MANUALI }3ARBÈRA DI SCIENZE GlUR IDICm '., SOCIALI F. POLI'l'ICHE.
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Serie teorica.
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BENINI (R.), Principii di Demografia (XXI X) ..• . Lire 2. CALISSE (C.), Storia del Diritto Italiano. Vol. l: Le Fonti. Se-
conda eclizione corr etta ed <m17)lfr,to (X V I J) • .. . . • . . . 2. Vol ume II: DiriUo Pubblico. 2" ,,rliz. (XVIII). 3. -
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COGLIOLO (P.), Filosofia del Dir. Privato. 3° ediz. fil). 2. COSTA (E.), Stori a del Diritto Rom. Priv. 2• cd i%. (VI ). 2 . -
Storia del Diritto Romano Pubblico (VII).. . . . . 2. 50
D'AL V IS E (P.J, Nozioni teorico-prati che di Contabilità di Stato. 1'erza edizione ,·ivcdutfl (XXVJJJ) ... . .. . . .. 3, FILI PPi (,Lì, Prinoipii di M edicina Legale per g!l Studenti Leg~e e,i i Giurisperit i. Q~,,,.ta erl i•ione (X) . . . . . . . . . . . . 2 . 50 GIA NTURCO (E.), Istituzioni di Diritto Civile Italiano. Decima ~dizione rivoduta e coordi1ialu «l Dit·itto v igente dal Pr of. A\'Y. C ARLO L E SSONA (1) • .. • . • • • • • • • . • . . .. •• , • . 2 , 50 GRA SSO (G.), Principii di Diritto Internazionale Pubblico e Privato. Settvma ed-i, ion e ( V). • . . . • . .. . . . . •• • . 2. MARCHETTI (V.), Compeadio di Dir. Penale (XXV) . . 2. -
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MORTARA (I..), Principi! di Procedura Civile. Quinta. edi•ion e -
(X li ) . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lire 2. latltuzloni di Ordinamento Giudiziario. .7~rza edi•ione ri·
"" '" ''' (X IV) . . . . . . . .. . . . . . • • • . • . . . . . . . 2. ORL ANDO (V. li:.), Principii di Diritto Costituzionale. Qrtinta , ml/1i'11,.., ri11 ctlntu. cd ampliàta dall'Autore {IV) . . . . . . . . 3. 4 - - Prlnol1lll di Diritto Amministrativo. Quinta edi•ione ,·ive-
""t" ( XVI)
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. . . . . •. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . · .•
3. -
llOZZI (8 .), Istituzioni di ' Diritto Rpmano. Volume Primo : l11 l,11t1luzlo110. - .Diritto delle persone. - Le cose e i diritt i sulle Il possesso (XXVI-!) . . . . . • . . . • . . . . . . . 4. Volume Secondo: ObiJligaz ioui ed azioni. - Diritto erediI ,u lo. - Donazioni (XXVl-2) . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4 . 1·11~11.
-
lllCCA SALERNO (G.), Scienza delle Finanze. Nuov" ediz· ,1rm
e note bibliogro.fich.e n. cura d i R 1cCARDO (III) .. . . • • . . . .• . .. . . . . . . . . . . . . .
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2. 50
SUPINO (D.), Istituzioni di Diritto Commerciale. 'llredicesima 1•1lit io>1e rive<lula (IX) . .. •.. : . - . . . . . . . • . .. .
3, 50
VALENTI (G.), Principii di Scienza Economica. 'l.'erza c<lizione 1totevol11iente accresciuta. Volume Primo (VIII'-!) . . . . . . 3. Volumo Secondo (VIII, 2). . . . . . . . . . . . . . . . 4. WAUTRAIN CAVAGNARI (V.), Elementi di Scienza del1' Amministrazione. Seeo11da edizione (Xlll) . . . . . . • 2. -
Serie pratica. CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL REGNO D ' ITALIA, illustrato con le princ ipali decisioui delle Corti del Regno. i'i1to1>a
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edl2i'.011e interrrmente ,·,fortu e co1·red,,ta di ,,nn Ap11e11d,ice delle
Ultime disposizioni legislative sull' Ordin amento Giudiziario . /Jecima 1imt11ra . . • • . . • . • • • • • • • • • . . 2. 50 CODICE PENALE, con l a Giurisprud,enza del primo quadriennio
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IS!ll-94 e gli Atti ufficiali, aggiuntevi le nuove Leggi di Pubhiica Sicurezza, luglio 1884. Set1im<1 edizione . . . . . . . 3. 50 CODICE DI COMMERCIO DEL REGNO D 'I TALIA, illustrnto colle d ecisioni delle Corti. Nona edi.ione . . . . • . 3. - ·
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CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA, illus trato con le <lu~is ioni delle Corti. Aggiuntovi I;; Legge e il Regolamen tC\ sulla Citla,li uan za italiaua. Decima ed izio"e, . . • . . . • . • • • 3. -
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NUOVO ·CODICE DI PROCEDURA PENALE illus t rato con i Lavori preparatorii e corredato della Relazione a Sua Maes tà u ,lulle Nòn ne cli a ttuaziouo e cli coorùi11ame11to. Disposizioni t rans itorie e Jt egoln.mento . l idi,io11e I/J/ 4- • . • • •• • • • • 3. -
CODICE COMPLETO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE,. DI BENEFICENZA, con gli atti parlamen tar i. r ifereuzo, circolari, giurisprndeu za e commenti pratici. Nuova eili•ione rive· d 11,t n e m esBr, a l t!orrP.nte.
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3. -
CODICE DEL CREDITO FONDIARIO, con tutte le leggi, regolamenti, circolari, o la legge 6 maggio 1891,. norme per la conr c;ossione dei 01,,t.ui, t1i.riffe e tahoUe. Seco.nd<.< edfr-.:o,ie .. . . ·. 2. 50( Segue)
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ilBUNALE ~ILITARE DI TRIESTE
CODICE PENALE PER L'ESERCITO ILLUS'l'RATO CON LF; DECISIONI DELLA CASSAZIONJ:J E DEL TRIBU NALE SUPREMO PER CURA
DI .A.
BRUNO.
UIIJLIOGllAFIA - LllGISLAZIONE COMl'A IIATA - IIELAZIONll Al, CO DICE ll!IGOI.AML!NTO SU I TlllllUNALI MILITAIII 1t1,: r.0LAM!l1'TO Plm I.A GIUSTIZIA !IJLITAIIE IN GUEl\11,1 SOSPllNSIONll Il CONDONO lllll. LE l'IlNll l'EIISONALE Dlll, LA GIUS'l'JZJA MILITAIIE - INDICI.
SECONDA EDIZIONE con l ' aggiunta dei Decreti e Band i sulla giustizia militare dal 1915 al 1918. • V
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FIRENZE , G. BAH.BÈRA, EDITORE. 1D1 8.
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1\d ,·vil.;1,rn siUa LLi inconvenienti, con R . ,det:n · l.11 .l." cliceml.H·e l 889, fu nominata una Com11 ti HH io11c con L'inca1'ico di rivedere e coorèlinare 111, legi~ln,zione penale mili tare e marittima col
Uodice pena.le comune e coi principii generali che l'in[orma.no. La Commissione presentò il 20 giugno 1 891 al Governo un progetto di r evisione e di coordinam ento, e il ministro Pclloux, n ella tornata il.cl 22 d icembr e 1891, pr esentò il progetto del Codice penale per l'Eserrito, t riservanèlosi di presentar e altri due disegni di legge sulla pr ocedura e sull'ordinamento giudiziario militare. Con questo progetto il Governo si allontanava dalle prop<>ste della Commissione, che aveva compilato un progetto unico p er l'Esercito e la }\farina. Però la Commissione del SPnato miRe in 1·ilie~o la, ne~essità d'una sola codificazione p enale per l'Eser cito e -là Marina, non ammettendo un frammentario lavoro di legislazione pen ale per dne istituti, che sebbene con m ezzi diver si, hanno u nico scopo, la clifesa delb patria, e che hanno .le medesime norme di con vi venz:1, e i medesimi legami di disciplina ; l:il'JJ Za dil'e ehe ne sar ebbe seguìta una irrazionale i1wg·u;1,g-li :1nz:1, cl i diril,l,11, con ']' ,i,pplicazione dei pri1w ipii di ù iri LLo eo111um· a ll ' l•~~1·rèi.Lo, e dei prin1•.ipii i111'nr1 11a l,ori clP I c:l':-;H;t.l;o Uodice 1859, rico110Rciu Li i11ad t>~1 1a.Li a l JH'o~resso del diritto, alla ì\ l;1.rin:1.. Clti11s;1, h sessione, l'anomalia scomparve, con la 1n·c:;;cntazionc cli un progetto unico n clh~ 1 Velli Atti clel Senat o, T,egislatur,i XVII, 1• scss io111· 18:Ju·UJ , lillampato n_, 124.
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l'R,EF.\ZIONE.
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torna ta clel 22 dicembre 1892, d iscns:,;o nel 1894 e approvato d.a l Semtto con due ordini del giorno, m a non condotto in porto p er le vicende parlam entari. i D opo i proget ti presentati dal ministro P elloux al tlcnato il 18 dicembre 1896 e il 6 aprile 1897, e dopo altri studi e propost e che non ebbero seguito,2 si arrivò ai tre progetti presentati al Senato dal generale Pcdotti nella seduta del 5 dicembre 1905, concernenti rispettivamente il Codic0 p ena le milita re (unico per l'E sercito e la Marina), la procednra e l'ordinamento giudiziario. 3 Il primo progetto·, concernente il Codice, fu dal Senato approvato il 7 febbraio J 907, e presen tato quindi a lla Camera il 2 marzo 1907 ,4 mentre p er gli altri due si stabilì di sosp enderne l'esame f ino a che non fossero entrate in vigore le riforme del dirit to processuale comune, allora in corso di st udio. Pubblicatosi però nel febbraìo 1913 il nuo vo Codice di procedura p enale, sopra.ggiunse nel 19H la conflagrazione europea ; ed entrata in azion e nel Hll5 ~mche l'Ita lia., non fu naturalmente possibile portare a compimento una tiforma di tanto mbmento. Fu invece mestieri di provvedere in 1 Vedi Atti del Sena to, Legislatura XVIII , 1" sessione 1892-93, stampa ti numeri 25 e 25 A . Vedi ane h~ At ti clclla Camern d ei Dc· 1rntat i, Lcgislo.tu,·" X VUT, sessione I 802·9 I, s tampato n. 34G. 1 Vedi At t i del Sonatò, Lcgis lP,tm•;, XXI. l' sessione 1900·»01, stampo.t i numeri 21, 22 e 23. 3 Vedi Atti elci Senato, Legisla tum X XII, 1" ~cssione 190<1· \J05, stnmpo.tl numeri 201 , 202 e 20:1. 4 Vc<li Atli ,lolla Cam era cloi, Deputati, Loi;i$lil.Lt11•n. XXII, sca• Rione lf•0!-9117 . stn.uw nto u. GSl
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PREE'AZI0Nfi .
linea transitoria al migliore ordinament o e fun zionamento della Giustizia militare, sia nella zona di guerra, sia nell'interno del paese ; e vi si provvide con una, serie di decrC't i Luogotenenziali, in~ forza dei pot,eri straordilrnri conferiti n,l Governo da.lParlamento.i Tale ,criC\ di disposizioni costituirà un prezioso elemcnt;o per g-li stucli delle riforme da ap portare in av vcni1'C' all'ordinrunento della giustizia militare, per le quali i;i tnrrà. indubbiamente conto dell'esperienza fat·,ta durante la guerra attuale. Questi brev i ct>nrti :tanno a mostrare come, m algrado fo stndiaLe r iforme, il nostro Codice penale per l'Esercito :;ia rimasto qual ' era nel ;t859-: risentendo quindi dell'imprep arazione scientifica, e, più che alLL'o : (klla, severità, eccessiva di altri tem pi, che non veunt· in st·/nLi Lo neppur mitigata dalla rigida giuri8JH11d,~nza del Tribunale supremo. Severità questa., che già. in ùi::,a,1monia con la mitezza della n,LLuale legislazio1w p enale comune, rie. ce talvolta al fine oppm;t,o a quello propostosi, non essendo infrcquc•nt·C' il caso (:,pecie in tem a di reat i in servizio e in quell i <·oniro la cli sciplina) in cni i superiori si astengano dal cl enunciare un ren to. al Tribunale, appunto in vi:,L:1. c1Pll'N··c<'ssivil;i'I, d(•lla, pena e délle sproporzionate conseguenze di essa. Siano biasimevoli o apprezzabili tali conditwendenze, è però innegabile che esistono, con quale gl'a visi;imo dn.nno p er la giust'izia, e p f.>.r la disciplina, non è chi non veda.
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'l 'utt,· lc ù L:i1,03izioni eccezionali sniin n111at i, i/l. militare cmannto ù m·tLn~ 19 ~uCl'l'n tlc•i J915 con l'Aust,·ia, son o ripot•t atc io d.P 1Jeiid1c"
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PREFAZIONE.
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Comunqne, non è qui il caso cli entrare in una critica del Codice penale per l'Esercito. E poichè dobbiamo accettarlo qual'è, per ora, e forse ancora per qualche tempo, · non ci rimane che procurare di leggervi dentro con la maggiore chiarm;za possibile. Mancano commenti di data recente ; e quelli pubblicati, sorti poco tempo dopo la promulgazione del Codice, non hanno potuto giovarsi della giurisprudenza delle Corti, nè fare i necessari ragguagli e rìferimenti col nuovo Codice penale comune del 1889. Così è sorta l'idea del presente Manuale, che ha procurato di tener conto di questi due fattori, annotando gli articoli coi giudicati delln, Cassazione romana (specie per la materia dei conflitti) e con quelli del Tribunale supremo di guerra e marina, dei quali si sono riportati i piu recenti, data la costanza quasi assoluta nella giurisprudenza di tale conseRso. In apposito capitolo sono indicati i regolamenti militari e le altre legg·i che hanno relazione col Codice, con le successive modificazioni ; delle quali leggi sono anche riportate pei; esteso talune delle più importanti disposizioni, in nota agli articoli del Codice cui si riferiscono. Ad agevolare le ricerche degli articoli provvede un Indice alfabetico-analitico, mentre per uno studio più profondo possono consultarsi la Bibliografia, la Legislazione comparat;a e la Relazione al Re, ripor t~LLe LuLte in principio del volume. Quanto all'ordinamento giudiziario militare, sono riportate la Legge sul personale della Gin· stizia militare e il Regolamento · sui tribunali.
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BIBL IO GRA FLA. .
(/elle sent enze pc11aU d ei lribu11ali m·· dillar-i contro militari sollo le rtt'mi. - noma, tip. Unione cditriC<', 101 ,1 (estmtt.o d"lla. J/asseg11a giuridico-mili/are). ·\.Nm;us (DE) Mrcui,:LE, Cenni sul diritto penale milital'e e su talune dis1wsidoni parl frolar-i del nostro Ood'ice p enale 1,er l 'esercito. Firenze, tip, Coopcrativfl., 1901 (cstmtto dnl periodico L 'Ufficiate italiano, Firenze, 1900). .A R)IENANTE FILO)lE1'0, M anuale 11er l' isll'llzione penale ndlitare. Venezia , Cccchlnf. 1 S80. llALDI CF.SAHE, Gu ida delle i slrttllorie 11enali. l\Ionua lo pmt.ico alfa-
.AoN I NO A N'J'ONIO, J,,'scc1tz.:011c
betico o.cl uso elci giudici i~truttori, istruttori militari e marittimi, ufficiali d i puhblica sicurezza, reali carabinieri, cc~. - 'forino, l•'rn tclli Bocca, 1911. llA'l"l'AOI.!X I C., L o stato <li guerra in rc111porto allei gi1trisdidm1e ,nili/c,re e all'a.aarnv,rntc <lel tempo <li guerra. - 1915 (cst mtto d,1 L11 vrocedura penale il<tlùma, 1015, s::;:J). BEJ,LATI GIUSEf'PE, J,<t r evisione dei Coàici militar-i. - Bergamo,
nous,
1890.
HERl< AH DIS VITTORIO,
Del se11ti711e11to di yiust 0 ia nell'esercito. -
Homa, tip. F.. Voghera. 191 2 (estratto dalla Rivista militare italiana). Ili;m,AU .\ .. I m·oi:ccdi:meuti d'indole J)enalc per le necessità della aucrra. - 1915 (cstmtto dalla Ri•i,is/a cli diritto e n rocedura ve,utlc, 1915, I, 385). IlI AXCnT VI NCE NZO, L a (!Uida per gli ufficiali delle mil izie nelle nozioni di giurisprude»:ct penale. - Genova, tip. Sordomuti, 1884. llOROONO~O G IAC.'OMO, Al uenerale Pl!llou:r pcl suo prnact!o di Codice pmal e m ilitare : ralleyrammtl e 11rc(lhicrc. Genova, lip. Al'·
tisti, 1802. Bnucm AH'l'URO, I tribunali miliui.r i e la scienza del diritto criminale. - Sienn, I.azze ri, 1889. - 11 clelilto d·i duello e i l futuro Codice penale militw·c. - S iena, Ln.1.zcri, l 890.
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l! ucc1,:1.1.,1T1 A ., 1l Codice penale pe1· l'esercito nel Reono <Z'ltàlia,
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ca,rdi, 1860. -
Co1111nc11/cw io t eotim-11ratico del Codice v enale mUitare pc,· gli Stati di s . M. ;t R e r!' 1/alia. - 'J'o 1foo-:Mila110, 1sr;:3, C.Asr:~LLA, Sopra un caso <li connessione {ì'a, 'r eali milila.n: e rcat·i co .. ·111,·urti (est.ratto (la, La S('nnla J>nsilira. lngJio 1915). GIAIW! Giu::rnr1·1-:, La lmae 1,~1wlc 11l'i lilcire in mpporto alla 1·er1ia r,ttarrl:iu di finanza . -- Ho 11rn , t ip. Unione cdil.rice, 191 4 (estratto dalla Ra sseyna ait11·idico-,ni lilarc). Cmcc1 IL, Delitti milUctri della ,·egia g uardia di finanza. Cenno sui principali l'Cat.i ùi azione publJlica e ca~i in cu i si ,lcYc proced ere a.1P~n·resto dei rei: considerazioni s ulle 11110 \·c- (lnt.t.rinc crirninali o s nl cliritl;o penale <:on1nnn o 1nili ta.rc, - Bcllmw, tip. F . Ctv YCSSa.go, lfJl 2. C 1vOT.L C .. I/ù1/enni/1ì, <l·i 1ncnfo 1ul rlirilin 1>r.nrrl~ militare. -
1915
(csl,tuLLo t!alla Rivi,la cli dirillu e 7,roceihtm 1iciwlc, l(JH,, l , 534). Coxs10 1.10 .P L.\ l'l UO, La, dcli11q1tc,1.:;a, m,ililarc ù,, oucrra. n o u1a, tip. :I!:. Voghera, J !113 (cs Lra tLo ,tali" l !ivislci militare italiu1<a). - La reeidi't:a. niilifa,rc e la, ,frlinqucozn ,lei 111i noren1ri. - R on1a, tip.
]~. Voghera,, l!Jl2. Cox Tczzr F. P .. Il cnnt,·abbrmllo cli r111crm e il reluti,;o aiu<lido <lavanti al l,-i/,..11ule <leltc 1n·ecle. - Ka puli, t.ip. K . .Jovcnc e C., H!Ufi . ComNALDI LEOPOL DO, Di alcune questioni sul confrabbando di g uerra..
Disser tazione per l aurea. - P a dova. slaù. tip . P ros pCl'ini, 189S. D1,r.0Gu l'IETHO, 1l Uodice venale 11er l 'escrcUo e i tribunal-i militari. Pt!usiuri r: pro postA.; . -
Cu.l,a.11i a,~ 1\IEH't.inez, 1 l'$~H.
DlllLlOGltAFJA.
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Du,w 1;:-:n A., JJellct cO?npeténzct a yiiulicai-e d elle frodi ùt Jur,yiturc m ilit<tri d:11ra11te fo r1uerrn, e t ,wri clclfo zo1w di yuerrn. - 1915 (estratto rla lla 7Uv i s/<t di diritto e pmccdu ra p enale, 191 5, I , 596). FARLATI'I F., Nol<t s11lt'Ul'dinan za C<tdornn 2 foyl fo 1915 circa l'mn1nin·isfra:;io11c della yiu stizici nelle tel'rc cl'occ-u.pc,:;ione (estratto dalla G'i:ustiz-ia v enale, anno XXI, fase. :38). F ronF. U., Le disposizio ll'i v e1,al'i p e1· la cli/e.sa ddle coste e la p1·otezione delle ferrovie in auerrc,. - 1915 (cstrat lo dalla Riv ista <l'i diritto e1,rocetl·ant p enale, 1915, I, 609). FLORIAN K, Lo stat o ,u yuerra e l<t lerH1e p enale. 1D l 5 (estratto d alla Ri·vista. di d'irif.to e 1imced1trct p en ale, HJJ.5, I, J ,,!l ). FORCESI GIUS E PP E GUSTAVO , Degnulaz'ione e d estitnnone m i litare; dir utn p enale 'llliWare. - ll[ilano, Società e d it rice librnria, 1898. GASCA Cr.:s A1rn J,urnr, T,e Zermi d ella u ner1·ri: dfri/M, d ei bellir,erant, e dei neutml-i : e/ felti della guerra su-i i-appol'f-i gfor irlfoi J)l"ivafi. - 'l'orino, Unione Upografi eo·cditrice , 1914-. GA'l'"fO A NTONlNO, l Cod'ici penali m-i.lila1'i w orilt'i?no e ve,~l'ese1·cUo. - Messina, ])'ilomena, J 8SO. GDtMET.LI MAR'l'DIO, L'cre,Wà psico·patologicet ù1. ,·ap p orlo allu leguc penale m:iUl,;1.re e allct etlucazione c1ella 1.?-1tp7;a. - Homa, Rivista di fanteria , 18!l8. Guou~:LMO E., L e disp osi::'i oni (lel nuo110 Codice di 111·ocedu 1·a 11enale, coi regolame nti e coi codici miWm· i, per i1so dei combi11ic1·i reali. Monta,lto (M,w ch c ), tir. Rncialc, l!lJ ~. L ANZA CAm.o, l-'er pl'er cnil"e l1t crim 'i-,w lità mfrih11·e. Sch ede \Jiogrnfiche per individu i ùi accer tata o di proha\Jile p er icolosità socia le. - Roma, tip. E. Voghera, 1909. LUCA (DE) FTL\N C"l':flCO, Ancora su.gli alti cli 1ib icline e s ul ·1·icorso contro l e sentenzr. d,, i tribunali <l-i auerra. - Miln no, F . Vallarc1i, 1911 (estraU,o lla lht Rivi sta ,li dfritto e JJ1'oce<li11·a 1icnalc) . - Il ricorso co11ll'o l e sentenze dei tribunali tli (/tterra clurmde lo sia/o d 'assecli o (estratto d al P.rogresso d i tlfritto C1'iniin ctlc, 1910 , 231 ). LuccRI N'I Lui.or, l)·ol<lr.tli dtl:inquenti e aiu<lici carnefici. - noJogna., Zanichclli, l SS l. - Sulla m:uslid a p enale m i lita re. Discorso alhi Camera d ei Deputati. - Tip . d ella Camera d e i D c puta t.i, 189 -1. 1\1AJ,A'rro CAlH,o, Dr.l lim,i.le rldllt p en ((, 1,ei crisi <1-'i 1·ecfr1i,x t pr~visli
dall'ali nea dcll'a,-t. 48 del Codice 1,cnalc 1ie1· l'es ercito. - Geuov-a , tip. d el Commercio, 1885. J\fAx.1 ss ERO ARISTIDE, Il Co(lice ,li proceùw·a J)enalc e la pmceduru penale militm·e. 'J'o1·ino, Unione tipografieo-ec1itrice, J D15 (estratto ,1..rlb IZiciota vc,w.lc). - Il reafo conlinuato 1wl Codice 1ienale mil-ifare. - 'l'orino, Unione t ipogra fico-e ,litricc, 191 ~ (estratto clalla. Ni1'i,~lri pe'nale). -AJJJ)wnU sulla r1i'1.1 sli.zia 1n1Nlrtrr. ù t te.m.Jìo rli aucrra. - ] !J15 (cstro.tt,o dallo.. T:..i1ilsla <U clirillv e p;·oc:ctl tl/'(I, 11 t 1utfr, 1!)J !i. J, •I .i !J ).
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IlIBLIOGRA FI A,
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1915, 8) .
XVIII
IllllLIOGRA ~·IA.
Vi co. Oirillo 11e,wlc 'ui'il'ilare (11clla 1!.'ncido11edia del Dfrillo penal e
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li:T,ENCO DELriI~ PRINCIPALI LEGG l c m ; ETANNO RIFERUrnNTO
Ar. COD ICI~ PENAL!s PER I,' ESERCITO.
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À.) Conro DE I.L E Gu,rnorn CARClllHRrn. Lq]y e 2 3 ui1101w 1873, 11. 1404, sul rior dinamento del personale
,u custodia delle carccr i.
Regolamento pcl Corpo degli agenti cli custo,lia. delle carceri, appro vato con n. decreto 24 marzo 1907, n . 150. B) Con ro D R U,B G U AR Drn D I Cl'I "fÀ.
Regolamen to de l co,·po, approvato con R. clecreto 27oii,01101 9 07,
n . 3 67. 0 ) h l PIIW O D ELLE 1'RUPPli I N S ER VIZIO DI P UBBI.I L' A S !CU IU:ZZA.
I ,o re1at-ivc n o r1n o s ono sia.Le approva.le cou U . det;1·elo ti nen1wio 1899, pubblicato come a p pendice al vecchio Regolo.mento 4 giugno· 1S!l0 s ul ser vizio t ertitor ialc. Il nuovo Regolament o snl
sc1·vi1.iu l-01·rito t·ia lc del 2 luglio 1005 ha mantenu to in vigore sif· fa t t a appendice. D ) O trnl X.'c\H rnTo D J.:[,I,,\
n . f'l UA ll ll lA
DI F ll'UXZA,
'l'osto U nico ILJ)!H'uva.to con ler1ae 19 /uyUo /U06, n . 367. E ) 0HDINA~ l l-:N'I'O GIUDI ZIA RIO D E!,U; CoLOl'(!E.
Orùina.utcnto ;;iuc.l i:da.rio dc ll'F:l' ilrca, ttJllll'o,~n.to <'(Hl /?. tfpc;•rfn 2 l11olio 1 908, n. 325. Ordina mento giudi1.ia r io del J3c nad ir, approv,tlo con T(. d ecrPlo 8 Oi U(}ltO 1911, n. 937. Orùi11amcmto giudizia rio clclla Libia, approvai.o con n. ùccref.o 20 mnrzo 1913, n . 289.
F) REGO.LA) ll, NTO DI D ISCIP LINA MI.Ll "l'Am :, ap p ro va to con Il.de· creto 25 luglio 190 7 ; modi(ica.to coi RR. cl ecrct-i 27 s eUemb,·e 1909, 25 sett embre 1 910, 17 dicembre J 9H o 1• apri le 191/i.
ll precede nte R egolament o di clisci1>li11a , aù1·01:ato. dall'nttuale, e!'a s i.Mo ,w11rova t.o con Il. <l<'crcto io dicemb re. L87ll.
xx
F:J.NNOO . OF:1, 1, 1•: PIII NOl l'A f,I T,F:001, 0) Jl1,:w..11., ., 11,;r,:T o HU l ,1.1>: 11 1:il'J•:N'l'i l•: IJA l ,l.t•; l.'Jll.\~fA.'l'J~ .\LU; AR.\ O ,
'""'''" ""to ,·011 1:. d c,.,.cf,, l J " ·l"'ilc 1911, n. 3H, modificato coi
in:. ,1<-,·1·,·li
17 ""'fl(lio JV/1, n . 548 , e 18 magg io 1915.
Il ) ll1•:.:01.A Ml•:;-.:TO DI SJ;JWl½lO IN GUJmllA (Parte I), aJJprovat o t·ou li'. ,fr,·l'e/o 10 marz11 191 2; inodifica.to coi RR. d ecreli 26 ol· luur,· lV/1, 14 febbraio 1 915 e 10 ap,·ilc 1915.
li pi:cccd cntc Regolamento, abl'ogato 111\U',ittua lc, cm stato ap· pl'ovato con R. d ecreto 16 settembre 1806. I ) REGOl,M1"N'J'O l'EL s1mv1zJO l'ERRJ'l'ORIALB, approvato con R. decnlo 2 lttyli o 1 905; modificato èoi RU. decreti 5 111arzo 1907, 2 sdtembre 1907, 18 aiugno 1908, 4 lttalio 1909 o 25 settembre 1910. Il prccedcnto H.cgolamcnto, abrogato ù all'aLtmilc, era s tato a ppl'ovato con R. dccrcLo 4 g iug110 1899.
L ) RE00I,"-"'1BN'l'O SUOLI STA lllLDI l•:N Tl MlLITAlU DI l'E:NA E S ULLE CO)JPAONIR Dl DJSCJPLINA , lLJ)J)l'0\'3.t.O COll 1/, 1lccrdo 21 (t11rilr 1904. Il prcccilcntc Hcgolamont.o, o.brngato dall'attuale, era stato approvato con R . dce1·cto 17 giug 110 I 886.
11'1) ST,\'J'O DEGLI UF1"JCIAU Dfo:T, R. :t,;s 1mcl'J'O. L eoue 18 htylio 1 9 12, 11. 806, modificata col decreto L egisl ativo 22 a1Jrile 1915, n . 199. 11 H.egolamento è stato appl'ovato con 11. decreto 1 8 luglio 1912, n. 807, modificato con R. decrdo 17 uitta110 1915 , n. 918.
La vecch ia. leg ge, al:Jr oga.t,a dalla IH'Cdctta, era del 25 mag • gin l R;,2. N) '1'1•:S'l'O UN! C.'O sur. UF.Cr.UTAMJ·:~TO, a J)[ll'OVato con R. decr clo 24 cliccu1brc 1911, n. 14 97. Ol i a l'ticoli 125, 134, 135, hanno avuto aggiunte con I;• Zcrme 27 o i uano 1912, n . 660. Gll articoli 57, UO, 115, l l!l hanuo su bito modifich e per effetto ù ella. lcouc 19 ait10110 1913 , n. 638. I prcccllonti testi unici sul rcoluto.111.on to orn,uo sto.ti success i· ' ' "mcn t.c approva(.i coi UR. clccrcli 17 aoosto 1 88:!, "'· 956, e 6 ago·
sto 1888, n . 565 5 .
U Codice pcmtlc militare fo sempre ,;cnuv dolla lei;i;e :.!O mar· zo 1854, (11sa in scgnito n ei prc,lett.l tcsLi unici. N B. - J,c dis posizioni delle s uindicate leggi c he hanuo p iil diretto rap11orto col Coclicc penale per l'E sercito, sono 1·i portal.c in n ota. agli nrUuoli ùi esso c ui rispctt.iva.111C'n tc 8i rirm·is<'ono. Vedi 11oi 11cll'Appe11dice le clis pos izioni cmn.nn.t<' <lnrn.nt.c la .gnc1•1·a <'On l'A11st,1·ii• ùd l!Jl5.
CENNI DI
U:GISLAZIONE PENALE MILI'l'ARE COMPARA'l'A.i I I
J
I. Se rispel-to allei fonna della- legislazione S'invi ·un Codice wiico per l'esercito e là marina, ovvero dii.e Goclici o leggi specùili se1Jarate. AuSTRLI.-UNGITF.RTA. V'è un Codice unico per l'esercito e la. marina (15 gennaio 1855). DANIMARCA. V'è un Codice unico per l'esercito e l:1 m:1rin:1 (7 m:1ggio 1881). FRANCIA. Vi sono due Codici distinti: per l'esercito (9 giugno 1857) e per l:1 marina (4 giugno 1858). GERMANIA. V'è un Codice unico per l'esercito e h. rn:_i,r ina (20 gingno 1872). GRAN BRETAGNA. Vi sono varie leggi speciali. All'esercito provvedono : The Army discipline and rcgulation (Commcncement) Act 1879,- 42 e 43 Vict. c. 32 e 'L'he Army di&cipline and regulatiou (Anmrn.l) 1 Questi cenni sono desunti dalla Relazione della. Commissiono speciale del Senato (relatore .Costa) in data 5 feb_b raio 1894 sul Progetto del Codice penale militare presentato dal Governo il 22 dicembre 1892.
Cod. Eserc.
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T, TC(l1Sf,A1..l0NJ11 l'JrnA T,R Mlf, I'rARR COMl'ARATA,
J\(11: l RS l , ,1,1 ,1 ,tr. Vicl.. c.!), 0111endato in massima pa1to ,Lall'Arrn y Aul, l88 J, ,14 o Mi Vict. u. 58. . Alla n1 :1.ri11a provvedono: l'Act to malie provision 1'111: a.11 di sciplino of an Navy, 1866, 29 o 30 Vict. c. 199, où il N:wal di scipline Act, 1884, 47 e 48 Vict. c. 39. Al111. disciplina poi delle milizie di e 3a categoria provvedono il l\filitia Act 1882, The Reserve Forces Act 1882, ed il Volunteers Act 1:S63. Consider ando però che nel Regno Unito sarebbe illegale mantenere un esercito in tempo di pace senza il consenso del Parlamento, e considerando altresì che per la disciplina delle forze militari richieste alla tutela d el Regno Unito è pur necessario un sistema di ·pene più spedito e più esemplare di quel che conceda la legge ordinaria, così ogni anno si ripresentano alle Camere questi Acts p er essere semplicemente prorogati per la durata di dodici mesi, con nessuna o con lievissime modificazioni. NORVEGIA. V'è un Codice unico ' per l'esercito e la marina (23 marzo 1866). OLANDA. Ai vigenti Codici per l'esercito e per la marina, che datano dal 1815, s'intende sost,ituire un Codice unico, il cui progetto fu presentato agli St ati generali il 10 settembre 1892. RUSSIA, - Vi sono due Codici distinti: per l'esmcito e per la marina (24 novembre 1879). SPAGNA, Vi sono due Codici distinti: p er l'esercit~ (27 settembre 1890), e per la marina (24 agosto 1888 ). SVEZIA. V'è un Codice unico per l'esercito e la marina (7 ottobre 1881).
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LEGISLAZIONE l'ENALE MILITARE COMl'ARATA,
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II . Qnali Ririno i lùn'it'i della materia penale compresa ne-i Oo,Uci mililar'i; e cioè: se sia circoscritta ai 1·eati d'indole csGliMiva1nente n11ilita1·e, e, ove si estenda ai reati ,t',i'll(/ole comime, in quali condizioni cleterrninate <Z.Ì tempo, viwgo, persona o se1·vizio.
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Aus·rRIA-UNGHERIA, - Il Codice penale militare comp rende, indistint amente, reati d'indole esclusivamente militare e reati d 'indole comune. BELGIO. - Il Codice penale militare (27 marzo 1870) contiene disposizioni snl t radimento e lo spionaggio (art. 15-18), sulla capitolazione (art. 19 e 20), stùl'abbandono di posto (art. 21-26), sulla disobbedienza, insu, bordinazione, rivolta, violenza contro sentinella (art. 2842), sulla diserzione (art. 43-53), s ulla alienazion e di effetti militari (art. 54-57). Ma il militare è soggetto alla. giurisdizione militare· per qualsiasi reato comune, preveduto nel Codice penale comune ovvero anche in leggi speciali (art. 13, ancora in vigore, del Codice penale militare 15 ma rzo 1815) ; eccettuati soltanto i tre casi seguenti : 1° d 'infrazioni alle leggi concernenti " la perception des impots, droits et contributions " (art. 13 cit.) ; 2° di trasgressione a lla legge sulla caccia (art. 20 legge 26 feL bra.io 1846) ; 3° del reato di dnello fra un militare e una persona estranea alla milizia, ancorchè contro questa persona non si proceda (art. 9 legge 8 gennaio 1841). D ANIMARCA. - Il Codice penale m ilitare comprende i reati esclusivamente militari e i reati che, sebben e preveduti nella legge p enale comune, sono repressi con penalità speciali quando siano commessi d a militari. Ma. i tribunali militari hanno un a piena competemm per tutti
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I.IWTS f,A'l.JON J,; l'MNAT,11 ! llf,T1'A lm OOML'A nA·rA.
i ronfi pt· rpof,ra Li ùa ndli.lMi, o quindi an oorchè siano p r11v,·d11 f.i Kolf.:11il,0 nell o log!!;i 1)011ali comuni. J,'u .1Ne i ,1. - Nel Codice di giustizia militare p er l 'eserci lo, isu11 0 pre veduti i reati di tradimento, spionaggio, :irr0Jamc11to illecit o (art. 204-208), capitolazione, abban- · ùo110 di post;o, evasion e procurata di prigionieri di guerra (art. 209-216), rivolta, disobbedienza, forzata consegna, violenza cont ro sentinella, insubordinazione, resis t;enza alla forza armata (art.. 217-225), abuso di autorità (art. 226-229), mancanza alla chiamata e diserzione (art. 230-243), alienazione di effetti militari (art. 244.247), furto cli armi, munizioni, effetti militari, ecc. (art. 248), saccheggio, incendio o danneggiamento di edifizi, opere militari, ecc. (art. 250-255), falso in materia di amministrazione milit are (art. 257-260), corruzione, peculato e infcdclUL « dans le ii-enrice et da.ns l'administration militaire » (art. 261 -265), u surpazione di clivisc, decorazioni, ccc. (art. 2 66). Ma i tribunali militm·i conoscono a.nche di tutti i reati preveduti nelle leggi p enali comuni, quando sh1no commessi da milita.ri (art. 267); salvo se trattisi di trasgressioni « aux lois sur la chasse, la péìche, lcs douanes, les contribntions indirectes, k s octroi<s, lcs forllts et la grande voirie" (art. 273). Nel Codice di giustizia militare per la marina (aggiunte lo due serie dei reati contro i doveri militari marittimi e elci reati dei m arinari cli commercio nei loro rnpvorLi cuu la, 1,iarina rnililu,rc: art. 2G 7 e scgueut:i, aGO e scguc n t,i ), è euu:;urva lu l,1 s Le:;,;o ,;i,;!.e ma nella forma e n ella sos tanza, ri:;pcUo ai limiti della giurisdizione militare (art. 364 e 3 72). G1mMAN JA. N uH diHu nuo ùal francese è il sistema della legislazione germanica. Il Codice militare dell'Im- · pero, oltre ai reati esclusivamente militari, e cioè di . quelli non prnv cduLi in alcun modo nello leggi p enali ordinarie, comprende altresì rea ti d'indole comune,
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LEGJSJ, AZIO NII l'F. NAJ,E MILITAR E COMPARATA,
quando in ragione di p articolari condizioni di servizio, o Mtchc di pe rsona, sia r itenuto necessario colpirli di p ena Rpoc ia.lo o Tcgofarne altrimenti la repressione. Così, ad eso111pi o, () p reveduto il danneggiamento degli oggetti di S(l rviz.io ( § la7); il furto e l'appropria,zione indebita in so rvi,1,io o viola ndo un rapporto di ser vi;r,io militare ·1;33) ; il furto o l'appropriazione a da.uno di un supeTi <HO o camera ta ( § 138); la corruzione, per un fatto cito consist a nella violazione di un dovere di servizio ( § 140) ; l'omicidio e la lesione personale colposa per maneggio incauto di armi ( § 148 ); e in tempo di guerra l'esercizio dell'azione penale è indipendente dalla querela · diparte ( § 127). Ove poi non ricorra, nemmeno indiret t amente, la violazione di un dovere o di un interesse milit a re, vien m eno. lo scopo di particcila.ri provvedimenti n el Codice p en ale militare, e i militari soggiacciono alle s tesse perìe stabilite n el Codice penale comune, ma ques te sono sempre applicate dai tribunali mili.tari, salvo ohe si tratti di contravvenzione a leirgi finanziarie, di poli:-1ia , di caccia o p esca, che importino una pena non superiore all'ammenda (§ 3 Codice mii. e leggo proc. 3 aprile 1845). · G R AN BRETAGNA. Diverso dai precedenti ò il si- · sterna inglese. Pei rea ti d'indole militare (o che si ritengono t ali), il militare è sogget".to alta. giur isdizione ed alte pene militari, ment re p er reati d'indole comune è gi11dicato e punito come p ersona non militare ; e l'ufficiale che rifiutasse di consegnare all'autorità giudiziaria ordina ria un soldato imputato di reato comune, sarebbe severamente punito (art. 39, 41 e 162 dell'Army Act). J,f\ lf'gge pt'nal!\ militare cnn; pr cndc i reati concernen t i il ser vizio militare, i 1·eat i di ribellione e insubordinazione, diserzione, ubbriachezza, i reati che riguar<lano i pri gionieri ò.i gnerra, i reati cont ro la propriet :'t, i reati di falso, i reati contro le Corti marziali, quelli
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M :O IS [.,\ZI ON.i> J!ENAl,11 MH ,l'l' AltE OOMl'ARA'f A.
concor11 cnli !!li n.lloggi, i mozzi di trasporto, l'a,rroJameJ1 l,o, l'o[fosn, rLllo is litnzioni, la viola1-ione di segreti, il 111:dLra.l.l.:1.111onto d'inferiori, il duello, il tentato suicidio. 'l'utt;i gli altri sono reati comuni. Ma a ncho questi p ossono in date circostanze esser conosciut.i dalle Corti · marziali ; eccettuati però i reati di assassinio, omicidio, « treason folony » e ratto. Ed anche di questi ultimi la cognizione appa.rtiene a.Jle Cort.i marziali ; se siano commessi fuori dei domini della Regina o, se nei domini della Corona, in tempo di guerra o in località disl;ante pili di cento miglia della sede di un tribunale ordinario. NORVEGIA. In materia penale militare, il militare è soggetto alla. giurisdizione militare. E p er materia militare deve intendersi tutto ciò che riguarda il servizio militare, gli oggetti militari, la subordinazione, l'eser, cizio dell'antoritlL milita re e la polizia militare. OLANDA. Il progetto di Codice militare comprendo (lib. Il): i reati uontro la sicmezza dello Stat o (tit . I ), la violazione dei doveri militari senza intendimento di prestare aiuto al nemico o di recare pregiudizio alla patria a profitto del nemico (tit. II), i reati che hanno per iscopo di sottrarsi agli obblighi del servizio (t.it. III), i reati contro la snbordinazfone (tit. IV), la violazione di vari doveri di servizio (tit. V), il furto commesso in circostanze di carattere militare (tit. VI), l'alien azione di effetti militari (tit. VII). Ma i confini della giur isdizione militare si est endono an che alla cognizione dei reati comuni, ed in tal caso si applica.no tii militari le disposizioni del Codice p enale comune (art. 2 Cod. mil. e progetto di ordinamento giudiziario militare). RUSSI A. - Sal vo p er ·le contravvenr,ioni di poli r.b, il militare è soggetto ai tribunali milita ri pei reati milita,ri o pei reati comuni, e si applica il Codice comune quando il reato non i;ia. spceialmento prev<>clnto n nl Codice militare (art. 242 Cod. mil. e § 1171 Cod. proc. ).
LEGISLAZIONE PENALE MILITARE OOMPARA1'A .
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SPAGNA. - Il Codice per l'esercito è diviso in tre libri : i.I secondo comprende la legge penale propriamente detta, e vi sono classificati i reati militari in cinque titoli: delitti contro la sicurezza della patria (V); contro la sicurezza dell'esercito (VI); contro la. disciplina militaro (VII); contro i mezzi di azione dell'esercito (VIII); contro gli interessi dell'esercito (IX). Però, l'esercizio della giurisdizione militare viene determinato essenzialmente por ragiono di persona, e cioè della qualità militare del colpevole (art. 4 e 5). Per l'indole del reato sono esclusi dalla giurisdizione militare soltanto pochi reati, quali, ad esempio, la falsità in monete o carte di pubblico credito, l'adulterio, lo stupro, ccc. (art. 13); ma, ove questi sieno commessi in luogo militare, la competenza a conoscerne appartiene ai tribunali militari (art. 9, 175). Il Codice militare marit timo è, per la sua revisione, allo studio di una Commissione. SvRZIA. - Nel Codice militare sono compresi, oltre i reati esclusiva.mente milita ri, anche reati d'indole comune: quali il danneggiamento di cose destinate all'esercito e il furto a danno dcll' Amministrazione militare o di milita.ri in luogo militare. Il militare è soggetto alla giurisdizione militare pei reati preveduti ne)la legge penale militare : quanto ai reati indicati n elle leggi penali comuni, è di regola la competenza ordinaria (art. 18). SVIZZERA. - La legge militare federale comprende non solo i reati propriamente militari, ma anche i reati di diritto comune e senza condizione alcuna di carattere militare; quale, ad esempio, l'omicidio (articoli 99 e segg.), le lesioni personali (art. 109 e segg.), l'incendio e il danneggiamento (art. 125 e segg.), il furto (art. 131 e segg.), la rapina (art. 137 e segg.), la concussione (art. 141), il pec1ùatò (art. 150), la fahm testimonianza (art. 159), l'offesa al pudoro (art. 163), ccc.
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LEGISLAZIONE l'EJ:IALE l\IILI'fARE OOMr'ARATA,
Ciò, in altri termini, importa che non esiste nn Codice penale comune pci militari ; e così il cittadino al servizio ..tnilitare federale o cantonale è soggetto a lla giurisdizione militare della Confederazione per -tutti i reati preveduti nella legge penale militare e cioè per militari e pei co muni (art. l. e 220 legge fe derale 28 gingno l 880).
III. I
D elle pene, con particolare rigtiàrdo allei pena di morte. AuSTRIA-UNGHERIA, -
Le pene sono le segnenti:
a.) L a morto ; b) Il carcere (che, secondo il ma.g giorc o minor rigore, viene distinto in due gradi, carcere e carcere
duro : in entrambi i casi non produce Cf\pulsione dalla milizia); e) La 0ancellazione ( che ~i applica agli ufficiaÌi: consiste nella rimozione da,! grado e dal.l'impiego o pro duce l'ineapacità di rientmrc in un servizio dello Stato, di rhicqu.i.s tare un grado ono rifi co nella, inili zia, la. p()!'dita di tutti i t itoli e di tutte le dignità pnbblicho, delle d ecorazioni e dei di stintivi onorifici, e la perdita d el dir.i tto a pensione)"; cl) La clcstiLn:d.one (che si applica agli ufficiali : consiste nella p ord.iLa, llc·ll' i11 ,_piogu 111iliL:1ru; è pure. ef-
fe tto clolln eond:rnn,t al unrcl'n.: ); e) La clcg rnda,1,iono (tlf·i s0Uuffici:1li e degli appunta.Li a sokl:LU tlelfa cai,eg-oria a cui è assegnato il soldo minimo : ,:. pure effdto ùelh cl11tuanua a l car cere); f) La rctrocessi.o nc (ù<' i soldati, 0]10 pur godcmlo un soldo supcrinrfl 110n ha.11110 alcun a c:trica, a solda ti deila cat,cgoria a c ui ò asseg:11ato il soldo ndnimu : è, pure effetto della condam1a al carcere).
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L EGI SLAZI ONE l'ENALE lll!T, ITARE COMP ARATA.
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La pen:i. di morte si eseguisce col mezzo della impiccagione o della fucilazione, e si applica cosi in tempo di pace che in t empo di guerra. Si csegnisce con l'impicC\a gio11.e n ei casi seguenti: 1° diserzion e al nemico; 2° concerto a disertare, quando . abbia pe-r iscopo il p a8saggio al servizio militarè clel nemico ; 3° intelligenze dolose col nemico; ,1° arrolamento per il nemico ; 5° danno recato alle forze militari, qua.ndo siansi distrutta ferrovie, pont i, opere idrauliche, telegrafi, o, in genere, sia.si recato nn danno cousidcrcvolc ::i,llc forze militari ; 6° spionaggio a favo re del nemico ; 7° furto in ternpo di guerra, se per un med esimo atto superi 100 fiodni e sia inolt re aggravato clal fatt o o di :tvcr prodotto u n grave danno alle opcra.zioni militari, o che si vHifichino tre circol.tan ze t ali cla qualificarn il furto come delitto ; 8° l'a.lto tradimento quando sia diretto contro la persona dell' Imperatore, ccc.; 9° ii danno rncato per m,lligni tit alla, p ropriel.~l alLnti, q nalora ,;ia avvenuta la morte d i una persona e qn csta consogneuza poss,t essere stata p reveduta dall'autore, eoe.; 10° l'omic.idio consumato; 11° l'i11ce!l(lio doloso in (\fl.:i p a rtico b rmcntc grnvi, ad e,;cmpio, qua ml u scop o dell'incendio sia la. de vastazione, ccc.; 12° rapina in condizioni in p articol::i.r modo a ggravanti, specialmente in tempo di . guerra o nel caso che siavi abuso delle armi militari; e così dicasi per il sacch eggio ( §§ 191, 218, 2GO, 307, 322, 328, 335, :5u3, :3u4, 4 15, 449 a 452, 487 a 489 e 407 Co. dice militare). Si eseguisce con la fodla.z iou c, s ia in tempo d i p ace che cli guerra, nei casi seguenti : 1° ribellione viokn hl di 11:1 soklato f•oni.ro il sno Fmp eriom in ,wr v i~io o contro un ordine datogli relativa.me n te al servizio; 2° t ontat:), u ccisione del superiore ù~1 p ar te· d i uu soldato ; 3° ·amnrnl"inarnenl:o, se siilv i nc::o 1klle armi vr,r~o il superiore, ccc. ; 4° ri bcllionc, per gli isti gatori ; 5° re-
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J.li:GISLAZIONE PENALE MILITARE COUPARATA,
sis tcnza con armi verso una sentinella, quando quest.a s ia stata ferita o impedita nell'adempimento di un importante ordine di servizio ; 6° diserzione, quando il disertore si opponga violentemente a colui che lo v uole anestare e Io ferisca gravemente, o lo uccida senza che si verifichi omicidio doloso ; 7° diserzione, quando sia stn.to prima proélamato il diritto statario, o quando il soldato sia già stato punito tre volte per diserzione e comm etta nuovamente questo reato ; 8° concerto a disertare, quando sia già stafa inflitta due volto una pena per questo reato, o per diserz.iono ; 9° istigazione a reati militari, quando prima sia stato proclamato il diritto statario (§§ 147, 148, 101, 163, 165, 168 a 170, 176, 192, 193, 219 e 317 Codice militare). Si eseguisce con la fucilazione in tempo di guerra noi cas i seguenti : 10 rifiuto, manifestato in modo violent o od offensivo, di eseguire un online di servizio, specialment,e se l'ordine concerna un servizio diretto contro il nr,mico, o se d alla sua mancata esecuzione sia nato un grave danno; 2° la riLellione ad nn online che non concerna il F.<ervizio militare propriamente detto, ma un'altra prestazione alla quale il soldato è tenuto ncl1' interesse del!' esercito ; 3o· ammutinamento, se siasi rifiutato un servizio contro il nemico o sop ra un bastimento da guerra arm.ito ; 4° la diserzione, quando sia comm('.c,sa in vicinanza del nemico da una sentinella, o da un posto di servizio il cui abhanclono può 1·ecare g rave danno, o sia commessa da uo ufficiale, eco.; 50 concerto a disertare, quando la diserzione abbia per ,scopo l'abbandono del posto in vicinanza del nemico, ecc.; (3o m:rn<'an za ni doveri nel scrnzio di guarrlia, dormendo o abbandonaudo il !)Osto, qualora ne sfa derivato grave danno ; 7° fa codardia, quando un comandan te :i,hhnn cloni o consegni al nemico una piazza forte o un posto senza avere usato degli estremi mezzi cli di.fesa ; quando
LEGISLAZIONE PENALE MILITARE OOJ\IPARATA,
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il comandante di t-ru.ppe stazionate in luogo non fortificato si arrenda prigioniero, o arrenda prigioniere le sue truppe senza essersi difeso quanto più gli era possibile ; quando un comandante abbandoni senza estrema necessiti\. una posizione che doveva essere difesa sino all'estremo ; quando il comandante di una flotta, di una squadra o di una nave si arrenda al nemico senza a vero usato dei m ezzi estremi di difesa ; quando il militare, per vigliaccheria, abbandoni le munizioni, eco.; o nel combatt imento getti le armi o si dia alla fuga; quando il militare, in una piazza assediata, ovvero al principio di un combattimento o prima, abbia tenuto discorsi vigliacchi per i quali sia nato o sia ancora da temersi un p ericolo ; 8° il far bottino, quando i colpevoli si mostrino renitenti di fronte al superiore ohe li esorta a drnlistcre ; 0° trascuranza dello norme di servizio, quando con la comunicazione di cose militari, ohe dovevano essere tenuto segrete, a persone che non avevano qualità per esserne informate (nm senza intenzione proditoria), siasi causato un grave danno; 10° trascuranza delle norme . di sexvizio, maneggiando incautamente oggetti 0)10 presentino il p ericolo d 'incendio nelle polveriere e nei laboratorii, quando ne sia derivato un grave danno ( §§ 119, 152, 162, 194, 224, 232, 251, 255, 264, 273 e 287 Codice milita,r o ). Sulle navi da guerra la pena di morte si osegu.isce esclusivamente p er fucila;,,ione, ancorchò la condanna sia alla morte per impiccagione. La condanrnt alla pena di morte per impiccagione produce l'espulsione dalla milizia, la, p erdita della nobilfa, della faroltìt di testare, ccc. Gli "f;ef<si effetti derivano dalla condanna alla pena di morto per fucilazione, ma non ha luogo l'esp1ùsione dalla milizia, nè la perdit,t della nobiltà(§§ 45 o 46 Codice militare).
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1, 1•:GI S l,At'.lONF. l'EN AT,:F. MIT,l'l'ARE CO MPARATA.
BELGIO. Le pene milita.ri sono (art. 1 Codice miliLa.10) : a) In materia criminale: la morte p er le armi. La pena di morte, pron)rnciata in virtù à.el Codice p enale comune, è eseguita nel modo stabilito dallo stesso Codice: « Tout condamné à mort aura la tete tranchée » (art. 8). Ma viene eseguita mediante fucilazione ·quando sia pronunziata in applicazione del Codice 1nilita re (art. 2). La pena militare della morte si applic11, sia in tempo di pace che di guerra, e in virtil del Codice militare, 110.i casi seguenti: 1° di tradimento, e cioè pei reati contro la sicurezza dello Stato enunciati nel Codice p enale comune, e che a norma di questo Codice i mportino u na pena p erpetua ; 2° di spionaggio ncll' interesse del nemico ; 3° di capitola.ziono o resa, di una piazza senza che siansi esauriti tutti i mezzi di difesa ; 4° di capitolazione in rasa carnpa.g na, se non sia.si adempiuto tutto ciò che prescrivono il dovr.re e l'onore; 5° di abba ndono del posto in presenza del nemico, quando sfa commesso da un ufficiitle, ovvero da una sentinella o vedetta; G0 di disohbedienza in presenza del nemico ; 7° di rivolta, per l'ufficiale che vi r,bbin. preso parL\3 i11 tempo di guerra; 8° di ferite con premeditazione e segnil,e da morte del superiore, ovvero di omicidio volontario clcl superiore durante il servizio o ad occasione del servizio ; 90 di diserzione al nemico (art. 15 a 17, 10 a 21, 28, 31, 30, 40 e 52 Codice militare). La condanna alla pena di morte, pronunciata in applic,rnionc del Codice penale comune, produco iuoltro la degradazione militare. Se invece sia pronunciata in virt-.ìt del Codice milit-are, la degra ilazione i=:i a1)plica nei casi d alla leggo determinati (art. 3 Codice militarn), e cioè di tradimento, spionaggi.o, capitolaziou e, abbando no d i posto commeAso da n ffi<:ialf\ in prni=:enz:i, <l"l Jll'lll ico, di omiddio volontario o preterintenzionale del s uperiore
LEGISLAZION.E l'ENA.LE MILIT ARE OOMPARA'l'A,
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e di diserzione ,il nemico (art. 16, 17, 22, 39 o 53 Codice militare). b) In materia corrcziona.le : la incorporazione in una compa,gnia di disciplina. Questa pena, che sosta.nzialm ente consiste in un adempimento più rigoroso del servizio militaro, si ap-· pi ica ai sottufficiali, caporali, brigadieri e soldati. Si es Lcude da uno a cinque anni, e sino a sette anni nel ca.so di concorso cli un altro delitto che importi la stessa pena della incorporazione. Essa produce la privazione del grado ; ed è effetto della condanna. ad alcuni delitti di carattere disonorante preveduti nel Codice penale comune (:ut. S, 9, 12 e 14 Codice militare). e) In materia criminale e correzionale: la degradazione militare e la desi;ituzione. La degradazione produce la privazione del grado e del diritto di portarne le insegne e l'uniforme, !'incapacità di servire nell'esercito sot-to qualsiasi t itolo, la pÌ·i vazione del diritto di porta.re alcuna d ecorazione o altro segno· di distinzione ouoriiiea.. L a degt·adazione è .effetto di una condanna a pena criminale pronunziata. in vir th del Codi.ce penale comune, e può essere anche effetto di una condanna a pena correzionale per alcuni delitti d'indole disonorante (art. 3 e 5 Codice militare). La dos Lituzione si ap1Jlita soltanto agli ufficiali e consiste nell~t privazione dol grado e del diritto di port:une lo insegne o l'uniforme. Essa, è eifet to di una condanna a p ena criminale ; e, per alcuni delitti, anche dellu condanna a penn, correzionale. DAN I MARCA. L e pene sono : 1° La pen a di morte ; 2° I lavori forzati; pena che è di due specie, secondo che debba scont.arsi in una casa di forza ovvero in una casa di correzione: la prima specie si estende da due a sedici anni, o iL viki, la seconda, da otto mesi a
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,mi 11 111, i. l,11 1·u111la1111a :1,i lavori fonmti ronùo i! conda n 11111,o iucl q.(1111 di appa.rlo11orc all:,i, milizi:,i,; J L a prig iouia, che si suddivido in : a) arres ti sc111plid, <la sci ore a due mesi per gli ufficiali, e sino ad 1111 mese poi sottufficiali e i soldati; b) arresti di rigore o isolati, che si applicano ai sottufficiali e ai soldati, e si estendono da sei ore a sessanta giorni e sino a trentacinque a bordo; e) cella oscura, cho è semplice o aggravata, si estende <la. sci ore a trenta giorni e si applica ai sottufficiali o ai soldati ; d) prigione a pano eil acqua che è semplice o di rigore, e si estende da due a trenta giorni e a bordo fino a venti; non può essere inflitta agli ufficiali che quando essi si siano resi colpevoli di un reato disonoran te ; e) ferri ai piedi, che si applica.no ai soldati o sono semplici o di rigore, quelli sino a dieci giorni e questi fino a cinque ; f) arros1i di piazza , che si a.pplfoano soltanto agli nificiali, sono semplici o di rigoro, e possono essere inflitt,i per un mese, sci settimane, due o più mesi fino ad un a nno ; g) p rigione di S tato, che si sconta in prigioni sp cci,1li ; può essere infli tta da uno iino a dieci anni, o a nche perpetuit à ; 4° La dest.itnziono si npplica agli uificiali e ai sot tufficiali, e consiste n ella pe!'dita del gra do e dell'impiego, cd è effetto della condanna alla p ena dei lavori fOJ"znti e della prigione di Stato, o ùi a ltra pena se inflitta l)er reato disonorante ; 5° L a riprensione : che, sopra deliberazione <fol tribwialc, vien fatta d al pres iilcnto :i,l colpevolu, in sostituzione della p en a degli arres ti semplici p er breve durata; 6° L:i, esclusione dal corpo dei miliLari piii volto condannati, per adibirli a speciali favori militari, senza pe rò riunirli i n compagnie di disciplina ; d opo duo mesi, se il militare h a serbato buona condotta l'Amwinistrn;i;ione .può ordinarne il rinvio nl corpo. 11
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LEGISLA7.I0N1l: l'ENALE MILITARE OOMPARATA.
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Qnnnto aJla p c·WL di morte esi;a si eseguisce me11i:"u1Lo ftt cil ar,in11c ::;e è pronunciata per un reato pre~reduto 11011a lol,!l,(C p o11alo militare; mediante decapitazione, se por u11 rcaLo preveduto nella legge p enale comune. I,n p ena d i morte si applica così in tempo di pace 1:111110 in tempo di guerra. t fissa nei casi. seguenti : In t empo di paco o in tempo di guerra, p er omicidio volontario del superiore in servizio o a causa di servizio. In t empo di guerra: 1° per il tradimento; 2° per il superiore che, essendo informato di una cospirazione a l tradimento ordita dai suoi inferiori non usa tutti i mozzi per prevenirlo ; 3° per l'ufficiale od il sottufficiale che, in presenza del nemico, si d à pel primo alla fnga o ·v'induce altri, ecc.; 4° per il militare che in presenza del nemico arbitrariamente fa il segnale della resa ; 5° per la diserzione al nemico. È alterna,tiva nei casi segu<'nti : In tempo di p 11,ce e iu tempo cli guerra : 1° per la rivolta, se in casi gravi; 2° disobbedienza in presenza del nemico o in circostanze gravi se ne sia derivato un danno rilevante o anche il pericolo di esso ; 3° vie di fatto a d un superiore, una sentinella o vedetta, se ne sia derivata la morte o lesioni persona.li gravi ; 4° perdita volontaria di una nave o p ericolo di essa, mediante incendio, ecc.; 5° distru7.ione di fo rtificazioni, arsenali, ecc., mediante esplosione di mino ; 6° adulterazione di sostanze alimentari, ccc., se no sia derivata la morte di u na persona. In t empo di guerra: 1° per il soldato che in pre penza del nemico o si d à pel primo alla fuga, o v'induco altri, ecc. ; 2° per il militare e-ho in presenza del nemico getta le armi o e.i disfà delle Ìnunizioni ; 3° per il superiore che in presenza del nemico vien meno ai suoi do-
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11011 aLL.i ccandolo, no n inseguendolo o in a,lt ro modo crnnlmLLond olo ; 4,0 por il milittire ch e rifiuta d i 111 :1 rda.ro per aLtaccare o respingere il nemico ; 5° per il capo di un concerto a disertare, se in p resenza del ne rnieo o in una piazza assedia ta ; 0° p er i l comandante ch e capitola o conduce le sue trnppe in un t enitorio neutra.le, senza motivo di estrema urgenzn, ; 7° por il ca:po -posto o comandant e, che in presen za del nemico · a bbandona il p osto o vien colto. in ist a.to di ubbriacl1ezza t a le d a non p otern adempiere i suoi doveri ; 8° per la sentinella o vec:le.tta che in presenza del nemico abbandona il posto o che è colta addormentata, o i n istato di ubhr.iachezza t ale d a non p otere adempiere ai s uoi doveri; 9° per il m ilitare che procura o favo risce la evas ione di prig ionieri di guerra o rli spie ; 10° per il comanda nte che prolunga le ostilità dopo aver ricevuto l'a.vvis0 della pace , d <'ll'armistizio o di una sospensione di armi; o ehe senza ordine attacca la fo rza annata di un a nazione amicn ,o aUeata. PrtA NC IA. Soc;ondo il Codi<1<1 per l'escreito, le p ene che possono essere ap plica te dai tribunali militari sono : a) In nrnt.eria criminale : la rno rLe, i lavori forzati a vita, la deportazione, i lavori fo rza.ti a tempo, l a det en1,ione, la reclusione, l 'esilio, la degradazione m ilit are (arL 185). L a pena di morte si eseguisee mediante fu 0ilazione (a rt. 187). 10:~~a s i :1.p plica, ~i.a in t empo di p ac0 che di g uerra, e Ilei ca~ i sr g1tc11 Li : 1° di t.rad i mento ; 2° spio naggio; 3° :1,n ohlrncn to JJCl' il ne111 i.co; ,t 0 ca pilolr.zione qu a ndo 110 11 ~i:1.11 s i c~:1.u rii i ili U.i i mf11.zi <li ùi_fosa e non siasi faUo luUo dù cho Jm.:se rivuno i l ùovere e l' onore; G0 a1]mll(1011u iii J!V>:>lu, ev ruiue:;:;v .iu JJl'e:;eu za ùd n e mico; 0° rivolta; 7° disobbedienza in presen1.a del nem ico ; 8° violenza a mano armata vers o sentinella ; 9° vie di fallo ,··ont.rn u11 s uperiore, so co 11 111 1e;;,;o con 11 0 11
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LEGISLA.ZIO NF. l'ENALE MlLl'fARE COMPARATA.
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promediLaz io110, o KoUo le [mni ovvero durante il servizio o a il:i 11,;a di se.rvi:.1io ; 10° resistenza a lla _forza a1'111at:i , 1:0111111 (1,;,;a da, militari armati e in numero di oUo ali11r110 ; I 1° a,tti ostili, se consistenti in un attacco a 11111110 nr11111,t.a contro truppe o citt adini di uno Stato ('H l ,,ro 11011 Lra le od alleato ; 12° pel fatto del comandante ,· 111· pr• >lunghi le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ·u.ffi,1i11 lo ,lulltLpace, di una so,ipensione d'armi o di un armi1-1 1,izio ; 13° assunzione arbitraria di un comando; 14° di~en1ionc al nemico, o diserzione con concerto in presenza del n!lmico, o diserzione a ll'estero per il capo del concerto ; 15° spoglio di un ferito, se per commettere il reato shLnsi prodotte altre .ferite; 16° saccheggio ; 17° incendio ; J S0 distruzione, in presenza del nemico, di mezzi di difes a, materiale da guerra, ecc.; 19° omicidio volontario di colui che presta l'alloggio militare o di alcuno dei suoi (art. 204 a 211, 213, 217 , 218, 220 a 223, 225 a 228, 241, 249 a 251, 253 e 256 Codice per l'esercito). La condanna alla pena di morte pronunciata contro nn militare in applicazione delle leggi penali comuni, produce la degradazione militare (art. 188 Codice per liesercito) ; pronunciatiL in a.pplicazione del Codice militare, la produce nei casi .seguenti : tradimento, spionaggio, arrolamento, capitolazione, disobbedienza, insubordinazione èon premeditazione, diserzione al nemico, saccheggio, incendio, distruzione (art. 204 a 206, 208 ti 210, 21S, 221, 238, 250, 251. e 253). Ì,e pene dei . lavori forzati, dell11 deportazione, detenzione-, reclusione e d ell'esilio, si applicano ai termini del Codice p enale eomlme, e, oltre gli effetti stabiliti nel Codice stesso producono inoltre la degra.dazione militare (art. 189 Codice per l'esercito ). La degradazione militare (oltre gli effetti della degradazione civica), importa la privazione del grado e del diritto di portarne le insegne e l'uniforme ; l'incapaCod. Eserc.
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1, lr.<II Al ,A'/,lilN lr. l' l'.N Al, IC nflf,l'l' Al111: COMPARATA,
,·il ~ 1H<1•ol11l,11 tli i,,•rv iro nell'esercito a qualsias i titolo; 111 pri v11 1.i11nr dol ùiri(.to di portare alcuna decorazione " 111. p<' nl it,a di ogni diritto a p ensione o ricompensa por i Rr n ·i:d antecedenti (art. 190 Codice p er l'esercito). b) In materia correzionale: la d ef,!tit uzionc, i lavori pubblici, il carcere e la multa (art. 186 Codice per l'esercito). L a destituzione si applica agli ufficiali e consiste nella perdita del grado e delle pensioni, o ricompense, p ei servizi a ntecedenti (art. 192). La p ena d ei lavori pubblici si applica ai militari di truppa ; si estende da duo a dieci anni, e consiste nell'essere il condannato « cmployé au..x t ravau x d' utilité publique » : lo stabilimento p enale ha carat tern militare (art. 193). L a pena d el carcere si a pplica agli ufficiali ed ai militari di truppa., e si estende da, sci giorni a cinque anni (art. 194). La p ona della multa si applica ,lai tribunali militari p oi reati pei quali è inflitta dalle leggi pena li comu11i ; ma i tribunali stessi h anno la facoltà di sos tituirvi il carcere da sci giorni a sci mesi (art. 195). I<lcntico è il sistema penale per il Codice militare m arittimo (art. 237 e segg. ). Qua nto a.Ila scrio delle p ene c rimin a,Ji , è d a aggiungere cito la p ena di 11wrLe si applica p ei seguenti reati d ' inilolf' rnil il.a.rr n 1al'iLLi11 ,a: 1° il'fa.f.to ili prci,tarsi al scrvi,.io <li pi lota e.li 1111a 11:wo 110111iea ; 2° la p e rdita o !:J. ça Unra e.li 11m1. 11:1.ve, ~e il colpevole· abhi.1 agii.o volontaria.111c11 l,e; :1° il l':i l lo clcl co ma nda11lc di 11011 :1bba,ndona re por l' ult.i1110 la 11:ivc, in ,1:1;<0 rii pe rdita; 4.0 l' ammainare a.rhiLra ria1m.: 11Lc b ba11tli urn c.l11 ra11tc il combattimento; 5° il n on aver ma ntenuta la, nave al posto di comba ttim ento ; G0 la separ,1,.io11c dal p roprio c:.a.vo, ~e in presenza del nemico ; , 0 il vuluu lario a bbanc.10110 cli u n convoglio,
f,E0ISf,A1/.l 0N I': l'l•: NAT,F. MlLI'fARE OOMPARATA,
19
f<O i11 Lo111po cli 1-(ll Ol'rn (art. 2G3, 267, 268, 270, 271, 276, 277, 27 !), :HiO 11 ;J(i L Codice militare marittimo).
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()11a11 l.(1 p1,i a lle scrio delle pene correzion ali oltre q11 1·l lo i11 di c:1Lo 11 01 Codice per l'esercito, sono agé,-iunte l11 H11g111·11li: " l:L privation du commandement; l'inap ti111,ln Ì\ l'a va.nf'cment; la réduction de grade ou de classe; 111 1·11 niioL ou doublc boucle " (art. 238, 247,248 e 249). (:1m~111 NJ..\. - Il sistema penale milit:ne è essenzial11,011to coordinato ·a quello del Codice penale comune. Le Jlcne sono principali ed accessorie : Li) Sono p ene principali: a) la morte ; b) la casa di forza; e) il carcere; rl) la relega,zione; e) gli arresti. a) La pena di morte si esegui.sce mediante fucilazione qua ndo sia pronunciv,ta p er 1m reato militare ; e, in tempo di guerra, anche per reati non militari ( § 14 Codice milita.re e 13 Coclice comune). Il Codice militare non stabilisce in nessun caso la pena di morte poi rea.t;i prevedttti nel Codice militare in tempo di pace. In tempo di guerra si applica nei casi seguenti : I O tradimento in guerra; 2° capitolazione o resa; 3° la diserzione recidiva., qnamlo pure la precedente diserzione sia stata commess,t sul campo ; 4° la diserzione in concerto, per il capo del concerto e per gl i istigatori; 5° 1!,bhandono ù cl posto dinanzi al nemico o da una fortczim assediata. ; r,o diserzione con passaggio al nemico ; 7° il fa(,to di chi, durante il combattimento, per codardia, prende la fuga o indnce alla fuga i compag11i; 8° rifiuto d 'obbedienza in presenza del nemico ; 9° vie di fatto co ntro un superiore; 10° rivolta, poi capi; e, se in presenza del nemico per tutti i colpevoli; ll 0 saccheggio, quando siasi prodotta la morte di nn nomo_; 12° violfl zionc dei donri di servizio come sentinella, dinanzi al nemico ; 13° il fatto del prigi.oniero di guerra che evade, violando la data parola di onore, o che, rilasc-iato snll a sna parola di onore, viola la promessa ; e il fatto di colu i che, prima
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l ol!li llll,A ZI O N 11 l'lr. NA 1,lr. MI 1, l'l' Altl•: OO~ll'A ltA.'L'A,
1111•111111 11 1.11 11, v:11n1T:1., 1·ioh le condizioni alle qua,li · ,, 11111 1,1 rll 11 K1·ia L1, in libCl'LÌt ( §§ 58, (l3, 71 73, 84, 05, 97, I 0 7. I OH, I :,:1, J.41 e 159 Cod. mil.); /J) La pona della casa cli forza è a vita, o a tempo da uno a quindici anni ( §§ ·14 e 15 Corl. pen. eomnne). Se debba applicarsi p er una durata. inferiore ad un anno subentra la pena del carcero p er p ari durata ( § 17 Codice mil. ). Essa si applica ad ogni categoria di militari ; e e <l) Le pene del carcere e della relegazione sono a vita o a tempo da quarantatrè giorni a quindici anni (§§ 16 e 17 Codice militare e Codice comune). Esse si applica.no ad ogni categoria cli militari ; e) La pena degli arresti si estende da uno a quarantadue giorni (§§ 1(3 e 17 Codice militare). Essa, a differenza delle pene suindicate, si distingue in qufittro specie secondo il grado mili tare del colpevole ( § 19): I O arresti in camera, contro gli ufficiali ; 2° arresti semplici, contro i sottufficiali e soldati ; 3° arresti meclii, con1;ro i sottufficiali senza dragona e soldati ; 40 arresti di rigore, soltanto contro i soldati ( § § 20 a 27 Codice militare.). B) Sono pene accessorie: a) L'espulsione dalla milizia. Si applica acl ogni ca tcgori.a. cl.i militari : consiste nella perdita dell'uffizio, dei t1iriU.i acquis tati col servizio milHa.rc, delle onorificc11zc, ccc., e rende il conclannato incapace di rientra.re nella. 111ilizia; è pru1Hu1ziaLa. insieme llUll la easa di forztt; può essere pronunziata insieme col carcere per una clurnla maggiore di cinque anni, ccc.(§§ 30 a 32 Codice milit:ire); ?1) La dimissione. Si a.pplica soltanto ap:li u fficiai i : consiste nella p erdita dell'uffizio, dei diritti aeqiùstati in servizio nella qualità di ufficiale, e del ò.iritto di portare l'uniforme di -inficiale. Dev'essere pronuncia.ta in sieme con hL pena comune 4,ella inca.pacit,?t. a rivestire 11 1iH 11111
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p11hl1li,·i 11rri .. i ; pnò essere pronunciata iusiome con una r!·~Lril,Liva di durata maggiore di un anno (§§ 30,
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1·) 11 lrasCcriniento alla seconda classe dei militari. Si applica ai sottufficiali e soldati : consiste nella perdita delle onori:ticcnze, n ella indegnità ad un servizio mili t:1rc onorifi co, ecc. ; è effetto di condanna per reati d isonoranti ( §§ 30, 37 a ~9 Codice militare); d) La degradazione. Si applica ai sottufficiali: consiste nel far rientrare il condannato fra i soldati e produce la perdita dei diritti acquistati in serv-izio nella qualità di sottnfficiale ; è effetto, tra gli altri casi, della con danna al carcere per una durafa maggiore di \111 anno, e può essere inflitta. insieme col carcére della durata di un anno o meno ( §§ 30, 40 e 41 Codice militare). Tutte queste pene accessorie si applicano senza pregiudizio clcgli effetti penali stabiliti dal Codice pe, nalc comune ( § 31 e scgg. ). GRAN BRETAGN A. a) Quanto .all'ei;;crcito, si applicano a tutt i i militari ie J_Jcne: della morto ; dei lavori forzati (penal scrvitudo) a vita , o a tempo per una durata non inferiore a cinque anni; il carcere (imprison ment) da un giorno a d ne anni. Sono sp eciali agli ufficiali lo pene : della radiazione dai quadri (cashiering), che produce l'incapacità alla riammissione in servizio ; del licenziamento dal ser vizio ; della perdita di anr.ianità., e d el rimprovero semplice o solenne. Sono speciali ai militari di truppa le pene : della espulsione ignominiosa dal servizio; della degradar.ione, che si applica ai sottufficiali, e della multa che è inflitta soltanto por l'nbbriachezr.a. Le pene éo11)orali (come i colpi di v erghe), usatissime fino a pochi anni fa, sono rimast-e ora in uso soltanto nello carceri militari (Prison Act, 1865 e 1877).
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p t11111 cli 1110 1'1,o puù :1,pplicarsi sia in tempo di di g 1u11'1':t,, 111 a , CCC'Cttnato l'aSSllSSÌlliO, che rientra 111111 11, l11ggo pnnnlc comune, non v'è nessun caso in c1ù, :L r111rn1a della legge militare, sia applicata senza alternati va di pene minori. F.ssa può essere applicata n ei casi : di tradiment o, coda rdia dinanzi al n emico, ostacoli frapposti a.Ile autorità in tempo rli guerra, abbandono del posto, sonno od ubbriachezza della sentinella,• saccheggio, violenza alle persone inearicate delle vettova.glie, falso allarme dn,to int f'nzionalmcute, diserzione in tempo di guerra, ribellione, ammutinamento, vie cli fatto o grave disobbedienza contro il superiore in funzioni. b) Quanto alla marina, le pene che possono infliggersi sono : 1° la morte ; 2° i lavori forza t i; 30 la espulsione ignominiosa dal servizio; 4° carcere o peno corpornli ; 5° la espulsione dal servizio senza onfo ; . 6° la perdita di anzia nità., che si applica agli ufficiali; 7° la espulsione dalla nave cui a,pparLiene il condannato ; so il rimprovero semplice o solen ne ; 9° la clcgratlazionc, che si applica ai sottufficiali ; 10° confisca di paga, grntifica7,ionc, premi, p en sioni, vitalizi (yier med:i,g lic, decora,zionì, ecc.); 11 ° punizioni minori, come sono ora inflitte secondo le usanze della nave, o che vossono essere s'tabi!ite dall'Ammiraglio. Nella nrnrina è molto in uso lo staffile p ei marina.i semplici, p oi sottufficiali nel caso di ammutinamento, non ma.i p er gli ufficiali. Il ma ssimo dei colpi è di quarantotto. L a pena di morte è, secondo fa legge navale, applicata srn7,'altcrnativa di peno minori noi casi di tradimento in facc ia al nemico e di assas!\inio. P er tnt.ti gli altri reati, che sino a pochi a'.nni or sono importavano esclusivnmente la p ena capitale, è lasciato all'arbitrio della Corte marziale il giudicare se con venga
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1,1'.0 IS l, ,W, ION I'. l'lr.N Al,B UU,ITARE COML'A ltA1'A,
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i11 v1H't1 cl oll n, pena (li morte, applicare quella dei lavo1i rorr.11 I.i .
N1111v 1>:1:ri1. -
L o p ene che, secondo il Codice p enale
111 iliL11rn. Ri :i.pplicano ai militari sono: 1° I,:L pena di morte. l~11csta non è mai comminata da sola., ma sempre
nllcrnativn, con la pena dei lavori forzati. Si applica così in tempo di pace come in t empo di guerra, e n ei casi seguenti .. In tempo di guerra, pei reati di tradimento, sp ionaggio a favore del nemico, capitolazione, quan do 110n ~iavi estrema n ecessità, o, se in rasa campagna, qua.udo sia probabile aprirsi un passaggio attraverso Je linee nemiche; codardia, dando!>.i in eombatt.imento alla fuga o inducendov i compagni d'arme ; ammainare in combattimento e arbitrariamente la bandiera della mwe o in altro modo dare il segnale della resa ; codardia, negligenza o cattiva volontà nell'attacco o nella difesa ; diserzione al nemico ; abbandono di un posto importante in presenza del n emico ; dist;ruzione di materiale im lJorta.nte, ccc. In tempo di pace e d i guerra nei casi: di nrnmut.in amento, per gli istigatori ; clisobbe(lienza in presenza, del nemico, ovvero durante uua rivolta, o in a.Jtre circostanze che rendano necessaria la più rigorosa obbedienza se ne sia deriva.to un cons iderevole danno militare ; incendio o naufragio, se doloso, di una nave armata ; vie di fatto commesse durante il servizio verso un superiore, se questi ne muoia; ovvero se egli sia il comanda.nte i.n capo dell'esercito o d ella marina o di 1m distaccamento, di una squ adra o di una n ave isolat,t, e quando il reato sia commesso in circostanze che impongono il piì1severo manten imento rlell'obbe.d ienza militare. 2° La pena dei lavori forza Li, a vita o a t empo, da, dne a quindici anni e sino a diciotto n el caso di concorso di reati. Essa produce l'indegnitlt di appartenere alla miliiia.
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1.1,:11 1s J,AZION I•: 1'1-:NAr,E MH,!'rAltE COllIPAitA'rA.
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C'ocli,·r 111ilil :1 n•), o ovo in questi casi il giudico ne stimi, 1or·1 ,· in·nKI1111 z,· 1•t·c·r:donali, necessaria l'applicazione nell' i1tl,,·n·HK<' tir-Ilo !-\lato o della milizia. So la pena di morte 11,, 11 Hiu Klnt:L eseguita nei trn gion1i da quello in cui la K1·1tl,·111.a i· divenuta irrevocabile, il diritto di eseguirla vi1·110 1110110; salvo che il giudice con nuova decisione rit enga che il mot:ivo, il quale determinò l'applicazione <lrll:i. pena di morte invece del carcero perpetuo, non ba ccssa.to di esistere ; in caso di cfoci;;;ion o contraria, alla pena di morte è di rliritto sostituitn, quella del carcere perpetuo (art. 26 e 37); 2° Il carcero: por questa pena s i applicano le disposizioni del diritto comune (art. !1). B) Sono pone accessorie (art. G): 1° L'esclusione .dal ser vizio militare, con o senza d ichiarazione d'indegnità a questo ser vizio. Può essere pronunziata insieme con la condanna alla pena di morte o al carcere, quando il giudice, scc011do il déliUo commesso, ritenga il condammto incapace a restare nella milizia. Se l'csclw,ione ù pronuncia ta con dichiarazione 'd'indcgniHt, css:t produce la incapaciti1, assoluta nel 11Hcr iorc servizio militare, fa. perdita ùclle decorar.ioni, ccc.; 1;e sen1,a dichiarar.ione d 'indegnit;:1, il rimanda Lo dal servizio non può rientrarYi che soltanto nella ']_11:1.lit:'t di volontario e in casi ccccr.ionali, a gimli zio del ì\Jinistero della guerra. o clcll!t tnfl,r ina, (art. 12 e 13); 2° La degradazione: può esser pronunciata insieme con la condanna ò.i un sottufficiale, o anche di un militare inferiore di 1ma data classe, che il giudice, in virtil del fatto commesso, croda indegno o incapace di contini.rn.ro il ser,izio nel grado dn lni rivf~tit·o, o, ri;;peU.ivanw nfo nella classe in cui è collocato (art. 14 e 15); 3° Il passag~io ad una classe di punizione: può essere onliu'.tto dal gill(licc inf<inme non la. con<l:rnnn ili un militare inferiore, di cni egli creda necessario, in m-
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f,F:G1S f,A¼l0N F: l'~;NA'LN Mlf, l'L'Altl~ COMPAL?A'L'A.
gio110 del fatto commesso, la. sottomissione ad una disciplina piit severa (,.rt. 16 a 20), R ussIA. - Le peno sono criminali o correzionali. Sono pene criminali : I O la morte ; 2° i lavori forzati; 3° la deportar.ione in Siberia : esse producono (cli regola) la privazione di tutti i diritti e privilegi inere11ti al proprio stato, diritt i cli fam iglia, proprietà,, ccc. L e pene correzionali sono diverse per gli ufficiali e militari di t ruppa; o quelle pci militari di truppa sono diverse serondo che essi appartengano o non app(ntongano alla classe privilegiata. Le pene correzionali per gli ufficiali sono : 1° i.~ deportazione in Siberia per un tempo determinato, con iniprigionamcnto temporaneo nei luoghi indicati per la deportazione, con esclusione <).alla milizia, con perdita del grado e dello decora zioni e con p rivazione di alcuni diritti; 2° la doporL1zione per un tempo det erminato in altri Governi lontani, eccettuata la. Siberia,, con imprigionamento temporaneo nei lu oghi indica.ti por la deportazione, c,;dnsionc da,l la milizia, perdita del gnÌdo e delle dccoTazi oni o privazione cli alcuni diritti; 3° esclusione dallit mi!izia, con privazione di a.lcuni diriLLi acquistati dal delinquente m edesimo; 40 detenzione temporanea in una fortezza, con csclni"iono dalla milizia e privazione di alcuni diritt i, ma senza p erdita del ~ri·ado; 5° degradazione militare, e cioè perdita. del grado ; G0 esclusione dall:t milizia senza perdita del grado; i 0 dctcu:r.ionc temporanea in una for teu,,t con ro':ìtrizione ùi certi diritti e privilegi che si riferiscono al servizio ; so collocamento a, ripos o con restrizione di certi diritt i e privilegi ; 0° arrcr;ti al corpo di ~uanlia (art. 5). L e pene co rrezionali poi militari di truppa che appartengono alla clai;se privilegiata sono: 1° deportazion e in Siberia per nn tem1l0 detcrmin al:o, co n o senza imprigionamento temporaneo nei luoghi indica.U per
L lt0ISLA7.I0N J1l I'ENA Lit MILIT ARE oom.>ARA'l'A.
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.doporta.zione, privazione di tuJ-.ti i diritt.i, salvo di fa. miglia e di proprietà, ed esclusione da lla milizia ; 2° deportazione p er un tempo determinato in alt.ri Governi lontani, eccettuata la Siberia, con o senza imprigionamento temporaneo n ei luoghi indicati per deportazione,.. esclusione dalla mili:r.ia e privazione dei diritti suindicati ; 30 incorporazione nei battaglioni di d isciplina, con priva21ione di certi diritti e privilegi appartenenti a l conda nnat o o acquistati in servizio ; 4° carcere cellulare militare da uno a quattro mesi. Le pene correzionali p ei militari di t ruppa che non appartengono alla classe privilegiata sono: 10 l' invio in una casa di correzione o di lavor0, con esclusione dalla milizia e privazione di tutti i dirit ti di famiglia e ùi proprietit; 2° incorpora.zione nei b attaglioni cli disciplina, con clasi,:ificazionc alla sezione disciplin are, esclusione d alla milizia e privazione di certi diritti; 30 carcere cellulare militare; 4° classificazione alla· sezione disciplinare . Quanto itlla p ena di morte, essa si eseguisce mcùia,ntc impiccagione, o fucilazione nei ca,;i in cui 111, condanna non importi la p rivazione dei diritti e privilegi. Iu t empo cli p ace, la pena di morte (secondo anche la legislazione comune) si applica soltm1t o in m ateria di delitti politici (che sono preveduti nel Codice comune ) e per il reato, preveduto nel Codice militare, di vie. cli fatto contro la sentinella di gu a rdia alla p ersona dell' Imp era.toro o alle persone della sua famiglia. In tempo di guerra, si applica nei c11,si di disobbedienza, rivolta, violenza contro una sentinella, tradimento, abbandono di posto, codardia, perdi ta della bandiera quando non siansi adoper ati t ntti gli sforzi pel' salvarla, capitolazione, atti ostili, dopo l'avviso di un armistizio o della pace ; rivela zione di segret i di servizio, busca, saccheggio, incendio, omicidio volontario, estorsione (art. 106, 110,
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1,1,:111~ 1..1·1. lo )rn 1•1,:x,,.1.1,: .1111 , LT.lltl, OO~ll'AltATA . 11
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" Il I, ~·11I. :.!70 " :.!7!) Codice militare).
. Lo pene militari sono princi11ali cd ac ,.,.,.,_~ori u (urt. L77 e 178 Codice per l'esercito). Lo p one principali son o : l O la morte ; 2° la red usionc militare perpetirn (trent'a nni, art. 179); 30 rec.Jusionc militare temporanea, da dodici anni e un giorno a venti anni ; 4° prigio nia :rnilit;arc maggiore, da sci anni e un giorno a dodici anni; 5° p er clita dell'impie~o, che sL npplica agli ufficiali o consisto nella uscita dall'os-ercito, con privazione del grado, delle 11ensioni, dei di.Iitti militari, ccc. (art. ] 80, 190 o 206) ; 6° prigionia militare correzionale d a tre anni o un giorno a sei anni ; 70 licenziamento dal servizio che si applica agli ufficiali (ar1icoli 180, 191 e 206) ; 8° prigionia militare correzionale sino a tre anni. Sono peno accessorie : 1° ht clcgrada?:ionc militare, ch e produco p;!i effetti della degmrla7.ione civica o quelli propri della p ena principale a cui va unita (art. 192); !:!ohi sospensione dall'impiego, che si applica a.gli ufficiali (art. 19R o 200); 3° la deposiziono d' impiego, ch e si .n.p plicr~ ai sottufficiali e caporali, o consiste n<'lla p Prdita dell' impiego ch e possedeva il condannato, il quale non potrà ottenerne n essun altro durante fa, cspinzione della pena principale (art. Hl5 e 206) ; 4° la destinazione atl un corpo disciplinare, che si applica a tutti gli ind ividui " <lr. la" cl:i,sf's do trop,1 n {art. 1()6 o 20U); G0 la espulsione dalle file dell'esercito, con la perdita di Lutti i diritti in esso ncq1ùst,tLi. L a pena di morte si applica sia in tempo di pace che di guena, e nei cnsi di diserzione al n emico ; tmdimento, arrolament o o spionaggio a favore del nemico ; rivolta, poi capi; am mutina mento, pei ca.pi; lesiono persona lo gra.vc contro sentinella; vie di fatto contro un superiore, se no sia derivata la morte o una les ione per- _ ~ , . 1< 1N,1 . -
LEGI SLAì\IONE l'R~Al,E MILITARE COMPARA'l'A.
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soualo grave; disobbe<lienza , èoda rdia., o abbandono clel posto in prcsen7.a del nemico. Svisz1A. -- L e pene principali sono : 1° Lit morte. Si applica in tempo di pncc e in tempo di gucna. In tempo di p ace, viene inflitta : a chi, nel caso cli rivolta, usi violenza al superiore ; a clii reciti d anno agli cclifizi clcllo Stato o ad altri ben i affidati alla cu ra o guardia clcll'esercito ; al ribello che uccida cl1i v twl sc<1nre la ri bellione. In t empo cli guerra, è inflitta pei caF.i: di traùimc nto ; d i coclarc1ia; grave r ibellione o som,no.·sa; grn vi delitti contro la disciplina militare ; 2° I la.vori forz1tti; :l0 L11, prigione ; 1° L a multa ; 5° P ene (lisciplinari, e cioè ,wresti senza gun.rdia, con ~nanlia, e ili rigore ; 6° Destit uzione, che si applica secondo le d ispo sizioni del dirit.Lo comune ; 7° Sospensione daU' impiego. L e pene accessorie sono : 1°La privazione dei diritti civili, specie poi reati maggiormente diso110ranti; 2° La esclusione p erpetua dai servizi pnbùliei. SvrzzERA. - - L e p ene sono (art. 4 e scgg.) : n) L a pena ili morte; b) L a reclusione: com,iste n ella detenzione d el condannato in una ca$a. di forza ; proùuce la ùegrnda.zione e la privar.ione dei dirit ti politici per un tempo determin ato dnl giudice ; è a vita o a t empo da uno a t rent'anni ; e) Il carcere : consi!;tc nella detenzione del condannato in nna p r igio1111 o ca:;a di correzione ; non può eccedere i sci a nni ; con essa p ossono infliggersi la destituzione e la privazion e dei diritti politi<'i; rl) L 'esilio : o cioè il divieto cli ent rare nel terri torio della Confedcrazio110 ;
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l , "/11 ~1,A'I.I ON lr. l' l•: NAl, I•: W l,l'l' ARF. COMPARATA.
,·) I ,a 1loi;rnd:tiio11 0 : consiste nella p ubblieà di1·h i11 r:i zi.,11 e 1:) w il colpe volo ù indegno di sei:vire la p atria; .{) J ,a dostiinzione : si applica a t utt,i i graduati, o co11siste nella p erdita del grado ; y) La privazionP. dei diritti politici. P or quanto concerne la pena di mort('I , è da osser vare che essa venne abolita nel 1874 dalla Costituzione t uttora. vigente, con riserva della leggo penalo militare in tempo di guerra. Posoht, nel 1877, per effetto di un a parziale revisione della Cost ituzione, fo ristabilita (salvo poi delitti politici) : nel senso che i Cantoni avevano il diritto d'introdurla nuovamente nei loro Codici penali; o parecchi usarono di questo diritto. J\fa la Con federazione por sè st-essa, non ha seguito il loro esempio, e quindi può dirsi cb o attualmente la pena di morte non esiste nella legge penale militare che per il tempo di guerra. La legge penale militare commina la pena di morte noi casi seguenti: i raclimeuto ; rivolta, se a mano armata e in v icinanza del nemico ; t1isobbedion za in presenza del nemico ; lesione grave soni'armi o lesione lieve con armi, in presenza clel nemico o noll'oecasionc cli un im portante servizio, se l'offeso è 1m comanclan i e cli posto o cl.i corpo, ovvero un superiore qualtrnquc o una sent inella; abbandono <li posto in vicinanza del ll('rnico ; rifiuto cli obbcclienza da cui sia der ivato 1111 danno graye ; diserzione al nemico ; arrolamento per il nemico ; omi ddio volontario premeditato ; st upro, se ne sia derivata la morte della p ersona stuprata ; incen dio, inonda zione, rapi?rn, sacchqi:gio, se nel concorso di circos tanze gravi; adulterazione di sostanze alimentari, se uo sia ,l<\riv11h1 In morto cli im a persona ; fa lsa i cst imoni.mz.1 o calunnia, so il fatto abbia per effet to una condanna a.Ha pena di morte- e sia questa stata escgni ta. (art. 43', 51, Gli, li6, 77, 7~l, 90, % , !lS, !Hl, 119, 125, 127, 130, 140, 14.5, 155, 159 a Hll).
T,F.0 1Sl,All 10NF. PF. NALE MILTTARF. COMPARATA,
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IV. 8 1· ,. 111111/ i ,/ i spo&i::io11 i s11et'iali i/Ii e,:ce::io11e alle norme cl-i diri/111 ,·01111111 c siamo sanc,i/,e pei n ati co,npresi nel ( '11,/in· 111·11t1/e 111iUta1re a r-ir;uardo delle cause inf/;uenti ~11//n 'Ìl/1 pnlabilità:
legittima difesa, stato cli neces-
~illÌ, 11/Jbriadtezza, pro1,ocazione, ecc.
A usnuA-UNOITERIA. - Per regola generale, si applic:1110 le stesso norme di diritto comune. Soltanto, agli 11fri<"i:1,Ji ò oonr.edn ta. in via eccezion ale la legittima difesa di J'ronto acl ingiurie verba.li o simboliche (legittima diicsa dull 'onoro) nelle c.ircos tanzo o sotto lo condizioni dalla l<'ggo stessa determinate ( § 114 Codice p enalo militare ). B ELGIO. Per il disposto <lell'art. 58 del Codice milit are, lo cause di giustificazione e di scusa stabilite n<'l Codice penalo comune s i applicano anche in materia penale militare. D.\KiilIARCA. Nei reati conLro i d overi milit ari, la ubbriachozza non è causa che influisca sulla imputa-
bilitn. FRAKCIA. La. legislazione militare (art. I 99 e 202 Codice per l'esercito; art. 257 o 200 Codice per In, m arina ) rinvia alhi comune. GmnrANIA. Sono notevoli le scguoni:i disposizioni del Codice militare, le quali derogano al dirit.t,o uomune: " § 49. La violazione di nn clovero di serviz io per t imore cli lU t pericolo personale, ò altrettanto punibile quanto la violazione deliberata del dovere di servizio. » Nei reati contro i doveri della ùi,;ciplina militare. o nei reati commessi in i;ervizio, la colpevole ubbriachezza non costituisce motivo di attenuazione della pena. » § 50. Nella punizione dei r eati militari, l'età del eolpc,olc non inflnisce sull'applic:1zione d ella pena "·
1,1,:01Ml,/\ i'. l()Nm l'l(NAl,IQ m r,tTARE coa·Cl'ARATA.
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1:u 1N l\1a :·1·,11: N.1. - .Di f/".gob , l'Ltbbriach ezza non è 1111 11 Mt ' II M!I.
No1ivm: 1,1. -
8i app.lica.no le norme d el diritto co-
1111111 0.
OLANDA. - Il progetto di Codice militnre (art. 1) rit' hia.ma lo disposizioni del dirit.to penale comune. Ru ss1.1. - Lo regole genernli sulla difesa legittima s L:1biliLÒ nel Codice p enale generale, non sono ammesse da.I Codice penale militare. S PAGNA . È notevole la seguente disposizione del Cod ice per l'oscrr.ito : « P ci militari l'ubbriaohezza non eo:- t.i Lnisco mm scusi!,, a meno che il colpevole abbia <lcli11qLùto per maltrattamenti usatigli mentre si trovav:1, in quello s tato " (art. 173). :::i1'Ezr,1. - Rimarchevole il disposto del § 37 della Jnµ;gr penalo rnilit:nc : « P er le azioni commesso in guerra, a11corchè importino una pena, ove il colpeYole abbia a v11 t:o mot-..i.vo di reputa rle permesse dagli w,i d ella gnerra, .1:i p ena pn,), secondo lo circostanze, essere diminuita >), Sv1zzB1tA. - L 'Ltbb riachczza volontaria non è, cli rcgol:1 , una sc11s:1, (art. 33, lett. b). La pena ò <liminuita q11 :111do il colpevole non abbia ancorit raggim1tn. l'et:ì di sodici a.uni compiuti (:ut. 33, lett. e).
V. S r: ," q11u/i. ,,iH!I" le- tlis 1wsi: io 11i _1u·11ali .s11l cl'ueno, così fra '111ilil11ri di yr(l(/o 'Hynrt/1:, N>111c fra. 'lil·iU/.ari. cli graclo 1li1•1m;u. AU S THlA· UNC: 1llèR IA. J,a, sl'ida al superiore, in servizio o a c:,11sa cli servizio, si considera come reato d'insubor<lim1 ziono e i111po ri a l::t pena del carcere da 11110 a ciuq11c an11i (§ l !ifi Codice militare).
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LEGISLAZIONE l'IC. NA LE MlLI1'ARE COMPARATA.
Nel fatto di un ufficial e che sfidi a,lcuno a duello, ove questo 110.11 SC';.\llii,, si ri;;contra nna, trasgr essione ; mentre p er al t re. p er sone lo stesso fatto costituisce reato ( § G02 id.). I secondi, quando siano ufficiali e in un duello in cui almeno un.o dei combattenti sia ufficiale, vanno. esenti d.1 pena se, a ncorchè 8enza risultato, siansi adoperati col llla;;,;illlo zelo per comporre il dissidio o conciliare le du e 11orsone decise a batter si ( § 444 id.). · U 11 0 ,;tio11tro frn ufficia.li, a cui si addivenga lì per lì, iinpo rla l::t punizione d egli arresti, ove non ne sia cleri vala l:1 morte o una lesione personale grave; in caso con I r:1 ri o, si applica la. pena del carcere da uno a cinque :inni( § 4.4.5 e 68 6 id.). Oltre le suindi<'ate speciali disposizioni, la legge p ena lo rnilitare contien e intorno al duello di~posizioni ;11wloghe a quelle della leggf:' penale comune ( § 158 a 165). BELGIO. Il Codice militare non h a statuizioni particolari sul duello fra militari; i qua.li soggiacciono come gli altri cit,t aàini, a.lle di.'ipoi,izioni ùel Coùice penale comune (a.rt . 423 a 43:3). DANIMARCA. - - L a legge p enale militare contiene questa sola disposizione : « Colui che, a causa di servizio, slitla a duello il suo superiore, è punito con ht destitu;,:ion o (o con la prigionia <li secondo grado)"· FRANCIA. L a legge penale, sia comune che milifare, tace del duello. GERMANIA . Ai militari si applicano lo disposizioni del Codbe p enale comune (§§ 201 a 210 com. e § 3 mii.). Ma p er il dnello fra militari di grado dive1:so il Co dice milita.re sta bilisce : « Colui che, pci- motivi cli servizio, sfida a duello un superiore, è punito con p ena afflittiva non inferiore ad un anno, e, qua.udo il duello abbia avuto luogo, con pena afnittiva non inferiore a due anni ; contemporaneamente dovrà e·sscre prounnCorl. E serc.
3
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1,ln0JHl,P,10N 11l l 'IDNA'l,l~ Mll,l'l'AR'fll CJO M l',\R A'fA.
:·.111 11, 111 d l11 d11111,.,.,,, l ,1• Hl<'H~11 p•>rt• i cul11i~co110 il superiore ,.1,,. ,,. wnl,111 111 Hfida o vi1•110 al llnello (§ 11 2). ( irt11N 1111 1,:T,11:N .1. - Jn Lui.Le le classi inglesi è così rn,li,.11 I.a l'av vun;ioric ,il ùuello, che la legge per la marina 11 v11 11 0 paria affatto; e quella per l'esercito vi accenna. appona, senza tener conto della po8sibilità di una sfida tra m ilitari di grado diverso. Il reato di duello è dall'art. 38 uguagliato a quello del tentato suicidio e punito, se commesso da un ufficiale, con la radiazione dai quadri, e, se da un militare che non è ufficiale, col carcere o con punizioni minori ; così trattandosi del primo, come dei secondi. Se poi il duello è fatale, è allora parificato all'omicidio e punito con la morte. Ma è dal 1841 che non v'è stato pii'l caso di duello nel Regno Unito. In quello stesso anno si stabilirono alcuni à.rticoli per regolare le cosiddette questioni d'onore; e, in forza di essi, l'ufficiale che abbia avuto sentore di un progettato duello fra colleghi e non l'abbia impedito, è punito; si dii invece una menzione speciale di lode a chi ·aven do arrecato offesa la ritratt.i o dia spiegazioni; e a chi, offeso, accetti la spiegazione o la ritra.ttazione. Quando la vertenza non possa risolversi amichevolmente, si raccomanda di sottoporla all'arbitrato del comandante. NORVEGI A. Nel Codice penale comun e non vi sono disposizioni speciali sul duello. La sola disposizione che e~.iste nel Co dice militare è così concepita : « Colni che, in servizio o a c:111Ra ùcl serviiio , sfida a duello il suo superiore è punito coH la prigione cli rigore o con la privazione dell'impiego. La stessa p ena si npplica al superiore che accetta b sfida ,,. OLANDA. - L :t legge penale comune si applica anche ai militari (art. l prog. Codice militare e art. 152 a 156 Codice comune). Ma nel progetto di Codice militare è, per la sfida fra militari di grado diverso, così disposto : " E punito co'l carcere non maggiore di cinqu e anni il
LEG1Sl,A7.l0NFl PENAT,E MILITARE OOMPARA'l'A.
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1ni lilai:c ch o, a ca11,;a, (li nu a questione d i servizio, sficfa a uncllo 11n ,;11111·rivrn. La stessa pena si applica ~tl milielio i11 Lo11:,,io11n llll cn lc porta la s fida e a l superiore
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olw l'ac,:dl,a » (ari,. !J5).
lt1J8>11.1. -
l,o disposizioni del Codice p enale generale
J Ci 12) ;;i estendono anche al duello fra mili1n ri. Mu por l:L sfida a duello fra militari di gmdo div11mo, i Codici militari dispongono: « La sfida a duello
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uu superiore, per circostanze che si riferiscono
:il ,mrvizio, importa l'esclusione dalla milizia con per-
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dita del grado, o la detenzione in una fortezza p or la d11rnt:t di un anno e quattro mesi fino a quattro anni, o la degradazione militare. La stessa pena si applica . aJ s uperiore che accetta la sfida. Ove il duello avvenga, si osservano le norme sul concorso dei reati" (art.. 99). SPAGNA. La legge penale miltare non contiene speciali disp osizioni sul duello fra militari ; ai quali perciò si applicano quelle del Codice penale comune (articoli 431 e segg. ). SVEZIA. Nel § 92 del Codice militare è disposto: « Se un ufficiale o sottufficiale, in seguito a cosa accadu ta in servizio, sfida il superiore a duello, è punito con la destituzione, oltre alle responsabilità in forza del diritto comune. L a st essa p ena 1,i a,pplica a l superiore che a ccetta la sfida"· In ogni altro caso, si os,;ervan o le statuizioni del Codice penale comune ( §§ 38 e segg., capitolo XIV). SVIZZERA. - - L a legge penale militare prevedo soltanto l'omicidio e le lesioni personali in duello (art. 10S e 117), e senza distinguere il duello fra militari di grado diverso clal rlucllo fra militari di grado uguale. Qnanto alb sfida, si ritiene che sarebbe punito disciplinarmente il militare che sfidasse a duello un superiore, e il superiore che ne accettasse la sficla.
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1, ICll lij l,,\:f. l ON IC l'ENALE MU,lTAHE OO~l'A ltATA.
VI. ()iwli di,~posi::ioni, le più ùrnportanti, siano sancite per il tnnpo di g-1ierra a riguardo: a) dell'abnso nelle reqiiis-izioni, contribuzioni e prestnzion i forzate; b) dell' c1b11so nelle arrni, negli stratagemrni d-i giicrra e nelle pre.de belliche ; c) della v·iolazione di doveri 11erso persone infe·l'me, fe?'Ìte o morte siil carnpo di battaglia ; d) dei real-i clei prigiònieri di gne1Ta o contro di loro eon,mcssi. AUSTRI A-UNGHERIA. a) Non vi sono dispos izioni speciali : nei congrui casi, si applicano le norme relative ai delitti comuni; b) Il far bottino, fuori di tempo o contrariamente agli ordini dei superiori, si puni$Ce come reato di turbamento della disciplina e dell'ordine(§ 264 Codice militare). L'allontanarsi dal luogo del coml3attimcnto per m ettere al sicnro il bottino, si punisce come reato di trascuranza delle norme di sen-.i zio ( § 277 id.). t :mche punita la ricet tazione degli oggetti di bottino (§ 506, lett. f, id.) ; e) Il militare che spoglia o maltraUa i n emici, ch e non siano pH1 capaci di difendersi, che giacciano feriti o malati, commette un rnaLu ùi L11rJJaJlll,nLo della ùisdplina e dell'online, il quale importa la p ena del carcere fino a cinque anni, e, in condizioni in particolar modo aggravanti, il ca.rcere duro fino ai dicci anni ( § 2G5 icl. ). È punita la violazione di cadaveri ( § i563 id.); d) Le azioni colpevoli vcr::;o i prigionieri di guerra sono trattate come quelle dirette contro ogni altra persona. BELGIO, Non vi sono disposizioni particolari.
LEGISLAZIONE PENALI! l\IILITARE OOllIPARATA, DANil\lARCA . -
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J'i: predcvuto il fatto di colui che
in paese 11cmico leva, iirbitrariamcnt e e senza necessi"tà, l'Cquisizio ni o con t ribuzioni; b) J',: Rpn(·.i:-.Jmonte preveduta l'ap1)ropriazione in<1"biLa <k ll:~ vroda, sia per opp,ra di colui che l'ha fatta al 1H·111ino, Hia, 11or opera del superiore che ha omesso di ... p:i,rl.i ria :d. 1moi inferiori ; ,:) Non vi sono disposizioni specia.Ji : nei congrui e:i si, 8i applicano quelle della legge comune; il) Le disposizioni della legge p enale militare si :1,pplicano anche ai prigionieri di guena. Il prigioniero che, violando la parola data, è rientrato al servizio del nemico è., punito con la morte; con pena restritUva temporanea, se concorrm10 circostanze attenuanti, ovvero sia venuto meno alla parola per fatti di minore importan;r,a, È specialmente preveduto il fatto di chi, contro le norme sullo prede belliche, s'impossessa di cose app-artenenti a colui che egli ha fatto prigioniero ùi g uerra. FRANCIA. e) I'i: punito con la reclusione il militare ehe spoglia un fori to ; e con la morte, se per spogliarlo ::(li abbht prodotto nuove ferite (art. 249 Codice per l'esercito e art,. 334 Codice mar.); d) È punito di morte il prigioniero di guerra che, violnndo la parofa data., sia ripreso con le armi a.Ila mano (art. 204 Codice per l'eserci to e art. 262 Co dice rna,r.). Ai militari che favoriscono la evasione dei prigio1iicri di guerra, si applicano le disposizioni del Codice penale comune sulla evasione dei detenuti (art. 21G Codice 1wr l'e~f'l'l'Ìl'.o e !H'lc. 2!11 (;odice mnr.). GERMANIA. ci) È specialmente preveduto il fati-.o di chi, approfittando dello spavento della guerra o abnisa,ni\o della sna antorità militare, impon e taglio, contribuzioni forza.te, od oltrepassa. la misura delle requisì-
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1,1r.1l1 Hl,A ~, ION I\ l'IC.N A l,M MILITAl l P: OO ~CPARA'l'A.
~.inni 11111, d, ·hho nn f;i rHi da. lui, quando ciò si commetta
por il proprio utile ( §§ 120 a 131 Codice militare); /,) J~ p 1mito colui che per fare bott ino ,;i allo11 t;ana dalla trnppa; che abusivamente fa bottino di coso ch e Jler sè stesse non sono soggette al diritto di preda ; che illegalmente si appropria le cose da lui legittimamente predate e che era obbligato a consegnare ( §128 id.); . e) È specialmente preveduto il fatto di chi toglie violentemente una cosa ad un malato o ferito (§ 134 id.); d) È punito con la morte chi, col proposito di prestare a iuto ad una potenza nemica o di danneggiare le truppe germaniche o alleate, liberit prigionieri nemici ( § 58, n. 11, id.); con pena restrittiva temporanea chi, fuori di questo caso, procuri o favorisca la evasione di un prigioniero, ancorchè por colpa ( § 144 id.). Un prigionie.ro di guerra che evado, violando la data parola d' onore, o che, i·ila.sciato stilla sua parola, d'onore, viola la promessa, è punito con la morte ( § 150 id.). È specialmente preveduto il fatto di chi toglie violentemente un11, cosa, con l'intenzione di appropriarsela, ad un prigioniero di guerra ( § 134). GRAN BRETAGNA. Non vi sono disposizioni particohui. NoRVEGTA. - a ) ]Ì: preveduto il fa.tto di chi ri scuote illegalmente delle con tribuzioni; e quello di chi si appropria le contribuzioni riscosse. Or.ANDA. Il progetto di Codice penale militare contiene sanzioni speciali sulla preda compiuta senz'autorizzazionc (mt.. 71); p er le violenze, pd cbnncggiamcnt i, quando il fatto sia commesso abusando del potere, d ell'occasione e elci mezzi che il colpevole ha p er la sua qualità cli militare (art. ] 29); snllo spoglio dei morti o feriti (art. 133 e segg.).
LEGISLAZIONE PENALE MILITARE 00.l\Il'ARATA.
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Specialmente notevoli sono poi le seg110nt i disposizioni : " Art. 70. li: p unito col carcere non maggiore di tre anni colui che in presenza del nemico agisce intenziona,lmonl,c iu modo contrario ad una disposizione qnaJunqn o di 1111 i,ratta!:o esistente, concluso dall'Olanda con In, p0Lor1 Y.:1, co n la quale è in guerra. L a st essa pena si :q>plica al superiore il quale permette che un suo inferiore commetta il fatto "· " Art. 72. È punit o col carcere non maggiore di vcnli anni il militare che viola una. convenzione conclusa col nemico come tale "· RussrA. - a) È preveduto il fatto delle contribuzioni arbitrarie e dell'aumento delle contribuzioni legalmente ordinate : se il fatto sia commesso per fine di luero si applicano ln pene st abilite per la estorsione con l'aumento di di..e gradi (art. 259 e 2G7 Codice militare) ; I>) È preveduta l'appropriazione della preda che deve esser consegnata a.ll'autorità (art. 261 id.); e) È prnvetluto lo spoglio di morti o feriti (art. 265 e 266 id. ) ; d) È preveduto lo sp oglio elci prigionieri di gnerra (art . 265 id.). Il prigioniero di guerra che commetta un reato cont ro la sicurezim della milizia o per a.iuta.re il nemico, soggiace alla pena stabilita per l'alto t radimento (art. 271 icl. ). SP.~GNA. :È punito con la prigionia correzionale estensibile alla prigionia maggiore il militare che in tempo di guerra commetta alcuno dei delitti seguenti : 1° Costringere i prigionieri di guerra a combattere contro le loro bandiere ; malt.rattarli materialmente; ingiuriaTli gravemente ; privarli di cure o degli alimenti necessari; 2° Attaccare sen za necessità. ospedali od asili di beneficenza, riconoscibili dai segni stabiliti, ecc. : ..l
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4.Q
LEGIST,AJ\IO NJ, l'EN AT,E MIT,I'l' AUE COHL'A UATA,
30 Of1'011d erc co11 atti o con parole un p arlamentario (art;. 2:12 Codice por l'esercito). È pure preveduto lo spoglio elci feriti o dei morti e d ei prigion ieri di guerra (art 235 e 236 id.). È punito il pl'igioniero che vien meno allrr p R-rola da ta di non prendere le armi contro l'esercito n azionale ( art. 22-1 id.). SVEZIA. È preveduta l'appropriazione d elle prede belliche ( § 103 Codice militare); lo spoglio d ei ferit i o prigionieri di guerra ( § 104 id.). Vi sono sanzioni speciali più gravi per le violenze usat e cc contro nna per sona che non ha opposto resistenza, o contro un prigion iero di guerra, o contro p ersona ferita od inferma, o contro colui alla di cui cura il ferito o l'infermo è affidato » ( § 106 id.). SVIZZERA. E allo studio un progetto di legge speciale per il tempo di gtterra.
RELAZIONE A SUA UAESTÀ SU I CllDlCI P E NALI PER L'ESERCITO E PER LA MARINA
(Udienza 28 novembre 1860 ). 1
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L 'atto del P,1rlamcnt o cl1c, approva ndo il proge tt o del Codice p enale militare marittimo, affidava a,l p otere esecutivo l'incarico di coordinarlo colla legge del dì 11 febbra io l >lM o col Codice penale per l' c;;orcito, indndcva un mand ato ass,:1i più difficile c d esteso di quello che a prima vista appurisse. J,c spiega r.ioni cd i chiarimenti che accompag1rnrono la prnpo~ta in elica va no abbasktnza che il coordinamento im port.asse quasi una revisione di tut t a b legislazion e penale militare. Sicch è, se in via, di regola era inteso ch e il Governo non dovesse uscire dnl!e disposiz ioni dei due Co<lici, tuttavia, lnngi dal cost:ringCTlo a tener l'uno o l',.l tro come t esto invaria bik, im phcila m m1te ~li si c1n.va. facoltà di scegliere il meglio da en trambi, di mutare e ritoccare ora il p rimo, ora il secon do, nelle p arti cl10 sembrassero difettose. Ed anche scnztt co clc,;tc esplicite diclti arn.zioni, n on ;;aprcbbe di vcrsamenl;c interpretars i il v ot o del potere legisbt.ivo; se pure n on si volesse in1ccnderc che dieci 1 Ln. relazione, 1n·P~f'ntA ta dai ì\liniRt.t'i della g1rn1·1·0.., c.lC'lln. 1nn.· rina e di grazia e g ilL-;tizia, è uuica per i due Codici.
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RELAZlONE A SUA MAEST,\.
a nni cli studi e di esperienza dovessero andar perduti : conseguenza che sarebbe incontrastabile, qualora, applicando letteralmente la legge, si prendesse come tipo esclusivo il Codice penale militare del 1859. Ma dalla discussione del Senato sorge un'altra avve rt:enza, non contraddetta dalla Camera elettiva, quella cioè che « non si faccia offesa al dll'itto penale comune, che, come è stato osservato nell'alt ro ramo del Parlamento, non potrebbe in questa leggo speciale esser disconosciuto, senza cadere in una specie di mostruosità, a danno anche, corno si disse, della morale ». Passare a.dunque a rassegna tutti gli articoli dell'uno e dell'altro Codice, confrontarli fra loro o col diritto comune; esaminar poscia il valore rispettivo delle singole disposizioni per decidere quali meritassero la preferenza : ecco il lavoro che il Governo doveva compiere. Ma il risultato di un'opera così importante non potev11, naturalmen te limitarsi n,lla determinazion e del t esto definit iv o del Codice penale milit are marittimo. L a facoW~ di dm· forza, d i logge anche alle modificazioni credute necessarie nel Codice penale P N' l'esercito nasccv11, spontanea dall'intento di conseguire l'uniformità nel diritto e nel procedimento per lo dne ar mate: il quale scopo sarebbe pienamente falli to, qualora, modificato il primo C0<licc, avesse tlovnt;o p or l'esercito continuare aù aver iua.llorato quello del 1859. Ecco p erchè i rifercnt i si onorano :i, p1·cscntare alla fi rma della. l\l aesUi Vos(m dne decreti, con cui cn1,ra mbi i Cod ici, coordinati frn, loro o con la lcgizc del J 8G4, ven gono approvati e clichi,m1Li cscculivi. Alla compilazione concorsero egualmcn t-0 i tre l\l ini,stri di guerra, di marina o di gra zia e giustizia. I clu.c primi formarono un progetto di coordinamento, che, (;rasmes~o 11,ll'ultimo, veunc sottoposto allo studio di una Com missione, la quale, do po nn esame coscienzioso eù accurato, approvò quasi t,uttc le modifi-
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cazioni proposte cd altre molte ne aggiunse. Ad onor del vero, convicn d icli.iarare che l'avviso della Commissione sembrò, n ella massima p,.rte dei casi, degno di plauso. N è mancò il riferente Ministro di grazia e giustizia cli contrib11 ire all'opera, sugge"rendo altre correzioni, che vennero n rn 111esse dal voto dei suoi colleghi. Così fu eo 111 pi11la quest'opera, in cui non fecero certamente diJeUo l'op erosità e la diligenza. E se molto manca alla p orl'llidonc, ciò deve ascriversi alla brevit.à del t empo a,;fleg11ato ed alla necesf'ità di non toccare essenzialrncn te l'economia generale dell'una e dell'altra legge e i principii direttivi già st a biliti. I termini stessi del mandato dettavano i criteri da seguire. Si è costantemente cercato di ott enere la voluta w1iformità, ravvicinando le disposizioni dei due Codici. La lettura di essi dimostra come, sebbene la preferenza sia toccata, quasi sempre a quello p er hL marina, in cni era.no già stati int rodotti molti miglioramenti rispetto · ali' antico Codice ponrile per l'esercit o, nondimerw in taluni casi sia stata prescelta la lezion e di quest'ultimo, dove le sue disposi;;:ioni sono sembriite o più giuste o m eglio formulate. Spesso ancora è convenuto modificarr. l'nno e l' altro, quando le esigenze del servizio militare non parevano così gravi da consigliare una derogazione alle norme del diritto comune. llfa non era possibile conseguire una uniformità completa., opponendo visi so ven Lc la n ;i,tura delle cose, e la diversità nell'ordinamento e n el modo di operare delle due armate. Ciò rende ra.gione di molte e gravi differenze che a ncora rimangono. Dovm1do nverc il coorùinamcnto b asi così lar ghe, quali son quelle che risultano ùal tenore di sopra ricordato delle discussioni parlamentari, i riferenti han creduto lor debito profittare dei suggerimen ti del)a gillri1,prndcnza form atasi nell'applicazione della legislazione
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11 1 i I i l,:irc del 185(), correggendo molte disposizioni di quel I :.,d i,·f\ cl11 bbiosc cd oscu re, che si vedevano integral1111·1il c riporta to ncll'aUro per la marina. Nè a l Govcmo sfuggì che mancava sovente fra le divf\rRc parti di 11110 stesso Codice la necessaria corriKpon ùcmm cd armon ia. Il potern legislativo avrebbe senza, dubbio eme ndato codesto difetto, qualora avesse :wnto agio a portare s ugli articoli quel minuto esame, un ùc fu dis tolto 1micamentc dalla necessità cli abolirc al pili presto l'editto del 1S2G, che contrastava con tutte le nostre istituzioni. Epperò, 8Cnza ledere i 1n-incipii Jomla.mcntaJi di già a dottati, fnrono ritoccati sotto questo aspetto taluni punti, che avrcbl~ero da,to luogo a conl,n1 ddi;1,ioni e creato n ella pratica non lievi difficolth. L arga parte nella revisione, di cui si presentano i ri ;;ult:.d,i alla Maestà Vostra, è stata. fatta alle proposte (lolla Comm issione senatoria, come quelle che trovano ,;cmprc appoggio in considerazioni di a lkt convenienza e di se vera giustizia. Prcn1essc ques te usscrvaxioni generali, incombe ai riJ ercnti l'obbligo d i p assare rapidamente a rassegna i punti princil)::tli del lavoro cd esporne con sobriefa le ra.g ioni. Nelle disposizioni preliminari. del Codice m arittimo l':1,rticolo 2 si allontanava daU'articolo 3 del Cuùice p enale militare del 18ii9. Il primo non concedeva mai dimiHliiionc ùi pena, aueor,,ìd, si LrnLla,;su ùi mai.i ,1,vvennti a!l'o;tero, cd ammeUev •• in tutti i casi l'esercizio dell' azione p enale nello Sta to, sebbene all'cstcrn si fosse <'Rplc tato giudizio e riportata cd espiata condanna. .I~ ::;c111brato JJLLL µ;i11sto 1·i t urnarc al sistema del cilc1to Co dice del 18/i!), il qua.le meglio accosbmclosi al diritto (,0 11111110, pone come regola che venga cli1nin11it:1, di n n grado fa pena pci reati avvcn11Li foori do! i.crritorio (da cui niun turbamento .riceve l'onli ne iuicruo ), cc-
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cctf,tu1,ndo solo quelli d'ins u bordinaziouc, ovvero com m essi da milil:1 ri in via ti dal Governo, sul ·suolo straniero : o solo per ques ti tlue ordini difatti st:1hilisce che a,bbia luogo nel n'gno il procedimento,- sebbene nello Stato estero vi si,1, stata, sentenza definitiva e se no sia scontata la. pe11a. Se è vr ro ohe la legge militare è personale, non torri lorial o, ò vero altresì che essa segttc la bm1diera, 11011 l' i11di vid1w; sicchè il militare che si trovi all'estero 11\\11 i~pcdi(.ovi dal Governo, vi è come cittadino e non cu , 11 0 soldato, qnindi deve godere della mitoz,m cli cui la legge è larga a tutti gli altri cittadini. Si è dunque trnse ri tto l'articolo 3 del Codice penale militare del 1859 nel luogo dell'articolo 2 del Codice penale militare marittimo. A lungo studio ha dato luogo la redazione definitiva degli articoli 15 Codice penale militare marittimo e 16 Codice penale per l'esercito. La menzione dei casi in eni la sospensione è pena accessoria, è sembrata oziosa, essendo espliciti su tale proposito gli articoli precedenti 9 e 12 d el primo, 10 c 13 del secondo Codice. Ma, era important e stahilil'C con chiarezza lo conseguen ze di questa pena cons iderata come princip:tlc : e s u ciò taceva il Codice d el 1859 (che la considerava solo come }Jena. accessoria) mentre la lc~gc del 25 maggio 1852, n. 137G, aveva esprossamen.te riserba.to a.ll' uffizinle sospeso p er misura discip linare una parte · dello stipendio e degli altri emolumenti. P ,irve giusto scguirn l::t stessa norma ncìlo applicare come pena priueipalo la sospensione (cliè, quando è pena accessoria, il condannato ric!Jve nel camere il manten imento dello Stato), per non costringere 1m u ffiziale, che dovrà ritornare nel seno dell' eserci to, a procacciarsi per vie 1nen che decorose la sussistcnr.a.. L 'espediente adottato per rinvia.re, per gli effetti della pena,, appunto ,illa legge del 1852, rendeva inutile la dichiarazione scritta nel testo, approva.fa dal Codice _marittimo, che durante il
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,[,.1 \t11'1'i111c11(,o ùolla stessa il coudannato non avesse cliriUn :ul ava11zamonti. Negli articoli 20 Codice ponale militare marittimo o 21 Codice p enalo por l'esercito · è stata tolta via la tassativa menzione delle circostanie attenuanti. Con ciò non si è modificato il concetto dell'articolo, ma solo corretta una improprietà di Ìinguaggio, perch è codesta voce «attenuanti• era stata senza dubbio a doperata in senso latissimo, si da comprendervi anche le scusanti : altrimenti non saprebbe intendersi come il legislatore avesse potuto consentire così grave diminuzione di pena. Nell'articolo 27 del Codice per la marina si è riempita una lacuna nota.ta cla lla Commissione senat01-ia, supplendovi il capoverso trascritto dall'articolo 28 del Codice militaro del 1859. Passando alla parte cho riguarda l'applicazione delle pene, sorgeva in primo luogo il bisogno di fare sparire una gravi,,sima divergenza fra l'articolo 34 del Codice . militare del 1859 e l'articolo 36 del nuovo Codice marit i.imo, il primo dei quali conteneva un capoverso che considerava come tentativo il mandato, qualora il mandatario non avesse proceduto ad atti di esecuzione. Senza entrare nella questione se codesto sia un fatto punibile, e se, in ogni caso, vada sottoposto alle regole del tentativo, o ùchba considerarsi come reato siii gencr·i s, molte e gravi ragioni di convcnienzi, indussero il Gòverno a seconda.re il voto della Commissione seua.l,oria., ma ntenendo la detta dh;posizione nel Codico per l'esercito, e trasportarla nell'a.lt ro. Ed invero so nel Coclice penale comnne del 1859, ohe governa senza modificazione mol te provincie d'Italia, esiste un identfoo principio, sarebbe ingiusto rendore in codeste provincie la condizione del militare migliore di quella d'ogni altro cittadino. Aggitmgevasi ancora una ragione di ordine cavata dagli articoli 190 (ora 189) Codice penale militare m n.rittimo) o 151
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(ora 164) Codice rionale per l'esercito, che puniscono la. s ubornazione aHcho 11011 accettata. Il conconm di atti minacciati di peno afflittive di uguale o <li di versa natura e durata, ma inferiore a.i lavori forzati 11 vit:i era stato previsto dal Codice penale militaro Llol 185!), che accuratamente dettava le norme per l':q,plieazionc delle pene secondo la diversità dei ea Ri. J. c:01npilal,ori del Codice penale militare marittimo c:rncloU.mo ùi comprendere tutto in una sola disposizio11 u goJ1cr:1.le sotto l'articolo 44. Ma era facile scorgere c·\1 111u cuùc_s Lo articolo non pure fosse incompleto (perchè prnvc<lo solo il concorso di pene di divers,t gravezza, e pass11 sotto silenzio quello di pene ugualmente gravi), ma lasciasse troppo vasto. campo all'arbitrio, cosa sommamente pericolosa in un Codice la cui esecuzione è n.ffidata a giudici militari. Questi sconci furono evitati riunendo sotto l'articolo 44 del Codice per la marina le di sposizioni degli arUeoli 42 e 43 del Codice p er l'esercito. Viceversa, ammessa anche nel secondo Codice la sospen;;iono come pena principale, ora necessario prevedere il concorso cli questa con altro p ene a.fflittivc : epperò all'articolo 44 fu aggiunto un capoverso corrispondente a. quello dell'articolo 45 del Codice p er la marina. S1ù capo relativo alla estinzione dell'azione e dello p<'nc e bbero luogo importanti discussioni. Gravissima era la differen:,;a fra il Codice penale militare del 1859, ecl il Codice penale comune riguardo alla prcscrittibilitlt delle pene di morte o cli lavori forzati a vita, in quanto il primo le riteneva imprescrittibili (articolo 61), mentre il secondo ammetteva contro di esse la prescriiione trcntonnaria (articolo 137). I compilatori del Codice pe· na.le ' militare marittimo (articolo 61), avevano seguito quest'ultimo. Ma il Governo ha preferito il concetto del Codice militare, non tanto per serbare maggiore severità in quella parte di legislazione che intende a
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111a 11 Lonorc o rostauraro la militare disciplina, qt1anto p crchè gli p a rve teo rie:unentc iutunmiss ibilc la p rescrizione di pene 11crpctuc nella durata e negli effetti. Ecl a confermarsi in siffat.La op iuiono trova ar p;omento nella tendenza che comincia, a manifosfo rsi anche nel di.ritto comune, e di ctù rendo 1.cstimonian:m l'articolo 85 del progetto di Cotlice p enale pel R ogno d'Italia. Nell'articolo 62 Codi.cc penale militare marittimo (difforme in ciò d,ill' artico!C' G2 del Codice militare ùel 1859) ora t rascritto quel p eriodo dell'articolo 138 del Codice pena.l e comune, ove <} dichiariLto che, estinta colla pre·scrizione una, pena infamante, il condann ato non rientra n ell'esercizio dei dirit ti polit.ici, di etti nel p rimo capoverso dell'articolo 19. In verità, codesta dispof<izionc, attentamente considerata, appariva nou puro inntile (porchè è indubitat,o che la prescrizione, cstingnondo la 1mna principale, non p ossa distrnggernc le conseguonzo civili), ma altresì peri r-olosa, dappoichè, pel modo come è concepita vi ki hwg·o a crederc che, proscritta la, ponn. principale, 1·itorni il condannato nel pieno esercizio di ogni altro diritto, mono quei }JOchi espressamente mentova.t i : e così la prnsmir.ione sarebbe piì1 favorit,t della grazia, dell'indul t o e della stessa espial!.iono della pena, essendo in codesti casi necessario il procedimento della riabilila:r.io11u (arLicoli 1:3::i e 13G Codice p enale, 834 o scg11e11 li Co dice proccdu ra Jl<'ualc). In vist a di questi inconY<' nicuLi, al l :un nw tli \' ostra JfaesUì p nrYO miglior (' r,on . ;;iµ;l io, non e~t,011tlo 111;r nrn il ea;,o tli modificare il diritto co1111111u, ri 1l11rrn l'articolo (;2 Codkc y,c,rn.le militare mari Ui1110 nei::li t1los~i t<-n11i11i <1cll'articolo 02 Codice p enale pe r l'e~er<'ifo, Roppri:1 11•11tlo quelle parole che suscitavano t an ta tl11bJ,jc,7,7,:1.. T,'nrlof,l.ato tempora.monto non p regiudica alcun:,, q11 csLionc, p erchè nel silenzio della legge speciale su lionl.ra, l 'impero della legge ordimufa e dei priuoipii gorn.:mli del diritto. E tanto più savio e pru-
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deute scm brnr:\ (Jll (lf\ lo partito, ove si rifletta che fu ::mche seguHo allorq11 a ndo col decreto del 17 febbrnio 1801 venne il Cotli1.:o penale sardo del 1859 pubblicato nelle provincie 11;1:pol<,I :-w c. Stnrl inn<lo il ti tolo ch e si occupa della definizione o tlol la pu11 izionc dei singoli reati, non è sfuggito ai rifc rent.i lllio nel collocamento delle parti e degli articoli non rc~11 a som pre fra' due Codici perfetta corrispondenza. ]\fa rrN,Uo piccoli e parziali mutamenti non si è creduto <li <l i~farc l'ordine dell'uno o dell'altro, sì perchè la dispaTi Lii. ,,he vi rimane in nulla offende l'economia generale <lolle due leggi, sì a ncora perch è iu cosa di tale n atura un p i.ì1 rad icale cambiamento n e avrebbe resi necessari tanti a.Eri nella compilazione che il tempo sarebbe mancato. rcr ragionare ora. delle modificazioni introdotte nelle disposizioni speciali, fu notata in primo luogo una diffe renza non lieve di concetto fra l'ar ticolo 77, 11 . 3 (ora 78, n. 4) Codice penale per l'esercito e l'a r ticolo 80, n. 4 (ohi 79, n. 4) Codice penale militare marittimo ; dap p oich è il secondo, per punire di mort e l'individuo di marina che avesse ricoverato o messo comunque in :,;a h-o nna spia od alt.ro agente nemico, richiedeva non puro In cognizione del loro carattere, ma altresì lo scopo doloso, e concedeva, ove quest'ult ima circostanza fosso 1n:111cata, la diminuzione di nn grado dalla pena ordinitria. l\.'fa l'aggiunta delle parole "con iscopo doloso" era i;enza <lnbbio superfl ua, perchè a costituire il dolo bast a la scienza che colui cui si è dato ricovero o mezzo di salvezza sia spia od agent e nemico, quando anche il delinquente non a,bbia avuto in mira il d anno d ell'esercito, clcll'armata o d ello Stato. Nè J>1, n ovità era. scevrn d i pericolo, pcrchè tendeva a pon e a. carico del pubblico ministero la prova di un clolo insito nell'azione. Del rimanente, nei rari casi in cni il colpevole può essere stato spinto al reato da fine men reo, come la pietà, eco., Cod. Eserc,
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,ì i11([11hi.tato che concorrono circostanze attenuanti, Hicchè la diminnzione di un grado di pena già si conseguo i11 Jorzn degli articoli 58 Codice penale militare marittimo e 58 Codice penale per l'esercito. Fn adunque rimessa nel testo dei due Codici la lezione dell'articolo 77, n. 3, Codice penale militare del 1859. Nell'articolo 83 (ora 82) Codice penale militare marittimo si è rimessa, salvo un lievissimo mutamento n ella forma, la locuzione dell'articolo 83 del progetto ministeri1tle, uniforme a quella dell'articolo 79 (ora 80) del Codice per l'esercito. Furono sul proposito ritenute giuste le osservazioni della Commissione senatoria. Ed invero le parole «Ii avrà, redutati », limitando il reato a ll'arruolamento di indivhlui cli marina od altrimenti soggetti alla giurisdizione m ilit.are marittima, non pure rendevano superflua la st essa disposizione (perchè il fatto di avere indotto codeste persone a pass~,re al nemico è già prima contemplato nell'articolo) ma lasciavano impunito l'arruolamento di ·gente estranea a lla marina. E bene osservò la Commissione del Sena to non bastare la pena . stabilita dall'articolo 177 Codice penale ordinario, pcrchè il militare che' incorre in simile reato rompe un doppio vincolo, quello dell'obbligo comune ad ogni cittadil10 di e~scre fedele allo Stato, e qu ello del proprio giuramento. L' a.ggiuuta della voce «epidemia» fa tta all'art. 131 , alinra 2°, Codice pena le militare marittimo (la prima parte o glÌ a.linea 1° e 2° formano ora l'intero articolo 131 nella nuova redazione), è a ritenere piuttosto chiarimento clic innova llione, trattandosi di un cai;q di straordinario p ericolo mentovato in altri luoghi affini, p er es. nel 13!J, alinea 2°. In modo uniforme, per quanto la diver~a condizione dolla milizia di term \o. consentiva., s i è for . mulato l'articolo 113 dell'altro Codice. Tra i voti espressi dalla Commissione senatoria vi nra anche anello che si rimettesse nell'articolo 138 Co-
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di,:c pcn:ilc mili tare marittimo l'ulUmo capoverso gii'L u,;i~lc11lc nel primilivo progetto, in conformith dell'articolo 108 (orn 117) del Codice por l'esercito. « Se il non ri vela.re i pericoli che minacciano la patria, (così si esprimeva l'onorevole relatore) può non ritenersi un ·d elitto pcl semplice cittadino, la cosa non è ugualmente clùara poi militari, che hanno più stringenti doveri verso l'onore della bandiera, verso la religione del giuramento per la loro fedeltà e per la difesa del Re e della Patria ». Siffatte ragioni sembrarono al Governo di Vostra Maestà sufJicicuti per ripristinare nell'articolo 138 Codice penale militare marittimo l'abolito capoverso : tanto piit cho l'obbligo del rivelamento era stato, nell'interesse della disciplina, già ammesso dal Parlamento n ell'approva:done del Codice per la marina mercantile. L'articolo 139 dello stesso Codice marittimo, sebbene formulato in generale con maggiore ordine e chiarezza dell'articolo 109 (ora 118) Codice penale per l'esercito, -appa riva nel primo capoverso molto piit severo, comminando la pena di morte sol che la consegna violala avoH~e avut o per oggetto la sicurezza dell'annata, ecc. senza tener conto dell'altro estremo che codesta sicurezza fosse st,abi in effetti compromessa dal reato. Nel lavoro di coordinamento fn accomunata alla marina questa disposizione del Codice per l'esercito, info rmata a sensi di maggioro mitezza, pcrchè sarebbe stato ingiusto p1mire con p enn. sempre uguale un fatto da cui secondo i casi possono derivare con!>cguenzc differentissime. A proposito di un reato che ha, sia per l'cserctto, sia per l'armata, graviti\ uguale, quello delle vie di fatto contro 1111.a sentinella o Yedetta, fu da,lla Comn1issionc senatoria biasimata la soverchia mitezza del Codice per la marina nell'articolo 401, in confronto della sanzione scritta nell' articolo 110 (ora llO) del Codice per l'esercito. Il Governo elesse una via di mezzo, perchè anche il
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rigore che informava la legislazione militare del 1859 avrebbe potuto in taluni casi riuscire eccessivo. E principalmente era da abolire la facoltà di scegliere tra la pena di morte ed il massimo della reclusione mili tare, « secondo le circost;anze », qua-sichè la morte potesse mai considerarsi termine ultimo di qualunque gradazione di pene di altra natura. Per limitare l'arbitrio, fu distinto lo stato di pace da quello di gu erra e riserba.ta la pena di morte solo al secondo. Siccome poi anche in tempo di guerra potrebbe non di rado l'estremo supplizio stimarsi troppo grave o per le insignificanti conseguenze del reato, o per altre c·onsiderazioni, parve prudente partito quello di consentire che si discendesse anche al massimo della reclusiohe militare secondo i casi. Codesti intendimenti guidaronò i riferenti nella reda7,ione definitiva degli articoli. Nel lavoro di coordinamento è stata anche tolta la divergenza che esisteva fra gli articoli 145 del Codice per la marina e 115 (ora 125) dell'altro. In luogo dclle ' vie di fatto « che importeranno omicidio», mentov,tte nell'alinea 3° dell'antico articolo del Codice militare (sotto la quale locuzione entravano non pure l'omicidio consumato, mancato o tentato, ma altresì le offese che senza intenzione dell'a.utore avessero prodotto la morte) il tes to approvato del Codice marittimo ragionava di vie di fatto prodotte« it scopo di omicidio » (escludendo così quelle che per cause estranee alla volontà del colpevole fossero riuscite letali). Sicchè il secondo Codice presentava una lacuna, che era indispensabile colmare tanto più che le violenze or ora mentovate si vedevano previste e punite in un ca,50 assai meno grave, quello dell'articolo 147. Nel ridurre ad unifonnitii i due articoli si volle serbare la sanzione più rigorosa ai soli fatt i di omicidio (compreso il tentativo), epperò fu adottata n el Codice p enale per l'esercito mm locuzione uniforme a quella già scritta nel Codice per la marina. Ma il Governo non mancò
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ùi provvedere alla necessit:ì di contemplare nell'uno e nell'altro Codice le offese che avessero dato causa alla morte senza determinata volontà dell'agente. E poichè entrambi avevano fissato, riguardo alle medesime, una gradazione di penalità analoga a quella del diritto comune, ma solo quando fossero seguito per motivi estranei alla milizia, o fuori del servizio militare o della presenza di. truppa riunita, parve consentaneo all'equità estendere questo benefizio anche ai casi più gravi d 'insubordina zione, serbata sempre quella proporzione che nasce dalla rispettiva gravità della pena ordina.ria. Per tale ragione fu mutata la lezione delle prime parole degli articoli 147 Codice penale per la marina e 117 (ora 127) di quello per l'esereito. Nei citati articoli 147 del primo Codice e 117 (ora 127) del secondo, si è tolto ànche l'ultimo capoverso, il quale sarebbe caduto a proposito solo quando si fosse conservata la disposizione dell'antico articolo 238 (ora 258) Codice penale militare del 1859, che aveva pareggiato alle ferito susseguite da morte entro il periodo cli giorni quaranta, quelle che nel termine di cinque giorni fossero giudicate mortali. ]\fa questo principio, che aggravava hl, condiziono del delinquente solo per servire alla celerità dei giudizi in tempo cli guerra, sembrò a buon diritto cli un incomportabile rigore. Epperò, surrogato all'antico articolo 238 il nuovo 25S, ehe, uniformemente al testo dell'articolo 279 (or:1, 282) Codice penale marittimo, stabilisce per lo sta t.o cli guerra norme uguali a quelle seguite pcl tempo cli p ace, cessava fra disposizioni del tutto identiche ogni ragione di richiamo. Dall'articolo 153 Codice penale militare m arittimo la ·Commissione senatoria avrebbe vohito che si fosso tolto il capoverso, 0lte giiL non esisteva nel corrispondente arti.colo 124 (ora 133) del Codice penale per l'esercito, sembrandole clrn di qualsivoglia circostanza tendente a minorare il dolo o
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il cln.u no pot.esse t enersi conto n ella latitudine della pena. JI Governo h a creduto che fra la minaccia condizionata e qnolla senza condizione interceda tanta differenza, che nell'ultimo caso competa una mitigazione maggiore di quella che può ottenersi con l'applicazione del minimo d ella pena ordinaria. Ma poichè già, ai termini della prima parte dell'articolo, si pnò, secondo il grado ond' è rivestito il superiore, discendere sino a tre, od anche un anno di reclusione militare, la ult eriore diminuzione di uno a tre gradi sarebhe eccessiva ; epperò è stata limitata ad un grado solo. La Commissione senatoria, procedendo oltre nelle sue osservazioni sullo stesso Codice marittimo, censurò la redazione degli articoli 157, 158 e 159 del progetto approvato dalla Camera elettiva, i quali, contemplando la materia già regolata d all'articolo 125 Codice militare d el 1859, alla enunciazione degli a rticoli della legge comune sostituivano la tassat iva definizione dei casi. Ma il nuovo m:ticolo proposto, ritornando all'ant ico sistema, non evitava il difetto di comprendere nella legislazione militare dei reati di loro natura comuni, perchè l'art. 561 Codice penale punisco appunto l'omicidio commessò dal marito in p ersona della moglie, o del padre in persona della figlia. La vera difficolt.à stava aclunque nel cercare una locuzione che, mentre esprime~se le medesime ipotesi previste dal Codice ordinario, escludesse ogni confusione tra, reati militari e reati 11011 milita ri. Inolt re il GoYerno di Vostra Maestà pensò elle per ragione di ordine la dis:p0Rizio11e dell' articolo l 59 del Codice marittimo dovesse più naturalmente formar p arte dell'articolo 146, ove già si fa parola dcll' " impeto dcli' ira" · E cco perch è nell'ultima redazione, ment re si sono nell'articolo 157 riuniti gli artieoli lfi? e 158 clel testo approvato tfal Pa.rlamento, :ill'articolo 146 si è aggiunto un eapovcrso ch e richiama bensì le circostanze di scusa mentovate negli a r ticoli 561
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e 563 Codice penalo onlinario del 1859, ma limita il reato militare al solo omicidio in persona del superiore. Analogit redazione fu ad0Ltf1,t;Jt, nel Codice p er l'esercito (articolo 134 ed articolo l 26, alinea ultimo, della nuova numerazione). Gli articoli 160 del Codice p enale marittimo approvato dal Parlamento e 126 Codice penale militare del 1859 sono ora divisi in due. Il 158 del primo, secondo la presente redazione, ed il 135 del nuovo Codice per l' esercito riguardano soltanto l'ubbriachezza : e que~t'ultimo offre un'altra variante rispetto a.lla lezione antica, p erehè il Governo, uniformandosi al voto della Camera dP.i deputati, ha tolto le parole « quantunque non solito ad uhbriacarsi», le quali non avrebbero avut-0 alcuna importanza in codesto punto, dove non si trattava già di determinare i caratteri e le condizioni sotto le quali potesse della ubbriachezza tenersi r,onto per diminuire la pena, bcnfiì cli esc.luderla affatto come circostamm attenuante. Neanche nel capo ove ragionasi della diserzione, mancano i mutamenti. Ed uno ne occorre negli articoli. 166 (om 1G5) del primo e 131 (ora 141) del secondo Codice. D11ll'uU.imo fn tolto il quarto capoverso, perchè il ((pastrano» ed il (< cappotto » apparten gono ora al soldato, f<Ìcchè l'a l:lportazione di quegli oggetti non potrebbe l)iù dar luogo a qualifica : e p el' late ragione è stato modific:tto anche il successivo articolo 108 (ora 2 13). Ma notavasi una differenza fra i ùne Codici anche · nel terzo numero, sia perc.bè il Codice marittimo faceva menzione di « atti · di violenza o di resistenza», non ment,ovati nell'altro: sia percbè inaspriv11 l'aggravante, parlando ùi « scalamento ,, in gflnere f;e1rn'altra Apecificazione di luo~o. Il Governo di Vostra Maestà opinò cl10 la menzione d ella violenza o resistenza fosse inutile, pcrchè ove nel fatto esista, dà. luogo a speciali imputazioni previste negli articoli 120 Codice per l'esercito o 141 Codice marittimo: per qnestu.
