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STATO
MAGGIORE
DELL'ESERCITO
UFFICIO STORICO
ARTURO MARCHEGGIANO
DIRITTO UMANITARIO E SUA INTRODUZIONE NELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO VOLUME II (LA PROTEZIONE DEllE VITTIME DELLA GUERRA) ALLEGATI
ROMA 1991
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© Ufficio Storico SME · Roma 1991
STILGRAFICA S. R.L . • VIA DELLA MORTELLA,
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INDICE
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INDICE DEL VOLUME ALLEGATI Avverte nze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
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Allegato n..
I -
Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 «pel miglioramento della sorte dei militari feri ti negli eserciti in campagna, resa esecutiva con R. decreto 23 settembre 1865» (dal «Regolamento di Servizio in Guerra, Parte 11 , Servizio delle Intendenze», del 14 gennaio 1881) Articoli addizionali alla Convenzione di G inevra, del 22 agosto 1864, firmati dalla Confe renza internazionale di Ginevra il 20 ottobre 1868, (dal «Regolamento di Servizio in G uerra, Parte II, Servizio delle Intendenze», del 14 gennaio 1881) .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
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Allegato n.
3 -
Convenzione di G inevra del 1906 (dall' «Istmzione sul servizio dei portaferiti in guerra» del 5 settembre 1900, introdotta con la 1a seri e aggiunte e varianti di determinazione ministeria le , del 30 novembre 1907) .. .... .... ... ... . . .... ... .. .. .. .. ... ..
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Allegato n.
4-
Associazioni di Soccorso (dal «Regolamento di Servizio in Guerra, Parte II, Servizio delle Intendenze, Servizio Sanitario», del 1889) .. .. . .... ... ...
Allegato n.
5 -
Estratti dalla memoria compilata dai dottori Tenente Colo nnello Medico Luigi Bernardo e Maggio re Medico Giuseppe Brezzi, in merito allo «sgombero degli ammalati e dei feriti in guerra»,
A /legato n.
A llegato n.
6 -
7-
19115 ...... .. .... ..................... .... ... ............... .
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Convenzione di Ginevra del I 929. Testo della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna del 27 luglio 1929, (dalla pubblicazione n. 2747 «Istruzione per il Servizio Sanità in Guerra» - Allegato n. 1 alle Norme generali per l'o rganizzazione e funzionamento dei Servizi in Guerra, del 1935) .
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Dati estratti dalla «Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie delle Forze Armate nelle Colonie negli anni 1935-36» , del Ministero della Guerra - Direzione generale della Sanità Militare - edita nel 1939, in Roma , dal Poligrafico dello Stato, relativi alla Campagna 1935-36 in Africa O rientale . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .
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ARTUROMARCHEGGIANO
Allegato n.
Allegato n.
8-
9-
Allegato n. 10 -
Allegato n. li -
Allegato n. 12 -
Allegato n. 13 -
Allegato n. 14 -
Servizio Sanitario militare in Guerra , (dalle lezioni del Ten. Col. Medico Edoardo Lampis, insegnante titolare, anno ace. 1942 - XX) - Raccolta di Pubblicazioni Tecnico-scie ntifiche de lla Scuola d'Applicazione di Sanità Milita re di rei l a dal (ìenerale Medico Prof. Alfredo Germino .. .. .. ... .. ..
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«Miglioramento delle condizioni de i feri ti e dei malati delle Forze Armate in Campagna» - l" Convenzione adottata a G inev ra il 12 agos10 1949 - dalla pubblicazio ne 6420 de llo SM E , 111 Re parto, Uff. Regolamenti , d el 1989, d;tl tito lo «Raccolta delle Co1l'!enzioni intc rnazio n,ili , che ri guardano la Guerra Te rrestre,, . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .
95
«Ripartizione interna delle ali rilH11.in11i », dell'ufficio pe r i prigionie ri di g1n:rra . (dalla «Relazione sul riordiname nto, la rio rga nizzazione cd il h111zionamento del Servizio per i pri gionie ri di gue rra », edita nel 1919 dal Ministi-ro d.. 11.i (; ue rra. Ispettorato Generale pe r i prigio ni e ri di g11c rr:1) .
12 1
Convenzione Internazionak di G inevra sul trat tamento dei prigionie ri di guerra , del 27 luglio 1929 , (dalla pubblicazione 401 6 del Ministc n1 della Guerra, dal titolo «Convenzione Inte rnazionale sul trattamento dei prigionie ri di gue rra », edita dal Poligrafico dello Stato nel 1941 ) . . . . . . . . . . . . . . . .
129
«Trattamento dei prigionieri cli gue rra». 111 Convenzione adottata a Ginevra il 12 agosto 1949, ( dalla pubblicazione 6420 dello SM t.:: , 111 Repa rto, Ufficio Regolamenti , d el 1989, dal titolo «Raccolta delle Convenzioni inte rn azionali che riguardano la Guerra Terrestre) . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .
169
«Protezione deJle pe rsone civili in te mpo di guerra», IV Convezione adottata a Gine vra il 12 agosto 1949, (dalla pubblicazione 6420 d ello SME, Ili Reparto, Ufficio Regolamenti , del 1989, d al titolo «Raccolta delle Convenzioni inte rnazionali che riguardano la Guerra Terrestre») . . . . . . . . . . . . . .
245
Convenzione internazionale d ell' Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, del 14 maggio 1954, (dalla puhhlicazione
INDICE
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6008 dello SME, IJI Reparto, Ufficio Regolamenti, dal titolo «Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali», del 1973) ......... ..
311
«Comportamento del Militare in Guerra», (dalla puhhlicazione 1000/A/2 dello SME, Ili Reparto, Ufficio Addestramento, dal titolo «Manuale del Combattente», eap. XVJII , del 1988) ..............
353
1 . Regolamenti di Servizio in guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Regolamenti di disciplina . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . ..
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3. Raccolte di regolamenti, Circolari, disposizioni, ecc. Relazioni del Ministero della Guerra, Stati Maggiori ecc. . . . . . .
372
4. Leggi e Decreti . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .
374
5. Codici Penali ................... .. .... .. ...................................
375
6. Autori . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
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Allegato n. 15 -
Bibliografia
AVVERTENZE Gli allegati, al presente Volume li, relativo alla «protezione delle vittime della guerra», così come essa è stata assicurata nel tempo dai regolamenti militari italiani, relativi al Servizio in Guerra, sono tutti stati tratti da Regolamenti e da Pubblicazioni Militari ufficiali. Essi rispondono ad un duplice scopo. Il primo scopo è quello della diffusione delle norme di diritto internazionale (umanitario) dei conflitti armati, così come esse si sono affermate nel tempo. Si tratta in sostanza di uno scopo informativo per lo studioso, che, dalla lettura delle norme internazionali, potrà anche avere una idea chiara della loro evoluzione nel tempo e dei progressi ( non semp re evidenti) fatti nel tempo dal diritto internazionale dei conflitti armati. Il secondo scopo è quello di costituire «documento» inoppugnabile del recepimento delle norme internazionali nei regolamenti italiani poiché tutte le convenzioni internazionali, riportate dagli allegati, sono trascritte così come esse sono state pubblicate nei regolamenti di riferimento. La Convenzione di Ginevra del /864, relativa alla protezione dei feriti e dei malati delle truppe in campagna era già stata diramata con una circolare del 1865, all'atto della ratifica della convenzione stessa, n ella forma in cui essa appare in un regolamento molto significativo, quale è stato il regolamento del 1881, approvato dal Sovrano. Analogamente mi sono comportato per le convenzioni di Ginevra del 1949 e p er i Protocolli aggiuntivi di Ginevra del 1977, preferendo, in ogni caso, i testi riportati da regolamenti e pubblicazioni ufficiali dello Stato Maggiore dell'Esercito a pubblicazioni di altro genere. Pochi allegati (n. 5, n. 7, n. 8, n. IO) riportano argomenti del tutto particolari e sono limitati al minimo. Raccolgono: - dati di grande interesse militare per l'epoca, per i calcoli logistici delle perdite in guerra di vite umane, fatti in Italia ( n. 5); - dati poco conosciuti e molto sintetici in merito ad una speciale campagna (n. 7);
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- il solo indice delle lezioni teoriche tenute presso un istituto di formazione da parte di un docente militare (n. 8); - l'organizzazione capillare (solo per «titoli» di materia trattata) dell'Ufficio Prigionieri di Guerra, dello Stato Maggiore dell'Esercito italiano al termine della Guerra mondiale. Tali allegati hanno lo scopo di dare una idea concreta dell'operato degli studiosi militari e dei predecessori in una materia così delicata e di suscitare la curiosità degli studiosi di diritto umanitario, aprendo solamente piccofiçsimi spiragli, sul preziosissimo materiale conservato presso gli archivi dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.
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L'Autore
ALLEGATO N. I Convenzione di Ginevra del 1864 (tratta dal «Regolamento di Servizio in Guerra, Parte II, Servizio delle Intendenze» del 14 gennaio 1881) CONVENZIONE DI GINEVRA
del 22 agosto 1864 pel miglioramento della sorte dei militari feriti negli eserciti in campagna, resa esecutiva con R . decreto 23 settembre 1865.
Art. 1. Le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutri , e, come tali, protetti e rispettati dai belligeranti, per tutto il tempo che vi si troveranno dei malati o dei feriti. La neutralità cesserebbe , se queste ambulanze o questi ospedali fossero guardati da una forza militare. Art. 2. Il personale degli ospedali e delle ambulanze, che comprende l'intendenza, il servizio di sanità, d'amministrazione, di trasporto dei feriti , com'anche i cappellani, parteciperà al beneficio de Ua neutralità allora quando sarà nell'esercizio delle sue funzioni , e fino a che rimarranno dei feriti a raccogliere od a soccorrere. Art. 3. Le persone designate nell'articolo precedente potranno, anche dopo l'occupazione del nemico, continuare ad esercitare le loro funzioni nell'ospedale od ambulanza a cui prestavano servizio, o ritirarsi per raggiungere il corpo al quale esse appartengono. In queste circostanze, quando queste persone cesseranno dalle loro funzioni, saranno esse consegnate agli avamposti nemici a cura dell'esercito occupante. Art. 4. Il materiale degli ospedali militari restando sottoposto alle leggi della guerra , le persone addette a questi ospedali non potranno , nel ritirarsi , porta seco loro che gli oggetti di loro particolare proprietà. Nelle stesse circostanze, al contrario, l'ambulanza conserverà il suo materiale.
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ARTURO MARCHE GGI ANO
Art. 5. Gli abitanti del paese che porteranno soccorso ai feriti saranno rispettati e resteranno liberi. I generali delle potenze belligeranti avranno per missione di prevenire gli abitanti dell'appello fatto alla loro umanità e della neutralità che ne sarà la conseguenza. Ogni ferito raccolto e curato in una casa vi servirà di salvaguardia. L'abitante che avrà preso con sé raccolto dei feriti sarà dispensato dall'alloggio delle truppe come pure da una parte delle contribuzioni di guerra che verranno imposte. Art. 6. I militari fe riti o malati saranno raccolti e curati a qualsiasi nazione essi appartengono. I comandanti in capo avranno la facoltà di consegnare immediatamente agli avamposti nemici i militati feriti durante il combattimento , quando le circostanze lo permetteranno e col consentimento delle due parti.
Saranno rinviati nel loro paese quelli che , dopo la guarigio ne, saranno riconosciuti incapaci di servire. Gli altri potranno essere egualmente ri nviélti , alla condizione di non prender le armi durante la guerra. Gli sgomberi (evacuations), col personale che li dirige, saranno coperti da una neutralità assoluta. Art. 7. Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata per gli ospedali , le ambulanze e gli sgomberi (evacuations). Essa dovrà essere, in ogni circostanza, accompagnata dalla bandiera nazionale. Un bracciale sarà egualmente ammesso pel personale neutralizzato, ma la concessione ne sarà lasciata a11'autorità militare. La bandiera ed il bracciale porteranno una croce rossa su fondo bianco. Art. 8. I particolari d 'esecuzione della presente convenzione saranno regolati dai comandanti in capo gli eserciti belligeranti, dietro le istruzioni dei loro Governi rispettivi, e conformemente ai principii generali enunciati in questa convenzione. Art. 9. Le alte potenze contraenti convennero di comunicare la presente convenzione ai Governi che non hanno potuto inviare dei plenipotenziari alla conferenza internazionale di Ginevra, invitandoli ad accedervi; il protocollo a questo effetto è lasciato aperto.
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Art. 10. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni saranno scambiate a Berna, nello spazio di 4 mesi, o più presto se fare si può. In fede di che i plenipotenziarii rispettivi l'hanno segnata e vi hanno apposto il suggello delle loro armi. Fatto a Ginevra, il ventiduesimo giorno d'agosto dell'anno milleottocentosessantaquattro.
ALLEGATO N. 2 Articoli addizionali alla Convenzione del 1864 (tratti dal «Regolamento di Servizio in Guerra, Parte II, Servizio delle Intendenze» del 14 gennaio 1881)
Articoli addizionali alla convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 firmati dalla Conferenza internazionale di Ginevra il 20 ottobre 1868.
Art. 1. Il personale designato nell'articolo secondo della convenzione continuerà, dopo l'occupazione del nemico, a dare, proporzionamente ai bisogni, le sue cure ai malati od ai feriti dell'ambulanza o dell'ospedale presso cui presta servizio. Quando chiederà di ritirarsi, il comandante delle truppe occupanti fisserà il momento di questa partenza ch'egli non potrà per altro differire che per un breve spazio di tempo, in caso di necessità militari.
Art. 2. Dalle potenze belligeranti dovranno essere prese disposizioni per assicurare al personale neutralizzato caduto nelle mani dell'armata nemica l'intera fruizione del suo trattamento. Art. 3. Nelle condizioni previste dag1i articoli primo e quarto della convenzione, la denominazione d'ambulanza si applica agli ospedali da campo ed altri stabilimenti temporanei che vengono dietro alle truppe sui campi di battaglia per ricevervi malati e feriti. Art. 4. Conformemente allo spirito dell'art. 5 della Convenzione ed alle riserve menzionate nel Protocollo del 1864, è spiegato che, per la ripartizione degli oneri relativi all'alloggio delle truppe ed alle contribuzioni di guerra, sarà tenuto conto solo nella misura dell'equità, dello zelo caritatevole mostrato dagli abitanti.
Art. 5. Per estensione dell'art. 6 della Convenzione è stipulato che sotto la riserva deg1i ufficiali, il cui possesso importerebbe alla sorte del-
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ARTURO MARCHEGGIANO
le armi, e nei limiti fissati dal secondo paragrafo di quell'articolo, i feriti caduti nelle mani del nemico, quand'anche non fossero riconosciuti incapaci di servire, dovranno essere rimandati nel loro paese dopo la loro guarigione, e prima se è fattibile, a condizione però di non riprendere le armi durante la guerra.
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ALLEGATO N. 3 Convenzione di Ginevra del 1906 (tratta dall"'lstruziòne sul Servizio dei Portaferiti in guerra" del 5 settembre 1990, introdotta con 1a 1a serie di aggiunte e varianti di determinazione ministeriale 30 novembre 1907)
La nuova Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906 che sostituisce quella del 22 agosto 1864, comprende 33 articoli ed è del seguente tenore:
CAPITOLO I. Dei feriti e malati
Art. 1. - I militari e le altre persone ufficialmente addette agli eserciti, che saranno feriti o malati, dovranno essere rispettati e curati, senza distinzione di nazionalità, dal belligerante che li avrà in suo potere. Tuttavia, il belligerante, obbligato ad abbandonare al suo avversario dei malati, o dei feriti, lascierà con essi, fino a che lo permetteranno le circostanze militari, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario per contribuire alla loro cura . Art. 2. -Sotto riserva delle cure che devono essere fornite in virtù dell'articolo precedente, i feriti o malati di un esercito caduti in potere dell'altro belligerante sono prigionieri di guerra e sono ad essi applicabili le regole generali del diritto delle genti che concernono i prigionieri. Tuttavia i belligeranti sono liberi di stipulare tra di loro riguardo ai prigionieri feriti o malati, quelle clausole di eccezione o di favore che stimeranno utili; avranno, in particolare, la facoltà di convenire: di restituirsi reciprocamente, dopo un combattimento, i feriti lasciati sul campo di battagJia; di rimandare al loro paese, dopo averli messi in condizioni di es-
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ARTURO MARCHEUUIANO
sere trasportati o dopo la guarigione, i feriti o malati che non vorranno tener prigionieri; di rimettere ad uno Stato neutro, col suo consenso, dei feriti o malati della parte avversa, restando a carico dello Stato neutro o internarli sino alla fine delle ostilità. Art. 3 . - Dopo ogni combattimento, l'occupante il campo di battaglia prenderà le misure necessarie per la ricerca dei feriti e per farli proteggere, insieme ai morti , contro il saccheggio ed i maltrattamenti. Esso curerà che l'inumazione o l'incenerimento dei morti sia preceduto da un attento esame dei cadaveri. I
Art. 4. - Ogni belligerante invierà, appena ciò sarà possibile, alle autorità dei rispettivi paesi o dei rispettivi eserciti i segni o i documenti militari d 'identità trovati sui morti e lo stato nominativo dei feriti o malati ad esso raccolti. I belligeranti si terranno reciprocamente al corrente degli internamenti e dei mutamenti, come pure delle ammissioni negli ospedali e dei decessi sopravvenuti tra i feriti e i malati che sono in loro potere. E ssi raccoglieranno tutti gli oggetti d' uso personale, valori , lettere , ecc. , che saranno trovati sui campi di battaglia o abbandonati dai feriti o malati deceduti negli stabilimenti e nelle unità sanitarie per farli trasmettere agli interessati per mezzo delle autorità del loro paese. Art. 5. - L'autorità militare potrà fare appello allo zelo caritatevole degli abitanti per raccogliere e curare, sotto il suo controllo , i feriti o i malati degli eserciti, accordando alle persone che hanno risposto a tale appello una speciale protezione e talune immunità.
CAPITOLO II.
Delle unità e degli stabilimenti sanitarii. Art. 6. - Le unità sanitarie mobili (cioè quelle che sono destinate ad accompagnare gli eserciti in campagna) e gli stabilimenti fissi del servizo di sanità saranno rispettati e protetti dai belligeranti. Art. 7. - La protezione dovuta alle unità cd agli stabilimenti sani-
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tarii cessa qualora se ne faccia uso per commettere atti dannosi al nemico. Art. 8. - Non sono considerati tali da privare una unità o uno stabilimento sanitario della protezione assicurata dall'art. 6: 1° Il fatto che il personale dell'unità o dello stabilimento è armato ed usa delle armi per propria difesa o per quella dei suoi malati e feriti; 2° Il fatto che in mancanza di infermieri armati, runità o lo stabilimento è guardato da un picchetto o da sentinelle munite di mandato regolare; 3° ll fatto che siano trovati nelle unità o nello stabilimento delle armi o delle cartucce tolte ai feriti e non ancora consegnate alla direzione del servizio competente.
CAPITOLO TJJ. Del personale.
Art. 9. - Il personale esclusivamente addetto alla ricerca , al trasporto e alla cura dei feriti e malati , come pure alla amministrazione delle unità e degli stabilimenti sanitarii , i cappellani addetti agli eserciti , saranno rispettati e protetti in ogni circostanza; se cadono nelle mani del nemico essi non saranno trattati come prigionieri di guerra. Queste disposizioni si applicano al personale di guardia delle unità e degli stabilimenti sanitarii nel caso previsto dall'art . 8, n. 2. Art. 10. - È assimilato al personale di cui all'articolo precedente il personale delle società di soccorso volontarie, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro governo, che sarà impiegato nelle unità e negli stabilimenti sanitarii degli eserciti, sotto riserva che il detto personale sarà sotomesso alle leggi ed ai regolamenti militari. Ogni Stato dovrà notificare all'altro , fin dal tempo di pace , ovvero alla apertura, o durante le ostilità, in ogni caso prima di ogni impiego effettivo, il nome delle società che ha autorizzato a prestare il loro concorso , sotto la responsabilità di esso, al servizio sanitario ufficiale delle sue truppe. Art. 11. - Una Società riconosciuta da un passo neutrale non può
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prestare il concorso del suo personale e delle sue unità sanitarie ad un belligerante, se non coll'assenso preventivo del proprio Governo e l'autorizzazione del belligerante stesso. Il belligerante che ha accettato il soccorso, è tenuto , prima di servirsene , di darne notizia al nemico. Art. 12. - Le persone designate negli articoli 9, ~Oe 11 continueranno, dopo cadute in potere del nemico, ad esercita:e le loro funzioni sollo la direzione di esso. Allorquando il loro concorso non sarà più indispensabile, esse saranno rimandate al loro esercito, od al loro paese nei termini e seguenti ) l'itinerario compatibili colle necessità militari. Esse porteranno con sé, allora, gli oggetti , gli strumenti, le armi e i cavalli di loro proprietà privata. Arl. 13. - Il nemi(;o assi(;untrà al personale <li <.:ui all'art. 9 me ntre sarà in suo potere , le stesse competenze e lo stesso soldo che spettano al personale di pari grado del suo esercito.
CAPITOLO IV.
Del materiale.
Art. 14. - Le unità sanitarie mobili conserveranno , cadendo in potere del nemico , il loro materiale , compresi gli attacchi , quali che siano i mezzi di trasporto e il personale conducente. Tuttavia, l'autorità militare competente avrà facoltà di servirsene per le cure ai feriti e malati; la restituzione del mate riale avrà luogo nelle condizioni previste per il personale sanitario, e, per quanto è possihile, nel medesimo tempo. Art. 15. - Gli edifici e il materiale degli stabilimenti fissi rimangono sottomessi alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso finché saranno necessari ai feriti e ai malati. Tuttavia, i comandanti delle truppe operanti, potranno disporne, in caso di necessità militari importanti, assicurando prima la sorte dei feriti e dei malati che vi si trovano. Art. 16. - Il materiale delle Società di soccorso, ammesse al bene-
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ficio della convenzione in conformità alle condizioni di essa determinate, è considerato come proprietà privata, e, come tale rispettato in ogni circostanza, salvo il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti secondo le leggi e gli usi della guerra.
CAPITOLO V.
Dei convogli di evacuazione. Art. 17. - I convogli di evacuazione saranno trattati come i convogli sanitari mobili, salvo le disposizioni speciali seguenti: 1° Il belligerante che intercetta un convoglio potrà, se le necessità militari lo esigono, dislocarlo prendendo cura dei malati e feriti che contiene; 2° In questo caso, l'obbligo di rimandare il personale sanitario, previsto dall'art. 12, sarà esteso a tutto il personale militare preposto al trasporto o alla guardia del convoglio e munito a tale effetto di regolare mandato. L'obbligo di restituire il materiale sanitario, previsto dall'art. 14, sarà applicato ai treni ferroviari e ai battelli della navigazione interna specialmente organizzati per le evacuazioni, come pure al materiale di arredamento di vetture, treni e battelli ordinari appartenenti al servizio sanitario. Le vetture militari che non siano quelle del servizio sanitario, potranno essere catturate coi loro attacchi. Il personale borghese e i diversi mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione, compreso anche il materiale ferroviario e le navi utilizzate per i convogli, saranno sottomessi alle regole generali del diritto delle genti.
CAPITOLO VI.
Del segno distintivo. Art. 18. - In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della Croce Rossa sul fondo bianco, formato per inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti.
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Art. 19. -Questo emblema figura sulle bandiere, i bracciali e tutto il materiale attinente al servizio sanitario, col permesso dell'Autorità militare competente. Art. 20. - Il personale protetto in virtù degli articoli 9, 1° capoverso, 1Oe 11 porta, al braccio sinistro, un bracciale con croce rossa su fondo bianco, rilasciato e timbrato dall'Autorità militare competente , accompagnato da un certificato d'identità per le persone addette al servizio sanitario degli eserciti e che non abbiano uniforme militare. Art. 21. - La bandiera distintiva della convenzione non può essere inalberata che sulle unità e sugli stabilimenti sanitari che essa rodiJa di rispettare e col consenso dell'Autorità militare. Essa dovrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale del belligerante da cui dipende la unità o lo stabilimento. Tuttavia le unità sanitarie cadute in potere del nemico non inalbereranno altra bandiera se non quella della Croce Rossa, fino a tanto che si troveranno in tale situazione. Art. 22. - Le unità sanitarie dei paesi neutrali che , nelle comlizioni previste dall'art. 11, siano state autorizzate a prestare la loro opera , devono inalberare con la bandiera della Convenzione , la bandiera nazionale del belligerante da cui dipendono. Ad esse si applicano le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo precedente. Art. 23. -L'emblema della croce rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» non potranno essere impiegate sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per proteggere o designare le unità e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale prottetti dalla Convenzione.
CAPITOLO VII.
Dell'applicazione e dell'esecuzione della Convenzione. Art. 24. -
Le disposizioni della presente Convenzione non sono
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obbligatorie che per le Potenze contraenti, in caso di guerra tra due o più di esse. Queste disposizioni cesseranno di essere obbligatorie qualora una delle Potenze belligeranti non fosse firmataria della presente Convenzione. Art. 25. - I comandanti in capo degli eserciti belligeranti dovranno provvedere ai particolari di esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non preveduti, secondo le istruzioni dei loro rispettivi Governi e conformemente ai principi generali della presente Convenz10ne. Art. 26. - I Governi firmatari prenderanno i provvedimenti necessari per istruire le loro truppe, e specialmente il personale protetto, delle disposizioni della presente Convenzione e per portarle a conoscenza delle popolazioni.
CAPITOLO VIII.
Della repressione degli abuti e delle infrazioni. Art. 27. - I Governi firmatari, la legislazione dei quali non fosse attualmente sufficiente, s'impegnano a prendere od a proporre ai loro poteri legislativi le misure necessarie ad impedire in ogni tempo, l'impiego, da parte di particolari o da parte di società diverse da quelle aventine diritto in virtù della presente Convenzione, dello emblema o della denominazione di «Croce Rossa» oppure «Croce di Ginevra» , specialmente, ad uno scopo commerciale per mezzo di marchi di fabbrica o di commercio. La proibizione d'impiegare l'emblema o la denominazione di cui si tratta produrrà il suo effetto a partire dall'epoca determinata da ciascuna legislazione e, al più tardi, cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Da questa entrata in vigore non sarà più lecito adottare una marca di fabbrica o di commercio contraria all'interdizione. Art. 28. - I Governi firmatari s'impegnano egualmente di prendere o di proporre ai loro poteri legislativi, in caso d'insufficienza delle lo-
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ARTURO MARCHEUUIANO
ro leggi penali militari , le misure necessarie per reprimere in tempo di guerra, gli atti individuali di saccheggio e di cattivi trattamenti verso i feriti e malati degli eserciti, come pure per punire, quale usurpazione di insegne militari, l'uso abusivo della bandiera e del bracciale della Croce Rossa da parte di militari , o di particolari non protetti dalla presente · Convenzione. Essi comunicheranno per l'intermediario del Consiglio Federale Svizzero, le disposizioni relative a questa repressione, al più tardi entro cinque anni dalla ratifica della presente Convenzione.
\ Disposizioni generali. Art. 29. -
La presente convenzione sarà ratificata appena possi-
bile. Le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuna ratifica sarà redatto un processo verbale del quale una copia autentica sarà rimessa in via diplomatica a tutte le Potenze contraenti. Art. 30. - La presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuna Potenza sei mesi dopo la data del deposito della sua ratifica. Art. 31. - La presente Convenzione, de bitamente ratificata, sostituirà la Convenzione del 22 agosto 1864 nei rapporti fra gli Stati contraenti. La Convenzione del 1864 rimane in vigore nei rapporti fra le parti che l'hanno firmata e che non ratificassero del pari la presente Convcnz10ne . Art. 32. - La presente Convenzione potrà, fino al 31 dicembre prossimo, essere firmata dalle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra 1'11 giugno 1906, come pure dalle potenze non rappresentate a quella Convenzione del 1864. Quelle fra le Potenze le quali, al 31 dicembre 1906, non avranno firmato la presente Convenzione, resteranno liberi di aderivi in seguito. Esse dovranno far conoscere la loro adesione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Consiglio federale svizzero e da questo comunicata a tutte le Potenze contraenti. Le altre Potenze potranno domandare di aderire nella stessa for-
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ma, ma la loro domanda non produrrà effetto che qualora, entro un termine di un anno a partire dalla notifica al Consiglio federale, questo non abbia ricevuto opposizione da parte d 'alcuna delle Potenze contraenti. Art. 33. - Ciascuna delle parti contraenti avrà la facoltà di denunziare la presente Convenzione. Questa denunzia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo la notificazione fatta per iscritto al Consiglio federale svizzero; questo comunicherà immediatamente la notificazione a tutte le altre parti contraenti. Questa denunzia non avrà valore che riguardo alla Potenza che l'avra notificata. In fede di che, i plenipotenziari hanno firmalo la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli. Fatto a Ginevra il 6 luglio 1906, in un solo ese mplare, che resterà depositato negli Archivi della Co nfederazione Svizzera, e di cui saranno rimesse copie certificate conformi alle Poten ze contraenti , per via diplomatica.
ALLEGATO N. 4
Associazioni di soccorso (tratte dal "Regolamento di Servizio in Guerra. Parte Il. Servizio delle Intendenze. Servizio Sanitario". del 1899) ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO
Associazione italiana della Croce Rossa. - Con legge 30 marzo 1882 è stata eretta in corpo morale l'Assocazione Italiana della Croce Rossa costituitasi in seguito alle deliberazioni della Conferenza internazionale di Ginevra dell'ottobre 1863. Essa si propone i seguenti compiti: 1° concorre al servizio sanitario del R. esercito mediante ospedali da guerra; 2° concorre ai grandi trasporti di malati e feriti mediante impiego di treni-ospedale; 3° istituire dei posti di soccorso in determinate stazioni per i militari viaggianti sulle ferrovie; 4° riunire sotto la sua direzione tutte le società che si costituissero al momento della guerra per il soccorso ai malati e feriti, meno l'associazione di Cavalieri Italiani del S.M.O. di Malta che resta autonoma, e quelle altre che il ministero della guerra crederà di porre sotto l'immediata direzione dell'autorità militare; 5° raccogliere le risorse di ogni genere che la carità privata mette a disposizione dei soldati in campagna e regolarne l'uso e la distribuzione, a seconda delJe indicazioni fornite dalJe intendenze d'armata ai delegati alle armate od al delegato generale; 6° organizzare un servizio di informazioni per far conoscere la sorte dei combattenti alle famiglie che le richiedano. L'associazione provvede al disimpegno dei suddetti compiti con personale e mezzi propri, e riceve dall'amministrazione della guerra la retta giornaliera, stabilita con apposita convenzione, per la degenza dei suoi stabilimenti. Essa vi si prepara fin dal tempo di pace, e si compone di soci dell'uno e dell'altro sesso.
26
ARTURO MARCHEGGIANO
I soci si dividono in soci onorari; soci perpetui, sottoscrittori di un contributo in azioni d1 L. 100 ciascuna ed a fondo perduto; soci temporanei, sottoscrittori di un contributo in azioni di L. 5 annue , per un tempo non minore di 3 anni. Questi soci sono riuniti in dodici gruppi o circoscrizioni corrispondenti ai dodici corpi d'armata territoriali . In ognuna di queste circoscrizioni è un sottocomitato regionale il quale rappresenta tutti i soci della Croce Rossa , che si trovano entro il perimetro della rispettiva circoscrizione. Il sottocomitato regionale amministra le proprie rendite costituite: a) da lasciti e donazioni; b) dai frutti del capitale costituito dalle azioni perpetue e dalle azioni temporanee dei contribuenti inscritti presso la provincia, od il circondario di cui la sede del sottocomitato regionale è capoluogo. I sottocomitati esistenti nelle città che sono capoluogo di provincia e non siano sede di comando di corpo d 'armata, chiamansi di sezione. Il sottocomitato di sezione amministra le proprie rendite risultanti: a) da lasciti o donazioni; b) dai frutti del capitale costituito dalle azioni perpe tue c dalle azioni temporanee dei soci inscritti presso di esso. I sottocomitati esistenti nelle città che sono sede di distretto militare o capoluogo di circondario o aventi una popol azione superiore ai 10,000 abitanti chiamansi locali. Il sottocomitato locale amministra le proprie rendite risultanti: a) da lasciti o donazioni; b) dai frutti dei capita1i costituiti dalle azioni perpetue e dalle azioni temporanee di soci iscritti presso di essi. Finalmente i sottocomitati che non hanno gli estremi per essere regionali, di sezione , o locali , sono sottocomitati comunali. Il sottocomitato comunale promuove sottoscrizioni, raccoglie oblazioni e materiali a beneficio della Croce Rossa e trasmette le somme ed i materiali raccolti al sottocomitato regionale o di sezione da cui dipende. A capo di tutti questi organi dell'associazioni vi è un comitato centrale residente in Roma, il quale esercita la sua missione per mezzo di un consiglio direttivo. Le rendite del comitato centrale sono costituite dalle contribuzioni delle provincie e comuni, dai lasciti e dai frutti del prestito a premi con-
ALLEGATO 4
27
tratto dall'associazione dietro autorizzazione avuta con legge 28 giugno 1885, n. 3188, serie III. Il presidente dell'associazione è nominato da S.M. il Re, sulla proposta dei ministri della guerra e della marina. In tempo di guerra nazionale e nel momento stesso dell'ordine di mobilitazione de11'esercito, il presidente assume tutti i poteri del comitato centrale e del consiglio direttivo, diventando l'unico rappresentante di tutta l'associazione, di fronte al governo ai ministri della guerra e della marina, al comitato internazionale di Ginevra ed ai comitati esteri; egli nomina i commissari delegati presso le armate. In forza della legge 30 maggio 1882, l'associazione è investita delo privilegio e dei distintivi e titoli previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra, con la riserva da parte del regio governo per ciò che riguarda il secondo comma dell'art. 7 della citata convenzione. I distintivi dell'associazione (bandiera bianca con croce rossa e bracciale bianco con croce rossa) essendo segni di neutralità, non possono essere usati in pubblico in nessuna occasione durante il tempo di pace senza il permesso del comitato centrale dell'associazione e del ministero della guerra. Il personale tecnico viene istruito a cura dell'associazione ed è reclutato fra i cittadini dello Stato non aventi obbligo di servizio militare o appartenenti alla milizia territoriale.
Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta pel servizio sanitario militari in guerra. - Scopo dell'associazion e è di provvedere all 'assistenza sanitaria e religiosa dei feriti e malati in guerra coll'arredare dei treni-ospedale, coll'apprestare degli ospedali da guerra e con altri mezzi. Il ministero della guerra si riserva il diritto di adoperare il detto materiale e il personale a seconda delle esigenze del servizio assunto dal1'associazione. L'associazione è autonoma, e provvede coi propri mezzi alle spese necessarie per gli accennati serivizi. Il distintivo dell'associazione è la croce ottagona dell'Ordine; in tempo di guerra però si attiene al disposto dell'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra, cd i cavalieri e loro dipendenti , trovandosi in servizio, sull'uniforme adottata porteranno al braccio sinistro, oltre la croce di Malta, la fascia prescitta dalla succitata convenzione.
28
ARTURO MARCHEGGIANO
\
\
La rappresentanza dell'associazione spetta ad un comitato direttivo residente in Roma. Emanato l'ordine di mobilitazione dell'esercito, il presidente dell'associazione assume i poteri del Comitato direttivo e diventa l'unico rappresentante dell'associazione di fronte al governo e al ministero della guerra. Egli d'accordo con il ministro della guerra provvede alla nomina di un rappresentante dell'associazione presso l'esercito. Il rappresentante dell'associazione presso l'esercito è destinato presso quell'armata nella quale essa è chiamata a prestare servizio, ed è posto sotto la dipendenza dell'intendente dell'armata medesima.
AVVERTENZA .
Tutto il personale mobilitato appartenente alle associazioni della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta è sottoposto alla giurisdizione militare secondo il disposto del codice penale per l'esercito. Quando veste l'uniforme ha, riguardo al saluto, gli stessi diritti e doveri dei militari ai quali è equiparalo(§ 14(, dd regolamento di ùisi..:iplina) . Le due associazioni hanno un regolamento pel tempo di guerra che regola la loro attività in campagna.
ALLEGATO N. 5
Estratti dalla Memoria compilata dai Dottori Tenente Colonnello medico Luigi Bernardo e Maggiore medico Giuseppe Brezzi, in merito allo «Sgombero degli ammalati e dei feriti in guerra» -
1905 Elenco:
-
Estratto n. 1: Classificazione dei colpiti in un combattimento in pianura di un corpo d'armata di 30.000 combattenti. Estratto n. 2: Classificazione dei feriti in rapporto ano sgombero. Estratto n. 3: Sgombero dei feriti. Estratto n. 4: Paragone fra il numero dei mezzi di trasporto del nostro e quelli degli altri eserciti. Estratto n. 5: Mezzi di trasporto pel servizio sanitario in guerra nei principali eserciti. Estratto n. Estratto n. 6: Mezzi di trasporto presso gli stabilimenti sanitari degli eserciti. Estratto n. 7: Mezzi di trasporto e di ricovero in 1" linea assegnati alle grandi unità di guerra negli eserciti. Estratto n. 8: Mezzi di trasporto e sgombero dalla la alla 2a linea e lungo la via di tappa sino agli stabilimenti di riserva o territoriali. Estratto n. 9: Norme pel servizio tecnico nei diversi luoghi di cura. Estratto n. 10: Norme per la cernita dei feriti dopo il combattimento ed indicazione dei luoghi di cura dove debbono essere inviati.
30
ARTURO MARCHEGGIANO
Estratto n. 1 Classificazione dei colpiti in un combattimento in Perdite / ra morti e feriti CLASSIFICAZIONE DEI FERITI riguardo allo sgombero dal luogo di combattimento ai primi stabilimenti di cura di l • linea
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Morti sul campo .......................... .
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che possono raggiungere a piedi i posti di medicazione, le sezioni di sanità o gli ospedali 5
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2
3
4
150Jo
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-
50Jo
375
-
5%
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-
E: ;::J
-
a) Feriti che si suppone che morranno nelle prime 24
ore dopo il combattimento ................. . b) Feriti alla testa, al petto ed al ventre, con lesioni
e)
d)
e) f)
g)
gravissime, con probabile esito letale e da ricoverarsi in prossimità del campo di battaglia ..... Feriti alla testa, al petto e ventre, o con frallura del femore, o comminutiva dell'omero, con lesioni gravissime e gravi, con probabile guarigione: da ricoverarsi in prossimità del campo di battaglia (intrasportabili pel momento, ma che possono poi dopo l, 2, 3, 4 e 5 settimane essere traslocati coi treni ospedali od attrezzati .... .. ............. ... . Feriti con frattura della gamba, del braccio e con gravi ferite delle parti molli, con lesioni guaribili in molti giorni e con risultalo di dubbia idoneità al servizio da inviarsi negli ospedali di riserva Feriti con frattura delle ossa piatte, corte e delle parti molli, con lesioni varie, con probabilità di idoneità al servizio, da inviarsi negli ospedali di riserva Feriti alle parti molli, con lesioni guaribili in pochi giorni, con conservazione dell'idoneità al servizio, da ricoverarsi negli ospedali di tappa ........ . Feriti alle parti molli con lesioni guaribili in pochi giorni e che possono essere trallenuti presso i corpi
2615 200Jo
4500
-
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-
30%
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10%
750
-
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7500
2625
3750
3750
6375 più 1!25 morti 7500 (I) La mortalità nei ricoverati agli ospedali à da calcolarsi dal 5 al IO"lu dei feriti che sono in questi stabilimenti
31
ALLEGATO 5
SPECCHIO A
11l111111ra di un corpo d'armata di 30.000 combattenti
, ,,1, nlt,ti in ragione del 25% CLASSIFICAZIONE DEI FERITI , l;i1111rdo agli stabilimenti od ai corpi presso i quali deve aver luogo il ricovero e la cura definitiva
FERITI ,111 , ,wverarsi negli ospe- da allogarsi provvisoriamente dopo il comballi, 1r, 1r 11 i impiantati sul mento sotto le tende ordinarie dei soldati e poi da , 11 11 ,po d i battaglia o ne- inviarsi negli Mli, " Peda li da campo ed 1 - - - - -- -- - - -- - - - - - -- ----< ,,. quel li da guerra che a ospedali di riserva del1111h1111imento finito, si l'amministrazione militaospedali di tappa ' " " " 11111 0 sul luoghi dive re od in quelli territoriali 111 ,va no raccolti i fedella Croce Rossa
da curarsi presso i corpi
j ,l ii
6
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-
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6375 più 1125 morti
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32
ARTURO MARCHEGGIANO
Estratto n. 2 Classificazione dei feriti Rimasti negli ospedali impiantati presso il campo di battaglia
Restano da sgomberare
3
4
5
750
1675
3.375
Morti sul campo e nelle prime 24 ore
Da curarsi presso i corpi
1
2
7500
1500
Totale dei colpiti
Da trasportarsi in via ordinaria subito o nei giorni successivi al combattimento Co ricati
Seduti
6
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(I) La mortalilà n egli ospedali impia ntati in vicinanza del campo di battaglia o negli ospedali di tap pa è calcolata
33
ALLEGATO 5
SPECCHIO
111 ru1111orto ano sgombero Da trasportarsi in ferrovia , ubito o nei giorni successivi a l combattimento ( 'oricati , cn i ospedali I nllrezzati
• 11 11 I
...
8
Seduti con treni provvisori
Totale dei sopravvissuti negli ospedali
Coricati
Seduti
9
IO
11
12
1330
800
1530
900
1725
2625 ,1 111
5 al 10% ???
Feriti da sgomberarsi gradualmente giornalmente per ferrovia, dall'8° al 40° giorno dopo un combattimento, sopravvissuti o guariti fra i ricoverati negli ospedali da campo, ospedali da guerra della Croce Rossa od ospedali di tappa (I)
B
34
ARTURO MARCI-IEGGIANO
Estratto n. 3
Sgombero feriti Per dare le disposizioni per il sollecito sgombero del campo di battaglia occorre avere un'idea complessiva a) del numero dei feriti che hanno bisogno dei mezzi di trasporto sia in l" che in 2" linea; b) e del numero dei colpiti che si possono curare presso i corpi; e) che si debbono ricoverare nella prossimità del campo di battaglia; d) o si debbono sgomberare negli ospedali di riserva. Tenendo per base i calcoli esposti nello specchio, in un corpo d'armata, della forza combattente di 30.000 uomini e che abbia sofferto per<lile in ragione Jd 25 per ...:en to, coll a proporzione che, fra i colpiti, il 20 per cento sia morto sul campo o nelle prime 24 ore, si deve provvedere allo sgombero ed al ricove ro dei feriti come è indicato appresso: 1o Trasporto durante il combattimento o subito dopo-
a) 2625 feriti
(colonna 4 ùdlo specchio).
Debhono essere raccolti sul campo e trasportati dalla linea ùcl fuoco ai posti di medicazione (dai portaferiti forniti di barella, di altri mezzi, o col semplice trasporto a braccia).
zo Lo stesso numero dei feriti deve poi essere trasportato dai detti posti alle sezioni di sanità ed agli ospedaletli (mediante portaferiti forniti di barelle o con i carri per feriti o con entrambi questi mezzi). N.B. In casi speciali e per alcune lesioni il trasporto si farà direttamente dal campo di battaglia alle sezioni di sanità ed agli ospedaletti.
Dalla linea del _liwco ai primi stabilimenti di cara_
b) 3750 feriti
(colonna 5 dello specchio).
Potranno recarsi a piedi ai detti stabilimenti sanitari, ovvero presso le sezioni di sanità o gli ospedali da campo incaricati di raccogliere e fare lo sgombero dei feriti che possono · marciare solo per pochi chilometri, ma poi debbono essere trasportati con carri od altri mezzi di trasporto _
35
ALLEGATO 5
30 Perlustrazione del campo di battaglia.
40 Ricovero dei f erili negli ospedali in vicinanza del campo di battaglia.
c)
Segue la ricerca dei feriti dispersi (perlustrazione del campo di battaglia) o con uomini espressamente designati o con portaferiti e cani da guerra.
d) 2250 feriti
(colonna 6 dello specchio).
Debbono essere ricoverati negli ospedali da campo o da guerra impiantati sul campo stesso di hattaglia o nelle vicinanze.
50 Cura dei f erili che pososno essere tral/enuti ai corpi.
e) 750
Possono essere curati presso i corpi.
60 Trasporto e sgombero in 2u linea su via ordinaria subito dopo la ballaglia o nei giorni successivi.
f) 3375 feriti (somma delle colonne 7 ed 8 dello specchio A).
1l50coricati, colonna 5 dello specchio
feriti (colonna 6 dello specch io) .
g)
70 Sgombero in 2" linea o su ferrovia o per via acquea.
B) 2225 seduti, colonna 7 dello specchio B).
Debbono essere sgomberati per via ordinaria su carri arredati espressamente requiiti , o carri vuoti di ritorno, e trasportati alla tappa di testa.
Dei detti feriti 750 debbono essere curati presso l'ospedale tappa di testa.
h) 2625 feriti.
900 coricati (colonna 8 dello specchio E). 1725 seduti (colonna 9 dello specchio B).
i) 2330
feriti (colonna 10 dello specchio B).
Debbono essere sgomberati per ferrovia (con treni ospedali o treni attrezzati) negli ospedali di riserva.
Sopravvissuti di quelli ricoverati negli ospedali da campo e di guerra e di tappa , verranno sgomberati gradualmente (800 coricati e 1530 seduti) sugli ospedali di riserva o territoriali delle associazioni di soccorso.
36
ARTURO MARCHEGGIANO
Estratto n. 4
Paragone fra il numero dei mezzi di trasporto del nostro e quelli degli altri eserciti Prima di andare oltre nel nostro lavoro è necessario esaminare il numero dei mezzi regolamentari assegnati per trasporto dei feriti ai diversi corpi del1'esercito. Piuttosto che discorrere a lungo su tale argomento noi abbiamo preferito compilare degli specchi comparativi annessi a questo capitolo. Nello specchio A (pag .... ) 3ono esposti i mezzi di trasporto , in personale e materiale, assegnati ai corpi di truppa, e non è difficile rilevare come il nostro esercito sia inferiore a tutti, ed il francese sia più fornito di barelle e di porta feriti. Per le truppe in montagna, quello che ha maggior numero di mezzi è l'esercito austriaco. Lo specchio B (pag .... ) esprime la quantità dei mezzi di trasporto di cui sono dotati gli stabilimenti sanitari; qui pure predomina l'esercito francese, anche in rapporto ai mezzi da montagna che sono marcati con asterisco nelle diverse colonne dello specchio. Nessuna indicazione si trova circa i mezzi da montagna nell'esercito austriaco, perché in questo la stessa barella è adoperata per la pianura e per la montagna. Nell'esercito prussiano mancano i detti mezzi, poiché la Germania non ha probabilità di combattere in regioni montuose, né è preparata alla guerra in montagna. Siccome nel nostro studio si fa rilevare come sia necessario coordinare i mezzi di trasporto e quelli di ricovero, specialmente per i bisogni di prima linea, così è stato compilato lo specchio C (pag .... ). In esso si vede come il corpo d'armata francese sia quello che ha un maggior numero di mezzi di trasporto in prima linea, però è inferiore al tedesco per i mezzi di ricovero. Per l'esercito austriaco non si può fare il paragone in rapporto ad un corpo d'armata, perché nel detto esercito il servizio è organizzato per divisione. Ed è utile rilevare che i mezzi di trasporto di una divisione austriaca sono superiori a quella italiana, la quale ne ha meno di tutti gli altri eserciti. Nello specchio D (pag .... ) sono raccolti i dati pei mezzi di trasporto e di sgombero dalla prima alla seconda linea e lungo le vie di tappa
ALLEGATO 5
37
sino agli stabilimenti di riserva o territoriali; e siccome ai mezzi di trasporto debbono essere coordinati quelli di ricovero di seconda linea e territoriali, nel detto specchio sono riportati anche questi stabilimenti. Generalmente si può dire che i mezzi per lo sgombero dalla prima alla seconda linea del nostro esercito non mancheranno, ove sia coordinato e ben ordinato il servizio fra la prima e la seconda linea. Fra tutti gli eserciti, è meglio organizzato a tale riguardo l'austriaco: in questo le colonne trasporto dell'Ordine Teutonico fanno il servizio di trasporto fra le sezioni di sanità e gli ospedali da campo; le colonne trasporto della Croce Rossa fra i detti ospedali e gli stabilimenti territoriali. Nel nostro esercito invece, quando sarà possibile, si dovranno adoperare i carri per feriti delle sezioni di sanità od organizzare delle colonne carreggio arredate convenientemente, a meno che non ci si voglia servire dei carri vuoti di ritorno che dovranno pure essi, almeno, essere provvisti di pagìia e di coperte se dovranno essL:n.: addetti al trasporto dei feriti. Riassumendo, si può dire che nel nostro esercito il servizio dei mezzi di trasporto in prima e seconda linea dovrà essere migliorato, ritoccato e meglio organizzato.
38
ARTURO MARCHEGGIANO
Estratto n. 5 Mezzi di trasporto pel servizio sanitario Mezzi di trasporto presso ITALIANO
Personale
ARMI DEI DIVERSI ESERCITI
Materiale
CORPI E REA T I
Compagnia alpina
2
10
10
Rattaglione alpino Fanteria ... .. ... .
Compagnia di fanteria
2
Battaglione di fanl.eria
8
2
Reggimento di fanteria
24
6
Batteria da montagna . .......... . .. .. . . . .
9
4
Divisione di 2 batterie da montagna ...... . Batteria da campagna ................... .
2
Brigata di 4 batterie . . .... ... ... . .. .. ... . Artiglieria ....... .
Gruppo di 3 batterie montate (da campagna) Batterie a cavallo .... .. ....... .... ...... . Brigata di batterie a cavallo . . ........ .. . . Gruppo di 2 batterie a cavallo ... .. ..... . . Balleria o compagnia di fortcv..a Squadrone . . ..... ... . ...... .. . ......... . Divisione di 2 squadroni ... ....... ... . . . .
Cavalleria .... ... .
½ reggimento .... . .... . .......... ...... .
Reggimento . ... .. . ... ......... . .. .. . . . . . Compagnia ........ . ............... . ... . Genio
Brigata ...... . ....... .. ........ . . ... .. . .
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Lettighe, sedie lettighe o cacolets
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Estratto n. 6 Mezzi di trasporto presso gli ITALIANO Personale
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Ambulanza del corpo d'armata
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Ambulanza di divisione ... . .
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Ambulanza della brig. di cavall.
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Ambulanza del corpo d'armata di divisione . . ............
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Ospedale da campo da 100 letti
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Stabilimento di sanità di divisione di fanteria .... .. ....
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Stabilimento di sanità di divisione di cavalleria .. . .....
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Ospedale da campo da 100 letti
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Compagnia di sanità
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Ospedale da 200 letti
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42
ARTURO MARCHEGGIANO
Estratto n . 7 Mezzi di trasporto e di ricovero in 1 a linea ITALIANO Mezzi di trasporto Personale GRANDI UNITA' DI GUERRA
Divisione di fanteria nella forza combattente
P ersonale o.
Corpi e reparti ..... . Sezione di sanità od ambulanza ... . . . . . Riparti da montagna
Corpi e reparti ..... . Sezione di sanità .... . Ambulanza . ........ . Stabilimento di sanità Totali ..
Corpo d'armata su 2 divisioni della forza combattente
Mezzi
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CORPI E REPARTI
Totali (senza i reparti da montagna) . . Divisione di cavalleria della forza combattente
Materiale
Mezzi di ricovero
Corpi e reparti ..... . Sezione di sanità . . .. . Ospedaletti ......... . Ambulanze ...... . .. . Ospedali da 100 .... .
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-
-
38 -
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184 li - - -
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290 li -
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20 I -
-
92 4
130
6 music. 2
312 16
8 -
-
38 -
-
201 - - 46 - -
224 -
220 12
-
57 91 -
-
551 33 48 4 -
- 276 - 12 -
-
4
464 25 15 music.
24 200 276 12 6
Stabilimenti di sanità Ospedali ........ ... . Compagnie di sanità 12 ospedali da 200 (solamente nei 6 del 1° scaglione vi sono 4 barelle per ciascuno ... ... . Totali . .
824 37 -
57 379 -
-
24
200
(I) Solo per la fanteria cd un numero determinato dai comandanti di corpo per le altre anni.
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44
ARTURO MARCHEGGIANO
Estratto n. 8 Mezzi di trasporto e sgombero dalla l8 alla 2 8 linea e lungo Mezzi di riserva di 2° linea di ITALIANO Mezzi di trasporto di UNITA' DI GUERRA
I a LTNEA che possono essere impiegati (ove sia possibile) per lo sgombero dalla I • alla 2 • linea
2' LINEA che possono essere mandati in I• linea per lo sgombero di questa alla 2• linea
Mezzi di riserva
Posti letto
ARMAT A
I a) Stabilimenti avana) Carri vuoti zati: le sezioni sanità b) Quadrupedi scari(da staOspedali da I00 chi di ritorno 13 ·E! b) Reparti da montabilirsi) Ospedali da 200 ~ ~ gna (barelle, sedie, e) Carri requisiti ~ :a lettighe, sostegni) d) Colonne carreggio b) Ospedali di tappa allestiti con ospedaspecialmente orgal5 delle sezioni di li da campo o con nizzate ·~ .~ sanità mezzi locali e) Portatori ::, ~~ .f> C olonna di porta- e) Ospedali locali d) Ospedali della sotori cietà di soccorso e) Infermerie di tappa f) Infermerie speciali a) Carri per feriti del-
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a) Vetture per malati e
2• LINEA
feriti per treni ordinari e postali b) Treni provvisori trasporto feriti e) Treni attrezzati trasporto feriti (posti 250) d) Treni ospedali (posti 500)
a) Ospedale alla tappa
e di testa ferroviaria b) Ospedali locali e) Posti di soccorso
a) Ambulanza fluviale della Croce Rossa b) Navi ospedali della Croce Rossa
Zona del servizio territoriale dipendente dal Ministero ma destinata ad ogni armata per lo sgombero dei malati e feriti
a) Ospedali di riserva b) Ospedali territoriali delle società di soccorso e) Depositi di convalescenza
45
ALLEGATO 5
SPECCl-110
D
111 via di tappa sino agli stabilimenti di riserva o territoriali
1,,,,,,11 e territoriali negli eserciti FRANCESE Mezzi di trasporto di
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2 1 LINEA che possono essere mandati in 1 • linea per lo sgombero di questa alla 2 • linea
Mezzi di riserva
Posti letto
a) Ospedale di sgombero va-
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Ca rri per feriti a due ed a q uauro ruote delle amhulanze /•) Muli da basto con cacolets o lettighe delle ambulanze
, 1)
a) Barelle a ruote vetture ausiliarie di requisizione organizzate in colonna.
b) e) d)
e) .f) g) h)
a) Vetture per malati e feriti sui treni ordinari e postali b) Treni sanitari improvvisati corrispondenti ai nostri treni attrezzati (posti 500) e) Treni sanitari permanenti equivalenti ai nostri treni ospedali. Ve ne sono di 2 tipi: 1) da posti 2) da posti
lente all'ospedale di tappa (da staOspedali da campo immobilirsi) lizzati Ospedali locali O spedali militari della sodelà di soccorso Infermerie di tappa Depositi di convalescenza Depositi speciali Ricovero presso gli abitanti
a) Sezioni di ospedali di sgombero alla testa di linea ferroviaria b) Infermerie di stazione
a) Battelli arredati ed organizzati in convogli b) Navi ospedali dello Stato e) Navi del commercio
Ospedali territoriali Depositi di convalescenza
46
ARTURO MARCHEGGlANO
Estratto n. 8 (segue)
AUSTRIACO Mezzi di trasporto di UNITA' DI GUERRA
J• LINEA
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che possono essere impiegati (ove sia possibile) per lo sgombero dalla I • alla 2 • linea
che possono essere mandali in 1• linea per lo sgombero di q uesla alla 2 • linea
Mezzi di riserva
a) Colonne trasporlo
a) Colonna trasporto
a) Ospedali di tappa
dell'Ordine Teutonico appartenenti agli stabilimenti di sanità di divisione
della Croce Rossa o appartenenti agli ospedali da campo b) Colonne carriaggio
costituiti con mezzi locali e con sezioni di ospedali da campo h) Sezioni di ospedali da campo. ??? letti per divisione e) Ospedali locali (infermerie speciali)
ARMAT A
organi7.7.atc
a) Treni ferroviari per
malati b) Treni ferroviari sa-
2• LINEA
nitari (ve ne sono 26 dell'amministrazione militare) e) Treni sanitari dell'Ordine dei Cavalieri di Malta a) Ambulanz.a fluviale
Ospedali territoriali Ospedali territoriali dell'Ordine Teutonico e delle varie associazioni di soccorso
Posti letto
47
ALLEGATO 5
PRUSSIANO Mezzi di trasporto di
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, 11,· possono essere impiegati
sia possibile) per lo , ~nmbero dalla P alla 2• l111ca
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2• LINEA che possono essere mandati in 1• linea per lo sgombero di questa alla 2• linea
Mc:r.:r.i di riserva
Posti letto
a) Carri vuoti di ritorno b) Colonne carreggio e) Carrelli a ruote per trasporto feriti in barella
a) Ospedali di tappa b) Ospedali campali di guerra e) Ospedali locali
-
a) Treni ordinari pel trasporto dei malati e feriti b) Treni ospedali militari con materiale di giacitura improvvisata e) Treni ospedali appositamente attrezzati (posti 280 per ciascun treno)
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-
-
a) Battelli organizzati convogli b) Navi del commercio
-
-
~nie di sanità
in
Ospedali di riserva Depositi di convalescenza
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Estratto n. 9 Norme pel servizio tecnico nei diversi luoghi di cura OPERAZIONI DA FARSI
OPERAZIONI DA FARSI
DAL PORTAFERITI
AL POSTO DI MEDICAZIONE DEI CORPI O SUL CAMPO
J O Ristoro del ferito. Somministrazione di eccitanti (eccetto ai feriti del!'addome. 2° Compressione delle arterie degli arti 3° Occlusione col pacchetto di medi· cazione delle ferite larghe o comunicanti coUe fratture, cavità od ar· ticolazioni. 4° Trasporto dei feriti.
J O Medicatura definitiva delle ferite delle parti molli. 2' Medicatura provvisoria delle ferite con fratture, delle ferite articolari, di quelle comunicanti in cavità. 3° Cernita dei feriti e di tutti quelli che debbono essere sgombera ti nelle seguenti categorie: a) da inviarsi alla sezione di sanità; b) da inviarsi all'ospedale da campo ; e) da inviarsi agli ospedali di
riserva; d) da inviarsi al luogo di riunione dei feriti con lesioni leggere da sgomb erarsi subito. 4 ° Applicare tutti gli apparecchi per immobilizzazione provvisoria degli arti fratturati. 5° Indicare le norme pel trasporto dei diversi feriti specialmente con lesioni penetranti in ca,·ità.
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OPERAZIONI
Emostasia d'urgenza Tracheotomia
(Bergman)
ALLA SEZIOI\E SANITA'
ALL'OSPEDALE DA CAMPO
0PERAZI01'1
ESTRAZIONE DEI PROIETTILI
Emostasia Amputazione (Bergman) Uretrotomia Tracheotomia Applicazione degli apparecchi per immobilizzare gli ani con ferite articolari con fratture.
Ferite degli arti, del collo, della faccia Asportazione di schegge dalle ossa. Resezione dei frammenti irriducibili delle ossa. Operazioni secondarie Sui vasi diversi giorni Sulle ossa dopo la battaglia Sulle articolazioni
a) b) e) d)
l
Ferite del cranio e della cclonna vertebrale Trapanazione. Asportazione o sollevamento d i schegge intropresse. Laminect01nia. Estrazione delle schegge. Ferite del torace Toracentesi da emotorace solo in casi urgenti (da evitarsi la incisione precoce) . Ferite dell'addome ed organi annessi Ferite dell'intestino. AJlargare la ferita. Sutura dell'intestino per fissazione alla parete. Poi in 2° tempo incisione dei focolari suppurativi. Ferite del fegato, drenaggio per lo scolo di bile. Laparatornia. Uretrotomia. Esplorazione deUe ferite renali, estraperitoneali o fognatura dei loro tragitti. Incisione seguita da asportazione dei reni. Esplorazione delle ferite della porzione della parete extraperitoneale della vescica. Ferite dell 'uretra (applicazione di catetere a permanenza).
49
ALLEGATO 5
Estratto n. 1O Norme per la cernita dei feriti dopo il combattimento ed indicazione dei luoghi di cura dove debbono essere inviati DA INVIARSI AGLI
GENE RE DELLE LESIONI
Cura presso i corpi
Ospedali da campo immobilizzati sul campo di battaglia o nelle vicinanze
Ospedali di tappa lungo le retrovie
Ospedali di riserva o territoriali dt:lk associazioni di soccorso
Ferite delle parti molli leggiere guaribili in pochi giorni e non impedienti al ferito di marciare Fe, ile, Jdìc parti moli i guaribili in pochi giorni le
quali richiedono che l'infermo sia ricoverato ali' ospedale ........ . Ferite delle parti molli di lunga cura ......... . Ferite con fratture delle ossa del braccio, avambraccio, pugno c della mano, della gamba, del tarso e piedi, delle ossa piatte .. . .. ... .. . . . . 1 - - - - -- - - 1 - - -- - - +- -
Feriti; arlicoìari ... .. .. .
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Fratture del femore ... . Ferite non penetranti al cranio ........... . . . Ferite penetranti al petto, al ventre ed al cranio Fratture della colonna vertebrale ... . ........ . Ferite con lesioni del bacino, della vescica e del retto .............. . Ferite con frattura delle ossa della faccia ...... . 1-- -- - -1-- -- - - + - -
= ... --1---
ALLEGATO N. 6 CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1929 (tratta dalla pub. n. 2747 «Istruzione per il Servizio Sanità in Guerra» - Allegato n. 1 alle Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra, del 1935) TESTO DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA PER MIGLIORARE LA SORTE DEI FERITI E MALATI NEGLI ESERCITI DI CAMPAGNA (Del 27 luglio 1929)
li Presidente del Reich germanico, il Presidente degli Stati Uniti d'America, il Presidente federale della Repubblica d'Austria, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica di Bolivia, il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, d'Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie, Sua Maestà il Re dei Bulgari, il Presidente della Repubblica del Cile, il Presidente della Repubblica della China, il Presidente della R epubblica di Colombia, il Presidente della Repubblica di Cuba, Sua Maestà il Re di Danimarca e d'Islanda, il Presidente della Repubblica Dominicana, Sua Mae:-.tà il Re d'Egitto, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica d'Estonia, il Presidente della Repubblica di Finlandia, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Ellenica, Sua Altezza Serenissima il Reggente d'Ungheria, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Maestà l'Imperatore del Giappone, il Presidente della Repubblica di Lettonia, Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo, il Presidente degli Stati Uniti del Messico, il Presidente della Repubblica del Nicaragua, Sua Maestà il Re di Norvegia, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia, il Presidente della Repubblica di Polonia, il Presidente della Repubblica Portoghese, Sua Maestà il Re di Rumenia, Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, Sua Maestà il Re del Siam, Sua Maestà il Re di Svezia, il Consiglio Federale Svizzero, il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, il Presidente della Repubblica Turca, il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay, il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Venezuela
52
ARTURO MARCHEGGIANO
egualmente animati dal desiderio di alleviare, per quanto sta in loro, i mali inseparabili dalla guerra e nell'intento di perfezionale ed integrare, a tale effetto, le disposizioni concordate in Ginevra, il 22 agosto 1864 ed il 6 luglio 1906, per migliorare la sorte dei malati e feriti degli eserciti in campagna; hanno risolto di concludere una nuova Convenzione cd hanno a tale scopo nominato i loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo esscrsì scambiati i rispettivi pieni poteri , trovati in buona o debita forma, hanno convenuto quanto segue :
CAPITOLO I Dei feriti e dei malati
Art. 1. I militari o le altre persone ufficialmente addette agli eserciti e che saranno feriti o malati dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza; dovranno essere trattati con umanità e curati, senza distinzione di nazionalità, dal belligerante che li avrà in suo potere. Nondìmeno, il belligerante obbligato ad abbandonare dei malati e dei feriti al suo avversario, lascerà con essi , per quanto le circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale o del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli.
