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DIRITTO DI AUTORE E BIBLIOTECHE DIGITALI

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Nuovi scenari

Diritto di autore e biblioteche digitali Dalla parte delle biblioteche e degli utenti

Background In un ambito di rete senza confini geografici, qual è quello della biblioteca digitale, il quadro legislativo del diritto di autore è particolarmente complesso: ogni nazione ha una diversa normativa per i diritti di autore e anche diverse concezioni legate alla tradizione locale. Ad esempio, non possiamo confondere il copyright, di origine anglosassone, che regola l’esclusiva concessa a un editore per lo sfruttamento di un’edizione dell’opera, con il diritto di autore nella normativa italiana, che garantisce all’autore la paternità intellettuale, con lo scopo di incoraggiarne l’attività creativa. Poiché le infrazioni al diritto di autore sono punite seguendo la legge della nazione in cui avviene l’infrazione, gli stati hanno da tempo stabilito un sistema di convenzioni internazionali e di organizzazioni internazionali, come il WIPO, per semplificare le procedure altrimenti lunghe e complesse di singoli trattati bilaterali. Anche l’Unione europea si è impegnata attivamente nella produzione di raccomandazioni con lo scopo di arrivare all’armonizzazione delle diverse legislazioni degli stati membri, e organizzando commissioni e gruppi di esperti.1 La parte del diritto di autore che ha maggiore rilevanza per le biblioteche digitali è il diritto di sfruttamento economico, e nello specifico i tre diritti connessi all’utilizzazione economica di un’opera, che sono: il diritto di riBiblioteche oggi – marzo 2008

produzione, il diritto di comunicazione al pubblico e il diritto di distribuzione. Le opere digitali hanno aumentato la tipologia delle opere protette, che ora comprendono anche nuovi beni, come i software, le banche dati, i multimedia, l’integrazione di dati. Marandola (Marandola 1996) avverte che si dovrebbe correttamente parlare di “diritti di autore”, usando il plurale per indicare i diversi diritti, legati a diverse tipologie di opere. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una notevole attività legislativa sul diritto di autore. Infatti, i creatori di contenuti (o meglio gli editori come detentori di diritti di proprietà), in un atteggiamento di difesa di fronte ai rischi che il formato digitale sembra comportare, come la facilità di copia, quella di trasmissione e quella di utilizzo contemporaneo da parte di più utenti, sono riusciti a ottenere leggi che vanno a loro vantaggio. In Italia gli interventi legislativi hanno cercato di adattare la legge sul diritto di autore alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (De Robbio 2001), pur senza arrivare a una sostanziale riorganizzazione della normativa.2 Tuttavia un cambiamento c’è stato: le leggi e i decreti che compongono la legislazione nazionale, anche in recepimento di direttive europee, hanno apportato notevoli restrizioni e rigidità agli usi possibili dell’opera, con deroghe alle eccezioni di cui le biblioteche tradizionalmente godevano.

Anna Maria Tammaro* Università degli studi di Parma annamaria.tammaro@unipr.it

Il contesto giuridico che si è venuto a creare come risultato di queste restrizioni normative pone notevoli ostacoli allo sviluppo delle biblioteche digitali, con un impatto negativo sulle possibilità che oggi gli utenti hanno di accedere ai contenuti digitali.

La guerra del diritto di autore? A partire dalla prima Convenzione internazionale di Berna del 1886, le biblioteche, per la loro funzione di garanti dell’accesso all’informazione e ai documenti per il pubblico senza discriminazioni, hanno goduto di alcune eccezioni alla legge sul diritto di autore. I diritti d’autore nella biblioteca sono controllati a livello della copia dell’opera (su carta o altri supporti) che la biblioteca ha acquisito. La copia acquisita viene inventariata e va a far parte del patrimonio bibliografico della biblioteca. È la biblioteca a decidere il servizio da offrire agli utenti, che può essere di lettura o prestito, inclusa la possibilità di fare fotocopie, in una percentuale limitata e per scopi precisi. Il possesso della copia di un libro in una collezione bibliotecaria significa quindi che la biblioteca ha disponibilità di questa, a cominciare dal diritto di conservare la copia per il futuro. Con il passaggio al formato digitale, tutte le eccezioni fin qui godute dalle biblioteche sono andate perdute. I diritti che le biblioteche

