Tomo primo
STATO
MAGGIORE
DELL'ESERCITO
U FF ICIO STORICO
ARTURO MARCHEGGIANO
DIRITTO UMANITARIO E SUA INTRODUZIONE NELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO VOLUME II (LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DELLA GUERRA) Tomo 1 °
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ROMA 1991
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ROM/I
PRESENTAZIONE
L'opera del generale Arturo Marcheggiano «Diritto Umanitario e sua introduzione nella Regolamentazione dell'Esercito Italiano» è singolarmente rara. Essa verifica la storia dello sviluppo del Diritto Umanitario Internazionale dei Conflitti Armati (Diritto Bellico fino alla seconda guerra mondiale) attraverso l'esame delle prescrizioni e delle norme dettate in materia dai regolamenti dell'Esercito italiano. Il primo volume polarizza la ricerca sull'evoluzione delle leggi e degli usi di guerra codificati in sede internazionale; il secondo volume, invece, individua ed espone le norme dettate dal legislatore italiano e dall'estensore dei regolamenti militari per ciò che si riferisce alla protezione delle vittime della guerra. Più che una storia di fatti e di interpretazione difatti storici è una storia di regole militari e di leggi dello Stato tradotte per i combattenti legittimi in rigide norme dai regolamenti militari. I fatti servono soltanto per scendere dalla speculazione alla pratica di guerra, e quindi più per dare esempi oppure misure di grandezza di determinati fenomeni che non per una analisi in chiave critica di eventi bellici. La parte più qualificante di questa analisi storica è indubbiamente quella intesa ad accertare l'evoluzione del progresso delle norme in chiave di rispetto dell'uomo e della sua umanità in tempo di guerra. L'interesse dell'opera nel suo complesso (ed anche il suo scopo dichiarato) non scaturisce tanto dalla scoperta o riscoperta di determinati primati italiani - indiscussi e dimostrati - nel campo del continuo tentativo di umanizzare la guerra, quanto invece nella necessità di riconoscere e rispettare l'opera dei nostri predecessori a/fine di capire perchè anche oggi, come nel passato, i regolamenti militari nazionali di servizio in guerra siano in campo umanitario i più avanzati del mondo. La chiave dimostrativa d'indagine è - metodologicamente - sempre la stessa: una norma codificata in sede internazionale, infatti, trova, pressochè sempre, puntuale conferma nei regolamenti militari italiani precedenti alla sanzione della norma stessa; e allorchè una disposizione viene stabilita in ambito internazionale, la sua applicazione nei regolamenti successivi trova
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Al('I URO M ARUIEGG IANO
altrellanto puntuale riscontro. I risultati delle ricerche sono molto confo rtanti: la massa delle conquiste di significato storico in campo umanitario conseguite in ambito internazionale trovano nei regolamenti italiani 11,11e le premesse, le anticipazioni le codificazioni e le sanzioni penali e discipli nari per gli inadempienti. le norme provenienti dal Diritto Umanitario Internazionale dn ( ·011 f/itti Armati sono state, quindi, in ogni tempo onorate dai re1>ola111e11t1 mi filari del nostro paese o dalle leggi nazionali successive, che sem pre si suno rivelate più avanzate ed anticipatrici di quelle stesse deuate dal diritto inter nazionale. In fondo l'originalità dell'opera, del tutto inedita nel campo del! ·esame dei regolamenti militari in chiave di applicazione del Diritto /Je/ll('o, sta nella dimostrazione che, in tutte le guerre, l'Esercito italiano - nel rn1111,o umanitario internazionale - si è sempre presentalo con reRola111c11t1,. cud1ci penali di netta avangardia, specie nello stroncare gli ahusi del/(! )<1r~a r111 filare, e che dall'Unitù d'Italia ai giorni nuslri, iri que:,w i:1ù.:a <Ìls, ·111ii11a, l'Italia non ha mai avuto niente da imparare da nessuno. lnfulli. rn111<' n corda l'Autore, anche oggi la nostra legge sulle norme di principio della t/1 sciplina militare è la sola al mondo a prescrivere per il 11111/lart· ,I dm·,,,.,, della disobbedienza ad ordini manifestamente rivolti contro le l,,1111(,:w 111 dello Stato o manifestamente criminali. Forse si tratta di una tesi campanilistica, ma è una tesi sosten11ta da una illustrazione storica distaccatamente obiettiva e da LIII correrlo documenta/e, in termini di regolamenti militari, copiscuo e con 11i11cr-,11e. IL CAPO DE LL'UFFIC IO S TO l<ICO
A mia moglie Costanza per avermi spinto a cominciare a scrivere e per l'aiuto fondamentale che mi ha fornito in troppe pazienti ricerche.
PREFAZIONE
Assistetti qualche anno fa ad Ùn servizio filmato del telegiornale dal Libano, tormentato da una guerra senza fine. Un aereo israeliano era stato colpito mentre bombardava una città nel sud del paese, in mano ai mLLsulmani sciiti, e il pilota, lanciatosi col paracadute, veniva linciato dalla folla sotto le telecamere. Il commento redazionale fu pressapoco questo: "abbiamo deciso di mostrare immagini di tanta crudezza perché si sappia che cosa è la guerra". Il largo pubblico fu indotto inevitabilmente a percepire il fatto come connaturale alla realtà della guerra e non invece come violazione gravissima delle leggi di guerra. Nessuno disse che le norme di diritto internazionale universalmente riconosciute impongono drasticamente e senza eccezione che i nemici catturati siano trattati sempre con umanità, rispettati nella persona e nell'onore, e che l' omicidio, le torture e i maltrattamenti, le offese volontariamente inflitte all'integrità fisica del prigioniero costituiscono specifici crimini di guerra. Nessuno d'altra parte richiamò l'obbligo, parimenti imposto ai belligeranti, di astenersi dagli attacchi alla popolazione civile e dai bombardamenti di città indifese, di edifici consacrati ai culti, degli ospedali e dei luoghi di raccolta di feriti e di malati. Ho citato un caso esemplare, ma non raro in questa particolare materia, di disinformazione del pubblico ad opera di commentatori poco informati a loro volta o, comunque, portati a non dar credito alle norme internazionali che, con intenti limitativi della violenza bellica e della sofferenza umana delle persone coinvolte, regolano lo svolgimento dei conflitti armati. La guerra viene conseguentemente a prospettarsi come fenomeno incontro/lato, e incontrollabile, nella cui logica perversa ("la guerra è guerra") si individuano le ragioni di ogni efferatezza. Ma ciò non appare accettabile razionalmente e neppure corrisponde ali'esperienza storica. Indubbiamente la guerra ha costituito nei secoli uno dei più gravi flagelli della condizione umana, una realtà dolorosissima e spietata, sempre rovinosa per gli individui e per i popoli. Ben si comprende quindi che il cammino della civiltà porti, come risultato ultimo dello sviluppo della comunità internazionale, alla eliminazione della guerra in tutte le sue forme e allo stabilimento di relazioni pacifiche fra tutte le nazioni, nonché all'interno di ogni nazione. Ma anche se la profonda evoluzione che si sta verificando nei rapporti internazionali apre pro-
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/\RTU RO MARCMEGGIANO
,,11·1111•,· ,·.wil//111ti per tale riguardo, non .vi può certo affermare, purtroppo, che ,,11,•.,·to 11/tissi,,10 o biettivo p olitico e morale si sia realizzato o sia per realiz zarsi 11re.1·to . Sollo l'aspetto strettamente giuridico, il divieto del ricorso alla forza nelle rvl11z io 11.i fra gli stati, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, restringe certu in m odo sostanziale l'area dello 'ius in bello', ma non lo elimina del tutto . poiché riconosce il diritto naturale di autodifesa contro l'aggressione (art. 5 1) , per cui si legittima anche la lotta per l'indipendenza e l'autodeterminaz ione dei popoli .m ito dominio coloniale o straniero, ed anzi prevede che azioni di carat/ere bellico possano essere svolte dalle stesse Nazioni Unite per il mantenimento o il riswbilimento della pace e della sicurezza internazionale (art. 42). Sta di fatto eh.e ancora oggi numerose guerre tristemente imperversano i11 varie zone del pianeta, adispettodiogniproibizioneformale, donde l'utilit<Ì, anzi la necessità, di stabilire almeno dei limiti alla violenza bellica e di adoperarsi /le ,· quanto p ossibile affinché questi limiti sianò rispettati. Ignorare l'rsis1r11u, delle norme regolatrici o trattarle con distaccato scetticismo, così smin11endo11r il significato e il valore, è lù posiz ione che i,. prali,:u a1He lu ~lruclu ud q ;ni effe1111e LLt1 . mentre invece, anche nella "summa iniuria" della guerra si impone un im·11pemhile principio di umanità, da individuare e da osservare in qualsiasi circos1a11 za. Che poi le norme regolatrici dei conflitti armati manifestino unu .m .irsissi111" efficacia pratica, risultando di fatto violate sistematicamente dalle parti lu ·llig rranti, è affermazione spesso interessata, volta a sostenere l'inutililà delle norme stesse per potervisi più comodamente sottrarre. In realtà tali norme hanno 1rovato nelle due guerre mondiali, e anche negli ultimi conflitti a caratlere locale , un'applicazione assai più ampia di quanto comunemente non si creda, in. parlicolare per quanto concerne la protezione dei feriti e il trattamento dei prigionie ri. Il massiccio impiego di gas asfissianti nella prima g uerra mondiale non si è ripetuto nella seconda, vigendo ormai il divieto specifico san.cito dal protocollo di Ginevra del 1925. E quando si evochino le conseguenze p articolarmente dolo rose della seconda guerra mondiale per le popolazioni civili, non può non deplorarsi l'assenza, alt'epoca, di una normativa specifica per la protezione dei civili, sopraggiunta solo con la quarta Convenzione di Ginevra del 1949. Del resto, il fatto stesso che le violazioni, per quanto numerose e gravi, verificatesi in questo o quel conflitto formino oggetto ,li pubblica denunzia sta a dimostrare il loro carattere di eccezioni alla regola; regola che, ove pure ricevesse un'applicazione solo sporadica, si giustificherebbe comunque ampiamente per quel numero di casi in cui giovasse ad evitare delle sofferenze. Esiste indubbiamente, in questa materia, un problema di disapplicazione connesso ai Limiti del/'apparato sanzionatorio, ma un problema analogo si pone talora per il diritto interno, specie in determinati settori, senza che per questo se ne discuta seriamente l'effettività.
PREFAZIONE
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Certo il diritto hellico non implica, né può essere inteso come idoneo ad implicare, una qualsiasi legittimazione della guerra. Ispirandosi a motivi e finalità di natura strettamente umanitaria, esso prescinde affatto dalla tematica dello 'ius in bellum'. Per contro, imponendo limiti sempre più rigorosi ai mezzi e metodi di condotta delle ostilità, esso viene a ridurre concretamente l'ambito stesso di praticabilità della violenza bellica. L 'impegno sviluppatosi negli ultimi decenni, a livello politico-diplomatico, per la proibizione o limitazione dell' impiego di armi dotate di capacità distruttiva particolarmente intensa e indiscriminata va visto nella prospettiva, ancora lontana ma non più irrealistica, di un disarmo generale e completo. Questo libro è volto a ricostruire il lungo e faticoso processo storico che ha portato alla formazione del moderno diritto internazionale bellico, nonché a documentare l'ampia, puntuale e sistematica incorporazione dei relativi principi nell'ordinamento interno italiano e nei regolamenti del nostro esercito. L'Autore vi tra4onde tutta la sensibilità dell'uomo e l'impegno dello studioso che si appassiona al risultato della propria ricerca, ma anche la concrei.a esperienza e l'orgoglio del militare consapevole appieno della dignità e delle ragioni profonde della sua missione. È di grande conforto per lui, e lo sarà anche per il lettore, prendere atto del ruolo traente dell'Italia in ogni fase dello sviluppo del diritto bellico, dalle origini ai giorni nostri, e del livello sempre molto avanzato delle applicazioni di tale diritto sul piano interno, nei codici e nei regolamenti militari italiani, anticipatori non di rado della stessa normativa internazionale. Ma pienamente si giustifica la sollecitudine dell'Autore per una valida opera di informazione, volta ad assicurare a tutti i membri delle forze armate quella corretta ed adeguata conoscenza delle norme che costituisce il-presupposto necessario della loro puntuale osservanza, e pertinente appare il richiamo agli obblighi assunti con la ratifica delle convenzioni umanitarie perché il contenuto delle stesse farmi sistematicamente oggetto dei programmi di istruzione militare a tutti i livelli. In conclusione, per chi non voglia illudersi di esorcizzare la guerre evitando semplicemente di parlarne, il diritto bellico o, come oggi si preferisce, il diritto dei conflitti armati non può essere escluso dalla nostra cultura giuridica e generale e il suo studio se ne appalesa tanto più importante per i militari, non in forma teorica ma, invece, nei suoi fondamentali principi ivpiratori e nei suoi rilevanti contenuti pratici, ai fini di una esatta ed effettiva applicazione alle situazioni concrete. A tale studio il libro offre un contributo assai apprezzabile. UGO GENESIO Segretario Generale del!' Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di San Remo
PREMESSA Ogni giorno rappresenta, nella vita di un uomo, un punto di arrivo e di consuntivo nella storia della sua vita e nello stesso tempo un punto di partenza del suo futuro, che, se anche ciascuno se lo augura luminoso, sarà potentemente influenzato, condizionato e conseguente da tutto quanto è avvenuto in precedenza. Lo stesso discorso evidentemente è valido per le società, per i consorzi di individui o di nazioni, per la loro evoluzione e per qualunque attività o progresso umano che riguardi gli uomini in generale. In questo senso, specie nel campo del diritto internazionale dei conflitti armati, il progresso è lento e continuo, talvolta più apparente che reale, spesso solo formale e non sostanziale, ma tutlavia è progresso costante nelle linee di tendenza della storia della civiltà. Un esempio tipico di questo ristagno nel progresso del diritto è il confronto tra la Convenzione internazionale riguardante la protezione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna del 1906 e quella del 1929, in quanto le novità vere ed i concetti acquisiti nel '29 sono quasi assenti. Le grandi acquisizioni di concetti si ebberò solamente con la convenzione del 1864, poi forse si fecero, nel 1906, dei passi indietro, per riport~rsi ad un progresso effettivo ed evidente solo con le Convenzioni del 1949. Nel primo volume, che era polarizzato sull'esame delle leggi e degli usi di guerra dell'Esercito Italiano, ho cercato di dimostrare la situazione di assoluta eccellenza in campo mondiale della regolamentazione militare italiana del tempo di guerra. Un professionista delle armi è a cultura completa quando.conosce perfettamente l'impiego del 'arma che lo Stato gli ha affidato per la difesa del territorio e delle istituzioni ed i regolamenti che riguardano il suo comportamento in tempo di pace e di guerra. Il regolamento è vincolativo: è legge dello stato e contratto di lavoro nello stesso tempo. Qualunque violazione del regolamento è punita in modo adeguato e proporzionale dallo Stato, essendo il combattente legittimo l'agente dello Stato autorizzato in su.o nome ad esercitare la violenza bellica.
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Ecco, pertanto, come, sia i regolamenti di disciplina sia i regolamenti re/at.ivi al servizio in guerra, diventino degli specchi del comportamento del militare, in quanto la loro applicazione è affidata non tanto a codici repressivi quanto ad un'etica che per il militare è costume ed essenza di vita. I comportamenti deviati, illegittimi, criminali di taluni combattenti non sono quindi da imputare allo Stato o alle sue forze armate in guerra, bensì agli individui, che, in base alle leggi civilissime del nostro Paese, so, no anche chiamali a risponderne individualmente non tanto al nemico o a Lribunali altrui, ma allo Stato stesso. Questa norma di responsabilità individuale, che ormai per l'Italia è acquisita in modo permanente fin dal Codice Penale Militare del 1859, è stata nel passato una grandissima garanzia e continua ad esserlo per il futuro, dopo la sua conferma n ella Costituzione della Repubblica. Lo scopo del presente elahorato, più divulgativo che scienLifico, è, pertanto, quello di capire la g ra11d1sstma ctvtltù ti.i comportamento in guerra del nostro popolo attraverso l'esame approfondito dei regolamenti di servizio in guerra, verificando che l'origine di tale comportamento era insita in una regolamentazione di assoluta avanguardia nel campo della civiltà e del rispetto della "umanità dell'uomo", ancorchè nemico. La recente scomparsa di un grande uomo, il Gen. Pietro Verri, che ho avuto la fortuna di avere come Maestro, è stata la molla che mi ha spinLo a scrivere questo secondo volume, che verterà sulla protezione delle vitlime della guerra in senso lato, vissuta attraverso le tassative prescrizioni dei regolamenti militari nazionali, con particolare riferimenlo a quelli che sono stati in vigore dall'unità d 'Italia alla seconda guerra. mondiale. Il Gen. Verri ha dedicato la sua op erosissima vila a seminare in Italia ed all'estero la cultura del diritto umanitario, a diffonderne i principi, a gridare i suoi credo a strutture sorde, diçtratte e svogliate. Le sue opere (delle quali ci restano non solo le numerosissime pubblicazioni ma anche gli appelli, l'attività di diffusione e di insegnamento a Lutti i livelli, le conferenze appassionate, i seminari a sfondo divulgaLivo nelle università, nelle Scuole di Guerra, nell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario., nell'ambito della Croce Rossa, ecc.) continuano in tutli coloro che, come m e, hanno avuto il privilegio di imparare da Lui e che hanno accollo il suo messaggio da portare avanti limpido e pieno di fede, così come era dentro di lui.
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Il popolo italiano è sempre stato un grande popolo ed un faro di civiltà. Spero di riuscire, con quest'opera modesta, a raccontare, attraverso quella che può sembrare l'arida pista dei regolamenti, sempre redatti da estensori oscuri ed innominati, una storia vera, molto poco conosciuta e che invece merita di essere divulgata e riscoperta, perchè illumina meglio di qualunque altra, nell'orrore della guerra, la grandezza di un popolo. L 'Autore
PARTE PRIMA
LA PROTEZIONE DEI FERITI E DEGLI AMMALATI
CAPITOLO PRIMO
LA PROTEZIONE DELLE VIITIME DELLA GUERRA NEI REGOLAMENTI DELL'ESERCITO ITALIANO
Generalilà. - Concetto di vittime della guerra. - Conce tto di «condizione» e di «protezione» delle vittime della guerra. - Regolamenti militari dell'Esercito Italiano e diritto umanitario. - Concetto di regolamento «maggiore» e «minore» come è usato nel testo. Gli scopi dello studio. - Il diritto internazionale dei conflitti armati. - Le nefaste esperienze della 2° guerra mondiale e l'evoluzio ne couscgut::nk e s uccessiva del diritto internazionale dei conflitti armati . - Cenni alle opposte strategie delle superpotenze dal 1945 agli anni 80 e loro riflessi.sul diritto bellico. - I «combattenti» legittimi nel diritto internazionale dei conflitti armati (cenni). - Arlicolazione dello studio. - C'.onsiderazioni .
Generalità
L'Italia di oggi, pur facendo parte integrante di una alleanza militare come la NATO, è indubbiamente un paese pacifico e pacifista. È un paese pacifico perchè è un paese che ama la pace; è pacifista perchè la sua Costituzione, basti vedere l'articolo 11, è ispirata da una profonda repulsione verso qualsiasi soluzione delle controversie internazionali che venga realizzata mediante la minaccia o l'uso della forza. L'Italia ama la pace, intesa non tanto come semplice assenza di guerra, ma concepita invece nel senso del Movimento della Croce Rossa come quel «processo dinamico di collaborazione tra gli Stati ed i popoli, fondata sulla libertà, l'indipendenza, la sovranità nazionale, l'eguaglianza, il rispetto dei diritti dell'uomo, nonchè su una giusta ed equa ripartizione delle risorse al fine di soddisfare i bisogni dei popoli, essendo essenziale per la pace il rispetto, in ogni circostanza, delle regole di umanità». Il pacifismo vero che anima il nostro paese non esclude certamente l'uso legittimo della violenza nei casi previsti dal diritto internazionale e soprattutto in caso di legittima difesa e di giusta protezione degli interessi nazionali di fronte ad abusi contrari al diritto delle genti.
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La comune speranza di non dover mai più fare una guerra non deve però indurre a lassismo ed alla rinuncia alla preparazione di professionisti in grado di condurla, se necessario, in nome dello Stato nel migliore dei modi possibili dal punto di vista, almeno, del comportamento in guerra del combattente. Credo fermamente che per condurre la guerra nel migliore dei modi possibili, dal punto di vista del diritto umanitario, il popolo italiano debba solamente, se sarà chiamato a farla e se necessario, fare la guerra come la ha fatta sempre, dall'unità d'Italia fino ad oggi, e cioè osservando le leggi cd i regolamenti applicativi delle leggi del nostro civilissimo Stato, così come sono redatti dai nostri Stati Maggiori. La verifica di questa affermazione è, in fondo, lo scopo ultimo di questo volume. A tal fine, i regolamenti nazionali , così come storicamente si sono sviluppati nel tempo , saranno sviscerati alla rice rca di tutte le norme che possono essere illuminanti e che sono valide a confermare la tesi. La civiltà di un popolo non è una etichetta; c:,sa deve c:,:,crc
verificata e credo che i regolamenti militari, specialmente quelli che dettano il comportamento del militare in guerra, possano costituire un test eccezionalmente valido per un giudizio complessivo, in quanto la tragedia guerra, che ogni tanto l'umanità è costretta a vivere , è sicuramente un momento di verità e di verifica. In tale contesto, il primo capitolo sarà dedicato alle necessarie precisazioni per lo sviluppo della materia ed a fornire degli orientamenti di quadro relativi non solo ai regolamenti, che verranno di seguito esaminati, ma anche al contesto dottrinale, nazionale e mondiale, per qua nto riguarda l'impiego della forza, con uno sguardo sintetico alle strategie imperanti nel periodo in cui il diritto dei conflitti armati si è sviluppato ed affermato in sede internazionale. Concetto di «vittime della guerra»
Una definizione di vittime della guerra non si trova nei testi delle Convenzioni internazionali. Si accenna soltanto alle «vittime dei conflitti» oltre che nei titoli dei protocolli aggiuntivi, nell'articolo 81 del I Protocollo aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nell'articolo 18 del Il Protocollo, relativo ai conflitti non internazionali, trattando delle attività della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie, che dovranno essere in ogni modo agevolate dai belligeranti nello svolgimento della loro azione umanitaria volta ad assicurare alle vittime la protezione e l'assistenza.
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Tuttavia è normale in dottrina riferirsi alla protezione delle vittime della guerra, tanto è vero che in un certo periodo storico in cui il diritto bellico era chiamato diritto umanitario, con l'espressione «diritto dell'Aja» si intendevano tutte le nonne internazionali riguardanti i belligeranti e la condotta delle ostilità, e con l'espressione «diritto di Ginevra» si intendeva comprendere tutte le norme internazionali che riguardavano la protezione delle vittime della guerra . Il Verri nel suo testo «Diritto per la pace e diritto nella guerra», che costituisce un vero cardine nella materia, nella partizione degli accordi internazionali secondo la materia trattata, riunisce nella parte riguardante la «protezione delle vittime della guerra» le quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i protocolli aggiuntivi del 1977 con i relativi allegati. Con il conforto del Verri, si può pertanto affermare, che le vittime della guerra, in senso stretto, sarebbero: - i feriti ed i malati delle forze annate in campagna, protetti dalla prima Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, e dai protocolli aggiuntivi; - i feriti, i malati ed i naufraghi delle forze armate sul mare, protetti dalla seconda convenzione e dai protocolli; - i prigionieri di guerra, protetti dalla terza convenzione e dai protocolli; - le persone civili in tempo di guerra, protette dalla quarta convenzione e dai protocolli. In stretta sintesi le vittime della guerra sarebbero i combattenti (feriti , malati, naufraghi e prigionieri di guerra) ed i civili. Che la popolazione civile e le persone civili sulle quali passa una guerra siano «vittime della guerra» è un fatto abbastanza intuitivo, mentre potrebbe esserlo di meno per i combattenti, dato che sono loro a fare la guerra. Ma il concetto è di antica acquisizione: infatti belligeranti sono gli stati e non·gli individui, così come un individuo che venga catturato è in potere dello stato belligerante e non degli individui o dei corpi che lo hanno catturato. Questo concetto che accomuna i combattenti ed i civili tra le vittime della guerra è in fondo molto bello: vi è infatti il germe della negazione della guerra da parte degli uomini come individui e l'affermazione del fatto che la guerra la subiscono, ed in modo molto tragico, sia coloro che la combattono con tutti i suoi orrori, sia coloro sui quali la guerra passa, lasciando spesso vuoti immensi e tragedie.
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Nel presente volume dovrei quindi trattare esclusivamente della protezione delle vittime della guerra in senso stretto. Però, a mio avviso, specie oggi, anche in considerazione delle armi, cioè dei mezzi di guerra che vengono impiegati, tra le vittime della guerra vi è anche la civiltà dell'uomo ed i segni che essa lascia al passare degli uomini. Mi riferisco ai beni culturali, che non sono più considerati patrimonio degli individui, dei popoli e degli stati, bensì patrimonio della intera umanità. Mi sembra perciò doveroso non solo inserire i beni culturali tra le vittime della guerra, ma anche trattare di essi in modo adeguato, anche se sintetico, nel corso del presente volume. In sostanza credo legittimo inserire anche i beni culturali tra le vittime della guerra, dedicando loro l'attenzione che meritano, anche perchè nei regolamenti italiani , come si vedrà, è molto frequente l'accenno specifico agli stessi al fine di garantirne il rispetto e la protezione. Poichè mi occuperò dei regolamenti dell'Esercito Italiano e dei loro Jettuli in materia di protezione delle vittime della guerra, è evidente che dovrò trascurare , in linea di massima, il problema dei naufraghi del mare e dei feriti e dei malati delle forze armate sul mare. Ad essi mi limiterò a dei cenni solo per dare al quadro dei dettati umanitari dei nostri regolamenti la dovuta completezza e per la migliore comprensione di certe formulazioni nei regolamenti terrestri. Infatti il naufrago del mare nemico raccolto, se è militare , é destinato a divenire prigioniero di guerra e, di conseguenza, ad essere trattato da organizzazioni dell'Esercito, dato che le altre forze armate non gestiscono campi per prigionie ri di guerra, nè campi per internati civili, qualora il naufrago sia membro di eq uipaggio civile o passeggero di nave mercantile nemica . Invece per i naufraghi dell'aria verranno date le indicazioni che sono contenute nei civilissimi regolamenti terrestri italiani. In materia di civili vittime della guerra , oggi c'è un gravissimo problema nuovo e non ancora sufficientemente ed adeguatamente trattato in sede di convenzioni internazionali: si tratta del problema dei profughi e del loro trattamento. Il problema è nuovo come fenomeno , ma è addirittura nuovissimo per le proporzioni macroscopiche che sta assumendo nel mondo di oggi. Nei regolamenti militari si trovano tracce di dettati che forniscono criteri organizzativi di massima da seguire per l'organizzazione dei campi per internati civili, che sono gli unici ai quali poter fare riferimento per il problema dei profughi. I pochi dettati sono molto umanitari e rispettano in toto i dettati delle convenzioni internazionali, ma sono con-
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vinto della necessità di convenzioni ad hoc, perchè i1 problema possa entrare con la dovuta attenzione nell'ambito dei regolamenti militari. Infatti, specie in caso di impiego di forze nazionali in missioni di pace autonome, o per conto delle organizzazioni internazionali o delle Nazioni Unite, credo che i Comandanti sul posto, spesso unici e soli rappresentanti dello Stato, debbano disporre di una normativa, anche a larghe maglie, che lasci loro molto spazio per decisioni od iniziative umanitarie, che definisca il problema nelle linee essenziali e che dia degli orientamenti di comportamento di larga massima. In senso lato, una grande vittima della guerra è anche l'ambiente naturale, ma di questo tratterò solo ogni tanto, limitandomi a dei cenni. Il fatto è che purtroppo l'ambiente naturale è una vittima costante dell' uomo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra e, forse , ci si dovrebbe pensare molto di più in ogni tempo. Ma non mi sembra questa la sede adatta ad un discorso di questo genere, che comincia solo oggi ad affacciarsi come esigenza nei regolamen ti militari.
Concetto di «condizione» e di «protezione» delle vittime della guerra
Molto spesso i termini di condizione e di protezione, ad esempio dei feriti e dei malati, dei prigionieri di guerra, delle popolazioni civilisono usati indifferentemente nei testi delle convenzioni; così pure accade per i beni culturali. Se si vedono i titoli delle prime due convenzioni di Ginevra del 1949 si legge «miglioramento delle condizioni» ecc. A mio avviso, i due termini dovrebbero essere usati in modo molto più differenziato e con significati meglio precisati, almeno dal punto di vista storico. Per evitare incomprensioni nel corso del testo sarà usato generalmente il termine di «condizione» dei feriti, malati, naufraghi, prigionieri di guerra , civili e beni culturali per riferirsi alla effettiva condizione di essi in tempo di guerra, prima che fossero sottoscritte delle Convenzioni internazionali che li riguardassero direttamente. Per contro userò il termine di «protezione» per indicare il trattamento dovuto alle stesse vittime della guerra, dal momento che le convenzioni internazionali sono entrate in vigore, a prescindere dalla loro applicazione o meno in guerra. Questa precisazione mi sembra doverosa per un esame particolareggiato dei regolamenti militari dell'Esercito Italiano, che in materia
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sono sempre stati molto avanzati. Si potrà così constatare frequentemente come i nostri regolamenti abbiano molto spesso anticipato le convenzioni internazionali e come siano sempre state umanissime nei nostri regolamenti le norme dettate a tutela delle vittime della guerra. Per quanto sopra, da un punto di vista storico, nel corso del presente volume si parlerà di condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna fino al 1864, data della prima Convenzione di Ginevra che le riguardasse direttamente, per poi parlare di protezione in epoca successiva. Analogamente si parlerà di condizione dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare fino al 1907, data della decima Convenzione dell'Aja, per poi parlare successivamente di protezione. Per i prigionieri di guerra e per i civili si parlerà di condizione fino al 1899, data della convenzione dell' Aja e del regolamento relativo alla guerra terrestre , per poi trattare successivamente della protezione. Per i beni culturali, anche se ad essi era fatto cenno nelle convenzioni dell'Aja relative .illa guerra terrestre dcl 1899 e del 1907, si parlerà di condizione fino al 1954, data della prima convenzione internazionale ad hoc che li riguardi, per poi parlare di protezione successivamente.
Regolamenti militari dell'Esercito Italiano e diritto umanitario Fin dai lontani tempi de «Il Principe» di Nicolò Machiavelli il primato della politica su qualunque altra attività organizzativa della società umana è stato un primato assolutamente indiscusso. Solo la politica, che sa quello che vuole, può stabilire le regole di qualunque gioco e dettare in generale la strategia da seguire per raggiungere i propri obiettivi . Di conseguenza anche la guerra, che è pur sempre uno strumento della politica, soggiace a questa regola. Alla politica spetta la definizione degli obiettivi della guerra, la realizzazione dello strumento militare, come uomini e mezzi da combattimento, adeguati agli scopi che si vogliono perseguire. In questa logica le risorse umane e finanziarie giocano un ruolo immenso e le leggi sono altrettanto precise: se i mezzi sono adeguati agli scopi da raggiungere, che si traducono sempre in termini di obiettivi, gli obiettivi vengono raggiunti; in caso diverso occorre o ridimensionare gli obiettivi, oppure adeguare i mezzi. Uno strumento militare, quale braccio armato della politica di uno stato ha avuto sempre nel tempo almeno tre funzioni: garantire il potere a chi lo detiene, con tutti i riflessi nel campo della così detta politica in-
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terna di uno stato; garantire lo stato dai nemici esterni; garantire il raggiungimento degli obiettivi che lo stato si propone. Mentre una strategia o una linea strategica può essere anche una direttiva a larghissime maglie, più o meno espressa in modo palese, i regolamenti militari sono sempre stati in ogni tempo una esigenza fondamentale in.quanto: - regolano l'impiego della forza, dando a grandi linee i criteri e le direttive di impiego delle unità militari nelle operazioni di guerra (attacco, difesa, ecc.); - stabiliscono funzioni e codici particolari di comportamento e di onore che costituiscono , se si vuole, il contratto di lavoro della categoria dei militari e la loro caratteristica; - stabiliscono nel dettaglio l'addestramento dei reparti e dei singoli combattenti per la condotta delle operazioni. In particolare, specie negli ultimi due secoli , lo studio dei regolamenti militari è molto utile per avere indicazioni molto valide sia sulle dottrine di impiego sia sul comportamento dei combattenti in guerra. Ouando il diritto internazionale riguardante la condotta della guerra era ancora un diritto consuetudinario, determinate regole di comportamento erano sancite solamente dai regolamenti militari dei singoli stati. E nel dettare ed imporre ai propri combattenti regole umanitarie il Piemonte prima, ed il Regno d'Italia dopo, furono sempre molto avanti, come è stato dimostrato nel I volume relativo aJJe leggi ed agli usi di guerra. In particolare i regolamenti italiani hanno sempre avuto la caratteristica di essere , se si vuole, pesantissimi e logorroici , però altrettanto precisi , in modo tale da lasciare il minor possibile margine a comportamenti non conformi o a devianze. In pratica in Italia si è sempre regolamentato tutto e questo fatto, che può essere buono o cattivo a seconda dei punti di vista, è però un fatto storico incontrovertibile. Da regolamenti, talvolta laconici e di pochissime pagine, che davano a grandi linee principi operativi per l'attacco e per la difesa e lineamenti a larghe maglie dell'impiego delle forze nelle operazioni offensive ed in quelle difensive, discendevano regolamenti via via sempre più precisi e dettagliati mano a mano che si scendeva di livello, per l'Armata, per il Corpo d'Armata , per la Divisione, per la Brigata, per il Reggimento, per il Battaglione, fino alla compagnia, al plotone, alla squadra, all 'uomo singolo. I Regolamenti Italiani sono sempre stati dei regolamenti molto completi e molto dettagliati, però nel trascorrere dei decenni molte co-
Soccorso a militari italiani feriti presso l'Ospedale da Campo n. 2 - Russia, luglio 1942
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se sono cambiate. Infatti, una dottrina operativa varata all'inizio del XIX secolo, da parte di qualunque stato, aveva ottime probabilità di restare valida per mezzo secolo. Infatti, le dottrine di una certa epoca molto spesso si assomigliano tutte, perchè coniugavano principi generali, spesso poco mutabili, come la massa, la sorpresa, la sicurezza, l'economia dellt forze , l'unicità di comando e così via, con i mezzi del tempo considerato. Dal mezzo secolo degli inizi dell'ottocento si passa al quarantennio, trentennio sul finire del secolo, per giungere al ventennio fino agli anni cinquanta del nostro secolo. Per i regolamenti militari, che sono a cascata e successivi alla formulazione di una dottrina operativa nuova, tenere il passo diventa sempre più difficile, specie quando il passo è segnato dall'evoluzione dei mezzi di offesa. E così spesso accade che non sia ancora finito nella produzione di una serie di regolamenti che occorre cominciare di nuovo con una serie più aggiornata. Fino a quando i periodi di tempo sono stati dell'ordine del ventennio, cioè per intenderci fino alla seconda guerra mondiale compresa, regolamentare era relativamente facile, ma, dopo la seconda guerra mondiale l'evoluzione della tecnologia, specie in fatto di armi di distruzione di massa, ed i concetti di impiego delle armi sono stati così in rapida evoluzione che è stato per tutti, e, quindi, anche in Italia, sempre più difficile varare dei regolamenti definitivi sull'impiego delle forze e dei mezzi specie ad alto livello. Esistendo solamente regolamenti provvisori ad alto e medio livello, data la rapida evoluzione delle dottrine di impiego, che uscivano sotto forma di circolari, di norme provvisorie, di orientamenti di impiego, di pubblicazioni in «bozza di stampa» e così via, la conseguenza è stata spesso quella della impossibilità di regolamentare tutto a cascata , come invece era tradizione del passato, per paura di lavorare sulla sabbia. Questa generica sofferenza e carenza di norme si è avuta in Italia fino agli anni ottanta, come si dirà in seguito, con l'affermarsi della serie dottrinale 900. In termini di diritto dei conflitti armati, questo discorso è particolarmente sentito. Infatti i dettati delle convenzioni internazionali, una volta che gli stessi siano stati ratificati dall'Italia e siano divenuti legge, per divenire effettivamente operanti devono tradursi in regolamenti, in quanto sono i regolamenti ad assicurare non solo la capillare diffusione nelle truppe delle norme recepite, ma anche a sanzionare e definire con l'addestramento le modalità di esecuzione. Se i regolamenti, per qualunque valido e comprensibile motivo, vengono a mancare nella catena discendente, crolla di conseguenza la piattaforma della diffusione e del-
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l'addestramento delle truppe, se l'applicazione della norma è affidata al singolo combattente. Vorrei dire che spesso l'applicazione delle convenzioni internazionali è possibile solo quando la catena dei regolamenti è completa, cioè quando va dalla legge di guerra, che è la fonte originaria per lo stato della regolamentazione della guerra, fino al manuale dell'addestramento individuale o al manuale del combattente, cioè quando la conoscenza delle norme di diritto internazionale dei conflitti armati è armonica e coerente dal massimo livello di impiego delle Forze Armate dello Stato, fino al singolo combattente. E ciò fino alla seconda guerra mondiale è stato possibile. Oggi è ancora possibile ma le difficoltà sono maggiori. Ad esempio, la norma internazionale che vieta trattamenti disumani o degradanti nei confronti delle popolazioni civili o dei prigionieri di guerra, non può essere contenuta in una legge di guerra. Al massimo, a quel livello, si potrà dire che il trattamento dei civili e dei prigionieri deve essere conforme alle convenzioni <li Ginc;vra <lei 1949. Ma mano a mano che si scende di livello nei regolamenti , il dettato internazionale deve integrarsi sempre di più nel regolamento, fino a dire al combattente, nel manuale che lo riguarda, e che è il regolamento a livello più basso, cosa deve o non deve e cosa può o non può fare e le sanzioni nelle quali incorrerebbe, in caso di trasgressione.
Concetto di regolamento «maggiore» e di regolamento «minore» come è usato nel testo
Molto spesso nel corso della trattazione userò i termini di «pubblicazione o di regolamento maggiore» e di «pubblicazione o di regolamento minore». Poichè non esistono definizioni di questo genere, è bene che io chiarisca il significato che intendo attribuire ai termini , anche se potrebbe essere intuitivo. Intenderò per «pubblicazioni e regolamenti maggiori» non solo tutti quei regolamenti che in generale sono varati come legge, e che della legge hanno tutte le caratteristiche, ma anche quei regolamenti che delineano nelle linee maestre le dottrine di impiego in guerra, operative e logistiche, cioè che si riferiscono al modo di condurre le operazioni militari al massimo livello, ed, infine, i regolamenti che definiscono le norme comportamentali del combattente, emanate al massimo livello nazionale. Per le norme comportamentali mi riferirò essenzialmente ai regolamenti di servizio in guerra, che hanno sempre avuto precisi ri-
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chiami alle leggi ed agli usi di guerra ed aJJe convenzioni internazionali, ed ai regolamenti di disciplina, tra i quali l'ultimo del 1986, assume particolare importanza, se non altro per la mancanza temporanea di riferimenti più appropriati. Per «pubblicazioni o regolamenti minori» intenderò tutti gli altri. Il reg0lamento maggiore è sempre un capostipite, dal quale originano serie di regolamenti minori, che trattano una parte del problema affrontato dal regolamento maggiore, sviscerandolo in profondità, scendendo di livello, ripartendone missioni e compiti, fino a giungere al combattente singolo. Il regolamento maggiore riguarda le Forze Armate, o l'Esercito, e la condotta delle grandi operazioni militari, o la logistica delle grandi operazioni militari o l'organizzazione di un servizio logistico in pace o in guerra, come, ad esempio, il servizio sanitario. Il regolamento minore, invece, ai vari livelli entra nel dettaglio delle singole operazioni, detta i criteri di impiego delle diverse unità, dalle Grandi Unità alle squadre, giunge fino al comportamento individuale del combattente. Dalla normativa generale di servizio in guerra, che riguardava il servizio delle truppe ed il servizio delle Intendenze, e che era una pubblicazione maggiore, traevano origine tutti i regolamenti relativi a ciascun servizio logistico e così via. Dall'esame dei regolamenti maggiori si trae in genere la dottrina operativa e la dottrina logistica delle Forze Armate, mentre invece i regolamenti minori, pur ponendo molti spunti di riflessione, sono sempre parziali e settoriali. Nel presente volume saranno esaminati i dettati di tutti i regolamenti maggiori, che si riferiscono alla condotta della guerra, limitando a spunti l'esame dei regolamenti minori allo scopo di evitare dispersioni, anche perchè i regolamenti minori sono in numero molto cospicuo, che comporterebbe non solo molte ripetizioni, ma anche il pericolo di perdersi. Fino alla 2a Guerra mondiale era regola acquisita che i regolamenti maggiori fossero a firma del Sovrano (la stragrande maggioranza) che era anche il Capo Supremo delle Forze Armate. Tuttavia qualche regolamento maggiore, come si vedrà, talvolta è anche uscito a firma del Capo del Governo o del Ministro della Guerra, ma il fatto era abbastanza poco usuale per i regolamenti maggiori. Invece i regolamenti minori erano spesso a firma del Ministro della Guerra, per quelli più importanti. Mano a mano che scendevano di livello, scendeva anche il livello della firma, che passava ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata,o agli Ispettori delle Varie Armi o ai Capi dei Corpi logistici e sanitari. Ma si
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trattava sempre di pubblicazioni varate con il crisma di essere definitive per un certo periodo di tempo. La regola dell'approvazione e della firma, cioè della sanzione, da parte delle massime autorità dello Stato, che era sempre stata rispettata fin dai tempi dei regolamenti dell'esercito piemontese, dopo la seconda guerra mondiale ebbe delle modifiche per almeno due ordini di motivi. Il primo motivo fu la logica dell'alleanza: infatti le massime autorità dello Stato (Capi di Governo, Ministri degli Esteri, della Difesa, vertici militari) avevano le loro riunioni periodiche con le analoghe autorità dei paesi NATO, nelle quali si prendevano le grandi decisioni che impegnavano le linee strategiche dello Stato. Note le linee maestre politiche e strategiche, la stesura dei regolamenti di impiego delle forze era di fatto devoluta ai vertici militari, anche perchè spesso derivavano da accordi intera11eati, già approvati a livello superiore. li secondo ordine di motivi era connesso con la stessa evoluzione dei mezzi e della tecnologia, che era così rapida da non consentire se non l'elaborazione di norme temporanee e transitorie. Evidentemente non si impegnava la firma delle massime autorità dello stato per norme che ,fin dal loro nascere, erano norme a carattere transitorio ed in rapida evoluzione. Così tutte le serie dottrinali che si sono susseguite nel quarantennio che va dalla fine della guerra all'inizio degli anni '80 (serie dottrinale 600,700,800,900), alla media di una ogni dieci anni, hanno sempre avuto al massimo la approvazione e la sanzione dei Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, o di organi di vertice ad essi subordinati, ad accezione della legge sulle norme di principio ed il conseguente regolamento di disciplina. Di questa realtà non solo italiana, ma generalizzata almeno negli Stati che facevano parte dell'alleanza atlantica, soffrì in modo particolare il diritto umanitario, non solo per il grande scetticismo sullo stesso, indotto dal possibile impiego in guerra delle armi nucleari ed al fatto che le stesse sfuggissero a qualunque tentativo di regolamentazione internazionale, ma anche per il fatto che spesso, da regolamenti maggiori non definitivi e con la caratteristica di «norme provvisorie», non discendeva in modo completo una catena di regolamenti in grado di coprire anche le istanze che derivavano dal progresso del diritto umanitario.
Gli scopi dello studio È molto raro che gli studiosi si soffermino sui regolamenti militari.
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Normalmente essi godono dell'ostracismo da parte della grande cultura, specie per quanto si riferisce ai regolamenti specifici relativi al comportamento in guerra. Non mi risulta, infatti, nessuna ricerca sistematica del genere. Si tratterebbe, secondo alcuni, di cattiva prosa relativa, peraltro, ad un fenomeno spregevole, così come è la guerra. Ma ie credo profondamente che ogni regolamento abbia un'anima. Ha sicuramente l'anima del suo tempo e riflette sempre lo stato dell'arte nel tempo considerato, come ad esempio un regolamento sanitario. Inoltre, riflette sempre il popolo e l'anima del popolo per il quale il regolamento è stato redatto ed anche il livello di civiltà e capacità dei suoi governanti e dei suoi capi. Lo scopo principale del prese_n te elaborato è perciò quello di riscoprire i vecchi regolamenti e di rileggere le loro norme alla luce particolare dell'evoluzione in ambito internazionale dei concetti, volta a volta faticosamente acquisiti, nel particolare campo della «umanizzazione» della guerra. Mi sembra che questo sia molto doveroso in modo particolare per l'Italia e per l'Esercito Italiano, non solo perchè dai regolamenti risulta in modo molto evidente la civiltà del nostro popolo, ma anche perchè spessissimo in ambito internazionale i regolamenti, italiani in particolare, hanno anticipato i dettati delle convenzioni internazionali in modo assolutamente autonomo. Si potrebbe obiettare che, specie agli inizi, il progresso in sede internazionale dei concetti umanitari provenienti dal diritto bellico, derivava per lo più da norme consuetudinarie più o meno recepite da parte di tutti gli eserciti delle così dette nazioni civili. Questo può essere vero, specie se ci si riferisce alla fine del secolo scorso ed agli inizi del nostro secolo, ma anche in questo vi è un primato italiano da rivendicare, che merita di essere riscoperto e riconosciuto, per essere stata l'Italia la prima a recepire nei propri regolamenti dettati e norme di decisissima avanguardia, come si è verificato con il regolamento del 1882 che recepiva il così detto «Manuale di Oxford 1880», del quale si è trattato nel volume I. Tutte le convenzioni internazionali, fino al 1949, si sono rette secondo la clausola «si omnes», nel senso che i dettati delle convenzioni sarebbero stati rispettati dagli stati belligeranti a condizione di reciprocità, specie per ciò che si riferisce al comportamento dei combattenti ed al trattamento degli stessi e delle popolazioni civili. È molto bello poter notare che le regole di comportamento sancite dai nostri regolamenti in data anteriore al 1900 (cioè prima delle con-
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venzioni dell' Aja del 1899) erano tutte regole dettate «motu proprio», in sede nazionale, nel disinteresse totale della clausola «si omnes», senza quindi nè problemi nè remore di reciprocità. Nei regolamenti posteriori le norme di comportamento dettate per i combattenti continuavano ad essere altrettanto rigide, togliendo al militare la facolta di rappresaglia, che è sempre stata avocata per lo più alle massime autorità di Governo od ai vertici militari, per delega del Sovrano, e non lasciata al libero arbitrio o alla decisione del comandante locale. I dettati dei regolamenti sono sempre stati positivi e categorici e mai vincolati a dei «se» o dei «ma», in relazione al comportamento del nemico, e questo è, a mio avviso, un altro segno di grandissima civiltà. In sintesi ,intendo affermare che, nei regolamenti militari italiani, la clausola internazionale «si omnes» ha avuto sempre un ruolo secondario e complessivamente molto modesto, a differenza dei regolamenti di servizio in guerra di altre nazioni. Oli scopi del presente studio sono pertanto quelli di esaminare i principali regolamenti italiani relativi al servizio in guerra, o al tempo di guerra, al fine di: - ricercare nelle loro prescrizioni quanto si riferisce alle norme internazionali volte alla umanizzazione della guerra, che essi hanno anticipato; - verificare il pronto recepimento nel loro ambito delle norme internazionali sottoscritte dall'Italia; - riportare alla luce il culto e la precisione dei regolamenti italiani per quanto si riferisce alle luminose tradizioni nazionali in materia di acquisizione di concetti umanitari nella condotta della guerra ed in particolare nella condotta delle operazioni militari. Ritengo infatti che nel campo della civiltà propriamente detta e dell 'onore militare, così come esso è concepito oggi, e come era concepito quando il diritto internazionale dei conflitti armati era nella fase di «diritto consuetudinario», l'Italia e le sue Forze Armate non abbiano nulla da imparare da nessuno. La dimostrazione sulla base dei documenti prodotti nel tempo è in fondo lo scopo ultimo di tutta l'opera nel suo insieme. Ma se il culto di questi valori e se la coscienza di queste luminose tradizioni non vengono adeguatamente ripresi si rischia di fare un'opera sterile. Occorre che qualcuno ridica queste cose ai nostri ragazzi con le stellette, specie negli istituti di formazione , poichè è dalla consapevolezza delle tradizioni, più che dal rigore dei codici penali militari, che
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nasce, continua e si sviJuppa quella civiltà del popolo italiano, de11a quale siamo quotidianamente orgogJiosamente fieri. La materia relativa alle leggi ed agli usi di guerra è già stata esaminata ne] volume I. In questo secondo volume saranno trattati in modo particolare gli aspetti relativi alJa protezione delle vittime della guerra, con partic9lare riferimento ai feriti, malati e naufraghi delle forze armate, ai prigionieri di guerra, alle popolazioni civiJi ed ai beni culturali. Sono profondamente convinto che tra le vittime della guerra in senso lato, come io le intendo, vi sia anche l'ambiente naturale. Ma di esso non tratterò in quanto ancora non vi è traccia nei regolamenti, salvo per ciò che riguarda il recepimento italiano dei dettati dei protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi a11e convenzioni del 1949. Oltre a questi scopi dichiarati vi è anche uno scopo personale, al quale ho dedicato grandissima parte delJa mia vita, che è quello di contribuire in qualche modo alla diffusione di norme strettamente connesse alla crescita dell'umanità nel suo complesso ed anche alla crescita di ciascuno di noi come persona.
Il diritto internazionale dei conflitti armati Tralasciando il così detto «ius ad bellum» (o, «jus contra bellum», come più opportunamente oggi si chiama) il diritto di cui ci si occupa e il diritto da applicare in guerra, o «jus in bello». Esso fissa de11e norme con le quali si stabilisce: - chi possa compiere atti di violenza bellica in modo legittimo; - mezzi e metodi di guerra legittimi; - persone, beni e luoghi contro i quali non deve essere esercitata la violenza bellica; - protezione da assicurare a11e vittime della guerra, con particolare riferimento ai combattenti fuori combattimento ed ai civili; - modi e scopi delle convenzioni che i belligeranti possono stabilire tra loro; - obblighi nel campo della repressione delle violazioni al diritto della guerra; - comportamento degli stati neutrali nei confronti dei bel1igeranti e viceversa. Poiché lo scopo ultimo del diritto è quello di rendere meno disumane le conseguenze della guerra, di ridurre al minimo Je sofferenze superflue e le distruzioni, non c'è dubbio che si tratti di un diritto con sco-
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pi umanitari chiaramente conclamati, ma chiamarlo diritto umanitario può essere pericoloso. Quello che correntemente oggi si chiama diritto internazionale dei conflitti armati (molto più chiaro ed inequivocabile con il suo nome latino di «jus in bello») nel corso della storia si è chiamato in molti modi diversi. In particolare si è chiamato in troppi modi dopo la seconda guerra mondiale e ciò molto spesso ha creato delle confusioni che hanno contribuito non poco a nutrire gli scetticismi che lo circondavano. Quando il diritto internazionale dei conflitti armati era ancora nella fase di affermazione di istanze e di principi volti alla umanizzazione del fenomeno guerra, che si credeva connaturato alla società umana ed alla natura stessa degli uomini, esso si chiamava «diritto delle genti» «diritto dei popoli civili» e così via . Soprattutto con gli eserciti di popolo della rivoluzione francese e con la conseguente proclamazione dei diritti dell'uomo, si era affermato il diritto del cittadino soldato ad essere rnccolto e curato se cadeva ferito sul carnpu Ji battaglia e ad essere trattato in modo umano se cadeva prigioniero di guerra. Il tutto , però, continuava ad essere affidato a leggi non scritte , che facevano parte del così detto diritto consuetudinario, cioè a leggi cd usi di guerra che appartenevano alla prassi di comportamento e ad una consuetudine , che era più o meno garantita dall'onore militare. La convenzione di Ginevra del 1864 aveva esclusivamente degli scopi umanitari e aveva avuto il grande me rito di sancire in sede internazionale, come regole di comportamento universali dei popoli civili, leggi cd usi di guerra che erano già, più o meno tacitamente, osservate da tutti i helligeranti nelle operazioni. Ma il vero salto di qualità, dopo tutti i falliti tentativi effettuati sul piano internazionale, ai quali ho già fatto cenno nel I volume, lo si ebbe con le convenzioni deU'Aja del 1899, e ancor più, con quelle del 1907 che, nel loro insieme , davano vita ad un corpo <li norme di comportamenlo dei belligeranti nelle operazioni di guerra. La materia regolata dalle convenzioni dell'Aja prese il nome di diritto bellico, nel quale in senso lato rientravano anche le convenzioni di Ginevra, in quanto anche esse dettavano regole internazionali alle quali attenersi scrupolosamente in caso di guerra. Il termine di «diritto bellico» era molto appropriato, chiaro, abbastanza inequivocabile, con la sua specificazione latina di jus in bello, in modo da non confonderlo con un diritto bellico in senso lato, codificato male o non codificato in sede internazionale, che riguardava lo jus ad bellum, e cioè la liceità o meno della guerra. Nacquero così cattedre universitarie molto specializzate e di gran-
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de competenza nena materia in quasi tutte le università italiane ed europee e , fino alla seconda guerra mondiale, specie in Italia, vi fu un fiorire di st'udi ed un apporto di idee veramente notevole. Dopo la prima guerra mondiale il protocollo di Ginevra del 1925, che proibiva l'uso dei gas in guerra, la rielaborazione del 1929 della convenzione relativa al trattamento dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna e la convenzione sui prigionieri di guerra, andavano ad aggiungere nuove norme di diritto internazionale a quelle esistenti e che risalivano al periodo 1899-1906-1907 per citare solo quanto riguarda il comportamento degli eserciti. La presenza di molte cattedre di diritto bellico, di molti laureati nella specifica branca, gli studi militari , le esperienze di guerra, produssero effettivamente in tutto il mondo degli specialisti molto validi. Il livello di tali specialisti lo si nota subito negli stupendi quattro testi delle convezioni di Ginevra del 1949, che, a mio avviso , rappresentano un livello di vertice e di eccelle nza nella stesura di norme di carattere internazionale, anche se !e stesse riflettono, O',tviamentc , i tcmp? e g1i anni di riferimento. Da allora iniziava il calo di livello e la confusione. Come dopo tutte ie guerre, alla sciagura delia guerra non si voieva pensare più. Le cattedre di diritto bellico si assotigliavano per scomparire quasi del tutto, in globate nelle cattedre di diritto internazionale , dovunque e non solo in Italia. Infatti la specializzazione «diritto bellico» diventava sempre meno remunerativa ed appetibile e quindi l'intellighentia universitaria si indirizzava altrove . Al calo degli specialisti di diritto bellico corrispondeva anche l'inizio della confusione. Ci si specializzava in diritti umani, in diritti dell'uomo, in diritto spaziale e così via lasciando che il diritto bellico diventasse sempre più negletto. Si affermava, anche a ragione , che i diritti dell'uomo, stabiliti ed affermati in sede internazionale, erano diritti che dovevano essere rispettati in pace ed in guerra e che, quindi , dove vano far parte della materia, per cui il diritto bellico si chiamò per un certo numero di anni prima «diritto umanitario», poi «diritto umanitario dei conflitti armati». Per aumentare ancora di più la confusione, nel 1954 veniva firmata la Convenzione dell' Aja sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato ed anche tale convenzione andava, evidentemente, a confluire nel diritto bellico, che si chiamava diritto umanitario. Per alcuni anni la stessa dizione di diritto bellico appariva quasi come una parolaccia; al «bellico» non ci voleva più pensare nessuno e addirittura il bellico suonava male, mentre l'umanitario sembrava essere tutta un'altrn cosa. R questo psicologicamente era molto pericoloso,
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perchè se in una legge un militare di qualunque stato trovava l'aggettivo «bellico» o la parola «guerra», automaticamente la incamerava nel suo sapere professionale; se questo aggettivo mancava gli poteva venire il vago sospetto che la materia non lo riguardasse. Per moltiplicare l'incertezza è stata anche inventata, in quegli anni, durati fino all'inizio degli anni ottanta, un'altra sottile e perversa distinzione, che, a mio avviso, è assolutamente inesistente e cioè il così detto «diritto di Ginevra» e l'altrettanto così detto «diritto dell'Aja», come se il diritto umanitario non fosse un unica materia che riunisse le norme di diritto internazionale da applicare in guerra. Si affermava in sostanza che il diritto di Ginevra era il diritto umanitario propriamente detto, e cioè il diritto da applicare alle vittime della guerra, mentre il diritto del!' Aja sarebbe stato il diritto bellico propriamente detto, cioè il diritto da applicare tra belligeranti, e che le due branche messe insieme avrebbero originato il «diritto internazionale umanita rio dei conflitti armati». Credo che non esista una differenza ed una distinzione più falsa e superficiale. Infatti se il «diritto di Ginevra» è il diritto umanitario propriamente detto, come si colloca il protocollo di Ginevra del 1925 sulla proibizione dei gas~ Esso fa parte evidentemente del «diritto dell'Aja». Come può il diritto di Ginevra aggiungere al diritto dcli' Aja , con le Convenzioni del 1949, addirittura una categoria cospicua di combattenti legittimi, come i movimenti di resistenza? Se, per contro, il «diritto dell' Aja» coincide con il diritto bellico propriamente detto, come si colloca la convenzione dell' Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato? Evidentemente nel diritto di Ginevra! Inoltre le convenzioni dell'Aja non trattano forse anche della protezione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, dei naufraghi sul mare e dei prigionieri di guerra? Come si vede la distinzione non solo non aveva senso ma era destinata a portare confusione e non certo a chiarire la materia. Per fortuna queste sciocche distinzioni ormai appartengono al passato ed oggi molto più propriamente forse non si parla più di diritto bellico, ma di diritto internazionale dei conflitti armati. Quando poi alla confusione ed alla mancanza di chiarezza si venne a sommare il profondo scetticismo, di cui dirò a parte, dovuto all'impiego dell'arma nucleare nel conflitto ipotizzabile tra le due alleanze , che ad un certo momento e per fortuna per pochi anni , appariva addirittura ineluttabile, si capisce anche il perchè per taluni anni (altrettanto pochi) lo studio del diritto bellico, etichettato come «diritto umanitario», scompariva addirittura in molti paesi d'Europa dallo studio delle materie professionali per i quadri delle Forze Armate.
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Oggi che per fortuna tutto questo è superato ed appartiene al passato, anfhe se abbastanza prossimo, è il tempo di meditare su ciò che è accaduto , perchè non avvenga mai più. Il diritto dei conflitti armati oggi ha in Italia ed in molti paesi un grandissimo rilancio nelle forze armate , ed è una grande fortuna. Infatti l'abbassamento del livello della minaccia e la politica di pace dei paesi amanti della pace , come l'Italia, e sostenitori attivi della pace, come il nostro paese ha sempre dimostrato di essere, comporta un sempre più probabile e prevedibile impiego di reparti delle forze armate in azioni/missioni di pace o autonome o sotto l'egida delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento alle Nazioni Unite. Ciò richiede una elevatissima preparazione dei quadri dal punto di vista tecnico professionale, specie nel campo della corretta applicazione del diritto dei conflitti armati. Sarebbe infatti estremamente squalificante sul piano internazionale inviare delìe forze annalt: in missio11e di pace che si comportassero in modo non conforme alle leggi ed agli usi di guerra internazionalmente sanciti o che addirittura si macchiassero di crimini di guerra. Le nefaste esperienze della 2a guerra mondiale e l'evoluz ione conseguente e successiva del diritto internazionale dei conflitti armati
Trattando di vittime della guerra nessuna guerra nella storia dell'umanità vide gli orrori della seconda guerra mondiale. La nuova arma, l'arma aerea, sembrava veramente l'arma assoluta, capace di risolvere la guerra. L'avversario era lo stato nemico, il suo territorio, le sue città, che andavano colpite e distrutte per colpirlo anche nel morale e costringerlo alla resa. Come sempre, la guerra doveva essere «lampo», e risolta nel più breve tempo possibile; sulle distruzioni provocate dagli aerei, si sarebbero precipitati i carri armati per occupare il territorio, mentre i1 mezzo sottomarino avrebbe interdetto i mari per impedire l'alimentazione logistica della battaglia. Se la teoria era a11'incirca questa, la pratica dolorosa di sei lunghissimi anni di guerra mondiale la conosciamo tµtti. In questi anni tutto quello che la barbarie umana poteva scatenare è stato lanciato negli scambi di colpi tra i belligeranti , con il risultato ultimo di ottenere un numero di vittime de11a guerra, che non si era mai verificato in precedenza. L'unico successo del diritto bellico allora vigente fu forse il mancato impiego delle armi chimiche, dovuto più probabilmente al timore delle ritorsioni che non alle norme internazionalmente sottoscritte.
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È certo, però, che un vero e proprio arsenale chimico venne sperimentato sugli ebrei nei lager nazisti. Se il tentativo di genocidio del popolo ebraico fu di gran lunga l'orrore peggiore che si verificò nella seconda guerra mondiale sul piano umano, anche la decisione di impiego delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki fu una grande tragedia, anche se in fondo si tentava con tale impiego di mettere fine al più presto alla guerra , salvaguardando quanto più possibile le vite umane dei propri combattenti. E questa, tralasciando i criteri di proporzionalità precedentemente sanciti dalle convenzioni, può anche essere considerata una istanza abbastanza legiWma. La guerra, inoltre, come tutte le guerre, fu caratterizzata da grandissimo numero di feriti , malati e naufraghi delle forze armate. Il fenomeno però si verificò in dimensioni tali che non si erano mai riscontrate in precedenza, sia per quanto riguarda la diversità delle condizioni climatiche ed ambientali , sia per quanto si riferisce alle possibilità e difficoltà reali di impianto degli organi sanitari nei teatri di operazione più disparati, che andavano dai deserti africani, alle condizioni invernali delle steppe russe, ai problemi sanitari macroscopici nella riconquista delle isole del Pacifico , alle operazioni nella Cina e nell'Indonesia, sia per ciò che si riferisce alle tragedie sul mare , come avvenne ad esempio a Capo Matapan. La seconda guerra mondiale ed i concetti di guerra totale con i quali essa venne combattuta, comportarono procedimenti di «terra bruciata» con enormi distruzioni , dato che si distruggeva praticamente tutto per non lasciarlo al nemico, nemmeno come riparo per le truppe, con conseguenti esodi di massa, deportazioni di popolazioni civili, bombardamenti che avevano per obiettivo la distruzione delle città e degli abitanti, l'impiego di armi cieche, come le Vl e le V2, usate prevalentemente contro città. Ne conseguì che mai le popolazioni civili patirono in guerra sofferenze altrettanto gravi e perdite altrettanto macroscopiche. Un discorso analogo può essere fatto per i prigionieri di guerra ed in modo particolare per quella determinata categoria veramente cospicua di combattenti che si identificava nei così detti «movimenti di resistenza». Gli orrori in questo campo furono grandissimi, perchè non solo si uccisero ostaggi, che, secondo le convenzioni internazionali, qualora presi, avrebbero dovuto godere del trattamento dei prigionieri di guerra, ma anche perchè vennero spesso fucilati sul posto interi reparti di combattenti avversari (si pensi, ad esempio, allo sterminio di Cefalonia) solo per il fatto che tali combattenti non rientravano, al tempo, nel-
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la categoria dei combattenti legittimi, o peggio ancora, come nel caso di Cefalonia, non si voleva farli rientrare. Ciascun soldato italiano fucilato a Cefalonia aveva, infatti, alla testa un Capo responsabile dei propri subordinati, portava l'uniforme, cioè il segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, portava apertamente le armi e si atteneva in combattimento alle leggi ed agli usi di guerra. Ma forse il soldato italiano venne fucilato perchè era vestito anche dell'orgoglio nazionale e dell'onore militare del popolo che rappresentava, che andava annegato nel sangue, a titolo esemplare. In quanto alle distruzioni che subirono i beni culturali durante la seconda guerra mondiale, si può dire che altrettante perdite, almeno nei monumenti, non si ebbero neppure ai tempi delle invasioni barbariche o delle scorrerie dei mongoli. Le cause furono molte e diverse ma, purtroppo , tutte concorrenti nell'aumentare le distruzioni. Molte perdite furono dovute all'uso di armi cieche che, proprio perchè cieche, non vedevano dove colpivano, ma la massa dei danni fu provocata dai bombardamenti aerei a tappeto sulle città. Anche l'uso dei monumenti fatto dai difensori acuì il numero d elle distruzioni, basti pensare alla battaglia di Stalingrado; spesso perdite di rilevanti beni culturali avvennero solo per una errata valutazione informativa da parte dei comandi, e questa fu la causa, ad esempio, della distruzione della bellissima Abbazia di Montecassino. Le perdite nel settore dei beni culturali furono incalcolabili in quadri, affreschi, strutture architettoniche, libri, manoscritti, stampe, opere d'arte di tutti i generi, e così via. Ma anche la politica della terra bruciata da lasciare al nemico fu molto dolorosa, soprattutto per coloro che distruggevano o vedevano distruggere la propria casa, per amore della resistenza e per desiderio della vittoria. E tutto ciò rinfocolava gli odi le cui conseguenze erano soltanto altre atrocità di guerra ed altre ritorsioni. Da questa piattaforma di base e da questa realtà mondiale partirono anche gli sforzi per la ricostruzione del diritto dei conflitti armati nel dopoguerra. A parte la «convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio» del 1948 (della quale non tratterò solo perchè penso che non potrà mai riguardare le Forze Armate italiane), il grande salto qualitativo negli accordi internazionali è segnato dalle convenzioni di Ginevra del 1949, che, in materia di protezione delle vittime della guerra, segnano un vero e proprio traguardo dell'umanità. Tali convenzioni non solo regolavano in senso umanitario il comportamento dei belligeranti nei confronti delle vittime della guerra, ma anche inserivano tra i combattenti legittimi i «membri dei movimenti di resistenza
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organizzati , appartenenti ad una Parte in conflitto e che operino fuori o all'interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato», purchè rispondessero alla caratteristiche del combattente delle forze armate, di cui si dirà successivamente. Ne11954 la comunità internazionale sanciva la «convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato», al fine di proteggere i beni culturali dai danni, dai saccheggi e dai furti, integrando così finalmente le norme piuttosto generiche in materia delle precedenti convenzioni dell 'Aja del 1899 e del 1907. Ma dal 1945 ai nostri giorni si sono verificati ben 526 conflitti e situazioni conflittuali, come colpi di stato, situazioni di violenza interna, ecc., che si sono addensati in modo particolare a cavaliere degli anni sessanta, nel così detto periodo delle guerre della decolonizzazione , da parte dei paesi sotto regime coloniale, per conseguire l'indipendenza. Tali conflitti vedevano, tra l'altro, affacciarsi nuove categorie di combattenti; in essi era normale il ricorso alle tecniche della guerriglia in modo prevalente rispetto alle operazioni militari classiche e spesso veniva addirittura a mancare la contrapposizione di forze armate. Una revisione del diritto dei conflitti armati sembrava sempre più necessaria ed urgente. In un solo caso si ebbe un rapido adeguamento del diritto dei conflitti armati ai nuovi mezzi impiegati in guerra. È il caso dell 'impiego dei defolianti nel Vietnam , che oltre a non essersi rivelato un mezzo risolutivo della guerra nè particolarmante efficace, aveva per contro provocato danni gravi e durevoli al1'ambiente naturale. Così l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava, il 10 dicembre 1976, la «convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile», ratificata dall'Italia nel 1980. Ma le regole riguardanti la condotta delle operazioni militari terrestri, le ultime delle quali risalivano al lontano 1907, avevano sempre più bisogno di un aggiornamento in ambito internazionale. In particolare, come ricorda il Verri, «le insoddisfazioni causate da norme auspicate e non adottate, e da norme frutto di compromessi, aggiungendosi agli avvenimenti politico-militari degli anni successivi, provocarono spinte verso nuovi sviluppi. In particolare, come conseguenza: a) delle lotte combattute, per conseguire l'indipendenza, dai paesi sotto regime coloniale (guerre di liberazione);
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b) della notevole estensione raggiunta dal ricorso, in tali come in altri CQntlitti armati, alla tecnica della guerriglia; c) dell'allargamento della comunità internazionale; d) dell'attività svolta daU'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel campo del diritto relativo ai conflitti armati , da una parte , e dei diritti dell'uomo, dall'altra». «Si andavano così delineando i temi che , più degli altri, sollecitavano nuove affermazioni, puntualizzazioni e, possibilmente, integrazioni: a) metodi e mezzi di guerra; b), statuto di combattente; c) distinzione fra combattenti e non combattenti; d) comportamento fra combattenti; e) protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità; f) rappresaglie; g) rispetto del d iritto della guerra, controllo della sua applicazione e repressione delle sue violazioni». «Risultava poi necessario approfondire i problemi connessi con le differenti situazioni di conflitto armato alle quali applicare lo speciale diritto, e cioè: a) i conflitti internazionali (guerra fra Stati in senso formale; situazioni di ostilità attive tra Stati non qualificate come guerra in senso formale; guerre di liberazione e similari; operazioni condotte dalle Nazioni Unite in base all'art. 42 della Carta, per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale); b) conflitti non internazionali o interni (problema della loro definizione e della constatazione della loro esistenza; regole da applicare; statuto delle parti in conflitto)». «Di speciale importanza appariva il problema relativo ai conflitti interni, problema che il citato art. 3, comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rimasto in pratica senza effetti in occasione di molti casi concreti intervenuti negli anni successivi, anzichè risolvere aveva particolarmente acuito . Problema, complicato in non trascurabile misura dal fatto che, oltre ai conflitti interni del tipo per così dire classico (guerra civile), stavano avvenendo lotte armate provocate da ideologie di segno contrario e intrise di odio e di violenza senza freno, e quindi spesso più crudeli e sanguinose dei conflitti internazionali, simili per certi aspetti alle citate guerre di religione». In questo quadro generale sono nati i protocolli del 1977, aggiuntivi alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 che, a mio avviso, non in
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tutti i campi hanno contribuito a portare la necessaria chiarezza, specie nella distinzione netta tra il legittimo combattente e la popolazione civile . Degli ultimi sviluppi e progressi in materia, merita un cenno particolare solamente la «convenzione internazionale contro la presa di ostaggi», adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 34/146 del 17 dicembre 1979, ratificata dall'Italia con legge 26 novembre 1985 n. 718 (G.U. n. 292 del 12 dicembre 1985). Con tale convenzione, infatti, gli stati adere nti hanno risposto, come dice la premessa alla convenzione, alla «urgente necessità di sviluppare una cooperazione internazionale» « ... per ciò che riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci volte a prevenire, reprimere e punire tutti gli atti di presa di ostaggi in qua nto manifestazioni de l terrorismo internazionale». Non verrà trattato, in quanto non ancora ratificata dall'Italia, della Convenzione lii Ginevra del 10 ottobre 1980 relativa al «divieto o limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono esse re rite nute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato», riguardante in particola re il divieto di uso di armi che producono nel corpo umano schegge non rilevabili con i raggi X , e le limitazioni sulle mine, sulle trappole esplosive e sulle armi incendiarie . Per lo stesso motivo non tratterò della convenzione del 1984 «contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» ed a nche pcrchè l'oggetto della convenzione è già trattato in convenzioni precedenti , di cui l'Italia è parte contraente. A mio avviso però è da segnalare un pericolo: fino alla seconda guerra mo ndiale la così de tta «necessità militare» aveva troppo peso nelle convenzioni internazionali , tanto da rischiare spesso di invalidarle, dal punto di vista dei risultati umanitari che le convenzioni si proponevano. Oggi si corre il pericolo opposto e cioè che il peso umanitario e la preoccupazione umanitaria rischiano di diventare troppo vincolanti nei conflitti, tanto da poter indurre troppi interrogativi e troppi scetticismi sulla loro pratica possibilità di attuazione . Forse occorrerà tendere ad una ristesura più unitaria delle convenzioni , dato che oggi esse sono diventate troppe e si sente sempre di più la necessità della loro unificazione , in testi di portata più generale e di formulazione più sintetica e nel complesso più equilibrata, dando il giusto peso sia alla necessità militare nella condotta delle operazioni sia alle esigenze umanitarie nello sviluppo dei conflitti.
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Cenni alle opposte strategie delle superpotenze dal 1945 agli anni 80
Hiroshima e Nagasaki hanno fatto toccare con mano, ad un mondo sgomento, la realtà di quello che avrebbe potuto essere una nuova guerra mondiale, che, a conti fatti, nessuno per fortuna voleva più combattere dopo la seconda guerra mondiale. Conclusa la guerra l'America smobilitava mentre si assisteva ad un potentissimo riarmo sovietico, molto minaccioso , specie come braccio armato di una ideologia, che allora sembrava destinata ad essere esportata e imposta con le armi al mondo intero. La conquista del territorio tedesco da parte dell'Armata Rossa aveva, tra l'altro, portato l'Unione Sovietica a catturare non solo grandissima parte dello spaventoso arsenale chimico tedesco, ma anche gran parte dei tecnici chimici e batteriologici che allo stesso erano addetti. Credo perciò che per capire la grande ondata di profondo scetticismo , che è stata indotta, soprattutto nella classe militare e negli Stati Maggiori di tutto il mondo, per tutto ciò che riguardasse lo sviluppo del diritto bellico nel dopoguerra, sia doveroso fare un cenno alle opposte strategie, almeno nelle linee generali ed ai concetti che hanno direttoriflesso sulla applicazione del diritto dei conflitti armati. Le mentalità di fondo e le paure che stavano dietro agli uomini che al tempo guidavano la politica delle superpotenze erano profondamente diverse. Ideologie a parte, che erano tali ovviamente da dividere assolutamente le parti (si pensi ai tempi della «caccia alle streghe» in America, dove scovare il comunista era addirittura impresa da medaglia, e ai tanti dissidenti russi scomparsi nel nulla nei campi della Siberia), erano veramente e profondamente diverse le mentalità. L'America voleva la pace e la democrazia e rifiutava la guerra: ma chi poteva garantirlo all'Unione Sovietica? Bastava che cambiasse un Presidente, che tutto poteva cambiare dall'oggi al domani. La Russia, detentrice di una ideologia a fortissima carica espansionistica e con una dottrina che prevedeva qualunque mezzo, compreso l'impiego delle armi, per diffonderla, cercava la sicurezza. Ma la guerra era vista in modo profondamente diverso dall'uomo della strada americano e russo. L'americano da troppo tempo non combatteva una guerra sul proprio territorio nazionale. La guerra era una cosa che riguardava un po' gli altri che la facevano. Mentre gli altri combattevano, l'America si preparava e molto bene alla guerra, con uno strumento adeguato, potentissimo, con tecnologie sempre di avanguardia e , se interveniva, il suo impegno in guerra, come nelle guerre mondiali, avveniva ad un cer-
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to punto, o motu proprio o a seguito di aggressione, come avvenne a Pearl Harbour, per risolvere il conflitto e vincerlo. La guerra per l' americano era un fenomeno non ricercato, che ogni tanto lo coinvolgeva, che si svolgeva su un territorio in genere molto lontano dal proprio territorio, che procurava un certo numero di perdite, generalmente solo tra combattenti, che non tornavano a casa perchè morti in guerra. Finita la guerra si smobilitava, si garantiva la propria sicurezza e si tutelavano i propri interessi, fino a quando non ci si trovava, come dopo la seconda guerra mondiale , ad avere un ruolo mondiale ed interessi in tutto il mondo. Per il russo il discorso era comple tamente diverso. Ivan era sempre stato pensoso , conosceva la storia, la approfondiva, dalla storia imparava molte cose . La guerra non sapeva mai come capitava, né perchè . Però aveva imparato che capitava sempre all' improvviso, che la cominciavano quasi sempre gli altri e sapeva che ogni volta che c'era la guerra, essa passava sul suo territorio , sul suo campo, gli distruggeva la casa, gii rubava gli animali ed il raccolto , gli po rtava via la moglie e gli uccideva i figli. Aveva sempre avuto paura di tutti , perchè sulla sua terra erano passate le orde mongole e tutti gli ese rd li del così d etto occidente. Aveva sempre avuto una paura molto motivata di tutto ciò che veniva da Oriente, perchè la storia gli a veva insegna to che qualunque orda partita dalla Mongolia o dalla Cina era se mpre arrivata al Mediterraneo ed ali' Atlantico. Aveva sempre temuto a ragione l'occidente, pur se la storia gli diceva che l'offesa da occidente si fermava e si ricacciava, anche se il prezzo pagato in vite umane e distruzioni era sempre stato altissimo. Il russo uscito dalla 2a Guerra Mondiale era profondamente amante della pace, ma voleva !a sicurezza; dell'ideologia tutto sommato gliene importava poco mentre, invece , il problema della sicurezza era un fatto esistenziale. Dopo la seconda gue rra mondiale e cioè dopo l'ennesima esperienza negativa che aveva fatto sulla propria pelle, il discorso stategico russo conseguente diventava comprensibilissimo: - 1° l'Armata Rossa doveva esse re lo strumento di guerra più forte del mondo, in modo tale che a nessuno potesse venire l'idea di attaccare la Russia ; - 2° la guerra doveva essere combattuta e doveva portare le inevitabili distruzioni che comporta fuori del territorio dell'Unione Sovietica. Perchè ciò avvenisse era necessario un cuscinetto di stati, sul territorio dei quali eventualmente la si sarebbe combattuta, presidiati in modo potente dall 'Armata Rossa.
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Diviso il mondo con gli accordi di Yalta, veniva anche stabilito il principiQ tacito generale che ciascuna delle due superpotenze avrebbe avuto mano libera nel suo pezzo di mondo, ai fini della sicurezza della superpotenza stessa. Lo scetticismo sul diritto umanitario in generale derivava, soprattutto, dai concetti di guerra totale applicati da parte di tutti gli stati nella secqnda guerra mondiale. Nell'immediato dopoguerra proprio a cavano dell'inizio degli anni cinquanta in cui evoluiva maggiormente il diritto umanitario, lo scetticismo generale e militare in particolare aumentava ancora di più. Infatti gli Stati Uniti avevano il monopolio pressochè assoluto delle armi nucleari e sulle armi nucleari fondavano la deterrenza, volta peraltro al mantenimento della pace. L'uso dichiarato delle armi nucleari con risposta immediata e massiccia in caso di aggressione, da parte di un arsenale cospicuo per il tempo, anche se non ai mostruosi livelli odierni, garantiva non solo la pace ma anche assicurava l'uso indiscriminato degli ordigni nucleari nel caso ci fosse stata una guerra. E di fronte all'impiego delle armi nucleari e termonucleari, con funzioni di repressione di una aggressione , qualunque norma umanitaria perdeva di significato. D 'altra parte perchè gli Stati Uniti avrebbero dovuto rinunciare ad impiegare uno strumento di guerra assoluto e risolutivo di cui erano gli unici detentori? Poi venne il tempo della rincorsa e della parità nucleare tra le due superpotenze e la dottrina della risposta massiccia da parte degli americani resse finchè i vettori sono stati limitati e finchè si poteva presumere che il territorio americano potesse rimanere fuori dagli scontri. Tutto cambiò di colpo un bel mattino , quando giunse dallo spazio la voce di Yuri Gagarin, in cui il mondo intero capì che era cambiato tutto ed in cui l'America toccò con mano la cosa che nessuno si aspettava e che non si era mai verificata in precedenza: il ritardo tecnologico specie nel campo dei propellenti dei vettori. Cominciò così la rincorsa verso la luna mentre la risposta massiccia si ridicolizzava da sola fino a divenire «non credibile» a causa delle possibili ritorsioni. Si passava perciò alla dottrina della risposta flessibile,con la dottrina dell'uso limitato e selettivo degli ordigni , con calcoli sofisticatissimi di escalation e di livelli di escalation. Ma, comunque fosse, la dottrina essenzialmente difensiva di risposta ad una aggressione, rimaneva pur sempre basata sull'uso delle armi nucleçiri in guerra di cui era previsto un largo uso in campo tattico ed un uso inizialmente più selettivo in campo strategico. Nello scenario sicuramente nucleare del probabile
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~onflitto, se questo fosse scoppiato, il posto riservato alle norme di diritto bellico era sempre uno spazio estremamente piccolo nel cuore degli Stati Maggiori e dei Comandanti responsabili delle pianificazioni. In tale quadro lo strepitoso riarmo chimico sovietico ebbe due funzioni. Inizialmente, quando l'Unione Sovietica non disponeva di armi nucleari, le armi chimiche costituivano l'unica deterrenza di risposta; per esse infatti vi era una dottrina di impiego molto elaborata e completa. Successivamente, acquisite le armi nucleari non solo a livello di mezzi ma anche a livello di studi e di sperimentazioni degli effetti, si constatava, in modo purtroppo assolutamente inoppugnabile, che essendo la guerra nucleare ineluttabile in caso di scontro armato tra le opposte alleanze era meglio, e sostanzialmente più umanitario , impiegare le armi chimiche prima di giungere all'orrore nucleare. Con premesse di dottrine di impiego strategiche di questo genere, nel campo del diritto umanitario si poteva firmare quello che si voleva sul piano internazionale ma si giungeva a conclusioni che suscitavano il sorriso in ambito militare e nella cerchia più chiusa degli Stati Maggiori . Non vi è dubbio, parimenti, che dichiarazioni di «NO FIRST USE» potevano farle solo coloro che disponevano di un deterrente chimico autonomo, con relative sperimentazioni nel campo della dottrina di impiego dell'arma chimica , ed anche di unà superiorità convenzionale maggiore di 4: 1 nel campo dei carri armati e dei mezzi corazzati da combattimento terrestre. Ma più si studiano le armi nucleari (a mio avviso, molto salutare per l'umanità è stato anche il grave incidente di Chernobil) e più il loro impiego diventa incredibile in guerra, ai fini della stessa sopravvivenza non solo delle civiltà che si volevano salvare ma anche dello stesso genere umano. Tutti ricorderanno anche, nel momento di maggiore accelerazione dello sviluppo tecnologico (come l'apparizione delle testate multiple, la miniaturizzazione degli ordigni, la nascita delle famiglie dei così detti «ordigni puliti») i vari dibattiti e le considerazioni sulle teorie del primo colpo. Gli italiani Douhet (impiego dell'arma aerea prevalentemente contro città) e Mecozzi (impiego della stessa prevalentemente contro i fattori della potenza militare del nemico) in fondo erano stati i precursori, almeno nei termini, di teorie «controforze», o di primo colpo, e di teorie «contro città», o di risposta, ad un attacco nucleare massiccio. Il problema era garantire in ogni caso una certa sopravvivenza del deterrente nucleare a livello strategico, per poter rispondere al fine di garantire una risposta capace in ogni caso di dissuadere il possibile attacco.
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E il diritto umanitario continuava a far sorridere, se non vi fossero state a 11'\..onte serie premesse di distensione,di dialogo, di rivalutazione del convenzionale, a livelli di spesa più accettabili ai fini della sicurezza, che sembrano le prospettive sempre più prossime dei nostri giorni. Questa è stata la situazione strategica delle alleanze nella quale si è sviluppato il diritto internazionale dei conflitti armati. Fare la guerra in questo modo sembra essere fortunatamente sempre più irreale ed impossibile per la garanzia totale della mutua reciproca distruzione. Le guerre stellari sono appendici dello stesso discorso, che purtroppo continua, bruciando risorse immense che potrebbero essere meglio devolute alla soluzione dei grandi problemi dell'umanità. Ma se questa era la situazione strategica del mondo dei blocchi contrapposti, il quadro della realtà mondiale era altrettanto desolante, perchè le atrocità commesse nei 526 conflitti che si sono verificati fino ad oggi dal 1945 erano tali da indurre altrettanto scetticismo nei professionisti deìla guerra. Per fortuna questa situazione è radicalmente cambiata negli ultimi anni , non solo per il processo di distensione mondiale, che è stato finalmente avviato in modo deciso ed irreversibile, ma anche per il contributo , quasi sempre negativo, che ogni conflitto ha portato al progresso del diritto. Nel campo della diffusione delle norme internazionali, non bisogna dimenticare il notevole incremento portato dall'impiego sempre più frequente di forze armate di moltissimi paesi del mondo in operazioni di pace , sotto l'egida delle organizzazioni internazionali ed in particolare delle Nazioni Unite, che richiedono professionisti militari sempre più preparati nel campo del diritto dei conflitti armati, anche per ragioni di immagine degli Stati che le forze armate impiegate rappresentano.
1 combattenti legittimi nel diritto internazionale dei conflitti armati
(cenni) Uno dei concetti inespressi o non espressi in modo chiaro dal diritto internazionale dei conflitti armati, ma che si evince da tutto il contesto del diritto, è il seguente: dal momento in cui una guerra scoppia fino al momento in cui la guerra termina tutta la porzione di umanità che è comunque coinvolta nella guerra è «vittima della guerra». Tutta la fetta di umanità coinvolta nel conflitto ( costituita da combattenti e da civili) è tutelata e protetta dal diritto internazionale dei conflitti armati, che as-
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solve ai suoi almeno tre compiti istituzionali e cioè: 1° risparmiare a combattenti e non combattenti sofferenze inutili; 2° garantire i diritti fondamentali della persona umana caduta in potere dell'avversario; 3° facilitare il ritorno alla pace agevolando le trattative ed il dialogo tra i contendenti, cioè tra le Parti in conflitto. La protezione è garantita se il combattente fa nel modo dovuto il combattente e se il civile si comporta da civile, cioè non partecipa alle ostilità, non fa la spia, e così via. Se il combattente risponde alle caratteristiche che deve avere, se non è un mercenario, e se si comporta in modo corretto dal punto di vista dell 'appl icazione delle norme sancite dal diritto dei conflitti armati, ha diritto se ferito ad essere curato, ad essere raccolto se naufrago e ad essere trattato come prigioniero di guerra in caso di cattura da parte dell'avversario. In effetti di «persone civili» non esiste una definizione precisa se non in negativo, che si può trarre dall'articolo 50 del primo protocollo aggiunlivu del 1977, che rinvia all'articolo 43 del Protocollo stesso e ad alcuni paragrafi dell'articolo 4 della IH Convenzione di Ginevra del 1949, relativa ai prigionieri di guerra. Con notevoli semplificazioni si può dire che «persone civili» sono tutti coloro che non sono combattenti. Mentre per «popolazione civile» si intende l'insieme di tutte le persone civili. Inoltre «il fatto che alla popolazione civile siano frammischiate persone isolate che non rispondono alla definizione di persone civili» non fa perdere alla popolazione civile la sua qualità e, di conseguenza il diritto alla protezione. Da un enunciato di questo tipo deriva la grande importanza che ha nel diritto dei conflitti armati, ai fini della sua applicazione, la definizione di combattente legittimo, che non è da wnfondcrc con chi combatte, bensì con colui che non solo combatte , ma che ha anche il diritto di combattere. Il particolare clima infuocato dei tempi nei quali i protocolli sono stati redatti, compilati ed approvati da una maggioranza di nazioni emergenti (fase della così detta «decolonizzazione») con relativamente poca esperienza internazionale, specie dal punto di vista diplomatico ed anche bellico vero e proprio, ha portato nei protocolli ad alcune formulazioni poco chiare, che hanno in sè tutti i germi di possibili futuri contenziosi internazionali. Infatti il titolo III del I Protocollo, che riguarda «Metodi e mezzi di guerra - Statuto di combattente e di prigioniero di guerra», è il titolo più contestato in sede internazionale, specie dagli Stati di più antica formazione e con secolari esperienze di guerra. Infatti, prima dei protocolli, il combattente legittimo era facilmente riconoscibile dall'avversario in quanto doveva disporre , secondo le conven-
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zioni dell' Aja del 1899 del 1907, di quattro caratteri distintivi : avere un capo resRonsabile della condotta dei propri subordinati, disporre di un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza, portare apertamente le armi ed attenersi alle leggi ed agli usi di guerra. Solo in caso di una popolazione che si solleva all'atto di una invasione («leva di massa» di una popolazione) potevano decadere i due requisiti del Capo responsabile e del segno distintivo fisso , che poteva andare dalla uniforme, al fazzoletto o al bracciale in caso di movimenti di resistenza. Mentre prima si poteva forse contestare il fatto di portare apertamente le armi, in quanto un militare in uniforme non perdeva certo la sua qualifica di «militare» per il fatto di portare la pistola in tasca, invece che alla cintola, o per avere le tasche piene di bombe a mano, pur essendo apparentemente disarmato, oggi, dopo i protocolli, il tutto è molto meno chiaro per la formulazione , decisamente poco felice , degli articoli 43 e 44 dei protocolli. Per qua nto riguarda il Capo responsabile dei propri subordinati, l'art. 43 del I protocollo, lo sostituisce con un «comando responsabile della cond0tta dei propri subordinati». Apparentemente è la stessa cosa , ma non vi è dubbio che la «responsabilità individuale» di un Capo, specie in caso di responsabilità connessa con crimini di guerra, è molto diversa da quella di un «comando», che assume sempre le caratteristiche di una collegialità, nella quale poi vi può essere il rischio di non riuscire ad attribuirla, anche se tale rischio è molto minore nelle organizzazioni militari , rispetto alle organizzazioni civili. Inoltre le forze armate («forze, gruppi ed unità armate, organizzazioni paramilitari o servizi armati incaricati di far rispettare l'ordine, notificati alle altre Parti in conflitto>>) <<dovranno essere ~oggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati». I membri delle forze armate «sono combattenti», ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità, se non appartengono al personale sanitario e religioso. Con ciò si dice, in sostanza, in modo molto più contorto delle convenzioni precedenti, che il combattente (legittimo) deve essere membro delle forze armate del belligerante e che è tenuto a rispettare le leggi e gli usi di guerra, che era la quarta caratteristica del combattente definito dalle convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907. Con le convenzioni dell' Aja del 1899 la qualità di legittimo combattente, cioè di colui che aveva il diritto di partecipare direttamente alle ostilità, era attribuita: ai membri dell'esercito; alle milizie ed ai corpi
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di volontari che riunivano le quattro condizioni suaccennate; alla popolazione civile nella leva di massa. Le convenzioni del 1907 ribadivano tali definizioni. Le convenzioni di Ginevra del 1949 inserivano i membri dei movimenti di resistenza organizzati purchè rispondessero alle quattro condizioni. È ovvio che i movimenti di resistenza potevano essere molti , ciascuno con un proprio Capo responsabile per i propri subordinati . I protocolli del 77, rifacendosi ad un comando responsabile , volevano fare superare il fatto che i Capi in precedenza potevano essere molti , anche se operavano nella stessa logica e con gli stessi fini generali del comando della Parte belligerante. Con la nozione di combattente, introdotto dal protocollo, hanno diritto di partecipare alle ostilità, e al trattamento di prigioniero di guerra in caso di cattura solo i membri delle forze armate. La dizion e «forze armate» comprende le forze, i gruppi e le unità armate ed organizzate, poste sotto comando responsabile verso ii belligerante, soggette a un regime disciplinare che assicuri iì rispetto delle norme intern azionali sancite dal diritto dei conflitti armati. In sintesi t!.ltte le formazioni armate rientrano in una sola categoria, etichettata come «forze armate» . Poichè i protocolli non abrogano la nozione precedente di combattente legittimo resta valido il fatto che la qualifica di combattente legittimo compete anche alle popolazioni civili in caso di leva di massa. Tale qualifica invece è stata esplicitamente negata ai mercenari, che, per questo fatto, non hanno di conseguenza diritto allo statuto di prigioniero di guerra. Il discorso si complica, almeno nella chiarezza, quando il protocollo T(para 1.4) afferma la propria validità anche nei conflitti armati «nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sè stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite ... ». Infatti, il combattente legittimo ha sempre avuto due doveri fondamentali: - rispettare le regole del diritto internazionale bellico; - distinguersi dalla popolazione civile. L'uniforme o il segno distintivo fisso riconoscibile a distanza rispondeva e risponde a questa ultima esigenza, il cui rispetto è fondamentale per la tutela della popolazione civile, che altrimenti potrebbe essere oggetto di attacco o di reazione indiscriminata da parte del belligerante che abbia subito un attacco proveniente da una folla. Molte perplessità e forti sospetti di scarsa chiarezza nascono quando l'articolo
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44.7 del 1° Protocollo 1977 si trova costretto ad affermare che «il presente arti~olo non vuole modificare la pratica, generalmente accettata dagli Stati, concernente il porto dell'uniforme da parte dei combattenti appartenenti alle unità armate re golari in uniforme di una Parte in con· flitto». La stesura del paragrafo 44.3 del 1° Protocollo ha già fatto scrivere molti libri almeno di perplessità e di dubbi. Esso infatti afferma che «per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco». Fino a questo punto sembrerebbe tutto come prima e, quindi, si può affermare che nelle situazioni normali non è cambiato nulla, pur con l'intrnduzione di limiti di tempo e di luogo. Però il paragrafo si affretta ad aggiungere di seguito: «tuttavia, dato ch e vi sono situazioni nei conflitti armati ìn cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armalo non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di combattente» (di conseguenza avrà anche diritto al trattamento di prigioniero di guerra se catturato) «a condizione che, in tali situazioni porti le armi apertamente: a) durante ogni fatto d'armi; e b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare». Una analisi interpretativa sarebbe lunga e difficile ed anche infruttuosa per il raggiungimento degli scopi che si ripromette questo studio. È chiaro però che l'obbligo del combattente di distinguersi dalla popolazione civile in tempo di guerra non è più una costante , ma è un fatto soggetto a limitazioni di tempo ( quando prende parte ad un attacco) e di luogo (laddove si prepara per un attacco) e di modalità e modo in situazioni eccezionali che risultano de l tutto indefinite. Si vede chiaramente che la Comunità internazionale del tempo era profondamente cambiata e che molti stati di recente e recentissima origine, che costituivano la maggioranza del consesso internazionale, portavano con sè istanze di dolorosa formazione e di necessità di legittimazione, magari a posteriori, di combattenti grazie ai quali essi stati si erano formati. Questo articolo è stato la causa principale della mancata ratifica dei protocolli da parte di moltissimi dei paesi di maggiore tradizione .
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Nell'ambito dei paesi che fanno parte della NATO, l'Italia, dopo la Danimarca, è stata la seconda a ratificare i Protocolli. Nel depositare lo strumento di ratifica in sede internazionale l'Italia ha fatto le seguenti precisazioni: «La situazione descritta nella seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 44 può verificarsi solo in territorio occupato. La parola spiegamento nel paragrafo 3.b) significa (per l'Italia) ogni movimento verso il luogo dal quale deve essere lanciato un attacco». Queste due precisazioni sono molto significative e dimostrano la costante premura italiana nella tutela delle popolazioni civili. In sintesi sul territorio nazionale italiano il combattente avversario ha l'obbligo di distinguersi sempre dalla popolazione civile. ln territorio occupato da forze armate italiane ( e si spera, dato l'articolo 11 della Costituzione, di non dovere mai più gestire con le forze armate dei territori occupati!) l'articolo è valido, però con un ampliamento del significato di «spiegamento» così cospicuo da obbligare iì nemico a porlare le armi prnlicamente sempre. ln territorio nazionale occupato dal nemico (è l'altra interpretazione possibile di territorio occupato) il combattente nazionale dovrà praticamente sempre almeno portare apertamente le armi per distinguersi dalla popolazione civile, anch'essa peraltro nazionale. La preoccupazione della tutela delle popolazioni civili è presente in tutto il documento di ratifica, specie nella parte finale, dove l'Italia assicura di reagire con tutti i mezzi consentiti dalle leggi inte rnazionali al fine di impedire la continuazione di serie e sistematiche violazioni dei protocolli nel campo della protezione dei civili. In sintesi solo il combattente legittimo ha il diritto ed il dovere di combattere. ! membri delle forze armate non sono tutti combattenti, ma comprendono anche personale non combattente, ugualmente tutelato dalle convenzioni (personale al seguito delle forze armate, personale assimilato ai membri delle forze armate, personale sanitario e religioso, ecc.). Poi c'è la popolazione civile che ha diritto a tutela e a protezione. Chi invece combatta o commetta atti ostili, compreso lo spionaggio, non avendo il diritto di farlo, cioè senza essere un combattente legittimo, o, pur essendolo, non rispettando le caratteristiche del combattente legittimo, per ciò che riguarda l'applicazione delle leggi e degli usi di guerra, se cade nelle mani del nemico non è prote tto dalle convenzioni internazionali ed è soggetto alle leggi di colui che lo cattura, pur conservando il diritto inte rnazionalmente garantito ad un giudicato equo, con tutte le garanzie previste dalle convenzioni.
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Articolazione dello studio Questo secondo volume sarà articolato in materie specifiche, ciascuna delle quali meriterebbe un trattato a parte. Poichè lo scopo generale è l'esame dei regolamenti, dar6 relativamente pochi cenni alle realtà di guerra. Chi però volesse approfondire gli aspetti particolari nel tempo delle operazioni militari gli archivi storici dello Stato e l'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito sono molto ricchi di materiale e di dati che meriterebbero di essere approfonditi e studiati, anche per toccare con mano una realtà della quale il nostro Paese può essere complessivamente fiero, tenendo presente che se ovunque ci sono stati in tutti i tempi dei criminali di guerra, l'Italia complessivamente ne ha avuti molto meno degli altri, gli orrori di cui si sono macchiati sono meno gravi di altri e , in ogni caso, la devianza di comportamento deve essere attribuita al singolo e non all'Istituzione militare o a!la carenza di regolamenti o a incompletezza dicodici. Questa premessa è indispensabile per qualunque esame obiettivo di realtà a confronto. Per ciò che riguarda la materia tratterò specificatamente per primo del problema della condizione e protezione dei feriti e dei malati, al quale saranno dedicati ben quattro capitoli, in quanto si tratta della materia maggiormente disciplinata dai regolamenti. In particolare sarà dedicato un intero capitolo ai regolamenti successivi alla seconda guerra mondiale , che in apparenza sembra essere il periodo meno valido della nostra regolamentazione, soprattutto per dimostrare che questa apparente minore validità è quanto meno del tutto opinabile. Gli argomenti che saranno trattati successivamente riguarderanno la condizione e la protezione dei prigionieri di guerra, dei civili e dei beni culturali. Negli allegati sono riportati molti testi di convenzioni internazionali. Tali testi rispondono innanzitutto al mio scopo personale divulgativo dei concetti e delle norme umanitarie sancite dalle convenzioni internazionali , ma rispondono anche a quel doveroso criterio di verifica dei regolamenti che è tra gli scopi conclamati dell'opera nel paragrafo 6 del presente capitolo. Infatti tutti i testi delle convenzioni riportate in allegato sono stati presi da regolamenti ufficiali dell'Esercito Italiano. Quelli delle Convenzioni posteriori alla seconda guerra mondiale sono presi da pubblicazioni ufficiali per quanto riguarda la convenzione del 1954 sulla pro-
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tezione dei beni culturali in caso di conflitto armato ed in una bozza di pubblicazione attualmente in elaborazione da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito per le altre convenzioni. Ci si è diffusi di più sul problema dei feriti e dei malati, anche per dare, ogni tanto, dei cenni di riferimento al quadro strategico mondiale o al quadro di riferimento dottrinale internazionale e nazionale. È evidente che il quadro rimane invariato nel trattare dei prigionieri o dei civili o dei beni culturali, per cui non si è ritenuto di ritornare sull'argomento nella sede dei competenti capitoli. Le considerazioni finali dei vari capitoli saranno nel complesso piuttosto scarne e riferite soprattutto a quelli che sono gli scopi di riferimento, indicati nel paragrafo 6 del presente capitolo. Nel complesso l'opera scaturisce dall'esame approfondito di tantissime pubblicazioni, sicuramente tro ppe, altrettanto sicuramente non tutte. Spero di non aver fatto delle omissioni gravi che , malgrado ogni cura cd ogni attenzione , sono sempn::, possibili. Se così fosse, faccio fi11 d'ora pubblica ammenda, e mi impegno a rivedere, se necessario, in futuro l'opera alla luce di nuove conosce nze o di criteri logici organizzati in modo diverso o alla luce di pubblicazioni importanti che avessi trascurato per dimenticanza. I regolamenti infatti hanno se mpre costituito una materia veramente complessa, spesso ostica, che però si illumina se essi vengono esaminati non solo col professionismo, che è sempre indispensabile in una coerente scelta di vita, ma anche con amore per quello che insegnano ed anche per i mondi e gli spazi sui quali talvolta si aprono.
Considerazioni Anche se un capitolo introduttivo si presta difficilmente a delle considerazioni, si può dire in generale che la materia di studio è particolarmente complessa , specie se esaminata attraverso il filtro dicentinaia di regolamenti, che vanno da dettami dei regolamenti di carattere generale, ai dettagli dei particolari più minuti a seconda del livello del regolamento. I regolamenti inoltre riflettono l'epoca di riferimento ed i lineamenti della strategia nazionale o di alleanza, oltre che i criteri di impiego delle forze che scaturiscono dal connubio tra la politica e la strategia ed i mezzi bellici destinati ad attuarla, quando la guerra è impiegata come mezzo di politica.
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Nella triste evenienza che si verifichi il fenomeno guerra, vittime della guen;_a sono tutti quelli che la subiscono e cioè i combattenti ed i non combattenti, come persone umane, e conseguentemente i beni degli uomini. Tutto ciò è protetto, nel senso che è umanizzato, dal diritto internazionale dei conflitti armati, che però, per essere attuabile ed applicabile ha bisogno di norme semplici, ma soprattutto fattibili, nel senso di correttamente applicabili senza eccessive limitazioni, ed assolutamente chiare. La chiarezza deve essere un elemento assolutamente q"Q.alificante delle norme internazionali , perchè la storia insegna che dovunque vi sia annidato un dubbio da quel dubbio si sono scatenati orrori, sofferenze, crimini contro l'umanità. La chiarezza deve estendersi anche alla terminologia che deve chiaramente e professionalmente configurare qualunque esigenza che necessiti delle definizioni . La definizione internazionale è importantissima, dai livelli massimi ai particolari che si ritengono necessari. In particolare la definizione attuale della materia «diritto internazionale dei conflitti armati», o quella più antica e forse più semplice di «diritto bellico», sembrano meglio delineare la materia nel suo complesso, in modo da non lasciare dubbi e da attirare l'attenzione del professionismo che la deve mettere in pratica in tempo di guerra , che è il professionismo militare. «Diritto umanitario» , «diritto internazionale umanitario dei conflitti armati», e così via sembrano etichette meno chiare a definire in modo preciso di che cosa si tratta e che cosa si vuole. Dizioni del tipo «diritto di Ginevra» o «diritto dell' Aja» sembrano solo particolarmente idonee a garantire confusioni ed omissioni. Ma la chiarezza deve essere caratteristica qualificante dai maggiori livelli fino al dettato più particolare delle convenzioni, perchè la imprecisione o il dubbio o la interpretazione libera possono aprire la porta a numerosi illeciti , che si traducono poi sempre in disastri dal punto di vista umanitario. Interpretare una norma in un modo o in un altro può significare, ad esempio nel campo dei combattenti, attribuire o meno lo statuto di combattente e quello di prigioniero di guerra a intere categorie di combattenti legittimi e può provocare massacri, come quello di Cefalonia nella seconda guerra mondiale. Ecco perciò che le precisazioni fatte dagli Stati all'atto della ratifica dei protocolli del 1977 e le interpretazioni date dai singoli Stati alla lettera de11a norma internazionale acquistano grandissima importanza dal punto di vista del diritto da applicare in guerra, da parte dei legittimi combattenti di uno stato. È importante sapere che se l'Italia combatte
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una guerra difensiva, sul proprio territorio nazionale, non accetta una definizione di combattente legittimo come quella indicata nel paragrafo 44.3 del I Protocollo del 1977, e che, di conseguenza, non riconoscerà lo statuto di prigioniero di guerra ad un combattente avversario che sul territorio italiano non porti il segno distintivo fisso riconoscibile a distanza, per distinguersi dalle popolazioni civili. In fondo tutte queste precisazioni continuano nella logica italiana di sempre, che, in ogni circostanza, è stata quella di tutelare al massimo le popolazioni civili amiche e nemiche. ln questo l'Italia ha tenuto un comportamento costante nel tempo, coerente con i principi di civiltà del suo popolo, ed assolutamente lineare. Un'altra considerazione da fare è che spesso molti crimini in guerra sono stati commessi soprattutto per ignoranza: anche se tale motivazione ha avuto nella storia dell'Esercito Italiano pochis.sime conferme, trattandosi quasi sempre di ignoranza colpevole di leggi dello stato o di regoìamemi nazionali esistenti, occorre riflettere suì fenomeno, perchè a ciascun livello di comando l'ignoranza sia bandita e cancellata. Tra l'altro bandire l'ignoranza significa anche dare piena attuazione alle convenzioni internazionali sottoscritte, per quanto riguarda la loro diffusione nei professionisti della guerra, che sono coloro che le devono applicare in ogni tempo. La guerra resta, purtroppo, una eventualità che non si può disconoscere. Limitarsi a condannarla, ad affermare che essa è un crimine che deve essere punito o prevenuto e non prepararsi ad essa in modo adeguato può essere pagato a caro prezzo, oltre al fatto che non produce nulla. L'Italia invece ha sempre dimostrato di credere che la guerra è una dolorosa situazione nella quale la nazione può trovarsi e che il fenomeno debba essere regolato e regolamentato in sede internazionale allo scopo di limitarne al massimo le sofferenze e gli orrori. Questo atteggiamento è fortemente positivo ed è ampiamente dimostrato nei tanti regolamenti (forse troppi) che sono stati prodotti. Ma credo che il «forse troppo» italiano sia molto meno colpevole del «troppo poco».
CAPITOLO SECONDO
LA CONDIZIONE DEI FERITI E DEGLI AMMALATI NELLE GUERRE DEL RISORGIMENTO
Ge neralità. - Cenni ai regolamenti piemontesi fino all'unità d'Italia. - Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario piemontese fino all'unità d'Italia. - Il servizio sanitario nella difesa di Venezia nel 1848-49 (cenni) . - Cenni sull'organizzazione del vertice sanitario nell'Armata Sarda. - Organizzazione sanitaria piemontese per la campagna di Crimea (1 855-56). - Le prescrizioni delle Lieber's Tnstructions in materia di trattamento dei feriti e dei malati. - La Convenzione di Ginevra del 1864. - Considerazioni.
G eneralità
La guerra si sviluppa per scontri armati tra le opposte fazioni . Di conseguenza è normale che le prime vittime della guerra da considerare siano i feriti e gli ammalati delle forze in campagna ed i feriti e gli ammalati sul mare. Il problema dei feriti e degli ammalati, a causa della guerra, si estende anche alle popolazioni civili, ma di essi si tratterà in modo più diffuso nel capitolo pertinente. Fino al 1864, data della Convenzione di Ginevra riguardante il miglioramento delle condizioni dei feriti in guerra, era più proprio parlare di condizioni del personale militare ferito in battaglia o di trattamento dei feriti in guerra, mentre, a partire dal 1864, si può parlare di protezione dei feriti in guerra, almeno per gli stati che avevano ratificato la convenzione che, in sostanza, erano quasi tutti gli Stati che contavano, cioè quelli del così detto mondo civile. Se questo è vero per gli scontri che interessavano gli eserciti europei in guerra tra loro non è assolutamente vero per le campagne coloniali, dove molto spesso prevalentemente i feriti degli eserciti europei che operavano, se presi prigionieri, erano sottoposti a trattamenti molto crudeli, quasi sempre disumani, sovente condannati alla morte, salvo pochissime eccez10m.
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Poichè si sono già fatti sufficenti cenni storici nel primo volume e nel precedente capitolo, in questa sede si farà solo cenno alle condizioni dei feriti e degli ammalati in guerra fino al 1866, per poi esaminare successivamente più in profondità, a partire dal 1864, la condizione dei feriti che si può desumere dalle regolamentazioni italiane relative al servizio in guerra ed alle conseguenti disposizioni di dettaglio configurate nelle principali regolamentazioni sanitarie che da queste conseguivano. Benchè i tre regolamenti , che regolavano lo svolgimento del servizio sanitario in guerra, portino esattamente le date delle tre guerre di indipendenza (1848-1859-1866) essi sono sostanzialmente simili e riportano solamente aggiornamenti relativi alle prassi burocratico-amministrative o relativi allo sviluppo nel tempo dei mezzi per esercitare l'arte medica, lasciando invariate le modalità relative al soccorso, agli interventi sul campo di battaglia , allo sgombero cd alla ospedalizzazione dei feriti e dei malati . Poichè in Italia, fino al 1866 compreso , la Convenzione di Ginevra del 1864 è stata praticame nte ininfluente, come dettato di legge , mentre era praticamente applicata in quelli che erano gli usiòi guerra acquisiti per consuetudine , sembra opportuno trattare in modo unitario il periodo storico delle prime tre guerre del nostro Risorgimento, e questo è lo scopo del presente capitolo. Oltre alle così dette guerre regolari vi erano le così dette «guerre di partito» condotte dai «partigiani». Il regolamento albertino, alle guerre di guerriglia ( «Partiti in guerra») , dedica l'intero titolo decimottavo. Tali forme di lotta e di guerra ebbero parte molto importante nelle guerre del Risorgimento , basti pensare alla guerriglia condotta in Cadore dalle bande di Pier Fortunato Calvi nel 1848-49 e dalle altre bande che operarono in Lombardia , nel Veneto e nel Friuli. Nella seconda guerra di indipendenza taluni reparti regolari erano nati proprio con lo scopo di fare la guerriglia, (si pensi ai Cacciatori delle Alpi e degli Appennini) e la stessa campagna dei Mille è un altro esempio di guerra di bande condotta da formazioni , più o me no , prima o poi, militarizzate. La casistica è , quindi , molto estesa: dalle bande di patrioti che conducevano clandestinamente una guerra propria, alle formazioni regolari dell'Esercito nate per condurre operazioni di guerriglia , alle sollevazioni popolari per l'unità nazionale. Nel corso del presente capitolo non farò cenno al trattamento dei feriti e dei malati delle bande in quanto, forse, la condizione di tali feriti era sostanzialemte migliore di quella dei feriti dell' Esercito regolare e delle formazioni dell'Esercito che conducevano operazioni di gucrri-
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glia , che disponevano soltanto di un medico per reggimento o battaglione. Infatti di tali bande faceva parte normalmente l'èlite culturale italiana; di conseguenza i medici tra i combattenti erano molti di più che non nelle formazioni dell'Esercito regolare. Inoltre le bande di patrioti godevano quasi sempre dell' appoggio molto valido della popolazione civile ed era relativamente facile sia trovare soccorso sia nascondere e curare il ferito, anche perchè le bande erano spesso poco numerose ed era esiguo il numero dei feriti. Nella campagna dei Mille, se mai si pose un problema sanitario, dato l'elevato numero di medici volontari di cui disponeva la spedizione, esso si pose solo all'inizio e limitatamente alla battaglia di Calatafimi, dato che poi il servizio di ambulanza potè essere ~golarmente svolto da formazioni sanitarie catturate o che si erano successivamente aggregate ai garibaldini. Vi è poi da considerare che tutto quello che avveniva ne lla pratica ddla condotta della guerriglia non trovava riscontro in p ubblil:azioni militari ufficiali ad hoc e , di conseguenza, risulta al di fuori degli scopi del presente studio.
Cenni ai regolamenti piemontesi fino all'unità d'Italia Sono molto interessanti i decreti di Ferdinando I di Borbone, re delle due Sicilie, del 1821 sulla riorganizzazione degli ospedali militari e del servizio sanitario in generale del «nostro Esercito di terra» ed il «regolamento pel servizio degli spedali militari» del 1822 dello stesso sovrano, anche dal punto di vista dell'organizzazione del servizio religioso negli ospedali militari; preferisco, però, limitare l' esame ai regolamenti piemontesi del tempo da Carlo Alberto fino all'unità d'Italia. li «Regolamento di servizio per le truppe in campagna» fu approvato e promulgato dal Re Carlo Alberto il 19 gennaio 1933: era un regolamento molto importante, destinato a fare da capostipite a tutti i successivi regolamenti, piemontesi prima ed italiani dopo, relativi al servizio in guerra. 114 giugno del 1833 veniva anche promulgato un brevetto relativo a «Ordinamento del Servizio sanitario in tempo di pace», ma per avere un «decreto reale relativo all'ordinamento del servizio sanitario dell' Armata di terra in campagna», con annesso uno specifico «regolamento del servizio sanitario militare per l'armata di terra in campagna» occorreva aspettare il 28 novembre 1848, nel periodo affannoso del riordinamento dell'esercito piemontese tra le sconfitte di Custoza e di Novara.
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Un nuovo «regolamento sul servizio sanitario militare per l'Armata di terra ip campagna» veniva promulgato da Vittorio Emanuele II il 23 aprile 1859, alla vigilia della 2a guerra di Indipendenza. Questo regolamento del 1859, veniva «riveduto ed aggiornato» per diventare regolamento nazionale italiano il 25 maggio 1866, alla vigilia della 3a guerra di Indipendenza. Chi saggiamente pensava in tempo di pace all'eventualità della guerra era solo Carlo Alberto nel 1833, che emanava l'ottimo regolamento di servizio in guerra, che è noto come regolamento albertino. Ma il regolamento sanitario del 1833 provvedeva solamente alle esigenze relative al tempo di pace. Come purtroppo capita troppo spesso anche nell'Italia di oggi, il regolamento tamponava subito le esigenze del tempo di pace , della leva, di quello che poteva capitare in ordine pubblico, nelle esercitazioni, ecc. ma non dava disposizioni sull'organizzazione sanitaria da adottare in tempo di guerra. Così un regolamento per il tempo di guerra, idoneo a regolare un servizio così delicato, come quello sanitario, in tempo di ostilità veniva affannosamente redatto e composto guerra durante e riusciva ad essere edito solo dopo la sconfitta di Custoza, poco prima dell'infausta ripresa delle ostilità, che si concluderà con la disfatta di Novara. L'andamento del servizio sanitario nella prima guerra di Indipendenza è stato sostanzialmente regolato da circolari che adattavano alla guerra le disposizini del tempo di pace, soprattutto quelle connesse con la prassi burocratica, contabile, amministrativa e relativa alle variazioni matricolari. Il regolamento del 1848 è, invece, estremamente valido in quanto è stato compilato tenendo conto delle esperienze di guerra. Lo stesso accadeva alla vigilia della compagna d'Italia del 1859 con un regolamento che tentava, abbastanza maldestramente di inserire le molto valide esperienze di Crimea, maturate da un servizio sanitario che nel complesso aveva operato molto bene, anche per l'adeguata dotazione di mezzi. Il senso della grande fretta si coglie nettamente anche nell'aggiornamento/rifacimento del 1866 della pubblicazione del 1859, dato che era urgente e necessaria la redazione di una pubblicazione nazionale relativa al servizio di sanità militare in guerra per l'esercito italiano unificato che stava per entrare in operazioni. Infatti tale pubblicazione non solo ricalcava addirittura quella del 1848 in molte prescrizioni, ma addirittura il testo non recepiva la Convenzione di Ginevra del 1864, che era già stata ratificata dall'Italia fin dal 1864, neppure a livello di simbologia
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di Croce Rossa per le formazioni sanitarie, che sarà introdotta in uso con una cin,olare ancora più frettolosa. Sui contenuti delle pubblicazioni sanitarie del 1848 e del 1859, che regolavano il servizio sanitario militare in guerra e la sua organizzazione sul campo di battaglia mi soffermerò nel paragrafo successivo, allo scopo di approfondire la pratica del servizio sul campo di battaglia che rimaneva sostanzialmente la stessa anche nel 1866. Tutti e tre i regolamenti non sono altro che logici sviluppi settoriali e per materia del regolamento più generale riguardante il servizio in guerra in vigore, che era sempre il regolamento albertino del 1833. Nel regolamento del 1866 venivano introdotte pochissine novità: si codificavano i compiti del Medico in Capo del1'Esercito (precedentemente vi erano tre capi, uno per i medici, uno per i chirurghi ed uno per i farmacisti) che rappresentava in campagna il Consiglio superiore di sanità e che restava sempre subordinato al1'Intendente Generale dell'Esercito per quanto si riferiva alle operazioni ed allo schieramento degli organi sanitari in campagna. Tale figura di Capo del Corpo sanitario era stata istituita nel 1853. In sintesi il regolamento del 1866: faceva diventare nazionale il regolamento del 1859; vi aggiungeva le disposizioni emanate negli anni '50 relative agli accertamenti di malattia per causa di guerra, le norme amministrative da seguire per i rifornimenti, gli sgomberi, le riparazioni, per tutte le prassi logistiche ed amministrative; inseriva il regolamento sugli atti relativi allo stato civile (nascite, morti, matrimoni) e sui testamenti dei militari e delle persone al seguito dell'Esercito in campagna in tempo di guerra. È da notare che l'Italia a cavallo degli anni sessanta aveva avuto, con l'unificazione, il problema di amalgamare milizie che in precedenza facevano parte dei vari stati italiani preunitari e di introdurre per tutti i regolamenti piemontesi, i codici piemontesi e così via, con notevoli problemi di amalgama, addestrativi e logistici. Non deve fare perciò meraviglia una flessione sul livello e sui contenuti dei regolamenti degli anni settanta, che generalmente riportano regolamenti precedenti più o meno incompletamente e talvolta anche malamente aggiornati, per trasferirli in regolamenti nazionali, come ad esempio è il caso del regolamento sanitario del 1866. Infatti i grandi regolamenti nazionali , di cui l'Italia deve essere fiera giustamente, sono quelli precedenti e quelii successivi a partire dagli anni settanta.
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Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario piemontese fino ali' unità d'Italia ... Per quanto si riferisce al trattamento dei feriti e dei malati delle truppe in campagna, il regolamento albertino era piuttosto scarno ed essenziale nelle indicazioni. Gli ospedali e le ambulanze dipendevano dall'Intendente Generale dell'Armata. Merita di essere chiarito il concetto di «ambulanza», poichè il significato del termine è molto diverso da quello attuale e mi sembra necessario, inoltre, dare un cenno al funzionamento del servizio sanitario dell'epoca. Una definizione completa di ambulanza si trova nel regolamento del 1848, cui si è fatto cenno precedentemente, ma il significato è lo stesso del 1833. L'art. 117 di ta1e pubblicazione definiva «le ambulanze» come «Ospedali organizzati in maniera a poter seguitare le Truppe in tutti i loro movimenti e sono destinate ad afferire più particolarme nte ai feriti sul campo di battaglia i primi soccorsi». Si trattava di ospedali mobili di primissimo intervento dove i feriti e gli ammalati non venivano ricoverati ma vi permanevano per il solo tempo necessario a ricevere i primi soccorsi, o ad essere medicati , per poi essere immediatamente o ospedalizzati presso altri ospedali o rinviati ai corpi di provenienza, in caso di ferite leggere. Spesso la priorità era data, anzichè ai più gravi, a coloro che più prontamente erano recuperabili per le esigenze del corpo e della battaglia in corso. Le ambulanze erano composte da personale e da materiali. Per tradizione i materiali in dotazione sono sempre stati non troppi ed anc!!e limitati all'essenziale: in compenso erano decisame nte rustici e buoni ed all'altezza sempre dei tempi e dell'arte medica del periodo. Il personale era composto da Ufficiali medici, chirurghi e farmacisti, da Ufficiali amministrativi , Sottufficiali, e militari di truppa del Corpo degli infermieri. Per la parte religiosa in tempo di guerra il servizio era assicurato dai Cappellani addetti ai Quartieri generali ed ai Reggimenti. I materiali di cui erano composte le ambulanze divisionali, poteva essere ripartito o diviso, cioè articolabile in frazioni, in modo da dar vita a formazioni minori, che si chiamavano «divisioni di ambulanza», diverse per la fanteria e la cavalleria, e ad ambulanze di riserva. Le ambulanze reggimentali o di distaccamento e quelle di battaglione in genere non erano articolabili e avevano per lo più compiti e funzioni abbastanza simili agli attuali posti di medicazione dei battaglioni. Spesso in operazioni talune ambulanze, o frazioni di ambulanza,
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assumevano le caratteristiche di ospedale temporaneo specie quando, per forza di cose, erano costrette a ricoverare dei feriti non sgomberabili. Avevano le caratteristiche di ospedale ~ilitare temporaneo non solo apposite formazioni sanitarie militari ma anche gli ospedali civili, che spesso erano precettati, appunto temporaneamente, in tempo di guerra, per le esigenze di ricovero e cura del personale militare, secondo speciali convenzioni stabilite dall'Intendente Generale o dai Commissari di guerra. I depositi di ambulanza normalmente costituivano le basi attorno alle quali si impiantavano gli ospedali temporanei. Agli ospedali militari temporanei ( e normalmente non alle ambulanze) si appoggiavano per le sole medicazioni anche i civili al seguito delle truppe, pur non facenti pa rte integrante delle stesse, comprese le donne ed i bambini al seguito dell'annata (lavandaie , vivandiere, cameriere, domestici , ambulanti, ecc.). Gli ospedali temporanei si dividevano a loro volta in ospedali di :inca, all'immediato seguito delle truppe, cd in ospedali sp eciali dove si curavano particolari malattie contagiose , come la scabbia e le malattie veneree. Tali ospedali temporanei si istituivano all'atto della guerra, e decadevano anche guerra durante o al termine della guerra, allorquando veniva a cessare l'esigenza che li aveva fatti nascere. Tali ospedali si appoggiavano alle risorse locali, spesso alle chiese, ai collegi ed alJe scuole, specie in territorio occupato, per la loro sistemazione in infrastrutture , per il reperimento del materiale lettereccio di ricovero , per i mezzi di trasporto costituiti dai carriaggi che erano necessari per la movimentazione dei feriti. La segnalizzazione degli ospedali e delle ambulanze era fatta normalmente con bandiere rosse, in modo che i feriti leggeri sapessero dove dirigersi in caso di bisogno. In relazione al fatto che il territorio dello stato era articolato in divisioni territoriali, gli ospedali divisionali (da non confondersi con le formazioni sanitarie mobili delle divisioni operative e dei Corpi dell' Armata sarda, che per lo più erano costituite da ambulanze ai vari livelli di comando) avevano Je caratteristiche di ospedali militari territoriali permanenti; essi operavano secondo le norme stabilite nel 1833. per il tempo di pace e le prassi amministrative da essi adottate si applicavano in guerra anche alle formazioni di campagna, con notevoli complicazioni cartacee connesse con la regolarità dei rifornimenti. Dal chirurgo in capo dipendevano i chirurghi maggiori e da questi i chirurghi in seconda e così via. I chirurghi (e non i medici o i farmacisti)
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erano quelli che davano le disposizioni sanitarie sulla base degli ordini dell'Intengenza. Alla vigilia di uno scontro il chirurgo in Capo riuniva quanti più chirurghi poteva, prendendoli da tutte le possibili formazioni, comprese quelle di riserva, e lasciando negli ospedali il minor numero di chirurghi possibile. La massa delle possibilità chirurgiche veniva proiettata in avanti verso il luogo dello scontro, al fine di poter intervenire al più presto sui feriti, spesso sullo stesso campo di battaglia, ove molto di frequente si operava. I feriti già operati presso le ambulanze più avanzate venivano avviati verso l'ambulanza di divisione, ovvero l'ospedale di linea più vicino alla località dello scontro, servendosi dei mezzi di trasporto che erano stati messi a disposizione. Si trattava dei pochi mezzi organici e dei carriaggi che venivano tratti dàlle requisizioni. Qualora dopo la battaglia l'Armata avanzasse o cambiasse direzione il chirurgo capo lasciava presso l'ambulanza, secondo le disposizioni che riceveva, il numero minimo di chirurghi necessario per badare ai feriti e per smistarli sugli ospedali di linea più vit:ini e, t:on la massa dei chirurghi e dei medici, seguiva il quartiere generale dell'Armata per continuare a svolgere i propri compiti. Le operazioni chirurgiche venivano fatte per lo più a freddo e senza anestesia sullo stesso campo di battaglia. Erano svolte dai chirurghi maggiori mentre i chirurghi in seconda normalmente facevano le medicazioni e tamponavano le operazioni fatte sul campo. Il Chirurgo Maggiore del reggimento in 13 linea rimaneva sempre con il proprio corpo. Veniva aiutato dal «pool» di chirurghi, che erano proiettati in avanti all'atto degli scontri verso il campo di battaglia ed era anche abbastanza normale, nell'opera di soccorso, un consistente impegno, per lo più volontario, delle popolazioni civili. Circa il Chirurgo Maggiore del Reggimento l'articolo 90 del regolame nto del 1848 dice che «accompagnando il suo reggimento in tutte le marce ed in tutte le circostanze di scontro col nemico, egli dividerà il pericolo coi suoi compagni d'armi e sarà in grado di prestare loro i soccorsi dell'arte sua sul luogo appunto, in cui le vicende della guerra rendono i di lui talenti più utili e la di lui opera più necessaria». Praticate le operazioni ed applicati i primi apparecchi di medicazione ai feriti, questi venivano ordinatamente avviati agli ospedali più vicini dall'ambulanza o dalla frazione di ambulanza che li aveva trattati. Qualora fossero mancati i mezzi di trasporto, o i fatti d 'arme si fossero verificati lontano dalla ubicazione degli ospedali di linea, il chirurgo in capo o il chirurgo maggiore del reggimento potevano decidere di trasformare l'ambulanza in ospedale temporaneo per il ricovero dei feriti, appoggiandosi anche e soprattutto alle risorse locali. Il caso della ritira-
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ta era sempre drammatico in quanto, anche se gli usi di guerra erano ormai consolidati, lasciare l'amico, e per di più ferito, alla discrezione del nemico era~sempre un fatto quasi disonorevole, sempre angoscioso, anche perchè, talvolta, dalla prigionia di guerra non si ritornava. L'art. 75 del regolamento del 1848 prevedeva che, in caso di ritirata, tutti i mezzi possibili fossero impiegati per sgombrare al più presto possibile i feriti e soprattutto per portare in salvo l'ambulanza con i suoi materiali. Ove ciò non fosse stato possibile i feriti venivano abbandonati con un numero di ufficiali e di militari di sanità minimo ma adeguato all'assistenza dei feriti, anche se tale personale correva il sicuro pericolo di cadere prigioniero di guerra . L'etica professionale del tempo era così elevata da far affermare al regolamento (art . 76) che «siccome questo servizio sarebbe d'onore, il chirurgo in capo, per essere imparziale verso i suoi subordinati, farà loro trarre la sorte rimettendone in tal modo la scelta alla fortuna». Se questo era a gr:mdi linee il funzionamento del servizio del tempo non può fare meraviglia che nei regolamenti non si parlasse quasi mai dei feriti del nemico ma che il problema riguardasse i soli feriti amici ed alleati. Per la verità non si parlava neppure degli alleati feriti ma, a mio avviso, il discorso per gli alleati sembra essere implicito. Infatti il ferito, specie il ferito grave, veniva operato sul campo di battaglia stesso al termine dell'azione, spessissimo con il concorso volenteroso e stupendo delle popolazioni civili, e veniva sgomberato negli ospedali di linea che erano relativamente lontani, mentre permanevano relativamente vicine le linee nemiche ed era uso (consuetudinario) di guerra che i be11igeranti, che rimanevano padroni del campo di battaglia, restituissero al nemico , al termine dello scontro, i suoi feriti dopo una medicazione/operazione di emergenza, se necessaria, sullo stesso campo di battaglia al fine di metterli in condizioni di trasportabilità. Questa usanza molto civile, in relazione agli usi di guerra dell'epoca ed alla chirurgia d 'urgenza, prevalentemente demolitiva , che consentiva l'arte del tempo e che si svolgeva in genere sul campo di battaglia (amputazione di arti, ecc.: vedasi le dotazioni di ferri chirurgici che aveva l'ambulanza nei diversi regolamenti) durava fino a tutta la campagna del 1859. A conferma di tale assunto vale la pena di citare, ad esempio, il Giornale Ufficiale Francese del 29 maggio 1859 che pubblicava un decreto del Governo francese , in data 20 maggio 1859, che stabiliva che tutti i prigionieri di guerra nemici feriti fossero restituiti al nemico appena lo stato loro di salute lo avesse consentito e ciò senza riscatto o compe nso alcuno.
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È anche da rilevare che l'uso di guerra «consuetudinario» molto spesso non. era scritto nei regolamenti: era prassi comportamentale ed era affidato all'etica dei Comandanti e, in genere, era fuori di ogni discussione. Dopo aver chiarito come si svolgeva il servizio di sanità nell'esercito piemontese, secondo i regolamenti di pace e di guerra è opportuno completare l'esame delle prescrizioni generali date dal regolamento albertino del 1833 relativo al servizio in guerra, dato che lo stesso è rimasto in vigore fino ad unità d'Italia avvenuta. L'Intendente Generale del1'Armata dal quale dipendevano gli ospedali e le ambulanze (art. 83), era anche la persona che aveva la visione generale del servizio di sanità e che provvedeva non solo al rifornimento del necessario materiale sanitario, ma anche alla stipula di convenzioni con gli ospedali civili, all'assunzione dei medici , chirurghi (cerusici) e farmacisti civili necessari per la campagna, alle requisizioni (viveri, carriaggi, infrastrutture erisorse locali per appoggiarvi gli ospedali) ed alle incelle ed al:quisli di materiale sanitario, specie in territorio occupato (art. 98). L'Intendente Generale, sentito il parere dell'organo tecnico, rappresentato dal Medico chirurgo in Capo dell'Armata, sottoponeva al Comandante in Capo, o al Sovrano, quando questi assumeva direttamente la condotta delle operazioni militari, le proposte per lo stabilimento degli ospedali e delle ambulanze «proponendo eziandio tutte quelle altre disposizioni che ravviseranno opportune ad accertare e cautelare ogni ramo del servizio di sanità» (art. 93). Nei trasferimenti dell'Armata «medici, cerusici e farmaceuti» viaggiano al trcdicesino posto come ordine di successione nelle colonne dei «bagagli» (art. 754) e se «alcuno dei conducenti, bagaglioni o servitori addetti ai bagagli» si fosse allontanato dalla colonna senza avere il permesso, o avesse abbandonato i cavalli e le vetture «egli sarà punito come predone» ( art. 777). Se poi si fosse allontanato dalla vettura o dai cavalli «in occasione dell'incontro col nemico gli sarà fatto fuoco addosso». Nelle marce i malati o marciavano a piedi con le colonne del bagaglio o in appositi carriaggi (si trattava evidentemente di personale prontamente recuperabile) o venivano mandati negli ospedali o lasciati nei depositi di ambulanza (art. 847). Durante la mischia nessuno poteva abbandonare il proprio posto per soccorrere i feriti o per trasportarli al riparo, salvo ordine espresso dei superiori (art. 943) e la cura dei feriti era rinviata a dopo il combattimento e, per lo più, era a cura del belligerante che restava padrone del campo di battaglia. Il ricorso all'aiuto delle popolazioni civili e dei com-
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militoni (qualora i reparti non si fossero spostati dopo la battaglia) era un fatto a&.so1utamente normale e sancito. L'Intendente, i Commissari ed i Sottocommissari di guerra (art. 946) «staranno mallevadori per che si faccia ordinatamente il servizio di sanità; per che siano disponibili i mezzi di soccorrere e trasportare iferiti e siano raccolte le armi rimaste sul campo». «Durante la mischia attenderanno con ogni premura ad uffizi di tanto rilievo» (art. 946), dei quali renderanno conto ai Generali dei corpi, «i quali faranno sempre menzione nelle loro relazioni. ... dei chirurghi ed altri addetti al servizio di sanità, che si saranno in qualche modo distinti» . Agli ospedali, compresi quelli civili, erano sempre concesse sa1vaguardie speciali (art. 657) che riguardavano anche le scuole, gli istituti di beneficenza, le case religiose, ecc. alle quali spesso si appoggiavano i depositi di ambulanza e gli ospedali temporanei al seguito delle truppe. Il personale sanitario e di truppa, che veniva 1asciato per l'assistenza ai feriti ed ammalati che 11011 potessero essere sgomberati in caso di ritirata, veniva lasciato con una apposita dichiarazione di restare a salyaguardia del Comandante che si ritirava. «Dove la salvaguardia, essendo il paese evacuato, debba in esso rimanere sino alla venuta del nemico, le sarà dato un ordine ch'essa parteciperà al Comandante nemico, richiedendogli di essere restituita ai posti avanzati dell'armata» (art. 647). Spesso infatti, e non solo per il soccorso dei feriti e dei malati, piccoli drappelli di truppe restavano a salvaguardia dei beni protetti. In genere si trattava quasi sempre di veterani, di ammalati o di feriti leggeri, e la restituzione agli avamposti, quando venivano rilevati dal nemico era un uso di guerra acquisito ed accettato. Hanno poco rilievo e sono normali le disposizioni relative alla formazione, alla scorta ed alla difesa, peraltro molto eventuale, di un convoglio di feriti. In caso di assedio ad una fortezza, che richiedeva a quei tempi lunghissimi lavori di trincea, era compito del «Maggiore di trincea» fare in modo che ci fossero sempre «uomini e barelle per trasportare i feriti» (art. 994). «Il capo di stato maggiore, col commissario di guerra (questi era in pratica un delegato dell'Intendente), provvedrà pel trasporto e per la cura de' feriti, e si varrà all'uopo dell'opera delli abitatori» (art. 1042). In caso di assedio negli ordini alle truppe il comandante doveva sempre indicare i luoghi che dovevano essere rispettati e tra questi figuravano sempre gli ospedali, gli ospizi, i collegi , le case religiose, le chiese ecc. (art. 1046).
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Regolame nto del 1848
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Un .Comandante di piazzaforte che si arrendeva era giudicato in modo talrn,çnte severo che si ebbero molti suicidi. Il regolamento albertino prescriveva (art. 1056) che «dove nell'evacuare la piazza avvenga al comandante di stipulare convenzioni, non potrà specificar a suo prò eccezioni, o riserve particolari. Dovrà ben anzi accomunarsi colla sorte delli uffiziali e del presidio, nè darsi altro pensiero fuorchè quello di render migliore la condizione de' soldati, de' malati, de' feriti, a solo beneficio de' quali gli sarà lecito stipular tutte le clausole di eccezione e di favore, ch'ei potrà conseguire». Le tavole allegate alla pubblicazione riportano le dotazioni, la disposizione negli accampamenti, i caricamenti dei materiali, ivi comprese le ambulanze, e danno l'idea del numero di medici, cerusici e farmacisti dei reggimenti. Le tabelle che sono riportate nelle istruzioni sanitarie del 1848, 1859 e 1866 sono più dettagliate sulle dotazioni di materiale e si può avere anche un'idea della evoluzione dei materiali sanitari nei venti anni considerati, specie per quanto riguarda le attrezzature per il trasporto dei feriti, i medicinali ed i ferri chirurgici. Dei tre regolamenti sanitari citati, diffusi, ampi, 9ettagliati e completi sullo svolgimento del servizio, quello di gran lunga più interessante è quello del 1848, in quanto gli altri più o meno lo ricalcano e lo aggiornano, restando invariate le linee maestre dell'organizzazione sanitaria per la cura del ferito sul campo di battaglia e le catene normali di rifornimento del materiale sanitario e di sgombero del personale ferito . A parte il personale di inquadramento ed amministrativo, che per lo più era tratto dal Reale Corpo degli Infermieri, il personale sanitario specializzato aveva le seguenti dimensioni orientative: 42 sanitari presso il quartier generale principale (12 medici, 24 chirurghi , 6 farmacisti) ; 22 sanitari presso il quartier Generale di ogni Corpo d'Armata (4 medici, 15 chirurghi , 3 farmacisti); 12 sanitari presso il Quartier Generale di ciascuna Divisione (3 medici, 8 chirurghi , 1 farmacista); 9 sanitari per ogni ambulanza (8 chirurghi e 1 farmacista). In ciascun ospedale il quadro di base era di 16 sanitari (4 medici, 9 chirurghi, 3 farmacisti) ai quali se ne aggiungevano un numero variabile da 8 a 15 a seconda del numero dei ricoverati e della specializzazione. Tutti gli enti disponevano di almeno un cappellano per l'assistenza spirituale. È ovvio che i regolamenti sanitari entravano più in profondità ed andavano nel dettaglio di ciascuna azione tattica da compiere, così come nelle organizzazione dei trasporti dei feriti in convogli, ma in sostanza l'organizzazione sanitaria
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era quella che è stata in precedenza descritta con in più l'affacciarsi del nuovo mezzo rivoluzionario per i trasporti, soprattutto sanitari, rappresentato dalle ferrovie, che , dal 1848 in poi, si sviluppavano e venivano sempre più utilizzate anche dal punto di vista dei trasporti delle truppe, dei rifornimenti, dei feriti malati e dei prigionieri. Cenni ai trasporti dei feriti per via fluviale erano già contenuti nella regolamentazione del 1848. Il codice penale militare del 1840 prevedeva la reclusione in carcere per i chirurghi di reggimento, i medici ed i chirurghi che facessero dei falsi rapporti sul numero dei feriti e di ammalati curati, o che alterassero le certificazioni delle malattie o che tollerassero delle sostituzioni fraudolente nei medicinali. Erano anche previste pene detentive per i farmacisti che facessero sostituzioni dolose nelle droghe o nei medicinali o che le trafugassero a loro profitto , così come per i contabili degli ospedali, delle ambulanze e delle infermerie dei corpi che imbrogliassero nell'amministrazione.
Il servizio sanitario nella difesa di Venezia nel 1848-49 (cenni) La difesa di Venezia nel 1848-49 vide un'ottima organizzazione del servizio sanitario in modo assolutamente atipico, sia per le condizioni ambientali nelle quali il servizio si svolse, sia per i mezzi di trasporto impiegati, sia, infine, per l'organizzazione sanitaria degli ospedali e dei lazzaretti per i colpiti da colera al tempo del «morbo infuria». Anche la malaria tipica dell'ambiente lagunare, per combattenti, come i napoletani o i romani, che al clima della laguna non erano abituati , creò grossi problemi. Occorre dire innanzitutto che il personale medico era veramente sovrabbondante, sia per i medici che vi erano in Venezia, sia perchè a Venezia era accorsa gran parte della così detta «intellighentia» italiana. I medici erano presenti in tutti i 54 forti e batterie di difesa . Il trasporto dei feriti e dei malati verso gli ospedali sparsi nelle isole della laguna ed il rifornimento del materiali sanitario era fatto con barche per cui le ambulanze, che poi si chiameranno fluviali, trovarono in Venezia una vastissima sperimentazione pratica. Un altro mezzo di trasporto che per la prima volta al mondo fu adoperato per lo sgombero dei feriti fu il treno, dato che la ferrovia Venezia-Milano era in costruzione allo scoppio delle ostilità ed era già completata nel tratto tra Venezia e Mestre ed, in particolare , era co!legata con il sistema di forti difensivi che si imperniava su Forle Marghera.
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Il ferito ebbe pertanto sempre un soccorso immediato ed efficace secondo l'arte medica del tempo. La malaria e lo scorbuto crearono gravi problemi sia tra le truppe combattenti sia tra i prigionieri di guerra austroungarici. Così, dopo che la malaria aveva mietuto le prime vittime, i veneziani decisero di liberare sulla parola d'onore i prigionieri di guerra austriaci catturati, con il solo vincolo di non combattere contro Venezia per un anno, e, dopo averli caricati su una nave, li sbarcarono liberandoli in un porto dell'Istria.
Cenni sull'organizzazione del vertice sanitario nell'Armata sarda Un cenno particolare merita anche l'organizzazione di vertice del servizio sanitario, così come è delineata nel regolamento del 1848, che riprende quello del tempo di pace fissato dal regolamento del 1833. Uli Ufficiali di Sanità in Capo (medici, chirurghi e farmacisti) davano vita in tempo di pace al «Consiglio Superiore militare di Sanità». Gli stessi ufficiali in tempo di guerra costituivano un consiglio, con le stesse attribuzioni, però «presso l'Intendente Generale dell'Armata c sotto la di lui presidenza». Vi era pertanto una dipendenza più apparente che reale dall'Intendente volta per lo più al soddisfacimento delle esigenze derivanti dai compiti operativi dell'Armata ma non certo un'ingerenza per quanto riguardava la pratica dell'arte medica, che era sotto la totale responsabilità dei diversi sanitari. Una dipendenza re ale del personale medico dall'Intendente, spesso poco illuminata , si verificava, ad esempio, con notevoli malumori da parte dei medici, nell'Armata francese e con cospicuo esodo di medici insoddisfatti dalle file dell'esercito, che spesso doveva tamponare il vuoto dei ruoli assoldando medici civili o impiegando allievi. Al consiglio presieduto dall'Intendente (art. 49) spettava di «stabilire e provvedere al modo onde agevolare per quanto possibile il Servizio sanitario presso l'Armata, accordarlo colle operazioni militari, trarre partito vantaggioso dei luoghi, dei tempi e dei mezzi tutti messi a disposizione, acciò che un così importante ramo del servizio proceda col maggior ordine, regolarità ed esattezza che sarà possibile». Come si vede si trattava di norme molto piene di buon senso. In Consiglio, ogni sanitario in capo, fosse esso medico o chirurgo o farmacista, era il »relatore per gli affari che concernono la di lui professione, ed avrà l'iniziativa delle proposte alla medesima relative«. Fuori dal
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Consiglio, però, non poteva né emettere pareri, né dare degli ordini (senza contare che, in guerra, gli ordini li dava solamente l'Intendente per le questioni di carattere generale e normalmente, per delega dell'Intendente, il Chirurgo in Capo, dato che sul campo di battaglia era quello di «esercizio preminente dell'arte medica», mentre i medici ed i farmacisti , in genere, dovevano adattarsi alle esigenze prioritarie che erano quelle della chirurgia di guerra). Anche se la subordinazione all'Intendente Generale era apparentemente simile a quella francese ed a quella austriaca gli articoli 50 e 51 del regolamento piemontese mettevano i medici dell'Armata sarda in condizioni di netto privilegio rispetto ai colleghi, poichè erano molto meno soggetti alle imposizioni della così detta ottusità militare. Infatti gli ufficiali di Sanità in Capo avevano il compito di dirigere e di sorvegliare «tutti gli altri uffizia]i di Sanità di qualunque grado, i quali per ciò che riguarda l'arte di guarire, sono loro direttamente subordinati». Ai dipendenti ufficiali medici, inoltre, compilavano ìe note caratteristiche, «provocavano destinazioni, impieghi, missioni particolari, cambi di incarico, ricompense , punizioni , avanzamenti» anche se i relativi provvedimenti erano a firma dell'Intendente. Voglio dire che erano insieme medici , comandanti e capi servizio , ciascuno al proprio livello , relativamente liberi e svincolati dai capricci degli operativi; i sanitari erano anche gli emanatori ed originatori di studi, direttive sanitarie e Ispettori, per la parte di competenza relativa al servizio degli ospedali , dei Corpi e degli Enti dell'Armata. Per gli Ufficiali di Sanità in Capo ]'Intendente Generale d'Armata era il mezzo attraverso il quale, «in ogni speciale circostanza di servizio e particolarmente nel caso di imminenti fazioni» essi ricevevano gli ordini logistici trasmessi dal Capo di Stato Maggiore Generale dell'Armata, ed assieme al quale concertavano, in base ad un realistico bilancio tra esigenze e possibilità, il modo migliore per assolvere il compito in modo adeguato ed aderente, garantendo sempre la disponibilità di una certa quantità di organi sanitari e di materiale sanitario in riserva. «È da avvertire», dice il regolamento all'art. 51, che nelle deliberazioni d'affari , i quali entrano nel dominio esclusivo dell'arte sanitaria, l'Intendente Generale d'Armata deve riferirsi al giudizio degli Uffiziali di Sanità, i quali sono in ciò i soli giudici competenti». È ovvio che tale disposizione valeva specie per gli approvvigionamenti di materiale sanitario e che, di conseguenza, gli Ufficiali in Capo di Sanità godevano di un potere molto elevato rispetto ai loro colleghi di altri eserciti.
LA CONDIZIONE DEI FERm E DEGLI AMMALATI NELLE GUERRE DEL RISORGIMENTO 79
Si trattava in sostanza di nonne molto avanzate e di grande buon senso, che davano a ciascuno precise incombenze e precise responsabilità, salv; guardando per ognuno ed esaltando indubitabili criteri dove veniva privilegiata la professionalità. Mi sembrava necessario puntualizzare questo aspetto, perchè diverrà tradizionale per l'Esercito Italiano, a differenza di altre organizzazioni sanitarie straniere.
Organizzazione sanitaria piemontese per la Campagna di Crimea (185556)
Esula completamente dagli scopi del testo il trattare gli avvenimenti politici che portarono il Piemonte alla partecipazione alla campagna di Crimea. A noi interessa invece la organizzazione del servizio sanitario in un corpo di spedizione per una campagna oltremare, che per l'Italia del tempo e per il Piemonte in particolare era un fatto del tutto inedito e nuovo e che era destinato , successivamen~e verso la fine del secolo, a diventare la base delle esperienze italiane per le campagne d'oltremare in fatto di organizzazione logistica in generale. La campagna di Crimea è anche oltremodo istruttiva per meglio comprendere il problema degli ammalati di un esercito in campagna, in quanto mai come in quella circostanza si ebbero fenomeni altrettanto macroscopici , sia per quanto riguarda il numero di militari da ospedalizzare nei lazzaretti, sia per quello che si riferisce alle perdite vere e proprie di vite umane. Si potrebbe dire che i feriti in battaglia hanno costituito, tutto sommato, una parte trascurabile del servizio sanitario in campagna, del corpo di spedizione, mentre il vero grande problema, pressochè insolubile per la medicina del tempo , era rappresentato dall'epidemia di colera. Prima di partecipare molto intelligentemente alla campagna di Crimea, indicata come la «Campagna d'Oriente», con lo scopo principale di internazionalizzare al massimo la questione italiana, vennero mandati in Oriente degli osservatori allo scopo soprattutto di calibrare in modo equilibrato il corpo di spedizione dal punto di vista logistico. Per il servizio sanitario venne inviato come osservatore il medico divisionale Comisetti, al quale si devono le osservazioni e le proposte che portarono alla organizzazione del nostro ottimo servizio di sanità nella campagna di Crimea, che verrà di seguito illustrato. La guerra, iniziata nell'ottobre del 1853, si concluse con il congresso di Parigi del 30 marzo 1856. TI corpo di spedizione sardo era costituito da un Corpo
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d'Armata di 15.000 uomini composto da due divisioni, ognuna delle quali su due brigate di 3000 uomini, e da una brigata di riserva (per un totale di 20 battaglioni di fanteria, 5 battaglioni di bersaglieri, un reggimento di cavalleria e 36 cannoni agli ordini de] generale Alfonso La Marmora) affluì in tre scaglioni, partiti da Genova tra il 28 aprile ed il 15 maggio 1855. Si trattò di una guerra atroce per l'altissimo numero delle perdite, sulle quali è bene soffermarsi anche per dimensionare meglio il problema degli ammalati di un esercito in campagna. La Russia ebbe 110.000 morti, la Francia ne ebbe 80.0<)(), la Turchia 35.000, l'Inghilterra 22.000 ed il Piemonte 2200. Le maggiori vittime le fece il colera. Mancano dati per l'esercito russo, ma degli 80.000 morti francesi solo 10.240 morirono per ferite sul campo di battaglia, dei 22.000 morti inglesi solo 2800 perirono per le ferite ed i caduti per ferite tra i piemontesi furono solamente 230. Gli altri li uccise il colera. Tra i morti di colera piemontesi le vittime più illustri furono il generale Alessandro La Marmora, frate11o di Alfonso, ed il generale Arnaldi. Per ferite morì il generale Montevecchi, dopo il combattimento della Cernaia. L' accenno a questi decessi mi sembra opportuno anche per dimostrare che gli ufficiali, compresi i generali, condividevano in toto la sorte delle truppe. Come si vede il 90% delle perdite piemontesi fu dovuto al colera e il numero di morti per tale epidemia avrebbe anche potuto essere mo1to più consistente se il Piemonte avesse partecipato alla campagna fin dall'inizio. Delle molto acute osservazioni del dottor Cornisetti, che si rivelò un osservatore molto attento, pratico e capace, meritano di essere ricordate quelle riguardanti il senso di disagio dei medici francesi in relazione al loro inquadramento gerarchico, che lasciava troppo poco spazio alla loro indiscussa professionalità. Il servizio sanitario francese veniva dalla recentissima esperienza della guerra di Algeria e la sua organizzazione si attagliava molto bene alle caratteristiche ambientali in cui si svolgeva il servizio sanitario in Crimea. Si trattava di un terreno impervio, molto accidentato, quasi del tutto privo di strade e di vie di comunicazione minori, dove erano pressochè inesistenti risorse locali di qualunque genere, con notevo1i problemi anche per l'approvvigionamento e la conservazione dell'acqua potabile. Era perciò da escludere non solo di reperire e di convenzionare medici sul posto per le esigenze dell'Armata e di poter acquisire sul posto dei medicinali, ma anche di potersi appoggiare a cascinali e ad infrastrutture sia per gli ospedali mobili sia per quelli fissi, che, r~r lo più-avrebbero dovuto basarsi sulle navi e sui bastimenti da trasporto.