Art. 2. Senza pregiudizio delle cure da prestar loro in virtù dell'articolo precedente, i feriti o i malati di un esercito, caduti in potere dell'altro belligerante, saranno prigionieri di guerra o saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti relative ai prigionieri. Ciò nonostante, i belligeranti restano liberi di stipulare fra ]oro, a
ALLEGATO 6
53
favore dei prigionieri feriti o malati o in aggiunta alle obbligazioni esistenti, quelle clausole che giudicheranno utili.
Art. 3. Dopo il combattimento, il belligerante rimasto padrone del campo di battaglia provvederà a ricercare i feriti ed i morti e li proteggerà dal saccheggio e <lai cattivi trattamenti . Ogni qualvolta le circostanze lo permettano sarà stipulato un armistizio locale o una sospensione del fuoco per permettere la raccolta dei feriti rimasti fra le linee.
Art. 4.
I belligeranti si comunicheranno reciprocamente nel più breve tempo possibile, i nomi dei feriti, dei malati e dei morti raccolti oscoperti , e tutte le indicazioni atte ad identificarli. Essi dovranno formare o trasmettersi gli atti di morte. Raccoglieranno o si trasmetteranno egualmente tutti gli oggetti di uso personale trovati sul campo di battaglia o sui morti , particolarmente la metà della loro targhetta d'identità, meno l'altra metà deve restare legata al cadavere. Vigileranno perché l'inumazione e la cremazione dei morti sia preceduta da un diligente esame dei corpi, possibilmente fatto da un medico , per constatare la morte, stabilire l'identità e potere darne conto. Vigileranno, inoltre , perché siano onorevolmente inumati, perché le loro tombe siano rispettate e possano sempre essere ritrovate. A questo scopo ed al principio delle ostilità, organizzeranno un servizio di tombe tale da rendere possibili eventuali esumazioni e da assicurare l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il collocamento successivo delle tombe. Chiuso le ostilità, si scambieranno l'elenco delle tombe e quello dei morti sepolti nei loro cimiteri ed altrove.
Art. 5. L'autorità militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti
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per raccogliere e curare, sotto la sua vigilanza, feriti o malati degli eserciti, accordando alle persone che abbiano risposto all'appello una protezione speciale e certe facilitazioni.
CAPITOLO II
Delle formazioni e degli stabilimenti sanitari
Art. 6. Le formazioni sanitarie mobili, cioè quelle che accompagnano gli eserciti in campagna, o gli stabilimenti fissi del servizio sanitario saranno rispettati o protetti dai belligeranti.
Art.. 7. La protezione dovuta alle formazioni ed agli stabilimenti sanitari cesserà se siano adoperati per commettere atti dannosi al nemico.
Art. 8. Non saranno considerate come condizioni atte a privare una formazione ed uno stabilimento sanitario della protezione stabilita all'art. 6: 1) il fatto che il personale della formazione o dello stabilimento sia armato e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi malati o feriti; 2) il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento sia protetto da un picchetto o da sentinelle; 3) il fatto che nella formazione o nello stabilimento siansi rinvenute armi portatili e munizioni ritirate a feriti e non ancora consegnate al servizio competente; 4) il fatto che personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante.
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CAPITOLO III Del personale
Art. 9.
Il personale adibito esclusivamente a raccogliere, a trasportare e curare i feriti e i malati, come pure all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, i cappellani aggregati agli eserciti, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza. Se cadono nelle mani del nemico, non saranno trattati come prigionieri di guerra. I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come infermieri o porta-barella ausiliari per raccogliere , trasportare e curare i feriti e malati, se muniti di documenti d'identità, avranno il beneficio dello stesso regime del personale sanitario permanente , in qua nto siano catturati durante l'esercizio di queste funzioni.
Art. 10. È assimilato al personale indicato nella prima parte dell'art. 9, il personale delle società volontarie di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito alle stesse funzioni, a condizione che esso sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari . Ogni Alta Parte Contraente notificherà all'altra , sia dal tempo di pace, sia all'inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia autorizzato aprestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti.
Art. 11. Una società riconosciuta di un paese neutrale non potrà prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a un belligerante, se non col preventivo consenso del proprio Governo o dello stesso belligerante. Il belligerante che ne abbia accettato il soccorso sarà obbligato, prima di farne uso, di darne comunicazione al nemico .
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Art. 12. Le persone design ate negli articoli 9 , 10 e 11 non potranno essere trattenute se cadono in potere del nemico. Salvo contrario accordo, esse dovranno essere rinviate al belligerante cui appartengono, appena una via sarà aperta al loro ritorno o appena le esigenze militari lo permetteranno. Nell'attesa del rinvio , esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione del nemico, o dovranno preferibilmente essere destin ate alla cura dei feriti e dei malati del belligerante cui appartengono. Partendo, porteranno seco gli effetti, gli istrumenti, le armi ed i mezzi di trasporto di loro proprietà.
Art. 13. I belligeranti assicureranno al personale indicato dagli articoli 9, 10 e 11 , mentre sarà in loro potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che essi corrispondono al personale degli stessi gradi nel proprio esercito. Fin dall'inizio delle ostilità essi stabiliranno accordo circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario.
CAPITOLO IV Degli edifici e del materiale
Art. 14. Le formazioni sanitarie mobili , qualunque siano, conserveranno, se cadono in potere del nemico, il loro materiale, i loro mezzi di trasporto cd il loro personale direttivo. Tuttavia, l'autorità militare competente avrà facoltà di servirsene per la cura dei feriti e dei malati; la restituzione si farà alle condizioni previste per il personale sanitario e, per quanto è possibile, contemporaneamente .
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Art. 16. Gli edifici ed il materiale degli stabilimenti sanitari fissi dell'esercito restano sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso, finché siano necessari ai feriti e ai malati. Tuttavia, i comandanti delle truppe d'operazione potranno disporne, in caso di urgenti necessità militari, dopo di avere, però, assicurata la sorte dei feriti e dei malati che vi sono curati.
Art. 16. Gli edifici delle società di soccorso ammesse al beneficio della Convenzione saranno considerati come proprietà privata. Il materiale di queste società, qualunque sia il luogo ove possa trovarsi , sarà parimenti considerato come proprietà privata. Il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti secondo le leggi e gli usi di guerra non sarà esercitato se non in caso di necessità urgente, e dopo che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati.
CAPITOLO V Dei trasporti sanitari
Art. 17.
I veicoli predisposti per gli sgomberi sanitari che circolino isolatamente od in convogli saranno trattati come le formazioni sanitarie mobili, salve le disposizioni speciali seguenti . Il belligerante che intercetta veicoli di trasporto sanitario, isolati od in convoglio, potrà, se le necessità militari lo esigono, fermarli, scomporre il convoglio, provvedendo, però, ai malati ed ai feriti ch'esso contiene. Non li potrà utilizzare che nel settore nel quale saranno stati intercettati e soltanto per esigenze sanitarie. Compiuta la loro missione locale, i veicoli dovranno essere restituiti nelle condizioni previste dall'art. 14. Il personale militare preposto al trasporto e munito a quest' uopo di regolare mandato , dovrà essere rinviato secondo le condizioni previste
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ARTURO MARCHEGGIANO
dall'art. 12 per il personale sanitario, sotto riserva dell'ultimo capoverso dell'art. 18. Tutti i mezzi di trasporto specialmente organizzati per lo sgombero ed il materiale relativo a questi mezzi di trasporto pertinenti al servizio sanitario dovranno essere restituiti in conformità delle disposizioni del capitolo IV. l mezzi di trasporto militari, che non siano quelli del servizio sanitario, potranno essere catturati coi loro attacchi. Il personale civile e i vari mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno sottoposti alle regole generali del diritto delle genti. Art. 18.
Gli apparecchi aerei utilizzati come mezzi di trasporto sanitario godranno della protezione della Convenzione per tutto il tempo durante il quale saranno esclusivamente riservati allo sgombro dei feriti e dei m alati, al trasporto del personale e del materiale sanitario. Saranno dipinti in bianco e dovranno portare ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 19, a lato dei colori nazio nali, sulle loro facce inferiore o superiore. Salvo speciale ed esplicito permesso, è proibito sorvolare la linea di fuoco e della zona situata davanti i grandi quartieri medici cli selezione , e, in generale, di qualunque territorio nemico o occupato dal nemico. Gli apparecchi sanitari aerei dovranno obbedire a qualunque intimazione cli atterrare. Nel caso cli un atterramento così imposto o accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti ed i malati , come il personale ed il materiale sanitario, compreso l'apparecchio aereo, beneficieranno delle disposizioni della presente Convenzione. Il pilota, i manovratori e gli operatori della telegrafia senza fili (T.S.F.) catturati, dovranno essere restituiti, a condizione che non siano più adibiti, sino a1Ja fine delle ostilità, ad altro che non sia il servizio sanitario. CAPITOLO VI Del segno distintivo
Art. 19. In omaggio alla Svizzera, il segno amidico della Croce Rossa sul
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fondo bianco, formato coll'inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa od il Leone ed il Sole Rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi ai sensi della presente Convenzione.
Art. 20. L'emblema figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio sanitario, col permesso dell'autorità militare competente.
Art. 21. Il personale protetto in virtù dell'articolo 9, capoverso primo, e degli articoli 10 e 11 porterà, fissata al braccio sinistro, una fascia con croce rossa sul fondo bianco, fornita e timbrata dall'autorità militare competente. Il personale indicato all'art. 9, capoversi 1 e 2, sarà provvisto di un certificato d'identità consistente o in una iscrizione sul libretto militare od in un ~ocumento speciale. Le persone indicate negli articoli 10 e 11 che non portano uniforme militare riceveranno dall'autorità militare competente un certificato d'identità, con fotografia, attestante la loro qualità di sanitario. I certificati d'identità dovranno essere uniformi e de11o stesso modello presso ogni esercito. 11 personale sanitario non potrà mai, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né dei certificati d'identità che gli spettano. In caso di perdita avrà il diritto di ottenere i duplicati.
Art. 22.
La bandiera distintiva della Convenzione non potrà essere inalberata che su11e formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch'essa ordina di rispettare , e col consenso dell'autorità militare. Negli stabilimenti fissi, essa dovrà, e, nelle formazioni mobili, essa potrà essere accompagnata
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dalla bandiera nazionale del belligerante a cui appartiene la formazione o lo stabilimento. Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico inalbereranno soltanto la bandiera della Convenzione, finché si troveranno in questa condizione. I belligeranti, in quanto le esigenze militari lo permetteranno, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri, aeree e marittime gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari , allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.
Art. 23. Le form~zioni sanitarie dei paesi neutrali che, in conformità a quanto prescrive l'articolo 11 , fossero state autorizzate a prestare i loro servigi, dovranno inalberare, colla bandiera della Convenzione, la bandie_ra nazionale del belligerante dal quale dipendono . Esse avranno il diritto d'inalberare anche la loro bandiera nazionale per tutto il tempo che presteranno i loro servigi ad un belligerante. Le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo precedente sono loro applicabili.
Art. 24. L 'emblema della Croce Rossa su fondo bianco e le parole Cruce Rossa o Croce di Ginevra non potranno essere adoperate, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per proteggere o designare le formazioni e gli-stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla Convenzione. Lo stesso vale per ciò che concerne gli emblemi indicati dall'art. 19, capoverso secondo, per i paesi che li impiegano. D'altra parte, le società di soccorso volontarie indicate dall'art. 10, potranno usare, in conformità della legislazione nazionale, l'emblema distintivo per la loro attività umanitaria in tempo di pace. In via eccezionale e coll'autorizzazione esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) si potrà far uso dell'emblema della Convenzione, in tempo di pace,
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per segnalare l'ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti ed a malati.
CAPITOLO VII Applicazione ed esecuzione della convenzione
Art. 25 . Le condizioni della presente Convenzione saranno rispettate dalle Alte Parti Contraenti in qualunque circostanza. Nel caso in cui, in tempo di guerra, un belligerante non partecipi alla Convenzione, le sue disposizioni resteranno, ciò non di meno, obbligatorie tra tutti i belligeranti che vi partecipano.
Art. 26. I comandanti in capo degli eserciti belligeranti procederanno , per ciò che riguarda i particolari dell'esecuzione dei precedenti articoli e i casi non previsti, secondo le istruzioni dei loro rispettivi Governi o conformemente ai principi generali della presente Convenzione.
Art. 27. Le Alte Parti Contraenti prenderanno le misure necessarie per istruire le loro truppe, e specialmente il personale protetto, sulle disposizioni della presente Convenzione, e per farle conoscere alle popolaz1om.
CAPITOLO VIII Repressione degli abusi e delle infrazioni
Art. 28. I Governi delle Alte Parti Contraenti, la cui legislazione non fosse
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fin d'ora sufficiente, prenderanno o proporranno alle loro assemblee legislative i provvedimenti necessari per impedire in qualunque tempo: a) l'uso, da parte di privati o di società che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di Croce Rossa o Croce di Ginevra, nonché di qualunque segno e di qualunque denominazione che costituiscano un'imitazione, sia che quest'uso abbia scopo commerciale, sia che ne abbia qualsiasi altro; b) in ragione dell'omaggio reso alla Svizzera coll'adozione dei colori federali invertiti, l'uso da parte di privati o di società degli stessi della Confederazione Svizzera o di segni che ne costituiscano un'imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di tali marchi , sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero. li divieto, previsto sotto la lettera a), di far uso dei segni e delle denominazioni costituenti un'imitazione dell'emblema o della denominazione di Croce Rossa o di Croce di Ginevra, nonché la proibizione prevista sotto la lettera b) di far uso degli stemmi delJa Confederazione
Svizzera o di segni che ne costituiscano un'imitazione, avrà effetto a partire dall'epoca fissata da ogni legislazione e , al più tardi , cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Dall'entrata in vigore della Convenzione non sarà più lecito di assumere un marchio di fabbrica o di commercio contrario a questi divieti .
Art. 29. 1 Governi delle Alte Parti Contraenti prenderanno o proporranno pure alle loro autorità legislative , in caso d'insufficienza delle loro leggi penali, i provvedimenti necessari per reprimere, in tempo di guerra, qualunque atto contrario alle disposizioni della presente Convenzione. Essi si comunicheranno, per mezzo del Consiglio federale svizzero, le disposizioni relative a questa repressione, al più tardi entro cinque anni dalla ratifica della presente Convenzione.
Art. 30.
A richiesta di un belligerante dovrà essere aperta una inchiesta , nel modo da stabilirsi tra le parti interessate, a proposito di qualunque pre-
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tesa violazione della Convenzione; constatata la violazione , i belligeranti le porranno fine e la reprimeranno al più presto possibile.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31. La presente Convenzione, che porterà la data di questo giorno, potrà essere firmata, fino al 1° febbraio 1930, a nome di tutti i paesi rappresentati alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 1° luglio 1929, come pure dei paesi non rappresentati a quella Conferenza che parteciparono alle Convenzioni di Ginevra del 1864 o del 1906.
Art. 32. La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratifiche saranno depositate a Bema. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa dal Consiglio federale svizzero ai Governi di tutti i paesi nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.
Art. 33. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due istrumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte Contraente sei mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica.
Art. 34. La presente Convenzione sostituirà le Convenzioni del 22 agosto 1864 o del 6 luglio 1906 nei rapporti fra le Alte Parti Contraenti.
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Art. 35. A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque paese in nome del quale non sia stata firmata.
Art. 36. Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno pervenute. li Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni ai Governi di tutti i paesi in nome dei quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.
Art. 37. Lo stato di guerra conferirà effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Potenze belligeranti prima o dopo l'inizio delle ostilità. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni delle Potenze in istato di guerra verrà fatta dal Consiglio federale svizzero seguendo la via più rapida.
Art. 38. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo la notifica fatta per scritto al Consiglio federale svizzero. Questo comunicherà immediatamente tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti Contraenti. La denuncia non varrà che per l'Alta Parte Contraente che l'avrà notificata. Questa denuncia non produrrà, inoltre, i suoi effetti durante una guerra nella quale fosse implicata la Potenza denunciante. In tal caso, la presente Convenzione continuerà a produrre i suoi effetti, oltre il termine di un anno, fino alla conclusione della pace.
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Art. 39.
Un esemplare, certificato conforme, della presente Convenzione sarà depositato negli archivi della Società delle Nazioni a cura del Consiglio federale svizzero. Parimenti, le ratifiche, adesioni e denuncie saranno dallo stesso comunicate alla Società delle Nazioni.
ALLEGATON. 7 Dalla «Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie delle Forze Armate nelle colonie negli anni 1935-1936», del Ministero della Guerra (Direzione Generale della Sanità Militare) edita nel 1939 in Roma, dal Poligrafico dello Stato. I dati sono relativi alla campagna 1935-1936 in Africa orientale Italiana e comprendono le seguenti tabelle : - n. 1: Forza media giornaliera presente nei mesi c negli anni 1935 e 1936. - n. 2: Forze medie giornaliere presenti per mesi e periodi dall'ottobre al maggio 1936. - n. 20: Lesioni di guerra negli anni 1935 e 1936. - n. 21: Mortalità per mesi. - n . 22: Mortalità secondo le cause di morte.
Tabella 1 Forza media giornaliera presente nei mesi e negli anni 1935 e 1936 ANNO E ZONA
Gennaio Febbr.
Marzo
Aprile
Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.
Anno
Ufficiali 646 340
682 636
2.004 1.313
2.672 1.475
4.205 1.605
5.365 1.651
6.925 1.726
8.428 1.796
9.232 1.090
3.710
5.235
5.789
6.970
8.576
10.154
11.028
4.800
10.111 3.121
10.166 1.860
9.368 2.020
9.779 2.074
9.116 1.860
8.891 1.699
9.933 2.647
12.026
11.388
11.853
10.976
10.590
12.580
96.879 128.323 178.828 209.163 22.312 22.690 27.724 27.756
68.915 13.597
3.760 1.584
1935
[
Eritrea ..... Somalia .... TOTALE
449
613
986
1.180
2.640
3.985
1936
I
Eritrea . . . .. Somalia . . ..
10.275 2.718
10.485 2.949
10.886 2.962
10.213 3.455
10.199 3.526
9.705 3.522
TOTALE
12.993
13.434
13.848
13.668
13.725
13.227
13.232
235 2 14
370 243
Sottufficiali e militari di truppa metropolitani 1935 '
[
Eritrea ..... Somalia ... . TOTALE
1936
[
Eritrea .... . Somalia .... TOTALE
407 569
4.210 627
4 .538 1.059
13.781 2.237
23.439 2.211
40.063 16.944
59.137 17 .610
68.213 2 1.423
16.018 25.650 57.007 76 .747 89.636 119.191 151.013 206.552 236.919 82.512 247.191 236.080 225 .934 207.267 185.765 188.374 166.035 163.467 212.831 232.324 222.046 218.119 241.372 976
4.837
5.597
270.555 287.963 289.982 287.474 304. 108 291.795 277 .704 238.811 217 .981 220.981 196.066 187.482 255.891
Militari indigeni 1935
1936
l [
51.178 27.331
51. 160 27.985
53.296 28.575
51.494 29.51 l
47.546 30.409
53.425 30.516
42.616 23.687
72 .624
78 .509
79.145
81.87 1
81.005
77 .955
83.941
66.303
63.879 17.946
66.472 18.784
75.081 19.330
63.771 20.170
57.627 29.935
81.825
85.256
94.411
83.941
87.562
Eritrea ..... Somalia ....
10.795 7.000
22.192 11.852
46.129 18.838
38.378 21.250
38.730 25.41 8
47.063 25.561
TOTALE
17.795
34.044
64.967
59.628
64.148
Eritrea ... . . Somalia ... .
53.609 34.795
50.282 40.019
49.911 38.569
49.647 38.811
48.125 38.008
48.003 38.379
57.572 1 65 .169 36.481 1 17.933
TOTALE
88.404
90.301
88.480
88.458
86. 133
86.382
94.053
83.102
Tabella 2 Forza media giornaliera presente per mesi e periodo dall'ottobre 1935 al maggio 1936 ZONA
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Periodo ott. 1935 mag. 1936
Ufficiali Eritrea Somalia
... ... .. .... ..... ......
6.925
8.428
9.232
10.275
10.485
10.886
10.213
10.199
9.580
1.651
1.726
1.796
2.718
2.949
2.962
3.455
3.526
2,598
TOTALE
8.576
10.154
11.028
12.993
13.434
13.848
13.668
13.725
12.178
Sottufficiali e militari di truppa metropolitani
>
i .....
..........
128.323
178.828
209.163
222.046
238.119
241.372
232.324
247.191
212.171
Somalia ...........
22.690
27.724
27.756
48.509
49.844
48.610
55. 150
56.917
42.150
TOTALE
151.013
206.552
236.919
270.555
287.963
289.982
287.484
304.108
254.321
Eritrea
.,
Militari indigeni Eritrea .... . ... .. ..
I Somalia
51.494
47.546
53.425
53.609
50.282
49.911
49.647
48.125
50.505
...........
29.511
30.409
30.516
34.795
40.019
38.569
38.811
38.008
35.080
TOTALE
81.005
77 .955
83.941
88.404
90.301
88.480
88.458
86.133
85.585
Tabella 20 Lesioni di guerra negli anni 1935 e 1936
(a = cifre assolute - b = cifre proporzionali a 1000 della forza media presente)
1935
1936
73
33
298
331
26,07
19,53
6,88
23,69
19,04
3
36
39
22
190
212
12,68
2, 75
13,60
10,44
4,58
15,10
12,20
67,25
67,05
75,00
52,17
53,42
66,67
63,76
64,05
89,47
92,86
92,49
100,00
91,67
92,67
90,91
92,63
92,45
10,53
7,14
7,51
8,33
7,69
9,09
7,37
7,55
114
2298
2412
6
332
338
120
2630
2750
1,65
10,80
8,56
0, 44
7,71
5,97
1,45
10,28
8,13
83
1123
1206
3
110
113
86
1233
1319
1,20
5,28
4,28
0,22
2,55
1,99
1,04
4,82
3,90
Letalità (% feriti) .. . .... .. .
72,81
48,87
50,00
50,00
33,13
33,43
71,67
46,88
47,96
{ sul campo .... .
95,18
83,88
84,66
100,00
89,09
89,38
95,35
84,35
85,06
in unità sanitarie
4,82
16,12
15,34
10,91
19,62
4,65
15,65
14,94
1936
29
229
258
4
69
7,82
23,05
18,91
3,67
19
154
173
5,12
15,50
Letalità (D'fo feriti) ........ . .
65,52
Percent.
[ sul campo .... . in unità sanitarie
Morti .. { : Ufficiali
dei morti
Feriti ..
Sottufficiali o militari di truppa
{ ab
Morti .. { :
Percent. dei morti
1935-36
1936
1935
Feriti ..
I
AFRICA ORIENTALE
SOMALIA
ERITREA 1935
-
1935-36
1935-36
:
828
2025
2853
97
1814
1911
925
3839
4704
19,43
31,14
28.46
4,10
60,60
35,64
13,95
43,84
30,96
313
538
851
19
587
606
332
1125
1457
7,34
9,34
8,49
0, 80
19,61
11,30
5,01
12,85
9,47
Letalità (OJo feriti) ......... .
37,80
26,57
29,83
19,59
32,36
31, 71
35,89
29,30
38,58
Percent. { sul campo · · · · · dei mo r ti in unità sanitarie
95 ,53
87,17
90,25
63,16
88,93
88,12
93,67
88,09
89,36
4,47
12,83
9,75
36,84
11,07
11,88
6,33
11,91
10,64
971
4552
5523
107
2215
2322
1078
6767
7845
8,43
16,23
13,96
2,79
29,28
20,37
7,02
19,01
15,39
415
1815
2230
25
733
758
440
2548
2988
3,60
6,47
5,64
0,65
9,69
6,65
2,86
7,/6
5,86
Letalità ( OJo feriti) ......... .
42,74
39,87
40,38
23,36
33,09
32,64
40,82
37,65
38,09
Pe.rcent .. { sul campo .. .. .
95,18
85,62
87,40
72,00
89,09
88,52
93,86
86,62
87,68
4,82
14,38
12,60
28,00
10,91
11,48
6,14
13,38
12,32
Feriti ..
[
Morti .. { : Indigeni
Feriti ..
{ ab
Morti . . [ : Totale
dei morti
in unità sanitarie
Malattie simulate, malattie e lesioni provocate. - A dimostrazione, anche se superflua, dello spirito che animava le nostre truppe, basta segnalare il numero di coloro, che simularono malattie o si provocarono malattie o lesioni: 28, dei quali 7 militari di truppa metropolitani e 21 indigeni. E per alcuni mancò la prova certa.
Tabella 21 Mortalità per mesi (a = cifre assolute - b = cifre proporzionali a 100.000 della forza media giornaliera presente)
MESI 1 - - ~ - ~ - - - . - - - ~ - ~ - - , - - - . - - - - , - - ~ - - , - - - . - ---I Anno Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
QUALIFICA DEI MILITARI CAUSE DI MORTE
Anno 1935 Malattie . . . . . . . . . . . . . . . . { : Metropolitani
Infortuni, omicidi e suicidi [ : Lesioni di guerra . . . . . . . . TOTALE ...
Malattie . . . . . . . . . . . . . . . . Indigeni
1 2,3
20
3 1,5 2
3 0, 6 5
7
19
20
0,8
1,0
0,8
6
18
19
17
13
1,0
/,O
0,7
1,0
0,7
0,6
0,3
25 0,8
0,5
l
~ ab
1,3
0,3
64
181
459
1,5
1,5
1,4
0,9
0,7
1,0
2,4
1,4
88 3,8
3,5
4,8
5 0,2
41 0,2
332
2,5
1,6
38
75
137
105
128
120
121
117
79
68
6,9-. 3 0,5
7,9 2 0,2
6,8
5,9
6,4
5,0
4,8
2
1
0, 1
3,2 5 0,2
2,7 5
0,1
5 0,3
5,5 3
TOTALE GENERALE . • .
[ ab
139
106
6,9
5,9
42
77
144
114
7,0
7,0
6,5
4,9
108
0,1
2,3
77
0,4
98
36
b
8,1
126
0,1 13
41 7,4
19 0,2
33
8
{ ab
19 0,3 7
42
5
3
0,1
0,1
Lesioni di guerra . . ..... . { ab TOTALE .•.
225 0,7
64
39
1
Infortuni, omicidi e suicidi { ab
0,8
38 0,6
37 2, 0
a
l l:
25 0,5 8 0,2 3
133 6,7 146 5, 1
123
121
120
5,6
5,0
4,9
160
160
162
84 3,4 117
4,0
3,2
3,0
1,9
0,2
7
0,3
92 1.168
19
26
287
0,8
1,1
/1,0
1,4
92
121
384
1.541
3,7
5,2
14,8
6,4
128
185
1,7
2,1
565 5,5
2.000 3,6
Anno 1936 Malattie ..... . .. . . . . . . . . Metropolitani
Infortuni, omicidi e suicidi Lesioni di guerra . . ..... . TOTALE .••
I I I
a
b
a b
ab
{ ab
Malattie . . . . . . . . . . . . . . . . { :
Indigeni
Infortuni, omicidi e suicidi { ab a
Lesioni di guerra .. . .... . { b a
TOTALE . . .
TOTALE GENERALE .•.
[b { ab
50 0,6 28 0,3
66 0,8
32
39
25
0,4
0,4
0,3
247 2,5 27 0,3
349 4,0 527
226 2,4 392 4,2
95 1,1 293 3,2
60
25
4,9
469 5,4 567 6,5
0,6 334 3,4
0,3 250 2,7
61 2, 3
88 3,3
75 2,9
127 1,3
173 1,9
194 2, 1 31 0,3
137 1,5 35 0,4 96 1,1 268 3, 0
92
106
113
3,4 3
4,0
4,1
7
8
8
6
2
0,1
0,3 32
0,3 228
0,3 309
0,2
0,1
82 2,8 5 0,2
1,2 145 5,5
8,3 349 12,7
ll,6 378 14,2
712
741
671
6,3
6,1
5, 7
79 3,0 173 6,5 507 4,0
19 0,7 96 3, 7 346 2,8
72 2,5 159 3,3 427 3, 6
155 5, 7
250 9,1 677 5,9
111
1,4 15 0,2
88 1,3 20 0,3
91 1,3 15 0,2
23
80 1,3
25 0,4
16
50 1.414 0,8 1,4 32 324 0,5 0,3 7 1.423 0,1 1,4 89 3.161 1,2 3,2
Il 0,1 137
0,3
46 0,6
131
152
0,3 121
1,8
1,9
2,1
1,9
87 3,4 5
71 2,9
92 3,2
0,2 47
88 3,3 3 0,1 105
1,9
4,0
122 5,0
196
0,3 102 3, 6 223
206 5.403
2,5
2,4
4
0,2 63 2,4 155 6,0 292
253
7,4 348
2,9
2,7
3,5
2
0,1
8
1.055 3,3 962 0,3 0,2 8 1.125 0,3 3,5
100
3,9
117
2.242
4,5
7,0 4, 1
Nella tabella 22, che segue, il numero totale dei morti, distintamente per metropolitani e per gl'indigeni, è ripartito secondo le singole cause o gruppi di cause, che le determinarono: seguono le cifre proporzionlitli relative a ciascuna causa per 100 morti in totale, quelle per 10.000 della forza media presente e le corrispondenti che si sono avute per le truppe di R. esercito nel territorio nel 1935 e nel quinquennio (medie) 1931-1935.
74
ARTURO MARCHEGGIANO
Mortalità secondo Morti per ciascuna causa su 100 morti in totale
Morti in cifre assolute CAUSE DI MORTE Indigeni
Infezione tifoidea ..... .......... Malattie esantematiche .. ........ . Influenza ....................... Febbre da malatia e cachessia palustre .. ............. ........ . .. Reumatismo articolart: acuto ..... Tubercolosi ................ .. ... Meningite cerebro-spinale epidemica Febbri ricorrenti ... ······· ··· ... Dissenteria ········· ··· ······ ... Altre malattie infellive e parassitarie Tumori ........................ Altre malattie generali .... ....... Morti improvvise o per causa ignota Malattie del sistema nervoso ... ... Malattie degli organi dei sensi .... Malattie dell'apparato respiratorio Malattie dell'apparato circolatorio . Malattie dello stomaco e dell'intestino ········ ·············· ·Malattie del fegato . . · · · · ····· ... Altre malattie dell'apparato digerente . ···················· ... Malattie dell'apparato urinario .... Malattie della pelle ... ........... Malattie delle ossa e degli organi della locomozione .................. Infortuni ·········· · ··· · ····· . .. Omicidi .... .. ... ... .... .. . ..... Suicidi .................. . .... .. Lesioni di guerra ... ... ..........
Metropolitani
Totale
Indigeni
68
7
427 11 75
260
82
342
6,9
2,3
5
10
15
01
0,3
122 146 43 19 94 4 14 60 31 I
63 4
185 150 43 36 190 14 29 145 60 5 1.393
5 Il
1.046
83
422
-
17 96 IO
15 85 29 4 347 32
0,1 0,3 1,8
Metropolitani
11,7
-
0,2
Totale
5,8 0,1 1,0
115
3,2 3,9 1,1 0,5 2,5 0,1 0,4 1,6 0,8 .. 27,7 2,2
0,5 2,6 0,3 0,4 2,3 0,8 0,1 9,6 0,9
4,6 0,2 2,5 2,0 0,6 0,5 2,6 0,2 0,4 2,0 0,8 0,1 18,8 1,5
1,7 0,1
-
36
205 20
310 56
2,8 1,0
5,7 0,5
4,2 0,7
27 23
46 125
19
20
73 148 39
0,7 0,6 0,5
1,3 3,5 0 ,5
1,0 2,0 0,5
..
..
1.457
l 498 4 51 2.988
..
407 3 40 1.531
2,4 .. 0,3 38,5
11,2 0,1 1,1 42,3
6,7 0,1 0,7 40,4
P er malattie ......... ........... Per infortuni, omicidi e suicidi .... Per lesioni di guerra ............ .
2.223 103 1.457
1.639 450 1.531
3.862 553 1.988
58,8 2,7 38,5
45,3 12,4 42,3
52,1 7,5 40,4
TOTALE ...
3.783
3.620
7.403
100,0
100,0
100,0
105
1 91 1 li
-
RIEPILOGO:
75
ALLEGATO 7
Tabella 22 Il- nmse
di morte Morti per 10.000 della forza media Nella Madrepatria (Regio Esercito)
Nell'Africa Orientale
Metropolitani
Indigeni 1935
1936
Medie del biennio
1935
1936
14,56
0,15 1,21 I0,11
0,46 0,34 0,12
0,30 0,78 5,11
3,55
14, 18 0,30 7,99 17,80 1,66 1,96 3,32 0,45 0,90 4,98 1,21 0,15 9 1,25 3,92
18,96 0,34 7,88 3,20 3,65 0,69 8,22 0,12 0,91 3,08 2,63 50,36 6,51
16,57 0,32 7,93 10,50 2,66 1,33 5,77 0,29 0,91 4,03 1,92 0,08 70,80 5,21
7,00 2,26
6,62 2,40
1,81 1,21 2,26
Medie del biennio
1935
Medie del quinquennio 1931-1935
1,90 0,29 1,94 0,25 0,13
-
-
-
0,35
0,15
0,25
1,87 0,31 0,24
1,37 0,57
2,61 0,19 1,71 0,15
1,99 0,38 1,83 0,80
0,17 0,64 4.39 0,33
1,95
-
-
9,5
-
0,23 2,75 0,80 0,23 4,24 0,69
0,45 3,05 0,37 0,48 2,27 0,82 0,08 11,SS 0,07
0,51 2,32 0,19 0,36 2,51 0,81 0,16 7,80 0,83
} }
6,85 2,33
2,75 0,69
6,74 0,52
4,74 0,61
1,71 1,71 0,46
1,76 1,46 1,36
1,60 1,37 0,46
1,19 4, 21 0,60
1,39 2,79 0,53
I
0,45 50,07
0, 12 6,05 0,12 0,91 128,48
0,06 5,80 0,06 0,68 89,28
13,40 0,11 0,92 12,37
10,80 0,08 1,19 53,00
12,10 0,10 1,10 32,68
176,17 6,18 50,07
120.48 7,08 128,48
48,33 6,63 89,28
25,77 14,43 12,37
52,67 12,07 53,00
39,22 13,30 32,68
20,48 6,67
232,42
256,05
244,24
52,57
117,74
85,20
27,15
5,73
-
-
0,57 1,60
-
-
-
?,??
-
1,22
0,55 0,78 0,62 0,74 0,57 5,41 0,47
}
1,27 0,80 0,32 6,11 0,18
2 ,52
2,63
0,52 0,33
0,52 0,31
0,02 4,77 0,10 1,80
0,06 4,19 0,28 1,60
-
21,11 6,02
30.16
ALLEGATO N. 8 Raccolta di pubblicazione tecnico-scientifiche della scuola d'applicazione di sanità militare diretta dal generale medico prof. Alfredo Germino SERVIZIOSANITAR IOMlLITARE IN GUERRA
dalle lezioni del ten. colonnello medico prof. Edoardo Lampis insegnante titolare
Anno accademico 1942-XX
ALLEGATO 8
79
INDICE-SOMMARIO Pag.
Nota.................................................................................. Premessa....... . ..... .......... ...... .............. .... .. .. .. .... . .. ........ ........ .
5 7
Parte I
Mobilitazione del R. esercito Preordinamento delle operazioni di mobilitazione
12
Piano di mobilitazione (p. 12). - Progetto di mobilitazione (p. 13). - Documenti di mobilitazione (p. 13). Mobilitazione della sanità militare . .... ......... ... .. .. .. ......... ...........
14
Personale (p. 14). - Dotazioni (p. 15). - Mezzi di trasporto (p. 15). - Progetti di mobilitazione della sanità (p . 16). Operazioni per l'entrata in guerra . . .... . ... . .... .. . . . . . . .... .. . . ... . . . .. . .. . .
17
a) Mobilitazione delle forze (p. 17). -b) Formazione e completamento delle unità d'armi e servizi (p. 17). - e) Zona di copertura (p. 18). - d) Comando delle forze armate (p. 18). - e) Ripartizione del territorio nazionale (p. 19).
Parte II Servizi dell'esercito in guerra
Servizi territoriali (p. 23). - Servizi di campagna (p. 23). - Servizi per operazioni nel territorio (p. 24). - Servizi per operazioni oltremare (p. 24). - Servizi di campagna e compiti (p. 25). - Organi coordinatori (p. 27). - Organi direttivi (p. 28). - Organi esecutivi (p. 28). Parte III Ordinamento e funzioni del servizio sanitario
Compiti del servizio sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
80
I
ARTURO MARCHEfiGIANO
- Raccolta, primo soccorso, sgombero, ricovero, cura e ricupero dei feriti, malati ed eventuali gassati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
In una guerra caratterizzata soprattutto dal movimento (p. 35). In una guerra che assuma un andamento particolarmente accelerato a risoluzione rapida e decisiva (p. 36). -In una guerra che vada acquistando ed acquisti carattere di prolungata stabilità (p. 36). Il
- Applicazione delle norme d'igiene e di profilassi per preservare
le truppe operanti dalle malattie infettive, impedendo soprattutto la manifestazione e il diffondersi di epidemie . . . . . . . . . . . . . . .
37
III - Riconoscimento dei morti, sorveglianza delle tumulazioni e risanamento dei campi di battaglia ................................... .. .
39
IV - Rifornimento e ricupero del materiale sanitario ..... ............ .
40
Composizione ed attribuzioni degli organi direttivi sanitari .. ....... .. .
41
Direzione generale di sanità
42
Direzione di sanità d'armata
44
Direzione di sanità di corpo d 'annata ..... . .......................... .. ..... .
47
Ufficio di sanità di divisione ........ .. ...... .. .... ... .......................... .
50
ln stazione (p. 51). -
In movimento (p. 52). - In combattimento
(p. 53). Dirigente il S. S. presso il reggimento alpino
55
Dirigente il S. S. dei vari reggimenti di truppa ...... .. ...... ........ ...... .
55
Composizione ed attribuzioni d egli organi esecutivi sanitari
56
Parte IV
Servizio sanitario nella zona dei corpi d'armata Caratteristiche del S. S. di prima linea . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . .. .. . .
64
Nell'ambito della divisione (p. 64). - Nell'ambito del corpo d' armata (p. 65).
Servizio sanitario dei corpi e reparti di truppa Personale sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
ALLEGATO 8
81
Ufficiali medici (p. 67). -Aiutanti di sanità (p. 68). - Portaferiti (p. 68). - Dipendenze (p. 68). Dotazioni sanitarie .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . . .. . .
69
Dotazioni di battaglione di fanteria (p. 69). - Dotazioni di compagnia alpina (p. 70). - Dotazioni di comando reggimentale (p. 71). Nel periodo di mobilitazione .. ... ..... ... .. .. .... ... .. .. ......... .... .. .. .. ... .
72
a) Vigilanza igienica (p. 72). - h) Accertamento idoneità (p. 72). -e) Verifica dotazioni sanitarie e consegne (p. 73). - d) Bracciale di neutralità (p. 73). - e) Vaccinazione dei richiamati (p. 74). - j) Esercitazioni dimostrative (p . 74). Tn movimento .. .......... . ....... . ................ ............. .. ..... ..... ...... .
74
Trasporto in ferrovia (p. 74). - In marcia (p. 74) . - a) Dotazioni al seguito (p . 74) . - h) Mezzi di locomozione per i medici (p. 75). - e) Dislocazione dei medici nelle colonne (p. 76). -d) Autoambulanze al seguito (p. 76) . - d) Autoambulanze al seguito (p. 76). - e) Vigilanza igienica della marcia (p. 77). - f) Visita e soccorso dei malati (p. 77). - g) ln caso di attacco aereo (p. 79).
In stazione .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. . .. . ..
79
Impianto posti di medicazione (p . 79). - Visita medica (p. 80). Vigilanza igienica (p. 81). - Impianto infermerie temporanee (p. 81 ). In combattimento .... .. .... ... ........................ ... ... ..... .... ... ..........
83
Marcia al nemico (p. 83). - Direttive del dirigente il S. S. (p. 83). Impianto dei posti di medicazione .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .
84
Requisiti del posto di medicazione (p. 84). -Tempo di impianto (p. 85). -Attività del dirigente il S. S. (p. 85). - Medici non impegnati (p. 86). - Uso dei segni di neutralità (p. 87). Raccolta e trasporto dei feriti dalle linee di fuoco ai posti di medicazione .. .. . ... .... ..... ..... .... ............... ........................... .... . . ... ....
87
82
ARTURO MARCHEUGJANO
Compiti dei portaferiti (p. 87). -Nidi di feriti (p. 88). - Feriti tra le linee contrapposte (p. 88). - Rifornimento dei portaferiti (p. 89). - Regolazione del deflusso dei feriti (p. 89). - Modalità di trasporto dei feriti (p. 90). - Modalità di trasporto dei gassati (p. 91). Funzionamento dei posti di medicazione
92
Sistemazione del posto di medicazione (p. 92). -Approntamento del materiale (p. 92). - Ripartizione delle mansioni (p. 93). Compiti dei p. di medicazione (p. 93). - Primo soccorso dei feriti (p. 94). -Attività chirurgica nei p. di medicazione (p. 97) . - Primo soccorso dei gassati (p. 98). Sgombero dei posti di medicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Sgombero dei feriti (p. 100). - Dati generici sui feriti da sgomberare (p. 102). -Sgombero dei gassati (p. 102). - Dati generici sui gassati da sgomberare (p. 102). - I moribondi (p. 103). Visita medica dei malati . .. .. ... ............... .... ........ .. . . . . . .. ... ..........
103
Decisioni del medico (p. 104). - Simulatori, autolesionisti , ecc. (p. 104). - Dati generici sulla morbilità (p. 105). Modalità di servizio nelle avanzate e ripiegamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
Avanzata dei reparti (p. 106). - Ripiegamento dei reparti (p. 107). - In caso di cattura (p. 107). Vigilanza igienica delle truppe di prima linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
Alloggiamenti temporanei (p. 108). -Alimentazione (p. 109). Vestiario (p. 110). - Pulizia della persona (p . 1Hl) . - Profilassi delle malattie infettive (p. 111). - Profilassi antimalarica p. 112). - Profilassi contro le malattie celtiche (p. 113). - Profilassi contro i congelamenti (p. 113). Prelevamento materiale sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalità (p. 115). - Valutazione del fabbisogno (p. 116). Reintegrazione materiali non di consumo (p. 116). - Prelevamenti a tergo delle sezioni di sanità (p. 117).
115
ALLEGATO 8
Documenti di statistica sanitaria e di funzionamento ................... .
83
117
Importanza della statistica (p. 117). - Documenti (p. 118). Il S. S. presso le truppe da montagna . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
In movimento (p. 120). -In stazione (p. 121). -In combattimento (p. 122). - Sgombero dei feriti (p. 122). -Trasporto feriti gravi (p. 123). Il S. S. presso le truppe motorizzate e meccanizzate
124
In movimento (p. 125). - In stazione (p. 126). - In combattimento (p. 126). Sr. zioni di _çanità (Sz. ,ça_)
Definizione (p. 129). -Assegnazione (p. 129). - Dipendenze (p. 129). - Tipi di sezione di sanità (p. 130). Sezioni di sanità per divisione di fanteria normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . ..
131
Comando ..................................................... ... ... . .. .. ...... ... ..
131
Reparto carreggiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
Personale (p. 132). - Dotazioni (p. 132). - Drappello treno (p. 134). - Caratteristiche di marcia (p. 134). Reparto someggiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Personale (p. 134). - Dotazioni (p. 135).- Drappello salmerie (p. 135). - Caratteristiche di marcia (p. 135). Reparto portaferiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Personale (p. 136). - Dotazioni (p. 136). - Drappello salmerie (p. 136). -Caratteristiche di marcia (p. 136). Caratteristiche di impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
84
ARTURO MARCHEGGIANO
Trasporto delle dotazioni (p. 138). - Ripartizione dei materiali in colli (p. 138). -Specchio di caricamento (p. 139). - Ordinamento della sezione in reparti (p. 139). Nel periodo di mobilitazione.... ....... ........................................
140
Fase di formazione (p. 140). - Compiti del comandante (p. 140). In zona di radunata...................................... ........... ..............
142
In movimento....................................................... .. .............
142
Scaglionamento degli elementi della sezione (p. 142). - Compiti (p. 143). In stazione .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Compiti (p. 144). - Posti di raccolta (p. 144). fermeria temporanea (p. 145).
144
Impianto di in-
In combattilnento . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . .
145
Dislocazione ed impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
Requisiti circa l'ubicazione (p. 147). -Approntamento dei reparti (p. ·148). - Previggenze del comando (p. 149). - Assegnazione di funzioni al personale (p. 150). Sgombero dei posti di medicazione.......................... ... .......... ....
151
Dati generici sugli sgomberandi dai p. di medicazione (p. 151). Modalità dello sgombero (p. 154). - Sgombero con barelle (p. 154). - Sgombero a catena (p. 155). - Posti di cambio (p. 155). - Portaferiti ausiliari (p. 157). - Altri mezzi di sgombero (p. 157). - Posto avanzato (p. 159). Completamento del primo soccorso .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .
159
Attività chirurgica (p. 159). - Completamento primo soccorso feriti (p. 160). - Completamento primo soccorso gassati (p. 162). Completamento soccorso malati (p. 162). Smistamento ............................... ... .................... .. .... .. ..... ....
162
ALLEGATO 8
Smistamento feriti (p. 163). Smistamenti malati (p. 166).
85
Smistamento gassati (p. 165). -
Sgombero della sezione di sanità .. .................. .... .. .. .. .. .. .... .... ....
166
Direttive circa lo sgombero delle sezioni s. (p. 167). - Grafico «sgomberi e ospedalizzazione» (p. 168-169). -Classificazione degli sgomberandi dalla sezione s. (p. 170). - Dati generici sugli sgomberandi dalla sezione s. (p. 171). - Computo sui mezzi di sgombero (p.172). -Disponibilità di mezzi (p. 173). -Sgomberi in montagna (p. 174). - Sgomberi diretti in territorio (p. 175). Difficoltà nello smistamento durante battaglie manovrate (p. 175). Formazione dei convogli . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalità (p. 176). 176).
176
Compiti del comandante di convoglio (p.
Rinvio al corpo o ricovero in sezione
177
Modalità di servizio nelle avanzate e ripiegamenti .... ... ............... .
178
In caso di avanzata (p. 178). -
In caso di ripiegamento (p. 178).
Rifornimento materiale sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179
Documenti di statistica sanitaria e di funzionamento interno . . . . . . . . . .
180
Sezione di sanità per la divisione di fanteria autotrasportabile . . . . . . . .
184
Costituzione (p. 184). - Caratteristiche (p. 185). - Tn movimento (p. 185). - ln combattimento (p. 186). Sezione di sanità per divisione di fanteria da montagna
187
Costituzione (p. 187). -Caratteristiche (p. 187). - In movimento (p. 187). - In combattimento (p. 188). Sezioni di sanità per truppe alpine .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . Costituzione della sezione per divisione alpina (p. 189). - Costituzione della sezione per reggimento alpino (p. 190). - Caratteristiche (p. 190). - Impiego (p. 191). - Dislocazione (p. 192). Posto di sosta (p. 192). - Sistemazione invernale (p. 193). - Rifornimento materiali (p. 194).
189
86
ARTURO MARCHEGGIANO
Sezione di sanità per divisione motorizzata. .. .... .. ...................... . .
194
Costituzione (p. 194). - Caratteristiche (p. 195). - In movimento (p. 196). - In combattimento (p. 196). Sezione di sanità per divisione corazzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
197
Costituzione (p. 197). - Caratteristiche (p. 199). - In movimento (p. 199). -In combattimento (p. 199). Norme d'impiego comuni alle sezioni sanitarie delle divisioni speciali
201
Sezione di sanità per divisione aviotrasportabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
Sezione di sanità per divisione paracadusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
Sezione di sanità per corpo d'armata normale . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . ..
203
Costituzione (p. 203). - Caratteristiche (p. 204). 205).
Impiego (p.
Centri di smistamento (C. sm.)
207
Infermerie temporanee (inf t.) .. ........... ..... ..... .. ....... . .... ......... ...
209
Scopi (p. 209). 210).
Dipendenza (p. 209). -
Funzionamento (p.
Ospedali da campo (O. c.)......................................................
211
Definizione (p. 211). -Assegnazione (p. 211). - Dipendenza (p. 212). Costituzione
212
Personale (p. 212). - ~otazioni (p. 213). Nel periodo di mobilitazione .. .. .. . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .
215
In movimenti ed in stazione . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .
216
In zona di frontiera .... ... ........... ....... ............... ... . . ..... ..... .. ... . ..
217
87
ALLEGATO 8
Compiti particolari (p. 217). -Dislocazione (p. 218). -Requisiti circa l'ubicazione (p. 219). -Approntamento (p. 219). -Accantonamento (p. 220). - Potenzialità posti-letto (p. 221). - Ripartizione posti-letto (p. 223). - Ordinamento interno (p. 224). Sgombero degli O. c. (p. 225). - Degenti non trasferibili (p. 227). - In caso di avanzata (p. 227). -In caso di ripiegamento (p. 227). Rifornimento materiale sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Documento di statistica sanitaria e di funzionamento interno . . . . . . . . .
229
Documenti (p. 229). - Dichiarazione sulla presunta dipendenza da causa di servizio (p. 230). Ospedali da campo decentrati alle divisioni di fanteria normali ... .. ..
231
Ospedali da campo assegnati alle unità alpin~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
Dipendenza (p. 232). - Dotazioni (p. 233). - impiego (p. 233). - Dislocazione (p. 233). - Ospedalizzazione e sgomberi (p. 234). Ospedali da campo assegnati alle divisioni motorizzate, corazzate e autotrasportabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235
Costituzione (p. 236). - Impiego (p. 236). - Ospedalizzazione e sgomberi (p. 237).
Unità sanitarie speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
Nuclei chirurgici (n. eh.) . ........ .. ... .. .... ........ .... ..... ...... .. .. .... ... ..
239
Personale (p. 239). - Dotazioni (p. 239). - Approntamento (p. 240). - Impiego (p. 240). - Dislocazione (p. 241). - Abbinamento del n. eh. con l'O. c. (p. 241). Ambulanze radiologiche (a. rd.) .... .. ... ... .. .... .. .. . . .. ..... .. . .. .... ... ...
242
Personale (p. 242). - Dotazioni (p. 243). - Funzionamento (p. 243). Ambulanze odontoiatriche (a. od.) Personale (p. 244). - Dotazioni (p. 244). 244).
244
Funzionamento (p.
88
ARTURO MARCHEGGIANO
Sezioni di Autoambulanze (sam.) ...................... ..... ......... ........ Assegnazione (p. 245). - Personale (p. 246). 246). - Impiego (p. 246).
245
Dotazioni (p.
Sezione bonifica gassati (Sz. b. g.)............................................
249
Personale (p. 249). - Dotazioni (p. 249). - Caratteristiche dell'autobagno (p. 250). - Impiego (p. 250) . - Funzionamento (p. 251). -Smistamento dei bonificati (p. 252). - Bonifica del materiale (p. 252). Parte V
Servizio sanitario nella zona delle armate
Caratteristiche del S. S. di seconda linea ...... .. .. . . . .. . . . . ... ...... ... ..... Ospedali da campo (nella zona delle armate) .... .. ..... ..... ..... .... . .. ..
258 260
Impiego (p. 261 ). - Dislocazione (p. 261). -Approntamento (p. 262). - Potenzialità posti-letto (p. 263). - Specializzazione (p. 263). Ospedali di riserva (O. r.)
264
Sgomberi degli ospedali da campo e degli ospedali di riserva nella zona delle armate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
Norme di sgombero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266
Mezzi di sgombero ........ .. ... .......... ... .. ......... .......... .... ... ...... .. .
267
Infermerie temporanee di sgombero (p. 267). - Posti di soccorso (p. 268). -Treni ospedale (p. 268). - Treni sanitari improvvisati (p. 271). - Ambulanze marittime e lacustri (p. 271). - Ambulanze fluviali e lagunari (p. 272). -Trasporti per via aerea (p. 272). Organi per il ricupero dei militari guariti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Convalescenziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
Definizione (p. 275). - Dislocazione (p. 275) . - Personale (p. 275). - Materiale (p. 275). - Funzionamento (p. 275).
89
ALLEGATO 8
Commissioni medico-legali d'armata
276 276
Centri di raccolta Parte VI
Servizio di igiene e di profilassi
Organi direttivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
Direzione generale di sanità (p. 281). - Direzione di sanità ,.l'armata (p. 282). - Gli altri organi direttivi (p. 283) . Laboratori chimici batteriologici tossicologici (L. kbt.) Personale (p. 284) . - Dotazioni (p. 284). 284). - Compiti (p. 284).
Dislocazione (p.
Laboratori chimici da campo (Lk.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personale (p. 285). - Dotazioni (p. 285). 285). - Compiti (p. 286).
284
285
Dislocazione (p.
Sezioni di disinfezione (Sz. d.)
286
Personale (p. 286). -Dotazioni (p. 286). - Mezzi di trasporto (p. 287). - Compiti (p. 287). Stazioni di bonifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
Ospedali per infettivi e lazzaretti e relativi convalescenziari ... . . . . . . . . .
288
Ospedali contumaciali . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289
Compiti (p. 289). - Dislocazione (p. 289). - Zone di sgombero contumaciali (p. 289). Campi contumaciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
290
Per truppe nazionali (p. 290). -Sistemazione del campo (p. 290). - Contumacia (p. 290). - Per prigionieri di guerra (p. 291). Trasferimento truppe da zone infette senza contumacia (p. 291). - Patente sanitaria (p. 292). Compiti del seivizio igienico-profilattico
292
90
ARTURO MARCHEGGIANO
Parte VII
Risanamento dei campi di battaglia
Ricognizione del campo di battaglia per il soccorso e sgombero dei feriti .......... ............................................................. .............
300
Constatazione della morte e identificazione delle salme . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Constatazione di morte (p. 301 ). - Identificazione delle salme (p. 301 ). - Redazione dei verbali (p. 302). Tumulazione delle salme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
302
Cimiteri (p. 303). - Tombe (p. 303). Raccolta e sgombero delle armi e dei materiali .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . ..
304
Bonifica del terreno . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . .
304
Parte VIU
Servizio rifornimenti e ricuperi del materiale sanitario
Organi territoriali (p. 307). - Organi di campagna (p. 310). Depositi centrali di sanità e veterinaria (Dc. SV.) . ... .. .......... ........
311
Personale (p. 311). -Dotazioni (p. 311). -Mezzi di trasporto (p. 311). -Dipendenza(p. 311). -Dislocazione (p. 312). -Funzionamento (p. 312). Magazzini di sanità d'armata (M. Sa.) .......................................
312
Personale (p. 312). -Dotazioni (p. 313). -Mezzi dì trasporto (p. 314). - Dislocazione (p. 314).-Funzionamento (p. 314). - Formazioni di aliquote (p. 315). - Trasferimento del M. Sa. (p. 315). Sezione dì sanità e ospedali da campo appositamente designati . . . . . . .
316
Funzionamento del servizio rifornimenti .............. .... .................
316
Regolazione del servizio (p. 316). -Espletamento del servizio (p. 317). Funzionamento del servizio ricuperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . ..
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Parte IX
Associazioni di soccorso
Croce rossa italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
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Personale (p. 321). - Compiti (p. 322). Sovrano Militare Ordine di Malta . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Personale (p. 323). - Compiti (p. 323). Parte X
Convenzione di Ginevra
Capit. I: feriti e malati (p. 327). - Capit. 11: formazioni e stabilimenti sanitari (p. 328). - Capit. III: personale sanitario (p. 328). - Capit. IV: edifici e materiale sanitario (p. 328). -Capit. V: trasporti sanitari (p. 329). - Capit. VI: uso del segno distintivo (p. 329). - Capit. VII e VUT: applicazione ed esecuzione della convenzione e repressione degli abusi ed infrazioni (p. 330). Moduli di funzionamento del servizio e di statistica sanitaria per i corpi di truppa e le unità sanitarie .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . Tabellina diagnostica (p. 333). - Permesso di trasporto infermi (p. 334). - Registro dei visitati (p. 335). - Prospetto dei visitati (p. 339). - Registro dei ricoverati (p. 343). - Prospetto dei ricoverati (p. 347). - Scheda nosologica individuale (p. 351). - Elenco dei malati e lesionati (foglio di traslocazione) (p. 353). -Elenco dei militari appartenenti a comandi, corpi, servizi, ecc. entrati nelle unità sanitarie (p. 355). - Modello della scheda contenuta nel blocco schede registro (p. 356).
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STATO MAGGIORE DELL 'ESERCITO lii REPARTO UFFICIO REGOLAMENTI
N. 6420
RACCOLTA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CHE RIGUARDANO LA GUERRA TERRESTRE
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ALLEGATO N . 9 Miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna
r Convenzione adottata a Ginevra il 12 agosto 1949 I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I.
Disposizioni generali. Art. 1. - Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza. Art. 2. - Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente , anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna. Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno cionondimento vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.
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Art. 3. - Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti , ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattiva , ferita , detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza , con umanità , senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altri criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo , nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, spccialmntc l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli , le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale , specialmente i trattamenti umilianti e degradanti ; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito , che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore , mediante accordi speciali , tutte o parte delle altre disposizioni d ella presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Art. 4. - Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti e malati, come pure ai membri del personale sanitario e religioso , appartenente alle forze armate delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati nel loro territorio , nonché ai morti raccolti. Art. 5. - Per le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la presente Convenzione è applicabile sino al momento del loro rimpatrio definitivo.
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Art. 6. - Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 e 52, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e naufraghi, nonché quella dei membri del personale sanitario e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro. I feriti e i malati, nonché i membri del personale sanitario e religioso, continueranno a godere il beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà lo applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti da11'uno o dall'altra delle Parti in conflitto. Art. 7. - I feriti e malati, nonché i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente. Art. 8. - La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi de11e Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresedntanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione ; in particolare , essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza de11o Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo imperiose esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività. Art. 9. - Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sani-
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tario e religioso, e per prestar loro soccorso , con il consenso delle Parti in conflitto interessate. Art. 10. - Gli Stati contraenti potranno , in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei feriti e malati o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere a una ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi <li tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà , nella sua attività, rimanere consapevole della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità. Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari , segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta è fatta menzione della presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo. Art. 11. - In tutti i casi in cui lo ritenesse ro utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.
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A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente , proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.
CAPITOLO II. Feriti e malati.
Art. 12. - I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo, che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza. Essi saranno trattati e curati con umanità della Parte in conflitto che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sul sesso, la razza, la nazionalità, la religione, le opinioni politiche o altri criterio analogo. È rigorosamente proibito qualunque attentato alla loro vita e alla loro persona; in particolare, è rigorosamente proibito di ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici , di lasciarli premeditamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo. Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nell'ordine delle cure. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso. La Parte in conflitto obligata ad abbandonare dei feriti o dei malati al suo avversario, lascerà con essi, per quanto le circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli. Art. 13. - La presente Convenzione si applica ai feriti e ai malati appartenenti alle seguenti categorie:
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1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto nonché i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate; 2) i membri delle altre mj)jzie e deg1i altri corpi volontari , compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti da una Parte in conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, sempreché queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati , adempiano alle seguenti condizioni: a) abbiano allo loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c) portino apertamente le armi d) si uniformino , nelle loro operazioni , alle leggi cagli usi della guerra; 3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un'autorità non riconosciute dalla Potenza detentrice; 4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari , a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano; 5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina ercantie e gli.equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscano di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale; 6) la popolazione di un territorio non occupato che, alJ'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forse armate regolari , purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra . Art. 14. -Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo precedente, i feriti e i malati di un belligerante, caduti in potere dell'avversario saranno prigionieri di guerra e saranno loro app1icabili le regole del diritto internazionale concernenti i prigionieri di guerra. Art. 15. - In ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti in conflitto prenderanno senz'indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti e i malati, per proteggerli dal sae-
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cheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati. Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno saranno stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi locali per permettere la raccolta, lo scambio e il trasporto dei feriti rimasti sul campo di battaglia. Potranno parimenti essere conchiusi accordi locali tra le Parti in conflitto per lo sgombero o lo scambio dei feriti e dei malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonché il materiale sanitario a destinazione di t ale zona. Art . 16. - Le Parti in conflitto dovranno registrare, nel più breve tempo possibile , tutte le indicazioni atte ad identificare i feriti , i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno , se possibile, comprendere: a) l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono; b) il corpo di appartenenza o il numero di matricola ; c) il cognome; d) il o i nomi ; e) la data di nascita ; f) ogni altra indicaziÒne che figuri sulla carta o sulla targhetta d'identità; g) la data e il luogo della cattura o della morte ; h) indicazioni relative alle ferite , alla malattia o alla causa della morte. Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate , nel più breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'art. 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le Parti in conflitto redigeranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti , debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasme tteranno parimenti, per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia targhetta d 'identità, i testamenti o altri documenti che rivestano importanza per la famiglia dei morti , le somme di denaro e , in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o affettivo trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati , corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identifi-
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cazione del possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco. Art. 17. - Le Parti in conflitto vigileranno perché il seppellimento o la cremazione dei morti, compiuta individualmente nei limiti in cui le circostanze lo permetteranno , sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilemente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto. La metà della doppia targhetta d'identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice resterà sul cadavere. I corpi potranno essere cremati soltanto per imperiose ragioni di igiene o per motivi derivanti dalla religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione particolareggiata, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte o nell'elenco autenticato dei morti. Le Parti in conflitto vigileranno inoltre che i morti siano onorevolmente seppelliti , possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, che le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità dei morti , tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle ostilità, le Parti in conflitto organizzeranno ufficialmente un Servizio delle tombe allo scopo di rendere possibili eventuali esumazioni, di assicurare l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il posto delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel loro paese d'origine. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prendere in proposito. Non appena le circostanze lo permetteranno o al più tardi alla fine delle ostilità, questi servizi si scambieranno, per il tramite dell'ufficio d'informazioni indicato nel secondo comma dell'art. 16, gli elenchi indicanti il posto esatto e il contrassegno delle tombe, nonché le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti.
Art. 18. - L'autorità militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto il suo controllo, feriti o malati, accordando alJe persone che abbiano risposto all'appello la protezione e le facilitazioni necessarie. Qualora la parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa manterrà a queste persone la stessa protezione e le stesse facilitazioni. L'autorità militare deve autorizzare gli abitanti e le società di soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed a curare
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spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque nazionalità appartengano. La popolazione civile deve rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve compiere contro di essi atto di violenza alcuno. Nessuno dovrà mai essere molestato o condannato per il fatto di aver prestato cure a feriti o malati. Le disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza occupante dagli obbighi che le incombono, nel campo sanitario e morale, nei confronti dei feriti e dei malati.
CAPITOLO III. Formazioni e stahilimenti sanitari.
Art. 19. -Gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario 11011 potranno, in nessuna l.:in:ostanza, essere attaccati, ma saranno in ogni tempo rispettati e protetti dalle parti in conflitto. Qualora cadessero nelle mani della Parte avversaria, potranno continuare a compiere le loro funzioni fino a tanto che la Potenza catturante non avrà provveduto essa stessa alle cure necessarie ai feriti e malati che si trovano in questi stabilimenti e in queste formazioni. Le autorità competenti vigileranno che gli stabilimenti e le formazioni sanitarie sopra indicate siano, per quanto possibile, situati in modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari non possano mettere in pericolo detti stabilimenti e dette formazioni sanitarie.