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Nuovi scenari ricevono con l’acquisto (o con l’abbonamento) di un’opera sono ora controllati a livello di singolo uso. Si parla di licenza di accesso alla risorsa digitale e non più di possesso di una copia. La differenza è sostanziale: rispetto al regime precedente ora si paga ogni volta che la risorsa viene usata (o in modo forfettario sottoscrivendo un abbonamento calcolato sul numero degli utenti potenziali). Le biblioteche si riducono a semplici gateway ai contenuti digitali, che restano esclusivo possesso degli editori. In questo ruolo limitato di gateway alle banche dati e ai periodici elettronici, molte delle funzioni tradizionali delle biblioteche vengono delegate agli editori, come la selezione, ora limitata all’acquisto di interi pacchetti, la conservazione per il lungo periodo, perfino lo stesso servizio al pubblico. La limitazione più grave per l’utenza riguarda i servizi correlati alle risorse digitali. Tutti i servizi possibili non sono più decisi dalla biblioteca ma devono essere preventivamente autorizzati e negoziati, a cominciare dalla stampa, e persino la preservazione di una copia. Con le risorse digitali sono così vietati alcuni servizi tradizionali delle biblioteche, come il document delivery o il prestito interbibliotecario (Watkins 2003), oppure aumentano i loro costi. Inoltre, il rispetto delle autorizzazioni all’uso non è controllato dalla biblioteca ma dai sistemi automatici di gestione dei diritti o DRM, Digital Rights Management (Bardi 1999). In maniera ipocrita si parla di tecnologie conformate, cioè di tecnologizzazione del diritto, ma il risultato è che i servizi sulle opere digitali sono ora limitati e controllati dal proprietario dei diritti d’autore. L’utente, per cui la biblioteca paga l’accesso ai contenuti digitali, quali possibilità ha? Gli attuali usi consentiti non tengono assolutamente conto delle possibilità delle risorse digitali, per servizi che potrebbero

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essere davvero avanzati e innovativi. Paradossalmente i servizi di accesso disponibili ora sono più limitati rispetto a quello che si riusciva a fare con la carta e, in alcuni casi, inferiori alle funzionalità che erano disponibili in certi cd-rom. Tranne eccezioni, non sono possibili ad esempio servizi di annotazioni, percorsi tematici o altra integrazione di contenuti, il riuso dei contenuti digitali, la riedizione delle risorse, in genere servizi che facilitano la collaborazione e l’interazione. L’irrigidimento dell’applicazione del diritto di autore ha avuto un grosso impatto anche per la digitalizzazione e lo sviluppo delle collezioni digitali. Il principio del fair dealing 3 non si applica alle risorse digitali create dalle biblioteche che convertono da analogico a digitale i volumi che fanno parte del loro patrimonio. Le biblioteche che vogliano digitalizzare un libro per renderlo accessibile attraverso Internet devono avere il permesso dai detentori di diritti. Anche per le e-reserve, cioè l’uso limitato a particolari utenti per un tempo definito di pacchetti di articoli per un corso, le biblioteche necessitano di una preventiva autorizzazione. Questo comporta un processo che può essere lento e costoso, anche solo per determinare chi è il detentore dei diritti. La tendenza attuale è quindi quella di una progressiva privatizzazione dell’accesso all’informazione, in cui è andato perso l’equilibrio tra pubblico e privato, a danno del servizio pubblico agli utenti. Come conseguenza, le biblioteche si trovano ad affrontare una drammatica estensione dello scopo, della durata e della natura punitiva (cioè centrata sul divieto di fare) della legislazione del diritto di autore, che pone ostacoli praticamente insormontabili allo sviluppo delle biblioteche digitali. Il servizio delle biblioteche digitali è pesantemente condizionato dai creatori di conte-