LA CO NDIZIONE DEI FERITI E DEGLI AMMALATI NELLE G UERRE DEL RlSORGLMENTO
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Il Comisetti seppe pertanto cogliere con immediatezza e con professionalità le due esigenze prioritarie: la prima di aumentare il numero degli ufficiali di sanità, in quanto i] Comandante del Corpo di spedizione avrebbe potuto fare affidamento solo sui propri mezzi, per fronteggiare le esigenze sanitarie di ogni branca de] servizio; Ja seconda di someggiare i carichi delle ambulanze, per un più agevole trasporto in terreno rotto e privo di strade. Infatti vennero assegnati 124 muli che si rivelarono assolutamente preziosi ed insostituibili anche nel trasporto dei feriti, pur continuando a tenere i carri e le vetture di ambulanza ippotrainate. È ovvio che il trasporto dei materiali a dorso di mulo richiedeva con urgenza l'approntamento di idonei equipaggiamenti di cui venne fornito il corpo di spedizione e precisamente di: - casse di sanità ( «cantines») specie di cassoni armati che servivano a contenere le cassette di strumenti chirurgici, i materiali di medicazione e tutto l'occorrente per le ambuianze leggere , per le sezioni e per le frazioni di ambulanza, a] posto dei cestoni di ambulanza, scomodi e poco funzionali nella suddivisione e custodia dei materiali; - barelle speciali (brancards) per raccogliere i feriti ; - seggioloni someggiabili a coppia per il trasporto a dorso di mulo dei feriti al tronco ed alle braccia (cacolets); - lettiere someggiabili ( «litières») per adagiarvi i feriti con fratture alle gambe; - vetture «Masson» a due ruote per il trasporto agevole e veloce anche a mano di due feriti, del tipo a carriola; - cassette di chirurgia leggere, per i chirurghi di prima linea, tenendo a livello di ambulanza i ferri chirurgici più sofisticati, per operazioni di chirurgia più importanti e complicate. D'altra parte il destinatario (ed il mandante) del promemoria del Comisetti era lo stesso La Marmora, che nel 1848 era il Ministro della Guerra, che aveva emanato il regolamento sanitario e che era stato designato ad essere il Comandante del Corpo di spedizione voluto da Cavour. Si trattava, perciò, di un interlocutore particolarmente valido e preparato anche sui problemi di carattere sanitario oltre che su quelli di carattere operativo. Le proposte del Comisetti furono accolte in toto per vari motivi. Il primo era il fatto che il Corpo di spedizione era relativamente piccolo e, quindi , di esigenze relativamente modeste dal punto di vista finanziario. Poi v1 era il fatto che per la prima volta si mostrava bandiera in ambito internazionale e quindi i motivi di prestigio ave-
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vano un grosso gioco specie a fianco di Francia ed Inghilterra. Inoltre vi era il fatto ..non trascurabile della necessità dell'autosufficenza in tutto quanto riguardava la catena e l'autonomia logistica. Ancora: un comandante come La Marmora era un uomo che godeva di tale autorità e prestigio da ottenere per l'impresa, purchè andasse a buon termine, tutto quello che voleva. Infine Cavour aveva tutto l'interesse a compiere in modo degno un'azione dalla quale gli sarebbe derivato un indubbio prestigio. Quindi tutte le porte giuste erano aperte per poter lavorare nel modo migliore. I sanitari erano ordinati su quattro livelli: 1° al quartier generale principale , 2° ai quartieri generali di divisione, 3° agli stati maggiori di ciascuna brigata, 4° ai corpi/battaglioni. Al quartier generale principale oltre al Medico e al Farmacista capo vi erano altri 3 medici ed 1 farmacista, per un totale di 4 medici c 2 farmacisti. con funzione di organi direttivi del servizio e di stato maggiore. Oltre a tale personale il qua rtier generale gestiva anche il personale necessario all'impianto di 3 ospedali fissi da 500 letti alle dirette dipendenze del Corpo d'Armata. Il numero era stato calcolato in base ai dati francesi, nella proporzione di 1 ospedale fisso da 500 letti per ogni 5000 combattenti, ma si dimostrò inadeguato a causa dell'imprevedibile e disastrosa epidemia di colera, che sconvolse qualunque previsione ragionevole. Il personale sanitario era costituito da 15 medici e 3 farmacisti per ciascun ospedale, per un totale di 45 medici e 9 farmacisti, destinati a costituire volano del corpo di spedizione. Vi era anche da aggiungere il personale sanitario destinato al servizio di ambulanza/magazzino o deposito, che era stabilito per le ambulanze ordinarie e di ciò si dirà successivamente. Ai quartieri generali di Divisione, oltre al personale necessario al disimpegno del servizio di ambulanza ordinario, erano assegnati 3 medici ed 1 farmacista con funzione di organi direttivi di Stato maggiore , per un totale nelle due divisioni di 6 medici e 2 farmacisti. Presso lo stato maggiore di ciascuna brigata vi era un capo servizio (medico di reggimento) e due medici aiutanti (o medici di battaglione) con l'incarico di sorvegliare il servizio presso i battaglioni dipendenti dalle Brigate (4 battaglioni di linea e 1 - 2 battaglioni di armi speciali) e del servizio della sezione di ambulanza che era loro assegnata per untotale nelle 5 brigate di 15 medici. Infine presso ciascun reggimento o battaglione vi era un medico con la sua frazione di ambulanza idonea a costituire un qualcosa di ana-
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logo all'odierno posto di medicazione, per un totale nell'ambito del corpo di spedizione di un'altra trentina di medici. Le ambulanze ordinarie (leggere o volanti: i due termini usati nelle regolamentazioni, nei promemoria e nelle lettere che ho consultato sono assolutamente equivalenti) erano formazioni sanitarie collegate a livelli di Comando elevato (minimo divisione). A livello Brigata vi erano le sezioni di ambulanza. A livello Reggimento/Battaglione/Corpo vi erano le frazioni di ambulanza: ma sezioni e frazioni erano molto simili. Qualora si fossero riunite tutte le possibilità sanitarie di una Brigata, ad esempio di una Brigata di riserva, mettendo insieme le possibilità della sezione di ambulanza di brigata e delle frazioni di ambulanza dei battaglioni/corpi dipendenti dalla Brigata si sarebbe potuta costituire modularmentc un'altra ambulanza ordinaria. Ciò veniva fatto di norma all'atto del combattimento per proiettare in avanti, verso il campo di battaglia, e quindi verso l'utente, che era il ferito sul campo da curare, il massimo delle possibilità di intervento sanitario dell'unità impegnata. Le ambulanze ordinarie nel corpo di spedizione erano tre: quella del Quartier generale del Corpo di spedizione e le due delle divisioni dipendenti. Esse durante il combattimento erano schierate in luogo sicuro ed erano destinate ad accogliere i feriti più gravi inviati dalle frazioni di ambulanza antistanti e per le sole operazioni più importanti. Esse davano origine anche ai cosidetti ospedali temporanei («temporari») per la minima degenza post operatoria dei feriti, prima di essere avviati agli ospedali fissi, una volta che fossero in condizioni tali da poter esservi trasportati. L'ambulanza tipo era costituita da un medico capo di ambulanza, da un medico di reggimento, da 6 medici di battaglione e da 1 farmacista. In totale le tre ambulanze del corpo di spedizione disponevano di 24 medici chirurghi e 3 farmacisti. Prescindendo dal personale logistico ed amministrativo degli ospedali , gli infermieri necessari in compiti di assistenza medica e come barellieri risultavano nel numero di 6 più un arrotino, per i ferri chirurgici presso il quartier Generale Principale; 150 infermieri per i tre ospedali (cui dovevano aggiungersi 15 «bassuffiziali») ed 1 sottufficiale e 12 infermieri per l'ambulanza del corpo di spedizione e per ciascuna delle ambulanze divisionali. Cinque infermieri erano assegnati a ciascuna sezione di ambulanza di Brigata, mentre non vi erano infermieri assegnati, con incarico esclusivo a livello di battaglione/corpo. In totale quindi il personale specializzato con incarichi esclusivamente sanitari del Corpo di spedizione assommava a 124 medici chirurghi 12 farmacisti , 18 sottufficiali, 212 uomini di truppa ed 1 arrotino . Il servizio sanitario fu
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pertanto ottimamente organizzato e con dovizia di mezzi, anche perchè i cassoni leggeri nazionali, che erano assegnati come materiale di ambulanza, per il servizio di ambulanza in battaglia, erano veramente ottimi come materiale chirurgico impiegato, anche se la distribuzione e la stivatura nelle casse del materiale chirurgico e di quello di medicazione era poco funzionale, lasciava a desiderare ed era oggetto di sistematica lagnanza da parte dei medici e dei chirurghi. Erano ottimi anche i cassoni ordinari di ambulanza (grosse vetture, ciascuna delle quali da sola era destinata alla pronta attivazione di un ospedale temporaneo). Per i rifornimenti vi erano i cassoni di riserva ed i cassoni magazzino. Alla politica dei tanti medicinali per usi specializzati si preferì quella dei pochi medicinali polivalenti e multiuso, approvvigionati in quantità consistenti, secondo criteri che erano decisamente moderni. Malgrado tutto il colera rese veramente difficili le condizioni in cui operò il personale sanitario, anch'esso, spesso e con molte vittime , falcidiato inesorabilmente dalia malattia, anche per ìa granòe lontananza
degli ospedali fissi che vennero impiantati, come quelli francesi ed inglesi, a Costantinopoli e a Varna, raggiungibili solo per via marittima. Tale lontananza diminuì, in occasione degli scontri armati, le disponibilità globali di chirnrghi, che sarehhero stati preziosi in linea, per impiegarli in ospedali dove, per le epidemie di colera, la loro specializzazione era certamente quanto meno sottoutilizzata. Il tutto era anche aggravato da una generica carenza d'acqua potabile, di pane fresco e di pentolame da cucina, anche se in tali settori l'organizzazione piemontese previdentemente si era equipaggiata molto meglio degli alleati francesi ed inglesi.
Le prescrizioni delle Lieber's Instructions in materia di trattamento dei feriti e dei malati
Le «Lieber's Instructions» (1) per quanto riguarda mezzi ed infrastrutture sanitarie, feriti ed ammalati e personale sanitario e religioso delle formazioni militari e civili meritano un discorso a parte. Esse rappresentarono le norme nazionali più avanzate del loro tempo che anticipavano il diritto internazionale codificato. L'essere state promulgate nel 1863, ha fatto sì, inoltre, che esse potessero recepire quasi tutte le (1) Esse sono riportate per esteso in allegato al volume I.
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istanze umanitarie ed i principi che dovevano essere successivamente sanciti in sede internazionale dalla Convenzione di Ginevra del 1864. Esse stabilivano (art. 34 e 35) che i beni degli ospeçali e degli altri stabilimenti di beneficienza, non dovessero essere considerati come beni pubblici: i beni pubblici del nemico erano oggetto di preda. Se non dovevano essere considerati come beni pubblici, era ovvio che essi dovessero essere condiderati beni privati e, come tali, dovessero essere rispettati. Tuttavia, su tali beni, potevano essere messe delle imposizioni e potevano essere utilizzati a vantaggio del servizio pubblico. Gli ospedali, in particolare, dovevano essere preservati da ogni danno che si potesse evitare, anche nel caso che fossero ubicati nelle fortezze o nelle città assediate o bombardate. U ferito nemico catturato ( art. 49) ( o sul campo di battaglia, o in un ospedale, o pcrchè si fosse arreso individualmente o in una capitolazione collettiva, purchè fosse un combattente legittimo, inclusa la leva di massa) veniva considerato come prigioniero di guerra e, come tale , era esposto agli inconvenienti e godeva dei privilegi che erano inerenti alla sua qualità e condizione di prigioniero di guerra. I cappellani, i medici, i farmacisti, gli infermieri ed il personale sanitario degli ospedali (art. 53) caduti nelle mani dell'armata non venivano condiderati prigionieri di guerra, a meno che il comandante non decidesse di trattenerli. Nel caso in cui tale personale fosse trattenuto, o nel caso in cui liberamente chiedesse di condividere la sorte dei propri compagni prigionieri, esso avrebbe goduto del trattamento riservato ai prigionieri di guerra, con possibilità di essere scambiato. Il nemico ferito catturato aveva la garanzia (art. 79) di essere diligentemente curato, al meglio delle risorse del servizio medico dell'armata. Gli scambi di prigionieri (art. 106) avvenivano uomo per uomo, grado per grado, ferito per ferito a condizioni paritetiche per quanto concerne gli obblighi presi dalle parti. Era normale l'obbligo di astenersi da1le ostilità per un certo periodo di tempo o per la durata della guerra. Gli ospedali si segnalizzavano a mezzo di bandiere (ordinariamente gialle), come previsto dall'art. 115 , compresi quelli delle piazze assediate o bombardate al fine di risparmiarli per quanto possibile. Esporre tali bandiere o segnali (art. 16) ed a utorizzare l'avversario a farlo, sempre che le circostanze o le necessità di guerra non vi si opponessero, era debito d 'onore dei Comandanti. Tutte queste prescrizioni derivavano in pratica dal così detto dirit-
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to o uso consuetudinario: il fatto veramente nuovo era che tali norme, anche se tacitamente applicate da quasi tutti gli eserciti europei, veni,. vano finalmente scritte in un regolamento per costituire norma inderogabile per il combattente e legge dello stato, così come è un regolamento.
La Convenzione di Ginevra del 1864 La «Convenzione per il miglioramento della sorte dei militari feriti negli eserciti di campagna», firmata a Ginevra il 22 agosto 1864, nel settore della protezione dei militari feriti in guerra, segnava una grande svolta, anche perchè sanciva il passaggio dagli usi di guerra, che si erano consolidati nella fase del così detto «diritto consuetudinario», alla codificazione internazionale di tali usi in appositi trattati. Ma , nel tempo in cui essa venne stilata, essa presentava moltissime caratteristiche quanto meno inusitate, alle quali è opportuno fare cenno. Innanzitutto aveva le caratteristiche del «trattato perpetuo», mentre tutte le convenzioni precedenti erano temporanee e, di norma , duravano per il periodo di una sola guerra. Si trattava inoltre di una convenzione mirata o «ad hoc», come si direbbe oggi, in quanto l' «oggetto del trattato riguardava esclusivamente l'assistenza dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna, mentre in passato le disposizioni che riguardano tale materia rientravano in trattati e cartelli di portata molto più vasta e generale. La convenzione aveva anche la caratteristica di essere generale e, come tale, di essere garantita collettivamente da tutte le potenze firmatarie e da quelle che mano mano vi aderivano; mentre le convenzioni precedenti riguardavano solo gli stati, quasi sempre due, che erano firmatari degli accordi. Era inoltre una convenzione aperta, in quanto gli stati che vi avessero aderito successivamente, con una semplice comunicazione di adesione», venivano a far parte integrante del corpo degli stati firmatari. Essa era, anche e finalmente, un impegno preso tra governi contraenti, mentre invece le convenzioni precedenti erano, nella maggiore parte dei casi, convenzioni tra comandanti militari o accordi di capitolazione. L'Italia fu il quarto paese a ratificare la convenzione (4 dicembre 1864) dopo Francia, Svizzera e Belgio e fu prontissima nel dare alla stessa una immediata esecuzione. Il testo originale della convenzione, riportato in allegato 1, era composto di soli dieci articoli che però stabilivano notevoli principi destinati a durare nel tempo.
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La convenzione sanciva che le ambulanze militari e gli ospedali militari godevano dell'istituto della «neutralità» e, come tali, erano considerate inviolabili e dovevano essere rispettate e protette dai belligeranti quando contenessero feriti o ammalati. L'inviolabilità e la protezione si estendeva a tutto il personale medico ed al personale per il funzionamento, comprese le suore e i ministri del culto, finchè tale personale svolgesse i propri compiti istituzionali ed anche quando le località, dove le formazioni sanitarie operavano , fossero passate in mano al nemico. Dal comandante che catturava una formazione sanitaria, secondo le istruzioni ricevute dal proprio Governo, dipendevano le decisioni relative alle modalità di restituzione del personale e delle attrezzature mobili, mentre nella preda bellica rientravano gli ospedali permanenti. Non potevano essere oggetto di violenza gli abitanti che portassero soccorso ai feriti; anzi le case di costoro che ospitassero un ferito erano immuni dall'utilizzazione per alloggio di milizie e il proprietario era automaticamente esentato da qualunque t:untribuzione di guerra. T ale norma era evidentemente poco realistica ed abbastanza utopica in quanto avrebbe potuto scatenare la caccia al ferito, allo scopo di ottenere dei privilegi. Un ottimo principio sancito, invece, era costituito dal fatto che i soccorsi e le cure mediche dovevano essere prestati in egual misura a tutti gli ammalati ed i feriti senza distinzione di nazionalità, sia che fossero amici o nemici . Tuttavia i nemici feriti catturati potevano anche essere trasportati immediatamente agli avamposti dell'esercito cui appartenevano e restituiti per le cure che gli stessi richiedevano. I grandi feriti ed i grandi ammalati, che non avrebbero potuto più prendere servizio attivo, dovevano essere rimpatriati mentre il ferito curato che guariva poteva, in alternativa, essere trattato come prigioniero di guerra o essere liberato sulla «parola» di non prendere più parte alle ostilità per la durata del conflitto. Veniva inoltre istituito, e ciò rappresentava una novità molto importante ed una grande semplificazione operativa, un segno distintivo fisso per gli edifici, per le formazioni e per il materiale sanitario, consistente in una bandiera bianca con la croce rossa al centro, da esporre sempre e sulle formazioni sanitarie ed in modo ben visibile accoppiata alla bandiera nazionale. Il personale medico ed il personale sanitario era invece obbligato a portare un bracciale bianco con la croce rossa, per distinguersi da! personale combattente. In sostanza la convenzione raccoglieva i principi più rilevanti in termini umanitari, che erano scaturiti dagli usi di guerra dei secoli prece-
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denti. Infatti il principio della neutralità degli ospedali aveva i suoi precedenti ad,.esempio nella convenzione anglo-francese del 1743 all'epoca della guerra di Austria e Prussia. Analogamente il principio di neutralità del personale sanitario vedeva precedenti analoghi nelle convenzioni del 1743 e del 1759, (tra Inghilterra e Francia), del 1759 (tra Prussia e Francia, tra Prussia e Russia) che stabilivano non solo che il personale medico e quello dei lazzaretti non dovesse essere fatto prigioniero, ma anche che esso dovesse essere lasciato libero senza pagamento di riscatto. Come ricorda il Contuzzi «la facoltà consentita al personale medico ed a quello addetto ai lazzaretti di continuare ad esercitare le loro funzioni negli ospedali militari caduti in potere del nemico, o di ritornare senza ostacolo nel proprio paese, riconosciuta nella convenzione di Ginevra (art . 3), trova la sua rispondenza nelle convenzioni di Maienza, Bonn, Grottkau, Pluys, Brandebourg, Butow; nelle convenzioni di Pluys e di Brandebourg era riconosciula la facullà che si lasciasse sul territorio nemico un posto per proteggere gli ospedali, nelle convenzioni di Pluys, di Brandebourg e di Butow era altresì riconosciuta la facoltà di potersi inviare medici nazionali in detti ospedali per prestarvi la loro assistenza. Il principio di curare egualmente i feriti e gl'infermi delle armate belligeranti, stabilito nella Convenzione di Ginevra (art. 6) , trovasi ammesso nelle convenzioni di Maienza, di Bonn, di Pluys e di Brandebourg. La facoltà riconosciuta ai comandanti in capo di rinviare agli avamposti i feriti e gl'infermi stabilita nella convenzione di Ginevra (art. 6, capov. I), trova riscontro nel divieto di trattare come prigionieri i feriti ed i malati sancito nelle convenzioni di Pluys e di Bonn. L'obbligo dei comandanti di rinviare nei rispettivi paesi i feriti ed i malati dopo la guarigione sancito nella convenzione di Ginevra (art. 6, capov. 2°) risponde alla facoltà dei feriti, dopo la guarigione, di ritornare liberamente nel loro paese, riconosciuta nelle convezioni di Maienza, Bonn, Pluys e Brandebourg. La disposizione della convenzione di Ginevra circa la neutralità assoluta riconosciuta ai trasporti ed al personale dirigente risponde alla protezione accordata ai trasporti dei feriti e dei malati nelle convenzioni di Maienza, Bonn, Pluys, e Brandebourg». Come si può constatare, pertanto, la Convenzione fu veramente una pietra miliare nel campo del diritto umanitario ip generale e del diritto bellico o dei conflitti armati in particolare. Essa, infatti, chiudeva un'epoca, raccogliendo e riassumendo in sè stessa quanto di meglio l'e-
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poca stessa aveva prodotto nel campo degli usi e dei costumi di guerra relativi alla particolare materia. Contemporaneamente essa apriva un'epoca nuova, tesa al miglioramento e al progresso di quel primo passo che era stato fatto in sede internazionale nel campo del diritto codificato.
Considerazioni Le considerazione di carattere generale che si possono fare a conclusione di questo capitolo sono tutte abbastanza scontate. Una prima considerazione è quella che deriva dalle date dei regolamenti sanitari emanati dal Piemonte in questo periodo. All 'ottimo regolamento riguardante in generale il servizio di guerra del 1833, architettato e pensato in tempo di pace e, di conseguenza, abbastan.za completo e dettagliato per il periodo storico nel quale era stato emanato , ricchissimo di spunti e di prescrizioni umanitarie riguardanti il comportamento del soldato in guerra, non vi è stato un riscontro immediato e discendente per i regolamenti particolari di ciascun servizio logistico in tempo di guerra ed in particolare per un servizio tanto delicato, come era 4uello sanitario. Il regolamento sanitario, emanato anch'esso nel 1833, riportava tutte le disposizioni valevoli per il tempo di pace ed idonee a fronteggiare le molteplici esigenze della leva, del ricovero, della cura dei coscritti, dei rifornimenti e della burocrazia del tempo di pace. La burocrazia, gli aspetti amministrativi e contabili sono sicuramente preminenti in tempo di pace, specie per una amministrazione pedante, ossessiva, guardinga, cautelata, risparmiatrice quale era quella piemontese. Ma il tempo di guerra, il campo di battaglia, la realtà dei feriti e dei malati delle truppe in campagna erano fenomeni molto diversi e che dovevano e potevano essere trattati in modo diverso, anche perchè la necessaria burocrazia di guerra è volta soprattutto alla tutela del cittadino menomato da ferite riportate in guerra, per causa di servizio, che dovevano essere adeguatamente documentate. In generale si può dire però che tutto quanto era stato sanzionato per il tempo di pace, come prassi sanitaria tecnico-amministrativa, era facilmente adattabile e trasferibile al tempo di guerra per la gestione del servizio sanitario. I regolamenti da applicare in tempo di guerra però erano stati promulgati guerra durante, nel 1848, ed alla immediata vigilia della guerra nella 2a e 3a guerra di indipendenza, sotto la spinta degli
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avvenimenti. I segni di tale fretta sono molto evidenti nelle regolamentazioni, tapto è vero che le pubblicazioni del 1859 e del 1866 ricalcano, con poche modifiche, la pubblicazione del 1848, che era sostanzialmente valida e rispondente dal punto di vista operativo ed in base all'arte sanitaria del tempo. Se vi erano manchevolezze, queste si trovavano proprio nella organizzazione spicciola di dettaglio e forse anche nella casistica delle operazioni di attacco e di difesa, di avanzata e ritirata dell'armata. L'ammaestramento che ne può scaturire è quello di sempre e cioè che al tempo di guerra occorre pensare , e anche molto ed in modo adeguato, fin dal tempo di pace. Una seconda considerazione riguardante le pubblicazioni sanitarie è la constatazione che in esse non vi era alcun cenno alle leggi ed agli usi di guerra consuetudinari. Questo era un fatto comune a tutti gli eserciti europei in quanto nessun sovrano era disposto a sancire limiti alla libertà totale di azione dei propri Comandanti militari, se non con precise garanzie di reciprocità di comportamento da parte del nemico. Ecco perchè gli usi consuetudinari erano fatti comportamentali acquisiti per i Comandanti e per le truppe, ma non erano scritti da nessuna parte. Nei tre regolamenti sanitari per il tempo di guerra del 1848, 1859 e 1866 sembrava, infatti, che il nemico non esistesse. Non si parlava affatto dei nemici feriti che si raccoglievano sul campo di battaglia dopo uno scontro dal quale l'esercito amico fosse uscito vincitore , nè si parlava della cura dei feriti e dei prigionieri nemici catturati nè della sorte del personale sanitario nemico catturato. Mentre era un fatto acquisito che tale cura avvenisse, vedasi ad esempio il documento preventivo, fatto precedentemente a qualunque scontro armato nel 1859 , che imponeva la restituzione agli avanposti del nemico e senza riscatto dei feriti e dei malati nemici raccolti sul campo di battaglia, dopo le prime cure per metterli in condizioni di trasportabilità. I principi umanitari non si scrivevano ma si applicavano per consuetudine in normali condizioni di reciprocità, per tacito accordo senza bisogno di una sanzione nei regolamenti. La tutela e le salvaguardie particolari agU ospedali , anche nelle fortezze, ne11e piazzeforti e nelle città assediate , la segnalizzazione degli ospedali militari e civili ano scopo di risparmiarli nei bombardamenti era altresì un uso acquisito ma in generale non prescritto (il regolamento albertino però lo sanciva fin dal 1833). I segnali in genere erano concordati tra l'assediante e l'assediato con una grande confusione e con accordi specifici stipulati di volta in volta.
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Nell'esercito degli Stati Uniti erano in vigore le bandiere gialle, prescritte nel 1863, nell'esercito piemontese ed anche in quello francese le bandiere erano rosse (1848), in altri eserciti le bandiere erano nere o bianconere. Tali bandiere molto grandi, esposte in modo molto visibile il più in alto possibile normalmente indicate anche all'avversario, avevano però soprattutto lo scopo di essere ben visibili da parte dei combattenti amici, perchè sapessero dove recarsi, in caso di ferita, per farsi medicare ed anche di servire da guida ai portaferiti che dal campo di battaglia portavano i feriti alla più vicina ambulanza o frazione o sezione d'ambulanza. In caso di abbandono di un ospedale con feriti e malati al nemico nel 1848 il responsabile del servizio sanitario sul posto valutava il personale sanitario da lasciare per la cura dei feriti e malati e si tirava a sorte tra i sanitari per vedere chi avrebbe dovuto rimanere «in balia dell'inimico» con i feriti . Nel 1859 e nel 1866 invece il responsabile sanitario decideva non solo il numero di sanitari necessari alrassisl~nza ùe i feriti ma anche li designava personalmente, evitando così che la sorte potesse privare l'armata dei medici e dei chirurghi più capaci o in migliori condizioni per continuare l'assistenza sanitaria all'armata in ritirata. Come si vede l'istituzione della bandiera bianca con la Croce Rossa per le formazioni sanitarie era un fatto innovativo molto importante, anche perchè unificava i simboli per tutti gli eserciti in guerra senza possibilità di malintesi o di errori. I simboli internazionali per la campagna del 1866 furono diramati con una circolare ed approntati in tutta fretta, in quanto non erano stati neppure predisposti fin dal tempo di pace, nè se ne faceva cenno nel regolamento sanitario emanato in quell'anno. È ovvio che anche l'unificazione dei simboli a livello internazionale aveva la sua indubbia importanza per individuare subito e con sicurezza le formazioni sanitarie sul campo di battaglia. Nel suo complesso il servizio sanitario nazionale era molto buono, adeguato ai tempi, aderente alle esigenze del combattimenti all'altezza di quanto di meglio vi fosse nel mondo, come è dimostrato dalla campagna di Crimea sulla quale ci si è soffermati in modo sufficente per darne un quadro abbastanza completo. Anche il materiale sanitario nazionale aveva poco da invidiare alle organizzazioni di altri eserciti europei. La struttura italiana del vertice del servizio sanitario era quanto di meglio vi fosse in quanto, fatta salve le esigenze operative da soddisfare, che venivano fissate dagli operativi, tutto il resto che riguardava il servizio era dominio di tecnici, di professionisti che sapevano bene il loro me-
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stiere e che erano in grado di dare agli stati maggiori un consiglio veramente quapficato per l'acquisizione dei materiali e per l'approntamento dei rifornimenti. La convezione di Ginevra rappresentò una pietra miliare ed una svolta per quanto riguarda la protezione del personale sanitario e dei feriti e degli ammalati degli eserciti in campagna. Essa però era incompleta per quanto riguarda il tempo di guerra in quanto non prevedeva nulla per la tutela dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare. Il problema già nel 1868 era, come vedremo, sul tappeto e sembrava anche avviato ad una rapida soluzione in sede internazionale. Occorrerà invece aspettare il 1907 per avere una convenzione ad hoc che riguardasse la marina, dopo che nel 1906 la convenzione del 1864 aveva già avuto una prima significativa revisione internazionale. Da ultimo occorre tenere presente il problema degli ammalati, che solitamente è un fatto che viene abbastanza trascurato nei calcoli logistici, ma che quando sorge come esigenza logistica coglie di solito molto impreparate anche organizzazioni sanitarie molto valide. Il caso del colera nella campagna di Crimea forse non si ripeterà mai più nella storia in termini così macroscopici , ma, se si pensa al problema dei congelamenti in Russia nella 2a guerra mondiale o agli ammalati che può produrre un'esplosione nucleare, sembra una esigenza da esaminare con molto maggiore profondità.
CAPITOLO TERZO
LA PROTEZIONE DEI FERITI E DEI MALATI NELL'ESERCITO ITALIANO DALL'UNITÀ D'ITALIA ALLA la GUERRA MONDIALE
Generalità. - La condizione dei naufraghi e la loro protezione. - I regolamenti sanitari italiani dall'unità d'Italia alla 1a guerra mondiale. - Organizzazione del servizio sanitario in guerra secondo il regolamento del 188-1. - Organizzazione del servizio sanitario in guerra delineato dai regolamenti logistici e sanitari della rine del secolo X IX . - Studi sanitari dell'inizio del secolo XX. - La Convenzione di Ginevra del 1906. - Regolamenti logistici e sanitari relativi alla prima guerra mondiale. - Cenni storici relativi all'opera della Croce Rossa Italiana dalle origini alla I • guerra mondiale. - Considerazioni.
Generalità
Il presente capitolo ha lo scopo di verificare come, nel tempo considerato, che è quello che va dall'unità d'Italia alla prima guerra mondiale , l'Italia abbia onorato gli impegni in ambito internazionale, riguardanti la protezione dei feriti e dei malati in guerra . Anche se, in senso stretto, l'unificazione italiana risaliva al 1860, considerando che la prima Convenzione di Ginevra venne firmata il 22 agosto 1864, che venne rese esecutiva per l'Italia con Regio Decreto del 23 settembre 1865, che fu diramata in grande fretta con una circolare alla vigilia della 3a guerra di indipendenza, si tratterà di una verifica che verrà effettuata nel periodo che va dal dopo il 1866 alla prima guerra mondiale. Infatti, come ho già indicato nel Capitolo precedente il regolamento del 1866 non accennava neppure alla convenzione di Ginevra del 1864, in quanto in essa si vedeva solamente la sanzione di un uso di guerra consolidato, da rispettare così come venivano normalmente rispettati gli usi consolidati provenienti dal diritto consuetudinario. Poichè la Convenzione di Ginevra era nata per la protezione dei feriti e degli ammalati degli eserciti in campagna in tempo di guerra, mi
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occuperò in questo capitolo dei soli regolamenti principali che riguardavano il tempo di guerra, con l'ottica del tempo di guerra e Limitando la trattazione a soli cenni ai regolamenti di minore portata o volti alla formazione de l personale per il tempo di guerra. Occorre precisare che i regolamenti maggiori , cioè quelli promulgati dal Sovrano, erano regolamenti di carattere molto generale e quindi , in senso stretto non avrebbero dovuto contenere dettagli , come ad esempio il testo della Convenzione di Ginevra. Ma questa che dovrebbe essere una regola generale ebbe, come si vedrà, moltissime eccezioni, come si può vedere dagli allegati che sono in gran parte tratti da pubblicazioni maggiori originali . Infatti un regolamento maggiore , riferito al tempo di guerra , dovrebbe recepire, tra le norme che sancisce, i dettati delle convenzioni , rinviando ai testi de lle stesse , che dovrebbero essere contenuti in regolamenti di mino re livello . Con ciò voglio dire che una pubblicazione di carattere genern le di servizio in gue rra che regoli tutto il servizio delìe ìnrcn<lcnzc, òuè iu lug is li1.:a Ji gu erra, non" necessario che riporti anche il testo di una Conve nzione inte rnazionale , come quella di Ginevra , che rigua rda un solo servizio e cioè il servizio di sanità ; sarebbe bastato che vi acce nnasse sola mente: ma ciò in Itaiia ebbe moltissime eccezioni , come vedre mo. illustrando i vari regola menti. Da ciò derivava , di conseguenza, una conoscenza molto diffusa nei quadri delle Convenzioni internazional i, che fa solo onore al nostro paese cd ai professionisti delle armi del tempo. Anche se la trattazione è polarizzata sulJ'impiego delJe forze terrestri, nel capitolo verrà dato un cenno al problema dei naufraghi in quanto tale problema molto rilevante non sarà approfondito in seguito . Il cenno ha !o scopo di inclic::ire come il problema era aperto fin dal 1864 e come venne risolto dal punto di vista degli accordi internazionali , per giungere ad una protezione dei combattenti vittime della guerra anche sul mare. Nel capitolo darò un cenno di caratlcre generale ai regolamenti maggiori , che riguardano il servizio di sanità, per poi entrare nei principali dettati di quelli più importanti , al fine di illustrare sinteticamente l'organizzazione nazionale, non tralasciando di dare un cenno ai principali studi che si svolsero in Italia sulla materia, specie agli inizi del XX secolo , ed all' opera della Croce Rossa Italiana nel periodo considerato . Il quadro risultante, a mio avviso , è molto consolante e dimostra non solo la grande tradizionale sensibilità italiana in materia di diritto umanitario , ma è anche testimonianza dell' impegno dell'Italia nell'onorare i trattati , che aveva promosso e sottoscritto in ambito int ernaziona-
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le, e della capacità e volontà degli Stati Maggiori di recepirli al più presto nei regplamenti, perchè costituissero norma per il combattente in guerra. Ho ritenuto, inoltre, di limitare al massimo la verifica della applicazione dei regolamenti in guerra, non solo allo scopo di contenere l'estensione del presente volume, ma anche nella considerazione che essi sostanzialmente sono sempre stati applicati , in tutte le guerre con l'etica di sempre, e che, per ciascuna guerra, la documentazione prodotta è veramente cospicua e, di conseguenza, i dati riguardanti l'applicazione possono essere agevolmente ritrovati in altri trattati e pubblicazioni specifiche. L'accenno ai feriti ad agli ammalati sul mare è a mio avviso necessario in quanto, contrariamente a quanto può sembrare , non riguarda solo i marinai e le battaglie navali. È vero che in occasione degli scontri navali il problema assumeva particolare rilevanza dal punto di vista umanitario, specie quando, dopo sconti i iuce1li, entrambe le marini-; belligeranti nemiche decidevano di allontanarsi dal mare dello scontro, sganciandosi dal contatto col nemico ed abbandonando di conseguenza i naufraghi a l loro destino. La situazione, invece, era profondamente diversa e globalmente molto migliore e meno drammatica per quella tradizionale solidarietà che ha sempre legato tra di loro gli uomini di mare di tutto il mondo, quando, dopo uno scontro navale, una dell;:: due marine restava padrona del mare e quindi poteva prodigare l'opera dei marinai nel soccorso ai naufraghi.
La condizione dei naufraghi e la loro protezione Mentre la condizione dei combattenti feriti ed ammalati delle forze armate di terra in campagna, con la Convenzione di Ginevra del 1864, migliorava sensibilmente tanto da poter per essi parlare di protezione internazionale, la condizione dei feriti dei malati e dei naufraghi sul mare rimaneva senza alcuna regolamentazione malgrado gli sforzi effettuati. Si è già accennato al fatto che i regolamenti sanitari piemontesi del 1848 accennavano alle così dette ambulanze marittime ed ambulanze costiere. In fondo il vascello veneziano che alla fine del 1848 portava in Istria i prigionieri austriaci ammalati di malaria non era altro che una nave ospedale «ante litteram ». Nel 1864 a Ginevra sul piano internazionale i rappresentanti degli
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Stati non erano riusciti a trovare un accordo per la protezione dei feriti e dei naufraghi in una guerra marittima, ma era importante che il problema fosse stato posto sul tappeto per essere ripreso successivamen.te. Uno sforzo consistente venne effettuato nella Conferenza di Ginevra del 20 ottobre 1868, che produsse nel proprio atto finale ben quindici articoli addizionali , dei quali cinque relativi alla guerra terrestre ( riportati nell'allegato n.2) e gli altri relativi alla guerra marittima . li quinto articolo aggiuntivo relativo alla guerra terrestre, che stabiliva la restituzione dei feriti (saio per i bassufficiaii e la truppa) al nemico una volta che fos~ro guariti, a condizione che non prendessero più parte alla guerra, fu la causa principale della mancata ratifica da parte degli stati, in quanto era veramente un po' utopico che venissero restituiti al nemico , guerra durante, dei combattenti validi e risanati. 1 restanti articoli riguardanti la marina erano nel complesso articoli molto validi, che sancivano principi largamente entrati negli usi di guerra <ld tempo e <lefinivanu in se<le inlenrnzionale <lei corn.:elti ormai lar-
gamente accettati. Ma l'infelice formulazione dell'a rt. 6 fu la causa della mancata ratifica internazionale da parte degli stati, poichè anche se sembrava un articolo pieno di buon senso e ad ampia formulazione avrebbe potuto dare origine a interpretazioni molto diverse e a contenziosi di carattere internazionale. Forse di tale articolo ve ne era anche , tutto sommato, meno bisogno in quanto la solidarietà tra gli uomini in mare era tradizionalmente rispettata. Infatti, tale articolo stabiliva che qualunque imbarcazione che , a suo rischio e pericolo, durante e dopo il combattimento, raccogliesse feriti o naufraghi , o, anche dopo averli raccolti, li trasportasse a bordo di una nave neutrale o di una nave ospedale, godesse «della parte di neutralità, che le circostanze del combattimento e la situazione delle navi in conflitto (avrebbe permesso) di applicare loro». Come si vede la formulazione era veramente vaga ed infelù.:e, anche pen:hè l'apprezzamento di tali circostanze era affidato all'umanità dei combattenti. Naufraghi e feriti, così raccolti e salvati , non avrebbero più potuto essere impiegati nel servizio militare per la durata della guerra. Per il resto le disposizioni erano tutte accettabili e rientravano nelle leggi e negli usi di guerra acquisiti in via consuetudinaria ed erano sostanzialmente analoghe ai dettami della convenzione terrestre a meno dell'articolo 10, anche esso oggetto di contestazione. Infatti il personale religioso, medico e ospedaliero di qualunque nave catturata avrebbe dovuto essere dichiarato neutrale , essere pagato dal nemico, continuare a svolgere i propri compiti sulla nave che era sta-
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ta catturata , concorrere agli sgomberi ed alla cura dei feriti stabiliti dal detentorç_e poi , se lo avesse voluto , avrebbe potuto essere lasciato libero di ritornare nel paese di origine (art. 7 e 8). Le navi ospedale militari sarebbero state sottomesse alle leggi di guerra per quanto concerne il materiale; pertanto esse sarebbero divenute proprietà del belligerante che le avesse ca tturate, il quale però non avrebbe potuto modificare la loro destinazione umanitaria per tutta la durata della guerra: avrebbero cioè dovuto continuare a svolgere la loro missione di navi ospedale (art. 9) . L 'articolo 1O, anch'esso molto discusso e causa secondaria della mancata ratifica da pa rte dei Governi , stabiliva che qualunque bastimento commerciale, di qualunque nazione, carico esclusivamente di feriti e malati , dei quali operasse lo sgombero, sarebbe stato protetto dalla neutralità: ma il solo fatto che avesse subito una visita, scritta sul giornale di bordo , da pa rte di un incrociatore o di altra nave da guerra nemica , avrebbe neutralizzato i feriti ed i malati trasportati pe r tutta la durata della guerra. La nave da guerra avrebbe avuto anche il diritto di mettere a bordo della nave merca ntile visitata , un commissario con il compito di accompagnare la nave a destinazione e verificare la buon a fede di tutta l'operazione. Come si vede, si trattava di una disposizione utopica , molto analoga a quell a di cui all'articolo 5, valevole per le forze terrestri. Se il mercantile avesse contenuto anche un carico, la neutralità lo avrebbe coperto ancora, sempre che il carico non fosse di natura tale da essere soggetto a confisca da parte del belligerante, che aveva, in ogni caso, il diritto di impedire alle navi neutralizzate qualunque comunicazione ed anche qualunque rotta che il belligerante ritenesse nociva alla tutela del segreto delle proprie operazioni in mare . Tuttavia, in casi particolari ed urgenti sarebbe stato possibile stabilire, a livello di Com andanti in Capo navali nemici , d elle speciali convenzioni tese alla neutralizzazione temporanea e speciale delle navi che fossero state destinate allo sgombero dei feriti e dei malati. Come ben si vede i tempi non erano ancora maturi per accogliere norme di tal genere, che tra l'altro erano formulate in modo troppo vago, troppo impreciso e tale da potere dare origine a notevoli continui contenziosi. Gli articoli seguenti erano molto più accettabili e simili a quelli della Convenzione di Ginevra del 1864. Infatti i marinai ed i soldati imbarcati, feriti e malati , sarebbero stati protetti e curati dallo stato che li catturava (art. 11 ). Qualunque nave avesse reclamato il diritto alla neutra-
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lità avrebbe avuto l'obbligo di «issare oltre alla bandiera nazionale quella della Croce Rossa», fermo restando il diritto di visita da parte dei belligeranti a scopo di verifica. Le navi-ospedale militari avrebbero dovuto essere dipinte di bianco esternamente con batteria verde (art. 12). Le navi ospedali delle società di soccorso , riconosciute dai belligeranti ed equipaggiate a spese di tali società, non avrebbero potuto essere considerate preda di guerra , ma considerate neutrali , con il loro pe rsonale, tutto munito di bracciale, avrebbero portato soccorso a feriti, malati e naufraghi senza distinzione di nazionalità . Avrebbero issato la bandiera nazionale e quella di Croce Rossa, sarebbero state dipinte di bianco con la batteria rossa. La navigazione di tali navi non avrebbe dovuto disturbare in nessun modo il movimento e le operazioni in mare dei belligeranti e, se le navi avessero agito durante i combattimenti navali , lo avrebbero fatto a loro rischio e pericolo. Su tali navi i belligeranti avrebbero avuto il diritto di visita, avrebbero potuto rifiularc il loro concorso , ingiungere loro di allontanarsi ed avrebbero potuto trattenerle nel caso lo avessse imposto la gravità degli avvenimenti. Feriti, malati e naufraghi , raccolti da queste navi non avrebbero potuto essere reclamati da nessun belligerante, nè essere più impiegati a fini bellici (art. 13). Abusi e violazioni permanenti da parte di un belligerante avrebbero potuto avere come conseguenza la sospensione della validità della convenzione nei suoi riguardi, anche per tutta la guerra, nel caso vi fosse la certezza di tali abusi e violazioni. Nel primo volume avevo già accennato a come, in mancanza di una convenzione , si erano regolati i belligeranti in occasione di talune guerre sul mare ed un ulteriore dettaglio risulterebbe al di fuori del tema che mi sono proposto. Questi articoli addizionali del 1868 restarono pie intenzioni , in quanto non vennero ratificati. La loro importanza era data dal fatto che essi costituirono, in un certo modo, non solo una enunciazione di una esigenza di regolamentazione internazionale del problema, ma anche ufficializzazione di usi di guerra navale recepiti quasi del tutto dalla maggioranza delle marine del così detto mondo civile. Per giungere ad una prima sanzione internazionale di principi umanitari di questo genere, estesi ai combattenti delle forze armate sul mare, occorrerà attendere il 1899 e cioè la prima conferenza internazionale della pace dell' Aja, che stabiliva una apposita «convenzione per l'ad attamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864».
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Tale convenzione, che accettava in pratica i dettati umanitari concordati in sede internazionale nel 1868, con le opportune modifiche ai due articoli incriminatit ai quali si è fatto cenno , ebbe poca rilevanza internazionale, in quanto venne ratificata da pochi stati, tra i quali però c'era l'Italia e, quindi, i suoi dettati vennero a far parte integrante del diritto da usare in tempo di guerra per il combattente nazionale e ciò torna nettamente ad onore del nostro paese. La Convenzione del 1899, definiva meglio le navi ospedale militari e non parlava più di neutralità di tali navi, bensì di protezione e rispetto nei loro confronti da parte dei belligeranti: per esse la cattura come preda bellica non era più ammessa, nè per loro valevano le regole molto particolari della sorte delle navi da guerra dei belligeranti nei porti degli stati neutrali, anche se permaneva il diritto di visita. In pratica erano considerate e protette come le navi ospedaliere equipaggiate dalle società di socco rso dei belligeranti . Si sanciva, inoltre , il principio che anche le navi 0spedale dei paesi ne uti aìi potc sst::ro corn.:orn:n: ,in caso di battaglia navale o di affondamenti in mare, all'opera di soccorso e di raccolta dei feriti , dei malati e dei naufraghi , senza distinzione di nazionalità. I governi si impegnavano a non usare tali navi per nessuno scopo militare. Tali navi non dovevano ostacolare il movimento in mare e le operazioni navali delle navi da guerra. Le navi-ospedale dovevano essere completamente dipinte di bianco con una fascia dell'altezza di un metro e mezzo di colore verde , per quelle militari , e rosso, per quelle delle associazioni di soccorso e dovevano inalberare la bandiera nazionale e quella di Croce Rossa. (Tali regole erano ribadite nella Convenzione sulle navi ospedale del 1904. di nessuna importanza in quanto non ratificate). Il personale religioso, medico e ospedaliero di navi da trasporto con funzioni sanitarie non era più considerato «neutrale» ma ugualmente era inviolabile, non poteva essere fatto prigioniero di guerra, nè distolto dal proprio compito umanitario . I feriti e malati catturati dovevano essere protetti e curati dallo stato che li aveva catturati e divenivano a utomaticamente prigionieri di guerra, se nemici . Naufraghi , feriti e malati raccolti in mare e sbarcati in un porto neutrale dovevano essere curati dal paese neutrale, mantenuti a spese del belligerante al quale appartenevano e trattenuti, perchè non potessero più partecipare a operazioni militari per tutta la durata della guerra. Le regole stabilite valevano solamente per le poteqze contraenti ,
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in caso di conflitto tra loro, ma non erano obbligatorie qualora uno dei belligeranti non fosse stato parte delle Convenzioni. Come si è detto pochissimi stati ratificarono questa convenzione (l'Italia lo fece il 4 settembre 1900) per cui il dettato internazionale rimase come regola scritta e come precedente di carattere storico, in quanto non era accettato dalla maggioranza degli stati per poter avere una pratica attuazione. Nel 1906 si pervenne a modifiche sostanziali della convenzione di Ginevra del 1864, come si dirà nel corso del presente capitolo , ma si rinviò alla conferenza dell 'A j a del 1907 la riconsiderazione globale del problema dei feriti, dei malati e dei naufraghi sul mare. Finalmente nel 1907 al' Aja venne redatta la 10" convenzione che riguardava «l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906», nella quale si ricalcava in pratica la Convenzione del 1899 dell' Aja, con le modifiche dovute alla Convenzione di Ginevra del 1906. Molte volte con grande dispiacere sento lamentare, anche da studiosi molto autorevoli e che, a mio avviso, dovrebbero essere soltanto un poco più informati, il fatto che l'Italia , non abbia ratificato le convenzioni dcli' Aja del 1907, come se ciò fosse disonorevole. Ho già affermato che ciò non era necessario per le convenzioni che riguardavano le leggi e gli usi della guerra terrestre, in quanto le modifiche rispetto alle convenzioni del 1899, ratificate, erano assolutamente irrilevanti ed anche per il fatto che tali convenzioni erano state già in toto recepite dai regolamenti militari nazionali. L'affermazione della mancata ratifica , per ciò che si riferisce alla protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi sul mare è addirittura un falso storico, in quanto l' Italia delle tredici convenzioni dell' Aja del 1907 ne ratificò soltanto una , nel 1937, ed è proprio la decima, quella cioè relativa alla protezione dei combattenti vittime della guerra sul mare. E ciò va detto per precisione storica.
I regolamenti sanitari italiani dall'unità d'Ttalia alla prima guerra mondiale
A parte il «Regolamento sul servizio sanitario militare per l'Esercito in campagna» del 1866, edito il 25 maggio 1866, al quale si è già fatto cenno nel capitolo precedente , e che, in pratica, costituiva edizione riveduta e corretta in modo incompleto della pubblicazione del 1859, il
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primo regolamento italiano che segnava una decisa svolta nel settore, aperto ai quovi tempi ed alle nuove istanze, era il «Regolamenti d'Istruzione e di servizio di ospedale per il corpo sanitario militare». Tale regolamento, promulgato il 20 maggio 1875 ed entrato in vi. gore dal 1° luglio dello stesso anno, rappresentava quanto di più moderno esistesse allora in campo europeo in termini di istruzione sanitaria militare del tempo di pace. II regolamento finalmente abrogava le regie determinazioni ed il regolamento sul servizio sanitario militare in tempo di pace del 4 giugno 1833 e dava deJle disposizioni complete , non solo per lo svolgimento del servizio in tempo di pace, ma anche per quanto si riferiva alla preparazione alla guerra del personale di sanità. Il regolamento si articolava in due libri , il primo relativo alla istruzione ed il secondo relativo al servizio interno di ospedale, che, più o meno,è sempre stato lo stesso. Merita un cenno particola re il li bro primo del regolamento che si occupava delle istruzioni da impartire ai militari , dal soldato di truppa agli ufficiali medici, e che stabiliva le competenze in materia di istruzione e le modalità di svolgimento delle stesse dal più basso livello fino a quelle dei vertici de ll<l gerarchia sanitaria . Tha le cose che il soldato di sanità doveva conoscere, e che , quindi la struttura gli doveva insegnare , fanno spicco le seguenti istruzioni (tratte dal regolamento) : "a) il servizio di infermiere, ossia le norme generali per l'assistenza ai malati e quelle particolari per i vari generi di malattia ; i doveri che gli incombono nel servizio inte rno di ospedale ed il servizio di portaferiti; b) il materiale sanitario (da ospedale permanente, direzione di sanità e da ospedale da campo) ed il suù mani::ggio; e) l'istruzione speciale per il servizio di sanità in guerra, in quanto riguarda il semplice soldato di sanità, e le disposizioni essenziali sulla Convenzione internazionale di Ginevra per migliorare la sorte dei malati e feriti in guerra;
... , f) le disposizioni generali circa le pene inflitte ai reati principali e più comuni (codice penale per l'esercito)" . 11 soldato doveva essere educato «ad un elevato sentimento dello spirito militare e di abnegazione personale verso gli infermi, ad un'alta idea dei suoi doveri di cittadino e di soldato». Dal soldato aiutante di ospedale e dall'appuntato di sanità (questi divenivano poi gli aiutanti di sanità dei reparti in guerra), che era una specie di soldato scelto, che talvolta poteva anche sostituire il caporale , si pretendevano conosct:nzt:
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MINISTERO
DELLA
GUERRA
REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE
SERVIZIO D'OSPEDATjE "" "· CORPO SANlTA RIO MILITA RE
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LA l'ROTEZIONE DEI FERITI E DEI MALATI NELL' ESERCITO 1TALIANO ECC.
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ulteriori di anatomia e di primo soccorso, di uso di attrezzature semplici e dei medicinali di più largo uso e manipolazione farmaceutiche elementari. Le istruzioni erano a mano a mano più complesse per i caporali, i caporalmaggiori, i sottufficiali ed i medici. Si trattava come ben si vede di una istruzione approfondita, e capillare, molto bene inquadrata nel regolamento , veramente completa sulla formazione del militare sotto il profilo del diritto dei conflitti armati, ivi comprese le sanzioni nazionali stabilite dal codice penale militare, che, essendo quello del 1869, era un codice di assoluta avanguardia europea nel prevedere e punire i reati contro l'umanità. Si trattava, finalme nte, di un regolamento destinato a regolare il servizio sanitario in tempo di pace, che si occupava in modo completo , per quanto si riferisce alla istruzione del personale , non solo della formazione degli specializzati per il tempo di guerra , ma che prevedeva anche gli esercizi da fare in occasione delle grandi manovre annuali dell'Esercito, che costituivano altrettanti atti di preparazione alla guerra. li servizio di sanità aveva tutto personale specializzato , che doveva non solo saper leggere e scrivere, ma anche «mettersi in grado di superare l'esame sulle materie del programma» ministeriale, che era fissato dai regolamenti per i vari livelli di specializzazione. E tali regolamenti erano molto precisi nel fissare il bagaglio di conoscenze che ciascuno doveva possedere al suo livello. Mi sono soffermato sul soldato solo per dimostrare che, anche al livello di istruzione più elementare- erano prescritte norme molto avanzate, che prevedevano non solo la conoscenza della convenzione di Ginevra, ma anche l'istruzione sui reati militari e sulle pene alle quali sarebbe andato incontro il militare inadempiente, secondo le civilissime leggi dello stato. Il vero salto di qualità nella regolamentazione nazionale , fatto il quale non si ritornerà mai più indietro, è però rappresentato dal «Regolamento di servizio in guerra - Parte II- Servizio delle Intende nze», promulgato il 14 gennaio 1881. Vale la p ena di ricordare che il regolamento di servizio in guerra era pronto per essere varato tutto insieme nel 1881 , compresa la «Parte I - Servizio delle Truppe». Nel 1881 però uscì solo la Parte Il, in quanto, per la Parte I, si preferì aspettare il 1882, dando modo così di recepire nella regolame ntazione le proposte del gruppo di giuristi che aveva lavorato alla stesura del Manuale di Oxford del 1880. L'Italia fu così la prima nazione del mondo a recepire nei propri regolamenti ed in toto tale manuale, che:, in pratica, raccoglieva le risultanze della Conferenza
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internazionale di Bruxelles del 1874, èhe aveva invano tentato di regolamentare in sede internazionale le leggi e gli usi di guerra del tempo. L'esempio italiano, seguito successivamente e in tempi diversi da altri stati europei, analogamente a quanto avevano già fatto gli Stati Uniti nel 1863 con le Lieber's Instructions, facilitò grandemente il successo della r Conferenza internazionale della pace dell'Aja del 1899. Sui contenuti di tale regolamento, veramente pregnanti , sia dal punto di vista dell'organizzazione logistica realizzata sia sotto l'ottica dei concetti umanitari introdotti , mi soffermerò diffusamente nel paragrafo successivo. Solo i regolamenti maggiori erano approvati e promulgati dal Sovrano; è il caso dei regolamenti di servizio in guerra e dei regolamenti sanitari che regolavano il servizio nel tempo di pace. Ma esistevano, oltre alle disposizioni emanate con circolari dei Capi del servizio sanitario, anche i così detti regolamenti minori, che, di norma , erano a firma del Ministro della Guerra pro tempore, che davano indicazioni di dettaglio sullo svolgimento del servizio. Tra questi citerò, ad esempio, il «Regolamento della Scuola di applicazione della sanità militare»: tali tipi di regolamento erano di solito annuali, o anche di frequenza più ridotta ; ma erano destinati a restare in vigore solo per pochi anni. Del periodo considerato, attorno alla fine del secolo, ho esaminato solo quelli del 1882 e del 1888, allo scopo di verificare lo studio approfondito delle convenzioni internazionali, attraverso l'esame delle materie di studio degli istituti di formazione e dei periodi di istruzione assegnati alle varie materie. Di tali regolamenti sono molto interessanti i programmi riguardanti le leggi ed i regolamenti militari , comprese le conve nzioni internazionali da rispettare , la medicina legale militare, l'igiene militare e le statistiche regolamentari, la traumatologia di guerra, le malattie e le epidemie più frequenti negli eserciti e la contabilità militare. Nel 1887 veniva redatto il nuovo «Regolamento del servizio sanitario militare» nel quale era approfondito , migliorato ed aggiornato il servizio di ospedale ed il servizio presso i Corpi di truppa. Le varianti rispetto al regolamento del 1875, del quale si è dato cenno, sono più formali che sostanziali e riguardano per lo più aggiornamenti relativi alla burocrazia, specie medico legale, ed all'impiego di nuovi mezzi, dato che l'evoluzione dei materiali sanitari era in quell'epoca, così come oggi, molto vivace per i nuovi ritrovati della scienza. Il fatto del continuo aggiornamento dei regolamenti è un indicatore molto valido per verificare sia l'attività del Corpo sanitario, sia la sua
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ansia di essere sempre aggiornato ed al passo con i tempi nelle prassi burocratiche, nella soluzione dei problemi organizzativi, ed, infine, nell'introduzione di nuovi materiali. Un'altra pubblicazione molto interessante, anch'essa capostipite della materia, era il «Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e dei malati in guerra», approvata il 12 dicembre 1895 ed edita nello stesso anno. Anche in campo europeo si trattava di una pubblicazione molto avanzata. I treni ferroviari sanitari erano distinti in: treni per il trasporto dei feriti e malati, che erano dei treni ad hoc, che avevano prevalenti funzioni di sgombero; treni attrezzati per il trasporto di feriti e malati, che erano treni ordinari adattati per svolgere la funzione logistica precedente; treni provvisori per il trasporto di feriti e malati, che erano in sostanza treni misti , composti da vetture passeggeri e da vetture per merci; treni-ospedale, che erano dei veri e propri ospedali ambulanti e che, ferrni in una stazione, potevano svolgere le funzioni di ospedale anche avanzato , muniti dei simboli della protezione di Ginevra. Questi treni particolari, detti treni-ospedale, erano nati per essere dei veri e propri ospedali mobili , su materiale ferroviario, cioè ospedali ambulanti da portare dove servivano o dove poteva arrivare la ferrovia, anche con binari allestiti in tempo di guerra. Solo successivamente essi divennero dei treni adibiti al trasporto sui lunghi percorsi degli ammalati e dei feriti, con la caratteristica di avere anche buone capacità operatorie. Le capacità ospedaliere iniziali erano comunque più spiccate di quelle successive, quando divennero treni specializzati nel lungo trasporto di feriti e malati. La pubblicazione era molto organica c dettagliata; dettava le norme per la formazione dei treni , per il personale di servizio, sia militare sia militarizzato delle ferrovie dello stato, per il carico e lo scarico dei feriti; era molto ricca di figure illustrative e di descrizioni del materiale tecnico da impiantare e da gestire e completa nelle norme per la gestione amministrativa. La pubblicazione riportava in appendice delle curiosità molto significative riguardanti i «tranway» attrezzati per il trasporto dei feriti e dei malati, che furono i capostipiti degli autobus da trasporto dei feriti e dei malati, impiegati nella 1a guerra mondiale . La parte seconda dell'appendice riguardava nel dettaglio i trasporti dei feriti e dei malati per via acquea definendo le ambulanze marittime e le ambulanze fluviali ed il loro funzionamento completando così, per la prima volta, quell'accenno alle ambulanze fluviali, che c'era già nella regolamentazione piemontese del 1848, e che a Venezia si era rivelato mezzo di ri-
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fomimento e sgombero assolutamente prezioso, onnipresente ed insostituibile. L'ottimo regolamento di Servizio in guerra del 1881-82 veniva rielaborato neg1i anni novanta, sul finire de1 seco1o. La parte I {Servizio delle Truppe), alla quale si è accennato nel I volume, usciva in bozza nel 1892 e veniva promu1gata il 6 settembre 1896, mentre 1a parte II (Servizio delle Intendenze) veniva promulgata dal Sovrano il 25 agosto 1899. Sotto 1a stessa data (25 agosto 1899) veniva anche promulgato il nuovo «Regolamento di Servizio in Guerra - Parte 11 - Servizio delle Intendenze - Servizio Sanitario», che sostituiva il libro III della pubblicazione del 1881 e che era logico comp1etamento, per il servizio di sanità, della rego1amentazione generale, riguardante il Servizio delle Intendenze . Ne1la pubblicazione logistica generale sul «Servizio delle Intendenze» spariva qualunque accenno alla convenzione di Ginevra, anche perchè la stessa non aveva rilevanza a così alto livello, mentre invece della stessa era diffusamente trattalo, con norme molto avanzate riferite alla sua totale applicazione, ne1 regolamento relativo al servizio sanitario in guerra, come sarà indicato nel paragrafo 5. È ovvio che il regolamento sanitario, per il tempo di guerra, del 1899 costituiva non solo aggiornamento e completamento del Servizio delle Intendenze de1 1881, ma anche del suo successore del 1899. Tra i regolamenti minori, che meritano assolutamente di essere ricordati in modo particolare, spicca l'ottima «Istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra», promulgata il 5 settembre 19(XJ. Si trattava di una istruzione di assoluta avanguardia, articolata in sedici capitoli , corrispondenti alle 16 lezioni che gli ufficiali medici dovevano fare nel corso teorico per i portaferiti, a premessa delle lunghissime e capillari esercitazioni pratiche. La convenzione di Ginevra era materia della 1a lezione del corso di istruzione. Il corso era veramente valido; impartiva nozioni sul corpo umano, sulla circolazione del sangue, sulle principali ferite che si verificavano sul campo di battaglia a causa delle armi da fuoco, sui primi soccorsi da prestare al ferito, sul modo di prestare il pronto soccorso in generale, specie in caso di emorragie e fratture, sul trasporto dei feriti e dei malati a braccia, in barella, sui carri regolamentari del carreggio sanitario e sui carri di circostanza del treno logistico, del treno borghese, sui carriaggi di requisizione, sulle vie ferrate ed acquee. Dava inoltre nozioni sui materiali sanitari dei Corpi, sulla costituzione dei posti di medicazione e delle sezioni di sanità, sulle tende di medicazione , comprese quelle da montagna, e sui ferri chirurgici, in modo tale che gli aiutanti di sanità potessero essere di valido ausilio ai medici. La conven-
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zione di Ginevra trattata nel testo è quella del 1864, con gli articoli aggiuntivi del 1868, non ratificati da nessuno stato, ma inseriti ugualmente nella nostra regolamentazione. La prima serie di aggiunte e varianti a tale pubblicazione, del 1907, faceva inserire, in appendice alla istruzione, il testo della nuova convenzione di Ginevra del 1906, in sostituzione della convenzione del 1864, subito dopo la ratifica del Governo Italiano. Il testo di tale convenzione del 1906, estratto dalla pubblicazione di cui si tratta, è riportato nell'allegato n. 3. Si trattava, evidentemente, non solo di un segno della grande autonomia della quale godeva allora lo Stato Maggiore nell'emanare istruzioni e regolamenti vincolativi per il personale dipendente, ma anche di un segno della grandissima sensibilità, tipicamente italiana, nell'affrontare al meglio ed ai massimi livelli di civiltà qualunque problema che avesse incidenze di carattere umanitario. La ratifica nazionale delle convenzioni dell' Aja del 1899, avvenuta nel 1900, comportava anche la necessità di rivedere in toto la regolamentazione sul servizio in guerra, anche se gli ottimi regolamenti nazionali del 1881-82, avendo recepito il Manuale di Oxford del 1880, ne avevano molto meno bisogno di quelli di altri stati europei. L'opera di rifacimento, iniziata nel periodo tra le due conferenze della pace dell'Aja del 1899 (convenzioni ratificate dall'Italia) e del 1907 (convenzioni firmate dall'Italia, ma non ratificate, anche perchè i dettati relativi alla guerra terrestre erano sostanzialmente gli stessi del 1899), subì un arresto dopo il 1907, per riprendere attorno al 1910, alla vigilia della campagna di Libia per essere completata solo nel 1912 con le pubblicazioni n. 103 e n. 111 della serie dottrinale , edite dal Ministero della Guerra. La pubblicazione 103, dal titolo «Servizio in guerra - Parte I - Servizio delle Truppe», veniva promulgata, dal Re Vittorio Emanuele III, il 10 marzo 1912 mentre la pubblicazione 111, dal titolo «Servizio in guerra - Parte II - Servizi logistici - (Servizio delle Intendenze e Servizi di 1a linea)», veniva promulgata dal Sovrano il 12 luglio 1912. Si trattava nel complesso di due buone pubblicazioni: la 103 molto valida e destinata a durare molti anni, la 111 di tono leggermente minore e ancora non aggiornata, specie per quanto riguardava sia la nuova terminologia, sia i materiali del parco automobilistico, con le conseguenti nuove procedure specie nelle organizzazioni dei trasporti logistici, che era destinata ad essere quasi immediatamente rielaborata. Infatti nel 1915 veniva diramata la pub. 150: «Servizio in guerra - Parte U -
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Organizzazione e funzionamento dei servizi» che rimarrà in vigore, con poche modifiche fino agli anni venti. Il 6 luglio 1912 veniva anche promulgata la pubblicazione n. 107: «Servizio in guerra- Parte Il - Servizio sanitario», che era destinata arimanere, guerra durante, la base normativa per l'organizzazione spicciola del servizio. Tale pubblicazione, formalmente conseguiva dal rifacimento della pubblicazione logistica del 1899, ma era aggiornata alla terminologia ed ai materiali del 1912 e, quindi, è stata praticamente la pubblicazione di riferimento, applicata nella grande guerra, con le modifiche indicate dalla pubblicazione 150 del 1915, che al servizio sanitario dedicava l'intero Capitolo II.
Organizzazione del servizio sanitario in guerra secondo il regolamento del 1881 Una menzione particolare merita , a mio avviso , la pubblicazione logistica del 1881, poichè essa è stata veramente la capostipite di una organizzazione sanitaria decisamente moderna dell'Esercito Italiano. È molto importante in essa notare anche come gli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia erano stati completamente onorati da pa11e del Governo e dello Stato Maggiore della nuova Italia. La pubblicazione logistica del 1881, che, molto saggiamente, trattava in una sola pubblicazione di tutti i servizi logistici, dedicava al servizio sanitario l'intero libro II, che si articolava in tre capitoli (I: ordinamento del servizio sanitario, II: attribuzioni dei direttori di sanità; III: funzionamento degli organi della parte esecutiva del servizio sanitario) e in un complesso di allegati, tra i quali figura il testo della convenzione di Ginevra del 1864, riportato nell'allegato 1, ed i soccorsi medici ai militari viaggianti sulle ferrovie. È opportuno dare un cenno all'organizzazione del servizio sanitario in guerra, così come essa si configurava nel 1881, in quanto successivamente, fino alla prima guerra mondiale, i concetti organizzativi spiccioli erano destinati a rimanere sostanzialmente invariati, mentre i materiali seguivano abbastanza bene nel tempo lo sviluppo dell'arte medica. È anche necessario precisare che i principi organizzativi erano validissimi e veramente di avanguardia; anche se tali principi non erano scritti in modo organico nei regolamenti, essi erano facilmente desumibili, e, a mio modesto avviso, non avevano nulla da invidiare nè da imparare dalla materia che oggi si chiamerebbe «scienza dell'organizzazione».
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L'Esercito in guerra era servito da «stabilimenti» logistici , che si articolavano in «stabilimenti di campagna» e in «stabilimenti di riserva». Gli «stabilimenti di campagna» seguivano l'Esercito: erano, pertanto, formazioni mobili alle dipendenze delle Grandi Unità, con il compito «di rifornire tutti i materiali necessari alle truppe e di provvedere alle prime cure dei feriti e dei malati». Gli «stabilimenti di riserva» . erano alle dipendenze del Comando Supremo dell'Esercito ed avevano lo scopo di concorrere a rifornire quelli di campagna e di provvedere alle definitive cure dei feriti e dei malati. Gli stabilimenti di campagna, a loro volta, si dividevano in stabilimenti di I° linea , a ridosso delle unità combattenti, ed in stabilimenti di 2'1 linea, che erano formazioni più arretrate. Gli stabilimenti di prima linea erano quelli permanente mente assegnati alle Divisioni ed ai Corpi d'Armata, alle dipendenze dirette dei comandanti operativi , mentre quelli di 2a linea erano assegnati alle Armate ed erano, in generale, gestiti dall' Intendenza. Gli stabilimenti di 1" linea del servizio sanitario ( nel 1848, come si è visto, si chiamavano «ambulanze») erano costituiti dalle sezioni di sanità (articolabili in due frazioni), che erano assegnate nella misura di una sezione per ciascuna Divisione ed una sezione per ciascun Corpo d'Armata , per il sostegno del quartier generale del Corpo d'Armata e per le esigenze delle truppe suppletive, che oggi si chiamerebbero i «supporti». Gli stabilimenti di 2a linea, gestiti dalle Intendenze di Armata, avevano il compito di rifornire quelli di l" linea e di completarne l'azione in materia sanitaria. Essi si articolavano in uno stabilimento avanzato, con il compito di rifornire gli stabilimenti di l" linea , ed in un deposito centrale, normalmente arretrato, per il rifornimento dello stabilimento avanzato. In tale deposito centrale arretrato vi era anche il materiale per dare vita ad altri stabilimenti sanitari, da impiantare in caso di necessità. Gli stabilimenti gestiti dal deposito centrale sanitario di Armata erano costituiti da: ospedali da campo non carreggiati; formazioni delle istituzioni ospedaliere e della carità privata; ospedali territoriali militari e civili; ospedali creati con risorse locali e gli eventuali depositi di convalescenza o convalescenziari. Il così detto «stabilimento avanzato» dell'Armata era costituito da un deposito di materiale sanitario, dagli ospedali da campo carreggiati (eventualmente tali ospedali potevano anche essere ceduti ai Corpi d'Armata), dagli ospedali avanzati costituiti con le risorse locali o con mezzi dati dalle istituzioni ospedaliere e della carità privata, dai «treni
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ferroviari sanitari» e dalle colonne di carreggio per il trasporto dei feriti e dei malati «dagli stabilimenti sanitari di 1a linea a quelli di 2" linea e fra i diversi scaglioni di questi ultimi». Oggi la terminologia «treno ferroviario» fa sorridere ma, all'epoca, per «treno» non si intendeva il convoglio ferroviario , bensì il carreggio logistico di un reparto nel suo insieme. La direzione del servizio sanitario nelle Armate era esercitata dalle Direzioni di sanità, dipendenti l'una dall'altra , secondo la via gerarchica, per la parte tecnico funzionale. Le Direzioni operavano a livello Armata, Corpo d'Armata e Divisione: quella d'Armata era inquadrata nell'Intendenza e dipendeva dall'Intendente, le altre due erano inquadrate nei comandi operativi delle grandi unità e dipendevano direttamente dai rispettivi comandanti. Provvedevano alla parte esecutiva del servizio: - il personale sanitario , col rispettivo materiale, addetto alle truppe; - gli stabilimenti sanitari di 1a linea, rappresentati dalle sezioni di sanità; - gli stabilimenti sanitari di 2a linea (ospedali da campo, ospedali creati con mezzi locali, depositi di materiale sanitario , convogli per trasporto feriti , istituzioni ospedaliere della carità privata) gestiti dall'Armata attraverso la Intendenza d'Armata; - gli stabilimenti sanitari di riserva, gestiti direttamente dal Comando Supremo e che dipendevano dal Ministero della Guerra e che erano gestiti dalla Intendenza Generale. Ogni Armata disponeva di 24 ospedali da campo, dei quali solamente 9 erano carreggiabili , con carriaggi e quadrupedi assegnati in organico, mentre gli altri rimanevano nel deposito centrale dell' Armata, ripiegati e pronti ad essere impiegati in caso di necessità.. Prima di entrare nella organizzazione spicciola del servizio mi sembra opportuno verificare come gli accordi internazionali, rappresentati dalla convenzione di Ginevra del 1864, e gli usi di guerra permeino totalmente questa pubblicazione e come siano stati da essa recepiti. La convenzione, infatti, venne ratificata dall'Italia nel dicembre 1864, ma fu resa esecutiva solo dal Regio Decreto 23 settembre 1865. Il libro III del Regolamento riportava in allegato non solo il testo della convenzione, ma anche gli articoli aggiuntivi alla stessa, che erano stati firmati in occasione della conferenza internazionale di Ginevra del 20 ottobre 1868, ancora privi di forza legale in quanto non ratificati, con
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l'avvertenza che avrebbero potuto diventare esecutivi per «speciale unanime ddiberazione delle parti belligeranti». Gli articoli del libro III, che facevano riferimento ai soli 10 articoli della Convenzione di Ginevra, sono molto numerosi e danno applicazione piena al testo dell'accordo internazionale. Era compito del Direttore divisionale di sanità , allorquando un combattimento era imminente, accerta rsi che tutte le prescrizioni, stabilite dalla convenzione di Ginevra, fossero scrupolosamente osservate dal personale sanitario suo dipendente, compreso quello dei Corpi dipendenti dalla Divisione (art. 34). Infatti i posti di medicazione dovevano sempre inalberare in combattimento, se di giorno la bandiera di neutralità unitamente a quella nazionale, e se di notte la lanterna con la Croce Rossa (art. 54). In caso di ritirata, qualora nel posto di medicazione vi fossero dei feriti che non potessero essere trasportati e che avessero bisogno di assistenza, il dirigente, che è un medico di Corpo . era tenuto a lasciare il personale necessario di truppa per il loro soccorso e, potendo , vi destinava anche un ufficiale medico, se ciò fosse stato richiesto dalle condizioni dei feriti che sarebbero stati lasciati (art. 57). L'art. 58 stabiliva che ogni posto di medicazione era tenuto «ad assistere non solo i feriti del proprio Corpo e quelli degli altri Corpi dell'esercito nazionale o alleato ma anche i feriti dell'esercito nemico». Nei Corpi che erano sprovvisti di portaferiti reggimentali, come ad esempio quelli di cavalleria, e che impiegavano come aiutanti di sanità dei militari normali, che svolgevano un corso particolare di addestramento, si doveva fare attenzione a non lasciarli al nemico per l'assistenza dei feriti, in quanto sarebbero stati fatti prigionieri, poichè erano sprovvisti delle òiclùarazioni e dei distintivi di neutralizzazione, in quanto a tali militari non competevano ( art. 60). Questo articolo del regolamento mi sembra molto indicativo per mostrare anche la grande correttezza con la quale la Convenzione trovava applicazione nell'Esercito. Dal punto di vista umanitario è anche molto importante il problema dei caduti sul campo di battaglia e della loro tumulazione. Tale problema non trovava ancora riscontro nella Convenzione. Negli articoli 76-77-78 venivano date disposizioni di dettaglio molto oculate , volte non solo alla individuazione e rilevamento delle generalità dei caduti, allo scopo di avvertire le famiglie, ma anche agli accertamenti di morte , onde evitare che, nella fretta della bonifica del campo di battaglia, ci fossero dei sepolti vivi. L'art. 93 stabiliva che i segni distintivi della convenzione di Gine-
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vra fossero posti anche sui convogli destinati al trasporto dei feriti sia per via ordinaria, sia attraverso le ferrovie. Per l'impianto dei posti di medicazione e degli ospedali da campo si raccomandava di scegliere possibilmente dei fabbricati , in modo da poter effettuare le operazioni chirurgiche al coperto e in ambiente asciutto, riscaldato e pulito, e non sotto tenda o sotto baracca. Sia sui fabbricati che sulle eventuali tende o baracche dovevano essere esposti in modo visibile i segni di Ginevra (art. 100). L'assistenza spirituale sul campo di battaglia e negli ospedali era svolta da cappellani (art. 104) e particolare cura era posta anche nel raccogliere i testamenti e le ultime volontà dei moribondi (art. 107) . Tutti gli ufficiali della sezione di sanità divisionale «(compresi i contabili, l'ufficiale del treno e l'ecclesiastico)» dovevano, per quanto lo consentivano le loro occupazioni istituzionali , sorvegliare il servizio di trasporto dei feriti dai posti di medicazione alla sezione di sanità divisionale (art. 104) «curando che i portaferiti si inoltrino fino ai luoghi, siano pure pericolosi , lluve il bisogno, il dovere e l'umanità lo esigano , ed il trasporto si faccia con calma, regolarità e carità per i patimenti dei feriti ». «J prigionieri di guerra (feriti , ufficiali e truppa) sono trattati colle identiche disposizioni prescritte per gli infermi dell'esercito nazionale, ·econdo il loro grado e rango» (art. 122). Ci si preoccupava anche dei loro assegni e competenze che erano quelli stabiliti dal Regio decreto per gli assegni alle truppe in guerra. Non appena gli ospedali di qualunque genere si impiantassero , essi dovevano subito inalberare i segnali della Convenzione di Ginevra, in modo da renderli visibili al nemico, perchè non fossero offesi (art. 129) . ,<In caso di ritirata, il direttore di un ospedale in funzione ed esposto a cadere nelle mani del nemico deve cercare di mettere in salvo tutto il carreggio il personale ed il materiale, lasciando indietro soltanto quello strettamente indispensabile alla cura di quei feriti che deve lasciare sul posto sotto la protezione della Convenzione di Ginevra». La pubblicazione aveva anche il merito di sanzionare l'opera di concorso della Croce Rossa Italiana e in genere della carità privata alle operazioni di soccorso , raccolta e cura dei feriti e degli ammalati . L'opera di tali organizzazioni benefiche doveva essere menzionata (art. 155) nei rapporti di attività degli Enti sanitari. Nella pubblicazione, che a me sembra molto moderna, perfetta cd avanzata dal punto di vista dell'acquisizione dei concetti di diritto umanitario, erano meno esasperati i principi di «pool» dei chirurghi da proiettare sul campo di battaglia. Questo c::ra un segno della migliore or-
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ganizzazione ·globale e del migliore rapporto tra medici e combattenti. Era normale il rinforzo e l'intervento degli organi sanitari del livello superiore nel concorso del liveJlo inferiore in crisi. Il posto di medicazione del Reggimento o del Corpo, se in crisi, si rivolgeva alla sezione di sanità divisionale , che lo soccorreva direttamente, o inviava in prima linea i medici di Corpi in riserva, o richiedeva aiuto al Corpo d'Armata che interveniva con la propria ambulanza. Se un Corpo d'Armata era in crisi si rivolgeva all'Intendenza , che inviava il personale sanitario degli ospedali che ancora erano ripiegati o in riserva. Le formazioni campali erano risparmiate per quanto possibile; se si impiantavano, avevano sempre le caratteristiche deJl 'ospedale temporaneo e il ricorso allo sfruttamento massiccio delle risorse locali era un fatto del tutto normale. Vi erano, inoltre , chiare indicazioni e concetti molto moderni relativi alla politica di sgombero dei feriti e degli ammalati, in quanto si tendeva a te nere vicini i feriti leggeri e gli ammalati recuperabili in pochi giorni, rnenlre si lt:nJtva aJ all0ntanarc dal campo di battaglia il ferite grave o l'ammalato la cui malattia richiedesse lunghe degenze , isolamento , o lunghe cure per un ricupero operativo del personale. Anche il problema dei lazzaretti se mbra essere meno sentito che nel 1848, segno evidente di condizioni generali sanitarie sostanzialmente mutate in meglio, rispetto al periodo precedente, specie sotto il profilo delle epidemie. Merita un cenno anche la catena di sgombero e di trattamento dei feriti. Nell'imminenza del combattimento si schieravano: i Posti di Medicazione, il più a ridosso possibile della linea del fuoco, in modo «che i feriti vi possano essere trasportati a braccia colla massima facilità e prontezza» (art. 49) , tenendo presente di sfruttare il terreno in modo tale da sottrarli, per quanto possibile, almeno al fuoco più micidiale. La raccolta dei feriti era fatta dai portaferiti, che li medicavano, per quanto possibile, con il pacchetto di medicazione individuale, che ogni militare portava con sè, come le munizioni, allo scopo almeno di tamponare le perdite di sangue maggiori. Il ferito veniva portato a braccia al posto di medicazione (reggimentale, di battaglione, o di campagnia alpini). Il posto di medicazione svolgeva solo operazioni di primo soccorso cd aveva il compito di: - raccogliere i feriti che si trovavano nella sua «sfera di azione» (lo schieramento rispondeva a criteri areali); - ristorarli e prodigare loro le prime cure; - dirigere i feriti verso la rispettiva sezione di sanità divisionale , esclusi i morenti, ai quali occorreva provvedere in sito, sottraendoli alla vista dei commilitoni;
LA PROTEZIONE DEI FERl'll E DEI MALATI NELL' ESERCITO ITALIANO ECC.
Trasporto di un ferito con due portaferiti. nel caso di ferite al ventre (Istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra - 5 settembre 1900 del Ministero della Guerra - Editore: Enrico Voghera, Roma)
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- rimandare al corpo i feriti leggeri , ancora in grado di combattere, dopo averli medicati; - compilare possibilmente le tabelline diagnostiche, che erano bianche per i feriti da sgomberare a grande distanza e rosse per quei feriti che dovevano essere trattati con urgenza dalla sezione di sanità divisionale. Le medicazioni che si praticavano erano di tipo elementare, come immobilizzazioni di arti fratturati; si operava soltanto l'estrema urgenza, se si aveva il tempo e se dalla immediatezza dell'operazione poteva dipendere il salvataggio di una vita umana. I feriti in grado di camminare si recavano a piedi alla sezione di sanità divisionale. l carri portaferiti della Divisione andavano a prendersi i feriti ai posti di medicazione (se questi non erano accessibili, perchè troppo vicini alla linea del fuoco, facevano capo a dei posti riparati , dove i feriti sostavano) . La sezione di sanità di visionaie (articolabiìe in due frazioni) si
schierava di norma al centro dello schieramento della divisione, dietro ai posti di medicazione in località vicina alle strade , per non intralciare il traffico operativo, ma per potere, nello stesso tempo, utilizzare al meglio i carriaggi. Si appoggiava a fabbricati o a villaggi ed era situata al riparo del fuoco nemico. L'articolabilità della sezione in due frazioni, che si chiamavano «mezze sezioni», era molto importante in caso di avanzata o di ritirata, dove una frazione restava a soddisfare le esigenze di cura dei feriti e di sgombero e l'altra seguiva le truppe. La frazione di sezione di sanità , che restava sul posto, si liberava al più presto dei feriti, cedendoli e trasportandoli presso altre organizzazioni sanitarie , per raggiungere al più presto, nella nuova località, il resto della sezione di sanità della Divisione. Lo sgombero della frazione di sezione di sanità, si faceva o sistemando i feriti in luoghi di cura sul posto , comprese le abitazioni private, gli ospedali militari e civili, o abbandonandoli, in caso di ritirata, con personale idoneo cd adeguato al loro soccorso, o inviando i feriti in altri luoghi di cura militari o civili ,con carriaggi di requisizione, vetture ferroviarie, per via acquea, ecc. La sezione di sanità impiantata, o la frazione di essa che si impiantava, si articolava in 3 reparti funzionali (ricevimento, fasciature e operazioni). Il ricevimento si occupava di tutta la parte cartacea del ferito, compilazione e aggiornamento delle tabelline diagnostiche , scritturazioni sanitarie, ecc. ed alla suddivisione dei feriti ( operazioni di vero e
LA PROTEZIONE DEI FERITI E DEI MALATI NELL'ESERCITO IT ALIANO ECC.
Trasporto di un rerito con Ire portaferiti , ne l caso di ferite alle estremità inferiori (/slruzione sul ~·ervizio di'i portafe rili in g uerra - 5 sette mbre 1900 de l Min istero della Guerra - Edilorc: Enrico Voghera, Roma)
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proprio smistamento) tra coloro che dovevano essere immediatamente operati (da passare al reparto operazioni, che oggi si chiamerebbe operatorio) e coloro che potevano essere operati altrove e da mettere , pertanto, in condizioni di sopportare un ulteriore sgombero (da passare al reparto fasciature per le sole fasciature lunghe e difficili e per la immobilizzazione di arti). Era normale che il personale medico di ospedali da campo non impiegati coadiuvasse le sezioni di sanità divisionali che operavano. li carriaggio sanitario divisionale veniva impiegato solo per il trasporto dei feriti dai posti di medicazione alla sezione di sanità. Infatti il carriaggio militare organico era limitato e doveva essere il più possibile riservato alle esigenze di carattere operativo. Perciò gli sgomberi dei feriti dalle sezioni di sanità agli ospedali retrostanti venivano effettuati «per mezzo di altri veicoli , come i carri del treno militare e del treno borghese (erano le ditte di trasporto per via ordinaria del tempo), vetture o carri di requisizione, munendoli di materassi o di giacigli di paglia e riparandoli per quanto si può dalla pioggia e dal sole» (art. 11 O) . Il trasporto ferroviario era decisamente il mezzo più usato ed era quello che meglio risolveva i problemi degli sgomberi sanitari. Lo sgombero dei feriti dalle sezioni di sanità divisionali era fatto con criteri molto logici e moderni inviando: - agli stabilimenti di cura più vicini (ospedali militari o civili) i feriti gravi da trattare con relativa urgenza, dato che le operazioni che si facevano presso le sezioni di sanità riguardavano solo gli interventi indilazionabili; - agli stabilimenti di cura più lontani i feriti meno gravi ma di presumibile lunga guarigione (fratturati, ecc.); - agli stabilimenti di cura lungo le linee di tappa i feriti leggeri con tempi di guarigione presumibilmente brevi (15 gg.) allo scopo di ricuperarli, come combattenti, appena possibile. In tal modo la catena sanitaria non si intasava ed il lavoro era egualmente ripartito su tutte le formazioni sanitarie dalla linea di contatto fino a quelle schierate in profondità. Il «reparto delle operazioni» della sezione di sanità era il reparto operatorio del tempo e vi si effettuavano solo le operazioni che non si potevano «assolutamente differire (allacciature di vasi, tracheotomie, amputazioni urgenti)» (art. 102). Gli ospedali da campo si erano standardizzati. Si trattava di ospedali da 200 posti letto , articolabili in due frazioni da 100 posti letto. Erano rego lati dal regolamento di servizio d'ospedale del 1875, cui si è già
LA PROTEI.IONE DEI FERITI E DEI MALATI NE I.L'ESERCITO ITALI/\NO ECC.
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Trasporto di un ferito con due portaferiti, nel caso in cui il ferito non possa tenere lt: gambe pendenti (/stm zimll' sul servizio dei portaferiti in guerra - 5 settembre 19()() del M inistero dt:lla U uerra - Edi tore: Enrico Voght:ra, Roma)
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fatto cenno. Erano assegnati all'Armata, che poteva decentrarne alcuni ai Corpi d'Armata dipendenti, che operassero in particolari condizioni di isolamento (alpini). Essi ricoveravano e curavano (art. 125) i feriti provenienti dalle sezioni di sanità divisionali ed eccezionalmente dai posti di medicazione. Si appoggiavano a città, borgate e villaggi; facevano ampio ricorso alle risorse locali, erano in vicinanza delle stazioni ferroviarie, dei porti e delle vie di comunicazione fluviale. Essi si impiantavano a mano a mano che vi era la necessità, avevano sempre carattere temporaneo, si liberavano, con le modalità già viste per le sezioni di sanità delle Divisioni, quando era necessario che seguissero l'Armata nei suoi movimenti, evidentemente con tempi molto più lunghi e ragionevoli rispetto alle sezioni di sanità divisionali. li loro spostamento, se necessario, avveniva per aliquote da 100 letti. In caso di ritirata e di possibile cattura da parte del nemico, valevano norme analoghe a quelle delle altre formazioni sanitarie. La catena dei rifornimenti procedeva dal tergo, cioè dalle retrovie, verso le formazioni avanzate fino ai minori livelli, utilizzando i carriaggi del treno militare e del treno borghese fino a livello di Divisione, mentre i posti di Jì1edicazione reggimentali e dei Corpi erano riforniti a domicilio dai carriaggi divisionali,che andavano a prendersi i feriti. Nel complesso si trattava di una organizzazione sanitaria molto buona, moderna e ben organizzata in relazione ai tempi di riferimento e che rispondeva ai migliori criteri organizzativi europei e mondiali.
Organizzazione del servizio sanitario in guerra delineata dai regolamenti logistici e sanitari della fine del secolo XIX
Precedentemente ho affermato che la catena logistica di trattamento e di sgombero dei feriti e dei malati in operazioni, delineata dalla pubblicazione del 1881, era talmente moderna da restare sostanzialmente invariata fino agli anni venti. Con ciò intendo che rimanevano, sostanzialmente le stesse, le operazioni che si riferivano alla raccolta dei feriti, sul campo di battaglia, alla loro eventuale medicazione sul posto, al trattamento del tipo di «pronto soccorso» effettuato dal posto di medicazione, ( operazioni di estrema urgenza, medicazioni per mettere il ferito in condizioni di trasportabilità per lo sgombero successivo, compilazione dei cartelJini diagnostici) allo sgombero con mezzi e carriaggi divisionali sulle sezioni di
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sanità della Divisione, al trattamento presso tali sezioni, allo sgombero successivo. Ciò è talmente vero che si può dire, chiaramente mutati i mezzi di sgombero e le capacità sanitarie dal punto di vista tecnico dei vari organi esecutivi del servizio, che ancora oggi tali criteri molto moderni per quel tempo sono ancora sostanzialmente validi ad un secolo di distanza. E ciò anche se allora nelle scuole militari non si studiava la scienza dell'organizzazione, che è decisamente sempre stata figlia degli eserciti. Nelle regolamentazioni successive tuttavia variano in continuazione i mezzi e, quindi, i principi organizzativi, che sostanzialmente sono gli stessi in tutti i tempi, vengono adattati alle nuove possibilità che la tecnica offre quotidianamente in ciascun periodo storico. La pubblicazione del Ministero della Guerra: «Regolamento di Servizio in guerra Parte II - Servizio delle Intendenze - Servizio Sanitario» del 1899, era collegata alla pubblicazione del 1881, della quale essa era destinata a sostituire il libro III, trattato nei paragrafo precedente. Essa però costituiva anche aggiornamento e dettaglio della nuova regolamentazione logistica, edita nel 1899. Nel 1864 quando si parlava di «ambulanze» tutti i militari sapevano di che cosa si trattasse , nel 1881 e ancora di più nel 1889 il termine era già in ampio disuso. Comunemente i regolamenti parlavano di Posti di medicazione e di sezioni di sanità, per cui era necessario spiegare che cosa la Convenzione di Ginevra intendesse per «ambulanze». Il regolamento del 1899 riorganizzava le catene gerarchiche; prevedeva le Direzioni di sanità solo a livello d 'Armata e Corpo d'Armata ( nelle Divisioni venivano costituiti gli Uffici di sanità, con gli stessi compiti delle Direzioni del 1881); istituzionalizzava la presenza dei rappresentanti delle associazioni di soccorso nei comandi , per la gestione dei loro stabilimenti sanitari. Si era visto che degli stabilimenti sanitari di l" linea non potevano far parte le sole sezioni di sanità (di Divisione e di corpo d'Armata) per il fatto semplicissimo che, una volta effettuate anche le sole operazioni di estrema urgenza ed indilazionabili, i feriti operati avevano bisogno di un minimo di tempo di degenza post operatoria, prima di poter essere sgomberati su altre formazioni sanitarie. Anche se le sezioni di sanità erano articolabili in due frazioni, delle quali una si impiantava in caso di scontro armato e l'altra seguiva la grande unità, allorquando essa si spostava, la frazione di sezione di sanità che restava indietro, aveva delle notevoli isteresi per riunirsi alla propria unità, con conseguente perdita
LA PROTEZIONE DEI FERffi E DEI MALATI NELL'ESERCITO ITALIANO ECC.
MINISTERO
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globale, per un certo tempo, di capacità sanitarie complessive e di mezzi ed attrezzature da parte della grande unità operativa. Ecco, pertanto, che il regolamento del 1899 prevedeva tra gli stabilimenti sanitari di prima linea, non solo le sezioni di sanità, che restavano lo strumento principe e l'organo esecutivo essenziale dello smistamento e dello sgombero dei feriti e degli ammalati nazionali, alleati e nemici, ma anche ospedali da campo di qualunque formazione e le infermerie. In sostanza gli ospedali da campo ( e le eventuali infermerie) si affiancavano alle sezioni di sanità, allo scopo di gestire le esigenze di ricovero post operatorio dei feriti che venivano operati sia presso l'ospedale, sia presso le sezioni di sanità, allo scopo di svincolare al più presto le formazioni mobili da impegni, in modo che potessero seguire in toto i movimenti della grande unità (Division.e o Corpo d'Annata) di appartenenza. Tra gli stabilimenti sanitari di za linea venivano inoltre istituzionalizzati, assieme agli ospedali da campo dell'Esercito , anche gli ospedali da guerra della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta. Come affermava la nota ( 1) alla pagina 3 del regolamento «la denominazione di ospedali da guerra è stata riservata al servizio delle Associazioni di soccorso; quella di ospedale da campo al servizio militare. La loro composizione in materiale è però quasi identica» (anche nel personale). I «treni ferroviari sanitari» ed i «treni ospedale» venivano anch'essi annoverati negli stabilimenti sanitari di za linea. Restava sancito l'ottimo principio di avvalersi in via normale, per quanto possibile, degli ospedali militari e civili esistenti nella zona di operazioni, degli ospedali creati con mezzi locali, dei depositi di materiale sanitario, dei convogli ferroviari e di ogni istituzione ospedaliera della carità privata. Venivano anche istituite le infermerie di tappa ed i posti di soccorso nelle stazioni ferroviarie e lungo le linee di tappa, dove si reputava necessario, per il miglioramento qualitativo del servizio. La pubblicazione del 1881 sanciva un principio molto valido che riguardava la dipendenza gerarchica degli organi sanitari: si dava la priorità alle esigenze logistiche dal livello di vertice fino al livello Armata compreso, e si dava la priorita alle esigenze operative dal livello di Corpo d'Armata in giù. Tale principio veniva confermato anche nel 1899, per divenire anch'esso in seguito tradizione nel nostro Esercito, segno di grande buon senso. Infatti la pubblicazione del 1899 affermava al paragrafo 2: «Per quanto riflette lo sgombero dei malati e dei feriti e per quanto concerne il loro servizio puramente tecnico, o disposizioni che non ammettono dilazione, le direzioni di sanità d'Armata e di Corpo
Manovra per introdurre una barella sul carro (/srruzione sul servizio dei portaferiti in guerra - 5 settembre 1900 - Ministero della Guerra)
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ARTURO MARCHEGGIANO
d'Armata corrispondono direttamente fra loro, e nei casi d'urgenza sono autorizzate a provvedere direttamente col personale e materiale che è a loro disposizione o con requisizioni fatte eseguire dal personale dipendente. Però i direttori di sanità di Corpo d'Armata seguono le direttive ed istruzioni del direttore di sanità d'Armata, solo in quanto siano conciliabili colla esecuzione degli ordini dei rispettivi comandanti. Se questi ordini non fossero conciliabili colle menzionate istruzioni e direttive, devono sottomettersi agli ordini stessi senza restrizione alcuna, e riferirne al direttore di sanità d' Armata» . Nel complesso, la pubblicazione del 1899: si presentava più elastica della precedente; stabiliva un maggiore decentramento degli ospedali; dava direttive più precise per l'impiego degli ospedali da campo e degli ospedali da guerra, che istituzionalizzava nelle dipendenze e nei compiti; stabiliva che il numero degli ospedali da campo e da guerra al seguito delle Armate non fosse fisso (la pubblicazione precedente ne prevedeva 24 per ciascuna Armata) bensì variabile in relazione alla cosliluzione eù ai compiti dell'Armata; istituzionalizzava struttura e compiti delle associazioni di soccorso; istituiva un generale medico presso l'Intendenza Generale, come consulente dell' Intendente e come tramite, tra l'Intendente e l'Ispettorato della Sanità Militare e tra l'Intendente ed i Direttori di sanità delle Armate . Il concetto di una maggiore manovra delle possibilità sanitarie era insito in tutta la pubblicazione. Infatti era normale, con la pubblicazione del 1899 che il Corpo d'Armata disponesse di ospedali (in precedenza disponeva della sola sezione di sanità), anche se il direttore di sanità doveva, «per ciò che si riferiva al ricovero e alla cura dei feriti e dei malati e per il rifornimento del materiale sanitario» ... , «avere per norma di usufruire innanzitutto delle risorse locali, quindi dei depositi avanzati ed, in casi di urgenza, del materiale degli ospedali a sua disposizione»
(art. 6). «Iniziato il combattimento» (art. 8), tra i compiti del direttore di sanità di Corpo d'Armata, oltre al concorso da dare con la propria sezione di sanità dove maggiore era il bisogno, vi era anche quello di «mettere in azione gli ospedali da campo dove maggiori sono le perdite, e nei luoghi e momenti opportuni, e tutto ciò allo scopo di disimpegnare al più presto le sezioni di sanità che debbono sempre seguire le truppe, lasciando agli ospedali il compito ulteriore di raccogliere, medicare, ricoverare i feriti e sgomberarli a suo tempo sugli altri stabilimenti». È ovvio che tale modifica organizzativa era molto importante per l'operatività delle Divisioni e per liberare al più presto, in caso di avan-
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zata o di ritirata delle grandi unità, le loro sezioni di sanità da compiti di raccolta, smistamento, ricovero e cura, perchè potessero seguire al completo le unità di appartenenza. Era sancito (art.44) che gli ospedali da campo assegnati ai Corpi d'Armata ed alle Divisioni si schierassero nelle adiacenze o insieme alle sezioni di sanità, alle quali, all'occorrenza venivano a sostituirsi, allorquando la sezione di sanità doveva spostarsi al seguito della propria grande unità . A tal fine venivano costituiti anche gli ospedaletti da campo, carreggiabili e someggiabili, con attrezzature da 50 letti aumentabili con risorse locali. L'applicazione delle convenzioni di Ginevra (simboli, carte di identità, bracciali, dislocazioni, disposizioni particolari) era sempre devoluta dal livello Divisione in giù, ed era ovviamente preminente per i Corpi e per le Divisioni, che erano destinate ad essere le unità a diretto contatto con il nemico (art. 11 - 19 - 21 - 22 - 35 - 39 - 44 - 45). Il problema umanitario del riconoscimento dei morti e della loro tumulazione era particolarmente curato nell'Esercito, che aveva istituito allo scopo un libretto personale, che ogni soldato doveva sempre portare addosso, specie in combattimento, ed un piastrino di riconoscimento. Negli ospedali in cui si ricoveravano gli infettivi, non previsti dalla convenzione di Ginevra, la pubblicazione prescriveva come simbologia 3 bandiere: la bandiera bianca con la croce rossa, la bandiera nazionale, la bandiera gialla per gli infettivi, che veniva ad aggiungersi alle bandiere di neutralità, per indicare l'assoluta proibizione per tutti i militari non autorizzati ad accedere a tali stabilimenti, ed anche per richiamare l'attenzione del nemico su tali particolari ospedali. Si prescriveva inoltre la redazione per ciascun degente della cartella clinica, che lo doveva accompagnare ad ogni cambiamento di ospedale (art. 49). Il regolamento dava delucidazioni organizzative e prescrizioni sull'uso delle ambulanze fluviali, che potevano essere di circostanza, oppure organizzate dalla Croce Rossa, trattava del servizio sanitario delle piazzeforti, e nei gruppi di forti isolati, e stabiliva le disposizioni relative alla disinfezione del campo di battaglia. La pubblicazione forniva anche dei cenni sommari sulle associazioni di soccorso, ormai istituzionalizzate, riportati nell'a11egato 4, e delle quali era evidentemente ricordato solo quello che aveva connessione e riferimento con le attività sanitarie in guerra, che erano gestite dal servizio sanitario.
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LA PROTEZIONEDEIFERnl E DEI MALATI NELL'ESERCITO ITALIANO ECC.
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ARTIJRO MARCHEGGIANO
Studi sanitari dell'inizio del secolo XX
Nel 1902 l'Ispettorato della Sanità Militare, continuando una tradizione di oltre cinquant'anni, istituiva un premio in denaro, abbastanza cospicuo per l'epoca (premio Riberi), allo scopo di avere degli studi approfonditi su un tema, che stava evidentemente molto a cuore, sia all'Ispettorato sia allo Stato Maggiore. Il tema, pubblicato sul Giornale Militare, parte II, del 1902, n. 12, era il seguente: «Studio delle disposizioni più opportune per il rapido trasporto dei feriti dal campo di battaglia ai luoghi di cura, e sui mezzi di ottenerlo, tenendo conto delle diverse condizioni del terreno sul quale può svolgersi la guerra». Furono presentate ben cinque memorie e la Commisione giudicò vincitrice una memoria, che venne pubblicata nel 1905, dal titolo «Lo sgombero degli ammalati e feriti in guerra» redatta dai Maggiori medici Giuseppe Brezzi, addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore e Luigi Dernardo, addetto all'ospedale militare principale di Roma. Poichè da tali studi molto spesso si traeva spunto per elaborare· la dottrina logistica e le norme da inserire nei regolamenti, vale la pena di soffermarvi l'attenzione, anche per verificare la sostanza e l'impegno che tali studi richiedevano e per esprimere, nello stesso tempo, la speranza che tali indagini vengano continuate e riprese dagli organi di vertice attuali. Mi sembra opportuno riportare integralmente parte della introduzione degli autori, presa da una copia del libro con dedica autografa dei medici «al loro colonnello», che all'epoca era il conte Alfonso Petitti di Roreto. «Nel presentare questo lavoro al giudizio della Commissione aggiudicatrice del premio Riberi, gli autori pensano, non senza trepidazione, alle difficoltà incontrate nello svolgimento del tema proposto, e comprendono di non averle tutte superate». «Egli è che gli autori, nello studio di questo argomento, che riflette un servizio di tanta importanza, proposero a sé stessi, e cercarono di risolvere delle questioni veramente pratiche, quelle cioè che dovrebbero risolutamente affrontare, in guerra vera, i medici militari». «Molti si adattano, noncuranti, all'idea che l'era delle guerre sia finita, che gli eserciti sono troppo colossali, che i proiettili producono effetti troppo formidabili, e che le potenze non oseranno andare incontro ai disastri prodotti da nuovi conflitti». «Errore! la guerra è di tutti i tempi; essa scoppierà alla sua ora; ora che può suonare domani, come può ritardare molto tempo a venire.»
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«Pur ripetendo a noi stessi che essa non è più possibile, non possiamo fare a meno di ammettere che siamo in baJia di un incidente diplomatico, sociale, dinastico». «Di qui la necessità di una buona preparazione». «Ed ancorchè molti dei nostri desideri si spuntino contro le inesorabili esigenze dei bilanci, è nostro dovere fare intendere ai governanti in quali contingenze, e con quali mezzi, si dovrebbe svolgere il servizio sanitario in guerra». La pubblicazione era stata curata dal «Giornale Medico del Regio Esercito: anche questo è un indice indiscusso che gli studi che venivano fatti, e che erano giudicati degni di menzione e di riflessione da parte degli addetti ai lavori, erano divulgati dagli organi di stampa specializzati allo scopo di assicurarne la massima diffusione presso gli specializzati della materia. Il testo si articolava in otto parti, a loro volta suddivise in capitoli e precisamente: - parte I: alterazioni organiche che si verificano in seguito alle ferite riportate in guerra, ed influenza che può esercitare il trasporto sul loro decorso e sulle complicanze»; - parte II: «perdite probabili nelle battaglie e sgombero dei feriti»; - parte III: «possibilità dello sgombero e trasporto dei feriti durante il combattimento: quando conviene praticarli, e quando bisogna eseguire il trasporto a combattimento finito. Come fu fatto il servizio sanitario nella guerra anglo-boera. Paragone fra i mezzi di trasporto in dotazione ed assegnati ai corpi del nostro esercito e a quelli degli eserciti stranieri»; - parte IV: «disposizioni proposte per ottenere il rapido sgombero del campo di battaglia»; - parte V: «disposizioni esecutive da adottarsi durante la mobilitazione e la sosta delle operazioni militari»; - parte VI: «mezzi di trasporto in guerra. Mezzi di trasporto utilizzati in pianura, od in terreno poco accidentato»; - parte VII: «norme generali pel trasporto in montagna. Mezzi di trasporto dei feriti nella guerra di montagna»; - parte VIII: «mezzi applicabili al trasporto dei malati e feriti in Africa». Il testo è completato da una appendice, che costituisce la parte IX, riguardante la «prima medicazione delle ferite da arma da fuoco in guerra, considerata in rapporto col trasporto e sgombero dei feriti». Come si può notare, si trattava di uno studio molto serio e compie-
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to dove il problema delle attività sanitarie da compiere sui feriti e malati, per ciò che riguarda essenzialmente le attività di ricovero, trattamento e cura e di sgombero dei feriti erano veramente sviscerate ed approfondite. I dati più interessanti dello studio, a mio parere, erano rappresentati dal modo con cui si facevano all'epoca i calcoli logistici delle perdite ed il conseguente dimensionamento del problema sanitario sul campo di battaglia. Un'idea di tali dati è riportata nell'allegato 5, le cui tabelle sono tratte dalla parte II dello studio. I dati derivavano da studi europei , francesi , tedeschi, e italiani, che tenevano conto della media delle perdite nelle guerre e negli scontri nel periodo che va dal 1859 alla fine del secolo. In battaglia campale combattuta in terreno pianeggiante le perdite a livello di Armata, composta da 4 o 5 Corpi d'Armata, erano dell'ordine del 10-15%. Per un Corpo d'Armata (grosso modo 30.000 uomini) le perdite erano dell'ordine del 20-25%; per una Divisione 2530% ; per un Reggimento 40-60°/,,. Nei combattimenti in montagna il numero dei colpiti da trattare calava sensibilmente ed era calcolato sulla base del 15% a livello divisionale. Supposto uguale a 100 il numero dei colpili suì campo di battaglia, i dati statistici davano i seguenti dati , che costituivano altrettanti impegni previsionali per il servizio sanitario: -
morti sul campo morti nelle prime 24 ore feriti gravissimi con probabile esito letale feriti gravissimi che possono essere traslocati in un tempo variabile tra 1 e 6 settimane feriti da trasportare negli ospedali arretrati feriti ùa curare negii ospedali di tappa ( da ricuperare per il fronte) feriti da curare presso i Corpi dopo medicazione TOTALE
15% 5%
5% 20% 35%
10% 10% 100%
Giova ricordare di questo ottimo studio anche le critiche, perché esse erano sempre costruttive, anche quando erano brutali fino all'evidenza data dalle tabelle, che sono riportate in allegato 5, e che riguardano il «paragone tra il numero dei mezzi di trasporto del nostro e quelli degli altri eserciti». Infatti da tali evidenze risultò una significativa revisione dei mezzi organici, data dai regolamenti del 1912 e del 1915, senza contare che l'organizzazione ferroviaria italiana ai fini degli sgomberi è sempre stata di avanguardia.
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Il problema della ricerca e della raccolta dei feriti sul campo di battaglia era sempre stato drammatico, dato che normalmente il combattimento cessava al calare della notte e la ricerca era perciò stesso grandemente ostacolata, anche se era uso di guerra, dopo i combattimenti, trattare delle tregue temporanee per scopi umanitari. Molto interessanti erano gli spunti tratti dalle varie guerre, come la guerra franco prussiana , la campagna russo tufca, la guerra anglo boera, la guerra cino giapponese, le campagne ispano americane e gli studi sulle campagne d'Africa anche per il trasporto dei feriti a dorso di cammello. Molto interessanti sono anche gli studi per la soluzione in montagna dei problemi del servizo sanitario. Ho desiderato citare un esempio di studi molto approfonditi per dimostrare come la materia della cura dei feriti e dei malati era molto seguita nei metodi , nei mezzi, nei materiali e nel progresso dell'arte e anche per far vedere cvme 11:: rt:gulamentazioni, che si susseguivano nel tempo, erano supportate da tutto un fervore di studi tendente ad effettuare al meglio il servizio sul campo di battaglia . Moite delle proposte provenienti da tali studi vennero accettate e inserite nelle regolamentazioni del 1912, anche se la catena di sgombero dei feriti , dal punto di vista dell'organizzazione logistica, rimaneva praticamente quella del 1881, senza modifiche concettuali , con sole modifiche tecniche , dovute alla continua e costante evoluzione dei mezzi, oppure con modifiche di carattere amministrativo e burocratico.
La Convenzione di Ginevra del 1906
La 2a convenzione dell' Aja del 29 luglio 1899, relativa alle leggi ed agli usi della guerra terrestre , ed in modo particolare il regolamento annesso alla Convenzione, erano stati molto laconici in materia di feriti e malati degli eserciti in campagna. Ci si limitava (art. 21) ad affermare che gli obblighi dei belligeranti erano quelli fi ssati dalla Convenzione di Ginevra del 1864, nella sezione del regolamento relativa ai belligeranti. Nella sezione relativa alle ostilità ci si limitava a bandire taluni tipi di armi (art. 23) e l'uso indebito dei segni distintivi della Convenzione di Ginevra. Gli ospedali , in caso di bombardamento terrestre, dovevano essere risparmiati per quanto possibile, così come i luoghi di raccolta dei feriti e dei malati (militari e civili) , a condizione che tali luoghi non fossero nel contempo utilizzati per
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scopi militari . Era dovere degli assediati di indicare tali edifici con speciali appositi segni visibili, peraltro non standardizzati, da comunicare di volta in volta anticipatamente all'assediante (artt. 27-28). Nelle capitolazioni le clausole dovevano tenere conto delle regole de11'onore militare (art. 35), nelle quali tradizionalmente entravano clausole relative alla protezione dei feriti e dei malati militari e civili, che però non erano sancite in nessun trattato. Ai feriti e malati dei belligeranti, internati presso gli stati neutrali, si applicava la convenzione di Ginevra (art. 60) , fermo restando il fatto che il paese neutrale aveva obblighi paritetici nei confronti dei feriti di entrambi i contendenti (art. 59) e che poteva autorizzare il transito di convogli ferroviari di feriti e malati appartenenti ai belligeranti, purchè i convogli non trasportassero nè personale combattente, nè materiale bellico. Le disposizioni del 1899, ratificate da11'Italia, erano identiche a quelle sancite a l' Aja nel 1907, articolate nelle Convenzioni I V e V, la prima concernente le leggi e gli usi di guerra, la seconda riguardante i paesi neutrali. Ma tutta la materia della protezione dei feriti e dei malati era in movimento, in seguito non solo a11e troppe esperienze di guerra, che si erano susseguite a partire dal 1864, ma anche a causa della sostanziale riuscita della Conferenza della pace dell'Aja del 1899. In precedenza tutti i tentativi per giungere a validi e comuni accordi di carattere internazionale erano falliti . Dal 1899 in poi (specie per la riuscita della conferenza della pace, con delle convenzioni che bene o male, con riserve più o meno consitenti, molti stati europei avevano ratificato), mentre si preparava una seconda e più importante conferenza de11a pace (quella dell' Aja del 1907) erano decisamente maturati i tempi per pervenire ad un accordo internazionale più completo che riguardasse la protezione dei feriti e dei malati in guerra. Su istanza di molte nazioni, e di molte delle società nazionali di Croce Rossa (sia il Governo Italiano sia la Croce Rossa Italiana, in tale settore e nell'azione propulsiva, svolsero una azione molto significativa ed importante sul piano internazionale) ebbe così origine il primo aggiornamento della Convenzione di Ginevra del 1864, che fu costituito dalla «Convenzione di Ginevra pel miglioramento della sorte dei militari feriti negli eserciti in campagna» del 6 luglio 1906. La nuova convenzione constava di 33 articoli, riuniti in 8 capitoli, riportati integralmente nell'allegato n. 3, così come essi figuravano nella «Istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra» del 5 settembre 1900, introdotta con la prima serie di aggiunte e varianti nel 1907. L'Italia fu, pertanto, la prima nazione nel mondo a rendere esecutiva immediatamente tale nuova convenzione ed a recepirne il testo nei
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propri regolamenti logistici e sanitari. Il capitolo I, riguardante i feriti ed i malati, sanciva che essi dovevano essere rispettati e curati dal belligerante che li aveva in suo potere, senza distinzioni di nazionalità. Il belligerante che avesse dovuto abbandonare al nemico dei feriti o dei malati era anche tenuto a garantirne l'assistenza, con adeguato personale sanitario, munito di sufficente materiale per la loro cura (art. 1). I belligeranti erano liberi di stipulare tra loro clausole di favore volte alla restituzione reciproca, dopo la battaglia, dei feriti rimasti sul campo, di rinviare al loro paese quei feriti che non avessero voluto trattenere ( tipo i grandi feriti), di rimettere i feriti catturati ad uno stato neutrale (art. 2). Si stabilivano inoltre norme particolari per i morti, per il loro riconoscimento, per l'informazione delle famiglie sui morti e feriti , utilizzando anche lo zelo caritatevole degli abitanti, dando loro speciali vantaggi che però non venivano specificati (artt. 3-4-5). Tutte queste cose erano norme consolidate nell'esercito italiano. Il capitolo II, che riguardava le uni là e gli stabilimenti sanitari, sanciva che le unità sanitarie mobili (spariva finalmente il termine confusionario di «ambulanza») e gli stabilimenti fissi del servizio sanitario sarebbero stati rispettati e protetti, qualora non se ne facesse uso per commettere «atti dannosi» al nemico (artt. 6 -7-8) , anche se erano protetti da personale di guardia armato, che ovviamente non doveva fare uso delle armi in modo offensivo. Il Capitolo III, che si occupava del personale, sanciva che il personale sanitario militare e delle società di soccorso autorizzate e riconosciute, compresi i cappellani, era rispettato e protetto in ogni circostanza e che non sarebbe stato trattato come prigioniero di guerra. Tale personale avrebbe continuato a esercitare la propria opera umanitaria, pagato dal nemico, fino a quando questi lo reputasse necessario e poi sarebbe stato restituito (artt. 9-10-11-12-13) . Il capitolo IV si occupava del materiale sanitario, stabilendo che le formazioni sanitarie mobili conservavano il loro materiale, «compresi gli attacchi dei mezzi di trasporto ed il Il personale conducente ad essi relativo». Gli edifici ed il materiale degli stabilimenti, pur sottomessi alle leggi di guerra, non sarebbero stati distolti dal loro uso, finchè erano necessari alla cura dei feriti. In ogni caso il belligerante occupante avrebbe assunto l'onere della cura dei feriti e malati di tali stabilimenti. Hmateriale delle società di soccorso veniva considerato come proprietà privata, ma, pur essendo rispettato in ogni circostanza, avrebbe potuto essere requisito, sempre però per attività connesse con il ricovero e la cura di feriti e malati (artt. 14-15-16).
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Dei «convogli di evacuazione», cioè di sgombero, si occupava il capitolo V: essi erano protetti, ma i belligeranti potevano utilizzarli ad altri scopi, dopo essersi presa cura dei feriti e dei malati. Gli obblighi di restituzione venivano fissati anche per il materiale sanitario ferroviario, per le ambulanze fluviali, mentre potevano essere catturate e trattenute le vetture militari, non del servizio sanitario, che fossero state utilizzate nel trasporto dei feriti e dei malati. Un cenno era fatto anche alle navi (art. 17) per il trasporto dei feriti. Il capitolo VI trattava del segno distintivo, che rimaneva la Croce Rossa, visto come omaggio alla Svizzera per inversione dei colori della bandiera federale. L'emblema doveva figurare sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale riguardante il servizio. Le formazioni sanitarie dovevano inalberare la bandiera della Croce Rossa oltre alla bandiera nazionale; le formazioni neutrali, che operavano con un belligerante, dovevano inalberare solamente la Croce Rossa. Nulla di cambiato rispetto alla Convenzione precedente (artt. 18-19-20-21-2223). Il capitolo VII trattava dell'applicazione e dell'esecuzione della convenzione, mentre il capitolo VIII si occupava della repressione degli abusi e delle infrazioni. Seguivano infine le disposizioni generali relative a firma, ratifica ed entrata in vigore. In sintesi i fatti veramente nuovi erano pochi. I concetti generali rimanevano sostanzialmente gli stessi del 1864. Venivano recepiti i dettati degli articoli aggiuntivi del 1868, che non erano mai stati ratificati da nessuno Stato, ma che in Italia erano conosciuti, introdotti nei regolamenti ed applicati. Il concetto di neutralità, sancito nel 1864, scompariva nei termini, ma permaneva completamente un concetto ancora più esteso e totale del rispetto del ferito sul campo e del suo diritto alla cura, sia pure esso unnemioo. Il dettato della nuova convenzione era più completo e dettagliato. Raccomandava di avvalersi del concorso delle popolazioni civili, sanciva anche che i volontari avrebbero dovuto avere dei benefici , però non si sbilanciava, nel fissarli, come aveva fatto la convenzione del 1864, garantendo l'immunità e l'esenzione da eventuali contribuzioni di guerra o l'esonero dall'impiego delle loro case per l'alloggiamento delle truppe. In sintesi si trattava di un testo meglio redatto, più equilibrato, che lasciava maggiore libertà ai condottieri, pur nella garanzia del rispetto dei feriti e dei malati, di salvaguardia delle leggi e degli usi di guerra e di quanto derivava dal diritto delle genti. Per l'Italia tutto quanto fu san-
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cito era già, in pratica, non solo applicato ma anche inserito nelle regolamentazioni militari.
Regolamenti logistici e sanitari relativi alla
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Guerra Mondiale
L'anno 1912 è un anno molto importante per i regolamenti logistici e per l'applicazione nazionale delle Convenzioni di Ginevra. Per queste ultime usciva una legge ad hoc alla quale si farà cenno. Per i regolamenti venivano promulgate ben due pubblicazioni, una di carattere generale, relativa al Servizio delle Intendenze, che poi sarà riveduta nel 1915, ed una specifica sul servizio di sanità che teneva anche conto delle valide esperienze di guerra che l'Esercito Italiano aveva tratto nella campagna di L,ibia. ' Inizierò con un cenno particolare alla legge 740, del 30 giugno 1912, che riguardava «la protezione dei feriti e dei malati in guerra e la tutela dei segni internazionali di neutralità» , poiché essa non solo erarivolta alla protezione in Italia dei simboli di Ginevra (le Convenzioni di Ginevra di riferimento erano, nel 1912, quella del 1906, già entrata nei regolamenti militari fin dal 1907, e la X Convenzione dell' Aja del 1907 per i naufraghi) ma anche costituiva, per taluni reati di cui prevede la sanzione, aggiornamento dell'ottimo codice penale militare, che è quello del 1869. Tale legge puniva con la reclusione e con multe chiunque, senza autorizzazione del Governo, usasse come emblema la Croce Rossa in campo bianco o facesse uso di denominazioni di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra», specie se tali simboli erano usati come marchio di fabbrica, o a uso di commercio, o a fini di lucro. Circa la protezione del feriti e dei malati in guerra la legge prevedeva la reclusione non inferiore a 5 anni per maltrattamenti o spoliazioni di feriti. Se vi fosse stata anche violenza sulle persone la reclusione prevista non era inferiore ai 15 anni. Era addirittura previsto l'ergastolo o la morte con degradazione se il colpevole della violenza fosse stato un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito (art. 4). Come si vede la legge nazionale, che in questo era indice indiscusso della grande civiltà ed umanità dello Stato, era severissima contro l'agente dello Stato inadempiente. L'istruzione del personale sulle pene costituiva il necessario completamento delle istruzioni sui regolamenti militari. Così i dettati della convenzione di Ginevra, relativi anche alla protezione ed al non abuso dei simboli, trovavano in Italia, e nei regolamenti militari, totale applicazione.
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È ovvio che i tribunali competenti a comminare tali pene erano i tribunali militari (art. 6). Da 3 a 15 anni di reclusione erano puniti coloro che avessero usurpato, contraffatto o fatto uso illecito: - delle insegne, del bracciale, delle denominazioni della «Croce Rossa» ed in genere di altri distintivi internazionali di neutralità; - dei segni che, in occasione di bombardamento, erano destinati a distinguere gli ospedali ed i luoghi dove erano riuniti infermi o feriti ; - dei segni destinati alla protezione dei bastimenti ospedalieri (nei quali erano compresi non solo le navi ospedale, ma anche le così dette ambulanze fluviali, di cui si è fatto cenno) . La pubblicazione 107 del 1.912, «Servizio in guerra - Parte II - Servizio sanitario» , rappresentava la pubblicazione particolare ed esecutiva, relativa al servizio sanitario, della pubblicazione giù generale, del 1899, «R egolamento di servizio in guerra - Parte TI - Servizio delle Intendenze - Norme generali sul servizio delle Intendenze». Quest'ultima pubblicazione del 1899 aveva poco rilievo dal punto di vista della organizzazione sanitaria, mentre era importante per altri servizi che venivano istituiti, dei quali però non si tratta nel corso del presente volume. Dal punto di vista sanitario in pratica sanciva quanto è già stato descritto per la pubblicazione relativa al servizio sanitario del 1899, di cui si è già trattato, ed organizzava in modo più marcato ed inequivocabile le dipendenze delle formazioni sanitarie, che vale la pena di riepilogare. Dal Ministero della Guerra dipendevano gli stabilimenti di riserva, che erano costituiti, per il servizio di sanità, dagli stabilimenti sanitari militari dipendenti dalle Direzioni di sanità territoriali, e dagli stabilimenti sanitari civili «prossimiori alla zona di radunata» dell'Esercito per le operazioni. Dalle Intendenze di ciascuna Armata dipendevano gli stabilimenti di campagna di seconda linea, costituiti da: - stabilimenti avanzati, dei quali facevano parte i depositi avanzati di materiale sanitario; gli ospedali da campo, da 100 o 200 malati, in numero vario; gli ospedaletti someggiati, da 50 malati; gli ospedali da guerra delle Associazioni di soccorso; i treni trasporto feriti e malati ed i treni ospedale; le eventuali colonne di carreggio e tutto ciò che poteva essere costituito, in materia di formazioni sanitarie, con le risorse locali; - stabilimenti di tappa, costituiti essenzialmente dalle infermerie di tappa, con carattere semipermanente e di ospedale temporaneo;
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- depositi centrali di materiale sanitario di Armata, nei quali confluiva anche tutto quanto era traibile delle risorse locali. Dai «Comandi dei Grandi reparti» (Corpo d'Armata e Divisione) dipendevano gli stabilimenti di campagna dir linea, costituiti da: - a livello di Divisione: sezioni di sanità per Divisioni di cavalleria (non articolabili) e per Divisioni di fanteria (articolabili in due mezze sezioni: scompare la terminologia di frazione); - a livello di Corpo d'Armata: una sezione di sanità del tipo per Divisione di fanteria e ospedaletti da campo carreggiati o someggiati , da 50 posti letto organici, elevabili con risorse locali. La massa delle formazioni veniva mobilitata in tempo di guerra secondo la «Istruzione per la mobilitazione del Regio Esercito» del 1893, sulla quale non reputo necessario entrare nel dettaglio. La pubblicazione n. 107 del 1912, dopo le esperienze di Libia , costituiva aggiornamento della normativa e, nello stesso tempo, dava le disposizioni lccnichc di dcllagliu cunscgucnli daJJa putJblicaziune di carattere generale del 1899.
In tale pubblicazione l'ordinamento del servizio sanitario non subiva alcuna modifica sostanziale; altrettanto si può dire per le attribuzioni degli organi direttivi del servizio sanitario a livello di Intendenza Generale, di Intendenza di Armata e direttori di sanità di Corpo d'Armata. I Capi degli uffici di sanità delle Divisioni , che in precedenza erano considerati organi direttivi , venivano transitati tra gli organi esecutivi del servizio di sanità, ma i compiti loro attribuiti.erano fondamentalmente gli stessi. Venivano anche specificati meglio i comportamenti da tenere in caso di incontro col nemico, di scontro armato , di avanzata, di ritirata, ma l'organizzazione logistica sanitaria generale era invariata. Venivano modificate 1e tabelline diagnostiche, specie nei tagliandini aggiuntivi (di colore rosso e verde) che davano visivamente agli operatori indicazioni su quello che si doveva fare sul ferito: gli intrasportabili avevano un tagliando rosso che significava un'esigenza operatoria immediata e di sgombero sull'ospedale più vicino; invece i trasportabili erano muniti di un tagliando verde, che significava che dovevano essere sgomberati su formazioni sanitarie più arretrate per il successivo trattamento, che richiedeva interventi operatori dilazionati nel tempo. Venivano anche date istruzioni e disposizioni molto precise sul trattamento dei morti , sul loro riconoscimento, sulla tumulazione, sulla bonifica del campo di battaglia. Nel regolamento, all'art. 33, faceva una timidissima apparizione il caso delle «armate su carreggio automobile» e sulla organizzazione in tal caso del servizio di sanità, che non presen-
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tava particolarità che valgano la pena di essere menzionate. Gli organici, specie quelli riferiti agli automezzi, non erano ancora stati stabiliti, tanto è vero che negli allegati , molto particolareggiati in ciò che si riferisce al personale ed ai mezzi per il funzionamento del servizio sanitario in 1a e in 23 linea, si menziona anche l'unica «stufa di disinfezione locomobile» a livello di armata , o il numero addirittura delle boracce per portaferiti, mentre non si trova nessun cenno alle dotazioni di autocarri , ambulanze ed autobus per il trasporto dei feriti. Ma i riferimenti agli autocarri e alle ambulanze automobili sono abbastanza frequenti nel testo della pubblicazione, quando si parla degli sgomberi sanitari. L'articolo 41 era anch'esso molto indicativo della sensibilità tutta italiana in fatto umanitario, dove prescriveva che i convogli di feriti e di malati avevano sugli itinerari la precedenza su tutto, a meno che non si trattasse di truppe che accorressero al combattimento. Una buona trattazione era anche riservata all'impiego degli ospedaletti da campo; che sostanzialmente comprendeva e ampliava quanto già prescritto da regolamenti precedenti, ai quali si è accennato. Circa le armate «con servizi su carreggio automobile» erano dettati dei criteri di massima, che ritengo opportuno riportare, così come essi erano indicati nel regolamento. «Il servizio di sgombero dei feriti dal campo di battaglia e quello dagli stabilimenti sanitari mobili durante e dopo il combattimento, assume sempre proporzioni ingenti pel numero rilevante dei feriti da sgombrare ed assai spesso anche per la lunghezza del percorso da compiere per raggiungere la stazione tappa di testa ferroviaria, dalla quale i feriti sono internati nello Stato. All'entità di questo servizio sono assolutamente inadeguati i mezzi dei drappelli automobilistici delle sezioni sanità, perciò in esso si fanno concorrere le autocolonne allorchè queste, dopo raggiunte le truppe trasportando vettovaglie e munizioni, debbono rientrare scariche al parco automobilistico . Generalmente i feriti sono raggruppati in determinate località del campo di battaglia, laddove cioè prima si formano le sezioni sanità e poscia si costituiscono gli ospedaletti. Perciò le autocolonne si scindono; i gruppi di autocarri caricano i feriti, poscia le autocolonne si ricostituiscono, ritornano verso le retrovie, raggiungono o gli stabilimenti sanitari di 23 linea o le teste di tappa ferroviaria, si scaricano ed infine rientrano al parco. Affinchè questo complesso di operazioni possa riuscire ordinato, si::nza causare ingombri e perdita di tempo è necessario che sul campo di
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battaglia si faccia sentire potente l'azione direttiva di un ente che coordini tutte le operazioni di sgombero degli stabilimenti mobili. Questo ente può essere la direzione di sanità d'Armata quando questa combatte su fronte relativamente ristretta e di facili comunicazioni, sarà invece la direzione di sanità di Corpo d'Armata quando l'Intendenza interessata riterrà conveniente di ripartire il terreno fra le varie direzioni di Corpo d'Armata. Presentandosi pertanto la necessità di uno sgombro rilevante la direzione trasporti e tappe d'Armata studia, in relazione ai rifornimenti da eseguire , le modalità di tale sgombero e perciò fissa se convenga iniziarlo contemporaneamente per tutta la zona ove sono sparsi i feriti, o se convenga accentrare l'azione di sgombero successivamente nei singoli tratti di tale zona. In base al concetto prescelto essa dà gli ordini relativi al parco automobilistico per l'impiego delle autocolonne ed alla Direzione di sanità per le disposizioni preliminari da attuarsi. La Direzione di sanità cui è devoluta la direzione dello sgombero d'una zona, deve innanzitutto recarsi in essa, prendere esatta conoscenza dello spargimento dei feriti trasportabili, quindi mettersi in diretta comunicazione col parco automobilistico e colla testa di linea ferroviaria ove sarà predisposto pel ricevimento dei feriti. Le autocolonne, giungendo nella zona, da sgomberare, riceveranno gli ordini pel caricamento dei feriti ed il comandante dell'autocolonna disporrà per la scissione di questa, l'avviamento dei gruppi di autocarri alle singole località in cui sono i feriti , la ripartizione di essi sugli autocarri, e la riunione dell'autocolonna. Quando questa è ricostituita si eseguirà la marcia di ritorno. Poichè le autocolonne oltre al servire per detto sgombero devono pure disimpegnare molti altri servizi ed il complesso delle operazioni cresce d'importanza quanto più s'intensificano i servizi tutti, così è indispensabile che esse siano trattenute inoperose il meno possibile. Perciò i direttori di sanità debbono predisporre tutto quanto è necessario perchè l'indicazione da darsi agli autocarri intorno ai luoghi di deposito dei feriti ed alle strade più comode per accedervi, sia fatta nel modo più rapido, perchè il caricamento dei feriti proceda celere, perchè la consegna di questi a chi deve riceverli nella stazione di tappa ferroviaria , o nello stabilimento ove si devono trasferire sia fatta senza difficoltà. Ed in queste circostanze è indispensabile prender sempre particolari accordi con i comandanti di tappa o di presidio e con i direttori degli stabilimenti interessati».
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Come si vede, si trattava di un mezzo nuovo, di cui c'era grande penuria e le previsioni davano anche la misura dei limiti e delle crisi del tempo nelle operazioni di sgombero. Per gli ospedali che ricoveravano personale affetto da malattie contagiose o epidemiche, veniva confermata la bandiera gialla, aggiuntiva ai simboli internazionali di neutralità (art. 49). Anche sui «treni ferroviari sanitari» e sulle «ambulanze fluviali» la pubblicazione dava precise indicazioni ma , più che altro, cambiavano le terminologie ma i concetti di impiego erano sempre gli stessi. In particolare i treni sanitari si distinguevano in: "- provvisori, rappresentati da treni ordinari, vuoti nel ritorno, o da treni appositamente approntati (vetture ordinarie o carri merci arredati con materassi, paglia, panche, ecc.) ; attrezzati pel trasporto di feriti e malati, allestiti ed eserciti dall'autorit?i militare con attrezzamento regolamentare, con barelle fino a 450, destinati, di massima , ad effettuare sgombri a non grandi distanze; - treni ospedali, allestiti dalle società di soccorso e da queste eserciti sotto la vigilanza dell 'autorità militare, capaci di 200 barelle, destinati di massima, agli sgomberi fino ai più lontani ospedali di riserva". Circa le ambulanze fluviali la pubblicazione affermava (art. 51) che «per la dolcezza della locomozione questo genere di trasporto si applica meglio di ogni altro ai feriti gravi. Possono essere improvvisate dalle Direzioni del servizio sanitario col materiale tecnico che al momento si crederà più opportuno di adoperare. Quelle della Croce Rossa sono e4uipaggiate con materiale speciale. Possono anche essere allestite Navi-ospedali pei trasporti per mare». L'accenno alle navi ospedale era un chiaro indice di accettazione della 3AConvenzione 1899 ratificata e della X Convenzione dell 'Aja del 1907, fatto già nel 1912, anche se tale Convenzione del 1907 non era stata ratificata dal Governo Italiano. Gli allegati riportavano oltre alla convenzione (così detta terrestre) riguardante i feriti e gli ammalati del 1906, anche cenni all'organizzazione ed al funzionamento delle Associazioni di Soccorso, tavole molto particolareggiate riguardanti il personale ed i mezzi del servizio sanitario e una vasta modulistica, relativa al servizio in guerra ed alle pratiche medico legali. La seconda pubblicazione cardine del 1912 era stata, come si è già accennato , la pubblicazione 111 «Servizio in Guerra
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MINISTERO DELLA GUERRA
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SERVIZIO IN GUERRA PARTE II
SERVIZI LOGISTICI
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LA PROTEZIONE DE I FERITI E DEI MALATI NELL'ESERCITO ITALIANO ECC.
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- Parte II - Servizi Logistici - (Servizio delle Intendenze e servizi di l3 linea)», edita dal Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato Maggiore - Riparto Intendenze - Ufficio Servizi. Tale pubblicazione aveva lo scopo di rivedere la pubblicazione generale del 1899. Essa veniva promulgata dal Sovrano il 12 luglio 1912. La pubblicazione portava chiarezza sia nella organizzazione dei servizi in generale, in merito agli organi direttivi ed a quelli esecutivi di ciascun servizio, sia in merito alla gerarchia tecnico amministrativa ed agli stabilimenti dei servizi. Ma per ciò che si riferiva alla organizzazione sanitaria, essa ricalcava praticamente quanto è già stato in precedenza illustrato La pubblicazione era molto dettagliata sui mezzi a disposizione della organizzazione sanitaria elementare fino a livello divisionale, che ritengo utile riportare anche per avere un'idea dei mezzi del tempo, che erano quelli di seguito elencati: «Pacchetto di medicazione - È dato in dotazione a tutti i militari , e contiene materiale antisettico per una o due piccole ferite . Borraccia di alluminio p er portaferiti - È assegnata ad alcuni portaferiti, con acqua pura, o corretta con caffè o rhum, ecc. Tasca di sanità - È portata dai graduati aiutanti di sanità e da alcuni dei più capaci portaferiti, e contiene materiale per un diecina di medicature semplici, ed una lanterna. Zainetto di sanità per ciclisti - Contiene medicinali e medicature ( una diecina) per pronto soccorso. Si applica alla bicicletta con apposito telaio. Lo porta il caporalmaggiore o caporale aiutante di sanità. Zaino di sanità - Contiene materiale per una ventina di medica-' ture, strumenti chirurgici per operazioni d'urgenza, medicinali. È portato da un portaferiti - nei reparti alpini e del genio dall'attendente del medico. Borse di sanità - Sono costituite da appositi involucri adattati alla sella; sostituiscono, nelle armi a cavallo, gli zaini di sanità. Sono portate a coppie dall'attendente del medico, attaccate alla sella del proprio cavallo. Cofanetti di sanità - Cassette in dotazione alle compagnie alpine ed alle batterie da montagna. Sono portate dalle salmerie, con medicinali e medicature (una quindicina) , a sussidio di quanto contengono gli zaini. Coppie cofani di sanità - Sono cassette, contenenti discreta provvista di medicinali pei casi più comuni, di medicature (circa 150), di strumenti chirurgici. Sono portate sul carreggio, o someggiate. Barelle - Ve ne sono di rigide (sezioni di sanità e treni attrezzati) ,
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di pieghevoli, di rotolabili, scompobibili in 2 parti (corpi destinati ad operare in montagna). Cavalletti reggi-barelle - In dotazione ai corpi e stabilimenti, per sostenere le barelle a circa 1 m. da terra. Sacchi di tela per acqua - In dotazione ai battaglioni ed agli stabi1imenti sanitari avanzati. Mezzi di illuminazione ad acetilene - Per la ricerca notturna dei feriti. Ne hanno i battaglioni di fanteria, le sezioni di sanità, gli ospedaletti ed ospedali da campo. Apparecchi ad acetilene per tenda da medicazione, con lanterna per insegna. Ne sono forniti gli stabilimenti sanitari per illuminare la camera operatoria e per indicarne da lontano la ubicazione. Carri di sanità (a 4 ruote) e carrette di sanità (a 2 ruote) - Portano 4 feriti in barella e 2 seduti, o 12 seduti; contengono anche viveri di conforto e di riserva. Cassette per L'analisi dell'acqua e del vinu - Contengono il necessario per analisi complete di acqua e di vino. Sono assegnate alle Direzioni di sanità di Corpo d'Armata ed agli uffici di sanità di Divisione. Stufa locomobile da disinfezione - Serve per la disinfezione di effetti vestiario, letterecci, ecc. È assegnata ai Corpi d'Armata (sezione di sanità delle truppe supplettive) , alle Intendenze d'Armata, all'Intendenza Generale. Apparecchio radiografico portatile - Serve per la diagnostica chirurgica. È assegnato ai Corpi d'Armata (Direzione di sanità) ed alle Intendenze di Armata. Gabinetto batteriologico da campo - Serve per l'analisi dell'acqua e degli alimenti, per la diagnosi delle malattie infettive, per uso medico e per uso veterinario. È assegnato alle Intendenze d'Armata» . Come si vede ancora non vi era nessun cenno, per la branca sanitaria, al servizio automobilistico. A tale «servizio su carreggio automobile» è però dedicato un apposito capitolo dal quale si possono trarre indicazioni piuttosto incomplete per un servizio che era ancora allo studio ed in via di definizione. In merito alle «istruzioni intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra» le relative disposizioni di legge venivano transitate nella appendice II alla pubblicazione N. 103, «Servizio in guerra - Parte I - Servizio delle Truppe», edito nello stesso anno, promulgata dal Re Vittorio Emanuele III, il 10 marzo 1912. Poichè tra il 1887 ed il 1912 le pubblicazioni logistiche si erano frammentate in troppe pubblicazioni settoriali, per materia, servizio
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per servizio, nelle quali era sempre più difficile orientarsi e capire, specie ai fini di una loro applicazione in una guerra europea, scoppiata già nel 1914 e nella quale si vedeva sempre più prossima l'eventualità di una partecipazione italiana, il 9 maggio 1915 veniva promulgata dal Sovrano la pubblicazione n.150, dal titolo «Servizio in guerra - Parte II - Organizzazione e funzionamento dei servizi». Tale pubblicazione riordinava tutta la materia e costituiva la base normativa della logistica della la guerra mondiale. Tanto per dare un'idea dell'importanza di tale pubblicazione essa abrogava, aggiornava e sostituiva le seguenti otto pubblicazioni , citate ne1J'articolo 1 del decreto: «- il servizio in guerra - Parte II-Servizi logistici (servizio delle Intendenze e servizi di prima linea), edizione 1912; - il Regolamento di servizio in guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze - Servizio <li rifornimento dei materiali d'artiglieria, edizione 1907; - il Regolamento di servizio in guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze - Servizio di commissariato , edizione 1903; - il Regolamento di servizio in guerra - Parte II - Servizio sanitario, edizione 1912; - il Regolamento di servizio in guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze Servizio veterinario, edizione 1899; il Regolamento di servizio in guerra - Parte I I - Servizio delle Intendenze - Servizio di tappa, edizione 1907; l'Istruzione per i comandanti di tappa, edizione 1907; - l'Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra, edizione 1887». La pubblicazione era di grandissima chiarezza e molto semplice dal punto di vista organizzativo. Non dava disposizioni tassative, bensì norme di carattere generale, che potevano volta a volta «essere adattate alle circostanze di tempo e di luogo in modo che i servizi possano conseguire il loro scopo in qualunque situazione di guerra». Oltre a tale estrema elasticità la pubblicazione istituiva un servizio logistico ad hoc, che corrispondesse a ciascun bisogno delle truppe in guerra (l'elenco dei servizi logistici era il seguente: sanitario; vettovagliamento; vestiario ed equipaggiamento; cassa; artiglieria; genio; veterinario; telegrafico; postale; delle tappe ; della manutenzione stradale; dei trasporti). Il funzionamento dei vari servizi era «affidato ad organi direttivi e ad organi esecutivi, a seconda del carattere prevalente deJle loro attri-
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buzioni». Oltre a tali organi direttivi ed esecutivi , per ciascun servizio, vi erano gli stabilimenti articolati , come di consueto , in stabilimenti di P linea e di 2a linea (o stabilimenti di campagna), ed in stabilimenti di riserva. Gli stabilimenti di l" linea dovevano soddisfare direttamente i bisogni delle truppe; quelli di seconda linea dovevano sostenere logisticamente quelli di I linea ed erano, a loro volta , alimentati dagli stabilimenti di riserva. Gli stabilimenti di 2" linea si articolavano in stabilimenti avanzati (verso le truppe) ed in depositi centrali (più arretrati), tra i quali vi potevano anche essere degli stabilimenti intermedi e degli stabilimenti di tappa, lungo le linee di tappa della catena logistica. I mezzi disponibili per i singoli servizi risultavano in appositi specchi e sono gli unici ad aver subito variazioni con circolari guerra durante. li servizio dei trasporti era regolato dal Capitolo XI della pubblicazione, che trattava dei trasporti ferroviari, di quelli fluviali e di quelli per mare , definendo per gli stessi gli organi direttivi , gli organi esecutivi ed il funzionamento del servizio. Circa i trasporti automobilistici per via ordinaria se ne parlava nel servizio delle tappe. Il para. 264 affermava che a tali trasporti si doveva ricorrere soltanto quando non si potevano utilizzare le ferrovie o il carreggio ordinario. I trasporti automobilistici si dividevano in periodici e aperiodici, dove quelli periodici riguardavano il vettovagliamento giornaliero e lo sgombero giornaliero degli ammalati. Tra i trasporti aperiodici figuravano tutti gli altri trasporti logistici, per il rifornimento degli stabilimenti di 1a linea , ed anche quelli per il trasporto dei feriti verso le retrovie. Il servizio di trasporto era effettuato da sezioni organiche di automezzi oppure da autocolonne, calibrate secondo le esigenze di trasporto. In caso di trasporto di feriti, gli autocarri dovevano essere muniti delle banderuole bianche con la Croce Rossa (art. 264 nota 2 pag. 186). L'organizzazione sanitaria rimaneva quella già delineata dalle pubblicazioni precedenti, con una maggiore precisione e dettaglio nei compiti, ma la catena logistica di sgombero dei feriti dei malati e le operazioni sanitarie ai diversi livelli erano simili a quelli delineati fin dal 1881 , con le migliorie in seguito apportate dai regolamenti successivi, tutti riepilogati in tale pubblicazione. Lasciando perdere l'Intendenza Generale del Comando Supremo (dalla quale dipendevano gli stabilimenti di riserva e che aveva compiti preminenti nel campo degli approvvigionamenti <li materiale sanitario),
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dalla Direzione di sanità dell'Annata dipendevano gli stabilimenti di za linea e precisamente: il deposito centrale di materiale sanitario di Armata , con gli eventuali depositi intermedi o di tappa; il magazzino avanzato di materiale sanitario (organo che si era enucleato dal deposito centrale, perchè molto consistente; nel deposito restavano le formazioni ripiegate e per lo più la branca medicinali); gli ospedali da campo in numero vario, da 100 e da 200 letti ; gli ospedaletti da campo (da 50 letti , carreggiati o someggiati); i treni sanitari provvisori ed attrezzati (questi ultimi con capacità di trasporto di 450 feriti), le navi ospedale. Per la parte operativa e di impiego dipendevano anche dalla Direzione di sanità dell'Armata gli ospedali da guerra, le ambulanze (autocarri attrezzati ad ambulanza idonei al trasporto di 6 barelle e di 2 cofani speciali da pronto soccorso di sanità) ed i treni ospedale delle associazioni di soccorso che e rano supportati logisticamente , anche per ciò che si riferisce al personale, dalle Delegazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare 01Jinc Ji Malla, t:sistenti presso ciascuna Armata. Dalle Direzioni di sanità di Corpo d'Armata dipendevano stabilimenti di 1a linea, costituiti da ospedaletti da campo carreggiabili o someggiati ed eventualmente da ospedali da campo da 1()() e 200 letti , da impiantare in tandem con le sezioni di sanità se il Corpo d'Annata era di 1a schiera , e le sezioni di sanità di Corpo d'Armata che erano del tipo da divisione di fanteria e cioè articolabili in due mezze sezioni ai fini dello schieramento operativo. Dagli uffici di sanità divisionali (Divisione di fanteria) dipendevano stabilimenti di l" linea costituiti dalla sezione di sanità, articolabile, e dalle infermerie temporanee che potevano essere impiegate in sostituzione degli ospedali da campo o per esigenze particolari durante gli spostamenti o le soste o le lunghe fermate della grande unità (per le Divisioni di cavalleria la sezione di sanità non era frazionabile). Ciascun Corpo disponeva del personale, del materiale e dei mezzi per costituire il proprio posto di medicazione o per dare origine , eventualmente, ad infermerie temporanee. Poichè la Divisione di fanteria poteva anche essere impiegata in montagna , la sua sezione di sanità era quasi sempre su salmerie. In tal caso essa disponeva di 2 reparti someggiati ed 1 reparto carreggiato. Ciascuno dei due reparti someggiati disponeva del personale previsto per le truppe da montagn a (2 ufficiali medici, 3 aiutanti di sanità di truppa dei quali uno era medico e un altro farmacista, 6 infermieri e 72 portaferiti) mentre il reparto carreggiato disponeva di 3 medici, 1 sacerdote, 2 aiutanti di sanità di truppa dei quali uno era farmacista , 5 infermieri e 51 portaferiti.
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In ciascun reggimento di fanteria vi erano 7 medici , 6 aiutanti di sanità e 48 portaferiti. Gli ecclesiastici erano solo a livello divisionale. Non vale la pena di entrare in maggiori dettagli. Basti dire che le autombulanze compaiono nel numero di due per ciascuna sezione di sanità e che, a somiglianza di quelle delle organizzazioni di soccorso , che poi le avevano copiate dall'Esercito, esse avevano la capacità di trasporto di 6 barellati e avevano nel caricamento due cofani di sanità speciali ed adatti particolarmente ad operazioni di pronto soccorso sul posto di intervento. Come si è già detto la catena di sgombero dei feriti, la politica generale delle attività, i criteri fondamentali di organizzazione logistica erano meglio e più precisamente sanciti, ma e ra no fondamentalmente gli stessi del 1881, mentre i materiali a disposizione delle truppe in linea erano sostanzialmente quelli già ricordati e descritti sommariamente dalla pubblicazione del 1912.