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RELAZIONE A SUA MAESTÀ.
part e adnnque fu mantenuta in en trambi i Codici fa reda:r.ionc del Codice p enale militare del 1850. Rigua rdo poi itllo (( scalamento n, se si riconobbe troppo limitato il sistema del Codice p er l'esercito , sembrò d'altra p ar te cho b indeterminazione che regna nel ma rittimo potesse da r luogo ad applica zioni soverchiam ente rigorose. Epperò fn risoluto di ammettere lo « scalamen to ,, come circostanza aggravante quando esso a bbia luogo per uscire dalle mura non pure di una fortez za, m a di qn;ilsivoglia f\tabilimento o militare.o m ar ittimo, secondo che il disertore appartenga all'esercito ov vero all'armata. Colla locuzione degli articoli or ora ci!;ati trova.si m essa in a rmonia quella degli articoli 174 (ora 173) del secondo e 130 (ora lMJ) del pTimo Codice. La pena scritta ncll'a.rticolo 167 (ora 166) Codice penale militare marittimo fu ridotta nella misura fissata già n ell 'art icolo 132 (ora 142) Co dice penale per l 'eser citq, non p otendosi ritenere in verun modo giust ifica.bile ta nta dif.ferenz!l. di trattamento in un reat o che ha la stessa importanza per l'una e p er l'altm parte delle forze na,zionali. L 'articolo 168 (ora. 167) del primo Codice presentav~ una lacuna, che è stata colmata,, ag-giungendovi un capo - . verso uniforme a quello dell'articolo 133 (ora 14.3) del secondo. Giustamente si era osservato elie la redazione dell'alinea dell'articolo 134 (ora lH) Codice pena.le milita re d el 1859 dava nelle parole (( ove in essa (diserzione) concorra una o più delle circostanze medesime " luogo al d t1bbio se codesto p arole si riferi$sero all'articolo 133 (ora 143) citato poco innanzi, ovvero agli articoli 13 1 e 132 (orn 141 e 142) citati nella prima parte. Poichè l'articolo 169 (ora 168) Co dice llenale militare marittimo aveva in modo ragionevole risolu to il dubbio, venne la, stessa locuzione adottata in quello per l'esercito.
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La penalit?1 che appariva diffonne tra. l'articolo 176 (ora 175) Codice p enale p er la marina e l'articolo 141 (ora 151) dell'a.I tro Codice è stata pareggiata, mitigandosi in quest'ultimo la p ena stabilita pel temp o di pace. La d ifferenza n ol;ovole di punizione p el caso di guerra appare giustificata abbast anza dalla gravità straordinaria, ch e in tale condizione di fatto a,s sume il reato. Una questione più grave preoccupò i riferent i. quella cioè se convenisse definire la diserzione "semplice». Era noto ch e la mancanza di codesta definizione avcvit dato luogo a non poche controversie sotto l' impero del Codice militare del 1859, essendosi perfino sostenuto che fale dovesse considerarsi ogni specie di diserzione, meno quella accompagnata p er avventura da una di quelle cireosbinze enunciate nell'articolo 131 (ora 14 1) eletto Codice. Ma il Governo temette che l'inserire sul proposito una n ovella disposizione nell'uno o n ell'a.ltro Codice non dovesse ecced ere la facoltà concedat::tgli, mancando ogni ragione cli coOl'dinamento ; e stimò piì1 prudente partito quello di can cellare la voce "semplice» dali'arLicolo 179 (ora 177) Co-. dice penale militare marittimo e 1,12 (orn 152) Codice penale per l' esercito, modificandone il testo in gnif\a da, toglier via ogni confnsione senza alterarne il concotto . . Difficoltà. ancor pili gravi dovet:t<iro f.nperarni per metter d'a.:icordo nei due Codici le sanzion i intorno a ll a complicit à nella diserzione cd alla subornazione diretta allo stesso reato. Il Codice per l'csereiLo ùd 1859 trattava nell'articolo 145 della complicità in eui fosso in corso un militare, riserbando l'articolo 217 a.l lc persone estraneo tilla milizia, e compendia.va tutta l a materia della :mbornaz iono, in qu a nto a p cnaliU1, ncll' a rticolo l/',l, senza distinguere se si riferisse piuttosto ad uno che ad un altro reato. Il primo progetto del Codice marittimo, riproducendo, sebbene incompletamente, nell'articolol84 il' concetto degli artieoli 145 e 217 dol detto Codice m ili-
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lt El,A1/.IONE A SUA MAEST,\ .
I:m · clol 1850, vi a,ggiunso un rapovorso diretto a p11nire l:1 ,;11 bornazione, qualora fosse rivolta ad un rea to ili diserzione. llfa questo ca,poverso vcclevasi soppresso nell'a.rticolo 186 (ora 185) del Codice approvato, e la Com- . missione senatoria formulò il desiderio di vederlo ristabilito. I riferent i da una p arte ritennero p rofed bilo il sistf.'m a del Codice p en ale marittimo, di t ra ttare in un solo a rticolo dei milita ri e dello p ersone e8tranee alla milizia, e di sfuggire una minuta enumerazione dei diversi moùi cli concorso punibile. Laonde, abolito l'articolo 217 d el Codice milita re del 1859, surrogarono II lla prima p a rte dell'articolo 115 (ora Hi5) Codice per l'e.~ercito la locuzione adoperata nel Codice per la marina. D'altra p ar te reputarono necoss11rio inserire nel secondo Codice, articolo 186 (ora 18ii), unn. disposizione corrh,p ondcnte al ca p overso del d tato a r ticolo del primo, che con t iene una r egola sp eciale p er l' imputazione delle aggravanti n. carico del complice. Rim:meva a deliberare intorno nlla subornazione. Tnnmni t ut to non ern malagovole intc.nclere come, p er ra gioni) d'ordine, qualsivogli:t disp osizione su questa m ateria non avrebbe poLuto trovar l uogo fuori del capo Rcguente ; sicrhè il cap overso d()ll'a rt-icolo 18,t del prog<stto del Codice marittimo sarehbe stato, in ogni caso, m al collocato. Nè p arevano i,ufficienti all'uopo gli art icoli 190 (orn 180) del det to Codice m arittimo o 151 (ora 164) dell'altro. Difatti essi u ella p rima parte si rim eLtono alla. teo rica del tonLaLivo, uh u 11011 trova. a,pplica zione in ma Loria di ùiserzione co me h a cost::1.11tem ente ritenuto la giurisprudenza, t a nto che la stessa legge eccezionale del 27 luglio 1862, n. 714·, considerè> il cona to a disertare piuttosto come reato speciale, ch e come 1;ontativo. L a seconda parte riclùa ma la tooriet, del m a.nda!·o, u gualmente inapplicabile alla diserzione, nella qua.lP- può aver luogo h1singa, insinuazione, corruzion e. talvolta anch e frode, ma nulla che à bbia che fare col mandato.
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RET,A;',IONE A SUA .MAESTÀ .
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Epperò ai cita ti articoli si è aggiuuto un capoverso, in cui la subornazione a disertare vie n riguard11t,a e punita come re11t o s1ti generis, senza distinguere se la medesima sia stata, o non, segtùta da accett.azionc, essendo sembrato che ogni circost anza potesse essere messa a calcolo della latitudine dçJla pena. In questo capo d ella subornazione, oltre l'aggiunta or ora accennata, altra lieve modificazione s'incontra nell'articolo 191 (ora 190) Codice penale militare marittimo, che trova riscontro nel nuovo arUcolo Hì5 Codice p enale per l'esercit o. La menzione del Ministro del culto era senza dubbio ozio,:a., perchè esso è certa mente compreso tra le persone estranee alla milizia ivi pure espressamente mentovate. Portando l'esame sul capo riguaydante gli atti di violenza commessi in occasione di alloggio militare, o nell'esecuzione di ordini, il Governo di Vostra Maestà ha pensato di potere, senza eccedere il proprio m:tndnto, chiarir'3, secondo lo spirito clella legge, un scrio dubbio. L'articolo 156 (ora 170) Codice penale per l'esercito contemplava le vie di fatto commesse cla.l militare senza auto rizza.z ionc o necC'ssit it nella esecuzione di un online o di una consegna; ma rinviando senz'altro chiarimento a l p1'ccedcnte a r ticolo 154 (orn 16 8), ometteva i casi di omicidio o <li ferite comrnesse per eccesso n ella propria difesa o ncll'eserci7,io della fo r7,a pubblica, mentovati nrgli nrtfooli 237 (or;i, 257) e 24.6 (ora 266) detto Codice, scritti pel tempo di guerra. Era questa una grave lacuna, d appoichè, applicando la disposizione alla lettera, sarebbe mancato all 'impuhLto il modo di far valere le scuse nascenti dagli a rticoli omessi ; e la su a condizione sarebbe stata, per giunta, peggiore in tempo di pace che in i;em1>0 di guerra. Una sì ingiusta conseguenza non p otcvn essere stata voluta dnl legislatore; laonde in questo senso è stata adottata una nuova lezione uer rrli
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IIIU, AZIONE A SU A MAESTÀ,
:ir Licoli 192 CoLlice p en ale militare marittimo o 170 Coùicc penale per l'cEercito. Nel capitolo che tratta delle ferit.e e percosse fra milita ri ed individui cl i marina si sono coordin ati gli articoli 195 (ora 194) Codice penale militaro marittimo e 158 (ora 172) dell'altro Codice, rimettendosi nel primo le parole « in rissa » che già esistevano nel progetto miiùsteriale (articolo 191), donde la Commissione della C,t· m era elettiva stimò cli toglierle. Ma giustamente rilevò la Commissione senatoria quanto fo~sc improvvida questa novità, con la quale d a vasi all' articolo tan ta estensione, da farvi en trare anche i ferimenti accompagnati da p rodizione, premeditazione od agguato, poi quali r iuscirebbe poi soverchiamente tenue la st.abilita pena. Riguarclo alla qualità d el coltello, si è anche cercato di soddisfare al giusto der,iderio della Commissione del Semito, specificando che esso debba essere csLraneo all'1umamento del ma,rinaio . :Fra le disposizioni circa il fal110, n otavasi nell 'articolo 206 (ora 205) Codice penale milita re marit timo una redazio ne sost anzialmente diffcrcnLc da quella dell'articolo 169 (ora 183) Codice p enalo 11cr l'C'~ercito. Il secondo richiedeva. il concorso cumulat ivo d elle due circostanze, di csscri'.i il colpevole procmat.i i veri sigilli, marchi o bolli, e di 11,verne fatto un uso prcgillllizievolc ; laddove p el primo bastav:i. anche 1ma sola delle due accenna te condizioni a coslil nire il rea(o. Scml)l't> 11,i rileren Li più giu~la la fo rmula congiuntiva del Codice per l'esercito, dappoichè sarobbe impossibile fare nso dei veri s igilli, marchi o bolli, senza esser;;cli procura ti; e l'esserseli procura li sarebbe azione indifferente qunmlo n on se ne facesse poi nn u so pregiudizievole. Cer tamento 111 sola fraudolenta applicazi.o ne del sigillo costitui rebbe a nche un rca t-0, ove si com mcLlei'\sC dal deposi tario; ma non sarebbe reato di falso.
RE f,AZIONE A. SUA M,\ES,' À.
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Sotto il capo d ella prevaricall ione e d ella infedeltà, negli ar ticoli 213, alin ea ultimo (om :H 2, a li nea ultimo}, e 214 (ora 213) Codice p er la marina, ora corso cvidcntemcnt.c un errore materiale, che face va ascendere 1:, p ona del carcere ad un termine superiore a quello lega.lrnent e fissato. Esso venne corretto col riscontro del progetto (articoli 20() e 210), e portat a la p ena alla, misma stabilita negli articoli 175 e 176 (ora, l 90 e 191 ) Codice per l'esercito. Un simile errore fu a nche emendat o ncli'articolo 259 (ora 262), alinea 2°, del citato Codice per la marina, scgncnr\o l'a rticolo 255, alinea 2°, c~l p rogetto. Un accnrato studio delle disposizioni relative ai fnrti, alle t rn l'fc cd a lle indebite appropriazioni fece riconoscere la n ecessità d i non lievi mu tamen ti. Dopo una correzione di fo rma agli ar ticoli 238 (ora 237) Codice penale militare marittimo e 200 (ora 215) dell'a ltro Codice, affin fl di meglio determ inare il valore del furto ivi contemplato in riscontro a i successivi art icoli 239 (ora 238) del primo e 201 (ora 216) del secondo; dopo avr.re in questi due u ltimi articoli chiarito il carattere del solda,to «addetto» o « confidente >> con una frase che esprimesse il concetto indipcuclentcm cmt c dal tecnicismo sempre mutabile dei regola.menti e degli usi militari ; import,wa fare sparire il gra.ve clivario che esisteva fra l'articolo 240 (ora 239) Codice marittimo e 202 (ora 217)Codice p er l'esercito, a vendo il primo con u n citpoverso, che mancava nel secondo, conicmplitto gli impiega.ti di qnalunque nat ura negli arsenali e nelle officine m ilitari, ehe profittassero d elle cose loro affidate nella det ta qualit?t. Un primo difetto di codesta d isposizione era qne1lo di estendere b competen za mil ita.re a persone est ra,nce alla. mili v.ia m1cl1e in i Pm p o d i pace. Ma piil seri appa rivano gl'incon venient i n ella determinazione della pena. Difatti, trat tandosi di. violazione di fiducia «necessaria », epp erò di furto « qu alificato prr la p ersona », a' t.errnini del diritto comune sa,r ebbe stata
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applicata per rogola la reclusione ordin:ufa da tre a dicci anni, e co11co1Ten<lovi por avvonl;ura altro ag~ra.vanti, si sarebbe potuto ascendere ai lavori forzati (articoli G07 e 612 Codice p enale). Invece, secondo ht sanzione fo;sata nel ca,poverso in esame, se nel concorso di nna delle circostanze onunciate nel capoverso immediatamente precedente, la pena sarebbe stata più grave di quella del diritto comune, sarebbe stata pii1 lieve in tutti gli a ltri casi. Tra l'accettare questo conseguenze, mantenendo il capoverso e trasp ortandolo nell'altro Cod~co tcomo il sistema di coordinamento avrebbe richiesto), ed il sopprimerlo, facendo così rientrare il r eato sotto l'impero delle leggi ordinarie, il Governo cli Vostra Maestà. lm preferito il secondo partito. Ed in tal modo ha. evitato un altro sconcio, quello di crca1'Cl u na contraddizione ne! seno stesso dei due Codici; impcrocchè il capoverso ora soppresso avrebbe in taluni casi ap1)licato una pena più mite a ncora cli quella riserbata, al furto « domestico )> o «qualificato>) soltanto per «valore», giusta i precedenti articoli 239 (ora. 23S) Codice ma,riUimo o 201 (ora 2l.6) Codice per l'esercito. Nuovi sono nel Codice f)er la mariua gli articoli 243, 244, 245, 24G o 247, ed in quello per l'esercito gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224. Il Coc1ice p enale militare del 18!>9 ed il progeUo di Co ùicc penale mili L,irc mari.tUmo non si occuparono delle tru ffe, apr,ropria7,ioni indebite ed omesse couscgnc di oggcLti smarrili, se non quando ::w rssero prodotto un minimo danno. In vece h~ Commis sione della Camera clott.iva stabilì nell'arLicolo 244 del testo approvato speciali disposfaioni per la t ruffa, per l'appropriazione indebita, e per l'abuso ùi coufiùenza, qualunque ne fosf-e il valore. Ma CCldesto articolo poteya d are luogo a gravi appunti, giustamente r ilevati dalla Commissione senatoria, assegnando pene iJ,feriori anche a quelle determinate dal diritto comune : cd il difetto
ltELA½TONE A SUA MAESTÀ,
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itppa re maggioro ove si ponga mente ch e sino il falso, ove accompagni la, truffa, è compreso nella disposir.ionc clcll'art.icolo. Inol tre la Commissione d ella Ca.mera non si curò nè della sciente ricettazione, uè della omessa consegna, mentre erft logico p arla ruP., quando volevasi estendere la giurisdizione militare a tutti i reati cont.ro la proprietà, commessi da militari in luoghi militari, a da nno di alt ri individui apparten enti alla milizia, ovvero a da nno dello Stato, o dell'ammi nis trazione del1' esercito o clcll'armata. D ei quattro articoli proposti dalla Commissione senatoria, il Governo ha creduto di d ovom ritenere :1lla lettera i d ue sotto i numeri 244 o 2"'1 lii~ (2,13 e 244 Codice penale militare marittimo, 220 e 221 Codice penalo p er l'esercito), ch e per la penalità mogiio si accostano al dirit to comune, mantenendo una graduazione proporzionata in rapporto alle pene già stabilite noi precedenti articoli per fur to. Ha aggiunto poi, per chiarire il linguaggio, l'articolo 245 nel primo, e il 222 nel secondo Codice. Gli articoli 24G Codice maritt imo e 223 Co dice per l'esercito sono diversi al1p1anto <l:il 244 ter dolht Commissione senatoria, che nella forma adoperata e n ella determinazione dell a pena si allontanava di molto d al Codice ordinario. Questo difatti riguarda lo sciente ricettatore, ove siavi sta ta previa int elligenza, qnal complico (articolo 638); nè vi sarebbe ragione per considerarlo diversament e noi Codiei militari. Ri è poi nel <'npon,rso resa la pena estensibile alla, reclui;ione militare per seguire la proporzione scrit ta nell'articolo G39 del detto Codice comune. Infine, anche negli articoli 247 Codice penale maritt.imo e 224 Codice penale p er l'esercito, hann o i riferenti creduto cli scostarsi rlall'articolo 224 quater della Commissione senatoria. Ivi si fissava una condizione di troppo difficile p rova, quella cioè che l'accusato avesse avuto scienza che l'oggetto appratcnesso a d altro militare od llll'amministrazionc.
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RELAZIONE A SUA MAEST,Ì.,
J L cril.c rio di luogo seguìto dal Governo di Vos Lra Ma.est:\ so lo riesce più fa cile nella p ratica, ma corrisponde anche a quello ridot,tato nei present.i articoli 23G del primo Codice e 214 del secondo. Il 1;ermiue libero p oi di ore ventiquattro .è conform<'l all'equità, essen do una consegna «pronta», nello stretto senso della parola, nou di rado impossibile. Sull.t materia clel da nno volon tario il Codice penale militare del 1859 conteneva poche disp osizioni, le quali, oltre a lasciare imprevedute molto ipotesi, stabilivano una p enalità, che riusciva nelln. massima p arte dei casi inferiore a quella fissata dal Codice penale ordinario. Nel Codice penale militare mariLLimo quale fu approvn.to da.I Parla mento, gli articoli 24'7 a 251, sebbene presentassero un sistema piìl completo, neppure avevano saputo preveder tu tt.o, nè serbavano un giusto ordine nella gr::idua1.ione della p <:'n a. E ra note vole specialmente la mancanza di una disposizione che corrisp onùcssc all'a rticolo 660 del Codice penalo ordinario : o ma.I si sarebbe potu to sostenere che, nel silenzio cloll'articolo 24S, questo caso fosse en t ra to nel domi nio della logge comune o della ordin a ri a competenza.. Iufine tro1,po gmuùc ora il divario tra le lire 50 e lo lire 2000 d:t gius t ificare una, eguale lliminmdone di p ena entro questi duo t e rmini di valore a sensi dell'artieolo 2:31. Secondo il sistema sc~nìto dal Governo, si è lasci,tlo intatto l'art icolo 24 7 (ora 2.50). Nell'articolo 248 (o ra.251 ) la peim varia fra la reclusione militare da cinque anni fino al ma ssim o, o da tre a nni a cinque, secondo che il valore del d anno ragginu ga le lire 500 o le ecceda, ovvero sia inferiore alla eletta som ma ,:;upcrando le lire 50. Così riesce pro1)onr,io1rn t:1 la, piìt lieve p ena riserbata ncll'm'ticolo 254 al danno ch e non ecceda lo 50 lire. All'articolo 251 si è aggiunto un ca poverso, ohe prevede lo lesioni personali accadntr. in ~0 115:.cgncnza, del danno. F. so la pena scritta per Questo caso aonarr.
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ltlr. J', A1/.l0NE A SUA l\IAESTÀ.
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inferiore a q 110 1111. Hl a bi Ii ta nel citato articolo 660 Codice p enale co111111H·, ,·i1\ è dcriv:ito sia ùall'intendimento di secondarc lo Hpirilo d i mitezza che regua generalmente in tutte le diNJlONi1.ioni del Codice marittimo; sì ancora p ercl1è il <lol (,o arUcolo del Codice penale ordinario è scritto :111nli e pcl ca so dell'incendio, laddove l'articolo 251 in osa 1110 ri~11 arda solo gli altri modi di danneggiamento, n ei q11:1 li l'ofl',·sa :1.llc persone meno facilmente si prevedo, mf•11 l.ro per l'incendio sarebbe stato ozioso stabilire l' ag1-(l':1v:uli o, essendo già scritta come pena ordinaria la 111orl.u. Noi predetto caso di lesioni personali non era più . ~ (,1, 11 u r conto .del valore del danno materialo; laonde l'll rlicolo 254 contiene una espressa riserva su tal propokil o. Tutt e le predette disposizioni si veggono, per ragiono di coordinamento, riprodot te negli articoli 227 e 231 Codice penale p er l'esercito. Il desiderio di richiamare, per qminto fosse stato possibile, i Codici militari a' principii del diritto comune, suggerì una modificazione negli articoli 258 (ora 261} di quello p er la marina e 213 (ora 234) di quello per l'esercito. Invero la disposizione di codesti articoli era troppo J11itc in ronfron to dell'articolo 178 Codice penale del 1859, ment re anzi l'individuo appartenente alla milizia avrebbe dovuto, pel suo speciale carattere, essere punito più gravement e. Non vi era altro espediente se non quello ·di cercare una conciliazione tra le sanzioni del diritto comune e quelle dei Codici speciali. Cancellata adunque interamente la pena del carcere militare, si è ad essa per i so ttufficiali e caporali sostituita la, rimozione dal grado, aggiunte, per tutti i militari, graduati o non graduati, le pene stabilite dal Codice ordinario. Tra le disposizioni. relative allo stato di guerra , parve nece~8ario metter d 'accordo quelle degli articoli 273 e 274 (ora. 276 e 277 ) Codice penale militare marittimo e 232 e 233 (ora 252 e 253) dell'altro Codice. La diminuCotl. Esei·c.
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Jtl~l,AZIONE A SUA MAESTÀ.
i.i1111 0 di p ena accordata nelle ultime parole della prima pa,tc dell'ar ticolo 232 (ora 252) del secondo em fondata
i::01).ra ima condizione troppo vaga, ragionandosi di d anno « che non fosse stato di g:rave importanza». Si couèsse
perciò codesta parto t rascrivendovisi le parole ò.ell'aiticolo 273 (ora. 276) Codice ma.rittimo. Invece n el capoverso .1° dell'articolo seguente fu preferita la lezione del Codice JJer l'esercito. Difatti, leggendo il tenore della prima parte dell'articolo, risultava con chiarezza che il danno contempla.to dal legislatore, sebbene sempre di n atura materiale, non era di quelli che possono valutarsi p ecuniariamente. Tale. sarebbe il disturbo n e.i movimenti d ell'esercito, od il pregiudizio recato ad operazioni militari. Sicchè la estimazione pectmiaria fatta nel Codice per la marina non cadeva pnnto a proposito. N ell ' ultimo capoverso p oi t anto dell'articolo 274 (ora 277) di questo Codice, quanto dell'articolo 233 (òr;i, 253) di quello per l'esercito, si credette necessario esprimere il valore in moneta, essendo qnistione di danno ca,gionat-0 sopra opere di ar te od oggetti scientifici, che ninn rapporto aver possono coi movimenti dell'esercito o dell' a'i·m ata, e con ht riuscita di operazioni militari. Nel on.po riguard ante lo stupro, il ratto e gli atti di libidine contro n a.tura, sono sta.ti soppressi gli articoli 294 Codice penale militare ma,r ittimo e 25::l Codice penale per l'cscrci!:o, che, dopo l'abolizione degli ordini religiosi, non avr~bbero a.v-nto più scopo. P assando all'orga nizz,1,zio ne dei colle,!(i giudiziari dello due armate, è not o che i compilatori del Co dice ma.ritti mo avevano cercato, imitando il Codice mUi tare del 1859, di stabilire pr<?sso l' nna e l'a.ltrn un sistema uniforme, eccettu a.ti solo t a.Inni t ribunali speciali, ch e per l'ordin amen to in buona parte diven;o delle fo rze di tena e di quelle di mare, e per le differe nti condizioni in cu i esse opera.no, non potevano essere u gualmente costit.ttiti. Se-
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d i~ posizioui del Codice milit are 18ii!l ~tve va, d n po la co111pibtziono del p roge tto del Cod ice penale 111 ili lare nta.l'il Limo, p or tata qualche modificazione la l11~go ùell' l l fobb raio 1 864, che, alla forma del Decreto ll l'alo prescritta pa r le nomine, sostituì la designazione ila. farsi da i comanda nt i generali delle divisioni e sottoù i visioni militari sopra nna lista di tutti gli uiiizi;;,li dell a. divisione, secondo l' ordine di anzianità . L a Rtessa 1..J!ge aveva anche regolato l' esercizio della vigilanza i:;ui membrì del Pubblico Mi.nii,tero in modo differente da quello che t rovavasi antecedentem ente stabilito. A tal proposito la Commissione "onatoria iudica va taluni mu tament i che i riferen ti hanno eseguito, a t enore della stessa legge che prescrive il coordinamento , aggiung-endone altre rese necessarie dalla leggo d11l 3 ap1·ile 1868 11. 4316. Perciò sono stati modificati nel Codice pon:ile 111ilitare marittimo gli a rLicoli 318, 320, 323, 326, 330, ~3 1 e 392 (ora 320, 322, 32/5, 328, 332 e 395), e nel Codice penale per l'esercito gli ar ticoli 275, 28:1, 285, 293 o 325 (ora 291, 303, 305, 313, 314 e 348), ed a~giun ti nel primo Codice gli ar ticoli 393 e 394, e nel secondo gli articoli 304, 346 e 347. Per provvedere a' gra vami, il progetto del Codice penale per la m arina (articolo 334) aveva stabilito che lo stesso t ribunale supremo costituito per l'esercit o avesse le funzioni di suprem o t ribunale in m at eria militare marittima, addieeudovi cinque uffhiali generali di marina che avrebbero prestato servizio nelle relative cause in luogo dei giudici dell'esercito. Questo sist ema fu mantenuto nell'approvazione del Codice (articolo 336). Ma la Commissione senatoria ne fe<'.e oggetto di cen sura, osservando come sarebbe assai difficile avere presen ti nella capitale del Regno cinque ui fi.ziali generali di marina , ed incongruo e st rano d'altra p ar te eleggere a giudici uffiziali destinati ad altre sedi; e come avrebbe 1111111·1, ù 1illtJ
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procloLLo continui e non leggieri inconvenienti lo avvicc1tclan;i dei giudici militari cli terra e cli mare, sia ch e si assegnassero d istinte udienze ai processi concernenti l' esercito cd ai processi marittimi, sia che gli uni e gli alt ri venissero trattati n ella stessa udienza, alternando fra loro i giudici. Proponeva perciò un altro partito, quello di modificare ancor più l'antica composizione del tribunale supremo, chiamandovi a sedere contemporanea mente ed in tutte le cause giudici dell'esercito e della marina colla condizione che non mancasse mai un giudice appartenente a quell'armata di cui l' imputato facesse parte. Sembrò al Governo di Vostra Maestà che la proposta della Commissione senatoria non u scisse d ai limit i di un'opera di coordinamento, come quella ch e t endeva a conseguire più complet amente l'unità n ella suprema magistratura militare. E, coordinati i Co~ici, l'intervento dei giudici marittimi nelle cause riguardan t i l'esercito e viceversa, lungi d all'indurre incon venienti, avrebbe meglio assicurata l' uniformità della giurisprudenza. Infine importava scongiurare il pericolo preveduto d al Senato di tentare un sistema di quasi impossibile att uazione. Nei nuovi articoli 338 e 339 (sostituiti ai precedenti aTticoli 336 e 337) Codice penale militare marittimo si è completato, senza alterarlo, il concett.o della Commissione senatoria,, assicurando la prevalenza dell 'elem ento civile nelle deliberazioni llcl tribunale supremo. Il Codice per l'cscrcit~ è st a to m esso ù 'accorùo cun quullo per la marina, mcrcè lievi ritocchi agli articoli 296, 297~, 298, 299 e 300 (ora 317, 318, 319, 320 e 321). In quanto alla competenza, è da osservare in primo luogo come il coordinamento ùei due Co dici, facendo entrare in quello per l'esercito .le disposizioni relative alla truffa, all'appropriazione indebita ed all'abuso di confidenza commessi fra militari, abbia allar gato ~mplicitamentc le attribuzioni dei t ribuna.li delle forze terre-
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stri, estendendola a t utti codesti reati. Ma, esaminando gli articoli che fissavano la sfera di giuris dizione dei tribunali dell'armata di mare, è sembrato conveniente limitarla in alcuni punti. L'articolo 360 (ora 362) del Codice marittimo conteneva una disposizione che non trovava riscontro in quello per l' esercito, estendendo n el n. I la competenza militare marittima a coloro "i quali facessero parte delle amministrazioni destinate al servizio della marina militare». Era agevole osservare che o codesti individui erano operai arruolati, cd allora entravano nel ~. 2; -o erano «assimilati» agli individui della marina, ed in tal caso cadevano sotto il n. 3 dello stesso articolo. Che so non erano nè l'uno· nè l'altro, quella clausola do. ve va ritenersi come una ingiusta usurpazione da parte dell 'autorità marittima; epperò è sembrato ragionevole sopprimerla. Giova ricordar qui di passaggio come il Govemo ,- tonoudo presente la discussione del Senato, abbia nel citato n. 3 sost ituito alla espressione « por legge o per Decreto R ea le» l'altra « per provvedimento organico », che comprendo t utto, e fa evitare gli inconvenien ti rilevati in quella occasiono. Così venne ancl10 modificato l'articolo 302, n. 4 (ora 323, n. 4) del Codice penale per l'esercito. Il sistema del Codice· milita,ro penale marittimo mirnva a stabilire una ingiusta disparità di condiziono tra i renitenti alla leva di terra ed i renitenti alla leva di 1mm), a.ssoggcttando questi ultimi alla competenza militare in forza dcli' articolo 364, n. 5, che rannodavasi al precedente articolo 178, ed anche a,l 163, n. 28, quali pareggiavano alla renitenza vari casi di diserzione. i\fa corleste (li,-posi:doni, logiclie sotto l' impero dPll'edi1-t-o del 1820, quando i concetti cli renitenza e di diserzione non erano ancora b on definiti o non frenata la tendenza dell 'autorità marittima ad estendere la propria giurisdizione oltre i suoi naturali confini, buone anche sotto
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l'impero della legge eccezionale del dì 8 agosto 1863, non potrebbero essere oggi mantenute, perch è non più conformi ai prineipii secondo i quali si determina la qualità di militare nell'individuo ed il carattere militare del rnato, Fu adunque preferito il sistem a del Codice p er l'eser, cito e della legge 28 luglio 1861, e cancellati dal Codice penale militare marittimo l'art icolo 178 ed i numeri 2 d ell'articolo 163 (ora 162) e 5 dell'articolo 364 {ora 365). Nè senza osservazioni passò l'articolo 365 {ora 366) del detto Codice, che dà ai tribunali misti, nei quali predomina l'elemento militare marittimo, la cognizione dei reati commessi da . individui ch e scon tino la pena dei lavori forzati. Ma, sebbene una disposizione simile non abbia riscontro n el Codice per l'esercito, e la direzione dei bagni si trovi or per la parte amministrativa affidata al Ministero dell'interno, non parve opportuno al Go verno por mano sul detto articolo, come quello che conferma e regola un p rincipio da lungo t emp o introdotto n ella legislar.ione marittim a, sicchè presso i due rami del Parlamento non di ede luogo a,d alcuna osservaz.ione ; laonde il sopprimerlo sa,r ebbe stata una vera innovazione, anzich è un lavoro .di coord inamen to. L'articolo 370 (ora 371) dello stesso Codice offriva una n otevoie d ifferenza riguardo all'articolo 367 del progetto, in quanto esprimevasi con formula congiun tiva n elle parole « ogni persona iscritta.... e distaccata "· Siffa tta 1J1odificar-tone fa ritenuta effetto di errore materiale, come qttella che non era fondata sopra. a-lcuna ragione apparente, e contraddiceva anche all a lezione degli articoli 364 {ora 365), n. l, e 373 (ora 374). Fu a dun. que rimessa b precedente locuzione, an che sull'esempio dell'articolo 94 del Codice penale militare marittimo francese. Circa i po teri del P ubblico Ministero, la ComJnissione della Camera elettiva, allontanandosi da ogni tradizione,
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aveva abrogato n ell'articolo 446 (ora 450) del Codice marittimo il capoverso dell'articolo 445 del progetto, che, seguendo gli articoli 382 (ora 405) del Codice per l' esercitò, e 82 Codice procedura penale, gli conferiva il diritt o di intervenire nell' istruzione. Ma il Governo di Vostra Maestà, secondando ancora una volta il voto della Commissione senatoria, ha credut(I di ripristinare quella disposizione, mosso non pure dall'esempio del diritto comune, ma più ancora dalla considerazione sp eciale che può riuscir~ u t ilissimo l'intervento di un uomo di legge nelle istruzioni militari, affine di prevenire le nullità che altrimenti potrebbero occorrervi. Prima di entra.re in un esame particolareggiato delle singolari modificazioni negli articoli riguardanti la procedura, è opportuno enunciar qui taluni mutamentiJpiù importanti, ch e il coordinamento dei Codici ba fatto introdurre nel procedimento penale p er l'esercito. In primo luogo è rimasto abolito il ricorso per revisione d 'inchiesta essendovisi coll'articolo 431 surrogato quello per nullitit, già, ]_Jermcsso dall'art.icolo 472 (ora 476) Codice penale per la marin a. L a scelta frn l'antico sistema cd il nuovo non poteva esser dubbia. Il ricorso per revisione d'inchiesta era per contra ddizione del diritto comune, C1hc C\ontro le sen tenze della sezione di accusa non . a mmeLle altro gravame se non quello p er anmùla mento. Si è inoltre abolito il giuramen to dei testimoni nel periodo it,Lruttorio ; riforma che, conseg uita gii\ da gran t empo in altre pa.rii d ' H alia, era stata in P iemonte int rodotta negli ordini civili ·dalla procedura del 1859, ma formav a ancora nn desiderato per la giustizia militare (ved. articoli 403 e 423, ora 406 e 427, Codice penale militare marittimo, 337 e 358, ora 360 e 381, Codice penale per l'esercito). P iù grave muta mcnt.o è quello introdotto rìguardo allo mùlità. Il Codice p onale militare del 1859 le aveva
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tutte raggruppate nell'articolo 507, ed ora stato, sotto questo aspetto, rigorosissimo, a pponendo codesta sanzione alla inosservanza di ogni piì1 lieve formalità. ti: notevole specialmente il capoverso, dove le espressioni adoperate della " libertà della difesa " e dei << termini alla medesima concessi • son così vaghe ed elasticht>, da lasciar libero campo a tutte le sottigliezze forensi. Non poche censure aveva incontrato codesto sistema ; specialmente dopo che con la pubblicazione dei Codici di procedura penale del 1859 e del 1865 molte nullità erano sparite dal diritto comune. Il Codice per la marina aveva scgnìt o una via diversa riserbando a pochissimi casi la sanzione di nullità, o scriv_e ndola nrticolo por articolo ogni qua l volta fosse reputata necessaria. li Governo di Vostra Maestà ha tenuto un sistem a medio tra il soverchio rigore dell'an t ico e l a eccessiva larghezza del nuovo. E .per verità, so è giusto che i giuùizi militari procedano con semplicità e prontezza, non dchbono essere sciolti dalla osser vanza di qnolle formo dirette ad assicurare la scoperta cfol vero e la tutela dell'innocenza. P er la qual cosa i rifcront-i, sopprimendo l'articolo 507 del Codice militare del 1859, h an curato che non pu re si conservassero le nullità già. ammesse nel Codice per In. marina, ma se ne aggiungessero molte altre, come Ri R<'Orgc d al ro ufronlo fra gli articoli 369, 406, 427, 4,28, 4:{0, 43 1, 432, 490, 535, 403, 471, ·517,
433, 491, 536, 4.23, 472, 519,
434, 504, 541, 426, 477, 531,
438, 458, 45!), 4.60, 474, 4-75, 476, 48 1, 505, 506, 507, 512, 514, 51!), 52 1, 52:~. 558 (che rispondono agli [111Li('.hi 367, 427, 428, 430, 4.34, 4-M, 455, 45G, 4 70, 486, 487, 500, 501, 502, 508, 510, 515, 532, 537, 554) Coclicc p1male militare mari tt.i mo, e gli a.r ticoli 34-1, 360, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 393, 413, 4,14, 411>, 416, 42!), 4-30, 4-31, 435, 443, 444, 458, 459, 4.60, 4<i l , 467, ,tG!), 474, 476, 478, 4~0, 491, 507, 52<1 (che rispondono ngli antichi 323,
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337, 358, 360, 361, 363, 361, 365, 370, 388, 389, 390, 401, 405, 415, 423, 4.24, 437, 438, 4.45, 447 , 451, 453, 455, 468, 469, 485) Codice penale per l'esercito. Ai termini stabiliti nell'articolo 478 (ora 482) del primo Codice e nell'articolo 416 (ora 436) del secondo poteva sembra.re necess~rio aggiungere la sanzione di nullit à, attesa la grande loro importanza specialmente per la difeea. l\fa si reputò sufficiente provvedimento quello cli garantire alle parti il diritto di rifiutare i testimoni, $ebbene compresi nello liste, quando i termini della, notificazione non fossero stati rigorosamente osservati. Per questa ra.gione fn modificata la prima, parte dell'articolo 427 (ora 448) Codice per l'esercito e dell'articolo 491 (ora 495) Corlice per la marina. Nemm eno and:wa trascurata la disposizione degli articoli 558 (ora 5G2) di quest'ultimo Codice e 509 (ora 533) di quello per l'esercito, che era prc1;critta a p ena <li nullità g-iusta l'articolo 507 del Codice militare. Ma di detti articoli la sola prima parte è veramente importante ; e la inosser vanza t'li cs,m va più logicamente punita di dMacl cnza, come p rescrive anche l'articolo 651 Codice procedura penale, clappoichè non potrebbe il ricorso venire annnll,.to per mancamm che si. suppone avvenuta, dopo che esso è sfato prodotto. Con questo intendimento fn mutata la 1·cò.azione. Che se ora l'obbligo della motivazione va solo a carico del Pubblico Mi nistero, ciò deriva dalla ragione che il con dann,1to non avrebbe alcun potere d i costringere il cancelliere a fare un atto la cui omissione lo esporrebbe alh, decadenza, nè d'altra parte, al Pubhlico Ministero manca ma.i il modo di esser minutamente informato <legli nl'.U <'.l1e Ei ri,·,r :vono in ca.nl'ell<'ria.. Sarà finfllmf'JJte utile avvertire prima di andare innanzi, come, nono.stan te la modera.zionc grandissima, adoperata in questa parte ò.al Governo, i giudizi abbiano sempre gnadairnn.to in sohrietìi e speditezza, essendo abolita la sanzione <li
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nei casi corrispond(\nti agli articoli 362, 366, 3i2, 384, 385, 386, 403, 412, 414 e 456 dell'abolito Codice penale militare del 1859. L a facoltà di rilasciar salvacondotti ai testimoni, ammessa nel Codice penale militare del 1859, articoli 357 e 437 (ora 380 o 459) e mantenuta negli articoli 4·21 e 500 del progetto di Codice per la marina, non si era voluta riconoscere dalla Commissiono del.la, Camera elettiva, che reputò codesto uso contrario alla civiltà ed alla, morale. Ma al Governo parvero piì1 gravi le ragioni invocate dalla Commissione senatoria che. riprovò codesta innovar.ione. Ed invero, se non si reputa opposto alht civiltà ed alla morale udire gli arrestati ed i condannati in espiazione di pena, non s'intende pcrchè dobb,t e.s ser vietato far lo Rtesso coi latitanti, mettendo in opera l'unico espediente che possa indurli a comparire. Nè l' abuso che pub per avventura farsi cli un tal m,:,zzo istruttorio sarebbe bastevole argomento pe1· abolirlo. Prevalse poi sopmttutto la considerazione che il dfritto comune (ar ticoli 170 e 29G Codice proccclurn penale) ancora riconoRce i salvacondotti. Perciò fu nel Codice marittimo Rcritto l'artirolo 42G, ed aggiunto nn ca.povorso all'articolo fiOl (ora .50G) in corrispondenza, dello disposizioni del Codice p ~r l'esercito. Delle modificazioni parziali occorso nei s ingoli a rticoli, la prima cadde sull' a rticolo 28G (ora 30G) Codice per l'esercito o 332 (ora 334) Codice marit timo , abolendosi in entrambi la clausola "a porto chiuse», per richiamare la l!lgislazione ai priucipii del diritto comune, cui ripugna ogni inutile segreto nelle cose giu ridiche. A ncorn bisognò rnodifica,rc l'articolo :{77, n. 4 (ora 369, n. 4) del secondo Codice, che, parlando clella nullità della sentenza por avere omesoo di decidere su qualche capo fomrnlato rlall'accnsa, o dalla difosa. richii,deva che codesti capi foBsoro necessari per la cc va.liclittt, del giu-
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dicato ", in luogo di adopera.re la locuzione « giustificazione del giudicato», scritta nel Codice per l'esercito, articolo 323 (ora 344). Ma la voce « va,Jidità », quantunque in apparenza piit eh.fora, includeva in un circolo, perchè in niun luogo del Codice è detto quali «capi" debbano esser decisi perch.è la sentenza sia valida. Fn preferita adunque l'antica voce • giuetificazione », la quale lascia intendere che il giudice debba decidere con dichiarazione esplicita tutte le questioni, la cui soluzione costituisce una premessa necess:.ria dell' ultimo suo prommziato ; e quantunque fon,e codesta parola neanche abbia tutta la desiderabile chiarezza, nondimeno è stata già interpretata. dall'uso, nè mai ha dato luogo ad inconvenienti 1Ùilla pratica. Lieve mutamento è la soppressione dell'articolo 360 del Codice mariUimo, eh~ riusciva inutile, essendovi sullo stesso oggetto gli articoli 472 e 473 (ora 476 e 477) ai qrn1li appunto faceva richiamo. Fu tolto il 1° capoverso dell' articolo 403 (ora 406) dello stesso Codice, che disponeva. ~entirsi con giuramento nella istruzione f\Critt..i, gli uffiziali, quando fossero chiamati a deporre sopra fatti di disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione, commessi contro di loro. Non parve possibile conciliare codesfat disposizione coi principii che informano il procedimento ora.le, tanto piil che essa non trova riscon tro nè nel diritto comu11e, nè nel Codice per l'esercito . Gli articoli 455 e 456 dell'or dt.:1,to Codice nrnrittimo sono sta.ti alquanto modificati, e l'ult imo capoverso del primo ha preso il posto d ell'articolo 460 nella nuova numerazione, mentre l'antico articolo 456 forma ora l'ultimo capoverso dell'articolo 450. In t al modo l'articolo 460 (uniforme al nuovo articolo 416 aggiunto al Codice per l'esercito ) riproduce in tutta la s ua ampiezza la sanzione di nullità scritta nell'articolo 94 Codice procedura penale.
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Dagli articoli 474 (ora 478\ Co dice marittimo, e 412 (ora 432 ) Codice per l'esercito, sono state cancellate le ultime parole del secondo capoverso, colle quali era ordinato che il verbale, quando l'accusato non avesse saputo o voluto sottoscrivr.re, fosse sottoscritto da due testimoni. Parve in giu sto ma11tenere codest a formalità contraria al diritto comune, e che includeva u11 sospetto contro il cancelliere. L'aggiunta di un ultimo capoverso agli articoli 477 (ora 481) del primo, e 4 15 (ora 435) dell'altro Codice, tende a,llo scopo di uguagliare la condizione dell'accusa . c della difesa, e cli ristabilire fra le due p a rti l'equilibrio indispensabile al retto andamento dei giudizi penali. D el rimanente siffatta aggiu nta è, piìt che una novifa, una spiegazione dell'ant ico testo perchè l'articolo 458 del Codice del 1859 dà al Pubblico Ministero il diri tto cli proporre quelle stesse eccezioni preliminari m entovate nell'articolo 415 (435 ) citato or ora . In conispondenza della indicata mutazione si i., dovuto rettifica re l' nrti· colo 490 (ora 494} Codice penale marittimo, ed inseriro nel Corlicc p er l'esercito il nuovo :1rticolo 447. A questo proposito è utile toccare della nuov:1 leziono degli articoli 526 del primo Codice e 481 del secondo. Gfa in quello p er fa n111 ri1rn l'art ico lo 522 del testo approvato si allonta.n:1va dall\trticolo 458 Codice militare del 1859, in quanto era limitato alle que~-tioni mentovate nell'ar. ticolo 477 (ora 481) corrispondente al 415 (ora 43fi) Codice p er l'esercito, senza tener conto delle altre cui si riferisce l'articolo 435 (ora 439) del detto Codice marittimo, che risponde all' articolo 371 (ora 394) dell'altro Codice. ·Nel coordinamento p ::trvc in questa pinte prcfc1'ibilc la lezione del Codice per la marina. E, p er veri tà, dell e quistioni rela.t ivfl a.ll'esisteuza o ines istc nz:1 del rna.to ed alla prcscri?.ionc gi:1 !'. i occu11av:1no gli articoli 526 (or:i 530) ùcl medesimo Codice, o 4,63 (ora 485) di quello p er
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l'esercito ; nè crn giusto clesig11ar l'ordi.ne secondo cui clovesscro venir trnttati codesti p unti, che sovcnt.c non p ossono esam inarsi e risolversi senza lo studio e la, defi nizione del fatto ris1ùtante dal dibattimento. Ma i riferenti esit arono molto se dovessero accettare il principio espi'esso n el cita.tu articolo 458 Codice p en ale militare clcl 1859, che, cioè, tutte le controversie, cui il detto a rticolo si riferiva, potessero venh• sollevate d' ufficio. La nuova lezione, già adottata n ei due Codici, toglieva di. mezzo, come si è visto, il richiamo alle quistioni sulla competenza, sulla esistenza legale del reato, e sulla estinzione dell'azione. N è del resto si sarebbe mai potuto dubitare, anche nel silenzio della legge, che le medesime potessero discutersi d'ufficio; am:i rispetto alla incompetenza è stato ciò detto espressamente con un'aggiunta a principio dei due articoli in esa me. Rimanevano le nullità. Ed enorme sembrava, a dir vero, la facoltà conccduta al tribunale ; solo si sarebbe for se potuto credere che qualsivoglia novitit su t ale oggetto avesse ccced~1to i limiti di un lavoro di coordinamen to. Ma prevalse la considerazione che il diritto· comune, cli cui pare bisognava tener conto, i1 011 conteneva alcuna disposizione che avesse analogia con quella in discorso: a lla qua le si aggiun geva l'altra, che questa straordin aria facoltii concedu ta a l tribunale militare era in piena contraddizione col termine di rigore st a bilito nell' articolo 415 (ora 43ii) Codice per l'esercito, ripetuto nell'articolo 477 (ora 481) dell'altro Codice. Ecco verchè n ell'ultima redazione degli articoli 481 Co dice per l'esercito, e 526 Codice marittimo, fu tolta ogni parola che si potesse ri[crire all'ant ica facoltà di elevare nullitì:1 «d'ufficio ». Ritornando ora indietro sui dibattimenti, si cercò di completare gli articoli riguarclanti l'audizione dei testimoni, mettendoli d' accordo col diritto comune ; e i deliberati mutamenti altri ne re$ero necessari nel
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capo dcll'i~truzioue form ale. Oltre il poco ordine cho rognava su questo pro1JOsito in entrambi i Codic i, si scorgeva che essi, occupandosi dei t estimoni e della loro capacità, dimen ticavano i periti : che (senza far menzione di coloro che avessero perduto la capacitti. di deporre) trattavano della limitata capacità d ei minori degli anni 14, e dei denunziant i o querelanti, nel capo d ella is truzione formale, invece di ragionarne sotto il capo del dibattimento: che finalmente non contenevano una disposizione completa circa la sanatoria delle nullità oc corse nella prova tes timoniale. Affine di riparare a queste lacune ed a questi inconvenienti, e di riavvicinare, per quanto fosse stato possibile, anche nell'ordine la legislazione speciale alla ordinaria, si cominciò nel Codice penalo militare maritt imo dal formulare l'articolo 426 (or a 430) in modo da renderlo comune ai periti cd ai testimoni, in conformità· dcll',1rLicolo 153 Codice procedura penale. Furono dal n overo delle disp osizioni riguardant i il periodo istrnttorio t olti gli articoli 424 e 429, e trasportati, dietro l'esempio dello stesso Codice di procedura penale, sotto il capo del dibattiment-0, ove riescono vera m ente importanti : ccl appunt o in ques L',uUima parte gli articoli 504, alinea , 505 e 506 ripetono le relat ive disposizioni del Codice di procedura penale. Anzi nell'art icolo 506, essondos.i ripris tin ata la locuzione d ell'ant ico a rticolo 437 dol Codice militare dol 185!), si è aggiunto il richi,t111v a ù ue a r Li coli (,t:H e 4ù0} che appun to cont engono sanzioni di 11ulliLà. L'nrlicolo 507 fin almente, nel moùo ond' è oggi Jo n n ula.1,o, p,Lr elio riproduca in tutta la sua ampicz)la il co11cct:to dell'articolo 290 del Codice comune di prol\!\dnra.. lini form o è la compilnziono dogli ar ticoli 385, 458 e 461 Co dice per l'esercito. Son queste le mutazioni principali, ma non le sole, con cui si è cercato di oiLcnere il desiderat o coordin amen to. Di molte altre d' i111por tanza. secondaria stimano i riferen ti
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inutile spicgaro i motivi che si rivelano spontanei al semplice confronto dei testi. l\fa è s tato già detto come una completa uniformità n el diritto e n el procedimento delle due arma te dovesse per la natura stessa delle cose riuscire impossibile. Delle differenze sostanziali che rimangono ancora, le più importanti cadono nella organizzazione giudiziaria, essendosi dovute rispettare, per le ragioni più volte ricordate, alcune magistrature speciali , quali sarebbero per la marina i Consigli di guerra e i Consigli sommari a bordo, ed i tribunali straordinari p er l'esercito. Ma se n e incontrano altresì nelle definiiioni e nella misura della repressione dei reati. Molte azioni non previste fra le criminose dal Codice per l'esercito, lo sono p er quello della marina ; per altre si è d ovuto in questo serbare maggiore severità di quella usata nel Codice per l'esercito, come, per esempio, risulta dal confronto fra gli articoli 129 (ora 128) del primo, e 152 e 153 (ora 166 e 167) del secondo. Ma grave quistione sollevarono presso il Governo di Voi,t ra Maestà gli art.icoli 127 e 128 (ora. 126 e 127) Codice penale militare marittimo, ed 81 e 82 (ora 82 e 83) Codice penale p er l'esercito. Nello· stabilire gli estremi ch e cleterminano la penale responsabilità. del comandante per gli atti ostili che commetta arbitrariamente, diversi criteri si erano seguìt:i nel Codice militare del 185 9 e uelle differenti redazioni del Codice marittimo. Il primo, ammettendo la «provocazione» purchè fosse «grave», co me scusante, ritenne giustificata la condotta del comanda.i1te quando le sue risoluzioni fosse~-o state dettate da « neccssifa », ovvero gli atti avessero avuto l'« approvazione » del Govemo. Il progetto minis teriale del Codice ma,r ittimo (articoli 127 e 128) serbò gli stessi termini rispetto alla seconda condizione ; in quanto alla prima stabilì che la •necessità» e la «provocazione» dovessero manca.re, per po tcr.~i dar luogo a procedimen to:
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ltE~AZIONE A SUA MAESTÀ,
,rnl la « gravit1t » della provocazione serbò assoluto silen;,. it,. J..,,t Co mmissione ùclla Camera elettiva tolse via la 1nc11 l!lionc della « n ecessità» parendole che la stessa si co mprendesse n ella «provocazione,,; ove poi questa fosse mancata, non ammise che l' imputato potesse invocare a suo discarico la semplice « approvazione » del Governo, ma volle che gli atti fossero " ordinati » od «autorizzati ». Negli stessi termini furono gli articoli 127 e 128 approvati dal Parlamento. Obbligato il Governo, nella rlisparità che regnava fra i due Codici, a scegliere fra così diversi sistemi, riconobbe che era ingiusto far dipendere dalla esistenza, o non, deU':-,pprovazione governativa, la innocenza o la reità dell'accusato ; perch è in tal m odo il potere esecut ivo avrebbe avuto pieno arbitrio di dare o t ogliere ad un fatto già. compiuto il carattere di reato. Per qucst,1 parte adunque fu il Codice per l'esercito corretto secondo l'ultima lezione del Codice marittimo. !ifa non sembrò u gualmente esatto il criterio, da cmi era p artita, la Commissione rlella Camera elettiva, nel sopprimere la « necessifa 11 del testo dell'art icolo, perchè " provocazione II e «necessità" esprimono condizioni di fatto in molti casi differentissime, n è l'una può esser sempre compresa nel concetto del· l'altra, o viceversa. In quanto poi alla va.lutazione giuridica , fu ritenuto, ch e se la "necessità n giustifica.sempre la condotta d el comanùa.11 ! c il qu a le s i spinga ad offendere, sia che a.ppa rtcug,1 u.ll'cscrciLo, s iti clw app::u 'tcnga a.Jl'a.rrna.ta, non possa rlirs i lo s tesso della pro vocazione. A l comandante di una na.vc o di una flo tta, stre tto dall'obbligo di far rispettrtrc la bandiera, e quasi sempre nella impossibilità di domandare e ricevere pronte istruzioni, deve lasciarsi maggiore arbitrio di quello che va conceduto ai coma.nclanti dell'esercito collocati in co1.ulizioni ben differenti. E adnnque gi11s tifica.ta la divers ità che si
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1tF:T,A7.I0N~1 A S UA J\!AF.ST A.
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è lasciata sussisL\l rn [m' llnc Codici. Si con siderò finalmente che la lo;.(g-c 111al potrc ube dcLenu in,ue i caratteri delta provoca;,.io1rn, cd .il punto in cui essa diviene causa di giust ifica,.io110 o di scusa. Ciò debb'essere rimesso al gindice dol l'al.lo, c he ne valuta le circostanze, co me valuta quelle 11ollc quali si fa consistere la n ecessiUt. Ep p erò la vo(,o «grave» si è tolta nell' ultima redazione del Codi('(, pe r l'esercito .
ri fe renti non dissimulano che quest'opera, nonoRLa.nLc le fatiche spese per condurla a buon ter mine, sia hcn lungi dall'essere perfe t.ta. Le condi,,;ioni nell e quali s i è dovuta compiere, e la brevità del t empo a~sAgnaLo, non consen tirono che vi si impiegassero la calma e In. diligenza a.s solutamen te inilispcnsabili in J:wo ri di tal natura. Lo s tesso Parlamento , nell' approvare il Coclicc penale militare ma.rittinro, intese di fare un' opera prov . visoria, giustifica t a da imperiosa necessità. Ed anche ad nna imperiosa uccessitìt provvede ora il Governo. l\fo confida che, uando alla, giustizia della ma rina milita.re nnovo e civili istituzioni, i n luogo delle viete e barbare da cui è sta t a finora governata , cd itpplica ndo in parte all'esercito quei migliorameuti che gli ,;t;ndì e la giurisprudenza hanno suggerito , non pure si consegua un bene aUnalc, che l'amore dell'oU.ìmo a,v rnh hc indefini.tivamente r.itardato, ma, fornen do nuo va materia a.Jla medit;a;:ione ed all'esp erienza degli uomini p ratici, si prepari meglio il terreno a compiuta revisione legislativa, riserbata ad un avven ire c he giova affrettare coi voti. RIBOTY: BER'l'OLÈ· V IALls. VJGLTANT.
Cod, Eserc.
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VJTTORIO EMANUELE Il l' l-: lt · , ; 1:.IZ I A Ili IHO 1,: 1' 1-:ll VOl.0:i:T,\ 'IH: L I.A :--,1 7,JOKR
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RE D' l'l'ALIA.
V ista la L egge in data 28 novembre 18G!l, n . 536G, e in virtit tlelle fa coltà 1lalla metlcsima. a No i conferi IP; Vist o il Nost rn D ecrct·o <li puubli ca:dou c d el Corlil'('. penale militare 111 n,rit ti 1110, in d a ta 28 n ny en1b1·1· J8G!J, li. 5367; Sentii.o il Cons ig lio dc' Minist.r i; S ull a prop os ta 1lel Mi n is tro Segretario <l i Stnto Jll'l' la Guer m, 1l'acco nl o col i\ liui stl'O <li Gr azi,t ,. Ui us lizia e cl e i Cnl ti; Abùi:11110 11rcli11:tto erl on l ini:11110 :
Art. I. Il Co d ice p eua le per l' E scr<"ito tl c·l Rcg110 cl ' ltalin , coonlin ,1(0 col Codice penal e 111il il arc 111 a 1·it t.iu10, e annesso al presen te D ecre to, è ap pro vato ctl a n ·;'i, vi gor e n cnu tare flal 15 fo uùmio 1870. 2. Un esempl are s tampato ,lei tlet,to Co tl icc, fi rmah, ei a No i f' Pn11 h ·ass<'gnat·o eia.I Mi nistro 1fo lla Gncrrn t' 1lfl,I Gua.rùa,;ig illi , s erv in'1, tli orig inal e, e ven;\ tl epu,;it ato e custotli t o nt•gli Archid generali d el lfr g 110. 3. La, p11l1hlica.zione <li es,-o Cotlice si eseg-11i r:'t co l tra smettere un e;;cmpla.tc a. c i.a sc1rno tl ei Co m1111 i de l
~, l<, ·l-{1ic1 , per e:-scro tlc110:sitalo. n ella Sa l.L ile i Coni;i g lio ,·111111111ak, e tcnul o i\'i c:;po;;to 1lu ranlc uu mese ]_)Or st·i ore di cia sc11u g iorno, al1i11 cl1 è ognuuo po:1:a. JJL'Cll,l cn11• cogm zion c. Orù iuin,uio cl ic il prcseutc Decreto, muu.ito tlcl si gillo tl ello Stato, ,-in, i11 scrio nell a raccol ta ttlliciale delle L eggi e tl é i DccrcU ilei Heg uo tl' ltalia, rn a 111lamlo a cl1iuuque s petti tl i osscrv:ulo e di farlo osserva.re. Dato
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Fire nze, :tcldl 28 no,·c mùre 1869.
VITTORIO EMANUELE. R cgi~l1'11.lo ttll<t Corte <lei conti, uil<lì 9 ilicembrc 18 u9. l .'c,q . ·1 9, .iltti <lei (; u rCl'llO trfo l. 88. A,111,::;. (l,11uyu
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8Ìf/i.TlO)
V.• 11 Una,l'(l a s igill i VlGLJAN[.
E. B 1m:ror.t- Y 1ALB. VIG L l ,I NI.
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CODICE rENA.LE PER L' ESERCIT0.1
PAllTE PRL\fA.
DEI REATI E DELLE PE~ E. 2.T utte le tr11sgressionf con/ D1 S l 0S11.IO~I PRRT,D,IIXA Rt . tro la di sciplina milita r e, che Art. I. Qu alunqu e violazio- non siano reato, sa.ranno rene della higgc pe na le mi litare presse in conformitii cli regoco~tituisce un reato mi li tare. lamenti approvati dal H.e,' sai1
,1 li Codice penali, p er 1·1~s<'r<'ito e il Co,licc p enale milit.wo m l\• ri ti.imo Y011ncro estesi ,., !la 1n·o1·i11cia <li Homa col R. •lccroto I.I ot• tobre 1S70. H. 592·1. 2 \l'eùi il Tiegolamcnto ,li discit>lim, militare poi R. Eze:·cito, citato nl principio ùcl vol ume. li ~ ,,7 7 ùi tale regola me nto tlis1>onc : , § 5ì7. $ 0 110 re1H·csse, a nonna delle S<'gurnti tlisposi, ioni, lo infrazioni che il 1.uilita.re con11nctLa ai rrgola1n cnt,i m ilit:1.rl e n.~ll ot·<lilli s11poriori! e te negligenze nello u.llcmpin1cnto tlcl 1u or-rio llov,w<', sempre che no11 cost.itu isc,tno reati punibili " te n ore lici Codice penale pc t· l 'E~r·rcit n 11 . Circa oli ·ufficiali, vedi i seguenti §§ G03 e G3:: tlollo s lcsso r egolnmcn l o : , § 60 3. Le 1rnn lzioi1i dlsr,iplinnri per 1· nfficia lo son o: 1° Il rimprovero semplice ; 2 ° Gli a.t·rc~ti F-<' tn pJlci ,1n 1 n 20 g-lornl ;
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3 ° Gli 11rrcsU di r igore ,la. ~ ii 10 g iorni ; ·l 0 11 rimprovero solonn o : 5 ° Gli nrrcstl in fo r tc1,r.n n.n ~o a UO 11:iorni; 6° La sosi)cnsiouo 11"1l' iralµicgo; 7° La. ùispcns1. d:tl f:C"r...-izln utti vo p f•r111t\.11C 1lto : 8° L' eli. rni11a1.iono e.la.i 1·1101i ; 9 ° La. ritnozionc •. , § 633. Qniilora un nffil'h\lC fil <limost msse, JlOI' m a ncanza gravi e frcqncnU, incorrcg~ihilu coi;li n1'clin o.ri ca_;tighi dii;ci plinari, oyyol'o cn<les..:·c h1 q11nlnhc rallo d i tul gru.vità da richiudeJ'C una rcprc:;:Jiono
86 vo. l'u lt eriore esercizio dell'azione penale, sempre chè in Lrnno Pnrno. segui to si scopra che il fatto dell a trasgr essione, o in sè DISPOSIZIONI. ll l~LATIVE fitesso o pc 1· le c ircostanz e c he · 'f \N'l'O \I l'E"PO DI P \CE1 vi sono annesse, rives ta il caJ I , ~tn I rntter e di _reat~. . . Cl!E AL TEMPO DI GUERRA. 3. Le d1s pos1z10111 del presente Codice saranno applicate an cor ch è i reati siano commessi in estero Stato.t T itolo I. Potranno però le pene, seDISPOSIZIONI GF. NlmALI, condo le ci rcostanze d ei casi, e ssere climinnite cli un grado. No n si fari1 mai luogo a CAPO I. d iminuzione quand o trattisi cli DRJ.l,R PENF.. reati commessi cla truppe o da militari spediti all'estero 4. L e pene c he dai t.l'il.ludal Governo ; e rl in n r.ssun caso quando all'estero si com- nali mil itari posson o e ssere mctta 110 i reati d' insnbo rdi- pronunciate , senza che il connazione preveduti negli ar- dannato diventi in degno rli apticoli 125 e 126 ; riguardo a i pa r tene re a ll a milizia souo le quali casi avrà sempre l uogo segnenti ; 1° Morte co l mezzo llella l 'azione penale, quantunque a li' estero vi fos se stata sru- fuci laz ione nel petto; 2° Ueclnsione mi litare; tcnz:i d efin itivi\ e se ne fos se ;1° Carce re militare; sc ontata 1:i pena. 4° Dimissione ; 2 Qnest,1 pena s:ir:'i solta nto 5° Rimozion e dal· grado ; . t enu ta a calcolo secondo le 6° Sos p e n s ione tlall' imci rc ostan ze n ella successiva piego." c on rh11111a. più :-:;cvc1·a , il comancla.n lc 1k l eutpo deve farn e particolaregg-iato ra,ppor to, l JCl' la. v ia. gct·a.r chic a. , a l ì\Iini:::ito ro clèlh.t g nerrn. <~ucs t.o,
scconclo il coso, o 1n·omnovc la sospens ione ùcll'uffi cia le d al s uo im piCA"O, ov v m·o lo sotto1l onc n. Consiglio di cl i~ciplin.a l)Cl' l a diRp ensa. d a l ~crvizio , J'c lim i nn.zio no d a.i ruo li, h\ !JCl'(lit,a. de l g ni.do - pe r le cn use prc,·istc dall 'a1·l..ic0Jo i 1 della lcg~c s ullo Bta.to ùegli u[fidali - o la ri111or:ione , a, l,c1.1 01·c llc1la Jc~g c stessa ». 1 Conf1,·011ta an che il scguc11 lc a.r liéolo 1.')0 elc i t esto u n ico sul H cc l nta.1nc nf,o, c ilia t o u.nch 'c~::iu in pri1,c ipio ù e l volu1n c:
, A ri. J:;o: T,'iscrit,to che . ncr sottrarsi n,ll'obbliç;o d el ser vizio JnUit :1rc, connn,..t·tc- in 1·('1Ti t nr io pc.; t r-r n 1·c-c.1.t i p1·<•,·r,fl11l ,i nPlla Jt.·~!?'C su l R ccl ut,>1nc11(,o rl cll'l, sc1.·cito o nel Co,licc penale , è p nnit,o scc o1Hlo la. lc ~~c ita lia.n:i.. a.ncot·c:hè n o n Ri t roY i ne l Ilc~no ». 2 Pe,· h1, pr, na, tLPlla ,ti m issionc . co nsnlLa, gli a rt icoli 1-1, -1 t e r.;,. 3
P er La. pcnu elci I<\. so:::pettsio11c, cun:-;ulta g,li u1'Licoli 1 0 e H i.
CODlCVi l't!N,\l,I•: Pt; Jt
5. Le pene che rendono indegno il condann ato di appartenere alla milizia I son o: 1° La morte col mezzo d cllafucilazionc nella schi ena;
J.' ESlsii\Jl TO. 2° 3° 4° 5° 6•
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L a,·ori fo rzat.i a vita; Lavori forzat i a tempo; Recl usione ordinaria; Degradazione militare ; Destituzi one.2 -
1 Confronta anche il seguente a l'ticolo 5 del testo unico sul Rcclulamento : , ,frt. 5. Sono esclusi dal ~crvizio militare e non JlOSsono far riar tc del regio Esercito i couda uuati, in a))))lic,tzionc éld Coclicc ]lena.le èomune, alla pena d cll' ergastolo o alln, pena della reclu sion e che a bbia per e ffe tto o alla c1ualc sia aggiunta l'interdizione p err,ctua dai pubblici uffici. , I conclaunati d a g iudici stranieri a p en e che corrispondono t\ quello suindicato e per g li stessi reati a c ui le elette p eno so110 llpplic-abili secondo le leggi ,lei Regn o, possono essere esclusi tlal far parte elci regio E scrc:ito per d ecisione del ministro della gucl'ra.
, I conda11nuti in contumacia non sono compresi n ella esclu· Eionc •. 2 Per la desUtur.ionc, consulta gli a rticoli 41 e 54 ciel Codice, Confronta a n che il seguente articolo 2 d ella legge 18 lu~lio 1912, n. 806, sullo stato degli· ufficiali: , .trt, 2. L'ufficiale no n può perdere il g rado se non ))Or rinunzia accettata con Decreto rcn.tc o per una dolio cau se seguenti : , <t) Perdita della cittadinanza. • b) Condan,ui : • 1 ° 11cr cl e li tt.oJ a una 11 e na r,~st,r iU iva ùe lla libertà personale
p r-1· un tempo nu1,ggiore di tre anni, c cectt.ua.to il caso indica.to negli articoli 2:rn e 242 del Coclice penale comtlllc; ~ 2° per alcuno dei dC'1itti prl'vcclnti negli n.rticoli 168, ~t35, 34 5, 34G, 102, 403, 4 0-1, 413, 115 e '118 del Codice penale comune e neg li articoli dal!' 85fi ali' 8Gl d el Codice cli commercio ; , 3° 11cr qmilsia,;i delitto, ad una pena restrittiva. tlclla Ubertà- personale di q1u1.l uuquc ùul·ata , quu.ndo s iavi cougiunt.a, ] o. iutcr<lir..i_ o nc perpetua o teu1pora.nca dn,i pl'hl.Jlici uffici ; ovvero s ia vi o..ggiuntu., per sanzione <li lCb'"S'C o per tlh;po:-iizionl' del g iudice, la. ~otto poF::izionc d el condannato alla.
cotnc pena o effetto p cnaJc,
vigìJanr.a, ~peciaJe clell'anl",ori tà cli puhhlica. sicn l'ezza;
, 4° alla clegl'adazionc, clcstit.n zionc o d imissione, come pena o cHctto penale, per nn r eato preveduto n ella legge p enale mi· li tare. ,-e) R·im.01.:i"?nc: 4 • 1 ° per offp~n. nllo. sa.ora per~ono <'lel Re. a 11nR delle pcl':::nne
l
J f.
della Famiglia. reale o a l Hcggcn tc d urante la reggenza; por mau ifc· stazione pubblica di u na opinion e ostile a lle i$tit uzioni londa,ucn tali dello St.ato ; per eccitamen t o a lla tli~ob bcclienza a llo leggi dello Stato e all'odio fl'n lu v u.l'ic clo.s~i socia.li; per J)artccipazionc a.tl un'associazion e ditctta a scopi ost.lli a lle istit uzio ni Con<huucut ali
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CODICF, PENALE PKll L 'ESEROITO.
Nu lla di meno se la recl usionc ordi naria sarù. pronunciata a i termini del Codice penale comune da tribunali Or· dinari, essa non r end erà il condannato ind egno d e l militare se rvizio che nei casi conte mp lati ne ll'art. 2 dell ,1 legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dcli' eserci to.1 6. L e pene d ei nnme ri 4 e 6 dell'ar t. 4 e del n. 6 d el· l'ar t. 5 sono a pplicabili ai soli n tli1/.iali; que lla d e l n. (i del c itato a rt. 4 ai so li sottuffizial i e ca poràli. 7. La pe na d i morte pro· nunc iata in fo r za del Codice penalc comun e, le pene in clicale nei num eri 2 ~ 3 clell 'articolo 5, e la r eclusion e ordinaria del successi vo n.4, allorc hè è inflitta pe r reati puni ti
dal presente ()od icc, e nei ca si contemplati nell'alinea d ello stesso art. 5, importeranno la degradaz ione e tutti gli effetti dctenninati dal Codice p~na le comune, e saranno rispetti vamente a pplicate e g rnduate a ' termini d ello stesso Codice.; 8 . La fucilazi one nella schi ena avril luogo sempr echè dal p resente Codice sia inflitta la pe na di morte, previa d egradazione. Essa produrrà gli effetti alla pena di 111ortc attr i lrn iti dal Codice penale comun e. I 9. La r eclu sione mii itare consiste nell 'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali disciplin e, a l lavoro ; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri con·
d ello Stàto o in quahiasi m odo in evidente con trasto col g iuramcilto 1,rcstat o co me ufficiale ; 2° pCJ' rnnu canzn. con tro l'onore o 11cr 111an~ u1za ~ rave coutro il clccoro del g 1·u.dn, ovv(wo per nw..la condotta a bituale. )) d) J,:;lhnina.z,'.onc drti 1·twli : > l O per 11crsistcnza nelle can~c che 1notiya.rouo .a sosrcn· i;
sionc da.ll ' i1n1,icgo; op1n1re 1>er 1rno n 1 cause che diano ragione
a lla sospens ione <l a.U' iln11icgo oltre
l'a,11110;
» 2° p er ncgligL·nza. n.hilualc, O\'\'Cl'O 11cr rnanca.11:z11 grave in ser v izio o con t-.1·0 ln. di~<·ipli na, 11. A norn1a p oi dcJl' ill'(,icolo :{ ùclla ste~:-.a, lcg-~e, Ja. perdita ùul g 1·a.do per condanna si verifica. (lal g-ior110 in c ui la. sentenza è divc 1111t.:1, irrcvoca.hilc : ma. se t-ra.tlbi •li ~e11 t.enza euul,uma.eia le J)!'Onnn ziu.ta dalla Corte cl'a.ssi~c o <l:1 11n g iudico milita re, si verifica. dopo
da.ll'a.ffis~ionc <Lella scntcn zu.. S i osservi infine che le dis posizion i del cit ato a rLicolo 2 si appli-
trasco rsi tre mesi
cano anche agli ufficiali ,i n congc<lo, eccct.to il cnso preveduto nel
n. 1 , leLtcra ,7, di tn lc n1·t.icolo. l Il n uovo ks t,o u nico clcllc leggi s ul Rcclutnmcuto è st,it-o ,.1,pro vcsLu co11 l t. uecl'cLu U u iccmlm, 1911, n. H 9i (velli dLc.;,iouc in principio elci. volume). ~ Conf1·on ta g li a r ticoli 27 e :lG deJlc Disposi,ioni per l 'attuazione del Cotlicc l)nnale co1n11110, a.pproYatc con n. decreto 1 ° diccn1• 11. G50!) . se~o1uln i rpml i, r,rnnHln n"ll<' l<'~g- i ~i fn, l'ichinmo alla. ucua di mor te, s'intcnùc ad c~sa HOStitui•,a la 1ic n a dell'erga stolo.
brc 188!.J,
OODJOF. Pf~N ALl~. PER L ' E SERCITO.
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d annati a ll a re e ln~ion e or dì- tal r ig11ar clo cla i r egolamenti naria otl ai lavori forzati . stabtliti. Jl minimo i, fi ssato ad un Gli 11fliziali sarnnno rin anno, rd il ma ssimo ad anni chiusi in 11n luogo diverso eia venti, e porterlt sempre seco quello destinato pei soldati. la rimozione dal ·grad o. 13. Il carcer e militare sa r1, 10. La pena d.e ll a r ccl u- cli due mesi almeno e di un sion e militare sarà d agli uf- anno al più e verrà se mpre fiz iali di qualunque ·g rado I accompagnato dalla sospenscontata in una de lle fortezze sione negli uffiziali , e dalla ridello Stato che verrà dal go- mozion e n ei sottutfiziali e cav crno designata, e sotto le di- porali. scipline dai r egolamenti staLa graduazione del earbilit.t>. cere mi litare s ia in a11nrnnto Quando la detta pena sia che in diminuz ione sari1: inflitta per tempo 11 011 cece1° D a due mesi a quattro; dente gli a nni tre, vi sarà an2° Da quattro mesi a sei ; uessa la sospensione. 3° Da sei mesi a no,·e; 'E cc c,l cndo il de tto termin e 4° Da noye mesi ad un di an ni tre, vi sa rlt annessa la a nno. dimissionc. 1 14. La dimissione consiste . 11. L,1 grad uazione in an- nel licenzia me n to dal ser vimento ecl in diminuzione della z io con perdita del grado .2 recl usione militare sa r à: 15. La rimozione dal grado 1° Da un anno a dne; fa discend ere il condannato 2° Da dne anni a tre; alla con d izione cli semplice 3° Da tre anni a cinque; soldato. 4° Da cinque anui a sette ; 16. La sosp ensione è la p ri 50 Da sette anni a dieci; vazione tempornnea dati' im60 Da dieci anni a quindici; piego e p roduce tntti gli ef70 D,i quindici anni a ven ti. fetti determinati dalla legge 12.11 condan nato alla pe1rn sullo stato degli utliziali d el d el cincere mil itare sar à rin- 25 maggio 1852. Quando è pena c hiuso in apposito locale di accessoria produce anche la conezione, e sottomesso all e perdita totale de ll o s tipendio speciali di sciplin e e lavori a ! ccl al tre competenze."
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1 i\"uLbi d ,c le uo-st t·u lèf{~i, og uiqua.lvolta l Htrlano di sospcnsioac per gli ufficial i, si l'i fcriscono alla sospensione da ll'ùnv i er10, n on es· scndo a utmcs~a la sospensione dal g1·aclo. V edi gli art icoli 20-25 ,tcll,, legge sullo sta.to degli n rfie h,li, riporta ti in not a all 'arUcolo lG el c i p resente Codice. · 2 Ve,li l',\\'t i c o lo 2 c1olh, Jcg:,:c sul lo st·ato degli ulficiali, L'il)ortata a pa.~. ~~. (~i n ron1lo a l Yo hmtr- le .\'n,-;,,r. r,el ,•on rlo11n ddlr. r1rne. 3 Confron bL i sog-11onti art icoli 2'0·25 ll olla. nuova legge 1~ lu i;lio 1912, n. 806, s1\l lo sta to dc:,:li uffic ial i: « A ·t l . 20 . L,ufric ia lo collocato in. a::;p oLt a. t int. 11ur so:--p(;n:-.i011c 1la,1l'ilnpic60 non 1l1lÒ rin\ancre in t ale posiziono por 1nu\ d u ra ta, n1a.gg-io rc ti i nu ,un10 . 11 Kon1li1neno ta le durata pu,ù cssrn·o prot ra.tta vor un t- cn\1,0
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CODICE l'FJriA l, B l' BJ! 1.' ~:s ~alOlTO.
durata di rp1es ta p ena , q ua ndo è principale, n on può essere minore di mesi du e, nè maggiore d i anni tre, e si divide n e' gradi c he ~eguono: 1° ~rado: Da due a sc i m esi inclusiva mente ; 2° Da sei mesi ad un anno; 3° T>a un anno a due; 4° Da due anni a t re. 17. La d egrad azion e è cousiderata come pena accessoria e produce: Lii
1° L ' incapacità a ssoluta di servire n ell'eser cito e nell'armata sotto q u alsiasi titolo, e di coprire qual unque pubblico i mpiego ; 2° La perdita delle d ecorazioni, d ell e pe nsioni e de l diritto alle medesime pei serviz i antecedenti. 18. L a d esti tn zione produce la perdita del grado e delle d ecornzioni. 1 L ' uffiz ial e destituito rimar·
n on superiore ad un altro :i-uno, in seguit o a vcrclctto di un Consi. glio cli disciplina . • Duran te il J)t'imo anno, il posto d cU'urticialc so~peso è conservato vacante, sal vo <'hC de bba essere occupato per esigenze di serYizio. • Art . 21. L'ufficiale collocitto in nspcttativn. per sospen sione d a ll 'impiego perduri\ n el ruolo organ ico cui a ppai•Uen e un numero d i 1,ostl propor zionato alla d urata dcll'nspcttativa. , Il rcgolam('uto st.!thilirà 11cr ogni r nolo e grado tale proporzione e le m o,lt,lità dc!l',wplicazionc. , Le clis posizioni di q uesto ar ticol o sono applicato anche agli 11fficiall che, nei casi s tabiliti dalle Yigcutl leggi, iucorrouo in perd ita di anzinnit.à d i p:rarlo. • _fr/. 22. L'ufficiale colloca.to in as pe tta-LiYa per sospcns h>nc da.1l 'in1plPgo ha diritto, dura nte U primo anno ,\ella sospens ione, ad essere sottopos (,o ad un Consiglio ,li ,liseiplin a, il quale cs11ri rncrà parere se clcl.JI.Ja essere confermato nell'asJ)cttatiYa per sospens ione. , Ari. 23. Se la so spensione cessa ùumntc il J>rimo anno, l'uf· (ic in lc ò l'ich ianuito hnu1ccli.a.t.a.1ncn~e in FCr\1izio oCCctt.ivo ; ma., oYo man chi il posto, è tras (er ito in aspettativa J>l\r ridnziouc d i qna.clri, con dil'itto ad occ up,i l'c il primo posto che s i fac<Jia vacante ilei 1·i· s pcUil·o qimdro e grado. • ~ P !n. r,: ospcn~ionc <lall'impiego cesso oltre il 111·hno a nno , l'nffi ci,•lo i, tms f<:ril-0 in as pcUl\1 i,· a per r iduzione <li q uadri, e la ~ua 1>osi,.ionc è regolata analoga mcnt<' all'al't.icolo 1S. , Ari. 24 . Fuori elci cas i .indicati ucll'~rLicolo 2 e snh' o le dis po~ix:oni .i,•lln. legge p enale militare, le cou<l11nno proferite in applica.zio11u tiella lcl!'ge pena-le comune hanno 11er cCfct.to la. sospensione dall'impicg-o quauùo la pena in!lit.ta eia. l:t i·cclus ion<', la nct.cnzionc o 1·11 r ,.. ,,.:1 0 1wr nn h.' n1po non inferiore ai due u1csi. , .Ari. 25. l~ in facollà ,le! min istro di colloonrc iu n.spettnti,a
per so~pcnsion e ,lall'im11icgo l'ufficialo sottoposto a pro cecli1w:mto 11cn ~Jc. fin dal g iorno <l<'llll. <'missionP- ,lei mamlato d i cattura o ù i com1111rixio11e, e 11cr I ni t a la ,Lurat.a d<'I n roccclimcut.o •. 1 1 'cr la deyrnda:;ume e la de./Uu , ione, vc,li il c iLalo arLlcolo 2
CODICE PENALE PER
r.' E1:nmc no.
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rii inolt.re inabilitato a qna- 1 duazioni, ma so lo applicarsi lunqne ulteriore servizio mi· ne i casi dalla legge espressalitare. mente stabiliti. 19. La pe u:1 d ella degra21. Qualora si abbia a didazione e qu e lla cle lla sospen- scende r e oltre il minimo della sione si av ra nno sempre come reclusione o rdinaria previRht pronnnci;itc colla s entenzaéhe dal n. 4 dell'art. 5, la d iminuimpone la p eua prin cipale cni zione si fari1 ne l modo sevanno uni te, sia militare op- guente passando a lla r eclt1p11re ordinario il tri bunale da sione militare : 1° Da tre anni a due; cui emani. Lo stesso dovr à osservarsi 2° Da due anni ad u no; per le pene della destituzio3° Dal minimo della reclune, dimissione e rimozione, al- sione militare al carcere milorchù debbono essere ap pli- litare. cate co me pene accessori e. 22. Tranne l'eccezione di 20. 11 passaggio da una cui all'arti colo precedente, è pena più grave ad una pe na vietato il passa ggio da una in fe riore o vi ceversa, allorchè de lle pene enumerate .n e ll 'artrntta si di applicar e le pene ticolo 4 ad altra fra quelle descritte n ell"art. 4, sarà: dell 'art. 5, o viceversa. 1° Dalla pena della morte 23. Non si potrà mai ascenalla r eclusione militare; dere per via di grnl! uazionc 2° Dalla r eclusione mili- alla pena. cap itale; nè potril tare al carcere militare. il colpevole ancfare ma i esente Per le 1rnn ti contem pl ate da 11ena ne i casi in c ui è IJCrnell"art. 5, il passaggio saril in- messa di uno o più grad i la vece : dimin uz ione rlella medesima. 1° Da qu ella della morte li passagg io aù tina pena prev. ia degradaz ione a i lavori , imm ed ia tam ente inferi. ore .o forz:iti a vita; 1 superiore dovrà calco larsi per 2° Dai lavori fo rzati a vita un grado.1 a i lavori forza.ti a tempo; 24. In ogni grado delle 3° Dai lavori forza ti a tem- 1 pe ne en unciate si potrà pasJJO alla reclusione ordinaria. sare così n el!' aumen to, come Le pene d e ll a d egradazi one I nella diminuzio ne delle pene, mi litare, della sospensione I e secondo le c ircostanze da tlall' impiego, de lla <1 esti t.nz io- un anno all'altro, o c1a un mese u_e, d\1lla. dimi ssione e d ella j all'aHro H?I p eri odo ~le.gl i ;~nn i rllllOZIO UC IIOn 1JOlra11110 COlll · 1 e dei lllC S I C011te1111 t 1 l ii ClllS· putar si ne ll e anziilette gn1- c nn o dei grn.di indi cati.
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llolla legge sullo stato ,!egli ufficial i, riportata in nota a ll'adicolo 5 del C'odico. o in foJl(lo al YOhuuc le Nonnr 11rl ,·mulmw delle 11enc. Cousu lt.a anche gli o.l'!.icoli H e j J <lei Codice . 1 Nel caso di 11n.ssa.ggio lla. 1.ma. J)ena supcriol'c nù 1111t1. pmu\ in[uriorc p er cfrl•tto clclla. llitu inu½ionc <l'nn grado, il g iuùicc non ha, a.nchc la. faco ltà tli spu.r.iarc nella latitutli110 del griHln rloll:\ 11ona mu ~ 1 11n.Rs;1, ('l'rih. Su111· .. 1c; novc1nln·c l!t0 :3. cm1sa Ullolc11;~hi. G-im. 1' . S., 190:l, 3,).
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CO DlCE PENALE PER. L' E SER.OI'ro.
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Nei casi però, ne i qnali la di zio; gli ulTiziali co ndann ati lol.(i,:r. presc ri ve tàssativamente incorreranno per ta l tempo di a cc rescere o diminuire una negli effetti della sospensione. pena d i· due gradi, ovvero di 27. Le condanne a quaa cc rescerla o diminuirla d i tre lnnque pena importerann o g radi, non potranno i tribu- sempre l'obbligo della rifusionali valersi della faeoltit sovra ne delle spese e del risareicnunciatache nel secondo o nel ' mento dei danni, nonché la t erzo grado ri spettivamente. confisca tanto del corpo del 25. Ogni condanna t empo- reato, quanto delle cose che raria riguardo ai detenuti co- hanno servito o furono clestimincia a decorrere dalla data nate a commetterlo, quando d ella sentenza. la proprietà ne appartiene al Potritnondimeno nella con- condannato. da nna alla pena del carcere 11 risar cimento d e i danni militare compntarsiqnellosof- sarà accertato e liquidato inferto cimante il -procedimento. nanzi ai tribuna li ordinari. 2 Nelle condanne i mesi e I' 28. Nel caso cli condanna gli anni saranno comp ntati se- da pronnnciarsi dai tribunali condo la fissazione del calen- ordiirn ri contro militari delle clario gr egoria n o. pene d el carcere ordinari o ·o 26. Il tempo della pena della rech1sione ordina ri a , le portato da sentenza, da qua- qnali 11011 li escludano dal mihmque tribnnale essa eman i, litare serv izi o a' termini dell e od il carcere soffer to in aspe t- leggi 25 maggio 1852 snllo !azione di giudizio stato se- I stato degli ufiic ial i e 20 ma1·g11i to eia contl_a1!na,. non sa.r an- z.o 185~ sul re,cl ntamento delno corrwntah 111 1sconto del I·ese rc1to, sarn con la stesRa ser vizio militare fi ssato dal- j sentenza al carcere ord inario l'assen to.' I sostit nit.o per egual tempo il Cesser i1 ogni d iritto alla j carcere militare, se il p rimo paga pel militare ne l tempo eccedere non dovesse il limite c he sconta, la pena. dell'anno, ecl ove ecceda,, la La sen tenza di condanna reclusione mili tare con cled11cli m1 sot.t.ulììziale, caporale . z ione cli 1111 quinto <l ella duo so ldato prodmrit la p e rdita I rata cl i esso, e sar;'t albi redelle paghe decorse ciman te la I c lnsione ord inaria sostituita la sua detenzione prima del gin- ! reclusione militare.'' ·1
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Vedi il seguente articolo 123 del test o unico sul llecluh,mc1tto: , A,·t. 123. Non è compntato nella fernm il tcm1,o ])ercorso <lai militare in istato 1U ,liser r.ionc, o scontando Ju, pena inflittagli da trHnnrn,li 1nilita.1'i o <la n1n.~L'ìtrati ordina ri. nù ciucllo passn.t.c) in a sp ct.tazionc di gitHlir.io, ~<' q-..1r·sto fn f:t:'gu it0 d::t cn nd::u urn. n è il tempo ccor~o a. t i.•.:.olo di puniiionc in un col'po ùiscipliua.rc 11. 2 Conslllta in A m1e1ul-ice il D. L. 21 ot.tobrc lnlfl, n . 1513: il . ]) . L. G agosto lfll5, 11. lOtl. ; il D . J, . :?:? ol luhl'c 10.IG, li. 1~21; o il n. I ,. io a111·ilc 1!11 7. 11 . fil!I . 3 Conte s i è g:ii1 a v ,·ol't i lo, l:1. 11uova legge sullo stato tlcgli uffic iali è del 1 8 h,glio 1012, n. 80G, o il 111iovo tes to unico d e lle leggi su l
1 CODICE PENALE PER T, .:s1m0ITO.
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Se il carcere sa rit infe rion; a due mesi, esso potril scon· tarsi nelle prigioni r eggime ntali. 29. Nel caso di nullifa dell'assento o d'in capacitit,1 giusta gli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1854, scoperta posteriormente ali' ammessione al servizio mii i tare, ovvero qualora si trntti di person e estran ee alla milizia che ab· biano commesso uno de i reati contemplati nel prnscute Codi ce, o sieno in essi coinvolte, i tribunali sì ordinari che mi· lit:1ri applicheranno, senza di stinzion e di pe rsone, la p ena della fucilazi one ne l petto ne i casi in cui questa pena è dalla legge militare stabili ta; la fucilazione ne lla schi e na sarit soltanto applicata nei casi in c ui non vi si possa sostituire ht morte da infliggersi nei modi dal Codice p enale comune de tc rrninati. Allc restanti p ene militari, enumeratn negli asticoli 4 e 5, si sosti tuiranno le segue nti: 1° All:i reclu sione militare, non maggior e ckgli anni cinquc, la pena del carcere ordi nario per eguale tempo; cd alla eletta pena e ccede nte il detto te rmin e, la recl usione ordina ria diminuita cli 1111 quinto, e quindi proporzionatamente
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estensibil e, secotùlo le circostanze, si no ad anni sedici; 2° A ll a d estitu zione , dimis· sione e rim ozio ne dal grado, pronun ciate come pe ne p rincipali, il carcere ordinario non minore di m esi tre ed estensibile sino a c inque anni colla graduazione d c li ' art. riG d e l Codice penale comune. Il carcere mi lita re sarà surrogato per egual tempo da l carcere ordinario. 2 30. Le sentenze portanti la pena cli morte o d ei lavori l'orzati a v ita saranno stam· patc per estrat to, affi sse e pub· blicate nel luogo dove fu pronuncia ta la sentenza, ed in que llo ove sta nzia il Corpo a l qual tJ il condannato apparteneva. CAPO IL llEt,t.'Al'Pr.tCAZIOlo: ng t.t.K
PKN g ,
· 31. È punito qualunque tentativo di r eato, ch e sarit stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa fu sospesa, o mancò di prod u1·1·c il suo effetto per circostanze fortuite od indipendenti dalla I vol oHtiL ,lell'autore. 32. Quando il colpe vole di tentati vo giunga ad atti tali : di esecuzione , che null a ri' mangit per sua parte pe r man-
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Ilcclutnm~nto è stato a pproyato C()JI R. d ecr eto 21 diccml,rc 1911. n. 1497 . 1 Vedi l':wl'icolo 5 <ld testo unico sul ncclutamcnt o, ri portato in n ota alPtlf'f.it~Plo 5 fiPl p l'e-.ent.o Cocli ce. 2 In q uesto articolo, come negli alt ri in cui è fatto cem10 del Coclicc pena.lo connme, si fa riferimento, co1nc è ovvio, aU'abroguto Codice d el 20 nov<,mbm 1R59 . Pei• cffelto p oi dell'articolo 22 d elle Disposizioni esecutive pcl I
vigente Codice penale cou1u11e c.lol :1u g iug-uo l :S tiU, alla pena, dèl
carcere orùium·io si i1iLclHle cor1·is pomlere ·quella della tlct cu zione.
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OOD!CE l'lèN AT,E l 'ER L E SERCI'1'0.
tlarl o ad e ffetto, sa.rà punito articoli i casi dalla legge specialmente indicati. 111a to, colla diminnzione di 1111 36. All orquando il tentasolo grado. tivo sariL stato sospeso per Qnesto tentativo si consi- volontà dell'attentante, si Jlll· de ra c ome reato mancato. 1 ni sce l'atto eseguito; quando 33. Se poi gli atti di ese- costituisca per se stesso uno cuzione sicno di tale natnra speciale reato. che ancora riman ga all'antorc 37. Nel ca so che più p<'r· elci tentativo qualche altro sonc concorrano all 'esecuzioatto per ginngere a lla consn· ne di 1111 reato, so no agenti mazi one del r eato, il colpe - principali: vole sa.rà punito coll:i p ena 1° Coloro ch e avranno dato del reatocousumato,d iminnita mandato per commettere un di dne o tre gradi a nonna reato; d ell e circostanze, e special2° Coloro i quali, con don i, mente secondo la ma ggiore o con promesse, con minacce, ,nino re prossimità del!' a tto con abuso di pote r e o di au a lla consnmazione del r eato. torità o con artifi zi colpevoli Questo tentativo si consi- a vranno indotto taluno a cornd l!rn c ome reato tentato. metterlo; 2 34. Il mandante è punito 3° Coloro che coneorreraneon,e reo di rea.to mancato o no im mediatamente con l'opete ntato secondo le di sposizioni ra loro all'esecuzione del reade i dne prectidenti articoli, to; o che nell'atto istesso in quando l'esecnzionc del mai\· cui si eseg uisce preste ranno <la.to fu sospesa o non produsse aiuto efficace a cons1:n1arlo. il suo effetto, sia pel penti38. Sono complic i: mento de l ma i1datario, sia per 1° Coloro che istigheranno qualun que altra causa indi· r o daranno le istruzioni, o le pe nd en te dalla volontiL de l dirn zi oni per c omm e ttere un mandan te. reato; Nel caso in cui il manda- I 2° Coloro che a vranno protario 11 0 11 avesse proced uto ad I cnrnto le arrni, gli strum e nti al cun principio di esecuzion e, o qua.lunque altro 1nc zzo <.'hc il nrnndante sar it tuttav ia pu- avrà servito alla esecu zione nito com e reo di reato te n tato. d el reato, sa pendo l' uso che 35. So no eccettuati d a lle si destina.va di farne; disposizioui dei tre precede nti · 3° Coloro che, senza l' im1:o lla peua de l reato consn-
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1 Quindi 1,cnc è rlichia rat-0 co)pcvolé d i furto mancato, n on tentato. il n1ilita.rc che a scopo di rubare, apre una. cassr:t.ta, -vi f1•11go::t dC'nt.ro, C' non nxcnclo,1 troYn.to clf'na.ro, ri1nettc la C:1:-:i.-;Ctta. a. post-o (Trib. S upr., 2-i giugno 1no 1, causa Haso, Giur . 1'. S., 190 1, f> O). 2 :\on rntò cc.sere ritfmuto a~cnt.e principA.le nP.1 t·cu.to il 1n ilitarc che per consegu ire l'intento non fece 11so ti.i alcuno deg li illeciti
1ne:;,;zi cuu1wia.ti nel ])l'ù!=.e11 t.<! comma. ('l'rih. ~ HJW.. 10 a.pl'il o 1911 , causa Ll'ida, G'iur . '.P. ::-J.. lHl 1, iG).
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c0Drn1,
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PENA t,1<:
PER 1,'ir.s1morr o.
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mediato concorso a lla esecu- pen e t e1 up orari c si appliche rà zione de l reato, :wrauno scie n· l.1 sol:i p c u:i a vita. temente aiutato od a ssis tito 42. Nel co nco rso ùi più gli agenti principali o complici reati, se dne o p iù fra d i essi d e l reato nei fatti che lo avran- dovessero separatamente pu· nirsi c.oi lavori forzati per anni no agevolato o cons umato. 39. Gli :1ge 11ti principali venti, ovve r o se in tal e con· soggiacernuno alla pena ordi- corso di più r e ati, altri impor· naria del 1·eato. tassero la indicat a pena, cd Saranno puni t i con eguale altl'i il m ass imo d ella r eclupena i com pli ci, q namlo la loro s ione militare, s i appli c herà cooperazione sia Rt a t a tale, compl essivamente per tutti la c he se nza di essa il reato non prima cli tal i pene aumentata sarcbhc stato connnesso. eia cinque a di cci anni. N c:.:li a ltri casi la pena dei Nel coneors o invece cli due co11111li c i sa ri1 diminuita da uno o piit reati, ciascuno dei quali Hi no a ITO gradi secondo l e cir- importi la pena cli anni venti C08 1anz c. di reclus ion e militare, s arà 40. Nei r eati contemplati questa sola prnn nn ciata collo neg li ar ticol i U2, 114, 115, 116, I s tesso aumento di cinque a J 18, 119, 120,154, 269, 275 e 291 dicci anni. 43. Se concorrnno llue o i I grad nato, o, se vi sono fra' co l · 1 pcvoli piì1 gra.dnati, il più cle· più reati im portan t i più pene vato in grado fra i med esimi, I t e mporari e 11011 contemplrit e o a grado uguale, co lni che è 1 nel preced e nte articolo, s iano HlllJeriore ne l co111ando, 1 o ch e , le medes im e d e ll o stesso o di è anziano, soggiacerà alle stes· I dive rs o gen ere, s i farù escl u se peu e dovute a i v eri ageu!i siva111e11te l 'applicazion e ùella 11 1·in cipali, si.mo o non s iano più grave, la qua.le però clo vr:'1 g li stessi ri conosciuti, purch ù essere anrnentatr, in :1111bednc a1Jbi;1 preso parte a l fatto o i casi JH·oporzi onatamente Sll· non siasi da lui adoper ato l'Ondo il numero dei re ati e la ogn i mezzo possibile per im- qualità delle p e n e incorse.! pcrl irlo. Ove occo rra di aumentare In 1nancanza cli graduati, la prn a tpm poraria oltre il incorrerà in el e tta pena il so l· mass imo di ciascuna di d e tte ,lato che fos se investi t o di un pene, l'aum e nto avrà lnogo entro il limi te cli anni cinque. comando. 41. N e l concol'sodi più reati Nel co n corso poi cli reati punibili con pene a vit:i e con importauti il s ol o carcer e mi·
II
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Circa la supcriorit,ì, nel comando, ve<li nota all'articolo 122.
:! (inc~t 'artieo lo no n pre sPt'Ì YP in rpui.Ji prop01·zioni flf'hh:1, :t Y<'J ' luogo l'au1nc nto d r:llo, p eru1. nel caso di concorso di rC;a.ti, nè t a nto 111c no <lisponc c he nel fis sarne lo. mis ura s i dcbl,a partire dal inini1n o a1ndc hè dal ntassi1uo dc•l1a, pena. s tn.bilit.a. pcl reu.t o 111ino1·e, nla. lu. :-.cia. in llie1u\ facol tà ùcl 1wiiuo giudice di applicarl a tielle proporzioni e lle s timi 1,ii1 oppor t,nnc rr1•il.1. :3upr., 17 (eh br·aio UHlli, ca.usa. t:ìcar\'ag-lieri, G'iur. '1'. S., l S ~(j, 18 ).
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,·,1111 0 1,: 1·1,NAl,M PEn
i,'BsF:ncrro.
I Ilare·, ov e q11csta 11ena si deb-
si applicheri1 allora la reclulJa a11rncntare oltre il m:issimo sioue militare aumentata sedi 1111 a11110, si passcri1 alla re- condo le circos tanze in conclusione militare estensibile a formit/1 dell'art. 43. tre anni. 46. Q11alora pc! concorso 44. Concorrendo coll e pene di vari reati debbano inter~ del carcere militare o d ella re· venire piit giudicati, o perché elusione militare quella della la c.ognizione di essi spetti a destituzione o de lla dimissio· trib1111ali diversi, ovvero per• ne, saranno le due pene simul- ché alcuno cli tali reati sia taneamente applicate. scoperto dopo la sentenza cli Concorrendovi invece la condanna di quelli già. conopena della sosp ensione dal- scjnti / sarà nell'ultimo gindil'impiego, inflitta come pena zio od aumentata l:\ pe ua gi:'I principale, si fari1 luogo nl- pronunc iata, od inflitta una l'aumento della p ena del c.ar- pena più grave secondo i casi cere militare o della recl11- rispettivamente indicati nei sione militare, secondo le nor- precedenti articoli 42, 43, 44 me stabilite dall'articolo pre- e 45, e le norme ivi detennicedente.1 nate. 45. Nel concorso però di Quando rwrò la pena impiù r eati, a ltri punibili colla posta nella prima scutenza reclusione ordinaria cui sia fosse stata in tutto od in parte ann essa la degradazione ed scontata, si dovrà proporzionaaltri colla reclusione militare, tamèntP. computa r e nella pena ove l'una o l'altra cli tali pene da infliggersi colla seconda si estenda al massimo, si ap- sentenza. plicherit sempre la prim,t tli 47. QÙalora con un reato esse aumentata secondo le cìr- punibile colla fucilazione n e l costa nze sino ad anni sedici : petto concona altro reato che se entr ambe le d etl c pene do- importi una pena cui sia a11vessero 1nfliggcrsi per tutta la nessala dcgrnclazione, la morte l oro durata, si farii allora pas- sarà subita col mezzo della fusagg io a quella elci lavori for - cilazionc nella schi ena. zat.i estensibili, secondo la gra48. I recidivi 11 011 s,11'anno ,·iti1 dei casi, ad anni q11in1lici. mai puniti col 1ninimo della Se invece, colla rnc lu ~ionc pena t emporari;, in cui siano militare l' i concona la r eel11- 1 inco rsi 1,e l loro rnato, wn1sione ordinaria, la qnale,a'te r- prec hè hi r eci,li viti, 11011 sia mini dell 'alinea dell'art. 5, 11011 tassativamente punita con speescluda dal militare servizio, ciale disposizione. 1 P er la tlcstit uzionc e dim issione, vcùi nota all'art icolo 5. Per la soSJlet lsionc, nota a.ll 'a.rticOlo 1,;. 2 L 'ap plicazione ùellc norme sul co11co1·so di rea ti e ùi Jlcnc stabilita. nel presente art,icolo è Ìllll)Osta corno 1·cgola. gcnc1alc in tu tti i ca.si d i concorso di gindi:di : e 11011 ù già Ii1nitatu. ai ùue ca.~i llllÌ c:=illl't.:~:-;i. dw :,uuu \liuLo~l1·aLi \' i. uuu lu::;:--:u.li ,·i (Trii,. S ujJ1·. , l!l febbt·aio l!IUO. C:1llS11 Car,ninati, Gilll'. './". S., 1900. U'
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CODICE PENALE l'ER t.' ESERCITO.
Se il l'eciclivo 11 011 :wrù ancora per intero sco ntata la p ena inflittagli pcl prim o reato, si osscrvern11no ne l <l e tenninare la 11cna da 1J1·0111rnciarsi con la nuov:L sentenza le norme nei prcccllcnti articoli stabilite pc l concorso di più
reati.' ,
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49 . J,; l'.onsitlc rato recidivo colui che, dopo essere stato con1la1111a to con sr. ntenza d ivc1111t:L irrevocabi le, tanto dai trilrnnali militari, che dai tri))1111:ili onlinari,' commetterà, altro r,iato. 3 I reati che dal Codice penal o sono p1111iti con pene cli polizia 11011 fanno luogo a rec itlil':t.1
50. Il militare che d opo aver goduto di una generale o particolare grazia sovrana · commetterà. un nuovo reato, sarà gi udicato e pun ito come colpevole di più r eati~ o come reciclivo.6 51. Il militare, clie avrà compita l'et:'l di anni diciotto al tempo del commesso reato, soggiace :\Ila. pena. ordinaria per esso stabilita nel presente Codice. In tutti i casi in cui dal presente Cod ice per l'applicazione delle pene si considera l' anzianità cli servizio, questa si calcoleri1 dalla data dell'ammessione al servizio militare per via di assento o cli nomina.
1 Jl cumulo giuridico prescritt.o in quest'articolo si applica 11,11<:ol'chò tratti,~i tli semplice concorso di pen e, anzichè <li vero ,. IH'Ol)rio concorso dl r eati (Trib. Supr., 1 ° d icembre 1902, ea1L,a F m nco, Giur. 1'. S., 1902, 92). " In tema di condanna condizionale inflitta da un tribunale lll'tlinario, se il nuovo reato è commesso nel perlòclo ,li pro,-a, la. cu,ul a.nna. precedente dh fonda1nento a lln. recid l\•a ('tir i b. 8upr., ~2 ;::ingno 1914, causa Trevisan, Giur. T. S ., 1914, 4S). 3 Poichè il presente Codice si riferisce sempre all'abrogato C:o,licc pcna.\c comune elci 1859, nou sono applicabili in materia 111.ilita.re le disposizioni sulla. recidi va contenute n el vigente Codice pena le del 1 88!1. 4 Il vrescntc ar ticolo esclude quale !'lomento cli r<'cidiva le sole coni ru.vvcnzioni. E poichè riel' dctcnninn,rc la recidiva stessa si ùe,~e por mente soltanto alla u:1tura del reato e non alla pena. che ne ~cgtù, dà luogo alla. recidi va anche lo. condanna a due g iorni di arresti rm·t.o semplice ('rrib. Supr., 8 n oYcmbrc 1897, causa 1\fonachino, Giur. 1'. S., 1897, 72). 6 Devesi risponcl~re cii concorso cli reati, e non cli recid iva, nel ca so che non sin. intervenuta condanna irrevocabile pcl primo reato fttn nistiato crrrit. Supr., G luglio 1903, Cfl.USt"\ Dlanciotti, Cfiur. 'l'. s., 190:l, 28). 6 Ltt <lbposi,.ionc di quest'articolo si applica solo quando l a prcccclcnte condanna a.1nnistiatn. sin. anch'essa una condanna pro~ 1rnn7.iata per reato preverluto da l presente Codice (Trib. Supr., 1 U gennaio 1911, cau sa Ma.rino, Ofor. '1'. S., 1911, 3). L'indulto condona la p ena, ma non toglie la condanna e quindi non toglie l 'etretto <lellu. rcciùi va (Trib. S upr., 13 agosto 1900, causa Libertini, Oim·. 1'. S., 190'o, 50).
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Co<l. Esrrc.
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CODICE P ENA !,E PER L'ESERCITO,
52. Al minore d'anni di-
ciotto e maggiore di seclici, la J)cna sarà. diminuita di uno a <lue gradi. 53. Il minore d'anni sedici e maggiore d'anni quattordici sarà. punito nel seguente modo: • Se incorso nella pena di morte previa fa degradazione, colla pena d'anni venti di r eclusione ordinaria ; Se inco rso nella pena di morte, colla pena di anni quindici di reclusione militare; Se incorso nella pena dei lavori forzati a vita, con dieci anni di rnclusione ordinaria; Se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, sarà la stessa diminuita eia due a tre gradi e commutata in quella della reclusione ordinaria; Se incorso nella pena della reclusione ordinaria, sa r ii commutata nel massimo del carcere militare; Se dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi,
54. Salva ogni altra relativa disposizione, incorrcriL nella destituzione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reato di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 188, 189, 191, 192, 193, Hl5, 197, 201, 202, 203, 204, 279 e 284.1 55. Incorrerà nella dimissione l' uffiziale condannato aù una pena di qualunque genere pei reati preveduti dagli articoli 198 e 205. 2 56. Non vi ha reato· se l' imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azion e.3 Non vi sarà .neppur reato se l' imputato vi fu tratto da nna forza alla quale non poté resistere.' Tuttavia pei reati contemplati nei primi sei capi del titolo II del presente libi-o, non potrà questa forza essere invocata che quando si:i fisica e materiale. 57. Allorchè la pllzzia,l' imbecillità, il furore e la forza
1 Per la dcstitur.ionc, consulta gli ar l'.icoli 5, 18, 4!. 2 Confronta l'articolo 2 d ella lcgqe sullo s>,ato degli ufCiciali, riporta to in nota a.ll'ar t icolo 5 dd presente Codico. 3 Questi casi rlguarda uo la vcrv, e propria infermità di m ente, e non 1u1 sCJn!)licc stato PU~'-lornllo, che pot,rc hhe far hc nc firi oro i' imputat o ~olo delle attc1rnanti gen erich e (Trib. S upr. , D màrzo l!JOS, causa Quilico, Giur. 1 '. S. , 100 8, 16; Id. id., 16 mag-gio .1901., causa Pallc~chi, Giur. 1'. S ., 190-1, 32). Tl'o.. queste caugc che escludono l'i1nput.abiiitù.. non pur) esser Il<'PJlUl' compresa l'ubbriachczza ('I'rib. Supr., 6 a prile 1908, ca,i~a Palazzin, Giur. T. S ., 1008, 26). 4 Uno degli elementi della forza irresistibile è c.hc l 'agente non s ia egli stesso causa di quelle condizioni, dulie quàli pretenderebbe poi dcrivaro in suo favore la for7.a irresistibile. Quindi l'iuùolc Jcgg icra dcll'imp1.1tato non potl'cbbe mai a5sm gcrc a 1111a neco~sit.ii d a 11011 potere evitare o corr0ggcre (T ,·ih. Supr., U n ovembre In lO, c,rnstt Stefano, Giur. 'I'. S., 1910, 5fi).
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OODlCF. l'l!JNALE PERL ESERC1TO, 1 11 0 11
sovra ir;dicati si ricono xcauo a q111,l i.:ra<lo d:L r e ndere 11011 imp11t a hilc affatto l'azio11c, i tribuna li potranno punire I' inqrntat o, Mccondo le c ircostanw 1l11i casi, colla r cclusio1111 111ilil:ll'c est ensibile sino a d iuci a11ni, o co l carcere milllarn.' 58. Scmprcchè concorrano 111 1111 rea to circostanze atte1111:inti cd esse non siano giù ijfa tc espressamente o escluse o tcmutc a calcolo nel prese nte Codice p er determinare la pena, po tni la stessaldiminuirsi di 1111 grado. 59. La recidività e ogni a ltra circosta nza o qualità ine-
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r ente all a persona p er cui o si toglie o si d iminuisce o si aggrava la p e na di uno clcgli a utori od a genti principali, o de i complici, non sono cal colate per escludere, diminuire od a ume ntare la pena riguardo agli altri autori od agenti pr incipali o complici nel medesimo r eato.
CAPO III. DF.LL' F.S T!NZIONE DR! RE ATI F. o •: Ll,R PF.XF..
60. I r eati e le pene ~i estinguono: 1° Colla morte cl el reo; 3
1 Tra queste ca.use che diminuiscono l'imputabilità, non può comprendersi l'impressionabilit,\ del carattere o l'impulso d'um1 f'assionc d'amore (Trib. Su11r., 23 marzo l!lOS; cnustt Douadò, 1/iur. 'I.'. S., 1908, 22) ; e neppm·e la passione pc! gioco (Tri b. Su1,r.. Jti marzo 1903, causa Vacca, Oiur. 'l'. S., 1903, 15). 2 Non è censurabile l'uso c ho un tribunale m ilitare faccia della latiludine d i pena fi~sa to nel presento articolo (Tl'il>. Supr., 3 fob lJraio 190~, causa !-tatto, Giur. 'l'. S., 1908, 12 ; I d. id., 10 diccm· 1,rc 1001, causa Do P aoli, Giltr. 'l'. S., 1904 , G8 ). a Vedi la. seguente circolare 19 fiottembro 18 73 dell'Avvocato generale 1.uilite,rc : , U n'importante it'r!'golaritù. riguarda lo sentenze proffcrtc in contumacia contro iudidclui che erano dccccluti pt·ima dellt• con-
1lanna.. e che v(mncro in seguito aunullo.tc con diohia.mzione di
c.,\.inzione dcll'azlo11c 11c11ale non si tosto s i obbc notizia el ci loro precedente deceeso. , Gli .~vvocaHfisculi non ponno al cor to ignorare <·he la scnt.cnz" cont.umaoialc in materia penale è una sentenza dcfi.nitiva, conùl. ziu1rnta alla risolubilità nei casi pre vi5ti dalla legge. O ra la legge (5 17) e-o n tempia clue sole circoatauzc in cui viene meno, o si tlonc come non avvenuta la sentenza, l'u.rrcsto cioò del contumitcc c li., di loi prnscutazionc in giudizio. Fuori di questi casi n on si d,\ riviviscenza dell'azione penale, nè del dil'itto di difesa. Rima no quit,di iuwrdeU.o al l'ul>blico Ministero d i provocare un nuovo giudizio, o la morte accer tatn del condannato consolida irrctrnt· l u.bihuentc la scnt-0nzn.. , Quanto poi alle domande di cancellazione da.Ila matricola 1lo-lh1 notit di clisei·zionc ,lei condannitto che voubsc1:o d it·uLLc a !(li lJ rfi('i fi,;cali, dc,o avvcrLiL"e uhc l" gim ispru dcnza hr, q unkhc ,·olLu
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CODICE PENALE PER L'ESEROI'fO.
\!° Colla espiazione della pena; ::1° Colla grazia sovran:i; 1 4° Colla prescrizione. 61. La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori t'orzati a vita. Cadendo p erò il condannato nelle forze dopo il trascorso d'anni venti a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuir;\ la pena cla esso incorsa di uno o due gradi secondo le circostanze. L'azione peJ!ale pei r eati portanti le sucltlette pene cli morte o lavori forzati a vita si 1>rescriverà col trascorso di
anni venti compiti !lai giorno del comm esso reato. 62. Contro le sentenze portanti p ene temporanee non mi nori d'anni cinque, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni venti compiti a cominciare dal ~iorno della sentenza. L azione penale pei reati punibili colle pene su ddette si prescriveri1 in d icci anni com pi ti da decorrere cl al giorno del commesso reato. 63. Qualora la pena pronunciata sia mi noro cli anni cinqu e, essa l"imarrà prescritta colla decorrenza cli anni dicci compiti a comi nciare dal gior· no della sentenza.
ammesso che possa- essc1·ne elichiarata la incfficacit,, ma sola.mento snUa istan7.a elegli crceli elci elcfm1to condan.ua to, perchò tale elo· manda ha il suo fondamento 1·!~7.ionalc, o nell'intere~se pccuuiario, o nell'interesse morale della r iabilitazione clella memoria del medes imo, e l' uno e l'anro interesse sono dd elominio degli credi ; chò se <n1esti 1n::Mwa.no, o non s i curo.no di provvcd~1·u u,l lul'O va ut.n.gçdo,
od a ll>L riput,azione elci defun to, la raclia zionc della nota di tliscr · ziono non ha più ra:::iono di csse1·c. • È elm1<1110 di:. ritenersi che la cnnccllazionc <lc!la nota <li diser· ziono dalla matricola di un coudanna.to in contumacia elecedulo primo. tlella couelanna, deve aver luogo allora rnlamcntc che troYi il suo fondamento in mm elcclsionc tlel t 1·ibnnalc provocata ela:::ii in torcssa ti. , Nel ca ·o poi cli l'ltmloghc doma.ud<' cln. 1,artc de lle _\mmiui· st.rn.r.ioni 1niliLa ri. 1ui li1nito ad osserva.re che le noie di (li..;c·rzio no inscrilc ntUc 1uatrico1c uon h:..1.nuo nè il caratlcrc,
1'1 (•
ht ('ffif'.a <'ia
di una <lcn1111ci1L gin<li1.iale, e sono da considerarsi come atli di amministrazione. Quanelo poi le <leuuncic sicno sto.te s11sseguit o da couelan110, potr,\ bn5taro che Ycnga inserito nclloi 111fltricola l'estrat to <li mort.c del cout umocc ,. 1 Vedi in fondo o.I volume lo Norme p cl co11<lo110 ciel/e v ene. No1.is i poi oho i l prc.son tc a rticolo comvrcnclu ,rnchc l'<t1llllisl-in. A proposit o cli quest'ultima ò stu.to dociso che a11corclt~ uu 1·cat.o s ia sti.to commosso u ol giomo stesso elc i Decreto cl'o.m11istia, non può tuttavia ossorno oscluso, so il giudico ,li merito ritenga in ratto cho venne conu n csso in t1u'om (S cli ml\llina) in cui il <locrnto non cm stato ancora fi rma to (Tril,. Su1n·., 2.; g,;nnaio 1807, c:wso. Sil\·ostri , Gi 1w. 1'. s., l ~n7 , 5).
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CODICI~ l'.l>N ALE PER L ESERC1TO.
Sari1 invece Jl rc s cr i tta l'azione pe nale pei reati punibili coll:t s 11 <l1lc tta 1>e na col dccorso d'a nni ci11q11 e comp iti da l giorno in cui furono commessi. 64. Se vi fu processo,la presc1·izio11e dcli' azione penale cu 11l·c111plalanc i tre precedenti :1 rli culi cumi11cerà a decor r,•ro clall'11ltimo atto del me oi l't<i111 0. 65. La prescrizion e del1'az ioue penale non decorrerà cli c dal]' ultimo atto di procedura quanto a tntti quelli che ebbero parte nel r eato, a ncorc hi.: gli atti di procedura non · avessero avuto luogo che contro un solo. 66. Se il condannato in contu maciri. fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contrad<littorio nel qua le risulti che il suo r eato importi nna pena in fe riore a quella che gli è stata inflitta coll a condanna eon tnrnac iale, ne l determinare se egli abbia o non acqui stata la prescrizi one si avrà solri.mente riguardo a lla quali tà della pena ch e gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenz:i. 67. Nei reati di diserzione si segnirnnno le nonne stabili te nell'art. 61 e seguenti. li tem po però necessari o per la prescrizione, sin della pe na, che dell 'azione penale, sarìi sempr e quello dalle mentovate disposizioni fi ssato p er l'esti nzione della steRs:i pena. P e i sottuffì;,; ia li, caporali o soldati la prescrizione co-
mincieriL a deco rre r e dopo anni cinque dal tempo in cui a vrebbero compiuto il loroservizio. Per gli uffi ziali essa avrii inv ece principio dopo dieci anni dal commesso reato. Non potrà però mai il disertore invocare la prescrizione che d opo compinta l'età d 'anni ci nquanta. 68. Quando il procedim ento per un reato non può instituirsi o proseguirsi pri ma della ri solnzione della controversia civ ile .pel medesimo oggetto, non correrà alcuna preserizione per lo stesso r eato se non dopo il giudizio definitivo della causa ciYile. 69. La reeicliva nei r~ati interrompe sempre la prescrizione, la qua le comincerit a decorrere dall'ultimo reato, sri.lvo il disposto dell'art. 67. 70. La prescrizione delle azioni pcnnli e delle pene' che fo ssero state stnbilite dalle leggi p enali anteri ori alla pubblicazione di questo Codice, sar:ì r egolata a norm a delle medesime, semp rechi! fosse dcter minato per essa un mjnore periodo di t e mpo.
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Titolo 11.· DISPOSIZ IONI SPECI.IL I.
CAPO
I.
DETj TRAD I MENTO.
71. Sarit reo di tradimcn to 1 e punito di morte, previa
1 L n figura d ei rea ti di t ra,limento previsti negli articoli 71 a 74 di questo Codice è identica a quella di,i reati cont.ro la patria ])rcvisti negli a rticoli 105, 106, 107 e 111 Codice penale co mun~
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CODICE l'JrnALÉ l'ER L ESERCITO.
degradazione, il militare che portcrà le armi contro lo Stato. 1 72. Sarà punito colla st essa pena il militare che: 1° Ani1 abbandonato al nemico od a qualsivoglia persona nell 'interesse del nemico, l'esercito od una frazione dì esso, di cni avesse il co· mando, la piazza o posto qnalunque statog li affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri o danaro; 2• Avrà fatto in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, de· gli accampamenti o posizioni, l a parola d'onli ne o di campagna, il segreto del posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato d elle provvisioni in armi, mn· nizion i, viveri o danari;! 3• Avrà fatto in qnalunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fo saero affld:1ti, o che con violenze, artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre; 4° Avr:\ p artecipato a com-
Iplotti, fatto tumulti. usato vio-
len ze o minacce, o sollevato grid·a allo ~copo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento,a cessare da esso, a retrocedere od arrendersi; 5° Avrà in faccia al nemico provocato alla fuga, o impedito dolosamente il rannodamento; 6° Avrà sparso notizie od alzati clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle trnppe, nel lll·incipio o nel corso del combattimento; 7° Avri1 esposto con un fatto od omissione l'esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare, o in qualsivogl ia modo avrà tolto o tentato di togliere all'esercito o ad u na parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico, o avrà facilitato a 11uoato il modo d i meglio difen dersi o maggiormente nnocere; 8° Avrà ricnsato di prestar obbedienza all'ordine di combattere, o si sar:\ dato alla fuga, o si sarà tenuto fuori del
(CMs. Roma, S. U. penali, 31 luglio 1915, causa Dcllomo, Foro llaliano, 1915, fn.sr, . X X I ). Consulta in talo rivista lti ,1illgcnte nota ùell't1vv. P 11rpa.gliolo a taJc sentenza e la bibliografia. ivi citata. Consull.a auche l'articolo 546, e la lcgislaziono contcnut.a in A vp e11dic e sulle disposi• zioni emanate dumnte la guerra con l'Aus~ria. <lel 1915. 1 Il reato cli traùimento è consumato se il milit are ~iasi trovato armato in rivolta contro lo St.nto, quand'anche non abbia a vut o occasiono <ti adoooru.re le armi di cui ora. roruito, uè sia.si Le-ovato in alcuno scontro con l ' Esercito nazionnle (Trib. Supr .. ·5 ,nar:,o 1863, causa Conte). 2 P oi reati contemplati nel presente a r ticolo, vcdi_anche la Icgislaziono speciale emanata ,1urantc la g11(Wrll. con l'Austria del 191 5, riportal,ll, in A1J11e1ulice.
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CODICE l'IlNALE l'Elt L E SERCl'l'O.
combattimento nello scopo di tradire. 1 73. Il militare ch e, nell'intenzione di tradire, entrerà in qualunquesiaRi modo in intelligenz a o corrispondenza col nemico, la quale possa arrecar da nno, sarà punito colla pena contemplata nell'art. 71,t Se l:i corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunqu e al nemico non ancora accettate o non anc orn tradotte in atto, la pena sarà diminuita da uno a due gradi; ma se la corrispondenza od intellige nza fosse stata di naturn cfa non potere recar da nno, la diminuzione della pena sarit da due a cinque gradi . 74. Il militare che , senza intenzione di trndire, farà in qualunque modo che le notizie o carte menzionate ne i numeri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero 1e corrispondenze od int elli genze di cui nella prima parte de ll'art. 73 perv engano al nemico, e se questi con tali mezzi ott enga instruzioni dannose alla
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situaz ione milita re o politica dello S tato, sarà punito, secondo la clive1·sit:'t dei casi, colla rec lus ione militare non minore d'anni cinque. La stessa pena sarit inflitta al militare, ch e, senza intenzione cli tradire, ma per n egligenza o motivi inescusabili, avrit commesso alcuno dei reati pre visti ne l n. 7 del citato articolo 72. 75. Il militare incaricato del deposito di piani di fortificazioni , di arsenali , cli porti o di rade che a vrà comunicati detti piani ad un a gente qualunque di una potenza n eutrale od alleata, sarà punito colla r e clusione militare non mit,ore d'anni quattro. Incorrerà nella stessa pena quel militare, che, per mezzo di fr ode,corrnzione o violenza, si sarà procurato i el e tti piani e li avrit come sopra comunicati. 76. Il militare che, senza essere d epositario, o senza a ver c onseguito per me zzi illeciti le carte di cui nel pre-
1 Il reato di tradimento previsto in quest'ar ticolo, non presup· pone 11 11 0 stato di guerra dichia rato ; e infa tti l'ar ticolo stesso a ppa r· tiene al Libro l , che contiene disposizioni relative tanto al tempo di pace qua nto a quello cli guerra. Questo Codice inoltre, come ~i evince
spcciahn cnte du.ll'u.rt. 80, equipara. c8pres~a1ncuLe al nem ico la g-en te
rihcllata al Go,,crno, e perciò, secondo la costante giurispr udenza del 'l'ribunale Supremo, per ([Uanto concerne il r eato di tradimento si è sempre ritenuto che le ,Usposizioni del Codice pena le militare dovessero procedere tanto dirhupetto al nem ico esterno, quanto al nemico int.erno ossia a bande d'insorti o di ribelli armati (Trib. Supr., lo agosto 18 70, causn. Bm'Santi). 2
H bo1·ghm;c in1p uial.u ùi u.Vt:L' fuvorlLo lo o perazioni m ilit.al'i
di nno Stato in guerra con lo Stato ital iano lllCdiantc scgnalazioui luminose, per quanto punibile a.i sensi clell'articolo 106 Codice penalo comune. è sottoposto alla giurisdizione militare, anche se il reato
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sia stato conu nesso in territorio non tlic hia,rato in stato cli gnerrn (C,iss. Roma, 31 luglio 191 5, sentenza citata in nota all'articolo 71).
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OODIOE PENALE PER L'ESERCITO.
cedente artico I o, che gii1 non siano di dominio pubblico, le avr i1 comnnicat~ agli agenti di una potenza este· ra neutrale od alleata, sar à punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque. 77. L'uffizinl e od il sottnffìz iale che, mandnto a ricono· scer e una posizioue nemica, avrà dolosamente fatti rapporti non veritieri oavri1 omesse circos tanze per cui n e sie no derivati gli effetti contemplati dal n. 7 dell'art. 72, sar i1 pullito di morte previa degrada· zione. Se il fatto o l'omissione avrà avuto luogo per sola ne· gligenza, il colpevole sar i1 pn· nito colla deRtituzione, ed, ove non sia uffiziale, colln r ecl usione militare estens ibile ad anni cinque. Se il fatto o l'om issione segui rà per imperizia, il colpevole sarà dimesso, r imosso dal grado, o sospeso dall'impiego , secondo le circostanze. 1
CAPO Il. DB f,LO SPIONA GGIO F:1)
A l\R U OLAMF.NTO.
78. Sarà colpevole di spionaggio e pun ito di morte, pre· via tlegrnclazione, il militare che: 1 1° Si sarà introdotto in una piar.za, in 1111 forte o posto qualunque, o ne l circondario occupato ùall' esercito, ond e procurarsi notizie e documenti in favore del nemico; 2° Avrà, per favorire il nemico, ottenuto o cercato di otten ere carte o docum enti qualunque che possano com promettere la s icur ezza di una piazza, <li un forte, posto o stabilimento militare, anche senza ~sservisi in trodotto ; 3° Avril procurato al nemico documenti o informazioni che possano avere gli stessi effetti dianzi contemµlati; 4° Avrà ricoverato o messo comnnque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli ta)i. 3
1 Per la sospensione dall'impiego, vc,li gli al'licoli 20 a 25 clclla l egge sullo stato degli umciali, ripor tati in nota ali 'articolo 16 del J)resento Codice. Per la d imiss ione, vccli gli ar t icoli 4-, 1'1, 4-4 o 55 dello stesso Codice. Per lo. ,lcst it uzionc, gli articoli 5, J. $ , 44 e 5.1., 2 Consulta. l'a r ticolo 5!6 del presente Codice e l'articolo 11!>
del Codice penu,lu (;ù 11111 n c . Confronta. a nche la lc::;is!a.ziouc contenuta nell'.Ap11endice sulle disposizioni cuurnato tluranw Ja gucrrn.
con l'Aus tl'io. del 1915. 3 Vedi il seguente§ 377 del R egolament o sul SOl'vir.io·iu guer ra. : , § 311. Spi e. Deve considcrnrsi come spia soltanto col ui c he clandestinamente o sotto falsi motivi, 1·accolga o cerchi di racco gliere informazioni sulle nostre truppe con l'in tenzione cli comnnicn.rlo al 111, mico. I'ur ciò il rnililal'u che vest a l'unifo rme dC'l p roprio esercito non è spitt. Non sono del pari cons itlcni Li coinc spio i militari e I non militari che com11louo a])crtamcntc la loro m issione, o siano incn.ricn.tl d i trasmettere comunicazioni <lirct.to a l proprio esercito o all'esercito nemico. A questa catcirori,\ si considero.no mmartenouti gli individui inviat.i in al'comobilo per tmsmettcrc
CODICE PE NALE PER t.'ESEROITO.
79. Il militare che trnvestito siasi introdott.o in alcuno dei luoghi indicati a l n. 1 delJ'articoloprecedente, sa rà considerato e punito com e · spia, tranne che dimostri c he lo sco po del suo travestimento non e ra colpevole. Sariqrnrimente considerato e puni to come spia ogni individuo dell'esercito nemico, o al servizio del governo nemico, che s'introdurrà travestito in alcuno de' luoghi indicati al 11. 1 d el detto a rticolo precedente. 1 80. Saril punito di morte, prcvJa degradazi one, il militare che avr i1 indotto a lcun militare o persone soggette a i trib.nnali militari :1 passiu·e al ne mico, o ne avrà loro scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti arrnolamen ti pel nemico o per gente rib ellata al Governo. Se alcuno di tali fatti sar,\ stato commesso pc! scrd zio di potenza este ra, neutrale od amica, la pe na sari1 diminuita d:1 due a quattro gradi.'
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CAPO III. DRI RRATI IN S F.RYlZIO.
81, li militare che avrà nn comando qualunque, se prolungherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, di una tregua o di un armistizio, saril punito di morte. 82. Il comandante militare e.be avrà senza necessiti!, con atti ost.ili non or dinati nè autorizzati dal Governo, esposto lo Stato a d una dichiarazione di guerrn, sarà punito con anni venti di r eclusion e militare.Incorrc l'à ne lla pena. de lla morte qualora tali atti ostili siano consistiti in un attacco a mano a nnata contrn truppe o sudditi d' una potenza a lleata o neutrale, e qualora in dipende nza di que gli atti ostili la guerra sia stata dichiarata, o sia segui ta, ovvero ne siano de l'i va t.i incendio, d•.ivastazionc o b morte di qualche per · sona. Semprechè gli atti ostili sieno stati prece duti da pro-
comtmicazioni o in generale per m antenere collegato le differenti parU di un esercito o cli uu territorio. , La spia cli nazione avversa,r ia che r iesca a fuggire C(l a rng giun~crc il proprio esercito, se è poi ca.tturata o presa t,ra. i p1•ig ionieri d i gncrrn., n on è ph'ì sog:;:ct.t.a. r:,d alcuna. pc-nn per l'atto cli spionaggio compiuto. , Il connazionale che fa da spia al nemico, in: qualtmque modo s ia. riprc-so, è punito .
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• La pena da infliggers i alla spia è stabilita da un giudizio mar· zio.le. Nesstm militare ba il diritto di sostituire il proprio arbitrio a t o,le g-i11fli:.do, q1 w,ncl'an(:l1e 1a. f-p in, i-da. r11·ci:~a. neJl 'il,t.to d,~110 Rp io naggio. • I ,lisertori del nemico sono trattati come prigionieri di guerra ma non s i restit uiscono •. 1 Vedi nota al precedente articolo e l'articolo 239. 2 Consulta l'a r t. 119 elci vigente Codice pena le comune.