nuti (o dagli aggregatori) e controllato dai DRM, sistemi software di sicurezza che hanno lo scopo di chiudere il contenuto in modo non possibile prima, con conseguenze ancora non pienamente chiare per l’uso futuro delle risorse (Tuck, Oppenheim, and Yeates 1996). Questa situazione è ancora più grave, in quanto rappresenta una vera forzatura di Internet e del web, che invece tenderebbero a stimolare la condivisione e l’innovazione dell’informazione per una migliore creatività. Le autostrade dell’informazione tradiscono la loro promessa di accesso esteso e divengono autostrade per l’accesso a pagamento, dove solo chi può ha accesso all’informazione. Questo è quanto il National Research Council, negli Stati Uniti, afferma in The digital dilemma intellectual property in the information age.4 Ad affermazioni analoghe è giunto anche il rapporto del governo inglese Gowers review of intellectual property,5 che stabilisce cinquantatré raccomandazioni per migliorare la normativa, cercando un miglior equilibrio a favore degli utenti pur senza danneggiare le imprese. Sembra che si sia rotto l’equilibrio faticosamente conquistato in circa due secoli, a favore degli interessi commerciali degli editori e contro gli interessi degli utenti.

Il diritto di autore è superato in ambito digitale? Bisogna affermare con chiarezza che i bibliotecari non sono contrari al diritto di autore. Anzi sanno che, in un modo o nell’altro, la sopravvivenza delle biblioteche, anche quelle digitali, è legata al diritto di autore. Inoltre, anche le biblioteche digitali creano contenuti, nei progetti di conversione da materiale analogico a digitale, il che le rende particolarmente sensibili Biblioteche oggi – marzo 2008


Nuovi scenari alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia garantire il giusto equilibrio tra diritti dell’autore e diritto dell’utente di accedere all’opera è un valore cardine delle biblioteche che non può cambiare in ambito digitale. Questo è stato riaffermato con chiarezza in alcuni documenti ufficiali di associazioni bibliotecarie e di biblioteche. Nell’ultimo convegno ALA è stato approvato il documento Digital library principles (American Library Association 2007), in cui viene confermato l’appoggio delle biblioteche digitali al copyright, ma in necessario equilibrio con gli interessi degli utenti e la diffusione della conoscenza. In particolare si dice: L’accesso ed uso dei contenuti digitali che sono protetti dal copyright deve essere fornito in modo eguale per tutti e libero, bilanciando i diritti ed i privilegi di utenti, creatori e possessori. Le politiche e le procedure di gestione dei diritti devono promuovere l’avanzamento e la condivisione della conoscenza, l’innovazione e la creatività.

Un altro documento che va nella stessa direzione e che ben esemplifica l’approccio al problema da parte delle biblioteche digitali è il manifesto della British Library Intellectual property: a balance.6 Il manifesto si concentra in particolare su alcune problematiche di grande rilevanza per le biblioteche, come: la possibilità di archiviare una copia dell’opera al fine della conservazione, la necessità delle eccezioni per l’uso a fini di studio, l’eliminazione di ostacoli alla digitalizzazione di opere di cui è difficile conoscere l’autore (opere orfane). In risposta al Rapporto Gowers, inoltre, si ribadisce la contrarietà delle biblioteche all’estensione della durata del copyright. Il problema, quindi, non è quello di abolire il diritto di autore, ma di contrastare l’ottusa pretesa degli Biblioteche oggi – marzo 2008

