, qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il rimedio stragiudiziale del ricorso al difensore civico (art. 5, co. 7 e 8, d.lgs. 33/2013).
28 Cfr., inter alia, E. Carloni, Se questo è un FOIA. Il diritto a conoscere tra modelli e tradimenti, in Rassegna Astrid, 2016, 4, e B. Ponti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, cit., ma contra M. Savino, Il Foia italiano. La ine della trasparenza di Bertoldo, cit., 593 ss.: il numero e la
indicazioni operative, adottate dallâANAC, dâintesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Uniicata, ai ini della deinizione delle esclusioni e dei limiti dellâaccesso civico (approvate con determinazione n. 1309 del 28/12/2016)29 .
Lâordinamento giuridico vigente conosce, pertanto, una âtrasparenza reattivaâ che si articola in diverse forme di accesso, fra le quali, a seguito del d.lgs. 97/2016, il diritto di accesso civico âgeneralizzatoâ: grazie a questo strumento lâordinamento italiano si allinea oggi agli altri Paesi del contesto internazionale, prevedendo una disciplina della freedom of information30 .
La trasparenza si declina in proattiva e reattiva, ma nellâevoluzione normativa italiana si collega, altresĂŹ, in modo signiicativo con lâapertura, grazie alle possibilitĂ offerte dalle nuove tecnologie: si conigura una trasparenza che si può deinire âattivaâ, realizzata con gli open data31. Il paradigma che emerge è quello di restituire i dati alla collettivitĂ , per mezzo degli open data, e lasciare che lâintelligenza
formulazione degli interessi-limite indicati dal legislatore delegato sono in linea con lo standard prevalente. I dieci interessi pubblici e privati indicati dallâart.
5-bis corrispondono allâelencazione che compare nella maggior parte dei FOIA europei, rispetto ai quali, anzi, il nostro legislatore è stato piĂš parco. Occorre, poi, considerare che gli interessi indicati coincidono con differenze marginali con quelli del FOIA dellâUnione europeaÂť.
29 Art. 5-bis, d.lgs. 33/2013. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti previsti devono adeguarsi alle modiiche introdotte e assicurare lâeffettivo esercizio del nuovo diritto di accesso civico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, avvenuta il 23 giugno 2016 (art. 42, co. 1, d.lgs. 97/2016).
30 Il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di d.lgs. cit., parla esplicitamente di una ÂŤtrasparenza di tipo âreattivoâ, cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati. Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella deinizione inglese F.O.I.A) rappresenta per lâordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una âcasa di vetroâÂť.
31 Sugli open data, inter alia, D. Tiscornia (a cura di), Open data e riuso dei dati pubblici, in Informatica e diritto, 2011, 1-2.
collettiva ne faccia uso, potendoli trasformare in leve di nuove e inedite potenzialitĂ economiche e sociali32 .
Lâordinamento fornisce una deinizione normativa degli open data. I dati aperti o open data sono deiniti nelle dimensioni giuridica, tecnologica ed economica dallâart. 68, co. 3, lett. b), del d.lgs. 82/2005, come modiicato dal cosiddetto decreto Crescita 2.0 (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modiicazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) e, di recente, dal d.lgs. 18 maggio 2015, n. 102 e dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 17933. I dati di tipo aperto sono i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) ÂŤsono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta lâutilizzo da parte di chiunque, anche per inalitĂ commerciali, in formato disaggregatoÂť (dimensione giuridica)34;
2) ÂŤsono accessibili attraverso le tecnologie dellâinformazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti [âŚ], sono adatti allâutilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadatiÂť (dimensione tecnologica)35;
32 Sul collegamento tra trasparenza e apertura cfr., inter alia, B. Coccagna, G. Ziccardi, Open data, trasparenza elettronica e codice aperto, in M. Durante, U. Pagallo (a cura di), Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, Torino, UTET, 2012, 395 ss. e G. Mancosu, Trasparenza amministrativa e open data: un binomio in fase di rodaggio, in federalismi.it, 2012, 17. Gli open data possono essere prodotti da soggetti privati o pubblici; la presente analisi tratterà questi ultimi, deinibili quali open government data, per i quali, però, per semplicità , sarà utilizzato il generico termine open data.
33 Secondo la Open Knowledge Foundation un contenuto o un dato si deinisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo, con la limitazione, al massimo, della richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo (http://okfn.org e http://opendeinition.org).
34 I dati hanno un titolare (art. 1, co. 1, lett. cc), d.lgs. 82/2005) e, di conseguenza, lâuso legittimo del dato avviene per mezzo di apposita licenza. Le licenze aperte, usate per gli open data, si distinguono dalle licenze di tipo chiuso in relazione ai diversi diritti concessi a chi fruisce dellâinsieme di dati protetti dal diritto dâautore, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633: piĂš che stabilire quali sono i limiti di utilizzabilitĂ , tendono a garantire una serie di diritti; si parla di copyleft (in contrapposizione al copyright). Sono licenze aperte le Creative Commons (CC) (www. creativecommons.it) e le Italian Open Data Licences (IODL) (www.dati.gov.it/iodl/2.0).
35 Lâart. 68, co. 3, lett. a), d.lgs. 82/2005 deinisce un ÂŤformato dei dati di tipo
3) ÂŤsono resi disponibili gratuitamente [âŚ] oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dallâarticolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalitĂ di cui al medesimo articoloÂť (dimensione economica).
Gli open data permettono di raggiungere molteplici inalitĂ . Sono strumento di trasparenza e di controllo democratico, contribuiscono a garantire maggiore eficienza pubblica e costituiscono eficace mezzo di prevenzione e lotta alla corruzione; questo permette di rafforzare la iducia nelle istituzioni, garantendo allo stesso tempo maggiore partecipazione. I dati aperti contribuiscono, poi, al miglioramento della qualitĂ di vita dei cittadini che possono utilizzarli e condividerli e, allo stesso tempo, concorrono al miglioramento delle politiche pubbliche, costituendo un valido supporto alle decisioni. Last but not least, gli open data permettono di dare sostegno allo sviluppo economico: i dati aperti possono essere utilizzati per creare nuovi prodotti, app e servizi che impattano sulla pubblica amministrazione, sulla collettivitĂ e sullo sviluppo economico36 .
Negli ultimi anni la normativa italiana ha promosso esplicitamente gli open data e lâapertura del patrimonio informativo pubblico, sotto lo stimolo del panorama internazionale ed europeo.
GiĂ il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, in attuazione della direttiva 2003/98/CE (modiicata dalla direttiva 2013/37/UE), trattava il riutilizzo dei documenti nel settore pubblico, ma non imponeva lâobbligo di consentirne il riutilizzo, seppur i dati pubblici siano visti come importante âmateria primaâ per prodotti e servizi digitali, da riutilizzare per contribuire alla crescita economica e sociale. Di recente il d.lgs. 102/2015 ha attuato la direttiva 2013/37/UE, modiicando il d.lgs.
apertoÂť come ÂŤun formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessiÂť. Sul grado di âaperturaâ è comunemente richiamata la classiicazione â5 starsâ di Tim Berners-Lee (http://5stardata.info).
36 I dati âda aprireâ sono un elenco necessariamente non deinibile, perchĂŠ non ne sono predeterminabili gli usi e, di conseguenza, tutti i dati possono risultare utili: dati sui bilanci, dati ambientali, dati sanitari, dati sui trasporti pubblici, dati geograici, dati turistici, ecc.
36/2006, e ha rafforzato gli obblighi delle istituzioni, prevedendo che le amministrazioni provvedano afinchĂŠ i documenti siano riutilizzabili a ini commerciali o non commerciali secondo le modalitĂ previste.
Il d.lgs. 82/2005, negli artt. 52, 53 e 68, modiicati dal citato decreto Crescita 2.0, dal d.lgs. 102/2015 e, di recente, dal d.lgs. 179/2016, ha introdotto lâesaminata deinizione di open data e ha inserito disposizioni generali con la inalitĂ di razionalizzare il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito web il catalogo dei dati e dei metadati deinitivi, nonchĂŠ delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano lâesercizio della facoltĂ di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi quelli presenti in Anagrafe tributaria37 .
Il favor verso gli open data è evidente nel principio dellââopen data by defaultâ: i dati e i documenti pubblicati dalle amministrazioni con qualsiasi modalitĂ , senza lâespressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali; lâeventuale adozione di una licenza deve essere motivata ai sensi delle linee guida nazionali deinite dallâAgenzia per lâItalia digitale38 .
Lâart. 52 del CAD si preoccupa di assicurare effettivitĂ a quanto previsto e, a tal ine, collega espressamente le attivitĂ volte a garantire lâaccesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni ai parametri di valutazione della performance dirigenziale39. Inoltre, da un punto di vista di governance, la normativa assegna un ruolo signiicativo allâAgenzia per lâItalia digitale, organismo cui sono attribuite funzioni strategiche e tecniche al ine di assicurare la corretta attuazione delle norme e accompagnare le amministrazioni nellâapertura dei dati40 .
In questo percorso si è inserito il d.lgs. 33/2013, da ultimo modiicato dal d.lgs. 179/2016, che collega esplicitamente trasparenza e apertura nel combinato disposto degli artt. 3 e 7: tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli og-
37 Art. 53, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005.
38 Art. 52, co. 2, d.lgs. 82/2005.
39 Art. 52, co. 4, d.lgs. 82/2005.
40 Art. 52, co. 5, 6 e 7, d.lgs. 82/2005.
getto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dellâart. 7; i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dellâaccesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 36/2006, del d.lgs. 82/2005 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dallâobbligo di citare la fonte e di rispettarne lâintegritĂ . Pertanto la normativa pone non solo il diritto a conoscere, ma anche il diritto allâapertura e al riutilizzo41 .
Lâapertura, ancor piĂš della trasparenza, deve necessariamente fare i conti con esclusioni e limiti previsti a tutela di altri interessi protetti dallâordinamento, quali il segreto di stato, il segreto statistico, il diritto dâautore. Da tale punto di vista risulta particolarmente complesso il bilanciamento tra open data e protezione dei dati personali. Il proilo è oggetto di norme speciiche nel d.lgs. 33/201342 e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 201443, secondo cui i dati pubblicati online non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque inalitĂ e i dati personali sono riutilizzabili solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla privacy; non possono essere riutilizzati dati sensibili e giudiziari44 .
41 Per il diritto al riutilizzo cfr. B. Ponti, Il regime dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: i tempi, le modalitĂ ed i limiti della diffusione; lâaccesso civico; il diritto di riutilizzo (artt. 4, 5, 7-9, 52 commi 2 e 3, 53), in B. Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cit., 112 ss. Nel 2011 il Governo italiano ha lanciato il portale nazionale di open data (www.dati.gov.it) e nel corso degli anni ha realizzato portali tematici. Anche le amministrazioni territoriali e gli utenti (cittadini, associazioni e imprese) sono stati particolarmente attivi nel realizzare progetti in materia di open data.
42 In particolare art. 7-bis, d.lgs. 33/2013.
43 Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436.
44 Art. 7-bis, co. 1, 3 e 4, d.lgs. 33/2013 e provvedimento del Garante privacy n. 243 del 15 maggio 2014, secondo cui le pubbliche amministrazioni devono inserire nella sezione âAmministrazione trasparenteâ un alert con cui informare il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla privacy. Al riguardo cfr. E. Carloni, Le Linee guida del Garante: protezione dei dati e protezione dellâopacitĂ , in Giornale di diritto amministrativo, 2014, 11, 1113 ss. e sia consentito il rinvio
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
Nellâevoluzione normativa italiana, si assiste pertanto ad una maturazione della trasparenza: viene garantita oggi in modo proattivo dalla pubblicazione e dallâampliamento significativo delle possibilitĂ di accesso, grazie al nuovo strumento dellâaccesso civico âgeneralizzatoâ, ma viene assicurata, altresĂŹ, come trasparenza âattivaâ, nella prevista possibilitĂ di riutilizzare i dati per creare nuova conoscenza, inediti prodotti e servizi, a favore dellâevoluzione della societĂ .
a F. Faini, Quale equilibrio fra trasparenza, apertura e privacy nello scenario del d.lgs. 33/2013?, in Diritto, Economia e Tecnologie della Privacy, 2014, 57 ss.
ODR
La piattaforma ODR è stata istituita dal Regolamento UE n.524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito âRegolamentoâ)1, che modiica il regolamento CE n.2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE.
La Piattaforma è un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso elettronico e gratuito per consumatori e professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da operazioni online2.Essa costituisce il tramite tra gli utenti e lâorganismo ADR scelto dalle parti, che una volta designato è responsabile della gestione della procedura ODR vera e propria.
Il Regolamento ha un ambito di applicazione ristretto dato che concerne solo le controversie che riguardano âobbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nellâUnione e un professionista stabilito nellâU-
1 G.U.U.E. L 165 del 18.6.2013, 1.
2 P. Loutocky, Online Dispute Resolution to Resolve Consumer Disputes from the Perspective of European Union Law: Is the Potential of ODR Fully Used, in Masaryk Univ. J. of Law and Technology, 2016, 113; J. Hornle, Encouraging Online Dispute Resolution in the EU and Beyond â Keeping Costs Low or Standards High?, in Eur. Law Rev., 2013, 200.
nioneâ3. Esso deinisce quindi il proprio scopo di applicazione ratione materiae e personae. Per quanto riguarda il primo proilo, il Regolamento si applica solo ai contratti di vendita o di servizi online, in cui il professionista offre beni o servizi mediante un sito web o altri mezzi elettronici e il consumatore ordina tali beni e servizi su tale sito web o mediante altri mezzi elettronici. Restano invece esclusi i contratti di vendita o di servizi conclusi ofline. Per quanto riguarda il secondo proilo, il Regolamento si applica solo alle controversie B2C, instaurate dai consumatori nei confronti dei professionisti e solo in alcuni casi dai professionisti nei confronti dei consumatori (qualora la legislazione dello Stato membro, in cui il consumatore risiede, autorizza abitualmente la risoluzione di tali controversie attraverso lâintervento di un organismo ADR)4, ma in nessun caso alle controversie B2B, cioè tra professionisti.