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
vocazione, le pene sopra in- 1 si applicl1erà la indicata pena clicate dovranno, secondo la 11011 maggiore di anni due, e gravità della provocazione me- potrà disceJ1dersi sino al card esima, diminuirsi da uno a cere militare.1 quattro gradi. 84. Saranno pilniti di morte Le stesse disposizioni sa· il comandante che cederà 1fna ranno applicate ancorché gli fortezza senza aver esauriti atti ostili siano commessi in gli estremi mezzi di difesa, e t empo di armistizio, qualora gli uffi ziali che avranno coopeabbiano esposto lo Stato _ad rato alla resa od alle conuna interruzione di esso o ad venzioni relative alla mede· alcuno fra i danni sopra emm· sima. ciati. L'impossibilità di ulteriore Se gli atti ostili commessi difesa di una fort ezza dov1·il nelle condizioni enunciate di essere provata per mezzo di sop ra non cadano sotto alcuna dichiarazione di un Consi glio . delle precedenti dis posizioni, di difesa, composto nel modo la pena sarà della desti tu- prescritto dal r egolamento pel zione. servizio di piazza, e chiunque 83. Qualora il comandante cli un tal Consiglio l'avrit sotmilitare, con atti non ordinati toscritta sarà personalmente nè autorizzati dal Governo, e responsabile della r esa.. senza necessiti1, avril dato 1110Ove la resa seguisse per go a che i sudditi, o chiunque causa di disobb1>die nza., di mngoda della protezione dell e mutinamento, di rivolta, il co· leggi dello Stato, subiscano mandante e gli uffizi,di po· rappresaglie, sani punito cblla tranno essere puniti colla de· r Pclusione militare non minore stitnzi one o colla reclusione d'anni cinque ; ove siavi stata milit.1re,od anche andare esenprovocazione, la pena sarù,se- ti eia pena, secondo l' uso che condo la gravità di essa, climi- avranno fatto dei mezzi da nuita da uno a tre gradi. essi dipendenti, onde costrinse gli atti arbitrari non sa- gere i militari ad essi sottoranno seguiti da rappresaglie, posti a far e il proprio dovere.!
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1 Vedi il segu ente § 367 rlcl Regola m en to sul servizio in guerra: , § 367. R ctppresagUe. L'impiego d ella forza nella guerra tra
popoli civili t,rova restrizione nei patti internazionali e negli u si di guerra. È interesse dei belligeranti che g li uni e g li altrj siano lealmen te osser vati. Contro il n emico elle a d essi v ien meno, si Ila il diritto di adoperare la r appresaylfo , . 2 Vedi i segg. § § 384 e 385 del Regolam. sul servizio in g uerra: , § .184. Capitolamone. J,a ca pitolazione è una convenzione di guerra con la. quale, in eccezionali cil'costantc, una fortezza. si ar· rende a l nemico a determinate condizioni. , P rima cli capitolare , una fortezza devo di regola a v er g ià tentato la sortita generale . Ad ogni modo essa deve aver c~aurito og ni mezzo di ulteriore resistenza. , L a capit.olazionc, st.i1rnlata da ufficiali incaricati d al comau•
CODICE PlrnALE PER L'ESERCITO.
85. Il comandante di una piazza, di un forte o posto militare qualunque in pericolo di essere investiti dal nemico, che si renderil colpevole di ne-
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gligenza nel chi edere o provvedere a tempo le munizioni1 le artiglierie, i viveri, i foraggi ed altri mezzi nec<;ssari alla difesa, ovvero che avrà per
dante della fortezza in uuione con altri incaricati eia! comandante delle truppe attaccanti, non è valida senza la ratifica clei eletti comandanti. • Sono clausole necessarie : , 1 ° La dichiara zione di porre termine aUc o~tilit>.\ e della resa della fortezza con le armi, i cavalli e gli approvvigionamonti ,l'ogni natura, allo stato in cui si trovano all'atto d~lla capitola zione;
• 2 ° La so1·te della guarnigione ; , 3° 11 moclo secondo il que.Je l'atte.ccaute deve prendere possesso della fortezza e secondo il quale le truppe della cliicsa <le b bono uscirne ; , 4° L'obbligo del capitolante ,li scaricare tutte le mine esistenti nella fortezza o 1101 suo raggio cl'azione ; , 5° L'avvertenza che la capitolazione s 'intende nulla se l 'assediato mancLi a taluno degli obblighi imposti dalla couvcn:done.
, La convenzione può anche comprendere clausole complementari, relative agli oùùlighi del vincitore verso le persone e i Leni dei non belligeranti, al trattamento dei malat.i e dei feriti, ecc. , Non è in facoltà elci contrncnti Ili stahilire patti che abbiano relazione con la situazione generale o con la sorte politica e amministrativa della fortezza. Qualunque patto cli t.al genere sarebbe nullo. , Nello stabilire i patti di capitolazione il comandante della fortezza non deve mai separare la so1·te sua e degli ufficiali dalla sorte ciel solclato. , A.Ila difesa valorosa è uso di concedere gli onori cli guerra; la guarnigione esce in armi e bagaglio e sfila irmanzi alle truppe del nemico schierate •. , § 385. Res(t a d 'ÌSC>'ezùme. Nella. resa a discrezione cli una fortezza non si patteggia alcuna convenzione. Il vincitore non ha altro diritto che cl "impo~sessa1·si della fortezzu e del materiale da gueua che l'assediato non abbia potuto distruggere, e cli far prigioniorn, la guarnigione. , Dopo la resa a discrezione non devono rimanere mine cariche, nella fortezza e nel suo raggio d'azione ; se non si è avuto il tempo o il n1ozzo ùi sco.ric;arle, tlcvouo essere inclica.tc a l 11c1nico. , Dà prova ,li elevato sentimento militare l'attaccante, il
quale volontariamente conceda gli onori cli guerra al nemico che si arrende ,i discrezione dopo una pertinace e ostinata difesa. 11 :f\Tessun cornr,.ndo.-ntr. può in, fJ.1u1,bri,asi cfrcor~tanza e p er 1,en,:n moUvo capitolare o arrendersi fn cmnpo aperto •-
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negli genza omesso di mettere la piazza, il forte, il posto in istato di resister e al n emico, secondo le r egole dell'arte militare, qualora a tale negligenza debba attribuirsene la r esa, ovvero la perdita, andrà soggetto alla pena di morte. 86. Incorrerli ne lla stessa pena qualunque generale od uffiziale comandante che in apertaeam)lagnaaHit,cong1·à· ve danno dell'esercito o p:ute di esso ceduto a l nemico, scnza aver prima fatto quanto l1r:1gli prescritto dal dovere e dall' 011ore.1 87. Concorrendo eircostanze attenuanti nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena sarit quella della reel usione militare o della destituzione. . 88. Il comandante che sen· za legittimo motivo ab bando nerà il comando, sia in taccia a l nemico, sia in circostanze tal i da compromettere la sicurez:rn dell'esercito, o di una parte di esso, sari, punito di morte. Se l';tbba.ndono d e l comando avrà luogo in qualsiasi altra circostanza di pe ricolo, sarà. punito col massimo della r e elusione militare. 89. Il comandante ehe, fu ori del caso di n ecessità-, att:icciterà il nemico contro l'ordine espresso del suo su p eriorc,saril p unito cli morte. Ma la sentcnza non potrà essere eseguita se non dopo ricevute le
disposizioni del J\llinistro della guerra. 90. Sa ril punito di morte il comandante di un ese rcito o di qualsivoglia parte di esso, ovvero cli una pi azza, .di liii forte o posto militarfl qualunque, che in nna capitolazione se )lareril la sorte propria o degli uffiziali da quella del soldato. 91. Il militare che <lurante il combattimento e senza ordine del comandante gridcrii di a rrendersi o di c essare il f uoco, sarit punito colla reclt1sionc militare non minore di anni dieci, sah'O il disposto d ell'art. 72, 11. 4, quando ciò si commetta collo scopo di tra, dire. 92. Il militare che in fac1 eia a l n emico si sbandi, abI bandoni il posto o non faccia la possibile difesa., soggiacer,, alla pena di morte. Subirà la stessa pena il militarc che comandato di mar· ciare contro il n emico, o per qualunque alt.ro servizi o di guerra, in presenza di esso, si sarà rifiutato di obbellire. Se hann o p r eso parte ai fatti sopniindicati più rnilita1·i, non si assoggetteranno a detta , pe na che i soli age nti prineiI pali. Nonr!imrn o gli nffi:r.iali o militari grnduati, c he fossero colpevoli di questo reato saranno sempre destituiti, dim essi o rimoss;.~ 93. Le disposizioni enun -
1 Vccli il' § 3S5 del Regolamcnt o:Sul servizio in g uerra, riportato in nota al preccclento articolo 84, che vieta la capitola zione o la resa in campo aperto. 2 Confronta l'ltr t icoto 40 ci1•ca la complicità cli grncluati nel reato di sbandamento.
CODICE PENALE PER L' JISERCITO.
ciate ne l precedente articolo sono applicabili non sohm ente in tempo lii guerra, ma anche nel caso di q11 al siasi spedizion e o(l operazione militare. 94. La sentine lla o vedetta collocata innanz i ad un posto o corpo q11al11nqne di militari es posti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato od inves tito che non eseg11irà la consegna od abbandoneri1 il l11ogo in eui fu collocata, saril punita di morte, qnaloni la sic11rezza del posto, ci e l sito forte o dei militari sia stata compromessa. Se la mentovata sicurez za n on sia stat;, compr omessa o la se11 t i11 cl l:1 sia trovata add ormenta ta , o si lasci senza n ecessità r~lcvare da altri che. dai caporali della g11ardia di c4i fa parte, incorre rà n ella pè11a di tre a di cci anni di reclusione militare . 95. La sentinella o vedetta collocata alla g11ardia d i par chi d'arti gli eria, di convogli o magazzin i di m unuzioni cla guerra, arredi, vi veri o forRggi , 1
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che alJb:uHl one rà il s 110 posto, · o mancherit in qnalnnqne modo alla conseg na, sari1 punita con la reclusione militare da tre a nni a sette. Sarit inve c e punita. col carcere militare da due mesi a sei, se sarà tro vata addorm entata. 96. La sentine lla o vede tta che fnori dei casi di c ni ne i precedenti due articoli abba ndoneri1 il suo posto,' o mancheri, in qnalnnqne modo alla consegna, sarà punita col minimo della reclusione militar e o col carcere militare. ' Sar1ii nvece punita con pe na disciplinare, se sarit trovata addorm entata. :i 97. I militari che essendo preposti di guardia a cosa determina ta,l 'avranno de va stata, distrntta o rnba ta, saranno puniti per l:i violata consegna colla r eclusione militare non minore di anni cinque, senza pregiudizio de lle ulteriori pene. incor se pe r nn tal fatto. 98. li milita r e c he, in prnsenza de l nemi <.: o, senza or-
R ientra n"llù rlisposizioni cli quest'articolo l 'i potesi del rnili-
t.nro di sentinella, r:hc senza orilinc ocl aut.oriz;1,a ;,.ionc si fa sostituire
nel serv izio da. un a ltro n1ilita.rc.
Por quanto concerne i doveri delle sentinelle e il ser vizio <li gu:.:.rdia. in genere, cons nlh).. i §§ 13G e seguenti tlcl Rc~ola1nento sul servizio te rritoriale. 2 L' <.tu torizzar. ione illeg ittiina del caporale ca.po-posto non giustifica il sol,la to che, cousapcvolc dei suoi doveri, sapeva
,u
non poter la-scia.re il p osto d i sentinella seuzt\. essere rilevato, a norma dei Regolamenti militari ('l·rib. Supr., 1 8 maggio 189(ì, ca.usa. LJ 'Atubrosio, Giu r. '1 1• • ~· •• 18 9 G, ,i S). 3 A norm,i clell'art,icolo 2 ùel Decreto Legislativo 20 maggio l!ll5 n. 713, dcbl.lono per ogni effetto essere considerati sentinelle i milita ri, gli agenti della forza pubblica e le guardie gittril.tc aclcleU,i alla vigll,inza degli stahilimcnti e,l ed ifici che inte,·essttno
l 'Esercito. Dcl>l>ut10 a uchc
C!lSCl'
cou:;iùcrati 1:>cH Liuullc i 1u iliLu.ti ù i-
slocati a t,utcla ,lcltc lince fcnov iarie (ve,li nota all'art icolo 2-t!J).
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
dine od autorizzazione abbandonerà. il posto ove era di guardia o di servizio,! o violerà. l'avuta consegna,t sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una pi11zza o di militari esposti' agli attacchi del nemico. In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrl1 abbandonato il suo posto o violata l'avuta
consegna iuconcr,, nella pena di tre a cinque anni di rechi· sione militare. Se il colpevole è capo di posto o comandante di militari distaccati in un· forte, questa pena non sarà minore di anni quatti·o e potrà. estendersi a dieci. 3 99. ln tempo di pace i reati previsti nel precedente articolo sa1•anno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.•
1 Il reato di abbandono di po~to si verifica sia che il militare comandatovi lo interrompa, sia se non lo intraprenda affatto (Trib. Supr., 18 maggio 1912, causa Pcrino, Giur. T. S., 1912, lG). Per l'esistenza di tale reato è poi sufficiente l'arbitrario allon· tanamcnto, ancorchè momentaneo e a breve distanza dal posto, poiclJ_è tale articolo non fa alcuna distinzione nè limitazione quanto o.Ila distanza o alla durata dell'assenza (Trib. Supr., 27 giugno 1907, causa Soldini, Giur. 'l'. S., 1907, 33). Ad escludere tale reato non giova neppure l'avvenuta istigazione del capo-posto (Trib. Supr., 3 novembre 1902, causa Cori· cella, Giur. '1'. S., 1902, 79). Nè si può addurre la. ricevuta autoriz· zazione di momentanea assenza, ove risnlt i che il militare abbia abnsato del permesso (Trib. Supr., 3 giugno 1895, causa Poli. Giur. 'l'. S., 1895, 44). 2 Qni si parla (li consegna i-n generale, che non occone. quindi derivi da nn ordine specialmente impartito a uno o più militari : basta che sia conseguenza dei doveri generali determinati nei rego· lamenti (Trib. Supr., 2 ot.tobre 1893, causa Gobhato, Giur. 'l'. S., 1893, 117). 3 Commette reato di abbandono di posto il capo-posto che sen za ordine od autorizzl,zionc commette a un suo dipendente di far le sue veci e si allontana dal posto (Trib. Supr., 31 maggio 1897, cansa Frnuco. Giur. 'l'. S., IS!J7, as). 4 È reo di abbandono d·i posto : a) il militare che arbitrariamente si allontana clalla caserma ove trovasi comandato in servizio di picchetto armato, senza che possa in contl'a.rio oppors i 1'asscrita const·ctudine di considerare ta le fo.tto come una trasgressione disciplinare (Trib. Snpr., 9 gen· naio J 905, causa Ilocrio, Gi·w ·. :1.'. S., 1905, ;{); /J) il soldato infonnicre, che in luogo di attendere al servizio cli piantone in una corsia dell'ospeùole abbandona il luogo in cui è di servizio, lasciando cosi il reparto senza sorveglianza ('l'rib. Supr., 17 giugno 1895, causa Littori, Giur. 'l'. S ., 1895, 53); e) il trombettiere di servizio alla port,a dcli:\ caserma che 8i allontana momentaneamen te clal corpo di gnar,lia, anche solo per
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CODICE l'ENALE PER L' ESERCITO.
Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli sarà inflitto il massimo d clhi pena, ed essa potl'à estendersi, se uffiziale, alla reclusione militare per anni trn. 1 100. Nelle piazze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque. 101. Il militare che si sarà introdotto senza autorizzazio-
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ne nei luoghi dove sieno state poste sa lveguardie, sarà 1mnito col carceré militare estensibile ad anni tre di reclusione rnilitare,salve le maggiori pene in cui possa es3ere incorso nel caso di violenza verso le salvegnardie. 102.11 militare che,essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi/ sarà trovato ubbriaco,:i ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sar11 punito col carcere militare da <l ue a sei mesi.•· La pena non sarà minore
recarsi nella propria camera ta, sen za u scire quindi cla! quart.ierc (Trib. Supr., 10 dicembre 1894, causa Carame lli, Giu,·. 'l'. S., 1 894 , 100 ) ; d) il militare c he esce dal quartiere essenùo ùi piantone aUe camera te (Trib. S upr. , 16 giugno 1913, causa Barbero, C',iur, 'l'. s., 1913, 36). 1 È reo di violata conscyna : a) 11 coma uùantc d ella guarùia. il quale ord ina che i soldat.i rimangano in sentinella per un tempo doppio di quello prescritto (Trib. Sup1·., 2-1 ott obre 191 O, causa Fcrreri, Giu,r . 'l'. S., 1910, 49); · b) il capo-posto che colloca una sola sentinella invece cli due (Trib. Sup r., 8 luglio 1907, causa Elisei, Gim·. T. S., 1907 , 38); e) il caporale cli muta che omette cli presenzia re il cambio ùcUc sèutinelle (Trib. S upr., 11 maggio 190;!, causa Grasso, Gim·, '1', !$ . , 1903, 21); d) il sergente d 'ispezione che a vvertito del pericolo cl'un incendio a lla ca,sel'!na, omette d'informarne l'ufficiale di picchet to (Trit>. Supr., 2 maggio 1898, ca.usa Fabbri, G'ittr. T . S ., 189 8, 27 ). 2 Si rendono colpevoli di siffatto reato i carabinieri che essendo coma ndati in ser vizio di perlustrazione e di assistenza in una pubblieti festa da ballo, sono trovat i ubbr iachi (Trib. Snpr., 2 diccm- · bre 1907, causa Graniti e Itafanclli, Giur. 'l'. S ., 1907, 59). 3 Nel fat t o di militari cli guardia che iLbbandonano il pos to e si poni;uuo iu istu.t,o ùi uù1H·iu.c hczza prilna che Eia s pirata l 'ora in cui a.vl'cbl>e tcrn1inat o il ser,rizio cli guardia, si riscontrùno i due reati dis tinti cli a bbandono di posto e ubbriaehczza in servizio (Trib. S upr., 6 ap rile 1908, causa Palazzin, Giur. T. S., 1908, 26). d J1: colpevole elci reato previsto in quest'ar t icolo non solo il 1nilit[tro che si Jlrcscnti ubbl'ia,C;o nel luogo e all'ora. ùc:s, t.iua.Lu. vcr 1u·c sl,a1·c ser vizio, ma anche il 1:1ilitarc che per eHet.to clclla ubbria-
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO,
di mesi ~ei, e potri, salire sino J al mas~imo, se il colpevole è capoposto o còrnandante. .{.,a stessa pe,rn è inoltre applicabile al comancl:mte cli militari distacca ti in un forte, e potri, estendersi alla reclusione militare per :rnni tre, se il colpevole ii uffir,iale. 103. li mili tare che a vri1 lasciato fng g: re, favorito o pro· curato in qualunque modo la fuga cli 1111 arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nasconclere, sarà punito colla reelusione militare estensibile aù anni dieci, :wuto riguardo al reato imputato al fnggi t ivo od all :i condanna dal 111etlesirno riportata. Se il reato sopra indic:ito avrà avuto pe r ogge tto un prigioniero 4i gne~ra, la pena sarà della r eclusion e milita re non . maggiore di anni cinque. Qualora la fuga sia occorsa per neg ligen za, 1 si appliche rà la 11 ena del. carcere militare più o meno esteso secondo la gravità dell e circostanze. 104. L ' ufliziale che, incaricato de lla scorta di 1111 convogli o, l'abbandonerà volontariamente, sarii punito:
1° 1n tempo di guerr:i colla pena della morte, se per tale abbandono il convoglio o parte cli esso cada in potere del nemico · ove ciò non avvenga, sarà fa pena diminuita da due a quattro gradi ; \l 0 In t empo cli pace colla reclusione militare estensibile agli anni sette. 105. Se l' nfliziale inca ricato della scorta di un convoglio si troverà separato d:i tutto o eia parte cli esso per causa cli sna negligenza, sarit punito in t empo di gnena colla destituzione, ed in tempo cli pace col carcere militare non minore di mesi sei, o colla r eelusione militare estensibile a due anni. Se ciò avvenga per sna im pe rizia, sarà sospeso dall ' impi ego.i 106. Il c omandan te cli nna frazione qualunqnc delle forze terrestri dello Stato che non abbi~ csegnito l'inca1·ico affidatogli, se l' inesecuzione fn volontaria, sa ri, pnnito in tempo di guerra colla pena di morte, in tempo di pace colla destituzione." Se l ' incariro non fn escguit o per negligenza de l co·
chczza. in cui s i trova non si pt'C''5cnta al rnom.cnto di a.~smncrc il ser\'izio al quale era stato comandato (T rib. S up r ., 11 giuguo mo~, causa Mazzetta, Giur. T . S ., 1900, 36). 1 QtÙn d i il fatto c h e taluni detenuti a bbia no potuto evadere per negligenza. del 1nUito.ro in caricato cli v igilarli, rientt·a iu questo arLicolo, e non costitui.c;cc reato di viohl.t,a, consegua. ('l'rib. Su1ll'., 1 .1 novc1nbrc HHO, causa, Giuva.w tini, G-i·u.r. 1 '. S., 1910, G2 ).
"Per la sospensione d a ll' inwiego , vedi gli artieoli iO a i5 c\ello legge sullo stato cleg\i ufficiali, riportati in nota all'articolo lu del 1,resentc Codice. Circa le scorte a i convogli, confront.a i §§ 313-31G ciel Regolamento sul ser vizio in g ncna . 3 1~cr la. pena ~1dia dcstituz.ionc , v edi gli :trticoli 5, 18, 4-1, 5.! ciel presente Coclice.
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CODICE PENALE l'ER L' ESERCITO.
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mand ante, la pena sarà, in tempo di gue rra, d ella d estituzione; in tem po di pace, del carcere militare o de lla r ccl nsionemilitarc estensi bile a due anni. Se l' incari co non fu eseguito per imp erizia del comimdante, sa rii sospeso dall' impiego. 107. L ' uffiziale incaricato d'una spedizione o missione, il quale pe r essersi all ontanato dagli orclini r ir.evuti l'avrà fatt a andarè a vuoto od avrà male eseguito l' incarico affidatogli, sarà punito colla reclusione militare estensib il e a tre anni, o col carcere militare, o colla sospe nsione <la ll' impiego secondo le circostnnze. 108. Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di r ecare un ordine sc ritto od un altro d ispaccio qualunque, volontariame nte n e avrà r otto il sigillo, o non lo avri, rimesso alla persona c ui era diretto, o che trovandosi in pericolo di cader pri gion iero o di essere sorpreso di.ii ri voltosi o ri belli, non tentasse in ogni modo e ari ogni costo di distruggerl o, saril punito di morte se con quel suo fatto avrà comprom esso la sicurezza de llo Stato o dell'esercito o dell'armata, o di un:. parte qualunque di essi, salvo le disposizioni r elativ e al tradim ento. Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser d anno, la pena sarà diminuita <la <lue a quattro gradi. 1 109. La pena, di cul nell'alinea dell'articolo preceden-
te, vcrrii pronunciata contro il mili tare c he in te ni po di g uerrn o di rivolta no n avrà custodito g e I o s a m e II t e , ovve ro avrà smarriti i mentovati ordini o dispacci. Se vi saranno circostanze attenua nti, potril la pena anzid etta essere ulte ri ormente diminuita sino a l minimo della reclusione· mili tar e . 110. In t <>m po di pace, il militare che, incaricato di r ecare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualun que, i1e avrà rot to il sigillo, in correrà nella pena de lla reclusione milit:ue da tre a c in que anni. Se invece Io avrà ~nrnrrito, o avrà t rascurato di gelosame nte custodirlo o di consegnarlo alla p ersona cui ern dir etto, sarà punito col car cere militare o col minimo della r eclusione militare. lii. Il milita re che maltratterà, r itarderà od a rresterà con violenza o dolosi raggiri a iutan ti di campo, uffiziali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggeri, spediti con ord ini o dispacci pel serviz io militare , sarà punito con cir.que anni di r eclusione ordinari a, estensibile a i lavori forzat i a te mpo, se nza pregit1dizio delle maggiori p ene in cui fo sse incorso p ci fatti maltrattamenti. In tempo di guerra la 11cna sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello S tato o dell'esercito, o dell'arma ta , o di una parte qualunq ue d i essi sia stata compro messa ;
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Circa i latori ,li ordini, Yccli i §§ 137-142 d el Rcgoliìlnc11Lo sul servizio in guerra..
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
qncst' ul tim a pena sarà sem- ne' modi p rescritti dalle leggi p1·c: inflitta se il reato. fu com- e dai regolamenti. 113. Il rifiuto cl'obbellieuza messo con· iutenzioue di tra· dire. il punito col carcere mil ifare non maggiore di mesi sei. Se lrn lnogo in se1·v i;,;io o CAPO I V. in presenza di truppa riunita, DELT,A DlSOBREDtf~NZA, RIVOJ,TA 1 potrà la p ena estendersi al mi,Of)IU TINAllKNTO, ED I NSUBOR· nimo della reclusione militare. DJNAZION E. L:i pena sarà della reclusione militar e da due a nni a 112. Il rifiuto d'obbedienza cinque, ove il rifiuto d'obbeagli ordini di un superiore I il dienza sia commesso in tempo r~ato.t Qualsiasi richiamo non di guerra o in caso di incend ispensa dall'obbedire,a nè so- di o, d'epidemia, o d'alt ro .Pespende l'esecuzione dell' or- ricolo. dine. I richiami donanno pre11 4. Sono considernti rei di sentarsi alle antoritil superiori rivolta i militari• che, iu un· 1 Non si r iscoutm reato di d isolJlJcclicuza n oi fatto cl'un briga· d ioro della R . guardia cli finanza ohe s i rWut1\ d'obbedire a uu ordino d 'llll ufCiciale dcll'J~scrc ito (T1·ih. Stun·., Z marzo 1914, ca.usa l\llscia, Giu·r . 'J.'. s ., 1914, 17 ). Vedi però a pag . 305, il Il. D. 21 dicomhro J.!104 , 11. 1.400. 2 'l'alo reato s i esplica non solo col dichiamro tli non voloro cso· guiro u n ordino, llll\ anello col non eseguirlo m al'cl'iii lmon to ('l'rib. Supr., Z3 marzo 1908, <'.ll.llsa <òatto, (;.in,·. 'l' . S .. JnO S, 10: hl. iù., ZS maggio 1906, oau &"\ Ai:111.zo, Oim ·. 'l'. s., 1006, Z5) senza che possa valore la successiva esecuzione doll'ord ino ('l'ri b . Supr ., 27 lu· glio 1008, causa Linarello, Giu.r . T. s ., rnos, 16). Noi caso però tli m ,,ncata osccuziono, occorro sempre dimostrare cho l'iufot·ioro abbia avuto l'animo tli rifiutare l"obbodien,.a ('l'rib . Supr., 2 marw 1911, ca n ~a Pasqu"\lini, Oi-ur. 'l'. s., J9l4 , 15). Non esiste quimU ll reato senza. la voluu li, ,lc lcrmina la cli c ont ravvenire agli ordini supo1·io1·i ('l'rih. Su111· ., J 5 tlicom h ro 1913, causa
c,rn,
17iur. 7'.
s., 191:l,
.58 ).
a È colpuvolu ùi dbulJl,eùit:nw, i l militare ohe, a ll'o l'tlino ricevuto tli vost.irs i por rcca •·~i t\lla is t,·11,.iom,, rispond<' rcplicata.mcu t c « nou vcugo • ; sonzai che 11ossa valcl'o in contt-at'io Ja senso d'una. malattia ch e egli non foce cons ta re nelle forme r cgolarnontari ('l'rib. Supr., G lut;;lio 1908, causa Manara, Giw·. '1.'. s., 1008, •1 2). Circa la forma con cui i roolami debbono essere presen tati, v orli i §§ 1 lU <' ~<'~llf'nt.i r-11·1 Tinr,nla m11nt-0 tli rl isnipli1H\.
d Per la Omwd fo di fin<m za, vocli a pag. :305 i l R. D . 2,l cliccm· bro 1914, u . HOO. Vedi anche i sogg . articoli 26 e 27 Joggo 10 lu · glio 1006, n. :lG7 : , Art. 26. Sono punit i s econdo il Codice llOnalc per l' esercito l e guardie tli Iinanza di qualwtquc i:ratlo c ho s i 1·cml ano colpevo li di futti costituenti, a uormu del Codice stesso, dise,·zione, 1·ivolfo, am.1;1·ut-inamento o insuborcliiwzione \' Ol'SO su11e1·io1'l in gmdo o n oi
CODICE PENALE PER L'ESERCI1.'0.
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mero di ·quattro o piil, rifìuter:11/no, essendo sotto le anni , di obbedire alla prima in timazione dei loro superiori, ovve ro ·prenderanno le armi sena za essere autorizzati! ed t agiranno contro gli ordini d ei loro capi. Gli agenti p rin ci pali saranno puniti colla pena cli morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni. Se non vi fu concerto o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applic he rnnno loro, secondo i casi, le pene del rifiuto d'obbedienza o cli insub ordinazione. 115. Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti i militari ch e in
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11umc1·0 di otto o p111, abbandona ndosi ad eccessi o violenze, riliutc r:1.11110 di disper dersi o cli en trare nell'ordine al comando cli un sup eriore, senza pregiudizio delle maggiori pe ne in cui fosse ro incorsi per eccessi o vi ole nze che avesser o commr.ssi. 116. Sono considerati in istato di ammutinamento i militari I che, fuol'i dei casi contemplati dall'art. 114, ili nume ro di quattro o più si rifiuteranno di eseguire un orcliue, o si ostineranno nel far e una d omanda, o porgere u na rappresentanza o lagna nza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali 2 colla reclusione militare estensibil e a cinque anni, e gli altri coin-
comando del cor po; o vvero anche verso ufficia li dcl!'cscrcito o della regia marina, quando le g uardie di finanza s iano, per ispezioni o per altri motivi di servizio, posti alla loro dipendenza ancorchè provvisoriam ente, op1rn1·e si t r ovino ricoverati o clctenut i negli sta· bilhncnti militar i. • P er l'insuborclinazionc, le vo11c sLabilitc da l predetto Codice si a pplicano con la dituiuwdone ùi uuo u ùuc g'l'tuli.
, La diminuzione non si applica quando la via cli (att o costitnisc,i un delitto che, a norma dei Codice penale comune impcihi una pcnit J.liù grave. In t al caso il col11eYolc soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso ,. · , Art. 27. Quando ncì Cotlice militare si p a rla di truppa riunita o cli militari, a gli effetti penali della present e legge s'intende : »a)
Por tnippa 1·-iunila.. la riunione p er ca.uso di serv.izio di
almeno quattro guardie di finanza, non compres i l'offes o e l'of· .fcnsore ; , b) P er nii/Ua.ri, le guard ie !li finanza di ogn i gmdo. Agli stessi effett i, p er stabilimenti militm·i s'intendono ,inchc le caserme, i corpi cli guardia e gli a ltri' s tabilimenti del c01·po ,. 1 Pci reati d'ammutinamento commessi ,lai m iliti appartenenti tilla R . guardia di finanza, vedi nota precedente. Vedi l'articolo 40 circa la complicità di graduati nel reato <l'ammutinamento. 2 Gli agenti principali di cui nel presente a rticolo sono propriamente i promotori o · capi dell'ammuti1iam cnto (Trib. SL1fJ1'., 23 gennaio. 1905, causa Moraui, Giur. 'l.', S ., 1905, 12).
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CODICE PENALF. PER J,' ESERCITO.
volti colla pena de l carcere lll ili lare 11 011 minore d i mesi sc i, estensibile al massimo. 1 L'ammutin at o che ceder:\ all a prima intimazione andri1 esente da pena; quando però fo sse st:1to agente principa le o u no fra di essi, la pena sar à d el carcere militare non maggior e di mesi sei. 117.Qnalnnqne mili tare ch e, t r ovandosi presente ad un ammut inamento o ad 1m:i rivolta, 110 11 farà uso di tu tti i mezzi da lui dipendenti per imp edi r· li , sarà p m:ito col carcere militare. Trattandosi d ' un uffici ale, la pena sarà della r eclusione militare estensibile ad anni tr e. In co rr era n no ri s pe ttivamente nelle pene d i sopra stab ilite i militari che, q11a11t11n q11e non present i a l fa tto, non ne avran no info rmata l'aut or itilsuperiorc a ppena che ne avranno avuta not izia.
118. Il militar e ch e, in qu alsiasi modo for zerìi un a consegna in presenza ciel n emico sarà punito con la r eclusione mili tare da tre a d icci anni. Se tale consegua a veva pe r oggetto la siem·czza dell'esercito o d ell 'armata, o cl i una par te qualsiasi di essi, o d' una
piazza assediata, o d'altro posto m ili tare, o quell a di parchi d'artiglieria, de lla cassa militare, di viveri, foraggi od altri oggetti r elativi a l servizio, la pena sarà della mort e, semprechè sia stata compromessa la sicurezza dell'esercito o dell'armata o d'una parte di essi o d' un posto militare, ovver o sia s tata impedita un'o perazio ne militar e. Se la conKegna sarà stata fo rzata in tempo di gnerra, ma fuori la presenza d el uomico , ovvero in caso d' in cendio o di e pidem ia, il reato sarà puui to con la r eclusione militare da due anni a sette. In tutti gli altri casi, il detto reato sarà p1mito con la r ecl usione mi litare estensibile agli ann i t re o col carcere militar e non minore d i sci mesi.2 119. Il militare, che si render à colpevole cl i vie di fatto a ·mano armata verso 1111a sen· ti nell a od mia vecl ett:1, ~ari\ punito, in tempo di pace, collii r eclusione militare non minore di anni dieci ed estensibile ad anni venti ; ed in tempo d i guer ra colla morte, dalla quale si potrà, secondo i casi, d iscendere al massimo della re· elusione militare.
1 Si riscontra 1·cato ,l'amnmtinamc11 lo ucl 1'l.Lto ,li quattro e 11iil militari che in pubblica p iazza e in m oùo sedizioso si diano con l)Crs.istcnzu. a g ritlo..rc vog liarno a.ncla.rc in congedo • (Trib. S upr., 2 giugno 1902, causa N icolctti, Giur. T . S., 1!102, 58). I(
2 :-:cl f1\t,to del militare che esce <lall'acca11tonnmento contro
.u divieto
i nLima.l.ogli liu-llu, e"'uliw..:lh... l1i
bl.!l'\ ihio b i
t'i!jt,;oal ru.no g li
estremi ùol reato d i forzata consegna, ~cnza. cho a d oscluùorlo possa iu[Juiro 11• c ircostanza. oho la consc~na data n.lla. gcntinclla. era verbale u 11uJ1 ~t:riLLa (Trib. S upr., S nOYcmbro l !JOS, causa Danti, Giu,-, 7'. S ., lnO!J, !i t ). Vedi l ',wticolo ·10 circa la complicitì't ùi gracltmt i nei reati contc m11lt\ti noi 11rcscnte articolo 118 o nei cltie s ucccRsiv i ll!J o 1:/0.
CODICI~ PENALE PER L'ESERCITO,
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Le stesse pene saranno inflitte se le vie di fatto sieno commesse da cinque o più militari, benchè a mano non ar· mata. Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più militari a mano non ar mata, la pena sarà c\clla reclusione mi1itare da cinque a dieci anni. Se da una sola persona, a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata eia uno a tre anni in caso cli insulti con soli iCsti o parole o di semplice resistenza.1 120. I mi lita ri colpevoli d'attacco o cli resistenza a lla forza a n nata, se in riunione <li tre o più a mano armata,
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saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni ; se a mano non annata, da uno a tre anni. Se l' a t.tacco o r esistenza sono commessi da una o due persone a mano armata, la pena sa rà d e l carcere militare non minore di un anno o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece COlll· messi a mano non annata, si puniranno col carcer e mili tare da cl ne a sei mesi. 2 121. Nei casi preveduti negli articoli precedenti cli questo capo si farà sempr e luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi, qualora i fatti in dettò articolo contemplati costituiscano al· tro pitì grave r eato. 122. II militare 3 che per
1 Deve essere punito a norma della prima parte di quest'articolo, e non secondo l'1ùtimo capoverso <li esso, il mili tare che scaglia
1111 sass o contro 1111a sen t inclh.1., poic hè a. sensi cle1l'a.rticolo 12.::i q_ual·
s iasi oggetto deve esser consiclcrato con1c ar1ua. quando se ne faccia. uso per offendere o per minaccim·c ('l'l'ib. Snpr., 7 novembre l SD~, causa Assenza, Giur. 'l'. S., 1SD8, 47).
Notisi poi che pei reati previBU in quest'articolo, non si fa distiur.iouc se le vie cli fatto sia no state commesse pcr causa di ser· viz.io o no (TrilJ. Su1)r ., 23 Jfiu g no 1896, causa. Datt.omo, G1..1n·. 1'. S., l ~tJU, 58 ). Ved i nota oJl'art ieolo 90 c irco, i 1nilittni e agenti c he dobbouo essere considera.ti co1uc sentinelle. 2
Commette re11.to di resistenza alla forza armata il militare
colpcYolc cli i ns u11orciiua.;,:ionc con vie di fatto, che 11cr sottrarsi a.ll'a.rrcsto u sa. violenza contro un suo eguale in :,:;rtulo accorso o
richiesto por prestare assisten,a a l supcl'iore offeso (Trib. Snp1·., 17 agosto 18DS, c11.usa Trovo to, Giur. T . S ., 1898, ,1 2). 3 Pei reati commessi dai miliU appurtcncnti alla R. auarclia di fin anza, Ycdi nota all'articolo 114. Per qncll.i connncssi dallo {1uardié carcerarie, vedi il scg-ucnt.c
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articolo 5 della legge 23 giugno 1873, u. HOJ : , A.<.. 5. Sono punite secondo il Codice penale militil.rc <lt1i tribuna li m ilitai': : • 1° Ir, discr,iono semplice, cioè l'abbandono del corpo: , 2v la llisc,·,ione quaiifi.cata, cioè l'abbandono del ser visio comandato o ,l'abbandono llcl corpo con asport,,zione (l'armi;
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C~DIOE PENALE PER L'ESERCITO:
qualsivoglia motivo commet- I questi appartenga all'esercito tcrà vie di fatto, insulti o mi- o all'armata, sarà considerato nacce contro il superiore in reo di insubordinazione. 2 grado o nel com ando,1 sia che 123. Vi sarà reato di insn, 3° l 'insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto , . Pei reati comm essi dagli appartenenti al corpo dello gua.-die di eittcl, vedi i seguenti articoli 17 2 o 200 del Regolamento approvato con R. decreto 27 g iugno 1907, n . 367. , A,·t. 172. (Per gli ufficiali). È punita secondo il Codice penale militare o giudicata dai tribunali militari l 'insuborclinaziono con mino.ccc e vie di fatto verso i superiori del corpo, nonchè l'insub01.•w
d inazionc cli cui all'articolo 144 del presente r egolamento (rifiut.o di costituirsi agli a,·retiti) ,. , Art. 200. (Per gli agenti). Sono punito secondo il Codice penale militare e clai t ribunali militari : , 1 ° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco, appartenenti :11 corpo ; » 2° l'insubordinazione
ai supcriori,accompaguatn. da tninaccn
o vie d i fatto, o compiuta ucl caso cli cui all'articolo 179 del present-O Regolamento, a linea ultimo (rifiu to di entrare in sala di cliscipliua) ,. 1 L 'appuntato deve ritenersi s uperiore nel comando a l sold:1to semplice (Trib. Supr., 3 1 dicembre 189,t, causa La Greca, Giur. 'l'. S., 1894, 116). Non costituisce hwecc superiorità in com ando il scr· vi zio di capo•posto alla porta. <1e Uo. cascr,,la (Trib. Su1n·., lG gcunaio 1911, causa Bonici, Gim-. 'l'. S., 1911, 6). Nel corpo · deUc g uardie carcora.L'ie la g ua.rdia scelta è superiore in gvado a lla. scm plicc gnarclia · (Trib. Rupr., 20 fcbhraio tnl 1, ca11sa 7.acco, (',i,ir. T. S., 1911, 21). Invece la guarùi:1 scelta cli città non è superiore in grnclo alla guarùin, sempl ice (Vedi articoli 40 e 134 elci Regola-
ment o 1i cl corpo delle Gua rdie cli città, ap1,rov:1t.o con R. clccrcto 27 g iug no 1D07, n. 3 G7 ).
!\otisi ad ogni 1nodo che le ftm:doni del grado s uperiore, co1nunquc con(cri tc, non p ossono rnai equiparars i al possesso del grullo effettivo ; o quindi, se a.t.trilJu i~cono una s npcrio1·itù in contantlo
verso i propri dipendenti, 11011 t,olgono però nè clirninuiscono i clo· veri cli subortlin:1zione verso i superiori investiti del gr:1<10 effettivo ('l'rib. Supr., 21 marzo 1898 , causa Barbieri, Gim·. 'l'. S., l 898, lG). 2
In tcrna. d'insubordinazione, non esula il reato pcl fatto che
tra il superiore e l'inJcriorc corrano speciali rapporti d'amicizit, ('frib. Bupr., 1 ° dicembre H)02, ca.usa. Patloan, Oiur. T. S., 1902, !l:l), o pcl faitto che superiore e interiore siano insieme dct.cnuti in un rnwcerc (Trib. Snpr., 15 aprile 1872, causa Lnvisaro), o che siano insio1nc 1wig ionicri tli gucrrn. (TrilJ. 8u1n., 25 1110..ggio 1SG8, causa Fi.rma ni). Kuu Lug-liv l"ill1puLu.ùililù, ne ppure lit cn. LUnt. u.biLu11inc di Pl'o-
nuncia,rc parole ,7 o lgal'i e arroganti. 'Jlali 1xtrolo, ri volto a l supe ·
CODICE PENALE PER L'ESERCITO,
bordinazione ::mcorchè. il supe · j riore non rivestisRe la divisa del · suo grado nell' atto del commesso reato, pnrchè si astato dall'offensore r iconosciuto. 124. Si avranno· per vie · cli fatto l'omicidio, :rncorchè mancato o tentato, e le fe rite o perco sse e maltrattamenti qua.hm· qne, 1 benchè commessi· senz a armi, egualm ente che qualsia si tentativo <li offender e con arn1i.
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125. Il mil itare colp evole di vie cli fatto contro 1111 superiore in grado o ne l comando, sarà punito d i morte se il superiore è uffizia lc, e con la rec lusione mili tare da c inque a venti anni se lo stesso superiore è sottuffiziale o capora le ., Non di meno se il sottnffiziale o caporale è capo cli posto o coma.nclante di un distaccamento, drappell o o pattuglia, la eletta p ena non potrà essere minore cli anni di e ci. 2
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Ove le· vie di fatto contro sottnffiziali o caporali fossero commesse con premeditazione, prodizione od agguato, saranno punite cli mo rte. Se le vie di fatto contro un superiore di qualunque grado fosse r o commesse a scopo di om icidio, sarà inflitta la pena della morte previa degradazione, ancorchè vi sia stato solta nto omicidio mancato o tentato. Se le vie di fatto verso il superiore non avente il grado d' uffiziale avranno prodotto ferite a venti il carattere di crimine a' termini delle leggi penali comuni, la _pena della reclusione militare 11 011 pofrìt essere minore di anni dieci; salvo il caso previsto dall' articolo 136. 3 L 'omicidio commesso in rissa o in forza cli provocazione si avrìt per vo lontario, tranne il caso previsto dall'art. 136.
riorc, costituiscono sen11)l'e u n'offesa. punita. do.1 11rcse11 tc Co(licc ; e uon è necessario c he cs~o sia.no pronunciate con l'esplicito inten·
dimcnto cli menomare il clccoro dell'offeso : bast,t che sia no t!\li cht ledere cli per se stesse l'autorità del superiore (Trib. Supr., 2 5 lug lio Jfn O, causa Golfarclli, Gittr. 'l'. S ., l!JlO , 47 ) . È stato però n.nc lu~ tlccis o che il 'rl'ibunalc, apprezzando n1oltc 11lic i circost a nze
!:
cli fatto svolte aLla pu bblic>i cliscussione, può escludere nell'accusato il concot·so dell'intenzione dolosa e Quindi degli elementi coslitutivi del reato d'i11suborcl i11as ionc (Trib. Supr .. 15 febbraio 1 897, causa Francescb ino, C,in r . 'l'. S ., I 89 7, 11.). 1 Sot,to tale denominazione vti,nno ·.indubbiamcnte compresi g li sputi e i morsi (Trib. Supr:,'<.' f-1 ' giugno 1 8 n7, causa Riclolfi , Gitu·. 'l' . S ., 18!!7, 4.0 ). 2 Questa a ggravante si applica anche se il reato è commc5so ila militari non appartenenti (Il posto (Trib. S upr., 11 maggio 1903, causa Noris, Oi-ur. '.l '. !:3., 1 903, 22). 3 Per le disposizioni e~ccutivo elci Codice penale comune, approvate col ll. decreto 1 ° d icembre 1889 , n. 6509, si intendono per crimin; i rcat.i ohe importano le pene dell'ergastolo, clell'interdizioue 1,ct·1,0Ltta ,lui Jmbblici uUici e quello della reclusione e della tlcLc11· zione per un tempo non inferiore nel minimo a i tre anni.
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126. Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estrane i alla milizia, e non fossero sta te eseguite da militare in servizio, o in presenza di truppa riunita, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi. 1 Tuttavia se si tratte1·il di omicidio, il colpevole incorrerà nella pena di morte, previa degradazione; ma qualora l'omicidio sia stato commesso in rissa o nell'impeto dell'ira in forza di provocazione, la detta pena sarà dimimiita da uno a duo gradi, senza pregiudizio delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso dell'art. 136. Se le vi e di fatto avranno prodotto ferite aventi il carat-
tere di crimine gi usta le leggi penali comuni, la pena non potrii mai essere minore di anni cinque di reclusione militare; se però fossero sta te commesse in ri ssa nell'' impeto clell' ira ecl in seguito a provocazione, si potrà discendere sino a due anni di tale pellll, salvo il disposto ·cieli' art. 136. La cil·costanza della rissa non potrà all egm..si a favore cli c hi l'avesse provocata. Sarà punito col carce rn ordinario l'omicidio commesso dal militare s ulla perso na del suo superiore, ne' casi 1nevisti dagli articoli 561 e 563 cle l Codice penale approvato col regio decreto del 20 novembre 185!J.z 127. Ne' casi previsti clai
1 N on è per motivi estranei alla mili7.ia: a) l 'insuborcli.nazione commessa da un militar e contro l'uf• ficialc medico che si reca a visitarlo (Trib. Supr., 26 ottobre 1908, causa Arrogante, G"ilt.1·. 'l'. S ., 190S, 51); b) l'iusu_b orclinazionc com!ncssa contro un superiore il qua!c a bbia richio.ma.to l 'h1fcrioro a cessare dal dist.urbaru la. quiete 1n1bblica. (Trib. Supr., 6 maggio 1895, causa Dallcra, Giur. 1'. S. , 1895, 38): e} l'insubordinazione cmn1ucssa. contro lUl superiore a. causa. d el ili !•li intP-rvento in una quC'stione insorta fra i suoi inferiori (Trib. Supr., 13 marzo 1905, causa Vicentini, Gi,11·. 1'. S., 1905, 2G); cl) l'insubordinazione co1nn1cssa. in relazione a i ùovcri del superiore circa l 'ammù1istrazione del v iU.o (Trib. S upr., 25 hl· g\io J.!)0-1, caus,i Ant onc lli, Giwr. '/ '. S., 190-l, 4..J) ; e) l 'insul>ordinazione comn1cssa a c :1usn. della. dist.rihnzionc
elci rancio (Tri b. Supr., G novembre 1899, ca usa La Rosa, G-iui·. 7'. S ., 1 899, 61). 2 Jì:cco il testo di qucst.i art-icoli : , Art. 501 . L'omicidio volontario san\ punito col carcere n ei segucn ti casi : , 1 ° Se ò stato commesso dal coniuge sulla p ersona d ell'all-N coniugo, o ùcl cou1piicc, o tli e11 Lta.mb i, uull'b~a.ni c iu v ui li :;urpreu do in flagraùte adtLlLc rio ; · , 2° Se è stato commesso dai genitori e nella loro ~asa sulla p ersona d ella figlia ., o del complice, o cli cntraml.Ji, 11cll 'isLan te che li sorprell(lono in s tupro ocl a,l ulkt·io flar:rante •. • A r t. 563. L'omicidio commesso per eccesso n ella difesa della
CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
due articoli precedenti le ferite e le perco~se vol ontarie per cui segna la morte entro quaranta giorni immediatamente s uccessivi , sono agguagliate a li' 9mieidio e punite colle pene corris pondenti. Se la morte dell'offeso s e {l'Uita entro i quarnnta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma p er caus a p reesis tente o sopravvenuta, la pena sarà diminnita di nno o due gradi. 128. Ne ll e dis posizi oni del presente Codice, ove s i parla: di fatti in c ui siano intervenute armi, p er sone armate o mi· nacc-e .~ mano armat:1, sotto nome di armi ve ngono e le armi proprie e l e improprie. Sono armi proprie quelle da fuoco, od altre la cui dcst.inazione princi pale ed orcli· naria è la tlifes a propria o !'al· trui offesa. Sono considerate armi dal la legge, e rliconsi improprie, tut t i gli strumenti, ntensi li o corpi incidenti, o perfornnti, o contun<l en tl, o qualunque altro oggetto ogni qualvolta se ne
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faccia uso per offe nd ere o mi1rncciare. 129. La prodizione si vel'Ì· fica quando c on s imnlazion c di amicizia, od in qnalnnqne morto siasi tratto nelle insidi e colui che fn ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisor e o dell'offenclitore. La premeditazione consiste nel disegno fornrnto prima dell' azione, di attentare ad una pel'sona determinata ocl anche indeterminata.che sarà trovata od incontrata., qnand'anchr. 1111 tale ùise~no fosse dipendente da q11alc11e circostanza o da qualche condizi one. L'agguato consi ste ne l· l'aspettare per ma ggior e o mi · nor tempo in 11110 od in diversi luoghi una persona, si:1 per ne· ciderla , sia pe r e sercitare cont.1·0 di essa atti d i violenz a. 130. Il militare che, in se rvizio, o per cansa cli servizi o, od in presenza <li truppa l'innita, s i renderà colp evo le d' insnlt.o o minacce I in p a r ole, gesti od in altro modo qnal nnqne contro il ~no superiore' in gra-
vita- o del pudore. o per cc,::csso ncll ·esercizio clclln. forza, puh blica. è punit o col carcere ; colla stessa pena è pun ilo l 'omicidio che pc,·
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eccesso nella difcsn., Aia conuncsso <li giorHo nell 'a.tto di respingere l o Ecnl a,1nC'nto o h1, rott ura di l'C'ùiuti, nun·i , porte, fiu('.'.'i trC' ùi -ruut
casa, o ,li un appartamento abitato, o <li luog hi clipcnclcnt i cla abi· ta.zione ». 1 Costituiscono 1nina.ccia le parole « ferma.ti, se no ti sparo ·", anche se il colpovolo in quc] nwmcnto non era armato ('l'rib. Supr. , 16 agosto 1 897, causa 1\ mbrosio, Oi:tir. 1'. S ., 1 897, (ì3). :! Dn.lla kUv1:a. tlel vrei;c11te arLic..:olu, e n10Uo pii.L ch1,llo sp irilu che l'inforn1t1,, chiaran1eute emerge che a costituil·o il reato <l'insu-
bordinazione è necessario che l'insulto sia ,lirctto a un superiore clcterminat.o, s ia .questo presente o assent e ('.l'rib. Supr., l D fc b· bràio 1000, o"usa P erino, Ghlr. 1'. S ., l!lOO, 13). Circa poi la suporioritl'> iu grn,lo o nel coman<lo, ,ccli lo noi e all'ai·t.icolo 122,
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CO,PICE PENALE PER r.'ESERCITO.
d o o nel comando, se il supe· riore è uffiziale, sarà punito c olla r eclusion e militare da tre a sette anni, se il supe riol'e è eottuffiziale o caporale, colla stessa pena da uno a cinque anni. 131. Qualora i mentovati in· sul ti o minacce avessero avnto cause affatto estranee a lla mi· lizia,1 e non fo ssero stati accompagnati da alcuna dell e circostanze indicate nel precedente articolo, le pene sarann o diminuite da uno a tre grad i.! 132. Alforchè gli insulti o . minacc.e di cui nei due articoli precedenti saranno fatti in assenza della persona offe sa, ma in presenza di milital'i, s' infligge1·anno al colpevole le stesse pene diminuite di un grado, se il superiore e ra uf'fiziale; quando invece il snperiol'e fosse sott' uffizial e o ca1
porale, si applicheranno pene disciplinari.a 133. Il milital'e c.he per lettera anonima o sottoscritta o altro scritto qualunque inviati ad un snpel'iore gli avrà imposto con minacce di un male determina to o inclefln ito di fal'e o non fare nn q nalch e atto dipende nte da ll e attribuzioni di lui, incorrerà nelle pene di cui all'art. 130. Se le minacce non sal'anno state accom pagna te da alcuna intimazione o condizione, le dette pene saranno diminuite di un grado. 134. Non si avrà insubordinazione: 1 ° Q uando i fatt i ch e abbiano prodot to omicidi o, fe rite o percosse siano ordinati dalla legge o com andati dall'autoritù legitti ma; 2° Qua ndo i fatti" stessi sia-
Circa le cause cstr<-t ncc a lla. rnilizin., vc<li note au·articolo 126 . 2 Il militare che, sia puro in licenza, sen za clivisa, e per m otivi estranei alla milizia , insult a i ca rab inieri, connncttc reato ,l'in· suborclinazio nc verso superiori. e non il clclitto tl 'oltragg-io "Ver:=;;o a gen t i clelltt p ubblica fo1·zu. previst o d alfa legge comune. E ciò, Eia p erchè il p resente a rticolo non esige per il reato cli insulJOnlinaY-ione il dolo s pecifico n el colpevole d i comp iere u n 'infrazione militare ; s ia. ncrchò no n sarebbe giul'idicamcnte possibile scindcl'e la. persona dei cara.bioic,11i in modo da. ritenere che cs~i nol 1n on1cnto in cui Hi s volsero i fatti racchiu dessero, nei rappor ti clclJ 'impu tato, la ~ola fig ul'a di. agent.i della forza 11ubhlic:1, e non n,nchc l'al tra. di 1nilita.t'i a. Jui superiori in g rado (Ca.ss. Roina, 17 dicctnl.n·c lfH2, causa Valw cam onica, 1lfassima1·io, 191 :3, IJ, l.l ). 3 Per 1'csisten za tlel reato d 'insubo rdina 7,ionc p r e v isto in que sto articolo. non occorre che il col1levole aùbia cono scenza d ella. ))l'Csen ,a cli ])ii'! milita ri {Trib. S11pr. , 30 giugno 1902, cau s,t Mary;olJa, Giui·. 'I'. S ., J!l02, 70). Cuclonv poi svUo la tia uzioue del pl'Ctif>nlc articolo, e non soLto quella dell'arLicolo 122 Cod ice p en ale com une, g li iasulti comm essi da un militare contro la 1,c,·somi del R.c, nssen te : o ciò in v irtù d ella qu,,lit,ì di cnno s upremo <lcll' J•:scrcito c he il ne r iveste ('rrib. Snpr., 2H n;p1·il c lUOJ , Ct'ttt!it\ Valentino. (-H1 tr. :r~ S., 1901, 41).
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CODIOE PENA. f,E PEii L E SERCITO.
no stati comandati d alla necessità immediata di Iegittirna difesa cli sè stesso o di altrni, od anche del pudore in atto di violento attentato. Sono c o rn presi nei casi di necessità immediata di legittima difesa I due seguenti: 1° Se l'omicidio, le ferite , le percosse abbian o avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata., la rottura di recinti, di mura o di porte d'entratlt; 2° Se abbiano avuto luogo nell'atto della difesacontl'O gli autori di furto o di sacchegg io eseguiti con violenza verso le persone. 135. L'nbbriachezza del colpevole I non importerà mai diminuzione di pena pe' reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.2 1
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136. Ne' reati medesimi la provocazione per parte dl'.I ·superiore non fa luogo a diminuzione cli pena, a meno che costituisca uno d e' reati previsti dagli articoli 168, 175 e 178 del presente Codice; ne' quali casi la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.3 CAPO V. DEI.LA DI S ERZIONE.
137. Il militare ' che pnsserii al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza qel nemico, sarà im mediatamente considerato disertore e punito cli morte pre· via degradazione 138. L'assen za dal corpo cui appartiene per cinque giorni compiuti 5 senzai auto rizzazione, di un sottuflizialc,
Sfugge alla competcu½a del Tribunale Supremo il riesame
degli apprezzamenti di merito in base ai quali la sentcnz:i, escluse
lo stato cli ubbriachezza dell'a.ecusato (Trib. Supr., O marzo 1908, causa Gennaro, (liti,·. 'l'. S., 1908, 13). 2 S'intende che la dispos izione ùi Questo articolo, appunto pcrchè eccezionale, deve applicars i esclusivamente a i reati d i. rivolta, ammut,inamcnto e insuborclinazionc, senza potersi estendere a d altri, sia, pure che abbiano attinenza con essi {Trib. Supr., 2 1 marzo 1892 , causa Hcilis, Oiu·r . 'J.'. S ., 1802, 22). 3 Per l'esisteuza tlella 1irovoca.zione a norma del preseute a r t icolo , non basta una JJarola, che 1natcriahnonto suoni ingiur ia, n1a ò necessario il concnr.•o cleg li clementi snhhict,t.iv i ccl obhictt.ivi elci reato d'ingiuria {Trib. Supr., 7 d icembre l S!lG, cau sa Granaglia, Cri111·. T . S ., 1896, 89). Non cost it,uisce neppure provocazione l'avere il superiore estratt o la sciabola, quando rima.n~a acce rtato che egli 10 fece non g ià p or offendere l'inferiore, ma. solo 11cr i nthnorirlo e per far rispettare il proprio graclo {'l'rib. Supr., 1 8 marzo 1895, ca us.1 Giorrlauo, Oiw·. 'l'. S ., 1895, 24). 4 Poi rcn.t.i cli d iserzione commessi dalJc gun.rdic cli finanza., vedi n. pag. 305 il R. D. 2,1 d icembre 191-1, n. H09. Consulta poi in .Appendice il Jfarnlo 2 novembre llll 7 e il ]). L . 11 11ovcutbrc 1917, n . 1 811, contro g li sbamlati. 5 I gio1·1 ti dcì l'as~ciur.a, tlovunùo n c<..a~~::,,niu.uL~Hlt: ùccùl'J'Otc <.la.I momento in cui q ucsu1 è cominciata, vanno con1puta ti di 21 onc in
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CODICE l'ENALE l'ER L' ESERÙITO.
caporale o soldato, importerù cli pien diritto il reato cli diserzione: 1 potrà tuttavia il co. mandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo ventiquattro or e di :1 ssenza. 2 In caso di provvisorio accantonamento o di marcia per I:; ripristinazione o c-onse1·vazione dell'ordine, sarà in facoltit del. comantc d el corpo di cl enuncial'lo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.
. In tempo di guerra sar,; immediatamente e on s i de r ato come disertore colui che mancherà a due c hiama t e ·consecutive, 3 e potrà inoltre esse re dichiarato tale chi avrà mancato ad un:; sola cli esse. Sarà pnre immediatamente considerato come disertore il condannato, che sia evaso dal carcere rnilitlìl'e o dalla reclusione militare. ' 139. Il sottnffiz.ialc, caporale o soldato 5 che dovendo
24 ore partendo cla tale momento, e non a giorni completi. Non può quirnli trovare applicazione la rcgoh, dies et q,w non com1ndat·u1· in termine (Trib. S up r., 22 novembre 1909, causa Lus vardi, f/i111·. './'. S ., 1909, 59). La ripresa clel servizio poi, per parte del militR.1:e arbitrar ia m ente assci,te, costituisce una vera e propria interruzione de ll'assenza ; <li guisa che, ovo egli si allontani nuova.mente, si verifica un sccou clo e distinto l)Crioclo cli a.sseuza, che non può sommarsi col primo al fine cli computare il termine necessario per ritenere incorsa di cliritto la diserzione (Trib. Supr., 15 febbraio 1897, catL5a Dclf.ino, Gi'ltr. 'L'. S., 1 807 , 10). 1 È colpcYo1c del reato <.li ùiserz!onc 3.nchc il n1ili t:u·c in congedo che, chiamato alle armi per istrur.ione e presentatosi, abbancloni il COl'lJO ucgli u.lUrni g iorui ùcl pcrioclo fissato per la snn. por1na.!.1cuzu. a llo a rmi (Trib . Supr., a febbraio I 908, c,wsa Pan seri, Giur. 'l'. S., rnos, 1 :1 ; Id. id., 30 aprile 1Ssg, causa Tiispoli, G-im·. 1.'. ì:i., 1888 , 56; Icl. icl., 20 dicembre 1897, causa Coppola, Gim·. 'l' . S ., 1897, 85). 2 Questa facoltà è esclns ivmncnte riservata a l comanclaule ùcl corpo : q uintli non spetta. a l comandate flcllc carccl'i 1wcvent.i ve ('l'ril.J. Supr., 7 gennaio 1901 , causa Fcri, Gi,ir. 'i'. S ., 1!l01, 1 2). 3 In tale caso quindi ht d iserzione incorre cli pieno diritto . Kè pot.L-uùLo iii alct11t 1no(lo iu vouaL'f:ì i la, tlh,;pu.:i,donc ùell'artic olo .lf>!t, poich ò il beneficio contemplato in tale artico lo non compete in t e1npo ù i guerra. ('l"ril>. nli1. ùi guerra. della 2:i. armata., .LO agosto lVJ 5, N. N ., Bollettino cl-i Gi1tris1n·. JJenale, Jnl5, 57 1). 4 L'evasione non è però tale fiuchò il detenuto non s ia 1·insciio a riacquistarP- la libertù. Se egli viene ripreso prima Lii essersi allontauulo clalla casa cli pena, non può essere consiclerato come cliserlon.: (Tri.U. S upr., lJ gcHui.l.io lUOO , cauoa. Uouutu, Oiur. 1.1. ;:;,' ., 1~00. ti ). 6 I/a.rruola.1.ncuto è l'aUo che clistingnc il rea.to couninc d i r enitenza ilal reato m ilitare di diserzione ; o nde il cittadino che, dot)O a.rruola.to, non 1·ispo1Hlc alla. chia.nu1.ta alle ru·u1i. incorre ucl rcn.to <li rli F:-m·~ iono ('Pl'ih. F;upr ., 18 n,pri!(' 190·1, causa Loni.banlo, Giw·. !l'. S., 1004, 26).
CODICE PENALE PER L' ESERCI'r0.
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recarsi :il suo co rpo o rien- piuti dopo quello statogli yretrnrvi, essendo te r111i11a.to il scritto, sarit co nsitlcrnto dis ersno congedo o lieeuza, o trn- tore.' 140. La di serzione ali ' insferirsi ad mm destinazione qualunque, non vi si sa r à, t erno sarò. punita col minimo s enza giusti motivi, presen- della reclusione militare.3 141. La pena della reclntato entro cinque giorni com· 1
1 J,a regolar e pubblicazione del manifesto di chiamata costituisce per tutti l 'obbl_igo della p resentazione, senza che vi sia d 'uop<' cli .avviso personale. Non toglie quindi il reato cli ilL,erzionc : a ) la scusa di buona fede addot ta clal d isertore (T r ib. s ,1pr., 3 febbraio l UOS, causa Pier.i, G'ilt·r. 'l'. S ., 1908, 10 ), anche se egli s ia ans,lfa bcttt (TriiJ. S upr., 27 gennaio 1913, cim sa Bor done, Giur. 'l'. S ., 1913, 7); b ) lit scusa cli essersi presentato all'Ufficio rotmicipvle· o n q uello cli P ubb lica Sicurezza e di a verne a vuto erronee informa ·
:doni (Tl'LIJ. Su1ll'., G m aggio 1895, cansa Puricelli, Giur. '.P . S ., 1 SU5, 3 7) ; . e) il fat,to ilcll' iscrit.to cho non si presenta, ritenendo gii,
accolta una domanda cli passnggio alla 3• c.itcgor i,i, se l'esito non g-li sitL stato ancora notificato (T rib. Supr. , 17 febbrnio 18!lG, causa Dc P alma, Giu,·. 'l'. S ., 1896, 17 ); d) il fatto del m ilitare, detenuto all'epoca della chia mata, che uou s i si,c presentnto a prestar ser vizio dopo riacquistata l a libertà. seu:-:;a. che l)Ossa acldurre Ja c ircosta nza che n!una a.v ,'Tcrtcur.a. c ii'ca tale obbligo gli sia stata data nè dal direttore delle carceri ove s i trovava, nè dal p1·oc11rat ore del R e, nè da l q uestore a cni l' inqrn(,ito si ebbe a presentar e, nè dal Siniliico del com une in Ctli si trnsfcrì ('l1rib. :::;upr., ao gcnna.io 1803, causa D'Urso, Giur. '1.'. S., 1 SD~. S). Esuln però il reato quulorn durant e l o stesso tempo tm· scorso nel car cero, hi classe elci m ilita re s ia stata nuovament e congelfatn (Trib. Snpr. , 1 urnr w J 8%, ca,1sa i\fantano, G iur . '.l '. S., 1895, 18). 2 Con fronta 1,crò il scgncntc a r ticolo 152 del testo unico snl Il.ccluLa mcnto : , A rt. 152. Kei casi contemplati nell'ar t icolo 125 cli chiamal e nllc armi per solo scopo d 'istruzio ne di militari di c1ualunquc ca.te· gm•ia, qticlli ch e sen,a giusti m otivi non si sara,rno prcsentat.i nel g iorno assegnato, a1al ranno soggetti u. cas tig hi clisciplinari se si JJrcsenteranuo p ri1na, dello spira.re dcll'ottR."VO g iorno successivo; quelli poi c he, scn:.r.a g iusti 1n ot.iv i, non i::i i fosse1·0 p 1·escutat i dentro questo tcr1niuc, saranno ptu1iti cla i tribnn::ili n1Hit::\.l'i colla pemt
del carcere m ilit,wc. > Le clis1ios izio ni ilel · presente nrticolo snranno altrcsl applica( o ngli u fficiali in congcclo a ppa r tenenti a classi cli leva a ncora obbliga te al servizio m ilit are ; essi, oltrechè nella p eua t1el carcere m ili· tnre, il1corrcrnnuo nella dimissione dal grnclo , . 3 È a nche cousi<lcmto e J)tuiito come disertore il mii ilare uhu
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CODICE PENALE PER L ' ESERCITO.
sione militare sarà da due a tre anni: 1° Nel caso di recidiva nello stesso reato di diserzione ; 2° Se il disertore era di ser· vizio armato, o trovavasi detenuto per punizione disciplinare; 1 3° Se la diserzione fu commessa con rottura o sforza · menti, oppure se fo commessa scalando le -mura d'una for· tezza o di uno stabilimento militare.' 142. La stessa pena sari• d'anni tre estensibile a sette: 1° Nel caso di due o più recidive n ello stesso reato cli diser zione; 2° Se il disertore era di sentine lla o capo cli posto; 3° Se avrà asportato armi <la fuoco o condotto via un cavallo. 143. Se la diserzione è commessa da sott' uffiziali o capo · rali, o da chi sta scontando la pena della r eclusione mili-
tare o del carcere militare, ovvero da un recidivo a' termini dell'art. 49, la pena della cl i se r zio ne sempli ce potrà estendersi sino a due anni. Sarit inflitta la stessa pena ai soldati che avessero disertato da un corpo disciplinario o di punizione. 144. Allorchè la diserzione contemplata negli articoli 141 e 142 sia accompagnàt.a da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la pena in quella proporzione che a mente degli st essi articoli si ravviserà, seco ndo le circostanze, m eritata; essa sarà inoltre accr esciuta di un anno. Lo stesso avrà luogo per la diserzione prnvista dal! ' articolo precedente ove in essa concorra una o più delle circostanze pre vedute negli accen nati articoli 141 e J 42. 145. La rli sm·zione in t empo di guerra~ sarà sernprn punita
fl'nisce di esonerazioni t:c nLporanee dn.l servir.io otteuute con 1nezzi illeciti (articolo 8 del Decreto Legislativo 2!) a prile 1915, n . 561, Decreto Luogotenenziale U novembre 1915, n. 16 83). Vccli pci rea ti di d iserzione lo amnistie concesse coi RR. decreti 20 maggio 19 15, n. 673, e 15 agost o 1015, n. 125fJ. 'l'utti questi Decret i . sono riportati n cll'Append·ice. 1 Per la esistenza del reato bas ta che al momen to clcl fatto il niilitarc si trovi punito di prigione, e non occorre che vi s ia 1na· tcrialmente rinchinso (Trib. Supr., 22 novembre 1909, causa Consonni, G-im-. 1'. S. , 1909, 62). In tale espressione di « J)nnh'.ione discipliuat'C » è senza. dubbio compresa anche la guardia al camvo (Trib. Supr., 11 marzo 1907, causa Zinosi, <J,iu.,·. T. S., 1907, 14). 2 P C'l' l 'c-Rist<'nr.a giut·irl.ica. dclln, scalata, è inrliffcrC'ntc ln. (]llrtlfh\ del mozzo adoperato ncll 'eseguirla, se cioè con m eY.zi artificiali o mercè l '1igilità persona.le dell'agente ('l'rib. Supr., 25 gonna.io 1 897, causa, Delogu, Oiur. './.'. S., 1897, 3). P er accer tare p oi la qualifica della scalata non è necessaria una pcrfai.a (Trib. Supr., lU marzo 1903, cau"8, Unffo, Giur. 'L'. S ., 1903, 14) . . 3 Vedi il seguente a r t icolo G del Ucgola mc nto s tùlc dispense
CODICE PENALE PER L' ESEROI'rO,
colla reclusione mil itare cla tre a cinque anni. Qualora concorrano in tal e dise rzione una o più delle c ircostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà, secondo, la maggiore o minore gravità delle circostanze m ed esime, da cinque anni a quindici. 146. In tempo di pace l' nffiziale che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltréa cinque giorni dal corpo, distaccamento, institnto, stabilimento od ufficio militare, al qua le appartiene o presso cui è com:indato, potrà essere denuncia to disertore, e lo sari, di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla sna assenza. La sua diserzione sarà punita con la di missione e con un anno di reclusione militare.1
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147.L'assenza di un nffi ziale, di cui all 'art ico lo precede nte, in tempo d i g ue rra sar:\ lii pien diritto considerata come di serzione, qualora si este nda oltre le ventiquattro ore, ed il colpevole inconeri, ne lla d e stituzione e nella reclusione militare da tr e anni a cinque. 148. L ' uffiziale che, senza autoriz.zazione o senza giusti mot ivi comprovati, -non raggiunge rà, essendone assente, il corpo, distaccamento, instituto, stabilim e nto od uflicio militare, al quale appartiene o presso cui è comandat o, nel termine di giorni quindici dopo quello prefl ssogli, sarì, considerato qual disertore e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quelle d el tempo di guerra, secondo il caso. 149. Se l'uffiziale si r ese di·
dalle chiamate alle armi, approvato con H.ei;io decreto 13 ,wrilc J.!ll l, n. 374: , .tl i't. 6. Gli Ufficiali d i milizia territoriale, in congedo provvi-
sorio e cli riserva e i militari di truppa nscritt i alla milizia ten'ito riale, che coprano presso le Associazioni della Croce Ross,i I taliana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine cli Malta una delle cariche che sa.ranno defiigua t,e dal ministro della guerra, con decreto da registrarsi alla Corte clei conti, sono dispensati dall'obbligo cl i presentarsi a.I corpo cui sono effettivi in occasione dcilc chia1nate alle ar1ni elci regio Esercito.
, Sono peraltro obh ligati a presentarsi a i Sottocomitat i o alle Dclcgasioni dell,i rispettivi, Associazione, nel giorno che da queste sa rà stabilito. , I n caso di mobilitazione totale o parziale dell'Esercito, coloro che non rispondono alla chlamnta dei Sottocomitati o delle Delegazioni incor1·ono nel reato di diserzione. , Dumntc la mobilitazione i militari suddetti sono sottoposti alla giurisdizione militare ,. 1 La domanda di dimissioni che l'ufficia le avesse presentato, non esime dal rea to di diserzione, poichè fino a che esse non sono accettate con Decreto reale, l'nfficia.Jc continua ad essere sottoposto alle leggi militari (Trib. Supr., 17 foJ.,J.,mio 1 89 G, caus<' Ilvsoi, Giu·,·. 'l'. S ., 1896, 15).
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CODIOE PENA.LE PER L'ESERCITO,
sel'torc co n rottura, sforza111e nti, o scalando le mura di una fortezza o di nno stabilimento militare, o mentre stava scontand o nna d elle pene di cni nel presente Codice, le qnali non fo sse ro accom1}agnatc dadestitnzioneo dimi ssione, sarà punito colla reclnsione militare estensibil e ad anni quattro, ed in tempo cli guerra da quattro a dieci, oltre in ambo i casi la d estituzione.' 150. Se l'nffiziale si rende disertore ess!>ndo di servizio armato, la pcila sarà in tem po di pace della destituzione e della r eclnsionemil itare da tre a cinqne anni; se in tempo di guerra, incorrerà nella destituzione e nella rccl usi on e militare da sette a quindici. 151. Qualoni un nflfa iale disertasse essendo capo di posto o comandante di trn ppa distaccata, la pen a sarà della destituzione e di anni cinque a dieci di r eclusione militare· in te mpo di pace, e di quindici a venti in te mp o di guerra. 152. All orchè 1111 milita r e sarà reo di diserzione all'ester o in paese amico o neutrale,
sia essa, o non, acco mpagnata da una o più circostanze aggravan ti espresse nei precedenti articoli, s:trii pnnito coll'aumentare di un grndo la pena che secondo la di versiti1 del caso sa1·cbbc s tata lHonnnciata in conformità dllgli a rticoli medesimi, pnrchè non si ecceda mai il massimo della pena prescritta. 153. Sarà considerato disertorn all'estero, a' termini dell 'articolo precedente, il militare che colpevole dell' assenza, la quale costituisce la diserzione, avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero che, t rovandosi in pa ese est.er o, a.mico o neutrale, col corpo cui appartiene, se ne rendrrà assente oltre il termine di ventiquattro ore.~ 154. La diserzione com messa di concerto fra tre o pili militari sarà considerata complotto, e pnnita secondo i casi in con rormitì,delle disposizioni contenute in questo capo, coll'anm cuto di un grado in tempo di pace, e coll'anmcnto di dne grndi in tempo di gnerra, purch é per ò non si ecceda il
1 Per la dilnis~ionc, vctli gli articoli ·1, 1,1, '1.J, 55. Per la dC'stituzionc. gli a r t icoli 5, 18, '14, 54. 2 ll militare che :tbbandona il cor110 e s i rHngia all'estero ,love cln.ll'autorità s~ranicra è trattenuto in P,rresto e ·,1 oi espulso, non ha 1n0Uvo <.li affcr1narc cl1e la snn assenza nou po ssa costituil·c reato di diserzione (Trib. Supr., 2 cliccinbr·e 1007, causa Grandi, Gittr. T . S., J 90 7, G2). In Lc111a di d iserzione a ll'cstcro, non può 11al'larsi d i viola zione lli t,·at.ta.t,i cli estradizione quando gli a.tti ùi1nootrino ehc no11 vi ru es tradizione, vale a dire consegna fa.t,ta da l Govemo estero all'Italia, in seguito a <lomanda, ma si t raUi invece d 'una espulsione spontaneamente ordinata <lai Governo estero nei· mot ivi cli p olizia . In tale ipotesi, n on sarcbhc certo nelle attrib uzioni dei t ribunali milita ri il conoscere delle cu.u~c 11cr cui l \ ;::,}Jul ~iunc !u dccrctu.ta, (Trib. Supr., B rrnnnaio 18!JG, c,~usa F antini, Gi1t1'. T. S .. 18\JG, G),
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COD1Cl! PENALE PER L'ESERCITO.
massimo della pena da infli ggersi. 1 Il ca.po d el complotto in t empo di pace sarà punito colla r ecl usione militare per anni qniridici; in tempo di guerra colla pena d ell a morte, p rn via la clegradaz ione.2 155. Qualunqu e pe rsona,anc he estranea a lla milizia, c he avrà concorso in qualsiasi modo a d una d iserzione, sarà sottopostaallepene pert:tlc reato intlitte col prnsente Coclicr .'1 Qualora la diserzione fos se :1ccom 11ag na ta da cirnosta nzc aggravanti, sarà pure inflitto a c hi l'avri1 provocata, consigliata o favorita, il r elativo aumento di pe na, purchè il concorso di qu ell e circostanze si fosse da lui preveduto o potuto prevedere. 156. Il mi li tare che discrterà, :1 sportando o dopo aver altrimenti consumati d en ari, di cui in ragi one della su a qualità o di speciali funzioni e ra responsabil e verso il corp o, o lo S tato, ovvero ver so il suo sup eriore, incorrcrit nell a pe na d e lla reclusione ordi naria; ed ove la somma asporta ta o eonsumata superi le lire cinquecen to, la pena, sari, dei lavori fo rzati a tempo. Se poi una tal somma sia inferiorc a lire cinquanta, la
pena sarà della reclusione milita re da due a tre anni. 157. Se la diserzione contemplata ne ll'articolo precedente sarà accompagnata da mm o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà seconcio i casi essere estesa fino ad an ni otto. Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni c inqu e; e que lla d e' lavori forzati sarà sem pre maggiore di anni dieci. 158. Le guardie d el palazzo e gli invalidi; rei di disernione all'interno s·aranno cancellati dai ruoli, e se la loro discrzione trovasi accompagnata da circostanze costituenti per sè stesse un r eato, saranno loro inol tre a1>plicate le pene per quel r ea to stabilite. Saranno tuttavia soggetti alle pe ne in qu esto capo prescritte per la di serzione, qua!ora se ne r endano colpevoli in occasione di fazioni alle quali dovessero prendere parte in faccia al nemico. 159. Se prima che sia compiuto il te mp o in cni la dise rzione è di pi en diritto incorsa, il militare assente si presen· teràad un'autorità qualunque •
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1 P er l 'esistenza della qua lifica del complotto non occorre che il concerto si verifichi qualche tempo prima dell'esecuzione del di·
segno di dise1·tarc (Trib. Supr., 1 ° maggio 1905 , causa Penotti, Gi1tr. 2'. S., 1D05, 31).
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Vedi l'articolo 40 per quanto rignnrct,1 la eomplicitil, di graduati nel reato ,u complotto. 2 Per la clcgradn,zione, vedi gli nrt.icoli 5 e 17. 3 Pci reat i commessi da persone estranee alla milizi!\, vedi In genere l 'articolo 1G3 o gli articoli 235 a 242. 4 S'intende hene che devo essere un'autorità italiana (Trii>. Coà. li,'scrc.
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CODICE l'ENAJ,E PER L'ESERCITO.
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dichiarando volersi restituire denti o discendenti, fr::itelli al corpo, distaccamento, insti- o sorelle, od affini in gradi tnto, stabilimento od ufficio mi- 1 eguali, o zii e nipoti del di· litare cui appartiene, o presso sertore. del quale è comandato, e vi 162. Le pene contemplate si renderà realmente nel modo nei due articoli prececlen ti sae nei termini che gli saranno ranno aumentate di due gradi, dall'anzidetta autorità pre· quando il colpevole sia miniscritti, andrà esente dalla pena stro di culto, o sia pubblico della diserzione, e · potrà sol- funzionario, che abbiacontemtanto essere sottoposto a ca- poraneamente fatto abuso di stighi disciplinari; ove la di- antoritì1, .ihiarazione di diserzione fosse Non concorrendo l'abuso di già fatta, si avrì1 come non I autorità, la pena del pubblico 1 avvennta. · funzionario sarì1 aumentata di 160. Coloro che, senza es- un grado solo. sere in qualsivoglia modo con· corsi nel reato cli diserzione, CAPO VI. avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o DELLA SUBORNAZIO~E. ne avranno favorito la fuga, inconeranno nella pena del 163. Qualunque persona,an· carcere da sei mesi ad un anno. che estranea alla milizia, che Sarà sottoposto alla stessa con prom esse, doni, artifizi o pena colui che ;wrì, sciente- in qualsivoglia altro modo atto mente e di li bera volontà som- j a persuadere avrà instigato o ministrato :tlloggio o ricovero , tP,11tatn rii inrl11rre militari a commettere uu reato contem· ad un disertore. 161. Le disposizioni del pre- plato nel presente Codi e e, incedente articolo non saranno correr,i n el r eato di suborna· applicabili alla moglie, ascen· zione.'
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Supr., 22 g iug no 1914, causa Spiller, Giur. 1'. S., ln14, 47). J~ se il disertore travisi all'estero, è valida la presentazione fatta. d a· vanti al console ('l'rib. Su p r., 23 a prile 1894, causa Vcrtunni, Giur. ']'. s., 189<1, 2 8 ). 1 Quc~t ·u.rtieolo s i rife ris ce solo a.i reati cli d itscrziouc co1nuies:;i da, n1ilit ur i g iù u.scriLti a un corpo e c he l'hanno a bbandonato senza pcrmc-.:so : q u itu.li il be n e fic io qui contc1nplato n o n F;i a])plica agli iscri tt i di leva. c he n on obhediscon o a l m anifesto di chiama.ta ('l'rib. Supl'., l O a r, rile 1895, causa Puricelli, Giur. 1'. S ., 1895, 30)• 'l'tt!o beneficio no n compete n eppure ai m ilitari in tempo <li g nt... rrtt ('l'rih. n1il. d i gn('tTa della 2a ru·nu:tt a, 10 agosto 1015 , 1\T. N. ,
Bollettino <li ui1tl'ispr. penale, 1915, 571 ). 2 Confron ta l'articolo 21G Codice penale comnne e !tt legge 19 luglio 1S04, 11. :n,;, s ull'istigazione ai milit<>1·i a disubllidire alle leggi o a v iola re il giuram ento dato o i cloveri d ella clisciplina. Vedi auchc l'articolo 546 elci 1n·eseutc Codice e la legge 21 marzo 1915 •. 273.
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CODICE PENALE PER L ESERCITO.
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164.Ilsubornatoresari1con- 1 tivo legittimo a ssuma 1111 cosidcrato c punito come reo di mando, o il co111a11tlantc che tentativo, qual ora la subo rna- senza una specia le missione o zione 110 11 alJIJia avn to effetto autorizzazione e senza neccsper ma ncanza di acce t tazione. sitit ordini 1111 movime nto tli Qualora v i sia stata accet- 1 trnppe, sarà punito con la retaz ione, il col pevo le sarl1 con- elusione militare estensibile sid cralo come ma ndante, e pu- ad anni cinqne. nito seco ndo la diversitit dei 1 Quando nell'assunzione del casi, a tc nnini degli articoli 34, comando vi sia rivolta o tra3G e a\). dimento, si farà luogo alle Qualora la subornazione, pene per questi reati stabilite. 11011 seguita da effetto, avrà 167. Quando il comando inavuto per oggetto il reato di debitamente assunto venga ritli serzion e, sari1 applicata al tenuto contro l'ordine d e'eapi, colpevole la p ena della diser- la pena sar à della reclusione zione diminuita secondo le eir- militare da cinque anni a quineostanze da uno a tre gradi. dici. 165. Le disposizioni dell'ar168. Il militare I che, fuori ticolo precedente non saranno dei casi di legittima difesa di applicate. allorch è si tratti cli se stesso o di altrui, di riconpersone éstranee alla milizia, durre nelle file fuggiaschi, oved il reato che tendevano a vero della necessifa di frenare far commettern sia punibile l'ammutiname nto, la ri \'Olta, il col carcere militare, o col mi- saccheggio o . la devastazione, nimo della reclusione militare, userà p er qualsivoglia motivo tranneilreato d c lladi serzion e. vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di CAl'O VII. guerra, sarà punito eolla r eDF.LL'Anuso n'AuTonnÀ. elusione militare da due a cinque auni. 2 166. Il militarn elle senza Qualora le vie di fatto imordine, autorizzazione o mo- portino i reati contemplati ne-
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1 Pci r eati conuuossi da g na rclic di finanza , vedi in gcnc1·0 a pago. ~05, il R. D. 24 llicmnln·c 1911 , n. HM!. Voùi a n che il seguente art. 28 kggo 19 luglio 1906, n. 367: , Art. !!8. La g na nlia ùi fina 11za , cito per qm1ls iasi motivo, fuori d ei casi ùi lcaitthna tlifcsa. cU sè stesso o di a ltnd , ovvero della. n ecessità ùi frenare l'arnmut.iuamcnto e hi ri voltn., usa vie ùi rat to con tro uu suo iu{crio ro in grr,llo o ucl conuiudo, soggiace a lle pcuo stabilite n ell'art,icolo 108 llol Codico pena lo por l'oscrcito , . 2 Lo v ie cli fetto volontariau1ou te usa.te contro l'inferiore s011 za rhe si verific hi t\no elci casi cnnncia t i n e l JIJ'C'RC'ntc con1m.:1, h t•,,~t :1.,10 a rcndero perfetto il reato di abuso d'autorit à, iud ipcndcntcm c11t o llalh causa specifica cho lo abbia determ inato . Qnimli non va rrobuc a d eliminare il mato: a) l'intendimento d i rostaura rn la cliscipliua (Trib . Su1)l'., 25 ottobre 1909, ca usa Stroppa, Giur . 2'. S., 1909, 51); I>) lo scopo cli voler dato uu semplice tLvvcrtimouto rn, ll'in·
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
stringe r,1 l'albergatore a dargli piit di ciò che gli è do· vuto, sarà punito col c:wcere militare, salve le pene maggiori in caso di altri speciali reati. 170. Il militare, che nell'esecnzione di un ordine, o di una consegna, 1 commetter,,, senza autorizzazione o necessiti\, contro qualsiasi persona,vie di fatto che importino i reati contemplati neg li art icoli 257, CAPO VIII. DF.G!,I ATT! U! VIOLENZA comrr.ssr 1258, 2ù9, 260, 2Gl e 266 del prclN OCCASIONF. ll'ALLOGOIO Ml!,1- sente Codice, incorrer,, nell e , pene in detti art icoli stabi-
gli articoli 2.;s, 259, 260 e· 26t, saranno rispettivamente appli cate a.I colp evole le pene coi detti articoli stabilite. Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile · nello spa· zio d i dieci giorni, il co lpevole sarà sottoposto al cm·ccre militare estensibile ad anni dite di reclusione militare.
'TARK O NEUJ F.Sl:.:CUZIO~E DI UN ORDINR O DI UN A CONS1'~ G~A.
lite.~
Se le vie di fatto non avr:111·
169. Il militare, c he co- no ragionata lesione, si potrà tercss.e del servizio, senza nessuna l'ipro,7 evolc intenzione (Trib. Supr., 2 settembre 1895, causa Ricciv-rdi, Gii,r. 'l'. S., 1895, 70); e) il fatto che il superiore abbia avu"to l 'animo rii scherzare: poichè le relazioni tra superiore e infer iori agli effetti deìla disciplina sono permanenti, e non vengono meno per eventuali rapporti di amicizia tra essi (Trib. Su11r., 5 luglio 100!), causa Sopranzi, Giur. T . S., 1009, 4.'l). 1 Per determinare l 'esercizio ùclln g iurisdizione n1ititn.rc occori•c sempre che le vie di fatto siano commesse nell'esecuzioHC d'un ordine o d 'una consegna, e cosi nell'uso legittimo della forza; onde il militare in sentinella, che non agendo a mtusu. del suo fcrvizio, 1uu, f'uori e con.!ro l 'csccur.i.one dolla ricevuta consegna, co1nn1cttc mnicidio, si rende colpevole non del rea t-o milita.re previsto in questo arUcolo, uu1. bonsl del reato con1uue cli omicidio volontu.rio, e soggiace alla giurisclizioue ordina ria (Cass. Hom,,, 9 novembre 1009, causa Fantauzzo, Gim. 'l', S., 1009, 42), 2 L'omici,lio o la lesione personale cagionati da l militare nell'esecuzione di un ordine o di mu..1, con<.:cgna co~tituiscono l'clctncnto materiale generico 11cr l 'c,;istcnr.a del reato di cui a .I presente arti· colo, e non già un reato a sè stante, che dia luogo a propria responsabiliti\ penale. IufatU tale articolo, clovenclo stabilire in che cosa consistano le , vie di Caf;to , commesso dal militare Bella esecu,ione di un or,linc o <li una con!:legna senza autorizzazione o necessità, auzichè ri_pctcre acl una acl una le irotc~i delittuose <rccifieato negli articoli 257 a 2Gl e 266, per ~cmpliec ragione cli economia, forma senz'alt ro l 'ipotesi eollett1va che lo "l'ie cli fatto ti concretino ucll'uuo o nell'altro dei reati da clct-t.i a rticoli contemplati; e commina 1Jer ciascuna clistinta ipotesi la penti tis11cttivamcntc prescritta per ciascuno elci reati di cui r,i ricorclaLi articoli. Ne segue che il 1niliu.t.1·c, il tiuah.: nello. csccmr.ionc <.li un orcli.nc
CODIC~; P}:NAT,F, l'ER L'ESEROlTO.
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discendere a punizioni disciplin ari.1 171. Il mi litare c he c hiamato ad impedire o r e prim ere un pubblico di sor dine, scnz'csser · vi astrctto <la necessità, farà uso de ll e sue ;, rmi, od ordinerà ai suoi subordinati cl i farne uso prima che siano state fa tte tre iutim azioni/ sarà punito con la morte , se v i furono omicidio o ferite prevedute dall'art. 258, ovvcrn se più di cinq ue p er· sone avrnnno riportato ferite contemplate negli articoli 259 e 260, o se il suo fatto sarà stato causa di resistenza ori· voltà c he abbia a rrecato a lcuno dei danni sovrn indicati.
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Fuori cli q uesti casi il colpevol e a ndrà sottoposto alla pena della r eclusione militare da cinque anni a quindici. Questa p ena ]iotril, se vi saranno ci r costa nze attenuanti, essere diminuita da 11110 n due gradi pel militnre che in que ll :L fazione non avesse il comando. CAPO IX. OF,Ll,E FBRITf! F. PF. RCOS SB 'fRA :\!11,iTARJ.
172. L e fe rite e percosse in ri ssa 3 t ra mi li tari di gra,lo eguale,• c he non abbiano cagionnta nn a malattia od inca-
o di una consegna co1n111ette senza autorizzazione o necessità un omicidio o u ua lesione 1>crso11ale, d ebba rispondere non d i reato previsto clal Codice pen ale comu ne, beu sl del r eato essenzia lmente m ilitare ,li cui a l p resente a rticolo 170, punib ile, a seconcla d ei eaRi, con le pene r ispcttivameutc staùilite negli a rticoli 257 a 26 1 e 2GG. La cognizione di tn.lo rea to spetta indubbia 1nentc a.Un. autorità giuclizia.ria n1i1itur e, la quale fiolta.nto 1)UÒ rcttarncnlc a.pprczza!·c se i1 1nilitarc HCli'csccuzione di un orclinc o d i una consegna a.bbia culllmcsso u n fatto pcm,Irncntc punibile scnr,a n ecessità ocl a uto t·izza.z ionc, ecccd cn ,lo i limiti d elle proprie attribuzioni, o cli quest e a.bu sanclo (Cass. TI01na, 17 re hhra.io 1914~ ca.usa. Sa.picmte, J\.fu.ssi~
111ario, 1914, II, 44 ; Oiur. 1'. S ., 1914, 1). 1 SpeLtl1. a.I lribunale , non alla Commissione d'inchiesta, lu. volc~tà ·d i g iudicare, ucll'ipÙLcsi di c ui in qucst'ult i1no co1n1na., se si possa d isccnclcr c a p unizioni <lisc:iplina r i (Trib. Sup r ., 10 ml1.g gio 1!)02, causa Colombo, Giur. 'I'. S ., 1902, 40). 2 Conf1·onta l 'articolo 5 d ella Legge ,li P ub blica Sicurezza ~Og iugno 188!), n. 6144 e gli art icoli 2, 3, 4 d el r elativo R egolamento, approvato con R. d ecreto 8 novembre 1889, u. G51 i. Confro n ta anche il R egolament o per l'impiego delle tru ppe in scrvi7.io cli pubblica. sicurezza, a J)pl'ovato con R. decreto 5 gcuna.io 1899 . ~ Se quindi il ferimento è commesso con prem editazione, 11011 f.t·u va. H.JJ])liou.zionc il pl'csen t.c O.l'Licolu e il rcu.lo è d i co1upet,u1.1za. elci t ribunali orcliua ri (Cnss. noma, 10 n ovembre 1899, N. N ., Ui'ltr. 'l'. s., 189 9, 50). 4 ,\.p parL,ce chia1·0 da queste 1iarolc che la. riss« tm il su puriorc e l' i1.1ferio1·c non tog-lic 1nai n.l fa tto il caratt.crc cl' insu · bo,·diuazione (Tr ib. Supr ., G novembre J 899, causa ìlfut"ci, Gittr. 'l'. S. , 1 S99, G2).
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CODICE P E NALE . PER L E SlèRCI'rO.
pacit11 di sel'vizio oltl'e i giorni tre nta, e non siano state fatt e c on colte llo, con arma da fno• co o di genel'e proibito, saranno punite col cal'Cel'e mili· tare, estensibile alla reclnsione milit,are non maggiore cli anni tl'e. 1 173. Le fel'ite e percosse cli cui nel precedente articolo, gua rite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiul'i e e d of· fese fra militari di grado eguale, o fra solda ti appartenenti allo st esso COl'JlO, saranno Jlll· nite con pene disciplinari dai 1·ispettivi lol'O comandanti , i quali provvcderanno ·p111·e economicmn ente pel risarcimento dei da nni. Se il fatto seguirii fra militari a ppal'tenenti a col'pi clive rsi, pl'Ovved erà l'antoritit superi ore militare d el lnogo. Allo stesso modo si p otrà, se la parte lesa ne fa istan za, pro vvedel'e in ordine alle fe rite o p ercosse san:1bili fra g iorni cinque, come pnre alle sempli ci ingiurie ed offese commesse da. militari, essendo in marci.1, a danno di pe rsone estranee alla milizia.
CAPO X.
DELLA MUTIT,AZIONF. VOLONTARIA . 174. Il sottnffiziale, caporale o soldato che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire ne l militare sel'vizio, sari1 punito colla recln· sione ordinaria cla tre a cinque anni. 2
In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed este nsibile al minimo dei lavo1·i forzati. CAPO
:XI.
DF.l Rl:-~ATI DI CAL UNNI A. E DI D! F l'Al!AZ[ONF..
175. È reo di calunnia il mi: litare, che a di segno di nuocel'e ad altro militare, porger i, contro il medesimo o querela o de nuncia di 1111 r eato di com· petenza de i tribunali milita ri, di cui sappia essere questi innocente, o che, all'ogge tto di 1 farlo comparil'e reo, gli avl'iL
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1 La. ln a,nc a.nza. di rc0iprochc v iolenze non esclucle il carattere giuridico d ella l'issa a gli cffcLti clel p resente a rticolo ('l'rib . Supr., 29 a prile 1901, causa P a lumbo, Gi ur. 1'. S. , 1901, 39 ). 2 È sogge tto alla g itn·.b di:do ne 1nilita.rc etl n.na pena di cui al presente a r ticolo il milit a r e in se rv izio attivo imputato di m u tila .zionc volon taria, bcn ch è egli s ia si . p roc urata l'in ù isp o~izione dura nte il congedo illiLllitat o (T1·ib. Supl'., 24 giugno 1901 , ca.usa Bov c n zi, Giur. T. S., 1901, 47). Caclc egualmen te so tto la sanziono del p rese n t.e a rticolo il militar e c he allo scopo di divenire i nc a p ace a 1n·oscguil·e nel servi zio m ilito.re , rende 1naliziosarne nte JJift grave un'infe rmit,\ cla cui g ià travis i a ffetto ('l'ri b. ::,u pr., 6 luglio 18\!6, ca u sa Rizzi, Giil.r. 1.'. S ., l 8%, 67 ). L " 1m1Lila ,.io 11c Y a puilitv. cum c rea t o t entato o mancv.to qumul o 1101 1no<.10 con cui ~i è cHcttnu.tn. non abbia, ca.rjonato l' hu:.\ -
IJilità al :;ur y i,do 1nililaru ('fJ·ilJ. Su pt ., 7 JHa.L·zo 1 8!J2, c;:.u sa 11.ozza ,
Gùtr. 1.'. s ., 1892, 17 ). v c,l i iu A 1i prn,l i ce il JJ . L. in
ot.tol>re 1916,
00DICE l'ENALJ, l'Jm I) };SERCITO.
dolosamente posto addosso ocl · in luogo idone o a tal linc, cose la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa ali' i1ulizio di detti reati. 176.Se in con segnenz:i della calunnia avrit avu to luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiaceriL ad una pena uguale in qna lit:, e durata a quella cui fu so ttoposto lo stesso calunniato, quand'anche fosse quella de lla morte, che in quan to al calunniatore dovril. e seguirsi previa la degrndazione. La pena sarì, diminuita di uno o due gradi, qua.lora la condanna non abbia avuto esecuzione. 177. Quando la calunnia sia stata scoperta o prima ùi ogni procedimento contl'O il calnn· niato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudi cato, ovvero dopo la sentenza d':rnsolnzione dello stesso calnnniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto cieli.\ ca· lunnia co lla. pena del reato in essa contemplato, diminuita. però da due a tre gradi; n ulla di meno questa pena non potri., mai essere inferiore a mesi quattro di carcer e mil itare. Se il calunniatore ritratta la su a calunnia prima che sia
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cominciato il pubblico dibattimento c ontro il calunniato, la snmmentov:1ta d iminuzione cli p e na sarà da tre a cinque gradi. 178. Sa ri,. reo di diffamazione il militare c he, con discorsi tenuti in luoghi pubbli c i od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubbli· cifa, imputerà ad altro militar e, presente od assente, fatti determinati, i quali, se snssistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. li colpevole sarit puni to col car cere militare estensibile ad anni due di reclusion e militare. Sar,, applica ta la stessa pena se nei luoghi e co' modi sovrnindicati avrit esposto un militare all'odio' e disprezzo di altri mi li tari. ·. Ogni espressione oltraggio· sa,1 parola di disprezzo od invettiva profferit,i in pubblico, che non conterrà l' impntazione di aleuno dei fatti :wcennati nella pritna parte di que· st'articolo , o non possa protlnrre l'effetto pre visto nel pre· cedente alinea, sarà consido· rata come ingiuria pubbli ca, e saril p1111ita col carcere militare.~ Se il diffamato. fosse superiorc e il fatto n on importasse il reato <l'insubordinazione
t Per costituire il reato cl'ing-iuria pubblica, l'espressione ol· tragg-iosa 1rnò essere verbale o in qua lsia.si modo scritta su luoghi pubblici (Trib. S upr., 10 luglio 1899, c,w sa Festuccia, Giur. 'L'. S ., J 899, .54 ). Tale reato può anche commette rsi sia contro una persona f.ingola, sia contro una riunione di pcrsonP, o 11n'n Rsori:1.zio11c eost.ituita, come è l 'Esercito (Trib. Supr., 20 lug lio 1 89G, cam ,i Cocla, Gfor. 'L'. S ., 1 8%, G9). 2 Rien t rano nel dispost.o di quest'a r t icolo anche le o rrcsc rivolte in genere alla classe clcg-li ufficiali ('l'rib. Supr., 30 marzo !UH . uaus(t Tabacchi, Gi-u,·. 'L'. S., 19H, 25.)
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO,
previsto dagli articoli 130,1 31 e 1.32, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi secondo le circostanze.1 CAPO
XII .
DEI, PALSO.
179. 11 militare 2 che Rcien· temente falsificherà in qualunque modo ch e possa arrecare danno al .servizio od all'am· ministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia p er c.ose concernenti siffatta loro qnalitì1, od alter erà nella stessa guisa rapporti, congedi assol uti dal militare se rvizio, atti di proced ura criminale, documenti, registri, libri, buo· ni, vaglia postali, conti o stati,3 r uoli di situazione o di rivi· sta, sia riguardo al numero d egli uomini, delle armi, d ell e
munizioni, d el vestiario, d ei
cavalli, che dell e giornate, riIspetto agi' ind ividui non pre· senti, od all a ma ggiore consumazione dei viveri, dei fo r aggi o di altre cose simili, sarà punito colla reclusione ordinaria.• La stessa pena sarit inflitta a chi per cose d ip endenti dal proprio ufficio o per le qu:lli avea un incarico speciale qual· siasi, avrà scientemen te rilasciato certificati, dichiarazioni o documenti qualunque ehe attestino cose fa lse, le quali pos· sano arrecarn il clanno sovrnindica to. od avrà commessa eguale fal sità in alcuna delle cart e enumenite n ell a prima parte di quest'articolo . 180. Nel caso che il danno eccedesse le lire cinquecento ·o che il colpevole fosse amministratore o contabile mili -
1 J,'unico fatto d'un discorso diffam atorio pronunciato clal· l 'inferiore contro il suo s uperiore non dà ~-ita a due 1·eati diversi diffamazione e iusubordinazionc, ma costituisce l'unico reato mili'. tare di insubordinazione (Cass. Roma, S. U., 4 aprile 1908, N. N., Giur. 'l'. S., 1908, 2). 2 Pei reati di fals o commessi da militi della It. guarclia di fi· nanza, YC<li nota all'art icolo 207. 3 Gli atti e documen ti inclicat,i in quest'art icolo sono enunciati in modo dimostrat ivo, non tassativo (Trib. S u1n·., 21 marzo 1901, causa Cap~zi, Giur. 'l'. S ., 190!, 21). Danno quindi luogo al reato di falso: · a) l'apposizione <li un nome immag,nario so11ra uno scontrino ferroviario, iu luogo della firma dell'aiutante m aggiore (Trib. Supr., 15 giugno 1 908, causa •roboli, G-i:,ir. T . S., 1908, 3G); b) le falsificazioni compiute in genere su qualunque scrit· t.ura privata (Trib. Supr., 30 marzo 1914, causa Catanzaro, Giur. 1'. s., l!ll4, 24) c,ompr ese le lettere priYate (Trib. Supr., 10 0,gosto 1 896, causa Mori, Gi·ur. T . S ., 1SOG, 75). ' Il reato di falso s i compie cosi in cominittendo come in omil· tendo (Trib. Supr., 8 giugno 1903, causa Pcrron-Cabus, Giur. T. S., 1903, 25). Por 1" esistenza. di osso non occorre che il militare sia in· vestito o incaricato ,l'nn 11fficio (Trib. Supr. , 9 o.prile 1900, ca.uso. Becchi, Giu1'. 'l'. S ., 1900, 20).
CODICE PENALE PER 1.'ESERCITO.
tare, la pena della reclusione or dinaria potri, estendersi ai lavori forzati a tempo. 181. Chiunque appartenga al corpo sanitario mil itare, se, nelle sue relazioni o nei certificati di visita che rilascerà ai militari, avrà scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie od infcrtniti1 , ovvero avrà aggravati i pericoli d elle malattie od infermi tà esistenti, sari, punito col la destituzione, la q nale potrà secondo i casi CS$ere accompagnata dal carcere milit,1re. lii corr erà nella stessa pena, se, nello scopo di far ammettere un indi viduo al servizio militare o cli farlo in esso continuare, dissimulerà od attenuerà, ne' suoi rapporti o certificati, malattie od infermità reali che lo rendano incapace di tale servizio. Qualora abbia agito in seguito a doni od a prom esse, la pena ciel carcere militare non sarà minore cli sci mesi, e potrà este ndersi alla r eclusione milita re non maggiore di a nni due. 182. Il militare che avrà contraffatti sigill i, bolli o qualunque altro marchio soliti ad :1pporsi sugli atti o titoli re· lati vi a l SC'l'Vir.io militare, sulle armi, sui cavalli o sngli effetti, mercanzie o vestim enta dei militari, e che potesse arrecare il danno con templato negli art.icoli 179 e 180, andl'à soggetto alle pene ri s pettivamente stabilite dagli stessi articol i.
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183. Il militare che si sarà procurato i veri sigilli, marchi o bolli aventi alcuna delle d estinazioni indicate nell'articolo precedente, e ne avrà fatto una fraudo lenta applicazione od 1111 uso pregindiccvolc ai diritti od agli interessi d ell'amministrazione militare ,o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti si fatta loro qualità, sarà pn, nito colla r eclusione militare insino a tre anni, estensibile alla reclusione ordinal'ia. 184. I militari che consci delle falsi fa od alterazioni cl ei titoli od oggetti contemplati negli articoli 179, 182 e 183, ne avranno fatto uso, incorreranno nelle pene per tali rnati stabilite, le quali pot1·anno essere diminnite di un grndo.1 185. Il militare che con tino colpevole avri, tolto, cance llato o fatto sparire i marchi, sigilli o bol li apposti sugli oggetti del mate ria le militare, sari1 punito col carcere mili tare, ccl an che con 1:i. recln · sione mil itare estensil.J ilc a cl ne anni. Se il colpe,ole era respon sal.Jile di t.ili ogge tti, la 1w11a sal'it della reclusione militare da mmi due a c inqu e. 186. Sa ril pnnito col e:11·cere mil itare, e ~econdo le circostanze co ll e pene stabi lite nell'art. 184, il militare che avrà scien temente fatto uso di falsi pesi o di false misure a clan n o dcli' amministn1zione, corpi od individni militari.
1 Quest'articolo J)l'Csupponc che l'uso del documento s ièl. faLto da 1,eraona diversa dall'a nt.or e d e lla falsità ('J'rih. Snpr.. 30 g iu -
gno !OH, causa •ra bacchi, Giur. 1'. S ., 1911, 19).
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CODICE P ENAL E l'ER L ' ES~ì f\ Cl 'l'O.
187. Il militare che formerà fal si congedi temporari , fog li di li cenza o di vi ,i, o li fal sifi cherà od alter eri1, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirit di quelli ad altri s1)ettanti, comunque r e!!olarmente s pediti e non alterati, incorrerà n ella p ena del carcer e militare estensibile ad anni due di r eclusione militare. ' CAPO XIII. D F.l, J.A P RE VART CA ZIO?\ F.
·~ nr:u.' INP F. DF.LT ;\.
188. Il militare I ch e investito di funzioni amminist ra tive 2 avrit trafugato o sottratto 3 somme di danaro o carte di credito che le rappresen tino,
documenti, ti toli od atti, come pure effetti, generi o qnal nnque altra cosa es istente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, sempre qn ando gli enunciati oggetti siano al medesimo affid ati per ragione delle sue fun zioni,e siano posti sotto l'immediata sua sorvegl ianza, e vi concorra il danuo dell'amministrazione m ilit are,• del corpo o degli indi vidui che lo compongono, sarà punito coi lavori forza.ti a t empo, se il danno summ entovato as cender/I a lire cinquemil a ; se esso invece sari, inferiore a tal somma. s:u it inflitta la penadellarecli1sione ordinaria, la quale non potrit mai essere minore di anni cinque se il danno eccede le lire cinquecento."
1 Pci rea.ti di prevaricazione commessi clai m ilit i d ella R. g ua,r d ia d i fina n za, vedi nota a ll'ar t icolo 207 . • 2 Tale incar ico p uò essere anche solo tempora n eo (Trib. S u pr., lO a pr ile l!ll 1, causa Spissu , Gi1tr. T. S ., 1 911 , 29). P <'r csscrYi per ò rea to d i p reva rica zione, occorre che le somme trafugate sia no s ta te a ffida te a l m ilit.arc per rag ione ,lelle sue funzioni, d erivanti o dal d ispost o dei r egolamenti o d all'incarico dei su periori. Si ren tler ebbc quindi colpeyo!e solo <l i ap propriazione indebita il furiere che si appror,riassc som me affidlttcgli priYa tnmcntc da u n sold a to per clep osita rlc nella Cassa d i risparmio (Trib. Sup r ., 27 m a~g io 1907, causa L n.nccllotti, Giur. T . S., 1907, 30 ; I d. icl., 27 g iugno 1D0 7, caurn SotLile, Giur. 7'. S ., 1907, 36). 3 P CL' l"osi.:st.cuzu llcl reato <li 11rcvariuaz io uc non o ccorro c ho il t rafugamen t o sia com messo mediante artifir.i e raggir i ('l'ri \J. S u]lr., 28 gennaio I !J07, causa Vcspig na,ni, Giur. 'P . S ., 1907, 12). 4
L a c irc osta nza c he i d e biti verso i f ornit ori fo ssero e ffetto
di con t i corrent i consentiti dai fornit ori m cclcsim i, n on csclndc il reato d i p revaricazione, r estando sempre il fatto che l ' im1>u tato n on pa gò a tempo i c reditori, men tre ave va a vut o d a ll' Amminis trazione i denari per pagarli, cd es pose perciò l' A1u rnini strazionc s tessa al pc~·icolo d i m olestie e d i clann i (Trib. Supr., 16 m arzo 18U6, causa Marun gon , Gittr. 1'. S ., 1 896, 23). 5 Non t olgono l 'cs istenr.a del rooto cli p reva r icazione : a ) la restit uzion e d el tolto e la rinuncia a,l og ni r is a l'cimento d a pa r te d e.I thttrncggia t o ('l'rib. Su1w ., 6 fe\JJ.,raio 1U11, causa J\>IUL'l'll, Giu r . T . S ., 1911, 10 ):
b) la circosta nza ch e il colpevole ab\Jia ragioni d i cr cclito
CODICE l'ENALE PE!t L' ESERCITO.
L e stesse disposizioni saranno applicate a l militare incaricato delle funzi oni di portalettere t:he si appropri eril l'importo di vaglia postali a pregiudizio di militari. 1 189. Sarà punito conformemente al pre,;edente articolo ed in proporzione del danno arrecato il militare che avril usato frode snlla natura, qnalitì1o quanti tà ùei lavori, dell a mano d'opera o delle provviste destinate ad uso militare.' 190. Il militare incaricato di provvisioni, somministranze od imprese per conto d' nn servizio militare qualunque, che lo avrà dolosam ente fatto mancare, incorreril, in tempo di guerra, nella pena dei lavori forzati a tempo estensibile ai lavori fo rzati a vita, salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tradimento; e in t empo di pace, nella reclusione ordin aria non minore cli an ni cinque cstcn sibileai lavori forzati a tempo. Qualora il ser vizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovra indicate s:iranno diminuite da 11110 a tre gradi.
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Se invece un tale serv1z10 sia mancato o ritardato per mera negl igenza si applichcriL nel primo caso la pena della reclusione militare dadne anni a sette; e n el secondo, il carcere militare non minore di mesi sei estensi bile ad anni tre dell'accennata pena della reclusione militare. 191. Il militare~ che avriL fatto tra ffico a suo profitto di fondi appartenenti all'amministrazione o a corpi militari, collocandoli in imprestito od in qualunque altro modo, sar iì punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclnsione militare non mai?giore di anni tre. 192. Il mili tare che, investito od in caricato d i un comando o di funzioni ammin istrative, apert amente o con atti simulati o con interp oste persone prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudi cazioni, negli appalti od in altl'i atti dell'amministrazione militare dei quali abbia avu to, al tempo in cui i medesimi souo seguiti od anche solamente incominciati, la dire-
verso l'Amminist-razionc (Trib. Supr., 7 aprilo 1 902, m:m Ba l\Iassa, Giur. T . S ., 1902, 31); e) la circosta111.a che il militare col pc'l"olc abbia proced uto d'accorclo o anc he cliotro le ist ruzioni d'un super iore, qua ndo risulti che egli c1·a consapevole degli a tt.i compiuti e che par tecipò al vantaggio o t tenut osi (Trib. Supr., 21 a prile 1 891, ca.usa. Ma r tino, Gi-ur. T. S., 1 891, 33). 1 11 capo,•orso di quest'articolo ha inteso di prmire il fatto dell'appropria zione di Yalot·i r acchiusi nelle lett.cre , o p a rla di vn9 lùi in modo v um menlc dillloslm U,·o, non tassath-o (Trib. Supr., 27 aprile 1896, causa Arrigoni, Gi·ur. 1'. S ., 1 896, 38). 2 Vecli il Decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1550, ,·..,Jali,•o alle frodi nollo forniture milit.a ri, riportato In A ppendice. S Pci reat i cont.t'mplat,i nel J)rcscnte a r t icolo commessi da m iliti della R. guarclia di finanza, YCdi not a a ll'articolo 207.
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CODICE PENALE PER l.' ESERCI'l'O .
z ionc o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col cnrccre militare non minorn di mesi sei, estensibile a d anni quattro di reclusione militare. 193. La stessa disposizione ha luogo contro il militare in· caricato di un comando od investito delle funzioni cli cni nell'articolo 11recedente, c he prenda un interesse privato in un affare intorno al quale egli sia nel caso di dar ordini, di liquidnr conti o di regolare e fare pagamenti. 194. Se nei casi preveduti dai dne precedenti a rticoli si aggiunge il danno fra11dol e,n· t e men te recato all'amministrazione militarc, la pena sarà della r ecl usione or dina ria. 195. Il militare che avrà fra11dolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigiianza , o,•vcro 11c av ril nlterat:o la naturn o qua ntità, o li avrà scientemente distribuiti, sarà punito col cat·· cere militare non min ore di mesi sci, estensibi le alla recl usione militare, la quale non pot.ri, eccedere g li anni sette. Alle stesse pene soggiace· ranno quei milit.ari che chia· mati a dare, per r:1gione delle loro fnnr.i oni o p e r incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi od animal i desti· nati al mantenimento d el la truppa., avessero sc ientemente dichiarato contro ,·eriti1 che erano cli buona qual itit.
196. Se le frodi cli cui nel precedente articolo fo sse ro di natura tale eia nuocere alla salute elci militari, la. pena sarà quella rlella reclusione ordinaria, od anch e dei lavori forzati, estensibile ad anni quin · dici. A elette pene anclri, pnrc sog:;:ctto il milit.arn colpevole cli avere scientemente com· 11rate o distribuite carni pro· veni enti da animal i infetti da ma I atti e contagiose, ovvero ca.rai cd altri commc·stibili o ùevaucle corrotte o guaste e noce voli. 197. Il militare che scien temen teavràsomministra to fo · r:1 g gi guasti, corrotti od alte· ra ti sarà punito colla reclusione ordinaria. Alle stesse pene cli cui nel· l'art. 1!li'i soggiaceranno coloro che contro verità clirltiarera nno di buona qualità foraggi odoltrigencri destinati al man · tenimento <l ei cavalli a clde t.ti al servizio dell'esercito. 198. li milita.re ch e, senzit autorizzazione erl in vista di un benefizio, sostituir,, alle monete o valori che avrà ri· cevuti, altre monete o valor i differenti, sarit punito: col carcere militnre. 199. li militare incaricato · d elle funzioni cli p orta lc ttNe c he d elib eratamente apririt o sopprim eriL nna lett.era od un piego suggellato,' diretti:\ militari, sarà punito col carcere milita.re, estensib ile alla re· elusione militare non maggio-
1 Sus,istc il reato contemplato nel presente articolo a nche nel caso in c ui il portalett ere abbia indcl>itarncntc ti-attenui.o !>L'esso (li sò lettere o pieghi col 1n·opm;iLo ùi 110n fa.l'li put vun itc a.l desii· 1•'!tO.t'io, sebbene non 1i abbia. clis tl'ntti ('I11•ib. Supr. 1 12 :;iug-no 180~~, c:rns,1 Delfino, G'i1l r. T . S ., l sn, G2).
CODICR PRNALE PER L 'ESERCITO.
vn
re di anni due, e senza pi·egi11rlicio de lle ma~gi ori pene se il fatto da lui commesso importasse nn più grave rea.to. 1
[ l'ammii{istrazione della ginstiI zia militare, soggiaceril a lla pena della reclusione militare da cinque a nni a di cci. 203. Se per effetto della corrnzione è seguìta condamm CAPO XIV. piìt grnve della r eclusione minEr,!.A connuz1oxE. l litare per a nni dieci, la stessa pena più grave,ancorchè fosse 200 . Il militare 2 che ne l- quella della morte, sari~ apl'esen:izio di funzioni giuclizia- plicata al colpevo le che avrit rie cd in cose ad esse attinenti, ceduto alla corrnzione. o nell 'esercizio di funzioni am- 1 La p ena di morte avrit luomini strative o sanitarie, avrit go previ:\ la degrndazione. ricevuto donativi o rimuneraQualora p erò la condanna zioni, od anche so lo accettate non avesse avuto la sua eseprorn esse per fare un atto, seb- cnzione, la pena sari,dirni nni ta ben giusto, d el proprio ufficio, · di uno o cli due gradi. saril puni to colh~ destituzione 204. I militari autori della se uffìzialc, e col carcere mi- corrnzione saranno puniti cu lle li tare se sott' unizia le o ca- pene avanti stabi lite contro i poral e. militari stati corrotti , le quali 201. Il militare che nelle pe rò sarnnno diminuite di uno circostanze e nunciate nell'ar- o di due grnd i. ticolo precedente avr,1 1 per Non si faril tuttavia luogo doni o rimun erazioni ricevute, ad alcuna diminuzione se l'auo promesse accettate, com- tore t rovavasi investito di un messo 1111 atto inginsto; o si grado snperiore a quello ùe l sa1·it astenuto dal fare un atto corrotto. cli sua particolare a.ttribuzio· 205. Se la corruzione sia 11e,sa rù punito col la. rcclnsion c solo stata tenta ta e non abbia militare estensibile a cinque a vuto alcun e ffetto , i militari, anni; questa pena non sad,. autori di questo t en tativo, samin ore d'anni due <' potril ranno puniti c ol carcere micstentlersi aù anni sette se il litarc. 206. Non saranno mai r ccolpevole iJ nflhiale. 202. Se la corrnzione avr,, stituite al corruttore le·c ose.cla a vuto per oggetto il f,worc od esso donate, nè il loro valore ; il pregiudizio di nn imputato ma ove esistano, saranno condi qualche r e ato, il militare fìs catc a vani.aggio degli ospizi investito di funzioni giudizia- ciel luogo in cni sarit stata com· rie, o acldetto al servizio del- mess,1 la corruzion e.
· I I
1 Reato r1iì1 gr,wc della semplice aJ>ertura di u na lettera sarcb be. a d esempio, l'appropriarsi di valori in essa contenuti, elle ricadrebl>e nelle sanzioni d el capoverso d ell'ar ticolo 188 (Trib . Snpr., 2 7 apri· le 189G, causa. Arrigoni, Gim. 'J.'. S ., 1896, 38).
~
I
'
Pt:i n.:a.U tli con'u¼ionc
co1111u CdS i
tli f in;i,n ,.a, vedi nota all'ar t icolo 207,
dai militi della
n. gua.nlia
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CODICE PENALE PER L 'ESERCITO,
CAPO XV. D1SP0SIZ10Nl REJ,ATlVJ: AI TRF. CA.PI l'RECEDENTJ , E AD AT,CUNR TRASGRESSIOXI IN MATERIA
VIZIO O DI MILITARE,
or
SER-
AlBllNISTRAZIONE
207. Se il danno derivato dalla fal sità, prevaricazione, infedeltà o corruzione, di cui nei tre capi precedenti, o che fosse potuto derivare, sarà stato minore d elle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi.'
208. I milit.ari che in numero di due o più rilasceranno attestaz i oni o dichiarazioni concernenti cose o persone mi- · litari senza richiesta o permesso dell' autoritil su periore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei. 209. Il militare 2 chiamato a far parte di un tribunale, ovvero citato,secondo le forme prescritte, a comparire come t estimonio avanti lo stesso tribunale od avanti l'incaricato dell'istruttoria, che senza legittimn causa non si presenta o si rifiuta di deporre, sarì1
1 Poi rcat.i delle guardie di finanza, vedi in genere a p,ig . 305 n. 24 dicembre 1914, n. 1409. Vcrli a nche i seguenti artieoli 30 e 31 della legge 19 lugHo 1906, n . :167: , Art. 30. Le gua rdie di fi nanza. che conunottano contrab bando, o colludano con estranei per ftodm·c la fim111½0., OVYCI'O sottraggano o clis traggauo a. do.nno doll' ammiuistra½iono, d el corpo o degli individui che lo comr1ongono, valori o generi, di cui esso ahbiano, p or ragioni elci loro ufficio, la cus todia, l'esazione o l 'amn1inistrazionc, soggia.cciouo allo 1wnc staùilito n ella priurn. parto g_cl · l'a rticolo 188, o, secondo il valore del danno, nell'articolo 207 del Codice pcma.lc per l 'esercito, fermo le 11eno pccw,iaric inllittc dalle leggi specia li . , Jt a11pliea.bilc la pena commina ta clull'a rlit'Olo 191 doll0 stesso Codice alla guardia che faccia traffico d egli stessi generi o va lori, o li clistragga a suo 11rofit to, anello quando non eoucorra il d ,\nno
· il R.
clcll'mnn1h1istrazionc, doJ co1:po o dogli indiv idui chc!ocornpo11gono.
, Sono dichiarate a 1,plicabi li lo pene comminate darçli articoli 200 e 202 dello st esso Codice alla rruardia che ,1bbia ricevuto douu.tiYi e re1n.unera.z ioni Jlùt faro un a tto, sr-hl1cne giu.,~t.o, cloJ pro· 1n·io lt.fficio, ccl a chi siasi lasciato corrompere, 11c r t ra.rrc in inga.ino il Consiglio o la Conunissiono di ùiscipHna, sia a favore, s ia a cla11no d i un imputato, noi casi in cui la pena d,\ infliggero sili l 'espulsione o h\ dest ituzione. · , Art. 31 . Quando la guardia di finauz,i, per conuuottorc od occultare alcuno elci reati previsti nell'articolo prcccdcntc, falsifichi rcgistl'i o documenti dell'ammiuistraziono o del corpo, soggiace alla p ena. stabilita nella prima. parte dell'articolo 17!.l dol Codice penalo por l'esercito, applicata secondo le disposizioni dell'articolo 43 dello stesso Codice , . 2 Il c1ispusLo ùi (lUo~t,'arLit.;olu è am,li<.:c.t.bilu c.u1c ho alh..: guarùiu di finanza (vodi nota 1n·ccc,l onto).
CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
punito con due a sei mesi di carcere mi Ii tare. Potrà tuttavi:i secondo i casi esser e punito cou pene disciplinari. 210. Il militare che esercita un'arte od una professione, e che lcgiltiman1cnte chiamato ricusa di presentarsi ali' autori ti, giudiziaria militare a dare il suo g iudizio o prestare l'opera sua, sarà punito col carcere militare estensibile a sei mesi. 1 211. Inco,-re rà nella stessa p ena qualunque ufliziale del cor po sanitario militare che 110 11 notifich cri, all'autorifa mi· lita.re, da cui dipende, entro le or e ventiquattro, i ferimenti
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od altra offesa corporale qualunq1.1e per cui al.Jbia prestati i- soccorsi dell 'arte. C APO XVI. DELLA VENDITA, PEGNO OD Al,11':· NAZIONE QUALUNQUE DI EH'RTTI Mil,ITARI.
212. Il sottufliziale, caporale o soldato che avrà v enduto, fatto vendere, dato in pegno, clonato, permutato od alienato in qualunque altra maniera 2 oggetti di vestiario o di equipaggio,3 salvo i casi in cui ne è p ermessa la vendita , incorrerli nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei. 4
1 Questa disposizione deve ritenersi applicabile soltanto nel ca..~o di richiesta procedente da pubblica autorità nell'interesse del· l' amministrazione della giusti,itt, non anche quttndo la richiesta prorecla ilt, un privato nel di lui part.icolarc interessi'. Quindi non può ap])Jicarsi a ll' ufficiale med ico che si rifiut i di prestare, a ri-
e hiesta d'un privato, l'opera, sua a pel'sone infer1ne (Ca~s. Torino, 2.J. lu.e:tio 1 871. causa Bonfigli). 2 Il fatt.o del militare che lasci,i in una camera d'albergo gli
effetti del suo corredo milit,uc, non importa l'ablJandono costituente il reato di alienazione q ui previsto (Trib. Supr., 29 diccmlJro 1913, ca.usa .A.udisio, Gi1t1·. 1.'. S., 191:l, Gl). 3 Commette però fur to, non alienazione di effetti m ilitari: u ) il militare che sottrae dulla sua bra mla le coperte ; perc hè queste, co me il letto stesso, non sono effetti di corredo, ma o~gctU di casermaggio appa.rtcucnt.i a i magazzini dell' Ainn1inb;t.raziouc (Trib. Supr., 22 giugno l\Jl4, causa. Orilli, Giur . T. S ., 1~1'1, 45); b) il musicante che avendo in consegna la chiave de1l'arc hivio musicale, si ·appropria di uno strumento e lo aliena (Trib.
t
S u1n·. , ·1 felJ!Jraio 1895 , causa Dolzanelli, Giur. :I.'. S., 1895, G). È colpevole di mancata alienazione di effetti m ilitari il militare che li offre in venclita ad altro militare. qualo,·a questi non li ac cetti (Trib. Supr., 29 aprile 1901, causa Crea, Giur. :I.'. S ., 1901, 38). 1
Ii I
Concorre immediatamente nell'esecuzione del reato previsto
In questo articolo il militare che acquista indebitamente effetti
militari da altro m ilitare (Trib. Supr., 15 genna io 1912, causa llosa, Giur. 'l'. S., 1912, 5) . Vedi. anche nota all'articolo 237, fine.
144
1
OODICE P E NALE PER L ESEROITO.
La ;tessa pena sarà inflitta al milital'e che rendesse inse l'vibili alcuni d egli oggetti a vanti descritti. .Sarà tuttavia in fa coltà del comandante del COl'pO di sottopol're p el' la Jll'i!Ha volta i colpevoli dei r eati sovraincl icati a semplici pene disciplinari, qualora il valore clell' ogg e tto o degli oggetti non oltrepassi le lire cli_\)Ci. 213. ln caso di l'Ccicliva nel- , lo stesso reato,ovvero se il so ttuffiziale, caporale o soldato avranno, nei modi avaiit i menzionati, alienati oggett i di a rmamento, 1 munizioni d:t gne rra, effe tti cli hardaturn od altri cli spettanza dello S tato o del corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere m ilitare, estensibile alla r ecl nsione militare per anni due. Qncst'nltimape11a sarà semprc applicata n e l caso ch e
fosscstatoi nqnal sivogliamodo a lienato un cavallo. CAPO- X
VII.
DEI ~·un-r r, DEL r,E TRUl'FE ED APPROPRUZ!ONI lND F. lll TE.
214. Il fnl'to commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qnalunque altro luogo ove abbiano stanza,2 benché momentanen, sarà pnnito col carcere militare non minore di mesi quattro o col minimo della r e elnsione militare.3 -215. Se il valore della cosa rnbat:i è maggiore delle lire einqnanta e 11011 supera le lire c inq uecento, sarà inflitta la re· clnsionc militare da clne anni a cinque. 216. Il fnrto ovunque commesso dal soldato verso il snperiore al cui sen•izio perso-
I
1 Il cint1'r ino 11011 è pggctto di eq uipaggio, ma cli armamento ; . quindi è di spettanza dello Stato ('l'!'ib. Supl'., 13 maggio 1872, cmis(l, Di Gio\'anni). '.z A i Cini di questo articolo sono luoghi militari : a) un carcere militare (Trib. Supr., G giugno 191'1, ca.usa Grcgori, Gi't!r. T. S ., 1914, 38); b) lu. \'ia pubblica percorse\ da un corpo d i truppa a causa di esm·cilo.zion i militari (Trib. Supr., 18 ottobro 18 72, ca.usa Ta1·csco, m,,,.. T. S ., 1872 ,- 121 ) ; cl il terreno su cui ha ,wuto luogo un combattimento (Trib. S11p1•., 28 dicembre 1896, causa Giunta, Giur. 'l'. S ., 1896, 94); <l) la . sa)a di scherma del Comando .. del Co!'po di Stato maggiore ('l'!'ib. Supr., l" luglio 1895, causa Mil'ti, G'iit1·. T . S.,
1 895, 64).
Elemento costitutivo del reato di furto a danno di altri mi il luem. che non è però l'istretto al concetto di guadag-no. nel senso di profitto economico. Esso può venir quindi costituito anche d,ill'intendimento di procurarsi un oggetto ott.imo i.J1 luogo cli altro logoro. Commette quinili fmto il militare che sottl'a.e a un compagno un 1mio di p,tnt<1loni nuovi sostituendoli con altri 3
!it.ro.l'i ,ì
usati ('l'rilJ. tiapr., 10 g-i ui;11u 1!ll3, ca.u:;a. NuUu, G'iur. 11. S .,
1913, 39).
145
CODIOffi l' ENALE PER L'ESERCITO,
t
11 :11" Hi I rovi a,lddlo, 1 o il furto erario o delle amminis trazioni t;v 1111 1HJ!i:-tO 111t~di:u1te r ottu ra, o dei corpi militari• nei luoghi tt<' :d :1 I a o c:hia vi l':i ls<J, 2 o 1111cllo i11dicati dall'art. 2 14, o n egli tl i cosa il di c 11i valon.: s uperi arsenali, o in qualunque of111 l i,·o ci11q11,:1·<·11 Lo,'1 saranno ficina o magazzino 5 destinati p1111 ili ro11 1:i r1•cl11sioncor<lina- anche momentaneamente ad l'in 1urn 11d11 01·0 lii anni cinque. ns i militari, sarà punito con '.l l7. 11 l'urto co mmesso da la reclusione militare da uno 111illl 11 1'i a danno del 1rnbblico . a tre anni.• ·1
1 Hlc 11 ~1·:t110 nell'ipotesi del se1·vizio personale: 11.) il furto commesso da un attendente provvisorio (Trib. H11 p1·., 17 novembre 1902, causa Manici, Gi:u1·. 1.'. S., 1902, 83); i,) il fttrto commesso da un militare adcletto al servizio della sl ,d lt<, lnvcro, cli più persone addette a un padrone, s'intendo che ,·l11sc1111l\ ha un compit o da assolvere. E il solo fatto di esservi di· l'ol.l u ''"PilOr to fra il pa drone e chi è addetto al servizio, dii a queHl.' 1111,11110 la facil ità di intrometters i nella casa padronale senza al''" "" osser vazione o quindi la facilità di prendere oggetti che in essa "I L1·ov11110 (Trib. Supr., 3 febbraio IU08, causa Quatrana, Giu1·, 'I'. :,,, 1!)08 , 10).
J/attendcutc che in tale qualità si appropria d'una somma •·011se~11atagli dall'ufficia.lo al cui ser vizio personale è addetto, p,.,. fa rne un uso determinat o, commette furto qua.!Uicato per la 1>•·1·so11a, e non già appropriazione indebita ('l'rib. Supr., 6 giu1'.11n UJH, causa Baldan , Gitti·. 'I'. S., 1914, 34.). In tale ipotesi, Il c·onse ns o n.ll'inùug io al pagmncnto pres tato da i fornitori non var-
1·,·hhc >«l escludere il reato, elle si verifica col semplice fatto della cn11vt·r:;io11c del cleuaro in 111.·0111·io u~o (Trib. Supr., 23 luglio 189-i, • ·i t.1 1:-111,
G uluttu, O·i'Ur. '.l'. S ., 1 8D4, 60).
2 Aggrava ugualmente il reato anche il fatto che il colpevole a hl,ia usato la chiave vera, p erduta <lai pa drone e pervènnta nelle K11 11
nrnn i (Trib. Supr., 7 a prile 1902, causa Alessauùrini, 0-i-m·. 'l'. S .,
1:111~. :\O ).
" ,'\iotisi che il presente iirticolo non fa distinzione, per l'appli,·a:d11ne della v ena , di s01nma inferiore o superiore alle lire r.inq1111.11 L.a. (Trib. .:>uvr., 17 novembre 1902, causa 1-"lauic i, Giur. '11. S ., l !lU~. S~ ).
• ~\ costituire il danno pe1· !'.Amministrazione militare basta J,. s,,i 11plico perturbazione u.l servizio e il discredito che ad essa può ,kl'ivaro ilall'azionc illeci ta d'un suo agente ('l'ri!J. Snpr., 12 gen11aiu 19 1,1, causa Marroni, Gitt1·. J.'. S ., HJU, 3). r, e 'nrnn1cttc furt.o consumato, non tentato, il piantone al mn.1:11,, ,i110 che s'impossessa di oggetti cli vestiario nascondendoli H11llt> r,01-sona ('l'ri!J. Supr., 17 gennaio 1907, causa llfesurac0,, 1/iur. '.i.'. S., ln07, 9). 6
Costituisce furto a danno dell'Amministrazione e non dei
111III L1tl'i : a) lii sottrazione dl'i viveri per il rancio, commessa JH'i,na
C0<l. Eserc,
10
146
CODICE PENALE PER L'ESERCITO,
Ove il valore d ella cosa rn-
bata si:\ maggiore dell e lire cinquan t:i e non ecceda le lire cinquecento, si a)lplicherii la eletta pena da tre anni a sette. Se il valore della cosa rubata ecceda le lire cinquecen· to, o il furto sia stato commesso mediante rottura, scalata 1 o chiavi fal se, il colpevole incorrerà nella pena della rechisione ordinaria non minore di anni sette, estensibil e al minimo dei lavori forzati. 218. Qualora, n ei casi previsti dai due precedenti articoli, concorrauo clne o piùdell e
circostanze in essi ~cce nnate, le pene saranno a nmentate di un grado. 219. I condannati pe1· fnrto clai tribunali ordinari o militari a pene che n on gli escl ndano ual militare servizio, passcranno, dopolaverle scontate, in un corpo disciplinare. Al Rervizio prestato in tale · corpo non sarà applicabile il disposto dell'artico lo 16:! della legge 20 marzo 1854 sul recluI tameuto dell'esercito.2 I 220. I reati di t ruffa, abuso , di confidenza ed appropriazio: ne indebita 3 commessi da un
I
della distribuzione a i militari ('l'rib. Supr., 5 luglio 1U09, causa Calabria, Gittr. T . S., 1909, 43) ; b) la sottrazione fotta ad alt ro militare delle scatolette di carne in conser va ('L'rib. S upr., 19 giugno 1D05, causa Coltello, Gi11r. 'I'. S., 1905, 39); e) la sottrazione della pol vere dalle munizioni ricevute io occasione di cse"i·citaxioni (Trib. Supr., 2 febbra io 1903, cau sa Maffeo, Giw. 'I'. R., J!JO ~, r.); d) il furto di lettere mccomaud;ste sottratte dal locale della !tll'er ia e non ancora distribuite ai clestinata ri (Trib. Snpr., 2G no· vem bre 1900, causa 'l'csti, G-i11r. 'l'. S., 1900, 55). Nel caso di svcsti,ione dei congedamli, il fu rto di oggetti di vestiario è a danno cli militiui se commesso prima del ritiro degli oggetti ; ma è danno dcll'Ammiuistrnzionc se commesso dop o, benchè non ue sia stato ancor fatto il vcrsan1cnto in n1agazzino (Trib. Snpr., 21 novembre 1 898, causa .lltastranclrca, Giw·. '1'. ::;,, 1898, 52). 1 Per la scalata, vedi nota all'articolo Hl, u. 3. 2 Il uuo vo testo unico delle leggi sul Hcoluta,ncnto è stato appr ovato con R . decreto 21 dicembre 1011, n . 1-l !l7 . 3
Nel fatto vulonb1l'io della. con vcrsiuue in
Liso
lH'OtJL·io ùi denaro
che un militare avesse obbligo cli restit uire ad altri, è insito il dolo; c il r eato di a ppropriozione indebita non vien meno ancorchè il colpevole abbia avuto l'intenzione di servirsi solo temporaneo.mente di tale denaro col proposito di r cstittlil'lo io scgtiito (Trib. SnJ)r., 27 uu,ggiu 1907, C'1.UoCò Dc Lconurdi, G'iur. 'l'. S. , 1907, 2S). Si rende colpevole di apvropria,ionc indebi ta, non di preva.ricazione, il sergente scrit turale adclctto provvisor iaanente presso il direttore dei cont,i, che conver ta in uso prop1·io somme consegnategli da tale ufficiale 1wr nna clctem1imtt-a ,kst.ina.-done (T1'ib. Snr,r., 16 maggio 18D8, causa i\fasHa, Giur. '/'. S ., 18!JS, 30). È i1wecc colpevole di JH'CYal'icazionc, e non cli appror,ritizione
C0Dl0.1'l l'ENALE l'ER L'ESERCI'l 'O,
111ilital'C a da1111 0 tli a l tro miI ilare 8ara1111 0 p1111iti n e l modo Hcg11 n11 tc,8al vo Hc111prc le pene n1ag:,:io1·i ttc vi ù stato reato di fal tto o ,I i prcvaric:rn ione : 1• (;ol ca rce re milital'e, se il dann o 11 0 11 eccede le lire c i114111a 11ta; :!° Co lla reclusione militare cttlc11sihi'lc ad anni cinque, se il da nuo è maggiore delle lire c i11 qua11tit c non supera le lire c i1111 ucccnto · ;;• Colla r~clusione militare 11011 minore di cinque anni estensibile a dieci, qualorn il ilanno ecceda le lire cinquecento. 221. Le pene stabilite nel pl'cceclente articolo saranno sempre aumentate di un grado quaudo il r eato sia stato commesso a danno de lle amministrazioni o d ei corpi militari.1
147
222. I caratte ri de i r eati di truffa/ di a huso rii co nfi denza e di appl'Opriazio ne indebita sono d efiniti ucll c l'Clativc dis posizioni del Codice p cualc comune del 1859.'1 223. Il militare ch e, prev ia intelligenza cogli autori d ei reati previsti negli al'ticoli precedenti, ricetterà d:maro od altre cose rnbate o tl'uffate, oppure le comprerà, o s' introme tterà p e r farle vendere, sarù punito come compli ce negli stessi rea ti. Se non vi fu 1>revia intel1 lige111.a, la p e na sarit del carcere e stensibile alla reclusione militar e. 224. I militari che in caserma, o in alt.ri luoghi di loro stanza, benché momentanea, abbiano trovato danaro od altri ogget t i sma rriti, e non ne
indebita , il n1iHtaie investito ùi funzioni a.1nrninistra.tive che con·
verte in u so proprio una ecceclcnza della somma ricevuta clal comandante la compagnia, p er la distribuzione delle pa.ghe, in base ad errati documenti contabili (Trib. Supr., 9 mC1rzo rnos, rousa Pumelli, Gi,w. 'l' . S ., 1908, 1 5 ; Id. id., 23 aprile 1890, causa Gonnella, Ghn·. 'l'. S ., 1890, 37). 1 Il presente Codice contempla solo l 'ipotesi della truffa commcssl.' d:l mllitari' a danno di a1t,·i militari (art. 220) o a cla.11110 dcll'Ammit1istr:1zione 1uililarc (art. 221 ). Quindi per le tmftc comrnesse a danno d i 1>crsone esl,ra.nce alla 1niliz in. s i applica il Codice penale con1nue ('rl'ilJ. Snpr., 7 1na.rzo 1 892, causa Moffa., Gi1tr. 'l' . S ., :icU2, 15 ; Trib. milit. di guerra di Rovigo, causa Pclosv, Furu It ., 1()15, 4 93). 2 La gravità oggett.iva del reato cli truffa è commisul'ata cla 1
i
rlo.nno arrecato !\ila p ersona dann eggiata, e non dal profi tto che abbia potuto t ram e il colpevole (Trib. Supr., 10 giugno l!HO, uausl\ Ilertetti, (Hur. 'l'. S., 1912, 27 ). 3 Consulta l'articolo 27 del R . decret o 1° clicemhre 1sgn, 11 . 6,rnfl. contenente le norme per •l 'attunzione del Codice penale comuno italiano, secondo il quale, quando nelle leggi, regola menti, trat Lati, ecc., si fa richia m o alle leggi penali a brogate, s'intende fotto il richiamo alle disposizioni corrispondenti del nuovo Codice venule <lei 30 giugno 1880. Vedi gE l\rticoli 413 a 416 di esso, per lo trnrrc, e gli ar t icoli 417 a 420 per l'appropriazione inòebita.