Cenni storici relativi alt'opera della Croce Russa Italiana dalle origini alla l" guerra mondiale
Per comprendere il notevole ruolo svolto dalle così dette associazioni di soccorso, associazioni volontarie e associazioni della carità privata, specie in guerra, nell'assistenza ai militari degli eserciti feriti ed ammalati mi limiterò ad un cenno all'opera della Croce Rossa Italiana, tralasciando di trattare del Sovrano Militare Ordine di Malta. Da parte austriaca nella l " guerra mondiale operarono sia la Croce Rossa Austriaca sia l'Ordine Teutonico , che era abbastanza similie all'Ordine dei Cavalieri di Malta negli scopi e nell'assistenza ai feriti ed ai malati. Il cenno sarà limitato alle sole effettive partecipazioni di formazioni sanitarie CRI in guerra per dimostrare il grande ruolo umanitario di tale associazione nazionale. La Croce Rossa Italiana nasceva il 15 giugno 1864, quando si costituì il «Comitato Milanese d ell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra», basata sui nuovi concetti unanimemente acquisiti dell'uguaglianza dell'uomo , amico o nemico, di fronte al male, alla ferita ed alla necesità dell'assistenza medica. All'associazione, patrocinata dal re Vittorio Emanuele Il e dal principe ereditario Umberto, aderirono molte personalità civili e militari, tra cui Alessandro Manzoni. Essa dilagò rapidamente in Italia e fin dall'inizio raccolse fondi, effetti letterecci , medicina li , medici ed in fer-
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mieri ed acquisì materiali per poter dar vita a delle ambulanze che potessero essere in grado di supportare, dal punto di vista sanitario le armate in guerra. Nella convenzione di Ginevra del 1864 si stabilì che il simbolo della Croce Rossa era da impiegare soltanto in caso di guerra. La circolare 2146 del Ministero della Guerra, in data 1 giugno 1866, approvava e disciplinava l'organizzazione e ne stabiliva per il caso di guerra disciplina, dipendenza militare e uniforme , come se si trattasse, ed in effetto Io era, di «personale militare sanitario propriamente detto». L'associazione andò «di moda» subito nell'alta e media borghesia, anche perchè portava avanti un discorso umanitario che aveva larghissime basi di consenso . Come ricorda il Frezza nella sua «Storia della Croce Rossa Italiana», «eletta corona di gentili signore» preparava oggetti di medicatura «e giovani fanciulle ricche di censo sostituendo i registri agli spassi provvedevano a far affluire denaro oggetti e robe». Ma l'Associazione ebbe im mediatamente attorno a sé un volontariato strepitoso e molto qua lificato, costituito da medici , sacerdoti , chirurghi , farmacisti , infermiere ed infermieri d'ospedale, contabili e soprattutto fondi raccolti ovunque. Quando il 20 giugno 1866 l'Italia dichiarava guerra ali' Austria ben quattro formazioni di Croce Rossa parteciparono alle operazioni militari soccorrendo i feriti dopo Custoza (e continuando a farlo anche dopo l'armistizio, così come soccorsero i naufraghi di Lissa, per i quali i comitati delle città costiere «promossero soccorsi e conforti notevoli» (1). Ricordo che nel 1866 l'Italia aveva già ratificato la convenzione di Ginevra e l' Austria fu indotta alla ratifica della Convenzione da una protesta, dopo Lissa, dell' Ammiraglio Tegethoff. Dalle esperienze tratte dalla campagna d'Italia e dal soccorso a i naufraghi di Lissa ebbe origine ed impulso il movimento che portava nel 1868 a proporre a i go(1) Il 26 luglio 1866, Giuseppe Garibaldi inviava questa lettera al «Com itato Internazionale per i soccorsi ai feriti » di Ginevra: «Pieve di Buono, 26 luglio 1866 Signori , che potrò dire io a degli uomini come voi la cui sublime missione è quella di un conforto all'umanità sofferente? A voi che, con la vostra abnegazione , avete tanto contrilmito ad attenuare le pene dei miei compagni d'arme? Che Dio vi benedica e che Egli benedica tutti i benefattori che appartengono alla vostra santa istituzione. Sarò lieto se vorrete considerarmi sempre il vostro devoto e riconoscente confratello. Giuseppe Garibaldi»
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verni, nella conferenza di Ginevra, gli articoli aggiuntivi, di cui si è trattato al paragrafo 2 del presente capitolo, volti a sancire il principio della «neutralità» dei feriti e malati in mare e dei naufraghi. La campagna del 1866 vide anche in Italia i primi esempi di cooperazione internazionale nel soccorso ai feriti ed ai malati in guerra, in quanto parteciparono ai soccorsi anche formazioni francesi e svizzere. L'Italia, tramite la Croce Rossa Italiana , assieme a Svezia, Norvegia , Spagna e Svizzera contribuì in modo consistente ad inviare soccorsi per i feriti di entrambi i contendenti nella campagna franco prussiana del 70-71. Il 3 settembre 1867 medici ed infermieri volontari della CRI furono presenti sui campi di battaglia di Monterotondo e Mentana e costituirono due ospedali da campo in seconda e te rza linea a Corese e a Terni. Ricordo , per inciso, che all'epoca lo Stato pontificio non aveva aderito alla Convenzione di Ginevra e che non restituì neppure il mate_riale e personale sanitario , che era stato invialo d alla Croce Rossa Italiana per le ~ure dei feriti di Montorotondo e di l\1cntana. Nella guerra franco prussiana (1870-71} si costituì un convalescenziario a Pallanza, sul lago Maggiore , si inviò un'ambulanza che operò a Sedane a Mezières e furono curati dalla CRI, assieme alla Croce Rossa francese e tedesca, gli oltre 30.000 feriti delle battaglie di Worth-Gravelotte e di Saint Privat . Compiuta, con la presa di Roma l'unità d 'Italia, il Comitato Centrale della CRI si trasferì a Roma (9 giugno 1872} anche se continua a chia marsi «Associazione di soccorso ai feriti e malati in guerra». La costituzione delle «Donne Italiane della Croce Rossa» avvenne nel 1879, sotto il patrocinio della Regina Margherita. Nel 1877-78 la CRI partecipava con invio di materiale sa nitario ai soccorsi dei feriti nella guerra di Oriente. Con la legge 768 del 30 maggio 1882 la CRI veniva assoggettata alla tutela e sorveglianza del Ministero della Guerra e del Ministero della Marina, mentre con decreto legge 1243, del 7 febbraio 1884, essa veniva eretta in Corpo morale e ad essa era concesso l'uso dei distintivi; previsti d alla Convenzione di Ginevra del 1864. Nel 1886 fu acquistato il materiale per l'attrezzatura di 4 treni ospedale e fu stabilito l'allestimento di altri 9 treni; inoltre furono allestiti due ospedali da campo da 100 letti e 4 da 50 letti ; fu arruolato il personale per il servizio sui treni ospedali e furono convenzionati i cappellani addetti alle formazioni di sanità della Croce Rossa. Nella Conferenza internazionale della Croce Rossa del 1887, fu accolta dagli stati la p roposta italiana relativa al trasporto gratuito del materiale sanitario spedito rlai paesi neutrali ai paesi belligeranti in caso di conflitto armato. I
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treni ospedale italiani erano i meglio attrezzati d'Europa, come era dimostrato dai riconoscimenti e dai premi internazionali presi nel 1887. Ottime erano anche le ambulanze fluviali che furono allestite e che operarono nelle manovre del 1891 specie sul lago Maggiore, sul Po, sul Ticino e sui Navigli. Per dimostrare come gli studi, per la ricerca di materiali idonei al migliore soccorso dei feriti e dei malati in guerra , fossero molto attivi alla fine del secolo scorso ed agli inizi di questo secolo, desidero citare il concorso internazionale, promosso dai Sovrani italiani , per lo studio e le innovazioni dei mezzi e dei materiali di soccorso della Croce Rossa Italiana nel 1893, che raccolse ben 64 aspiranti al premio reale di cinque nazioni. Il primo premio lo vinse una barella da ambulanza di pronto soccorso «per feriti in guerra e truppe da sbarco» ; il secondo premio fu vinto da una barella per truppe da montagna, il terzo da una barella pieghevole a ruote (barella bicicletta per ciclisti). Nello stesso anno l'ospedale da guerra n. 29 da 50 letti fu inviato in Eritrea, a Massaua assieme ad una ambulanza da montagna per partecipare al soccorso dei feriti. Importante fu la loro opera nella battaglia di Debra Ailat. Contemporanea mente affluivano in Eritrea un altro ospedale di Croce Rossa e delle piccole formazioni di ambulanze someggiabili (1 medico, 2 infermieri, 6-7 muli con materiale da medicazione ed intervento). Dopo la battaglia di Adua, in cui erano andate perdute due ambulanze e nella quale un 'ambulanza della CRI fu addirittura mandata per soccorrere i feriti in campo nemico, venne fatto affluire un treno ospedale. Il personale sanitario non era tutelato, dato che l'Abissinia non faceva parte delle Convenzioni di Ginevra e, quindi, esso si trovava ad operare a proprio rischio e pericolo. Merita di essere citata la carovana di soccorso della CRI che andò a soccorrere prigionieri di guerra italiani nell'interno dell'Abissinia. In tale campagna svolse una grande opera la Croce Rossa russa a favore degli italiani catturati; essa ebbe anche molta parte nella ratifica della Convenzione di Ginevra da parte dell'Abissinia, a guerra ormai finita. Nel 1900 la CRI inviava medicinali e soccorsi alla Croce Rossa inglese ed a quella del Transwaal nella guerra anglo-boera e iniziava, a partire dallo stesso anno ad operare in modo molto attivo anche alle opere del tempo di pace , partecipando in modo consistente con le proprie formazioni sanitarie alla lotta antimalarica nell'agro pontino, con carri ambulanza che ricercavano gli infermi per trasportarli negli ospedali di Roma, istituendo a Genova, nel porto, un pronto soccorso per gli infortunati sul lavoro, istituendo posti di soccorso nelle miniere di zolfo
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a Caltanisetta e trattando con il Ministero dell'Interno al fine di regolamentare l' impiego della CRI nelle pubbliche calamità a somiglianza di quanto faceva l'esercito. Nel 1901 venivano sperimentate delle speciali ambulanze lagunari e nel 1902, alla Conferenza internazionale della Croce Rossa di Pietroburgo , l'Italia fece molte proposte per l'intervento della Croce Rossa nelle guerre sul mare. Nel 1903 venivano allestiti nuovi treni ospedale ed inviati soccorsi ai feriti della guerra russo giapponese. Ma mi sembra opportuno dare un cenno alla consistenza effettiva del personale e dei materiali di cui disponeva la Croce Rossa, anche per avere un'idea del consistente concorso che essa poteva dare alle forze armate in operazioni. Alla data del 1906, quella cioè della revisione della Convenzione di Ginevra del 1864, a parte i fondi a disposizione, raccolti dalla carità privata, la Croce Rossa Italiana disponeva: di circa Hl.000 letti nella organizzazione degli ospedali territoriali; dell'attrezzatura sufficiente ad allestire 2 navi ospedali ; di 50 ospedali da guerra da 50 o d a 100 letti carreggiabili o someggiabili; di 15 treni ospedale da 200 letti; di una sessantina di ambulanze someggiabili ed una sessantina di posti di soccorso ferroviario, 2 ambulanze fluviali . Il personale annoverava 1740 ufficiali e 2220 uomini di truppa oltre a 20.000 soci delle associazioni volontarie. Notevole impegno venne profuso nella lotta contro la malaria dall'inizio del secolo e anche nel soccorso in occasione della eruzione del Vesuvio del 1905 e nel terremoto della Calabria dello stesso anno, dove furono usate 90 tende ricovero da ospedale ciascuna capace di 50 persone ed una ventina di tende più piccole. Le prime autoambulanze militari comparivano nel 1906. Esse erano capaci di trasportare 4 infermi coricati ed 8 seduti con personale e materiale di pronto soccorso. Interessante anche un tram ambulanza destinato al trasporto di feriti e malati dal porto di Napoli alla stazione ferroviaria per l'imbarco sui treni ospedale dei barellati. Nella guerra russo giapponese venne dimostrata la grandissima utilità della donna. Alle operazioni in Manciuria parteciparono 8000 infermiere volontarie russe e 3000 giapponesi e nel 1907 si inaugurarono a Roma e a Milano le prime due scuole per le infermiere volontarie della CRI seguite subito dopo da analoghe iniziative in molte altre città italiane. Un nuovo grave terremoto in Calabria nel 1907 vedeva di nuovo all'opera la Croce Rossa assieme all'Esercito a premessa del terribile terremoto calabro-siculo del 1908, che, già tre ore dopo la prima notizia, vedeva l'imbarco a Napoli di un reparto di infermiere e di 10 tende
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ospedale. A parte l'impiego delle unità dell'Esercito e della Marina, la Croce Rossa intervenne impiantando 16 ospedali, impiegando 15 ambulanze , 11 posti di soccorso ferroviario, 2 treni ospedale e 2 navi. Alla fine del 1908 il Corpo delle Infermiere Volontarie contava già di 737 infermiere diplomate dalle scuole. Alla campagna di Libia nella guerra italo-turca del 1911 parteciparono inizialmente 3 ospedali da guerra delle CRI e 6 ambulanze da montagna someggiate. Tale campagna è da ricordare per l'aggravio sanitarjo costituito dall'esistenza tra gli indigeni di una epidemi a di colera, che coinvolse anche le truppe , e che fu soffocata anche per l'ottima organizzazione dei lazzaretti. Complessivamente in Libia le formazioni san itarie della CRI erano costituite da 9 ospedali da guerra, 10 ambulanze someggiate, vari magazzini di rifornimento e depositi di materiali , ambulatori vari ed una nave ospedale ed erano servite da 350 ufficiali, 1700 uomini e 70 infermiere volontarie . Le autombulanze-automohili nella campagna di Libia fecero le loro prime esperienze per conto dell'Esercito. Alla Campagna dei Balcani del 1913 la Croce Rossa Italiana partecipava inviando soccorsi alle varie organizzazioni di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa impegnate e ospedali da guerra, ambulanze e materiali vari in Bulgaria, nel Montenegro, in Grecia ed in Albania ed acquisiva le prime autoambulanze automobili. Dopo il concorso fornito alle rorze Armate in occasione del terremoto della Marsica nel 1915 l'entrata in guerra dell'Italia vide uno sforzo imponente della Croce Rossa Italiana a fi anco delle Forze Armate. Vi era una Delegazione Generale presso l' Intendenza Generale , sette tra delegazioni e subdelegazioni affiancate ai Comandi di Armala, a sostegno ed integrazione della Sanità Militare. Opifici , ville , collegi, conventi in tutto il territorio nazionale si trasformarono in ospedali, convalescenziari , lazzarelti. ospedali per prigionieri e così via. Gli ospedali variavano da una capacità minima di 50 posti letto a capacità globali fino a 7-800 posti letto. Le cifre riepilogative sono ottimamente riportate nella già citata opera del Frezza: 204 ospedali con un totale di 30.000 posti letto che ricoverarono 696.993 militari feriti o ammalati , per oltre 17 milioni di giornate/uomo di degenza. Il personale mobilitato per il servizio in zona territoriale fu pari a 1160 medici , 165 farmacisti, 480 ufficiali amm inistratori , 130 ufficiali a utomobilisti , 90 cappellani, 7320 infermiere volontarie, 5750 uomini di truppa e 4122 civili . ln ottemperanza agli articoli 14 e 15 del regolamento annesso alla IV Convenzione ddl'Aja del 1907, che erano gli stessi della Convenzio-
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ne del 1899 riguardante le leggi e gli usi di guerra, fu istituita all'atto della dichiarazione di guerra (e gestita dalla CRI) la Commissione dei prigionieri di guerra, che operò molto bene con la Croce Rossa austriaca e che fu di grande aiuto non solo per lo scambio delle notizie sui prigionieri di guerra e nella corrispondenza tra i prigionieri e le rispettive famiglie (in Italia e in Austria trasmettendo atti di morte e reliquie, atti di procura, informazioni di ogni genere) ma anche nella gestione delle esigenze sanitarie e dei soccorsi agli internati civili ed a!Ie loro famiglie. La Commissione si occupò anche dei campi di concentramento dei ~ivili per i quali ottenne un trattamento analogo a quello dei prigionieri di guerra. La Croce Rossa provvide anche per incarico governativo e per delega del Comando supremo al rimpatrio dei feriti e d ei malati gravi, dando così attuazione alla Convenzione di Ginevra del 1906 ed alle Convenzioni dell'Aja del 1899e del 1907. l primi convogli ferroviari , che viaggiarono attraverso la Svizzera, furono del novembre 1916 e complessivamcnlc furono rinviati in patria i così detti grandi invalidi n el numero complessivo di 1162 Ufficiali, 14.973 soldati e 18.000 civili. Di tale prohlema però verrà trattato nel capitolo dedicato ai prigionieri di guerra. Al di fuori del territorio nazionale durante la 1a guerra mondiale la CRI partecipò al seguito delle truppe operanti in Macedonia ed in Albania con 4 ospedali da guerra, 1 treno ospedale, 1 sezione di sanità e un nucleo di infermiere volontarie destinate all'ospedale di Salonicco. Nella tragedia di Caporetto, anche per dare un ordine di grandezza delle perdite di materiali e di personale, la sola CRI perdette 39 ospedali, 15 amhulanze da montagna , 3 ospedali chirurgici e vari depositi di materiali e magazzini di rifornimento di medicinali. Vale la pena anche di ricordare la grave epidemia influenzale della così detta «spagnola» che nel 1918 fece trahoccare gli ospedali e che, nel solo personale cli Croce Rossa mietè molte vittime (5 ufficiali, 2 cappellani , 11 infermiere volontarie e molti militi ed infermieri). Morirono in guerra per fatti d'arme e per malattie contratte in servizio, tra il personale di Croce Rossa, 18 ufficiali, 271 uomini di truppa , 3 cappellani e 44 infermiere volontarie; furono feriti 17 ufficiali , 1 cappellano, 2 infermiere volontarie, 118 militi di CRI; furono fatti prigionieri 23 ufficiali, 3 infermiere volontarie e 11 militi. Ho reputato opportuno citare questi ultimi dati anche per ricordare il tributo che l'uomo paga a certe idee e ai valori dell'ideale ed anche per dire, in fondo, che il prezzo del volontariato è sempre altissimo e che spesso la disponibilità degli uomini migliori costa sangue e sacrificio.
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Considerazioni Le considerazioni finali relative a questo periodo e riguardanti la protezione dei feriti e degli ammalati degli eserciti in campagna sono complesse cd articolate e, quindi, mi soffermerò sulle principali , tenendo presente che lo scopo del volume è solamente quello della verifica di come e quando le convenzioni internazionali siano state effettivamente introdotte nei regolamenti nazionali e come le stesse siano state onorate dal nostro paese ed applicate in guerra. La prima considerazione è la grande influenza che i fatti italiani ebbero sullo sviluppo delle Convenzioni internazionali. Così come la battaglia di Solferino rappresentò una molla ed un acceleratore per pervenire alla Convenzione di Ginevra del 1864, allo stesso modo si può dire che il problema dei naufraghi di Lissa fu il fatto internazionalmente considerato per accelerare ed avviare a soluzione il problema della protezione dei naufraghi. Infatti nel 1868 gli articoli aggiuntivi concordati dai rappresentanti delle nazioni fecero riferimento proprio alla battaglia di Lissa. Purtroppo gli articoli del 1868, aggiuntivi alla Convenzione del 1864, forse volevano troppo; pur inserendo principi validissimi già recepiti dagli usi di guerra consuetudinari , avrebbero potuto, come si è detto , essere all'origine di contenziosi internazionali, per cui non se ne fece nulla. Ma il progresso ci fu lo stesso, perchè si misero per iscritto in sede internazionale principi generali di protezione . Era, infatti, completamente utopico pensare che un combattente legittimo, valido ed efficiente, salvato in mare da un naufragio e raccolto da una nave ospedale della propria nazione e riportato in patria sano e salvo da questa nave non potesse più partecipare ad operazioni militari , solo perchè la nave ospedale era stata sottoposta ad intercettazione e visita da parte di una nave da guerra avversaria e così via. Invece era molto valida l'affermazione in linea di principio che le navi ospedale potessero operare, anche a loro rischio e pericolo durante una battaglia navale, per la raccolta dei naufraghi e per le cura dei feriti e degli ammalati. Era anche assurdo che una nave-ospedale militare fosse oggetto di preda bellica , (anche se avrebbe continuato sotto bandiera nemica a svolgere la funzione di nave ospedale), mentre invece quella allestita dalle organizzazioni di soccorso non lo fosse, perchè in tal modo nessuna marina da guerra avrebbe allestito delle navi ospedale. In ogni caso si è dovuto aspettare il 1907 prima di avere una Convenzione che proteggesse le vittime della guerra delle forze armate sul mare. Anche se pochi stati ratifo;arunu in tempo le Convenzioni di Gine-
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vra e dell'Aja, si può dire che nella prima guerra mondiale le Convenzioni internazionali furono nel complesso abbastanza osservate. A parte le mostruosità dell'impiego dei gas, le violazioni furono relativamente poche anche se abbastanza gravi, come le dolorose perdite delle due navi ospedale, una russa, la «Portugal» , ed una britannica, la «Asturias»: quella russa silurata di giorno e quella inglese di notte, «malgrado avesse tutti i fuochi regolamentari e tutte le insegne e i distintivi della Croce Rossa». A mio avviso si trattò molto probabilmente di errore umano e gli errori umani, purtroppo, in guerra sono sempre molto dolorosi. Sono portato a pensare così pcrchè il numero di navi ospedale che operò fu molto alto e questi furono i soli due incidenti di rilievo. Vennero bombardati da parte austriaca anche un paio di ospedali dell'Esercito Italiano ed un ospedale della CRI, ma non si tratlò di un bombardamento siste matico. Spesso si trattò , come nel caso dell'ospedale n. 23 della Croce Rossa Italiana il 24 luglio 1916, di una sola bomba da 210, che prese in pieno il locale centrale dove era accantonato l'ospedale: è evidente che una bomba da 210 provochi grandi danni e distruzioni. Sono portato a dire che anche episodi di questo genere rientrano nell'errore umano e che non intaccano minimamente la validità delle Convenzioni internazionali e dei principi umanitari che le stesse sottendono. È vero che l'Italia «errori umani» di questo genere non ne fece , ma non mi pare che degli errori umani possano invalidare i dettati delle Convenzioni internazionali, per quanto essi possano essere stati dolorosi. L'inizio del periodo storico considerato ( e cioè tutti gli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta) fu un periodo abbastanza buio per i nostri regolamenti , anche se in fondo il regolamento sanitario del 1848 era stato un ottimo regolamento. Ma si deve considerare che le cose in quel periodo avvennero troppo in fretta. La campagna del 59, quella dei Mille, le annessioni, la 3" guerra di indipendenza, i tentativi per la liberazione di Roma, la liberazione di Roma stessa, la capitale vagante da Torino a Firenze a Roma, gli impegni continui degli Stati Maggiori, i problemi connessi con la formazione dell'esercito italiano dagli eserciti preunitari, le campagne di pacificazione ed l'antibrigantaggio, le esigenze che almeno tutte le unità di qualunque provenienza fossero, usassero gli stessi regolamenti , fecero sì che molti regolamenti, come l'infelice regolamento sanitario del 1866, fossero già superati se non addirittura vetusti prima ancora di uscire. Essi avevano il solo pregio di unificare per tutti le norme, che erano spesso da studiare cx novo da parte
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degli stessi ufficiali superiori, se non provenivano dalle fila dell'esercito piemontese. Solamente il codice penale militare del 1869, cui si è accennato nel volume I, era un documento di indiscusso prestigio e di avanguardia in campo europeo e mondiale. I nostri grandi regolamenti decollarono negli anni settanta ed ottanta per essere poi in successione armonica ed in piena osservanza dei patti internazionali e delle Convenzioni ratificate dall'Italia. Molto spesso i regolamenti italiani furono precursori delle norme internazionali e, quando ciò non accadeva , essi si adeguarono con immediatezza ai nuovi patti sottoscritti, come è il caso della Convenzione di Ginevra del 1906. Sempre recepirono le norme delle convenzioni internazionali , specie quelle riguardanti le leggi e gli usi di guerra e la protezione dei feriti e degli ammalati e tutte le iniziative umanitarie intraprese, anche quando il Governo non aveva ratificato le convenzioni, come è il caso delle Convenzioni dell' Aja del 1907, delle quali molto tardivamente, nel 1937, venne ratificata solo quella riguardante la protezione delle vittime della guerra sul mare, ma i cui testi , riguardanti la guerra terrestre , vennero già puhhlicati nel 1912 e nel 1915, come si è dimostrato nel Ivolume. Se da un lato le norme, che sono state descritte nel presente capitolo, dettavano le regole alle quali era vincolato il comportamento del militare in guerra, dall'altro lato si può dire che la nostra organizzazione logistica fu all'altezza dei tempi. Ciò è ampiamente dimostrato dagli studi militari e civili, cui si è fatto cenno nel corso del presente capitolo. La povertà delle nostre dotazioni e dei nostri trasporti, rilevata dal Brezzi nel 1905 (il Brezzi nella 1a guerra mondiale era colonnello medico; durante la guerra divenne Maggiore Generale e fu in continuità il Direttore militare della Croce Rossa Italiana , responsabile non solo degli approvvigionamenti dei mezzi , ma anche del loro impiego in linea) venne modificata dopo i validi esperimenti della campagna di Libia del 1911 . Ciò appare molto evidente dalle regolamentazioni logistiche e sanitarie del 1912 e del 1915. La nostra catena di sgombero e la nostra organizzazione di cura del ferito e dell'ammalato era così aderente alle unità in la linea e così tempestiva, anche a costo del pericolo personale del personale sanitario che era addetto alla raccolta sul campo di battaglia dei feriti e dei malati , che il nostro servizio sanitario nella 1" guerra mondiale fu di gran lunga il migliore del mondo. Gli indicatori migliori di questo fenomeno sono il numero percentuale dei morti tra i colpiti sul campo di battaglia, che in Italia fu del 1,2% in meno dei valori medi sul
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fronte francese e su quello russo in terreno di pianura, e sul numero percentuale dei morti nelle prime 24 ore, che fu in Italia del 1,8% in meno rispetto alle medie date dai dati statistici altrui comprese le statistiche austrotedesche. Poichè le armi e le munizioni impiegate erano le stesse non vi è dubbio che il fenomeno sia da imputare solamente alla rapidità della raccolta alla tempestività ed alla competenza degli interventi del nostro personale sanitario. Mentre la catena dei rifornimenti di materiale sanitario non è stata esaminata, in quanto era normale in tutti gli eserciti che i rifornimenti procedessero dal tergo verso le linee, ed essendo le modalità esucutive dei rifornimenti poco rilevanti , dal punto di vista del tema generale trattato nel presente volume, occorre precisare che era ottima l'organizzazione degli sgomberi sanitari e che la catena di raccolta, primo soccorso, cura, smistamento e sgombero della organizzazione sanitaria subì pochi mutamenti di carattere concettuale durante il periodo considerato. La gran<le guerra dimostrò anche, almeno per l'Italia , alcune carenze abbastanza gravi delle Convenzioni Internazionali, alle quali , dopo la guerra, si cercherà di porre rimedio in ambito internazionale. Delle formazioni e del materiale sanitario perduto a Caporetto non fu restituito nulla e quindi si dimostrarono aleatorie le prescrizioni delle Convenzioni relative alla restituzione del materiale sanitario. Inoltre, malgrado le precauzioni prese, il numero di «militi ignoti» tra i caduti degli eserciti era risultato altissimo. Malgrado le prescrizioni delle Convenzioni, personale sanitario catturato ne venne restituito molto poco. Questa era un'altra realtà della quale era necessario tenere conto nel rielaborare le convenzioni. Infatti, le possibilità di trattenere il personale medico dell'avversario, per le esigenze connesse con lo svolgimento di un servizio sanitario corretto e completo nei campi di prigionia, erano così vaste da interdire praticamente delle restituzioni significative. Funzionarono abbastanza bene le tregue e le brevi sospensioni d'armi concordate tra i belligeranti per raccogliere, dopo la battaglia i morti ed i feriti, che erano molti, dato che il trinomio mitragliatrice - reticolato - trincea mieteva moltissime vittime. Funzionarono abbastanza bene i contatti internazionali delle società di soccorso nel senso che tali contatti vi furono e nel senso che furono istituite le Commissioni per i prigionieri di guerra, che si occuparono del rimpatrio dei feriti e dei malati gravi, anche se i lavori di tali commissioni erano molto lenti, e se i contatti erano abbastanza difficili, specie per l'interruzione delle comunicazioni. Le Commissioni erano previste dalle Convenzioni dell'Aja del
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1899 e del 1907 e come ben si vede in Italia tali convenzioni ebbero piena esecuzione almeno per quanto riguarda la particolare materia. Il problema dei prigionieri di guerra era apparso in modo completamente nuovo rispetto alle guerre precedenti, così come quello delle epidemie (basti pensare alla «spagnola», l'influenza che colpì il fronte ncl 1918 e che fece più vittime della stessa guerra nello stesso periodo). Non aveva bene funzionato, malgrado gli sforzi effettuati, l'informazione sui prigionieri di guerra; tanto per dare dei valori alla fine della guerra si scoprì che ben 35.000 italiani, che si credevano prigionieri, in realtà prigionieri non erano e che, quindi, erano scomparsi tra i troppi morti ignoti. Occorre tuttavia rendersi conto di quanto fosse difficile un inventario dei morti e dei prigionieri dopo un disastro delle dimensioni di Caporetto, soprattutto tra i grandi problemi organizzativi della difesa sul Piave e della tenuta nella battaglia del giugno 1918 e della controffensiva finale. Pur rendendomi conto che ciascuna delle considerazioni suesposte meriterebbe una discussione ed un approfondimento particolare, credo di avere dimostrato a sufficienza che per quanto riguarda la protezione e la cura dei feriti e dei malati, le norme internazionali erano state non solo comple tamente recepite d all'Italia, dal livello di vertice fino al livello del combattente individuale , ma che tali norme furono anche applicate in modo totale e valido, compreso tutto quanto riguardava la cura dei feriti nemici catturati sia nelle vittoriose battaglie sull'Isonzo , sia dopo la battaglia di Vittorio Veneto. A conclusione mi sembra di avere a sufficienza dimostrato che I'organizzazione logistica, in generale, dell'Italia e l'organizzazione sanitaria, in particolare, erano state all'altezza delle migliori organizzazioni europee e che tutte le norme umanitarie stabilite dalle convenzioni internazionali erano sempre state recepite con immediatezza dai regolamenti nazionali ed applicate in guerra dai nostri combattenti, talvolta anche inviando presso il nemico, per la cura dei suoi feriti in battaglia , formazioni sanitarie nazionali.
CAPITOLO QUARTO
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Generalità. - Le esperienze della 1• guerra mondiale. - Le regoiamentazioni sanitarie del primo dopoguerra e degli anni venti. - Il progresso delle Convenzioni internazionali negli anni venti i 11 materia di protezione dei feriti e dei malati . - Le regolamentazioni sanitarie per il tempo di guerra degli anni trenta. - Il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale del "1933 relativo al tempo di pace. - Il servizio di sanità nella campagna d'Etiopia del 1935-36. - Regolamentazioni logistico-sanitarie nella 2" guerra mondiale. Le Convenzioni di Ginevra del l 949 ed i protocoll i aggiun tivi del 1977. - Ct:nni storid relativi all'opera della Croce Rossa Italiana dalla I • guerra mondi ale al secondo dopoguerra. - Considerazioni finali .
Generalità
11 periodo storico considerato nel presente capitolo è molto denso di fatti e di avvenimenti e richiederebbe da solo un ampio trattato, anche sotto un'ottica molto particolare di osservazione , quale è quella della protezione dei militari feriti ed ammalati negli eserciti in campagna. Mi sono posto, pertanto, molte limitazioni , tenendo conto soprattutto della tesi che intendo dimostrare in modo assolutamente evidente e cioè che i regolamenti dell'Esercito italiano in materia di protezione dei feriti e malati degli eserciti in campagna: - hanno costantemente recepito tutti i dettati che derivavano dalle convenzioni internazionali in materia di diritto dei Conflitti Armati; - sono sempre stati molto tempestivi nel recepire le nuove norme che scaturivano dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, anche quelli non ratificati;
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- hanno spesso anticipato, con senso concreto ed umanitario molto spinto, i dettati delle Convenzioni; - sono sempre stati strettamente vincolativi in merito al comportamento del combattente italiano in guerra e supportati non solo da Comandanti molto umani alla guida delle unità ed osservanti delle civilissime leggi dello Stato, ma anche da un codice d'onore militare tradizionalmente particolarmente sentito e da un codice penale militare, capace di costringere alla ragione ed alla umanità di comportamento l'agente dello Stato inadempiente. La ricerca, cqme già indicato altrove, si ferma ai regolamenti principali allo scopo di non essere dispersiva, anche perchè nei regolamenti principali sono reperibili tutte le norme, destinate ad essere sviluppate nei regolamenti di minore livello. In omaggio alla cultura ed alla bibliografia militare ho tratto quasi tutto da quest'ultima. Infatti trascurerò l'esame di dati , statistiche e considerazioni relativi alla prima cd alla seconda guerra mondiale , in
quanto per tali guerre vi è una vastissima bibliografia nazionale ed internazionale , mentre mi soffermerò sulla campagna d'Etiopia, che è molto meno conosciuta e che è ancora tutta da scoprire negli archivi militari. T dati consuntivi di tale campagna si cominciavano ad avere nel 1939-40, ma la campagna di Spagna e lo scoppio della seconda guerra mondiale distolsero gli storici nazionali da studi approfonditi su una campagna che era ormai conclusa e sulla quale si prevedevano evoluzioni a breve termine. Ho ritenuto che meritassero dei paragrafi a parte pochi ce nni sulle esperienze in campo sanitario della 1a guerra mondiale, al fine di meglio delineare la piattaforma di partenza. Le regolamentazioni successive sono solo esaminate in quelle parti che hanno attinenza con la protezione dei feriti e dei malati e con la logica che ha guidato gli estensori nella produzione di un corpo normativo veramente completo e notevole. La ricerca è molto particolareggiata fino alla seconda guerra mondiale, allo scopo di produrre i documenti ed i contenuti dei documenti che consentono di affermare che l'Italia è entrata nella seconda guerra mondiale con il corpo normativo più completo, aggiornato ed umanitario del mondo e di tutti gli Stati che hanno partecipato, come belligeranti,al secondo conflitto mondiale, cosi come era stato per la prima guerra mondiale. Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, la ricerca è più difficile, anche per la minore produzione di regolamenti specifici rispetto all'anteguerra; si limita a verificare il recepimento nelle leggi nazionali di tutti
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i nuovi dettati umanitari delle Convenzioni internazionali. Ai regolamenti veri e propri sarà dedicato il Capitolo successivo.
Le esperienze della
r guerra mondiale in campo sanitario
Si può dire in generale che le esperienze di una guerra vinta non sempre sono le migliori ai fini dell'acquisizione di norme, di principi, di concetti innovatori. Chi vince, infatti, è portato a pensare con il trionfalismo della vittoria: tutto quello che si è fatto va bene , tanto è vero che si è vinto, ma questo molte volte è quanto mai pericoloso. Vale la pena di ricordare due ottime pubblicazioni del Generale Guido Liuzzi sulle esperienze in campo sanitario relative alla prima guerra mondiale. Mi riferisco a «Ricordi e pensieri di un ex intendente di armata» pubblicato nel 1922 dal Poligrafico per l'amministrazione della guerra ed «I servizi logistici nella guerra», pubblicato nel 1934 a cura dell 'Editore Carpaccio. Come a nnota Liuzzi, nei servizi «vi è un largo impiego di energia organizzatrice, coordinatrice e dirigente che poco si manifesta al di fuori del suo ambiente e che nei risultati si fonde con l'energia dei combattimenti». Per l'impie go dei servizi «occorre uno studio psicologico, se non superiore, certo più acuto e più sensibile di quello che occorre per l'impiego delle truppe, in quanto che i servizi devono, col loro lavoro , tendere ad uno scopo che viceversa dev'essere raggiunto dall'azione delle truppe». Del suo Libro «I servizi logistici nella guerra» ritengo utile riportare nel testo: - l'allegato n. 1, perchè fornisce il quadro generale dei servizi presso }"Esercito mobilitato nella 1a guerra mondiale . Tale schizzo aiuta a comprendere visivamente il quadro generale dei servizi logistici nei quali si inseriva il servizio di sanità; - lo schema riportato nell'allegato n. 4, perchè costituisce una ben chiara fotografia di guerra, alla data considerata (1918) . È vero che la IV Armata nel 1918 era il mastodonte dell'Esercito Italiano e che non tutti gli Intendenti di Armata avevano un dimensionamento del problema sanitario paragonabile a quello dell'Intendente della IV Armata, però ritengo lo schema molto indicativo per far meglio comprendere la complessità e l'estrema articolazione degli organi sanitari e come i soli problemi sanitari avessero larga parte nei pensieri di un Comandante e di un Intendente in guerra. Dallo schema si rileva il numero, la disloca-
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zione in profondità ed il livello di specializzazione degli ospedali, il problema dello sgombero dei feriti e degli ammalati ed i relativi trasporti necessari, l'articolazione schematica e lo schieramento dei diversi organi esecutivi del servizio sanitario; - lo schema n. 8 che riguarda lo schieramento e le funzioni di organi esecutivi minori del servizio sanitario, sempre operanti nel settore dell'Armata ed a vantaggio dell'Armata in guerra. Le principali sorprese in campo sanitario che la prima guerra mondiale produsse sono bene illustrate nel libro del Liuzzi. La prima, che è a fattor comune per tutti gli eserciti, era quella che tutte le organizzazioni logistiche erano state pensate e strutturate per una guerra di movimento e che, pertanto , male si adattavano ad una guerra di posizione, anche per l'eccesso di mezzi di trasporto a trazione animale. Come annota il Liuzzi il servizio sanitario, a differenza di altri servizi, in tempo di guerra, si risolveva «essenzialmente in un sgombero (dall'avanti all'indietro) ed in un ricupero» mentre «il rifornimento, dall'indietro all'avanti era di poca entità». «A prima vista si potrebbe credere che, predisposto per la guerra di movimento, il servizio si trovi avvantaggiato da una guerra di posizione; ma, a parte il fenomeno già rilevato del maggiore numero di feriti , di malati e di morti provocati dalla guerra di trincea, si verifica ancora il fatto che la stabilizzazione della fronte obbliga a trasportare indietro, e per lungo tratto, tutti gli infermi e, finchè possibile, anche i morti; mentre che nelle guerre di movimento, sgomberando le truppe dal terreno dell'azione, la raccolta, il ricovero e la cura dei feriti, almeno in un primo tempo, vengono fatti più speditamente sul posto, con immenso vantaggio del servizio e cioè dei feriti». Nel complesso l'organizzazione sanitaria nazionale era molto buona, ben collaudata e le dotazioni erano all'altezza dei tempi e dell'arte medica per cui, tutto sommato, il servizio di sanità risultò nel complesso molto efficente. Un'altra grave remora era l'ambiente topografico dei vari settori operativi. Si pensi ad esempio alle gravi difficoltà che dovette superare il servizio sanitario in relazione al carattere montuoso di tutta la zona di frontiera, con poche strade, per di più disagevoli, con pochi fabbricati e centri urbani, con scarsa popolazione e con inadeguate risorse locali. Malgrado i troppi mezzi di trasporto ippotrainati le salmerie erano relativamente scarse, così come le attrezzature per trasportare i feriti a dorso di mulo. Nei terreni montani le zone logistiche erano assolutamente sature
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e le scarse comunicazioni, strade, sentieri, viottoli, rendevano il problema dei rifornimenti e degli sgomberi molto disagevoli, specie per gli sgomberi sanitari. Il periodo di neutralità, fino al maggio 1915, fu un periodo di 1avoro frenetico, perchè ,i n quel breve arco di tempo si dovettero colmare imprevidenze ed insufficenze precedenti, specie in campo logistico e sanitario. Si ebbe anche il vantaggio di acquisire materiali con l'ottica e con la logica di chi avrebbe dovuto subito dopo impegarli e, di conseguenza, il lavoro fu molto proficuo. In particolare furono costituiti depositi molto consistenti verso il confine, si potenziarono le strade, si costruirono tronchi ferroviari, si rinforzarono i ponti , si allestirono mulattiere e teleferiche, si predisposero baraccamenti per gli ospedali, pur con i limiti imposti dalla grande fretta, dalla stagione invernale e con le remore imposte da una «neutralità» che evolveva in modo sempre più palese verso la guerra. La neutralità consentì anche una mobilitazione buona e graduaic cd un buon amaìgama , preparazione cà aàòcslramcnto delle truppe alle esigenze di guerra. Come ricorda il Liuzzi «il servizio di sanità fu sorpreso da un numero di feriti da schegge di proietti di artiglieria assai superiore al previsto , da molti feriti di nuove armi da trincea (bombe, lanciafiamme , ecc.) , dalle necessità di provvedere a molte disinfezioni e disinfestazioni, al rifornimento complesso dei materiali per la difesa contro i gas, non che a tutte le esigenze di una estesa zona ospedaliera contumaciale». Fu molto sensibile anche il problema della costruzione di baraccamenti, specie nelle zone alpine poco abitate, ai quali appoggiare i magazzini e gli ospedali e per ricoverare di inverno le truppe a riposo, che richiesero una grossa catena industriale che andava dal taglio dei boschi, all'allestimento delle segherie e, poi, alle falegnamerie. Nell'insieme il maggior numero di feriti e malati e la maggiore durata della guerra imposero di trattenere e curare negli ospedali di Armata il maggior numero possibile di malati e feriti allo scopo di consentirne il ricupero come combattenti. Tanto per dare un'idea, mentre all'inizio della guerra si sgomberavano a tergo sul territorio i feriti ed i malati non guaribili entro 15 giorni, già nel settembre 1915, si trattenevano sulle formazioni sanitarie delle Armate gli Ufficiali ricuperabili entro 60 giorni ed i militari ricuperabili entro 30 giorni, con un notevole aggravio e moltiplicazione sia degli ospedali sia dei convalescenziari, nella zona delle retrovie affidata alle Armate. Nel complesso le unità sanitarie che furono assegnate all'esercito mobilitato ebbero la seguente consistenza:
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- sezioni di sanita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 - reparti someggiati di sanità per alpini . . . . . . . . . . . . . 7 - ambulanze chirurgiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - ambulanze radiologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 - ospedali da 50 letti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 - ospedali da 100 letti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 - ospedali da 200 letti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 - ospedali di tappa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - sezioni disinfezi,me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - treni attrezzati da 360 barelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Gli ospedali di riserva , che funzionarono in ambito territoriale a disposizione delle unità, ebbero una disponibilità complessiva di 363.136 letti. Furono inoltre distribuiti: 200 lavanderie da campo, 850 autoambulanze e 720 carri per trasporto feriti. Il campo della politica di sgombero portò a creare presso le Armate le consulenze chimiche, le ambulanze chirurgiche, quelle radiologiche , queHe stomatoiatriche , i depositi di convalescenza e tappa per gli Ufficiali e la truppa , i gruppi chirurgici, le stazioni di smistamento degli infermi. Anche gli ospedali alle dipendenze dcll' Armata si specializzarono secondo le specialità di chirurgia e di medicina e vennero concentrati per zone. Anche le esigenze di igiene e profilassi delle malattie infettive richiesero una particolare organizzazione, la creazione ed il pontenziamento di organi, come le sezioni di disinfezione, i laboratori batteriologici, i campi contumaciali per le truppe e per gli operai, i campi contumaciali per i prigioneri di guerra ed i treni contumaciali. Alla profilassi delle malattie infettive si provvide con le vaccinazioni antivaiolose, anticoleriche, antitifiche , antitetaniche , oltre che con misure di isolamento e di disinfezione. I risultati raggiunti nel complesso furono veramente ottimi, specie se si conside rano i dati statistici disponibili . Ad esempio presso la 4a Armata, dal gennaio all'ottobre 1918, si ebbero 196.559 ammalati (si ricordi che in quel periodo esplose la «spagnola», che fece moltissime vittime anche tra il personale sanitario) e 29701 feriti, per un totale di 226.260 colpiti. Di questi ben 143.460 rientrarono in servizio. I morti furono 9.192 dei quali 5.020 morirono sul campo e 4.172 negli ospedali , oltre la metà dei quali morì per broncopolmonite dovuta a complicanze della «spagnola». Statistiche alla mano, che danno il crudo spettacolo di quanto costi una guerra in vite umane , il confronto con i dati degli altri eserciti ci fa
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vedere come l'Italia nella 1a guerra mondiale ebbe un servizio sanitario veramente eccellente, specializzato e preparato al compito. Occorre ricordare anche che tutti i migliori medici e chirurghi nazionali spontaneamente operavano molto frequentemente al fronte, al fine di portarvi la loro competenza e capacità nel salvataggio di vite umane amiche e nemiche. «Mantenendoci sempre nell'ambito della 4a Armata, siamo in grado di aggiungere che, mentre il ricupero in zona dal giugno al settembre 1915 erasi limitato al 38%, nel 1916-17 esso salì al 67%, segnando in taluni mesi la percentuale di 88% e 92%, e dimostrando tutta l'efficacia dei provvedimenti adottati. Fra questi ricordiamo ancora l'istituzione di una commissione centrale presso I' Intendenza Generale e di una giunta sanitaria di Armata presso ciascuna Intendenza, col compito di vigilare in zona di guerra sull'osservanza delle disposizioni relative al ricupero degli uomini. Anche il servizio an tigas venne ad aggravare sensibilmente l'orga-
nizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario. Esso acquistò fin dapprincipio un carattere di speciale urgenza e assunse progressivamente grande importanza , a mano a mano che il ne mico accrebbe i mezzi di offesa, fino a concretarsi in un sistema difensivo collettivo e individuale, capace di rendere vano ogni disperato sforzo fatto dal nemico coi gas. Le perdite dovute ai gas furono contenute in limiti ristretti, e i ricuperi dei colpiti furono invece molto confortevoli. Fu anche questa un'opera di difesa grandiosa, che impose nuova specializzazione, molti mezzi, numerosi materiali, appositi stabilimenti, e che dalle più avanzate trincee si estese passo passo fino alla zona dell'Intendenza Generale, dove si costituì un magazzino antigas, quale pronta riserva delle Armate». «Circa tre milioni di respiratori inglesi vennero distribuiti, centinaia di migliaia di indumenti protettivi assegnati alle Armate, materiali di ogni genere approntati in territorio dai laboratori militari ed ausiliari, tonnellate di prodotti furono ricercate, trovate e somministrate, migliaia di recipienti di ossigeno sotto pressione fabbricati e depositati presso ogni stabilimento con adeguate scorte di ossigeno, ecc.» (1). «Infine non possiamo tacere la scuola medica da campo, che durante il conflitto fu istituita in zona di guerra, per fare conseguire la lau(1) Dal volume «I rifornimenti dell'esercito mobilitato durante la guerra alla fronte italiana (1915-1918)» del Ministero della Guerra - Stato Maggiore Centrale- Ufficio Segreteria 1924.
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rea agli studenti di medicina chiamati alle armi e iscritti agli ultimi corsi universitari . Se da un lato questa scuola risultò una nuova prova dei criteri pratici e morali suscitati da11a guerra, da un altro lato essa fu il coronamento deU'ammirevole e multiforme attività del nostro corpo sanitario. Dalla grande guerra uscì davvero eletta e nobile la figura del medico militare, che, dolc~mente confortato da11'ausilio di pietà del cappellano e della crocerossina e vivamente illuminato da11'aureola dell'umana riconoscenza, si rivelò il più strenuo combattente e l'artefice più degno delle più benefiche vittorie! ». L e regolamentazioni sanitarie del primo dopoguerra e degli anni venti
Dopo la 1a gue rra mondiale i servizi si stabilizzavano, le formazioni sani tarie si standardizzavano (specie ai minori livelli d i Comando, fino al livello di divisione) ed e ntrava di forza nelle formazioni il nuovo mezzo di trasporto automobile, destinato a rivoluzionare tutta la logistica . Dalle dispense delle Scuola Centrale di Fante ri a, edite nel 1920 dallo stabilime nto tipografico «Mod erno» di Civitavecchia, si ha la netta sensazione di questo mutato stato di cose. Anche se la pubblicazione fondamentale logistica di base rimane quella del 1916, già illustrata nel capitolo precedente, è facile intravvedere il fervore con il quale le novità venivano recepite. I compiti istituzionali del servizio di sanità rimanevano quelli tradizionali di: vegliare sulla salute delle truppe ; assicurare la raccolta, la cura e lo sgombero di malati e feriti ed il ricupero degli uomini , risanare il campo di battaglia ed assicurare la preparazione del personale sanitario ed il rifornimento dei materiali sa nitari. Nell'ambito divisionale e dei minori reparti l'esperienza di guerra aveva porta to ad una organizzazione molto più capilla re e sperimentata in modo pratico . La sezione di sanità per Divisione di fanteria si era standardizzata e si componeva di un reparto carreggiato e di due repa rti someggiati. Era composta da 14 Ufficiali, 438 Sottufficiali e truppa, 32 quadrupedi da tiro, 64 muli da soma, 15 cassette, 2 a utocarri, e 8 autoambulanze. Poteva articolarsi in tre frazioni , capaci di funzionare separatamente in modo autonomo. Era normale che alla Divisione fossero assegnati degli ospedali da 50 letti ( elevabili a 100, ricorrendo a risorse locali) per le esigenze di degenza post operatoria dei feriti e dei malati.
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Il comando della sezione di sanità divisionale si articolava in: - un nucleo di smistamento, incaricato della raccolta dei feriti, della medicazione di quelli meno gravi e della ripartizione di quelli che dovevano essere destinati ai vari ospedali delle retrovie, secondo la loro specializzazione; - un nucleo chirurgico, dotato di baracca operatoria e di adeguati strumenti chirurgici, per la cura dei cavitari e degli intrasportabili; - un nucleo disinfezione, che si interessava dell'igiene e della profilassi delle truppe, delJa bonifica del territorio, del risanamento del campo di battaglia, dello sgombero dei contagiosi, della sistemazione delle tombe, degli impianti delle stazioni di bonifica per le truppe, della potabilizzazione dell'acqua. Ai minori livelli il funzionamento del servizio era molto standardizzato. Gli Ufficiali medici dei corpi stabilivano l'ubicazione dei posti di medicazione alla minor distanza possibile dalla linea di combattimento, che rispondevano ai requisiti dettati dalla Convenzione di Ginevra. Di norma un reggimento aveva un unico posto di medicazione in posizione centrale, oppure ne aveva uno per ciascun battaglione. Al posto di medicazione i feriti erano trasportati dai portaferiti dei corpi. Quelli meno gravi venivano avviati a piedi (sotto scorta, se si trattava di prigionieri di guerra) alle sezioni di sanità, gli altri erano avviati in barella con qualunque mezzo di ripiego, comprese le ambulanze della sezione di sanità, che facevano la spola tra questa ed i posti di medicazione. Le sezioni di sanità si impiantavano nei pressi dei posti di medicazione, secondo le prescrizioni della Convenzione di Ginevra, in località il più possibile riparate, dove vi fossero fabbricati ed acqua, allo scopo di un migliore funzionamento. Esse impiegavano i propri portaferiti ed i propri mezzi per andare a prendere i feriti nei posti di medicazione, ai fini dell'ulteriore trattamento. Appena giunti alla sezione di sanità i feriti (militari amici, nemici, civili) venivano divisi in «trasportabili» e «non trasportabili». I «non trasportabili» venivano affidati al nucleo chirurgico. I trasportabili venivano divisi in feriti leggeri, che rientravano al corpo dopo le medicazioni e le cure del caso, e feriti gravi che venivano sgomberati sugli ospedali retrostanti. In caso di avanzata o di ritirata della Divisione si costituiva un ospedale, al quale si lasciavano tutti i feriti in degenza e la sezione di sanità seguiva la propria grande unità. È facilmente constatabile come le novità concettuali siano poche, mentre l'adeguamento dei mezzi e la standardizzazione delle procedure rendeva snelle ed agili le formazioni sanitarie delle unità operative.
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Un primo tentativo di rifacimento dell'ottima pubblicazione n. 150 della serie dottrinale, del 1916, si fece nel 1924. In tale anno il «Ministero della Guerra - Stato Maggiore Centrale - Reparto ordinamento e mobilitazione - Ufficio Servizi», faceva uscire, sotto forma di «bozze di stampa», a carattere riservato, la pubblicazione senza numero «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi logistici in guerra». Il numero dei servizi veniva ridotto a nove (sanità, commissariato , artiglieria, genio militare, veterinario, trasporti, genio civile, postale e delle re trovie) anche se la riduzione era più formale che sostanziaìe, dato che le funzioni logistiche da assolvere erano se mpre le stesse. La pubblicazione aveva il merito di mettere ordine nella terminologia , di costituire organi ana loghi per ciascun servizio , di suddividere e specificare in modo netto ed inequivocabile le funzioni e le attribuzioni di ciascun livello di comando operativo e logistico. Il termine «ambulanza» veniva usato o per autoambulanze o pe r battelli fluviali, o costieri , o lagunari . Negli organi esecutivi venivano menzionati tutti i mezzi nati dalle esperienze di guerra, come le ambulanze radiologiche, quelle chirurgiche, quelle odontoiatriche, le sezioni disinfezione ai vari livelli , che erano ormai tutte autoportate , le se zio ni di autoambulanze, le navi ospe dale, i laboratori chimici campali, chimico batteriologici e tossicologici e venivano confermati i posti soccorso ferroviari (e marittimi, nei principali porti). Tra i molti meriti di questa pubblicazione , che fu in vigore a livello sperimentale e non ufficiale dal 1924 fino agli inizi degli anni trenta , vi era anche quello di avere stabilito più chiaramente la differenza tra le zone operative e quelle logistiche, la ripartizione delle diverse zone di sgombero sanitario , la pra tica codificazione di molte delle esperienze tratte dalla guerra (specie per quello che riguarda: la organizzazione degli ospedali per i «contagiosi» ed i «lazzaretti», degli ospedali contumaciali , dell'organizzazione dei campi di contumacia e dei campi per prigionieri di guerra , le misure per il funzionamento del servizio di igiene e profilassi). Dato l'elevatissimo numero di caduti in guerra ignoti venivano migliorate e stabilizzate le norme per la constatazione delle morti, il riconoscimento dei cadaveri ed il seppellimento delle salme. Le stesse norme di rilevamento delle statistiche sanitarie erano molto valide, p erchè basate sulla pratica esperienza che ve niva dalla guerra. I treni sanitari gestiti dalle autorità militari erano solamente i così detti «treni attrezzati,,, mentre i «treni ospedale» erano comple tamente
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devoluti alle associazioni di soccorso, così come la gestione delle «navi ospedale» e delle ambulanze fluviali e lagunari. La pubblicazione aveva anche il merito di codificare quanto veniva devoluto alle Associazioni di soccorso nel concorso all'opera del servizio sanitario militare. Le associazioni citate dall'art. 107 erano la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta. Quest'ultimo, però, si limivava ad una azione di concorso nello sgombero dei feriti e dei malati, dalle zone di guerra a quella territoriale mediante la gestione di treni ospedale. La Croce Rossa Italiana, invece , svolgeva un'opera molto più profonda e capillare dato che provvedeva, oltre a concorrere allo sgombero, anche alle attività di cura. Gli organi esecutivi di cui disponeva la CRI erano pertanto molto più vari ed articolati. Si trattava, infatti , (art. 108) di ospedali chirurgici mobili , ambulanze radiologiche, bagni mobili, colonne di veicoli automobili, treni ospedale, posti di soccorso ferroviari e marittimi, navi ospedale, ambulanze fluviali e lagunari. L'organizzazione del servizio in guerra era grosso modo la stessa delineata dalla pubblicazione del 1916. L'estensore del regolamento si preoccupava (art. 63) di precisare che le autoambulanze servivano solo per il trasporto di feriti e di malati: è ovvio che, per l'i niziale grande penuria di mezzi automobilistici, sulle ambulanze doveva viaggiare molto «personale e materiale improprio» e tale da danneggiare le sofisticate e delicate attrezzature di pronto soccorso di bordo. Come era ormai tradizione (art. 65) i posti di medicazione dei Corpi in combattimento dovevano sempre essere molto a ridosso delle unità da supportare, e sempre inalberare la bandiera nazionale e quella di neutralità , ed «assistere non solo i feriti del proprio corpo e di altri corpi dell'esercito nazionale od alleato, ma anche i feriti dell'esercito nemico». Pare strano, ma i civili feriti nella zona di guerra non sono mai nominati. Ciò è dovuto credo a quelli che si chiamano gli usi consuetudinari di guerra che non c'è bisogno di nominare nei regolamenti. Infatti era assolutamente normale che, se si curava anche il nemico ferito, si curasse in ogni caso e si soccorresse anche il civile, che in zona di combattimento riportasse delle ferite a ~ausa della guerra. Se i segnali di neutralità prescritti dalle Convenzioni di Ginevra erano sempre esposti nei posti di medicazione, essi, a maggior ragione, erano d'obbligo in profondità, nelle formazioni sanitarie più complesse e più arretrate, specie dopo l'avvento dell'arma aerea e, quindi , del configurarsi di una minaccia dal cielo.
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Come al solito, nei posti di medicazione si operava solo nel caso in cui, da11'intervento immediato, potesse dipendere il salvataggio della vita del ferito , altrimenti le operazioni erano fatte dal nucleo chirurgico della sezione di sanità (solo per gli intrasportabili) più arretrato o dagli ospedaU schierati in profondità. Le norme in caso di avanzata e di ritirata erano le stesse delle pubblicazioni precedenti , così come il_rispetto dei dettami della convenzione di Ginevra era assicurato in modo esplicito negli articoli da 68 a 80, anche per i prigionieri di guerra (art. 88 e 95). La pubblicazione dedicava l'intero capitolo XII alla influenza della guerra aerea in campo logistico. È ovvio che il nuovo mezzo preoccupava grandemente non solo la gestione delle retrovie di una Armata in guerra, ma anche il possibile coinvolgimento del territorio, delle città e delle popolazioni civili. In particolare si paventava (siamo nel 1924) l'uso dei gas da parte degli aerei. Le norme erano piene di buon senso, si preoccupavano deììa viabiìità alternativa e dei problema dei pomi sui fiumi allo scopo di disporre sempre di itinerari alternativi per i flussi dei rifornimenti e per gli sgomberi. L'art, 334 annotava che «è opportuno che i servizi sanitari che debbano essere impiegati necessariamente in prossimità della zona del fuoco (quali , ad esempio, le sezione di sanità ed alcuni degJj ospedali da campo più avanzati) siano tenuti lontani dalle Jinee di schieramento della nostra artiglieria, al fine di evitare che essi vengano coinvolti negli attacchi aerei diretti contro le batterie». «Per gli altri stabilimenti sanitari più arretrati, invece, saranno scelte località bene appartate, di nessuna importanza strategica e dove, possibilmente, non siano altri elementi di truppa e servizi, specie magazzini, presso i quali è più intenso il movimento di carriaggio. Vi saranno collocati i segni della convenzione di Ginevra, in modo da renderli conoscibili dall'alto». Come si vede in questo caso la regolame ntazione italiana anticipava, con norme pratiche, quanto verrà regolamentato insede internazionale nel 1929 e, ancora di più , nel 1949 e nel 1977, dettando norme piene di buon senso e volte a rendere possibile l'applicazione delle Convenzioni internazionali anche con l'avvento del nuovo mezzo di lotta. È ovvio che la prima conseguenza dell'avvento dell'arma aerea era la necessità di frazionare le risorse disponibili, allo scopo di evitare di andare in crisi con i materiali critici presso gli organi di rifornimento. Nel periodo che si considera, veniva anche consolidata e regolamentata quella particolare branca che si identifica con il «Servizio chimico sanitario presso l'esercito di campagna», da non confondere con il
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servizio chimico militare, che si occupava di chimica bellica, sotto l'aspetto offensivo e difensivo. Il «laboratorio chimico per Corpo d'Armata» ed il «laboratorio chimico-batteriologico-tossicologico di Armata» erano anche loro dei così detti figli della guerra, che esplicavano la loro attività prevalentemente nel campo dell'igiene e della profilassi e, in generale della tutela della salute delle truppe. Ottime per il tempo, erano anche le dotazioni delle cassette regolamentari per l'analisi dell'acqua e del vino e delle cassette per ricerche chimico-cliniche. Nel complesso tale pubblicazione ebbe poca rilevanza, così come non ne ebbe la «bozza» dal titolo «I servizi logistici», edita dal Ministero della Guerra nel 1929, dato che entrambe le pubblicazioni furono superate dalla pubblicazione «Norme Generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi in guerra» , edizione 1932, che sostituiva in via definitiva la vecchia pubblicazione 150 del 1915. Il progresso delle Convenzioni internazionali negli anni venti in materia di protezione dei feriti e dei malati Nel volume I ho già trattato della evoluzione delle convenzioni internazionali nel periodo tra le due guerre mondiali e, pertanto rinvio , per le questioni di carattere generale , alle considerazioni che ho già espresso. In questa sede mi sembra significativo richiamare i progressi spiccioli fatti in materia di protezione dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna, dato che questa è la materia oggetto del presente volume. In tale quadro assumono particolare significato sia il Protocollo di Ginevra del 1925 che interdiceva l'uso dei gas, sia la Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 sul «miglioramento della sorte dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna», che merita un esame approfondito, per meglio comprendere i relativamente pochi passi avanti che si sono fatti rispetto al testo della Convenzione del 1906. Il testo di tale convenzione è riportato in allegato 7 , così come si trova nel regolamento dell'Esercito Italiano, relativo al Servizio di Sanità, del 1933. La revisione della Convenzione di Ginevra del 1906 avvenne nel 1929, precisamente nel momento in cui il «Patto Kellog» entrava in vigore. Con tale patto le grandi e piccole potenze mondiali dichiaravano di rinunciare alla guerra come mezzo di politica internazionale e sembrava decisamente contraddittorio che le stesse potenze si occupassero, nello stesso tempo, di rivedere le norme dettate da una convenzione che era valida per il solo tempo di guerra.
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Ma è chiaro che il buon senso e la pratica quasi sempre prevalevano sull'utopia in quanto, purtroppo, la guerra è sempre stata connaturata con la vita ed il progresso della società umana. Così come era successo nel 1906, la revisione del 1929 della Convenzione di Ginevra del 1864 si preoccupava più di portare avanti norme molto pignolesche, precise ed appplicabili, che non istanze o principi nuovi. Ma norme internazionali molto precise erano, se fattibili, molto utili e molto necessarie in operazioni. Enunciazioni utopiche lasciavano il tempo che trovavano , mentre regole precise , norme applicabili, principi umanitari recepiti e tradotti in disposizioni pratiche semplici, potevano essere di grande ausilio nel problema della umanizzazione del fenomeno guerra. Non ci si deve meravigliare delle lunghe discussioni su dettagli apparenti, come ad esempio quello di come il soldato dovesse portare il piastrino di riconoscimento, perchè occorre ricordare le migliaia d i morti ignoti, che la 1a guerra mondiale produsse in modo macroscopico su tutti i fronti. Poi venivano aggiunti dei dettagli molto importanti relativi al simbolo di immunità, che abbiamo visto essere sempre prescritto dai regolamenti italiani: era, infatti, molto importante che il simbolo assicurasse garanzia e tutela e che fosse garantito da ogni forma di abuso, che avrebbe potuto automaticamente far decadere le immunità previste per la salvaguardia dei principi di umanizzazione dei conflitti. Inoltre il mezzo aereo, come veicolo da trasporto di feriti e malati , faceva la prima comparizione ufficiale negli accordi internazionali relativi al tempo di guerra. Esso era infatti il principale figlio della guerra ed il mezzo nuovo in assoluto, che poteva dimostrarsi non solo arma risolutrice dei conflitti, ma anche vettore di mezzi offensivi di distruzione di massa. Gli articoli della Convenzione del 1929 ricalcavano praticamente quelli del testo del 1906. In particolare il Capitolo I che riguardava i feriti ed i malati conteneva poche novità. La versione del 1929 era più generica nell'articolo 2 in merito agli accordi che i belligeranti potevano stabilire tra loro. In particolare, rispetto al testo del 1906, scompariva la possibilità di restituirsi i feriti al termine di uno scontro, di rinviare nel loro paese i feriti dopo la guarigione e di internarli in uno stato neutrale, dato che tutte queste norme non avevano avuto alcuna pratica attuazione in nessun fronte durante la grande guerra. Invece la tragedia della guerra di trincea suggeriva di modificare l'articolo 3, prevedendo come normali interruzioni del fuoco locali dopo gli scontri, allo scopo di raccogliere i morti ed i feriti rimasti tra le line,: contrapposte. L'art. 4 si dilungava sul riconoscimento dei morti e
Autoambu lanza (tratta da pub . n° 2421 del :Vlin istero della Guerra - 1932 - Istru~ione sul fe111b o dei po11aferiti, degli infermieri e degli aiutanti di sanilà )
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sulle modalit~ della loro tumulazione, e su11'invio tempestivo di notizie in merito ai morti ed ai feriti raccolti sul campo di battaglia, per l'informazione dei familiari , con l'aiuto, ove possibile, delle popolazione civili (art. 5). Il Capitolo Il, che trattava delle formazioni e degli stabilimenti sanitari e della loro protezione, era sostanzialmente analogo a quello della Convenzione del 1906. Si inseriva però un elemento di confusione, nella clausola a) dell'art. 8, che ammeiteva che personale e materiale del servizio veterinario potessero trovarsi nelle formazioni o negli stabilimenti sanitari, senza però fame parte integrante. Infatti una infermeria quadrupedi , Jogisticamente parlando, era assimilabile ad una officina di riparazione di mezzi di trasporto militari e non aveva certo alcun motivo di fruire di immunità particolari. Nè bisogna confondere le norme delle Convenzioni di Ginevra con quelle delle società protettrici degli animali . Si trattava perciò di una norma inutile ed insulsa , che era molto meglio se non ci fosse stata , perchè poteva prestarsi a degli abusi di carattere internazionale con relativi contenziosi. Il capitolo III, che riguardava ii personaie sa nitario e religioso, portava poche novità. Era assimilato (art. 9) al personale sanitario anche il combattente che veniva istruito come portaferiti, o infermiere ba relliere, e all'atto della cattura fosse stato impiegato in tali compiti, purchè fosse munito di una carta di identità particolare. Come nelle convenzioni precedenti, tale personale non doveva essere trattato e considerato come prigioniero di guerra. Allo stesso trattamento aveva diritto 11 personale delle società di soccorso e tali società, ufficialmente riconosciute, dovevano essere comunicate in sede internazionale dallo stato fin dal tempo di pace o all'inizio delle ostilità. li personale sanitario catturato sarebbe stato restituito alla parte avversa quando sarebbe stato «permesso dalle esigenze militari». Nel 29 si stabilì (art. 12) che nell'attesa sarebbe stato impiegato nella cura dei connazionali feriti e malati, sotto la direzione della Parte avversa. Questa clausola, che era di apparente buon senso, in pratica, come dimostrò poi la 2a guerra mondiale, dava la scappatoia per non restituire nessuno. Infatti le esigenze di cura, igiene e profilassi e la gestfòne sanitaria di un campo per prigionieri di guerra poteva far inventare tali e tante «funzioni mediche» da consentire di trattenere tutto il personale sanitario catturato in via quasi definitiva. D'altra parte la 1a guerra mondiale aveva dimostrato che ben poco personale sanitario era stato restituito e, in nessun caso, materiale sanitario. Si trattava in sostanza di
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enunciazioni di principio alle cui spalle non vi era una pratica di guerra ed una pratica operativa consolidata. Le nonne del capitolo IV, che trattava degli stabilimenti e dei materiali sanitari, restavano sostanzialmente invariate, così come quelle utopiche, concernenti la restituzione. Nel Capitolo V, relativo ai trasporti sanitari, faceva la sua apparizione il velivolo sanitario, che doveva essere dipinto di bianco con i segni internazionali ben visibili da sotto, da sopra e dai lati, vicini ai distintivi di nazionalità. A tali velivoli era proibito il sorvolo della zona delle operazioni , del fronte in generale e del territorio nemico, salvo particolari accordi. Se tali accordi ci fossero stati, l'aereo doveva obbedire a qualunque ordine di atterraggio a fini di controllo. In caso di atterraggio imposto o fortuito in territorio nemico i feriti e malati sarebbero stati soggetti ai benefici della Convenzione, mentre l'equipaggio e il personale di bordo sarebbero stati restituiti solo con la clausola di essere adibiti per tutta la guerra esclusivamente a voli di carattere sanitario. L'uso di aerei sanitari fu largamente generalizzato dall'Italia nel corso della campagna d'Etiopia del 1935-36. Il Capitolo VI era dedicato al segno distintivo : venivano introdotti oltre alla Croce Rossa , la Mezzaluna Rossa ed il Leone e Sole Nascente Rosso per l'Iran. Erano meglio specificati i documenti di cui il personale sanitario e assimilato doveva essere munito, per godere della protezione internazionale, e le norme per l'uso dei simboli internazionali in tempo di pace e di guerra. I capitoli VII (relativo all'applicazione e all'esecuzione della Convenzione) e VIII ( relativo alla repressione degli abusi e delle infrazioni) e le disposizioni finali non meritano alcun commento particolare, poichè ricalcano gli usi per i documenti e gli accordi internazionali dell'epoca. In sintesi si può dire che le novità, malgrado un fenomeno bellico macroscopico come la prima guerra mondiale, furono veramente poche sul piano dei principi e dei concetti acquisiti mentre lo sforzo fu fatto principalmente sul piano della precisazione di nonne vaghe , tendendo a dare alle stesse fattibilità e concretezza. Le regolamentazioni sanitarie per il tempo di guerra degli anni trenta
a. Generalità Sotto il punto di vista della produzione di leggi di guerra, leggi per
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la guerra, regolamenti militari volti alla guerra, posso affermare che nessun decennio della storia d'Italia possa essere neppure lontanamente paragonato agli anni trenta. Solo forse gli anni novanta del secolo scorso videro una massa di regolamenti altrettanto cospicua, ma non sempre si è trattato di regolamenti principali e di norme fondamentali, così come negli anni trenta. Le pubblicazioni principali che dettavano o che richiamavano norme nazionali o internazionali riguardanti la protezione dei feriti e dei malati in guerra, a parte la legge di guerra alla quale farò cenno, sono le seguenti: (1) Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore: «Norme Generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra»; ed. 1932 del Poligrafico dello Stato; (2) Ministero della Guerra. Pub. 2421: «Istruzione sul servizio dei portaferiti , degli infermieri e degli aiutanti di sanità»; ed. 1932 del Poligrafico dello Stato; (3) Ministero della Guerra. Direzione Generale di Sanità Militare. Pub. n. 2690: «Appendice all'istruzione sul servizio dei portaferiti, infermieri e aiutanti di sanità»; ed. 1934 del Poligrafico dello Stato; (4) Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Pub. n. 2747: «Istruzione per il servizio di sanità in guerra» (Allegato n.1 alle norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra); ed. 1935 del Poligrafico dello Stato; (5) Ministero della Guerra. Direzione Generale di Sanità Militare. Pub. n. 2915: «Regolamento per il trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra»; ed. 1936 del Poligrafico dello Stato; (6) Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Pub. n. 3118: «Servizio in Guerra», uscita a firma del Sottosegretario di Stato Pariani, sotto forma di «bozza di stampa»; ed. 1937 del Poligrafico dello Stato; (7) Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Pub. n. 2442: «Norme Generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra» (la ristampa dell'edizione 1932); ed. 1938 del Poligrafico dello Stato. Ciascuna delle predette pubblicazioni, data anche la rilevanza che le stesse ebbero nella 2a guerra mondiale, merita un breve commento per quelle parti che trattano direttamente della protezione dei feriti e dei malati.
Tenda da medicazione mod. 1931 (tratta da pub. n° 2690 della Direzione Generale di Sanità Militare - Mini stero de lla Guerra - 1934 Appendice all'Istruzione sul servizio dei portaferiti. degli infermieri e degli aiutanti ai sanità)
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b. La legge di guerra
Mi sembra logico iniziare la trattazione dalla legge di guerra (anche se la stessa è del 1938 e, da un punto di vista cronologico, andrebbe esaminata successivamente) per la sua grandissima importanza, per il fatto che essa era una legge e non un regolamento, per il fatto che essa era strumento legislativo nazionale, non esclusivo per le Forze Armate, e , da ultimo, per il fatto non trascurabile che essa era interforze e non riservata all'Esercito. Di regola dovrei trattare anche della civilissima legge di neutralità, uscita nello stesso anno, ma alla stessa ho fatto sufficente cenno nel primo volume, tanto da poterla trascurare . Per quanto si riferisce alla protezione dei feriti e dei malati in guerra, credo che le parti più significative della legge di guerra italiana siano le seguenti: (1) art. 27: che riconosce la qualifica <li legittimo belligerante alla popolazione civile, che effettui una «leva di massa», cioè che prenda spontaneamente le armi per combattere le forze d 'invasione , senza avere avuto il tempo di organizzarsi, purchè porti apertamente le armi e si attenga in combattimento alle leggi ed agli usi di guerra. Ciò comporta in modo automatico il diritto al rispetto , alla raccolta ed alla cura per i feriti e malati ed il successivo trattamento come prigionieri di guerra; (2) art. 35: che vieta, al militare nazionale «di usare violenza proditoria», di «uccidere o ferire un nemico a tradimento o quando questi, avendo deposte le armi e non avendo più modo di difendersi , si sia arreso a discrezione» e «di sparare contro i naufraghi del mare o dell'aria»; (3) art . 36: che proibisce ai militari nazionali l'uso indebito dei «segni distintivi della Croce Rossa e delle altre associazioni di soccorso autorizzate, deUe navi ospedale e degli aeromobili sanitari; ( 4) art. 43: che sancisce la protezione delle formazioni sanitarie mobili , degli stabilimenti fissi del servizio sanitario, delle navi ospedale e di quelle ospedaliere, degli aeromobili sanitari muniti dei segni distintivi previsti dalle convenzioni internazionali; (5) art. 44: che stabilisce la protezione degli ospedali civili e degli altri centri di raccolta di malati e feriti, purchè muniti di segni distintivi facilmente visibili a grande distanza e a quota elevata; (6) art. 46: volto a stabilire il rispetto e la protezione di città o località sanitarie o di sicurezza, esclusivamente destinate ai servizi sanitari, o al ricovero della popolazione civile. In tale articolo la legge di guer-
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ra italiana anticipa le convenzioni internazionali del 1949, che sanzioneranno la presenza di tali zone e località sanitarie o di sicurezza; (7) art. 51: che vieta l'uso in guerra, secondo le disposizioni internazionali vigenti, di mezzi batteriologici o chimici, come gas asfissianti, tossici o simili; (8) art. 83: che riguarda le sospensioni d'armi di breve durata, in accordo col nemico, per provvedere a esigenze che non interessano la condotta generale della guerra. Tali sospensioni d'armi hanno prevalenti scopi umanitari per la raccolta sul campo di battaglia dei feriti e dei malati; (9) l'intero Capo VI che riguarda i feriti i malati ed i prigionieri di guerra (articoli da 90 a 108). Nel Capo VI sono, infatti, recepite completamente le convenzioni internazionali riguardanti il trattamento dei feriti, dei malati, dei prigionieri di guerra, del personale sanitario e religioso, ratificate dall'Italia, a condizioni di reciprocità con il belligerante nemico. Taluni articoli sono veramente stupendi per brevità, incisività, chiarezza, inequivocabilità. L'art. 93, ad esempio, si limita a dire: «Iferiti e i malati nemici ricevono le stesse cure che si prestano ai militari nazionali». Tuttavia è da rilevare che non si parla mai della restituzione del personale e del materiale sanitario catturato. Particolare enfasi è posta sul rispetto dei morti nemici, sull'accertamento della loro identità, per informare lo stato nemico, sulla raccolta e custodia dei loro oggetti personali per rinviarli alle famiglie, e sugli obblighi di dare ad essi una onorevole sepoltura (art. 84).
c. Le norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei Servizi in guerra La pubblicazione del 1932 e quella del 1938 (ristampa della precedente, con il n. 2442) vengono trattate insieme, perchè sono pressochè identiche ed i lievissimi aggiornamenti che vi sono non riguardano il servizio di sanità e la protezione dei feriti e dei malati. La pubblicazione era approvata dal Sovrano ed a firma del Ministro della Guerra. Era una pubblicazione di carattere generale che forniva il quadro generale di tutti i servizi, rinviando le istruzioni particolari (servizio per servizio) ad allegati successivi, di cui la citata pubblicazione 2747 è un tipico esempio. Le così dette «Istruzioni» sui vari servizi (es. la Pub. 2747) diventa-
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Tenda baracchetta operatoria con anlilen<la rnOll. 193 1 (tratta da pub. n" 2690 della Direzione Ucncralc d i Sarntit Militare - Mimstero della Guerra - 1934 - A/Jpendice all'Istruzione .ml servizio dei portaferiti,
degli infermieri e degli aiutanti di sanità)
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vano, a loro volta capostipiti di altri regolamenti, a livello più basso, come ad esempio, per il servizio di sanità, le già citate pubblicazioni 2421 e 2690 per gli aiutanti di sanità, ecc., o la 2915 per il trasporto sulle ferrovie dei feriti, e così via. La grande importanza di queste due pubblicazioni, che per comodità indicherò come publ. 2442, dal numero che il regolamento ebbe nel 1938, è quella di avere trasformato almeno sulla carta una logistica modesta, nazionale, e, se si vuole, «casalinga», come quella delineata ancora dalia publ. 150 del 1915, in una logistica intercontinentale, valida sia sul territorio nazionale, sia sul territorio coloniale, sia per corpi di spedizione. Si avvertiva cioè in modo netto, il passaggio ed il salto di qualità da una logistica di casa ad una grande logistica imperiale, e il passaggio dell'Italia, da piccola/media potenza europea ad aspirazioni di potenza di livello mondiale. Le novità non erano molto consistenti, se si eccettua la grande aulùnomia che veniva ad avere l'Armata e l'Intendenza di Armai.a , Jaiu che l'Armata da sola e talvolta anche il Corpo d'Armata, poteva anche costituire corpo di spedizione a sè stante (si pensi , per esempio, alla campagna di Russia). Mentre grosso modo le competenze dell'Intendente Generale presso il Comando Supremo e le competenze del Corpo d' Armata rimanevano sostanzialemente le stesse del periodo della 1a guerra mondiale , ingigantivano le competenze dell'Armata e dell'Intendente di Armata. Da quest'ultima (ad esempio, per la parte sanitaria che è quella che ci interessa) tramite la Direzione di sanità, venivano a dipendere: - come in precedenza: le direzioni delle infermerie temporanee di sgombero, delle ambulanze chirurgiche, degli ospedali da campo, delle sezioni disinfezione, delle sezioni autoambulanze, delle sezioni di bonifica gassati , degli ospedali di riserva , dei campi contumaciali , dei convalescenziari, dei laboratori chimico-batteriologico-tossicologici , dei magazzini di sanità di Armata e dei depositi centrali di sanità di Armata; - inoltre: le direzioni dei treni attrezzati per il trasporto dei feriti e dei malati, dei treni ospedale, delle ambulanze fluviali e lagunari , e delle navi ospedale. I magazzini di Armata diventavano stabilimenti mobili e frazionabili, per adattarsi alle esigenze logistiche connesse con l'allungamento della catena dei rifornimenti dalle basi, generalmente situate attorno ai porti principali, nei quali confluiva il flusso logistico dalla madrepatria in termini di rifornimenti.
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I compiti del servizio di sanità rimanevano quelli tradizionali, di igiene dei malati e dei feriti, riconoscimento e tumulazione dei morti, risanamento del campo di battaglia e rifornimento e ricupero di materiale sanitario ( art. 43). Tra le attribuzioni degli organi direttivi ( art. 45) compariva il soccorso immediato e la cura dei colpiti da gas tossici, evidente retaggio della 1a guerra mondiale. È ovvio che, rispetto al 1916, il nuovo mezzo automobilistico diventava il re incontrastato della logistica ed il principale mezzo di trasporto, soppiantando le carrette ippotrainate, che andavano man mano riducendosi come entità con grande vantaggio anche logistico dato che l'automezzo, quando è fermo , non mangiava e non andava curato e rigovernato tutti i giorni. In combattimento (art. 53) i posti di medicazione di reggimento diventavano eventuali mentre era mormale il loro impianto a livello di battaglione , a ridosso del campo di battaglia, con le caratteristiche di sempre . Nella pubblicazione il richiamo alle Convenzioni di Ginevra era frequente e si rinviava al testo della Convenzione, integralmente riportato nella «Istruzione per il servizio di sanità ìn guerra» (art. 57), cioè al regolamento/ Istruzione di livello inferiore e specifico per il servizio di sanità. Alle organizzazioni di soccorso (CRI e SMOM) si riconoscevano soltanto mansioni di concorso agli sgomberi sanitari e non anche mansioni specifiche nel campo della cura dei feriti e dei malati. I servizi sanciti dalla pubblicazione sono undici (sanità, commissariato, artiglieria, genio militare, chimico, veterinario, trasporti e tappe , postale, strade e genio civile, idrico, legnami). Al servizio chimico, malgrado la proibizione di uso di armi chimiche derivante dalla legge di guerra, erano riservate le bonifiche chimiche in caso di offesa nemica, il rifornimento dei materiali chimici, lariparazione e lo sgombero dei materiali chimici e gli studi e le ricerche. d. La Pub. 2747 «Istruzione per il servizio di sanità in guerra»
Era una pubblicazione che discendeva direttamente dalla precedente, come pubblicazione di livello inferiore. Infatti, essa era approvata dal Ministro. Si articolava in tre parti: la prima riguardante i compiti e l'organizzazione del servizio; la seconda concernente il funzionamento del servizio; la terza, riguardante la parte medico legale, la documentazione sanitaria in generale ed i rilevamenti statistici.
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La sezione di sanità divisionale si potenziava , disponendo, oltre che del reparto carreggiato e dei due reparti someggiati (ciascuno d ei quali era in grado di funzionare in modo autonomo, rendendo la sezione articolabile in tre frazioni) anche di un reparto portaferiti su 3 plotoni, ciascuno con 60 uomini e 30 barelle (art . 31 e seguenti). Le sezioni di sanità erano diverse per le divisioni di fanteria , per le divisioni celeri (art. 39) e per i reggimenti alpini (art. 40). Comparivano per la prima volta i centri di smistamento per feriti ed ammalati , anche se gli stessi erano di costituzione eventuale (art. 41). Nuclei chirurgici (art. 44 e 45) e ambulanze radiologiche (art. 46) venivano gestiti unitariamente a livello di Corpo d 'Armat a: nel complesso era un segno di penuria di mezzi da una parte e di migliore utilizzazione delle risorse dall'altra, mediante accentramento delle possibilità. Le così dette «ambulanze chirurgiche» (art . 48) erano grosse formazioni composte da 10 autocarri e da 2 rimorchi con i gruppi elettrogeni , in graòo di costituire un mini ospedaìe mo bile con tenda ricovero 9x 11 , capacità 24 posti letto, baracca operatoria, gabinetto radiologico, infe rmeria, addirittura con caldaia pe r riscaldamento a termosifone dei vari locali. Nasceva inoltre, con le proprie dotazioni, la sezione bonifica per gassati (art. 49) . Norme sanitarie relative ai campi per prigionieri di guerra erano dettate dall'art. 55. Le navi ospedale erano gestite dalla Croce Rossa (art. 63) , come le ambulanze fluviali e lagunari, che erano costituite da 5 barconi , dei quali 4 adibiti ad infermeria, trainati d a 1 o 2 rimorchiatori (art. 64 e 65). Speciali norme di igiene e p rofilassi dovevano essere adottate per i prigionieri di gue rra e per i prigionieri feriti ed ammalati, secondo quanto indicato agli articoli 77 e 78. Per qn:mto rig11arcl:i la ra ~colta lo ~gomhPrn
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gli ammalati, il pa ragrafo 82 si dilungava sui criteri da seguire per una corretta politica degli sgomberi: si trattava di criteri molto moderni volti a trattenere in avanti, nella così detta zona di I O sgombero , solo i feriti intrasportabili ed i feriti p rontamente ricuperabili, mandando in zona più arretrata (2° sgombero) i feriti gravi trasportabili e trattenendovi solo q uelli ricuperabili in tempi ragionevolmente b revi, inviando gli altri nella zona territoriale. Allo stesso modo la specializzazione degli interventi era massima, compatibilmente con lo stato dell'arte, nella zon a territoriale, era ottima nella zona di 2° sgombero, era buona/minima nella zona di primo sgombero , più a ridosso delle unità operan ti. Il posto di medicazione rimaneva sempre il cardine del primo soccorso specialistico medico. L 'impianto dei posti medicazione era quello tradizio nale, cioè a ridosso del battaglione/reggimento che combatteva,
LA PROTEZIONE DEI FERITI ... FINO Al G IO RNI NOSTR I
MINISTERO DELLA GUERRA COMANDO DEL CORPO DI STATO M/1.GGJOHJ.::
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con le caratteristiche di sempre e con i segni di neutralità esposti e ben visibili ( art. 112). La catena sanitaria restava quella di sempre ed anche la sezione di sanità divisionale, appena si impiantava, inalberava i segnali stabiliti dalla Convenzione di Ginevra (art. 133), così come gli ospedali da campo (art. 153). Il testo della Convenzione era riportato per intero nell'allegato 15. Nella pubblicazione non si trovano norme specifiche sul trattamento dei feriti nemici, in quanto il trattarli come feriti nazionali era un uso di guerra acquisito nel nostro esercito, fino dall'800. Comparivano, invece, per la prima volta in modo organico, le norme per lo sgombero e la cura dei colpiti da aggressivi chimici, con speciali riferimenti ai gas soffocanti, agli aggressivi ad azione vescicatoria e quelli ad azione irritante (paragrafi da 156 a 169). Una enfasi particolare era dedicata al risanamento del campo di battaglia, al riconoscimento ed alla tumulazione dei morti sia nazionali che nemici (articoli da 170 a 181). Per quanto si riferiva al concorso delle associazioni di soccorso ed in particolare della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta, la loro azione era rela tivamente limitata, rispetto a quello che avveniva in precedenza. Il concorso, secondo il regolamento, era limitato allo sgombero dei feriti e dei malati nella zona dell'esercito operante, ed era esteso alla cura solo nella zona territoriale , che era costituita sia dal territorio nazionale, sia da quello delle colonie (articoli da 182 a 198) anche perchè, in relazione alla nuova minaccia costituita dagli aerei, la Croce Rossa veniva ad assumere rilevanti compiti nel campo della «difesa sanitaria per la popolazione civile in caso di incursioni aeree nemiche» (art . 197.b). La parte III (medico legale e statistica sanitaria) riveste scarso interesse ai fini del presente studio, mentre in allegato è riportata una interessante statistica sulle perdite percentuali relative alla 1a guerra mondiale, a fini previsionali per la effettuazione di calcoli logistici.
e. Le pubblicazioni 2421 e 2690 Trattasi dell' «Istruzione sul servizio dei portaferiti, degli infermieri e degli aiutanti di sanità» (2421), e della relativa «appendice» (2690). L'appendice era costituita da una illustrazione di mezzi tecnici da conoscere e dalle istruzioni su montaggio e smontaggio in operazioni dei mezzi principali del servizio sanitario, come: la baracchetta del nucleo chirurgico, la tenda baracchetta operatoria con antitenda mod.
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MINISTERO DELLA GUERRA 2421
ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DEI PORTAFERITI, DEGLI INFERMIERi E DEGLi AIUTANTI Dl SANITÀ
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1931, la tenda di medicazione mod. 1931, la tenda ricovero 9 x 11 mod . 1909, la tenda ricovero 7X7 mod. 1909, gli apparechi di illuminazione per le tende di medicazione, ecc. Più interessante era l'istruzione, a firma del Ministro della Guerra , che dettagliava i programmi di addestramento comuni e specifici di ciascuna delle tre categorie di specializzati e cioè i portaferiti, gli infermieri e gli aiutanti di sanità. Lasciando perdere i programmi tecnici , che si rivelavano ottimi, completi e dettagliati, occorre notare che i primi due capitoli della istruzione , riguardanti l'addestramento comune, erano dedicati allo studio approfondito della Convenzione di Ginevra (Cap . I) e delle associazioni di soccorso (Cap. II). Ciò ad ulteriore conferma della diffusione delle convenzioni e della specifica preparazione che veniva impartita al combattente italiano . Molte delle fotografie commuovono, così come talune notizie riportate co me quella che «sono allo studio aerei capaci di trasportare ben 6 feriti)>! Ma l;'e 1a l'impeg110 e la volontà di operare nel bene e di attenersi alle convenzioni internazionali a patto di reciprocità e, a t al fine, il pe rsonale militare veniva istruito ,Jìno a livello di soldato, in modo completo ed adeguato
d. La pubblicazione 2915 La pubblicazione è un regolamento per il trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra, che sostituiva ed aggiornava l'analoga pubblicazione del 1895 , veramente ottima e completa sotto ogni punto di vista, della quale si è fatto cenno nel capitolo precedente. L'Italia, in quanto a impiego delle ferrovie ad uso bellico, per i movimenti delle truppe , per la mobilitazione e la radunata e per i trasporti logistici, aveva sempre avuto delle grandi tradizioni da mantenere. Usò, prima al mondo ed in modo mirabile, le ferrovie per i movimenti operativi e logistici nel 1848-49 a Venezia, per il trasporto e l'imbarco a Genova del contingente per la Crimea, nella campagna del 1859 durante la 2a guerra d'indipendenza, ta nto per citare i fatti più lontani nel tempo , quando le ferrovie erano ancora nella fase di nascita e di impiego sperimentale. Treni ospedale erano stati anche impiegati , durante la la guerra mondiale per il rimpatrio di prigionieri feriti e malati, come si è già fatto cenno nel capitolo precedente. Tutto sommato , si tratta di un così detto «regolamento minore» , ed è strano che esso sia stato approvato dal Re e firmato dal Primo Ministro. La pubblicazione è ancora in vigore.
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MINISTERO DELLA GUERRA DIREZIONE GEJ\"'l::H.AÌ.B lJI SANITÀ hlILlTARE
N. 2690
APPENDICE ALL'ISTRUZIONE SUL SERVIZIO DEI PORTAFERITI, JNFERj\fJERI ' E AIUTANTI DI SANìT A
HO.MA JSTlTUTO ]'OLJGRAFJOO DELLO STATO
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Nella parte I («Generalità») venivano stabiliti i criteri relativi al trasporto dei feriti e dei malati e venivano distinte le varie categorie di treni sanitari. Mentre i treni sanitari improvvisati servivano per trasporti brevi e la loro costituzione dipendeva dalla disponibilità di vetture ferroviarie, i treni ospedale dovevano essere muniti sulle fiancate e sui tetti delle carrozze dei prescritti distintivi sanciti dalla Convenzione di Ginevra (art. 1). La parte II trattava dei treni ospedale dell'esercito, stabilendo la composizione standardizzata, il personale viaggiante ed i suoi compiti , ie modalità di carico e scarico, ii funzionamento sanitario ed amministrativo. Analoghe prescrizioni riguardavano i treni allestiti dalle associazioni di soccorso ed erano indicate nella parte III. La parte IV dettava le disposizioni comuni per tutti i treni ospedale, circa la scelta dei feriti senza distinzione tra amici e nemici , le norme di igiene e profilassi da adottare, la documentazione che doveva essere compilata e quella che doveva seguire i feriti ed i malati nei loro spostamenti. Una interessante «appvndiù:» curnpìdava, cumt: nd rt:gulamt:ntu precedente, il panorama dei trasporti dei feriti e dei malati, trattando anche degli altri mezzi di trasporto terrestri, come gli autotrasporti dei feriti ed i trasporti per teleferica, dei mezzi di trasporto per via acquea, cd anche delle navi ospedale, delle ambulanze marittime e di quelle fluviali e lagunari cd, infine, dei trasporti dei feriti per via aerea.
g. La pubblicazione 3118 «Servizio in guerra» Nel 1937 si provvedeva anche al rifacimento della pubblicazione generale riguardante il ,<Servizio in guerra», che risaliva aH'ormai lontano 1912, e che era il regolamento che era stato applicato nel corso della prima guerra mondiale . Questa pubblicazione, che era veramente una pubblicazione maggiore, in quanto regolava tutto il servizo delle truppe in guerra ed il comportamento del militare in generale , usciva a firma del Sottosegretario di Stato Pariani, sotto forma di «bozza di stampa», con carattere sperimentale. Questo fatto non deve stupire. In quegli anni, infatti , si sentiva profondamente specie dopo la campagna in Africa Orientale Italiana, l'esigenza di una pubblicazione che regolasse completamente il servizio in guerra, con un ottica più vasta di quella strettamente «regionale» e continentale della pubblicazione del 1912. Era urgente che la pubblicazione venisse rielaborata , ma nello stesso tempo non si voleva fare una pubblicazione definitiva, da fare ap-
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MINISTERO DELLA GUERRA SAN ITA
D IREZIONE CEN EP./\ LE DI
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N . 2915
REGOLAlVIENTO PER IL
TRASPORTO SULLE FERROVIE
DEI FERITI E MALATI IN GUERRA EDJZJONE 19]6-XJV
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provare al Sovrano e da far firmare al Capo del Governo, anche perchè erano in elaborazione due leggi fondamentali ( di guerra e di neutralità), che avrebbero profondamente influenzato il regolamento, che doveva tradurre in disposizioni per le truppe i dettati delle nuove leggi. Si trattava perciò di una pubblicazione parziale ed interlocutoria, in attesa di una pubblicazione definitiva, che desse attuazione nei regolamenti ai dettati della legge di guerra. Nel suo complesso la pubblicazione ha scarso rilievo per la protezione dei feriti e dei malati.
h. Considerazioni
Allo scopo di avere un quadro abbastanza completo dei regolamenti che in questo periodo si sono sviluppati, occorre ricordare anche la Pub. 9336 «Raccolta delle Convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre», edita nel 1938, dal Poligrafico dello Stato e curata dal Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore . Di tale pubblicazione si è già ampliamente trattato nel corso del volume I. Secondo gli scopi del presente volume, che tendono a dimostrare la completezza della regolamentazione italiana e la totale applicazione in Italia delle norme stabilite dalle Convenzioni internazionali, mi sono soffermato solamente sulle pubblicazioni militari. Ma in quel periodo era molto florida anche la bibliografia universitaria e specializzata nel campo del diritto bellico, per cui erano a disposizione dei militari non solo i regolamenti ma anche le raccolte specializzate che venivano curate dall'ambiente universitario . A titolo di esempio cito soltanto, della <({Biblictcca Legislativa}>, la ,{Raccolta delle Convenzioni intcinazionali del diritto bellico, marittimo ed aereo» del Colonnello Augusto Muzzioli (Editore Barbera. Firenze. 1938), anche per dimostrare come cultura universitaria e cultura militare erano al tempo profondamente integrate e fuse in ambito nazionale. Credo che nessuno stato del mondo , nel decennio considerato possa produrre una documentazione altrettanto probativa, non solo della diffusione tra le truppe delle norme che riguardavano il diritto internazionale bellico, ma anche della sua traduzione applicativa in regolamenti militari assolutamente vincolanti per il proprio combattente legittimo. Al fine della completezza è opportuno anche un cenno alle comodissime raccolte di disposizioni permanenti , che venivano edite dal Ministero della Guerra. Un tipico esempio, per il servizio di sanità di cui si
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MINISTERO
DELLA
GUI<:::RRA
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RACCOLTA DI
DISPOSIZIONI PERMANENTI IN VIGORE PER IL R. ESERCITO
FAS CICOLO
I.
N. 30.
- SERVJZIO SANJTARJO J\llLITARE.
II. - ASSOCIAZJONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. IIT. - ASSOCIAZIONE JTALJANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO Jl'ilLITAP.E ORDINE DI MALTA.
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L rnnr.nu. I !J33 - ANNO Xll
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sta trattando, è la pubblicazione 2637, che riuniva, nel fascicolo n. 30, tutto quanto riguardava il servizio sanitario e le associazioni di soccorso, riconosciute dall'Italia come operanti sul territorio nazionale. Il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale del 1933 relativo al tempo di pace
Un cenno particolare merita la pubblicazione 2544 del Ministero della Guerra, Direzione Generale della Sanità Militare, dal titolo «Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale». Tale regolamento fu approvato con Regio decreto il 17 novembre 1932, registrato l' 11 gennaio 1933 e pubblicato nello stesso anno. Anche se è un regolamento tipico del tempo di pace, esso merita di diritto un paragrafo in questo capitolo, se non altro per la sua completezza e per le norme veramente avanzate che dettava per il suo tempo, ma soprattutto per il fatto che esso è ancora oggi , nel 1990 in pieno vigore. Ai fini del presente studio il regolamento ha scarso rilievo, anche perchè esso si riferisce essenzialmente al tempo di pace. Rsso si articola in quattro parti suddivise in capitoli. La parte I riguarda l'ordinamento del servizio sanitario militare territoriale, la seconda riguarda il servizio presso gli stabilimenti sanitari, la terza riguarda il servizio del tempo di pace presso i Corpi di truppa, la quarta riguarda il servizio medico legale. Ma, ad esempio, la parte IV, che si riferisce al servizio medico legale, è valida sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. Essa è quella particolare branca del servizio che ha lo scopo non solo di selezionare il personale, che farà parte della collettività militare, ma anche di mantenere tale collettività «nelle condizioni di voluta efficienza fisica e morale , non trascurando il recupero degli individui temporaneamente allontanati dalle file per menomata validità» (art. 134 para. 582). Essa ha anche il compito di decidere la dipendenza o meno da causa di servizio di malattie, lesioni o ferite, per tutti i funzionari dello stato, oltre che per i militari: tali funzioni investono direttamente gli interessi dei singoli e dell'erario. Un'altra parte di grande rilievo in guerra è la parte II che riguarda il servizio presso gli stabilimenti sanitari militari, in quanto questa parte, specie per quello che si riferisce al funzionamento degli ospedali, sia sotto l'aspetto burocratico amministrativo, sia sotto l'aspetto organizzativo generale, costituisce modello di funzionamento per un ospedale di qualunque tipo in tempo di guerra.
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MINISTERO DELLA GUERRA DlfiEZIONE CENEHALE DJ SANJTÀ MILITARE
N. 2544
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La parte I, che riguarda l'ordinamento, ha riflessi, in tempo di guerra, solo per quanto riguarda la formazione del personale, i compiti e le attribuzioni specifiche dei direttori di sanità, in merito alle predisposizioni per la mobilitazione ed alla formazione del personale di sanità per il tempo di guerra; si tratta, come si vede, di responsabilità specifiche che hanno diretta influenza in guerra specie nel campo della formazione e del comportamento del personale (art. 2. para. 15 - 16 - 17). Un cenno a parte meritano le sezioni di disinfezione (art. 5 para. 20) soprattutto per i compiti di concorso che possono avere nei confronti del1e autorità civili, nei servizi di profilassi per la popolazione civile, su richiesta del Ministero dell'Interno. Medici, chirurghi e chimici-farmacisti, a qualunque livello, devono essere perfettamente istruiti tra l'altro su (para. 21 e 26): - «funzionamento in pace ed in guerra del servizio sanitario, prendendo parte alle istruzioni teorico-pratiche del materiale sanitario di guerra»; - «leggi e regolamenti che hanno attinenza coll'ordinamento generale dell'Esercito e quelle speciali del servizio sanitario di p ace e di guerra». È evidente che la formulazione comprende la conoscenza ed il rispetto delle specifiche leggi, regolamenti, norme che riguardano l'applicazione delle convenzioni internazionali che concernono il servizio di sanità in tempo di guerra. Il personale di truppa delle compagnie di sanità è armato di sciabola - baionetta e di fucile. «In guerra tutti sono muniti di bracciale internazionale ed i portaferiti, invece del fucile , sono armati di pisto1,,,, (,art.~'?). Tal<> rli<:pnsi7iOnf' è' PvinPntPmPntp mnJtn <:Pn<:ata ppr J::i_ sciare ai portaferiti mani e braccia libere, per meglio operare con le barene . «Le reclute di sanità ricevono l'istruzione prevista dal regolamento di istruzione e per l'addestramento individuale» (art. 33) e «quella speciale sull'igiene per i militari dell'esercito, sul servizio dei portaferiti in guerra, sul servizio degli infermieri ed aiutanti di sanità, sul servizio di disinfezione e sul presente regolamento, per la parte riguardante la categoria cui ciascun militare appartiene» (art. 34). Ai vari regolamenti citati si è già dato cenno nel paragrafo precedente. Come si vede nel complesso ogni dettaglio del servizio era curato, l'addestramento del personale era fatto nel modo dovuto, nella applicazione e nel rispetto totale degli obblighi di istruzione, che derivavano dalle convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia .
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Il servizio di sanità nella campagna d'Etiopia del 1935-36
Una relazione molto completa sulle «condizioni sanitarie d elle Forze Armate nelle colonie» nel periodo della campagna 1935-36 in Etiopia è contenuta in una semisconosciuta pubblicazione del 1939, del Ministero della Guerra - Direzione Generale della Sanità militare, edita dal Poligrafico dello Stato. Si tratta di una pubblicazione medico-statistica di altissimo interesse, ricca di dati che dimostrano l'o ttima capacità organizzativa nazionale dell'epoca, almeno pe r quanto riguarda la campa gna d 'Etiopia , ed anche come l' Esercito Italiano non fosse un esercito colonizzatore e sfruttatore di popolazioni indigene, bensì un veicolo di civilizzazione di un mondo a rcaico. La campagna è molto interessante anch e per il fatto che le forze armate italiane la condussero da sole e non inqua drate in a lleanze o schierame nti, come invece fu il caso della Spagna e della seconda guerra mondiale . Vale perta nto la pe na di prendere, dalla relazione, gli spunti più illuminanti relativi non solo a i proble mi che sono stati risolti , ma anche ai comportamenti, sia dei capi sia dei gregari. Le operazioni militari in Africa Orientale richiesero la creazione di una organizzazione sanitaria creata ad hoc «perchè la modesta attrezzatura dei nostri an tichi possedimenti, rispondente alle limit atissime esigenze de] normale periodo di pace, non poteva costituire una be nchè minima base per l'impianto e Io sviluppo dei servizi igienico-sanitari richiesti dalle nuove necessità». «Dalle balze rocciose del fronte eritreo alle va ste pianure sabbiose e desertiche della Somalia, ai toiridi bassopia.rJ, con le più vai.-ie e contrastanti configurazioni del terreno e mutazioni climatiche, si profilavano gli aspetti più disparati del monografismo conosciuto o presunto delle diverse regioni, nelle quali avrebbero dovuto svolgersi le operazioni». «Le scarse e frammentarie conoscenze della climatologia e della metereologia, rese note in modo superficiale anche nei trattati più attendibili, la mancanza di notizie sulla idrografia e sulla idrologia delle varie regioni , così dissimili tra loro, la grande scarsità di strade con sottofondo, mentre le piste stradali a grandi direttrici erano in parte impraticabili per lungo tempo a causa delle abbondanti piogge, rendevano estremamente ardua la risoluzione dei numerosi problemi, che venivano a imporsi in vista dell'arrivo di contingenti di truppa, dei quali non potevano allora essere note nè la forza numerica , nè la costituzione, nè
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MINISTERO
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GUERRA
DIREZIONE GENERALE DI SANITÀ MILITARE
RELAZIONE MEDICO-STATJSTICA SULLE CONDIZIONI SANITARIE DELLE FORZE ARMATE NELLE COLONIE KEGLI ANJ',,ì 1935 -1936
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le esigenze in rapporto alle dislocazioni imposte dalle supreme ragioni militari. E inoltre si doveva provvedere alle necessità della grande massa di operai, che avrebbe seguito le truppe operanti». «Le difficoltà aumentavano per i bisogni di ordine sanitario, che sarebbero sorti dagli sviluppi offensivi, dalle occupazioni del territorio etiopico, dagl'inevitabili contatti con le popolazioni indigene, che si dovevano supporre infette e infestate dalle più varie e perniciose malattie, dal numero non prevedibile delle perdite nelle azioni belJiche». «Alla mancanza di qualsiasi risorsa locale ai fini sanitari e alla impervietà di immensi territori inospitali, dove avrebbero dovuto vivere e combattere ingenti masse di armati, facevano riscontro, aggravando e complicando i problemi, le grandi distanze delle basi di rifornimento della Madrepatria. La parte più delicata, più difficile e preoccupante dell'organizzazione consistette nel complesso dei provvedimenti intesi ad assicurare alle truppe e agli operai le migliori condizioni di vita, a contenere la morbosità comune nei limiti più ristretti e a impedire la insorgenza e la diffusione dei morbi infettivi». «Fin dall'aprile del 1935 furono costituite le direzioni di sanità presso l'intendenza in Asmara e presso la delegazione dell'Intendenza a Mogadiscio, a capo delle quali furono messi due colonnelli medici del servizio permanente, di provata capacità organizzativa e provvisti di larga conoscenza della colonia, nella quale avevano trascorso in precedenza vari anni». «Presso le due direzioni fu nominata una commissione ispettiva di igiene e profilassi, composta del direttore di sanità locale, di un ufficiale medico e di un medico della direzione generale di sanità pubblica». «Il primo problema, che le predette autorità dovettero affrontare e risolvere fu quello dell'approvvigionamento dell'acqua: s'imponeva la necessità di provvedere, con carattere di urgenza, alla sistemazione idrica delle basi di sbarco e di tappa, di preparare i rifornimenti di acqua alle truppe in movimento e nelle zone di operazione, fino ai confini delle due colonie, e di predisporre tutti i mezzi per assicurarla alle truppe nelle avanzate in territorio nemico». «Sconfortanti erano le relazioni ufficiali e le dichiarazioni di esperti, secondo le quali le risorse idriche, specie in Somalia, erano limitate ai fiumi, le acque sotterranee erano talmente ricche di sali da non poter essere utilizzate a uso potabile e quelle della costa addirittura salmastre». «I tre centri maggiori, Asmara, Massaua e Mogadiscio, avevano una dotazione di acqua di conduttura e di acqua distillata, che non superava complessivamente i 100 metri cubi giornalieri. Nelle residenze e
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13aracchetta del nucleo chirurgico (tratta da pub. n° 2690 della Direzione Generale di Sanità Militare - Ministero de lla G uerra - 1934 - Appendice all ' fa·truzione sul Iervizio dei portaferiti, degli infermieri e der:li aiutanti di sanitiì)
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negli altri luoghi abitati dagli italiani era usata acqua dei pozzi locali e dei fiumi, filtrata attraverso dischi a candela di uso domestico». «L'approvvigionamento delle poche truppe di colore, che presidiavano località interne, era fatto con qualche pompa a mano di vecchio modello. La popolazione indigena beveva acqua di fiume , acqua meteorica delle gore, acqua di primitivi inquinatissimi pozzi freatici, alcuni dei quali a contenuto salino altissimo per la presenza di sale marino». «Il problema idrico fu così impostato: - assicurare alle truppe in arrivo dalla Madrepatria e trattenute in località di acclimatazione, alla popolazione bianca e agli operai la fornitura di acqua da bere sufficiente, provvista di buoni caratteri organolettici e di garantita purezza; - provvedere con adatte opere all'approvvigionamento idrico dei centri minori, costruendo o ampliando e migliorando le opere, ove queste già esistessero; - non far mai mancare l'acqua alle basi di partenza, alle tappe, nelle retrovie, nelle linee , nelle zone occupate; - predisporre tutti i servizi idrici per l'igiene personale e collettiva, come bagni a doccia , lavatoi, abbeveratoi per bestiame; _..!_ avere a disposizione larghezza di mezzi pe r il trattamento fisico e chimico delle acque impure e sospette». «Per la Somalia fin dall'aprile del 1935 una commisssione composta di tecnici civili e militari del genio e della sanità studiò le possibilità di utilizzazione dell'acqua di pioggia, di quella della falda sotterranea, di quella del mare e dei fiumi e di quella da importarsi con navi cisterna. La commissione non respingeva l'uso di nessuno dei quattro tipi di acqua elencati e suggerì i vari mezzi per correggerne le qualità organolettiche e garantirne la purezza batteriologica». «Così furono largamente impiantati apparecchi fissi a forte potenzialità per la distillazione, filtrazione e potabilizzazione, oltre a quelli mobili a seguito delle truppe». «Tutte le acque erano sottoposte ad accurata vigilanza igienica e a sistematici esami chimici e microbiologici: quelle superficiali, o comunque poco protette e quindi inquinabili se non inquinate, erano potabilizzate con mezzi fisici o chimici». «Sia entro i vecchi confini, sia nelle località più importanti del territoio di occupazione, a mano a mano che esse venivano presidiate, fu provveduto alla costruzione di pozzi e di serbatoi e talvolta anche di piccoli acquedotti». «Infine si ebbe sempre a disposizione l'acqua importata con navi ci-
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sterna, che fortunatamente non fu mai impiegata, ma costituì riserva tranquilJizzante». «Si pensò anche, che gli abissini avvelenassero o comunque inquinassero l'acqua dei fiumi, dei pozzi e dei serbatoi. Per quanto apparisse assai dubbia la possibilità di inquinamenti e di avvelenamenti dei fiumi , specie di quelli a grande portata, sia per la naturale autodepurazione di quelle acque ricche di sospensioni terrose facilmente depositabili, capaci di trascinare al fondo entro un percorso di poche centina ia di metri i'eventuaìe òoìosa carica òi microrganismi patogeni (inquinamento batterico), sia per la labilità dei germi che si poteva presumere fossero usati , sia per la grande massa d 'acqua in movimento su lunghissimo percorso che avrebbe prontamente diluito la carica di veleno chimico (avvelenamento chimico) , pure furono de ttati i capisaldi per un'efficace difesa . Il controllo batteriologico , chimico e biologico avrebbe fatto riconoscere l'inquinamento e l'avvelenamento delle acque, ma, poichè quello chimico non sarebbe stato di facile e pronta attuazione, fu stabili.io di eseguire un controllo biologico con a nimali domestici tenuti sotto vigilanza». «Ii criterio igienico di base dell'approvvigionamento idrico» nessuna distinzione tra acqua da bere e quella di servizio «ha fatto vincere questa grande ba ttaglia, che fa onore al corpo sanitario e al comando del genio, il quale con le magnifiche opere attuate dai reparti idrici ha tanto contribuito a prevenire le malattie intestinali in ispecie . Basti all'uopo accennare, che soltanto in Somalia il genio militare costituì 46 centri idrici saggiamente distribuiti sulle grandi linee di avanzata e di distribuzione dell'acqua potabile per le truppe operanti , che permise la realizzazione di un grandioso movimento in massa». «Fu assai curata l'igiene dell'alimentazione soprattutto nei riguardi della profilassi antiscorbutica, integrando la razione con alimenti freschi e distribuendo spesso limoni». «Fu oggetto di assidue cure e di vigilanza l'igiene del vestiario e all'uopo furono impartite norme sull'equipaggiamento , secondo che le truppe si trovavano nelle zone degli altopiani o dei bassopiani, al fine di proteggerle dal freddo notturno, dai colpi di calore e dalle insolazioni. Gli impianti e i mezzi profilattici ebbero il maggiore sviluppo e il più redditizio impiego. Ovunque furono organizzati ospedali e reparti per infettivi, lazzaretti, ospedali contumaciali , convalescenziari pe r mala ti infettivi, stazioni di bonifica , laboratori scientifici fissi, capaci di eseguire ogni specie di analisi, e mobili, centri di smistamento, campi contumaciali, campi di concentramento per prigionieri».
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«Fu anche impiantato un laboratorio di fisiologia tropicale, che eseguì ricerche sull'alimentazione delle popolazioni indigene per la determinazione del metabolismo basale e sull'adattamento dell'organismo umano al clima e alle condizioni di lavoro». «Gli studi sono di un'importanza grandissima, sia dal punto di vista scientifico, sia da quello relativo ai problemi economici e politici, che interessano la colonizzazione dell'Etiopia». «I due istituti vaccinogeni di Asmara e di Merca furono convenientemente ampliati. Data la costante preoccupazione delia possibilità di accensione di focolai di vaiuolo tra le popolazioni indigene con diffusione alle truppe e alle centurie di operai, specie dopo i contatti con le masse nemiche, gli istituti furono particolarmente orientati per la produzione di abbondante ottimo vaccino antivaiuoloso, anche secco, che in quei climi è preferibile per la conservazione e per il trasporto a distanza. Inoltre per non rimanere sorpresi da una insorgenza epidemica, che avesse esaurito in breve le poche scorte di sieri e vaccini preesistenti all'aprile del 1935, anche in considerazione della enorme distanza degli istituti produttori, fu stabilito, con criterio di giusta larghezza, di istituire delle riserve di questi preziosi sussidi terapeutici, conservandoli in camere refrigeranti , anche presso le unità sanitarie in funzione nell'interno». «Le sezioni di disinfezione corrisposero ottimamente ai loro compiti specifici per le operazioni di bonifica individuale e collettiva, per il risanamento delle zone malsane e dei campi di battaglia, per l'impianto dei campi contumaciali. Gli autobagni e le lavanderie fissi e trasportabili resero sempre possibile l'attuazione dell'igiene personale del soldato fin nelle zone più avanzate. Furono anche allestite potenti stazioni di bonifica autotrasportate provviste di bagni, lavanderie, stufe per disinfezioni, pompe irroratrici e abbondanti materiali di pulizia e di disinfezione, pronte ad essere rapidamente dislocate a grandi distanze in caso di necessità. Particolari cure furono rivolte alla profilassi delle malattie infettive, che fu condotta con oculatezza ed energia, sì da conseguire i più brillanti risultati». «Era ben noto, che la malaria è endemica in tutto il territorio somalo, come nei bassopiani eritrei e nelle vaste regioni percorse dai grandi fiumi. D'altra parte le valli e più specialmente le rive dei fiumi dovevano essere, per ragioni tattiche, le principali direttrici di marcia delle truppe, le quali perciò, specie in Somalia, erano costrette a muoversi e a so-
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stare in regioni eminentemente malariche. Inoltre dietro il soldato marciava l'operaio in centurie numerose, mentre anche la popolazione indigena doveva essere sorvegliata e assistita per non lasciare intatti i focolai biologici della infezione». «Non potendo neppure pensare alla esecuzione di quelle opere debellatrici del male, che solo possono essere attuate nel corso di decenni, quali le grandi bonifiche idrauliche e agrarie, la correzione dei regimi fluviali, l'imbrigliamento e l'arginamento dei fiumi, il rimboschimento , i drenaggi dei terreni sommersi dalle piene e le colmate, le autorità sanitarie così impostarono il piano di lotta: - profilassi contro le cause dirette; - chininizzazione preventiva dei sani; - misure contro l'agente vettore; - propaganda sanitaria. Furono impiegati ospedali esclusivi per malarici, dislocati nelle località più adatte, a ognuno dei quali fu assegnato un congruo numero di medici specializzati, e fu disposto, che a quelli fossero subito avviati tutti gli ammalati di malaria accertati o sospetti ; furono istituiti centri malariologici mobili affidati a ufficiali medici di provata competenza; furono impiantati convalescenziari per malarici in località salubri». «Data l'importanza che nella lotta antimalarica ha la conoscenza del numero dei malarici e la loro distribuzione per corpi e reparti , fu prescritto il censimento di essi, facendo compilare per ognuno una scheda, che contenesse i dati circa il tipo di infezione, la località ove fu contratta, la data della prima manifestazione e delle recidive, la cura eseguita. Al censimento tenne dietro la bonifica umana». «Inoltre tutti i militari metropolitani reside nti in zona malarica e tutti quelli, che saltuariamente o anche per breve tempo vi sostassero , furono chininizzati col metodo italiano del Celli, che consiste nella somministrazione quotidiana di 60 centigrammi di chinino da prendersi in una volta per bocca sotto la sorveglianza diretta del medico e degli ufficiali del reparto». «Ai centri malariologici erano devolute le funzioni di controllo e perciò i medici, che vi erano addetti, si assicuravano, nelle loro ispezioni, del regolare procedere della profilassi con la ricerca dei sali di chinino nelle urine». «Le misure contro l'agente vettore consistettero nella profilassi meccanica individuale e collettiva in tutti i territori malarici e nella distruzione delle larve mediante la petrolizzazione e l'arsenicazione col verde di Parigi.
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Tutto intorno ai centri abitati con dislocazione di truppe, per un raggio di due chilometri , furono compiute opere di piccola bonifica (prosciugamento di modesti specchi d'acqua stagnante , colmate, drenaggi di acque di scolo affioranti, ecc.)». «La propaganda sanitaria fu affidata a ufficiali medici specialisti, i quali , con conferenze alle truppe e agli operai e con la distribuzione di opuscoli, diffusero cognizioni chiare e precise sulla forma morbosa, sui danni che apporta all'organismo umano, e sui mezzi per evitarla». «La dissenteria ame bica era il secondo preoccupante morbo da combattere , perchè insieme alla malaria è il triste appannaggio dell ' Africa e suscita epidemie impressionanti durante le spedizioni militari. Pe r mitigare i danni tra le truppe operanti e tra gli operai e per tenere lontana la possibilità di diffusione della malattia in Patria l'autòrità sanitaria esercitò un'oculata vigilanza e attuò i seguenti provvedimenti: - ricovero in ospedaii infettivi o in speciaii reparti, forniti di tutti i necessari servizi indipendenti, degli amebiasici accertati; - istituzione di re parti di accertamento diagnostico per militari sospetti portatori dell'entamoeba e presentanti manifestazioni dubbie dell 'infezione; - impianto per tali repa rti di laboratori batteriologici attrezzati per esami microscopici delle feci; - dimissione dall'ospedale a guarigione clinica e microscopica del cosiddetto "primo accesso"; .:._ sorveglianza sanitaria presso i corpi dei pregressi amebiasici, da sottoporre mensilmente a esame delle feci presso i reparti di accertamento; - rigoroso controllo sull'igiene degli alloggiamenti e in modo speciale sugli spacci cooperativi, cucine, depositi di acqua e latrine; - vigilanza sull'acqua e sui vive ri da distribuire alla truppa ; - lotta contro le mosche; - sorveglianza da parte degli ufficiali medici dei corpi sui militari, che accusassero turbe dell'apparato digerente , e invio in osservazione ai reparti di acon larghezza di criterio». «Il vaiuolo , come è noto, costituisce uno d ei maggiori pericoli delle zone equatoriali. Tutte le colonie confinanti con le nostre ne erano e ne sono colpite in modo epidemico e la stessa Somalia ha sempre pagato in passato un forte contributo alla malattia». «La profilassi consistette nella vaccinazione di tutti i militari indigeni, d ei prigionieri di guerra e della popolazione civile, e nella rivacci-
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Trasporto dei feriti per via aerea (tratta da p ub, n° 242 1 del iVlin istero della GueJTa - 1932 - Istruzione sul .\Wl'i::Jo dei portaferiti, degli infermieri e degli aiutanti di sanirà)
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nazione dei militari nazionali, che fossero sfuggiti in Patria a tale pratica o l'avessero subita con esito negativo». «La profilassi contro il tifo, paratifo, dissenteria bacillare fu attuata con la integrazione delle pratiche vaccinali già eseguite in Patria per i militari nazionali e con l'osservanza di tutte le opportune misure indirette. I malati di tifo erano isolati in speciali reparti e , a guarigione clinica avvenuta, venivano trasferiti in ospedali contumaciali, perchè vi terminassero la convalescenza e vi fossero identificati i portatori di germi».
«Furono segnalati casi di peste in territorio nemico non lontano dai nostri confini: venne perciò disposta lungo questi, oltre che ai porti di mare , una scrupolosa vigilanza sanitaria». «Poiché i prigionieri di guerra dovevano essere considerati come veicoli di malattie diffusibili, essi erano fatti sostare in campi di contumacia, ove si procedeva a sistematica bonifica della persona e degli indumenti, alle pratiche vacciniche e alla più stretta vigilanza sanitaria per un periodo di 21 giorni, per essere poi inviati ai campi di concentramento definitivi». «Il servizio di sgombero ammalati e feriti, sempre arduo nelle guerre moderne, eppure così importante dal punto di vista tecnico-logistico, dovette far fronte in Africa Orientale a gravi ostacoli rappresentati dall'enorme profondità delle due armate, dal carattere montano o desertico o sabbioso di molte parti del territorio, dalla grande deficienza di strade e dal difficile fondo di quelle esistenti. Iniziatosi nelle prime linee , procedeva per tappe successive nelle formazioni di ricovero e di cura di divisione e di corpo d'armata, nei centri ospedalieri d'intendenza, dislocati alle teste di linea di rifornimento, negli stabilimenti arretrati fissi , per finire ai posti di approdo delle navi_ospedale». «Quando la nostra rapida avanzata ci portò nel cuore dell'Etiopia, dovendosi percorrere centinaia e centinaia di chilometri , fu attuato il trasporto a catena, che, oltre a non traumatizzare eccessivamente gli infermi, consentì un maggiore rendimento degli uomini, delle bestie e delle macchine. Ospedali da campo dislocati lungo le vie di sgombero costituivano punti di appoggio e di sosta, oltre che luoghi di cura per coloro, che si fossero aggravati durante il percorso. I mezzi di trasporto variarono secondo i luoghi e le circostanze: portaferiti dei corpi e dei reparti delle sezioni di sanità, bestie da soma, sezioni cammelli portaferiti muniti di speciali basti con barella a snodo, autoambulanze, automezzi vuoti di
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ritorno, ferrovia per il percorso da Asmara a Massaua e, per non pochi feriti gravi, aeroplani sanitari. Nel tratto ferroviario Asmara-Massaua furono attrezzate automotrici "littorine", che corrisposero egregiamente alle finalità di un celere, comodo, economico trasporto: primo esperimento in guerra di questo speciale metodo di sgombero, segnalato nell'ultima sessione della Commissione internazionale di studio del materiale sanitario di Ginevra». «L'assistenza sanitaria militare nelle due colonie , Eritrea e Somalia, fino al marzo del 1935, non disponeva di mezzi propri , in quanto gli ammalati erano ricoverati negli ospedali civili di Asmara, Massaua, Agordat, Mogadiscio, e in alcune infermerie regionali dell'interno. Quindi si dovette organizzare ex novo il servizio di ospedalizzazione, proporzionandolo ai bisogni del rilevante contingente del corpo di spedizione. 11 numero dei posti-letto occorrenti fu calcolato in base alla morbosità comune media, intorno al due per mille al giorno, e alla percentuale dei feriti, per la quale furono tenute presenti le perdite che si hanno nelle operazioni di montagna, ma che fortunatame nte fu molto inferiore . Furono cosi approntati oltre 25 .000 posti-letto». «Date le caratteristiche del terreno e della viabilità, non era possibile seguire il criterio di affidare la cura propriamente detta dei malati e feriti, all'infuori dei casi di estrema urgenza, direttamente alle formazioni sanitarie arretrate. Si ritenne, invece, necessario impiantare gli ospedali da campo in tutta prossimità delle prime linee e disseminarli successivamente in profondità secondo la dislocazione delle truppe a tergo, anche per attuare il trasporto a catena. Il servizio chirurgico precoce a tutti i feriti, atto a impedire l'insorgenza delle complicazioni infettive, e a quelli gravissimi intrasportabili (cavitari) fu assicurato fin nelle zone avanzatissime dai nuclei chirurgici e da una speciale ambulanza chirurgica diretta dal Prof. Paolucci, direttore della clinica chirurgica della R. Università di Bologna. Egli, riprendendo l'idea auspicata in passato da illustri nostri clinici (Bassini, Novaro, Durante e nella guerra mondiale caldeggiata e attuata soprattutto dal Prof. Baldo Rossi), ottenne di essere coadiuvato dal personale (medici e infermieri) della sua clinica per costituire una compagine bene affiatata, che avrebbe dato migliore rendimento a vantaggio degli infermi» .
«I servizi radiologico e odontoiatrico furono disimpegnati fin nelle prime linee a mezzo delle apposite autoambulanze.
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Per ottenere sul posto la completa guarigione, in modo da mantenere la piena efficienza dei reparti con individui già allenati e acclimatati, limitando il rimpatrio ai casi nettamente indicati, gli ospedali d'intendenza furono provvisti di tutto ciò, che potesse occorrere per qualsiasi necessità terapeutica, e furono distinti per specialità, perché agli infermi fossero garantite le cure migliori da parte di personale tecnico specializzato, mentre in luoghi salubri furono impiantati vari convalescenziari». «Tenuta presente l'importanza dello stato dì salute della popolazione civile nei riflessi della difesa profilattica del corpo di occupazione , fu predisposto, attuato, controllato e progressivamente ampliato il servizio di assistenza sanitaria e di previdenza igienica in favore degli indigeni dei territori di nuova occupazione. Pertanto venne disposta la sistematica istituzione di ambulatori per indigeni presso i posti di medicazione e presso le unità sanitarie avanzate, mentre nelle retrovie venivano istii,uiti ambulatori bene attrezzati prnsso le unità sanitarie ù"int.endenza e, in secondo tempo, presso gli uffici politici e le residenze civili». «Successivamente , con l'estendersi del te rrito rio di nuova occupazione, furono istituiti uffici d 'igiene e po lizia sanitaria per le popolazioni indigene». «Riguardo al materiale sanitario , alla data del 15 aprile del 1935 esistevano in colonia: - un magazzino di mobilitazione, che disponeva di materiale di dotazione regolamentare per formazioni sanitarie e di materiale sanitario di vecchio e di nuovo tipo per dotazione di enti e reparti, per la formazione di un corpo d 'armata ; - 11n deposito di medicinaH a nnesso c1l1'ospedale di Asmara e uno a quello di Mogadiscio, per rifornire i presidi militari e le infermerie regionali. Fu quindi necessa ria una complessa organizzazione per avere: - i locali adatti capaci di accogliere con criteri razionali tutta l'ingente massa di materiale, che sarebbe pervenuta dalla Madrepatria; - due magazzini centrali, uno ad Asmara e l'altro a Mogadiscio , quali centri di deposito e di erogazione; - una forte scorta di medicinali e di oggetti di medicatura, di dotazioni regolamentari e di apparecchi di cura e di igieno-profilassi (potabilizzatori, stufe, autobagni, lavanderie, ecc.); - materiali letterecci e del servizio generale ospedaliero in quantità tale da poter impiantare progressivamente i posti-letto nel numero sudde tto».
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«Poche cifre varranno a lumeggiare lo sforzo compiuto. Durante la campagna furono spediti 144 ospedali da campo, provvisti dell'occorrente per esami batteriologici e alcuni di essi di apparecchio radiologico da campo; 60 reparti someggiati di sanità; 15 nuclei chirurgici e un'ambulanza speciale chirurgica; 15 autoambulanze radiologiche; 13 autoambulanze odontoiatriche; 4 laboratori centrali di analisi ; 14 sezioni di disinfezione; 122 potabilizzatori carreggiati e 27 autopotabilizzatori, oltre quelli in dotazione alle sezioni di disinfezione; 18 autobagni, oltre quelli delle stazioni di bonifica». «La Marina impiantò altri ospedali e infermerie lungo le coste e attrezzò 8 navi ospedale per il trasporto degli ammalati in Patria, magnificamente equipaggiate , sei delle quali ad aria refrigerata e condizionata». «Medicinali, oggetti di medicazione, materiali vari per il servizio medico-chirurgico ammontarono a circa 16.000 tonnellate. Si segnala l'invio di circa 2 milioni di scatole di steridrolo per la potabilizzazione delle acque; di oltre 900.000 chilogrammi di materiale di medicazione; di 100 milioni di tavolette di chinino, oltre a 1.200 chilogrammi dello stesso medicamento in polvere e a 1.200.000 fiale per uso endomuscolare e endovenoso». «Le unità sanitarie entrate in azione al seguito delle truppe operanti furono quelle previste e predisposte dai piani di mobilitazione. Preparate fin dal tempo di pace, tenendo presente la possibilità d'impiego in terreno montuoso, corrisposero ottimamente, con piccole modificazioni , alle caratterstiche del terreno e della viabilità in Africa Orientale». Parteciparono alla campagna circa 1. 900 ufficiali medici e 180 chimico-farmacisti dell'Esercito molti dei quali frequentarono in Italia un corso informativo preventivo sulle malattie tropicali. Allo scopo di meglio dimensionare la entità logistica dello sforzo immane sostenuto, specie in campo sanitario, si pensi che l'organizzazione sanitaria militare, che nel gennaio 1935 dava un supporto sanitario di pace in Eritrea ed in Somalia ad una forza media giornaliera di circa 20.000 militari (dei quali circa 18.000 erano costituiti da truppe indigene) , nell'ottobre 1935 (data di inizio della campagna) dava supporto di guerra a circa 240.000 uomini, dei quali 160.000 circa nazionali, che nel maggio 1936, alla conclusione della campagna raggiungevano il numero di 404.000 uomini, dei quali 318.000 circa nazionali. A tal fine sono molto indicative le tabelle riportate in allegato 7, tratte dalla relazione, che forniscono anche i dati ufficiali relativi al costo della campagna in vite umane. Si tenga inoltre presente che il sup-
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porto sanitario militare era diretto, come è ben specificato negli spunti della relazione che ho citato, non solo al personale militare metropolitano ed indigeno, ma anche al sostegno dei lavoratori civili che erano assoldati dal genio militare per la costruzione di strade, di ferrovie, acquedotti, ospedali e residenze ed alle popolazioni civili, a grandissima lontananza daJla madrepatria per i rifornimenti .
Regolamenti nel periodo della 2a Guerra Mondiale che si riferiscono alla protezione dei feriti e dei malati in guerra
a. Generalità Ho già dato un cenno sufficientemente ampio alle regolamentazioni specifiche con le quali l'Italia è entrata in guerra, per ciò che si riferisce alla protezione dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna. Come si è visto si trattava di una regolamentazione assolutamente completa, di avanguardia, totalmente rispettosa delle prescrizioni che provenivano daIIe Convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese o adottate dall'Italia senza un formale atto di ratifica, come le convenzioni dell' Aja del 1907. Il quadro generale però, a mio avviso, non sarebbe completo, senza un cenno specifico alle segueni altre pubblicazioni di grande rilievo e con consistenti riflessi sul comportamento del militari in guerra, uscite tra il 1940 ed il 1942: (1) Pub. N. 3766 (del Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato Maggiore) dal titolo: «Servizio in Guerra», edita nel 1940 dal Poligrafico dello Stato; (2) Pub. N. 3768 (del Ministero della Guerrra. Comando del Corpo di Stato Maggiore) dal titolo: «Usi e Convenzioni di Guerra» (Allegato 2° al «Servizio in Guerra»), edita nel 1940 dal Poligrafico dello Stato; (3) Pub. N. 3955 (del Ministero della Guerra. Stato Maggiore del Regio Esercito) dal titolo «Aggiunte e Varianti al "Servizio in Guerra" (pubblicazioni n. 3766 - edizione 1940 - XVIII di cui aIIa circolare 281 G .M. 1940 - XVIII)» edita nel 1941, dal Poligrafico dello Stato; (4) Codice penale militare di guerra , del 1941; (5) «Servizio Sanitario Militare in Guerra», dalle lezioni del Ten. Col. medico prof. Edoardo Lampis, insegnante titolare presso la Scuola di Sanità Militare, edito nel 1942 dall'«lndustria Tipografica
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Fiorentina». Il testo, di ampia divulgazione in ambito militare , poichè nel 1942 costituiva quanto di più aggiornato ci fosse al momento, faceva parte della «Raccolta di pubblicazioni tecnico scientifiche della Scuola di Applicazione di Sanità Militare» dell'Esercito. Il cenno tuttavia non sarebbe completo se non si ricordasse anche il fatto che, in merito alla protezione dei feriti e dei malati sul mare e dei naufraghi, l'Italia nel 1937 aveva ratificato la decima convenzione del1' Aja, del 1907, che riguardava tale protezione e che veniva ripresa in toto, come dettami applicativi , dalla legge di guerra del 1938. Le prime tre pubblicazioni, tutte relative al «Servizio in Guerra» saranno di seguito trattate in modo unitario, mentre un cenno particolare sarà fatto al «Codice» penale militare di guerra ed alla pubblicazione della Scuola di Applicazione della Sanità Militare .
b. Le pubblicazioni 3766, 3768 e 3955
Nel loro insieme le tre pubblicazioni abrogavano la «bozza di stampa», peraltro incompleta, dal 1937, ed erano destinate a tradurre in un regolamento applicativo i dettati della legge di guerra del 1938. La pubblicazione 3955 (Aggiunte e Varianti) è nel complesso poco significativa ai fini della protezione dei feriti e malati degli eserciti in campagna e, pertanto, può essere trascurata nella trattazione. Le altre due pubblicazioni (3766: «Servizio in Guerra» e 3768 «Usi e Convenzioni di Guerra») venivano approvate per il Capo del Governo dal Ministro della Guerra Soddu, il 3 febbraio 1940, a seconda guerra mondiale già iniziata in ambito europeo e qualche mese prima dell'entrata in guerra dell'Italia. Tale pubblicazione 3766, «Servizio in Guerra», trattava in generale della disciplina di guerra, del servizio di polizia in guerra affidato ai Carabinieri, dei Comandi in guerra e del servizio presso i Comandi, del servizio delle truppe, degli ordini, dei rapporti e della corrispondenza tra i Comandi. Per quanto si riferisce alle norme di diritto internazionale da applicare in guerra nel campo della protezione dei feriti e dei malati essa era, data la materia trattata, piuttosto laconica. Infatti, si limitava a ricordare che al militare (di truppa), non era in nessun caso consentito di entrare in comunicazione col nemico, salvo ricevere i partigiani ed i disertori nemici (art. 4). Solo i militari di sanità o quelli allo scopo designati dai rispettivi comandanti potevano trasportare o accompagnare o scortare feriti e prigionieri (art. 5).
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Maggiore attenzione che nel passato veniva posta alla disciplina delle retrovie, dato che le stesse potevano essere soggette non solo alla offesa aerea, ma anche a tiri di artiglierie a grande gittata, ad incursioni di elementi celeri nemici, di nuclei di paracadutisti e , in paese nemico, di partigiani (art. 22). Per ciò che riguarda i servizi di polizia, molti compiti delicati erano affidati all'Arma dei Carabinieri, soprattutto interritorio nemico occupato dalle Forze Armate nazionali , e specie nei confronti del trattamento delle popolazioni civili, come si dirà più appropriatamente nel capitolo che riguarda lo specifico argomento. Tra le varie incombenze dei Carabinieri vi era anche quella dei servizi speciali a tutela di persone, cose e località alla quali era stata concessa salvaguardia, come indicato nel Capo VI della pubblicazione 3768 (art. 40) , tra cui era normale, per uso di guerra acquisito, che vi fossero sempre gli ospedali civili. Quest'ultima pubblicazione (3768) era molto interessante fin dalla premessa, dove si affermava che «l'impiego della forza nella guerra tra popoli civili trova restrizione nei patti internazionali e negli usi di guerra. È interesse dei belligeranti che gli uni e gli altri siano lealmente osservati». La pubblicazione si articolava in sette capitoli, che riguardavano altrettante parti, non tutte, della legge di guerra, con particolare riferimento aJla dichiarazione ed alla cessazione dello stato di guerra, ai belligeranti ed agli atti di ostilità (Cap. I); alla rappresaglia, alla ritorsione ed agli ostaggi (Cap. Il); alla occupazione militare del territorio nemico (Cap. 171); ai parlamentari (Cap. IV); alle Convenzioni militari (Cap. V); alla salvaguardia (Cap. VI) ed al salvacondotto (Cap. VII) . Per quanto riguarda la protezione dei feriti e dei malati. la pubblicazione 3768 riconosceva la qualifica di legittimo beli igerante alle popolazioni civili nemiche che attuassero la così detta «leva di massa», (art . 8) garantendo alle stesse il diritto alla cura , se ferite o ammalate, ed il trattamento come prigionieri di guerra caso di cattura. Ricorda che i militarizzati nazionali, gli assimilati e gli appartenenti a corpi civili militarmente ordinati, che seguivano coloro che a norma di legge avevano la qualifica di «militari» , avevano l'obbligo di portare appositi distintivi e documenti che dimostrassero la loro qualifica particolare (art. 4). La pubblicazione confermava tutti i divieti particolari stabiliti dalle leggi di guerra per ciò che riguarda (art. 8, 9 e 19): - l'uso di veleni e di armi avvelenate; - la violenza e l'uccisione o il ferimento proditorio del nemico o quando questi, deposte le armi, si fosse arreso;
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l'uso delle armi contro i naufraghi del mare e dell'aria; l' uso di pallottole destinate a creare mali superflui e sofferenze inutili; - il saccheggio e la razzia di beni nemici ; - l'uso indebito dei segni distintivi di protezione internazionale e delle bandiere, insegne ed uniformi del nemico; - l'impiego di mezzi batteriologici e chimici. Mentre era in ogni caso proibito il bombardamento che avesse il solo scopo di colpire la popolazione civile , o di distruggere e danneggiare beni che non avessere interesse militare (art. 13), era invece lecito il «bombardamento diretto contro gli obiettivi nemici , la cui distruzione totale o parziale» fosse tornata a vantaggio delle operazioni militari (art. 12). Gli obiettivi «leciti» erano poi abbastanza accuratamente elencati . Si vede in ciò una ne tta e precisa anticipazione dei dettati internazionali in materia, portati dal testo del 1° Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949. L'art. 14 ribadiva l'uso dei segni distintivi ed il fatto che dovessero essere rispettati e prote tti in ogni circostanza: «le formazioni sanitarie , gli stabilime nti fi ssi del servizio sanitario, le navi ospedale e le navi ospedalie re e gli aeromobili sanitari». li coma nda nte delle forze attaccanti doveva fare quanto possibile pe r dare ,alle autorità locali di una località assediata, il preavviso di bombardamento (art. 18). Nel capitolo II la pubblicazione ricordava che «la rappresaglia» non aveva la natura di una pena , che era soltanto «un mezzo di coercizione diretto ad indurre il nemico a rispettare i suoi obblighi nei nostri confronti». La rappresaglia doveva essere proporzionata alla gravità dell'offes a ricevuta e non poteva consistere , «s::ilvo casi cii assoluta necessità , in atti bellici diretti contro la popolazione civile» (art. 24). In ogni caso non poteva essere sospesa, a titolo di rappresaglia , «l'osservanza di norme internazionali che prevedono espressamente l'obbligo di osservarle in ogni caso, come ad esempio, le norme relative ai prigionieri di guerra e quelle concernenti i feriti ed i malati)> (art. 26) . Trattando della ritorsione, la pubblicazione ricordava che «la legge di guerra italiana, ispirandosi a criteri di civiltà e di umanità, in quanto lo consentano le necessità di guerra, ha preveduto un trattamento umanitario sia per i combattenti nemici, feriti o prigionieri, sia per la popolazione civile, anche fuori dei casi nei quali esistano speciali obblighi di diritto internazionale di guerra» (art. 28). Qualora il belligerante avversario , pur senza violare gli obblighi che gli derivavano dal diritto di guerra non si fosse ispirato a principi analoghi , era lecita la sospensione
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del di più che la legge di guerra offriva, rispetto ai dettati delle convenzioni internazionali. Alla misura di prendere ostaggi, che allora era ammessa dal diritto internazionale, si doveva ricorrere «solo in caso di assoluta necessità ed in via del tutto eccezionale» (art. 34) e, se gli ostaggi fossero stati trattenuti, «agli stessi doveva essere garantito il trattamento di prigionieri di guerra» (art. 33). Per quanto riguarda l'occupazione militare del territorio nemico mi soffermerò più diffusamente trattando della protezione delle popolazioni civili. Era normale che l'autorità militare occupante (art. 36) assumesse, in territorio occupato, i poteri civili ed era altrettanto normale che vietasse l'abbandono del posto a tutto il personale civile addetto ai servizi sanitari o che, comunque interessassero «l'incolumità pubblica, come i medici , farmacisti , ostetriche, personale dei manicomi , personale addetto all'igiene pubblica, ecc.» (art. 37). T1 capitolo V , che trattava delle convenzioni militari, ricordava (art. 66) che la tregua era un accordo per effetto del quale si interrompeva l' uso dei mezzi da combattimento per tempi brevi, per provvedere, in una cerla località, ad esigenze che non interessassero la condotta generale della guerra. Generalmente la tregua si stipulava «per scopi limitati ma urgenti: ad esempio, per lo sgombero del campo di battaglia dei feriti, per l'inumazione dei cadaveri, per lo scambio dei prigionieri, ... ». ln caso di gravi epidemie o di un terremoto si poteva anche giungere ad un armistizio, parziale o locale, in una certa zona del teatro di guerra (art. 71); in ogni caso però la sospensione delle ostilità non comportava la sospensione dell'applicazione delle norme di diritto bellico, che cessavano di essere operanti, solo dopo la stipula di un trattato di pace (art. 76).
c. Il Codice penale militare di Guerra del 1941 Il Codice penale militare di guerra italiano, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 202, tratta in particolare dei reati contro le leggi e gli usi di guerra nel libro lii, titolo IV. In tale settore prevede le pene contro le violazioni e le inadempienze degli accordi internazionali. Il codice è ancora in vigore per quanto non in contrasto con gli accordi e gli impegni internazionali successivi presi da1l'Italia. Per quanto si riferisce alla protezione dei feriti e dei malati gli articoli più significativi, a mio parere, sono quelli di seguito elencati:
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(1) art. 174: punisce con reclusione non inferiore a cinque anni il Comandante che per nuocere al nemico ordina o autorizza l'uso di mezzi e metodi di guerra vietati dalla legge, o dalle convenzioni internazionali, o contrari all'onore militare ; (2) art. 176: punisce con reclusione da tre a dieci anni il Comandante che ordini di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia, fuori dai casi consentiti dalla legge o dalle convenzioni internazionali; (3) art. 179: punisce con la reclusione fino a tre anni il Comandante che in attacco ometta di adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dalle convenzioni internazionali per assicurare il rispetto degli ospedali e di ogni altro edificio o luogo di ricovero e cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi del servizio sanitario, di navi ospedale ed ospedaliera e di aerei sanitari. La stessa pena si applica al Comandante che si difende che ometta di designare e segnalizzare gli edifici sopraddetti in modo ben visibile; (4) art. 180: punisce con la reclusione militare fino a sette anni colui che faccia uso indebito dei distintivi di protezione internazionale o che usi insegne e uniformi diverse da quelle nazionali. Il solo vilipendio dei distintivi internazionali comporta la carcerazione fino a tre anni (art. 181). Alle violazioni dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario è dedicato l'intero capitolo IV. La omissione di assistenza verso feriti, malati, naufraghi, anche nemici, comporta una pena da uno a dicci anni di carcere (art. 190). La reclusione non inferiore a dieci anni punisce colui che faccia uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aerei sanitari, o contro il personale che vi è addetto (art. 191). La pena non è mai inferiore a cinque anni per maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi. Se si tratta di maltrattamenti gravi o sevizie , la pena è dell'ergastolo; la pena è di morte con degradazione se dai maltrattamenti deriva la morte dell'infermo o del naufrago, pur se nemico (art. 182). Molto severamente sono punite anche : le spoliazioni di infermi, feriti e naufraghi; la violenza contro le persone addette al servizio sanitario ed ai ministri del culto; l'omesso rilascio del personale addetto al servizio sanitario o di ministri del culto; la mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere, la spoliazione di cadavere e l'arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante all'avversario (articoli da 193 a 198). Come si vede, si trattava di un complesso di norme veramente efficaci, che davano piena attuazione agli impegni derivanti dalle Convenzioni internazionali sottoscritte ed accettate dall'Italia.
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d. La pubblicazione «Servizio sanitario militare in guerra»
Costituisce in pratica l'ultima pubblicazione ufficiale nel periodo della za guerra mondiale, che abbia costituito punto di riferimento per il comportamento del militare in guerra in campo sanitario e , pe rtanto, merita a mio avviso un cenno di commento. Essa per gli ufficiali del Servizio di Sanità ha costituito veramente un completo vademecum di guerra, come è dimostrato dall'indice sommario della pubblicazione , riportato in allegato n. 8. La pubblicazione ha in sé tutta la classe degli ottimi docenti militari che l'Italia ha più o meno sempre avuto nei propri istituti di formazione dei Quadri, e tratta la materia in modo completo ed esauriente, sia per ciò che si riferisce alle leggi nazionali, sia per quanto riguarda le norme provenienti dal diritto internazionale. La pubblicazione giustamente distingueva l'organizzazione dei servizi logistici a seconda che le operazioni venissero svolte sul territorio nazionale, o avvenissero o ltremare. Ricordava che i corpi di spedizione, che agivano oltremare, avevano una organizzazione dei servizi più complessa, a causa della lontananza del teatro delle operazioni dalla madrepatria. Per ciascun corpo di spedizione all'estero, in territorio metropolitano veniva costituita la così detta «base principale» del corpo di spedizione, rappresentata da un complesso di porti con i necessari collegamenti ferroviari con il paese e marittimi con il corpo di spedizione. Collegati a tali porti vi erano, oltre ai magazzini ed agli alloggiamenti temporanei per le truppe, gli sta bilimenti sanitari per il ricovero, il transito dei feriti e dei malati, che il corpo di spedizione sgomberava verso il paese. Oltremare gli crga.r'J dei servizi del Corpo di spedizione costituivano la così detta «base secondaria», che si appoggiava anch'essa ad un porto o ad un complesso di porti, idonei a ricoverare il personale ed i materiali , dalla quale si dipartivano le comunicazioni verso le truppe combattenti. Basi sussidiarie potevano costituire tramite ed anello di congiunzione tra le basi secondarie e le truppe. Si metteva bene in luce, nella parte seconda, il collegamento tra organi coordinatori , organi direttivi ed organi esecutivi dei servizi e come gli organi direttivi ed esecutivi avessero una duplice dipendenza (di comando e tecnica) dove, in caso di contrasto di disposizioni, le disposizioni impartite dalla linea di comando avevano la priorità su qualunque altra disposizione. I compiti del servizio sanitario erano sempre gli stessi, ma la pubblicazione entrava spesso nel dettaglio delle modalita esecutive, con esem-
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plificazioni e citazioni di dati statistici molto validi. Le lezioni erano veramente permeate da senso pratico e ricche di disposizioni dettate dal buon senso da adottare in marcia, in stazione, in combattimento, in caso di attacco aereo e così via. Per quanto si riferiva ai posti di medicazione stabiliva che essi fossero dislocati a ridosso dei combattenti (al massimo entro un chilometro da dove si combatteva) ed avvertiva che l'esposizione della bandiera di neutralità non sempre dava garanzia di protezione dalle offese nemiche, stante il fatto che i posti di medicazione operavano ed erano schierati in zona fortemente battuta dal fuoco avversario, e consigliava di valutare l'opportunità, talvolta, del loro mascheramento, se non potevano appoggiarsi a luoghi del terreno effettivamente riparati in modo naturale, come pieghe del terreno, fossati, cantine rinforzate ecc. Era normale che nei ripiegamenti assieme ai feriti ed agli ammalati gravi si abbandonasse del personale sanitario per la loro cura. A tale personale sanitario era proibito abbandonare i feriti ed in caso di cattura doveva mantenere «contegno dignitoso ed austero, quale si conviene a chi sente di aver compiuto il proprio dovere nei limiti delle proprie possibilità. Funzioni tecniche ed attributi disciplinari devono essere esercitati da chi è in prigionia con profondo sentimento di dignità e con cura del bene dei connazionali» (pag. 107). Dunque le norme dettate erano perfettamente in linea con leprescrizioni delle convenzioni internazionali, ma da esse traspariva anche come fosse evidente, secondo le esperienze della pratica di guerra, la sfiducia nella restituzione del personale sanitario catturato da parte del nemico. L'offesa aerea induceva ad allontanare le sezioni di sanità divisionali (schierate 2 - 3 Km . dietro i posti di medicazione) , dagli ospedali più avanzati che erano schierati a 16- 20 Km dalle linee , se non addirittura a 30 - 40 Km., quando si operava in condizioni di buona viabilità. Dovevano inalberare i segni di neutralità. Però, per ordine operativo, quando non si volevano dare precisi riferimenti alla ricognizione aerea nemica, i segni di neutralità potevano anche essere mascherati e quindi, di conseguenza, gli ospedali potevano subire offese dal nemico per errore o per mancata individuazione, anche se, di norma, erano schierati «lontani dalla linea di schieramento delle artiglierie e dai centri di maggiore importanza militare "al fine di evitare che fossero coinvolti in attacchi aerei contro le batterie o contro i centri di interesse militare". Una nota a pag. 219 precisava che il grave problema della incolumità delle formazioni sanitarie in zona-di operazioni aveva indotto medici militari e giuristi a tentare una risoluzione proponendo, nei consessi internazionali, che fossero riservate e designate per tali formazioni "par-
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ticolari località in zone sanitarie rispondenti a determinati requisiti nei confronti delle unità combattenti, al fine di restare sufficientemente preservate dalle offese delle armi avversarie"». Ed anche in tale problema la legge di guerra italiana era stata anticipatrice di esigenze che poi si svilupparono in ambito internazionale. Gli ospedali, inoltre, inalberavano i segni di neutralità, salvo che non fosse diversamente disposto dalle autorità militari, allo scopo di sottrarre all'osservazione nemica qualunque indicazione di riferimento o di orientamento. Si passava, pertanto, guerra durante, a concetti diversi: da una protezione sempre garantita ad una scelta di comando di fruire o meno della protezione offerta dai simboli internazionali per le formazioni sanitarie, con rischio personale dei medici e dei feriti, qualora esigenze militari imponessero di non dare indicazioni al nemico. E poichè le esigenze di dare il minor numero di informazioni possibili al nemico, è sempre di chi si difende (il quale, inoltre, proprio perchè si difende, spesso non ha la superiorità aerea) ne deri".ava la spiacevole conseguenza che colui che operava in difesa, se doveva prendere decisioni di questo genere, si trovava anche ad avere le proprie formazioni sanitarie in situazioni di precarietà e di pericolo molto maggiori di quelle del nemico in attacco. In caso di ripiegamento era nomale abbandonare gli ospedali con i feriti ed aliquote di personale sanitario per la loro cura, sotto la salvaguardia della Convenzione di Ginevra. L'uso dei simboli era, invece, sempre attuato per gli ospedali situati nella zona delle retrovie e per gli ospedali di riserva, dove peraltro vi era una maggiore oculatezza nella scelta della ubicazione (in centri abitati minori e di scarso interesse ai fini delle operazioni, ecc.) al fine di poter fruire, in qualche modo di buone probabilità di non offesa aerea da parte del nemico. Per quanto si riferisce ai trasporti per via aerea di feriti e di malati la pubblicazione informa che ( nel 1942) si ricorreva a tali trasporti dal fronte libico e dal fronte russo a mezzo di aerei «Caproni 133 (*) e tipo "81"», e forniva un elenco di accorgimenti da attuare per il migliore rendimento di tali voli sanitari. (*) Nel concorso di Budapest del 1937 l'Italia presentò l'aereo sanitario «Caproni 133», in occasione della prima conferenza internazionale dei soccorsi aerei, riportando il primo premio tra 19 nazioni concorrenti. Come sempre, dunque , l'Italia aveva dimostrato di saper risolvere i problemi molto bene sul piano della teoria e dei prototipi; poi però il numero di esemplari di aerei sanitari che fu possibile costruire, realizzare e mettere in attività fu molto condizionato dalle solite remore di carattere finanziario.
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Per quanto si riferiva al servizio di igiene e profilassi (parte sesta) ed al risanamento del campo di battaglia (parte settima), la pubblicazione era dettagliata nelle norme applicative ed anche ricca di suggerimenti tratti da esperienze di guerra, specie per quanto si riferiva alla identificazione dei caduti, alla tumulazione onorevole delle salme, all'organizzazione degli ospedali per infetti, dei lazzaretti, dei convalescenziari, degli ospedali e dei campi contumaciali. Una sintesi della convenzione di Ginevra e precise indicazioni circa l'uso corretto della modulistica sanitaria completavano questo ottimo manuale che, per tutta la durata della guerra, costituì per le truppe nazionali in genere, e per il personale sanitario in particolare, un preciso punto di riferimento ed un codice di comportamento molto valido sotto il profilo della applicazione del diritto umanitario.
e. Considerazioni
I ,:-i seconda guerra mondiale portò per la prima volta alla ribalta enormi problemi sanitari, anche perchè convissero contemporaneamente tutti i problemi sanitari delle guerre precedenti , come la lotta alle malattie infettive ed alla loro diffusione negli eserciti, i problemi connessi con l'impiego degli eserciti nelle colonie e nei possedimenti oltremare , le esigenze dei combattenti che operavano in climi molto freddi, come in Russia, i problemi sanitari della guerra sul mare e degli aviatori, i problemi dell'alimentazione in tempo di guerra, specie per effetto del razionamento alimentare, ed, infine, gli enormi problemi collegati alla sopravvivenza delle popolazioni civili. Infatti si ebbero assedi , bombardamenti di città, evacuazioni di città, trasmigrazioni di popolazione, esigenze di ricoveri antiaerei con impianti sanitari adeguati, e notevoli furono anche le problematiche connesse con la salute dei lavoratori nelle industrie di guerra. Dal punto di vista dei regolamenti e del comportamento dei militari italiani sui vari fronti, che rispecchiò fedelmente gli stessi regolamenti, si è potuto constatare che l'Italia effettivamente disponeva di una normativa completa, molto avanzata dal punto di vista umanitario ed assolutamente rispettosa delle norme internazionali sottoscritte dall'Italia. Si può dire anche che nessun dettato stabilito negli accordi internazionali, anche in quelli che l'Italia non aveva ratificato, sia stato ignorato dai regolamenti nazionali e, pertanto , il combattente italiano agì conformemente a norme molto civili, molto avanzate, spesso anticipatrici di quelle che poi divennero norme di carattere
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internazionale. Il numero di regolamenti esaminati ed il loro diverso livello, come destinatari dei regolamenti stessi, consente di affermare che a tutti i livelli, dai Comandanti in Capo delle Grandi Unità ai più umili gregari, tutti i combattenti legittimi nazionali non solo conoscevano i dettati delle convenzioni internazionali ed il diritto dei conflitti armati, ma anche che si attenevano agli stessi, dato che i dettati internazionali erano tutelati da un codice penale militare di guerra che si dimostrava tutt'altro che tenero nei confronti di eventuali inadempienti. Ma le guerre sono sempre state atroci ed orribili. Rappresaglie tristissime sono avvenute su tutti i fronti e con i protagonisti più disparati: tra questi protagonisti di orrori sicuramente il soldato italiano ne esce molto bene, basta vedere i giudicati dei tribunali dei vincitori del dopoguerra, che giudicarono i così detti «criminali di guerra», che, in Italia, per la verità storica furono veramente pochi, anche per il fatto che le rappresaglie erano all'epoca legittime e, nel complesso, quelle degli italiani furono sufficientemente giustificate, motivate, e relativamente modeste. Sul comportamento in guerra nei vari fronti che videro impegnati soldati italiani vi è una relativamente cospicua letteratura nazionale, sia militare sia universitaria, che illustra anche le perdite ed il funzionamento dei servizi sanitari nazionali . Per tale motivo evito di riepilogare dati e statistiche che si potrebbero desumere per i diversi scacchieri operativi . Meno nota e meno citata invece è l'opera in guerra della Croce Rossa Italiana , il cui personale era completamente militarizzato, ed a questa accennerò in un successivo paragrafo di questo capitolo, cercando, per quanto possibile, di trarre da varie opere, tra cui quella fondamentale del Prezza, i dati riepilogativi dell'azione umanitaria svolta, spesso in modo caotico e sotto la spinta degli avvenimenti, sempre in modo esemplare dal punto di vista del sacrificio e dell'impegno personale degli uomini. Solo per dare però pochi dati sull'entità complessiva dello sforzo bellico desidero ricordare che nel secondo conflitto mondiale, fino al 1943, vennero messi in funzione dal servizio sanitario militare: 990 ospedali da campo, 216 nuclei chirurgici, 311 sezioni di sanità, 108 sezioni disinfezione, 270 ambulanze specializzate di cui 135 radiologiche. In guerra la sanità militare ebbe oltre 6000 caduti (526 caduti e 124 dispersi nella sola guerra di liberazione), a testimonianza del dovere compiuto su tutti i fronti a vantaggio dell'umanità ed a favore della vita umana.