editori che limitano l’accesso ai contenuti digitali, anche nel caso che la biblioteca abbia pagato per l’accesso dei suoi utenti. Come hanno reagito le biblioteche, per tutelare il loro ruolo di garanti dell’accesso all’informazione per tutti gli utenti? Una risposta interessante alle restrizioni legislative per i contenuti digitali è stata quella dei bibliotecari americani. Le associazioni professionali di bibliotecari hanno formato, alla fine degli anni Novanta, un gruppo chiamato Digital Future Coalition, che raccoglie diverse associazioni professionali, tra cui l’ALA. Il Digital Future Coalition si è attivato prontamente presso i politici per promuovere una revisione della normativa sul copyright ed ha avuto successo: nel 1998 è stato promulgato il DMCA, Digital Millennium Copyright Act,7 che aggiorna il precedente Copyright Act e ratifica per gli Stati Uniti la convenzione WIPO del 1996. Grazie al DMCA viene autorizzata la preservazione digitale da parte di tre istituzioni che vengono definite dalla legge, viene consentito il prestito, ma solo tra istituzioni culturali riconosciute, infine viene consentito la migrazione di supporto dei contenuti per tutte le biblioteche che si trovano ad avere prodotti su supporti obsoleti. Di fronte a questo successo è tuttavia interessante far notare che il Congresso americano il giorno prima aveva votato un altro provvedimento relativo all’estensione del copyright di ulteriori vent’anni (novanta in totale) per alcuni materiali (Copyright Term Extension Act). L’Associazione delle biblioteche di ricerca (ARL) si è opposta senza successo a questa estensione (Association of Research Libraries 2003). L’esperienza ha quindi insegnato ai bibliotecari che i politici dimostrano di essere sensibili a lobby potenti, di editori e altri produttori di contenuti commerciali, almeno quanto, se non di

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Nuovi scenari più, che agli interessi dei lettori e degli utenti di servizi culturali. Le biblioteche digitali hanno quindi dovuto trovare altre soluzioni, non solo politiche, e sono state obbligate a predisporre delle strategie di sopravvivenza. Queste sono essenzialmente due: 1) la negoziazione collettiva di licenze attraverso consorzi per la negoziazione; 2) la creazione e la condivisione di contenuti digitali aperti (usando il protocollo OAI-PMH). La prima strategia delle biblioteche, piuttosto che parlare di copyright o di diritto di autore, è stata quella di far riferimento alla normativa del codice civile per la negoziazione dell’accesso alle risorse digitali, con licenze e contratti con singoli editori. Le biblioteche universitarie, in particolare, hanno incaricato i consorzi di università, a livello nazionale e internazionale, di negoziare le migliori offerte di collezioni digitali e di servizi. In Italia, i consorzi Cilea, Caspur e Cipe hanno avviato la negoziazione di licenze per le università consorziate, e i sistemi bibliotecari sono riusciti per la prima volta a centralizzare gli acquisti e gli abbonamenti (Giordano 2001). In Europa, il gruppo di esperti per la Biblioteca digitale europea ha cominciato a elaborare una contrattualistica per la digitalizzazione delle opere orfane (Ricolfi et al. 2007). La seconda strategia delle biblioteche riguarda la riappropriazione del diritto di autore da parte degli autori e dei creatori di contenuti. Il diritto di autore deve rimanere agli autori (Gruppo di lavoro sull’editoria elettronica, Pepeu, and Cotoneschi 2005). Questa strategia è fortemente stimolata da idee volte a una democratizzazione della conoscenza, creata e condivisa dagli autori attraverso il miglior uso della tecnologia digitale, soprattutto a livello universitario (Harnad 2004). Il risultato più importante ottenuto da chi condivide questa strategia,