Art. 20. - Le navi ospedale che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti , dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare , non dovranno essere attaccate da terra. Art. 21. - La protezione dovuta agli stabilimenti fissi e alle formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni , un termine ragionevole , sia rimasta senz'effetto. Art. 22 - Non saranno considerate come condizioni idonee a pri-
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vare una formazione od uno stabilimento sanitario della protezione stabilità all'art. 19: 1) il fatto che il personale della formazione o dello stabilimento sia armato e usi dc11e armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati; 2) il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento sia protetto da un picchetto, da sentinelle o da una scorta; 3) il fatto che nella formazione o neJlo stabilimento si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati, non ancora consegnate al servizio competente; 4) il fatto che il personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante; 5) il fatto che l'attività umanitaria delle formazioni e degli stabilimenti sanitari o del loro personale sia estesa a feriti o malati civili. Art. 23. - Le Parti contraenti, fin dal tempo di pace , e le Parti in conflitto, dopo l'apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti ed i malati, nonché il personale incaricato di organizzare e amministrare queste zone e località e di curare le persone che vi si troveranno concentrate. Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro accordi per il riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite. Esse potranno, a questo scopo, adottare le disposizioni previste dal progetto di accordo allegato alla presente Convenzione, introducendovi eventualmente le modifiche che ritenessero necessarie. Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare l'istituzione ed il riconoscimento di queste zone e località sanitarie.
CAPITOLO IV.
Personale Art. 24. - TI personale sanitario adibito esclusivamente a ricerca-
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re, a raccogliere, a trasportare e a curare i feriti e i malati o a prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari nonché i cappellani destinati alle forze armate, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza. Art. 25. - I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo , impiegati come infermieri o porta-barella ausiliari per ricercare , raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, saranno anch'essi rispettati e protetti se esercitano queste funzioni nel momento in cui vengono a contatto col nemico o cadono nelle sue mani. Art. 26. - Sono parificati al personale indicato nell'art. 24, il personale delle Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale indicato nel suddetto articolo, a condizione che il personale di queste società sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari. Ogni Alta Parte contraente notificherà all'altra , sia in tempo di pace, sia all'inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni caso prima d el loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia autorizzato aprestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti. Art. 27. - Una società riconosciuta di un paese neutrale potrà prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a una Parte in conflitto soltanto col previo consenso del proprio Governo e l'autorizzazione della stessa Pa rte in conflitto. Questo personale equeste formazioni saranno sottoposte al controllo di detta Parte in conflitto. Il governo neutrale notificherà questo consenso alla parte avversaria dello Stato che accetta il concorso di cui si tratta. La Parte in conflitto che abbia accettato questo concorso sarà obbligata, prima di farne uso , di darne comunicazione alla parte avversaria. Questo concorso non dovrà, in nessuna circostanza, essere considerato come un'ingerenza nel conflitto. I membri del personale indicato nel primo comma dovranno essere debitamente muniti dei documenti d'identità previsti dall'art. 40 prima di lasciare il paese neutrale al quale appartengono. Art. 28. - Il personale designato negli articoli 24 e 26 se cade in
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potere della parte avversaria, sarà trattenuto soltanto nella misura in cui l'esigano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra. I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi, fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro coscienza professionale , le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre , per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni: a) essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo. L'autorità detentrice metterà a loro disposizione , a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto; h) in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile , verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo, sin dall 'inizio delle ostilità, circa l'equiparazione dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell'art. 26. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto personale medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le agevolazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni; e) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione religiosa . Durante le ostilità, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità. Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale. Art. 29. - Il personale indicato nell'art. 25, caduto in potere del nemico, sarà considerato come prigioniero di guerra, ma sarà adibito, per quanto ve ne sia bisogno, a missioni sanitarie.
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Art. 30. - I membri del personale, che non sia indispensabile cli trattenere in virtù delle disposizioni dell'art. 28, saranno rinviati alla parte in conflitto cui appartengono, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno. Nell'attesa del rinvio, essi non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria e saranno preferibilmente adibiti alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto sui appartengono. Partendo, porteranno seco gli effetti , gli oggetti personali, i valori e gli strumenti di loro proprietà . Art. 31. - La scelta del personale il cui rinvio alla Parte in conflitto è previsto in conformità dell'art. 30 sarà fatta senza tener conto di qu al-
siasi considerazione di razza, di religione o di opinione politica, preferibilmente secondo l'ordine cronologico della cattura dello stato di salute. Fin dall'inizio delle ostilità , le Parti in conflitto potranno stabilire mediante accordi speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri nonché la sua ripartizione nei campi. Art. 32. - Le persone designate nell'art. 27 non potranno essere trattenute se cadono in potere della parte avversaria. Salvo accordo contrario , esse saranno autorizzate a ritornare nel loro paese o, qualora ciò non fosse possibile, nel territorio della Parte belligerante al cui servizio si trovavano, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno. Nell'attesa del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria, e saranno preferibilmente destinate alla cura dei feriti e dei malati della Parte in conflitto al cui servizio si trovavano. Partendo, porteranno seco gli effetti, gli ogge tti personali e i valori, gli strumenti, le armi e, se possibile, i mezzi di trasporto di loro proprietà. Le Parti in conflitto assicureranno a questo personale , mentre sarà in loro potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che esse corrispondono al personale corrispondente del proprio esercito. Il vitto
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sarà in ogni modo sufficiente in quantità, qualità e varietà per assicurare agli interessati un equilibrio normale di salute.
CAPITOLO V. Edifici e materiale sanitario.
Art. 33. - Il materiale delle formazioni sanitarie mobili delle forze armate, cadute in potere della parte avve rsaria, rimarrà destinato ai feriti e ai malati. Gli edifici, il materiale e i depositi degli stabilimenti sanitari fissi delle forze armate resteranno sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso tinche siano necessari ai feriti e ai malati. Tuttavia, i comandati degli eserciti in campagna potranno disporne, in caso di urgenti necessità militari, sempreché abbiano preventivamente preso le misure necessarie per il benessere dei malati e dei feriti che vi sono curati. Il mate riale e i depositi indicati nel prese nte articolo non dovranno essere distrutti intenzionalmente. Art. 34. - I beni mobili e immobili del1e società di soccorso ammesse al beneficio della Convenzione saranno considerati come proprietà privata. Il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti dalle leggi e gli usi di guerra sarà esercitato soltanto in caso di necessità urgente, e dopo che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati.
CAPITOLO VI. Trasporti sanitari.
Art. 35. - I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e protetti come le formazioni sanitarie mobili. Nel caso in cui tali trasporti o veicoli cadessero in potere della parte avversaria , saranno sottoposti alle leggi della guerra, a condizione che la Parte in conflitto che li ha catturati provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati ch'essi contengono. Il personale civile e tutti imezzi di trasporto provenienti dalla re-
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quisizione saranno sottoposti alle norme generali del diritto internazionale. Art. 36. - Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti e dei malati , nonché per il trasporto del personale e del materiale sanitari, non sarannQ attaccati , ma saranno rispettati dalle Parti in conflitto durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra tutte le Parti in conflitto interessate. Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'art. 38, a lato dei colori nazionali, sulle loro superfici inferiore, superiore e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d 'intesa fra le Parti in conflitto sia all'inizio, sia durante le ostilità. Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proihito . Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare. Nel caso di un atterraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo. Nel caso di atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico , i feriti e i malati , nonché l'equipaggio dell'aeromobile , saranno prigionieri di guerra. Il personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 24 e seguenti. Art. 37. -Gli aeromobili sanitari delle Parti in conflitto potranno, con riserva del secondo comma, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul territorio di questi e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specificamente convenute tra le Parti in conflitto e le potenze neutrali interessate. Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uguale a tutte la Parti in conflitto. I feriti e i malati sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autorità locale, in territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti in conflitto, essere tenuti in custodia dallo Stato neutrale , se il diritto internazionale lo esige, in modo
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che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ricovero in ospedale e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti e i malati dipendono.
CAPITOLO VII
Segno distintivo. Art. 38. - In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l'inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia , per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi cmh1emi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione.
Art. 39. - Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema figurerà sulle bandiere sui bracciali e su tutto il materiale adoperato per il servizio sanitario. Art. 40. - Il personale indicato negli articoli 24, 26 e 27 , porterà , fissato al braccio sinistro, un bracciale resistente all'umidità e recanti il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità militare. Questo personale avrà, oltre alla targhetta d'identità prevista dall'art. 16, una speciale carta d 'identità munita del segno distintivo. Questa carta dovrà resistere all'umidità ed essere di formato tascabile. Essa sarà redatta nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La carta sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre, della sua firma o delle sue impronte digitali o di ambedue. Porterà il bollo a secco dell'autorità militare. La carta d'identità dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello degli eserciti delle Alte Parti contraenti. Le Parti in conflitto potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d 'esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzano. Ogni carta d'identità
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sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà conservato dalla Potenza d'origine. Il personale sopra indicato non potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né della sua carta d'identità, né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita avrà il diritto di ottenere i duplicati della carta d'identità e la sostituzione dei segni distintivi. Art. 41. - li personale indicato dall'art. 25 porterà, solo mentre esercita funzioni sanitarie, un bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo , ma di dimensioni ridotte, fornito e bollato dell'autorità militare. I certificati d'identità militari in possesso di questo personale preciseranno l'istruzione sanitaria ricevuta dal titolare , il carattere temporaneo delle sue fun zioni e il suo diritto a portare il bracciale. Art. 42. - La bandiera distintiva dciia Convenzione potrà esse re alzata soltanto sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch'essa ordina di rispettare , e soltanto con il consenso dell'autorità militare. Ne lle formazioni mobili come negli stabilimenti fissi , essa potrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale della Parte in conflitto a cui appartiene la formazione o lo stabilimento. Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico alzeranno soltanto la bandiera della Convenzione. Le Parti in conflitto prenderanno, per quanto le esigenze militari lo permettano , le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri , aeree marittime , gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva. Art. 43. - Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, conformemente a quanto prescrive l'art. 27, fossero state autorizzate a prestare i loro servigi a un belligerante, dovranno alzare, con la bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale di questo belligerante, se questi fa uso della facoltà conferitagli dall'art. 42. Salvo ordine contrario dell'autorità militare competente, esse potranno , in ogni circostanza, alzare la loro bandiera nazionale , anche se cadono in potere della parte avversaria. Art. 44. - L'mblema della croce rossa su fondo bianco e le parole «croce rossa» o «croce di Ginevra», fatta eccezione per i casi indicati nei
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successivi capoversi del presente articolo, potranno essere adoperati, sia in pace che in guerra, soltanto per designare o proteggere le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre Convenzioni internazionali che regolano materia analoga. Lo stesso vale per ciò che concerne gli emblemi indicati dall'art. 8, comma secondo, per i paesi che li impiegano. Le Società nazionali della Croce Rossa e le altre società indicate dall'art. 26 avranno diritto all'uso del segno distintivo che conferisce la protezione della Convenzione soltanto nei limiti delle disposizioni del presente comma. Inoltre, le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno, in tempo di pace, conformemente a11a legislazione nazionale, far uso del nome dell'emblema della Croce Rossa per le altre loro attività conformi ai principi enunciati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. Nel caso in cui queste attività continuassero in tempo di guerra, le condizioni per l'uso dell'emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione; l'emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su un bracciale o su un tetto. Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa e il loro personale debitamente legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo del segno della croce rossa su fondo bianco. In via eccezionale, conformemente alla legislazione nazionale e con l'autorizzazione esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potrà essere fatto uso dell'emblema della Convenzione, in tempo di pace, per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanza e l'ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti ed a malati.
CAPITOLO VII.
Esecuzione della Convenzione. Art. 45. -Ogni Parte in conflitto dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo , ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente Convenzione. Art. 46. - Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti dei
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feriti, dei malati , del personale, degli edifici o del materiale protetti dalla Convenzione. Art. 47. -Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e , se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione , e particolarmente dalle forze armate combattenti, d al personale sanitario e dai cappellani militari. Art. 48. - Le Alte Parti contraenti si comunicheranno , per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite de lle Potenze protettrici , le traduzioni uffici ali della presente convenzione, nonché le leggi cd i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.
CAPITOLO IX. Repressione degli abusi e delle infrazioni. Art. 49. - Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legisl ativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzio ne precisate nell'articolo seguente. Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere , un a di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione , consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purché questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione , che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli arti-
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coli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Art. 50. - Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari. Art. 51. - Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa , né esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente. Art. 52. - A richiesta di una parte in conflitto, dovrà essere ape rta un 'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate , per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che deciderà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile . Art. 53. - L'uso, da parte di privati , di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di «croce rossa» o di «croce di Ginevra», nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costiuisca un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione. In ragione dell 'omaggio reso alla Svizzera con l'adozione dei colori federali invertiti e della confusione che può sorgere tra gli stemmi della Svizzera e il segno distintivo della Convenzione, l'uso, da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure di qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di questi marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in
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condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo. Tuttavia, le Alte Parti contraenti che non erano Parti della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 potranno accordare a coloro che hanno finora fatto uso degli emblemi, delle denominazioni o dei marchi indicati nel primo comma, un termine massimo di tre anni, a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, per rinunciare a detto uso, rimanendo inteso che durante detto termine l'uso non potrà apparire, in tempo di guerra, come destinato a conferire la protezione della Convenzione. Il divieto previsto dal primo comma di quest'articolo si applica parimenti, senz'effetto per i diritti acquisiti degli utenti anteriori, agli emblemi e alle denominazioni indicate nel secondo comma dell'art. 38. Art. 54. - Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non fosse già sufficiente, prenderanno !e misure necessarie per impedire e reprimere in ogni tempo gli abusi previsti dall'art. 53.
Disposizioni finali. Art. 55. - La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola. Art. 56. - La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alle Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna. Art. 57. - La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Bema. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale , certificata conforme, sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze a nome delle quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.
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Art. 58. - La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. Art. 59. - La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni del 22 agosto 1864, del 6 luglio 1906 e del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti. Art. 60. - A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata . Art. 61. - Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascrosi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione. Art. 62. - Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida. Art. 63. - Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e dirimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto ri-
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marranno tenute ad adempiere in virtù dei principì de] diritto internazionale, quali risultano dag1i usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e delle esigenze della pubblica coscienza. Art. 64. - Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite . Il Consiglio federale svizzero informerà parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà depositato negli archivi della Confederazione Svizzera . Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Conve nzione a ciascuno degli Stati firmatari , come pure gli Stati che avranno aderito alla Convenzione. Entrata in vigore: 21 ottobre 1950. L' italia ha ratificato con L. 27 ottobre 1951, n. 1739 (Suppi. ord . G.U. del 1° marzo 1952).
Allegato I.
Progetto di accordo concernente le zone e loca]ità sanitarie. Art. 1. - Le zone sanitarie saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell'art. 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei maiati delle forze armate in campagna, nonché al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e Jocalità e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate. Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avratto il diritto di soggiornarvi. Art. 2. - Le persone che, per un motivo qualsiasi , si trovano in una zona sa nitaria, non dovranno dedicarsi, né all'interno né all'esterno di questa zona, a loro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale da guerra . Art . 3. - La Potenza che istituisce una zona sanitaria prenderà tut-
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te le misure adeguate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi. Art. 4. - Le zone sanitarie risponderanno alle condizioni seguenti: a) esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite; b) dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilità di accoglienza; c) saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere; d) non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilità , possono avere importanza per la condotta della guerra. Art. 5. - Le zone sanitarie saranno soggette all'osservanza dei seguenti obblighi: a) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere non saranno utilizzate per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito; b) le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza. Art. 6. - Le zone sanitarie saranno segnalate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici. Di notte potranno esserlo anche mediante un'illuminazione adeguata. Art. 7. - Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilità , ogni Potenza comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informe rà d'ogni nuova zona istituita durante un conflitto. Non appena la Parte avversaria avrà ricevuto la notifica sudde tta, la zona sarà regolarmente costituita. Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia manifestamente adempiuta, essa potrà rifiutare di riconoscere la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stessa dipende , o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dall'art. 8.
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Art. 8. - Ogni Potenza che avrà riconosciuto una o più zone sanitarie istituite dalla Parte avversaria, avrà il diritto di chiedere che una o più commissioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicate nel presente accordo. I membri delle commissioni speciali avranno , a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e potranno anche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perché possano compiere la loro missione di controllo. Art. 9. - Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertiranno immediatamente la Potenza dalla quale dipende lazona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona. Se, alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimento rivoltole , b parte av versaria potrà dichiarare che essa non è più legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta , dal presente accordo. Art. 10. - La Potenza che avrà istituito una o più zone e località sanitarie come pure le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l'esistenza, nomineranno , o faranno designare da Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui è cenno negli articoli 8 e 9. Art. 11. - Le zone sanitarie non potranno, in nessuna circostanza , essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto. In caso di occupazione di un territorio , le zone sanitarie che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate cometali. La Potenza occupante potrà nondimeno modificarne la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle perosne che vi erano raccolte. Art. 13. - I l presente accordo è applicabile parimenti alle località che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie.
Recto
Verso
(Posto riservato all'indicazione del paese e dell'autorità militare che rilasciano la presente carta)
CARTA D'IDENTITN
o
Fotografia del portatore
Firma o impronte digitali o ambedue
per i membri del personale sanitario e religioso addetto agli eserciti Cognome Nomi .............. . .... . ....... . .. . ...... .. .. . Data di nascita .. . ... . .... . .. . .... . . ............ . Grado ..... . ........ . .. . . . .. . . . .... .. ... .... . .. . Numero di matricola . . .... . ....... . .. . .......... . Il titolare della presente carta è protetto della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, in qualità di
Data di emissione della carta
Numero della carta
.... s1,1u,:... .J....OCCh'. ....
I. . ~,p,m ....
Altri eventuali elementi cli identificazione:
1,:11:mrnu 111:u1. cuu:r:A
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DI GUERRA
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Ripartizione interna delle attribuzioni
AFFARI GENERALI (Prigionieri italiani presso il nemico e rimpatriati e prigionieri del nemico in Italia e liberati)
z
z Z , CRI Z , CP
z z z Z,CP
z z Z,CP CP
z
• Convenzioni internazionali, accordi diplomatici, clausole d'armistizio e loro applicazione. Proteste del nemico per via diplomatica o diretta (C.R.). • Relazioni colle C.R. estere e colla C.R.I. (questioni di massima). • Ammissione alle visite ai prigionieri di guerra secondo l'art. ·15 della [V C.onve nzion e dell' Aja ed in casi speciali. E prigionieri italiani presso il nemic.o (Rimpatrio - Questioni generali e di massima per i rimpatriati e situazione giornaliera rimpatriati). Interpellanze e interrogazioni Comunicati Stcfani • Relazioni coi comitati, legazioni, ambasciate, (tramite "Esteri") addettimilitari, ecc., in Roma , polacchi , czeco-slovacchi, romani, ecc. per le rispettive legioni (Questioni di massima) e per questioni generali. Rimpatrio allargato di prigionieri malati o non idonei al lavoro (disposizioni di massima). • Rimpatrio generale dei prigionieri validi del nemico (predisposizioni). Situazioni generali riassuntive e grafici relativi , Relazioni mensili dei comandi di C.d.A. sulle condizioni dei p.d.g. (Comunicazioni agli uffici interessati). • Relazioni c collegamento coli' Ispettorato Generale per i prigionieri di guerra. Servizio interno dell'Ufficio.
AFFARI VARI.
z z z
Ex prigionieri russi militari liberati (e reparti). Profughi montenegrini militarizzati (e reparti). Sudditi alleati, militari e civili, liberati nelle offensive italiane. Internati civili. Onr.sticmi v:iriP..
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SCHEDARIO E STATISTICA E SITUAZIONE CP
CP CP CP CP ?? ??
CP CP
Formazione dello schedario generale (vecchio schedario, prigionieri catturati prima del 24 ottobre 1918 e nuovo schedario.). Tenuta, impiego e controllo dello schedario per ordine alfabetico con distinzione (colore) tra ufficiali e truppa. Variazioni individuali sulle schede (movimenti, rimpatri, liberazioni, arruolamenti, cessioni, ecc.) Schedario p. di g. catturati dall'esercito serbo. Schedari parziali (duplicati, anteriori al 24 ottobre 1918) dei catturati dalla R. Marina , dei medici ed aviatori. Schedario dei "perduti di forza". Schedario dei p. di g. domiciliati entro la linea d' armistizio liberati. Schedario militari russi internati. Situazione numerica mensile dei prigionieri catturati dall'inizio delle operazioni (controllo e riassunto). Situazione numerica quindicinale della forza effettiva prigionieri internati nel Regno distinta per nazionalità e per C. d' A. (controllo e riassunto).
CP CP
Elenchi dei prigionieri trasmissione per via diplomatica allo Stato di origine. Spedizione stampati (schede, elenchi e situazioni).
STATO CIVILE
(Prigionieri del nemico). CP
cr CP CP CP CP CP
cr CP
Liberazioni condizionali , o non, di p. di g. di nazionalità italiana o straniera. Provvedimenti per i prigionieri domiciliati entro la linea d'armistizio (Venezia Tridentina o Giulia), nel territorio di Fiume o Dalmazia. Trasferimento p. di g. per ragioni di parentela, disciplinari o di salute. Atti di procura. Testamenti , matrimoni, affari privati interessi , ecc. Atti di morte. Legalizzazione e inoltro allo Stato di origine. Registrazione sullo schedatio dei p. di g. morti. Elenchi dei prigionieri di guerra morti in zona di guerra e in territorio. Trasmissione per via diplomatica allo Stato di origine. Evasioni, Registrazione e provvedimenti disciplinari. Denunzie penali Inoltro reliquie sviate alla C. R. L
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INFORMAZIONI E NOTIZIE V ARIE
(Prigionieri del nemico). CRI CRI CRI CRI
Notizie sui prigionieri catturati dall'esercito italiano o presunti tali. Notizie sui prigionieri catturati dai Serbi. Notizie sui prigionieri catturati dai Russi ed inviati in Italia. Notizie richieste dai prigionieri (su le loro famiglie, parenti o di natura varia). Informazioni per richieste varie relative ai prigionieri di guerra. (Particolari di morte, luogo sepoltura, affari privati dei prigionieri, ecc.). Inoltro corrispondenza p. di g. con indirizzo mancante , insufficiente o errato.
CRI CRI
TRATTAMENTO E DISCIPLINA
(Prigioniero del nemico). Z,CP CP CP CP CP CP
Cl' Z,CP
CP CP
Trattamento alimentare, vestiario, alloggio, ecc. Corrispondenza concessa ai prigionieri, funzionamento servizio postale e telegrafico e della censura di P. di G., t:d 1. Cure religiose. Cure intellettuali, relazioni colla Y.M.C.A. (giuochi, libri giornali, ecc.). Doni e soccorsi ai prigionieri di guerra. Misure igieniche e sanitarie. Reclami dei prigionieri o di terzi , sul trattamento e notizie desunte dalla censura. Disciplina di p. di g. Questioni varie relative, Disertori Personale addetto ai campi e reparti e distaccamenti dei p.di g.
I
LOCALI (Campi e Reparti) E INTERNAMENTO
(Prigionieri del nemico e liberati): CP CP CP
C.arnpi e reparti; istituzione, destinazione, cessione, soppressione. Situazione quindicinale dei locali e disponibilità. Tabelle e grafici relativi. Internamento dei Campi e Reparti.
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NAZIONALITÀ E SPECIALITÀ
(Raggruppamenti - Rimpatri parziali - Legioni). CP CP CP,Z
z Z,CP Z,CP CP
Raggruppamento prigionieri secondo la nazionalità. Raggruppamento prigionieri secondo specialità (Disertori , istraeliti, ecc.). Reclutamento legionari, Relazioni conseguenti coi comitati nazionali, ecc., e Ministero degli Affari Esteri. Propaganda politica tra prigionieri di guerra . Rimpatrio prigionieri invalidi, malati e non idonei a proficuo lavoro. Rimpatrio sanitari e cappellani. Movimenti e trasporti prigionieri di guerra.
AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI CP CP CP CP
CP CP CP
Trattamento finanziario dei p. d. g. - A ssegni indennità, ritenute. Riconoscimento del grado. (Domande o reclami). Reclami per liquidazione assegni arretrati. Reclami vari amministrativi (trattamento finanziario, perdita bagaglio, pagamento vagli a, ecc..). Tra~missione di denaro e vaglia ai p . di g. Rendiconto spese pel mantenimento de i p. di g. Rendiconto spese pel mantenimento dei prigionieri catturati dai Serbi.
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AMMINISTRAZIONE PRIGIONIERI LAVORATORI Cl'
CP CP
CP
Assicurazione dei p . di g. impiegati in lavori, Polizze di assicurazione. Infortuni temporanei e mortali. (Denunzie e liquidazione indennità). Trattamento lavoratori e scorte e competenze. (Mercedi , indennità , questioni varie). Mercede di lavoro . Ve rtenze per il pagamento mercedi . Tariffe . Controllo. Specchi eccedenze mercedi. Versamenti eccedenze alla Cassa Depositi e Prestiti.
MANO D'OPERA. CP
CP CP CP
Concessione nei C. d' A . della mano d'ope ra dei p. ùi g. per lavori agricoli per i combustibili e per lavori vari di Stato e privati. Trasferimenti eventuali tra i C. d'A. per le concessioni. Ritiro della mano d'opera in concorrenza colla mano d'opera libera. Situazioni settimana li dei p. di g. impiegati nei lavori . Reclami ed inchieste relative alle concessioni (impiego , trattamento ecc.).
UFFICIO COLLEGAMENTO.
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Elementi presso le altre .fezio11i della Div. S . M. e le Direzioni Generali od Uffici vari dal Ministero necessari per la barattazione di speciali pratiche. Precedenti esistenti nell'archivio dell'Ufficio Z. Trattazione pratiche varie. • Commissione interministe riale questioni col "Tesoro" (relative a p. dig.). Trasmissione comunicazioni int.erne urgenti. Disposizioni interne della Div. S. M.
:MINl SrERO DELLA GUERRA -
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N. 4016
CONVENZIONE -INTERNAZIONALE SUL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA (C .. .,.,cu" Uffit:iuì-, Jci H,·0 110 J · ]1<J l 1a , "· :!43 ur-l lG 1,nc,L,e 1!140-XVJJJ - Gior. llLI. Uff. 1940, ,. ,lf~lur~ 7':15 , di,p. 53 .J~l 31 tJl!obre 1!140-XlX)
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ALLEGATO Il
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LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - Convenzione internazionale sul trattamento dei prigionieri di guerra. Il Governo italiano, giusta l'art. 85 della Convenzione internazionale sul trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929-VII e resa esecutiva in Italia con R. decre to 23 ottobre 1930IX, n . 1615, ha comunicato al Governo Elvetico la traduzione in lingua italiana della Convenzione stessa. La traduzione è del seguente tenore:
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929 Il Presidente del Reich tedesco, il Preside nte degli Stati Uniti d' America, il Presidente Federale della Repubblica di Austria , S.M. il Re dei Belgi , il Presidente della Repubblica di Bolivia, il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, S.M. il Re di Gran Bretagna, d'Irlanda, e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie, S. M. il Re dei Bulgari, il Presidente della Repubblica del Cile, il Presidente della Repubblica di Cina, il Presidente della Repubblica di Colombia, il Presidente della Repubblica di Cuba, S.M. il Re di Danimarca e d 'Islanda, il Presidente della Repubblica Domenicana, S.M. il Re d'Egitto, S.M. il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica di Estonia, il Presidente della Repubblica di Finlandia, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Ellenica, S.A. Serenissima il Governatore dell'Ungheria, S.M. il Re d'Italia, S.M. l'Imperatore del Giappone, il Presidente della Repubblica di Lettonia, S.A.R. la Granduchessa di Lussemburgo, il Presidente degli Stati Uniti del Messico, il Presidente della Repubblica di Nicaragua, S.M. il Re di Norvegia, S.M. la Regina dei Paesi Bassi, S.M. Imperiale lo Scià di Persia , il Presidente della Repubblica di Polonia, il Presidente della Repubblica Portoghese , S.M. il Re di Romania, S.M. il Re dei Serbi , Croati e Sloveni, S.M. il Re del Siam, S.M. il Re di Svezia, il Consiglio Federale Svizzero, il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, il Presidente della Repubblica Turca, il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay, il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti di Venezuela: Riconoscendo che, nel caso estremo di una guerra, sarà dovere di
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ogni Potenza di attenuarne, per quanto possibile, gli inevitabili rigori e di alleviare la sorte dei prigionieri di guerra; Desiderosi di sviluppare i principi che hanno ispirato le Convenzioni internazionali dell' Aja e in ispecie la Convenzione concernente le leggi e usi di guerra e il regolamento a essa allegato; Hanno risoluto di stipulare una Convenzione a questo fine e hanno nominato loro plenipotenziari: (Segue la lista dei plenipotenziari) I quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri , riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. La presente Convenzione si applicherà, senza pregiudizio, delle disposizioni del titolo VII: 1) a tutte le persone considerate negli articoli 1, 2 e 3, del regolamento allegato alla Convenzione dell'Aja sulle leggi e gli usi della guerra terrestre, del 18 ottobre 1907, e catturate dal nemico (l); (1) Regolamento allegato: Art. 1. -Le leggi, i diritti e i doveri della Guerra non si applicano solamente all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi volontari che soddisfino alle seguenti condizioni : "I) di avere alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati; 2) di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; 3) di portare le anni apertamente e 4) di uniformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. Nei Paesi dove le milizie o corpi di volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto la denominaz.ione di esercito. Art. 2. - La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico , prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione, senza avere avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell'art. I , sarà considerata belligerante qualora essa porti le armi apertamente e rispetti le leggi e gli usi della guerra. Art. 3. - Le forze armate delle parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico , tanto gli uni quanto gli altri hanno diritto ad essere trattati come prigionieri di guerra.
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2) a tutte le persone appartenenti alle forze armate delle parti belligeranti, catturate dal nemico durante le operazioni di guerra marittime o aeree, salve le deroghe che le condizioni della cattura rendessero inevitabili. Tuttavia queste deroghe non dovranno ledere i principi fondamentali della presente Convenzione e cesseranno dal momento in cui le persone catturate avranno raggiunto un campo di prigionieri di guerra. Art. 2. - I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, degli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite. Art. 3. - I prigionieri di guerra hanno diritto al rispetto della loro personalità e del loro onorè. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso . I prigionieri conservano la loro piena capacità civile. Art. 4. - La Potenza che detiene prigionieri di guerra è obbligata a provvedere al loro mantenimento. Non sono lecite differenze di trattamento tra i prigionieri, se non sono in quanto si basino sul grado militare, lo stato di salute fisica o psichica, le attitudini professionali o il sesso di coloro che ne beneficiano.
TITOLO Il della cattura.
Art. 5. -Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato a questo proposito, il suo vero nome e grado o il suo numero di matricola. Qualora egli violasse questa norma, si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri della sua categoria. Nessuna coercizione potrà essere esercitata sui prigionieri per ottenere informazioni relative alla situazione del loro esercito o del loro paese. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere
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né minacciati, né insultati, né esposti a molestie o a svantaggi di quals1as1 specie. Il prigioniero, che, a cagione del suo stato fisico o mentale , si trovi nella incapacità di indicare la propria identità, sarà affidato al servizio sanitario. Art. 6. - Tutti gli effetti e gli oggetti d 'uso personale - fatta eccezione delle armi , dei cavalli, dell'equipaggiamento militare e delle carte di carattere militare - resteranno in possesso dei prigionieri di guerra, come pure gli elmetti metallici e le maschere contro i gas. Le somme di da naro che i prigionieri portano scco non potranno essere tolte loro che per ordine di un ufficiale e dopo che ne sia stato constatato l'ammontare . Di esse sarà rilasciata ricevuta . Le somme così tolte dovranno essere portate a credito di ciascun prigioniero. I documenti di identità, i distintivi d el grado, le decorazioni e gli oggetti di vaJore non potranno essere tolti ai prigionieri.
TITOLO III Della prigionia
SEZIONE!
Dello sgombro dei prigionieri di guerra
Art. 7. - Nel più breve termine possibile dopo la cattura, i prigionieri di guerra saranno trasferiti in depositi situati in una regione sufficientemente distante dalla zona di combattimento, perché essi si trovino fuori di pericolo. Potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa solo i prigionieri, i quali, per le loro ferite o le loro malattie, corressero più gravi rischi a essere trasferiti che a rimanere sul posto. Nell'attesa del loro sgombro della zona di combattimento, i prigionieri non saranno inutilmente esposti al pericolo. Lo sgombro a piedi dei prigionieri non potrà farsi, di regola, che a tappe di venti chilometri il giorno, a meno che la necessità di raggiungere depositi d'acqua e di viveri, imponga tappe più lunghe. Art. 8. -
I belligeranti, sono tenuti a notificarsi reciprocamente
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ogni cattura di prigionieri, nel più breve termine possibile, per il tramite degli uffici di informazioni, organizzati in conformità dell'art. 77. Sono parimenti tenuti a indicarsi reciprocamente gli indirizzi ufficiali, ai quali possono essere dirette ai prigionieri di guerra le corrispondenze delle famiglie. Ogni prigioniero, non appena possibile, dovrà essere posto in grado di corrispondere personalmente con la propria famiglia alle condizioni prevedute dagli articoli 36 e seguenti. Per quanto concerne i prigionieri catturati sul mare, le disposizioni del presente articolo saranno osservate, al più presto possibile, dopo l'arrivo in porto.
S EZIONE II
Dei campi di prigionieri di guerra.
Art. 9. -1 prigionieri di guerra potranno essere internati in una citta, fortezza o località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene oltre determinati limiti. Potranno anche essere internati in campi cintati; non potranno essere rinchiusi o consegnati se non per misure indispensabili di sicurezza e d'igiene, e soltanto finché durino le circostanze che impongono questa misura. I prigionieri , catturati in regioni malsane o il clima delle quali è pernicioso per le persone provenienti dalle regioni temperate, saranno trasportati , al più presto possibile, in clima più favorevole. I belligeranti eviteranno, per quanto è possibile, di riunire nello stesso campo prigionieri di razze o nazionalità differenti. Nessun prigioniero potrà mai essere rimandato in una regione ove egli sia esposto al fuoco della zona di combattimento, né utilizzato per porre al riparo dal bombardamento, con la sua presenza, certi punti o certe regioni.
CAPOI Dell'impianto dei campi. Art. 10. - I prigionieri di guerra saranno alloggiati in edifici o in baraccamenti che diano ogni possibile garanzia d'igiene e di salubrità. I locali dovranno essere interamente protetti dall'umidità, suffi-
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cientemente riscaldati e illuminati. Dovranno essere prese tutte leprecauzioni contro i pericoli d'incendio. I dormitori, per superficie totale, cubatura minima d'aria, suppellettili e materiale lettereccio, risponderanno alle condizioni osservate per le truppe dei depositi della Potenza detentrice.
CAPO II Del vitto e del vestiario dei prigionieri di guerra
Art. 11. - La razione alimentare dei prigionieri di guerra sarà equivalente , per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi. I prigionieri riceveranno inoltre i mezzi per prepararsi da sé stessi i generi supplementari dei quali disponessero. Sarà loro fornita acqua potabile in misura sufficiente. Sarà autorizzato l'uso del tabacco. I prigionieri potranno essere adibiti alle cucine. Sono vietati i provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto. Art. 12. - Il vestiario, la biancheria, le calzature saranno forniti ai prigionieri di guerra dalla Potenza dete ntrice. La sostituzione e le riparazioni di questi effetti dovranno essere assicurati regolarmente. I lavoratori dovranno inoltre ricevere una tenuta da lavoro , ovunque la natura del lavoro stesso lo richieda. In tutti i campi saranno impiantati spacci, ove i prigionieri potranno procurarsi, ai prezzi del commercio locale , derrate alimentari e oggetti d'uso corrente. Gli utili procurati dagli spacci alle amministrazioni dei campi saranno utilizzati a favore dei prigionieri.
CAPO III Dell'igiene dei campi Art. 13. - I belligeranti dovranno prendere tutte le misure d'igiene necessarie, per assicurare la pulizia e la salubrità dei campi e per prevenire le epidemie. I prigionieri di guerra avranno disposizione, giorno e notte, im-
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pianti conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni di costante pu1izia. lnoltrè, e senza pregiudizio dei bagni e doccie dei quali i campi dovranno essere provvisti nella misura del possibile, sarà fornita ai prigionieri una quantità d'acqua sufficiente alla cura della pulizia personale. I prigionieri dovranno avere la possibilità di dedicarsi a esercizi fisici e di godere l'aria aperta. Art. 14. - Ogni campo avrà una infermeria, nella quale i prigionieri di guerra riceveranno tutte le cure di cui potranno avere bisùgno. Ove occorra, saranno riservati ai malati effetti da malattie contagiose locali d'isolamento. Le spese di cura, comprese quelle per gli apparecchi provvisori di protesi, saranno a carico della Potenza detentrice. I belligeranti dovranno rilasciare, a richiesta, a ogni prigioniero curato una dichiarazione ufficiale, che indichi la nalura e la durata della sua malattia e le cure ricevute. I belligeranti potranno, con particolari accordi , concedersi reciprocamente la facoltà di trattenere nei campi medici e infermieri per la cura dei loro connazionali prigionieri. I prigionieri colpiti da malattia grave o il cui stato richieda un interevento chirurgico importante dovranno essere ricoverati a spese della Potenza detentrice, in uno stabilimento militare o civile adatto a curarli. Art. 15. -Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche dei prigionieri di guerra. Esse avranno per scopo il controllo dello stato sanitario generale e delle condizioni di pulizia, nonché laricerca di malattie contagiose e, in specie, della tubercolosi e delle affezioni veneree.
CAPOIV Delle esigenze intellettuali e morali dei prigionieri di guerra Art. 16. - I prigionieri di guerra godranno di ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni del loro culto, alla sola condizione di uniformarsi alle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.
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I ministri di un culto, prigionieri di guerra, qualunque sia la denominazione del culto stesso, saranno autorizzati a esercitare pienamente il loro ministero fra i propri correligionari. Art. 17. - I belligeranti incoraggeranno quanto più sarà possibile le distrazioni intellettuali e sportive organizzate dai prigionieri di guerra.
CAPOV Della disciplina interna dei campi
Art. 18. - Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all'autorità di un ufficiale responsabile. Oltre alle forme esteriori di rispetto verso i loro connazionali , prevedute dai regolamenti vigenti presso il loro esercito , i prigionieri di guerra dovranno il saluto a tutti gli ufficiali della Potenza detentrice. Gli ufficiali prigionieri di guerra saranno tenuti a salutare soltanto gli ufficiali di grado superiore o eguale di detta Potenza. Art. 19. - Sarà consentito di portare il distintivo del grado e le decorazioni. Art. 20. - I regolamenti, gli ordini, gli avvisi e le pubblicazioni d'ogni natura dovranno essere comunicati ai prigionieri di guerra in una lingua che essi comprendano. Lo stesso principio si applica per gli inte rrogatori.
CAPO VI Disposizioni speciali concernenti gli ufficiali e assimilati
Art. 21. - Fin dall'inizio delle ostilità i belligeranti dovranno comunicarsi reciprocamente i titoli e i gradi in uso nei rispettivi eserciti, per assicurare l'eguaglianza di trattamento tra gli ufficiali e gli assimilati di gradi equivalenti. Gli ufficiali e assimilati, prigionieri di guerra , saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado e alla loro età.
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Art. 22. - Per assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno addetti soldati prigionieri di guerra dello stesso esercito e, in quanto possibile , della medesima lingua, in numero sufficiente avuto riguardo al grado degli ufficiali e assimilati. Questi si provvederanno del vitto e del vestiario con gli assegni, che saranno loro versati dalla Potenza detentrice.Si dovrà in ogni modo facilitare la gestione della mensa da parte degli ufficiali stessi.
CAPO VII Delle risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra
Art. 23. - Salvi particolari accordi tra le Potenze belligeranti, e specialmente quelli preveduti dall'articolo 24, gli ufficiali e assimilati , prigionie ri di guerra, riceveranno dalla Potenza detentrice gli stessi a s segni degli ufficiali di grado corrispondente nelle forze armate di questa Potenza , a condizione, tuttavia che tali assegni non siano superiori a quelìi che competono ioro nell'esercito del paese presso cui hanno prestato servizio. Detti assegni saranno loro versati integralmente in quanto è possibile una volta al mese, e senza che possa farsi deduzione alcuna per spese incombenti alla Potenza detentrice, anche se queste fossero fatte a loro favore. Un accordo tra i belligeranti stabilirà il tasso del cambio applicabile a questo pagamento. In mancanza di tale accordo, il tasso sarà quello vigente al momento dell'apertura delle ostilità. Tutti i versamenti fatti ai prigionieri di guerra a titolo di assegni dovranno essere rimborsati, alla fine delle ostilità, dalla Potenza presso cui i prigionieri stessi hanno prestato servizio.
Art. 24. - Fin dal principio delle ostilità i belligeranti stabiliranno di comune accordo l'importo massimo di denaro contante che i prigionieri di guerra dei vari gradi e categorie saranno autorizzati a conservare presso di sé. Le somme eccedenti ritirate o trattenute ai prigionieri e quelle da essi depositate dovranno essere portate a loro credito, e non potranno essere convertite in altra valuta senza il loro consenso. I saldi a credito dei loro conti saranno versati ai prigionieri di guerra alla fine della prigionia. Durante la prigionia saranno loro concesse facilitazioni per il tra-
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sferimento di tali somme, in tutto o in parte, a banche o a individui nel loro paese d'origine.
CAPO VIII Del trasferimento dei prigionieri di guerra. Art. 25. - I prigionieri di guerra malati e feriti non saranno trasferiti , fino a che la loro guarigione possa essere compromessa dal viaggio , salvo che lo imponga lo svolgimento delle operazioni militari. Art. 26. -In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno preavvisati ufficialmente della loro nuova destinazione. Essi saranno autorizzati a portare con sé gli effetti personali , la corrispondenza e i pacchi giunti al loro indirizzo. Dovranno essere prese tutte le disposizioni utili , perché la corrispondenza e i pacchi mandati al loro campo precedente siano fatti proseguire senza ritardo. Le somme de positate a credito dei prigionieri trasferiti saranno rimesse all'autorità competente del luogo della loro nuova residenza. Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza detentrice.
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Del lavoro dei prigionieri di guerra.
CAPO I Disposizioni generali Art. 27. - I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi , a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati. Tuttavia, se ufficiali o assimilati domandino un lavoro che loro si addica, questo sarà loro procurato, nei limiti del possibile. I sottufficiali prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori di sorveglianza tranne che essi domandino esplicitamente una occupazione rimunerativa .
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I belligeranti dovranno, per tutta la durata della prigionia, concedere ai prigionieri, vittime di infortuni sul lavoro , i benefici preveduti dalle disposizioni applicabili ai lavoratori della medesima categoria, secondo la legislazione della Potenza detentrice. Per quei prigionieri di guerra, ai quali queste disposizioni legali non potessero applicarsi in base alla legislazione di detta Potenza, questa si impegna di proporre ai propri organi legislativi tutti i provvedimenti atti a indennizzare equamente le vittime.
CAPO II Del/' organizzazione del lavoro
Art. 28. - La potenza detentrice assumerà l'intera responsabilità del mantenimento della cura , del trattamento e del pagamento dei salari dei prigionieri di guerra, che lavorino per conto di privati.
Art. 29. - Nessun prigioniero di guerra potrà essere adibito a lavori, ai quali sia fisicamente inadatto. Art. 30. - La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il tragitto d'andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la domenica.
CAPO III Del lavoro proibito
Art. 31. - Le prestazioni d'opera dei prigionieri di guerra non avranno alcun rapporto diretto con le operazioni della guerra. È specialmente proibito adibire i prigionieri alla fabbricazione e al trasporto di armi o di munizioni di qualunque natura, come pure al trasporto di materiale destinato a unità combattenti. In caso di violazione delle disposizioni del precedente comma, i prigionieri hanno la facoltà di far presentare, dopo l'esecuzione o l'inizio di esecuzione dell'ordine , i propri reclami per il tramite dei fiduciari ,
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le cui funzioni sono prevedute dagli articoli 43 e 44, o in mancanza di fiduciari, per il tramite dei rappresentanti della Potenza protettrice. Art. 32. - È proibito adibire i prigionieri di guerra a lavori insalubri o pericolosi. È proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare.
CAPOIV Dei distaccamenti di lavoro. Art. 33. - Il regime dei distaccamenti di lavoro dovrà essere simile a quello dei campi di prigionieri di guerra, specialmente per ciò che concerne le condizioni igieniche, il vitto, la cura in caso d 'accidente o di malattia, la corrispondenza e la consegna dei pacchi. Ogni distaccamento di lavoro dipenderà da un campo di prigionieri. Il comandante di questo sarà responsabile dell'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione nel distaccamento di lavoro.
CAPOV Del salario. Art. 34. - I prigionieri di guerra non percepiranno salario per i lavori concernenti l'amministrazione, il governo e la manutenzione dei campi. I prigionieri adibiti ad altri lavori avranno diritto a un salario da fissarsi mediante accordi tra i belligeranti. Tali accordi specificheranno parimenti la parte che l'amministrazione del campo potrà trattenere, la somma che apparterrà al prigioniero di guerra e il modo in cui questa somma sarà messa a sua disposizione durante il periodo della prigionia. Fino a che non siano stati conclusi detti accordi, la retribuzione del lavoro dei prigionieri sarà fissata secondo le norme seguenti: a) i lavori fatti per lo Stato saranno pagati in base alle tariffe vigenti per i militari dell'esercito nazionale che compiono gli stessi lavori , o, se non ve ne sono, in base a una tariffa adeguata ai lavori eseguiti; b) quando i lavori hanno luogo per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno regolate d'intesa con l'autorità militare.
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Il saldo a favore del prigioniero gli sarà rimesso alla fine della prigionia. In caso di morte, sarà rimesso, per via diplomatica, agli eredi del defunto. SEZIONE IV
Delle relazioni dei prigionieri di guerra con l'estero.
Art. 35. - Fin dal principio delle ostilità, i belligeranti pubblicheranno i provvedimenti preveduti per l'esecuzione della presente sezione. Art. 36. - Ogni belligerante stabilirà periodicamente il numero delle lettere e delle cartoline postali, che i prigionieri di guerra delle diverse categorie saranno autorizzati a spedire ogni mese, e notificherà questo numero all'altro belligerante. Dette lettere e cartoline saranno trasmesst: uaJla posta , scgm:nuula via più breve. Esse non potranno essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari. Entro il termine massimo di una settimana dal suo arrivo al campo, come in caso di malattia, ogni prigioniero sarà messo in condizioni di inviare alla sua famiglia una cartolina postale, per informarla della sua prigionia e del suo stato di salute. Dette cartoline postali saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in alcun modo. Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella lingua materna. I belligeranti potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue. Art. 37. -1 prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere individualmente pacchi postali contenenti generi alimentari e altri articoli destinati al loro vettovagliamento e al loro abbigliamento. I pacchi saranno consegnati al destinatario contro ricevuta. Art. 38. - Le lettere e le rimesse di denaro o di valori, nonché i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti, sia direttamente , sia per il tramite degli uffici di informazioni preveduti dall'articolo 77, saranno esenti da qualunque tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione, quanto nei paesi di transito. I doni e i soccorsi in natura destinati ai prigionieri saranno ugualmente esenti da qualunque dazio d'importazione e simili, nonché dalle tasse di trasporto sulle ferrovie esercite dallo Stato.
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In caso di riconosciuta urgenza, i prigionieri potranno essere autorizzati a spedire telegrammi, contro pagamento delle tasse usuali . Art. 39. - I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere individualmente invii di libri, che potranno essere sottoposti alla censura. I rappresentanti delle Potenze protettrici e delle associazioni di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate potranno mandare opere e collezioni di libri alle biblioteche dei campi di prigionieri. La relativa trasmissione alle biblioteche non potrà essere ritardata con il pretesto di difficoltà di censura. Art. 40. - La censura delle corrispondenze sarà fatta nel più breve tempo possibile. Il controllo dei colli postali dovrà inoltre effettuarsi in condizioni tali da assicurare la conservazione dei generi che potranno contenere, e, possibilmente , in presenza del destinatario o di un fiduciafio debitamente da lui riconosciuto. I divieti di corrispondenza emanati dai belligeranti , per ragioni militari o politiche, potranno avere soltanto carattere temporaneo e dovranno essere della più breve durata possibile. Art. 41. - I be lligeranti assicureranno tutte le facilitazioni possibili per la trasmissione degli atti o documenti destinati ai prigionieri di guerra o da essi firmati, e in particolar modo delle procure e dei testamenti . I belligeranti prenderanno i provvedimenti necessari per assicurare , occorrendo, la legalizzazione delle firme apposte dai prigionieri. SEZIONE V
Dei rapporti dei prigionieri di guerra con le autorità
CAPO I Dei reclami dei prigionieri di guerra per il regime di prigionia
Art. 42. - I prigionieri di guerra avranno diritto di far conoscere alle autorità militari, nel cui potere essi si trovano, le loro richieste concernenti il regime di prigionia al quale sono sottoposti.
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Avranno parimenti il diritto di rivolgersi ai rappresentanti delle Potenze protettrici , per segnalare loro i punti sui quali avessero da presentare lagnanze relative al regime della prigionia. Queste domande e reclami dovranno essere trasmessi di urgenza. Essi non potranno dar luogo a punizioni , anche se riconosciuti infondati.
CAPO II Dei rappresenti dei prigionieri di guerra.
Art. 43. - In ogni località dove si troveranno prigionieri di guerra, essi saranno autorizzati a designare fiduciari incaricati di rappresentarli presso le autorità militari e le Potenze protettrici. Questa designazione sarà sottoposta all'approvazione dell 'autorità militare. I fiduciari saranno incaricati di ricevere e di ripartire gli invii collettivi. Del pari, nel caso in cui i prigionieri decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa spetterà ai fiduciari. Inoltre, questi potranno prestare l'opera loro ai prigionieri , per agevolarne le relazioni con le associazioni di soccorso menzionate nell'articolo 78. Nei campi di ufficiali e assimilati, l'ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel grado più elevato sarà riconosciuto come intermediario tra le autorità del campo e gli ufficiali e assimilati prigionie ri. A questo fine, egli avrà la facoltà di designare un ufficiale prigioniero, per assisterlo in qualità di interprete , quando debba conferire con le autorità del campo. Art. 44. - Quando i fiduciari siano impiegati come lavoratori, la loro attività come rappresentanti dei prigionieri di guerra sarà computata nella durata obbligatoria del lavoro. Saranno concesse le maggiori facilitazioni possibili ai fiduciari per la loro corrispondenza con le autorità militari e colla Potenza protettrice. Questa corrispondenza non sarà limitata. Nessun rappresentante dei prigionieri potrà essere trasferito, senza che gli sia lasciato il tempo necessario per mettere i suoi successori al corrente degli affari in corso.
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Capo III Delle sanzioni punitive a carico dei prigionieri di guerra.
l. Disposizioni generali.
Art. 45. - I prigionieri dì guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti e agli ordini vigenti nell'esercito della Potenza detentrice. Qualunque atto di insubordinazione autorizzerà nei loro confronti i provvedimenti previsti da dette leggi , regolamenti e ordini. Restano salve, tuttavia, le disposizioni del presente capo. Art. 46. - I prigionieri di guerra non potranno essere puniti , da parte delle autorità militari e dei tribunali della Potenza detentrice, con pene diverse da que!le prevedute per gli stessi fatti, per i militari dell'esercito nazionale. A parità di grado, gli ufficiali, sottufficiali o soldati prigionieri di guerra, che subiscano una punizione disciplinare, non saranno soggetti a un trattamento meno favorevole di quello preveduto, per quanto concerne la medesima pena, nell'esercito della Potenza detentrice. Sono vietate le pene corporali, l'incarcerazione in locali non rischiarati dalla luce del giorno, e, in generale, qualsiasi forma di crudeltà. Sono pure proibite le pene collettive per atti individuali. Art. 47. - Tfatti , che costituiscono una mancanza contro la disciplina, e specialmente il tentativo di evasione, saranno constatati d'urgenza. Per tutti i prigionieri di guerra, graduati o no, saranno ridotti allo stretto necessario gli arresti preventivi. Le istruzioni giudiziarie contro i prigionieri di guerra saranno condotte quanto più rapidamente le circostanze lo permetteranno. La detenzione preventiva dovrà essere ridotta al minimo possibile. In ogni caso, la durata della detenzione preventiva sarà dedotta dalla pena inflitta in via disciplinare o giudiziaria, in quanto tale deduzione sia ammessa per i militari nazionali. Art. 48. - Tprigionieri di guerra, dopo che abbiano scontate le punizioni disciplinari o giudiziarie loro inflitte, non potranno essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri.
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Tuttavia, i prigionieri uniti in seguito a un tentativo di evasione potranno essere assoggettati a un regime di sorveglianza speciale, che non potrà però importare la soppressione di nessuna delle garanzie concesse ai prigionieri dalla presente Convenzione. Art. 49. -Nessun prigioniero di guerra può essere privato del proprio grado dalla Potenza detentrice . I prigionieri puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado. In particolare, gli ufficiali e assimilati, che dovranno scontare pene che importino privazione della libertà, non dovranno essere posti negli stessi locali dei sottufficiali o degli uomini di truppa puniti. Art. 50. - I prigionieri di guerra evasi, che fossero ripresi prima di aver potuto raggiungere il loro esercito o di aver abbandonato il territorio occupato dall'esercito che li ha cattu rnti , saranno passibili soltanto di punizioni disciplinari. I prigionieri, i quali, dopo essere riusciti a raggiungere il loro esercito o ad abbandonare il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati , siano nuovamente fatti prigionieri , non saranno passibili di alcuna pena per la loro fuga precedente. Art. 51. - Il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non sarà considerato come circostanza aggravante, qualora il prigioniero di guerra sia deferito ai tribunali per crimini o delitti contro le persone o contro la proprietà, commessi durante tale tentativo. In seguito a un'evasione tentata o consumata, i commilitoni dell'evaso, che avranno cooperato all'evasione, potranno incorrere, per tale motivo, soltanto una punizione disciplinare. Art. 52. - I belligeranti cureranno che le autorità competenti usino la maggiore indulgenza nell'apprezzare se una infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba essere punita in via disciplinare oppure in via giudiziaria. Tale disposizione si applicherà specialmente quando si tratti di apprezzare fatti connessi con l'evasione o col tentativo di evasione. Un prigioniero potrà essere punito una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa. Art. 53. - Nessun prigioniero di guerra colpito da una punizione
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disciplinare, che si trovasse nelle condizioni prevedute per il rimpatrio , potrà essere trattenuto per il fatto di non aver scontato la punizione. I prigionieri da rimpatriare, che fossero sottoposti a procedimento penale, potranno essere inclusi dal rimpatrio fino al termine del procedimento stesso, ed eventualmente fino all'esecuzione della pena; coloro che fossero già detenuti in seguito a giudizio potranno essere trattenuti fino alla fine della loro detenzione. I belligeranti si comunicheranno gli elenchi di coloro che non potranno essere rimpatriati per i motivi indicati al precedente comma.
2. Punizioni disciplinari. Art. 54. - Gli arresti sono la punizione disciplinare più severa che possa essere inflitta a un prigioniero di guerra. La durata di una punizione non può superare i trenta giorni. Il massimo di trenta giorni non potrà essere superato neppure quando un prigioniero, nel momento in cui si provvede nei suoi confronti, dovesse rispondere disciplinarme nte di più fatti , siano o no connessi fra loro. Se un prigioniero, nel corso o al termine di un periodo di arresti, sarà colpito da una nuova punizione disciplinare , un intervallo di almeno tre giorni dovrà separare ciascuno dei periodi di arresto, qualora uno di essi sia di dieci o più giorni. Art. 55. - Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 11, :ii prigionieri di guerra puniti disciplinarmente sono applicabili, a titolo di inasprimento di pena, le restrizioni di vitto ammesse nell'esercito della Potenza detentrice. Tuttavia, queste restrizioni non potranno essere ordinate , se non quando le condizioni di salute dei prigionieri prigionieri lo permettano. Art. 56. - I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso essere trasferiti in stabilimenti di pena (carceri, penitenziari , bagni penali , ecc.) per scontarvi punizioni disciplinari. I locali nei quali verranno scontate le punizioni disciplinari saranno conformi alle esigenze dell'igiene . I prigionieri puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia.
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I prigionieri avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore.
Art. 57. - l prigionieri di guerra puniti disciplinarmente saranno autorizzati a leggere o a scrivere, nonché a spedire e a ricevere lettere. Per contro, la consegna dei pacchi e delle rimesse in denaro ai destinatari potrà essere differita sino al termine della pena. Se i pacchi consegnati contenessero derrate deperibili, queste saranno versate all'infermeria o alla cucina del campo. Art. 58. - I prigionieri di guerra, puniti disciplinarmente saranno autorizzati, a loro richista, a presentarsi alla visita medica quotidiana. Essi riceveranno le cure giudicate necessarie dai medici e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del corpo o negli ospedali. Art. 59. - Salva la competenza dei tribunali e delle autorità militari superiori, le punizioni disciplinari potranno essere fi ssate soltanto da un ufficiale munito di poteri disciplinari nella sua qualità di comandante del campo o del distaccamento, o dall'ufficiale responsabile che lo sostituisce.
3. Dei procedimenti giudiziari. Art. 60. - All'inizio di un procedimento giudiziario a carico di un prigioniero di guerra, la Potenza detentrice ne avvertirà, appena possibile e, in ogni caso, prima della data fissata per l'apertura del dibattimento , il rappresentante della Pote nza protettrice. Questo avviso conterrà le indicazioni seguenti: a) stato civile e grado del prigioniero; b) luogo in cui si trova o dove è detenuto; e) specificazioni dei capi di accusa, con menzione delle disposizioni di legge applicabili. Se non è possibile di indicare, in tale avviso, il tribunale che dovrà giudicare, la data dell'apertura del dibattimento e quella del locale dove esso avrà luogo , queste informazioni saranno fornite successivamente al rappresentante della Potenza protettrice, al più presto , e, in ogni caso, almeno tre settimane prima dell'apertura del dibattimento.
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Art. 61. - Nessun prigioniero di guerra potrà essere condannato, senza aver avuto la possibilità di difendersi. Nessun prigioniero potrà essere costretto a riconoscersi colpevole del fatto che gli è imputato. Art. 62. - Il prigioniero di guerra avrà il diritto di farsi assistere da un difensore abilitato di sua scelta e di ricorrere, ove sia necessario , all'opera di un'interprete competente. Egli sarà informato di questo suo diritto, in tempo utile, prima del dibattimento, dalla Potenza detentrice. In mancanza di scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice potrà procurargli un difensore. La Potenza detentrice trasmetterà alla Potenza protettrice, a richiesta di questa, una lista delle persone abilitate a sostenere la difesa. I rapresentanti della Potenza protettrice avranno diritto di assistere al dibattimento. Si farà eccezione a questa norma soltanto qualora il dibattimento debba restare segreto nell'interesse della sicurezza dello Stato. La Potenza detentrice dovrà in tal caso informarne la potenza protettrice. Art. 63. - Non potrà essere pronunciata una sentenza a carico di un prigioniero di guerra, se non dagli stessi tribunali e con la medesima procedura in uso per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice. Art. 64. - Un prigioniero di guerra avrà il diritto di ricorrere contro qualsiasi sentenza pronunciata nei suoi confronti, alle stesse condizioni prevedute per gli appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice. Art. 65. - Le sentenza pronunciate contro i prigionieri di guerra saranno immediatamente comunicate alle Potenze protettrici. Art. 66. - Se è pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra, ne sarà data comunicazione al più presto, con la esposizione particolareggiata della natura e delle circostanze del reato, al rappresentante della Potenza protettrice, perché venga trasmessa alla Potenza nel cui esercito il prigioniero ha prestato servizio. La sentenza non potrà essere eseguita prima dello spirare di un termine di almeno tre mesi da tale comunicazione.
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Art. 67. - Nessun prigioniero di guerra potrà essere privato del beneficio delle disposizioni dell'articolo 42 della presente Convenzione per effetto di una sentenza o altrimenti.
TITOLO IV Della fine della prigionia
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Del rimpatrio diretto e dell'ospedalizzazione in paese neutrale
Art. 68. - I belligeranti dovranno rinviare nel loro paese, senza rigwirdo al grado e al numero, i prigioni eri di guerra gravemente malati e gravemente feriti , dopo averli messi in grado di essere trasportati. Accordi fra i belligeranti stabiliranno di conseguenza, appena possibile, i casi di invalidità e di malattia, che importino il rimpatrio diretto , nonché i casi che importino eventualmente la ospedalizzazione in paese ne utrale. Prima che tali accordi siano conc.;lusi, i belligeranti potranno riferirsi all'accordo tipo allegato, a titolo esemplificativo alla presente Convenzione. Art. 69. - Fin dall'inizio delle ostilità, i be lligeranti s'accorderanno per nominare commissioni mediche miste. Tali commissioni saranno composte di tre membri , due dei quali appartenenti a un paese neutrale e uno designato dalla Potenza detentrice; uno dei medici del paese neutrale sarà presidente. Queste Commissioni mediche miste procederanno alla visita dei prigionieri malati o feriti e prenderanno tutte le decisioni utili nei loro riguardi. Le decisioni di tali commissioni saranno prese a maggioranza ed eseguite nel minor tempo possibile. Art. 70. - Oltre quelli che saranno designati dal medico del campo, saranno sottoposti alla visita della commissione medica mista di cui all'articolo 69, ai fini del loro rimpatrio diretto o della loro ospedalizzazione in un paese neutrale , i prigionieri di guerra seguenti: a) i prigionieri che faranno domanda direttamente al medico del campo;
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h) i prigionieri che saranno presentati dai fiduciari preveduti
dall'articolo 43, agiscano questi di propria iniziativa o su domanda dei prigionieri medesimi; e) i prigionieri che saranno stati proposti dalla Potenza nel cui esercito hanno prestato servizio o da una associazione di soccorso debitamente riconosciuta e autorizzata da questa Potenza. Art. 71. - I prigionieri di guerra vittime di infortuni sul lavoro, fatta eccezione degli autolesionisti, beneficieranno, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospedalizzazione in un paese neutrale , delle medesime disposizioni. Art. 72. - Durante il periodo delle ostilità e per ragioni umanitarie , i belligeranti potranno concludere accordi, ai fini del rimpatrio diretto o della ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri di guerra valiùi , che abbiano subito una lunga prigionia.
Art. 73 . - Le spese di rimpatrio o di trasporto in paese neutrale dei prigionieri di guerra saranno a carico della Potenza nel cui esercito detti prigionieri hanno prestato servizio, a partire dal confine della Potenza detentrice. Art. 74. - Nessun rimpatriato potrà essere adibito a un servizio militare attivo.
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Della liberazione del rimpatrio alla fine delle ostilità. Art. 75. - Quando i belligeranti concluderanno una convenzione di armistizio dovranno, in linea di massima, includervi clausole relative al rimpatrio dei prigionieri di guerra. Se queste non avessero potuto essere inserite nella convenzione, i belligeranti si metteranno tuttavia in rapporto al più presto possibile a questo scopo. In ogni caso, il rimpatrio dei prigionieri sarà effettuato nel più breve termine dopo la conclusione della pace. I prigionieri di guerra, che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o per un delitto di diritto comune, potranno essere trattenuti fino al tenninc del procedimento e fino a espiazione della even-
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tuale pena. La stessa norma varrà per coloro che siano stati condannati per un crimine o un delitto di diritto comune. D'accordo tra i belligeranti, potranno essere istituite commissioni, allo scopo di rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio.