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CODICE P ENALE Plm L'ESERCITO.
I
alJlJiano fatto c11tro le vc11 tiIn qu est: casi s i provveder,\ quattro ore 1 la consegna ai I sommariamcute pel ri sarci · r1roprii superiori, saranno pn- 1 men.to dei dauni. niti col carcere militare.' 226. Nella stessa gnisa si 225. I fu rti contemplati dal- I potrà provvedere in ordine ai l'art. 2 14, le truffe non accom- 1 furti semplici di campagna o pagnate da reato di falso, e le di commestibili commessi a appropriazioni indebite, com- danno di persone estranee alla messe d.a militari a pregindi- milizia e non eccedenti il detto zio di altri militari, del pub- valore di lire cinque, se la blico erario, delle amministra· parte lesa n e farà istanza. zioni e dei corpi militari, o le CAPO XVIlI. non fatte consegue di oggetti smarriti, potranno, se11za for- oF.1,r.' IKCEND JO ~; o~,. DET 1:nron .>.male giudi zio, essere puni ti MEN TO DI E DI F ICI, OPERJi~ ED disciplinariamente, sempre OGGETTI Mll, ITA R!. quando il valore della cosa 227. È punito di morte, prenon ec~P,da le lire cinque. 8 1 Una volta 11erò verificatasi l'appro pr iazione della oosa. r in vcm\ta , il r eato contcm11Iat o in questo articolo è già consumato, anche se non siano trascorse le 24 ore ('l'rib. Sup r ., 5 luglio 1897, mm sa Costagli, 0-iur. T . S ., 1897, •1 3 ). La restituzione poi della cosa trnYala,, a110he se avvenuta entro ùctto t ermine, n on esclude )l reato contcrnl)lato in q ucsL'a. ticolo, quando la J.'estituziouc non sia. stat a spnntn.nca , ma indotta dalla certezza che U J)O';sesso ùelJn. cosa sarebbe stato scoperto con una m iuacciat:, perquisizione (T rib. Supr., 23 ottobre 1~93, causa Stecchi, Giur . 'l'. S., 189:1, J 30). 2 È reo di om essa consegna, non di furto, il militare che t.r.o· va ndo denari nasco sti nel pagliericcio elci proprio let to, se li riL:c:te .;enr.a consegnarli ('l'rib. S upr., 13 febhraio 1871, causa Fa.rd elia). Vi è invece furto, n on omessa consegna cli cosa sm arrita : a) nel fatt o del mili tare che , accortosi essere iuavver titarncnte ciitlnto cli tasca. n.ll alLt'O 1t1Uitnt·e U porta.fogli.o~ ne a.vi 1 ertc uu suo compagno indicandogli cli raccoglierlo (Trib. Supr., 1 3 mar. · zo rn05, causa Ta!otta , Giur. 'l'. S ., 1905, ·25); b) nel fatto del n1ilitare ehe essendo st..a,l,u iuvu.riud,Lo ù,c;1,.i pro pr.lctario ù i ricercare !a cosa su1nrrit a, se l'appropria a,vcndol::t t,.t·ovntn (Trib. Supr., 7 gennaio 1901, causa Agnelli, Giur. 'l'. S ., 1!}01, 8); e) nel caso in cui il militare, nel momento del r in venimento,
conosca a chi a ppa1.·tenga la cosa ('l'rib. Snpr ., 7 febbraio 1898, cn,n sa Cann, Giur . '.l'. S ., 1898, 11 ). 3 La f~coltfl conf' cnnta in (Jl.lf'~to (1rt",i<'olo 11(•i fnrt~ì <li t.cnne v a· Jore spetta esclusivamente al comandan te del corpo, mentre il tribunale, una volta investito della causa, non può elle g indicare a.p1,!ic,rndo lo pene sancite d al p resente· Coaice (Tt·ib. Supr., 4 luglio 100'1, causa Chil,mli, G-iur. 'l'. S. , 1904, 38). Cessa poi tale facolt,\ n el coma nda n te del corno, uua volta eseguita la den unci:, ('l'r!b. Supr., 4 scLtcmhr~ 1803, <'aurn Stcfani , Gftff, T . S ., 1893, 110).
CODICE l'lrnALE l'Elt r,'ESEitCITO.
14!)
vi:1 deg radazion e, il militar e pena potril essere estesa a i lail quale av rà volontariamente vori fo r zati a tcm po. 1 ap piccato il fuoco ticl edifizi , 229. Il mi litare che volonmagazz ini od opere m ili ta.ri, tariamente a vr/1 abbruciato · arsenali , cantieri , officine o o distrntto in qualsiaRi modo navi dello Stato, o li avrì1 r egistri, m inute od atti origitlistrntti col mezzo di nna ' nali amministrativi o gindiziai'i mina o d'altra esplosione qua- dell'autorità milit:ire, incorrelun que. 1·à nella pena della r eclusione Se però non vi fu, o il col- militare n on maggiore di anni pevole non e ra in grado di co- cinque.' noscere che vi fosse p ericolo 230. La stessa pena sarà prossimo della morte di qual· appli cata a l militare che voche persona, o se il danno non lontariamen tc distrngger,1 o ha ecccllnto le li re c inquemila, guasterà ann i, munizioni da la pen:1 sari, d iminu ita di nno guen a o da bocca, effetti tli a dn e grnd i. caserma, di vestiario, di alle228. Il militare che avrà stimento o qualunque a ltra vo lontariamen te, con me;,:zi di- cosa ap pa r te nente ai corpi od ve rsi da q uell i accennati nel- a li' a mmini strazione militare, l'ar ticolo precede nte,distrntto ovvero ne fe rirà o danneggcri\ o guastato edific i, magazzini cavalli. 3 od opc remilitari,arsenal i,can231. Se n ei reati prev isti t ieri, oflicine o navi dello Sta- nei tre precedenti art i e o I i, to, se il danno è di lire cin- escluso il caso conternpb.to rp1eccn to o a l di l:1, sad, punito nell'ultimo capoverso dell'arco Ila. r eclusione mil ita r e non ticolo 228, il danno sia di li re 111iu orc di cinqne :inni. cinquanta o meno,la pe na sa ri, Se il danno, inferiore alle del carcere militare, estensili re cinq necento, snµe rn le lire bi le ad a nni due di r eclusione ciu,p1ant.a, la pe1rn s:ui, della militn rn. reclnsionri militare da tre a nni 232. Allorchè i fatt i cona cinque . temp iali nei preceden ti artiSe i fatti contemplati in coli saran no occorsi per imip1csto :uticolo avranno occa- prndcnza o negligenza, o per ~io nato la morte, ferita o le- omissione di osservanz:1 dei r esione di qualche persona , la golamenti militari, la pena sa r ii 1 La rottura auehe cli u n solo vet ro a lla fines t rn d el qtutrLicre cosl iLuLqcc il guasto ad edificio m ilitare contempla to in qucst' a r· l icolo (Trib. Supr ., 2 novemùre 1874, causa Bianca v illa). 2 Non costituisce il r eato previsto in quest'a rticolo la distruzionD !'l'nn rn.ppor t",o. ehc n on :-:ia ancora giunto aU'ufficio de l supel'iol'e cui è diret to (Trib. Supr., 2 novembre 1 874, mwsa Giulietl',i). a Comme t.te il reato previsto in questo ariicolo il cai·abiuicro clic volonkiria.meutc uccido il suo cavallo di servizio : specie F;C egli 110 11 abbia. a.ncora i ntcra 1n en tc soddisfatto alJ' A1n1ninisl',1·:l:.t.io11c 11,ilittwe il prc r.zo clol cavallo 11cciso (Trib. ::;u pr., 20 lui;liu l ti!)G, miusti Toclisco, Gim·. 'J.'. S ., l SDG, 73).
150
1
CODIOE PENALE l'ETt L ESElW ITO.
graduata secondo le indicate circostanze a partire dal cm·cere militare sino ad anni due di r eclusione milita r e. CAPO
XIX.
DISP OSIZ ION I RE LAT IV E Al,LE ASSI SE MILIT ARI ED ONORl }' ICENZF,.
233. Il mili tare che a vrà pu\Jblicame nte p ort.ato assise, distintivi di grado militare o deco razioni che non gli appartengouo, sarà punito col carcer e militare.1 234. Il milita re che accetteri1 funzioni, pensioni od onorifi cenz e d,i. P otenze stra niere s·c nza autorizzazione del Gove rno, incorrerà n ell a pena della dimissione se uffi zialc, ed in quella dell :i. r imoz ione dal gra clo se è sott nffi zial e o caporal11, oltre le pene sta bilite dal diritto comune. C APO
X X.
lllSPOSI ZlONI RF,l, A TI VE ALLI< l'F.RS 0N t1 F. S TRAN t; F. ALT, A Mif,lZ[ A.
235. I n tem po di pace, allorc hè con milita ri concorro·
no in qualsiasi modo p ersone estranee alla milizia a commettere un reato militare, ovvero è da tali p ersone comm esso, non saranno ad esse applicabili le disposizioni del presente Codice, che quando il reato non sia pr eveduto dal Codice penale comune. In questo caso le pene stabilite contro militari saranno, qua nto alle pe r sone estranee alla milizia, <liminuite di un grado; questa diminuzione potrà inoltre essere estesa a due o tre gradi secondo le circostanze. . Sono eccettua ti dalle precedenti . disposizioni i casi in cui il present e Codice impone pene speciali alle p e rsone estranee alla milizia.2 236. In tempo di guerra e pei r eati riservati alla. comp ete nza dei fribnnali mili tari, le pe rsone estra nee alla milizia che comm etteranno o concorr eranno ·:on militari ~i co mme tte re un r ea t o conte mplato nel presente Codice, andranno sot toposte ali e p e ne nel med esimo inflitte. . 237.Cliiunqu e 3 sciente ment e a vriL i.n qual sivoglia mo<lo acq uistato o riter rà pe r qualsiasi titolo cavalli, vestimcnta
1 Per commettere tale reato non è necessario portat·c tutti i dist.iutivi elci grado, m a bast a portare quelli che son o att i a ùimoot,rarlo. E il rcat,o sussiste anche se il fatto sia avvenuto per ische1·m : non essendo questo ammissibile cli fronte alle disposizioni regob,rncntari che vogliono in ogni caso tutelare JQ. disciplina e il decoro del grado ('l'rib.' Supr., lG novembre 19H, c,insa Dc Angeli:;,
Giur. '1', ;,;., lU H , G7 ).
2 Per altri 1·cati commessi <la persone estranee ,tlht milir.ia, vedi gli ar ticoli 155, lùO e IG3. a La p,1rola clt iw,que, st,i :1 mM(,rar e che q ucst.o art icolo si
u.pp_lici:1. n on solo ng1i e.st ra.nei a lla 1n ili z in., 1na a n ch e a i rnilitari
(Trib. Supr., 15 gcnn:1io J.912, cansa. Hosa, Giu.r . 1'. S ,, 1912, 5).
OODICE PENALE PER T.'ESERCITO.
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tli qual unque specie, bagagli od altre simili cose destinate ad uso militare, senza che siano munite del marchio otl impronta di rifiuto, o senza climostr:wc che tali oggetti ab· biano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, sarù, oltre la perdita de gli ogge tti medesimi , 1rnnito col carcere mili tare da due mesi a quattro se le cose comprnte o ritenute sia no di un valore non eccedente le lire cinquanta, e da quattro m esi ad un a nno qualora ecceda no un t:1le valore. 1 238. Quest'ultima pena sarà sempre appli cata a c hi avr:°1 acquistato o rite rrà, come sopra, a nni o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse. 239. Qual unque per s ona che incorra nel reato previsto il all'art. 79 saril punita in conformità del medesimo . 240. Le persone estran ee alla: milizia. che avessero asRunto l' ipcari co di cui 11egli articoli 108 e 109, e che fossero incorse in altro dei reati in essi previsti.saranno punite col le stesse pene, le quali, secondo le circostnnze, potranno diminuirsi cli uno o du e gra di.
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241. Qualora pe rsone estl'a-
nce alla milizia concorrano con militari 11ci r eati previsti negli articoli 114,118, 119 e 120, o n el reato tl'insnborllinazione contomplato n egli m•ticoli 126 e 130, esse andranno soggette a l minimo delle pene in questo Codice prescritte, lo quali sa ranno ulteriormente diminuite da due a quattro gradi. 242. Tutta vin, so il fatto, in cui le persone estranee a lla milizia c oncorsero, co~tituisce reato punito con pene mag giori, a' te rmini del Codice penale comune, dovranno fa fai caso queste ultime pene essere àpplicatc.
Lrnno SECONDO. DISPOSIZIONI REI ATIVE AL TEMPO DI GUERRA. CAPO I. DELLO STATO 01 OUF.RRA E S UOI El'PETTI.
243. Lo stato di gncrra e la cessazion e cli esso saranno dichiarati con Decreto Reale,!
1 L'estraneo uilu milizia impiegato in servizi r ela tivi all'Esercito, che in tem110 di guerra acquista effetti militari da un militare, dopo averlo ist.igato :.ul alienarli; si rende colpevole dei reati previsti nell'a rticolo 212 e nel presente. L 'articolo 212 troverebbe però applicazione pcl cnso che il , alore degli cffctU non eccedesse I~ 50 li.1'.:, uw ntl'c bC essi eccedono tale ,nlorc, s i t\pplica l'or ticolo JH'csoute (Trib. militare di gnerra di Rovigo, 10 novembre 191~, causa Nigrls, F oro I la!., 1915, 541). 2 Vedi il seguente § 360 del Ilego)am cnto s 1ù scrv ir.io in guc1·ra : , § 36 9• .S:toi" ,li aneri·a. T,o s tato di guerra comincia con J,. diuhi.arazione di guerra. Perciò lo St-01.:0 invn.so sen za dichit\razlonu
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OODIOE PENALE PER L'ESEROl'fO.
244. Le leggi relative allo stato ùi guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite coll'accennato Decreto Reale .1 245. L 'applicazione ùelle stesse leggi potrà con Decrnto Rf;,\le essere estesa ad una riunione ùi trnppe accampate, a·c cantonate o 'distaccate per formare un campo. 246. Allorchè il territorio di una divisione o sottodivisione militare, o quello dipendente da una piazza di guena, fortezza o posto militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a distanza minorn cli tre giornate ordinarie di marcia, dovril quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato in ista-
to di guerra, se il comanclante delle trnppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita clichiarazione. 2 247. Questo stato di guerra cesserà allorquaudo il nemico si sarà ritirato al cli là di tre giornate orclinarie di marcia; tut.tavia n el caso in cui la piazza, fortezza o po sti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi rith·ato, insino a· che le opere clegli as· sedianti sieno state distrutte e le brecce riparate o poste in istato di difesa. 248. L'armistizio non sospende l'applicazione de 11 e leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emani Reale Decreto in contrario.
di guerra ha il d iritto di t ratt.are i soldati nemici con1e iudividui che com.mettono un'aggressione a mano a.r1ua.ta Confronta lit vubblic:tzione : D. ÙnGENTT, Stato cli guerra e t empo di guc,..-a (estrat to d alla Rivi Bta di di,·ilto e pmcedu!'lt penale, 1915, II, G92). La légisiazionc speciale emanata clucaute la guerra del 1915 con l'Austria, è riportata nell'AJ>pencìice del pl'cscnte Codice. 1 . Questa espressione di stato di yi,erra equivale per fettamente a quell,i di stato d'assedio, che non trova riscontro nel presen te Codice. Quindi h, dichia razione dello stato d'assedio si risolve nella dichiarazione di stato di guerra, con tutte le condizioni di fatto e le conseguen ze di diritto di che nel Libro II del presente Codice, 11 ,
ira le quali ht. JJote::;tù. ·piena o.l co1nandaul-e in ca.po di p ubblicare ba.udi militari aventi iol'zt1, di legge nel territorio !lichiarato in is tato di guerra (articolo 251). Ciò implica anche la consegt1enza che contro le sentenze dei Tribunali di guena istituiti dumnte Io stato cl'assedio non è ammesso alcun ricorso, nè a l 'l'l'ibuna,le supre mo di g uerra e marina, nè alla Corte di cassazione, ancorchè trattisi di cstr,i,nci ,i,lJa milizia condaun,i,ti per delitti comuni (Cass. Rorna, 24 maggio 190 9, c11u,;11 i\lol'aùiLo, Giur. 'l'. S ., 1009, 3!l; 'l'rib. Supr., 20 maggio 191 2, caustt Ambau, Gi:ur. T. S., 1912, 24). Vedi 11orò Il Decreto Luogotcncnz.ialc !l cliccrnhro 1!115 , n. 1729, .rlportn.to in A 11pcnllicc, circa. i C:lf;i in cui il ricorso è ..ttnrncsso. ! Ch'erl lo sfido rU r1.1fc.<m, <' lo sf{1./o if;i r c.i::·,.'.~tn,ia. {l,~uc ForteY.r.c. vedi i H 65 11 77 !lr.1 citato Ilcgo!amcnto sul servizio in guel'l'a.
CODICE PENALF. PF. ll L'ESERCI TO,
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249. Quamlo sari, clichia- 1 251. Il generale comanclanrato lo stato cli g11ena p rcvc- te in capo, ovvero il comanduto clagli artico li prcccllcnti, da nte di un corpo d i esercito ovvero una piar.,m di g uerra o di una fort czr.a assed iata, o fort ezza o posto militare sa- che non sia in com1inicazioue ranno dal nem ico o assediati col comand,inte in ca po, poo in vestiti, od egli sari, a tre tranno pubbli care band i miligiorna te ordi narie cli marcia, tari che avranno forza di legge gli autori e com plici, chimi- ne lla perifer ia del proprio co que essi siano, di un' ·fatto qua- 1 mando.! lnnqn c, con eni si opponga reCAPO II. s istenza, imped imento o rifiuto all'esecuzion e degli ordini dal- DRLJ./JXCRX DJO, D RVA$TAZ10Nf:,Oltl l'autoritì1 milit:ire eman:iti per Ct 0IO, FF.R I T Y. R P BRCOSS P., R la sicurezza o di fesa d elle OF.1 RFiATJ CONTRO [,1'-: ll UJl HLIdette piazze di gnerra, fortezze OH Y. AU TORI TÀ . o posti milit:iri, saranno puniti 252 . Colu i c he, senza un co l eareerem ili tare,sal ve sempre le magg-iori pene sta bi lite ordine snperiOl'C, o sen za essere astretto d:illa necessifa per gli speciali reati che con tali fa tti si fo ssero commcss i. 1 <li rlifendersi, avrlt vol on tari a 250. Le di sposizioni penali m ente, an col'chè in pa ese necontenute nel p,·cscnt e Co- mi co, appiccato il fuoco ad dice, le quali non contempla - nua casa o ad a ltro c!li(ìzio, no espressamente il te mpo di sar,, pu nito di morte, p l'cvia guerra, saranno a pplica te con In d egradazione ; nondimeno l'aum ento di 1111 graclo allo re hè se l:i. casa ocl ed ifiz io 11 0 11 sail reato sarà Rt:ito comm esso rnuno abitati, o il danno non eccede rà le li re c inquecento, d ura nte tale tempo.
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1 Con(ronta l'Is t ruzione 11er la difesa d ello costo o per la protezione dello fcrro,ic in gucrr::i., appron.t.a con Dec1'C1 o Lcgisll\livo 2 maggio 1915, n . .. ~ ~. li\ 111mle. noll'tlltim::i. p ::i.rtc dell'::i.rticolo 9S stabilisco come ~,·guc : , Chittn(Jlle tmsg1·c disc::i. alle 11rescrizioni an1.itlc U-0 sar;ì . i111nw 1liatamcnto an·cs1a Lo a Sil1';\ passibile d ell'a rresto sino a sci mesi. , Se il fati.o pc:·ò ::i.YYCnissc in 1crrit0rin rli~hi:w:ito in s totn d i g narra. i trasgre~sori saranno in,ecc de fe ri ti a i t rib u nali m ilitari eompet,euLi, a sen so o por gli effetti clell' a r t icolo 240 de l Cotlic(• pena lo p er l'E sercito . , S i a,,·ertc p oi che i militnri e gli agenti d ella p ubhlica for1.:t di~loe!\U lungo le lince ferroviarie p er la lor o t,n tt'!o, debbono per ogni effetto essere cons iderati come seni incile : c·~·i perc iò h anno l'obb~ o di far fuoco sn c hiunque n on o b bedisco a lle loro ing iun · i.ioni 11. 2 Vedi nota ::i.ll':irticoln 2.1:i e la legge 22 m aggio 1915, n. G7 J. ri port:1ta in Appe,ulice. Velli anche l' ordinanza Caclornn 2 ln~lio 1H I a, r ipodat.n ug ual1ucu l,c ht A p11Cll1licc, sulla. a.uuuinlst.r:\.zionc
tlclhi gius tizia n elle tcrro tlcll' Austria occu pato dull'.ftali".
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CODICE l'ENALE' l'Jm L'ESERCITO.
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la pena sarit diminuita da uno Le stesse disposizioni saa tre gradi 1 ranno applicate al caso· di in1
Confronta anche il seguente § 371 del Regolamento sul ser·
vizio in guerra : , § -371. Diritti dell' occu11ante sul paese occupalo. Tutte le proprietà pubbliche, mobili e immobili, passano in possesso dell'occupante. Le proprietà private sono in genere ris pettate; tuttavia il materiale fcrrovia,·io e telegrafico, i battelli a vapore o altro naviglio, gli a reomobili, i depositi di armi, di munizioni, di viveri. e, in generale, di materiali utili all'esercito, quand'anche appartenenti a privat i, possono esser 11rcsi daJl 'occupante, con riserva di restituirli o di rimborsarne il vrezzo, subito od alla conclus ione clella vace. • I beni consacrati al culto, alla carit:ì,, aUe arti e alle scienze, anche se appartencnU a l governo nemico, sono ris pettat i. • In ogni caso l'occupante, costretto dalle necessità di guc1Ta, ha facoltù. cli sorvirsi anche delle cose appartenenti a privati ; donde la faco lt..'t di fa.r vivere le truppe s1ù paese, d'imporre contri-
buzioni di guerra, ·ecc.
• L'occupnnte, avendo il carico di mantenere il buon ordine e di provvedere al funzionamento clcUe amministrazioni nel paese occupato, ha il cliritto di riscuotere le imposte e lo renclite. Può aUo varie imposte sostituire nua sola imposta clirctta. • Qualora l'occupante prelevi uel paese occupato altre contribuzioni in danaro oltro quelle che vi esistevano sotto il preoedentc governo, non potrà <leYolvere le somme ricavate se non ad usi rela · tivi all'esercito o all'anuninbtraziono del territorio occupato. • In ogni ca.so le contribuzioni non potranno csscro pe rcepite che in virtù di ordini scl'itti e sotto la rcsponsnbilitìt del oomandanto supremo o di comandanti aventi autorità equivalente ; la ripartizione delle contribuzioni snrà fatta sulla base delle imposte preesistenti, e ai contribuenti clovrà essere rilasciata regolare ricevuta, , Le autorità del paese occupato ha nno facol tà cli ritirarsi clai loro uffici ; mn, fin oho vi rimangono, debbono sottomcttc,rsi senza rcr.;trir.ioni a l pot.crc <1cn·occupantc; c01nporta.ndosi divcr-
samc11 t:o, fanno atto di ostilit,\ e sono t.rnttati secondo le nocessità cli gll Ol'l'l1, ., Agli nbHanti che s i tengono nc ul.1'ali si deve rispetto e pro -
tezione. Uo11tro quelli che fauno aUo di ostilità., si ha dil'it to di impicc;ai·e LuLU i mezzi cli repressione che s i credono necessari. La repressione può essere indiviclunlc o collettiva ; dev'csscm p runki t,;.Ù c1w1·g-i~.1.; coutro le pcrciouc può as;;u1ucrc fornw. lli presa. in osLag~io, cli arresto o :1ncho cli condunna a morte ; contro gli averi, forma ùi sequestro, cli ammenda o anche ,li cli~trnzionc. , !,'occuprmtc h:1 il dir itt.o cli richiedere dai f1,1,11zio11nr i civili e dagli l\bi1"m1Li l·.ntt;, le ga.ranzio r.he egli giuclichi opportune per la sicurezza clcllo truppe. L,i 'ò'iolazione cli t ali garanzie giustifica
CODICE PENALE l' Elt L'ESERCITO.
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cendio di tende, baracche., ma-1 della 'reclusione militare da gazzini, e di qualunque altra uno a cinque anni. 254. L'omicidio volontario opera di difesa o di deposito delle provvisto si da guerra è punito coi lavori forzati a vita. che da. bocca. 253. Nella stessa pena inL'omicidio con premeditacorrerà colui che nei casi e.on- zione, prodizione od agguato templa.ti nell'articolo prece- sarà punito colla morte, predente distruggerà o guasterà, via degradazione. Questa pena verrà pure inin guisa che piì1 non servano all'uso cui erano destinati, al- flitta nei casi di parricidio, cuni cle'gli o~getti contemplati d'infanticidio, di venefizio, o nel detto articolo, o strade fer- quando l'omicidio è seguito rate, acquedotti, ponti od altre senza causa e pel solo impulso opere importanti di pubblica di una brutale malvagifa, o è utilità, per cui ne possa venire commesso per altrui mandato danno all'esercito, a.duna parte sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di predi esso od allo Stato. Ove il guasto o la distru- parare, facilitare o commetzione non abbiano recato il tere un altro reato punibile clan no surriferito, la pena con pena m:iggiore di anni tre sarà diminuita da 11110 a tre di reclusione militare, od un reato di furto, o di favorire la gradi. Questa p ena sarà pme ap- fnga, o di assicurare l' impuplicata a coloro che abbiano nità degli autori o complici distrutti o guasti monumen ti degli stessi reati. o la totalità od anche una parte 255. L'omicidio commesso d'oggetti di scienze o d'arti nell'impeto dell'ira in seguito esistenti in pubbliche o in pri- di provocazione sarà punito coi vate collezioni, in guisa che lavori forzati da dieci a venpiù non serva.no ali' uso cni t'anni. 256. Se la provocazione fu erano destinati. Tuttavia, se il danno non fatta con percosse o con mieccede le lire cinquecento o n:1cce a mano armata, con viopuò facilmente riparnrsi,si ap- lenze o con ingiurie gravi, plicherà al colpevole la pena avuto riguardo all'indole dei
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tutti i provvedimenti di rigore, quando la necessità di un esempio lo im11onga. , L'occupaut;e non 1mò forzare la popolazione di un territorio occupato a fornire informazioni sull'csc1cito che precedentemente occupava il territorio o circa i suoi mezzi di dife~a. come non può costringerla a prestare giuramento cli fedeltà. , L'm,cupanto non può sotLoporro aù 11lcun1, pena collotLlva, pecuniaria o altra, la popolazione clel territorio occupato a causa cli fatti inclividuali dei quali la popolazione non possa esser considernta solidalmente responsabile. , I cittadini del 11nese occupl\to che trasmettono notizie al loro esercito sono trattati come spie •.
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CODICE PENALE PER L 'ESEROITO .
fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reelusi one militare estensibile a<l a nni dieci; si potrì, anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi. 257. L'omicidio commesso 11er eccesso nell a propria difesa o per eccesso ncll'esercizio del la forza pubblica sarit punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estensibile secondo le circostanz e ad anni due di reclusione mili tare. 1 · 258. Le ferite e per cosse volontarie per cui segua la ·morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al re a to, sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispond enti. Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta pe r la sola na t.urn delle ferite e percosse, iua )le r causa preesiste nte o so pravvenuta, la pena s:tri, diminui tn. "di uno a due gradi. 259. L e fe ri te e le percosse volontarie, che portan o seco il 11ericolo della vit:i, o la perdita di nn oc <.: hi o, o cli un qualche membro, l' incapaci ti, al militare servizio, od al lavoro abitual e, s:1ranno puni te colla reclusione militar e d:, cinque a venti anni. 1 P o i roa1 i llc ll v g ua nlic d i
Quando per ·effet to ùi dette ferite ò percosse la per sona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o l' uso assoluto delle . braccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore d'anni dieci. · 260. All orchè le fe rite o le percosse vol on tarie avranno prodotto rottnra di -ossa od in una coscia, od in un braccio, od in altra pal'te principale del corpo, o avranno fatto perdere l'uso assoluto di 1111 occh io, o di qualch e membro, o porteranno debilitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o r enderanno deforme l'aspe tto, il col pevole sar,, punito coll a r eclusione militare da tre a dieci a nni. 261. Se nei casi previst i nell'art. 259 vi sa1·à premedita1,ione, Jll'Oùizione od agguato, si applicherit la pena dei lavori fonmti a tempo non minore d'anni quindi ci; ne i casi invece contemplati ucll 'articolo precedente s' inconerù nella pena del la r eclusione ordinari a. 11011 minore d'anni sette, estensibile a l minimo cle' lavori forzat i. 262. Qualora le fer ite o le I pernosse di cui 11egli ar Liroli 1259 e 260 siano state comm esse , in rissa o nell'impeto rlc ll'i rn in seguito a, provocar.ione, la pena sa ri, della rnelnsionc mi-
I
1 ·
(iJm.iia, velli in gene re a pag. 305 il
n. D. 2-1 dicembre 1\IH, n. 1100. Vc,U miche il seguente articolo 20 lcg-~c l !J Ju~ li o 1 !Jllli. n . ;;u7 : 11 .A.rl. :!!J. La guardia. d i finanza che, in serv izio ocl occasione
tlc.l sc1·viv.io, corn1not tur:'l, scnit\ autorjzzazionc o scnia. ncccssitl.l, vie cli fatLO contro <:Pl:l.lsiaRi p or~oua , incorrc1·ù, nello p :m~ RtalJilito tlagli articoli ~5 7 o 2GG <lei Co<lico IJClrn,lc 11cr l'e~erc ito "· 1/al'ticolo :)i d el l..ì. cit0,{ ;_1, leggo h:1 dcYoluto ai I rilnn, ,i.li nlllit..!,ri
h.\ cogni;1,ionc lli ta!i rea.ti conm.1cssi tla gn;:.1.1·t1ic <li fin<.u1;1,a.
OODIOE l'ENALE PER r,' ESEllOI TO.
li ta re non maggiore !l' a nni cinque. 263. Qua.lor:i le rc ritc o le percosse \'Oloutarie 11011 por• tino le conseguenze p reviste dagli articoli 25!) e 2GO, saranno punite colla r eclusion e militare, la quale non potri1 eccedere gli anni t re. Se vi sar11 stata prcmedi· tazione, proclizionc od agguato, si infliggerà la eletta pe na tla dn e anni a sette. Concor rendovi in ve e e 1e circostanze attenuanti accennate nell'art. 2fi2, la pe na sarà del carcere mili tare, e p otri1 eziandio discendersi a pen e di sciplinari a' termini d ell'articolo 173. 264. Coloro che in r issr1 s pareranno o scatteran no armi da fuoco , p e r offe ndere, a nco rchè non scgu:1 fer ita, s,1· ranno puniti colla reclusione militare non minore di anni dnc, estensibile ag l i anni cinque. 265. Se in una rissa insorta fra p iù persone resta q ualcnno ucciso o t'eri to o pe r cosso, a' tenuini dell 'art. 258, ciascuno di quelli che hanno r ecato una forita 1110..t.alc è reo d i oi11icldio; ma Re tanto in detto caso, che in que lli previsti dagli articoli 259 e 260 non si conoscesse il pr eciso autore della fe rita o JH:rcoHsa, o se la morte o il da nno fo ssero stati ])l'Oriotti d al comple~so di più fc l'i te o p er cosso, tutti quelli c he hanno portato la n1a110 sul colpito où ucci~o, o che si sono l'CSi in altrn m odo colpevoli n el fatto d e ll"omici-
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dio, fe!'hn cnto O pCl'COssa, s:1· 1·anno p 11 11 ili colla rec l usione militare , o tl anche col cal'CCl'C militare, :ivnto r iguard o alla qualifa e quantiti, de lle fe rite cagionate, alla quali tit delle armi dell e qu:,li si è fatto uso, ed a lla parte più o meno attiva p resa nella rissa. 266. Le fcr ite o percosse v olontarie commesse per ecc esso nella difesa o p e r eccesso nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col cal'ce re mi litare. 1 267. Non v'è l'Oato, qua ndo l'omicidio, le fe l'i te o le per· cosse sono ordinate dalla legge o comandate dall'autor ità legi ttima o dalla ncce ssit,\ ·attual e d i legittima difesa. 268. Saranno rei cli ribcl· !ione a lla gi ustizia i militar i che tanto nel.l o Stato, come in p aese estc ro,nsasscro violenze di qualunque s pecie contro le a.utol'itiL g iudizia rie od a.rnmi nistrntive qualsiansi, od i IOl'O agenti, sia per impecl il'e l'esecuzione d ' una legge, o d'un ordine qna l nnqne ùi umi podesti, Iegittinm ivi esistente, sia per ottenere qual sivoglia provvedime nto che 11011 rosse s11pcriol'111cnte comandato. 269. L ,i ribellione alla giu stizia èpnnita colla reclusione mii i tare este nsibile ad anni cinque. Se la ribe llione sa rà commessa in riunione rii d ieci o più person e, la detta pena 11 0 11 sar à minor e cli anni tre, e po· triL .:~tendersi a d icci. S i fa rà se mpre l uogo a ll e magg iori p ene nelle quali i
1 Pci reati contemplati nel pr~scnte ar t icolo, commessi da militi ùclla H. guarùia ùi fimu1Y.u, vcùi uota precedente.
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
colpevoli fossero rispettiva271. TI ratto violento di una me nte incorsi per le circo- donna sarà punito colla reclustanze di quel fatto, o p e1· altri sione ordinaria non minore di speciali réati. 1 anni cinque. 272. Il rntto violento delle persone minori degli atÌQi quatCAPO III. tordici sarà punito colla r eDELLO STUPRO, DEL RA TTO, E DE· clusione ordinaria non minore OLI ATT I !)I LIDIDINE CONTRO d'anni sette. NATUR A. 273. I reati cli libidine contro natura com!llessi con vio270. II colpevole di stupro lenza, conformeme nte a!J' a r violento sarà punito coi lavori ticolo 270, saranno pnniti seforzati a tempo, estensibile ai condo i casi con le pene nello lavo·ri forzati a vita, seeçmdo stesso articolo prescri tte. le circostanze del luogo e la Qnalorn non vi sia stata qualità della persona . violenza, ma ~ia intervenuto Lo stupro si considera sem- scandalo o siasi sporta querepre violento: la, si applicherà secondo i casi 1° Quando la persona stu- la pena della ree! nsione ord iprata non abbia ancora com- narfa, o quella d'anni dieci di piuta l'età di dodici anni; lavori forzati. 2 ° Quando la persona cli cui si abusi trovisi per malatCAPO IV. tia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale DEU,A G RASSAZIONR , DELLA RAfuori elci sensi, o ne sia stata 1'1NAJ lJRL ti A t.:(Hi KGO IO, IH! l.,LN artificiosamente privata. DIPOSIZJONI O P RRST AZIONI ARSe lo stupro si commetterà BI T R.! R 1";, DELLA. BUSC.t, DE [, sopra una minore di anni doPURTO, Dt:Lr,E TRU P FF. O F RODI. dici, o di complicitii con un altro, o mediante ferite o per274. Il colpevole di gras· cosse, potrà essere inflitta la sazionc o di rapina di denari pena di mo rte, previa d egra- o cli effetti sa.rii puni to colla dazione; questa pe na sar,,se m- pena di morte, previa degrapre applicata se il colpevole dazione. av ri, cagionata l:i morte rlell~ '1'11 ttavia, se il reato il stato stuprn ta: anche in questo caso commesso da una. sola persona sar:", osservato il disposto del- senza minaccia nella. vita a l'art. 258. mano annata, ovve ro senza fe1 Oli ahita nti cli ,·cg:ioni ~hc, dopo la stipulazione deha pace, siano oùLlopùsL-.: c.U" ,;ovnmi LiL cli un u!Lt·o StaLo, vauuo tra.Lluti com e ribelli a norm a delle leggi pcut,!i, non gii, come bolligera-nti secondo le leggi cli guerra, quando essi insorgµ,no ccl u sino le armi contro le truppe dello Stato che è succeduto nella sovran ità (Trib. Supr., 28 aprile l !ll :1. "Ricorso clcU',wvoc1, to generale militare contro la sentenza 1 ° aprilo 1913 elci tribunale cli Bengasi, Giur. T. S., 191 3. 28). .
CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
rite, pcrnosse o maltrattament i, la pena sari, diminuita da uno a quattro gradi. 275. Il saccheggio- è proibito; 1 il mil itare che Io avrà ordinato, o che senz'ordine se ne saril reso colpevole, sarà punito colla morte. 276. Chiunque avrà S]lO· gliato un militare od altro individuo ehe sia addetto all'esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà punito se, condo le circostanze colla morte , previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo,; 277. Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarì, punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.3 Se il r eato fu comme~so con minacce o viol enze, la pena 1 Veùi il s~guente
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non sarì, minore d'anni cinque, e potri, estendersi ad anni dieci, ed il colpevol e sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà inco rso pei fatti pili gravi che avessero accompagnato lo stesso reato. Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio. 278. Il colpevole di busca sa ri, punito col carcere militare o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari. L'uffiziale che, poten~olo, 11011 l'avri, impedita, ineorreri, nella. pena del carcere militare accompagnat·a dalla dimis&ione. Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni e sempre aceom1mg11ata dalla destituzione. 279. Se in occasione elci reato di busca si commettessero violenze o maltrattamen-
368 del Regola mento s ul servizio in guerra: Sono proscritti come mezzi barbari : l'impiego di m·mi, di proiett ili e di materie atte a causar mali non 11ccessaril ; ruso elci veleuo e delle ar1ni avvelena.te ; l 'uccisiouc elci nemico che si arrenda a discrezione; il non dar qua r tiere ; §
, § 36g, Jlf ezz,i barbai·i.
·i l saccheggio [Omissi.s].
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, Gli a tti d i distruzione. spesso imposti dalle necessità di g uerra, 110n ùevono essere spinti o!tro qimnto esige lo scopo che s i hadi mira,. \7ccli l 'articolo 40 ùcl Codice circa l,~ complicità di graduati ucl reato cli sacoheqgio. 2 Vedi il seguente § aH del Regolamento sul servizio in guerra: , § ,37 4. Feriti. I scntimen t i di tll\lanitt\ e l e convenzioni inter11azionali impongono che nel t ra ttamento ùcgli amwaluti e dei fo1·iti 11011 si faccia dis tinzione tra quelli dell'esercito proprio e quelli lloll'cscrcito nemico. Agli uni e agli altri devono essere prestate le curo più amorevoli, cd essi ,le vono esser protetti da ogni catt ivo l.rntt,11mcnto e dalla spogz.iaz-ione , . 3 Vedi il § 371 del Regolamento sul ser vizio in g uerra, riportato in 11ol,1 all'mticolo 252 del presente Codice.
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CODICE PENALE l/ER L'ESERCITO.
ti, la pe na s:uit della reclnsi1Jne mi litare pe r a nni c iuquc, l,stensil)ile a d anni sette se il coipcvo le è uflizialc, e ciò sun· za pregiudizio delle 1ie nc i11corse JJer alt r i maggiori reati. 280. Il furto previHto dall'art. 2 14 sarà punito secondo i casi, o con le pene nello stesso a rt icolo stabilite, o con quelle degli articoli 215 e 216, in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commcsso, oltre l'aum e nto cli pena prescritto coll'art. 250. Il furto cli cui n ell 'art. 217 sarà pure pu nito colle pene i n esso stabilite, coll'aumento cli un grado. 281. Saril punito coll a reclusione ordinaria non nriuorn cli anni sette il furto comm esso: I O Da un domestico a dan no de l suo padrone o dell e pcrsouc con esso lui con viventi; 2° D:1gli ospiti nel luogo ove si riceve ospitalit:'t o alloggio, oppure verso gl i ospiti da colui che ùit l'ospita litù, o <la altri della sua ramiglia, o cla p ersone inservienti nella stessa ; 3° Da un lo candier e, al ber· ga.torn, oste, ve tturale o bar· caiuolo, o <la alcuno d egl i in· ,lh•idui della loro fam iglia, o Joro servi otl i111piegali quals iausi, di cose ad esHi nllidato nella d e lta loro qual ità ;
4° Da 1111 ope rai o, da un allie\•O o con111ag no od impi egato qualunque i11 luogo a cui sia ammesso liberame nte per r:1gionc de lla sua professione, mesti ere od impiego. 282. Sar :\ applicata la stessa pona: 1° Se il furto eb be luogo in occasione di i ncursione cli nemi ci, di incendio, di rovina di edifizi, di n:mfragio, di inonda~ione o di al tra grave calamitiì. ; t 2' Se fu commesso con in· trodursi di notte te mpo in casa abitata da persone estranee alla milizia; ;J 0 Se s egui in luogo destinato al culto pub blico. 283. Nel concorso d i due o più delle circost a nze accen·uate ne i due preced enti a rticoli, o negli articoli 215, 2L6 e 217, la pena clovri\. essere aumentata di un grado. 28 4. I r eati di trnlTa, a ppropriazio11 e indebi ta od abnso di contideuza sara nno pun iti con la reclusione militare da uno :t du e ann i. Se il d an110 cagionato da tali r eati eocede1·à le lire cin quecento, h pena sarit della reclusione ordi naria. La stessa pena sarà pure inflitta se la trnffa, l' approlJriazione ind e bita o l' a buso di confì<lm,za. sa.ranno a ccompagnati d a l reato di fal so.
1 Le ,·oso r:ctta.tc, s marrite o altrimcnU lMcio.tc ~ni =mpi di bn.ttag lin, o nelle vici1 mu~c, uuu tSt.JllU cosu a.ùLancloua.tc, o~ ia. ùi nessuno, Hl.U. r a.p1n·opria.,donc Lli esse costituisce scn1pro rcu.to . E vi h o. fw·Lo se tr,\ il disastr o e l'appropri,\zione dclln. cosa sio.vi un nesso giltridico, in guisa che il colpevole s i è i11111uss1·sslit.v della 6osa. giovandosi (lc lllL co,nuùiLl• ùcdv«nLu ùul d isastro ('l'l'ib . S npr., 28 di· ceml.,ro 189G, c:111sa Gi1u1ta, Giur. 'l.'. S., 1 8llu, !H ).
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CODIOJil l'ENALE PER r,' ESERCITO.
CAl' O V. 01•:J, l,A
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285. Colui che si renderà colpevole di fal sa testiinonian:r.:i nelle cause di comp etenza il ei tribunali militari per r eati impo1tanti la pemi di morte, dei lavori forzati o della 1:eclu sionc Ol'((inaria, se avri1 deposto in favorn dell' imputato, sa n\ punito colla reclusio1ie or dinari:1 non min ore cl' anni 8Ctle estensibil e ai lavori forzati pe r :lllui dieci. ::le avr:\ deposto in aggravio , ~ari< punito coi lavori forzai i :1 tempo. 286. Ove però l'accusato 8ia stato condannato a pena 111aggiurc dei l;wori forzati a tem po, il testimonio che ha fal8:uu entc deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stcs~a penti inflitta a quest' ultimo, quand'anche fosse quella 1lclla morte, che in quanto al fal so testimonio dovrà sempre eseguirsi previa degradazione. Qualora la condanna non avesse avuto la sua es ecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto sarà diminuita di 11110 o due gradi. 287. Il colpevole cli falRa testimonianza relativa ai r eati di competenza dei tribunali militari importanti pene minori di quelle accennate nell'art. 285, sia in favore, che contro all' imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria.
288 . I periti che attestassero scie11tci\1e nte fatti falsi in giudizio, ovvero dolosa· mente poi·tasspro giUlljzi falsi, saranno puniti coll e pe ne ri· spettivamente stabilite nei tre precedenti articoli. ' 289. I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sovra fatti dei quali risulta~sero Informati, saranno r iguardati come oècultatori della verità e puniti col carcere militare estensibile alla reclusione militare da uno a tre anni. 290. Alle pene stabilite nei precedenti articoli . soggiaceranno i subornatori, istigatori ed altri complici nei raati sovrnindicati coli' aumento di un grado, qualora siavi stata promessa di danaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero sia vi stato abuso <li autorità, siasi usato inganno o fatta violenza. CAPO VI. Df:l PRIGION!Eltl DI O UERRA,
291. I prigionieri (]i guerra, che si rendessero colpevoli di ammutinamento o di rivolta, saranno puniti di morte. Qualora fra gli ammutinati od i rivoltosi si trovino grnduati o<l istigatori principali, la detta pena potrà essere ad essi soltanto applicata. I gradi saranno stabiliti dal] e cartelle di scambio.l 292. Alla stessa pena andranno soggetti gli uffiziali pri-. gionleri cli guerra che contro la data fede fossero ripresi colle armi alla mano.!
1 Vedi l'articolo 40 circa la complicità di grac;!t*1-ti nei roati cli mnmnt iua meuto e rivolta dei vrigionicri di guerta: ' Vccli il seguente § 373 del Rcgolifm~nt9 sul ser'vizio in gucrm: , § 37 3. Priaivnicri di atterra. I prigionieri cli guerra devono
Co,l. E serc.
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CODICE PENALE PER. L1 ESEROITO.
essere tmttati con uiµani tà. Qualunque a tto cont ra rio allo spirito di questa prescrizione dev'essere sevòramentc represso. , Dà. prova di elevato sentimento militare colui che al prigio· niero <li guerra nemico, SUJlCl'iOro in grado, ùsa deferenza e rispetto. , I JJrigionieri di guerra devono c$sere ÌliRarma ti, non esclusi gli ufficiali, ai quali, soltanto per ordine del coma ndo supremo, può <'sserc lasciata o restituita la sciabola. Tutto cjò che loro appar· tiene, fatta eccer,lone delle carte d'importanza militare, delle armi e dei ca,•alli, rimane di loro propriett\. , Non si può u sar loro violenza per costringerli a dare notizie sul proprio esercito o a rivelo.re il loro impiego IÌ!)l proprio esercito, nè si può punirli per aver dat o inìormazioni false. , I prigionieri; so interrogati, sono tenuti soltanto a dire il proprio vero nome e grado ; ove· sia dimostrato che non abbiano fatto ciò, possono loro essere ristretti i vantaggi dei quali è cenno qui sotto. • Si può metterli sotto la vigilanza dcll'autorit,i,, militare e stabilire normo p articolari per la loro condotta e limiti speciali per la loro permanenza, 1110. _n on imprigionarli, salvo quando ra· gioni di sicurezza renda n o assolutamente necessario tale provvedimento. , Ad eccezione degli ufficia li, possono essere ad<lctt i a lavot·i, secondo il loro grado e Ja. loro condizione ; ma non cssorc costretti a lavol'i che abbiano cli.retto e immediato rappor to con le operazioni militari. , I prigionieri possono anche esser autorizzati a lavorare per conto di amministra zioni o di particolari, o per proprio conto. , Salvo disposizioni in contrarlo elci comando supremo, i pri· gionieri di guerra ricevono vitto. a lloggiamento e vestiario, e gli ufficiali ll.nche lo stipendio corrispondente a quello delle truppe nazionali.
, Qualunque loro tentativo tl i fuga o cli rivoltn. r ende legitt.imo l'impiego dei mezzi eslre llli per dconùndi all'ordine e alla sotto· 1nissiouc ; mu. è uso cli non impiega.r la (orza se non dopo u na i n ft'll ttuosa intima zione. · » I prigionieri evasi e ripresi -prin1n. di a.\'Cl' raggiunto il proprio esercito o prima di aver ahhanclonato il territorio occupato clall'eser· cit o che li ha ca t tmati, saranno passihill di ]lene d lsciplina ri. , I p rigionieri che dopo essere cva.si h a nno raggiunto il loro esercito, se sono ripresi, non sono puniti per il fatto della fuga. » La parola data dev 'essere :;crupolusa,11i.: utc 1nanten uta . ..Al JH'igioniero di guerra è perciò proibito di dar promessa di 110n evn,cleret o, per csscl'e ritncsso in libertà, cli non fare l)iù serv izio 4
t)er un tc1npo clctcr1niu ato . Qna.ndo Ycnga 1Heuo ;tlla, sun parola,
se è ripreso, 110h ha <liritto ud alcun riguanlo e può auchc essere t ra ttato come traditor e. , Gli inili vidui che seguono l'esercito nemico senza farne dircttnmontc parte (corrisponcl enti di giornali, vivandieri, fornll;o ri, ccc.) •che vengano catturati e cho si qiudichi opport ml.o detenere, ha nno d irit to nl t r11ttamento di prigio11icri di guerra, sempre quando siano mnnlti di un documento che legit timi la loro situazione presso l'esercito ncn1ico. , P or gli o.t ti cli stato civile ccl i testo.monti dei prigio nieri di guerra si soguouo le stesse norme dat.e 11cr quelli delle truppe na· zionali •.
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tJO OIOI~ l'ENALE PER J,' ESERCITO,
I)J\ ]fl'E SECONDA.
1n :1.L A PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE CHE IN TEMPO DI GUERRA.
Lrnno Pnn10.
llEI.LA PROCEDURA PENALE IN TEMPO DI PACE.
3° Da tribunali mi I i ta ri presso le trupp e concentrate; 4° D al tribunale supremo di guerra e marina. 1 CAPO
Titolo I. DEL.~ A COSTITUZIONE DF.I TRIBUNALI MILITARI,
I.
DELLA C0l1P0 S IZIONF. DF.I TRlllUNAI.l ~ILtTARf T R RRIT O RIA U, DJ.:t TRIB UNA LI AIIJ,l 'f AlU PRESSO U: TRUPPE CONC F.NTRATF., J.: DE LLE COll:II ISSIONI o' IKC IIH:· ST A.
293. La giustizia p enale
niilitarc pcrl'esercito sari1 am111inistrata: 1• Da commissioni d' inchi,)sta; 2° Da tribunali militari t err iloriali;
294. Le sedi e Io circoscr izioni giur isdizionali dei tribunali militari t erritoriali saranno stabilite con Decreto Rcalc. 2 295 . II tribunale mili tare sarà com1iosto d i un colon·
1
Vc,li il seguente§ 127 tlcl Hcgolam. JJCI servizio lcn ilodulc: L' azione de i 1..-ibmmli, por l 'esercizio dello loro attribu?.ioni giudiziarie, è indipcmlcnt-o dallo superior i autorit.i.\ militari locali. I t,ribuuali o:onispouùouo tllrcttomento con tutto lo autoriLà militat·i e civili, con le qua li occorre loro <li aver corrispondenzn pct· lo svolgimento , § 127. Ser~·izio della G-imtizia penal e mWtore.
llèi giullizi.
, Il presidente del tribunnlo militare dil'igc al comando del p,·usidio le tlomamlo relative al ser vizio dello. truppa, 11rcsso il t ribunalc, nei giorni <li seduta •. 2 Quest'articolo ò stato cosi modificato con la leggo 25 gin· " "u 1Sil, li, 298. Vedi u.ncho il Decreto Luogotencnzlo.lc 7 110 vumbro 1015, li. 1667, riportato in Llpp,mdice.
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
nc llo 1 o di un luolfotencnte colonnello, presidente, e di cin· quc giudi c i , due de i (J Ua li a lmeno saranno uffiziali su pe· riori I e gl_i altri c~pitani. M ane audo il p·i'esidente, l' uflizlale in grnilo più elevato O di 1,rnwgior anzianità ne fari, le veci. La stessa r egola sarà os· ser vata nei ca si cont(l mpla ti neg1u1rticoli aoo e a12.3 2lttì. P resso ogni tribuuale militi\r e saranno designa ti tra gli uffiziali snperi ori o almeno fra i capitani quattro giudici su pplenti, sai vo che il servizio de lla giustizia ne consigli un magg ior nume ro. 297. Per la validità delle delib ernzioni de l tribunal e militare è uece~sario il con corso de i sci giudici che lo com· pongono. i'i'lancando a lc uno l1i e ssi, si
chjameranno invece 11110 o piit dei supple nti.• Il pr esidente p otriL inoltre, prima d i :t'1ri-irc il di b:ittimcn~ to, chiamare 11119 o pi(1 supplenti ad intervè nire a ll e sedute del tribunale. Non potranno q~esti tnttJYia premier parte alla Yotnz1one, tranne ch e a titolo cli comp lemento, stante un impedi mento qualunque soppraggiunto ai giudici ordinari. 298. U n capitano OYVCro un uffizia le subalterno c ompieriL presso ogni tri b11nale ml I itare le fu nzioni d i istr uttore : potranno i medesimi essere scelti fra gli umzia li in ritiro. N e i l ub g hi ove n n solo istruttore sia rnvv isnto insuffi ciente, potranno esser e no· minati degli aggiunti, i quali saranno pure scelt i fra gli uffiziali.
1 Quando m a ncl1ino i ùuu u[(iciali s11i,c.:1·iori, cs,i, a norma del seg11cnto a rticolo 29G, possono essere lcgittirnomcntc sostlluiti da supplenti 1wenti tutti e due grado <li capit.uni ('l'tib. Supr., 1 ° a pri· le 1Dl )!, causa ì\Jelis, Gim·. '1'. H., l!Jl2, 21 ). 2 L'ufficialo più eleva to iu g rado o più anziano, assume rcgo larmcn to lo. p1·csiùcnza del trib unale, tanto se il preside n t e titolare si trovi impedito, quanto so, aYenclo cessalo dal servizio cfk llivu o u.Ui·i,nenti dallo suo funzioni, non sias i ancora no m inu to il sue· ccssoro ('l'rib. Snpr., 11 novembre 1898, cau sa P angallo, Gita·. '1'. S ., 18()8, •19). 3 Quest'articolo è stato cosi motlificat o con l:L 1,rc dcUa. legge 25 :;iuguo 1871, 11. 208. P c t· lJUa.u i ù 1·ignnrùa. la. eo1nposi1.ìo n c ùci Lrib11111ili 1,clle cause in c ui l'imputalo "IJPOr tcnga alla R . g 11a rd ia cli fiu mizo.. vc,li n otu. all'a r ticoto 301 fiuc. 1 Lt~ leggo non prescrive c he, integrandosi il t ribllllalc militare con l'int cr Ycn Lo <lei i-:iuclici s upplenti, cl<'hho. avm-;;I in a t ti la 11rova du t,;UtnuuLuk: ildl'.Uu.pct1ituunl.o dd r;iuclici c f fctti\"i ('rrib. Snpr.,
10 g iug no l !Jl 2, <:tHl8lL R oLL,'t, Oiw·. '1' . S., 1012, 28 ). Lo. compooiiionc 1,crò d el trib1111nlo no n sarc lJl,c r<'golarc se il supplen te v i p ronùcssc parte uon 11er lcgil t imo im pc<limcnto del g imlicc C[[cUivo, 111a per fa solo. c ircost n11m <'lw l)n<'st.'nltimo fosso sLaLo ,lispcnsal o dall'in· ter,•cnire (Trib. 8 upr., U 11ovcmbrc l S!>U, causa, Ucrlol o, Gi11r. 1.'. S., l S!>G, 80).
CODICE PENALE P ER L'ESERCITO.
299. Presso ogni tribunale
militare vi sariL un avvocato fi sca le militare con uno o più ~ostituiti; si l' uno che gli altri dovranno essere laureati in legge. 300. Presso ogni tribunale milit,we vi sarà una commi s· sio ne d' in chiesta composta di 1111 nffiziale superiore presidente e di due capitani. Due altri capitani saranno <l cst in at i in qualiti1 di supplenti. 301. I giudici dei tribunali n1ilitari1 e delle commissioni 1
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d'inchiesta e i loro supplenti sarnnno scelti tra gli uffiziali in servizio efl'ettlvo. 2 302. Ciascun tribunale militare avri1 un segretario ed uno o più sostituiti, i qnali dovranno pure esercitarne le funzioni presso l' istruttore, il pubblico ministero e la commissione d'inchiesta. 303. Le nomine degli uffiziali istrnttori e loro aggiunti, dell'avvocato fiscale militare e de' suoi sostituiti saranno fatte con D ecreto Reale .. In egual modo saranno no-
Ve<li il R. clec1·oto 23 m aggio Hl15, n. 831, riportato in ÀJJ·
11c111Ucc. 2 Po i rcat.i comn1cssi ,10. guat·clio d i fina n za, vedi in genere a. 1'" 1'· :305 il R. D. 2-l dicembre UH4, n. 1409. Vedi anche i seguenti
<LrLicoli :~2 e 33 leggo 19 luglio l UOG, 11 . 3G7: , Art. 3:! . Poi reati provc,luti negli art.icoli 2G, 28, 2D, 30 o 31 ,luila presento legge s i aP],licano le disposizioni contenute nel Utolo l", libro 1 °, parte P del Codice penalo per l'esercito, e h\ c01npotenza a conoscc1·c dei r eati 1ncdcs iJni, qualunque sia la Rpocic dolio liEHO e l a. Jei::~u cho Jo contcn~n.. o.p110.rlionc o.i l,rilnwali udii-
lar i sccon,10 le 11011110 che il suddetto Codtcc stabilisco. "Art . 33 . Kel caso di cni noW11rticolo procedente, 11110 \loi gin· ,lici ,101 tribunale mili lare <loYc a111x,rtcncr e al corpo dello gua,·tlio Ili fiuanzo. , ossoryat o le stesso 11011110 o condizioni che la legge sta· 1,ilisce pei g iudici m ilitari. » .Nei t,ribu,na.li 111.ilif n,r i territoriali il g i11.clicc n.nzi(lctto non llllÒ a.,·m·r. r.hc i_J grado di CP.I)ita llo, e dov ·c:sserc llcs ign ato dal cou1.n,u <lantc della diYis io110 milito.re nella quale ha sede i I t.ribnnalc. "Nei trilJunaH 1nilit ari snocinli, se l'accusato abbia. i l grado <1i s oHotcn cnto o ten en te, il g iudice llcYO a,crc il gTaclo <1i capitano, ~o l'accusato a bbia. il ~ra.tlo d i cav.itn.no od altro supcri01·0, il 1-rindicc
•love avore il gm do immecli11t11mcnlc superiore a quello doll',Lccu~ato ; lna in 1na11ca11 zn>, a,sscuza. o i1n11ctli~1cnto d i u fficic.li tli gnl.llo ri c hiesto, basta ohe il p iuù icc s iu., riYcstito dc] grado cgna.lo a qncJlo
,loll"accnsato. In ogni ca so, lv. nomilm clol giudice è fatta per es tm· xiono a sor te. » La. l1Cs im1azi.onc o l' est razione a sorte s i con11)iono nei 1no<li nltc sa ranno indica.ti lla.1 rogola1ncnto organico J)Cl' il sm·viz:io cloi 1l'ilnma.li n1ili t;\d li . J,'m'Licolo 2G di f-a le legge è stato riportato i n nota a ll'a l'( i· ,·,,lo 11-t del Codice . Il 21:i , h1 n ota a11·arLieolo 1U8 . 11 :w, in 110 1a
a ll'a1·ticolo 257, Il 30 o 31, in nota a ll'articok> 207,
i
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CODICE P ENALE PER L'ESERCITO,
minati i segretari e loro so• stituiti. 304. La designazione degli uffiziali che dovranno sedere come giudici nelle eommission i cl' inchiesta, e nei tribunali mi· li tari, è fatta dai comandanti generali dell e divisioni nelle quali ha sede il tribunale, seguendo l'ordine di anzianità tra ~li uffiziali in esse r esi· d enti, i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del tribunale militare. La indicazione degli uffiziali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o di servi zio. Nessuno di quegli uffiziali compresi nella lista, ai quali spetta di essere d esignati gin· dici, può essere omesso dal eomand~ nte generale, ovvero esimersi dal l'accettare l'uffizio, se non per grave impedimento ri conosciuto con motivata de c ision e dello stesso comandante generale. La li s ta è rettificata secondo i mutamenti che sopravveugono. 305. L 'uffizio dei g iudici titolari o suppl enti è permanent e, e d ura un bi ennio dalla data della designazione. '.l'uttavia essi c esseranno dalle loro fu nzioni se non avranno pi it residenza nella di\'isione o sottodivisione, se saranno promossi a grado supe riore, o se incorreranno nella sospensione, o privazione del grado .1
Mancando per qualsivoglia motivo a lcuno fra i giudici o supplenti, il nomina to in sua vece durer à in funzioni per qnel tempo che restava a compiersi da colui al quale fn sostituito. 306. Tutti i giudici dell e commissioni d' inchiesta, dei tribunali militari e del tribunale supremo di guerra, non che il segretario ed i suoi sostituiti, e gli uffiziali istruttori ed il pubblico ministero, presteranno in occasione dell a prima adunanza, ed in ogni e vento prima di entrare in funzioni, il giuramento, in conformi tà dell'art. 382; il presid ente nelle nmnidel tribunale, e gli altri uffizia li nelle mani del presidente stesso. La formo la sarà la segnentc: e Giuro di essere fedele a l Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Sta to, e di ad empi er e lealmente e da uomo cl' onor e alle funzioni di.... »
Si farà del tutto constare con a pposito verbale. 307. N essuno potrà far parte di una commissione d' in· chiesta o cli un tribunale mi litare se non ha compiuto l'età d 'anni venticinque. 308. Non 11 otranno sotto qunlnnque titolo sedere in una commi ssione cl' inch iesta o in un tribunale milita re, nè eser." citar e le fn nzioni d el pubblico ministero, n è concorrere ali ' istruzione, coloro:
1 IJ d~m·eto di p romozion e ,l'un g iudico, cma.nato dopo in!· zia tos i il ùiua LLimcnto, n on Lol'(lie a l m ilitare pro mosso la capacità a proseguire nelle [unzioni di gilulicc fino "Ila pubùlicazlone della sentenza ('l'rill. S upr., 4 aprilo l~US, ca1L5ti l!'"ttori , 0i11r. 1'. S ., 1 808. 20).
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CODICF. PENAL E PER L' ESER CITO.
l • Che saranno tra loro pa- men to, n è di 1111 tribunale mirenti od affini insino al grado litare, nù d el tribunale supre· tli zio e nipote inclusivamente ; mo di guerra e marina. ~· Che saranno parent i od 310. I difenso ri potranno :dlini coli' accusato i usino al esser e scelt i fra i capitani e quarto grado inclusivamente; gli uffiziali subalterni che tro3° Che nei cinque anni p1·e- vinsi di guarnigion e n el luogo ccdcnti al giudizio da promuo- ove siede il tribunal e militare, versi avranno sofferto un pro- o frn gli avvocati patrocinanti. cedimento pena.le per cause 311. Nel caso di concen t rn-relative ali' imputato ; o che mento di truppe fuori dei luoavr:umo attualmenteodavran· ghi ove siedono i tribunali mi· no avuto nei sei mesi preceduti litari, sia per un campo di eser· 1111a lite civi le coli' imputato ; cizio, sia per altre circostanze, ,1° I creditori o debi tori del· 11 otranno stabilirsi per Decreto l' imputato o della parte of- Reale presso il general e cofe sa; mandante delle stesse truppe, G• Gli eredi presuntivi o uno o più tribunali, secondo <lo1mtari dell'imputato ; le basi stabilite colle prece.G• Il militare che in qual- denti disposizioni. s iasi morlo sia stato offeso o In questo caso le funzioni ~iasi tentato di offendere col del pubblico ministero e. del reato ; gli ufli :dali del la.compa- segretariato potranno, con De· gnia a cui appartiene l' iucol- creto Reale, essere affidate a pato;' gli nffiz iali che avranno capitani od uffiziali subalterni. avuto una personale C dirett:1 in gerenza nella r epressione I 0APO TI. disciplinare dello ste8,0 reato. 309. L 'uffiziale che ab bia l>Rl ,LA CO~!POSIZ!O:o: ()F, f TRlllU• concorso ali' istruzione, 2 od al NALt lIILlTARI SPE CIAT,I rRR g iudi z io d ella commissione G! UD!CAR>O Gl, I UHIZIAU. d' inchiesta, e chiunque a bbia. deliberato come g iudice s u di 312. Dovendosi sottoporre 1111 r eato, non potrà più fa r a giudi zio un nffi ziale qnaparte, nello stesso procedi· lnnque/1 il tl'ibunale 111ili1 >-"on esisto innnmpatihil it.:\ fra la funzioni ,1; presidente del t r ibunale e quel.le <li comandante il reggiment o cui appartiene l'accusato (Trib. Supr. , G a pr ile rn os, causa Ravasio, Cfiur. T. S.,
rnos,
24).
.Kull11 vieta poi che faccia parte del Tribunale un capita uo che ,luc mesi prima del fatto era cqmanclante la compagnia c ui allora a ppa.rlcuont l 'accu~ut,o (T rih. , U iur. '1.'. !:i .,
rnuo,
:J:J).
Snp1•.,
D a.prilc IfJOO,
Ca.ll.Sa,
L isa,
2 Non costit uisce concorso a.U'istruziono agli effetti elci preseutc a l'! icolo il semplice visto a])J)os to al ra]lporto clell'offcso ('l'rib. Su1n·. , Ili nmggio 1808, causa Zacchc,ldu, Giur. T. 8 ., 1898, 33). ~ Per la com]losiziono dol t ribunale, o yc l'imputa to sia. un llmcinlc clclla n. guardia cli fina nza, vedi not.a all'articolo 301.
168
CODICE PENAU; PER L'ESERCITO,
tare sarà composto secondo J conformità della tabella sei! g l' ad o dell'accusato, in gneute:
Onulo doli' Accusato
(lr,ulo <lei Prosi<lontc
(lriulo dei Oiuùici
1. Uffizialo subalterno
Maggior Goneralo
Un Colonnello o Luogotenente Colonnello D ne Maggiori Duo Capita·ni
2. Capitano
Maggior Generalo
Duo Colonnelli o Luogotenenti Colonnell i Tre Maggiori
3. Maggiore
Luogoten. Generalo
Duo l\Iagg iori Generali Tre Oolonn olli o Luogotenonti Colonnelli
- - -- - - -4. Luogotonon te Colonnello
Luogoten. Generalo
Tre Maggiori Generali Due Colonnelli
5, Colonnello
Luogoten. Generale
Cinque Mag giori Generali
6. Maggior Generalo
Generale
'!'re Luogotenent i Generali
Duo Mn ~ giori Gcn era1i nnziani all'nccus o.to Tro Gouorali Duo Luog otononti Gene-
7. Luogotenente Gene- Ge neralo ralo e Generale
rali
I
314. Allorchè trattisi <li giu313. Il t ribunale militare, da comporsi in conformitù dicare alcuno d egli ullir.iali della precedente tabella, sie- indicati dal n. 1 al 11. ,j includ erà in quelle sedi dei tribu· 1 sivam ente di detta taliella, il nali di c ni all'art. 294, le qua li tril.rnnale sariL composto di giusaranno determinate con De- dici estratti a sorte tra gli nffiziali residenti nella divisione. ~ creto Heale.t 1 Quest'ar t icolo è stat o cosi moll ifica l o con la legg e 25 giugno 1871, n . 2U8. 2 Le eccezioni di nulli tù, concern en t i la c om p o~izionc d e i tribunali militari po% o n o pro pors i pe r la prim:1 volta a n c he illna nzi al 'l' ribunalc S upremo, come que lle che cosUt uiscono mate ria d'ordine pubblico ('rriL>. S upr., 4 u..1Ji·ih.: 1Sù8, uu.u:: :.a l•'u.Uol'i, Giur. '11. S.,
1898, 20).
169
CODICE l'ENALE P ER L'ESERCITO.
Nel caso che il n umero degli uffiziali in c iascuna catego ria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numer o richiesto per la. composizione del tribunale, sono compresi nell'estrazione tutti gli uffiziali del grado m ed esimo d ella divisione più vi cina. L'estrazione a sorte sar:ì. fatta per ogni processo dal eapo dello stato ma ggiore in pr esenza de l gener a le comandante la divisione e de' comai1danti le brigate stanziate ne l luogo ove dovrà seder e il tribunale, nonchè del ministero pubblico. Se debbasi invece giudicare a lcuno fra gli uflìziali generali designati nei n umeri G e 7 della tabella, i giudici saranno estratti a sorte , tra gl i nnìzi,ili gene 1·ali dell'esercito :1venti il grado c l'n117.ianità richiesti nella tabe lla,dal presidente del tribunale supr emo di guerra e n1arina , in pulJ-
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hli ca udienza : fra g li estratti di maggior grndo il più anz iano sa.rà il presirtentc. In difetto di uffiziali genem li che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell' indi cata tabella, l'estra zione si farà fra gli uffìz iali dello sti,s so grado, an corch~ meno a nziani, e 111a uc:1.ndo qu esti frn gli uffiz iali de l grado immed iat:imente inferiore. 1 315. Nella. formazione dei tribnuali militari , di cui all'art. 312, saranno pnre eletti <l11e ~nppl enti , 8eco1Hl o le 11or111 c ivi st:ibi!He. 316. L 'istrn ttore, il pnbbl ico ministero, la commissione cl'in1
chiest a e il segretario del tribun:ile militare permanente esercite ranno le rispettive loro funzioni p resso questi tribunitli speciali. Nulladimeno gli atti del!' istrnzion e preliminaro saranno fat ti dal!' istruttore del 1uogo del commesso reato o d:igli ufiiziali contemplati nell'articolo 353, CAPO Ili. DRLT.A COMP OS IZION E DF. I. TIUBU~ NAT,F. SUPRE 'IO DI OUERltA lO )IARINA,
317. Il tribunale snpremo di guerra e marina avrit sede ne lla capitale e sarà composto di un presidente militare e di otto giudici, tre militari, tre consiglieri di Stato e due pre sidenti d i ser.ione o consigl ieri de lla Corte d'appe llo. Saran no ino ltr e nominati cinque su p plenti, clue militari e tre fra i consiglieri di S tato e della Corte d'appello. 318. Il presid ente non potrìt e sse re di grnclo mi nore d i luogotenente gene rnle, o di viee-ammir:iglio. I g iudi c i militari saranno uflìziali gencrnli in attivit it di servizio, iu disponibilitit od in ritiro. Dei tre giudici milita ri ordinari due saranno scelti dal!' esercito, uno dalla marina. I supplenti mil ita ri appa r terranno l'uno al!a."pri ma, l'al tro alla seconda delle due annate. In 111a1icanza del presi1len te supplirà l'ufficial e più anziauo. 319. Per la vali d ità d ell e deliberazioni de l tribunale s u-
Cosi modificl!,to con la prcdctt>t legge 25 giugno 18 7J ,
11.
29S
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CODICE PEJ:{ALE l'Elt L'ESERCITO.
premo di guerra e marina basterà il concor so di sette giudici, de' quali tre militari, compreso il presidente, e quattro non militari. In qu esto caso uno dc' giudici militari dovri, sempre appartenere a quella armata di cui fa parte l' im · putato. Quando il tribunale supre· mo sarà chiamato a pronunciare sui conflitti sollevati fra i tribunali dell'esercito e i tribunali della 111arina, dovranno, per la legalità dell'adunanza, intervenirvi quattro membri militari, compreso il presidente (una metà de' quali apparterrà all'esercito, l'altra all'armata), e cinque de' mem· bri civili. 320. Le funzioni del pub· blieo ministero saranno presso il tribunale supremo esercitate da un avvocato generale militare e due o più sost.itnit,i. 1 321. Il tribunale supremo avrà un segretario con· due o piì1 sostituiti, i quali dovranno pure prestare il loro serv izio all'ufficio dell'avvocato general e. L e nomine dei giudici componenti il tribunale supr emo, non che q 11 e 11 e del!' avvocato generale, del se~rctario e dei loro Hostit11it i saranno fatt e per Decreto Heale sulla proposta del minis tro della g11crrn e di q11e llo dell a mari11a, previo concerto col ministrn dell ' interno quanto ai
giudici da nominare fra i consiglieri di Stato, e col guarda· sigilli quanto a quelli che si debbano nominare fra i presidenti e consiglie ri della Corte d'appello. L'ufficio di giudice conferito colle nomine sucldivisate è perrnaneu te e d urerit finché gli eletti o non siano destinati ad altre fnnzioni fuori della capitale o<l altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richi esta per la ì Joro nomina. 322. Potrà essere scelto a difensore avanti al tl'ibunal e supremo di guerra e marina uno degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, o alla Corte d'appello sedente nella cnpitale. Titolo li. DF.LLA COMPRTR~ZA.
CAro I. Df.T,T.'E PF.R SOXR S0GG;;";T'TF.
A!.l,A GIUR!SlllZIONE :UII,ITJ.RE.
323. Sono soggetti alla giurisdizione militare: 1° 'rutti i 111ilitari apparte· nenti all'eRercito di qnalun,p1e g1·ado tanto in ser vizio a ttivo c he scllcutario; 2° Gli uffiziali in disponibilità od in aspettativa; 2 3• Gli iùvalidi incorporati; 4• 'l' ntti gli individui che
1 vc,li a pag. :107 il n. L. 22 aprilo 1917, n . 660 o in A11pc,ul foc il D . L , 9 ,ticcml11·0 l!ll5, n. 17 30 . 2 Vodi i;l i ,.,·l.icol i 7 a 2 S ,lolla legge 1 S luglio l!Jl ~, n, SOG, sullo stato dogli uliici,ili <lei H, esercito,
OODICE PENALE PER L'ESEROITO,
sono per provvedimento organico assimilati ai militari; 1 5° I disertori ; 6° I mili tari che stanno scontando le pene della r eclu· sione militare o del carcere milita re. 2 Continueranno ad essere soggetti a qu esta giurisdizione i militari che durante il loro servizio avessero commesso un r eato militare, ancorchè lo stesso sia scoperto o dia luogo a procedimento dopo che non appartengono più alla milizia. 324. Gli uffiziali e d i loro assimilati, aucorchè s i trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdi zione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a ces· sazione r egolare del servizio.3 Ogni altro militare od as·
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' similato a militare vi è sottoposto, ancorché goda di una licenza t e mporaria, dalla data dell'assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto.4 325. I mii i tari, durante il tem1io che trovansi iu congedo illimitato, non sono sottoposti alla giuris dizione militare. Tuttavia, quanto ai so tt' nffiziali, caporali, soldati, o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del loro domicilio. 5 I militari e i loro assimilati in congedo illimita to rientrano sotto la giurisdizione militare da l momento in cui sono richi:i,mati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per
1 Vc,l i l 'articolo 8 del n. clecreto 26 g iugno 1915, n. !J93, ri11ortato in nota aIJ'arLicolo 545 11. 1 e gli a.It ri Decreti ivi citati. Circa la sottoposizion c alla i::inrisclizione militare dei militari esonerati t emporaneamente d al servizio perchè addetti a staùilim enti o imprese che lavorano per conto clell'Esercito, vedi l 'articolo 5 del Decreto legislativo 29 aprile l lll5, u . 561, ripo1·tato in Appendice, 2 È sottoposta alla g iu risclizione militare anch<a la guardia cli c ittà, quanclo s ia espulsa d al proprio corpo e incorporata nello com11agnie militari di clisciplina (Trih. Supr., 9 novembre 1SUG, causa 'fagliaplctra, Gittr. 1 '. :S., 1896, 8 7). ~ Vedi il seguente art. 25 della legge 26 aprile 1885, n. 3110 : , Art. 25. Gli ufficiali in servizio a usiliai-Jo chiama ti tempo· ra.ncamcnte in servizio effettivo sono soggeUi , pcl trnnpo che vi restano, alla cliscipliaa e,! alle leggi m ilit a ri a.I pari degli uf[iciali in attività d i serv izio n. 4 È soggetto alla giurisdizione m ilitare l'allievo d ' un colleg io militare che itt,ùia contratto l'arruolamento :i:nilitarc, senza che influisca in contra.rio lit circosta nza che egli, compiuto il corso dc,;li stucli, sia stato inviato in liccuza in attesa d i tru,5forimcn to a lla Scuola militare cli l\Iodcna (C,iss. Roma, 2 agosto 1910, causit l.larA'jS, l.liur. 1'. S., l!JlO. ~ :,). , Appartiene quindi alla g inrisclizionc militare la cognizione del rcat,o di furto commesso <lall'a LLcnclcnte nel par tire in congedo (Gass . Roma, 9 novembre 1909, causa Bei, Oitw. T. S., rnon, 40). Cosi pure, è bene ritenuto colpevelc cli !liscrxionc il militare che si asscnttt d al corpo prima che gli sia stato rila.sciat.o il fo,::lio di congedo, anche se il g iorno d el congedamc.nto s ia irnn1i1lc11tc (Trib, Supr., 16 gennaio 1011, cau sa. l\Iahari, Giur. 'l.'. S., 1911, ·1)
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CODICE PENALE l'ER L 'ESERCI TO.
le rassegn e prescritte dai re· golamenti.1 326. Le disposizioni del presente Codice saranno ap· plicabili alle persone appar· tenenti al militare servizio, benchè poscia si scopra la nullitii d ell'assento 2 o la loro incapacità. 327. Sono parimenti sog· gette al ..p,1·esente Codice le truppe apparten entinll'armata navale pel t empo che sono chiamate a far e il loro servi· zio a terra . . Saranno invece sottoposte alle leggi penali milit ari ma· rittime le truppe appartenenti all'eser cito durante l' imbarco od il servi zio a b ordo sovra legni da guerra o da tra sporto.
reato appartiene al tribunale militare del luogo in cui fu commesso. 3 Qualora siano concorse in tale reato persone appartenenti all'esercito ed altre al· l 'a rmata, la cognizione ne spetterà al t ribunale, o mili· tàre o marittimo, d el t erritorio o giurisdizione in cui s egui il r eato. 329. Se il l uogo del comme sso reato non è cono,ciu to, sarà preferito il t ribunale militare nel cui distr etto segui l'arresto cieli' imputato, a meno che dall'uffizi ale i st ru.ttorc presso altro tribuna.le mi li tare fosse giù stato ril asciato man· dato di comparizione o di cat· turn. 330. Se il r eato è stato incominciato in 1111 lnogo e con0Al'O II. sumato in un altro, la cogn i· zione apparterrà al tribunale NOR)fF. GF.NF.RA LJ S1Jf,f, A CO'.\fPF.· TENZA DF:l TRTHUNA U MILImilitare del Inogo del reato 4 consnmato. TA RI. 331. Qn alor:i il reato sia 328. La cogn izion e di un stato commesso su l con fine di
1 Una volta quindi arrivato il momento in cui un militare ò nella. condiziono di richiau1ato allo ar1ni, giusta regolare 1nanifcsto, egli è cli diritto soggetto a.Ila giurisdizione militare. ancorchè non Bfasi 1natorialrnentc presentato ('l'l'ib. Supr., 2'1 giugno 100 1> caus.a Sessa. Giw·. '!' . S., lDOl , 51). 2 Quindi, per sfuggi.re alle sanzioni penali sulla dbcrzionc, è vnnn d <' d.urrc che l'n,0cn:;.;n1.o non Fb <'it.ladiuo itnlht. no (T1·lb. Supr. ,
G 1na~gio 1007, cauga l\Ionti, Giur. 2'. S'., 190 7, 25).
3 L'eccezione d'inconl]lctcnza per tenitorio non JHlÒ pci· la pl'i111:t ,·ol!,i p ropors i in sede di ricol'iiù (TrilJ . Supr., 11 gennaio 190-1, ca.usa 1-'cr(cLto, Oiu1·. T. S., lOOJ , U). In, senso confrario, rite nendo c he tu.le ccccr.ione 11oscsa proporsi in ogni stadio dt'l giudizio, se~
1;11antlu l.i t." 011L111..:t.l:HZ;1 t.cn ·iLorialc in 1na.tcria pena le un ra-pporto d 'ol'Clinc vubhlico cui non può clc rogarsi : 'l'rib. Cupr., 7 febbraio 1 8!)8, ca.usa. l•'or11011i (O iur . '11. S., 1Sn:3, 11 ). 4 In tema di tli st,1·a zio11c lli va.lori o.f ficla.U in 11fog-o- suggcllato, il. luogo del cornn t('s:;o l'C'ato 11 0n è qn<·!lo t.lovc il 11ic~o v icuc aperto, Lùn:-;l tJUCllù d ove ~i \t.:l'if i vd. l' iiL\'-1'.-.ivi u..: i1L u:-.11 prvpl'iu (lei valor i
('l'rib. Supr., H uovcmlH'C18Vo,c"nsn, Urcgorio, Uitu-. '1'.
c., 1SOS, 18).
1
ÒODICE PENALE PER L ESEROITO.
due giurisdiz ioni, avriL luogo la prevenzione. L a pre venzi o11 c ri111a11e stabilit.a dal manda to di cattura o di compari zione . 332. Se la stessa pe rsona è imputata di pii1 reati sogge t.ti alla ginrisd izione di tribunali militari div e rsi, la. cognizione appartcn 1i a quel t ribunale 11 c l cui <list.re tto il reato più g rnvc, otl in dife tto il rnaggio1· 1111111 cro dei reati, sarà s tato commesso. :::ic i r ea ti sono d ella stessa g ravifa ed in egual numero, o se nell' interesse d ella gius ti zia, o per riguardo ad altre c ircostanze, foss e più conveni ente di deviare dalle norme sovra prescritte, l'avvocato li scale mi litare trasmetterò. i d ocum enti col sno avviso all'avvocato generale presso il tl'ilrnna le supremo di guerra . Questo tribunale designerà chi d ovrà conoscerne. 333 . Ove il r ea t o sia scgt1ìto all'estero, n e conoscer,, il tribuna le, nell,i giurisdiz ioue d el q ual e ve rri, fa tl a consegnad e ll' imputato o n e seguirà l'arresto. 334. In caso cli concorso frn più militari di grndo diverso in un r eato o in più reat i, fra i quali siavi con nessitii , sarà In causa defe rita al trib unal e instit ui to per giudicare il più elevato in grado. 335. Il reato di di serz ione semplice, qualora l' iclcntitit dell a persona de ll'acc usato
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non sia niegata, sariL di competenz a del tribmrnle militare uelh1 cui giurisdizione segui l'arresto, la con segna o la spontanea costituzione. S e l' identità è contestata o se trattasi di diserzione qualificata, la cognizione de l r eato apvarti ene al tribunale militare ove è stanziat o il corpo al quale è ascritto l' imputato. · Se il disertore non fa parte di un corpo militare qualunque, la cog nizione del reato è de voluta a l tribunale militare del luogo in cui doveva p restare il suo se rvizio al tempo delhL dise rzione. Nei casi contemplati dai due precedenti a linea l'avvoca to fiscal e militare potrà, ove l'interesse della giustizia il 1·ichi e da , trasm ettere gli a tti col suo par ere all 'avvocat o gener:1l e presso il tribunale supremo di gue rra, pcrchè quest' ultimo d esign i il tribunale che dovrà giudicare. 336. All orch é sia vi conflitto di g-iurisd iz io ne fra due o più trilrnna li mili tari de ll'ese rcito, o fra d e tti t ribunali e d uno o più tribmrnli m il ita ri maritti1ni, ln decision e di esso a ppart errà al tribunale supremo di guerra e nuirina. Qualora invece il conflitto sorga fra un tribunale militare e un tribunale o magistrnto ordina.rio, la d ecisione sar1i devoluta alla Corte di cassazione.1
1 Il con flit to di giut'isdizione no sce non d,i l fatt o rl cllc pa rti che oppongono l'incompe tenza dell'autorità che proce,lc per un delitto, ma ,lal fat to deJJc stesse a utorit.à, ordinarie o speciali, che nello stesso tempo pt·endo no o ric usa.no di prendere cognizione dolla stessa causa (Cass. R oma, S. U ., {i marzo rnos, N . N., Giw·. '1'. S., lUOti, 2). Quando p erò lo stad io di cognizione s ia defin it iva1 ucnto c hiuso
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CODICE PENALE PER L' ESERCITO,
CAPO III. IJELT.'O RDIN ~; D~:J GIUDIZI NEI, CON· OORSO DI REATI DI GIU R! Sll l· ZIONE ORDINARIA E MIL lT ARE,
337. Allorchè in uno o più r eati previsti nel presente Codice vi si a complicità o connessità 1 fra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi! p er tutti gli imputati s petterà ai tribunali o magistrati ordinari.'1 338. Se un militare avri, commesso uno o più reati militari, ed uno o più rea ti di
competenza ordinaria, e fra gli ·uni e gli altl'i sia vi connessità, il giudizio di essi apparterrh al tribunale o magistrato ordì· nario. Se tuttavia la pena dovuta al 1·eato o reati di gius comune fosse di polizia o del carcere non maggiore di un anno, e qu ella imposta pel reato o reati militari fosse della reclusione militare non minore di anni cinque, in tal caso giudicherà il tribunale militare, e se pronuucierl1 condanna a de tta pena, q uella stabilita dal gi us comune s'intenderà assorbi ta.>
por effetto della pronuncia di sentenza irrevocabile di w1a delle ù t1e autorità, non v'è più possibilità. di conflitto (Cass. Roma, S . U ., 2 marzo 1907, causa Baroni, Giw·. 'l'. S ., 1907, 2). 1 Per l'ipotesi qui contemplata, occorre unn. vcrn. e propria conncf-s iti\, non bas ta un semplice rnpporto cli unità ù i luogo e cl i tempo in cui il reato militn.re e il reato comune sia.no stati consumati ('rrib. Supr., 18 novcml.Jrc lnOl , causa Espos it o, Giiir. 1.'. S., 1 90]. 62 ). 2 Per quanto il m ilita re, nelle ipotesi accennate in questo articolo, sia giudicato ùat m agistrat o ord inario, il rea to 11011 perde t ut· hwia in suo confronto il carattere di reato militare, e quin di al giudice ordinario spetta cli a pplicare il Codice pcnaie militare.
Camhia., in altri termini, solo il g iudice e, con esso, caLubiano le
forme del gi11,lizio, mu. il r eato non cambia cli indole e dev'essere punito n.i sensi del Codice penule miliLare; altrimenti potrel.Jbe ac· cuùere che un fatto, punito soltanto dal Cuùirn, p c0tile militare, perchè connesso con reati comuni consumati da- estranei all'eser cito, o:fngp:ircbbc solo per questo a lla sn.nbio1ic penate (Cuss. Iturna, 1 3 m aggio U)13, causa L o P un10, ..tl las.,:;ùnarin. 1 f)1 :~, TI, SJ). 3 Nel caso 1icrò cli eoneo,·so cli militari cd estranei in un r eato 1nilitarc, se il n1agistrato Ol'diuario proscioglic gli estranei, la com· 1,ctcnza a. giudicare i 1nilitari appartiene alla. giuriscliziouc n1ilitarc (Ctiss. llorua, 13 febbraio 1912, causa Zn.netti, Giur. '1.'. S. , 1912, 1). (Jucsl,o ui·1·.icolo non t rova 11oi a pplicazione se cont,ro la. persona
est ranea iilla m ilir.ia non s iasi inizia to pr ocediment o penale ('l'rib. S upr., 21 marzo 1004, caus11 Basso, Oiiir. '1.'. S., 1904, 21). · Per la. com,cssioJLo fm re,\ti consuma.Li in tempo di g11cr1·a , vedi note agli art.ico li 5-15 e scgi; . o i lJccreLi ripor(ati in ÀJ)J)encUce. 1 Secon do il disposto d i qucst'arlicoJo, quaudo ,•i fosso luogo a reato cli duello sccomlo il Co,Ucc penale com1mo o ins ieme n. delitto ùi insubordinazione, il tl'ilmua!c mi litare ùoncbbc gh\clicarc miche
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339. Nel concorso cli r eati, s11etta11t.i gli un i alla giurisdizione ordinaria, e gli altri a trilrnuali militari , qualora siano tntti ri spettivam ente punì· bili o colla morte o coi lavori forzati a vita, precederìl il gint1izio del reato che è devoluto al la giurisdizione ordinaria. Ove in questo giudizio sia pronunciata l'assolutoria, o sia inflitta una pena minore di quelle sovra indicate, i tribunali militari conosceranno dell'altro reato. 340. Ove concorrano reat i ,l i com(letenza ordinaria, ed altri di com(letcnza militare, ciascuno dei qnali sia punibile con pene diverse, dovri1 dal 1Tib1111alc com(letentc giudicarsi del reato o dei r eati cui sarebbe inflilta isolatamente o nel loro co1nplcsso l a pena più grave, salvo al tribunale
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comJJetcnte per gli altri reati a conoscere poscia dei medesimi e punirl i iu conformità dell'art. 46. 341. Qualora le pene alle quali andrebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni foss ero uguali, precederi1 il giudizio clel tribunale ordinario. 342 . I carabini eri reali e ogni altro m ilitare, che legalmente richiesti di un servizio dall'autorità ci vil e avranno ri· cnsato di prestarlo, saranno 11erquesto r eato sottoposti alla giurisdizione ordinaria. I carabin ieri r eali e ogni altro militare, che nell'esecuzione di un servi zio richiesto ùall' autoritìi civile avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti al la giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura d el reato.
d i ins11l1nrrlioa 1.ionc, il tribunale 1nUitn.rc t.lOYl'cbbo gittdicaL"e a u chc pd rcat.u lli duello; e poichò li\ pena per tale reato è d ella detenzione 111inu1·c t.li u11 anno, 1ncntrc l 'insulJoròinazioue i mpor tl:.\ lu, pcnn della
1·,·elusiouc, qucsL'uH irna. J1Cnn. a.ES01'hirchbo la 11rhna (Cu.ss. Iloma., ~ - U., ~ aprilo 190$, ::.. N., Giur. 'J.'. S ., l!lOS. 2). n ccontmn crlte è stato però clecbo che li, cll~posizione clell 'tLrti· ,,,.10 2n del Coùice procc<llll'a p enale d el una (secondo la quale , 1• i 1·Pnf i connessi n.ppurlcugono alcuni ali<.\ con1pctcuza. ùc:ll'u.uto · rii,\ g;iu1lizi[ll'itL ordium·i<L c<l <Litri alla compclcuza ù i autorit à cli1 ,·1·,,a. h L co!('u izione di tntti i ,·cati appartiene all'autori tà. ordina r ia, , n TLLu che il ScnaLo sia costi~uito in Alta Corte cli Giustizia), ha 11IJ1't'g'u.Lo le norme sancilc llal Coùice 1101.10.lc p u1· l ']~~crcito in ca.so di ,·(11111css io11e t ra reati comuni o rcaU militar i. Quindi, a llorchè 11111• 1wrs una. ò hnputnta di reati co1nuni o ùi rcat,i n1ilita.ri, la cogniz l,.110 Lii LuLt.i i reati appart.icno scmpro all 'autoritù giucli.ziuria
••r•ll11111fa (Cu8:l. Roma, S. U., 2 mttrzo 1015, N. N., Giustizia
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,,,il,. l !.1 1;,, OJt.i; 'i'rilJ . .Àl1ui!u., i.J. scttcn1brc 1Vl5, cn:usa Pahnerini, ,..,,,.,, Il .• UJJ 5, 5~8). ]J; in tnli cas i la Corte di cassazione, ehiarnatll 11 11 1·11111 1111,ia.t·o su.I conflitto di con1pctenza., può orclinn.ro, se lo re·
I''"" 1·011\·enicnte, la separazione dei g iudizi (Cass. R o ma, S . U ..
:w ~ i11 ~110 10 l U, cuu:;a Ju.ciutu, O'i'ustiz-ictpe 1wle, 1Ul 5, 11~U ; li'urh 1111
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CODICE PENALE l'ER J)ESE<ROITO, CAPO IV.
J>ELr,A c om•1,:T 1•:NZA DF.r. THIRUN AL1': SU PUEM O DI
ou1-;1ut A ..: MA-
RI NA.
343. Il tribunale s upre mo di guerra e marina è destinato a. c-oDoscerc dei ricorsi in nnlJitil contro le senten ze emanate dai tribunali mili tari, e contro le sentenze delle commissioni d' inchiesta nei casi p r evisti dall'art. 431. 1 L o stes~o tribunale statuirà inoltro, conformemente a quanto è prescritto nel present e Codice, nei casi di conflitto, rev isione o di designazione d i tri bunali militari. 344. Si far:t luogo al ricorso per n ullità: 1° Se non s iansi osservate le disposizioni di legge conce rnenti la cos.tituzionc del t ribun ale e la competenza.; 2 2° Quando non s iasi osserva ta qualcuna t m l e di sposizion i dal presente Cod ice sancite a pena di nulli lii ; 3° Se non sias i pronunciato su di una requisitoria del pubblico mini stero o sn di nna istaDza dell'acc1,sat o o del dife nsore ; 4° Se con la sentenza defini tiva non si:isi ·statuito sn tutti i capi clelle co11 cl usioni del pubblico mi nister o o dell'accusato o del ~uo d ife nsore, hi esplicita decisione dei quali
capi fosse necessaria ]lCr la giusti li ca:r.ione ùe l giudicato; r,0 Se il fatto apposto ali' accusato 11011 ern punibile giusta il presente Codice, o aveva ceasato d'esserlo; 6° So la. sentenza che pronunziò 11011 esservi lnogo a. procedere sia stata emanata nell a sup posizione dell a ines istenza di un:i legge vi gente; 7° Se la sente nza ab bia violato la legge nella qualificazione del r eato o nell'ap1>licazione della pena, ritenuti i fatti quali sono p os ti come costanti nell a sentenza. medesima ; 8° Se vi sia contraddizione tra più capi della sentenza, o violazione dell a cosa giudicata. 345. Qualora la pena. pronunziata fosse eguale a quella c he l:L legge impone al r eato, non si potr::i ch ieder e l 'annnl· !azione de lla se ntenza. pe r la r agione ch e sia occorso error e nella citazione dell' articolo di legge con la stessa applicato. CAPO V. ATTRIBUZIONI DF.L r u nnLICO ll! S I ST ERO.
346. L'avvocato generale presso il tribunale supremo lii guerra. e marina ha la sorveglianza !li tu tti gli uffiz iali elci pubblico minister o d ella giustizia mi litare .
1 V<'rli n11rho il D e<wct.o L uog-otcncuzia.lc 9 diccrnln·o 1915, n. 17 29, riporkito in Appe1ulice, che ammette r icorso a l Tribunale
S upremo anche contr o scutcuzc 11rouull¼iatc dai tribunnli m ilitari di gnorm. 2 Quimli è n n.l.lu il E(iuclir.io se il p residente n on abbit\ pr estato giuramento al t1·ibum,le , giw;La t·nrt,icolo 300 ('l'riu . Supr ., 1 0 giug110 1912, cnusr, ItcLtà, Gi-ur. 1.'. S., 1912, 28).
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Gli avvocati !lscal i presso i tribunali milita ri dell'eser cito hanno lasorvegliamm dei mcm· bri del loro ris11e ttivo uffizio. 347. Gli uOir.iali del pubblico ministe ro possono essere a mmoniti e ccns11rati da coloro cui ne spe tta la sorveglianza, giusta l' articolo precedente. li min istro della guerra può inoltre chiamarli a sè, affinch è 1·is1101ulano sui fatti ad essi i1111i11tati che riguardino il sc·rv izio della giustizia milita re, esospenclerli dalle loro 1'1111zio11i, previo avvi so dell'a vvocato g enerale militare. La sospensi one importa la p rivar.ione d ello stipe ndio per 1111.t a la snadurata, laquale 11011 ~anì 111ai min ore di giorni quindici, nè maggiore di nn a nno. 348. L'avvocato ge ne rale 111ilit:1 rc vcgli erii al mante ni111cnto dell'ordine ed alla r etta a111ministrazionc della giustir.ia pena.le nelle commissioni <I' inchi esta e nei tribunali miIitari dello Stato, e qnalora riconoscesse n e e e s s :i ria Ia cc11s11 ra, la sospensione, o la ri mozione di qual cuno dei giudici, o degli adde tti all'istruzion e giudiziaria militare, opp11 rc la rimoz ione degli adde tt i al pubblico minister o, n e farà <l ennnzia al tribunale snpre111 0, il quale , sentito a voce o 11e1· iscritto l' incolpato, fan\ al ministe ro della gne na qu ella proposizione che ravviserà necessaria. 349. Gli istrnttori mander:111110 :ili' :iv, ocato generale 111ilitare ogni mese lo s t.ato llcll e cause, e i segretar i quello
dello sentenze, in quella forma, e con qu ell e dichiarazioni che verranno prescritte. L ' avvocato generale potrà inoltre in qualunque circostanza chiedere quell e notizie e maggiori spi egazioni ch e creder ii neces· sariP.. 350. L 'avvocato fiscale militare è tenuto nel distretto ciel tribunal e militare dove eser cita le sue funzioni : 1° Di promuovere e proseguire le az ioni pe nali derivanti dai reati, colle norme prescritt e eia! pres ente Codice; 2° Di veglia re e richiedere che sieno osse rvate le leggi r. le regole di procedura, che sia mantenuto l' ordine delle competenze, e che siano sp edite soll ecitam ente le cause; 3° Di far eseguire le ordinanze cl' istruzione e le sen· tenze del tribunale militare. E sso farìLle sue istanze per mezzo di conclnsioni motivate. 351. S p e tta ali' avvocato fiscale presso il tribunale militare, che pronunciò la sentenza di condanna, il curare la registra zione e l'esecuzione dell e gra zie sovran e, in con· formità del titolo XII, libro III del Codi ce di procedura penale.1
Titolo lii. DE!, l,E RE OOLE DI PROCEDUR A.
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DF.l,!.' I S TRUZIONI: PR&PA RATO!t!A,
352. L'azione p enale p ei reati militari è sempre pub-
1 ve,U >\l'Lieolo 589 Uodieo d i procetlma pena le d el 1913 e in fond o a l ,olumo le l\'or1,1c vcl collclono clelle JJene.
Cod. Eserc.
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO,
blica, e sarà esercitata d'uffi· zio. 1 Nessuno potril costituirsi parte civile, e l'azi one JJCl ri · sarcimento del danno r ecato non potrà essere promossa che innanzi ai tribunali civili. Il giudizio su di essa rim.arrii in sospeso finchè 11011 siasi d efinìtivamente pronunziato sulla azione penale.2 353. In qualunque reato militare, se per qualsivoglia ragione l'istruttore non può in sull'istante procedere, sarà supplito: 1° Dai comandanti, maggiori ed aiutanti di piazza; 20 Dai comandanti di corpo, di distaccamento e di posto; 30 Dagli uffiziali dei carabinieri reali e dai comandanti le loro stazioni; 4° Dagli nffiziali della poJizia giudizial'i:i contemplati n ell'art. 57 del Codice di procedma penale. 3 Gli uffiziali contcmpl:Lti nei primi tre nnmeri ùi quest'arlicolo avranno, nell' esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere la forza pnbblica; quelli invece indicati n el n. 4 avranno soltanto un tale diritto in conformità d el Codice di procedura penale, e 1
non potranno p rocedere che a quegli atti che loro sono dallo stesso Codice permessi.• 354. Nel caso di concorrenza fra i diversi uffizi ali compresi nei primi tre numeri dell'articolo precedente, la preferenza sarà data al più elevato in grado, ed a grado ugna· le al piit anziano. In difetto di essi, dovranno subentrare gli uffiziali della polizia giudiziaria accennati al n. 4 dello stesso articolo. 355. Sarit cma di tutti i menzionati ufliziali di ricevere le denunzie o querele, accertare il corpo del reato e lo stato dei luog11i in cui fu commesso : i medesimi assumeranno info rmazioni sullo stesso reato, colle sue ci r costanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, e raccoglieranno tntte le prove od indizi che vi si riferiscono, esponendo le I fatte interrogazioni e le risposte : dovranno seqnestrnre gli oggetti che possono servire, tanto a carico, qnanto a favore dell'imputato, ed essendovi tracce apparenti del reato e pericolo che si disperdano, sarà nflicio loro cli accertarl e, anche per mezzo cli periti.
Vedi il seguente § 258 riel Hegolamcnlo tii ù isci1,Ji11a : coma ndante elci corpo denuncia all'autorità giucli· ziariti competente i reati previsti dal Codice pe nale o dal Codice pcualc per l'Esercito. Alla denunc ia accompagua un rapporto iudici,nt,o tutte le circostanze d el reato ; e vi unisce, p er gli ufficiali, lo s tato d i scr visio e d elle punizioni, e per la truppa il fo,;\'lio matri· cohn·t1 f•()t·1'Pd11J o dal)(' note <1a.ra ttcris tic hc sulla condotta e 1noralitt\ dcli' i1111mtato •. 2 \ rc,li ancho in Llvpencl'ice i DccrcLi L\1ogotcncnziali 21 ottobre 1915, 11. 15 1:l : li ai:-osio l!Jlli, n . 102.J ; o 1° aprile l!ll7, n, 619 , 3 Vedi l'm-tiuolo lG-1 ùul Jluo vo Coùico ,li 1,rocodun, 1ic11a lo. 4 Vedi ancho il JJcct cio L uogoto11011iialo 11 11ovoml.lrc l!Jl5, n. 1622, riportato in Ll.1>1icnd'i cc. , § 258. Il
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Di tnlte queste operazioni Hlendernt1no uno o più verbali. Q n es ti saranno sottoscritti dall e persone intervenute all'atto, e da due testimoni, ed inoltre a piè di ciascun foglio dall' uffiziale che vi avr1l p roceduto. 356. Sel'uftiziale che procede agli atti dell'istruzione preJiminarn lo crede conveniente, potrà proibire a chicchessia d' uscire od allontanarsi dalla casa o luogo ove si stende il verba le, prima che lo stesso sia chiuso. Il contravventore a ques t'ordine, qualora sia militare, potrà essere arrestato e conttegnato all'au torità militar e da cui dipende, la qual e, sul verbale che constateri, la contrnvvenzione, dovrà sottoporlo a pene di sciplinari, se non potr:'t addurre legitti ma scusa. Se invece il contravventore fo sse estraneo alla milizia o :.ippar tenesse all'ar mata, il men tovato verbale san\ invialu al pubblico ministero p resso il lribuuale conipeteute, pcrchè venga sottoposto all e pene dalle rispettive leggi stabilite. 357. Qualora non siansi r invenuti testimoni, o gli intervenuti all'atto non abbiano potuto sottoscriv ere, o sianvisi rifiutati, se ne farà menzione 11 cl processo verbale. 358. Le de uun cie o qu erele 11otranno far si ver balmente o 1101· isc ritto, ed anche per mez-
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zo di procuratorc speciale, al1' istruttore o a li ' a v v o e a to fiscale m ilitari , o in difet.to d i essi ad altro fmS gli ulliziali enumerati nell 'art. 35B. In ogni caso la d enun cia o quer ela dovrà esporre con chiarezza. il fatto colle sue circostanze, e dare, per quanto sia possibile, le indicazi oni propri e ad accertare il r eato, a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori cd i complici. 1 359. La d enuncia fatta verbalmente sari, immediatamente ridotta in iscritto dall' nffiziale che la riceve. Il relativo verbale sari1 sottoscritto da lni e dal d enunciante; se questi non sa scrivere, faril il suo segno ; se egli 11011 vuole o non può sottoscriver e nè seg nare, ne sarà fatta menzione. La d enunci a fatta pe1· iscritto sarà sem pre so ttoscri tta dal d enunciante. Jn c:iso di denuncia · fatta dn un procuratore sp e cial e, la procura dovr:'1 enuncia re il fat to e le circostanze menzionat e ncll' articolo preced ente ; essa sar:'1 spedita in brevetto e sar à anneRsa alla d enuncia. 360. I periti saranno sentiticon ginramento. 2 Lo saranno pure i testimoni, quando trnttisi di far loro riconoscere un cadavere, un i1111rntato, 1111 corpo di r eato o a ltro oggetto qualunque stato sequestrato, salve le disposizioni d egli ar· ticoli 458 alinea 1° e 1J60.
1 Vedi il § 258 del Regolamento di disciplina, ripol'tato in nota uU 1Ll'Ucolo 352 del presente Codice. 2 li presente Codice non impone Uila formola s peciale nor il gitu·ument.o dei periti e!!\ relativa ammonizione (Trill. Supr., H di· ucrnlit'O 1908, cau sa Nclli, Oiur. T. S., 1008, GG), 0
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In tutti gli altri casi le deposizioni scritte dai t estimoni 11011 saranno giurate. I n ncsstm caso potranno de· ferire il giuramento ai testimoni gli ntfiziali indicati ai numeri 1, 2 e adell'art. 053. Non lo potranno neppure quelli indioati al n. 4, cui tale facoltà non sia acc.ordata dal Codice cli proceclnrn penale. In questi casi supplirà in seguito per la delazione elci giuramento ai periti e testimoni l'i struttore o quell'antoritàgiudiziaria che sarà da lui delegata. Le disposizioni clel presente articolo relative all'obbligo di deferire il giurnmento ai testimoni e periti nei casi indi· cati, sono prescritte a pena cli nullità. 361. Se la natnra del reato è tale che possa verosimil· mente acquistarsene la prova da carte o da altri oggetti esi· stenti nell'abitazione dell'imputato, o in qualche altro luogo o stab ilimento militare, gli ufliziali anzidetti procederan· no immediatamente alle rela· tive perquisizioni. 362. Se l'imputato , all orchè si fa la perquisizione nello sta· bilimento militare cni appar· tiene o nella sna abitazione o dimora, è presente où è in istato d'arresto, potrà assistervi o indicare tJna persona per rappresentarlo. 363. Dove ndosi, in clipendenzadi un reato militare, pro· cedere a vi site, perquisizioni où arresti personali in case private od in qualche stabilimento civil e o marittimo, l'uf· fizial e istrnttore si dirigerà, per mezzo cli r cquisito!'ie, all'autorità giudiziaria compe· tentP.. che do-v ril nrontamente
procedervi secondo le norme stab ilite dalle leggi generali. Frattanto l' autoritil militare potrà invigilare i d etti luoghi, acciocchè non sia variato lo stato delle cose. 364. Le stesse regole si osserveranno dall'autorità gin diziaria ordinaria o clall' uffiziale istr11ttorc presso un tri· buna le militare 111 ari t timo, reln.tivamentc agl i stabilimenti militari; ed elevandosi con· flitto di giurisd izione, clovrassi tuttavia eseguire l'arresto dell' imputato, che da.alcuna delle autorità sudd ette fosse ricliiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall'autorità competente. 365. Il corpo del reato e ogni altro oggetto gindicato utile alla ma nifestazione della v-erità saranno descritti, e, secondo il loro volume e natura, assicurati e chiusi con sigilli e stri8ce di cartn, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione l' ntfizialc proceclcnte e i testimoni. Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno sn ciascuna cli esse apporre le sottoscri· zioni come sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguir· si, I' uffiziale procedente vi nnini nna carta bianca, improntando nel luogo cicli' unione il sno sigillo e descrivendone l'impronta.La detta ca rta sarà sottoscritta come sop ra. Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno deposita.ti o trasportati in luogo sicuro. Di tutte le accenna.te operazioni se ne farà menzione nel relativo v e rbale. 366. L'imputato e le persone presenti :i.Ile operazio'ni prescritte dagli articoli 355,
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361 e 365 saranno eccitati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a sottoscri vere o segnare gli involti o le s tri sce di carta colle quali sono chiusi, e, rifiutandovisi, se ne farà menzione nel verbale. 367. Nel caso di fl agrante reato, qualunque uffiziale incaricato degli atti dell' istruzione preliminare procederà o farà procedere all'arresto degli individui sottoposti ai tribunali mi litari, in qnalnnqne sito siansi ri coverati: si stender à verbale dell'ar rnsto, in cui saranno indicati i nomi, le qualità ed i connotati degli individui arrestati, i quali saranno im med iatam ente trndotti avanti l'autorità competente. 368. È flagrante reato.quello che si commette attualmen-
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t e, o che è stato poco prima commesso. Sono riputa ti flagra nte reato, il caso in eui l'imputato viene inseguito dalla parte of· fesa o dal pubblico clamore, e quello in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti, o con segni valevoli a farn elo presumern autore o complice, pmchè in questi due casi ciò sia in tempo prossimo al r eato. 369. Fuori del caso di flagrante reato, il militare in servizi o effettivo, imputato di un reato anche n on militare, non potrà essere arrestato che in dipend enza di un ordine del suo superiore, il qual e tuttavia non potrà mai r ifìutal'si a.ll'esecuzione di un mandato di cattnra rilasciato dall 'autorità giudiziaria competentc. 1
1 Confronta i seguenti § § 51 8 -520 del Reg olamen t o d i d isciJ)linf\ : , § ,518.
I n massima, tanto in muter ia penale, q uant o in materia d v ilc, nessuna citazione . n è altro qualsiasi a tto ginr1izk1r io, c he rif!ct.ta un militare in scrdzio effettivo e posrn implicare il s uo a llon· la 11amento d al proprio corpo, può essere notificato ' cd eseguito, so della. notificazione o clclla futura esecuzione n on sia~i priu1a tla lo avviso al com;i nùantc del corpo o dis lacca1nento, c ui il 1n iliturc a ppa.rt,ic nc. , § /j] O. Tranne il caso d i fla grante r ea t o, un militare iu scr,. iz.io effettiv o, inrputato di un reato a.nchc non 1n ilihtrc , non 1n1ò essere arrestat o che por ord ine del proprio comandante d i corpo o di d istaccamento. • § 520. Qua ndo però la compet ente autorit,\ g iudir.iar ia a vesse 0111css9 di dare il prescrit to a vviso, il coma ndante del cor po o ,le! ili~la.ccau1ento non può o pporsi a che la g iustizia. ubbia corso , Hil iill'esee uzionc d i un mandato di cattu ra rilasciato clall'aut oritit 1~0111 pcl.cn tc. n1.a. do, c rifer i r ne al conui.nda n t.e ,lol cm•pn d'n.1·maf·n. per g li schia rimen t i da chiedere all'a ntorità g iudiziaria . Ove il milii aro, cita to a com 1,ari1'e personalmente, n e sia impe,lit,o o per 11u1lat,tia o per altro legittimo mot ivo, il comamlau te d el cor po 110 informa l'autorità giudizia ria, dalla quale ha r icevuto la citazlv110, rircrendone cziandio, o ve sia (l'uopo, al cou1a uda.uto llul corpo
d 'u,1·mat...'1' " ·
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370. Tutti i verbali, di cui si fa parola negli articoli precedenti, e gli effetti sequestrati, saranno immediatamente trasmessi ali' istruttore presso il tribunale militare competente, alla cni presenza saranno immediatamente tradotti gli arrestati. 371. Se, dopo essersi adempiuto a quanto è prescritto negli articoli pre cedenti , venissero a notizia d ei mentovati uffizial i altre prove od indi zi riguardanti le circostanze del reato, o gli a;1tori e i complici, essi ne daranno immediatam ente avviso ali' istrutt oré o ali' avvocato fi se a I e presso il trib unale militare competen te, senza tuttavia soprassedere agli atti necessari per la conservazione de 11 e nuove prove. 372. Le informazioni assunte o state richi este all'ester o potranno far parte d ei relativi procedimenti. CAPO
II.
DEI.I.' I S TRUZIONE }'ORlTA T,E,
373. All orchè un imputato sarii presentato all'istruttore, q nesti dovrà interrogarlo en· tro le ventiquattro ore sulle sue gen eralità e s ull e ci rcostanze del reato, e gli present erà i co rpi di reato, che il processo avesse giii somministrnto. 374. Se gli atti già compilati in conformità del capo precedente fossero mancanti od irregolari, l' istrnttore, o d' nf1ìzio o sull'istanza dell'avvocato fi scale militare, dovri1 supplirvi o rettificarli ; od ove ciò più non possa eseguirsi,
dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova equivalenti. 375. L'uffiziale istruttore ordinerà la citazione dei testimoni, farà constare della volontaria comparizione dei testi non citati, procederà a l loro esame, e diverrà all'interrogatorio degli imputati. 376. La citazione d ei t estimoni e periti militari, sia che appartengano all'esercito o all'armata, si farò. con semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede all'istruzione ai rispettivi Capi delle persone citate. Esso dovrà contenere: Il nome d ell'istruttore o giudice delegato,avauti il quale il testimonio deve presentarsi; Il nome e cognome del testimonio ; Il,giorno, l'ora ed il luogo della comparizion e. Copia di questo avviso sarà intimata d'ordine del superiore su rriferito, il quale invi erà all'uffizio procedente l'attestato dell a fatta in timazione. Qualora i militari da citarsi fossero in congedo, od altrimenti lontnni dal luogo di residenza del Corpo, l'avviso potrà loro essere intimato da u no dei carabinieri reali del luogo, il quale manderà la sua relazione ali' autorità che gli avrft dato l'ordine. Se invece dovranno citarsi a t estimon i persone estranee alla milizia, si osserveranno verso di e~se le r egole stahilite clal Codice cli procedura penal e. 377. Ogniqualvolta risulterà per mezzo di un certificato di un uflizi a le <li sanità, od altrimenti, che qualche te-
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stimonio si trovi p e r causa di cond,otto nell a cedola istessa 111:ilattia nell'impossibilità di di citazione. 11 sa lva condotto comparire, il procedente si tra- sari1 accordato dal tribuna le sferirà alla sua dimora per r \- militare o dal tribunale o maccvc rc la deposizione, a me no gistrato che ha conosciuto od che meglio convenga di dcle- al qnale spetta di conoscere {:(are o richieder e in conformitil del reato pe r cui il testimonio dell 'art. 402. è condannato, od è sottoposto 378. Se il militare citato a processo. nelle forme prescritte dall'arSe contro il testimonio è t icolo 1!76, non si presente rà stato rila sciato mandato d'aro non produrrà scusa legitti- r esto per debiti in materia cima, chi procede all' istruzione vile o comm e rciale, gli verrà potrà con mandato d'arresto accordato un salvacondotto farlo tradurre innanzi a sè per dal!' nffiziale istrnttore. farvi la sua ·deposizione; egli Il salvacond otto prefi gger i1 sariL inoltre sottoposto all e il tempo necessario al testipene stabilite coll 'art. 209. Se monio pel vi aggio ed il sog· poi la persona citata e non giorno, durante il qual tempo compi1rs:1 è estranea alla mi- esso non p atrii essere ancstalizia, od appartiene all'arma- to; ed ove d'uopo , se gli fia ta, l' nffiziale istrnttore potrà ser i1 pnrc la strada ch e avriL ordiname la traduzione inn a n- a pe rcorrere. zi a sè pe r lo scopo sovraindi 381 . I t estimoni saran no cato; trasmettendo ve r ba 1e sentiti separatamente. Fuori della sua non comparsa al pnb· de' casi con te mplati nella p riblico minister o presso il tri- ma parte d ell'art. 360, i telJnnale competente, :dlinchè la stimoni saranno sentiti senza persona sia punita in confor- giuramen to. mitil di legge. In tntti i casi, prima di ri379. L e r egol e prescritte cevere la de posizione, l' istrntncll' articolo preced ente sa- tor e rammenterà loro l'obb ligo ranno a pplic:1te ai pe riti che che lmnno, e come nomm1 e senza giusto motivo ricuse- come cittadini, di dire tutta la ranno tli prestare la lor o opern ' vcri ti1 e non altro che la vclJ <li dare il loro giudizio. rità sui fatti intorno a' quali Se i 1ieriti sono militari, sa- son chia mati a d eporre, ram· ranno puniti in conformit:"1 d el- mc ntanclo loro le pene contro l'art. 210. i fal si testi moni. 380. Allorchè si riconosca 382. Il giurame nto, quando indispensabile l'esame di nn ne si.a il caso, sari1 prestato testimonio sottoposto a pro- dal testimon io stando. in pi r.ccsso o condannato , e che non di , alla pr esenza dell'uffizial c si:1 a rliaposizione dell a gin- d'istruzione, previ:1 seri:1 mn stizia, gli sarà offerto un salva- monizione 1 c he da quest' 1111. Per l 'ammonizio~e ai testimoni non è s tabilita come sacm111cnt.i1,lc la formula. co11LcnuLu. iu (_1uest"ùrLicolo, u1.a basta che se
"" n,l nncl'i una contcncutc il richia.n10 delle sanzioni oui en unci:t.tn
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timo sari1 fatta sull' importan· za morale di t ale atto, sul vincolo religioso che i cr edenti con esso contraggono dinanzi a Dio e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti.i 383. li testimonio sentito con giuramento che debba essere riesaminato presterà un nuovo giuramento a pena di nullità. 384. Prima di deporre, i testimoni saranno interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro ètà, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche Re siano parenti, a ffini, e d in quale grado, se domestici, c r editori o debitori dell' imputato o della parte offesa o danneggiata. 385. Non potranno essere chiamati nè obbligati a deporre, sia come testimoni, sia come periti, gli ascendenti, i disce ndenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'imputato. Il medesimo divieto è applicabile al marito cd alla moglie, q1rnnt11nque legalmente separati, ai genitori, ed ai figli adottivi del1' im1rntato, a l padre ed alla madre che lo hanno ricono sciuto per figlio naturale, ed a i suoi figli naturali parimenti riconosciuti. Quando più individui sotto• posti allo stesso processo fossero imputati del me desimo
reato, i p:u·enti od affini di alcuno di essi, nei gradi sovra indicati, non potranno essere sentiti come t estimoni contro gli altri coimputati o coaccusati. 386. Le persone indicate , nel!' articolo precedente potranno essere sentite come testimoni quando si tratti cl i reato commesso a danno di qualcuno della famiglia, e cli cui non si possa in a ltro modo aver la prova. Sar:inno però tali persone · avvertite che la legge loro dà il diritto, anche in questo caso, di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto. 387. Chiunque sia stato incaricato della difesa d'un imputato di reato militare, non potrà essere obbligato a deporre su quei fatt i di cn.i abbia cognizione in seguito a rivelazione o confidenza a il1i fatta dal suo cli ente nell'esercizio del propr io ministero. 388. Lo stesso avn\ lno{to riguardo ai medici, chirlll'gh i od altri uffiziali di sanit:1, agli speziali e · ad ogni al tra persona cui per ragione del suo stato o della sua professione fu fatta confidenza cli qualche segreto, sai vi i casi in cui Ia legge li obblighi espressamente ad informare le autoritii superiori. 389. Le disposizioni degli articoli 381, 382, 385, 38li, 387 e 388 sono prescritte a pena di nullità.
(Trib. Snpr., 9 gennaio ln05, causa llfacchclli, Giur. '1'. S., 1905; 4). L'ammonizione è però sempre necessaria a 1ic1Hl. di nullità (Trib. . Supr., 30 maggio 1004, causa Gazzai, Giur. '1'. S., l!J04, ~5). 1 Quest'articolo è stato cosi modifica.Lo 0011 la legge 30 giugno 1 876, n. 318·1.
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390. I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro lecito di leggere alcuna risposta in iscritto. Si potrà però loro permettere di ricorrere a note o memorie, quando la qualità dei testimoni o la natura della causa lo esige ra.nno.1
391. Le stesse regole saranno osservate per le risposte che l' imputato dovr:\ dare alle fattegli interro gazioni. 392. All'imputato ed ai testimoni si presenteranno tutti gli oggetti ca.titnenti il corpo del reato ed ogni altro oggetto stato sequestrato per la dimostrazione di esso, affine di farli dai medesimi riconoscere e far dare in proposito tutte le opportune indi cazioni. Sugli oggetti riconosciuti o s ulle bande che li disti nguono sarà apposta la sottoscrizione od il segno di colui che avr:i fatta la ricognizione, purchè ciò possa eseguirsi. 393. È vietato sotto pena di nullità di deferire il giuramento all'imputato m1c·he in ciò che concerne il fatto altrui. 394. Se l'imputato ricuseril di rispondere all'ntlì zial e istruttore, perchè intcn rl:t cli avere contro di lui mot ivi cli ri cusazione, dovrà fan,e imrncdiata dichiarazione ali' avvocato fiscale militare ch e ne riferirà alla commissione d ' inc hiesta. Essa potrà ordinare che si assumano quelle informazioni "-he ravviserà conveni en ti e
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pronuncierii sulla fatta ricusazione, sentito sem pre l' imputato. questa pronunciazione sarà eseguita senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni contemplate nell'art. 481. Qualora poi l'imputato adduca o l'incompetenza o che il fatto appostogli non sia reato o che l'azione penale sia prescritt.:t o altrimenti estinta., l' utlìziale ist.rnttore conceder:\ atto cli queste opposizioni, ma compiril tutte le parti dell'istruzione necessarie per la dimostrazione del fatto. La.commissione d'inchiesta deciderà sulle fatte opposizion i allorché le saranno sottoposti gli atti in conform ità elci l'art. 420. 395. Quando l'imputato ricuserà di rispond ere o dariL srgni di pazzia che possano credersi sinrnlati, o fin gerà cli essere sordo o muto per esimersi ùal ri spondere, ch i procede all'is trnzionc loavvcrtiril che non ostnnte il sno silenzio, e le sue infermitit sirnulate, $i pas~erù oltre all'istru ttoria ciel processo; di tutto sarà fatta menzione. 396. Gli ntti d'istruzione saranno scritti dal segre ta rio sotto dettatura del procedente. Nel caso di mancanza o d'impedimento del segretar io e de' snoi sostituiti, potrit l'uf· fizial e istruttore farsi assistere da 1111 notaio, o da un candidato notaio, o da un uftìziale, anche d'ammini strazione, previo giuramento che gli farà
1 Kon si viola però la legge, pei•mettenùo a un testimone b a lbuziente ùi ricorrere allo scritto, letto poi clo.l presidente, e dal tesU111uuc confermalo (Trib. Supr., 12 novembre 1~00, causa Hraccinj, Oim·. 1.'. S., 1900, 52). ,
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prestare di eseguire eon lealtà le sne incumbenze e di osser· vare il se.grnto degli atti nei quali dovrà intervenire. Le risposte saranno enuneiate in persona prima, e tanto gli interrogatorii che le risposte saranno scritti senza abbreviazione dal segretario. 1 397. L'atto sarà letto dal segretario a chiara ed intelligibile voce, sottoseritto dalla persona sentita, dopo ehe avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte; l'atto sarà egualmente ti1·mato dall' uffizialc i strn tto re, dal l 'avvocato lisca! e militare, qualora siavi intervenuto, e dal segretario: si fnrit del tutto menzione nell'atto stesso. Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso. Ciascun foglio degli atti originali d' iMtrnzion e sarà inoltre sottoscritto dagli nffiziali sovraindicati e dal segretario. 398. Se prima d elle sottoscrizioni di un atto occorresse qualche variazione od addizione, si faranno con postille a pi è dell'atto stesso e prinrn delle sottoscrizioni, e sa.rii data le ttura delle variazioni od addizioni. Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto a<l altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne farà menzion e con altrn postille che saranno pnre sottoscritte come sopra dopo datane lettura. 1
399. Non potranno farsi interlinee nè abrasioni; se occorreri1 di far cancellature, queste si faranno in modo che si possa no distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno Jas~iare alcnn vacuo che non sia, lineato. Prima delle sottoscrizioni si far:i sempre menzipne <lei numero delle cancellature e delle postille; le une 13i le altre saranno approvate. , 400. Ogni atto che non siasi potuto compiere o stende r e in un solo contesto, o nella stessa sessione, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per essere quindi ripigliato in altra seRsione ; senza che si possano enuuciarn sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi. · 401. Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno, anche festivo. : 402. Occorrendo di procedere all'esame di testimoni o ad altri atti d'istruzione, in luogo che sia fuori della residenz a dcli' istruttore, potrà questi ri chiedere J'uffiziale ist rnttore <lei luogo, ove ~,abbia a procedere, ed iu n\ancanza il pretore. ·, A11peua adempiuti i prescritti ineumbenti, gli atti sàra.nno immediatamente tra sm essi al delegante in un piego sigillato. 403. Ove occorra di addivenire a« esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da esegu irsi da a11toriti1 gindi,,;iarie estere, l'uffiziale istrnttore ne informeri1 l'avvocato fiscale
Vedi anche l'urLicolo 2 del DccrcLo Luogolcucuzialo 14 no·
vembre 1015, n. 1622, riportato in Appendice.
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militare per la sna rappresentanza. . La commissione d'inchiesta, se lo giudica conveniente, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo dello stesso avvocato fiscale, al ministero -della guerra. Se occorrerli di chiedere l'arresto o l'estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'aYvocato fiscale si rivolgerà al ministro della guerra. L'arresto o l'estradizione potranno anche essere eh iesti direttamente dal Governo. 404.Se un testimonio nelle sue deposizioni ricusa di dire la verità soprn un fatto di cui consti dalle informazioni aver egli cogn izion e, l'nffiziale istrnttore lo a vvertirit delle pene a tale riguardo sancite. Se l'avvertimento rimane inefficace, se ne estenderà verbal e, il quale verrà trasmesso all'autorità competente per quegli effetti che di ragione . 405. Durante il corso d el!' istrnzione l'avvocato fiscale militare prenderà cognizione senza ritardo degli atti di procedimento e farà tutte quelle requisi torie ch e crederà convenienti nell'interesse dell a giustizia. Egli potrà anche intervenire a tutti gli atti di istrnzi one ove lo creda conveniente. 406. Ove l'imputato non sia già detenuto per l'appostogli reato e dalle informa:,;ioni p1·ese risultino contro di lui sufficienti prove o indizi di
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reità, I' nffiziale istruttore rilasccrit mandato di cattura, pmchè vi concorrano conclusioni conformi del pubblico mini stero. Il mandato sariL trasmesso al comandante militare del corpo o del- luogo ove deve essere eseguito e sar:i noti ficato ali' imputato, cui se ne darii, copia. 407. Qualora l'arrestat o allegasse un alibi con indicazioni precise di t empo,di luogo e di persone, nè sul medesimo siansi rinvenuti effetti, carte od istrumenti atti a fa rlo presumere autore o complice del reat o, il eomandante od il pretore assumeranno iufonnazioni, e se l' allegazione d' alibi appari sce fondata, stender it verbale, che trasmetterà senza ritardo all'autoritit che ha ri lasciato mand ato di cattura per gli ulteriori provvedimenti, continuata intanto la custo dia del l' arrestato. 408. Se il titolo del reato, per cui si proeede, non importa che la pena del carcere mili· tare, o quella. della dimissione, rimozione dal grado, o sosponsione dall' impiego,1 applicate come peue priucipa.li, e vi concorrano concl usioni conformi del pubblico ministero, l'uffizial e istrnttore potriLl'ilasciarc _ semplice mandato di comparizione, il quale conterrù il nome e cognome dell'autorità. da cui è rilasciato , quello dell'imputato, il luogo, il giorno e l'ora in cui questi dovrà comparire per essere sentito, ed il titolo del reato su cui dovri1
1 Per la ùimissione, veùi nota all'articolo 5. I'er la sospcu8ionu d all'impiego, nota all'articolo 16.
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essere intenogato. Il termine per comparire non sa.rii minore cli tre giorni, oltre l'aumento d'un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Il mandato di comparizione sarà intimato nelle forme prescritte dall'art. 376. SC" l'imputato contro cui fn rilasciato mandato di comparizione non si presenta innanzi ali' uffiziale d'istruzione per essere interrogato snll' imputazione ascrittagli, e non giustifica un legittimo impedime nto, il mandato cli comparizione si convertirà in quello cli cattura. L'istruttore potrà anche convertire il mandato cli comparizione in mandato . di cattura, do1}0 aver sentito l' imputato ed il pubblico ministero, quando emergano circostanze che dimostrino la n·eccssità della detenzione. 1 409. Qualora sia.vi dubbio sull'identitù della persona llcll' imputato, dovrà l' uffizialc istruttore procedere all'atto cli ricognizione, facendolo collocare fra quattro persone che ab-· biano con lui la ma ggiore rassomiglianza. L'imputato sceglieni fra di esse il suo posto. Potri, egualmente addivenire a tutti quegli atti cli confront o che giudicherit n ecessari per lo scoprimento della veritil.. 410. Se l'imputato deve es sere riconosciuto da piil persone, si osserverà la formalità so vrn prnKeritta e si procecler:"t a tan ti atti distinti quante sono le pe rsone.
Ciascuna cli esse sottoseriverà l'atto che la riguarda, e pa sserà quindi in un lu ogo dal quale non possa vedei·c chi è chiamato a fare consimile ricognizione, n è parlargli: di ciò sar:ì fatt!i menzione nell'atto. 411. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di dive rsi imputati, si dovrà acl ogni atto surroga.re altri individui a quelli cli cui si fa cenno nell'art. 409, e se ne farà parimente menzione nell'atto. 412. Si farà sempre constare del contcg-no t enuto durante l'atto di ricognizione o di confronto clallepersone tra le quali esso avrit avuto Jnogo. 413. Se alcuno degli uffiziali intervenuti all'istru zion e non intende la lingua o il dialetto dcli' imputato o della pcrsomt chiamata ad esame, ovvero se uno cli essi non conosce la lingua ne lìa qn«le si estende l',1t-
to, o se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, o soltanto sordo o muto, e non sa scrivere, si prender:\ un interpretll, al quale si farit prestare il ginra.11111nto cli riferire focl nlmcnte i di scorsi che dov1·il comunicare, e di non rivelare il segr eto. L'interprete dovr:\ aver compiuto il diciottesimo anno, nè potl'i1 mai esser e RCelto fra gli uffiziali interv enuti nell'at· to, nè fra i giudici o testimoni della causa. 414. Se chi dovri1 essere sentito è sordo-muto, e non sa scrivere, l' istrnttore nomina
1 Vc<li ,indw 1·arLicolo 11 ,le! predetto Decreto Luogoteucn· ziale 14 novembre 1915, n. 1G22.
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per interprete nel modo e colle cantale sopra prescritte 1111:1 persona fra le più abitnate a trattar con esso. Nel caso in cui il sordomuto sap pia s ç,rivere, il segretario metterà in iscrit.to le domande ed osse rvazioni che saranno fatte dall'istruttore; queste saranno presentate al sordo-mnto, il qnale in seguito a ciascuna domanda risponderà egualmente per iscritto. Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratten\ di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto. 415. I verbalì men zionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dall' interpre te. 416. L e disposizioni contennte negli articoli 41!!, 414 e 415 si osserveranno a pena di nullitil. 4 17. L'imputato al quale sarà nominato 1111 inte rprete, seeondo il d isposto dagli articoli 413 e 414, potr:i ricusal'lo, adducendo i motivi della sua ricusazione. Qualora l'nflìziale istrnttor e e il pubblir.o ministero siano conCOl'di 11el l'igettare la fatta ricusazione, 8i proceder.\ all'atto mediante l'interpre te nominato; ma l:i commissione cl' inchiesta, prima di pronunciar la sentenza contemplata dall'art. 426, lll'enclcril in esame la proposta ricusazione, e, ove lo creda conveniente, ordinerà la ripetizione dell'atto coll ':issistc nza di 1111 nuovo interprete. 1
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418. È pro il>ito ad oçni uffizial e del la poliziagiud1ziaria ed ai segretari che intervengono negli atti di istruzione di r ivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, estenHibile ad un anno, od anche della dimissione pei militari, e della destituzione p ei segretari. In tale caso, sulle r equisìtorie dcli' avvocato geue1·a le presso il tribunale supremo di guerra e marina, potrit l'ulteri ore istrnttoria e cognizione della causa essere !ltllegata ad altro tribunale militare. 419. L'estratto d'assento, lo stato delle puni zioni e la copi:1 autentica delle già sofferte condanne faranno sempre parte dell'istruzione formale.
CAPO III. DE L PROCl:D J:\JENTO AVANTI l,A COlllfISS IOSE D'IN CIIIF.STA,
420. Compinta. l'istrnzione, l' uffiziale ist rnttore, coll'intervento e previ e conclnsioni de l. l'avvocato fiscale militare, dovrà fare, senza ri t:irdo, r e lazione dell a causa alla commissione d'inchie sta. 421. Se il fatto non costitui sce reato, o non risultano indizi snfiìci e nti di rci ti1 contro l'imputato, o l'azion e penal e è prescritta od altrimenti estinta, la commissione d' inchiesta lo enuncie rà espressamente nella ~entenza colla quale dichi:ircril ch e 11 0 11 vi è luogo a procedimento,' e se
Quindi nnchc la. Commissiono d' inchiesto. h a la 11otestù
,li dichiarare inesisten te il reato por dife tto
cloll'clcmcnto rnoralo
('l'rib. S upr., 3 nove mbre 1 002, cau sa Gadaledn, Giu r. '.l '. IS., 1002, 77).
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l'imputato fosse stato arrestato, ne ordinerà i I rìlascio; esso dovr:\ eseguirsi appena spirato il t erminedall'art.431concesso all'avvocato fiscale militare per ricorrere in nullità contro la sentenza suddetta, se pure l'imputato non è detenuto per altra causa.1 422. L'imputato, riguardo al quale la commissione d' inchiesta avrà di chiarato non esservi luogo a procedimento per mancanza d'indizi sufficienti di reità, non potn\ piì1 essere molestato per lo stesRo fatto, a meno che sopravvengano altre prove a suo carico. 423. Sono considerate 11110ve prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali, che non avendo potuto es s e re Rotto posti all'esame dell a commissione d'inchiesta, sono però atti, sia ad avval orare le prove che la stcss,i commissione avesse trovate insnflicien ti, sia a sommini strare nuovi lumi alla scoperta della verità. 424.Nel caso suddetto l'uffizial c istruttore coll'intervento e colle conclusioni dell'avvocato fì se al e militare faril nuova relazione della caus:i allacom111issio11e d'inchiesta, la quale decirleri1 se debba procedersi a nuova istruzione. Nondim eno, sevi è pericolo di fuga, l'ufliziale istrnttore potnì , anche prima di tale decisione, rilasciare mandato di cattura contro l'imputato, ,prnntimrrue fo sst> gi:ì stato mes· so in libertà a' termini dell':uticolo 421, purch è vi siano con-
elusioni conformi dell'avvocato fiscale. L' uffiziale istrnttore, quando la nuova istrnzione sarù compiuta, farà alla commissione d'inchi~ta la relazion e prevista nell'art. 420. . 425. Se la commissione d'inchiesta riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza cl' un tribnnalc ordinario, o d'un altro tribnnale militare di terra o marittimo, ordin erà l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente. 426. Qualora la commissione d'inchiesta riconosea che il fatto costituisca un reato militare e sia di competenza del tribnnalc a cui essa appat·tiene, e che inoltre vi concorrano sufficienti indizi di reità, pronun cicrà l'accusa, ed ordinerà il 1·invio delht causa e dell'imputato allo stP.sso tribunale. . Ove l'imputato non trovisi in istato d'arresto, la commissionc d'inehiesta rilasceriL ordinau za di cattura che veniL inserita nella sentenza di rinvio, ed avrà pronta esecuzione. Qualora si tratti di reato, per cu i l'imputato sia stato sentito a piede libero, la sentenza d ella commissione d'inchiesta contel'l'il l'obbligo a lui di presentarsi davanti il presidente del tribunale mili tare ent ro il termine di tre giorni , coll'anmento di un giorno per ogui trn miriametri di distanz:t. 427. Ove n el corso dcll'i strnzione si:tno insorte divergenze tra l'avvocato fi scale
1 Vedi anche l'articolo a del Decreto Luogotonenzialc 14 no• vembro. 1015, n. 1G22, riporta~o in .d1>1>e11di ce.
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e l'istl'llttore, la commissione d ' inchi esta pl'ovvcder:ì. Qualora la commissione d' incliicsta trovi la l)l'OCedura incompinta, ordiuel'iL una più ampia istruzione, indi canùo gli atti che giudichel'à necessari; potr:ì inoltre farsi presentare il corpo del r eato, o quegli oggetti sequestrati che creder à opportnno cli esaminare. Appena eseguiti i nuovi in· cumbenti, la procedura dovrà essere r iferita alla stessa commissione. 428. A li e deliberazioni d ella commissione d'inchiesta non possono intervenire nè l'avvocato fiscale, nè l' nffiziale istruttore. La deliberaz ione con l'assistenza del segretario dovrit incomineiarsi appena compiuto il raJ>porto e sentite le conclusioni dell'avvocato fiscale, e prosegui rsi senza interruzione sino al suo termine : ove siano necessa rie pila ::icssioni, esse dovranno tenersi nei giorni immediatamente successivi. 429.Lesentenzedellacommissionc d'inchiesta saranno scritte dal segretario. Indicheranno il nome, il co guomc cd il gra do cli cia scun giudice, il nome, cognome e soprannomc, il nome ùel pa<lre, l'et:t, il h.1ogo cli nascita e il grado dcli' imputato, il corpo cui appartiene, o in cl i-
Imora. fctto il
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suo domicilio o ùi-
Conterranno il ri assunto delle conclusioui del pubblico ministero, il dispositivo motivato, e la sottoscrizione dei giudici e del segretarlo. Qualora con la sentenza della commissione d' inchiesta si pronunci l'accusa dell' imputato, essa dovrà inoltre:contenere in compimdio l'esposizione del fatto , la natura del reato ch e forma la base d ell'accusa, con tutte le circostanze che possono aggr avare o dimin uire la pena, e l'indicazione dell'articolo di legge che . deve essern appli cato. E nulla la sentenza dolla commission e d'inchiesta, in cui per insufficiente indlcnzlone dell' imputato n e rimnngn incerta lapersona,ovver omnnchi alcuno dei ref).nisiti prnscritti nel secondo e terzo alinea del p r esente arti colo. 430. La sentenza d e J I a commissione <l' inchi esta , clic pronuncia l'accusa dcll'imputato, 1 gli s:wil p er copia immcdiatamente notificata dal segretal'io,! il q uale far à di ciò menzione nel verbale prcscritto dall'art. 432. Se l'accusato sarit statoscntito a piede libero, la sentenza gli verrà notificata enti-o tre giorni nel modo stabilito per la cita zione dei t estimoni.