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tra cui molte università e istituzioni culturali, è stato la firma della Dichiarazione di Berlino nel 2003, che ha avviato il movimento Open Access, che vuole assicurare l’accesso aperto agli utenti per la migliore diffusione della conoscenza. È importante evidenziare che il movimento Open Access non è contro il diritto di autore, ma cerca di sviluppare un diverso modello di comunicazione scientifica. Solo per elencare alcune delle esperienze in corso, le biblioteche che attuano la strategia dell’Open Access si sono trovate sempre più spesso coinvolte nella realizzazione non solo di biblioteche digitali ma anche di university press, di archivi e-print, di depositi istituzionali, di periodici open access. Possiamo dire che è moralmente sbagliato per le biblioteche cercare delle alternative al diritto di autore (non eluderlo)? Può darsi, ma resta il fatto che ora le biblioteche non sono più autorizzate neppure a dare un libro in prestito, oppure a rivitalizzare un’opera dimenticata (come le opere orfane) con la sua diffusione in digitale. Anche questo sembra immorale alle biblioteche che vogliono favorire i loro lettori. Alcuni autori sono molto più radicali, affermando che in ambito digitale il copyright è superato o inadeguato. Il più noto è John Perry Barlow (Barlow 1994), che nel suo articolo The Next economy of the ideas afferma: Quando si vende un prodotto, c’è una correlazione tra scarsità del prodotto e suo valore; viceversa in un’economia delle idee, c’è una relazione tra diffusione e suo valore. La fama è il valore dell’idea.

“La fama è il valore dell’idea”: è esattamente quello che tutti gli autori sanno bene e che chiedono come valore aggiunto all’editore. In modo che può sembrare paradossale, gli autori cedono agli editori il diritto di sfruttamento economico

delle loro opere come compenso, spesso gratuito, per la diffusione più ampia possibile delle loro idee. Cosa faranno questi autori quando si renderanno conto che invece le loro opere sono inaccessibili e chiuse dai DRM al più largo pubblico?

Verso un nuovo modello? Eppure, la situazione sta cambiando. L’editoria digitale sta passando da una produzione centralizzata, basata su grandi editori che hanno monopoli di fatto e processi editoriali complessi, a una produzione editoriale relativamente costosa e distribuita, in cui si sono moltiplicati i creatori di contenuti digitali con la diffusione assicurata da Internet. In ambito accademico, gli autori scientifici stanno diventando sempre più consapevoli delle potenzialità di visibilità e diffusione delle loro idee che crea la rete, attraverso il movimento Open Access. Queste esperienze si basano spesso sulle licenze Creative Commons8 che sono in aperto contrasto con tecnologie che bloccano l’accesso come i DRM. Le licenze Creative Commons hanno come principio quello di dire chiaramente quello che è possibile fare con l’oggetto digitale, mentre la legislazione sul diritto di autore tende a elencare quello che è vietato fare. Le licenze Creative Commons in particolare rivedono i “diritti” che legano un autore alla propria opera. Per esempio, a differenza del copyright tradizionale adottano il concetto del “some rights reserved”, per cui alcuni diritti sulle opere, come la condivisione su Internet, possono essere “liberati” dagli autori. Per esprimere con chiarezza gli usi consentiti, le licenze Creative Commons usano un linguaggio che è comprensibile dall’utente finale, dal computer e dagli esperti di diritto. La tendenza più innovativa, che sembra ora muovere i primi passi, Biblioteche oggi – marzo 2008