Il Parlamento e il Consiglio hanno ritenuto che le ODR fossero piĂš adatte della giurisdizione ordinaria per risolvere questo tipo di controversie scaturenti da contratti di vendita o di servizi online, e pertanto hanno inteso incoraggiarne il ricorso tramite lâistituzione della Piattaforma. Per comprendere le ragioni di questa scelta, bisogna considerare le caratteristiche tipiche delle controversie scaturenti da questa categoria di contratti online. Si tratta di controversie che hanno generalmente degli elementi comuni, quali la ârelationshiplessâ5,dato che le parti coinvolte sono distanti e anonime e vengono in contatto per la prima volta e solo per un singolo rapporto giuridico deinito âone-shot transactionâ6; il valore di queste controversie è generalmente esiguo, a differenza dei costi elevati che potrebbero derivare da unâazione giudiziaria ordinaria dovendo gli stessi in taluni casi includere costi di trasporto, spese per i legali, costi per traduzioni e interpreti; si adattano
3 Art.2 Reg. UE 524/2013. Sul punto si veda T. Maiorescu, Speciic Aspects Regarding the Settlement of Litigations within the Consumers Protection Field, from the Perspective of the New European Regulations, in J of Law and Adm. Sciences, 2015, 113.
4 Art, 2, co. 2° Reg. UE 524/2013.
5 E. Katsh, E-commerce, E-Disputes and E-Dispute Resolution in the Shadow of âeBay Lawâ, in Ohio State Journal of Dispute Resolution, 2000, 714. Questâautore con il termine ârelationshiplessâ intende riferirsi alla mancanza di contatti tra le parti precedentemente alla transazione da cui è sorta la lite.
6 Ibid
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bene alla natura transfrontaliera di queste controversie, e permettono di eludere almeno parzialmente i problemi di diritto internazionale privato relativi alla localizzazione del foro7 e alla scelta del diritto applicabile8, dato che si svolgono âin the shadow of the lawâ9; inoltre, esse permettono âdi cancellare le barriere del tempo e dello spazioâ10 , svolgendosi in luoghi virtuali e in un tempo ridotto.
Tramite lâaccesso al sito web della Piattaforma, gli utenti possono attivare la procedura prevista dal Regolamento.
La procedura può essere idealmente scomposta in due fasi principali. La prima fase è preliminare allâinstaurazione della procedura
ODR vera e propria, ed è gestita dalla Piattaforma. La seconda fase, che è eventuale e dipende dallâesito della prima, è invece gestita dagli organismi ADR designati dalle parti di comune accordo.
Tutta la procedura, dal momento dellâinstaurazione ino alla sua conclusione, può essere descritta secondo la seguente sequenza temporale: (i) presentazione e invio del reclamo, (ii) designazione dellâorganismo di risoluzione della controversia, (iii) trattazione della controversia da parte dellâorganismo.
Le prime due fasi sono gestite dalla Piattaforma, mentre la restante è gestita dallâorganismo ADR eventualmente designato.
Lâinstaurazione della procedura tramite la Piattaforma è standardizzata e uguale per tutti gli utenti.
Lâatto introduttivo della procedura è la presentazione del reclamo da parte del consumatore11, attraverso la compilazione di un modu-
7 R. Sali, Risolvionline della Camera Arbitrale di Milano: il modello e la procedura, disponibile su www.camera-arbitrale.it, 22.
8 T. Schultz, Private Legal Systems: What Cyberspace Might Teach Legal Theorists, in Yale Journal of Law and Technology, 2008, 153.
9 R. Mnookin, L. Kornhauser, Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce, in YALE L.J., 1979, 968.
10 C. Menichino, Art. 19, d.lg. 70/2003 (composizione delle controversie), in Diritto dellâinformatica, a cura di G. Finocchiaro e F. Delini, Torino, UTET, 2014, 457.
11 Art. 8 Reg. UE 524/2013.
lo online, accessibile collegandosi alla Piattaforma, che consente di identiicare le parti e deinire lâoggetto della controversia.
Il reclamo viene poi inviato alla controparte tramite la Piattaforma. Trattandosi di procedimenti consensuali, la fase di attrazione della parte alla conciliazione si rivela cruciale12, e da essa dipende la prosecuzione dellâintera procedura. La parte invitata è chiamata a decidere, nel termine di 30 giorni, se accettare di partecipare al procedimento. In caso affermativo, designa di comune accordo con il consumatore un organismo ADR presente nellâelenco della Piattaforma. In alcuni casi gli utenti sono obbligati a ricorrere a un organismo speciico, e ciò accade principalmente se la controversia deve essere instaurata innanzi ad organismi paritetici.
Se decorsi i 30 giorni la parte riiuta di partecipare, esprimendo tale diniego o non rispondendo allâinvito, il reclamo non può essere piĂš trattato13. In questo caso, al consumatore è preclusa la strada delle ODR tramite lâutilizzo della Piattaforma.
Nel caso in cui le parti raggiungono un accordo, la Piattaforma trasmette i dettagli della controversia allâorganismo ADR prescelto14. Lâorganismo ha a disposizione tre settimane per decidere se ha la competenza per trattare il reclamo. Bisogna tenere in conto che alcuni organismi per potersi dichiarare competenti a gestire le controversie, devono soddisfare dei requisiti ratione materiae, dato che possono trattare solo speciici tipi di controversie, relativi a determinati settori, e dei requisiti ratione personae, dato che possono trattare controversie insorte soltanto tra determinati soggetti. Se entrambi i requisiti ratione materiae e personae sono soddisfatti, lâorganismo ADR si dichiara competente a gestire la procedura.
Gli organismi ADR presenti sulla Piattaforma sono inseriti in un elenco, ed è possibile iltrare la ricerca degli stessi utilizzando il parametro del paese dovâè operativo lâorganismo.
Per lâItalia sono indicati al momento circa venti organismi, in cui igurano gli organismi di mediazione di alcune camere di com-
12 R. Sali, Risolvionline, cit., 14.
13 Art. 8, co. 8° Reg.524/2013.
14 Art. 8, co. 6° Reg. 524/2013.
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mercio, tra cui Napoli15 e Milano16, e una serie di organismi di conciliazione paritetici di alcune multinazionali quali Trenitalia17, ENI18 e varie compagnie telefoniche19 .
Ciascun organismo ha un proprio regolamento, e offre determinati tipi di ODR. Tuttavia, gli ODR providers devono uniformarsi ad alcune regole comuni imposte dal Regolamento a salvaguardia dellâeficacia delle procedure. Tra queste norme comuni, il Regolamento prevede in capo allâorganismo designato degli obblighi di trasmissione delle informazioni alla Piattaforma20, e alcuni obblighi in merito alle modalitĂ di conduzione delle procedure, tra cui la regola per cui non deve essere richiesta la presenza isica delle parti21 .
Lâart. 1 del Regolamento stabilisce che il suo obiettivo âè di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare alla sua dimensione digitale, mettendo a disposizione una piattaforma ODR europea (âpiattaforma ODRâ) che agevoli la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale, trasparente, eficace, rapida ed equa delle controversie online tra consumatori e professionistiâ.
Il Regolamento intende assicurare ai consumatori un âelevato grado di protezioneâ, aumentando la iducia degli stessi nella dimensione digitale del mercato interno. Per realizzare pienamente questâobiettivo, il Regolamento ha previsto che le parti dovessero
15 Il regolamento dellâorganismo della CCIAA di Napoli è disponibile sul sito www.na.camcom.it.
16 La Camera Arbitrale di Milano ha istituito il servizio âRisolviOnlineâ, che ha un sito dedicato www.risolvionline.com.
17 Accessibile dal sito http://www.trenitalia.com.
18 Accessibile dal sito http://www.eni.com.
19 Tra queste la Tim (http://www.tim.it), la Vodafone (http://www.vodafone.it) e la Wind (http://www.wind.it).
20 Art. 10, lett. c Reg. 524/2013.
21 Art.10, lett. b Reg. 524/2013. Sul punto si veda T. Maiorescu, cit., 121.
avere facile accesso alle ODR, considerate come âmezzi facili, eficaci, rapidi e a basso costoâ22 per risolvere eventuali controversie.
In questo paragrafo cercheremo di valutare se lâistituzione della Piattaforma ha effettivamente realizzato lâobiettivo sopra menzionato.
La creazione della Piattaforma contribuisce indubbiamente ad aumentare la iducia dei consumatori nel mercato digitale, nella misura in cui offre a questa categoria di utenti la possibilitĂ , quanto meno in astratto, di tentare una strada alternativa ai procedimenti giurisdizionali, qualora sorgano delle controversie con i professionisti. Questa possibilitĂ , anche se solo eventuale e subordinata allâesistenza del consenso di entrambe le parti, può effettivamente essere percepita come un valore aggiunto da un consumatore che si appresta ad effettuare un acquisto transfrontaliero online. Tuttavia, al di lĂ della previsione astratta della tutela del consumatore, bisogna veriicare se un elevato grado di protezione dello stesso è stato effettivamente assicurato in concreto.
Per consentire alla Piattaforma di esplicare pienamente le sue potenzialitĂ , è necessario prima di tutto sensibilizzare i consumatori sullâesistenza della stessa. A tal ine, il Regolamento pone un vero e proprio obbligo dâinformazione in capo ai professionisti stabiliti nellâUnione e operanti con contratti di vendita o di servizi online, stabilendo che questi ultimi debbano fornire sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR, e un indirizzo di posta elettronica che possa essere utilizzato dai consumatori come primo punto di contatto a lite insorta23. Tuttavia, è agevole costatare che la maggior parte dei professionisti che rientrano nella categoria sopra indicata e che operano online, non si è uniformata al disposto del Regolamento, e pertanto la Piattaforma resta al momento sconosciuta ai piĂš24 .
Dallâanalisi del meccanismo della Piattaforma emergono numerose criticitĂ , che attengono sia al funzionamento della stessa, sia alla scelta delle ODR come mezzo per assicurare gli obiettivi del Regolamento.
22 Considerando 2 del Reg. UE 524/2013.
23 Art. 14, Reg. UE 524/2013.
24 Le sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento devono essere previste dagli Stati membri (art. 18 del Reg.).
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Ad avviso di chi scrive, la Piattaforma avrebbe potuto meglio assicurare gli obiettivi della rapiditĂ , del basso costo e della riservatezza della procedura. Il primo luogo, si può rilevare che la Piattaforma prevede che lâintervento degli organismi ADR è obbligatorio in ogni caso, e che quindi la funzione della Piattaforma sia soltanto quella di limitarsi a favorire il contatto delle parti con questi organismi. Ciò può avere un impatto negativo su due variabili della procedura: la durata e i costi. Per designare lâorganismo ADR, le parti hanno a disposizione un termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo online sulla piattaforma (cui poi va aggiunta la durata della procedura ODR, che può arrivare ad un massimo di 90 giorni).
Questo lasso temporale di trenta giorni, non breve, poteva essere utilizzato in maniera differente. Si poteva ad esempio consentire alle parti di tentare una negoziazione tra loro, anzichĂŠ ricorrere direttamente alla mediazione effettuata tramite un organismo ADR. La negoziazione delle parti si sarebbe potuta svolgere tramite il ricorso a ODR totalmente automatizzate, quali ad esempio un solution set database sul modello di Square Tradeâs Direct Negotiation, che è stato utilizzato da E-bay e ha prodotto ottimi risultati. Un solution set database è un expert system, che si basa su una forma di intelligenza artiiciale, che si aggiorna costantemente sulla base dei casi che gli sono sottoposti. Questo software sottopone alle parti dei casi tipo, che possono corrispondere alla loro situazione, e in seguito raccomanda degli accordi transattivi che sulla base di statistiche risultano adeguati a risolvere il caso individuato. I contratti di vendita e di acquisto online hanno delle dinamiche facilmente prevedibili, e pertanto questo tipo di ODR può funzionare adeguatamente. La Piattaforma avrebbe potuto mettere a disposizione delle parti un software simile consentendone lâutilizzo gratuito e, nel caso in cui le stesse fossero state in grado di risolvere le proprie controversie, non sarebbe stato necessario lâintervento dellâorganismo ADR e quindi il pagamento degli ulteriori costi di gestione della procedura e del mediatore.
Le tariffe degli organismi ADR sono in genere stabilite in base a scaglioni che corrispondono al valore della lite. Comparando i vari tariffari degli organismi ADR, si può evincere che se la controversia è dâimporto esiguo, queste procedure ODR si rivelano poco convenienti per il consumatore. Spesso si pone lâaccento sullââeconomicitĂ â delle ODR. In realtĂ tale economicitĂ vale soltanto se i costi delle procedu-
re ODR sono paragonati a quelli dei giudizi ordinari relativi a controversie transfrontaliere,dato che le stesse riescono ad abbattere alcune voci di costo importanti come sopra indicate. Il Regolamento ODR e la direttiva ADR 2013/11/UE pongono lâaccento sulla necessitĂ che queste procedure abbiano un basso costo25, che non risultino, in altri termini, troppo onerose per il consumatore al punto da dissuaderlo a cercare una risoluzione della controversia. Al contrario, le ODR restano onerose per il consumatore qualora il contenzioso sia di valore esiguo, elemento che caratterizza una larga fascia delle controversie legate allâe-commerce, al punto da dissuaderlo dal tentare una risoluzione delle stesse. La predisposizione di una prima fase di negoziazione condotta tramite sistemi automatizzati avanzati avrebbe potuto assicurare meglio lâobiettivo dellâeconomicitĂ . La Piattaforma si limita invece a esercitare un ruolo passivo, di mero tramite tra le parti e lâorganismo ADR, mentre forse sarebbe stato auspicabile un ruolo attivo anche di sperimentazione dellâutilizzo delle nuove tecnologie nelle ODR.