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1 Debbono essere notificate all'imputato le sen tenze cli accusa, 11m 11011 esiste iùuutm dis1Josizione per cui debbo.no essergli nolificatc lo sentenze di proscioglimento ('J'rib. Supr., 7 genno.io 1001, CllU Sl1 Esposito, Gittr. T . s., 1901, 11 ), 2 La sent,c nza della Commissiono d'inchle2to deve essere no. l,i[icat.a atl'accnroto 11er copia integrale, e non per estmtto, a r1e11a di nullità (1'rilJ. Su pr., lG ugosto 1S07, uausu R..iuuuni, Gi111·. './.'. /;., 1Sll7, 59).
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OODIOE PENALE PER L 1 ESEROITO,
Queste disposizion i saranno osservate a pe na di nulli t;\. 431. Qualora la commissione d'inchiesta abbia stabilito non esservi luogo a procedere contro l' imputato, il pubblico ministero po trii non 1>iù tardi del giorno successivo a lla data della sentenza, a pena di de· cadenza, r icorrer e contro cli essa a l tribunale suprem·o. di g uerra e marina. li ricorso non sarà però ammesso se non nei casi seguenti: 1• Se vi è stata violazione od omissione di form e prcscritte sotto pena di nullità.; 2• Se il pubblico ministero non è stato sen tito; 3•Sela sentenza n on è st11ta pronu11ch1ta dal numer o di g in· dici determ inato dalla legge, ovvero se alcuno di essi 11011 lm assistito a tutle le adunanze; 40 Se la sentenza abbia clichiarato non e sservi lnogo a procede r e, perd,è il fotto imputato 11011 costituisce reato, o pe rc hè abbia ritenuto l'azio· ne penale prescriLta O(l in altro modo estinta. 1
, sato della sentenza di accusa, lo invitcrii a fa r e la scelta del suo difensore, avvertendolo che, in caso di rifiuto, gli sarii nominato un difensore dal presidente del tribunale militare,! Dichiarerà pure ali' accusato, che g li è facoltati vo di prendere visione ne lla segretcria, per mezzo del suo di- . fcnsore, degli atti elci processo, del corpo ciel reato e di ogn i altro oggetto sequestl'ato, senza trasportarli nè r itardare l'istruzione. Di quanto è p rescritto in quest'articolo ne saràfattoverbaie, che sarà sottoscritto dall'accusato e dai segretario. Se l'accusato non sa, non p uò, o 11011 vuole sottoscrivere, se ne far il menzione nello stesso verbaie. Se l'accusato fu sentito a pie de lib ero, l'invito, l'avverti mento e la dic hiaraz ione prescritti cli sopra gli sarann o fatti dal presidente de l tribunale, innanzi a eui lo stesso accusato dovril comparire a·termi niclell'art. 426. I l prc•.s idente sari1 assistito dal segretario, che ste nclerii verbale dell'atto, il quale CAPO I V. verri\ sottoscritto da ent rambi OF.LJ.' IS TllU ZIO NI: ANT RR IO UI: e <lall'aceusato i se questi 11 011 A(,J.'APl:RTURA DRL DIBATT l>ll:NTO. può O non vuole sottoscri1•ere, se ne farà menzione. 432. Nell'atto stesso che il 433.Sesi v erific asse in comsegretario durù copia all'accu· patibiliti1 nella dif'es:i d i più
1 È uulla la sen tenza della Commissione tl'incl1icsta che non esprime le ragioni de l s uo p ronunciu.to (Trib. Sup r., 28 ottobre 190 1, c.w sa 'J'ilm r t in i, Gim·. 'I'. S., 1901, 60). !! Su lnLt.:1 \'iene o.I dibattimento nn clifen~orc i n soc;;tituzione e rap p rcaontan7.a <li quello scelt o tlall'accnrnt o, e questl non f!I nl · cuna dichiarazione in co11trario, ciò equivale p er par t o sua a cl accett.c.'\.ziono del nuovo (] ifc-11so 1'C, <" non v'ò quintli i.\ lc una. it·1-cgolarità ('rrib . $npr .. 27 ~c nnaio 1002. causa Noto, Gittr. 'l'. S ., 1902, ll). Vedi anche l'r1rt,icolo 5 ùcl Decreto T.uog-otencnr.ialc H uovcmbre 1915, u. l/J22, riportalo iu Ap11c11dicc.
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accusati, eglino saranno come sopra invi tati a scegliersi un difensor e pel' ciaschcdnno; in caso di rifiuto di al cuno di essi, il difensore o i difensori sarnnno scelti dal p residente del tribunale militare. 434. Il segret.ario signifi. cherà sull ' istante al difensore la di lni°nom ina, c he sarà pnre immediatamente significataall'avvocato fiscale militare. Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato, tranne che ne addnca giusti motivi; in qnesto caso la dispensa sarà ammessa da l presidente del tribnnale militare,e l'accnsato dovr;\ scegliersi un altro difen sore. Qnalora il rifiuto di assumere la <li fesa non sia giustificato, il difen sore, se milita re, potrà essere punito con pene disciplinari dallo stesso tribunale ; se è un avvoca to patrocinante, si osserverà il disposto degli articoli G:33 e G35 del Codic H di procedura penale. 1 435. AI dife nsore sarà accordato, a pena di nnlli tit, un t ennine di otto giorni cla quello della notificazion e d ella sua nomina? per esaminare nella scgrcte riatuttigliat ti del pro ce dimento, dei quali potrà trascriversi quelle parti che crederà opportune, o fa r se le tra-
scrivere da persona di sna confidenza: com e pure per osservare i corpi di reato ed ogni altro oggetto allo stesso relativo. Ove egli creda che sia in· corsa nel procedimento scritto una qualche nullità. o vizio di forma, di cui voglia giovarsi nell' interesse clell' accusato, dovr:\ dichiararlo con cedola apposita, significata nei primi tl'e giomi successivi alla cli lui nomina all'avvocato fiscale militare, indic:indo con precisione le nullità o vizi che intende di opporre. In mancanza di tale dichiarazione, nessuno degli accennati vizi o nullità potrà più essere allegato.'1 Lo stesso dritto e sotto le medesime condizioni compete all'avvoca to fiscale militare. 436. L'avvocato fiscal e, nei cinque giorni dalla nomina del difensore, gli comuni cherà la li sta dei testimoni che intende siano esaminati nel dibattimento: dovranno in questa lista comprendersi i testimoni sì a carico che a difesa. li difensore far à a sua volta entro otto giorni dalla sm\ nomina significare all'avvocato fis cale militare la lista d ei testimoni che intende in aggiunta di far sentire a difesa: dovrà pure nella stessa cedola op-
1 Vcùi gli art.icoli 7 8, SO, 82 ùel nuovo Coclice ùi procedura penale del 1913. 2 Questo term ine d ecorre dalla. prima nomina, e non si rinnova lt, uomina ùi a ltro d ifensore in sostituzione clcl primo, clcstinttto a d nit ro ser vizio (Trib. ::lupr., 10 dicembre 1894, caus1> Oli vic1·i . Giur. 'l'. S. , 189·l, 105). 3 Entro questo termine cli 3 g iorui d ebbono n a turalmente essere proposte anche le ragioni di nullità contro la sentenza ùellu. Co mmissione d'inchie~t(l. (Trib. Supl'., 21 gcn n(l.io 1S!l5, cam;(l. M.-1,·, Oiw·. 1'. S ., 18%, 3).
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CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
JJOrre le cause di l'icu sazione d ei giudic i o di oggczione contro i testimoni a cari co, che possano competere all'accusato. J termini in quest'articolo fi ssa ti e nel precedente JlO· tranno essere da l presidente del tribunale mili tare prolungati, ove la natura della causa Io richi egga. 437. Le liste, di cui è menzione nell'articolo prec e dente, dovrnnno esser e sottoscritt e dal richiedente e contenere il nome e cognome d ei testimoni; e inoltre, se sono militari , la loro qualità o grado, il c orpo cui appartengono, o in difetto il loro domici lio o dim ora; se invece sono estra nei alla mi lizia, il loro soprann ome, ove ne abbiano, la professione e il loro domi cilio o dimora . 438. L e notificazioni ordinate c ogli articoli 4-3 4, 435 e 436 sarnnno fa tte da 1111 a fra le ordina nze addette a ll ' uflìr.io d'i struz ione. E ssa in dic he ril la fatta intin1:1,donc con la sua data sulla copia dell'atto notificato, e ne rilascc1·ù attesta zione all n parte ~ulla cui ins tanza la notificazione fn fa tta: si l'un.i ch e l'altrn cli queste dichiarazioni snrit dal!' ordiuanza sottoscritta. 439. Appena compiut i iter mini sovrn indicati, gli a tti, colle rispettive istanze del difen sore e dell'avvocato fiscal e, sarnnno da qu est'ultimo rassegnati al presidente del tribilnal c militare, il qual e, previo
concerto col generale comandante la di visione o sotto-divi sion e, fisserà il gi orn o dC\l dibattimento, ccl ordinerà la citazione dei t estimoni. La relativa ordinanza sa n\ significata, in confor mità dell'articolo precedente, all'accusato ed al suo difensore ventiquattro ore prima d ell'ape rtura del dibnttimento medesimo ; per la citazione dei testimoni si osserverà il disposto dell'art. 37G. Se l'a ccnsato fn sentito a piede liber o, la notifi cazione dell'ordinanza gli verrit fatta nel modo prescritto per la citazion e de i t estimoni, oltre la. notificazione al sno difensore nel modo prescritto dall'a linea precedente. • 440. Se l'avvocato fl seal e militare o l'accusato hanno mo tivi per chi ede r e che la causa non sia portata all'u dienza sta bi lita, presente ranno al preside nte 11 11 ricorso per far prorogare il termine. Il presi<l entc rlec idc r:'i se q uesta proroga debba. essllre ac cordat a; egli potril e ziandio ordina rla d'uffic io. CAP O V. DEI D IR AT T [ M ~ NT I.
441. Il presid ente del tribunale mili tare è incaricato di dirigere il dibnttimento. Egli è rivesti to d'un poter e discrezionale, in virtù del quale può fare, dnrnntc il dibat-
1 È nullo il dibat timento se l 'ordinanza presidenzia le 11cr l 'esclllsionc di alcuni testi!llOni a d ifesa n on sia mu n it (l. d ella firma del p re.:;ideu te , e non :;ia. ::;La.Lu rcgola nucu ie n ot.ificu.Lu. a l ùlCcusot·e 'l'rib. Supr.. 13 cliccmbre u1on, canst, Grasso , Gi'ur. 'l' . S. , 190!), 72).
CODICE l'ENAT,E PER L'ESERCITO,
timento, tutto ciò che stimer:"t ntil e lL scoprire la veritil, e la legge lascia al suo onore od alla sua coscienza di vale rsi di que' mezzi ch e crede ril opportuni a favorirne la manifestazione.• 442. Egli può parimenti, n el corso del dibattiment1J, chiamare ad e same qualsivoglia persona, richiedend o, ove occorrn , la forza pubblica, o farsi r e care qua lunque nu ovo documento che, in seguito alle spie gazioni date ali' udienza si dagli accusati clw dai tcs ti111oni, gli se m· brnssc atto a sommi11istr:1 rc qual che lume sul fatto contestato.= I test imoni in tal modo chiamati non 1ires ten1nno · giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schim·imenti.J 443. L e udie nze d el tribu-
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nal c mili ta r e sara nn o pubbli· ch e, a pena d i nullitù. Nondi111 c 11 0 se la p11ùbl ic iti1 può esser e pe rico losa pcl buon ordine o pei costumi, il pub· blico mini stero potr:"i ric hiedere, ed il tri bun ale or<l iua r e anche d' uffizio, che il dibat time nto a b bia luogo a porte chiuse. L'ordinanza sari1 pronun· ziata in pu bblica ud ienz a ed inserita co.' suoi motivi nel ver· baie di dib a ttime nto. 444.L'a vvocato fi sca le militare a ssist erù a l dibattim ento, vi assiste r,"t pu re il difensore dell 'acc usa to. Ove q ursti non comp aia, ne sar à in sul)' istante c lefto 11110 in s ua vece dal preside nte: il tutto a pcn:i di nnll it:'1.~ 445. L'accusato, se trovasi in a r resto, compari rà custodito da lla fo rza milit,irc , ma libel'O e sen za ferr i.;;
1 Ko n ò irregolare che il p residente esercit i tale potere tlisc1·c· ziouale in segttit o a inùic11zio110 clclle JJ1u·li, ùi testi o periti n el p u l>blico diba.Llime ulo (Trib. S111ir., 3 apr ile 1uu.;, causa l'omar ici. Gittr. '1'. S ., 1905, 29). 2 Il prcsidcn t,c, esercit a ndo il suo potere di.ocreziona lc, non h,1 obbligo d i indicare le ragion i p er le lJUUl i ritiene necessario l'csa111u (l'un tcsti1nonc (TJ·ib. ~upr., G 1na~giu 1907, causa Val li, Uiw·. '1'. ::; .. 1D07, 26 ). Kon è po i con l,ra rio alla legge che egli chfami come testi· mnnc nna. persona p resente a ll'u<licnz,1 (Trib . Supr ., 13 1mu·w 1905. l:.J.ll.SU Seul.o, Giur. 'l' . /::J., rnv;;, iò). 3 Il 1ircsidc11 t.c non ha però o l;b!igo d i avver t ire uhc le clichiam• zioni di tali testimon i saranno consid cmtc collie ECmplici schiar ì· menti ('l'rib. Supr., 1 9 lug lio 1 897, causa. Lofortc, Giw·. 'l'. S ., 1 8!)7, 5:1.) 4 Non compMcn do il dife nfio rc tli ficlucin, il prcsillcntc p111ì dP'-i~nal'nt) 5en1.'r-Ji r o noo d'u!Iicio, i:>CUza. t,;hc alJl.1ia. Li:,u~uv dt indl\gare 1101· qua li motiv i il primo n on siasi prcs,m tato. Nè talo p,·ovvedimento p otre bbe formare oggetto tli d iscussione innnn zi a l 'l'ribwmlc Su premo ('l'rib. Supr., 2a luglio 1S94, ca.usa. Panc,,IJi. Oi1tr. 'l'. S ., 189,J, 6 1). 6 È insincla.cabile il p residente del t rib W1a.lc che 11cr il con tci:111> h1·01Tettissimo dt•ll'accw,ato, ordina ìl suo aUontanu.mcnto lla l·
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CODIOE PENALE .PER L'ESERCITO.
Il presidente gli domanderà il suo nome e cognome, il nome del di lui padre, il luogo de lla sua nascita, del suo domic ilio o dimora, la sna etù, il corpo cui appartiene, e lo avvertirà di star e attento a ciò che san\ per udire. 446. li segretario leggerà ad alta voce la sentenza di accusa, o le liste dei testimoni sia a carico che a difesa. Quindi il pnbblico ministero csporn\ il soggetto dell'ae· cusa.1 , 447. Nel caso previsto dall'alinea 1° e 2° doll'art. 435 il presidente apre la discussione sn lle eccezioni di nulli t:\ o di vizi di forma opposte sia dalla difesa, s ia dal pubblico mini·
stero.
lita1·c e l'accusato potranno opporsi all 'esame di nn testi111onio che non fosse s tato compreso nell e li ste notificate ai sensi dell'art. 436. Gli stessi potranno pure op porsi all'esame di qnc i testimoni che n on fossero stati ne lle liste chiaramente designati. 'l'anto l"av ,•ocato fiscale militare che l'accusato addurranno, ove ne sia il caso, le cause di ricusazione d ei giudici o di oggczione dei testimoni che non si fos sero potntc acldune ne l termine fissa to dall'art. 436. L'avvocato !ìscalc militare, nel corso del dibattim ento, far it inoltre, nell'inte resse d ella giustizia, tutte le r equisitorie che creder:"! utili in ragione del reato contemplato nella sentenza di accusa; e il difensore f:ui1 qnelle instanze che nwviseri1 vantaggiose per la difesa. 11 tribunal e dovrii de liberare sovra c iascuna di queste reqnisi(orie cd isbrni1· ; l:1 sua decisione sarà motivata e sottoscritta d al presidente e dal segretario. 449. Le r eq nisito 1· ic dell'avvocato fisc:1le m ilitare, e le instanzc del d ifensori', a lme no
Il tribunale si ritirerà qnin· di, prima di 1ìrccc dere ol tre, a deliberare su tali questioni. Rientrato in sala d 'udienza, il preRidentc pronnnci er il sentcu:.m mo tivata. l'otrà anche il tl'ibnnale rinviare la decis ione di tali questioni al fine del dibattimen to iusicme colla deliberazione sul merito. In quest'ultimo caso s i farà menzione di tale rinvio 11 c l ver· baie d' udièì1za; s i osserv e ranno nelle dette de liberazioni e 8e11tenze le forme prescritte per le deliberazioni e sentenze per riassunto, sa l'a.11no presc11tate per iscritto, e da ess i risul merito. 448. L 'avvocato fi scale mi- spettivamente firn1atc : ' sarn n-
l' uùie nz'l ('l'!'ih. :',npr .. 27 aprilo 1914, cu.usa F1·i1.si, Gi11r. 'l'. S ., 1 01 1. ~7 ). l L'cs pos b:ionc ùcl so:;::;:ctto ùcll'e.ccnsr1 non è r ichiesta a pe na ùi nulliu\ ('l'rih. S upr., U :;:cnnaio 1U07, causa Macnluso, Gittr. 'l'. S ., 1907, G). 2 J.'ino•scrvanz" ùi questa ùisposizionc 11un produco nullità ùcl ùibatUweuto (Trih. S l1 1w., 27 o,prilc 18%, cansu. lJaUini, Uiw·. '1.'. s., 18%, 3!J).
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no poscia enunciate nel vcr- guirsi il clilrnttim cnto, potril baie cui r esteranno :111nesse. tuttavia rivocare la sua orcli4 50 . Ogni qualvolta il tri- nanza,sericonosce che l'esame bunal e militare non accoglienì del testimonio non comparso le ric hieste dell 'avvocato lisca- è necessario per la cliluciclaJe militare o le istanze del zione del fatto.' difensore, l' istruzione e la sen453. Se a motivo dell a non tenza non saranno perciò in- comparizione d'un testimon io . tel'l'otte o sospese, salvo dopo il tdbuna le militare avrii. ri· la sentenza, se vi ha luogo, il mandato il dibattimento ad alricorso in nulli til innanzi il tri- tra udienza, tutte le spese di bnnale supremo d i guerra e citazione, degl i atti , dei viaggi marina. dei test.imani, ed altre che sia451. Il presidente orclinc.r à no occorse pe r quella 1Hlienzn, a i testimon i di ri tirarsi nella saranno a cnrico de l, teHtimoca111ern che loro sarà destina- nio non comparso, il quale, ta, e dalla quale non possa no colla stessa ordinanza còn cui nè vedere, nè sentire ciò c he saril la causa ri mandata. ad a lsi fa ne lla sala cl' udie nza . Egli tra giorno, verrà sul!' istnnza prencleril, se oeconc, le op- cieli ' avvocato lìscale militar e portune precauzioni per impe- conda nnato a pagarl e, eziaudi rc ai testimoni di conferire dio coll'a l'l'esto personale. fra essi su l reato e sull'acculi tribu nale potrù ad un sato, o di conmnicare con a l- tempo prescri ver e che il testicuno degli inter essati prima monio non comparso sia traclel loro esame. dotto per mezzo della forza 452. Quando un t estimonio puhblica a vanti di esso per escitato non co1111rnrirù, il tribn- sere csa mi1rnto. nit.le mil itare, dopo avere sen Qiìand'anche la causa non titi il pubblico ministero, l'ac- sia st:i ta ri mandata, se il tecnsato cd il suo difensore, de- stimonio non comparso ò miIibercrà,in c:imcra di consiglio, li tar e, incorrer:\ nelle pene stase debba. proce<lere oltre a ll:i bili te coll 'ar t. 209; se invece sped izione <l ella. causa, ov- è estra neo all a milizia, saril. vero .1·irn:it1Clarla ad 1111' altra condannato acl un'ammenda udicnza. 1 non minor e di lire dicci, ocl Dopochè il tribunale avrà an che ad nna multa non mag· dichiarato che delJIJa prose- . giare di lire cento.
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1 L'ordinanza non occorre quando vi è l'accord o delle pa1·t i · sitl la lettura delle <leposizioni dei testi assenti ('frib. Supr., 18 marr.o H>12, causa Abate, Giw·. T. S., 1912, 16). Non occorre n cp1mre ,kliberazione <lel t.ribunale quaJHlo siuvi sta t o silenzio d elle p a rti s1ùfa maucut,a comparsa d 'un tcst.ìmone: s ilenzio che equivale a ri111.111ziu. dell'a.ndizionc elci teste ('rrib. Supr., 28 luglio 1!102, f'itu sa Fioretta, G'i111·. 'I.' . S., 1!>02, 73). 2 Le dispo$izioni di quest'articolo non son o s tu.bilit.e a pena tli nnllit:\ (Trib. Supr., 27 aprile 1014, ca usa Vcst.ri. c:i,u. T. S ..
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CODICE PENALE PER L ESERClTO.
454. L(l. via dell'opposizio· ne sa r:\ aperta contro le suddette eonclanne nei di eci g iorn i dalla notificazionQ che ne sarii stata fatta al testimonio cQndan nato, o in difetto al suo do· micilio od alla sua cUmora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, e la con<l:lnna saril J'ivocata, se il testimonio g instillca che fu legi ttimamente impedito. 455. Se qualche testimonio si trova nell' impossibi lità <li comparire per infennitii od nitro grave motivo, il tribunal e potrh delegare per riceverne la deposizione s ia uno dei suoi giudici, sia l' uffizia le istruttore od il giudice di manda· me nto, ne l cui disti-etto il testimonio risiede, escluso però colui c he avesse r icev uta la prima deposizione scritta. L'accusato potrà fa.rsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimonio; la persona che lo rappresent:1, ove non sia incaricata dell;i di lu i difesa , dovrii essere munit:i di spe· eiale mandato ed eserciter à tutti i d iritti che competono ali 'accusato. S:nil data lettura ali' udienza della deposizione d el t csti111onio ricevuta nel modo suddetto. l'otrii anche il tribunal e, sulla istanza di una !lelle dnc parti e coll'assenso <lcll'allra, ordinare la lettura della deposizione scri tta del testimo· nio imp ed ito. 456. 1-c il giudi ce od altro nffizial e comn Ro prn delegato v enisse a ri conoscere che l'imp edimento all c~ato è finto o che 11011 è tale rla porre il testimonio 11ell'i1111Josibilità tli comnarire all'udienza. ne in -
formeril tosto il presidente del tribunale milita re, il quale 1iotrà. far tradurre il testimonio a ll'udienza pe r mezzo della forza pubblica. Il tribunale, sentite le su e discolpe, potrà condann:1.rlo nelle spese di trasferta del giudice od uffizialo commesso, egualmente che delle persone chiamate ad assistere all'atto. Le disposi zioni di questo articolo e d el precedente saranno eseguite senza pregit1òizio di ciò che è prescritto d:1ll'art. 453. 457.Se t.11tti i testimoni compresi nella lista sono presenti, o se il tribunale militare, nel caso di non comparizione di qualche testimonio, ha ordinato che si debba procedere oltre, il presidente fan\ chiamare i testimoni, i quali saranno esaminati separat:imente l'uno dall'altro secondo l'orcline stabilito dall'avvocato fiscale militare. Dopo l'esame de' testimoni 1irodotti dal pnbblieo ministero, si sentiranno quelli presentati da Il 'accusato. 458. I testimon i :il d ibattimento saranno sempre csami nnti con giuramento. Coloro, che 11011 hanno c ompiuto l'eti1 di anni quattordici, o che hanno p crclnto la r.:-1pacitil di deporre, possono esser sentiti come testimoni o come periti, solo per sem plici indicazioni o schiarimenti, o senza giuramento. Queste disposizioni saranno osservate a pena di null ità. 459. Le disposizioni degli ai.:ticoli 380, 38 1, 382, 384, 385, '386, 387,388, 38\1, 390,413,414, ~ lii e 416 rigua rdanti la qualit:'t dc' testimoni e n erit i. il
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CODICE P ENALE PER L ESER0 1TO.
modo di esamina rli, la prestazione del giuramento, le formalitiL che debbouo pr ecedere l'esame, il divieto cli ricevere •le dichiarnzioni di alcun e persone, le d eposizioni di interpreti ed i sai vaconùotti sono applicabili a' testimoni e peri ti che debbono essere sentiti nel diba.ttimento. Appa r territ al presidente del tribunale milita r e, dove i testimoni o periti debbono esser e sentiti, l'nccordar e il salvacondotto menzionato nel citato art. 380. 460. I denunzianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto , e i querelant i; n on possono, sotto pena di nullità, esser s entiti come testimoni, salvo acl istanza dell'accusato, nell 'interesse della sua difesa.' 461. La nullitii derivante dall'esame di nn testimonio o perito il quale non potesse nè essere udito, nè obbligato a fare la sua tHcltiaraziunc, o a
prestar giuramento, dovrà esse r e opposta prima ciel suo esame ; iu dife tto sarà sanata dal si lenzio, salvo al tri bunale militar e cli avere alla cleposii::ione quel ri guard o che cli ragionc.2
462. Dopo eia.senna clepo-
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sizionc il p r esitlcnte dom:111der it al testimonio, se egli ha voluto parlare dell'accu sato presente, e se lo conoscesse prima ciel fatto espresso nell'atto di accusa ; cl omancler iL in seguito all'accusato, se vuole rispondere a quanto fu detto dal testimonio, o fare ossel'\'azioni.3 463. Il testimonio non potriL essere interrotto; dopo la sua deposizi one l'accusato ed i suoi difensori potranno interrogarlo pe r organo del presidente sopra tutto ciò che credernnno utile alla di fesa. Il presidente potnì parimenti domandare al testimonio ed all'accusato tutti gli schiari menti che cred erà necessari allo scoprimento della verità. L'avvocato fi scale militare ed i giudici avranno la stessa facoltà., clomanclando la parola al presidente. I testimoni non potranno mai in te rp ellarsi l' un l'altro. 464. Si potrù addive nir e al confronto de'testimoni fra essi quando siano discordi su circostan~e essenziali. 465. Ogni testimonio dopo la sua deposizione r este rii uella sala cl' udienza sino a che il
1 Il superiore che per dovere del suo ufficio rappor ta un fatt o. anche se sia p a r te lesa, n on può essere ritenuto denunziante agli effetti di quest'articolo ('frib. Supr., 5 luglio 1909, causa M:ocali, Giur. T. S., 1009, 47). 2 La disposizione di quest'articolo deve intendei-pi estesa anche ai querelanti ('l'db. Supr., 28 ot tobre 1901, causa Barberi, Gfa,·. 'l'. S ., l !)0 1, 57 ). !Umane quindi sanata da.I silenzio la mùlitò. derivante ilall'cssersi sentit o con giurame nto il denunzia nte con interesse 11crsonalc nel fatto ('frib, Supr., 11 maggio 1908, cuusa Calò,
c:iu.r.
'1'. s., 1908, :12). 11 ùis1,o..;Lo ùi qucsL'ariicolo uou è Jll'CHcritto a. 11cnn. tli nuUHi 1,, ('l'1·i\J. Supr ., H dicembre 1903, causa Rinaldi, m·ur. 'l'. S. , 1903, 50). 3
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CODICF. P ENALE l'ER r,' ESERCITO,
trilrnnal e militare si s ia ritirato per dèliberare. E gli non p otrà essere licenziato, eal\·o col consenso delle 11arti. Il presidente potril, snlla domanda dell e parti ed anche d' nllicio, ordim,re che i t estimoni che egli designerà si ritirino in altro luogo per essere in Sl'gnito nuovamente sentiti, s ia separatamente, sia jn presenza gli uni degli altri. I testimoni richiamati ad esame non pr esterann o.un n110vo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di giù prestato. 466. I testimoni pr esen tati dall':wvocato fiscale militare o dall'accusa to sara nn o sen titi nel dibattimento ,an cor ch è non fossero stati ci tati, purchè siano indicati nella lista rispettiva menzionata nell'art. 436. 467. Il presidente p otri1 avanti, durante o dopo l'esame di nn testimonio, fa r r itirare daUa sal a d'udienza nn o o ]liit ac cusati che saranno cu stoditi in a ltro luogo, ed esaminare gli accusati se paratamente so-
pra qualche ci rcostanza del processo; ma egli a.vril cura di n on r ipigliare il dibattim ento, se non dopo che av r/1is trnito ogni accusato cli ciò che si· sarà fa tto o detto in sua assenza, e cli ciò che ne sa1·il risultato, a pena cli nnllitù. 468. Nel corso d ell'esame o dopo di esso il presidente fari1 presentare ali' 11Cc11sato tntti i documenti e gli oggetti rel ativi al r eato, e che possono servire a convincimento, e lo eccitcri1 a rispondere personalm ente se li riconosca.' Egli far:\ pa riment i presen tar e i detti documenti ccl oggetti· ~i testimoni, se sarit necessa n o.4 69. Saril, da ta lettura dei verbali, documenti , ~ perizie, nonchè delle d e posizion i dei testimoni, i quali, n ei casi s1rncialmcnte ind icati dall a. legge, sa ranno st ati sentiti con giur:u n.e nto. E vietato, a p ena di nulliti1, di dare letturn dell e altr e cleposizioni,3 sai vo che si trntti di d eposizioni d i testimoni in-
1 Non v i ò (lisp osizionc n el Cod ice pen ale militare che commin i la nullità elci J)roccd lmcn to per non essersi p or taU al ùil>11tl irnento i cor p i del reato ('l'rib. Supr., 8 o.priie 1907, causa F cùele, Giw·. T. S ., 190 7, 17). 2 li d isposto d i ques t'ar Ucolo uou ù su,hilit,o a peno. cli n uUilà (Trib. Supr., 26 nove mbre 1900, causn Rutiglia ni, Gi11r. !.l'. S ., 1900, 56). 3 Il silen zio ù clle p o.rti alla lettura d' un o.tto 1u ·cclnùc l'adito a dedur re in seguito lo. irregolm·ltà dcllt1 lettura (Trib . Supr., 26 ot toh ro 1908, oousa Stacchini, Oiur . 'I.'. S., 1908, 57). È poi s<'mpro conscnt.it o d i l~ge1·<' nll'"'licn 1.1t ro.ppori,i <lei sup eriori dell'imputato (Trib. Supr ., 1 8 novembre HJ01, causa Sot tile, Giur. J'. S., 1907 , 51). T a li rapporti, a n corehè conten go.no clem enti di prnv1\ specific i. non posso110 riguarda rsi co1nc doposizioni, quo.ndo i s uperiori cho li ha n no rc<laLLi siano chiam a t i o. d e porre o ralmen te corno lesti in o n i ('I'rib. 8 upr., 25 inglìo 1 UU1, ct1u sn Gazza i , Giur. 'I.'. S., 190,1 , 4 (i). Cosi d ica si in genere delle rela zioni sulle
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CODICE PEN,H,E PER r,'E -'ERClTO.
dicati nelle liste, e che non si presentino perchè morti, o clivennti inabili a d eporr e in gindizio, o si trovino assenti,1 o ne sia ignota la climora, ovv el'O quando si d eb ba far risnltare de'cangiam enti o delle varia1,ioni sopravvenute nelle cleposizi6ni di 1111 t estimonio, e salva inoltre la facoltà concessa nell'ultimo alinea del· l'al't. 455. · 470. Scdai l'isnltament.i elci dibattimento, la deposizione di 1111 testimonio appare falsa, il h'ibunale militare potrà snl· l'istanza delle parti, od anche cl' ufficio, fifr porre immediatamente il testimonio in istnto d'arresto.2 Il tenore della deposizione ehe apparefalsasarittrnscritto in apposito verbale, il qual e, dopo essere stato letto ad alta voce nll'udienza, sarà sottoscritto dal testimonio imputato, dal presidente e dal segre· tario. Se il testimonio o non sa.ppi:i o non possa sottoscri-
vel'e, o vi si l'ifìuti, n e sal'it faWi espl'essa mcnzione.5 (inesto verbale sarà trasmesso all'autoritit competen· te, cui sarit pure consegnato H testimonio arrestato. 471. Non si faril luogo alle disposizioni precedenti, e snrit immediatamente rivocato !'ordine d'arresto, quando il testi· monio si l'itrntti o palesi 1:t verità prima. che sia. dic.hiarato chiuso il dibattimento. 472. Nel caso previsto da.1l'art. 470 potranno l'avvocato fiscale militare o 1' accnsnto immediatamente rrchieclere, e il tribunale militare ordinare, anche d'uffizio, il rinvio della causa aù :tltra nclienza.' 473. Quando il dibattim ento non potrà terminarsi nella stessa seduta, sa.l'it continuato nella seduta successiva. Il prn· Ridente ne avvertirà le parti ed i testimoni. 474. Qnalora ne l corso cl e l dibattimento l'aecnsatoshi s l:t· to per cloenmenti, o per depo ·
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inchieste ordinate clai superiori, cbc sorio da considcra.rsi come a.Ui con1pint.i per l'adetnJlin1ento elci doveri itnpos t,i da i rcgolainc n ti : e 11011 possono quindi com prendersi tra gli atti d ei quali è vieta to ùar lettura all'nclienr,a ('T'rih. fl np1•., 29 g ingno 1892, causa l.lerti. Giur. 1'. S., 1 802, ~9). 1 Vanno considerati come a ssenti dal R egno i testimoni lli · 1no1·nuti nei poiì.scùi1nc11t..i HaJia11i ju .A rrrica. (Trib. S llpr., ,j lu glio 1892, causa. Tnrina, Giur. !.P. S., 1892, 73). 2 È incensurabile la facoltà del t ribunale di 1iorre in >trt"esto un testimone la cui deposizione apparisca fals a, senza cl1c per ciò possa clirsi pregiudicata la condizione dell'accu sato (Trib. Supr., 16 dicembre 1!)07 , causa Batta.:,:lia, Git,r. T. S .. 1907, G:l). 3 Lu. rmlu.zioue ùi Lalu vcrlrnrle non è. prescriLLa a Jw na. di 11ul· lità elci ùibatt,imcnto in cui la .falsa testimonianza si è verifica~a (Trib. Supr., 1° maggio 1905, cau sn, A bete, Giur. 1'. S ., 1905, ~1 ). 4 S'intende bene che tale rinvio non è obbligatorio, m a Jlll l'II· Jncntc .CacoH.a.Uvo (rrrib. S upr.', 21 marzo 1901·,
Giw-. T. S ., 190-1, 25).
\A.l,U:'lu.
V b1,;u11 l,i,
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CODICE l'lrnALE PER L' ESF.RCITO,
sizio11i ,lei testimoni, incolpato bunalc militare potril, se l'acdi altri fatti non indicati nella cusato o il sno difensore ne sentenza di accusa, il tribu- fanno istanza, e se lo crede nale milita.re pronunzierà sni necessario, rinviare la causa fatti in tale sentenza espressi, ad altra udienza; ove il reato e, quanto ai nuovi fatti , si do- rivesta invece una diversa e vrà procedere e statuire, ove piil grnve qualificazione, il rinoccorra., conformemente al di- vio della causa ad altra udiensposto del presente Codice, a za dovrà essere ordinato, se pena di nnllità. dall'accusa to o dal suo difenSe i nuovi fatti sono di na- sore sia stato richiesto. tnrn tale da far aum e nt:ll'e la In· ambo i casi di rinvio pena Rtabilita per i primi, o t:mto il pubblico ministero che da far luogo all'applicazione l'accusato potrnnno far sentire cli mm pena di genere supe- nnovi testimoni sulle circorio re, si soprassederà all'ese- stanze o qualificazioni sovra. cuziouc della sentenza fintan- indicate, pnrchè ventiquattro tochè siasi statnito circa la ore prima dell'udienzaprefìsnuova imputazione. sa siasi dalla parte che vuole Ove i nuoyi fatti o le nuove presenta rli significata la lista circostanze del fatto. contem - contemplata negli articoli 436 p lato nell'atto di accusa fos- e 437. sero cli tal natura, che, cono476. Dopo le deposizioni s cinti nel corso dell'istrnzione, dei testimoni e le osservazioni avrebbero fatto luogo all'ap- ri spettiveall e quali esscaYranplicazione degli artico li 332, no dato luogo, si sentiranno 334, 337, 338, 339,340 e 341, il l'avvocato fiscal e militare ed tribunale militarn rimanderà il difensore i guaii s volge raula causa al tribunale compe- no le. ragioni che impugnano t ente, o sospencl cl'il il giudi - o confermano l'accusa. zio, in confonnitù delle dispo- . L'accnsato e il sno difcnsizioni negli stessi articoli con- so re potranno rispondere ; la tenute.' replica saril pure permessa al475. Allorchè nel corso del l'avvocato fiscale militare; ma dibattimento sorgano a carico I l'accusato cd il sno difen sore dell'accusato, relativamente al ,, avrnnno sempre, a p e na di nulfatto che gli è apposto, circo- 1 !ifa, gli ultimi la parola. 2 stanze aggravanti non men zio- , 477.L'a vvocato fiscale minate nell'atto di accnsa, il tri- litare dal'?t per iscritto il rias-
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1 Vccli anche l 'articolo 10 del Decre to Luogotenenziale l •l novembre 1915, n . 1622, riporta to in A ppend i ce. 2 QuesVnrticolo si riferisce solo a lla sent enza de fini tiva di merit o, non giit alle ordinanze inciden tali ('i'rib. ::!upr., 5 mug,;io lU02, causa Cosenza, Gitti'. 'l'. S. , 1902 , 3 5). Il dlritt o dell'accusato cli avere per ultimo la p,ir ola può dirsi violato s~lt a nto qua ndo egli a hhia chiesto la paroht e gli sia s ta ta ucgota. (Trib. S u1w., 1 ° ap rite 1D0 1, calls:l Ilara.ttini1 G'i11,r. T. S ., 1901 , 3 1).
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CODICE PENALE PER L' ESE llCI'rO.
s11nto delle sne conclusioni coll'indicazione cl elle disposizioni di legge sull e quali saranno state fon date; il difensor e presenterà pu re per iscritto il riass11nto delle sue concl11sioni indicando per ciascuna di esse l'al'ti colo d i legge di cui avl'1,chiesta l'appli cazione. Sl l' 11110 cJ1c l'altro di questi riassunti saràJ·ispcttivamente sott oscritto, e dal segretario enunciato nel verb11le di dibattimento cui rimarrà annesso.1 Dopo di ciò il presidente diehiarer,, che il dibattimento è terminato. · 478. Il segr etario stend er,, verbale del dibattimento/ nel quale, oltre le divcr8e ìnenzioni prescritte nel presente Codice, cnuncierì, i nom i, cognomi e grado d ei giudici 3 e dell'accusato, i nomi e cognom i dell'avvocato fi scale milita r e e del difensore, e quelli dei testimoni, degli interpreti e dei periti, il giurnrnento da essi prestato; e se furono lette in tutto od in parte le loro deposizioni scritte, no indicherà
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la causa. Enuncierit egualmente le richieste che l'a vvocato fiscale militare o l'accusato avessero fatte all'oggetto di accertare col verbali\ qualsiasi fatto o d eposizione che cr edessero doversi ritener e come atti a fondare un'azione ul teriore, mettel)do in tal caso per iscritto la fatta deposizion e ; farà inoltre menzione cli ogni altra richiesta dell'accusato e d ell'aVYocato fiscale, e degli ordini dati dal presidente o clal tribunale, e trascriverà pe r inten1 le ordinanze che fossero emanate. Qu~sto verbale sar i, sottoscritto dal presidente e dal se greta.rio. Le disposizioni del presen te artico\o s i osserveranno a pemi di nullità.•
CAPO VI. m:r.r. A PEl,Jl!ER~ZJON~
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E DELLA SEN'rJrnZA .
479. Tenui11ato il dibattiment o, il tribunale militarn ac-
1 L 'osservanztt d ell'obbligo pe1: le p arli d i presentare per i~c,·iLto il riassunto d elle r ispettive concluRioni, n on è stabilita a p cnu di nullità. (T rib. S upt·., Hl marw 1900, causa Sugliani, Giw-. 1'. S ., 1900, 17), 2 Da questa fr,ise non può inclmsi però la nullit.\ dei verbali
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1·etl at,Ù su moduli s tampa (Trii,. Supr., 5 marr.o 189·J, causa Zorzttn, Giur. 'i'. S., 189,l, 12). 3 So il giudico supplente interve,rne a l ùiuattimonto, ma non prese 1mrte alla d eliberazione p er non essers i verificat o l'impedimento di alcuno dei g iudici ordinari, non è necessario che del suo intl!rvcuto s ia fatta 1mrola noi verbale (Trib. Supr., 7 gennaio 1901, causa Tiighl, Giur. T . S ., l!lOl, 16). •l Uom1ncUu cccc~::;o ùi voLerc, che viola. il vre!>Ou Lc a.t't.icolo e vizia cli mùlità t utto il cUlx , tlimento, il Lribuu ale che respinge la istnuzo. elci Jntbblico ministero d iretta a far trascr ivere nel verbale Ja rispostn dal.a <la m, t est imone, impedendo cosi ru segretario di atle1Upic1·c all'olJbligo di legge richicst,o dall'avvocato riS('..flrf(': ( 'l'1·ih. Supr., 28 maggio 1894, causa Piuto, Giur. 'l'. S., 1 891, 3D).
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CODlOE P ENALE PER J.'ESERCIT O.
compa g nato dal suo segr etnrio si ri tirerà in camera di consiglio per deliberare. L'avvocato fi scale m ili tare non p otrìi :1ssiste re alla del iberazione. Neppure potril interve nirvi alc uno dei giudici suppl e nti, trnnncchè fogse necessario per la validit,1 d e lla dclibe rnzione medesi ma. Ove non siavi camera di consiglio, il presidente ord ine rà che si ritiri ognuno il qna lc non debba inte r venire alla d eliberazione.' 480. Quando la cleliberazion csar,1 cominciata, si dovrà proseguire senza interrn:t.ione, e t er minare nella stessa seduta: ove sia necessario di so· spenderla, essa s:trì1 ri pig li ata ne lla seduta immed iatamente successiva.• · 481. Nel caso in cni il tr ibunal e riconosca che il fatto, p er cui si procede, sia estraneo alla sua competenza, lo d ich iarerà, eri ordi nerà che gli atti , :i cnra de l pubblico ministero, si trasmettano a l competcu te rn:1gi~t rato. La q,uistione di' comp etenza potr,1 essere esaminata e ri solu ta a nche di ufficio. Qualora il tri bunale stesso sia si riservato, a i ter mi ni d ell'art. ~,17, di deliberare sulle qui st ion i prel iminari intlicate
nell'art. 43ii, a l fine d el cli battimento il preside nte le sottoporri1, prima d i og-n i altro esame, n,JJe deliberazion i del tribun nle. Se il tribunale ricono scerà al principio od al fine d el dibattimento che le d ette eccezioni pre limina ri sono fondate, clicliiarerà nnllo l'atto, ord inan do che si debba rit<m er c come non avvenuto, e sia, occorrendo, rinnovato o rettificato. S ' inte11clerì1 p e rò R:inata ogni nullità occo rsa in nn atto od esam e de l procedimento scritto qna.ndo l'atto e l'esame stesso si a stato r ipetnto nella p ubblica udi en za ne lle forme per qne st.a p r escritte. 482. Snccessivamente, e quando sia il caso cli proccdr.re all'esame del merito, il p residente proporril a l t ribun a le le quistioni seg-nenti : 1° Se l'accusa to sia. autore d el fa tto, o vi abbia preso parte ; 2° Se Yi sicno c ir costn nze a gg r:wan tj ori att cnn:lllti. Se l'accusato è dicli iarnto colpevol e, il p1·esid c11 tc sottoporrà a deliberazione l'a pplicazi one della leggeqnanto alla (l CIHl.
'l'utti i g iudi ci dovranno votare sn ta le :ippl icazione, qua-
1 Chiuso il diba ttimen to, il tribunale ò tcuuto a d cciùcro la caus:i i11 base o.!Jo ris ultanze elci ùibat.Umento m edes imo, scnr.a che gli s i" p cr·mcsso ùi 1>rcso1·ivcre tùteriori iueumbenti ist.ruttori ('l'rih. f--11p1· .. 2:l tnfl l' Zn 1 fl0 8 . ca.usa. Cocc o. Giur. '1'. S .., 1nos, 17; Iù. irl., 1n rli<:~mhro 18 70, eaus,i Merlino, Gi'llr. '.I'. S., 1870, 12u; Id. i,l., l n lug lio l $SO, e,insa l'atcl'llò, Oi1tr. '.I'. S ., 18 O, 94 : Id. i<l., 15 uul~~ io l S!l:1, ca.u::;a. Fa.Urio.ui, Giur. '/'. S .. 1sn:1 . .16). :? S'i11lc111lc. f'..On tu.le cs1n·c~ionc, il p1·imo giorn o seguente u on festivo iu cui pnt'I uvel' luugo J'udic11za. ('fril.J. Snp1·., 2G n u ,•1.au· L>rc l!JOO, causa Dc l\lo li, Oiw·. '.I'. S., 1900, 5 1).
CODIOE PENALE PER L' J,SERCITO.
lunque sia stata la loro opi· niono sulle quistioni preocdc n· temente decise. 483. Il presidente racco· glierà i voti cominciando dal giudice iufe rior e di grado, o, a grado eguale, dal giudicll meno anziano. I giudici daranno a voce il loro voto motivato, ed il pre · sidcntc sari, I' nit.imo a mani· festare la sua opinione. 484. Le quistioni sì di fatto c ome lii di ri tto sar a nno ri so lte a maggioranza di voti ; so vi è parità, preva rrà l'avviso più fav orevo!c all'accusato . Nel caso in eni la votazione presentasse più o pinion i, delle qual i niuna a vesse la maggio· rnnza de i voti , i gi udici che avranno votato pe r la pena piit grave si riuni ran no a que lli che avranno votato pe r una pe1m minore gradat:11nrntc più prossima alla 11en:\ più g ra ve, a cciò venga così a risultare la maggioranza. 485. Se il tri buna le mil itare riuonusce che l'csistcm:a del fatto i111pul:tlo è esclusa, o che il fatto, di cui l'accusato è d ichiarato auto re o compii· cc, non costituisce nn reato, 11rouu11zierà non fars i IUO{l'O a procedimento: lo stesso avril luogo se l'azione pcn:il o è JJrnscritt,1 1 oli ili altro 111odo estinta. Se il tribunale riconosce che l'acu11sato non è l'autore d,c l fatto imputato, e che 11011 vi ha preso alcuna pa rte, o che l:1 s 11:i rc iti, non i· provata, lo as~olveril. 486. Nei ca si previ sti da ll'a rtico lo precede nte il t ribu· nale onlinerii c he l'accusato sia posto in libcrt:i, qualora uon sia detc1111to p e r altra
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causa: il rilascio non potriL essere esegu ito che dopo ~pi· rato il giorno Sll COPSSivo, tran· ne il caso in c ui il pub bli co ministe ro si provveda a' termini del primo al inea doll'ar· tico lo 4Gl. 487. L 'accusato assolto, o ri guardo al qua le siasi dichiarato non far si luogo a proce· dime nto, non p otrà piit essere sottoposto a processo, nè ar· cusato pel medesimo fatto. 488. La sen te nza ordine riL la resti tuzi one a chi d i di ritto di tutti gli oggetti sequestra · t.i; quando però s ia vi contesta· z ionc ~ulla proprietà dei mc· dcsimi , coutin uer,1 il sequestro fi nc h1i essa sia decisa dai tri· bunali compete nti. Se siasi omesso nella sentenza di prov'feclere Jlll l' ta le restituz ion e, po tri1 il tril.Juna· le, 8ull 'istamrn delle pa r ti o cl' uflizio, prov vederv i con al tr o posteriore decreto. La r estituzione degli og· gett i seqnestrnt.inon sarà fa tta se non quando il pro prietario provi che d a lla p ronu ncia:donc della sente nza sono. trasco rsi i termini per ricorrere contro d i essa in nullità senza che tale r ico rso sia intervenuto, o c he, se vi ha dichi:uazione di ri correre, Ria la causa defi nì · livamente tenni nata. 489. L ' ind en nititc le spese dovute dal condanuato non po· trnnno mai esse re prel e vate su l fondo di ma ssa individuale, tranne il caso in cu i lo stesso con,l:.11111ato, ii, rngione dnll a pe na impostn g li, non possa più proseguire ne l ~c rvizio mi li· tare, salv i per altro scn1 prc sullo stesso fondo di massa i diritti dell'a mm ini strazivno e del eOl'J) O, '
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0 0DICE PENALE PER T,1 ESEROI1'0.
490. Compiuta la votazione, il segretario esten dc ri1 la sente nza. Essa conterri1: 1° Il nome, cognome e grado dei giudici inte rvenuti a profferirla ; 2° Il nome e cognome dell'accusato, e il suo sop prannome se ne ha, il nom e del padre, l'età, il luogo di n ascita dello stesso accusato, il grado, il corpo cui appartiene,o in difetto il suo domicilio o dimora; 3° L 'enunciaz ione del capo o dei capi d'accusa ; 4° La menzione di essere stati sentiti il pubblico ministe ro e l'accusato, esprimendo ch e quest'ultimo ed i suoi difeu so l'Ì hanno avuto gli ultimi la parola ; 5° I motivi su cui la sente nza è fondata; 1 6° La couda nna o l'assolut oria, oppure la dichiarazion e d i non esser vi luogo a proced ere, colla cita zione degli a rticoli di legge appli eat.i ; 7° La data in tutte lettern del g iorno, mese ed anno, e l'indicazione elci luogo in cui la sentenza fu pronunciata;
8° La sotto8Cl'izione d ei giudici e d el segre ta rio.' E nulla la sentenza, in c ui per insufficien te indicazione clcll'aeeusato ne rima nga incerta la persona, ovver o manchi alcuno dei r equisiti prescr itti dai numeri 1°, 3°, 4.0 , 5°, 6°, 7° ecl s•. . Nondimeno, qnanto al n. 8°; se dopo la pronun ciazione della sen tenza alcuno dei gin· dici per imprev isto aeciclcn tc si trovasse nell' impossibilith cli apporvi la propria firm a, il difetto di questa non porteri1 nullitù, ma si fari1 cons ta re cli questa man c:mza con dichiarazione in calce della sentenza mCd('sima.3 491. La sen te nza snrù, a penn cli nulliti1, pl'onunziata in JHtbblka ndicnza dal 11reairl entc ad alta voce, coll'assistenza d ei giLidici che l'hanno proffel'ita , in presen za dell 'avvocato liscalr. mil itare e clell'accusato; • il 1>resid ente potrà inoltre, e secondo le circostanze, fare all 'aecnsat.o qnclle esortazi oni c he creclcr it convenienti.3 Il condannato e l'avvocato
1 È nulla per difett o di m oti,azionc la sentenza ch o non esprime le m gioni per le quali il tribunale sias i conv into che non s i clovcva p restar fede agli clement i ti'uecu a, ('J'rib. S111w., 22 giugno 191-l, causa Aimo, Giur. 1 '. S., 1914., H ). 2 Non importa mùliLt\ la soLtoscl'izionc dei giud ici col solo cognomo (Tl'il>. Supr., 19 giugno 1899, causa Uagusa, Giw·. 'l'. S ., 0
1890. 52).
3 1n mancanza di apposita proscrizione, clc,·csl r it-0nerc che non vi hn. nhhligo cli far p a rola , nella sentenza, delle circo;tauzc attcmurnU, allorquando il tribunale nou ha creduto di concederle ('l'ri!.>. Su1w., G aprile 189 1, catL~a Pallaùino, Giur. 'l'. S .. 1 891, 3 1). •1 La clclihe1·n1.ionr., la redazione e hl lotturu clcl111 sentenza deh· bono sussoguirc con continuità. i,nmc(liata (Trib. Supr., 20 rehbraio 19 11, cauM Cocli, Oi11r. '1.'. S., 1911, U ). 5 L a dis11os izio110 del i,1:c~cnte con,mu l'ig ua rùu, le sen tenze dcfi-
CODICE PENALE PER L'ESERCITO.
fiscale potranno, durante il giorno sncccssivo, ricorrere in nulliti, al tribunale supremo ùi guerra e marina. 1 li presidente avvertiri1 il condannato che la legge gli accorda questa facoltà. Nei casi contemplati negli articoli 52 1 e 523 h\ significazione della sentenza sarà fatta dal segretario all'accusato dandogliene lettura; e in caso di condanna, gli darà l'avvertimento di cui nel precedente alinea. Se l'accusato, non detenuto, non era presente a ll a 11rolazione della senten za, es~a gli ver rà notificata., nel modo pre. scritto dall'art. 376, fra giorni tre dalla sua data. 492. Il segretario fari, constare nel verbale prescritto dall'art. 478 della pron unciazion e della sentenza , e farir menzione delle formaliti, che si saranno osser vate. Il sngl'Ctario dovrit pure stend ere verbale della significazione di cni nell'ultim o ali· nea dell'articolo precedente. 493. Allorchè la sentenza di condanna, nei casi previsti dall'art. 29, avril omesso di ordinare la sostituzione delle
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pene nello stesso a rticolo contemplate, san°L la med esima, con una successiva sentenza, pronunciata in camera di consiglio ùal tl'ibu nale sull'istan za dell'avvocato fi scale militare o del condannato. Lo stesso si osserverà ùa i tribunali Ol'dinari, qualora avessero omesso alcuna fra le sostituzion i di pene ordinate negli arti coli 28 e 29. 494. L a sent enza di condanna saril eseguita dopo le ventiquattro ore, semp1·echè non siavi stata dichiarazione di ricor rere in nullità. In questo caso, se la dimanda viene-rigettata, la scn· tcnza del tribunale militare sarà eseguita immediatmnente. Ov·e essa importasse condann a capitale, l'esecuzio ne potrà soltanto aver luogo ùo po le 01·e ventiquattro, da computarsi dalla notificazione della reiezione, che sarà fatta al condannato dal segret ario del tl·ibunalc. 495. L'avvocato fiscale presso il triuunalc militare daril gli opportuni provved imenti per l'esecuzione della sent enza, e nei tre giorni successivi trasmetterà al 111iniste·
uilive nel rucr ito, non le ordinanze (Ti il,. Su1J1·., 15 novembre 189-1, causa Raclicc, Giur. '1.'. s ., 18!l4 , 93). 1 La tanliva prcscnta,iono dei moli vi del ricorso in nullitù rende inammissiLile il rico1,;o ('f rib. Supr., 26 febbraio 1912, ca.usa 'l'ouunasi, G"ittr. 'l.'. S., 1 91 2, ll ). Il diritto al ricorso è, ad ogni modo. att.ribulto nl condannato, uon al di(cusorc. La mancanza quindi della dichiarazione di voler rieorrcre r..u .. dal rn1Hlnn11ato al sc::-rc· tario del tribunale fa mancare il ricorso e ronde inutile l'esame dei motivi presentati dal d ifensore (Trib. Supr. , il settembre 1803, causa Costantini, Gittr. 'I'. S ., 1803, 111 ). Vecli il Decreto Luogotenenziale O dicembre 1015, n. 17W, ri1,urluto in Avpe"'Zice, ciru" i ricorsi contro talune sc11tc11r.c ,t..i tribunali ùi g ucrm.
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ro della guerra, ed al comau· dante clel corpo cui il condanuato apparteneva, copia della s t essa sen tenza e l'avviso della sna eseci~zionc.
CAPO VII. DELLA PROCEDUHA AV.•NTI IL TR I· BU lULI: SU PitE:.JO DI GUERRA H :\!A RI NA .
496. Appena i pirato il termine fi ssato dall'art. 534 alinea, tutti gli atti delh1; causa con ordinanza d el presid ente, saranno comunicati ad uno fra i giudici non militari che fan no parte del tribun,ile supremo <li guerra e marina, perchè assuma le funzioni di rcla· tore. 497. La causa potrà essere chiamata iu1rnnzi al tribunale supremo clo1io cinque giorni d:t che gli atti saranno passati al r elatore, tranne il caso in cui nell'interesse de ll:i <lisciplina militare il presidente creda ne cessario di fi ssar e un termine più br e ve. 498. Le clisposizioni di questo Codice r elative alla riccisaziane dei gill(lici, :illa pnbblicitit ed ali.i polizia delle udie.n ze, sono ;ipplica!Jili al tri!Junalc supremo lii guerra e marina. 499. Se il difensore d el condannato comparir/\., sari1 sentito nelle sue osserva zioni; l'avvocato gcneraledaric lesne conclus ioni: il difensore avril sem p re l' ui"ti mo la paroht. 500. li tribunal e supremo, senza l' in terv en to oc! :,ssiste.nza dell' a vvocato gc ne rnl c e del segretario, deciLicr,, s11c· cessiYamcnte ed a plural it.il di
voti tutte le propo ste qnistioni di nullità. Il preside nte raccogl ierit .i voti cominciando dal r elatore e procedendo in n1gi0Bc in· versa del grado, e, a grado egua le, d ell'anzianità. La sentenza sarà motivata e sottoscritta ùal presidente dal relatore e dal segretario.La par te diMpositiva di essa sarà letta dal presidente in pub· blica udienza coll'assistenza dei giudici che in qneWudienza comporrnnno il tribunale, dell'avvocato generale e . de l segret:1rio. 501. Se la sentenza sa rit. dal tribunale supremo di guerra e marina annullata per incom pe tenza, s'ord inerii il rinvio · della causa. al tribunal e competente. Se invece il fatto apposto :11 condannato non era reato, o l'azione penale era prescritta o altrimenti estint:1, l' annulla zione della sentenza sa rit pronunciata senza rinvio, e il contht nnato sarà imnre diatament e posto in libert:ì, qua!ora non sia dete nuto per altra causa. 502. Se l'annullazione fu proffcrta per qualunque altro ,nativ o, la causa sar il clal tribnnale supremo trasmessa al tribunale milita re più vici no a quello clic 11ronunciò la sentcnza annullata, sa lvo che per la più pronta spedizione della causa fosse opportuno di sce gliere un alh'o tribunale mi· litarc. In nessun caso i giudici inte rvenuti nel primo giudizio potranno prende re pa rte · ne l secondo. 503. Se la sentenza è annullata perch èsiasiJJl'Ommcia-
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ta un a pena di vcrs:i da quella applicata dalla logge a l reato, il tribunale mili tare d esignato per il gimli zio prouunci er à senza nuovo dibattimento la sua sentenza su lhi dichia razione el ci fatti di cni l'accusato è r iconosciuto a utore o compliee. 504. Se l'annu llazione fu pronunciata per inosservanza di fo rme, la nuova procedura i ncominceril a pa rtire dall'atto annulla to. Gli atti nul li ed i pubblici dibattimenti saranno rifatti pe r intero. 505. In tutti i casi di annullam ento d i 111m. sentenza, d ovri1 il tri·bnnal e militare, cui viene rinviata la causa, pienam ente uniformarsi all'articolo ili diri tto de ciso dal tribunale S Up l'CmO ,
CA l' O VIIL J.:
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DKT,T. A l'HO CY.D UHA GIUDI ZIO IN CONTUll AC IA ,
507. Se l'imputato d i un reato militare non siasi potuto :1rresta re o sia r.va so. la com· missione d' inchi esta , nell :i stessa sente n za c he lo m et te In accusa, g li fa ri\ intim azione, a pe na di nullità, cl i pr esentarsi nel te rmine di giorni dieci, trasco rso il quale sarà giudicato in contum acia. Questo te rmine d ecorre r li dalla pubbli cazione della sentenz a, e la c ommissione 11' inchi esta potrà anche res tringerlo \I giorn i cinq ue ne i casi che richieclesse l'O maggiore celerità d i procedi mento. 508.La pubblicazione d ell a sentenza si far à p er m ezzo ,li :1flìssione cli essa a Il a porta prin cipale d e l t ri buna le mi litare, a quella della c asa di so lita od ulti ma a bitazi one d e lr accusato, ed oYe egli :i 11par· tenl,{a ad un corpo, an che a quella d ella caserma o de l quarti er e ove lo stesso co rpo ha la sua dimora. 509. Se l'accusato se ntito a piede lib e ro uon siall'i e ntro il te1·mine ti ssatogl i,gin sta l':1rticolo 42G, Me lla sen tenza d'accusa, presentato innanz i a l ))resid ente, o se, essendo de te nuto, sia , clopo la senten za cl'accns.1, cvnso, il presidente ri la sceril ordinanza in c ui si farà l' in tiJnazione prescritta ·ne ll':i rti colo 507. T a le ord in :rnza sarh pubblicata in conformità de ll'art. 508. 510. Spirato il termine m en· zionato ne ll'art. 507, si 111·0 ceclerà al giudiz io in con lu-
506. All orchè il tribunal e sup remo cli guerra e marina avrà reie tto un ricorso in nullitit , l'avvocato generalo trasmetterà, ne l term in e di or e ve ntiquattro, copia autentica d ell a sentenza con tutti gli a tti della c ausa all 'avvocato fi scale presso il tribunal e militare da cui emanò la sentenza i111pugnata, pe rchè provveda a ll'esecuzione di essa . · Se i nvece il fri bunale supremo avri1 pronunciato sent en z:i di ann ull azione,copia aute ntica di essa sarà nel termine Kov ra in dicato mandata al pre· <letto avvocato fisca le, pe re hè ne fa ccia annotazione a piè od i n 111:ll'gine 1lella se ntenza :111nulla.ta; a l tra simile copi a in cgna l termin e sa rà mandata con gli atti all'avvocato fisca le presso quel tribunal e mili tare a c ni la causa sa ri1 stata rinviata. macia. Cod. E serc.
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Si procederà pure al gin· dizio in contumacia quando I'aecns,1to, sentito a piede libero, dopo essersi presentato innanzi al presidente entro il termine fissatogli nella sen· tenza di accusa o coli' ordi· nanza di cui all'art. 509, non comparisca più il giorno sta· bilito per l'udienza Ninn difensore potrà pre· sentarsi per l'accusato contumace. Tuttavia, se per mezzo d'un procuratore special e o di un parente od amico il contumace proverà che egli è nella impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso, il tribunali' militare, sentito l'av· vocato fiscale, potrà accorchue all'accusato un nuovo termine, il qua.le nello stesHo modo po· trl, essere prorogato, quando l'accusato pròvasse che l'all egato im1>cdimento non sia. an· com. cess:it.o. 511. Il tribunale militare, in camera cli consiglio, farà leggere dal segreti,rio tutti gli atti del procedimento scritto, la sentenza d'accusa, la snc· cessiva ordinanza del presidente, se è emanata, e le re· !azioni ·di pubblicazione. Se tutte le forme dal la legge prescritte s:iran no state osservate, l' avvocato fiscale mili· tare conclii11dcr:', per l'appli· cazionc della pena, indi si ritirerà. Successivamente il tribunale militar e dichiarerà inC?rti_a la c~ntumacia e pronunciera sull accusa. 512. La sentenza sarà letta in pubblica udienza in conformità di quanto è prescritto nell'art. 491. Essa sarit pubbli· cnta nell:i stessa forma ordi·
nata per le sentenze di accusa diill'art. 508; copia di essa sar1, inoltre trasmessa al coman· dante del corpo cui apparte· neva il condannato per essere posta all'ordine del giorno, ed ove non ;:i.ppartenesse a corpo determinato, s:irà tra· smessa al sindaco del comnne in cui il condannato aveval'ul· tima residenza, per ivi essere affissa ai Inoghi soliti per le pubblicazioni. 513. L'accusato che sarà stato assolto colla sentenza in contumacia, od a rignardo del qualo si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto. 514. Il solo avvocato fiscale militare potrà ricorrere in nulli fa contro le sentenze contumaciali. 515. La contumacia di un acctisato non sospenderà, nè ritarderà di pien diritto l'istrn· zione riguardo ai coaccusati presenti. 516. Con la sentenza contuma.ciale si potrà, secondo i casi, ordinare la restituzione degli effetti stati presentati come corpo di reato o altri· menti sequestrati, qualora ne sia stata fatta richiesta dai pro· prietari, impon endo loro , se si crederà necessaria, la condizione di ripresentarli. Questa disposizione sarà e segni ta allorchè sarà spi rato il termine assegnato al pubblico mini· stero per ri correre in nullità senza che egli ne abbia fatta la relativa dichiarazione, ovvero, essendoricorso,clopo che la causa contumaciale sa rà dc· finitivam ente terminata. Si farit constare di onesta
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. rimessione con apposito vcr-.1 .520. Chi\111que assiM~cràallc ba ie. udienze sani s cnz'arnu e staril 517. Il condannato in con- a capo sco[Jerto, con rispetto tumacia, in qualunque tempo ed in silenzio. t vi etato di si presenti volontariamente, o dare, durante l 'udicnza, segni pervenga in potere della gin- pubblici di approvazion e o stizia prima che la pena sia disapprovazione, di. cagionare prescritta , sar à sentito nel me- distmbo o fare tumulto in rito della causa ed ammesso qualsiasi modo. a far le sue difese come se non In caso cli trasgressione, il fosse stato contumace. presidente od il pubblico miLa sentenza contro di lui nistero, nel tempo prnvisto profferita sarà considerata dall'articolo precedente, amcome non avvenuta e si pro- monirà e farìl anche uscire i cederà u lteriormente contro trasgressori dalla sala d'udiendi lui nella forma ordinaria. za, se lo crederà conveniente. La sentenza d'accusa, non che Ove questi resistano a' suoi gli atti anteriori, conserveran- ordini, o rientrino nella sala, no nondimeno tutto il loro ef- egli li farà trad une agli arfctto. resti per ventiquattro ore. Del 518. Nel caso in cui la con- tutto ~arà fatta menzione nel danna contumaciale importas· verbale d'udienza, il quale se la perdita dei diritti civili, sarà sottoscritto dal pubblico si osserveranno le disposizioni ministero, se la trasgressione del diritto comune su tale og- sia occorsa nel tempo in cui getto. aveva la polizia dell'udienza. L'accusato, per essere sen521. Se l'accusato profferitito contro la sentenza contu- sce ali' ndiemm ingiur ie conmaciale, dovrà sempre costi- tro i testimoni, o qualunque altuirsi in carcere, quand'anche tra persona presente, o tnrba nel processo scritto sia stato in qualche modo l'ordin e, il sentito a piede libero. presidente potrà ordinare che sia ricondotto nelle carceri se è in istato di arresto, e s i proscgniri1 il g iudizio colla sola CAPO IX. assistenza del suo difensore. DF.LLA P OLIZIA llKI.LF: UDIF.NZF., Quando l'accusato sia SCII· tito a piede libero, il presidente 519. La polizia dcli' udienza potrà ordinar e che sia allonsarà esclusivamente esercitata tanato dall'udienza, ed anche dal presidente; e, nel tempo che sia posto in ancsto sino in cui il tribunale militare tro- al termine del giudizio. 522. Nel giorno prefisso !)Cl' v,1 si in camera di consiglio, dal pubblico ministero. 'l'utto ciò comparire ali' udienza, se l'ac· che essi prescrivernnno pel cusato tenuto in arresto ricusa mantenimento dell'ordine sarà di comparire, gli sarà fatta da in sull'istante e puntualmente un agente della forza pubblica, a tale uopo commesso dal preeseguito. · Essi potranno a tal effetto sidente, l'intim azione di obrichiedere la forza pubblica. bedire agli ordini della gin-
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stizia; l'agente stenderà verbale del!' intimazione e della risposta data dall'accusato. 1 Se l'accusato non avr:\ obbedito, il presidente potr1t ordinare che sia tradotto dalla forza pubblica innanzi al tl'ibunale; pot1·à egualmente, dopo fatta lettura ali' udienza del verbale comprovante il ri· fiuto, ordlnal'e che, 11011 ostante l'assenza dell'accusato, si proceda oltre al dibattimento coll'assistenza del solo difensore. 523. Se uno o più fra gli accusati non possa comparire ali' udienza per malattia, e per giusti moth·i non debba il procedimento essere differito, il dibattimento avrà luogo con la sola assistenza del difensore. 524. Nei casi in cui il dibattimento sia seguito in as· senza dell'accusato, giusta i tre precedenti articoli , e l'accusato steoso ai trovi detenuto, il segretario del tribunale, terminata ciascuna udienza, gli darà lettura del verbale del dibattimento, e gli noti· fìeheril copia delle requisitorie del pubblico ministero e delle sentenze pronunziate; le quali cose tutte si r e puteranno fatte in contraddittorio. Le indicate norme si osserveranno a pena di nullifa. Ove si tratti di accusati de· tenuti, i quali non siano com· parsi per malattia, essi potranno, dopo udita la lettura del verbale, comunicare al tribunale le loro osservazioni nel
termine di ventiquattro ore; • la aenteuza non potl'it essere pronunziata _prima dell:i scadenza cli tal termine. 525. Qualora si connnettesse ali' udienza nu reato, si provveùerlt nel modo seguente: 1° Se l'autore di esso è militare, qualunque sia il suo grado o auzianità, e il reato sia previsto dal presente Codice, il presidente o, in sua assenza, il pubblico ministero ne ordì· nerà l' al'resto, e si procederit nella stessa udienza al giudizio, dopo sentiti i testimoni, l' im1rntato e l'avvocato fi scale militarn, 11011 che il difensore, il quale saril stato scelto dall'imputato, o che in difetto verrà nominato dal presidente; 2° Se l'autore è estraneo alla milizia o se trattasi di un r eato comune, il presidente o in difetto il pubblico ministero ne ordinerit pure 1'arrnsto,· e si stenderà verbale ciel fatto con indicazione dei testimoni, il quale sarà firmato da tutti i giudici del tribunale, ove esso sia occorso in loro presenza , oppnre. dal pubblico ministero. Questo verbale, unitamente ali' imputato, .sarà consegnato all'autorità competente. 526. I difensori che n ell'esercizio delle loro funzioni si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti, specialmente per quanto concerne la clisciplin~ militare, la dignità dei giudici, od in qualunque altro modo
1 N ella dcnou1iuazionc di ,1gcuti d ella forza puùblica devono ritenersi compresi i militari d i t rupp,1 funzionaut.i da uscieri presso il triùun9,,}e (Trib. i:,upr., 8 g iugno 1903, causa. Rinaldi, Giur. 'l'. S., 1903, 27),
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si rendessero reprensibili, saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal presidente, o privati della parola e surrogati colla nomina di un altro difensore, salvo ancora a procedére in conformiti1 dell'articolo precedente, se il fatto costituisce un reato preveduto dalla legge.
CAPO X. DEL MODO DI PROCEDERE IN CASO DI PUGA E DI SUCCESS IVO AR· RES'rO DEI CO~DANNATI.
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527. Allorcht un condannato da un tribunale militare con sentenza definitiva, dopo essere evaso ricade nelle mani della fo rza, sarà tradotto avanti il tribunale militare nel la giurisdizione del quale trovasi il corpo cui ap parti ene. Se 11011 a.ppartiene ad alcun corpo, sari tra.dotto avanti il tribunale militare che ayri1 pronunciata la condanna; e uel caso in cui questo tribunale avesse cessato rli esistere, avanti quello nella giurisdizione del quale segni l'm·resto. 528. L'nffiziale istrnttore procederà immediatamente al suo interrogatorio,aflin e di verificare l' iùentitit della person:1 e scoprire i complici o fautori della sua fuga. 529.Se l'arr estato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, cd è ricouosciuto da due testimoni, sari, con ordinanza dell'ufiiziale istrnttore e a diligenza dell'avvocato fiscale h'adotto al luogo dal quale evase, od a quello cui era destinato.
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530. Se l'arrestato nega cli essere il ·éonclannato fuggitivo, l'uffiziale istruttorn procederà alle informazioni per accertare l'identità della persona, e le trasmetterà all'avvocato fiscale militare. Il tribunale sentirà in pubblica udienza ed in presenza dell'arrestato i testimoni chiamati tanto a sua istanza, che a quella dell'avvocato fiscale; e, ove ne abbia le prove, dichiarerà la identità cli lui, e lo rinvierà al luogo dal quale era evaso, od a quello cui era destinato. Nel easo contrario ordinerà il rilascio dell'arrestato. 531. Contro le sentenze profferite sulla ricognizion e dcli' identità della persona si potrà, nel termine e nei modi ordinari, ricorrere in nullitù.
CAPO XI. DlU, RICOR S O PER NULLITÀ l': DELLA REVISIONE.
532. La dichiarazione di ricorrere per 1111 llit.à,prescritta dagli articoli ,1;11 e 491, 1° alinea, dovrà farsi al segret.·nio del tribunale militare dall'accusato o condannato, o da.1 l'avvoc:ito fi scale. Essa sarà sottoscritt:i d:il dichiarante e da.I segretario. Qualora il condannato nou possa o non vogli:i sottoscri vere, il segretario ne farà menzione. Questa di chiarazione potri, farsi inoltre n ella stessa forma dall'accusato per mez:w <li 1111 procuratore munito di m~ndato speciale, o dal condannato per mezzo del suo difensore.
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OODIOE PENALE PER L'ESERCITO.
Essa, da qualunque sia fatta, sarà inscritta .in un regi· stro a ciò destinato, 0ui rimmTà unito il mandato speci:1le vistato dal segretario, quando siasi fatta per mezzo di procuratore. 533. Il pubblico ministero dovrànelleventiqnattr'ore notificare per copia, col mezzo del segretario, al detenuto la dichiarazione di ricorrere in nullità: e ciò a pena di decadenza. La copia, come sopra consegnata al detenuto, gli sarà inoltre letta dal segretario. 1 Lo stesso segretario Io inviterà a scegliersi il suo difen sore innanzi al tribunale supremo di guerra, diffichmdolo c he, ove ciò non faccia, gli sarit eletto dal presidente del mentovato tribunale. Di questa scelta o elci 1·i· finto ne sarà fatto verbale, che sarit sottoscritto in conformitù dell'articolo precedente. Se l'accusato o condannato trnvasi in libcrtù, la clichiarnzione cli ricorrere gli sarù notificata nel modo prescritto p e r la citazione dei testimoni entro tre giorni dalla su:t data, con l' aumento di un giorno per ogni tre miriametri cli distanza.
534. I moti vi di nullità J!O· tranuo essere indicati nella summen tovata dichiarazione·. Ove noi fossero, oppure si volessero variare od accrescere, dovranno nei tre giorni 11uc· cessivi consegnarsi rispettivamente firmati o dall'avvocato fiscale/ o dal condannato, o dal di lui difensore, al segretario del tribunale militare, il quale vi apporrà in calce la data del ricevimento colla sua sottosc rizione, e li trasmetteri1 im· mediatamente, con tutti gli atti della causa, all'avvocato generale presso il tribunale supremo. 3 L'avvocato generale notifi cherà al difensore eletto dal ricorrente presso il tribunale supremo di gue1:ra la di lui nomina, e gli cla ri1 in comn· nicazione gli atti della causa. Il difensore dovrà restituirli · nel termine di tre giorni con quelle osservazioni c he crederil opportune, e che saranno da lui sottoscritte; ove il difenso re eletto abbia gius te r a.giòni cli astenersi dall' assumere il conferitogli mandato, ne sarà eletto un altro in sua vece dal presidente del tribn· nale sup r emo. Tanto l'avvocato generale, ch e il difensore, po tranno an-
1 Anche la let tura d ella dichirira.zione di ricorso è stabilita a pena di decadenza (Trib. Snpr., 23 1111Lrzo 1908, c1Lusa Del Bu· fa.lo, (J,i.,,r. 'l'. S ., 1908, 1 8). 2 l~ ii-ricev ibile il ricorso del p ubhlico m inistero se il foglio dei rnoLi,·i non sia clatato e sottoscritto da.I scg,·cuu·io ('l'rib. Supr., 24 oUoln:c l Vl O, causa Zartlini, Gi'Ur. 'L'. S., l!Jt O, 52). 3 lJ tc1m i11c Ebthil ito da (JnCst'ar ticolo è perentorio ; è perciò ina.mmissibilo H ri COl'RO quando, t,'R!-;CJHlosi Faueusuto l'irc t·i to oi 1.notivi r,.ho n.,Tc lì hc 11rotlotto la. d ifesa., CJUl'Sl:.\. 1i a.hbia. Jll'C~cntaU dopo t.m scorsi i tre giorni ('l'rib. Supr., 22 giugno 1 896, causa Ilc pctti, Giitr. T. S ., 1 806 , 59).
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CODICI<] PENALE PER L ESE RCI'r O.
che all'udienza invocare quei nuovi motivi di nullità che crçderanno convenienti. 535. I condannati sentiti a piede libero non saranno ammessi a ricorrere per nnllifa se non si sono costituiti in carcere, almeno entro giorni cinque dalla fatta dichiarazione, quando la condanna importi la pena del carcere militare. 1 536. Se la causa è incliviclua, il ricorso cli 11110 clei conclanuati sospende l'esecuzione della sentenza definitiva rigunrdo agli altri. 537. Le se ntenze dei tribunali milita ri saranno sotto-poste a revisione nei casi e in conforrnitii clel capo II, titolo IV, libro li cle l Codice cli procedma pennie, salve le modificazioni se guenti: 2 t O L' ordine di procedere alla revisione emanerh dal mi nistro della guerra , il qua le lo trnsmctteril all'a vvocato gc• neral e militare; 20 L ' istanza sari1 promossa innanzi al tribunale supremo cli gue rra e ma rina, il qual e RC ra1•viserìi esservi luogo a r evisione, rinvie rà la causa a 1111 tribunale militare di verso da quello che avesse di già g indicato.3
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CAPO XII. DEL RICORS O NKI, L'I NTF.RF.SSE
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538. L'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina potrà in qualunque tempo, denunciare a quel tribunale le sentenze dei tribunali militari che fo ssero state pronunziate con aperta violazione della leg~e, pel'Chè, nel solo interesse d1 essa, binno annullate. Ove il tribunale supremo annullasse nell'interesse della legge la denunciata sentenza, copia cl e lla clecisionesari1dallo stesso avvocato generale trasmessa ali' avvocato fiscnle presso il tribunale militare da cui quella emanò, perchè a piedi od in margine di essa si fac cia menzion e elci fatto annnllamento. 539. Le sentenze del tri· bunale supremo di guerra po· tranno,nell'interessedellalegge, esse re denunciate a 11 a Corte di cassa zione dal proc11ratore ge nerale di essa, q11alor:i gli sia stato ordinato dal ministro d e lla guerra, o da quello di grazia e giusti:da. La Corte di cassazione pro, mm cierà a se zioni riunite.
1 È irricevibile il ricorso dl'l condannat o che, evaso da l ea rc•1rc, perdur i nella la titanw a l momen to della discussione d el ricorso (Trib. Supr., 6 a prile 1908, causa AlbcrUui, Gi·ur. 1'. S. , 1908, 23). 2 Vcrli gli ar Ucoli 5 38 a ;,5~ del nnnvo Codice ,li proce,lura po· n ale del 1913. 3 Nei casi d i annulla mento 11cr un n uovo g iud izio, il t ribunnlo d i riµv io non è obbligat o a d a mmettere i beneficii concessi d alht Eentcn1.a a nnullata ('l'rib, Supr., 10 febbrnio 1902, causa Di Capua. Giur. 1'. S., 1002, 15 ).
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CODICE l'ENAU, l'ER L'ESERCITO.
Libro Il.· DF.LLA PROCEDURA P F.NA T,F. IN Tl-.:llPO DI GUERRA.
CAPO I. DRl,LA COSTITUZION~l DEI TRIB U· NALI 1illLlTARI IN TIUU:'0 DI GUF.RRA .
540. In tempo di guerra, l'eserci to o quella parte cli esso che è in campagna, sia fuori d ei confini dello Stato, sia nei luoghi che trovansi in istato di gnerra, a' t ermini degli ar· ticoli 244, 245 e 246, saranno
sottoposti a tribunali mBitari . composti cli giudici che ver· ranno, secondo i casi, estratti a sorte o scelti, per quanto sarà possibile, secondo le basi accennate nei capi l e II, ti· tolo I, libro J, parte II del presente Codice. Nei luoghi dichiarati in istato di guerra cesserà ·la giu· l'isdizione dei tribunali mili· tari territoriali.' 541. I tribunali militari in tempo di guerra saranno st.a· biliti in quel numero ch e sariL richi esto dalle circostanze. Essi saranno nominati dal generale comandante in capo
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Vedi il seguente § 3, <le! Regolamento stù servi zio i.n guerm: ,37. !Pribunali 1nililar-i. Impo1·ta che in guerra. la g iustizia. a bbia u na sanzione immediata. I comandi delle grandi unità prov· v ed ono a che essa abbia prontamente corso. ·• La, giustir.ia. penale n1i1itarc è ordinariamente a.n1n1 inistrnta clu b·ibunali militari di corpo <l':wnrnta. , Su l.la linea di t appa si costituiscono eventualmen te tribunali • §
n1i1itn.ri cli
ti\J)I)l-1,
ll("JIO loca.litù. desiguntc olni CfH rtn-11di d'ar1nata.
Occorrend o, posson o anche essere convocai.i tribunali mi.litàt·i straordinari dai comamlauti di minori unità <list:accatc, quando si ritenga in dispensabile cli dare un pron to esempio e purchè il reato im11orti la p ena di morte o l'impu tato sia colto in f logrn11te od arrestato por fu.tt,o notorio od a clamore <li popolo. lt Nelle fortezze dichiarate in i-3tato di cdfesa, vengono i Rtituiti triùunu.li 1uilitari. Alla clichiarazionc ùe!lo 8Lalo ùi rcs h;tenza, tali tribunali estendono la loro g iurisdizione sulla 11opola,io11c civile d el lno~o. valendosi <ld . concorso dei 1nn.gisl ,rati rcsido11 t i n ella. for tezza. ., Presso og-u i tril>unalc è ordinato uno s11crialc scrvh:io <li cu· stotlia 11er g-li im11utitti in istato d'arresto prcvcnt.ivo. o,-.c 8i t.r.ovino co~tiiu itc cu,rceri ordi1uir ie , possono cEservi r inchiusi i u1iUtari. sotto p rocCSEO con segrcga1,ione dagli a.Itri d etenuti. , Oi;ni q ua l volta la. sede del t ribuna le è Lrnslucata ,ùtrovo, dc vouo essere 111uc trasportati alla nuova t·csiclcnza. i 1nilitari in h.;talo t li p1·e,·cnti,a dete nzione : cd n. la.le F:copo g-li avvoca.t-.i fi scali militari ranno le opportune richieste al comandante di corpo d •annata. 11 L o questioni ili cornpctcnza f1·a <lite o più L1·ibuna.li cli guerra. sono sottoposte a l g iud izio del comandante suprcnw, il qua,lo, sentite Je c01 tclui=iiu 11i ,te l L'a.p11rni::;c11La 11t-c d ell'uvvoca.t,ura. gen erale rnilitru·c, prende ,::li occorront"i prov,cdimcnt i ,.
CODIOJ~ PENAU1 PEJt I.' ESJmCITO.
in difetto dai comandanti di divisione,o le frazi oni di trnppe distaccate e poste in condizion e eccezionale, qnand':rnche sia.no desunte da corpi e da anni di verse, o dal comandante di umi piazza o fortezza dichiarata in i stato di guerra. 542. I giudici dei tribunali militari in tempo di guerra saranno permanenti: nondimeno, occo1Tenclo di surrogare alcuno di essi, la scelta o l'estrazione a sorte ne ve1Tii fatt:i dal comandante le trupp e, presso le quali il tribunale militare è stabilito. 543. Presso ciascun tribunale militare in tempo di gne rra saranno nominati, nei modi stnbi liti coll'art. 541, uno o piil uffiziali istrnttori, un avvocato fiscale mil ita r e, e nn segretario; questi ultimi potranno, secondo le circostanze, essere scr.lti fra i militari.' 544. Nei procedimenti da so ttoporsi ai tribunali militari in tempo cli guerra non vi sarà commissione d'inchiesta.
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L'atto d 'accusa sari1 formulato dall'avvocato fiscale militare. L'imputato potrii Rceglicre il suo difensore fra gli nfliziali presenti, purché non abbiano un grado maggiore di qncllo cli capitano, in difetto il difc11sore sarà nominato dal presidente. CAPO Il. DELLA C OMPRTENZA.
545. In tempo di guerra ~arnnno, per qualunqu e r eato previsto dal presente Codice, sottoposti alla giurisdizione militare: 2 1° I militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualnnque, avranno un impiego ocl un'ingerenza presso gli stati maggiori, nelle amrninistrazioni, o nei servizi rela.tivi all'esercito o ad un corpo <li esso; o che saranno tcnnti a prestazi one di opere o qualsi voglia sommini strnzione in vantaggio dei medesimi; s
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1 Vedi in Appencli.ce i Decreti Luogoto11onziali 2,1 giugno 1 !ll 5, n . 1020; 21 ottobre 191 5, n. 1 513: o n ,naggio 1917 , n. 71!l. 2 Jn ca.so <li co11n cssiouc fra r cat i H1p pa1-touenti alla conTpnL<':n;,;:1. cle ll'a.uto ri tù 1-~i11dir.ia.riu. 01·tli11ari a. udi rea.ti a.p1Jar t onenti a.Ila. eo1n ~ potenza cloll'n.1d .01•i tù. 1ni lit a rc. può In. Cassa:r.io11c, in sedo di risola~ i ione lli confliUo, t\ b11ut'l'C, onJ 1nu li, i ili c OHYCHicnza ne tlhnostri-110 l' nt ilit :'i, la. so1Jaraziono dei rn·o~ctli m cn ti , rinvim1ùoli a i gi1tflici rispottin,moutc com potc11ti . Però, ili fronte a lla catcgol'ica dispo· s i:d one del J) rcscnto t.i.rt-.icolo, l1cvc:;i arguire che la. d isposir. iouo llc ll'al'l icolo 26 Codice p rocc<lurn 1w1mlc d el lnl3 non troYi a r,p li· cazionc in t cm110 ,li r:uorra (Cass. Honm, S . U ., 1 -l o llobl'C InlG, r~u sn. ni ~~nC'e;, O·t1.,st·i?:·io. P r,, olf~. 1n 1_!i , 1 .12 n) . Ycdi no t~ 2.ll'a,rUcolo 33S o a 1,n,;irn1. sctrutnit c . 3 ]~ fli co1n pct cnza, d e l t.,rilJuna lc nt ilita r c torritoria lc, e 11011 d eH'a.utQritft g illdir.iari n, orcliua.l'ia., Ja fro 11c in l.l,tnJ10 d c ll'mn111i11is l1·f\Zionc 1nil itar o co1n1nessn. <.l. a 11cr suna cst.ra.n cv. a.Ila 1nilizia, i 11 t ou n10 lli guo1'ra, 1na in zona 11011 l.li g-1\crr:1 (Uas:; . H.ontf~. ~- t J ., H otlobl'O 1915, causa Scrvadio, F'ol'O It. , HJ15, ,1 u1 ). J u scu so
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CODIOE PENALE PER T, ESERCITO.
2° Le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con un'attimmza qualunque, si trovi al seguito dell'esercito o di un corpo di esso; 3° I prigionie,ri di guerra. 546. Sarà soggetto alla gin· risdizione militare chinnqne sia colpevoh, dei reati cli tra~ ,d imento, spionaggio, subornazione, arrnolamento, e di quelli preveduti dagli articoli 249, 252, 253 e 276. 1 Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 252 e 253, se trattisi di persone estranee alla milizia, la giurisdizione militare sarii competente soltanto allorchè siavi stato danno qualunque dell'amministrazione militare. ·
547. Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona che all'esercito,ed in presenza del nemico, ovvero quando l' esercito o parte di esso è in paese nemico, ivi commetterà qualche reato di complicitil o connessitii colle persone designate dall'art. 545, ovvero si renderà colpevole di vie di fatto eonliro le medesime. 548. Qnalora i funzionari addetti all'esercito e le persone al seguito del medesimo siano investiti di un impiego eonispondente ad un grn.do mili· t11re, saranno giudicati, per quanto sarà possibile, secondo le norme relative a qnesto gra<lo. 2 ,. 549. Le persone soggette ai tribunali militari in tempo
contrario : Triù. Aquila , 2'1 s3ttembrc 1911, causa Palmcrini (Foro [t., 1915, 5~8) . Consulta l'Orrli nanza Cadorna dol 2 lnglio 1915, snll'amministrn :<iono dolla g iustizia noi territori o ccupati dnrontc la guerra con l' Austria e i Decreti Luogoknenziali H novembre 1915, u . 1683, e 2 gonna.io 1916, n . 8, ri11ortn.ti in A11pc1ulfrc. Vedi anche il seguente artit-olo S d el n. ,lecreto 26 ginb"llO. 1915, n. on 3, sui 1n·ovvcdimcnti per assicurare il rifornimento elci mat/3· riali necessari all'Esercito durante la guorr,i : , Ai·t. 8. È data facoltà al Govomo ,lei Ilo <li dichiar,wc oogg:itto / a.Ila giurisdiziouo 11tilita.rc, in tut.to o jll . 1mrt,1, il Jhw:-;mrnlo Llog Ji stabilimen t i elio 11roducono materiali p or l 'Esercito e per l'Antlata ogni (]nal volta ciù occorra per assicurare la continuità e lo s viluppo dclii\ produzione richiesta dalle csigonzo ,lolla. gncrrn "· 1 Il borghese im1mtato di aver favorito Jo operazioni m ilitari ,li 11110 Sta to in guerra con lo Stato italiano mediaute segnalazioni luminose, 1,e,· quanto 1m11ihi lo ai sen si dell'articolo 106 Codic,o po1mlc comtmo, è sottoposto a lla giurisdizione militare, anche se il reato s ia stato con11nc8SO in tnrrito1·io non dichiarato in stato rli 1:;nu1.Ta (Ca.:-.:,. D o 1na., S. V . p c1n1.li, 31 luglio l!Jl!J, caus~ Dcllono, Fm·" Jt .• mir,, fase. XXT) . 2 Vodi il scg11c111·c a r1 icolo l O d el Dccl'oto L1wgotcncnzialc 25 lug lio 1 !ll5, 11 . 1.11;:? : « 1frf. 1. A ll'a.1'1 ii:ol o l ò sostituito il seguente :
O
clol
n.
clN'roto 2~ 1nag-g-io 1.!H.G. n. 719,
• Lu caso di guerra o cli mobilitazione totale o parziale d cl!' ]~scr-
CODIOF. PENALE PER L'ESERCITO,
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di guena, le quali non saranno militari, nè assimjlate ai medesimi, potranno mviarsi, ove i movimenti dell'esercito o le circostanze lo richieggano, ad essere ç-iudicatl) da quel tribunale militare in tempo di guerra o territoriale che sarii più, vicino al luogo del commesso reato. 550. Nel caso di pii1 reati commessi da una o più persone appartenenti a diverse divisioni dell'esercito, o corpi di esso,o altrimenti soggette alla giul'isdizione dei tribunali militari esistenti presso le suddette divisioni o corpi, la co· gnizione ne apparterrà a quel ·tribunale militare in tempo di guerra che verrà designato dal comandante in capo. CAPO III. DF.Ll, A PROCEDURA AVANTI I TRI • llUNA.I,I MlLlTA.Rl l:s' 'f E:\11'0 DI OUERRA.
551. Innanzi i tribunali militari in tempo di guerra si osserveranno, per 11uanto sarù possibile, le regole di proced1ira stab ilite pel tempo di
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pace, salve le seguenti modificazj,Qni.1 · 552. L'ordine di procedere all'istruzione emanerà dall'autoritù militare superiore pres· so cui esiste il tribunale. Se l'incolpato è un uffizi-a ie generale, l' ordine non sarà dato che dal generale in capo, il quale dovrà tosto informarne il ministro della guerra. 553. Emanato l'online di procedern all'istruzione, tutte le prove 'd el reato saranno rac· colte per mezzo cli semplici verbali: le deposizioni giurate dei testimoni e dei periti seguiranno avanti il tribqnale militare che deve giudicare. 554. Qualora il comandan· te, il quale ordinò l'i struzione della causa, giudich i, per ragione di diatanza o 1ier ~ltro grave motivo, che l'invio al tribunale militare di alcuno dei testimoni, sia fiscale che a difesa, possa compromettere il servizio, potrit ordinare che se ne riceva !;1 deposizione giurata con intervento d ell 'uf'Hziale superiore più elevato in grado, ovvero più anziano dopo il comandante del corpo cui appartiene il testimonio; detto
cito o tlell' Armo.ta, e limitatament.e a.I det to periodo, gli iscritti al personale di 11.10!0 mobile e territoriale della Associazione ita· liana della Croce Rossa, chiamati in servizio, sono considc>rati militari e sono soggetti, in ragione do! grado cui a norma dei regoh•· menti si trova no equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti tra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari clel R. Eser· cito e della R. Marina. , Ai numcauLi .1110 cl,ia maLc Ycngon o applicat e le tlispos i, ioni penali sancite pci militari d el R. Esercito e della R . Marina ,. 1 Deve riteners i particolarmente conservato l'obbligo d cliii noti(ie1tzione della sentenza d ' accusa all'impu tato, cli cui all'u rti colo 130, poichù c>sscnclo tnlc nottflon zionc intesa a porre 1·11.en11 811l;o i.u condizione di difendersi, s i attiene a princip!i di orclinc pulJhlico (Trib, Supr., 21 marzo 1898, causa Maioli, Giu1·. 'I.'. S., 18!)8, lll).
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OODIC,E PENALE PER L'ESERCITO.
uffiziale interveniente dovrà ptt re sottoscrivere la deposizione ch e sarà letta all'udie nza. 555. I.termini assegnati all'avvocato fiscale militare c d al difensore, come pure qttelli stabiliti per le volute notificazioni ali' imputato, potranno d'ordine del presidente essere abbreviati a seconda delle circostanze. 556. Emanata la sentenza, ne sarà tresmcssa copia autentica al c omandante da cui fu dato l'ordine di procedere, il quale, se I.i crederà oggetto di g1·azia sovrana, ne ordinerà la sospensione, e la trasme tt e rit al generale comandante in ca po pe r quelle determinazioni che crede r:\ opportun e. In caso cont.rari o lo stesso comandante da rà gli ordini necessari per l'esecuzion e, c he avrà luogo a dili genz a de ll'av vocato fi scale militare.• 557. Q.ua lora non siasi potuto proced er e all'arresto d e ll' impntato, si raccoglieranno tutte le prove concerne nt i il rea to, ma non si proced e rà a g iudizio in c ontumacia insin o a che siano cessate le ostili tà, salvo che l'autol'itit supe riore milita r e, ne llo inte resse tltJlhL
disciplina, creda necessario 1111 tal e gindizio. 2 558. li rifìuto per parte delle p ersone non soggette alla giurisdizione militare di comparire quali testimoni o di deporre o di adempiere gli uffici di perito o di interprete, potrà essere punito dal tribunale militare in t e mpo di guerra, col carcere militare. CArO IV. DF.I TRIBU NA LI )[IL! TARI STRAOR !lINARJ,
559. Allorchè in tempo cli gue.rra 11110 dei comandanti indicati nell 'art. 541 alinea ravviseriL indi spensabile di dare nell' int eresse della discipliiia 1111 pronto esempio di militare giustizia , pot rii convocare un tribunale militare s traordinar io, purch è il t itolo del reato importi la p ena di morte e l'im pu tato sia colto in flag-ran za od arrestato a clamore di popolo o p er un fatto noto ri o:· 560. II tribunale militare straorMnario saril c omp osto del presid ente e di cinq nc memb1·i, esclusi l'u flic ialc che
1 t'ccou do il pt·cscntc articolo, cont ro le ecntcnzc d ei t,r ibuuali di guerra. non sa.rcbbc a1111nesso ricorso, nè al 'l"rlbunalo suprc1uo ùi g ul'tra. e 1nariua, nè a lla. Corte d i cassazione {Cass. Rom a, 24 nu1..gg io 1909, causa ìlforabito, Gi,11·. '!'. S., 1909, 3 9). Vedi per ò il Decret o L u ogotenen ziale 9 dicem bre 1()15, n . 17 29, riportato ·in .AJ1pcn1licc, c h·ca i ca~i in cui il ricorso è a unncsso. 2 Jl iliYicto di p rocedere a g iudizi contttnmciali itt11au,-i ;.i Lribunali d i r:uc1·ra non si cstcn<lc ai cas i in cui il reato d in. luogo sol· ta,n t o n. 1~enn. l)CCu11ia.rin. ('J'ri h. 1ni1. lli g-1w1·ra d cll'I n t.cndcn:t.a <l olla 2n. armat<t, 10 ago:-:t.o lfJJ. 5, N . N., Bulle/lino di giul'ispr . 11c11 . a-lc, 191 5, 573). 3 V edi il § 37 dol Regolamento sul servizio in g uerra, ripor tato iu n ota a ll'ar ticolo 540 d el presente Codice.
CODICE PENALE PER L'ESERCl'.CO ••
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lo convoca, q nello cui il reato possa essere relativo, e quello che fece il rapporto. 561. SariL presidente l' uffiziale piì1 elevato in grado dopo quello che convoca il tribunale militare straordinario. Saranno giudici cinque uffiziali dei gradi stabiliti pei tribunali militari, a partire dai più anziani. In loro mancanza saranno sostituiti altri uffiziali più auziap i dei gradi immediatamente inferiori. 562.Spetta all'autoritit che convoca il tribunale militare straordinario di scegliere fra gli ufliziali citi dovrà adempiere le funzioni d'istruttore, e quello c he dovrà assumere le funzioni cli pubb lico mini stero: un sottuffiziale sarù scelto per SC!!retario. 563. I tribmrnli militari straordinari non potranno convocarsi in ,piei luoghi ov,~ esistono tribunali militari in tempo di guerra: q uesti ultimi ne faranno le veci. 564. Innanzi ai tribunali militari straordina ri si osser· verù. il disposto dell'art. 544. 565. Allorchè sar,1 convoca· to il tribunale militare straordinario, l'istruttore. l' nttizial e liscale m il itare e il segretario designati presteranno innanzi al presidente dello stesso tribunale il giuramento d i fedelmente adempiere le rispettive ! 01:0 funzioni. 566. L'istruttore significheri1 la nota dei giudici all'imputato, il quale senz'obbli· go di addurre il motivo potrà l'icusarne uno, ad eccezione p erò del presidente. Al giudice ricusato ne verri1
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immediatame nte surrogato un altro da llo stesso presidente per ordine di anzianità. 567. Convocato il trib1111ale militare straordi nal'io, e raccolta la truppa sotto le anni, i giudic-i prenderanno posto innanzi ad essa nell'onl ine indicato pei tribunali mi lita ri. 568. Il presidente ed i giudici presteranno giuramento di giudicare con imparzialitiL e giustizia secondo la loro co· scienza e le veglianti leggi. Tradotto l' imputato. assi· stito dal d ifensore, il presidente lo interrogherà sulle sue generalità e gli enunci eni il reato di cui è imputato. Datasi dal segr etiuio lett ura degli atti, il presidente proceder:i all'esame di ciaschcdun testimonio, cui deferir:, il giuramento, e deverrà quindi a li' interrogatorio d e ll' 11ccn· sato . Potranno i g imlici e l'uffi:,;ia.le fiscale militare fare all'accusato e ai t.estimoni quelle domande che stimeranno a proposito, chi estane prima I.i permissione al presidente. L'accusato e il difensore potranno richiedere il presidente perchè faccia ai tcstirnoni quelle interrogazioni che ravviseranno essere utili alla difesa. L'uffiziale fiscale militare cd il difensore daranno le loro conclusioni orali. L'accusato ecl il difensore avranno s empre gli ultimi h paroln. 569. Occorrendo, sia nell'istrnzione, che nel giudizio, il caso di valersi cli un intnrprete, si osserveranno le di sposizioni degli articoli ~ 1:-i e 414
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CODICE PENALE PER L' ESERCITO.
570. Licenziati i testimoni eù allontanato l'accusato, l'uffizialc fiscale militare, il segretario ed il difensore si ritil'eranno, ed il tribunale militare straordinario pronunzierà. la sentenza. Essa dovrà contenere: 1° I nomi, cognomi, qualità e grado dei giudici, dcli' uffiziale fiscale militare, del difensore e dell'imputato; 2° Il fatto di cui era accusato; 3° La dichiarazione della innocenza o della reità di lui, coll'indicazione del fatto di eui fu riconoseinto convinto; 4° La citazione dell'articolo cli legge che sarà applicato; 5° In caso di condanna, la pena che sarà pronunciata. La sentenzasaràsottoscritta dal presidente e dal segre· tario. 571. Appena che la sentenza sarà stata sottoscritta, l'accusato sarà a rullo di tamburi o a suon di tromba ricondotto avanti il tribunale per udirne la lettura che gliene sarà fatta dal presidente. 572. Di tutte -le operazioni descritte nell'art.M7 e seguenti ~i farii risultare con apposito verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e ùal se~retario, ovvero da uno dei grndici designato dallo ste sso presidente JJCI' redigerlo. 573. Nel caso di condanna alla ]lena di morte, verrà que. sta eseguita in conformità dei regola111c11Li, stando ancora la truppa sotto le amni. Negli altri casi la sentenza sarà eseguita pc 1· cura de ll'av. vocato fiscale militare JJrcsso il tribunale militare in tempo di irnerrn, che sarebbe stato
com)letente a conoscere del reato, se non fos se stato convocato il tribunale militare straordinario. CAPO
V.
DI S PO S IZIONI GF.NERALI E TRANSITORIE.
574. La giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra e dei tribunali milital'Ì straordinari cessa col finire dello stato di guerra. Se l'esercito, o ))arte di esso si trov erà all'estero, la mentovata giurisdizione non cesserà .::he dal ))Unto in cui rientrerà nello Stato. 575. Le cause vertenti in· nanzi ai tribunali militari contemplati nell'articolo precedente, qualora siano rela tive a militari, il cui corpo sia conservato, saranno immediatamente rim esse ali' avvocato fis cale del tribunale militare territoriale, entro la cui giurisdizione lo stesso corJJO sarà stanziato; se invece concerneranno militari appartenenti a corpi disciolti, in tal caso il giudizio ne spetteril al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato; e ove esso sia seguito all'estero, al tribunale militare territo· riale più ,•icino. Se insorgano conflitti o difficoltà, il tribunale supremo di guerra designerli il tribunale che dovrà giudicare . 576. Al reato conuucsso in t empo di guerra saranno scmJJre applicate le pene prescritte pel tcm)lo di guerra. 577 .I proce<limenti istituiti in esecuzione delle legg i penali militari anteriori al ))re-
CODICE PENALE PER L'ESERCITO,
sente Codice, nell'atto in cui eAso dovrit osservarsi, saranno trasmessi all'avvocato fiscale presso il tribunale militare, che in conformità del medesimo deve conoscerne. Ogni altra ca usa sarù. rimandata al tribunale competente. 578 . Se pei reati commessi 1nitmi dell 1osscrvauza di questo Codice, la pena foss e stata
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diversa da quella imposta con la nuova legge, sari, sempre al colpevole applicata la pena più mite. 579. Il Codice penale militare approvato col H. Decreto del 1° ottobre 1859, è abrogato; e cosi pure tutte le leggi e i regolamunti pubblicati sin ora per le materie contemplate nel presente Codice.
VITTORIO EMANUELE.
BtmTOL È-VIALE.
VIGLIANI. N.
n. -
Con ~ulta in ! onùo o l volume il H cuol amc11to per le• G·i11,1-id11. in ::.011<1 d i uu crm o i l)oorcti Luogotcmcnziilli r ipc)l'tali
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in A pJJell(lice.
INDICI~ SIS'l'EMA'l'ICO DEL CODICE.
' PARTE PRIMA.
DEI RE.A.TI . E DELLE PENE. Disposizioni preliminari . , . , . , . , .. , . , ....•. , , , , , ... . Pag.
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LIBRO T.
1
l I
Il
I
.1 ~
Disvosiz ioni r elat-ive tanfo al tempo cl-i pace ell e al tem.1)0 cli guerra.
'J'ITOLO C,1ro
I. -
Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delle p ene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. - Dell'applicazione d elle pene . . . . . . . . . . . . . . III. - Dell'estinzion e dei reati e delle pene .. . .... . TITOLO II. - Disposizioni ~pcciali .................... CAPO I. - Del tradiment o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. - Dello spionaggio e d oll'a rruolamento • ...... III. -- Dei reati in scn· izio ..... . ............ . .. I V. - Della disoùbe,lienm. tivulta, amrnul.iuam cnto cd insubordinazione . . . . . . . . . . . I. -
Y. -
VI. VII. VIII. -
IX. X.X T. XII. -
XIII. XIV. X V. -
l l -1 D ella diserzione ......... . .. . .... .. ..... 12:~
Della s nboruaziono ........ .. ... .. ...... Dcll'aùuso d'antoritù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degli at,U d i violenza co1rnuc~si iu ul:cu::.iuue d 'a.Jloggio 1nilitare, o ne ll'esecuzione ù 'un ordine o di una. consegna. . . . . . . . . . . . . . Delle fer ite e percosse tra militari . . . . . . . . . Della mut ila zione volontaria . . . . . . . . . . . . . De i r cat,i d i calunnia e di ,liffamazioue . . ... Del fal,u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Della prevaricazione e d cli "infccl clt.à. . . . . . . . Della corruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disposizioni relat ive a i tre C>Lpi p rccc<lcnti , e
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131
132 13:1
1:J.1 J:l I l :)v
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aù .:i1cunc LL'a..:Sg r0:;:;ioui in .11u1.i cl"ia. ll i :-;c1·· v·izio o d i an1ministra zione 1nilit..a.rc . . . . 1 I :.!
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SG SG 03 99 101 l 01 10-1 105
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INDICE SISTEMATICO DEL CODICE,
CA PO XVI. XVII. • XVIII. -
XIX. XX. -
Dello. vendita, pegno où alienazione qnalun· quo di ecrctti militar i. . .• .. •... . . P ag. Dei ful'ti, dello truffo où appropriazioni in debito .... .. .. ............ ...... . . ·. Doll'incenelio e del deterioramento di edifici, opere cd oggetti militari . . . • . . . . . . . . . Disposizioni relative alle assiso militari ed onorificenze . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Disp osizioni r elativo a llo persone estranee alta milizia ...... , , ..... :--~~ •• ,, .. , ..
H3 144
148 150 150
LIBRO II, D i.spc.sizioni relative al tempo cli guerra.
CAPO
Dello stato di guerra e suoi effetti ...•...... Dcll'ineenùio, elevo.stazione, omicidio, ferite e percosse e elci reati contro le pubblich e a utorità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. - Dello stupro, ùcl ratto o clcgii atti d i lil>idino oontl'O natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. - Delta gmssaziouo, della rapina, del sacchog· gio, dello imposizioni o prestazio ni a l'· bitr a.rie, della. busca., del fm·to, delle truffo o frodi .. ..... .. ........... . .. V. - Della. fa.Isa. tcstlmon!anztt " clu llu. subot·n(•· ziono di testimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . • • VI. - Dei prigionieri cli g ucn , ............ . . • •. I. -
151
II. -
..
153 158
158 161 161
P ARTE SECONDA.
DELLA PROCEDURA P ENALE SIA. IN 'rEM.PO DI PACE CHE IN TEMPO DI GUERRA,
LIDRO I. Della prorcdura venale in temvo cli 11ace.
'.l'I'fOLO CAr o
I. I. -
Della. costituzione ùoi t ribunali m ilitari. .. .. 163 D ella composizione do! tribmmli militari tcr· ritoriali, ,loi tribuna.li militari presso le tru11vo concentrato e del!c cornmissioni <l'lncWosta •••••.......•.•••..•.•.• 1G3
INDICE SI STEMATICO DEL CODIOE.
227
Dcll,i composizione del tribunali militari s pc· ciali per giudicnro gli u[fioia li •.... Pug. 107 III. - Della composizione del tribunale supremo di guorm e m,\rina .................... 169 '.l'ITOLO II. - Della competenza .. . .. . ......... ..... . .. 170 CAPO r..- Dello pot·sonc soggette alla g iuris dii,;ionc mi · O..i.ro
II. -
111.al'O , , , , , • , , , , , • •.• ••• , • , • , • • . . • • 17 0
II. III. -
I V. V. 'l'l'l'OLO III. C..i.ro I. II. III. -
IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. -
Normo generali s,ùla corupctcuza dei trllrn· nali militari • . . . . . . . . . • • • . . . • • . • . . . . Dell'ordine dei giudizi nel concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militat'O • . . . Della competenza del tribunale supremo di guerra e marina . . .. ......... . ... . . . , Attribuzioni del pubblico ntinisterc ... . . . , Delle 1·egolc di procedura . . ...... . .. . , . . , Dell'istruzione preparatoria . . . . . . . . . . . . . . Dell'istruzione formale • • . . . . . . . . . . . . . . . . Del procedimento avanti la commissione <li inchiesta • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dell'is truzione anteriore all 'apcrtum del di· bat Umonto , . .. . . . .......... •... . . , Dei dibattimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Della deliberazione e della sentenza ....... Della p1•occùura avanti il t ribunale supremo <li guerra e marina . . . . • . . . . . . . . . . . . • Della procedur"' e del giudizio in cont uumuia Della p ollzia delle udienze . . . . . . . . . . . . . . . Del moclo di procedere iu caso d i fug" o cli s uccessivo ur1·csto dei cond'1.ttnati ... , • Del ricorso per nullità e della 1·cvisiouc .. . .. Del.l·ico1'So nell'iutercssc dl'lln legge ...... .
17 2 17 ,t 176
176 17 7 17 7 182
189
192 19! 203 20S 20!! 211 21~
21:J 215
LIBRO II.
Della procedura penale ili tempo dl oucrm. CAPO
I. II. III. IV. V. -
Della costit1tzione dei tribmmll militari in tempo di gtierra . .........•.... , .... Della conipotenza ... . ............ . .. . ..• Della proccduro. avanti i tribunali milita l'i in tempo di guon a .. . ...... . ..... . • . .• Del trlb9nali millturi straor<lin(Wi . . . . . . . . . Disposizioni generali e tmnsltorio . . . . . . . . •
2m 217
~rn 220 2~2
INDICE ALFABETICO-ANALI'l'ICO.
(T numeri indicano gli articoli.)
A
A.nuso DI AUTORITÀ . Comando indebitamente r itenuto, lGG, 107. Vie <li fatto cont ro un inferiore ocl un prigioniero di guerm, 108. !llilitttri che in numero di ùue o piìl rilascittuo attesto.zioni o di· chinrnzioni coucernbnti cose o persone militari senza riohlesta o permesso dell'autorità superiore, 208. Abuso d'aut orità pc1• i11ùurro a fa.I sa testimonianza, 290. Imposte o prestazioni fo 1·z1\ tc indebitamente lovttte in tempo di guerra, 27 7. L'autore d'a lmso d'o.utorità. per Indurre altrui ad un reato, è cons lùcm t o quale agente principale, 37. Anuso DI CO:<FJDllNZA. Como punito, conforme I casi, 220, 221. On· ratteri di tali reati, 222. Corno puniti in t empo d i gucr1·a, 284. 1\ r A·rrouCI. Loro giuramento, 382. ACCUSA. Da chi 1n·o11W1eiata, 426. In tempo di guerra, 54.4. Cosa dcrn conlcncrc, 429. Sua notU!cazionc, 430. S11a efficacia nei giudizi contro conda,mttti in contumacitt ohe s i presentino, 517. ACCUSATO. Come s i procede ttl suo interrogatorio, 373, 301, 392, 3n. 11icusa a ri~ponderc o opposizione o.I fatto hnputttto, 304. Pazziti o infermità, 31l5. Quando vii arrestato o quauclo può esser escusso o. p iede lihcro, 406, ,1os. Xotilicozioue delltt sentenza <l'nccusa 80· condo ohe in arresto o a piede libero, 430. Copia <lell',tllo <li accusa e scclttt clel rlifensore, 432. Caso di più accusati, 4:l3. Doma nda di proroga della udienza, HO. Contegno ali 'udienza dcll'11ccus,1lo in islttto di arresto, 44 5. Può interrogare i testimoni, 4G3. J,'aocusat o p uò farsi r appresentare nell'atto dell'esame del testi· monio, 455. Ricorso in nullità, 4.91. Contumace, 507 a 518. Spc· cialità. reltttivc all'accusttto sentito t\ piede libero, 426, 430, 432, ,130, 491, 509, 521, 53:3, 535. Libcra1.ione del!' ttccunn.to, 485 a ,187. Accusato chu proffo risca in,;iurle all'uùlcn za, 52 1. Accusato che monchi all'uclicnza, 522 a 52.J. ADULTE!llO o S'rU l'llO l'LAOllANTE. Omicidio commesso in tale CÌI'· cos tanza, 134. J\lH~NTE JJl l'OWZl A. UlUD1Z1A.RIA, 353 O. 372,
J
i
230
INDICE AT.FABETIOO-ANALITICO,
AGEN1'I PRINCIPALI. Chi siano e loro punizione, 37, 39. AOOIUNTI ISTRO'ITOm. Come scelti, 298. Giuramento che devono prestare, 306. AGGUATO. In che consista, 125. ALIBI, Allegazione fatta dall'arres ta to, 407. ALIENAZIONE d'effetti militari, ,l'armi o ca.vallo. 212, 213. Acqui· sitori o rit~ntori, 237, 23 8. ALLARMF:. Pene in tempo d i guerra per. chi non si r echi a l proprio posto in caso d'a,U armc o quando si batte a raccoltn,, 100. Ai:.womo. Esigenza dall'Albergatore oltre il dovuto, 169. Somministrazione d'alloggio ad un disertore in tempo cli irnerra, 160, 1 65. Se ministro di cult o o pubblico funzionario, 162. R icovero ad 1ma spia ocl agente nemico, 78. Furto commesso a danno dcll'albcrga,torc, 281. A.ilrllIENDA o MULTA. Persone non militari citate a testimoni, che non compariscono, 453. A~DilNISTRAZ!ONE l\IILITARE. Trafugamento o sottrazione di cla· naro, titoli, documenti, effetti o generi di cui s i abbia la sorveglianza, od appropriazione cli vaglia postali, l.88. Frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori di mano d'opera o cli provvis te, 189. llfancamcnto o ritarclo di somministrazioni, provvL~te nel imprese, mo. Illecito traffico di fondi, 191. Ìndcbita partcci1,a· zione ad atti od ttffuri amministrativi di cui s i abùia la direz,onc o sor,cglianza, 193, 191. Frode nelle m aterie o rlerrate, sia nella m,tnra che nella qualit à o distribuzione, o falsa dichiamzione delht loro bontù, 1U5 a 197. Compra o distrihuzione cli ca1·ni,
commestibili , bevande ecl altri generi corrotti, (l"nasti o nocevoli, 196, 197. SostituY.ionc illecita d i monete o valori, 198. Indennità e spese dovute dai condannati, da prclcxar~i dal 'foralo di 1nttssu, 4 89. Furti a danno dell'amminis trazione militare, 217, 21 8 . Airnox1zroxE agli ufficiali giudiziari, 347 , 348. Ai test.imani, 382. ,\irn o·1·rnAHRNTO. Sua definizione e punizione, 116. ~Iilitare 1n·c sente nd un a1n1n11Una.1ncnto o rivolta, che non si adoperi ad impc,lirlo o non ne informi subito il superiore, 117, Annnutina· 1nc nto o ri·1.>·ol tn di p rig ionieri di guerra.. 291.
;',NNOT,r..urn:s1TO. Suoi effetti second o i vari casi, 501 a 505. l!~secuzione d elle sentenze cli annullamento, 505, 506, 538. 1\.x ZIANlT.tl. Sua co1nputazione, 51. APPAT,n,
Militari che prendono parte ad interesso privato in appalti,
ag-iduclica.zioni ocl affari di cui loro spetti la direzione, sorvegl.ia,nza. o Jiquid:izion~. 1 !l~ lt 194. APPROl'RIA'l.lUXI INnl•: nTTF. cli vaglia postali, 188. Di a ltri oggetti o valori, 220, 221. Camtteri di quest,o reato, 222. Non eccedenti le cinque lire, 225. 01ncs:,5a. consegna, tl' oggetti trova.ti, 224:. In tcn1po tli gne rrn.. 2 R;t,
A1<MA'l'A DI MARE, Quo.udo sottoposta a lla giuriscliziono militare, 327.
!NDIOE AU 'AO !,TICO-A NA f,l'L'!OO.
231
Amn. In che consistono, secondo il presente Codice, 128. Due s1iccie: proprie e imp roprie, 1 28. Uso illegale, 1 71. Vend ita d'armi, 213. Guasto alle urmi o m unizioni, 230, 231. ,1.Jnns-nzro o TREGUA. P ene ul comanduute che lo infra nga, 8 1, S2. Kou sosponcl o l'applica zione delle leggi sullo s tato di guerra , 2 ,1 8. ARRESTI. A ohi iufraugu lo consegne nell'istruzione J)relimiru1rc, 356. In caso private o stabilimenti clviii o marittimi, 362 a :J(M. O negli stabilimcnt,i milituri, 361. Arrosto nel caso di flograntc reato, 367, 368. E negli altri co~i, 369, 406. All'estero. ,.10:1. Como il luogo d cli' a rresto possa dctermiuure l a competeuzn, 329, 335. I ntc1·rogatorio dell'arrostato e rimessione del m eclcsimo all'istruttore, 373. Arresto elci testimoni a llu udienza, 470, 4 71. AnnooLAl\IENTO di millturi per 1•ibclli, poi nemico, o per alt,1·c P o tenze estere, come punito, SO. La. nullit:\ dcll'aEsento non osta alla giurisdizione milit are, 326. Vedi Competenza. ARTE, Pene a chi professanclo un' arte o professione, r icusi di dare il suo giudizio o prestare l'opera s ua, 210. Vedi 1.'rnsares· sioni . ASSENTO, Nullità d ell'assen t o o,l inco.pacit,\ scoperta pos t cl'iOl'· mente all'annessione n l sorvi1.io di un imputato, con quali pene punito, 29. La nullità dell'assen to non osta, alla giul'isdiziono militare, 326. Vedi Arruolame11to, Competenza. AssnnLAZI0:<1E AI MILl'rART, Quando i mporti la giurisilizionc m ilitare, 323. ASSISE. Pene pe r chi indebitame n te porti a.ssisc, dist-inUvi di i,:mdo milita.re o ùecorazioni, 233 . .ASSOLU'l'ORL\. Quando abbia luogo e suoi e[fetti, 42 1, 422, 485, 486, 487, 501 e 51:l. ASPETTAT['I",\ (UFFICIALI I:<1). Sono soggetti alla gimisclizio nc militaro, 323. ATTACCO. Vccli Forza armala, R csisle11za. A'rrEN OE:;·rr. Come punito il furto elci ~oldato verso il s u11c1·iorc, a l cui ser vizio pursoualc si tl'O'l"i adcletto, 216. Vccli Furto . .ATTENUANTI, 58 . Se questo sono incrcnt.i a.Ua 11crsona, uou souo calcoh\lc per d iminuire Ii.!o p ena a,;11 a ltri rei, fi9. Arri NUl,U. Vccli N uUitcl . .AV\'OCATI PATROCINA:<ITI, Possono CS50ro scclU a difensori innanzi a i tribunali milital'i, 3 10. Qua li possono o~scrlo innanzi a l t.ribu· no.le supremo, 322. Vedi Difensore. AVVOCATO FISCALE )IlLITARll E SUOI SOSTITU'I'I, 299. Giuramen t.o, :lOG. Lol'o i,.omina, 303. Lol'O ineapaoiti, od i11co1npaUuiliti\, 30:'. Esercita lo sue funzioni presso il tl'ibuna-lc speciale, a1u. In q1mli ca,Lse deve promuovere dal t ribun ulo s upre mo lo dcsignaziun i <li tribunale. 332, 335. Attrib uzioni gencl'ali dell'avvocato fi scn.lo, 34G, 347, 350, 351. C urn l'csccuziono e regist razione d ello g1·azlo sovmno, 351. lliccve dall'imputato la rie u8aziono doll 'i~tr u t·
232
INDIOE ALFABETIOO··ANALITIOO.
tore o no l'iforisoo alla Commissiono ùi inchiesta, 391. Altro 1"ap prcscutanzc o.Ila mcùes iina, •1 03. Firma gli atti di istruzione, 397. U lteriori sue attribuzioni nel corso dcll'istrnziouc forma le, 405. Concluùe circa l'arresto clell'imputat o, 406, 424. Concluùc per rilascio cli semplice manùMo ùi coropat'izio ne, 408. Fa le conc!u. s ioni innanzi alla Commissio ne d 'inchiesta, 420. Fa. nuove eonc~usioni in caso cli nuove prove, 424. Caso cli clivcrgenza coll'istrut· toro, 427. Può ricorrere co11t1·0 le sentenze della - Commissiono d 'iuchicsta. c he abbiano q ichiarat,o non essere luogo a proeeclerc, ,1 31. Riceve le cedole dal difensore, 435. Gli comunica e ne l'iccvo lo liste dei testimoni, 436, 437, 438. Rassegna gli atti al presidente del t,ribunalc, 430. Può d omandare la proroga dell'udic11za, 440. Assiste alla udienza, 4<1•1. Vi espone l'accusa, 4,1 6. Eccezioni di nullità, opposizioni, ricusazioni e rcqui~itorie che può faro, 417, •H S, 440. ]!'issa l'online in cui devono essere sentiti i testimoni, 157, Ha facoltà ù'interrogarc I testimoni c l'aceusato, 4G3. Quando possa richiedere il rinvio della causa, 472. Svolge lo ragioni c ho confermano l 'a,ccusa., 476. Dà per ism·itto lo sue conclusio11i, 477. Non assiste a lle llelibcrazioni del t ribunale, ma è presente a lla Jlronuucia.,iooc de llo. sentenza, 47U, 41ll. Può ricorrere in null.it,ì, 469. Insto. pcrchè sit\ pronunciato. la sostituzione delle pene, 40:l. Provvede per l 'esecuzione delle sentenze e le comunicn al J\Jinis t cro della gt1erra cd o.i corpi, 495. Sue inco1.n bo nze n oi giudizio in contumacia, 510, 5 11. Può pure ricorrere in n ulli.ti\ contro le sentenze contumaciali , 514. Esercita la polizia llelle udienze nell'assenza <lcl t.rihu11alc, Gl9, 520. F a t l'aclu rrc al luo~o di pena. i
condmrnati evasi cd a rrestati, 529 . S ue incombenze nel giudizio di ricognizione della loro identit à, 530, 53 1. I n tempo di guel'ra. può es.sere scelto fra. i militari, 513. Vi formolu l'atto d'accusa, 5-11. Dis pone per la csccnzionc delle sentenze, 556, 573. Chi ne faccia, le veci innanzi ai tribunali militari straordinari, 5G2. Av,·ocATO Oll:<El<ALI<: MIT.ITAllE E suor SOSTITUTI, 3 2 0 . Nomin,t, 321. Giuramento, 30G. Sue atll'ibuzioni, ::46, 3-1 7, 318. l•'a le r equisitorie contro i f11nziono.ri che rh·clino il contenuto cleUc istr ut · torin, :H~. H 8. D,\ lu suu conclu,ioni nllc u d ic11zc do! tribt1110.lc ~uprcmo, 400. Pro,•vcd c llCr la esecuzione delle scntc,rnc di reie· zionc o d i u un ulla mb n t o, 506. Notific,ir.ioni che fa ul difensore, 53.1. Motivi di nulliti\ che 1mò inrncaro all'tulicn za, 53-1. ùo me promuova la rcv Lsionc delle sentenze elci l.t'ib1111u.li militt\l·i, 5 37 . Denuncia le sen tenze a l t,ribunalc supremo nell'interesso della )<'gg~. :J:Ht A ZION E OlVJ LI•:, Vedi A.z10Ng rENA1 ,1,:. Poi
Danni. rcr.ti 1rnò cscrcita.rs i nonosLantc i ~h\ inflitti
ca.sUghi disciplinari.!!. <Juando u.bbia. luugo no110st.-au tc lo sc11tcnzc
pronunch,tc e le r,cnc scontate all"es~cro, 3. 1:: scmpro pu)>bl.ica c<lcscrcitatii tl'u[fizio, 35\l. Sua prcscrir.ionc, Ul iil 70. Quamlo cssu
INDICE ALl<'ABJD:rICO-A.NALI'l'ICO.
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cominci a clccorrcrc se v i fu p r ocesso, 64, 65. Come specialmente regolata la prescrizione d ell'a zione pena le nei reat i cli diser zione, 67 . B
'TIANDI ~ULITATlT. Ch i e quando abbia facoltà di pub blicarne con forza cli legge, 251. DAUDA'l'URA. V edi V endita . Bou.T. Ved i Falso. nuscA. In tcnwo di g uer rn com e pun it a., 27 8, 279. E come punito l 'ufficiale che, potcudolo, non la impe,lisce, 2i8 .
e CALUNNIA. In che consista, 175 . Come 11m 1ita, 1 76,177. Ved i D iff"·
1naeione. CA..'ICELI.ATlJltE. Modo d i fa.rie n egli att i, 399. CANDIDATO NOTATO. Quu ndo chiamuto o, far le veci di segre tario, 396. CAI'lTOJ.AZIONJ; . P ena di morte a.I comundantc che v i separi la sor te prop ria o degli ufficiuli du q uella del suhlat o, !JO. V edi Comandante.
C,1ro cmrPJ.OTTO. Come p unito in t ema d i diserzione, 154. Vedi Dise,·zi.onc.
CAPO !'OSTO. Pene inflitte q ua ndo abbandoni il posto e n e violi l'avu ta consegna, 98, !J!). Come punito il capo posto o co1na.ndante che in servizio sari-\ t rova.to ulJbriuco, o ::;i 1n·csenti p~l scrvi:do in stat o d'ubbriachczza., 102 . Come punite le vie di ra t to verso ::;upcriorc sott'u(ficiale o caporale quando Questi ù ca.po posto o coma,ndante, 125. Come 1mnita la cliscr7.ionc d i un ca po 11osto, 142, 151. CAPORALE, V ccli Sott'·u.Jficiali. C. IBA11INIERI l lEAt.I. Casi in cui questi ell a ltri 1nilitn.ri souo soggetti nJJa giurisdizione ordinaria od a.Ila militare, 3,J 2. Ufficiali dei cara binieri reali e commlllanti d i stazione che s uppliscono aU'ist,ruttote, :153. Loro attribuzioni e doveri in dett o caso. 355 :t 372. CAilCg. RE MJ LJTA 1n..:. In c h e cons ist.'l., 12. Co 1110 scontato daglt uffi~ cia li, 12. S ua durata e g l'O..lluaziouc, 13. V i vuù c.sscro cou11n1latu il curcere soffer to n el procedimento, 25. Quando si 8ostituisca al carcere ordinario o come ~i scon t i, 28 . Quando invece ;;li veuga sost ituito il carcere o rdinario, 29. I con d a nnati evas i dal c 1ucci·o 1niliiare :-30 110 con~iùeL ·al,i diset'l:.oti , 1:lS . I detenut i ul carcere militare son o soggetti a lla g imisdizione milit,arc, :l23. Vedi P ene, Ferma. nwc1mE ORDINAJUO. Quando cd a quali pen e militari veng a sosti tuito, 28, 29. V edi Ca,·cere militare, F erma. CN1·ronA. V edi L1rresti, 1l ia.1ulato di cattura.
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INDICE ALFAlrn'l'ICO- ANALITICO,
CAVALLO. Vedi Vcnclila, Diserzione. C1rnSURA . .Ammonizione o sospensione dei giudici ed ufficiali del · 1mbblico ministero, 3'17, 348. CHIRURGHI, Come debbano fat· d ichiarazione dei ferimenti od altra offesa corporale per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte, 211. Su quali fatti o circostanze non 11ossano essere o b hligati a deporre come testimoni, 388. Vecli Seyrcto. CmcosrANZE ATTENUANTI. Quando e come se ne debba tener conto, 58. Circostanze attenuanti od aggravanti per uno dei rei, non sono calcolate riguardo agli altl'i, 59. Ved i P,·ovocaoione. CrrAZIONE dei testimoni e periti, 37,'j, 376. Quando non compaiono come si procede, 377, 378, 379. Vedi 'l.'r,St-imoni, Perit-i. CITAZIONE diretta dell'imputato che trovasi a niecle libero, 4-08, 426. COMANDAN'I'E, l'cne al coma mlante che ceda indebita mente al nemico, 84. Ovvero per negligenza non 1n·ovveda a tempo ai mezzi necessa1·ii alla difesa, ed a resistere a.I nemico, 85, 87 . P ena nel generale o comamlante che in ancrta campagna ceda a.I nemico senza aver fatto la possihilc difcm, 86, 87. Pena pc! comanda.nte che senza. legittimo 1notivo ne abbandona il comn.nclo in gravi circostanr.e, 88. O fuori del caso di necessiti, attacca il nemico
contro l'espresso ordine superiore, S!l. Pena cli morte al comandante che vi separi la sorte propria o ,lcgli u fficiali da quella ciel soldato, 90. Pena a l capo n osto o comandan te che l'abbiano ab· bandonato o violato la consegna, 98, 99. Al coma.ndante ubb ria co in scl'vizio, 102. Pena al comanda nte di una fl'axione d i t1·uppa c he non a bbia eseguito l'iuc>Lrico affidatogli, tOG. Quando il gener ale o comandm,te possa pubblical'c bandi m ilitari con forza di lcga:c, 251. Quando un comandante possa convocare un tribunale militare straordinario, 559, 563. C.:>MANDANTE DI CORPO. Può supplire all'istruttore, 353. Vcili htrn~ione preparatoria. Quando può dcnmiciarc la diserzione, 1:{S. Il.iccvc comunica zione clclle sentenze dei tribunali m ilihtri, 49r,, Casi in cui infligge punizioni disciplinal'i 11cr r eati contcmpln.ti nel Codice. Vedi Disciplina. CoMANUU, Rea,ti nei quali in Cil:-ìO di Jl iì'l co111plici, il superiore, nel con1au clo, o<l il sCJnplice invost.it.o clcl cnmn.n<lo, è puuito con1c a gente 11rincipa\c, 40. Vedi Abnso d'rmlorilà. CoirnA'l'l'IMt:ino. Pena al militare che g rideril d i arrcml crsi o di ces sare il fuoco, 91. Che si sbandi, abbandoni il pos to, non faccia la possibile difesa in faccia al nemico, o ricusi cli marciare contro e8SO u di uUlJta.lire, 92. Co:\u,ass10Ng n'1NcHn:STA. Sua istit.ur.ionc. 293. E composhdonc,
300, 301, 302. Persone inrnq1aci <li fal'nc pa rte, 308, :wn. Quando · esercita le s ue fun1.ioni presso il t ribunale rniJilarc spcciu.Je , 31G. Pronuncia. ~ulla. riuu:su:.donu ùcH 'uf[icialo istrnttorc e sulle altre
opposizioni dell'imputato, ~!H. Fa le domancle di atti, arres ti ocl
IND1C~~ ALFA UWCICO-ANAT,I TIOO.
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cstradlzlo1ù da eseguirsi all'estero, 403. Pronuncia suUa ricusa· r.ione dell'interprete, 417. Procedimento avant i la Commissione d 'inclliesta, 420 a l 426. Vedi Sentenze. Essa provvede nello di· vergenze tra l'avvocato fiscale e l'istruttore, 427 . Orclina nuovi lncumbent,i, -127. Como sono prese le sue deliberazionl,.428. Lol'O forma, 429. La Commissiono d'inchiesta può diclliararo non essere luogo a procedere, ovvero dichiararsi incompetente, o p1·0· nunciarc l'accusa dell'imputato, 421, 425, 426. L'acc11~a cont ro I contumaci dove con tenero l'intimazione di presentarsi, 507 . La Commissione d'inchiesta non ha luogo in tempo di guerra, 5'14. Co:\IPABIZIONE. Vedi Citazione diretta, Mandalo di co11ipa1·izw11e. Co)lPE'l'ENZA, Per riguardo alle persone, 323 al 327. Quando l'eser cito di terra sia soggetto alle leggi marittime, o quando invece l'annata navale sia soggetta al preseJJte Codice, 327 . Norme generali sulla compotenz& clei tribunali militar i territoriali, 328 al 335. Competenza del tribunale supremo, 343, 344 o 345. De i tribuno.li militari in tempo di guerra, 545 al 550. E dei tribunali militari straordinar i, 559. Norme di competenza da seguirsi alla cessazione dello stato cli guel'ra, 575. Vedi Conflitti, Giudizi, Giurisdizione. CoMPLICI. C,1i siano, 38. Come punit i, 39. Come puniti i complici nei reati di fal sa tcstimonianr.a, 290. Vedi Circostanze, Graclo. Co)lUNICAZIONE DI NOTIZl ls, CARTE, ccc., al nemico, 72, 7:3 e 7,1, A,l altre potenze, 7 5, 76. CoNCLUSIONI. Vedi Avvocato fiscale m'ili/are. CONCORSO DI r 1ù 1o~A'L'f. Co1ue puniti a seconda elci casi, .Jl nl •I 7. CoNDANNATI, Evasi dal carcrrc militare o dalla reclusione mililare, come pW1iti, 138. Condannati fuggit,ivi od cva~i che Riano arrcst11li, clovo tradotti, 527. Loro interrogatorio, 528, 529. Giudi · zio di ricognizione cli iclentit,\ della 1iersona, 530, 531. CoNDANN~:. Loro effetti, loro decorrenza e còmputo del tempo, 25. Loro effetti riguardo a lla ferma ccl all,i paga clei militari, 2G. H i· 1::uardo 11Ue spese e a.i du,uni, 27. Vecli Confisca, Sentenze. CONFISCA del corpo clel reg,to e delle cose che hanno servito o r,,.. rono dcstim,te n commetterlo, 27. Delle cose dona.te por corrom · pere, 200. C'ONl'Ll'ITI DI GIURISOJZIONF: . .A. chi spetti la dcei~ionc, 336. CONF'RONTI, Vedi 1'estimoni, R iconoscimento. CONGJmO ILLIMITATO (MILIT,illl I N). Quando cessino dalla giurisùi · zionc militi.re o v i ritornino, 325. Vecli Licenza. CoNG!UN'l'T OD AFFINI DELL'DIPUTATO. Quali di essi 11011 possano essere chiamati nè sent iti come testimoni o p er iti sotto pena di n ullità,, 385, 380. CoNSEGNR. Pene alle sentinelle che non le cseguiscono, 94, 95, !JG. Ai militari cli g ua rdia. o cli servizio che lo violino, 97, 98, 99. A I militare che forzi una consegna iu presenza del nemico, où alL1·i-
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l NDICE AU'ADE'rICO-AN ALI'XlCO.
menti, 118. Come punite le vie di fatto commesso nell'esecuzione di una consegna, 170. Pene uJJe pcr~one non militari ebe commet· tono tale reato, 2H. V edi Sentinella. CONSIGLIERI D'APPELLO. Mc1;1ln-i del t,ribunale supremo, 317, 321. C0KSI0L1ERI DI S·rATO. Membri del tribunale SUPt'Cmo, 317, 321. CONT!t,U'FAZIONF:, Vedi Falso . CON'l'IDIACI, Procc(limenti contro i contumaci. Sent-0nza deJJa com· missione (l'inchiesta., 507,508 e 509. Termini e (lilazioni loro ac· cordati, 50 ì , 509 e :H O. D eliberazioni del tribuna.le, 5 11. Sentenza, 512. Assolut or ia clell'accusato e suoi effet t i, 5 13 e 51!. Solo l'av· vocato fiscale può ricorrere in nullità contr o le sentenze contuma· eia.li, 514. Condanna o suol effetti, 515, 51 G, 517 e 518. Modo di applicare loro la ·prescrizione quando s iano sottoposti a giudizio In co11traddittorio, 66. lu tempo di guerra non si fa luogo a giu· clizio in contun1n.cin, 557. Conr1 DEL llt;.!TO. Vedi Confisca, I struzione. Conro DISCH'LINAHJ~. I condanati per iurto, scon tata la pena dc· Youo far passag,;io in un corpo disciplinare, 219. Questo serviziÒ non si còmputa iu isconto <lcll,i ferma, 219. Vedi 1,·urto. C01muz10NE. Dall'art. 200 al 20/j. Pene a chi r icevo doni od accetti 11romesse pcr un atto anche giusto del suo ufficio, 200. O n chi per doui o promesse commetta un a.tto ingiust o, o s i ust.cnga da un att o del s uo umcio, 201. Corruzione a favore o in p1-egil11\i7.io <li u11 imputato, 202, 203 . Pene 11i.:ti ,iut ori della corruziouc, 204, 205, 20G. Le cose donate o<l il loro Yt\lore vanno confiscate, 206. Caso in c 11i è dirn inui(,u, iu. puu,). pCl' reato <.li cor1·11zio11c, 207 .
COHTE Ili C'., ~sA,:10:-11;. Può pronunciare nel merito delle scntcnic elci tl'ibu11a le su[)rcmo stategli denunciate, 53D. Vedi Bico1·si nell'interesse ddlu lcuae. D D.~NARO. Vc,li Fondi, Oogelli
SIIIOl'l'ili.