Nuovi scenari è quella basata sulla collaborazione di tutti gli attori interessati. Dopo una prima fase di aperto contrasto con i detentori dei diritti di autore, SPARC (Lynch 1994) e anche l’iniziativa Open Access cercano di far collaborare autori, biblioteche e editori, per creare nuovi modelli economici di accesso e diffusione dell’informazione. Questa tendenza è guidata da alcuni editori che hanno capito le opportunità della rete per la distribuzione aperta dei contenuti digitali. Ad esempio la Public Library of Science, che è nata per negoziare con gli editori la possibilità di avere gli articoli a libero accesso sei mesi dopo la pubblicazione, è diventata successivamente un editore open access. Anche in Italia, alcune case editrici hanno avviato esperienze avanzate di accesso libero ai contenuti digitali di libri e periodici, spesso con un equivalente a stampa. Il progetto italiano più innovativo è rappresentato da EIO (Editoria italiana online), che è un servizio di aggregazione di circa quaranta editori digitali, promosso da Casalini Digital.9 Le biblioteche digitali italiane possono trovare preziose alleanze con iniziative innovative come quella di EIO, anche per tentare di sperimentare nuovi modelli economici in cui si possa dimostrare che la collaborazione tra editori e biblioteche è necessaria. Solo perseguendo e facendo crescere questa tendenza alla collaborazione tra tutti gli interessati si potrà arrivare a una legge sul diritto di autore veramente rinnovata e adeguata alle tecnologie digitali (Corasaniti 2006). Ancora pochi, tuttavia, sono gli editori che comprendono che se un loro contenuto digitale è accessibile liberamente in rete, questo non significa assolutamente una perdita di guadagno, anzi può addirittura rappresentare una promozione del loro prodotto e stimolare un acquisto successivo. Questi editori non si Biblioteche oggi – marzo 2008

rendono conto di come il pubblico in genere abbia un atteggiamento di opposizione alle rigidità del diritto di autore. La vera sfida con cui questi editori dovrebbero confrontarsi è rappresentata dall’autopubblicazione, cioè dalla possibilità che gli autori hanno in un contesto digitale di diffondere in modo autonomo le proprie opere. Il mondo della musica è stato all’avanguardia di questa evoluzione, con l’esperienza di Napster.10 La tecnologia offre già dei prodotti che fanno prevedere possibili utilizzi delle risorse digitali in decisa contrapposizione ai limiti del copyright, come Gnutella,11 che è un’applicazione pienamente distribuita e per la condivisione di ogni tipo di documento in modo anonimo.

Conclusioni La difesa dai rischi delle nuove tecnologie, che molti editori manifestano, dovrebbe invece diventare una sfida all’innovazione di modelli economici obsoleti, per cogliere tutte le opportunità che il digitale può offrire. In questo sarà essenziale la collaborazione con le biblioteche. I rischi che vanno considerati sono altri: in particolare bisogna conoscere l’impatto delle attuali restrizioni allo sviluppo e all’accesso alle biblioteche digitali sugli utenti. A causa di queste restrizioni poste dagli editori, anche limitando la digitalizzazione di opere non più in stampa e di opere orfane, la conseguenza prevedibile per la cultura italiana è molto grave: il progressivo impoverimento culturale, soprattutto nelle giovani generazioni. Solo un accesso esteso e senza ostacoli, in particolare alle opere del passato, potrà aiutare a determinare la ricchezza concettuale delle opere future. Viceversa, se le opere del passato saranno inaccessibili, tranne che per pochi privilegiati, le opere del futuro sa-

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Nuovi scenari ranno culturalmente impoverite. È errato affermare che le biblioteche sono contro il diritto di autore e di conseguenza in contrasto con gli editori, mentre possiamo dire che le biblioteche sono state alleate degli editori da sempre, anche educando gli utenti a rispettare la normativa e soprattutto combattendo il plagio. Tuttavia, le biblioteche rischiano di restare le sole a rispettare il diritto di autore, in un mondo digitale in cui tanti creatori di contenuti possono fare autopubblicazioni e in cui milioni di persone non si curano più del materiale protetto da copyright, rivolgendo la loro attenzione solo a quello che trovano libero su Internet. Un’importante conseguenza di questo è già evidente sotto gli occhi di tutti: la progressiva tendenza degli utenti a usare Google, mentre le biblioteche rimangono senza lettori. Questo problema tuttavia non deve essere visto solo come responsabilità delle biblioteche, che devono convivere con le limitazioni all’accesso poste dai DRM. Tutti devono capire che il vero problema è quello di garantire agli utenti, a prescindere dalle loro possibilità economiche, l’accesso a contenuti digitali di qualità. Riferimenti bibliografici AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (2007). Digital library principles, <blogs.ala. org/digitizationprinciples.php>. ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES (2003). Federal relations e-news, <www.arl. org/info/frn/info.html>. BARDI, L. (1999). Diritti e tecnologie nell’era digitale, “Biblioteche oggi”, 17, 4, p. 28-37. BARLOW, J.P. (1994). The economy of ideas: a framework for rethinking patents and copyrights in the digital age, “Wired”, 2, 3, <www.wired.com/wired/ archive/8.10/download. html> CORASANITI, G. (2006). Prospettive di rinnovamento della legge sul diritto di autore, “Digitalia”, 2, p. 52-59. DE ROBBIO, A. (a cura di) (2001). Diritto d’autore. La proprietà intellettuale tra