Altra osservazione può essere fatta in merito al ventaglio di ODR offerto dagli ODR providers selezionati per lâItalia. Da uno sguardo sulle opzioni disponibili, si può riscontrare una mancanza di varietĂ dellâofferta e un basso livello di sperimentazione. Gli organismi selezionati offrono delle procedure ODR piuttosto basilari, che consistono quasi unicamente in âtechnology-assisted ODR mechanismâ, e non in âtecnology-based ODR mechanismsâ. In altri termini, la tecnologia è utilizzata in questi tipi di ODR soltanto per facilitare lo svolgimento della procedura, fornendo dei mezzi di comunicazione piĂš rapidi, quali chat ed e-mail. Ma non si riscontrano innovazioni o sperimentazioni signiicative che mettano al centro delle ODR la tecnologia con tutte le sue potenzialitĂ innovative, dato che la stessa viene considerata ancillare allo svolgimento del procedimento e mai come arteice dello stesso. LâODR viene ancora concepita come una categoria di ADR migliorata dallâutilizzo di tecniche informatiche, e non viene considerata come una categoria nuova, capace di modiicare gli strumenti tradizionali e il modo di concepire la risoluzione delle controversie26. Si poteva ad esempio trarre ispirazione
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da contesti in cui sono state giĂ fatte sperimentazioni signiicative, e in cui si sono sviluppate interessanti forme di ODR, quali le âautomated negotiation or blind biddingâ27, i âmulti-variable resolution optimization programsâ28, e i âsolution set databasesâ29. Tuttavia, le ODR offerte consistono quasi unicamente in conciliazioni condotte con lâausilio dei mezzi informatici ma che replicano in tutto e per tutto lo schema della conciliazione non virtuale.
Altre criticitĂ possono essere osservate in merito alla scelta delle ODR come mezzo per attuare il Regolamento. Questi mezzi alternativi di risoluzione delle controversie si adattano bene per la grande lessibilitĂ , la rapiditĂ , la riservatezza30, e per la mancanza di formalitĂ processuali, a essere utilizzate per risolvere eventuali controversie transfrontaliere legate allâe-commerce. Tuttavia, il grado di protezione che esse sono in concreto in grado di assicurare alle parti può essere considerevolmente ridotto per alcune caratteristiche strutturali di queste procedure.
Il primo fattore che può considerevolmente diminuire lâeficacia delle ODR è legato alla natura contrattuale di queste procedure.
Come abbiamo rilevato in precedenza, per instaurare queste procedure è necessario che entrambe le parti vi consentano. La manifestazione del consenso è necessaria, nel meccanismo della Piattaforma, non solo per lâinstaurazione della procedura, ma anche in seguito ad esempio per lâindividuazione dellâorganismo ADR competente a gestire la procedura. Ă agevole comprendere che a lite insorta, il raggiungimento del consenso tra le parti può diventare unâimpresa ardua, perchĂŠ i rapporti si sono giĂ compromessi. Il riiuto della parte di partecipare alla procedura costituisce una barriera insormontabile per la parte che adisce lâorganismo ADR.
Il secondo fattore che può avere un impatto sullâeficacia, è legato allâesito di queste procedure, che possono concludersi con atti non
27 Tra gli ODR providers che offrono questi servizi si vedano Cybersettle (www. cybersettle.com) e SmartSettle (www.smartsettle.com).
28 Un esempio di questo sistema è SmartSettle program, offerto da SmartSettle (www.smartsettle.com).
29 Un esempio di solution set database era costituito da SquareTradeâs Direct Negotiation, elaborato per risolvere le controversie scaturenti da E-Bay.
30 C. Menichino, Art. 19, cit., 457.
vincolanti, o con atti che hanno valore di un contratto31. La loro esecuzione può quindi essere rimessa alla volontà delle parti.
La piattaforma non affronta adeguatamente nessuna delle due questioni appena menzionate. Sia per quanto riguarda lâattrazione della parte nella procedura sia in ordine allâesecuzione della proposta transattiva, la Piattaforma non prevede dei meccanismi che possano incentivare il professionista a ricorrere alle stesse o ad adempiere. Al ine di incentivare lâuso delle ODR, non basta prevedere in âastrattoâ la possibilitĂ di ricorrere a queste procedure, ma bisogna anche prevedere meccanismi che possano favorirne lâuso in concreto. Le ODR possono essere davvero eficienti soltanto se il consumatore ha fondati motivi per ritenere che in caso di controversia avrĂ una possibilitĂ concreta di tentare una risoluzione della controversia con il professionista. La volontarietĂ della procedura è un elemento importante nelle ODR, ma è intuitivo comprendere che senza adeguati incentivi lâutilitĂ di questi mezzi di risoluzione delle controversie può essere vaniicata del tutto, e con essa anche lâobiettivo fondamentale della protezione del consumatore nel mercato digitale.
Queste questioni sono state affrontate con soluzioni interessanti in altre âpiattaforme virtualiâ, in cui si sono predisposti dei meccanismi che potessero incentivare le parti a partecipare alle procedure e a dare esecuzione a unâeventuale proposta transattiva. Questi incentivi fanno leva su un elemento fondamentale per i professionisti che operano nel web: la preservazione della âpropria reputazioneâ in rete, e quindi la iducia dei consumatori verso il professionista. In alcuni âmercati onlineâ sono infatti stati creati dei veri e propri sistemi di feedback e trustmark, che hanno la funzione di rendere noti a tutti gli utenti lâeventuale afidabilitĂ di un professionista e la sua condotta sul web.
I primi, anche deiniti reputation management systems, operano attraverso i feedback rating systems che sono dei software che rico-
31 Il Reg. UE 524/2013 prevede allâart. 9, co. °5, lett. e, che le parti siano preventivamente informate circa la natura vincolante o non vincolante dellâesito della procedura. Sul tema si veda S. Azzali; Regazzoni, Composizione extragiudiziale delle controversie e strumenti di ADR, in C.C. Rossello, G. Finocchiaro, E. Tosi (a cura di), Commercio elettronico, Torino, Giappichelli, 2007, 252.
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struiscono la reputazione di un dato professionista sulla base dei feedback rilasciati dagli utenti, e che sono resi pubblici e facilmente accessibili al consumatore che si appresta ad acquistare dal professionista. Nel sistema di E-Bay ad esempio, se una parte si riiuta di partecipare a una ODR, oppure di dare esecuzione alla proposta transattiva, può ricevere un feedback negativo dalla parte che lâha invitata a partecipare alla procedura, che viene pubblicamente esposto sul suo proilo online. Per rimuovere questo feedback negativo, che è visibile a tutti gli utenti, la parte ha a disposizione due strade: iniziare con la controparte una procedura per la rimozione del feedback negativo, che sarĂ decisa da una âcorte onlineâ composta da 21 utenti E-Bay32; oppure accettare di partecipare alla mediazione che aveva riiutato in precedenza. Questa sorta di âsanzioni privateâ hanno dato prova di essere particolarmente eficaci nei mercati globali gestiti dalle grandi multinazionali, dato che riescono a screditare la reputazione di un professionista, a cui i consumatori preferiranno professionisti che non hanno ricevuto feedback negativi e che dimostrano quindi di avere una buona condotta sul web. Prova della loro eficacia può essere rinvenuta nel fatto che i professionisti sono disposti a intentare i c.d. reputational claims al ine di rimuovere il feedback negativo.
I trustmark sono invece degli strumenti che consentono ai consumatori di individuare i professionisti afidabili33. Si tratta di sigilli che sono rilasciati da enti privati o pubblici ai professionisti che soddisfano determinati standard. I sigilli attestano, tra lâaltro, che il professionista si impegna effettivamente a ricorrere alle ODR. Questi meccanismi sono esposti sul sito internet del professionista, e consentono ai consumatori di individuare facilmente i professionisti non afidabili e a preferirgli quelli che invece lo sono.
In ultimo si può osservare che lâutilizzo isolato delle ODR non può essere in grado di assicurare un elevato grado di protezione dei consumatori nel mercato digitale. Le ODR sono dei rimedi di extrema ratio, cui si ricorre a lite insorta. La protezione dei consumatori nel
32 Rabinovich-Katsh, Technology and the Future of Dispute Systems Design, in Harvard Negotiation Law Review, 2012, 174.
33 Si veda Rabinovich-Einy, Technologyâs Impact: The Quest for a New Paradigm for Accountability in Mediation, in Harv. Negot. L. Rev., 2009, 11, 253.
mercato digitale deve essere garantita preventivamente, proprio per evitare che sorgano eventuali controversie. A tal ine, possono svolgere un ruolo fondamentale i sistemi di ODP guarantees (ossia Online Dispute Prevention Guarantees)34, quali ad esempio i meccanismi di âcredit card charge backâ o gli âescrow agreementsâ. Queste garanzie sono capaci di assicurare un maggiore livello di protezione dei consumatori rispetto a quanto possano fare le ODR, e per questa ragione dovrebbero essere sviluppati parallelamente alla Piattaforma.
Lâistituzione della Piattaforma costituisce un primo passo importante nella giusta direzione, e contribuirĂ senza dubbio alla diffusione della cultura delle ODR. Tuttavia il mondo delle ODR è molto complesso, eterogeneo, in continua evoluzione, e le sue potenzialitĂ per aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato digitale dovrebbero essere esplorate attraverso una maggiore sperimentazione
Nellâultimo decennio lâimpiego degli strumenti informatici nella PA è andato crescendo, sulla scorta delle previsioni legislative che, recependo gli stimoli provenienti dalle istituzioni europee1, hanno sempre piĂš spesso incentivato negli ufici pubblici lâuso del digitale sia nei rapporti tra amministrazioni che tra queste ultime e i privati2 .
1 Tra i principali documenti europei con le quali le istituzioni UE hanno evidenziato lâimportanza dellâuso dellâinformatica da parte delle amministrazioni nazionali, possono essere ricordati: Commissione europea, Piano strategico Europa 2020, reperibile sul sito www.ec.europe.eu/eu2020/pdf; Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Unâagenda digitale europea, Bruxelles, 19.5.2010, COM(2010)245 deinitivo, reperibile su www.eur-lex.europa.eu. Sul tema della sanitĂ digitale, in particolare, si annoverano la Direttiva 2011/24/UE, con particolare riferimento agli artt. 11 (âRiconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membroâ) e 14 (âAssistenza sanitaria onlineâ) nonchĂŠ Commissione europea, eHealth Action Plan 2012-2020 â Innovative Healthcare for the 21th Century, Brussels, 6.12.2012, COM(2012)736 inal, reperibile su www.ec.europe.eu/digital-single-market/ en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century.
2 Sotto questo speciico proilo, si pensi allâintroduzione dellâart. 3-bis nella legge n. 241/1990, avvenuta ad opera della legge 11 febbraio 2015, n. 15, il quale recita che ÂŤPer conseguire maggiore eficienza nella loro attivitĂ , le amministrazioni pubbliche incentivano lâuso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privatiÂť. PiĂš in generale, si segnala che con il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 è stato introdotto nel tessuto giuridico nazionale il c.d. Codice dellâAmministrazione
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
In questo contesto generale, anche la sanità è stata interessata da un crescente processo di digitalizzazione, tuttâoggi in ieri, che si è declinato sui diversi fronti dellâe-government, dellâe-procurement e degli e-services3 .
Nel prosieguo del lavoro, ci si soffermerĂ sulle principali iniziative avviate in Italia nel campo dellâe-health, concentrandosi poi sui beneici e sulle criticitĂ legate allâimpiego del Fascicolo sanitario elettronico (Fse).
2. Le iniziative e-health in Italia: lo stato dellâarte
Nel contesto della tripartizione in macro-settori sopra riportata, che individua i tre campi elettivi di applicazione delle tecnologie informatiche in sanitĂ , lâambito degli e-services può a sua volta essere scomposto in diverse micro-aree4, le quali, lette complessivamente, forniscono un quadro abbastanza completo delle iniziative che sono state avviate in Italia nel settore dellâe-health.
La menzionata classiicazione consente di incasellare in tre micro-settori le principali iniziative di sanitĂ digitale conosciute dallâordinamento italiano.
digitale. Per un approfondimento sul CAD, ex multis, E. Carloni, Codice dellâamministrazione digitale â Commento al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini, Maggioli, 2005;
G. Cassano, C. Giurdanella (a cura di), Il codice della pubblica amministrazione digitale â Commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, Giuffrè, 2005;
I. DâElia,
M. Pietrangelo, Il Codice dellâamministrazione digitale nel processo di sempliicazione normativa: genesi e criticitĂ , in Informatica e dir., 2005, 9 ss.
3 Cfr. A. Paltrinieri, SanitĂ e Internet: la sida degli e-services per la salute, in Tendenze nuove, 3, 2002, 375, il quale afferma, appunto, che lâintroduzione del digitale in sanitĂ sia avvenuta in relazione a tre macro-settori, che egli deinisce, rispettivamente, e-government, e-procurement e e-services. Nel primo caso, Internet costituisce uno strumento di governo del sistema sanitario complessivo; nel secondo, un mezzo di eficienza negli approvvigionamenti; nellâultimo, uno strumento innovativo per lâerogazione dei servizi.
4 Anche questa classiicazione si ritrova in A. Paltrinieri, SanitĂ e Internet, cit., 380-385. LâA. fa riferimento alle seguenti categorie di servizi sanitari digitalizzati: servizi informativi clinici e di outcome; gestione di dati sanitari personali; sostegno a pazienti cronici in unâottica di continuitĂ assistenziale; traduzione informatica di servizi giĂ erogati in modalitĂ tradizionali.
Una prima area è rappresentata dai servizi informatici che consentono la gestione in forma elettronica dei dati sanitari dei pazienti. A questa inalitĂ risponde proprio il Fascicolo sanitario elettronico5, un documento digitale personale, diverso dalla âcartella clinica digitaleâ6, che raccoglie dati sanitari e socio-sanitari di ciascun individuo, utili a ricostruire la sua storia clinica, e che, in presenza del consenso dellâinteressato, mette tali informazioni a disposizione del personale sanitario che tale soggetto prende in cura.