TITOLO V. Della morte dei prigionieri di guerra
Art. 76. - I testamenti dei prigionieri di guerra saranno ricevuti e redatti nelle stesse condizioni prescritte per i militari deU'esercito nazionale. Le stesse norme saranno osservate per quanto concerne gli atti relativi ;:ill;:i con~tatazinne di morte. I beUigeranti avranno cura che i prigionieri di guerra morti in prigionia vengano onorevolmente inumati e che 1e loro tombe abbiano ogni indicazione utile, siano rispettate e convenientemente mantenute.
TITOLO VI. Degli uffici di soccorso e di informazioni concernenti i prigionieri di 1:uerra.
Art. 77. - Fin dall'inizio delle ostilità, ogni Potenza belligerante , come pure le Potenze neutrali che avranno accolto belligeranti, costituiranno un organo ufficiale di informazioni sui prigionieri di guerra che si trovino sul loro territorio. Ciascuna Potenza belligerante, entro il più breve termine possibile, segnalerà al suo ufficio di informazioni ogni cattura di prigionieri compiuta dal suo esercito, dandogli tutti gli elementi di identificazione dei quali disponga e che permettano d'avvisare rapidamente le famiglie interessate, notificandogli altresì gli indirizzi ufficiali dei quali le famiglie potranno servirsi per scrivere i prigionieri. L'ufficio di informazioni farà pervenire d'urgenza tutte queste indicazioni alle Potenze interessate, per il tramite da una parte, deUe Potenze protettrici, e, dall'altra parte, dall'organo centrale preveduto dall'articolo 79. L'ufficio di informazione , incaricato di rispondere a tutte le do-
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mande riguardanti i prigionieri di guerra, riceverà dai vari servizi competenti tutte le indicazioni relative agli internamenti ed ai trasferimenti, al rilascio in libertà, sulla parola, ai rimpatri, alle evasioni, alle degenze in ospedale, ai decessi e le altre informazioni necessarie per compilare e tenere aggiornata una scheda per ogni prigioniero di guerra. L'ufficio annoterà su tale scheda, nella misura del possibile e salve le disposizioni dell'articolo 5, il numero di matricola, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il grado e il corpo dell'interessato, il nome del padre e il cognome della madre, l'indirizzo della persona da avvisare in caso d'accidente, le ferite, la data e il luogo della cattura , dell'internamento, delle ferite, della morte e ogni altra informazione importante. Saranno trasmessi alle Potenze interessate elenchi settimanali contenenti ogni nuova informazione atta a facilitare l'identificazione di ciascunprigioniero. La scheda individuale del prigioniero di guerra sarà rimessa , dopo la conclusione della pace, alla Potenza presso la quale egli ha prestato servizio. L'ufficio di informazioni dovrà inoltre raccogliere e trasmettere ai paesi interessati gli oggetti d'uso personale , valori , corrispondenza, libretti di paga, distintivi di identità, ecc., che fossero stati lasciati dai prigionieri di guerra rimpatriati, liberati sulla parola, evasi o deceduti. Art. 78. - Le associazioni di soccorso per i prigionieri di guerra , regolarmente costituite a norma della legge del loro paese e che abbiano per scopo di essere intermediarie nell'opera caritatevole, riceveranno dai belligeranti, per loro e per i loro agenti debitamente accreditati , ogni facilitazione, entro i limiti segnati dalle esigenze militari , per assolvere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di queste associazioni potranno essere ammessi a distribuire soccorsi nei campi e nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare e prendendo impegno per iscritto di assoggettarsi a tutte le misure d'ordine e di polizia che l'autorità stessa prescrivesse. Art. 79. - Verrà istituito, in paese neutrale, un organo centrale di informazioni sui prigionieri di guerra. Il Comitato internazionale della Croce Rossa, se lo giudichi necessario, ne proporrà l'organizzazione alle Potenze interessate. Detto organo sarà incaricato di raccogliere tutte le informazioni re-
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lative ai prigionieri che esso potrà ottenere in via ufficiale o privata, e le trasmetterà il più rapidamente possibile al paese d'origine dei prigionieri o alla Potenza presso la quale essi hanno prestato servizio. Queste disposizioni non dovranno essere interpretate in modo da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa. Art. 80. - Gli uffici di informazioni beneficieranno della franchigia postale e di tutte le esenzioni contemplate dall'articolo 38.
TITOLO VII Dell'applicazione della convenzione ad alcune categorie di civili
Art. 81. - Gli individui che seguono le forze armate senza farne direttamente parte , come i corrispondenti, gli informatori dei giornali, i vivandieri , i fornitori , qualora essi cadano in potere del nemico e questi ritenga utile di trattenerli, avranno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, a condizione che siano muniti di una legittimazione dell'autorità militare delle forze armate che essi accompagnavano.
TITOLO VIII Dell'esecuzione della convenzione
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 82. - Le disposizioni della presente Convenzione dovranno essere rispettate dalle Alte Parti contraenti in qualunque circostanza. Nel caso in cui, in tempo di guerra, uno dei belligeranti non fosse parte della Convenzione, le disposizioni di queste resteranno tuttavia obbligatorie tra i belligeranti che ne sono parte. Art. 83. - Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di concludere convenzioni speciali su qualunque questione relativa ai prigionieri di guerra, cht: Juru sembrasse opportuno di regolare particolarmente.
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I prigionieri di guerra continueranno a godere dei benefici di questi accordi fino a che sia compiuto il loro rimpatrio , salve espresse clausole contrarie nei predetti accordi o in accordi successivi, come pure salvi i provvedimenti più favorevoli presi dall'una o dall'altra delle Potenze belligeranti nei confronti dei prigionieri che esse detengono. Al fine di assicurare l'applicazione da una parte e dall'altra delle clausole della presente Convenzione e di facilitare la conclusione delle convenzioni speciali sopra prevedute, i belligeranti potranno autorizzare, fin dall'inizio delle ostilità, riunioni di rappresentanti delle rispettive autorità incaricate dell'amministrazione dei prigionieri di guerra. Art. 84. - Il testo della presente Convenzione e quello delle convenzioni speciali contemplate dall'articolo precedente saranno affissi, possibilmente nella lingua materna dei prigionieri di guerra, in luoghi ove possa essere consultato da tutti i prigionieri. Il testo di dette convenzioni sarà comunicato, a richiesta, ai prigionieri che si trovassero nella impossibilità di prendere cognizione del testo affisso. Art. 85. - Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, come pure le leggi e i regolamenti che esse potranno adottare per assicurare l'applicazione della presente Convenzione.
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Del/'organizzazione del controllo Art. 86. - Le Alte Parti contraenti riconoscono che la regolare applicazione della presente Convenzione troverà una garanzia nella possibilità di collaborazione delle Potenze protettrici incaricate della salvaguardia degli interessi dei belligeranti; a tal riguardo, le Potenze prote ttrici potranno designare , all'infuori del loro personale diplomatico, dei delegati tra i loro sudditi o tra i sudditi di altre Potenze neutrali. Questi delegati dovranno essere di gradimento del belligerante presso il quale eserciteranno la loro missione. I rappresentanti della Potenza protettrice o i suoi delegati, che abbiano ottenuto il gradimento, saranno autorizzati a recarsi in tutte le località, senza eccezione alcuna, dove sono internati prigionieri di guerra. Essi avranno accesso in tutti i locali occupati dai prigionieri e potranno
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intrattenersi con questi, di regola, senza testimoni, personalmente o per mezzo di interpreti. I belligeranti faciliteranno nella più larga misura possibile il compito dei rappresentanti o dei delegati della Potenza protettrice che abbia. no ottenuto il gradimento. Le autorità militari saranno informate della loro visita. I belligeranti potranno mettersi d'accordo, affinché persone della nazionalità dei prigionieri siano ammesse a partecipare ai viaggi di ispezione. Art. 87. -Nel caso di disaccordo tra i belligeranti sull'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici dovranno prestare, in quanto è possibile, i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ciascuna delle Potenze protettrici potrà, in particolare, proporre ai belligeranti interessati una riunione di rappresentanti di questi, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. I belligeranti dovranno dar corso alle proposte, che loro saranno fatte in questo senso. La Potenza protettrice potrà, occorrendo, sottoporre al gradimento delle Potenze in causa una personalità appartenente a una Potenza neutrale o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà inviata a partecipare a questa riunione. Art. 88. - Le precedenti disposizioni non fanno ostacolo all'attività umanitaria che il Comitato internazionale della Croce Rossa potrà spiegare per la protezione dei prigionieri di guerra, col gradimento dei belligeranti.
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Disposizioni finali
Art. 89. -Nei rapporti fra Potenze che sono vincolate dalla Convenzione dell' Aja, del 29 luglio 1899 o da quella del 18 ottobre 1907, concernenti le leggi e gli usi deHa guerra terrestre, e che sono parte della presente Convenzione, questa completerà il capo secondo del regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell' Aja. Art. 90. - La presente Convenzione, che porterà la data di oggi,
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potrà sino al primo febbraio 1930, essere firmata a nome di ogni paese rappresentato alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il primo luglio 1929. Art. 91. - La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Le ratifiche saranno depositate a Bema. Del deposito di ogni istrumento di ratifica dovrà essere esteso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, dovrà essere rimessa dal Consiglio federale svizzero ai Governi di ogni paese nel nome del quale la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione notificata. Art. 92. - La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che saranno stati depositati almeno due i strumenti di ratifica . Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna delle Alte Parti contraenti dopo sei mesi dal deposito del rispettivo istrumento di ratifica. Art. 93. - A partire dalla data della sua cntrta in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi paese che non l'abbia firmata. Art. 94. - Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero e produrranno i loro effetti sei mesi dopo la data in cui esse gli saranno pervenute. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni ai Governi di ogni paese in nome del quale la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione notificata. Art. 95. - Lo stato di guerra darà effetto immediato alle ratifiche depositate e alle adesioni notificate prima o dopo l'inizio delle ostilità dalle Potenze belligeranti. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Potenze in stato di guerra sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida. Art. 96. - Ognuna della alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia produrrà i suoi effetti soltanto un anno dopo che ne sarà stata <lala notificazione per iscritto al
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Consiglio federale svizzero. Questo comunicherà tal notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dell' Alta Parte contraente che l'avrà notificata. Inoltre, tale denuncia non produrrà i suoi effetti nel corso di una guerra alla quale partecipasse la Potenza denunziante. In questo caso, la presente Convenzione continuerà a produrre i propri effetti , oltre il termine di un anno, fino alla conclusione della pace e , comunque, fino a che le operazioni di rimpatrio non siano finite. Art. 97. - Una copia, certificata conforme, della presente Convenzione sarà depositata negli archivi della Società delle Nazioni a cura del Consiglio federale svizzero. Anche le ratifiche, le adesioni e le denuncie , che saranno notificate al Consiglio federale svizzero , verranno da questo comunicate alla Società delle Nazioni. Tn fede di che i ph:~nipotenziari sunnominati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra il 27 luglio 1929, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi della Confederazione svizzra, e copie del quale, certificate conformi , saranno trasmesse ai Governi di tutti i paesi invitati alla conferenza. Per la Germania: Edmund Rhomherg Per gli Stati Uniti d'America: Eliot Wandsworth - Hugh R. Wilson Per l'Austria: Leitmaicr Per il Belgio: D. R . Demolder- J. De Ruelle Per la Bolivia: A. Cortadellas Per il Brasile: Raul do Rio - Branco Per la Gran Bretagna ed Jrlanda del Nord, nonché per ogni altra parte dell' Impero Britannico non membro separato della Società delle nazioni: Horace Rumbold
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Per il Canadà: W. A. Riddell Per l'Australia: Claud Russell Per la Nuova Zelanda: Claud Russell Per l'Africa del Sud: E rio H. T,ouw Per lo Stato Libero d'Irlanda: Sean Lester Per l'India: Claud Russel Per la Bulgaria: D. Mikoff - Stéphane N. Laftchieff Per il Cile: Gmo Novoa - D Pulgar Per la Cina: C.Y. Hsiao Per la Colombia: · Francisco Josè de Urrutia Per Cuba: Carlos De Armenteros - Carlos Bianco Per la Danimarca: Harald de Scavenius - Gustav Rasmusscn I'er la Repubblica Dominicana: Ch. Ackermann Per l'Egitto: Mohammed Abdel Moneim Riad- H . W. Simaika Per la Spagna: Ad referendum : Mauricio Lopez Robertes y Terry, Marqués de la Torreher-
mosa Per l'Estonia: Dr. Leesment Per la Finlandia: A. E. Martola Per la Francia: H. De Marcilly - .T. Du Sault
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Per la Grecia: R. Raphael - S. Venizelos Per l'Ungheria: Paul dc Hcvesy Per l' ltalia: Giovanni Ciraolo Per il Giappone: !saburo Yoshida - S. Shimomure - S. Miura Per la Lettonia: Gharles Dusmans - Dr. Oskar Voit Per il Lussemburgo: Ch. Vcrmaire Per il Messico: Fr. Castillo Najern Per il Nicaragua: A. Sottile Per la Norvegia: J. lrgens - .Tens Mcinich Per i Paesi Bassi: W. Doude van Troostwijk - Dr. Diehl - J . Harberts
Per la Persia: Anouchierevan Sepahhodi Per la Polonia: Josef G. Pracki - W. Jcrzy Babecki Per il Portogallo: Vasco dc Quevedo - F. de Calreiros e Menezes Per la Romania: M. B. Boeresco - Colone[ E . Vertejano Per il Regno dei Serbi Croali e Sloveni: I. Choumcnkovitch Per il Siam: Vanvaidya Per la Svezia: K. J. Wcstman Per la Svizzera: Paul Dinichert - Hauser - Zeublin - R. dc la Harpc - Schindler
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Per la Cecoslovacchia: Zd. Ficrlinger Per la Turchia: Hassan - Dr. Abdul Ka<lir - M. Nussrct - Dr. Akil Moukhtar Per l'Uruguay: Alfredo de Castro Per il Venezuela: C. Parra - Perez - I. M. Hurtado - Machado
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Allegalo alla Convenzione relativa al tra/lamento dei prigionieri di guerra del 27 luglio 1929.
Accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e l'ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri di guerra, per motivi di salute.
J. - Principi direttivi per il rimpatrio diretto e l'ospedalizzazione in paese neutrale
A) Principi direttivi per il rimpatrio diretto Sono i rimpatriati direttamente: 1) 1 malati e i feriti per i quali , secondo le previsioni mediche , non si può presumere la curabilità entro un anno, in quanto il loro stato esiga una cura, e in quanto la loro capacità psichica o fisica appaia aver subito una considerevole diminuzione; 2) I malati e i feriti incurabili, la cui capacità psichica o fisica appare aver suhito una considerevole diminuzione; 3) I malati e i feriti guariti, la cui capacità psichica o fisica appare aver subito una considerevole diminuzione. B) Principi direttivi per L'ospedalizzazione in paese neutrale. Sono ospedalizzati: 1) I malati e i feriti, la cui guarigione è presumibile entro il termine di un anno, quando si reputi che le risorse offerte dal paese neutrale potra nno rendere la gua rigione dei malati e feriti più rapida e sicura che se la loro prigionia propriamente detta fosse prolungata. 2) I prigionieri di guerra, le cui condizioni psichiche o fisiche appaiono , secondo le previsioni mediche, minacciate seriamente dal perdurare della prigionia, mentre l'ospedalizzazione in paese neutrale potrebbe probabilmente sottrarli a questo rischio. C) Principi direttivi per il rimpatrio degli ospedalizzati in paese neutrale. Sono rimpatriati i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale, che appartengono aJle seguenti categorie: 1) Quelli, il cui stato di salute è divenuto o sta per divenire tale da tarsi rientrare nelle categorie dei rimpatriabili per motivi di salute; 2) I guariti, le cui facoltà psichiche o fisiche appaiono aver subito una considerevole diminuzione.
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II. - Principi speciali per il rimpatrio diretto o per l'ospedalizzazione in paese neutrale
A) Principi speciali per il rimpatrio. Saranno rimpatriati: 1) Tutti i prigionieri di guerra colpiti, in seguito a lesioni organiche, dalle seguenti alterazioni anatomiche o funzionali: perdita di un membro , paralisi , alterazioni articolari o altre , in quanto la perdita sia di almeno un piede o di una mano , o sia equiparabile alla perdita di un piede o di una mano; 2) Tutti i prigionieri di guerra feriti o lesi , il cui stato è tale da far di loro degli infermi , dei quali non si può , dal punto di vista medico, prevedere la guarigione entro il termine di un anno; 3) Tutti i malati , il cui stato fa di essi degli infe rmi , dei quali no n si p11ò de l p1Jnto <li vist::i me ciico , prevedere la guarigione entro il termine di un anno. A questa categoria appartengono particolarmente: a) la tubercolosi progressiva di qualsiasi organo, che, secondo le previsioni mediche , non può essere guarita almeno considerevolme nte migliorata dalla cura in paese neutrale ; b) le affezioni tubercolari degli organi respiratori presunte incurabili (così in ispecie, l'enfisema polmonare grave con o senza bronchite , le bronchiettasie, l'asma grave , le intossicazioni da gas, ecc.) ; e) le affezioni croniche gravi degli organi della circolazione (p. es.: i vizi valvolari con tendenza a disturbi di compenso, le affezioni relativamente gravi del miocardio, del pericardio e dei vasi , in particolare gli aneurismi inoperabili dei grossi vasi, ecc.) ; d) le affezioni croniche gravi degli organi digestivi ; e) le affezioni croniche gravi degli organi urinari e sessuali e in ispecie; p. es.; tutte le nefriti croniche confermate con semeiologia completa, e, in modo particolare, quando già esistano alte reazioni cardiache e vascolari; parimenti le pieliti, le cistiti croniche; ecc.; j) le malattie croniche gravi del sistema nervoso centrale e periferico , così, in ispecie, la neurastenia e l'isterismo gravi, tutti i casi incontestabili di epilessia, il Basedow grave , ecc. ; g) la cecità d'ambo gli occhi , o quella di un solo occhio , quando la facoltà visiva dell'altro resti inferiore a 1, nonostante l'uso di lenti correttive. La diminuzione dell'acutezza visiva nel caso in cui sia possibile di riportarla con correzione al visus di 1/2 almeno per un occhio. Le
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altre affezioni oculari , che rientrano in questa categoria (glaucoma , irite, coroidite, ecc.; h) la sordità totale bilaterale, nonché la sordità.totale unilaterale, nel caso in cui l'orecchio incompletamente sordo non percepisca più la voce di conversazione a un metro di distanza; i) tutti i casi incontestabili di affezioni mentali ; k) i casi gravi di intossicazione cronica da metalli o da altre cause (saturnismo, idrargirismo, morfinismo , cocainizmo, alcoolismo, intossicazione da gas, ecc.) ; I) le affezioni croniche degli organi della locomozione (artrite deformante, gotta, reumatismi con alterazioni clinicamente rilevabili), a condizione che siano gravi; m) tutti i neoplasmi maligni , se non sono suscettibili di interventi operatori relativamente benigni senza pericolo per la vita dell'operato ; n) tutti casi di mala1ia con alt1..;raz ioni organiche:: apprc:::aabiii
(aumento cronico importante del volume del fegato , della milza, cachessi a, ecc.) ; o) le affezioni cutanee croniche gravi , purché la loro natura no n costituisca un 'indicazioned medica di ospedalizzazione in paese neutrale ; p) le avitaminosi gravi (bèri-bèri, pellagra , scorbuto cronico). B) Principi speciali per l'ospedalizzazione. I prigionieri di guerra devono essere ospedalizzati, se sono colpiti dalle affezioni seguenti: l) Tutte le forme di tubercolosi di qualunque organo, se , secondo le nozioni mediche attu ali, esse possono essere guarite, o almeno considerevolmente migliorate coi metodi applicabili in paese neutrale ( altitudine , cure sanatoriali, ecc.); 2) Tutte le forme - per cui è necessaria una cura di affezione degli organi respiratori , circolatori , digestivi , genito-urinari, nervosi , degli organi dei sensi, dell'apparato locomotore e del tessuto cutaneo , a condizione, tuttavia, che queste forme di affezioni non rientrino nelle categorie determinanti il rimpatrio diretto o che non siano malattie acute propriamente dette con tendenza alla guarigione franca. Le affezioni contemplate in questo paragrafo sono quelle che offrono , mediante l'applicazione di cure disponibili in paese neutrale , probabilità di guarigione realmente migliori per il paziente che se fosse curato in prigionia. Giova considerare in modo del tutto speciale i disturbi nervosi, le cui cause efficienti o determinanti sono gli eventi della guerra o della
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prigionia stessa , come la psicastenia dei prigionieri di guerra e altri casi analoghi. Tutti i casi di tale genere, debitamente constatati, devono essere ospedalizzati, in quanto la loro gravità o i loro caratteri costituzionali non ne facciano dei casi di rimpatrio diretto. ' I casi di psicastenia dei prigionieri di guerra, che non sono guariti dopo tre mesi d' ospedalizzazione in paese neutrale , o che dopo questo termine , non sono evidentemente in via di guarigione definitiva, dovranno essere rimpatriati ; 3) Tutti i casi di ferite, di lesioni e loro reliquati , che presentano maggiori probabilità di guarigione in paese neutrale che non in prigionia, a condizion e che questi casi non giustifichino il rimpatrio diretto o non siano insignificanti; 4) Tutti i casi di malaria debitamente constatati e non presentanti alterazioni organiche rilevabili clinicamente (aumento di volume cronico Jél fegato, della milza , cachessia, ecc.) se il soggiorno in paese neutrale offre prospettive particolarmente favorevoli di gua rigione d efinitiva ; 5) Tutti i casi d 'intossicazione (particolarmente da gas, metalli, alcaloidi) , per i quali le prospettive di guarigione in paese neutrale sono specialmente favorevoli. Sono esclusi dall 'ospedalizzazione: 1) Tutti i casi di malattie mentali debitamente constatati; 2) Tutte le malattie nervose organiche o funzionali ritenute incurabili (queste due categorie appartengono a quelle che danno diritto al rimpatrio diretto) ; 3) L'alcolismo cronico grave; 4) Tutte 1e malattie contagiose nel periodo in cui esse sono trasmissibili (malattie infettive , acute , sifilide primaria e secondaria, tracoma, lehhra, ecc.).
III. - Osservazioni generali Le condizioni sopra stabilite devono, di regola , essere interpretate e applicate nello spirito più largo possibile. Questa larghezza d' interpretazione deve essere applicata particolarmente nei confronti degli stati nevropatici o psicopatici causati o determinati dagli eventi della guerra o della prigionia stessa (psicastenia dei prigionieri di guerra), nonché ai casi di tubercolosi di qualunque grado.
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È inteso che i medici del campo e le commissioni mediche miste possono trovarsi di fronte a una molteplicità di casi non menzionati tra gli esempi esposti sotto il numero Il, o di casi che non si adattano a tali esempi . Gli esempi di cui sopra sono dati soltanto come esempi tipici ; una lista analoga di esempi di alterazioni chirurgiche non è stata redatta, perché, astrazion fatta dai casi per la loro stessa natura incontestabili (amputazioni), è difficile stabilire un elenco di tipi particolari; l'esperienza ha dimostrato che un'esposizione di simili casi particolari non era esente da inconvenienti nella pratica. Tutti i casi, che non si adattano esattamente agli esempi citati , dovranno essere risolti , ispirandosi alla spirito dei principi direttivi di cui sopra.
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO III REPAltTO
t'FFICIO REGOLAMENTI
N. 6420
RACCOLTA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI <.:HE RIGUARDANO LA GUERRA TERRESTRE
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Trattamento dei prigionieri di guerra
lii" Convenzione adottata a Ginevra il 12 agosto 1949
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
Disposizioni generali Art. 1. - Le Alte Patti contraenti s'impegnano a rispettare cd a far rispettare la presente Convenzioni in ogni circostanza. Art. 2. - Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti , anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse alcuna resistenza militare. Se un a delle Potenze in conflitto non fosse parte della Presente Convenzione, 1e Potenze ne fossero parte rima rranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci . Esse saranno inoltre vincolte dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. Art. 3. - Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna dc11c Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia , ferita , detenzione o
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qualsiasi altra causa , saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità , senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza , il colore , la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono o rimangono vietate, in ogni tempo e luogo , nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme , le mutilazioni , i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza privio giu dizio di un tribunale regolamentare costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili . 2) I 1°t;1iti e i 1rn,lati saranno raccolti e .:urati. Un ente umanitario imparziale , come il Comitato internaziona le della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d 'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali , tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto. Art. 4. - A. Sono prigionieri di guerra, ai sensi della presente Convenzione; le persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico: 1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonché i membri delle milizie e dei corpi volontari che fanno parte di queste forze armate; 2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio , anche se questo territorio è occupato, scmpreché queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati , adempiano alle seguenti condizioni: a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; e) portino apertamente le armi;
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d) si uniformino, ne11e loro operazioni , alle leggi e agli usi della guerra; 3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice; 4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte , come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari , corrispondenti di guerra, fornitori , membri di unità di lavoro o di se rvizi incaricati del benessere delle forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano. Queste sono tenute a rilasci ar loro, a tale scopo, una carta d' identità simile al modulo allegato; 5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti , piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi deJl' aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscano di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni di diritto internazionale ; 6) la popolazione di un territorio non occupato che, a!J 'avvicinarsi del nemico , prenda spontaneamente le a rmi per combattere le truppe d'invasione se nza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché porli apertamente le armi e rispetti le leggi e gli nsi della guerra. B. Fruiranno ugualmente del trattamento stabilito dalla presente Convenzione per i prigionieri di guerra anche : 1) 1e persone appartenenti o che abbiano appartenuto alle forze armate del p aese occupato se, data questa appartenenza , la Potenza occupante , pure avendole dapprima liberate mentre le ostilità proseguono fuori dal territorio da essa occupato, ritiene necessario di procedere al loro internamento, specie dopo un tentativo di queste persone, non coronato da successo , di raggiungere le forze armate cui appartengono e che sono impegnate nel combattimento , oppure qualora non ottemperino ad un 'intimazione con la quale è ordinato il loro internamento ; 2) le persone appartenenti ad una delle categorie enumerate nel presente articolo, che Potenze neutrali o non belligeranti abbiano accolto sul loro territorio e siano tenute ad internare in virtù del diritto internazionale, con riserva di un trattamento più favorevole che queste Potenze ritenessero indicato di accordar loro e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 8, 10, 15, 30, quinto comma , da 58 a 67 incluso , 92, 126, nonché per quelle concernenti la Potenza protetricc quando esistano relazioni diplomatiche tra le Parti in conflitto e la Potenza neutrale o non belligerante interessata. Nel caso in cui esistano tali relazioni diplomatiche, le Parti in conflitto, dalle quali dipendono le persone di
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cui si tratta, saranno autorizzate a svolgere nei confronti delle stesse le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici , senza pregiudizio di quelle che dette Parti esercitano normalmente in virtù degli usi e dei trattati diplomatici e consolari . C. Il presente articolo non tocca lo statuto del personale sanitario e reUgioso, come è previsto dall'art. 33 della presente Convenzione. Art. 5. - La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate nell'art. 4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi. In caso di dubbio circa l'appartenenza a una delle categorie indicate nell'art. 4 delle persone , che abbiano commesso un atto di belligeranza e che siano cadute in potere del nemico, queste fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell'attesa che il loro statuto sia stato determinato da un tribunale competente. Art. 6. ~ Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75,109,110 , 118, 119, 122 e 132, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particol a rmente . Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei prigionieri come è regolata dalla presente Convenzione , né limitare i diritti che questa conferisce loro. I prigionieri di guerra continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile , salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori , oppure del pari salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto. Art. 7. - I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rin unciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.
Art. 8. - La presente convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.
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Le Parti in conflitto faciliteranno , nella più larga misura possibile , il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Art. 9. - Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo delle attività umanitarie che il Comitato internazionale dell a Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei prigionieri di guerra e per i soccorsi di prestare loro, con il consenso delle Parti in conflitto interessate . Art. 10. - Gli Stati contraenti potranno , in ogni mom ento, intendcn,i per affi dare ad un e nte che offra tutte le garanzie di imp;irzialit;) e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Pote nze protettrici. Se dei prigionieri di guerra non fruiscono o non fruiscono più , qualunque ne sia il motivo dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale e nte, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze prote ttr ici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, fatta riserva per le disposizioni del presente articolo , l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale od ogni ente inviato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità. Non potrà essere derogato dalle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anch e solo temporaneamente , limitata nella sua libertà di negoziare, di fro nte all'altra Potenza o agli alleati della stessa , in seguito agli avvenimenti
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militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo. Art. 11. - In tutti i casi in cui lo riteneressero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull' applicazione o l' interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente , proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare , delle autorità incaricale della sorte dei prigionieri di guerra, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre a l gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa , che sarà invitata a partecipare a questa riunione.
TITOLO II.
Protezione generale dei prigionieri di guerra.
Art. 12. - I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possano esistere, la Potenza detentrice è responsabile del trattamento loro applicato. I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza detentrice soltanto a una Potenza che è Parte della Convenzione e quando la Potenza detentrice si sia accertata che la Potenza di cui si tratta abbia la volontà e sia in grado di applicare la Convenzione. Nel caso in cui dei prigionieri di gurra fossero in tal modo trasferiti, la responsabilità dell'applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierli durante il tempo in cui le saranno affidati. Nondimeno, qualora questa Potenza mancasse ai suoi obblighi di eseguire le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importan-
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te, la Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che i prigionieri di guerra le siano rinviati. Questa richiesta dovrà essere accolta. Art. 13. - I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute ùi un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. ln particolare , nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura , che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interesato c che non sia nel suo interesse. l prigionieri di guerra devono parimenti essere sempre prote tti specialmente contro gli atti di violenza o d 'intimidazione , contro gli insulti e la pubblica curiosità. Le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite. Art. 14. - I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore. Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento così favorevole come quello accordato agli uomini. I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacità civile come essa esisteva al momento della loro cattura. La Potenza detentrice potrà limitarne l'esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga. Art. 15. - La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede. Art. 16. - Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti il grado come pure il sesso, e con riserva di qualsiasi trattamento privilegiato che fosse accordato ai prigionieri di guerra in considerazione del loro stato di salute, della loro età o delle loro attitudini professionali, i prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrice, senza distinzione alcuna di carattere
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sfavorevole basata sulla razza, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni politiche o altra ragione fondata su criteri analoghi.
TITOLO III. Prigionia.
SEZIONE!
Inizio della prigionia
Art . 17. - Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare , quando sia interrogato a questo proposito, soltanto il cognome , i nomi egrado, la sua data di nascita e il numero di matricola oppure, in mancanza di questo, un"in<licazione equivalente.
Chi violasse volontariamente questa norma si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri del suo grado o della sua categoria. Ogni Parte in conflitto sarà tenuta a fornire a ciascuna persona posta sotto la sua giurisdizione, che possa divenire prigioniero di guerra, una carta d'identità indicante cognome, nomi e grado, numero di matricola o indicazione equivalente, e data di nascita. Questa carta d 'identità potrà inoltre contenere la firma o le impronte digitali o ambedue, nonché ogni altra indicazione che le Parti in conflitto potessero desiderare di aggiungere a proposito delle persone appartenenti alle loro forze armate. Questa carta avrà, per quanto possibile, la dimensione di 6,5 x 10 cm e sarà rilasciata in due esemplari. li prigioniero di guerra dovrà presentare questa carta d'identità a qualunque richiesta , ma non potrà in nessun caso esserne privato. Nessuna tortura fisica e morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere né minacciati , né insultati , né esposti a molestie od a svantaggi di qualsiasi specie. I prigionieri di guerra che, a cagione del loro stato fisico o mentale, si trovino nell'incapacità di indicare la loro identità, saranno affidati al servizio sanitario. L' identità di questi prigionieri sarà accertata con tutti i mezzi possibili , con riserva delle disposizioni del precedente capoverso.
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L'interrogatorio dei prigionieri di guerra sarà fatto in una lingua che essi comprendano. Art. 18. - Tutti gli effetti e gli oggetti d' uso personale - eccettuate le armi, i cavalli, l'equipaggiamento militare e le carte militari - resteranno in possesso dei prigionieri di guerra, nonché gli elmetti metallici , le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione personale. Resteranno parimenti in loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro nutrimento , anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale. I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza carta d'identità. La Potenza detentrice fornirà tale documento a coloro che non lo possedessero. I distintivi del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti aventi sopra tutto valore personale o sentimentale 11011 potranno essere tolti ai prigionieri di guerra. Le somme di denaro di cui i prigionieri di guerra sono forniti potranno essere loro tolte soltanto per ordine di un ufficiale , e dopo che saranno stati annotati su uno speciale registro l'ammontare di queste somme e l'indicazione del loro possessore, e sia stata rilasciata a que st'ultimo una ricevuta particolareggiata che indichi in modo leggibile il nome , il grado e l'unità cui appartiene la persona che avrà rilasciato la ricevute di cui si tratta . Le somme in valuta della Potenza detentrice o che, a richiesta del prigioniero fossero convertite in tale valuta, saranno iscritte a credito del conto del prigioniero, in conformità dell'articolo 64. La Potenza detentrice potrà togliere oggetti di valore a prigionieri di guerra solo per motivi di sicurezza. In tal caso sarà applicata una procedura uguale a quella stabilita per il ritiro di somme di denaro. Questi oggetti, come pure le somme di denaro ritirate, che fossero in una valuta diversa da quella della Potenza detentrice e di cui il possessore non avesse chiesto la conversione, dovranno essere custoditi dalla Potenza detentrice e resi al prigioniero , nella forma iniziale, alla fine della sua prigionia. Art. 19. - Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura , i prigionieri di guerra, onde essere fuori pericolo, saranno trasferiti in campi situati in un luogo abbastanza distante dalla zona di combattimento.
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Potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa soltanto i prigionieri di guerra i quali , per le loro ferite o le loro malattie, corressero più gravi rischi ad essere trasferiti che a rimanere sul posto. Nell'attesa del loro sgombero dalla zona di combattimento, i prigionieri di guerra non dovranno essere esposti inutilmente al pericolo. Art. 20. - Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe della Potenza detentrice. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra trasferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure mediche necessarie; essa prenderà tutte le precauzioni utili per provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento e compilerà , il più presto possibile, l'elenco dei prigionieri trasferiti. Se i prigionieri di guerra devono passare , <luranle , ii trnsferimc n io , per de i campi di transito, il loro soggiorno in questi campi dovrà essere della più breve durata possibile .
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Internamento dei prigionieri di guerra
CAPITOLO I n rm r rnlità
Art. 21. - La Potenza detentrice potrà sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento. Essa potrà imporre loro l'obbligo di non allontanarsi oltre un certo limite dal campo dove sono internati , oppure , se il campo è chiuso, di non varcarne il recinto. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione relativa alle sanzioni penali e disciplinari , questi prigionieri potranno essere rinchiusi o consegnati soltanto se siffatto provvedimento risulta necessario per proteggere la loro salu te : tale situazione non potrà in ogni caso prolungarsi oltre la durata delle circostanze che l'avessero resa necessa ri a. I prigionieri di guerra potranno esser messi parzialmente o completamente in libertà su parola o promessa, per quanto lo permettano loro le leggi della Potenza dalla quale dipendono . Ouesto provvedimento
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sarà preso specialmente nei casi in cui possa contribuire a migliorare lo stato di salute dei prigionieri. Nessun prigioniero potrà essere costretto ad accettare la sua libertà su parola o promessa. Fin dall'inizio delle ostilità, ciascuna Parte in conflitto notificherà alla Parte avversaria le leggi e i regolamenti che permettono o proibiscono ai suoi cittadini di accettare la libertà su parola o promessa. I prigionieri messi in libertà su parola o promessa in conformità delle leggi e dei regolamenti così notificati, saranno obbligati, sul loro onore personaìe, ad aòempiere scrupolosamente, sia verso la Potenza dalia quaìe dipendono, sia verso quella che li ha catturati, gli impegni che avessero assunti. In siffatti casi , la Potenza dalla quale dipendono sarà tenuta a non esigere né accettare da essi alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data. Art. 22. - Tprigionieri di guerra potrnnno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia d 'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari. I prigionieri di guerra internati in regioni malsane o il cui clima fosse loro pernicioso saranno trasferiti al più presto possibile in clima più favorevole. La Potenza detentrice raggrupperà i prigionieri di guerra nei campi o in sezioni di campi tenendo conto della loro nazionalità , della loro lingua e delle loro usanze, con riserva che questi prigionieri non siano separati dai prigionieri di guerra appartenenti alle forze armate nelle quali servivano al momento della loro cattura , salvo che essi consenta no . Art. 23. - Nessun prigioniero di guerra potrà mai essere mandato o trattenuto in una regione ove egli sarebbe esposto al fuoco della zona di combattimento, né utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari , con la sua presenza, certi punti o certe regioni. I prigionieri di guerra disporranno , in misura pari a quella della popolazione civile locale , di rifugi contro i bomba rdamenti aerei e altri pericoli della guerra; ad eccezione di quelli fra essi che partecipassero alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli , essi potranno recarsi nei rifugi il più rapidamente possibile, non appena sarà dato l'allarme. Sarà loro parimenti applicata ogni altra misura di protezione che fosse presa in favore della popolazione. Le Potenze detentrici si comunicheranno reciprocamente , per il
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tramite delle Potenze protettrici, ogni indicazione utile sulla situazione geografica dei campi di prigionieri di guerra. Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi di prigionieri di guerra saranno segnalati di giorno con le lettere PG o PW collocate in modo da essere distintamente vedute di giorno dall'alto; tuttavia, le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Solo i campi di prigionieri di guerra potranno essere segnalati in tal modo. Art. 24. - I campi di transito o di smistamento di carattere permanente saranno sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale a quello usato negli altri campi.
CAPTTOLO II Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di guerra.
Art. 25. - Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno così favorevoli come quelle riservate alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno, in nessun caso, essere dannose alla loro salute. Le disposizioni che precedono si applicheranno, in particolare, a i dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la cubatura d'aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da letto , comprese le coperte. I locali destinati all'uso sia individuale sia collettivo dei prigionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo dall'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati , specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d'incendio. In tutti i campi in cui si trovano accantonate, contemporaneamente a prigionieri, prigioniere di guerra, dovranno essere riservati a queste dormitori separati. Art. 26. - La razione alimentare quotidiana di base sarà sufficiente in quantità, qualità e varietà per mantenere i prigionieri in buona salute ed impedire perdita di peso o perturbamenti dovuti a carenza. Sarà pure tenuto conto del regime cui i prigionieri sono abituati.
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La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra che lavorano i supplementi di vitto necessari per il compimento del lavoro al quale sono adibiti. L'acqua potabile sarà fornita ai prigionieri di guerra in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarà permesso. I prigionieri di guerra dovranno partecipare, in ogni possibile misura, alla preparazione del loro vitto; essi potranno, a questo scopo, essere adibiti alle cucine. Essi riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da se stessi i viveri supplementari ùi cui disponessero. Locali convenienti saranno previsti come refettori e mense. Sono vietati i provvedimenti disciplinari collettivi che colpiscono i prigionieri nel vitto. Art. 27. - li vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantità sufficiente ai prigionieri di guerra della Potenza detentrice, che terrà conto del clima della regione dove si trovano i prigionieri. Le uniformi degli eserciti nemici cadute in possesso della Potenza detentrice saranno utilizzate per vestire i prigionieri di guerra , scmpreché siano adatte al clima del paese . La sostituzione e le riparazioni di questi effetti dovranno essere regolarmente assicurate dalla Potenza detentrice. I prigionieri di guerra che lavorano riceveranno inoltre indumenti adeguati ovunque la natura del lavoro nel quale sono impiegati lo esiga. Art. 28. - In tutti i campi saranno aperti spacci presso i quali i prigionieri di guerra potranno procurarsi derrate ;:ilimenta ri , oggetti d'uso , sapone e tabacco, a prezzi di vendita che non dovranno mai superare quelli del commercio locale. Gli utili conseguiti dagli spacci saranno utilizzati a favore dei prigionieri di guerra; un fondo speciale sarà istituito a questo scopo. La persona di fiducia avrà il diritto di collaborare all'amministrazione dello spaccio e alla gestione di detto fondo . Nel caso della soppressione di un campo, il saldo creditore del fondo speciale sarà consegnato ad un' organizzazione umanitaria internazionale per essere utilizzato a favore dei prigionieri di guerra della stessa nazionalità di quelli che hanno contribuito a costituire detto fondo . In caso di rimpatrio generale, detti utili saranno conservati dalla Pote nza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate.
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CAPITOLO III. Igiene e cure mediche
Art. 29 . - La Potenza detentrice dovrà prendere tutti i provvedimenti igienici atti ad assicurare la pulizia e la salubrità dei campi ed a prevenire le epidemie. I prigionieri di guerra disporranno, giorno e notte, impianti sanitari conformi alla regole dell'igiene e mantenuti in condizioni costanti di pulizia. Nei campi dove si trovano delle prigioniere di guerra, dovranno essere loro riservati degli impianti sanitari separati. Inoltre e senza pregiudizio dei bagni e delle docce, di cui i campi dovranno essere provvisti, saranno forniti ai prigionieri i guerra acqua e sapone in quantità sufficiente per le loro cure quotidiane di pulizia corporale e per la lavatura della loro biancheria; saranno loro accordati a questo scopo gli impianti, le facilitazioni e il tempo necessari.
Art. 30. - Ogni campo disporrà di un'infermeria adeguata nella quale i prigionieri di guerra potranno rice vere le cure di cui avessero bisogno , nonché un regime alimentare appropriato. In caso di bisogno saranno riservati local i d'isolamento per i colpiti di malattie contagiose o mentali. I prigionieri di guerra colpiti da malattia grave o il cui stato esiga una cura speciale , un intervento chirurgico o ricovero in ospedale dovranno essere ammessi in ogni formazione militare o civile adatta per curarli , anche se il loro rimpatrio fosse previsto in un prossimo avvenire. Facilitazioni speciali saranno concesse per le cure da darsi agli invalidi, specialmente ai ciechi , per la loro rieducazione, nell'attesa del loro rimpatrio. I prigionieri di guerra saranno curati di preferenza da personale sanitario della Potenza dalla quale dipendono c, se possibile, della stessa loro nazionalità. Non si potrà impedire ai prigionieri di guerra di presentarsi alle autorità sanitarie per essere visitati . Le autorità detentrici rilasceranno , a richiesta , ad ogni prigioniero curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura delle sue ferite o della sua malattia, la durata del trattamento e le cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso ali' Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le spese di cura, comprese quel1e per gli apparecchi necessari a mantenere i prigionieri di guerra in buono stato di salute, specie protesi, dentarie o altre, e occhiali , saranno a carico della Potenza detentrice.
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Art. 31. -Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni sanitarie dei prigionieri di guerra. Esse comprenderanno il controllo e la registrazione del peso di ogni prigioniero. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione, lo stato di pulizia, nonché di scoprire l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, della malaria e delle malattie veneree. In questo intento saranno utilizzati i metodi più efficaci disponibili , come ad esempio la radiografia periodica in serie su microfilm per l'accertamento della tubercolosi sin dai suoi inizi.
Art. 32. - I prigionieri di guerra che, senza essere stati incorporati nel servizio sanitario delle loro forze armate , siano medici , dentisti , infermieri o infermiere , potranno essere invitati dalla Pote nza detentrice ad esercitare le loro funzioni sanitarie nell'interesse de i prigionieri di guerra appartenenti alla Potenza dalla quale essi stessi dipendono. Essi
continueranno, in tal caso , ad essere prigionieri di guerra , ma dovranno però essere trattati allo stesso modo dei membri corrispondenti del personale sanitario trattenuti dalla Potenza detentrice. Essi saranno esonerati da ogni altro lavoro che potesse essere loro imposto in virtù dell 'articolo 49.
CAPITOLO IV Personale sanitario e religioso trattenuto per assistere i prigionieri di guerra
Art. 33. - I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere dell a Potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra, no n saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia , essi fruiranno almeno di tutti i vantaggi e della protezione della presente Convenzione, come pure di tutte le facilitazioni necessarie per permettere loro di apportare le cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra. Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice , sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro coscienza professionale , le loro funzioni sanitarie o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti di preferenza, alle forze armate dalle quali dipe ndono. Essi fruì-
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ranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni: a) essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori dal campo. L'autorità detentrice metterà a loro disposizione , a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto; b) in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell'articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto personale medico, come pure i cappellani, av1annu ùirnttamt:nlt: w..:<.:t:ssu prnssu le autoritù competenti dd campo . Queste accorderanno loro tutte le facilitazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni; c) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa. Durante 1c ostilità, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità. Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice degli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.
CAPITOLO V. Religione, allività intellettuali e fisiche
Art. 34. - I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni del loro culto, a condizione che si uniformino a11e norme correnti di disciplina prescritte dall'autorità militare. Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose. Art. 35. - I cappellani militari che cadono in potere della Potenza
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nemica e che rimanessero o fossero trattenuti per assistere i prigionieri di guerra , saranno autorizzati ad apportare il soccorso del loro ministero ed a esercitarlo liberamente tra i loro correligionari in accordo con la loro coscienza religiosa. Saranno ripartiti tra i vari campi e distaccamenti di lavoro dove si trovano prigionieri di guerra appartenenti alle stesse forze armate , che parlano la stessa lingua o appartengono alla medesima religione. Essi fruiranno delle facilitazioni necessarie e, in particolare, de mezzi di trasporto previsti dall 'art. 33 per visitare i prigionieri di guerra fuori del loro campo. Con riserva della censura, essi godranno della libertà di corrispondenza, per gli atti religiosi del loro ministero, con le autorità ecclesiastiche del paese di detenzione e le organizzazioni religiose internazionali. Le lettere e le cartoline che essi spediranno a questo scopo s'aggiungeranno al numero di lettere e cartoline prevedute dall'articolo 71. Art. 36. - I prigionieri cli guerra che sono ministri di un culto , senza essere stati cappellani militari nel loro proprio esercito, riceveranno l':rntnrizzazionc, qualunque sia la denominazione del loro culto , di esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. Essi saranno trattati , a tale scopo , come cappellani militari trattenuti dalla Potenza detentrice. Non saranno obbligati a nessun altro lavoro . Art. 37. - Se i prigionieri di guerra non dispongono dell'assistenza di un cappellano militare trattenuto o di un prigioniero ministro del loro culto, a richiesta dei prigionieri interessati , sarà designato per assolvere questa funzione un ministro appartenente o alla loro confessione, o qualificato. Tale designazione, soggetta all'approvazione della Potenza detentrice , avrà luogo d'intesa con la comunità de i prigionieri interessati e, ove fosse necessario , con il consenso dell'autorità religiosa locale della stessa confessione. La persona in tal modo designata dovrà uniformarsi a tutti i regolamenti prescritti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurezza militare. Art. 38. - Pur rispettando le preferenze individuali d'ogni singolo prigioniero, la Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurarne l'esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l'equipaggiamento necessario. 1 prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi
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fisici, compresi sports e giuochi, e di godere dell'aria libera. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi.
CAPITOLO VI. Disciplina
Art. 39. - Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all'autorità diretta di un ufficiale responsabile appartenente alle forze armate regolari della Potenza detentrice. Quest'ufficiale sarà in possesso del testo della presente Convenzione, vigilerà che le disposizioni di questa siano conosciute dal personale ai suoi ordini, e sarà responsabile dell'applicazione della stessa, sotto il controllo del proprio governo. I prigionieri di guerra , eccettuati gli ufficiali , dovranno il saluto e le manifestazioni esterne di rispetto previste dai regolamenti vigenti presso i loro eserciti a tutti gli ufficiali della Potenza ctete11tnce. Gli ufficiali prigionieri di guerra saranno tenuti a salutare soltanto gli ufficiaU di grado superiore di questa Potenza; tuttavia essi dovranno il saluto al comandante del campo, qualunque sia il suo grado. Art. 40. - I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare i distintivi di grado e di nazionalità, come pure le decorazioni. Art. 41 - Il testo della presente Convenzione, dei suoi allegati , nonché il contenuto di quegli accordi speciali previsti dall'art. 6, saranno affissi in ogni campo, nella lingua dei prigionieri di guerra, in luoghi dove possano essere consultati da tutti i prigionieri. Essi saranno comunicati , a richiesta, ai prigionieri che si trovassero nell'impossibilità di prendere conoscenza del testo stesso. I regolamenti , ordini, avvertimenti e pubblicazioni d'ogni genere relativi alla condotta dei prigionieri di guerra saranno loro comunicati in una lingua che essi comprendano; essi saranno affissi nei modi sopra indicati e ne saranno trasmesse delle copie alla persona di fiducia. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a prigionieri dovranno parimenti essere dati in lingua che essi comprendano. Art. 42. - L'uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli che evadono o tentano di evadere, non potrà costituire che un mezzo estremo e sarà sempre preceduto da intimazioni adeguate alle circostanze.
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CAPITOLO Vll. Gradi dei prigionieri di guerra. Art. 43. -Fin dall'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto si comunicheranno reciprocamente i titoli ed i gradi di tutte le persone indicate nell'art. 4 della presente Convenzione, per assicurare l'uguaglianza di trattamento tra i prigionieri di grado equivalente; se dei titoli e gradi fosse ro istituiti posteriormente , essi formernnno oggetto di una comunicazione analoga. La Potenza detentrice riconoscerà le promozioni di grado ricevute dai prigionieri di guerra e che le saranno regolarmente notificate dalla Potenza dalla quale essi dipendono . Art. 44. - Gli ufficiali e assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado cd alla loro età. All'intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno dislocati, in numero sufficiente e tenendo conto del grado degli ufficiali e assimilati, soldati prigionieri di guerra delle stesse forze armate e, pe r quanto possibile, della medesima lingua ; essi non potranno essere obbligati a nessun altro lavoro. Sarà favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte degli uffi ciali stessi. Art. 45. - I prigionieri di guerra che non siano ufficiali e assimilati saranno trattati con riguardi dovuti al loro grado e alla loro età. Sarà favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte dei prigionieri stessi.
CAPITOLO VIII Tra4erimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo Art. 46. - La Potenza detentrice , decidendo di trasferire i prigionieri di guerra, dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi , specialmente per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio. Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice nei loro spostamenti. Sarà
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sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute. La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua potabile e vitto a sufficienza per mantenerli in buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l'alloggio e le cure mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili , specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e compilerà, prima della loro partenza, l'elenco completo dei prigionieri trasferiti.
Art. 47. - I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fintanto che la loro guarigione può essere compromessa dal viaggio , salvo che la loro sicurezza l'esiga imperiosame nte . Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigionieri di guerra che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compiersi in wndizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.
Art. 48. - In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno informati ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale; quest'avviso dovrà essere dato loro in tempo utile perché possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia. Essi saranno autorizzati a portare con sé i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i pacchi giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato , se le circostanze del trasferimento lo esigono, a quanto il prigioniero può ragionevolmente portare, ma il peso autorizzato non oltrepasserà in nessun caso i venticinque chilogrammi. La corrispondenza ed i pacchi mandati al loro campo precedente saranno loro recapitati immediatamente. Il com andante del campo prenderà, d 'intesa con la persona di fiducia , i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi dei prigionieri di guerra e dei hagagli che i prigionieri non potessero portare con sé in seguito ad una limitazione decisa in virtù del secondo comma del presente articolo. Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza detentrice.
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SEZIONE III
Lavoro dei prigionieri di guerra
Art. 49. - La Potenza detentrice potrà impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi - tenendo conto della loro età, del loro sesso, del loro grado, nonché delle loro attitudini fisiche - specie per mantenerli in buono stato di salute fisica e morale. I sottufficiali prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori di sorveglianza. Quelli che non vi fossero costretti potranno chiedere un altro lavoro che loro convenga e che sarà loro procurato nella misura del possibile. Se ufficiali od assimilati domandano un lavoro che loro convenga, questo sarà loro procurato nei limiti del possibile. Essi non potranno in nessun caso essere costretti al lavoro. Art. 50. - Oltre ai lavori relativi all'amministrazione, la sistemazione o la manutenzione deì loro campo, i prigionieri di guerra potran-
no essere costretti soltanto a lavori appartenenti alle categorie seguenti: a) agricoltura; b) industrie produttive, estrattive o manifattrici, ad eccezione delle industrie metallurgiche , meccaniche e chimiche, dei lavori pubblici e dei lavori edilizi di carattere militare o di destinazione militare ; c) trasporti e manutenzione, senza carattere o destinazione militare; d) attività commerciali o artistiche; e) servizi domestici; f) servizi pubblici senza carattere o destinazione militare . In caso di violazione delle prescrizione suddette , i prigionieri di guerra saranno autorizzati ad esercitare il loro diritto di reclamo , in conformità dell'art. 78. Art. 51. -1 prigionieri di guerra dovranno fruire di condizioni di lavoro convenienti, specie per quanto concerne l'alloggio, il vitto, il vestiario e il materiale; queste condizioni non dovranno essere inferiori di quelle concesse ai cittadini della Potenza detentrice impiegati i11 lavori analoghi; sarà pure tenuto conto delle condizioni climatiche. La Potenza detentrice che utilizza il lavoro dei prigionieri di guerra assicurerà nelle regioni dove lavorano questi prigionieri, l'applicazione delle leggi nazionali per la protezione del lavoro e, in particolare, dei regolamenti relativi alla sicurezza degli operai. I prigionieri di guerra dovranno ricevere un addestramento ed es-
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sere provvisti di mezzi di protezione adeguati al lavoro che essi devono compiere e analoghi a quelli previsti per i cittadini della Potenza detentrice. Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 52, i prigionieri potranno essere sottoposti a rischi normali corsi dalla mano d'opera civile. Le condizioni del lavoro non potranno in nessun caso essere rese più penose da misure disciplinari. Art. 52. - Nessun prigioniero di guerra, salvo che sia volontario, potrà essere adibito a lavori malsani o pericolosi. Nessun prigioniero di guerra sarà adibito ad un lavoro che possa essere considerato come umiliante per un membro delle forze armate della Potenza detentrice. La rimozione delle mine o di altri ordigni analoghi sarà considerato come un lavoro pericoloso. Art. 53. - La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il viaggio d'andata e di ritorno , non dovrà essere eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione , cittadini della Potenza detentrice, adibiti allo stesso lavoro. Sarà obbligatoriamente concesso ai prigionieri di guerra, a metà del lavoro quotidiano, un riposo di almeno un 'ora; questo riposo sarà il medesimo di quello previsto per gli operai della Potenza detentrice se esso è di più lunga durata. Sarà pure loro accordato un riposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la domenica o il giorno di riposo osservato nel loro paese d'origine. Inoltre, ogni prigioniero che abbia lavorato un anno fruirà di un riposo di otto giorni consecutivi, durante il quale gli sarà pagata la sua indennità di lavoro. Qualora fossero applicati metodi di lavoro come il lavoro a cottimo, tali metodi non dovranno rendere eccessiva la durata del lavoro. Art. 54. - L'indennità di lavoro dovuto a prigionieri di guerra sarà fissata secondo le disposizioni dell'art. 62 della presente Convenzione. I prigionieri di guerra vittime di infortuni sul lavoro e che contraggono una malattia durante il lavoro o a causa di esso riceveranno tutte le cure richiesta dal loro stato. La Potenza detentrice rilascerà loro inoltre un certificato medico che permetta loro di far valere i loro diritti presso la Potenza dalla quale dipendono, e ne trasmetterà copia all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123.
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Art. 55. -L'attitudine al lavoro dei prigionieri di guerra sarà controllata periodicamente mediante visite mediche, almeno una volta al mese. In queste visite dovrà essere tenuto particolarmente conto della natura dei lavori ai quali i prigionieri di guerra sono costretti. Se un prigioniero di guerra si ritiene incapace di lavorare, egli sarà autorizzato a presentarsi alle autorità sanitarie del suo campo; i medici potranno raccomandare per l'esonero dal lavoro quei prigionieri che, a loro avviso, sono inabili al lavoro. Art. 56. -Il regime dei distaccamenti di lavoro sarà uguale a quello dei campi dei prigionieri di guerra. Ogni distaccamento di lavoro continuerà ad essere sottoposto al controllo di un campo di prigionieri di guerra e a dipenderne amministrativamente. Le autorità militari e il comandante di questo campo saranno responsahili, sotto il controllo del loro governo, dell 'osservanza , nel distaccamento di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzwne. Il comandante del campo terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che dipendeono dal suo campo e lo comunicherà ai delegati della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di altri enti per soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il campo. Art. 57. - Il trattamento dei prigionieri di guerra che lavorano per conto di privati sarà, anche se questi ne assicurano la custodia e la protezione sotto la loro responsabilità, almeno uguale a quello previsto dalla presente Convenzione; la Potenza detentrice, le autorità militari e il comandante del campo al quale appartengono questi prigionieri assumeranno l'intera responsabilità del sostentamento, delle cure, del trattamento e del pagamento dell'indennità di lavoro di questi prigionieri di guerra. Questi prigionieri di guerra avranno il diritto di rimanere in contatto con le persone di fiducia dei campi dai quali dipendono.
SEZIONE IV
Risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra
Art. 58. - Fin dall'inizio delle ostilità e nell'attesa di ettersi d'accordo in proposito con la Potenza protettrice , la Potenza detentrice po-
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trà fissare l' importo massimo di denaro contante o in forma analoga che i prigionieri di guerra potranno conservare presso di sé. Ogni eccedenza legittimamente in loro possesso, ritirata o trattenuta, sarà, così come qualunque deposito di danaro da loro eseguito, iscritta a credito del loro conto e non potrà essere convertita in altra valuta senza il loro consenso. Quando i prigionieri di guerra fossero autorizzati a fare acquisti o a ricevere servigi verso pagamento in danaro, fuori del campo, questi pagamenti saranno fatti dai prigionieri stessi o dall'amministrazione del campo che iscriverà questi pagamenti a debito del conto dei prigionieri interessati. La Potenza detentrice emanerà le disposizioni necessarie in merito. Art. 59. - Le somme in valuta della Potenza detentrice ritirate ai prigionieri di guerra conformemente all'articolo 18, al momento della loro cattura, saranno iscritte a credito del conto di ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni dell'articolo 64 della presente sezione. Saranno parimenti iscritti a credito di tale conto gli importi in valuta della Potenza detentrice provenienti dalla conversione di somme in altre valute, ritirate ai prigionieri di guerra in detto momento.
Art. 60. - La Potenza detentrice verserà a tutti i prigionieri di guerra una anticipazione sulla paga mensile, il cui importo sarà fissato dalla conversione nella valuta di detta Potenza delle somme seguenti: categoria I: prigionieri di grado inferiore a sergente: otto franchi svizzeri; categoria II: sergenti e altri sottufficiali o prigionieri di grado equivalente: dodici franchi svizzeri; categoria lll: ufficiali fino al grado di capitano o prigionieri di grado equivalente: cinquanta franchi svizzeri; categoria IV: comandanti o maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli o prigionieri di grado equivalente: sessanta franchi svizzeri; categoria V: ufficiali generali o prigionieri di grado equivalente: settantacinque franchi svizzeri. Le Parti in conflitto interessate potranno tuttavia modificare con accordi speciali gli importi delle anticipazioni sulla paga dovuta ai prigionieri di guerra delle varie categorie sopra indicate. Inoltre , qualora gli importi previsti nel primo comma fossero troppo elevati in confronto della paga corrisposta ai membri delle forze ar-
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mate della Potenza detenrice o dovessero, per qualsiasi altro motivo cagionare serie difficoltà a detta Potenza, questa, nell'attesa della conclusione di un accordo speciale con la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra per modificare detti importi: a) continuerà a iscrivere a credito dei conti dei prigionieri di guerra gli importi indicati nel primo comma; b) potrà limitare temporanemante a somme ragionevoli gli importi, prelevati dalle anticipazioni di paga, che essa metterà a disposizione dei prigionieri di guerra per il loro uso; tuttavia, per i prigionieri della categoria I, quest'importi non saranno mai inferiori a quelli che la Potenza detentrice versa ai membri delle proprie forze armate. Le ragioni di una tale limitazione saranno comunicate immediatamente alla Potenza protettrice. Art. 61. - La Potenza detentrice accetterà gli invii di denaro che la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra facesse loro giungere come supplemento di paga, a condizione che gli importi siano i medesimi per ogni prigioniero della stessa categoria, che siano versati a tutti i prigionieri di questa categoria dipendenti da detta Potenza, e che siano iscritti, non appena possibile, a credito dei conti individuali d ei prigionieri, conformemente alle disposizioni dell'art. 64. Tali supplementi di paga non dispenseranno la Potenza detentrice da alcuno degli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione. Art. 62. - I prigionieri di guerra riceveranno, direttamente dalle autorità detentrici , un'equa indennità di lavoro, la cui tariffa sarà fissata da queste autorità, ma non potrà mai essere inferiore a un quarto <li franco svizzero per giornata intera di lavoro. La Potenza detentrice comunicherà ai prigionieri, come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, la tariffa delle indennità di lavoro giornaliere da essa fissate. Un'indennità di lavoro sarà parimenti pagata dalle autorità detentrici ai prigionieri di guerra adibiti in modo permanente a funzioni o ad un lavoro artigiano relativi all'amministrazione, alla sistemazione interna o alla manutenzione dei campi, nonché ai prigionieri incaricati di esercitare funzioni spirituali o sanitarie a favore dei loro camerati. L'indennità di lavoro della persona di fiducia, dei suoi ausiliari e , eventualmente, dei suoi consiglieri sarà prelevata dal fondo alimentato dagli utili dello spaccio: la tariffa ne sarà fissata dalla persona di fiducia e approvata dal comandante del campo. Ove un tale fondo non esista , le
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autorità detentrici pagheranno a detti prigionieri una equa indennità di lavoro. Art. 63. - I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere gli invii di danaro loro mandati individualmente o collettivamente. Ogni prigioniero di guerra disporrà del saldo creditore del suo conto, qual è previsto dall'articolo seguente , nei limiti fissati dalla Potenza detentrice, che eseguirà i pagamenti richiesti. Con riserva delle restrizioni finanziarie o monetarie ch'essa ritenesse essenziali , i prigionieri di guerra saranno autorizzati a fare dei pagamenti per l'estero. In tal caso , la Potenza detentrice favorirà specialmente i pagamenti fatti dai prigionieri a favore delle persone a loro carico. I prigionieri di guerra potranno in qualunque circostanza, sempreché vi consenta la Potenza dalla quale dipendono, far eseguire i pagamenti nel loro proprio paese secondo I~ seguente procedura: la Potenza detentrice farà giungere a detta Potenza, per tramite della Potenza protettrice, un avviso che contenga tutte le indicazioni utili su l'autore e il beneficiario del pagamento, nonché sull'importo della somma da pagare , espressa in valuta della Potenza detentrice; questo avviso sarà firmato dal prigioniero interessato e controfirmato dal comandante del campo. La Potenza detentirce addebiterà il conto del prigioniero di tale importo; le somme in tal modo addebitate saranno da essa iscritte a credito della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. Per applicare le prescrizioni che precedono, la Potenza detentrice potrà utilmente consultare il regolamento-tipo riprodotto nell 'allegato V della presente Convenzione. Art. 64. - La Potenza detentrice terrà per ogni singolo prigioniero di guerra un conto che deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 1) gli importi dovuti al prigioniero o da lui ricevuti come anticipazione di paga, indennità di lavoro o a qualsiasi altro titolo; le somme , in valuta della Potenza detentrice, ritirate al prigioniero; le somme ritirate al prigioniero e convertite, a sua richiesta, in valuta della detta Potenza; 2) le somme versate al prigioniero in contanti o in una forma analoga; i pagamenti fatti per suo conto ed a sua richiesta; le somme trasferite secondo il terzo comma dell'articolo precedente. Art. 65. -
Ogni registrazium: fatta nel conto di un prigioniero di
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guerra sarà controfirmata o parafata dallo stesso o dalla persona di fiducia che agisce in suo nome. I prigionieri di guerra godranno in ogni tempo di facilitazioni ragionevoli per esaminare il loro conto e riceverne copia; il conto potrà parimenti essere verificato dai rappresentanti della Potenza protettrice in occasione delle visite del campo. Nel caso di trasferimento dei prigionieri di guerra da un campo all'altro, il loro conto personale li seguirà. Nel caso di trasferimento da una Potenza detentrice ad un'altra, le somme loro appartenenti , che non siano in valuta della Potenza detentrice, li seguiranno; per tutte le altre somme che rimanessero a credito del loro conto sarà rilasciato loro un certificato. Le Parti in conflitto interessate potranno mettersi d'accordo per comunicarsi, per il tramite della Potenza protettrice ed a detenni nati intervalli , gli estratti dei conti dei prigionieri di guerra. Art. 66. - Quando, in seguito a liberazione o a rimpatrio, la cattività del prigioniero di guerra finirà, la Potenza detentrice rilascerù a questi una dichiarazione firmata da un ufficiale competente, attestante il saldo creditore dovuto al prigioniero aHa fine delJa sua cattività. D'altro lato, la Potenza detentrice farà giungere alJa Potenza daHa quale dipendono i prigionieri di guerra, per il tramite della Potenza protettrice , degli elenchi contenenti tutte le notizie su prigionieri la cui cattività sia terminata in seguito a rimpatrio, liberazione, evasione, morte o in qualunque altro modo, e indicante particolarmente i saldi creditori dei loro conti. Ciascun foglio di questi elenchi sarà autenticato da un rappresentante autorizzato deJla Potenza detentrice. Le Potenze interessate potranno, mediante accordo speciale , modificare interamente o parzialmente le disposizioni qui sopra previste. La Potenza dalla quale dipende il prigioniero di guerra avrà la responsabilità di regolare con questi il saldo creditore rimanente dovutogli dalla Potenza detentrice alla fine della sua prigionia. Art. 67. - Le anticipazioni di paga versate ai prigionieri di guerra in conformità dell'art. 60 saranno considerate come fatte in nome della Potenza dalJa quale essi dipendono; tali anticipazioni di paga, come pure tutti i pagamenti eseguiti da detta Potenza in virtù dell'art. 63, terzo comma, e dell'art. 68, saranno regolati mediante accordi tra le Potenze interessate, alla fine delle ostilità.