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biblioteche di carta e biblioteche digitali, con la collaborazione di Luisa Marquardt, Roma, Associazione italiana biblioteche. GIORDANO, T. (2001). Consorzi per la condivisione di risorse informative elettroniche, “Biblioteche oggi”, 19, 7, p. 16-26. GRUPPO DI LAVORO SULL'EDITORIA ELETTRONICA, COMMISSIONE CRUI DELLE BIBLIOTECHE, GIANCARLO PEPEU, AND PATRIZIA COTONESCHI (2005). Lo stato dell’arte dell’editoria elettronica negli atenei italiani. Rapporto tecnico, <http://eprints.Unifi. It/archive/ 00000819/>. HARNAD, S. (2004). Open access to peerreviewed research through author/ institution self-archiving. Maximizing research impact by maximizing online access, in Digital libraries: Policy, planning and practice, Judith Andrews and Derek Law eds., Aldershot – Burlington, Ashgate Publishing, p. 63-98. LYNCH, C.A. (1994). Scholarly communication in the networked environment Reconsidering economics and organizational missions, “Serials Review”, 20, 3, p. 23-30. MARANDOLA, M. (1996). Diritto d’autore, Roma, Associazione italiana biblioteche. Ricolfi, M., BRINDLEY, L., DILLMAN, C., KOSKINEN OLSSON, T., BAINTON, T., BERGMAN TAHON, A., DEBARNOT, J. F., DIOCARETZ, M., STOKKMO, O., (2007). Digital preservation, orphan works, out of print works. Selected implementation issues, “Digitalia”, 1, p. 145-156. TUCK, B., OPPENHEIM, C., YEATES, R., (1996). Electronic copyright management systems, “LITC Report”, 8. WATKINS, J. (2003). Changes in UK copyright law: implications for document delivery, “Interlending and Document Supply”, 31, 1, p. 21-24. Ultima visita dei siti web: novembre 2007.

Note * Il testo è una versione estesa e aggiornata della relazione presentata al Seminario “Tecnologie di protezione di contenuti culturali digitali”, organizzato dalla Fondazione Rinascimento Digitale, Firenze, 30 ottobre 2007. 1 Dal 1967, il WIPO (World Intellec-