Lâingresso del FSE nel tessuto ordinamentale italiano è avvenuto attraverso un percorso che ha preso le mosse dallâiniziativa di alcune Regioni, le quali, in assenza di una base normativa nazionale, hanno dato avvio ad una serie di iniziative sperimentali7. Solo successivamente, con la inalitĂ di estendere a tutto il territorio na-
5 In generale sul Fascicolo sanitario elettronico, si vedano, P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali, UniversitĂ degli Studi di Trento, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2011; G. Comandeâ, Circolazione elettronica dei dati sanitari e regolazione settoriale: spunti ricostruttivi su âinterferenze sistematicheâ, in A.A.V.V., Studi in onore di Davide Messinetti, Edizioni Scientiiche Italiane, 2008, 279 ss.; G. Comandeâ, L. Nocco, V. PeignĂŠâ, Il Fascicolo Sanitario Elettronico: uno studio multidisciplinare, in Riv. It. Med. Leg., 2012, 1, 105 ss.; V. PeignĂŠ, Il Fascicolo Sanitario Elettronico: verso una âtrasparenza sanitariaâ della persona, ivi, 2011, 6, 1519 ss. Per unâanalisi speciica delle problematiche sollevate dalla gestione del FSE di un soggetto minorenne, si veda R. Ducato, U. Izzo, Diritto allâautodeterminazione informativa del minore e gestione dei dati âsupersensibiliâ nel contesto del Fascicolo Sanitario Elettronico, in Dir. Inf., 2013, 4-5, 703 ss.
6 P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico, cit., 150 si sofferma su questa differenza, speciicando che il Fse ÂŤmodiica le categorie organizzative stesse della documentaristica sanitaria, costituendo un contenitore piĂš ampio di dati relativi alla storia clinica di un paziente [rispetto alla cartella clinica digitale] e garantendogli un livello di interoperabilitĂ e di coinvolgimento sconosciuti in passatoÂť. Per unâanalisi, in generale, del regime giuridico della cartella clinica, si veda ivi, 149, con particolare riferimento alla dottrina richiamata nella nota n. 91. Si noti, inoltre, che assai dibattuto è il valore giuridico della cartella clinica. Sul punto, per una sintesi delle diverse posizioni sostenute negli anni, F. Frè, La cartella clinica nel sistema sanitario italiano, in Nuova rass. legisl., dottr.e giur., 2007, 23-24, 2387.
7 Si sofferma sulle esperienze avviate in alcune Regioni italiane, P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico, cit., 58 ss.
zionale tale strumento, il Governo si è attivato per regolamentare il fenomeno unitariamente. Lo ha fatto, in prima battuta, nel novembre 2010, attraverso lâadozione delle Linee Guida sul Fse ad opera del Ministero della Salute, elaborate da un tavolo inter-istituzionale istituito dallâallora Ministro della Salute, composto da esperti ministeriali, da rappresentanti delle Regioni, da esperti del Dipartimento per la digitalizzazione della PA e lâinnovazione tecnologica (incardinato nella Presidenza del Consiglio), di DigitPA e dellâAutoritĂ Garante per la protezione dei dati personali; successivamente, attraverso la positivizzazione della nozione di Fse e delle sue inalitĂ attraverso una fonte di rango primario, ossia il d.lgs. n. 179/2012; inine, con il D.P.C.M. n. 178/2015, con il quale lâesecutivo ha adottato la relativa disciplina di dettaglio.
Una seconda area di applicazione delle tecnologie informatiche in sanità è quella del monitoraggio di pazienti cronici da remoto, attraverso applicazioni di telemedicina, le quali favoriscono la continuitĂ della relazione tra il paziente e il medico e, in questo modo, la qualitĂ e adeguatezza delle cure. Inoltre, oltre a declinarsi nella forma di âtele-monitoraggioâ, quale è quella appena descritta, esse possono conigurarsi anche come âtele-consultoâ o âtele-conferenzaâ, entrambe modalitĂ di dialogo tra piĂš medici e/o specialisti che hanno in cura i medesimo paziente, o anche come âtele-reportingâ, ossia modalitĂ telematica di trasmissione di dati tra medici8 .
La terza area di impiego dei servizi informatici in sanitĂ concerne le prestazioni che sono giĂ fruibili attraverso modalitĂ tradizionali ma che, attraverso lâinformatica, possono trovare nuove modalitĂ di erogazione.
Rientra in questo ambito il sistema CUP, il quale consente di prenotare prestazioni sanitarie e diagnostiche attraverso un unico punto di accesso, aziendale o inter-aziendale9, il quale, pe-
8 Per una ricognizione dellâevoluzione della nozione di âtelemedicinaâ, si veda G. Cangelosi, I servizi pubblici sanitari: prospettive e problematiche della telemedicina, in Dir. fam., 2007, 1, 437 ss.
9 Per una ricostruzione dellâevoluzione dei sistemi CUP in Italia, si rinvia a C. Cipolla, A. Paltrinieri (a cura di), I CUP in Italia. Lo sviluppo delle reti telematiche per lâaccesso alla sanitĂ , Milano, Franco Angeli, 1999.
Il Fascicolo sanitario elettronico nell'esperienza italiana...
raltro, permette di monitorare la domanda e lâofferta sanitaria nonchĂŠ di individuare casi di incongruenza tra le due e di porvi rimedio nonchĂŠ, nei casi in cui lâunitĂ territoriale di riferimento del sistema sia piĂš ampia della singola realtĂ aziendale, può aiutare a governare e ridurre le liste dâattesa, consentendo ai pazienti di fruire delle prestazioni richieste presso presidi sanitari vicini, con minore attesa.
Il sistema CUP non è stato ancora compiutamente regolamentato a livello centrale. Il Ministero ha soltanto emanato, nellâottobre del 2009, le Linee Guida Nazionali sul Sistema CUP. In sede legislativa, poi, il Governo si è limitato a sancire una esplicita preferenza per lâuso dei sistemi di prenotazione elettronica allâart. 47 del d.l. n. 5 del 4 aprile 2012, prevedendo che nei piani di sanitĂ nazionali e regionali debbono essere privilegiati proprio i sistemi elettronici.
A questa micro-area, fanno capo anche la dematerializzazione delle ricette cartacee in favore di quelle telematiche e la refertazione online.
La dematerializzazione delle ricette è stata prevista dal d.l. n. 78/2010 ed è stata ribadita dal d.l. n. 179/2012, che ha deinito un percorso graduale di sostituzione delle prescrizioni cartacee con quelle elettroniche (60% nel 2013, 80% nel 2014, 90% nel 2015).
Lâinvio dei referti online, invece, è stato introdotto, in prima battuta, in modo autonomo da singole realtĂ locali, soprattutto private.
Sul fronte della normativa statale, il d.l. n. 70/2011â in particolare allâart. 6, co. 2, lett. d) nn. 1) e 2) â ha disposto che le strutture del SSN provvedano a predisporre meccanismi per consentire sia il pagamento online delle prestazioni sanitarie sia lâinvio telematico dei relativi referti. Tale disposizione è stata attuata con previsioni piĂš speciiche attraverso il D.P.C.M. 8 agosto 2013.
Prescindendo da unâanalisi speciica dei singoli aspetti positivi legati alle singole applicazioni delle tecnologie digitali in sanitĂ â richiamate nel precedente paragrafo â sâintende qui soffermarsi, tra di essi, su quelli speciicamente legati allâimpiego del Fse.
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Tali beneici possono essere raggruppati attorno a due poli.
Occorre, infatti, rimarcare come lâuso di tale strumento possa produrre vantaggi sia sotto il proilo, per cosĂŹ dire, âindividualeâ sia sotto un proilo, diciamo, âistituzionaleâ10 .
Nella prima accezione, lâimpiego delle tecnologie informatiche si rivela funzionale ad assicurare unâeffettiva adeguatezza ed una migliore qualitĂ delle cure.
Il Fse, infatti, si differenzia dalle raccolte di dati sanitari in formato cartaceo per la quantità di informazioni in esso presenti. In questo senso, in un contesto sanitario che, secondo alcuni, è sempre piÚ frammentato11, esso consente ai sanitari di avere una visione completa dello stato di salute del paziente12 .
Nella seconda accezione, invece, il Fse può determinare il miglioramento dellâassistenza sanitaria sotto il proilo dellâeficienza e del contenimento dei costi.
Esso, infatti, permette, grazie allo stoccaggio di dati, di evitare la duplicazione di analisi inutili. Inoltre, in forma anonima, può essere impiegato anche per inalitĂ di governo, ossia per ottenere informazioni utili a modulare, in unâottica di maggiore eficienza e di razionalizzazione delle risorse, lâofferta sanitaria.
10 Evidenziano questa duplice inalitĂ , tra gli altri, V. PeignĂŠ, Il Fascicolo sanitario elettronico, cit., parr. 2.1 e 2.2., 1520 nonchĂŠ R. Ducato, U. Izzo, Diritto allâautodeterminazione informativa del minore, cit., 704.
11 Si esprime in questi termini, A. Pagni, Dalla condotta medica alla medicina telematica, Lettura magistrale alle giornate nazionali di studio in medicina telematica, 8-9-10 aprile 2010, reperibile su www.medicinatelematica.it, il quale evidenzia come lo sviluppo tecnologico e il progresso della ricerca medica abbiano determinato una crescente specializzazione del personale sanitario, con la conseguenza che lâattenzione si è spostata dalla malattia del paziente alla malattia del singolo organo/ apparato, con lâabbandono di una visione dâinsieme della salute del paziente.
12 CosĂŹ, V. PeignĂŠ, Il Fascicolo Sanitario Elettronico, cit., 1519.
4.1. La riservatezza dei dati sanitari
Il legislatore nazionale, giĂ in sede di approvazione del testo unico in materia di tutela dei dati personali (Codice privacy)13, ritenne di approntare un regime di tutela rafforzato, rispetto a quello generale14 , per il trattamento dei dati sanitari15, dedicando ad esso lâintero titolo V del Codice privacy.
Lâintroduzione delle tecnologie informatiche in sanitĂ ha, sotto alcuni aspetti, reso necessario declinare tali previsioni in modo nuovo, sĂŹ da adattarle alle accresciute occasioni di rischio derivanti dallâimmissione dei dati sanitari nella Rete; lâeffettivitĂ ed eficacia del sistema di protezione dei dati sanitari online può infatti condizionare la iducia dei pazienti, che, in assenza di garanzie, potrebbero essere scoraggiati dallâimpiego di tali tecnologie.
Della necessitĂ di adeguare la normativa al nuovo contesto digitale, si è mostrata sin da subito consapevole lâAutoritĂ Garante per la privacy, la quale, in perfetta assonanza rispetto ai principi espressi
13 L. 30 giugno 2003, n. 196. Per un commento, ex multis, F. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il codice dei dati personali. Temi e problemi, Milano, Giuffrè, 2004; V. Cuffaro, R. DâOrazio, V. Ricciuto (a cura di), Il codice del trattamento dei dati personali, Torino, Giappichelli, 2007; J. Moducci, G. Sartor (a cura di), Il codice in materia di protezione dei dai personali, Padova, CEDAM, 2004.
14 Sul rapporto tra la disciplina avente ad oggetto i dati sanitari e quella generale contenuta nella Parte I del Codice, con particolare riferimento alla possibilità di qualiicare o meno di detto rapporto alla stregua di una relazione species-genus, si veda F. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà , P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, Tomo I, in S. Rodotà , P. Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, Milano, Giuffrè, 2011, 996-997, nota 27.
15 Con lâespressione âdato sanitarioâ si intende fare riferimento al dato idoneo a fornire informazioni sulla salute di un individuo. Il concetto di âsalute di un individuoâ deve essere inteso in senso ampio, inclusivo degli aspetti isici, psichici e relazionali della persona. A sostegno di tale impostazione, si vedano, J. Moducci, G. Sartor (a cura di), Il codice in materia di protezione dei dai personali, cit., 257;
G.M. Riccio, Privacy e dati sanitari, in F. Cardarelli, S. Sica-V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il codice dei dati personali, cit., 247 nonchĂŠ C. Casonato, Diritto alla riservatezza e trattamenti sanitari obbligatori: unâindagine comparata, in Quaderni del Dipartimento, Dipartimento di Scienze Giuridiche dellâUniversitĂ degli Studi di Trento, 1995, 32.
qualche anno prima in sede europea16, ha adottato due diverse Linee Guida17, una in materia di Fascicolo sanitario elettronico18, le cui disposizioni sono state recepite in gran parte dal D.P.C.M. n. 178/2015, e lâaltra in materia di invio dei referti online19 .
Con speciico riferimento al Fse, i principi issati dal Garante e dal legislatore costituiscono il risultato di un bilanciamento tra interessi contrapposti, costituiti, da un lato, dal rispetto delle scelte del paziente â che può valutare se creare il proprio Fse, a chi consentire lâaccesso e quali dati mostrare â e, dallâaltro, gli indubbi beneici, individuali e collettivi, che, come si è visto, questo strumento è in grado di produrre. Di tale bilanciamento sembra possa essere data una valutazione positiva.
Infatti, in linea di continuitĂ con i principi fondamentali dellâordinamento italiano, che pongono al centro la tutela della persona e che sanciscono la centralitĂ , appunto, del principio di autodeterminazione del paziente in ambito sanitario20, le previsioni poste dal legislatore in materia di tutela della riservatezza dei dati immessi nel Fse sembrano attribuire maggiore considerazione proprio alle scelte del paziente rispetto ai beneici ottenibili dallâimpiego delle tecnologie digitali.
Una rapida ricognizione delle principali tra le regole issate dal D.P.C.M. n. 178/2015 consente di dimostrare tale assunto.
Un primo insieme di previsioni pare poter essere inquadrato come applicazione diretta del principio di autodeterminazione.
16 Cfr. Gruppo di lavoro Articolo 29, Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche, 00323/07/EN WP 131, reperibile su www.ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/ wpdocs/2007/wp131_IT.pdf.
17 P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico, cit., 95, ritiene che i due documenti, pur distinti, abbiano affrontato problematiche distinte ma sovrapponibili.
18 Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario â 16 luglio 2009, pubblicate nella GU n. 178 del 3 agosto 2009.
19 Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida in tema di referti online â 19 novembre 2009, pubblicate sulla GU n. 288 del 11 dicembre 2009.
20 Di tale impostazione si trova traccia giĂ nel disposto dellâart. 32 Cost. nonchĂŠ dellâart. 33 della legge n. 833/1978. In questo senso, P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico, cit., 102-103.