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i protocolli aggiuntivi alle Convenzioni del 1977 per la protezione dei feriti e dei malati delle Forze Armate in campagna
a. Generalità Me ntre la prima guerra mondiale fu una guerra prevalentemente europea, la seconda guerra mondiale sconvolse veramente il mondo intero e tutti i continenti, salvo forse 1e Americhe, che subirono dalla guerra rilevanti perdite di vite umane senza vederne e subirne gli orrori sulle popolazioni civili. Molti lutti, anche negli ospedali di guerra, erano stati procurati dall'offesa aerea. Una nuova categoria di combattenti si era imposta all'attenzio ne mondiale per concorrere all'azione degli eserciti in campagna: si trattava dei movimenti di resistenza, che coinvolsero in tutto il !!londo liberato d,t! giogo nazifascista centinaia di migliai a di C()mbattenti , con morti e feriti non tutelati da alcuna convenzione internazionale. Sul finire della guerra l'arma atomica aveva fatto la sua sconvolgente comparsa, per portare all'umanità nuovi lutti. 11 tentativo di genocidio del popolo ebraico aveva riportato l'umanità alla barbarie, in una presa di coscienza che era sempre più traumatizzante , mano mano che l'opinione pubblica mondiale veniva a conoscenza di quello che si era svolto dietro le sbarre ed i fili spinati dei campi di sterminio. Nella logica di porre rimedio a questi orrori si muoveva, pertanto, il progresso del diritto dei conflitti armati, sia con le convenzioni di Ginevra del 1949, volte a tutelare meglio e di più, rispetto alle convenzioni del 1929, i feriti ed i malati delle Forze Armate in campagna e sul mare ed i prigio nieri di guerra ed anche volte, per la prima volta in modo organico, a tutelare i diritti in guerra delle popolazioni civili. Per il tema di questo capitolo tratterò diffusamente della protezione dei feriti e del malati delle Forze Armate in Campagna, ossia della prima delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, limitandomi a cenni alla protezione dei feriti, malati e naufraghi sul mare ed ai protocolli aggiuntivi del 1977 alle quattro convenzioni del 12 agosto 1949. Il testo della Convenzione è riportato in allegato 9. b. La p rima Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, relativa al miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna
La convenzione di cui trattasi ha costituito un notevole passo avan-
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ti rispetto alla convenzione precedente del 1929. Mentre, tutto sommato, la convenzione del 1929 aveva rappresentato un deludente aggiornamento della versione del 1906, la convenzione del 1949 era molto ricca di novità e di dettati umanitari molto importanti. Si può affermare che per l'Italia le novità furono poche, dato che erano molto avanzati, in campo umanitario, sia la nostra legge di guerra, sia il codice penale militare di guerra, sia infine, i regolamenti militari che davano applicazione pratica ai dettati suddetti. Ma il fatto stesso che gli usi di guerra molto civili rispettati per la verità da larga parte dei belligeranti, venissero codificati in sede internazionale, era un fatto molto importante, se non altro per il riconosçimento degli illeciti internazionali, per una condanna in campo mondiale, almeno a livello di opinione pubblica, dei trasgressori . Dai 39 articoli della convenzione del 1929 si passava ai 64 articoli della nuova convenzione e ad un progetto di accordo internazionale «tipo>>, alicgato aììa Convenzione, su 13 articoli, concernente le zone e le località sanitarie, dove poter concentrare i feriti ed i malati delle forze armate in campagna ed anche i civili , che già la legge di guerra italiana aveva anticipato fin dal 1938. La nuova convenzione, che è quella oggi in vigore, si articolava in 9 capitoli riguardanti le disposizioni generali ; i feriti e gli ammalati; le formazioni e gli stabilimenti sanitari; il personale; gli edifici ed il materiale sanitario; i trasporti sanitari; il segno distintivo: l'esecuzione della convenzione; la repressione degli abusi e delle infrazioni e le disposizioni finali. Dalle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, le disposizioni generali sono molto simili. In particolare i primi tre articoli sono comuni e tra essi assume estrema rilevanza l'articolo 3, detto anche «mini convenzione», che stabilisce le così dette «regole umanitarie minime», da applicare in ogni circostanza, anche in caso di conflitto non internazionale, che scoppiasse all'interno del territorio di uno stato tra partiti contrapposti. Le regole minime dettate dalle convenzioni sono «almeno» le seguenti: «1. - Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, lanascita o il censo, o altro criterio analogo.
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A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili». «2. - I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.» «Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.» «L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.» Come si può notare, rispetto alle regole sancite dalla legge di guerra italiana e dai regolamenti conseguenti, non vi è nulla di nuovo, a parte il divieto di prendere ostaggi, che, già in precedenza per l'Italia, era un fatto del tutto eccezionale. · È di grande rilievo nelle Convenzioni la istituzionalizzazione de11e Potenze Protettrici, scelte tra gli Stati neutrali, destinate non solo a tutelare gli interessi delle Parti in conflitto, ma anche ad agevolare i contatti tra i belligeranti e la conclusione di accordi di rilievo umanitario, durante lo svolgimento delle ostilità. Gli organismi umanitari internazionali cd anche taluni Enti umanitari nazionali possono svolgere il ruolo di sostituti dalle Potenze Protettrici, con grandi vantaggi, almeno dal punto di vista teorico, nella possibilità di raggiungere accordi a fini prevalentemente umanitari, specie da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). La convenzione, a favore del miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna e della loro protezione, prevede in modo esplicito non solo il continuo contatto tra i belligeranti, tramite Potenze Protettrici, Organizzazioni delle Nazioni Unite, CICR,
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organismi umanitari, ecc. , ma anche la stipula di accordi partico lari a tal fine . Di tali accordi specifici è permeato il testo della convenzione. Infatti: - art. 6: le parti in conflitto possono concludere «accordi speciali», conflitto durante, su «qualunque questione che se mbrasse loro opportuno di regolare particolarmente», senza a lcun pregiudizio di quanto previsto dal1a Convenzione ; - art. 10: tratta degli accordi per la definizione delle Potenze Protettrici o dei loro sostituti, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti uma nitari; - art. 15: sta bilisce la st ipula di a rmistizi , sospensioni del fuoco o accordi locali, specie dopo un combattime nto pe r permettere «la raccolta, lo scambio ed il trasp orto dei feriti rimasti sul campo di battaglia». Inoltre ciascun belligerante che sia rimasto padrone del campo di battaglia ha l'obbligo di «prendere senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti e gli ammalati , per proteggerli d al saccheggio e dai cattivi trattamenti ed assicurare loro le cure necessarie, come pure per ricercare i mort i e d impedi re che siano spogliati»; - art. 23: prevede gli accordi per definire le zone e le località sanitarie, con l'ausilio dei »buoni uffici« delle Pote nze Protettrici e del CICR per facilitarne l' istit uzio ne ed il riconoscimento internazio nale ; - artt. 28- 30- 31 : istituzionalizzano gli accordi per lo scambio e la restituzione del p<'!rsonale soprattutto sanitario e religioso. Il problema è più teorico che pratico. Infatti , lo stesso articolo 28 ricorda gli obblighi della potenza de te ntrice in materia di assiste nza sanitaria e religiosa dei prigionieri di guerra. Tali obbligr.i possono csscie assolti sfruttando il personale sanitario e religioso catturato e, quindi , ne discende la possibilità di non restituire mai nessuno, trattenendo tutti i catturati pe r fini di assistenza ai connazionali, che si trovano nella condizione di prigionieri di guerra; - art . 36 e 37: stabiliscono gli accordi per l'impiego e per le modalità di volo degli aerei sanitari sul territorio nazionale, sul territorio nemico e su un territorio neutrale . I voli degli aereomobili sanitari sono protetti purchè si svolgano a quote, ore e rotte «specificatamente convenute» e purchè gli aeromobili portino i distintivi di protezione previsti. La protezione è più apparente che reale, anche in territorio nazionale, data la necessità di tale accordi che, se anche talvolta sarebbero possibili per gli aerei, sono sempre aleatori pe r gli elicotteri sanitari, in relazione al particolare modo di impiegare il mezzo;
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- art. 52: prevede gli accordi per le inchieste nazionali ed internazionali in caso di violazioni della convenzione. In sintesi sono stati sanzionati, in sede internazionale, non solo i dettati delle convenzioni internazionali , ma anche i tutori/garanti/controllori dell'applicazione degli accordi ed i modi in cui gli accordi particolari verrebbero raggiunti secondo una prassi prestabilita. Per quanto riguarda la protezione dei feriti e malati, le persone protette sono le stesse delle convenzioni precedenti, con una maggiore enfatizzazione del rispetto alle donne e dell'assenza di qualunque criterio discriminatorio basato su «sesso, razza, nazionalità , religione, opinioni politiche o altro criterio analogo» (art. 12). Tra i feriti ed i malati dei legittimi belligeranti che hanno diritto al trattamento previsto dalla convenzione, figurano, p er la prima volta, i »membri dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in co nfl itto e che ope rano f uori o all'interno del loro territorio, anche se tale territorio è occupato», sempre che rispondano alle quattro condizioni stabilite a l' Aja ne l 1899 e ribadite nel 1907, di avere alla loro testa un capo responsabile dei propri subordin ati , di porta re un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza, di portare apertamente le armi e di uniformarsi nelle loro operazioni alle leggi cd agli usi di guerra. La protezione alle formazioni ed agli stabilimenti sanitari è quella tradizionale. Le condizioni di protezione sono m eglio e più completamente specificate , specie per ciò che rigua rda i casi di perdite della protezione, qualora di formazioni e stabilimenti sanitari sia fatto uso improprio o per commettere atti dannosi al nemico. La protezione tuttavia viene a cessare solo dopo infruttuose intimazioni , che concedano termini ragionevoli di tempo per porre fine all'illecito commesso. Il personale sanitario protetto, oltre ai feriti ed ai malati, è il personale sanitario vero e proprio ad incarico esclusivo e quello «di amministrazione» delle formazioni e degli stabilimenti sanitari , nonchè i cappellani (art. 24). Il personale della Croce Rossa e delle altre società volontarie di soccorso (riconosciute e autorizzate dal Governo , come , ad esempio, l'Ordine di Malta per l'Italia) è parificato come trattamento al personale sanitario mi}jtare,a condizione che sia «sottoposto alle leggi ed ai regolamenti militari» (art. 26) e che il suo concorso al servizio sanitario militare sia notificato in sede internazionale alla controparte. Venivano anche confermate le targhette di identità per tutti i com-
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battenti, specie per il riconoscimento delJe salme (art. 16), le carte di identità del personale sanitario e l'uso, per quest'ultimo,del bracciale (art. 40). L'esperienza della seconda guerra mondiale faceva rendere facoltativo l'uso in modo visibile degli emblemi di immunità sulle formazioni sanitarie e sugli stabilimenti sanitari militari («per quanto le esigenze militari lo consentano»), con tutti i conseguenti rischi per le formazioni sanitarie (art. 42). In sintesi diveniva decisione di Comando l'uso o meno degli emblemi di protezione internazionale, accettando, in caso di omissione di esposizione dei simboli in modo visibile, i rischi di offesa da parte del nemico sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari. La convenzione fissava anche molto bene gli obblighi degli stati, in materia di conoscenza e di diffusione delle convenzioni, includendone lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, anche civile, allo scopo di diffondere al massimo in tutti i cittadini del mondo la conoscenza di norme umanitarie tese a dare alla guerra, che è sempre disumana, un volto possibilmente civile , almeno per ciò che si riferisce al comportamento dei combattenti. Le zone sanitarie (progetto di accordo-tipo: in allegato alla convenzione) dovranno essere riservate esclusivamente ai feriti ed agli am- · malati, al personale necessario all'organizzazione ed al controllo ed ai soli residenti . In tali zone (che dovranno essere: piccola parte del territorio; poco popolate rispetto alle loro capacità ricettive; lontane da obiettivi militari; sprovviste di obiettivi militari di qualunque genere; situate in zone di scarsa rilevanza ai fini delJa condotta delle operazioni) , sarà possibile concentrare feriti ed ammalati ed anche civili ed avranno la caratteristica di essere località non difese militarmente in nessuna circostanza, una volta che siano state concordate con il nemico. Il nemico avrà il diritto al controllo tramite commissioni internazionali speciali delle Potenze Protettrici o dei loro sostituti. Tra i crimini previsti dalla convenzione vi sono anche l'uccisione, le mutilazioni, gli esperimenti biologici o chimici su feriti malati e prigionieri, tristissimo retaggio della seconda guerra mondiale. Di argomenti di questo genere non ne tratto neppure, in quanto sono storicamente completamente al di fuori della mentalità, della civiltà italiana e del comportamento tradizionale del nostro combattente, anche e soprattutto, perchè il nostro codice penale militare di guerra (dal 1869 e dal 1941) prevedeva pene severissime, compresa la morte, per il militare nazionale che si fosse macchiato di crimini di questo genere.
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Cenni alla seconda convenzione di Ginevra del 12 agosto 1941 relativa al miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare Come si e già accennato , nei precedenti capitoli, i primi tentativi per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1864, vennero già compiuti nel 1868. Concetti simili a quelli enunciati nel 1868 furono recepiti con le Convenzioni dell' Aja del 1899, anche se in generale è corretto parlare di fallimento pratico, fino al 1907, dei tentativi successivi (malgrado la revisione, nel 1906, dei dettati della Convenzione di Ginevra del 1864, relativamente alle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna). La X Convenzione dell' Aja del 1907, l'unica delle convenzioni del 1907 che sia stata ratificata dall'Italia nel 1937 e recepita d alla legge di guerra italiana del 1938, aveva bisogno di una revisione, che non venne fatta nel 1929, all'atto della terza elaborazione della convenzione di Ginevra e, di conseguenza, essa era quanto mai opportuna ed urgente. Fin almente fu possihile addivenire ad un nuovo testo , nel 1949, che aggiornasse la convenzione dopo le tristi esperienze della 1" e della 2" guerra mondiale. La seconda convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, riguardante il «miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare» , si presenta in modo molto simile alla convenzione relativa alle forze armate in campagna, sia sotto l'aspetto formale sia sotto quello sostanziale. Anche essa riporta l'art. 3 comune alle quattro convenzioni, detto anche miniconvenzione, che stabilisce le garanzie umanitarie minime. Feriti, malati e naufraghi, personale sanitario e religioso appartenente alle forze armate delle parti in conflitto hanno diritto a protezioni analoghe a quelle illustrate nel precedente sotto paragrafo. La convenzione riguarda la protezione delle forze armate imbarcate , poichè dal momento in cui sbarcano esse sono soggette ~Ila convenzione precedente. Il termine di naufragio ha un ampio significato che comprende anche l'ammaraggio forzato e la caduta in mare di aerei (art. 12). (È evidente che il problema dei naufraghi è diverso rispetto a quello dei feriti e dei malati , poichè il naufrago, qualora salvato, è un combattente immediatamente reimpiegabile dalla Parte in conflitto). Per tale motivo ogni nave da gue rra di una Parte belligerante potrà farsi consegnare feriti, malati e naufraghi da qualunque nave essi siano
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stati raccolti, purchè disponga a bordo di impianti che possano assicurare agli stessi cure sufficienti (art. 14). Analogamente se feriti, malati e naufraghi sono stati raccolti da navi o aerei militari di un paese neutrale, o sono sbarcati in territorio neutrale, la Potenza neutrale dovrà provvedere in modo che non possano più prendere parte ad operazioni militari , qualora ciò sia richiesto dal diritto internazionale (art. 15 e 17). Feriti, malati e naufraghi catturati dal nemico avranno diritto ad essere trattati come prigionieri di guerra e, se restituiti al loro paese, non potranno prestare servizio per tutta la durata della guerra (art. 16). Le navi ospedale militari di un belligerante non dovranno essere in nessuna circostanza nè attaccate nè catturate (art. 22) se notificate all'avversario , anche come caratteristiche, con un anticipo di dieci giorni rispetto all'impiego delle navi. Lo stesso vale per le navi ospedale non militari, utilizzate da società nazionali della Croce Rossa, da società di soccorso ufficiaimeme riconosciute o òa privati , utilizzate dai bellige-
ranti, e per le navi ospedale dei paesi neutrali . Tutte le navi suddette però, evidentemente, dovranno dare soccorso e assistenza a feriti, malati e naufraghi, senza distinzione di nazionalità ( art. 30) , non dovranno essere utilizzate per nessuno scopo militare , non dovranno intralciare i combattimenti e opereranno a loro rischio e pericolo durante e dopo i combattimenti navali. Su tali navi le navi da guerra delle Parti in conflitto avranno diritto di controllo e di visita, potranno loro rifiutare assistenza, ordinare loro di allontanarsi , prescrivere la rotta, regolare l'uso dei mezzi di telecomunicazione ed anche trattenerle , fino ad una settimana, se ciò fosse «richiesto dalle circostanze». Le disposizioni che riguardano il personale, i trasporti sanitari , specie aerei, l'uso del segno distintivo così come i dettati relativi alla esecuzione della convenzione, alla repressione degli abusi e delle infrazioni ed alle disposizioni finali sono sostanzialmente analoghi a quelli della convenzione relativa alle forze armate in campagna. L'Italia ratificava anche questa convenzione con la legge 27 ottobre 1951 n. 1739, di cui si è fatto cenno- nel sottoparagrafo precedente. Il problema della carta di identità del personale sanitario e religioso, in caso di naufragio, è un problema molto più aleatorio che non quello per il personale sanitario terrestre e, per quanto riguarda il riconoscimento dei caduti, è di evidente grandissima importanza il fatto che i militari indossino il piastrino di riconoscimento metallico.
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Cenni ai protocolli aggiuntivi del 1977 alle convenzioni di Ginevra del 1949 relativamente alla proiezione dei feriti, malati e nauf raghi delle forze armate
Dei due protocolli aggiuntivi alle convenzioni di Ginevra del 1949, adottati a Ginevra 1'8 giugno 1977 e ratificati dall'Italia con legge n. 762 dell'll dicembre 1985 , relativo il pri mo alle vittime dei conflitti armati internazionali, ed il secondo ai conflitti armati non internazionali: solo il 1° Protocollo è di rilevante importanza. Infatti , nella pratica , il secondo protocollo non fa altro che ampliare e precisare meglio la così detta «miniconvenzionc» delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 , stabilite nell'articolo 3 comune ai quattro testi delle convenzioni del 1949. Il secondo protocollo , infatti , non è àpplicabilc (art. 1) «alle situazioni di tensioni interne , di disordini intern i, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi , c.:he non sono cons-iderati come c.:onflitti armati». Diviene a pplicabile solo qualora sul territorio di uno stato vi sia conflitto tra le forze armate dello stato e forze armate dissidenti o gruppi armati o rganizzati , che sotto la guida di un comando responsabile esercitino, «su una parte del suo territorio , un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concentrate , e di applicare» il Protocollo. Come si vede è indispensabile il controllo di parte del territorio , ai fini della possibilità di applicare il protocollo e cioè di poter impian tare una c.:atena logistico/sanitaria in grado di assicurare la protezione e la cura dei feriti e dei malati e la custodia dei prigionieri del nem ico che si combatte. !1 primo prctccollo è di grande rilevanza fin dalle disposizioni generali, non solo per le definizioni riportate all'art . 2, ma anche per la designazione delle Potenze Protettrici e dei loro sostituti (art . 5), di cui stabilisce le prerogative in modo chiaro ed inequivocabile. Il protocollo si applica , a differenza delle convenzioni del 1949, anche in quei conflitti armati «nei quali i popoli lo ttano con tro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regi mi razzisti , nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi, consacrato nella carta delle Nazioni Unite .. .. ecc.» (art. 1). Il titolo Il del Protocollo tratta dei «feriti , malati e naufraghi». Nella sezione I , che riguarda la protezione generale, viene posta particolare cura alle definizioni dei feriti, malati , naufraghi , personale sanitario e religioso permanente e temporaneo, unità sanitarie , trasporti sanitari e mezzi di trasporto sanitario, veicoli sanitari , navi cd imbarcazioni sa-
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nitarie, aeromobili sanitari, segni distintivi e segnali distintivi di riconoscimento delle unità e dei mezzi di trasporto sanitari. La protezione si applicherà (art. 9) «senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso , la lingua, la religione, la credenza, le opinioni politiche di altro genere, l'origine nazionale e sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo». Come si vede, le così dette «discriminazioni» sono bandite e nelle cure mediche richieste dalle condizioni di feriti, malati e naufraghi, non dovrà essere fatta nessuna distinzione «fondata su criteri diversi da quelli sanitari» (art. 10). In merito alla protezione della persona umana ( art. 11), delle unità sanitarie (art. 12), del personale sanitario o religioso civile, le novità sono molto poche rispetto alle convenzioni del 1949; solamente è molto più accentuata la protezione delle formazioni sanitarie civili e della «protezione civile». In particolare sono vietate rappresaglie contro feriti malati e naufraghi, contro personale sanitario religioso e mezzi, unità e infrastrutture sanitarie. Le novità introdotte dal protocollo in materia di protezione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del personale sanitario e religioso, degli stabilimenti e formazioni sa nitarie militari e civili sono relativamente molto poche. Solo nel campo dei trasporti sanitari vi sono dei passi avanti consistenti specie per ciò che si riferisce al trasporto aereo. Mentre con le convenzioni di Ginevra del 1949 qualunque volo sanitario doveva essere concordato con il nemico e, di conseguenza, ogni volo non oggetto di accordo volava in condizioni di non protezione, con il protocollo non sono soggetti a particolari accordi con la Parte avversaria tutti i voli sanitari «nelle zone te rrestri dominate di fatto da forze amiche o nelle zone marittime che non sono di fatto dominate da una Parte avversaria e negli spazi aerei corrispondenti» (art. 25). Questa enunciazione di principio è un dato veramente positivo per almeno due categorie di aerei sanitari ,e cioè: per i voli «nazionali» dei grandi aerei da trasporto sugli spazi aerei sovrastanti il territorio controllato dalle forze amiche, e per i voli degli elicotteri sanitari. Precedentemente in pratica quasi tutti i voli effettuati con elicotteri sanitari erano voli a rischio, così come lo erano quelli dei grandi aerei .impiegati per lo sgombero. In particolare per gli elicotteri si trattava di voli e di interventi che avevano quasi sempre la caratteristica della grande urgenza , per il salvataggio della vita umana e per i quali i tempi in cui sarebbero possibili gli accordi con il nemico non sarebbero stati conciliabili con la soprav-
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vivenza dei feriti/colpiti trasportati. Il non necessario accordo con la Parte avversaria però esalta la necessità dei segni e dei segnali distintivi, tenendo presente la grande importanza acquisita dai segnali distintivi con gli aerei moderni. Infatti oggi, nel combattimento aereo e nell'attacco di un aereo ad un altro aereo, i velivoli non si vedono quasi mai. Il richiedere prima di un attacco il riconoscimento a vista, in operazioni belliche avrebbe del fantascientifico. Poichè, pertanto, i segni distintivi d'immunità saranno distinguibili a vista sempre di meno (e ciò vale anche, in misura ridotta, per le navi) è molto importante che l'aereo sanitario in navigazione emetta dei segnali, da concordare in ambito internazionale, o tra i belligeranti, per essere immediatamente riconosciuto dalle elettroniche di bordo degli aerei militari ed identificato come velivolo sanitario. Per i voli di aeromobili sanitari in corrispondenza di «zone di contatto o similari» (art. 26), «nelle zone dominate dalla Parte avversaria» (art. 27) nulla è cambiato c la protezione è assicurata nei limiti degli accordi stabiliti con la Parte avversaria. Trischi connessi ad errori umani di rotta, o a crisi per avarie in volo, dovranno essere risolti col buon senso, facendo «ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare», cercando di «dare il tempo di ottemperare prima di ricorrere ad un attacco». Le notifiche internazionali e gli accordi concernenti gli aeromobili sanitari dovranno essere fatti secondo le prassi già consolidate, cosi come l'atterraggio e le ispezioni, e particolari accordi dovranno anche regolare l'eventuale sorvolo di Stati neutrali o di altri Stati , che non siano Parti in conflitto.
Considerazioni Come sempre le convenzioni internazionali vengono, secondo il vecchio ma sempre valido detto popolare, a chiudere le stalle dopo che i buoi sono fuggiti. Se si dovesse fare un paragone con le vecchie convenzioni sulla protezione dei feriti e malati si può notare un netto crescendo, sostanziale e formale , dei testi delle convenzioni internazionali almeno dal 1864 al 1949. Francamente non so dire se i protocolli aggiuntivi del 1977 siano stati un passo avanti deciso e completo rispetto al passato. Essi sono permeati di spirito umanitario spinto e , talvolta, se si vuole, anche esagerato, ma rispetto alle convenzioni passate essi aprono la porta a molte incertezze e l'incertezza , specie nel campo del diritto
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internazionale, non è mai stata una buona medicina. In modo particolare la definizione di combattente legittimo, che nelle convenzioni precedenti dell'Aja e di Ginevra non lasciava adito a molti dubbi, oggi diventa talvolta nebulosa non solo nei termini, cioè nella lettera dei protocolli, ma anche e soprattutto nelle interpretazioni che termini non precisamente definiti possono far nascere. Il guaio è che la storia insegna che le possibili diverse interpretazioni della lettera delle convenzioni non sono mai fatte, per cercare di ampliare i contenuti umanitari dei testi delle convenzioni internazionali, bensì, come troppo spesso è accaduto, per coprire o per legalizzare dei crimini. Quello che mi premeva mettere in luce era il fatto che quella stessa Italia che, prima della sua entrata in guerra e guerra durante, aveva i regolamenti di gran lunga più aggiornati c più umanitari del mondo, dopo la guerra perduta aveva molto meno voce di prima nei consessi internazionali. Aveva, è. vero, combattuto una guerra nella quale l'avevano portata i propri governanti, ma aveva anche nello stesso tempo guadagnato il proprio riscatto, liberandosi da sola dal giogo fascista e contribuendo, con forze armate proprie a fianco degli alleati e con un grande movimento di popolo combattente nella guerra di liberazione, a riscattare sè stessa, a liberarsi del giogo della dittatura e a conquistare la propria libertà nella democrazia . Nel dopoguerra, e segnatamente nel 1949, il suo peso internazionale era ancora troppo misero, per far sentire autorevolmente la voce della propria diplomazia, però è molto significativo il fatto che molte iniziative umanitarie, previste dalle nostre leggi di guerra del 1938, siano state recepite dalle convenzioni internazionali, come ad esempio la possibilità della istituzione delle zone sanitarie per i feriti e per gli ammalati. Con la ratifica , nel 1951, delle convenzioni di Ginevra del 1949, l'Italia dimostrava di essere all'altezza della sua storia nel recepire molto in fretta i dettati delle nuove convenzioni internazionali, anche perchè le stesse non modificavano in pratica leggi ed usi di guerra nazionali molto civili e tradizionalmente già acquisiti e consolidati. A questa regola, storicamente costante, di rapida ed immediata acquisizione delle convenzioni internazionali nelle leggi nazionali sembrano sfuggire i Protocolli aggiuntivi del 1977, ratificati solamente alla fine del 1985, e cioè ben otto anni dopo. A mio parere questo fatto non deve trarre in inganno. Infatti la confusa definizione di combattente legittimo era veramente motivo tale da inficiare la stessa validità dei protocolli. All'Italia piacciono le norme e le prescrizioni chiare e una definizione di combattente, come quella data dai protocolli, non poteva es-
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sere soddisfacente: tanto è vero che, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha presentato la riserva di ritenere la definizione di combattente legittimo, data dal paragrafo 44.3 dei Protocolli, valida solo in «territorio occupato». Le perplessità su questo articolo dei protocolli (44.3) sono moltissime in ambito internazionale ed hanno dato motivo a non poche discussioni sia in ambito nazionale sia a livello internazionale. Malgrado ciò l'Italia è stata il secondo paese della NATO, dopo la Danimanca , a ratificare i protocolli e, se si vuole il primo paese della NATO a livello di media potenza o di potenza regionale. Ciò è molto significativo ed è anche indice di una politica italiana autonoma, decisamente portata alla negazione dei conflitti , al pacifismo ed alla umanizzazione dei conflitti nel caso deprecato in cui si debba combatterli. Cenni storici relativi alt' opera della Croce Ro.<,sa Ttaliana dalla l" (";uerra mondiale al secondo dopoguerra ed al SMOM
I cenni storici saranno limitati a quanto la Croce Rossa Italiana, nel periodo che va dalla fine della prima guerra mondiale agli inizi degli anni cinquanta, fece nel campo della protezione dei feriti e dei malati in guerra. La ricerca, pertanto, è stata circoscritta ai soli aspetti che riguardano in modo specifico tale materia. In particolare, dopo la prima guerra mondiale, ebbe grande importanza l'opera di assistenza e di ricupero degli invalidi di guerra che, a mio avviso, fu meglio organizzata che non dopo la seconda guerra mondiale. Un cenno sarà dato a quanto la Croce Rossa fece anche nel settore dell'assistenza e della protezione dei prigionieri di guerra e delle popolazioni civili. Già nel 1919, nell'immediato dopoguerra, la Croce Rossa Italiana si distinse per gli appelli e per l'opera a vantaggio dei prigionieri russi che erano dispersi in Europa al fine del loro rientro in Patria, con tutti i problemi che erano sorti con la rivoluzione del 1917 e per rappresentare in sede internazionale la necessità di una revisione della convenzione di Ginevra del 1906, basata sulle esperienze della guerra. L'impresa di Fiume di Gabriele D'Annunzio vide la Croce Rossa Italiana, nel settembre 1919, operare molto bene sia nel campo dell'assistenza sanitaria sia in quello dell'invio di medicinali e di vettovaglie per le popolazioni civili. Molto apprezzati in sede internazionale furono anche gli interventi per facilitare il rimpatrio dei prigionieri polacchi, che avvenne a mezzo di treni ospedale.
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Di grande importanza furono i Regi Decreti 14 dic. 1919 n. 2469 e n. 2470: il primo determinava le attribuzioni della Croce Rossa in tempo di guerra; il secondo stabiliva che si considerassero «temporaneamente militari» gli iscritti nei ruoli del personale della CRI chiamati in servizio per ordine delle Autorità militari. Dopo gli interventi nel 1919 e 1920 in occasione dei terremoti del Mugello, della Lunigiana e della Garfagnana, nel 1922 la Croce Rossa Italiana svolgeva in Russia un'azione di soccorso al1e popolazioni colpite da carestie ed epidemie in una vasta zona del basso Volga intorno a Tzaritzin, che arrivava fino al Don e a Rostow, su richiesta del governo russo . Nello stesso 1922 un ospedale veniva inviato a Smirne, dopo la conquista della città da parte di Kemal Ataturk, per il soccorso della comunità italiana di Smirme e per il soccorso alle popolazioni civili della città. Altri significativi interventi all'estero furono fatti nel 1926, in occasione del terremoto in Albania, nel 1927, in occasione di un altro terremoto in Albania ed in missioni di soccorso, contro carestie ed epidemie, a favore delle popolazioni bulgare e greche funestate dal terromoto. L'apporto italiano alla conferenza di Ginevra del 1929, che portò alla revisione della convenzione del 1906 cd alla redazione per la prima volta di un convenzione sui prigionieri di guerra, fu complessivamente meno rilevante che non in altre occasioni come, ad esempio, nel caso della creazione dell' «Unione Internazionale di soccorso», propugnata · in sede internazionale dal Senatore Ciraolo. Il 1930 vedeva la Croce Rossa impegnata nel terremoto del Vulture mentre dal 1931 al 1935 si susseguivano in tutte le principali città italiane (Torino, Roma, Bologna, Firenze, Bari, ecc.), esercitazioni e sperimentazioni di protezione antiaerea che, se ben fatte, avrebbero dovuto dare indicazioni per una protezione piu efficiente durante il tempo di guerra, ma che finivano invece regolarmente nel trionfalismo di stato. La partecipazione della CRI alla campagna d'Etiopia del 1935-36 fu relativamente modesta cd alla stessa si e già fatto cenno nel corso del paragrafo dedicato a tale campagna. Molto sensibile fu invece la partecipazione della CRI alla guerra civile spagnola, con assistenza ai profughi, con l'opera di navi ospedale, con cospicua partecipazione di infermiere volontarie. Dopo l'afflusso dei «volontari» italiani, la CRI provvedeva ai inviare due ospedali attendati , completi di personale e materiale, gruppo chirurgico, ambulanze radiologiche e vari automezzi sanitari speciali. Del gruppo faceva parte anche un nucleo di infermiere volontarie, poi divenute una cinquantina, cui dovevano aggiungersi le
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150 imbarcate sulle navi ospedale, per il soccorso dei feriti, soprattutto italiani, che rientravano in patria via mare. Il personale raggiunse il numero di 67 ufficiali medici, farmacisti e cappellani e 260 sottufficiali e militi. Le perdite nel personale sanitario furono relativamente modeste , ma la Croce Rossa Italiana operò cosi bene che in molte città spagnole vi sono delle vie dedicate alla CRI. Pur essendosi trasformata negli anni trenta in una «organizzazione di regime», vale la pena di segnalare, della Campagna di Spagna, l'opera meritoria svolta nel campo de ll'assistenza ai prigionieri. Un segno evidente della «messa sotto regime», della CRI lo si nota nella sempre minore rilevanza che ebbe la CRI in ambito internazionale, nella minore partecipazione italiana ad iniziative internazionali, che non fossero di propaganda o di battitura della grancassa fascista , nella minore ricerca di quei contatti internazionali, che segnano il progresso dell'organizzazione e sui quali si basano i grandi principi che reggono la Croce Rossa e che la ispiJarono alla sua nascita. Come ricorda il Frezza, il 1Ogiugno 1940, «oltre al Comitato Centrale, alla Delegazione presso le forze operanti, ai sedici Centri di Mobilitazione ed ai dieci Ispettorati amministrativi, furono mobilitati cinque magazzini di rifornimento, sedici autoparchi , sei nuclei automobilistici, 56 posti di soccorso ferroviari e portuali , 6 direzioni centrali per la protezione sanitaria antiaerea, 26 squadre di riserva, 300 squadre di pronto soccorso, 133 stabilimenti di prima cura e smistamento, 84 stabilimenti di cura specializzata, 132 stabilimenti di bonifica umana, 155 squadre di bonifica di zone infette. Contemporaneamente fu mobilitato l'Ispettorato Nazionale Infermiere, che provvide al richiamo delle Infermiere ed alla loro destinazione presso le unità mobili e territoriali della CRI e presso le Forze Armate. Fu istituito l'Ufficio Prigionieri di Guerra e vennero allestiti e tenuti pronti ad entrare subito in funzione 22 treni ospedale, 24 posti di soccorso ferroviari , 22 ospedali territoriali, 11 ospedali attendati da 100 le tti, 35 ospedali attendati da 50 letti, 75 ambulanze attendate e 9 ambulanze lagunari». Nel complesso i mobilitati (ufficiali e truppa, sfiorarono le 8000 unità. Altrettante furono le infermiere volontarie mobilitate, delle quali 4632 operarono con l'Esercito e con la Marina (di esse 18 morirono in guerra, due fucilate dai tedeschi e due in prigionia) . «Esse prestarono servizio sulle navi-ospedale, negli ospedali da campo in Africa, in Albania, in Grecia, Dalmazia , Croazia, Montenegro, Russia, sui treni ospedale per la Russia, sulle navi per il rimpatrio dei connazionali dall'Africa Orientale». Sul territorio nazionale furono allestiti ben 26 ospedali per il rico-
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vero dei feriti e degli ammalati. Tra i più importanti e .meglio organizzati desidero citare solo i cinque della Toscana ubicati a Firenze, Pisa, Apuania, Grosseto e Lucca. Furono allestiti centri di raccolta e di assistenza per i mutilati e gli invalidi e per le loro famiglie. Anche in piena guerra la CRI inviò soccorsi ai colpiti dal terremoto in Romania, nel novembre 1940, e soccorsi alle popolazioni civili in Belgio, in Grecia e nel Montenegro ed intervenne in modo massiccio nell'opera di rimpatrio dei 20.000 connazionali, con quattro navi, dall'Africa Orientale. Tale rimpatrio era stato concordato tra i governi italiano ed inglese, tramite l'Ambasciata deg1i Stati Uniti e la Legazione Svizzera. Le navi, passando per Gibilterra fecero il periplo dell'Africa co~ soste a Gibilterra, San Vincenzo, Capoverde e Port Elisabeth. Un secondo viaggio avvenne nell'ottobre 1942, con il quale si trasportarono anche medicinali destinati alle popolazioni civili de lla Somalia e de11'Eritrea e pacchi di generi di conforto per i prigionieri di guerra. Tratterò nel capitolo relativo ai prigionieri di guerra dell'opera altamente meritoria svolta dalla Croce Rossa in tale campo per eonto dell'Italia ed in applicazione ai dettati delle Convenzioni Internazionali. Dopo 1'8 settembre 1943 operarono in pratica due organizzazioni di Croce Rossa (una al Nord ed una al Sud) in uno stato di grande disordine organizzativo e morale, dove però rifulse ancora di più, nella mancanza di direttive centrali ed in situazione di non riconoscimento reciproco e di diffidenza in sede internazionale , l'abnegazione dei singoli e la profusione di energie individuali nell 'opera umanitaria di soccorso ai colpiti dagli orrori della guerra che si trovassero sul territorio nazionale , fossero essi civili, o appartene nti a qualunque parte belligerante. Il 1945 e 46 furono anni di ricostruzione frenetica de11e infrastrutture, dei mezzi , del personale, delle relazioni internazionali e di distribuzioni di consistenti aiuti ad una popolazione civile così duramente provata dalla guerra, utilizzando non solo gli aiuti per la ricostruzione dei governi alleati ma, anche e soprattutto, i moltissimi aiuti che affluivano in Italia dalle numerose collettività italiane residenti all'estero ed assegnati, per la distribuzione, alla Croce Rossa Italiana. I problemi furono enormi non solo per i reduci ma anche per il dramma dell'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, che richiesero una capillare organizzazione dell'assistenza sanitaria, del trasporto dei malati e dei vecchi, del ricovero dei bambini, della organizzazione del ristoro presso le stazioni ferroviarie, dello smistamento delle masserizie , de11'organizzazione dei campi profughi. Per ciò che riguarda ambulatori , infermerie , assistenza ai vecchi ed
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ai malati nei campi profughi, assistenza all' infanzia, furono impegnate più di 1200 Infermiere Volontarie, sempre pronte a portare la loro opera disinteressata dove la sofferenza umana a causa della guerra fosse di casa. Occorre ricordare che, per quanto riguarda la protezione dei feriti e dei malati, molto si deve non solo alle successive edizioni delle convenzioni di Ginevra, ma a nche alle Convenzioni dell' Aja del 1899 e del 1907, che gettarono le basi del corretto comportamento da parte dei belligeranti. Dico questo perchè si assiste sempre di più ad una specie di monopolizzazione svizzera delle Convenzioni di Ginevra e delle Società di Croce Rossa, tendendo a dimenticare gli sforzi e gli accordi dell'Aja. Bene faceva quindi l'Assemblea G enerale delle Nazioni Unite nella risoluzione adottata nella seduta del 9 novembre 1946 ad invitare tutti gli stati membri ad «incoraggiare e favorire la costituzione e la collaborazione delle C roci Rosse, a rispettare e a fare rispettare, in ogni circostanza , il carattere volontaristico ed indipe ndente, in conformità dei principi delle convenzioni di G inevra e dell' Aja e nello spirito umanitario della Croce Rossa .. . » . La creazione del Te rritorio Libe ro di Trieste portò altri problemi e la Delegazione della Croce Rossa Italiana a Trieste fu , forse , il primo o rgano nazionale che entrò a Trieste , dopo la fine della 2a guerra mondiale e prima della riunificazione di Trieste all'Italia. Alla campagna di Corea la C roce Rossa Italiana partecipò con l'ospedale N . 68 da 200 letti, con annesso reparto ambulatoriale e con dotazioni supplementari costituite dai reparti di analisi, radiologico, ecc .. Facevano parte della formazione (a rotazione, 11 ufficiali, 6 Infermiere Volontarie, 53 Sottufficiali, graduati e militi . Nel corso di un incendio si · riuscì a salvare tutti i ricoverati e complessivamente, pur avendo quasi sempre operato a ridosso delle truppe combattenti, l'ospedale svolse oltre 140.000 interventi a favore delle popolazioni civili. Un ospedale da 100 letti (l'osp edale N. 010, della CRI fu inviato nel Katanga nel 1960, dove operò fino al 1964, per dare assistenza sanitaria alle forze dell'ONU e d alle popolazioni civili di quelle terre. Sempre in cooperazione con le Forze Arm ate , le Infermiere Volontarie della CRI contribuirono in modo , cospicuo all'ottimo funzionamento dell'assistenza ai profughi vietnamiti raccolti da un incrociatore italiano, alla gestione dei campi profughi vietnamiti a Sottomarina di Chioggia, all'ottimo funzionamento nel soccorso alle popolazioni civili ed ai profughi dell'ospedale n. 1 dell'Esercito, inviato in Libano nel
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1982, con il contingente di pace italiano, e donato alle autorità libanesi all'atto del ritiro delle truppe. Ho citato soltanto le benemerenze della Croce Rossa Italiana nella sua opera di concorso alle forze Armate, tralasciando l'opera stupenda e costante a favore delle popolazioni civili che con le Forze Armate è stata svolta in ogni circostanza luttuosa che abbia interessato il nostro Paese, dalla grandi alluvioni nel Polesine del 1951 (Sardegna, Sicilia e Calabria in precedenzanello stesso anno), o di Firenze nel 1968, alle varie sciagure (Vajont 1963, Seveso, colera di Napoli nel 1973, agli sconvolgenti terremoti (Belice 1968, Friuli 1976; Umbria 1978, Irpinia 1980, a dimostrazione di una costante presenza umanitaria. Un breve cenno merita, per completezza di trattazione, anche il Sovrano Militare Ordine di Malta che il 26 gennaio 1877 fondava una «Associazione per il soccorso dei malati e dei feriti in guerra». Le prime convenzioni con il Ministero della Guerra risalgono al 1886. A parte il terremoto di Sicilia del 1908 che vide formazioni <ld SMOM operare in cooperazione con le Forze Armate (il personale ricevette le «stellette» nel 1909), il SMOM operò in guerra per la prima volta in Libia, trasformando il piroscafo «Regina Margherita» in una attrezzatissima nave ospedale , che compi ben sette viaggi t~a l'ottobre 1911 e il febbraio 1912. Nel corso della 1a guerra mondiale operò con 4 treni ospedale standard e con numerosi posti di soccorso ferroviario in zona di guerra, contribuendo in modo molto valido con il servizio di sanità nelle attività di sgombero dei feriti e degli ammalati dalle linee. Nel l936 non partecipò alla Campagna d'Africa e nella 2 3 guerra mondiale, mobilitato ne.I 1941, contribuì con tre treni al servizio degli sgomberi sanitari, operando principalmente in fronti molto difficili, come il fronte russo e quello balcanico, svolgendo complessivamente una novantina di viaggi e trasportando circa 26.000 feriti . I 90 viaggi, se confrontati con i 741 della prima guerra mondiale, possono sembrare pochi, ma si devono considerare non solo le grandissime distanze ma anche i ritardi dei treni dovuti all'offesa area, all'attacco delle linee ferroviarie da parte dei partigiani, specie in Russia e nella penisola balcanica, ove i treni operarono. L'associazione opera di norma essenzialmente in tempo di guerra, costituendo anche degli ospedali ai quali appoggiare i feriti ed i malati in tempo di guerra. Considerazioni finali
Credo che la materia trattata nel capitolo e l'esame spesso pignolo
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delle norme contenute nei diversi regolamenti militari fino alla seconda guerra mondiale compresa, abbiano ampiamente dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, come effettivamente tutti i dettati delle Convenzioni internazionali in vigore nel tempo, siano stati recepiti nei regolamenti militari italiani. Veramente poche sono le nazioni del mondo che possano dire altrettanto con i documenti alla mano. Ogni dettato, ogni norma internazionale non solo è stato recepito nei regolamenti nazionali, ma è stato anche tradotto in disposizioni semplici, molto umanitarie, attuabili da parte dei combattenti dcUo srato. Il rispetto del nemico vinto, del nemico che si arrende, del nemico fuori combattimento era sempre stata una tradizione e costituiva da sempre «codice d'onore» del combattente italiano e sua legge ed uso di guerra. Molte regole non erano scritte da nessuna parte ma rientravano altrcsì nell'uso di un combattente civile come il nostro: ad esempio non è mai scritto di soccorrere o di prestare pronto soccorso sanitario al civile nazionale o nemico ferito a causa di guerra da parte delle formazioni sanitarie militari. A mio modesto avviso, però, questi dettati non c'era nessun bisogno di scriverli, perchè erano prassi assolutamente acquisite. Infatti se si prestava amorevole soccorso al ferito nemico fuori combattimento è ovvio che lo stesso soccorso, almen9 fino al possibile trasferimento ad altro ospedale civile , veniva prestato da parte della formazione sanitaria militai:e, sia al civile nazionale, sia al civile nemico che fosse stato ferito a causa della guerra. Il fatto che non esista una pubblicazione militare che riporti le convenzioni di Ginevra del 1949 ed i Protocolli aggiuntivi, in una traduzione ufficiale è, a mio avviso, una carenza. Tuttavia la pubblicazione (SME - 6420) è in corso di elaborazione e molto presto sarà eliminata questa piccola «zona grigia». Ciò non significa che le Convenzioni ed i Protocolli non siano diffusi o non vengano studiati nelle Scuole di formazione dei Quadri e nelle Scuole di Guerra. È da rilevare che l'Italia è anche oggi all'altezza delle ottime tradizioni del suo passato, avendo ratificato le convenzioni ed avendole recepite tra le leggi dello stato da osservare. La ratifica dei Protocolli, in particolare, (l'Italia, ricordo, è stata il secondo paese della NATO a ratificarli, dopo la Danimarca), ha costituito un atto di coraggio ed anche un indice della precisa volontà nazionale di aderire a qualunque progresso in campo umanitario, volto alla umanizzazione della guerra.
CAPITOLO QUINTO
PRINCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA CHE SI RIFERISCONO ALLA PROTEZIONE DEI FERITI E DEI MALATI
Generalità. - La pubblicazione 2662 del 1940. - Le pubblicazioni maggiori del secondo dopoguerra. - La pubblicazione 6000 del 1949 (e la sua ristampa del 1951). - La pubblicazione 6300 della serie dottrinale (1955). - La pubblicazione 5377 del 1957. - La circolare 10230 del 1964. - La circolare 2077 del 1977. - La pubblicazione 6176 del 1981. - La legge sulle norme di principio ed il Regolamento di disciplina militare. - Cenni alle «pubblicazioni minori». - Cenni all'opera dell'ospedale n. 1 del Contingente italiano in Libano. - Considerazioni sul capitolo V. - Conclusioni in materia di protezione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.
Generalità
Nel passato l'evoluzione dei mezzi bellici e, di conseguenza, l'evoluzione delle dottrine di impiego degli strumenti militari era stata sempre relativamente lenta. Una dottrina di impiego, studiata per una decina d'anni, sperimentata per due o tre anni e, finalmente, varata aveva buone probabilità di .restare i~ vigore almeno per un ventennio. In un secolo, si verificavano al massimo due o tre evoluzioni significative nel pensiero militare . Oggi non è più così. Tutto cambia a velocità vertiginosa. La tecnologia galoppa e talvolta è molto difficile tenerle dietro se non si imposta tutto il discorso dottrinale in termini di principi generali. Ma non sempre i principi bastano per delineare una dottrina. Occorre anche scendere nei dettagli operativi, nelle disposizioni particolari, negli atteggiamenti da tenere in combattimento, negli schieramenti delle armi e dei mezzi e nei loro criteri di impiego. Ne deriva che, al giorno d'oggi, una dottrina di impiego rischia di essere già superata all'atto stesso in cui essa viene varata. Questa difficoltà è comune a tutti gli stati e a tutte le organizzazioni militari.
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Vi è, inoltre, un'altra difficoltà. Fino alla seconda guerra mondiale, più o meno ogni stato perseguiva in modo autonomo una propria politica dalla quale discendeva una conseguente strategia militare. Oggi, invece, da una logica statale, la maggior parte degli stati del mondo è passata ad una logica di alleanza, ad una politica di alleanza e ad una strategia globale che, spesso, è di alleanza con ulteriori difficoltà nel redigere delle dottrine di impiego nazionali per Forze Armate. In una alleanza si studiano i regolamenti altrui, si cerca di assimilarne il meglio. Gli argomenti che originano degli interrogativi spesso insolubili sono sempre di più; si aspetta sempre qualche cosa di nuovo che è allo studio o che sta per uscire. Nel mondo occidentale e nella NATO in particolare non esistono regolamenti di impiego comunitari, ma solo accordi, procedure standardizzate, ccc. perchè diverse sono, non solo le tradizioni, ma anche le possihilità dei diversi stati in materia di armamenti e diversi sono i mezzi ed i teatri operativi. La rapida evoluzione dei mezzi, lo studio delle dottrine altrui, l'evoluzione nel campo dei grandi criteri organizzativi di conduzione di grosse imprese, come sono le forze armate in generale e gli eserciti in particolare, l'incertezza di impiego di mezzi di distruzione di massa comportano come conseguenza che, non solo in Italia ma in tutto il mondo, i regolamentatori siano non solo portati a regolamentare poco , e meno che possono , ma anche ad emanare delle norme che il più delle volte sono solo delle «norme provvisorie». Perciò gli sforzi degli addetti ai lavori nel campo dei regolamenti dello Stato Maggiore dell'Esercito italiano risulteranno in questo capitolo veramente lodevoli, anche se i risultati non sono sempre stati altrettanto buoni, per i motivi che ho cercato di esporre sinteticamente. È altrettanto ovvio che, se il così detto regolamento maggiore ha la bollatura di «norma provvisoria» , e quindi di un aggiornamento tampone, (per essere con la norma almeno nelle grandi linee all'altezza di tempi in rapidissima evoluzione) esso regolamento non produce, come effetto, quella discesa a cascata di regolamenti minori, che ad esso danno attuazione, con gravi perdite e con sensibili incertezze che si riflettono sui livelli più bassi. Con questo voglio dire che il passaggio dal regolamento di livello maggiore a quelli attuativi di livello inferiore, avviene abbastanza presto e naturalmente quando la norma di partenza è definitiva (anche se temporaneamente) e non provvisoria, se non addirittura «materia di studio» per gli addetti ai lavori. Nel dopoguerra immediato la dottrina di impiego italiana era assolutamente convenzionale. L'arma nucleare faceva la sua comparsa nel-
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la nostra dottrina (serie dottrinale n. 600) negli anni cinquanta. Era ancora l'epoca della risposta massiccia e del monopolio nucleare delle superpotenze. Negli anni sessanta, in cui si affermava la teoria della risposta flessibile, entrò in vigore in Italia la serie dottrinale 700 che prevedeva ben tre ambienti operativi: l'impiego illimitato di armi nucleari (ambiente nucleare attivo), l'impiego convenzionai~ sotto rn"ina~cia di impiego di arllli nucleari (ambiente nucleare potenziale) e, infine, la guerra in ambiente convenzionale, con complicanze notevoli operative e logistiche. Erano anni in cui qualunque ufficiale di Stato Maggiore era anche ufficiale analista NBC ed in grado di calcolare i possibili danni provocati dagli ordigni. Negli anni settanta, dopo le follie dottrinali degli anni sessanta di tutto il mondo, con la serie dottrinale n. 800 si passava a criteri di impiego sempre più orientati al convenzionale, lasciando aperta la porta, in caso di «escalation» ad un possibile impiego di armi nucleari. Gli anni ottanta, che sono quelli attuali, vedono nella serie dottrinale 900 una dottrina molto ragionevole ed essenzialmente convenzionale, pur non escludendo una possibile «escalation» nucleare. È ovvio che delle diverse dottrine operative ne risentisse l'organizzazione dei servizi logistici. Era, quindi , obiettivamente molto difficile addivenire ad una regolamentazione della logistica, soprattutto perchè contemporaneamente la logistica passava, negli anni, in modo graduale, da criteri organizzatiyj «per materia», cioè per singoli servizi, ad una organizzazione «per funzioni logistiche» , come ad esempio potevano essere i rifornimenti, le attività sanitarie i trasporti e così via. Le pubblicazioni di conseguenza riflettevano questo periodo di transizione e di travaglio del pensiero militare, dove l'impiego dell'arma atomica nella 2° guerra mondiale, la mancata regolamentazione da parte del diritto internazionale dell'impiego di tale tipo di armi nel dopoguerra, la continua persistenza della spada di Damocle atomica sulla organizzazione civile e militare (operativa e logistica) induceva, non solo in Italia ma anche all'estero, molto scetticismo sulle convenzioni internazionali. Infatti, in caso di scontro, tra i due blocchi nessuno credeva ad una guerra puramente convenzionale e , in caso di impiego, che sembrava ineluttabile, delle armi nucleari, il diritto umanitario stesso da applicare in guerra avrebbe perduto qualunque significato pratico.
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La pubblicazione 2662 del 1940
Uno studioso di regolamenti militari potrebbe farmi un consistente appunto per una apparentemente grave omissione precedente, riguardante la brutta pubblicazione 2662, curata dal Ministero della Guerra Comando del Corpo di Stato Maggiore, dal titolo «Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei Servizi in guerra», edita nel 1940 dal Poligrafico dello Stato. La giustificazione della cordiale antipatia che nutro nei confronti di tale pubblicazione non sembrerebbe essere sufficiente. Potrei anche essere tacciato di partigianeria, dato che, avendo omesso di trattare di una pubblicazione maggiore, ho addirittura trattato nel dettaglio di una pubblicazione decisamente minore come la raccolta delle lezioni del Ten. Col. Lampis della Scuola di Sanità Militare di Firenze. Questa pubblicazione merita un cenno a questo punto, perchè pur non avendo avuto alcun peso in guerra, essa fu purtroppo la caposti_pite delle pubblicazioni del dopoguerra, essendo stata l'ultima in ordine cronologico del periodo precedente. La pubblicazione ripartiva il territorio dello Stato in tempo di guerra in zona territoriale e zona delle operazioni ; quest'ultima era soggetta alla giurisdizione dei comandi di Armata, a sua volta suddivisa in zona di frontiera e zona delle retrovie. I servizi di campagna erano quindici (sanità, commissariato, amministrazione, artiglieria, genio, chimico, ippico e veterinario, trasporti, automobilistico, tappe, postale e telegrafico, strade, acque, idrico, legnami) affidati a organi coordinatori, direttivi ed esecutivi. Gli organi esecutivi dei servizi assegnati alle grandi unità si distinguevano in: servizi di 1a linea (assegnati ai reggimenti alpini, alle divisioni ed ai Corpi di Armata, con organi mobili e frazionabili); servizi di za linea (assegnati alle Armate, con magazzini ed organi vari frazionabili e di limitata mobilità) ed in stabilimenti di riserva, che operavano a disposizione dell'Armata. I criteri fondamentali da seguire nella organizzazione logistica indicati al paragrafo 42 , erano generalmente buoni e validi anche se abbastanza generici e teorici come: - agevolare al massimo le operazioni delle unità combattenti; - appesantirle il meno possibile; - disporre di rifornimenti (scorte) e di stabilimenti dei servizi scaglionati in profontità; - disporre sempre di una riserva; - coordinare i trasporti riducendo al minimo i trasbordi di personale e di materiale.
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Il servizio di sanità era trattato nei paragrafi da 43 a 79. I compiti erano sempre gli stessi delle pubblicazioni precedenti, così come il funzionamento del servizio per ciò che riguardava il servizio di igiene e profilassi, la raccolta sgombero e cura dei feriti e dei malati in stazione, in marcia ed in combattimento, il risanamento del campo di battaglia, il riconoscimento dei morti e la loro tumulazione, il rifornimento, sgombero e ricupero del materiale sanitario ed il concorso delle associazioni di soccorso. Per le modalità esecutive (e quindi anche per ciò che riguarda l'applicazione delle Convenzioni internazionali in generale e di Ginevra in particolare) rinviava alla «Istruzione sul Servizio di Sanità in guerra» , che è già stata illustrata. Un cenno alle Convenzioni di Ginevra veniva fatto solo nel caso di abbandono di feriti e malati e di formazioni sanitarie al nemico in caso di rititata (paragrafi 57 e 62). Ne l complesso l'o rganizzazione sanitaria restava quella in precedenza deline ata con poche ragionevoli specificazioni in merito alla politica di sgombero dei feriti e degli ammala ti , dell'organizzazione sanitaria, dei campi co ntu maciali e dei cam pi per prigionieri di guerra. In sintesi , la pubblicazione è stata trascurata nel capitolo precede nte in quanto non portava novità significativ.e rispetto alle pubblicazioni precedenti . È stata anche trascurata perchè essa e bbe scarsissima diffusione ed importanza in guerra, dato che le pubblicazioni valide erano quelle che sono state in precedenza illustrate. Infatti, essa venne pubblicata nel 1940 sotto forma di «bozze di stampa» e «per lo studio presso l'Istituto Superiore di Guerra» (così si chiamava· allora la Scuola di Guerra) a cui era distribuita ad uso esclusivo. Essa, perciò, era nota agli ufficiali di Stato Maggiore, non certo come pubblicazione in vigpre . A differenza di tale pubblicazione, le lezioni del Ten. Col. Lampis ~enivano date in distribuzione a tutti gli ufficiali medici che frequentJ ~ano i corsi della Scuola di Sanità, prima di essere inviati al fronte. Q ~fsti ufficiali nella pubblicazione trovavano non solo la fonte originaria idel loro sapere militare ma anche una specie di vademecum operativo,\per sapere come doveva regolarsi l'ufficiale medico nelle diverse circostanze del combattimento. Con questo intendo affermare che la pubblicazione del Ten . Col. Lampis non solo era molto più diffusa ma anche che incise molto di più sul comportamento del militare i.n guerra , specie del servizio di sanità.
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Le pubblicazioni maggiori del secondo dopoguerra Nel secondo dopoguerra le pubblicazioni significative nel campo della protezione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna sono state veramente poche. Tanto per dare un'idea concreta sono ancora in vigore oggi le pubblicazioni sanitarie relative al tempo di pace ed al tempo di guerra edite negli anni trenta e non esiste a tutt'oggi (inizio 1989) una pubblicazione militare ufficiale che riporti i testi tradotti ufficialmente delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli aggiuntivi alle stesse del 1977. Ciò non significa assolutamente che i testi delle Convenzioni non siano studiati ed approfonditi dai Quadri negli Istituti di formazione, tipo Accademie e Scuole di Applicazione, Scuola di Sa nità e Scuole di Guerra delle tre Forze Armate . Credo che tra i motivi di questa carenza, vi sia proprio il fatto che la pubblicazione madre, da cui copiarono i primi «addetti», fu la pubblicazione 2662 , che uscì solo in «bozza di stampa» destinata a costituire piano preliminare di studio per una regolamentazione più aggiornata, rispetto alla precedente , che risaliva al 1938. Le pubblicazioni maggiori che meritano , a mio avviso, un cenno sono le seguenti: - n . 6000/Serv., de l Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Servizi -~ezione Stato Maggiore , dal titolo «Memoria orientativa sull'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra», datata 15 settembre 1949, che ebbe anche una «ristampa» nel 1951; - n . 5044 (N. 6300 della Serie dottrinale) , redatta come. la precedente , dal titolo «Norme Generali per l'organizzazione logistica ed il funzionamento dei servizi in guerra (Provvisorie):» che usciva sotto forma di «bozza di stampa», nel 1955; - n . 5377, dello Stato Maggiore dell' Esercito, Ufficio Servizi, dal titolo: «Memoria orientativa sui riflessi logistici dell'impiego dell'arma atomica», edita nel 1957; - la circolare 10230/222.20 in data 31 dicembre 1964, dello Stato Maggiore dell'Esercito , III Reparto, Ufficio Regolamenti, dal titolo: «Precisazioni sulla dottrina logistica»; - la circolare 2077, in data 20 aprile 1977, dello Stato Maggiore dell'Esercito - III Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti, dal titolo «Spunti per l'aggiornamento della normativa logistica»; - n. 6176, redatta come la circolare precedente , dal titolo «Memorie sull'impiego delle Grandi Unità (n. 900 della Serie dottrinale) Volume III: La logistica», edita nel 1981.
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Tra le pubblicazioni maggiori un cenno particolare meritano anche la «legge sulle norme di principio» ed il congeguente «Regolamento di disciplina militare», unica pubblicazione interforze uscita a firma dei responsabili di Governo nel dopog~erra, con precisi riferimenti aÌle norme di diritto dei conflitti armati, da ricercare più nello spirito che non nella lettera delle norme, di cui farò cenno a parte . Le pubblicazioni minori, anche se non più specifiche del Servizio di Sanità, come erano prima della seconda guerra mondiale, sono veramente tante e ad esse mi limiterò a dei cenni.
La pubblicazione 6000 del 1949 (e la sua ristampa nel 1951)
La Circolare 6000 («Memoria orientativa sull'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra»), del 15 settembre 1949, a firma del Capo ùi Stato Maggiore dell'Esen.:ito prutempore Marras, aveva lo «scopo di aggiornare, fissare e divulgare i lineamenti orientativi generali del problema logistico «per assicurare una dottrina unitaria anche in campo logistico per il tempo di guerra». Essa doveva costituire premessa per l'aggiornamento della pubblicazione 2442 (è scritto erroneamente «242» nel testo della circolare)' del 1938, che era ancora in vigore e della,qaale si è già trattato, riguardante le «Norme generali per l'organizzazione ed il funzioòamento dei servizi in guerra». I suoi contenuti dovevano costituire «base di studio» per il rifacimento della pubblicazione, che era ancora in vigore. In essa si affermava che la battaglia «deve essere vinta anzitutto in campo logistico», ma si diceva anche che «i mezzi devono essere adeguati agli scopi da raggiungere e gli obiettivi alle possibilità logistiche», che, a mio parere è un elemento nuovo, essenzialmente negativo, che complica il problema logistico. Infatti, non sempre i mezzi possono essere adeguati allo scopo, mentre lo scopo deve essere sempre adeguato ai mezzi. Se per raggiungere u_n determinato obiettivo sono necessari X mezzi, occorrerà predisporne X+ 1, ma non bisognerà mai cercare di raggiungere l'obiettivo disponendo di X- l, altrimenti succederà quello che è successo troppe volte nella seconda guerra mondiale. Nel complesso si trattava di una·buona circolare, che teneva conto delle esigenze di guerra, che cercava di vedere il problema operativo nel suo complesso e cioè le operazioni offensive e difensive, ma che era prevalentemente orientata ad approfondire le azioni difensive, che erano quelle di maggior interesse di un'Italia appena rinata ed in fase di rico-
PRINCIPALI REGOLA MENTI DE L SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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MEMORIA ORIENTATIVA SULL'ORGANIZZAZIONE
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struzione. L'organizzazione logistica risulta abbastanza chiaramente dallo schema che è allegato. La circolare suddivideva le zone di responsabilità tra i diversi livelli di Comando, si preoccupava dei possibili attacchi (dal cielo, da elementi infiltrati, da guerriglieri) sulle retrovie e quindi sanciva le esigenze di difesa, di mascheramento e di protezione nelle retrovie; si istituzionalizzava anche la Delegazione di Intendenza, che fu la figlia dell'allungamento del braccio dei rifornimenti in guerra, sia in Russia sia in Africa, dove nacquero anche i centri logistici ed i centri sanitari. Infatti una organizzazione logistica, rigidamente per materia come era nella seconda guerra mondiale, si trasformò in una organizzazione "per funzioni" (almeno per la parte sanitaria e per la parte relativa ai rifornimenti) proprio per l'allungamento del braccio dei trasporti. La Intendenza quando restava troppo distaccata dalle truppe, figliava una Delegazione di Intendenza, proiettandola verso le stesse, sulla quale confluivano, come in un attuale supermarket, i materiali di tutti i servizi originando il così detto centro logistico , ancora oggi molto valido. L'ossatura della organizzazione logistica dell'Intendenza era costituita da un complesso di stabilimenti (depositi, magazzini e frazioni di magazzino, ospedali, officine e relative frazioni, parchi) e di mezzi di trasporto, variamente articolati sulla fronte ed in profondità. Lo schieramento degli organi era più avanzato verso le truppe e compresso, quando ci si preparava ad una azione offensiva, e più arretrato e profondo quando ci si predisponeva ad una azione difensiva. L'unità di misura dello scaglionamento degli organi in profondità era lo tappa automobilistica ( o la mezza tappa) cioè il percorso fattibile dagli automezzi in marcia notturna, a luci osc~rate .... , per ragioni di sicurezza, compresi i tempi di carico e scarico. Da zona a zona era diversa l'entità delle dotazioni e delle scorte, la capacità degli organi e la loro specializzazione, che era via via crescente mano a mano che ci si allontanava dalla linea del fronte, come è logico. Gli accenni al servizio sanitario erano molto pochi, dato che la circolare trattava a grandi linee tutto il problema logistico. Nella zona dei servizi divisionali le sezioni di sanità ed i relativi reparti erano organi relativamente stabili e dislocati in posizione avanzata, mentre gli ospedali da campo erano schierati in zone relativamente arretrate, a tergo delle artiglierie allo scopo di non essere coinvolti da offese sistematiche avversarie. La catena dei rifornimenti nella regolamentazione prebellica andava «dall'indietro all'avanti» con il così detto «servizio a domicilio». Tale politica veniva cambiata nel senso che tale pubblicazione sanzio-
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PRINCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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nava che fossero i reparti a rifornirsi presso le Divisioni e le Divisioni presso l'Intendenza, riservando a quest'ultima solo i rifornimenti urgenti «a domicilio» di chi ne aveva bisogno, specie per i materiali più pesanti come le munizioni. Nulla di cambiato per ciò che riguadava le attività sanitarie , dato che l'organizzazione era buona e aveva funzionato bene nel tempo di guerra. Erano tempi in cui il Comandante della Scuola di Guerra del tempo annotava di suo pugno in calce alla pubblicazione: «È un lavoro redatto con intelligenza. Da persona competente. Basato su esperienza pratica. Lo schema dell'organizzazione logistica è sufficientemente elastico per essere adeguato alle varie situazioni. Come materia orientativa è per ora sufficiente. Prima di fissare le norme per il funzionamento dei servizi delle minori unità occorrerà attendere che siano definiti gli organici di queste». Dalla annotazione si deduce perfettamente in che momento difficile operasse anche l'estensore de11a normativa. In appendice erano riportate le «unità dei servizi provvisoriamente contemplati nell'ambito dell'organizzazione logistica dei reparti e delle Grandi Unità fino ali' Armata compresa». Per il Servizio di Sanità erano previsti gli organi esecutivi che già avevano operato in guerra e che configuravano una organizzazione sanitaria simile a quella delineata dalla pubblicazione 2442 del 1938, anche se alla stessa non si faceva riferimento specifico. Tali organi esecutivi erano: posto di medicazione di battaglione, posto sosta feriti (eventuale); sezione di sanità per reggimento alpino; infermerie temporanee (eventuali), sezione di sanità divisionale; ospedale da campo; nucleo chirurgico; ambulanza radiologica; ambulanza odontoiatrica; centro smistamento feriti di Co rpo d'Armata (eventuale); sezione ambulanze; sezione di bonifica gassati (eventuale); sezione disinfezione; laboratorio chimico da campo; navi e treni ospedalieri (eventuali); ospedali di riserva; campi contumaciali; convalescenziari (eventuali); laboratorio chimico batteriologico; magazzino di sanità di Armata con relative frazioni. La circolare costituiva fino alla metà degli anni cinquanta la base per la pianificazione operativa nazionale e per gli studi di carattere logistico.
La pubblicazione 6300 della serie dottrinale (1955)
Erano tempi in cui si parlava di armi nucleari e di loro impiego tat-
PRINCIPALI REGOLAME NTI DEL SECONDO DOPOGUERRA E CC.
BOZZA Dl STA,l1PA
MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO U F FICIO SERVIZI - SEZIONE S. M.
N. 5044
NORME GENERALI PER L'ORGANJZZAZIONE LOGISTICA ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI IN GUERRA (Provvisorie)
N. 6300 della serie dottrinale
Roma - 1955
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tico, come se le armi nucleari fossero solo ed esclusivamente strumenti di potenza, o fossero addirittura da considerare come forze con le quali eliminare forze nemiche (si paragonava l'arma destinata a distruggere una unità ad un reparto calibrato in modo tale da fare lo stesso lavoro) senza approfondire in modo adeguato gli effetti ed i problemi collaterali, specie logistici , sulle unità sulle popolazioni e sui territori coinvolti. La pubblicazione costituì un vero eproprio atto di coraggio da parte dello Stato Maggiore. Tale atto di coraggio era ancora più cospicuo se si considera che tutti i territori dell'alleanza brulicavano di depositi di armi nucleari da impiego tattico di tutti i tipi e di diversa gamma di potenza degli ordigni. Una vera e propria dottrina nazionale di impiego di armi nucleari c'era e non c'era; le incertezze e le perplessità erano veramente tante; nè d 'altra parte si poteva ancora rinviare la emanazione di una pubbblicazione che riguardasse la logistica di guerra. La pubblicazione uscì quasi in punta dei piedi, con scritto bene in grande che si trattava di norme provvisorie, che la pubblicazione era solo una «bozza di stampa» (a firma del Gen. Liuzzi, Capo di Stato Maggiore dell'epoca), «in quanto i principi dottrinali a cui esse si uniformano no n hanno ancora subito il processo di revisione reso necessario dalla comparsa di nuovi mezzi di offesa». «L'esigenza di colmare al più presto , sia pure in via provvisoria , una grave lacuna nei campo della regolamentazione ha altresì imposto di procrastinare l'emanazione di direttive aggiornate sotto il profilo di una organizzazione logistica per funzione , anzichè per materia , mancando tuttora le necessarie premesse». La pubblicazione abrogava la circolare 6000 precedente ed anche la pubblicazione 2662 del 1940, di cui ho trattato in premessa del capitolo, che non risulta essere mai stata resa esecutiva. Inoltre è da considerare il fatto che poichè queste «Norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi in guerra» erano provvisorie, dalla emanazione di tali norme non discendevano quei regolamenti minori , che alle norme generali dovevano dare esecuzione , in quanto si aspettavasempre una emanazione di norme definitive sulle quali operare. Nelle «generalità» veniva configurato il problema logistico e la nuova organizzazione logistica che si può desumere dallo schema tratto dalla pubblicazione. Il territorio si articolava in una zona territoriale ed un una zona delle operazioni , divisa in profondità in una zona di schieramento dei Reparti, una zona dei servizi di prima schiera, una zona dei servizi di Intendenza, a sua volta articolata in una zona avanzata ed in una zona arretrata.
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PRI NCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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ARTURO MARCHEGGIANO
I servizi di campagna erano tredici (sanità, commissariato, armi e munizioni, trasmissioni, materiali del genio, lavori ponti strade, motorizzazione, atomico biologico chimico, veterinaria e rimonta, trasporti, tappe, postale e telegrafico, amministrazione) che svolgevano anche le attività dei servizi soppressi (legnami, idrico, acque, strade e genio civile, ricuperi). In ciascuna unità il Comandante era responsabile dell'impiego dei servizi, ciascuno dei quali disponeva di organi direttivi e di organi esecutivi che gestivano i materiali e i mezzi e cioè le dotazioni e le scorte. Le attività logistiche (rifornimenti, ricuperi , riparazioni, sgomberi) si suddividevano in quattro diversi gradi corrispondenti a unità di diverso rango, dalle minori unità fino al reggimento, che svolgevano attività di 1° grado, al territorio che svolgeva attività di quarto grado. I gradi di attività ( dal 1° al 4°) distinguevano i vari aneI1i della catena funzionale logistica. I criteri generali di funzionamento dei servizi erano criteri molto moderni, che salvaguardavano sia la leggerezza e la mobilità dei reparti operativi, sia il corretto scaglionamento in profondità degli organi esecutivi e dei materiali ,assicurando una buona funzionalità all'organizzazione logistica nel suo insieme e la loro difesa e protezione dai tipi di offesa ipotizzabili , sempre con il grande interrogativo dell'impiego dell'arma atomica. I compiti affidati al Servizio di Sanità sono sempre gli stessi nel campo delle misure di igiene e profilassi per preservare le truppe operanti da malattie infettive ed epidemie, per ciò che riguarda raccolta, sgombero, cura e ricupero dei feriti e dei malati, rifornimento, ricupero, sgombero e riparazione del materiale sanitario; concorso al risana~ mento del campo di battaglia e servizio medico legale in zona delle operazioni. Come indice dei tempi e segno di grande preoccupazione, compariva anche l'organizzazione (para 34) in stretto collegamento con gli enti direttivi del Servizio Informazioni Operativo, del servizio informazioni sanitarie (515) (cosa del tutto nuova) per la scoperta di apprestamenti nemici nel campo della guerra biologica e per il controllo delle notizie provenienti da fonti informative varie. Pur percependo netta la preoccupazione, non si aveva neppure il coraggio di accennare all'offesa nucleare e a quella chimica dal punto di vista dei risvolti sanitari. Agli organi direttivi (para. 36) che presiedevano all'organizzazione ed al funzionamento del Servizio di Sanità, competeva in particolare anche di assicurare «il soccorso immediato e la cura dei colpiti da mezzi A.B.C. (atomici, biologici e chimici) agendo in stretto rapporto con il servizio ABC.»
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ARTURO MARCHEGGIANO
Gli organi esecutivi del servizio, sufficentemente illustrati nella pubblicazione nel para. 37, per ciò che riguarda funzioni e compiti, facilmente intuibili dalle stesse denominazioni, sono riepilogati nello specchio allegato alla pubblicazione e che viene riportato per dare una idea della complessità degli organi e delle funzioni che gli organi stessi dovevano compiere. In particolare gli Ospedali Ausiliari di Intendenza erano di tipo A o Be si impiantavano utilizzando risorse locali (colonie montane o marine, alberghi, ecc.) ed avevano capacità di ricovero da 500 e 1500 posti letto. Gli ospedali da campo di Intendenza erano da 200 letti elevabili a 400 mentre gli ospedali da campo a livello inferiore venivano standardizzati con capacità propria di ricovero di 50 posti letto elevabili a 100. Tra i mezzi di sgombero sanitario figuravano anche le automotrici sanitarie e reparti e sezioni di autobus. La grande incertezza era costituita dall'impiego possibile dell'arma atomica. Lo spostarsi continuamente diveniva per le unità operative quasi un dogma; la sosta era temporanea, combattimento e movimento erano intimamente connessi e si sentiva la grande preoccupazione della logistica, che, per definizione e per i pesi che le sono caratteristici, non poteva avere una spiccata mobilità, specie per gli organi sanitari, da cui derivava una grande insicurezza. Di questo stato di cose, era indice evidente una nota a pag. 29 , relativa al funzionamento del Servizio di Sanità per ciò che riguarda raccolta, sgombero e cura dei feriti e dei malati. Essa diceva: «nel testo viene esaminato il funzionamento del Servizio in tre fasi tipiche: in sosta, in movimento ed in combattimento. Ciò serve a dare un'idea di tre schemi che hanno valore indicativo, sia pure teorico. È tuttavia da tenere presente che nella guerra moderna la fase di sosta sarà spesso associata a quella di combattimento (quanto meno prooabile) e sarà sempre soggetta alla minaccia di offese aeree ed atomiche; la fase di combattimento sarà spesso associata a quella di 'lnovimento, anche molto intenso. Donde la necessità di adattamenti degli schemi alle circostanze e di soluzioni elastiche». Grosso modo raccolta dei feriti, sgombero e cura si svolgevano nel modo tradizionale . Veniva però istituito un organo tipico che era il «centro smistamento feriti e malati», a cura delle sezioni di sanità di Intendenza, per il migliore smistamento dei feriti e dei malati. Le Grandi Unità, infatti, si limitavano ad effettuare un primo smistamento, inviando ai loro ospedali i feriti intrasportabili e inviando gli altri feriti ai Centri smistamento dell'Intendenza, che erano molto avanzati, al fine dell'ulteriore sgombero. La catena di sgombero però era sostanziai-
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ARTIJRO MARCHEGGIANO
mente invariata e cioè quella collaudata dall'esperienza delle due guerre mondiali. Venivano anche precisate e classificate le diverse zone di sgombero: - «zona di 1° sgombero: compresa fra i posti di medicazione più avanzati e le formazioni sanitarie di Brigata, di Divisione e di Corpo d'Armata (comprende quindi la Zo.Rep. e la Zo.Pri.S.)»; - «zona di 2° sgombero»: comprendeva tutte le formazioni sanitarie avanzate di Intendenza, dislocate nella Z.A .S.I; - «zona di 3° sgombero», che comprendeva la massa delle formazioni di Intendenza; - «zona di 4° sgombero»: che comprendeva tutte le formazioni sanitarie territoriali o di campagna, dislocate nella Zona Territoriale. La pubblicazione forniva anche precise indicazioni sulla politica generale degli sgomberi sanitari nel para 46, secondo quanto di seguito riportato. «Nella zona di 1° sgombero sono ricoverati, di massima, i feriti ed i malati che necessitano di interventi chirurgici urgenti e gli intrasportabili. Non appena cessi lo stato di intrasportabilità, i degenti vengono sgomberati sulle retrostanti formazioni, sulla base del tempo previsto per il ricupero. Caratteristici della zona di 1° sgombero sono i centri trasfusionali e di rianimazione feriti, di norma impiantati presso le Sezioni di Sanità e riforniti di plasma sanguigno da apposite emoteche campali , appoggiate alle formazioni sanitarie avanzate di Intendenza». «Nella zona di 2° sgombero sono ricoverati, di norma, quei feriti gravi per i quali si renda necessario l'intervento operatorio entro le sei ore. Non appena le loro condizioni lo consentano, essi vengono avviati, a seconda del tempo di previsto ricupero, alle zone di 3° e 4° sgombero. In tale zona inoltre, vengono ricoverati e curati i degenti la cui ricuperabilità sia prevista entro un termine di 7 giorni». «Nella zona di 3° sgombero sono ricoverati, di norma quei feriti per i quali sia necessario l'intervento operatorio oltre le sei ore. In tale zona inoltre vengono ricoverati e curati i degenti la cui ricuperabilità sia prevista entro un termine di 30 giorni». «Nella zona di 4° sgombero sono ricoverati tutti i feriti ricuperabili oltre i 30 giorni e quelli sgomberati dalle formazioni sanitarie avanzate». Nel mentre ci si premurava di dire che la ripartfaione sopra enunciata aveva solo carattere orientativo , non ci si sbilanciava sui calcoli e
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ARTURO MARCHEGGIANO
sulle previsioni delle perdite, che era devoluta agli Stati Maggiori, evidentemente in base soprattutto al tipo di ambiente operativo, cioè se si impiegavano o meno le armi nucleari. Nessuna novità per ciò che si riferiva al risanamento del campo di battaglia, al riconoscimento dei morti ed alla loro tumulazione per i quali si rinviava «all'Istruzione per il Servizio di Sanità in guerra», che era quella anteguerra e che faceva preciso riferimento alle Convenzioni di Ginevra. Lo stesso vale per il rifornimento , ricupero, sgombero e riparazione del materiale sanitario. Per ciò che riguardava invece il servizio di igiene e profilassi è importante notare la sanzione del fatto che il servizio sanitario militare impartiva tutte le norme, sorvegliandone l'attuazione, «concernenti l'igiene e la profilassi non solo delle truppe, ma anche delle popolazioni civili, nella zone in cui "operava" l'esercito di campagna, di intesa con gli organi sanitari delle organizzazioni civiii». E ciò vaìeva evidentemente sia sul territorio nazionale che su altro territorio. Solo una disposizione di pag. 40 si dimostrava contraria allo spirito delle convenzioni internazionali, laddove era prescritto, in caso di manovra in ritirata, e solo per il materiale sanitario, di distruggere ed alienare nei magazzini quanto non poteva essere portato via o distrihuito alle unità in transito che si ritiravano. Per le associazioni di soccorso (Croce Rossa e SMOM) erano previste le solite disposizioni relative al concorso da fornire in guerra al Servizo di Sanità militare. Tra i compiti del Servizio ABC, oltre a quelli di effettuare la bonifica dei colpiti da offese A BC, del terreno, ambienti e materiali, figuravano anche quelli di fornire consulenza su «dislocazione, costruzione e funzionamento di ricoveri "a prova" per truppe e civili "e in merito" alla divulgazione di informazioni sulla guerra ABC» nel quadro della Difesa civile. Le convenzioni di Ginevra non erano mai citate nelle pubblicazioni ma, si e già spiegato, che questo fatto era assolutamente irrilevante per quanto riguarda le così dette «pubblicazioni maggiori».
La pubblicazione 5377 del 1957
La pubblicazione 5377 «Memoria orientativa sui riflessi logistici dell'impiego dell'arma atomica» portava anch'essa la firma del Gen.
PRINCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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Liuzzi, un Capo di Stato Maggiore dell'Esercito molto attento alla regolamentazione e particolarmente sensibile all'esigenza di disporre di norme precise per l'impiego delle Forze armate. A lui si devono, oltre alla pubblicazione precedente, anche i lineamenti di impiego delineati dalla serie dottrinale 600, che uscivano nel 1956. Tali lineamenti erano piuttosto parziali e si interessavano quasi asclusivamente alla così detta «battaglia difensiva», cioè al problema prioritario della difesa nazionale degli anni del dopoguerra. Questa «Memoria» però, anche se fin dal titolo non era definitiva ma solo «orientativa», aveva il grande merito di esaminare nel suo insieme il problema logistico e di dare orientamenti precisi e pieni di buon senso. Poichè per un certo numero di anni, fino a quando essa fu superata, ebbe una certa «qualifica di segretezza», di essa tratterò solo le parti che ormai sono di pubblica nozione e limitatamente a quanto di interesse del servizio sanitario. Essa aveva lo scopo non solo di definire le incidenze in campo logistico dei procedimenti tattici che venivano ad affermarsi con una dottrina che prevedeva l'impiego delle armi nucleari, ma anche di delineare criteri organizzativi e procedimenti di azione , generali e caratteristici dei singoli servizi, al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità dell'apparato logistico in una guerra nucleare. Si partiva dal presupposto che l'offesa nucleare avrebbe, in un primo tempo, colpito in campo tattico; successivamente, le unità e le formazioni logistiche destinate ad .alimentare l'azione, allo scopo di distruggerle o di paralizzarle. In sintesi, i principali riflessi dell'impiego dell'arma nucleare in campo logistico, che occorreva fronteggiare, erano i seguenti: maggiore vulnerabilità dell'organizzazione in tutti gli anelli della catena, con prevedibili grandi perdite e consumi, ingenti danni alle infrastrutture e massiccia distruzione di risorse; maggiori difficoltà nell'alimentazione dei reparti e nel funzionamento dei servizi , con maggior bisogno di mezzi a favore delle unità; una enormemente accresciuta insicurezza delle retrovie. Tutto ciò scaturiva non solo dal nuovo tipo di offesa ma anche dalla adozione dei nuovi procedimenti tattici, che prevedevano formazioni più diradate, schieramenti più ampi sulla fronte ed in profondità, con dilatazione dell'area della battaglia, maggiore importanza dell'ostacolo e della protezione, maggiori esigenze di riserve operative e logistiche ed un più elevato dinamismo nella condotta delle operazioni. I criteri fondamentali di organizzazione per fronteggiare le inci-
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ARTURO MARC H EGG IANO
denze probabili del possibile impiego dell'arma nucleare sembrano usciti dalla migliore scuola di quella che oggi si chiamerebbe la scienza dell'organizzazione. Essi si ispiravano: alla sicurezza, che doveva essere ricercata nel diradamento delle formazioni, nel frazionamento delle risorse, nel senso della fronte e della profondità e nella protezione del personale e dei materiali; alla flessibilità, intesa come elasticità organizzativa, articolabilità delle formazioni e degli stabilimenti logistici, alla intercambiabilità delle formazioni, degli organi e degli stabilimenti logistici; alla mobilità, che perseguita nelle menti e negli spiriti, doveva essere realizzata con la migliore utilizzazione dei trasporti; alla manovra, concepita anche e soprattutto come manovra di mezzi. Rinasceva e veniva sanzionata una creatura, frutto delle esperienze di guerra , che era il centro logistico, nato come delegazione di Intendenza e che rispondeva a criteri sia di diradamento che di frazionamento delle risorse. Poichè l'arma nuclare sembrava nata opposta per colpire obiettivi a forma circolare ecco che il centro logistico assumeva forme
molto allungate e investiva aree molto cospicue, allo scopo di limitare i possibili danni. Il siste ma dei centri logistici avrebbe garantito la continuità della alimentazione logistica. Ciascun centro logistico sarebbe stato polivalente per ciò che riguarda i materiali ed avrebbe assolto compiti di alimentazione normali ed eventuali, nei confronti delle unità da sostenere, fermo restando il fatto che l'assolvimento del compito eventuale sarebbe stata una esigenza da soddisfare in modo parziale e temporaneo. Ciascun centro logistico, di qualunque livello e comunque costituito, doveva sempre disporre di elementi del servizio di sanità con funzioni di «primo soccorso». La zona delle operazioni, detta anche zona di combattimento, si dilatava in misura sensibile; le truppe, specie quelle in riserva, venivano ad essere frammischiate con le unità logistiche ed una scacchiera di centri logistici avrebbe assicurato il sostegno delle truppe operanti; un numero di delegazioni di Intendenza di riserva sarebbe stato necessario per subentrare a quelle delegazioni che l'offesa nucleare avesse dovuto danneggiare o distruggere. Anche per i Comandi logistici, così come per quelli operativi, si aveva lo sdoppiamento con la creazione dei comandi di sostituzione, in modo da garantire in ogni circostanza la continuità di comando. La pubblicazione tratteggiava anche i lineamenti della così detta OEZED (organizzazione di emergenza delle zone eccezionalmente danneggiate) che doveva anche tenere conto , a livello operativo ed in modo adeguato, delle esigenze della popolazione civile.
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PRTNCTPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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ARTURO MARC HEGGJANO
Data l'estrema importanza delle comunicazioni per l'alimentazione logistica, anche la Zona Territoriale si suddivideva in una Zona delle Comunicazioni, di interesse dell'Esercito di campagna, ed in una Zona dell'Interno costituita dalla restante parte del territorio nazionale . Un capitolo della pubblicazione era dedicato allo Scacchiere operativo, che era la parte preminente e propulsiva dell'alimentazione logistica, che disponeva di una Intendenza di Scacchiere per indirizzare, coordinare e disciplinare l'attività dei servizi nell'ambito dello stesso. In tale capitolo erano ben precisate le funzioni ed i compiti dei Centri logistici , variamente dislocati sulla fronte ed in profondità. Un altro capitolo era dedicato alla fisionomia logistica delle unità ai vari livelli, che veniva completamente ed ordinatamente configurata. Ciascuna unità a livello di Divisione dava origine a tre centri logistici, che avevano il compito di alimentare tutte le unità dipendenti e di sostenersi reciprocamente ed eventualmente di sostituirsi nei compiti tra di loro. Per quanto riguarda il servizio di sanità esso era uno dei servizi sui quali l'arma nucleare aveva maggiore incidenza, per le prevedibili perdite massicce e concentrate nel tempo e nello spazio, e per la possibilità di subire forti perdite, nell'ambito del servizio, contrariamente al passato, in quanto prima era più facilmente proteggi bile dalle Convenzioni internazionali, mentre con l'offesa nucleare poteva essere più facilmente coinvolto in offese areali. Gli effetti meccanico, termico e radiattivo dello scoppio nucleare avrebbero esasperato il numero dei traumatizzati generici, degli ustionati e dei radiolesi e comportato gravi problemi nel campo della raccolta e sgombero dei feriti e dei malati e nel campo della decontaminazione. Le esigenze di sgombero e ricovero di una grande unità sottoposta a offesa nucleare sarebbero state molto superiori alla possibilità delle stesse e si sarebbero dovute fronteggiare con una manovra di mezzi da parte dell'Intendenza e con la predisposizione di colonne mobili di soccorso, ricorrendo anche agli sgomberi a mezzo di aerei e di elicotteri. I posti di medicazione a livello di battaglione venivano raddoppiati e solo in seguito saranno addirittura triplicati, dando la possibilità di disporre di un posto di medicazione a livello di ciascuna compagnia. Nel campo della bonifica erano interessanti anche i compiti devoluti al servizio ABC, specie per ciò che riguardava la bonifica del personale non abbisognevole di ospedalizzazione, la bonifica degli alimenti e quella del terreno, degli ambienti e dei materiali, compresi ovviamente i mezzi da combattimento.
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Si tratta dell' allegato A alla circolare 10230 "Pre cisazioni sulla dottrina l ogistica".
(Zo.S.1.)
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ARTURO MARCHEGGIANO
Per ciò che si riferisce all'OEZED, qualunque piano avrebbe dovuto assere armonizzato con le autorità preposte alla difesa civile. Dall'organizzazione, che averebbe operato anche a favore delle popolazioni civili, avrebbero dovuto far parte i così detti «nuclei sanitari di soccorso», con compiti di pronto soccorso e prima cura per i colpiti e di intervento chirurgico urgente di emergenza. Tali nuclei si sarebbero appoggiati o alle formazioni ospedaliere esistenti in zona ed in grado di funzionare o da impiantare all'emergenza. Grande importanza avrebbero rivestito le misure di controllo e disciplina di movimento nella zona atomizzata e le misure di polizia, che avrebbero dovuto tendere all'isolamento della zona per garantirne la · bonifica. Organizzazioni civili avrebbero potuto collaborare con i militari ma una nota, piena di buon senso, avvertiva che era molto più probabile il viceversa, dato che tali organizzazioni sarebbero state completamente assorbite negli impegni a favore delle popolazioni civili colpite. All'OEZED era dedicata una intera appendice molto dettagliata ed interessante che riguardava, oltre gli impegni del servizio di sanità, anche quelli dei servizi di Commissariato, Lavori Ponti e Strade, ABC e Trasporti, a dimostrazione che i militari a certe cose per professionismo ci pensano e che non bisogna aspettare le grandi catastrofi naturali o belliche, per prendere delle predisposizioni concrete e coordinate di difesa civile.
La circolare 10230 del 1964 Come si è potuto constatare, una dottrina logistica nuova ed aggiornata, edita sia pure in modo provvisorio nel 1955, già nel 1957 veniva più o meno ad essere svonvolta e modificata dai concetti che derivavano dagli scenari operativi ipotizzati, dove l'arma nucleare entrava in modo sempre più preoccupante e prepotente nelle operazioni, specie in campo strategico. Alla serie dottrinale 600, subentrava la serie 700, con un possibile larghissimo uso nelle operazioni militari , genera1izzato anche e soprattutto a livello tattico, di armi nucleari e di ordigni. Già una circolare (la 10.200), diramata a chiusura dell'anno addestrativo 1963, aveva dato notizia degli studi in corso in campo logistico e confermava sostanzialmente l'organizzazione logistica che era scaturita dalla memoria del 1957, ma la sanzione definitiva veniva con la circolare 10230 del 31 dicembre 1964, che potrebbe essere definita come l'organizzazione logi-
PRINCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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stica relativa alla serie dottrinale 700. Allo stesso modo la circolare 2077, che verrà successivamente illustrata, potrebbe essere definita come l'organizzazione logistica relativa alla serie dottrinale 800. Al concetto di uno strumento militare convenzionale in grado di operare con armamento nucleare, che era quello della serie dottrinale 600, si sostituiva il concetto di uno strumento militare polivalente, in grado di operare in ambiente operativo nucleare attivo (cioè con largo impiego di ordigni a tutti i livelli), in ambiente nucleare potenziale ( cioè con l'immanenza della minaccia di impiego di armi nucleari) , ed, infine, in ambiente convenzionale. È ovvio che ad strumento operativo polivalente doveva affiancarsi uno strumento logistico altrettanto polivalente, in grado di dargli il necessario supporto. La stessa dottrina di impiego doveva diventare duttile per adattarsi alle diverse casistiche di impiego che richiedevano molti adattamenti, anche in relazione ai diversi procedimenti tattici, che potevano essere attuati in una difesa ancorata al terreno u in una difesa mobile, su spazi operativi più o meno ristretti. Il territorio dello Stato si articolava ne11e due grandi zone (zona di combattimento e zona territoriale) e, a sua volta, la zona territoriale si articolava in una zona delle comunicazioni ed in una zona dell'interno, dove la zona delle comunicazioni sarebbe stata utilizzata per ricevere ed avviare i rifornimenti che avrebbero potuto giungere anche dall'alleanza, in caso di distruzioni e perdite massicce. L'articolazione in zone operative e logistiche della Zona di combattimento risulta dallo schema che è tratto dalla pubblicazione. Poichè sembrava sempre più difficile «riservare esclusivamente agli schieramenti logistici distinte fasce della zona di combattimento», diveniva normale «la coesistenza di complessi tattici e di organi dei servizi in una irregolare scacchiera di superfici di dimensioni diverse, soggetta a frequenti variazioni in relazione alla mutevolezza della situazione operativa ed alla immanenza de11a offesa NBC». Inoltre, finalmente, veniva sancito il criterio di far coincidere i limiti di giurisdizione strategica, tattica e logistica, in modo non solo da difinire con estrema precisione le aree di responsabilità di ciascun Comandante, ma anche di »evitare conflitti di competenza o mancanza di coordinazione«. Veniva inoltre istituita la Vice Intendenza , con compito di fungere da Comando di sostituzione de11'Intendenza e con precisi compiti nel campo dell'OEZED e della difesa NBC. Alla Vice Intendenza spettava infatti, dopo che si fosse verificato un attacco NBC, dare corso «alle disposizioni per la localizzazione dei danni, per la raccolta c
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PRINCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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lo sgombero del personale colpito, per il recupero e la bonifica dei materiali riutilizzabili» ed anche assicurare i «contatti con le Autorità responsabili della Difesa Civile per l'armonizzazione delle rispettive misure da attuare in caso offesa NBC». La circolare istituiva in modo permanente le Delegazioni di Intendenza, in numero vario, che si distinguevano le Delegazioni avanzate, arretrate e di riserva, allo scopo di assicurare comunque la continuità di comando e di alimentazione logistica. Sanzionava inoltre, la costituzione del Centro sanitario, definito come «complesso di organi del Servizio di Sanità, essenzialmente di ricovero e cura, schierato mettendo in evidenza il simbolo della Croce Rossa e realizzando le condizioni per fruire della immunità prevista dagli accordi internazionali». D a ciascuna Delegazione venivano a dipendere 4- 8 Centri logistici e 2 - 3 Centri sanitari e la Delegazione stessa, nel settore dei competenza (Armata, o Corpo d'Armata autonomo), presie<leva all'OEZED. La catena logistica era costituita da quattro anelli: al primo anello corrispondevano unità di livello battaglione , al secondo anello unità di livello compreso tra la Brigata ed il Corpo d'Armata, al terzo anello corrispondeva lo Scacchiere operativo, al quarto l'organizzazione territoriale. Ciascun anello era caratterizzato: per la zona in cui esercitava la propria attività; per l'autonomia logistica di cui disponeva (dotazioni di materiali e scorte); per le capacità operative/lavorative ; per il livello di specializzazione degli interventi e delle riparazioni ; infine, per la periodicità dei rifornimenti ordinari. Le unità dei Servizi si articolavano «in modo da costituire organi di vario tipo e funzione , a carattere normale ed eventuale, ·e schierate o per complessi logistici - quali i Centri Logistici o i Centri Sanitari - o isolatamente». Il Centro Logistico diveniva l'elemento fondamentale dell'organizzazione logistica nella zona di combattimento. Rispondeva ai principi della sicurezza, della flessibilità dei rifornimenti e dell'elasticità del dispositivo, in quanto il sistema dei Centri Logistici garantiva il frazionamento delle risorse, il diradamento delle formazioni, la protezione del personale e del materiale, garantendo nel contempo il flusso dell'alimentazioQe logistica. La forma dei centri logistici era sempre lineare e tendenzialmente allungata, allo scopo di ridurre gli effetti e le perdite da offesa nucleare. La circolare prevedeva di «riunire gli organi di ricovero e cura in complessi sanitari», al di fuori del Centro I ,ogistico, «posti in forma pa-
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lese sotto la protezione dell' immunità garantita al Servizio e dislocati in modo da evitare che la corrente dei rifornimenti e sgomberi li attraversi o passi nelle loro immediate vicinanze». Infatti poichè gli itinerari di rifornimento e sgombero sono legittimamente offendibili dal nemico, era necessario che i Centri Sanitari fossero dislocati a distanza tale da non essere coinvolti in una offesa legittima nei confronti della corrente di alimentazione logistica. La costituzione dei Centri Sanitari a livello di Grande Unità elementare, che, secondo la circolare, doveva essere un provvedimento di «attuazione frequente», consentiva inoltre un più efficace funzionamento del Servizio di Sanità ed agevolava la sostituzione di ospedali da campo saturi da parte di formazioni dell'Intendenza (para 19). Nella zona dei Servizi di Intendenza, invece, la costituzione di complessi sanitari a sè stanti rivestiva carattere di normalità (para 20) . L'organizzazione logistica nella battaglia offensiva e nella battaglia difensiva erano trattate solo per cenni generali, senza specifico riferimento al Servizio di Sanità, m a soltanto alla OEZED , specie in difensiva , allo scopo di ripristinare al più presto, dopo una consistente offesa nucleare , nelle linee essenziali l'apparato logistico <li sostegno sconvolto.
La circolare 2077 del 1977
La memoria e la circolare precedenti avevano rappresentato uno sforzo molto valido per definire la materia e per trattare in modo concreto di una organizzazione logistica in ambiente nucleare. Ma è evidente come le perplessità fossero tante. Tcalcoli delle perdite erano «riservati», ma i numeri risultanti erano spaventosi e nei Centri Logistici la convivenza di formazioni logistiche con formazioni sanitarie rendeva anche molto aleatoria la protezione che le convenzioni di Ginevra avrebbero potuto offrire a feriti e malati , a personale e formazioni sanitarie in caso di impiego delle armi nucleari. Avendo vissuto quei tempi da studioso e da frequentatore de11a Scuola di Guerra non posso nascondere il profondo senso di scetticismo che sentivo nel fare determinati calcoli e talune previsioni , per fortuna solo per doverose esercitaz1om. Seguivano le dottrine operative della serie 700 ( con la logistica delineata dalla circ. 10230) che prevedevano scenari operativi dominati dal largo impiego di armi nucleari, anche se gli ordigni erano di relati-
PRINCIPALI REGOLAMEN'll DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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vamente modesta potenza, ma in fondo ad ogni esercizio vi era per lo più lo sgomento e quasi la incredulità che una guerra potesse essere fatta, nel modo che veniva ipotizzato, senza che l'umanità intera non ne fosse svonvolta per sempre. Con il ritorno alla serie dottrinale 800 e cioè alla progressiva sempre più consistente rivalutazione del convenzionale, confinando le armi nucleari a ipotesi di deterrenza e di escalation, anche la dottrina logistica doveva essere rivista. Il grande merito di avviare tale revisione lo ebbe la circ. 2077 del 20 aprile 1977, a firma del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Gen. Chiari, dal titolo «Spunti per l'aggiornamento della normativa logistica», che intendeva «anticipare», a titolo provvisorio ed orientativo, lineamenti della futura organizzazione di supporto. Si era, pertanto, di nuovo per l'ennesima volta, di fronte ad un documento che era da cfassificare «maggiore», per la materia che esso trattava, ma interlocutorio e non definitivo nei contenuti, tanto da poter dare origine ad una cascata di pubblicazioni applicative discendenti. La circolare avviava, dopo la ristrutturazione delle unità operative dell'Esercito, anche la ristrutturazione della logistica, che passava da una organizzazione «per materia» ad una organizzazione per «funzioni logistiche», mediante «l'aggruppamento dei servizi logistici in «settori di intervento» e la trattazione della materia per «attività logistiche». Con tale circolare, le attività sanitarie venivano snellite, «mediante l'accentramento del ricovero e della cura a tre soli livelli ed un più sollecito smistamento dei feriti in ambito divisionale». La 2077 si polarizzava sull'azione difensiva e cioè sul problema operativo nazionale. Il territorio si articolava in una zona di combattimento ed in una zona territoriale come indicato nella figura tratta dalla pubblicazione. Gli anelli della catena funzionale logistica rimanevao sempre quattro, le cui attività e competenze venivano meglio organizzate ed inquadrate per funzione. Nel settore della sanità confluivano le attività dei Servizi di Sanità, Veterinario e delle Onoranze ai Caduti in Guerra. Dal punto di vista della protezione dei feriti e dei malati la circolare è ricca di novità molto significative quali: l'organizzazione unitaria dei posti di medicazione, a ridosso delle unità operanti, «con criteri areali che frequentemente prescindevano da stretti vincoli organici (ciascun battaglione disponeva ora di tre posti di medicazione)»;
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Dalla circ. 2077 / 163.50 in data 20 aprile 1977: Spunti per l'aggiornamento della normativa logistica
PRINCIPALIREGOLAMENTIDELSECONDODOPOGUERRA ECC.
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- la prescrizione relativa alla politica di sgombero dei feriti e degli ammalati, e la definizione dei criteri diurgenza di trattamento. Il centro sanitario ormai era un fatto acquisito, sperimentato e di conseguenza mantenuto. «Gli aspetti più qualificanti dell'attività sul personale sono il soccorso immediato, la raccolta, il primo trattamento, lo smistamento, lo sgombero, il ricovero e la cura dei malati e dei feriti , per i quali si richiedono mezzi diversi in numero e qualità, in relazione alla possibile offesa NBC, alla situazione e all'ambiente naturale». Il soccorso immediato, la raccolta ed il primo trattamento costituiscono la prima fase dell'attività sanitaria e sono effettuati dai posti di medicazione, utilizzando gli uomini ed i mezzi ad essi assegnati. Lo smistamento si fonda essenzialmente sull'urgenza del trattamento terapeutico e costituisce una fase delicata ed importante dell'attività sanitaria, che ne risulta, pertanto, condizionata. I feriti e malati vengono classificati: - di prima urgenza, quando sono giudicati intrasportabili o abbisognevoli di intervento chirurgico immediato, ovvero quando sono recuperabili entro i limiti di tempo fissati dalla politica di sgombero. La politica di sgombero è una direttiva di comando che definisce i criteri di base da seguire per lo sgombero dei feriti/malati. È in stretto rapporto con il tempo di presumibile recupero dei feriti o malati (2-4 giorni per l'area della battaglia; 20-30 giorni per la Zona Retrovie di Scacchiere); - di seconda urgenza, quando devono essere sottoposti ad intervento chirurgico entro 6 ore dal momento della selezione o quando sono recuperabili entro i limiti di tempo fissati dalla politica di sgombero; - di terza urgenza, quando possono subire l'intervento chirurgico dopo le 6 ore o non sono recuperabili entro i limiti di tempo fissati dalla politica di sgombero per la Zona delle Retrovie dello Scacchiere. Il giudizio per la conseguente attribuzione del grado di urgenza viene formulato presso i posti smistamento feriti di Grande Unità, ai quali viene fatto affluire tutto il personale proveniente dai posti di medicazione. 1 posti smistamento feriti rappresentano il primo e più importante organo di smistamento e provvedono, con i propri mezzi, al trasporto del personale dai posti di medicazione. Effettuano la diagnosi e l'eventuale prognosi dei feriti e dei malati ripartendoli fra:
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PRINCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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- intrasportabili o abbisognevoli di intervento chirurgico urgente (1 a urgenza); - abbisognevoli di intervento chirurgico dilazionato (che può quindi essere effettuato entro ed oltre le 6 ore rispettivamente 2a e 3a urgenza); - recuperabili, o non ricuperabili, entro i limiti fissati dalla politica di sgombero. Sulla base della diagnosi registrata sul cartellino diagnostico, i Posti smistamento feriti: - inviano ai centri chirurgici il personale intrasportabile o abbisognevole di intervento chirurgico urgente ed agli ospedali da campo il personale recuperabile entro i limiti di tempo fissati dalla politica di sgombero; - predispongono, per il successivo sgombero verso l'indietro, il personale di 2" e 3'' urgenza e quello dimesso dagli ospedali da campo della G. U. che viene inviato a tergo per la prosecuzione del trattamento sanitario e per trascorrere periodi di convalescenza. La composizione iniziale del posto smistamento feriti ed ammalati è disposta sulla base della previsione delle perdite, delia situazione operativa e dell'ambiente naturale. Esso deve , comunque, comprendere uno o più ufficiali medici , mezzi per il trasporto dei feriti e degli ammalati, almeno un nucleo rianimazione e trasfusione, oltre al personale, infermieri e portaferiti ed è normalmente inserito nell'ambito del Centro sanitario , quando costi~~. A livello Scacchiere Operativo viene allestita, nell'ambito dell'organizzazione territoriale, una struttura sanitaria in grado di espletare, a livello più elevato, compiti di smistamento simili a quelli svolti a livello di Grande Unità elementare. Tale struttura trova la sua collocazione nell'ambito degli Ospedali gestiti dallo Scacchiere ove i feriti e gli ammalati vengono sottoposti ad ulteriore visita di selezione e ripartiti in: - personale abbisognevole di intervento chirurgico urgente (2a urgenza) ; - personale che, richiedendo un intervento non urgente, può essere trasferito a tergo e trattato dagli organi sanitari della Zona Territoriale; - personale recuperabile o non ricuperabile entro i limiti di tempo fissati dalla politica di sgombero prevista per lo Scacchiere. Lo sgombero consiste nel sollecito trasporto del personale malato
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STATO MAGGIORE
DELL ' ESERCITO
III REPARTO UFFICIO ADDESTRAMENTO E REGOLAMENTI
N. 6176
MEMORIA SULL'IMPIEGO DELLE GRANDI UNITA' (N. 900 d e11a serie dottrinale)
VOLUME III
LA LOGISTICA
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PRINCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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e ferito da un organo sanitario ad altro, di livello superiore, più idoneo a prestare le cure necessarie. La prima fase di sgombero si attua fra i posti di medicazione ed i posti smistamento feriti e ammalati ove il personale viene trasportato a cura degli organi esecutivi delle Grandi Unità elementari. Il successivo sgombero verso l'indietro avviene a cura dello Scacchiere e l'ultima fase di sgomnbero viene attuata dall'organizzazione territoriale, secondo il criterio che è l'organo superiore e retrostante che va a prendersi i feriti ed i malati . «Normalmente lo sgombero è effettuato per via ordinaria con mezzi diversi a seconda del livello ordinativo ( ambulanze, autobus sanitari treni ospedale); ogni qualvolta la situazione e la disponibilità di mezzi lo consenta, è opportuno fare ricorso agli elisgomberi. Questi si effettuano normalmente dai posti medicazione sui posti smistamento feriti e ammalati o direttamente sugli Ospedali gestiti dallo Scacchiere». «Il ricovero e la cura de bbono avvenire, secondo la gravità della ferita o della malattia, entro un certo numero di ore che rappresenta il limite da non superare per non pregiudicare il recupero e la sopravvivenza del personale». «È quindi necessario che il personale abbisognevole di cure venga ripartito , in base ai tempi di tolleranza, fra le organizzazioni ospedaliere dei vari livelli. A livello G . U .el. vengono effettuati interventi immediati per i quali non è prevista una particolare specializzazione degli organi esecutivi. A livello superiore, invece , occorre considerare con particolare attenzione la natura dell'infermità , giacchè è opportuno che i complessi ospedalieri siano - finchè possibile - organizzati tenendo conto delle prestazioni specializzate dovute ai degenti e scaglionati in profondità in funzione del grado di urgenza degli interventi». «Sulla base delle statistiche relative alle perdite (rapportate all'intensità operativa) e della politica di sgombero fissata , viene effettuato il computo dei posti letto necessari ai vari livelli ordinativi. Il successivo confronto fra le esigenze preventivate e le possibilità derivanti dalle prestazioni degli organi esecutivi in organico alle, unità (dimensionati sulle esigenze medie) può rendere necessari rinforzi di personale, attrezzature e mezzi. A tale scopo, lo Scacchiere (eventualmente il Corpo d'Armata) dispone di organi esecutivi di campagna in riserva, da decentrare a ragion veduta». Anche se la circolare appartiene al passato, molte parti di essa sono
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state riportate con i verbi al presente, in quanto le disposizioni di que sta circolare sono ancora oggi del tutto valide, perchè confermate dalla pubblicazione seguente, che è quella attualmente in vigore.
La pubblicazione 6176 del 1981 La pubblicazione 6176 «Memoria sull'impiego delle Grandi Unità (n. 900 della serie dottrinale) - Volume 111 - La Logistica>> , edita nel 1981 dallo Stato Maggiore dell' Esercito - Ili Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti è la pubblicazione attualmente in vigore. La dottrina della serie 900, alla quale si richiama , che è quella attuale, è una dottrina sostanzialmente convenzionale, che può be ne a dattarsi in caso di impiego di armi nucleari. Le G randi Unità dell'Esercito di campagna sono soste nute da una organizzazione logistica che è n ata , a suo tempo , con le caratteristiche deiia polivalenza nei confronti dell'ambiente operativo e , di conseguenza, idonea anche ad operare in ambienti operativi non convenzionali. Nella dottrina di impiego il con venzion ale è completamente rivalutato, tanto da essere il cardine della m anovra terrestre. Si tratta però evidenteme nte di un convenzionale molto moderno , tecnologicamente molto avanzato e che si avvale di tutti i ritrovati della tecnica idonei a migliorarne l'efficienza. Con l'atto di approvazione, finalmente , il Capo di Stato M aggiore dell'Esercito del tempo , Gen . Rambaldi, precisava che la pubblicazione «sostituisce ed abroga le pubblicazioni precedentemente in vigore». Ciò significa che è possibile , e a questo punto un «finalmente» ci vuole di nuovo, fare riferimento ad una sola puhhlicazione per ciò che riguarda la logistica nelle operazioni militari dell'Esercito in campagna. La pubblicazione è chiara, concisa ed è articolata in tre parti riguardanti le generalità, l'organizzazione logistica ed il suo funzionamento e la logistica nelle operazioni difensive ed offensive . Gli allegati forniscono precisazioni e de ttagli organizzativi riguardanti i Centri Logistici , i Centri Sanitari, le dotazioni e le scorte con le relative unità di misura ed, infine, i gradi delle attività logistiche. Nella parte I, che riguarda le generalità , vengono individuati i lineamenti fondame ntali della logistica, la ripartizione territoriale e l'autonomia logistica che è conferita ai vari livelli. Nella parte seconda , che riguarda l'organizzazione logistica ed il suo funzionamento , vengono illustrati nel dettagliofo attività logistiche , tra le quali figurano le attività sanitarie, che sono quelle che interessano la protezione dei feriti e dei
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malati, i lineamenti della organizzazione logistica dello Scacchiere, del Corpo d'Armata e delle Grandi Unità elementari ed, infine, i servizi logistici, con particolare riferimento a ciò che riguarda il 3° ed il 2° anello della catena funzionale. Il nuovo modello logistico si ispira a criteri di realismo e di semplicità. Per quanto riguarda il realismo la dottrina è strettamente connessa alle esigenze nazionali e, di conseguenza, «poggia sull'ipotesi operativa di base della difensiva, nel quadro dell'alleanza atlantica», si basa sullo «strumento logistico disponibile fin dal tempo di pace» ed «accentua il ricorso alle risorse locali, civili e militari». Le esigenze di semplicità hanno fatto delineare uno strumento «che opera prevalentemente per funzioni» ed una organizzazione flessibile «in grado di passare, con automatismo, dalla logistica di pace a quella di guerra» e capace anche di «fronteggiare situazioni operative di emergenza connesse con l'intervento dell'Esercito a favore delle popolazioni colpite da calamità>:,. Una organizzazione logistica che nel dopoguerra era ancora organizzata per materia , in modo rigido, che aveva tentato di passare ad una organizzazione per funzioni logistiche, secondo però un modello che era più teorico che reale , finalmente approdava ad un modulo di funzionamento «prevalentemente per funzioni», cioè realistico e che dava pratica fattibilità ai concetti di modello e di sistema. Così tutte le attività logistiche vengono svolte nell'ambito di cinque soli servizi: i servizi sanitari, di commissariato, trasporti e materiali, amministrazione, riparazioni (quest'ultimo servizio è anormale, opera in ambito interforze e riguarda solo le grandi riparazioni e le revisioni dei mezzi operativi, da combattimento e dei sistemi d'arma). 11 territorio nazionale è ripartito in due zone: la zona di combattimento e la zona territoriale, quest'ultima articolata in zona delle comunicazioni e zona dell'interno, come indicato nella figura 1 della pubblicazione. La dislocazione degli organi esecutivi dei vari anelli della catena funzionale logistica, che rimangono sempre quattro, risulta dalla figura 2. È da notare che se è vero che la massa degli organi logistici dei battaglioni/gruppi è schierata nella zona dei servizi di gruppo tattico (officine, cucine, ecc.), che è piuttosto arretrata rispetto alle unità che combattono , ciò non vale per gli organi sanitari, essendo i posti medicazione, in attacco, schierati a ridosso delle unità combattenti, in difesa, inglobati negli elementi più significativi della organizzazione (caposaldi, schieramenti controcarri ecc.). In sostanza il servizio sanitario è sempre
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PRINCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA E CC.
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stato, per tradizione secolare del nostro Esercito, per ciò che riguarda gli organi di minore livello, strettamente legato ed unito ai combattenti, operando spesso anche in situazioni di estremo rischio del personale addetto. «Le attività sanitarie sono dirette ad assicurare il mantenimento ed il ripristino dell'efficienza fisica del personale e dei quadrupedi» (art. 34) . «L'aspetto qualificante dell'attività sul personale è il trattamento dei malati e dei feriti» ( art. 35). Come si vede non vi è alcuna distinzione tra amici e nemici. Questo trattamento «deve: - iniziare il più presto ed il più avanti possibile, essenzialmente con misure di emergenza volta a tenere in vita il paziente, e proseguire senza interruzioni per evitarne l'aggravamento; - avvenire a livelli diversi nell'ambito di organi sanitari la cui dislocazione è ispirata a<l un criterio di specializzazione e potenzialità crescenti dall'avanti verso l'indietro; - essere organizzato con criterio areale, prescindendo anche dal rispetto dei vincoli organici». L'organizzazione delineata, semplice e snella, che ricalca quanto già stabilito dalla circolare 2077, «tende ad accentrare a livello Scacchiere l'onere maggiore degli interventi» ed «affida alle Grandi Unità elementari soltanto i trattamenti non dilazionabili». Diventa normale che gli organi sanitari del reparto di sanità di Grande Unità (Brigata o Corpo d'Armata, diano vita ad un Centro sanitario. Soccorso immediato, raccolta, primo trattamento presso i posti medicazione, che devono anche compilare la tabellina diagnostica , lo smistamento da parte degli organi sanitari della Grande Unità e lo sgombero avvengono con le modalità già delineate dalla 2077. Ciascuna attività però è sviscerata in profondità e con precisione. Anche la politica di sgombero ed i criteri di ripartizione dei feriti e dei malati a seconda dell'urgenza di trattamento (1 a urgenza: abbisognevoli di intervento indilazionabile; 2a urgenza: abbisognevoli di intervento entro 6 ore; 33 urgenza: oltre le 6 ore), già dettati dalla 2077 , vengono confermati , ma sono specificate e dettagliate meglio le attività degli organi di smistamento e le funzioni dei reparti medicina, specie delle formazioni ospedaliere più avanzate. Gli organi di smistamento sono di preferenza inseriti nei CentriSanitari, ma possono anche essere avanzati rispetto ad essi e più proiettati verso i posti di medicazione , se richiesto dalle circostanze.
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PRfNCTPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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Vengono anche fomiti dei dati statistici più precisi, rispetto alla 2077, circa i feriti ed i malati, da utilizzare nei calcoli logistici, precisando che i feriti da armi convenzionali o in incidenti sono: per il 15% da trattare con immediatezza (1 a urgenza); per il 30% da trattare entro le 6 ore (2a urgenza); per il 55% da trattare in tempi successivi. Invece solo il 10% degli ammalati è da trattare nell'ambito dell'area della battaglia (ricuperabili entro 2-4 giorni ,; mentre il 90% va trattato nella zona delle retrovie dello Scacchiere (ricuperabili entro 20- 30 giorni, e nell'ambito della zona territoriale. Anche il ricovero e la cura «debbono avvenire, secondo la gravità della ferita e della malattia, entro limiti di tempo tali da non pregiudicare la sopravvivenza ed il ricupero del personale» (art. 37). Nulla di nuovo per quanto riguarda il trattamento dei caduti e la parte medico legale, perfettamente in linea con i dettati delle convenzioni internazionali e degli accordi particolari tra i Membri dell'Alleanza Atlantica. Anche tali accordi (STANAGs), sono perfettamente in linea per ciò che riguarda l'applicazione delle norme di diritto internazionale . A parte le attività sanitarie elementari svolte dal 1° anello della catena funzionale logistica, i servizi sanitari di 2° e 3° anello svolgono le loro funzioni sul personale per quanto attiene a: «medicina preventiva e legale; sgombero, smistamento, ricovero e cura; controllo igienico sanitario del personale, delle infrastrutture e degli alimenti; onoranze ai caduti in guerra» (para 57), avvalendosi degli organi indicati nella figura 10 della pubblicazione, che è riportata. Gli organi direttivi ed esecutivi dei servizi sono illustrati nella pubblicazione, che ne precisa anche , in modo molto chiaro ed evidente, le competenze specie in caso di offesa NBC e per l'OEZED. In ogni caso è molto ampio il ricorso alle risorse locali, specie per ciò che riguarda le possibilità ospedaliere, e l'impiego accentrato delle formazioni sanitarie campali, con particolare riferimento agli ospedali . I grandi trasporti sanitari (ferroviari, marittimi, aerei, lacustri ecostieri) sono invece di soHto gestiti da1le autorità centrali e cioè dal 4° anello della catena logistica. Il Centro Sanitario, così come è descritto nell'allegato B , è perfettamente conforme alle disposizioni previste in materia dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai Protocolli aggiuntivi. Esso è normalmente costituito dai reparti di sanità del 2° anello, che possono anche, se necessario, ricevere dei rinforzi. È schierato a sè stante e lontano da altri complessi logistici, in modo tale da poter fruire della protezione inter-
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PRINCIPALI REGOLAMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA ECC.
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nazionale esponendo i segni distintivi previsti dalle convenzioni. La sua costituzione consente inoltre: di realizzare una più razionale ed economica utilizzazione del personale sanitario e dei mezzi disponibili; di coordinare meglio l'azione dei diversi organi esecutivi del servizio che in esso operano e di soddisfare le diverse esigenze con visione unitaria. La scelta delle zone di schieramento è condizionata «dalla necessità di garantire il rispetto delle norme che assicurano l'immunità» ed, ovviamente, da esigenze funzionali per assicurare la necessaria tempestività alle cure ed agli interventi. Fanno normalmente parte del Centro Sanitario: un comando, organi vari di vettovagliamento e mantenimento, un complesso sanitario con sezioni di medicazione e chirurgia, personale e mezzi per gli sgomberi sanitari, per disinfezione, decontaminazione e bonifica e per le onoranze ai caduti in guerra. Le funzioni di comando e logistiche, affidate di norma al Comandante del rep arto di sanità, sono ben separate da quelle tecnico sanitarie, che sono affidate al Direttore Sanitario. In tal modo le competenze sono ben distinte, precisate e senza reciproche interferenze. In sintesi, si tratta di una pubblicazione molto completa che riguarda sia la battaglia difensiva che quella offensiva, che delinea in modo completo l'organizzazione e la manovra logistica da attuare in ogni caso. In particolare, per ciò che attiene al servizio sanitario, tutti i dettami sono perfettamente rispettosi delle convenzioni internazionali, che sono spesso richiamate, specie per ciò che si riferisce alla organizzazione dei Centri Sanitari. Dato il livello di «pubblicazione maggiore» è ovvio che le convenzioni di Ginevra non siano trattate ed approfondite nel dettaglio, in quanto costituiscono bagaglio culturale dei minori livelli e cioè dei combattenti.
La legge sulle norme di principio ed il conseguente regolamento di disciplina militare Tra i vari regolamenti di disciplina militare, editi nel secondo dopoguerra (1949, 1952, 1964, «bozze di stampa» successive) che erano tutti più o meno dei buoni rifacimenti, con gli opportuni adattamenti , dell'ottimo regolamento del 1928, un cenno particolare merita l'ultimo regolamento di disciplina del J986. Esso, è l'unico dei così detti regolamenti maggiori, che ritorna alla tradizione anteguerra, nel senso che è stato approvato dal Presidente
PRINCIPALIREGOLAMEN'nOELSECONDODOPOGUERRAECC.
STATO
MAGGIORE DELLA
DIFESA
I Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE CON APPENDICE DI LEGGI USUALI IN MATERIA DISCIPLINARE
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Roma, 1986
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della Repubblica (DPR 18 luglio 1986 N. 545), e controfirmato dal Capo del Governo e dai Ministri interessati (Difesa, Grazia e Giustizia, Finanze). Il regolamento discende dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di principio sulla disciplina militare» che, per quello che riguarda la protezione delle vittime della guerra ed in particolare dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate in campagna e sul mare (oggi i naufraghi dell'aria possono appartenere indifferentemente a tutte e tre le forze armate), presenta solamente taluni spunti che devono essere ricordati. Per quanto è stabilito dalla Costituzione rimando ai cenni che sono già stati fatti nel 1° volume, relativo alle leggi ed agli usi di guerra. Dalla stessa formula del giuramento del militare derivano obblighi molto precisi in merito alla fedeltà alla Repubblica Italiana, ai doveri conseguenti di osservare «la Costituzione e le leggi» e di adempiere «con disciplina ed onore» tutti i doveri che lo stato di militare comporta per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Molto oppurtunamente, quindi, la nuova formula del giuramento richiama il dovere di rispettare la Costituzione e le leggi , e poichè le Convenzioni internazionali ratificate sono legge dello Stato, il dovere di attenersi alle stesse è molto chiaramente sancito. La nuova formula del giuramento, inoltre, a differenza della precedente, molto opportunamente fa appello ad un tasto al quale il militare è sempre stato particolarmente sensibile, che è quello dell'onore militare e, tradizionalmente, nell'onore militare è compreso il soccorso ai feriti ed ai malati ed agli infermi, il rispetto della proprietà, dei beni, dei monumenti storici, e così via. Per il militare nazionale l'uso dell'uniforme è obbligatorio (art. 5) «durante l'espletamento dei compiti di servizio». Di conseguenza, in operazioni, per tutelare la popolazione civile, il soldato dispone in ogni circostanza di un segno distintivo fisso (appunto l'uniforme) che lo distingue dalle popolazioni, che non devono essere obiettivo di azioni militari . I militari addetti ai servizi sanitari, avranno in operazioni, per legge, il bracciale che indica la loro qualifica ed i compiti ai quali sono addetti. Vi è ancora da aggiungere che «il militare al quale viene impartito un ordine manifestatamente rivolto contro le istituzioni dello Stato, o la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i propri superiori» (art. 4). Il dettato dell'articolo 4 della legge sulle norme di principio è riportato integralmente nell'articolo 25.2 del regolamento di disciplina. Tale articolo specifica ulteriomente che «il militare al quale venga
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impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva collaborazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l'ordine è confermato». Come si vede perciò anche il dubbio è tale da far scattare la molla della dialettica, fermo restando il fatto che l'ordine criminale non deve essere eseguito. Ecco, pertanto, una tutela ulteriore, sia del militare, che disobbedendo ad un ordine criminale agisce nella legalità, sia della legge, che se violata annulla l'ordine, in una garanzia più elevata che esclude il crinine di guerra. Ed in questo il Regolamento di disciplina è molto preciso. Così come il militare «ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità fisiche e psichiche per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per fare appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli» (art. 15. l) I' Amministrazione Militare ha il dovere di porre in atto «ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare>>(art. 15.3). Tra i doveri propri dei superiori spicca quello di «provvedere alla istruzione militare del personale ed attuare le misure intese a promuovere l'elevamento cultur~e, la formazione della coscienza civica , la preparazione professionale e la consapevole partecipazione». In questa formulazione è evidente che rientra nella formazione del soldato la conoscenza delle leggi e degli usi di guerra ed il rispetto di quelle leggi particolari dello stato, tipicamente professionali, che riguardano il comportamento in guerra ed il rispetto delle convenzioni internazionali. E di tutto l'addestramento e l'impiego del personale e delle sua disciplina in operazioni la responsabilità personale e diretta ricade sui Comandanti di Corpo (art. 22). Se è vero che «il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza» è altrettanto vero che deve farlo «nei limiti delle relative norme di legge e di regolamento» (art. 25 .1) e, quindi, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. «Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate» (art. 36.1, ed «improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza» (art. 36.2). Oltre al dovere di «prestare soccorso a chiunque versi il pe(icolo o abbisogni di aiuto» deve anche «rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da
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azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti» (art. 36.3). Il militare può anche presentarsi direttamente «ali'autorità competente o a qualsiasi superiore in caso di urgenze che interessino la sicurezza del reparto, o quando si tratti di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane (art. 39). Qualora il militare si trovasse nella condizione di prigioniero di guerra, il regolamento detta delle norme particolari che saranno riprese a suo tempo, trattando dello specifico argomento. In sintesi dall'esame della legge sulle norme di principio e del conseguente regolamento di disciplina si trae un motivo ulteriore per approfondire la conoscenza delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e per garantirne l'applicazione.
Cenni alle »pubblicazioni minori«
Pur mancando del tutto pubblicazioni specifiche riguardanti il Servizio di Sanità in generale ed il funzionamento del servizio sanitario, in particolare in tempo di guerra, le pubblicazioni minori nelle quali si tratta del servizio di sanità sono veramente molte. Dalle pubblicazioni maggiori, che riguardano in generale le serie dottrinarie (600,700,800,900), che trattavano il problema strategico in generale o il problema stategico nazionale, dal punto di vista operativo o logistico, discendeva di regola tutta una gamma di pubblicazioni più o meno complete. Esse riguardavano l'impiego delle Grandi Unità elementari e dei complessi tattici nei quali le Grandi Unità si articolavano. Molteplici sono le pubblicazioni, nelle diverse serie dottrinali: esseriguardavano l'impiego delle divisioni (di fanteria , meccanizzate, corazzate), dei reggimenti, dei battaglioni, dei gruppi tattici a livello di battaglione, dei complessi minori nei quali si articolavano i gruppi tattici, delle compagnie, dei plotoni fino alla squadra. In sintesi dalle unità elementari di impiego, come le squadre ed i plotoni, alle unità di impiego, come i battaglioni ed i gruppi tattici, alle Grandi Unità elementari (livello Brigata e Divisione) vi era tutta una serie di regolamenti, in continua evoluzione a seconda del variare della serie dottrinale di riferimento. Le serie dottrinali mancavano, talvolta, della pubblicazione maggiore capostipite, come ad esempio la serie dottrinale 700, che vide molte edizioni in «bozze di stampa» della dottrina madre senza mai pervenire ad una pubblicazione definitiva e stabile, mentre, al di sotto di
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tale livello era tutto un fiorire di pubblicazioni che dettavano le norme e le modalità di impiego dei minori reparti, a fini addestrativi. Le pubblicazioni minori erano quasi sempre completamente configurabili anche quando permanevano considerevoli incertezze sulla stesura delle pubblicazioni maggiori, connesse soprattutto all'incertezza degli ambienti operativi da configurare. Uscivano spessissimo come «bozze di stampa», dato che era sotto tale forma anche la matrice originaria, tuttavia si trattava di pubblicazioni molto ben dettagliate, indispensabili all'addestramento dei reparti, specie ai minori livelli, ricche di dettati pieni di buon senso e di validità intrinseca . Le serie dottrinali che hanno proliferato di più, come numero di pubblicazioni minori, sono state le serie 700 e 900. Il numero delle pubblicazioni minori è veramente molto elevato in quanto si va , come livello di unità considerata, dalla Divisione , oggi soppressa, alla squadra. Regolamentare il solo impiego , ad esempio, dei gruppo tattico significava dare origine a tutta una serie di pubblicazioni , valida ciascuna per un particolare tipo di grnppo tattico (çli fanteria , alpino, meccanizzato, corazzato, paracadutisti, lagunari, ecc.). In tali pubblicazioni ciascun combattente trovava prescrizioni dettagliate relative all'impiego generale ed all'impiego particolare della specialità della quale faceva parte. La stesura inoltre di pubblicazioni di ancor più basso livello ( compagnia, plotone, squadra), era spesso devoluta agli Ispettorati d'Arma che erano gli organi competenti e più qualificati per dare delle direttive che riguardano l'impiego dei minori reparti. Esaminare questa massa di pubblicazioni non sarebbe producente . Esse si trovano in qualunque archivio ed in tutte le biblioteche militari . Mi sembrava utile , tuttavia , dare un cenno a queste pubblicazioni di minore livello , rispetto alle capostipiti delle diverse serie dottrinali ed alle pubblicazioni maggiori logistiche conseguenti, in quanto in tutte o quasi si trovano utili riferimenti e norme dettagliate circa lo schieramento del dispositivo logistico elementare di primo e di secondo anello della catena funzionale logistica e, quindi, anche dell'organizzazione in guerra del Servizio di Sanità ai minori livelli, per lo svolgimento delle attività sanitarie primarie nei confronti dei feriti e dei malati. Per esaminarne una, esclusivamente a titolo di esempio, cito la pubblicazione 6250 (SME - III Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti) «Impiego del gruppo tattico meccanizzato e corazzato a livello di battaglione» (n. 922 della serie dottrinale , edita nel 1981. Tale pubblicazione dedica al «Sostegno logistico» la parte quinta. Nel capi-
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tolo XIX viene trattato della organizzazione logistica del battaglione e delle prassi di rifornimento e di sgombero. Vengono approfondite le attività logistiche di 1° anello (il battaglione fa parte del primo anello della catena funzionale logistica) e le competenze del battaglione in tale materia. Tra le attività sanitarie sono di competenza del battaglione quelle che riguardano il soccorso immediato del ferito , la raccolta dei feriti ed il primo trattamento presso i posti di medicazione. Lo sgombero dai posti di medicazione è di competenza delle autoambulanze della Brigata per il successivo trattamento dei feriti a livello di 2° anello della catena funzionale logistica. La pubblicazione si sofferma sull'impianto dei posti medicazione, sui mezzi organici per la raccolta dei feriti (veicoli da trasporto corazzati con i simboli distintivi dell' immunità internazionale) , sul trasporto dei feriti ai posti di medicazione , sul personale addetto e fornisce dei cenni relativi alla identificazione e d al trattamento dei morti. Nel capitolo XX vengo no trattate anche le m o dalità particolari relative alle attività sanitarie per ciò che rigua rda la organizzazione logistica nelle diverse situazioni di impiego operativo del battaglione, o dei complessi minori in cui si articola, quali l'azione di fissaggio, l'azione nella posizione di resistenza, l'attacco, il combattimento nei boschi , negli abitati, in caso di forzamento di un corso d'acqua, in caso di abbandono delle posizioni, nel controllo di zone estese, nell'intervento contro aviosbarchi, elisbarchi , sbarchi dal mare, nel movimento e nello stazionamento. In sintesi, anche mancando pubblicazioni minori specifiche relative al Servizio di Sanità, il funzionamento del servizio è esamina to nelle diverse pubblicazioni dalla organizzazione di carattere generale fino ai dettagli relativi al comportamento delle minori unità .
Cenni all'opera dell'ospedale da campo del contingente italiano in Libano Ritengo opportuno dare un cenno all'impiego dell'ospedale militare da campo N .l della Brigata «Friuli», impiegato come supporto sanitario del contingente italiano in Libano in missione di pace, in quanto esso è stato l'ultima formazione ospçdaliera impiegata in ambiente di possibile impiego operativo delle truppe in campagna. L'ospedale cominciò a funzionare dal 18 ottobre 1982, e la sua ubicazione nell'ambito dello schieramento del contingente , era tale da essere relativamente a breve distanza dai campi palestinesi di Sabra e Shatila a nord, e di Buye el Barajnic a sud.
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Come si apprende dalla pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito »Il Servizio Sanitario nell'Esercito Italiano« , edita in occasione della Mostra Storico-Documentaria, tenuta in Roma, a Castel Sant' Angelo, dal 30 gennaio al 31 marzo 1987, l'ospedale era articolato »su tre file di tende mod. 1965, di cui: - la prima fila laterale comprendeva il pronto soccorso con annessa sezione ortopedica e radiologica, due baracchette operatorie, una tenda ambulatorio di medicina; - la fila centrale comprendeva la Direzione e Maggiorità, la Farmacia ed il deposito materiale sanitario; - la terza fila era composta di tre tende ricovero di cui una adibita ad isolamento. L'ospedale era dotato inoltre di 18 tende 5x5 per il corpo di guardia, il refettorio, la cucina malati, i magazzini dell'ospedale e della sezione Disinfezione e, infine l'alloggio truppa. A completamento fu anche inserita una Ambulanza odontoiatrica . Non appena completato l'impianto, subito cominciò ad affluire all'ospedale la popolazione civile locale: uomini, donne, bambini, di ogni età, razza e religione, chiedevano assistenza sanitaria ambulatoriale e di pronto soccorso. L'affluenza dei malati aumentò gradualmente fino ad arrivare a punte massime di 200 al giorno. La patologia da trattare divenne sempre più specialistica e complessa. La fiducia e la stima che rapidamente si diffusero tra la popolazione, sia per il livello professionale che per l'impronta di umanità con cui veniva praticata la consulenza ambulatoriale e l'attività di pronto soccorso, qualificarono fin dagli inizi l'ospedale quale struttura sanitaria di primo piano nella società locale. Fu necessario quindi, potenziare alcuni settori ed ampliare l'organico. L'ospedale da campo n. 1 inviato a Beirut quale supporto sanitario del Contingente Italiano in Libano, venne così utilizzato sempre più dalla popolazione civile. Il fenomeno fu notato non soltanto dagli altri contingenti, ma soprattutto dalle autorità Libanesi. Fu necessario quindi, stabilire una linea politica per l'assistenza ai civili. Per accordi intercorsi fra comando del contingente italiano e autorità libanese, si stabilì che l'ospedale da campo n. 1 avrebbe prestato alla popolazione civile assistenza ambulatoriale ed assistenza in casi di emergenza, senza però effettuare ricoveri, se non per il tempo strettamente necessario a rendere trasferibili i casi più gravi in altri ospedali. (Infatti, trattandosi di formazione sanitaria militare, destinata in linea prioritaria al supporto del contingente, essa doveva salvaguardare al massimo le proprie capacità di ricovero per le eventuali necessità delle
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truppe del contingente). L'ospedale da campo n.1 si attenne pertanto senza deroghe a tale linea di condotta, sia nel clima di «pace» che in quello di «guerra», circostanze che, come noto, hanno frequentemente alternanza. La nuova situazione creatasi rese necessario modificare alcuni settori dell'ospedale potenziandoli, ampliare l'organico sanitario ed istituire nuovi settori specialistici. Il pronto soccorso, con annesso ambulatorio chirurgico ed ortopedico, fu arricchito di un nuovo lettino operatorio e di attrezzatura completa di rianimazione. Con l'arrivo e la messa in opera del gruppo chirurgico «Dogliotti», una delle due baracchette operatorie fu adibita metà ad ambiente preoperatorio e l'altra metà a sezione radiologica. Il laboratorio di analisi cliniche che permise di effettuare almeno gli esami indispensabili, fu installato in un ambiente attiguo all'ambulatorio medico . Quest'ultimo venne dotato oltre che di completa attrezzatura cardiologica, anche di quella pediatrica polivalente. Gli altri settori dell'ospedale non subirono sostanziali modifiche. L'organico medico e paramedico dell'ospedale inizialmente composto di 11 Ufficiali medici, 10 Sottufficiali, 10 Infermiere Volontarie della C. R. I., 47 soldati - fu completato da un Ufficiale medico laboratorista, un pediatra, un dermatologo ed un ostetrico-ginecologo. La permanenza delle nostre truppe in zona di operazioni in un paese straniero , di particolare livello socio-culturale, fece ritenere opportuna la presenza anche di un servizo medico-psicologico per un supporto idoneo a valutare e a sostenere disadattamenti ambientali. Tale servizio permise non solo di fare uno screening del personale, ma un migliore e razionale impiego dello stesso ed anche innovazioni opportune nell'ambiente di vita dei vari reparti operativi. L'ospedale , oltre all'assistenza sanitaria al personale del nostro contingente ed alla popolazione civile, prestò assistenza completa alle truppe inglesi in Libano ed assistenza odontoiatrica alle truppe francesi. Sin dall'inizio l'azione del servizio sanitario militare italiano non si limitò all'area ospedaliera ma si estese ai due campi palestinesi con l'invio quotidiano di due ambulanze, particolarmente attrezzate, ognuna con un Ufficiale medico, una Infermiera Volontaria della C.R.I. ed un Sottufficiale infermiere, per l'assistenza completa in loco alla popolazione che per motivi vari non poteva raggiungere l'ospedale. Ambedue le équipes delle ambulanze operavano in zone nelle quali il livello igienico-sanitario era bassissimo (pressochè nullo). Nella zona assegnata al nostro contingente operò sempre una completa Sezione di Disinfezione che fu impegnata ad as-
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solvere complessi compiti di bonifica dell'ambiente, operando in zone ad altissimo rischio di contaminazione. La notorietà dell'ospedale militare italiano, per la nobile opera che svolgeva a Beirut, richiamò l'attenzione di autorità civili e militari italiane, straniere, locali, di giornalisti nazionali ed esteri che, dopo averlo visitato espressero il loro vivo compiacimento per il suo elevato grado di efficienza nei vari settori. Il Ministero della Sanità libanese, attraverso l'Ambasciata di Italia a Beirut, chiese l'intevento del nostro personale medico nella campagna per la vaccinazione antipoliomelitica di massa; la collaborazione fu accurata e completa. Questo costituì oggetto di elogio e di pubblico ringraziamento da parte delle Autorità Libanesi. La fama acquistata a Beirut del nostro ospedale e la stima sempre maggiore, nutrita dalle popolazioni locali per l'elevato grado di umanità e di professionalità rivelato dal medico militare italiano, estese gradualmente l'assistenza a pazienti appartenenti anche a ceti abbienti dando così una prova più tangibile della qualità dell'assistenza svolta da tutti i nostri operatori sanitari, anche nei momenti più drammatici delle operazioni belliche delle varie fazioni politico-religiose libanesi». L'ospedale venne poi donato alle autorità libanesi all'atto del ritiro del contingente a missione di pace ultimata.
Considerazioni sul capitolo V
L'esame delle pubblicazioni militari del secondo dopoguerra dimostra che da un lato il grande sforzo compiuto dallo Stato Maggiore per essere sempre con la dottrina di impiego delle forze all'altezza dei tempi. Da un altro lato dimostra forse qualche carenza nella materia specifica relativa al diritto dei conflitti armati. Infatti la legge di guerra è ferma al 1938 e con essa anche i regolamenti applicativi che dalla legge conseguivano. In particolare mancano delle pubblicazioni specifiche tipo la raccolta delle convenzioni internazionali in vigore (l'ultima pubblicazione risale al 1938, o di pubblicazioni militari che riportino i testi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei ProtocoJli aggiuntivi alle stesse del 1977. Diversa è la situazione per ciò che riguarda la convenzione dell' Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in tempo di guerra, come si dirà trattando dello specifico argomento. Allo stato attuale è in corso di preparazione da parte dell'Ufficio Regolamenti dello Stato Maggiore dell'Esercito una «Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre», che
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verrà in tal modo a colmare la lacuna nello specifico settore. (pub. SME 6420, da me curata). Tuttavia anche in mancanza di una pubblicazione ufficiale, che non tarderà a venire, occorre ricordare il notevole sforzo fatto con impegno missionario per il progresso della materia dal Geo Pietro Verri, recentemente scomparso, e dalle sue opere, edite dalla «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri». L'opera più cospicua, che ha costituito testo fondamentale per la preparazione di moltissimi ufficiali, è il testo «Diritto per la pace e diritto nella guerra» , che è entrato ormai a far parte di qualunque biblioteca militare che sia degna di nota e che anche in campo universitario costituisce vera e propria pietra miliare. Al Geo. Verri, mio Maestro, che ha dedicato la vita alla diffusione delle norme di diritto umanitario non solo nelle Forze Armate, ma anche nelle organizzazioni civili e specificatamente nell'ambito della Croce ·Rossa Italiana, va la mia gratitudine ed il mio ricordo. Il Gen. Verri operò anche in modo molto significativo nell'ambilo ùell'Istituto Internazionale d i Diritto Umanitario di San Remo, di cui fu non solo apprezzatissimo Consiglie-
re, ma anche Presidente della Commissione Militare , che si occupava appunto della diffusione del Diritto Umanitario tra i membri delle forze armate di tutti i Paesi del mondo. Ricordo queste cose che fanno onore all'Italia solo per affermare che, se anche può esservi stata, in un certo periodo storico, una flessione di interesse sul diritto umanitario in generale e sul diritto dei conflitti armati in particolare da parte degli Stati Maggiori, soprattutto in materia di diffusione delle norme , ormai si tratta di cose che appartengono al passato. Infatti recentissime lettere del vertice militare richiamano l'autorità politica e le autorità militari ad una maggiore attenzione al problema, ad una maggiore diffusione delle norme di diritto umanitario internazionale dei conflitti armati, soprattutto per una maggiore tutela delle popolazioni civili. Il fatto mi sembra molto significativo ai fini di un risveglio in un settore dove l'Italia, per tradizione, è sempre stata uno Stato guida. Per ciò che riguarda la specifica materia trattata in questo capitolo, e cioè della protezione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, si può dire che le pubblicazioni militari, dopo la seconda guerra mondiale, mentre si diffondono in modo sufficientemente particolareggiato sul trattamento dei feriti e dei malati e sul funzionamento della catena sanitaria, trattano solo saltuariamente delle Convenzioni di Ginevra e della protezione ai feriti ed ai malati che dalle stesse discende e deriva. Tale protezione è appena delineata laddove si tratta della costitu-
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zione e del funzionamento dei Centri Sanitari, ma la pubblicazione organica di riferimento sul servizio sanitario in tempo di guerra rimane sempre la pubblicazione valida al tempo della seconda guerra mondiale. Anche se ciò non infirma minimamente il valore delle convenzioni del 1949, che sono leggi dello stato, e l'obbligo della conoscenza delle stesse, che devono costituire bagaglio tecnico professionale dei Quadri di tutti i livelli, appare evidente il desiderio, che viene dalla base, di disporre di regolamenti che siano aggiornati, soprattutto in una materia che è tanto delicata ed in un settore dove le tradizioni nazionali sono sempre state altissime, specie in tempo di guerra. È da ricordare, infine, che il travaglio dottrinale che l'Italia ha passato dopo la seconda guerra mondiale non è stato un fatto solamente italiano, ma comune almeno a tutti gli stati dell'occidente europeo. La grande incertezza sul nucleare, sull'impiego in guerra di armi nucleari, la non regolamentazione internazionale di un'arma usata quasi esclusivamente a fini di equilibrio internazionale e di deterrenza, la possibilità data dai mezzi di enormi stermini e distruzioni di massa, hanno comportato ovunque grandi perplessità e grande scetticismo sul progresso in termini reali e sulla effettiva applicabilità in guerra del diritto internazionale dei conflitti armati. Aveva infatti un significato pratico quasi nullo proibire la presa di ostaggi, quando allo stesso tempo i cittadini di qualunque città del mondo sarabbero vissuti in tempo di guerra in condizioni di ostaggio continuo di armi di distruzione di massa, come le armi nucleari. In tempi nei quali le dottrine ufficiali di alleanza sostenevano la così detta «risposta massiccia», il «first use» e così via, qualunque dettato delle convenzioni internazionali veniva a scollarsi completamente dalla realtà operativa e dai problemi di pianificazione degli stati naggiori di tutto il mondo. , Si può dire che per un certo tempo gli Stati Maggiori di tutto il " mondo, la cui quotidianità operativa e di pianificazione guardava con spaventoso realismo alla possibile realtà operativa ed al conseguente scenario di distruzione dell'umanità, hanno snobbato tutto ciò che riguardasse l'umanizzazione della guerra in quanto l'istanza umanitaria non era coerente con i mezzi di guerra previsti. Che significato poteva avere, infatti, in sede internazionale proibire le armi convenzionali capaci di causare mali superflui agli individui colpiti, quando nello stesso tempo l'arma nucleare era di costante prevedibile uso, non solo, ma era anche lo strumento principale di decisione e di soluzione dell'ipotetico conflitto.
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Con questo non voglio giustificare l'operato di nessuno, nè tanto meno la carenza di norme, ma desidero solo fornire degli elementi di comprensione di un fenomeno che si è verificato, non solo da noi ma ovunque, e far capire la estrema fondatezza delle perplessità e dello scetticismo degli addetti ai regolamenti, preoccupati in linea primaria alla sopravvivenza operativa delle unità per poter in qualche modo configurare o sostenere una difesa della civiltà dell'Occidente, che fosse fondata su ipotesi ragionevoli e che fosse quotidianamente al passo con i tempi. La strategia difensiva essenzialmente nucleare dell'occidente ha anche indotto alcuni benefici. Infatti che ad una aggressione da parte dell'Oriente si rispondesse credibilmente usando le armi nucleari, con una risposta «massiccia» o «flessibile» a seconda dei tempi, aveva comportato in Occidente ad uno smantellamento progressivo e graduale dei mostruosi arsenali chimici , cosa che non è avvenuta in Oriente. Ma anche il pensiero sovietico non deve essere demonizzato , nè si deve vedere nel grande riarmo chimico sovietico del secondo dopoguerra una palese violazione dei protocolli del 1925. La paura era veramente grande , in quanto alla produzione di armi chimiche molto sofisticate ed efficenti faceva riscontro una dottrina di impiego operativo di tali armi credibile ed efficace. Ma il pensiero guida sovietico era il seguente: se si impiegano le armi nucleari, i cui effetti sono noti a tutti, perchè non impiegare prima di varcare la soglia nucleare le armi chimiche che, in fondo, sono molto più umanitarie? È evidente che logiche di questo genere sono tutto sommato accettabili e coerenti, ma è altrettanto evidente che da basi di partenza così concepite da parte delle superpotenze, o da strategie di alleanza di questo genere, circa l'impiego degli strumenti militari in guerra, qualunque progresso in campo umanitario del diritto dei conflitti armati fosse destinato al fallimento o, quanto meno, ad essere riguardato con estremo scetticismo e sufficenza da parte degli Stati Maggiori. A mio avviso solo in questo modo è spiegabile la flessione di interesse da parte di tutti gli Stati Maggiori nel diritto umanitario in generale e nel diritto dei conflitti armati in particolare, ed in questa logica perversa anche lo Stato Maggiore italiano, come gli altri, è rientrato. Tuttavia i 526 conflitti, situazioni conflittuali, colpi di stato, ecc. che si sono verificati dal 1945 ad oggi, hanno invece acuito e dimostrato la necessità di regole internazionali, volte alla umanizzazione della guerra. Hanno inoltre dimostrato la necessità per l'umanità di riportare il fenomeno guerra in binari gestibili e componibili dalla buona volontà
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internazionale, e le esigenze di rispetto durante i conflitti della Umanità dell'uomo, come tale, sia esso un combattente, sia esso un civile, entrambi vittime della guerra. Il rilancio del diritto dei conflitti armati in tutto il moneto, è la fase nuova, alla quale stiamo assistendo negli ultimi anni. Questa fase è frutto non solo della progressiva distensione tra le due superpotenze e della progressiva graduale uscita da una logica di blocchi contrapposti, per andare verso una collaborazione internazionale più spinta, ma anche della esperienza internazionale tratta dai conllitti che fino ad oggi si sono verificati, con un sempre più vivace impiego di Forze Armate nazionali dei diversi stati come forze di pace delle Nazioni Unite. Quest'ultimo impiego in modo particolare richiede professionisti deJle armi sempre più preparati nel campo del diritto dei conflitti armati e, quindi, idonei a svolgere missioni di pace in modo internazionalmente ineccepibile dal punto di vista della .corretta applicazione delle norme di diritto umanitario. Ed una prova molto evidente in tale settore è stata fornita dal comportame nto del Contingente Italiano in
Libano, anche se tale missione non si è svolta sotto l'egida delle Nazioni Unite.
Conclusioni in materia di protezione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna
Gli usi di guerra acquisiti con la consuetudine dai popoli civili, per ciò che riguarda i feriti e gli amm_alati delle forze armate in campagna, erano senza dubbio validi e generalmente acquisiti prima della convenzione di Ginevra del 1864. Anche se nei regolamenti sanitari non si accennava mai alla raccolta cd al trattamento del nemico ferito in modo significativo, ciò avveniva nella pratica. Si pensi ad esempio a quell'ordine emanato prima della seconda guerra di indipendenza, ancora in fase di radunata delle truppe, che imponeva la restituzione dei feriti e degli ammalati al nemico sulJe linee degli avamposti dopo gli scontri. A guardare bene però, la restituzione aveva senz'altro degli scopi umanitari, ma aveva anche precisi scopi militari. Si pensi, ad esempio, all'effetto morale che aveva, su un nemico battuto sul campo ed in ritirata, la restituzione di centinaia di feriti. Era in fondo molto più umanitario trattenere il ferito e éurarlo senza sottoporlo ad un trattamento di emergenza, di pronto soccorso o di chirurgia di urgenza, per metterlo in condizioni di essere trasportato e restituito ai propri compagni ed alla propria organizzazione sanitaria_ Si pensi al numero dei morti inutili
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per dissanguamento o altro che questo uso comportava. Era anche un uso di guerra acquisito, dopo gli scontri, ricevere nella ricerca e nella raccolta dei feriti un consistente concorso da parte delle popolazioni civili e della così detta gente di buona volontà. A quel tempo in guerra non si combatteva di notte gli scontri cominciavano all'alba e finivano al tramonto. La notte serviva molto spesso per la manovra, per gli spostamenti, per rompere il contatto, per prepararsi alla battaglia del giorno dopo, per portare truppe fresche e riserve in linea. In guerra però la battaglia durava un giorno. Ne derivava che alla sera il soldato valido era molto stanco e se doveva combattere il giorno dopo il riposo era assolutamente indispensabile. Pertanto il concorso dei civili e della gente di buona volontà era un fatto quasi assolutamente necessario per portare soccorso ai feriti. I feriti venivano perciò ricercati, spesso di notte. Se è vero che i campi di battaglia erano relativamente modesti come dimensioni (un battagiionc combatteva su una fronte di 300 metri, un reggimento su una fronte di 600 metri, una divisione su una fronte di 2000 metri), per cui la ricerca era relativamente facile , è altrettanto vero che operare di notte con le torce e con i mezzi chirurgici di allora era arduo e difficile e poneva non pochi problemi. La convenzione di Ginevra del 1864 venne a consolidare ed a sancire in sede internazionale gli usi di guerra, che erano generalmente già adottati da tutti, e perciò fu caratterizzata dalla grande concordanza delle nazioni che partecipavano alla conferenza. I passi avanti che furono compiuti con la convenzione furono veramente enormi non solo nel campo della acquisizione e sanzione internazionale dei principi , ma anche per ciò che riguardava la unificazione dei simboli di protezione internazionale. Pareva molto facile, (ed il clima internazionale era tutto sommato molto favorevole, specie dopo la campagna del 1866 e la battaglia navale di Lissa), estendere ai feriti, malati e naufraghi i dettati della convenzione; ma l'infelice formulazione dei paragrafi concordati, e soprattutto il volere troppo, fece fallire in pratica ogni tentativo fino al 1899. La convenzione del 1899, «per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864» era tutto sommato una buonissima convenzione, ma essa ebbe scarsa rilevanza internazionale in quanto venne ratificata da pochissimi stati, tra i quali l'Italia, che fu anche molto sollecita nel recepirla nei propri regolamenti.