tual Property Organisation) ha cercato di facilitare i rapporti tra stati, arrivando a realizzare l’emanazione di due trattati internazionali nel 1996. A livello europeo, la commissione ha perseguito per decenni l’armonizzazione del diritto di autore negli stati membri, con l’emanazione di alcune direttive: EU 2001 e EU 2004/48. Una commissione di esperti per il copyright è stata recentemente stabilita all’interno del programma Information Society. Anche il gruppo di esperti per la Biblioteca digitale europea ha creato un sottogruppo per il copyright. 2 La legislazione sul diritto di autore si basa sulla legge del diritto di autore 633/1941 e sulla legge 248/2000, insieme ad altri provvedimenti come il d.l. 68/2003, in attuazione della raccomandazione della Commissione europea EU 2001, e d.lgs 140/2006, in attuazione della EU 2004/48. Altre norme si trovano nella Legge Urbani 128/ 2004, successivamente modificata dalla legge 43/2005. 3 Il fair dealing è la possibilità di fare una copia di un lavoro protetto da copyright per uso di studio o personali, eccetto tutti gli usi commerciali. 4 <www.nap.edu/books/0309064996>. 5 Su incarico del governo, Andrew Gowers ha analizzato le problematiche del copyright pubblicando un rapporto circostanziato nel dicembre 2006, <www.hm-treasury.gov.uk/media/6/ E/pbr06_gowers_report_755.pdf>. 6 Il manifesto della British Library, pubblicato nel 2006, è accessibile all’indirizzo: <www.bl.uk/news/pdf/Manife sto.pdf>. 7 <www.loc.gov/copyright/legislation/ dmca.pdf>. 8 Create nel 2001 da Lawrence Lessig, avvocato e docente alla Stanford Law School, le licenze Creative Commons cercano di offrire una alternativa alle restrizioni del diritto d’autore, soprattutto in rapporto con le nuove tecnologie digitali. Il centro Creative Commons realizza progetti che cercano di allargare la quantità di contenuti digitali ad accesso aperto (o in pubblico dominio). Questi progetti comprendono: le licenze Creative Commons, uno schema di contratto per cui gli autori possono concedere il loro diritto dopo quattordici anni, un progetto internazionale per coordinare gli esperti giuriBiblioteche oggi – marzo 2008


Nuovi scenari sti per adattare le licenze ai singoli paesi, un progetto di conservazione, in cui si cercano eventuali donatori di contenuti. Il progetto più rilevante è sicuramente quello delle licenze sul copyright Creative Commons, disponibili per ora in due formati, uno per gli Stati Uniti e uno internazionale; <creative.commons.org>. 9 Casalini Digital consente l’accesso ai contenuti digitali secondo le politiche decise dai singoli editori, consultabili nel sito: <eio.casalini.it>. 10 Napster è stato creato nel 1999 da uno studente della Northeastern University, Shawn Fanning. La sua idea è stata quella di mettere insieme le funzionalità delle chat con la capacità di identificare e scaricare file musicali nel formato MPEG3 (MP3). Il sistema aveva anche degli inconvenienti, come la bassa qualità dei metadata che identificavano i file musicali, la lentezza dello scarico di alcuni file, e naturalmente la violazione del copyright, che ha portato poi alla sua chiusura (dopo la perdita di una causa intentata dalla RIAA, Recording Industry Association of America). 11 Gnutella è sia un protocollo sia un

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software. Quando il client Gnutella viene scaricato su un pc, questo annuncia a tutti gli altri computer che un utente Gnutella è attivo. Quando un utente vuole trovare qualcosa, lancia una richiesta a milioni di altri utenti attivi. Durante la ricerca, per proteggere la privacy, i possessori dei computer sono anonimi. Tuttavia per scaricare il file de-

ve essere aperta una connessione con il computer che lo possiede, ma questa connessione non tiene nessun log o profilo del computer che riceve il file. Gnutella è stata usata anche dalle biblioteche. Docster, ad esempio, è un’applicazione per il prestito interbibliotecario che usa Gnutella per costruire una rete aperta; <www.gnutelliusms.com>.

Abstract Digital libraries, within the framework of Internet and the Web, have to face a very complex legislative context, no more limited by geographical borders. Besides this, digital libraries have to manage an enlarged typology of digital objects, each with different legislative regulations, as software, data bases, multimedia, integrated data. In the last years, legislation on copyright has been characterised by a growing number of regulations, stimulated by the intellectual property owners preventive defence against possible infringiments of copyrights due to the facility offered by technology of copying, transmitting and using copyright protected works. The results of these regulations have created big obstacles to digital library development and also barriers to users access to digital resources. Due to the increasing phenomenon of self-publication, open access and free resources, millions of people prefer Google, instead of published resources. The problem of assuring access to quality digital resources to all users is now to be considered a Society problem and not only a library problem.

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