Tra queste, rientra il dovere per il personale sanitario di fornire adeguata informativa al paziente circa la creazione del Fse, completa di tutte le informazioni indicate dallâart. 13 del Codice della privacy, rese in forma intellegibile, informando speciicamente questâultimo che il suo consenso è necessario sia per la creazione del Fse che in occasione di ogni singolo accesso ad esso da parte dei soggetti autorizzati (art. 6, co. 1-2). Ad essa si aggiunge la previsione della revocabilitĂ in ogni momento di tale consenso, con conseguente interruzione dellâalimentazione del Fse, il quale cade in una condizione di âcongelamentoâ, nel senso che i dati immessi restano memorizzati ma viene disabilitato lâaccesso ad essi cosicchĂŠ, nel caso in cui il consenso venga nuovamente prestato, i dati giĂ immessi prima della revoca vengano resi nuovamente visibili (art. 7). Inoltre, il legislatore ha riconosciuto il principio dellâoscuramento. Tale strumento consente al paziente di rendere visibili i dati (o alcuni di essi) solo a se stesso e al sanitario che li ha generati, con lâesclusione di ogni altro soggetto. Lâoscuramento impedisce a terzi non solo di consultare i dati oscurati ma anche di avere consapevolezza dellâesistenza di tali dati e del fatto che siano stati oscurati (c.d. oscuramento dellâoscuramento).
Altre previsioni costituiscono attuazione dei principi di proporzionalitĂ e necessitĂ del trattamento.
Il disciplinare tecnico allegato al D.P.C.M. prescrive un sistema di accesso âmodulareâ, che attribuisce un set differenziato di facoltĂ a seconda del soggetto che accede e dei dati in relazione ai quali viene effettuato lâaccesso. Dunque, ad esempio, se il MMG potrĂ accedere ai dati prescrittivi con facoltĂ di scrittura, il farmacista potrĂ solo prendere visione di essi.
Il D.P.C.M., inoltre, prescrive che lâaccesso al Fse sia consentito solo per le informazioni pertinenti al processo di cura per il quale esso venga effettuato e attribuisce alle Regioni (e Province autonome) la facoltĂ di predisporre un servizio di notiica tramite SMS o mail, che avverta il paziente di ogni accesso effettuato al proprio Fse (art. 13).
Un ultimo insieme di disposizioni riguarda le misure di sicurezza di cui il sistema informatico deve essere dotato al ine di evitare accessi illeciti e dispersione di dati.
Il sistema informatico del Fse deve prevedere un sistema di classiicazione delle informazioni contenute nel fascicolo e un sistema di
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classiicazione dei soggetti che accedono, in modo da selezionare le informazioni visibili a seconda di chi effettui lâaccesso. A ciò può essere aggiunto dalle Regioni un ulteriore livello di classiicazione relativo al contesto nel quale esso venga effettuato (emergenza, continuitĂ assistenziale eccâŚ). Lâaccesso al Fse deve essere preceduto da alcune azioni sequenziali: è necessaria la registrazione del soggetto che intende accedere (durante la quale il sistema deve veriicare la sua identitĂ e il suo ruolo), a seguito della quale egli riceverĂ le credenziali di accesso. Solo successivamente, il soggetto potrĂ autenticarsi. Tutte le operazioni che vengono svolte sul Fse â sia quelle annullate sia quelle andate a buon ine â devono essere registrate. Ciò consente di ricostruire le posizioni di responsabilitĂ nel caso di operazioni illecite. In sintesi, le previsioni richiamate dimostrano unâelevata considerazione dei principi di autodeterminazione, di proporzionalitĂ e di necessitĂ nonchĂŠ unâadeguata considerazione delle esigenze di tutela della sicurezza rispetto ad altri interessi contrastanti. Certo, alcune di essere presentano qualche proilo di criticitĂ : si pensi, ad esempio, alla dificoltĂ di stabilire a priori la pertinenza di alcune informazioni nei casi di patologie con una sintomatologia analoga o nei casi di possibile interazione tra diverse prescrizioni farmaceutiche. Eccettuate, però, tali situazioni, la riservatezza dei dati immessi nel Fse è assistita da un sistema che, tanto sotto il proilo normativo quanto sotto quello delle strutture informatiche, se rigorosamente rispettato, sembra essere in grado di assicurare un adeguato livello di protezione.
Lâimpiego delle nuove tecnologie e delle nuove opportunitĂ che Internet reca con sĂŠ non devono indurre a trascurare gli effetti negativi che si producono in capo a chi, da tali innovazioni tecnologiche, rimane escluso21, con conseguenze sfavorevoli sullo sviluppo complessivo del Paese22 .
21 In questo senso, L. Sartori, Il divario digitale: lâaccesso a Internet, in Nuova inf. bibl., 4, 2006, 683.
22 CosĂŹ, M.L. Parisi, S. Vergalli, Il digital divide frena lo sviluppo, in Equilibri, 2011, 2, 222, ove gli A.A. evidenziano come la distribuzione non equa delle tecnologie informatiche rischi di accentuare le differenze sia tra diversi Paesi (con particolare riferimento a quelli in via di sviluppo rispetto a quelli sviluppati) sia allâinterno del medesimo Paese.
Lâesclusione può trovare origine sia nel c.d. digital divide sia nelle digital inequalities23 .
La prima espressione si riferisce alle disomogeneitĂ nelle possibilitĂ di accesso alla Rete24 mentre la seconda, alle differenze nelle capacitĂ individuali di utilizzo dei mezzi informatici25 .
Entrambi i fenomeni, che vengono ricondotti alle disomogeneitĂ in termini di reddito e di livello di istruzione â accompagnate ad ulteriori variabili, quali la dimensione del nucleo familiare, lâetĂ , il sesso e la localizzazione26 â sono piuttosto diffusi in Italia, ove si registrano rilevanti differenze legate al luogo (Nord-Sud), allâetĂ (giovani e anziani) e alla condizione occupazionale del soggetto27 .
23 La distinzione tra le due categorie è stata elaborata in prima battuta da P. Norris, Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, New York, Cambridge University press, 2001 ed è stata successivamente ripresa in Italia da L. Sartori, Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali, Bologna, Il Mulino, 2006.
24 La nozione di digital divide si è molto evoluta nel corso degli anni. Questo aspetto è adeguatamente evidenziato da L. Sartori, Il divario digitale: lâaccesso, cit., 684, la quale afferma che ÂŤ[d]a una deinizione semplicistica e polare (haves [ossia, quelli che avevano lâaccesso ai mezzi informatici] e have-nots [ossia, coloro che tale accesso non avevano]) si è giunti a considerare [âŚ] il digital divide come un fenomeno multidimensionale, che va oltre la mera mancanza di un PC connesso alla rete. Una delle posizioni piĂš recenti suggerisce di interpretarlo come un continuum lungo il quale sono individuabili diverse gradazioni di grigio che vanno dalla mera esclusione dallâaccesso alla dotazione di strumenti (hardware e software) di ultima generazioneÂť.
25 Lâespressione digital inequalities e, soprattutto, la sua autonomia rispetto a quella di digital divide sono legate alla presa di coscienza che lâaccesso alla Rete non risolve tutte le possibili disuguaglianze, potendo queste ultime ricomparire sotto forma di diverse capacitĂ di impiego della tecnologia informatica. Sul punto, non è mancato chi, in ragione delle differenze tra le due nozioni, abbia proposto di autonomizzare lo studio di ciascuna di esse. In questo senso, P. Di Maggio, E. Hargittai, C. Celeste, S. Shafer, From the Digital Divide to Digital Inequality: Studying the Internet as Penetration Increases, Princeton University Center for Arts and Cultural Policy Studies, Working Paper, 29, Autunno, reperibile su www.princeton.edu/-artpol/workpap29.html.
26 In questi termini, A.M. Pinna, Lâeconomia/âDigital Divideâ, in Equilibri, 3, 2001, 219 ss. nonchĂŠ L. Sartori, Il divario digitale, cit, 690.
27 Per un approfondimento sulla situazione italiana, si veda L. Sartori, Gli italiani e il ritardo tecnologico, in Il Mulino, 2011, 2, 340 ss.
Lâaccesso al Fse e la gestione dei dati in esso contenuti presuppongono, da parte dei pazienti, la disponibilitĂ di strumenti informatici e la capacitĂ di utilizzarli28. PossibilitĂ di accesso omogenee e una diffusa capacitĂ di utilizzo delle tecnologie informatiche sono presupposti necessari per evitare che il divario si traduca nellâesclusione di alcuni (presumibilmente, i piĂš anziani, ossia coloro che hanno maggiore bisogno di prestazioni sanitarie) dalla fruizione dei servizi sanitari telematici, con pregiudizio per un uniforme grado di tutela del diritto alla salute.
Questa criticitĂ deve essere affrontata attraverso politiche attive, rifuggendo lâidea che tali differenze possano appianarsi spontaneamente con il passare del tempo29 .
Con speciico riferimento allâuso del Fse, si ritiene che lâimpegno verso la riduzione dei limiti allâaccesso e delle disuguaglianze debba seguire le seguenti tre direttrici.
In primo luogo, è utile che lâarchitettura informatica dei sistemi di Fse sia costruita nel modo piĂš semplice possibile; analogamente è fondamentale che lâinterfaccia attraverso la quale si accede al Fse sia semplice e chiara.
In seconda battuta, sarebbe opportuno che le strutture sanitarie organizzassero degli incontri nei quali spiegare, in modo semplice ed intellegibile, i meccanismi di utilizzo del Fse, soprattutto alle persone a maggiore rischio di esclusione, come le piĂš anziane.
Inine, proprio per la popolazione piĂš anziana, potrebbe essere disciplinato lâistituto della delega, ad un familiare o un parente di iducia, del potere di accedere al proprio Fse. Ă evidente che, al ine di
28 PiĂš in generale, sul fatto che lâalfabetizzazione informatica costituisca precondizione per lâesercizio dei diritti digitali nei confronti della PA, si veda F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalitĂ , in Dir. Informazione e Informatica, 2015, 2, 241.
29 Su questo aspetto, si sono fronteggiate negli anni due diverse teorie. La teoria della normalizzazione afferma che il tempo risolve spontaneamente il divario poichĂŠ anche coloro che, sotto il proilo della digitalizzazione, sono rimasti indietro saranno capaci di colmare il ritardo. La teoria della stratiicazione, invece, sostiene che soltanto speciiche politiche volte a rimuovere gli ostacoli allâaccesso possono evitare, appunto, la stratiicazione delle disuguaglianze, che non sono in alcun modo capaci di dissiparsi da sole. Sul punto, L. Sartori, Il divario digitale: lâaccesso, cit., 692.
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garantire unâeficacia tutela della riservatezza sui propri dati sanitari, occorre che la regolamentazione della delega sia approntata con molto rigore. Questâultima, infatti, genera una dissociazione tra lâidentitĂ della persona che effettua lâaccesso e lâidentitĂ digitale rappresentata dalle credenziali, la quale non corrisponde a quella del delegato.
Per far fronte a tale criticitĂ , potrebbero essere fornite delle credenziali ad hoc al delegato, immettendo le quali il sistema riconosca che lâaccesso è effettuato dal delegato e veriichi lâesistenza di una delega valida ed eficace30 .
In conclusione della relazione, pare necessario soffermarsi sul problema dellâinteroperabilitĂ dei sistemi informatici31 .
Il richiamato D.L. n. 179/2012 ha afidato alle Regioni (e alle Province autonome) il compito di istituire il Fse; il D.P.C.M. n. 178/2015 ha speciicato, nel menzionato Disciplinare tecnico, alcuni aspetti, di natura, appunto, tecnica, volti a garantire lâinteroperabilitĂ , ossia la possibilitĂ per i sanitari di accedere a Fse relativi a pazienti provenienti da altre Regioni.
Al di là di queste disposizioni adottate dal Governo, la concreta implementazione dei sistemi digitali è stata dunque lasciata alle Regioni.
Sul punto, nonostante sia stato previsto lâutilizzo del Sistema Pubblico di ConnettivitĂ (SPC) quale mezzo di âcomunicazioneâ tra le reti, è stato rilevato in senso critico come la fase della concreta messa in opera dei sistemi non sia stata accompagnata da unâassidua presenza degli organi centrali32, in funzione di coordinamento, pur presente in fase di elaborazione della normativa, e come questa circostanza abbia determinato unâevoluzione a ÂŤdiverse velocitĂ Âť nelle diverse aree dâItalia33 .
30 Sul tema della delega per i servizi di sanitĂ elettronica â in particolare, per il Fse â e sulle criticitĂ che essa presenta, P. Guarda, Fascicolo sanitario elettronico, cit., 201 ss.
31 In generale, sul tema dellâinteroperabilitĂ tra i sistemi informatici delle PPAA, si vede, a titolo esempliicativo, D. De Grazia, Informatizzazione e sempliicazione dellâattivitĂ amministrativa nel ânuovoâ codice dellâamministrazione digitale, in Dir. Pubbl., 2011, 2, 643 ss.
32 CosĂŹ, P. Coletti, Lâinnovazione digitale nella amministrazione pubblica: le azioni delle Regioni, in Amministrare, 2013, 3, 471.
33 Ivi, 472, il quale guarda alla sanitĂ digitale come caso esempliicativo dellâa-
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
In questo senso, si può ben comprendere lâimportanza di unâazione di effettivo raccordo tra le varie Regioni34. Il gap tra diversi territori dello Stato, infatti, rischia non solo di accentuare le problematiche, giĂ presenti, di digital divide e digital inequalities ma anche di introdurre elementi di discriminazione nella tutela di un diritto fondamentale, quale il diritto alla salute.
zione frammentata delle Regioni rispetto allâimpiego delle applicazioni informatiche sul territorio nazionale.
34 CosĂŹ, ancora P. Coletti, cit., 479.
Antonello Soro
Le tecnologie digitali hanno cambiato il mondo, lâeconomia, il lavoro; hanno dilatato le nostre conoscenze, migliorando in modo indiscutibile il nostro modo di vivere la quotidianitĂ , tanto che nessuno oggi sarebbe in grado di privarsene.
Siamo cittadini del pianeta connesso.
La dimensione digitale è progressivamente diventata lâambiente â aperto e accessibile â cui afidiamo parti sempre piĂš importanti della nostra esistenza, sia privata che pubblica.
Ma quella che, abbiamo nel tempo deinito come la rivoluzione digitale, ha anche messo in evidenza le contraddizioni che ineluttabilmente accompagnano ogni mutamento epocale.
Nella nuova dimensione immateriale della vita può apparire velleitario garantire una tutela effettiva dei diritti.