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Art. 68. - Ogni domanda d'indennità presentata da un prigioniero di guerra per un infortunio o qualsiasi altra invalidità risultante dal lavoro, sarà comunicata, per il tramite del1a Potenza protettrice, alla Potenza dalla quale dipende. In conformità delle disposizioni dell'art. 54, la Potenza detentrice rilascerà in ogni caso al prigioniero di guerra una dichiarazione che indichi la natura della ferita o delJ'invalidità, le circostanze nelle quali è avvenuta e le informazioni relative alle cure mediche od ospedaliere che gli sono state praticate. Questa dichiarazione sarà firmata da un ufficiale responsabile della Potenza detentrice e le indicazioni di carattere sanitario saranno certificate conformi da un medico del Servizio sanitario. La Potenza detentrice comunicherà altresì alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra ogni domanda d' indennità presentata da un prigioniero per i suoi effetti personali, somfhe o oggetti di valore , che gli fossero stati ritirati in virtù dell'art. 18 e non restituiti al momento del suo rimpatrio, come pure ogni domanda d'indennità relativa ad una perdita che il prigioniero attribuisca a colpa della Potenza detentrice o di uno dei suoi agenti. La Potenza detentrice sostituirà invece a sue spese gli effetti personali di cui il prigioniero avesse bisogno durante la sua cattività. In ogni caso, la Potenza detentrice rilascerà al prigioniero una dichiarazione firmata da un ufficiale responsabile contenente tutte le indicazioni utili sui motivi per cui tali effetti, somme o oggetti di valore non gli sono stati restituiti. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso alla Potenza dalla· quale dipende il prigioniero, per il tramite dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123.
SEZIONE V.
Relazioni dei prigionieri di guerra con l'esterno Art. 69. - Non appena avrà in suo potere dei prigionieri di guerra, la Potenza detentrice comunicherà loro come pure alla Potenza dalla quale dipendono, il tramite della Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni della presente sezione; essa notificherà parimenti ogni modifica apportata a dette misure. Art. 70. - Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizioni, dal momento della sua cattura o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un campo, anche se si tratta di un campo di transito, come pure
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in caso di malattia o di trasferimento in un lazzaretto o in un altro campo, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall 'art. 123, dall'altro, una cartolina possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione , per informare della sua prigionia, del suo indirizzo e del suo stato di salute. Dette cartoline saranno trasmesse colla maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo. Art. 71. - I prigionieri d i guerra saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare questa corrispondenza, essa dovrà autorizzare almeno l'invio di due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione (e ciò senza contare le cartoline previste dalJ'art. 70). Altre limitazioni potranno essere imposte soltanto se la Potenza detentrice ha pienamente motivo di ritenerle opportune nell'interesse dei prigionieri stessi , in considerazione delle difficoltà che la Potenza detentrice potrebbe trovare nel reclutamento di un numero sufficiente di traduttori aventi requisiti per effettuare la censura necessaria. Se la corrispondenza spedita ai prigionieri dev'essere limitata, tale decisione potrà essere presa soltanto dalla Potenza dalla quale dipendono, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Le lettere e le cartoline dovranno essere trasmesse con i mezzi più rapidi di cui disponga la Potenza detentrice; non potranno mai essere ritardate d trattenute per motivi disciplinari. I prigionieri di guerra che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di dargliene per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti d a distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte al debito del loro conto presso la Potenza detentrice o pagate col danaro di cui dispongono. I prigionieri fruiranno parimenti di tale possibilità in caso di urgenza. Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue. I sacchi contenenti il corriere dei prigionieri saranno sigillati con cura , provvisti di etichette indicante chiaramente il loro contenuto e indirizzati agli uffici postali di destinazione. Art. 72. - I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere , per posta o mediante qualsiasi altro mezzo , invii individuali u collettivi
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contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago, compresi libri, oggetti di culto , materiale scientifico, tesi d'esame, strumenti musicali , articoli sportivi e materiale che permetta ai prigionieri di proseguire i loro studi o di esercitare un 'attività artistica. Tali invii non potranno, in nessun modo , esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione. Le sole restrizioni che potranno essere applicate a questi invii saranno quelle proposte dalla Potenza protettrice, nell'interesse degli stessi prigionieri di guerra, oppure, per quanto concerne soltanto i loro rispettivi invii , in considerazione dell'ingombro eccezionale dei mezzi di trasporto e di comunicazione, dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualunque altro ente che soccorra i prigionieri di guerra. Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare la distribuzione degli invii di soccorso ai prigionieri di guerra. Gli invii di viveri o di capi di vestiario non dovranno contenere libri ; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi. Art. 73. - In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate sulle modalità relative alla ricezione, come pure alla distribuzione degli invii di soccorsi collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione. I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto delle persone di fiducia di prendere in consegna gli invii di soccorso collettivi destinati ai prigionieri di guerra, di procedere alla loro distribuzione e disporne nell'interesse dei prigionieri. Non potranno del pari limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente che soccorra i prigionieri e che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari. Art. 74. - Tutti gli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra saranno esenti da qualunque diritto d'importazione, di dogana o altro. La corrispondenza, gli invii di soccorso e gli invii autorizzati di da-
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naro destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti per posta, sia direttamente, sia per tramite degli uffici di informazioni previsti dall' art. 122 e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'art. 123, saranno esenti da qualunque tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi di transito. Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra, che, per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono essere loro trasmessi per posta saranno a carico della Potenza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre Potenze che sono Parti della Convenzione sopporteranno le spese di trasporto nei loro rispettivi territori. In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate, le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte dalle franchigie più sopra previste, saranno a carico dello speditore. Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dai prigionieri di guerra o loro indirizzati. Art. 75. -Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeromobili, ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurare loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti. Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmettere: a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra I' Agenzia centrale d'informazioni, prevista dall'art. 123, e gli uffici nazionali previsti dall'art. 122; b) la corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che soccorra i prigionieri , scambiano sia con i loro delegati, sia con le Parti in conflitto. Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potranno essere convenute.
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In mancanza di accordi speciali, le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte proporzionalmente dalle Parti in conflitto i cui cittadini fruiscano di detti servizi. Art. 76. - La censura della corrispondenza indirizzata ai prigionieri di guerra o da essi spedita dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile. Essa potrà essere fatta soltanto dagli Stati speditore e destinatario, e una volta sola da ciascuno di essi. Il controllo degli invii destinati ai prigionieri di guerra dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'cssi contengono e sarà fatto , salvo che si tratti di uno scritto o di uno stampato, in presenza del destinatario o di un camerata da lui debitamente incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi ai prigionieri non potrà essere ritardata sotto il pretesto di difficoltà della censura. Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile. Art. 77. - Le Potenze detentrici accorderanno ogni facilitazione per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o della Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, degli atti, certificati o documenti destinati ai prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ciò specialmente per le procure ed i testamenti. Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso , ai prigionieri di guerra la compilazione di tali documenti; in particolare, essi li autorizzeranno a consultare un legale e prenderanno i provvedimenti necessari per far certificare l'autenticità della loro fim1a.
SEZIONE VI
Rapporti dei prigionieri di guerra con le autorità.
CAPITOLO T. Lagnanze dei prigionieri di guerra per il regime di prigionia.
Art. 78. - I prigionieri di guerra avranno il diritto di presentare alle autorità militari nel cui potere essi si trovano, delle richieste concernenti il regime di prigionia al quale sono sottoposti.
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I prigionieri avranno parimenti, senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per il tramite della persona di fiducia, sia direttamente, ove lo ritenessero necessaria, ai rappresentanti delle Potenze protettrici per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare lagnanze nei riguardi del regime della prigionia. Queste richieste e queste lagnanze non saranno limitate né considerate come facenti parte del contingente di corrispondenza indicato nell'art. 71. Esse dovranno essere trasmesse d 'urgenza. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna. Le persone di fiducia potranno inviare ai rappresentanti delle Potenze protettrici dei rapporti periodici sulla situazione nei campi e sui bisogni dei prigionieri di guerra.
CAPITOLO II. Rappresentanti dei prigionieri di guerra
Art. 79. - In ogni località dove siano prigionieri di guerra, eccettuate quelle dove si trovano gli ufficiali, i prigionieri nomineranno liberamente e a scrutinio segreto, ogni sei mesi, come pure in caso di vacanza, delle persone di fiducia incaricate di rappresentarli presso le autorità militari, le Potenze protetrici, il Comitato internazionale della Croce rossa e ogni altro ente che li soccorresse. Queste persone di fiducia saranno rieleggibili. Nei campi di ufficiali ed assimilati o nei campi misti, l'ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel grado più alto sarà riconosciuto come persona di fiducia. Nei campi di ufficiali, sarà assistito da uno o più consiglieri scelti fra gli ufficiali; nei campi misti, i suoi assistenti saranno scelti fra prigionieri di guerra che non siano ufficiali e saranno nominati dagli stessi. Nei campi di lavoro per prigionieri di guerra, ufficiali prigionieri di guerra della stessa nazionalità saranno incaricati di assolvere le funzioni amministrative del campo incombenti ai prigionieri di guerra. Questi ufficiali potranno inoltre essere nominati ai posti di persone di fiducia conformemente alle disposizioni del primo capoverso del presente articolo. In tal caso, gli assistenti della persona di fiducia saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali. Prima di poter entrare in funzione , ogni persona di fiducia nomina-
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ta dovrà avere il gradimento della Potenza detentrice. Se questa rifiuta il gradimento ad un prigioniero di guerra eletto dai suoi compagni di prigionia, essa dovrà comunicare i motivi del suo rifiuto alla Potenza protettrice. In ogni caso, la persona di fiducia dovrà possedere la stessa nazionalità, parlare la stessa lingua cd essere degli stessi costumi dei prigionieri di guerra che rappresenta. In tal modo, i prigionieri di guerra ripartiti nelle diverse sezioni di un campo secondo la loro nazionalità, la loro lingua o i loro costumi, avranno, per ogni sezione, la loro propria persona di fiducia conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti. Art. 80. - Le persone di fiducia dovranno contribuire al benessere fisico , morale e intellettuale dei prigionieri di guerra. In particolare, nel caso in cui i prigionieri de cidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe alle persone di fiducia, indipendentemente dei compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione. Le persone di fiducia non saranno responsabili , per il solo fatto delle loro funzioni, delle infrazioni commesse dai prigionieri di guerra. Art. 81. - Le persone di fiducia non saranno costrette ad alcun altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile. Le persone di fiducia potranno designare fra i prigionieri gli assistenti che fossero loro necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite di distaccamenti di lavoro, presa in consegna degli invii di soccorso, ecc.). Le persone di fiducia saranno autorizzate a visitare i locali dove sono internati i prigionieri di guerra e questi avranno il diritto di consultare liberamente la loro persona di fiducia. Ogni facilitazione sarà parimenti concessa alle persone di fiducia per la loro corrispondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici, con le Potenze protettrici, con il Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, con le Commissioni sanitarie miste, nonché con gli enti che soccorressero i prigionieri di guerra. Le persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con la persona di fiducia del campo principale.
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Queste corrispondenze non saranno limitate né rientreranno nel contingente indicato nell'art. 71. Nessuna persona di fiducia potrà essere trasferita senza che gli si sia lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti. In caso di destinazione , i motivi di questa decisione saranno comunicati alla Potenza protettrice.
CAPITOLO Ili. Sanzioni penali e disciplinari.
f.
Disposizioni generali
Art. 82. - I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti ed ordini generali vigenti presso le forze armate della Potenza detentrice. Questa sarà autorizzata a prendere misure giudiziarie o disciplinari in confronto di ogni prigioniero di guerra che abbia commesso una violazione di queste leggi, regolamenti od ordini generali. Tuttavia, non saranno autorizzati alcun procedimento o sanzione contrari alle disposizioni del presente capitolo. Se le leggi, i regolamenti e gli ordini generali della Potenza detentrice dichiarano punibili degli atti commessi da un prigioniero di guerra, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da un membro delle forze armate della Potenza detentrice , questi atti potranno comportare soltanto sanzioni disciplinari .
Art. 83. - Quando si tratterà di stabilire se un'infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba essere punita disciplinarmente o giudiziariamente, la Potenza detentrice vigilerà che le autorità competenti usino la maggior indulgenza nell'apprezzare la questione e ricorrano a misure disciplinari anziché a procedimenti giudiziari , ogni qualvolta ciò sia possibile. Art. 84. - Soltanto i tribunali militari potranno giudicare un prigioniero di guerra , salvo che la legislazione della Potenza detentrice autorizzi esplicitamente dei tribunali civili a giudicare un membro delle
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forze armate di questa Potenza per la stessa infrazione per la quale il prigioniero di guerra è perseguito. In nessun caso un prigioniero di guerra sarà deferito un tribunale che non offra garanzie essenziali d'indipendenza e d'imparzialità generalmente riconosciute e, in particolare, la cui procedura non gli garantisca i diritti e i mezzi di difesa previsti dall'art. 105. Art. 85. - Ai prigionieri di guerra perseguiti in virtù della legislazione della Potenza detentrice per atti commessi prima d'essere stati catturati continuerà ad essere applicata, quand'anche fossero condannati, la presente Convenzione. Art. 86. - Un prigioniero di guerra non potrà essere punito che una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa. Art. 87. - I prigionieri di guerra non potranno essere colpiti dalle autorità militari e dai tribunali della Potenza detentrice con pene che non siano previste, per gli stessi fatti , nei confronti dei membri delle forze armate di questa Potenza. Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità della Potenza detentrice terranno conto , neUa più ampia misura possibile, del fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non è legato ad essa da alcun dovere di fedeltà e ch'egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua volontà. Essi avranno la facoltà di mitigare liberamente la pena prevista per l'infrazione imputata al prigioniero e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena. Sono vietate le pene collettive per gli atti individuali, le pene corporali, incarcerazione in locali non rischiarati dalla luce del giorno e, in via generale, qualsiasi forma di tortura o di crudeltà. Nessun prigioniero di guerra può, inoltre, essere privato del proprio grado dalla Potenza detentrice, né essere impedito di portarne le msegne. Art. 88. - A parità di grado, gli ufficiali , sottufficiali o soldati prigionieri di guerra che subiscono una pena disciplinare o giudiziaria, non saranno soggetti ad un trattamento più rigoroso di quello previsto, per quanto concerne la medesima pena, per i membri delle forze armate della Potenza detentrice. Le prigioniere di guerra non saranno condannate a una pena più
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severa o, mentre scontano la loro pena, non saranno trattate più severamente delle donne appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice punite per un'infrazione analoga. Le prigioniere di guerra non potranno, in nessun caso, essere condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, essere trattate più severamente di un uomo membro delle forze armate della Potenza detentrice punite per un'infrazione analoga. I prigionieri di guerra che abbiano scontato pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte non potranno essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri.
li. Sanzioni disciplinari. Art. 89. - Le punizioni disciplinari applicabili ai prigionieri di guerra saranno: 1) la multa fino al 50 per cento dell'anticipazione sulla paga e dell'indennità di lavoro previste dagli articoli 60 e 62, e ciò durante un periodo che non superi i trenta giorni; 2) la soppressione dei vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Convenzione; 3) i lavori comandati che non superino due ore il giorno; 4) gli arresti. Tuttavia la punizione indicata al numero 3 non potrà essere applicata agli ufficiali. In nessun caso, le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose per la salute dei prigionieri di guerra. Art. 90. - La durata di una stessa punizione non supererà mai trenta giorni. In caso di colpa disciplinare, i periodi di detenzione preventiva subiti prima dell'udienza o prima che sia stata inflitta la punizione saranno dedotti dalla punizione inflitta. Il suddetto massimo di trenta giorni sopra previsto non potrà essere superato neppure se al momento in cui lo si giudica, il prigioniero dovesse rispondere di più fatti, siano essi connessi fra loro o no. Tra la pronuncia della punizione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese. Qualora un prigioniero di guerra fosse colpito da una nuova punizione disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà l'esecu-
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zionc di ciascuna punizione, se la durata di una di esse è di dicci o più g10rm. Art. 91. - L'evasione di un prigioniero di guerra sarà considerata come riuscita quando: 1) avrit raggiunto le forze armate della Potenza dalla quale dipende o quelle di una Potenza alleata; 2) avrà lasciato il territorio controlJato dalla Potenza detentrice o da una Potenza alJeata della stessa; 3) avrà raggiunto una nave che batta la bandiera della Potenza dalla quale dipende o di una Potenza alleata che si trovi nelle acque territoriali della Potenza detentrice, sempreché la nave non sia sottoposta all'autorità di quest'ultima. I prigionieri di guerra che, dopo essere riusciti ad evadere , nel senso del presente articolo, fossero nuovamente fatti prigionieri , non saranno passibili di pena alcuna per la loro evasione precedente. Art. 92. - Un prigioniero di gue rra che tenta di evadere e che è ripreso prima di esservi riuscito, nel senso dell'articolo 91, sarà passibile per questo atto, anche in caso di recidiva, di una punizione disciplinare soltanto. Il prigioniero ripreso sarà consegnato il più presto possibile alle autorità militari competenti. In deroga all'articolo 88, quarto comma, i prigion ieri di guerra puniti in seguito ad un'evasione non riuscita potranno essere sottoposti ad un regime di sorveglianza speciale, a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subito in un campo di prigionieri di guerra e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione. Art. 93. - L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui il prigioniero di guerra fosse deferito ai tribunali per un'infrazione commessa durante l'evasione o il tentativo di evasione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 83, le infrazioni commesse dai prigionieri di guerra nel solo intento di facilitare la loro evasione e che non abbiano comportato alcuna violenza contro le persone, si tratti d'infrazione contro la proprietà pubblica, di furto senza intenzione di arricchimento, della compilazione e de1l'uso di documenti
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falsi , di porto di abiti civili, potranno essere punite soltanto con punizioni disciplinari. 1 prigionieri di guerra che avessero cooperato ad una evasione o ad un tentativo di evasione saranno passibili per questo fatto soltanto di una punizione disciplinare. Art. 94. - Se un prigioniero di guerra evaso è ripreso, ne sarà fatta notifica, secondo le modalità previste dall'articolo 122, alla Potenza dalla quale dipende, sempreché la sua evasione fosse stata notificata. Art. 95. - I prigionieri di guerra accusati di colpe disciplinari non saranno mantenuti in detenzione preventiva in attesa della decisione , salvo che lo stesso provvedimento sia applicabile anche ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe o t:he lo esigano gli interessi superiori del mantenimento dell'ordine e dcll:1 disciplina nel campo. Per tutti i prigionieri di guerra, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni. Le disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo si applicheranno ai prigionieri di guerra in detenzione preventiva per colpe disciplinari. Art. 96. - I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata. Salva la competenza dei tribunali e delle autorità militari superiori , le punizioni disciplinari potranno essere pronunciate soltanto da un ufficiale munito di poteri disciplinari nella sua qualità di comandante di campo, o da un ufficiale responsabile che lo sostituisca o al quale abbia delegato i suoi poteri disciplinari. Questi poteri non potranno mai essere delegati ad un prigioniero di guerra né essere esercitati da un prigioniero di guerra. Prima che sia pronunciata una punizione disciplinare, il prigioniero di guerra incolpato sarà esattamente informato dei fatti di cui è accusato. Egli sarà messo in condizione di spiegare il suo contegno e di difendersi. Sarà autorizzato a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sarà annunciata al prigioniero di guerra e alla persona di fiducia. Il comandante del campo dovrà tenere un registro delle punizioni
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disciplinari pronunciate; questo registro sarà tenuto a disposizione dei rappresentanti della Potenza protettrice. Art. 97. - In nessun caso, i prigionieri di guerra potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari (prigioni, penitenziari, bagni, ecc.) per scontarvi punizioni disciplinari. Tutti i locali nei quali saranno scontate le punizioni disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene prevista dall'art. 25. I prigionieri di guerra puniti saranno messi in grado di tenersi in condizioni di pulizia, secondo le disposizioni dell'art. 29. Gli ufficiali ed assimilati non saranno detenuti negli stessi locali in cui si trovano i sottufficiali o gli uomini di truppa. Le prigioniere di guerra che scontano una punizione disciplinare saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne. Art. 98. - T prigionieri di guerra detenuti in seguito ad una punizione disciplinare continueranno a fruire delle disposizioni della presente Convenzione, nella misura in cui la loro detenzione le renda applicabili. Tuttavia, in nessun caso essi potranno essere privati del beneficio degli articoli 78 e 126. l prigionieri di guerra puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado. I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore. Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del campo o in un ospedale. Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonché a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a punizione espiata; nell'attesa, saranno affidati alla persona di fiducia che consegnerà all'infermeria le derrate deperibili contenute in detti colli.
111. Procedimenti giudiziari.
Art. 99. - Nessun prigioniero di guerra potrà essere perseguito o condannato per un atto che non sia esplicitamente represso dalla lcgi-
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slazione della Potenza detentrice o dal diritto internazionale vigenti il giorno in cui l'atto è stato commesso. Nessuna pressione morale o fisica potrà essere esercitata su un prigioniero di guerra per indurlo a riconoscersi colpevole del fatto che gli è imputato. Nessun prigioniero di guerra potrà essere condannato senza aver avuto la possibilità di difendersi e senza essere stato assistito da un difensore qualificato. Art. 100. - I prigionieri di guerra e le Potenze protettrici saranno informati al più presto possibile delle infrazioni punibili con la pena di morte in base alla legislazione della Potenza detentrice. Nessuna infrazione potrà, in seguito , essere dich_iarata punibile con la pena di morte senza il consenso della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. La pena di morte potrà essere pronunciata contro un prigioniero soltanto se l'attenzione del tribunale è stata, in conformità dell'articolo 87, secondo comma, specialmente richiamata sul fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrice, non è legato alla stessa da alcun dovere di fedeltà e che gli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua volontà. Art. 101. - Se è pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra, la sentenza non sarà eseguita prima dello spirare di un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la comunicazione particolareggiata prevista dall'art . 107 sarà giunta alla Potenza protettrice all'indirizzo indicato. Art. 102. - Una sentenza potrà essere validamente pronunciata contro un prigioniero di guerra soltanto dagli stessi tribunali e secondo la stessa procedura stabilita per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice e, inoltre, soltanto se saranno state osservate le disposizioni del presente capitolo. Art. 103. - Ogni istruzione giudiziaria contro un prigioniero di guerra sarà condotta con la maggiore rapidità consentita dalle circostanze e in modo che il processo possa avere luogo al più presto possibile. Nessun prigioniero di guerra sarà mantenuto in detenzione preventiva, eccetto che lo stesso provvedimento sia applicabile ai membri delle forze armate della Potenza detentrice per infrazioni analoghe , o che l'e-
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siga l'interesse della sicurezza nazionale. Questa detenzione preventiva non durerà mai più di tre mesi. La durata della detenzione preventiva di un prigioniero di guerra sarà dedotta da quella della pena detentiva alla quale sarà stato condannato; di questa norma sarà tenuto conto al momento di fissare la pena. Durante la detenzione preventiva, i prigionieri di guerra continueranno a fruire delle disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo. Art. 104. - In tutti i casi in cui la Potenza detentrice avrà deciso di aprire un precedi mento giudiziario contro un prigioniero di guerra, essa ne avvertirà la Potenza protettrice appena lo potrà, almeno tre settimane prima dell'inizio del dibattimento. Questo termine di tre settimane decorrerà dal momento in cui detto avviso sarà giunto alla Potenza protettrice, all'indirizzo precedentemente indicato d a quest'ultima Potenza àctcntrice.
Questo avviso conterrà le indicazioni seguenti: 1) cognome e nomi del prigioniero di guerra, suo grado , suo numero di matricola, sua data di nascita, e, se ne ha, sua professione; 2) luogo d 'internamento o di detenzione; 3) specificazione del o dei capi d'accusa, con menzione delle disposizioni di legge applicabili; 4) indicazione del tribunale che giudicherà nella causa , nonché la data e il luogo previsti per l'apertura del dibattimento. La stessa comunicazione sarà fatta dalla Potenza detentrice alla persona di fiducia del prigioniero di guerra. Se , all'apertura del dibattimento , non è fornita la prova che la Potenza protettrice, il prigioniero di guerra e la persona di fiducia interessata abbiano ricevuto l'avviso sopra indicato almeno tre settimane prima dell'apertura del dibattimento, questo non potrà aver luogo e sarà rinviato. Art. 105. - Il prigioniero di guerra avrà diritto di essere assistito da uno dei suoi commilitoni prigionieri, di essere difeso da un avvocato qualificato di sua scelta, di far citare dei testimoni e di ricorrere, ove lo ritenga necessario, alle prestazioni di un interprete competente. Egli sarà informato di questo suo diritto, in tempo utile prima del processo, dalla Potenza detentrice. In mancanza di una scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice gli procurerà un difensore; essa disporrà almeno di una settima-
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na per poter procedere a ciò. A richiesta della Potenza protettrice, la Potenza detentrice trasmetterà un elenco di persone qualificate per sostenere la difesa. Nel caso in cui né il prigioniero di guerra né la Potenza protettrice avessero scelto un difensore, la Potenza detentrice designerà d'ufficio un avvocato qualificato per difendere l'imputato. Per preparare la difesa dell'imputato , il difensore disporrà almeno di un termine di due settimane prima dell'apertura de l processo , nonché delle facilitazioni necessarie ; in particolare, potrà visitare liberamente l'imputato e intrattenersi con lui senza testimoni. Potrà intrattenersi con tutti i testimoni a difesa, compresi prigionieri di guerra. Fruirà di queste facilitazioni sino allo spirare dei termini di ricorso. Al prigioniero di guerra imputato sarà comunicato , con sufficit:mte anticipo prima dell'apertura del dibattimento e in una lingua che comprenda, l'atto d'accusa, come pure gli atti che sono , di regola, comunicati all'imputato in virtù delle leggi vigenti negli eserciti della Potenza <lelenlrit.:e. La stessa comunicazione dovrà essere fatta nelle medesime condizioni al suo difensore. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento , salvo il caso che questo , in via eccezionale , dovesse aver luogo a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato; la Potenza detentrice dovrà in tal caso informare la Potenza protettrice. Art. 106. - Ogni prigioniero di guerra avrà il diritto, alle stesse condizioni di quelle previste per i membri delle forze armate della Potenza detentrice, di ricorrere in appello , in cassazione , o in revisione contro qualsiasi sentenza pronunciata nei suoi confronti. Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, nonché dei termini prescritti per esercitarli. Art. 107. - Ogni sentenza pronunciata nei confronti di un prigioniero di guerra, sarà immediatamente comunicata alla Potenza protettrice, sotto forma di una comunicazione sommaria , indicante anche se il prigioniero ahhia diritto di ricorrere in appello, in cassazione o in revisione. Tale comunicazione sarà fatta anche alla persona di fiducia interessata. Sarà fatta altrcsì al prigioniero di guerra, e in una lingua ch'egli comprenda, nel caso in cui la sentenza non fosse stata pronunciata in sua presenza . La Potenza detentrice comunicherà inoltre immediatamente alla Potenza protettrice la decisione del prigioniero di guerra di far uso o no dei suoi diritti di ricorso. D'altro lato , in caso di condanna divenuta definitiva e, se si tratta
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di pena di morte, in caso di condanna pronunciata in prima istanza, la Potenza detentrice trasmetterà il più presto possibile alla Potenza protettrice una comunicazione particolareggiata contenente: 1) il testo esatto della sentenza; 2) un rapporto riassuntivo su l' istruttoria e il dibattimento , che sottolinei, in particolare, gli elementi dell'accusa e della difesa; 3) l'indicazione, se è il caso, dello stabilimento dove sarà scontata la pena. Le comunicazioni previste nei capoversi precedenti saranno trasmesse alla Potenza protettrice all'indirizzo che essa avrà indicato precedentemente alla Potenza detentrice. Art. l 08. - Le pene pronunciate nei confronti di prigionieri di guerra in virtù di sentenze divenute regolarmente esecutive saranno scontate negli stessi stabilimenti e nelle medesime condizioni stabilite per i membri delle forze armate della Potenza detentrice. Que ste condizioni saranno sempre conformi alle esigenze dell'igiene e dell'umanità. Le prigioniere di guerra, nei confronti delle quali fossero state pronunciate pene di tal genere, saranno detenute in locali separati e saranno sottoposte alla sorveglianza di donne. I prigionieri di guerra condannati ad una pena detentiva continueranno a fruire , in ogni caso, delle disposizioni degli articoli 78 e 126 della presente Convenzione. Essi saranno inoltre autorizzati a ricevere ed a spedire della corrispondenza, a ricevere almeno un collo di soccorso al mese e a fare regolarmente del moto all'aria aperta; essi riceveranno le cure mediche richieste dallo stato della loro salute, nonché l'assistenza spirituale che potessero desiderare-.: Le punizioni che dovessero loro essere inflitte saranno conformi alle disposizioni dell'articolo 87, terzo comma.
TITOLO IV.
Fine della prigionia. SEZIONE I.
Rimpatrio diretto e ospedalizzazione in paese neutrale Art. 109. - Con riserva del terzo comma del presente articolo, le P:uti in conflitto dovrnnno rinviare nel loro paese, conformemente al
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disposto del primo comma dell'articolo seguente , senza riguardo al numero e al grado e dopo averli posti in grado di essere trasportati , i prigionieri di guerra gravemente feriti o gravemente malati . Durante le ostilità, le Parti in conflitto si sforzeranno, con il concorso delle Potenze neutrali interessate , di organizzare l'ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri feriti o malati indicati nel secondo comma dell'articolo seguente; esse potranno , inoltre, concludere accorcli per il rimpatrio diretto o l'internamento in paese neutrale di prigio nieri validi che abbiano subito una lunga cattività. Nessun prigioniero di guerra ferito o malato, il cui rimpatrio è previsto ai sensi del primo comma del presente articolo, potrà essere rimpatriato durante le ostilità contro la sua volontà. Art . 110. - Saranno rimpatriati direttamente: 1) i feriti e i malati incurabili , le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano avere subito una notevole diminuzione; 2) i feriti e i malati non suscettibili , secondo le previsioni mediche , di guarigione nel termine di un anno, il cui stato esige una cura e le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione; 3) i feriti e i malati guariti , le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una diminuzione notevole e permanente. Potranno essere ospedalizzati in un paese neutrale: 1) i feriti e i malati la cui guarigione è presumibile entro l'anno successivo alla data della ferita o all'inizio della malattia, qualora una cura in paese neutrale lasci presumere la guarigione più sicura e più ra pida ; 2) i prigionieri di guerra la cui salute intellettuale o fisica è, secondo le previsioni mediche , minacciata seriamente dal mantenimento in prigio nia, ma che un 'ospedalizzazione in paese neutrale potrebbe sottrarre a questa minaccia. Le condizioni che i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale dovranno soddisfare per essere rimpatriati saranno fissate, come pure il loro statuto , mediante accordo tra le Potenze interessate. Di regola, saranno rimpatriati i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese ne utrale che appartengono alle seguenti categorie: 1) coloro il cui stato di salute si è aggravato in modo che vengano a sussistere le condizioni del rimpatrio diretto; 2) quelli le cui attitudini intellettuali o fisiche rimangono, dopo la cura, notevolmente menomate.
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In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto interessate per determinare i casi d'invalidità o di malattia che giustificano il rimpatrio diretto o l'ospedalizzazione in paese neutrale; tali casi saranno stabiliti conformemente alle norme contenute nell'accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e l'ospedalizzazione in paese neutrale e nel regolamento concernente le Commissioni sanitarie miste, allegati alla presente Convenzione. Art. 111. - La Potenza detentrice, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra e una Potenza neutrale, che abbia il gradimento di dette due Potenze, si sforzeranno di conchiudere accordi che permettano l'internamento dei prigionieri di guerra sul territorio di detta Potenza neutrale sino alla cessazione delle ostilità. Art. 112. - Fin dall'inizio del conflitto, saranno designale delle Commissioni sanitarie miste per esaminare i prigionieri malati e feriti e prendere tutte le decisioni utili al riguardo. La designazione, i doveri e il funzionamento di queste commissioni saranno conformi alle disposizioni del regolamento allegato alla presente Convenzione. Tuttavia, i prigionieri che , secondo il parere delle autorità mediche della Potenza detentrice, sono palesemente feriti o malati gravi, potranno essere rimpatriati senza dover essere esaminati da una Commissione sanitaria mista. Art. 113. - Oltre a coloro che saranno stati designati dalle autorità sanitarie della Potenza detentrice, i prigionieri feriti o malati appartenenti alle categorie seguenti avranno le facoltà di presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste previste dall'articolo precedente: l) i feriti e i malati proposti da un medico compatriota o cittadino di una Potenza in conflitto alleata alla Potenza dalla quale essi dipendono, che eserciti le sue funzioni nel campo; 2) i feriti e i malati proposti dalla loro persona di fiducia; 3) i feriti e i malati che sono stati proposti dalla Potenza dalJa quale dipendono o da un ente riconosciuto da questa Potenza, che soccorra i prigiomen. I prigionieri di guerra che non appartengono ad una delle tre categorie sopra indicate potranno nondimeno presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste, ma saranno esaminati soltanto dopo quelli delle categorie suddette. TI medico compatriota dei prigionieri di guerra sottoposti alla visita
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della Commissione sanitaria mista e la loro persona di fiducia saranno autorizzati ad assistere alla visita. Art. 114. - Ai prigionieri di guerra vittime di infortuni, eccettuati i feriti volontari, si applicheranno, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospedalizzazione in un paese neutrale, le disposizioni della presente Convenzione. Art. 115. - Nessun prigioniero di guerra colpito da una punizione disciplinare, che si trovasse nelle condizioni previste per il rimpatrio o l'ospedalizzazione in un paese neutrale, potrà essere trattenuto per non aver scontato la punizione. I prigionieri di guerra perseguiti o condannati in via giudiziaria, per i quali fossero previsti il rimpatrio o l'ospedalizzazione in paese neutrale, potranno fruire di questi provvedimenti prima della fine della procedura o ddl'esecuzione della pena, sempreché la Potenza detentrice vi
consenta. Le Parti in conflitto si comunicheranno i nomi di coloro che fossero trattenuti sino alla fine della procedura o dell'espiazione della pena.
Art. 116. - Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra o d el loro trasporto in paese neutrale saranno sopportate , a partire dal confine della Potenza detentrice, dalla Potenza dalla quale questi prigionieri dipendono. Art. 117. - Nessun rimpatriato potrà essere adibito ad un servizio militare attivo.
SEZIONE II.
Liberazione e rimpatrio dei prigionieri di guerra alla fine delle ostilità.
Art. 118. - I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente dopo la fine delle ostilità attive. In mancanza di disposizioni a tale riguardo in una convenzione conchiusa tra le Parti in conflitto per por fine alle ostilità , o in mancanza di tale convenzione, ciascuna delle Potenze detentrici preparerà essa stessa ed attuerà senz'indugio un piano di rimpatrio conforme al principio enunciato nel precedente comma.
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Nell'uno come nell'altro caso, i provvedimenti adottati saranno resi noti ai prigionieri di guerra. Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra saranno in ogni caso ripartite equamente tra la Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. A questo scopo saranno osservate le seguenti norme per la ripartizione: a) se le due Potenze di cui si tratta sono limitrofe, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra sopporterà le spese del loro rimpatrio a partire dal confine della Potenza detentrice ; b) se le due Potenze di cui si tratta non sono limitrofe, la Potenza detentrice sopporterà le spese di trasporto dei prigionieri di guerra nel suo territorio fino al suo confine o al porto d'imbarco più vicino alla Potenza dalla quale i prigionieri dipendono. Quanto al rimanente delle spese cagionate dal rimpatrio, le parti interessate si metteranno d 'accordo per ripartirle equamente tra di loro. La conclusione di un tale accordo non potrà in nessun caso giustificare il minimo ritardo nel rimpatrio dei prigionieri di guerra. Art. 119. - I rimpatri saranno eseguiti in condizioni analoghe a quelle previste dagli articoli dal 46 a 48 incluso della presente Convenzione per il trasferimento dei prigionieri di guerra e tenendo conto delle disposizioni dell'art. 118 nonché di quelle seguenti. Al momento del rimpatrio, saranno restituiti ai prigionieri di guerra gli oggetti di valore loro ritirati, in conformità delle disposizioni dell'art. 18, e le somme di denaro in valuta estera che non fossero state convertite nella valuta della Potenza detentrice. Gli oggetti di valore e le somme di valuta estera che, per un motivo o per l'altro, non fossero stati restituiti ai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, saranno consegnati all'ufficio d'informazioni previsto dall'articolo 122. I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare con sé i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato, qualora le circostanze del rimpatrio lo esigono, a quanto il prigioniero possa ragionevolmente portare; ogni prigioniero sarà in ogni caso autorizzato a portare con sé almeno venticinque chilogrammi. Gli altri effetti personali del prigioniero rimpatriato saranno custoditi dalla Potenza detentrice; questa glieli farà pervenire non appena avrà conchiuso con la Potenza, dalla quale il prigioniero dipende, un accordo che fissi le modalità del loro trasporto e il pagamento delle relative spese.
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I prigionieri di guerra che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o un delitto di diritto penale potranno essere trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, fino all'espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che siano condannati per un crimine o un delitto di diritto penale. Le Parti in conflitto si comunichera nno i nomi dei prigionieri di guerra che saranno trattenuti sino alla fine del processo o all'espiazione della pena. Le Parti belligeranti si metteranno d'acco rdo per istituire delle commissioni allo scopo di rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio nel più breve tempo possibile. SE ZIONE III.
Morte dei prigionieri di guerra.
Art. 120. - Ttestam enti dei prigionieri di guerra saranno compilati in modo da soddisfare alle condizioni di validità richieste dalla legislazione del loro paese d'origine, che provvederà a comunicare queste condizio ni alla Potenza detentrice. A richiesta del p rigionie ro di guerra e ad ogni modo dopo la sua morte , il testamento sarà trasmesso senz'indugio alla Potenza protettrice e una copia certificata conforme sa rà consegnata all ' Agenzia centrale d'informazioni . I certificati di morte, conformi al modulo allegato alla presente Convenzione, o gli elenchi, certificati conformi da un ufficiale respo nsabile, di tutti i prigionieri di guerra morti in cattività, saranno trasmessi al più presto all' ufficio d'informazioni dei prigionieri di guerra istituito conformemente all'art. 122. In questi certificati o in questi elenchi dovranno essere riprodotte le informazioni circa l'ident ità indicate nel terzo comma dell'art. 17, il luogo e la data della morte, la causa della mo rte, il luogo e la data delJ'inumanazione , nonché tutte le informazioni necessarie per identificare le tombe. L'inumazione o la cremazione dovranno essere precedute da un esame medico del cadavere per constatare la morte, permettere la redazione di un rapporto e, ove occorra, accertare l'identità del morto. Le autorità detentrici vigileranno che i prigionieri di guerra morti in cattività siano onorevolmente inumati , possibilmente secondo i riti della relizione alla quale appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate , convenientemente tenute e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Ogniqualvolta ciò sia possibile, i prigionieri di guerra morti , che dipendevano dalla stessa Potenza , saranno inumati ne llo stesso luogo .
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I prigionieri di guerra morti saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se impellenti ragioni o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi , nell'atto di morte. Affinché le tomhe possano sempre essere rintracciate, tutte le indicazioni relative alle inumazioni e alle tombe dovranno essere registrate da un Servizio delle tombe istituito dalla Potenza detentrice. Gli elenchi delle tombe e le indicazioni relative ai prigionieri di guerra inumati nei cimiteri saranno trasmessi alla Potenza dalla quale dipendono questi prigionieri di guerra. Incomberà alla Potenza che controlla il territorio , sempreché partecipi alla Convenzione, di prender cura di queste tombe e di registrare ogni trasferimento ulteriore delle salme. Queste disposizioni si applicano anche a lle ceneri che saranno conservate <lal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le disposizioni definitive che desidera prendere al riguardo. Art. 121. - Ogni decesso o ferime nto grave di un prigioniero di guerra cagionati o che si sospetta che siano stati cagionati da una sentinella , da un altro prigioniero di guerra o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui s'ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrice . Una comunicazione in merito sarà immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Saranno raccolte le deposizioni dei testimoni, specie quelle dei prigionieri di guerra; un rapporto che le contenga sarà comunicato a detta Potenza. Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrice prenderà tutte le misure per perseguire giudiziariamente il o i responsabili.
TITOLO V. Uffici d'informazioni e società di soccorso concernenti i prigionieri di guerra Art. 122. -Fin dall' inizio di un conflitto , e in tutti i casi di occupazione, ogni Parte in conflitto istituirà un Ufficio statale d'informazioni sui prigionieri di guerra che si trovano in suo potere ; le Potenze neutrali
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o non belligeranti che avessero accolto sul loro territorio persone appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 4 agiranno nello stesso modo nei confronti di queste persone. La Potenza interessata vigilerà affinché quest'ufficio informazioni disponga dei locali , del materiale e del personale necessari perché possa funzionare efficacemente. E ssa sarà libera di impiegarvi dei prigionieri di guerra rispettando le condizioni previste nella sezione del1a presente Convenzione concernente il lavoro dei prigionieri di guerra. Ogni Parte belligerante fornirà, entro il più breve termine possibile , al suo ufficio le informazioni di cui è cenno nei comma quarto , quinto e sesto del presente articolo, a proposito d'ogni persona nemica appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 4 e caduta in suo potere. Le Potenze neutrali o non belligeranti agiranno nello stesso mo do nei confronti delle persone di queste categorie che avessero accolte sul loro territorio. L' Ufficio farà giungere d 'urgenza, servendosi dei mezzi più rapidi , queste informazioni alle Potenze interessate , per il tramite da un lato , delle Potenze protettrici e, dall'altro, dell' Agenzia centrale contempla ta dall'art. 123. Queste informazioni dovranno permettere di avvertire rapidamente le famiglie interessate. Queste informazioni, nei limiti in cui sono in possesso dell 'ufficio d'informazioni, comprenderanno per ogni prigioniero di guerra , con riserva delle disposizioni dell'art. 17, cognome, nomi, grado , numero di matricola, luogo e data completa di nascita, indicazione della Potenza dalla quale dipende, nome del padre e cognome della madre , cognome e indirizzo della persona che dev'essere inform ata, nonché indirizzo al quale la corrispondenza può essere diretta al prigioniero. L'Ufficio informazioni riceverà dai vari servizi competenti le ind icazioni relative ai mutamenti, alle liberazioni, ai rimpatri , alle evasioni , alle ospedalizzazioni, ai decessi , e le trasmetterà nel modo previsto dal precedente comma tre. Del pari , informazioni sullo stato di salute dei prigionieri di guerra gravemente malati o feriti saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana. L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di rispondere a tutte le domande che gli fossero rivolte a proposito dei prigionieri di guerra, compresi quelli morti in cattività; esso procederà alle inchieste ne cessarie per procurarsi le informazioni richieste che non possedesse .
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Tutte le comunicazioni scritte fatte dall'ufficio saranno autenticate da una firma o da un sigillo. L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere e di trasmettere alle Potenze interessate tutti gli oggetti personali di valore, comprese le somme di denaro in valuta che non sia quelle della Potenza detentrice, e i documenti che rivestano importanza per i congiunti prossimi, abbandonati dai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, della loro liberazione, evasione o morte. Questi oggetti saranno spediti dall'ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscano con precisione l'identità delle persone cui gli oggetti appartenevano, nonché un inventario completo del pacco. Gli altri effetti personali dei prigionieri di cui si tratta saranno rimandati in conformità agli accordi conchiusi tra le Parti in conflitto interessate. Art. 123. - Sarà istituita, in paese neutrale, un'Agenzia centrale d'informazioni sui prigionieri di guerra. 11 Comitato internazionale della Croce Rossa proporrà alle potenze interessate , quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia. Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni interessanti i prigionieri di guerra che essa potrà avere in via ufficiale o privata e la trasmetterà il più rapidamente possibile al paese d'origine dei prigionieri od alla Potenza dalla quale dipendono. Essa riceverà, da parte delle Potenze in conflitto, ogni facilitazione per procedere a dette trasmissioni. Le Alte Parti contraenti, e, in particolare, quelle j cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale, sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse. Queste disposizioni non dovranno essere interpretate come tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle società di soccorso indicate nell'art. 125. Art. 124. - Gli uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale d'informazioni beneficeranno della franchigia di porto, in materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'art. 74 e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse. Art. 125. - Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra
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necessità ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che venisse in soccorso ai prigionieri di guerra. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare i prigionieri, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi religiosi, educativi, o ricreativi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi nei campi. Le società o gli enti sopra indicati possono essere costituiti sul territorio della Potenza detentrice , in un altro paese, oppure avere carattere internazionale. La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul territorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutti i prigionieri di guerra. La situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta c rispettata. Quando saranno consegnati a prigionieri di guerra dei soccorsi o del materiale per gli scopi sopra indicati , o almeno entro breve termine, sarà trasmesso alla società di soccorso o all'ente speditore, per ogni invio spedito, una ricevuta firmata dalla persona di fiducia dei prigionieri di cui si tratta. Ricevute concernenti questi invii saranno rilasciate in pari tempo dalle autorità amministrative che hanno la custodia dei prigionieri.
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Esecuzione della Convenzione.
SEZIONE I.
Disposizioni generali Art. 126. - I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano prigionieri di guerra, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro; essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dai prigionieri. Saranno pure autorizzati a recarsi nei luoghi di partenza, di passaggio o di
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arrivo dei prigionieri trasferiti. Potranno intrattenersi senza testimoni coi prigionieri, specialmente con la loro persona di fiducia, ove occorra per il tramite di un interprete. Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare; la durata e la frequenza di queste visite non saranno limitate. Esse potranno essere vietate soltanto per imperiose necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea. La Potenza detentrice e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra da visitare potranno, se è il caso, mettersi d'accordo perché compatrioti di questi prigionieri siano ammessi a partecipare alle visite. I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sarà sottoposta al gradimento della Potenza in cui potere si trovano i prigionieri di guerra da visitare. Art. 127. - Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere nel più largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile , di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutte le loro forze armate e da tutta la popolazione. Le autorità militari o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilità nei confronti dei prigionieri di guerra, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere particolarmente istruite sulle sue disposizioni . Art. 128. - Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione. Art. 129. - Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone impu-
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tate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purché questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni dcUa presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate neJI'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della presente Convenzione.
Art. 130. - Le infrazioni gravi indicate ncll'artiwlo precedente sono 4ut:llc che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale , la tortura o i trattamenti inumani , compresi gli esperimenti biologici , il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o aJla salute, il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica , o quello di privarlo del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione .
Art. 131. - Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa , né esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall 'articolo precedente.
Art. 132. - A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che deciderà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.
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SEZIONE II.
Disposizioni finali Art. 133. - La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnuola. Art. 134. - La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti. Art. 135. - Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell' Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre , si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che pa rtecipano alla presc n1 c Convenzione , questa completerà il capitolo I I del Regol amento allegato alle suddette Convenzioni dcll'Aja. Art. 136. - La presente Convenzion(; , che porterà la dala di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresenlate a questa Conferenza che partecipano alla Convenzione del 27 luglio 1929. Art. 137. - La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme , sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze in nome delle quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata. Art. 138. - La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. Art. 139. -A contare dalla data della sua entrata in vigore , la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.
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Art. 140. - Le adesioni saran_n o notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero cd avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione. Art. 141. - Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 confe ri ranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche e delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida. Art. 142. - Ciascuna delle Alte P:.:.rti contr:ienti :wr:': b:nlt:'i di denunciare la presente Convenzione.
La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questo comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti . La d enuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la s ua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denunc ia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto al. cuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso , sino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei confronti ddia Potenza denunciante . Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virtù dei principi del diritto internazion ale , quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell' umanità e daHe esigenze della pubblica coscienza. Art. 143. - 11 Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà parimenti il Segretario delle Nazioni Unite di tutte la ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. (Seguono le firme)
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Allegato I.
Accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e l'ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri di guerra feriti e malati.
l. Principi per il rimpatrio diretto o l'ospedalizzazione in paese neutrale
A. Rimpatrio diretto Saranno direttamente rimpatriati: 1. Tutti i prigionieri di guerra colpiti dalle infermità segu e nti , risultanti da traumi: perdita di un membro, paralisi , infermità articolari od altre, in quanto l'infermità consista almeno nella perdita di una mano o di un piede, o che equivalga alla perdita ùi una mano o di un piede. Senza che sia pregiudicata un 'interpretazione più larga, i seguenti casi saranno considerati come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede: a) perdita della mano, di tutte le dita o del pollice e dell'indice di una mano; perdita del piede o di tutte le dita e dei metatarsi di un piede; b) anchilosi , perdita di tessuto osseo, retrazione cicatriziale che sopprima la funzione di una delle grandi articolazioni di tutte le articolazioni digitali di una mano ; c) pseudartrosi delle ossa lunghe; d) deformità risultanti da fratture o altri lr:1umi e che comportano una seria menomazione dell'attività e dell'attitudine a portare pesi. 2. Tutti i prigionieri di guerra feriti il cui stato sia divenuto cronico al punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la guarigione entro l'anno successivo alla data del ferimento, come ad esempio nei seguenti casi: a) proiettile nel cuore , anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita , non ha potuto constatare disturbi gravi; b) scheggia metallica nel cervello o nei polmoni , anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita , non ha potuto constatare una reazione locale o generale; c) osteomielite la cui guarigione non possa essere prevista entro l'anno successivo al ferimento e sembri dover condurre all'anchilosi
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di un'articolazione o ad altre alterazioni che equivalgono alla perdita di una mano o di un piede; d) ferita penetrante e purulenta delle grandi articolazioni; e) ferita del cranio con perdita o spostamento del tessuto osseo; f) ferita o ustione del viso con perdita di tessuto e lesioni funzionali; g) ferita del midollo spinale; h) lesione dei nervi periferici , le cui conseguenze equivalgono alla perdita di una mano o di un piede e la cui guarigione esiga un periodo di tempo superiore ad un anno dal ferimento, come ad esempio: lesione del plesso branchiale, o lombo sacrale, del nervo mediano o sciatico, come pure la lesione combinata dei nervi radiale e cubitale o dei nervi peroneo e tibiale , ecc. La lesione isolata dei nervi radiale , cubitale , peroneo o tibiale non giustifica il rimpatrio , salvo nel caso di contratture o di disturbi neurotrofici gravi; i) lesione dell'apparato genito-urinario che ne comprometta seriamente il funzionamento . 3. Tutti i prigionieri di guerra malati il cui stato sia divenuto cronico al punto che le previsioni semhrano escludere, nonostante le cure , la guarigione entro l'anno successivo all'inizio della malattia , come ad esempio nei seguenti casi: a) tubercolosi evolutiva, di qualsiasi organo, che, secondo le previsioni mediche, non possa più essere guarita od almeno considerevolmente migliorata da una cura in paese neutrale; b) pleurite essudativa; c) malattie gravi degli organi della respirazione , di origin e non tubercolare , presunte incurabili, come ad esempio: enfisema polmonare grave (con o senza bronchite) ; asma cronica() , bronchite cronica (), che si prolunghi oltre un anno di cattività; bronchiettasia (); ccc.; d) affezioni croniche gravi della circolazione , ad esempio: affezioni valvolari e del miocardio () che abbiano manifestato segni di scompenso durante la cattività , anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non possa constatare alcuno di tali segni; affezioni del pericardio e dei vasi (malattia di Buerger, aneurisma dei grandi vasi); ecc.; () La decisione della Commissione sanitaria mista si fonderà prevalentemente sulle osservazioni dei medici di campo e dei medici compatrioti dei prigionieri di guerra o sull'esame dei medici specialisti appartenenti alla Potenza detentrice.
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e) affezioni croniche gravi degli organi digestivi , ad esempio: ulcera dello stomaco o del duodeno; postumi d 'intervento chirurgico allo stomaco fatto in cattività; gastrite , enterite o coliche croniche che durano più di un anno e che influiscano gravemente sullo stato generale ; cirrosi epatica, colecistopatia cronica (); ecc. ; f) affezioni croniche gravi degli organi gcnito-urinari , ad esempio: affezioni croniche del rene con disturbi consecutivi; nefrectomia per un re ne tubercoloso; pielite cronica o cistite cronica ; idronefrosi o pionefrosi ; affezioni ginecologiche croniche gravi; gravidanze e affezioni ostetriche , quando sia impossibile l'ospedalizzazione in paese neutrale; ecc.; g) malattie croniche gravi del sistema nervoso centrale e periferico, ad esempio: tutte le psicosi e psiconeurosi manifeste, come l'isterismo grave , grave psiconcurosi di cattività, ecc. , debitamente accertate da uno specialista (); qualunque epilessia debitamente accertata dal medico del campo() ; arteriosclerosi cerebrale; neurite cronica protratta oltre un anno ; ecc.; h) malattie croniche gravi del sistema ne urovegetativo con menomazione notevole dell 'attitudine intellettuale o fisica , perdita ragguardevole di peso e astenia generale; i) cecità d'ambo gli occhi , o quella di un solo occhio quando la facoltà visiva dell 'altro sia inferiore ad 1, nonostante l'uso di lenti correttrici; diminuzione dell 'acuità visiva che non possa essere corretta a 1/z per almeno un occhio(); altre affezioni oculari gravi, ad esempio: glaucoma , irite , coroidite, tracoma , ccc.; k) disturbi dell' udito , quale sordità completa unilaterale, se l'altro orecchio non percepisce più la voce parlata ordinaria ad un metro di distanza() ; ccc.; I) malattie gravi del metabolismo, ad ese mpio: diabe te me llito che esiga una cura insulinica; ccc. ; m) disturbi gravi delle ghiandole a secrezione interna , ad esempio; tireotossicosi ; ipotireosi; morbo di Addison; cachessia di Simmonds; tetania ; ecc.; n) malattie gravi e croniche del sistema ematopoietico; o) intossicazioni croniche gravi , ad esempio: saturnismo; idrargirismo; morfinismo , cocainismo; alcolismo ; intossicazioni da gas e da radiazioni ; ccc.; p) affezioni croniche degli organi locomotori con disturbi f unzionali manifesti , ad esempio: artriti deformanti; poliartrite cronica
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progressiva primaria e secondaria; reumatismo con manifestazioni cliniche gravi; ecc.; q) affezioni cutanee croniche gravi, ribelli a ogni cura; r) tutti i neoplasmi maligni; s) malattie infettive croniche gravi che perdurano una anno dopo l'inizio, ad esempio: malaria con alterazioni organiche pronunciate; dissenteria amebica o bacillare con notevoli disturbi; sifilide visce rale terziaria ribella a ogni cura; lebbra ; ecc.; t) avitaminosi gravi o grave inanizione. B . Ospedalizzazione in paese neutrale . Saranno presentati pe r l'ospedalizzazione in paese neutrale: 1. Tutti i prigionieri di guerra feriti non suscettibili di guarigione in cattività, ma che potrebbero guarire o il cui stato potrebbe notevolmente migliorare se fossero osedalizzati in paese neutrale. 2. I prigionieri di guerra affetti da qualunque forma di tubercolosi ùi q_uaìsiasi organo , ìa cui cura in paese neutraie potrebbe prnhahilemtne farli guarire o alme no notevolm ente migliorarli , eccettuata la tubercolosi primaria guarita prima della cattività . 3. I prigionieri di guerra affetti da qualunque affezione che giustifichi una cura degli organi respiratori , circo latori , digestivi , nervosi, degli organi dei sensi, genito-urinari , cutanei, locomotori , ccc . quando questa cura avrebbe palesemente risultati migliori in paese neutrale che in cattività. 4. I prigionieri di guerra che abbiano subito una nefrectomia in cattività per una affezio ne renale non tubercolare , o affetti da osteomielite in via di guarigione o latente , o da diabete mellito che non esiga una cura insu linica , ecc . 5 . I prigionieri di guerra affetti da nevrosi provocate dalla guerra o dalla cattività. I prigionieri affetti da nevrosi provocata dalla cattività che non siano guariti dopo tre mesi di ospedalizzazione in paese neutrale o che, dopo questo termine , non siano palesemente in via di guarigione definitiva , saranno rimpatriati. 6. T utti i prigionieri di guerra colpiti da intossicazione cronica (gas, metalli , alcaloidi, ecc.) per i quali le previsioni di guarigione in paese neutrale siano particolarmente favorevoli . 7. Tutte le prigioniere di guerra incinte e le prigioniere madr i con i propri lattanti e bambini di tenera età. Saranno esclusi dall'ospeda lizzazione in paese neutrale: 1. Tutti i casi di psicosi debitamente accertati.
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2. Tutte le affezioni nervose organiche o funzionali ritenute incurabili. 3. Tutte le malattie contagiose nel periodo in cui esse sono trasmissibili , ad eccezione della tubercolosi. Il. Osservazioni generali. 1. Le condizioni qui sopra stabilite devono, in modo generale, essere interpretate ed applicate colla massima possibile larghezza di criterio. Soprattutto gli stati nevropatici e psicopatici causati dalla guerra o dalla cattività, nonché i casi di tubercolosi di qualunque grado, devono beneficiare di questa larghezza d'interpretazione. I prigionieri di guerra che hanno subito più ferite, nessuna delle quali , considerata per se stessa, non giustifica il rimpatrio, saranno esaminati con lo stesso spirito, Lenendo con lo del trauma psichico dovuto ai numero deìie ferite. 2. Tutti i casi incontestabili che danno diritto al rimpatrio diretto (amputazione, cecità o sordità totale , tubercolosi polmonare aperta , malattia mentale, neoplasm a maligno, ecc .) saranno esaminati e gli interessati rimpatriati il più presto possibile dai medici di campo o dalle Commissioni di medici militari designate dalla Potenza detentrice. 3. Le ferite e le malattie anteriori alla guerra, e che non si sono aggravate, come pure le ferite di guerra che non hanno impedito la ripresa del servizio militare, non daranno diritto al rimpatrio diretto. 4. Le presenti disposizioni beneficeranno di un'interpretazione e di un'applicazione analoghe in tutti gli Stati belligeranti. Le Potenze e le autorità interessate accordeninno alle Commissioni sanitarie miste tutte le facilitazioni necessarie per adempiere il loro compito. 5. Gli esempi indicati qui sopra sotto il numero 1 rappresentano soltanto casi tipici. Quelli non esattamente conformi a queste disposizioni saranno giudicati secondo lo spirito delle norme dell'art. 110 della presente Convenzione e dei principi contenuti nel presente accordo.
Allegato li. Regolamento concernente le commissioni sanitarie miste . (vedi articolo 112) Art. 1. - Le Commissioni sanitarie miste previste dall'art. 112 del-
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la Convenzione saranno composte di tre membri, due dei quali apparterranno ad un paese neutrale, mentre il terzo sarà designato dalla Potenza detentrice. Presiederà uno dei membri neutrali. Art. 2. - I due membri neutrali saranno designati dal Comitato internazionale della Croce Rossa, d'intesa con la Potenza protettrice, arichiesta della Potenza detentrice. Essi potranno, indifferentemente , essere domiciliati nel loro paese d'origine, o in un altro paese neutrale o sul territorio della Potenza detentrice. Art. 3. - I membri neutrali saranno accettati dalle Parti in conflitto interessate, che notificheranno il loro gradimento al Comitato internazionale della Croce Rossa e alla Potenza protettrice. Dal momento di questa notifica , i membri saranno considerati come effettivamente designati. Art. 4. -Saranno parimenti designati dei membri supplenti in numero sufficiente per sostituire i membri titolari in caso di necessità. Questa designazione sarà fatta contemporaneamente a quella dei membri titolari o, almeno, entro il più breve termine possibile. Art. 5. - Qualora, per un motivo qualsiasi , il Comitato internazionale della Croce Rossa non potesse procedere alla designazione dei · membri neutrali, vi procederà la Potenza protettrice. Art. 6. - Per quanto possibile, uno dei membri neutrali dovrà essere chirurgo e l'altro medico. Art. 7. - I membri neutrali godranno di una piena indipendenza nei confronti delle Parti in conflitto, che dovranno assicurar loro tutte le facilitazioni per l'adempimento della loro missione. Art. 8. - Nel procedere alle designazioni indicate negli articoli 2 e 4 del presente regolamento, il Comitato internazionale della Croce Rossa fisserà, d'intesa con la Potenza protettrice, le condizioni di servizio degli interessati. Art. 9. - Non appena i membri neutrali avranno ottenuto il gradimento, le Commissioni sanitarie miste inizieranno i loro lavori il più ra-
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pidamente possibile e, in ogni caso, entro un termine di tre mesi a contare dalla data del gradimento. Art. 10. - Le Commissioni sanitarie miste esamineranno tutti i prigionieri indicati nell'art. 113 della Convenzione. Esse proporranno il rimpatrio, l'esclusione dal rimpatrio o il rinvio ad una visita ulteriore. Le loro decisioni saranno prese a maggioranza. Art. 11. - Entro il mese succtssivo alla visita, la decisio ne presa dalla Commissione in ogni singolo caso sarà comunicata alla Potenza detentrice, alla Potenza protettrice e al Comitato internazionale della Croce Rossa. La Commissione sanitaria mista informerà altresì della decisione presa ogni prigioniero che abbia subito la visita e rilascerà un certificato analogo al modulo allegato alla presente Convenzione a quei prigionieri di cui avrà proposto il rimpatrio. Art. 12. - La Po tenza detentrice dovrà eseguire le decisioni della Commissione sanitaria mista entro un termine di tre mesi dal mome nto in cui ne sarà stata de bitame nte informata. Art. 13. - Qualora non vi fosse alcun medico neutrale in un paese dove l'attività di una Commissione sanitaria mista apparisse necessaria, e se fosse possibile, per una ragione qualsiasi, di designare dei medici neutrali residenti in un altro paese, la Potenza detentrice, di comune accordo con la Potenza protettrice, istituirà una Commissione sanitaria che assumerà le stesse funzioni di una Commissione sanitaria mista , con riserva delle disposizioni degli articoli ·t , 2, 3 , 4, 5 e 8 del presente rego lamento.