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Tra le considerazioni da fare mi sembra anche opportuno rettificare un errore storico, che si rileva frequentemente in taluni testi specializzati. A titolo di esempio, cito il «Dizionario di Diritto internazionale dei conflitti armati» di Pietro Verri , edito dalla « Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» nel 1984, che alla voce Martens riporta: «Nome del giurista autore di una clausola introduttiva nel preambolo della Convenzione dell' Aja 1907-IV», con la quale, nella consapevolezza del carattere incompleto della codificazione allora effettuata, si constatava che «nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le popolazioni civili ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e delle esigenze della pubblica coscienza». Que sta clausola che già aveva valore di norma consuetudinaria, è stata ripresa, in tutto o in parte, da strumenti di diritto internazionale posteriori «(le quattro convenzioni di Ginevra del 1949, i due Protocolli aggiuntivi Jd 1977, la cunvt;;uziont;; di Gint:vra cld 1980)». È vero che la clausola di Martens, che era membro della delegazione russa del 1899, aveva già valore come norma consuetudinaria precedente, (infatti risale come esigenza di formulazione alla redazione d el Manuale di Oxford 1880) però e ssa faceva parte del preambolo della convenzione riguardante le leggi e gli usi di guerra del 1899. Nel 1907 tale clausola faceva già parte del diritto internazionale codificato, ed in particolare del diritto bellico italiano, dato che l'Italia nel 1900 aveva ratificato le convenzioni dell' Aja del 1899. Tra l'altro alla stesura di questa norma aveva collaborato in modo molto significativa anche il Geo . Zuccari , che poi divenne Comandante della Scuola di Guerra italiana , ma il suo nome è scomparso non solo in ambito internazionale, ma anche in quello nazionale e mi sembra giusto riesumarlo, almeno dal punto di vista storico. Anche se l'Italia fu fra i primissimi Stati (4 settembre 1900) che ratificarono le convenzioni dell' Aja del 1899 e che le recepirono in toto nei propri regolamenti , con la solerzia ormai tradizionale, ma assolutamente di avanguardia e di punta in campo mondiale in quel preciso momento storico, non deve fare meraviglia il fatto che molti stati non ratificarono le convenzioni del 1899. La Conferenza del 1899 era infatti una conferenza chiaramente interlocutoria, che avrebbe dovuto costituire premessa per un'altra conferenza, a breve/brevissimo termine, che poi invece fu possibile realizzare solo nel 1907. Ecco pertanto spiegato come alcuni stati non ratificarono le convenzioni del 1899, ripromettendosi probabilmente di rati-
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ficare le convenzioni successive, anche se poi in molti casi la prima guerra mondiale travolse i buoni propositi. Ma ciò non è assolutamente imputabile all'Italia che le ratificò. Molte volte, anche in ambienti universitari, si cita quasi come se fosse una colpa, la mancata ratifica italiana delle convenzioni dell' Aja del 1907, specie per ciò che riguarda la guerra terrestre. L'Italia però, gvendo ratificato un testo pressochè identico del 1899, non aveva bisogno di ratificare più nulla, in quanto era già parte contraente della convenzione. Infatti, l'articolo 4 della IV Convenzione dell' Aja 1907 afferma testualmente: «La presente Convenzione, debitamente ratificata, sostituirà , nelle relazioni tra le Potenze contraenti, la Convenzione del 29 Juglio 1899, concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre». Ed aggiunge: «La Convenzione del 1899, resta in vigore nelJe relazioni tra le Potenze che l'hanno firmata e che non ratificassero la presente Convènzione». Quindi, in base all'articolo 4, l'Italia che aveva ratificato la convenzione 1899 era Parte Contraente anche in quella del 1907, dato che il testo era sostanzialmente identico, senza nessun bisogno di ratifica internazionale. Mi sono soffermato su questi particolari perchè le convenzioni citate ebbero grandissima importanza nella protezione delle vittime della guerra, anche se per i feriti e per i malati rinviavano alla Convenzione di Ginevra, e perchè esse furono in toto inserite ed introdotte nei regolamenti nazionali , dai quali discendeva di conseguenza il molto corretto comportamento, in ogni circostanza, del combattente italiano in guerra. Fino alla seconda guerra mondiale i nostri regolamenti operativi e sanitari furono all'avanguardia mondiale non solo nel recepire le norme internazionali relative al diritto dei conflitti armati, che provenivano dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, ma spesso anche nel dettare norme autonome e di avanguardia, che hanno preceduto le convenzioni internazionali, come ad esempio, è avvenuto con le zone sanitarie e di sicurezza, internazionalmente costituite nel 1949, ma anticipate dalla legge di guerra italiana del 1938. La situazione dei regolamenti del secondo dopoguerra ha risentito della continua instabilità dottrinale e dell'immanenza della minaccia dell'impiego delle armi nucleari ne1le operazioni. Ci sono voluti molti anni per giungere ad un corpo normativo polivalente ed abbastanza stabilizzato, per il quale è attualmente in atto una revisione dei regolamenti all'altezza di sempre.
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Queste affermazioni possono essere fatte con assoluta certezza, in quanto tutte le convenzioni internazionali più significative, in materia di protezione delle vittime della guerra, compresi i Protocolli del 1977 aggiuntivi alle convenzioni di Ginevra del 1949, sono state ratificate dall'Italia e recepite nelle nostre civilissime leggi, che fanno parte del bagaglio professionale dei Quadri dell'Esercito.
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GENERALE PIETRO VERRI Consigliere dcll'Istìtuto lnftrna1.ionale di Diritto Umanitario
DIRITTO PER LA PACE E DIRITTO NELLA GUERRA
RISTAMPA 1987
Edizioni speciali della «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri> Roma - 1980
PARTE SECONDA
LA PROTEZIONE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA, DEI CIVILI E DEI BENI CULTURALI
CAPITOLO SESTO
I PRIGIONIERI DI GUERRA
Generalità. - La condizione dei prigionieri di guerra dall'unità d'Italia al 1880. - I prigionieri di guerra nelle Liebers's lnstructions. - La condizione dei prigionieri di guerra nei regolamenti italiani dal 1880 alla fine del secolo. - La protezione dei prigionieri di guerra nei regolamenti dell'esercito italiano nel XX secolo fino alla vigilia della 1 guerra mondiale. - Le esperienze italiane nella 1• guerra mondiale per ciò che si riferisce ai prigionieri di guerra in Italia. La protezione dei prigionie ri di guerra dalla 1• alla 2" guerra mondiale nei regolamenti italiani. - Le esperienze della 2" guerra mondiale. - La protezione dei prigionieri di guerra dalla fine della 2" guerra mondiale ai giorni nostri. - Considerazion i finali sulla protezione dei prigionieri di guerra.
Generalità
Nel corso del volume I si e già dato un sufficiente cenno storico relativo alle condizioni dei prigionieri di guerra del mondo antico. Rarissimamente essi venivano liberati, spessissimo venivano uccisi , altrettanto spesso, se la loro vita veniva risparmiata, erano tradotti in schiavitù. Essi facevano parte del bottino di guerra solo se , essendo di censo adeguato , erano in grado di pagarsi o di far pagare ai loro familiari cospicui riscatti . La condizione generale dei prigionieri di guerra cambiava radicalmente più o meno all'epoca della formazione degli stati nazionali e la conseguente trasformazione degli eserciti in eserciti di massa, di popolo e successivamente con le guerre del periodo della rivoluzione francese. Nell'800 gli usi consuetudinari delle guerre tra stati civili avevano ormai acquisito il rispetto, reciproco del prigioniero di guerra e la sua custodia, affinché il combattente non fosse più in grado di nuocere al nemico per il tempo della guerra, con relativamente poche eccezioni. Nel presente capitolo tratterò dei dettami relativi al trattamento dei prigionieri di guerra contenuti nei regolamenti italiani, con particolare riferimento c1l periodo che va dall'unità d 'Italia ai nostri giorni, spe-
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cialmente dopo le prime convenzioni internazionali che li riguardavano sottoscritte dagli Stati, ed in modo particolare dall'Italia, a partire dal 1899. Come sempre, spessissimo gli umanissimi regolamenti nazionali hanno anticipato i testi delle convenzioni. Altrettanto spesso le norme applicative nazionali, introdotte nei regolamenti italiani in esecuzione delle convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese, sono state più vincolative dei dettati delle convenzioni e più avanzate in senso umanitario di quanto previsto dai dettati delle norme internazionali. La riscoperta e la verifica di questo assunto è lo scopo fondamentale del presente capitolo che, sempre e come già dichiarato, si occuperà più della verifica del recepimento delle norme , che non all'esame dell'applicazione delle norme in guerra, limitandosi per il tempo di guerra solamente a quelle indicazioni che ho ritenuto maggiormente significative.
La condizione dei prigionieri di guerra dall'unità d'Italia al 1880 Come si è spesso ricordato, le norme derivanti dal diritto consuetudinario non erano riportate organicamente in nessun trattato: nè erano oggetto di accordo internazionale, altrimenti non sarebbero più state norme consuetudinarie, nè entravano nei regolamenti di servizio in guerra degli eserciti. Tali norme si applicavano e basta; erano bagaglio della tradizione ed erano affidate all'onore militare . Il regolamento albertino del 1833, che bene o male resse, come complesso di norme , fino ai regolamenti di servizio in guerra del 1881-82, in materia di prigionieri di guerra era molto laconico, ma se si vuole anche incisivo. Si limitava ad accennare ai prigionieri di guerra nel «titolo decimoterzo» riguardante «i convogli» nell'art. 8° che riguardava la scorta e la difesa di un convoglio di prigionieri in «caso di attacco da parte di un nemico». In tal caso occorreva «usar la massima vigilanza per torre a medesimi ogni opportunità di fuggire» . «AJ comparir del nemico, si procurerà coll'affrettar la marcia, di arrivar in un qualche vilJaggio, chiudere i prigionieri in una chiesa, od altro sito acconcio, e quindi difenderne l'accesso». Non era decisamente il modo migliore di proteggere i beni culturali! Ma si era nel 1833. «E qualora sia forza fermarsi per sostener l'assalto, scelto un luogo
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opportuno, i prigionieri si faranno prima coricar boccone , e saranno dati in custodia ad alcuni drappelli che facciano fuoco addosso a quelli che si muoveranno di tal positura». L'art. 14 del «titolo decimosettimo» dedicato alle «fazioni campali» portava il titolo: «riguardi verso i prigionieri». Esso stabiliva che «i prigionieri di guerra non saranno spogliati nè malmenati; ma trattati anzi coi riguardi convenienti allo stato loro , come pure al grado, od alla qualità di ciascheduno. Gli ufficiaii reprimeranno severamente ogni atto in contrario». Non si parla assolutamente di omicidio, tortura, ecc. o di altri soprusi o crimini nei loro confronti, in quanto già il fatto che venissero derubati di qualche cosa di loro proprietà o malmenati doveva essere severamente represso dagli ufficiali. Dal «titolo decimottavo», che trattava dei «partiti in guerra» , si deduce che solo i partigiani come individui potevano fare delle prede, ma anche in questo caso con molte limitazioni indicate neìl'art. 5 . Infatti: «le cose predate dai partigiani resteranno proprie di essi, per quanto siano state tolte alle truppe, od al governo del nemico. Dove siano tolte alti abitatori, saranno restituite; e, non potendosi,
saranno vendute a beneficio degli spedali. Il comandante del distaccamento, e gli altri ufficiali , occorrendo , saranno in questo caso severamente puniti». Qualche ulteriore indicazione la si trova nei codici penali militari di guerra. Il Codice del 1840 prevedeva pene molto severe, per il militare che in qualche modo avesse favorito la fuga di un arrestato o di un prigioniero di guerra (art. 235 236 - 237) o fatto azioni per liberarlo di forza , o avesse omesso di rimetterlo ai propri superiori. In ogni caso però valeva la regola generale, per ciò che riguardava il trattamento anche dei prigionieri di guerra, stabilito dall'art. 246, secondo il quale era soggetto a pene severe «il militare che nell'esercizio delle proprie funzioni», ... «senza esservi astretto dal bisogno commetterà o permetterà che da altri si commettano violenze , o in altro modo eccederà i limiti dell'autoritià statagli conferita». «Colle stesse pene di puniranno i militari, che abusando della loro autorità commetteranno mali trattamenti». «Salve saranno in ogni caso le maggiori pene quando vi concorranno altri speciali reati». In sintesi si può dire che la condizione del prigioniero di guerra era tutto sommato abbastanza buona e ben tutelata anche dai codici penali militari, in caso di abuso di potere sul prigioniero da parte di chi lo ave-
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va catturato. Il Codice sardo del 1859, confermava i dettati precedenti, inasprendo le pene. A titolo di esempio desidero citare gli articoli 257 e 258. Il primo stabiliva che «chiunque avrà spogliato un militare o altro individuo» «oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti , sarà punito secondo le circostanze colla morte previa degradazione , o coi lavori forzati a vita o a tempo». Il secondo articolo stabiliva che «il militare che , senza autorizzazione e senza necessità, anche in paese nemico,» ... «eccede la datagli facoltà sarà punito con la reclusione militare» fino a cinque anni. <<Se il reato fu commesso con minacce o violenza, la pena non sarà mai minore di anni cinque e potrà estendersi ad anni dieci , ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato. Se il reato fu commesso per lucro person ale , sarà punito co1le pene stabilite per il saccheggio» , pene che arrivavano fino alla pena di morte con degradazione a seconda dei casi. E poichè vigeva il regolamento albertino, tra le facoltà che gli erano negate vi erano quelle di spogliare o malmenare i prigionieri di guerra. Analogamente il codice penale per l' Esercito del Regno d'ltalia del 1869 ribadiva i dettati precedenti in caso di fuga e di sottrazione di prigionieri di guerra (art. 103) e soprattutto in caso di abuso di autorità. Per tale evenienza l'art. 268 stabiliva che »il militare che al di fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altrui« »userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra sarà punito con la reclusione militare da due a cinque anni«. Se dal passaggio alle vie di fatto, fosse derivata la morte, o ferita , o mutilazioni le pene divenivano molto più gravi , dalla pena di morte a lunghissimi anni di reclusione o di lavori forzati. Veniva confermata anche la pena di morte con degradazione o i lavori forzati a vita o a tempo, secondo le circostanze, in caso si fosse spogliato un prigioniero di guerra specie se ferito (art. 276) e per punire gli abusi di autorità in paese nemico (art. 277). Come è logico (art. 545) i prigionieri di guerra erano sottoposti alla giurisdizione militare. Qualora si fossero resi colpevoli di ammutinamento o di rivolta sarebbero stati puniti con la pena di morte (art. 291), alla quale sarebbero stati soggetti anche «gli uffiziali prigionieri di guerra» che contro la data fede fossero ripresi colle armi alla mano (art. 292). Tali disposizioni erano già in vigore (art. 272 e 273) con il codice precedente del 1856. Come hen si vede il corpo del1e norme era sufficiente eci abbastan-
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za organico, anche se non era così completo e dettagliato, come ad esempio nelle «Lieber's Instructions» , che per prime raccolsero e codificarono, in un regolamento nazionale per gli Stati Uniti d'America, quelli che erano le leggi e gli usi di guerra consuetudinari del tempo. I dettati delle «Lieber's instructions» meritano un cenno, se non altro come riepilogo delle leggi e degli usi di guerra provenienti dalla consuetudine .
1 prigionieri di guerra nelle «Lieber's Instructions»
Secondo le Lieber's Instructions del 1863, era considerato prigioniero di guerra il «nemico pubblico», armato o addetto all'esercito nemico, che fosse caduto nelle mani dell'armata americana o combattendo , o perchè ferito catturato sul campo o in un ospedale, o perchè arresosi personalme::nle o a seguilo di capitolazione, o avendo deposto le armi ed avendo chiesto quartiere (art. 49). I prigionieri di guerra come tali erano esposti agli inconvenienti ma godevano anche dei privilegi, che erano inerenti alla loro qualità di prigionieri di guerra (art. 49) . Come si vede quanto sopra detto era, di fatto, completamente recepito dalle norme di diritto consuetudinario europee ed in particolare dai regolamenti italiani. Anche la popolazione civile in _caso di «leva di massa» per resistere all'invasione aveva diritto al trattamento dei prigionieri di guerra (art. 51), mentre tale diritto non veniva accordato ai cittadini che si sollevassero contro l'armata di occupazione in un territorio occupato (art. 52), in quanto ciò avrebbe violato gli usi di guerra. Tale norma era recepita solo da taluni stati europei nel 1863, ed in particolare dalla Russia; però l'Italia preunitaria non aveva bisogno di queste norme, così come l'Italia post 1860, in quanto non erano prevedibili «leve di massa» contro l'Esercito italiano che combatteva per la liberazione e l'unificazione d'Italia. Inoltre in ogni caso erano contro le leggi e gli usi di guerra consuetudinari le sollevazioni popolari, a fini unitari, contro regimi legittimi preesistenti o contro forze di occupazione. Nel 1866 il Veneto, a seconda dei punti di vista, poteva essere ugualmente considerato: parte integrante dell'impero, dall'Austria; terra irredenta dall'Italia, da liberare secondo il diritto delle genti; territorio occupato dai patrioti veneti fin dal tempo della occupazione napoleonica. In ogni caso, però, una sollevazione di popolo od una leva di massa contro l'esercito austriaco, non avrebbe potuto dare ai civili combatten-
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ti lo statuto di combattente legittimo e, di conseguenza, il diritto al trattamento di prigionieri di guerra, ma avrebbe costituito un fatto interno, da trattare come una normale ribellione. Secondo le Lieber's Instructions, un prigioniero di guerra non era passibile di alcun castigo per la sua condizione di nemico pubblico; «nessun male, nessun disonore gli sarà volontariamente inflitto nell'intenzione di usare delle rappresaglie, nè imprigionamento, nè privazione di nutrimento, nè mutilazione, nè morte: egli non è l'oggetto di akun barbaro trattamento» (art. 56). La classe e la condizione sociale dei prigionieri, così come il colore della pelle, non costituivano motivo di discriminazione tra gli stessi (art. 57). La «condizione sociale» ed il «colore della pelle» erano fatti tipici americani, che non riguardavano l'Europa. Se il principio affermato era valido dal punto di vista concettuale, la sua attuazione pratica poteva essere molto pericolosa in paesi dove l'odio razziale aveva profonde radici e vali<le motivazioni, proprio per le esigenze di tutela del prigioniero contro violenze che gli potevano venire anche da parte di altri prigionieri, oltre che dai membri dell'armata catturante. Il prigioniero (art. 59), dopo la cattura, continuava ad essere responsabile dei crimini che aveva commesso prima della cattura contro l'armata o contro il popolo dello stato che lo aveva catturato e per i quali non fosse stato punito dai propri capi; anche questo era un principio valido ovunque. Denaro, valori ed oggetti di valore trovati sulla persona del prigioniero erano considerati proprietà del prigioniero e spogliarlo di tali beni era proibito, come atto disonorevole (art. 72): anche questo uso era generalmente ovunque acquisito, specie in Italia. Ogni ufficiale catturato doveva consegnare la propria sciabola, che poteva anche essergli restituita in segno di ammirazione per la lealtà in combattimento, o per la bravura, o per riconoscenza per come aveva trattato i prigionieri prima di essere catturato, ma che non poteva portare durante il periodo di cattività (art. 73). Anche tale usanza era largamente seguita in Europa in quel tempo. Era anche chiarito molto bene il fatto che il prigioniero di guerra, essendo un «nemico pubblico», era prigioniero del governo catturante, ma non di colui (individuo, corpo o reparto) che lo aveva catturato. Inoltre non erano pagabili taglie e solo il governo aveva le facoltà di rimettere in libertà il prigioniero, secondo regole decise di volta in volta. Secondo le leggi di guerra e gli usi consuetudinari del tempo le Lieber' s lnstructions sancivano che i prigionieri di guerra: - potevano essere internati (ma anche imprigionati , se fosse
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stato necessario, per impedire loro la fuga) ed il loro trattamento poteva variare a seconda delle misure di sicurezza da prendere nei loro confronti (art. 75); - non dovevano essere sottomessi a nessun cattivo o malvagio trattamento o ad oltraggio (art. 75); - dovevano essere convenientemente nutriti ed in ogni caso trattati con umanità (art. 76); - potevano essere sottoposti a lavori ed a fatiche a vantaggio del governo, secondo il loro grado e la loro condizione fisica (art. 76); - potevano essere uccisi mentre tentavano la fuga e durante la fuga, ma non potevano essere puniti, una volta ripresi, per il fatto di essere fuggiti (art. 77); - potevano essere messi a morte se cospiratori ai fini di una fuga collettiva e generale (art. 77), o in caso di tentata ribellione contro l'autorità del governo (art. 77) . In tali casi il codice italiano prevedeva la pena di morte solo per i graduati o per gli «istigatori principali» (art. 272 del codice del 1859 e 291 del codice del 1869); - non potevano, senza offendere l'onore, dare notizie al nemico relative alla loro armata (art. 80) e le leggi di guerra non consentivano che si usasse violenza ai prigionieri per ottenere notizie con la forza ( art. 80). Avevano diritto al trattamento di prigionieri di guerra i partigiani ,definiti come «soldati avventurieri armati, che portano l'uniforme del loro paese, ma che appartengono ad un corpo che agisce indipendentemente dall'armata principale», con il fine di fare scorrerie nel territorio del nemico (art. 81); mentre per lo stesso articolo non avevano diritto a tale trattamento «i nemici armati che non appartengono all'esercito nemico propriamente detto, gli esploratori camuffati, i vagabondi armati ed i ribelli, così come le spie ed i traditori che venissero catturati». Lo scambio dei prigionieri era al tempo del tutto facoltativo (art. 109) ed avveniva uomo per uomo, grado per grado, ferito per ferito, a condizioni ugualmente obbligatorie per le due parti (art. 106). Poteva essere scambiato un certo numero di persone di grado inferiore con una persona di grado superiore (art. 106), mediante convenzioni stipulate dal governo o dai comandanti in capo. L'onore obbligava il prigioniero di guerra a dichiarare il suo vero grado (art. 107) ed i prigionieri che non venivano scambiati potevano essere rilasciati dietro pagamenti pattuiti di denaro o in generi (art. 108). In ciò gli usi europei sugli scambi erano più avanzati. Si pensi, ad esempio, alla disposizione franco piemontese alle truppe nel 1859 di restituire senza riscatto agli avamposti del nemico i feriti in battaglia.
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I prigionieri di guerra, specie gli ufficiali, potevano anche essere messi in libertà sulla parola; ma se venivano ripresi con le armi in pugno erano soggetti a pene severissime (in Italia alla morte , secondo l'art. 273 del 1859 e 292 del 1869). In sintesi si può affermare che le leggi e gli usi di guerra, che provenivano dal diritto internazionale consuetudinario, erano perfettamente recepiti per ciò che si riferisce alla condizione ed al trattamento dei prigionieri di guerra. La verifica mi è sembrata opportuna, per dimostrare che da sempre l'Italia è stata un paese molto avanzato in materia di recepimento di norme umanitarie, volte alla umanizzazione della guerra, nei propri regolamenti e nei propri codici, che punivano in modo adeguato e severo il combattente italiano inadempiente. Non ho ritenuto di menzionare in modo particolare il fatto che le Lieber's lnstructions consideravano grave delitto il catturare un prigioniero di guerra per farne uno schiavo. Infatti , all'epoca , tali prescrizioni, che potevano avere la loro validità indiscussa sul territorio americano, in Europa non avevano più nessun senso, in quanto la convenzione che aboliva la schiavitù era ormai da lungo tempo acquisita da parte di tutti gli Stati e faceva parte del diritto positivo, tanto da non rientrare neppure nel così detto diritto consuetudinario dei conflitti armati.
La condizione dei prigionieri di guerra nei regolamenti italiani dal 1880 alla fine del secolo
Dopo la felice conclusione della trattativa internazionale per giungere al1a Convenzione di Ginevra del 1864, aveva avuto esito positivo e piena accettazione internazionale anche la dichiarazione di Pietroburgo del 1868, come si è già detto nel corso del I volume. Tale dichiarazione però era molto settoriale e lo sforzo che veniva perseguito in sede internazionale, specie da11o zar Alessandro II di Russia, era di giungere ad una convenzione (al peggio ad una dichiarazione internazionale) relativa alle leggi ed agli usi di guerra. Un nobile tentativo, senza esito pratico, fu quello della conferenza di Bruxelles del 1874, dalla quale sortl soltanto l'istituzione di una commissione internazionale di giuristi che avrebbe dovuto formulare de11e proposte approfondite. Il frutto del grande lavoro di questa commissione, che vide l'Italia in ruolo di attiva compartecipe, fu il così detto «Manuale di Oxford 1880». Come si è già detto il grande salto di qualità fatto dall'Italia, fu
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quello di adottarlo per prima nei propri regolamenti di servizio in guerra già dal 1881-82. L'adozione successiva del manuale da parte di altri stati , agevolò moltissimo la trattativa internazionale per pervenire alle convenzioni dell'Aja deJ 1899, alle quali si potè giungere grazie al fatto che gran parte delle norme, che si sancivano in sede internazionale ,erano già norme acquisite dai singoli stati «motu proprio» . Il periodo in esame pertanto è coHocato tra Je date del 1880, in cui venne acquisito il Manuale di Oxford ed il 1900, alla quale data si ebbero le ratifiche italiane alle Convenzioni e dichiarazioni dell ' Aja del 1899, in quanto i regolamenti italiani posteriori al 1880 avevano recepito il manuale di Oxford e quelli posteriori al 1900 recepivano invece le prime convenzioni internazionali in materia di leggi ed usi di guerra terrestre. 11 Manuale di Oxford non aveva certo la pretesa di essere una proposta di trattato internazionale , ma si riproponeva di porsi come manuale, «idoneo a servire di base, in ciascuno Stato, ad una legislazione nazionaic, conforme insieme ai progressi dciìa scienza giuridica cd ai
bisogni degli eserciti civili». Per ottenere questo scopo non sarebbe sta to sufficiente «che i Sovrani promulgassero una nuova legisl azione», ma e ra necessario a nche che la legislazione fosse volgarizzata e diffusa nei regolamenti in modo che «gli uomini chiamati a difendere, armi alla ma no, gli interessi degli Stati belligeranti, fossero ben consapevoli dei diritti e dei doveri speciali connessi con l'esecuzione di un tale mandato», come è affermato nella premessa. Per ciò che riguarda i prigionieri di guerra, il manuale stabiliva che lo stato di guerra comportava atti di violenza solo tra le forze annate degli stati belligeranti (art 1) . Negli articoli 2 e 3 si stabiliva chi fossero i legittimi belligeranti (definizioni analoghe alle successive convenzioni dell'Aja), cioè coloro che avevano diritto di esercitare con le dovute limitazioni, la violenza bellica e che solo loro avessero diritto al trattamento di prigionieri di guerra in caso di cattura da parte dell'avversario . È da notare che la gran parte delle norme riguardanti i prigionieri di guerra, recepite e suggerite dal Manuale di Oxford, erano già regole del tutto acquisite in precedenza, almeno in Italia, e, quindi, i sacrifici o le concessioni in materia, se cosi si volessero chiamare, sono state nella realtà veramente poche. Il regime di cattività non era una pena che veniva inflitta ai prigionieri di guerra per il fatto che essi avevano combattuto contro lo Stato, nè era un atto di vendetta contro di essi. Esso era solamente un seque-
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stro temporaneo, fatto dallo stato che li catturava, per impedire loro di esercitare, contro lo stato stesso, la violenza bellica. l principi che venivano sanciti per i prigionieri di guerra erano i seguenti: - essi erano in potere del governo nemico e non degli individui o dei corpi che li avessero catturati (art. 61); - erano soggetti alle leggi ed ai regolamenti di chi li catturava (art. 62); - avevano diritto ad essere trattati con umanità (art. 63); - ciò che loro apparteneva, escluse le armi, restava di loro proprietà ( art. 64); - avevano l'obbligo di dichiarare il nome e il grado, pena il perdere parte dei vantaggi relativi alla loro categoria (art. 60); - potevano essere internati in una città, fortezza o campo o località con l'obbligo di non allontanarsi (art. 66); potevano anche esse re temporaneamente rinchiusi per «misura <li sicurezza indispensabi-
le»; - la loro insubordinazione autorizzava nei loro confronti le misure di rigore necessarie ( art.67); - se fuggivano , dopo intimazione, era lecito contro di loro usare le armi (art. 68) . Le leggi e gli usi di guerra terrestre consuetudinari ormai affermati, in caso di cattura prima che il fuggitivo avesse potuto raggiungere il proprio esercito, lo rendevano passibile di sole pene disciplinari e ad essere assoggettato ad una sorveglianza più severa. Se però fosse riuscito a raggiungere il proprio esercito , in caso di ricattura non sarebbe stato passibile di alcuna pena, ma se avesse dato in precedenza la parola di non evadere, avrebbe potuto essere addirittura privato del diritto allo statuto di prigioniero di guerra. Si stabiliva inoltre che: - il governo detentore era incaricato del loro mantenimento. Nutrimento ed abbigliamento dovevano essere conformi a quelli delle truppe nazionali del detentore (art. 69); - i prigionieri non potevano essere costretti a dare informazioni sul proprio paese e sul proprio esercito nè a partecipare ad operazioni di guerra (art. 70); - potevano essere impiegati in lavori pubblici, che non avessero rapporto diretto con le operazioni e che non fossero nè estenuanti nè umilianti (art. 71); - se fossero stati impiegati in lavori a favore dell'industria pri-
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vata, dovevano essere pagati, ed il loro salario poteva essere usato per migliorare le loro condizioni (art. 72). Minore interesse, dal punto di vista umanitario avevano le norme relative aUa cessazione dello stato di cattività che vengono trascurate. Era prevista anche la possibilità di internamento di prigionieri in paesi neutrali, ma in tal caso le condizioni e le garanzie per gli stessi erano migliori per cui i dettami possono essere tralasciati . Tutte queste norme vennero recepite nel «Regolamento di Servizio in guerra- Parte I - Servizio delle truppe» del 26 novembre 1882, che aveva il beUissimo proemio di cui si è trattato nel 1° volume, che costituiva una sintesi molto efficace del Manuale di Oxford, specie per ciò che si riferiva ai principi umanitari generali, alle limitazioni nei mezzi e metodi di guerra ed all'uso corretto e leale dei segni distintivi internazionalmente riconosciuti, comprese le bandiere, le insegne e 1e divise del nemico. In merito alla disciplina si raccomandava in guerra, specie ai superiori, una maggiore vigilanza, il continuo esempio nell'adempimento dei doveri cd il fare appello continuo ai sentimenti più elevati del soldato (art. 73). Nei combattimenti i carabinieri erano anche impiegati per requisire carri pel trasporto dei feriti e «per imprimere attività allo sgombero del campo di battaglia, dei prigionieri e dei disertori nemici» (art. 661 ). I reparti che catturavano i prigionieri, comandavano una apposita scorta per accompagnarli nelle retrovie (art. 689) dietro la linea di combattimento (art. 711). I prigionieri così riuniti venivano inviati sotto scorta nelle retrovie divisionali, di Corpo d'Armata e di Armata , lasciando ovviamente presso l'ambulanza i prigionieri feriti (art. 712). L'obbligo di trattare con umanità i prigionieri di guerra era sancito dall'art. 713 «ed in ragione del grado e della qualità loro, saranno loro usati convenienti riguardi. Gli ufficiali reprimeranno severamente ogni atto contrario allo spirito di queste prescrizioni». Ovviamente (art. 714) ogni atto di insubordinazione, da parte dei prigionieri , autorizzava nei loro confronti misure di rigore compatibili con il codice penale militare, così come il tentativo di rivolta, o fuga , legittimava impiego «dei mezzi estremi», e cioè delle armi, per ricondurli all'ordine ed alla sottomissione. Tutto ciò che loro apparteneva (art. 715) restava di loro proprietà ad eccezione delle armi e tutti venivano disarmati, compresi gli ufficiali , ai quali solo per ordine superiore poteva essere lasciata o restituita la sciabola.
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Nei convogli di prigionieri di guerra le truppe di scorta durante i trasferimenti tenevano le armi cariche e le baionette innestate (art. 813); i prigionieri turbolenti o restii o rivoltosi potevano «marciare separatamente ed anche ammanettati», cosa che non succedeva agli altri, e venivano sempre avvisati che in caso di tentata evasione sarebbe stato loro sparato addosso (art. 814). Per gli ufficiali, che erano separati dalla truppa, vi era in genere libertà maggiore specie nel caso in cui fossero prigionieri sulla parola di non evadere ( art. 815). Si cercava inoltre sempre di farli pernottare, durante i trasferimenti, riuniti ed in locali chiusi controllati da sentinelle (art. 816). Il libro XIII del regolamento era dedicato alle norme sulla stipulazone delle convenzioni di guerra, che erano molto particolareggiate per ciò che riguarda le convenzioni normalmente stabilite tra comandanti militari , come le tregue, gli armistizi e le capitolazioni. Tali norme sono peraltro ancora oggi valide ed in linea con le convenzioni internazionali sul.:l.:t:ssivamente sottoscritte dairltalia. Iì diritto di guerra stabiiito dai regolamento consentiva al comandante che riceveva la capitolazione di una fortezza, solamente di occuparla e di fare prigioniera la guarnigione. Il «regolamento di servizio in guerra», che il Sovrano approvava nel 1892 e che ribadiva nel 1896, proprio alla vigilia della 1 Conferenza Internazionale della Pace dell'Aja del 1899, dal punto di vista del diritto dei conflitti armati nazionale era ancora più significativo del precedente , che già recepiva in toto , come si è visto, i dettami del Manuale di Oxford 1880. In tale regolamento erano anticipate tutte le norme che saranno sancite dalla convenzione de1l' Aja del 1899 ed, in molti casi, si andava oltre per civiltà di norme e per ampiezza di interpretazioni in senso umanitario, ad eccezione del combattente legittimo derivante da una leva di massa. L'art. 127 del regolamento definiva i belligeranti ed i non belligeranti con maggiore chiarezza rispetto al precedente e sanzionava che «la guerra è diretta contro le forze organizzate dall'esercito nemico, non contro i cittadini disarmati», da cui la distinzione tra belligeranti e non belligeranti. «I non belligeranti presi con le armi in mano sono trattati secondo impongono le necessità di guerra» (in pratica, ovunque, molto malamente, secondo i crimini che erano loro attribuiti) mentre i belligeranti avevano, se presi con le armi in mano , diritto al trattamento di prigionieri di guerra. Le caratteristiche delle forze armate erano quattro: essere sottoposte ad un capo, portare l'uniforme o un segnale uniforme ben visibile, attenersi agli usi di guerra, essere autorizzate dal
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proprio governo. L'ultima caratteristica, con gli occhi di oggi, sembra superflua ma, a mio avviso, era superflua anche quella di portare apertamente le armi, sancita dalle successive convenzioni, salvo che non si trattasse di una popolazione in leva di massa. Dei prigionieri di guerra si occupava il paragrafo 130 che dettava le seguenti prescrizioni: «I prigionieri di guerra devono essere trattati con umanità. Qualunque atto contrario allo spirito di questa prescrizione dev'essere severamente represso». «Da prova di elevato sentimento militare colui che al prigioniero di guerra nemico superiore in grado usa deferenza e rispetto». «I prigionieri di guerra devono essere disarmati, non esclusi gli ufficiali, ai quali, soltanto per ordine del comando in capo, può esser lasciata o restituita la sciabola. Tutto ciò che loro appartiene, fatta eccezione delle carte d'importanza militare, delle armi e dei cavalli, rimane di loro proprietà. Non si può usar loro violenza per costringerli a dar notizie sul proprio esercito, nè si può punirli per aver dato informazioni false». «Si può metterli sotto la vigilanza dell'autorità militare, ma non im prigionarli, salvo quando ragioni di sicurezza rendano assolutamente necessario tale provvedimento». «Possono essere addetti a lavori, secondo il loro grado e la loro condizione; ma non essere costretti a lavori che abbiano diretto e immediato rapporto con le operazioni militari». «Qualunque loro tentativo di fuga o di rivolta rende legittimo l'impiego dei mezzi estremi per ricondurli all'ordine e alla sottomissione». «È uso di non impiegar la forza se non dopo una infruttuosa intimazione». «I prigionieri che dopo essere evasi hanno raggiunto il loro esercito, se sono ripresi, non sono puniti per il fatto della loro fuga». «La parola data dev'essere scrupolosamente mantenuta. Al prigioniero di guerra è per ciò proibito di dar promessa di non evadere o, per essere rimesso in libertà, di non più fare servizio per un tempo determinato. Quando venga meno alla sua parola, se è ripreso, non ha diritto ad alcun riguardo e può anche essere trattato come traditore». Trattando delle convenzioni di guerra, nel testo veniva distinta la resa a discrezione dalla capitolazione. In particolare il regolamento stabiliva norme molto civili come le seguenti (art. 141): «Nella resa a discrezione di una fortezza non si patteggia alcuna convenzione. Il vincitore non ha altro diritto che d'impos-
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sessarsi della fortezza e del materiale da guerra che l'assediato non abbia potuto distruggere, e di far prigioniera la guarnigione». «Dà prova di elevato sentimento militare l'attaccante il quale volontariamente conceda gli onori di guerra al nemico che si arrende a discrezione dopo una particolare e ostinata difesa». Credo di avere dimostrato a sufficienza che tutto ciò che riguardava la materia »prigionieri di guerra«, trattata nel manuale di Oxford 1880, era stata recepita ed anticipata dai regolamenti e dai codici nazionali anche in materia di sanzioni nei confronti dei trasgressori. Credo anche di poter affermare, senza tema di smentita, che i regolamenti di servizio in guerra italiani nel periodo tra il 1880 ed il 1900 rappresentavano quanto di più avanzato al mondo vi fosse in materia di diritto nazionale dei conflitti armati.
La protezione dei prigionieri di guerra nei regolamenti dell'esercilu i/uliano nel XX secolo fino alla vigilia della 1a guerra mondiale Il 1899 segnava, nel cammino del diritto internazionale dei conflitti armati, una svolta essenziaJc. Infatti , con le convenzioni dell'Aj a, esso si affermava come norma e come trattato internazionale da rispettare o, quanto meno, da non ignorare pena l'uscita dal novero delle nazioni civili.
La ratifica italiana del 1900 rappresentava un grande passo avanti nazionale ed internazionale , non tanto per le novità e per i cambiamenti che i regolamenti nazionali avrebbero dovuto subire a causa del divenire legge dei trattati internazionali, quanto invece per il fatto dell'entrata in vigore dei trattati sul piano internazionale. A dire la verità le modifiche ai regolamenti italiani furono veramente poche, dato che tutti i concetti introdotti e sanciti sul piano internazionale erano in pratica già stati recepiti dai regolamenti nazionali precedenti, salvo forse il concetto della popolazione che effettuava la leva di massa all'avvicinarsi dell'invasore. Essendo la popolazione civile tutta, in tali casi, «combattente legittimo» aveva di conseguenza diritto al trattamento di prigioniero di guerra in caso di cattura. Ciò è molto ben verificabile confrontando i testi dei regolamenti di servizio in guerra del 1892 - 96 con il testo del 1912, che sarà di seguito integralmente riportato, a dimostrazione della totale accettazione da parte dell'Italia dei dettati delle norme internazionali riguardanti in particolare i prigionieri di guerra. Di rilevante la convenzione riguardante le leggi ed i costumi della
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guerra terrestre del 1899 riportava nel preambolo e nel testo dell'articolo 2 ben tre concetti di carattere generale, che saranno poi confermati nelle convenzioni successive del 1907, 1949, 1977, 1980. Il primo concetto riportato dal preambolo era quello che le Convenzioni venivano redatte e stipulate nel «desiderio di diminuire i mali della guerra, per quanto le necessità militari lo consentano». Da ciò derivava la grandissima importanza e la preminenza della necessità militare, come causa dei mali della guerra. Il secondo concetto, anch'esso nel preambolo, consisteva in una affermazione generica di limiti umani in ciò che sicuramente comunque sarebbe stato incompletamente regolamentato ed acquisito. Si trattava deJJa così detta clausola di Martens, che affermava testualmente con un dettato molto opportuno, completo ed umanitario, che: «in attesa che una codificazione più completa delle leggi della guerra possa essere acquisita, le Alte Parti Contraenti giudicano opportuno constatare che , nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari adottate <la Esse Parti Contraenti, le popolazioni ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra nazioni civili, delle leggi dell'umanità e delle esigenze della pubblica coscienza». Il terzo concetto era la cosidetta clausola 'SI OMNES' dell'art. 2 della convenzione. In tale articolo si affermava che le regole erano obbligatorie in caso di guerra tra due o più stati contraenti, ma che avrebbero cessato di essere obbligatorie dal momento in cui, in una guerra tra potenze contraenti, una potenza non contraente si fosse aggiunta ad uno dei belligeranti». È con orgoglio che si può affermare che di questi tre concetti, veramente fondamentali, non vi è traccia nei regolamenti italiani e ciò sembrerebbe a prima vista una contraddizione di termini. I primi due concetti infatti rientravano in Italia nel così detto «onore militare», di cui le convenzioni non parlano mai, ma il cui richiamo nei nostri regolamenti è assolutamente imperativo e frequente. Era infatti totalmente acquisito, nel concetto di onore militare del combattente italiano, di limitare la «necessità militare» e di non violare principi sanciti dal diritto delle genti, dagli usi tra popoli civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza . Inoltre qualunque violazione sarebbe stata immediatamente perseguita come reato dal codice penale militare, che in materia è sempre stato particolarmente rigido. Che non si accenni nei regolamenti alla clausola «SI OMNES» è un
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fatto di grande civiltà. La clausola «SI OMNES»,era riportata (perchè erano riportati integralmente i testi delle convenzioni internazionali) solo nelle pubblicazioni che costituivano raccolta delle convenzioni internazionali in vigore: ricordo le raccolte del 1907, 1912, 1915 che sono state citate nel corso del I volume. Tale clausola però scompariva nei regolamenti che dettavano le norme di comportamento del soldato. Ciò significava che soldati e Quadri dei minori livelli non dovevano essere dei giuristi, ma solo dei buoni combattenti, che dovevano applicare sul campo di battaglia norme semplici, lineari, civili, umanitarie e sempre eguali, specie per ciò che si riferiva al trattameto delle vittime della guerra ed in modo particolare dei prigionieri di guerra. Quanto detto per la convenzione dell'Aja del 1899, ratificata dall'Italia il 4 settembre 1900, vale anche per la IV Convenzione dell'Aja del 1907, in considerazione che il testo delle due convenzioni è quasi assolutamente identico ed anche corrispondente nei numeri degli articoli. In pratica si recepiva in ambito internazionale, completandolo e migliorandolo ove necessario, il manuale di Oxford 1880. La Convenzione definiva i belligeranti, dava il concetto di combattenti legittimi e di non combattenti componenti delle forze armate ai quali spettava, in caso di cattura, il trattamento di prigionieri di guerra. Un intero capitolo del regolamento era dedicato al trattamento dei prigionieri di guerra. Si sanciva che i prigionieri di guerra erano in potere del governo nemico e non degli individui o dei corpi che li catturavano (art. 4) . Essi dovevano essere trattati con umanità ed avevano i1 diritto di resta re in proprietà di tutto ciò che loro apparteneva, ad eccezione delle armi, delle carte militari e dei cavalli (art. 4). Dovevano essere custoditi ma non imprigionati ( art. 5) e potevano essere impiegati in lavori (retribuiti) che non fossero eccessivi e che non avessero rapporto con le operazioni di guerra (art. 6). Il governo che li aveva in potere doveva curarli, nutrirli , pagarli ed alloggiarli alle stesse condizioni delle truppe nazionali (art. 7 e 17) e ad essi si applicavano anche i regolamenti in vigore per le truppe nazionali (art. 8), anche se l'insubordinazione poteva essere repressa con «le misure di rigore necessarie». L'evasione comportava solo provvedimenti di carattere disciplinare; il prigioniero era tenuto a dichiarare solo il nome e il grado ( art. 9); poteva essere messo in libertà sulla parola, nel qual caso era tenuto a non mancare di parola (art. 10 e 12), ma ciò non era nè un dovere nè un diritto (art. 11). Il trattamento di prigioniero di guerra competeva anche a tutti coloro che se-
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guivano un esercito, senza fame parte integrante, purchè debitamente autorizzati (art. 13). Doveva essere istituito in caso di guerra un ufficio informazioni sui prigionieri per agevolare lo scambio di notizie in sede internazionale (art. 14) e per facilitare l'invio di soccorsi. Le società di soccorso avrebbero potuto, in tale settore, svolgere la loro azione umanitaria, per quanto concesso dalle necessità militari (art. 15), godendo di particolari franchige generalizzate (postali e di trasporto art. 16). Ai prigionieri era garantita la libertà di culto (art. 18) nei campi di prigionia. Per testamenti , atti di morte, ecc. sarebbero state in vigore le stesse norme valide per il militari nazionali (art. 19) ed il rimpatrio, al termine delle ostilità, sarebbe dovuto avvenire nel più breve tempo possibile (art. 20). La Convenzione dell' Aja del 1899 stabiliva anche la possibilità di internare belligeranti presso paesi neutrali , di curare presso tali paesi feriti e malati nemici, con precise regole di comportamento sia per i paesi belligeranti sia per i paesi neutrali (art. 57-58-59). Taìi disposizioni nel 1907 andavano a far parte della convenzione V,che riguardava il comportamento dei paesi neutrali . Esaminando i regolamenti relativi al servizio in guerra del 1881-82 e del 1892-96 si può constatare che le nonne internazionali sancite nel 1899 (1907) erano già praticamente recepite ed operanti in Italia fin dal 1882. Non vi era, pertanto ,una precisa urgenza di rifare un regolamento che era stato appena varato, e cosi il nuovo regolamento di servizio in .guerra sarà rielaborato soltanto nel 1912 e resterà valido per tutta la prima guerra mondiale. Tuttavia 1'8 ottobre 1906 usciva il «Regolamento di Servizio in guerra - Parte I1 - Servizio delle Intendenze - Servizio di Tappa», pubblicato nel 1907, che ai prigionieri di guerra dedicava il lunghissimo articolo 29. Tale regolamento era evidentemente un regolamento minore, che discendeva dal regolamento maggiore di «Servizio in guerra Parte II Servizio delle Intendenze» (la parte I era sempre il «Servizio delle Truppe») , trattando in modo particolareggiato del Servizio di tappa . Evidentemente il problema dei prigionieri di guerra era esaminato solamente sotto l'ottica di interesse del Servizio di tappa, e cioè l'ottica del trasferimento, tramite movimento, dei prigionieri di guerra. Al servizio delle tappe non interessavano nè il luogo nè le modalità della cattura, nè la riunione e l'interrogatorio dei prigionieri di guerra nelle retrovie delle unità che li avevano catturati, ma soltanto il loro trasferimento da
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questi luoghi di riunione ai campi contumaciali ed ai campi per prigionieri di guerra definitivi sul territorio nazionale. Si trattava cioè di disciplinare il loro movimento nell'ambito generale delle retrovie del fronte , in cui l'organizzazione del servizio operava. In tale articolo venivano date disposizioni in merito alle marce, dato che il movimento avveniva per lo più a piedi fino alle teste di carico ferroviarie, alle scorte, alle modalità di custodia , alle responsabilità della custodia, sempre affidata alle scorte, che erano di massima estranee al servizio, alle modalità di pernottamento, vettovagliamento, soccorso sanitario ai prigionieri feriti o ammalati non in grado di seguire il convoglio di prigionieri in movimento. Venivano anche date le disposizioni generali per l'organizzazione dei convogli ferroviari destinati ai prigionieri di guerra, per evitare trasbordi fino ai luoghi di destinazione, per la più opportuna sistemazione delle scorte nei convogli e circa le modalità e le prescrizioni di comportamento delle scorte in occasione delle lunghe fermate nelle stazioni ferroviarie durante le quali «i prigionieri saranno fatti discendere pochi per volta». Si afferma che «del resto il trasporto per ferrovia dei prigionieri di guerra ha luogo colle stesse norme degli ordinari trasporti militari». Per ciò che si riferisce ai prigionieri di guerra feriti ed ammalati, si è già trattato nell'esame del servizio sanitario , sottolineando che gli stessi avevano un trattamento sanitario assolutamente identico ai militari nazionali anche se, evidentemente, erano soggetti a vigilanza. Nel 1907 veniva edita anche la «Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre» , che riportava oltre alla convenzione di Ginevra d el 1906 per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati in guerra, anche la dichiarazione di Pietroburgo del 1868, e le convenzioni e dichiarazioni dell' Aja del 1899. Tale raccolta veniva sostituita nel 1912 dalla pub. n. 16, di cui si è trattato nel corso del I volume, «Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre». La raccolta riportava integralmente i testi delle convenzioni 1899, precedentemente citati, aggiungendovi i testi della IV e V convenzione dell'Aja del 1907, con la seguente avvertenza relativa alla IV convenzione circa le leggi e gli usi della guerra terrestre: «La convenzione che segue sostituisce la convenzione analoga» (si è già detto che il testo è quasi assolutamente identico) «del 29 luglio 1899, fra gli Stati che l'hanno ratificata». «L' Italia la sottoscrisse, ma non ba ancora eseguito il deposito delle proprie ratifiche; la convenzione non ha quindi vigore per essa»,
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mentre manteneva intatto vigore quella del 1899. «Il governo del Re ha espresso tuttavia il desiderio che le disposizioni della medesima fossero tenute presenti ed osservate dalle re gie autorità militari e marittime». Le regie autorità militari (ed anche marittime) come si vedrà le introdussero in toto nei regolamenti militari, dando così di fatto ad esse completa attuazione. Tra gli stati che ratificarono la convenzione sulla guerra terrestre e le dichiarazioni dell'Aja del 1899, tra le quali vi era quella «relativa al divieto di impiegare proiettili destinati unicamente a sviluppare gas asfissianti e deleteri» , vi erano anche la Germania e l'Austria - Ungheria. Per tale fatto l'impiego nella prima guerra mondiale dei gas non fu solamente un atto di barbarie, ma anche un preciso illecito di carattere internazionale. Le raccolte del 1907 e del 1912 riportano i testi delle convenzioni in lingua originale, cioè in francese , e la loro traduzione ufficiale fu pubblicata solo nella pubblicazione del 1915. La pubblicazione maggiore del 1912 (Pub. N . 103: «Servizio in guerra- Parte I - Servizio delle truppe») era invece, come le precedenti pubblicazioni di servizio in guerra, molto esauriente per quanto riguarda la protezione dei prigionieri di guerra. Di essi era trattato negli articoli 24 e 373 che si riportano integralmente allo scopo di dimostrare l'applicazione integrale delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia ed il recepimento della normativa inte rnazionale nelle pubblicazioni militari. L'art. 24 stabiliva che «I prigionieri di guerra devono essere immediatamente disarmati, poscia raggruppati per arma e per corpo e suddivisi in sezioni comandate da un graduato di truppa dei prigionieri stessi (tenendo gli ufficiali possibilmente separati dalla truppa) e devono poscia essere condotti nelle località all'uopo designate» . «Un'adeguata forza armata è designata a sorvegliarli e scortarli; qualora essi siano in numero molto esiguo, la sorveglianza e la loro traduzione possono essere affidati ai carabinieri re ali». L'articolo ·373, molto più dettagliato e dal titolo «prigionieri di guerra» stabiliva: «I prigio nieri di guerra devono essere trattati con umanità. Qualunque atto contrario allo spirito di questa prescrizione dev'essere severamente represso». «Dà prova di elevato sentimento militare colui che al prigioniero di guerra nemico, superiore in grado , usa deferenza e rispetto». La severa immediata repressione di qualunque atto contrario allo spirito del trattamento umano del prigioniero catturato rappresentava, 0
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a mio avviso, un grandissimo segno di civiltà e non ha riscontro nel testo della convenzione . La deferenza ed il rispetto al superiore in grado catturato da parte del militare che lo cattura fa parte di quell'elevato sentimento che, in Italia, è sempre stato strettissimamente collegato all'onore militare. Anch'esso dettato non ha riscontro nelle convenzioni internazionali sottoscritte e fa parte di un bagaglio tradizionale di cui il nostro esercito deve essere fiero, continuatore e sicuro custode, in quanto fa parte della migliore tradizione dei combattenti del nostro Esercito. Le altre disposizioni di seguito riportate non meritano un particolare commento ma desiderano solo verificare la completa accettazione nei regolamenti delle norme internazionali sottoscritte. «I prigionieri di guerra devono essere disarmati, non esclusi gli ufficiali, ai quali, soltanto per ordine del comando supremo, può essere lasciata o restituita la sciabola. Tutto ciò che loro appartiene, fatta eccezione delle carte d'importanza militare, delle a rmi e dei cavalli, rimane di loro proprietà. Non si può usa r loro violenza per costringerli a dar notizie sul proprio esercito o a rilevare il loro impiego nel proprio esercito, nè si può punirli per aver dato informazioni false». «I prigionieri, se interrogati , sono tenuti soltanto a dire il proprio vero nome e grado; ove sia dimostrato che non abbiano fatto ciò possono loro essere ristretti i vantaggi dei quali è cenno qui sotto». «Si può metterli sotto la vigilanza dell'autorità militare e stabilire norme particolari per la loro condotta e limiti speciali per la loro permanenza, ma non imprigionarli, salvo quando ragioni di sicurezza rendano assolutamente necessario tale provvedimento». «Ad eccezione degli ufficiali, possono essere addetti a lavori, secondo il loro grado e la loro condizione; ma non essere costretti a lavori che abbiano diretto e immediato rapporto con le operazioni militari». «I prigionieri posso no anche essere autorizzati a lavorare per conto di amministrazioni o di particolari , o per proprio conto». «Salvo disposizioni in contrario del comando supremo, i prigionieri di guerra ricevono vitto, alloggiamento e vestiario, e gli ufficiali anche lo stipendio corrispondente a quello delle truppe nazionali». «Qualunque loro tentativo di fuga o di rivolta rende legittimo l'impiego dei mezzi estremi per ricondurli all'ordine e alla sottomissione; ma è uso di non impiegar la forza se non dopo una infruttuosa intimazione». «I prigionieri evasi e ripresi prima di aver raggiunto 'il proprio esercito o prima di aver abbandonato il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati , saranno passibili di pene disciplinari».
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«I prigionieri che, dopo essere evasi, hanno raggiunto il loro esercito, se sono ripresi non sono puniti per il fatto della fuga». «La parola data dev'essere scrupolosamente mantenuta. Al prigioniero di guerra è per ciò proibito di dar promessa di non evadere, o, per essere rimesso in liberta, di non fare più servizio per un tempo determinato. Quando venga meno alla sua parola, se è ripreso, non ha diritto ad alcun riguardo e può anche essere trattato come traditore». «Gli individui che seguono l'esercito nemico senza fame direttamente parte (corrispondenti di giornali, vivandieri, fornitori, ecc.) che vengano catturati e che si giudichi opportuno detenere, hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra, sempre quando siano muniti di un documento che Icgittiini la loro situazione presso l'esercito nemico». «Per gli atti di stato civile ed i testamenti dei prigionieri di guerra si seguono le stesse norme date per quelli delle truppe nazionali». È ovvio che tutto ciò non valesse, secondo le leggi e gli usi di guerra, per le spie , disertori, traditori, combattenti illegittimi, ecc., che pur avendo diritto ad un trattamento umano generico e ad un regolare processo con le garanzie dei popoli civili, non rientravano di diritto nella categoria dei prigionieri di guerra. Con questo regolamento l'Italia partecipò alla l" guerra mondiale. L'ufficio informazioni per i prigionieri di guerra era costituito a cura della Croce Rossa Italiana e quindi ad essa era devoluta l'applicazione dei dettati delle norme internazionali in materia informativa.
Le esperienze italiane nella l" guerra mondiale per ciò che si riferisce ai prigionieri di guerra in ltalia
Intendo limitare le esperienze di guerra e dei soli cenni , in quanto esse esulano dallo scopo della ricerca, che è quello di esaminare in profondita i dettati delle convenzioni internazionali, il progresso delle stesse nel tempo e la verifica del loro recepimento nei regolamenti nazionali. Per tale motivo ho dato solo saltuariamente dei cenni alle campagne coloniali . Tali cenni saranno un poco più estesi per ciò che si riferisce alla 1a guerra mondiale, solamente per dare almeno degli ordini di grandezza del fenomeno e per quantificare in qualche modo affermazioni che possono sembrare generiche, quando si parla di macroscopici problemi relativi ai prigionieri di guerra, dato che il fenomeno non aveva mai avuto precedenti neppure paragonabili nelle guerre del passato. Gli archivi dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito
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sono ricchissimi di materiale per chl volesse effettuare delle ricerche approfondite in materia, compresi i presunti abusi ed illeciti denunciati da entrambe le parti in guerra, per lo più infondati. La prima guerra mondiale dal punto di vista del trattamento e della protezione dei prigionieri di guerra fu tutto sommato una guerra condotta in modo abbastanza leale e in situazioni di generalizzata accettazione delle convenzioni internazionali, per quanto riguarda il comportamento dei belligeranti. Con ciò non voglio dire che non siai:io stati commessi degli illeciti ma solo che, complessivamente, gli illeciti furono relativamente pochi e che sostanzialmente le convenzioni internazionali sono state applicate sotto l'egida della clausola «SI OMNES» e, quindi, della più stretta reciprocità. Ricercare dati definitivi e probanti richiederebbe degli studi sistematici, quindi mi sono limitato a ricercare solo grandi numeri o numeri indicativi e particolari di determinati fenomeni per dare un'idea complessiva dell'applicazione e delle difficoltà incontrate nella applicazione dei dettati internazionali. Da parte austro-tedesca il servizio di informazioni sui prigionieri di guerra italiani è stato relativamente buono all'inizio della guerra , con il superamento di tutte le difficoltà iniziali e di avvio, per poi divenire decisamente buono a metà guerra, fino all'offensiva di Caporetto; divenne pessimo da Caporetto in poi, non solo per la massa di prigionieri italiani catturati in una sola volta, ma anche per le problematiche connesse alla massa di informazioni che venivano richieste sulle popolazioni civili dei territori occupati, fino alla linea degli altopiani e del Piave. Analogamente il servizio italiano di informazioni sui prigionieri austro-ungarici e tedeschi fu buono all'inizio, con tutte le isteresi di avviamento del servizio, per divenire molto buono successivamente fino alla offensiva di Vittorio Veneto . Dopo la riuscita offensiva e la caduta del fronte nemico anche i nostri servizi informazioni sui prigionieri di guerra andarono nel caos, per la massa di prigionieri catturati, per cui ancora nel 1919, a guerra finita, mancarono notizie di personale che era prigioniero nei nostri campi, malgrado la buona volontà di tutti per supplire a tali deficienze. I nemici dell'Italia catturarono complessivamente durante la guerra circa 565.000 prigionieri italiani, mentre l'Italia catturò complessivamente 477. 024 avversari. Questi numeri complessivi danno un indubbio significato ai macroscopici fenomeni di cui avevo sempre trattato in modo generico. Se poi si pensa che un campo di prigionia accoglieva circa 5000 uomini, si può fare anche un calcolo dei campi occorrenti e dei problemi operativi e logistici conseguenti. Se i problemi logistici erano
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complessivamente relativamente semplici, (ma con pesi e volumi considerevoli), perchè limitati al vitto ed all'alloggio (baraccamenti, infrastrutture, baracche, effetti letterecci , ecc.) i problemi operativi connessi con la sorveglianza, le scorte, i trasporti, ecc. erano molto più onerosi, specie se si considera il fatto che oltre la metà dei prigionieri venne impiegata in lavori. In Italia morirono complessivamente 18.049 prigionieri , la massa (80%) per ferite di guerra e gli altri per malattia, molti dei quali in seguito alla epidemia di spagnola e per colera. Di questi circa 7000 morirono negli ospedali in zona di guerra, a testimonianza della cura italiana del ferito nemico. Non dispongo di dati globali di quanti italiani morirono all'estero; fino al giugno 1917 morirono 3246 italiani solo per malattia, tra cui la tubercolosi era la causa principale. Applicando percentuali simili a quelle che si ebbero in Italia circa i prigionieri catturati feriti, i dati globali dovrebbero oscillare tra i 24.000 ed i 28.000, ma non dispongo di un dato complessivo ufficiale in considerazione dei diversi dati trovati, che meriterebbero un approfondimento critico, che sarebbe poco significativo ai fini del presente studio. L'art. 14 del «Regolamento» allegato alla convenzione «Leggi ed usi de11a guerra terrestre» del 1899 (il testo è identico nella convenzione Aja - IV - 1907) prevedeva che fin dall'inizio delle ostilità in ciascuno degli stati belligeranti, ed, anche se necessario, in ciascuno dei paesi che avessero accolto belligeranti sul loro territorio, venisse costituito un «Ufficio di Informazioni sui prigionieri di guerra», con i compiti umanitari ed informativi stabiliti dalle convenzioni . Per tale servizio funzionarono in Italia nella prima guerra mondiale due Commissioni per i prigionieri di guerra: una Commissione costituita presso il Ministero della Guerra (presieduta dal Tenente Generale Spingardi, deceduto guerra durante) che si occupava dei prigionieri catturati al nemico dall'Italia; una seconda commissione, costituita nell'ambito della Croce Rossa Italiana (presieduta da11'0n. Maccarini, fino alla sua morte e poi dal Senatore Conte Frascara) che si occupava dei prigionieri italiani in mano nemica. «Le due Commissioni erano indipendenti tra loro e, di fatto, autonome, anche dal Ministero de11a Guerra», come si apprende da11a «Relazione sul Riordinamento, la Riorganizzazione ed il Funzionamento del Servizio per i Prigionieri di Guerra», edita nel 1919 dal Ministero della Guerra, Ispettorato Generale per i Prigionieri di guerra. Allo scopo di coordinare l'azione delle due Commissioni alle decisioni del Ministro della Guerra, che era il naturale e diretto responsabi-
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le, di fronte al Governo, dell'amministrazione dei Prigionieri di Guerra nostri e del nemico, veniva creato a metà del 1916, un «Ufficio Prigionieri» con lo scopo di trattare tutte le questioni inerenti ai prigionieri di guerra, lasciando alle due Commissioni il solo campo di azione tecnico, esecutivo ed amministrativo. Nel maggio 1917 veniva istituita una terza commissione ( Commissione Interrogatrice dei Prigionieri Rimpatriati, presieduta dal Ten. Gen. Sen. Zuccari), in considerazione che i prigionieri restituiti dal nemico, come i «grandi malati o grandi feriti» citati dalla Convenzione di Ginevra del 1906 (art. 2), erano già circa 1100 ufficiali e 14.000 uomini di truppa, che sfuggivano completamente alla gestione delle due Commissioni che già operavano. Veniva successivamente riorganizzata nel 1918 tutta la struttura e creata la «Direzione del Servizio dei Prigionieri di guerra» dalla quale dipendevano: «I Reparto: Prigionieri del nemico» (già Commissione del Ministero dell::t Guerrn) ; «IT0 Reparto - Prigionieri Italiani» (già Commissione della CRI); «111° Reparto - Prigionieri Italiani Rimpatriati» (di nuova formazione), che fece del suo meglio malgrado enormi dif,, ficoltà specie finali alle quali darò cenno. È da ricordare che il «Regolamento di Seryizio in Guerra - Parte li - Servizio delle Intendenze - Servizio Sanitario» (che è un regolamento a suo tempo classificato come «minore» perchè derivato dal «Regolamento di Servizio in guerra del 1892-96), già dal 1899 attribuiva alla Croce Rossa Italiana (vedasi allegato 4) il compito di «organizzare un servizio di informazioni per far conoscere la sorte dei combattenti alle famiglie che le richiedessero». Era quindi normale che tali compiti venissero svolti, per conto dello Stato, dalla Croce Rossa Italiana, che però verso la fine della Guerra, segnatamente dopo Caporetto, aveva notevolmente ampliato il proprio settore di interesse e di intervento, occupandosi anche in modo consistente dell'assistenza ai civili profughi dalle terre invase, alla ricerca di notizie sui civili nei territori occupati dal nemico, ecc .. Il momento di massimo caos nella gestione dei prigionieri di guerra si ebbe proprio alla fine del 1918, cioè alla fine della guerra. Il grande marasma si verificò per una serie di fatti concomitanti, che resero quasi ingestibile il problema dei prigionieri nel suo complesso. Con l'offensiva di Vittorio Veneto l'Italia catturava di colpo oltre 300.000 prigionieri austriaci. Si pensi che la massa delle schedature dei prigionieri avveniva dopo un periodo di 40-50 giorni di quarantena e di esami di controllo di malattie infettive o epidemie, che potevano essere 0
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in corso tra i militari nemici. Tale periodo veniva trascorso in campi provvisori, detti contumaciali; la schedatura con le relative notifiche internazionali veniva fatta di norma, da tutti gli eserciti e quindi anche da noi, nei campi di prigionia definitivi, destinati ad accogliere il prigioniero per tutta la durata della guerra, con un conseguente lungo periodo di mancanza di notizie per le famiglie dei dispersi. Molto più sollecita era invece in Italia l'informazione sui prigionieri feriti e malati da parte sia degli OSJ?edali di guerra, sia da parte degli ospedali territoriali. Con l'avanzata di Vittorio Veneto e la iiberazione delle terre irredente venivano anche ad essere «liberati» decine di migliaia di prigionieri sudditi delle potenze alleate, ai quali occorreva provvedere dal punto di vista logistico (schedature, notizie, mantenimento, viaggi di rimpatrio , ecc;) con conseguenti enormi problemi che venivano a sommarsi a quelli dei nuovi prigionieri catturati. Dopo la firma degli armistizi (il 3 novembre 1918 con l'Austria Ungheria e ì'li novembre con la Germania) i prigionieri italiani delrAustria-Ungheria (circa 400.000) ed i prigionieri italiani della Germania (circa 168.000) , che avrebbero dovuto essere rimpatriati ordinatamente nella misura di 20.000 al giorno a partire dal 20 novembre, «ve nivano improvvisamente rovesciati a centinaia di migliaia, in masse disordinate ed abbisognevoli di tutto entro le nostre frontiere», come dice la relazione alla quale ho fatto cenno in precedenza, con conseguenze che possono essere facilmente immaginabili dal punto di vista gestionale. Da entrambe le parti i cattivi trattamenti erano fatti del tutto sporadici e molto limitati, anche se in tempo di guerra le casse di risonanza delle opposte propagande facevano intravvedere sistematiche violazioni delle convenzioni , che in realti1furono piuttosto modeste. T,e tre cause principali appena citate portarono, alla fine del 1918, all'arresto quasi completo del servizio informazioni italiano, compromettendo anche l'impegno internazionalmente stabilito dalle convenzioni, della corretta e tempestiva informazione in merito alle condizioni dei prigionieri di guerra, ma, come si può rilevare, non fu certo un fatto nè voluto nè da attribuirsi a violazione delle convenzioni, quanto alla oggettiva difficoltà delle condizioni di lavoro. Il tutto riprese in modo normale nel 1919, con la completa ristrutturazione del servizio dei prigionieri, in base alle esigenze, malgrado una endemica crisi di personale. Le attribuzioni del nuovo «Ufficio per i Prigionieri di Guerra», creato nell'ambito del «Ministero della Guerra Divisione Stato Maggiore», quali risultavano daUa relazione cui ho fatto cenno, erano le seguenti:
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Questioni generali riguardanti: a) i prigionieri del nemico catturati sui vari fronti dalle truppe italiane; b) i prigionieri italiani presso il nemico ( ed ex prigionieri rimpatriati). II - Amministrazione centrale di prigionieri del nemico catturati. III - Bureau de renseignements (Ufficio informazioni) secondo l'art. 14 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja (del 1907). IV - Questioni affini (militari di eserciti alleati liberati da prigionia nelle offensive italiane, ecc.). V - Questioni varie (inerenti ex militari austroungarici, profughi militarizzati di alleati , ecc.)». H o ritenuto opportuno riportare, nell'allegato n. 10 del presente volume, la distribuzione delle compentenze del nuovo Ufficio prigionieri, come esso si articolava nel 1919, in quanto l'esame del documento , riportato nella citata relazione, fornisce anche una ottima indicazione delle attività svolte nel loro insieme ed anche della complessità e difficoltà di lavoro in relazione alla massa di prigionieri e di profughi trattati. Appare evidente come in Italia si andasse veramente molto oltre al dettato delle convenzioni internazionali, con uno spirito umanitario veramente encomiabile, quali che siano stati i risultati raggiunti. L'allegato n . 10 fornisce anche le indicazioni della provenienza delle pratiche, cioè di chi aveva curato le specifiche branche dallo scoppio delle ostilità fino al 1918 e cioè: con la sigla «Z» erano indicate le pratiche provenienti dall'ex ufficio Z della divisione Stato Maggiore, che trattava dei prigionieri di guerra; con la sigla çp erano indicate le pratiche provenie nti dalla ex «Commissione Prigionieri di Guerra» del Ministero della Guerra, e con la sigla CRI quelle della ex «Commissione prigionieri di guerra» della Croce Rossa Italiana. Le pratiche indicate con asterisco* erano quelle trattate in modo particolare dal Capo dell'Ufficio. Un cenno particolare meritano anche le nazionalità dei prigionieri trattati, per capire le difficoltà di lingua che vi erano in campi di prigionia, spessissimo comandati da capitani di complemento richiamati e solo raramente da ufficiali superiori , e le maggiori difficoltà relative al servizio statistico ed informazioni circa i nostri prigionieri catturati dal nemico, al servizio delle informazioni sui prigionieri di guerra, ai servizi di
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vaglia e di rimesse del denaro ed anche alle raccolte delle reliquie sui morti, per il loro altissimo valore morale, specie per le famiglie. Per ciò che si riferisce alle nazionalità dei prigionieri catturati dall'Italia ed internati in zona territoriale o in zona di guerra, sia sul fronte italiano sia in Albania ed in Macedonia, oltre ai prigionieri degli eserciti germanici, bulgari, turchi, albanesi e russi , le nazionalità dei prigionieri dell'esercito austro-ungarico erano le seguenti: italiana, austro-tedesca, ungherese, cecoslovacca, rumena, serbo-croato-slovena, polacca, rutena ed altre. Talune grafie di cognomi di prigionieri di guerra erano talmente complicate e cosi soggette a variazioni, talvolta anche dovute al fatto che il prigioniero era non solo analfabeta, ma anche privo di documenti , da affidare agli stessi prigionieri gran parte del lavoro di schedatura. Il problema degli interpreti era un problema reale e veramente sentito per talune lingue o dialetti, al di fuori dei quali il prigioniero non era in grado né dì t:sprimersi, né di comunicare, né di scrivere. I prigionieri restituiti al nemico furono complessivamente 17633, dei quali 13159 invalidi di guerra, 155 medici e cappellani, e 4349 prigionieri validi, a dimostrazione della applicazione delle convenzioni sottoscritte dall'Italia e a titolo di reciprocità con il nemico. La Commissione Prigionieri di Guerra della Croce Rossa Italiana venne costituita nel dicembre 1914, su sollecitazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e dei Ministeri italiani della Guerra e degli Affari Esteri , anche se il suo funzionamento data dall'inizio della guerra per l'Italia, e in pratica, dalla fine del maggio 1915. I contatti con la analoga commissione della Croce Rossa austriaca a Vienna avvennero all'inizio tramite CICR, ma in seguito molto spesso anche direttamente. Le due Commissioni , pur rappresentando paesi nemici e malgrado lo scambio frequente di lagnanze e di proteste, il più delle volte infondate, operavano complessivamente molto bene nel campo dell'umanità e del soccorso, sia nel dare notizie ed informazioni alle famiglie dei prigionieri, sia agevolando il contatto (con corrispondenza, invio di pacchi, ecc.) tra i prigionieri e le loro famiglie. Moltissime furono le iniziative di Croce Rossa specie per il soccorso e l'invio di pacchi ai prigionieri più poveri e bisognosi. Una grandiosa opera fu la cosi detta operazione pane, dato che il pane per i prigionieri italiani era un alimento indispensabile, ma poco usato dagli eserciti detentori. Si trattava dell'invio sistematico del pane da parte dei familiari ai loro congiunti prigionieri. Il Governo italiano, mentre favoriva in ogni
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modo l'invio di soccorsi ai prigionieri italiani da parte delle famiglie, era sempre stato contrario a soccorsi diretti ai prigionieri a spese dello stato, per non intaccare il principio che ogni stato doveva provvedere in proprio al mantenimento dei prigionieri catturati. Ciò derivava soprattutto dal fatto che l'Italia trattava e manteneva con molta larghezza ed umanità i prigionieri austriaci e, quindi, rivendicava il diritto ad un trattamento analogo per i propri prigionieri. In modo diverso si comportavano i Governi francese ed inglese, che inviavano viveri ai loro prigionieri a spese dello stato, utilizzando a tal fine le contribuzioni dei cittadini e delle organizzazioni di soccorso. A tal proposito erano molto indicativi sia la spedizione del pane sia l'invio dei pacchi di soccorso (specie vestiario , maglierie, medicinali, ecc.) ai prigionieri di guerra. Pur non disponendo di dati complessivi degli invii dall'Italia, ma solo di dati parziali , deducibili dalle relazioni della Croce Rossa Italiana fino alla fine del 1917, è bene dare un cenno a tali iniziative anche per avere dei parametri di giudizio. Per il pane le famiglie dei prigionieri o lo inviavano direttamente per pacco postale o sottoscrivevano degli abbonamenti pane , presso panifici specializzati promossi dalla Croce Rossa, che producevano pane biscottato che partiva con treni speciali della Croce Rossa da Bologna, Firenze, Milano, Torino, Como e Novara . Con treni merci della Croce Rossa Italiana, in franchigia postale, furono spediti 7 .447 .556 chilogrammi di pane. Il valico di Domodossola era quello più frequentemente utilizzato nel traffico dall'Italia e per l'Italia dei convogli ferroviari che trasportavano soccorsi per i prigionieri di guerra. Da tale valico, a tutto il 30 settembre 1917 erano transitati dall'Italia ve rso la Genmmia e l'Austria Ungheria, tramite Svizzera , 5.604.907 pacchi pane e pacchi vari spediti dall'Italia. Nello stesso periodo transitavano diretti in Italia, come soccorsi ai prigionieri di guerra dell'Italia, sottoposti allo stesso ufficio di censura: - 181.287 pacchi provenienti dall'Austria Ungheria; - 5.258 pacchi provenienti dalla Germania; - 25 pacchi provenienti dalla Bulgaria. A mio modesto avviso questi dati sono molto indicativi di una reale diversità di trattamento. Il mancato invio di pacchi ai militari che erano prigionieri dell'Italia poteva essere indice soltanto del fatto che in Italia il prigioniero di guerra era trattato meglio e stava bene e non aveva bisogno di niente, mentre il prigioniero di guerra italiano era mal nutrito, mal vestito cd anche ammalato (e mal curato per mancanza di medici-
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nali) se si guardano anche i grossi quantitativi di medicinali, specie contro la tubercolosi, che vennero inviati (per la maggior parte a cura dello Stato). Mi sembra così di poter affermare che anche la così detta clausola «SI OMNES», in Italia aveva una applicazione del tutto particolare: non si cercava certo di affamare l'Austria o la Germania affamando i loro prigionieri ed obbligando gli Stati belligeranti a spedire viveri, sottraendoli così alle loro popolazioni. È da rilevare inoltre che, benchè l'atteggiamento ufficiale del Governo Italiano fosse quello già indicato, si potrebbe dire che altrettanto «all'italiana» la pratica lo eludeva, in quanto nei campi di prigionia ove vi erano prigionieri italiani la Croce Rossa Italiana inviava periodicamente interi vagoni di derrate alimentari e di vestiario (molto spesso vestiario di origine militare): cosa peraltro mai fatta, perchè evidentemente non ce nera alcun bisogno, dalle Croci Rosse di Vienna e di Berlino. Funzionò abbastanza bene, anche se in misura relativamente ridotta, lo scambio dei prigionieri di guerra grandi invalidi. Si sono già dati i totali dei prigionieri di guerra restituiti dall'Italia in tutta la guerra ( 17633). Tal i restituzioni e scambi avvennero soprattutto, e in modo più regolare, nel 1918. Il primo scambio ufficiale, concordato secondo le convenzioni, avvenne il 20 novembre 1916 con il quale l'Austria restituiva 311 militari nazionali e 27 serbi e riceveva in cambio 183 militari dall'Italia. Gli scambi avvenivano tramite la Svizzera, che era molto solerte nell'agevolare le trattative e nell'interporre i buoni uffici, a mezzo di treni ospedale gestiti dalle rispettive organizzazioni di Croce Rossa. Dal primo scambio, l'accordo fu raggiunto superando moltissime diffidenze e difficoltà, gli scambi successivi fino all'ottobre 1917 avvennero più o meno alla media di uno scambio al mese, per poi cessare dopo Caporetto e riprendere nel 1918. Negli otto scambi del 1917vennero restituiti dall'Austria 3010 militari e 2 civili, mentre l'Italia restituiva 2390 militari e 2 civili. Nelle restituzioni fatte dall'Italia, a differenza dell'Austria, vi erano non soltanto i grandi invalidi di guerra, ma anche 108 unità di personale sanitario e religioso. Dalla «Relazione morale» della Croce Rossa Italiana sull'attività della Commissione dei Prigionieri di guerra dalla sua costituzione al 31 ottobre 1917, edita dalle tipografia cooperativa sociale, in Roma nel 1918, si può rilevare anche l'encomiabile organizzazione del servizio finanziario, per ciò che riguardava le rimesse in denaro ai prigionieri, che si svolgeva «in regime di reciprocità con la Croce Rossa di Vienna, mediante gentile concorso della Banca Commerciale Italiana e della Banca
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Svizzera di Lugano, senza alcuna spesa» , allo scopo di cortocircuitare la Svizzera. A pag. 35 della relazione, infatti, si legge che «Je famiglie non amano in generale affidare il loro denaro a lettere assicurate che per lo stato di guerra vengono aperte dalle censure, sicchè può avvenire che il contante in parte o tutto vada perduto. Molti ricorrono agli Uffici postali, che trasmettono il denaro col vaglia internazionale in franchi sul quale sono trascritte tutte le indicazioni del prigioniero e del luogo di concentramento. Tale vaglia è appoggiato al "Centre Général des Postes" di Bema, il quale fatta la permuta dei franchi in corone, lo trasmette a destinazione. Il sistema offre le debite garanzie, senonchè è stato appurato che fino ad ora costava troppo alle famiglie ed allo Stato». «Infatti, per le condizioni di guerra gli Stati belligeranti sono tributari della Svizzera, la quale stabilisce la parità in base alla sua moneta deprezzando quelle estere. Ne consegue che il Governo, il quale rimborsa periodicamente a]Ja Svizzera gli importi dei vaglia trasmessi per suo conto ai prigionieri, è obbligato, per garantirsi dalle fluttuazioni delcambio e dalla parità che sarà stabilita dal Governo svizzero, di richiedere un premio che le famiglie italiane debbono pagare per acquisire il vaglia internazionale. Secondo una comunicazione del Ministero de11e Poste del 24 luglio 1917, N. 27380, il pubblico valendosi del nostro servizio economizzava il 30 per cento». «Col sistema bancario dato che sono transitati per il nostro Ufficio dall'inizio della guerra (fino al 31.10.1917), oltre N. 141276 rimesse per circa lire 3.099.000, ]o Stato avrebbe risparmiato circa 900.000 lire calcolando che esso avrebbe pagato alla Svizzera un soprapprezzo che possiamo stabilire, secondo dichiarazione del Ministero delle Poste, al 30 per cento. Per ragioni evidenti tale risparmio dello Stato è ridondato interamente a vantaggio delle famiglie e dei prigionieri». Possiamo dire che l'escamotage, tipicamente italiano, veniva subito copiato dalla Croce Rossa di Vienna, con grande risparmio a vantaggio delle famiglie, dei prigionieri e degli Stati be11igeranti. Anche il servizio dello scambio delle reliquie dei militari, o morti in prigionia o raccolti morti sul campo di battaglia, o deceduti negli ospedali, di enorme significato morale per le famiglie, venne tutto sommato realizzato abbastanza bene ed avveniva per «scambio mensile» tra le organizzazioni di Croce Rossa. La restituzione alle famiglie avveniva con una certa burocrazia e lungaggine, in quanto occorreva accertarsi prima che si trattasse effettivamente di reliquie di un morto. Era avvenuto, infatti, che all'inizio della guerra era stato restituito alla famiglia come re-
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liquia il portafoglio perso in combattimento da un militare, che era ben vivo nel proprio reggimento, raccolto sul campo di battaglia e trasmesso alla Croce Rossa Italiana da quella Austriaca. Si tratta di cose irrilevanti e che forse fanno sorridere, specie se sono riportate in una relazione ufficiale; però queste piccole cose danno anche la sensazione dell'impegno umanitario con il quale queste attività erano svolte nella applicazione della lettera e dello spirito delle convenzioni. Può darsi che i soccorsi ai prigionieri inviati dall'Italia siano stati decisamente esagerati e forse eccessivi; è certo però che i contatti internazionali tra i belligeranti funzionavano; le cose spedite dall'Italia erano controllate ed arrivavano senza taglieggiamenti di censura, tanto da dare origine, in qualche caso, anche a lagnanze internazionali per il fatto che determinate merci preziose, come il tabacco, erano oggetto di mercato nero da parte dei prigionieri italiani (per lo più campani e pugliesi), nei confronti dei loro guardiani tedeschi ed austriaci. La Croce Rossa Italiana riuscì anche in moltissimi campi di prigionia in Austria ed in Germania ad inviare giochi, passatempi, libri e a costituire biblioteche, e svolse tale attività anche a favore dei nemici che erano prigionieri in Italia, dimostrando grandissima umanità e civiltà. A tal fine si ehhe una novevole collaborazione da parte dei prigionieri di guerra italiani, specie ufficiali, che organizzavano nei campi di prigionia di destinazione dei soccorsi, le attività di carattere morale ed umanitario e le eque distribuzioni dei soccorsi. Il problema dei civili, degli internati civili e dei profughi vide parimenti un notevole impegno dello Stato e della Croce Rossa Italiana, in un'opera semisconosciuta ed altamente umanitaria, specie con le oscillazioni del fronte da Caporetto alla fine della guerra. Per ciò che si riferisce agli sforzi umanitari italiani, nel trattamento dei prigionieri di guerra nemici , mi sembra molto significativa una pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Storico, del 1929, edita dalla Libreria del Provveditorato Generale dello Stato di Roma. L'opera ha il titolo «Relazione del campo di prigionieri colerosi all'isola dell'Asinara nel 1915-16 (Guerra italo austriaca)» ed in essa il geo. Giuseppe Carmine Ferrari, in guerra Comandante del Presidio, pubblicava il suo diario e tutta una serie di documenti che testimoniano l'opera umanitaria di altissimo livello compiuta nell'isola dell'Asinara, dove erano stati costituiti dei campi contumaciali per prigionieri di guerra , documentando anche in modo molto egregio i riconoscimenti e la gratitudine dei nemici, che ivi furono ospitati e salvati. La lettura dell'opera è molto istruttiva per farsi un'idea degli enormi problemi logistici af-
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frontati, della vita e delle condizioni dei campi, del trattamento effettivo dei prigionieri di guerra, dello spirito umanitario italiano, della bontà di fondo del nostro popolo, del funzionamento dei servizi nei campi di prigionia. All' Asinara furono allestiti in pochissimi giorni i campi contumaciali per i prigionieri austriaci catturati dai serbi alla fine del 1914 e consegnati all'Italia alla fine del 1915. Quello che tali prigionieri patirono da parte dei serbi, come spoliazioni, fame, maltrattamenti, bastonature sono ricordati nelle memorie e nei diari di taluni prigionieri che sonoriportati integralmente nell'opera. Basti dire che di freddo, fame, stenti, malattie, congelamenti, ecc., dei 68.000 prigionieri austriaci fatti dai serbi ben 37 .000 morirono nel trasferimento da Nisch fino a Valona, in Albania, dove furono imbarcati per l'Italia. Dei 31.000 restanti, oltre 24.000 finirono all Asinara, dove furono allestiti 4 campi contumaciali della forza di circa 6.000 prigionieri l'uno. I campi, compresi gli ospedali furono costruiti quasi dal nulla, dato che sull'isola dal 1895 esisteva solamente un penitenziario capace di 3-400 prigionieri e del personale strettamente indispensabile al funzionamento ed alla vigilanza degli stessi. Gli ospedali funzionarono inizialmente sotto tenda, per poi passare, in relativamente poco tempo, in costruzioni in muratura o in baracche molto più confortevoli. Il problema era veramente drammatico perchè tra i prigionieri austroungarici superstiti e denutriti era in corso una epidemia di colera, che avrebbe potuto portare anche contagio alle popolazioni nazionali ed al personale di sorveglianza. Per dare un idea dello stato in cui si trovavano i prigionieri è significativo leggere quanto riportava la relazione sanitaria del tempo. «I prigionieri arrivarono quasi tutti in uno stato deplorevole , causa gli stenti, le privazioni, le sofferenze e le malattie di ogni genere cui andarono soggetti nella lunga prigionia in Serbia, e, durante la ritirata disastrosa, attraverso l'Albania inospite, aspra e mezzo selvaggia, cacciati innanzi da un esercito nemico, prima vincitore e poi vinto ed esasperato dalla rotta, mancante esso stesso di viveri e di trasporti e che pertanto, a malapena, poteva bastare a sè stesso.» «Male vestiti, senza ripari contro il rigore del clima, nella penosa via crucis, erano obbligati a cibarsi di erbe, di paglia trita e si disputavano le carogne; dissetavansi, ove potevano, senza discernimento, guida nè consiglio, nei fossi e con acque dalle loro stesse deiezioni inquinate. Tutto questo essi stessi venivano raccontando con lacrimoso accento di
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verità. Questa turba disordinata e famelica, spinta avanti da gente che pure aveva fretta di scampare ad altra oste invadente diventata barbara nella riscossa, lasciava la via dolorosamente percorsa, seminata di cadaveri, di moribondi, di estenuati». «Arrivarono infatti all' Asinara molti di loro ignudi o quasi, miseramente coperti di abiti laceri e sudici, che cadevano a brandelli; coi visi sparuti e macilenti, con occhiaie profonde, stralunati, barbe lunghe ed incolte come le capigliature, nel cui folto brulicavano schifosi insetti, che pure invaso avevano i miserandi cenci di cui malamente erano coperti». Allo stesso modo, al fine di dimensionare la drammaticità del problema, è opportuno dare cenno a qualche dato ed ai problemi che le autorità italiane dovettero affrontare e risolvere in ristrettissimi termini di tempo. D'altra parte una epidemia di colera , a quel tempo, era ancora una grandissima catastrofe da fronteggiare. Il preavviso che sull'isola sarebbero stati inviati 5 o 6000 prigionieri fu dato il 14 dicembre 1915, precedendo di solo quattro giorni l'arrivo delle prime navi di prigionieri. È da notare solo marginalmente che la realtà che si riversò sull' Asinara fu di quattro volte il numero inizialmente segnalato e previsto. Tra il 18 dicembre 1915, data di arrivo da Valona delle prime navi di prigionieri, la «Dante Alighieri» é la «America», ed il 3 gennaio 1916, data di arrivo della dodicesima nave, cioè nello spazio di 15 giorni , vennero sbarcati all'Asinara 21746 prigionieri e 100 profughi civili. Nella traversata erano decedute 481 persone per malattie , denutrizione e soprattutto colera, dei quali oltre 300 su una sola nave, la «Duca di Genova». D ei 21746 prigionieri sbarcati, ben, 15093 risultavano «infetti>> e solo 6663 «sani». Come si vede i problemi da affrontare furono enormi e tutti iniziali. Con altre 8 navi , infatti, giunsero poi circa altri 2100 prigionieri, entro il mese di marzo 1916. Le tragiche condizioni dei prigionieri sono valutabili dal terribile indicatore dei 481 decessi a bordo delle navi (i cadaveri erano gettati in mare). . Se si pensa che i moribondi non venivano caricati su queste navi da trasporto, ma su altre navi ospedale, che raggiungevano altri ospedali e lazzaretti più vicini, rispetto all'Asinara, e che il viaggio per mare durava circa tre giorni, si vede che il numero dei morti a bordo era veramente enorme , poichè, almeno teoricamente, si trattava di personale in grado di sopportare la traversata e che nei tre giorni di viaggio si aggravava tanto da morire per denutrizione, stenti e malattie. Le navi ospedale
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erano impiegate a massa per altre destinazioni a dimostrazione, che vi erano prigionieri in condizioni molto più disperate di questi (l'unica nave ospedale che giunse all'Asinara fu la «Re d'Italia» che provenendo da Valona giunse il 27 febbraio 1916). Per capire la stupenda opera di soccorso nelle condizioni iniziali oggettivamente difficilissime, in grave carenza di medici, di strutture sanitarie e di laboratori, la mortalità media degli sbarcati all' Asinara fu superiore a 160 morti giorno inizialmente fino alla metà di gennaio del 1916, fu di circa 40 morti giorno fino a metà febbraio, per ridursi a 20 morti giorno fino alla metà di marzo, per scendere a meno di un morto al giorno nel mese di aprile e poi cessare. Sull'isola infatti sorsero ben due cimiteri di guerra austroungarici a dimostrazione della drammaticità dei fatti. Come era ovvio e come era previsto dalle convenzioni molti medici , personale sanitario e cappellani austro-ungarici coadiuvavano l'opera degli italiani, anche se con resistenza <la parte degli auslriaci, per il mancato rilascio e restituzione
del personale sanitario che voleva ritornarsene a casa propria. Ma sicuramente l'Italia, trattenendoli , non fece nessun illecito, in quanto la convenzione di Ginevra prevedeva il trattenimento del personale sanitario del nemico per svolgere opera sanitaria a vantaggio dei prigionieri stessi. Nel frattempo sorgevano baraccamenti in legno e in muratura sia per gli ospedali, sia per ospitare i prigionieri , strade , magazzini , cucine , infrastutture di carattere vario e così via. Vissero attendati anche i militari italiani di guardia ai campi, per lasciare le poche baracche costruite e le tende grandi ai prigionieri ammalati ed abbisognevoli di assistenza sanitaria. Anche il servizio religioso venne curato da frati cappuccini, da missionari poliglotti ed anche da cappellani militari austriaci trattenuti per il conforto e per èsercitare la loro missione tra i prigionieri. Il «Vescovo di Campo» (così si chiamava allora l'Ordinario Militare) Angelo Bartolomasi, aveva emanato le «norme per i cappellani dei prigionieri di guerra» al fine di garantire quel conforto religioso, che era previsto dalle convenzioni internazionali a vantaggio dei prigionieri di guerra. Con il lavoro dei prigionieri e con poca spesa si fecero in sei mesi 131 opere che vanno dalle strade, ai fabbricati, ai baraccamenti, agli alloggi. Le 27 relazioni che sono riportate nell'opera citata davano veramente la misura non solo della corretta applicazione delle convenzioni, ma anche dello spirito con il quale si cercava di migliorare le condizioni
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di vita dei prigionieri. Per il tempo libero furono autorizzati ed organizzati i bagni a mare, realizzati concerti, costruite cappelle e cimiteri , costruiti i forni per un officina di scuola di ceramica, allestite falegnamerie, costruiti strumenti musicali, campi di calcio, monumenti ed opere d'arte che ebbero posto in un museo appositamente realizzato guerra durante, realizzate biblioteche, uffici postali e così via. Nei sei mesi in cui l' Asinara funzionò da campo contumaciale, l'isola fu veramente trasformata dall'opera di uomini che arrivati in condizioni subumane, ripartivano per la Francia, che li accolse successivamente, rinati alla vita ed in ottime condizioni di salute e di spirito. Le relazioni sono tutte interessanti per avere un quadro reale della vita nei campi di prigionia italiani e dei servizi realizzati a vantaggio dei prigionieri. Tra esse spiccano le relazioni sul servizio idrico, quella sanitaria relativa alle epidemie ed alle malattie che vi furono curate, quelle relative alla organizzazione ed equipaggiamento dei campi per ufficiali, sul vitto, sulle incombenze presi<liarit Jel p rt si<liu Ji Porto Torrts, sui cambi di valuta estera , sui lavori realizzati dal genio militare con mano d'opera tratta dai prigionieri, sul servizio fono-telegrafico, sull'organizzazione del servizio di commissariato c sui trasporti , sul servizio religioso, sulla sorveglianza dei campi e sull'opera dei Carabinieri, sulle opere ornamentali e sugli esperimenti di coltivazioni, sui servizi di bucato , sui lavori stradali e di bonifica, sulla organizzazione delle riparazioni degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento , sulle istruzioni ginniche e militari, sull'insegnamento della lingua italiana, sul servizio di corrispondenza dei prigionieri , sulla compilazione e trasmissione degli atti di morte e sul servizio informazioni sui prigionieri di guerra. Tn sei mesi furono spedite 297.594 lettere e 761 telegrammi mentre furono ricevute 292.716 lettere e 987 telegrammi a testimonianza anche del corretto e normale flusso della corrispondenza. Il fatto che arrivassero solo circa 7000 pacchi da parte delle famiglie dimostra ulteriormente che il prigioniero non aveva praticamente bisogno di nulla per sopravvivere bene, come è testimoniato dalla stessa gratitudine dei nemici. Pervennero circa 18.000 vaglia, 2000 assicurate, 2500 rimesse in denaro tramite la Croce Rossa. La semplice lettura di questi dati fornisce un quadro d'esperienza vissuta in guerra, da campi di prigionia molto disastrati e particolari, quali furono i campi ove erano in corso epidemie, che andavano isolate e stroncate, anche perchè non si diffondessero tra le popolazioni e le truppe nazionali. Valeva la pena di rileggere questi documenti con tanto amore e con tanta pazienza, anche perchè dagli stessi si trae conforto, non solo sul-
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l'umanità del nostro soldato, ma della pietà che il nostro popolo ha sempre avuto per le vittime della guerra, fossero essi pure nemici catturati che, dal momento della cattura in poi, non sono mai stati odiati, ma curati ed amati come uomini e come vittime della guerra. Allo scopo di dare degli ordini di grandezza del fenomeno prigionieri di guerra nella 1a guerra mondiale presso altri eserciti europei, dirò che, complessivamente la Francia catturò 345.000 nemici, mentre il Regno Unito complessivamente catturò 467.000 prigionieri militari e 24.000 prigionieri civili. Solo 100.000 prigionieri degli inglesi sono stati internati in Inghilterra. I rimanenti furono internati in Francia, Egitto , Mesopotania, Malta, Salonicco, India, Bruma e Aden, Cipro, nelle colonie africane ed in Nuova Zelanda. I dati sono citati nella predetta relazione del 1919 e sono stati forniti allo Stato Maggiore Italiano dal Capo del Servizio Generale dei Prigionieri di Guerra in Francia, Georges Cahen, presidente della Commissione Tntcra lleata per i Prigionieri e dal Gen. Twaitcs, Capo della Delegazione Britannica della suddetta Commissione. Dal confronto dei dati si può rilevare come l'Italia abbia catturato un numero di prigionieri nemici superiore del 5% a quelli catturati da tutto l'Impero Britannico e dai «Dominions» su tutti i fronti e superiore del 36% a quelli catturati dalla Francia. Il grande numero di prigionieri itaUani catturati dal nemico fu dovuto più che altro allo sbandamento ed alla rovinosa ritirata di Caporetto del 1917.
La protezione dei prigionieri di guerra dalla nei regolamenti italiani
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alla 2a guerra mondiale
Dopo ogni guerra, specie se la guerra ha portato lutti e sofferenze molto grandi, e soprattutto se la guerra ha coinvolto gran parte dell'umanità, c'è sempre una fase di sogni di pace che, di norma, durano fino alla vigilia della guerra successiva. Alla guerra successiva si preparano, più o meno seriamente e più o meno in modo occulto, solo coloro che hanno intenzione di scatenarla, mentre per gli altri stati si assiste ogni volta ad una corsa affannosa, per porre rimedio, all'ultimo momento, a tutte le colpose impreparazioni precedenti, che portano immancabilmente a rovinosi disastri, almeno iniziali. A questa regola che viene puntualmente confermata da secoli ed a questa logica comportamentale , non sfuggì il dopoguerra della 1a guerra mondiale. Si continuò, come sempre, su11a linea de11'utopia in ambi-
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to internazionale, come è dimostrato dal patto Briand-Kellogs, e si vide la guerra come un fenomeno da cancellare dallo scenario mondiale di un mondo avviato verso un progresso, che non avrebbe mai più consentito gli orrori della guerra, anche per i consistenti progressi quotidiani della tecnologia. Dopo la firma del Protocollo di Ginevra del 1925, che proibiva i gas e le altre forme di guerra batteriologica e chimica, sembravano quasi manifestazioni dell'irreale e dell'impossibile gli sforzi, che sembravano ridicoli e protervi, fatti soprattutto dai militari e dal Comitato Internazionale della Croce Rossa per pervenire alle Convenzioni di Ginevra del 1929, riguardanti i feriti ed i malati delle forze armate in campagna ed il trattamento dei prigionieri di guerra. Tutto sommato sembrava che i dettati delle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 fossero più che sufficienti a regolamentare, in sede internazionale, la materia riguardante i prigionieri di guerra, anche se le esperienze di guerra avevano palesemente dimostrato la possibilità e la necessità di miglioramenti dei testi delle norme. In Italia, come in tutti gli altri paesi, mancava una pubblicazione militare unica, che riunisse tutte le norme relative al trattamento dei prigionieri di guerra. Si accennava ai prigionieri di guerra in moltissime pubblicazioni militari, sia di tipo maggiore, sia di quelle classificate come minori , senza che la materia fosse trattata unitariamente in modo organico e soprattutto in modo completo. Così tutte le pubblicazioni generali di Servizio in Guerra (Servizio delle Truppe) trattavano essenzialmente della cattura e del trasferimento sotto scorta, ai fini dell'internamento, dei prigionieri di guerra, stabilendo regole rivolte a garantire essenzialmente un trattamento umano, in linea con i dettati delle Convenzioni. Le pubblicazioni sul Servizio in Guerra relative alla organizzazione logistica, si preoccupavano dei prigionieri sotto l'aspetto logistico, sempre con un'ottica relativamente settoriale, anche se corretta ed aderente ai testi delle convenzioni, viste come impegni assunti dall'Italia. Le pubblicazioni minori, che discendevano dalle pubblicazioni maggiori appena citate, erano ancora più settoriali, anche se corrette. Così le così dette «librette operative» si occupavano fin nel dettaglio di tutte le operazioni di cattura, di raccolta e di primo trattamento dei prigionieri. In particolare, i regolamenti e le norme per il Servizio Informazioni erano molto particolareggiati circa il modo come si dovevano raccogliere le armi ed i documenti e sul come si dovevano condurre gli interrogatori dei prigionieri e sfruttare le informazioni così ricavate.
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Allo stesso modo le «librette logistiche» scendevano fino al pedante, nelle predisposizioni di carattere logistico, viste in modo assolutamente settoriale e rigidamente per materiale cioè servizio per servizio. In tal modo il servizio di amministrazione si occupava solo delle paghe dei prigionieri, delle spese, della contabilizzazione, il servizio di commissariato si occupava dei viveri dei prigionieri, del vestiario e degli alloggiamenti in generale, il servizio trasporti o delle tappe dei movimenti o dei trasferimenti dei prigionieri, il servizio sanitario del ricovero, della cura dei prigionieri feriti e delle condizioni sanitarie dei campi di prigionia e così via, senza che vi fosse un preciso ed un unico regolamento che riunisse tutte le norme riguardanti i prigionieri di guerra. Tutti i possibili reati, che erano previsti dalle convenzioni contro il prigioniero di guerra come persona umana, erano contemplati e puniti in modo adeguato dal Codice Penale Militare di Guerra , che continuava ad essere l'ottimo codice del 1869, ancora attualissimo ed in vigore. Tutto ciò è facilmente verificabile, non solo in tutti i regolamenti che sono già stati citati, almeno come regolamenti maggiori, trattando nel volume I delle leggi e degli usi di guerra e nel presente volume de1Ja protezione dei feriti e dei malati, accennando alla organizzazione logistica in generale dell'Esercito italiano, ma anche nei regolamenti spiccioli che riguardavano l'impiego delle unità, dalla Divisione alla squadra e le organizzazioni logistiche di minore livello, che non vale la pena di citare, anche perchè sono veramente troppi. In fondo la stessa confusione esisteva anche in ambito internazionale, dato che la materia riguardante i prigionieri di guerra era trattata sia nelle convenzioni dell' Aja del 1899 (II) del 1907 (IV) , sia nella convenzione di Ginevra del 1906, riguardante i feriti ed i malati delle forze degli eserciti in campagna, o dell' Aja (X -1907) concernente feriti malati e naufraghi delle forze armate sul mare. Ma erano proprio le dimensioni che il fenomeno «prigionieri di guerra» assunse durante la 1a guerra mondiale che suggerivano non solo di migliorare talune norme, ma anche di stipulare in sede internazionale una Convenzione «ad hoc». Molti miglioramenti dei testi delle Convenzioni dell' Aja e di Ginevra si erano già avuti guerra durante, in occasione degli accordi specifici conclusi tra i belligeranti. A tal fine vale la pena di citare le «conferenze relative ai prigionieri di guerra ed agli internati e confinati civili», che si svolsero su territorio neutrale, in Svizzera, nel 1918, che diedero origine agli «Accordi Franco-Germanici», entrati in vigore il 15 marzo ed il 15 maggio 1918, all'«Accordo Italo-Germanico», firmato a Bema il 15
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maggio 1918, ed alla «Convenzione Italo-Austro-Ungherese», firmata a Berna il 21 settembre 1918. Ma si trattava di fatti che riguardavano solo i belligeranti e che valevano per la sola durata della guerra e, quindi, di fatti parziali e temporarrei, che potevano al massimo costituire un precedente per accordi internazionali di maggiore respiro. In particolare la Convenzione ItaloAustro-Ungherese (mai ratificata da nessuno stato, ma di fatto attuata dai firmatari fino alla fine della guerra) articolata su 144 articoli e 3 allegati: era sicuramente la più completa convenzione in materia di ogni tempo, dato che superava le molte carenze delle convenzioni precedenti; - rappresentava il frutto migliore delle esperienze di guerra, delle discussioni di rilevante importanza di diritto internazionale, svoltesi durante le conferenze e dell'applicazione in guerra di tutti gli accorJi precedenti; - poteva essere, come fu nel 1929 solo per i prigionieri di guerra, la base per la compilazione di uno schema di norme internazionali sul trattamento dei prigionieri di guerra e dei civili. In sintesi si può affermare che se anche nel 1929 i tempi in ambiente internazionale non erano ancora maturi per pervenire ad una convenzione specifica sui civili, non vi è dubbio che la convenzione di Berna Italo-Austro-Ungherese del 21 settembre 1918, per quanto riguarda i prigionieri di guerra, rappresentò una pietra miliare ed una base di lavoro fondamentale per la redazion~ del testo della Convenzione sui prigionieri di guerra, che fu la vera novità del 1929, in considerazione che la squallida convenzione sul miglioramento delle condizioni dei feriti e malati degli eserciti in campagna in sostanza ricalcava , senza significativi miglioramenti, la convenzione di Ginevra del 1906. Ed il contributo dell'Italia al testo del 1918, come controparte dell'Austria-Ungheria , era stato un contributo molto notevole ed apprezzato in sede internazionale. A guerra ultimata anche il rimpatrio dall'Italia dei prigionieri di guerra nemici ebbe molti problemi. Per convenzione internazionale, il rimpatrio avrebbe dovuto avvenire nel più breve tempo possibile. Ma mentre Francia ed Inghilterra erano relativamente agevolate, in quanto la massa dei loro prigionieri era di nazionalità tedesca, l'Italia si trovò in notevoli difficoltà, che andavano anch'esse studiate a livello internazionale, a causa del polverizzarsi dell'impero austriaco. Infatti. la maggioranza dei prigionieri della dissolta monarchia au-
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stro-ungarica, non solo era suddivisa in molte nazionalità, ma anche i prigionieri liberati erano contesi per sudditanza da molti stati di nuova formazione, includenti varie nazionalità e spesso in disaccordo tra di loro. Alcuni nuclei di tedeschi erano rivendicati dall'Austria tedesca, dalla Cecoslovacchia, dalla Jugoslavia e dalla Romania; i Ruteni erano contesi tra russi, ucraini, romeni, polacchi, cecoslovacchi ed ungheresi: ciò solo per dare un esempio dei problemi che si dovettero risolvere con capacità, con professionalità, con accordi internazionali che accontentassero tutti: dall'uomo ex nemico che veniva rimpatriato, fino allo stato che lo doveva ricevere. Tutto ciò era ovvio che dovesse essere meglio regolamentato in ambito internazionale e che la voce in capitolo dell' Jtalia fosse essenziale in un settore dove le esperienze di guerra italiane erano state veramente atipiche e non comuni rispetto a quelle degli altri vincitori. La Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra del 27 luglio 1929 riordinava, alla luce delle esperienze tratte durante la l 3 guerra mondiale, una materia relativamente dispersa in numerose convenzioni precedenti le più importanti delle quali sembrano essere le seguenti: - la Convenzione relativa alle leggi ed agli usi della guerra terrestre del 1899; - la Convenzione di Ginevra del 1906, sulla protezione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; - la Convenzione IV dell' Aja del 1907, relativa alle leggi ed agli usi della guerra terrestre; - la Convenzione V dell' Aja del 1907, relativa ai diritti e doveri delle potenze neutrali; - la Convenzione X del!' Aja del 1907, relativa ::illa protezione di feriti malati e naufraghi delle forze armate sul mare. Si tratta di una convenzione piuttosto complessa, composta da 97 articoli ed un allegato, contenente un «accordo tipo concernente il rimpatrio diretto e l'ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri di guerra per motivi di salute». I 97 articoli a loro volta erano riuniti in titoli, sezioni e capitoli, in base alla materia trattata. Il Titolo I «Disposizioni generali» stabiliva chi avesse diritto al trattamento di prigioniero di guerra e cioè: i combattenti e gli assimilati catturati comunque in operazioni terrestri, navali ed aeree. I prigionieri erano in potere della potenza catturante, o detentrice, e non degli individui, corpi o reparti , che li avevano catturati, che doveva provvedere al loro mantenimento. Dovevano essere trattati con umanità, essere protetti da atti di vio-
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lenza ed insulti, dalla pubblica curiosità, essendo proibite tutte le discriminazioni, che non fossero basate sul diverso grado militare , sullo stato di salute fisica o psichica, sulle attitudini professionali e sul sesso dei beneficiari. I prigionieri conservavano la loro piena capacità civile e qualunque rappresaglia nei loro confronti era proibita. [I Titolo II, riguardante la «cattura», conteneva le regole tradizionali obbligando il prigioniero a fornire solo nome, cognome, grado e numero di matricola e proibendo la spoliazione dei prigionieri ad eccezione del sequestro delle armi, dei cavalli, dell'equipaggiamento e delle carte militari. Il Titolo III, riguardante «la prigionia» trattava: - dello sgombero dei prigionieri di guerra, che doveva essere fatto al piu presto, per metterli al riparo e fuori pericolo, con l'obbligo di informare al più presto i loro familiari; - dei campi di prigionia e della loro organizzazione, per quanto concerne rimpianto, il vitto ed il vestiario, l'igiene , le esigenze intellettuali e morali , la disciplina, il trattamente degli ufficiali, le risorse pecuniarie e le norme per il trasferimento da un campo aJJ'altro; - del lavoro dei prigionieri di guerra, per quanto si riferiva alle disposizioni generali, all'organizzazione del lavoro, ai lavori proibiti , ai distaccamenti di lavori ed, infine ai salari; - delle relazioni dei prigionieri con l'estero e segnatamente con il proprio paese, specie per ciò che si riferiva alla corrispondenza, ai pacchi ed alle rimesse di denaro. In tale sezione venivano anche stabilite internazionalmente le regole relative alla censura; . - dei rapporti dei prigionieri di guerra con le autorità, specie per quanto si riferiva ai reclami, alla rappresentanza, alle sanzioni punitive a carico dei prigionieri , con particolare riferimento alle punizioni disciplinari ed ai procedimenti giudiziari. Il Titolo V riguardava i decessi dei prigionieri di guerra, il rispetto dei caduti e la riconsegna alle famiglie delle reliquie. Il Titolo VI concerneva «gli uffici di soccorso e di informazioni sui prigionieri di guerra» ed era, in fondo, il titolo che raccoglieva maggiormente i frutti delle esperienze di guerra, specie per quanto riguardava la parte relativa allo scambio internazionale di informazioni e le ricerche del personale scomparso. Il Titolo VII estendeva ad alcune categorie di civili al seguito delle forze armate il diritto di usufruire della Convenzione (corrispondenti, vivandieri, fornitori, ecc), purchè muniti di documenti di autorizzazione da parte delle autorità militari.
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Il Titolo VIII, relativo all'esecuzione della convenzione, era di minore importanza e comportava gli obblighi di diffusione del testo della convenzione tra le forze armate, l'obbligo di esporre il testo della convenzione in tutti i campi di prigionia in lingua comprensibile dai prigionieri, ed il controlJo internazionale del rispetto della convenzione, inserendo il concetto delle potenze protettrici, cioè di quegli stati neutrali delegati alla tutela degli interessi dei belligeranti, che agivano con propri delegati al fine di controllare l'osservanza ed il rispetto dei patti internazionali. La legge di guerra italiana del 1938, nel recepire completamente il dettato della Convenzione ( art 101) ribadiva la proibizione di costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese (art 37), confermava che per gli atti giuridici relativi ai prigionieri valessero le stesse norme valide per i militari nazionali (art 103), e lasciava la possibilità di liberare i prigionieri sulla parola, previo consenso dello stato di appartenenza (art 104). Anche se con l'art 101 si accettava completamente la convenzione internazionale del 1929, l'art 106 ribadiva che «i prigionieri di guerra devono essere trattati con umanità e mantenuti dallo stato, ed, in particolare: «1° - devono essere protetti contro ogni offesa o violenza»; «2° - non possono essere internati in località esposte al fuoco del nemico o insalubri»; «3° - non possono essere impiegati in lavori eccessivi o non conformi al loro rango, o tali da implicare la loro partecipazione a operazioni belliche»; «4° - devono ricevere un equo compenso per i lavori, nei quali sono impiegati, salva ritenuta per le spese di mantenimento». «La libertà di religione e di culto dei prigionieri di guerra è rispettata, con l'osservanza delle norme prescritte dall'autorità militare per il mantenimento dell'ordine». L'art 107 confermava che «il prigioniero di guerra, che evade o tenta di evadere, o che ha concorso nell'evasione o nel tentativo di evasione di altro prigioniero, non è soggetto a sanzioni penali». Ai prigionieri venivano applicate le leggi penali e le norme disciplinari in vigore per le forze armate dello Stato (art 108). Come si può constatare la legge di guerra italiana del 1938, che considerava tra i prigionieri di guerra anche gli ostaggi ( art 88), recepiva in toto le convè'nzioni sottoscritte e tutto quanto era stato in precedenza concordato in sede internazionale, per ciò che riguardava i prigionieri di guerra.
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La Convenzione di Ginevra, come si è già detto, veniva ratificata quasi subito dall'Italia e veniva publicata in una traduzione, che veniva migliorata nel 1941, a pag 1959 e seguenti del «Giornale Militare» dell'anno 1931, circ. 472, disp. 50, del 4 settembre 1931. La convenzione venne applicata in occasione della campagna d'Etiopia e della partecipazione alle operazioni durante la guerra civile spagnola. Venne dapprima diramata con circolari , per poi trovare posto nella già citata «Raccolta delle convenzioni internazionali riguardanti la guerra terrestre» del 1938. Venne anche totaimente recepita nelle leggi di guerra e di neutralità del 1938 e furono diramate validissime norme applicative, provenienti dalle esperienze di guerra della 1a guerra mondiale e della campagna d'Etiopia, nel rifacimento delle pubblicazioni relative al servizio in guerra, sia nelle parti riguardanti le leggi e gli usi di guerra, sia nelle pubblicazioni relative al servizio delle truppe ed alla organizzazione logistica . In sintesi, coine si è già dimostrato, l'Italia entrò nella seco nda
guerra mondiale con un corpo normativo perfettamente aggiornato , per ciò che si riferisce alla divulgazione e all'osservanza delle convenzioni internazionali a carattere umanitario sottoscritte, e con moltissimi dettami umanitari aggiuntivi, tipicamente nazionali e non stabiliti dalle convenzioni , ma che riflettevano valori tradizionali antichi di onore militare, di correttezza dei combattenti, di assoluto rispetto del nemico , soprattutto come persona umana. Anche se mancava una pubblicazione specifica, che riunisse tutte le disposizioni relative ai prigionieri di guerra in un'unico regolamento, la materia era perfettamente conosciuta dalle forze armate e trattata con elevato professionismo e con indiscussa capacità umana.
Le esperienze italiane della 2" guerra mondiale riguardanti i prigionieri di guerra
In questo paragrafo darò un cenno sintetico agli scarni dettati delle pubblicazioni maggiori anteguerra riguardanti i prigionieri di guerra, per poi entrare nel dettaglio delle pubblicazioni specifiche che li riguardano edite, assieme al nuovo codice penale militare di guerra, nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, limitando ad un cenno i dati relativi ai prigionieri dell'Italia fino al 1943, per diffondermi di più sui prigionieri italiani nella seconda guerra mondiale. A parte le pubblicazioni relative agli organi informativi , i cenni
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specifici ai prigionieri di guerra erano relativamente modesti nelle «bozze di stampa» del 1924 («Norme per l'Organizzazione ed il funzionamento dei Servizi logistici in guerra», edite dal Ministero della Guerra - Stato Maggiore Centrale - Reparto Ordinamento e Mobilitazione Ufficio Servizi) ed erano per lo più limitate all'aspetto sanitario, alla cura dei feriti e malati nemici, alle misure di igiene e di profilassi soprattutto nei campi di prigionia, con particolare riferimento ai campi contumaciali. Pochi cenni si trovavano anche laddove la pubblicazione trattava dei rifornimenti e degli sgomberi, del servizio di commissariato per la parte viveri e vestiario , del servizo trasporti e dei servizi delle retrovie. Qualche cosa di più, ma si trattava ancora di norme disperse e non riunite in modo sistematico, la si trovava nella pubblicazione del 1932 («Norme Generali per l'Organizzazione e Funzionamento dei Servizi in Guerra», edita dal Ministero della Guerra- Comando del Corpo di Stato Maggiore), dopo che la Convenzione di Ginevra dcl 1929 sui prigio nieri di guerra era già stata pubblicata sul «Giornale Militare». In tale pubblicazione, oltre a ribadire le norme di carattere sanitario, la materia era meglio organizzata nel nuovo «Servizio dei Trasporti e delle Tappe», che e ra visto in modo unitario a differenza della pubblicazione precedente. Altri dettati , sempre in linea con la rispettosa osservanza delle convenzioni internazionali, erano acquisiti con le «bozze di stampa» del 1937 della pubblicazione 3118 («Servizio in Guerra» , edita dal Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore), mentre il testo della Convenzione del 1929 veniva pubblicato integralmente , in lingua francese, nel 1938 nella «Raccolta delle convenzioni internazionali riguardanti la guerra terrestre» . . La pubblicazione 2442 del 1938, («Norme Generali per l'Organizzazione e Funzionamento dei Servizi in Guerra» , edita dal Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore) uscita dopo la campagna dell'Africa Orientale, portava praticamente poche novità nella materia riguardante i prigionieri di guerra, dato che si trattava di una ristampa, con pochi adeguamenti, della pubblicazione del 1932. Qualche cenno ai trasporti dei prigionieri di guerra durante i loro trasferimenti lo si poteva trovare anche nella pubblicazione 3107 del 1939 («I trasporti per via ordinaria in Guerra», edita dal Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore), ma le pubblicazioni più significative, che traducevano in regolamenti le leggi di guerra e di neutralità del 1938, erano le pubblicazioni del 1940 relative al Servizio
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in Guerra (pub. 3766: «Servizio in Guerra», e pub. 3768 «Usi e Convenzioni di Guerra, allegato 2° al Servizio in Guerra», entrambe edite dal Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato Maggiore e stampate dal Poligrafico dello Stato). Tali pubblicazioni evidentemente abrogavano le precedenti ed erano ispirate alla legge di guerra del 1938, alla quale davano attuazione. Merita di essere esplicitamente citato l'art 26 della pub 3768 in quanto dettava la seguente norma: «Non può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, l'osservanz a di norme internazionali, che prevedono espressamente l'obbligo di osservarle in ogni caso, come, ad esempio, le norme relative ai prigionieri di guerra e quelle concernenti i feriti ed i malati. Nulla osta però che, per indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dalle predette norme, si possano compiere atti di rappresaglia in altri campi , per i quali non esista un particolare divieto». L'art 28 ricordava anche che «la legge di guerra italiana, ispirandosi a principi di civiltà e di umanità, in quanto lo consentono le necessità di guerra, ha provveduto ad un trattamento umanitario sia per i combattenti nemici , feriti o prigionieri, sia per la popolazione civile, anche fuori dei casi nei quali esistano ~peciali ohbli,:hi di diritto internazionale di guerra». Nel mentre era internazionalmente lecito prendere «ostaggi», la pubblicazione stabiliva (art 34) che «alla misura di prendere ostaggi si deve ricorrere solo in caso di assoluta necessità e in via del tutto eccezionale» (art 33) e che «gli ostaggi , se trattenuti, devono essere considerati quali prigionieri di guerra, e come questi trattati. Qualora non si intenda di trattenerli in stato di cattura , possono essere adottati, nei loro riguardi, speciali misure di vigilanza». L'art 83 stabiliva che «gli appartenenti alle forze armate del nemico che capitolano, ancorchè senza condizioni, sono trattati come prigionieri di guerra». «In nessun caso, al nemico che capitola, possono essere imposte condizioni contrarie ali' onore militare». «Alla difesa valorosa è uso concedere gli onori di guerra: la guarnigione esce , con armi e bagaglio , e sfila innanzi alle truppe avversarie schierate». Come si vede, anche nell'orrore della guerra,vi era ancora un certo romanticismo e l'antico sentimento, sempre applicato dai nostri predecessori, dell'onore militare , anche nei confronti del nemico valoroso che soccombesse.
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MINISTERO DELLA GUERRA C0\1AND0 DEL CORPO DI STATO MAGGIORE -
UFFICIO STORICO
GIUSEPPE CARMINE FERRAR!
RELAZIONE DEL CAf\llPO DI PRIGlONJERI COLEROSI
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Questa premessa era, a mio avviso, assolutamente necessaria non solo per affermare che le norme di diritto internazionale riguardanti i prigionieri di guerra erano ben diffuse nei combattenti nazionali, applicate in guerra e sancite dai nostri regolamenti, ma anche per far toccare con mano come tali norme erano disperse in molti regolamenti , come fosse difficile collegarle tutte quante, e come fosse assolutamente necessaria una pubblicazione organica, che trattasse in modo completo dei prigionie~i di guerra, rinviando alle altre pubblicazioni, solo se strettamente indispensabile, per gli aspetti tecnici o per questioni di riservatezza. Queste pubblicazioni furono due ed apparvero nel 1941, guerra durante. Si trattava delle pubblicazioni 4016 e 3993. La pubblicazione 4016 («Convenzione internazionale sul trattamento dei prigionieri di guerra» edita dal Ministero della Guerra) aveva un contenuto più formale che sostanziale Infatti, ho già accennato al fatto che la Convenzione <li Ginevra del 27 luglio 1929 era stata recepita dall'Italia e pubblicata in lingua italiana nel «Giornale Militare» del 4 settembre 1931 . La Convenzione infatti, era stata ratificata e resa esecutiva per l'Italia con R .D. 23 ottobre 1930, n. 1615, recepito nei regolamenti successivi ed in particolare dalla legge di guerra del 1938 e dai vari regolamenti di servizio in guerra precedenti e successivi alla pubblicazione della legge. Tuttavia mancava un adempimento internazionale, previsto dall'art. 86 della Convenzione, che consisteva nella traduzione ufficiale in lingua italiana della Convenzione e nella sua trasmissione al governo elvetico. E sostanzialmente la pubblicazione 4016 soddisfaceva a tale impegno , senza aggiungere nessuna norma applicativa. La pubblicazione cardine, e che faceva al tempo veramente onore all'Italia, era invece la pub 3993 («Istruzioni concernenti i prigionieri di guerra nemici», edita dal Ministero della Guerra - Stato Maggiore Regio Esercito Ufficio Servizi), con la quale non solo veniva pubblicato in allegato il testo della convenzione, ma anche venivano riunite in modo organico tutte le norme, in precedenza disperse , che riguardavano il trattamento dei prigionieri di guerra nemici. Era molto significativo anche il fatto che la pubblicazione fosse uscita guerra durante, per unificare le norme, dato che su tutti i fronti in cui i soldati italiani erano impegnati, dalla Russia alla Francia, alla Grecia, Albania, Iugoslavia, Africa settentrionale e Orientale, catturavano dei prigionieri, che dovevano essere gestiti nello stesso modo.
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La pubblicazione era talmente umanitaria da far spesso sorridere ed ha costituito per me una vera guida, specie nello spirito di civiltà che permeava i suoi dettati, allorquando lo Stato Maggiore dell'Esercito mi ha incaricato nel 1988 di aggiornarla, specie se si pensa che molti suoi dettati avevano anticipato di ben 8 anni le convenzioni di Ginevra del 1949 e taluni altri, che ho voluto mantenere nella nuova rielaborazione , non sono ancora previsti, neppure dai Protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949. La pubblicazione si articolava in una premessa ed in 17 capitoli riuniti in tre parti. Nella premessa venivano definite le categorie di personale che avevano diritto al trattamento di prigioniero di guerra, conformemente al testo delle convenzioni internazionali dell'Aja e di Ginevra. Circa la cattura dei prigionieri (Cap I) le norme erano scarne ericalvavano le convenzioni internazionali . In me rito al «concentramento dei prigionieri di guerra>> (Cap II) le norme erano abbastanza diffuse e assolutamente rispettose delle convenzioni. I prigionieri catturati venivano disarmati, divisi per categorie, perquisiti per ritirare loro carte e docume nti, che sarebbero stati esaminati secondo quanto previsto dalle pubblicazioni «Norme per l'interrogatorio dei prigionieri , dei disertori e dei civili e per l'esame dei documenti» del 1933, a cura dei «posti di raccolta» reggimentali. Venivano avviati successivamente ai «posti di concentramento» di Divisione o di Corpo d 'Armata, sotto scorta , per poi essere trasferiti al più presto ai «campi di concentramento di Armata». In tali campi avveniva la bonifica sanitaria, la schedatura ai fini delle comunicazioni internazionali di avvenuta cattura ed, infine, il loro trasferimento ai «campi di prigionia» territoriali. Nei trasferimenti (Cap 111) i prigionieri erano «autorizzati a portareseco gli effetti personali, valori, denaro, corrispondenza e pacchi di loro proprietà» (art 12). L'art 16 sanciva che «i trasferimenti dei prigionieri di guerra da un campo all'altro, oltre che per esigenze di servizio o ragioni disciplinari , possono aver luogo anche su domanda degli interessati e per i seguenti motivi: a) di salute, comprovata da certificato medico; b) di parentela (padre e figlio, fratello, zio e nipote, suocero e genero) con i prigionieri presenti presso altri campi; c) di opportunità, quando cioè il prigioniero chieda il trasferimento in seguito a gravi ed accertati attriti con i compagni di prigionia». La civiltà di tali norme era assoluta e denotava la particolare sensi-
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:MINISTERO DELLA GUERRA
N. 4016
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA (G:izzttta U fficiale di,/ Regno d'Italia, 11. 243 dt,J l<i c,z:c,bre 194()-X J'lll - Gior. Mii . UH. 1940, ~iHdo,,. 7Y5, di:,p. 53 dPI 31 c>11obre 1Y40-X1X)
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bilità umanitaria italiana, a tutela non solo delle motivazioni personali, legate ai vincoli di sangue o alle esigenze della salute del prigioniero e del benessere dell'uomo, ma anche delle motivazioni soggettive e di carattere psicologico o sociologico. Neppure le convenzioni di Ginevra del 1949 sancivano una apertura così spiccata alle esigenze dell'uomo prigioniero. Ovviamente, nel rispetto delle Convenzioni (art 17) e per poter avvisare per posta le famiglie «prima di ogni trasferimento ad altre località della zona territoriale i prigionieri devono essere preavvisati ufficialmente della loro nuova destinazione. Le norme amministrative, riguardanti i prigionieri, erano regolate , come per i militari nazionali, dalle «Istruzioni amministrative per le truppe in campagna» del 1940, che regolavano anche le norme relative al loro vettovagliamento (art 4-23-24-25). La norma che più mi ha dato gioia e che mi ha fatto sorridere è quella dettata dall'articolo 35.b del Capo IV, perchè è indice <ld modo tipicamente italiano di concepire la guerra e della capacità, che potrebbe essere difetto, del nostro popolo di fraternizzare con chiunque, compreso il nemico. Infatti si affermava che «durante il trasferimento il comandante della scorta deve tener presente: ... b) durante le soste è fatto assoluto dieto di condurre i prigionieri stessi nei negozi di generi alimentari , nei ristoranti delle stazioni o in quelli viciniori e, tanto meno, in giro per la città». È chiaro che la norma derivava dalla ... «pratica di guerra», e dal fatto che episodi del genere dovevano evidentemente essersi già verificati in qualche trasferimento di prigionieri. Anche se «l'interrogatorio dei prigionieri e dei disertori, e l'esame dei documenti ad essi sequestrati» doveva svolgersi secondo le «Norme» sopracitate (Capo V art 38), «nessuna coercizione poteva essere esercitata sui prigionieri per ottenere informazioni relative alla situazione del loro esercito e del loro paese» (art 39). Tale articolo precisava anche che «i prigionieri che si rifiutassero di rispondere non devono essere né minacciati, né insultati, né esposti a molestie o svantaggi di qualsiasi specie». La vigilanza sanitaria sui prigionieri di guerra, come ricorda il Capo VI , non solo era regolata dai dettati della Convenzione di Ginevra del 27 giugno 1929 agli articoli 5, 7, 10, 13, 14, 15, 29, 32 e 33, ma anche dalla pubblicazione del 1936 «Istruzione per il servizio di sanità in guerra», perfettamente aderente alle convenzioni internazionali. La pubblicazione era molto dettagliata sulla applicazione soprattutto delle norme
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relative all'igiene ed alla profilassi e l'art. 82 prescriveva che, dopo il periodo contumaciale, «nei campi di concentramento territoriale il servizio sanitario dovesse «svolgersi analogamente a quanto previsto per i reparti nazionali». Per ciò che si riferiva ai «prigionieri feriti ed ammalati», la norma prescriveva (Capo VII- art 53) che «i feriti appartenenti all'esercito nemico, caduti in nostre mani, debbano essere assistiti come se fossero feriti nazionali». «I feriti leggeri - dopo medicati- seguono la sorte dei prigionieri catturati illesi; i trasportabili e gli intrasportabili, invece, debbono essere sgomberati sugli ospedali designati in precedenza dalla Direzione di Sanità di armata». Presso gli ospedali «il trattamento, il vitto e l'alloggio» erano gli stessi che erano «previsti per i pari grado dell' Esercito nazionale» (art. 57), anche secondo l'art. 149 delle «Istruzioni amministrative pe r le truppe in campagna» del 1940. Per i prigionieri di guerra «gravemente feriti e gravemenle amrna-_ lati» (art 58) valevano le clausole stabilite dall 'accordo tipo della conve nzione del 1929 per il rimpatrio diretto o per la ospedalizzazione in paese neutrale. Le scorte di tali convogli di prigionieri viaggiavano nello stesso scompartimento dei prigionieri (art 61) ; inoltre la scorta era «costituita, in genere, da militari del servizio sanitario , nel numero ritenuto indispensabile per essere di aiuto, se necessario e nello stesso tempo vigilare , tutti i prigionieri viaggianti». Anche questa norma mi sembra spiritualmente molto bella: la scorta doveva vigilare, ma la vigilanza come esigenza veniva dopo alla funzione primaria e detta prima della scorta, che era quella di essere di aiuto, se necessario, al nemico ferito o malato. Il Capo IX trattava dei disertori nemici , richiamandosi all'art 39 della pubblicazione relativa al Servizio in Guerra del 1940, ma solo per ricordare che il disertore andava trattato come prigioniero di guerra, e per ribadire la necessità di tenerlo separato dagli altri prigionieri e lontano dalle località di concentramento di questi ultimi, allo scopo di sottrarlo alle possibili violenze e rappresaglie da parte degli altri compagni, che avevano combattuto senza disertare. Le segnalazioni dovevano essere tempestive non solo per l'aggiornamento delle situazioni , ma anche per il corretto scambio di informazioni sui canali internazionali dei prigionieri di guerra catturati, soprattutto per informare le famiglie dei «dispersi» che il loro congiunto era vivo ed era prigioniero. Di minore interesse la Parte Il , che ricalcava le convenzioni inter-
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nazionali per ciò che si riferiva al trattamento economico dei prigionieri e le modalità amministrative, il servizio postale e le disposizioni di censura (era concesso di scrivere a casa al mese il doppio di quanto previsto dalle convenzioni) le cure religiose ed intellettuali, gli atti di procura, ecc. e l'impiego di mano d'opera dei prigionieri. La Parte III si soffermava sulla «costituzione e funzionamento dei campi di concentramento per prigionieri di guerra nemici», garantendo le condizioni sancite dalle convenzioni e assicurando in ogni circostanza una vita di guarnigione ordinata, ovviamente e solamente senza libera uscita, ad eccezione del personale sanitario e religioso, con buone attività di svago per i prigionieri a condizioni del tutto assolutamente analoghe a quelle delle truppe nazionali che operassero in residenze disagiate. In sostanza l'unico vero grande disagio del prigioniero era costituito dalla privazione della libertà. Circa la «disciplina interna dei campi», l'art. 143 ricordava che, «sulla base dell'art. 108 della legge di guerra, si applicano ai prigionieri di guerra nemici le leggi penali e le norme disciplinari in vigore per le forze armate nazionali». In sintesi si trattava di un regolamento veramente ottimo, innovatore, completo per quanto riguandava gli argomenti trattati, di grandissima avanguardia e civiltà sotto ogni aspetto, specialmente dal punto di vista della diffusione e della corretta applicazione degli impegni internazionalmente assunti dal nostro paese. Circa le inadempienze del militare italiano era di grande interesse il Codice Penale Militare di Guerra Italiano del 1941 . La parte di maggiore rilievo era rappresentata dal Libro III - Titolo IV - Capitolo V, che trattava dei prigionieri di guerra. In particolare la sezione II si riferiva ai reati contro i prigionieri di guerra, la sezione III ai reati commessi da militari italiani prigionieri di guerra e la sezione TV, che riguardava gli ostaggi, sanciva solamente che essi erano in toto equiparati ai prigionieri di guerra. In particolare il Codice, nella sezione II, puniva molto severamente il militare italiano che si rendesse colpevole dei seguenti reati: - sevizie o maltrattamenti nei confronti dei prigionieri (art. 209); - vilipendio dei prigionieri (art. 210); - violenza, minaccia ed ingiurie nei confronti dei prigionieri (art. 211); - costrizione del prigioniero a dare informazioni o a compiere lavori vietati (art. 212);
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- violazione della libertà di religione o di culto del prigioniero (art. 213); - sottrazione di denaro o di altri oggetti (art. 214). Mentre è relativamente facile avere notizie e situazioni sui prigionieri di guerra degli italiani, almeno fino all'8 settembre 1943, per quanto è conservato negli archivi dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore deJJ'Esercito, esaminando il carteggio relativo all' « Ufficio Prigionieri di Guerra», non è altrettanto facile pervenire a dei_numeri probanti se la ricerca si rivolge agli italiani prigionieri di guerra dei vari belligeranti nella seconda guerra mondiale. Nel mentre si può dire che il trattamento del prigioniero nemico in Italia fu generalmente molto buono, altrettanto non si può dire del trattamento riservato agli italiani prigionieri di guerra, salvo pochissime eccezioni, tra le quali ad onore del vero figura la Grecia, che applicò molto correttamente la convenzione del 1929, nei confronti dei nostri soldati catturati. Gli studi in materia di prigionieri di guerra sono veramente molti ed autorevoli, sia in Italia sia aU'estero, anche perchè la seconda guerra mondiale vide veri e propri orrori in tale campo, anche a prescindere dalle barbarie dei lager tedeschi. Poichè lo scopo del presente volume è solamente quello di verificare l'introduzione delle norme di diritto umanitario nei regolamenti militari nazionali e l'applicazione degli stessi in guerra da parte del soldato italiano, mi limiterò a pochi cenni sui prigionieri di guerra, solo per dare un'idea delle dimensioni del fenomeno, almeno per quanto riguarda l'Italia. Lo specchio inedito riepilogativo che è riportato , riproduce la situazione dei prigionieri di guerra dell'Italia alla data del 31 marzo 1943. Esso è stato da me elaborato sintetizzando una situazione periodica dell'Ufficio Prigionieri di Guerra dello Stato Maggiore del Regio Esercito , trasmessa al Comando Supremo, che riportava numericamente i prigionieri di guerra suddivisi per fascie di età, nazionalità, arma corpo e servizio. Ritengo sufficiente tale specchio per fornire degli ordini di grandezza e per poche considerazioni. Come si può vedere in totale l'Italia deteneva, alla data del 31 marzo 1943, 80468 prigionieri di guerra(*), dei quali 5738 erano Ufficiali e (*) Erano già stati liberati dagli alleati tutti i prigionieri del!' Africa orientale e settentrionale.
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74730 Sottufficiali e Truppa. Tra gli Ufficiali prigionieri di guerra vi erano 51 Cappellani, 158 Ufficiali medici e delle formazioni sanitarie e 7 Dentisti; tra i Sottufficiali e la Truppa vi erano 1647 uomini provenienti da reparti di sanità. Nei campi di prigionia tale personale era adibito alla cura materiale e spirituale degli uomini, integrato nella organizzazione sanitaria dei campi, che faceva capo alla struttura sanitaria nazionale. Come si può vedere dallo specchio il problema delle nazionalità era un problema veramente consistente, che comportava notevoli complicazioni burocratiche, non solo per i servizi postali ma anche per le esigenze della censura di guerra, prevista dalle convenzioni per ciò che riguardava la corrispondenza ed i pacchi. La suddivisione dei prigionieri per nazionalità (vi erano: inglesi, australiani, canadesi, neozelandesi, sud africani bianchi e di colore, americani, greci, serbi, croati, sloveni italiani e tedeschi, nuovi italiani, ex iugoslavi, russi, altre nazionalità) era una suddivisione più apparente che reale, dato che le singole voci spesso comprendevano diverse nazionalità. Ad esempio per inglesi si intendevano: inglesi, irlandesi, maltesi e scozzesi; per sud africani bianchi: sud africani bianchi, naturalizzati africani, rodesiani bianchi, ecc; per sud africani di colore: sud africani, sudanesi, senegalesi, mauritani ecc.; per medio oriente: arabi, egiziani, jemeniti, sauditi, irakeni, palestinesi, siriani, ecc.; per Degaullisti bianchi: Degaullisti francesi, stranieri della Legione Straniera o de11e truppe degaulliste, polacchi, spagnoli, svizzeri, ungheresi, ecc; per Degaullisti di colore: marocchini, algerini, senegalesi, sudanesi, tunisini, ecc; per americani si intendevano: statunitensi e appartenenti a tutti gli altri stati dell'America Latina che avevano dichiarato guerra alle Potenze dell'Asse, mentre per «nuovi italiani» si intendevano solo i dalmati, gli «ex iugoslavi» comprendevano: albanesi, montenegrini, nuovi italiani, bulgari, rumeni, ecc. Nelle «altre nazionalità» erano riuniti tutti gli europei incorporati nei reparti combattenti inglesi o nell'armata Sikorski, come norvegesi , svedesi, polacchi, ungheresi, greci, ecc. Si potrebbero fare molte considerazioni sulle classi di età dei prigionieri, di cui gli specchi originali sono ricchi di dati, partendo dalle classi 1880-85 per giungere fino alle classi 1921-25, a dimostrazione del fenomeno ricorrente del guerriero bambino e dell'infanzia in armi . È ovvio che la massa dei prigionieri era compresa nelle classi che vanno dal 1905 al 1920. Molte considerazioni si potrebbero anche fare sulle percentuali di ufficiali catturati rispetto alla truppa, ma esulerebbero dal tema.
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A RTURO M ARCHEGGIANO
MINISTERO DELLA GUERRA STATO
MACCIORE UrrJCIO
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N. 3993
ISTRUZIONI CONCERNENTI I PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI
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A!\"NO XIX
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I fatti connessi con 1'8 settembre 1943 portarono un vero caos daJ punto di vista dello «status» giuridico dei prigionieri di guerra specie italiani, sparsi nei cinque continenti e ad una casistica veramente cospicua nella disparità di trattamento. Nel mentre è impossibile dare un numero esatto dei prigionieri italiarti sui vari fronti, soprattutto in relazione ai «dispersi» in Russia ed alla moria di prigionieri esausti nei trasferimenti dai luoghi di cattura alle retrovie, soprattutto del fronte russo, è però possibile fare un quadro sintetico della situazione, restando a livello di ordini di grandezza per ciò che si riferisce ai numeri. Flavio Giovanni Conti, nella introduzione al suo libro «I prigionieri di guerra italiani» (1940-45) afferma giustamente che in generale la convenzione del 1929 fu poco rispettata anche se «non si può generalizzare, né si vuole confondere il trattamento riservato dai tedeschi ai prigionieri da essi detenuti, con quello ricevuto dai prigiortieri italiani in mano alleata». «Tuttavia si può affermare che anche gli alleati occidentali» ... «nei confronti dei militari italiani da essi catturati non sempre rispettarono le norme della convenzione di Ginevra, interpretandone a volte lo spirito secondo i loro interessi». Il testo è veramente molto buono, specialistico e documentato , specie sui temi di carattere giuridico, riguardanti lo «status» dei prigionieri di guerra in mano alleata ed iJ loro impiego in mansioni ed in lavori che avevano stretta attinenza con la produzione di guerra e con lo sforzo bellico in generale degli a11eati e, quindi, che dovevano essere considerati «lavori proibiti» ai sensi della Convenzione. Alla data del1'8 settembre gli alleati detenevano circa 600.000 prigionieri italiani; a questo elevato numero di prigionieri si aggiungevano, entro la metà di ottobre 1943, altri 650000 prigionieri , fatti dai tedeschi ed internati in Germania. I prigionieri in mano inglese erano circa 400.000, dislocati in Europa (Inghilterra, Italia, Gibilterra), in Africa (del Nord, occidentale, del Sud, Orientale) , in Medio Oriente, in Asia, in America (Canada) in India ed in Australia e, quindi, in tutto il mondo; i prigionieri in mano statunitense erano circa-128.000, dislocati negli Stati Uniti, in Francia, in Italia e nell'Africa del Nord; quelli in mano francese erano circa 40.000 dislocati nell' Africa del Nord. I grandi problemi di statuto giuridico del prigioniero di guerra riguardarono soprattutto i soldati italiani, che, perciò, sopportarono sulla loro pelle tutte le tragiche conseguenze di questo fatto. Infatti l'Italia, pur essendosi trasformata da paese nemico in paese
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cobelligerante degli alleati , non riuscì a cambiare, guerra durante, lo status dei propri prigionieri in mano alleata. Così i nostri soldati continuarono ad essere nello stesso tempo e «prigionieri di guerra» e «collaboratori» degli alleati, dando un grandissimo contributo allo sforzo bellico alleato con il loro lavoro nelle fabbriche di guerra e nell'agricoltura, con manodopera qualificata ed a bassissimo costo, tanto da provocare in America vere e proprie sollevazioni sindacali. Molti prigionieri furono addirittura rimpatriati nel 1947, perchè trattenuti solo per motivi di lavoro dopo la fine della guerra, con giustificazioni pietose, come le difficoltà dei trasporti , per cui si può ben dire che con quattro anni di duro lavoro essi hanno non solo contribuito in modo sensibile alla vittoria degli alleati, ma anche che hanno pagato con il loro sacrificio e con il loro lavoro anche gran parte degli aiuti degli alleati alla ricostruzione italiana del dopoguerra . E questa mi sembra una doverosa ed importante constatazione. Il problema degli alleati , dopo 1'8 settembre, era quello di non rimpatriare i prigionieri di guerra italiani, ma di impiegarli su base volontaria, come forze di lavoro, eliminando guardie e sorveglianza nei campi e traendo dai prigionieri il massimo profitto, possibilmente, con il consenso del governo italiano o con un accordo sottoscritto, in modo tale da aggirare l'ostacolo dell'art. 31 della Convenzione di Ginevra , che proibiva l'impiego di prigionieri di guerra in lavori che avessero diretta relazione con le operazioni militari e con lo sforzo bellico in generale. Le ragioni degli alleati per non liberare i prigionieri italiani erano nel complesso abbastanza valide. In primo luogo vi erano i profondi risentimenti e rancori soprattutto della Francia, della Grecia e di altre nazioni aggredite dall'Italia, che mal vedevano la cobelligeranza e la partecipazione alla guerra dell'antico nemico. Poi vi erano dei motivi di opportunità, dato che il disastrato e disorganizzato governo italiano avrebbe dovuto accollarsi l'onere, probabilmente insostenibile, delle spese per il proprio personale. Da ultimo, e certamente almeno per gli americani era il motivo principale, sembrava assurdo perdere ottima e capace manodopera, a costi ridicoli, per sostituirla con personale americano, che sarebbe stato di conseguenza sottratto alla leva ed alle unità combattenti. È anche da tener conto che una aliquota di prigionieri, non molto cospicua, era costituita da fascisti irriducibili o da prigionieri non più disposti a cooperare con nessuno per la guerra e che era custodita negli stessi campi dei collaboratori. D'altra parte anche le ragioni del governo italiano erano altrettanto valide, per cui non si pervenne a nessun accordo.
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Infatti le richieste italiane erano sostanzialmente le seguenti: - 1°: che i prigionieri che venivano accettati nelle unità di lavoro alleate, a domanda, e quindi con volontarietà, cessassero di essere considerati prigionieri di guerra; - 2°: che il Comando delle unità di lavoro italiane al servizio degli alleati fosse retto da Ufficiali italiani e non da Ufficiali alleati, come volevano gli inglesi e gli americani, anche se le unità erano a disposizione dei Comandi alleati; - 3°: che i prigionieri che non aderivano volontariamente alle unità di lavoro, o che non fossero accettati in tali unità, continuassero ad essere trattati secondo le convenzioni di Gin_e vra, e cioè senza alcun tipo di discriminazione di nessun genere; - 4°: che fosse possibile al governo italiano poter reclutare dei combattenti tra i prigionieri di guerra degli alleati, ai fini della cobelligeranza. Altri problemi relativi allo statuto di combatten te e di prigio nie ro di guerra, in base alla convenzione di Ginevra del 1929, riguardarono gli italiani e devono essere per completezza almeno accennati. Infatti, era da stabilire internazionalmente non solo lo statuto da attribuire al combattente italiano cobelligerante con gli alleati, catturato dai tedeschi o dagli italiani della Repubblica di Salò (1), ma anche quale statuto dovesse essere attribuito all'italiano combattente della Repubblica di Salò, che venisse catturato dagli alleati o dagli italiani cobelligeranti, almeno per la univocità di trattamento. Si trattava evidentemente dei problemi principali dal punto di vista del diritto internazionale, in quanto erano del tutto trascurati i problemi di «statuto del combattente» del soldato italiano , in precedenza dell'esercito dissoltosi con 1'8 settembre, che dal 43 al 45 combatteva nelle formazioni partigiane in Italia ed all'estero, specialmente in Iugoslavia, soggetto a cattura sia da parte di unità tedesche che di unità italiane della Repubblica sociale. Ma questo problema era , nel particolare momento storico, del tutto trascurabile, dato che le formazioni partigiane, nel diritto internazionale, non rientravano ancora nella categoria dei «combattenti legittimi». I trattamenti dei partigiani catturati furono, nel tempo , molto di-
(1) La repubblica di Salò ristampava - facendola propria- la pub. 4016 nel 1945, per dimostrare che essa aderiva alla convenzione del 1929. (Sottosegreteria di Stato per l'Esercito del Ministero delle Forze Arm ate - Pub. 4016 - Convenzione internazionale sul trattamento dei prigionieri di guerra - Poligrafico dello Stato - 1945).