Le esperienze di questi anni hanno dimostrato lâesistenza di una sorveglianza di massa che spinge verso la societĂ del controllo e che rimanda al potere indiscusso delle piattaforme digitali che, nel ricostruire tutte le tracce che disseminiamo in rete, ci espongono ogni giorno di piĂš al minuzioso monitoraggio delle nostre preferenze, abitudini ed attivitĂ .
I problemi legati al tema della sicurezza, del potere avvolgente dei motori di ricerca, della fragilitĂ degli utenti digitali, della progressione incontenibile di informazioni che riversiamo in rete, sono fonte di crescente inquietudine.
Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole
E a rendere lo scenario ancora piĂš complesso si aggiungono le diffuse preoccupazioni in merito alle potenzialitĂ â non ancora del tutto esplorate â dei Big Data, alla concentrazione e delocalizzazione dei nostri dati nel Cloud, ai pericoli â sempre piĂš concreti â dovuti alle violazioni informatiche dei sistemi o delle banche dati.
Lâespansione delle nuove forme di comunicazione, il conine sempre piĂš sottile tra dimensione materiale e immateriale, la sorveglianza diffusa possono erodere i nostri spazi di libertĂ : nel mondo digitale siamo piĂš vulnerabili, piĂš esposti e meno protetti dalle insidie anche perchĂŠ, affascinati dalla novitĂ e dallâapparente gratuitĂ dei servizi che ci vengono offerti in cambio dei nostri dati, dei nostri proili, diventiamo sempre piĂš spesso internauti imprudenti.
Si tratta di aspetti sui quali è indispensabile una matura rilessione. Penso che non dobbiamo rassegnarci alla possibile deriva cui la societĂ digitale ci potrebbe esporre, che la vera sida del nostro tempo sia quella di trovare lâequilibrio per essere insieme liberi e connessi, responsabili dei nostri comportamenti e partecipi della nuova stagione di innovazione e cambiamento.
Dobbiamo passare dallâanomia alla comunitĂ organizzata.
Lâesigenza di elaborare una governance della rete sconta inevitabilmente la dificoltĂ di disciplinare in modo adeguato fenomeni che hanno dimensione globale, di individuare e promuovere regole condivise in ordinamenti (e quindi in contesti sociali, politici, istituzionali) profondamente diversi tra loro.
Su questa prospettiva pesano nuove tensioni che rimandano a temi controversi: ad esempio la disciplina dellâanonimato che esprime, forse piĂš e meglio di ogni altra questione, il rapporto tra autoritĂ e libertĂ â tra diritti individuali ed esigenze collettive; tra ragion di Stato e Stato di diritto.
NĂŠ può essere sottovalutata la dificoltĂ delle istituzioni nazionali ad esercitare una qualche sovranitĂ tecnologica rispetto al potere economico e politico che fa capo a pochi soggetti che, in ragione di questa conoscenza esclusiva sfruttano lâassenza di conini che caratterizza il mondo digitale e si presentano come unici interlocutori per affermare â se non imporre â soltanto le loro regole e i loro interessi prevalenti.
La chiamano âdittatura dellâalgoritmoâ ma forse non è proprio cosĂŹ.
Dâaltra parte lo scopo delle piattaforme digitali non è certamente quello di rendere il mondo della rete piĂš o meno libero, piĂš o meno civile quanto piuttosto quello di continuare ad offrire nuovi servizi e diffonderli nel mondo.
Questa consapevolezza dovrebbe spingere tutte le Istituzioni, governi e parlamenti a svolgere in modo attivo i propri compiti anche nella dimensione digitale, in quegli spazi che comunque sono âpopolatiâ dai loro cittadini.
So bene che le soluzioni non sono sempre agevoli da ricercare, ma certamente la rilessione su questi temi costituisce una premessa ineludibile per dominare la complessitĂ del nostro tempo.
Lâidea di una rete ingovernabile, di uno spazio aterritoriale e anomico dove è possibile violare impunemente i diritti, comincia ad essere scalita da un processo che, per quanto lentamente, è destinato a dare nuova centralitĂ alla persona, partendo dalla considerazione che la tutela dei diritti fondamentali non possa essere lasciata ad una sorta di autodichia dei monopolisti di Internet, che occorra garantire nella dimensione immateriale la stessa tutela accordata alle persone nella dimensione materiale.
Alcuni recenti passaggi hanno in questi anni segnato in modo concreto e signiicativo questo lento cambiamento.
Le rivelazioni di Snowden da una parte e, dallâaltra, una piĂš generale conoscenza dellâattivitĂ degli OTT (compresi i loro legami con le agenzie governativeâŚultima YahooâŚ) hanno rivelato le gigantesche operazioni di sorveglianza elettronica che è possibile realizzare attraverso lâuso spregiudicato delle tecnologie e, soprattutto, hanno reso visibile il conlitto tra diritti e poteri globali, tra rispetto della libertĂ e potere di chi vuole esercitare un controllo sulle persone senza limiti e senza frontiere.
Lâallarme prodotto ha diffuso a livello globale una prima consapevolezza sul valore che il diritto alla protezione dei dati deve avere nella societĂ digitale: strumento necessario per per opporsi alle spinte, sempre piĂš forti, verso una societĂ della sorveglianza, della classiicazione e selezione sociale. Per difendere la libertĂ .
In Europa, la giurisprudenza, prima ancora della politica, ha maturato sensibilitĂ ed attenzione verso le questioni poste dalla societĂ digitale.
La Corte di giustizia, con una sentenza del 2014, ha cancellato la direttiva dellâUnione europea sulla conservazione dei dati di trafico.
Una direttiva giustiicata con esigenze di sicurezza che violava la Carta dei diritti fondamentali per carenza delle garanzie minime necessarie ad impedire che un prezioso mezzo di ricerca della prova potesse degenerare in uno strumento di sorveglianza di massa.
Il principio che lâingerenza nelle nostre vite digitali debba incontrare necessariamente dei limiti, la Corte lo ha affermato anche, e soprattutto, nei confronti delle piattaforme tecnologiche, a partire dalla nota sentenza sul diritto allâoblio.
Il semplice interesse economico, nel caso speciico quello del gestore di un motore di ricerca, non può giustiicare la compressione del diritto allâautodeterminazione della propria identitĂ , il diritto ad essere dimenticati rispetto, appunto, alla indicizzazione totalizzante delle nostre vite.
La memoria collettiva di Internet, accumulando ogni nostra traccia, rischia infatti di renderci prigionieri del passato, di un dettaglio, di errori da cui è impossibile liberarsi reinventando la propria personalità libera dal peso del ricordo e dal controllo sociale di chiunque possa accedere alla rete.
Lâimpostazione di fondo è forse cambiata e i diritti fondamentali, sacriicati nel nome della sicurezza e dellâeconomia, devono assumere un ruolo prioritario quando si opera un bilanciamento con interessi di altra natura.
Unâulteriore signiicativa affermazione del rafforzato panorama dei diritti è rappresentata anche dalla nota sentenza della Corte sul caso Shrems vs Facebook, che ha dichiarato invalido il cosiddetto Safe harbour â lâaccordo che consentiva il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti â per lâinsuficiente tutela dei dati dei cittadini europei dalla massiva ingerenza delle Agenzie governative.
In tale mutato contesto si inserisce il nuovo Regolamento Ue in tema di protezione dei dati che â tra lâaltro â stabilisce il vincolo del nostro ordinamento per i servizi offerti dai grandi attori dellâeconomia digitale, sottratti in passato alla giurisdizione delle autoritĂ europee.
E lo stesso Regolamento, il cui principale obiettivo è quello di adeguare le norme alla luce dellâevoluzione tecnologica, punta anche, e soprattutto, a rafforzare le tutele degli utenti: dal nuovo diritto alla portabilitĂ dei dati ai limiti piĂš stringenti per le attivitĂ di proilazione; da una maggiore attenzione per i minori che navigano in rete a modalitĂ piĂš adeguate per esprimere in modo consapevole â ma eficiente â il proprio consenso o esercitare il diritto di opposizione anche nel web.
Sono passi signiicativi che dimostrano la possibilitĂ per lâEuropa di guidare un processo virtuoso, di essere un riferimento globale nella complessa costruzione del nuovo diritto nella societĂ digitale.
Dâaltra parte sappiamo che solo quando lâEuropa parla con unâunica voce può affrontare e vincere le grandi side che trascendono i conini di un singolo Paese.
Una di queste ineludibili side è costituita dalla possibilità di garantire anche nella rete dei presidi sicuri, perchÊ non esiste libertà senza responsabilità .
E la prima âcomunitĂ â nella quale è sempre piĂš necessario promuovere il rispetto della persona ed i piĂš elementari principi di tolleranza è proprio quella degli utenti, dei cosiddetti web users.
Nel complesso sistema di Internet, della rete che avvolge tutto e tutti, non possiamo infatti piĂš sottovalutare la preoccupante deriva dei comportamenti di quegli utenti che utilizzano in modo distorto le nuove forme di comunicazione.
Gli utenti da soggetti passivi si sono trasformati in parte attiva quali produttori di contenuti di ogni genere.
E spesso riversano in rete questi contenuti, senza alcuna remora, anche quando sono delicati, anche quando sono suscettibili di pregiudicare la loro riservatezza e la loro dignitĂ .
Per altro verso le piazze immateriali dei social network e dei blog, create per interloquire con gli âamiciâ possono essere utilizzate come canali in cui si propagano ingiurie, minacce, piccole o grandi vessazioni.
Spazi non circoscrivibili, privi di conini di tempo, in cui spesso sbiadisce sino ad annullarsi il conine di ciò che è lecito ed accettabile.
Facebook, Google, Twitter, che gestiscono le principali piattaforme attraverso le quali i nostri pensieri, le nostre opinioni e le storie che raccontiamo diventano accessibili al mondo intero, da luoghi di incontro spesso si trasformano in luoghi dello scontro, dove il disprezzo e lâinsulto sono tollerati come libere manifestazioni di espressione piuttosto che considerati segnali di imbarbarimento.
Le nuove forme di comunicazione offerte dai social network per esprimere in tempo reale le proprie opinioni e condividere dati (foto, messaggi, video), hanno progressivamente moltiplicato la capacitĂ di intrattenere relazioni interpersonali ma hanno, ad un tempo, reso possibile veicolare in forma virale e incontrollabile contenuti lesivi della dignitĂ personale.
Parole e immagini che verranno cristallizzate nella rete per un tempo ininito.
Tragici e recenti episodi di cronaca hanno squarciato il velo di generale indifferenza rispetto a quelle forme espressive presenti nella rete, agli effetti spesso drammatici prodotti da comunicazioni improntate a cattiveria gratuita, violenza verbale, piacere della gogna: un cortocircuito del pensiero.
Una comunicazione pervasiva, fatta di commenti, video, parodie, foto, usati spesso con incredibile ferocia per irridere gli altri e con una sopraffazione pari allâimpotenza della vittima.
Naturalmente il problema non è la rete ma lâuso che se ne fa.
Ă evidente che si tratti di comportamenti che Internet agevola in quanto indebolisce le remore morali e rende gli utenti â non solo i giovani â piĂš sicuri, disinibiti e meno responsabili delle proprie azioni permettendo comportamenti aggressivi anche a coloro che nella vita reale non avrebbero il coraggio di compierli.
Comportamenti favoriti, spesso, dallâerrata convinzione che Internet possa garantire lâanonimato, oppure che esistano servizi o sistemi in grado di cancellare automaticamente le immagini od i messaggi scambiati: in realtĂ in rete tutto può essere tracciato, conservato e riproposto nel tempo, con gravi conseguenze per i soggetti coinvolti.
Ma la rete è e rimane comunque un semplice mezzo che ci permette di comunicare con forme innovative, non la causa di tutti i mali delle moderne società .
Dobbiamo piuttosto chiederci se esso non sia la spia, in realtĂ , di una profonda mutazione culturale dove la gogna âmediaticaâ, il desiderio sfrenato di esibizione, lâintolleranza rancorosa non siano diventati uno stile di vita comunemente accettato, una cultura largamente presente â prima ancora che nella rete â nella politica, nei giornali, nelle televisioni.
E proprio in ragione di queste considerazioni, e soprattutto delle peculiaritĂ della rete e di una comunicazione virale con i suoi effetti espansivi, non sempre la strada corretta da percorrere è quella di tentare di colmare lacune legislative â spesso solo presunte â con interventi normativi che rischiano di non adattarsi al mondo digitale.
Come nel caso della legge sul Cyberbullismo â appena approvata alla Camera â che presenta non pochi proili di criticitĂ a partire dalla dilatazione del campo di applicazione; per altro verso non bisogna enfatizzare le misure repressive, che scontano la possibilitĂ di interventi inalizzati soltanto a âcontenereâ gli effetti lesivi di comunicazioni distorte o offensive.
Le side che dobbiamo allora affrontare sono davvero tante e ogni discussione intorno al tema della âgovernabilitĂ â della rete â con particolare riguardo a quello riferito ai limiti necessari per contenere le distorsioni presenti nei social network â non può prescindere dalla ricerca di soluzioni capaci di assicurare, ove necessario, tutele che siano concrete.
Devono allora essere in primo luogo implementate procedure condivise con i gestori delle piattaforme digitali per consentire alle vittime di comportamenti lesivi di effettuare valide segnalazioni e alle autoritĂ di velocizzare lâoscuramento di contenuti offensivi. Una strada che, da tempo, la nostra AutoritĂ percorre, anche in via collaborativa, con lâobiettivo di rendere tali misure ancora piĂš eficaci.
Le molte esperienze dimostrano, infatti, che il tempo di intervento delle AutoritĂ e le risposte dei gestori delle piattaforme alle diverse istanze devono risultare decisamente brevi.
Anche in questa direzione, dobbiamo registrare qualche signiicativo passo avanti, come dimostra il recente Codice di condotta sottoscritto dagli operatori con la Commissione Ue in tema di incitamento allâodio online.
Sono solo i primi passi.
I grandi operatori della rete dovranno prendere atto che non può esserci antagonismo irriducibile tra esigenze del âmercatoâ e riconoscimento dei diritti; che la tecnologia da sola non sempre permette di risolvere problemi complessi con un semplice click.