Art. 14. - Le Commissioni sanitarie miste eserciteranno la loro attività in permanenza e visiteranno ogni campo a intervalli non superiori a sci mesi .
Allegato III. Regolamento concernente i soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra. (vedi articolo 73). Art. 1. ~ Le persone di fiducia saranno autorizzate a distribuire gli
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invii di soccorso collettivi, di cui sono responsabili, a tutti i prigionieri che dipendono amministrativamente dal loro campo, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari. Art. 2. - La distribuzione di soccorsi collettivi si farà secondo le istruzioni dei donatori e in conformità del piano stabilito dalle persone di fiducia; tuttavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà, di preferenza, d 'intesa con i medici in capo; questi potranno negli ospedali e nei lazzaretti , derogare a dette istruzioni della misura in cui i bisogni dei loro malati lo esigano. Nei limiti così precisati , la distribuzione si farà sempre in modo equo. Art. 3. -Per poter verificare la qualità e la quantità delle merci ricevute , e per poter redigere in proposito dei rapporti particolareggiati deslìnali ai donatori, le persone di fiducia o i loro aggiunti saranno autorizzati a recarsi nei punti di arrivo degli invii di soccorso vicini al loro campo . Art. 4. - Le persone di fiducia riceveranno le facilitazioni necessarie per verificare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le suddivisioni e in tutti gli annessi del loro campo è stata fatta secondo le loro istruzioni. Art. 5. - Le persone di fiducia saranno autorizzate a compilare, come pure a far compilare dalle persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi ( distribuzione , bisogni, quantità, ecc.). Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senz'indugio ai donatori. Art . 6. -Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra del loro campo e, eventualmente , di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi contingenti di prigionieri, le persone di fiducia saranno autorizzate a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi. Essi disporranno, a questi fini, di magazzini adeguati; ogni magazzino sarà provvisto di due se rrature; le chiavi dell'una saranno in mano della persona di fiducia e quelle dell'altra in mano del comandante del campo.
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Art. 7. - Nel caso di invii collettivi di capi di vestiario, ogni prigioniero di guerra conserverà la proprietà di almeno una serie completa di capi. Se un prigioniero possiede più di una serie di capi di vestiario, la persona di fiducia sarà autorizzata a ritirare a coloro che sono meglio provvisti i capi in eccedenza o i capi di cui ne posseggano più di uno, nel caso in cui fosse necessario di procedere in tal modo per soddisfare i bisogni dei prigionieri meno provvisti. Non potrà tuttavia ritirare una seconda serie di capi di biancheria personale, di calze o di calzature, salvo che non vi sia altro mezzo per procurarne ad un prigioniero che non ne possiede.
Art. 8. - Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici, autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva della regolamentazione relativa al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio per distribuire soccorsi colìettivi ai prigionier i <li guerra; e sse faciliteranno parimenti i trasfe rimenti di danaro e altri provvedimenti finanziari , tecnici o amministrativi eseguiti in vista di tali acquisti. Art. 9. -Le disposizioni che precedono non limitano il diritto dei prigionieri di guerra di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo in un campo o durante il trasferimento, né la possibilità per i rappresentanti della Potenza protettrice , del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente che soccorra i prigionieri di guerra e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi , di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno .
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Allegato I V A) CA RTA D'IDENTITA' (vedi articolo 4) . OJJC;)IJ ! lll:J pl Oli
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C ARTA D'IDENTITA' (Fo 1ogral"ia de l porlalore)
l'I-.R l ' F RSON/\ CHE SEGUE I.E FORZE .AR M A T E
Cognome Nomi D.11a e lugo di nascila Segue le forze armale in quali1à di
Da1a di em issione d ella cana
l·irma del po,r1a1 ore
Osservazioni - La presente carta dovrebbe, preferihilmenle, essere redaila in due o Ire ling"uc, di cui una d'uso inlernazionale. Dimens ion i reali della ~ana, che si piega lungo il 1ralt o punteggiato: IJ x IO cm.
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Alle?,ato IV B) CARTOLINA Dl CATTURA ( vedi articolo 70) I. Recto Franco di porto
POSTA PER PRIGIONIERI DI (ìlJERRA
CARTOLINA Ol CATTURA PER PRIGIONIERI DI GUERRA IMPORTANTE
AGENZIA CENTRALE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
Questa cartolina dev'essere riempita da ogni prigioniero immediatamente dopo la sua cattura e ogni volta che cambierà d'indirizzo, in seguito al suo trasferimento in un ospedale n in un altro campo. Questa c~rtoli na è indipende1 1-
COMITATO INTERNAZIONALE DEI.I.A CROCE ROSSA
(ì JNFVRA
prigioniero è autoriznno te dalla cl!rlolina speci_a_le_ad cl_1e-inil........1._ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _(_S_VIZZERA)
I
viare alla sua famiglia.
3. Verso 1. Potenza dalla quale dipende il prigioniero
Scrivere leggibilmente e in lettere maiuscole 2. Cognome 5. 7. 8. 9.
3. Nomi (in tutte lettere)
4. Nome del padre
Data di nascita ....... .. . . . 6. Luogo di nascita ... ... . . . .. ..... . .... . . Grado .. ........... ..... . ...... ............... .. .... .... . ... ... . . .. .. .. N ° di matr icola ..... .... .... .. .... . . ... . . , · · · · · · · · · · · · ·, · · · · · · · · · · · · · · · Jnctinzzo delìa ìamigiia . . . . . . . ... . . . ......... ..... . . . . . . . . . ... ... ... ... . .
. . · .
* 1O. fatto prigioniero il: (dove) ........ . .... .............. . . ....... .. ..... ... . Proveniente da (campo N", ospedale, ecc.) . .. ... . ... . ..... .... .......... .. . e:) (ìuarilo - d) Convalescente - e) Malato .f) Leggermente ferito - g) Gravemente ferito.
* 11. a) Huona salute - b) Non ferito -
12. Mio indirizzo attuale: Numero del prigioniero Designazione del campo ... ........... .... . 13. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Firma • Cancellare ciò che non fa al caso spiegazioni a tergo.
Non aggiungere nulla a 4ueste indicazioni -
Vedi
Osservaz ioni - Il presente modulo dovrebbe essere compilato in due o tre lingue, specie nella lingua materna del prigioniero e in quella della potenza detentrice. Dimensioni reali : 15 x10,5cm .
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Allegato IV C) CA RTOLINA E LETTERA DI CORRISPONDENZA ( vedi articolo 71)
I. Recto
I. CARTOLINA
CO RRI SPON DENZA DEI PRl(ìlONll-'.RI DI (ìlJFRRA
Franco di porto CARTOL.INA POSTAL E A ....... .... .. .. ....... .. . . . .. . . .... . Mitre nie
Cognome e nomi l)ata e lu ogo di nascita
Luogo cli destinazione
N ° del pr ig ionie ro
.. . .. . . .... ... ........... . .. ...... . .. .. . . Vi<! . . .......•... . ....... . ... ... ...... . .. Paese .... . .. . . . ....... . . . .
Paese di s pedizione Dipar1ime11io
2. Verso Data:
Scrivere sola mente sulle righL: e molto leggibilmente
Osservazioni - Il presente modulo dovrebbe essere com pi lat o in due o tre lingue, specie nella lingua materna del prigioniero e in q uella della Potenza detentrice. Dimensioni reali del modulo : 15 X lO cm.
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Allegato I V C) CARTOLINA E LETTERA DI CORRISPONDENZA ( vedi articolo 71) 2. LETTERA
CO RRISPONDENZA Dhl PRICìlONIERI DI GUERRA
I7ranco di porto
A .... . ........ .... . . . .... . . .... .. .. . ...... .. ..... ....... . .. . ..... . .
Luogo di destina7ione ..... ... .. . . .. . . .. . . . .. . . .. .. . ........ ........ .. Via ... ........... . .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Paese ............... . ............. . .... . ..... . . Dipartim ento ................. . . ............... .
· • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ;JUO!Z!p;ids
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. . . . . " .... . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. Odlll!D i;ip ;JUO!ZIW\Ì!S;JQ • • • . • • • • • • • • . . . . . . • . . • • • • • • . . . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • •
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· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · • · · · · · • · · · · · · · · · · · BJ!:-JSBU
llllOU ;) ;)lUOlliÌO:)
;i1u;ill!IN
Osservazioni - 11 presente modulo dovrebbe essere compilato in due o tre lingue, specie nella lingua matern a del prigioniero e in quella della Potenza detentrice. Esso si piega lungo i tratti punteggiati ; la parte superiore s' inserisce nella fessura (segnata da un tratto in *), cosi da figurare come hust.a. Il verso, punteggiato come quello della cartol ina postale riprodoua nell'allegato IV C I, è riservato alla corrispondenza del prigioniero e può contenere circa 250 parole. Dim ensioni reali del modulo spiegato: 29 X 15 cm.
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Allegato IV C) AVVISO DI MORTE (vedi articolo 120) (Designazione dell'Autorità competente)
AVVISO DI MORTE Potenza dalla quale dipendeva il prigioniero
Cognome e nomi Nome del padre Luogo e data di nascita Luogo e data della morte Grado e n ° di matricola (iscrizioni riprodotte nella targhetta d'identità) Indirizzo della famiglia Dove e quando fu fatto prigioniero? Causa e circostanza della morte Luogo di sepoltura La tomba è segnata e potrà essere rintracciata più tardi dalla famiglia? Gli oggetti lasciati dal defunto sono conservati dalla Potenza detentrice, oppure spediti contemporaneamente al presente avviso di morte? Se sono spediti, per quale tramite? Potrebbe una persona che abbia assistito il defunto durante la malattia o nei suoi momenti estremi (medico, infermiere, ministro di un culto, commilitone prigioniero) fornire, su questo figlio o su un allegato, alcuni particolari sugli ultimi momenti e sull'inumazione?
(Data, bollo e firma dcli' Autorità competente)
Firma e indirizzo di due testimoni
Osservazioni - Il presente modulo dovrebbe essere compilato in due o tre lingue, specie nella lingua materna del prigioniero e in quella della Potenza detentrice. Dimensioni reali del modulo: 21 x 30 cm.
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Allegato IV
E) CERTIFICATO DI RIMPATRIO ( vedi AlleKato II, articolo 11)
Certificato di Rimpatrio Data: Campo: Ospedale: Cognome: Nomi: Data di nascita: Urauu: N. di matricola: N . del prigioniero: Ferita-malattia: Decisione della Commissione:
li Presidente della Commissione sanitaria mista:
A
rimpatrio diretto
B
ospedalizzazione in un paese neutrale
NC
nuova visita da parte della prossima Commissione.
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Allegato V. Regolamento-tipo per i pagamenti inviati dai prigionieri di guerra nel loro Paese. (vedi articolo 63) 1. L'avviso indicato nell'art. 63, terzo capoverso, conterrà le indi-
cazioni seguenti: a) il numero di matricola previso dall'art. 17, il grado, il cognome e i nomi del prigioniero di guerra autore del pagamento; b) il cognome e l'indirizzo del destinatario del pagamento nel paese d'origine; c) la somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrice. 2. Quest'avviso sarà firmato dal prigioniero di guerra. Se quest'ultimo non sapesse scrivere, vi apporrà un segno autenticato da un testimone. La persona di fiducia controfirmerà questo avviso. 3. Il Comandante del campo aggiungerà a quest'avviso un certificato che attesti che il saldo creditore del conto del prigioniero di guerra di cui trattasi non è inferiore alla somma che dev'essere pagata. 4. Questi avvisi potranno farsi in forma di elenchi. Ogni foglio di tali elenchi sarà autenticato dalla persona di fiducia e certificato conforme dal comandante del campo.
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO lii REPARTO lJFFICIO REGOLAMENTI
N. 6420
.RACCOLTA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CHE RIGUARDANO LA GUERRA TERRESTRE
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PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA IV Convenzione adottata a Ginevra il 12 agosto 1949
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentanti alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949, allo scopo di elaborare una Convenzione p er La protezione delle persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I. Disposizioni generali Art. 1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare cd a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza . Art. 2. Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace , la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse alcuna resistenza militare. Se una delle Potenze in conflitto non è Parte della presente Convenzione, le Potenze che fossero Parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetti e ne applichi le disposizioni .
Art. 3. Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti , ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le
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persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità , senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore , la religione o la credenza, il sesso , la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente i'assassinio in tutte le sue forme, ie mutilazioni , i trattamenti crudeli , le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti ; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispe1babili Jai popoìi civiìi.
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale deìia Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno . d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Art. 4. Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento e in modo qualsiasi, SÌ trovino , in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui esse non siano cittadini. I cittadini di uno Stato che non sia vincolato dalla Convenzione, non sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si trovano sul territorio di uno Stato belligerante, ed i cittadini di uno Stato cobelligerante non saranno considerati come persone protette finché lo Stato, di cui sono cittadini, avrà una rappresentanza diplomatica normale presso lo Stato in potere del quale essi si trovano. Le disposizioni del titolo II hanno tuttavia un campo di applicazione più esteso, precisato nell'art. 13. Le persone protette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna , o da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la
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sorte dei feriti, dei malati e dei naugrafhi delle forze armate di mare, oppure da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, non saranno considerate come persone protette nel senso della presente Convenzione.
Art. 5. Se, sul territorio di una Parte in conflitto, questa avesse serie ragioni di ritenere che una persona protetta dalla presente Convenzione fosse giustamente sospetta di svolgere una attività dannosa per la sicurezza dello Stato o fosse accertato che svolge effettivamente una siffatta attività, detta persona non potrà avvalersi dei diritti e privilegi conferiti dalla presente Convenzione, diritti e privilegi che, se fossero applicati in suo favore, potrebbero nuocere alla sicurezza dello Stato. Se , in un territorio occupato, una persona protetta dalla Convenzione è. arrestata come spia o per atti di sabot«gg-io , oppl~Te per~hé gia stamente sospetta di svolgere un'attività dannosa per la sicurezza deUa Potenza occupante , detta persona potrà , se la sicurezza militare lo esige in modo assoiuto, essere privata dei <.iiritti di comunicazione previsti dalla presente Convenzione. In ciascuno di questi casi, le persone, cui si applicano i capoversi precedenti, saranno comunque trattate con umanità e, in caso di procedimento giudiziario, non saranno private del loro diritto ad un processo equo e regolare, come è previsto dalla presente Convenzione. Esse ricupereranno altresì il beneficio di tutti i diritti e privilegi che la presente Convenzione conferisce al1a persona protetta, non appena ciò sia compatibile con la sicurezza, dello Stato o della Potenza occupante, secondo il caso. La presente Convenzione si applicherà sin dall'inizio di qualsiasi conflitto od occupazione menzionati nell'art. 2. Sul territorio delle Parti in conflitto l'applicazione della Convenzione cesserà un anno dopo la fine generale delle operazioni militari; la Potenza occupante sarà non di meno vincolata per la durata dell'occupazione - sempreché questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul territorio di cui si tratta - dalle disposizioni degli articoli seguenti della presente Convenzione: dall'l al 12, 27, dal 29 al 34, 49 , 51, 52, 53, 59, dal 61 al 77 e 143. Alle persone protette, la cui liberazione, il cui rimpatrio o il cui stabilimento abbiano luogo dopo questi termini , continuerà ad applicarsi nell'intervallo, la Convenzione presente.
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Art. 7. Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 11, 14, 15, 17, 36,108, 109,132,133 e 149, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun 'intesa speciale potrà pregiudicare la situazione delle persone protette, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro. Le persone protette continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori , oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto. Art. 8 . Le persone protette non potranno in nessun caso rinunci are p arzic1lme nte n interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Conve nzione e , eventualmente, dagli accordi speciali wnlemplati nell'articolo precedente. A rt. 9. La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo le Potenze protettrici potranno designare , oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno , ne11a più 1arga misura possibile, il compito dei rappresentati o delegati delle Potenze protettrici. 1 rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione , come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare , essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Art. 10. Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione delle persone civili e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.
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Art. 11. Gli Stati contraenti pptranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici . Se delle persone protette non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario , come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici , o dovrà accettare , sotto riserva delle disposizioni del prese nte articolo, l'offerta di servigi di tale ente. Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati , dovrà, nella sua attività, rimaner consapevole della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assume re le funzioni di cui si tratta e ad adempierle con imparzialità. Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente , limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatameiite nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si estenderanno e saranno applicate ai cittadini di uno Stato neutrale che si trovassero su un territorio occupato o sul territorio di uno Stato belligerante presso il quale Io Stato di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza diplomatica normale. Art. 12. In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette , specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto
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sull'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una parte e spontaneamente, propore alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentati e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte delle persone protette, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale , o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.
TITOLO Il.
Protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra
Art. 13. Le disposizioni del presente titolo concernono l'insieme delle popolazioni dei paesi in conflitto senza alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca specialmente alla razza, alla nazionalità, alla religione o alle opinioni politiche, e tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra. Art. 14. Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'inizio delle ostilità, potranno costituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie e di sicurezza organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati , gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, le donne incinte e le madri di bambini d 'età inferiore ai sette anni. Sin dall 'i nizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro degli accordi relativi al riconoscimento delle zone e località da esse costituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, apportandovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie.
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Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la costituzione ed il riconoscimento di siffatte zone e località sanitarie e di sicurezza. Art. 15. Ognuna delle Parti in conflitto potrà, sia direttamente, sia per il tramite di uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla parte avversaria la costituzione nelle regioni dove si svolgono combattimenti, di zone neutralizzate destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza distinzione alcuna, le persone seguenti: a) i feriti e i malati, combattenti, o non combattenti; b) le persone civili che non partecipano alle ostilità e che non compiono alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in dette zone . Non appena le Parti in contlitto si saranno inlcsc su l'ubicaz1ont: geografica , l'amministrazione , il vettovagliamento e il controllo della zona neutralizzata prevista, sarà stabilito, per iscritto e firmato dai rappresentanti delle Parti in conflitto , un accordo , che fisserà l'inizio e la durata delJa neutralizzazione della zona . Art. 16. I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno di una protezione e di un rispetto particolari. Per quanto le esigenze militari lo consentano, ognuna delle Parti in conflitto favorirà i provvedimenti presi per ricercare i morti o i feriti , per soccorrere i naufraghi e altre persone esposte ad un grave pericolo e proteggerie contro il saccheggio e i cattivi trattamenti. Art. 17. Le Parti in conflitto si sforzeranno di conchiudere accordi locali per lo sgombero, da una zona assediata o accerchiata, dei feriti , dei malati, degli infermi, dei vecchi, dei fanciulli e delle puerpere, come pure per il passaggio dei ministri di qualsiasi religione, del personale e del materiale sanitario destinato in questa zona. Art. 18. Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti , ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza , essere fatti segno ed attacchi ; essi saranno , in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto. Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli
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ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell'articolo 19, potessero privarli della protezione. Gli ospedali civili saranno contrassegnati , sempreché vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l'emblema previsto dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva. In considerazione dei pericoli che la prossimità di obiettivi milita ri può costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinché tali obiettivi ne siano possibilmente lontani . Art. 19. La protezione dovuta agli ospedali civili potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei doveri umanitari , atti dannosi al nemico. Tuttavia , la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale è fissato , in tutti i casi opportuni , un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. Non sarà considerato come atto dannoso il fatto che in questi ospedali siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi portatili e munizioni ritirate a questi militari e non ancora consegnate al servizio competente. Art. 20. Il personale regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili , compreso quello incarico della ricerca, della raccolta, del trasporto e della cura dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, sarà rispettato e protetto . Nei territori occupati e nelle zone di operazioni militari , questo personale si farà riconoscere mediante una carta d'identità attestante la qualità del titolare, munita della sua fotografia e del bollo a secco dell'autorità responsabile, nonché quando si trova in servizio, mediante un bracciale bollato, resistente all' umidità e portato al braccio sinistro. Questo bracciale sarà fornito dallo Stato e munito dell'emblema previsto dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Qualunque altro personale , adibito al funzionamento o all'ammi-
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Distrazione degli ospedali civili, sarà rispettato e protetto e avrà diritto , durante l'esercizio delle sue funzioni, di portare il bracciale, come sopra previsto e alle condizioni prescritte dal presente articolo. La carta d'identità indicherà i compiti che gli sono assegnati . La direzione di ogni ospedale civile terrà costantemente a disposizione delle autorità competenti, nazionali o occupanti, l'elenco aggiornato del suo personale. Art . 21. I traspo rti di feriti e malati civili , di infermi e di puerpere, eseguiti su terra a mezzo di convogli di veicoli e di treni-ospedali, o, per mare, a mezzo di navi destinate a tali trasporti , saranno rispettati e protetti come gli ospedali previsti dall'art. 18 e si segnaleranno inalberando, con l'autorizzazione dello Stato, l'emble ma distintivo previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Art. 22. Gli aeromobili utilizzati esclusivame nte per il trasporto <lei feriti e maiali civili , dcgìi infermi e òelle puerpere , oppure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati quando volino a quote , a ore e su rotte specialmente convenute di comune accordo fra le Parti in conflitto interessate. Essi potranno essere contrassegnati con l'emblema distintivo previsto dall'art. 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati nelle forze armate in campagna. Salvo accordo contrario, è vietato sorvolare il territorio nemico o i territori occupati dal nemico. Questi aeromobili obbediranno a qualunque ordine di atterraggio. In caso di atterraggio imposto in tal modo , l'aeromobile ed i suoi occupanti potranno proseguire il loro volo dopo eventuale visita. Art. 23. Ciascuna Parte contraente accorderà il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiali sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose , destinati unicamente alla popolazione civile di un'altra Parte contraente , anche se nemica. Essa autorizzerà pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d 'età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere. L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente è subordinato alla con-
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dizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che: a) gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione, oppure b) che il controllo possa non essere efficace, o c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altrimenti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla produzione di tali merci. La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo capoverso del presente articolo, può porre come condizione per la sua autorizzazione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il controllo , eseguito sul posto, dalle Potenze protettrici. Detti invii dovranno essere avviati il più rapidamente possibile e lo Stato ch e ne pèrnie tte i] :n,erc, pa~sagg)0 avTà diritto di fissa1e le:: condi-
zioni tecniche aHe quali sarà autorizzato . Art. 24. Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinché i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a cagione della guerra , non siano abbandonati a sé stessi e siano facilitati , in ogni circostanza , il loro sostentamento, l'esercizio della loro religione e la loro educazione. Quest'ultima sarà, se possibile, affidata a persone della medesima tradizione culturale. Le Parti in conflitto favoriranno l'ammissione di questi fanciulli in un paese neutrale per la durata della guerra, con il consenso della Potenza protettrice, se ve n'è una, e se esse hanno la garanzia che siano rispettati i principi indicati nel primo capoverso. Esse si sforzeranno inoltre di prendere le misure necessarie affinché tutti i fanciulli d'età inferiore ai dodici anni possano essere identificati, mediante una targhetta di identità o con qualsiasi altro mezzo. Art. 25. Ogni persona, che si trovi sul territorio di una Parte in conflitto o in un territorio da essa occupato, potrà dare ai membri della sua famiglia, ovunque si trovino, notizie di carattere strettamente familiare e riceverne. Questa corrispondenza sarà avviata rapidamente e senza ritardo ingiustificato. Se , a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza familiare per via postale ordinaria fosse reso difficile o impossibile , le Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad un intermediario neutrale ,
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come l'Agenzia centrale prevista dall'art. 140, per stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare l'esecuzione dei loro obblighi nelle condizioni migliori possibili, specialmente con il concorso delle società nazionali della Croce Rossa, (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi). Qualora le Parti in conflitto ritenessero necessario di sottoporre la corripo ndenza familiare a restrizioni, esse potranno imporre tutt'al più l'uso di moduìi-tipo contenenti venticinque parole liberamente scelte e iimitarne l'invio ad uno solo per mese. Art. 26. Ciascuna Parte in conflitto faciliterà le ricerche intraprese dai membri de1le famiglie disperse dalla guerra per riprendere contatto gli uni con gli altri e , se possibile, ritrovarsi insieme. In particolare, essa favorirà l'opera degli enti che si dedicano a questo compito , a condizione che essa abbia dato loro il suo gradimento e che si conformino alle misure di si~urezzét dét essa p1e&e.
TITOLO lii.
Statuto e trattamento delle persone protette
SEZION E I.
Disposizioni comuni per i territori delle parti in conflitto e i territori occupati ~AJt. 27. Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona , del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche re ligiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare , contro qualsiasi atto di violenza o d'intimidazione , contro gli insulti e la pubblica curiosità. Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro , la coercizione alla prostituzione e quasiasi offesa al loro pudore . Te nuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni di salute, l'età e il sesso, le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte in conflitto nel cui potere si trovano con gli stessi riguardi , senza alcuna distinzione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche.
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Le Parti in conflitto potranno tuttavia prendere, nei confronti delle persone protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla guerra. Art. 28. Nessuna persona protetta potrà essere utilizzata per mettere, con la sua presenza , determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle operazioni militari. Art. 29. La Parte in conflitto, in cui potere si trovano deile persone protette, è responsabile del trattamento loro applicato dai suoi agenti, senza pregiudizio delle responsabilità individuali nelle quali fosse possibile incorrere. Art . 30. Le persone protette avranno tutte le facilitazioni per rivolgersi alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa, aìla Societù nuzionait: <ldla Cwl:6 R ossa ( della Mezzaluna R ossa, del Leone e Sole Rossi) del paese dove si trovano, come pure a qualsiasi organizzazione che potesse soccorrerli. Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da parte deiie autorità, ogni facilitazione nei limiti ammessi dalle necessità militari o sicurezza. Oltre alle visite dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato internazionale della Croce Rossa previste dall'art. 143, le Potenze detentrici od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che desiderassero fare alle persone protette i rappresentanti di altre istituzioni aventi lo scopo di recare a queste persone un aiuto spirituale o materiale. Art. 31. Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle informazioni. Art. 32. Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro pote re. Questo divieto concerne non solo l'assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari.
Art. 33. Nessuna persona protetta può essere punita per un'infra-
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zione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d'intimidazione o di terrorismo, sono vietate. È proibito il saccheggio. Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni. Art. 34. La cattura di ostaggi è vietata .
SEZIONE II.
Stranieri sul territorio di una parte in conflitto
Art. 35. Qualunque persona protetta che desiderasse lasciare il territorio a1J'inizio o nel corso di un conflitto , avrà il diritto di farlo , a meno che la sua partenza non sia contrari::i ::igli inte ressi nazionali dello Stato. La domanda di lasciare il territorio sarà esaminata secondo una procedura regolare e la decisione dovrà essere presa il più rapidamente possibile. La persona auto rizzata a lasciare il territorio dovrà munirsi del denaro necessario per il suo viaggio e portar seco un quantitativo ragionevole di effetti e di oggetti d'uso personale. Le persone aile quali è rifiutato il permesso di lasciare il territorio , avranno il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza detentrice , riesamini questo rifiuto entro il più breve termine possibile. Se ne è fatta richiesta, dei rappresentanti della Potenza protettrice potranno, a meno che vi si oppongano motivi di sicurezza o che gli interessati soìlevino obiezioni , ottenere di essere informati del rifiuto opposto alle persone che avevano chiesto il permesso di lasciare il territorio e, il più rapidamente possibile, dei nomi di tutte le persone che si trovino in questo caso. Art. 36. Le partenze autorizzate in virtù del presente articolo avranno luogo in condizioni soddisfacenti di sicurezza, di igiene, di salubrità e di alimentazione. Tutte le spese che ne risultano, a contare dall'uscita dal territorio della Potenza detentrice , saranno a carico del Paese di destinazione o, in caso di soggiorno in Paese neutro, a carico della Potenza della quale i benefici sono cittadini. Le modalità pratiche di questi trasferimenti saranno, se necessa rio, fissate mediante accordi speciali tra le Potenze interessate. Si fa riserva per gH accordi speciali che le parti in conflitto possono
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aver conchiuso sullo scambio e il rimpatrio dei loro cittadini caduti in potere del nemico. Art. 37. Le persone protette che si trovano in detenzione preventiva e che subiscono una pena privativa della libertà personale , saranno , durante la loro detenzione, trattate con umanità . Esse potranno, non appena liberate, domandare di lasciare il territorio , in conformità degli articoli precedenti. Art. 38. Fatta eccezione dei provvedime nti speciali che possono essere presi in virtù della presente Convenzione , specie degli articoli 27 e 41 , la situazione delle persone protette rimarrà , cli massima, regolata dalle disposizioni relative al trattame nto degli stranieri in tempo di pace. In ogni caso, saranno loro accordati i segue nti diritti : 1) esse potranno ricevere i soccorsi ind ividuali o collettivi che fossero loro inviati ; 2) esse riceveranno, se il loro stato di salute lo esige, assistenza medica e cure cliniche nena stessa misura che i cittadini de llo Stato interessato; 3) esse potranno praticare la loro religione e ricevere l'assistenza spirituale dei ministri del loro culto ; 4) se risiedono in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, esse saranno autorizzate a trasferirsi altrove, ne lla stessa misura che i cittadini dello Stato interessato; 5) i fanciulli d'e tà inferiore a quindici a nni , le donne incinte e le madri dei bambini d'età inferiore a sette anni fruiranno , nella stessa misura che i cittadini àeiio Stato inlen:ssaiu, di qualsiasi trattamento preferenziale. Art. 39. Le persone protette , che , in seguito al conflitto , avessero persone la loro attività remunerata, saranno messe in grado di trovare un lavoro retribuito e fruiranno, a questo fin e, (con riserva delle considerazioni di sicurezza e delle disposizioni dell'art. 40) degli stessi vantaggi dei cittadini della Potenza sul cui te rritorio si trovano. Se una Parte in conflitto sottopone una persona protetta a misure di controllo che le impediscono di provvedere al proprio sostentamento , specialmente quando questa persona non può, per ragioni di sicurezza, trovare un lavoro retribuito a condizioni ragionevoli , detta Pa rte in conflitto sopperirà ai bisogni della stessa e dell e pe rsone a s uo carico. Le persone protette potranno, in ogni caso, ric<.: vere sussidi dal lo-
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ro paese d'origine, dalla Potenza protettrice o dalle società di beneficienza menzionate nell'art. 30. Art. 40. Le persone protette possono essere obbligate al lavoro soltanto nella stessa misura che i cittadini della Parte in conflitto sul territorio della quale esse si trovano. Se le persone protette sono di nazionalità nemica , esse potranno essere ohhligate soltanto ai lavori che sono normalmente necessari per assicurare il vitto, l'alloggio , l'abbigliamento, il trasporto e la salute di esseri umani e che non sono in rapporto diretto con la condotta delle operazioni militari . Nei casi indicati nei precedenti capoversi, le persone protett e obbligate al lavoro fruiranno di condizioni di lavoro e di misure di protezione identiche a quelle previste per i lavoratori nazionali , specialm ente per quanto concerne il salario. la durata del lavoro. l'equipaggiamento , la formazione preparatoria e il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali . In caso di viol azione delle prescrizione sopra indicate , !e persone protette saranno autorizzate ad esercitare il loro diritto di reclamo. conformemente all'art. 30. Art. 41. Se la Potenza, nel cui potere si trovano le persone protette, non ritenga sufficiente le altre misure di controllo indicate nella presente Convenzione, le più severe misure di controllo alle quali essa potrà ricorrere saranno l'assegnazione di una residenza obbligata o l'internamento , conformemente alle disposizioni degli articoli 42 e 43. Applicando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 39 al caso delle persone costrette a lasciare la loro residenza consueta in virtù di una decisione che assegna loro una residenza obbligata in allro luogo , la Potenza detentrice si conformerà, il più esattamente possibile, alle norme che regolano il trattamento degli internati (sezione TV , titolo III della prese nte Convenzione). Art . 42. L'internamento o l'assegnazione di una residenza obbligata potranno essere ordinati, nei confronti delle persone protette, soltanto se la sicurezza della Potenza , in cui potere queste persone si trovano , lo rende assolutamente necessario. Se una persona domanda , per il tramite dei rappresentanti della Potenza protettrice, il proprio internamento volontario e se la sua situa-
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zione lo rende necessario , la Potenza in cui potere essa si trova procederà a questo internamento . Art. 43 . Ogni persona protetta che sia sta ta internata o alla quale sia stata assegnata una residenza obbligatoria avrà il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente , istituito a questo scopo dalla Potenza detentrice , riesamini entro il più breve termine possibile la decisione presa nei suoi confronti. Se l'internamento o la residenza forzata sono mantenuti , il tribunale o il collegio amministrativo procederà pe riodicam ente, e almeno due volte l'anno, ad un esame de l caso di questa persona al fine cli correggere in suo favore la decisione iniziale , qualora le circostanze lo permettano. Salvo che le persone protette interessate vi si oppongano, la Potenza detentrice com unicherà, il più rapidamente possibile, alla Potenza protettrice i nomi delle persone pruldlc che sono state internate o alle quali è stata assegnata una residenza forza ta, come pure i nomi di quelle che sono state liberate dall'internamento o dalla residenza obbligata . Con la stessa riserva, le decisioni elci tribunali o collegi indicati nel primo comma ciel presente articolo saran no pure notificate il più rapidamente possibile alla Potenza protettrice. Art. 44. Prendendo le misure cli controllo previste dalla presente Convenzione, la Potenza detentrice non tratterà come strani e ri ne mici , esclusivamente in base alla loro appartenenza giuridica ad uno Stato nemico, i rifugiati che non fruiscono effettivamente della protezione d i alcun governo. Art. 45 . Le persone protette non potranno esse re trasferite a un a Potenza che no n partecipi alla Convenzione. Questa disposizione non può impe dire il rimpatrio delle persone protette o il loro ritorno al paese di loro domicilio dopo la fin e delle ostilità. Le perso ne protette non potranno essere trasferite dalla Potenza detentrice ad una Potenza partecipante alla Convenzione, se non dopo che la Potenza detentrice si sia assicurata che la Potenza di cui si tratta desidera ccl è in grado di a pplicare la Convenzione. Quando le persone protette siano in tal modo trasferite , la responsabilità clcll'applicazionc della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierle pe r il tempo durante il quale le saranno affidate. Tuttavia , nel caso in cui questa Potenza non applicasse le disposizioni della Convenzio-
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ne , in qualunque punto importante, la Potenza che ha provveduto al trasferimento delle persone protette dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che le persone protette le siano rinviate. Dovrà esser dato seguito a questa domanda . Una persona prote tta non potrà, in nessun caso , essere trasferita in un paese dove essa può temere di essere perseguitata per le sue opinioni politiche c religiose. Le disposizioni del presente a rti colo non impediscono la estradizione , in virtù dei trattati d 'e stradizione conchiusi prima dell' inizio delle ostilità , delle protette incolpale di reati di diritto comune. Art . 46. Le misu re restrittive prese ne i confronti delle pe rsone prote tt e cesseranno, se non siano sta te revocate anteriormente, il più ra pida mente possibile dopo la fine delle ostilità . Le misure restrittive pn:se nei contronti cle1 loro tJe111 ccsscnmno 11 più rapidame nte possibile dopo la fin e delle ostilità conformemente alla legislazione della Potenza detentrice.
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Territori occupati Art. 47. Le persone protette che si trovano in un te rritorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo , del be neficio della presente Convenzione , né in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito a11'occu_ p azione alle istituzi oni o a ! governo del territorio di cui si tratta, né in virtù di un accordo conchiuso tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, né, infine, in seguito a ll'annessione , da parte di quest' ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso. Art. 48. Le persone protette , che non sono cittadini della Potenza il cui territorio è occupato, potranno avvalersi del diritto di lasciare il te rritorio alle condizioni previste dall 'a rt. 35 e le d ecisioni saranno prese conformemente alla procedura che la Potenza occupante deve istituire in virtù di detto articolo. Art. 49. 1 trasferimenti forzati, in massa o individuali , come pure le deportazioni di persone protette , fuori del territorio occupato e a de-
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stinazione del territorio della Potenza occupante o quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no , sono vietati, qualunque ne sia il motivo. La Potenza occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgomberi potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta alle sue case non appe na le ostilità saranno cessate nel settore interessato. Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi , la Potenza occupante dovrà provvedere , in tutta la misura del possibile , affineh6 lc persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene , di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri. La Potenza protettrice sarà informata dei trasferimenti e degli sgomberi non appena essi avra nno avuto luogo. La Potenza occupante non potrà trattenere le persone protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che la sicurezza della popolazione o imperiose ragioni militari lo esigano. La Potenza occupante non potrà procedere ali~ deportazione o al trasferimento d i una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato. Art. 50. La Potenza occupante faciliterà , con il concorso delle autorità nazionali e locali, l' ordinato esercizio degli stahilirncnti adibiti alle cure e all'educazione dei fanciulli. Essa prenderà tutti i provvedimenti necessari per facilitare l'identificazione dei fanciulli e la registrazione della loro filiazione . In nessun caso e ssa potrà procedere ad un mutamento del loro stato personale , né arruolarli in formazioni o organizzazioni dipendenti da essa. In mancanza di adeguate istituzioni locali , la Potenza occupante dovrà prendere disposizioni per assicurare il sostentamento e l'educazione, possibilmente a cura di persone della stessa nazionalità, lingua e religione, dei fanciulli orfani o separati dai loro genitori in seguito alla guerra e che non abbiano un parente prossimo o un amico che possa provvedervi. Una sezione speciale dell' ufficio istituito in virtù delle disposizioni dell'art. 136 sarà incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari
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per stabilire , nei casi incerti, l'esatta identità dei fanciulli . Le indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su altri congiunti prossimi saranno sempre registrate. La Potenza occupante non dovrà ostacolare l'applicazione dell e mi sure preferenziali che fossero state adottate, prima dell'occupazion e, in favore dei fanciulli d 'età inferiore a quindici anni , delle donne incinte e delle mad ri di fanciu lli d'età inferiore a sette anni, per quanto concerne il vitto , le cure med iche e la protezione contro gli effetti della guerra. Art. 51. La Potenza occupante non potrà costringere persone protette a prestar servizio nelle sue forze armate o ausiliarie. Qualsi asi pressione o propaganda intesa ad ottenere arruolamenti volontari è vietata . Essa potrà costringere al lavoro pe rsone pro tette soltanto se queste han no più di d iciotto anni: potrà pe rò trattarsi unicame nte di lavori necessari a1 lJ1sog11i ddJ'esercizio d 'occupazione o ai servizi d ' inte resse pubblico, al vitto all 'alloggio , all ' abbiglia me nto, ai trasporti o alla salute della popolazione del paese o ccupato . Le pe rson e protette non potranno esse re obbligate ad alcun lavoro che le costringa a partecipare ad operazio ni mil itari. f .a Potenza o ccupante non po tr.'t costringere le persone prote tte a garantire con la forza la sicurezza degli impianti dove esse eseguiscono un lavoro imposto. li lavoro sarà eseguito esclusivamente nell'intento del territorio occupato dove si trovano le persone di cui si tratta. Ognuna di queste persone occupate sarà mantenuta , per quanto possibile , nel suo luogo abituale di lavoro. li lavoro sarà equamente retribuito e proporzionato alle capacitiì fi sid1e e intcllctluali d ei lavoratori. La legislazio ne vigen te nel paese occupato su le condizioni di lavoro e le misure di protezione , spe cie per quanto concerne il salario , la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preventiva e il risarcimento per gli infortun i del lavoro e per le malattie professionali , sarà applicabile alle persone protette che eseguiscono lavori nel senso del presente articolo. In nessun caso le requisizioni di mano d ' opera dovranno condurre alla mobilitazione cli lavoratori sottoposti ad un regime militare o semimilitare . Art . 52. Nessun contratto, accorcio o regolamento potrà ledere il diritto di ogo i sin golo lavoratore , volontario o no , ovunque esso si trovi , di rivolgersi ai rappresentanti della Potenza protettrice per chiederne l'intervento .
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È vietata qualsiasi misura intesa a provocare la disoccupazione o a limitare le possibililà cli lavori dei lavoratori di un paese occupato, per indurli a lavorare per la Potenza occupante . Art. 53. È vietato a lla Potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private , ;il io Stato o a ent i pubblici , a organizzazioni sociali o cooperntive , salvo nel caso in cu i tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari . Art. 54. È vietato all a Potenza occupante modifica re l'ordinamento dei funzionari o de i magistrati del territorio occupato o prendere nei loro confro nti sanzioni o mis ure qualsiasi di coercizio ne o di discriminazione per il fatto che si aste nessero da ll 'esercitare le lo ro funzioni per motivi di coscienza. Quesfultimo divieto non pre<.:luuc l 'applicaz1onc dei si:condo capoverso dell'art. 51 . Esso non limita la facoltù d ella Potenza occupant e di destituire dalle loro cariche i titolari di pubbliche funzioni . Art. 55. I ,a Potenza occupante ha il duvnc di assicurare , nclJa piena misura dei suoi mezzi, il vettovaglia me nto della popolazione con vive ri e medicinali ; in particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabi li , qualora le risorse del territorio occupato fossero insufficienti . La Po te nza occupante non potrà requisire viveri, articoli indispe nsabili o medicinali che si trovano nel te rritorio occupato, se non per le forze e l'arr1rninistrazionc d'occupazione; essa dovrà tener conto ci ~i hi -
sogni della popolazione civile . Con ri serva de lle disposizioni di altre concenzioni internazionali , la Poten za occupante dovrà prendere le dispmizioni necessarie affinché ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore . Le Pote nze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee non fossero imposte da impe riose necessità militari potranno, in ogni te mpo , contro ll are senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicamenti . Art. 56. La Pote nza occupante ha il dove re di assicurare, neJla piena misura dei suoi mezzi, e di maniere , con il concorso delle auto rità nazionali e locali , gli stabilime nti e i servizi sanitari e ospedalieri , come pure la sa lute e l'igiene puhhliche nel territorio occupato , specie adottan-
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do e applicando le misure profilattiche e prevenire necessarie per combattere il propagarsi di malattie contagiose e di epidemie. Il personale sanitario d'ogni categoria sarà autorizzato a svolgere la sua missione. Qualora nuovi ospedali fossero fondati in trritorio oeccupato e gli organi competenti dello Stato occupato non fòssero più in funzione, le autorità d'occupazione procederanno, occorrendo, al riconoscimento previsto dall'art. 18. In circostanze analoghe , le autorità d 'occupazione dovranno parimenti procedere al riconoscimento del personale degli ospedali e dei veicoli da trasporto, ai sensi delle disposizioni degli articoli 20 e 21. Adottando le misure sanitarie d 'igiene , come pure mettendole in vigore, la Potenza occupante terrà conto delle esige nze morali cd etich e della popolazione del territorio occupato. Art. 57. Solo temporaneamente e in caso d' urgente necessità la malati militari e soltanto a condizione che siano presi in tempo utile provvedimenti adeguti per garantire la cura e l'assistenza medica delle persone ricovcrn te e p<.: r rispondere ai bisogni della popolazione civile . Il materiale e i depositi degli ospedali civili non potranno essere requisiti , finché saranno necessari per i bisogni della popolazione civile . Art. 58. La Potenza occupante permetterà ai ministri dei culti di provvedere all'assistenza spirit uale dei loro correligionari. Essa accetterà altresì gli invii di libri e di oggetti necessari per i bisogni rel ig iosi e ne agevolerà la distribuzione in territorio occupato . Art. 59. Allorché la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata , la Potenza occupante accetterà k azioni di soccorso organizzate a favore cli detta popolazione e le faciliterà nella piena misura d ei suoi mezzi. Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati , sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa , consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario. Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione. Una Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio occupato da una Parte in conflitto avversa avrà tuttavia il diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo orari e
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itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la e popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della Potenza occupante. Art. 60. Gli invii di soccorso non esonereranno affatto la Potenza occupante dalle responsabilitù che le incombono in virtù degli articoli 55, 56 e 59. Essa non potrù sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla destinazione loro assegnata, salvo in caso di urgente necessità, nell' interesse della popolazione del territorio occupato e con il consenso della Potenza protettrice. Art. 61. La distribuzione degli invii di soccorso menzionati negli articoli precedenti sarà fatta con il concorso e sotto il controllo della Potenza protettrice. Questa funzione potrà p,uimenti essere affidata , in seguito ad intesa tra la Potenza occupante e la Potenza protettrice, ad uno Stato neutro, al Comitato internazionale della Croce Rossa o qualunque altro ente umanitario imparziale. In questi invii di soccorso non <:arà riscosso in territorio occupato dazio, imposta e lassa alcuna, a me no che tale riscossione sia necessaria nell'interesse dell'economia del territorio. La Potenza occupante do vrà agevolare la rapida distribuzione di questi invii. Tutte le Parti contraenti faranno il possibile per permettere il transito e il trasporto gratuiti degli invii di soccorso destinati a territori occ upati . Art. 62. Con riserva di imperiosi motivi di sicurezza, le persone protette che si trovano in territorio occupato potranno ricevere gli invii individuali di soccorso che fossero loro indirizzati. Art. 63. Con riserva delle misure temporanee che fossero imposte eccezionalmente da imperiosi motivi di sicurezza della Potenza occupante: a) le Società nazionali della Croce Rossa ( della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi) riconosciute potranno preseguire le attività conformi ai principi della Croce Rossa, come sono definiti dalle conferenze internazionali della Croce Rossa. Le altre società di soccorso dovranno poter proseguire le loro attività umanitarie in condizioni analoghe; h) la Potenza occupante non potrà esigere, quanto al personale
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e alla struttura di queste società , cambiamento alcuno che possa pregiudicare le attività indicate. Le stesse norme si applicheranno aJJ'atlività e al personale di enti speciali di carattere non militare, già esistenti o che fossero istituiti per garantire le condizioni d'esistenza della popolazione civile mantenendo i servizi essenziali di utilità pubblica , distribuendo soccorsi e organizzando il salvataggio. Ari. 64. La kgislaziom:: pcnaìe Jd lcrriiurio occupato rimarrà i11 vigore, salvo nella misura in cui potrà essere abrogata o sospesa dal la Potenza occupante se della legislazione costituisce una minaccia per la sicurezza di questa Potenza o fosse di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione. Con riserva di quest'ultima considerazione, come pure della necessitù di assicurare l'amministrazione effettiva della giustizia , i tribunali del territorio occupato continueranno a funzionare per tutte le infrazioni previste da detta lcgisl~zionc.
La Potenza occupante potrà tuttavia assoggettare la popolazione del territorio occupato a disposizioni che siano indispensabili per permetterle di adempiere i suoi obblighi risultanti daila presente Convenzione e di garantire l'amministrazione regolare del territorio come pure la sicurezza sia della Potenza occupante, sia dei membri e dei beni delle forze o dell 'amministrazione d'occupazione, nonché degli stabilimenti e delle linee di comunicazione da essa utilizzate. Art. 65 . Le disposizioni penali emanate dalla Potenza occupante entreran no in vigore solo dopo essere state pubblicate e comunicate alla popolazione , nella lingua della stessa . Esse nor1 potranno c1vere effetto retroattivo. Art. 66 . La Potenza occupante potrà , in caso d i infrazione delle disposizioni penali da essa emanate in virtù del secondo capoverso dell'art. 64, deferire gli imputati ai suoi tribunali militari, non politici e rcgolamente costituiti, a condizione che questi abbiano la loro sede nel paese occupalo. I tribunali d'appello avranno di preferenza la loro sede nel paese occupato. Art. 67. I tribunali potranno applicare soltanto le disposizioni legali anteriori all'infrazione e conformi alle norme generali del diritto, specie per quanto concerne il principio delle proporzionalità delle pe-
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ne. Essi dovranno tener conto del fallo che l'imputato non è cittadino della Potenza occupante. Art. 68. Quando una persona protetta commette un ' infrazione unicamente nell 'intento di nuocere alla Potenza occupante , ma quest' infrazione non colpisce la vita o l'integri tà corporale dei membri delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, non crea un serio pericolo collettivo e non danneggia gravemente i be ni de lle forze o dell'amministrazione d'occupazione o gli impianti da esse utilizzati, detta persona è punibile con l' intername nto o la semplice prigione ; la durata dell'internamento o dell'imprigiona me nto sarà proporzionata all'infrazione commessa. Inoltre, l'intern amento o l'imprigionamento sarà, per tali infrazio ni , la sola misura privativa della libertà personale che potrà essere presa nei confronti de lle persone protette. I tribunali previsti dall'art. 66 della presente Convenzione saranno liberi di convertire la pena ùcìia prigione in una misura d'intername nto Jeilu slessa Juiala.
Le disposizioni cli carattere penale emana te dalla Potenza occupante conformeme nte agli arti coli 64 e 65 non possono prevedere la pena di morte nei confronti delle persone protette, salvo nel caso in cui q ueste siano colpevoli di spionaggio, cli gravi atti di sabotaggio degli impianti militari della Potenza occupante o di infrazioni internazionali che abbiano cagionato la morte di una o più persone , e a condizione che la legislazione vigente nel territorio occupato prima dell'inizio dell'occupazion e preveda in tali casi la pena cli morte. La pena di morte potrà essere pronunciata contro una persona protetta soltanto se l'attenzione del tribunale è stata specialmente richiamata sul fatto che l'accusato, non essendo cittadino della Potenza occupante, non è legato a questa da alc un dovere di fedeltà. La pena di morte no n potrà in nessun caso essere pronunciata contro un a persona protetta che, al momento dell'infrazione , abbia meno di diciotto anni. Art. 69. La d urata della detenzione preve ntiva sarà in ogni caso dedotta da qualunque pena d' imprigionamento all a quale una pe rso na protetta accusata potesse essere condann ata. Art. 70. Le persone protette non potranno essere arrestate, perseguite o condannate dall a Potenza occupante per atti commessi o per opinioni espresse prima dell 'occupazione o durante un' interruzione
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temporanea della stessa, con riserva delle infrazioni dell e leggi e usa nze della guerra. l cittadini della Potenza occupa nte ch e, prima dell 'inizio del conflitto , si fossero rifugiati nel territorio occupato , non potranno essere arrestati , perseguiti , condannati o deportati fuori dal te rritorio occupato, salvo per infrazioni commesse dopo l'inizio delle ostilità o per reati di diritto comune commessi prima dell'apertura delle ostilità che , secondo le leggi dello Stato il cui territorio è occupato , avrebbero giustificato l'estradizione in tempo di pace . Art. 71. l tribunali compe tenti della Potenza occupante non po tranno pronunciare condanna alcuna che non sia preceduta da un processo regolare. Ogni imputato perseguito dalla Potenza occupa nte sarà info rmato senz'indugio, per iscritto , in una lingua che egli comprenda, de i particoiari dei capi a·accusa adde bita tigli ; ia sua causa sara istruita ii piu ra pida mente possibile. La Potenza protettrice sarà info rm ata d i ogn i procedi mento intentalo d alla Po tenza occupan te contro persone protette qualora i capi d 'accusa p otessero implicare una condanna a morte o una pen a d'imprigionamento di due anni o più ; essa potrà in q ualunque tempo informarsi dello stato de lla proced ura . La Potenza protettrice avrà inoltre il dirillo di ottenere , a sua richiesta , qualsiasi informazio ne relati va a queste procedure e ad ogni altro procedim ento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette. La notificazione alla Potenza prote ttrice, com e è prevista dal secondo comma de l prese nte articolo , dovrà essere fatta immediatamente e giungere in ogni caso alla Potenza prote ttri ce tre settiman e prima della data della prima udienza. Se, all'apertura dei dibattimenti , non è fornita la prova che le disposizioni de l presente articolo sono state integralmente rispettati, i dibattimenti non potranno aver luogo . La notificazione dovrà comprendere segnatamente le seguenti indicazioni: a) identità dell'imputato ; b) luogo di residenza o di detenzion e; c) specificazione del o dei capi d 'accusa (con menzione delle disposizioni su cui si basa); d) indicazione del tribunale incaricato di giudicare l'affare ; e) luogo e data dell a prim a udie nza. Art. 72 . Ogni imputato avrà il diritto di far valere i mezzi di prova necessari per la sua difesa c. potrà, in particolare , far citare dei testi. E gli
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avrà il d iritto di essere assistito da un difensore qualificato , di sua scelta , che potrà visitarlo libe rame nte e fruirà del le facil itazioni necessarie per preparare la sua difesa . Se l'imputato non ha scelto un dife nsore , la Potenza protettrice glie ne procurerà uno. Se l'imputa to deve risponde re di un' accusa grave e non vi sarà una Potenza protettrice, la Potenza occupante dovrà, con riserva del consenso dell'imputato , procurargli un difensore. Ogni imputato sarà, a meno ch e non vi rinunci spontaneamente, assistito da un interprete, sia dur:1nte l'istruttoria, s ia durante 1'udienza
del tribunale. Egli potrà, in ogni tempo ricusare l'interprete e chieàerne la sostituzione.
Art. 73. Ogni condannato avrù diritto di utilizzare le vie di ricorso previste dalla legislazione applicata dal tribunale . Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, come pure d e i termini prescritti pc.:r esercitar]i. La procedura penale prevista dalla presente sezione si applicherà , per analogia, ai ricorsi. Se la Iegislazic.ne applicata dal tribunalc non prevede possibilitù di appello, il condannato avrà il diritto di ricorre re contro la sentenza e la condanna presso l'autorità competente della Pote112a occupante. Art. 74. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diri tto di assistere all ' udienza di qualsiasi tribunale che giudichi una persona protetta , salvo se i dibattime nti devono. eccezional me nte, svolgersi a porte chiuse nell' interesse della sicurezza della Potenza occupante: in tal caso, questa ne avvertirà Ja Potenza protettrice. Alla Potenza protettrice dovrà esse re trasmessa una notifi ca conte nente l' indicazione del luogo e della data dell' apertura dei dibattiment i. Tutte 1c sente nze pronunciate, che implichino la pena di morte o l' imprigion amento per due anni o più , saranno comunicate, con indicazione dei motivi e il più rapidame nte possibile , alla Potenza protettrice ; esse dovranno contenere un riferimento alla notificazione fatta conformemente all 'art. 71 e, in caso di sentenza implicante una pena privativa della libertà personale, l' ind icazio ne del luogo dove sarà scontata. Le altre sentenze saranno iscritte nei processi verbali del tribunale e potranno essere esaminate dai rappresentanti della Potenza protettrice. Nel caso di una condanna alla pen a di morte o a una pena privativa della libertà pe rsonale di due o più a nni , i te rmini di ricorso cominceranno a
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decorrere soltanto dal momento in cui la Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza. Art. 75. Le persone condannate a morte non saranno private , in nessun caso, del diritto di chiedere la grazia. Nessuna condanna a morte sarà eseguita prima che sia trascorso un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza definitiva che conferma detta condanna a morte o la decisione che nega la grazia. Questo termine di sei mesi potrà essere abbreviato in taluni casi determinati, qualora risulti da circostanze gravi e critiche che la sicurezza della Potenza occupante o delle sue forze armate è esposta ad una minaccia organizzata, la Potenza protettrice riceverà in ogni caso comunicazione di questa riduzione del termine e avrà sempre la possibilità di trasmettere in tempo utile delle rimostranze in merito a queste condan11c a murlc alle cu111pt:lc11t1 autorità d 'occupaz1011e.
Art. 76~ Le persone protette imputate saranno detenute nel paese occupato e , se sono condannate, dovranno scontarvi la loro pena. Esse saranno possibilmente separate dagli altri detenuti e sottoposte a un regime alimentare e igienico sufficiente per mantenerle in buono stato di salute e corrispondente almeno al regime degli stabilimenti penitenziari del paese occupato. Esse riceveranno le cure mediche richieste dalle loro condizioni di salute. Esse saranno parimenti autorizzate a ricevere l'aiuto spirituale che potessero chiedere. Le donne saranno alloggiate in locali separati e sottoposte alla sorveglianza immediata di donne . Sarà tenuto conto del regime speciale previsto per i minorenni . Le persone protette detenute avranno il diritto di ricevere la visita dei delegati della Potenza protettrice e del Comitato internazionale della Croce Rossa , conformemente alle disposizioni dell'art. 143. Inoltre, esse avranno il diritto di ricevere almeno un collo di soccorso al mese.
Art. 77. Le persone protette imputate o condannate dai tribunali in territorio occupato saranno consegnate alla fine dell'occupazione, con il fascicolo che le concerne , alle autorità del territorio liberato .
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Art. 78. Se la Potenza occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di sicurezza, di prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa potrà tutt'al più imporre loro una residenza obbligata o procedere al loro internamento. Le decisioni relative alla residenza obbligata o all'internamento saranno prese seguento una procedura regolare che dovrà essere fissata dalla Potenza occupante, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Questa procedura deve prevedere il diritto di appello degli interessati. I ricorsi d'appello Jevu110 essere decisi entro il più breve termine possibile. Se le decisioni sono mantenute, esse saranno sottoposte ad una revisione periodica, possibilmente semestrale, a cura di un organismo competente istituito da una detta Potenza. Le persone protette, cui è stata assegnata la residenza forzata e che sono perciò costrette a lasciare il loro domicilio, fruiranno , senza restrizione alcuna , delle disposizioni dell 'art. 39 della presente Convenzione .
SEZIONE IV.
Norme concernenti il trattamento degli internati
CAPITOLO I. Disposizioni generali.
Art. 79. Le Parti in conflitto potranno internare persone protette solta nto in conformità degli articoli 41 , 42, 43 , 68 e 78. Art. 80. Gli internati conserveranno la loro piena capacità civile ed eserciteranno i diritti che ne derivano nella misura compatibile con la loro condizione di internati . Art . 81 . Le Parti in conflitto che interneranno persone protette saranno tenute a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro parimenti le cure mediche che il loro stato di salute richieda. Nessuna deduzione sarà fatta, per il rimborso di queste spese , dalle indennità, dei salari o dai crediti degli internati . La Potenza detentrice dovrà provvedere al sostentamento delle persone che dipendono dagli internati , sempreché esse siano senza mezzi sufficienti di sussistenza o incapaci di guadagnarsi da vivere.
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Art. 82. La Potenza detentrice raggrupperà per quanto possibile gli internati secondo la loro nazionalità, la loro lingua e le loro usanze. Gli internati attinenti di uno stesso Paese non saranno separati per il solo fatto della diversità di lingua. Per tutta la durata del loro internamento, i membri di una stessa famiglia , e specialmente i genitori e i loro figli, saranno riuniti nel medesimo luogo d'internamento, salvo nei casi in cui le necessità del lavoro, ragioni di salute o l'applicazione delle disposizioni previste dal capitolo IX della presente sezione rendessero necessaria una separazione temporanea. Gli internati potranno chiedere che i loro figli, lasciati in libertà senza sorveglianza di congiunti, siano internati con loro . I membri internati della stessa famiglia saranno, per quanto possibile , riuniti nei medesimi locali e saranno alloggiati separatamente dagli altri internati; dovranno pure essere concesse loro facilitazioni necessarie per condurre una vita di famiglia.
CAPITOLO II.
Luoghi d'internam ento. Art. 83. La Potenza detentrice non potrà organizzare i luoghi di internamento in regioni particolarmente esposte ai pericoli di guerra. La Potenza detentrice comunicherà, per il tramite delle Potenze protettrici , alle Potenze nemiche ogni indicazione utile sull' ubicazione geografica dei luoghi d'internamento. Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere mi1itarc, i campi d'internamento saranno segnalati colle lettere IC, collocate in modo da essere distintamente visibili di giorno dall'altro dello spazio aereo; tuttavia le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Nessun'altra luogo all'infuori di un campo d'internamento potrà essere segnalato in tal modo. Art. 84. Gli internati dovranno essere alloggiati e amministrati separatamente dai prigionieri di guerra e dalle persone private della libertà per qualsiasi altro motivo. Art. 85. La Potenza detentrice ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie e attuabili affinché le persone protette siano, sin dall'inizio del loro internamento, alloggiate in edifici o accantonamenti che
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diano ogni garanzia d'igiene e di salubrità e assicurino una protezione efficace contro i rigori del clima e gli effetti della guerra. I luoghi d 'internamento non saranno , in nessun caso, situati in regioni malsane o il cui clima sia pernicioso per gli internati. In tutti i casi in cui le persone protette fossero temporaneamente internate in una regione malsana o il cui clima fosse dannoso alla salute, esse dovranno essere trasferite, non appena le circostanze lo permettano, in un luogo d'internamento dove non siano da temere tali rischi. I locali dovranno essere interamente al riparo dall'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. I dormitori dovranno essere sufficientemente spaziosi e ben arieggiati; gli internati disporranno di un materiale da letto conveniente e di un numero sufficiente di coperte, con riguardo al clima e all'età, al sesso e alle condizioni di salute degli internati. Gli internati disporranno , giorno e notte , d 'impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni di costante pulizia. Sarà loro fornito un quantitativo d 'acqua e di sapone sufficiente per le cure quotidiane della pulizia corporale e pe r lava re la loro biancheria; saranno loro accordati a questo scopo gli impianti e le facilitazioni necessari. Essi disporranno inoltre di docce e di bagni. Sarà concesso il tempo necessario per le loro cure igieniche e i lavori di pulizia. Ogni qualvolta fosse necessario , a titolo di misura eccezionale e temporanea, di alloggiare donne internate non appartenenti ad un gruppo familiare nello stesso luogo d'internamento degli uomini, dovranno esser messi obbligatoriamente a loro disposizione dei dormitori e degli impianti sanitari separati. Art. 86. La Potenza detentrice mette rà a disposizione degli internati , qualunque sia la loro confessione, dei locali adeguati per la pratica dei loro culti. Art. 87. Salvo che gli internati possano disporre di altre agevolazioni analoghe , saranno aperti in tutti i campi degli spacci , cosicché gli internati possano procurarsi , a prezzi che non supereranno in nessun caso quelli del commercio locale, derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi sapone e tabacco, al fine di accrescere il loro benessere e il loro agio personale. Gli utili conseguiti dagli spacci saranno ve rsati a credito di un fondo speciale d 'assistenza da istituirsi in ogni luogo d 'internamento e da amministrarsi a favore degli internati dal luogo d 'internamento interes-
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sato. Il comitato d'internati, previsto dall'art. 102, avrà un diritto di controllo sull'amministrazione degli spacci e sulla gestione di detto fondo. Nel caso della soppressione di un luogo d'internamento, il saldo creditore del fondo d'assistenza sarà trasferito al fondo d 'assistenza di un altro luogo d'internamento per internati della stessa nazionalità o , se un tal luogo non esistesse, a un fondo centrale d 'assistenza che sarà amministrato a favore di tutti gli internati che rimangono in potere della Potenza detentrice. In caso di liberazione generale , detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo contrario conchiuso tra le Potenze interessate. Art. 88. In tutti i luoghi d 'internamento esposti ai bombardamenti aerei e ad altri pericoli di guerra, saranno sistemati dei rifugi adeguati e in numero sufficiente per garantire la protezione ne cessa ria. In caso di allarme, gii internati potranno recarvisi ii più rapidamente pussibiit:, t:<.:cettuati quelli che partecipano a11a protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli. Qualsiasi misura di protezione, che fosse presa a favore della popolazione, sarà applicata anche agli internati. Precauzioni sufficienti dovranno essere prese nei luoghi d'internamento contro i pericoli d'incendio.
CAPITOLO III .
Vitto e Vestiario. Art. 89. La razione alimentare quotidiana degli internati sarà di quantità, qualità e varietà sufficiente per assicurar loro condizioni normali di salute e per impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sarà pure tenuto conto del regime cui gli internati sono abituati. Gli internati riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da sé i viveri supplementari di cui disponessero . L'acqua potabile sarà loro fornita in mis ura sufficiente. L' uso del tabacco sarà permesso. I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto proporzionato al genere del lavoro che compiono. Le donne incinte e le puerpere, come pure i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, riceveranno supplementi di vitto proporzionati ai loro bisogni fisiologici.