Sono ;-;{'1np1·~ r i!-:nrci1·i nel Ctt!:::iO ,H con,lnnnn., 27. Qua.n <1o e come ne ~in. ehit·sLo o liq1ti,Lalo il risa rcimento, '27 o 35:!. 1)0110 agli u ulo1·i ,li <lanni. Vc<li JJclcl'ioram cnto, JJislrw:ionc. 1)1,;coH.\ ZlO'.'ll' I. J>c 111· a citi 11ort i flccurmdoni, u-:;sisc o tli:sti.uLh·i <li grado che uutt gli a ppurtc11A"ano, :!J:!. Vedi l·;stero. n1,:<·10CJ'J DC n HA1/.IA. Velli Ora:;ici sovrana. Dcci:.\ n .,r.1nxv. Pf't1" <"llf' i 1upo1·ta.110 la <.lc;:ra,<..la,zionc, 7. È con~illc ra.ta. co111u pC"m.1. accessoria, e si ha sc111prc JJL'Onunciu tn colla. lJ,\:"\~J.
scutcnz» che i111po11c la pena principale, 17, 19 . Suoi orrctti, 7 , s. 17. Kon puù compul.l\l'>'i ncJJa ~radua zionC' delle pene, 20. Vedi Pene. D~; J,EOM'.toNJ, Vedi I str 11.., -umi f ormali.
INDICE ALFABETICO- ANALITICO.
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DELIBERAZIONI. Dei tribunali militari, 479. Ordino clolle dclibemzioni e dello votazioni, 4 80 al 485. 'J'enol'C d ello vario deliberazioni o loro cerotti, ·1 84, •JS5, ,1sG, 487 e 488. Vedi Se11le117c, Votazioni. DENUNcm o QUBnEu:. A chi presentate, 355 e 358. Como fat,tc, 3 58, 359. Donuncian!.i o (Jucre lanti: come possano cssel'c U(lit i come tc~timoni, 4GO. DE1•os1zrONI. Ncll'isLruziono preparato,•ia,, 355 e 360. Quando accompagnate da giuramento, 360. Vedi I struzione fonnale, 'l'csti· m.o nfonza Ja?sa. DESIONAZJOl\E m TRIBUNALE. In quali casi possa aver luogo, 332, 335. DES·r1TUZIONJ!. È applicabile a i soli uffir.iali, 6. Suoi effe tti, 5 o 18. Quando è applico.tu. come peno. accessoria, s i ha semp re come pronuncia ta colla pena principale, 19.-,Qua ndo le venga sos tit uito il carcere ordinario e in quale misura, 29. Reati p~i quali l' ufficiale incorre nella pena d ella dcsUtuzionc. 54. In quali cas i l'ttfficia lo diser tore incorro nclhi pena, clclla tl cstituz ionc, 14-7 a I 151. L 'uCfic ialo sanit a rio milital'c, colpevole di fitls itù, incOl'tC nella d c,;tituziono, 181. Qualsiasi ufficiale colpevole di corruzione è punito colla des t ituzione, 200. DE'l'ENUTI al carcere milit a re od alla reclusione milita.re, g i:\ conclanuati, se ovn.douo, sono in11ncdiato.n1cnte considerat,i dir--e1·tol'i, i:1$. I detenuti per punizione d iscipliuarc s ono pure disertori. 141. E ssi sono soggetti alJa giurisdizione milita re, :!2:l. DE·n :RIORAMEN'l'O. Distruzione o guasto di ed.ifizi, opere, 1nngaz1,iui, ocl altre propriclù militari. 228. 231. 2a2. Di 1•cg-i,;Lri, m iuute od atti amministrativi o g iud izia ril, 229, 231 o 232 . Di armi, 11111111· zioni, ccretti d i CUtiCl'a1a , vestiario, ccc., 230, 231 , 2:12. DE\'ASTA7.I0:0:8. Ve di Distrtt:ione, De/e,-ioramcnto. D lllA'I'TL\llll\TJ. Regolo cla osservarsi nei ùibattimenLi, dul 44-1 al •178. Facoltil. d el .presiden te, Hl, 412. Pubblicità d elle ndicn:,c, 4-43. Qua n J o possano aver lnogo a 1io,-tc chin~c, ,1±3, P ersone che v i assistono, ·1-1 1. -H 5. Assenza tlcl clifcnsore, 4 H. Inlcrroi.:1t· torio dcll'accnsato, 44-5. Lcttum della tiCntcnza cli accu , a e d elle liste d ei teslimoni , 4 ,111. Deliberazioni d el lrlbnualu s ulle cccer. in11i di nullit:.\ o v izi di forma opposLc, 4-17 . Oppos izione ai t estimoni o ricuso,ziono '.lei giudici, ,1-18. Requisitoria dell'avvocato fisC'ale cd istanze del difens ore, H S e ,J.,19. Decisioni d el Lribnn(I.IC e loro cUctti, 447, 4 50. E same elci tes timoni, clal ·1 51 al 472. Vccli '.l'e· sJimoni. Dnmt a d oi cliba.LUmcnLi. 4-73. n caLi nuovi o circosta.nzc ~\g~L·a.,:intt r im1lt:tnti dnl clihat t in tPt tf n o nnn cont,01111,la.t.i nel ·
l 'atto <li aecum, 471, '175. Discussioni, 47G. Conclusioni, ,J77_ Chius ura. elci dibatUmcnto, 477. Veruo le del d ibattimento, •J.7 8. DICEllAnAZIOXE 0 '11"cm1PKJ'E~Z.\. Vedi I11 competenw. DIFE:-.sonr;:, b1nnnzi nl trihnnnl e ~11p1·en 10. Chi possa essere. :J2:L Su~
osFervnr.ioni :ùl'udie nz;i., 409. l\folid di n ullit:.ì. ch e p n ù iu \'ocuro
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INDIOE ALFABETICO-ANALITICO.
all'udien za, 534. Ha diritto di 11,vcro scmprl' l'ultimo la parola, 499. Come nonùnato, 533. Ricevo in comunicazione g li atti della c,ausa, e d eve restituirli entro tre g iorni, 53L Dn-ENSORE, innanzi a i t rib tmali militari. Iu tempo di guerra è sc,elto !ro gli uCficiali inferiori, 5H. l<, cosi pure innanzi a i trilmnali straordinari, 564. DIFENSORE, innanzi ai tribunali milital'i. Chi possa essere scelto, 310. È scelto dall"acousato ed in suo difetto dal pres idente del tribuno.le, 432. Nel caso d'incompatibilità nella clifcsa di più accusati, ne devo essere scelto uno per ciascuno, 433. Non può ricusare senza g iusti motivi, 434. Suoi incombenti nell'istruzione anteriore al dibattimento, dal 435 o.I 437. P uò domandare lo. proroga delle udien ze, 440. Assistere all'udie nza, 4,14_ Caso d i sua a ssenza, 4H. Opposizioni cd istanze che può .faro nel dibattimento, 44 7, 448. Devono c~sere presen tato per iscritto, 449. Quando possa rappresentare l'Mcusato all'esame elci testimoni, 455. O dom0,nd0,re il rinvio d ella causa ad a lt ra udien za, 472, 475. O far scntil'C nuovi testimoni , 47ii. Svolge le ragioni che impug1mno l'accuso., cd ha coli'accuso.to l 'ultimo la parola , 476. Dà le sue èouclusioni per iscritto, 477. Suo contegn o qll'udienza, 526. Pl!ò fare le d ichiarazioni di 1·icorso in nullità, 532. Può produrre i mritivi ,u nullità, 534. Nessun clifcusore 11uò presentars i per l'accusato contumace, 510. Dn'ESA DEGLI ACCUSATI. Deve CStiCre libera. Ved i D-ifcnsore. Dn-1-::sA DELLE PIAZZE. Como deve essere provata impossibile, 84. DIFI' ,HUZIONE. In clic consista e come punita, l 7S. Contro u n su11c· r iore, 17~. Vedi i n(Jiurici pubblfrci. DIMISSIONE, l'EXA. È applical>ilo a i s oli ufficia li, 4, G. Kon esclude dulia milizia, 4. In c he consista, U. Quando Ya anucsrn a-Ila rc clusion~ militare, 10. Quando viene ·ap plicutu corno pena accessoria si ha sempre por p ronunciata colla sentenza che impone la p e1m 11ri.n cipa-lc, 19. Quanclo le ,cnga sostituit o il carcere o rùiuo,l'io eù iu q uale misma, 2n. Ht>ati 11ci quali l ' u HiciuJe incorro nclhL dimissione, 55. La di$Crziouc dell'ufficiale è pure punita colla climissio uc, 146. L'uffìciale ohe accctt.a funzioni, pe11s ioui où onorificen ze tla potenze straniero senza a utorizzazione incorre nella dimission e, 23-l. L'uCficinic elio tJOLcudo non anà impedito il reato di busca, incorrerà nella dimL~sionc, 27 S. V cdi Pc,ic. DISCIPLINA MIUTARE. Como represso lo rnaucanze d isciplinari, 2, Quando punita con semplice pena (liscipliuarc la sentinella o Ycclctta trovata addorrucntnlu, 96. Puuizioni clisoirlinari, quando ~·iufligg0,uo per. insult i e minaccio a su 11criori non umciali, 1.32. Quaudo ai (liscrtori cito si p rcscntiuo ad una a utorità militnre, prima c he la diserzione sia incorsa di picu diritto, 159. E qua.ndo per ferite e percosse lcggierc in rissa fra milita.re cli g rado eguale, od u.uchc da militare iu marchi, cont1·0 11crson o non mili(,nl'i, 173.
INDICE ALFABETICO-ANALITICO.
I •I • I I
i
II
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Quando sono puniti con p ene cl L~ciplinari i militari cbo citati come tcsti, non s i presentino o rifiutino di depone, 200. Quando i furti, le truffo e le appropriazioni indebite o le uon fatte consegne di oggetti snrnrrit i, 225 e 226. Pene disciplinari al contravventore al divieto di uscire dalla casa ove s i fa istruzione preparatoria di un reato, 356. Pene disciplina.l'i al militare che venda effetti di vestiario o di equipaggio, 212. DISERTORI. Quando vadano sottoposti a sole pene disciplinari, 150. Vedi Diserzione. Drsi,:nzTONE. In che consista e come punita, 137 al 162. Come ·s i prescriva, 67. Come punito il m ilitare che p asserà a l nemico o s i assen tcril, dalle file senza permesso i n presenza del nemico, 137. Do[)o qual periodo di assenza si incorre di picn dir itto nel reu.to di diserzione, 138. E quando per denuncia del comandante del corpo, l 38. Di~crzionc del militare in congedo o licenza, o elle si trasferisce acl una destinazione qualunque, 139. Como punita la diserzione scm[)lice all'intorno, 140. Come la diserzione recidiva, o commessa da disertore di servizio armato, 141. Come rla detenuto per punfaione d L~ciplinare, 1,u. (È questa una innovazione portata al cessato Codice). Come punita se la diserzione fu commessa con rotture o sforzamenti, oppure se fu commessa scalando le mura di una fortezza o stabilimento militare, Hl. Come Pllllita la diserzione nel caso di due o 1,hì recid i,e, se il disertore era. di sentinella o ca110 di posto, se avri, asporta.Lo a rmi da fuoco, o condotto vi,c ·un cavallo, H 2. Come J)llllita la diserzione aenon1prig1 w.ta da altre circostanze. l'itcnute dalla. lcg-~c per aggravanti, 143, 14,1:. Co1ne Ja di~crziono in tempo di guerra., H5. Di~crzione degli ufficiali, HG al 151. Come punita in tempo di pace la diserzione di un ufficiale, 14G, 148. Como in t empo di gucrrn, H 7, 148, 150. Come !:i disc,·zionc di un uffichilc, accompagnata da rottura, sforzamcnti o scalata dello mm·a, 149. Come quella commessa dall'ufficiale che era di servizio armato, 150. Uomo punito l' uffidule diser tore clic s ia capo posto o comandante ,li Lru 1>P!L distaccatu, 151. Diserzioni all'estero, in che consistano o come punite, 152, 153. Di~erzionc tJrcvio con1plotto, 154 . P roYocaziouc, consiglio o favore alla diserzione, 155 . Diserzione con asportazione dei fondi, in che consista e co,nc punitu., 15G, 15 7.
I
I
\ .,
Diserzione delle guardie del 1,ulazw cd inva1icli, 158. I disertori costituitisi in tempo ut.ilc s a.ranno soltanto sottor,osti a castighi disciplinari, 159. P ene a coloro eh~ sottraggano il di•crtorc !Lllc ric~rche della giustizia, o gli somministrino a lloggio o ricovero, 160 e 161 (Il corris[)ondente articolo 218 d el cessato Codice, puniva i .somministratori di alloggio o ricovero, solo in tempo di gnerral. éome punito il ministro di culto o pubblico fuuziouariu c ho abbia faYorito il diser tore o gli abllia cl ato alloggio o ricovero,
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INDIOE ALFABETICO- ANALITICO.
162. S uborno.tori al reato di d iserzione, come puniti, 164, 165. R egole speciali lii compctcnzt~ dei tribunali militari nei reo.ti di diserzione, 335. Dcsonm;ornNZA, CostituisC'c w1 reato, 112, Come puuito. in faccia o.l ne mico, \!2. Se scmplioo, in servizio od in prese nza di truppa riunila, 113. Ovvero se commessa io tempo ili guerra, o 111 caso d'incendio, d'epidemia o di alt ro pericolo, 113. Rifiu t o ùi dispcr· ùcrs i, ll 5. Quanclo diventa rivolta, lH. Où a mmutino.mento, 110. Drsonm:sr. P ene a chi faccio. uso illegale delle armi nella loro r eprcs· siouc, 171. D1SPAC'CIO. P ene al militare clic rompa il sigillo di 1111 dis paccio od ordine scritto, o lo sma.rrisca, o non lo custodisca, o non lo rimetto. a cui deve, 108, 109, 110. 1.\ cili maltratt i, rit.a.rùi od arresti cou violenza ufficiali od altri lsitori ùi ordini o dispucci' lll. A.Jle persone estranee alla milizia che avessero assunt o tale incarico, 2·1O. DISPONIBILITÀ (UFFICIALI Il'!). Sono sogget ti alla giurisdizione millt.a.re, 323. DISTINTIVI. Vedi Decorazioni, Divisa. DISTRUZIONE o INCENDIO di edifizi, magazzini, a rseno.li, cantieri, ecc. Come punita, 227, 228. Distruzione di registri, m inute od atti originali a mministrat ivi o giudiziari, 229, 231. Distruziouc o guasto delle a rmi, munizioni od effetti, 230, 231. Se per impm· deuza, n egligenza od omissione di osservanza de i regolamenti militari, 232. Dis truzione o inconclio in tempo di guerra di case, edilizi, tomlo, l>iu•acche, 1uagazzini, o ùl 4.ua.luuquc opera., come
punita, 252. Di~l r uziouc cli strade forra.te, acquedotti, pont i cd altre opere pubbliche o di m onumenti od oggetti di scicuzo cd a r t i, 253. Ved i Deleriommenlo. DrvJSA. Anche qua ndo il s uperiore non veste la s ua cli,·isa, d è insubordinazione, pnrchè sia 1·iconosciuto dall'oHcnsorc, 123 . P ene per chi inclebitamcntc po,·Li pubblicnmen t e assise m ili· turi, n:3. Vedi Dccora::ion;. DIV1Sl0NE MILITARE (Co)L\ ND,1.NTE DELLA}. S uoi concerti col presi · dcnle del t r ihunalc m il ila.rc per la fi,;,,azione delle u dienze. 439. Assiste a.ll'cstro.zlone a s or te dei giudici degli u fficiali, ;;14, DONI. È agente 11rincipa le colui che con doni o proruessc, u.rli(izi, m in:J.Ccie, iudnca. al t rni a commettere nn reato, 37. Come ))nnili quelli del corpo sanitario militare, che per cloni o p romesse r ilascino mpporti o cerlifical.i falsi, 181. Vedi V f/ ilialé tli scmUà mili/are, Corm~ione, Falso, Vendila. E
E ccr:sso. Nello. clifc~n o nello cserc1z10 della forza pubblica, 134. P er 1"01.u icitlio in tc1npo lli guerra, 257 . Per le feri to o percosse
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INDICE ALFABETICO-ANALITICO.
in te mpo di g ucL"ra , commesse per eccesso nella ,li Cosa o ncl· l'cson,i1.io ,lulla (ol'za pubblica, 2GG. Vedi Disorclill'i. J1:,·u 1.1,:s1 i\ ::i'l'I L'L ! •'orina del loro giununcnto, 382. Jo:1111,·1z1. Vedi Dctcriornmcnto. 1,:1rno1<1,; nella citazione dell'al'ticolo di legge Htato applicato, non pro,luce nullità, 345. Jo:!'!A rn dell'imputat o, 373, 301 al 395. Dei tes timoni e J)Cl'it i, 375 al :mo e 392. Vedi Istruzione formale. J~s ,,:cuz10Nr,: DELLE SEN'r ENZE, Quando abbia luogo, 494. Da quale autoriti\ curata, 495, 55G. Vedi Scntc;ize, 'l'1·ibunali mdli/ari. E s ,m cwro DI TERRA. Quando sottoposto alle leggi pena.li milit.m·i mMiUirnc, 327. ESPJ,\ZIO NE DBI:.LA PENA.
E stingue i reati e ]e pene, 60.
E sT1mo. Reati ivi commessi, 3. Come puniti, 3. Competenza, 33~ . Violenze comme8sc in paese estero contro le aut.oritù. giu<lizia · tic o<l amministrative, come punite, 268 , 21ì9. Diserzione al· l' ffitcro, come punita e in che consista, 152, 153. Pene a chi accetti 11cnsioni, funzioni od onorificenze dalle potenze estere senza a utol'izzazione, 234. Quando cessa la giurisclizione m ilitare <li .guerra, per le truppe all'estero, 574. Informazioni irnsuntc o richieste all'estero, possono far parte dei pl'ocedlmcnti, 372 . Domande, all'estero di atti cl'istrusione, al'rcsto od estradizione <li imputati, · 4-03, Vedi C01nunica.zione. ESTRADIZIONE di un imputato che si trovi all' eet.ero, <103. , c!li E-,l/è)'O, ji1RTR ANJ1:J ALLA 1\HLT7.TA.
Cmne puniti qun.nùo
COIICOl'l'OllO
a
fu,V Ol'irc
la discnionc di nn militare, 155. In quali pene incorrano i subor· nutori estranei alla milizia, 163, 1G4 e 165. Come puuiU i 11tilitari colpevoli !li ferite o percosse a danno <li persone estranee alla milizia, 17 3. Ovvero cli semplici ingiurie od offese, 17 3. Quando ed in qual misura s iano loro a pplicate le disposizion i del presente Codice, 235 al 242. Come puniti gli acquisitori o l'i · tentori di cavalli, v es tiJnenta o bagag~i 1nilitari tuttora in lJSO, 237. Gli acquisitori in a l'mi o munizioni da guerra, 238. Come pu nite le 8pic horg hcsi, 2:rn. Come qnetl e c he in tC1npo di g uerra o rivolta avendo a ssunto l' incarico di recare ordini scritti o
,Uspacci, non li abbiano consegnati o custoditi gelosamen te, o li abbiano smarL"iti, 240. Come quelli che abbia.no coneol'SO a..i reati di rivoltà, forzata consegna., vie di fatto verso scntinc11.n
o vcclctta, attacco o resistenza alla forza armata ed insuhordinazione, 24 1. QnfLndo il f ittt.o a cui concorsero co!-!tituisce r<·n t-<, punito con pene 1naggiori da.I Collicc penale co1nuuc, queste
gli dovmnno essel'e applicate, 242. F.stranei alla milizia, n11Lol.'i di renti commessi alla udienza dei t ribunnli militari, 52!i. F.•rA. Sua innuenza ncll'n.J)]llicazione delle p en<'l , 51 111 r.~. lèl.i\ <1hn ilevono avere i testimoni, 458. Oocl. Eserc,
1G
242
INDICE ALFABETIOO-ANALITICO.
dai lnogbi di p ena, a cui erano condannati, che siano arrestati, dove tradotti, 527 . Loro interrogatorio, 528, 529. Giudizio di ricognizione d'identità della persona, 530, 531.Vecli Condannati.
EVASI
I~ FALSA TESTIMONIANZA, Vedi Testimoni , Testimonianza falsa. FALSO RllATO. In che consista e come punito, 17 9, 180. Come puniti gli ufCiciali sanitari militari che rilascino falsi certificati od atte· stazioni, 181. Contraffazioni od abuso di sigilli, bolli o marchi, 182, 183. Abuso di ,locument.i falsi, 184. Distruzione od abrasioni di marchi, sigilli o bolli apposti sugli oggetti del materiale mili· tare, 185 (Questa disposizione non era. prevista dal cessato Codice), Uso di pesi o misure false, 1 80. Abuso di congedi , fogli di licenza falsi o spettanti ad altri, fals ificazione od altcmzionc di tali fogli e congedi, 187. Caso in cui viene diminuita la pena per reato di falso, 207. FAYOREGOIAMEN'rO alla di~erzionc, 155, 160, 101 e 162. FEmTE o PERCOSSE. Yic d i fatto verso superiore, che abbiano prodotto ferite aventi il carattere di ct·imini a termini delle leggi penali comuni, come punite, 125, 126, 127 . Quando siano pareggiate all'omicidio, 127, 258. l?critc o 11crcosse in rissa tra militari di grado uguale, dello stesso corpo o di corpi diverei, od anche da militari in marcia contro persone estranee alla milir.ia, 172, 173. Come punito l 'uHicialc sanitario che non noti/ichl le fcrilc o percosse da lui curato, 211. Ferite o percosse mort.ali in tempo cli guerra, 258. Altre fo1·ite o percosse in tempo di guerra, 259 a l 267. Vedi Vie cli fa.Ilo, Omicidio, 1-'ercosse. F~;mTr. Loro spogliazione in tempo di guerra, come punita, 27 6. FERMA. •rompo <li J)cna, od in aspettazione di giudizio sel!'ulto da condanna, non i: computato in !sconto del scrvizio militare, 2G. l?uaRANTE REATO. Solo caso in cui si 11ossa procedere ali' arre~to immediato. 367, 368. FONDI, As portati dai disertori, 156, 157. Tm(Ltgati e sottratti d a militari investiti cli funr.ioni ,umninistra.tivc, 188. Traffico d i fondi appar tenenti all'amministrazione o a corpi, 191. Vedi Mo· nete, Amministrazione militare. FORAOGI. Vedi Amministrazione militare, Pn1:a1·icazimie o infeitcll<l. FORTEZZA. Vedi P.iazza. Fonza AllllATA. Pone u.i mililal'i colpc,·oli di attacco o rcsi~h'n?.a alla forzt, 11rmata, 1 20 o 1 21. Alle persone estranee olla mili· zia, 241. l?onzA IRRESISTIDILE. Qlmnclo escluda il reato o n e scemi la re8J)on~u.ùilik\, UG, fii. F110D1. Vedi A111minislr<i:ionc mil'ilarc.
lNDICE AL FADETICO-ANALITICO.
243
1,·uc 11.A'l.10:-1 1,: N1,:r.1.A sc11mNA. Quando a bbia luogo, S. Q ua li effetti p1·utlu<·1-., 8 . ])u. c:-;su. in ùirninuziouc si fa ]Jas::::agqio a i la.v ol'i for· in.U u. v ita , ~O . Quando pos':ia. i nfliggersi a 11crs0Lw nou rnUit.ari, ~\J. V c ,li JIJ()rlc (1 'enc, di). J1'ut:11.A'1,10N 1,: NJ:;L J·~·rr o. Con1c eseguita. n el coucorso di al tro L'cu.to chu import.i la clcgrncla.zione, -17 . Da questa pena in d imi11uziouc
al fa 1>t1Ssttrrgio o,!la reclus ione militare. 20. '•'UoA . J•cnc 11er chi favorisca o procuri Ja fuga cli un a rrest ato, 103. 1 )cl modo cli procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei co11da1111ati, 527 al 531. l•'UN'l.lONA H!O PUDDLICO. Come punito quando favo risca il cliscr1.ol'O, 1G2. F11Nz10Nr. Pcue a. chi accetti funzioni da potenze estere, senza auto· 1·i;1,zazionc, 234. 1'edi Estero, Decora2;-ioni. l!'u1t0 mi MORnoso. V edi Pazzia, Forza irresi stibile. l•'u 1no. Come punito, 214, 215. Furto co!lllnesso da un solda to di confidenza, 216. O qualificato pc! m ezzo o valore, 21G, 217. O a danno dell'erario, delle amministrazioni o dei corpi militn,r i, 217. O con due o più circostanze aggravant i, 21 8. !,'urti semplici di valori non eccedenti le lire cinque, quando puniti d isciplinarmente, 225. Passaggio ad u n corpo disciplina re d ei coucl,u1 na t.i vcr fllr to, 219. Pene a i complici, ricettatori e compratori <li cose rubate, 2 23. Furti commessi in t empo di g uerra, 280 a l 283. G
, I I
ì
LlJUDIC!. D ei trib unali m ilitari, 295 . Giu d ici s upplenti, 2%. N u mc1·0 richiesto per la validità d elle delibera1.ioni, 2fJ7 . Loro CCJ1S 111.'a , sosp ensione o rimozione, 348. Posso r:o essere d elegati a riccy_crc lcstimouianza, 455. Pos!-ono interrogare i te~tin1oni e l'a.ccuRn.to uci dil>attimentit ·163 . Firma.no le sentenze, 490 . As~istono alla .IOl'O 11ronunciazionc, ,un. Giudici della commissione d'inchi~slA, o loro supplenti, 300. Nomina d ei giud ici, 301, 30,1 . Da chi (1 come fatta l a designazione dei giudici, 30-1. Dw·aLa ùcl loro u fficio, 305. Caso di m a n canza, 305, Giurnnwnto, 306. DcYono ,.vere compiti 25 a nni di età, 307 . Persone che non possono essere desig1111tc in um, d ata causa., 308, 309. Giudici dei trib una li tnil itari s peciali, 3 12, 314, 315. Giudici d el trib1male su premo, :117, 318. Loro nomimt o durata in ufficio, 321. N u mero di gi u · dici richiesto vcr la validiLà dello ùeliberazioui ù el t1·i b u111.tlc s u1n·cmo, 319 . I g iudici militari clevouo essere scelti dall'escl'ciLo e daUo. mari1111, 318 . I giudici elci p rimo giudizio n on posson o inL<,r venit'e a l secondo, 502. Giudici d ei trilrnnali milital'i in Lo111po tli g uorra, 5·101 ·5.12. e 111rn1c 1 IS'l'RU'.l"l'ORI. Vedi Ietruttori, Ufficiali cli polizia aiwlizim·ia.
244
INDICE ALFADETICO -ANALl'rIOC..
G1u mz1. Ordine dei giudizi nel r-0ucorso d i reati cli giurisdizio ne orclinm·ia o mi lit.a ro, 337 al :3.12. GiUllizio d i ricognizione clcll'idontità pcr,;oualo cli condannati cnJ.Si, stati arrest.n ti, 530, 531. Vedi Dibattimenti, Udienze. · GI UDIZIO IN L'ON'.l'OMACIA. Procedura d a osservarsi, 507 al 51S. Vedi Contumaci. In tempo d i guerra non si fa l uog o a giudizio iu contumacia, 557. · G1unAJ1mNTO. n el membri dei tribunali mllitari ed al tri, loro add otti, 306. Del perit i o t estimoni nell'istruzione prepara toria, 360. Ncll' L•truzionc forma le, 38 1, 3$2, 383. Non può defer irsi nll' imputato, 393. Del notaio, candidato notaio od ufficial e di amm ini· straziane cbiaumt-0 a far le veci di segretario , 3U6. D ell' interprete, 4.13. Nel dibattimen to, 458, 459 e 465. GI URISDIZIONE l'>n LITARI~. Persone che v i sono soggetto, 323, 324 o 326. Quando cominc i e t ermini, 323, 324 e 325. M ilitari in con· gedo illimitato, 325. Quando vi sia soggetta l'armata na.vale e q ua ndo le tr uppe imbarcate siano soggetto alla giurisdizione marittima, 327. Concorso d i reati soggetti alla giurisdizione mi· litare cd all'ordinaria, 337 al 341. Casi in cui i carabinier i reali cd iùtri militari sono soggetti alla giul'isdizionc ordina.ria, od o.ila militare, 342. Nei luoghi dichiara.ti in stato di guerra, cessa la giurisdizione dei tribunali militari tort·itoriali, 540. Giurisdizione militare in tempo di guerra , 545, ,HG e 5-i 7. Quando ccsfia la giurisdizione d ei tribunali milit.ari, in tempo d i guel'l'a, e d ei tri· hunali militari straordinari, 57'1. Norme d i compctcnzn. al r i · guardo, 57 5. GIUSTIZIA MILITARE, Come amnùuistrata, 29:;. CnADO MILITARE. Pena per chi a vrà p ort11,t o in<lcb it amcnte distin· tivi di gra do m ilitare, 233. Comr,ctenza a giudicare p iù militari di diverso grado, 334. GRADUATI. R cnti in cui il più elevato in grado, o superiore n el co· manclo, o il più au7.iano fra i complici, è p areggiato agli agenti principali, 40. Graduati, prigionieri rli guerra, colpevoli di ammu· t,iu,\ment.o o ri \'olta, 201. Ved i Deeora=ioni. GRASSA7,IONE o RAPI:-<A, Come punita. i n tem po d i guerra, 27'!. C n AZIA SOVRAXA. Estingue il reitLo e la ]lena, oo. GoARDIE ch e violino la consegno., 97, 98 e 99. P one al milita.re che di gua.r,Ua. sia t rovato ubbriaco, 102. O si p resenti o.i sc1·vizio di guardia in istato di ubbriachezza, 102. n11AnDn: o"L P.\LAzzo: Come ne è p uniln la cli~erziono, 158. GUASTO. Vedi Deterioramento, Distruzione. G u EntlA, Il miliUJt·c che manchi a due chiamato consecu tive ò imm ediatamente considernto diBertorc o J)Uò esser e dichiarato tale o.ncho dopo un1\ sola c h ia.ma.to., 1:18. Come pun iti\ la diserzio ne in t,empo cli g u.irra, H 5. Uomo 1>u11iLa la mut.ilazionc volonLaria in tempo <li g ue rrn, l 7'J . Como 1rnnito le persone estranee a.lla. mi·
INDICE ALFABETICO-ANALITIOO,
245
lizia che ln tempo cli guerra oommcttcmnno o concorreranno con 111ifit;iwi ,i commettere 1rn reato contem1ilato nel presente Codice, 2~li. Cumu oomiuci e cessi lo stato di guerra, 243, 240 o 247. E d entro quali limiti di tempo e di luogo, 244, 2 •1 6 e 247. Lo leggi ,·claUvo 11ossou6 estendersi alle truppe radunate 1ier un campo, 2-l.'i. L'armis tizio n on sospende l 'applicazione delle leggi di guerra, 2,1s. Come puniti gli autori o complici che opp ongono resistenza, impedimento o ri!iuto agli ordini dell'autorità militare, 249. A w plicazione delle pene pel ten,vo di guerra, 250. I bandi militari pubblicati dal comandante, quando possono aver forza di legge, 251. Pene in tempo cli guerra pei vari reati, 252 al 292. Al ret1to commesso in tempo cli guerra saranno sempre applicate lo p eno dei tempo di guerra, 57 G. Pena al militare che leva imposizioni di guerra o prestazioni forzato oltre l'autor izzazione, 277. Pene ai prigionieri di guerra, colpevoli di ammu tinamento o rivolta, 2U2. Della costituzione dei tribunali militari in tempo di guerra, 540 al 544. Della competenza, 545 al 550. Della procctlura, 551 ,11 558, Dei tribunali militari straordinari, 559 al 573.
I IDENTITÀ personale degli imputati, come accertata, 40!l al 412. Gin·
dizio di ricognizione d' Identità personale di condannati evasi, 530 o 531. I~m!WILLITÀ. Vedi Pazzia. IM1.·os 1z10K1
o prestiti forzati, levati senza od oltre l'autorizza•
zionc, 277. lMrUTA mLITA.
Casi nei quali non esiste, o può essere rnodificatn,
r;(j e 57. I NCAPACI TÀ
al la milizia, non os t,o, alla giurl5c1izionc militare, 32G. Vedi Nullitù ilell'assento, Competenza.
l N('1,;;,,:u10. Di edifizi. n1a.gazzini, oper e n1i.1itari, a.rscnali, cantieri ,
officine. ecc., se do]o~o, c on1c punito, 227 . Incendio di rcgist,ri, 1ninuLe oc.l atti, originali a.mminic:traUvi o giudiziad, causati vo· Jo11tariu1nen t..c, 229 e 2:31. Se pt HliJl'Udcnza, negligenza. o iuos-
srn·vau za dei regolamenti militari, 232 . In t cmno di guerra, come llllttito l ' incc.a dio di case o edifizi, tende, lJa racchc, 1nagaz.ziui e di qualunque a ltra opera, ecc., 252. Vedi Distruzione. I Nc'OMPf:TENZA. Quando.proposta dall'imputato, come risolta, 39,1. Come riconosciuta dalla Commissi<me cl'inohiesta, 425. Come clai 1,1·ih1111alc, -181. Vedi C:ompeicnza. 1 N FAN'J'TC'T1HO. Co1nc punito, 254. 1NF~:om:r.l. nell'amministrazione. Pene inflitte per tali reati, dai 188 111 rnn. Casi in cui è dim inuita la pona per fal sità, preva ricazione, iufcdclt,\ o corruzione, 207. Vedi Prevaricazione, Anmiinislrnzio11c wil'ilm·e, Corruzione.
246
INDIOE ALFABETIOO-ANALITICO,
I NFORMAZIONI, Vccli Estero. I NGIURIA P UBBLICA, In che consista e come punita, 178. Contro un superiore, 178. Vedi D'i/famarione. INGIURIE semplici ocl offese commcsEc tro. militari di gro.do ugu(lle o commesse da militari in marcia a danno dr persone estranee o.Ilo. milizia, conte punite, 173. I NSUBORDINAZIONE. Commessa all'estero, come })unita, 3. In cho eonsista l 'lnsuborclinazionc, 122, 123 e 124. Pene inflitte pci reati d 'insubordinazione, 1 25, 12G, 127, 130, 131, 132 e 133. In qnali casi, i fatti che han.no prodot to omicidio, ferite, percosse, non costitui~cono il reato d'insuborcliuazionc, 134. Nell'insub ordinazione l 'ubbriaoliezza o la semplice provocazione n on importo.no dimi· unzione di pena, 135 e 136. Come puniti i non militari che vi ab· biauo concorso, 24 1. INSULTO o minacce contro il superiore in grado o nel comando, Q.llal reato costituisc(I, 122. Come p1miti i militM·i colpevoli d'insulto o minacce contro Il superiore in servizio o per causà di servizio, 130, 13 1 e J 32. INTERLINgE, Divieto di farno negli atti d'istruzione, 399. IN'l'ERPRETI. Come scelti o nomino.ti, 41:i, 414 e 569. Devono sotto· scl'iverc i verbn.li II c ui presero parte, 115. Ricusazione, 417. Come punito in tempo cli g n('rra. il rirluto di fare da inte rprete, 558. INTJ::HROGATORTO, Dell'imputato, 373, e dtil 391 ul 395. Dei testi· mani o perit i, dal 375 al :mo e 392. Vcili. I slntzione formale. l N'l'JMAZIONI prescritte prima di far uso <lolle armi, 171. TN'nMAZ.lONt du. fa.r:;i a.i contu.1naci, 50 7, 508, 509. Vedi Citn;;ioni-. INVAJ,rnr. Come 1mnlt i, se rei di diserzione, 158 . I nvalid i incorporat i sono soggetti aJla giuris<lfaionc mili tare, 323. I ::n'RU'l"l'Oll!. Come cd in quale g rado scelti, 298. L oro aggiunti, 298. Giuramento, 306. Loro n omina, 303. Loro incapacità. ocl inc ompo.tlbil it:\, 308, :109. l~sercitano le loro fmrnioni presso i 1;ribunuJI militari s1,cciali, 31G. Devono mandare ogni mese all'av,·ocato gen era.le militare lo stato dello cause, 349. Da quali autorità pos• sono cssct·c supplit i, 353. J ,oro doveri cd attribuzioni nell' istru"lo nc formule ,ld ptorcdirnont,i, :J7:1 n l un. I sirutiore dri t ribu· uali militari cli guerra, 543. Dei trilmnali m ilita ri stmor d iuari, 562, 566. I:sT1cuz10N~: l"OR)!ALE. Interrogazione dell'imputato, 37a, 391. Come <lobba no r ettificarsi gli atti Jll'Climinari, 37 •! . Cita:<ione o comparizioni d ei testimoni, loro esame, 37 5. Citazione elci tcst,i1nn11i e pnl'il-i mililot·i e di quelli non militari, 376, 377 , 3i 8 . Pcrili che ricus ino ,li p 1·csiarc la lo ro opcm e di d are il loro giudizio, 379. Sal vacomlotU ni testimoni soU01)0sti a 1n·occsso o condan · nati, :lliO. J•:AAm o d e i Lcs iimoui e loro iute1·ro~atorio, 381, 382, 383, 384, :rnu, :.Sù2. IuterrognL01·io dell'imp ul:<lo, 391 e 392 11! 305. Persone ohe non possono essere chi<lmlltc n è obbligate o. 0
INDICE ALFABETICO- ANALITIOO.
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deporre come testimoni o periti , 385 al 388. Redazione d egli atti cl' Istruzione, 396, 399, 400. Loro lettura e sottoscrizione, 397, 398, 399. Possono fars i anche iu g iorni festivi, 401. Atti d ' i~tru?.iono per d elegazione, 402. Atti d 'istruzione all'estero, 40 3. Attribuzioni dell'avvocato fiscale militare nell'istruzione, 405. Man· d ato di cattur a, 406. Allegazione d'alibi d ell'a rrestato, '107 (Nuova disposizione). Mandato di comparizione, 40 8 (Nuova disposizione). R icognizione degli imputati, dal 409 a l 412. Caso in cui non si conosca la lingua dell'imputato o di alcune persone chiamate a d esame, 413. O siano esso sordo-mute, 413, 414. Interprete, 413, 414, 415. Rit'usazione d ell'interprete, 417. Se· greto dell'Istruttoria, 418. Documenti che devono far parte della istr uzione formale, 4 Hl. I STitUZIONE PREPAIIATORIA . L'a.zione penale pei reati militari ò sempre pubblica ed esercitata d'uffizio, 352. Autorità che suppliscono a ll'istruttore, 353, 354. Loro attribuzioni e doveri in detto caso, 355 al 372 . L
L Avonr l'OR7.A~'I a v ita ed a tem110. E scludono dalla milizia, 5. Importano la degradazione, sono applicati e graduati a tcrmiui del Codice penale comune, 7. Come pubblkatc le senteuzc J)Ol'· tanti condamm dei lavori forzati a vita, 30. L a pena dei lavori forzati a vita. non si prescrive, 61. Du.i lav ori forz ati a v ita si (a. passaggio in diminuzione ai lavori forzati a tompo, 20 . Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordi1mria, 20. L E'l'l'ERA <1.NONBI A o sottoscritta., od altro scritto inv iato ad un superiore, contenente minacce, costituisco reato d'insuborcliuur.ione, 133 . Come punita, 133. LETI'EHA o P IEGO. V c<li Pol'lalcltere, Prevaricazfone. Lrn1mTÀ r novv1somA. Quando e p er quali reati può essere ammessa, 408. Vedi 11'Iancla/o di compar izione. L 1nrnr~E C"ONTRO ~A'l'UHA, Coinc puuiti i vari reati a 'iCconda dei casi, in tempo di guerra, 27 3. LICENZA. Diserzione dei 1nilita.1·i assenti, in congedo, od in licenza, B7 , 13S, 1:39, 148. I<' als ificazionc d i fogli d i licen za o congedi o loro alterazione, l 87. I militari in licenza s ono soggetti alla giu · risdizionc militare, 324. 1, IQl'lllAZ.ION I•! 1)!,:l nANN"f. V ocli Dan·n:i. J,JSTE DJ<:I PKHITI. V cdi ['el'iti . LISTE nm 'l'JèSTIMONI. Da chi fo.ttc e comunicate, 436, Come devono C$Serc fotto, 4:37. Come notificate, 433.
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INDICE AU'ABETIOO- ANALITICO.
!\I MAGAZZINI. Vedi Deteriormnenlo, Dialruzionc. !l'fANDANTE, Come punito, 34, :J5. È considerato ngcnte principnle, 37 . MANDATO DI OA'l'rURA. Lo autorità militari n on l)OSSOUO l'ic usarne
l'esecuzione, 369. Come spiccato dall'istruttore e come csc· gulto, 406, 407 e 424. M ANDATO DI COM rAm zIONE, Quando e come rilasciat o cd intimato, 408. Qua nclo convertito In manda to di cattum, 408. Quali cose d evo cnw1ciaro, sua forma estrinseca, 408. Sua inUm azionc, 376, 408. !\IARCB1. Vedi Falso. MEDICI, Vedi U//'iciale sanitario 1nilitarc, S egreto. MINACCE. Minacce per lettere, come pun ite, 133.\Vedi I nsulti, Doni. MINIS'rERO PUBBLICO. V edi A vvocalo fiscale militare, Avvocato gene·
ralc 1nilitare. Quando può ch iamare a sò e sogpcn derc g li ufficiali elci pubblico ministero, 347 . Qua ndo ordino. d i pro· cedere o.ila revisione d elle sentenze, 537. Può ordinare che siano dcnW1ciate alla Corte di cassazione le sentenze d el tribunale supremo, 539. M IN IST RO DI OULTO. Come punito, quando favorisca il disertore, 162. MINISTUO DI GR AZIA E OIUS'fIZL\. Può onlinare c he s iano den unc iate o.Ha Corte cli cassazione le ~entenzo clel tribuua lc supremo, 539. 111,ssroN •: o SPF.DIZIONE. P ena all'ufficiale incaricato che s i a.llon· tani dagli ordini ricevuti, od eseguisca male l'affid a.togli incar ieo, 107. MONAC'HE. Vedi Rallo. Jll0Nrn11. Loro il lecit.a sostituzione, 198. Vedi Prevaricazione, .Amnii·
!IIINI S'1·1to D E U , A G UERRA.
nislmzione militare. Ved i Di.stru;ionc.
JlfON~m:.;n.
Monnoso r,unonr.:. Qua.udo escluda il reato o n o ijcomi h\ rospo nsa· hiiiti\, 56 e 57.
MonTi,; (PE:-.A 01 ). È di duo sorta, -1 o 5. Quamlo importi Jn d egrada · zionc e gli effetti attribuiU da l Codice penale comune, 7 e 8. Come pubhlicate le sentenze pot·tan ti comlnnna. d i morte, 30. La p c111, d i morte non si J)rescrive, GJ.. Non si 1rnò m ai in aumento far passaggio a questa pena, m a s i o.pplica nei soli casi do.lla Jeg,:::e es pressamente stabiliti, n. Il militnrc condannato alla morte l'~" m<'Y.:·m ,li r11~ihtzinno n<'lln ~chicna.. dc,·c p r iJna csscro dc~rad t~to. 8. Questa pena pro<l11ce gli ~crett i ntt r ibuiti cli,,! Coùice peno.le comune, 8. DaJl>L morLe per Cncihv<iono nella schicua si fa pnssagg!o in dirnin11zin 11c ai la.vo1'i (ot'r.ati a. v iln. 20. Dalla inortc per fucilazion e n el pcLt,o, s i fa passaggio in cl iminuziono allu. re · elusione militare, 20. Quando può a ver. l uog o l'esecuzione dello.
INDICE ALFABETICO-ANALITICO.
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pena capitale, 49,1. Come esegruta, se pronunciata dal tribunale militare straordinario, 573. Quanclo eseguita colla fu cilazione n ella schiena, S. Come eseguita contro l e persone non militari, 29. JlfORTE DEL REO. Estingue i I"Cati c le pene, 60. MOTIVI DI NULLITÀ. Vecli NulWà, Ricorsi in null'ità. ì\IUTILAZIONE VOLONTARIA, In che consista e come punita, 17,1 .
N NEMICO. Pena di morte pel militare che in faccia al nemico si sbancli, abbandoni il posto, non faccia la possibile difesa, 1·icusi <li marciare contro esso, o di obbedire, 92. Pena pcl militare che faccitL passaggio al nemico, 80. Pena p er chi comunichi al n emico i piani delle fortezze o carte, ocl abbandoni l'esercito, 71, 72, 73 . Sen t ine.Ha o vecletta che abbandoni il pos to, ~i addormcnli o non cscguisca la consegna quando trovasi esposta a,gli at.tacchi d el nemico, 94, 95, 96. Pena al militare che in presenza d el nemico, abbandoni il posto ove era di ser,•izio, o v ioli l'avuta con.segna senza ordine, 98. Pena al m ilitare che in presenza <lei nemico non si rechi al suo p osto in caso cl'allarme, o quando si fosse battuto a raccolta, 100. Al militare che forzi una consegna in p1·csenza d el nemico, 11 8. NOHME DI COMPE'l'ENZA : cla scgnirsi alla ccss,tzione clello st.i,to cli guerra, 57 4, 57 5. Da seguirsi nel 11a,saggio tli lcgislaaionc ,lui ccs· sato Codice al presente, 577, 578, 579. :KoT.,UO o CANDI DA'l'O. Nota.io chi:una.to a far le Ycci di sc~rctario.:)OG. No'r!FICAZIONJ, Dclht sentenza cldla Commissione cl' inchiesta al· l'imputato, 430. Notifinazionc od in t in1u.zione ùcl nH.l.tHla.to tli comparizione, 37G, 408. Kotificay,ionc al difensore ,klh1 srn, nomini,, 434. Notificazione cli Yizi o nullità di form.a rilevati 11clltt istruzione, 435. Not,ificazione delle liste d ei testin1011i, 43(;. Da chi fatte queste notific,izioni, 438 NtrLL.l'l'À DELT,' ASSEXTO. Non toglie 1a. giurisdizione n1i.litn.rc , 326. NUJ.T.I'l'À E v1z1 DI FOinr,,. Quando vi sia luogo a ricorso in nullit :ì, 3-13, 3-l ·L Qi,,ili prcscrir.ioni relative ,ill'csame d e i tcstin10J1i e periti de bbano es~crc osservate a pena ù i nullitù, 389, 4lu. Quali sono le prescrizioni da osservars i nella :-;eute1u~a della COlLUJ.ti~siouo d 'inchiesta o nella sua notificazione all'imputato, la cui violi,: zi.one i1nporti nullità, 429, ,t:30. In quaJi ca~i è a1nlncsso il ricorso in nullitii contro le sentenze della commissiono cl'incbicsta, 4.:11. Bntro quali tcnn ini Ri possano vroporre cù in qual llLodo dal ùifc11· soro le nullih\ o vizi cli formo. tiscontratc, 4~5. Nullità dorivo.111,i da n1ancata puUlJlicitù.. llellc 1ulicnzc, o n1a.ncata itssis tcnza tkl · l'avvoca.to fh;calc e difensore, 4·13, 4.1l4. Le nu1lità dc l'i va11l,i cla.ll'csamc ,li un tcsti,nouio o perito possono essere sarnitc d,ll ~ silenzio, 461. Le d isposizioni relative a lla ca1mcittì e i;iura.111c nt,o
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INDIOE ALFABETICO- ANALITICO,
dei testimoni devono essero osservate a pena cli nullità, 458. L a let tura dello diqposizioni scritte può importare nullit.à, 469. S'intende sanata ogni mùlità occorsa in un atto o esame del 1iro· cedimento scritto, quando l 'atto o l 'esame stesso sia stato r ipetuto nella pubblica udienza nelle forme prescritte, 481. Quali prescri· zioni nelle sentenze dei tribunali clebbano essere osservato a pena di nullità, 490. Quali nella pubblicazione delle meclesime, 491. Diclùarazione di ricorso in nullità, da chi o come fatta, 532. Sna notificazione, 533. Indicazione dei motivi di nullità, 534. Condannat i sentiti a piede libero, quando possano ricorrere, 535. Procedimento ed effetto del ricorso verso i coaccusati, 536. NUOVE PROVE. Solo quando sopravvengano nuove prove un imputato prosciolto dalla commissione d 'inchiesta può essere rice1·cato, 422. Quali siano considerate nuove prove, 423. E come si p roceda in tal caso, 424 .
o OGGETTI SMARRITI. Pena ai militari che non facciano consegna del danaro od altri oggetti sma,rriti, trovati in caserma, 224. Vccli Appropriazione indebita.
OMICIDIO. Anche ma,noato o tentato, ferite e percosse contro il superiore, cost.ituiscono in~ubordinazionc, 1211. Pena. per omicidio <li un superiore, 1.25, 12U. L'otniciùio co1nmesso in ris-sa ocl iu forza d i provocazione si avrù, per volontario, 125. Co1no punito l'o1nicidio se con1111csF:.o in rissa o ncll'im.pcto dell'ira, in fot·~u. di provocazione, 126. Omicidio, ferito o percosse 01·dinate dalla legge, o co1nandatc <lall'a ntorit-.tl l cgitt,imn., o 1)e1· lcgitti1na difesa
o per eccesso cli difesa, ocl in occ:isionc cli a,dnltcrio o stuJH'O flagrante, l 34, 2G7. Omicirlio in tmnpo cli gllerra, 254 . Omicidio volont.-':trio, 254. Con JH'emcclitaZiono, prorlizionc od a,~g-nato, 25:1. Nell"itnpcto dell'ira C(l in seguito n. 11rovo,.o,~ionc. 2[,.J, 25G. O 11ct· eccesso ncHa difesa, o noH'e:,ercir.io dellu forza lHtlJUlica, 257. Od in rissa, 265. Omici,!io Sl'nza cans,1 e per solo impulso di llrnla.lo ina l vagili,,, o p e r alleni rnancla,to, 254.
ONOntFICENzg, Pene pcl m ilitare che ne accetti scur.a autorizza zione del governo da potenze stmnicre, 23~. Vecli ]!;st ero. o S PEDI7.[0NE UILITARE, quali disposizioni s iano a.pp]i• ca.bi.li n~li sbandati o a. quelli che ricusiuo co1nbattcrc, 03. Pena.
0PJ-:RA7.JONI•:
all' u[ficiale che incaricato di una spedizione o missione si <lipartc rlag li ordini riccn1U. o,L c:">c~uiscc 1na.lc l'incarico
affidatog-li.107.
OnniNAN?.A rli cattura clclla commissione d'inchiesta. 4.26. Orcli1u1,11zu, tlcl prc1'i<lcnic con in Umazione a.i contu1naci, 509 . Onn1N 1·~ tlclla discu ssione. Vedi JJibalti-mcnli. • Onm:-11 IN 1scru·r·r·o. l'onu a l nùlit,.re che ne rompa il sigillo o non li
rimetta alla, PlWsOlllt cui sono diretti, o che impedito per sorpresa
INDICE ALFABETICO-ANALITICO.
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non tenti acl og ni costo <li distruggerli, 108 e 110. Ovvero non li custodisca gelosamente, o li abbia smarriti, 100, 110. A chi mal· tratti, ritardi od arresti ufficiali ocl altri latori ,1' ordin i o dispacci, 111. Pene alle persone non militari colpevoli di detti reati, 240 . OSTILITÀ. Pena al comandante che l e prolunghi indebitamente, 81. Od esponga il governo acl una dichiarazione di guerra ocl altri danni, 82. Od esponga a rappresaglie i sudditi o chiunque goda protcziono delle leggi dello Stato, 83. p
PACE. Pene al comandante ohe avvisato ufficialmente della, pace prolunghi le ostilità., 81. Al comandante .ohe con atti ostili nou autorizzati espon ga lo Stato ad una guerra ocl altri danni, 82. PAGm~ dei militari durante il giudizio ed Il tempo cli pena, 26. PARENTELA. In quali gradi di parentela siano esenti cla pena coloro che avranno favorito, dato alloggio o ricovero acl un disertore, 161. Vedi Congiunti. PARRICIDIO. Come puuit,o, 25'1. PAz~IA. Imbcllicità o morboso furore. Quando escluda il reato o ne scemi la responsabilità, 5G, 57. Pazzia o sordità quando paia simulata, come si proceda nell'istruzione, 395. PJ!GNO. Vedi Vendita. PF.NJ~. Pei reati commessi a.ll'cstcro, 3. Elenco delle pene che si possono pronunciare dai tribunali m ilitari, 4, 5. l,l quali rendano indegno di appartenere a.Ila· milizia, 5. Pene applicabili ai soli ufficiali, o,1 ai soli sott' ufficiali e caporali, G. Quali importino la degradazione, i. In che consistano, 9 al 18 . Applicazione delle pene access orie, 19, 20. Passaggio da una pena all'altra, 20, 21, 2_2, 23. Passaggio in og ni g m<lo ,U pena, 2~. Decorrenza. delle peno e còn1puto della loro durata , 25, 2G. S0siitu;r. io11e d i J>l"'UO, 2e, 29, •193. Applicazione d elle peue ucl concorso di più r eati, 4 1 al 4.7. Nello stato cli g uerra., 250. F.st.inzione delle pene, 60 al 70. Al rea to conuncsso in tcinpo di guerra saranno smnpre a1>plicatc le 11cnc elci tempo di guerra, 576. Come punito il I"ifiuto delle persone non soggette a giurisdizione m ilit.arc a co1npa.rirc co1ne t estimoni o a fare da perit i od interpreti, .558. Vedi Gtterra. PENSCONI. Pene a chi ne accetti da. potenze estere senza autorizza.1.ionc del governo, 23 1. Vedi Estero, Dccm·azioni. :PERL.'OBl')J~ o J•'J.;Hl'l'~. F tu. 1uiliLal'i u u tlaltno e.li persone.. estraucc alla milizia, come punite, 172, 17a. In tempo cli guerrii con1c punite, clal 2r.s al 2G3, e 266. Come 1mnito l ' llfficia.\c sa nitario che non notifichi le ferite o le percosse cla lui curate, 211. Vedi li'crite, Vie di fatto, Omicidio.
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INDIOE ALFABETICO-ANALITICO.
PERITI. Pene ai p eriti ch e attestino falsitù, 288. Periti chiamati a ll'istruzione prepa ratoria, 355. Qua n do deb bano presta1·e g iuramento, 360. Loro citazione, 376. P eriti che ricusino di prestare la loro opera o dare il loro g iu d izio , 379, 558. Vedi Testimoni,
Istruzione formale. PERQUISIZIONI nell'abitazione d cli' imputato, o nei lnoghl e stabilimenti militari, 361, 354. Assistenza '1011' imputato, 362. Perquis izioni in case prin~te o stabilimenti civili o marittimi, 3'63, 361. PESI. Vedi Fa.l so. PIAZZE. Fortezze, forti o posti m ilitari. Loro resa, q u ando e come sia punita, 84, 85. Pene a chi ne comu nichi i p iani al nemico o avrù fatto tumulti in pinzza a ssediata, 72, 74, 75. Pena a l comandante che capitola n do separerà. la sorte propria o d egli ufficiali d a quella del soldato , 90. Quando una JJiazza debba essere consiclcrata in istato di guer ra, 246, 247. Pene a chi si opponga agli ordini eman ati per la loro difesa, 249. Vedi OstiZ.Uà, Capitol azimii, Consegne , Comandnnte. P IC-CBETI'O. Pena al militare di picchetto che s ia trovato ubbriaco, o s i presenti in servizio di 1ilcchetto in bile stato, l 02. POLIZIA DELLE UDIENZE, dal 519 a,l 526. Da chi esercitata, 519. Contceno da tenersi allo u dienze, 520. Accusato che pl'oferisca ingiurie, 521. O non compa risca all' udienza, 522, 523 e 52'1. Ileati conunes•i nll' udienza, 525. Contegn o d ei difensori ali 'udienza, 526. ,; l-'01,1:.r,rA. GlUD1z;IAllIA. Vedi Ufficiali. di r)Olizia aiu,tiziari,t. PoR'l'ALErl'EIU':. Che s'appropril l 'impol'to di vaglia p ostali, come punit o , 188. Che apra o soppl'ima lettere o pieghi suggellati, l!l9. POSTI MILI'l'ARI. Pene a chi in faccia ol n01nico al1l)audoni il posto, 92. O violi la consegna, 97, fJ S, 99. Ved i Piazze, Sentinella. Pnr,MEDI'l'AZIONE. In ch e conai8ta, 129. Come p u nita n el reato d'in· subordinazione, 125. PnEscmzro:s<", elci reati e d elle pene, dal 60 al 70. P1msw1rn-r1,: del t r ihnnalc militare. Di qual grado <lc bba cR.scr ri• vestito, cd in sutL u1a.11 eaniu, chi lo supplisca., 2f.l6. Caso in cui no· 111ini il difo11sol'c, .J:{2-, 11:13, JJ,1. ·Dispen sa il d i(cn soro norninato, 1:H. P uò proluni::are i termin i fissati per gli atti d 'istruttoria, 436. StaLiliscc il J.(iorno del cliba.U,im~nto, 4;\H. li; può differirlo, 440. Dirig(: il llibalt.i1 11c11Lo, tittc racolt1ù, 44.1, 442. In terroga l'n<'cnsato, H5. Prov\'ede l'iJ.(um·do a i lcslim ou i, dal 4.'.il a l 462. Chiude i clilm,t-.Hnu•nt.i. ·1,77. lliri'.!o le tlcl iheru,z;i oni clcl t rihunale. e e-on quale ortli11c, 47!1, 4Sl, 482, 483, 484 e 485. P ronu ncia la son· · tcrn~a in u tlic11za, 1lubblica., esortazioni cd avvcrti1ne n ti c he tlà all'acmu_;nt,o, 1HJ 1. ~0U .0Rc1·ivc le <lcc isioni clcl trHJurn,lc, 4 .i s ; i verbali <l'ndic nz:, ecl altl'i, 4 7S. Esercita la polizia delle udienze. clal 519 al 52G.
1N"DIC:E ALFABETICO-ANALI'i'ICO.
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PRETORI. Suppliscon o all'istruttore ncll'istrnzionc prep aratoria, 353. Possono essere delc:crati all'eoamo elci t cst.imoni, od altl'i att i d'istrnzionc form ale, 377,402. Vedi Ufficiali d·i pol'izi<t oi1uliziciria. PREVARICAZIONE OD INFEDELTÀ. Pene inflitte p er tuli reati, dal 1SS al 199. Caso in cui è diminuita la p ena per reato d i 1ircvarica· zione, 207. Vecli Aniministrazfone rnilita.,·e. PREVENZIONE. Qua ndo abbia luogo e come stabilita , 331. PRIGIONIERI DI ommnA. Spogliazione dei fcrit.i, come punita, 27G. Come pun iti i prigionieri di guerra colpevoli cli ammutin amento o rivolta, 291. Sono sottoposti alla. glurisdiziono militare, 545. PROCEDIMENTO ava nti l a commissione d'inchiesta, dn.l 420 al 431. Como si proceda a lle deliberazioni deJla commissione d 'inchiesto., 428. Forma della sua scntenzn,, 429. Sua notifica zione ill'imputato, 430. Rico rso in nt1llità contro le sen tenze d ella commissione d 'inchiesta, 431. PROCEDURA ava nti il tribunale supremo di gue1Ta e mn,rina, dal 496 al 506. Entro quale t crm'ine gli atti della ca.usa dovono essere comunicati al relatore, 496. Ed in quale la causa può essero chia• mata in ispedizione, 497. Le disposizioni relative alla ricusazione d ei giudici, a lla pubblicità e polizia d elle udienze sono pure appli· cabili al tribunale supremo, 498. Comparendo il difen sore, sarà sentito, o l 'avvo cato generale darà le su e conclusioni, 490. Votazione d el tribunale supremo. 500. Come r edatte e sottoscritte le sentenze, e come pubblicate, 500. Loro effett i, dal 501 al 505. Loro esecuzione, 506, PnoCEDURA E GIUDIZIO IX CONTUMACIA. Regole cla osscrv,ws i, d al 507 a.l 518. Come il giudizio in contumacia non a bbia luogo in tempo di guerra, 557. Vedi Contumaci. PROCEDURA elci tribunali di guerra. Quali norme da seguirsi, da l 551 al 558. Da chi emani l'or dine cli p rocedere, 552. Le prove sono raccolte p er mezzo cli semplici verbali, 553. Esame dei te· stimoni che il comandante non Cl'cda cli poter inviare n a uti il tribunale, 554. I termini assegnati ali' avvocato fiscale e difen sore 1iossono essere abbreviati, 555. Lascntenzacleveesscroa.1lpro vata dal co1nandante che ordinò di procedere, 5 5 G. In tempo cli guerra non s i p rocede a giudizio in contumacia, 55 7. Come puniti coloro che si rifiutino fa.re da testimoni, p eriti od interpreti, 558. PROCESSI VERilAI.I. Vedi Istruzione, Dibattimenti, Ufficiali di polizia aiu<liziaria.
I I
II
-~1
PRncun.A'l'OnE generale d ella Ca~sazionc. Qu ando possa denunziare aJJa corte le senten ze del tribunale supremo, 53 9. PRODI7.IO:-IE. In che consista, 129. Come punita nel r eato d 'insubor · dina.zione , 125. PROFESSIONE. Vedi Arie. PROROGA elci t er min i fissati per gli atti d'is truttoria anteriori ,i.I clibattimento, 43 6. F. p er le udienze. 4'10.
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INDICF, ALFABETICO- ANALITICO.
PROVOCAZIONE, Non vale a diminuire le 11ene nei reati di l'ivo ltn, ammutinamento cd in~ubordim,zionc, salvo che costituisca un reato, 136. Provocazione aUa diserzione, 155. P rovocazione nel· l 'omicidio, 255, 256. Vedi 0111icidio. PUBBLICO llfINIS'rEno. Quando le funzioni ne possano essere nffi· date n militari, 311, 543 e 562. Vedi .d.vvocalo generale militare,
A vvocato fiscale militare. Q
QUERF.T,ANTI, Quando posso.no essere sentiti come testimoni, 460. QUERELE. Da chi cd o. quali funzionari si può portaro querelo., 358; 359. Vedi D emmcie.
n Come punita in tempo di guerra, 274. Vedi Grassacione. RA'l"l'O VIOLEXTO, Come punito in tempo ùi gucrm, 271, 272. lh:A 1·r DIVEnsr (concorso di più reati), Come puniti, ùa l 41 al 47. Per quali titoli di reato può rilasciars i semplice manda to ùi comparizione, 408. IlEAT! IN SERVIZIO. In che consistano e come puniti, tan to in tempo d i guerra che di pace, dal 81 al 111. REATO FLAGRAN'l 'B. In che consista, 368. Arresto in ca.so di fla· grautc reato, 367 . Arresto di militari negli a ltri casi, 369. REA'l'O MIUTAim. Suu. ùufi11i~ion e, 1. ne..t o ten tato o mancato, como punito, dal 31 al 36. Come si estinguono i reati, 60. Con · corso di reati sottoposti a diverse giul'Ìsclizioni, ordine ùei giud izi, dal 337 al 3.n. Reati commessi ùa militari per rifiut o cli aderire alle richieste dell'autorità civile, 342. Ileati risultanti L\l· l'udienza. e non contempla.ti nella sentenza di accusa, 474. Vedi Estero. RECIDIVI. Come punit i, 48. In che cousist.a la roci(llvità, 49 e 50. J,c pene di polizia non costituiscono recidivitt\, 49. La recidiva. intorro1upc la, 1>rescriziono, 69. n1-:0Lvs 1. I condannati a.Ila reclusione militare sono soggetti lllla giurisdizione mUitore, :l2a. IlRor.vF<10N,c. MILITARE. In che consista, O. Min imo e massimo, 9. Suol crrctti, !) e 10. Como seont9,ta dagli ufficia.li, 10. Sui. g ra· ùu11r.io110, 11. Qual sia il pa0 sa.ggio iu diminuzione da qucstn. 11r1m. 20. l~ ~110.lo in aume nto, 20. Qua.nclo s i sostitui~ca a.llu. re· clnsione ordinaria od al carcere ordinorio, 28. Qua ndo in ve ce la reclus ione ordiunria o,1 il c,ircc1·e ordinario sia ad essa sostituito, 29. I r.omlnmmt.i evasi ,falla reclus ione sono considerati ù lscrtori. 138. Vedi l'cnc. RECLUSIONE Olll)!NA!llA. Quando esclmla dalla milizia, 5. Quando importi I" degmdazionc, 7. Come a pplicat" e g i·adua ta, 7. Quando RAPINA. 0
INDICE ALFABETICO-ANALITICO.
I I
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si abbia a discendere oltre il minimo della rcolttsiouc orrlinarin, h1 d iminuzione si fn pasenmlo alla rcclm:ioue militu-1-c 11c1· egual tempo, 21, 23. Vedi l'ene. • Rr-:GIS'l'RI, Vedi Deteriuramenlo. RELATORE presso il tri bunale supremo, 496. l!Jutro quale termine p uò essere ehlamato a 1·i ferire, 497. È il primo a d a1-c il voto, rodige le sentenze e le firma, 600. IlEQUL'>ITORIE, Vedi .dvvocato fiscale mi l'ilare. n,,:srsTENZA, Come punita la resistenza I\ sentinelltt o vedet ta, 119, 121. Come l'attueeo o resistenza alla forza armata, 120 e 121. Come puu itc le pc,rsone cstmncc a lla milizia che vi abbiano concorso, 241. Vedi Forza armata. R ESTn'UZIONE degli oggetti scquesl.ral.i. Vedi Se,iuestri. RETICENZ~,. Vecli 7'est-imoni. REVISIONE dello senten ze, cause che vi danno luogo e norme da osset:'Varsi ; è ordinata dal ministro della guerra e decisa dal tri· b u nalc supremo, 537. RlllELT.IONE alla giusUziu. I n che cons ista, 268. Come p unita, 269. Rro111.u10. Non d ispens,, d all'oùùedire, 112. Come debbano prc· sentarsi i richiami, ll2. RICOGNIZIONE e confronti dell'imp utato, quando abbiano luogo e come v i s i p roceda, dal -109 a l 412. RrcoNOSCIMJo:N'J'O. Vccli Identità, Condannati. 1t1cons1 nell'interesso de lla legge, 538, 5::10. Dn chi possono esser clenunciate alla corte di cassazione le sentenze del tribunale supremo, 530. nwons1 in nullità. Contro quali sen tenze si p uò ricorrere ,il tri bu· noie supremo, 343. Quando si facci,l h 10go a l ricorso pc1· uullil.à d elle senteuzc dei t ribunali militari, 34-1. Quando a ricorso pc,· la n ulliti\ clelle sentenze della cormnissionc d'inch iesta, 13 1. L'e!'rorq nella citazione clell'arl.icolo di legge stato dalla sentenzi. opplicato, non in1J)o1·ta nullità, :1-J 5. Quali disposizioni rclath·c all'esame elci testimoni o periti debbano essere osscr,·a tc a 1ienn d i nullità, 41G. È nulla In sentenza clella commissione cl' in· chiesta dalla quale riln:..u1gn incerta la persona ùcll'iutpuf.nto, oYvero manchi <l'alcuno dei requisiti prescril.ti, 429. La notifi· oazionc ali' imputato della sent enza della commissione d' inchie sta deve essere fatta, a pena d i nullità, 4::10 . In quali casi è ammesso il ricorso in nullitt\ cont.ro le senten ze della commissione d'inchiesta, J:H. Ntùlità. d erivanti da manCl\tll pubblicit,i. clcllo W,licuzc, O "lU.llCàlU a ;::;::;bl CllZt\ dcll'a ,r\"OCa.to fi sc ale O rli fCll RON', 14.3 e 4H. Lo prescrizio ni rela tive olla capaciti\ e g iuramento dei testimoni dovono essere osservate a pena di nulliti\, 4.58. La lettura clellc d eposizioni scritte 1mò importo.re nulliti\, JG!J. Dichiarazione <li ricorso in nullitò, da chi e come flLt tu, 53\!. S ua notificazion e, 5a3. I n clicnzione ùci motivi ùi nu lli!.,\, 5;1.1.
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I NDICE ALFADETICO-ANALITICO.
I condannati sen titi o. piellc l ibero per ricorrere in mtllit.à, dc· vono costituirsi in carcero, 535. Procodimcnlo ccl crrctt.i del r icorso vcr:30 i coaccusuti, 5:30. RICUSAZIONE, Dcll'ufficfo.lc istruttore, 304. Di giudici del t ribunale straordiJ10.l'io, 566. RIMOZIONE dal grado. È applicabile ai soli sott'uCficiali e ca porali, G. In che consista, 15. v,i annessa alla r eclus ione militare, 9. Al oorcerc militare, 1 :l. Quo.udo ò pena accessoria, si ha. sempre per pronunciata colla. sentenza che impone la pena principale, 19. Quando le si dchl>a sostituire il carcere ordinarlo cd in quale misura, 20. RISS,1.. Non 1mò allegarsi in favore di chi l'ha provocala, 126. Pene o. coloro che in rissa sptU'crarmo o scatteranno le armi d ii fuoco p er oUendcrc, 26!. Vedi 0111icidio. RIVOLTA, In che consista e come punita, 114, 11 5. Como punita nello persone n on militari, 2.U. Nella rivolta l'nbbriachczza e la sem plice provocazione non import.ano dirulnuzionc cli pena, 135, 136. Rivolta cd ammutim1rucnto del prigionieri di guerra, come punita, 201.
s SACCHEGGIO, È punito di m orte, 27 5. SALVACONDOTI'I a testimoni, come accordati, 380, 459. SALVAGUARDIE. Pene per chi si introduca nei luoghi ove sono poste, o commetta violenze contro ùi c•se, 101. SCORTA DI UN CONVOGLIO. Pena all'ufficia.Je che volontariamente l' a\J\Jandoni, 104. O s l trovi separato per sua n egligenza od im· p erizia, 105. . · SEGRE1'Alll DEI TRIBUNAU MILITARI, Loro sostituti, e loro attribu· :<ioni, 302. Loro nomina, 303. Giuramento, 306. Esercitano pu,-e le lor o funzioni presso il t ribunale militare speciale, 316. Man<lano all'avvocato generalo lo stato men~ilo dd lo sentenze, a,rn. Loro incumbenza n ell'istmttoria delle cause, 396, :l!.17 e seguenti, 4.14, 418. H segretario all'udicnzu, leggo la sentenza di accusa e le liste dei lcstimoni, 4.4.G. Firnm le decision i del t ri l.,unalC', 4JS. Redige e firrnn, i \'orbali di udienza cd nitri, 4.70, 478, 402. As~iste alle d uli\Jcra1.ioni del tribunale, 4.79. Estende le scntcuzc e lo firma, 4.00. Qunmlo le significlù all'accusato, 401. Notifica a.J condannato la reic,done dei r icorili, 494. R iceve le diclliarazioru cli ricorso ed i motiYi ,li nnllit/1. : le notifica e firma, 532, 533, 534 . •rrasmcttc gli a tti all'avvocato generale, 534. SEGRF.:'l'Amo. Nomina. del segretario elci tribunale supremo o suoi sostituti, 321. S uo t~U.rihuzioni, 321. Non assiste alla votnzionc delle ~en~<'nz\1, 500. T,c fir11111 cd assiste alla loro 1rnbblicazione, 500. Segrettwio pro~so i tl'ibunali milit u.ri in temp o cli guerra, 5!3.
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INDICE ALFABETICO-ANALITICO.
ScgrolArio presso i tribunali militari strnonlinari, 562, 565. S ue incumbem:e, 568, 570, 572. Sga1m'l'O, Persone o bbligate al segreto, quanclo non possono chia· marsi a tcstimoui, 387 , 388. Violazione del segreto dell' istruttoria, come punito, 41S. SENTlrnZA DELLA COM~llSSIONE D'INCJU F.STA, Por quali mot ivi si può dichiaruro 11011 farsi luogo a procedimento, 421. Effctt.i d i tale sentenza nei vari casi, 422, 423, 424. Casi d 'incom petenza, 425. Sentenza di accusa, ordinanza di cattura e sua esecuzione, 42G. Contenuto dello sentenze, 42!J. Notificazione delle sentenze di acctL~a. 430. Ricorsi <'ant ro lè sentenze della commissiono d 'iuchie,;ta che abbiano stabilito non cssc1Ti luogo a procedere, 43 1. Senlcnw contro i contumaci, 507 . Loro p11hblicaziono, 508. Loro effeLU 1101 cuso di dichiarazione di non fars i luogo, 513, 51H. O cli nccusa, 51 7. Sl,N'J'"NZI~ Dm 'J'RIBUNAJ.I MILITARI. Loro pubblicazione, 30. Loro prrsc1-izionc, 61 al 70. Loro forma e tenore, 481, 485, 190. Loro pronuncia in pubbblica udienza, e notilicaziono all'accusato, 4!ll. m,,orsi in nullitt\ contro le medesime, 49 1. Verbale della 1n·o11unciata sentenza, 492. Ommissione delle S0$tituzioni di penn, 493. J~secuziono delle sentenze, 494, 495. Loro comunica-. zione al ministero della l!Uerra cd DI comandante del COl'J)O, 495. SENT1,::-;z1,: DEL 'l'lllBUNAT,E SUPlmMO. Loro motivazione, firm a e lct· tura in pubùlica udienza, 500. Loro tenore cd effetti, 501 ai 505. L ol'O c Ecc·uzione, 50G.
RRNTl•::-;;m 'G'ON'J'RO I CONTl.iMACI, 51 1. J,oro lettura e pubblicazione, 512. Loro eUctti nel caso di assolutoria, fil3. O di condnnna, 515, 5 17. Restituzione degli cifct U sequestrali, 51 6. Ricorso in 11111· lit.il contro elette scritcn,c, 514. Sen1'cnzc cli ricognizione dei con claunati fuggiti od evo.si, 530, 531. SE:-;·n1rn1.T..\ o YRDETI' A che a hba.ndoni il posto : si addormenti o 11011 csP,guis.~, Ja conocgnr.., ccc., !J 1J, 05, 9 G. }'lena o..l 1nilitarc che commetta Yic <li fa tto verso una scnt,inclla o vcdcUa, 119. Pena alle Jlc1·sonc non milit..u-,, 24 1. Vedi Consegna, Capo 1Josl.o. SEQUE!''l'IU. Da opernrsi nella istruzione ]lrepnratoria ,lei corpo del rculo, 355, 305 e :JIJU. 8cgucstri cli car te, 3G5, 36G. llcstituzionc delle cose sequestrate, 20G, 488. SE1n-1z.io AmrATO, Pene ai militari uhbrinchi, 102. S!GJ.Ll.l. Vedi Fal so, Ordini in i.seri/lo, Dispaccio, Porlalette,·e. S1NnACI. Vedi Ufficiali cl-i polizia ait,cli:icu·ia. So r.n .,·1'0 1>1 CONJ·~DF.NZA. Come punit o pcl f urto conuncsso ,·er3o il , llv padt·ouo, 216. Vedi 1"11r/.-O. S01\1M1'X1s·1·nANZl~ o r>l'ovvistc nuinca.tc o ritu.rdu.t.c dolosau1cn to o por negligenza, ·l 90. Som>J'l'À, Ved i Ptiz;;ia. So1u,u·MU'1·1. Come so11UU ncll'isl ruzione, 414. Oo<I.
Edere,
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INDICE ALFAilETICO-ANALlTICO.
SoSPENS10N1i, censura od t1mmonizionc elci g iudici c del pubblico ministero, 3<17, :l-18. SoSl'EXSIOXE n .H .L'Bll'IIWO. I n che con~i-ta, 16. È a.pplica.lJile a i soli ufficiali, 4, G. Qnantlo ,·a a nncss,i alla rccln~lone militare, 10. Quando al carcere militare, 13. Può cqscrnpcna accessoria o Jll'in· cipu.lo, 16. Sua durnta e grnduazio nc quan do è p ena principale, 16. Q uanclo è pcua a ccessoria s i hl\ sempr·e come p ronun ciata. colla sen tenza ch e impone la pen a 1>rincipale, 19. Come s i Caccia luogo a ll'aumento, coucorren ,lo colla pena del carcere militare o clclla reclu sione nrillt urc, J]IIClla d cllt1 sospensione d al!' im· piego, H . Vctli P ene. SOSTITUTI. Vedi Àvvocalo oenerale niililm·e, Avvocato fiscale m ilitare, Scorrlari. Soi!T1.~·1,zro:<:E DI Pt~XE. Ca.si in cui h a luogo , 28 e 20. Caso in cui il t,rlbuualc ablJia omesso tll p ronunciarla, 493. Sor1•'u1w1cuu. Pene iipplicabili esclusivamente ai s ott'ufficiali c cap orali, 6. Com e può essere 1m 11ita la loro cliserzione, 143, l H. S1'E 1l1Zl0XE F:D OPERAZIOXt: mLITAtU;. D ispoRi zioni ,ipp licabili I\Ì militari che sl sbandino, ab bandonino il posto, ccc., 93. SPESI•:. Sono sempre rifuso nel caso d i condanna, 27. Non possono m iii essere prcleni.tc s u l fondo cli massa imU,·iùu a lc, J S!J. SPtO:<Aomo . In che con sista e come punito, 78, 7fl. P er gli cstrnnci 1ill,i milizia , 239. SP001.uzroxE cli (crit,i in tempo cli g uerra, 276. ST!t.\DE FEmun:. Vctli Dislrn=io11c. STurno v1uLi:;s·1·0. Quru1ùo ijÌ consi,lcra tale e come punito in tempo <li g uerra., 270. Rc·non:,;i,,zroxi;. 111 c he con sista, 163. Com e punita, 16+, IG5. Su· horn n.zio no co1n1ncssa ll,t llCt·::,onc csll'un cc allu. 1.nilizia. Lù:1 al
165. Come puniti i s ubornato ri o complici elci rcat.i <li fal sa te· s l lmonianza, 290. SeP~:m01m 1:s c n.u,o o x 1,:1. t'0.,1.,x110. Come pnuiLo per ecru cletcr· 111i11t1l,i reali, ,IO. Come puniti i militari colpe,·oli di vie c1i fatto . jus nlt.i o n tinnccio ,;·f'rs o i Joro superiori. 1 22 ul] 3:J. Anche quanclo il i:.11pe1·io!'c non vl'slu. la tlid -ia . ,i O insubordinazione pnroh ù r iconosciuto ,1nn ·orrcn;;o1·c, 123.
•r Qu..uulo "'<~oru o p11nit.o, :ll fi l 3G. 1>ifr,n.~orc, Acct1solo , 1.'estimoni, Contum m'i.
'fF.).1'ATl \'O nT 1n: ATO.
'J'1<:nM 1Kr. V c1\i
'fESTTMO~I. Come puniti (]udli ch o cil,at.i a. compa,t·i1.·c nanti il tri ~ h unalc od if;t 1"11t.t or~ 11011 ~i J)l'(\SP11ti110 o rifi utino <.li deporre, 209.
Loro citil1.io11<'. :n,;. :nr.. 'l'cst i1110 11i lmpccliti .111\ 111;\ lnt.tiii. ~77. O che ric usino cli comparire, 209, 378. 'l'cstimoni sottoposti a.
INDICE ALFABETICO-ANALITICO.
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!>l'OCCSSO O COudannati, e salvacondotti loro UCCOl'dati, 380. Loro cs,.,nc, ammonizione e g iuramen to, 381, 3 82, 38:l, 384. Su quali i.:cnoralitt\. devono essere intcl"r og1tt.i, 384. Pcr:;onc cho non possono c:<scrc ch iam ate nè oblJllgate a dcp onP, 385 al :1s8. Com e d evono ,kporrc, 390. Rifiuto dei testimoni di dire la verit à , 404. Liste d éi testimoni prescn1atc dall'avvocato fiscale e ,1111 ,lifon sorc, oblJiczioni, 43G al 438. L oro citazione, 370, 439. 'J'csU1uo ui al· l'udien za. 442, 448. Etù richiesto, 458. Loro contegno all'udien za, ml. 'rcstirnotli ch e n on compariscono, 452. Come 1mniti, 453. J,oro opposizione per le s ubite conda nne, 45-J.. T esUtnooi sen· UU p er delegazione, 455. Caso di fin to impedimento, 456. Qualità ,le i t estimoni, giuramento e formalità ch e precedono l 'esame, 457, •15S, 459. Salvacondotti, 459. Esume, 457 a.I 467. L ettura clcllc ,Jcposizion i scritte, ver bali, docttmcnti, perizie, 469. 'l'estimo· ni,u1za che appariscit falsa all'udienza, 47 0, '171 , 472. Come punito li 1·ifiuto d elle persone no n soggetto alla giurisdizione militare dl 1:11mpa,-it·c come testimoni na u ti il tribun a.Io di guerm, 558. 'J'1,o,;TDIOXIAXZA falsa innanzi ni tribun ali mUltari. Com e J)llttità, :!~:,, 28G, 287. Testimonl occu ltatori della. veritù, 289. Come puniti I su bornatori, isUgat ori o compllcl a i d et.ti reati, 290. 'l'estimo· 11innza falsa. che apparisca talo all'u!lienza, 470, ,171, 472, Vedi 'l 'c.sti moni. 'l'ttACCi- DEI R E A'!'! . Loro ttcccr tamcn to e conservazione, 355, 356. ' l' 11ADIM1> N'l'O. I n che consista, 71, 72, 73 . Com e punito, 71 , 72, 73. :,o sen za inten zione d i tradire, come punitl g li stessi fat.ti tlclitl uo,;i, H , 75 , 7G, 77. 'J'11ASGRESSl0l',I. In materio. di scn·izio o d i amministrazion e mi· liture, 208, 209, 210, 211. Vecli An11,,in:islrazio1le m;li/m·c. '1'111,:c:trA. P e na ul comnmh1nte, che 1n·ohmghi lo ostilità o le infra nga, Hl , 82. '1'111nu x., 1.E. Militare che ricus i di farne par te, come punit o, 209. 'l'f:IH VNA_I_]~ SUPRE)I O D[ cur.;nn.\ r,: :'lt.\ll l XA. Sua sede o co1 n1, u=-i · zionc, :ll 7, :lJ. 8 . l'errnnc che 110 11 Jl0SS0l\O fa rnu Jl>ll"l<' , 30 9. Chi s1,1,1llisce li p rcsicleuto in sua m a n co n za, :n s. Gra,lo elci ])resi · ,lente e déi giudici m ilitari. ~l S. K11mcro elci i(iudici 11,ililari ,. d\"ili, necessario per lo. validik\ delle deliberazioni del tribu na le , 11pr1:rno, 31U . In caso d i conflillo t m t ribunali d cll' esercito e 1.l"ilHmali tli rno.rim1, numero elci giudic i militari ric!,icsti, 3 1!J. t:i11ra1nen to dei suoi membri, 306. Attribuzioni del tril>unolc ~n!'l'ClllO, :132, 335, 33G, 343. Casi irt c ui cl<'s igua il tribunale che ,1.-,·u giudif>A'Lt'C, 332, :J35. Ri,;oln: i conflitti di giurisdizion e fr" 1 li i versi tribunali dell'esercito e fra gli stessi e q u elli d ella m arina , :1:su. Comp,1tc11za del tri bunale ~u1n·cmo, 343, 344, 345. Fa a l 11,iui,tero le sue propostc, r ig mmlo alla cens ura, sospcnsio11c. o 1-loo1ozionc d ei g iudic i od altri fun zionari addetti ai t r ibunali, :1~:;. 1•r,wc1lura. innanzi al tribu nale s upre mo, clal 4 96 al GOG. Hic usa ·
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INDICE ALFABETICO- ANALITICO.
zionc dei giudici e polizia d elle udienze, 498. ' Deliberazioni e sentenze, d al 500 al 505. Vedi Sentenze. TRUl ONALI l\IILI'l'AR.T IN 'l']:;;i\lPO DI GUERRA. Loro composizione, 540, . 543. Nun1cro e no1nina, [;-11. Giurisùizione e corr1petcnza , 540, e dal 545 al 550. Procedura da seguirs i, dal 551 al 558. TRlBUNAJ.l MILI'rARI P R E SSO LE TRUPPE CONCENTRATE, 311 . A chi possono essere amdat.e le funzioni del pubblico ministero e del segretario, 311. ' TRlBUN ALI ~OLI'r A m SPECIALI, per giudicare gli uf[iciali, 312. Loro composizione a seconda del grado d ell'accusato, 312. Loro sedi, 31:l. Come scelti i giudici, 314, 315. L 'istruttore, il pubblico mi· nistero, la commissiono d'iucbicsta, ccl il segretario clel t ribunale permanente, vi eserciteranno lo rispettive loro funzioni, 31G. TRIBUNALI i\fH..l'.rAnI S TRAORDINARI, Quando C co1nc convoca.ti, 551), 563. Loro composizionc, 5GO, 561, 562 . Pro cedimento presso i m edesimi, 561, 565, 5GG. Seduto d ei t ribuna li, 567. Dibattim enti, 568. I n terpreti, 569. Sentenze, e loro esecuzione dal 570 al 573 . Relativo verbale, 572. TlUBU NALI l\flLl'l'AJll 'l'KRRC'l'ORIALI, Loro istituzione, 293, 294:. Loro compo~izione, 295, 2:16, 29S, 299, 300, 301, 302. Va lidità delle deliberazioni elci tribunale militare, 297, Persone incapaci di fame pa.rte, o <li con correre all'istruzione, 30$, 309 . Com11etenza dei tribunali militari, 323 al 327. Caso d'incompetenza elci tribunali militari, 481. Tenore delle varie deliberazioni e loro effetti, 484, 4S5, ,1 s G, ,1 s1, 488 . "rnrnUNALI onn1xAIH. .ic\_d essi spetta l'accertare e liqu i1ln rc i <lu.nni al etti risarcimento possono concla1111a.,·c i t ribunali milita ri, 27. Cosi nei quali devono sostitulre lo r,cnc, 28, 2n. rJ1RUFFE, Co1nc punite, 220. Se a. danno <le llo a1nn1iuistra:l.ioni o dei corpi militari, 221. Caratteri del r eato di tru ffa, 222. Pone a i complici, ricettatori o compratori cli C'O SO rubate o trnffa tc, 22:l . Trnffc semplici per Ynloro non eccedente le lire cinque, quunùo puuite disciplinarn1ente, 225 .. Tru(fc, co1nc punite in tempo cli guerra, 284. 'l°HUPrJ,;. Spedite ,.u •cstoro, come puuite, 3.
u UnnntACBE7.Z..\ in sct•v 1z10 o in c hi s i
presenta pc] scrv1z-to, co1nc
JJUnit a, 102. l'\ci rea.ti di rivolta, a1n1nnt.inainento cd insuhordi .. nn.~itmc l'ul>l.Jriachczza uou fa lnogo a clin1inu:tiouc tli peu1.t , 135.
Da clii e come fissate, 439. ::; tu1 uot ifica,,ioue ull'a ccusaLo cd al difensore, 439. L 'avvocn.to fiscale m ilit a re o l'accusalo possouo chiedere la proroga clell'uclienza, HO. Pubblicità d elle udienze, 443. Poli,.ia delle udienze, tl!sl 510 a l 52G. Du. chi cscr·citata, 519. Contegno da teners i dagli assistenti
UDmN'l.R DET. TmBONAT.E.
INDICE ALFADETICO-ANALITICO,
261
n llo uclil'nze, 520. Accusato che profferisca ingiurie, 521. O che 11011 comparisca all'udienza, 522, 523, 524. Reati commessi ali' udienza, 525. Contegno dei difensori ali' udienza, 526. Vedi Dibattimenti.
Pene loro applicabili escltLsivamente, 6. Como scontino la pena della reclusione militare, 10. Come scontino la pena ,Lei carcere, 12. Effett.i di questa, 13. Pena a ll'ufficiale che incaricato della scorta di un convoglio l'abbandonerà volontaria· mente, 104. O se per sua negligenza o,l imperizia si troverà se· pamt-0 da tutto o da parte del convoglio, 105 . P ena all 'ufficiale che incaricato di una missione o spedizione si allontani dagli ordini ricevuti, 107. Pena all'u!ficiale presente ad un ammutina· mento o rivolta, che non si arloperi ad impedirlo o non ne in· formi subito il superiore, 117. D iserzione degli ufficiali, come rcJ,(ulata e punita, dal H6 al 151. Come punito l'ufficiale che, potendo, non avrà impeclito il reato cli busca o vi avrà partecipato, 278, 279. Ufficiali prigionieri di gucrr.a ripresi colle armi 1 11a mano, come puniti, 292. A qual tribunale militare s iano sot· Lopost i gli ufficiali e loro assimilati, 312, :323. Vedi Difensore. U ,,·,..,c1.n.1 o'"MMI1'IS'l'RA\'.JONE, Quando chiamati a far le veci di GCgretari, 396. · U FFlCJALI DEL PUBBLICO MIN1STERO, Vedi 111inistero pubblico. Ul•'l•'I CIALI DI POLTUA GIUDIZ!ATIIA, S up])liRcono all'istruttore nella UFFICIA LI.
i~t,ruzionc ]Jrcpa ratoria, 353. Loro att..l'ibur,ioui e doveri in detto caso, dal 355 al 372. Sono tenuti al segreto degli atti di istruzione, 41 8. Quali s iano gli .uffic iali di polizia giudiziaria., 353.
Che rilascino r a pporti o certificati fa.lsi od incs.,,tti, come puniti, 181. Che non not i[icl1i110 le ferite n<l offese da l oro curate, 211 . S u quali fatti o circos tanze non possono essere obbligati a dc1,orrc come testimoni, 388.
UFFf('IALI DI SANITÀ ~f!UTARE,
V V ,rntAZIONI. Morlo di farle negli atti cli istruzione, 398. VJ-:nETTA. Vedi Sentinella. Vl!: ND1TA, 11cguo, dono, u.licnazionc, l)Crmuta. o distruzione di e(· !et.ti rii vestiario o di equipaggio, 212, 213. Di anni, rnu11ir.ioui,
bardatura, cavallo od altri effetti di spettanza dello Stato o elci corpo, 213. Pena in caso cli recirliva neUo stesso reato, 213. Pene alle persone estranee alla milizia che si facciano acquisitori o ritcuitori ,lelle cose s uddette, 237, 238. VENEF1z10 . Come punito iu tempo cli guerra, 254. VEHDAJ,I. Dell'istruzione prepar.atorla, 355, 356, 357, 3Gl, 365, 366, e :170, Delle denuncio e querele, 358, 359 . Quamlo le deposir.io11 i dei periti e testimoni clcbbouo essere giurate, 360. l)ell'arrcsto in Hagraute reato, 367, 368, A clii trasmessi i verbali dcll' ist,rn-
I:IIDICE ALFABETICO··ANALI'rICO,
zione preparatoria, 370. Verbali d ell'istruzione formale, dul 396 n l <100. Verbale sottoscritto do.gli interpreti, 415. Verbale delle udienze, 478. Della pronunciazione dolio sentenze, ,192. Verbali clcll'istru1.ione delle c,1use in tempo di gucrra.,_553. Verbali delle sedute dei tribuno.li militari straor<linari, 572. VESTIARIO. Vedi Vendit«. Vrn DI FA'l"I'O. Insult.i o minacce contro il ~uperiore, 122. In che consisto.no le vie di fatto, 124. Pene in cui incorrono i colpevoli, 125, 126. Come punite le Yie di fatto verso superio1·e commesse con premeditazione, 1,rodizione od· agguo.to, 125. Come punite se commesso nell'esecuzione di un ordine o di una consegna, 170. O nella 1·epressioue cli disordini. 171. Pene alle persone non mili· t.ari che vi abbiano concorso, 2 11. Vedi Violenza. VIOLENZA, .il.Ile salvaguardie, come ptmita, 101. L\gli Ùfficiali od a.Itri latori di ordini o dispacci, 111. Violenza contro gli a lborgatori, 169. O neU'esecnzione tli un ordine o di una consegna, 170. O uell,\ repressione di disordini, 171. Violen ze a lle a utorità. g in· cliziaric od amministrati,c, come punite, 268, 269. Vedi Vie d·i 1
fatto, Abuso d'autorità.
VoTA7.IONI. Dei tribunali milita.ri, loro ordine e forma, -182, 183 o 484. Del tribunale supremo, 500. Vedi Deliberazioni, Sentenze,
Jì,egio Decreto che approva il Regolamento orgctnico per il servizio dei tribunali militciri. 11.
1210 sexies
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOf,ON'l',\ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA, Visti i Nostri Decreti in data 28 novembre l SGD, 1utmeri 5378 e 5366, coi quali sono stati approvati e pubblicati i Codici penali per l'Eserci to e per l'Arm ata; Visti gli altri Nostri Decreti in data 2 maggio e 11 agosto 1860, coi quali furono pubblicati i Regolamenti pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e pe1· ,giello dei Tribunali militari; S ulla proposta dei Minist.ri della Guerra e 1\Iarina : Udito il parere del Consiglio di Stato; .Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. :È approvato l'unito llegolamento organico pel 8ervi;,:io del Tribunale snpremo di Gnerra e Marin a,
11011
che per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata. 2. Sono- ahrogati i Regolamenti pubblicati coi ftAg i Decreti 2 maggio e 11 agosto 1860. I
264 Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, ma ndando a chiunque spetti di osser varlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addl 22 dicembre 1872.
VITTORlO EMANUELE. R egisfrat<: alla Corte dei conti addì 13 giugno 1873. Vol. 69 Atti del Governo a c. 72. .
AYil.ES.
(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli D E FALCO. RICOTTI.
A. RrnOTY 1V. B . -
Consulta in fondo a.I vohnno i l Rcoolctmento 11er U sen;i-::'io della, GiusNzia, w:il-ifa,rc -i'n zona, cli yuerr<t, cu1auato i l 2 uuu·r.o 191 7
dal Comam1o Supremo.
REGOLAMENTO ORGANICO P ER IL
SER VIZIO NEI TRIBUNALI MILITARI. 1
Titolo I. DIU FUNZIONAtll DRLt,'A)J'.\fl~ISTRA· Z I ONli: D E LJ,A GI USTIZIA N1':I TRIBUNALI :urLITART.
CAl'O DF.l
I.
GIUDICI.
Art. I. I Comandanti di Corpo o di Distaccamento cd i Capi dei servizi od Istit11ti militari cieli' Esercito, r es id!'nti nel tel'l"itorio di 11na Divisione in cui ha sede un 'l'rilnmale territoriale, compilano gli elenchi degli Ulfoiali da essi dipendenti e pongono se m edesimi in capo di lista, indicando il grado di cui ciasc11n Ufliziale trnvasi investito. L'elenco degli Uffiziali della !\farina Reale è compilato dal Comandante in capo di ogni Dipartimento e comprcn-
cle tutti gli Uffiziali da lui dipendenti. 2. Gli elenchi così formati devono comprendere t11tti gli Uffiziali in servizio e ffe ttivo, si:i esso attivo o sede11tario, a termini dell'arti colo r, dcll:i Legge sullo stato degli Uflì ziali.2 Sono esclusi gli Uflìziali che non risi edono nella Divisione tel'l"itoriale o nel Dipartimento marittimo e quelli ch e 11011 riuniscono le condizioni prnfissc d;igli articoli 295, 206, ilOO c 307 del Coclicc penale militare dell 'Esercito e 32 1, 322,330 elci Co<lict1 penale militare m ari ttimo. L'assenza temporanea pe r missioni o per se1·vizio o per altra causa non è motivo per e scludere 1111 Uflìziale da l!' elenco. Nella marina l'imbarco a cni è prefissa una l nnga durata, o che non ha termine <le -
1 Si t·iporta con lo modificazioni arrecato coi R R . clcorct i !J cl iccmhrc 1S8G, n. ,1 220; 1 r, agosto 1SD3, n. 521 ; 7 diccmhrc I S!i!I, n. 198, e 22 n ovembre 1906, n. lll7. Vedi -anch e in AJJJJCll(lfr,: il D . L: 2 7 a pl'ilu lnlG, u. 494, o a J1ai;ina 30 7 il D. L. :li aJwilu l!Jl7, 11.
GGO.
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REGOLAMENTO ORGANICO
termi nato; né preveclibile, è motivo per escludere 1lall'clenco nn Ufliziale. 3. Gli elenchi sono trasmes, si dai Comandanti di Corpo o di Distaccamento, e dai Capi dei servizi od I stituti militari territoriali che li hanno formati, al Comandante generale della Divisione territoriale da cni dipendono. Il Com:tndante g e 1i era I e della Divisione te1Titoriale verifica l'esa ttezza degli e lenc hi e forma, in base ai medesimi, la lista generale dei designabili agli nflìzi di Presidente e di Giudice nel 'l'rib1111ale. militare e nella Commi ~sion e d 'inchiesta. Una copia autelitira d ella lista generale viene trasmessa dal Comandante ge nerale della Divisione militare territoriale o dal Comandante in capo d el Dipartimento marittimo all'Avvocato fiscale mili tare, che n e fa deposito alla Segre teria del 'l'ribnnal e. 4. La lista generale 11 re ttificata 11ei modi prefissi dagli articoli precedenti qnando sopravvengono mutamenti o per traslocazione della stanza <lei Corpi o per provvidc11zn pat·· tieolari agli Uflìziali, in forza delle quali si aggiunga no nuovi df'signabili, o cc~si11 0 di esserlo qu e lli che lo crnno prima. 5. Il Comanrlan te generale pròcedc a lla dcsi[na,1ionr del Presidente e dei uiudic i della Co111111i ssionc 1l'i11chi esta e del Tribunale seguendo l' Ol'dine di anziani tà soconùo cui sono scritti nella lista gcnc r.a l c. Se uno o piit degli Ulliziali, clte per ragione ,li anzianilil dovreb bero essere desi!rnati
alla carica di Prctiidente o di Gi,1dice, ne è impedito per gravi motivi, il Comandante general e, fatte le opportune verificazioni, lo dispensa soprn sua domanda o lo ommette d 'uflicio. 6. La deliberazione del Comandante generale contenente le designazioni e le esenzioni deve risultare da, atto scritto, in cui siano espressi i titoli di grado e di anzianità giustificativi delle designazioni e le consid erazioni che hanno determinato il Comandante ad escludere i designabili non compresi nella composizione della Commissione d' inchiesta o del Tribunale, e che per titolo di grndo o di anzianità erano preferibili a quelli che ne fanno parte. Copia dell'atto di deliberazione è tra.smessa dal Comandante generale della Divisione o d el Dipartimento marittimo ali' Avvocato fi scal e militare che ne fa deposito nella Segreteria de l 'l'ribunale. 7. Se nel corso del biennio d'esercizio tlel 'l'rib unale militare tcnitoria le o marittimo sopravvengono traslocazioni · d e lla stanza de i Corpi od al tre circostanze particolari, per cui tutti o taluni degli Uffiziali co mp o1wnti hi Commissione d'inchiesta o il Tribunal e più non possono eser c itarne gli ufiizi, il Comandante gen erale della Divisione territoriale o del Dipartimento marittimo comple ta o ricompone la Commissione cl' inchi esta o il 'l'ribunalc ne' modi indicati negli articoli precedent i. 8. L'Avvocato fiscale militare, che lm ricevuta una quere la o una clcnu uzi:l 111\ r ""i
PER IL SERVIZIO NEI TRIBUNALI mLITARI.
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si fa lnogo al procedimento Se p er ins uflicienza del nupcna.l e contro 1111 UITiziale, ne mero di UITiziali d' nna categoinvia immediatamente circo- ria di gradnnzionc il Comanst:rn ziata relazione all'Avvo- dante genernle abbia aggiunto cato general e militare, il qnale alle liste della Divisione terne riferisce al Ministro della ritoriale o del Dipartimento Gne rrn o della Marina da cui marittimo la lista degli Uffidipcnde l'Uffiziale. ziali di quella stessa categoSe l'Utlìzia.le imputato ap- . ria appartenenti ad un'altra JJ:trt iene all'Esercito di t erra, ' Divisione te rritorial e o ad un l'Avvocato generale militare altro Dipartimento marittimo, vigila a c he, compiuta I' inve- il Conses~o verifica pure qnesta stigazione preliminare, ven- lista e riconosce la sna esatgano senza indugio trasmessi tezza e la necessiti! di usnrne. gli atti all'Avvocato fiscale Ad ogni estrazione il Con1nilit.are r esidente n el ca po- sesso fa precede re la verificaluogo in c ui dev'essere convo- zione dei boll ettini in c ui RO no cato il 'l'ribunale speciale. scritti i nomi degli eleggibili, 9. L 'Avvo cato fiscale mi- facend1Jne il riscontro sulle lilita re, che sostiene l'azione ste, e dopo aver riconosciuto pe nale contro l' Uffi ziale impu- che nessun nome è stato 0111tato di un r eato, conrnnir.,i in· mesRo, fa rinchiudere i bolletcopia ali' Avvocato generale tini nell'urna e procede aled al Comandante generale l'estrazi one. della Divisione o de l Dipartili. L'estrazione è fatta !lai mento marittimo la sentenza Capo di Stato Maggiore. della Commissione d'inchiesta. Un altro Utlìziale d ello Se la Commissione d'in- Stato i\laggiore di simpegna le chiesta ha prommciata l' ac- funzioni di Segretari o e comcusa dell'Ufllzial e, il Coman- pila il processo verbal e de lla dante genera.le d ella Divisione convocazione del Conse~so e tenitorialeodel Dipnrtimento dello adempimento di tutte le marittimo provvede alla co- formalità prescritte in questo stit.uzione del 'l'ribunalc spe· e nel precedente articolo. eiale. Il processo verbale è fir10. Per la formazione dei mato da tu t ti gli intervenuti Tribunali speciali il Consesso, all'atto ed è trasmesso in eoriunito ii termini de' Cod i ci pia all'U ffizio dell'Avvocato penali militari ·s otto la presi- flscale militare, che lo d epodenza del Comandante ge ne- sita alla Segreteria perché sia raie, verifica se le list e di che unito al processo. all'art. 3 del presente Regola12. Gli Avvocati fiscali mimento e quella degli Uffiziali litari trasmettono ali' Avvo Generali o Anunirngli, cspres- cato generale militarn copia samente· compilata per ordine di tutti gli atti di deliberazione del Comandante generale, so- o di estrazione, coi quali verr110 complete, e se forniscono gono costituiti o riformati i in numero sufficiente ·gli Uffi- 1Tribunali militari terri toriali ziali ri vestit i del grado i'i chie- o marittimi ed i Tribunali spcsto dalla Legge. ciali.
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REGOLAMENTO ORGANICO
l2bi•, L e norme stabilite n e·
gli articoli preceden ti si ap· plic ano anche pe r la designa· zione e la estrazione a sorte dell'uffiziale della regia gua r dia di finanza che, a te r mini dell'art. ;J:l della L egge 1!l luglio 1906, n. 367, deve nella n ella. qualità di giudice seder e in un Tribunale militare territorial e o speciale, osservate le modificazioni segue nti: a) il Comanda nte cli ogni legione territoriale compi la, per ciascun 'l' ribuuale milita re il c ui territorio sia in tutto o in parte compreso nel territorio della legione, un e le nco degli nffiziali del grado non inferiore a quello cli capitano, . r esidenti ne l terri torio d i ciascun T r ibuna le, e lo invia al Coma ndante d ella divisione militare in cui ba sed e il 'l'ribuna le mili tare; b) Da tal i e lenchi il Co· mandante della di visione militare forma due li ste : una d ei capitani designabili a giudici, ordinari e sup ple nt i, dei Tri· bnnali milita ri tcnitoriali , e l'altra degli uniziali del grado da capitano a co lonne llo, che debb ono essere compresi nella estrazione a sorte per la composizione dei Tribunali speciali; invia ndo poscia una copia a utentica di :1mb erlnc le liste all'Avvocato fiscale militare, che la fa d epositare nella scgrnteria del Tribnna le militare; e) Nel c:1so di mancanz:1, ll HSCIIZ:t O i111pe di111 ento <! egli ulliz ia li residenti alla sede del Tribunale, sono designati pei 1
Tribunali militari t enitoriali, ovver o compresi nella estrazione a sorte per i Tribunali militari speciali, . gli ufliziali del grado richiesto che siano r esidenti nel territorio della divisione, e, ove occorra, nell'altra divisione de l corpo d'armata, e supcessivamente nella divisio ne più vicina, e n elle a ltre divi sioni. 1 · CAPO II. DEI FUNZIONAR I ORJ, l'U BHl,I CO MINISTEUO F. DF.Ll,R SEGRETKRIE. SEZIONE
I.
.1Yorme generali per l'a mmissione alla cm ·l"iera del P1<bblico Mi-
niste,·o e delle Seg,·eterie.
13. Per esser e ammesso al· l'esercizio delle funzioni del Pnbblico Ministero e degl i Uffiz i de lla Segr eteria ne ' 'l'ribnnali militari è necessa r io: 1° Essere cittadino del !legno; 2° Avere l'esercizio dei diritti c ivili ; 3° Non essere sta to condannato a pene crimina li; 4° Non essere stato con· dannato per falso, fnrto, trnffa, appropriazione inde bi ta, attentato a i costumi, concus~io1rn, cornrnione, associazione ùi malfattori, vagabondità; u0 Hi unire le condizioni ri· chieste d:tl prese nte Regolame nto. 14. I Funzionari del P nb · blico l\Iinister o e delle Segre terie sono nomina ti con Decreto Healc.
Quest'ar ticolo ò st ato aggiunt o col R. clecrcto 22 novembre
190G, n. 617.
PER IL SERVIZIO NEI 'fnlDUNALI MILITARI.
Il Ministro della Guerra ha la racol tit di applicare i prcdclti Funzionari n ei vari U lii zi del Pub blico Mini stero e de' 'l'r ibunali secondo il bisogno del servizio. 15. Le proposte per nomin e, pro11107.ioni e traslocazion i dei J,'1111zionari del Pubblie.o l\'Ii· 11istcro e della Segrete ria so no f ai te e trasmesse al Jliinistro tl c ll :1 Guerra clall' A.vvoeato 1-(CIICr:tle. 16. I Funzionari d el Pubblico Ministero e de lle Seg re teri e non possono occupare al tri pubbl ici impieghi od uffici, nè esercitare una professione o la merca tura. S EZIONE II. De1l'·ido11e·itiì. 1,c,. le f1<nzfoni del P1<bb/ico Mi nistero.
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17. P ossono essere nominati sostituiti Avvocati fiscali milita ri: 1° I funzionari d el le segrnteri e dei 'l 'ribunali militari, lanrea.t.i in legge, i quali, dopo cinque anni cli se rvizi o, siano ammessi dal Ministe ro d e lla Gncrra, su propòsta d cll'A vvocato gene rale m ilitare, all'esam e prati co di cui ne l successivo art. 2(i e Regnenti, ed a bbiano superato la prova cieli' esa me me<lesimo; 2° Gli alunni che hanno riportato certificato di idon eità; 3° I Pretori; 4° Gli Aggiu nti giudiziari )lre~so i 'J'rih1111 al i Ol'dinari dopo due anni di ser vizio; 5° Gli Avvocati laureati in
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Legge d opo c inque anni cli ese t'cizio e ffettiv o de lla profcss ione.1 18. Possono essere nominati Avvocati fi scali militari: 1° I sostituiti Avvocati fiscali militari dopo du e a nni cli osere i zio; 2° I Giud ici e d i sostituiti Procuratori d el Re de' Tribunali ord inari · do1>0 due anni di esercizio; 3° Gli A vvocati laureati in L egge dopo sette ;umi cli esercizio effettivo d ella prnfes sione. 19. Gli alunni sono nominati con Decr eto Heale. P er essere nominato al unno è necessario: 1° Avere conseguito la laurea in Legge in una U niversità del Regno; 2° Avere vinta la prova <li un conc orso; ;J• Ave r e l'età di 2~ anni. 20. Sono dispe nsa t i dalla pro,·a d el concorso i laureati in L egge che hanno conscgnito la nomina di Uditor e pt'csso la Magistratu ra ordinal'i a. 21. L 'Uditore che vuol giovarsi d el la disposizione d el precedente artico lo presenta all 'Avvo cato g ene ral e n1ilita re la cloma1Hla di ammi ssione all'aluunato corredata. dei documeuti d,e eo111provauo i requisiti rich iesti da l presente Regolamento. · L 'avvocato general e mili· tare assume quelle maggiori informazioni c he r e puta opportune, e trnsmcttf• la domanda col suo parere al l\Iini stro da lla Guerra.
1 Qncst'mticolo è s t ,ito così sostit.uito col R. decreto 15 :.~os to 1 8D3, n . 521. v c,li ,mcho in Appendice i DD . L L .. 24 g i11J;"no l UJ 5, .n.1020; 21 oUoùl'C Hll5, 11 . 1513; e 6 m aggio lfJl.7, Jl. 71!1.
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REGOLAMENTO ORGANIOO
22. Oli alunni sono appli· l'esame, determina i giorni 111 cati all'Ufficio cli nn Avvoc ato cui questo deve aver · lnogo, fi scal e militare, ed hanno ob· od elegge i due Giudici del bligo di frequentarne l'Uffizio Tribunale supremo di Guerra e di assistere alle udienze del e Marina che devono sedere Tribunale. nella Commissione, e l' Avvo23. P er ottenere il certifi· cato gen eral e militare lle dà cato cl'icloneit:i alle funzioni comunicazione agli aspiranti. del Pubblico Ministero 26. L'aspirante sosti ene la l'alunno deve: prova del concorso per iscritto 1° Avere compiuto un e oralmente in tre giorni di· biennio cli tirocinio nell'Uffizio stinti. al quale è applicato; 27. Gli esami versano sulle ~ 0 Produrre nn certificato seguenti materie; dell'Avvocato fi scale da cni 1° Diritto 1rnbblico e interdipende, che faccia fede della nazionale; sua dilige nza e della lodevole 2° Diritto privato; sua condotta; 3° Codice penale comune; 3° Avere superata la prova 4° Codici penali milita ri; d'un esame pratico. 5° Leggi e Regolamenti per 24 . Gli :ispiranti all'alnn- il reclutamento dell'Esercito nato e gli alunni che concor- e dell'Al'lnata; rono al conseguimento del cer6° Leggi sullo stato degli tificato di idoneitiLdevono so- Uffiziali; stenere gli esami prescritti 7° Regolam ento di discinegli articoli 19 e 2:1 del pre- plina. 28. L'esame scritto si comsente Regolamento, dinanzi ad una Commission e di tre esa- 1 pie nni due primi giorni fi ssati minatori formata con Decreto per il concorso, in ciascuno Mini sterial e ne l 'l'ribnnal e s u- de i quali il candida to de,·c premo di Gucrrn e 'M arina, e da re la soluzi one d'una tesi; prnsieduta <lai! ' Avvocato gc- nel primo g iorno sulle materiener:ile militnre. Un Funzio · indicate nei numeri 1 e l! delnario della Segrete ria d ello l'art.icolo preced ente, n el sestesso 'l'rihn nale supre mo vi condo gi orno sull e materi e incompie gli utnz i di S eg r etario . dicate nei nnm eri 3 e 4 dello 25. Le doma nde per l' am- stesso articolo. Se il conco rso è ap erto m issione :,gli esami di co n· corso d evono csserc tra, 1ncssc ag li alunni che dopo il biencoi docume nti <li corred o alla nale tirocinio a spirano a conSegre teria d ell' Av voc al o gc · scgnirc il ce rtificato d' idoucral c militare, il qnalo, as- neità , l'esperimento sulle ma· sunto le pi i, a mpi e informa - t e ri e indicate nei n .i il e 4 zioni sull e mcd1:sim c, le tra- d ell'articolo p recedente è efsmette col s u o fl are re al fctt1rnt.o merliante la pro posta d'una fatti specie , sulla quale Ministro della Gue rra. Il Mini stro della G nc rra ogni candidato deve formulare con suo D ecr eto cl i eh i :ira una r equisitoria. 29. L ,1 Commitision c e saquali frn i concorrcu t i sono ammessi all 'csperim ciJ tO d el- minatri ce si riuni sce nel giorno
PER IL SERVI?aO NEI TRIBUNALI nHLI'l'ARI.
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precetlente quello fissato per missione assistito dal Segreil cominciamento degli esami, tario. e concorda e scrive i quesiti 'l'erm iuato il lavoro, il cane le fattispecie di c ui ne l pre- dida to lo firm a e lo p resenta cedente articol o, e ne forma al membro della Commissione, du e serie contenenti ciascuna che lo firma pur esso insieme quattro tesi o fatti specie : dne col Segr e tario ad ogni fog li o, tesi cioè di diritto p ubblico e face ndovi menzione elci nuinternazionale, e due cli diritto mero delle cancellat ure e de lle privato nella prima serie; e postill e, se ve ne sono . li ladu e tesi o due fattispec ie, se- voro viene quindi rinchiuso in condo il suhbietto del con- una bust a suggellata , sulcorso, di diritto penal e com une l'esterno d ella quale sono ine d i diritto penale militare dicati il nom e del cnndidato _nella seconda serie . e il giorno e l'ora d ella preLe tesi o fattispecie sono sentazione·, e sono r ipetute le numerate e firmate da t utti i fi rme del membro d ella Commembri della Commìssione, e missione e del Segretario. ri nch iuse ogni serie In una 31. I candidati non Jl0S80no busta snggellata, rubricnta e portare libri con sù, uè averne firm ata esteriorrnènte cl ag li a loro disposizione, a<l eccestessi membri de ll a Commis- zione delle Leggi e dei Resione e dal Segretario. golamenti vi genti nel Hegno. 30. Nei g iorni fi ssati per I medesimi non possono col'csame scritto il Presidente mnnicare con c hi cchesRia pridella commi ssione, al la pre- ma di ave1·e cleposita tn a l bansenza dei candi dati ed in pub- coclcllaComm issione,nelmodo blica aduna11za, proc ede al detto nell'articolo precede n te, dissnggellnmento della busta la soluzione del tema. ·c ontenente la se ri e dei temi 32. K c l terzo giorno clclsu cui deve av(lr l uogo l'esame; l'esame il candi dato clopo udita in di fa porre in un'urna.quattro la lettura de i suoi lavori, che ~chcde, ciascuna dell e quali viene fatta dal Segr e tario, e contiene nel suo interno uno dati sui me d esimi a lla Comde'nmneri d'ol'Clinc della seri e missione g li schiarimenti che d ei temi.Ogni cand idato estrae essa stima opportun o di chicdall' urna una. scheda e la ri- dcrgli, sostiene la prova delmct.tc a l !'residente, il qu a le l'esame orale. Cia scuno degli esami natori pubùlica il nmnero estrn tto e fa. dare lettura elci terna che lo interroga sulle materie invi co1TiHponde. dica.te all'a r t. 27 per una mez'l'erminate tutte le e stra- 1 z'ora a lm en o. Compiuto l'esam e, la Com· zioni, ogn i candidato riceve una copia del tc111a toccatog-li missione si ritira e d cl ihera in sorte, e il Presidente di- in segreto a magg ioranzn di c hiara sciolta l'adunanza , ed voti. ordina che , ch iusi gli accessi 33. Ogni esaminatore di· d ella sala, vi rimangano soli spone di nove voti. i candidati sotto la vigilanP er vincere la prova dt'I za tl'un memùro della Com- concor so il cnndiclato deve
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REGOLAMENTO ORGA'.NIOO
conseguire i due terzi della <lell' articolo precedente; ma tot:ilità dei voti. questi, se non vincono la prova 34. Le operazioni con cer- del secondo esame, sono denenti gli esami e le delibera- finitivamen te esclus i cl al la carzioni dcliii Commissione sono riera giudiziaria militare. consegnate in :ippositi 11rorcasi 37. All'alunno c he h a suverbali, nei quali è indicato perato l'esperim ento viene 1·i· il numero dei voti otten uto da lasciato dal Segre tario della ciascun aspirante. Commissione, a cura d el PreL'Avvocato generale mili- . si de nte dell a meclesi1na, un certare trasmcttP, al l\Tini stero tifieato d'idoneità, cl1e esprime della Guerra i processi ver- il grado de ll'approvazione otbali e gli scritti degli aspirnn- tenuta. ti, e Yi unisce nna tal.Jet la in 38. L'alunno clic ha ottecui gli aspiranti sono cl:1ssi· nuto il cert ificato d'id oneità ficati secon do il numero dei continua il tirocinio finch è non voti ottenuti; a paritil <li vot i gli vi ene conferita la nomina la preferenza è data al mag- ad un ufficio nel Pubblico llligiore di età. nistero. 35. Il candidato, che in SEZI ONE III. uno dei giorni indetti per gli es:imi 11011 si prese nta a lla Dell' ido11citi't JJ<I" le fm1zioni Commissione prima de lle nove di S egl'cteri«. ore antime ridiane, è considerato avere rinunciato al con39. Per essere Segretario corso. d'un Tribunale militare ii ne li candidato che h a intra- cessario: preso l'c~a111e scri tto e rice· 1° A,·ere l'età di 25 anni vnt.o il tema, e non consegna compiuti ; nel corso dello stesso giorn o 2° Avere esercitato 1>er tre il suo lavoro all:i Co111missio- anni l' uffi cio cli sosti tu to Sene, ovvero per qual siasi mo- gret:iri o presso· un 'l'riùnual e tivo esce anche pe r poco dalla milita re, o di Vice-Cancellie re sa la prima di ave r consegnato in un 'l'ril>nnale civil e e cori! l:woro, è escluso dal con- re7,io11a le, o di Canc ell iere in corso e pareggiato a quell o che una Pretnrn rl c l Hegno. non ha ottc11nto la maggioI sosti tuti SegnJta ri però, ra11 za dei ,·o ti. and1r.prim a di a verecompint.o 36. I c:111(]i<lati c h e esprr.~- il triennal e esercizio, pos$OIIO sa me nte o pn•s1111t iva111entc essere incaric:iti del la reggcnhanno rinn11eiato a l eoncor so z:1 lii una Segreter ia . 40. Per essere soritituto Se· possono. t.rasr orso un anno, es- , servi r ia111111 cssi. grctario ne i Tribunali milita ri PMsnnn pn1·c dopo lo s tesso è necc,sario: lasso cli tem po essere riaml • Avere 1-..:lit di 21 a 11110 mess i coloro che non hanno compiti; otte nuta la maggioranza in 1111 2° Essere l:rnreato in legge pri1110 cspe ri111<: 11to, e coloro in una delle U niv ersiti1 dello che h:111110 in corsa l'c~cl11 sionc Stato; o a,·ere, pe r du e anni n el modo indicato nell'alinea consr.cn t.ivi almeno ese rcitato
l'ER IL S ERVIZIO NEI TRIBUNALI MILITARI.
l' nnicio di vice cancelliere in 'l'rib11n:tle civile o corre:;donal e o l]i cancelliere in una prctnra de l R egno; o f:itto regolare tirocinio ne lla Segreteri a cl' un Tri bunale militare; 3° Avere vinta la prova d'un concorso t eorico pratic o.' 41. Per esser e a mmesso al tirncinio di abilitazione n el la Segreteria d' 1111 Tribunale mili tare è necessario avere compiuto il corso licea le o universitario di istituzioni civili, di d iri tto penale e di procedu ra penale, e sup eratine gli esami. L 'aspiran te c he vuole intraprnndcr e il tirocinio nella Scg1·ctcri:1 d'un 'l'ribunalcdcve prese ntare la s ua domanda docmnc ntata all'Avvocato fì sc:ilc milital'e, il quale, ass1111te le oc corl'enti in formazion i, la t rasm ette co l suo parere al· l'Avvocato generale . L ' Avvocato gene rale, l'ico- , noscenrto a.mn) issibil~ 1~ _do111 ,11111a, lo cl1ch1al'a ,i p1 e(IJ ctel!:t medesima, e presane nota pc l' estratto in :ip posito r egi~tro, la r imanda all'A vvoc:ito fi sc:ilc onde pr ovv eda . Agli Scl'iva ui . diurnisti è pl'r messo di curn nlare, nn ifor 11, a ndosi all e pr emesse d ispo· , oi,, ioni, il ti roc in io di abilita7.Ì0 1a1 a ll'esame col servizio di ~c rivano. 42. Per essel'e a mmesso all'esa me d i concorso di ch e a ll'a rt. 40, l'aspiran te cleve prc~c ntare ali' Avvocato fi scale 11d li tare da cui dipc11Lle il s uo r iP.01·so dil'etto ali ' Avvocato 1~e11crale e corredato cli tutti i documenti comprov:inti i r eqn isiti indicati negli articoli 13, 1111
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,10 e 41, non clt e d' un ce rt.ificato d el Segretario del 'l'ribuna le, ila cui risulti che esso ha compiuto il tirncinio biennal e con assiduitù, eon diligenza e con lodevole condotta. L'Avvoca to fi scale militare lo trasmette con suo motivato parere a ll'Av vocato general e. 43. Le di sposizioni della sezione 2• del presente capo, r e lative all a costituzione della Commissione esaminatrice, all'ammissione degli a sp iranti al concorso ed alle forme dell' esame, sono comuni ai concorsi per gli uffiz i di Segreteria. 44. L'esame è scritto e orale , e ve r sa sui Codici p enali militm'i, sull a procedura penale comune e snl presente Rego lamento. 45. L'esperimento ha luogo in due giorni. Nel primo giorno il c:indidat_o è sot~oposto all'csam.e scntto, e r edige sopra due fatt1 s pecie estratt e a sorte una scntenza ed un atto d i proc edura. Nel secondo g iorno il c:indidato sostien e l'es:ime orale. 46. Sono clispens:iti dal tir ocinio e dall'esame coloro ch e ha nno prec ede nte mente conseguito il certificato di icloneitii all e funzioni del Pub b lico i\lini stc ro ne' T l'ibnnali militari, e co loro che hanno consegu ito il c el'tifìcato d'idoneità alle funz ioni di ag-giunto giudiziaro ne' Tribunali ordina ri. 47. I./aspil'ant.e eh c ha s11perato il concorso pnò ottenere la nomin a di sostituto Segret:irio agg iun to.
\JÙcst',U'ticolo è stato cosl sostit~1ito col R . decreto 9 ùiccm· n. 4220. Vedi nota. all 'art. 17.
t,,,,. 188G,
Cod. Eserc.
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REGOLAUENTO ORGANIOO
vono dimorare nel lnogo cli. r esidenza elci 'l'ribnnal c prcs· so cui esercitano le loro funzioni, e non possono assen tarsene ne a ne h e t emporaneamente. 49. Ogni Tribunale lrn ferie :rn1111ali, alle quali parte cipano i Giudici, gli U ffiziali istruttori e i Funzionari del Pubblico Mini stero. Ai Funzionari ed Impiegati delle Segreterie può durante i I tempo feriale e ssere accordato un congedo annuale, se le condiz ioni · elci servizio lo consentono,, 50. Nel corso dell e ferie non può essere interrotta e sospesa la s1>ecliz ion e degli affa ri. 51. L e ferie durano dal 1° lugli o al 30 ottobre e sono di stribuite per turni di 45 giorni ad ogni Giudi ce, Uffizi al e istrnttorc, e F unzionario d el Pub· blico Ministero. Ai preside nti cd ai Giudici d ell e Commi ssioui d' i11 chicst11, e dei Tribunali marittimi può esser e concesso cli godere delle ferie, nel limite sovraindicato, in qualun qne t empo dell'anno. I congedi ammali dei Funzionari e degli Impiega ti cli Segr eteria non devono ccceTitolo 11. clcrc i 30 giorni. 52. L a ripartiz ion e delle n1~1 DOVF.RI feri e fra i Gi udici de l TribuIH:J l•'UN:t,IOKA IU G IU DIZ TARì nale supremo di Gne rra e di R DET,I,A n1sc11·1.tN ,\. J\Iarina è fatta dal Presidente . Riguardo a i G iudici miliCAPO I. tari del 'l'ribunale snpremo ch e ORU; A Rl~ S IJH)NZA, 1n:r.r.E pi,~nn: sono in servizio effettivo, cd 1,; IH~T CO N(:Rn r. ai Giudici delle Commissioni 48. 'l'ntti i F nn v.iona ri, gli d'inchi esta e dei 'l'ribunali te rImpi egati e gli Inse rvienti dc· ritoriali e marittimi, sono ap-
Il sostituto Segretario ag· ginnto dopo due anni di csereizio può ottenere l'effettività di sostituto Segretàrio. 47b••. Nei Tribunali presso l'Esercito mobilitato e n ei 'l'ribunali tcnitoriali possono, mediante Decreto Reale , esse re destinati: a) All'esercizio de lle funzioni di sos tituti Avvocati fi scali, gli Ufliziali di complemento che abbiano alcuna delle qua lità indie.ate nei ni 2, 3, 4 e 5 dell'art. 17 del presente l{egolamcnto; b) All'esercizio delle funzioni di sostituti Segr etari, i militari che abbiano i requisiti richiesti nei n.•1 e 2 dell'arti colo 40 del Regolamento·stesso. 47tec, L e d est inaz ioni suindicate sono fa tte nel num ero e con le modali tà che il Minist ero d ella Guerra giudicherà nece3sarie . L e dcsti'llazioni medesime possono essere stabi lite sin dal tempo cli pace, ma non hanno effetto che per il tempo di guerra, e cessano di picn diritto con la cessazione cl cllo stato di guerra.i
·1 Gli a rticoli ,17,;, e ,17"' sono stati aggftlu ti col R, ,lccrcto 11 . .rns. Vcùi però il Decreto L uogowrwu zialo 21 g iuguo 1915 r i portalo in A J>JJCIH!'icc e nota a ll't,rt.. 17.
7 ,licemhre 18UIJ,
J>ER IL SERVIZIO NEI TRIBUNALI MIT,l'fARI.
plicate le discipline stabilite dai regolam enti speciali delle licenze per l'Esercito e per la J\larina, previa dichiarazione di non dissenso del Presidente. La ripartizione delle ferie tra gli Uffiziali istrnttori ed i l?unzionari del Pubblico l\'liuistero è fatta dall'Avvocato generale. I congedi annuali ai Funzionari ed Impiegati della Se~reteria sono dati dall'Avvocato generale. 53. Nei Tribunali in cui il numero ristretto del personale o le esigenze del servizio non consentono che tutti i Ftmz ionari del Pubblico l'IIini stcro o gli Uffiziali istruttori partecipino alle ferie nel tempo e n ella misura stabiliti dall'articolo 51, l'Avvocato generale può conceder loro una corri· spondente permissione temporanea d'assenza nel corso del 1':ì.nno.
54. Quando nel corso delle ferie sopravvengono impreveduti bisogni nel servizio che 11011 ammettono dilazione, ed ai quali riesca insufficente il personale rimas,to in servizio, I' Avvoc;ito generale ha facoltit ,li richiamare in residenza i F unzionari ed Impi egati da nsso di pendenti che si trovano i11 ferie od in congedo, salvo, q 11anto ai Funzionari in fer ie, il compensarli con permissioni <li tmn pornn ea assenza, come ù detto nell'articolo precedente. · A questo effetto il Giudice, l•'1111zionario od Impiegato, cl.te Hi reca in ferie od .in congedo, deve dichiarare alla Segrete ri_a il luogo di suo recapito. Il Scurul.ario inscrive la dichiarazi•J nC in apposito registro.
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55. Un mese prima del cominciamento delle feri e, ogni Avvocato fi scal e compila in doppio esemplare una tabella cli riparto delle medesime frn gli Uffiziali istruttori ed i Fnnzional'i del Pu bblico Ministero e la trasmette a ll 'Avvocato generale, il quale, fattevi le modificazioni che giudica opportune, vi appone la f'ormola di approvazione, e ne rimanda un esemplare ali' Avvocato fiscale. Se l'Avvocato fiscale credo che ai Fuuzionari ed Impiegati di Segreteria, o a parte di essi, possa essere accordato il congedo anmiale, n e fa la proposta in una tabella addizionale compilata in doppio esemplare, e la trasmette all'Avvocato generale per i provvedimenti di che è d etto snperionnente. 56. Le permissioni di tem poninea assenza sono computate nelle fe ri e, ed entro il limite del turno feriale possono essere concesse dai Funzi onari che hanno l' inca ri co di fare il riparto de.Ile ferie. Per i Giudici militari del Tribunale supremo che sono in servizio effettivo, pe r i Gindici delle Commissioni d'i11 chiesta e d ei 'l'ribnnali tel'l'itoriali e marittimi, stanno fer me le discipline regolamenta ri delle licenze p er l'Ese rcito e per la Marina, salvo il non dis· senso dal Presid ente. 57. Le permissioni temporanee d'a ssenza in aggiun ta alle feri e, o pr.r nn tempo maggiore <lei periodo ferial e, o co11 facoltà di uscire dal tenitorio del Regno, sono accordate dal ìllinistro della Guerra o <i l' lla Marina da cui dipendono, sulb
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RE GOLAMENTO ORGANICO
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p1·oposta fattagli , J)Cr i Giudic i sono aJ)plicabili alle pcr misdel T ribunale su premo, dal sioni cli temporan ea assenza. Presidente, e p er tutti g li al· tri Fu11zionari cd I mpiegati CAPO II. d ell 'Amminis trazione clall'AvDEl,LA COR RI St>Q~O RKZ A vocato generale mi li tare. t: DELLE PETIZIONI. 58. N on possono essere date p ermi ssioni temporanee d 'as64. L'Avvocato gen eral e senza p er un tem po eccedente corrisponclc coi Ministri della i clue mesi. Guerra e dell a Marina e con 59. Per g li effetti di che gli altri Ca pi d i Dic,1ste r o. · ai p recedenti a rticoli 56, 57 I Presid enti pure hanno la e 58, In. d urat:i. delle p errnis- stessa fa col ti1 per le materie sioni d'assenza è determinata attiuenti al ser vizio della Giu· cnmnl ando in una t utte le p er- stizia militare. missioni date ne l corso delGli altri Funziona.ri c orril'anno. , s pondòno col rispettivo Supc60. Nell e Segre terie de'Td- rio r e immed iato. b1111ali e del Pubblico i\Iini65. I Funzionari cli cni nelstero è tenuto registro cl e ll e l'ultimo al inea del precedente permissioni d'assenza. confor- articolo conispo11dono diret· mc a l modulo a ll egato .A del tamente coi iìlinis tri: presente Regolamento. a) Qunndo clebbono riL'Avvocato gener ale mili· spondere a<I 1111 d ispaccfo difare e d il Presidente del '!'ri- r etto ad cs~i immedia.t:11Mnte bun al c mili lare allo scadere dal Mi nistro ; b) Qua ndo ciò è stabilito di ogni trinrnstrc t rasmettono al lllin btero nu estratto di quc- per L egge, Hegolamcnto o disto registro. re ttiva ministerial e; 61. Jl Funzionario ocl Jme) Quando t rattasi cl i avpicgato, c he per .ma lattia non veniment i d ei qual i per lanapuò intervenire ali ' Uffizio, tnra ed i mporta nza. loro condeve esibirn e la prova me- venga che ne sia p r ontarnen te d iante a ttestazione 111e cli ca da informato il Ministero. rinnova rsi secondo il l,isogno In questo caso il Fnnzio <li otto in otto g iorni. nario tnismctte contcm pornLa malal.tia nonattribnisce. neamentc la ~na informativa b raco lt ù di assentarsi dalla anche al suo Superio re imm c· resilie nza sc111.a a\'c rnc otlc· diato. nuta la pcr111issio11c uni modi 66. Ogni a rgomento tl i corc1111nciat i negli articoli prccC· ri spomlcuza deve essere tra tclcnti. tato con d is paccio separato. 62. La doman d a. di prol 1111A. margi ne d ei dispttcci dcgame nlo di una p c nni~sion c v' es~er e compenrli0Ramc11tc cl'assen:t.a gi:'l in corso non csi- 1accennato l'ogg etto elci di· me dall'obuligo di rientrare spaccio e la d ata e<l il n uin resiclcn:rn alla scadenza di mero cli p rotocollo a cui si ri· questa permissione. sponde. 63. Le disposizioni conte67. L e petizion i che hanno n nte nel precedente art. 51 p er oggetto la carriern cie l r i-
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PER IL SERVIZIO NEI TRIDUNAl,I MILITAIU.
zioui disciplinari in c11i è incorso. La matricola è formata in fogli staccati sul modulo allegato B del presente Regola.mento, custodita in apposita. casella e classificata in due categorie, d elle qnali l'una. com prende i Funz ionari del Pubblico Mini stero, l'altra quelli delle Segreterie. 71. Per gli effetti di che all'articolo .precede nte, ogni Funzionario del Pubblico Ministero e delle Segreterie, in occasione della sna prima nomina, dichiara alla Segreteria del Pubblico Ministero il suo stato personale di fam iglia e di fortun a, i suoi stuùi e gli uffizi esercitati precedentemente, e de posita i l'clativi titoli e documenti giustificativi. 72. 'l'utti i Funzionari in fin e d'ogni anno fanno la diCAPO III. chiarazioneall'Uflìcio del Pubblico Ministero d elle varianti D}!LLA MATRICOLA, avvenute nell e loro fam iglie, per le opportnne annotazioni 69. Nell'Uffizio dell'Avvo- nell a matricola. cato generale militare è forL'Avvocato fiscale militare mata e conservata la matri- trasmette all'Avvocato gc11ccola. gcnernle di ·tutti i Fun- raie militare nna tabella di zio11ari del Pubblico i\lini stcro queste v;trianti. 73. L'Avvocato fiscale mie delle Segreterie del Tribn- 1 na le supremo di Guerra e {li litare nllo scadern d'ogni tri~l:irina e di tutti i 'l' ribunal i mcstre trasm e tte all'Avvocato 111ilitari del Regno. generale una tab ella delle a nGli Avvocati fiscali militari notazioni aggiu nte nella rnalcngono pur essi la matricola tricola sulla capacità e conde i Funzionari del proprio dotta dei Funzionari da essi Utliz io e della Segrete ri,i del dipendenti. 'l'ribnnale a cui sono ad74. Quando 1111 funziorn1rio dclti. è traslocato ad altro Tribunale, 70. La matricola indica lo la s ua matl'i cola è trasrnl'ssa s tato per sonale di famiglia e dall'Avvocato fisca le mili bu·e, ili fortuna del Funzionario, le ch e lo ha avuto all:t sna dir:1Ri della. sua carriern, le sue pendenza,all'Avvocato fi sc:ili, note carntteristiche, le sue militare sotto l'antorit:'1 d el azioni di merito e le puni- qu,Jle deve passare. chiedente devono essere scritte e firm ate dal medesimo, osservate le Leggi sul bollo. Sono applicabili all e petizioni le disc ipline stabilite per la corrispondenza. 68. L'Avvocato generale, a cui venga trasmessa una petizione in forma non corrispondente alle di sposizi oni dell'nrticolo precedente, la respinge con annotazione de lle irregolarità avver tite. Se la petizione è regolare nella fo rma ed è di retta al Ministro, l'Avvocato generale raccoglie le informazioni, e domanda se occorre a l pe tente le spieg:lZioni valevoli a chiarire il snbbi ctto ed il fondam ento della domanda, indi la trasmette col suo JJa· rcre al l\'liuistro d ella G11en a.
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UEGOLAl\IEN'l'O OUGANICO
cato fiscale militare a cui è soggetto il Funzionario amo censurato, onde ne monito DELLA DISCIPLIN A. prenda nota nel registro di 75. I F unzionar i dell'aro- matricola. ministrazione dell a giustizia L'Avvocato generale può nei T ribunali militari , i quali anche delegar e l' Avvocato mancano ai doveri dell 'Uffizio, fisca le milit.ar e on de appli chi o compromettono il decoro in nome di lui al Funzionario proprio o del Corpo a cui a p- redarguibile la censura. 82 . I Mini stri della Guerra partengono, sono soggetti all e pene disciplinari. o della Marina possono chia76. L e pene clisciplinari mare a sè i Funzionari del sono: l'ammonizione, la cen- Pubblico Ministero e dell e Seaura e la sospensione dall'Uf- ,:treterie, affinchè rispondano fizi o. dei fatt i loro imputati, cd am77. L'Avvocato generale monirli. Il Ministero della Guerrn e mili tare ha la sorveglianza di tutti i Funzionari del Pubblico quello della Marina, secondo .Ministero e dell e segr eterie che i fatti riguardano la giugincliziar ie militar i. stizia penale dcli' Esercito, o Gli Avvocati fis cali militari la giustizia penale marittima, h anno la sor veglianza d ei Fun- possono inoltre, p r evio a vviso zionari del proprio Uffizio e dell'Avvocato generale milidella Segreteria del 'rribnnale tare, censurare o sospendere presso cui esercitano il loro dall'Uffizio i F unzionari sogllli nistero. getti alla sorveglianza de l 78. All 'esercizio della sor- predetto Avvoeato generalo veglianza va unita la faco ltiL militare, a tenore degli artid'infl igger e le pene cli scipli- coli 346 del Codice p enale n ari dell'ammonizione e della per l' Esereito, e 393 del Codice penale m ilitr,re maritticensura. 7 9. L'amn1oni zione è l'av- mo, cd i Funzionari dell e Scv11rtimento dell e mancanze del gretcrie. Fnnzienario , con esortazione a La sospensione dell' impieno11-11iil r icadervi. go produce interruzi on e del L:t ceusura è la forma lr. servi zio e privazio ne clello sti(li chiarnzione del biasi 1no in- pendi o per tutto il tempo della corso dal Fn11zio11:irio. su:, clnrata . La censura i, applicala per Lariammessioneal servizio le mancamrn gravi e per le riabil ita per l'avvenir e I ' imrecidive nell e pi ÌI li ev i. j pi egato, ma ti en e fermi gli 80. Le note tli a1111noni- effetti compiuti della sospenzione ed i processi verbali I ijio ne. delle censure sono inscri t.ti in La r evoca del Dccl'eto di un apposito r egistro dell 'Uffi- sospensione fa considerare come non avvenuta la sospenzio del Pubblico Min istèro. 81 . L 'Avv ocato gen erale sionc ccl a.ttribnisce all'impicquando in fligge pene diseipli - gato il diritto cli r iscuotere gli nari ne cli, notizia all'Avvo- arretrati dello stipendio. CAPO IV.
l'ER lf, SERVIZIO NEI TRIIlUNALI i\IILITARI,
83. Nei casi preveduti da• gli articoli 348 del Codice pcuale militare per l'Esercito e 395 del Codice peuale militare marittimo, si osservano le norme stabilite nella sezione 3• del capo 2° del titolo 4° del presente Rego lamento. 84. L'azione disciplinare si estingue con la dimissione debitamente accettata. CAPO V. DF.I PUNZI0NAR1 SO'l''l'OPOS 'l' I A PROCii:DIMENTO PENALT•:.