Soltanto se matura una nuova coscienza, unâetica della societĂ digitale, sarĂ possibile ripensare al valore della rete e conciliare lo sviluppo ed il progresso tecnologico con i sistemi giuridici e valoriali del nostro tempo.
Occorre un rinnovamento culturale per educare gli operatori, le istituzioni e, soprattutto, gli utenti ad avere un rapporto equilibrato con le tecnologie, promuovendo lâidea che la presenza continua in rete e la velocitĂ di connessione senza limiti non sono necessariamente il presupposto di una maggiore libertĂ .
Nel mondo digitale occorre essere cittadini prima che semplici proili o utenti.
La precondizione per avere successo risiede in un forte investimento, da parte di tutte le istituzioni, in educazione civica alla societĂ digitale.
Questa sessione, la cui attenzione è focalizzata principalmente sugli utenti che, con le loro condotte, popolano Internet ha lâobiettivo di una rilessione sui limiti e le opportunitĂ della rete, ma anche sugli strumenti necessari per renderla una dimensione dei diritti e delle libertĂ .
1. Il ruolo dellâAgenzia per lâItalia digitale: migliorare il design dei servizi per rispondere alle vulnerabilitĂ del presente
LâAgenzia per lâItalia Digitale (AgID), che opera sotto la Presidenza del Consiglio, ha da statuto il dificile compito contribuire alla diffusione dellâutilizzo delle tecnologie dellâinformazione e della comunicazione, favorendo lâinnovazione e la crescita economica.
Il Nuovo Codice dellâAmministrazione Digitale (GU del 14 settembre il d.lgs. 26 agosto 2016 n. 179) conferma il ruolo di AgID nella deinizione di regole tecniche e principi, nella stesura della strategia e nella sua declinazione allâinterno del Piano triennale dei sistemi informativi della pubblica amministrazione.
Come si traducono queste attivitĂ dellâAgenzia nellâimpegno per garantire uguaglianza, libertĂ e diritti? Riesce unâagenzia statale giovane, veramente operativa da pochi mesi, a incidere nella complicata e liquida societĂ di oggi, con la pervasivitĂ degli strumenti digitali e delle nuove connessioni sociali che si sono create?
Il compito dellâAgenzia è proprio questo: evitare che il pubblico sia a corto di soluzioni, di strategie e di regole nellâaffrontare le vulnerabilitĂ del presente, incapace di sfruttare lâonda lunga della digitalizzazione della societĂ e di metterla davvero al servizio dei cittadini e non di qualche esclusiva piattaforma o compagnia privata.
LâAgenzia non produce prodotti o servizi. Non serve a niente realizzare qualcosa se poi i processi non cambiano. Un servizio digitale
Al servizio del cittadino: il design per rispondere alle vulnerabilitĂ del presente
che replica i processi analogici non può funzionare, cosÏ non cambia la burocrazia, anzi si aggiunge un altro strato inutile.
La missione dellâAgenzia è quindi quella di sempliicare la vita dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, trasformando il rapporto con la burocrazia, sfruttando e sostenendo politiche di innovazione, indicando i migliori strumenti ed evitare uno spreco di risorse, umane e inanziarie. Prendiamo ad esempio i servizi digitali. In Italia abbiamo un triste primato: secondo il DESI (Digital Economy and Society Index https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi il sistema di benchmark delle politiche digitali piĂš utilizzato in Europa) siamo tra i paesi europei con la maggior offerta di servizi digitali ma anche quelli che li utilizzano di meno. Non câè una singola causa, ma un insieme eterogeneo di ragioni: scarse competenze, scarsa connettivitĂ , scarsa comunicazione, ma anche scarsa qualitĂ dei servizi stessi. Per qualitĂ intendo lâesperienza nellâutilizzare il servizio, che non deve essere considerata un tema superluo, un accessorio inutile che grava sulle esigue inanze di un ente pubblico. Al contrario, è un nodo essenziale di un piĂš vasto orizzonte, vitale alla democrazia, alla trasparenza, alla qualitĂ delle nostre vite. Servizi pubblici semplici, comprensibili, lineari che fanno risparmiare tempo al cittadino, che ti guidano verso quello che vuoi ottenere nel minor tempo possibile, senza creare altre domande. Una migliore esperienza nel rapporto con le pubbliche amministrazioni non alimenta forse la iducia nelle nostre istituzioni, non incrementa la trasparenza dei processi burocratici, non ci fanno piĂš felici per il tempo risparmiato da lunghe code e da inutili reclami?
La âbellezzaâ estetica diventa quindi etica, un ine morale da perseguire per il bene comune.
I servizi si migliorano tramite il design, una parola inglese che signiica progettare, a sua volta derivato dal latino proiectare, gettare avanti. Questo signiicato rende bene lâidea: quando si progetta un servizio si deiniscono nuovi sistemi di relazione tra diversi componenti, lo spazio di interazione e si inluenzano nuovi comportamenti. Ă un approccio interdisciplinare che raccorda lâesperienza di chi usa il servizio con le operazioni di gestione di chi lo eroga, mantenendo visione olistica e cura per il dettaglio.
Al sito, al servizio âda utilizzareâ dobbiamo saper sostituirne uno âda vivereâ. Solo attraverso unâesperienza piacevole e appagante, dove la creativitĂ , la semplicitĂ , lâarmonia sono valori riconosciuti, vi sono le condizioni per un rapporto sereno con la pubblica amministrazione, dove il cittadino si sentirĂ a pieno titolo parte di una comunitĂ .
Quindi insieme alla Presidenza del Consiglio, lâAgenzia per lâItalia Digitale ha rilasciato design.italia.it, dove si possono trovare linee guida per migliorare la progettazione dei servizi, che raccoglie le migliori esperienze internazionali e le traduce in principi e strategie chiari, al passo con le normative comunitarie.
Proprio sullâapertura e sullâinclusivitĂ si concentrano alcuni passaggi: come ad esempio il primo principio delle linee guida, dove si sottolinea la necessitĂ di pensare prima ai cittadini, i veri utilizzatori:
ÂŤTutti i cittadini hanno pari dignitĂ sociale e devono poter accedere ai servizi senza distinzione di sesso, di lingua, di etĂ , di condizioni personali e sociali. Ă compito della Pubblica Amministrazione rimuovere gli ostacoli di ordine tecnologico, geograico, sociale e culturale che, limitando di fatto la libertĂ e lâeguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno utilizzo dei servizi e lâeffettiva partecipazione alla vita civica e democratica del PaeseÂť.
Un mutamento di paradigma notevole, che richiede il cambiamento totale nellâideazione, nello sviluppo e nel rilascio di un servizio, che si interseca con lâart. 3 della Costituzione, sancendo il principio di uguaglianza formale e sostanziale anche nella sfera pubblica digitale (dai conini sempre piĂš labili con la realtĂ âisicaâ).
Principi che hanno giĂ attuazione in alcune delle infrastrutture immateriali come SPID, il sistema pubblico di identitĂ digitale (Art. 64 del nuovo Codice dellâAmministrazione digitale â www.spid. gov.it), che permette lâutilizzo dei servizi pubblici e privati in modo semplice, ma sicuro (attraverso sistemi di riconoscimento dellâiden-
titĂ ) che non lede i diritti alla privacy dei cittadini in quanto non permette la proilazione, ma solo lâautenticazione.
Nei prossimi anni si perderĂ lâuso della parola âdigitaleâ, perchĂŠ tutto sarĂ digitale, per principio.
Fare le politiche sarĂ un esercizio di service design, dove le idee e la loro implementazione saranno ben collegate e i servizi plasmeranno il modo di governare, non viceversa: mettendo i cittadini al centro, lavorando in maniera agile, aprendo dati e processi, lo stesso governo cambierĂ , perchĂŠ verrĂ ripensato anche il modo di emanare le leggi: sarĂ piĂš veloce, piĂš frequente, passando dalla sequenza alla circolaritĂ .
Uno Stato che passa dal presentarsi âutilizzatore del digitaleâ allââessere digitaleâ, ovvero che riesce ad applicare le culture, le pratiche, i processi e le tecnologie utilizzate oggi per rispondere alle aspettative e ai bisogni dei cittadini, cercando sempre di ridistribuire le opportunitĂ , le informazioni e i dati, risorse sempre piĂš preziose nella societĂ della conoscenza e disinnescando le potenziali vulnerabilitĂ di sicurezza e di privacy che stanno minando i nostri rapporti sociali.
I consider profoundly wrong to talk about new technologies to describe digital technologies which instead have existed for the past twenty years, and I consider as well semantically wrong to talk about real and virtual worlds. For this reason I put a special emphasis in using terms like âmaterial dimensionâ and âimmaterial dimensionâ, in spite of âreal worldâ and âvirtual worldâ1. And the term âdimensionâ emphasizes they are not alternative to each other but rather complementary.
In the last few years, online platforms and tools, which handle our immaterial socio-economic relations, enjoyed a regulatory framework with limited constraints with regards to competition, starting from the âeCommerce European directiveâ2 which introduced an important exemption from responsibility for systems that simply transmit, host or cache contents. The underlying idea, was that since the contents were provided by users, they should be accountable for them. Furthermore, the exclusion of an editorial
1 Seeing things by this prospective, helps to understand that a teenager does not spend most of his time with his phone or on WhatsApp, but he spends its time with his friends and schoolmates. Even when he is materially away.
2 2000/31/CE.
more immaterial worldâ
Stefano Quintarelli
liability, was justiied by the absence of human activity since the platforms were considered, merely a software. However, platforms have evolved trough years, and I doubt that the original ratio of the European directive is still consistent with the present scenario3 .
In the contest of the favorable regulation framework enjoyed in recent years, several platforms have grown and become the main interfaces of the immaterial dimension: the main system we interact trough, which is, in turn, rapidly becoming (and for some of us has already become) the main user interface of the material dimension.
We use tools of the immaterial dimension in order to complement and sustain our socio-economic relations in the material dimension.
Since a system is characterized by its user interface, if a feature is not accessible in the user interface, that very feature does not exist for the user.
Therefore, when we are excluded from the user interface of the immaterial dimension, we tend to be increasingly disadvantaged and marginalized also in the material dimension.
News4 reported that a mere change in Googleâs search algorithms resulted in a proit reduction for E-bay of about 200 millions dollars.
In turn, Venture Capital corporations invest billions in companies operating in the immaterial dimension, young businesses that rapidly grow and become world leaders in the ield of new intermediation for the material dimension. The more people use tools in the immaterial dimension to nurture socio-economic relations in the material dimension, the more these new intermediaries achieve a position of extreme relevance.
3 A recent social experiment analized the impact on usersâreactions of positive and negative messages, randomly selected on Facebook by an algoritm. For more information see: http://blog.quintarelli.it/2014/07/epic-epic-challenges-face-
books-manipulation-of-users-iles-ftc-complaint.html.
4 http://searchengineland.com/google-ebay-penalty-cost-197031
As opposed to what happens in the material dimension, where every business operation has marginal costs and requires time, in the immaterial dimension information moves at speed of light with negligible marginal costs.
While in the material dimension, economic returns usually decrease over time, as we have learned from Malthus onward, in the immaterial dimension they tend to increase over time, as explained by Brian Arthur, favoring the creation of oligopolies/oligopsonies, or worse, monopolies/monopsonies.
Since the deregulation of telecommunications, network rules for operators (which must bear extremely material infrastructural investments) have been designed to guarantee usersâ fundamental rights, and to favor competition.
As an example, we can recall:
- Rules regarding universal access and service, to make sure that nobody is left behind.
- Interoperability rules, to minimize network effects and to guarantee that customers of smaller operators are not disadvantaged.
- Rules pertaining to the conservation and protection of personal data, and similar rules to exclude other uses.
- Rules to prevent from using utility bills to pay other goods and services.
- Asymmetric regulations, to favor new entrants against preexisting monopolists.
- Rules to favor the possibility of contending customers, allowing for number portability from one phone operator to another in just one day (something that was technically unfeasible, when the rule was introduced).
Similar pro-competitive, pro customer-contestability rules abound in many markets ranging from airline travel to insurances, from banking to healthcare.
Venture Capital companies quickly started to reward, with valuations of Billions of dollars, the new immaterial intermediaries. The payback, if successful, is world dominance in a market, as such
immaterial intermediaries enjoy an exponential growth thanks to the ânetwork effectâ and, more than anything else, for the âLock-inâ5 effect they deliberately adopted in their business model.
When we think about the Internet, we think about a world of freedom, a bit anarchic, where we can use any service, with any device, in any part of the world.
In todayâs word, 5-6 digital platforms attract the vast majority of time spent online by users as well as of services/goods offered or intermediated; beyond these cases, there is a fragmented periphery, almost invisible if compared to these giants.
The idea of the Internet that many of us have is linked to open systems, like e-mails and the web.
On the other hand, presently, few large digital platforms provide functions/services in a centralized & locked-in manner, not interoperable with other protocols and standards.
Paradoxically, if someone invented e-mails today, they would be built by means of a centralized and locked-in service, in which only users duly registered on a speciic platform would be able to exchange messages. Then, such platform would make a huge investments in marketing to attract users and, once the virtuous cycle has started, returns would increase as other users come for free.
As a user, if many users are on a platform and I want to message someone else, I would better get there too (e.g. network effect). Once everybody is there, how can I leave? I would not be able to message anybody if I left (e.g. lock-in).
Since the birth of the Internet, we enjoyed a system allowing anybody to set up his own server interoperating with other peopleâs servers, and therefore to send and receive e-mails in an open and distributed system.
Why e-mail was born as an open system, and not as a centralized
5 The âLock-inâ is a mechanism similar to a lobster pot, in which thereâs only one lane, almost automatic, to acquire a user, and itâs impossible for such a user to leave the system.
one? The answer lies in its origin. Email was born in an academic environment, not for business reasons, to foster exchanges between researchers and non-researchers.
The same was true for SMS, which were created in a context governed by rules established by telecommunication services, which had interoperability in their DNA. Instead, in these days a closed system such as WhatsApp have enjoyed a tremendous growth thanks to a very compelling usersâ experience.
In short, the lack of interoperability in current services/platforms is not due to technical reasons, but rather to a business choice of the same platforms, in the absence of pro-competition rules requiring interoperability.