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Art. 90. Agli internati sarà concessa ogni facilitazione per provvedersi di vestiario, di calzature e di biancheria di ricambio , al momento dell'arresto, e per procurarsene, ove occorra, ulteriormente. Se gli internati non possiedono vestiario sufficiente per proteggersi dai rigori del clima e non possono procurarsene, la Potenza detentrice ne fornità loro gratuitamente. Il vestiario che la Potenza detentrice fornità agli internati e i segni distintivi esterni che essa potrebbe applicare sul loro vestiario, non do vra nno avere carattere infamante né esporre a ridicolo chi li porta. I lavoratori dovranno ricevere un abito di fatica, compresi gli indumenti di protezione adeguati, ovunque la natura del lavoro lo esiga.
CAPITOLO IV. Igiene e ..:ure meJù.:iu::. Art. 91. Ogni luogo d'intername nto disporrà di un'infermeria adeguata, posta sotto l'autorità di un medico qualificato, dove gli internati potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno , come pure un regime alimentare appropriato. Locali d 'isolamento saranno riservati ai malati che soffrono di affezioni contagiose o mentali . Le puerpere e gli interna'ti colpiti da malattia grave , o il cui stato esiga una cura speciale , un intervento chirurgico o l'ospedalizzazione, dovranno essere ammessi in ogni stabilimento adatto per curarli e viriceveranno delle cure pari a quelle date all 'insieme della popolazione. Gli internati saranno curati di preferenza da personale sanitario della loro nazionalità. Non si potrà impedire agli internati di presentarsi alle autorità mediche per essere esaminati. Le autorità mediche della Potenza detentrice rilasceranno, a richiesta, ad ogni internato curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura della sua malattia o delle sue ferite, la durata e il genere delle cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso all'Agenzia centrale prevista dall'art . 140. Le cure, come pure la fornitura di apparecchi d'ogni genere necessari a mantenere gli internati in buono stato di salute, specie pròtesi dentaria o altre, e occhiali, saranno concessi gratuitamente all'internato. Art. 92. Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche degli internati. Esse avranno , in particolare, lo scopo di con-
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trollare lo stato generale di salute e di nutrizione e lo stato di pulizia , nonché di accertare l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, delle infezioni veneree e della malaria. Esse comprenderanno specialmente il controllo del peso di ogni internato e, almeno una volta l'anno, un esame radioscopico.
CAPITOLO V. Religione, attività intellettuali e fisiche .
Art. 93. Gli internati godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dalle autorità detentrici . Gli internati che sono ministri di un culto saranno autorizzati ad esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. A questo fine, la Potenza detentrice invigilerà che essi siano equamente ripartiti tra i vari luoghi d'internamento dove si trovano gli internati che parlano la sessa lingua e appartengono alla medesima religione. Se essi non sono in numero sufficiente, essa concederà loro le facilitazioni necessarie , tra l'altro mezzi di trasporto, per recarsi da un luogo d 'internamento all'altro; essi saranno autorizzati anche a visitare gli internati che si trovano negli ospedali. I ministri del culto fruiranno , per gli atti del loro ministero , della libertà di corrispondenza con le autorità religiose del paese di detenzione e, nella misura del possibile , con le organizzazioni religiose internazionali della loru confessione. Q uesta corrispondenza non entrerà in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'art. 107; ad essa saranno applicabili le disposizioni dell'art. 112. Se degli internati non dispongono dell'assistenza di ministtì del loro culto o se questi ultimi sono in numero insufficiente, l'autorità religiosa locale della stessa confessione potrà designare, d'intesa con la Potenza detentrice, un ministro dello stesso culto di quello degli internati, oppure, qualora ciò sia possibile dal lato confessionale, un ministro di un culto affine o un laico qualificato. Quest' ultimo fruirà dei vantaggi inerenti alla funzione assunta. Le persone in tal modo designate dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti stabiliti dalla Potenza detentrice , nell'interesse della disciplina e della sicurezza. Art. 94. La Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali ,
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educative, ricreative e sportive degli internati, pur lasciandoli liberi di parteciparvi o no. Essa prenderà tutte le misure possibili per assicurare l'esercizio di queste attività e, in particolare, metterà a disposizione locali adatti . Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse agli internati per permetter loro di proseguire i loro studi o iniziarne dei nuovi. Si provvederà all'istruzione dei fanciulli e degli adolescenti; essi potranno frequentare delle scuole, sia nel luogo d'internamento, sia fuori di esso. Gli internati dovranno avere la possibiìilà di fare esercizi fisici e di partecipare a sport e giuochi all'aperto. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i luoghi d'internamento. Spazi speciali saranno riservati ai fanciulli cagli adolescenti. Art. 95 . La Potenza detentrice potrà impiegare degli internati come lavoratori solo se essi lo desiderano. In ogni caso sono vietati : l'impiego che, imposto ad una persona protetta no n internata, costituirebhe una infrazione degli articoli 40 o 51 della presente Convenzione, come pure i lavori di carattere degradante o umiliante. Dopo un periodo di lavoro di sei settimane, gli internati potranno rinunciare a lavorare in qualunque momento, con preavviso di otto giorni. Queste disposizioni non limitano il diritto della Potenza detentrice di costringere gli internati medici, dentisti o altri membri del personale sanitario ad esercitare la loro professione in favore dei loro cointernati ; di impiegare internati in lavori d'amministrazione e di manutenzione del luogo d 'internamento; di incaricare queste persone di lavori di cucina o di altri lavori domestici; infine, di adibirle a lavori destinati a proteggere gli internati contro i bombardamenti aerei o altri pericoli risultanti dalla guerra. Tuttavia, nessun internato potrà essere costretto a compiere lavori per i quali un medico dell'amministrazione l'abbia dichiarato fisicamente inabile. La Potenza detentrice assumerà l'intera responsabilità <li tutte le condizioni di lavoro, delle cure mediche, del pagamento dei salari e del risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali. Le condizioni di lavoro , come pure il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, saranno conformi alla legislazione nazionale e all'uso; in nessun caso saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione. I salari saranno fissati in modo equo mediante accordo tra la Potenza detentrice, gli internati e, ove occorra, i datori di lavoro che non siano la Potenza deten-
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trice , tenendo conto dell'obbligo della Potenza detentrice di provvedere gratuitamente al sostentamento dell' internato e di accordargli le cure mediche richieste dal suo stato di salute. Gli internati adibiti in modo permanente ai lavori indicati nel terzo capoverso riceveranno daJJa Potenza detentrice un equo salario; le condizioni di lavoro e le indennità versate a titolo di risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali non saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione. Art. 96. Ogni distaccamento di lavoro dipenderà da un luogo di internamento. Le autorità competenti della Po tenza detentrice e il comandante di questo luogo d'internamento saranno responsabili dell'osservanza , nei distaccamenti d i lavoro , delle disposizioni della presente Convenzione. Il comandante terrà un e lenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che gli sono sottoposti e lo comunicherà ai delegali della Potenza protettrice , del Comitato internazionale della Croce Rossa o delle altre organizzazioni umanitarie che visitassero i luoghi di internamento.
C APITOLO VI Proprietà personali e risorse pecuniarie.
Art. 97 . Gli internati saranno autorizzati a conservare i loro oggetti ed effetti d'uso personale. Le somme di denaro contante, gli ussegni , i titoli, ecc. , come pure gli oggetti di valore di cui sono portatori, non potranno esser loro tolti se non secondo le procedure stabilite. Sarà loro rilasci ata una ricevuta particolareggiata. Le somme dovranno essere iscritte a credito del conto di ogni singolo internato , come previsto dall'art. 98; esse non potranno essere convertite in un'altra valuta, a meno che lo esiga la legislazione del territorio nel quale il proprietario è internato, o che l'internato vi consenta. Non potranno esser tolti agli internati gli oggetti aventi prevalentemente valore personale o sentimentale. La visita personale di donne internate potrà essere eseguita soltanto da donne. AJ momento della loro liberazione o del loro rimpatrio , gli interna-
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ti riceveranno in contanti il saldo creditore del conto tenuto in conformità dell'art . 98, come pure tutti gli oggetti , somme, assegni , titoli, ecc., che fossero loro stati tolti durante l'internamento, eccettuati oggetti o valori che la Potenza detentrice dovesse trattenere in virtù della sua legislazione in vigore. qualora un bene appartenente ad un internato fosse trattenuto in virtù di questa legislazione, l'internato riceverà un certificato particolareggiato. I documenti di famiglia e d 'identità in possesso degli internati poéranno esser loro tolti soio verso ricevuta . G ii inte rnati non dovranno mai rimanere senza documenti d'identità . Se non ne possiedono, riceveranno documenti speciali rilasciati da!Je autorità detentrici e che serviranno loro di documenti d 'identità sino alla fine dell'intername nto . Gli inte rnati potranno conservare presso di sé una determinata somma in contanti o in forma di buoni , per po ter fare acquisti. Art. 98. Tutti gli internati riceveranno regolarmente degli assegni per poter acquistare derrate e oggetti come ta bacco , articoli di toletta , ecc. Questi assegni potranno assumere la fo rma di crediti o di buo ni d 'acquisto. Inoltre, gli internati pot ranno ricevere sussidi dalla Pote nza di cui sono attinenti, da lle Potenze protettrici , da qualunque ente che potesse soccorrerli, o dalle loro famiglie , come pure i redditi dei loro beni , conformemente alla legislazione della Potenza detentrice. Gli importi dei sussidi concessi dalla Potenza d'origine saranno uguali per ogni categoria d'internati (infermi , malati, donne incinte, ecc.) e non potranno essere fissati da questa Pote nza né essere distribuiti dalla Potenza detentrice in base a discrimin azioni vietate dall'art . 27 delln presente Convenzione. La Potenza detentrice terrà, per ogni internato, un conto regolare a credito del quale saranno iscritti gli assegni menzionati nel presente articolo, i salari guadagnati dall'internato , nonché gli invii di denaro che gli fossero fatti. Saranno parimenti iscritti a credito di questo conto le somme che gli sono state tolte e che potessero essere disponbili in virtù della legislazione vigente nel territorio in cui si trova l'internato. Gli sarà concessa ogni facilitazione compatibile con la legislazione vigente nel territorio interessato per inviare sussidi alla sua famiglia e alJc persone che dipendono economicamente da lui . L'internato potrà prelevare da questo conto, nei limiti stabiliti dalla Potenza detentrice , le somme necessarie per le sue spese personali. Gli saranno concesse in ogni tempo facilitazioni ragionevoli per esaminare il suo conto o procu-
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rarsene degli estratti. Questo conto sarà comunicato, a richiesta , alla Potenza protettrice e seguirà l'internato che fosse trasferito.
CAPITOLO VII .
Amministrazione e disciplina. Art. 99. Ogni iuogo <l'internamenlo sarà sottoposto all'autorità <li un ufficiale o funzionario responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei ruoli dell'amministrazione civile regolare della Potenza detentrice. L'ufficiale o il funzionario comandante del luogo d'internamento possiederà, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del suo Paese, il testo della presente Convenzione e risponderà dell'applicazione della stessa . Il personale di sorveglianza sarà istruito sulle disposizioni della presente Convenzione e dei rego lamenti concernenti la s•.1a applicazione. Il testo della presente Convenzione e i testi degli accordi speciali conchiusi conformemente alia presente Convenzione saranno affissi nell'interno del luogo d'internamento in una lingua compresa dagli internati o saranno in possesso del comitato d 'internati. I regolamenti, ordini, avvertimenti e avvisi d'ogni genere dovranno essere comunicati agli internati ed essere affissi all'interno dei luoghi d'internamento in una lingua che essi comprendano. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a internati dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano. Art. 100. La disciplina nei luoghi d'internamento dev'essere compatibile con i principi d 'umanità e non comprenderà in nessun caso regolamenti che impongano agli internati fatiche fi siche pericolose alla loro salute o vessazioni di carattere fisico morale. Il tatuaggio o l'apposizione di marchi o di segni corporali d'identificazione sono vietati. In particolare, sono proibiti le soste e gli appelli prolungati, gli esercizi fisici punitivi, l'addestramento e le esercitazioni militari e le restrizioni di vitto.
Art. 101. Gli internati avranno il diritto di presentare alle autorità in cui potere si trovano le loro richieste concernenti il regime al quale sono sottoposti. Essi avranno parimenti , senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per tramite del comitato d'internati , sia diretta-
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mente se lo ritenessero necessario, ai rappresentanti della Potenza protettrice per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime d'internamento. Queste richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d' urgenza e senza modificazioni. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna. I comitati d'internati potranno inviare ai rappresentanti della Potenza protettrice dei rapporti periodici sulla situazione nei luoghi d'internamento e sui bisogni degli internati. Art. 102. In ogni luogo d'internamento, gli internati nomineranno liberamente, ogni sei mesi , a scrutinio segreto, i membri di un comitato incaricato di rappresentarli davanti alle autorità della Potenza detentrice, alle Potenze protettrici, al Comitato intern azionale della Croce Rossa e ad ogni altro ente che li soccorresse. I membri di questo comitato saranno ricleggib1h. Gli internati eletti entreranno in funzione dopo che la loro nomina sarà stata approvata dall'autorità detentrice. I motivi eventuali di rifiuto o di destituzione saranno comunicati alle Potenze protettrici interessate . Art. 103. I comitati d'internati dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale degli internati. In particolare, nel caso in cui gli internati decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe ai comitati, indipendentemente dai compiti speciali loro affidat i da altre disposizioni de!!a presente Convenzione. Art. 104. I membri dei comitati d 'internati non saranno costretti ad altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile. I membri dei comitati potranno designare fra gli internati gli ausiliari che fossero loro necessari. Sarà loro concessa ogni faci1itazione materiale e , in particolare , una certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite a distaccamenti di lavoro, presa in consegna di merci, ccc.). Ogni facilitazione sarà parimenti concessa ai membri dei comitati per la loro corrispondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici , con le Potenze protettrici, col Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati , come pure con gli enti che soccorressero gli in-
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ternati. I membri dei comitati che si trovano in distaccamenti fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con il loro comitato del luogo principale d'internamento. Queste corrispondenze non saranno limitate né entreranno in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'art. 107. Nessun membro del comitato potrà essere trasferito senza che gli sia stato lasicato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti.
CAPITOLO VIII.
Relazione con l'estero. Art. 105 . Non appena avranno internato delle persone protette, le Puie11ze Jc::t1;;1·1tfi(;; ~t11nunichcranno loro, conJc pure a~~a Patcnza di cui
sono cittadini e alla loro Potenza protettrice , le misure previste per l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo; esse notificheranno parimenti ogni modificazione apportata a dette misure . Art. 106. Ogni internato sarà messo in condizione, dal momento del suo internamento o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un luogo d'internamento, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un altro luogo d'internamento, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e alla Agenzia centrale prevista dall'art. 140, dall'altro, una cartolina d'internamento, possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzio ne , che le informi del suo internamento , del suo indirizzo e dello stato della sua salute. Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo. Art. 107. Gli inte rnati saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice reputa necessario limitare il numero d elle lettere e cartoline spedite da ogni internato, questo numero non potrà essere inferiore a due lettere e quattro cartoline al mese , conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione. Qualora dovessero essere apportate limitazioni alla corrispondenza indirizzata agli internati , queste limitazioni potranno essere prescritte soltanto dalla loro Potenza d'origine, eventualmente a richiesta della Potenza detentrice. Queste lettere e cartoline dovranno essere
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trasmesse entro un termine ragionevole e non potranno essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari. Gli internati che sono da lungo tempo senza notizie della loro fami glia o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di dame per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli , saranno autorizzati a spedire dei telegrammi, verso pagamento delle tasse telegrafiche, nella valuta di cui dispongono. Essi fruiranno parimenti di queste possibilità in caso di riconosciuta urgen za. Di regola , la corrispondenza degli internati sarà redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue. Art. 108. Gli internati saranno autorizzati a ricevere, per posta e mediante 4ua]siasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari , capi di vestiario , medicinali , come pure libri e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione. di studio o di svago . T ali invii non potra nno, in nessun modo. esonerare la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione. Nel caso in cui divenisse necessario, per motivi di carattere militare , di limitare la quantità di detti invii , la Potenza protettrice, il Comitato internazionale della Croce Rossa o qualunque altro ente di soccorso degli internati , che fossero incaricati di trasmettere detti invii, dovranno esserne debitamente avvertiti. Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate , ove occorra, mediante accordi speciali tra 1c Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare il ricevimento degli invii di soccorso da parte degli internati. Gli invii di viveri o capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi saranno , di regola, mandati in invii collettivi. Art. 109. In mancanza di accordi speciali tra le parti in conflitto sulle modalità relative al ricevimento, come pure alla distribuzione degli invii di soccorso collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione. I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto dei comitati d'internati di prendere in consegna gli invii di soccorsi collettivi destinati agli internati, di precedere alla loro distribuzione e di disporne nell'interesse dei destinatari.
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Né essi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protetrice , del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente di soccorso degli internati che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi , di controllarne la distribuzione ai loro destinatari. Art. 110. Tutti gli invii di soccorso destinati agli internati godranno franchigia da qualunque dazio d 'importazione, tassa di dogana o altra. Tutti gli invii, compresi i colli postali di soccorso, come pure gli invii di denaro, provenienti da altri paesi , destinati agli internati o da essi spediti per posta sia direttamente, sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'art. 136 e dell'Agenzia centrale d'informazioni prevista dall'art. 140, saranno franchi di qualunqe tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi inte rmediari . In particolar modo, le franchigie di porto previste dalla Convenzione postale u11ivt:r:salt: Jt:l 1947 t: <lagli a1.:l:or<li Jt:ll'U11iu11t: posialt: u11ivt:r:salt: in fa-
vore dei civili di nazionalità nemica trattenuti nei campi o nelle prigioni civili, saranno estese, a questo fine, alle altre persone protette internate sotto il regime della presente Convenzione. 1 paesi che non partecipano a questi accordi saranno tenuti a concedere , nelle stesse circostanze . le franchigie previste. Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati agli internati, che per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono esser loro trasmessi per posta, saranno assunte dalla Pote nza detentrice in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre potenze partecipanti alla Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro territori rispettivi. Le spese risultanti dal trasporto di questi invii , che non fossero coperte in conformità dei capoversi precedenti, saranno a carico dello speditore. Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dagli internati o loro destinati. Art. 111. Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 106, 107, 108 e 113, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa ad ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi
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adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani , ecc.). A questo fine , le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti. Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmettere: a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia centrale d'informazioni prevista dall'art. 140 e gli Uffizi nazionaii previsti dali'art. 136; b) la corrispondenza e i rapporti concernenti gli internati che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa o ogni altro ente di soccorso degli internati scambiano sia con i loro propri delegati , sia con le Parti in conflitto. Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di organizzare ove preferisca, altri trasporti e di 1
iiatst:ia11:: saival:unduiii alle c011dizioni che: pùlci>Sèr,, èSSèrè conven ute.
Le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte, proporzionalmente all'importanza degli invii , dalle parti in conflitto I cui cittadini fruiscono di detti servizi. Art. 112. La censura della corrispondenza destinata agli internati o da essi spedita dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile. 11 controllo degli invii destinati agli internati dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sarà fatta in presenza del destinatario o di un camerata da lui incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi agli internati non potrà essere ritardata sotto il pretesto di difficoltà della censura. Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle parti in conflitto , per motivi militari o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile. Art. 113. Le Potenze detentrici concederanno tutte le agevolazioni ragionevoli per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o dall'Agenzia centrale prevista dall'art. 140 o con altri mezzi richiesti, di testamenti, di procure o di qualsiasi altro documento destinati agli internati o che provengono da essi. Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, agli internati la stesura e la legalizzazione in buona e dovuta forma di questi documenti; in particolare , esse li autorizzeranno a consultare un legale .
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Art. 114. La Potenza detentrice accorderà agli internati tutte le agevolazioni compatibili con il regime dell'internamento e con la legislazione in vigore perché possano amministrare i loro beni. Essa potrà , a questo fine, autorizzarli ad uscire dal luogo d'internamento, nei casi urgenti e se le circostanze lo permettono. Art. 115. In tutti i casi in cui un internato sia parte in un processo davanti un tribunale qualsiasi , la Potenza detentrice dovrà, nei limiti legali, vigilare che siano prese tutte le misure necessarie affinché egìi non subisca, a causa del suo internamento, pregiudizio alcuno per quanto concerne la preparazione e l'andamento del suo processo o l'esecuzione di qualsiasi sentenza pronunciata dal tribunale. Art. 116. Ogni internato sarà autorizzato a ricevere, ad intervaJli regolari e il più frequentemente possibile, delle visite e principalmente quelle dei suoi l:Ongiunti. In caso d'urgenza e nella misura del possibile , specie in caso di morte e di grave malattia di un congiunto, l' internato sarà autorizzato a visitare la sua famiglia.
CAPITOLO IX.
Sanzioni penali e disciplinari
Art . 117. Con riserva delle disposizioni del presente capitolo, la legislazione in vigore sul territorio in cui si trovano continuerà, ad essere applicabile agli internati che commettano infrazioni durante l'internamento. Se le leggi , i regolamenti o gli ordini generali dichiarano punibili degli atti commessi dagli internati, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da persone che non siano internate, questi atti potranno implicare soltanto sanzioni disciplinari. Un internato non potrà, per lo stesso fatto o lo stesso capo d 'accusa, essere punito che una sola volta. Art. 118. Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità terranno conto, nella più ampia misura possibile, del fatto che l'imputato non è cittadino della Potenza detentrice. Essi saranno liberi di mitigare la pena prevista per l'infrazione imputata all'internato e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena .
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Sono vietate le detenzioni in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di crudeltà. Gli internati puniti non potranno, dopo aver subito le pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte, essere trattati in modo diverso dagli altri internati. La durata della detenzione preventiva subita da un internato sarà dedotta da qualsiasi pena privata della libertà personale che gli sia stata inflitta disciplinarmente o giudiziariamente. I comitati d 'internati saranno informati di tutte le procedure giudiziarie aperte contro internati di cui siano i mandatari, come pure dei risultati di dette procedure. Art. 119. Le pene disciplinari applicabiJi agli internati saranno: 1) la multa fino al 50 per cento del salario previsto dall'art. 95 , e ciò durante un periodo che non superi trenta giorni; 2) la suppn;ssiunt: di vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Convenzione; 3) i lavori comandati che non eccedano due ore il giorno e eseguiti per la manutenzione del luogo d' internamento; 4) l'arresto. In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose alla salute degli internati. Esse dovranno tener conto della loro età, del loro sesso e del loro stato di salute. La durata di una stessa punizione non supererà mai il massimo di trenta giorni consecutivi, neppure qualora al momento in cui lo si giudica, l'internato avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi fatti , siano essi connessi fra loro o no. Art. 120. Gli internati evasi o che tentino di evadere, che fossero rispresi, saranno passibili, per questo fatto , anche in caso di recidiva, soltanto di pene disciplinari. In deroga all'art . 118, terzo comma, gli internati puniti in seguito a evasione o ad un tentativo di evasione potranno essere sottoposti ad un regime di speciale sorveglianza,a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subito in un luogo d'internamento e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione. Gli internati che avessero cooperato a un evasione o ad un tentativo di evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena disciplinare.
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Art. 121. L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui l'internato fosse deferito ai tribunali per infrazioni commesse durante la evasione. Le Parti in conflitto invigileranno che le autorità competenti usino indulgenza nell'apprezzare se un'infrazione commessa da un internato debba essere punita in via disciplinare oppure in via giudiziaria, particolarmlente quando si tratterà di apprezzare fatti connessi coll'evasione o col tentativo di evadere. Art. 122. l fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata. questa norma vale, in particolare, per l'evasione o il tentativo di evadere, e l'internato ripreso sarà consegnato il più presto possibile alle autorità competenti. Per tuHi gli internati, la detenzione preventiva in l:aso <li wlpe di-
sciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni; in ogni caso, la sua durata sarà dedotta dalla pena privativa della liberà personale che fosse inflitta. Le disposizioni degli articoli 124 e 125 si applicheranno agli internati in detenzione preventiva per colpe disciplinari. Art. 123. Riservata la competenza dei tribunali e delle autorità superiori, le pene disciplinari potranno essere pronunciate soltanto dal comandante del luogo d'internamento o da un ufficiale o funzionario responsabile al quale abbia delegato il suo potere disciplinare. Prima che sia pronunciata una pena disciplinare, l'internato imputato sarà esattamente informato dei fatti di cui è accusato. Egli sarà autorizzato a giustificare la sua condotta, a difendersi, a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sarà pronunciata in presenza dell'imputato e di un membro del comitato d'internati. Tra la decisione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese. Qualora un internato fosse colpito da una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà l'esecuzione di ciascuna pena, se la durata di una di esse è di dieci o più giorni. Il comandante del luogo d'internamento dovrà tenere un registro delle pene disciplinari pronunciate, che sarà messo a disposizione dei rappresentanti della Potenza protettrice.
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Art. 124. In nessun caso g1i internati potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari (prigioni, penitenziari, bagni, ecc.) per scontarvi pene disciplinari. I locali nei quali saranno scontate le pene disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene e, in particolare, dovranno essere provvisti di materiale da letto sufficiente; gli internati puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia. Le donne internate, che scontano una pena disciplinare, saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne . Gli internati puniti disciplinarmente avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore. Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; essi riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del luogo d'internamento o in uno ospedale. Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonché a spedire cd a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di danaro potranno esser loro consegnati soltanto a pena espiata; nell'attesa, saranno affidati al comitato d'internati che consegnerà all'infermeria le derrate deperibili contenute in detti colli. Nessun internato punito disciplinarmente potrà essere privato del beneficio delle disposizioni degli articoli 107 e 143. Art. 126. Gli articoli dal ìl ai 76 incluso saranno applicati per analogia ai procedimenti aperti nei confronti degli internati che si trovano sul territorio nazionale della Potenza detentrice.
CAPITOLO X. Trasferimenti degli internati.
Art. 127. Il trasferimento degli internati si farà sempre con umanità. Vi si procederà, di regola, per ferrovia o con altri mezzi di trasporto e in condizioni almeno pari a quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti. Qualora i trasferimenti dovessero, in via eccezionale , effettuarsi a piedi, essi potranno aver luogo
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soltanto se le condizioni fisiche degli internati lo permettono e non dovranno in nessun caso imporre loro fatiche eccessive. La Potenza detentrice fornirà agli internati, durante il trasferimento, acqua potabile e viveri in quantità, qualità e varietà sufficienti per mantenerli in buona salute , nonché il vestiario, i rifugi adeguati e le cure mediche necessarie . Essa prenderà, tutte le precauzioni utili per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro partenza, l'elenco completo degli internati trasferiti. Gli internati malati, feriti o infermi , come pure le puerpere, non saranno trasferiti fintanto che la loro salute può essere compromessa dal viaggio , a meno che la loro sicurezza non lo esiga imperiosamente. Se il fronte si avvicina ad un luogo d'internamento, gli internati che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti. La Potenza detentrice, decidendo il trasferimento ùe:::gJi internati, dovrà tener conto dei loro interessi , specialme nte per non accrescere le difficoltà del rimpatrio o del ritorno al loro luogo di domicilio. Art. 128. In caso di trasferimento, gli internati saranno preavvertiti ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale; quest'avviso sarà comunicato loro in tempo utile perché possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia. Essi saranno autorizzati a portare con sé i loro effetti personali , la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi bagagli potrà essere ridotto se le circostanze del trasferimento lo esigono, ma in nessun caso a meno venticinque chilogrammÌ per internato . La corrispondenza ed i colli mandati al luogo d'internamento precedente saranno loro recapitati immediatamente. Il comandante del luogo d'internamento prenderà, d 'intesa con il comitato d'internati, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi degli internati e dei bagagli che gli internati non potessero portare con sé in seguito ad una limitazione decisa in virtù del secondo comma del presente articolo.
CAPITOLO XI. Decessi. Art . 129. Gli internati potranno consegnare i loro testamenti alle
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autorità responsabili che ne garantiranno la custodia. In caso di morte degli internati, questi testamenti saranno trasmessi con sollecitudine alle persone indicate dagli internati. La morte di ogni internato sarà certificata da un medico e sarà steso un certificato attestante le cause del decesso e le condizioni in cui è avvenuto. Un atto ufficiale di morte, debitamente registrato, sarà steso in conformità delle prescrizioni vigenti sul territorio in cui è situato il luogo d'internamento; una copia, certificata conforme, sarà rapidamente trasmessa alla Potenza protettrice, come pure ali' Agenzia centrale prevista dall'art. 140. Art. 130. Le autorità detentrici invigileranno che gli internati morti in cattività siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione cui appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, tenute convenientemente e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Gli internati deceduti saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se imperiose ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano , oppure se egli ne avesse espresso il desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte degli internati. Le ceneri saranno conservate con cura dalle autorità detentrici e saranno consegnate il più presto possibile ai congiunti prossimi, che ne facciano richiesta. Non appena le circostanze lo permettano e al più tardi alla fine delle ostilità, la Potenza detentrice trasmetterà, per il tramite degli uffici d'informazioni previsti dall'art. 136, alle Potenze alle quali appartevevano gli internati deceduti, gli elenchi delle tombe degli internati morti . Questi elenchi conterranno tutti i particolari necessari per l'identificazione degli internati morti e la localizzazione esatta delle tombe. Art. 131. Ogni decesso o ferimento grave di un internato cagionati o che possono essere stati cagionati da una sentinella, da un altro internato o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui si ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrice. Una comunicazione in merito sarà immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Le deposizioni di qualsiasi testimonio saranno raccolte; un rapporto che le contenga sarà steso e comunicato a detta Potenza.
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Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrice prenderà tutte le misure per il perseguimento giudiziario del o dei responsabili.
CAPITOLO XII. Liberazione, rimpatrio e ospedalizzazione in paese neutrale.
132. Ogni persona internata sarà liberata dalla Potenza detentrice quando non esisteranno più le cause che ne hanno motivato l'internamento. Le Parti in conflitto si sforzeranno inoltre di conchiudere, durante le ostilità , degli accordi per la liberazione, il rimpatrio, il ritorno al luogo di domicilio e l'ospedalizzazione in paese neutrale di talune categorie <li internati, e specialmente àci fanciuili , delle donne incinte c delle madri con bambini lattanti e in tenera età, dei feriti e malati o degli internati che hanno subito una lunga cattività. Art. 133. L'internamento cesserà il più presto possibile dopo la fine delle ostilità. Tuttavia, gli internati sul territorio di una parte in conflitto, che si trovassero sotto procedimento penale per infrazioni che non siano esclusivamente passibili di pena disciplinare, potranno essere trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, sino ad espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che sono stati condannati precedenlemenk ad una pena privali va <ldla liberlà personale. Dopo la fine delle ostilità o dell'occupazione del territorio dovranno essere istituite, mediante accordo con la Potenza detentrice e le Potenze interessate, delle commissioni incaricate di rintracciare gli internati dispersi . Art. 134. Le Alte Parti contraenti si sforzeranno, alla fine delle ostilità o dell'occupazione, di assicurare il ritorno di tutti gli internati al loro ultimo domicilio, o di.facilitarne il rimpatrio. Art. 135. La Potenza detentrice assumerà le spese di ritorno degli internati liberati ai luoghi dove dimoravano al momento del loro internamento o, se li aveva arrestati durante il loro viaggio o in alto mare, le
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spese necessarie per permettere loro di condurre a termine il loro viaggio o di ritornare al loro punto di partenza. Se la Potenza detentrice rifiuta il permesso di dimorare sul suo territorio ad un internato liberato, che vi aveva precedentemente il suo domicilio regolare, essa pagherà le spese del suo rimpatrio. Se l'internato preferisce però ritornare nel suo paese sotto la sua propria responsabilità, o per obbedire al governo al quale deve sottostare, la Potenza protettrice non è tenuta a pagare le spese fuori del suo territorio. La Potenza detentrice non sarà tenuta a pagare le spese del rimpatrio di un internato che fosse stato internato a sua propria richiesta. Se gli internati sono trasferiti in conformità dell'art. 45, la Potenza che li trasferisce e quella che li accoglie si metteranno d'accordo sulla quota delle spese che dovrà essere assunta da ciascuna di esse. Le disposizioni suddette non dovranno pregiudicare gli accordi speciali che potessero essere conchiusi tra le parti in conflitto a proposito dello scambio e ùel rimpatrio dei loro cittadini in mano nemica.
SEZIONE V .
Uffici e agenzia centrale d'informazioni. Art. 136. Fin dall'inizio di un conflitto, come in tutti i casi di occupazione, ogni Parte in conflitto istituirà un Ufficio statale di informazioni incaricato di ricevere e di trasmettere informazioni sulle persone protette che si trovano in suo potere . Entro il più breve termine possibile , ogni Parte in conflitto trasmetterà a detto Ufficio informazioni sui provvedimenti da essa presi nei confronti di ogni persona arrestata da più di due settimane, messa in residenza forzata o internata. Essa incaricherà inoltre i suoi vari servizi interessati di fornire con so1lecitudine all'ufficio sopra menzionato le indicazioni concernenti i mutamenti avvenuti nella situazione di queste persone protette, come trasferimenti , liberazioni , rimpatri, evasioni , ospedalizzazione, nascite e decessi. Art. 137. L'Ufficio nazionale d'informazioni farà giungere d'urgenza , servendosi dei mezzi più rapidi, e per il tramite delle Potenze protettrici, da un lato, e dell'Agenzia centrale contemplata dall'art. 140, dall'altro, le informazioni concernenti le persone protette alla Potenza di cui dette persone sono attinenti o alla Potenza sul cui territorio
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esse erano domiciliate. Gli uffici risponderanno parimenti a tutte le domande loro rivolte circa le persone protette. Gli Uffici di informazioni trasmetteranno le informazioni relative ad una persona protetta, salvo nei casi in cui la loro trasmissione potesse nuocere alla persona interessata o alla sua famiglia. Ma, anche in tal caso, le informazioni non potranno essere rifiutate all'Agenzia centrale che, avvertita delle circostanze , prenderà le precauzioni necessarie indicate nell'art. 140. Tutte le comunicazioni scritte fatte <la un Ufficio saranno autenticate con una firma o con un sigillo. Art. 138. Le informazioni ricevute dall'Ufficio nazionale d'informazioni e da esse ritrasmesse saranno tali da permettere di identificare esattamente la persona protetta e di avvertirne rapidamente la famiglia . Esse comprenderanno p er ogni persona almeno il cognome, i nomi , il luogo e la data completa della nascita, la nazionalità, l'ullima resiJenza , i segni particolari , il nome del padre e il cognome della inadre, la data e il genere della misura presa nei confronti della persona, come pure il luogo dove è stata arrestata, l' indirizzo al quale può essere mandata la corrispondenza, nonché il cognome e l'indirizzo della persona che dev'essere informata. Del pari , informazioni sullo stato di salute degli internati malati o feriti gravemente saranno trasmesse regolarmente e per quanto possibile, ogni settimana. Art . 139. L'Ufficio nazionale d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere tutti gli oggetti personali di valore lasciati da Ile person e protette indicate nell'art. 136, specie al momento del loro rimpatrio, della loro liberazione, evasione o morte, e di trasmetterli agli interessati, sia direttamente , sia, ove occorra, p er il tramite dell' Agenzia centrale . Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscano con precisione l'identità delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonché un inventario completo del pacco. Il ricevimento e l'invio di tutti gli oggetti di valore di tal genere saranno iscritti particolareggiatamente nei registri. Art . 140. Sarà istituita, in Paese neutrale, un'Agenzia centrale di informazioni sulle persone protette , specie sugli internati. Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporrà alle Potenze interessate,
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quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia, che potrà essere quella prevista dall'art. 123 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni del carattere previsto dall'art. 136, che essa potrà avere in via ufficiale o privata; essa le trasmetterà il più rapidamente possibile al Paese d'origine o di residenza delle persone interessate, salvo nei casi in cui questa trasmissione potesse nuocere alle persone cui le informazioni si riferiscono, alia loro famiglia. Essa riceverà, da parte ddle Potenze in conflitto , tutte le facilitazioni ragionevoli per procedere a dette trasmissiom. Le Alte Parti contraenti e in particolare quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse. Le disposizioni che precedono non devono essere mai interpretate comt: tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle Società di soccorso indicate nell'art. 142. Art. 141. Gli uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale di informazioni beneficeranno della franchigia di porto in ogni materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'art . 110, e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse.
TITOLO IV. Esecuzione della Conven zione.
SEZIONE I.
Disposizioni generali Art. 142. Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che soccorresse le persone protette. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare le persone protette, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi educativi, ricreativi o
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religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi entro i luogi d'internamento. Le società o gli enti sopra indicati potranno essere costituiti sia sul territorio della Potenza detentrice, sia in un altro Paese, oppure potranno avere carattere internazionale. La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delègati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutte le persone protette. La situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata. Art. 143. I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano persone protette, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro.
Essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dalle persone protette e potranno intrattenersi con queste senza testimoni, ove occorra per il tramite di un interprete. Tali visite potranno essere proibite soltanto per impellenti necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea. La loro frequenza e durata non potranno essere limitate. Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare. La Potenza detentrice o occupante, la Potenza protettrice e, se è il caso , la Potenza d'origine delle persone da visitare potranno mettersi d'accordo perché compatrioti degli internati siano ammessi a partecipare alle visite. I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sarà sottoposta al gradimento della Potenza alla cui autorità sono soggetti i territori dove essi devono spiegare la loro attività. Art. 144. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei prograammi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolaz10ne. Le autorità civili, militari, di polizia o altre che, in tempo di guerra , assumessero delle responsabilità nei confronti delle persone protette,
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dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere specialmente istruite sulle sue disposizioni. Art. 145. Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici , le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione. Art. 146. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso o ùi aver ualo i'orùinc ùi commeth,re una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità , deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purché questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Art . 147. Le infrazioni gravi indicate nell 'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici , il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica , o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione , la presa di ostaggi, la distribuzione e l'appropriazione di beni non giustifi-
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cate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.
Art. 148. Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall 'articolo precedente. Art. 149. A richiesta di una Parte in conflitto , dovrà esse re aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d 'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro , che statuirà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.
SEZIONE Il.
Disposizioni finali. Art. 150. La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici . Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnuola. Art. 151. La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Converenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949. Art. 152. La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale , una copia del quale, certificata conforme , sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel nome delle quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata. Art. 153. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte
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contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica. Art. 154. Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, questa completerà le sezioni II e III del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell' Aja. Art. 155. A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della q~ale non sia stata firmata. Art. 156. Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comuniche rà le ildesioni ::i tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione. Art. 157. Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato a11e ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione . La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida. Art. 158. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione, di rimpatrio e di ripresa di domicilio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto continueranno a dover adempiere in virtù dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.
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Art. 159. TI Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. 11 Consiglio federale svizzero informerà parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche , adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione. SEGUONO LE FIRME
Allegato I.
Progetto di accordo concernente le zone e località sanitarie e di sicurezza. Art. 1. Le zone sanitarie e di sicurezza saranno rigorosamente riservate aìic persone indicate nelrurtil;olu 23 Jdlu Conv1c:11ziunt.: Ji Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna e nell'articolo 14 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 pe r la protezione delle persone civil i in tempo di guerra, nonché al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e località e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate. Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi. Art. 2. Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria e di sicurezza non dovranno dedicarsi, né all'interno né all'esterno di questa zona, a lavoro alcuno che ahhia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale da guerra. Art. 3. La Potenza che istituisce una zona sanitaria e di sicurezza prenderà tutte le misure adeguate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarsi. Art. 4. Le zone sanitarie e di sicurezza risponderanno alle condizioni seguenti: a) esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite; b) dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilità di accoglienza;
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ARTURO MARCHEGGIANO
c) saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante, e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere; d) non saranno situate in regioni che , secondo ogni probabilità, possono avere importanza per la condotta della guerra. Art. 5. Le sane sanitarie e di sicurezza saranno soggette all'osservanza dei seguenti obblighi: a) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprende re non saranno utilizzati per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito; b) le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.
Art. 6. Le zone sanitarie e di sicurezza saranno segnalate da strisce oblique rosse su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici. Le zone riservate unicamente ai feriti e ai malati potranno essere indicate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco. Di notte potranno essere indicate anche mediante una illuminazione adeguata Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilità ogni Potenza comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie e di sicurezza istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informerà d'ogni nuova zona istituita durante un conflitto. Non appena la Parte avversaria avrà ricevuto la notifica suddetta, la zona sara regolarmente costituita. Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia manifestamente adempita, essa potrà rifiutare di riconoscere la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stessa dipende o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dall'art . 8. Art. 8. Ogni Potenza che avrà riconosciuto una o più zone sanitarie e di sicurezza istituite dalla Parte avversaria avrà il diritto di chiedere che una o più commissioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicati nel presente accordo. I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e potranno anche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perché possano compiere la loro missione di controllo.
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Art. 9. Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avertiranno immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona. Se, alla scadenza di questo termine , la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimento rivoltole, la Parte avversaria potrà dichiarare che essa non è più legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.
Art. 10. La Potenza che avrà istituito una o più zone sanitarie e di sicurezza, come pure le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l'esistenza, nomineranno, o faranno designare dalle Potenze protettrici o da altre Potenze neutrali , le persone che potranno far parte delle comissioni speciali di cui è cenno negli articoli 8 e 9. Art. l 1. Le zone sanitarie e di sicurezza non potranno , in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parli in conflitto. Art. 12. In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie e di sicurezza che vi si troveranno dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali. La Potenza occupante potrà non di meno modificare la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte. Art. 13. Il presente accordo è applicabile parimenti alle località che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie e di sicurezza.
Allegato Il. Progetto di Regolamento concernente i soccorsi collettiti agli internati civili. Art. 1. I Comitati d 'internati saranno autorizzati a distribuire gli invii di soccorsi collettivi, di cui sono responsabili , a tutti gli internati che dipendono amministrativamente dal loro luogo d'internamento,
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come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari. Art. 2. La distribuzione degli invii di soccorsi collettivi si farà secondo le istruzioni dei donatori e in conformità del piano stabi1ito dai Comitati d'internati; tuttavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà, a preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei loro malati lo esigono. Nei limiti così precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo. Art. 3. Per poter verificare la qualità come pure la quantità delle merci ricevute e stendere su questi punti rapporti particolareggiati destinati ai donatori, i membri dei Comitati d'internati saranno autorizzati a recarsi nelle stazioni e altri luoghi di arrivo, vicini al loro luogo d 'internamcr.tc, do·-_:c giui1gono loro gli invii di soccorsi collettivi. Art. 4. I Comitati d'internati beneficieranno delle facilitazioni necessarie per accertare se ia <listribuzion dei soccorsi coliettivi in tutte le soddivisioni e in tutti gli annessi del loro luogo d'inte rnamento è stata fatta confom1emente alle loro istruzioni. Art. 5. l Comitati d'internati saranno autorizzati a compilare , come pure a far compilare dai membri dei comitati d'internati nei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, bisogni, quantità , ecc .). Questi moduli equestionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senz'indugio ai donatori. Art. 6. Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi agli internati del loro luogo d'internamento e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi internati , i Comitati d'internati saranno autorizzati a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi. Essi disporranno, a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino sarà provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano del Comitato d'internati ed quelle dell'altra in mano del comandate del luogo d'internamento.
Art. 7. Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze deten-
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trici autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva del disciplinamento relativo al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio allo scopo di distribuire soccorsi collettivi agli internati ; esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di denaro e altri provvedimenti finan ziari, tecnici o amministrntivi eseguiti in considerazione di tali acquisti . Art. 8 . Le disposizioni che precedono non devono limitare il diritto degli internati di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo a! luogo d' internamento o durante il trasferimento, né la possibilità per i rappresentanti della Potenza protettrice del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente umanitario che soccorra gli internati e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno.
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Allegato lii CARTOLINA D'INTERNAMENTO I . Recto SE RV I Z IO D[GLI INTERNATI CI VILI
rranco di porto
CARTOLINA POSTALE IM l'OR I AN I E
AGENZIA CENTRALE D' IN FORMAZ IONE SU LLE
Questa cartoli na dev' essere rie mpita da ogni int ernato non a ppena è stato internato e ogni volta che cambierà d 'indiriuo, in seguito a l s uo I rasfcrim cnto in un altro luogo di interna m ento o in 11 11 ospedale. Questa cartolina è ind ipenden t~
rl~ll~ c~rt"tin~ ,pr·ci~I<' ciw il
PE RSONE PROTETTE
COMITATO INTE RNAZIONALE 0EI .I .A C ROCE ROSSA
I
p rigio niero è a uto rizzato ad in_vi arc al la sua famiglia. .
~ - - -- - - -- - - - -- - - - - - - ----'
3. Verso Scri vere leggihilrnenle e in lellerc maiuscole -
2. Cognome
I . Nazion alità
3 . Nomi (in 1u11e lellere)
5. Data d i nascita ..... . . . ... .
4. Nome elci padre
6. Luogo d i uascita
7. l'ro fessione ... ..... . . . .. . . .. . 8. I nel irizzo prima dell'inte rnamento 9. I 11diriz1.o della rallliglia ..
* IO. Inte rnato il (oppure ) Proveniente da (ospedale, ecc.) • 11 . Stato di sa lute . ......... . l 2. lndirino attuak 13. Data
14. F i11na
* Cancellare c iò c he 11011 fa a l caso - Non aggiungere uu lla a 4ueste indicazioni - Ved i sp iegazioni a tergo.
(Dimens io ni della cartol ina : IO x 15 cm .)
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Allegato III (seguit o) LETTERA
SF RV IZ l O DEGLI INTFRNATI C I VILI
rranco cli porto
A
Via e numero Luogo di destinazione (in lettere maiuscole) Provincia o lJipartimento Paese (in leltere maiuscole)
Miuente: Cognome e nomi
Data e luogo di nascita Indirizzo d ' in ternamento
(Di mension i della cartoli na: IOx 15 cm .)
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/I/legato lii (seguito)
CARTOLINA DI CORRISPON UEN ZA
I . Recto SFRV IZ IO DEGLI INTERNATI C IV II.I
Franco di por~
CARTO LI NA POSTALE
Mittente:
A
Cognome e nomi
Via e numero
D ara e luogo di nasr.;ita
Luogo di destinazione in lett. maiuscole) 0
1,di,i,w rl '_i!-1t_e_!·?-1a-r-~1_e_?~-!c-- -- - -P-r(~n·lr~ci a o !)i p:! r 1irnc:--: 1 Paese (in lettere maiuscole) 1
I
_J
2. Vers o Data:
.... ........ .. .. .. .. .. ......... ... . . .. . ....... . . . ... . . ... ...... . ....
..
. . . . . . . . . . . .
.
. . . . .. . .. . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . ...
. . .
.. ...
. . . . . . . . .
. . .. . .
I -.-.---.--.----... -.------.-... .... ... .. .. ... .---.. -... .... -.. -.... . L _ _ _ :r.:riverc so l am ente sulle righe e molto leggibilmente (Dirnemioni della cartolina di co rrispondenza: I Ox 15 cm.)
STATO MAGGIORE DELL'ES ERC ITO lii REPARTO UFFIUO REGOLAME NTI
N. 6008
CONVENZIONE INTERl\fAZ!ON/\LE PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARr"tATO (L'Aja, 14 Maggio 1954)
,\ nno 1973
J\1.1.f'.(;J\TO 14
I -
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ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELL' UNESCO SULLA PROTEZIONE DEI BENT CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO
La conferenza inde tta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura , per elaborare e adottare: una Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; un Regolamento di esecuzione della prede tta Convenzione; un Protocollo relativo alla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; si è svolta ali ' Aja, su invito del Governo dei Paesi Bassi, dal 21 aprile al 14 maggio 1954, e ha delibe rato sulla base di progetti preparati a cura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza eia cultura. La Confere nza ha fissato i testi qui di seguito indicati : Convenzione dcli' Aja per la protezion e de i be ni culturali in caso di conflitto armato e Regolamento d'esecuzione di detta Convenztonc; Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di confl itto armato. La Convenzione, il Regolamento e il Protocollo, i cui testi sono stati redatti nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa , sono allegati al presente Atto. L' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura curerà la traduzione d.i questi test; nel!e altre lingue ufficiali
della sua Conferenza generale. La Conferenza ha inoltre approvato tre risoluzioni che sono pure allegate al presente Atto. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Allo finale . Fatto all'Aja , il 14 maggio 1954, in inglese, spagnolo, francese e russo. L'originale e i documenti che l' accompagnano saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura.
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ARTURO MARCHEGGI ANO
Elenco degli Stati che hanno firmato l'Atto finale della Conferenza de/I' Unesco sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armaro: Andorra Australia Be lgio f3ielorussia Brasile Cecoslovacchia Cina (Formosa) Cuba Danimarca Ecu ador Egitto El Salvador Filippin e Francia Germ ania (Rcp. Federale) Giappone Gran Bretagna Grecia indi a Indonesia
Irak Iran Irland a
TI -
Israele Italia .Iugoslavia Libano Libia Lussemburgo Monaco Nicaragua Norvegia O landa Perù Polonia Romania San Marin o Santa Sede Siria Spagna Stati Uniti d ' America Svizzera Ukraina Unghe ria U .R.S .S. Uruguay
CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI lN CASO DI C ONFLI'lTO ARMATO
L e Alte Parti Contraenti, Constatando che i be ni culturali han no s ubìto gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che , in consegue nza dello sviluppo della tecnica della gi.1crra, essi sono vieppiù mina c<.:i ati di distruz io ne;
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Convinte che i danni arrecati ai beni cultu rali , a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale de ll'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale ; Considerando che la conservazione cie l patrimonio culturale ha grande impo rtanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale; Guidate da i principi su cui si fonda la protezione de i be ni culturali in caso di conflitto armato, stabi liti ne lle Conve nzioni dcli' Aja del J899 e ciel 1907 e nel Patto cli Washington clcl 15 ap rile 1935; Considera ndo che , per esse re efficace, la protezion e di detti beni deve essere organizzata fin dal te mpo di pace con misure sia nazio nali che internazionali ; Risolute ad adottare tutte le disposizioni possibili per proteggere i be ni culturali ; Han no convenuto le disposizioni segue nti.
CAPO !
Disposizioni 1:enerali concernenti la proiez ione
Art. 1 Definizione dei beni culturali Ai fini della presente Conve nzione , sono considerati be ni cultu rali. presci ndendo dalla loro origine o dal loro proprietario: a) i beni , mobili o immobili , di grande importanza per il patr imonio culturale dei popoli , com e i monumenti archite ttonici, di arte o di storia , religiosi o laici; le località a rc heologiche; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme , offrono un interesse storico o artistico ; le opere d'arte; i manoscritti , libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei be ni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principa le ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei , le gra ndi biblioteche , i de positi di archivi , come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i be ni culturali definiti al capoverso a); e) i centri comprendenti un nume ro considerevole cli be ni culturali, definiti a i capove rsi a) e b) , detti «centri mo nume ntali».
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ARTU RO MARCHEGGIANO
Art. 2 Protezione dei heni culturali Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvagua rdia ed il rispetto di tali beni.
Art. 3 Salvaguardia dei beni cultu rali Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a predisporre , in tempo di pace, la salvaguardia dei be ni culturali situati sul loro proprio territo rio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, pre nde ndo tutte le misure che considerano appropriate.
Art. 4 Rispellu dei beni culturali 1. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali , situati sia sul loro proprio territo rio , che su quello delle Alte Parti Contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali be ni , dei loro di spositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potre bbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato , cd astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo. 2. Non può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articoìo , e non nei casi in cui una necessità militare esige, in modo imperativo, una simile deroga. 3. Le Alte Pa rti Contraenti si impegnano, inoltre , a proibire, a prevenire e , occorrendo , a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo , nei riguardi di detti beni. Esse si impegna no ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un' altra Alta Parte Contraente. 4. Esse s' impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali. 5. Un'Alta Parte Contraente non può liberarsi, nei riguardi d i un'altra Alta Parte Contraente, dagli obblighi contratti ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia , prescritte all'art. 3.
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Art. 5 Occupazione 1. Le Alle Parti Contraenti, occupanti totalmente o parzialmente il territorio di un'altra Alta Parte Contraente, sono tenute ad appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato , intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali. 2. Se un intervento urgente è necessario per la conservazion e de i be ni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari e se le autorità nazionali competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante adotta, per quanto possibile , i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali autorità. 3. O gni Alta Parte Contraente , il cui governo è considerato da i membri di un movim ent o di resistenza come loro gove rno legittimo, richiamerà , se possibile, l'attenzione cli questi me mbri sull 'obbligo di osservare quelle disposizioni della Convenzione , che si riferiscono al rispetto dei beni cultura] i.
Art. 6 Contrassegno dei beni culturali Conformemente alle disposizioni dell'art. 16, i beni culturali possono essere muniti di un contrassegno, atto a facilitare la loro identificazione.
Art. 7 Misure di ordine militare 1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare fin dal tempo di pace nel personale delle loro forze armate, uno spi ritto di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli . 2. Esse si impegnano a predisporre o costituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate , se rvizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loru salvaguardia.
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A RTURO MARCHEGG IANO
CAPO II
Della protezione speciale
Art. 8 Concessione della protezione speciale 1. Potranno venir posti sotto protezione speciale, in numero limitato , rifugi destinati a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza , a condizione: a) che essi si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o da ogni obiettivo militare importante , costituente un punto vulnerabile, come ad esempio, un aerodromo, una stazione di radiodiffusione , un porto o un::i stazione ferrovi::iri::i di una certa importanz::i o una grande via di comunicazione; b) che essi non siano usati a fini militari . 2. Un rifugio per beni culturali mobili può a!tresì essere posto sot to protezione speciale , ovunque sia situato, sempre che sia costruito in modo che con ogni probabilità i bombardamenti non possano danneggiarlo. 3. Un centro monumentale è considerato come usato ai fini militari ancorché è impiegato per il movimento di personale o di materiale militare, sia pure in transito. La stessa disposizione si applica quando in esso si svolgono attivitù che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di matcriaic bellico. 4. Non è considerata uso a fini militari la sorveglianza di uno dei beni culturali indicati al par. 1, da parte di guardiani armati , all'uopo specialmente autorizzati, o la presenza presso il medesimo bene culturale di forze di polizia, normalmente incaricate ad assicurare l'ordine pubblico. 5. Se uno dei beni culturali indicati al primo paragrafo del presente articolo è situato presso un obiettivo militare importante ai sensi di detto paragrafo , esso può nondimeno essere posto sotto protezione speciale, se la Alta Parte Contraente che ne fa domanda si impegna a non fare, in caso di conflitto armato, alcun uso dell'obiettivo in causa, e in particolare, se si tratti di un porto , di una stazione o di un aerodromo , a deviarne ogni traffico. In tal caso, la d eviazione d.,eve essere organizzata sin dal tempo di pace.
A LL EC;ATO 14
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6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale>>. Detta iscrizione non può avvenire che conformemente all e no rm e della presente Convenzione e alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.
Art. 9 Immunità dei beni culturali sotto protez ione spciale Le A lte Parti Contraenti si impegnano ad assicurare la immunità dei beni culturali sotto protezione speciale astenendosi, a decorre re dall'iscrizione nel Registro inte rnazionale, da ogni alto di ostilità a loro riguardo e, salvo nei casi previsti al par. 5 dell'art. 8, da ogni uso di questi beni o de iie lo ro adiacenze per fini militari .
Art. Hl Contrassegno e controllo Nel corso di un conflitto arm ato , i beni cu lturali sotto protezione speciale devono essere muniti del contrassegno definito all'art. 16, ed essere accessibili ad un controllo di carattere internazionale, come previsto dal Regolamento di esecuzione.
Art. 11 Sospensione dell'immunità l. Se una delle Alte Parti Contraenti com mette, nei confronti di un bene culturale sollo protezione speciale, una violazio ne degli impegni presi in virtù dell'art. 9, la Parte avversa è esonerata , per tutta la durata di eletta violazione , dall'obbligo di assicurare l' immunità del bene in questione. Ciò nonostante, ogni qualvolta sia in grado di farlo , Essa comunica preventivame nte la intimazione di por fine a tale violazione entro un termine ragionevole. 2 . A prescindere dal caso previsto al paragrafo primo del presen -
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ARTURO MARCI IH;<;IANO
te articolo, l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare inelluttabile , e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazioe di importanza pari o supe riore a quella di una divisione. In tutti i casi in cui le circostanze lo permettano , la decisione di sospe nde re la immunità è notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversa. 3. La Parte che sospende l'immunità deve informare, nel più breve termine possibile , per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario Generale per i beni culturali, previsto dal Regolamento di esecuzione.
CAPO TTI
net trasporto di beni culturali
Art. 12 Trasporti sotto protezione speciale
1. I trasporti destinati esclusivamente al trasferimento di beni culturali, sia all'interno di un territorio, sia verso un altro territorio , possono , a richiesta di un'Alta Parte Contraente interessata, essere effettuati sotto protezione speciale , alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione . 2. 11 trasporto sotto protezione speciale verrà effettuato sotto la sorveglianza internazionale, prevista dal Regolamento di esecuzione c sarà munita del contrassegno definito all'art. 16. 3. Le Alte Parti Contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.
Art. 13 Trasporti in casi di urgenza 1. Se un 'Alta Parte Contraente ritiene che la sicurezza di certi beni culturali esiga il loro trasferimento e che vi sia tale urgenza la procedura contemplata all'art. 12 non possa essere seguita , specialmente agli inizi
Al.LEGATO 14
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di un conflitto armato, il trasporto può essere munito del contrassegno definito all'art. 16, a meno che abbia fatto oggetto di una domanda d'immunità ai sensi dell'art. 12, e che tale domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avverse. Un trasporto verso il territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere munito del contrassegno se l'immunità non gli è stata espressamente accordata. 2. Le Alte Parti Contraenti prenderanno , nella misura del possibile , le precauzioni necessarie affinché i trasporti pre visti ai primo paragrafo del presente articolo e muniti del contrnsscgno siano protetti nei confronti di atti di ostilità diretti contro di essi.
Art. 14 Immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa 1. Godono dell' immunità dal sequestro , dalla cattura e dalla pre -
sa: a) i beni culturali posti sotto la protezione prevista dall 'art. 12 o di quella prevista dall 'art. 13; b) i mezzi di trasporto esclusivamente adibiti al trasferimento di tali beni. 2. Nulla di quanto disposto nel presente articolo limiterà il diritto di visita e di controllo.
CAPOIV Del personale
Art. 15 Del personale Nella misura compatibile con le esigenze della sicurezza , il personale addetto alla protezione dei beni culturali dovrà essere rispettato nell'interesse di tali beni e, se esso cade in potere della parte avversa, sarà ammesso a continuare l'esercizio delle sue funzioni , allorché i beni culturali di cui è responsabile cadano del pari in potere dell'avversa parte.
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ARTURO MARCHEGGIANO
CAPO V
Del contrassegno
Art. 16 Contrassegno della Convenzione 1. Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntito in basso, inquartato in croce di S. Andrea, di blu-reale («bleuroi») e bianco (uno stemma , formato da un quadrato blu-reale , uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma , e da un triangolo blureale al di sopra del quadrato , entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati). 2. Il co ntrassegno è impiegato da solo (*) o ripe tuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso)( ** ) , nei casi pre visti dall' art. 17.
Art. 17 Uso del contrassegno 1. Il contrassegno ripetuto tre volte non può essere impiegato che per: a) i beni culturali immobili sotto protezione speciale; b) i trasporti di beni culturali , nelle condizioni previste dagli artt. 12 e 13;
e) i rifugi improvvisati , nelle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione. 2. Isolatamente il contrassegno può essere impiegato soltanto per: a) i beni culturali che non sono sotto protezione speciale; b) le persone incaricate di funzioni di controllo , conformemente al Regolamento di esecuzione; e) il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
(*) Allegato A , n. 1, pag. 71. (**) Allegato A , n. 2, pag. 72.
ALLEGATO 14
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d) le carte d'identità previste dal Regolamento di esecuzione(*). 3. ln caso di conflitto armato, è vietato impiegare il contrassegno in casi diversi da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo, e di impiegare a qualsiasi scopo contrassegni ad esso rassomiglianti. 4. Il contrassegno non può essere apposto su di un bene culturale immobile senza che contemporaneamente sia ivi esposta una dichiarazione dehitamente datata e firmata dall'autorità competente dell'Alta Parte Contraente.
CAPOVl
Del campo di applicazione della convenzione
Art. 18 Applicazione della Convenzione 1. Indipendentemente dalle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di Esse. 2. La Convenzione si applicherà del pari , in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte Contraente, anche se tale occupazione non incontri alcuna resistenza armata. 3. Qualora una delle Potenze in conflitto non sia parte alla presente Convenzione, le Potenze pari alla medesima rimarranno tuttavia vincolate da essa nei loro rapporti reciproci. Inoltre Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiari di accettarne le disposizioni e finché essa le applichi.
Art. 19 Conflitti di carattere non internazionale 1. Nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere inter-
(· ) Allegato A , n. 3, pag. 73.
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AlfflJRO MARCHEGGIA NO
nazionale , sorto nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti , ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali. 2. Le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura può offrire i suoi servizi alJe parti in conflitto. 4. L'applicazione delle precedenti disposizioni non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.
CAPOVH Della esecuzione della convenz ione
Art. 20 Regolamento di esecuz ione Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento di esecuzione che ne è parte integrante.
Art. 21 Potenze protettrici La presente Convenzione cd il suo Regolamento di esecuzione si applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.
Art. 22 Procedura di conciliazione 1 . Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione.
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2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, dietro invito di una Parte, del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentati e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente in un territorio neutro convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute a dar seguito alle proposte di riunione fatte loro. Le Potenze protettrici propongono al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza ne utrale, o presentata dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che è chiamata a partecipazione a tale riunione, in qualità di Presidente. Art.23 Concorso del!' Unesr.o 1. Le Alte Parti Contraenti possono ricorrere alla collaborazione tecnica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per l'organizzazione della protezione dei loro beni culturali, o a proposito di ogni altro problema derivante dalla applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione. L'Organizzazione accorda questa collaborazione nei limiti del suo programma e delle sue possibilità. 2. L'Organizzazione può fare, di propria iniziativa, proposte in materia alle Alte Parti Contraenti.
Art. 24 Accordi speciali 1. Le Alte Parti Contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente. 2. Non può concludersi alcun accordo speciale che diminuisca la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi addetto. Art. 25 Diffusione della Convenzione
Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a diffondere il più largamen-
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te possibile, in tempo di pace e in tempo di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse si impegnano specialmente ad incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano esserne conosciuti dall'insieme della popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali.
Art. 26 Traduzioni e rapporti 1. Le Alte Parti Contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Conven-
zione e del suo Regolamento di esecuzione. 2. Inoltre, almeno una volta ogni quattro anni, Esse indirizzano al Direttore Generale un rapporto contenente le informazioni da Esse giudicate opportune sulle misure adottate , predisposte o prese in considerazione dalle loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.
Art. 27 Riunioni 1. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura può , con l'approvazione del Consiglio esecutivo, convocare riunioni di rappresentanti delle Alte Parti Contraenti. Egli è tenuto a farlo, se almeno un quinto delle Alte Parti Contraenti lo richiede. 2. Senza pregiudizio di tutte le altre funzioni, ad essa conferite dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento di esecuzione, le attribuzioni della riunione consistono nello studiare i problemi di applicazione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione. 3. La riunione può, inoltre, procedere alla revisione della Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione, se la maggioranza delle Alte Parti Contraenti vi si trovi rappresentata, e conformemente alle disposizioni dell'art. 39.
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Art. 28 Sanzioni Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione.
Disposizioni finali
Art. 29 Lingue 1. La presente Convenzione è redatta in inglese , spagnolo, francese e russo, i quattro testi facendo egualmente fede. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura provvederà a far stabilire traduzioni nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza Generale.
Art. 30 Firma
La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e , fino a quella del 31 dicembre 1954, resterà aperta alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza, tenuta all'Aja , dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.
Art. 31 Ratifica 1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione deUe Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
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Art. 32 Adesione A datare dal giorno della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati, contemplati dall'art. 30, non firmatari, del pari che a quella di ogni altro Sato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avrà luogo mediante de-· posito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza è la cultura.