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versi e andarono dalla immediata messa al muro ad un trattamento sostanzialmente analogo a quello dei prigionieri di guerra, specie sul finire della guerra, quando il catturante, ormai con l'acqua alla gola, sperava, usando misericordia, di comperare la misericordia o la salvezza. Come ricorda efficacemente il Conti «gli alleati ed il governo italiano dovettero ben presto affrontare la questione relativa alla posizione giuridica» dei prigionieri della Repubblica di Salò. Infatti «il governo di Roma riteneva di essere il solo governo legittimo d'Italia, e considerava alla stregua di ribelli tutti coloro che aderivano alla RSI. I neofascisti della RSI, d'altro canto, reclamavano a proprio favore la legittimità del governo, e usavano lo stesso metro nei confronti degli italiani che combattevano a fianco degli alleati, in particolar modo verso i partigiani, non rispettando i regolamenti internazionali». In ogni caso, sia gli italiani che combattevano da una parte sia quelli che combattevano dall'altra rispondevano alle caratteristiche del combattente legittimo delle Convenzioni dell' Aja 1899 e 1907 e cioè: avevano alla loro testa un Capo responsabile, portavano il segno fisso e distinguibile a distanza, portavano apertamente le armi e si attenevano in combattimento alle leggi ed agli usi di guerra. La situazione si sbloccò, dopo che la Germania riconobbe come prigionieri di guerra (che equivaleva a riconoscerli come combattenti legittimi) i militari italiani che combattevano a fianco degli alleati. Per i militari italiani della Repubblica di Salò furono allestiti dei campi a parte, da parte degli alleati, in modo da tenerli separati sia dai tedeschi prigionieri di guerra, sia dagli italiani presi prigionieri prima dell'8 settembre. Fecero anche bene tutto sommato gli alleati a non lasciare i prigionieri italiani repubblicani in mano agli italiani cobelligeranti , al fine di evitare qualunque incidente guerra durante. Infatti era a tutti evidente che qualunque militare italiano, che avesse già fatto giuramento di fedeltà prima dell'8 settembre, che poi avesse aderito alla Repubblica di Salò e che fosse stato catturato, era quanto meno uno spergiuro in quanto aveva in precedenza giurato fedeltà al Sovrano, come Capo delle forze armate, e, di conseguenza come spergiuro, passibile dei rigori del codice penale militare di guerra. Il riconoscimento della qualifica di legittimo combattente, che comportava di conseguenza in caso di cattura il diritto al trattamento di prigioniero di guerra, ai militari italiani della Repubblica sociale avvenne, da parte alleata, più tardivamente, a seguito di sollecitazioni della Croce Rossa Internazionale e si decise di considerarli come se fossero
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«prigionieri tedeschi» e ciò, evidentemente, allo scopo chiaramente politico di non riconoscere l'altra Italia come Stato e come belligerante. Come si vede si trattò di problemi reali molto complessi, che furono semi sconosciuti nelle esperienze di altre forze armate che non fossero quelle italiane. Finora ho trattato solamente dei circa 680.000 prigionieri di guerra italiani, in totale catturati dagli alleati nel corso della guerra. Resta da dare un cenno ora, per completezza di trattazione agli altri 650.000 disgraziati italiani, internati in Germania dopo 1'8 settembre, in quanto anche per essi vi furono problemi molto significativi riguardanti sia lo statuto di prigioniero, sia il trattamento. Come è noto, infatti, la massa di prigionieri catturati durante la guerra era sotto la protezione della Convenzione di Ginevra del 1929, ad eccezione dei deportati, che erano un tipo di recluso che appariva per la prima volta (ed i cui atroci precedenti si perdono nella storia). Tra i legittimi combattenti, che cadevano in mani tedesche, due sole categorie non erano protette dalle convenzioni di Ginevra: si trattava dei russi e degli italiani. I russi perchè l'Unione Sovietica non aveva ratificato le Convenzioni di Ginevra e gli italiani perchè si trovarono in una condizione del tutto singolare. Per dare solo un cenno ai deportati, come ricorda Max Polo, nel suo libro «Prigionieri e deportati» (edizione Ferri - Ginevra 1973) «il primo territorio ad essere ripulito dagli ospiti di sangue ebreo fu quello della grande Germania. Poi venne la volta della Serbia. Qui veramente non ci fu una deportazione nel vero senso della parola, ma piuttosto un massacro sul posto. Niente problemi di convogli ferroviari e niente spese. Poi fu la volla della Croazia; ma qui scoppiarono le prime grane. La Croazia era uno stato "inventato" sullo sfacelo del regno di Iugoslavia, dalla immaginazione di Mussolini». «Il Nord cadeva sotto la giurisdizione tedesca; il sud sotto quella italiana. Se nel nord i tedeschi poterono agire quasi indisturbati, altrettanto non poterono fare nella regione controllata dagli italiani »: ... «Ci furono delle pressioni diplomatiche di Berlino su Roma: ma Roma non si decideva mai a mettersi al passo in materia di politica razziale. Il governo italiano lasciava ai singoli comandanti militari la responsabilità di decidere. Va a onore quindi dei generali italiani se di deportazioni, in Croazia, i Tedeschi non ne poterono fare, almeno nel modo in cui sognavano di farle. Lo stesso dicasi per la Grecia, essa pure divisa in zone di influenza italiana e tedesca» . Ma sulla deportazione degli ebrei eventualmt:nlc ritornerò parlando della protezione dei civili. Qui mi sono li-
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mitato solamente ad un cenno in quanto anch'essi erano dei prigionieri e, se non erano dei prigionieri di guerra, sicuramente erano dei prigionieri a causa della guerra. Il numero di prigionieri italiani dei tedeschi fa veramente paura. Circa 650.000: l'equivalente di una sessantina di Divisioni e di una quindicina di Corpi d'Armata. Non sarebbero mai stati. cosi tanti se il fuggitivo governo legittimo, invece di pensare solo a scappare , avesse anche emanato degli ordini chiari di resistenza. Ma, in pratica, ogni reparto visse un dramma tutto suo, nei Capi e nei gregari, nella assenza totale di ordini. Molti reparti si sciolsero per tornare a casa, altri a rinforzare la resistenza in Italia, nei Balcani ed in Francia, gravitando sul Piemonte, ma la massa dei reparti consegnò le armi senza combattere , quasi dovunque. In queste tragiche e tremende decisioni per i Comandanti, giocarono un ruolo determinante da una parte l'assenza totale di ordini sup~riori e la mancata assunzione della responsahilità di resistere da parte degli Alti Comandi, dall'altra quell'onore militare che impediva al Comandante italiano non solo di sopraffare, laddove avrebbe potuto farlo, l'alleato di ieri, ma anche solo di trattare o di usare le a rmi contro colui al cui fianco si era combattuto fino al giorno precedente, in unità di intenti, senza un ordine del Sovrano. Così cominciava il calvario della durissima prigionia in Germania degli italiani. E verso tali prigionieri era anche rivolto il primo atto della Repubblica di Salò, che cercava tra gli stessi. di reclutare dei combattenti, su base volontaria, per la ricostituzione di un esercito alla fine del settembre 1943. · Ma la trattativa de11'ambasciatore italiano a Berlino falli, non solo per la diffidenza tedesca, ma anche per la non disponibilità degli italiani di riprendere le armi. Infatti, globalmente, in seguito solo meno del 2% degli italiani rispondeva all'appello della Repubblica di Salò, e la massa solo per motivi di opportunità e di possibilità di ritornare a casa. In sintesi era molto atipica la posizione del prigioniero di guerra italiano che non aveva aderito all'appello di collaborazione. Ad esso, infatti, le autorità tedesche, non riconoscevano la qualifica di prigioniero di guerra, perchè, in tal caso, sarebbe stato posto sotto la protezione della Croce Rossa Internazionale, che era rappresentata a Ginevra da una delegazione del governo del Re. Come ricorda il Polo, «si era venuta a determinare una singolare·situazione: la Repubblica Sociale italiana, stato alleato della Germania, doveva proteggere gli interessi di uomini che
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avevano dichiarato di considerarsi cittadini di un a1tro Stato, e cioè del Regno d'Italia, il quale era alleato con gli alleati, e cioè in guerra con la Germania». In sintesi i prigionieri italiani non furono considerati «prigionieri di guerra» dalla Germania, bensì «internati», con Hitler in posizione di forza nei confronti di Mussolini, che, in diverse circostanze, ne perorò la causa. Dopo l'attentato del 20 luglio 1944, si pervenne ad un accordo, tra Germania e Repubblica di Salò, che prevedeva un consistente miglioramento (si fa per dire) delle condizioni degli internati (Mussolini aveva anche creato la SAlMI - Servizio assistenza internati militari italiani - poi divenuta SAI, che provvide anche in misura limitata all'invio di pacchi, di vettovaglie, vestiario medicinali e tabacco) al fine di potenziare il processo produttivo tedesco di guerra, specie per ciò che riguardava l'industria aeronautica, il munizionamento da guerra e l'ag!'Ìcoltura tedesca, che era allo sbando, dato che spesso erano sotto le armi anche ragazzini di 14 - 15 anni della Hitlerjugend. Con tale accordo Mussolini-Hitler, dell'agosto 1944, molti internati divennero lavoratori e per lo meno, erano in grado di sovravvivere un poco meglio, aspettando di tornare a casa. Così come gli alleati anche i tedeschi , in violazione de11a Convenzione di Ginevra, impiegavano i prigionieri volontari (ma lo erano quasi tutti, per motivi di sopravvivenza) in lavori strettamente connessi con lo sforzo bellico. Così italiani, francesi, belgi, inglesi, americani, russi e polacchi furono impiegati in lavori connessi con lo sforzo bellico e, praticamente, mandarono avanti quasi completamente l'agricoltura tedesca e gran parte delle fabbriche di guerra, con manodopera a bassissimo prezzo. Sugli orrori dei campi di concentramento tedeschi , la fame che si patì, il sorreggere i morti per farli sembrare vivi e poter ritirare e mangiare il loro rancio, le bestiali punizioni, le esecuzioni , ecc., c'è tutta una orrenda letteratura, talmente ripugnante, che è meglio cercare di dimenticare, anche se questo non sarà possibile per molti anni ancora. Ma, come ricorda Massimo Sani, nel suo libro «Prigionieri - i soldati italiani nei campi di concentramento 1940-47 (ERI-edizioni RAI)» gli orrori dei lager di eliminazione, portati alla luce dalle truppe angloamericane in Europa, «provocarono» imprevedibili misure di ritorsione sui prigionieri italiani in America «che avevano rifiutato di collaborare con gli Stati Uniti» e quindi, a guerra ormai finita , altre sofferenze e altra fame per i prigionieri italiani, fino alla conclusione del loro calvario, con un rientro in patria da tutti i continenti del mondo , che ebbe spesso le caratteristiche di una nuova odissea, in disprezzo di una convenzione
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internazionale che prevedeva il rimpatrio al più presto possibile, dopo il termine delle ostilità. In sintesi il quadro delle esperienze di guerra, per ciò che riguarda i prigionieri di guerra, è un quadro del tutto sconsolante, specie per quella parte di guerra che è stata pagata sulla pelle, talvolta fino all'estremo, dai nostri combattenti. Anche se l'Italia non ebbe il primato del numero di prigionieri di guerra, certo fu quella che pagò di più nella disparità del trattamento, nelle casistiche di status, nelle atroci sofferenze degli uomini. Come comportamento dell'Italia nei confronti dei prigionieri, che l'Italia catturò o custodì fino al 1943, non c'è assolutamente nulla da dire, come per la Grecia, se non l'apprezzamento per la totale osservanza della lettera e dello spirito delle Convenzioni, sia per ciò che si riferisce ai completi ed aggiornati regolamenti nazionali, sia per ciò che riguarda gli uomini che li applicarono. Un altro servizio che funzionò disatrosamente in guerra, presso tutti i belligeranti, fu il servizio di informazioni sui prigionieri di guerra, che funzionò molto peggio che non nella prima guerra mondiale. Mio padre fu fatto prigioniero in Sicilia a M arsala, nel 1943 ( era volontario, fuori età , destinato alla contraerea). Sapemmo che era vivo e prigioniero nel marzo del 1945, da una lettera di mio zio che era prigioniero in India dal 1940. È però altrettanto doveroso dire che la brutta esperienza di famiglia fatta da me è parziale, anche se è fortemente indicativa di una situazione di fatto reale, soprattutto per l'Italia del Nord, nel periodo che va dal 1943 al 1945. In effetti, fino all'inizio del 1943, fino all'incirca all'epoca dello sbarco degli alleati in Sicilia il Servizio informazioni sui prigionieri di guerra era stato abbastanza buono. L'ufficio informazioni dei prigionieri di guerra venne costituito dalla Croce Rossa Italiana pochi giorni dopo l'inizio delle ostilità. Esso era conforme al dettato dell'art. 77 della convenzione, riportata in allegato 11 e rispondeva alle leggi nazionali del 12 febbraio e del 23 ottobre del 1930. L'Ufficio ebbe sede in Roma , in via Puglie, ed iniziò la sua attività a partire dal 23 luglio 1940, alla quale data, con decreto del Capo del Governo, fu costituita anche la Commissione Interministeriale per i Prigionieri di guerra. L'«Ufficio Prigionieri di Guerra», costituito presso la Croce Rossa Italiana, aveva le credenziali ufficiali previste dalla Convenzione di Ginevra, ed era l'organo ufficiale dello stato abilitato per i contatti con !'«Agenzia Centrale dei Prigionieri di guerra» di Gi-
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nevra. Fino agli inizi del 1943 tale ufficio fu in grado di dare notizie tempestive e sicure, attinte da fonti ufficiali, alle famiglie degli stati nemici sui prigionieri catturati dall'Italia ed alle famiglie italiane circa i loro congiunti presi prigionieri dal nemico, o internati civili nei paesi nemici o conquistati dal nemico. Per ciascun prigioniero vi era una scheda, che faceva parte di uno schedario generale molto ben organizzato ed efficiente . Spesso gli elenchi dei prigionieri nemici catturati erano trasmessi per radio, per una più tempestiva informazione delle loro famiglie. La posta dei prigionieri spesso viaggiava per via aerea e l'ufficio provvide anche all'invio ed alla distribuzione di soccorsi, di generi di conforto, di libri e di altre speciali provvidenze, non solo ai prigionieri di guerra, ma anche ai civili internati ed ai civili nei paesi occupati. Molto buono era anche il diretto collegamento e lo scambio di informazioni e della posta con l'ufficio prigionieri di guerra dello Stato Maggiore del Regio Esercito. In sintesi si può dire che la conve nzione di Ginevra, fino al 1943, venne onorata al meglio delle possibilità da parte dell'Italia, mentre tutto cadde nell'incertezza e nel caos dall'8 settembre fino alla fine della guerra ed al rimpatrio dei prigionieri, che fu dilazionato per molti fino al 1947 e , per altri, specie per quelli provenienti dalla Russia, anche negli anni successivi.
La protezione dei prigionieri di guerra dalla fine della 2a guerra mondiale ai giorni nostri nei regolamenti italiani Gli orrori della guerra e la esasperata volontà di pace dei popoli da una parte e dall'altra la tensione crescente tra le due superpotenze vincitrici, che facevano ipotizzare uno scontro diretto tra Oriente ed Occidente, a scadenza più o meno breve, fecero sì, dopo la 2" guerra mondiale, che la così detta linea pacifista e dell'utopia tradizionale di tutti i dopoguerra non prevalesse, come era successo dopo la prima guerra mondiale. Le nefandezze del genocidio e delle deportazioni e le sofferenze dei combattenti prigionieri di guerra, gli illeciti più o meno palesi, compiuti da quasi tutti i belligeranti , specie nel campo del lavoro dei prigionieri di guerra e del loro trattamento, spingevano ad una revisione totale delle Convenzioni. Inoltre i movimenti di resistenza, nati spontaneamente dal desiderio di libertà dei popoli, avevano creato di fatto una nuova categoria di combattenti, che aveva patito le maggiori sofferenze
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nel campo del trattamento disumano, e che, alla fine della guerra, si era praticamente autolegittimata. La spinta al riconoscimento del «partigiano» come combattente legittimo era infatti fortissima, specie se si pensa che, per un certo periodo, soprattutto in Grecia, in Iugoslavia, in Francia e nell'Italia occupata, in fondo gli unici combattenti nazionali per la liberazione della patria occupata erano i cosi detti partigiani, cioè dei combattenti non legittimi dal punto di vista del diritto internazionale. A ciò pose rimedio la 111 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, ratificata dal Governo Italiano con la legge 1789 del 27 ottobre 1951. A meno di quattro anni dalla fine della 2a guerra mondiale fu così possibile concretizzare in norme umanitarie internazionali le tragiche esperienze negative della seconda guerra mondiale. Mentre dopo la prima guerra mondiale ci vollero ben 11 anni di pressioni, per arrivare alle convenzioni di Ginevra del 1929, in soli quattro unni si raggiunse ii risultato J opo la seconda guerra mondiale. Questo fu senza dubbio il frutto delle violente emozioni subite dall'opinione pubblica mondiale , non appena furono note a tutti le nefandezze e le . stragi del nazifascismo , ma anche il frutto dell'incubo che una nuova guerra, ancora più tremenda, poteva essere alle porte, dove i mezzi di offesa ipotizzabili erano le armi atomiche, i missili e gli aerei a reazione. La carica ideologica dei due blocchi che avrebbero potuto scontrarsi (la NATO ed il Patto di Varsavia erano all'epoca di recentissima costituzione, e basavano la loro potenza d'urto sulle armi nucleari americane da una parte , di cui l'America aveva l'esclusività, e sulla potenza del1' Armata Rossa, superdotata di armi chimiche) sembrava talmente dirompente da raggiungere gli eccessi più perversi e cruenti delle guerre di religione. La III Convenzione di Ginevra, riguarda nte il trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949 è una convenzione molto più complessa ed articolata della convenzione del 1929 ed il suo testo , riportato nell'allegato 12, è quello che risulta dalla più recente «bozza di stampa» della pubblicazione 6420 del 1988 «Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre», dello Stato Maggiore dell'Esercito - III Reparto - Ufficio Regolamenti. Il testo (143 articoli) è articolato in sei titoli che riguardano: le disposizioni generali, la protezione generale dei prigionieri di guerra, la prigionia vera e propria, la fine della prigionia, gli uffici di informazione e le società di soccorso, le norme per dare esecuzione alla Convenzione. Gli allegati (30 articoli) sono cinque e riguardano:
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- l'accordo tipo concernente il rimpatrio diretto e la ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri di guerra feriti o malati (3 articoli); - il regolamento concernente le commissioni sanitarie miste, composte da un membro della potenza detentrice e da due membri di paese neutrale, nominati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, con il gradimento da parte di entrambi i contendenti (14 articoli); - il regolamento relativo ai soccorsi collettivi da inviare ai prigionieri di guerrra (9 articoli); - una serie di allegati/stampati, che standardizzavano in sede . internazionale la parte burocratica, in ottemperanza ai vari articoli della convenzione (carta di identità per le persone che seguono le forze armate, cartolina di cattura dei prigionieri, cartolina e lettera di corrispondenza per i prigionieri , avviso di morte, certificato di rimpatrio); - il regolamento tipo (4 articoli) per i pagamenti inviati dai prigionieri di guerra nel Jorn paese. La Convenzione, ancora oggi in vigore, si applica: in caso di guerra dichiarata; in qualsiasi tipo di conflitto armato tra due o più Parti, anche se lo stato di guerra non è riconosciuto da una di esse; in caso di occupazione totale o parziale del territorio di una Parte contraente, anche senza resistenza militare. La convenzione vincola (art. 2) le potenze firmatarie, anche se la controparte non fa parte dei firmatari, nelle loro relazioni reciproche. In caso di conflitto non internazionale valgono le norme dell'articolo 3 comune, detto anche «miniconvenzione», che stabilisce le regole da applicare in ogni caso, e cioè: 1° che chi non partecipa alle ostilità , o è fuori combattimento, o ha deposto le armi, deve essere trattato con umanità; e 2° che i feriti ed i malati devono essere raccolti e curati. Laminiconvenzione (art. 3 comune) vieta in ogni tempo e luogo: le violenze contro la vita e l'integrità corporale (assassinio, mutilazioni, trattamenti crudeli, torture, supplizi), la cattura di ostaggi, gli oltraggi alla dignità personale (trattamenti umilianti e degradanti) e la condanna e le esecu?.joni senza il giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie riconosciute indispensabili dai popoli civili. Secondo l'art. 4 della Convenzione è prigioniero di guerra di diritto il personale catturato che rientri nelle seguenti categorie: - membri delle forze armate , di milizie e di corpi volontari; - membri di altre milizie o corpi volontari (compresi i movimenti di resistenza), ovunque operino purché: abbiano alla loro testa un capo responsabile, portino un segno distintivo fisso visibile a di-
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stanza, portino apertamente le armi, si attengano a11e leggi ed agli usi di guerra; - membri di forze armate regolari che dipendano da un governo non riconosciuto; - persone che seguano le forze armate senza farne direttamente parte, purchè munite di documenti di identificazione; - comandanti ed equipaggi della marina mercantile e della aviazione civile; - popolazione civile in «leva di massa»; - altre categorie speciali, come gli internati , ecc. La convenzione si applica a queste persone da quando cadono in potere del nemico fino alla liberazione ed al rimpatrio. Nei casi dubbi la decisione relativa allo «status» del prigioniero è di competenza dei tribunali. La Convenzione viene applicata con il concorso e sotto il controllo delle potenze protettrici. (art. 8) o di chi ne fa le veci (art. 10), come potenze neutrali, enti umanitari , CICR, ecc. A tale scopo le potenze protettrici si avvalgono di personale diplomatico o consolare, o di delegati scelti tra i cittadini di potenze neutrali, previo gradimento della potenza presso la quale svolgono la loro missione. La protezione generale dei prigionieri di guerra è assicurata da1lo Stato detentore, del quale sono in potere , che è responsabile anche del trattamento loro applicato. I prigionieri vanno in ogni caso trattati con umanità. Ogni atto illecito ed ogni omissione illecita costituisce infrazione grave alla convenzione e cioè crimine di guerra (art. 13). I prigionieri devono essere protetti da atti di violenza e di intimidazione, mutilazioni fisiche, sperimentazioni, insulti, pubblica curiosità e rappresaglie ed hanno diritto al rispetto della persona e dell'onore (art. 14). Per ciò che riguarda la prigionia, il prigioniero è tenuto a dichiarare solamente: cognome, nome, data di nascita, numero di matricola o equivalente, però, omettendo di segnalare il proprio grado sarà sempre in seguito trattato da militare di truppa. Tutti devono avere la carta di identità, o il tesserino, oppure la piastrina di riconoscimento. Il personale catturato in stato di shock deve essere trattato dal servizio sanitario. Possono essere ritirati armi, cavalli ., carte ed equipaggiamenti militari, ma devono essere lasciati al prigioniero (art.18) gli oggetti d'uso, l'elmetto, la maschera antigas e gli effetti personali per il nutrimento (ad eccezione del coltello) e per l'abbigliamento. Oggetti. preziosi e denaro gli possono essere ritirati dietro ricevuta. Dopo la cattura deve avvenire, nel più breve tempo possibile,
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il trasferimento in luogo protetto e distante dal combattimento per essere fuori pericolo, a meno dei feriti intrasportabili, che saranno trattati dal servizio di sanità. I trasferimenti devono avvenire con umanità, con sufficiente acqua, vitto, ecc., (art. 20) , e le soste nei campi di transito devono avere la durata più breve possibile. L'internamento deve avvenire in campi (art . 21) e non in penitenziari (art. 22) ed è possibile la messa in libertà sulla parola o su promessa. I campi e le sezioni di campo devono essere organizzati secondo la nazionalità, la lingua, le usanze e l'esercito di provenienza. Ai prigionieri di sesso femminile competono dormitori e servizi igienici separati. Il prigioniero non può essere tratte nuto in zone dove sia esposto al pericolo, o per mettere al riparo degli obiettivi militari. Nei campi sono prescritti i rifugi antiaerei ed è prevista la loro segnalizzazione visibile dall'alto con le scritte P.G. o P.W. e devono essere assicurati alloggio , vitto, igiene e cure, spacci di vendita di generi, ccc. (art. 22 e seguenti). Il personale sanitario e religioso catturato (art. 33) non è prigioniero di guerra , ma può essere trattenuto per assistere i prigionieri e dovrà continuare ad esercitare le proprie mansioni, secondo le leggi della potenza detentrice ed alle dipendenze dei suoi servizi competenti. Esistono per tale personale molte facilitazioni, come la visita ai prigionieri, l'accesso diretto alle autorità responsabili del campo, il non poter essere adibiti a nessun lavoro tranne quello d'istituto e la possibilità di scambio e rimpatrio guerra durante. l trasferimenti dei prigionieri. (art. 46-48) devono essere fatti con umanità e solo dopo la loro guarigione, o dopo essere stati messi in grado di trasportabilità per i feriti ed i malati , comunicando per tempo ai prigionieri, il loro nuovo indirizzo postale, per la informazione alle famiglie. Sono consentiti i lavori nel campo dell'agricoltura, dell'industria non militare, dei trasporti e della manutenzione, delle attività commerciali o artistiche, dei servizi domestici e dei servizi pubblici non militari, con condizioni, limiti, paghe, risorse pecuniarie e argomenti di carattere vario, stabiliti e precisati dalla Convenzione (art. da 49 a 68). Per ciò che si riferisce alle relazioni con l'estero ( art. da 67 a 77) hanno il diritto, entro 7 giorni dalla cattura, ad inviare una cartolina a casa ed una all'Agenzia Centrale dei Prigionieri di Guerra. Possono in seguito scrivere 2 lettere e 4 cartoline al mese (la pubblicazione italiana, già nel 1941, concedeva 4 lettere e 4 cartoline!) con possibili limitazioni per esigenze di censura. Vi è la possibilità di ricevere posta e pacchi in-
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dividuali ed aiuti collettivi, attraverso degli scambi concordati tra i belligeranti, o tramite le potenze protettrici, o attraverso gli organismi internazionali. Per ciò che riguarda documenti legali , procure, testamenti, ecc ., hanno diritto a trattamenti analoghi a quelli dei militari della potenza detentrice. Tale concetto e ra già completamente recepito dai regolamenti italiani precedenti. Per i feriti e malati gravi ed irricuperabili vi è la possibilità di rimpatrio diretto e di ospedalizzazione in paese neutrale. Le decisioni competono a commissioni sanitarie miste nominate fin dall'inizio del conflitto o a de cisioni sanitarie de lla potenza detentrice. La convenzione si occupa anche delle convenzioni per il rimpatrio dei prigionieri al termine delle ostilità, che deve avvenire il più celermente possibile e degli uffici di informazione e delle società di soccorso (art. 122-126). L'Agenzia Centrale di informazioni dovrà essere situata in un paese neutrale e sarà collegata con tutti gli uffici statali di informazione (uno per ogni stato). L'art. 127, che riguarda la diffusione stabilisce che essa deve essere fatta in tempo di pace ed in tempo di guerra, includendo lo studio della convenzione nei programmi di istruzione militare e, se possibile , civile degli stati aderenti. Le infrazioni gravi alla Convenzione sono riepilogate nell'art. 130 e costituiscono crimine di guerra. Esse sono: l'omicidio intenzionale, la tortura, i trattamenti disumani , gli esperimenti biologici, le gravi sofferenze provocate intenzionalmente, l'attentato alla integrità fisica o alla salute, il costringere i prigionieri a far servizio ne lle forze armate del ne mico e la privazione del diritto ad un regolare giudizio. In sintesi esse coprono tutte le nefandezze fatte nella seconda guerra mondiale contro l'uomo, nello stesso tempo prigioniero di guerra e vittima della guerra. Le sanzioni penali , che ogni stato dovrà decidere , si applicheranno sia a chi ordina il crimine di guerra sia a chi lo esegue (art. 129) Questo concetto, per precisione storica era già nettamente ed inequivocabilmente stabilito dal codice penale militare di guerra italiano fin dal 1859. In sintesi la convenzione rappresenta un notevole passo avanti, non solo per l'inserimento dei movimenti di resistenza tra i combattenti legittimi, ma anche nel campo della precisazione dei diritti e dei doveri, dei prigionieri e dei detentori, e nella definizione dei crimini di guerra per i trattamenti disumani nei confronti dei prigionieri. Mentre prima della guerra l'applicazione delle convenzioni internazionali ratificate era un fatto puramente nazionale, così come la loro
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diffusione e le conseguenti modalità applicative, dopo la guerra, e segnatamente dopo l'ingresso dell'Italia nella NATO, i regolamenti tendevano a divenire multinazionali, specie per ciò che si riferiva alle norme internazionali. Cioè gli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'alleanza divenivano oggetto di altri accordi internazionali tra i paesi membri della NATO, per la definizione di una linea comune di alleanza nel campo dell'applicazione. Può essere che questo sia uno dei motivi per cui spesso in Italia, che era abituata prima della guerra ad una diffusione quasi immediata degli accordi internazionali sottoscritti, specie tra i membri delle forze armate, vi fu un relativo ritardo, non solo nella diffusione dei testi delle nuove convenzioni internazionali, ma anche nella loro efficace traduzione in regolamenti, che dettassero le norme nazionali applicative di dettaglio. In sintesi vi fu una isteresi pesante nella diffusione delle norme, mentre per contro vi fu una rt:lativamente efficace partecipazione agli accordi internazionali successivi , tra i membri della NATO, per stabilire gli accordi internazionali che fissassero linee di comportamento comuni tra i membri dell'alleanza . Così nel mentre non vi fu nessuna pubblicazione ufficiale degli Stati Maggiori della Difesa e delle tre forze armate che diffondesse i testi delle convenzioni, vi furono dal 1951 ad oggi molte edizioni ( ciascuna delle quali ebbe spesso successive varianti) degli accordi di standardizzazione (STAGAG) tra i Paesi membri della NATO, che dettavano norme applicative standardizzate e comuni, in linea con i dettati delle convenzioni internazionali, circa il trattamento dei prigionieri di guerra, con specifico riferimento ai testi della Convenz10ne . Mi riferisco, ad esempio: allo Stanag 2033 , giunto ad oggi alla sua quinta edizione, che stabilisce le norme standardizzate che riguardano l'interrogatorio dei prigionieri di guerra; aJlo Stanag 2044, oggi alla quarta edizione con quarta variante, che riguarda le procedure per la detenzione dei prigionieri di guerra; alla Stanag 2070, oggi alla terza edizione, riguardante le procedure relative alle inumazioni di emergenza in tempo di guerra; allo stanag 2074, giunto alla sua quinta edizione , che riguarda addirittura il trattamento dei prigionieri di guerra nel corso di esercitazioni combinate; allo Stanag 2084, alla sua seconda edizione, riguardante il trattamento e lo sfruttamento dei materiali e dei documenti nemici catturati. Come si vede, un accordo internazionale a monte è seguito a valle da tutto un lavoro e da una cospicua catena di accordi internazionali tra le forze armate dei membri dell'alleanza, voi-
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ta non solo a dare concreta attuazione a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, ma anche a dettare norme standardizzate e comportamenti uniformi dei combattenti, nei confronti dei prigionieri catturati, da parte di tutti gli Stati membri dell'Alleanza. I testi di tali accordi intenazionali, sottoscritti successivamente dall'Italia con gli altri paesi membri della NATO, sono sempre stati , diramati molto tempestivamente dal massimo livello fino al livello di comando di battaglione ed unità equivalenti, per costituire norma comportamentale per i combattenti nazionali. Tali accordi NATO sono costantemente soggetti a critica , a vaglio, a miglioramenti e completamenti negli organismi militari degli stati membri , e la loro trasmissione avviene periodicamente, costantemente e con automatismo. Si tratta di norme che si perfezionano mano mano e che sono redatte costantemente con l'obiettivo altamente umanitario dell'osservanza delle Convenzioni . Se ciò vaie per la 3" Convenzione ài Ginevra del i 949, il discorso è molto più articolato per quanto riguarda i protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni del 1949, in quanto gli stessi non sono stàti ratificati da tutti i paesi membri dell'alleanza ed anche perchè, tra i Paesi dell'alleanza che li hanno ratificati, diverse (più o meno larghe , in senso umanitario, o più o me no restrittive, allo scopo di evitare dubbi ed incertezze nei combattenti) sono le interpretazioni che gli Stati danno a taluni articoli dei protocolli, segnatamente a quegli articoli che riguardano la definizione di combattente legittimo e , quindi, di colui che, se catturato, ha diritto al trattamento di prigioniero di guerra. In sintesi fino alla metà degli anni ottanta i paesi della NATO, e quindi anche l'Italia, hanno più o meno standardizzato tutto in materia di applicazione della Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra. Dalle prime ratifiche dei protocolli aggiuntivi di Ginevra del 1977 da parte dei paesi della NATO (l'Italia è stata il secondo paese della NATO a ratificarli), a seconda delle dichiarazioni interpretative e delle riserve presentate da ciascuno Stato all'atto del deposito degli strumenti di ratifica, si assiste ad un ritorno al fatto che ciascuno Stato fa per conto suo, e ritorna , in pratica, alle proprie tradizioni in tema di applicazione delle convenzioni. Ed in tale ottica, a mio avviso, deve essere interpretata non solo la pubblicazione 6420 del 1989, ma anche la recente «commissione», che ho ricevuto dallo SME, per il rifacimento di una pubblicazione riguardante il trattamento dei prigionieri di guerra, che fosse in linea con le convenzioni internazionali , non solo in caso di impiego in guerra delle
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forze armate, che speriamo non si verifichi mai più, ma anche in caso di impiego di forze armate nazionali come forze di pace al servizio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in missioni di pace autonome. Infatti, in tale ultimo caso, il trattamento di eventuali prigionieri di guerra che si dovessero catturate in azioni difensive, reagendo ad offese che, secondo il diritto internazionale, appaiono come illecite, diviene un fatto del tutto nazionale. Tra gli accordi di standardizzazione tra i paesi membri della NATO in precedenza citati, che hanno attinenza con il trattamento dei prigionieri di guerra, ha molto rilievo, a mio avviso, lo Stanag 2044 non solo per le disposizioni di dettaglio che fornisce in merito al trattamento del prigioniero nei tre momenti tipici della sua condizione (quello della cattura, quello dello sgombero o del transito attraverso le retrovie e quello della custodia nel campo di prigionia definitivo) ma anche per le definizioni che fornisce dei vari tipi di prigioniero, che non risultano dalle convenzioni internazionali. Le prescrizioni sulla cattura, sullo sgombero e sulla custodia dei prigionieri, sui documenti da compilare per ciascun prigioniero , sono molto dettagliate e sono in linea con il testo umanitario della convenzione. Le definizioni riportate nell'allegato dello Stanag sono molto chiarificatrici, istruttive e , nello stesso tempo, umanitarie. Esse stabiliscono che i disertori nemici siano considerati prigionieri . di guerra. Inoltre si stabilisce che il termine «trattamento particolare», a loro riservato, «significa un interrogatorio più approfondito di quello che potrebbe essere condotto in circostanze normali» . E precisa subito dopo che «i prigionieri di guerra in dissidio con il proprio paese , per cause politiche o altri motivi e le cui informazioni sono di tale valore per la NATO da giustificare un trattamento particolare, non devono essere privati di alcuno dei diritti loro concessi dalla Convenzione di Ginevra , relativa al trattamento dei prigionieri di guerra». Per «rinnegati» si intendono «i fuorusciti nemici dissidenti, per cause politiche o altri motivi , che non hanno diritto al trattamento previsto, nel presente accordo, per i Prigionieri di Guerra, e che sono in possesso di informazioni il cui valore potenziale per la NATO è sufficiente per giustificare un trattamento particolare.» ... «I rinnegati non devono essere privati di alcuno dei diritti loro concessi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo protezione dei civili in tempo di guerra» (4a Convenzione, del 12 agosto 1949). Come si vede il rispetto delle norme umanitarie stabilite dalle Con-
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venzioni di Ginevra del 1949 è assolutamente garantito in questi accordi particolari tra gli Stati membri della NATO. Un discorso a parte meriterebbero i protocolli aggiuntivi del 1977 alle convenzioni di Ginevra del 1949, ma in sostanza ne ho già fatto cenno nel 1° Capitolo del presente volume, trattando dei combattenti legittimi e del loro riconoscimento e mi riprometto di ritornarci del capitolo dedicato alla protezione dei civili.
Considerazioni finali sulla protezione dei prigionieri di guerra
Sono fermamente convinto di avere ampiamente dimostrato, nella disamina effettuata nel presente capitolo, essenzialmente i seguenti otto punti, a mio avviso fondamentali , per constatare la estrema civiltà e la grandissima correttezza in ogni tempo del combattente nazionale, per ciò che si riferisce al trattamento dei prigionieri di guerra. Il primo è il recepimento nei regolamenti e, più ancora che in essi,
nel sentimento dell'onore militare inculcato nel soldato italiano, di tutte le più civili norme che derivano dal così detto «diritto consuetudinario» dei conflitti armati, per quanto concerne il trattamento del prigioniero di guerra, fosse esso un combattente europeo, fosse esso un combattente legittimo di colore nelle guerre coloniali. Mentre i regolamenti sancivano principi umanitari, i codici penali miUtari di guerra italiani , hanno sempre sancito sia la responsahilità individuale dei crimini di guerra, sia severissime pene contro ogni forma generalizzata, individuale o collettiva, di sopraffazione e di abuso o, in generale, di mancanza del doveroso rispetto alla dignità della persona umana. Un secondo punto è la constatazione del primato italiano nel recepimento del Manuale di Oxford 1880, che anticipava di 19 anni le prime Convenzioni internazionali riguardanti i prigionieri di guerra, che non fossero feriti o malati. Il terzo punto è stata la verifica della anticipazione nei nostri regolamenti di servizio in guerra , e di disciplina in generale della guerra (tattica e logistica), di tutte le norme umanitarie, poi affermatesi in sede di convenzioni internazionali. Spessissimo i regolamenti nazionali hanno anticipato le norme internazionali di molti anni ; inoltre i dettati dei regolamenti sono sempre stati molto avanzati nel sanzionare norme molto umanitarie nel trattamento dei prigionieri di guerra. Il quarto punto è quello della immediata ricezione nei regolamenti nazionali delle norme provenienti dalle Convenzioni internazionaU.
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Già nel 1900 le Convenzioni dell' Aja del 1899 erano state ratificate e recepite prima del 1907 nei regolamenti nazionali. I dettati delle convenzioni IV e V dell'Aja del 1907 hanno rappresentato l'unica eccezione della nostra storia; ma tali convenzioni non hanno portato nessuna modifica innovativa rispetto alle convenzioni del 1899, già ratificate e recepite nei regolamenti, dal punto di vista sostanziale, e, quindi, la ratifica poteva essere omessa, come indicato nel testo della IV Convenzione 1907. Il quinto punto è la constatazione che in entrambe le guerre mondiali l'Italia si è presentata con dei regolamenti di assoluta avanguardia dal punto di vista umanitario, non solo perfettamente in linea con le norme dettate dalle convenzioni internazionali, ma anche spesso con prescrizioni molto più avanzate e più spinte in senso umanitario, specie per ciò che si riferisce al trattamento dei prigionieri in guerra. 11 sesto punto è stato quello della constatazione che la legge di guerra italiana del 1938 è stata una legge (ancora in vigore ai giorni nostri, per quanto non modificata dalle convenzioni internazionali ratificate successivamente) totalmente rispettosa di tutte le Convenzioni in. temazionali in vigore, ed anche anticipatrice di norme che saranno internazionalmente recepite solo nel dopoguerra, specie per ciò che riguarda il trattamento dei prigionieri di guerra e, come vedremo, delle popolazioni civili nei territori occupati dalle truppe italiane. Si è anche verificato come sia stata costante la partecipazione italiana nell'azione di spinta, in ambito internazionale, verso la sanzione di norme volte alla umanizzazione della guerra. Il settimo punto che mi premeva di mettere in evidenza era quello della applicazione in guerra delle regole internazionalmente accettate dall'Italia e recepite nei regolamenti. Credo di aver dato a sufficienza dei dati che mettessero in evidenza: da una parte l'ottimo comportamento italiano in una materia così delicata come è quella del trattamento dei prigionieri di guerra, nelle guerre in cui l'Italia fu protagonista; dall'altra le enormi sofferenze e le esperienze negative che il soldato italiano, facendo in ogni circostanza il proprio dovere, prigioniero di guerra dovette subire per cause che gli erano del tutto estranee; complessivamente, a parità di condizioni, dal punto di vista del diritto, la grande apertura ed umanità italiana nell'interpretare lo spirito umanitario delle norme internazionali. L'ottavo ed ultimo punto è quello della costanza della diffusione delle norme umanitarie tra i combattenti. Se questa costanza, per le cause indicate nel 1° Capitolo, ha avuto delle nette flessioni nel secondo
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dopoguerra, specie nel periodo degli anni cinquanta, sessanta e settanta, si è assistito negli anni ottanta ad un rifiorire delle norme umanitarie nei regolamenti, specie dell'Esercito, a conferma della lineaTità di una luminosa e qualificante trndizione. A dimostrazione conclusiva di questa mia affermazione, invece che dilungarmi sulla logorroica e continua serie di Stanag che si sono succeduti nel tempo, mi limiterò a verificare le norme oggi in vigore (solo le ultime e le più recenti). Comincerò, come sempre dalle pubblicazioni maggiori. La prima è il regolamento di disciplina in vigore attualmente che è quello del 1986 (Pubblicazione SMD - G - 002, dello Stato Maggiore della Difesa, «Regolamento di Disciplina Militare»). Tale regolamento è molto impor7 tante, sia perchè detta poche norme essenziali nell' art. 55 per i militari nazionali che dovessero trovaTsi nella condizione di prigionieri di guerra, sia perchè è il regolamento che, per convenzione internazionale, deve essere applicato nei confronti di eventuali prigionieri di guerra dell'Italia, che speriamo non ci siano mai più. Per i militari nazionali prigionieri di guerra il regolamento si limita a ricordare tre punti: «1. li militare prigioniero di guerra conserva lo status di militare ed è sempre soggetto alle leggi italiane, al presente regolamento cd alle convenzioni internazionali recepite dall'ordinamento italiano, delle cui norme è tenuto a chiedere l'applicazione nei suoi confronti.» «2. Il militare prigioniero di guerra deve rifiutarsi di comunicare al nemico notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalità ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare , strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola.» «3. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorità e le conseguenti responsabilità anche dopo la cattura. Il più elevato in grado o il più anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento , di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri di guerra. » I tre punti ricordati sono quelli tradizionali di tutti i regolamenti; infatti essi sintetizzano nella sostanza il contenuto degli articoli 61 e 62 del Regolamento di disciplina militare del 1964, che era il regolamento precedentemente in vigore. Al nemico prigioniero di guerra, al quale il regolamento deve essere applicato, viene garantito non solo il «processo» anche per le sanzio-
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nidi carattere disciplinare, con possibilità quindi di difesa e limitazione del libero arbitrio del detentore anche per le questioni di carattere disciplinare, ma anche l'uso degli organi di rappresentanza eletti con un ampliamento molto significativo dei dettati delle norme della convenzione del 1949. La seconda pubblicazione significativa da ricordare è decisamente una pubblicaizone classificata come minore. Ma è molto importante in quanto è l'unica pubblicazione dell'Esercito a grandissima diffusione, dato che ne è prevista la distribuzione individuale al singolo combattente. Si tratta della pubblicazione N. 1000/A/2 (Stato Maggiore dell'Esercito -111 Reparto - Ufficio Addestramento, «Manuale del Combattente», edizione 1988), alla cui redazione ho partecipato personalmente, per la parte riguardante il comportamento del militare in guerra. Il regolamento (para . 79») ricorda che «l'Italia in campo mondiale ha altissime tradizioni per quanto riguarda il corre tto comportamento in guerra del soldato italiano , che ha sempre brillato per umanità e civiltà.» Nel paragrafo 80, concernente il «decalogo del combattente» i punti che si riferiscono al trattame nto dei prigionieri di guerra sono i seguenti: «1. Comportati da soldato disciplinato. La disobbedienza alle leggi di guerra macchia la tua unità e te stesso e crea sofferenze inutili che, lungi dall'attenuare la volontà di battersi del nemico, lo spingono alla vendetta.» «4 . Non combattere più il nemico che si arrende o che è fuori combattimento. Raccoglilo, disarmalo e consegnalo al tuo superiore. Rispetta e proteggi i naufraghi del mare e dell'ana. «5. Tratta con umanità tutti i civili ed i nemici che si trovano in tuo potere. » «6. Raccogli e cura i feriti ed i malati amici , nemici e civili altermine dell'azione o, durante l'azione, solo se te lo ordina il tuo Comandante.» «7. Non prendere ostaggi e non fare mai atti di vendetta.» Il paragrafo 82 è interamente dedicato ai prigionieri di guerra e costituisce, in pratica, una sintesi ridotta all'essenziale , del testo della convenzione.
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«a. Il militare è tenuto a combattere fino all'estremo delle sue forze ed a lottare con tutti i suoi mezzi per non cadere nelle mani del nemico. Il legittimo combattente di uno Stato belligerante, caduto in potere del nemico: - ha diritto al trattamento di prigioniero di guerra previsto dalla III Convenzione di Ginevra del 1949 e dal Protocollo aggiuntivo del 1977; - è tenuto a dichiarare soltanto il proprio nome, cognome, grado e numero di matricola. Tali dati sono contenuti anche nel piastrino di riconoscimento che è tenuto a portare addosso . Per convenzione internazionale, nel campo di prigionia, dove sarà alloggiato, dovrà essere esposto, in lingua italiana, il testo della Convenzione internazionale che lo riguarda, perchè sia edotto dei propri diritti e dei propri doveri. Potrà essere visitato durante la prigionia da membri del Comitato Internazionale della Croce Rossa o di altre organizzazione di soccorso.» «b. Lo Statuto di prigioniero di guerra compete solo al combattente legittimo. Qualora una unità catturi combattenti nemici , che abbiano compiuto atti di ostilità contro personale nazionale, di caratteristiche dubbie (civili armati, civili frammischiati con militari, ecc.) deve trattarli ugualmente con umanità e curarli se feriti o ammalati. Tuttavia tali prigionieri vanno sgomberati a parte , separati dagli altri, e devono essere accompagnati da un rapporto di cattura da-redigere a cura dell' unità catturante, che metta il giudice militare italiano in condizione di stabilire lo statuto da attribuire agli stessi.» Il paragrafo 83 , ricorda al soldato i principali crimini di guerra, tra i quali figurano quelli contro i prigionieri di guerra. La pubblicazione 6420 (Stato Maggiore dell'Esercito - III Reparto - Ufficio Regolamenti, «Raccolta delle Convenzioni internazionali riguardanti la guerra terrestre», ed. 1989), che è una pubblicazione maggiore, riporta non solo il testo (traduzione ufficiale) della convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra dell'agosto 1949 e dei relativi allegati, ma anche i testi dei protocolli aggiuntivi e delle dichiarazioni internazionali fatte dall'Italia, all'atto del deposito internazionale degli strumenti di ratifica dei protocolli di Ginevra del 1977. Da ultimo deve essere citata la nuova pubblicazione, (nel 1989 in forma di «bozza di stampa»), riguardante i prigionieri di guerra (Stato Maggiore dell'Esercito - III Reparto - Ufficio Regolamenti , «Istruzioni
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concernenti i prigionieri di guerra nemici»), dato che non solo è già all'esame delle autorità militari competenti, ma è anche in via di sperimentazione presso la Scuola di Guerra. Tale pubblicazione, da me elaborata, ricalca, fin dove possibile , la logica della pubblicazione precedente, ed è stata elaborata tenendo presente la catena logistica in vigore, specie per ciò che si riferisce alle norme tecnico-amministrative. È chiaramente una pubblicazione, classificabile tra quelJe così dette «minori», però è una pubblicazione specifica riguardante la materia prigionieri di guerra e quindi , merita di essere citata. Anche perchè essa potrebbe essere applicata in caso di cattura di prigionieri di guerra da parte di forze armate nazionali che operino come contingenti di pace delle Nazioni Unite . Essa è in armonia con le riserve presentate dall'Italia all'atto del deposito della ratifica dei Protocolli aggiuntivi del 1977, ed è coerente con i dettati degli accordi standardizzati NATO, attualmente in vigore, che si riferiscono ai prigionieri di guerra nemici. Sotto taluni aspetti, come è ormai consolidata tradizione , la pubblicazione è più avanzata delle stesse convenzioni internazionali in vigore, ma i dettati sono stati presi dalla pubblicazione precedente del 1941. Nell'elaborare la pubblicazione, ho ritenuto opportuno mante nerli, in quanto fanno p arte della tradizione militare italiana, che è sempre stata più avanzata in termini di umanità di interpretazione dei dettati delle Convenzioni internazionali. Rinunciare ad essi avrebbe costituito, a mio avviso, un notevole passo indietro. Come si vede , in soli tre anni dal 1986 al 1989, vi sono ben quattro pubblicazioni, due maggiori e due minori, che contribuiscono non solo alla diffusione delle convenzioni internazionali ma anche alla specifica funzione di preparazione dei combattenti nazionali ad applicarle. E questa credo che sia la constatazione/conclusione migliore che io potessi fare su questo capitolo, anche per la serenità e per la consapevolezza del contributo personale che ho dato al1'1stituzione, costantemente nella mia vita, perchè ciò si verificasse.
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COMMISSJONE INTERHOGATIUCE DEI J\tlLITAJll NAZIONALI
HEDUCI DALLA PRIGIONIA DI GUERRA
Circolare Permanente Nr. 50
PRESCRIZIONI per l'interrogatorio dei militari nazionali reduci da prigionia di guerra
o l. Marr.o 1942 • XX. thlompo l
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CAPITOLO SEITIMO
LA PROTEZIONE DEI CIVILI
Generalità. - La condizione delle persone civili e dei beni civili negli usi di guerra consuetudinari e nei regolamenti militari italiani fino all'unità d'Italia. - La condizione dei civili nei regolamenti militari dell'Esercito italiano dall'unità d'Italia alla fine del XIX Secolo. - La protezione dei civili nel diritto internazionale dei conflitti armati fino alla 2a guerra mondiale compresa. - La protezione delle popolazioni civili nei territori occupati nei regolamenti militari italiani fino alla 2a guerra mondiale compresa. - La IV Conven zione di Ginevra del 1949, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. - La protezione dei. òvili nei Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle convenzioni di Ginevra del 1949. - La protezione dei civili nei regolamenti militari italiani del secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. - Considerazioni conclusive sulla protezione dei civili in tempo di guerra.
Generalità
In questo capitolo intendo verificare come i regolamenti militari nazionali italiani abbiano tutelato nel passato, e tutelino nel presente le popolazioni ed i beni civili, in tempo di guerra, e come e quando le norme, stabilite dalle convenzioni internazionali, siano state recepite nei regolamenti italiani e, di conseguenza, applicate dalle truppe. In questo particolare settore la materia è veramente vastissima e le disposizioni sono molto disperse, tanto che talvolta si è presi dallo sgomento, specie per il numero enorme di regolamenti in cui si trovano disposizioni applicative di dettaglio. La ricerca e la verifica è stata fatta in troppi regolamenti, la massa dei quali è decisamente di livello minore, ma taluni di questi, meriterebbero una trattazione approfondita anche per le norme particolari che dettano. Nel presente capitolo la verifica sarà effettuata quasi esclusivamente sui regolamenti "maggiori", e cioè sui regolamenti di servizio in guerra, sia nelle parti che riguardano il servizio delle truppe, sia nelle parti
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che riguardano l'organizzazione logistica ed il funzionamento dei servizi. Ma sarebbero molto interessanti, a questo proposito, anche i moltissimi regolamenti minori cioè i regolamenti che riguardano i singoli servizi, o anche le singole armi, come ad ese mpio l'Arma dei Carabinieri, che, avendo avuto da sempre, nell'a mbito delle Forze Armate, funzioni di polizia militare, ha sempre tra l'altro tutelato e garantito in tempo di guerra, specie nei territori occupati dalle forze armate nazionali o nelle così dette zone di combattimento, zone delle operazioni, ecc., la salvaguardia delle popolazioni nazionali e nemiche e la tutela dei loro beni, dai possibili abusi e soprusi da parte delle truppe. Mentre non vale la pena, a mio avviso, di soffermarsi a spiegare il perchè, in tempo di guerra, le popolazioni civili, sulle quali la guerra passa, sono "vittime della guerra", dato che ogni argomentazione mi sembrerebbe implicita , invece l'accenno ai tantissimi regolamenti minori è fondamentale. Il frazionamento delle disposizioni è enorme eriguarda tutti i servizi logistici. Ad esempio, per ciò che si riferisce al servizio di sanità, per ciò che riguarda la cura dei feriti e degli,ammalati civili, si trovano riferimenti: nei regolamenti di servizio in guerra ; nei regolamenti generali riguardanti il servizio di sanità in guerra nel suo complesso; nei regolamenti minori delle unità; nei regolamenti minori riguardanti l'istruzione del personale sanitario (ai diversi livelli: dai medici, agli aiutanti di sanità ed agli infermieri generici); nei regolamenti di commissariato, per quanto riguarda approvvigionamenti, incette , requisizioni, acquisti sul mercato di medicinali e di materiale sanitario; nei regolamenti di amministrazione, per ciò che riguarda i pagamenti; nei regolamenti relativi ai trasporti, al servizio idrico; nei regolamenti riguardanti le disinfezioni; ecc .. È evidente che in tal modo può divenire facile il perdersi o il ripetere disposizioni che più o meno sono sempre le stesse lungo i canali di discesa, in cui si danno le disposizioni di dettaglio agli esecutori, specie per ciò che si riferisce agli alloggiamenti delle truppe (presso civili), alla ubicazione degli ospedali e delle unità sanitarie e così via. È vero che tutti gli eserciti hanno la loro organizzazione sanitaria mobile di campagna; è altrettanto vero che sotto tenda o su un vagone ferroviario si possa fare quasi di tutto; però, è anche vero che Comandi ed Organi Sanitari, come gli ospedali, le farmacie, i magazzini, i convalescenziari, ecc., per quanto è possibile, in territorio nazionale ed in territorio occupato, si cerca di farli funzionare in infrastrutture. E ciò vale soprattutto e specialmente per le camere operatorie, per le sale di rico-
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vero e cura dei feriti e degli ammalati militari e civili. Ciò comporta requisizioni, specie in territorio occupato, in tutte le forme più svariate che le requisizioni possono assumere, dal semplice affitto, alle prestazioni d'opera, alla riserva per "uso militare", alle forme miste, all'approvvigionamento di generi disponibili sul mercato, alla fabbricazione su ordinazione, con tutte le casistiche e le difficoltà contrattuali ed amministrative, che richiedono specifiche competenze in materia. Pertanto, mi si perdoni se solo talvolta ed in modo sporadico andrò in qualche dettaglio, solo per dimostrare la precisione, la grande apertura, il senso umanitario, il cospicuo buon senso e senso pratico dei regolamenti italiani. Normalmente cercherò soltanto di seguire le grandi idee, i concetti generali del pensiero guida e solo le norme internazionali di maggior rilievo, per poi verificare il loro recepimento normalmente nei soli regolamenti maggiori nazionali. TI fine sarà quello di constatare in modo inoppugnabile la verità e la realtà: cioè il fatto che non solo tutte le norme, provenienti dal diritto internazionale, sono sempre state recepite nei regolamenti militari nazionali, ma anche il fatto, altrettanto significativo, che le norme aggiunte dai regolamenti il più delle volte limitano di fatto ancora di più il libero arbitrio del militare italiano, specie in territorio occupato, a tutto vantaggio di un trattamento equo, umanitario e giusto delle popolazioni civili, anche nella severità ed inflessibilità delle leggi di guerra. Occorre, in premessa, fare ancora una precisazione. Il concetto di popolazione civile e di bene civile sembra molto facile ed intuitivo. Ma nel diritto internazionale dei conflitti armati non vi è nulla di più fallace. Affermare che la popolazione civile è "l'insieme delle persone civili", come dicono le convenzioni in vigore, è facile ma è poco chiaro, se non si approfondisce il concetto di "persone civili". Oggi la nozione di persone civili la si ha solamente per i conflitti armati internazionali. In tali conflitti sono persone civili quelle persone fisiche che NON appartengono ad una delle seguenti categorie: - membri delle forze armate regolari, anche s~ _queste dipendono da un governo o da una autorità non riconosciuta dalla potenza belligerante avversaria; - membri di corpi volontari o di movimenti di resistenza; - popolazione civile che in una leva di massa ha preso spontaneamente le armi per resistere ad una invasione; - combattenti in generale. Forse, nel diritto internazionale dei conflitti armati, la nozione di
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bene civile è una nozione ancora più vaga, specie in Italia, dopo le dichiarazioni fatte dal nostro Paese all'atto del deposito degli strumenti di ratifica dei Protocolli di Ginevra del 1977. Infatti la definizione di bene di carattere civile, come già accennato nel corso del 1° volume, e una definizione che si trae in negativo , in quanto sono i beni che "non costituiscono obiettivo militare". Gli obiettivi militari, secondo l'art. 52 del I Protocollo di Ginevra del 1977, "sono i beni che per loro natura, ubicazione , destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare , e la cui distruzione totale o parziale , conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso" . È ovvio che i beni nemici sono costituiti dai beni di carattere militare e da quelli di carattere civile e, mentre è corretto che il belligeranté si appropri dei primi , secondo determinate regole, deve invece rispettare i secondi. In questo capitolo, pertanto, ci occuperemo della condizione e della protezione delle persone civili. con particolare riferimento a quelle dei territori occupati , e dei beni civili con l'avvertenza che, dati gli scopi dello studio che mi sono proposto all'inizio, le considerazioni saranno molto più polarizzate verso le persone che non verso le cose.
La condizione delle persone civili e dei beni civili negli usi di guerra consuetudinari e nei regolamenti militari piemontesi fino all'unità d'Italia
Ho già in precedenza affermato che le Lieber's Instructions del 1863 hanno rappresentato la sintesi più felice ed organica delle leggi e degli usi di guerra del loro tempo. Poichè esse apparvero più o meno contemporaneamente alla unificazione dell'Italia ne esaminerò il contenuto a conclusione di questo paragrafo, che ha lo scopo ambizioso di dimostrare come i regolamenti piemontesi "preunitari", che dal 1860 divennero regolamenti nazionali, ne anticipassero quasi tutti i contenuti umanitari e come i codici penali militari piemontesi punissero tutti quei delitti che oggi, comunemente, sono compresi nei crimini di guerra. Il "Regio editto penale militare" piemontese, del 27 agosto 1922, toglieva ai militari il "privilegio (art. 6) di essere giudicati dai tribunali militari se "colpevoli di delitti atrocissimi" e tipici del tempo di guerra, come la grassazione accompagnata da uccisione, o da qualche barbaro trattamento, ed omicidio proditorio, ossia con tradimento, o circostanze aggravanti, di mandato veneficio, incendio, inondazione, e simili"
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Ai magistrati ordinari erano (art. 7) "pure riservati, benchè commessi da militari, il furto di cose sacre commesso in luogo sacro, o destinato alla custodia di esse, come anche di cose semplicemente destinate, e dedicate al Culto divino, commesso in luogo sacro". Il regolamento di servizio per le truppe in campagna del 1833 era piuttosto laconico, perchè quasi sempre rinviava per i reati ai codici e alle leggi penali. I generali (art. 23) erano "mallevadori per le truppe al comando loro affidate, della piena esecuzione dei vigenti regolamenti" e, di conseguenza i diretti responsabili del comportamento in guerra dello loro truppe. Allo stesso modo, ciascun ufficiale rispondeva al diretto superiore del comportamento dei propri uomini. In ogni caso (art. 281) per ciò che si riferiva alla disciplina "il comandante di un quartiere farà osservare esattamente le regole della più stretta disciplina; ed impedirà per quanto possa, che sia recato danno agli abitatori e nella persona e nella roba" . I comandanti dei distaccamenti ( unità inferiori ad reggimento) "resteranno soli mallevadori pel contegno, il servizio, la disciplina della truppa" (art. 522) e, tra i loro compiti, specie se costituivano retroguardia, vi era quello di "radunare e spingere gli uomini sbrancati, arrestare i depredatori" , ecc. Nel caso in cui un distaccamento in marcia "venga a patir difetto di vettovaglie" "il comandante farà tolta di esse ne paesi per cui passerà" (art. 532), dando "ricevuta delle vettovaglie tolte alle autorità locali" ( art. 533) solo "negli Stati di Sua Maestà ed in quegli alleati". Era un fatto del tutto normale che "dove l'armata non abbia magazzini, ovvero questi difettino di vettovaglie, l'Intendente ed i commissari suaccennati, ciascuno nei paesi occupati dalle truppe cui saranno addetti , attende ranno, con l'approvazione del respettivo generale comandante, a far sì , che le autorità locali raccolgano e provvedano le derrate necessarie". Se era normale al tempo che gli eserciti in guerra vivessero della guerra, non era altrettanto normale che fossero necessarie tutte queste autorizzazioni che, come si vede , toglievano molto al libero arbitrio ed alla rapinosa condotta degli addetti, anche perchè il tutto avveniva tramite le autorità locali (art. 581). Sono interessanti anche le disposizioni per i "foraggiamenti" che (art. 615) "sono spedizioni di truppe a procacciarsi, sulla faccia dei luoghi, il foraggio occorrente", per i cavalli. Anche i foraggiamenti erano strettamente regolamentati: si foraggiava a partire da dove si poteva ,
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vicino al nemico, per retrocedere man mano verso l'armata. "Sarà fatto espresso divieto a bass'uffiziali e soldati, ai vivandieri, servitori, bagaglioni ed altri di andare privatamente a foraggio". "I contravventori saranno puniti come predoni" (art. 620). "La truppa mandata per far legna, si guarderà dall'abbattere piante fruttifere, piante d'alto fusto, e così dal servirsi per tal uso delle travi, assi ed altre cose più necessarie per gli usi domestici degli abitatori" (art. 621). Nel merito delle salvaguardie ritornerò più esplicitamente trattando della protezione dei beni culturali, dato che ne fruivano principalmente speciali edifici, chiese, conventi, ecc., però era normale che fossero concesse anche a stabilimenti pubblici di interesse sia dell'armata sia delle popolazioni civili, come "magazzini, mulini, forni pubblici, case di posta", ecc. (art. 657). Il servizo di salvaguardia, se svolto da truppe, era affidato a "sergenti veterani di provata fede ed onestà" (art. 642), che potevano permanere anche fino alla venuta del nemico (art. 647) e che dovevano essere rispettati come "sentinelle" e che godevano delle "prerogative dei Carabinieri Reali" ( art. 651) tanto, che "i processi verbali da esse (truppe di salvaguardia o sentinelle) compilati avranno la stessa forza in giudizio che quelli fatti da quell'arma". Nelle misure di polizia generale , affidata ai Carabinieri Reali, vi erano molti articoli che interessavano la protezione delle persone civili "ancorchè nemiche" e dei beni civili. Infatti (art. 782), "il servizio proprio de' Carabinieri Reali all'armata sarà quello detto di polizia" e veniva fatto un particolare riferimento "spezialmente a quello delle salvaguardie". Come servizio di polizia i carabinieri dovevano (art. 783) "arrestare i saccheggiatori ed i predoni", "inseguire i delinquenti", "arre. starli e tradurli al luogo assegnato" ed "eseguire e far che si eseguiscano tutti gli ordini e le provvidenze dei generali intorno al buon governo dell'armata generalmente". "Nelle marce (art. 787) i Carabinieri Reali fiancheggeranno le colonne , e loro terran dietro, per arrestare i predatori, spingere avanti gli sbrancati, vegliare la polizia generale, ecc. Tra i "doveri speciali del comandante superiore e de' comandanti de' Carabinieri Reali" (art. 768), vi era quello di "proteggere" specialmente gli abitatori contro ogni atto violento che si commetta in loro danno, sì nella roba, sì nella persona" . "Nei casi di delitto infragrante , che porti pena afflittiva od infamatoria (art. 792), si recheranno subitamente sulla faccia de' luoghi; sequestreranno le carte o le cose che siano
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o possano essere corpi del delitto; e compileranno gli opportuni processi verbali". Tutte le "persone non militari che tengano dietro all'armata" erano sotto il controllo dei carabinieri; dovevano essere muniti di speciali documenti (art. 804), avevano l'obbligo di vestire una particolare uniforme, che non si confondesse con quella della milizia (art. 808), e, per poter seguire l'armata, (art. 805) dovevano "per tal effetto dar prova di onestà, buona condotta e delle proprie facoltà, e dichiarare ad un tempo la specie d'industria, cui intendono di applicare", pena l'arresto c l'allontanamento. Sì vede perciò la preoccupazione di non avere al seguito dell'armata vagabondi, grassatori, profittatori, ricettatori, "donne da partito", e così via. Il Sovrano vegliava anche sui buoni costumi dell'armata, tanto che tra i compiti dei carabinieri (art. 830) vi era anche quello di vegliare, . "come altresì di impedire che entrino nel campo od alloggiamento donne da partito, e di farn e le cacciare qualora sianvisi introdotte". Se la retroguardia era costituita da truppe, queste avevano compiti simili a quelli dei carabinieri, per ciò che si riferiva alla protezione degli abitanti, per l'arresto dei predoni e la loro consegna ai carabinieri o ai corpi rispettivi per la punizione (art. 894). Anche le truppe impiegate in compiti di guerriglia come partigiani (art. 956) dovevano comportarsi secondo "la disciplina più rigorosa". Il comandante di un distaccamento di partigiani doveva pretendere che "la sua gente" (art. 960) "abbia tal contegno da conciliarsi l'animo ed il favore degli abitatori , per assicurarsi i quali farà ogni poter suo". "Le cose predate dai partigiani resteranno proprie di essi, per quanto siano tolte alle truppe od al governo del nemico . Ove siano tolte agli abitatori, saranno restituite; e, non potendosi, saranno vendute a beneficio degli spedali. Il Comandante del distaccamento, e gli altri offiziali, occorrendo, saranno in questo caso severamente puniti" (art. 970). Nelle "disposizioni nel dar l'assalto", "il comandante d'assedio, prima che le truppe entrino neUa piazza, provvedrà per chè alcune scelte compagnie siano comandate a proteggere gli abitatori e le cose di loro proprietà, od impedire il sacco ed ogni atto violento che sia" (art. 1044). "Gli uffiziali poi di qualunque arma si adopreranno con ogni mezzo più efficace (potevano anche passare direttamente per le armi i saccheggiatori presi sul fatto che non desistessero), e faranno uso di ogni loro autorità, per mantener l'ordine e la disciplina più stretta". "Il comandante medesimo significherà coll'ordine alle truppe i luoghi che dovranno più particolarmente essere rispettati (art. 1046)".
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Tra questi oltre alle chiese agli ospedali ed ai monumenti figuravano gli ospizi per i vecchi, i collegi, i convitti , le case comunali, i forni , i magazzini , ecc .. "L'ordine predetto ricorderà sempre che i contravventori saranno arrestati, e giudicati da un consiglio di guerra, giuste le leggi militari", che erano come vedremo severissime. Tali leggi militari severissime venivano riprese nel "Codice penale militare per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna" del 1840, che tutelavano veramente le vittime civili della guerra, senza distinzione tra territorio nemico ed amico. Le pene erano molto severe (art. 246) per "il militare che nell 'esercizio delle proprie funzioni" "senza esservi astretto dal bisogno commetterà o permetterà che da altri si commettano violenze, od in altro modo eccederà i limiti dell'autorità statagli conferita" e per coloro che "abusando della loro autorità commetteranno mali trattamenti" . Tra i reati previsti vi era anche quello di "eccesso di difesa", commesso dalla Regia forza, (art. 281), a ulteriore dimostrazione della civiltà e della umanità dei dettati della legge . I reati di stupro e di libidine erano severamente puniti (art. 289 290 - 291 ). Dai "monasteri di religiose" , dalle "case destinate all'abitazione <li vedove o di figlie in educazione", in tempo di pace e di guerra, "in qualunque paese anche nemico" (art 294) , ... "poste sotto la speciale Nostra protezione", cioè sotto la protezione diretta del Sovrano, era bene che la truppa stesse ben lontana, dato che il solo pensare di entrarvi con l'insidia era reato e, se si fosse attentato "alla vita od all'onestà delle persone che vi sono ritirate", c'era il pericolo di essere passati per le armi. I furti, le appropriazioni indebite a danno dei civili erano severamente puniti (art. 297 e seguenti) ; per la rapina a danno degli abitanti vi era addirittura la pena di morte (art. 318), mentre "la carcere" e "le verghe" calavano sulle schiene dei colpevoli di "busca", anche in paese nemico. È molto consolante, ed anche indicativo dell'onore militare e dallo spirito umanitario delle leggi sulla protezione delle popolazioni civili, il fatto che nel 1840, si dava la pena di morte (art. 320) al "militare che in tempo di guerra, ancorchè in paese nemico, avrà volontariamente appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifizio, senza un ordine superiore, o senza esservi astretto dalla necessità di difendersi". Con la morte era anche punito "il militare che si farà lecito il saccheggio", se non espessamente ordinato (art. 321); tale morte sarà infamante, cioè con fucilazione alla schiena, se sarà stata fatta anche violenza alle persone.
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E le pene .sono analoghe per superiori che non intervengano, per istigatori al saccheggio e cosi via. Come si può notare, il saccheggio, a quel tempo, poteva anche "essere espressamente ordinato" ed in ciò si vede l'evoluzione dei codici successivi (1859-1869), che lo proibivano in ogni circostanza, inserendo il concetto del tutto nuovo della responsabilità individuale dei crimini di guerra. L'articolo relativo al saccheggio (321) è molto diffuso e dettagliato, e dimostra come il problema fosse all'attenzione dei comandanti e dei legislatori "Ove con un immediato esempio fosse possibile di porre un argine al reato, l'uffiziale dovra uccidere sul momento l'inferiore saccheggiante". "Il saccheggio, anche quando verrà ordinato, sarà sempre, sotto pena della morte passando per le armi, proibito nelle chiese, in tutti i luoghi sacri" , ovviamente nei monasteri di religiose, ecc., "come altresì in tutti i luoghi, a favore dei quali si saranno concesse salvaguardie, a termini del Regolamento di servizio delle truppe in campagna ... Il "Codice penale per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna" del 1859, al quale si è fatto cenno nel I volume , era la naturale evoluzione del codice precedente del 1840. È interessante il Libro II , "Disposizioni relative al tempo di guerra", che si riferiva alla dichiarazione e cessazione dello Stato di guerra, che avveniva no con Decreto Reale, ed alla conseguente applicazione delle leggi di guerra, e cioè della legge marziale, stabilendo il quando cd il come essa sarebbe entrata in vigore, sia per le truppe, sia per le popolazioni civili. Ho ritenuto di ricordare questo particolare per dimostrare come le leggi nazionali, e più in particolare quelle piemontesi , fossero complete e molto avanzate prima del 1863, data di pubblicazione delle Lieber's Instructions. Le pene sancite dal codice erano molto severe in caso di "incendio, devastazione, omicidio , ferite e percosse e dei reati contro le pubbliche autorità" (Parte l Libro 11, Capo II art. 232 e seguenti). Tra le opere di utilità militare e pubblica che erano protette figuravano anche, ed è un segno di nuovi tempi, le strade ferrate, gli acquedotti, i porti e così via oltre agli ospedali , le chiese, le opere d 'arte, ecc. Stupro, ratto, atti di libidine contro natura erano severamente puniti nel capitolo III del Libro II, mentre, nel capitolo IV, severissime pene erano inflitte in caso di rapina, saccheggio, imposizioni o prestazioni arbitrarie , busca, furto, truffe e frodi, specie se a danno~ popolazioni civili o di prigionieri di guerra (articoli da 255 a 265). L'evoluzione più notevole riguarda il saccheggio , che non può più essere ordinato, ma che diventa proibito in ogni circostanza.
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Infatti l'art. 256 è molto breve ed incisivo ed afferma che "il saccheggio è proibito; il militare che lo avrà ordinato, o che senz'ordine se ne fosse reso colpevole, sarà punito con la morte". Altri dettati r.eiativi alla protezione delle persone e dei beni civili si possono trovare nelle norme che regolavano il servizio nelle piazzeforti e nelle fortezze , però essi sembrano decisamente dei regolamenti minori rispetto al regolamento ed ai codici che sono stati esaminati. Per verificare come i regolamenti nazionali , piemontesi in particolare, fossero in materia umanitaria molto avanzati in campo mondiale occorre confrontarli con le Lieber's lnstructiorn, del 1863, che, a parere unanime degli sudiosi più eminenti, rappresentarono la sintesi più aggiornata, completa cd organica del loro tempo delle leggi e degli usi consuetudinari di guerra. Anche se i regolamenti italiani, come si è visto, non erano altrettanto lapidari cd organici dal punto di vista della trattazione della mah.:ria e le nonne dovevano essere ricercate un po' dappertutto, tra i regolamenti ed i codici penali, è indiscutibile che essi fossero altrettanto completi e spesso anche più avanzati in fatto di norme umanitarie. Vale la pena di condurre la verifica per articoli pertinenti (gli articoli citati successivamente , fino alla fine del paragrafo, sono quelli delle Lieber's Instructions): così sarà possibile dimostrare, in modo sicuro, la validità della tesi che intendo sostenere. Nel regolamento americano il territorio occupato era soggetto alla legge marziale dell'armata occupante, senza che fosse necessario un bando o un proclama (art. 1); mentre l'applicazione della legge marziale cessava solo in forza di un particolare proclama (art. 2) . La legge marziale sospendeva "le leggi comuni criminali e civili" dell'amministrazione e del governo, sostituendole con il governo dell'autorità militare, anche nel diritto di emanare leggi (art. 3). In Italia la legge marziale si applicava dalla proclamazione dello stato di guerra, dichiarato dal Sovrano ( o da un Comandante che sia sotto minaccia diretta del nemico in modo autonomo) e la sua applicazione durava per il tempo della guerra, la cui cessazione era anch'essa soggetta ad un Regio decreto. Ordinanze e bandi con forza di legge erano gli strumenti attraverso i quali la legge marziale si applicava. Il Comandante in capo americano poteva anche dichiarare (art. 3) che la legislazione civile e criminale in territorio occupato avrebbero continuato ad essere applicate in parte o per intero, come in tempo di pace, salvo altri ordini. Ciò rientrava in toto nelle così dette "facoltà di bando" del
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Comandante militare; sembrava, quindi, più una specificazione che non una""'norma. La legge marziale era l'esercizio dell'autorità militare, che "non doveva confondersi con l'oppressione militare", che era l'abuso del potere che viene conferito dalla legge (art. 4). "Poichè la legge marziale viene eseguita dalla forza militare, quelli che l'applicano devono rispettare rigorosamente, i principi della giustizia, dell'onore e dell'umanità, virtù che devono ornare il soldato a preferenza degli altri uomini, poichè egli è onnipossente armato, come è di fronte ad una popolazione inerme "(art. 4). Si trattava del concetto dell'onore militare che in ogni regolamento nazionale italiano ed in ogni codice penale militare nazionale, era stato in ogni tempo salvaguardato, sopra ogni altra cosa, al pari addirittura della fedeltà al Sovrano ed all'amore di Patria. Il regolamento americano "raccomandava" (art. 5) minore rigore, nella applicazione della legge marziale, nelle fortezze e nei territori occupati per intero e che non offrissero più resistenza, mentre il rigore doveva essere maggiore allorchè persistevano le ostilità; ma anche tale norma sembrava più un consiglio ed un suggerimento sul modo di regolarsi che non una norma vera e propria. L~ legge marziale si estendeva alle proprietà ed alle persone senza distinzione di nazionalità (art. 7) e conferiva all'occupante il diritto di esercitare le funzioni di polizia, di percepire le entrate pubbliche o le imposizioni che fossero state decretaté dal governo scacciato o dall'invasore e mirava ad assicurare "il sostentamento dell'armata", "la sua sicurezza ed il successo delle operazioni militari" (art. ·10). In tutto questo mi sembra che non vi siano delle differenze di rilievo rispetto ai regolamenti piemontesi. Per ciò che si riferiva ai "beni pubblici" del nemico, l'occupante aveva il diritto di impadronirsi delle casse pubbliche, dei beni mobili pubblici e di sequestrare a suo profitto tutte le rendite dei beni immobili che appartenevano al governo o alla nazione nemica (art. 31), fermo restando che la proprietà dei beni restava "vacante" fino al momento in cui la corìt}uista diveniva definitiva. Non erano considerati, propriétà pubbliche, e quindi dovevano essere salvaguardati, i beni delle chiese, degli ospedali, degli istituti di beneficenza, di educazione o di cultura, come le scuole, le università, le accademie, gli osservatori, i musei, gli istituti di carattere scientifico, ecc., anche se su di essi si potevano mettere delle imposizioni, e se tali beni si potessero usare a vantaggio del servizio pubblico (art. 34). An-
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che tali dettati, come si è visto, erano completamente recepiti dalla normativa nazionale. Gli Stati Uniti riconoscevano e proteggevano (art. 37) nei paesi occupati, "punendo rigorosamente" le infrazioni: "la religione e la morale"; "la proprietà privata" ; "le persone degli abitanti , specialmente le donne"; la "santità delle relazioni domestiche". Ciò però non doveva essere di ostacolo nè al diritto di alloggiare i soldati presso gli abitanti, nè al diritto all'uso militare di quanto potesse servire (case , campi, battelli, navi, chiese, ccc.). Le chiese , in particolare, molto spesso, come le stazioni ferroviarie, servivano come infermeria o come ospedale temporaneo delle armate. Ai proprietari veniva data una ricevuta al fine di un futuro indennizzo (art. 38). Anche in tali norme non si vedono sostanziali differenze con le norme italiane precedentemente illustrate. Le leggi "civili e criminali" preesistenti allo stato di occupazione avrebbero continuato ad essere vigenti nei territori occupati, salvo che non fosse diversamente stabilito dall'occupante (art. 6). Tcapi militari dell'armata di occupazione potevano pretendere dai magistrati e dagli impiegati civili dell'amministrazione del paese un giuramento di "obbedienza temporanea" o anche di "fedeltà al governo invasore" (art . 26) e potevano togliere l'incarico a coloro che si rifiutassero di farlo. Ma che il giuramento fosse fatto o meno, abitanti ed impiegati civili dovevano "stretta obbedienza" al vincitore , sotto pena di morte, finchè questi restava padrone del territorio. I funzionari civili che continuavano a svolgere le loro mansioni venivano pagati con le rendite pubbliche del territorio occupato (art. 39). Il comandante di un corpo di occupazione (art. 134) poteva chiedere ai funzionari , ed anche agli abitanti, le garanzie che ritenesse ne cessarie per la sicurezza delle truppe ai suoi ordini, e, se tali garanzie venivano rifiutate, poteva procedere all'arresto, all'internamento cd ~nche all'imprigionamento dei recalcitranti. In ogni caso , però, costringere i cittadini dello stato nemico a servire il governo vincitore, senza una dichiarazione di questi sulla ferma intenzione di tenersi il possesso del paese occupato, era considerata grave violazione delle leggi di guerra (art. 33). Molte di tali norme erano implicite nei regolamenti italiani ed altre erano molto frazionate c disperse nei regolamenti minori; tuttavia si può affermare che sostanzialmente si trattava di norme molto analoghe a quelle nazionali precedentemente illustrate. Per ciò che si riferiva alle leggi contro la schiavitù, l'art. 42 afferma-
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va che "la schiavitù che confonde l'idea di proprietà e di cosa coll'idea di personalità e umanità", esisteva solo a causa di leggi municipali o locali, mentre non era mai stata riconosciuta dalla legge naturale e dal diritto delle genti. Per tali motivi gli schiavi che fossero fuggiti da dove erano schiavi venivano subito liberati (art. 42) e posti sotto la protezione delle forze militari degli Stati Uniti (art. 43) . "La persona divenuta libera in nome delle leggi di guerra" veniva "posta di pieno diritto sotto la protezione del diritto internazionale", sia nei confronti dell'antico padrone, sia nei confronti dello stato che ammetteva la schiavitù (art. 43). Rappresaglie severissime erano minacciate dagli Stati Uniti nel caso che un nemico rendesse schiavo o vendesse come schiavo un soldato del loro esercito, Tale "delitto contro il diritto delle genti" (art. 58) era punito con la pena di morte. Come si vede si trattava di norme tipicamente "americane", dato che sul continente e uropeo non avrebbe avuto più alcun senso catturare delle popolazioni o dei combatte nti per farne degli schiavi, in quel periodo storico. Le convenzioni contro la schiavitù avevano già troppi anni! Erano proibiti (sotto pena di morte o con castighi adeguati alla gravità dei fatti - art. 44): le violenze commesse senza necessità contro gli abitanti del paese invaso; le distruzioni di proprietà non comandate da ufficiale con speciale incarico ; i furti ed il saccheggio, anche dopo un assalto; i rapimenti, le mutilazioni o le uccisioni di abitanti. I trasgressori sorpresi da un superiore a compiere tali atti potevano anche essere uccisi sul posto. I crimini previsti dalle leggi penali ordinarie (incendio, omicidio, mutilazione, percosse e ferite, furto a mano armata, furto di notte , furto con scasso, frode , falso, ratto, ecc.) se venivano commessi da un soldato in territorio nemico, contro gli abitanti del territorio stesso, venivano puniti con le stesse pene, come se fossero avvenuti nel territorio degli Stati Uniti , applicando, ogni qualvolta non fosse prevista la pena di morte , il massimo della pena (art. 47). Come si vede, si trattava di norme e di punizioni per i crimini sostanzialmente analoghe alle precedenti norme italiane.
La condizione dei civili nei regolamenti militari dell'Esercito italiano dall' Unità d'Italia alla fine del XIX Secolo Il «Regolamento di servizio per le truppe in campagna» del 1833 era destinato a rimanere valido fino al 1882, per i motivi che sono già
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stati ricordati nel corso dei precedenti capitoli, e per quanto non veniva modificato dai codici penali militari nel frattempo emanati, in sostituzione dei precedenti. Infatti, all'epoca dell'unificazione, nel travagliatissimo periodo che va dalla seconda alla terza guerra di indipendenza, l'assortimento nell'esercito nazionale dei militari provenienti dagli stati via via annessi e dalle formazioni di volontari, la loro integrazione nell'armata sarda, che diveniva Esercito Italiano, comportava la risoluzione di troppi problemi perchè si potesse anche pensare alla redazione di nuovi regolamenti . Vi era già il grande problema, per gran parte dei Quadri, di dimenticare la loro passata formazione professionale, specie per ciò che si riferiva ai regolamenti , per assimilare ed applicare i regolamenti piemontesi. Gli unici che conoscevano a fondo i regolamenti erano i Quadri piemontesi, che normalmente avevano il comando in guerra delle unità; se anche per loro tali regolamenti fossero di colpo cambiati il caos sarebbe stato ancora più grande. Ci furono molte discussioni per una rielaborazione dei regolamenti specie di servizio in guerra. Si pensò dapprima di esaminare tutti i regolamenti in vigore nei diversi stati italiani annessi, per poter prendere quanto di buono vi fosse stato in ciascuno di essi; prevalse poi una corrente di pensiero che superava ogni particolarismo regionale, preferendo una rielaborazione completa dei regolamenti impostata su quanto di meglio vi fosse dal punto di vista um anitario in campo internazionale. Tale impostazione dello Stato Maggiore e del Ministero della Guerra fu, tutto sommato, molto felice. Vedendola con il senno di poi, essa sembrava anche la più logica. Infatti , non si considerava ancora conclusa la unificazione italiana. Quello che si sperava e che si ipotizzava che fosse il futuro «territorio occupato» in una prossima guerra, altro non era se non terra considerata irredenta, nella quale risiedevano popolazioni che si sentivano come nazionali, e sulle quali sarebbe stato inconcepibile un trattamento contrario al diritto delle genti consuetudinariamente acquisito in ambito internazionale. Solo cosi si spiega la grande attenzione italiana alla Conferenza di Bruxelles del 1874, anche se da essa non sortì alcun accordo internazionale, che vincolasse il comportamento delle truppe in guerra. Veniva di conseguenza l'attiva partecipazione italiana alla redazione del «Manuale di Oxford» 1880 ed il suo recepimento nel regolamento del 1882. Prima però di accennare concretamente ai passi avanti fatti dai regolamenti nazionali, (in particolare dopo la pubblicazione del Manuale di Oxford 1880, che non rappresentava niente di più che un breviario di regole internazionalmente stabilite, «raccomandate» per l'introduzione
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nei regolamenti nazionali alla buona volontà degli stati) , è bene accennare al grande «Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia», del 1869, per ciò che si riferiva al trattamento dei civili in tempo di guerra. La grandezza di tale codice era dovuta non solo al fatto che esso era, finalmente e per la prima volta,un codice nazionale unico, ma soprattutto per il fatto che, come dice il Saredo nel presentarlo, i codici italiani si presentavano (quello dell'Esercito con quello per la Marina Militare) come «i più liberali ed i più progressivi d'Europa» nel loro campo. Il nuovo codice, a differenza <li quello del 1859, salvaguardava maggiormente i diritti dell'imputato, uniformava per quanto possibile le regole da applicare nell'ambito delle due forze armate e limitava novevolmente l'arbitrio dei Comandanti , per ciò che riguardava la «necessità di guerra», specie per ciò che si riferiva all'esercizio del diritto di rappresaglia. La responsabilità <lei reato e del crimine di guerra era una responsabilità individuale; era questa in fondo la migliore eredità che il nuovo codice potesse raccogliere dai codici precedenti . Gli articoli 37, 38 e 39 specificavano, confermando il codice precedente negli stessi articoli , che nel caso in cui più persone concorressero nella esecuzione di un reato, si individuassero gli «agenti principali» del reato in coloro che avessero ordinato o commissionato il reato , o indotto qualcuno a compierlo , o che avessero concorso direttamente alla esecuzione del reato, anche prestando un aiuto efficace. «Complici» erano coloro che avessero istigato al reato, o procurato i mezzi per compierlo, o che avessero aiutato o agevolato gli esecutori materiali del reato. Gli agenti principali erano soggetti alla pene ordinarie previste per il reato (art. 39), ma con la stessa pena sarebbero stati puniti i complici , quando la loro cooperazione fosse stata tale che «senza di essa il reato non sarebbe stato commesso». In ogni caso il più elevato in grado, fosse pure un semplice graduato o il militare più anziano investito di funzioni di comando, era comunque responsabile, se non avesse impiegato ogni possibile mezzo per impedire il reato (art. 40) . È evidente la grandissima importanza di un dettato di legge di tale tenore, ad esempio, in caso di saccheggio o di cattivi trattamenti a danno di popolazioni civili, non imposti dalla necessità di guerra o di autodifesa delle truppe. Circa l'applicazione delle pene non era prevista la condanna amorte per i minori di anni 18, ma maggiori di sedici anni, mentre per i reati anche gravissimi commessi da ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni le pene erano più miti (art. 52 e 53).
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Anche l'abuso di autorità da parte dei superiori , con passaggio a vie di fatto contro l'inferiore o il prigioniero di guerra era punito molto severamente, a meno che non si trattasse di legittima difesa di sè stessi o di altri, di ricondurre nelle file fuggiaschi , di frenare ammutinamenti o rivolte o della necessità di impedire il saccheggio o la devastazione (art . 168). Molto severamente erano puniti anche gli abusi che i militari potessero commettere, quando erano alloggiati presso le popolazioni civili (art. 169 - 170 - 171). Per le disposizioni relative allo stato di guerra (Libro II) il codice comfermava i dettati precedenti del codice del 1859 e cioè che lo stato di guerra e la sua cessazione sarebbero stati dichiarati con un Decreto Reale (art. 243) , che avrebbe anche dichiarato il tempo e lo spazio di applicazione delle leggi relative allo stato di guerra, cioè l'applicazione della legge marziale (art. 244). Un territorio poteva essere posto in stato di guerra anche dal Comandante territoriale sul posto, a seconda della minaccia da parte del nemico (art. 245 - 246). Tale dichiarazione consentiva all'autorità militare di emanare bandi con forza di legge, nell'ambito del territorio di giurisdizione (art. 281), e di applicare nello stesso la legge marziale . Per ciò che si riferiva a incendio, devastazione, omicidio, ferite e percosse, maltrattamenti o reati contro le pubbliche autorità, le pene inflitte ai militari colpevoli erano molto severe, fino alla pena di morte, in territorio nazionale o nemico , se i fatti erano commessi volontariamente, senza ordini superiori o senza un motivo militare o di difesa personale. Allo stesso modo erano severamente puniti, come nel precedente codice, lo stupro, il ratto , gli atti di libidine contro natura , la grassazione, la rapina, le imposizioni o prestazioni arbitrarie, la busca, il furto, le truffe e le frodi a danno delle popolazioni civili, che erano tutelate sia nella persona, sia nei loro beni (Capitolo Il - III e IV del Libro II). In particolare, come nel codice precedente, il saccheggio era in ogni caso proibito (art. 270). «li militare che lo avrà ordinato o che senz'ordine se ne sarà reso colpevole, sarà punito con la morte». 11 furto ai danni di civili era sempre punito in modo esemplare, ma, costituiva aggravante, il fatto che il furto fosse consumato ai danni di quei civili dai quali si riceveva alloggio o ospitalità, fossero essi anche i servi di casa, in territorio amico o nemico (art. 281). In sintesi si può dire che i civili in territorio occupato dalle truppe del1'Esercito Italiano, purchè si comportassero come tali e cioè non par-
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tecipassero alla condotta delle ostilità, erano totalmente tutelati dalla legge nel rispetto della persona fisica, nel rispetto delle opinioni e culti e nel rispetto assoluto della proprietà, ferme restando le esigenze di guerra per l'uso delle cose e dei beni, che potessero servire alla sicurezza, o alla condotta delle operazioni dell'Esercito, sia in territorio nazionale, sia in territorio occupato. Se il «Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia» era di per sé stesso «il più avanzato e liberale d'Europa» in materia di diritto umanitario e di protezione delle popolazioni civili, nazionali e non, in tempo di guerra, il documento internazionale, destinato a influenzare i regolamenti militari italiani di servizio in guerra, fu il manuale adottato ad Oxford nel 1880, che venne completamente recepito dal regolamento del 1882, al quale si è più volte accennato. In materia di protezione delle popolazioni civili tale manuale stabiliva (art. 1): che la guerra comportava atti di violenza solo tra le forze armate degli stati bellige ra11ti, e d11;: ùa tali atti avevano l'obbligo di astenersi tutti coloro che non facevano parte di una forza armata belligerante. In sostanza si faceva una netta distinzione tra individui membri. delle forze armate, che avevano il diritto di esercitare in guerra per conto dello stato la violenza, e gli altri cittadini dello stato. Richiamandosi alla dichiarazione di Pietroburgo del 1868, secondo la quale l'unico scopo legittimo che gli stati dovevano perseguire in guerra era l'indebolimento delle forze armate del nemico, ne discendeva che le leggi di guerra non riconoscevano ai belligeranti una libertà illimitata per ciò che riguarda l'impiego dei mezzi per nuocere al nemico. Bensì essi dovevano astenersi da ogni violenza inutile e da quaJunque azione sleale, ingiusta o tirannica (art. 4). Nessun territorio invaso poteva considerarsi acquisito e conquistato fino alla fine della guerra (art. 6) e , fino a quel momento , il potere sul territorio esercitato dall'occupante era un «potere di fatto», con le caratteristiche però della provvisorietà. Poichè la lotta doveva avvenire tra forze armate, era proibito di conseguenza maltrattare le popolazioni inoffensive (art. 7). Dovendo la lotta essere leale, era proibito l'uso di veleni , sotto qualsiasi forma, e l'uso sleale di mezzi di guerra o di segni distintivi internazionali (art. 8). Poichè bisognava astenersi da inutili rigori e crudeltà, era proibito impiegare armi capaci di causare sofferenze inutili o mali superflui, come proietti a schiacciamento ecc. , e di mutilare, uccidere o maltrattare il nemico fuori combattimento (art. 9). I civili che seguivano un'armata, senza farne parte , come i corri-
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spondenti di giornali, vivandieri, fornitori, ecc., non potevano essere trattenuti come prigionieri, se non per il tempo in cui tale eventualità fosse imposta dalla necessità militare (art 22). Gli scontri armati dovevano essere regolati dalla norma che voleva che ci si astenesse dai rigori inutili (art. 4) e , di conseguenza, era proibito: il saccheggio, anche nelle località prese d'assalto; la distruzione di proprietà pubbliche e private del nemico, se ciò non era imposto dalla necessità militare; l'attacco ed il bombardamento di località non difese (art. 32). Se nessuno contestava ai belligeranti il diritto di ricorrere al bombardamento contro fortezze o campi trincerati, considerazioni umanitarie esigevano che si procedesse a dei temperamenti a vantaggio delle popolazioni civili, degli ospedali , dei monumenti , ecc. , da cui discendeva per il comandante (salvo il caso di assalto a viva forza) il dovere di fare quanto era nelle sue possibilità per preavvisare le autorità locali, prim a di un bombardamento (art. 33). A ciò co rrispondeva il dovere dell'assediato di segnauzzare i luoghi da proteggere in modo ben visibile, e concordato precedentemente con l'assediante (art 34). Per il Manuale di Oxford un territorio era considerato occupato quando, a causa della sua invasione da parte del nemico, lo Stato al quale apparteneva, cessava di fatto di esercitarvi una autorità regolare e quando lo stato invasore si trovava ad essere il solo in grado di mantenervi l'ordine (art. 41). Per ciò che si riferiva al trattamento delle persone, in seguito al nuovo rapporto , che si instaurava per il cambio provvisorio di governo, l'autorità militare occupante aveva il dovere di informare, al più presto , gli abitanti dei poteri che essa veniva ad esercitare e su quale territorio , così come di prendere tutte le misure necessarie al ristabilimento dell'ordine e della vita pubblica (artt. 42 e 43). A tal fine si doveva, per quanto possibile , mantenere le leggi in vigore in tempo di pace (art. 44), mantenendo nelle loro funzioni, se possibile, funzionari e impiegati civili di ogni ordine, fermo restando il diritto dell'occupante di revocarli ed il diritto dei funzionari di dimettersi dalla loro carica. In ogni caso tçili funzionari sarebbero stati puniti per inadempienze e consegnati ai tribunali in caso di tradimento (art. 45). In casi di urgenza l'occupante poteva anche pretendere il concorso degli abitanti per provvedere alle necessità dell'amministrazione locale. Poichè l'occupazione non comportava un cambiamento di naziona~ lità per gli abitanti , ne conseguiva che la popolazione non poteva essere
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costretta a prestare giurame~to di fedeltà alla potenza nemica. Tuttavia atti ostili commessi dalla popolazione nei confronti dall'occupante sarebbero stati, in ogni caso, severamente puniti (art. 1). Anche se gli abitanti di un territorio occupato, che non si fossero sottomessi agli ordini dell'occupante, potevano essere costretti a farlo , tuttavia essi non potevano essere obbligati a compiere lavori connessi con operazioni militari di attacco o di difesa, nè a prendere parte ad operazioni militari contro il loro paese (art. 4) , pena la violazione delle leggi di guerra. Inoltre l'onore, il diritto di famiglia, la vita degli individui, così come le loro convinzioni religiose ed i loro culti, dovevano in ogni caso essere rispettati (art. 4). Le regole di condotta nei confronti dei beni erano anche esse piuttosto rigide e soggette a vincoli, ed occorreva fare una distinzione tra le proprietà pubbliche e le proprietà private. Anche se l'occupante si sostituiva di fatto allo stato nem ico nel governo dei territori invasi o occupati, esso non esercitava un potere assoluto. Finchè la sorte dei territori e ra in sospeso, cioè fino alla fine della guerra, l'occupa nte non era libero di disporre di quanto apparteneva allo stato nemico, nè poteva servirsene, entro certi limiti , per operazioni di guerra. L'occupante, infatti, poteva appropriarsi solo delle casse e dei valori esigibili di proprietà dello stato nemico , depositi di armi , magazzini militari e, in generale, delle proprietà dello stato, che fossero utili allo sforzo bellico (art. 50). Materiale ferroviario, battelli, telegrafi e cavi potevano solamente essere sequestrati per l'uso, ma la loro distruzione era proibita, a meno che non fosse imposta dalla necessità di guerra ( come si vede la «necessità di guerra» lasciava fare quasi tutto quello che era proibito dalle norme! La grandezza dei regolame nti italiani successivi è stata proprio quella di avere legato le mani contro gli abusi e gli arbitri, nella applicazione e nella invocazione della «necessità militare»!). L'occupante aveva facoltà solo di fare atti di amministrazione provvisoria circa gli immobili , gU edifici, i terreni agricoli, le foreste , ecc., di proprietà dello stato nemico (art. 6), con il dovere di salvaguardare e vegliare sul buon mantenimento di tali beni ( art 52), i beni dei comuni e quelli delle chiese, degli istituti di carità, d'istruzione, di arti e di scienze erano da considerarsi come beni privati ed erano protetti (art. 53) in quanto tali. Se i poteri dell'occupante erano limitati nei confronti dei beni dello
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stato nemico, a maggior ragione essi erano ancora più limitati nei confronti della proprietà privata , che doveva essere rispettata e non soggetta a confisca, se non per particolari esigenze o necessità militari (art. 54), e con adeguato rimborso per le prestazioni ricevute all'atto della pace. Infatti, potevano essere presi ed utilizzati dall'occupante i beni di società di trasporto, di telecomunicazioni , depositi di armi e di munizioni di privati (art. 55); l'occupante poteva anche procedere a requisizioni di beni dei Comuni o degli abitanti, «in rapporto alle necessità di guerra generalmente riconosciute, ed in proporzione con le risorse del paese», sempre con l'autorizzazione del Comandante del territorio occupato. Si potevano anche prelevare sui territori occupati delle contribuzioni in denaro, in via eccezionale e, sempre, con l'autorizzazione del Comandante della forza occupante. Veniva anche riportata la utopistica norma , della convenzione di Ginevra <lei 1864, di gravare di meno con le necessità di alloggio per i militari e di contribuzioni in denaro , n ei confronti di quegli abitanti che si fossero dimostrati zelanti e caritatevoli nei confronti dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna (art. 59), ma era evidentemente una norma che era riportata più per motivi di principio , che non per avere una speranza di pratico riscontro. La verifica che il Manuale di Oxford venne completamente recepito dal «Regolamento di Servizio in Guerra - Parte I - Servizio delle Truppe», più volte citato , del 1882, sarebbe molto lunga e complessa, poichè il regolamento si arti colava in ben quindici libri, suddivisi in capitoli. Mi limiterò, pertanto, a dare solo le indicazioni essenziali, lasciando agli specialisti oscuri e pedanti come me la verifica minuta sul regolamento. Fin dal «proemio» , il Re Umberto I faceva appello al «sentimento dell'onore e del dovere» e richiamava i propri soldati alla «generosità verso i vinti» , all' «osservanza del diritto delle genti», alla «fede nelle convenzioni internazionali» e al «rispetto della proprietà privata», poichè tali doti costituivano «il complemento delle qualità morali dell'esercito di una nazione civile». Ricordava anche che leggi della guerra non riconoscevano ai belligeranti «un potere illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico» e proibiva in modo assoluto: l'uso di veleni e di armi avvelenate; l'uso di proiettili capaci di causare mali superflui; l'uccisione a tradimento di «individui appartenenti alla nazione nemica»; tutti gli atti dannosi alle proprietà, o alle persone non giustificati dalle necessità di guerra ,
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«contemplati nel codice penale militare, quantunque commessi in paese nemico~>. I libri più interessanti del regolamento ai fini della verifica erano rappresentati: - dal Libro Il, che trattando della disciplina, ricordava la sua maggiore importanza in guerra, poichè essa era «espressione dell'alto sentimento di onoratezza militare» e che sarebbe stata il criterio col quale sarebbero stati giustificati gli «atti dei singoli e delle funzioni generali»; - dal libro IV, che trattava del servizio di sicurezza, senza lasciare spazio a trascuratezze ed improvvisazioni; - dal libro VII, che trattava degli accantonamenti. e che ricordava il rispetto della proprietà e della persona di coloro che ospitavano le truppe a causa della guerra. «Le truppe dovranno curare di mantenersi in buona armonia con gli abitanti e non accamperanno pretese di sorta oltre i limiti del prescritto. I Comandanti di Corpo e gli altri ufficiali sono in modo speciale responsabili della rigorosa osservanza di questa disposizione (art. 566)». Il servizio di polizia era affidato ai carabinieri (art. 568); - dal libro VIII sui «combattimenti» in cui si ricordava (art. 693) che «chi si dia al saccheggio ... , deve, quando un pronto esempio si renda indispensabile, essere passato per le armi dall'ufficiale presente o più vicino». Tale disposizione veniva ribadita nell'art. 702, mentre il 705 ricordava le immunità in combattimento dovute al servizio sanitario del nemico, che svolgeva la sua opera sul campo di battaglia; - dal libro IX riguardante i «distaccamenti ed i partiti», che, rifacendosi a11a guerra partigiana o per bande, ribadiva i dettati del regolamento del 1833 per ciò che si riferiva al comportamento nei confronti delle popolazioni civili e dei loro beni; - dal libro XI «Attacco e difesa delle fortezza» , che, trattando dei bombardamenti delle fortezze, che avevano il fine di «distruggere con i proietti in ogni maniera le abitazioni della guarnigione e dei cittadini, nello scopo di danneggiare, atterrire ed indurre alla resa» (art. 841), imponeva al Comandante delle forze attaccanti il dovere di avvertire le autorità della piazza prima di incominciare il bombardamento (art. 843). In tale prescrizione non figurava nessun calcolo legato alla necessità militare, con considerazioni sugli effetti di sorpresa, ecc .. Inoltre era prescritto di prendere «tutte le disposizioni necessarie per risparmiare, per quanto è possibile», gli ospedali militari e civili ed i luoghi dedicati al culto, alle scienze, ecc., come indicato nel manuale di
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Oxford. Si trattava di. un tipico esempio di norma nazionale molto vincolativa per i Comandanti, che non aveva riscontro neppure nei «desiderata» internazionali. Nelle condizioni da detta re nella resa di una fortezza nemica, il Comandante doveva sempre cercare di «soddisfare alle necessità delle sue truppe, alle esigenze della situazione ed ai doveri dell'umanità e del diritto delle genti»; - dal libro XII , dedicato ai Carabinieri Reali, nel quale venivano riassunte tutte le norme a tutela e protezione delle popolazioni civili, dei territori nazionali cd occupati dalle possibili angherie e maltrattamenti da parte dei militari del Regio Esercito; - dal libro Xlll, che si occupava delle convenzioni di guerra, in cui si prevedevano anche sospensioni d'armi a scopi umanitari ; - dal libro XIV, che, trattando delle «Requisizioni e contribuzioni», ricordava che esse in territorio nazionale o alleato «devono essere fatte nei soli casi di necessità», (art. 1164), mentre in paese nemico (art. 1165) esse «devono essere regolate con circospezione ed in proporzione dei mezzi e delle risorse del paese» . In ogni caso (art. 1167) «dalle prestazioni che si richiedono col mezzo di requisizioni, devono essere escluse quelle per le quali si verrebbe a costringere gli abitanti a prender parte ad operazioni di guerra contro il loro paese». L'art. 1166 anticipava anche norme che sarebbero state internazionalmente recepite solo dalle convenzioni dell' Aja del 1899, cioè diciassette anni dopo. Il cenno a «considerazioni morali» nella effettuazione delle requisizioni (che potevano essere «regolari» o «forzate») che veniva fatto nell'art. 1169 era veramente atipico in un regolamento militare di servizio in guerra e fa sicuramente onore all'Italia; - dal libro XV, che, trattando delle «prede belliche», ricordava e sanciva l'inviolabilità della proprietà privata , che non poteva giammai essere saccheggiata o sequestrata , salvo al solito, per il materiale bellico di proprietà privata , il materiale ferroviario , il naviglio, ccc., (art. 1119), e che stabiliva che, al pari della proprietà privata, dovevano essere considerati alcuni beni pubblici particolari come le chiese, i musei, le scuole, gli ospedali, ecc. I regolamenti di servizio in guerra del 1892-96 ribadivano i dettati precedenti e li ampliavano, tanto da anticipare completamente le norme che saranno sancite in sede internazionale dalle convenzioni dell' Aja del 1899; però avevano anche il difetto di polverizzare le istruzioni del 1882. Si può dire infatti che nel periodo che va dal 1892 al 1904 l'unico regolamento maggiore del 1882 si polverizzava in una ventina di pubblicazioni, alcune maggiori, altre minori.
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Tali pubblicazioni corrispondevano grosso modo ai servizi logistici, ed erano per materia, una per ciascun servizio, e spesso anche una per ciascuno dei capitoli più importanti della pubblicazione del servizio delle truppe, che ho appena ricordato. Il secolo si chiudeva con la produzione di questi regolamenti di validità indiscussa, ma più difficili per la lettura, in modo organico di tutte le norme in vigore. Merita un cenno consistente la sola pubblicazione maggiore «Ministero della Guerra - Regolamento di Servizio in Guerra, Parte I, Servizio delle Truppe» (6 marzo 1892 - Voghera Enrico Editore) per quanto essa anticipava delle convenzioni dell' Aja del 1899, ribadendo quasi completamente il regolamento del 1882. Essa veniva anche ripubblicata nel 1896, tre anni prima delle Convenzioni dcll'Aja, con pochissime modifiche. Per ciò che si riferisce alle pubblicazioni minori , darò solo un cenno a quelle di esse che mi sembrano più importanti e più ricche di prescrizioni, che hanno un riscontro internazionale, riservandomi, in sede di conclusioni finali di dare un cenno al problema della sicurezza interna riguardante lo stato d 'assedio. Il regolamento di servizio in guerra del 1892 riedito nel 1896 era , sotto certi aspetti , meno aperto del precedente e dal punto di vista del diritto umanitario era meno restrittivo, nel senso che legava meno le mani dei comandanti rispetto alprecedente, osservando però piu fedelmente, ed interpretando in senso più della «necessità militare» e meno umanitario, quanto derivava dal diritto consuetudinario dei conflitti armati. Poichè l'affermazione può sembrare oscura mi spiego con l'esempio del bombardamento di piazzeforti. Il Manuale di Oxford (art. 33) stabiliva l'obbligo (morale) per l'assediante di fare «quello che era possibile» per dare alle autorità della piazza assediata il preavviso di bombardamento, sempre che la necessità militare non avesse imposto altrimenti. Il regolamento italiano 1882 imponeva, «sic et simpliciter» al comandante nazionale assediante l'obbligo del preavviso di bombardamento alle autorità della piazza assediata (art. 843): era evidente una interpretazione italiana molto più avanzata ed umanitaria della proposta di dettato internazionale! Il regolamento italiano 1892 (ribadito nel 96) nell'art. 129 stabiliva che «prima. di cominciare il bombardamento se ne dà avviso al comandante della fortezza, quando la sorpresa non sia una condizione necessaria per la riuscita dell'operazione». Si trattava di un dettato che era molto più simile alle norme del manuale di Oxford,
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che non al regolamento italiano precedente; e che si avvicinava moltissimo a quello che prescriverà la convenzione internazionale dell' Aja del 1899. Se dal punto di vista della orribile realtà della guerra il dettato era un passo avanti verso il realismo, lo stesso dettato costituiva un passo indietro dal punto di vista della interpretazione umanitaria del regolamento, in quanto la sorpresa sarebbe stata quasi sempre una «necessità militare» e, di conseguenza, derivava il fatto che il preavviso di bombardamento poteva divenire un «optional di lusso» , o un dettato inutHe, perchè destinato a restare nella teoria e nell'utopia, per essere completamente vanificato nella pratica di guerra. Nel Capitolo dedicato agli usi di guerra, si affermava che «l'impiego della forza nella guerra tra popoli civili trova restrizione nei patti internazionali e negli usi di guerra» e che si aveva diritto di rappresaglia «contro un nemico che ad essi viene meno» (art. 124). Anche questa stesura delle norme era molto meno aperta del grande «proemio» del regolamento precedente, e si presentava molto più allineata ai dettali internazionali degli «usi consuetudinari». I «mezzi proscritti come barbari o sleali» erano glj stessi del regolamento precedente, anche se la formulazione era più dura (art. 125). «Lo stato di guerra comincia con la dichiarazione di guerra. Per ciò lo stato invaso senza dichiarazione di guerra ha il diritto di trattare i soldati nemici come individui che commettano una aggressione a mano armata» (art. 126). «La guerra è diretta contro le forze organizzate dell'esercito nemico e non contro i cittadini disarmati» ( art. 127) , da cui discendeva la distinzione tra belligeranti e non belligeranti. I «non belligeranti», «presi con le armi in mano, sono trattati secondo impongono le necessità di guerra», che era un bruttissimo modo di dire che , di essi, si poteva fare quello che si voleva. Per ciò che si riferiva ai diritti dell'occupante sul paese occupato, erano recepite e sintetizzate tutte le norme del manuale di Oxford, però sparivano dal regolamento tutte le particolarità, che davano adito ad interpretazioni più elastiche o più aperte in campo umanitario, del regolamento precedente, specie per ciò che riguardava le requisizioni, le misure di polizia e le norme di gestione del territorio occupato. In sostanza il regolamento faceva un passo indietro in quanto recepiva, in modo nudo e crudo, solo l'indispensabile degli usi di guerra consuetudinari in campo umanitario e dava la possibilità di un governo militare con il pugno di ferro sui territori occupati. Questo fu sicura-
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mente il frutto delle campagne coloniali effettuate , dato che della stretta non ci sarebbe stato bisogno se i territori occupati fossero stati rappresentati solo da terre italiane irredente e sotto il giogo dello straniero. Così si possono spiegare le secche norme seguenti contenute nell'art. 128 della pubblicazione, peraltro rispettosissime degli usi di guerra consolidati. «Diritti dell'occupante sul paese occupato. Tutte le proprietà pubbliche, mobili e immobili, passano in possesso dell'occupante. Le proprietà private sono in genere rispettate; tuttavia il materiale ferroviario e telegrafico, I battelli a vapore o altro naviglio, i depositi d'armi, di munizioni, di viveri e , in generale di materiali utili all'esercito, quand'anche appartenenti a privati , possono esser presi dall'occupante, salvo eventualmente a restituirli, o a darne indennità subito ovvero alla conclusione della pace. I beni consacrati al culto , alla carità alle arti e alle scienze, anche se appartenenti al governo nemico, sono rispettati». «In ogni caso l'occupante , costretto dalle necessità di guerra, ha facoltà di servirsi anche delle cose appartenenti a privati; donde la facoltà di far vivere le truppe sul paese, d'imporre contribuzioni di guerra , ecc.» . «L'occupante, avendo il carico di mantener l'ordine e di provvedere al funzionamento delle amministrazioni nel paese occupato , ha il diritto di riscuotere le imposte e le rendite. Può alle varie imposte sostituire una sola imposta diretta». «Le autorità del paese occupato hanno facoltà di ritirarsi dai loro uffici; ma fin che vi rimangono, debbono sottomettersi senza restrizioni al potere dell'occupante: comportandosi diversamente, fanno atto di ostilità e sono trattati secondo le necessità di guerra. Agli abitanti che si tengono neutrali si deve rispetto e protezione. Contro quelli che fanno atto di ostilità, si ha diritto di impiegare tutti i mezzi di repressione che si credono necessari. La repressione può essere individuale o collettiva; dev'essere pronta ed energica: contro le persone può assumere forma di presa in ostaggio, di arresto o anche di condanna a morte; contro gli averi, forma di sequestro, di ammenda o anche di distruzione. «L'occupante ha il diritto di richiedere dai funzionari civili e dagli abitanti tutte le garanzie che egli giudichi opportune per la sicurezza delle truppe». «La violazione di tali garanzie giustifica tutti i provvedimenti di rigore, quando la necessità di un esempio lo imponga». «I cittadini del paese occupato che trasmettono notizie al loro esercito sono trattati come spie».
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Tuttavia negli assedi e nei bombardamenti ci si preoccupava anche delle proprietà delle potenze neutrali, che potevano trovarsi in una piazza assediata. Infatti, l'art. 129 prescriveva che: «Le proprietà delle potenze neutre devono pure essere rispettate, quando vi sventoli la bandiera della nazione alla quale appartengono; a patto però che in nessun modo servano ad uso militare». Riguardano i civili anche le norme relative ai «saccardi», che oggi si chiamerebbero «sciacalli», cioè coloro «che s'aggirano sul campo di battaglia per predare i morti ed i feriti». Costoro «devono essere immediatamente ed inesorabilmente puniti, qualunque sia la loro nazione». Anche in tale enunciato trasparivano le esperienze delle guerre coloniali . I regolamenti minori sembrano meno aspri del regolamento di servizo in guerra e sono ricchi di norme riguardanti il trattamento dei civili , a livello più basso, piene di buon senso e di carica umanitaria anche se, spesso, erano ricolme di burocrazia, specie quelle riguardanti le norme amministrative. Mi riferisco alle pubblicazioni del Ministero della Guerra relative a: - <<Istruzioni per la Mobilitazione del Regio Esercito» - del 1° agosto 1889 e del 1° marzo 1893; - «Regolamento di Servizio in guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze - Servizio di cassa», del 20 maggio 1897; - «Regolamento di Servizio in Guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze - Norme Generali sul Servizio delle Intendenze» del 25 agosto 1899; - «Regolamento di Servizio in Guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze - Servizio dei Carabinieri Reali» del 25 agosto 1899, ricchissima di norme per ciò che riguarda il controllo delle truppe e la tutela delle popolazioni in territorio occupato; - «Regolamento di Servizio in Guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze - Servizio Telegrafico» del 5 marzo 1899; - «Regolamento di Servizio in Guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze - Servizio Veterinario» del 25 agosto 1899; - «Regolamento di Servizio in guerra - Parte Il - Serviziodelle Intendenze - Servizi di Commissariato» del 2 luglio 1903, molto interessante sotto l'ottica particolare degli approvvigionamenti e delle requisizioni in territorio occupato. In altri capitoli si è già accennato alle pubblicazioni relative al Servizio di Sanità militare, per ciò che si riferiva anche al trattamento dei feriti e dei malati nell'ambito delle popolazioni civili. Come ben si vede,
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si trattava di troppe norme, disperse in troppi regolamenti , dei quali il succo era rappresentato dalla suaccennata pubblicazione maggiore, che recepiva ed anticipava i testi delle convenzioni internazionali dell'Aja del 1899, ma nulla di più.
La protezione dei civili nel diriJto internazionale dei conflitti armati fino alla seconda guerra mondiale compresa Il titolo di questo paragrafo può sembrare molto pomposo, specie se lo si confronta con la squallida realtà degli accordi internazionali, volti a regolamentare la guerra terrestre. Nella pratica si potrebbe trattare solame nte della Convenzione dell'Aja del 1899, relativa alle leggi ed agli usi della guerra terrestre e dell'annesso Regolamento, dato che quello che fu sancito nella 2a Conferenza Internazionale della P ace nel 1907 a I' Aj a , nella IV Convenzione, non era altro che una ripetizione di concetti già sanciti e già recepiti in sede internazionale , alme no per l'Italia. La grande importanza della Convenzione dell'Aja del 1899, come prima sanzione internazionale di norme di diritto bellico e , soprattutto , come atto di nascita del diritto internazionale dei conflitti armati , per ciò che si riferiva alle leggi ed agli usi di guerra, è fuori di ogni discussione. Però, dopo il 1899 e fino al 1949, nu1la cambiava negli accordi internazionali e vi fu solo re gresso umanitario o , meglio, solo progresso nelle atrocità di guerra. Conferenze, tentativi, accordi internazionali di messa al bando della guerra ce ne furono anche troppi , mentre non si pervenne a nessun accordo internazionale volto a limitare gli aspetti peggiori della guerra, ad eccezione del solo Protocollo di Ginevra del 1925, che inte rdiceva in guerra l'uso delle armi batteriologiche e chimiche; ma, in fondo , anch'esso trovava i suoi precede nti nelle dichiarazioni dell'Aja del 1899, che si perdevano nel 1907. Pertanto, le norme internazionali firmate a l'Aja nel 1899 meritano un approfondimento particolare, in quanto, solamente ribadite nel 1907, esse costituirono, specie per ciò che si riferisce alla protezione delle persone e del beni civili in tempo di guerrà, la base del diritto internazionale dei conflitti armati fino al 1949. La Convenzione nella premessa, che ricapitolava i concetti che avevano guidato la stipula del trattato , si riferiva alle popolazioni civili ed alle loro sofferenze in guerra in numerose occasioni . La convenzio-
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ne, infatti, aveva lo scopo dichiarato di tracciare talune norme di comportamento destinate a limitare, restringere ed affievolire, per quanto possibile, i rigori ed i mali della guerra. La definizione e la trascrizione in regole internazionali degli usi di guerra consuetudinari era ispirata «dal desiderio di diminuire i mali della guerra, per quanto le necessità militari lo avrebbero consentito», al fine di regolare in generale non solo la condotta dei belligeranti nei loro rapporti tra di loro, ma anche la condotta nei confronti delle popolazioni civili vittime della guerra. Poichè ci si rendeva conto di non poter produrre una norma valida in tutte le circostanze di guerra, specie per quanto si riferiva ai conflitti armati non classificati come internazionali, veniva inserita la clausola di Martens, di cui si è già trattato, che era, nello stesso tempo, atto di fede ed un atto di umiltà. Era un atto di fede, in quanto affidava belligeranti e popolazioni civili, nei casi non regolamenlati e non regolamcntabili al tempo, alla salvaguardia ed all'impero «dei principi del diritto delle genti, come essi risultano dagli usi di guerra stabiliti tra nazioni civili, delle leggi dell'urna' e delle esigenze della pubblica coscienza». Era anche un atto di nità umiltà, in quanto ci si rendeva conto che moltissime situazioni di guerra e di violenza bellica non erano regolamentabili, né potevano essere regolamentate, soprattutto per ciò che si riferiva ai conflitti di carattere interno, che non avevano la caratteristica del conflitto internazionale. Il testo della convenzione, composto di soli cinque articoli, si preoccupava della diffusione della convenzione , e del regolamento annesso, tra i membri delle forze armate, cioè tra i combattenti, poichè erano essi gli agenti attraverso i quali gli Stati avrehbero esercitato la violenza bellica (art. 1) e conteneva la clausola SI OMNES, della quale si è già trattato nei capitoli precede nti (art. 2). Secondo tale clausola era obbligatorio attenersi al testo del «Regolamento riguardante le leggi e gli usi della guerra terrestre» solo in caso di guerra tra Stati che erano «Parte contraente» delle convenzioni; mentre tale obbligo cessava se alla guerra avessero partecipato altri Stati. In ogni modo, il Regolamento annesso alla Convenzione non dava una definizione né di popolazione civile, né di persona civile, nè di beni di carattere civile. Esso si limitava, nei primi tre articoli, a definire a chi dovesse essere attribuita la qualifica di «belligerante», cioè in sostanza chi fosse ed avesse diritto ad appellarsi «combattente legittimo». Era ovvio che gli altri combattenti, se c'erano , erano combattenti illegittimi, che non avevano diritto al trattamento di prigionieri di guerra.
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Stabiliva anche (art 3) che le forze armate «potevano essere costituite da combattenti e da non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, gli uni e gli altri avevano il diritto a] trattamento di prigionieri di guerra». Tra i combattenti legittimi erano comprese le popolazioni civili in leva di massa (art. 2) . I non combattenti, che facevano parte delle forze armate, di cui all'art. 3 erano costituiti evidentemente dal personale sanitario e religioso, per il quale si rinviava alla convenzione di Ginevra del 1864. (L'analoga convenzione IV del 1907, per il personale sanitario e religioso, rimandava alla Convenzione di Ginevra del 1906 che, nel frattempo, era intervenuta a integrare e modificare quella del 1864). In sostanza chi faceva parte de11e forze armate aveva la qualifica di belligerante e, come tale , e ra un combattente legittimo; altri combattenti sarebbero stati combattenti illegittimi; chi non era combattente faceva parte ùella popolazione civile .
Tuttavia vi erano dei civili del tutto particolari ( art. 13), rappresentati dagli «individui che seguono un esercito senza farne parte direttamente, quali i corrisponde nti di guerra e d i reporters di giornali , i vivandieri , i fornitori , ecc .. Costoro «se cadono in mano del nemico e questo ritiene utile di trattenerli, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, a condizione che siano muniti d'una legittimazione dell'autorità militare de ll'Esercito, che essi accompagnano». Per ciò che si rife riva alle ostilità e, più precisamente, ai mezzi per nuocere al nemico, agli assedi ed ai bombardamenti, la convenzione sanciva il fatto che i belligeranti non avevano un diritto illimitato nei riguardi della sce lta dei mezzi per nuocere al nemico (art. 22). Sanzionava, pertanto, il divieto di uso di veleni e di armi avvelenate, l'uso di armi, proiettili e materie idonee a causare mali supe rflui, l'uccisione o il ferimento proditori di individui appartenenti alla nazione nemica, la distruzione o il sequestro di proprietà nemiche non «imperiosamente imposti dalle necessità di guerra» (art. 23). Come ben si vede le novità, rispetto alla conferenza di Bruxelles del 1874, di cui si è trattato nel I volume, e rispetto al Manuale di Oxford 1880, erano veramente minime. Veniva sancito anche il divieto di attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni o edifici. non difesi (art. 25), da cui traeva origine il così detto istituto della «città aperta» , e veniva fatto obbligo al Comandante delle truppe attaccanti (salvo il caso di attacco in forze) di fare «quanto
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possibile» per preavvertire le autorità locali, in caso di bombardamento di città o fortezze difese dalle truppe (art. 26). Negli assedi e nei bombardamenti dovevano essere adottate tutte le misure necessarie per risparmiare «per quanto possibile» gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti, gli ospedali, ecc., a condizione che tali edifici non fossero usati a scopi militari e sancivano l'obbligo degli assediati di segnalizzare in modo ben visibile tali edifici e luoghi, comunicandoli all'assediante (art. 27), senza stabilire una segnaletica internazionale standardizzata. Era proibito il saccheggio (art. 47), anche in caso di città o località prese d'assalto (art. 28). In merito all'esercizio dell'autorità militare sul territorio dello stato nemico occupato (sezione III del Regolamento) le norme erano, piuttosto laconiche, tanto da far rimpiangere talvolta il manuale di Oxford, che dava delle disposizioni analoghe ma con spazi interpretativi più ampi in senso umanitario. Un territorio era considerato come «occupato» quando si trovava posto, di fatto, sotto l'autorità dell'esercito nemico (art. 42). In tale territorio l'occupante doveva prendere tutte le misure per ristabilire, assicurare e garantire l'ordine e la vita pubblica nel rispetto, finchè possibile, delle leggi in vigore in tale paese (art. 43) . Era vietato costringere la popolazione del territorio occupato a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio paese (art. 44) ed a prestare giuramento alla potenza nemica (art. 45). Nel territorio occupato dovevano essere rispettati l'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui, la proprietà privata, che non poteva essere confiscata, le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti (art. 46). L'occupante doveva occuparsi anche del prelevamento delle imposte, secondo le regole vigenti precedentemente, e provvedere all'amministrazione del territorio al posto del governo scalzato (art. 48) e poteva anche imporre altre contribuzioni, però sempre per i bisogni dell'amministrazione del territorio o dell'esercito che ivi risiedeva (art. 49). Tali contribuzioni non potevano essere decretate per punire le popolazioni per fatti «individuali» commessi a danno dell'occupante (art. 50), e dovevano sempre avvenire in virtù di un ordine scritto, che impegnasse la responsabilità del Comandante militare del territorio, e dietro rilascio di ricevuta ai contribuenti (art. 51). Erano possibili requisizioni in natura e servizi ai Comuni ed agli abitanti, ma solo per i bisogni dell'esercito di occupazione (art. 52). Tali requisizioni dovevano essere proporzionate alle risorse locali, per non
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affamare le popolazioni, e non comportare per le popolazioni l'obbligo di partecipare ad operazioni belliche contro il loro paese (art. 52). L'occupante poteva appropriarsi solo del numerario, dei fondi e dei valori esigibili appartenenti allo Stato nemico , dei suoi depositi di armi, munizioni, materiale bellico, mezzi di trasporto, magazzini , approvvigionamenti e di qualunque proprietà nemica che potesse servire in guerra. Materiale ferroviario , telegrafi, telefoni, naviglio vario, magazzini vari di materiale da guerra di proprietà privata, potevano essere ugualmente impiegati per lo sforzo bellico, rinviando il problema degli indennizzi all'atto della pace (art. 53). Edifici pubblici, immobili, foreste ed aziende agricole di proprietà dello Stato nemico, avrebbero visto l'occupante in posizione di amministratore e di usufruttuario, con doveri nel campo della salvaguardia del capitale e di una amministrazione conforme «alle regole dell'usufrutto», mentre i beni comunali e quelli degli stabilimenti dedicati ai culti, alla beneficienza, alì'istruzionc , alle arti, alle scienze, ecc., anche se di proprietà dello Stato, dovevano essere rispettati come proprietà privata (art. 56). Qualunque appropriazione, distruzione volontaria, o degradazione volontaria, di tali edifici e beni era vietata e doveva essere perseguita (art. 56). Come si vede la convenzione, ratificata dall'Italia il 4 settembre 1900, in fondo non portava nessun concetto nuovo rispetto al Manuale di Oxford 1880; forse era un Manuale di Oxford peggiorato, meno aperto a interpretazioni umanitarie in senso lato. Essa fu fondamentale dal punto di vista del progresso del diritto internazionale dei conflitti armati codificato, ma fu assolutamente irrilevante dal punto di vista delle norme da introdurre nei regolamenti militari nazionali di servizio in guerra. Infatti, tutte le norme che essa sanciva erano già introdotte nei regolamenti militari italiani di Servizio in Guerra da quasi vent'anni; tutti i crimini ed i reati che essa configurava erano già puniti (e molto severamente) dal nostro Codice penale militare di guerra da almeno trent'anni, se non di più. L'unica eccezione era rappresentata dal considerare come combattente legittimo una popolazione in leva di massa, cioè che prenda spontaneamente le armi per opporsi ad un esercito invasore. Il testo della Convenzione dell'Aja del 1899, che è stato appena illustrato nei suoi contenuti, si smembrava nella 2a Conferenza della Pace dell'Aja del 1907 in ben tre convenzioni: - Convenzione III, relativa all' «apertura delle ostilità»; - Convenzione IV, relativa alle «leggi ed agli usi della guerra terrestre»;
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- Convenzione V, relativa «ai diritti ed ai doveri delle potenze e delle persone neutrali in caso di guerra terrestre». Di queste, ai fini della guerra terrestre, era fondamentale solo la IV Convenzione del 1907. Infatti la III Convenzione relativa all'apertura delle ostilità sanciva (art. 1) una norma veramente sibillina: «Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità non debbano cominciare fra di loro, senza un avvertimento preventivo e non equivoco, che avrà sia la forma di una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionata». A mio parere, infatti, il riconoscere che le ostilità non debbano cominciare senza un avvertimento preventivo e non equivoco, non vuol certo dire esplicitamente che viene ad essere sanzionato, in sede internazionale, l'obbligo della dichiarazione di guerra, prima di dare inizio alJe ostilità. Esisteva internazionalmente un grave pericolo, denunciato fin d al 1892 dal regolamento <li servizio in guerra italiano nell'art. 126: «Lo stato di guerra comincia con la dichiarazione di guerra. Per ciò lo stato invaso senza dichiarazione di guerra, ha il diritto di trattare i soldati nemici come individui che commettano una aggressione a mano armata». Occorre dire, però, che il pericolo era più apparente che reale, in quanto l'applicazione del dettato del regolamento sarebbe stata contrari a non solo alla legge italiana del tempo , ma anche all'onore militare. I militari di tutto il mondo civile dell'epoca appartevevano ad una casta particolare, nella quale certi valori erano acquisiti da tutti. Non si poteva certo attribuire al soldato nemico una presunta mancanza internazionale del suo governo, ed, una volta catturato, passarlo per le armi come predone sarebbe stato non solo ripugnante , ma anche contrario a qualunque norma elementare di etica e di onore militare. In definitiva, a mio parere, la III Convenzione dell'Aja del 1907 non stabiliva quasi niente . La IV Convenzione 1907 ricalcava quella analoga del 1899, inserendo nel testo della Convenzione il concetto di equo indennizzo (art. 3), in caso di violazioni del regolamento sulle leggi e sugli usi di guerra, ed il concetto di responsabilità della Parte belligerante di tutti gli atti commessi dalle persone appartenenti alle sue forze armate (art. 3). Nel regolamento si parlava di «repressione penale», invece che di repressione generica, in caso di appropriazione distruzione e danneggiamento di beni protetti (art. 56), ma, come si vede i testi erano sostanzialmente analoghi, tanto da non richiedere né una nuova ratifica da parte italiana , né il rifacimento dei regolamenti militari nazionali.
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Nella V convenzione, relativa ai neutrali , confluivano invece tutte le norme del regolamento del 1899 che si riferivano all'internamento dei belligeranti sul territorio delle potenze neutrali ed alla cura nei paesi neutrali di belligeranti feriti ed ammalati. Con la 1" guerra mondiale cominciarono i bombardamenti de1le città e delle popolazioni civili, ma nel dopoguerra le norme internazionali non cambiarono in modo apprezzabile e significativo. Il manuale di Oxford per regolare la guerra aerea del 1922 restava nel mondo un'utopia e veniva recepito, solamente dalla legge di guerra italiana del 1938. Gli orrori della 2a guerra mondiale, in cui le popolazioni civili subirono di tutto, dal genocidio, alle deportazioni di massa ed in condizioni disumane, ai bombardamenti convenzionali e nucleari sulle città e sui beni , agli esperimenti scientifici più vergognosi, alle mutilazioni personali, alla mortificazione totale della dignità della persona umana, sono noti a tutti e da tali sofferenze ebbe origine la 4a Convenzione di Ginevra del 1949, che è quella che attualmente regola internazionalmente il comportamento delle truppe nei confronti delle popolazioni civili.
La protezione delle popolazioni civili nei territori occupati nei regolamenti militari italiani fino dall'inizio del XX secolo alla seconda guerra mondiale compresa Si è già visto come si era passati nei regolamenti italiani di servizio in guerra da una grandissima apertura umanitaria nel 1881-82, quando i regolamenti avevano recepito il Manuale di Oxford, a una normativa molto più rigida e scarna nei 1892-96 che accettava solo l'indispensabile o l'uso di guerra nudo e crudo, così come esso era comunemente accettato in ambito internazionale , anche se in modo consuetudinario. Si è anche constatato che quando la convenzione dell' Aja del 1899 venne sottoscritta dagli Stati, essa nella pratica non comportò neppure l'esigenza di una modifica dei regolame nti militari nazionali, in quanto tutte le norme accettate in sede internazionale erano già recepite dai nostri regolamenti, la maggior parte, addirittura, da oltre sessant'anni. Anche se la verifica del recepimento delle norme internazionali, come ho già detto, verrà effettuata solo sui regolamenti maggiori, non vorrei che si trascurasse l'importanza dei regolamenti minori. Il regolamento maggiore, infatti, era un regolamento che si adattava ai grandi livelli di comando e che dava le linee maestre di comportamento in guerra. Esso poteva, al limite, non essere neppure letto dal tenente o dal ca-
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pitano e restare ricordo degli studi militari fatti nelle Scuole di formazione dei Quadri. Il regolamento minore, che giungeva fino al soldato, era invece il pane quotidiano, era quello su cui si basava l'addestramento, era quello che dettava le norme spicciole, sia dottrinali, sia amministrative, sia addestrative. Già trattando della protezione dei feriti e dei malati, sono entrato nel merito di taluni regolamenti minori per dimostrare la loro completezza. È ovvio che un esame di tutti i regolamenti minori richiederebbe un trattato apposito, che è fuori dagli scopi di questa ricerca. Tuttavia ritengo, anche nel campo della protezione dei civili e dei loro beni, specie in territorio occupato, che sia doveroso talvolta entrare nel merito di un regolamento minore, per verificare la completezza dei dettati, per far capire quale tipo di norme un regolamento minore contenesse, e come in esso fossero recepiti ed attuati i dettati delle convenzioni internazionali. Per questa veri fica ho scelto di proposito un regolamento abbastanza disgraziato, sancito dal Sovrano il 2 luglio 1903, circa quattro anni dopo la firma italiana della convenzione dell'Aja, e 3 anni dopo la ratifica italiana della stessa convenzione. Si tratta della pubblicazione «Ministero della Guerra - Regolamento di Servizio in Guerra Parte II - Servizio delle Intendenze - Servizi di Commissariato» (editore Voghera) . La pubblicazione maggiore di riferimento era quella relativa al «Servizio in guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze», del 14 gennaio 1881, della quale specificava in particolare i servizi di commissariato, tenendo conto di tutto quanto riguardava tali servizi, che, a quel tempo, comprendevano il servizio di vettovagliamento, il servizio di cassa ed il servizio di vestiario ed equipaggiamento. È ovvio che la pubblicazione maggiore, così come la successiva convenzione internazionale, si limitava a dire: che la popolazione nemica in territorio occupato doveva essere rispettata e nella persona e nella proprietà dei beni; ma che, tuttavia, la «necessità militare» poteva imporre che, in territorio occupato, si procedesse a delle requisizioni o a contribuzioni di guerra per le esigenze dell'armata. Tali contribuzioni, secondo il diritto internazionale, si potevano riscuotere dietro ricevuta da pagare all'atto della pace. Tutto ciò che apparteneva al governo nemico, e che poteva servire alla guerra, costituiva la preda bellica. Questi scarni dettati di partenza trovavano nella pubblicazione minore tutte le modalità esucutive e cioè il come si doveva fare per attuare
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le norme generali precedenti. e tutte le prassi burocratiche ed amministrative. Ne derivava la possibilità di valutare come il cittadino nemico, in territorio cccupato, veniva tutelato nei suoi averi. Occupandoci solamente del servizio per i viveri i problemi erano veramente tanti . La carne era «in piedi»; si pensi perciò ai parchi buoi che seguivano l'armata. Si pensi ai foraggi, all'avena per i cavalli, alla paglia per le scuderie di cavalleria e artiglieria, a11a legna per i forni per panificare e per cuocere il rancio, dato che i carriaggi portavano solo le materie prime, alle esigenze di forni campali e permanenti, e così via. Inoltre vi erano dei viveri di riserva, ai quali si doveva far ricorso solo in caso disperato, o di combattimento. Le regole che guidavano il servizio erano regole molto pratiche e piene di buon senso, anche perchè tutto si spostava a cavallo o con carriaggi. Per i servizi di commissariato il criterio fondamentale era quello (art. 26) di «trarre partito dalle risorse locali come se nulla potesse giungere dagli stabilimenti retrostanti e , d'altra parte, assicurare i rifornimenti da tergo come se ogni risorsa locale avesse assolutamente a mancare». Inoltre doveva essere sforzo di tutti concorrere al buon funzionamento del servizio. Perciò mentre i comandanti di grande unità dovevano fare del loro meglio per agevolare i direttori ed i capi ufficio di commissariato, nello svolgere le loro mansioni, i comandanti di corpo avevano l'obbligo «di agevolare , in quanto è loro richiesto, l'alimentazione dei rispettivi uomini e quadrupedi in tutti i modi regolamentari di incetta ed anche di provvedervi di loro iniziativa, quando la situazione non consenta il normale funzionamento del servizio di commissariato». L'incetta delle risorse locali (art. 27) si faceva in due modi: «con le compere dirette dal commercio, ogni qualvolta ciò sia possibile, oppure con richiesta ai Comuni ogni qualvolta non si trovino le derrate presso privati fornitori o se ne richiedano prezzi superiori a quelli correnti». Come si vede la compera diretta era il modo normale di approvvigionarsi, mentre si ricorreva ai Comuni solo quando era rapinoso non l'esercito ma il venditore. A ogni divisione era data una «zona di alimentazione» (art . 28), allo scopo di evitare sovrapposizioni e di non spogliare in modo particolare una zona, suddividendo il carico di mantenimento dell'esercito. Le compere erano dirette dalle direzioni o dagli uffici di commissariato, che affiggevano degli avvisi di richiesta che specificavano lederrate occorrenti, la quantità ed il prezzo che si intendeva pagare.
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«Le robe comprate vengono sempre, anche in territorio nemico, pagate a pronta cassa» (art. 32). «li prezzo delle vettovaglie provvedute dai Comuni sarà stabilito da questi in base ai prezzi indicati dalla mercuriale del luogo, e il pagamento sarà fatto a pronta cassa» (art. 34). La contabilità era abbastanza complicata, quasi come quella di oggi, ma come si vede gli usi di guerra erano rispettati e la proprietà degli abitanti del territorio nemico era tutelata. L'atteggiamento dell'esercito era tutt'altro che rapinoso, tutto quanto veniva preso veniva anche adeguatamente pagato, non a prezzo imposto, ma secondo le leggi della domanda e dell'offerta ed i mercuriali correnti. Allo stesso modo si procedeva per i foraggi, la paglia , la legna, le farine, la carne da macello e così via. «Occorrendo tagli di legna si procederà come in una incetta, cercando evitare danni non necessari e operando possibilmente d'accordo colle autorità comunali» (art. 60). Nei magazzini si introducevano e si consumavano anche le «materie predate ed i doni», che «sono introdotti come sono» (art. 127). Si trattava del materiale proveniente dalla preda bellica, cioè da magazzini del nemico e non certo di cose predate alle popolazioni. 11 frequente richiamo ai doni è tipico del Risorgimento; era normale che i proprietari terrieri, specie delle regioni irredente , donassero viveri, foraggi, legna, in segno di giubilo, per l'arrivo dell'esercito italiano. Anche i doni erano pignolissimamente inventariati e gestiti amministrativamente. Meritano di essere trascritti gli articoli 208 e 209, che trattavano delle «contribuzioni di guerra», perchè costituivano la migliore dimostrazione di come una laconica norma internazionale trovasse esplicitazione e dettagli esecutivi nei regolamenti, specie in quelli minori. «2Ò8. Generalità - Le contribuzioni di guerra hanno per oggetto danaro. Possono essere di quattro specie, cioè: a) contribuzioni ordinate per ragioni politiche; b) contribuzioni ordinate per rifornire le casse militari; c) contribuzioni ordinate in sostituzione di prestazioni non fornite; d) contribuzioni inflitte per punizione». «Hanno facoltà di ordinare la riscossione di contribuzioni di guerra, il Comandante in capo, i Comandanti d'armata, di corpo d'armata e di divisione, ciascheduno però sotto la propria personale responsabilità».
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«Le operazioni da compiersi per la imposizione e riscossione delle contribuzioni sono affidate alla Intendenza Generale, all'Intendenza d'armata e anche alle direzioni ed agli uffici di commissariato». «Dal giorno della conclusione della pace non si possono più prelevare contribuzioni di guerra sul territorio nemico, né si può pretendere il pagamento delle contribuzioni arretrate». «In via normale l'esercito che occupa un paese nemico non vi preleva che le imposte esistenti stabilite a vantaggio dello Stato, e, possibilmente, nelle forme e secondo gli usi vigenti nel paese stesso e col concorso delle autorità locali». «Esso impiega siffatte riscossioni anche nelle spese di amministrazione del paese, nella misura in cui il governo di quello Stato vi era obbligato». «Non potendo conseguire la riscossione nelle usuali forme stabilite, il Comandante in capo può imporre al paese una contribuzione di guerra di entità equivalente alle imposte che vi nvre bbe dovuto riscuotere.» «Potranno, il Comandante in capo e i Comandanti d'armata, di corpo d'armata o di divisione, imporre una contribuzione in danaro ogni qualvolta un paese sottoposto a requisizione di viveri o di altri generi in natura dichiari, per malvolere , di non potervi soddisfare». «In tali casi la contribuzione in denaro potrà imporsi per una somma equivalente al valore dei generi che il paese avrebbe dovuto fornire». «Potranno altresì i Comandanti suddetti imporre, a titolo di punizione, un contributo in danaro al paese che avesse violato le leggi internazionali, a meno che non credano conveniente ricorrere ad altra pena». «209. Norme da seguirsi nella riscossione delle contribuzioni». «Per qualsiasi motivo sia stata imposta ad un paese una contribuzione di guerra, si curerà che la riscossione sia fatta col mezzo dell'autorià municipale alla quale, occorrendo, si presterà man forte». «In ogni caso si avvertirà che il riparto delle somme da pagarsi dai singoli abitanti venga fatto possibilmente in base ai registri delle imposte e in ragione delle tasse che ciascuno di essi è tenuto a pagare normalmente». «L'abitante che avrà ricoverato feriti , potrà essere dispensato a senso della convenzione di Ginevra, da una parte delle contribuzioni di guerra». «Ad operazione compiuta, sarà rilasciato all'autorità locale un documento, nel quale sarà espressamente citato l'ordine del generale che
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ordinò la contribuzione, il motivo che la promosse ed il valore della medesima». «La somma riscossa dovrà , in ogni caso , essere versata immediatamente nelle casse militari come provento casuale». Il regolamento si occupava anche delle Prede belliche (che erano tutto ciò che era previsto dall'art 134 del regolamento di Servizio in guerra, Parte I, e cioè tutto ciò che, appartenendo al governo nemico, poteva essere utilizzato ai fini della guerra) e dei compensi alle truppe che avevano effettuato la preda, quando tali compensi spettavano (articoli da 210 a 216) ed, infine, degli atti di procura, di consenso e di autorizzazione in tempo di guerra, la cui compilazione o registrazione era affidata agli ufficiali commissari. Da tale regolamento minore ne di scendevano altri due, ancora più dettagliati ed a livello più spicciolo e specifico, l'uno riguardante il «Servizio di Cassa» vero e proprio , e l'altro riguardante la «Istruzione sul servizio dell'Ufficiale al vettovagliamento» che dettavano ulteriormente, a livello più basso, norme applicative cd amministrative, che valessero a documentare e regolare tutta l'attività del settore. Ho ritenuto opportuno fare questo esempio perchè non si possa pensare che i regolamenti minori siano di minore importanza, ma solo per far vedere come una norma generica sancita da una convenzione internazionale, venisse recepita come tale nel regolamento maggiore e come poi, nel regolamento minore, fosse approfondita, dettagliata , integrata ed applicata, non solo con grande buon senso, ma anche con rettitudine e fedeltà al dettato internazionale, e, quasi sempre, mirando all'onestà, alla rettitudine, al buon nome dell'esercito, secondo i canoni, non scritti, ma presenti costantemente, dell'onore militare. Con l'esame di questa pubblicazione minore si è entrati più in profondità sul così detto ricorso degli eserciti alle risorse locali , sia. interritorio nazionale, che in territorio occupato. A ciò andrebbe aggiunta qualche notizia in merito alle requisizioni, specie per ciò che si riferisce ai cavalli , che erano il vero mezzo di locomozione dell'epoca degli eserciti in campagna, e degli stabili per alloggio di comandi e di truppe, per sistemazione di ospedali, magazzini, ecc .. Però non vi furono mai problemi in questo senso dato che in territorio nazionale vi è sempre stata la rete delle sedi stanziali dei reparti c degli edifici pubblici ed, interritorio occupato, si occupavano di diritto le caserme e gli stabili governativi abbandonati dal nemico, comprese le scuole, con necessità di relativamente modeste integrazioni, presso le popolazioni civili. Continuando la verifica sui soli regolamenti maggiori del recepi-
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mento delle norme internazionali, che per l'Italia rimarranno quelle del 1899, anche perchè quelle del 1907 erano identiche, il regolamento di servizio in guerra successivo a quello del 1892-96 fu il regolamento del 1912 (Pubblicazione N . 103, già citata, per la Parte I: Servizio delle Truppe; pubblicazione N. 111 , già citata, per la Parte I I: Servizi logistici - Servizio delle Intendenze e Servizi di I linea). La verifica è sufficiente che sia condotta sulla Parte I, che è quella che di norma contiene i dettati recepiti dalle convenzioni internazionali, in quanto la Parte II è sempre conseguente della prima. Le norme che riguardano la tutela dei civili sono riunite essenzialme nte nel Cap . I, riguardante la disciplina e nel capitolo VIII , riguardante gli usi dì guerra. Nel capitolo relativo alla disciplina sono interessanti , come sempre , le misure di polizia, affidate ai carabinieri, che hanno, tra l'altro lo scopo di (art. 5): far osservare dai militari le leggi, i regolamenti e le prescrizioni speciali emanate dai comandi; sorvegliare le p ersone non militari al seguito dell'esercito; prevenire e reprimere i reati, impedire l'opera dei predoni, «Di tutti i reati di cui vengono a conoscenza , i carabinieri reali procedono all 'accertamento ed alle indagini compilando i dovuti processi verbali , come praticasi in tempo di p ace dai militari delle stazioni . Quando la legge li autorizza, essi procedono anche all'arresto dei colpevoli» (art. 10). «Tutte le persone non militari addette all'esercito o al seguito de l medesimo, come lavoranti , vetturini o carrettieri , vivandieri, merciaioli , servitori e simili» (art. 18) devono essere muniti di documenti comprovanti e sono sotto il diretto controllo dei carabinieri. Per quanto si riferisce ai «predoni» (art. 26 e 377), «dopo un fatto d 'armi pa ttuglie di carabinieri perlustrano il campo ove ebbe luogo l'azione ed arrestano le persone che vi si aggirano con lo scopo di farebottino , non esitando a far loro fuoco addosso quando siavi tentativo di resistenza o di fuga». Erano confermate le salvaguardie concesse oltre che ad agenti diplomatici e consolari di potenze neutrali anche a pubblici stabilimenti di istruzione e beneficenza, opifici, luoghi sacri, conventi di donne, collegi femminili, ecc. , con le modalità già illustrate nel regolamento precedente. Per quanto riguardava gli u si di guerra riepilogati nel Capitolo VIII, si ricordava che le convenzioni internazionali in vigore, che rigu!1rdavano la guerra terrestre, erano raccolte in una apposita pubbli-
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cazione: «Raccolta delle Convenzioni Internazionali che riguardano la guerra». Si confermava il diritto di rappresaglia contro un nemico che venisse meno alle norme internazionali ( art. 367) ,.a.i proibiva l'uso di mezzi di guerra capaci di causare mali non necessari ed il saccheggio (art. 368). Si affermava il principio che «gli atti di distruzione, spesso imposti dalle necessità di guerra, non devono essere spinti oltre quanto esige lo scopo che si ha di mira» (art. 368). Veniva recepita tra i «combattenti legittimi» la popolazione civile in leva di massa (art. 370), ma se una guerra non fosse cominciata con una dichiarazione di guerra , si confermava il diritto di trattare i soldati nemici catturati «come individui che commettono una aggressione a mano armata» (art. 369) . I diritti dell'occupante sul paese occupato e rano riepilogati nell'art. 371: «Tutte le proprietà pubbliche , mobili e immobili, passano in possesso dell'occupante. Le proprietà private sono in genere rispettate; tuttavia il materiale ferroviario e telegrafico, i battelli a vapore o altro naviglio, gli areomobili , i depositi di armi, di munizioni , di viveri e, in generale, i materiali utili all'esercito, quand'anche appartenenti a privati, possono esser presi dall'occupante , con riserva di restituirli o di rimborsarne il prezzo, subito od alla consclusione della pace». «I beni consacrati al culto, alla carità, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti al governo nemico, sono rispettati». «In ogni caso l'occupante, costretto dalle necessità di guerra , ha facoltà di servirsi anche delle cose appartenenti a privati: donde la facoltà di far vivere le truppe sul paese, d'imporre contribuzioni di gue rra, ecc.». «L'occupante, avendo il carico di mante nere il buon ordine e di provvedere al funzionamento delle amministrazioni nel paese occupato, ha il diritto di riscuotere le imposte e le rendite. Può a11e varie imposte sostituire una sola imposta diretta». «Qualora l'occupante prelevi nel paese occupato altre contribuzioni in denaro oltre quelle che vi esistevano sotto il precedente governo, non potrà devolvere le somme ricavate se non ad usi relativi all'esercito o all'amministrazione del territorio occupato». «In ogni caso le contribuzioni non potranno essere percepite che in virtù di ordini scritti e sotto la responsa bilità del Comandante Supremo o di comandanti aventi autorità equivalente; la ripartizione delle contribuzioni. sarà fatta sulla base delle imposte preesistenti , e ai contribuenti dovrà esserne rilasciata regolare ricevuta».