Rules for the material dimension have evolved in 10,000 years of history, since mankind has settled down with the invention of agriculture. Pro-competitive rules in markets have been introduced by politics at some point.
In the immaterial dimension, a speciic exemption from responsibility for intermediaries (i.e. online service providers) has been created trough a light-regulation approach.
Given the new relationship between the immaterial and material dimensions, I think that we should start asking ourselves some â in my view, essential â questions:
- If a global social network is one of the main tool used by a teenager, can the choice of whether to exclude him or not from such platform, be exclusively and without appeal, on the private company that runs the platform? (not to mention the balance on political news delivered through the platform)
- If an immaterial tool, in an oligopolistic or monopolistic regime, is the main way to acquire customers for a business entity in the material world, is it correct that a private operator that operates the platform could, de facto, enjoy a right of âlife or deathâ on such business entity? This is particularly critical when the operator, besides being the interface for the immaterial dimension, can also direct consumersâ behavior, gaining a direct advantage over a competing material activity.
Wouldnât it be better to grant some ex-ante defensive tools to such weaker business entity?
The state of New York6 has declared Lyft (a service similar to UberEx, in which if you need a car ride, you can get it from a car owner even if he does not have a license for public transportation) illicit.
Previously, the city of New York agreed on a settlement with AirBnB obtaining an economic compensation for having reduced tax revenues from people renting their homes without a license.
On the other hand, with respect to these immaterial intermediation services, who has the burden to verify and ensure, for example, the hygiene and security standards or the accessibility for disabled people? Or non discrimination on race, gender and religion?7
In this respect, we could decide that it is socially desirable to eliminate these controls and guarantees introduced in the past decades by the public authorities, or that these burdens are to be borne by the new immaterial intermediaries. Or else.
The main issue is that the immaterial dimension is vastly deregulated, extremely fast, characterized by growing returns, and tends to grow into global monopolies or oligopolies in just a few years. Dominance positions in the immaterial service intermediation of the material dimension have been (and are being) created without applying the same guarantees and obligations envisaged for analogous âformerâ intermediaries operating in the material dimension.
I think that politics should urgently think about this subject, with an open and inclusive approach.
6. Platforms: âeverything you might ever want, selected by usâ
In this scenario, the evolution of the role of hardware manufacturers should be considered.
When we think about computers, we imagine a world in which we write the software we want, the way we want, then we can distribute it through the channels we want, and give it to whoever
wants it, at the economic conditions that we decide. Same applies to services.
Analogously, we think that we can obtain software from any provider, at the economic conditions that he has set, and that we can install or uninstall it on any computer that we want.
As for the Internet, this idea is, presently, naive.
Freedom of choice and installation, enjoyed by computers since the very beginning, has been interrupted by the introduction of iPhones, which only enables installations of software available on Appleâs app store.
Certainly, the catalog of available software for iOS is huge, but applications which do not comply with Appleâs standard are not admitted.
Therefore, Apple exerts control on all installed applications (a control which is even tighter where installation trends suggest high interest from users), it exerts censorship on content available on these applications; it limits prices to a few pre-set values and keeps a 30% commission on the inal sale price.
The alternate âstoreâ can not be installed, since the âstoreâ program should be irst installed through Appleâs app store, but Apple rules speciically forbid alternate app stores.
To install alternate software by removing this restriction, a very complex procedure called âjailbreakâ is required, but it is contractually forbidden by the user license for iOS (the device's Operating system).
Users who have performed a jailbreak on their device in order to install software chosen by them have been judged guilty of copyright violation.
Copyright, born to protect authors of cultural products, is being used to ensure the closure of a system, limiting the usersâ traditional rights and freedoms, limiting competition in a fundamental aspect of software (app stores), reducing content and available software, forcing an economic transaction on the main (immaterial) user interface of the material dimension.
The lock-in approach introduced by Apple has been subsequently followed by Amazon, Microsoft and Google (who moreover obtains this effect by leveraging ergonomics and the simple user experience, rather than the absolute technical barrier).
For a long time, Appleâs license ruled that any commercial product/service consumed on an Apple device was to be sold by Apple, who would keep a 30% commission.
Now the restriction has been loosened by the provision of a âmost favoured nationâ option8, which essentially allows to sell content on alternate systems, but only if it is offered at the same price in the App Store.
For example, if a user wants to buy a tax book by Sole24Ore (a leading Italian publishing group), she could do it on the Sole24Oreâs website too (where she will pay about a 2% commission for the credit card), but it should also be available on Appleâs app store (where Sole24Ore pays a 30% commission to Apple).
What will she do? Will she obtain the product through a deceitfully disadvantageous procedure (complex for the user, but favorable for Sole24Ore), or will she buy it on Appleâs app store through a very simple procedure (but economically very unfavorable for the publisher)?
As stated above, the freedom to install any software has been âtaken awayâ from users and used to create, in a very short time frame, oligopolistic/oligopsonistic positions in the immaterial dimension.
The phenomenon is the substitution of local intermediaries op-
8 Such contractual conditions are present in other business sectors as well, such as tourism. Booking and Expedia (the two oligopolists in the hotel bookings sector) prescribe that prices published by hotels on their platforms be the lowest among all of the hotelâs published rates on Internet and require between 20% and 30% intermediation.
erating in the material dimension, with multinational intermediaries operating in the immaterial dimension and which are able to impose their unilateral rules.
De facto, gate-keepers in the immaterial dimension signiicantly impact on the business developments and activities of the material dimension, where the loss of tax return is only one feature, and possibly not even the most relevant one.
This is an issue which I believe requires deep thoughts.
With respect to all above described cases, there are protective legal instruments, mainly by means of antitrust measures.
But antitrust claims require several years and, as I highlighted multiple times, these dominant positions have been built up very rapidly, and much faster than justice can react.
A noteworthy exception, because of its promptness, was the decision adopted by the then Commissioner Monti, who forced Microsoft to host alternative software because he believed that offering pre-loaded software in every copy of Windows would have altered the âappâ market. In that case, the distortion was limited to the economy of the immaterial dimension.
In my view, we are way beyond this, and with much more profound effects, with respect to the economy of the material dimension. In fact, today, the immaterial dimension is the userâs interface of the material dimension.
As said, I believe we should aim to have less gate-keepers and more open-market, and therefore we should favour some general pro-competitive ex-ante measures, fully protecting consumers and material business undertakings.
Ex post remedies are not appropriate in the present environment as they take time and damages have already occurred.
Someone might think that it is impossible to change rules to this extent. But in addition to the cited Microsoft case, let me remind you the (then) almighty AT&T decision to split, in order to avoid antitrust intervention. And this was due, not because of illicit behaviour, but just for the fact that the excessive market share of the company was not considered socially desirable.
Due to the afore described scenario, online competition is now FOR the markets, rather than IN the markets, limiting the possibility of challenging existing dominant positions which in turn increase their social and economic power by the day.
We have been through a similar situation in the past, when we decided we wanted to spur competition in the telecommunications markets.
In that occasion we decided pro-competitive measures simply by introducing regulations which allowed for users' contestability.
We separated the telephone number, previously an intrinsic parameter technically embedded in the network, from the telecom service provider by ensuring the user had the possibility of porting her telephone number to a different, competing service provider, provided the two service providers were interconnected and interoperable.
Portability, interconnection and interoperability where the foundations on which competition in the telecom sector was built by the regulators, enabled by technological innovation.
Internet competition can be fostered in a similar way, as technologies that enables separation of proile data from application providers are emerging.
User's proile data as today are intrinsically embedded in the online application (for example, think of Facebook integrating the social networking application and the users'data). These emerging technologies allow for the separation of the proile data from the application, retaining full functionality.
Regulators could decide that, in a speciic time frame, users shall have the right to port their proile data to a different proile service provider, without loosing functionalities, requiring the proile service provider and the application provider to interconnect and interoperate.
We already did it; I believe that, at the EU level, time to act has come.
â Paolo Addis, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche â UniversitĂ di Pisa.
â Valentina Amenta, Assegnista di ricerca â Istituto di Informatica e Telematica, CNR di Pisa.
â Marco Bani, Responsabile Segreteria Tecnica â Agenzia per lâItalia Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
â Riccardo Berti, Avvocato â Foro di Verona.
â Angela Busacca, Ricercatrice di Diritto privato â UniversitĂ Mediterranea di Reggio Calabria.
â Ilaria Amelia Caggiano, Professore associato di Diritto privato âUniversitĂ Suor Orsola Benincasa, Napoli.
â Lino Cinquini, Professore ordinario di Economia aziendale âScuola Superiore SantâAnna, Pisa.
â Riccardo Michele Colangelo, Cultore di Informatica e logica giuridica e di Informatica giuridica â Dipartimento di Giurisprudenza, UniversitĂ degli Studi di Pavia.
â Pasquale Costanzo, Professore ordinario di Diritto costituzionale â UniversitĂ degli Studi di Genova.
â Luca Di Donato, Dottorando di ricerca in Diritto ed Impresa âUniversitĂ LUISS Guido Carli, Roma.
â Guido DâIppolito, abilitato allâesercizio della professione forense, esperto di diritto di Internet e della comunicazione.
â Davide Diverio, Professore associato di Diritto dellâUnione europea â UniversitĂ di Milano.
â Fernanda Faini, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche âUniversitĂ di Bologna / Responsabile Assistenza giuridica egov e open gov â Regione Toscana / Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici.
â Pietro Falletta, Docente di Diritto dellâInformazione e della Comunicazione â UniversitĂ LUISS Guido Carli, Roma.
â Maria Cristina Gaeta, Dottoranda di ricerca in Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati â UniversitĂ degli Studi di Napoli Federico II / Componente del Centro di Ricerca di Diritto privato europeo â UniversitĂ Suor Orsola Benincasa, Napoli.
â Lucilla Gatt, Professore ordinario di Diritto civile e di Diritto delle nuove tecnologie â UniversitĂ Suor Orsola Benincasa, Napoli.
â Gianclaudio Malgieri, PhD Researcher â Vrije Universiteit Brussel / Scuola Superiore SantâAnna, Pisa.
â Edoardo Mazzanti, Avvocato â Foro di Pisa / Perfezionato in Legge penale e persona â Scuola Superiore SantâAnna, Pisa.
â Roberto Montanari, Professore straordinario a tempo determinato di Disegno industriale â UniversitĂ Suor Orsola Benincasa, Napoli.
â Matteo Monti, Perfezionando Ph.D. in Persona e Tutele Giuridiche â Scuola Superiore SantâAnna, Pisa.
â Paolo Passaglia, Professore ordinario di Diritto comparato â UniversitĂ di Pisa.
â Stefania Pierazzi, Vice Questore Aggiunto â Polizia di Stato.
â Dianora Poletti, Professore ordinario di Diritto privato e di Diritto dell'informatica â UniversitĂ di Pisa.
â Federico Ponte, Dottorando di ricerca in Sistemi costituzionali comparati â UniversitĂ degli Studi di Genova.
â Stefano Quintarelli, Deputato, componente della Commissione dei diritti di Internet.
â Fabio Ratto Trabucco, Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico â UniversitĂ di Brescia.
â Ilaria Rivera, Assegnista di ricerca in Juridical Sciences â UniversitĂ LUISS Guido Carli, Roma.
â Mimma Rospi, Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato â UniversitĂ di Pisa.
â Alessandra Sardu, Ph.D., Avvocato â Foro di Napoli.
â Antonello Soro, Presidente â AutoritĂ Garante per la protezione dei dati personali.
â Elettra Stradella, Ricercatrice di Diritto pubblico comparato âUniversitĂ di Pisa.
â Lara Trucco, Professore associato di Diritto costituzionale â UniversitĂ degli Studi di Genova.
â Laura Uccello Barretta, Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali â UniversitĂ di Pisa.
â Simone Zanetti, Dottore in Giurisprudenza â Foro di Verona.
â Vincenzo Zeno-Zencovich, Professore ordinario di Diritto comparato â UniversitĂ degli Studi Roma Tre.
Il volume raccoglie gli atti dellâincontro di studio dal titolo âNodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regoleâ, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dellâUniversitĂ di Pisa nei giorni 6 e 7 ottobre 2016.
La ricorrenza dei trenta anni dalla nascita di Internet e dei cinque lustri del web in Italia, evocata dal sottotitolo del convegno, ha offerto agli organizzatori (che sono anche i curatori del volume) lâoccasione per creare un momento di confronto e di condivisione di esperienze, con lâidea di contribuire a segnare una tappa della faticosa costruzione di quello che con una certa approssimazione può essere definito il âdiritto della Reteâ.
Al convegno hanno partecipato relatori di diversa estrazione, a testimonianza anzitutto della necessitĂ di abbandonare in questo orizzonte vecchi steccati, interni ed esterni alla scienza giuridica; la nutrita partecipazione di giovani cultori, insieme con alcuni dei piĂš insigni studiosi della materia, ha permesso di individuare traiettorie comuni di indagine che hanno generato fertili scambi di riflessione; la presenza di operatori ha confermato lâesigenza di non abbandonare la Rete allâanomia ma di individuare e di condividere le sue essenziali basi organizzative.
Lâintento che ha animato lâideazione dellâincontro è lo stesso che ha sorretto la decisione di avviare una nuova collana, destinata ad ospitare contributi che indaghino le complesse problematiche sollevate dalla pervasivitĂ dellâuso della Rete in una chiave di reale interdisciplinarietĂ e di dialogo con le altre scienze sociali e con lâinformatica, indispensabile per la comprensione di fenomeni complessi e tra loro strettamente interrelati.
Paolo Passaglia
Professore ordinario di Diritto comparato presso lâUniversitĂ di Pisa e coordinatore scientifico pro tempore dellâArea di diritto comparato del Servizio Studi della Corte costituzionale, è autore di svariati articoli riguardanti il diritto dellâinternet e curatore del volume Internet e Costituzione (Torino, 2013).
Dianora Poletti
Professore ordinario di Diritto Privato presso lâUniversitĂ di Pisa, è docente di Diritto dellâInformatica e direttrice del Master in Internet Ecosystem: Governance e diritti, attivo nello stesso ateneo. Ă autrice di pubblicazioni e ha organizzato numerosi seminari e convegni aventi ad oggetto le tematiche del diritto dellâinternet.