Art. 33 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati. 2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ogni Alta Parte Contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Le situazioni previste dagli artt. 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratifiche ed adesioni depositate dalle Parti in conflitto, prima o dopo Ì'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà , per la via più rapida, le comunicazioni previste dall'art. 38.
Art. 34 Applicazione effettiva 1. Ciascuno Stato, facente parte della Convenzione, alla data della sua entrata in vigore, adotterà tutti i provvedimenti necessari ai fini della sua effettiva applicazione entro un termine di sei mesi. 2. Questo termine sarà di sei mesi, a partire dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che depositassero il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore della Convenzione.
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Art. 35 Estensione territoriale della Convenzione Ogni Alta Parte Contraente potrà, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata a] Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione si estenderà all'insieme o a uno qualunque dei territori, di cui essa assicuri le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.
Art. 36 Relazioni con le Convenzioni anteriori
1. Nei rapporti fra Potenze vincolate dalle Convenzioni dell' Aja, concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre (IV) ed il bombardamento con forze navali in tempo di guerra (IX), sia che trattisi di quelle del 29 luglio 1899 o di quelle del 18 ottobre 1907, e che sono parti alla presente Convenzione, quest' ultima completerà la suddetta Convenzione (IX) cd il Regolamento ivi annesso (IV) e sostituirà il contrassegno definito all'art. 5 della Convenzione suddetta (IX) con quello definito all'art. 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa ed il suo Regolamento di esecuzione prevedono l'impiego di tale contrassegno. 2. Nei rapporti fra Potenze vincolate dal Patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche o scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) e che sono Parti alla presente Convenzione, quest'ultima completerà il Patto Roerich e sostituirà il vessillo distintivo definito all'art. III del Patto, con il contrassegno definito all'art. 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa e il suo Regolamento di esecuzione prevedono l'impiego di tale contrassegno.
Art. 37 Denuncia 1. Ogni Alta Parte Contraente avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione in suo proprio nome ed in nome di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
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2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, allo spirare di detto anno, la Parte denunciante si trova implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno terminate.
Art. 38 Notifiche Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati contemplati agli artt. 30 e 32 nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di adesione o di accettazione menzion ati agli artt. 31, 32 e 39, come pure delle notifiche e denunce rispettivamente previste agli artt. 35, 37 e 39.
Art. 39 Revisione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione 1. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione. Ogni emendamento così proposto sarà comunicato al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti Contraenti alle quali chiederà nello stesso tempo di far conoscere entro quattro mesi: a) se Esse desiderano che sia convocata una conferenza per studiare l'emendamento proposto; b) o se Esse sono di avviso di accettare l'emendamento proposto senza che una conferenza si riunisca; e) o se Esse sono di avviso di respingere l'emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza. 2. Il Direttore generale trasmetterà le risposte ricevute in applica-
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zione del primo paragrafo del presente articolo a tutte le Alte Parti Contraenti. 3. Se tutte le Alte Parti Contraenti che, nel termine previsto, abbiano fatto conoscere le loro intenzioni al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alla lett. b) del par. 1 del presente articolo, informano il Direttore Generale che Esse sono di avviso di adottare l'emendamento senza che una conferenza si riunisca, la loro decisione sarà notificata dal Direttore Generale, conformemente all'art. 38. L'emendamento avrà effetto, nei riguardi di tutte le Alte Parti Contraenti, entro un termine di 90 giorni, a datare da tale notifica. 4. ll Direttore Generale convocherà una conferenza delle Alte Parti Contraenti allo scopo di studiare l'emendamento proposto, sempre che gliene venga fatta richiesta da più di un terzo delle Alte Parti Contraenti. 5. Gli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione, che abbiano fatto oggetto della procedura prevista dal paragrafo precedente, non entreranno in vigore che dopo essere stati adottati all'unanimità delle Alte Parti Contraenti rappresentate alla conferenza ed accettati da ognuna delle Alte Parti Contraenti. 6. L'accettazione da parte delle Alte Parti Contraenti degli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che saranno stati adottati dalla conferenza prevista dai par. 4 e 5, si effettuerà mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 7. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti alla presente Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione, solo il testo così modificato della suddetta Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione rimarrà aperto alla ratifica od all'adesione .
Art. 40 Registrazione Conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, dietro richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato
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la presente Convenzione.positato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui le copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati, contemplati dagli artt. 30 e 32, ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
III - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITIO ARMATO
CAPO I Del controllo
Art. 1 Elenco internazionale di personalità Dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura stabilisce un elenco internazionale di tutte le personalità designate dalle Alte Parti Contraenti e atte ad esercitare le funzioni di Commissario Generale ai beni culturali. Tale elenco sarà oggetto di revisioni periodiche, su iniziativa del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, secondo le richieste formulate dalle Alte Parti Contraenti.
Art.2 Organizzazione del controllo
Non appena un'Alta Parte Contraente è impegnata in un conflitto armato, cui si applica l'art. 18 della Convenzione: a) essa nomina un rappresentante per i beni culturali, situati sul suo territorio; qualora essa occupi un altro tenitorio, essa è tenuta a nominare un rappresentante speciale, per i beni che vi si trovano; b) la Potenza protettrice di ogni Parte avversa a detta Alta Parte Contraente, nomina dei delegati presso questa ultima, in conformità del seguente art. 3;
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e) è nominato, presso detta Alta Parte Contraente, un Commis-
sario Generale ai beni culturali, in conformità del successivo art. 4.
Art. 3 Designazione dei delegati delle Potenze protettrici
La Potenza protettrice designa i propri delegati scegliendoli fra i membri del suo personale diplomatico o consolare o, col gradimento della Parte presso la quale eserciteranno le funzioni, fra altre persone .
Art. 4 Designazione del Commissario Generale 1. Il Commissario Generale ai beni culturali è scelto di comune accordo, sull'elenco internazionale di personalità, dalla Parte presso la quale esercite rà la sua funzione e dalle Potenze protettrici delle Parti avverse. 2. Se le Parti non si accordano e ntro tre settimane dalla apertura delle loro conversazioni su questo punto, esse chiederanno al Preside nte della Corte Internazionale di Giustizia, di designare il Commissario Generale, che non e ntrerà in carica, se non dopo aver ottenuto il gradimento della Parte presso la quale egli dovrà esercitare le ~ue funzioni.
Art. 5 Funzioni dei delegati I delegati delle Potenze protettrici constatano le violazioni della Convenzione, fanno indagini , con il consenso della Parte presso cui esercitano le loro funzioni, sulle circostanze in cui esse si sono prodotte , compiono sul posto i passi opportuni per farle cessare e, in caso di bisogno, ne investono il Commissario Generale. Essi lo tengono informato sulla loro attività.
Art. 6 Funzioni del Commissario Generale 1. Il Commissario Generale ai beni culturali tratta con il rappre-
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sentante della Parte presso la quale esercita le sue funzioni e con i delegati interessati, le questioni di cui è investito per l'applicazione della Convenzione. 2. Egli ha potere di decisione e di nomina, nei casi previsti dal presente Regolamento. 3. Col gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni, egli ha il diritto di ordinare una inchiesta o di dirigerla egli stesso. 4. Egli fa, presso le Parti in conflitto o le loro Potenze protettrici, tutti i paesi che ritiene utili per l'applicazione della Convenzione. 5. Egli redige i rapporti necessari sull'applicazione della Convenzione e li comunica alle Parti interessate e alle loro Potenze protettrici. Ne rimette copia al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura, che non potrà far uso che dei loro dati tecnici. 6. Qualora non esista Potenza protettrice, il Commissario Generale esercita le funzioni attribuite alla Potenza protettrice degli artt.21 e 32 della Convenzione.
Art. 7 Ispettori ed esperti 1. Il Commissario Generale ai beni culturali , ogni volta che, su richiesta o previa consultazione dei delegati interessati, lo ritenga necessario, propone al gradimento della Parte, presso 1a quale esercita le sue funzioni, una persona in qualità di ispettore ai beni culturali , incaricato di un compito specifico. Gli ispettori sono responsabili solo verso il Commissario Generale. Il Commissario Generale, i delegati e gli ispettori possono ricorrere ai servizi di esperti, che saranno del pari proposti al gradimento della Parte menzionata nel paragrafo precedente.
Art. 8 Esercizio della missione di controllo I Commissari Generali ai beni culturali, i delegati delle Potenze protettrici, gli ispettori e gli esperti non devono, in alcun caso, uscire dai limiti del loro mandato. Essi devono specialmente tener conto della necessità di sicurezza dell'Alta Parte Contraente presso la quale esercita-
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no le loro funzioni, e avere riguardo in ogni circostanza alle esigenze della situazione militare , quali loro rese note da detta Alta Parte Contraente.
Art. 9 Sostituto delle Potenze protettrici Se una Parte che partecipa al conflitto non beneficia (o non beneficia più) dell'attività di una Potenza protettrice , uno Stato neutro può essere sollecitato ad assumere le funzioni di Potenza protettrice , ai fini della designazione di un Commissario Generale ai beni culturali secondo la procedura contemplata al precedente art. 4. Il Commissario Generale così designato affida eventualmente a degli ispettori le funzioni di delegati delle Potenze protettrici stabilite dal presente Regolamento .
Art. 10 Spese La remunerazione e le spese del Commissario Generale ai beni culturali, degli ispettori e degli esperti, sono a carico della Parte presso la quale essi esercitano le loro funzioni; quelle dei delegati delle Potenze protettrici formano oggetto di una intesa fra queste e gli Stati di cui Esse proteggono gli interessi .
CAPO II Della protezione speciale
Art. 11 Rifugi improvvisati 1. Qualora nel corso di un conflitto arm ato un'Alta Parte Contraente sia indotta da circostanze impreviste a creare un rifugio improvvisato e desideri che esso sia posto sotto protezione speciale, essa ne dà immediatamente comunicazione al Commissario generale che esercita la sua funzione presso di Lei. 2. Qualora il Commissario Generale consideri tale misura giustifi-
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cata dalle circostanze e dall'importanza dei beni culturali messi a riparo in detto rifugio improvvisato, egli potrà autorizzare l' Alta Parte Contraente ad apporre su di esso il contrassegno descritto all'art . 16 della Convenzione. Egli comunicherà senza indugio le sue decisioni ai delegati delle Potenze protettrici interessate , ognuno dei quali avrà facoltà di ordinare, entro il termine di trenta giorni, l'immediato ritiro dell'emblema. 3. Non appena detti delegati avranno manifestato il loro accordo o qualora il termine di 30 giorni sia trascorso senza che alcuno dei delegati interessati abbia sollevato obiezioni, e qualora , a giudizio del Commissario Generale, il rifugio risponda alle condizioni previste all'art. 8 della Convenzione, il Commissario generale chiederà al Direttore Generale dell'Organizzazione de11e Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura l'iscrizione del rifugio nel Registro dei heni culturali sotto protezione speciale.
Art. 12 Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale 1. Sarà istituito un «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale». 2. Tale registro sarà tenuto dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questi ne fornirà copia al Segretario generale delle Nazioni Unite e a11e Alte Parti contraenti . 3. Il registro sarà diviso in capitoli , ciascuno intestato al nome di un'Alta Parte Contraente. Ogni capitolo sarà suddiviso in tre paragrafi intestati rispettivamente: rifugi, centri monumentali, altri beni culturali immobili. Il Direttore generale stabilità quali dati dovrà contenere ogni capitolo.
Art. 13 Domande di iscrizione 1. Ognuna delle Alte Parti contraenti può fare al Direttore generale delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura, delle domande d'iscrizione nel registro di certi rifugi, centri monumentali o
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altri beni culturali immobili, siti sul suo territorio. Essa fornisce in tali domande, le indicazioni relative al luogo ove questi beni si trovano e certifica che essi rispondono alle condizioni previste all'art. 8 della Convenzione. 2. In caso di occupazione , la Potenza occupante ha facoltà di fare domande d'iscrizione. 3. Il Direttore generale dell 'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura invia senza indugio una copia delle domande d'iscrizione ad ognuna delle Alte Parti Contraenti.
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Opposizioni 1. Ognuna delle Alte Parti Contraenti può fare opposizione alla iscrizione di un bene culturale , con lettera im.Jirizzata al Direttore Gene rale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per I'educazio,1e , la scienza e la cultura . Questa lettera dovrà essere da lui ricevuta entro quattro mesi dal giorno in cui egli ha spedito copia della domanda d'iscrizione. 2. Tale opposizione dovrà essere motivata. I soli motivi validi saranno: a) che il bene è un bene culturale ; b) che non sussistono le condizioni menzionate all'articolo 8 della Convenzione. 3. Il Direttore generale invia senza indugio una copia della lettera di opposizione alle Alte Parti Contraenti. Eventualmente egli consulta il Comitato inte rnaziona le per i monumenti , i siti d ' arte e di storia e gli scavi archeologici e, inoltre, se lo stima utile , qualsiasi altro organismo o personalità qualificata . 4. Il Direttore Generale , o l'Alta Parte Contraente che ha domandato l'iscrizione , può fare tutti i passi opportuni presso le Alte Parti Contraenti che abbiano fatto l'opposizione affinché questa sia revocata . 5. Se un 'Alta Parte Contraente, dopo avere richiesto in tempo di pace l'iscrizione di un bene culturale nel registro, si trova impegnata in un conflitto armato prima che l'iscrizione sia stata effettuata, il bene culturale di cui si tratta sarà immediatamente iscritto, a titolo provvisorio, nel registro dal Direttore Generale , in attesa che sia confermata , revocata o annullata ogni opposizione che potrà, o avrebbe potuto, farsi.
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6. Se, entro sei mesi dal giorno in cui egli ha ricevuto la lettera di opposizione, il Direttore generale non riceve dall'Alta Parte Contraente che ha fatto opposizione, una comunicazione la quale notifichi che essa è stata revocata, l'Alta Parte Contraente che ha fatto opposizione, una comunicazione la quale notifichi che essa è stata revocata, l'Alta Parte Contraente che ha fatto domanda di iscrizione può ricorrere alla procedura di arbitrato, prevista nel paragrafo seguente. 7. La richiesta di arbitrato deve essere formulata al più tardi un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la lettera di opposizione. Ciascuna delle Parti alla controversia designa un arbitro. Qualora una domanda di iscrizione sia oggetto di più di una opposizione, le Alte Parti Contraenti che hanno formulato l'opposizione designano insieme un arbitro. I due arbitri scelgono un presidente del collegio arbitrale nella lista internazionale prevista all'articolo 1 del presente Regolamento; se non possono accordarsi in merito alla scelta, essi chiedo no al Presidente della Corte internazionale di Giustizia, di nomin are
un presidente , che deve necessariamente esser scelto nella lista internazionale. Il tribunale arbitrale in tal modo costituito stabilirà la propria procedura ; le sue decisioni sono inappellabili. 8. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti può dichiarare , al momento in cui sorge una contestazione di cui Essa è parte, che non desidera applicare la procedura arbitrale prevista al paragrafo precedente. In questo caso, l'opposizione a una domanda di iscrizione è sottoposta dal Direttore generale aHe Alte Parti Contraenti. L'opposizione sarà confermata solo se le Alte Parti Contraenti lo decidono a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il voto sarà dato per corrispondenza, a meno che il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, giudicando, indispensabile convocare una riunione in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 27 della Convenzione, non proceda a tale convocazione. Se il Direttore Generale decide di far procedere al voto per corrispondenza, egli inviterà le Alte Parti Contraenti a fargli pervenire il loro voto, in plico sugellato, entro sei mesi dal giorno in cui l'invito relativo è stato rivolto.
Art. 15 Iscrizioni 1. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa iscrivere nel registro, sotto un
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numero d'o rdine, ogni bene culturale per il quale sia stata fatta una domanda d'iscrizione, sempre che nel termine previsto al primo paragrafo dell'art. 14, essa non sia stata oggetto di opposizione. 2. Nei casi in cui una opposizione è stata formulata, e salvo il disposto del par. 5 dell'art. 14, il Direttore generale non procederà all'iscrizione del bene nel registro , se non quando l'opposizione sia stata revocata o non sia stata confermata attraverso la procedura contemplata al par. 7 dell'art. 14 o quella prevista al par. 8 dello stesso articolo. 3. Nei casi in cui si applica il par. 3 dell'art. 11, il Direttore Generale procede all'iscrizione su richiesta del Commissario Generale ai beni culturali. 4. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle Alte Parti Contraenti e , su richiesta della Parte presentatrice della domanda d'iscrizione, a tutti gli altri Stati contemplati agli artt. 30 e 32 della Convenzione , una copia autenticata di ogni iscrizione nel registro. L'iscrizione ha effetto trenta giorni dopo tale invio .
Art. 16 Cancellaz ione l. ll Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura fa cancellare l'iscrizione di un bene culturale nel registro: a) a richiesta ddl'Alta Parte Contraente sul cui territorio si trova il bene; b) qualora l'Alta Parte Contraente che aveva richiesto l'iscrizione abbia denunciato la Convenzione e quando tale denuncia sia entrata in vigore; e) nel caso previsto al par. 5 dell'art. 14, allorché una opposizione sia stata confermata attraverso la procedura prevista dal par. 7 dell'art. 14 o quella contemplata nel par. 8 dello stesso articolo. 2. 11 Direttore Generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che abbiano ricevuto copia dell'iscrizione, una copia certificata di ogni cancellazione dal registro. La cancellazione ha effetto trenta giorni dopo detto tnVIO.
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CAPOIII Dei trasporti di beni culturali Art . 17 Procedura per ottenere l'immunità 1. La domanda di cui al paragrafo primo dell'art . 12 della Convenzione è indirizzata al Commissario Generale ai hcni culturali. Essa deve menzionare le ragioni che l'hanno determinata e specificare il numero approssimativo e l'importanza dei beni culturali da trasferire, la loro ubicazione attuale, la nuova ubicazione prevista , i mezzi di trasporto, l'itinerario da seguire, la data prevista per il trasporto e ogni altra informazione utile . 2. Se il Commissario Generale, udite le opinioni da lui ritenute opportune, ritiene che detto trasferimento sia giustificato, consulta i delegati interessati delle Potenze protettrici sulle modalità di esecuzione previste. Dopo tale consultazione, notifica il trasporto alle Parti interessate al conflitto e aggiunge alla notifica tutte le informazioni utili . 3. Il Commissario generale designa uno o più ispettori, i quali accertano che il trasporto contenga solo i beni indicati nella domanda, che esso si effettui secondo le modalità approvate c sia munito del contrassegno; detto o detti ispettori accompagnano il trasporto fino al luogo di destinazione.
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Trasporto al!' estero
Se il trasferimento sotto protezione speciale avviene verso il territorio di un altro paese, esso sarà disciplinato non solo dall'art. 12 della Convenzione e dall'art. 17 del presente Regolamento, ma anche dalle disposizioni seguenti: a) durante la permanenza dei beni culturali sul territorio di un altro Stato, questo ne sarà il depositario. Esso assicurerà a questi beni cure almeno eguali a quelle che dispensa ai suoi propri beni culturali d'importanza similare; b) lo Stato depositario non restituirà questi beni se non dopo la cessazione del conflitto; tale restituzione avrà luogo entro sei mesi , da che ne sarà stata fatta domanda; c) durante i successivi trasporti e durante la permanenza sul ter-
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ritorio di un altro Stato, i beni culturali saranno immuni da qualsiasi provvedimento di sequestro e indisponibili tanto per il depositante, quanto per il depositario. Tuttavia, allorché la salvaguardia dei beni lo esigerà, il depositario potrà, col consenso del depositante, far trasportare i beni nel territorio di un terzo paese, alle condizioni previste del presente articolo; d) la domanda di protezione speciale dovrà indicare che lo Stato, verso il cui territorio si effettuerà il trasporto, accetta le disposizioni del presente articolo. Art. 19 Territorio occupato Allorché un'Alta Parte Contraente occupante il territorio di un altra Alta Parte Contraente trasporta dei beni culturali in un rifugio situato in un altro punto di detto territorio senza poter seguire la procedura prevista all'art. 17 del Regolamento, detto trasporto non è considerato appropriazione indebita ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, sempre che il Commissario Generale ai beni culturali certifichi per iscritto, previa consultazione del normale personale di protezione, che le circostanze hanno reso necessario detto trasporto.
CAPOIV Del contrassegno Art. 20 Apposizione del contrassegno 1. La ubicazione del contrassegno e il suo grado di visibilità saranno lasciati a discrezione delle autorità competenti di ciascuna Alta Parte Contraente. Il contrassegno può in particolare figurare su bandiere o bracciali. Può essere dipinto sopra un oggetto o figurarvi in qualsiasi altra maniera utile. 2. Tuttavia, in caso di conflitto armato, il contrassegno dovrà, senza remore per un eventuale sistema più completo di segnalazione, essere apposto in modo ben visibile di giorno , tanto dall'aria quanto da terra, sui trasporti nei casi contemplati negli artt. 12 e 13 della Convenzione, e in modo ben visibile da terra:
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a) a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale; b) all'entrata di altri beni culturali immobili sotto protezione speciale.
Art. 21 identificazione delle persone 1. Le persone contemplate all'art. 17, par. 2, capoversi b) ec) del-
la Convenzione, possono portare un bracciale munito del contrassegno, rilasciato e timbrato dalle autorità competenti. 2. Esse saranno munite di una carta d'identità speciale recante il contrassegno. Tale carta specifica almeno il nome e cognome, la data di nascita il titolo o grado e le funzioni del portatore. La carta porta la fotografia del titolare e, inoltre , la su::i firm;i n le sue impronte digitali , o entrambe le cose. Essa è munita del timbro a secco delle autorità competenti. 3. Ogni Alta Parte Contraente stabilisce il proprio modello di carta di identità, ispirandosi a quello che figura a titolo di esempio, in allegato al presente Regolamento. Le Alte Parti Contraenti si comunicano il modello adottato. Ogni carta d'identità è emessa, se possibile, in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dalla Potenza che l'ha rilasciato. 4. Le persone summenzionate non possono essere private, senza motivo giustificato, né della loro carta d'identità, né del diritto di portare il bracciale.
343
ALLEGATO 14
Elenco degli Stati che hanno firmato e ratificalo la Convenzione per la prolezione dei beni culturali in caso di conflitto armalo ed il relativo Regolamento di esecuzione o che vi hanno aderito: Data della adesione
Data della ratifica
s,ati firma_ll_ll__i- ---1----Andorra
--
-
- - + --
Da la di
cn1ra1a in vigore
-
..... ... . . . .
Australia Austria
25-3- 1964
Belgio
16-9- 1960
16-12- 1960
7-5- 1957
7-8- 1957
Birmania
10-2- 1956
7-8- 1956
Brasile ...... .. ... . . .
12-9- 1958
12- 12- 1958
Cambogia ..... . . .. . .
4-4- 1961
Cecoslovacc hia . ... .. .
6- 12- 1957
6-1-1958
26- 11- 1957
26-2- 1958
Ecuador
2- 10- 1956
2- 1-1957
R.A.U.
17-8- 1955
7-8- 1956
7-9-1957
Bieloruss ia
Cina (Formo sa) . . . . . . Cu ba
.... . . .... . . . . .
l)animarca
El Sa lvador ... .. . . . . . F ilippi ne
..... . . . . .. .
Francia
....... . .. . . .
7-6- 1957
Germania (R.F.) .. . . .
11-8- 1967
Giappone
2-10- 1957
2-1-1958
India . .. .... . .... . . .
16-6- 1958
16-9- 1958
Indon esia
10- 1- 1967
Giordan ia Gran Bretagna .. .. .. .
Grecia .... .. ....... .
. . .. . . . ... .
344
ARTURO MARCHEGGIANO
~
Data della rati fica
Stati firmatari
Data ddla adesiont!
Data di entrata in vigort!
(segue)
lrak
.... .. ..... .....
2 1- 12- 1967
Iran
.. . ... . .. . .. ... .
22-6-1959
-
22-9- 1959
-
Irl anda ... .. . ........ Israele
... . . . . . .. . ...
3-10- 1957
-
3- 1-1958
Italia
. ... ... . . ......
9-5-1958
-
9-8- 1958
.I ugoslavia .. ...... ...
13-2- 1956
-
7-8- 1956
Li bano ... .. ... ... . . .
1-6-1960
-
1-9- 1960
.. . ......... ...
19- 11 -1957
I 9-2- 1958
. .. . ....
29-9-196 1
-
... . ... . . . . . .
7-5- 1956
-
7-8- 1956
Mo naco .. ....... ....
10-12- 1957
-
10-J- 1958
N i.;ara g ua ... . . .. . . ..
25- 11 -1959
-
25- 1- 1960
Norvegia . ...... .....
19-9- 196 1
-
l .ihi a
I .u ssembu rgo M essico
-
Nuova Zela nda . ... . . O landa .. ............
14- 10- 1958
-
14- 1- 1959
..... ..... ...
6-8-1956
-
6-11- 1956
Po lonia
Pnrtog:i llo
-
.. .... ..
Ro ma ni a ... ... ......
2 1-3-1 958
-
21-6- 1958
San Marino . ...... .. .
9-2- 1956
-
7-8- 1956
S iria . . .... .. . . ..... .
6-3-1958
-
6-6-1 958
Spagna .. .. . . .... .. ..
7-7- 1960
-
7-7- 1960
Stat i Uniti
..... ... ...
-
Ukraina .... ... . .... .
6-2- 1957
Ung heria . ... .. .. .. . .
17-5- 1956
U.R .S.S. . ... .. ......
4- 1-1957
U rug uay
. .. ... ......
-
6-5- 1957 17-8-1956 4-4- 1957
345
ALLEGATO 14
Data della ratifica
Data del la adesione
Data di entrata in vigore
Sta/i aderenti Bulgaria ... . .. .......
-
7-8- 1956
7- 11 - 1956
Dominicana (Rep.) ...
-
S- 1- 1960
5- 1- 1960
Ghana .. . .. ..... . . ..
-
25-7- 1960
25- 10- 1960
Guinea ..... . .... .. . .
-
20-9- 1960
20-12- 1960
. . . . .. . .
-
28-4- 1960
28-7- 1960
.. ....... .. .
-
27-3- 1959
27-6-1959
Santa Sede .. ........
-
24-2- 1958
24-5- 1958
.. ..... .. ..
-
) -'i- 19'i8
2-8- 1958
Liechtenstein Pakistan
T hail:rndi:i Malesia
.... ..... ... .
Albania .... ....... . .
12-12.- 1960 20- 12- 1960 18-4- 1961
Mali .... .. .... . .. . . .
-
Nigeria ........... . . .
-
S-6- 196 1
...... . ... ..
-
12-10- 1961
. .. ..... .
-
4- 11 - 196 1
Gabon .... ... .. . . ...
-
3- 12-1961
Svizzera ..... ... .. .. .
I S-5-196 1
l'anama .. ....... . ...
-
17-7- 1962
.......... .... .
-
9-9- 1964
Mongolia . . .. . . .. . ...
-
4- 11 -1964
Rep . Dcm. d el Congo
Camerun
Madagast:ar
Cipro
Turchia . .. ......... . Marocco
..... ..... . .
Kuwai t ....... . ...... Alto Volta ...... . ... . Yemen (s ud) ...... . ..
18-5- 1961
15- 12- 1965 30-8- 1968 6-6- 1969 18- 12- 1969 6-2- 1970
346
ARTURO MARCHEGGIANO
IV -
PROTOCOLLO
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue: PARTE!
1. Ognuna delle Alte Parti Contraenti si impegna ad impedire l'e-
sportazione di un territorio da Essa occupato durante un conflitto armato, di beni culturali i quali sono definiti all'art. 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja, il 14 maggio 1954. 2. Ognuna delle Alte Parti Contraenti s'impegna a porre sotto sequestro i beni culturali importanti sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da un qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà pronunciato sia d 'ufficio al momento dell'importazione, sia, in difetto di detto provvedimento, a richiesta de11e autorità del territorio suddetto. 3. Ognuna de11e Alte Parti Contraenti s'impegna a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di Essa, qualora tali beni siano stati esportati in violazione al principio del paragrafo primo. In nessun caso tali beni potranno essere trattenuti a titolo di riparazione di guerra. 4. L'alta Parte Contraente che aveva l'obbligo di impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da Esse occupato, deve indennizzare i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente. PARTE Il
5. I beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte Contraente e da Essa depositati, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, nel territorio di un'altra Alta Parte Contraente, saranno da quest'ultima consegnati, al termine delle ostilità, alle autorità competenti del territorio di provenienza. PARTE
II
6. TI presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 eri-
ALLEGATO 14
347
marrà aperto sino alla data del 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi all' Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954. 7.a) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali. b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 8. A datare dal giorno della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati contemplati al part. 6 , non firmatari, come pure a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio Esecutivo dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. 9. Gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che essi non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo. 10.a) Il presente Protocollo entrerà in vigore lre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati. b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte Contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. e) Le situazioni previste agli artt. 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata ali' Aja il 14 maggio 1954, daranno effetto immediato alle ratifiche e alle adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità dell'occupazione. In tali casi, il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cu1tura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al par. 14. ll.a) Gli Stati Parti al Protocollo alla data della sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti per la sua applicazione effettiva entro un termine di sei mesi. b) Questo termine sarà di sei mesi a partire dal deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che abbiano depositato il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore del Protocollo. 12. Al momento della ratifica o dell'adesione, o in qualsiasi mo-
348
ARTURO MARCHEGGIANO
mento ulteriore, ogni Alta Parte Contraente potrà dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, 1a scienza e la cultura, che il presente Protocollo si estenderà all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento. 13.a) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà facoltà di denunciare il presente Protocollo in proprio nome o in que11o di ogni territorio, di cui assicura le relazioni internazionali. b) La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia alla data di scadenza de11'anno, la Parte denunciante si dovesse trovare implicata in un conflitto armato, l'effetto de1la denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità ecomunque fino a quando 1e operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno ultimate. 14. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, adesione o accettazione, menzionati ai paragrafi 7, 8 e 15, come pure delle notifiche e denuncie previste rispettivamente ai paragrafi 12 e 13. 15.a) Il presente Protocollo può essere rinveduto se la revisione è richiesta da più di un terzo delle Alte Parti Contraenti. b) Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, convocherà una conferenza a questo scopo. e) Gli emendamenti al presente Protocollo non entreranno in vigore se non dopo esser stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Converenza ed essere stati accettati da ciascuna delle A1te Parti Contraenti. d) L'accettazione da parte delle Alte Parti Contraenti degli emendamenti a1 presente Protocollo, che saranno stati adottati dalla Conferenza, prevista ai capoversi b) e e), avrà luogo mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. e) Dopo l'entrata in vigore di emendamenti al presente Protocollo, solo il testo così modificato del suddetto Protocollo rimarrà aperto alla ratifica o all'adesione. Conformemente all'art. 102 de11a Carta de11e Nazioni Unite il presente Protocollo sarà registrato presso il Seg:n:tariatu ddle Nazioni
ALLEGATO 14
349
Unite su richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto all' Aja, il 14 maggio 1954, in inglese, spagnolo, francese e russo, i quattro testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura, e di cui le copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
350
ARTURO MARCHEGGIANO
3. MODELLO DELLA CARTA D'IDENTITA' (Ari. 21 del Regolamento)
l<.t:CTO
CARTA D'IIJENTITA' PER 11 . PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE DEI BEN I CU LTURALI
Nome . ..... .... ..... ... ...... . ...... . .... . ... ...... . .. . . Cognome .. . . . ...... . . .. ..... ... . . . .. . ..... . .... . .. ..... . Data di nascita Titolo o grado .. . ..... .. . . ...... ... . ............... ..... . Incarico .............. . ....... . . ................... . .. . . .
è titolare della presente carta in virtù della Convenzione dcli' AIA del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conf1i!lo.
Data di rilasc io
N. della carta
351
ALLEGATO 14
3. MODELLO DELLA CARTA DI IDENTITÀ (Art. 21 del Regolamento)
VE RSO
Fotografia del titolare
Firma o impronte digitali o ambedue
STATURA
OCCHI
CAPELLI
ALTRI SEGNI PARTICOLARI
....................... . .. . ...... ... ....... ... ............ . .... .. . . . . ... ..
. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . - ....... . ... ...... ..... ... ...... .... . .
352
ARTIIRO MARCHEGGIJ\NO
2. CONTRASSEGNO PER LA PROTEZIONE SPECIALE (Art. 16, comma 2, della Convenzione)
STATO MAGGIORE DELL 'ESERCITO III REPARTO
UFFICIO REGOLAMENTI
N . 1000/A /2
MANUALE DEL COMBATTENTE
A
-
1 9 8 9
ALLEGATO 15
355
CAPO XVIII Comportamento del Militare in guerra Art. 79. Generalità. Le regole e le norme di comportamento in caso di conflitto armato sono contenute: - nelle civilissime leggi e nei regolamenti nazionali (legge di guerra, codice penale militare di guerra, Costituzione della Repubblica, legge sulle norme di principio, regolamento di disciplina , ecc.); - nelle Convenzioni internazionali riguardanti i conflitti armati che , essendo state ratificate dall'Italia, fanno parte integrante delle leggi dello Stato (Convenzioni dell'Aja del 1899, Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocolli aggiuntivi del 1977, Convenzione Europea sui Diritti d ell'Uomo del 1950, Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954, ecc.) o che sono state recepite dalle leggi dello Stato (Convenzioni dell' Aja del 1907). L'Italia in campo mondiale ha altissime tradizioni per quanto riguarda il corretto comportamento in guerra del soldato italiano , che ha sempre brillato per umanità e civiltà.
Art. 80. Il decalogo del combattente. 1. Comportati da soldato disciplinato . La disobbedienza alle leggi di guerra macchia la tua unità e te stesso e crea sofferenze inutili che, lungi dall'attenuare la volontà di battersi del nemico , lo spingono alla vendetta. 2. Combatti solo i tuoi nemici e gli obiettivi militari. 3. Non procurare distruzioni maggiori di quelle che richiede l'assolvime nto del compito. 4. Non combattere più il nemico che si arrende o che è fuori combattimento. Raccoglilo, disarmalo e consegnalo al tuo superiore. Rispetta e proteggi i naufraghi del mare e dell'aria. 5. Tratta con umanità tutti i civili ed i nemici che si trovano in tuo potere. 6. Raccogli e cura i feriti ed i malati amici, nemici e civili al termine dell'azione o, durante l'azione, solo se te lo ordina il tuo Comandante. 7. Non prendere ostaggi e non fare mai atti di vendetta. 8. Rispetta le persone ed i beni muniti dei simboli della Croce Rossa, della protezione dei beni culturali, della protezione civile e la bandiera bianca del parlame ntare.
356
ARTURO MARCHEGGIANO
9. Non rubare né saccheggiare e rispetta la proprietà ed i beni di tutti. 10. Informa il tuo superiore di qualunque atto di ostilità. Art. 81. Segni distintivi internazionali relativi al personale ed ai luoghi protetti. È proibito compiere atti di ostilità contro personale, formazioni ed installazioni munite dei seguenti simboli (a meno di legittima reazione contro atti di offesa):
ALLEGATO 15
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Organizzazione Internazionale della Croce Rossa
Servizio Sanitario militare e civile Personale militare religioso Personale civile religioso: solo del servizio
sanitario civile c della protezione civile
Protezione civile
Protezione generale di beni culturali
Personale addetto ai beni culturali
Protezione speciale di beni culturali
Opere ed installazioni che racchiudono forze pericolose: argini, dighe, centrali a energia nucleare
p
Randiera bianca (bandiera di tregua, usata per negoziare e arrendersi)
Zone o località sanitarie e di sicurezza
Emblema delle Nazioni Unite
358
ARTURO MARCHEGGIANO
Art. 82. Prigionieri di guerra. a) Il militare è tenuto a combattere fino all'estremo delle sue forze ed a lottare con tutti i suoi mezzi per non cadere nelle mani del nemico. Il legittimo combattente di uno Stato belligerante, caduto in potere del nemico: - ha diritto al trattamento di prigioniero di guerra previsto dalla III Convenzione di Ginevra del 1949 e dal I Protocollo aggiuntivo del 1977; - è tenuto a dichiarare soltanto il proprio nome, cognome, grado e numero di matricola. Tali dati sono contenuti anche nel piastrino di riconoscimento che è tenuto a portare addosso . Per convenzione internazionale, nel campo di prigionia, dove sarà alloggiato, dovrà essere esposto, in lingua italiana, il testo della Convenzione internazionale che lo riguarda, perché sia edotto dei propri diritti e dei propri doveri. Potrà essere visitato durante la prigionia da membri del Comitato Internazionale della Croce Rossa o di altre organizzazioni di soccorso. b) Lo Statuto di prigioniero di guerra compete solo al combattente legittimo. Qualora una unità catturi combattenti nemici , che abbiano compiuto atti di ostilità contro personale nazionale , di caratteristiche dubbie (civili armati, civili frammischiati con militari, ecc.) deve trattarli ugualmente con umanità e curarli se feriti o ammalati. Tuttavia tali prigionieri vanno sgomberati a parte, separati dagli altri, e devono essere accompagnati da un rapporto di cattura da redigere a cura dell'unità catturante, che metta il giudice militare italiano in condizione di stabilire lo statuto da attribuire agli stessi. Art. 83. 1 crimini di guerra a) Le leggi italiane prevedono per i crimini di guerra la responsabilità individuale, che coinvolge sia chi ordina sia chi esegue un crimine. Per le norme di principio ed il conseguente regolamento di disciplina, "il militare al quale venga impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al più presto i superiori". b) I principali crimini di guerra previsti dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali sono i seguenti: - l'omicidio volontario e qualunque attentato alla integrità fisica o psichica delle persone che si trovino in potere del belligerante; - il genocidio;
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- i maltrattamenti e le deportazioni per costringere la popolazione civile dei territori occupati a eseguire lavori forzati; - l'omicidio volontario e maltrattamenti di prigionieri di guerra e di naufraghi del mare e dell'aria; - la presa di ostaggi; - il saccheggio di beni pubblici o privati; - la distruzione senza motivo di abitati e le devastazioni non giustificate dalla necessità militare. c) Sono considerati crimini di guerra anche le infrazioni gravi alle Convenzioni internazionali ed ai Protocolli aggiuntivi alle stesse, tra le quali meritano di essere citati: - gli attacchi ad unità sanitarie e a zone sanitarie e di sicurezza che devono essere in ogni tempo rispettate e protette; - la violazione delle garanzie fondamentali di rispetto e tutela della persona umana e del diritto della stessa ad un giudizio regolare ed imparziale per gli alti commessi in relazione alla guerra;
- gli attacchi indiscriminati contro: popolazione e beni civili, beni culturali , località non difese e zone smilitarizzate; - gli attacchi contro persone fuori combattimento; - l'uso perfido ed indebito dei simboli di protezione internazionale; - i trasferimenti e le deportazioni di popolazioni civili; - gli attacchi all'ambiente naturale ed alle installazioni che racchiudano forze pericolose; - i ritardi ingiustificati nel rimpatrio di prigionieri di guerra; - la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti , fondate sulla discriminazione razziale, che offendono la dignità della persona umana. d) I crimini di guerra sono imprescrittibili; sono puniti dal codice penale militare di guerra ed è stabilita la cooperazione internazionale in materia di ricerca, arresto, estradizione e punizione delle persone che se ne rendono colpevoli.
ALLEGATI
361
BIBLIOGRAFIA
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ARTURO MARCHEGGIANO
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3
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- R. decreto 7 febbraio 1884, n. che erige in corpo morale l'associazione italiana dela
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ALLEGATI
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Guerra. Parte Il. Servizio delle Intendenze. Servizio dei Carabinieri Reali- Roma. Enrico Voghera, tipografo editore del Giornale Militare. 1899. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Servizio in Guerra. Parte II. Servizio delle Intendenze. Servizio Telegrafico (5 marzo 1899) - Roma. Enrico Voghera , tipografo editore del Giornale Militare. 1899. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Servizio in Guerra. Parte II. Servizio delle Intendenze. Servizio Veterinario - Enrico Voghera, tipografo editore del Giornale Militare. 1899. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Servizio in Guerra. Parte II Servizio delle intendenze. Norme generali sul Servizio delle lntendenze - Roma. Enrico Voghera, tipografo editore ucJ Giornale Militare. 1899. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Servizio in Guerra. Parte Il. Servizio delle Intendenze. Servizio Sanitario - Roma. Enrico Voghera tipografo editore del Giornale Militare. 1899. MINISTERO DELLA GUERRA - Istruzione sul Servizio dei Portaferiti in Guerra - Roma. Enrico Voghera tipografo editore del Giornale Militare. 1900. MINISTERO DELLA GUERRA - Istruzione sui portaferiti in Guerra. l a serie di aggiunte e varianti (Appendice). Edizione 5 settembre 1900- Roma. Enrico Voghera, tipografo editore del Giornale Militare . 1990. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Servizio in Guerra. Parte II. Servizio delle Intendenze. Servizi di Commissariato (2 luglio 1903)- Roma. Enrico Voghera, tipografo editore del Giornale Militare. 1903. MINISTERO DELLA GUERRA - R accolta delle Convenzioni internazionali che riguardano la Guerra terrestre - Roma - Officina tipografica del Ministero della Guerra. 1907.
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ARTURO MARCH EGGIANO
MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Servizio in Guerra . Parte II. Servizio delle Intendenze. Servizio di Tappa (8 ottobre 1906) - Roma. Enrico Voghera, tipografo editore del Giornale Militare. 1907.
MINISTERO DELLA GUERRA - Servizio in Guerra (Pub. n. 103). Parte I. Servizio delle truppe. Edizione 1912- Roma. Enrico Voghera . 1912. MINISTERO DELLA GUERRA - Servizio in Guerra (Pub. n. 107) . Parte TI . Servizio Sanitario (edizione 1912) - Roma. Enrico Voghera. 1917. MINISTE RO DELLA GUERRA - Servizio in Guerra (Pub. n . 111 ). Parte II. Servizi Logistici (Servizio delle intendenze e servizi di prima linea) ed. 1912- Roma. Entrico Voghera. 1912. MINISTERO DE LLA GUERRA - Raccolta delle Convenzioni Internazionali che riguardano la Guerra terrestre (Pub. n. 16) - Roma. Officina tipografica del Ministero della Guerra . 1912. Regolamento per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, col quale gli iscritti nel personale dell'associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta sono dichiarati, in caso di Guerra o di mobilitazione , soggetti alla disciplina militare MINISTERO DELLA GUERRA - Traduzione italiana della IV e V Convenzione dell' Aja (18 ottobre 1907) riguardanti la Guerra terrestre (Pub. n . 16 bis). Ed. 1915 - Roma. Officina tipografica del Ministero della Guerra. 1915. MINISTERO DELLA GUERRA - Servizio in Guerra (Pub. n. 150) . Parte II. Organizzazione e funzionamento dei Servizi. Edizione 1915- Roma. Enrico Voghera. 1915. MINISTERO DELLA GUERRA - Legge e regolamento per la requisizione dei quadrupedi e di veicoli per il R. Esercito. Edizione 1915 - Roma. Enrico Voghera. 1915.
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COMANDO 6a ARMATA. Sezione II (informazioni)- criteri fondamentali per Ja educazione della truppa e per l'istruzione degli aspiranti Ufficiali e degli uomini di truppa - Vienna. Sezione Cartografica. 1916.
R. ESERCITO ITAUTANO-COMANDO SUPREMO. Ufficio Affari Vari - Raccolta delle disposizioni in vigore per l'esercito mobilitato . Quarto gruppo. Circolari riguardanti la disciplina - Roma. Laboratorio Tipografico del Comando del Corpo di Stato Maggiore. 1917. MINISTERO DELLA GUERRA - Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi logistici in Guerra - Roma. Libreria dello Stato. 1924. MINISTERO DELLA GUERRA - Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in Guerra - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1932. MINISTERO DELLA GUERRA - Disciplina di Guerra L. n . 1699 - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1932. MINISTERO DELLA GUERRA-Istruzione sul servizio dei portaferiti, degli infermieri e degli aiutanti di sanità (pub. n. 2421)- Roma . Istituto poligrafico dello Stato. 1932. MINISTERO DELLA GUERRA - Direzione Generale di Sanità Militare - Regolamento sul servizio Sanitario Militare Territoriale (pub. n. 2544) - Roma. Istituto Poligrafico dc11o Stato. Libreria. 1933. MINISTERO DELLA GUERRA - Legge sulla disciplina di Guerra (14 dicembre 1931-Anno X, n. 1699) e regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di Guerra ( approvato con R. decreto 15 giugno 1933-Anno XI, n. 1176). Pub. n. 2638 . Roma. Istituto poligrafico de11o Stato. 1934. MINISTERO DELLA GUERRA - Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in Guerra. Allegato n. 1: Istruzione per il Servizio di Sanità in Guerra - 1934. MINISTERO DELLA GUERRA. Direzione Generale di Sanità
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ARTURO MARCHEGUIANO
Militare - Appendice all'Istruzione sul Servizio dei Portaferiti, infermieri e Aiutanti di Sanità- Pubbl. 2690 - Roma - Istituto Poligrafico dello Stato. 1934. MINISTERO DELLA GUERRA - Istruzione per il Servizio di Sanità in Guerra. Allegato n. 1 alle Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in Guerra (Pub. n. 2747)- Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1935. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento per il trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in Guerra (pub. n. 2915). Edizione 1936XIV - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1936. MINISTERO DELLA GUERRA - Servizio in Guerra (Pub. n. 3118) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1937. MINISTERO DELLA GUERRA-Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in Guerra (l" ristampa dell'edizione 1932-X) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1938. MINISTERO DELLA GUERRA- Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la Guerra terrestre (Pub. n. 3336) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1938. MINISTERO DELLA GUERRA- I trasporti perv.o. in Guerra. Allegato n. 7 alle norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in Guerra (Pub. n. 3107). Ed. 1939 MINISTERO DELLA GUERRA - Norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in Guerra (pub. n. 2662) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1940. MINISTERO DELLA GUERRA - Istruzione per il servizio automobilistico in Guerra. Allegato n. 15 alle norme generali per l'organizzazione e funzionamento dei servizi in Guerra. (Pub. n. 3813) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1940. MINISTERO DELLA GUERRA- Norme generali per l'organizzazione ed il funzionamenlo dei servizi in Guerra. Ed. 1940. A . XVIII.
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(Circolare 17000del 1° giugno 1940-A. XVIII)-Gaeta. Tipografia Stabilimenti Militari di Pena. 1940. MINISTERO DELLA GUERRA - Servizio in Guerra (pub. n. 3766). (1 a ristampa dell'edizione 1940) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1941. MINISTERO DELLA GUERRA - Convenzione internazionale sul trattamento dei prigionieri di Guerra (pub. n . 4016)- Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1941. MINISTERO DELLA GUERRA - Istruzioni concernenti i prigionieri di Guerra nemici - Pubbl. 3993 - Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria 1941- Anno XIX . SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER L'ESERCITO DEL MINISTERO DELLE FORZE ARMATE - Convenzione internazionale sul trattamento dei prigionieri di Guerra (Pub. n. 4016) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1945. MINISTERO DELLA DIFESA. SME UFFICIO SERVIZI-SEZIONE S.M. - Memoria orientativa sull'organizzazione e funzionamento dei servizi in Guerra (circ. n . 600/Serv. del 15 settembre 1949) Roma. MINISTERO DELLA DIFESA. SME UFFICIO SERVIZI-SEZIONE S.M. - Memoria orientativa sull'organizzazione e funzionamento dei servizi in Guerra (RISTAMPA). Circ. n. 6000/Serv. del 15 settembre 1949) - Roma . 1952. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Convenzioni firmate a Ginevra il 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di Guerra - Supplemento ordinario alla G.U . n. 239 del 15 ottobre 1955. MINISTERO DELLA DIFESA. SME UFFICIO SERVIZI-SEZIONE S.M. - Norme generali per l'organizzazione logistica ed il funzionamento dei servizi in Guerra (provvisorie); (pub . n. 5054). n. 6300 della serie dottrinale - Roma. 1955. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO. UFFICIO SERVIZI
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ARTURO MARCHEGGIANO
- Memoria orientativa sui riflessi logistici dell'impiego dell'arma atomica (pub. n. 5377) -1957. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO. UFFICIO ADDESTRAMENTO. 3a SEZIONE REGOLAMENTI - Memoria sull'azione difensiva in terreni di pianura e co1linosi con impiego di armi atomiche (pub. n. 5373 - n. 600 della serie dottrinale) - 1958. MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO - Istruzione per il servizio di commissariato in Guerra (pub. 5433) - 1959. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO. UFFICIO SERVIZI - Memoria orientativa sui riflessi logistici dell'impiego dell'arma atomica (pub. n. 5377; n. 630 della serie dottrinale). (1 3 ristampa dell'edizione 1957) - 1961. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - III Reparto - Ufficio Regolamenti - Impiego delle grandi unità complesse - Pubbl. 5564 1963. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO. III REPARTO UFFICIO REGOLAMENTI - Precisazioni sulla dottrina logistica; (Circ. n. 10.230/222.20 del 31 dicembre 1964) - Roma. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - Ufficio Addestramento - I Sezione - Norme per l'addestramento individuale al combattimento - Pubbl. l 000/Nl - Roma - Istituto Poligrafico dello Stato 1966. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO- III Reparto - Ufficio Regolamenti - Direttive per l'impiego delle grandi unità complesse Pubbl. 5935 - 1970. MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - III Reparto - Ufficio Regolamenti - Convenzione Internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - Pubbl. 6008 - L'Aja, 14 maggio 1954 - Anno 1973. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - III Reparto- Ufficio
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Regolamenti - Memoria sull'impiego delle Grandi Unità- Pubbl. 6176Vol. 1: Le operazioni difensive - 1977. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO. III REPARTO UFFICIO ADDESTRAMENTO E REGOLAMENTI - Spunti per l'aggionamento della normativa logistica (circ. n. 2077/163.50 del 20 aprile 1977) - Roma. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - III Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti - I centri abitati nelle operazioni - Pubbl. 6206 - 1979. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO- III Reparto- Ufficio Addestramento e Regolamenti - Memoria sull'impiego delle grandi unità - Pubbl. 6176 - Vol. III: La logistica 1981 . STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - III Reparto - Ufficio Regolamenti - Memoria sull'impiego delle Grandi Unità- Pubbl. 6176Vol. Il: Le operazioni offensive. 1981. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - III Reparto - Ufficio Addestramento e Regolamenti impiego del gruppo tattico meccanizzato e corazzato a livello di battaglione Pubbl. 6250. 1981. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Entrata in vigore dei protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativi rispettivamente alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (protocollo n. 1) e alla protezione delle vittime di conflitti annati non internazionali (protocollo II), adottati a Ginevra 1'8 giugno 1977 - Roma. G.U. n. 78 del 4 aprile 1986.
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA- I Reparto Ufficio Addestramento e Regolamenti - Regolamento di disciplina militare, con appendice di leggi usuali in materia disciplinare (pub. SMD-G-002) Roma. 1986. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO- Ispettorato delle Armi di Fanteria e di Cavalleria - Impiego del complesso minore meccanizzato e corazzato - Pubbl. 648 - 1986.
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO-III Reparto- Ufficio Regolamenti - Memoria sulJ'impiego delle Grandi Unità- Pubbl. 6379 Vol. 1:Le operazioni difensive 1987. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO-III Reparto- Ufficio Addestramento - Manuale del combattente - Pubbl. 1000/A/2. 1988. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - III Reparto - Ufficio Regolamenti - Raccolta delle Convenzioni Internazionali che riguardano la Guerra terrestre - Pubbl. 6420. 1989. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO- III Reparto- Ufficio Regolamenti - Istruzioni concernenti il trattamento dei prigionieri di guerra nemici - Pubbl. 6427 -1989. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO- III Reparto - Ufficio Regolamenti - Raccolta delle leggi nazionali relative ai conflitti armati ed alla neutralità che riguardano la guerra terrestre - Pubbl. 6449 - 1990. STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - III Reparto - Ufficio Regolamenti - Indice analitico alfabetico relativo al Diritto Umanitario dei Conflitti Armati vigente in Italia relativamente alla guerra terrestre - Pubbl. 6449 - 1990. STATO MAGGIORE DELLA DIFESA-I Reparto- Usi e convenzioni di guerra (bozza). 1991.
2) Regolamenti di disciplina
MINISTERO DI GUERRA E MARINA- Regolamento di Disciplina Militare per le Truppe di Cavalleria ed Artiglieria (in data 18 agosto 1840) -Torino. Officina tipografica di Giuseppe Podratti. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Disciplina Militare e di Istruzione e Servizio interno per la Fanteria - Torino. Officina tipografica di Giuseppe Podratti. 1859. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Disciplina
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Militare - Roma. Carlo Voghera tipografo editore del Giornale Militare. 1872. MINISTERO DELLA G UE RRA - Regolamento di Disciplina Militare (28 edizione) - Roma. Carlo Voghera Tipografo editore del Giornale Militare. 1873. MINISTERO DELLA GUERRA- Istruzione per le Ispezioni (8 marzo 1884). Allegato n. 4 al Regolamento di Disciplina Militare - Roma. Carlo Voghera tipografo editore del Giornale Militare. 1884. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento per le Compagnie di Disciplina e per gli Stabilimenti Militari di Pena. Allegato n. 12 al Regolame nto di Disciplina Militare - Roma. Carlo Voghera tipografo editore del Giornale Militare . 1886. MINISTERO DELLA GUE RRA. Segretariato Generale. Divisione Gabinetto Militare. Sezione I - Regolamento di Disciplina Militare per il R. Esercito (pub . n. 2) - Roma. Enrico Voghera tipografo editore del Giornale Militare. 1907. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Disciplina Militare per il R. Esercito (edizione 1929) - Roma. Istituto Poligrafico dello Stato. Libreria. 1929. MINISTERO DELLA GUERRA - Regolamento di Disciplina Militare per l'Esercito (pub. n. 2917) , 2a ristampa della edizione 1929 Rom~. Istituto Poligrafico dello Stato. Libreria. 1942. MINISTERO DELLA DIFESA. ESERCITO - Regolamento di Disciplina Militare per l'Esercito ( 4a ristampa aggiornata della edizione 1929) - Roma. Istituto Poligrafico dell~ Stato. 1952. STATO MAGGIORE DELLA DIFESA- I Reparto- Ufficio Addestramento e Regolamenti - Regolamento di disciplina militare - Pubbl. SMD - G - 002. Roma. 1986.
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3) Raccolte di regolamenti, circolari, disposizioni ecc. Relazioni del Ministero della Guerra, Stati Maggiori ecc.
.. . - Nuova raccolta delle leggi, regolamenti e disposizioni relative alla Armata di terra e di mare, emanate dall'anno 1831 a tutto il 1860 e tuttora in vigore. Volume settimo. Annate 1851-1852 - Torino. Enrico Dalmazzo. 1866. COMANDO 6" ARMATA. Sezione II (informazioni) - Criteri fondamentali per la educazione della truppa per l'istruzione degli aspiranti ufficiali e degli uomini di truppa - Vienna. Sezione Cartografica. 1916. R. ESERCITO ITALIANO-COMANDO SUPREMO. Ufficio Affari Vari - Raccolta delle disposizioni in vigore per l'esercito mobilitato . Quarto gruppo . Circolari riguardanti la disciplina - Roma. Lab. Tip. del Comando del Corpo di Stato Maggiore. 1917. R. ESERCITO ITALIANO-COMANDO SUPREMO. Reparto Discip1ina, avanzamenti e giustizia militare - Disposizioni per la sospensione e per il condono delle pene - Lab. Tip. del Comando Supremo. 1917.
CROCE ROSSA ITALIANA - Relazione Morale sull'attività della Commissione per i prigionieri di Guerra dalla sua costituzione al 31 ottobre 1917 - Roma -Tipografia cooperativa sociale - 1918. MINISTERO DELLA GUERRA - Ispettorato Generale per i profughi di guerra - Ufficio per i prigionieri di guerra - Relazione sul riordinamento, la riorganizzazione ed il funzionamento del servizio per i Prigionieri di Guerra - Roma - Stabilimento Poligrafico per l' Amministrazione della Pena - 1919. MINISTERO DELLA GUERRA - Relazione medico-statistica delle condizioni sanitarie del R. Esercito nell'anno 1928 - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1931.
MINISTERO DELLA GUERRA - Disciplina di guerra legge n. 1699 - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1932.
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MINISTERO DELLA GUERRA - Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito. Fascicolo n. 28. Servizio Chimico militare (pub. n. 2612) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1933. MINISTERO DELLA GUERRA- Legge sulla disciplina di guerra (14 dicembre 1931-Anno X, n. 1699) e regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra (approvato con R. decreto 15 giugno 1933 -Anno Xl, n. 1176)- Pubbl. 2638- Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - 1934. MINISTERO DELLA GUERRA - Relazione medico-statistica delle condizioni sanitarie del R. Esercito negli anni 1933 e 1934 - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1938. MINISTERO DELLA GUERRA - Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie delle Forze Armate nelle Colonie negli anni 1935 e 1936- Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1939. MINISTERO DELLA GUERRA - Raccolta delle disposizioni per l'amministrazione della giustizia militare wmplementari dei codici penali militari (pub. n. 3182-ter) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1941. MINISTERO DELLA GUERRA - Organizzazione della Nazione in guer_ra (legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415 , pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1940-XVIII, n. 120) e disciplina dei cittadini in tempo di guerra (legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, pubblicata nella G .U . del 30 maggio 1940, n. 125) - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1941. COMANDO SUPREMO. Stato Maggiore generale-Commissione consultiva per il diritto di guerra - Raccolta dei bandi , delle ordinanze e dei decreti emanati dal Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti e dai Comandarti Superiori delle forze armate. Fascicolo Primo. Pub. n. 4047 - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1941.
COMANDO SUPREMO. Commissione consultiva per il diritto di guerra - Raccolta dei bandi , delle ordinanze e dei decreti emanati dal Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti e dai Comandanti Superiori delle forze armate. Fascicolo Secondo. Pub. n. 4047-a - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1941.
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ARTURO MARCHEGGIANO
COMANDO SUPREMO. Commissione consultiva per il diritto di guerra - Raccolta dei bandi, delle ordinanze e dei decreti emanati dal Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti e dai Comandanti Superiori delle forze armate. Fascicolo Terzo. Pub. n. 4047-b - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1942. COMANDO SUPREMO. Commissione consultiva per il diritto di guerra - Raccolta dei bandi, delle ordinanze e dei decreti emanati dal Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti e dai Comandanti Superiori delle forze armate. Fascicolo Quarto. Pub. n. 4047-c - Roma. Libreria dello Stato. 1942. COMANDO SUPREMO. Commissione consultiva per il diritto di guerra. - Racolta dei bandi, delle ordinanze e dei decreti emanati dal Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti e dai Comandanti superiori delìe forze armate. Fascicolo Quinto. Pub. n. 4047-d- Roma. Libreria dello Stato. 1943. MINISTERO DELLA GUERRA - Relazione sull'attività svolta per il rimpatrio dei prigionieri di guerra e internati. 1944-47 - Roma. 1947.
4) Leggi e decreti
- Decreto luogotenenziale 23 mcemore 1915 , n. 1950, riguardante l'associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta: Obblighi disciplinari - Riconoscimento dei gradi ed aggiunta di cariche al personale dell'associazionemodificato dal decreto luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 2123 - Decreto del 20 luglio 1921 relativo al servizio di sanità in tempo di guerra di FERDINANDO I RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ecc. - Napoli - R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, che reca i provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa italiana, modificato dal R. decreto-legge 12 febbraio 1930,n. 84- Circolari n. 640 giornale militare 1928 e n. 129 giornale militare 1930.
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- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773: testo unico delle leggi italiane di pubblica sicurezza. - Regio Decreto 8 luglio 1938, n. 1415. Legge italiana di guerra. - Regio Decreto 8 luglio 1938, n. 1415. Legge italiana di neutralità. - Legge costituzionale italiana 27 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana. - Legge 27 ottobre 1951, n. 1739: ratifica delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. - Legge 4 agosto 1955, n. 848, ratifica della Convenzione di Roma sui diritti dell'uomo (4 novembn: 1950): ··Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". - Legge costituzionale italiana 21 giugno 1967, n. 1: estradizione per i delitti di genocidio. - Legge 9 ottobre 1967, n . 962: prevenzione e requisizione del delitto di genocidio . - Legge 7 febbraio 1968, n. 279: ratifica della Convenzione del)' A ja del 14 maggio 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. - D .P.R . 31 luglio 1980, n. 613 - Riordinamento della Croce Rossa italiana (art. 70 della L. n. 833 del 1978) -
5) Codici penali
... - Statuto penale militare per lo Regno delle due Sicilie (seconda edizione uffiziale) - Napoli. Real tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale. 1619 . ... - Regio Editto penale militare (in data del 27 di agosto 1822) Torino . Stamperia Reale. 1822.
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ARTUROMARCHEGGIANO
. . . - Codice penale militare e di processura criminale militare per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla - Parma. Tipografia Ducale. 1839 . . . . - Codice penale militare per gli Stati di S.M. il Re di SardegnaTorino. Stamperia reale. 1840. . . . - Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna Torino. Stamperia reale . 1859. MINISTERO DELLA GUERRA - Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia- Firenze . Tipografia di F. Bencini. 1870. . . . - Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia (28 novembre 1869) - Firenze . Giuseppe Pellas, editore. 1870. BIBLIOTECA LEGISLATIVA - Codici penali militari per l'Esercito e la Marina, coorùinati e annotati dalla commissione nominata con decreto del Ministro della Guerra 27 marzo 1921- Firenze. G. Barbèra , editore. 1925. MINISTERO DELLA GUERRA - Codice penale militare di guerra - Roma. Istituto poligrafico dello Stato. 1941.
6) Autori
ROSEMARY ABI-SAAB - Droit Humanitaire et conflits internes - Editions A . Pedone - Paris - 1986. - Actes de la Conférence de Bruxe11es - Bruxelles. F. hayez. 1874. GAETANO ARENA - Descrizione d'una vettura di ambulanza Torino. Tipografia G. Cassone e comp. 1867. AA. VV. - I prigionieri militari italiani durante la seconda guerra mondiale. Aspetti e problemi storici - Atti Convegno internazionale di Mantova a cura di Romain H . Raim::ro - Milano - Marzorati. 1985.
ALLEGATI
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SIR THOMAS BARCLAY - La seconde Conférence de la haye (modèles de clauses et conventions) - Paris. A . Pédone. 1907. M. BLUNTSCHLI - Le Droit Tnternational codifié - Paris. Librairie de Guillaumin et C. ie. 1874. Ten. G . BOSCO - Appunti di viaggio sul Servizio Sanitario - Roma. Voghera Carlo tipografo di S.M. 1885. Sac. Don PIETRO BRESSI - La guerra e l'identità personale dei morti sui campi di battaglia (con annotazioni) - Torino. Tip. Palatina di G. Bonis e Rossi. 1914. Cav. G. M. CARGNINO - Regolamento per Servizio Militare nelle Divisioni e Piazze, in data 21 giugno 1823, coll'aggiunta delle disposizioni successive sono al 4 marzo 1866 - Torino, Firenze. Fodratti. 1866. CONCLUSION SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES - adopté par le Comité Exécutif du programme du HCR - Publié par i'OFFICE DU HAUT COMMISAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES - Genève - 1980. CARMELO CONTE - Prigionieri senza tutela - Milano 1970. FLAVIO G. CONTI - I prigionieri di guerra italiani. 1940-45-Bologna. Il Mulino. 1986. FRANCESCO P. CONTUZZI - Trattato di Diritto Internazionale - Napoli . 1894. CROCE ROSSA 1TALIANA - Cenni sul Diritto Intenazionale Umanitario dei conflitti armati- Gen. C.A. (ris.) Pietro Verri-1983 . .. . - Extraits du décret du 28 mai 1895 portant règlemente sur le Service des Armées en Campagne - .... PASQUALE FIORE - Il Diritto internazionale Codificato e la sua sanzione giuridica -Torino. Unione tipografico-editrice. 1897.
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