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«Le autorità del paese occupato hanno facoltà di ritrarsi dai loro uffici; ma, fin che vi rimangono, debbono sottomettersi senza restrizioni. al potere dell'occupante; comportandosi diversamente, fanno atto di ostilità e sono trattati secondo le necessità di guerra». «Agli abitanti che si tengono neutrali si deve rispetto e protezione. Contro quelli che fanno atto di ostilità, si ha diritto di impiegare tutti i mezzi di repressione che si credono necessari. La repressione può essere individuale o collettiva; dev'essere pronta ed energica; contro le persone può assumere forma di presa in ostaggio, di arresto o anche di condanna a morte; contro gli averi, forma di sequestro, di ammenda o anche di distruzione». «L'occupante ha il diritto di richiedere dai funzionari civili e dagli abitanti tutte le garanzie che egli giudichi opportune per la sicurezza delle truppe. La violazione di tali garanzie giustifica tutti i provvedimenti di rigore, quando la necessità di un esempio lo imponga». «L'occupante non può forzare la popolazione di un territorio occupato a fornire in.formazioni sull'esercito che precedentemente occupava il territorio o circa i suoi mezzi di difesa, come non può costringerla a prestare giuramento di fedeltà». «L'occupante non può sottoporre ad alcuna pena collettiva, pecuniaria o altra, la popolazione del territorio occupato a causa di fatti individuali dei quali la popolazione non possa esser considerata solidalmente responsabile». «I cittadini del paese occupato che trasmettono notizie al loro esercito sono trattati come spie». Come si può ben notare tutte le norme di diritto internazionale sono perfettamente recepite. Però a differenza di altri regolamenti , che davano più spazio a interpretazioni umanitarie in senso lato, questo regolamento riporta sui territori occupati l'essenziale della norma internazionale , mentre invece i regolamenti minori sono più aperti. Per ciò che riguardava «assedi e bombardamenti» (art. 372) si ricordava il diritto dell'attaccante di impedire, se voleva, l'uscita dei non combattenti della piazza e l'uso di guerra di permettere l'uscita, in via normale, ai rappresentanti di potenze neutrali. Il preavviso di bombardamento al comandante della fortezza non era più obbligatorio, come in precedenza, ma veniva dato «quando la sorpresa non sia una condizione necessaria per la riuscita dell'operazione», dettato che vanificava nella pratica il dovere di preavviso di bombardamento. Il rispetto di ospedali, monumenti, ecc., era sancito, purchè non se ne facesse uso militare ed erano tutelate anche le proprietà delle potenze neutrali,
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purchè vi sventolasse la bandiera, ed a patto che non servissero a scopi militari. Per ciò che si riferiva ai giornalisti, il problema nella teoria veniva risolto dal regolamento in modo egregio (art. 378), che stabiliva che «nessun corrispondente di giornale, o di agenzia telegrafica, sotto verun pretesto, può essere autorizzato a seguire l'esercito», anche se poi la pratica era del tutto diversa. Di particolare interesse nella pubblicazione sono anche gli allegati, che fissavano i modelli per la salvaguardia, il salvacondotto, le carte di identità per i civili al seguito dell'esercito e le istruzioni per gli atti di morte, di nascita e per i testamenti in tempo di guerra. La Parte II di questa pubblicazione, relativa a11'organizzazione ed al funzionamento dei servizi, cioè la pubblicazione n. 111, veniva rielaborata nel 1915 e prendeva il numero di pubblicazione 150. Tale pubblicazione non conteneva norme significative, se non di carattere generale, relative allo sfruttamento delle risorse locali. La pubblicazione 150 abrogava e sostituiva anche quella relativa ai servizi di commissariato precedente , ma le norme che conteneva, per ciò che riguarda il servizio di commissariato, per le incette e le contribuzioni, erano analoghe ai dettati della pubblicazione precedente. Di particolare interesse in tale pubblicazione erano le norme dettate per il servizio delle tappe e per le requisizioni. Il «servizio delle tappe» era il servizio che regolava essenzialmente i trasporti e le catene di rifornimento dal paese verso l'esercito in operazioni e di sgombero dall'Esercito verso il paese. È veramente interessante, per vedere l'esercizio del potere militare dell'Esercito italiano in territorio occupato , esaminare quanto prescriveva tale regolamento di servizio in guerra, per ciò che riguardava l'impianto di un comando di tappa in territorio nemico, che equivaleva grosso modo ad un odierno comando di retrovie. Ovviamente limiterò l'esame agli stralci del regolamento che mi sembrano più interessanti. «Il comandante di tappa, giunto a destinazione, fa occupare dalle truppe che lo accompagnano il telegrafo, la posta, le casse pubbliche e gli stabilimenti governativi. Fa pure occupare i punti militarmente più importanti della località, stabilisce guardie agli ingressi del paese ed invia perlustrazioni fino a mezza tappa di distanza dall'abitato». «Indi proclama lo stato d'assedio (ritornerò sull'argomento nel capitolo finale) ed ordina il disarmo, prescrivendo agli abitanti di deporre entro un determinato periodo di tempo in locali opportunamente designati tutte le armi di cui fossero detentori. Vengono pure emanate di-
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sposizioni (con bandi ed ordinanze) per limitare la circolazione degli abitanti, l'apertura e la chiusura degli esercizi , per provvedere alla censura della stampa, all'illuminazione pubblica, ecc.» (art. 252). Come si vede il comando di tappa regolava tutta la vita pubblica nel territorio di giurisdizione, come se fosse un comando militare territoriale in zona di guerra. «Quando il comando di tappa s'impianta in territorio nemico, oltre ai provvedimenti di cui sopra ne verranno presi altri per assicurare il regolare svolgimento della vita cittadina». «Qualora le autorità amministrative continuino a funzionare , saranno lasciate in carica, esercitando però un'ingerenza diretta sopra di esse. Nel caso, invece, in cui tali autorità abbiano cessato di funzionare , sarà cura del comandante di tappa di ricostituirle o quanto meno di surrogarle con commissioni composte di notabili del luogo. Di dette autorità o commissioni il comandante di tappa si vale per redigere stati nominativi dei cittadini più ricchi od influenti, degli impiegati pubblici in carica al momento della occupazione, degli impiegati governativi fuori di servizio residenti nel luogo, ecc.» (art. 256). Il comando di tappa era quindi il vero gestore della vita pubblica nel territorio occupato. «Tanto in territorio nazionale quanto in territorio straniero il comandante di tappa, valendosi delle autorità locali e di ricognizioni fatte eseguire dai propri dipendenti, provvede a raccogliere dati statistici sulle risorse realmente ancora esistenti nella rispettiva zona di tappa (vettovaglie per uomini e quadrupedi, quadrupedi da soma e da tiro, veicoli di ogni genere, forni pubblici e privati, molini, farmacie, ospedali, stabilimenti industriali , sorgenti di energia elettrica od idraulica, pozzi , fontane , condutture d'acqua, materiali da costruzione, attrezzi da lavoro, ecc.). Fa inoltre compilare un ruolo deUe persone valide al lavoro e di quelle che esercitano professioni che potrebbero tornare utili all'esercito (medici , veterinari , farmacisti, infermieri, panettieri, macellai, ecc.)» (art. 257). Come si vede il Comando di Tappa faceva un vero e proprio inventario logistico ai fini di un eventuale impiego militare. Curava le possibilità di alloggio , gestiva gli alloggi, ne curava la gestione, specie per ciò che si riferiva anche ai prigionieri di guerra che venivano sgomberati (art. 258). «I locali chiusi per ricovero di uomini sono allestiti con paglia a terra e con l'occorrente per l'illuminazione e per cucinare. Altra paglia deve essere tenuta disponibile per gli accampamenti.» ... «I comandanti di tappa debbono mantenere l'ordine pubblico in tutto il territorio di pro-
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pria giurisdizione. In paese nemico assumono senz'altro la direzione del servizio di polizia. In territorio nazionale dove esistono autorità di pubblica sicurezza debbono mettersi in rapporto con esse ed esercitare un'influenza continua sulle loro decisioni; dove non ne esistono, i comandanti di tappa per il servizio di polizia si regolano come in territorio nemico, pur facendosi coadiuvare nel servizio dalle autorità comunali del luogo .» ... «Per quanto riguarda la polizia generale, il comandante di tappa deve fare rigorosamente sorvegliare gli esercizi pubblici, i forestieri (specialmente stranieri) che giungono nel luogo di tappa, la stampa locale ed, in paese nemico, anche i funzionari del cessato governo siano essi o pur no rimasti in carica.» «Rigorose misure di polizia debbono essere prese per tutto ciò che riflette l'igiene e la salute pubblica, specialmente in quelle località dove si agglomerano molti uomini e quadrupedi e si raccolgono numerosi malati e feriti» (art. 259). È ovvio che responsabilità di questo genere ricadevano normalmente su ufficiali superiori del Regio Esercito. Le requisizioni erano trattate nella pubblicazione, da pag. 219 a pag. 228, in una apposita appendice del regolamento. Per le requisizioni in territorio nazionale ed alleato la pubblicazione rinviava alle apposite leggi e disposizioni, mentre si limitava a trattare delle requisizioni in lerrilorio nemico. Le norme generali alle quali esse erano soggette erano in piena armonia con le norme di diritto internazionale ed erano quelle di seguito ricordate (pag. 219 - 220). «Ai comuni ed agli abitanti non si potranno richiedere generi in natura o prestazioni se non per i bisogni dell'esercito di occupazione. Le richieste dovranno essere proporzionate alle risorse del paese e di natura tale da non implicare per le popolazioni l'ohhligo di prender parte alle operazioni di guerra contro la loro patria». «Le requisizioni e leprestazioni non potranno essere richieste se non con l'autorizzazione del comandante delle truppe delle località occupate.» «Le robe requisite e le prestazioni avute finchè è possibile si pagheranno in contanti; in caso diverso, si rilascietà ricevuta, ed il pagamento delle somme dovute sarà effettuato al più presto possibile.» «Le requisizioni possono essere regolari o forzate.» «Le requisizioni regolari sono fatte per mezzo delle autorità locali (di massima quelle comunali), le quali provvedono al riparto delle requisizioni nella propria circoscrizione, alla consegna delle derrate o dei materiali, e cosi pure a disciplinare le prestazioni personali.» «L'autorità militare esercita sulla esecuzione delle requisizioni una
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sorveglianza diretta, e deve, quando occorra, prestare assistenza alle predette autorità locali». «Quando per qualsiasi causa manchi il concorso delle autorità locali, o non vi sia tempo per richiederlo, l'ordine di requisizione viene intimato per mezzo di pubblici avvisi o anche direttamente al privato cittadino, che deve soddisfarlo.» «Quando per causa non giustificata, il comune od i privati cittadini non adempiono all'ordine suddetto, si procede senz'altro alla requisizione forzata, eseguendo la requisizione coi mezzi coattivi, a meno che l'autorità che ha ordinata la requisizione abbia facoltà di imporre una corrispondente contribuzione in danaro e creda opportuno di valersene.» Le requisizioni erano affidate normalmente a ufficiali commissari, o d'arma, che si avvalevano di truppe; seguivano una burocrazia rigidamente stabilita, che tutelava assolutamente le popolazioni da soprusi, angherie, violenze, furti , sottrazioni indebite, ecc .. Talvolta poteva essere usato dalle truppe anche il sistema di «alimentazione presso gli abitanti» e poichè tale sistema comportava, specie in territorio nemico, la coabitazione tra le truppe e gli abitanti, vale la pena di riportare le prescrizioni del regolamento in modo integrale: «Le truppe possono essere ripartite nelle case dei privati , ed a questi può essere imposto l'obbligo di somministrare ai militari, ed ai quadrupedi alloggiati il vitto giornaliero, od una parte di esso. I viveri per gli uomini possono essere richiesti anche crudi, ed in tal caso gU abitanti devono fornire eziandio gli utensili ed il combustibile per la cottura.» «L'alimentazione presso l'abitante può essere preferibile agli altri sistemi di requisizione quando si tratti di riparti o drappelli isolati in lontananza del nemico. » «Per i quadrupedi invece si deve preferire la requisizione dei foraggi e la loro distribuzione nei modi normali». «Nel caso di alimentazione delle truppe presso gli abitanti, la zona di alimentazione di ciascuna divisione viene suddivisa tra le brigate di fanteria o cavalleria, e gli altri riparti minori. I comandanti di brigata effettuano alla loro volta la suddivisione per reggimento, e così di seguito sino alla compagnia (squadrone o batteria). » «Il comandante di compagnia ripartisce gli uomini casa per casa, curando di far alloggiare possibilmente in uno stesso fabbricato o in un gruppo di case vicine gli uomini dei singoli riparti minori (plotoni e squadre) .» «I comandanti dei plotoni vigilano sulla regolarità delle prestazioni
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e sorvegliano affinchè i soldati non pretendono più di quello cui hanno diritto. Curano altresì che non siano recati danni alle proprietà dell'ospite e che sia mantenuta una condotta corretta verso le persone di casa.» «Nei limiti dell'equità saranno esonerati dal somministrare alloggio e vitto alle truppe gli abitanti che avranno in casa propria dei feriti.» «L'autorità militare deve preavvisare, se possibile, le autorità locali del numero di uomini e quadrupedi che devono essere alloggiati e vettovagliati, della composizione delle razioni viveri e foraggi da richiedersi, o dai generi equivalenti da somministrarsi, conformemente agli usi del paese.» «I detti preavvisi sono recapitati daJla cavalleria oppure ·d alle avanguardie, con le quali marceranno all'uopo ufficiali commissari o, in mancanza di essi, ufficiali di vettovagliamento.» «In lontananza del nemico l'alimentazione presso l'abitante può anche essere predispsta d'accordo con le autorità locali, per cura di ufficali commissari o di vettovagliamento inviati con conveniente scorta avanti a11c truppe ; ciò specialn1cnte quando si tratta di provvederè ad unità di forza considerevole.» «Si avrà in ogni caso l'avvertenza di far conoscere alle popolazioni che, nel caso di malvolere, l'autorità militare procederà severamente e prenderà colla forza neJle case dei colpevoli le vettovaglie non spontaneamente fornite.» Tralasciando i dettagli burocratico amministrativi secondo i quali le requisizioni dovevano essere fatte, e che sono molto ben precisati nel regolamento, occorre precisare che tali requisizioni riguardavano materiali, veicoli, navi, stabili, e tutto quanto potesse in qualunque modo essere utile all'esercito in operazioni. Per quanto si riferiva ai pagamenti, «nelle requisizioni regolari i prezzi da corrispondersi sono stabiliti daJle direzioni o dagli uffici di commissariato o, in mancanza di questi, dal comandante delle truppe, che direttamente le eseguisce , d'accordo con le autorità comunali o coi privati cittadini, sulla base deJle ultime mercuriali attendibili del luogo oppure dei prezzi normali correnti. Quando manchi l'accordo suddetto nelle requisizioni regolari, e sempre nelle requisizioni forzate, i prezzi sono stabiliti senz'altro dall'autorità militare sulla base predetta.» «Nel caso di alimentazione presso l'abitante, i prezzi (calcolati per ogni giornata di alimentazione per uomo e cavallo) sono stabiliti analogamente a quanto è detto sopra, sulla base del costo medio della razione viveri e foraggi di guerra, o generi equivalenti, ed in relazione coi prezzi correnti nel paese occupato.»
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«Nel caso di prestazioni d'opera, le diarie sono stabilite come sopra, in base ai prezzi correnti sulla piazza.» «Il pagamento delle requisizioni e delle prestazioni sarà fatto colle norme che risultano dalle «Istruzioni amministrative per le truppe in campagna. » In caso di impossibilità di pagamento si rilasciava ricevuta, ma la norma era quella di pagare al momento. Con tale corpo normativo l'Italia affrontò la 1" guerra mondiale nella quale successe un po' di tutto, senza illeciti particolari, se non quanche illecito individuale, del resto immediatamente represso. Per esaminare alcuni fatti di guerra sarebbe necessario un trattato a parte. Un indicatore molto buono, per chi volesse approfondire argomenti di questo genere, è costituito dalla «Raccolta delle disposizioni in vigore per l'esercito mobilitato», edita dal Comando Supremo del Regio Esercito Italiano- Ufficio Affari Vari, edita nel 1917 e che raccoglie tutte le circolari e le disposizioni del tempo di guerra, reperibile presso l' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Ma tale verifica esula dagli scopi del volume e così viene tralasciata, così come non viene fatto cenno alla grandissima opera umanitaria fatta dalla Croce Rossa Italiana, dopo Caporetto, per ottenere notizie sui civili dei territori del Veneto occupati dagli austro-tedeschi a seguito della ritirata. Le già citate «Norme per l'Organizzazione ed il Funzionamento dei Servizi Logistici in Guerra» del 1924, uscite come «bozza di stampa» , portavano ben poche modifiche, dal punto di vista dell'applicazione in guerra del diritto internazion ale dei conflitti armati. Esse si limitavano alla soppressione del Servizio delle Tappe, che veniva sostituito dai «Comandi di Retrovie». «11 Coma ndo delle retrovie di armata>>, (art. 316), «è retto da un Colonnello in Servizio di Stato Maggio re che , sulla base delle direttive emanate dal Comando Generale delle Retrovie e degli ordini del Capo di Stato Maggiore della propria armata, dal quale direttamente dipende, cura l'assetto del territorio di propria giurisdizione», che in particolare: «e) emana direttive per la pubblica sicurezza del territorio dell'armata per mantenervi l'ordine pubblico, per il servizio di vigilanza delle linee ferroviarie, delle opere d'arte, delle stazioni ferroviarie e degli stabilimenti militari>>; «f) dirama i bandi del Comando Supremo e del Comando del!' Armata per la proclamazione dello stato d'assedio, per il disarmo delle popolazioni, per il regolare svolgimento della vita cittadina, delle industrie e del commercio nei territori delle re trovie».
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Il territorio delle retrovie dell'armata si articolava a sua volta in «comandi di circolo delle retrovie» (art. 319), ai quali competeva tra l'altro di: «sorvegliare le autorità civili e politiche lasciate in carica; all'occasione proporre al comando delle retrovie la nomina di commissioni e di consigli amministrativi provvisori» e di «dirigere il servizio di polizia generale», in territorio nazionale, e di assumerlo in proprio, in territorio nemico occupato (art. 328). Le norme relative a incette , requisizioni , prede, ecc., rimanevano sostanzialmente invariate, rispetto a quelle precedentemente illustrate (art. 134). La pubblicazione maggiore «Norme generali per l'Organizzazione e Funzionamento dei Servizi in Guerra», edizione 1932, che sostituì la pubblicazione di Servizio in Guerra, Parte Il, del 1915, ribadiva le disposizioni precedenti per ciò che si riferiva alla utilizzazione delle risorse locali in territorio occupato e rinviava al «Regolamento per le Requisizioni» ed alle «Istruzioni amministrative per le truppe in campagna» le modalità di incetta e di re quisizione e le norme amministrative relative
ai pagamenti. La pubblicazione maggiore successiva , la N. 3118, relativa al «Servizio in Guerra» dell'anno 1937, diramata in «bozza di stampa» dal Sottosegretario di Stato Pariani , e destinata a sostituire la pubblicazione di Servizio in Guerra del 1912, fu una pubblicazione praticamente irrilevante. Infatti, essa si trovava ad essere quasi immediatamente superata, nel 1938, dalla «legge di guerra» dalla quale, immediatamente, conseguiva il nuovo regolamento di servizio in guerra , che sarehhe stato in vigore durante la seconda guerra mondiale. La legge di guerra non era altro che la così detta legge marziale. Secondo il testo del decreto di approvazione, la sua applicazione veniva ordinata con decreto Reale , quando l'Italia era in guerra con un altro Stato e poteva essere applicata, secondo il disposto, su tutto il territorio nazionale o a uno o più territori determin ati (art. 2). In caso di pericolo esterno «grave ed imminente», anche l'autorità militare competente per territorio poteva ordinarne l'applicazione (art. 3). In ogni caso la sua applicazione si estendeva «di diritto al territorio (nemico) occupato dalle forze armate dello Stato» (art. 6). Le violazioni delle disposizioni della legge di guerra, costituivano reati che sarebbero stati perseguiti dalla legge penale militare , prevista per il tempo di guerra (art. 7). Per ciò che si riferisce alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, il testo della legge , nelle «Disposizioni generali» , dava una chiara definizione di «suddito nemico», di «nazionalità delle persone giuridiche» , e delle ,,persone di nazionalità nemica» (art. 3,5,6).
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Il «diritto di rappresaglia» veniva ribadito (art. 8) nei confronti del belligerante inadempiente, p er ciò che si riferiva agli «obblighi derivanti dal diritto internazionale», anche se non poteva esercitarsi nei confronti di persone o cose che il diritto internazionale escludeva che fos. sero oggetto di rappresaglia. La guerra doveva sempre essere dichiarata (art. 11). Il territorio nemico occupato era sempre considerato in stato di guerra (art. 12): tale stato particolare doveva essere notificato alle popolazioni civili dal comandante delle forze occupanti e valeva dal momento della notifica. Il Comandante Supremo determinava quale parte del territorio nazionale in stato di guerra era anche «zona delle operazioni» (art. 15) ed in tale zona assumeva anche i poteri civili (art. 16), fermo restando il fatto che , in ogni caso, il «territoriooccupato» era anche «zona delle operazioni» e , quindi, direttamente sottoposto all'autorità militare (art. 15), che gestiva tale potere attraverso i bandi (artt. 17 e 18). Per quanto si riferiva ai mezzi di comunicazione potevano <.:ss<.:n: sottoposti a censura sia la stampa, sia i mezzi di comunicazione e di segnalazione (art. 19 e 20) ; potevano essere disciplinati in territorio nemico i trasporti ; in particolare i mezzi di trasporto terrestri, fluviali e lacustri, appartenenti allo stato nemico potevano essere oggetto di sequestro, requisizione e confisca, mentre quelli appartenenti a privati nemici potevano essere «requisiti, contro equo compenso, o sequestrati» , ed addirittura soggetti a confisca se erano «adibiti a pubblico servizio nello Stato nemico>>(art. 22). La popolazione civile in leva di massa era considerata come «legittimo be11igerante», così come prevedevano le convenzioni internazionali (art. 27) mentre «i privati che non compiano atti di ostilità, ancorchè si trovino al seguito delle forze a rmate, delle milizie o dei corpi» ... «devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza delle persone, l'inviolabilità della proprietà ed il godimento e l'esercizio di ogni altro loro diritto» (art. 28). Mentre i privati che avessero compiuto atti di ostilità, in quanto «illegittimi belligeranti», venivano «puniti a termine della legge penale di guerra» (art. 29) . Come ben si vede, la legge recepiva in toto i dettati delle convenzioni internazionali e lasciava molto spazio alle interpretazioni in senso umanitario per ciò che si riferiva alla protezione dei civili, nella persona, nella proprietà, nei diritti da godere. Anche la parte relativa agli atti di ostilità era ricca di norme umanitarie molto più aperte, rispetto ai dettati delle convenzioni internazionali. Vi era, infatti, una grande differenza nei dettati tra le convenzioni
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internazionali dell'Aja in vigore dal 1899 e 1907 e le norme della legge di guerra, come ad esempio di confronto: - art. 22 del «Regolamento» annesso alla TV convenzione del1' Aja del 1907 (identico nel numero e nel dettato all'analogo della Convenzione 1899): «l belligeranti non hanno un diritto illimitato nei riguardi della scelta dei mezzi per nuocere al nemico»; - art. 35 della legge di guerra italiana del 1938: «l'uso della violenza in guerra è lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui è giustificato dalle necessità militari e non contrario all'onore militare. Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili». Al massimo le convenzioni internazionali recepivano il problema delle sofferenze superflue, mentre i danni e le distruzioni inutili erano un dettato tutto italiano, che solo più tardi sarà recepito dalle norme internazionali. Inoltre una «necessità militare», che si presentasse come «contraria all'onore militare»," avrebbe sicuramente dato molti pensieri ad un comandante italiano ed a nche questo è un fatto tradizionale, tipicamente italiano, che onora grandemente le nostre leggi ed i nostri regolamenti. Per ciò che riguarda gli atti bellici vietati (art. 31) erano recepiti i divieti dei dettati internazionali , dall' uso dei veleni , al saccheggio , alle distruzioni o danneggiamenti dei beni nemici , salve le «imperiose necessità di guerra». Il «divieto di costr~ngere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese «era oggetto .di un apposito articolo (37). 11 bombardamento era lecito sugli obiettivi militari (art. 40) , che venivano abbastanza precisamente definiti , mentre era «in ogni caso proibito », il bombardamento che avesse «il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare». Come ben si vede la legge e la dottrina di guerra italiana, malgrado le teorie del Douhet , consideravano criminoso l'attacco indiscriminato , il terrorismo sulle popolazioni, il bombardamento a tappeto. I luoghi protetti in modo speciale erano quelli previsti dalle convenzioni internazionali (art . 44). Essi dovevano essere segnalizzati opportunamente, con segni determinati con decreto del Capo del Governo (erano gli stessi previsti dalle Convenzioni internazionali per il bombardamento navale , ad eccezione dei simboli di Croce Rossa), ed essere notificati preventivamente al nemico. L'art. 46, già citato, merita di essere ricordato ancora una volta, perchè anticipa nettamente le convenzioni internazionali del 1949. Ri-
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guardava «le città o località sanitarie o di sicurezza», che potevano essere stabilite «a condizioni di reciprocità», e che avevano lo scopo digarantire «il rispetto e la protezione di città o località esclusivamente destinate ai servizi sanitari o al ricovero della popolazione civile». Si imponeva di fare «quanto è possibile» per dare il preavviso di bombardamento in caso di attacco, salvi i casi della «necessità delle operazioni militari» (art. 60). A proposito del bombardamento, che «nel teatro della guerra terrestre e sul litorale marittimo» è lecito, se «esiste una ragionevole convinzione che vi siano apprestamenti militari» di importanza tale da giustificarlo (art . 41), vi era una norma che anticipava addirittura i Protocolli di Ginevra del 1977. Infatti si affermava che tale facoltà di bombardamento «non può essere esercitata, se non tenendo conto del danno, al quale viene esposta la popolazione civile». Ciò a conferma dell'anticipo di due concetti che solo successivamente saranno recepi ti dalle convenzioni internazionaii: quello non so-
lo di evitare distruzioni e danni superflui, ma anche quello di evitare attacchi che siano sproporzionati, per i lutti e per i danni che comportano, all'effettivo vantaggio militare conseguibile con l'azione . Era bandito l'uso di mezzi batteriologici c chimici, «in conformità deHe disposizioni internazionali vigenti (art. 51) e sempre a titolo di reciprocità (art. 52 e 53). Per ciò che si riferiva alla gestione dei territori nemici occupati dall'Esercito Italiano , che è quella di gran lunga più interessante ai fini della protezione delle popolazioni civili, tutti i dettati internazionali erano completamente recepiti e le molte no rme aggiunte, di carattere esecutivo , erano, nella grande maggioranza, a ulterio re vantaggio e protezione delle popolazioni. Nel territorio occupato l'autorità militare doveva adottare «tutti i provvedimenti necessari per stabilire ed assicurare , per quanto possibile, l'ordine e la vita pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento assoluto, le leggi del paese occupato». In particolare l'autorità militare , che era anche autorità civile, doveva provvedere al rispetto dell'onore, dei diritti di famiglia , deHa vita degli individui, della proprietà privata , delle convinzioni religiose degli individui e dell'esercizio dei culti (art. 58) . Le autorità ed i funzionari civili dei territori occupati dovevano essere mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo esigenze politiche, o militari, di ordine pubblico. Si poteva anche imporre di non abbandonare il posto al personale addetto ai servizi sanitari o di interesse
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della pubblica incolumità (art. 56). La proprietà privata non era soggetta a confisca (art. 58). Inoltre era specificatamente proibito all'autorità militare occupante di: - far partecipare i cittadini dello Stato nemico alle ostilità contro il proprio paese ( art. 37); - pretendere dai sudditi nemici prestazioni e servizi attinenti alla guerra (art. 281 ); - privare le persone di nazionalità nemica della loro capacità giuridica (art. 280). Per quanto si riferiva ai beni immobili ed alle aziende di proprietà dello Stato nemico, l'Autorità Militare esercitava in nome dello Stato italiano le attività di amministratore (e doveva anche essere oculato!) e di usufruttuario (art. 59), mentre i beni mobili nemici , utili ai fini della guerra costituivano la preda bellica (numerario, capitali , crediti esigibili, depositi di armi, mezzi di trasporto, magazzini di ogni genere , l.:<.:<.:. ), e passavano di proprietà dello Stato. I beni degli enti locali, così come quelli destinati al culto, beneficenza, ecc., erano considerati come proprietà privata e , come tali dovevano essere rispettati (art. 61). Agli abitanti ed agli enti locali potevano essere imposte re quisizioni di servizi e di cose solo per i bisogni delle forze di occupazione (art. 62); le requisizioni comportavano delle indennità che andavano corrisposte in contanti, doveva~o essere «commisurate alle risorse locali» e non dovevano comportare l'obbligo per le popolazioni di partecipare alle operazioni militari contro il loro paese (art. 62), sempre però dopo «autorizzazione del comandante locale delle forze occupanti». Erano proibite le sanzioni collettive contro le popolazioni a causa difatti individuali compiuti a danno dell'armata (art. 65). Tributi e contribuzioni in denaro potevano essere riscossi, in base al sistema tributario locale, per le esigenze de11a amministrazione e del territorio occupato o per i bisogni delle forze occupanti (art. 63 e 64). Alle salvaguardie ed ai salvacondotti era dedicato l'intero capitolo V. La salvaguardia, al solito e come ormai era tradizione consolidata, riguardava istituzioni , località, edifici particolari e persone e doveva risultare da un documento scritto , redatto anch'esso in forma tradizionale. In sintesi, si può dire ehe nella legge di guerra erano recepiti completamente tutti i dettati delle convenzioni internazionali, che riguardavano la tutela delle persone e dei beni civili e la loro protezione in tempo di conflitto armato.
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Tutte le norme stabilite dalla legge di guerra venivano tradotte in regolamento parte nella pubblicazione 3766, «Servizio in guerra», del Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato Maggiore, del 1940, e parte nella pubblicazione 3768 del Ministero della Guerra, Comando del Corpo di Stato Maggiore, «Usi e convenzioni di guerra (allegato 2° al Servizio in guerra)», anch'essa edita nel 1940. La pubblicazione sul «servizio in guerra», n. 3766, si diffondeva soprattutto sulle norme riguardanti il «servizio di polizia in guerra, alle quali dedicava l'intero Capitolo II, oltre ai paragrafi relativi alla «disciplina delle retrovie ed ai «Tribunali di guerra» del Capitolo I , relativo alla «disciplina di guerra». La pubblicazione 3768, «Usi e convenzioni di guerra (allegato 2° al Servizio in Guerra)», anche se dovrebbe essere considerata come pubblicazione minore, in effetti fu un pilastro per le norme che essa dettava a completamento di quanto stabilito dalla legge di guerra. Perciò che si riferiva specificatamente alla protezione delle persone civili, delle popolazioni civili e dei loro beni, i dettati principali erano quelli stabiliti nella legge di guerra ed erano frazionati. nei seguenti capitoli: - Capo I: «Della dichiarazione e della cessazione dello stato di guerra. Dei belligeranti. Degli atti di ostilità»; - Capo II: «Della rappresaglia, della ritorsione e degli ostaggi»; - Capo III: «Della occupazione militare del territorio nemico»; - Capo VI: «Delle salvaguardie». Ciascun capitolo specificava le norme generali stabilite dalla legge di guerra . Mi sembra opportuno entrare nel me rito della rappresaglia, anche perchè era la misura che poteva provocare maggiori sofferenze e danni alle popolazioni civili. La rappresaglia, come reazione ad un illecito comportamento dell'avversario, poteva «consistere tanto in un atto positivo, quanto in una omissione» (art. 21). «Ricorre la prima ipotesi (atto positivo) quando si compiono atti che sarebbero vietati dal diritto di guerra: quali ad esempio la distruzione dei beni nemici indipendentemente dalle necessità di guerra, l'imposizione di contribuzioni in denaro alle popolazioni dei territori occupati, anche se non siano destinate ai bisogni delle forze occupanti o all'amministrazione dei territori stessi; l'applicazione, per atti individuali, di sanzioni collettive alle popolazioni dei territori occupati, quando esse non siano solidalmente responsabili; la confisca di proprietà privata in territorio occupato», ecc. (art. 22).
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«Ricorre la seconda ipotesi, (omissione), quando non si compie un atto che sarebbe imposto dal diritto di guerra: come ad esempio se si omette il preavviso di bombardamento alle autorità locali, in quanto esso sia preveduto dall'art. 50 della legge di guerra, ecc.». La rappresaglia: «ha il fine di indurre il belligerante nemico» a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale; non ha «la natura di una pena»; deve essere «sufficentemente proporzionata alla gravità dell'offesa»; «non può consistere, salvo casi di assoluta necessità, in atti bellici diretti contro la popolazione civile» (art. 24); non può sospendere il dovere della osservanza di norme internazionali obbligatorie «in ogni caso», come il trattamento dei prigionieri di guerra o le norme riguardanti il trattamento dei feriti e dei malati (art. 26); comporta decisioni al massimo livello (Capo di Governo, Comandante Supremo, Alti Comandanti) con pochi margini di delega (art. 27). La ritorsione, invece consisteva nel fatto di non ottemperare ai dettati più umanitari sanciti dalla legge di guerra italiana, rispetto al testo delle convenizioni internazionali se non in condizioni di reciprocità (art. 29). Essa (art. 29) non derivava dalla violazione del diritto internazionale da parte del nemico, ma dalla mancata osservanza da parte del nemico di principi e di norme non ancora giuridicamente codificate dalle convenzioni internazionali , recepite dalla legge di guerra italiana, che (art. 28) «ispirandosi a principi di civiltà e di umanità, in quanto lo consentono le necessità di guerra, ha preveduto un trattamento umanitario, sia per i combattenti nemici, feriti o prigionieri, sia per la popolazione civile, anche fuori dei casi nei quali esistano speciali obblighi di diritto internazionale di guerra». In ogni caso però, rappresaglie e ritorsioni si traducevano molto spesso in grandi sofferenze per le popolazioni civili. Circa l'occupazione militare del territorio nemico, l'Alto Comando che occupava il territorio assumeva anche i poteri civili (art. 36). Tutte le norme della legge di guerra erano recepite nel cap. III ed ulteriormente dettagliate. In particolare, l'occupante poteva: - vietare l'abbandono del posto al personale addetto ai servizi sanitari e alla incolumità pubblica, come i medici, i farmacisti, ostetriche, personale dei manicomi , personale addetto all'igiene pubblica, ecc., (art. 37); - prendere misure preventive, per necessità di guerra, atte ed evitare che fossero compiute azioni contrarie ai propri interessi o alla sicurezza delle truppe (art. ~9);
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- sospendere o limitare le libertà di riunione, stampa, diritto di portare le armi, inviolabilità del segreto epistolare, licenze relative al commercio, ecc. (art. 39); - gestire disciplinarmente autorità, funzionari, impiegati civili dei territori occupati che non si fossero dimessi e che fossero mantenuti in carica (art. 40). L'occupante nel mentre aveva il diritto e d il dovere di garantire, «con misure rigorosissime», la sicurezza delJe proprie truppe, non aveva il diritto di costringere le popolazioni dei territori occupati ad atti di guerra contro il loro paese, a dare informazioni e notizie , a svolgere lavori attinenti alla guerra, ad a rruolarsi nell'Esercito Italiano. Ai fini di garantire la sicurezza delle truppe potevano essere presi provvedimenti speciali , specie in caso che le popolazioni fossero ostili , come, ad esempio, «obbligo di tenere aperte le case ed illuminati determinati punti o località , divieto di circo lazione in determinate zone, in determinate ore, piaHto11a1nt:nto <li uffici pubblici, sequestro di documenti e di valori, perquisizioni, ecc. » (art. 4) , sempre avvalendosi di bandi e di ordinanze e con l'ausilio indispensabile dei carabinieri. Le disposizioni relative alla salvaguardia erano quelle tradizion ali , confermate dalla legge di guerra. Alla facoltà di prendere ostaggi si doveva ricorrere in modo del tutto eccezionale e, nel caso tali ostaggi fossero trattenuti dalle autorità militari, essi dovevano essere trattati come prigionieri di guerra. Il Codice penale militare di guerra del 1941 , stabiliva, come si è già visto nei codici precedenti , pe ne adeguate ai reati possibili a danno de lle popolazioni civili, specie nei confronti di : comandanti che ordinassero o autorizzassero l'uso di mezzi di guerra vietati ( art. 174); uso di mezzi di guerra vietati da parte di altri militari (art. 175); rappresaglie ordinate fuori dai casi previsti dalla legge (art . 176); violenze proditorie (art. 177); comandanti che omettessero il preavviso di bombardamento (art. 178); comandanti che omettessero di adottare provvedimenti di salvaguardia e protezione di edifici, luoghi e cose da rispettare in modo particolare (art. 179); costringimcnto di soldati nemici a partecipare a operazioni militari contro il loro paese (art. 182) ; divieti di esecuzioni sommarie (art. 183); violazioni di salvaguardie (art. 184); violenze dei militari italiani contro privati nemici nei territori occupati (art. 185); saccheggio (art. 186); incendi distruzioni. e gravi danneggiamenti in paese nemico (art. 187); busca e omesso impedimento di busca (art. 188-189); maltrattamenti o omessa assistenza contro infermi feriti e naufraghi , spoliazioni di morti , vilipendio degli stessi, ecc ..
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Analogamente puniva i reati e gli abusi riguardanti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari (capo VI), l'abuso delle prede (capo VII) e l'omesso impedimento di determinati reati militari (capo VIII). Per completezza dell'argomento dovrebbero essere citate anche altre norme, che avevano riflesso sui civili nazionali e sui regolamenti militari, ma esse riguardavano per lo più l'organizzazione nazionale e quindi possono essere tralasciate, essendo in genere le norme riguardanti i cittadini italiani meno dure di quelle riguardanti i cittadini dello stato nemico in territorio occupato. Mi riferisco alle pubblicazioni del Ministero della Guerra edite dal Poligrafico deJlo Stato nel 1941, relative a: - «Organizzazione della nazione in guerra» (legge 21 maggio 1940- XVIII - N. 415 , pubblicata nella Gazzetta Ufficialedel 24 maggio 1940- XVIII, N. 120) ; - «Disciplina dei cittadini in tempo di guerra» (iegge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1940- XVIII N. 126). Tali pubblicazioni sostituivano le analoghe del Ministero della guerra n. 1381, «Disciplina di guerra - Legge n. 1699», dell'anno 1932 e la pubblicazione 2638 «Legge sulla disciplina di guerra e Regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra», edita dal Ministero della Guerra - Direzione Generale Leva, Sottufficiali e Truppa, nell'anno 1934. Tale pubblicazione diffondeva il testo delJa legge 1699, del 14 dicembre 1931, sulla disciplina di guerra ed il testo del «Regolamento» di esecuzione della legge , approvato con R. decreto 15 giugno 1933, Il. 1176. Si trattava però di norme relative al territorio nazionale e da applicare dalle autorità militari e dalla popolazione sul territorio nazionale e, quindi, sono leggi di minore importanza ai fini di un controllo del recepimento delle norme internazionali, specie per il trattamento e la protezione delle popolazioni civili nei territori occupati. In sintesi si può affermare che le leggi ed i regolamenti italiani: - recepivano completamente le convenzioni internazionali; - anticipavano nettamente molti dettati , che sarebbero stati internazionalmente riconosciuti solo molti anni dopo; - erano molto vincolativi per i comandanti in materia di protezione delle popolazioni civili (specie nemiche) in territorio occupato; - erano molto avanzati in materia di tutela dei diritti della persona umana e delle genti in tempo di guerra.
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La IV Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra Dal punto di vista del diritto internazionale dei conflitti armati il grande balzo in avanti delle norme internazionali per la protezione dei civili, dopo gli orrori e le enormi sofferenze delle popolazioni, subite nella seconda guerra mondiale, è rappresentato dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949. Francamente devo dire che non ci si sarehbe mai aspettati che una convenzione internazionale avesse il bisogno di proibire il genocidio, che è stato il crimine peggiore contro l'umanità della seconda guerra mondiale . Ma se anche tale crimine non ci fosse stato, le sofferenze delle popolazioni civili sarebbero state ugualmente enormi. Saccheggi, stupri, discriminazioni razziali e religiose, esperimenti biologici, rappresaglie con paesi completamente distrutti , trasporti di personale in vagoni piombati ed in condizioni assolutamente disumane, deportazioni in massa, bombardamenti a tappeto sulle città, attacchi missilistici sulle città, che arrivavano del tutto all'improvviso e senza nessun preavviso, l'impiego dell'arma nucleare , e chi più ne ha più ne metta. Il Titolo J del testo della Convenzione , che è riportato in allegato n. 13 così come figura nella pubblicazione 6420, del 1989, riguarda le disposizioni di carattere generale, sancisce il campo di applicazione della convenzione, che è quello di qualsiasi guerra dichiarata o qualunque altro tipo di conflitto tra due o più Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto. Ugualmente la Convenzione si applica in casi di occupazione parziale o totale del territorio di una Parte contraente, anche se tale occupazione non incontrasse nessuna resistenza militare. L'art . 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra, detto anche «miniconvenzione», stabilisce le regole minime da applicare in qualunque conflitto che non abbia le caratteristiche del «conflitto internazionale». Tale articolo è già stato sufficientemente illustrato trattando dei feriti e degli ammalati delle forze armate in campagna e dei prigionieri di guerra e vale anche per le popolazioni civili. La convenzione viene applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze Protettici e di personale da queste designato, ma anche , se del caso, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa o da altri Enti umanitari imparziali,. che si impegneranno ugualmente nel campo del soccorso, con il consenso delle Parti interessate al conflitto, che age-
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voleranno anche la conclusione di accordi tra le Parti, al fine di migliorare la protezione ed il soccorso delle vittime della guerra. 11 Titolo TI della Convenzione, tratta della protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra e stabilisce che le norme fissate riguardano «l'insieme delle popolazioni dei paesi in conflitto, senza alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca specialmente alla razza, alla nazionalità , alla religione o alle opinioni politiche, e tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra» . La formulazione dell'art, 3 comune è più ampia, poichè proibisce anche discriminazioni fondate sulle «credenze, il colore, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo». Gli articoli 14 e 15 sanciscono la possibilità per le Parti in conflitto: di costituire, fin dal tempo di pace e anche dopo l'inizio del conflitto, sul loro territorio o nei territori occupati, «zone e località sanitarie e di sicurezza» per proteggere feriti, malati , infermi , anziani , fanciulli, donne incinte e madri di bambini in tenera età e di regolare tali cose con speciali accordi, patrocinati dagli enti umanitari; di concordare con la Parte avversaria, nella zona dove si svolgono i combattimenti, la costituzione di «zune neutralizzate» per mettere al riparo feriti e malati, combattenti e non, e le popolazioni civili. E a questo punto merita, a mio avviso, di essere ricordata, in questo particolare settore, l'anticipazione veramente umanitaria della legge di guerra italiana del 1938, che sanciva come legge nazionale una possibilità di tale genere . L'art. 16, nel ricordare che feriti , malati, infermi, donne incinte «fruiranno di una protezione e di un rispetto particolari» , sancisce il dovere dei contendenti di fare del loro meglio per ricercare i morti ed i feriti, per soccorrere i naufraghi o altre persone in pericolo e per proteggere le persone «contro il saccheggio ed i cattivi trattamenti». Ed anche a tale proposito viene in mente nel ricordo il Regolamento al berti no del 1833, poi sempre confermato, per il quale le migliori truppe non erano impiegate nel dar l'assalto, ma per costituire una «speciale compagnia» che proteggesse «li abitatori» dal saccheggio e dai «mali trattamenti». Sono previsti «sforzi» per concludere «accordi locali» per evacuare le zone assediate o accerchiate da feriti , malati, infermi, vecchi, bambini e puerpere e per il libero passaggio dei ministri del culto e di personale e materiale sanitario ( art. 17): ma sembra più una dichiarazione di buona volontà che una prescrizione tassativa. Gli ospedali non devono essere attaccati e «saranno, in qualsiasi tempo, rispettati, e protetti dalle Parti in conflitto» (art. 18); devono es-
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sere contrassegnati con gli emblemi previsti (Croce Rossa, ecc.) in modo tale da essere ben visibili e dagli stessi si devono allontanare gli obiettivi militari. La protezione decade dal momento che se ne facesse uso militare, per commettere «atti dannosi al nemico». Il personale sanitario e di amministrazione degli ospedali dovrà essere rispettato e protetto, se munito di carte che attestino la particolare «qualità e se porterà il bracciale» . La Direzione di ogni ospedale civile terrà costantemente a disposizione delle autorità competenti l'elenco aggiornato del proprio personale, sia che si tratti di autorità nazionali, sia di autorità imposte dall'occupante (art. 19 e 20). Allo stesso modo sono protetti i trasporti sanitari terrestri, aerei e navali; i mezzi dovranno portare i simboli previsti e d attenersi alle disposizioni sancite , specie per il traffico aereo , con divieto, salvo accordi, di sorvolo del territorio nemico e del territorio occupato dal nemico (art. 21 e 22). Il materiale sanitario potrà godere di libero passaggio se sarà adeguatamente controllato e se non porti giovamento allo sforzo bellico de l nemico (art. 23). Sono previste: misure um a nitarie e facilitazioni, come il trasferimento in paesi neutrali , per l'infanzia , per le puerpere; agevolazioni p er le ricerche e le riunioni delle famiglie, la corrispondenza, che, se fosse ristretta, deve avvenire sui moduli tipo contenenti 25 parole e con la frequenza di un modulo al mese. Il titolo III riguarda lo «statuto ed il trattamento delle persone protette» e si articola in ben 5 sezioni, delle quali: la prima detta le disposizioni comuni per i territori delle Parti in conflitto e per i territori occupati; la seconda riguarda gli stranieri sul territorio di una Parte in conflitto; la terza, molto articolata, stabilisce le norme riguardanti i territori occupati; la quarta concerne il trattamento degli internati; la quinta riguarda gli Uffici nazionali e l'Agenzia Centrale di Informazioni, che è un organo a carattere internazionale. Tali organismi devono operare dall'inizio di ciascun conflitto per agevolare i contatti, le ricerche, e , in generale, l'azione umanitaria a vantaggio delle popolazioni civili. La parte di maggiore interesse è rappresentata dalle «disposizioni comuni per i territori delle Parti in conflitto e i territori occupati». Ferme restando le misure di controllo e di sicurezza delle popolazioni , che sono imposte dalla guerra (art. 27) , le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della persona, dell'onore , dei diritti familiari , delle convinzioni e pratiche religiose, consuetudini eco-
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stumi. Esse devono essere trattate con umanità sempre ed essere protette, in ogni circostanza, contro qualsiasi atto di violenza o di intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità. In particolare le donne devono essere protette contro qualsiasi offesa al loro onore e specialmente contro lo stupro, la prostituzione forzata e qualunque offesa al pudore. Le persone non possono essere utilizzate per mettere al riparo, con la loro presenza, degli obiettivi militari (art. 28). A parte le responsabilità individuali in caso di crimini, viene sancita anche la responsabilità internazionale dello Stato, per quanto viene fatto dai propri agenti, militari e civili (art. 29) , nel particolare settore. L'art. 32 per me è il più triste, ed è quello che maggiormente ricorda le nefandezze commesse nella 2a guerra mondiale: «Le Alte Parti Contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere. Queslu <livido concerne non solo l'assassinio, la tortura, le pene ·corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici, non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari». TI testo è, come si vede, agghiacciante tanto da sembrare impossibile per un regolamento militare. Mai nella storia precedente c'era stato bisogno di scrivere cose di questo genere da tradurre successivamente in un regolamento di servizio in guerra! Sono proibite le pene collettive, il saccheggio e la rappresaglia contro le popolazioni civili ( art. 38) e la presa di ostaggi ( art. 34), che in precedenza era invece una misura relativamente frequente ed ammessa dal diritto internazionale. Per ciò che riguarda i territori occupati le norme internazionali più significative che vengono introdotte riguardano la proibizione di trasferimenti forzati, in massa o individuali, e deportazioni di persone fuori dal territorio occupato verso il territorio della potenza occupante o di qualunque altro stato (art. 49). La potenza occupante non potrà deportare, né trasferire in territorio occupato, parte della propria popolazione civile, fermo restando il fatto che esigenze militari o egigenze di sicurezza delle popolazioni possono imporre lo sgombero completo o parziale di una regione o di parte di essa. Se i trasferimenti di popolazioni devono avvenire, essi saranno fatti in condizioni umanitarie soddisfacenti di salubrità, igiene, sicurezza e vitto, curando di non separare gli uni dagli altri i membri di una stessa famiglia e si tratterà, in ogni caso, di trasferimenti temporanei e non definitivi.
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Particolari norme sono dettate per la protezione dei fanciulli (art. 51) e le condizioni di lavoro. È proibito all'occupante di modificare l'ordinamento dei funzionari e dei magistrati in territorio occupato, ferme restando le possibilità di sostituirli nel caso si astenessero dall'esercitare le loro funzioni (art. 54). L'occupante deve garantire «nella piena misura dei suoi mezzi» il vettovagliamento della popolazione civile dei territori occupati, con viveri e medicinali , potrà effettuare requisizioni tenendo però conto dei bisogn i delle popolazioni, risarce ndole secondo il giusto valore, sotto il controllo delle Potenze Protettrici (art. 55), deve assicurare gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, tutelare la salute e l'igiene pubblica, fondare nuovi ospedali in caso di bisogno (art. 56), per esigenze dei civili ed usufruire solo temporaneamente degli ospedali civili per curare feriti e malati militari (art. 57). Nei territori occupati da un belligerante potranno essere intraprese, da parte di stati neutrali e organizzazioni internazionali , azioni umanitarie di soccorso, quali invii di viveri , medicinali ed effetti di vestiai-io, che dovranno avere libero passaggio, ese nzioni tariffarie ed agevolazioni doganali, per essere distribuiti alle popolazioni bisognose, sotto il controllo delle Potenze Protettrici o degli organismi internazionali (art. da 59 a63). Una lunga serie di norme e di articoli è introdotta per mantenere la legislazione penale precedente nel territorio occupato, con le sole modifiche dovute alle necessità di guerra, per sancire il diritto a regolari processi con tutte le garanzie di difesa e di prova, di giudizio superiore, di domanda di grazia, in caso di condanna a morte, e di dilazione della esecuzione della condanna a morte di 6 mesi. La pena di morte non può essere pronunciata contro una persona che avesse meno di 18 anni quando ha commesso il fatto che comporta la pena di morte (art. 68). Se si pensa che una disposizione analoga era contenuta nel codice penale militare per l'Esercito Italia no del 1869, si vede che tale civilissima regola italiana è stata recepita in sede internazionale solo ottanta anni dopo! Molto interessanti sono anche le norme che rigua rdano il trattamento degli internati stabilite dalla convenzione. Gli internati devono essere tenuti distinti dai prigionieri di guerra , in appositi campi di analoghe caratteristiche, per ciò che riguarda la sicurezza, la salubrità, ecc., ai campi per prigionieri d i guerra. Analoghe a quelle relative ai prigionieri di guerra sono anche le norme che riguardano gli internati relative a: vitto, vestiario, igiene , cure mediche , religiose, attività intellettuali e fisiche, propri età personali , risorse pecuniarie , amministra-
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zione, disciplina, relazioni con l'estero, specie per ciò che si riferisce alla corrispondenza, sanzioni penali e disciplinari, trasferimenti, decessi , liberazione, rimpatrio e ospedalizzazioni in paesi neutrali. Anche questi particolari campi di internamento interessano il professionismo militare, perchè per convenzione (art. 99) essi possono essere sottoposti all'autorità di un ufficiale specie in territorio occupato. La disciplina ne i luoghi di internamento deve essere compatibile con i principi di umanità e non comprenderà in nessun caso pratiche fisiche pericolose per la salute, o vessazioni di carattere fisico o morale. Sono vietati «il tatuaggio, l'apposizione di marchi o di segni corporali di identificazione», come pure le soste e gli appelli prolungati, gli esercizi fisici punitivi, addestramento ed esercitazioni militari e restrizioni nel vitto. Valgono norme analoghe a quelle stabilite per i prigionieri di guerra per ciò che si riferisce agli organi di rappresentanza per il contatto con le autorità , alle possibilità di visita dei campi da parte di rappresentanti delle Potenze Protettrici e di organismi umanitari, all 'invio cd alla ricezione di soccorsi, con norme speciali per la visita ai congiunti (art. 116). Gli Uffici nazionali e l'Agenzia Centrale di Informazioni (internazionale) faranno del loro meglio per dare notizie , per fare ricerche , riunire famiglie disperse, inviare e ricevere corrispondenze e soccorsi e per svolgere, in generale, azione umanitaria a vantaggio degli internati. Per ciò che si riferisce al Titolo IV, «esecuzione della convenzione», le norme più interessanti dal punto di vista professionistico militare, ed anche dal punto di vista politico, sono le norme riguardanti la diffusione della convenzione (art. 144). Infatti gli Stati firmatari sono impegnati a includere lo studio d el testo della convenzione nei programmi di istruzione militare «e, se possibile , civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione» . Ogni Stato deve inoltre stabilire sanzioni penali adeguate a coloro che commettano o che ordinino di commettere delle infrazioni gravi alla convenzione (art. 146). Esse sono indicate nell'art. 148 e consistono nei seguenti atti, commessi contro le persone o beni protetti dalla convenzione, che sembrano il riepilogo di tutte le malvagità commesse nel corso della seconda guerra mondiale: «omicidio intenzionale»; - «tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; - «il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute»; - «la deportazione o il trasferimento illegali»;
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- «il fatto di costringere le persone protette a prestare servizio nelle forze armate della potenza nemica»; - «privare la persona protetta del suo diritto di essere giudicata regolarmente ed imparzia1mente»; - «la presa di ostaggi»; - «la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi i11eciti ed arbitrari». È molto consolante il poter affermare, dopo averlo constatato, che la massa delle infrazioni gravi, alla IV Convenzione di Ginevra del 1949, era già punita dal Codice penale militare italiano del 1869 e tutte le infrazioni gravi, ad eccezione della presa di ostaggi e delle deportazioni forzate (peraltro non previste come modalità dai nostri regolamenti), erano già adeguatamente punite dal codice penale militare italiano del 1941.
La protezione dei civili nei Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle convenzioni di Ginevra del 1949
Sarei molto incerto se dovessi dare un giudizio positivo o negativo in merito alle norme internazionali stabilite dai Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle convenzioni del 1949, per quanto riguarda la protezione delle persone civili in tempo di guerra. L'incertezza deriva dal fatto che il diritto internazionale precedente aveva sempre posto come cardine una netta distinzione tra il combattente e la persona civile. Il combattente era obiettivo militare, finchè non fosse fuori combattimento o non si fosse arreso; il civile, in ogni caso, doveva essere rispettato e protetto. Sul come siano nati i Protocolli ho già dato cenno nel corso del Primo volume e del I capitolo del presente volume. Non vi è dubbio che ogni possibile confusione tra combattente e persona civile vada a scapito della sicurezza e della protezione dei civili. Se una offesa ad una unità militare parte da una folla indistinta, non vi è dubbio che la legittima reazione non può che investire la stessa folla. D'altra parte i motivi profondi per i quali certe norme dei Protocolli sono nate, come ad esempio l'art . 44.3 di cui si è già trattato, sono già stati illustrati: si era alla fine di un periodo di guerre di decolonizzazione, e molti Stati, appena nati, avevano esigenza di legittimare come combattenti i «Padri fondatori della Patria», ai quali ed alla cui lotta si doveva il sorgere o la «lihera-
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zione» dello Stato. Inoltre giocava un ruolo importante l'emozione costante e continua contro i pochi regimi razzisti ancora in vita, in posizione assolutamente antistorica. È da notare anche, e ce lo insegna purtroppo l'analisi dei conflitti, che , molto spesso, proprio quegli Stati che si sono battuti per imporre in sede internazionale il dettato dell'art. 44.3 del I Protocollo, e che, per il suo mantenimento, si sono coalizzati ed hanno condotto una vera e propria battaglia diplomatica, nel momento di applicarlo lo rifiutano, non riconoscendo la qualità di legittimo combattente all'individuo che attaccasse, confuso in una folla , le forze armate regolari dello Stato. Ma, art. 44.3 a parte, i Protocolli hanno portato in sede internazionale molti principi molto validi; hanno sancito norme che hanno una validità indubitata e che costituiscono conquiste e passi avanti, per cui , tutto sommato, essi hanno appresentato una tappa intermedia per un ulterio,e progresso del diritto umanitario. Può darsi che una volta decadute particolari esigenze , essi possano essere rivisti nel senso di una tutela migliore delle popolazioni civili nei conflitti armati internazionali (I Protocollo) e non internazionali (II Protocollo). Il I Protocollo aggiuntivo del 1977, riguardante la «Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali », fin dall'art. 1, riguardante i principi generali ed il campo di applicazione, riflette questa incertezza. Infatti ricorda la clausola Martens, affermando che «nei casi non previsti dal presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili ed i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza». Ma per ciò che si riferisce al campo di applicazione esso afferma , al punto 4, che sono compresi «i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, ne1l'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi», ... ecc .. Come ben si vede , fin dall'art. 1 appare il concetto nuovo di «popolo combattente», da non confondere con la leva di massa che, come si è detto, è un'altra cosa. Cosa significa popolo combattente? Donne , vecchi, bambini, folle? Come distinguere il combattente dalla popolazione civile? Come tutelare in una azione o in una reazione la popolazione civile? Si tratta di problemi evidenti e molto importanti, che occorre risolvere sul piano della certezza del diritto. Per ciò che si riferisce a feriti, malati e naufraghi (Titolo 11) il Protocollo non fa distinzione tra militari e civili , essi sono tutti ugualmente
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ed allo stesso modo «vittime della guerra» da proteggere, con l'unica caratteristica imposta, che è quella di «astenersi da qualunque atto di ostilità». Analogamente il personale sanitario e religioso e le unità sanitarie sono sempre protette, sia che si tratti di personale militare, o civiJe, o di associazioni di soccorso riconosciute, o addette alla protezione civile, compreso il personale di gestione e di amministrazione delle formazioni sanitarie (art. 8). Analogamente tutti i trasporti sanitari (terrestri, navali ed aerei) permanenti o temporanei, militari o civili, purchè adibiti esclusivamente al trasporto sanitario ed adeguatamente segnalizzati e notificati sono protetti (art. 12). Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengano, saranno rispettati e protetti, trattati in ogni circostanza con umanità, riceveranno le cure possibili, senza nessuna distinzione discriminativa che non sia basata su criteri sanitari (art. 10). Ai trasporti sanitari di feriti e malati, militari e civili, è dedicata l'intera sezione Il, che detta un complesso di norme volte a dare una maggiore concretezza alla protezione di tali trasporti e ad agevolarne l'effettuazione con tutti i mezzi terrestri, aerei e navali (artt. da 21 a 33). La sezione 111 è dedicata alle persone disperse e decedute e mira ad agevolarne le ricerche mediante l'organizzazione di una attiva rete di informazioni a livello internazionale e sul territorio delle Parti in conflitto. Il Titolo III riguarda i metodi ed i mezzi di guerra e lo statuto di combattente e di prigioniero di guerra. Per ciò che si riferisce ai metodi e mezzi di guerra , si sancisce, per la prima volta, la proibizione di quei metodi e mezzi di guerra capaci di provocare «danni estesi», durevoli e gravi all'ambiente naturale, anche perchè esso è l'ambiente in cui vive la popolazione civiie e òai quale çssa trae il proprio sostentamento (art. 35) e, di conseguenza deve essere protetto (art. 55). Alla popolazione civile ed alla sua protezione è dedicato l'intero titolo IV. L'art. 48 stabilisce la regola fondamentale che per «assicurare il rispetto e la protezione della popolazione e dei beni di carattere civile, le Parti in Conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione ed i combattenti, nonché tra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari». È evidente che questa regola, che è poi quella tradizionale del diritto internazionale dei conflitti armati, può essere vanificata dalla definizione di combattente data dall'art. 44.3. Si è già trattato della definizione delle persone civili e della popo-
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!azione civile (art. 50). Per ciò che si riferisce alla protezione della popolazione civile e delle persone civili in tempo di guerra, il I Protocollo stabilisce (art. 51) che: - la popolazione e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti dalle operazioni militari e non saranno oggetto di attacchi, «salvo che esse non partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione» (art 51.3); - nei confronti delle popolazioni e delle persone civili sono vietati atti di violenza, minacce o altro «con lo scopo di diffondere il terrore» (art. 51.2); - sono vietati gli «attacchi indiscriminati», cioè quelli che comportano l'uso di metodi e mezzi «che non possono essere limitati» e che sono diretti a «colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile». Malgrado ciò non si ha il coraggio di bandire le armi nucleari e quelle biologiche e chimiche (art. 51.4); - sono considerati indiscriminati anche gli attacchi dai quali ci si possa attendere «una combinazione di perdite umane e di danni che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto» (art. 51.5); - sono vietati attacchi a titolo di rappresaglia contro le popolazioni civili (art. 51.6) ; - è vietato usare la presenza di popolazione civile per mettere al riparo da attacchi degli obiettivi militari o per ostacolare lo svolgimento di operazioni militari (art. 51. 7). Per ciò che si riferisce ai beni di carattere civile (Cap. III) essi non devono essere oggetto né di attacchi né di rappresaglie (art. 52). Sono beni di carattere civile, come si è già detto, tutti i beni che non costituiscono obiettivo militare . Devono essere protetti anche tutti quei beni che sono indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile (art. 52), poichè affamare le popolazioni è un metodo di guerra proibito. · Inoltre tali be ni non dovranno essere oggetto di rappresaglia. Ma, anche in questo caso , la «necessità militare» può imporre delle deroghe, se tali beni sono utilizzati anche per la sussistenza militare, o in appoggio diretto alle operazioni militari , o se una Parte decide di ritirarsi da un territorio che controlla, lasciando «terra bruciata» al nemico. Come ben si vede vi sono molte e valide affermazioni di principio, ciascuna delle quali può essere invalidata dalle «esigenze di guerra» e dalla «necessità militare». Un'altra novità del 1° Protocollo è quella di portare l'attenzione
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sulla protezione delle «opere ed installazioni che racchiudono forze pericolose», sia per la tutela dell'ambiente, sia per i disastri che possono portare alle popolazioni civili (art. 56). «Le opere e le installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di atJacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite tra la popolazione civile». Non saranno oggetto di attacchi neppure gli altri obiettivi militari situati nelle loro vicinanze , per tema della liberazione delle forze pericolose (si pensi ai disastri del Vajont, di Seveso o di Chemobil). Come si vede il principio è ottimo e dovrebbe anche includere determinati stabilimenti chimici, però la «pratica» è diversa, poichè tale protezione cessa nel caso in cui le opere servano «per l'appoggio regolare e diretto alle operazioni militari» (art. 56.2) per le dighe, e per un «appoggio, regolare , importante e diretto» per le centrali nucleari e per gli altri obiettivi militari che siano nei pressi delle dighe o delle centrali nucleari. Se anche ciascuna norma può essere e viene ad essere molto spesso quasi subito invalidata da «motivi» o «necessità» militari, o «delle operazioni militari», il fatto molto importante e positivo, a mio avviso, è quello che la norma se ne occupi, se non altro per richiamare l'attenzione di ciascuno Stato su tali installazioni, e sui pericoli che con esse sono connessi per le popolazioni in tempo di guerra. Tali opere ed istallazioni non dovranno essere oggetto di rappresaglie (art. 56.4) e le Parti faranno di tutto per non collocare vicino ad esse degli obiettivi militari, se non Je poche truppe destinate alla loro diretta difesa da sabotaggi (art. 56.5), e per stabilire tra loro , in caso di conflitto, accordi particolari per la ioro protezione (art. 56.6). Per tali opere (art. 56.7) viene anche disposta una segnaletica internazionale , consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo. Le misure di precauzione per gli attacchi consistono essenzialmente nel dare, per quanto possibile, un preavviso allo scopo di salvaguardare le popolazioni civili , e nel prendere tutte le misure possibili per evitare perdite di vite umane gravi e danni eccessivi rispetto agli scopi degli attacchi (art. 57). Mentre le precauzioni da prendere contro gli effetti degli attacchi, a salvaguardia delle popolazioni , sono quelle di allontanare, finchè possibile, gli obiettivi militari dalle zone densamente popolate, di allontanare le popolazioni dagli obiettivi e di creare dei rifugi (art. 58). Tra le località e zone sotto protezione speciale, per la tutela delle
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popolazioni civili dagli effetti della guerra, sono da citare le «località non difese» ; esse possono essere create e dichiarate ad hoc, dopo aver sgomberato i combattenti, le armi ed i materiali militari, secondo modalità prestabilite, con l'impegno di non fare «uso ostile» al nemico delle istallazioni militari rimaste vuote, ed è vietato attaccarle a meno che non vengano commessi dalle popolazioni «atti di ostilità» o attività di «appoggio ad operazioni militari» (art. 59). Con accordi particolari tra i belligeranti è anche possibile creare , secondo le modalità indicate dal Protocollo , delle «zone smilitarizzate» al fine di dare asilo e protezione alle popolazioni civili. Un altro merito dei Protocolli è quello di avere istituzionalizzato e protetto le unità espressamente addette alla Protezione Civile, e di avere dato alla Protezione Civile non solo un simbolo internazionale di riconoscimento , ma anche delle formazioni sostanzialmente analoghe in tempo di guerra a quelle del personale e delle unità sanitarie. Gli organismi ed il p ersonale addetto alla protezione civile non solo dovranno essere rispettati e protetti , ma anche avranno il diritto di assolvere i loro compiti istituzionali «salvo il caso di necessità militare imperiosa» (art. 62). Nei territori occupati, il personale addetto alla protezione civile riceverà dalle autorità tutte le facilitazioni per l'assolvimento dei propri compiti; la potenza occupante potrà disarmare il personale, ma non requisire edifici, infrastrutture destinati a scopi di protezione civile, mentre potrà, a certe condizioni , avvalersi dei mezzi . Stati neutrali e non Parti in conflitto potranno, con il gradimento del belligerante o dell'occupante, corcorrere alle operazioni di protezione civile e di soccorso delle popolazioni colpite, senza che ciò costituisca «ingerenza nel conflitto». Anche il personale militare e militarizzato addetto alla protezione civile sarà rispettato e protetto se: è addetto in via «permanente» a detti compiti ; vi si «dedichi in via esclusiva»; non svolga altre mansioni di carattere militare ; sia munito di docume nti e di apposito segno visibile sull'uniforme; non partecipi alle ostilità e non commetta atti dannosi all'avversario. Il tutto con t alune limitazioni dovute al fatto che le unità militari sono pur sempre tali (art. 67), anche se impiegata in compiti di protezione civile . Per ciò che si riferisce ai soccorsi in favore delle popolazioni civili in tempo di guerra, vengono ad essere aumentate le possibilità di intervento da parte degli Stati e delle organizzazioni umanitarie , nazionali ed internazionali , fermo restando il dovere dell 'occupante in territorio occupato di garantire alle popolazioni oltre ai viveri ed ai medicinali
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(art . 55 della convenzione del 1949) anche, nei limiti del possibile, vestiario, materiale lettereccio , alloggi di fortuna ed altre provviste essenziali alla sopravvivenza. Nel complesso le azioni di soccorso sono molto agevolate ed è sancita la protezione e l'assistenza al personale che partecipa alle azioni di soccorso, anche se le attività di soccorso potranno essere soggette a restrizioni e limitazioni «in caso di necessità militare imperiosa» (art. 71). In merito al trattamento delle persone che si trovano in potere di una Parte in conflitto, il Protocollo riepiloga cd integra tutte le norme di diritto internazionale applicabili alla protezione dei diritti fondamentali dell'uomo durante un conflitto armato di carattere internazionale. Si occupa in particolare dei rifugiati e degli apolidi , della riunione delle famiglie divise , della protezione delle donne e dell'infanzia e dei giornalisti. Per ciò che si riferisce alle garanzie fondamentali per le pe rsone che sono in potere di una Parte in conflitto , l'art. 75 riepiloga legaranzie minime , oltre al trattamento um ano in ogni circostanza , che devono essere concesse alle persone «senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la cre de nza, le opinioni politiche o di altro genere , l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Dovranno essere rispettate in ogni circostanza «la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose» . Sono proibiti in ogni tempo e luogo i seguenti atti, siano essi commessi da militari o da civili: - le violenze contro la vita, la salute ed il benessere fisico o psichico delle persone ed in particolare: l'omicidio, la tortura sotto qualsiasi forma , sia essa fisica o psichica; le pene corporali e le mutilazioni; - gli oltraggi a1la dignità della persona, con particolare riferimento ai trattamenti umilianti e de gradanti , la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore; - la cattura di ostaggi; - le pene collettive; - le minacce di compiere gli atti sopra citati. Ogni persona arrestata ha diritto ad un regolare ed equo giudizio da parte di un tribunale imparziale e regolarmente costituito, con tutte le garanzie internazionalmente riconosciute e riepilogate nel Protocollo (art. 75) . Sono altresì considerate «violazioni gravi» del Protocollo (art. 85) da perseguire sempre, anche attraverso una cooperazione internazionale, per giudicare coloro che se ne rendano colpevoli (art. 89), oltre alle
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infrazioni previste dalla 4a Convenzione di Ginevra del 1949 (tipo genocidio, ecc.) i seguenti atti, che sono da considerare «crimini di guerra»: - fare oggetto di attacco le popolazioni e le persone civili; - lanciare attacchi indiscriminati o che comportino lutti e danni eccessivi; - attaccare opere o installazioni che racchiudano forze pericolose; - attaccare località non difese e zone smilitarizzate; - attaccare persone fuori combattimento; - trasferire popolazioni dell'occupante nei territori occupati; - deportare e trasferire popolazioni all'interno o al di fuori del territorio da esse precedentemente occupato; - ritardare senza motivo il rimpatrio di civili; - impiegare l'apartheid o altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità della persona; - attaccare monumenti storici, opere d'arte e luoghi di culti chiaramente riconoscibili , sotto protezione speciale , senza che vi sia prova di violazioni; - privare le persone protette del diritto ad un regolare ed imparziale giudizio. Vengono inoltre istituzionalizzati i «consiglieri giuridici nelle forze armate» (art. 82) , a supporto dei Comandanti, per la corretta applicazione delle Convenzioni e del Protocollo, e, tra i doveri dei Comandanti, vengono sanciti i doveri non solo di istruire le truppe alle loro dipendenze in modo adeguato, ma anche i doveri di impedire le infrazioni , di reprimerle e di denunciare i responsabili alle autorità competenti (art. 88) . Negli «Allegati», vengono stabilit i i documenti che devono essere in possesso del personale sanitario civile (permanente e temporaneo) , del personale religioso (permanente e temporaneo), dei giornalisti, del personale addetto alla protezione civile ed i segni distintivi internazionali per il personale ed i materiali e per le opere ed installazioni che racchiudono forze pericolose. Di importanza molto minore è il II Protocollo di Ginevra del 1977, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e che riguarda la «Protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali» che, in pratica, si limita a sviluppare e completare l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.
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In tali tipi di conflitti ci si è occupati solamente delle garanzie fondamentali e cioè a proibire: le violenze contro la vita, la salute ed il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, i trattamenti crudeli, la tortura, le mutilazioni e le pene corporali; le pene collettive; la cattura di ostaggi; gli atti di terrorismo; gli oltraggi alla dignità della persona umana, specie i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e ogni offesa al pudore; la schiavitù e la tratta degli schiavi; il saccheggio; la minaccia di commettere gli atti suddetti. In particolare si cerca di tutelare i fanciulli. E' proibito reclude rii al di sotto dei 15 anni e, al di sotto di tale età, godono di particolari protezioni, anche nel caso che combattessero e che venissero catturati come prigionieri. Anche nei confronti delle persone che vengono private della libertà ci si preoccupa delle· garanzie minime, riguardanti il trattamento umano , la cura dei feriti e malati (titolo I!I) le possibilità di sopravvivenza a livello minimo, la possibilità di ricevere soccorsi individuali e collettivi, di praticare la loro religione e di beneficiare di determinate garanzie se impiegati nel lavoro (art. 5), le garanzie di un equo giudizio (art. 6). Ci si occupa della protezione del personale sanitario e religioso (art. 9) , e quanto meno di ricercare e raccogliere i feriti , i malati, i naufraghi i morti dopo fatti d'arme, proteggendoli da spoliazioni, maltrattamenti o vilipendi ( art. 8). Anche le disposizioni che riguardano la protezione della popolazione civile sono molto scarne e limitate all'essenziale. Sempre che la popolazione civile non prenda parte alle ostilità, sono vietati contro di essa attacchi, atti di violenza e minacce (art. 13). Sono vietati i trasferimenti forzati delle popolazioni, a meno di motivi di «sicurezza», o «ragioni militari imperiose» (art. 17). Sono ugualmente protetti i beni indispensabili alla sopravvivenza delle popolazioni civili ed è vietato ridurle alla fame (art. 14); però anche le possibili azioni internazionali di soccorso sono molto più limitate (art. 18) rispetto ai conflitti armati internazionali, in quanto il conflitto si configura come «questione interna» di una Parte contraente. In sintesi, pur con le perplessità che sono state esternate, si può dire che i Protocolli aggiuntivi in molti settori costituiscono un notevole passo avanti nel tentativo di «umanizzare» la guerra, anche se talvolta qualche norma è poco chiara o se vi sono delle ombre da approfondire al fine di un loro miglioramento.
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La protezione dei civili nelle leggi e nei regolamenti militari italiani del secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. Ferma restando la considerazione che fino alla seconda guerra mondiale la protezione dei civili e, più in generale, dei non combattenti, nella persona e nella proprietà, è stata una costante dei regolamenti militari italiani, nel dopoguerra restava valido il corpo normativo che era stato approvato per la guerra, tanto che, ad esempio, per il servizio di sanità sono ancora oggi in vigore regolamenti riguardanti il tempo di pace ed il tempo di guerra che sono anteriori allo scoppio della seconda guerra mondiale. Per l'avvento dell'arma nucleare, per la rapida e continua evoluzione delle dottrine di impiego delle grandi unità dell'esercito, per il fatto che molte normative siano successivamente apparse in forma di «bozza di stampa» e non di pubblicazioni definitive, e per tutti gli altri motivi ai quali ho fatto cenno nel Capito lo I del presente volume, compresa una naturale tendenza di alleanza di pervenire ad una dottrina NATO che fosse comune , sono venute in pratica a mancare, fino agli anni ottanta, le così dette pubblicazioni «maggiori», in veste definitiva , dalle quali potessero discendere le conseguenti pubblicazioni minori. In particolare, anche se non sono mancati accordi vincolativi nell'ambito dell'alleanza, per ciò che si riferisce alle organizzazioni nazionali ed ai problemi delle zone di combattimento prevedibili sul teatro europ eo, alla gestione del problema dei rifugiati e dei profughi in caso di conflitto armato, ecc., sono mancati regolamenti specifici che valgano la pena di essere citati per quanto riguarda la protezione dei civili. Anche se vi è stata una certa latitanza dei regolamenti, ciò non vuol dire che le norme internazionali non siano state recepite dal nostro Paese e dalle sue forze armate , in quanto le stesse leggi di ratifica delle Convenzioni internazionali, costituendo legge dello stato, entravano automaticamente a far parte del bagaglio di conoscenze professionali dei militari. Vuole soltanto dire che il testo di una convenzione internazionale veniva recepito «sic et simpliciter» , per essere applicato in caso di guerra, senza l'aggiunta di tutte quelle norme applicative particolari, che entrano nei dettagli organizzativi , che solo un regolamento di esecuzione può assicurare. Pertanto nel dopoguera, fino agli anni ottanta, è più proprio fare riferimento alle leggi dello Stato, in materia di protezione delle persone civili in tempo di guerra, che non ai regolamenti militari, anche se tale affermazione è valida in assoluto solo per le pubblicazioni riguardanti il
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Servizio in Guerra - Parte I, Servizio delle Truppe, la cui ultima pubblicazione risale al 1940, ristampata nel 1941. Ad esempio, la pubblicazione 5044, N. 6300 della serie dottrinale, del 1956, (Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Servizi - Sezione Stato Maggiore «Norme generali per l'Organizzazione Logistica ed il Funzionamento dei Servizi in Guerra (Provvisoria)», uscita sotto forma di «bozza di stampa», a firma del Geo. Liuzzi, Capo di Stato Maggiore «pro tempore» dell'Esercito) conteneva solo qualche indicazione marginale. Infatti trattando del Servizio di Sanità, ed in particolare del servizio di igiene e profilassi (art. 38), stabiliva che gli organi direttivi del Servizio di Sanità militare «impartiscono tutte le norme, e ne sorvegliano l'attuazione, concernenti l'igiene e la profilassi , non solo delle truppe, ma anche delle popolazioni civili, nella zona in cui opera l'esercito di campagna, di intesa con gli organi sanitari della organizzazione civile» .
Per quanto si riferiva alla utilizzazione delle risorse locali in generale, spettava al «Servizio delle Tappe tenere le necessarie relazioni con le autorità civili, allo scopo di accertare e seguire la disponibilità delle risorse e la loro ripartizione il loco e di accertare e controllare le esigenze civili della zona» (art. 277). La necessità di far ricorso alle risorse locali «viene prospettata all'Intendenza dalla Direzione del Servizio (delle Tappe) o dal Comando della Grande Unità interessata. La Direzione Tappe di Intendenza vaglia le richieste; esamina le possibilità di soddisfacimento, parziale o totale, tenendo conto dei fabbisogni dei civili , determina su quali zone ed in quale misura debbano essere fatte le requisizioni e le incette» (art. 278). L'art. 279 riportava, in rilievo, che «la decisione di ricorrere alla requisizione od alla incetta spetta di norma ai Comandi di Scacchiere o di Armata», ma, in casi di particolare urgenza , potevano decidere anche i comandi delle Grandi Unità a livello inferiore, per i «soli materiali di urgente necessità», limitatamente alla zona di loro giurisdizione, fermo restando il fatto che era sempre necessaria la sanzione del Comando · di Scacchiere o dell'Armata (art. 279). Per ciò che si riferiva alla esecuzione delle operazioni di incetta o di requisizione e per i relativi pagamenti si rinviava al «Regolamento per le requisizioni» ed al «Regolamento per l'amministrazione delle truppe in campagna ed il servizio di cassa in guerra», che erano evidentemente dei regolamenti «minori specifici» (art. 280).
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Come si vede, era costante la preoccupazione per le popolazioni civili, l'esigenza che loro non fosse sottratto troppo, a causa della guerra,
per non compromettere la loro sopravvivenza. A conferma che quando un regolamento maggiore usciva, anche se in forma di «bozza di stampa» e di «norma provvisoria» , come la pubblicazione 6300, alla quale si è fatto cenno, si aveva immediatamente una ricaduta benefica sui regolamenti minori , desidero citare la sola pubblicazione 5433 conseguente. Tale pubblicazione N. 5433, edita nel 1969, dal «Ministero della Difesa Ese rcito - Direzione Ge nerale Servizi di Commissariato ed Amministrativi - Ispettorato Generale Servizi di Commissariato» portava il titolo: «Istruzione per il Servizio di Commissariato in Guerra». E ssa pur rinviando ai regolamenti per le requisizioni ed amministrativi le modalità esecutive spicciole pe r le incette e le requisizioni, dal punto di vista burocratico , entrava nel dettaglio delle procedure generali per la loro effettuazione, dando la seguente sintesi negli a rticoli: 26, relativo al vcttovngliamen to m ediante utilizzazione delle risorse locali, e 27 , relativo alla valutazione di tali risorse, che ri-
porto integralmente.
«26. Vettovagliamento mediante utilizzazione delle risorse locali». «È un sistema normalmente complementare di quello del rifornimento da tergo, e , comunque , se mpre temporaneo . Ciò allo scopo di non depauperare di risorse la zona operativa con la conseguenza di dover poi organizzare i rifornimenti anche per la popolazione civile. Di massima, vengono attinti dalle risorse locali i generi di caratteristica e vasta produzione nella zona (formaggio, carni ovine e suine, olio, lardo , salumi , conserva di pomodoro, legumi , frutta). Anche i ge neri di conforto (cioccolato, biscotti , marmellata, liquori, ecc.) vengono attinti sul posto semprechè le disponibilità locali lo consentano senza pregiudizio delle necessità alimentari delle popolazioni civili». «Normalmente, l'utilizzazione delle risorse locali si effettua con: a) incette, e cioè mediante l'acquisto dal commercio; b) requisizioni , costringendo i detentori a fornire alle truppe le risorse che non fosse possibile ottenere con le incette». «È nettamente da preferire il sistema delle incette, quando lo si ritenga sufficiente a raggiungere il fine voluto; si applica il diritto di imperio con le requisizioni , qua ndo le incette si prevedono inadeguate, oppure quando il cittadino si rifiuti di secondare l'opera delle autorità e quindi si riveli infruttuoso l'appello alla sua libera volontà».
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MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI COMMISSARIATO ED Hl.MINISTRATIVI ISPETTORATO GENERALE SERVIZI DI COMMISSARIATO
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N. 5433
ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DI CO~i MISSA RIATO IN GUERRA
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«Le requisizioni si riferiscono non solo ai beni mobili (derrate e materiali) ed immobili (stabilimenti industriali , magazzini di conservazione, ecc.) ma anche alle invenzioni, ai brevetti ed ai servizi individuali e collettivi». «La facoltà di emanare l'ordine di requisizione compete all'Intendenza». «In caso di necessità e di urgenza la requisizione può essere ordinata - anche senza delega - dai Comandanti di Grande Unità o dai Comandanti di Corpo e reparto nei limiti dei bisogni immediati e sotto la loro personale responsabilità. Deve in tal caso esserne subito informata la Autorità superiore». «L'ordine di requisizione deve essere completo e preciso. Nel caso di uno stabilimento industriale l'ordine deve: a) definire la situazione del personale la cui opera può essere pure, ma non necessariamente, requisita; b) determinare , qualora l'autorità che procede alla requisizione non intenda provvedere direttamente alla gestione, gli obblighi del proprietario circa la conservazione in efficienza dello stabilimento, le trasformazioni che ì'Amministrazione Militare potrà eventualmente apportare agli impianti, ecc.; c) determinare la estensione della requisizione». «Nel procedere aJla requisizione degli immobili, l'autorità si deve avvalere dell'opera degli organi tecnici competenti per territorio e - se del caso e quando la disponibilità di tempo lo consenta - deve prendere accordi con le autorità civili locali, dando congrui preavvisi onde evitare agli interessati danni non dovuti a forza maggiore». «In materia di immobili deve seguirsi il criterio di restituirli immediatamente, appena cessato il hisogno». «L'ordine di requisizione si rivolge ai detentori deJle cose da requisire a mezzo di pubblico manifesto o mediante precetto personale. Eventuali contestazioni non sospendono la requisizione ordinata». «L'esecuzione deJle requisizioni e affidata ad apposite commisioni di cui fa sempre parte un Ufficiale Commissario». «Anche formalmente, l'ordine di requisizione deve essere completo; da esso deve risultare l'autorità disponente , la commissione o persona che deve eseguire la requisizione, l'oggetto di essa, le persone che vi sono obbligate, il carattere definitivo o temporaneo della requisizione, i termini, la liquidazione del compenso o delle indennità, ecc.». «Ogni requisizione comporta una equa indennità da liquidarsi a cura dell'autorità procedente».
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«Finchè possibile sarà seguito, specie per le derrate, il sistema del pagamento immediato che attenua grandemente la tendenza all'occultamento delle merci ed evita il pericolo di contestazioni successive. Il pagamento con ordinativi sulla sezione di tesoreria o sulla Cassa Militare competente deve essere riservato alle somme di grande entità». «Le derrate incettate o requisite sono riunite presso gli stabilimenti di rifornimento (magazzini di intendenza o sezioni sussistenza) oppure presso i centri di raccolta appositamente costituiti , per essere in seguito distribuite alle truppe». «Le incette possono effettuarsi: a) con acquisto diretto dal commercio; b) con rischiesta alle autorità locali. Il primo sistema è più sbrigativo e redditizio specie se attuato con semplici trattative verbali e con pagamento immediato». «Il prezzo di acquisto delle derrate viene stabilito sulla base delle mercuriali locali ed, in mancanza, della media dei prezzi nelle località viciniori, oppure sulla base dei prezzi concordati con le organizzazioni industriali , commerciali e sindacali locali». «Alla requisizione si ricorre - come detto innanzi - quando l'urgenza oppure il comportamento ostile delle popolazioni impediscono di provvedere alla raccolta delle derrate con regolari incette». «Spetta ai Comandanti delle Grandi Unità di decidere sulla necessità di ricorrere alle requisizioni e di definire le modalità particolari per la loro esecuzione». «I Comandanti predetti, semprechè possibile, procedono alla costituzione di commissioni di requisizione , delle quali fanno parte ufficiali commissari e di sussistenza, o autorizzano i Corpi e reparti a compiere direttamente le requisizioni, fissandone modalità ed ampiezza». «Le requisizioni regolari si effettuano con intervento delle autorità locali . Quando queste ultime non sono in carica, si ricorre alla requisizione forzata la quale è eseguita direttamente dalle autorità militari che fissano e notificano alla popolazione, mediante manifesti, tutte le prescrizioni relative alle operazioni di requisizione».
«27. Valutazione delle risorse locali».
«Semprechè possibile, i dati relativi alle risorse disponibili, anche se risultanti da statistiche, debbono essere controllati con ricognizioni ed informazioni da richiedersi alle autorità locali».
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«Quando non si abbia la possibilità di procedere a tali accertamenti e manchi qualsiasi altra fonte di informazione, si può fare riferimento alla densità della popolazione per chilometro quadrato». «Come criterio di massima si può ritenere che in una zona agricola di media produzione possa essere vettovagliata per 3-4 giorni una forza uguale a quella del numero degli abitanti». «Le regioni agricole offrono disponibilità di risorse alimentari maggiori di quelle manifatturiere ed industriali. Però nelle regioni agricole dette risorse variano con la stagione e diminuiscono progressivamente dall'estate alla primavera , mentre nelle zone industriali esse possono ritenersi ·pressochè costanti». «Nelle città le risorse risultano normalmente raccolte in grandi depositi o magazzini talchè risultano facilitate le operazioni d'incetta e di requisizione». «La capacità media di forni fissi locali si può ritenere corrispondente ad un numero di razioni pressoehè doppio del numero degli abitanti .
La carne, normalmente, è sempre disponibile in mis_(!ra superiore al fabbisogno della popolazione». «Nelle zone di pianura riesce più facile trovare tutte le derrate occorrenti per il vettovagliamento ; vi abbondano specialmente i cereali , il bestiame da macello , i legumi , la verdura , il fieno , la paglia. Occorre, però tener presente che, d'estate , potrà anche scarseggiare nei fondi valle il bestiame che viene trasferito a pascoli più elevati». «Nelle zone collinose, invece, scarseggiano i cereali, il fieno e la paglia mentre risultano generalmente abbondanti la legna ed il vino». «Nelle località di media montagna , si ha disponibilità di bestiame, di fieno e di legna , mentre si accentua la scarsità di cere::ili e di paglia». «Resta inteso che , nella determinazione delle possibilità di vettovagliamento in una data zona, deve essere tenuto giusto conto delle particolari condizioni in cui - eventualmente - la zona stessa può trovarsi per essere stata precedentemente già sfruttata». «L'utilizzazione delle risorse locali attraverso il vitto presso gli abitanti deve ritenersi assolutamente eccezionale e limitata a piccoli gruppi isolati e notevolmente distaccati dal grosso delle truppe». Ma tali norme dettate dal regolamento minore , anche se sono quelle ancora oggi in vigore, avevano sempre la caratteristica della provvisorietà, non solo perchè era provvisoria la pubblicazione maggiore di partenza, ma anche perchè tra il 1955 ( data della pub. 6300) al 1959 ( data della pub. 5433) si inserivano altre pubblicazioni, di indubbia va-
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lidità dottrinale per l'epoca, ma altrettanto provvisorie e non definitive, che tuttavia non ne cambiavano i dettati in materia, come: - la pub. 5377, dell'anno 1957, «Memoria orientativa sui riflessi logistici dell'impiego dell'arma atomica»; - la pub. 5373, dell'anno 1958, «Memoria sull'azione difensiva in terreni di pianura e collinosi con l'impiego di armi atomiche» (n. 600 della serie dottrinale); - la pub. 5451 , dell'anno 1960, «Memoria sull'azione difensiva con impiego di armi atomiche in terreni fortifi cati di pianura e collinosi» (n. 601 della serie dottrinale), che costituiva appendice alla pubblicazione precedente. In ogni caso la pubblicazione 5377 «Memoria orientativa sui riflessi logistici dell'impego dell'arma atomica» era molto importante e significativa , per ciò che riguardava la protezione delle popolazioni civili in tempo di guerra, in quanto definiva la cosidetta OEZED , cioè la «Organizzazione di Emergenza delle Zone Eccezion3Jm ente Danneggiate» dall'impiego di armi nucleari e ne dava, in una apposita appendice, dei «cenni» di carattere organizzativo. Ricordo ancora lo sgomento e lo scetticismo con iì quale si studiavano queste norme sui banchi della Scuola di Guerra. L'OEZED doveva essere strettamente coordinata dalle Autorità militari e dalle Autorità preposte alla Difesa civile. In ogni caso la predisposizione e l'attuazione delle misure per l'OEZED non dovevano «distogliere il dispositivo logistico» dell'esercito «dai suoi compiti essenziali», cioè dal supporto delle unità. Le emergenze si sarebbero dovute fronteggiare con il «pronto impiego di piccole formazioni di soccorso» ed il «successivo intervento di formazioni di riserva». I cenni stabilivano anche che cosa avrebbero dovuto contenere le pianificazioni per la OEZED, e le misure da adottare in previsione dell'esigenza ed al manifestarsi della stessa. L'organizzazione si basava su nuclei di soccorso immediato, nuclei di specializzati in particolari branche , unità logistiche di pronto intervento, truppe eventualmente messe a disposizione e concorso da parte di organizzazioni civili, sulle quali la nota avvertiva di non farvi molto affidamento, perchè le stesse sarebbero state interamente impegnate a favore della popolazione civile. Un cenno particolare era anche fatto alle necessarie misure di polizia per controllare gli sbandati ed i profughi dopo un attacco nucleare . L'OEZED nel suo insieme era un problema molto complesso, che coinvolgeva in pieno un insieme di servizi logistici, tra i quali specificata-
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mente il Servizio di Sanità, quello di Commissariato, il Servizio Lavori Ponti e Strade, il Servizio NBC ed il Servizio Trasporti. Pur mancando le pubblicazione maggiori relative al Servizio in Guerra, in senso tradizionale, non mancarono certo le norme per il solo impiego dell'Esercito in guerra. Da una dottrina di «tipo» pubblicazioni della «serie 600», che prevedeva l'impiego di armi nucleari non però in modo macroscopico e per ogni uso, si passava alla «dottrina della serie 700», che prevedeva tre ambienti operativi (nucleare attivo, nucleare potenziale, convenzionale) e dove, in caso di ambiente nucleare attivo, gli ordigni erano di previsto impiego quasi per qualunque esigenza, anche di carattere tattico. L'ambiente convenzionale sotto minaccia nucleare si rivalutava con la «dottrina della serie 800», per poi diventare, con la «serie 900», un convenzionale classico , ad alta tecnologia, sotto una minaccia sempre più ipotetica e lontana di impiego di armi nucleari. L'organizzazione logistica si adattava di conseguenza. Le pubblicazioni davano però scarse indicazioni per ciò che riguarda il trattamento dei civili, la gestione dei territori sotto autorità militare in tempo di guerra, occupati o nazionali, che , in genere, erano limitate a cenni allo sfruttamento delle risorse locali nelle operazioni, ed alla gestione dei problemi dei rifugiati, dei profughi e degli evacuati dalle zone di combattimento. Sempre ad alto livello, oggi a livello di Comando Logistico di Scacchiere (Pub. 6176 dello SME - III Reparto Ufficio Regolamenti, Anno 1981: «Memoria sull'Impiego delle Grandi Unità - N. 900 della serie dottrinale - Volume III: La Logistica», paragrafo 48) compete disciplinare l'utilizzazione delle risorse locali, 1c incette e le requisizioni e definire i provvedimenti inerenti all'assistenza degli evacuati e dei rifugiati, che sono ricorrenti, sia nell'azione offensiva, sia in quella difensiva. Le leggi dello Stato in materia di protezione dei civili in tempo di guerra sono numerose. 01tre alle già più volte citate leggi di ratifica delle convenzioni internazionali del dopoguerra (convenzioni di Ginevra del 1949, dell' Aja del 1954, Protocolli aggiuntivi di Ginevra del 1977) sono infatti anche da ricordare: - la legge 11 marzo 1952, n. 153 (G.U. n. 74 del 27 marzo 1952), con la quale l'Italia aderiva alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata con la risoluzione 260 (III) dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il 9 dicembre 1948; - la legge 4 agosto 1955, n. 848 (G.U. n. 221 del 24 settembre
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STATO MAGGIORE
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DELL ' ESERCITO
III REPARTO UFFJCIO ADDESTRAMEKTO E REGOLIL\iENTl
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1\1 E 1\1 OR I A SULL'IJ\1PIEGO DELLE GRANDI UNITA' (N. 9 0 0 della s erie d o11rinale)
VOLUME III
LA LOGISTICA
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1955), con la quale l'Italia ratificava la Convenzione di Roma, cioè la «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», firmata a Roma il 4 novembre 1950; - la legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Supplemento ordinario della G .U. n. 333 del 7 dicembre 1977), con la quale l'Italia ratificava il Patto adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 1966, relativo ai «diritti civili e politici»; - la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G. U. n. 164 del 3 luglio 1967), relativa alla «estradizione per i delitti di genocidio»; - la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (G.U. n. 272 del 30 ottobre 1967), relativa alla «prevenzione e repressione del delitto di genocidio»; - la legge 8 ottobre 1974, n. 618 (G.U . n. 316 del 4 dicembre 1974), relativa alla ratifica della Convenzione di Londra, Mosca e Washington del IO aprile 1972 sul «divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e loro distruzione»; - la legge 29 novembre 1980, n. 962 (G.U . n. 17 del 19 gennaio 1981), relativa alla ratifica della Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 31/72, del 10 dicembre 1976, sul «divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile»; - la legge 26 novembre 1985, n. 718 (Suppi. ord. G.U. n. 292 del 12 dicembre 1985), con la quale l'Italia ratificava la Convenzione internazionale adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 34/146 del 17 dicembre 1979, «contro la presa di ostaggi» . Sono in corso di ratifica le Convenzioni relative al divieto di impiego di talune armi destinate a causare mali superflui e contro la tortura degli anni che vanno dal 1985 al 1989, i cui principi però sono già sanciti da altre Convenzioni, a dimostrazione del costante impegno del nostro Paese verso tutto quanto viene fatto, in sede internazionale, per cercare di mitigare gli orrori della guerra e le sofferenze che essa produce. Un cenno particolare merita anche la legge 11 luglio 1978 n. 382 «Norme di principio sulla disciplina militare» che, fin dalla formula del giuramento (art. 2), impone al militare l'osservanza della Costituzione e delle Leggi e che, nell'art. 4, pone nell'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane il fondamento dei doveri del militare, tra cui spicca il dovere della disobbedienza qualora gli venga impartito un ordine la cui esecuzione costituisca manifestamente reato.
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Da tale legge discendeva la pubblicazione SMD - G- 002 «Regolamento di disciplina militare», edito nel 1986 dallo Stato Maggiore della Difesa - I Reparto, Ufficio Addestramento e Regolamenti. Nei doveri propri dei superiori spicca (art. 21) quello di provvedere all'istruzione militare del personale dipendente e di attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione. In particolare è il Comandante di Corpo il diretto responsabile (art. 21) dell'impiego e dell'addestramento del personale. L'articolo 25 ribadiva in modo inequivocabile il dovere di non eseguire un ordine la cui esecuzione costituisca manifestamente reato. Dal regolamento di disciplina, che è senza dubbio un regolamento maggiore, discendeva nel 1988 il regolamento minore n. 1000/A/2, «Manuale del Combattente», edito dallo Stato Maggiore dell'Esercito III Reparto - Ufficio Addestramento. Nel capitolo {X\TTH) riguardante il comportamento del mililart: in guerra , il regolamento per quanto riguarda la protezione delle persone civili in tempo di guerra, stabiliva nel decalogo del combattente (art. 80) le seguenti regole generali: «2. Combatti solo i tuoi nemici e gli obiettivi militari. 3. Non procurare distruzioni maggiori di quelle che richiede l'assolvimento del compito. 5. Tratta con umanità tutti i civili ed i nemici che si trovano in tuo potere . 6. Raccogli e cura i feriti ed i malati a mici, nemici e civili altermine dell 'azione e, durante l'azione, solo se te lo ordina il tuo Comandante; 7. Non prendere ostaggi e non fare mai atti di vendetta; 9. Non rubare né saccheggiare e rispetta la proprietà ed i beni altrui». Nell'art. 81 del regolamento sono ricordati gli emblemi di protezione internazionale, che possono interessare i civili, e cioè quelli della Croce Rossa, della Protezione Civile , delle zone e delle località sanitarie e di sicurezza e l'emblema delle Nazioni Unite. Nell'art. 83 sono ricordati tutti i crimini di guerra previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai successivi Protocolli aggiuntivi che possono essere compiuti a danno delle persone civili e delle loro proprietà. Solo nel 1989, con la pubblicazione 6420 dello Stato Maggiore del-
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l'Esercito si perveniva alla diffusione ufficiale dei testi in lingua italiana delle convenzioni internazionali relative alla guerra terrestre. Ciò non vuol dire che tali testi non fossero in precedenza studiati e diffusi. Basta a tal proposito ricordare le sinossi di diritto umanitario prima , e di diritto internazionale dei conflitti armati poi, in uso presso gli Istituti di for:mazione dei Quadri e nelle Scuole di Guerra. Non vi è alcun dubbio però che la pubblicazione 6420 è venuta a colmare una lacuna normativa, che non aveva nessuna ragione di continuare a sussistere. In sintesi la situazione attuale è abbastanza soddisfacente in materia di regolamenti , anche se si sente l'urgenza di un rifacimento della pubblicazione relativa al Servizio in Guerra, specie per ciò che si riferisce alle «leggi ed agli usi di guerra», da adottare in modo speciale nei territori occupati. Infatti, anche nell' impiego di contingenti di pace nazionali all'estero come forza di pace delle Nazioni Unite, si sente tale necessità imperiosa, poichè il territorio dj glurisdizionc di un contingente si configurn,
dal punto di vista del diritto internazionale dei conflitti armati, come una forma del tutto particolare di «territorio occupato».
Considerazioni conclusive sulla protezione dei civili in tempo di guerra Per dovere di completezza di trattazione , avrei anche dovuto accennare ai casi di assunzione dei poteri (legislativo ed esecutivo), in tempo di pace, da parte dei militari , per delega delle competenti Autorità di Governo, ma i così detti «golpe» sono sempre stati completamente estranei alla tradizione milit are italiana , che è starn in ogni tempo , cli fedeltà assoluta al Capo de llo Stato ed alle Istituzioni , senza «pronunciamenti » di nessun genere. Più in particolare, avrei dovuto trattare anche dei modi attraverso i quali l'assunzione di tali poteri in pace ed in guerra veniva resa nota alle popolazioni e come tali poteri si esercitano: in sostanza del così detto «potere di bando», cioè di quel potere di emettere bandi ed ordinanze, che i capi militari hanno in talune circostanze. Ma rinvio l'argomento, che sarà solo trattato per cenni , al capitolo relativo alle conclusioni finali, limitandomi per il momento a trarre le conclusioni relative a questo capitolo, particolarmente difficile e complesso , non solo per la materia trattata , ma anche per la molteplicità delle pubblicazioni nelle quali sono reperibili le norme di riferimento. Una prima considerazione che si può fare e che balza evidente è quella che, forse l' Italia ha avuto troppe norme e troppi regolamenti .
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spesso cambiati o modificati nei dettagli applicativi ed esecutivi da nugoli di circola ri , specie dal punto di vista logistico, guerra durante. Ma questo succede ovunque; in guerra ogni problema che si pone va affrontato e va risolto subito, nel migliore dei modi possibili. Ne scaturisce che, mentre è difficile fare una situazione globale, anche solo di tutti i regolamenti emanati in materi a ( e delle circolari applicative cd interpretative dei regolamenti) , invece ogni «addetto al lavori», specie in settori delicatissimi quali quelli degli approvigionamenti , delle requisizioni, dei rifornimenti, dell'amministrazione, era nel suo campo un «tecnico» nella applicazione di no rme sostanzialmente in ogni epoca molto corrette e complete. Un'altra considerazione quasi immediata si trae dalla piacevolissima constatazione che i regolamenti italia ni per il tempo di guerra, nel trattamento delle persone e dei beni civili, non hanno mai fatto differenza di trattamento tra civili nazionali e nemici, né discriminazioni di ~orta., h:is:ite su r:izz:i , religione, idco!ogin , sesso, ccc. , dcnc qu,-di non si
trova traccia alcuna nei regolamenti militari nazionali. La terza considerazione , anch'essa veramente qualificante, importante e che fa veramente onore all' Italia, è che in ogni settore riguardante la protezione delle popolazioni civili in tempo di guerra, le stupende norme nazionali, date dalle leggi e dai regolamenti militari, hanno sempre recepito gli usi consuetudin ari di guerra più avanzati del mondo. Inoltre i dettati delle norme nazionali, in ogni tempo, hanno anticipato talvolta di vent'anni, talvolta di dicci, le norme successivamente stabilite in ambito internazionale Nella maggior parte dei casi, addirittura, le norme nazionali vigenti non hanno neppure dovuto essere cambiate a seguito della ratifica italiana ~:!elle Convenzioni internazionali , perchè già i nostri regolamenti le recepivano in toto, ante litteram , tanto da potersi porre come modello per le convenzioni inte rnazionali . La. diffusione delle convenzioni internazionali, inoltre, è sempre stata assicurata tra i militari, cioè tra coloro che in caso di guerra sarebbero stati i «legittimi combattenti» dello Stato , non solo attraverso delle pubblicazioni ad hoc, ma , anche e soprattutto, attraverso i regolamenti militari maggiori ed i regolamenti minori , che da questi conseguivano. Per ciò che si riferisce ai crimini di guerra nei confronti delle popolazioni civili le convenzioni internazionali ed i protocolli sono molto chiari sia nell'individuare la responsabilità degli Stati, sia nello stabilire la responsabilità delle persone. Per ciò che si riferisce alla responsabilità degli stati per quanto ri-
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guarda le violazioni delle norme internazionali essa è ben precisata: nell'art. 3 della IV Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907; per ciò che riguarda le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 essa è stabilita: nell'art. 51 della I Convenzione; nell'art. 52 della II Convenzione, nell'art. 131 della III Convenzione; nell'art. 148 della IV Convenzione ed, infine essa è ribadita nell'art. 91 del I Protocollo di Ginevra del 1977. In merito alle responsabilità delle persone circa i crimini di guerra da loro commessi, i precedenti si trovano fin dal Manuale di Oxford 1880 (art 84): «coloro che violano le leggi di guerra sono passibili delle sanzioni stabilite dalla legge penale». Però non si trovava traccia di tale responsabilità individuale nelle Convenzioni dell' Aja del 1899 e del 1907, salvo per queste ultime, per i beni culturali. Ma i codici nazionali italiani fin dal 1840 punivano individualmente i criminali di guerra. Negli atti internazionali si trattava di sanzioni per le violazioni dei trattati e delle leggi e degli usi di guerra solo nel trattato di pace tra alleati e la Germania, firmato a Versailles il 28 giugno 1919 (articoli da 227 a 230). Sicuramente però il codice penale militare di guerra più completo nella configurazione e nella repressione dei crimini di guerra fu il codice penale militare di guerra italiano del 1941. Successivamente si trovano precedenti relativi alla responsabiità individuale nella Costituzione della Repubblica, nello statuto e nella sentenza dei tribunali militari internazionali per la punizione dei grandi criminali di guerra delle potenze dell'Asse e per l'Estremo Oriente, da cui scaturirono dei principi di diritto internazionale, confermati dal1' Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Altri precedenti si possono trovare nella Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 260 (III), del 9 dicembre 1948, circa la «prevenzione e repressione del delitto di genocidio». Ma la sanzione internazionale del dovere della repressione delle infrazioni gravi alle Convenzioni si ebbe solo con le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (artt. 49-50-52 della l a Convenzione; 50-51- 53 della Ir Convenzione ; 129-130-132 della III" Convenzione; 146-147149 della 1va Convenzione; oltre, ovviamente al dettato dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni). Le convenzioni e le dichiarazioni sulla impe rscrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, sulla cooperazione internazionale in materia di ricerca, arresto, estradizione e punizione delle persone colpevoli di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità, sono or-
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mai più di una; ma esse sono caratterizzate da poche firme e da rarissime ratifiche, per cui possono lasciare al momento dubbiosi. Più concreto è il I Protocollo aggiuntivo del 1977, che stabilisce che le infrazioni gravi devono essere represse (artt. J 1,75, da 85 a 90) ma che lascia, una volta sancito il principio, le modalità alle Parti contraenti. Infine anche le convenzioni sui diritti dell'uomo, essendo valide in pace ed in guerra, vengono ad aggiungere nuove garanzie perchè non si verifichino più gli orrori della seconda guerra mondiale; ma occorre ricordare che le guerre dove si commettono più atrocità contro l'umanità dell'uomo, e delle quali si sa di meno, sono proprio i così detti conflitti armati di carattere «non internazionale». In tale ottica, pertanto, mi sembra che le prescrizioni del «Manuale del Combattente» italiano, uscito nel 1988, che è tra l'altro un manuale di dotazione individuale del soldato, siano non solo di assoluta avanguardia in campo mondiale, dato che nel quadro della «consapevole partecipazione» sanciscono anche il dovere della disobbedienza ad ordini criminali, ma anche in perfetta linea con la continuità di una tradizione che ha sempre visto l'Esercito italiano e le forze armate in generale del nostro Paese in posizione di netto primato, specie per ciò che si riferisce al rispetto dell'umanità dell'uomo in tempo di guerra.
CAPITOLO OTIAVO
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Generalità. - Condizione e protezione dei beni culturali. - La condizione dei beni culturali nei regolamenti italiani fino all'unità d'Italia. - La condizione dei beni culturali nei regolamenti italiani dall'unità d'Italia alla fine del secolo XIX - La condizicne dei beni culturali nei regolamenti nazionali dall'inizio del XX secolo fino alla seconda guerra mondiale. - La convenzione sulla protezione dei beni culturali .in caso di conflitto armato del 1954. - T,a protezione dei beni culturali nei regolamenti italiani del dopoguerra fino ai giorni nostri. - Considerazioni conclusive sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
Generalità
Nel corso del primo Capitolo del presente volume, ho già ricordato i motivi per i quali, a mio modesto avviso, anche i beni culturali devono essere considerati nella categoria delle «vittime della guerra», così come i combattenti ed i non combattenti, cioè i civili, dei quali ci siamo occupati nei capitoli precedenti. Mi sembra anche doveroso che sia un generale a trattare di questo difficile e scabroso argomento per almeno due considerazioni: la prima è quella che i generali, ed in genere i condottieri, sono stati nella storia i più grandi ladri di beni culturali, specie se questi erano costituiti da opere d'arte asportabili o in metalli preziosi, come l'oro e l'argento, la seconda considerazione è legata al fatto, difficilmente confutabile, che i condottieri sono stati nella storia i più grandi distruttori in assoluto di beni culturali, dall'incendio di Troia, alla «delenda Chartago», fino ai disastrosi bombardamenti della seconda guerra mondiale o alle perle del tipo di Hiroshima e Nagasaki. Non saprei dire se sia stato meglio distruggere o rubare, anche se in apparenza il rubare sembrerebbe meglio, almeno dal punto di vista della conservazione del bene e dell'opera d'arte per i posteri.
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Non si saprà mai quanto bottino proveniente dai saccheggi giaccia in fondo al mare, come non si saprà mai la quantità di oggetti d'oro e di monili che nelle varie epoche è stata persa per stivare d'oro galeoni destinati al naufragio. Ma ancora sono calde le lacrime di Cleopatra che piange sul rogo della biblioteca di Alessandria e dei suoi papiri con tutto il sapere scritto che proveniva dal mondo antico. Per l'Italia il problema ha, inoltre, delle connotazioni del tutto particolari, specie se si pensa (talvolta viene anche la voglia dire un «purtroppo» a mezza voce) che l'Italia detiene oltre il 40% dei beni culturali, specie in opere d'arte, del mondo intero e che essi sono sempre stati l'oggetto dei bottini di guerra. Nel I volume, che riguardava in generale le leggi e gli usi di guerra, ho già dato un cenno sufficiente al problema e, pertanto, lo scopo del presente capitolo sarà essenzialmente limitato al1a verifica della esistenza costante, direi quasi storica , dato che essa è connaturata da sempre al nostro popolo, di una particolare sensibilità nazionale al problema della protezione dei beni culturali, ed alla ricerca, nei regolamenti nazionali, soprattutto relativi al «Servizio in Guerra», di quelle norme di rispetto e di salvaguardia di un patrimonio, di cui l'italiano è sempre stato un fiero e consapevole custode. Come di consueto la ricerca sarà effettuata soprattutto nell'ambito dei «regolamenti maggiori», limitandoci a cenni ai regolamenti minori, solo quando tali regolamenti appaiono particolarmente significativi. Come per i precedenti argomenti, la ricerca e la verifica sarà fatta per periodi storici significativi per i beni culturali e, di conseguenza, esaminando i regolamenti militari fino all'unità d'Italia, quelli che vanno dall'unità d'Italia alla fine del XIX secolo, i regolamenti dall'inizio del secolo attuale fino alla seconda guerra mondiale, ed, infine, i regolamenti nazionali fino ai giorni nostri. Nel corso della trattazione e per ciascun periodo considerato sarà evidentemente anche trattato del progresso delle convenzioni internazionali, che hanno riguardato la particolare materia ed il recepimento delle norme internazionali nei regolamenti italiani. Ho ritenuto opportuno di dare un cenno anche alle Lieber's Instructions, poichè tali istruzioni, come si è già più volte affermato, rappresentarono non solo la prima codificazione organica nazionale da parte di uno stato, ma anche una felicissima sintesi di quelle norme non scritte che nel passato, anteriormente, rientravano nel così detto diritto internazionale consuetudinario dei conflitti armati. 0
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Condizione e protezione dei beni culturali Il concetto di protezione dei beni culturali nel Diritto Nazionale dei Conflitti Armati e nel Diritto Internazionale è stato acquisito solo recentemente, dopo il secondo conflitto mondiale . Prima era più proprio parlare di condizione dei beni culturali, dato che essi erano stati nei secoli la parte privilegiata dei bottini di guerra, almeno fino alla Rivoluzione Francese, basti vedere il Regolamento del 1793 del Re di Sardegna, che dettava le norme per la ripartizione del bottino di guerra, proveniente da preda e saccheggio, in proporzione al grado. Poco cambiava dalla Rivoluzione Francese al 1860, dove però la salvaguardia dei beni culturali cominciava a porsi a livello di esigenza degli Stati (il Louvre è il più grande esempio di mostra di bottini di guerra), mentre , dal 1860 ag1i anni quaranta, il proble ma cominciava a porsi in modo concreto a livello internazionale , anche se con risultati pratici molto modesti. Nella storia mai, neppure all'epoca delle invasioni barbariche con la messa al sacco delle città, si sono avute altrettante distruzioni e perdite in assoluto di beni culturali come nella seconda guerra mondiale , a causa non solo del passaggio della guerra, ma anche e soprattutto a causa dei massicci bombardamenti delle città, che avrebbero dovuto (secondo teorie di tipo douhetiano) fiaccare il morale delle popolazioni e la volontà di resistenza dei popoli. Oggi i beni culturali sono protetti nello svolgimento delle operazioni militari dalla Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, alla quale hanno aderito i maggiori Stati del mondo . Tale Convenzione è divenuta oggi parte integrante del professionismo militare nazionale, fin dalla ratifica da parte italiana (legge 7 febbraio 1958, N. 279- G.U. Suppi. Ordinario N. 87, dell'll aprile 1958), ed è entrata nel corpo delle leggi di Guerra, assieme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed ai Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1977). Essa introduce sostanzialmente il grande concetto innovatore che il bene culturale non appartiene né allo Stato detentore, né all'individuo che ne è in possesso, bensì all'umanità intera e che per l'umanità intera esso debba essere preservato. Poichè ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale, i danni arrecati ai beni culturali di ciascun popolo costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, per cui i beni culturali godono e godranno di una protezione internazionale, che deve essere organizza ta fin dal tempo di pace, con misure sia nazionali che internazionali.
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Ritornerò sull'argomento trattando del testo della convenzione, che è riportato integralmente nell'allegato 14, così come risulta dalla pubblicazione N. 6008 (Ministero della Difesa- Stato Maggiore dell'Esercito - III Reparto - Ufficio Regolamenti «Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato» - L' Aja 14 maggio 1954 - Anno 1973), alla quale sarà dedicato successivamente un paragrafo del presente capitolo. In sintesi, senza ritornare su concetti già espressi nel Capitolo I del presente volume, mi sembra più proprio trattare : di «condizione dei beni culturali», da quando il problema della loro salvaguardia si è posto in ambito nazionale ed internazionale; di «protezione dei beni culturali», da quando la convenzione internazionale dell'Aja del 1954 è divenuta legge dello stato italiano e, quindi, da quando la Convenzione stessa è divenuta norma da rispettare nei regolamenti militari .
La condizione dei beni culturali nei regolamenti italiani fino all'unità d' Italia
Nel 1° Volume , trattando delle leggi e degli usi di guerra, ho già dato un ampio cenno al cosi detto regolamento albertino del 1833 («Regolamento di Servizio per le truppe in Campagna»), anche perchè lo stesso regolamento resse in pratica fino al 1882, per ciò che si riferiva alle norme di servizio in guerra. Per quanto riguardava la salvaguardia dei beni culturali, le norme dettate erano abbastanza disperse ed il ricollegarle non era né semplice né agevole , a meno che non si procedesse per linee maestre e per concetti base collegati all'onore militare. Nei venti titoli, a loro volta articolati in capitoli, le norme concernenti i beni culturali dovevano essere ricercate con molta pazienza. Tuttavia esse esistevano ed erano anche norme tutto sommato veramente significative. Spesso tali norme erano piene di buon senso pratico, anche se qualche volta, proprio per questo fatto, difettavano proprio nella tutela di quella salvaguardia che affermavano in modo categorico. Così, ad esempio, il comandante che nell'occupare un paese ed alloggiandovi con le truppe posasse , «occorrendo, una sentinella sul più alto campanile, la quale avvisi, sparando, del comparir del nemico» (art. 265), non si può dire che fosse molto premuroso della salvaguardia delle chiese. Analogamente non si sarebbe dimostrato molto premuroso nei
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confronti della tutela dei beni artistici e culturali quel comandante di convoglio di prigionieri di guerra, che (art. 715)», al comparir del nemico, si procurerà coll'affrettar la marcia, di arrivar in qualche villaggio, chiudere i prigionieri in una chiesa, o altro sito acconcio, e quindi difenderne l'accesso». Malgrado ciò, per quanto si riferiva alla disciplina negli alloggiamenti delle truppe in guerra ( art. 281) «il comandante di un quartiere farà osservare esattamente le regole della più stretta disciplina; ed impedirà, per quanto possa , che sia recato danno alli abitatori e nella persona e nella roba». Ciò significava che il bene culturale di proprietà privata non doveva essere né danneggiato né rubato. Il «titolo duodecimo», che si occupava delle salvaguardie, dopo everle definite e specificate, stabiliva all'art. 6 «A chi dovute specialmente le salvaguardie», punto 657: «saranno sempre concedute salvàguardie agli spedali , ai pubblici stabilimenti d 'istruzione e di beneficenza, alle case religiose, ai pn:sbilcri», ccc. Le salvaguardie erano scritte, firmate dal generale in Capo ed erano spedite in due originali; «uno de' quali sarà affisso nel sito che meglio potrà giovare per la sicurezza del luogo posto sotto la salvaguardia stessa, e l'altro ritenuto dalle persone cui fu ella conceduta». Tra i «doveri speciali del Comandante superiore , e de' comandanti de' carabinieri Reali» dell'armata, vi era quello di vegliare «in tutta l'estensione di paese da questa occupato, l'ordine e la polizia, e la repressione de' delitti» (art. 789) e quello di proteggere «specialmente li abitatori contro ogni atto violento che si commetta in loro danno, sì nella roba, sì nella persona». Come ben si vede il bene culturale di proprietà privata era veramente intoccabile. Tra i compiti della retroguardia vi erano quelli tipicamente milita ri di «adunare e spingere gli sbrancati» ma anche quelli civili di protezione dei civili e della loro proprietà (art. 894) , e cioè di «arrestare i predoni, e _di consegnarli a' carabinieri reali, se colti in delitto, od al rispettivo corpo, _se meritevoli di un castigo disciplinare». Anche le prede fatte dai. partigiani erano soggette alle rigide regole del gioco e della disciplina : «dove siano tolte alli abitatori , saranno restituite; e non potendosi, saranno vendute a beneficio degli spedali». Nelle disposizioni per dare l'assalto la protezione degli abitanti e delle cose di loro proprietà, quindi comprese le opere d 'arte, era garan- tita dall'art. 1044, che prescriveva che i comandanti facessero «uso di ogni loro autorità», avvalendosi «di ogni mezzo più efficace, per mantenere l'ordine e la disciplina più stretta. L'art. 1048 specificava che «il
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comandante medesimo significherà coll'ordine alle truppe i luoghi che dovranno più particolarmente essere rispettati». «Fra questi saranno sempre le chiese, i tempii, le case religiose, gli ospedali, gli ospizi, i collegi, i convitti , la casa comunale ed i magazzeni». «L'ordine predetto ricorderà sempre che i contravventori saranno arrestati, e giudicati da un consiglio di guerra, giuste le leggi militari». E le leggi militari erano molto severe in materia, basti pensare non solo al «Regolamento pel servizio militare nelle Divisioni e nelle Piazze», ma anche ai dettati dei codici penali militari. Già il «Regio editto penale militare» del 27 agosto 1822, tra i reati commessi dai militari, puniva molto severamente (art. 7) «il furto dicose sacre commesso in luogo sacro, o destinato alla custodia di esse, come anche di cose semplicemente destinate, e dedicate al Culto Divino». Il «Codice Penale militare per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna» del 1840, ribadiva i concetti, i reati e le pene molto severe. Pene severissime (addirittura la morte) erano previste in caso di violenza contro «monasteri di religiose e le case destinate all'abitazione di vedove o di figlie in educazione, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, sono dichiarate, in qualunque paese anche nemico, sotto la speciale Nostra protezione», cioè sotto la protezione diretta del Re ( art. 294). Furti, truffe, reati. contro la proprietà, distruzioni o incendi non ordinate e non imposte dalla necessità di guerra, saccheggi, erano puniti severissimamente (art. da 317 a 321) ed in ciò rientrava perfettamente la tutela e la salvaguardia dei beni culturali. Il «Codice Penale Militare per gli Stati di SM il Re di Sardegna» del 1859 ribadiva la responsabilità individuale dei crimini di guerra e stabiliva pene severe anche contro quei militari che avessero provocato distruzioni o guasti non imposti dalle necessità di guerra (art. 233) anche ai monumenti, a «oggetti di scienza od arti esistenti in pubbliche od in private collezioni, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati». Per ciò che riguardava rapina, saccheggio, imposizioni arbitrarie, busca, furto, ecc. di oggetti ed opere d'arte, così come di beni pubblici e privati, venivano confermati i rigidi dettati del codice precedente. Da quanto precedentemente citato, sia nei dettami dispersi nel regolamento di servizio per le truppe in campagna, sia nell'esame dei reati previsti dai vari codici penali militari di guerra, per ciò che si riferiva alla tutela ed alla salvaguardia dei beni culturali, si può affermare in sintesi:
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- che solo la necessità di guerra poteva imporre distruzioni o deterioramenti ai beni culturali , o un uso improprio degli stessi (osservazione militare dai campanili, uso delle chiese per i prigionieri, ecc .. Ricorderò per inciso che come ho già detto, trattando dei militari feriti ed ammalati, era abbastanza frequente l'uso delle chiese per appoggiarvi degli ospedali militari di circostanza, specie in operazioni); - che la definizione di beni culturali era, relativamente ai tempi di cui si tratta, piuttosto ampia. Essa andava, infatti, dalle chiese e luoghi di culto, ai musei, alle case municipali, in Italia solitamente in palazzi artistici di rilevante importanza, ai centri storici, ai luoghi di istruzione, alle collezioni scientifiche, alle biblioteche. Se si vuole, rientravano nei beni culturali da tutelare anche taluni valori tradizionali , come la salvaguardia del debole, della donna, degli istituti di monache o di ragazze in educazione, di case per le vedove, degli istituti di maternità, degli ospedali , degli istituti di educazione; - che i beni culturali, specialmente le opere d'arte, erano ben tutelati, sia che fossero di proprietà pubblica, e cioè di proprietà dello Stato nemico, sia che fossero di proprietà privata, dato che il furto, la vessazione, la truffa e l'incetta , l'appropriazione indebita, l'abuso di potere, cioè della facoltà data al militare , erano puniti molto severamente dai codici penali militari di guerra; - che il saccheggio di opere d'arte, fossero esse beni pubblici o beni di proprietà privata era proibito in ogni circostanza, con pene severissime che andavano fino alla pena di morte ed all'uccisione sul posto dei confronti del militare che vi si abbandonasse, sia in territorio amico che nemico. In sostanza si può dire che tutte le migliori norme, che provenivano dal così detto diritto internazionale consuetudinario de11a guerra, non solo erano recepite nel così detto onore militare, o nella così detta etica dei combattenti, ma che erano, fin dal 1833 e prima, completamente codificate nei regolamenti italiani; le infrazioni erano punite con pene molto severe dai codici penali militari; la responsabilità dei crimini , se questi erano commessi, risaliva direttamente agli esecutori materiali degli stessi, ciascuno dei quali rispondeva al proprio livello, sia che avesse dato ordini o criminali o incompleti o insufficienti, sia che fosse l'esecutore materiale di ordini ricevuti. Dato che per convenzione internazionale (sarebbe più preciso dire: per luogo comune internazionalmente accettato) le Lieber's Instructions per l'esercito degli Stati Uniti d'America, sono state la prima sintesi organica e scritta, come nonna nazionale, delle regole provenienti
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dal diritto internazionale consuetudinario dei conflitti armati, sarà opportuno esaminare quanto prevedono in materia le citate istruzioni. Si avrà così la conferma che, rispetto ai regolamenti italiani in materia già in vigore (dal 1833 e cioè da trent'anni prima!), le Lieber's lnstructions non hanno introdotto nessun concetto completamente nuovo. Infatti , al para. 31, esse affermavano che «l'esercito vittorioso si impadronisce di tutti i valori pubblici e di «tutte le rendite dei beni immobili che appartengono al governo nemico o alla nazione», anche se la proprietà di tali beni rimane indefinita, «finchè dura l'occupazione militare e fino al momento in cui la conquista diviene definitiva». Tutto ciò che non era bene pubblico era bene privato, e come tale andava tutelato e rispettato. Per mitigare una definizione così generica, che avrebbe consenti!o all'esercito vittorioso di impadronirsi di ospedali, chiese, scuole, musei, ecc. che, di norma, erano , nella grande maggioranza, di proprietà pubblica, interveniva l'art. 34. Tale articolo stabiliva che «in regola generaìe i beni appartenenti alle chiese, agli ospedali o altri stabilimenti che hanno un carattere esclusivo di beneficienza, i beni appartenenti agli istituti di educazione e a fondazioni che mirano al progresso delle umane cognizioni, come scuole pubbliche , università , accademie, osservatori, musei di belle arti, come tutti gli altri istituti, che avessero un carattere scientifico» si dovessero considerare alla stregua della proprietà privata, come se fossero dei beni privati e, di conseguenza, come tali andassero rispettati, salvo «mettere imposizioni o utilizzarli, quando il servizio pubblico lo dimandi». L'art. 35 soggiunge che .«le opere d'arte, le biblioteche, le collezioni scientifiche, gli strumenti di grande valore, come i telescopi astronomici, ecc. «debbono essere preservati , allo stesso titolo degli ospedali , da ogni danno evitabile, anche se si trovassero in città assediate o bombardate». L'art. 36 prevedeva la possibilità di rimuovere, se si trattava di beni culturali fisicamente trasferibili, tali beni per impiegarli «a vantaggio dello stato» che li aveva catturati , ferma restando la non definita proprietà, che sarà stabilita solo dal trattato di pace, e la illegalità di un sequestro, di una appropriazione indebita o di una vendita privata. Il saccheggio di opere d'arte e di beni culturali era vietato (art. 44) con possibilità del superiore di passare immediatamente per le armi l'inferiore che fosse colto in flagranza di reato e che non intendesse desistere dal saccheggio. Allo stesso modo il furto e la sottrazione indebita erano puniti secondo la legge penale (art. 47), come se si trattasse in ogni circostanza di beni di carattere privato.
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Mi sembra, in tal modo, di avere dimostrato che le Lieber's lnstructions non solo non introdussero nessun concetto nuovo in materia di salvaguardia dei beni culturali, ma anche che leggi, regolamenti e codici italiani anticiparono decisamente ed inequivocabilmente la codificazione di tali norme dell'esercito degli Stati Uniti.
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Soprattutto perché riunito in modo unitario ed organico, il civilissimo dettato delle Lieber's I nstructions fu oggetto di lunghe diatribe in Europa. Infatti, nessun Sovrano voleva essere il primo ad adottare nei propri regolamenti militari delle norme così civili, che però limitavano la mano libera degli eserciti propri, se non a condizione di reciprocità. In pratica, però, taii norme venivano appiicate nelle operazioni, quasi che fossero norme di diritto consuetudinario; basti pensare alle campagne dal 1866 al 1871. Perciò l'iniziativa internazionale precedette quella dei singoli stati, anche se con scarsi risultati iniziali, solo sul piano della presa di coscienza del problema. Lo Zar Alessandro II di Russia prendeva l'iniziativa nella Conferenza di Bruxelles (27 luglio - 27 agosto 1874), proponendo un progetto di accordo internazionale , riguardante le leggi e gli usi di guerra, sotto forma di «Dichiarazione», che, per quanto riguarda i beni culturali, riprendendo in pieno le Lieber's Instructions, stabiliva che: - i beni destinati ai culti, alla carità ed alla educazione, alle arti e alle scienze, anche se di proprietà pubblica dello Stato nemico, dovessero essere trattati come proprietà privata e, di conseguenza, rispettati (art. 8); - ogni sequestro, furto, distruzione e degradazione intenzionale di beni del genere suddetto, monumenti storici, opere d'arte e di scienza, dovesse essere perseguito dalle autorità competenti (art. 8); - negli assedi e nei bombardamenti di piazzeforti dovessero essere prese tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile, gli edifici destinati alle arti, alle scienze, a scopi culturali, ospedali e luoghi di raccolta di feriti e malati, purché non venissero usati a scopi militari ( art. 17); - era dovere degli assediati indicare la presenza degli edifici suddetti con segni distintivi visibili a distanza e da comunicare preventivamente al nemico (art. 17).
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Però nessuno Stato si dichiarò disposto ad accettare la «Dichiarazione di Bruxelles del 1874» come strumento obbligatorio , così il dettato non fu ratificato e rimase allo stato di progetto, contribuendo però in modo sensibile alla presa di coscienza internazionale del problema. Esso diede però anche l'avvio ai lavori dei giuristi dell'Istituto di Diritto Internazionale per preparare delle norme volte a regolare la condotta delle ostilità. Fu così che, il 9 settembre 1880, l'Istituto approvava all'unanimità ad Oxford le «leggi ed usi della guerra terrestre» (noto come Manuale di Oxford -1880). Per i beni culturali venivano ribadite tutte le norme dettate dalla Dichiarazione di Bruxelles, specificando i seguenti quattro punti: «I - dovere, anche in caso di bombardamento, di risparmiare per quanto possibile i luoghi, purché non utilizzati dai difensori (art. 34); II - dovere per gli assediati di esporre segni distintivi visibili a distanza (art. 34); III - divieto di sequestro, distruzione e degrado intenzionale di beni, monumenti storici, archivi, opere d'arte o di scienza, se ciò non era imperativamente imposto dalla necessità milita re (art. 53); tale concetto faceva la sua imperativa comparsa in sede internazionale per la prima volta; IV - punizione secondo la legge penale di ciascuno Stato per i responsabili delle violazioni (art. 84) e non più punizione generica». Poichè tra i vanti che onorano l'Italia, in materia di pronto recepimento delle norme umanita rie, che ho già spesso ricordato nel corso del presente volume, vi è quello di avere recepito pe r prima al mondo, ed in modo totale, il così detto «Manuale di Oxford 1880», nel più volte citato «Regolamento di Servizio in Guerra - Parte I - Servizio delle truppe»; del 26 novembre 1882, mi sembra doveroso verificare l'affermazione nel testo del regolamento, Non vale la pena di verificare il divieto di saccheggio , furto, distruzione intenzionale, ecc. di opere d'arte e di beni culturali, in quanto l'ottimo nuovo Codice Penale Militare di guerra del 1869 aveva già previsto e punito in modo adeguato tutti tali reati e violazioni, con ciò anticipando di ben 11 anni il testo del Manuale. Poichè tale codice rimase in vigore dal 1869 al 1941 non vale la pena di verificare il punto IV, relativa alla punizione dei colpevoli dei danneggiamenti. In ogni caso il punto I del Manuale di Oxford ( dovere, anche in ca-
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so di bombardamento di risparmiare per quanto possibile i luoghi protetti, purchè non utilizzati dai difensori) trova puntuale riscontro al Capo III del Libro XI, negli articoli 843 e 844 che riporto integralmente, riguardanti i bombardamenti delle piazzeforti e delle fortezze: «843. Il Comandante delle forze attaccanti, prima di incominciare il bombardamento, deve avvertire le autorità della piazza». Come si vede con questo preavviso di bombardamento si va molto oltre alla salvaguardia dei beni culturali, poichè tale preavviso aveva soprattutto lo scopo dimettere in salvo la vita umana delle popolazioni civili presenti. «844. Si prenderanno tutte le disposizioni necessarie per risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici destinati ai culti, alle scienze ed alla beneficenza, gli ospedali ed i luoghi dove sono riuniti ammalati e feriti, a condizione che tali edifici non servano contemporaneamente a scopi militari». Il punto II del Manuale di Oxford (dovere per gli assediati di esporre segni di distintivi visibili a distanza) trova riscontro nel comma 2 dell'art. 844 sopracitato che stabiliva: «è dovere dell'assediato di distinguere questi edifici, mediante segni visibili che saranno indicati all'assediante». Con ciò si faceva anche specifico riferimento a quei contatti tra assediante ed assediato, che erano buona norma, allo scopo di garantire accordi leali di carattere umanitario . Il punto III, sancito dal Manuale di Oxford (rispetto in ogni circostanza dei beni culturali, salvo esigenze imperativamente imposte dalla necessità militare), trova un riscontro più articolato. Esso parte dal «proemio», laddove si afferma che «le generosità verso i vinti, l'osservanza del diritto delle genti, la fede alle convenzioni internazionali ed il rispetto alle proprietà, costituiscono il completamento delle qualità morali dell'esercito di una nazione civile». «Ogni militare ricordi che le leggi della guerra (nessuna legge a quel tempo era ancora internazionalmente codificata!) non riconoscono nei bellìgeranti un potere illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico». «In armonia a tale principio, sono da proscriversi assolutamente: - «l'impiego di armi» ... «atte a causare danni superflui» ... ; - «tutti gli atti dannosi alle proprietà o alle persone, che non siano giustificati dalle necessità di guerra, contemplati nel codice penale militare, quantunque commessi in paese nemico». Tale riscontro continua nell'art. 1086 del regolamento c.h~ tratta
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esplicitamente delle salvaguardie «che sono generalmente concesse» ... «così pure a quei luoghi o a quelle cose che nell'interesse dell'umanità , del decoro nazionale o dell'esercito stesso (come è bello leggere in un regolamento che ci si preoccupa del «decoro» dell'esercito!) è conveniente porre sotto la speciale protezione di questo (esercito, che ne diventa custode e tutore!) come gli ospedali, i pubblici stabilimenti di istruzione e beneficenza, gli opifici, i luoghi sacri (il regolamento è redatto da «massoni»), gli archivi, i musei, i monumenti, le opere d'arte , ecc., ecc. ». Come si vede l'elenco è molto dettagliato e l'ecc., ripetuto per ben due volte, lascia intendere una interpretazione molto larga da dare al testo della norma. 11 regolamento ricorda che «le proprietà private» non possono (art. 1219) «in forza degli internazionali moderni usi di guerra essere giammai saccheggiate o sequestrate, né da' corpi ne' dagli individui» e di conseguenza <<non possono in a!cun caso c.ostitu!re preda bellica,) _ E
successivamente afferma (art. 1220) che «i beni degli stabilimenti consacrati ai culti, alla carità, all'istruzione , alle arti ed alle scienze , quand'anche appartenenti al governo nemico, debbono essere rispettati al pari delle proprietà private». Con ciò credo di aver dimostrato «ad abundantiam» il totale recepimento nei regolamenti di servizio in guerra nazionali di quanto di meglio vi fosse , non tanto nei trattati, che non c'erano, quanto nei pensieri più avanzati del mondo, volti alla umanizzazione del fenomeno guerra. Dopo, nei nostri regolamenti non si è mai più ritornati indietro . Come si è visto, la definizione di beni culturali nei regolamenti nazionali restava, se si vuole, indefinita e molto ampia ; ma tale formulazione mentre da un lato lasciava spazio ai comandanti per interpretazioni non restrittive delle norme, dall'altro lato comportava delle regole di comportamento obbligatorie piuttosto vincolanti , con intervento delle sanzioni del codice penale militare di guerra in caso di deroghe. Già nel 1869 il codice italiano puniva il comandante che ometteva durante un assedio il preavviso di bombardamento. Anche il Manuale di Oxford in sede internazionale era destinato a restare lettera morta ancora per 19 anni, fino a1la 1a Conferenza Internazionale della pace dell' Aja (29 luglio 1899) , ma ormai il problema era sul tappeto. Il fatto positivo era rappresentato dal fatto che, ormai, la presa di coscienza dei problemi era un dato acquisito, e che i tempi- erano ma-
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turi perchè tali norme entrassero nei regolamenti per le armate in campagna dei singoli Stati. Anche se il discorso no n vale per l'Italia, a livello internazionale il problema si era capovolto: prima i tempi non erano maturi sul piano na zionale e, quindi , aveva prevalenza l'iniziativa internazionale; ora, l'iniziativa internazionale fallita e la consuetudine acquisita, avevano creato le premesse per l'introduzione di norme analoghe alle Lieber's Instructions nei regolamenti nazionali. Tali norme molto simili , adottate a livello nazionale da molti Stati, avrebbero poi agevolato lo sblocco , a livello internazionale, e l'adozione di convenzioni internazionali sulla condotta d elle operazioni. L'Italia nel 1882 e la Spagna nel 1883 sono le prime nazioni a fare il salto di qualità, a riprova che l'Italia è sempre stata uno Stato traente nel campo della civiltà e del progresso del diritto umanitario . Seguono poi , fino al 1896, Francia, Giappone, Inghiltena, Russia, Germania e poi ancora l'Italia, nel 1892 e ne l 1896. Il regolamento italiano fissava che dovessero essere risparmiati, per quanto possibile, nei bo mhardamenti gli edifici destinati ai culti, alle scienze, alle arti , ecc., a condizione che fossero indicati con segni visibili a distanza e che non fossero usati a fini militari. II regola mento proibiva anche il saccheggio e la spoliazione dei morti, dei feriti e dei prigionieri , ma ciò ormai , per il Regno Sardo prima e per l;Italii poi, era una tradizione sempre rihadita fin dal regolamento albertino del 1833. Il regolamento spagnolo era analogo. Precisava, inoltre, che i militari isolati non avevano diritto a far bottino; se un piccolo reparto faceva una preda era il Comandante in Capo che doveva decidere se essa spettava allo Stato o al Reparto, i premi da d are a i soldati e le modalità di suddivisione. Vietava il saccheggio, anche in caso di presa d 'assalto, e prevedeva di destinare forze ad hoc per proteggere in caso di presa d'assalto gli abitanti e d i beni. Le norme introdotte dai regolame nti degli altri eserciti erano molto simili e ricalcavano in modo evidente le Lieber's Instructions ed il Manuale di Oxford, aprendo praticamente le porte alle firme ed alle ratifiche delle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 (rispettiva·mente 1a e za Conferenza Internazionale della Pace), dove venivano approvati, tra altri documenti , due regolamenti molto simili riguardanti le leggi e gli usi della guerra terrestre (2" Convenzione del
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1899 - 4" Convenzione del 1907). L'Italia non ratificava le convenzioni del 1907, avendo già ratificato quelle del 1899, analoghe nella sostanza. Per quanto riguarda la protezione dei beni culturali le norme per gli assedi ed i bombardamenti ricalcavano il Manuale di Oxford, così come per la gestione dei territori occupati, «per quanto le necessità militari lo consentano». La Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899, riguardante «le leggi e gli usi della guerra terrestre», con annessb Regolamento merita un cenno particolare, per ciò che si riferisce alla protezione dei beni culturali per i seguenti motivi: - è la convenzione di riferimento per l'ltàlia, dato che, a differenza della analoga convenzione IV del 1907, essa è stata ratificata; - consente di verificare come i regolamenti italiani di 17 anni prima (1882) avessero già in toto recepito ed anticipato la convenzione internazionale, tanto da non dover essere modificati, a breve termine, per l'entrata in vigore della convenzione internazionale. Le parti di interesse del Regolamento annesso alla convenzione erano la-sezione II, che trattava delle ostilità, e la sezione III, riguardante l'autorità militare nel territorio dello stato nemico. Nella sezione Il si sanciva il fatto che i belligeranti non avevano un diritto illimitato nei riguardi della scelta dei mezzi per nuocere al nemico (art. 22). Veniva proibito in modo particolare l'uso di armi capaci di causare mali superflui (il nostro regolamento in ciò era più ampio, perchè proibiva danni e mali superflui) e di distruggere o sequestrare proprietà nemiche, salvo che ciò non fosse «imperiosamente» imposto «dalle necessità della guerra» ( art. 23). Si stabiliva inoltre il divieto di «attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni o edifici, che non siano difesi» (art. 25) e l'obbligo per il comandante attaccante di fare il possibile per preavvisare le autorità in caso di attacco di forza (art. 26). «Negli assedi e nei bombardamenti , debbono essere adottate tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile , gli edifici consacrati ai culti , alle arti, alle scienze e alla beneficenza, i monumenti storici, ecc.», a condizione che essi non siano nel contempo utilizzati a scopi militari . Tali edifici devono essere indicati da parte degli assediati con speciali segni visibili a distanza e notificati anticipatamente all'assediante» (art. 27). «È proibito il saccheggio» (art. 28). Nella sezione III si ribadiva il divieto di saccheggio in ogni circo-
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stanza (art. 47) e si stabiliva che i beni dei Comuni, degli stabilimenti consacrati ai culti, alla beneficenza ed all'istruzione , alle arti ed alle scienze, anche se appartenenti allo stato, fossero trattati alla stregua della proprietà privata. «Qualsiasi appropriazione, distruzione o degradazione volontaria di simili stabilimenti, di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza, è vietata e deve essere perseguita» (art. 56). Come si vede si tratta di dettati molto generici, tutti completamente recepiti dal nostro regolamento di servizio in guerra fino dal 1882 e che ricalcavano la sostanza del Manuale di Oxford. L'obbligo di perseguire gli illeciti era piuttosto generico e non categorico, come nel nostro regolamento, che rinviava direttamente per le sanzioni al codice penale militare di guerra, che, in ogni caso, prevedeva pene severissime contro i militari inadempienti o che abusassero del loro potere, sia in territorio nazionale, sia in territorio nemico occupato. Come si vede, anche prima della ratifica italiana della Convenzione, che avvenne il 4 settemqre 1900, tutte le norme contenute nella Convenzione internazionale erano già da quasi venti anni non solo legge de1lo stato, ma anche legge precisamente e fedelmente tradotta in un regolamento applicativo assolutamente vincolante per ciò che si riferiva al comportamento del militare in guerra. Questa verifica mi è sembrata opportuna per dimostrare, se ce ne fosse stato bisogno, non solo quanto i regolamenti nazionali fossero avanzati in materia di normativa di carattere umanitario, ma anche che le norme stabilite a livello internazionale, quasi venti anni dopo del grande regolamento del 1882, spesso erano meno avanzate delle norme di comportamento del militare in guerra imposte dai regolamenti nazionali. Tali regolamenti nazionali fissavano un comportamento del soldato sempre uguale, stabilivano le decisioni di rappresaglia ai più alti livelli di comando, per eliminare il più possibile il terrorismo di guerra ed il libero arbitrio dei comandanti ai minori livelli, mentre nel contempo non riportavano, perchè non ne avevano bisogno o perchè li rifiutavano intellettualmente, dettati e clausole del tipo «clausola di Martens», «SI OMNES», ecc., capaci solo di peggiorare gli ottimi dettati dei regolamenti. I regolamenti nazionali di servizio in guerra del 1892 e del 1896 non meritano di essere citati in quanto, ovviamente, per ciò che si riferiva alla salvaguardia dei beni culturali, ribadivano le norme già recepite nel 1882.
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La condizione dei beni culturali nei regolamenti nazionali dall'inizio del XX secolo fino alla seconda guerra mondiale Per ciò che riguarda i beni culturali si può dire che la codificazione internazionale si ferma al 1899, (anche se questa affermazione non è del tutto esatta, come si dirà di seguito), e che la norma del 1899 durerà fino al 1954, cioè fino alla convenzione «ad hoc» sui beni culturali. Lo scopo, pertanto, del presente paragrafo è quello di verificare, nei regolamenti di servizio in guerra italiani, il recepimento della convenzione internazionale. Le convenzioni del!' Aja del 1907 ed in particolare la IV convenzione , intitolata «leggi e usi della guerra terrestre», erano uguali nella sostanza e nella forma alla convenzione del 1899, per ciò che si riferiva alla salvaguardia dei be ni culturali . Vi era addirittura una corrispondenza totale anche negli articoli del regolamento, allegato alla convenzione, ed ai quali si è fallo rifcrimcnlo lrallanuo della convenzione del 1899. Ricordo che il comma 2 dell'articolo 4 del testo della IV Convenzione dell'Aja del 1907 stabiliva che «la Convenzione del 1899 resta in vigore nelle relazioni tra le Potenze che l'hanno firm ata e che non ratificassero la presente Convenzione» , in quanto questo fu il caso dell'Italia . Le novità portate nel 1907 erano di scarso rilievo per l'Italia, e consistevano nell 'art. 3 del testo della IV Convenzione, che prevedeva un indennizzo per le violazioni alla Convenzione ed al suo regolamento, dato che ciascuna Parte belligerante era considerata responsabile di tutti gli atti commessi dalle persone fisiche che appartenevano alle sue forze armate . Un'altra leggerissima diffe renza la si riscontrava nell'art. 56 del regolamento, che affermava che «è vietata e deve essere repressa penalmente» qualsiasi appropriazione, distruzione o degradazione volontaria di stabilimenti consacrati ai culti, beneficenza, istruzione , arti, scienze, ecc. monumenti storici, opere d'arte e di scienza. Il dettato del 1899 si limitava a sanzionare la esigenza generica di una punizione. Anche questo nuovo dettato era assolutamente irrilevante per l'Italia, in quanto la sanzione penale , per il militare che si fosse macchiato di tali reati, la si trovava già nel codice del 1840, poi nel codice del 1859 ed, infine, nell'ottimo codice penale militare di guerra del 1869. Solo per la guerra marittima , le convenzioni dell ' Aja del 1907 stabilivano anche i simboli internazionali da esporre sugli edifici che erano beni culturali o che conservassero dei be ni c11lt:11rnli.
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Infatti, l'art. 5 della Convenzione IX, relativa al «bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra», trattando del bombardamento dei porti, città, villaggi, abitazioni o edifici non difesi, stabiliva che «nel bombardamento ad opera di forze navali, tutte le misure nesessarie devono essere prese dal comandante per risparmiare , per quanto possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze ed alla beneficienza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi di raccolta dei malati e dei feriti, a condizione che non siano utilizzati nel- contempo a scopi militari». «Gli abitanti hanno il dovere di indicare tali monumenti, edifici o luoghi di raccolta, mediante segni visibili che devono consistere in grandi pannelli rigidi a forma rellangolare, divisi, in diagonale, in due triangoli di colore nero in alto e bianco in basso». Le convenzioni del 1907 inserivano anche clausole relative all'obbligo di istruzione delle truppe , che nelle convenzioni precedenti erano cvi<lcntcmcntc implicite (che , in ìtalia , venivano soddisfatte da lia emanazione di regolamenti di servizio in guerra) ed altre clausole secondo le quali le norme si sarebbero applicate a patto di reciprocità (ed è molto consolante e qualificante il poter affermare che, di que sta ultima clausola, non vi è alcuna traccia nei regolamenti nazionali) . Prima pe rò di esa minare tali regolamenti conviene completare il quadro, sia pure per cenni , del progresso se vi fu , o del ristagno , che a me sembra più aderente alla realtà delle cose, della trattativa internazionale volta alla protezione in guerra dei beni culturali. Il 9 agosto 1913 l'Istituto di Diritto Internazion ale approvava , ad Oxford, un manuale relativo alla guerra marittima. Tale manuale era sostanzialme nte analogo a quello del 1880 pe r la guerra terrestre e riprendeva in toto la IX Convenzione , ivi compresa la deroga di poter bombardare dal mare anche le località «non difese», per distruggere, con bombardamento dopo intimazione, gli obiettivi militari situati in dette località. Le norme si dimostrarono inadeguate a proteggere i beni culturali durante la 1a Guerra Mondiale, soprattutto per le gittate e le dispersioni dei megacannoni (terrestri e navali), per la deroga nei bombardamenti dal mare e per l'avvento del mezzo aereo, che, nell'insieme, rese ro impossibile la delimitazione dei teatri delle operazioni militari, senza contare le rappresaglie (basti pensare ai soli scritti dell'italiano Douhet dal 1915 al 1917). Constatati i tanti danni subiti dai centri storici di troppe città, dopo la guerra si ebbero molte iniziative, da parte di istituzioni private , volte
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ad evitare gli scempi, ed a preparare, fin dal tempo di pace, in modo adeguato la protezione dei grandi beni culturali. Merita un cenno la Società Olandese di Archeologia che nel 1919 proponeva, da antesignana, la creazione di «Santuari dell'Arte», per proteggere un patrimonio mondiale che «appartiene a tutti gli uomini civili presenti e futuri». Tali proposte rappresentarono, anche se prive di effetti pratici, un importante contributo alla futura regolamentazione, cui si è fatto cenno. Nel 1922 la Conferenza di Washington sulla limitazione degli armamenti dava vita ad una Commissione di Giuristi, incaricata esplicitamente di preparare le regole internazionali per la guerra aerea. Nacquero così nel 1923 le così dette «Regole dell'Aja», che contenevano due norme veramente importanti per la protezione in guerra dei monumenti di grande valore storico: - la prima si riconduceva alla Convenzione dell' Aja del 1907 (protezione dei soliti edifici , obbligo di segni distintivi visibili dagli aerei di giorno e di notte, condanna dell'uso illecito dei segni distintivi); - la seconda era più specifica ai fini della protezione dei grandi m<;>numenti, purchè gli stessi non fossero utilizzati a fini militari e purché gli Stati accettassero sugli stessi uno speciale regime internazionale di controllo. Tale seconda norma prevedeva: - la facoltà di stabilire «zone di rispetto» attorno ai monumenti, che sarebbero state anch'esse rispettate, purchè non usate a fini militari; - notifica dei monumenti e dei limiti delle zone di rispetto (non modificabili in tempo di guerra) di circa 500 metri dai perimetri dei monumenti; - segnalizzazioni internazionalmente stabilite dei beni, visibili di giorno ed illuminate di notte, con divieto di uso illecito dei segni distintivi; - creazione di apposite commissioni internazionali di controllo, che garantissero il rispetto degli impegni internazionalmente assunti. Le regole dell'Aja non furono tradotte in strumenti internazionali obbligatori e rappresentarono solo storicamente un tentativo di regolamentare la guerra aerea (per la precisione esse furono recepite, quasi in toto, solamente dalla legge di guerra italiana del 1938). Un cenno particolare merita il. «Patto Roerich», firmato a Washington il 16 aprile 1935, che era un vero e proprio trnttato sulla «pro-
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tezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici», valido per il solo territorio americano. L' interessante patto, ancora oggi in vigore per il continente americano, sanciva: - lo stato di neutralità dei monumenti storici, musei, ecc., con l'obbligo di rispetto e protezione , in tempo di pace e di guerra, sull'intero territorio delle Parti contraenti, lasciando ad ogni governo l'emanazione delle norme per asssicurarne rispetto e protezione; - un segno distintivo unico e l'iscrizione in un unico registro dell'Unione Panamericana dei monumenti e delle istituzioni protette; - la cessazione di ogni privilegio, in caso di uso a fini militari. Altre proposte che meritano di essere menzionate proponevano, alla vigilia della guerra, la possibile concentrazione in rifugi delle grandi opere d'arte mobili, allontanandole dai teatri di operazione, la creazione di luoghi neutralizzati di rifugio per le opere d'arte, come a Madrid durante la guerra civile spagnola, o di zone di sicurezza per le opere <l'arle, come era slalo (allo a Shangai , Nanlao e Nam.:hino.
Ma tutto restava lettera morta e mare di parole fino alla seconda guerra mondiale, dove le poche possibilità di salvezza delle opere d 'arte e dei beni culturali erano affidate all'Istituto delle «città aperte» (Convenzione dell' Aja del 1899 e IV dell' Aja 1907), peraltro non sempre riconosciute e rispettate dalla parte avversa. La legge di guerra italiana del 1938 recepiva in pieno tutte le regole delle Convenzioni dell' Aja del 1907, le convenzioni cd i protocolli successivi, riguardanti il Diritto Umanitario ed è stata di gran lunga la legge di guerra più civile cd umana applicata nel secondo conflitto mondiale. La verifica sui regolamenti nazionali sarà effettuata solo per ciò che riguarda i regolamenti maggiori. È evidente che i così detti regolamenti minori sviluppavano poi a livello adeguato, e generalmente più basso, le norme stabilite dai regolamenti maggiori. La pub. 103 del ·1912 (Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Istruzioni e manovre «Servizi o in Guerra» - Parte I - Servizi o delle Truppe - Edizione 1912 - Editore Voghera Enrico) sostituiva l'analoga pubblicazione relativa al servizio in guerra del 1896, che ribadiva le norme riguardanti i beni culturali della pubblicazione del 1882, già in precedenza illustrate. L'art. 27, trattando delle salvaguardie, ricordava che esse erano speciali protezioni, concesse in nome del Re a talune persone, cose e località. «Le salvaguardie sono generalmente concesse» ... «a quei luoghi o a quelle cose che nell'interesse dell'umanità, del decoro nazionale o del-
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l'esercito stesso è conveniente porre sotto la speciale protezione di q uesto (esercito)», «come ad esempio: pubblici stabilimenti di istruzione e di beneficenza, opifici , luoghi sacri , conventi di donne, collegi femminili, archivi, musei, monumenti , opere d'arte, ecc.». Gli stabilimenti, le cose ed i luoghi muniti di salvaguardia godevano dell'immunità dall'alloggio militare ed erano esenti da visite domiciliari, né poteva no «in alcun modo essere danneggiati o manomessi» «eccetto che i medesimi venissero rivolti o impiegati a danno dell'esercito». La facoltà di concedere queste salvaguardie , in territorio nazionale o in territorio nemico occupato, era data ai comandanti (dal comandante supremo, ai comandanti di reparti minori distaccati) «entro la zona occupata dalle truppe rispettive» (art. 28). I carabinieri reali vigil avano sul rispetto delle salvaguardie (art. 31) e qualora vi fossero dei reparti o dei militari , per garantire la salvaguardia, questi , in caso di ritirata, si sarebbero ritirati con l'ultimo reparto t:ht: abbanùonasse ìa locaiità.
Nel Capitolo VIII della pubblicazione, dedicato agli «usi di guerra», si ricordava che «le convenzioni internazionali che riguardano la guerra, sono riunite in apposi ta pubblicazione del Ministero de lla Guerra, avente appunto per titolo "R accolta delle Convenzion i internazionali che riguardano la guerra"» . L 'indicazione data dalla nota è sbagliata, perchè il titolo della pubblicazione di riferimento, che è quella del 1907 , portava il titolo «Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre», poi sostituita nel 1912 dalla pubblicazione n. 16, con lo stesso titolo; entrambe riportava no le convenzioni in lingua francese ; quella del 1912 riportava anche i testi d elle convenzioni del 1907-!V, relativa alle leggi ed agli usi di guerra , con annesso Regolamento, e V, riguardante i diritti ed i doveri delle potenze e delle persone neutrali in caso di guerra terrestre . Il testo delle due convenzioni suddette era preceduto da un a avvertenza molto significativa per i militari. Essa, infatti , diceva : «La Convenzione che s~gue sostituisce la Convenzione analoga del 29 luglio 1899, fra gli Stati che l'hanno ratificata. L'Italia la sottoscrisse, ma non ha ancora eseguito il deposito delle proprie ratifiche ; la Convenzione non ha quindi vigore per essa. Il Governo del Re ha espresso tuttavia il desiderio che le disposizioni della medesima fossero tenute presenti ed osservate dalle regie autorità militari e marittime». Anche se è sbagliata la nota, a mc sembra evidente la volontà de l
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governo italiano di attenersi alle regole sancite nel 1907, che, peraltro , per i beni culturali, come per la guerra terrestre in generale, non differivano sostanzialmente dal testo della convenzione del 1899. In particolare nel capitolo VIII già citato si ribadiva il fatto che «l'impiego della forza nella guerra tra popoli civili trova restrizione nei patti internazionali e negli usi di guerra» (art. 367). li saccheggio era vietato dall'art. 368, che stabiliva anche che «gli atti di distruzione, spesso imposti dalle necessità della guerra, non devono essere spinti oltre quanto esige lo scopo che si ha di mira» stabilendo, in tal modo, a livello nazionale il principio che non solo era ba rbaro l'impiego di armi atte a causare mali superflui, ma che era anche altrettanto barbaro il causare danni superflui e perdite superflue di beni , ivi compresi i beni culturali. L'art. 371 , riguardante i diritti dell'occupante sul paese occupato , confermava che «i be ni consacrati al culto , alla carità , alle arti ed alle scienze , anche se appartenenti aì governo nemico , sono rispettati». È curioso l'uso dell'aggettivo «consacrato» usato dal regolamento per beni destinati alla carità , alle arti ed alle scienze , soprattutto p erchè è estremamente indicativo della mentalità umanita ria , che stava dietro a coloro che redigevano tali regolamenti. L'art. 372, riguardante gli assedi ed i bombardamenti , fissava la regola seguente: «prima di cominciare il bombardamento , se ne dà avviso al comandante della fortezza , quando la sorpresa non sia una condizione necessaria per la riuscita dell'operazione. L'attaccante deve, per quanto è possibile , risparmiare gli ospedali» ... «gli edifizi destinati ai culti , alle scienze ed alla beneficenza , purchè essi siano distinti con segnali visibili da lontano e non servano a scopo militare. li solo fatto che qualcuno di tali edifizi sia impiegato dal difensore come osservatorio, scioglie l'attaccante dal dovere di rispettarlo». Come si vede i dettati delle convenzioni internazionali erano in toto recepiti, rispettati e sanciti nei regolamenti , anche se essi erano tali da lasciare ampio margine alla discrezionalità («sorpresa» come condizione necessaria; «per quanto possibile» ; «necessità militare»; «esigenze della guerra»; e così via) dei comandanti , che però, per il concetto che avevano dcll '«onore militare» , erano portati à non abusarne. Nel complesso però l'introduzione dei dettati de!Je norme internazionali nei regolamenti italiani , costituiva un passo indietro, dal punto di vista del diritto umanitario nazionale precedentemente sancito. Infatti quello che era l'obbligo precedente di dare in ogni caso il preavviso di bombardamento (regolamento dcl 1882) rliveniva un obbligo molto meno vin-
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colativo nel caso in cui la sorpresa fosse un elemento determinante (regolamento del 1912). La pubblicazione 16 bis del 1915, come si è già accennato nel I volume, (Ministero della Gerra - Segretariato Generale - Divisione Stato Maggiore - Sezione 3a: «Traduzione italiana della IV e V Convenzione dell'Aja -18 ottobre 1907 - riguardanti la guerra terrestre»), traduceva in italiano le convenzioni del 1907 alla vigilia della guerra, ma quanto le stesse prescrivevano era già complessivamente recepito dai regolamenti. Si è già fatto cenno , nel corso del I volume, alle circolari dello Stato Maggiore del Regio Esercito, che raccomandavano la protezione dei beni culturali nelle terre irredente durante la prima guerra mondiale, come patrimonio che apparteneva all' Italia per storia e per tradizione e da rispettare in ogni circostanza, né vale la pena di ritornare sull'argomento . Il regolamento di servizio in guerra del 1912 restava in vigore fino al 1937, quando veniva sostituito dalla pubblicazione 3118 (Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore - «Servizio in guerra», edita dal Poligrafico dello Stato). Questo regolamento, uscito in «bozze di stampa» ebbe vita brevissima, in quanto venne superato · dalla legge di guerra nel 1938, e dovette essere rielaborato e rivisto quasi immediatamente, e viene citato solo per dovere storico. Tale regolamento si limitava a ribadire il regolamento precedente per ciò che si riferiva alla salvaguardia dei beni culturali negli articoli 42, 43, e 46 del Capitolo li. Quando si afferma che la legge di guerra italiana del 1938 è stata la legge di guerra di gran lunga più avanzata e più umanitaria tra quelle di tutti i belligeranti della 2a guerra mondiale, non si fa altro che rendere giustizia all'unica nazione che abbia recepito non solo tutte le convenzioni internazionali sottoscritte dagli Stati, ma anche le regole che venivano dal Manuale di Oxford per la guerra marittima e dalle «regole del!' Aja» per la guerra aerea. Per ciò che si riferiva alla salvaguardia dei beni culturali gli articoli della legge erano molti, anche per le connessioni che essi avevano sulla tutela di tali beni. Ad esempio, il fatto che l'art. 6 della legge stabilisse che l'applicazione della legge di guerra «si estende di diritto al territorio occupato dalle forze armate dello stato», significava che i beni culturali venivano trattati allo stesso modo, sia in territorio nazionale, sia in territorio occupato. Ugualmente, il fatto che l'art. 28, riguardante la protezione dei pri-
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vati, stabilisse che «i privati che non compiano atti di ostilità» ... «devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza della persona, l'inviolabilità della proprietà ed il godimento cd esercizio di ogni altro loro diritto», significava che il proprietario dell'operà d'arte o del bene culturale godeva di una proprietà «inviolabile» per legge, fosse esso un suddito nazionale o nemico . Circa gli «atti di ostilità» le norme erano molto più avanzate delle convenzioni internazionali. Infatti (art. 25) «l'uso della violenza in guerra è lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui è giustificato dalle necessità militari e non contrario altonore militare». «Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue e danni e distruzioni inutili». Mentre il concetto di evitare sofferenze superflue era già recepito dalle conve nzioni dell'Aja 1899 e 1907, quello dei danni e delle distruzioni inutili era un'aggiunta tutta italiana , che faceva onore al nostro paese e che sarebbe stata recepita dalle convenzioni internazionali solo dopo il 1949. Dell'art. 25 erano anche connessi al problema della tutela dei beni culturali il divieto di saccheggio ed il divieto di distruggere e di impadronirsi dei beni del nemico. Mentre era lecito il bombardamento contro gli obiettivi militari, che venivano più o meno ben definiti (art. 40), «il bombardamento che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare ( come i beni culturali) è in ogni caso proibito» (art. 42). L'art. 44 riguardava la protezione dei soliti edifici e dei monumenti previsti dalle convenzioni, che cessava qualora gli stessi fossero impiegati a scopi militari (art. 45). L'art. 61 confermava che i beni destinati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti ed alle scienze, anche se appartenevano allo Stato nemico o ad altri Enti pubblici nemici, erano trattati come se fossero «proprietà privata» e ribadiva il doveroso impegno dell'Autorità occupante per «impedire e reprimere qualsiasi appropriazione, distruzione o danneggiamento intenzionale dei beni suddetti, come pure dei monumenti storici o delle opere d'arte o di scienza». Nell'art. 87 veniva ribadita la nozione e la forma della salvaguardia. Ad un dettato così completo della legge di guerra seguirono le note pu~blicazioni del 1940: n. 3766, relativa al «Servizio in Guerra», e n. 3768 «Usi e Convenzioni di Guerra». Rsse discendevano direttamente
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dalla legge di guerra e le davano completa attuazione nei regolamenti militari. · La pubblicazione 3766 si limitava a descrivere tutti i compiti dei carabinieri nel campo della repressione degli abusi da parte··delle truppe in guerra, anche al fine di proteggere (art. 36) «gli abitanti dalle rapine , dalle requisizioni abusive e da ogni violenza per parte delle truppe, reprimendo le infrazioni ... ». Solo contro i partigiani o contro chi tentasse di portare a termine atti terroristici o aggressioni proditorie, «si dovrà procedere da parte di tutti con la massima energia e con inflessibile rigore». Sempre ai carabinieri erano affidati i servizi speciali «a tutela di persone, cose e località», cui fosse stata concessa la salvaguardia (art. 40). Al dettato della legge di guerra dava esecuzione la pubblicazione 3768 «Usi e Convenzioni di guerra», che, riprendendo la legge di guerra e non le convenzioni internazionali, si dimostrava molto spesso più avanzata delle convenzioni stesse. Gli articoli di riferimento erano numerosi e vengono di seguito citati . L'art. 8 riguardava il divieto di saccheggio e di distruggere o di impadronirsi di beni nemici; gli articoli 12, 13 e 18 riportavano tutto ciò che si riferiva ai bombardamenti; l'art. 45 sanciva il rispetto assoluto della proprietà privata, e l'art. 48 faceva rientrare i beni culturali nei beni da tutelare e da rispettare, da considerare cioè alla stregua della proprietà privata. A differenza della legge di guerra che accennava solamente alla «salvaguardia» il regolamento dedicava a questo istituto l'intero capitolo VI, che però sostanzialmente confermava norme che risalivano almeno al 1833. In sostanza la salvaguardia era sempre concessa in nome del Sovrano (art. 84) ; la facoltà di concederla andava dal Comandante Supremo al Comandante di reparto minore distaccato, che abbia autonomia di azione (art. 87), e doveva sempre tradursi in un documento scritto (art. 88). Come si vede la delega era molto ampia, giungendo fino ai comandanti minori. Oltre che alle persone, essa era concessa «generalmente», «a quelle istituzioni, località, edifici o altre cose che, per ragioni di umanità, o per il rispetto dovuto al culto, o nell'interesse della scienza o delle arti o delle forze operanti, è conveniente porre sotto speciale protezione (ad esempio: luoghi sacri, stabilimenti di istruzione o di beneficenza, conventi, musei, monumenti, opere d'arte, archivi, opifici, ecc.)». Non vi era alcun esempio di «loca lit~», che, a mio avviso avrebbero
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potuto essere le «città o località sanitarie o di sicurezza», anticipate dall'art. 46 della legge italiana di guerra, «esclusivamente destinate ai servizi sanitari o al ricovero della popolazione civile» , che le Convenzioni internazionali forse intravedevano nell'ambito della «città aperta», ma che troveranno sanzione internazionale solo con le Convenzioni di Ginevra del 1949. Qualora vi fossero dei militari «comandati per la salvaguardia», questi in caso di ritirata si sarebbero ritirati con l'ultimo reparto che avesse abbandonato la località (art. 90). Questa disposizione risaliva al regolamento del 1882, dato che in precedenza, a queste mansioni (vedasi regolamento albertino del 1833) venivano adibiti i militari più anziani o più malandati, che venivano lasciati al nemico e dei quali la norma consuetudinaria prevedeva la restituzione, anche se questa non sempre avveniva. Le pene previste dal codice penale militare di guerra italiano del 1941, riferibili a precisi reati contro la tutela dei beni cuiturali , erano
molto severe e vale la pena di ricordare gli articoli di riferimento che erano: l'art. 174, che riguardava la punizione di un comandante che ordinasse o che autorizzasse l'uso di mezzi di guerra vietati , specie se il fatto avesse procurato stragi o danni e distruzioni non indispensabili; l'art. 184, che riguardava la violazione della salvaguardia; gli artt. 186, che prevedeva la pena di morte con degradazione in caso di saccheggio, e 187 che puniva severissimamente il colpevole di incendi o distruzione o di grave danneggiamento in paese nemico «senza essere costretto dalle necessità delle operazioni militari», con pene che vanno da un minimo di 15 anni, fino alla pena di morte. Tra i beni citati esplicitamente vi sono i monumenti storici, le opere d'arte e scientifiche, gli stabilimenti destinati ai culti ed alla beneficenza, all'istruzione, alle arti ed alle scienze. L'art. 224 puniva le «requisizioni arbitrarie o eccessive» e l'art. 230 era particolarmente severo nei confronti di superiori o comandanti che si macchiassero di «omesso impedimento» di determinati reati militari, come il saccheggio o l'incendio, la distruzione ed il danneggiamento dei beni culturali in territorio nemico. Ho trattato esclusivamente del Libro Hl, titolo quarto, del Codice penale militare di guerra italiano , che, tra i reati militari in particolare , tratta esplicitamente dei reati contro le leggi e gli usi di guerra. È ovvio che il furto o la appropriazione indebita, ecc. , di beni culturali commessi da militari venivano ugualmente puniti dalla legge penale comune nazionale o dal codice penale militare di pace, con l'aggravante di essere stati commessi da militari ed in tempo di guerra , che comportavano au-
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menti della pena detentiva da un sesto alla metà, ma che non si configuravano come reati militari contro le leggi e gli usi di guerra. Ho la presunzione di avere sufficientemente illustrato non solo il totale recepimento nei regolamenti e nei codici italiani dei dettati delle norme internazionali, ma a nche di avere dimostrato che i nostri regolamenti sono stati costantemente e per antica tradizione più avanzati , in termini umanitari, delle convenzioni internazionali ratificate o recepite dall'Italia e di come i nostri codici abbiano sempre previsto la severa repressione, in ogni tempo, del crimine di guerra e delle inadempienze ai dettati delle Convenzioni internazionali, anche in materia di salvaguardia dei beni culturali. Ho già ricordato nel 1° volume, che se anche il comportamento delle forze armate italiane nella seconda guerra mondiale non è sempre stato all'altezza della grandissima normativa nazionale, certe brutte cose le ha fatte molto meno degli altri e che , spesso, vi sono stati dei dissapori anche gravi con l'alleato tedesco, non solo per le troppe salvaguardie concesse, che oltre ai beni culturali hanno salvato anche la vita di molti ebrei, ma anche per il sistematico rifiuto dei piloti al bombardamento indiscriminato delle città inglesi e per la loro pretesa di definizione dell'ohiettivo militare da battere nel corso di ciascuna azione, a costo di gravissime perdite in mezzi aerei cd in vite umane.
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mato del 1954 Dopo le immani distruzioni e le dolorosissime perdite di beni culturali dovute alla guerra fu relativamente facile pervenire ad una convenzione internazionale ad hoc, che almeno tentasse di proteggerli nei conflitti armati futuri. In modo particolare gli stati che avevano subito le perdite maggiori molto spesso presero delle iniziative nazionali per una protezione più reale e per ricercare condizioni speciali volte a garantire la sopravvivenza dei beni culturali nei futuri conflitti, che, per la comparsa dell'arma nucleare , si preannunciavano molto più distruttivi dei precedenti. A titolo di esempio vale la pena di citare l'Ukraina, una delle repubbliche socialiste sovietiche, anche perchè fu la prima al mondo a dotarsi di una legge nazionale specifica ed organica relativa alla protezione dei beni culturali. I ,'Ukraina infatti vide la guerra e le sue distruzioni passare e ripas-
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sare sul proprio territorio, prima con l'invasione tedesca poi con la liberazione da parte dell'Armata Rossa. Molti beni culturali furono distrutti, moltissimi furono rubati e scomparvero, altri furono danneggiati in modo molto grave. L'Ukraina, fin dal 1949, stabiliva con una legge nazionale la costruzione di un grandissimo museo-ricovero per i beni culturali in cemento armato e protetto con sotterranei blindati, antisismico, ignifugo, con impianti antincendio molto moderni per l'epoca. Tale ricovero era dislocato in mezzo ad una foresta, lontana dalle città e da qualunque obiettivo militare e la legge proibiva ai militari non solo l'uso del sito in tempo di guerra ma anche la dislocazione di unità militari, in tempo di pace e di guerra, in un raggio di cinque chilometri attorno al sito e la stes:,a effettuazione di manovre militari, anche in tempo di pace entro il raggio suddetto. I cinque chilometri erano dettati dalla prevedibile dispersione dell'epoca che potevano avere delle armi nucleari portate da vettori basati a terra. Molti beni culturali, specie i libri, i codici, le opere d'arte trasportabili, ecc. , avrebbero avuto nel sito la loro sede permanente per essere mostrati al pubblico in questo museo particolare; altri sarebbero stati ivi concentrati, in tempo di guerra, con dei trasporti da pianificare nel dettagli fin dal tempo di pace. Come si vede si trattava della prima legge nazionale organica, di difesa, tutela e protezione dei beni culturali in tempo di guerra, ma le istanze volte ad una regolamentazione internazionale del problema erano molto sentite. Tali istanze erano sintetizzate molto bene nel preambolo della convenzione dell' Aja del 14 maggio 1954 «Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato». Esse partivano dalla costatazione «che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che in conseguenza dello sviluppo della tecnica della guerra (si pensi alle armi nucleari), essi sono sempre più minacciati di distruzione». A questa prima constatazione faceva seguito la convinzione degli Stati «che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono un danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poichè ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale». Questa convinzione mi sembra un vero passo avanti nella presa di coscienza internazionale del problema: il bene culturale appartiene non all'individuo o allo Stato, ma all'umanità nel suo complesso e per l'umanità deve essere preservato. Seguiva la considerazione «che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo
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e che interessa assicurarne la protezione internazionale». Però, «per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere organizzata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali che internazionali». È molto importante, a mio avviso, questa considerazione, perchè nega le colpevoli improvvisazioni ed i raffazzonamenti dell'ultima ora, ai quali ·purtroppo siamo ormai abituati in tutto il mondo, perchè la disorganizzazione si traduce sempre in dolorose perdite, dovute alla imprevidenza ed alla negligenza degli uomini e dei loro governanti. I principi direttori sui quali si fonda la <,protezione dei beni culturali in c.iso di conflit~o armato,> sono nella sostanza qllelli «stabiliti nelle converzioni dell',-1.ja del 1899 e del 1907 e nel patto di Washington del 15 apr~l.e 1935», dai quali discendono i dettati applicativi della convenzione, e cioè le disposizioni per la protezione. Per la Convenzione sono considerati beni culturali: ;_ i beni mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli;
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gli edifici destinati a conservare e ad esporre i beni culturali; i centri monumentali comprendenti un numero considerevole di beùi culturali. La protezione riguarda sia la salvaguardia, sia il rispetto. Per la salvaguardia si intendono le predisposizioni da prendere fin dal tempo di pace per salvaguardare, con misuI"e apposite, i beni culturali, mentre per rispetto si intende, in tempo di guerra, se la necessità militare non lo esige in modo imperativo , di: - non utilizzar~ i beni culturali ai fini militari; - non offenderli; - proteggerli in ogni circostanza da furti, saccheggi, rappresaglie e distruzioni. La già citata pubblicazione 6008 dello Stato Maggiore dell'Esercito, del 1973, prima del testo integrale della convenzione, ne riporta una sintesi molto felice che riproduco integralmente. «Tenuto conto dell'impossibilità pratica di salvaguardare, in caso di conflitto tutti i beni culturali e nell'intento di conferire una giusta rilevanza a quelli che devono essere protetti a qualunque costo, la Convenzione dell' Aja si è ispirata ad un criterio realistico, che prevede due tipi di protezione: - protezioPe generale; - protezione speciale». «In particolare: -- la protezione generale impegna ogni Stato a predisporre fin ~
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dal tempo di pace le misure idonee ad assicurare una generica salvaguardia di tutti i beni culturali ed a rispettarli, in guerra, sia astenendosi dalla loro utilizzazione a scopo bellico, sia preservandoli da atti d'ostilità, furti, violenze, vandalismi, requisizioni ecc. Questo regime di protezione, ammette espressamente la Convenzione, ha un limite nel caso che una necessità militare esiga in modo imperativo di derogare ai suddetti obblighi; - la protezione speciale è, invece riservata ad un numero ristretto di rifugi destinati ad accogliere opere d'arte ed a taluni edifici e centri monumentali di «altissimo interesse», nei cui confronti è tassativamente vietato l'esercizio della violenza bellica (purchè essi siano situati a sufficiente distanza da obiettivi militari o centri industriali e non siano utilizzati a fini militari). La scelta dei beni da sottoporre a protezione speciale è operata dagli Stati interessati che devono provvedere secondo le norme previste dall'Accordo «a iscriverli in un apposito Registro internazionale». «Alle norme che regolano la protezione speciale non è lecito derogare s~ non in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile (solo per il p'!rbdo in cui questa necessità sussiste). La constatazione di detta necLs~:tà compete ai Comandanti a livello di Divisione o superiore». «Il regime di protezione spedale può, a richiesta d'una Parte Contraente, essere esteso ai trasporti destinati al trasferimento di beni culturali, sia nell'interno del territorio nazionale, sia verso un altro territono». «In caso d'urgenza e nell'impossibilità d'adottare la procedura normale (caso che può essere frequente all'inizio di un conflitto armato) la protezione speciale per i trasporti può essere comunque ottenuta, purchè i mezzi che effettuano il trasporto siano muniti di un particolare contrassegno previsto dal testo della Convenzione». «I paesi firmatari della Convenzione e quelli che vi hanno aderito sono riportati, rispettivamente, nell'atto Finale della Conferenza ed in calce al Regolamento di esecuzione della Convenzione». «Per quanto concerne l'Italia, con legge 7 febbraio 1958 n. 279 («Gazzetta Ufficiale» n. 87 suppl. dell'U aprile 1958) è stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione della Convenzione, del Regolamento di esecuzione annesso e del Protocollo». «Il deposito dello strumento di ratifica è stato effettuato presso l'UNESCO il 9 maggio 1958 ( «Gazzetta Ufficiale n. 126 del 27 maggio 1958); i predetti atti sono, pertanto, entrati in vigore per l'Italia il 9 ago-
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sto 1958 in conformità del para. 2 dell'art. 33 della Convenzione e del para. 10.b del Protocollo». Il «Regolamento di esecuzione della convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato», annesso alla convenzione tratta essenzialmente del controllo internazionale, entra nel dettaglio della protezione speciale (trattando dei rifugi improvvisati, del registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale e delle modalità per le iscrizioni nel registro e per la cancellazione dei rifugi, dei si ti e dei centri monumentali in tale registro) e stabilisce le modalità particolari relative ai trasporti, anche all'estero, di beni culturali conflitto durante, il distintivo e la carta di identità del personale addetto alla protezione dei beni culturali. Il Protocollo aggiuntivo a11a convenzione stabilisce ulteriori norme di tutela relative ai trasferimenti dei beni culturali, al movimento dei beni guerra durante ed alla proibizione di trattenerli a titolo di riparazioni di guerra, ecc. I protocolli di Ginevra del 1977 aggiuntivi alle convenzioni di Ginevra del 1949, non aggiungono nulla di significativo per ciò che si riferisce allu protezione dei be ni culturali in caso di conflitto armato . Il 1° Protocollo, !elativo ai conflitti di carattere internazionale, tratta dei beni culturali all' art. 53; il IY Prc.toc:ollo, relativo alla protezione delle vittime della guerra nei conflitti armati non internazionali , tratta di tale protezione nell' art. 16; entrambi però rinviano all'applicazione della convenzione dell'Aja del 1954.
La protezione dei beni culturali nei regolamenti italiani del dopoguerra fino ai giorni nostri L'importanza che l'Italia attribuisce alla protezione dei beni culturali è evidente dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica. Tuttavia, anche dopo la ratifica nel 1958 della Convenzione dell' Aja del 1954 (essa divenne esecutiva come legge dello stato italiano, come ho già ricordato , il 9 a gosto 1958) la diffusione della convenzio ne in ambito nazionale, anche tra il personale militare, visse relativamente di stenti. Essa fu pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale, in lingua francese. Una sua traduzione non ufficiale, venne fatta, a suo tempo, dal Ministero della Pubblica Istruzione, che, al tempo, era il Ministero competente anche per ciò che si riferiva al patrimonio artistico e culturale italiano,
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senza però trovare spazio nei programmi di istruzione, né militare, né civile. Erano anni in cui anche solo parlare di guerra e di diritto umanitario da applicare in guerra era molto difficile; non parlandone non se ne scriveva e così la materia era sempre più negletta, anche negli istituti di formazione militare, tanto da sparire del tutto. Le ragioni si possono ben capire e sono state illustrate per sommi capi nel capitolo I. Sembrava ridicolo parlare in guerra di protezione dei beni culturali quando le dottrine militari dei blocchi contrapposti prevedevano una condotta della guerra basata quasi esclusivamente sull'impiego delle armi nucleari. I depositi militari rigurgitavano in tutta Europa di armi nucleari, con ordigni che andavano da potenze minori dell'ordine del 1/2 o 1 Kiloton a potenze massime dell'ordine delle decine di Megaton, con errori circolari probabili, che significano possibili dispersioni, dovute alla imprecisione dei sistemi di lancio e di guida, assolutamente enormi. Con catastrofici lutti possibili per l'umanità, era evidente che a~che l'opera d'arte, l'antico monastero, il rudere etrusco, di cui si preoccupava la convenzione, rientrassero in un discorso risibile, che poteva essere del tipo di «muoia Sansone con tutti i Filistei!». Gli stati maggiori a tutti i livelli erano diventati quasi dei contabili o degli impiegati di fantomatici centri per il tiro, assolutamente irreali, da umanità in manicomio, dove si calcolava dalla mattina alla sera, a seconda delle esercitazioni o delle ipotesi di impiego operativo, i danni che si sarebbero fatti al nemico e quelli che si sarebbero subiti con attacchi nucleari, con attacchi chimici, e ad ipotizzare le potenze da impiegare per la distruzione dell'umanità. La «risposta massiccia», seguita dalla «risposta flessibile», ma sempre sul nucleare si andava a finire, erano le dottrine ufficiali della NATO, cioè di una alleanza difensiva e senza obiettivi espansionistici, che avrebbe risposto all'attacco di un ipotetico avversario. Solo negli anni settanta si ha una prima consistente rivalutazione del convenzionale, diventato molto più tecnologico e sofisticato, ma pur sempre convenzionale! E con questa rivalutazione il diritto umanitario riprendeva il rno giusto posto, come tentativo dell'uomo volto ad umanizzare il fenomeno guerra. Motivi politici molto validi impedirono agli Stati Uniti d'America di ratificare la Convenzione e provocarono la loro uscita dall'UNESCO, il che non voleva dire assolutamente che gli Stati Uniti non avrebbero applicato in guerra i dettati e le norme della Convenzione. Ma nell'ambito della NATO vi furono anche delle uuncoltà per un atteggia-
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mento concorde ed unanime dei membri. Anche la situazione interna nazionale nel periodo che va dal 1968 al 1978 era molto difficile, per cui i vertici politici e militari erano polarizzati su molti problemi internazionali ed interni molto più reali e molto più attuali immediatamente del diritto internazionale dei conflitti armati. Credo che in tutti questi complessi fenomeni strettamente collegati vadano ricercati i motivi per cui solo nel 1973, 15 anni dopo la ratifica italiana, abbia visto la luce la pubblicazione 6008, già citata. Del tutto anormale era anche il fatto che , trattandosi di una pubblicazione «maggiore» , poichè riportava il testo di una convenzione internazionale, divenuta legge dello stato, l'atto di approvazione fosse stato firmato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, «pro tempore» , il Gen. Viglione, mentre in precedenza ciò era sempre avvenuto a firma del Sovrano, raramente del Capo del Governo, 'ancora più raramente del Ministro della Guerra. È evidente che in tempo di continue crisi di governo, l'Esen.:ito «motu proprio», aveva deciso di colmare una lacuna nella norma molto evidente, che durava da 15 anni e che, nel proprio ambito, si preoccupava della diffusione almeno del testo della convenzione, visto che non si era cimentato nella produzione di un regolamento applicativo , che desse maggiori delucidazioni e norme di comportamento ai comandanti. La pubblicazione, anche se aveva degli scopi limitati, era nel complesso molto buona e nella «premessa» , sanzionava essere «preciso dovere di tutti i militari porre ogni impegno affinchè, nell'ambito delle proprie attribuzioni e responsabilità (cioè ciascuno al proprio livello), il rispetto del patrimonio culturale italiano e di ogni altro Paese, divenga un intimo convincimento da seguire in ogni circostanza». Ed aggiungeva che «il carattere totale della guerra moderna, ove spesso sono in gioco non solo le risorse materiali ma anche quelle spirituali ed ideologiche dei contendenti, potrebbe, infatti , con la esasperazione degli odi e delle passioni, coinvolgere i beni culturali in atti di vandalismo, furti , requisizioni, rappresaglie, ecc.». «In siffatto contesto i comandanti di ogni livello devono porre la massima cura affinchè, fin dal tempo di pace, i precetti della Convenzione trovino la più larga diffusione nelle Forze Armate e siano emanate, in guerra, le disposizioni atte ad assicurare un'integrale osservanza delle norme in essa contenute». Come si può vedere gli intendimenti del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito erano molto ben precisi cd evidenti, anche se nella pratica
L A l'ROT EZ l<)Nf' D F I IIFNI Cl Il T \J R A I.I
j)) ~~ MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO lll REPARTO - UFFIC IO REGOLAMENTI
N. 6008
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO
(L'Aja, 14 Maggio 1954)
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il riscontro avvenne molto lentamente. La pubblicazione riportava i testi degli atti internazionali per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e cioè: l'atto finale della Conferenza dell' UNESCO, il testo della Convenzione, il testo del Regolamento di esecuzione e del protocollo. I contrassegni per la protezione speciale ed il modello della carta di identità per il personale addetto alla protezione dei beni culturali , imprecisi nella prima edizione della pubblicazione, venivano opportunamente corretti con una serie di «aggiunte e varianti» . . Per sottolineare la completezza di tale pubblicazione per ciò che riguardava l'Italia, essa riportava in «ALLEGATO B» anche la iscrizione in toto dello Stato della Città del Vaticano (al numero 1-18 gennaio 1960) nel «Registro Internazionale dei Beni Culturali sotto protezione Speciale», e citava anche l'impegno preso dal Governo italiano di non utilizzare per il traffico militare, in tempo di guerra, il tratto della Via Aurelia che lambisce le mura vaticane. Infatti il traffico di militari o di mezzi militari farebbe automaticamente decadere l'immunità e costituirebbe un grave illecito di carattere internazionale. Nel 1979 veniva diramata la pubblicazione 6206 (Stato Maggiore dell'Esercito - III Reparto - Ufficio Addestrame nto e Regolamenti: «I Centri abitati nelle operazioni» - n . 901 della serie dottrinale), anch'essa a firma del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito «pro tempore» Gen. Rambaldi , che aveva chiarissimamente il livello di pubblicazione «minore». Di tale pubblicazione sono interessanti le appendici, che riportano in modo abbastanza preciso degli stralci della IV Convenzione di Ginevra del 1949, per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, e della Convenzione dell' Aja del 1954, sulla protezione dei ben i culturali in caso di conflitto armato. Più precisa è un'altra pubblicazione minore del 1988 , la 1000/N2 «Manuale del Combattente» che, nel capitolo XVIII, relativo al comportamento del militare in guerra, cita espressamente il rispetto della Convenzione sulla protezione dei beni culturali nelle «generalità» ( art. 79). Nel decalogo del combattente (art. 80) i punti che hanno attinenza con la protezione dei beni culturali sono: - il punto 2: «Combatti solo i tuoi nemici e gli obiettivi militari»; ---:- il punto 8: «Rispetta le persone ed i beni muniti dei simboli» ... «della protezione dei beni culturali» ... ; - il punto 9: «Non rubare né saccheggiare e rispetta le proprietà ed i beni altrui». I segni distintivi internazion ali , re lativi al personale ed ai luoghi protetti, per ciò che si riferisce ai be ni culturali sono riportati nell'art.
I.A l'RU ! ELI O NE DE I RFN I CULTURA LI
STATO
MAGGIORE
DELL'ESERCITO
lii REPARTO UFFICIO ADDESTRAMENTO E REGOLAMENTI
N. 6206
I CENTRI ABITATI NELLE
OPERAZIONI
(N. 901 della serie dotirinale)
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81, mentre tra i crimini di guerra, riepilogati nell'art. 83, figurano: il saccheggio di beni pubblici e privati; le distruzioni senza motivo di abitati e le devastazioni non giustificate dalla necessità militare; gli attacchi indiscriminati contro i beni culturali. Tra i crimini figurano anche gli attacchi all'ambiente naturale che, probabilmente, se riscriverò questo libro tra qualche anno, meriterebbero forse un capitolo a sè stante. A me pare che anche l'ambiente naturale divenga sempre di più, così come il bene culturale, una «vittima della guerra». Oggi, anche se ci sarebbe molto da dire, non mi sento di farlo, dato che a me sembra, purtroppo, che l'ambiente naturale in cui viviamo, sia offeso ogni giorno e che sia la vittima costante dell'uomo e delle sue attività, sia in pace che in guerra. Speriamo che l'uomo faccia qualche cosa prima che sia troppo tardi , soprattutto in tempo di pace, con delle convenzioni ad hoc, che non riguardino solamente il tempo di guerra. Inoltre, il testo della Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è riportato anche nella recentissima pubblicazione del 1989 n . 6420, «Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre» dello Stato Maggiore dell'Esercito III Reparto - Ufficio Regolamenti. Tale raccoìta riproduce anche il testo de11e riserve che l'Italia ha fatto in sede internazionale depositando gli strumenti di ratifica dei Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ( documento n. 23) , allo scopo di dare alle riserve stesse la massima diffusione tra gli «addetti ai lavori». Per ciò che riguarda la protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto, di cui all'art. 53 del Protocollo I, l'Italia ha esplicitamente dichiarato, come del resto è chiaramente sancito anche nel testo della Convenzione del 1954, che nel caso in cui i beni ed i luoghi «siano impiegati illecitamente a scopi militari, perdono il diritto a detta protezione». Si tratta di una precisazione molto importante, specie se fatta da un Paese, che ha il primato mondiale in materia di possesso di beni culturali.
Considerazioni conclusive sulla protezione dei beni culturali in caso di , conflitto armato Anche se nel corso di questo capitolo mi sono poco addentrato nella realtà delle due guerre mondiali e delle dolorosissime perdite che l'u-
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manità nel suo complesso ha lamentato, per la ve ra e propria strage di monumenti , di archivi, di opere d 'arte, ecc., soprattutto perchè ho ritenuto trattarsi di una evidenza purtroppo nota a tutti, mi sembra corretto l'aver considerato i beni culturali tra le «vittime della guerra». Ciò anche in considerazione del fatto che il diritto umanitario , o meglio il diritto internazionale dei conflitti arm~ti, è nato proprio con lo scopo di «umanizzare la guerra» , attraverso la «protezione delle vittime della guerra». Forse il sillogismo può essere contestato almeno dal punto di vista etico. Infatti si può dire che nulla al mondo valga quanto la vita umana e quanto il limitare le sofferenze dell'uomo in quanto tale, specie in tempo di guerra. Ma se ciò è valido in assoluto dal punto di vista etico, non vi è dubbio che dal punto di vista storico, dal punto di vista della cultura dell'uomo, altrettanto in assoluto il bene culturale segna la storia ed il progresso della civiltà umana ed è un documento che deve sopravvivere per i posteri , proprio per la comprensione migliore del progresso umano nel tempo. Il bene culturale come «voce viva dei morti» appartiene, nello stesso tempo alla storia degli uomini ed all' uomo vivo che vive nel suo tempo. E questa realtà, a mio avviso , giustifica pienamente l'inserimento dei beni culturali tra le «vittime della guerra», poichè la distruzione e la perdita del bene culturale costituisce soppressione fisica della «voce viva dei morti». A questa prima considerazione conclusiva mi permetterei di aggiungerne un'altra, ma molto sommessamente, in quanto l'argomento è stato solo appena sfiorato. Ed in ciò mi riferisco all'ambiente dove l'uomo vive, poichè mi preme di mettere in evidenza che le prime voci di dissenso internazionale, codificate in una convenzione per la protezione dell'ambiente naturale in tempo di guerra, sono ve nute proprio dal diritto umanitario . Fin dalle prime convenzioni internazionali, quelle dell'Aja del 1899, si è cercato di limitare o bandire l'impiego in guerra di armi biologiche, batterielogiche o chimiche. Il grido di dolore proveniente dal diritto umanitario, è proseguito con il Protocolli di Ginevra del 1925, con il trattato di Londra , Mosca e Washington de l 10 aprile 1972 «sul divieto di messa a punto , produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine, e sulla loro distruzione». La linea prosegue con la Convenzione di New York del 10 dicembre 1976, «sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile», e cioè con
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la «Risoluzione 31/72, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per continuare ed arrestarsi, per il momento, con il «1° Protocollo» di Ginevra del 1977. Ma se si pensa agli incidenti sulle centrali nucleari ed ai veleni oggi impiegati nella chimica e nell'agricoltura, ci si rende conto che l'ambiente naturale è in guerra costante, e che, forse, questa guerra è più cruenta in tempo di pace, che non in tempo di guerra. È il diritto umanitario internazionale o dei conflitti armati che , per primo, ha rivendicato questo dovere mondiale di difesa e di tutela dell'ambiente; però a me sembra sempre di più che il discorso vada affrontato al più presto, in sede internazionale per assicurare la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dove l'uomo vive in ogni tempo, senza aspettare la guerra. La terza considerazione è quella che la verifica fatta sui regolamentj, in modo piuttosto mirato ed accurato , in fondo non poteva che dare giusta soddisfazione agli italiani ed un giusto orgoglio ai professionisti militari dell'Italia di ogni tempo. Credo di avere dimostrato, documenti ineccepibili alla mano, quali sono e sono stati nel tempo i nostri ottimi ed umanitari regolamenti nazionali, che, specie nel campo della condizione e della protezione dei beni culturali, hanno sempre anticipato i dettati delle convenzioni internazionali, spesso con norme più avanzate e complete delle stesse regole internazionalmente recepite molto tempo dopo, come è stato il caso, ad esempio, della norma che proibiva di causare «danni superflui», del 1882. L'istituto della «speciale salvaguardia» concessa a vario titolo dai comandanti militari di ogni livello, quasi si perde nella storia dei nostri regolamenti. Tutto quanto prevedevano le Lieber's Instructions nel 1863 in materia di beni culturali, che sintetizzavano gli usi di guerra consuetudinari mondiali del tempo, a cavaliere degli anni 60 del secolo scorso, era già da trent'anni norma acquisita e sancita dal regolamento albertino del 1833. E la riscoperta di questi dati di fatto, meritava, a mio avviso , di essere riportata alla luce e di essere adeguatamente illustrata e documentata, anche perchè deve costituire giusto vanto e tradizione per un combattente. Che la particolare sensibilità nazionale alla protezione dei beni culturali non possa fare meraviglia, è anche però dovuto alla enorme quantità di opere d'arte che in Italia quotidianamente convivono con ciascun italiano, che spesso abita in una casa antica, spesso inserita in necropoli
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più antiche, con documenti e reperti ancora più antichi che si perdono nella storia. Ogni epoca ha lasciato il suo segno, i suoi documenti, le sue opere d'arte sulla terra d'Italia e, pertanto, è giusto che l'italiano, che con esse convive, goda di questa particolare gioia e sensibilità, che diventa caratteristica di popolo ed, in quanto tale, non può non avere riflessi ed indicatori in ogni manifestazione della vita di un popolo e della civiltà di un popolo, come sono i regolamenti militari. Infine sento il dovere, al termine di questo esame del problema della condizione e della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato nel dirit,ta internazionale, di riportare integralmente l'articolo 25 della Convenzione del 1954 che riguarda la sua diffusione. Tale articolo, infatti, è tra i più disattesi in ambito internazionale e meriterebbe esso solo molte riflessioni.particolari, specie in Italia, anche perchè, dopo il deposito internazionale della ratifica, esso costituisce preciso impegno per gli Stati che sono Parte della convenzione. E sso sancisce il dovt!re cht! hanno «lt! Allt! Parli conlraenli» <li «diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace ed in tempo di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione nei loro rispettivi paesi. Esse si impegnano specialmente ad incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano essere conosciuti dall'insieme della popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali». Questa affermazione, che potrebbe sembrare anche una critica, mi sembra doverosa per diversi motivi di cui dirò solamente i tre principali. Da comandante militare territoriale ho interrogato, visitando il loro museo , 16 direttori di museo in Italia, mostrando loro i simboli internazionali di protezione speciale dei beni culturali previsti dalla convenzione: 12 non li avevano mai visti e non sapevano di che cosa si trattasse nella convenzione. Incuriosito da questa statistica personale l'ho fatta anche per la Francia, la Svizzera, la Germania e la Spagna. Ne sono usèiti dei risultati piuttosto curiosi che segnalo, anche se non sono ovviamente indicativi del fenomeno. In Francia 6 direttori di museo su 6 interrogati non conoscevano i simboli. In Svizzera 14 direttori di museo su 14 conoscevano la convenzione ed i simboli (11 musei, su 14, avevano sotto il museo il rifugio nucleare per le opere d'arte più significative, che erano conservate nel museo!). In Germania 6 direttori su 11 intervistati conoscevano i simboli, in Spagna 3 su 7. Questi miei chiti personali non sono certo tali rla poter estrapolare
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l'andamento generale del fenomeno nei vari stati, certo però che possono essere considerati come indicatori generici di una sensibilità molto diversa nei vari stati, circa la conoscenza e l'applicazione della convenzione. Il secondo motivo è la mia convinzione personale della necessità di creare una coscienza del rispetto, della salvaguardia e della protezione dei beni culturali, specie nei giovani militari, perchè le perdite maggiori di beni culturali in guerra sono dovute al fatto della utilizzazione a fini militari dei siti, dove essi beni sono ubicati. Una coscienza ben alimentata, che affondi proprio nella cultura di un popolo le sue radici, può servire ad evitare moltissime perdite e portare delle ragionate autolimitazioni all'abuso della cosìdetta «necessità militare» specie ai minori livelli . Non vi è dubbio che il campanile medievale o la torre che serva da osservatorio debbano essere abbattuti, ma se si può osservare da una collina, dal tetto di una casa, da una gru elevabile, da un elicottero o da altri posti opportuni cd idonei all'osservazione, il bene culturale, che fa parte della storia di un paese e di un popolo , può essere salvaguardato. Il terzo motivo consiste nel mio convincimento personale che nelle scuole la così detta «educazione civica», sia una materia dì studio assolutamente fondamentale, come l'italiano o la matematica. Formare la «coscienza» della necessità della protezione dei beni culturali nei giovani, in tempo di pace ed in tempo di guerra , è molto importante perchè diventino buoni cittadini e soldati rispettosi dell'enorme patrimonio culturale che l'Italia custodisce per l'umanità. Speriamo che le guerre non ci riguardino mai più, ma speriamo anche che, nel caso deprecato di una guerra, le convenzioni, che oggi esistono e che rientrano nel professionismo militare delle forze armate dei paesi più civili, siano applicate per diminuire al massimo le perdite di un bagaglio culturale, che il Italia assume valori di assoluta preminenza in campo mondiale. È certo che le regole, per essere assimilate, devono essere apprese ad applicate soprattutto nel tempo di pace, perchè quello che quotidianamente in questo 5tato non viene fatto per assicurare la protezione in caso di guerra ai grandissimi beni culturali, che abbiamo il privilegio di conservare per l'umanità (nessun bene culturale italiano e nessun centro monumentale italiano figura iscritto a tutt'oggi, nel Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale) non suoni domani, come gravissima colpa dell'ignavia colpevole delle nostre generazioni.
CAPITOLO NONO
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Generalità. - Cenni storici sul così detto «stato d'assedio» in Italia limitatamente ai secolo scorso. - Cenni al «potere di bando» delle autorità militari come esso è configurato dalle leggi nazionali. - Considerazioni finali in merito alla protezione dei feriti dei malati e dei naufraghi in tempo di guerra nei regolamenti italiani. - Considerazioni finali sulla protezione dei prigionieri di guerra nei regolamenti militari italiani. - Considerazioni finali sulla protezione delle persone e delle popolazioni civili in tempo di guerra nei regolamenti italiani. - Considerazioni finali sulla protezione dei beni culturali in tempo <li guerra nei regolamenti militari italiani. - Considerazioni finali sulla protezione delle vittime della guerra negli attuali regolamenti militari italiani. - Conclusioni.
Generalità
Lo scopo del presente Capitolo non è limitato al solo riepilogo delle principali considerazioni che sono state fatte, nel corso della trattazione in materia di protezione delle vittime della guerra, siano esse i responsabili principali della violenza bellica in tempo di guerra, cioè i belligeranti ed i combattenti, siano esse rappresentate dalle popolazioni civili sulle quali la guerra passa, con tutte le sue tragiche conseguenze. Vi è anche lo scopo non solo di una verifica finale, in merito al1e affermazioni fatte nella premessa e nel capitolo primo, cioè del fatto incontestabile che, in materia di diritto internazionale umanitario dei conflitti armati, i regolamenti militari italiani possono certamente vantare taluni primati mondiali, di cui essere sicuramente fieri, ma anche di una verifica che i regolamenti militari nazionali di oggi siano all'altezza delle luminosissime tradizioni del passato in tale delicatissimo settore. Tuttavia, soprattutto per ragioni di completezza di trattazione, ritengo opportuno dare anche un cenno a due argomenti particolari, perchè hanno sempre avuto molta importanza sul trattamento delle persone e delle popolazioni civili, non solo in tempo di guerra, ma anche in talune condizioni speciali, durante il tempo di pace.
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Mi riferisco al così detto «stato di assedio» ed alle «facoltà di bando» del Comandante militare in operazioni, specialmente in territorio occupato, dove le ordinanze ed i bandi dei Comandanti militari sono sempre stati gli strumenti attraverso i quali, effettivamente, veniva regolata la vita pubblica dei cittadini e delle popolazioni civili nei territori occupati. Per quanto riguarda lo «stato d'assedio ne darò un cenno più che altro dal punto di vista storico, limitato all'800, anche per citare le appassionanti discussioni che questa misura ogni volta generava nel Parlamento, mentre per ciò che si riferisce alla facoltà di bando, senza entrare nel merito dei cinque volumi delle raccolte di bandi emanati da nostri Comandanti militari, durante la seconda guerra mondiale, dal 1940 al 1943, citerò, solo dal punto di vista delle leggi , quanto ancora oggi può essere ritenuto valido. Infatti, anche se l'Italia ripudia la guerra per la risoluzione delle controversie, come sancisce la nostra Costituzione, e anche se si spera che una guerra non ci sia mai più, e che l'Italia non abbia mai più dei «territori occupati» da dover gestire , tale facoltà, sancita dalle leggi, sussiste e potrebbe essere impiegata, ad esempio, in caso di impiego di un Contingente nazionale all'estero, come forza di pace delle Nazioni Unite , nel caso in cui tale contingente debba «gestire» ed essere responsabile di un «settore di competenza» , di una fascia di territorio di interposizione tra ex contendenti, specie in caso di una ripresa delle ostilità. È vero che l'impiego di un contingente come forza di pace si inquadra, generalmente, in una particolare situazione internazionale di pace, che non è né di pace né di guerra, ma le esigenze di rispondere ad aggressioni con la forza, in caso di un ipotetico attacco esterno, anche limitato ad una sola postazione presidiata, metterebbe automaticamente il contingente in una situazione di guerra, nella quale il territorio di responsabilità, affidato al contingente dalle Nazioni Unite, si trasformerebbe in una specie di «territorio occupato», sul quale avrebbero immediato valore di legge i bandi e le ordinanze del comandante militare sul posto. Infatti, un Comandante di contingente nazionale, che fa parte di una forza multinazionale delle Nazioni Unite, in missione di pace, nel caso venisse coinvolto in operazioni di carattere militare, che non sono mai escludibili a priori, malgrado tutte le garanzie internazionalmente stabilite, verrebbe a dipendere contemporaneamente dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, tramite Segretario Generale dell'ONU e Comando della forza multinazionale, e dal Capo del Governo nazionale.
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In caso di impiego della forza , poichè a tutt'oggi manca una normativa internazionale, da troppi anni allo studio, ma non ancora elaborata, egli si troverebbe ad applicare in toto le leggi nazionali in materia , per quanto riguarda la condotta delle operazioni. Tali leggi sono differenti da stato a stato, per quanto riguarda il solo diritto internazionale umanitario dei conflitti armati, a seconda delle ratifiche o meno delle convenzioni internazionali. Anche a parità di ratifica di accordi da parte degli stati che forniscono i contingenti, vi possono essere delle difformità , anche essenziali , nell'impiego della forza, a seconda delle riserve che ciascuno stato ha presentato, in sede internazionale, all'atto del deposito degli strumenti di ratifica delle Convenzioni internazionali. Ma anche supponendo che gli stati, che forniscono i contingenti nazionali. ad una forza di pace multinazionale, abbiano tutti accettato senza riserve le convenzioni internazionali, ancora vi sarebbero le differenze applicative, dovute ai diversi regolamenti militari nazionali , che dalle convenzioni discendono. Analogamente rifugiati, profughi , personale militare o civile che chieda asilo, ecc., creano altri problemi , in quanto, ad esempio, unarichiesta di asilo non è fatta all'ONU, che non è uno stato, bensì allo stato che sul posto ha il proprio contingente, con particolari responsabilità sul territorio o sulla fascia di interposizione tra i due belligeranti. Come si vede si tratta di un insieme di problemi molto complessi, dove la normativa internazionale può anche mancare, o presentare grosse lacune, e che il Comandante militare sul posto si trova a dover affrontare ed in qualche modo risolvere, spesso in presa diretta solamente con il proprio governo nazionale. Come si vede, perciò l'assolvimento del mandato internazionale può comportare l'esigenza o la necessità di emanare dei bandi militari o delle ordinanze particolari, proprio per garantire l'assolvimento del compito. È a tal fine che mi è sembrato logico e pertinente richiamare, almeno, quanto è previsto in materia dalla legislazione nazionale. Dopo questa premessa, sullo stato d'assedio e sulla facoltà di emissione di bandi ed ordinanze da parte delle autorità militari , saranno tratte le conclusioni finali relative alla materia trattata.
Cenni storici sul così detto «stato d'assedio » in Italia limitatamente al secolo scorso
Nell'800, in Italia, lo «stato d'afsedio» non è mai stato neppure pre-
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visto dalla legge, anche se in pratica esso venne talvolta adottato. Non era neppure previsto nei programmi di formazione dei militari; se ne parlava sottovoce; vi era qualche conferenza tra militari, a porte chiuse, specie immediatamente dopo le esperienze praticate. Nei regolamenti militari, spesso si trovavano dei cenni allo stato d'assedio, come si è visto trattando dei regolamenti relativi. alla gestione dei territori occupati, specie per quanto si riferisce alla organizzazione delle retrovie; però di tale stato d'assedio, non vi era una definizione nei regolamenti, né su che cosa esso fosse , né di che cosa esso comportasse, né delle disposizioni per attuarlo. Tuttavia lo stato d'assedio rientrava in pieno nel professionismo militare, anche del tempo di pace, sia per motivi di ordine pubblico interno dello stato, sia in caso di minaccia esterna improvvisa da parte di un nemico, in prossimità dei confini dello stato. Anche se non se ne accennava nei regolamenti , le misure che uno stato d'assedio comportava erano costante preoccupazione dei Comandanti di divisione militare. cioè dei Comandanti e dei Comandi territoriali. Ogni tanto, in qualche regolamento , si trovava un accenno buttato là, quasi per caso, senza che mai vi fosse una definizione precisa di quello che lo stato d'assedio fosse e delle conseguenze che comportasse sulla normale vita della nazione e dei cittadini. Le stesse leggi e gli usi di guerra consuetudinari evitavano di trattarne, poichè insurrezioni, guerre civili , ribellioni al governo, ecc., erano tutti fatti interni degli stati, ognuno dei quali era gelosissimo delle proprie competenze cd unico cd insindacabile «gestore», quando necessario, delle inevitabili repressioni. Anche se le maggiori atrocità di guerra sono quasi sempre avvenute, nel mondo, in situazioni formali di «non guerra», dal punto di vista del diritto internazionale, e cioè nella repressione di moti interni, o nelle guerre civili, tuttavia talune regole ed , almeno, talune definizioni erano più o meno comuni ovunque e da tutti accettate per consuetudine. Una buona sintesi di diritto consuetudinario in materia può essere tratta, al solito dalle Lieber's Instructions , dato che più o meno esse riflettevano almeno il pensiero in materia della seconda metà dell'800. Un cospicuo tentativo di regolamentare i conflitti armati, etichettati come «non internazionali» , fu fatto nel 1949, dopo periodi nei quali il diritto internazionale, rifiutando l'argomento, poichè esso sembrava un fatto di diritto interno, che ciascuno stato avrebbe dovuto regolare da solo, si era limitato a clausole generali e patetiche, come quelle di Martens, cui si è fatto cenno, fin dal 1899. L'articolo 3 comune delle
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quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, infatti, rappresentò un tentativo cospicuo, sviluppatosi successivamente con il «Protocollo II» di Ginevra del 1977, aggiuntivo alle convenzioni del 1949. Anche se tale Protocollo , in materia, sembra essere più specifico, si è ancora molto lontani da regole di protezione sicure , umanitarie e generali , per ciò che riguarda sia i combattenti «insorti» o «ribelli» o «contrapposti», sia quelli dello stato catturati da questi ultimi nel corso di una guerra civile, sia i non combattenti, cioè le popolazioni civili inermi del territorio in cui un conflitto interno si sviluppa. Ritornando a11'800, e a quanto per convenzione era consuetudinariamente recepito da tutti in tale delicatissima materia, citando gli articoli delle Lieber's I nstructions, per «insurrezione» si intendeva «la sollevazione della nazione armata contro il governo stabilito, o contro una parte di questo governo, o contro una o più delle sue leggi, o contro uno o più dei suoi agenti » (art. 149). Essa poteva solo presentarsi sotto forma di resiste nza armata , o ::inche proporsi degli scopi più importanti. La «guerra civile» era invece una guerra che, nell'ambito di uno stato, si facevano tra di loro «due o un maggior nume ro di partiti , ciascuno dei quali combatte per divenire padrone di tutto il paese e si sforza per avere da solo il diritto di governarlo». Si aveva invece «una ribellione» armata, quando le provincie o i distretti ribelli sono contigui alle provincie ove ha sede il governo» (art . 150) . La «ribellione», invece, era «in via ordinaria una guerra dichiarata al governo legittimo, da molte porzioni o provincie del paese, con lo scopo di sottrarsi alla sua autorità e di darsi un governo di loro scelta» (art. 151), avendo scopi sia di conquista del potere , sia di creare un nuovo stato con una vera e propria secessione. In genere, tutto il diritto consuetudinario era concorde nell'affermare che qualunque atto umanitario, compiuto dal governo legittimo nella repressione, non dovesse in nessun caso essere interpretato come riconoscimento di fatto della parte contrapposta, come belligerante legittimo, cioè come se fosse un riconoscimento del governo ribelle. Né le potenze neutrali avrebbero potuto, a causa di tale comportamento umanitario da parte del Governo legittimo , riconoscere ai ribelli la qualità di potenza indipendente (art. 152). Quando un «governo legittimo, spinto da un sentimento di umanità, applica in tutto o in parte , a riguardo dei ribelli, le leggi della guerra regolare, questa condotta non implica in alcun modo da parte sua un
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riconoscimento parziale o completo del governo che i ribelli possono essersi dato, o della loro indipendenza come stato sovrano» (art.152). «Trattare i ribelli catturati ceme prigionieri di guerra, cambiarli, firmare cartelli, capitolazioni e altre convenzioni militari con loro; riconoscere agli ufficiali di una armata ribelle la qualifica che essi possono avere in questa armata; riconoscere le bandiere parlamentari; o per altra parte proclamare la legge marziale sul loro territorio, levarvi tasse di guerra o prestiti forzati, fare infine ogni altro atto conforme alle leggi e agli usi della guerra fra due governi sovrani, non implica né prova il riconoscimento come potere sovrano del governo che i ribelli possono avere stabilito. L'applicazione delle leggi della guerra ai ribelli implica molto meno che si voglia impegnarsi con loro al di là dei limiti tracciati da queste leggi» ( art. 153). «L'applicazione ai ribelli, sul campo di battaglia, delle leggi e degli usi della guerra, non ha mai impedito il governo legittimo di sottoporre a giudizio i capi della ribellione o i principali ribel1i come colpevoli di alto tradimento, e di trattarli come tali, a meno che non siano stati compresi in una amnistia generale» (art. 154). «Tutti i nemici, in una guerra regolare , sono divisi in due classi , in combattenti e non combattenti, o cittadini disarmati dello stato nemico». «Il comandante militare del governo legittimo, durante una guerra di ribellione, fa una distinzione nella popolazione appartenente al paese del partito ribellatosi tra il cittadino leale e il cittadino sleale. I cittadini sleali si suddividono alla loro volta in cittadini conosciuti per le loro simpatie verso la ribellione senza darle alcun effettivo aiuto; e in cittadini che, senza prendere le armi, incoraggiano i ribelli e a questi prestano il loro appoggio, senza esserne materialmente costretti» (art. 155). «È cosa giusta e conveniente che il Comandante militare protegga nei paesi ribellatisi i cittadini manifestam ente leali contro i rigori della guerra, per quanto lo permettano le molte calamità inerenti a ogni guerra». «Il Comandante farà pesare il carico della guerra, per quanto questo dipenderà da lui, sui cittadini sleali del distretto o della provincia ribellatasi, sottomettendoli a misure di polizia più rigorose di quelle a cui sono assoggettati, in una guerra regolare, i nemici che non combattono. Se egli lo crede utile o se il suo governo gli ordina di esigere che ogni cittadino presti il giuramento di fedeltà al governo legittimo o ad esso dia qualsivoglia manifesta garanzia di sottomissione, egli può cacciare, internare, imprigionare, condannare a una ammenda i cittadini ribellatisi
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che rifiutano di impegnarsi nuovamente a rispettare le leggi e ad obbedire al governo da buoni e leali cittadini». È del resto al Comandante o al suo governo che spetta di decidere se convenga agire in questo modo, e se può avere confidenza in questi giuramenti» (art. 156). Tutto ciò deriva dal principio consuetudinario che qualunque cittadino si fosse opposto, sia a mano armata sia senza armi, ai movimenti delle truppe nazionali del suo Stato, all'interno dello Stato, o si fosse ribellato all'autorità costituita in qualunque modo, esso non solo si metteva in guerra contro il proprio stato, ma anche, automaticamente , si sarebbe reso colpevòle del delitto di tradimento contro lo stato, con tutte le conseguenze del caso. Due giuristi italiani, Angelo Muratori e Torquato Giannini, trattarono molto autorevolmente l'argomento: «Lo stato d'assedio ed i Tribunali Militari», in una pubblicazione, edita a Firenze nel 1894 dall'editore Civelli , dedicando l'opera a Francesco Crispi, alla vigilia della proclamazione dello stato d'assedio in Sicilia, a Marsala, e nella provincia di Carrara a seguito di moti e di tumulti . Di tale pubblicazione ogni tanto mi avvarrò nella trattazione seguente, soprattutto per riportare per cenni le discussioni che si verificarono in Parlamento, ogni qualvolta una misura così grave, come lo stato d'assedio, aveva necessità di essere proclamata. Anche se non desidero impegnarmi nel dare una definizione di stato d'assedio, esso potrebbe forse corrispondere ad un qualche cosa come «lo stato di guerra per motivi di ordine pubblico», previsto dall'art. 217 del «Testo unico delle leggi italiane di pubblica sicurezza», approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che affermava che «qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'Interno , con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare , con decreto, lo stato di guerra» ... «La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari». In sintesi lo «stato d'assedio» nell'800 consisteva nella sospensione temporanea delle garanzie costituzionali , come misura suprema per assicurare l'ordine pubblico, con la quale misura tutti i poteri venivano concentrati nella sola persona del comandante mi1itare. Lo stato d'assedio derivava dal francese «état de siège» o «mise en siège», ed in Francia (come in Prussia ed in Austria) esso era previsto dalla legge e comportava delle conseguenze che consistevano principalmente: 1° nel trasferimento immediato all'autorità militare di tutti i po-
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teri delle autorità civili, per quanto riguardava l'ordine e la sicurezza pubblica; 2° nella immediata competenza dei Tribunali militari di giudicare (applicando i codici penali di guerra) i reati contro la sicurezza, la costituzione, l'ordine e la tranquillità dello stato, commessi da qualunque persona; 3° nel diritto dell'autorità militare di perquisire le case dei cittadini, di ordinare loro il disarmo, e di proibire riunioni che potessero turbare l'ordine pubblico. Però era anche chiaramente sancito, dalla legge francese, che i cittadini avrebbero continuato a godere di tutti i diritti sanci~i dalla costituzione, che non venivano espressamente sospesi dalla legge che dichiarava lo stato d'assedio. Il Bluntschli, nel suo «Diritto pubblico universale» (Cap. XX), così si esprimeva: «Lo Stato è un ente di così alta natura che la conservazione della sua esistenza, la cui cura è il primo ufficio del governo, ne' casi di necessità, può anche giustificare una reale violazione dei diritti individuali o dell'ordinamento esistente. Quando realmente si tratta di salvare lo Stato, e la salvezza non è possibile senza violare i diritti dei privati od anche di tutta una classe della popolazione, allora il Governo non può o non deve, per risparmiare quella, far perire questo, ma deve anzi far tutto ciò che è necessario alla conservazione e alla salvezza dello Stato. Su di ciò si fonda il così detto potere eccezionale, il diritto di necessità del governo, che corrisponde al diritto di necessità del popolo». Se si vuole, i precedenti storici risalivano alla «dittatura» romana, quando il dittatore, scelto da un console, o da un pretore, dopo un senatoconsulto, veniva nominato capo temporaneo dello stato (si pensi al «temporeggiatore» Fabio, durante la campagna d'Italia di Annibale), in occasione di guerre, di moti popolari o di discordie interne nell'ambito della Repubblica. Lo stesso Machiave11i scriveva che «le Repubbliche, le quali in stringenti pericoli non ricorrono al potere dittatoriale o ad altro simile, precipiteranno a rovina negli avvenimenti di grande importanza. La romana dittatura, finchè fu conforme alla costituzione e non venne ad esercitarsi per forza, fu sempre giovevole alla città». In Italia una prima forma di delega di poteri straordinari al governo si ebbe il 22 maggio 1848, quando il Parlamento delegava al governo l'emanazione di una serie di decreti riguardanti l'annessione agli Stati sardi delle provincie di Parma, Piacenza e Guastalla. Successivamente (29 luglio 1848) giungendo notizie sconfortanti sull'andamento per il Piemonte della 1 guerra di indipendenza, venne portata alla camera una proposta di legge (Ferraris, Buoncompagni, ed altri) secondo la quale il Sovrano, riunendo in sè tutti i poteri esecutivi ,
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avrebbe potuto fare con semplici decreti tutti gli atti governativi e legislativi necessari alla difesa dello Stato e delle istituzioni. La legge venne approvata ed emanata in questi termini: «il governo del Re è investito, durante l'attuale guerra dell'indipendenza, di tutti i poteri legislativi ed esecutivi; e potrà quindi, per semplici decreti reali e sotto la responsabilità ministeriale, salve le istituzioni costituzionali, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni». La legge dopo una breve e meno incandescente discussione in senato, il 30 luglio 1848, ottenne anche l'approvazione del Senato, che si ispirò al concetto che l'eccezionale abdicazione dei poteri parlamentari «fosse quasi un attestato di fiducia al Re», il quale era libero di poter esercitare tali poteri, o con i ministri in carica, o con quelli che avesse creduto di nominare. Il 20 febbraio 1849, veniva fatta una proposta di legge che comportava notevoli limitazioni alla libertà di stampa in tempo di guerra , dato che proibiva la pubblicazione durante la guerra «di qualsiasi articolo che trattasse dell'Armata o della guerra, tranne quelli che già fossero inscritti del foglio ufficiale», che riportava le notizie date dal Ministero della Guerra competente. · Anche se tale proposta fu respinta, il 20 marzo 1849 veniva approvata una legge, alla vigilia della ripresa delle ostilità con l'Austria, che oltre a limitare la libertà di stampa nei territori suddetti, comportava anche limitazioni alla libertà individuale e domiciliare. Rimase memorabile il discorso del Ministro Rattazzi a sostegno della legge che disse: «A fronte dello Statuto, sta un'altra legge superiore ad ogni statuto: sta la legge della necessità. Se così non fosse , converrebbe dire che la società istessa manchi dei mezzi che le sono necessari per difendersi; converrebbe dire che lo Statuto, che concede ed assicura le franchigie, non racchiuda in sè tutti i mezzi che sono indispensabili per mantenerle illese». Solo però con lo «stato d'assedio» imposto a Genova, il 3 aprile 1849, si passava da poteri eccezionali delegati al potere esecutivo dal potere legislativo, ad un regime eccezionale. Il ministro dell'Interno Pirelli, che lo aveva fatto proclamare , sosteneva che esso era uno stato anormale dove la costituzione non poteva più essere rispettata. D'altra parte, aggiunse: «se vi fosse una legge scritta che regolasse lo stato d'assedio, allora esso sarebbe un provvedimento normale, perchè sarebbe applicato soltanto in quei tali casi indicati dalla legge. Quando non vi è legge scritta non è normale se non in quanto si riferisce
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ad una legge superiore a tutte, che è quella della necessità e della pubblica salute» ... «Io credo e la storia costituzionale di tutti i popoli ce lo insegna, che in quei certi determinati casi, esista o non esista legge speciale per regolare lo stato di assedio , non siasi mai negata la facoltà al governo d'imporlo, cioè, di concentrare il potere militare in quel potere a cui è specialmente sommessa la difesa dello Stato quando questo sia minacciato. E tale diritto gli compete sicuramente in tutta la sua latitudine ogni volta che il Parlamento non siede, salvo sempre il suo dovere di rendere conto di ogni cosa al Parlamento appena convocato, al quale spetta poi di ratificare l'operato del governo». «lo ho per principio inconcusso che il potere esecutivo, anche durante la convocazione del Parlamento, sia investito della facoltà di pronunciare lo stato di assedio, in caso di urgenza. Anzi credo esteso a qualunque comandante militare, in un luogo in cui lo Stato versasse in qualche grave pericolo, il potere di pronunciare intanto lo stato di assedio, salvo ad informarne il Ministero , il quale , essendo convoc:=tto il P::lrlamento , deve ottenerne la ratificazione. Questa è la mia teoria, la quale io credo sia stata ammessa generalmente da tutti gli Stati europei anche costituzionali». Il decreto Reale, che lo proclamava , sanciva molto chiaramente all'art. 2: «Tutte le autorità civili e militari , sono poste sotto l'immediata dipendenza del luogotenente generale cavaliere Alfonso Della Marmora, nominato con Decreto del 1° corrente aprile nostro Commissario straordinario, coi più ampi poteri». Nel 1852 lo «stato d'assedio» venne proclamato nella città e provincia di Sassari e del decreto sono molto interessanti gli articoli 2 e 3 che stabilivano: Art. 2. «Tutte le autorità civili e militari sono poste sotto la dipendenza del Comandante generale militare dell'Isola di Sardegna». Art. 3. «È fatta facoltà al Comandante generale suddetto di estendere tale stato d'assedio a tutte quelle parti delJ'isola nelle quali lo crederà conveniente per la pubblica quiete». È significativa la risposta che l'allora Ministro dell'Interno Pennati dette ad alcune interpellanze parlamentari, per ciò che si riferiva allo Stato d'assedio, che riporto di seguito: · «Quanto alle questioni di legalità, o Signori, io chiederò prima di tutto che cosa s'intende per stato di assedio; mi si potrà rispondere che non vi ha presso noi alcuna legge che lo definisca; ma io avviso che si possa non altrimenti intendere se non come un concentramento di tutti i poteri perchè con mezzi straordinari si provveda ad avvenimenti straordinari. Dichiarato in questo modo il principio su cui si fonda lo stato d'as-
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sedio, egli è chiaro che vi sono vari gradi in siffatti concentramenti di potere; vi ha tal grado per cui si verrebbe a restringere le libertà guarentite dallo Statuto; ve n'ha un altro in cui le libertà dello Statuto sono salve». «L'art. 71 dello Statuto guarentisce la libertà individuale in guisa che nessuno possa essere sottratto a' suoi giudici naturali, se dunque una dichiarazione di stato d'assedio assorbisse il potere giudiziario e lo concentrasse in altra autorità egli è certo che si toccherebbe allo Statuto, in tal caso non potrei a meno di ammettere che il governo dovrebbe o preventivamente chiedere l'assenso del Parlamento , od almeno, qualora l'urgenza lo costringesse ad agire senza indugio, dovrebbe riferire in seguito il suo operato al Parlamento perchè lo convalidasse e gli accordasse come suol dirsi un bill d'indennità; ma quando la dichiarazione dello stato d'assedio si limiti al solo concentramento di quei poteri che spettano al potere esecutivo io non credo che in ciò vi sia violazione dello Statuto. Questo è il mio modo di vedere stando ai principii generali di pubblico diritto». Nel 1959, alla vigilia della seconda guerra per l'indipendenza , con la legge del 25 aprile, il Sovrano veniva di nuovo «investito di tutti i poteri legislativi ed esecutivi» potendo «sotto la responsabilità ministeriale fare per semplici decreti reali tutti gli atti necessari alla difesa della patria e delle nostre istituzioni» (art. 1) e, pertanto, (art. 2) aveva «la facoltà di emanare disposizioni per limitare provvisoriamente, per la durata della guerra, la libertà della stampa e la libertà individuale». Nel 1862 veniva proclamato lo stato d'assedio nelle provincie dell'Italia meridionale, in seguito ai fatti di Aspromonte, in quanto la rivolta e la sedizione erano visti come attentato all'integrità dello Stato. Il Presidente del Consiglio, On. Rattazzi, il 24 novembre 1862, così si esprimeva: «Vengo allo stato d'assedio. Io non mi tratterrò lungamente Signori a dimostrare che non è vietato dallo Statuto e che è nelle attribuzioni del governo in certi determinati casi, quando la patria possa essere in pericolo, quando una parte dello Stato possa essere minacciata, è in facoltà del Governo dico di porre quella parte dello Stato maggiormente minacciata in istato di assedio». «Per una parte lo Statuto non porta nessun divieto a questo riguardo e per l'altra la giurisprudenza parlamentare viene in conferma di quanto io ho accennato , poichè molti o almeno parecchi furono già i casi in cui alcune Provincie dello Stato furono poste in stato di assedio. Il Parlamento ne era conscio non solo non intervenne alcun voto che di-
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sapprovasse questo fatto, ma ci fu una implicita e talvolta una espressa approvazione». «Vado adunque convinto che non possa porsi in dubbio il diritto del governo di mettere alcune provincie in istato di assedio sospendendo provvisoriamente alcune franchigie; perchè in questo modo non si distruggano le franchigie medesime, non si viola lo Statuto, ma soltanto se ne sospende momentaneamente l'esercizio per meglio assicurarne la esistenza». Nel 1866, in occasione della 3a guerra di indipendenza, furono conferiti, non più al Sovrano, ma al «Governo del Re» , speciali poteri per le necessità della guerra. In seguito, fino al 1894, (in cui fu proclamato lo stato d'assedio nelle provincie della Sicilia, a seguito dei moti siciliani, e nelle Lunigiana, a seguito dei tumulti di Carrara) non si- ebbero più vere e proprie misure eccezionali, con la sospensione delle prerogative costituzionali. Infatti i provvedimenti straordinari decretati , per motivi di pubblica sicurezza in varie provincie del Regno, ebbero tutti l'assenso del Parlamento e furono varati con legge, come ad esempio fu il caso della Sicilia nel 1875. Lo stato d'assedio comportava semplicemente l'adozione della legge di guerra e, pertanto, a tutela delle popolazioni inermi e di coloro che non fossero belligeranti illegittimi, o istigatori alla illegittima belligeranza, o complici della stessa, vigevano le leggi e gli usi di guerra e cioè, in ogni caso, il rispetto della persona fisica , della sua integrità fisica e psichica, dei suoi beni e cioè della proprietà privata. I regolamenti militari accennavano molto poco allo stato d'assedio, che poteva anche essere proclamato in occasione di pubbliche calamità. In tali tragiche occasioni la gestione «unitaria e militare» dei soccorsi alle popolazioni era veramente ottima e soprattutto equa, evitando, in ogni caso, clientilismi politici e favoritismi fuori posto, allorquando veniva a verificarsi una grande calamità naturale. Anche il «Regolamento pel Servizio Territoriale» del Ministero della Guerra (8 luglio 1883, Voghera editore), non accennava allo stato d'assedio, neppure trattando delle attribuzioni e dei compiti dei Comandanti di Corpo d'Armata e di divisione militare, cioè dei comandi e dei comandanti del più alto livello gerarchico dal punto di vista dei comandi militari territoriali dello stato. Non trattava dello stato d'assedio neppure un Regolamento molto più specifico, del 1886, relativo all'impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza (Ministero della Guerra - «Regolamento pel Servi-
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zio Territoriale - Libro SESTO - Truppa in Servizio di Pubblica Sicurezza» - Editore Voghera). La pubblicazione si limitava a definire i casi in cui la truppa (è un regolamento che vale anche per la Marina) può essere impiegata «in servizio di pubblica sicurezza, che sono tre: 1° come forza armata, per «tutelare o ristabilire colla forza l'ordine pubblico» minacciato da malfattori, scioperi, dimostrazioni , sommosse , ribellioni o simili, essendo insufficienti i carabinieri le guardie di pubblica sicurezza e la forza pubblica in genere; 2° quando popolazioni o privati sono colpiti da gravi sventure quali terremoti, incendi , inondazioni e simili cd abbiano bisogno di aiuto materiale e di mezzi; 3° per rimediare o contrastare con impiego di lavoratori e macchine militari, gli effetti negativi degli scioperi. Non parlando mai di stato d'assedio in modo esplicito, tuttavia il regolamento sanciva che la truppa doveva agire agli ordini del proprio diretto comandante, che doveva sottostare al disposto delle autorità di Pubblica Sicurezza (art. 1 para. 3) e , quando era impegnata per reprimere tumulti , doveva «sempre mantenere un contegno fermo e dignitoso, alieno da qualunque apparenza di animosità e da modi provocanti o oltraggiosi, atti più ad inasprire che a calmare gli animi delle masse-» (art. 2, para. 8). Le armi dovevano essere scariche e le baionette innestate , mentre il munizionamento andava portato in giberna. «L'uso delle armi per la fanteria deve in principio limitarsi alla sola sciabola baionetta, riservando l'impiego del fuoco come mezzo estremo» (art. 2 para. 20). La truppa non doveva «far uso delle armi più di quanto fosse necessario per ottenere l'intento» (art. 2, para. 19) e a tal proposito si richiamavano i dettati del codice penale militare di guerra in caso di abuso della forza, o dell'eccesso della difesa. Allo stesso modo si sanciva che gli arrestati dalle truppe non dovessero in nessun caso essere maltrattati, richiamando, per tali evenienze, le sanzioni previste dall'art. 170 del Codice penale militare di guerra. Anche se non si accennava mai allo «stato d 'assedio» in modo esplicito, era evidente che ci si riferiva a tale particolare situazione di impiego in ordine pubblico, poichè tutti i riferimenti ai codici militari, fatti nella pubblicazione, erano fatti esclusivamente al codice penale militare di guerra, che era applicabile solo se fosse stato dichiarato lo stato di guerra (o lo stato d 'assedio, che allo stato di guerra era assimilato). D'altra parte una ribellione, sommossa, ecc ., portata da una banda armata era trattata alla stregua di una imminente minaccia estern~.
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L'art. 246 del Codice penale militare di guerra del 1869 usava l'espressione di »armata nemica», secondo l'interpretazione dei giuristi del tempo, non solo per indicare l'armata nemica in una guerra con lo straniero (guerra regolare), ma anche per indicare una banda insurrezionale che, al pari dello straniero, agendo nell'interno del territorio, avrebbe potuto mettere in pericolo la stessa esistenza dello Stato.
Cenni al potere di bando delle autorità militari, come esso è configurato dalle leggi nazionali
Poichè in guerra la emanazione di bandi militari e di ordinanze risponde alla imprescindibile esigenza di provvedere con immediatezza alla emanazione di norme giuridiche relative alla preparazione bellica , alla condotta della guerra, alla giustizia militare, alle requisizioni di guerra, agli approvvigionamenti, alle misure di polizia militare, all'amministrazione dei territori nemici occupati, alla regolazione della vita pubblica, in seguito alle necessità della guerra, mi sembra opportuno un riepilogo di quanto è previsto sul «potere di bando» dalla legislazione nazionale che, ancora oggi, si fonda sulla legge di guerra del 1938 e sul Codice penale militare di guerra del 1941. Mi avvarrò, a tal fine, della pubblicazione 4047 , edita dal Comando Supremo - Stato Maggiore Generale - Commissione Consultiva per il Diritto di Guerra, dal titolo «Raccolta dei bandi, delle ordinanze e dei decreti emanati dai Comandanti delle truppe operanti su tutte le fronti e dai Comandanti Supremi delle forze», edita nel 1941 . . Tale raccolta, come ho già ricordato nel volume 1, si articola in cinque volumi, e raccoglie tutti i bandi , ordinanze e decreti emanati fino al 1943, durante la seconda guerra mondiale. Essa è molto interessante per verificare dai bandi le realtà della guerra. La Commissione consultiva per il Diritto di Guerra, istituita con decreto 2091 del 15 dicembre 1938, con decreto 27 giugno 1940 veniva ad esplicare anche funzioni di consulenza dello Stato Maggiore Generale del Comando Supremo delle forze operanti, per lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che avessero attinenza con il diritto di guerra, terrestre, marittimo ed aereo. Nella «Introduzione» alla pubblicazione suaccennata ; si trattava del «potere di bando» e si davano le indicazioni che sono di seguito sintetizzate, peraltro ancora oggi, sostanzialmente valide e che meritano di essere ricordate.
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L'esercizio del potere di bando da parte di determinate autorità militari è regolato dagli articoli 17 e 18 della legge di guerra e dagli articoli 17, 18, 19, 20 del Codice Penale militare di guerra. «Il potere di bando spetta al Comandante supremo, cui è demandato l'effettivo comando di tutte le forze armate operanti». «Il Comandante Supremo può delegarlo ai comandanti di grandi unità terrestri , navali o aeron autiche o di piazzeforti; non però a comandi di unità minori, o comunque, diversi da quelli tassativamente indicati» dalla legge di guerra (art. 17) . «Se la delega è stata limitata quanto al luogo, al tempo o alla materia , il bando che l'autorità delegata emanasse fuori dai limiti assegnati dalla delega non avrebbe forza obbligatoria» . «Solamente quando ricorrano particolari circostanze» - impossibilità di comunicare con il Comandante Supremo - il potere di ba ndo può essere esercitato, per diritto proprio, nei limiti del rispettivo coma ndo, dai comandanti di grandi unità terrestri , navali , aeronautiche o <li piazzeforti ; indipendentemente, quindi , da una delega da parte del Comandante Supremo>> . Tuttavia «quando un p ericolo esterno, grave e imminente m inacci una parte del territorio» dello Stato, «l'autorità cui spella il comando di tutte le forze armate dislocate nella parte medesima, può ordinare che in essa sia applicata la legge di guerra, in tutto o in parte, assumendo, nel territorio minacciato , anche i poteri civili, con la facoltà di emanare bandi che hanno valore di legge». «Comunque l'eccezionalità stessa della citata norma» ... «ne segna le condizioni di esercizio» . «Riconosciuta l'esistenza delle contingenze straordina rie che legittimano l'applicazione della legge di guerra, e ordinata che sia , almeno in parte , questa applicazione , l' uso cauto ma tempestivo del potere di bando, in corrispondenza e in proporzione con le esigenze effettive del momento, potrà efficacemente concorrere a superare difficoltà improvvisamente sorte da situazioni di carattere generalmente transitorio, che richiedono decisioni e provvidenze adeguate , energiche cd immediate da parte di quelle autorità militari cui incombe la responsabilità di fronteggiare un pericolo esterno, grave e imminente, che minacci una determinata parte del territorio nazionale». Anche al Comandante di corpo di spedizione all 'estero spetta, per diritto proprio, il potere di emanare bandi militari , nei limiti stabiliti dal codice penale militare e questo potrebbe essere, ad esempio , il caso di un comandante di contingente nazionale, impiegato nell'amhito di una
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forza di pace delle Nazioni Unite, specie nel caso in cui dovesse impiegare le armi per difendersi o per ordine governativo. «11 potere di bando - si risolva esso in una delega di poteri legislativi, o rappresenti, come altri sostiene, l'esplicazione di Lma potestà autonoma - costituisce in ogni caso una form a straordinaria di esercizio del potere di legiferare; onde i comandanti, che ne sono investiti, devono fame l'uso più parco e oculato, limitandone l'esercizio ai casi, nei quali l'emanazione di nuove norme giuridiche, in aggiunta o , comunque , in deroga a quelle già esistenti, sia richiesta da imperiose esigenze inerenti alla guerra». «Il bando non è , dal punto di vista formale, una legge, ma ne ha il valore e la forza obbligatoria». «Può, quindi, anche variare le norme di leggi preesistenti; modificare le disposizioni, anche penali , di carattere sostantivo e procedurale; ampliare o regolare la sfera di competenza degli organi giurisdizionali costituiti , ecc .. Nessun limite pone la legge per quanto concerne il contenuto dei bandi, i quali possono avere quindi per oggetto qualsiasi materia (civile, amministrativa, ccc.), comunque attinente alle esigenze della guerra». «Non acquisterebbe forza obbligatoria un bando oltrepassante i limiti di luogo, di tempo, di persona o di materia, che la legge assegna all'esercizio di questo potere». «11 potere di bando in relazione al tempo, può essere esercitato nel periodo compreso tra la data di decorrenza dello stato di guerra, stabilita nel provvedimento che lo dichiara, e la data della sua cessazione; anche, quindi durante l'armistizio. È da tenere presente che, quando si parla di stato di guerra in relazione all 'applicazione della legge penale militare, si fa riferimento a una situazione di fatto, che può anche prescindere dall'esistenza di uno stato di guerra dal punto di vista del diritto internazionale; vale a dire, da un rapporto di vera e propria belligeranza con un nemico esterno». Come ben si vede , in tale enunciato è molto evidente la possibilità della dichiarazione dello stato di guerra per motivi di ordine pubblico, allora previsto dalla legge del 1931, corrispondente alle precedenti misure relative allo stato d 'assedio, anche se non se ne tratta in modo più esplicito. Tale legge è ancora oggi in vigore. Per quanto riguarda i luog_h~, «il bando non può avere valore di legge fuori dei limiti territoriali o, comunque, di comando, assegnati, al comandante che lo emana».
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«Fuori di tali limiti, il bando non può ricevere applicazione, e, qualora sia necessario emanare nuove norme giuridiche, spetta ai competenti organi legislativi di provvedere nelle normali forme prescritte». «Il bando ha carattere obbligatorio relativamente a tutte le persone, alle quali , in ragione del suo contenuto, esso può essere applicato; quindi, eventualmente, anche nei confronti di persone diverse dai militari dipendenti dal comandante che lo ha emanato. Ciò vale anche per i bandi emanati dal comandante delle forze militari di oècupazione, oltre i confini dello Stato, rispetto agli abitanti dei territori occupati; osservate, in ogni caso, le convenzioni e le consuetudini internazionali (articoli 59 e 66 della legge di guerra, articolo 206 del Codice penale militare di guerra)». «Il bando acquista carattere obbligatorio soltanto dopo la sua pubblicazione, alla quale deve procedersi, secondo i casi, nei congrui modi espressamente prescritti dal bando medesimo (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, o nei Bollettini ufficiali locali; o mediante affissione di manifesti, o per inserzione negli ordini collettivi di servizio; o mediante deposito presso determinati comandi; ovvero - tenuto conto di speciali condizioni di luogo e di ambie nte - mediante banditori, ecc.). Generalmente, nei territori occupati, alla notificazione si procede mediante affissione di proclami». Sono evidenti oggi le possibilità fornite dai mass-media (radio, televisione, stampa, ecc .). «Spetta al comandante, che Io emana, di stabilire, di volta in volta, se il bando debba entrare in vigore nel momento stesso della sua pubblicazione - come avverrà, generalmente, nei casi di assoluta urgenza, ovvero se sia da accordarsi, per detto effetto, un adeguato termine , a partire dal momento della pubblicazione (articoli 18 della legge di guerra e 2 e 20 del codice penale militare di guerra). «In particolare , a bando che importi l'applicazione di determinate sanzioni penali , non può attribuirsi forza obbligatoria in relazione a fatti avvenuti prima della sua pubblicazione». «Indipendentemente dal potere di bando, il Comandante Supremo, assumendo nella zona delle operazioni, in forza dell'articolo 16 della legge di guerra, anche i poteri civili, ha altresì la facoltà di emanare ordinanze urgenti per le materie , nei casi e nei modi, per cui la facoltà stessa è normalmente riconosciuta , in base alla legislazione vigente, al prefetto e ad altre autorità civili». «Analoga facoltà compete a ogni altro comandante, al quale, in virtù di speciali disposizioni di legge, spetti di assumere, in un territorio determinato, i poteri civili».
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«In tempo di guerra, e nei luoghi in stato di guerra, la facoltà di emanare ordini particolari, come pure ordinanze con carattere generale, al fine di tutelare la difesa militare dei luoghi in stato di guerra, spetta a ogni autorità militare anche se diversa da quella cui è conferito il potere di bando, - la quale nei luoghi stessi sia investita di comando e, per ciò stesso, della facoltà di disporre provvedimenti di polizia militare per la finalità suindicata». «A differenza dal bando, l'ordinanza , pur avendo forza obbligatoria, non ha, di regola , valore di legge; onde non è possibile modificare con essa disposizioni di legge preesistenti. Inoltre , diversamente dal potere di bando, che, secondo quanto si è detto, non è limitato nel suo contenuto, il potere di emanare ordinanze è generalmente circoscritto a determinati oggetti attinenti alla difesa militare, avendo, in ispecie, lo scopo di regolare , nei luoghi compresi nei limiti assegnati al comando di chi li emana , l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno ; la polizia ferroviaria; i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche; le segnalazioni diurne o notturne; il possesso di colombi viaggiatori; l'uso di apparecchi telefonici, telegrafici e simili; l'esercizio della caccia e della pesca, e, in generale, quanto occorra per provvedere alla difesa militare». «Quanto è stato detto relativamente alla pubblicazione dei bandi, vale anche per le ordinanze militari, le quali vengono gneralmente portate a conoscenza del pubblico anche mediante affissione di manifesti». Dopo aver accennato, solo per dovere di completezza di trattazione , ai casi assunzione dei poteri (legislativo ed esecutivo) da parte dei militari, per delega delle competenti autorità, e dei modi attraverso i quali tali poteri sono resi noti alle popolazioni e si esercitano , cioè dei bandi e delle ordinanze (a parte le misure coercitive), mi sembra il momento di trarre le conclusioni finali su un argomento particolarmente difficile e complesso, quale è quello della protezione delle vittime della guerra , in periodo di conflitto armato, così come tale protezione è stata delineata nell'ambito dei regolamenti militari nazionali. Ho ritenuto opportuno sintetizzare e citare queste norme, in quanto esse sono state le uniche emanate in materia di emissione di bandi e di ordinanze militari ed hanno, in pratica, costituito l'unico «regolamento», se così si può chiamare in modo molto improprio, della materia, in tempo di guerra, utilizzato come «vademecum» da parte dei comandi in operazioni.
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Considerazioni finali in merito alla protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi in tempo di guerra nei regolamenti militari italiani
Fino all'unità d'Italia, che più o meno coincide con la prima convenzione di Ginevra del 1864, riguardante la protezione dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna, la cura dei feriti e dei malati, anche nemici , dopo gli scontri cruenti, quasi sempre all'arma bianca , era affidata al diritto così detto consuetudinario. Nei regolamenti non si parlava quasi mai dei feriti del nemico, anche se era prassi consolidata che gli stessi venissero raccolti e curati, spesso con il consistente concorso delle popolazioni civili, come avvenne dopo la battaglia di Solferino nel 1859. Anche se i servizi sanitari degli eserciti, compreso quello italiano, erano calibrati sulle prevedibili esigenze dell'armata che dovevano sostenere (a tal proposito ho fatto cenno agli studi per la «calibratura» dello strumento logistico, specie sanitario, fatta in occasione della Campagna di Crimea) era prassi consolidata che si provvedesse a nche al nemico, secondo criteri umanitari tacitamente recepiti almeno dagli eserciti delle nazioni civili. Un tipico esempio era rappresentato dalla prescrizione franco-piemontese, prima della campagna del 1859, di restituire al nemico, per scambio presso gli avamposti, i suoi militari morti e feriti durante un fatto d'armi. La campagna di Crimea aveva anche messo in evidenza, specie per la totale mancanza sul posto di risorse locali, i gravissimi problemi ai quali un'armata poteva andare incontro a causa di una epidemia, dimostrando che in guerra poteva anche capitare che i morti di malattia cd i malati fossero addirittura nel rapporto di 10 a 1 rispetto ai morti per ferite di guerra ed ai feriti in combattimento. È stato per me un vero piacere, poter ricordare la grande opera dei precursori delle convenzioni internazionali umanitarie, come il Palasciano e tanti altri, a dimostrazione che nel nostro paese vi è sempre stata una grande sensibilità al problema di «uma nizzare» il fenomeno guerra. Nel periodo preunitario si è spesso verificato che i regolamenti sanitari riguardassero solo il tempo di pace, anche perchè alla guerra non ci si voleva pensare, per poi correre ai ripari con disposizioni frettolose in tempo di guerra. Così è successo nel secolo scorso che dal buon regolamento sanitario di pace degli anni trenta, uscivano dei regolamenti relativi al servizio di sanità in guerra (1848 , 1859, 1866) proprio quando tali regolamenti servivano. È ovvio che, specie nel campo dei regolamenti , non ci si debba ridurre all'ultimo momento. li regolamento per la guerra non deve
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essere emanato guerra durante sotto l'incalzare della necessità e degli avvenimenti, ma in tempo di pace, perchè deve essere assimilato dai Quadri e dai gregari, deve essere sperimentato e provato nelle esercitazioni, allo scopo di trarne addestramento ed ammaestramenti per il migliore svolgimento del servizio. Inoltre i regolamenti non debbono fermarsi ai soli regolamenti maggiori , perehè le norme che essi contengono sono troppo generali, e sono troppo lontane dal soldato e dall'esecutore materiale del regolamento. Il regolamento maggiore deve essere completato, «a cascata», da tutta una serie successiva di regolamenti minori che giunga fino al livello più basso, cioè al soldato ed all'esecutore materiale di ogni singola operazione, così come avvenne sempre nei tempi successivi (si pensi , ad esempio, all'ottimo regolamento che regolava l'istruzione degli infermieri e dei portaferiti in guerra, del 1900). Sono i fatti italiani del 1859, con la battaglia di Solferino, che accelerano il grande movim ento di opinione intcrnn zion alc volto alla stipuln
di una convenzione che «internazionalizzerà» i servizi sanitari di tutti gli eserciti; sono ancora i tremendi fatti italiani di Lissa, nel 1866, a spingere gli stati alla ricerca <li norme inkmazionali di protezione dei naufraghi, a simiglianza delle norme relative ai feriti ed agli ammalati degli eserciti in campagna, nel 1868. In ogni caso, fin dal 1833, il regolamento albertino, destinato a divenire regolamento nazionale dal 1860 al 1881-82, stabiliva la cura amorevole dei feriti e dei malati, la ricerca da parte dei comandanti di accordi umanitari per i soldati feriti e malati all'atto delle capitolazioni, speciali salvaguardie in nome del Sovrano agli ospedali e così via. Nel periodo che va dall'unità d'Italia alla l " guerra mondiale , si può dire che i regolamenti militari italiani per ciò che si riferisce alla protezione dei feriti e dei malati ed al servizio di sanità in generale, sono di netta avanguardia mondiale, e che costituiscono, in assoluto, un modello ed un faro di civiltà, a parte il ventennio che va dal 1860 al 1880, che è illuminato solo dal Codice penale militare di guerra del 1869. Tale Codice, anticipando di trent'anni le convenzioni internazio nali, e recependo norme che risalivano alcune al 1822, altre al 1840, altre al 1859, puniva severamente tutti i crimini che venivano commessi contro feriti ed ammalati nemici, fossero essi combattenti o civili, come maltrattamenti , angherie, spoliazioni, ruberie , mancanze contro il rispetto della persona umana , saccheggio , ecc .. In sostanza voglio dire che da una parte vi era lo Stato , il nuovo Stato Italiano, che, in ambito internazionale, era molto attento, assie-
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me alla grande cultura universitaria nazionale, sensibile ed accorto promotore di qualunque iniziativa, che fosse volta alla umanizzazione della guerra; dall'altra vi erano degli Stati Maggiori molto ricettivi e molto capaci nel tradurre le leggi naziqnali e le convenzioni internazionali nei regolamenti militari destinati alle Forze Armate, dando esecuzione, almeno a livello nazionale, a tutti grandi concetti guida che in ambito nazionale o internazionale venissero recepiti. Quando questo non si verificava (e cioè fino al 1899- la Conferenza della Pace dell'Aja) erano i regolamenti nazionali a recepire ed anticipare le norme che poi sarebbero state sanzionate in ambito internazionale. Così è chiara la totale adesione italiana alla dichiarazione di Pietroburgo del 1868, alle iniziative di Ginevra del 1868 per i naufraghi, alla conferenza di Bruxelles del 1874, alla redazione ed al recepimento del «Manuale di Oxford 1880», che ncl 1882 diveniva stupendo regolamento italiano. Non vi è più slalo un regolamento altrettanto grande, dal punto di vista del diritto umanitario, che prescrivesse la generosità verso i vinti, che ricordasse, fin dalle prime battute, il rispetto del diritto delle genti, che proibisse, oltre ai «mali superflui», previsti dal Manuale di Oxford, anche i «danni superflui» sui beni delle popolazioni civili, anticipando di settant'anni le convenzioni internazionali. Le brutte esperienze coloniali del1a fine del secolo, videro i regolamenti nazionali fare qualche passo indietro, per quanto riguarda il taglio e l'apertura umanitaria. Però , anche in questo caso, essi recepirono sempre totalmente le norme internazionalmente stabilite. Ratificate e recepite immediatamente le convenzioni e le dichiarazioni dell'Aja del 1899, i regolamenti ed i codici nazionali non ebbero neppure bisogno di ritocco, né valeva la pena di ratificare le convenzioni del 1907, dato che non portavano novità nell'ambito della guerra terrestre, anche se le stesse furono pubblicate nel 1912 e nel 1915, perchè alle stesse ci si attenesse, per volontà sovrana e del Governo. Però anche le pubblicazioni relative al servizio in guerra di questo periodo erano state, forse a causa delle esperienze tratte nella guerra italo-turca, di taglio meno aperto dal punto di vista del diritto umanitario, rispetto al 1882, ma tuttavia completamente rispettose dei dettati stabiliti dalle convenzioni internazionali. Ne conseguì, durante la prima guerra mondiale, che il servizio sanitario nazionale per le cure dei feriti e malati nazionali, nemici ed alleati, fu il migliore del mondo, a giudicare dal validissimo indicatore rappresentato dalla percentuale dei morti rispetto a quella dei feriti raccolti sul campo di battaglia.
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Di quanto l'Italia si prodigasse in materia, in tempo di guerra, mi sono già lungamente diffuso nel capitolo III, dando anche nel capitolo VI, un largo cenno al problema della cura dei prigionieri di guerra, con particolare riferimento a quanto fatto nell'isola dell'Asinara. Il periodo tra le due guerre, vedeva l'affermarsi in Italia di una politica di potenza, il passaggio da una logistica nazionale ad una grande logistica, con mire imperialistiche, organizzata per scacchiere operativo. In tale quadro ogni servizio, compreso quello di sanità, lavorava a compartimenti stagni, che erano rigidamente per materia nell'ambito del servizio e a compartimento, secondo lo schacchiere operativo. Nascevano, specie nella campagna di Russia, per la dilatazione dei bracci di rifornimento, i centri logistici, concepiti con il criterio modernissimo dell'odierno supermercato, che inglobavano, nel loro ambito, anche le formazioni sanitarie. Non vi è dubbio che la legge di guerra del 1938 ( ed i relativi regolamenti esecutivi, che da essa conseguirono), ed il Codice penale militare di guerra del 1941, hanno rappresentato quanto di meglio vi fosse al mondo in materia umanitaria. Nella legge venivano sancite, anticipando le convenzioni internazionali, anche le zone e le località sanitarie e di sicurezza, per il ricovero non solo dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle truppe in campagna, ma anche per la tutela delle popolazioni civili in tempo di guerra. Ho ritenuto di dare un cenno, limitatamente alle due guerre mondiali, anche alle attività delle o.rganizzazioni nazionali di soccorso in tempo di guerra, come la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, come organi ausiliari delle forze armate, soprattutto per il fatto che, per ciò che si riferisce alla organizzazione ed alla disciplina, tali organizzazioni applicavano gli stessi regolamenti delle Forze Armate. Allo stesso modo si è verificato nel corso della trattazione che le successive convenzioni di Ginevra (1864, 1906, 1929, 1949), per la protezione dei feriti e dei malati, fossero recepite immediatamente, in ogni tempo, dallo Stato Italiano e nei regolamenti militari nazionali. Se la produzione di regolamenti relativi al tempo di guerra nel secondo dopoguerra è stata in realtà molto più povera che nei periodi precedenti, occorre ricordarne i motivi, che sono stati illustrati nel capitolo I, (sono gli stessi motivi degli altri stati) e si può dire che si è trattato di un periodo assolutamente transitorio, come è ampiamente dimostrato dai regolamenti più recenti, che, nel mondo, hanno riportato il nostro paese in quella posizione di grande rilievo, che per l'Italia è sempre stata tradizionale.
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Considerazioni finali sulla protezione dei prigionieri di guerra nei regolamenti militari italiani
Vale la pena di ricordare, in sintesi , gli otto punti conclusivi che, in materia di protezione dei prigionieri di guerra, nei regolamenti e nei codici militari nazionali, ho tratto alla fine del capitolo VI che li riguardava. Essi sono: «I - l'onore militare, sempre inculcato dai regolamenti, ha imposto, in ogni tempo, al militare italiano il rispetto del prigioniero di guerra. D'altra parte i codici penali militari. di guerra nazionaU hanno sempre sancito la responsabilità individuale dei crimini contro i prigionieri di guerra, punendo in modo adeguato tutti i militari che si rendessero colpevoli di maltrattamenti o malversazioni o, peggio ancora, di ferite , percosse, ecc ., nei loro confronti; Il - il primato italiano nel recepimento dei dettati del manuale di Oxford 1880, per quanto si riferiva ai prigionieri di guerra; III - l'anticipo, costante e verificato nel tempo, di norme umanitarie a vantaggio dei prigionieri di guerra dello stato italiano, recepite solo dopo molto tempo, o non ancora recepite ad oggi, da parte delle convenzioni internazionali; IV - il costante, continuo , immediato recepimento nei regolamenti militari italiani di tutte le norme riguardanti i prigionieri di guerra provenienti dalle convenzioni internazionali; V - in entrambe le guerre mondiali l'Italia ha applicato un corpo normativo di assoluta avanguardia mondiale, in termini di diritto umanitario per ciò che si riferisce al trattamento dei prigionieri di guerra; VI - la legge di guerra italiana del 1938, per ciò che si riferisce ai prigionieri di guerra, non solo ha recepito compfotamente quanto proveniva dalle convenzioni internazionali del 1899, 1907, 1929, ma ha anche anticipato molte norme sancite in ambito internazionale solo nel 1949, dopo la seconda guerra mondiale; VII -
la totale applicazione in guerra, in materia di tratta-
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mento dei prigionieri, delle norme stabilite dalle convenzioni internazion<!li, a fronte di quanto subirono ovunque i militari italiani prigionieri di guerra; VIII - la costante diffusione presso i combattenti nazionali delle norme internazionali e nazionali di diritto umanitario , relativo al trattamento dei prigionieri di guerra. Desidero in questa fase conclusiva ricordare anche taluni altri fatti che, a mio avviso, sono molto indicativi della mentalità nazionale e della grande civiltà che, in ogni tempo, ha contraddistinto non solo i legislatori nazionali , ma anche coloro che hanno tradotto le leggi nazionali e le convenzioni internazionali in regolamenti, di cui mi onoro di far parte. Mi riferisco essenzialmente alle rappresaglie ed alle ritorsioni che, per legge, in Italia sono sempre state proibite nei confronti dei prigionieri Ji gut:rra. Al massimo in Italia era possibile togliere al prigioniero, per rappresaglia, tutto quanto il regolamento italiano concedeva in più , rispetto alla lettera delle norme contenute nelle convenzioni internazionali, al prigioniero stesso. Per il senso dell'onore militare italiano era normale, e , per un certo tempo, era anche sancito dai regolamenti di servizio in guerra, che si «usasse deferenza e rispetto» nei confronti del prigioniero di guerra anziano e superiore in grado. E l'Italia ha sempre dato al prigioniero di guerra molto di più di quello che era sancito dalle convenzioni internazionali, che è sempre stato considerato di livello minimo. Un tipico indicatore, anche se fa ridere, è stato quello del regolamento del 1941, che proibiva, durante le soste dei convogli di prigionieri nelle stazioni ferroviarie , ai militari di scorta di accompagnarli a mangiare nei ristoranti delle stazioni o in altri ristoranti della città, o nei negozi. Le concessioni che l'Italia ha sempre dato in più , rispetto al dettato delle convenzioni internazionali , sono sempre state almeno tre e tutte molto importanti dal punto di vista della condizione del prigioniero, durante la prigionia. Esse sono state in ogni tempo: 1° - la possibilità di scrivere più lettere al mese ai propri congiunti , rispetto alle convenzioni ( quattro lettere , invece di due); 2° - una molto pignola ed efficente organizzazione sanitaria, per la cura della persona fisica dei prigionieri; 3° - una molto efficente e coinvolta organizzazione nazionale di Croce Rossa, che ha sempre operato a vantaggio dei prigionieri di guerra (nazionali all 'estero e nemici in Italia) con altissimo senso e spirito umanitario.
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L'Italia è sempre stata abbastanza larga, specie con la posta e con la censura di guerra, stabilita dalle convenzioni, nella considerazione che le notizie utili al nemico, provenienti da un campo di prigionia, sono sempre state veramente poche e che, anche quando tali notizie giungessero, esse perverrebbero al nemico in tempi tali, da mettere fuori tempo lo sfruttamento operativo delle notizie stesse. Concedere la facoltà di scrivere più lettere ai prigionieri, significava, tra l'altro, sovraccaricare di lavoro gli uffici di censura militare, ed rappresentava una palese dimostrazione che lo spirito umanitario era prevalente su ogni altra considerazione. Un altro aspetto particolare era quello della presa di ostaggi che, al tempo della seconda guerra mondiale, era ancora un atto lecito e permesso dalle convenzioni internazionali. Se l'Italia avesse preso degli ostaggi, di norma essi erano lasciati liberi. Qualora le autorità militari avessero deciso di trattenerli, gli ostaggi avevano il diritto al trattamento di prigionieri di guerra. In sostanza, era in pratica proibito qualunque atto di violenza o di rivalsa sugli ostaggi, anche se questi fossero stati trattenuti dalle autorità militari nazionali di occupazione. Un altro punto che desidero ricordare, a sostegno e a dimostrazione della costante sollecitudine nazionale al progresso del diritto internazionale dei conflitti armati, per ciò che riguarda la protezione dei prigionieri di guerra, è il testo della convenzione di Berna (italo - austro ungherese) del 21 settembre 1918, durante la prima guerra mondiale. Si trattò, infatti, di un testo che teneva conto, stabilendo norme umanitarie aggiuntive, concordate tra le Parti in conflitto guerra durante, di tutte le esperienze in materia fatte durante la prima guerra mondiale. Tale accordo, così come le considerazioni fatte dall'Ufficio Prigionieri di Guerra italiano, al termine del proprio lavoro dopo la prima guerra mondiale, furono di validissimo ausilio in sede internazionale, per pervenire ai dettati della convenzione di Ginevra del 1929. Ho già dato cenno, nel capitolo VI, ai regolamenti nazionali più recenti in materia di prigionieri di guerra dello stato italiano, e desidero in questa sede ricordare il loro diritto, applicandosi ad essi per convenzione internazionale il regolamento di disciplina in vigore per le forze armate italiane, non solo agli organi di rappresentanza elettivi, ma anche a processi regolari, con difensore scelto dal militare tra i propri compagni, anche per le sanzioni delle punizioni disciplinari, in seguito a mancanze che commettesse in un campo, durante la prigionia. Nel rifare, per conto dello Stato Maggiore dell'Esercito, il regola-
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mento relativo al trattamento dei prigionieri di guerra nemici, che sostituisse la pubblicazione del 1941 e che si adattasse anche a prigionieri catturati da un contingente delle Nazioni Unite in missione di pace, mi sono spesso trovato in imbarazzo. Infatti, vi era in me, studioso di regolamenti, la paura di fare un salto indietro, come era g1à successo, ad esempio, tra i regolamenti di servizio in guerra del 1882, rispetto a quelli del 1892-96 e del 1912. Infatti, rispettare le convenzioni internazionali non significa per me limitarsi a sancire quanto le convenzioni prescrivono in materia (vedasi regolamenti di servizio in guerra del 1892-96 e del 1912), ma, invece, vuol dire garantire, dal punto di vista del progresso del diritto internazionale umanitario dei conflitti armati, che il regolamento deve stabilire non meno di quanto è previsto dalle norme internazionali (vedasi: legge di guerra del 1938 e relativi successivi regolamenti di servizio in guerra; vedasi altresì il regolamento del 1882, molto più aperto dei successivi, per il fatto che, al tempo, non erano ancora stabilite delle convenzioni internazionalmente accettate, ad eccezione della dichiarazione di Pietrogurgo ). Date le tradizioni nazionali , è a mio avviso anche importante che un regolamento non costituisca in nessun caso , per ciò che si riferisce al diritto umanitario, un passo indietro rispetto al regolamento precedente e che, quanto meno, debba essere dello stesso livello, cioè mante nere i de ttati più significativi. In questo senso ho ritenuto, nel regolamento da me redatto ed approvato dallo Stato Maggiore dell'Esercito, di mantenere i dettati più significativi e più avanzati de11a pubblicazione precedente (1941), non ancora oggi recepiti né dalla Convenzione di Ginevra (3a) del 1949, né dai Protocolli di Ginevra aggiuntivi del 1977. Tali dettati , avanzatissimi nel 1941 , ancora avanzati oggi, e la cui soppressione a mio avviso , in omaggio e nel rispetto male inteso de11e convenzioni, avrebbe costituito passo indietro, riguardano essenzialmente i segue nti punti : - la larghezza nella corrispondenza per mezzo di lettere con le famiglie (4 lettere, anzichè le 2 previste dalla Convenzione del 1949). Tale larghezza è estesa automaticamente agli eventuali campi di internamento dei civili in tempo di guerra, dato che, per l'Italia, essi sono assimilati ai campi per prigionieri di guerra. Per i civili le norme internazionali sanzionano la possibilità di almeno una lettera al mese, mentre in Italia se ne concedono quattro oltre a quattro cartoline; - la larghezza nel riunire nello stesso campo, a domanda, ( o su sollecitazione da parte di una gestione computerizzata delle informa-
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zioni riguardanti i prigionieri), prigionieri di guerra che siano legati tra loro da vinco1i di sangue (fratelli, cugini, ecc.) o di parentela acquisita (cognati, suoceri , ecc.); - la larghezza nella concessione di trasferimenti a domanda in altri campi di prigionia, richiesti dai prigionieri, per motivi psicologici o di cattivo adattamento con i compagni di prigionia, della propria nazionalità, oltre che per comprovati motivi sanitari o di salute; - la prevalenza di personale sanitario nella scorta di convogli di prigionieri feriti o ammalati nei loro movimenti per motivi vari (rimpatrio, tasferimento in paese neutrale, trasferimento per motivi sanitari connessi con la cura o la convalescenza, spostamenti del fronte, ecc.). Non ho ritenuto di inserire nessun cenno alle donne «prigioniere di guerra», non tanto perchè in Italia le donne ancora non sono inserite nelle unità e , quindi , tra i« combattenti legittimi», a meno di una leva di massa, quanto invece per la mia intima convinzione che non si debba fare nelle norme alcuna distinzione e discriminazione basata sul sesso . Non vi è dubbio , tuttavia, che poichè molti stati usano normalmente le donne nelle unità, anche come piìoti di aerei da combattimento, qualche nonna particolare probabilmente poteva essere inserita, in quanto non vi è dubbio sulla necessità di avere, quanto meno , locali di custodia e di prigionia separati, per motivi di opportunità, e che, in ogni caso, la presenza di donne, in un campo di prigionia, possa creare dei problemi particolari, ferma restando la protezione e la tutela di tutto quanto è prescritto dalle convenzioni internazionali.
Con,siderazioni finali sulla protezione delle persone e delle popolazioni civili in tempo di guerra nei regolamenti militari italiani
Molte volte la frase: «si è sempre fatto così!» è un cattivo indice , che sta a significare ristagno, anche culturale ed intellettuale, e sostanzialmente negazione di progresso. Se questo è vero nella generalità dei casi, il poter affermare che nei regolamenti italiani, per ciò che si riferisce alla protezione delle persone civili e delle popolazioni civili in tempo di guerra, si sia «sempre fatto così» è, a mio modesto avviso, quasi un motivo di vanto. In effetti, se si guarda bene, dal primo ottocento ad oggi sono cambiate veramente poche cose, soprattutto nel campo del trattamento umano del civile nazionale e nemico, in territorio occupato, in tempo di guerra.
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La protezione dell'uomo in quanto tale, dei suoi diritti fondamentali, la tutela della sua proprietà, la tutela dell'inerme contro il sopruso da parte di una soldataglia o , ebbra di vittoria, o disillusa da una possibile imminente ritirata, è sempre stata una costante, sancita in termini inequivocabili , nei nostri regolamenti e le infrazioni gravi, così come i crimini di guerra possibili, sono sempre stati adeguatamente e severamente puniti nei nostri codici penali militari di guerra. Da un lato può fare ridere che il codice penale militare di guerra per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, del 1840, passi per le armi il soldato che si introduca insidiosamente nei conventi di suore , o che abbia «attentato al pudore ed all'onore delle persone che vi sono rifugiate», che sono sotto la tutela personale del Sovrano. Dall'altro lato occorre considerare, però, che, dopo la verifica fatta sui codici e sui regolamenti nazionali , era anche molto improbabile che, a causa del passaggio di forze armate italiane in una terra straniera, potessero essere coniati nuovi verbi, inesistenti nella lingua precedente, per indicare il sopruso mi]jtare , come il verbo «marocchinare», coniato per le forze armate francesi dopo la battaglia di Montecassino, nella seconda guerra mondiale , il cui orrendo significato è ben noto alle donne della provincia di Frosinone e di alcuni paesi dell'Umbria e della Toscana. Il soldato italiano non è mai stato rapinoso, non si è mai abbandonato al saccheggio , non ha mai fatto della violenza gratuita . Nello stesso tempo ha sempre aiutato , in tempo di guerra , il civile e l'inerme in difficoltà ed ha sempre diviso il proprio pane con chi aveva fame più di lui , specie con una donna, un vecchio od un bambino , anche nemico. Mi sono dilungato volutamente , nel corso del capitolo relativo ai civili , alle norme nazionali relative alle incette, alle requisizioni in territorio nemico, alle norme che oggi regolano tale materia , che sono poi le stesse dall'ottocento ad oggi, salvo talune particolarità burocratiche ed amministrative . Le responsabilità di tali atti, come delle contribuzioni in denaro , sono sempre risalite ai Comandanti , hanno sempre richiesto atti motivati, sottratti all'arbitrio libero, che devono essere compiuti a livelli di comando adeguati , e che comportano pagamenti immediati ai proprietari, in base a prezzi equi, anche se imposti dall'autorità militare. Devono inoltre , da sempre, essere motivati da necessità di guerra , tenendo ben presenti e valutando non solo le esigenze dell'esercito operante, ma anche e soprattutto, le esigenze di vita e di sopravvivenza delle popolazioni civili. Quando dovrò proporre allo Stato M aggiore dell'Esercito una
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«bozza per l'approvazione» del nuovo regolamento riguardante il Servizio in guerra, per quanto rigua rda le «leggi e gli usi di guerra», che mi è già stata commissionata, sarò fortemente dibattuto se sia il caso di attenermi al vecchio regolamento, ancora oggi in vigore, per quanto non in contrasto con le convenzioni internazionali ratificate successivamente dall'Italia, o se inserire tutta quella orrenda serie di crimini specificatamente proibiti dalle convenzioni internazionali , che però non trovano né riscontro, né precedenti, non solo nei regolamenti nazionali, ma anche nel comportamento reale del soldato italiano in guerra, su tutti i fronti. Mi sembra che sia quasi una mancanza di rispetto , per Comandanti e soldati del nostro paese, inserire in un regolamento italiano prescrizioni e divieti del tipo di proibire il genocidio , gli esperimenti medici su civili internati o deportati o su prigionieri di guerra, proibire l'omicidio e le mutilazioni di nemici fuori combattimento o civili, ecc., solo perchè questi atti sono proibiti dalle convenzioni internazionali, perchè essi sono sempre stati assolutamente estranei anche all'indole del popolo. Nel mentre saranno necessarie delle sanzioni , per tali crimini, da parte del Codice penale militare di guerra all'atto della sua revisione. Sancire tali proibizioni per regolamento, mi sembrerebbe un controse nso, quasi come se i regolamenti italiani del secolo scorso avessero proibito di catturare i combattenti nemici e le popolazioni per renderli schiavi. I nostri regolamenti, infatti, si sono sempre soffermati molto poco sugli atti di guerra vietati, mentre sono sempre stati tradizionalmente più prodighi nel dettare in positivo delle norme di corrello comportamento. È inutile, infatti, proibire le tantissime cose orrende che sono previste tra i crimini di guerra, una volta che si siano sanciti in modo inequivocabile ed in positivo i principi di rispetto dei diritti dell'uomo, di salvaguardia della dignità dell'uomo e del1a sua umanità, di tutela degli inermi e dei loro diritti come persone umane, specialmente riferiti alla loro proprietà ed i principi umani del mutuo soccorso. Specie i regolamenti maggiori, a mio avviso, non possono che dare dei principi di carattere generale, regole umanitarie e strade maestre , senza entrare nei dettagli, che sono più propri, e ventualmente, dei regolamenti minori e che, se commessi, divengono reati specifici da reprimere, con opportuni dettati, da parte dei Codici penali militari di guerra. Parlare di difesa dell'ambiente in guerra , a parte armi specifiche come i defolianti, mi sembra prematuro , fino a quando non si sarà affrontato, in termini reali, il problema della difesa dell'ambiente in tempo di pace . Mi sembra, infatti, che l'ambiente dove l'uomo vive, e cioè
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la terra, i fiumi, i mari, e l'aria siano costantemente in guerra, anche in tempo di pace. Molte riflessioni dovranno essere fatte, a livello nazionale ed a livello di governi, perchè cessi o si riduca enormemente un'azione dissennata e progressivamente crescente nei confronti dell'inquinamento e della distruzione dell'ambiente, che l'uomo sta conducendo dall'inizio dell'industrializzazione. Solo quando si sarà almeno impostata un'opera di tutela e di ripristino in tempo di pace, si potrà trattare il problema, in modo più consapevole, per il tempo di guerra. Per quanto riguarda, infine , le così dette opere che racchiudono forze pericolose, occorre ricordare che il problema non riguarda solo le dighe di sbarramento dei bacini idroelettrici o le centrali nucleari, che sono esplicitamente citati nei Protocolli, per la loro tutela in tempo di guerra. Quando un paese è al livello di industrializzazione in cui il nostro Paese è giunto, è necessario e doveroso attirare l'attenzione dei Comandanti in guerra anche sugli stabilimenti chimici. e sui grandi depositi di prodotti petroliferi, per i disastri che si possono commettere in caso di attacco, liberando prodotti a livelli di inquinamento dalle conseguenze tragiche sulla sopravvivenza stessa dell'uomo. Seveso e Chernobil sembrano essere due esempi veramente emblematici di quanto potrebbe capitare in una guerra moltiplicato per non si sa neppure quanto. L'istituto della «salvaguardia», anch'esso di tradizione ottocentesca, è sempre stato mantenuto nelle leggi e nei regolamenti nazionali ed ha generalmente sempre funzionato. Così ospedali civili, collegi per i ragazzi, scuole , università , biblioteche, istituti per la maternità e l'infanzia, case di ricovero per gli anziani, opere caritatevoli militari e civili, come ad esempio, i convalescenziari, chiese ed opere religiose, ecc. , hanno sempre goduto, per tradizione, nel tempo di speciali salvaguardie, semprechè non fossero utilizzati a fini militari. I modi, i tempi, le regole di concessione delle salvaguardie, da parte delle autorità militari e civili, sono ancora oggi praticamente le stesse dell'ottocento. Di speciali salvaguardie hanno sempre goduto anche le case comunali, gli archivi, gli acquedotti, i forni, i magazzini di derrate alimentari e di medicinali e, in genere, tutto quanto può servire per la sopravvivenza delle popolazioni. Come ho ampiamente dimostrato, l'Italia in ogni tempo si è preoccupata della salvaguardia delle popolazioni nazionali in caso di messa in stato d'assedio, per motivi di ordine interno, di parti del territorio nazionale (basti vedere gli articoli dei codici penali militari di guerra, sue-
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cedutisi nel tempo, relativi all'abuso nell'impiego della forza). Allo stesso modo l'Italia si è sempre preoccupata della tutela e della salvaguardia della propria popolazione civile dagli effetti catastrofici della guerra. Una ultima ulteriore conferma della certezza italiana di buon comportamente delle proprie forze armate in guerra, dal punto di vista del diritto internazionale (umanitario) dei conflitti armati, e del desiderio italiano di tutela delle popolazioni civili italiane è data dalle riserve, formulate dall'Italia nel 1986, all'atto del deposito degli strumenti di ratifica dei Protocolli di Ginevra del 1977. Per quanto si riferisce alla protezione delle popolazioni civili l'Italia ha affermato che «reagirà contro gravi e sistematiche violazioni, da parte del nemico, degli impegni imposti dal I Protocollo aggiuntivo (relativo ai conflitti armati internazionali) ed in particolare dagli articoli 51 e 52 (relativi rispettivamente alla "Protezione delle popolazioni civili" ed alla "Protezione generale dei beni di carattere civile") , con ogni mez zo consentito dal diritto inlernazionale, allo scopo di prevenire il reilerarsi delle violazioni». Come si vede si tratta di una dichiarazione molto secca, decisa, inequivocahile , che confe rma una precisa volontà italiana di tutela re le popolazioni civili nazionali dagli effetti della guerra. L'unica carenza che mi sembra doveroso rilevare e lo scarso impegno nazionale nella diffusione dei testi delle Convenzioni umanitarie internazionali tra la popolazione civile, mediante una consistente opera di diffusione da parte delle autorità scolastiche per far acquisire ai giovani concetti e nozioni che sembrano molto utili alle esigenze della formazione di un cittadino educato e compartecipe, e , quindi, di un buon cittadino.
Consideraz ioni sulla protezione dei beni cullurali in tempo di guerra nei regolamenti militari italiani
In materia di protezione dei beni culturali in tempo di guerra, ho poco da aggiungere alle considerazioni che ho già esposto nel Capitolo VJII. Non vi è alcun dubbio che il problema in Italia, data l'enorme quantità di beni culturali che l'Italia custodisce , di proprietà pubblica e di proprietà privata, assume delle connotazioni del tutto particolari, rispetto a qualunque altro paese del mondo. Lasciando perdere le città ed i paesi di una certa importanza, si può dire che in Italia qualunque pie-
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colo agglomerato urbano, spesso ogni fattoria isolata conservano beni culturali. Sono beni culturali le vestigia degli antichi, come le numerosissime necropoli disperse su tutto il territorio nazionale, così come moltissime sommità di colJi che nascondono città antiche, rovine di castelli medievali e così via. In ogni biblioteca, anche minore, si trovano manoscritti, libri , opere d'arte codici antichi di grandissimo pregio e di grande valore; spesso gli archivi di chiesette insignificanti contengono tesori di documenti e di storia. Ciò evidentemente contribuisce a creare una pericolosa mentalità diffusa, che trascura la presenza di tali beni culturali in caso di guerra. Poichè ci sono dappertutto , si dice , e poichè malgrado ciò occorre, in tempo di guerra, operare per la difesa del territorio nazionale, tanto vale operare come se non ci fossero. Questo tipo di mentalità è molto pericoloso. È pericoloso quasi come quell'atteggiamento mentale che vorrebbe salvare tutto, rendendo in tal modo praticamente impossibili le operazioni militari e le predisposizioni di salvaguardia dei beni culturali . È evidente che si tratta di due tendenze estreme, entrambe da combattere. Ma c'è una grande differenza tra il voler salvare tutto ed il fare il possibile per salvare, almeno ,i monumenti e le opere d'arte più significative , per tramandarle ai posteri. E a me pare che, pur operando con questa ottica particolare e limitata , ci sia moltissimo da fare, a livello di ministeri competenti , che sono molti (Interno, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Protezione civile, solo per citare i più importanti , oltre al Ministero della Difesa) ed anche nel solo ambito della Difesa. Qualunque cosa si faccia nel campo della protezione dei beni culturali, in caso di conflitto armato, sarà sempre un passo avanti rispetto alla situazione attuale, anche e soprattutto nel campo della diffusione tra le popolazioni civili dei dettati della convenzione internazionale dell'Aja del 1954. Anche se i regolamenti militari italiani hanno sempre tutelato in modo generico, tramite le salvaguardie, e nelle misure generali di rispetto e di protezione , i beni culturali, mi sembra che una maggiore attenzione al problema sia da auspicare in maniera decisa. Mi sembra un anacronismo che nel Registro Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione Speciale in caso di conflitto armato, inaugurato nel 1970 dallo Stato della Città del Vaticano, non vi sia ad oggi iscritto nessun bene italiano e nessun centro monumentale italiano , quando vi sono almeno 6 località per un paese piccolo come l'Olanda. Certo che per tali iscrizioni occorre molto lavoro da parte degli organi competenti, sia alJ'interno del Ministero della Difesa , sia a livello
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interministeriale. Se , ad esempio, si vuole che un complesso monumentale importante come la Reggia di Caserta sia iscritto nel Registro Internazionale, occorre risolvere molti problemi pratici, quali il trasferimento dal complesso di tutti gli organismi militari esistenti. Scuole di formazione di specialisti, circoli , officine di riparazione di mezzi corazzati militari, la presenza di Enti militari di carattere vario , tolgono, tra l'altro , essendo obiettivi militari legittimamente colpibili dal nemico, l'immunità prevista dalle convenzioni internazionali all'Ospedale Militare di Caserta, che, tutto sommato, sarebbe l'unico ente che potrebbe avere titolo e diritto di restare dove è, godendo della protezione . Mi rendo conto che si tratta di problemi molto grandi, ma mi sembra anche il tempo che ci si avvii lentamente ad una soluzione, anzichè continuare a fingere di ignorarli. Né la diffusione delle Convenzioni umanitarie in Italia, relative al tempo di guerra, può essere compito solo ed esclusivo del Ministero della Difesa. Ci si rende perfettamente conto che il problema delle protezione dei beni culturali, in caso di conflitto armato, per l'Italia è un problema particolarmente complesso. Si comprende anche, di conseguenza, come il nostro Paese, all'atto del deposito degli strumenti di ratifica dei Protocolli aggiuntivi, abbia ribadito il fatto i beni culturali ed i luoghi di culto «che siano impiegati illecitamente a scopi militari, perdono il diritto alla protezione». Tuttavia nelle condizioni italiane mi sembra che sia molto importante inculcare in tutti i cittadini l'amore ai beni culturali ed il loro rispetto in ogni tempo, compreso il tempo di guerra, con particolare riferimento ai soldati ed ai comandanti dei più bassi livelli, dato che le maggiori perdite di beni culturali in tempo di guerra sono da imputare , più che ai bombardamenti aerei, alla distruzione di beni in seguito ad utilizzazione militare degli stessi. Si tratta in sintesi di operare al fine di contribuire a creare una «coscienza» diffusa, che potrebbe avere importantissime ricadute , in caso di guerra, per la salvaguardia e la tutela del patrimonio italiano.
Considerazioni finali sulla protezione delle vittime della guerra negli attuali regolamenti militari italiani
Se da docente militare e da studioso di Diritto umanitario non posso che essere personalmente contrario alla pena di morte in ogni circo-
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stanza, tuttavia oggi che il nostro Parlamento ha sollevato il problema di esaminare l'opportunità della sua abolizione anche nel Codice Penale Militare di Guerra, devo confessare di avere notevoli perplessità. Per me la vita, il diritto alla vita, la tutela in ogni.caso della vita, la fede nella possibilità continua perenne e costante di redenzione dell'uomo, sono sempre stati quasi un dogma. Moltissimi assassini e grandissimi farabutti nella storia si sono redenti! Senza parlare dell'Innominato di manzoniana memoria, vi sono moltissimi uomini che si sono ricreduti. Alcuni, addirittura, dopo una vita scelJerata e di crimini efferati, sono addirittura diventati «santi» ed elevati dalJa Chiesa alla dignità degli altari. Però devo anche riconoscere che molte volte nella mia vita, magari dalla Cattedra di una Scuola di Guerra, mi sono trovato a combattere contro le certezze ed i dogmi, fossero essi dettati pure dai regolamenti o dalla così detta «prassi militare». Ho sempre tentato, quando vi crnno dei motivi validi, di seminare, almeno in me stesso, il dubbio, anche nei confronti dei dogmi personali , che ciascuno di noi si porta dietro. Credo molto nel dubbio, perchè, a mio avviso, nel superamento del dubbio molto spesso consiste il vero progresso. Sono profondamente convinto della necessità di rivedere il Codice penale militare di guerra italiano, soprattutto perchè, essendo del 1941, non prevede la punizione di determinati crimini di guerra, previsti dalle convenzioni internazionali successivamente ratificate dall'Italia, come ad esempio la presa di ostaggi o la deportazione di popolazioni, però , vorrei seminare un dubbio sulla opportunità del mantenimento della pena di morte, che il codice prevede, con alcune considerazioni. Non è corretto, secondo me, trattando di pena di morte prevista da un Codice penale militare di guerra, parlare di «oltraggio alla civiltà»! Sicuramente è la guerra un oltraggio alla civiltà, ma chi ripudiandola è costretto a farla per difendere valori che meritano il sacrificio della vita umana, come la libertà, la democrazia, la cultura millenaria di un popolo, ecc., è giusto che usi come arma, sperando di non doverla usare, anche la pena di morte. La scelta di vita fatta dall' uomo moderno che abbracci la professione delle armi, specie del militare italiano di oggi , non è certo una scelta di vita fatta per uccidere; ma una scelta che comporta solo la disponibilità a morire in difesa dei valori che sono sanciti dalla Costituzione e che sono stati liberamente scelti dalla maggioranza degli italiani . Per determinati ripugnanti crimini contro l'umanità dell'uomo, so-
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prattutto nei confronti degli inermi e dei vinti, la pena di morte stabilita contro l'agente dello stato che esercita illecitamente sui deboli il sopruso e la violenza, il diritto di vita o di morte , può , a mio modestissimo avviso, essere un indicatore molto valido della estrema sensibilità, della grande umanità e correttezza del legislatore italiano e, in definitiva, essere addirittura un valido indicatore della grande civiltà di un popolo. E l'Italia e le sue forze annate hanno in questo campo delle tradizioni che sono veramente luminose, anche perchè la nostra bellissima storia della costante tutela del più debole in tempo di guerra, leggi e regolamenti alla mano , non deve e non può essere rinnegata. La protezione delle vittime della guerra dalla violenza e dal sopruso, comprese sempre ed in ogni caso le popolazioni civili inermi di uno stato nemico in territorio occupato dalle forze armate nazionali , è una costante stupenda delle nostre leggi, dei nostri codici e dei nostri regolamenti ed è compresa in quello che in Italia si è sempre chiamato «l'onore militare». È stata una costante dei regolamenti militari anche nei periodi più bui della nostra storia, durante la dittatura fascista. Non vorrei essere frainteso se affermo di sentirmi onorato per il fatto che il nostro Codice penale militare di guerra stabilisca le pene seguenti: - morte con degradazione (art. 186) per «chiunque commette un fatto diretto a portare saccheggio in città o altri luoghi , ancorchè presi d'assalto»; - morte con degradazione (art. 187) per «chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalle necessità delle operazioni militari , appicca il fuoco ad una casa o a un edificio o con qualsiasi altro mezzo li distrugge», ... «quando daJ fatto è derivata la morte di una o più persone». Le stesse pene (reclusione o morte se dai fatti è derivata la morte di persone) «si applicano nel caso di incendio o distruzione o grave dan- · neggiamento di monumenti storici , di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti , alla beneficenza, all'istruzione, alle arti ed alle scienze, ancorché appartenenti allo stato nemico»; - morte con degradazione , contro chiunque causi maltrattamenti gravi o sevizie contro «infermi, feriti , o naufraghi, ancorché nemici», se da tali cattivi trattamenti «è derivata la morte dell'infermo , del ferito o del naufrago» (art. 192) e, analogamente, in casi di «spoliazio ne di infermi, feriti o naufraghi» (art . 193); - morte con degradazione a superiori in grado degli esecutori materiali dei crimini o ai comandanti, in caso di «omesso impedimento»
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dei crimini suddetti, cioè coloro che non usassero ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione dei reati previsti dagli articoli sopracitati, «per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo». Vorrei concludere queste prime considerazioni, con il proporre il dubbio della mia insicurezza nell'affermare che l'abolizione della pena di morte in tempo di guerra in questi casi sia un passo avanti. Per gli altri casi in cui la pena di morte è prevista, mi sembra ingiusto che la guerra debba mietere solo le vite dei migliori, di coloro che sono stati o traditi o abbandonati, ma è giusto che mieta anche quelle di coloro che sono scappati, dei vili, dei traditori, delle spie che hanno messo a repentaglio la vita dei compagni o la sicurezza dello stato. Infine la pena di morte stabilita dai codici può anche essere un segno di ossequio e di volontà di totale osservanza delle convenzioni internazionali sottoscritte da un paese, specie se è prevista contro coloro che abusino del potere delle armi per mortificare ed annientare l'inerme. Per quanto si riferisce ai regolamenti attualmente in vigore in materia di applicazione dei trattati e delle convenzioni sottoscritti e ratificati dal nostro Paese, direi che il giudizio complessivo è decisamente buono. A parte la legge sulle norme di principio della disciplina militare, i regolamenti più significativi sembrano essere il «Regolamento di Disciplina Militare», edito dallo Stato Maggiore della Difesa, il «Manuale del Combattente» e la pubblicazione 6420, «Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre», entrambe edite dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Le tre pubblicazioni sono state diramate negli anni che vanno tra il 1986 ed il 1989 (*). (*) Tra il 1989 ed il 1990 lo Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Regolamenti , ha diramato le seguenti pubblicazioni, sempre da me elaborate, che, con le precedenti (1000/N2 e 6420), costituiscono oggi il corpo normativo nazionale in vigore: - Pub. 6427: «istruzioni concernenti il trattamento dei Prigionieri di Guerra nemici» - Roma 1989. La custodia dei prigionieri di guerra è sempre stata ed è ancora oggi compito dell'Esercito; - Pub. 6449 «Raccolta delle leggi nazionali relative ai conflitt.i armati ed alla neutralità che riguardano la guerra terrestre» - Roma - 1990. Il titolo di tale pubblicazione è estremamente improprio, in quanto tutte le leggi nazionali sono leggi interforze e non riguardano la guerra terrestre, ma anche la guerra marittima ed aerea. Questa stranezza è dovuta ad una forse discutibile tradizione nazionale molto antica, risalente al 1822, secondo la quale le pubblicazioni relative alla guerra ed al servizio in guerra sono sempre state emanate dall'Esercito. Dal secondo dopoguerra in poi sarebbe invece più
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ARTURO MARCHEGGIANO
La sanzione per legge del dovere del militare della disobbedienza ad ordini manifestamente contro le istituzioni dello Stato o manifestamente criminali, è stata a suo tempo lunghissimamente dibattuta, anche perchè apparentemente veniva a minare un principio di disciplina, che comportava per l'inferiore una obbedienza «cieca, pronta ed assoluta», nei confronti del superiore, ancora in vigore in troppi eserciti, anche se da noi aveva fatto il suo tempo, almeno dal secondo dopoguerra in poi. Ma il dettato della legge e del regolamento in ambito internazionale hanno rappresentato sicuramente quanto meno un atto di grande coraggio, compiuto dal Parlamento e dal Governo italiano. L'Italia democratica ricerca dal proprio cittadino che fa il servizio militare, sia esso di leva o di carriera, la consapevole partecipazione e da questa ottica discende, in linea diretta, il principio affermato dalla legge. Il rischio della disobbedienza del soldato è più teorico che pratico, anche se i risvolti pratici possono essere in guerra molto consistenti. È un rischio più teorico che pratico in quanto non solo la assoluta fedeltà allo Stato ed alle sue istituzioni è una tradizione indiscussa delle nostre forze armate, ma anche perchè è estremamente improbabile che un Comandante nazionale in guerra ed in pace possa impartire degli ordini manifestamente criminali. I consistenti risvolti pratici che si possono avere in guerra di un dettato di legge e di regolamento di questo genere sono evidenti, se si pensa a quali e quante atrocità di guerra si potranno evitare, specie nei confronti degli inermi, e in modo speciale nei riguardi di tutte le «vittime della guerra». Mentre la .accolta delle convenzioni (pubbl. 6420) può servire in operazioni e in tempo di pace per lo studio delle convenzio ni, nell'ambito della formazione dei Quadri, ed anche a fornire al personale le traduzioni ufficiali in lingua italiana delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra, in vigore in ltalia,e ad averle riunite in una unica proprio se tale tipo di pubblicazioni fosse emanato dallo Stato Maggiore della Difesa, che, per le pubblicazioni di questo genere fino ad oggi si è limitato solamente ad emanare il «Regolamento di disciplina militare»; - Pub. 6449 «Indice analitico alfabet.ico relativo al diritto umanitario dei conflitti armati vigente in Italia, relativamente alla guerra terrestre» - Roma - 1990. La pubblicazione lega la 6420 alla 6449 precedente. Spero che l'attribuzione dello stesso numero categorico non provochi confusione tra le due pubblicazioni; - Pub. in bozza (all'esame delle Superiori Autorità): «Usi e Convenzioni di guerra», in corso di pubblicazione da parte dello Stato Maggiore della Difesa.
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO lll REPAR10 UFFICIO REGOLAMENTI
N. 6427
ISTRUZIONI CONCERNENTI I PRIGIONIERI DI GUERRA NEMICI
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ARTU RO MARCHEGGIANO
raccolta, molto più interessante, è , a mio avviso, il Manuale del Combattente. Tale Manuale è stato molto apprezzato, anche in sede internazionale, da parte di qualificatissimi specialisti della materia, per molte realtà, ed il testo del capitolo XVIII, relativo al comportamento del militare in guerra, è riportato in allegato 15. Innanzitutto è prevista la sua distribuzione individuale al soldato. Una volta che sia stato letto e commentato dagli istruttori esso costituisce per il militare allo stesso tempo e «istruzione militare» e <<regola di comportamento» ,e, in omaggio al principio della consapevole partecipazione al proprio dovere, non può essere ignorato dal soldato . In secondo luogo esso è molto semplice ed elementare , specie per quanto riguarda il decalogo del combattente, cioè le dieci regole alle quali in combattimento egli deve attenersi. C'è poco da capire e poco da ricordare , quando si prescrive essenzialmente una cosa sola e cioè quella di tralfore rnn umanità tutti coloro che cadono in suo potere. In terzo luogo il manuale è sufficientemente diffuso e dettagliato sui principali crimini di guerra, che il codice penale militare di guerra punisce in modo adeguato e che lui, come agente dello Stato, ha il dovere di non compiere in nessuna circostanza, neppure se glielo ordina il proprio superiore, in quanto si tratterebbe di ordini «manifestamente criminali». Da ultimo , gli si ricorda la sua responsabilità individuale nel caso commettesse dei crimini di guerrra. li decalogo del combattente italiano è nato il 1976, presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia, quasi per caso, ponendosi il problema didattico cd addestrativo di concentrare tutte le prescrizioni di diritto umanitario da applicare nei conflitti armati, relative cioè allo «ius in bello>> , nel minor numero di regole semplici e pratiche da dare al soldato. La considerazione guida era , infatti, quella che il soldato non dovesse essere un giurista, ma solamente un buon soldato ; rispettoso delle leggi e dei regolamenti che hanno sempre prescritto in ogni tempo il suo corretto comportamento in combattimento , specie per quanto riguarda l'osservanza delle norme provenie nti dal diritto internazionale dei conflitti armati. Che il risultato raggiunto fosse abbastanza buono è dimostrato dal fatto che il solo decalogo entrò in regolamenti di paesi alleati cd amici dell'Italia che avevano frequentatori presso la nostra Scuola di Guerra , prima che nei regolamenti italiani, talvolta con modifiche irrilevanti. Esso però ai fini di una istruzione militare che fosse nello stesso
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO III REPARTO UFFICIO REGOLAMENTI
N. 6420
RACCOLTA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CHE RIGUARDANO LA GUERRA TERRESTRE
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ARTURO MARCHEGGIANO
tempo limitata al minimo, dato il livello, ma completa ed organica, doveva essere integrato almeno dall'elenco dei principali crimini di guerra, così come è stato fatto nel «Manuale». Con il rifacimento della pubblicazione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, la cui «bozza», approvata dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Gen. Corcione, si sta già sperimentando presso la Scuola di Guerra, sarà fatto un altro passo avanti, che sarà concluso con il rifacimento della pubblicazione relativa al Servizio in Guerra che richiederà dei tempi più lunghi. È innegabile che il problema è molto complesso e delicato e che esso è allo studio degli organi competenti; tuttavia, quanto esiste già, almeno per ciò che si riferisce al regolamento di disciplina ed al manuale del combattente, anche se di livello minimo, è formulato in termini di assoluta avanguardia in campo mondiale, per ciò che riguarda l'applicazione dell e convenzioni internazionali umanitarie dei conflitti armati , recepite dall'Italia .
Conc/uçioni
Accingendomi a scrivere questo libro, ero quasi terrorizzato ed anche un poco sfiduciato. La poca fiducia mi veniva dalla totale carenza di letteratura in materia, specie per ciò che si riferisce ad un esame critico e finalizzato dei regolamenti militari. Tanti testi universitari consultati, o prima o poi, esplicitamente o meno, accusavano il nostro paese (quasi che vi fosse una mancanza di spinta militare, proveniente cioè dal professionismo militare) di inadempienze, di mancata ratifica delle convenzioni internazionali del 1907 e così via. Erano tutte affermazioni che avrebbero potuto sembrare assolutamente vere, specie se non ci si documentava e se ci si fosse guardati dallo spiegare i perchè. Nel convincermi a scrivere ha giocato un ruolo determinante la molla di fare doverosa giustizia c atto di omaggio ai nostri predecessori, soprattutto militari, che attraverso i regolamenti hanno tradotto in norme applicative le civilissime ed umanitarie leggi dello stato, in ogni tempo emanate in materia, e le convenzioni internazionali recepite dal nostro Paese e divenute legge dello stato. Il terrore derivava non solo dal timore reverenziale che mi incuteva la massa enorme di regolamenti militari prodotti nel tempo , al variare delle dottrine, dei mezzi, delle ipotesi di impiego, della politica dello Stato, delle alleanze, dei mezzi e delle risorse assegnate alla difesa,
CONSIDERAZIONI FINALI
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ID REPARTO
UFFICIO REGOLAMENTI
N. 6449
RACCOLTA DELLE LEGGI NAZIONALI RELATIVE AI CONFLITTI ARMATI ED ALLA NEUTRALITA' CHE RIGUARDANO LA GUERRA TERRESTRE
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ARTURO MARC H EGGIANO
ecc., ma anche dall'incubo di omissioni di regolamenti importanti , che sarebbero potuti sfuggirmi. Mi ha aiutato moltissimo, fin da quando stavo pensando di scrivere questo libro, la scoperta causale ed inedita, totalmente ignorata anche dai testi universitari, del primato mondiale italiano nel recepimento del Manuale di Oxford del 1880. La certezza della verifica, attraverso l'esame dei regolamenti degli altri Stati del mondo, mi ha richiesto un pò di tempo, ma il primato italiano era lì, in tutta la sua bellezza. Così come era molto bcl1o spiritualmente che un regolamento di Servizio in Guerra , Parte I, Servizio delle Truppe, già pronto all'inizio del 1881, assieme alla Parte II riguardante la logistica, nato per sostituire un matusalemme che risaliva a cinquanta anni prima, come il regolamento albertino del 1833, venisse bloccato, per essere riveduto alla luce del Manuale di Oxford. Così accadde che nel 1881 uscisse solo la Parte Il del Regolamento di Servizio in Guerra per rinviare al 1882 la diramazione della Parte I. Da una partenza casuale così entusiasmante per uno studioso è stato facile poi trovare tutto il resto e riuscire , se ci sono riuscito, a leggere con amore regolamenti che sembrano aridi e noiosi, ripetitivi fino alla nausea delle stesse cose , o di cose analoghe. Così ho potuto scoprire e documentare che in materia di diritto umanitario le leggi italiane ed i regolamenti militari italiani di primati mondiali possono vantarne più di uno . Si tratta sempre di primati molto qualificanti, nel campo del tentativo di umanizzare un fenomeno squallido quale è quello della guerra, quando questa scatena senza limiti la brutalità dell'uomo. Credo poco, da direttore di un centro di analisi dei conflitti, avendo a repertorio dal 1945 al febbraio 1989, 526 conflitti, situazioni conflittuali, situazione di violenza interna e colpi di stato, alla giustizia dei conflitti e nei conflitti, ai vincitori ed ai vinti nelle guerre. A me sembra che una guerra la perdano tutti, vincitori e vinti, e che essa, soprattutto, in ogni caso rappresenti una sconfitta per la umanità dell'uomo, per l'essere Uomo in quanto tale. Un uomo morto, faccia esso parte dell'esercito vincitore o della popolazione civile di uno Stato vincitore , mi sembra una grossa sconfitta per l'umanità dell'Uomo, assulutamente identica a quella del combattente o del civile morto , che sia membro di uno Stato perdente. Come identici sono i lutti che a causa della guerra patiscono le «vittime della guerra», siano esse vittime vincitrici o vittime perdenti, in quanto sono essenzialmente «vittime». P erò , pur nell'affermazione convinta del ripudio della guerra, co-
CONSIDERAZIONI FINALI
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Ili REPARTO
UFFICIO REGOLAMENTI N° 6449
INDICE ANALITICO ALFABETICO RELATIVO AL DIRITTO UMANITARIO DEI CONFLITTI ARMATI VIGENTE IN ITALIA RELATIVAMENTE ALLA GUERRA TERRESTRE
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ARTURO MARCHEGGIANO
me mezzo di risoluzione delle controversie internazionali o interne, credo che fosse doveroso per me scrivere questo libro per rivendicare, dal punto di vista della storia dei regolamenti, al nostro Paese ed alle sue forze armate una continuità tradizionale di onore militare e di corretto ed umano comportamento in guerra. Pochissimi stati del mondo possono rivendicare tradizioni analoghe alle nostre ed a quelle delle nostre forze armate. E mi sembra giusto che queste tradizioni siano trasmesse a chi viene dopo, nel quadro di una istruzione militare che prepari i cittadini a difendere, nel caso sia necessario, i principi ed i valori perenni sanciti dalla nostra Costituzione.
CONSIDERAZIONI FINALI
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ST..ATO MAGGIORE DElL..A DIFESA 1 Rcpano - Ufficio Addcsrr:uncnto e Rcgofamemi
SMD
USI E CONVENZIONI~ DI GUERRA
Roma,
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INDICE Pag. Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Dedica.......... ....... ..... ... ..... .... ..... ....................... ....... ........ ..
5
Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Premessa dell'Autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
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Parte prima Capitolo I
La protezione delle vittime della guerra nei regolamenti dell'esercito italiano l. Generalità .. ... ... . ... . ... ...... .. . .. ... ... ............. . .. ........ ..... ... .
17
2. Concetto di "Vittime della guerra" . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
18
3. Concetto di "Condizione" e di " Protezione" ........ .. ...... .... ...
21
4. Regolamenti militari dell'Esercito Italiano e Diritto Umanitario .. . .... .. .. .... ... .. .... ... .. ... ... .... .. .... .. .. .................. .... ... ..
22
5. Concetto di Regolamento "Maggiore" e di Regolamento "Minore" come è usato nel testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
6. Gli scopi dello studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
7. Il Diritto Internazionale dei Conflitti Armati ...... ....... ..... .. .. 8. Le nefaste esperienze della 2a guerra mondiale e l'evoluzione conseguente e successiva del Diritto Internazionale dei Conflitti Armati . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
35
9. Cenni alle opposte strategie delle Superpotenze dal 1945 agli anni '80 ......................................................................
41
10. I combattenti legittimi nel Diritto Internazionale dei Conflitti Armati. . .......... .............. ...... ... ... ........... .. ........ .. ....... .
45
11. Articolazione dello studio . .... .. .. .. ..... . .. . . .. . . . ...... .. . ... . . ... ..
51
12. Considerazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ARTURO MARCHEGGIANO
Capitolo Il
La condizione dei feriti e degli ammalati nelle guerre del risorgimento 1. Generalità . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .
55
2. Cenni ai Regolamenti Piemontesi sino all'unità d'Italia . . . .. . . . .
57
3. Organizzazione e funzionamento del servizio Sanitario Piemontese sino all'unità d'Italia ... .... ..... .. . . .. .. .. .. ..... .......... ..
63
4. Il servizio sanitario nella difesa di Venezia nel 1948-49 (cenni).
76
5. Cenni sull'organizzazione del vertice sanitario nell'Armata Sarda ........ ..... .... ...................... ..................... ............
77
6. Organizzazione Sanitaria Piemontese per la Campagna di Crimea (1855-56) ................................................... . .. . ......
79
7. Le prescrizioni delle Lieber's Instructions in materia di trattamento dei feriti e dei malati . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . 8. La Convenzione di Ginevra del 1864 .... .. ............ . .... .........
85 87
9. Considerazioni . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .
90
Capitolo III
La protezione dei feriti e dei malati nell'esercito italiano dall'unità d'Italia alla I° guerra mondiale
1 . Generalità . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .
95
2. La condizione dei naufraghi e la loro protezione . . .. ... .. ......... 3. I Regolamenti Sanitari Italiani dall'unità d'Italia alla l8 guerra mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
97 102
4. Organizzazione del Servizio Sanitario in guerra secondo il Regolamento del 1881 ...... ... .. ... ... ..... ... ....... .. . . .. . ... . .. .. . .. ... ..
114
5. Organizzazione del Servizio Sanitario in guerra delineata dai Regolamenti logistici e sanitari della fine del secolo XIX . . . . . . .
130
6. Studi Sanitari dell'inizio del secolo XX................ .. ............
140
7. La Convenzione di Ginevra del 1906 .................. . .............
145
8. Regolamenti logistici e sanitari relativi alla 1• Guerra Mondiale
149
9. Cenni storici relativi all'opera della Croce Rossa Italiana dalle origini alla 13 Guerra Mondiale . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .
164
IO. Considerazioni . ... ,............ .. .. .. ................................... .
171
INDICE
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Capitolo IV
La protezione dei feriti e dei malati nel!' esercito Italiano dalla 1" guerra mondiale ai giorni nostri
1. Generalità .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. 2. Le esperienze della 1a Guerra Mondiale in campo sanitario .. .
177 179
3. Le Regolamentazioni Sanitarie del primo Dopoguerra e degli anni '20 .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
4. Il progresso delle Convenzioni Internazionali negli anni ' 20 in materia di protezione dei feriti c dei malati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
5. Le Regolamentazioni sanitarie per il tempo di guerra degli anni '30 ......... .... ...................................................... .. .......
l99
6. Il Regolamento sul Servizio Sanitario Militare Territoriale del 1933 relativo al tempo di pace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
7. li Servizio di Sanità nella Campagna d' Etiopia del 1935-36 ....
221
8. Regolamenti nel periodo della 2a Guerra Mondiale che si riferiscono alla protezione dei feriti e dei malati in guerra .. . . . .. . ..
236
9. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni del 1977 per la protezione dei feriti e dei malati delle Forze Armate in Campagna .. .. .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . .
247
10. Cenni storici relativi all'Opera della Croce Rossa Italiana dalla 1a Guerra Mondiale al secondo Dopoguerra ed al SMOM .
259
11. Considerazioni finali . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
264
Capitolo V
Principali regolamenti del secondo dopoguerra che si riferiscono alla protezione dei feriti e dei malati 1. Generalità . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. ..
2. La Pubblicazione 2662 del 1940 ...................... .... .... .... ... ..
267 270
3. Le Pubblicazioni maggiori del secondo Dopoguerra .............
273
4. La Pubblicazione 6000 del 1949 (e la sua ristampa nel 1951) ...
274
5. La Pubblicazione 6300 della serie dottrinale . .. ... ........... ......
278
6. La Pubblicazione 5377 del 1957 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
7. La Circolare 10230 del I964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294
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ARTURO MARCHEGGIANO
8. La Circolare 2077 del 1977 ................. ......... ...................
298
9. La Pubblicazione 6176 del 1981 . .. ............... .... ..... ........... .
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Hl. La legge sulle norme di principio ed il conseguente Regolamento di Disciplina Militare . . .. . ..... ... .. .. .. . . . . .. . . ... ..... .. ... ..
314
11. Cenni alle "Pubblicazioni Minori" . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . .
318
12. Cenni all'opera dell'Ospedale da Campo del Contingente italiano in Libano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
13. Considerazioni sul Capitolo V .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
323
14. Conclusioni in materia di protezione dei feriti e dei malati delle Forze Armate in Campagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327
Parte seconda Capitolo VI
I prigionieri di guerra 1. Generalità . ... .. ...... .. . . . .... ... ...... .. ..... .... .. . ... . . .... .. ........ ...
335
2. La condizione dei prigionieri di guerra dall'unità d'Italia al 1880 .......... ........ ... .. ...... ............................... .......... ....
336
3. I prigionieri di guerra nelle "Lieber's lnstructions" . .. .. . . ... . .. .
339
4. La condizione dei prigionieri di guerra nei Regolamenti Italiani
dal 1880 alla fine del secolo ....... ..... ..... ........ ... . . ... .. .........
342
5. La protezione dei prigionieri di guerra nei Regolamenti dell'E-
sercito Italiano nel XX secolo fino alla vigilia della 1a Guerra Mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
348
6. Le esperienze italiane nella 1a Guerra Mondiale per ciò che si riferisce ai prigionieri di guerra in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355
7. La Protezione dei prigionieri di guerra dalla 1a alla 2a Guerra Mondiale nei Regolamenti Italiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371
8. Le esperienze della 2a Guerra Mondiale riguardanti i prigionieri di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378
9. La protezione dei prigionieri di guerra dalla fine della 2a Guerra Mondiale ai giorni nostri nei Regolamenti Italiani . . . . . . . . . . . .
402
10. Considerazioni finali sulla protezione dei prigionieri di guerra.................. .................................... ... ................ ...
412
INDICE
613
Capitolo VII
La protezione dei civili 1. Generalità .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ..
419
2. La condizione delle persone civili e dei beni civili negli usi di guerra consuetudinari e nei R egolamenti Militari Piemontesi fino all'unità d'Italia . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ..
422
3. La condizione dei civili nei R egolamenti Militari dell'Esercito Italiano dall'unità d' Italia alla fine del XIX secolo .. ... .... ..... .
431
4. La protezione dei civili nel Diritto Internazionale dei Conflitti Armati fino alla 2a Guerra Mondiale compresa .............. .... .
448
5. La protezione delle popolazioni civili nei territori occupati nei Regolamenti Militari italiani dall'inizio del XX secolo fino alla 2a Guerra Mondiale compresa . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
454
6. La IV Convenzione di Ginevra del 1949, relativ;i ;ella protezione delle persone civili in tempo di guerra . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . .
485
7. La protezione dei civili nei Protocolli di G inevra del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 .. ..... ....... .. ... ..
491
8. La protezione dei civili nei Regolamenti Militari italiani del secondo Dopoguerra fino ai giorni nostri . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .
500
9. Considerazioni conclusive sulla protezione dei civili in tempo di guerra .. .. . ... ... . ....... .. . ... .... .. .. ... ...... ... .. .. .... . .. .. . .... .. ......
512
Capitolo Vili
La protezione dei beni culturali 1. Generalità ... . ................. ... ... .. ..................... .... ............
517
2. Condizione e protezione dei beni culturali . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . .
519
3. La condizione dei beni culturali nei Regolamenti italiani fino all'unità d'Italia . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .
520
4. La condizione dei beni culturali nei Regolamenti italiani dall 'unità d'Italia alla fine del secolo XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .
525
5. La condizione dei beni culturali nei Regolamenti nazionali dall'inizio del XX secolo fino alla 28 G uerra Mo ndiale . . . . . . . . . . . . . .
532
6. La Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
542
614
ARTURO MARCHEGGIANO
7. La protezione dei beni culturali nei Regolamenti italiani dal dopoguerra fino ai giorni nostri . . .. .. .. . . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .
546
8. Considerazioni conclusive sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
552
Capitolo IX
Considerazioni finali ·1. Generalità . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .
557
2. Cenni storici sul cosiddetto "Stato d'Assedio" in Italia limitatamente al secolo scorso .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .
559
3. Cenni al "Potere di Bando" dell'Autorità Militare come esso è configurato dalle leggi nazionali . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . 4. Considerazioni finali in merito alla protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi militari in tempo di guerra nei Regolamenti Militari italiani .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .
573
580
5. Considerazioni finali sulla protezione dei prigionieri di guerra nei Regolamenti Militari italiani ........ . ... .. ........... .... :. . .. . .. .
584
6. Considerazioni finali sulla protezione delle persone e delle popolazioni civili in tempo di guerra nei Regolamenti Militari italiani ...................................... ... .......... .... ....... ...... . .....
588
7. Considerazioni finali sulla protezione dei beni culturali in tempo di guerra nei Regolamenti Militari italiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
592
8. Considerazioni finali sulla protezione delle vittime della guerra negli attuali Regolamenti Militari italiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594
9. Conclusioni . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
602
Indice............. ... .. ....... ...... ..................... ... .. .......... .............
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