85. L'azione penale formalmente intentata contro il Funzionario dell'ordine, gindiziario militare non impedisce l'esercizio dell'azion e. disciplinare. 86. Il Funzionario sottoposto a procedimento penale e rimandato senza c01ulanna può c hiedere la revoca dei provvedimenti · disci11Iinari esclusivame nte basati sugli stessi elementi del reato alni imputato, se l'esistenza dei medesimi fu esclusa dall a sent enza del Magistrato. 87. Quando il Funzionario sottoposto a procedimento penale non è stato sospeso dall'Uffizio, n è ha incorsa l'inabilita.zione, a termini .degli articoli 208, 209 e 210 d el Regio Decreto li <licembrc 18G:, e del Regio Decreto 25 ottobre 1866, può il Ministro della Guerra nr<lin:ue che il medes imo si :1stcnga. dall'esercitare il proprio ministero e dal!' interv euirc ali' Uffizio fino alla risoluzione del proccRso pena.le. Questa disposizione non ar· reMta la deconenza dello stipc ntlio.
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CAPO VI. DELL'ORDINE D l•: r, S ER\'JZJO F. DRl,l,A SORVF.GLIANZA,
88. L ' Avvocato generale militare ha la sorveglianza· dell'amministrazione della giustizia in tutti i Tribunali militari e nelle Commissioni d'inchiesta del Regno. Gli Avvocati fiscali militari l'esercitano nei Tribunali militari a cui sono addetti, sotto la dipendenza e direzione dell'Avvocato generale militare. 89. Per gli effetti di cui all'articolo precedente, I' Avvocato generale militare prescrive le norme che giudica convenienti onde il servizio negli Uffizi del Pubblico Mini stero e nelle Segreterie pro· ceda conforme ai fini del-la Legge; si fa dar conto elci sno andamento nelle Commissioni cl' inchiesta e ne' Tribunali, e fa all'uopo le opportune avvertenze. 90. Gli Avvocati fisc-ali militari trasmettono all'Avvocato generale le informative cli tutte le denuzie cli reati. Gli Uflìziali istruttori compilauo e tras111ettono allo MteMsO Avvocato generale entro i primi cinque giorni d'ogni mese 11110 stato di tnt.ti i processi inizi ati nel corso del mese an· tecedente. Questo stato dcv' essere formato sul modello, allegato O, del presente Regolamento, p erc hé possano esservi fatte successivamente le maggiol'i indicazioni del gradualè sviluppo del processo sino alla sentenza definitiva. J. proce.ssi devono esser e scritti in questo s tato con lo
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ltEGOLAl\IEN'l'O ORGANICO
stesso numero di progressione l'Avvocato fi sc ale militare prosotto cui s01io notat i n e l r egi- porre, ed il pres id ente ordi- , stl'O della Seg1·e teria dcli' Uf- nare, udienze straordinarie. fizio d' istrnzione. 93. L 'Avvocato fiscale mi91. I ·seg retari d ei Tribu- litare fissa l'orn rio d e lle Senali militari trasmettono a l- gretcrie d el Tribunale e del l'Avvocato generale copia del- proprio Uffiz io; le quali dele sentenze pronun ciate dalla , vono esse re aperte al pubbl ic o Commissione d'inchiesta e d al non me no di otto oi·e ogni Tribunale, cntl'O tre giorni g iorno, eccettuato il festive, in da lla loro data. cui basta che s iano aperte per Appiedi o a t ergo d e lle me - t re ore. desime dev'essere annotato: 94. Nelle Segreterie è te1• Il numero sotto c ni è nuto u n registro di presen za . iscrit to nello stato, di che agli Ogni giorno, all'ora delalinea dell'articolo preceden- l'a pertura d el l' Unìzio, il Set e, il processo a cui si riferi- gretario appone ne lla prima sce la sentenza ; lin ea in bianco ciel registro la 2° Il nume ro de' testimoni data corrente; tut ti gl' Impi eesa.minati in processo, ed il . gati (}n t ran do in Uffizio vi 11111nero cl i que lli esamina.ti a l- scrivono il lor o nome e col' uclienza; gnome; ccl il Segretario, scors i 3° Il numer o dei p eriti a s- 15 minuti, Io ritira ; dichiara sunti in esame e degli inter- con ap posi ta formola clii usa la preti; sottoscrizione, e lo depone 4° Il numero degli interro- ne l ga binetto clcll' Avvocato gato ri degl' imputati ; fi scale. 5" Il numero dei processi L a sottoscrizion e è rinnoverbali di visite locali, e con- vata all'occasione clell'nscita cessioni di stato ; d egli llllpiegati qua ndo essa è 6° Il numero delle trasferte; autorizzata dal l'orario, ed a l 7° L a somma totale d e lle momento d ella chiusura de lsp ese d el processo. l' U fliz io. L 'Avvocato ge ne rale milili r egistro è lineat o e le tare, con la scor ta d i qu este firme so no fatte senza internotiz ie , fa rie mpire le corri- r uz ion e nna per ogni li nea. spondc nti tìnchc degli stat i 95. Il Scgr otari o capo del co1npi lati da gl i Uftì ;; iali istrn t- 'l'ribunale ed i l l::ìeqreta rio d e l tori a termine del prceccl c ntc Pubblico Mini stero sono ris petarti c olo. tivamcntc r esponsa bili rlella 92. Il l'rcside nl'c d ul I a , r cgola ri(ù. e celeriti1 del laCommi ssione d'inchi es ta ed il voro. P resid cnt;) ciel Trib1111:tlc, di Ogni Funzionario ecl imconccrto co ll 'An·oc:1to ti~c::l c piegato è pc rsona lmc11t.c r cm ilitare, fo rmano il diario cl e ll e I spon sabilc d ei lavori c he g li udi enze, lissand o i qiorni della sono affida ti. settim a na in cui devono aver 96. li Segl'Ctario ca1io ccl il Segretario del Pnhhlico Mi 11 iluogo. Qnan clo le condi)!;ioni ci el stero formano annnalmcnte le servizio lo richiedono, può tabell e della ripartizione del
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PER IL SERVIZIO NEI TRillUNALI MILITARI.
personal e nelle Sezioni dell'Uffi zio, in guisa che siano determinate le specia li attri· buzioni di ciascun impi egato. Queste tabe ll e so no approvate dall'Avvocato fiscale mili tare. 97. Per hi cli stribuz ione d el lavoro giornaliero è ap erto 1111 registro nel gabinetto del Segretario capo conforme al modulo allegato D del presente llegolamento, nel quale si fa rirnlta re per ordin e di data la consegna delle c a rte a l!' im pi egato, l'incari co dato a l mcdeshno e la r estituzione delle carte col lavoro esamito. Alla fine di ogni settimana il Segretario presenta il registro all'Avvocato fi scale milifar c, il quale vi appone il suo visto e gli appunti ed avverte nze sui ri t,irdi non g iustifi cati. 98. Il Segretario comunica imrnecliatam ente ~li a p punti e le avvertènze de i l'Avvo cato fi scal e ag li Impi egati cui son o ri fe ribili. 99. Se dai notamcnti de i registri cli che ag li articoli !J4 e 97 ap par isco no r e iterati atti d i negligenza a carico d' nn impiega to, l'Av vocato fiscrd e militare ordina c he ne s ia preso nota nel registro d i matricol a. 100. Copia del diario delle udi e nze, dcll'oral'iO dcli' Uffizi o e delle ta!Jc lle di ripartizione ci e l personale, cli che agli articoli 92, 9H e 96, i\ t.rnSlllcssa cl:lll'AvYocato fi sc:i lc milita r e ali' Avvo cato generale. 101. Il Ministero Pub bli co sovrintend e alla p oli z ia de ll e C:tl'CCl'i cli pl'CYCUZiOllC. A lui spetta provv erl er c in tutto ciò che concerne la cu-
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stodia e ne ttezza personale rlcgli imputati ; la lol'o separazione od unione nell e camere; la conservazione dell e vestimenta e di qualunque altra cosa appar tenente agli imputati; i loro carteggi e col loqui; la permissione del vitto vena le e de' soccorsi esterni; il traslocamcnto dei de tenuti da una ad altra camera, o ad un ospedale fuor i dPlla carcer e, e la loro presentazione a cl un'Autorità giudiziaria militare. Durante l' istrnz ionc del processo i p ermessi di colloquio e di carteggi o ai rletenuti sono dati cli concerto fra il Pubblico Ministero e l' Uffiziale istruttor e. 102. Ne lle carceri in cui i carcerati in is tato cli deten zione pl'eventiva si trovilno frammi sti a c ondannnti, la sovraintendenza de l Pubblico Ministero si estend e a nche a questi u ltimi. · 103. Le disposiz ioni con tenute negli articoli 92, 9:1, 9,1, !l5, DG, 97 , 98 e DD sono este nsibili al Tl'ibnnale su pr emo cli Guerra. e Marina . Titolo lii. DT S PO ~ lZTOX l
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101!. La polizia gi n<liziari:t esercitata dagl i U ffì ziali istrnttori e d agli Uffìziali design ati neg li articoli 353 del Codice penale per l'Ese rc ito, 39\J ciel Codice p cn:1lc lllilitare marittimo. è
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REGOT,AMEN'fO ORGAN!OO
IOS. Le denunzie e le querele sono ricevute dall'Avvocàto fiscale militare, o dall'Uffiziale istruttore, o dagli altri Uffiziali della polizia giudiziaria. L'Ufflziale istruttore e gli altri Uffiziali della polizia giudiziaria ne danno immediatamente comunicazione all'Avvocato fiscale militare, e vi uniscono gli atti di accertame nto dei corpi di reato, dello stato de' luoghi , delle traccie de' reati, e le perizie e le informazioni raccolte per lo RCoprimento della veritù. L'Avvocato fiscale militare formola senza indugio le sue richieste all' Uffiziale istruttore. 106. Tutte le cose sequestrate come utili alla manifestazione della verità, o eome corpi di reato, vengono depo· sitato nella Segreteria del Tribunnle. L' Uffiziale istruttore, od altro Uffiziale che ne ha operato il setiuestro, trasmette ali' Avvocato fiscale militare un elenco descrittivo dello cose medesime con l'indicazione del processo al quale si riferiscono. 107. Il Segretario del Tribnnalc, appe na ricevuta un:i cosa sequestrata d ipe ndentemente da una proc i.:clnra penale, ne lliL avviso all'Avvo· cato fiscale militare, il q nal e verifica se corris ponlle all'elenco a lui tr:1~11"~~~0 r.il a.i rela tivi :itti del proc esso, e riconosce I' iutcgritit dei sigilli. Se i sigilli non ap11ariscono integl'i, o Ritrovano fra le cose sequestrate de nari, carte di pubblico credito, titoli di va-
!ore monetario, ed oggetti preziosi, l'Avvocato fiscale militare ne fa la verificazione con l'intervento dell'Uffiziale istrnttore; compiuta la quale verificazione, la cosa sequestrata viene nuovamente assicurata col sigillamento nel modo indicato dagli articoli365 Codice penale per l'Esercito, e 411 Codice penale militare marittimo. Delle formalità prescritt~ nel presen te articolo viene compilato un processo verbale che costituisce il t itolo di rcsponsabi li ti\ al Segretari o. 108. Le cose sequestrate come utili alla manifestazione del vero, o come corpi di reato, non possono essere rimosse lhilla Segre teria prima del giorno del dibattimento, nè dissuggellate senza ordine elci!' Uffizial e istruttore o del 'Presidente se il processo è ultimato, e sulla richiesta o sulle conclusioni del Pubblico iVlinistero. · Quando il dissuggellamcnto sia necessario per 1111 atto tli perizia o di riconoscimento, l' Uffiziale istruttore ne dii preventivo :ivvisoall 'Avvocato fiscale militare onde vi interv enga.
Se l'Avvocato fiscale non può essere 1nesente all'atto ne i; fatta menzion e nel processo, e il dissnggc\lamento è opcrnto li al Segretario in presenza ilei solo Uffiziale istruttore. ln ogni caso l e cose sequestrate sono nnovamente suggellate ne' modi stabiliti dai Codici penali militari. 109. Le cose sequestrate sono custodite lino a sentenza definitiva sul merito della
l'Jm IL SERVIZIO NEI 'rRI.BUNALI .llfILITAitl.
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ca.usa divenuta irrevocabile; ciò non di meno possono es.sere resti tuite al legittimo proprietario anche nel corso della procedura, quando non siano soggette l!- confisca e gli interessi della giustizia Io consentano. In questo caso la restituzione è subordinata alla condizione che il proprietario faccia atto di sottomissione di presentare nuovamente le cose restituitegli ad ogni richiesta della giustizia. 110. Le restituzioni sono effettuate dal Segretario sotto l'autoritù e la vigilanza dell'Avvocato fiscale militare, e ne è compilato processo verbale. lii. Le cose confiscate sono o distrutte, o vendute, o de· posi tate negli Arsenali militari secondo le disposizioni del Ministro. A questo effetto l'Avvocato fisca le militare trasmette allo scadere di ogni semestre un elenco delle cose cadute in confisca all'Avvocato generale, il quale ne riferisce ,LI Mi· nistro. 112. Le restituzioni e le confisch e di cui negli articoli precedenti sono fatte sempre in esecuzione d'una sentenza od ordinanza del Tl'ibmrnle o della Commissione d'inchiesta. Ove il Tribunale o la Commissione d'inchiesta, giudicando definitivamente il merito della causa abbia ommesso di deliberare sulle cose sequestrate, il Pubblico i\linistcro propone le sue ist:L11ze onde il 'l'ribunale o la Commissii)lle d'inchiesta emetta le sue provvidenze. 113. 'l'erminat.o il dibattimento e pronunciata la seuten·
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za, il Presidente del Tribunale coli' intervento del Pubblico Ministero e l'assiRtenza del Segretario procede al l'Ì· suggellamento delle cose se· questrate, riservai;l a ehi di ragione le domande di restituzione scad nti i termini per il ricorso in nullità, o dopo pro· nnnziata la sentenza di rigetto del ricorso in nullitù. · 114. Un registro delle cose sequestrate come utili alla ma· nifestazione della veriti1, o come corpi di reato nei processi penali, è formato secondo il modulo allegato E del presente Regolamento, e custodito nellà Segreteria del Tribunale. L'Avvocato fiscale militare ne verifica di 15 in 15 giorni la regolarità ed esattezza con la scorta degli elenchi di che all'art. 106, e vi appone il suo visto. Allo scadere d'ogni semestre il Segretario presenta all'Avvocato fiscale militare un estratto del registro: l'Avvo· cato fiscale militare ne certi· fir.a la verità e lo trasmette all'Avvocato generale. 115. Le indennità ai testimoni ed ai periti, le spese per le trasferte dell'Uffiziale istruttore o di nn Giudice delegato, e quelle per la custodia e con· servazione delle cose sequc8trate nel!' interesse della giustizia, cui si faccia luogo sia nel corso dell' istrnzione del processo, sia nel eorso del dibattimento, sono tassa te con mandati rilasciati rispettiv:imente dagli Uffiziali istruttori e clai Presidenti, secondo le dis11osizioni della tariffa penale in vigore peri 'l'ribnnali' 0 1'· dinari.
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REG OLA~fENTO ORGANIOO
116. Il Segretario del 'l' ribunale tiene un registro conforme al modulo all egato F d e l presente Regolamento, in cui trascrive ogni ma ndato all'atto della spedizione. Questo registro prima cl'ess ere . posto in uso è nume rato e fi r mato ad ogni foglio dall'AYvocato fi scale militare. 117. Il Segre tario iscrive nel sno r egistr o i mandati di pa gamento all'atto della loro emissione: ed ogni gi orno preseuta il r egistro all'Avvocato fisca le militare, che c hiude la regist razion e con una formula ind icante la da ta e l'or a de lla chiusu ra, il numero e la somma d ell ' ultima r egi strazione. La formula di chiusura i~ scritta nella linea immediatamente s uccessiva ali' ultima regi strazione. , 118. E vi etato a l Segr e tario di fare antici pa zion i o pagamenti sui mandati di che all' art. 115. 119 . .A.Ila fine d i ogni mese il Segretario trn smctt e all'Uffizio d emanial e un estratto del r egistro di clic all'art.117, autenticato dall'Avvocato fiscale militar e, c orredato delle ced ole di citazi one dei tcstimo ni, p eriti ccl inte r preti. A quest'efretto il Segretari o si fa c onsegnare l e d ette cedo le tlai purit.i, tcsli1110 11 i ed i11 t.erprct.i all 'att'o cl,:ll:1 loro compa r sa in nanzi al 'l' r ibnnale od all'Ullizi:ll c is trnttoru, e le unis ce al reg is t ro co l nu 11_1e,ro tli òl":•li1.iu11e <l e i relat1v1 111,11111:it.1. 120. l l S1•gret;1ri o ti ene un registro <li s pccli zio 11c <l e i le not ifieazioni e cita zion i conf'onne al modulo all ega to G elci p re sente Regol amento.
121. I certificati ed atti d' intimazione sono uniti al processo. Sono pme uniti al processo i c ertificati di malatt.ia, d' impedi mento o cli irrc peribiliti1 del testimonio, perito od interprete. Se il testim onio, perito od interprete è stato citato a presentarsi a l pubblic.o dibattimento, il Segretario clit immecliata comunicazione del certificnto di mn lattia, impecli mento o irrc pcribilitù al Pub blico Ministero. 122. Le ci tazioni elci testimon i, periti cd inte r preti a i pnblJli ci diba ttim enti so no ordinate con decreto del Presidente. Le citazioni dei testimon i, periti, in terpreti ed imputati nel corso del!' is truttoria <lei processo sono ordinate dall'Uffiziale istrnttore. 123. Le citazioni d e' rnilitari e ma rinari s i fanno con foglio d'avviso diretto ai Capi di C orpo da cui que lli d ipe nd ono, a tenore degli at"tic oli :liG Codice pe nale dell'Esercito, e 42~ Codice penale mili tare marittimo .. Qual ora i t est imoni cla citare sia no Guar die dognnali o daziarie, UfTizial i od Agenti dc l l,1 pn bblica sicurezza, od im pi ega li d'una. pnbbli ca. A111111 i11i st.rnz ionc d e llo S tato, la citazione è eseguita sec ondo j le r egole stabil ite eia! Cocliec 1 cli procedura p e na l e, e l' Urfi_,,iale islruftorn_ ne lìù_ 1,rev_c n: t1n1 partec 1paz1011e a, Ca pi d1 Corpo oc\ Uflìz io da cn i quelli 1 dipc\11Clono. Se i tes timon i sono r.i tat.i a presen tar~i nl pnhl,lif\O dibattimento, la partccipazio11c è clata da l Pubblico Ministero.
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124. I mandati di cattura e di com riarsa sono t rasmessi dal Segretario al P ubblico Ministe ro,chc ne cura l'esocuzione. 125. Quando nel corso de l!' istru zione si manifesta il bisogno di esegui re atti fu ori della r esi denza d el 'l'ribunale, l'Uffi zial e ist.rnttore richiede, a termi ni degli articoli 402 del Codice penale dell 'Ese r cito, e 447 del Codice penale milit a re marittimo, l' Uffiziale istrnt.tore del luogo in cui gli a tti devono essere eseguiti, ed, in mancanza di esso, il P r etore. Se nel lu ogo in cui devono essere eseguiti gli atti non risiede nè un 'l'rib nnale mili tare, nè un Pretore, o se l' interesse del la giustiz ia, per circostanze speciali,consiglia che gli atti siano eseguiti dall' Uffiziale istrutto re c he è in vestito del processo, l'Avvo cato fi scale militare n e fa r elazio ne all'Avvoca to genera.le, il quale, riconoscendone l:i convenienza, autorizza il trasporto dcll'Uffiziale i st ru tt ore sul luogo. · In caso cli urgenza c he n on amm etta dilazion e, l' istruttor e, sopra conformi conclusioni del Pubblico Ministero, può trasportarsi sul luogo dove devono compiersi le oper az ioni, senza aspe ttare l' antorizza:done de ll 'Avvocato generale mi litare: l'Avvocato fiscale militare p er ò deve trasme ttere all 'Avvocato generale milita1·e un a cir costanziai.a esposizione delle ragioni su cui fu motivata l'eccezionale deliberazione. 126. L'uffiziale istrnttore fa la ri chiesta .agli Ufi'lziali presso altri 'l'ribunali militari, e le
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d elegazioni ai Pretori per gli atti d'istruzione cla eseguirsi fuori dell a sua resid enza, evitando qua nto è possibile cli trasmettere loro gli a tti della procedura. Esso fa le ri ch ieste e le delegazio ni per mezzo di 11 ote contenenti tut te le indicazioni e direzioni necessarie per l'cseguim ento degli atti richiesti o delegati. Se più a tti in g iurisd izioni diver se devono esser e richiesti o del egati, l'Uffiz iale istrnt tore s1>ecli scc contemporaneamente tutte le delegazioni, e contemporaneamente continua esso le indagini che possono essere proseguite nel luogo di sua resid enza. 127. In ogni caso l'Avvocato fiscale militare è in facoltit d' in te rvenire agli atti a cui procede l'Uffiziale istruttore anche fuori della sna r esidenza. 128 . Gli att i del processo sono uniti in 1111 volnmc, al quale va unito l' indice degli at.ti e dell e prorlnzioni, la noi.a de ll e spese del procedimento e l'elenco d elle cose sequestrate come ntili alla manifestazione d ella verit:'1, o come corpi di r eato . Il volume ha una coperta in c ui è in dicato il Trilltmale che istruisce il processo; il nome e cognome d ell'Uffiz iale istruttore; il n ome, cognome e paternità, e domicilio e qnalitiL dcli' imputato; il titolo del l'e:1 to, eri il numel'o rl 'ordine sotto cni il processo è annotai.o nel r egistro delle cause penali. Una casella vi è riservata per annotarvi l'esito d el procedimento, e la data e le ttera d'archiviazione . ...-:,,.:.
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REGOLAMENTO ORGANIOO
129. Quando una o più persone sono imputate di due o più reati, ai formano ne' modi indicati nell'articolo precedent e t anti separati volumi quanti sono i reati. 130. Gli a tti d el processo sono ordinati cronologicamente ed i fogli numera ti, e vi sono unite le produzioni, in modo p erò che restino separate dagli atti in fine del volume. , · 131. E vietato di unire agli atti del processo i documenti stati sequestrati, dovendo . i medesimi esser e garantiti e custoditi nelle forme prescritte dagli articoli 365 del Codice penale dell'Esercito, 411 del Codice penale militare marittimo, e 106 e seguenti del presente Regolamento. 132. Agli atti d el processo devono essere uniti l'estratto matricolare dell'imputato, gl i estratti delle sentenze di condanna antecedentemente pronunciate contro di lui tanto dai 'l'ribunali militari che dai T ribunali ordin ari; ed , ove occorra, i certificati comprovanti la sua moralità e l' estratto d ella sua nascita. 133. In fin e degli atti suscettivi cli tassa a t e rmine di Legge, il Segretario, se ne fu ordinato il pagamento, fa compendiosa a nnotazione del mandato, indi cando ne la d ata, il numero e la somma.
CAPO II. DF.f,LA. COlBrtSSIONE D' IKCRTRSTA·
quale vi unisce le sue conclusioni scritte e le deposita alla Segreteria entro otto giorni al piì1 tardi. 135. La causa è proposta alla Commissione d' iueJ1iesta nella prima adunanza ordinaria della medesima dopo il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministe ro . L' Uffiziale istruttore fa la sua relazione, e l'Av\7 0cato fiscale militare svilupp a oralmente le ragioni delle sue conclusioni scritte : dopo d i c he esso e l'Uffiziale istruttore si ritirano, e la Commissione delibe ra immediatamente sul merito dell'accusa, salvo il disposto degli articoli 428 Codice penale dell'Esercito, e 473 Codice penal e militare ma rittimo. 136. Il Segretario comunica al Pub blico Mini stero la sentenza della Com missione d'i nchiesta nello stesso g iorno in cui fu pronunciata, e ne fa fede a piedi della sente nza stessa èon un ce rtificato a cui il Ministero P ubblico appone il suo visto. 137. J difensori esam inano gli atti del processo in una sala della Segre teria a ciò destinata.; ed ove chiedano cli vedere le cose sequestrate come utili alla manifestazione della verità, o come corpi di reato, si osservano le disposizioni dell'art. 108. CAPO III. T>F. J,T.R UDHiNZF. 1 DR[, OJHATTBJ'BS T O
E DELLA SENTENZA.
134. Ultimato il processo, 138. Le cause sono portate l'Uffizi ale istruttore ne dii CO· all'udienza del Tribuna le in municazione entro 24 or e al- una sala stab ilmente e notol'Avvocato fiscale militare, il riamente destinata a q uesto
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uso ne' giorni fì~sati da l diario cli c.ui a ll'art. 92. • 139. Le cause sono inscri tte sul ruolo di sp edizione alla data della consegna fatt ane dall'Avvocato fisc al e militare al P r esidente del 'fri' bunale, a termini degli a rticoli 439 Codice penale per l'Eser cito, e 486 Codice pena le m ilitare marittimo. 140. Il Presidente di 15 in 15 giorni forma per estratto dal ruolo di spedizione il ruolo d'udienza, sen tito il Pubblico Ministero che v i appone il suo visto. Il ruolo d 'udienza ù affisso a cura del Segretario n ella sala d'udienz:t. 141. Le cause sono discusse secondo l'ordine del i·uolo di udienza. Qualorn per soprnggiunte i mpreved ute circostanze sia necessario o conveniente irnmntare l'ordine del ruolo, il Presidente p uò farlo con sua orcli11a11za, sentito il Pubblico J\1i11 istero . 142. Quando per l' indole dell'accusa, per il numero dei testimoni o per altre ci r costanze, è pre vedibile c he il dibattimento non possa essere esaurito in una sola udienza, il Presid ente provvede onde vi interve ngano i Giudici sup11lcn t.i nel numero conveniente. 143. Ali' ora stabilita per l'udienza, i d ifen sori devono trova rsi a l loro stallo nella saladc'dibattim enti prima che vi entri il Tribu nale. 144. li Presidente cd i G i u cl i ci intervengono alle udienze in grantle tenuta con sciarpa : i Giudici siedono se condo l'ordine d'anzianità, e rimangono a capo scoperto.
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Il Pubblico Ministero cd il Segre tario vestono la d ivisa prescritta d ai Regola menti. 145. li Tribunale e ntra nella sala d'udienza dopo che vi sono stati introdo tti gli imputati e vi è stato ammesso il pubblico. ' 146. Ness una persona estranea al Tribunale può oltrepassare la sbarra ed in trodursi nella p_a rte de lla sala riservata ai Giudici. Facendosi tumulto o disordini nella sala il Presidente, ed in assenza di I ui il Pubblico Ministero, possono ordina rne lo sgombro. 147. Il S egretario depone, prima dell'apertura del dibattimento, sul banco del Tribunale, dinanzi a l seggio presidenziale, le cose sequestrate come utili alla manifestazione della verità, o come corpi del rea to, coi sigilli integr i. 148. Il S egretari o un' ora prima della udienza consegna all' or dina nza di servi-zio la nota delle cause da spedirsi e le li ste d e i testimoni ' citati per ciascuna causa. 149. A ll'ap ertura del dibattimento il Segretario cli· stribuisce ai Giu rlici la copia dei cap i di accusa con le gencralitildegli accus;itie le liste dei testi moni. 150. Le cause, di etro ordine del Presidente, sono a nnunziate ad a lta voce dal!' ordinanza di ser vi zio. 151. Dopo la lettma d ella li sta dei testimoni e periti r, l'appello nominal e d ei medesimi, il Presideute , prima di farli ri ti rare nell e camer e ad essi destinate, invita le parti a proporre i motivi di ripulsa ch e possono preliminarmente
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REGOLAMENTO ORGAN!OO
d ecidersi, e so vra di essi il Se nell o svil uppo del la di'l'ribunalc statuisce imm cdia- fesa ·essi d ivagano iu argo tamc n tc. menti cstrnuci a ll'accus:,, il 152. Il Presidente d:i le Presidente li richiama a l suopportune disposizioni per la biet ta della discussione, e può separazione dei testimoni che a nch e togliere loro la parola interessa non abbiano fra loro 158. Il Pubblico Ministero comunicazione, e provvede a arringa stando i n piedi ; qua nchc n essuno de i testim on i do propone istanze o conclu. p ossa usci re da lla camera sion i si tiene a capo coperto. assegnatagli, e nessuna perIl Presidente t iene il ca po sona estranea possa entrarvi coperto nel pronunziare le o avvicina1·1·isi. sentenze. 153. L'ordinanza di servi159. Il Pubblico Mi nistero zio, di etro l'ordi ne de l Presi- fa le r eq uisitorie opportune d ente, introduce i t estimoni per l'ordine delle ud ienze. nella sala d'udienza quando 160. Il Pubblico Ministero viene il turno d el loro esame. è incensurabile dal Tribunale, 154. Quando il dibattimento sal ve le attl'i buz ioni dei Preha luogo in assenza dell' ac- sidenti per la polizia delle cnsato nell e circostanze prc- udienze. ve dute negli art icoli 521,522, Ogni qnah·olta un Uffiziale 523, 524 del Codice pena le del Pubblico lllinistero neld ell'Eser cito, 555, 556,557,558 l'esercizio <lclle sue funzion i d el Codice penale mi litare si diparte ùai doveri ùel la sua marittimo, il Segretario fa ca rica, o ne c om promette la m e nzione n el processo ver- diguit:ì, il Tribunale può farne ba ie dc ll'adempi1n ento cle lie 1·ap1HC8Cntauza ali ' Avvocato formalità prescri tte dai citati generale. art ico li G2~ del Codice p enale L 'Avvocato generale, asd cll'Esercito, e GG8 d e l Codice suutc le piit 11111 pi e informa))Cnalc militare marittimo, e zio n i, e richiesti anche al 'l'riri cntrando a ll'udienza ùii Jet- bnnalc i nrnggior i schiarimen ti tura di questa parte del ver- che giud ica opportuni, ne fa baie al Tribunale. relazion e al Ministro. 155. Nessuno pnò pre nùe rn 161. Le sentenze del Trila parola nel dihattinrnnto se bnnalc sono scritte dal Sen on n e ha avuta la facoltil g-n:t:nio, il quale le preRcnta dal Presi dente. i111mediatamen tc alla firma dei 156. È vi etato ai dife nsori Giudici. 11' interrompe re il Pul.Jbli co 'l'c nninato il d ibattimento, Mi nistero, d i dare sugge ri- il Segretario sottopone alla m en ti a ll'accusato e d ai te- fi rma del Presidente il verbale stimoni nl'l t"or~ll 1Ieg li inter- d' udienza. 1·ogatori, e <li fare segni di 1 162. Quando il condannato approvazione e <li disappro- 1nopoue la sua dichiarazione vazion e :1 proposito d elle loro di ricorre r e in nnllitil contro . risposte. la senten za del T ri l.Ju na le, il 157. 1 d ife nsori arringano Segretario ne d:\ imm ediata. stando in piedi. mente cumunicazione a l P ub • .
PER IL SERVI ZIO NEI TRIDUNALI l\ULITARI.
blico Minister o, e ne fa fe de a piedi de ll'atto con suo certificato, ·a cui il Pubblico l\liuistcro a ppo ne il sno visto. 163. l i P ubblico l\linistero è incaricato dell'esec uzione dell e sentenze. N cl caso di escarcerazionc cieli' imputato, l'Avvocato fi. scale militare inoltra r ichiesta al Comando militare del luogo onde provveda a che ~ scarcerato raggiunga le bandiere, e conte mpornneamente n e <lit. avviso al Comandante del Corpo. 164. L '.A.vvocato fisca le militare trasmette un cstratt.o di ogni sentenza de fi nitiva in e trattabile snl lll <'l"i to clclle accuse contro militari ai Comandanti de i Corpi a cui quelli appartengono. C APO
IV.
DTSPOSJZ IONI S rF.C TAT,I 1n:r.AT l\'J.: A t CONS JOr..t nt Gnrn:RA SO:IBfARI A BORDO.
165. Quando il Con siglio di Gucna o sonu n:u io cost itui to a bordo di una n:we ha pronunciata la s ua sentenza definitiva, il Comanda nte che lo lta convocato trasmette gli atti d el processo e la sentenza alJ'Av,·ocato fi scale militare del Dipartimento a cui ap1Jarticnc la nave. L'A vvocato fi scale mil itare deposita il processo e la senten za nell 'Archivi o del T ribuna le marittimo. 166. L '.'I. \T Ocato fi ~cale militare, effettuato il deposito cli che nell'articolo preceden te, s i fa 1·ilasciare dal Segretar io del T ribunale 1111 a c opia aut e ntica cle lla sentenza e la. Ood. Eserc.
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tr:isme tte :il l'Avvocato generale . 167. Se la revisione d' una sentenza d'u n Consig li o di Guena o sommario a bordo ha luogo prima ch e il processo sia stato t rasmesso a ll'Avvocato fiscale militare, l'Avvocato generale militare trasmett.e la co pia clella decisione <le i 'l'ribnnale supre mo di Gncna e l\larina a l Comandan te che ha convocato il Consigli'>. Se la rnvisione ba luogo dopo la trnsmissione d el prncesso a ll'Avvocato fi sca le militar e, l'Avvocato ge ne ral e trasmette la copia della decisione clel T r ibunale supre mo di Gue rra e i\Iarina al detto Avvocato fi scale militare. 168. L e d isposizioni de l precedente articolo si osservano pure ne l caso cl i annullamento della senten za nell' intereHse della L egge . CA PO V . DISPO S I ZI ONI SPECI.\LI Rf:r,.i •r1n:i Al TRIBUNAf,T IN 'l'F.lJP O D I GU~ RR A.
169. In te mpo cli gue rrn g li Avvocati Hsca li militari p resso i Tribunali costituiti ne i Corpi dell' E sercito in ea mpa~ na tengono ape rto ncll ' U flhi o clell.1 Segre teria un r egistro de i processi p enali conforme al moclnl o allegato I del Jlt"C· sente Regol a mento. 170. Cessato lo Sta to d i g11111-ra e sciolti i T r ibu nal i militnri presso i Corpi d ell'Eserc ito in campagna , g li Avvocati fi scali militnri trasmettono all'Avvocato ge nerale mi lita r e i volumi 11ci 1n·u 10
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REGOLAMENTO ORGANIOO
cessi verbali d'istruzione prep a ratoria e d'udienza, e que lli d ell e seritenze sull e cause decise, insieme col r egistro di che a ll'articolo precedente. 171. L'Avvocato generale militare fa d eposito d ei ve rbali , delle sentenze e d el r egistro alla S egrete ri a d el Tribunale supremo di Guerra e di Marina, la qua le ne forma uno speciale compartimento dell'Archivio diviso in sezioni corrisponde nti ai Corpi d'Ar· mata in cui erano costituiti i Tribunali militari. 172. I registri d elle scn tenze provenienti dai Tribun a li dell'Esercito in istato di guerra sono corredati delle conispondcnti rnbri c he alfab etiche a cura d e l Segr e tario dello sciolto Tribunal e . 173. I processi r imasti vert enti allo scioglimento del Tribunale d'un Corpo d'Esercito in campagna, sono trasmessi dall ' Avvocato fi sca le militare presso lo stesso 'l'ribunale ali ' Avvocato fi scale milita r e presso il Tribunale t erritoriale cito d e ve conoscer e d ell 'accusa. L'Avvocato fi scale militare presso il 'l'ribnnale territo· ria le fa iscri vcrn n ei regi stri corr en ti del p ropr io Uffizio il processo, in<li lo d eposita con le sue re<1nisituric p er l'ulter iore cor so degli atti alla Segreteria d el 'J'ribnnalc, che lo iscrive nel regist ro generai<> d e i processi. 174. I depositi d i c he neg li Arf iMli p rf'<•f'd!'nti 9n110 con segnat i in un a t to di proc esso verbal e, di cu i l'origi· nale rimane presso il Pubblico Ministero, e dne copie sono rimesse, nna al Segretario dello
sciolto 'l'ribunale militare, e l'altra al Segretario del 'l'l'ibunale territoriale in vestito della causa. 175. In caso di conflitto o di dnbbio sulla competenzn, g li atti de ll a causa rimasta vertente sono inviati a lJ'Av· vocato genernJc, che ne dit discarico al Segretario del Tribu nale disciolto. 176. Oltre le disJlOsizioni d egli articoli precede nti si osser vano, per qunnto sono appli cabili ne i Tribunali de i Corpi in istato di guerra, le altr e disposizioni del presen te R egolamento relative a i Tribuna li territoria li. CAPO VI. DEf,LE S EGR ETERI E. SEZIONE
I.
D elln Seg1·cte>'ia del 1,·ibunale.
177. La comunicaz ione degli atti tra il Pub bli co lllinistero ed il 'l' ribnnalc, o il Prnsiclcnte del medesimo, o l'Uffi z iale istruttor e s i fa per mezzo dell e Segr et erie. A 1111csto One il Segretario d el Pubblico Ministero e quello d e l Tribunale tengono eiascn n o un apposito registro con · form e al modulo :i llcgato Il tìel 1ireseute Hegolame nto, sul q11ale notano pe r ordine di dat.a le trnsmi ssioui d egli atti, sia che vengano fatte per comunicazione o per rcstitnzioue, e ne rip!)rtano ri cevutn. 178 . E Yictato a l S egretario di rilasciare co pie od estra tti d egli atti d ella Segreteria, o certifìcat.i elc i conteunto d ei medesimi sen z:\ l'autori r.r.ar.ionc dell'Av vocato fi scale .
l'ER IL SERVIZIO NEI TR!BUNALI MILITARI.
L'autorizzazione è scritta a piedi della domanda della J)ersona che richiede la copia, l'estratto od il certificato. Queste domande ed auto· rizzazioni sono allibrate, e for· mano un r egistro che il Segretario conserva nell'Uffizio. 179. N cl rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati, il Segretario deve unifor.marsi alle tariffe vigenti per i Tribunali ordinari ed alle Leggi sul bollo. 180. Il Segretario notifica per est.ratto al custode delle car ceri le sentenze esecutive che concernono i detenuti. Per l'esecuzione del disposto del presente articolo, l'Av· vocato fiscale militare notifica al Segretario I" ingresso in carcern dei condannati che sono stati giudicati a piede libero. 181. Oltre i registri menzionati nelle precedenti disposizioni del presente Regolamento, il Segretal'io del 'l'ri bu· nalc tiene i registri seguenti : a) Registro generale delle procedure penal i conforme al modulo allegato K del presente Regolamento; b) Registro generale dei giudicati e della loro esecuzione, conforme al modulo allegato L del presente Regolamento; e) Registro d'inserzione delle sentenze della Commis· sione d'inchi esta ; d) Registro d'inserzione dei rnoli cl' udienza.; e) Registro d'inserzione <l ei processi verbali d'udienza del 'rribnnale; f) Registro d'inserzione delle sentenze del Tribunale; 9) Registro d'inserzione ,lei ricorsi in nnllit.il;
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h) Registro di arrivo e spedizione dell e richieste al· l' Uffizialc istruttore, provenienti da altri Uffiziali istruttori o da un 'l'ribuuale mili· tare. I Segretari dc' 'l'ribnnali residenti nei capoluoghi di divisione in cui si convocano i Tribunali speciali per giudicare gli Uffiziali, t engono in volumi particolari i registri, per i giud icati di detti Tribunali speciali e per le loro esecuzioni, di che alle lettere e, e, f, del presen te articolo. I Segretari de' 'l'ribnnali maritti mi tengono inoltre : i) Registro d' inserzione dei processi verbali cl'udien· za elci Consigli di Guerra a bordo; l) Registro d'inserzione delle ~entenze dei Consigli di Guerra a bordo ; m) Registro d'inserzione dei processi verbali d'udienza dei Consigli sommari a bordo; n) Registro d' inserzione delle sentenze dei Consigli sommari a bordo. 182. I registri di che alle Jet t ere (t , b, l, n, sono corredati di rubrica alfabetica. 183. L'Avvocato fiscale militare verifica almeno nna voi· ta ogni mese i registri d' inserzione delle sentenze e dei verbali delle uclienze,allo scopo principalmen te di riconoscere se i verbali sono stati tutti compilati in conformit:1 della L egge e senza ritardo; e se tanto i verbali che le ~P,ntenze sono firmati e scritti con chiarezza e nettezza, senza interlinee o abrasioni o sovrapposiz ione di parole: se le llate sono scritte in tutte lettere, c se le cancellature o posti ll e
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REGOLAMENTO ORGANICO
sono state r egolarmente a pprovate e firm ate. 184. L'Avvocato fiscale militare verifica una volta al· meno ogn i semestre gli altri regi stri della Segreteria. 185. Se i r egistri di che nei dne articoli precedenti sono !'cgolari, l'Avvocato fiscale vi appone il suo visto; in caso con trarlo fa, di concerto col P residen te, le opportune avvertenze al Segretario. Se nella sncccssione delle verificazioni si man ifesta r e· cidiva nella negli genza, l'Avvom\to fisciile militare prov· vede discipli narmente e ne riferi sce all'Av vocato generale.
libri o di arredi ml nso del Tribunale o d egli Uflizi che ne dipendono, o del Pubblico Mini~tero. S EZIONE
III.
Della Segreleri« del Pubblico Ministero.
189. Oltre i r egistri per le speciali incnmbenze del Pubbl ico :Ministero, menzionati nelle precedenti clisposizioni del presente Regolamento, il Segretario dell'Avvocatofiscale tiene i seguen ti r egistri: a) Protoco llo di corrispondenza; , b ) Registro d' inserzione delle circolari e direttive dell'Avvocato generale; SEZIONE II. e) Registro de' procedimenti penali , confo rme al moDella contabilità. dnlo allegato M d el presente 186. L'Avvocato fisca le mi- Regolamento; litare verifica trimestralmente d ) Registro g enerale dei la contabilità del Segretario: detennti conforme al moclnlo a ) P er la riscossione dei allegato N del presente Rediritti snlle copi e ed estratti ; go lamento. b) Per il maneggio del li Segretario d ell'Avvocato fiscale militare, rappr cs entanfondo delle spese c\'nfticio. I risultamenti delle ver ifi- te del Pnbbl ico Ministero in cazioni sono riassunti in ap· un 'fribunale marittimo, tiene posito registro della Segreteria. inoltre : e) Registro di archiviad el Pubblico Ministero. 187. L e spese d' nfticio sono zione dei process i e del le senarnnìinistrate dal Segret:1 rio ten ze d e' Consig li di Gncna a sotto !:i vigila11za e direzi one , bordo, conforme al modul o a]. dell 'A \'Vocat o fiscale mi!Ltar c. I legato O del pr esente Rcgo188. Ncll ' ultima quindicina lamento : del mese di dicembr(\ il Scgref) R egistro di archi viatario com pi la il conto general e zione de' processi e delle sendfllla gestione dell 'anno che tcnzc dc' Consigli sommari a cade, e lo p1T8enta ('01·1·<'dato bol'(lo, conf'o rnlfl all o steHso di tutti i docum enti gi ustifica- modulo accennato nella lettivi all'Avvocato fiscale mili- tera e. tare, il quale, ri conosciuta ne 190. I r egistri che alle letJa regolaritù, vi appone il sno !ere e, cl, e, f del precedente visto e dispone dei fondi so- a rticolo sono co nellati cli mpravauzati per l'acq nisto di brica alfabetica.
l'Elt IL s 1mvrn10 NEI 'l'RIBUNALI MlLI'l'ARI.
191. I F unz iona ri di Segreteria applicati all'Uffizio del Pubblico Ministero so no nel!' immediata dipend e nza cli quello fra di essi che vi eserc ita le incumbenze di Segretario-capo. CAPO VII. DELLE
I ·1
ORDINANZ E.
192. Le ordinanze addette ad tm'Tribunal e militare esercitano le funzioni proprie degl i uscieri , csegu iscono le citazioni e le noti fi cazioni, e fann o il servi z io delle udienze. 193. Le ordinanze devono trovarsi ogni giorno a l Tribunale prima d ell 'a pcrturn d egli Uflizi e rimaner vi fino alla chiusura. 194. Nei giorni d'udienza d el Tribunale, un' orn prima c he sia aperta la sala al pnb bli co, l'ordinanza destinata a <p rnllo speciale serv izio deve e ssere sul luogo. Essa a nnun z ia ad alta voc.e l'entrata del Tribunale e lo pre ce de quando ri entra nella Camera cli votazio nc. Dnrante l' ml ienzn , l'or<li11anza in vigi l:t onde sia im pe· dito a l'hiunqne l'entrare nella sala e lo starvi a capo cope rto , o con a r mi, lJa stoni, omlJre lli o fru ste; eccettuati. qnanto all e :irmi, i militari c he vi sono di servizio o inea.ricaE della difesa degli accusati. 195. L e ordina nze sono spe , ::ia lmcntc inca ricate <li vigi la re sui testimoni, e d introdurli nella sala secondo gli ord ini del Presidente. 196. L e ordinan ze non posson o a ssentarsi <lai lnogo di residenza ciel 'l'rib,unalc sen za
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l'autorizz azione del Presid ente e clell'Avvocato fi scale militare. 197. Il Presidente e l'Avvocato fiscal e militare hanno facoltà di decretare la sospensione ed anche la rimozione delle ordinanze. In caso di disse nso, il Prnsidente e l'Avvocato fi scale militare trasmettono una 1110ti\,ata rappresentanza all'Avvoc.ato generale militare , il quale ne fa relazione ,il lliinistro per gli opportuni provvedimenti.
Titolo IV. D!:L TRIBUNA LJ.: SUl'RRlJO lll GU I<:RRA R DI MA RINA.
CAPO
I.
DELLA PROCRDURA DlNANZI AL 1'RlllUNAJ.E SUPllEllO. S EZIONE
l.
D elle 11dienze.
198. Il Segretario d el Trib11nalc che l1a proffe rita nna se ntenza, contro cui il P nbblieo l\Iinistero o il conda nnato ha diehia.ra to di ricorrere 1 in uu ll itiL al TrilJunale s uprcmo d i Gue rra e l\larin a, appena t rasco rsi i termini di cui ;1gli artico li 4:H,491,03~ l" parte del Co<lice pcn:1 le<le ll'Escrci to, e ,116, 477, 563 1• p;1rte ciel Codice penale mi litare marittirn o, trasmette gli atti del pro cesso a li' Avvocato gene ra ie milita r e e vi nn isce in 1111 fascico lo c orredato di ele nco le copie d el p r ocesso verbale d i udi enza, della sen te nza d i condann a e de lla dic hiarazione di ri cor so in nulliti1, e cosi pure le scritture contcncuti
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R EGOL AMJ,N T O ORGANI CO
l'esposizione dei motivi cli ri· T ribunale, che nom ina con sua corso e i documen ti prodotti ordinanza il Giuclice r elatore. dai r icorr enti. J,a causa è indi inscritta L 'elenco è fi rmato eia! Se- sul ru olo cli spcclizione. 204. I l Presiclentc forma gr etario. 199. L' Avvocato genera le il molo d'udienza di otto in militar e che riceve il processo otto giorni secondo l'ordine col ricor so con tro una scn- determinato, in primo lnogo tc nza d'un 'rl'ibunale mili tare clall' urgenza, in secondo luoo cl'una Commissione cl'inchic- . go, clall' iscrizione delle eausc sta, designa immediatam e nte nel rnolo di spedizione. 205. P e r gli effetti d i c he il Fun zion ari o del P ub blico Ministero c he deve discutere all'articolo precedente è tela causa ali ' udienza, ed ord i· nuto nella Segreteria dc1 'l'rina il deposito degli a tt i alla bnnale un r uolo particol:1re Segreteria ciel T ribunale su- di spediz ione delle cause urp rnmo cli Guerra e Mar ina. genti. 200 . Se il condanna to non L'iscrizione sul rnolo delle l1a eletto il difensor e, il Se· cause urgenti è fatta dietro un gr etario del 'l'1·ibunalc presen· decret o del P residente. ta gli atti al P residen te, che 206. Sono considerate caulo nomi na cl' ufficio. se urgenti : Il Segretario partecipa la Le denunzie per la rcvinomina del difensore a ll'Av- sione dell e sentenze; vocato genera le m ilitar e. I ricorsi contro le sen201. Se il difensore, dietro lenze che banno pronunciata la uotizia clatag-li dal!' Avvo- pena di mort e ; cato generale milita re clella I r icorsi contro le scusua nomina od elezione, ac- , ten.z e sopra reati di trad imcmcetta il mandato, l'Av,vocato to, insu bordinazione, :unmutigencralc dispone a c he siano namento, rivolta, spionaggio, al medesimo comu nicati gli a rruolamento p e r il nemico o a tti pe r mezzo della Segre- per gente r ibellata ; tcr i:i. I r icorsi del Pubb lico ì\f i202. Scorso il ter mine as- 1 nister o contl'O le sentenze segnato dall'art. 534 del Codice della Commissione d'inchiesta.. penale dC'II' .EsC'rr.ito, e 5G3 del 207. Il r uolo cl'udinnza è Codice penale militar e marit- affisso nella sala delle pubblit imo per prendere conoscenza che sedute per estratto condegli atti, il Segretari o del tenente, oltre . le indicazioni Tribun ale comunica il pi·occs- generali della causa, i nom i so al Funzio11:ll'ioclcl P ubblico del Giudice 1·clatorc, del fnn Jllinhtero in caricato cl i pren- zionario d el Pu bblicoAiiniHteclcre la parola ali ' uùien:.:a, il ro e del difensore. quale lo restituisce e ntro il 208. P e r cura del Segretario del 'l'ribunale èuotifieato t crminc cl i tre giol'lli. 203. :Effettuate le comuni- al Pubblico Ministero ccl ai dicazioni cli che ai cluc articoli fe nsori il giorno in c ui la causa precedenti, il Segreta r io pre- deve essere chiamata in di· senta gli atti al P residente del scn8sionc.
PER IL SERVIZIO NEI TJUDUNALI MILITARJ .
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La notificazione a l Pubbli· 1 utili a dimostrare l o stato delle co Ministero è fatta m ediant e cose, e li trasmette con moticomunicazione p er copia del vata istanza a l Ministro della r uo lo d'udienza. Guena o de lla Marina. La notificazione ai difen213. Se il Ministro incarica sori è fatta per min istefo delAvvocato generale cli dcnun1' ordinanza incaricata delle ziare l e sentenze al 'l'ribuuale funzioni d'usciere. su premo di Guerra e Marina, 209. Il Segretario r e dige l'Avvocato generale ne dà p a rprocesso verbale de lle udienze tecipazione agli Avvocati fi. e vi indica il nome d ei Gin· sc:1li militari presso i Tribncl ici intervenuti al dibattimen· na ti che hanno profferite l e to, ùel rappresentan te del sentenze stesse onde ne soPublJli co Min ister o e del di- s pendano l'esecuzion.e. . Ce nsore ; l'ora in c ui fn a perta 214. Nel caso pre ve<lnto l' udienza, l e cause che sono da ll'.irt. 689 d el Codice di pros tate discusse o rinviate, le cedura penal e , il Tribunale sentenze che sono state pulJbli- s uprr.mo designa un T ribunale c ate e l'ora dello scioglim ento rni lit.are per il giudizio pretidella seduta. m inare sull'identità ed esisten 11 verbale è sottoscritto da l za de lla persona supposta neP r eside nte e dal Segretario. • cisa. 210. Per tutto ciò cui non 215. Q uando dopo una senprovvcdono g li articol i p rece- tenza di condanna uno o più denti, si osservano dinan zi al testimoni che hauno d eposto Tribunal e supremo d i Guerra /li Jibattimento sono imputati e di l\larina, in quanto possono 1 di fa lsa tes timonianza, il Proe sser e applicate, le disposizio- 1 curatore ùel Re che ha intenni del capo 3° del t itolo III tata l'az ione penale contro i del presente l{egolamen to. detti tes timoni, comun ic a pcr copia il mandato di catturn SE ZIONl~ II. a li' Avvocato fi scale militare presso il Trib unale ch e ha Della ,·euisionc. pl'Offerita la condanna ne l gin211. L'Avvoeat.o fi scale mi- dizio in cui furono fa tte le tclitarc c he vien e in cognizione s timonianzesospctte cli fal sit.it. d' nn fa tt.o che può dar luogo L'Avvocato fi scale militare, a rev isione cl i scnten,m di con- . se riconosce dal mandato di 1lanna, a termini degli :ll'ti- eattura che si tratta di clispo coli 68~, 68!:l, 6!JO del Codice sizioni a carico del condandi proceclurn penale, ne fa cil'- natp,sospencl e immediatame1\costanz iat:i re l az ion e all'Av- te l 'esecuzione d ella sentenza vocato generale militare. 1 ~ e ne clà partecipazione a ll'Av212. L ' Avvocato generale vocato general e militare. richi ama l e sentenze ed i pro216. U1rn copia clell'ordiccssi, raccoglie i clocnment.i na nza o sentenza de finitiv:i
I
I
1 S' intendo qui fatto riferimento :ili' abro;;ato Codice ùi procedura ponale d el 1865. Con(ront,i q uello vigente del 27 Ccl,· brnio 1013 •.
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UEGOLAMENTO OUOANlOO
contro i testimoni e d ella r e4° Slllle ma t erie s pecia li ad lativa dichiarazione dei Gill- esso deferite per Legge o pel' rati, se il gilldiz io ha av 1Lto Regolamento. 21 8. 1 conflitt i di giu r isdilllogo dinanzi ad nna Corte cl'Assise, è trasmessa d a l Pro- zione, le r equisitorie pe r dec uratore generale o dal Pro- siguazione di T ri b mrnle e quelc uratore del R e a ll'Avvocato lr. in ma teria discip linare sono gencrnle mil itare. considerati affari urgenti ed Se l'ordinan za o sentenza iscritti nel ruolo s pecia l e ad ha dichiarato non farsi luogo essi riservato, die tro <l ccreto a J>roccdcre cont ro i test imoni del Pi·esid e nte. 219. Salve le d is posizion i SOBJ>e tti di falsitil, o n e ha pronu nciata l'assolutori a, l 'Avvo- delle sezioni 2• e 3· ti i <I ucsto cato genernle m ilita re tras met- capo, il Tribunale s up remo, te la copia della medesima negli affari (la s p ed irsi in Caali' Avvocato fl sc.a le m ilitare me ra di Consiglio, pro nllncia ,•n de rieccit i l 'csecllzione della sentito il Pnbblico lllinistero, sentenza di condanna che fil e sopra relazione fatta dal Gi usospesa a termini dell'articolo dice a ciò d e putato dal P r e sidente. p r ecedente. Se la sentenza porta i nvece SEZ IOXE II. lacondan1Ladei testimon i,l 'A vvo cato general e m ili tare proD ei co,ylitti di. 9iuriN<lizio11 ~. cede secondo il disposto del 220 . Qnantlo due 'l'r ibnnali preced ente art. 212. ·· !, ,v111ilitari territoria l i o marittimi, 1 ovvero 1111 'l'rib1Lna lc rnilita.re CAPO II. te rritorial e ccl 1111 'J'ri bmrnlc of:cr,r H'>'A llt c1n: s, s rF.01~coxo mil itar e ma ritti1110, ovvero uno IN C A >J~: ~A DI CONS IG LIO. cl i detti 'l'rib11n:1 li c d un Consiglio di Gnerra o somm:irio a SEZ ( ONE 1. ~ bordo, prendono nel lo s tesso tempo, o ricu sano d i p rendere Disp os-i zio,1l y enentli.
I
cogniz i one d' una. causa , sor ge
217 . li '1'1·i b11nale supremo ist rn isce e pronuncia in Camcra di Consiglio: J• Sui co nnitti di ginl'i scli· z ion c; 20 Sul I<, r e qui sitor ie el c i P nbbli co Mi ni s te ro per la dc signazionc d' 1Ln 'l'ri b llnal c a co uoijccrc di 1111':ic cn sa :t t t>rmin i d egli a rticoli 332, a:m, ,1.1 s, 575 Corlice penal e dcll'Escr cito, 382, 383, •W2 Cod ice pcnalc milit:11·e rn :1ritti1110; 3° Sulle r equisitorid d el Pubblico Mini stero in ma te ria d isciplinare;
il contlitto d i ~i nri sclizion e. 221. Gli Avvocati fisc;tl i mi-. / li tari fa11no l c_loro rap prnsen · . ta nz c ,1llè C ommissioni d' in c hiesta presso i 'l':·ib nnali irnp cgnati uc l eontli tto, onde clelib erino sulla competenza. Se n e l conflitto è impegnato 1111 Consig lio ùi Gnerra o somj' mario a bo1·do , la rappresen tanza è fa t ta da ll'Uflizia le i ncaricat,o d e ll e funzi oni cli P nbblico ~linis.tc ro a l Coma ndan te s upe riore i11dicato nell 'a rt. 577 d el Cotlice pen ale mi litare mar ittimo.
\'\;Il J I,
:,;1mvn:10 NEI TIUOUN:\LI Mir,TTARL
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222. Se il conflitto sorge o P r esid ente, e sentito il Pnb· 11011 cessa per e ffetto delle de- blico Mini stero. liberazioni dell e Commi ssioni La sentenza dichiara se ed cl' inchi esta o del Comandante in qual i1arte gli atti formati che ne esercita le funzioni ne i dal Tribunale riconosciu to inConsigli a bordo, o sorge per competente debbano essere effetto di sentenza del Tribu- consen •atì. nale o Consiglio investito del 226. A diligenza dell'Av · merito de lla causa, l'Avvocato vocato genernle militare la fi scale militare, o l'Uffizialc sentcnz:i. profferita sul confl itche ne eserc ita le incnmbenze to è comunicata in copia a i nei Consigli a bordo , ne fa la 'l'ribmmli fra i quali il condenunzia al Tribunale supr e- flitto è sorto, e gli atti del promo di Guerra e Marin a. con cesso sono trasmessi a l Tribusuo ricorso motivato, che t ra- nale cl ich iarato competente . 227. Se il conflitto sorge s m c t te a ll'Avvocato generale. tra un Tribuna le militare terL a denunzia del conflitto r itoria le o maritti mo, o un Conpuò essere fatta anche dal - siglio a bordo ed 1111 Tribun a le 1' imputato che sia presente in orclinario, l'Avvocato genera.le gi udizio. militare t1·asmette la denunzia L'Avvoca.togenerale dispo- al Ministro Guardasigilli. ne che gli venga no t rasmessi gli atti dei IHOCe~si e li ùcpoSEZIONE Ill. sita alla Segreteria del Tribn- , D el l"'occdimento cliscipli11"'·e. nal e supremo. 223. La denunzia del con228. L'Avvocato generale llitto sospende gli atti d i gi n-, militare promuove l'azion<> d iri sd izionc, non qne1li cl' istrn- sci11lina r e contro i Giudici z ione o conservatorii. delle Commissioni d'inchiesta 224. P er cnrn <lcll'Avvo- e dei Tribu nali, e g li Uflizi:di cato general e la denunz ia del istruttori, con una sua ra pprcconflitto è notificata al la parte sentanza motivatlt dirntta al 11011 denunziante, la quale può T ribunale supremo cli Guerra e11t1·0 il tcnniac di otto giorni e di i\farin:1, corredata. delle far de positare all a Stigrcteria informazion i e dei doc11111 cnti de l Tribunale supremo le sue giustili cativi della de nunzia. osse rva.~ioni. 229. 11 Presidc11 tc con suo 225. Scor so il termi ne cli decr eto fi ssa il giorno p er la che nell'articolo precedente, relazione al Tribunale e noil Presidente del 'l'ribnnale mina il Giudice relatore. supre mo deputa 1111 Giudice 230. La rappreRentanza alla relazione della ca.usa e clcll'Avvoca to generale e il defi ssa il giorno 1H '1' la. convoca- ; cr e to pre side nzial e sono nozione elci Trihunale. tilicati ali ' imputa to per cur;L Il 'l'ribnnale supremo pro- dello stesso Avvoc.ato g cneranuncia su l merito del connitto le, e la no ti ficazi one ticn luogo in Camera di Consiglio sopra di citazione. la r e lazione della causa faUa 231. So l 'imputato v11nl ('Sdal Giudice a ciò deputato da l sere d ispensato dal prcscn-
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I I I
208
•
ltEGOLAM F:NT O ORGANICÒ
tarsi pel'sonalmente al 'l'l'i bnnale supremo, deve farne la domanda al Presidente o ad· durne i motivi. Il Presidente convoca d' m genza il Tribmrnle pel' la sua deliberazione. Se la deliberazione il fa. vorevole, -l'imputato è in fa. co lti\ di p l'Oporre le sue difese per iscritto, ma deve farne eseguire il deposito alla Segreteria del Tribunale almeno il g iorno innanzi a quello fissato per la r ela.zione. Il Presidente può, per motivi giustificati e grnvi, e sulla domanda dell' imp utato o dell'Avvocato generalo,prorogare la relazione. 232. La discu ss ion e ha luogo con l' intol'vento del!' Avvocato genera le, e non è ammesso l'ufficio della di fesa. 233.11 Tl'ibunale, sull'istanza dell'Avvocato generale o d ell' imputato ed anche d ' ufficio, può ordinal'e nuove indagini, J)l'etiggeutlone i moèli eèl il tonnine in cui debba· no essere compiute, ohe non può essere maggior e di venti giorni. 234. Compiuta la nuova istl'uzion e, il Presidente riconvoca l'assemblea per la discussione e deliberazione clofìn itiva. 235. Terminata la discnssione, l'Avvocato genernle fOI'· m ula lo sue conclusioni, o l ' im1i.utato, se è prcRcnte, ha p er l' nlti1110 la parola. 236 . Le regole stabi lite negli articoli 228 e seguenti si osservano a nche pel' le azioni tendenti all a rim ozione cl ' nn Funzionario del Pubblico l\linistoro.
CAPO III. DELL& SEGREr~:nn:. SEZIONE
I.
Della Segrete.-ia clel 7'rib,male 1up1·emo.
237. Il Segretal'Ìo elci 'l'l'ibunale supl'emo, oltre i r egistri indicati nelle precedenti disposizioni del presente Regolamento, t iene i seguenti : a) R egistro cl' inse1·zio11e dell e deli ber azioni in mate1fa disciplinare; b) Registro d'inserzione clelle declaratorio sulle cauzioni JlOI' i matl'i mon i dei militari ; e) Registl'o generaleclello cause por tate con r iCOl'SO al Tl'ibun alc supl'emo, conforme al moclnlo allega to P del p l'eseute Regolamento; d) Regi~tro speciale dei giudizi di l'evisione cli sentenze, conforme al m od ulo ·allogato Q ciel presente R egolamento; e) Registro speciale dei confl it ti cli giurisd izione, confo l'me al modulo allega to R del presente R egolamento ; /') Hegistl'o speciale dei pl'Ovvedimenti di designazi one di 1'l'ibun:ili ])Cl' conoscel'e CC · cczioual111ente delle accuse Jl"· nali, confol'm e nl modulo al le· gato S del presente Regolamento; g ) 1lcgistl'o speciale dei ricorsi ucll' iutcre~se d-011.1 Legge, conforme al moclulo allegato T clel presente Regolamento; h) Uegish'o d'inserzione dei verbali d'udi enza elci 'l'ri· bunale supremo;
l'Elt IL SERVIZI() NEI 'l'RIBU NALI m t,I'tAlll.
i) Registro d'inserzione <lelle sentenze del Tribunale supremo. 238. I registri di cui alle 1ettere a, b, e, d, e, f, g sono corredati di rubriche alfabe· tiche. 239. Le disposizioni del p resente Regolamento, relat.ive al s11rvizio d elle Segreterie ed alla-contabilità dei 'l'ribnnali territoriali, si osservano, per quanto sono applica· bili, n el servizio della Segre· tel'ia e nella contabilità del Tribunale supremo; e le inenmbenze affidate agli Avvocati fiRca li militari sono disimpegnate dall'Avvocato gene· raie militare. S EZIONE
II.
D ello Se91·ete1·ia dell' ÀV11ocalo !JC1iernle militccre.
240. Il Segretario dcli' Av· vocato generale militare tiene i seguenti registri oltre qu elli indicati in altre parti del presente Regolamento: a) Hegistro di trascrizio· ne dei processi verbali delle Commissioni per gli esami di alunnato e di idoncil àall e funzioni del Pubblico i\liuis tero ; b) Hegistro di tra scrizione dei processi verbali delle Commissioni per gli esami d ' idoneiti1 alle funzioni di Segreteria; cl Registro di trascrizione delle denunzie al Tribunale supremo di Guerra e di Marin.1 iu male1fa disciplinare; d) P rotocollo generale <li corrispondenza; e) Registro d'inserzione dcli.e circolari e dirot.tive del· l'U ffizio;
2!)!)
f) Registro d' inser zione delle dil·f!ttive del Ministero della Guerra ; g) Registro d' inserzione delle consulta zioni al Ministero della Gnerra ; h) Registro d' in serzione d elle consnltazioni al Ministero della l\farina; i) R egistro d'iscrizione delle conclusioni sulle cauzioni matrimoniali militari, che indichi la dat'a della. comuni· cazione al Pubblico Minis tero cieli' istanza, e la data a tenore d elle conclusioni; l) Registro generale dei ri corsi in nnllità, conforme al modulo allegato U del presente Regolamento; · m) R egistro speciale delle denunzie p er la revisione delle sentenze, conforme al modulo allegato V del presente Regolamento: n) liegistro speciale delle denunzi e di conflitti di giurisdizione, conforme al modulo allegato X del presente Regolamento; o) Registro SJ)eciale delle requisitorie per designa zione cli Tribunali, conforme al mo· dulo allegato Y del presente Regolamento ; p) R egistro di trascrizione dei ricorsi ne.Il' interesse della L egge; q) Registro dei ricorsi e delle proposte p er gra zie, conform e al modulo allegato Z del presente Regolamento. 241. I registri di cni alle lettere a, b, e, i, l , 111, n sono coneda.ti <li rubrich e alfabe· tiche. 242. La disposizione dell'art. 191 è applicabile alla Segreteria dell'Avvocato generale
300
REGOLAMENTO ORGANIOO
nat.o dopo che il Comandan te superiore del naviglio ha ordiDRU.'AMNISTIA, DEGLI INDUl,T I nata l'esecuzione d ella senten- · ., o1:1, 1, 1: on,1zrn. za e la trasmissione degli atti al Tribunale militare m:tritti243. L'esecuzione del De- mo del Dipartimento a cui apcreto Reale di grazia o di pa rtiene la nave, le incumcommutazionc di pena è af· benze di che nel precedente fidata agli Avvocati fiscali mi· articolo sono eseguite a cura litari. dell'Avvocato fiscale militare, 244. L'Avvocato generale e le annotazioni sono fatte dal militare, ricevuto il Decreto Segretnrio del detto Tribunale Reale di grazia o di commu· marittimo. tazione di pena, ne fa prenSe il Decreto Reale cli grader nota immediata meute nel zia o di commutazione di pena registro speciale allegato Z è emanato essendo sospes,\ del presente Regolamento,indi l'esecuzione della se ntenza del lo trasmette ·all'Avvocato fi- Consiglio di guerra o sommascale militare presso il 'l'ribu- rio a bordo, le incumbenze 11:ile che hapronunciata la sen- proprie dell'Avvocato fiscale tenza. militare sono disimpegnate dal L 'Avvocato fiscale militare Comandante della nave, e comunica il Decreto Reale alla quelle del Segretario dall'Uf- . Segreteri,i tlel 'l'ribuuale, per· liziale delegato a ta le iucarico chè ne fa cci.i annotazione in dal Comandante medesimo. margine della sentenza, indi 247. La Commissione d' inla trasmette con le opportune ch iesta presso il Tribunale che avvertenze al Direttore dello ha prouuuciato la sentenza tli Stabilimento penale in cui è condanna, o presso cui pende rinchiuso il condannato. l'istrnzione del proc esso o il 245 . Se la sentenza fu prof- giud izio, p1·01111ncia, dietro referita d.1 1111 'l'ribunale mili- quisìtoria del Pubblico Minitare presso un corpo di trnppa nistern, o sul I"icorso della concentrata o in i stato <li g ucr- ·parte, la cl ecl:Hatol'ia di amra , e all'e rna nazi ouc de l De· , missione dei condannati od i111crcto Real e di grazia o di com· putati al godimento del De· m11t>1zione di pena è cessato crcto R eale in condiziouato di il couccntramcnto o lo stato. amnisti:: o d ' indulto. 248. Se il Decreto Reale di gu crr,1 , l'c\secnzi onc del Dec rcto Healc ha luogo a diii- di amui stia o di indulto è cong enza dcll 'Avvoc:1!0 ge neral e dizionat.o, la declaratoria è milit.arc,c l'a1111otazio11c a mar· promossa con ricorso della giuc della sent enza è fatta dal parte che in tende goderne enS c·~1·et,11·io 11"1 'l' ril11111aln s u- trn il termine stabilito dal Depremo cli Gncl'ra e di Marina. creto Reale, o, in difetto, entro 246. Se la sonteuza fu prof- sei mesi da.Ila p ubblicazione ferita da 1111 Co nsiglio di Gncr· dello stesso Decreto lfoale. ra o somrnal'io· a bordo, e il 249. Dnrant.c lo sta to di Decre to R eale tli grazia o tli guerra la declarntori,L di amcommutazionc tli pena è ema· missione all'amnistia od all'inTitolo V.
I
PEU IL Sl!JUVIZIO NEI TRIBUNALI MILITARI.
dulto è pronunciat a dal 'l'ribnna le J)resso il Corpo cJell'Esercito mobilizzato che è inv eRtito d ella causa o che ne ha giudicato. Cessato lo stato di guerra, se il giudizio è ultimato con sen tenza definitiva, la de claratoria è em essa dal 'l 'ribnnal c militare territoriale che viene d esignato dal Tribunale snpremo rli Guerra e di l\farina,snlla requi sitoria dell'Avvocato generale. Se l' istrnzionc od il gin<liz io è pendente alla cessazione d ello st,1todi guerra, Jadcclarntoria è pronun ciata dalla Commi ssione d'inchiesta presso il Tri l:nmale te rritoriale a cni va differita a termine di L egge la prosecuzione d ella causa. 250. L e disposizioni dei due aliuea d e ll',wticolo pre -
301
cedente sono applicabili ai processi istrui ti nei Tribunali presso i corpi di trnppe concentrate. 251. Pe1· i condannati dai Consigli di Guerra o sommari a bordo, la d eclaratoria d'ammissione al beneficio d ell'amnistia o dell' indulto è promos sa na nti la Commissione d'inchiesta presso il Tribunale maritti mo d el Dipartimento a cui appartiene la nave. P er gli imputati in pendenza d ell'i strnzione del processo o in aspettazione del giudizi o, la dech1ratoria è promoss:i dinanzi al Consiglio di Gncrra o sommario chiamato a conoscere d ella causa, che vi ene convocato, ove giù non lo sia, sulla istanza d ell' Uffiziale incaricato delle funzioni di Pub· blico Ministero.
N . B . -c- Circa hL gl'azia, vc,1 i in fondo a l ,·ohnn<' Io No>'mc 11el cnn rlono rlclle vene.
I I I I
I
I
INDICE DEL REGOLAMENTO.
'l' l.'l'OLO
I. -
CA PO
I. II. -
Sc::i onc
I. II. -
III. 1'1TOLO lI. -
I I 1I I
CAPO
I. II. -
III. IV . V. VI. TITOLO lJ.l. CAPO I.II. III. I V. -
I .Sc~ionc
I
Q,1ro
I
2G5
ivi 268
iv i 269 27 2
27 <l ivi 276 277 27 8 2 79 ivi 281 ivi 286 ivi
guerra son 1111u.ri a. bol'do . . . . . . . . . . . . . . 28!)
V. -
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I
Dei funziona ri dell'ammin ist razione d ella giustizia nei tribunale m ilitar i . . . I'ag. Dei g iudici . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dei f unziona ri del p u bblico m inistero o d elle segreter ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norme generali per l 'ammission e alla carr ier a del p u bblico min istero e d elle segreterie . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Dell' idon eità per le funzioni del p ubblico m inistero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dcll'icloneitit per le funzioni d i segreteria . . . Dei doveri dei funziona ri giudiziari e d ella disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D ella rosill cnza, delle ferie e dei congedi . . . . Della co rrispon denza e d elle petizioni . . . . . Della m.a Lricola . . ... . .. . . ..... .... . . . .. . Della discip lina .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . Dei flmziouari soLtoposLi a p rocediment o 11eual c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Dell'ordin e del servizio o dclll, sorveglianza • Dispos izioui rcbitive alla procedura penale .. Della formaz ion e del p r ocesso . . . . . . . . . . . . Della commissione d' iochicstu . . . . . . .. . . . Delle udienze, del d ibattirneu to e d ella senLc11zu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disposizioni speciali rela tive a i consig li d i
VI. I. II. III. VII. -
Dispos izioni specia li r elative a i t r ibunn.U i n te111po di g uerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ivi Delle segreterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Della segreteria del tribu nale . . . . . . . . . . . . . ivi Della contabilit-it . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . 292 Della segrc ter i11, del pubblico ministero . . . . ivi Delle o rdinanze ... ... , . . . .... , .. , , , .•. . 20:J
30'4
INDICE DEL REGOLAJ\IENTO,
Del trib un r.1lc supremo cli guerra e ,li ma· l'iua ... . .... .. ...... .. .. ... .' . . .. l'ag. CAro I.-:- Dcllti 11rorcdura dimiuzi al t r ihtmalc su · 1,romo • . . . . . , . . .... . ..... , . . ..... .• I. - D ello u clieozc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sezione II. - Della revisione ........... . .. . .......... CAPO II. - Degli atrari che si spedisco no in camera ùi consiglio • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Se:::ione I. - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IL - Dei eon(litli cli gittrisdizio nc . . . . . . . . . . . • . III. - Del procedimento disciplinare . . . . . . . . . . . . CAPO III. - Dello segreterie . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se.:;ionc I : - Dolio. sogrotci'ia del triuunale supre mo . . . . . II. - Dolio. sog,-ctcl'ia dcll'av\'Ocato generale m il.. 'l'I1'0LO V . - Dell'amnistia, degli indulti e ùcllc grn,.ic , . .
'fl'f OL O IV. -
29~ i\·i i vi 295
296 ivi i\·i 297 298 i vi 200 300
Regio Decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, sul pareggicwzento tra l' Ese1·cito e la Giwrdia lli finanza nei rigitardi penali. VITTOHIO EMANUELE Il[ l' l-:R GR AZIA DI DIO E PER VOLONTÀ :UELJ.A NAZIONE HE D ' ITALIA.
Visto l':nt.. fl dl'-lla, legge Hl l11glio Hl06, 11. 3G7, s11ll'ordi11amcnto del la H. g nanlia. cli fiuanr.a ; Visto l'art. 19 dcll' ,1llegato A a,Ua legge 5 g iug no HH3, r,. 5i,O ;
Visto l'a.rt. 2 della, legge 27 giuguo 1912, n. tl60, cl11o ,·1111"cntc di incorporare nella, R. gna,nlb di finanr. a, i 111i.l itari cùe pn·starono servizio uel corpo stesso, riclliamati alle armi ver qualsias i mot ivo; Co1tsider ato che gli arruo la ti llella H. guanlia, ili lina11 i1a. assun1ono per ogni effetto la qnalit:'L di militari di 1• catego ria del H. eser cito; t; dito il Consiglio .dei ministri : Sulla provosta dei Nostri ministri, segreta,r i di Sla,to, per la gnena, p er la marina e p er le finanze; ,\ libiamo decretato e tlcerctiamo : Art. J. I doveri lli sci pliuari stabiliti dai regolamenti militari ;;[ applicano :uich e agli individni appartenenti a.] corpo tlella, R . guard ia di finanza.. 11ei rapporti del Ood. E'se1·.
20
306
H. cset cito e delhi R . marina, ed ai militari d el R . esercito e della R 111ariua, nei rapporti dell a Guard ia stessa. 2. Gli indi vidni :ipparteuenti al corpo dell a R. gnardia di fiuanza sono sot toposti alla giuri sdizione militare per qualunque reato preveduto dal Codice p enale per l'eser cito, an ch e nei rapporti tloi militari d el R . esercito e della R.. marina. I militari del. R . esercito e della R. marina so110 sottoposti alla giuri sdizion e militare p er qualunque r eato preveduto dai r ispettivi Codici penali, anche nei rapporti degli indiv idui appartenenti al corpo della R. guanli a di finan za. 3. Le disposizioni clei precedenti articoli s i applicano tanto per il tempo di pace, quanto per il t empo di g uerra. 4. Le clisposizioni degli articoli 2 e 3 d el presen te decreto saranno presentate a,l Parlamento per essere converti te iu legge. 1
Onlinhimo, ccc. Dato a Roma, addl 24 dicembre 1911.
VITTOmO m1.ANTJELE. 1'A l.ANDR A,
YrAT,F,,
Zupgr,r,1.
DANI~O .
1 DeLLi Hl'ticuli 2 e 3 suno stati con vertiti in legge coUa legge ti . 17 77.
2 1 di ccut b t'tl HllG,
307
Decreto-legge Li~ogotenenzictle 22 aprile 191?') n. 660) che modificct i moli organici del personale della giustizia militare.' 1
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GEKOVA LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA JIIAESTÀ
Vl' L"l'OlUO EMANUELE JU, ecc. ccc., RE
D'ITALIA,
Tn virtù dell'autoriti't a Noi delegata ; Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 ; Visto il testo tmico delle leggi s nll'onlinmn ento <l<'Ll'osercito e dei ser vizi dipendenti da ll 'Arnmini strnzi oll e 1klla guerra, modificato, per quanto rig uarda il pcrso11alc della giustizia militare, Ll:tlla legge 25 giugno 1911, 11. 611; Visto il testo unico delle leggi sugli s tipendi ed ns;<cg1ii fissi pel:iJ.L eserci to, motlifi ca.to, p er quanto rig 11arda il personale d ella giustizia milit.ne, dalla legge ~;j giugno ][)11 1 Il. 611 ; Vi sto il decreto Luogotenenziale 9 di cembre lDl:i, 11, 1730; Visto il decreto Luogotenenzial e 27 aprile 191G, Il.
4LJ4 i
Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta d el ministro, segr etario di Sta to, pet· g li affari della gnena, di con certo con quelli della g razia, e ginstiziit e dei Lm lt-i , <le l t-ernr o e d ell a mari11:1; 1 Con questo Dccreto·lcgge viene abrogata la legge 21 rnn r ~ w 1 !!07 , 11. 8!, sul personale d ella p:iustizia mi Iit,arr, Vedi anche in A1men,lice i D. L . 1:1 febbraio 1 9 I G, 11. ~ J ;i: li 11ia!,(gio 1917, n . 719; e« p ag. 405 il D. L. 3 gcnno;io l!JI ~, 11 . 1,
308 AbbiaU10 clccrc tato e decr etiamo : Art. 1. A lla tabcl.la X ì'I <lei testo nnico clelle leggi di ordinamento dell'esercito e dei ser vizi dipendeuti dall'Amministrazione ùella guerra, moùif:ìcata dalla legge 25 giugno 1911, u. 611 , è ·sostituita la seg·uente · TABELLA XVI.
JJcl pcrso1rnlc clclln giustizin mU-itare. 1 1 2 3 4 6
10 9 5 5 5
12 10
Avvocato generale militare. V ice :wvocato generale m ili tare. Sostituti avvocati generali militari. Avvocati militari di l" classe. 2• classe. » » » 3" classe. » Sostituti avvocati militari di 1a classe. 2• classe. » » » Segretari <li'°l" classe. )) 2• classe. 3• classe. » Sostituti segretari di l" classe. 2• classe. » »
73 totale .
15 Utlicial i is t ruttori e sostituti i struttori (capitm1i o teu e11 ti compresi n ell a tabella degli uilic:iali f 110ri 1111atlro). R8 totale gcu crak . 2. Alla tabell a VI tlel testo unico tlelle leg·gi sugli s tipe utli e<1 a ssegni fiss i pel R. esercito, modifi cata dalla legge 25 gi uguo l!lll, 11. 611, è sostituita, oella,
309
p:irl,o rcla,t:int itl perso11ale dell a giustizia militMe, la :,,ugutnLc:
TABELLA VI.
Personale clella, gius_tfria m-ilitare. Avvocat,o generale militare . ..... .. ...... . Lire 12,000 Vice av vocato generale militare ............. . 10,000 ::iostituto av voca,to generale mii ita.re ... ...... . 9,000 Avvocato rnilit:n c cli l' classe . .............. . 8 ,000 )) » 2• classe • ..... . .. . .. . ... 7,000 » » 3• classe ........ .-...... . 6,000 SosUtuto aYvocato militare di l" classe .... . . . 5,000 » » » 2• classe .. . ... . 4,000 Segretario cli l" classe. . . .......... . ........ . 6,000 » 2" classe . .. ...._.... . ........ . . . . . 5,000 » 3" classe ... .. ..... . .. .... ... ... . 4,000 So;,titnto seg retario <li l" classe ..... . . . . ... . . 3,500 >> » 2• classe ...... .... . .. . 3,000
3. La nomina del vice avvocato generale mili tare è fatta per decreto Rea,Je , sulla proposta del 1nini st,r11 della gnerra e lli qn ello d ell a. m1trina. E;,so potrit essere scelto an che all' i11fo ori d el personal e delht giustizia 111ilitare, cd in t,,d caso, •1nalora il trall.L111eulo eco1Lo1nico goduto all'atto della sua 11omin :.1, a v ice avvocato gen erale militare s ht super iore in complesso alle lire cli ecimil a, la differ enza in piìt gli sa,r:'1, corrisposta a tii-.,lo di map:gior assegno p er souale, e sar:L considera.la come facente parte dello stipend io a tutti gli effetti tli legge, compresi 1pwlli della legge sulle p ensioni. 'J.'al ò nrngp:ior as:,;eg:110 non dovt'Ù. t u ttav ia ~tlp<: l':H·c le ìil'ù duemila.
310 4. È ab rogato il decreto Luogotenen ziale !l dic embre l!ll5, 11 . 1730. 1 Jl lH'esente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
01·d in iaiùo, ecc. Dato a Roma, acldl 22 a prilo !Dli.
'!'OMASO DI S,\ VOJ A. Hos1,:r.r.1.
SAcc11 1.
CA RCANO . CORS I.
1 Esso è ugualmcuto ri1,ortato in .:lp))e1ulice.
l\ foR1wrm.
APPENDICE ,CONTENENTE LE DISPOSIZIONI EMANATE DURANTE LA GUERRA CON L'AUSTRIA DEL Hll 5. 1
Decreto L egislcttivo 29 ctprile 1.915, n. 561, circa lct esonerazione tmnporanea dal servizio pei 1nilitari culcletti et stabilimenti o imprese che interessino l' p,sercito. VITTORIO EMANUELE Il r, ecc. ('Cc.,
R.1,;
n'
ITALI A,
Vis to l'art. 125, ultimo comma, del testo un i<:o delle leggi snl reclntam cnto ùel R. eserc.ito, approvato con Nostro decreto 24 cli ccmùre 1911, u. 1497 ; Visto il testo nnico delle leggi s ulla leva mar ittinrn ;1 pprovato co11 R. decreto 16 clicembre 1888, 11. 5860, nonchè le !Aggi d1 e ~nccessivamen te lo m o<l i1icn.rono; Visto il Regolamen to s ull e ùisp ensc tla.lle chiam a.te all e armi Ilei mil itn.ri in cn11 gn1lo illi 111i tato, appr ovato con Nostro clecr<'to 13 aprile J!ll l , n. S74 ; <'<1 il Nos tro decreto 17 maggio 1914, 11 . 548 ; Vista ht is ttnzione sull e di spen se d alle ch iamate all e ar mi per ragioni d ' impie.go cli m ilitari 1lelln H. rnari mL in ron gedo illimit.a t;o, approvata cou Nostro decreto 27 novembre 1904; 1
!,e dleposizioni sono in ordine crouolog;,co,
312
APPP.ND ICE, - NORME E!f ANATE
R.itenlltn l' opportnnitù cli clisciplinarC' cOH nno,; i criteri, meglio ri spon1lenti alle necessit;\ mili tari , l.t esonernzione dal ser vizio presso le t-.ruppe dei militari richiamati in caso cli mobilitnzione che siano addetti a stabilimenti privati o acl imprese che }Jrovvcclono mat eriali o lavori o nrnteri e prime per l'esercito o p er l ' armata; Honch è di apportare altre modifi cazioni ali ' art. 1 del precita to Regolamento sulle dis pense dalle chiamate alle anni <lei militari in congedo; Previa deliberazion e del Consiglio dei minist,ri ; Sulla proposta del Nostro mi11is t,ro segretario cli Stato p er gli affari rl ell a guerra, cli concerto con quello clella marina ; Abbi:11110 d ecret,a to e ,lecret imn o: Art . 1, Iu ca so di chiamata alle armi per mobilitazione possono essere temporaneamente esou era t i dal prestn,r e effetti vo ser viz io sotto le armi i militari iu conp;eùo illiini h1to ricltia,l]]ati, tli qualsiasi classe e categoria, i qual i prestino alm e no tfa un mese l' opent loro presso stnhili111 e11 ti privati 011 impr<'SC clic provve<lm10 materiali o lavori per co uto tlel R. esercHo o 1lella R. mariua, ovvero forn isca110 le m aterie prim Q p er i materi al i s1Hltl etti. 2. Il criterio pm· In, eson erazionc temporanea rii cui all 'ar ticolo p n·r,('1l<\nte, tJ rlato dall a ri conosci ut,a uecess.it:'t e iuso1Stit11ihilHi1 dei mili ta ri stess i n ell e funzioni clw tli si1111rng11 ano pr<'~so gli st,nbilirnen t.i o le imprese. H, SJJPciali co111111i ss ioni lo<"'ali, co:<titnite ll:ì uffi ciali clel R. escrcit·o C'il ali ' O<"'COlTCnza an che della R. marina, assistiti, q11:111dn In riten gano 011pnr hmo, 11,i, 11e r soue est,r nnec all o a1nmini $trazioni militari, 11i pn.rUcolare competenza tecni ca,, procerl er a11110 all ' a ccerta.meuto rl cll e collllizio11i riel1i esf·p per for luogo ,d ia. flROnerny..ion e tr.mJ)Ol':lJH'fl, e· <lcd1le rann o in propOF.U-o,
PER f,A GUF.RllA
1915
CON L ' A USTIU A.
313
L e :;I.esse connnissioui hauuo facol tà. di reYucarc le concess ioni, qualora, in segui to ti sul t ino i r regolanue ute consegui te. I ricorsi con tro le decisioni !lelle commis1- ioni samuno rivol ti rd i\liuisteri della guel'l'a o della marina, a second:i che riflettan o militari del R. esercito o tlel1' annata: i ri corsi stessi però non sospendono gli cJ~ fotti delle decis ioni delle commi ssioni . I ricorsi r elativi a militari dal H.. esercito adibiti 1L produzioni cl1 e interessano l' amminis trazione marittima, o a. mili tari della R. marin a atlibiti a produzioni che interessa.no il R. esercito, saranno comunicati dal Ministero dell a g uerra a quello della marina o viceversa. 4. I ministri flclla gnerra e <lell.a marina ]_JOtran110 sentire il parere cli una, commissione cen tr ale, quando ~i tratti di decidere s ni r icorsi presen t.a.ti contro le deliberazioni delle corn,nissioni loca,li, 110nclJè qnando occorra s tabilire cri teri di massima s nll ' applicazione ilei prcseu te !lecret.o. · La cornmi ~Rione centrale, <la uomiuarsi con decreto del Mini stero tlel b guerra, d ' accordo con quollo llell,L marina , sarù costi.l uita da, un nfli cinle general e, p l'cs i<l ent.e, e dn S<',tt'o ufficiali superiori o funzionari civili, Ilei quali <prnt.tro appartenenti all' am111 inistra:d one della g11crl'a. fl tre a q uella. Ll ell.t 11,a,rin ,i. La. commi sf<io ue ceutrnl e potrit essere assistiLa, quaudo lo ri t.e ngn opportnuo, da p er sone estranee alle amminis trazioni rnilita.ri, d i parti colrLre cou,petem:a tecnica. Essa p otrù inol tre pro<'edere a,l accer tamenti nei ri:;n:t l'<li ,l .. 11<' <'80nPra?.ion i tPm po rn.,u•P. 5, Coloro cl1e fossero amme,;si ull ' <i,;on er nr.ion e te111 pomuea, seùbcno uou vestano l ' uui forme m ilita re, ~ 0110 cousicler itti come a rlif,posiziono dello antori t:ì 111 il il :11·i e soggetti alla, g iurisrlizion e mili tal'e, senza. pnall r,1
314
Al'l'ENDICls. - NORME k1~1ANATI~
aver diritto ad assegni sul bilancio della g uerrn o della marina. 6. Le esonel'azioni temporanee dureranno :finchè perman ga la condizione di necessit.à ed insos tituibilitr't degli esonemti e lo s tabilimento o l' impresa continui a provvedel'e materiali o lavori o materie prime p er uso dell 'eser cito o dell' armata. Ven eudo a nnwcare le condizioni per cui le esonerazioni temporanee furono ·concesse, è fatto obbligo ai proprietari o direttori degli stabilim enti od imprese, cli dimettere, n ello stesso gio.r no , i militari che ne fruivano. Entro tre gfomi dall'avvenuta, cessazione delle conclir,ioni stesse, i sn<ldetti proprietari o direttori ne dovrmmo fare denunzia alle comU1issioni locali. I militari dim essi dagli s tabilimenti où imprese si dovranno presentare, entro il giorno su ccessivo, all ' au toritù rom pPtente per nsser e avv iati ai propri corpi. 7. Le eo111 111 issio11i ed i s iu goli lor o eo111pon enti, RCcompagnate, q11ancl o fus~e il caso, cln Il e per sone estrnncc n.Jl' amrni11i skazione, (li cni agli articoli 3 e 4, :w r anno lilJero accesso n egli sta1Jiliu1enti privati , nei qnali v i sia personale amm esso al beneficio della csoncrazion e temporanea, oiide proeellerc a tuLLi quegli accer tamenti cl,e occorreranno per il migliore adempi111c11 f,o del le f1t11 zioni loro a11i1latc. 8. Cl1iunq11e, per ragioni del s uo ll'ffi cio, a,vendo facoltù, di fare ri eltiestr, di temporanea csoncra zione dal servizio di militari richiamati, ovvero di rilas ciare clichi rtrazion i elle a rJli cll e eson ern zioni ~i ri fer iscano, attesta falsa111 e1ite circosta,nze cl1e di ano o p ossano dare motivo alle cso11crazion i stesse, è punito C<?,_n la r eclusirmc da 6 m esi a, 2 rumi e con b mnl t,a est ens ibile a )ire 2000 r,·c1li il D. L . 4 felJb. 1917 , riporta to in seg.J.
PER T,A GUERRA
1915
CON
1;' AUSTRIA.
315
Alla s tessa pena sogg iace chiunque, a vendo l 'obbligo di ·dim etter e i militari che godono eson erazioni temporanee o di denunziare la cessazione delle condi-. zioni che dettero motivo alle esouerazion i stesse, omette cli farlo n ei termini rispettivamente stabiliti all'art . 6. Il milit,we cbe scientemente frnisce dell 'esonerazione temporaneit ottenutit con mezzi illecit,i , è cons iderato e punito come disertore. 9. li termine di tre m esi ùi permanenzit degli operai negli stabilimenti militari in genere dell'esercito o della marina, di cui all'art. I , comma d eh del R. decreto 13 a,prile ]911, n. 374, è ridotto acl un mese agli effetti dèlle esonerazioni temporanee. 10. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari che sinno contra.rie alle disposizioni c011tcnute nel presente decreto. 11. I ministri della guerra e della marina sono a.utorizza,t i a stahilire IP- norme occorrenti per l'appli cazione del presente decr e to, cl1 e n,n drà i11 v igore da.I la dn,ta della wa puLLlicazione, c clH, sarà presentato ;i l Parla.m cn to per essere con , er ti to in legge. Onlinia.1110, ecc. Dato
a,
Roma, addì 29 a,prilo 1915.
VITTORIO EMANUELE. SALANDR,\.
Z UPELLI. VIALT~. 0HT. ANDO.
I
I
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316
APPENDIOE. - N ORME EMA~ATE
Regio Decreto 20 maggio 1915, n. 673, che concede amnistia a omessi nelle liste di leva, renitenti, disertori e mancanti alle chictmate ctlte armi. VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc.,
H.E D'ITAL IA.
Vi;;to l'arLi colo R ckllo Sta tuto costit uzionale del Regno ; Srnlht proposta dei Nostri minis tri, segretari di S t:tto per gli affari cli grazia e giustizia e clei cul ti, clell a guerra e della marina; Utlito il Collsiglio dei ministri ; Abbiamo decr etato e decr etiamo: Art . 1, È co11cessa amnistia.: a) a coloro ch e incorser o nel reato di omissio11c n ell e liste cli lc,a clclle classi· del 1895 e precede11Li se :tpparten ent i alla leYa tli terra; ,lell o classi clel 189..l e precedenti se appartenenti alla lev,t di mare; 71) :t coloro ch e in cor sero nel reato cli renitenza n elle leve snlle classi l'i spettiv am en te sov rain dicate, quarnlo 11 011 p ossano co11 scgnil'e la cn.ncnll nzione in via ammi11i strn tiYa tlnll c li ste ,lei 1·e1titeHti ai termini clellc YigenLi cli :<pos izioni ; ,·) ni mili b1 l'i del H. eser cito o della R. m arina tli q11n.l sins i elnsr,;e c,110, 11er non aver e risposto alla, chiamnt:t all e ann i cl<'ll a l'i s1lelt in1, classe <li leva per compinrn la. f<'rn1 n. ,: i:wn i11 <'nr s i 11!'1 r<'nto cli fl is<'rzio11c an teriomH' nte :1 llri, data cli pnbùli cazione llol presc11 te clcerel'o; '7) a i militari fl nl H. nsP.rd to " 1l!'ll fl, R . 11rnriua d i cprnl 8ia8i cla~r;,, clw , anterior111 P.11te alla ,latn. di p11b-
PER LA GUERRA
I I I
II \
1915
CON T,' AUSTRIA,
317
blicazjone del presente decreto, incorsei·o nel r eato di diserzione 1rnr non :tver risposto ltlla cl1iamata alle armi fatta iu applicazione dell'art. 125 dell a legge sul reclutamento dell'esercito, oppure del! ' art. 90 della legge sulla leva marittima; e) ai militari del R. esercito e della R. mariua inCOl'Si, per altro motivo, nel reato di diserzione semplice, anteriormente alla data cli pubblicazione del presente d ecreto!; f) ai militari di qual siasi classe o categoria mancanti alla chiam ata all e armi per istrnzione, anteriormente all a data di pubblicazione del presente decreto. 2. La coucessione di questa amnistia è snbonliu ata all e condizioni seguenti: 1° I ren itenti, omessi, disertori e mancanti indicati ucl precedente m'ticolo sono ammess i iuco ndiziouafa.111c11 te a ll' a,mnistia,, se nati autcriormen te al 1 ° gennaio 1877; 2° Per i renitenti e omessi, nati daJ 1 ° gennaio 1877 fino al 1896 i11cluso se r1p1)artenenti alla l eva di terra e fin o al 18!)4 incl uso se appart.enent.i a,Jla, leYa di 111nm, i quali risiedano iu paesi d 'Europit, o uelle colonie italiane, ovvero in Egitto, Tunis ia, Algeri a e Maroi;co, la conce~sioue dell'amuistia è s ul.Jurdimtb1. alla cuuù izione che regolino la loro posizione entro un mese da.lla ,fata ùi pul.JI.Jlicaziu1w del 1,reseu Lc 1:LecrcLu p.resw le autoritìt del Reguo o delle co louie itali.me o presso le RR. au torità diplo1uaticlte o consohiri; Que.lli inoltre che risultino obbligati a, compi ern la, ferma, dovranno , entro il termine stesso, cos t,itnirs i alle autorib't militari per imprendere servizio; Il t ermine per regolare b pos izione di leva e JJer impreudere servizio sar:'t di tre mesi, se i r enite11Li cd orness i ris i.cdai10 fuori ,lei paesi soprai11dica Li ;
318
APPENDICE. - NOmrn EMANATF.
3° Per i disertori e mancant;i 1ia,ti dopo il 1° gcnmdo 1877 li~ concessione dcll' amnisti<t è ,rnbonlinata alla comlizioue che essi si costituiscano alle autoritù militari, 1rnr compiere il senizio cni siano obbligati, entro il termin e di nn mese ovvero cli tre mesi dalla cla,ta di pubblicazione del presente decreto, a seconda della località in cui risieda.no, come è indicato nel precedente comma 2°. Ordini amo, ecc. Dato a Romti, a.clclì 20 maggio 1915.
VITTORIO EMANUELE. SALANDRA . ORLANDO. ZCJPELLI. VIA I,J,:.
Legge 22 maggio 1916, n. 6"ì'1, che conferisce poteri strcwrclinari al Governo clel Be clurctnte la guerrn. VI'l''l'ORIO EMANUELE III, ccc. ccc., RE
D 'ITALIA.
Il Senato e la Carnera dei tleput-ati l1 auno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo ·1111i<·o. l i Governo tlcl Hc ha facolt:'ì., in caso di gucna e tlu1·n.11 te la, g11.e rrn medesillla, di ~etuanare tlisposizioui avenU va,lorn di legge per quanto sia richiesto (la ll a <life~a. <lello Stato, clnlla tutela d ell'ordine pubblico e da urgen ti e straonlinari bisogni dell' eco-
PER LA GUERRA 1915 CON L'AUSTRIA.
319
nomia Mziouale. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 243 e 251 ùel Codice penale per l'e8ercito. Il Governo del Re ha facoltà di ordinare le sp ese necessarie e di prov vedere con mezzi strnonlinari ai bisogni del ·tesoro. Il Governo <lei Re è autorizzato a esercitare prpv,,isoriamente, in quanto non siano approvati per legge e 11011 oltre il 31 dicembre 1915, i bilanci per le ammini strazioni dello Stato n ell'esercizio 1915-1916, second o gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le susseguenti modificaziou i già proposte alla, Camera dei deputati, noncJ1è a provvedere i mezzi straordin ari per fron teggiare le eventuali defi cienze cli bilancio derivanti da aumenti di spese o da diminuzioni di entrate. La presente legge andrà in Yigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Ordiniamo, ecc. Da,ta a Roma, acldl 22 maggio 1915. VI'l''I'ORIO
EMANUELE.
SONNINO.
Zun ;r.u. VIALI<:.
MARTIN!.
GRIPPO.
Om,ANDO.
Ù IUPFELLI.
DANEO.
CAVASOT.A.
CAlWANO.
ltrccro.
S.U,ANDRA.
I
I
I
.I
320
APPENDICE. - NORME EMANATE
R. Decreto 23 maggio 1915, n . 831, col quale viene disposto che i giudici dei J.'ribunali militctri e delle Commissioni cl' inchiesta JJOSsano essere scelti fra gli itfficiali del servizio attivo e fm quelli in congedo. V I'l'TORIO EMANUELE IIT, ecc. ecc., RE n' ITA LIA . \.
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 ; Visto l'ar t. 301 del Codice peuale milita.r e; Visto l'art. 331 del Coùice penale mi lita.re marittimo; Vista la legge 17 ottobre 1881, n . 435; Visto il R. decreto 26 ,tprile 1885, 11. 3110, serie 3a; V ista la, legge 25 gennaio 1888, u . 5177; Vista la. legge 3 l uglio 1904, 11 . 302; V ista la logge 18 l uglio 1912, n. 806; Snll,t proposta dei Nostri mini:1ri segretari <li Stato per gli affari delln, g·uerrn e della marina e di concerto con quello di grazia e gi11st.izin e cnll;i; Udito il Consigli o dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo : T giudici dei Tribunali militari tonitoria li e mar itti mi e dell e Commissioni d'inchiesta ed i loro suppl e11Li sarn,nno scelti fra gli n lficin.li tlei corp i ùel R. eserc ito e della R. marina. in servizio effcttiYo o fra c1uelli in rougetlo r iclt inma,t i in servizio temporaneo e prov<.,n ic ut,i tl>tl servizio att.ivo ponnauentc.
Onl iuiamo, ecc, Dato
a,
Homa, ad<ll 23 maggio 1913,
Vl 'l "l'OlUO Ei\IANUELE. NH. Vctli in seguilo i D. L . 24 ,::iu gw> HJl.5. n. 10:!0, e G 1nu~gio 1017. Il. 7l!J.
SAT.ANl)RA.
V I ALE.
Zur1<:1,1.1.
OnLANDO,
[•Jm L A GUE IUIA
1915
321
OON L' AUS', tJUA.
Decreto Luogotenenziale 27 niaggio ::J..9i5, n. 740, che concede amnistia ecl indulto ver vari reati. TOMASO DI SAVOIA D UCA DI GENOVA LUOG01'BNBNTE GENERALE DI SU A MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE
D'ITALIA.
Tu vittt't <lell'autorità a Noi dcleg:1,tl\ ;
Vi1;t.o l'art. 8 ùello Statuto costitnzio:tiale del Regno ; Vi,;ti gli articoli 86 e 87 del Codie~ penale, e gli :i rticoli 589, 590 e 591 del Codice di pro~edura p enale; Sulla pro1)osta d<>l guarda ·igilli , segì:ctari o <l i Stato p t• 1· gli affari <l i g razia e g inst.izia e tlel culti ; Senti to il Consiglio dei ministr i ; A1,bi:uno dc<:rctato e decretiamo: Art. I. È concess,L anrni stia per i reitti , p ei q1iali l:1 legge stabilisce una pena r e:;t.ril(.in1, Ù()Jl:1, liberfa ve1·,;011alc u~u s npel'iore n el ma ssimo a treut.L mes i, o 1111a pena pec1111inria, sola o congiunta a, detta pena., non s uperiore nel ma,;simo a lire tretttila, fatt,:t ecccido ne per: a) i reati per i q nali fo coucess,L am11 isti:t con gli ar ticoli 1 e 2 del R. decreto 29 dicembre 1914, Il. 1408 ; /J) i reati contro l' incolnmitil, p ubblica, preveduti uul libro II, titolo VII elci Co<lice pe11a1c; e) i reati prevedut i nella Jeggc 21 mar zo 1915, 11. 273, per la difesa economica e militare ùello Stato. Oor.l. E serc.
21
322
Al'PEND IOE. - N°0 RDI E E MANA 'r E
2. Fnuri dei ca s i 1>roveduti nell 'art icolo precedente, son o comlonate l e p ene restri ttive della liliertà. persou ale non s uperiori ad un auno, e le pene p ecunfarie Hou superiori a lire d uemila, e di altr ettanto ridotte le p ene superiori, i11flit te o da infliggersi per qirnls iasi r eato, fatta eccezion e di quelli esclusi dall 'amnistia -n. tern ii ni delFart . 1. 8. Sono esclus i dal beneficio concesso con le disposizi oni che proccdoJ1 0 coloro elle all'epoca del commesso r eato a.vevano r iportato pii1di dne condanne p er d eli tto, dello quali nuch e un !), sola per delitto contro l a perso na o contro la proprietà, o si trovino sottopo sti alla v igilanrn sp eciale della publilica. sicurozza. 1 4. L'indulto cli cui n ell ' art. 2 del presente decreto, si li a come non concesso se n el ten niue di ciuqne anni da oggi il condann ato COllln1t1tta un nuovo delitto. 5. Nel caso di concorso di r eati e di p ene l'amnistia si applica di stiutaruen te a ciascun reato; l'indulto si applica u.11a volta tl opo cumulate le p elle, secondo le uonne s tabili te n egli ar ticoli 67 e se~ueuti del Coùi ce penale. G. L' e1Jìcncia d el pro;::e11 te decreto , si estcude ai re,,ti in ess o previsti, c cuu111H:ssi a tutto il giorn o precede11te la. clabt del dec reto stesso. E sso n on pregiudi ca le a.d oni civili ch e han no ca usa n el reato, u è i diri tti dei terni, 11 è la. stessa azio11e ddl'eml'io, r elativamen te all a riscossione dei diritti tlcgli ulliciali gimli ziari, in qua.uto tali diritti dip endano da, orù i 11a.11ze o ser1te11ze divenute irrevoca,l,ili. 1 Circa I 'intcr11re tazion e da da.re o. to.le o.rticolo, vedi il seguente !Lr ticolo unico del ,l ccrcto r,11ogo te11c 11>.iale S ai;osl.o 1915, n. 121(;: , .,J,liculu ·1rniw: A. Lcrmini dell'articolo 3 , ult,ima pa r te, d el decreto Luoi,:ulc11e n1.ialo 27 UJttggio Hll5, n. HO, s i intendon o esclus i dai bc ncficii iv i ind icati. cotoro cho ab biano ri port,uta cou da n, m alla vhdlu.11za spn ;ia.lu ùclla. puhlilica HiCU1'C?.,:n, prt}Ccd cnton1cntc a l· J'cpoc:, .del rc~to c ui il IJcncficio dO\'l'(' bbc a.111,licars i , .
PE!t LA GUERRA
Es:su inoltre
11011
1915
323
CON L'AUSTRIA.
:si appl ica ai reati preveduti nelle
l,·~gi li111.tnzbr.ie e in tiuelle militari.
0r<liuiamo, ecc. Dato a Roma, addi 27 m:iggio 1915.
'!'OMASO DI SAVOIA. SALANDRA, 0JtLAND0,
ì I I
Decreto Luogotenenzictle 10 giugno 1915, n. 811, contenente norme relative all' amministrazione dellci giustfaici pencile cornune durante la gi,errci 'l'OMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA
MAJ•:S'L'À
VlT'l'OlUO EMANUELE III, ecc. ecc., Iti,;
1.>'hAT.JA .
Iu virtù dell' :tn tori tà a Noi tlelegatlt; f"'ctta la legge 22 m aggio 1915, n. 671; Su lla proposta <lei guardasigilli, ministro segretario ,li Stato per gli rtlfa,ri di grnzi:t e giustizia e tlei ,·1111 i ; :-;.,11l;ito il Consiglio dei miuistri; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. I procedimenti penali in cui, per ragione di ;;m·vizio militare, o per altre cause dipendenti dallo ,d.a.io di gnerrn, non sia possibile lo svolg i111e11t.o n•gol:1 re dell ' istrnzione o del giudizio, possono dal g i ud i,·", con ordinanza motivata non soggetta ad irup11g11:1zione, essere sospesi, d ' ufficio o su richics t:t ue·I 111dd,lico ministero o ddle parti.
324
APPENDICE. - NORME EMAN ATE
.J,:..' onlinanza è revocat.a,, ecl il proceù imento riprende il s uo corso, quando vengano a cessare le rag ioni clclla sosp ensione. In ogni caso la efficncia, del prov vedim ento Ili sospensione cessa ùi ùiritto il trentesimo gioruo successivo ,Llla pubblicazione d ella pace. 2. Nei procediwenti sospesi :L nerma dell'art. 1, e dentro i' termini rispettivamen te fi ssati negli art . 280, 286, 325, 326 e 327 del Coùice di procedura p enale, ed ancl1e n ei casi in cui il beneficio non snrebbe più a.mmissil.iile seconùo l ' ìLrt. 333, il giud ice, d ' ufficio e su richiesta del pubblico minis tero o delle p a1t.i, può provveder e sulla condizione dell' iu1putato detennto1 conccdenclogli la libertù provvisoria, a norma ùell' art. 332, auch e se si tratti di rea.ti che fa legge punisce con pena r estri ttiva della lihertù. p ersona.le s11periore nel minimo a cinque, ma nou a. dicci :i.uni. Possono . godere del beneficio anclic le p er sone indicate nell' art. 314, quando il r eato di cui sono imputate importi una p ena 11 0 n superiore uel minimo a tre anni. Con l ' onl.i nauza che concede la libert.'L prov,isoria, o con altra su ccessiva, l ' imputato può essere sottoposto a cauzi one o malleveria, o alle prescrizioni indicate n ell'art. 335 del Codice predetto. a. Durante la gw.:rrn,, e sino a trenta. giorni dopo la pubblicazione della pace, no11 p ossono r ilasciarsi u è Psegu il'Si mandati di compa.rizione, cli arresto o di catt ura, in persona di imputati che si trov in o sotto le a.mii, a meno che si tratti di imputati, o di reati, eccettuati dal benefi cio della libertà provvisori.i a termini tlell ' art. 2. 4. :N'ei pn>c<.alimenti sosp esi a norma cfoll'a.rt. 1 riurnue sospeso p m·e H ~orso ùclla presurizioue ùell'azionc pcrntle e <lei term ini pl'ocessnali; e non rip reucle a decorrcn, ,ie non qn:1.nclo s ia r evorn t.a., o venga a cessare di diritto, hL sosv cu,iio11e :pl'etlett.a..
Plm LA GU J.HltA
I
1915
325
CON L' AUSTHIA,
5, l)urnnte la guena, e sino a trenta, giorni dopo Ja pnbblica,z ione della pace, è sospesa, rispetto a coloro che si trovino sotto le armi, l ' esecuzione delle condanne a pene non eccedenti tre anni, e a pene pec1111iarie; ed è pure sospeso per egual tempo il corso della prescrizione della condanna . 6, Le incompatibilità stabilite nell'art. 40 del Codice cli procedura penale, non si applicano durante lo ,;lato cli guerra e sino a trenta giorni dopo la pubblic;~zione della pace. 7. Il presente decreto anùrù in vigore dal giomo clella sua pubblicazione nella Gcizzetta Ufficiale. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addì 10 gi ng no 1915.
1
'!'OMASO DI SAVOIA. NH. \'udi in seguito il D . L. 23a~osto 1U17,
u. 1354 , che modifica il 11rescntc.
SAI,ANDLtA, ORLANDO,
.Decreto Luogotenenzictle 17 giugno 1915, n. 887, relativo alle esonerazioni te11iporanee dal servizio effettivo sotto le arrni. '!'OMASO DI SA VOIA DUCA DI GENOVA J,UOGOTENENTE GENERALE DI SUA
MAÌèSTÀ
VITTOJUO EM ANUELE III, ecc. ecc., RE
[u v irtlt I Il forza In, legge 22 Udi to il
D ' ITALIA.
<lell'm1 torit-.:ì, a Noi delegata; <lei poteri conferiti al Governo del Re maggio Hllu, 11. 671; Co11 siglio dei ministri; ·-
COii
326
A PPENDIOF,, - NOJrnrn EHANA'l'E
Sn proposta. del m iuistro segretario di Sta to pel' gli affari dell a gn ena, di con certo con quello della màriua, con quello cli agricoltura, industria e commercio, e con quello di grazia e gius ti zia ; A ùbiamo decl'etato e decretiamo: Art. t. Dnra u to la guerra possono essere temporan eamente esone rat i dal presta.re effettivo servizio sutto le armi i militari richimuati dal con getlo illimi tato, ascritti alla milizia territoriale, i quali prestino d:1 tm mese l'opera propria in qualit:'t, di diret tori, capi tecnici od operai sp eciali zzati presso : a) le aziende p ropr ie clello Stato o quelle private cui sia.no affida.t i servir.i pubblici d'inter esse nazionale, o che provvedano materiali o lavori allo Stato ; b) le aziende proprie delle provincie o d er comuni o quelle private ctù sia,no affida t i imp ort.'\,nt.i servizi pubbli ci d'interesse loca le o cl1e provve<lano materiali o lavori <li notevole ent ihì alle prov incie od ai comuni; e) i grandi stabilimenti o le g randi imprese il cui fnnzimmrn cnto in teressi l'econom ia n azionale e l'or dine pubbli co. ~ 2. Le esonc1·azioni sar:1 11110 limitate ai casi in cui cln.11 ' U$Senzn Ilei mil itlwi possa clcrinu·e la tota.le cessazion e del fn 11r.ionam ento dcli' a.r.i cn<la , stabil ime11to o tl impre><a, ovver o nn grave per turbamento al normale fnn ziou:im ento Rh•sso. Per le cR011 craz io11i contcmplat.e n el pr<'Sl'11 te <lccreto 0110 appl icabili le norme e le ;.a,nr.ioni p eua.li s tabilite dal B. (lf'1• rf' fo 2f.l a pri lt• ] !ll 5, n. 561. 3. Il 1rnlla111c 11 t,, 1li cu i all' ,u·l.h:olo J potr.ì essere esteso a.g li i111pi eg,Lti di cassa òegli isti t uti di emiss iou c 1fol Beg110, i quali f<iano in cnl'ica ,la al men o u n 111 esc, s ia no 1·i1'011 o><ci11ti in:..ostituihil i e f':1 è'e irmo pnrtc ùella mili1.ia territorial e.
l'Jr. l:
l,.I flUJm rt ,I
(!)15
f) l 1N
327
t.'AUS'l'IIIA .
4. 11 presen te decr eto h a effetto dal giorno clella Hll a
tfata.. Onliniamo, ecc. D:ito a Roma, acl dì 17 g iugno 1915.
TOMASO DI SAVOIA SAL ANDRA.
Z Ul'l~L L I. V IAI,(•;.
CA V ASOLA. ORLANDO.
/)ecreto Luogotenenziale 24 _qiugno 1915, n.1020, contenente nonne per l' asse.rJ1rnzione cli ufficiali in con,qeclo e cli militari cli truppci: ci.r;li irffici clel pubblico ministero e cli segreterfri nei tribunali mili.tari in tempo cli guerra. rrmr ASO
m
S.\ VOTA D UCA DJ GENOVA
LUOGOTEN~~NTf•; ({RNE RAT.E DI SUA ~! A EST,\
\/ l'l''l'ORIO EMANUELE HT, ccc. ccc,., H,i
n'hA r.TA.
I 1t virt1ì dell'a.utorità n, Noi d elega.hl, ; Vista la legge 22 ma ggio 1915, 11. 671, che coufe rif-c·t· :il Coverno d el Re poter i straol'llimni ; 1Jtlito il Cons lglio tlci miuis tri; S11il.t propos ta del ministro segretario d i Stato, ccc. ; .A ùbimno tlccr etato e decretia m o:
Articolo wiico. In tempo d i g uerra, n ei tril>mutli pr<'sso l' esercito mobilitato C' nPi trihn nnli m ili f.a ri h•rri l ori ali , possono, m etlia nte clctenniuazio11c m iuistcrial e, .. s~11rl\ clPsti nat i : a) nll'eser cii io dell e fnn1,ioni di RORt.it,nto ny1·0,·a.t-o fl ~c·ak, gl i uf-n ci:tl i fl j l'iSOl'\T:t O fli mili zia, t Pl'l'ii nri;i.l,<
328
APl'BNDIOE. - NOmrn EMANA1' };
richi!lmati in servizio temporaneo, che abbiano alcune delle qualità indicate nei numeri 3, 4 e 5 d ell'art . 17 del regolamento organico per il servfaio dei tri bunali militari approvato con R. decreto 22 di cembre 1872, n . 1210 sexies (serie 2a), modificato con R. tlecreto 15 agosto 1893, n . 521; b) all' esercizio delle fun zioni cli sostit uto segretario, gli nffici:tli tli ri serrn e di milizia territoriale richiamati in servizio tempor aneo ed i militari di terza categoria, che non lianno ancora avuto istruzione militare. Essi dovranno possedere i reqnisi ti richiesti n ei numeri 1 e 2 dell'art. 40 del regolameuto s tesso modificato da,l R. decreto 9 dicembre 1886, 11. 4220 (serie 3•). Le destinazioni suindicate cessano di pieno dir itto colla cessazione dello stato di guerra . È abrogato il R. decr eto 7 dicembre 1889, n. 498. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addl 24 giugno 1915.
TO MASO DI SAVOIA. li presente Decreto ò stato abrogato eon D. L. 6 maggio 1917, n . 719, riportato in seg uito.
S A 1.A::-.mu.
ZUPE LLI,
Orclin anzct relativn alla gi·ustizia penale e civile nei territori cmstriaci occnpaii clal R. Esercito. R.. F.SEHCI'l'O IT.\LlA~O. - Co)rA Noo SuPmmo. Noi co11te crwaliere di gran croce Luigi Catlorna , capo ùi Stato ,\ l aggiore <lel R. Eser cito; Vis to l',irt. 2i:il 11\ll Coùke pt:nalc mili tare p e r l 'esercito;
PER LA GUEimA
HJ15
CON T)AUSTRIA,
329
· Visti gli articoli 39 (5° comma) · e .n del Hegola- · ·11umt.o pel servizio in guerra, par te 1• ; Ordiniamo;
Disposiz-ioni yenerali. Art. 1. Nei territori occupati dal R. Eser cito i gin dizi distrettuali continueranno ad amministrare la giustizia secondo il fliritto ivi vigente e nei limiti a,ttuali delle loro giuris dizioni tenitoriali. Con provvedi menti del segretario genen1,le per gli affari civili, la ginrisdizione territoriale di un giudizi o Llistrettnale I)l)Ò es!:er e estesa oltre i limiti del distretto, e la sede di un giudizio di strettuale può essere fi ssata in un comun e differente (la.l capoluogo. 2. L' art. 4 deUa, nost.ra ordinanza 25 g iugno 1915, ,;econdo la qual e con prov vedim ento del segretario geùera.le i t\mzionari ci vili dello Stato sul tenitorio oc· cnpato potranno , in seguito :1 domanda, esser e mauten,1 ti prov visol"Ìamen te in carica, vale a,n chc p er i magistrati e per gli impiegati ed ius cni enti degli unì ci giudiziari. Pot n w no nn c:lte esser e desl;inati ai giudizi distrett1mli , con pruv vedi111e11to del segretiu-io generale, magi s1",rat.i ilei Hegno, tra quelli ch e saranno designati dal Ministero di grazia e giustizia e dei cnlti, o altre person e i<louee. ~. Le s en tenze e gli altri provv edim enti tlei giudizi distrett.uali. sa ranno emanati « in forza dei poteri conferiti al Con1:111do supremo del R. Es ercito itali ano » . 4-. Le senten ze e gli altri provvedim enti dei giudi zi ùi;;!,r eUuali vus »uuu e;,;;;c.rc impngn ati por incompolcJt z:1, per eccesso cli po ter e o p er vi olazione cli legge. Il ric01·so, diretto al Comando snpremo, è pn!;;e11ta.tu al g iudizio <list,1ett11a,lc ent ro gi orni lJ. 1lall:1 110 tilìcaiioul.l della sentenz:i o <lel ptovve<lime11tu.
330 ~
A L'PBNDlCE. - NUJrnrn El\lANA'J'E
Nelle cause lleriali è amm essa la revisione d' ufficio soltanto per eccesso di potere
GinsUzin pena.le. 5. Salva la giurisdizione dei tribunali n1ilitari ;1 JIOl'JUa del Codice penale per l'Esercito tl.Ql Regno d'Italia, la competenza dei giudizi distrettuali è estesa a t ut ti i reati ch e secondo le l eggi vigenti nei territori occupati sarebbero di competenztt dei tribunali provinciali e circolari. 6, Le autorit.\ amministra.ti ve continueranno a rirnanern investite della cognizione delle trasgres sioni , a 11orma delle leggi e dei regola menti vigenti nei territori occupa.ti. ProvvccUinc11ti onorari. 7, La competeuza dei gindizi di strettuali in mate ria onoraria è estesa. :ti provYediiu euti che secomlo le leggi v igenti nei territori occupa.ti sarebbero di competenza dei tribunali proYinciali circolari. I provvedimen ti dei girLdizi distrettuali iu questa materia sono definitivi anche n ei casi nei quali l:t legge preved e una conferma dei t ribu nal i preposti. 8 , I provvedimen ti in rna t;eria. onoraria s ono esecutivi nono sta.ntc il ricorso previ sto dall 'art. 4. 9. L e presenti di sposizioni iii materi:t onornria uon 111o<lificano lo stn to di dil'itto esisten te p er i regnicoli residen ti uci tenitori occupati. I'rur1·nli111 cnli cu1uw r rnl:i•v i.
10, A richiesta d ' iul;ernssati oli a.uche di 11ft1cio è cin ta facoltiì. ai g i111lilà <li stret:t unli (li pr!lnderc, an cl1c al di fuori d ella gi11ri ~cl ir. io11c 011uraria, prnvve<li111cnt,i co n-
PER T.A GI Jl, RllA
l!Jl5
CON J( AUS1'RLA.
331
servativi per la c1ifcsa di diritti o di- iuteressi lesi od _esposti a pericolo. Gi·nstfai<i civile e conteni-iosa.
11, Rimaugono sospesi l'ammiuistrazionc della giustizia in materia civile e commerciale in sede contenziosa ed i termini procedurali. Rimangouo sosp esi anche il corso delle prescrizioni e quello dei termini legali e conveuzioua.Ji portanti dccadcnzit da, un'azioue, un'eccezioue o un diritto qual siasi. Aden 2 luglio 1915.
Il Capo dello S. M. clell' Esercito
L.
CADOUN,\,
Decreto Liwgotenenziale 11 htglio 1915, n.1074-, contenente nonne relcttfoe cilla riabilitnzionc per merito di gue·rra. 1 '!'OMA SO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENEltA LE DI SUA ~IAJ<;ST.\
VITTORIO E:MANUELE III, ecc. ecc.,
HE D' lTALIA .
Ju v irtù dell'ant.o ritit a Noi del egata; Letta la legge 22 maggio Hl] 5, 11 . G71 ; Sulla proposta <lei guarda~igilli , ministro segretario cli Stato p er gli affal'i di grazia e g iustizia, di concerto coi mini stri della guerra e dclb marina; Sentito il Cons iglio dei miuistri;
Ahbia1110 llecref;a,to e <lllrrotinrno : 1 Vedi anche il deercto Luogotencn~iale 2 3 ùicernUrc 1!) I 5.
I
I
I
' 332
APl'ENDI OE. - NORlllE E MA NAT E
Art. 1, I militari che, p er essersi ùistint.i con att,i di valore person a le n ella g uerra attuale, abbiano conseguito in conformità delle dis·posizioni vigenti una promozione per merito di gnerra o una medaglia al valore, sono riabilitati di diritto, nel caso previsto n ell' articolo 632, parte prima e c11,poverso, del Codice di procedura p enal e; e possono; ~n el caso preveduto nell'art. 100 del Codice p enaJe, chiedere la riab ilitazione anch e prima ch e s iano trascorsi i termini ivi stabiliti p er poter proporre l' istanza. 2. Per i militari i quali, 11011 avendo con seguito alcuna delle distinzioni di valore personale indicate nel1' ar ticolo precedente, abbiano partecipato a lla campagna servendo con fetlclt.'t etl onore, i termini, rispettiva.m ente stabiliti n egli articoli 100 del Codice penale e 632 del Codice di procedura pemile, s i comp utano r agguagliando ad un anno ogni trimestre di campagna, compiuto o auclrn soltanto iniziato. Il ragguaglio della multa si fa a termini dell ' art. 19 del Codice pe11ale. 3. Gli effetti delle decisioni cli proscioglimento, in quanto la legge ue faccia dipendere il non conferim ento, la sos1rnnsione e la perdita di diritti, uffici e impieghi, gradi, titoli , dignità, qualit.\ o insegue onorifiche, ov vero l 'applicazione di determinati provveùirn enti del!' m1toi-ith giudiziaria, cessano immedia,tamen te, in favore tli (JUei milit:tri clte, p er atti di valore p ersonale n,bb in.JH) conseguito alcuna delle 1listi11zioni indicate uell'art. 1: Per i mili tari che abbi ano sempli cem e11 te par tecipalo a ll n- n 1111 png11n, ;ser vf\1Hlo con fedeltit ed onore, il termilie occorrente per la cessazione degli effetti delle decisioni cli pros doglim ento, secondo l ' art. 633 del Codi ce ili procetlnra penal e, si com puta a n orma dell'art. 2.
PER LA GUERRA
1915
CON L' AUSTRIA.
333
4. I mili t,ui i quali abbiano, per atti ùi va.lore personale compiuti n ell' attnale campa.gua, consegui to alcune delle distinr.io11i indicate n ell'a1-t. 1, hanno diritto, ove concorra la condizione prevista nell'art. 108 ù elfa legge di pubblica sicurezza, a.lht _revoca ùella gimliziale ammonir.ione cui siano sottoposti. · Per i milita,ri che abbiltno semplicemente p a r teci pato alla campagna,, servemlo con fedeltà ed onore, il biennio dell' a.mmonizio11e si computa a norma del- · l' art. 2. 5. La dispos izione dell ' art. ,1 si appli ca anche ai militari che si trovino sottoposti alla vigila,nza spe-· ciale dell' a,utoritit di pubblica sicurer.za. L ' autoritù, git1diziaria ordina, a nonna dell'art. 42 del Codice pena.le, la, cessazione o la limHa.:don e ùella vigilanza, secondo che ricorrn la comlizio11e indicata n ell!t prima imrte, o nel capoverso dell ' articolo precedente. G. Il comaudantc del distretto, o l ' autorit:ì. milit!tre del compartim ento al qtmle rtppartiene il milita.re avente diritto, a n orrnn,delle di s1,o,;ir.i oni cl,e pn-iccùuuu, alla. riabilitazione, o alla r evoca, cessazione, o limitazi0110 delle comlam rn o incapacitii i.v i indicate, s u istanza dell'interessato o su richiesta clell' autoritìt giudiziaria competei1tc, l'ilasccrà un cert ifi cato da cui ri s nlti il concorso della contlizionc d:.t cui ùi1,eude la tlichiarnz,ione o ltt concessione del beneficio. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addì 11 luglio HJ15.
'!'OMASO DI SAVOIA
I
I ·.\
SALANDRA ,
ORLANDO.
Zupi,:r.r,r.
VrA u,:,
3.3.4
Al'PENDICE, - NORil.lE EMANATE
R. Decreto 15 agosto 1915, n.1259, che concede amnistia cti militari incorsi nei reati di diserzione qualificata e di alienazione di effetti militari anteriormente al 24 rnctggio 1915. VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA, Visto l'art. 8 dello Sta,tuto costituzionale del Regno; Sulb proposta tlei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina ; Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. A complemento delle disposizioni conte1rnte 1-iel Nostrn decreto 20 maggio 1915, n. 673, è concess:i. · amnis tia ai militari del R. esercito e della R. marina, <li qualsiasi classe, che, anteriormente al 24 maggio 1915, incorsero n ei r eati : a) di diserzione qualificata n ei cnsi previsti (lagli articoli 141 e 142 del Codice 1rnnn,l e per l 'esercito e 165, 166 e 180 del Codice penale rnilitmc marittimo; b) di alienazione di effetti militari. 2. La concessione di questa amnistia è snbordinata alle condizion i seguenti : l 1nilitari i11corsi 11el reato di di serzione qualificata sono :t111mcs:i incon1li;do11atnm en tc all 'amnistia se 11ati anteriormente al 1° ge11uaio 1877. Quelli n:tti dal 1° gen naio 1877 in poi, i 11uali risiedano in paesi d'Europa, o n e lle coloni e italiane, o vvero in Egitto, 'l'nnisfa, Al geria e Marocco, do vranno, per us ufruire flell'a,mnistia, costit,nirsi alle ant;orità militari p er compiere il servir.io cui s irmo oùùlign,t,i, c11tro un mese tla,lla 1la.t:t di puù blicaziòue ùel prese nlce decreto presso le antoritÌt del
l?lm LA GUF! RllA
1!)15
335
CON L'AUS'l' ltIA.
Hegrio o llelle colou ie o IH'CSSO le rngio :u1torih'1 !li11lomatiche o consolari. 11 termine p er la. presentazione alle autorità mil itnri sar:'L di tre n1osi p er q uelli i quali ri s iedano fuori tlei paesi sopra indicati. Ordiniamo, ecc. Dato dal grnn quartiere genern.Jo, :ullll u; agosto 1915.
VITTORIO EMANUELE. SALANDRA . ORLA NDO,
i u l'ELr.1.
V IALI~.
Decreto Lito.r;otenenziale 21 ottobrn 1.915, n. 1!S13, contenente non ne di proceclurn p er i giudizi innanzi ai fribunali militari.
I I
I
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'l'OM ASO DI SAVOIA D UCA DJ GE~OVA LUOGOTI•:NE NTE GENERA L E lH SU A MAEST .\
Vl'l"l'OHIO EMANUELE III, ecc. ccc., Hl,;
11' l'l'AI.IA .
In v irtù d ell 'antorità a Noi delegata; 111 v irtì1 tlelle facol tà. confer ito al Governo 1lrl Hu ,·on la .legge 22 maggio l!)J:3, n. 67 J ; Cons ideralo cli c in t empo di g11c1T,L \·cugono, i11 forza d ell'art. 5.J.ii d el Codice penale p m· l'csc rdLo, a,;><oggetta.t i a lla g iuris1li:do11e mili tar e m ol ti reati che, i11 I u111po ùi pace, sono dernantlati alla competenza orli i- · 11a.ria; Hitc11ul.a hL co11v1:mie11 z1t d i riconoscere esplicita11 1eu te cù e il d iri tto t1ell'a.111111i11istrnzioue tli costil11 i1·,; i part.e civ ile in tempo tli paee 1wu vieue m eno col 11111tarn <li g im·i,,.:tiziu 11<.l;
336
APPENDICE. - NORME EIIIANATF.
Ri tenuto che per l'indole propri a della giurisdizione militare è opportuno 1·estriugere I' iu tervonto d ella pa r te civile nei limiti dell'art. 27 del Cotlice penale mili tare e dell'art. 26 del Codice nmrittimo; Cons iderato che, per l 'aumentata mole del lavoro nei tribunali militari, si ren do nece.s sario adibire provv iso1famente presso cli essi per sonale t ratto dalla magistrntura. ordinaria; Udito il Co11 siglio dei miuis tti; Sul!.~ proposta. ,lel mini stro segret,ario di Stato per I.a guerra, di concer to co i ministri della m arina e di grazia e giustizia e del tesoro ; Abbiamo decr etato e decr etiamo : Art. I. Nei procedimen ti pei r eati che in tempo di pa.c e sono ùi co1upeteuza dei t ribunali ordinari e che in tempo di guena. sono sottoposti, a termin e del Coclice penale militare per l 'esercito e d i quello militare marittimo, all a giuri sdi zione militare, l ':tmmiuistrazione dello Stato p uò costituirs i 1mrte civile, a m ezzo tlclla R. avvocaLura . erariale, nel procediment-0 e 11 0 1 giudizio, formo il disposto ùel capoverso dell'a1·t. 27 del Co(lice penal e per l 'esercito e dell 'art. 26 del Codice p cualc per la marina. 1 2. In te111po cli g uerra, uei tribuuali presso l'esercito 1nohilit:ito e nei trib1mali mili tari territor iali auche p er la R. marina, l 'esercizio ti elle fun zioni di utliciale i;;trnttore, ili :;o;;ti tnto av,, oeato lisl'nle militare e di segretario p11è1 essere a,llidato :t fun zio11ari dell'onlin e gimliziari o. I rlctti f1111 zionari :;an urno J1 0111inati coli d ccl'cto del mi11isLro della g 111·1T:t o ilei ,mini stro della ma rina predo con cer to 11\'l 111 i11 islrn ili grn,zia e gi nsLizia. 2 1 Ved i in scg. i D . L . !i a i;. 1916, n. 1024, o 1 ° apr. 1017, n. 6 L!I. 2 Vedi anche il ijcgucntc a rt. unico del D . l\J. 23 ott. 1915 : , A rlicoz,, unico : T funzionn,r i clella R . u.,-vocatura e rariale, c he 1•0.pp1•cso11t.c1·,-"1110 1·a 1111ni11 isfmzio11c clcllo Stai.o p e t· cff~tto ,le i·
l'ER LA GUERR A
19[5 CON
337
L'AUSTRIA.,
3. Il presente decreto av r.ì, vigore dalla llata <lolla sna pubblicazione. Ordiniamo, ecc. Ditto a Roma, adcll 21 ottoh:re 1915.
'!'OMASO DI SAVOIA. SALANDRA. CARCANO, ZUPELLL
ORLANDO,
CORSI.
I / 1
1
Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n.1550, relativo· alle frodi commesse in merce destinafo ai bisogni dell'esercito e dell'armate,. TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENJrn'l'l~ GENEHALE DI SU A MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA. lJi virtù dell' autorità a Noi delegata; Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, pel rncnl"o di 1ioteri s traordiuari al Governo iu guerni e duraut,e la gtrnrra s tessa; Udito il Consigli o <lei mini stri; Sulla proposta del ministro clella guerra, di col ministro della marina e col ministro di g iustia e dei culti ; Abbiamo decrotato e decret iamo :
confericaso di
con certo grnzia ( i
1'art. l del D. L. 21 ottobre 1915, e i funzionari ù clla magistrat m a ,li cui all'art. 2 del mede~imo decreto, sono assimilati di rango al ~rn,l o militare corrispondente al loro stipendio "· rer la destinazione del personlLlc, vedi ••nclìc il D. J,. (; 111a1-:· 1-:io 1917, n . 71D, ri porta to in s0g11ito.
Cod. Escrc.
338
Al' Pf':ND!CE, - NORMF. }JnlANAT};
Art. 1, Durante lii, presente guerra, i r caLi previ sti 11egli articoli 206 e 295 ùel Codice penale comune sono puniti a norma dell'art. 189 del Codice penale per l' esercito e 211 d el Codice penale milit'a.r e, ma1·ittiù10, e la competenza a giudicar e degli stessi spetta ai tril:nmali militari dell 'esercito e della marina se la m erce .a chiunque fornita sia destinata ai bisogni dell'esercito o dell'armata ed al colpevole sia nota tale destinazioni?,. 2. 11 presente decr eto andrà iu vigore dalla data della sua pubblicazione. Ordiniamo, ccc. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1915.
'!'OMASO DI SAVOIA. SALANDRA.
CORSI.
ZUPJsLLI.
ORLANDO.
Decreto Luogotenenzùtle 31 ottobrel.915) n.15.99, contenente nonne per lei sospensione dei procedimenti penali per cliserzione cli competenzct dei tribunuli 11iilitcwi territoriali e cli ulcztne sentenze emesse dai tribunali militciri. TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA L UOGOTEN ENTls GENERALE DI SUA MAJsSTÀ
VlTT OLUO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D 1 h'Ar.rA. I In v irtr1 dell'autorit:i a Noi conferita ; In forza dei potùri conferiti al Governo del Re dall a legge 22 m:iggio UJ15, 11. 671; Visto il Coùi ce uena.le uc1· l'esercito :
l'ER LA GUERRA
1915
CON L'AUS1'RIA.
339
Sulla propos ta tlei mini s tri segretari cli Stato per gli affari della guerra e delle finanze e di concerto con quello di grazia e g iustizia e dei culti; Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretn,to e decretiamo: Art. J. Durante lo stato di guerra sono sospesi 1. procedimenti pen ali di competenza d ei tribunali militari territoriali a carico di militari del R. esercito e della R. guardia di finanza, imputati di diserzione semplice o qualificata. 2, Durante lo stato di guerra è sospesa l' esecuzione delle sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale p er un tempo non superiore a tre a11ni, pronunziate, per qualunque reato, dai tl'ibnuali militari di guerra o tenitoriali a carico di militari del R. esercito e della IL guardi a tli fin n,nza,. 3. Le disposizioni dei precedenti articoli si applic::ino n,nch e ::ii procediment i già. iniziati alla data della p LLbblicazio110 tlcl presente decreto , ma per i quali non s ia stata ancora pronunzia.ta la sen ten za irrevocabile. I milita.ri pei quali è ammessa la sospension e a norma dei precedent.i articoli, ove si t ro vino detenuti, saranno scarcerat i. Ordiniamo , ecc. Dato a R om :1, aclcl) 31 ottobre 1!l li>.
TOMASO DI SAVOIA.
I
II J
~
N I!. Vedi in seguito i D. L. 16 gen 1mio l !llG, n. H G, e 3 settemb re 19 16, 11. 114 8, e il D. L. 1 fcbLira.io IHJ 7 , n. 18 7, che abroga
il presente.
SALANDRA. zu.r~:LT.r.
DANRO. Om.ANDO.
3110
APPENDIOE. - NORME EMANA TE
Decreto Luogotenenziale 7 novembre 1915, n. 16_67, portante modificazione alla circoscrizione dei trihuncili militari territoriali. T OMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D' ITALIA, In virtù dell' autorità a Noi delegata; Visto l'art. 49 del testo unico delle leggi sull' ordinam ento del R. esercito approvato con R. decr eto 14 luglio 1898, n. 525, modificato dall'art . 1 <lelln. legge 21 marzo 1907, 11. 84; Visto l' art. 294 Codice pena.l e per l' eser ci to, modificato <lalla legge 25 gingno 1871, n. 298, serie 2•; Ritenuta la opportuuit.ì, che la competenza del trilrnnale militare t erritori ale di Firenze si estenda, llnrante la gnerra, ai militari appru-leuen ti ai cor pi stanziati nella provincia di Modena; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli tli grazia o giustizia e delle finanze; Abbiamo decretato e ùccretimuo :
Articolo unico. La competenza del t,ribunale militare territoriale di Firenze ò estesa., p er hl. dnra.ta della gnerra, a.11:t provincia tli Modena. Onli11ia1110, ccc. Dato
p,
Roma, :uldl 7 uovemlJro 1015.
'!'OMASO DI SAVOIA. ZUPELLI.
DANEO.
ORLANDO,
N H. Gon D. L. :{ sctt. 191 G, n. 11 5G, è isUtnito un 1'ribunnle n Cnser ta, e con D. L. U 110v . l!l l7 , 11. 1771, u uo a Cata nia.
PER 'LA GUERRA
1915
341
CON L'AUS'l'ItIA.
Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1683, che deferisce ai tribunali mititctri la cognizione dei reati relativi alle esonerazioni tem,1Jornnee dei militari ricliictmati. T OMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MA J,STÀ
VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE I n v irtù dell'autorità a Noi delegata; In forza dei poteri conferiti al Governo la legge 22 maggio 1915, 11. 671; V isto il R. decreto 29 aprile 1915, n . 561, decreto 11 giugno 19li:i, n. 887; Udito il Consiglio dei ministri; Sulb proposta del rniui8tro per gli affari ra, di concerto con quello della marina e della grazia e giu stizia; Abbiamo tlecrctato e tlecrotiamo:
D'ITALI A,
del Re con e il Nostro
della, gnercon quello
Art. I, La cognizione dei reati prev isti dall'art. 8 del R. decreto 29 aprile Hl15, u. 561., e dall'art. 2 del tlecreto Luogotenenziale 17 giugno J.!)15, n. 887, è deferita a.i tribunali militari. 2, L e :1,u toritiì giudiziari e !lav:inti a lle qunli ~ia1rn i11 corso procedimenti p er i reati suddetti, se non sia a11 cora cominciato il dibattimento, provvederairno .~Ila inimctliafa trasmission e d i tntti gli atti relnt,ivi al t,riltunale militare competente.
tl42
· APPENDICE, - NO RME F.MANATE
3, Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione. Ordiniamo, ecc. Dato a Rom:i, adfll 14 novcrnùrc 1915.
'l'OM.ASO DI SAVOIA. .V /J. Vedi in seguito il D. L. 2 gennaio 191 G, u. 8.
<
SALANDHA.
CORSI.
ZUPELLI.
ORLANDO.
Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1.915, n. 1622, concernente il JJroceclimento per citazwne clfretta clcwwnti ai tribunali rnil#ari. TOMASO DI SAVOJA DUCA DI GENOY A LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE 1II, e<;e,
C(;C.,
RE
D' h'Al.IA.
In virtù dell' autoritii a Noi delegata; Vista la legge 22 ma,g gio 1915, 11. 671, pel conferi rneuto <li poteri straordiuari al Governo del Re in caso c1i guerra e duraute la, guerra s tessa; Udito il Cousiglio dei miuistri ; Sulla proposta del mini stro della g ue rra, <li conce1-t.o col mi11iRt,r o della marina e col mi11istro di gmzia e gius ti:r.ia e dei culti ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. lm ir1,11:r.i ai t,ribun a li ttirritoriali milit.iwi de ll'esercito e tlell,L marina, pei reati p e i qnali l'azione pcuale è promossa dur:rnte la presente guerra, si procerle con ci hi:r.imw (lirel",ta, eccetto che si tra,t ti tli reati puniti con le pmie p reviste nell'art. 4, n. 1, nell ' ait. 5,
rEn L A GUERILA
,.
,j
1!)15
CON r.'AUS'rit(/\,
343
numeri 1 e 2, del Codice penale per l 'esercito, e n ell'art. 4, n. 1, del Codice penale militare ma,r ittimo. 2. Nei procedimenti p er citazione diretta l'avvocato fiscale militare può ricercare direttamente le prove osservando, in quanto siano applicabili, le forme stiibilite per l'istruzione formale. Può anche, ove non s i ' tratti di espe.rimenti g iudiziari, p erizie, perquisiziòni domiciliari, ricognizioni ed esami testimoniali, richiederne gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'a.r ticolo 164 del Codice di procedura penale comune. Per la spedizione cl ' un mandato, e pel successivo interrogatorio dell' imputato, l 'avvocato fiscale richiede sempre l' ufficiale istruttore. Occorrendo redigere processi verbali, l'avvocato fiscale è assistito dal segretario a termini dell'art. 396 del Codice penale p er l'esercito e 441 del Codice pena.le militare marittimo. Per le 11otificazioni a, persone estran ee alb milizia può richiedere direttamente gli ufliciali giudiziari. 3. Se l'avvoca.to fiscale cret16 che non si debba procedere, anche solo per taluno fra piìt imputati, prcscntti analoga requis itoria alla coni miss ione d ' in chiesta p er le sue deliberazioni a norma degli articoli 421 e scg-uent.i del Codice pe1mle p er l'esercito e 465 e segueut.i del Codice penale militare maritti1110. 4. Eccettuato il caso p reveduto nell ' articolo preceden te, l'avvocato Jì scal e, compiuta l' i struzione somm:uia, formul a l'a.tto d'accusa, e lo (l eposita in sieme a.I fascicolo tlegli atti nella segreteri a, ùel trilnmale. L'atto di accusa contiene, a pena di 1mllità: 1° nome, cognome, cti cd altre qualitù, pcrsou;~)i dcli' imputato, che valgono ad identificarlo; 2° l 'euun cia.z ione del fatto, tlel ti tolo del reato <"O n le circostanze a.ggraY:mti, c dogl i articoli cli legge de i t]ua.l i si chiede l'applicazion e; J 0 l:1, ,fata, e la sottoscrizione d e ll' nvvncal:o fi sea.ln.
344
APPE NDICE, - NORME E!!ANA'.J.' E
5. L'atto ùi accusa è not.ifìcnto all ' impu tato n el ter mine e nei modi st abili ti per le sentenze di accusa. Negli stessi termini ~ notificato al civilm ente responsabile ell alla p arto civile costitnita , se v i siano . Si osser va,110 anche Ìl1 confro11 to di costoro le ùi sposizioui ùcgli ar ticoli 432 e 434 del Codice p ena le per l'esercito e ùegli a rticoli 478 e 480 ùel Coùice p CJiale mili tare marittimo, per la scelta del difen sore, per le notifì cazioui e pe1· la fa col fa ùi esaminnre uella segreteria gli atti. ùel proced imen to o il corpo cl el rea,t,o. 6. Al ùi f'ensore è couccduto, a peua di 11ulli ti1, il termine di tre giorni drt quello successivo all a notifìcaidoue della s ua nomina, per esam inare uell a segreteria gli atti ùel pr ocecli mento e il corpo ùel ren.to. Nello s tesso termino egli potrh opporre la nn llitìt che creda. di rile va re negli atti cl' is truzion e, notifìcanùoue la ùic;J1iarazione pa,r ti colareggiatn. n.ll' av vocn.to fì scn.le. In rn anca.nzn, di tale dichi:nazione le nu lli t.ì, si i11te111lono imnate. 7. Le lis te dei testimoni che l'n.1·,·ocato fìsm l c e le par ti intendono fa r i-en tire, debbon o, a pena d i decn.den za, essere deposi ta.te 11ella segreteria. n el termine di cui nell ' a.r ticolo p recedente. Nello stesso term in e l' avvocato ti scale e le pa,rU posso110 chieder e che siano r ichiamati rlocunrnnLi, e che s i p rocecfa ad uu determ ina lo accer tam ento i l quale non aùùia antceedentemente form ato oggetto <l i p cl'i v. ia. Se la domand a sin. accolta, il <l ibattimcu to 1mb es·ser e ri mai1 dato, e, srill·o <1 nan to cì clisposto nel seguente cn.poverf>o, s i osservano le r egole dcli' istn1zionc formale . Jl p n·,;illcu le r iuhie1lc l' nffiria le istrutt ore per gli n.tti e provvedirneu ti r elativ i ali' esecuzione cl ella, perizia. Qua111lo :;i Lr a,LL.t di indn.gin c facil e e Ùl'cve, il prei-ic:t ente nomiua clil'ct.ta 111c11 te un perito, pcrchè proceda. all 'oper azione richiesta , e ne liferisca in cli batt imento,
l'Eit l, A GUERRA
1915
OON L 1 AUS1'RIA.
345
8. Se i testimon i indi cati nelle liste non sono shtti sentiti nell' i stmzione, i fatti e le cir cost:mze s u cui ne è richiesto l'esame devono essere p::ntfoolareggiatamente indicati e dedotti. Il presidente onli11a la ri<luzione delle liste sovercl1iamente estese e la elimiuazione tlell e test;i.monianze non amm issibili per legge o non per tinenti a.l l 'oggetto clel gi nclizio, ilwi tan clo chi h a presen tato la lista a modificarla secoudo le u orme clate. Se a questo iuvÌt~) uo11 si ottemperi, il Ilresitlente provvede mediante decreto, in opposizione al qnalo ù salva. la facol t,ì. di propoue istanze uel diuattirn ouLo. 9. Non pnb essere, a pena cli nullit:\, form ulato l 'a.tto di accnsa contro l' imputato, se egli non si,t stato interrogato sul fatto costitnen teogget to <lell' imputazio11e, ovvero se t.1,le fatto n on sin eunn cin to in nn nmndato, anche so rimnsto seuza effetto. IO. All' iui:do ùol dibrtttimento il segretario legge ad alta Yoce l'a.t,t o ,li accusn . Se nel corso del .liuatt irn eu to s01·gano a cari co <lclL'irnputato nuovi fat.t i, o 1·ircostanze aggmvan t i 11011 indi cate nell 'atto di citaziouc Llil'ett.L, si appli<::1110 le disposizioni degli arti coli ·474 e 475 tlel Cod ice p ena le pel' l'eser cito e degli nrt,icoli 5Hl e :i20 <lel Codice 1,enale militare marittimo. 11. Nei proceclimmit,i per reati, ch e sono devolut i alla ginrisrli r.io110 militare por essel'e stati commessi iu telllpO rli gn erm, l'i mputato 1rnò esser e inten ogato con mandato <li comparizione, anche fnori ùei cas i prey i;;ti negli articoli 408 del Codice pel' l'esol'cit.o, e 453 <lei Codice penale m ili tare m:nitt imo ; e qu antln ;:ifl- !<l rtl 11 arrestato iu fla,gra.n za, o interrogato con urnnda,to tl i cattnrn, può essel'gli concessa la libertà. provv iso ria, pnrchè prececla110 conclus ioni conform i rli\ll' a,· ,·,waln lisca.le.
API>ENDICF;. - NORMN J~MANAT:g
12, Il presente decreto entrerà in vigor e dal giorno della sua pubblicazione. L'avvoca,to fiscale agirà per citazione diretta anche nei proceclimeuti in corso, pei quali abbia gi.\ richiesto per l'is truzione l ' nfllciale istnittore, salvo il caso ch e egli abbia già formulato le sue requisitorie d efinitive alla commissione cl' inchiesta. Onliuiamo, ecc. Dato a Roma, a.dcli 1'1 novembre 1915.
TOMASO DI SAVOIA. SALANDRA.
CORSI.
Z UPELLI.
ORLANDO,
Decreto L uogotene11ziàle 9 dicembre 1.?15, n. 1?'30, che istituisce il vice-avvocato generale niilitare per la durata clella 9ucrra. /
TOM ASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENRRALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ccc. ecc., RE D'
lTAI.IA,
In virtlt dell'autorità a Noi delegata; Vi sta la, legge 22 maggio 1915, Jt. 671; Ri tenuta la necessità <li provveder e al persona.le (fol Tribunale supremo di g uerra, e marina in conispo11dmrna alla eccez.i oualitù del momento cd alle disposi:doui emam,te in ordine alla giustizia militare; UlliLo il Consiglio tlei miui s.tri ; Sulla proposta del ministro segretario di. Stato p er gli :,ffari della g uerra, di con certo con qnelli dell,t gn~zia e giusLiY-ia e dei culLi, del tesoro e della marina; Abbiamo (lccrctato e decr('tiamo:
l'Elt LA GummA
l!Jl5
34.7
CON J(AUSTJ<IA.
Art. 1, È istituito, ùnraute la guerra, e iu tutto ]':umo successi vo alla <lichiarazione di pace, l' nfficio di vice-avvocato generale militare presso il 'l'ribuualc supremo di guerra e marina. 2, (Omissis) . 8. Il vice-avvocato generale militare ha funzioni di puùblic~ ministero avanti · il Tribunale supremo di guerra e marina ed è equiparato nel grado a tenente generale. Egli ha facoltà di esercitare le stesse funY-ioni avanti i tribunali presso l'esercito mobilit:ito, territo1fali militari e nmrit,t imi; ed ha altresì i poteri di vigilauza e di ispezione sugli organi della giustizia militare. Vestir:\ l ' u11iforme del personale della giustizia militare 1·elativo al suo grado. 4. Il presente decreto avrà attuazione alla <lata della sua pubblicazione. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, a<l<lì 9 dicernhre Hll5.
'!'OMASO DI SAVOIA. Vedi p erò a p,ig. 307 il D. ~22 aprile 1917, u. G60.
SALANDJIA.
Zurm.u.
0HLANDO. CARCANO.
Cous1 .
Decreto Luogotenenziale 9 ilice1Jiure 1915, n. 172.9) 1·iguardante i ricorsi per nullitù contro le sentenze pronzmziate clai tribunati militari clell' esercito e clella marina. TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGO'l'ENlsN' l' E Ui<;N~:ltAI, I•; JJl SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RR D'ITALIA.
t
l
fo vi 1·tt1 <lell' iLtd,uriti'L a Nui 1lclcgaLa; lH virt1't delle facollù conferite a l Goven10 <11,I H,·
con la legge 22 maggio l!H5, u . lì71:
348
APPENDICE. - NORME F.MANA'fE
Coui;,iderando che ht gr:wità ùei reati riflettenti le forniture militari, e la, introdLLzione avanti ai tribunali militari d ell'is tituto della costituzione di parte civile, che porge lnogo a svariate qnistioni di diritto, 1·ende necessario, ai fo1i di mm piìt sicura attuazione di giustizia e per la unit:ì. della giurisprudenza, che sia dato contro l e seuteiizc di prima i stauza il ricorso per nullità al Tribtmale s npremo; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta clel ministro segretario cli Stato pe~· la guerra di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti e del ministro della marina; Abbhtmo decretato e decretiamo:
Articolo u.nico. Nei procedimenti per reati, che sono d evoluti alla giurisdizione milita.re per ess ere stati commessi in tempo di guerra, puù essere proposto ricorso per nullifa contro le sentenze prounuziate dai tribnnali militari dell'esercito e dell a mari Ha, a.nchc in wue di guerra, innanzi al Tribunale snpremo <li guerra e nrnriua, 1iei cas"i previsti nell' ai't. 344 del Codice penale per l'esercito e 369 del Cotlice p ennJe milit:tre marittimo. Il presente decreto entra in attuazione dalla data della sua pubblicazione. Per le sentenze pronunziate anteriorm ente alla me11e,-im:1., potrù. farsi ricorso solt-,,rnlo nell' iuteress c del con claunato, e il termine per proporlo decorre dalla predetta data. Orllinia.mo, ccc. Da t o n
l{,1111:i,
:1,l1lì
!l
diceml,rr 1!1]:o,
'l'Ol\'f ASO DI SAVOIA. SALA NORA.
ÙRLA NDO.
Z u n:1,1,1.
Cons1.
. PER LA GUERRA
1915
CON L'AUSTRIA.
.
349
Decreto Luogoteneniictle 23 dicembre . 1915, n. 1853, contenente nonne circa lei riabilitazione per merito di guerra. TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOnJNENTE GENERALE D I SUA MAESTÀ
Vl'l'TORI0 EMANUELE III, ecc. ecc., RE
D 1 f'l'ALIA,
In virtù dell'autorità a Noi del egata; Vista la legge 22 mn,ggio 1915, 11. 671, che conferisce al Gove1·no del Re poteri straordinari in caso ùi guerra; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta <lel guardasigilli, ministro segr etario di Stato per gli affari di grazia e giustizia c dei cult.i, di concerto con quello della gnena e della nrnri1m; ·Abbiamo decretato e Lleeretiamo :
I
I
I l
I
I I
I I
\
l
Art . 1. Ferme restando le disposizioni tlel decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1074, rela Li vo .1lla Habilitazionc p er merito cli guerra, ai militari che abbiano conseguito piit di una delle atteistHziuui di rnel'ito o di valore indicate nell'art . 1 del predetto decreto, può esser e concednta la riabilita.z ione, an ch e fuori dei casi e dei termini preveduti negli articoli 100 del Co(l ice penal e fl 629 del Co(lice di procedura penale. 'l'ale riabilitazione avrìt luogo p er mezzo di decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, 11dit,o il Co11siglio dei ministri. Essa varrà a tutti 1di elfotti di legge .
350
APPENDICE. - NORME RMANATE
2, Il presente ùecreto cntrerh iu vigore dalla, data della s11a pt~bulicazione nella. Ga,zzctla U.Oiciale.
OrdÌl~iamo, ecc. Dato a Roma, addì 23 d icembre 1915. 'l'OMA:SO DI SAVOIA. SALANDRA.
ZUPELLI.
Om.ANDO .
Cons,.
Decreto Luogotenenziale 2 gennaio ·1916) n. 8) che clà facoltà al Governo di sottoporre allct giurisdizione militare gli addetti ai lavori ed alle ùnprese di carico e sccwico nei porti.'' TOMASO DI SAVOTA DUCA DI GENOVA L UOG OTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VIT'l' OHIO E;\fANOELE III, ecc. ecc., RE
D'ITALIA.
In v ittlt del! ' autorità a Noi delegata; Visto il Codice per la rnariua mer cantile; In forza dei poteri conferiti al Governo del Re ùaHa legge 22 mag·gio 1915, u. 671 ; Ri tenuta la nccessit:'t di r egolare cù intensificare il rnovimcutu tlei porti, s11ecialmen te·per quanto riguarda, il carico e lo scarico delle m erci, 11ell' iuteressc della difesa, <lcllo Stato e d ell 'cconomin,nazionale i11 gc11omle; Sentito il Con;;iglio elci mini st,r i ; 1 Vedi art. 333 o aegg . do! Codice. Ve,li anche, a pag. 218 d el vo, Jmno (uello 11oto), l'ad. 8 n. llecn.: lo D. L. !!~ luglio JHl :\ n . UG:!.
'.;!{j
gi11g110 1915, 11. 993, o l'ad.. l
l' F.R T,A GUERRA
1915
CON L'AU~'rRIA.
351
S,dla proposta del mini stro (lclla rnnriua, ,li co11 ccrlo coi mini stri d ell ' interno, dell a gucn a, (l1·1l'agricolt11ra, ill(lns tria e comrnor cio, dei lavori pubhl ici, delle fì na11ze, e di grazia, giustizia e culti; Abbimno decretato e decrolimno: Art. 1. Il Govern o del Re ha facoltà di di cliiarar e soggetto alla giurisdi zione milita1·e, in tutto od in parte, il perso1mle atldPtto nl carico e allo scadco delle merci ed i11 genere al movimento comm ercìalo dei porti, compresi gli imprenditori, <lil'i gen ti e sorvegliant i, ed i11 genere i preposti a detto operazioni. Le normo por l'attuazione delle suindicate disposizioni sono date <lai rni11istro dell a mari na, di concer to con gli altri mini s tri proponent i. '!'a.li nonne contenauno anche l e disposizioni per la sol uzione arbitral e delle controver sie <li lavoro che non siano gi.ì dalle leggi affidate :ul al tre ginris,li1.io11i. 2. Il presente d ecreto ha effetto dalla datà d elln. s ua pubblicazione . Onliuiamo, ecc. JJato a Roma, adù1 2 gennaio 191fl
'!'OMASO DI SA VOTA. SALA NHRA.
C I U I•' FI<:LT,T.
Co11~1.
lJA N~, O.
'l.. u 1·1,: u.r.
0 1<.r,AN l>O,
C A V,\ 8 fl f. A.
352
APPENOIOE. - NORME EMANATE
Decreto Lit0gotenenziale 16 gennaio 1916', n.146, che dispone che il D. L. 31 ottobre 1915, n. 1599, non si applica al personale militarizzato degli stabili?nenti di produzione per la guen-a. 'l'O:MASO DT SAVOIA D UCA DI GENOVA LUOGOTlrn•;NTE GENERALE DI SUA MARSTÀ
VITTORiO Ei\IANUELE III, ecc. ecc.,
HE D'ITALIA .
I n v irtù dell'autoritù. a, Noi delegata; In forza clei poteri conferiti al Govern o del Re dalla legge 22 ma,g gio mm, Jl. 671; Vi sto il Codice pena.le per l'es l~r cito ; Visto il decreto Lu ogotenenziale del 31 ottobre 1915, ?1. 1599, col quale sono stati sospesi i procedi men ti penali cli competenza dei tribunali militari territoriali a c·arico dei militari clel R. esercito e dell a. R.. gua rdi a cli finanza imputati di diserzione semplice o qnn,lificata; Snlla p roposta dei nli11istri scgretn,ri cli Stato per g li affari della gnurra e delle fina nze, di concerto con quello tli gra zia e gi 11stir.ia e elci culti; Uclito il Cou:-iglio dri mini st.ri; Abbiamo tlcc rctato e decretiamo: Art'i.colo 1111,iro. Il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, 11. 15!)9, 11 0 11 si applica al p ersonal e opcra,io
PEl.l LA GUEllHA
1915
353
OON J.'A USTIUA.
1uilital'izz,tto degli .. tabilim en! i tli pl'ocluzion c per la g uerra sia mili tari cl1 e tlell' incl11 st,1 fa pri vafa. 1 O.rd iniarno, ccc. Dato a Roma, ruldì 16 gennaio 1916. 'l'Oi\fASO DI SA VOIA. SA T.ANDRA.
Onr.ANDO.
Z UPELLI.
DANEO.
Decreto Luo,r;otenenziale13 febbraio 1.91 r;: n. 21 r;, che etum (',ntct di quattro mcmur't il personale ,r;iu<licante del 1'riùunale supremo di guerra e 111a1·ina. · T Oì\L\SO DI SAVOTA DUC A DI GE NOYA LUOG OTENRNTt,; GENJm AI.E DI SUA MAES'I',\
VlTTOlUO EMANUELE ILI, ccc. ecc.,
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H 1,; ., , h'A1.1 ,1.
In Yirtù dell 'a.utor itù, :1 Noi tlclega.!:t; In Yirtìt dell e fa('olt:ì conferile al G0 Yc 1·110 <lei Re eon la legge 22 maggi o 1!)15, 11. 671: Visto il Codice pena.le p er l 'esercito ; Vi sto il Codice p enale militare mar ittimo ; Uù ito il Co nsi glio dei ministri ; Sulla propos t:i tlel min ist,ro segretal'Ìò <li 8t.'l (·o pr1· gli affari 1l1'lla guerra, di concerto coi minb!ri dcli' i11t ol'n o; della, marina, e di grazia, g iustizia, e <lei 1,;ul ti; A1.J1.Jian10 decretato e tlccrcti:tmo : 1 Vo,li in seguilo il D. L ..J l'cbb r aio tn7,
Oo<i. E serc.
11.
1~7.
...,., ,
35-1
A L'l't~NOIO~:. - NU RM ~; E JIANA'J'B
Articolo unico . l I p ersonale gindicautc del t.ifouuale s upremo cli g nerra e marina è aum entato, p er la clnrnta. tlcll a, gnerra, cli quattro 111e111bri, e cioè : di due g iudi ci ctfott',ivi , da nomin ar s i uuo fra i consigli eri cli Stato e d un o fra i presiden ti di sezione o consiglieri tli Corte d 'appello ; di cluc g intli ci s nppl e nti, cfa nominars i mio fra i consigli eri tli Stato ctl uno fra i consiglil•1·i lli Corte <l'appello. Il presente d ecre to ancln\ in vigore ila! g"iorno llell n sua pubblica zione. Ortlin ia.1110, ecc. Dato a Homa., addì 13 feùh r nio 1916.
'!'OMASO DI SA VOIA. S Ar.ANDRA.
CortS1.
ZUPBLLI.
01tLANDO,
Dccrew L iw,r;otenenzùile 27 avrile 1916, n. 4.94, riguanlante la milita1'izzazione clel personale clella ginstiz,ia militcire per lei cluratn clell ci giwrrn.1 'l'UJ\IA ::iO Dl ::.AVO I A DU CA JJl GENOY A LUOGOTENENTE G EN ERALE DI SUA MAEST,\
VITTORIO EMANUE LE llJ , ecc. ccc., lh: n ' ITA LIA .
In \'irtì1 clt>ll ' mlloritii 11, Noi clciog,ita : Iu fon:.~ delle faco lhì. conferite nl GoYe rno del Re c<rn legge 2(; 111nggio ]!)J:3, 11. 671 ; .a.
Vedi n png. 307 il
D. L. a genu:\io HJ18 1
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J,. 2:! a111·ilc H117, 11 . tiGo, o a pu g. 405
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l'J<lli T, A GU F.Jlll A
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CO N T, 'A US'l' lt!A .
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Vi sta la legge l tl lnglio ]912, 11. SOu, s ullo s latn degli ufliciali del R. eser cito e <lelln R m ar ina,; Yi sto il rcgol am cn to p er l' appli cazio ue di detta leg·gc a ppro;a to con R. decreto 18 luglio l!l12, n. 867; Vi sta. la legge 17 ottob1:e 1881, n. 435, clic istituisce la posizione di ser vizio a us ili a rio per gli n fric ia.li del R . rsercito, e vis to il R. decr eto di pari da ta, 11. -140, ch e fi ssa le norme p er il coll ocam ento nella p os izione stessa ; Vi sto il testo un ico <lelle leggi s ull 'or dinamento del H.. esercito e ùei ser v ir.i dipendenti 1la.ll 'Amrninist razione della g uerra, approv ato cou R. d ecr eto ] 4 luglio 1898, n. 525, m odi fi ca to tfa lhi leggo 25 gi ugno rnn, Il. 611 ; V is to i l testo uJ1i co dell e legg i s ullo stato degl i impiega ti ci vili, appro va to co n IL d ecr et o 22 n ovembre ]908, u. 6!.l3, e v is to il regolam ento generale p er l' esecwdoue di det to tes to 1mic:o, nppr ovato con R. dccr cto 24 11ove111 l1 re 1 !l08, n . 75fi ; V isto il Co<li ce pe nn ie per l ' ese rcito e il Codice 1>c11 al e mili trn o rnari t,Li 111 u ; \' is to i l r egolam ento organi co p e r il senizio dt'i tr il,nnali militari np1)rtwato con R. decr e to 22 diremù rc 1872, 11. 1210-sc.ries (seri e 2'), modificato coi RR clen et i 9 di cembre 1886, 11. 4220, Hi agosto 1893, 11. 521, e decreto Luogote ueuziale U g iugno 1915, n . 1020; Visto il regola.me nto di (1iscipli11a 'mi li tar e, approva to cun R. dec reto 25 l ugli o 1907 ; Vis to il decreto Luogotenenziale 9 d icemùre 1915, 11. 1730, ch e isti tu isce l ' ufli cio cl i vice rwvocato gen era.le milita re ; Udito il Cuusiglio clei miuistri ; Sulla p roposta del ministro segre ta r io d i :-:ita to pCI' gli aifa.ri della guer ra, d'accordo co i m ini stri del fr Roro. o di g razia e giustizia e dei cu lti ; Abl,ia mo decre tato e tkcretia rn o :
356
•
APl'ENnI CE . - NORME EMA NA'r E
ArL. 1. Dman to la presente g11erra e p e r n D periodo tli sci mesi s uccess ivi a ll a di cbiara;r,io nc ile lla pace, i fm1 ;r,iouari del per sonale civ ile della, gi ustizia. milita.r e s i cou sidcran o come fa cent i parte del R. esercito e sono sogge tti a.Ile leggi conccl'Jl eut i lo stato, 1rL clisci_[>lina, i limiti cli et;'1., la, p osi;r,ioue cli ser vizio ausilia rio e le pen sioni degli uffici a li, sccoml o le n orm e che r egola.no il corpo sani tar io mili tare. A quelli <le i dctt'.i fun zio1mri che sono laur ea ti in gi ur isprnclenza sou o per tanto compu t.'lti come se1·vizio effett i vo, agli effetti del collocamen to in p osizione cli sen- izio a nsi.l ia rio, a riposo oll in riforma., quattro mmi precedenti a l con seguiment o della laurea. N nlla è innonito p er quan to rigua rda gl i stipendi e gli aumm1Li sessenna li dei fuuzi onnri medesimi. Alle denominazion i « A n ·ocato fiscale militare» e « Sostituto avvocato fi scnle mi li tare», 11satc nel Collicc pena le pe1· l' eserci to e uelle a ltre disposizion i concernenti il personal e: della giust izia mi litar e, F<ono sost,iLui te le :;eg11culi : « Av\·ocato mi lit are» e « Sost.itn to avvocato m ili tare». 2. La coni spo11cleJ1za dei grncli r. d el le classi de i fnn ziona.ri della. gi ust.izia mili tare al grado milita.re è la seguente: Av\· oca,to general e militare, le nente geHernle. Vire avvocato geu erale milita re, i c1. Sostituto a vvoca to generale miliL,tre, m aggior gcJl ('r:ll e. A vvocato rnili t.:1rc di l" classe, colonnell o. A vvoca to 11 ii li btrc d i 2a classe, ten eute colonn ell o. Av\'o\·aio 111 ilit,n1·p ,li 8« classe. id. So,;tit uLo av voca.to mi litar e cli l" classe, maggiore. Sostituto a,vrncat o mil it.'trc di 2a classe, capit·:1110. Segreta r in d i 1 a d asse, teu ente colo 11 nello. Sc:.(rctario 11 i 2a clas:,c, m aggiore.
• l' Ell I.A GUERRA
.
\
1915
CON I , 'A U~ T llIA.
357
Segrct-1.rio Lli 3a classe, capit,a uo. Sostit uti segretari cli 1a, 2a e 3a classe, ten ente. 3. P er · ri coprire le vaca11 ze 11el ruolo elci Sostituti avvocati militari sar,ì. indct-.to nn concorso per merito fra i funzionari . di segreteria, dei trilmnali militari , i quali abbiano l'anzianità di ser v izio clrn sarà .stabili ta dal Ministero della guerra. Le vaca.nze cl.Je ·non potessero esser e ricoperte, in qual sias i grado e classe, per tlifotto di fon7.ion:ni itlonei ùel molo tlolla giustizia militare, potranno ess ere ripianate secondo le nonne tli cui a gli articoli 17 e 18 del regolamen to organico per il scn izio dei tribunali militari. Il presente d ecr eto a mlrh in vigore tlal giorno s uccessivo a quello della sua pubblica zione. Ordiniamo, ecc. Dato a Homa, addì 27 apTilc 1916.
TOMASO DI SAVOfA. SA LA NlJ ltA.
C ARCANO .
M O.IUWNE.
O!tLA:r-.DO.
358
APPENDI CE. - · NOHME lBI ANATE
Decreto huogotenenziale 6 w;osto 1916') n. 1024; che ctittorizza la costit-itzione cli varte civile dùwnzi ai tribunali militctri e clà facoltà all' 'imputato cli scegliere il difensore frct gli a,vvocati e procurntori esercenti. '!'OMASO DI SAVOIA DUCA DI GRNOV A L UOGOTKNENTE GENEHALK DI SU A MAESTÀ
VI'l"l'OIHO EMANUELE
nr,
ecc. ccc., RE
D ' ITALIA,
Iu virtlt tlell.' autol'ilù. a Noi tl elcga t:t; Iu virtìt delle facolt.:ì. confer ite al R. Governo co11 la legge 22 ma ggio 191:\ 11. G71; Visti il Codi ce penale per l 'esercito ctl il Cotlice l)enalc milit:1re maritt imo ; Vis i i i X u:·l ri decreti 31 ottobre l9lu, 11. ][i50, e 14 novcm br<'
rnrn, 11. l.G83 ;
Sulla 11ropos ta, tle i mini stri, ,-egretari di Sta io pel' gli affat'i della g uerra e tlc ll:t marina , di concerto l!OU 1uello Ili g r;1 zi :1 e g-iusl izia e 1ki t ul t.i ; Udito il Con:-: iglio dei 111i11i,-t,ri ; Abhi:111w d ct:rt.lal·o e 1let"rcli:1mo:
Art.. 1. Nl' i prn,·ctli mcn t.i pe r r eati clic sono d evoInt i alla, gi11 ri s,li :douc 111Ìlit.wc p cl' essere. tati commes;;; i iu lè m po <l i g uerra, co11g i11nt:1mente all 'az ion e p en a.le p11ò ess<>re P~erci tata l'azion e civile, ,1, (c nui11 c degli a r ticol i 7 e ;\l'g1tc 11 t i, 53 e seg nen t i, 1lel Co1li ce cli pl'Oce,lura 1ic11ale <:0111 11111·, ~P,·o nd o le n o nn e i vi dcUatc per i gi udizi innan zi :ti l rih1111:ll c u rdiuario, in (Jna11to si:1110 a p1ilit:1 liili, fo rnii\ ildi ,:po~to 111,I 1·a1Jove1·M <le ll'a rt . 27
I'Klt LA GUJ•:HBA
191 5
CON J.'AUS'l'Jt!A.
3:i!'l
tlel Codice penale per l' esercito e dell'art. 26 clel Cotlice penale ·militare marittimo. 2. Nei pl'oceclimenti indicat.i nell 'm:ti colo precedente, iunan zi ai tribunali militari di gnerra, fatta eccezione p er quelli che fnuzi.ornmo 11 ella zona cli operazione e nelle fortezze in is t;ato di res istenza, l'imputato può, i11 derogrL dell'a.rt. 544 del Codice peuale per l'eserci to e dell'art. 602 del Cod ice penale rnilitnre. marittimo, scegliere il suo difensore anch e fuori degli uflicia li prei-;enti, fra gli avvocnti e procnrat,ori ammessi all' esercizio della professione nei modi sbùiliti dalla legge· Lo stesso diritto compete alla parte civ ile e n,l civilmente responsabil e. 3. Il presente decreto avrù effetto dal giorno della s ua pul.iblicazione nella Gazzetta U.fJiGia.lc, anche per 11 nauto riguarda i procetlimenti i~ co rso. t L'art. 2 si applica anch e se sitt g i~Lavvenuta la 110111ina del di fensore, a norui:t delFnrt. 544 tlel Codice penale p er l 'esercito e tlell 'art. 602 del Codice penale milita.re marittimo. Ordi niamo , ecc. lJato
:1
Roma, a:ddl 6 agosto 1916.
'!'O.M ASO DI SAVOTA.
1 Consult a: a png. 405,
Bos~;u ,r.
Co HSI.
l\:IORilONJ,;,
S ACCHI.
il D. L. 3 g-c11naio 1!)18 1 n. 2.
360
A PPENDICE, - NOHOIE EMAN A'l'E
Decreto Luogotenenzicile 3 settembre 1916) n. 1148, concernente il trattamento penale dei renitenti e dei disertori estradati dallci Francia. TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTI,; GRNEHALE DI SUA l\!AEST,Ìs
VITTORIO EMANELE TU, ecc. ecc., RE
D'ITALIA.
Iu v irLù dell 'autorit:'t ,L Noi delegata e dei poteri straordinari couferi ti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 6'71 ; Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, 11. 1599; Vista la Co1werndonc !) m al'zo 1!}16 fra l 'Ha.li.i e la Fran ci,L e il decreto Luogotenenziale 9 marzo 1916, u. 399, che la. rende csccuLiva; Sentito il Cons:glio dei mini stri; Sulla, proposta dei mini stri della gncna e della marina, ili eo11 ccrto col mini stro ili grazia e giustizin, e dei culti; Abbiamo tlecret.ato e dccrctimno :
A.rticolo 1111ico. P er t11ila, la <l11rata della gnen a sono sos1wsi i prnce,li111c11Li per re11ite um o p e r diser zione inizia.ti a, carico cl cgli ita.liaui cstra,dati dalla Francia, iu segu i Lo ,dl.L CuJ 11 cJJ -. ioJ1 C !} rn.trw lfJlG, i;ia clic ~i tratti di procctli111euti di compelceuza dei tribunali militari territoriali , ~ia. c.l1e s i tratti di procedimenti «li c.;01111,cte11za, '1c i I rill1tnali di gncrm. <lell 'cscr ci tu e della 111arina.; è df\l p:wi sospesa. })Cl' .lo stesso periodo l'ese-
P.Jo}R LA GUERRA
1915
36}
CON L'AllS TRlA,
cnzioue di qualsiasi seuteuza, di eomfauua prouuuciat:i coutro di loro dai tribuuali pretletti. È però in facoltà il el Comando supremo del R. esercito, o tlel conHuHlante in capo dell'ar.mata naval e o dei comandi in capo di dipartim ento marittimo, secondo le risp ettive competenze, di ordinare la prosecuzione dei procedimenti, o la esecuzione delle condanne, nei casi di m aggi~re gravità, e.be rich iedano una rnpressiou e immediata ed esemplare. 11 presente decr eto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione. 1 Ortliniamo, ccc. Dato a Roui:1, a.d<lì 3 sottcmbre 1916.
'fOMASO DI SAVOIA. BOSBLL1.
CORS I.
MOHRONB,
SACCH I.
Dec·reto Luogotenenziale 19 ottobre 1916)n.1417) per la repressione clella sinmlci.zione cli nuilattie e mutilazioni volontarie. 'l'Oi\IASO DI SA VUIA m ;c.A
])I
GE:;,,;ov A
LUOGOTl.:NENTJ•: G.Jo:NEHALl-: DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RB
D ' ITALI A.
In l'irtù dcll':rntorit.'1 a Noi delegata; Iu forza dei p oteri l'.Oufori ti al Gornruo tlel Re tlalla
legge 22 maggio
mm,
n. (171;
l Vc,li iu seguito il !>. L. ~ l'eù ùrnio 19.17,
11.
1~7.
362
Al'l'F.N]) IC F.. - NO HME lD l ANA TE
Udito il Consiglio dei illinistti; Sulb vroposta, dei ministri della marin a, o cl clla gnena, di concerto col mi11i stro di grazia e giustizia e llei culti ; Ahhia1110 tlecretato e dccl.'c tiamo: Art. 1. Durante la preseute gnenn, chiunque, a fi ne di sopprimer e o menomare la propria idoneità al serv izio .militar e, si mu.tila ovvero si procura un' imperfez ion e o uu ' iu fcrmit :'t di qualunque grado o natura, è ptiuito con l:1 reclnsio11e mili tare tla tre a cinque mmi se la inn,b ilitù s.ia temporan ea, o cou l:1 reclus ione orclin nria da dieci a quindici mmi se la in abilità sia perman ente. L a pena è della reclusione militare da uno a tre aun i, se la infcrrnit:\ sia soltanto simubta. 2. li presente decr eto h a effetto· cl.illa d1Ì,tn, clell,t s ua pnl>bli cazion e. Onlinian10, ccc. Drtto :~ Ronrn, a ddì IV ottol.n·c Hll6.
'!'OM ASO DI SA VOLA.. B OS l•: L LI,
]\fQH.I WNE.
C0Hs1.
SACCH r.
PF,R LA GUERRA
1915
363
CON L'AUST RIA,
Decreto L uo.r;otenenzialc 22 ottobre 1.916; n.1421) circa la esecuzione delle sentenze di conclcinna et pene p ecunicfrie, pronunziate dai tribunali militari. TOì\IASO DI SAVOIA D UCA DI GENOVA L UOGOTENBNTI~ G l,NEHALJo: DI SUA MAEST ,\
VITTORIO EMANUELE
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rn,
ccc. ecc., HE
D'h'AT.IA.
fn drtì1 dell 'autorit..'t a Noi tlelegnta e tlei poteri st,raorclinari conferiti al Go verno ùel R e con la legge 22 maggio 1915, ll, 671 ; Utlito il Consiglio tloi minis Lri ; Sulla propo::;ta. llel g·uanlasigilli, ministro segreta rio lli Stato per gli :iffari ili grn r.ia, e g iustizia e ilei culti , <li <·onccrt~) con i rn ini:<tri dell a. g uerra e della marina ; Ahhia1110 llPcrd ,n l:o e !ler.rl'I ia rn o: Art. 1. All 'csec nr.io1ie delle ,-en tour.e d i coll(la1111a a pc 11 0 pecu niar ie, pronn nr.iato dai t rib1mali mili tari territoriali e r7i u11e1Ta < e dni t,r ihmmli mi litari rn:iriltillli contro per !Sone ro!Si<l<'nti nel Uegno o n ell o colo11i(,, pro,·H tlono, a ri chi esi a degli a 1· 1·oca.ti m ilitari, secontlo le 11orn1c <l i cu i all 'art,. 568 Co<lice p1·oced11m }JCnalc, i ,}Jl'Ol'llt'atori tlel Hc se .la p en a, pec,rniaria snpern, le lire duemila e negli nltri ca. i i pretori. ~- D ell'cyentn:1 11' 111:tll<'~h, png:Hlll'Ht() p (1(•11' i11,1tl Yiùili tà tlei con<tt111mU, i ptocnrn,tori <lei Re ell i p rc1 (l11csto parole so11u iilato aggi1111to con
n olla ,lis p. ~8!1 ,lolla GCl :;eUa IJJ/icialc, IOIU.
erratcr.·co1Tige p11 l,l ,li n11a
AP l' F.NDICE . - NO Rl!E m r /\ N ATE
Lori, richiesti ,t 110rwa dell'al'ticolo JJrncmluuLe , renderanno informati gli avvocati militari, che provvcderarn10 alla conversiou e della veua pecunia.i:ia iu rcs tri LtiY,L della libert:'t personale, delegandone parimente la esecuzione alle medesim e autoritit giudiziarie. 8, Il prcseutc decreto e ntrcrh in vigore dal g iorno d ell a sua pnubl icnzioue nella Ga.zzclla Uj/iciale. Ordiniamo , ccc. Dato a Roma, addì 22 ottobr e HJlG.
'!'OMASO DI SA VOI A. IlOS IU, LI.
SACCIII.
M on 1t0.NE. Consr.
Decreto L uogotene1tziale 4 febbraio 1917; n. 187) circci lei sospensione clell' esecuzione clei procedimenti pencili e cli condanne a ccirico cli militctri. T Oì\iASO Dl SA YOIA DUCA DI GENOVA LUOG OTEN E N'l'E G "l\EIBLE DI S UA MAEST,\
Vl'l''l'ORIO EMANU I.:LE ILI, ecc. ccc., RE
D ' ITALIA .
In virtìL llcll ' ,w torit,\ a Noi delegata e dei pote ri straordinari co nferit i :il (::ovt•rn o tl r l T~c con la legge 22 maggio 1!ll5, 11. G'7J ; Udi to il Cons iglio dei ministri ; Sulla propo8ta del mi ni ~l·.r o rlrlln gm·1Ta ; Abb iam o (lccrc l:tLo e dccrct ia.mo:
l'E R LA GUERR.A
l()l(J
CON L 1 AUS'rH J A.
365
. Art. 1. Durante la, presente guerra,, i militari del R. esercito e tlella, H. gnal't1ia, t1i fiu an za , imputati cl i t1iserz io11e e de1tumdati alle autorità gi ndiziarie rnilita,ri, comp r ese qu ell e delle piazze forti e delle piazze marittime fuori della zona, di guerra, sono imm ediatamen te iuterroga,ti e consegnati in is tato di custodia al deposito della rispettiva anna, esistente nella sede del tribunal e o iu quella piì1 prossima, che ne cnrerh l ' invio al fro11te, secondo le istruzioni ch e saranno irnpfi,r hte !lai Ministero della guerra. 11 r elati \'O proèedimento rim ane sospeso fh10 n ta.nto ch e il militare non s ia all ontm iato llllJ!a zona di guerra: La sosp en sione uou .lta luogo qualora vi sia concorso di altro i·eato o di altra persona o si tratti t1i reati di cui all'art. 8 clel decreto Lu ogotenenziale 29 aprile 1915, 11 . 561. 2. Pei militari che disertano la seconda volta, il gin,1izio àvrà l nogo, di regola, con precedenza sugli altri e gl' imputati sarnuno giudicati aucl1 e per 1a prima di· serzion e e p1111iti .~ uornrn tlell 'art. l-!5 ca.p. del Cod ice penal e p er l' eser cito, nel caso clrn s iano ricon o:scin1·i colpevoli tli cnt rnmùi i reati. Sarann o quinrli illl·iati al fron te, restfl ntlo ~oRpesa l'esecuzione clella peun,. Il pres idente tlel triblt11 ale, nel JH'ouuuciare la, contlanua avvertir:\ il colpe\·ole che, iucorremlo per la. terza n,U,t J1el10 sle;;,;o reato, sar,'t punito a norrna d ell'articolo segneute. Di tale arnmo11i1nento sar:ì fatta m enzione itel vcrba.J e {li ndi euzn,. a. Il militm·e che, 1lopr1 la. 1:011 d,rnna ,~ l'mn111(111i mento, tli cui all'articolo precedente, s i rentla res1J011sabile d i altro r eato d i di serzion e, san't con sillernto ,·01111· di ~ertorc in p resenza del n emico e punito a 11on1111. cl<'I · l'art.. J37 del Codice peuale ntilih1.re per l'c8ereifo .
A.l!.Pl~NDICE. - NOlBII·: J~l\lA NA'fE
4. Salvo qnan to è tl ispo:-;to Hell' art. 2, durnute la presen te gnena è sospe,;a l' esecnzion c tl cll e .s entenr.e di condanna a p ena rest-r iU.h'a della libert~t p ersonale, per un tempo non s uperiore ai sette anni, pronu11 ciate p er qaalnnque r eato, da.i tribunali militari territoriali , o dai tribtmali di guerra delle pia.zze for ti, o delle piar.ze marittime esisten ti fuori dell:t zona di gnerrn a. carico d i rnilitn,ri del R. esercito e dell a R. guardia di finanzn,. 5, :È pure differita., durante l a presen te guerra, l' esecnziou e d ella sosp en sione dall' im piego, tanto nel caso che sift penft nccessori it <li a ltra restrittiva d ell:t liber tù, v erso11ale ne i limit.i s t.tbilitidalprescnte tlecreto, qnanto nel cas o in cui sia pena p er sè stante, oppure provvedimen to di sci plinare, a scn:-;o tlel titolo 2°, ca.po 4°, parngrnfo 4°, e dell'art . 28 della legge 18 lu gli o 1912, 11. 806, sullo stato Llegli uffi ciali del R cscrdto e d ell.t R. ma,ri11:1. Il Llifforiu1 cnto tlcll'csec nzio11 c della s o,;pen i"io11e dal1' impiego non riguarda tuttavia gli effett-.i prev isti dall 'ar t. 21 della <;ita t.:-1 legge, ci rca l a penlit,a di ,wzi:rni tù,, fa quale in ogui caso si verific hcr:\ imme<liatmnentc, com e se l:t pei1a o b punizione di cui trattas i fosse espiata senza rita.nlo. 6, La sospeusioue nou si a,pplica: a,) nel caso di cornla1111a d egli nllìciali all:t tlegrntlazion c, (lcstit11zione, dimiss ione, siano queste pene 111iliUe cuJ11c pr indpa.Ji o co,ne accessorie; b) n ei casi di inabilitù, all e fat,iche ùi g nerra o <li riforma, n ou llipelllle u ti da les ione riportata. in serv i zio di gtte rra . t p 1m\ in f:tcnH:\ d el rniuisLru llella gL1erra cli onlirnue clic la- sospensione si appli cl1i, m1cl1e n ei ca si di cui alla l ettera ci, a quegli ufficiali che fa ccia.n o istanza d i cssern in corpo rnti in re pa rt i cornba,ttent.i co me smn. p lic:i s ol,laLì.
l'Elt LA Gl1 ERBA
1915
OON J.'-AU~ 'l'HlA.
!J(i7
7, Il presente decreto andr:ì in vigore il giorno clcl l:t sua puùblicazione nella Ga.~zett<i U.(Jìcialc, e dal detto gior1.10 cessa di aver v igore il decreto Luogotenenziale 31 ottobr e 1915, li, 1G99. Onlinia,1:no, ccc. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1917.
'!'OMASO DI SAVOIA. BOSET,T.I. M ORRONE .
I I
I I II I
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I
Decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917) n. 61.9) che dà facoltà cdl' Amministrctzione delle ferrovie. dello Staio cli costituirsi pnrtp, civile in alcimi procedùnenti penctli cri conipetenzct dei fribunali 'lllilita1·i. 'l'OM.ASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENERALE DI SU A MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE lIJ, ecc. ecc., Ri,; D' l'!'ALIA. In virtiL dell 'autorità a, Noi delegata; In forza dei poteri conferiti a.J Governo tlel Re con la, legge 22 maggio 1915, n. 671 ; Visti il Codice p enal e per l' esercito e il Codice p<'nale 111ililare rnaritLirnu; Vista l:t legge 7 luglio 1907, 11. 429, V isto il Nostro tle c.reto 21 ottobre J91fi, n. rn 1:1 ; Ud ito il Cousigli o d ei rni11i~l.ri;
368
APPENDICE. - NORME Eì\!ANATF.
S1tlla propo::;ta tlol 11iinistro segretario di S1'f1to per _ la guerra., di concerto coi mini s tri della m:nina, dei trasporti ma1·ittirn i o ferro Yiari , e cli gr nzia e gi ustizia o dei culti ; Abbiamo decretato <' tlecrnliamo: Art. -1. Nei procc1l imenti pei rnati che in tempo di pace sono cli competenza dei t ribunali ordinari e che in tempo cli g uerra sono sottoposti, a termin i tlel Codi ce pmiale militare per l'eser cit o e di quello militare · ma,r ittimo, alla ginristlizione 1Uilita rc, l'A rnmini stm idone delle ferrov ie dello Sta,to può cost,ituirsi par te civile, a m~zzo dei propr i competen ti uffici del servizio legalo, uel procedimento e nel giudizio, fo rm o il di sposto tlel capove1·so dell' art. 27 clel Codice poua.Je por l ' eser cito e dell 'art. 26 d el Codi ce }Jenalo per 1!1 m ariD a.
2, Il presen te d ecreto avr:\ vigore dall a tlata, della sua publ.ilica.zion e. Ortli11ia 1110, ece. Dato a Ho111n, rul<l) 1° april o l!ll.7.
'!'OMA SO DJ SA VOIA. ilosi,;r.r.r.
ART.OTTA.
i\((11:1:oN I•:.
8Al'( :II 1.
CO H.~!.
PJm LA GUERRA
HJ15
UON L'AUWJ'RIA.
;l(j!)
Decreto L uogotenenziale 6 maggio 1.917, n. 71.9, concernente la destinazione di personale nei triburuili militari per la durate, della guerra,. '!'OMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA T.UOGOTENENTE GENJ<~RAI.E Dr SU A MAlsSTÀ
Vl'l"fORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D' l'rALIA. In virtì1 clell'antorit.ì. :~ Noi clelegat.;\; Ju forza fl ei poteri straonli nari conferit.i n,J Governo clel Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671; Visti il Codice 1ieual e per l'eser ci to e il (;odi ce pc1rnle militare mari tt.imo; Visto il Nostr o tlecreto 21 ottoure. 1915, n. 1513 ; Visto il Nostro 1lecr eto 5 ge11 naio 1917, n . 7 ; Sulla proposta del ministro segretatio cli Stato per gli a.!fari del!:~ guena; Ulli t.o il Cousigl io de i rniui st.ri ; Abbiamo decretato e clecretiamo : Art. 1. Durant e la pref\CJ1t·e g111•n·n, nei tribuunli mi l itari tenitori:tl i e 11ei tribunali il i guerra., <lipeu«l<·uti cla.1 i\ii.nistero della gnena, possouo esse r e t1c1<f.i11af-i p1· r l'eserciiio delle fu n1,ioui di sostituto avYocato milital'e, ili ufficial e is truttore, tli sost.ituto u ftì ciale istruttore (effettivo ocl aggiunto} ·e di sostituto segret,ario: a} ufficia li ric:hinmati 1lalla 11osi1.iout' n11i,ili ari:1., 1falla rise rva e 1fal conged o provvi sori o; h) nflì cial i tli co111ple 11.1 ento, prPs n nl'i 1ie1·111:1111' 11l'eme11f1', o :1l111e110 1wr 11 11 :1,11110 1 in ah i l i ai ~f\l' vizi di guena; Coà. E serc.
370
AL'l!ENDICE. - NORMFl EMANATE
e) iu 11m11ca nzit di ufliciali di cui alle precedenti lettere ci e b, ufficiali inferiori dei corpi amministrati vi di classe anteriore a quella del 1887 ed uffi ciali iuferiori di arma combattente di milizia .territoria.Ie, appartenenti a cla,ssi anteriori a, quella clel 1880. 2. Per poter esser e ùestiuati nei tribunali militari, gli ufl:ìciali di cui a,l preccdeute art. 1 do vranno possedere uno dei seguenti requisiti: ci) per l'esercizio delle fnnzioni di sostituto :wvocato militare: essere magi strnt;i cffctt id od ex-urngistrati, con grado nou inferiore a quello di gindicc; a1>partenere al persona.le delle avvocature erariali pareggiato alla magi stmtma; essere professori ordinari o straoÙlinari, o liberi docenti della facolt:ì di giuris'pmclenza iu una T!niversità del Regno; essere vice pretori onorari, o concili.itori inscritti nell'a.ll>o degli avv ocati da almeno cinque auni ; b) per l 'esercizio clelle fu1nioui di ufficiale i strnttore o sostituto ufi1cirtle isLrnUore (effettivo od aggiunto): avere superato l 'esame tli abilitazione all e fnuzio11i istrnttorie nei trib1mali militari; possedere nno <lei rcqnisiti occorrenti 'p er l 'esercizio dell e fn11 zio u i di ~u,;Ul,nto av voca.to militare; e) per l'esercizio delle fo11 zio11i di sosti tuto segreta.rio : possedere 11110 dei r equi s iti occo1TenLi per L'esercizio delle funziou i ili sostituto avvocitto mili tai·e ; possedere l:t laurea in i,!'i nri sprndeuza; appart.n11erc al persou ale tielle segreterie e cancellerie g·i udiziarie, con grado non inferiore a qn ello di e:ù1cell ierc di pretura. 3. In caso di assoluto difetto Lli nflìcia,li , magistra,ti cffet.tiv i, nelln <·ornlizioni ri chieste tlal precetle ntc a,r t. l ,
l'ERLA GUERRA
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I
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1915
CON L'.\USTnIA·.
371
il Mi11isLorn della gue rm potrit ùes Unarn uci !,ribu11ali militari dipende nti , per le fuu ,doni ùi sostituto av vocato militare, <li tdlici;tle e sostit uto uffi c ial e istn .ttore, cli segretal'iu e sostit uto segretario, m agistrati tli" carri era, coli gmtl o non inferiore ,t quell o tli giudi ce, che s i trovino iu servizio militare, quali 11:tlìciali e militari ili truppa, tlando anzitutto la precetlcn za ai magistr11,ti <lolle classi più a nziane e di gratlo piìt eleva to, e, a parit.'t <li co11tlir.ioni, a qu elli inaùili :ille fatiche tli guerra. · In tal caso i s udtl eUi magis trati, militari <li truppa, saranu o forniti tli <lispeusa e, contemporanermw nte, assunti i11 servizio presso i trihnnali militari por le funzioni sopra iutli cate, vene)l(lo assimibti al grado tli sottot,o ncute. 4. Le <lcst.iu azioni alle fun zion i soprnincli catc son o dfctt,na(,e per i tribn uali mil itari Lerri toriali metli aJJte deterrn i n.1 r.iouc 111inist<~rial e, o per i tribunali di gnel'l'a , tlipende nti dal Mini s!,ero tiella, g 11erra, mediante detcr111inazionc mini ,;tcria le o median te cletcrntinazione clelf ,, .u,torit.'t superiol'i militari l)l'CSSO le quali è costituito il triùnnale di gnerrn. 5. Il N ostrn dec1·e to 24 giug.1915, n.1020, è a urogato . 1 TI pl'ei;ente d ecreto amlrit in vigore dal giomo delln s1rn p11hl,licar.io11 l'. Onli 11 iamn, ccc. Dato a lfonm, adc1l 6 mag-g-io l!ll 7.
'!'OMA SO DI SAYOfA.
Bos i,;u,1. i\f<HmONR .
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1 Vo,li a11cho n png . 40:'1 il D. L . 3 ge1111nio 1918, n . :!. 1 1
372
APPENDICE. - NORi\lE E ~[ ANA'l' E
Dec1·eto Luogotenenziale 23 agosto 1917) n .1354_, circet la sospensione clei procedimenti penali a caitsct cli servizio mil-itare. T OMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTBNENTJ,: GKNBRA LE DI SUA ~fAESTÀ
Vl 'l"fORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE n ' lTAr.Ù. In virtù dell'autorità a Noi d elegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, 11. 671; Vis to il decreto Ln cgoteneuziale 10 giugno 1915, I l.
11 i
Sulla propos ta ùel g11ardasigilli, min istro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e de i c ul t i, ili concerto con i ministri <l cll:t guerra e della mar ina; f)eJ1tit-o il Consiglio dei milli stri ; Abbiamo decretato e decretiamo: A rt . I. La sospe nsione dei procedim en ii penali per ra g iu11 e di servbdo militare, cu11 se1ili t:t 1lall'nrt. 1 <lei decr e to L uogolc11cm:ial e 10 g iugno 191G, n . 8ll , non vuù n ;scrn clii'SpoMa. se noli qnm1do l'irntori tù milihtrc, for m:1,lur e11te riclii(•,;ta, alil,ia di chi ara to d i non poter lascia.re pcl lc111J10 11eceR:sario a di spos izion e dell ' autori h't g i11tli ziari:1, i 111 ili tari rli cni essa nùbia l.iis oguo per l ' is t:rn;r,io11c o per il giudizio. :Nei prm:c,.;:;i cu11 dclcn nti, di cui sia stata diR}Jostn la s0Rpc11s iu11c, ogni tre mesi , l 'autorità g ind i,daria deve r innovare all ' autorit:'1 militar~ ln, r ichi esta tli p orl'e ,L ,;11a ,lisposiiion c i 111ilih11·i, il cni i111pecli 111t•uto lia deten11iJ1atu la so;, pe11sione 1uetlesirna.
l'f}lt LA GUEn.lU
'
1915
1
373
CON L AUS'l'lllA,
2, All'tirt. 3 del decreto Luogotenenziale IO g iugno 1915, n. 811, sono aggi unte le parole seguenti: « od a meno ch e, concorre ndo speciali ed eccezionali motivi, i ministri d ell a gnerra o della, urn.rina (a seconcht che trattisi di militari dell'esercito o d ell 'armata), interpellati, non lo con sentano, o di loro iuiziativ:t non lo richietl:rn o ». 3. Il presente decreto, ch e entreriL in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzettci U,tJi&ialc, si applica an che ai procedi111 ei1ti in corso e già sospesi, p ei quali deve subito farsi dall'autorità gincliziaria la occorrente richiesta all'autorità militare in conformità del di sposto elc i prccetlc11ti articoli. On1i11iamo, ecc. Dato a ' Roma, addì 23 agosto 1917.
'!'OMASO DI SAVOIA. J30SJ,;LLI.
GrAIWJNO.
SAccm.
D1,:L
Bo~o.
Decreto Luogotenenziale26 agosto 1917') n. 1342, col quale si clà esecuzione ctll' accordo concll:iuso col Governo fmn cese cirw lei .r;iurisd·izione clei triuunali niilitciri ,ifoliani e francesi. TOMASO DI SAVOTA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTI~ GENEHAJ.E DI SUA MAJ,ST,\
VITTORIO E;,IANUELE III,
I
1
1
elOC. C(;(;.,
Ri,;
_u'JT ,11.1.1 .
Iu virtìL dell 'autorità a Noi delegata e dei pot('l'i straonl inn,ri conf<->ri ti n,J GovP.rno ilei Re co11 l a leg-µ;e 22 umggio 1915, n. G71;
374
APPENDICE. - NOR~JF, EMANATE
S ulla proposta tlel miuist ro segretario di Stal·o per g li affal'i es teri, <li co ucerto coi ministri della g11crra. e di grazia e giusti:da e deì culti; Udito il Cons igli o d ei ministri ; Abbi amo decretato e decretiamo:
Articolo ·1rnfoo. Pie nft ed intera esecuzione è da.ta a ll'accordo concliinso col Govern o franc ese, circa la gi urisdizione dei trilrnna,l i milita1·i italiani e francesi dn1·ante la presen te g uerra, a, nornrn <lcll a dichiarazione a nnessa al _presente decreto, ch e a v rù, effe tto c1al giorno delht s ua puliblicazione . Ordiniamo, ecc. Dato a Roma., aùdl 26 a.gosto 1!)17,
'!'OMASO DI SAVO IA. Bos1,;r.t1.
G 1A1rn1No.
SONNINO,
S A CCHI ,
Dichia.razionc. A termhii delle lettere sca.mhiatc il 4 lugli o ccl il ;t3 agosto 1917 fra il rniuistro degli affari es le1·i tl' Italia. e l'ambascia tore ùi Frnncia. a Horna, il Governo di S u:t Maest.\ il Re d'Italia cd il Governo della Repubbli ca frn ncese s ono d ' accor<lo n el ri conoscere, dtuante la presente guerra , la competenza esclusiva dei trib1111a.li dei rispetti vi eserciti tl 'opcrazione in confron to ilelle perso11e appartenen ti ai cl et.ti esercit i, quali che ,;ia.111) il f,,w rit.orio ov,, I\Sf: i si trn va.110
f'.
ln. 11 n.7,iom1lif~ì
degli i mpn ta.ti . Nel caso di i nfrn;1, ioui commesse Ìll 1::orreit.'L o iu complicit:\ aa Ìll(li ,·.i dui faccuti pal'te dei due fl>'lll'citi, gli au tori e compli ci fra.nc c><i f:ono tfoferit.i alla. g i11-
_).
l!Ell. T, A GUE lrn A
1\.)15
CON J.'AUS'l ' RIA.
375
risdizione militare francese e gli antol"Ì e cornvli ci itaJia,n i sono deferiti alla giurisdizione militare italiau.,.. I due Govei·ni sono del pari d'accordo nel rico11oscere. durante -la presente guerra, la competenza esclusiva, in t erritorio franc ese, della giustizia fran cese rispetto alle persone estranee all' eser cito italiano clJC commettessero atti in clmmo del detto esercito, e la competenza esclus iva, in territorio italiano~ della gh{stizia italiaim rispetto alle persone estrau·e e all'esercito fr.rn cese che comm ettessero atti in da.uno dell'esercito stesso. Il mini stro degli affari esteri SIDNEY
SONNINO,
Banclo 2 novembre 1917) del Comanclo SuJJremo) per reprimere lo sbandamento clei milit(wi del R. Esercito. , R. ESERCITO l 'l'ALlANO. -
Cm1ANDO SuPRitMO.
Noi, conte cavaliere di grau croétl Luigi Cadonrn , ca.po cli 8tato Maggiore del R. Esercito; Visto l 'art. 251 del Codice penale p er l 'esercito; Ordi11iarn o : Art. I. U mili hwe appartenente all'es ercito mobilitato che per qual siasi motivo, anteriormente al 1° nove1nbre c. a., sia.si sbandato, ha l' obbligo di presentars i ad llllà ,w!o1ih'1 llliliLare 111talum1uc enLro dn ,J UC giurn i ,talla 1rnbblicazione di questa ordinanza. · 2. li co11travveutore è considerato di sertore in 11rc.sci1za del nemico e puuito cli morte col mezzo il ei In fucilazione uella, scl1ic11a.
37ti
APPJrnnrcE. - NOll MF. EMANA'l'F,
8. Gli sb:111ùati ch e s i pl'esentcran11 0 iu loca li t.'t ,ùl Ol'iente clel Brenta sa ranno iuv inti al pii1vicino dei luoglii ùi l'accoHa arretrai-i istit,niti cfal Comando Supremo o dai Comandi il' arma ta. Qnclli che si pres en ter:111 110 in localittL atl occiden te (lt•l Bren ta sa.rann o av viati alla piì1 vicina <1.c lle stazi011i fcnovial'ie (l i Rovigo-L eg1rngoMonseli ce. All' in vio tlegli f;bamlati alle suddette loc,tlità di raccolt:L dov rauuo pt·o yveLl <'rn, sotto la loro responsabili tù e 11el più lireve tem1JO posRihil e, le autorità, alle quali essi s i pr<'se11tcrnn11 0 . 4:, Chiunque, entro la r.oua ili g uerra, dopo 5 giorni dalla, pubbli cazione di qncsta ordinaur.a, sottrarn\ o concorrerà a sottrnne alle ri cer cl1e delle aut orità il milital'e cli cui all 'art. 1, o gli so111111inist·,1·erù, Yitto o alloggio, o cou quahrnqnc altro mezzo fa voril':\ il l'eato tli cui all'art. 2, sarà p nuito con la l'ecl uslone cla 3 a 15 anui. Zuna ùi guerra, :l 110\'e111hre 19L7. Il Ca.po dello S. lii. dell'Eser cito
L.
CADORN A.
NJJ. P er i mi litari mobilita.ti ch e siausi s bandati cd abbiano r aggi nnt.a la zona territor iale, il tel'mi nc dei 5 g iorni di cui all 'a,r t. 1 decorre dalla data della 1mbblicazione ùel baudo 11ell :i Ua:::;ett<i U.Oicialc, avvem1ta il giorno 8 11o vrm l,ro, e scacle quindi alla mer.zanotte clel 13 uo\'embrc. I militari prc.c1etti posson o lH'ct1en lar,;i a ,p1a lsiasi a11/orit<Ì milil(l?'e, co m1wesi i c:iral.Jinieri 1·ea.l i. Con snccessiv a ordinanza 14 noveml.Jre 1917, i termini di cui agl i . :n·ti col i 1 o 4 ~ono stati lH'Oroga,ti ' a tn t.to il 18 novomlirc per i militari e gli estranei
:!i7
1
l'}:R T,A GUEHRA H)l[i CùN L Al1 STHIA.
alln, milir.ia che si trovavm10 nel tenito1fo delle operazioni, e cioè a est e a nord della linea : Dogana Carn pocologuo, Madonnn, di Tirano, T1·esen da, Pizzo del Diavolo, Vilminore, Monte Campione, Brcno, Darfo, Rovcguo, Brozzo, Preseglie, Vobamo, Toscolano, P escbiera, corso del Mincio fino alla couflnenzn. del Po, corso del Po dalla confluenza col Miucio fino all1t foce. I dctt.i termini sono stati prorogati a tutto il 20 noYcml>rc per coloro che si trovavano n el res tante territorio del paese.
Decreto L uogotenenzictle 11 novembre 1917, n. 1811, relativo alla repressione del fa voreggiamento nella diserzione dei militari sbcindati. TOl\IASO Dl SAVOI A DUCA D I GENOVA LUOGO'n ; NENTE GENEJtALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ccc. ecc., RE , ·
D'ITALIA,
fo virtù ùell'antorit.ì a Noi del egata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Hc con la legge 22 maggio l!l15, Jl. 671 ; Visto il baud o ema1rnto in data, 2 novembre 19] 7 dal Cnpo di tato Maggiore dell ' Esercito, teneu te generale Luigi Cadorua, per reprimere l o sbrmdamenl·o dei militari del R Esercito; 1:dilo il Consiglio dei minisLri; Sulla proposta del g uarclnsigilli, ministro segrc tnrio di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei cn Il i, di concerto col miuislro dell ' intemo; Aùbia.1110 tlecret.ato e decretiam o :
378
APl'F.NDICE. - NO lt~lE EMANATE_
Art.1. Chiun(J ue, fuori della zona di guerra, soUrnl'rà o concorrerà a sottrarre alle ricerche delle antorit.\ il militare appartenente all'esercito mobilitato che, per qualsiasi moti vo, , anteriorm ente al 1° novembre corrente anno, siasi sbandato, o gli somministrerà vitto o alloggio, o con qualsiasi altro mezzo favorir.ì, la sua diserzione o il prolungarsi della medesima, è punito con la reclusione da tre a quindici anni. 2. 11 presente decr eto entrerà. in vigore il 14 uo vembre corrente. Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addì 11 novembre UJ17.
TOMASO DI SAVOIA. ORLANDO. ALFIERI. SACCHI .
Decreto Luogotenenzictle
6 dicembre 1.'J171
n . 1940, che aumentci il niimero dei giudici del Tribunale Supremo. TOMASO DI SAVOIA D UCA Dl GENOVA L UOGOTENENT!s GlsNTmALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE
D' [TAT,IA.
Iu virU1 1lell 'auLol'i~iL a Noi deleg·ata ; In forza dei poteri straordinari conferiti al Govemo 1lel Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; Visti il Cotlille p enale dell' ese rcito e il Co1lke pe: nale mn.ritttmo;
pf;u L A GUE llltA
1915 CON r.'AUST HI A.
37!)
Visto il D. L. 13 febbraio l!l16, n. 215; Sulla proposta llei miuistri segretari di Stato pe r gli affari, <lella g ue rra e della marina, cli concerLo co i mini stri <lcl tesoro, di grazia e giusti zia e cul ti e dcli: intern o ; Udito il Consigli o dei mini st.ri; Abbiamo decretato e decretinmo: Art. 1. Per la clnrata della prese11 te guerra o sino a sei mesi dopo la conclus ion e della pace, nella com-
p osizione e 1iella procedura del 'l'ribunn.le supremo di , guerra e ma.rina. sono introdotte le modift cnzioni portnte dai seguenti arti coli. 2. Il umnero dei giudici effett.ivi non mili tari, di cui attnalmeute si compone i l 'l'ribunnJe supremo di guerrn e marina, è a umentato, di tre mngistrati di nppello (presiden ti di sezio11e o consiglieri della Corte di appello) e di u11 cou siglicre di Stato. Dei giudi ci suindicati, magistrati cli nppello, due sarauuo co llocati f'nori ruolo, a norm n, e per gl i c(lètli di c ui al D. L. 1° giugno 1916, 11. 714. Pnrimrutc isnnì. collocato fnori ruol o il consiglicrn di Stato, a norma e 1rnr gli effetti del n. L. 16 sPt· tembre 1017, u. ir,24. 3, Il 111111 ,e ru dei giudici mili tari effet tivi, dello stesso Tl'ih1111ale supremo di guerra e rnarin.1, è aurn cntato di un ulliciale Ilei U. eser cito che s i fTovi i11 1111:i. delle posizioui d i c ui all 'a1·t.. 318 del Codice pennle dell'eserci to . 4, Fermo il <lisposto dell 'articolo prccctleu te, al Trihnn nlc s npremo di irncrrn e 111arinn snr,ì pur e :1<1dctto un ten ente generale del H. eser cito, scelto a11 cl1c t rn, gli 11fliciali gcnernli del pt•rsonale <li ruolo <lell:t giustizia .Q_1il itaro, col tit olo e con fun zioni di pr('~ i tlm1te aggin n to:
. 3!:l0
Al'PENDIOJ!. - NOH MI> JWANA'CF.
Il Tribunale supremo pub ten ere udienza contempora.neamente in due sezion i: sotto la pi'esidenza, fa 1a sezione, del presidente, e la za del presidente aggi1U1to. 5. Quando il .presidente aggi unto è scelto tra i te_neuti generali della giustizia militare, rest erà vacaute il })Osto cli vice avvocato generale. 6. L' inclenni tit stabili ta per i giudici s upplenti non m ili tari è anch e concessa ai giudici supplenti militari; nelle circosta11ze previste dal D. L. 30 lu gl io 1916, n. 506. _ 7. Nei ricorsi in n ullità al Tribuna.le supremo cli guerra, e marina, se i motivi sian o stati presen tati in termine, possono essern e aggiunti altri s ino a cinque giorni prima dell a udienza in cui si discute il ricor so. Tale termin e è p er en tori o. 8. 11 presente decreto e!ltrerà in vigore n el g ioruo stesso della su a p ubblicazione nella Gazzetta U/jicicilc. Onliniamo, ecc. Dato a Roma, adcll 6 dicembre 1917.
TOMASO DI SAVOIA 0RLANl >O .
Nn·T1.
ALFJEHI.
SACCJII.
DEL
Bu.No.
t.
PER LA GUERRA
~ l 1
I
1915
381
CON L'AUS TDIA,
Decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, che concede l' ùnmunitcì ai dise,·tori costitiiitisi SJJontaneamente e reca nonne per quelli che non si costituiscono. TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGO'rnNlrn'rR G~~NERALE DI SUA MA ES'f ,\
VITTORIO EMANUELE
III,
ecc. ecc,,
BE
n ' ITALIA,
!
In virtù dell'autorit.ì, a Noi delegata; In virtù delle facolt:ì. conferi te al Governo del He con la. legge 22 maggio Hllii, n. G71 ; Vi sto il Codi ce penn,le p er l 'esercito; Vi sti i Codici peHal c e di procedura penale; Ferme le Lli sposizioui dei llmHli 2 e 14 nove mbre 1917 Ilei Coma ndo s upremo del R. esel.'cito; Sentito il Con siglio d ei rnini stri; S nlla. proposta del minisLro della gnena, ili co ncerto coi ministri della marina, llell' interno, di grar.ia. e g'instizi:1 e <lei cul ti; Allbialllo decretato e decretiamo:
I
I l
l
Art. 1. I militari di terra e di mare colpevoli <li ,liserzione, che alla, da.ta del presente decreto s iano t;u Ltora lrttih111 ti in Halia o nelle colonie italian e, nn tlrnnno eseuti dall 'ancsto, dalla detenr.iou e preven t i \'il e tlalla pe11 a co111miu.tLa pcl reato <li di serzione, se s i presenter;tnnu entro il 2~) dicembre HH7 ad un'anturil ù mili tare qualunque; salvo cl1e s i tra.t.ti: 1° <li milit a ri ciiscrtori da un rcp:trto di pri111a liuea in preseuza del nemico;
--._
382
APl'ENDICE. - NORME EMANATE
2° di IDilitari disertori per la terza volta, nonostante l'ammonimento. Le stesse di sposizioni si applicano ai disertori clie si siano giù, spon taneam ente presen t:.t,i, anteriorm ente o in seguito ai balllli 2 e 14 novembre del Comando s upremo del R. esercito. 2. Coloro che non si preseutenumo entro il tenn ine stabilito samuno coudauuati, miche in contumacia, all'ergastolo, e la sentenza di cond:urna, aucli e se pronunciata in contnm:wia,, produrrù, im111 e diata111ente a carico del condaun a,to l ' iutenlizionc legn le , l' intenlizion e perpet ua dai p ubbli ci uffici, la privnzione della patria potestà, la privazion e del!' autorifa't mari tale, la priv,Lzione della facolk't di testare e la nullitù ilei testamenti già fatt i. La sentenza, potl'h inoltre ordinare la confisca par- ·, ziale o totale dei b eni del coudanirn,t o, che verl':'t in~rnediatarnente esegui ta ancl1e se la sente nza s ia stata pronun ciata in co11 L1u11acia. La sentemm di conda111m sar.'i affissa alla, porta d i - casa dell'ultima abitazione tlel condannato. Le norme per l ' esr-cu:done della confisca sa.ranno stabilite con decreto Hoa.l o, se11 tito il Consiglio dei mini stri. 3, La cogni:don c del rrato di cui all'articolo p.r ecedente appartern't al tribun ale militare nella cu i giu1·isdizioue venga eseguito l 'arresto; e, se d ebbasi procedere i n contumacia-, al tri bmialo militare nella cui g iiiri sdizione lm se1le il clistrC'tto militare d i leva: <lùl1' imputato. 4. li discrtorn a rmato, o accompag-nato <la un,1 o più p er sone an11ato, che si rifiuti cli 11bLiLliro alla 1irium intimazione di arrendersi, ovvero faccia uso d elle a.rmi, è pnuito di morte. Alla stessa. pena soggiacciono lo p er sone armate cli c a ccompag;nauo il di:;crtore .
l'ER LA GUERRA
1915
CON L'A USTRIA .
383
li giudizio sarit iJ1 og ni caso ùi competenza dei LribnnaJi militari. 5, Cl1innque, anche se prossimo congiunto, dopo il 29 di cembre 1917, concorrerà a, sottrane alle ricerche delle antorit.ìt il militare colpevole di di serzione, o-gli souuninistrerìt v itto od alloggio, o con qualunque altro mezzo favorir:\ Ja, s ua diserzio11 e o il prolungarsi della medesima, è punito coli la r eclus ione da 3 a 15 anni, se trattisi di di sertore armato, e con la reclusione da 1 . a 5 anni se trattis i cli disertor e non armato. Il gindbdo sariL di competenza dei tribunali militari. 6. Per la durata della presente g ue rra, e fiuo a, sei mesi dopo, le <lispos iiioni c011tenute nell'art. Gl, parte prima e primo caJJOYerso, lettere ci e b, e n ell ' a,1·t. 53 del regolam ento di ser vizio per il corpo d ella R. guartlia di finanza., approvato con R. d ecr eto 11. 125 del 17 gennaio 1909, sono estese agli u fficiali di pubblica sicm ezza,, a,i caraliioieri reàli, alle g uardi e di ci tth, all e guardie di finanza in servizio di pnliblica sicurezza, e, r:1uando operino alht dipendenza o in concorso coi s uddetti funzionari od a.g enti, anche rrgli a ltri age11ti <li pubblictt sicurezzrt indicati nell'art.. 18 del testo m1i co sugli ufficiali e agent.i di pubblica sicurezza, approvato con n. decreto 31 agosto 1~07, Il . 6BO, o ai militari di 1·inforzo. Tali funiiu11ari, ageuti e milita ri, 11011 11otranno essere sottoposti a proced imento p enale p er aver fatto uso delle armi in servizio, se non in seguito ad .autorizzazione a proced er e concessa da nna, Commi ssiono i-peciaJe al] ' uopo costituita presso il Ministero di g rnz ia. e ~ustizia, o composta dal procuratore genernle <lei l:L Corte d'appello di Roma, presidente, da un consigli ere tli Stato, «1a nn rappresentante d ell'avvocaturn g-1• 11 e· mie militare, da nn uffi ciale 1lel H.. eser c ito e eia 1111
3$4
Al'l' ~;NDICE. - N ORME EM ANATE
consiglier e della Curte d'appello di Roma, .nominati con decreto ùel ministro di grazia e giustizia. 7. Il presente decreto entren\ in vigore il giorno s uccessivo a quello della s ua pnbblicazio11e u ella Gazzetta Ufficiale del Hegno. Ordiniamo, ecc. b Dato a Roma, addì 10 dicembre 1917.
'!'OMASO DI SAVOTA.
ORLANDO • . Di,:r, 13oNo. ALFmm .
SACCHI.
Decreto Lucgotenenziale 10 dicembrn 1.91'ì', n . 1.<)64, che deferisce ai Tribunali militari lct cognizione di taluni reati. TOMASO DI SAVOIA D UCA D1 GENOVA LUOGOTJo:NF.NTI•: C:Jo:Nlm.ALJo: DI SUA MAF.STÀ
VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc.,
l{g
D' I TALIA.
In virtìt ùcll',Lntorit:ì a Noi d elegata.; lu v irLìt ùei poteri co11feri l'.i :il (ioveruo tlel He eon la. legge 22 maggio 1915, n. 671; Vi sto il Codi ce penale per l 'eser cito; Vi sti i Codici pe u:di e di procec"lnra p c11al e ; i',ent,it.o il Con~i g:lio ,lei mini stri: Snlla proposta ùel minis tro della guena, cli concerto col ministro p e r le armi e mnnizioui e col 111i11i stro ùi gra;da, giusti zi:i, e culti ; Abl.ijan10 ùecrelato e ùecretia.mo
PER LA G UKHRA
1915
CON L'AUSTRIA.
RSr,
Art. 1, Durante la pl'eseutc guerra , la dis pusiziu11 c della prima, parte 1lell 'mt. 546 del Codi ce 11e11alc ]Jel' l'esercito è estesa n.i ensi previsti dnll 'aJ"t. 241 <l ello stesso Cotlice e ai r eati previsti negli articoli 227 a 230 e 237 dello s tesso Cod ice, che s iano comm essi da person e eskance alla milizia , da sole o in concorso con militari. È sosp esa l'applicazio1ie Ilei capoverso del predetto :trt. 546. È :rn che soggetto alla ginriti1lizio11 c militare clii unqne concoÌ'ra iu quals ia s i modo, nei renti pre-..-is ti nell ' art·. l del D. L. Hl ot,tobre l!l16, n. 1U7, e chiunque concorra con militari in reati p1'evisti nell'art. 1 del D. L. 4 nttohre l!H7, u. 1561. 2. Durant.e la presente gucna clii 1111quc corn rn cUa i reati 1)l'evi:-;ti 11ogli arti coli 165 e 16G ilei Codice p enale, n, dam10 <li stab ili111 c 11 ti mili tari di protluziou e p er fa g-ncna e di s tahili111cnti cl1e prodnco110 mnteriali per l'c·,.ercito <' per l'arinatn, ò pnnito co11 la r eclus ione da. uno a ciuquc ann i. Qun.mlo vi siano c:ipi. o promotori, la p e11a pet cs~ i ù del la recla~iuue tla tre :1 di l'c i aniti. 3. Duni11tc la, pn,scnte gucna chiuuque commetta, iu ll::tnno dcll ' am111iui stra.zioue rnilita.rn, i r eati previ sti n egli articoli 402, 413, 417, ,J.20 e 421 <lel Codice pe11a le, è pnuito, per i reati pre vist.i n egli :uticol i 40:! e 41 ::, con· la reclusione onl i1rnria da tre a. ciuquc anni, e per gli allri con la rcclns iouc militare lln <lnc a tre anni . Nei ca.si co11t·cmp lat.i n ell ' art. 40.! <kl Codice penale la pena è au111e11tata da nno a dne gnHli. 4, Le pene com111imtte dagli articoli 246, 247, 248, 250 e 251 tlel.Co<licc penale s u110 a,u111 c11tate eh m1 tPrrn alla met.\ se la istigazione a tlelinqnere o l'associa7.io11e per delinque re s ia .diretta a far commettere o rt t:0111 nwttcre 11110 dei r eat,i previsti nella prima pn,rte tlelrar ticolo 1 e n egli articoli ~ f• 3 1lel prcse11 h · d «'(' r«·lo . Ood. h:serc.
AL'P}}NDlCE. - NORME EMANA'l'E
5. La cognizio11 e tlci reati mm1zio1mti J1 egli nrtico li 2, 3 e 4 del preseute decreto appartiene ai tribmrnli militari, e si procede, in ogui caso, d 'ufficio. G. Il presente decreto entrerà. iu vigore il giorno s uccessivo a quello d ell a sua pubblica.z ione nella, Ga::::ettci Ufjicia,lc del Reguo, e 11011 si applicher;'t :L fa,tti a11 teriori aù essa. Onlinimno, ecc. Dato a, Roma,, addl 10 cliccmùro 1917,
TOMASO DI SAVOIA. ORLANDO. DALLOUO, Aumm1. SACCHI.
Ordinanza 16 clicenibre 1917, del Conwnclo Sit.:. p1·cmo, pe·r lct punizione dei militcwi culrldti ad opere militari in zonct cli guerrct che· s·i allontanino dal posto cli lctv01·0 senzct giitstificato motivo. R. ESERCITO ITALIANO. - COMANDO SUPREMO. Noi, tenente generale comm endatore Annaudo Diaz, capo di Stato Maggior e del H. Esercito; Visto l ' a.rt. 2;:;1 tlrl Codi.ce penale ])e1· l 'esercito: Ordiniamo: Art. 1. È pun ito co n la p ena comminata dall'articolo 137, Codice penale esercito, qnalnnqne militare il quafo, essemlu st;Ltu cu111a.11dato ad eseguire opeTe militari in zoua. (li gnona., si allontani <lal pos to di fa-
PF,R J,A GU ERRA
1915
QON L 'AUS'.l'HIA.
387
Yoru , sen :r,a g iustificato mot i vo, 11cr la durata di oltre ventiqua,ttro ore. 2. Il procetlim euto di cui all' a,r ticolo precedente ' potrà esser e svolto an che in· contmnacia, p e rò i n puùblica. 11die11:r.a e con l' assis ten:r.a della d ifesa. La sentenza verrà affi s~a all a porta di casa del!' ultima abi tazion e del condannato, e di ven terà definitiva, dopo quindici giorni lht quello dell'n,flissione, se il con dannato non s i presenterà eutrn detto termine ad una autorità m ilitare qua lsiasi. Qua lora si ·presenta sse, il procedimento sarà rinnovato. 3. Chiunque, in :r.011a di guerra, anclie se tH·ossim o congiunto, concorrerà, a sottrarre alle ricerclrn dell'autori tù il militare colpeYole del r eato di cui all'art. 1, o gli somrni nistrer à vitto od alloggio, o con qualtmqn c mezzo gli faciliteriL l'allontan amento chl l posto di lavoro od il prnlun garsi dell 'assenza, è punito con In. recl usione d:t a 11110 a 1G anni. Il gimlizio s:nù, di compett·11za tlel triùurirtle <li guerra che dovrit giuùicnre otl avr:'t gindi ca.to del. m ilital'e s uindicato. '.t. Il prese11te bando entrerà. in vigorn, ]Jer i rnil itnri, dopo 24 ore dnlla sua affissi oue, e, p el' gli estranei alla milizia, do1Ju 5 giurni da.Ila su a pubbli c:izionc n ella Ga,zzetta Uffi,ciale del Regno. Addl 16 dicembre 1\.117. li Ca po di S. M. tlel R . Esercito
A. D1Az.
REGOLAMENTO l'EH Il,
SERYIUO DELLA GIUS'l'IZIA MC Ll'l'AIU: IN iONA DI GUERRA. appro,ato con Circolare 2 marzo 1917, n . 433751 dol Comando Supromo.
PARTE PRIMA.
uistrnzione d ella G ius tizia, o due Avvòe ati rnilitari, coadiuvati da q uel numero di Segretari od a ltri UOiciali, c he il Capo R iparto riteni! necessa ri o . Per le questioni più irnp.ortanti di c:1ra ttcrc gi nrliziari o il Capo Riparto sente il pa r e re o prende accord i con l' A vvocato generale m ili tare: per le ispezion i e pe r l e fu n zi o ni di cui :li D ecr e to Luogotc nc11ziale !) di cc 111lJro l!l15, n . 17,!0, potriL val e rsi d~ l la col laborazione del Vice A V\'OCa to generale mili tare. !I> 2 . Al predetto Hipa rto s p etta, per qua nto si r ifer isce a l f1111zio11ame11to <folla Gi11 s tizia militar e in zona di gu e rra: a) so t.topotTC al C:t pn cl i S tato Jlla ggiore i decre t i pe r la istituzione dei 'l'riù 1111:Ll i di guerra; . b) cl~stinarc gli U fli ci :tli che vi esercitano l<1 ri :<p,•i I iv11 funzion i g iudizia rie, sia t·I.,. s i 1111 0
Ordinamento, J. Rll'A.RTO DJS Cil'.I.JNA, AY..\NZA.)lJ.! N'rI f~ GtuST I Zl,\ )III.JTATIJ.~.
Art. I. I n tclllpo di guerra e p resso l'J,He r c ito mobil ita to in zona. di gue,.,.a, bL clirczion c d e l servizio d el la G iustizia rn ilita rc è aflidata al Riparto Disciplina, Avanzalllenti e Ginstir.ia mi litarn d e l Coma ndo S upremo, a capo del quale è preposto 1111 Uflicia le g e nerale, con rango di Coma ndante di Corpo d'Anna ta (in rappre~entanza di S . .K il Capo di Stato Maggiore dell ' Esercito) coadiuvato da 1111 Ulliciale s uperiore che ha le fu nz ioni di Capo Ufficio . Sono ~diletti al R iparto, per quanto si riferisce all'Amrni-
390
RE GOJ,A M"ENTO l'F.ll IT, SERYI7.l0
tratti di fu nzionari di carrie ra posti a dis posizione clel Comando Supremo dal l\lini ster o clell:i gncn a, che di ufficiali dell'Esercito; e) esercitare una sorveglianza sull'anclameuto dei T r ibunali cl i gue rra; d) emanar e nonne atte ad assicurare l'uniforme appli cazione della legge; e) deter minare la competenza dei diversi Tribunali e decidere sui conflitti di com11eteoza fra i TrilHmali cli guerra; /) esaminar e le istanze di grazia, per proporre al Capo <li Stato ì\laggiorc dell'E serci to que lle meritevoli di essere sottoposte al Sovr ano.
II. ·1·urnuNALl m u TAn1 1>1 ou.:nRA.
3. L a Gi ustizia militare è a111111inistrata dai Tribunali di guerra, e cioè da: a) 'l' ribunali . di Co1·po d'Armata e 'l' r ibunali istituiti presso le minori Grandi Unità mobilitate ; b).'l'ribunali di tappa (dipendenti direUam eut.e dall e I ntendenze d'Armata) ; e) T ribunali di Piazza1'~orte; d) Tribuna li di tcrrito1·i in istato di guer ra ; e) Tribunali straordin a ri. 4 . I Tribunali di guerra prcsso i Corp i <l' Armatr1 n le 111iuori Grandi Un it:"t mobi litatc hanno sede possibi lmente nella stessa loc alit:"1 de l Comando della Gr:i ndc Un itù, clcl quale sono un ,1lmnr.11to c!lstitutivo e lo segu o no in tutte le sue dislocazioni.
Le sedi dcgli altri Tribu nali sono deter mi nate e fissa te dal Ui pa rto Di sciplina, Avanzamen ti e Giustizia milita r e. 5. I n ogni Tribunal e vi sono due Uffici distinti: que llo del Co ll egio giu dican te, d el quale è capo il P r esidente, e quello del Pubblico Ministero, de l quale è capo l'Avvocato mili tare. 6. Il Tribunale (ciascuno dei due Uffici distintame nte) dipe nde per la pa1-te d isciplinare esclusivamente dal Comando clell a G ra ncle U nit~ , o Piazza, o dall'In t endenza cui appartiene, e di cui fa parte integrante. Tale Comando ricev e le relazioni e i rnpporti dell'Avvoc.'lto militare sulle de nun cie e sui reati più gravi, sull'esito dei giudizi e la legali!;\ delle sentenze; riceve dal P residente del Tribunale rapport i periodici sul Collegio giudi· c ante e su ll e esigen ze di orcline pratico riflette nti i locali e le udienze. 7. I Comandanti d elle Grancli Unità, o Pia zze-Fort i, o gli Intendent i, che hanno 'l'r ibunal i, sono tenuti ad cscrcit.:ire un'oculata e ;1ssid ua vigila nza su l retto funzionamento de lla Giustizia . Essi, s ent ito il pa.rer e dell 'Avvocato militare, clanno l'ordin e di procedere dopo di av er avuta la denun cia elc i re ati o di 11011 p rocedere, cd in seguito alla conclanna l'orcline di escgnire la sentenza o sospcnrl crc l'esecuzione. Danno il loro pa r ere mot.iv.1tosu lle istanze di gra zia che inv ia no al Comando Su p remo (Riparto Disciplina,A va nzamentieGinstizia milit.a r r.J o _g li sono da questo trasm esse c d informano
I
I
DELT,A GlUS TrnIA MILITARE I N ZONA DI GUELlRA,
questo Uiparto di tutti i fatti che interessano la Giustizia. 8. Unico consulente legale, al q11ale i Comandi delle Gr:incli Unitil, Intend enze o P iazz eForti che han110 Tribunali di guerrn possono rivolger si per parel'i in mate ria cli cli ritto pe nale o cli diritto in genere, è I 'Avvoc:ito militare presso il loro Tribunale cli guena. Non vi debbono essere presso i Comandi altri 11fficiali che abbiano ingerenza in materia cli Giustizia militare.
3\)1
12. Qualora tal e Comando trovi diffie.oltà a formare il Collegio giudica11te per i Tribunali speciali, si · rivolgcriL a qncllo superiore , il quale fani. comprendere nelle liste di estrazione anche ufficiali dipendenti da Grandi U nità e Comandi viciniori.
AVVOCATI MII.ITART.
13. Oltre ai funzionari clel-
l'orcline giudiziario militare possono essere assegnati ai Tribunali cli guerra con le funPRF. SrD F.NTf. zioni di Avvocato militare, o 9. Il Presidente è nomina to sostituto, gli ufficiali di rise rva, o della Milizia territoriale delle dal Comando Supremo (Ripar to Disciplina, Avanzamenti e classi più anziane, ovvero dichiarati in seguito a visita meGiustizia militare ). IO. Le funzi oni del Presi- dica coll egiale permanentedente nello s,·olgi111ento d el mente inabili ai servizi mobiprocesso cominciano dopo il litati , ma idonei ai servizi deposito dell 'atto di accusa sedentari , e c he abbiano posformulato dall'Avvocato mili- sibilmente i seguenti titoli: a) appartengano o abbiatare, e cessa110 co11 la pronunno appartenuto al personazia della sentenza. D'intesa con l'A vvocato mi - le effettivo della magistratura ordinaria, col grado non infelitare fi ssa le udienze. riore a que llo di giudice; b) ovvero appartengano IV. al personal e dell'Avvocatura erariale, con grado equiparato GI UDICI, ai sndd ctt.i d ella magistratura: li. I Giudid sarau110 sceli i e) ovve r o sie110 professori di preferenza. fra gli ufficiali ordinari o straordinari della che possono dnrarc penuancn · Facoltà di ginrisprmlenza deltemente o il pii1 lungamente le Univcrsitù del Regno. possibile in tal e carica. 14. L' Avvoc:1to militare ha Per agevolare la composi- il dovere di vegliare e -richiezion c elci 'l'rihn11:1lr di guerra dcrc c he tntt c le regol e di p ropossono essere art essi asse- 1cedurn siano osservate e che g nati dal Riparto Disc., Avanz. il clibat.tirnento sia condotto a e Gi11st. militare a.lcnni giudici f norma ,li legge. Egli è pure rcspons:,hilo fissi ç' in seguito a richiesta del Comando dal qnale il 'l'rib n· della polizja ,lei ca r cen , 111il inal c dipen de. tare dipendente e <li ,rnauto
III.
392
UF.GOLA~rnNTO l'l.;Jt
li, SERYlZlO
rif-lettt' la traduz ione e l'asse- ziaue, od inabi li alle fatiche g nazione ai luoghi di pena. di guerra, c he siano la ureati in legge. 18: li Segretario, pur fa. VI. cendo parte dell'Ufficio delUPF I CIALI ISTRUTTORI. l' Avvocato militare, devo coadinvare il Presidente in tutti 15. Vengono a ssegnati a i gli atti che ric hi e dono compeTribunali di guerra. con le fnn - tenza legale. zioni di istrnttori , o sostituti, ufficiali apparten enti a classi VIII. anziane o inabili alle fatiche di guerra, i quali abbiano i reDU'ENSOR J, quisit i stabilit i dal paragrafo precedente, o siano avvocati 19. Possono difendere dip atr ocinanti a nziani,· od ab- nanzi ai Tribunali cli guerra bi ano superato gli esami di gl i ufficia li, con grado non suidoneità alle funz ioni istrutto- periore a que llo di Ca1iitano, ri e presso i Tribunali milita ri. che si trovino presenti nel 16. In ogni reggimento di luogo di convocazion e del 'l'rifanteria, bersagli eri ed a lpini bunale, anche provvisoria- ' è designato in modo pe nna- me nte, per una ragione qualnente 1111 ufficiale, scelto fra sivoglia di comando, di serviquelli cli professione magistrati zio, o pe r licenza. od avvocati, con l'incaric o Il Comando dal quale il dell a prima inchi esta. pe na le. 'l 'ribunal e dipe nde deve comQn:!lo!·a ne i co rJ?i .sn~cletti pilar~ a l pri_nc)J?io di ~gni n!e~e 11011 v1 fosse ro 11tlìc1ali c he nna lista d1 d1lensor1 d' ulltcw, a vèssc ro i requisiti sovra in- dalla qual e il Presidente sceclicati, il Coman dante d e l Cor- glicrù questi p er tumo regopo ne riferirà al Comando dell a la r e, ogni qua lvolta occorra. G rande Unità da c ni di pende 20. Gli ufficiali difensori cli allìnc hè questo possihilm ent~ fiducia o cli uffic io debbono prnvi provved a trasferendolo da , stare la loro opera senza peraltro corpo o reparto. I c epire qualsivoglia compe uso, Tali 111ìicia li non dovra11110 neppure sotto forma di ri111· esser e di stolti dalle lo ro ordi· I borso di spese. Contrav vc11cntlin11!·i c ;~ttril.Juzioni che nei do a tale cli sposizi~ne_in ~orre: casi 111 cm dovranno proceclern ranno nell e sanz10111 <h cm acl un' inch iesta. all'art. 200 clel Co<lice JJenale pe r l'esercito.
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V II. . •
S 1:GllE1' A/l l.
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17. Possono essere nomin at i IJY.l,,,A C0 '1P ETENZA. Segretari o Sosti tuti presso il 21. Per le truppe di G randi Tribuuale d i guerra, oltre a ' U nit:"1 mobilitate, la competenfnn z_ionari rii carrie ra , and1e :,:;i viene <let erminata d iii cri- ' 11nìciali dell n categ-oric in co n- 1 terio pnrsonale de lla dipcurredo allllllrtenent.i a r•. l:issi. :111 - IIP.n7.a ,Iell' imnut:ito .
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DJC.f,l;A GlUS'l'I7.JA il!II.l'l' ARE 1N ZONA ])l GUERJJA.
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Quindi, in qualunque luogo 22. Nel caso di concorso o della zona di g uerra l' impu- di conflitto di competenza fra tato abbia commesso il reato, 'l'ribnnali di guerra d iversi, è competent e il Tribunal e d.i nelle ipotesi previste dag li arguena della Grande Unità dal- ticoli 332, 550 d el Codi ce pela quale dipende, anche tempo- nale per l' esercito, ovvero rancamcnte, il reparto o ser- quando c oncorrano circostanze vizio mobi litato a l quale co- che facciano ritenere convemnnqne a ppartenga l'im putato niente nell'interesse dellaGiu- nel giorno del comn_1esso reato. stizia di deviare dalle norme I Tribunali d elle Grandi di comp etenza, il Capo del RiUnitiL mobili'fate hanno anche parto Disciplina, Avanzamenti competenza sugli es t.ranei a lla e Giustizia militare designemilizia nei t erritori di nuova rii, per il Co mando Supremo, occupazione. in modo insindacabile il 'rriPer le truppe non inqua - bunale di guerra che dovrà codratc nelle Grandi Unità mo- nascere del reato. _ bilitate e per gli estranei alla I conflitti cli giurisdizione milizia che si trovino in zona fra T r ibunali di guerra e 'l'ridi guerra, ma non ne i territori bu1rnli militar i territoriali sono di nuova occupazione, il cri- defe riti al Tribnnale Supremo terio della competenza viene di guerra e marina; q ue lli fra determinato da.I cri terio ter- un Tribunale di gu ena e il ritoriale d el luogo del com- magistrato ordinario sono dcmesso reato, seeondO" la ripar- cisi dalla Corte di Cassazione. tizion e giurisdizion ale, tra i 23. li militare d estin ato Tribunali di ta ppa ed i Tri- dall'interno del pa ese a ragbnuali dei t erritori in stato di I giungere corpi o servizi mobignerra. . . litati, comm ettendo d ura nte il La compet enza tern tonale viaggio qnal1111qne reato predi ogn11110 dei detti Tribunali visto dal Codice pe n:ile 11iiliè determinata con bando de l tare, è soggetto al 'l'rib11nal c Capo di S. M. dell' E serc ito. di <>nena c he ha gi urisd izione Questi Tribunali hanno a n- , sul"Corpo o Sc r \' izio che cl C \"C che compete nza s ui militari e1l , r,l""i1111gc r c. '"' ~~ assimilati d ei re parti o dei ser vizi, dipend enti direttamente 1 da i Comandi ~i Armata o da lle I' " R'L'E< SE' 'ON J)A Intendenze d1 Ann:1ta, e sulle n v r -· pe rsone interessate o ten11te a Proc edura. somministrazioni dei r eparti e servizi predetti, ovunqu e ab biano commesso il r eato. I. I T ribun a li cli ·Pin7,z:1 fo rte ha~no co1~pete11z~ ~ui militari J 1NC!11RSTA P ENAT. F. HF. GGDlt:~ ·1· A1,,: dei reparti e serv1z1 della for1< ov.NuNcrn. tezz:i e sui non militari sog- , _g e\ti ai T rib1inali militari per 24 . Avvene ndo 1111 rc;ll o . il_ l~ro in1piego, ufficio .o sei:- presso 1111 repa rto 11101.> ililalo_, v1z10, o per la 11atnra de i rc:·1t1. . 11 Coma11dante, allo scopo ,11
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394 raccog.liere s ubito tutti i dati I dei 'l 'ribunali militari di guerche possono facilitare l'azione ra, debitamente corredate, in <lell 'ufficiale istruttore del Tri- casi di l'eati verifkatisi presso bunale cli guerra, farà proce- i Reparti mobilitati , degli atti dere immediatamente ad una di istruz ione preparatoria, sainchiesta penale dall'ufficia le ranno invia te al Comandante di essa inca1·icato, del r eggi- dal quale il Tribuna.le cli gnermento o cli uno elci Corpi vi· ra competente dipende, il quacini, secondo le designazioni le, sentito il parere cl e ll 'Avvodei Comandan ti cli Corpo di cato militare sull'opportunità Armata. di esperimentare o meno l'a zioL' ufficiale desi gnato a pl'O· ne penale, decide1'ìial rignaTdo. cedere a ll e inchieste r eggimentali si uniformerà alle norm e II. sancite per l'istruzione preparatoria nella seconda parte ISTRUZIONF. FORMA !,E, del lib. I , tit. III, Cod. pen. es. Di tutte le operazioni com26. Emanato l'ordine a propiute egli stenderà verbali che cedere, l' is truttore, assis tito saranno sottoscritti, oltre che dal Segret:nio,proccderit al ri· cla lui, dalle persone interve- lascio del mandato di cattura nute ali' atto e da due t esti- o di comparizione, previ e conmoni. elusioni conformi clell' AvvoNel caso di assenza dal cato militare, e a li' interrogaCorpo di militari, sospettati cli torio de ll'imputato. di se rz ione o di altro reato, :i.e· Non appena il Comandante certcrii prcr cntivamcnte se i ùel Corpo Clii il denunciato apmed csimi trovinsi degenti ne l- partiene ri ceverà il mandato l e Sezioni di Sanik\ o negli cli cattura, di sporrù per rimOspcdali da ca mpo del Corpo , mediata t.ra<lllzione alle earrl'Armata da Clii dip endono , o ceri 11rcventive del Tribunale. in altro luogo di cura, e pro· Tutti gli atti islruttoi·i sacederà ali' interrogatorio dei i·anno costituiti da sem plici med esimi solo ne i casi in cui vei·liali. sia possibile farlo con sollcc iL'indagine ncll ' istrnttoria tudine. formale , in tempo di g ue rra, 11 Comando ciel Uc parto dcYC ispirarsi sn11ratt11tt.o al dovrà ric hiedere telegrafic a - eoucelto d i raccogli e re ne l più mente copia de l foglio matri · breve tempo possibile le sole colare dell'impllta to e fa rù an - p rove essenziali , tanto a canotare sug li atti d e ll'i strn'l.ionc ri co quanto a discarico de lpreparatoria la fatt:i ri c hiesta. l' imputato, in modo da fornire La eletta inr• hi t>~t:1 •l<"vP. ess,.1·r. 1gli ele111 c11t i che sono strettafatta eseguire dai Cnman<l:111ti mente indispeusaùili pe r · 11e rdi Corpo prima <li dcc id<lre pe r me ttere a l Comandante della nna denunzia rp1alt1111111e, 1rnr grande U nitit, Intende nza o dc,tcnninare se vi s ia r eato o I Fortezza da cui il 'l'rilntnale menn. ,li pende, di d ecide r e con pie na 25. Tutte le dcnuncie re- coscienza se l'esperimento <le lativc ai 1·eati <li compe ten za gimlizio orale sia ind ispensa.
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01,r,T,A GtU~TlZfA MIT,(TARJ', IN ZONA DI GUl_mll.\.
bile ai fiui della gi ustizia e de lla disciplina, o se inve c e debba ritenersi superfluo. In ogni m omento d cll ' i~truttoria form ale, il Comandante ])re detto potrà revoc.a re l'ordine a procedere .
III. OJBAT TU[ l~NTI.
27. P er i dibattimenti, giusta il d isposto <l ell'ar t. 551 de l Codice pena le per l' e sercito, si osserve ranno, p er quanto è possi bile, le n onne di cui a l capo V d el predetto Codice.
I V. 1,:SF.CUZI O!'U; O SOSP F.NS ION>: l)F,J.l., F. S F.STEN7.R; C R AZ IK SO VRAN I-!
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e, in caso di ver so, un undovi lo stato di deco n en za di pena e nn ra 1>11orto sulla condotta tenuta in c a rc e r e dal condannato. 30. Non appena il D ecr etò di Grazia sari1 stato fi r mato dal Sovrano, il Riparto D isc. Avanz. e G iust. milit. del Comando Su premo ne darì1 con11111ieazione tanto all'autori t:ì. milita r e da cni d ipe nde il Trilrnnale che p ronunciò la sentenza, qua nto all'Avvocato mi- . litare di qnesto, per la e secmr.ione, nonchè a li' Avvocato generale mil itar e. li Decreto, la relazione a l medesimo e la copia dell'analoga sentenza Rarann o in vece trnsmessi, a cnrn de l Ripal'to medesimo, a S. E . il Ministr o della gue rra, pe r le ulter iori pratiche.
31. L'esecuzione delle sen28. Emana ta la sonten za, tenze d e i Tribnnali di g ncrrn ne sa r:'t trasmessa imme diata- spetta agli Avvocati mili ta ri. Nel te r r itorio ilei H.eg uo in mente copia a l Comando dell a Grande Unità, lnte11d e n1.a o istato d i guerra l' Avvoc ato miPi:11.za, che diede l'ordine di litare dovrà sempre ri volgersi procedere, e questo disporril di rettamm1te ai magis trati orper l'esecu zione o per la so- 11inari locali , pe r !:i custod ia, spen sion c . l'assegnazione e l'avviame nto Ne l caso di cui a ll 'art.. 5i;G alle case di pena. dei co11da 11 d e l Cod. pcn. es. il Comandan- nati a pene comuni, ])er defrte ino ltrcr il ~nbito la proposta ghe o altri incombenti gind ipe r la Grazia :.o vrana. ziari. 29. Tutte le istanze per 32. Ali ' esecuzione dcll u Hrazia sovrana dovranno es- sc11(e 117.(' di cond:111i1a a pe ne ·sere trnsmcssc al Com:u1do S n- pecn n i:1 rie, IH'Onnnz iate da i p remo (H.ipa rto D isc., Ava11z . e T ribunali d i g ue rra contro pcrGiust. milit.) c on r elazione e sone residen ti ne l Regno, )) l'OY· par er e motivato d e l Cofìrnndo vedo110,a richiesta degl i Avvochc ha dato ordine a proced e- cati 1nilitari, secondo le norme re, e COl'l'e<la te d1•.i sC\g11 P.11 ti I d i cn i a :.:Ii :Hticoli ,,GS e Mi!l docn111e11ti: <Jodicc lii proced nrn JICnalu, i a) Atti proccssnali ; l'roc nratori el ci He , se la pe na /,) C:o)lia de l verbal e ili ;iccuniaria su pera le liro 2000, ùi battimcnto; e, negl i altri casi, i P retori. D e ll'evcn tnalc 111:rnc:1fo p:1e) Copia llc lla sente11r.a, i11 dic:11ulo s ,! qn<ista fn s9~riesa gamento e <lllll 'i nsolvihil it :ì dri
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llf:OO T,A l[F; NTO l'Ell U , R};RVI ZIO
condannati i Procu ratori clel nario i Comanda nt i si ri vol Re ed i Pretori, richiesti, r en- geranno al rispettivo Comando de r anno infor mati gli Avvocat i cli Corpo d'Armata, per avere militari , che provvede ranno possibilmente uno degli Uffialla conve rsione della p ena ciali che hanno fu nzioni cli Sopecuniaria in resti·ittiva, clan- stitutoAvvocato militare p rcsdovi esecuzione direttamente, so il T ri bunal e di guerra, JJCr quando i condannati siano mi- sostenere l'accn8a dinanzi al litari , e delegandone l' ese(,u- Tribunale straordinario. zione alle dette a utorità ginSari1 cura del Comando di cliziari e, quando siano persone Corpo d'Armata di fornire imcstranee alla milizia. mediatamente dettoFunzion:i33 . . Ali' esecuzione delle rio di mezzi cli t rasporto rapisentenze cli condanna a p e ne dissimi, in modo che la p1·on· pecuniarie pronunziate dai t.ezza del giudizio non abbia a detti Tribunali contro persone soff1·ii-e ,·ita1·do di sorta. residenti nei te rritori occupa35. Non ap11 c na esau r ito il ti , p rovvedono, a richiesta de- giudizio e provveduto a ll'csegli Avvocat.i mi li tari, i giudici cnzione della sentenza, se si clistrcttnali, ne i modi stabiliti tratti di condanna a p ena cadalle leggi vigenti nei detti pital e, il Comandante ch e ha t e rritori. dato l'ordin e cli proceder e riGli A nocati milita ri ri ce- metterà gli atti processuali ve rann o le somm e che pe r a ll e s uperiori au tor ità gerardetto titolo sara nno riscosse chi che. dai giudici distrettua li, eurnnQ ualora la conda111fa non clon e l'iminerlinlo ,,e,·samenlo si:i a lla pena capitale, la sena lla Cassa militare .del rispet- tenza sarà depositata presso tivo Corpo d'Ar,mata, a norma il Tl'ibnnale cli guerra del bt. ci e l n. 128 elci • Servi zio in Grande Uni ti1 di ap 11artcne nza guel'l'a - Parte lf •, di e tro ri· de l ginclicato, e l'Avvocato mieevnta, ovvero, pei Tribunal i litare ciel 'l'ribnnale medesimo delle r etrovie, alla Cassa De- disporrà pe r .la sua esecuzione. positi e Prestiti od alla Cassa Delle sen te nze in parol:i Postale cli ri sparm io . 1 sa rii, trnsmcssa copia a l CoAccertate dai giudici di- I ma11d0S11pr emo (Ri parto Disc., stre ttuali, seco ndo le norme Avanz. e Giust. milit.), a cura vigenti ne i territor i occupa ti, del me desimo Avvocato. mi· la mancanza di paga me nto o litarc. la in so lvibilit:'t de i condannati. y I. gli Avvocati milita ri , avutane 1NF01rnAT1v~: c on osc.enza, . disporra nno senz'altro la c o_n versio1~e de lla A L colUNDO s u PnF.llO. puna, dandovi CtiCcuz1onc. 36. Oltr e le comu nica zion i V. 1 già acce nnate, l'Avvocato miTRIBUNAi.1 sTuon111s.,u. 1 li tare dorrà dare le info rma· 1li ve concerne nti p rocP.11i menti 34. Allorchc si dc blia co n- iniziati a c arico ili nni cia li; o vocarc un 'l'rib1111ale s traonli - l rinettcnti fatti g ravi o fro1li
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. DELT,A o rus ·rrntA MILI'J'AHE IN 7.0 ~A Dl GU 1mn,1.
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in danno dell' An11ninis tra.zionc mese preced ente , co11t,cnc 11 ti mili t.are, n onchè le analoghe notizie intorno agli imputa ti. decisioni. Alle partecipazioni sninili · Al 15 ed alla fine di ciascun -me.se: cate dell'esito dei giudizi, fa. ranno immediatamente segni· E lenco nominativo dei di· to, a cura dell'Avvocato mi- scrtori latitanti giudi cati in litare, le analoghe copie delle contumacia nella quindicina sentenze. (da trasmettersi al Mini stero 37. L'Avvocato militare ò delle poste e telegrafi). altresi tenuto a trasmettere i seguenti clocnmenti: YII. Alla fine di ciascun mese : / SE GRJ.:T ERIA. Elenco nominativo elci militari denunziati per diserzione 38. Presso la Segreteria del durante ii mese {da. trasmet· 'l'l"ibunale cli ç-uerra sono tetersi al Ministero della guerra). nuti i se~uenti registl'i: E lenco nominativo dei mi· a ) lrngi stro genera.le dei li tari giudicati pe r diserzione processi d e 1 'l' r ibn n a I e cli tlurante il mese (da trasm et- guerra; tersi al Ministero della guerra). l,) Registro cl' inserzione Prospetto numerico dei pro- dei ruoli cl'nclienze; cessi espletati nel mese. e) Registro ge neral e dei Prospetto n ominativo clei detenuti; 11rocessi più importanti definiti d) Registro delle cose se· nel mese. q uestrate; • • • 1 e) Regis tro dell e t asse Ent1·0 il 15 di ciasctm 1aese : gindizial'ic; Sched e statistiche ,·elative f) Registro delle condan· ai procedimenti esple tati nel ne sospese.
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NORME PER LA SOSPENSIONE E Pl!:R IL CONDONO DELLE PRNE IN F LI'l''l'E DA 'l'R1BUNALI lll GUERRA approvato con Circolare 1:t maggio HH 7, n. 55000, dol Comnut..lo Suprtimo.
speciali lo faceiano apparire opportuno, ordinel'à che 11 0 11 sia applicata la sospensione di SO SPY.NSJONF. OF.1,1,F. PENF.. cui agli al'ticoli 1 e 2. Art. I. Dul'antc la prese nte 4. Per le pene della rcclugue rrn e per tutta la dn rnta sione militare di durata su pcdi essa resta sospesa la ese· riore ai sette anni, il Coma!l(lo cuzione delle pene di qualsiasi 1 Supre mo del R Esercito, scnspecie, rnst.rittivc della libertà titi i Comandanti suddetti o personale per un tempo nou su loro 1noposta, potl':°t di spor · supe l'iol'c ~c tte anni, inflitte 1\ n~ la sos1>ensionc, tanto i1n111c· per q11als1as1 reato con scn- chatamente dopo la condanna, tenze dei 'l'ribnnali di gncl'rn qnanto allorché siano giit i11 dipendenti dal Comando Su· corso di espiazione. premo del R. Eserci to a carico $. La sos pen sione del le pe ne di militari del H. Esercito e superiori ai sette anni non pod ella TI. Gnal'dia cli finanza. tr:i durare me no di sci mesi, 2. Venanno ugnal111ente so· sa lvo la revoca o la proroga spese le pene contenute nel di cui agli articoli 6, 7, 8 c !J suddetto limite, irrogate con del presente Testo. sentenze di data antcl'iore a 6. La sospensione di cu i qnellfL del present.e Testo, e all'articolo precedente cessa che non lo fo ssero giit state però, anche prima dello sc:1pcr elfotto di precedenti di· dcre del p eriodo stabilito, con sposizioni. la cessazione dello stato di 3. Il Comando Supremo, sn guerra. proposta dei Comandanti che 7. In qualsiasi mome l!tn, il . diedero l'ordine di procedere, ] Comando Supremo, s11 11ro poe nei casi in eni circostanz e sta dei Comandanti c•.ho <le L-
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NORME PER J.A SOSPENSI ON E E PER IL CONDONO
tcl'o l'ordine di 1n·oeedere potrà ordinal'e la revoca o1 ella sospensione per i condannati a qual siasi pena che, con la loro condotta, si siano mostrati immeritevoli del benefi~io ottenuto. 8. La sospensione della pena non verr:\ concessa o sar:i re . vocata a quei milital'i che siano dichiarati inabili alle fatiche di guerra o pl'oposti a rassegna pel' (lause non di1>end euti dal servizio di gnel'ra. 9. Allo spirare dei sei mesi di sospensione concessi :ii condannati a p ene supel'iOl'i ai sette anni, è in facoltà elci Comando Supremo conceder·e ai condannati stessi, su pl'oposta d ei Comandi competenti, una proroga del pel'iodo cli sospen· s ione. IO. La sospensione della pena restrittiva non si applica agl i uflìcial i, sottufficiali e gl'aduati condannati a 110na che importi,come accessoria, quella della degl'adazi one.
leva ed essere assegnati ad 1111 · repal'to com battente. 12. Pel'ò, nei' soli casi in cui la destituzione sia inflitta come pena pl'ineipale, o nei quali segua come accessoria a pene l'CStl'ittivc (lei cal'Cer c militare · o della reclusione militare per 1111 tempo non superiore agli anni cinque, il Comando Supremo, su proposta del Coman dante che died e l'o1·dine cli procedere o sentito il suo parere, potl'iLdisporre - qnancto ricorrano speciali circos tanze - che la sospensione de ll a esecuzione della sentenza si P.stencla anche alla. detta ' destituzione. Gli ufficiali ai qual i sia stato concesso tale beneficio conserveranno, perci ò, il grnclo durnnte il pel'ioclo dell :1 so speri- · sionc .. 13. E.in facoltà del Comando Supremo ndottare eguale provvedimento anche per le condanne nelle quali la dimissione dal grado sia inflitta come pen a principale od accessoria. II. La stessa facol t i1 è data per la pena rlella rimozione eia\ I>F.'ST tTUZIO NJo:, OJlfI SS IO~R, RllJO· g rado inflitta a grailuati di ZIONJ-: DAI, ORAl>O 1': SOS l' E~ - trnppa conùanuati alla pena S!OIH! DAL!.' nl PIF.GO. del carcere o cl ella ree! usio ne militare. Il. La pena della destitu14. Il prnvvedimcnto tli cui zione inflitta agli ufficiali come agli articoli 12 e 13 deve scrp ena princi1rnle, ocl accessoria bal'e il carattere cli nssolnta a pene suscettibili di sospen- '}er.czhrne. Quindi i Comandi s ioue ai sensi degli articoli 1 competenti , n cll' avanzare le e 2 elci presente 'l'csto, pro- relative propost e, si limitetluce, per hl llur(Lla clclla prc- ranno s trettam ente ai casi nei sente guerra, i soli effetti che quali le circostanze del r eato e produrrebbe la dim issione. Gli 1 i precedenti clell'nfliciale o del ufliciali colpiti da tale con- 1 graduato consiglino 1111 frattaclannn dol'l':111110 p P.1·ciò, in qua- mento cli cosi partic olare fa· lii:\ di semplici soldati seguire vor e, e sempre qnautl o il reato la sorte d ella loro classe di non sia stato ta le eia rendere
DELLE PENE INFLITTE DA TRillUNALI DI GUF.llHA.
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inconqiatibile il · condannato che il condann:it.o stesso avesse fruito del I.Jeneficio di cni con la dignità del grado. 15. La pe na della sospen- aglì articoli 11, 12, 13, 15 e l G sione dall'impiego inflitta ad del presente T esto. uffi ciali come pena principa le r esta sospesa per la durata TU. del I.a presente guerra. E pure diffe rit:i la sospensione dal!' impiego rl urante la ASSEGNAZlONF. DEI CONDANNATI presente gnen:1 , tan to che sia cu r u PEN A È SOSPE S A. p ena accessoria di altra restrittiva della libertù persona18. L'assegnÌizione dei con i e, cui siano applicabili gli ar- da nnati c ui la pena è sospesa ticoli 1 e 2, quanto nel caso è fatta dal Coman dante da l c he sia JHovve<l imcnto disci- quale dipende il 'l'ribunale che plinare ai sen si del ti tolo II , pron unciò la sen tei1za. capo 4°, § 4° e dell'articolo 28 Il conda nnato ve rrà assed eila legge 18 luglio 1912, nu- gnato ad un ripa rto mobilitato mero 801:i, sullo stato degli uf- e combattente diverso da qn elficiali. ' lo al qual e a pparte neva al moli differime nto dell'esecu- mento ciel reato, e che si t rovi zion e della sospension e dal- alla dipendenza ciel detto Col' impi ego non ri guarda tutta- 111andante. via gli r.ffctti 111·c vi st.i dall'arQn,Il or:1, durante la sospenti colo :l l dell a citata legge, sione, il riparto al quale il circa la perdita d i a.nzia11itù , condannato ve nne assegnato si la qu:il e, in ogn i caso , si veri- trasferisea alla dipendenza di iicher~ immediatame nte come altro Co111a11ùo, il condannato se la pena o la punizione di dovrà passarè ad un reparto cni trattasi fo sse espiata senza. c he rimanga :il la dipendenza r itardo. d el Comando che ordinò la priEg11ali effetti pr odurranno ma assegnaz ion e. la desti t11zione o la dimissione Per i condannati da 'l'ri bu per il periodo in cni r est.ino nali rl ipc nrle.n ti <lalle Iuten-' sospese ai sensi degli articoli <le nze o rlai Comandi di Fili'· precedenti. . tezze e di Piazze-Forti, l' as16. Per gli nfticiali destituiti, segnazione verri1 fatta dal dimessi o sospesi dall' impiego rispettivo Comando di Armata con sentenze ri i T ribu nali di o dal Comando Supremo, se la guen a dipendenti eia q11csto F ortezza dipen de da esso diComando, cli dat:1 anteriore a rettamente. quellà del presente Testo, valPer tutto il periodo della gono le faeoltii e disposizioni sospensione, il condanna to dodi r.u i agli articoli pri,cedenti. vri1 rima nere in un riparto 17. In ogni ~aso, quando la. combattente alla dipend enza sospensione venga revocata, della Grande Unità alla q11alr. la sentenza l'iprenderil il suo fu inizialm e nte assegnato. p ie no Yigorc per le pe ne della 19. Anche i condannati che, desti tuzione, dimissione, rimo- all'atto d el real.o, ap1, ad,:111,· zione e sospensione, quand'an- vano acl un .se rvi zio, dovr:111110
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Co,1. Eser r:.
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NO Ri\lR PF.R J,A SOSPENSIONE
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PER IL CONDONO
csscl'c a sscg11 at.i, pel' il p e riodo ù el conclono di me tà d ella pena <li sos pc11s io11 e d ella pe na, ad restritti va, 11osso11 0 essere pro-post.i per quello dell a r cRtan 1111 r iparto combatte nte. te pe na e per qnel lo d ell e pene accessol'ie, sempre quand o abbi ano continuato a -serbare irre pren s ibil e condotta, PH0 P0ST 1': D t GRA ZI A d imostrando effe ttivo ravveclilo! 1) 1 CONDONO DI PENE . mé nto ; 2° G li uflìciali co ndannati 20. I Comandanti della G rande Unitil .alla dipend enza alla destituzione couvertita in d e ll a qnal e il coudann ato ha 1limission c a i sens i d ell'artitrnscorso il p e riodo di sosp en- col o 11 <lei presente T esto, o sione, han no fa co ltà cl i inol- c·o1Hlannati a ll a climissio11e od t r a re p roposte di condono par- a ll a sosp ens ion e da ll 'impiego z ia l e o total e di pe na, corredate come pene principali, p osso no dai docmnei1ti prescl'itti dal essere pl'op osti pe r il condono. Regolament o della G iu st izia Esso __p er ò ha l 'effetto di con- militare in zona di gu erni, e servare definit ivam e n te i I grado nel sol o caso in cui l'uffi ciasec ondo l e seguenti nonne : le l o abbi.i mante nuto anche A ) -in ']ita lsiasi nwinenlo : durante la sospensione a i sensi 1o p er atti di valo1·e, d egli articoli 12 e 13 d el p l'eeroismo, o s ingo lare pe rizia; sente 'l'esto; · 3° I mi li tari di quals ias i 2° per i militari ch e ne s ian o ritenuti me rite voli, i grado condanu ati a ll:i pe11 :1 q uali, per essere rl ichiarati della r eclu sione ordinaria od in a bili a lle fatic h e cli gucn a o a pe11 e cli recl us ione mi l itare propos ti a rnss~gna, dovreh - JJCI' oltre sette anni, quando bero essere inviat i ad espiarn abbiano dato prova di s ic uro ravvedime nto, possono essere l a pe na. B) clopo non meno di l1'e proposti pe r nu condono, s ia · d Il . t otale, si:i parzial e, :rnche ininesi a a sospensione: fe riore a lla meti1. Qna uclo il I militari di quals ias i gra- cond ono sia so ltan t o parzial e, d o, condannati al ca r ce re mi· il condannato potrà esser e proli tare od alla reclus ione mi li · ])Ost o JJ Cr un s uccessivo pctare per non oltre i set.te anni, riodo lii csperinH' nto p e r la c he a bbia no serbato i1Tc pre n- durata che il Comanda nte ri s ibile condotta tale da fa r prc - l. ..! l'l'it oppor tnn a ,al fl: rminc del s nm cr e nn effettivo r avvedi - qual e, se non ottenga il conmc nto, possono essere pro]lost i dono d el la restan t e pe na, non per il condono cli rn ctit d el la potri1 ottener e al tre pror ogh e pena res t.ri\.l.i va. di sosp ensione.
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C) dopo uon meno d·i sei D ) all'atto della cesst1zi.one mesi dalla sospensione: dello stato cli [Jite1Ta : 1• I m il itari ,li qnasias i Il Coma nd ante della 'G rangrado, cli cni a l comma prece- I dc Unit:\ alla cni tlip e n <lenza de n~e, ch e abbiano g-i:'1 fr11ito . il condannato ha trascorso il
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DELLF. l'F.NF. lNFT,lT'.rE DA 1'RlllUNAl ,l DI filil-:HHA.
periodo d ell a sosp e nsione, 1ir c· sente ri1 a questo Comando, per tutti i co ndannati a i quali la p ena venn e sosp esa, le 1>ropo· ste di condono totale o parziale, o per l' invi o ad es piare la pena,se<'.ondo re pnte ril. equo e d opportuno. 21. Nel ca so in c ui la so· sp cnsion e sia s tata de ll a sol;i p ena r estri ttiva dell a liberfa perso nale, oppure la destitn · z ion e abbia. durante la sos1>cnsion e, condotto ai Roli cffct ti della dimissione, il con dono del le p ene de lla dt>stitnzionc, dimissione e rim ozion e produrri~ esclnsiva 111 r.ute le seg ue nti consegue nze: o) pe r l'ex ufficiale d!\· stitu ito e poi consid erato cli· messo, di ca ncell a r e la ina bil itazione permane n te a qua lsiasi srn•izio milit are ; /,J per l'ex nllic ia le dimessq r. pe r l'ex g1·a duato rim osso, di togl ier loro ogni in capacitit agli effetti di ult er iori a v:inzamcn ti.
v. F.S R C UilO XF. IJP. I l' ROV YJI. Ol)IF.NTJ.
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22. Gli Avvocati 111ili t:1 ri tlci ' l' l"ibnn al i d i guerra dipe n d enti <la qu esto Co111ando: n) prmHlm·a nno in tisaJJle la p osiz ione dei cond:1111ia ti dal r i~pett.ivo 'l'rihnnal c che giil si trovino in espiazione d i IH'na c d ai q ual i ~ia n o :1 1iplie:1L,ili le prese nti disposizioni ,
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e daran no alle 111cd esi111c humetl ia ta eseeuzionc . Segnale· ran110 a ltresi al Comand o da l quale dip endon o qu ei coudan· na ti che, in r e lazione a lle disposizioni d el presente Testo, giudi chino meritevo li d i qual· che s1icci:lle proposta; b ) fornirnnno a l Coman do dnl qual e dip m1dono, t uttè le notizie e<I info rma zioni occorrenti per la esatt a appli enzione ilei T esto, re lativa me nte alle c_o nd:1 11 11e c he verranno d 'ora inna n zi 1Jro111mciate eil a ll e proposte d i con,lono; e) da rn11 110 sollecita csecuzio11c :1 t 11 tti i provve di menti di sospensione cl i pena d e ri vanti di r e tt:1111<' nte dall1' di sposiz ioni del 'l'estoo,a volt.a a vo lta, or dinati da questo Comanclo ; cl) terranno uno sca1l enz iario per le sos pe nsioni tmn· poran ee a ter mine fisso, cnr:rndo ch e a termine d ella sospc n$io11e siano ino ltrate le n ecessarie provoslc; e) terran110 1111 e lenco di tutti i cond :111n;1ti, c<l 1111 e lenco speciale d i 1111c ll i che hanno a vnto sospe11 sioni di pe na, per gl i effetti di c ni a li ' :i r t. 20, letter:1 V . afl1nch,\ a l finir e tlc llo stato cli g 11 e n :1, sia !lato so ll eci to co rso :t t ut te le p1'a.tiehc c he si reucleranno 11 eces~:1 r ie; /) ri fe rira nn o a l Coma ndo da cul !lip e11ùo110 circa le pro poste <li Gr az ia che rc pntc1·an110 del eaRo e presc ritte da l prcscn te 'l' c11to.
DISPOSIZIONI SUI 'l'lUHUNAL I UJfJ l'l'AJtl 'l'JmIU'l'OR IAf1l I<
SU L PER~.ONALI~ OET,liA GIUS'l' l½IA MlLl'l'Alrn approvato col ::wg:ncuto JJ. L . 3 gouuuio HHS, n. i.
TOi\lASO DI SAVOIA D UCA DT GENOVA 1.1.JOG OTJ<:NEN'l'E G l-:NE ltALE ])I SU A )lAEST,\
VlTTORIO EMANUELE III, ccc. ecc., R1,: o'
hALJA
Ju vi rtì1 Ll cll' :w.torit:'~ a Noi delegata; Tu f'orm tlc i poteri straordina,r i co11feri ti al Go1·or11 0 del H.c ,·ou la legge 22 m,1 ggio 1915, 11. 671;
Visto il testo n11ico de lle leggi s ull ' onli nnnH' nto del H. ,·~crC'ilo, a.vvrovato co n H. decr eto 14 lnglio l S!JS. u. 5:25, con le successi ve mod ifìca.zi oui ; Visto il Codi ce pe1111le per l' eser cito; Vi slo il D. L. 21 ottoùro 1915, u. 1513; Vi sto il D. L. 14 novembre 19m, n. 1622; Visto i l I), L. '27 ayrilt, 191G, u. 4!J-! ; Vi sto il D. L. 27 aprile 1917, n. Gl.iO; Snlb pl'oposta. d el mini~tro tlell:t g11erm, di ' '"" ce1to col m i11islro ,li grazia e gi 11istfaia o <ld 1·1illi ;
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Dl~POS1ZI ONI .SU I l'IUDUKALI JII Cl, I T,IRI
U<li to il Coll f- iglio ilei ministri ; Abbiam o ùecretato e ùecr c tiamo : I
di predetti. Le liste saranno distin te in flue parti : 1111a pe r i g iud ici titola r i, l'a ltra pe r i s11p1ilen ti. E sse saranno modi ficate secondo i m utamen ti c he soprnv,·crranno. Mancand o il 11rcsidente, l'ufficiale di grndo pi il e leva to o di maggiore anzianità n e far i, lo veci. l\lancando Il giud ice rel atore, sarit supplito tla a lt ro pure a pparte nente al p ersoTitolo I. nal e dell a i:i nsti zia mil itare oi;r,1,A COSTtTuztos~: ni;t · ·rnmu, d esign:1to dal min istro dell:i
Art. I. Per la durata della guc rrn e fin o a sci mesi dopo la conclttsione d e ll :1 pace, ne i tribunali militari t erritoriali si applic he ranno le norme (lettate diii Codi ce penale per l'cscrc.'ito e d alle altre di spos izioni legislat ive attualmen te in vigore, con le mod ificazioni stabilite dagli a r ticoli seguenti.
NAU l tlr.IT'AllJ '1' 1': ltRl'fOil.lAJ,f , ~
guerra.
TKll PO DI GURRRA .
Gli altri giudici saran no pure suppliti da nflìciali a ll' uop o designa ti dal ministro de ll a g uerra fra q ue lli compresi nell.1 seco nda parte d elle li st11 su cld ettc . 3. Presso ciascun tril,n11a le Yi sa ranno uno o p iit istruttori, un :iv.voca to mi litare coH 11110 o p i(t sost it uti , g li 1111i o gli a ltri apparte nenti al persona lc de lla gius tizia militare, effctti\"O o d i com plem ento, nomina ti tla l m i11i st1·0 (!el la g11 c rra. Le fnnzi oni d i ufficial e istrnttore potra nn o essere eserc itate tla uflic ial i i nfe ri or i o <1:1 ufliciali su pe r iori. A elette funz ion i potra nno p11re essere a ssegnati gl i uffieia li che non fa cciano parte d d pcrson:tlc effctth·o o di co111plemcn to della g iu stizia militare, ma c he a p parteng:~no od abbi a no a pparfc1111to ai rnoli rl egli u tlic iali in ser vizio attivo pcnnanentc c d ab biano snpc rnto gli esami li i a bil ita-
2 . Ciascun tribunale mili taro sari, co m11osto di nn colonn ollo o te nente co lon ne!· lo, presidente, e d i ci nf!n C gindic i dei 1p1ali uno, con f11 11zion i d i giud ice re la tor e, app:n terril a l p er sonale d ella g iustizia mili tare, e ffettivo o cli complemento, e d eg li altri , d ue sa ra nno nfliciali sup eriori e due capi tani, d a scegliersi pre rcribilmcn te fra la 11re ati in legge. Il 11rcsidente e,l i giudici saran no p erm a nenti e cl iRp(·nsati da og ni a ltro se1·v izio. Tanto l'11no che gli altri potranno esser e scelti fra g li ufficia.li in ser viz io atti vo porm ancn tc o fra ,pte ll i :t ppartcue nli a ca l cguric in congcdn. E ssi saranno 1l esig11ati dal ,m ini stro dell a i:n e rra., in base a proposta motivata dri eom:1ndi di corpo ,l'ann ata, sncondo le li st o che all ' uopo gli saranno trasmesse !lai coma n-
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k1 SUI, l'ERSO~Af,ll IIBl, l<A GI US TIZIA M! L l 'l'A lt F:.
z ione alle funzioni istrnttorie n e i tl'ib11 na li militari. · Non vi sari\ commission e d' inchiesta. Vi sarà nn segretario con funr.io11i di can celli e r e design:,to da l comando della divisione militare s n proposta del l'avvocato militare. Salvo il dis pos to .dal successivo art. 34, il segre tario sar ii scelto tra ufltc ia li inferiori o militari di trnppa ri· ch iamati all e a rmi , preferibilm en te funzionari delle ca ncelle r ie e segr eterie giudiziarie. 4 . Dei trilrnnali militari speciali, che devono co~ti tuirsi a · norma <'!egli articoli 312, 314 e 3 15 del Codice penale per l'esercito per g iudica re gli ufficiali, farh parte di dirit to il giudice.relatore del tdbu na lc militare ordinario, pmchè cli grado sup eri ore a quello del1' imputato. Egli s uben t reriL nel posto cieli' nfficiale meno e levato di g rad o, che :ivrebl.Je clovnto es ser e c hiama t o :1 comporre il tribun ale s e condo l.t tal.Jella a11nessa al i' art. 312 del Codice p ena.le per l'esercito. Q11alora il trib11 nale orcli · nario abbia più gi11tlici relat ori, ve1Tù estratto a sorte, ne i modi indicati 11d ~econ,lo capoverso d el cita.to art. 3H, que llo c he dovri\ partecipare al t ri buna le special e . (~u:i!ora il giudice relatore s ia . lii grado ng uale od inferior e a q nc ll o 1le ll ' a cc11sato, il tribnnale sarà formato come a lla t abe lla a nnessa all'art. 312 de l Codice penale p e r l'esercito cd il gindi ce r elatore interverrii in più co11 voto con. ~nltivo.
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Titolo Il. D lO,!.F. ÌtE G O l,J-: DI l'ROCWURA A\' AN· Tl I TRIBUNAI,l
M-ILlTAltl TRRRJTO IUA I. I IIS TF.Ml'O DI GU ~ RllA.
SEZIO S E I. Dell' i sfr1'ttoria zn·climittm·e.
5. Ogni com a ndante di coro capo di servizio e og ni a ltra au tori t i, milit:1re prepos ta a r e parti o servizi antono- · mi, che nell'eser cizio delle sue fun zioni abbia notizia d i un r eato, deve farne denuncia m edinnte rapport o a ll'avvocato . milit:ll'e. , Allo scopo di raccogliere snbito tutti i da.ti che p os sano facilitare l' istruz ione, fa pro cedere acl una inchiesta sommaria da uno dcirli ufficiali che saranno app osita me n te incaricati di tali fnuzioni dallo stes so comandante d el corpo prcs· so ogni deposito di reggimento o centr o di mobilitazione o al· tro ente o presidio. La denunc ia ali' avvocato militare sarit acc o1n pag11ata. dai verùali del\' inchi esta. · 6. L 'avvocato mi litare, quando ritenga di dove r procedere, 1·ichiede l ' istruttore di procede r e a l la is truzione. Può anche procede r e per c ita zione diretta, e ccetto clic si tratti di r eati p nn iti con le pene previs t e n el l'art. 4, u. 1, e ncll'art.5,.n.• 1 e2, d e l Codi ce penale p e r l'es e r cito . Può richiedere l'is tru tto re di procrd c re all ' i ~trnr.ionP :1 11c he dopo c he l 'a bbia r iel ri c Rfo di s ingo li atti ai fini della c itazione diretta. 7. N e i procedime nti p e r ci t:ir.i o n t• di retta , s i os~1,i·1·c 1· :1 n, "' le nonne i1t.a l.Jili tn d;il d,· ,· n ·-
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DIS POSI ZI ONI SUl Tlt lU UNAr.I MlT,lTAlll
lo L uogote nenziale M novembre 1915, n. 1622, in qua nto non s iano c ontrarie a lle disposizioni ciel presente de creto. 8. Dovendosi, indipende nza di 1111 reato di competenza militare, procede re a visit e, pe rquisiz ioni od arresti personali in case private oc! in qualch e !!tabili mento c ivile, l'ufficiale istruttore potrà rivolger si ali' autori fa gincliziaria ordin a · ria, com e all'a rt.363 <lei Codi ce )Je nal e pe r l' esercito, oppure JJOtrì1 procedervi dire ttamente con l' inter vento cle ll' avvo· c a to militare e con I ' osservanza dello n ormo contennte n egli articoli 233 e 2i!G cie l vige nte Codice d i procedura penale . 9. Il n. 4 d ell'art. 353 <lei Codice pe nal e per l'eserc ito i; modifica to come segue : « 4° D a gli nfficial_i d e ll a JlO· lizi a giudiz iaria conte mpl a ti ne ll' art. rn-1 clel vig ente Cod ice d i procedura penal e e dai pre tori » . IO. Compiuta l' istrnz ione , l' istrnttorc tra ~n1ette gl i atti a ll 'avvocato militare, ch e con le s ue ri chi es te li r estituisce all ' il!trnttore mc ,lcs imo. Que st.i lll'O nnnzia qu indi ordinanz a motivata di r invio a g iud izio o cli n on luoè(O. S e l'orcl iu: 111z a saril diffor m e dallo con cl usion i d e l p11hbli co mi nistero cl ovrit, entro le 2,~ ore, essere presen ta ta pe r il v isto all':w voe a to mili tare ; il q ual e , in caso di di c hiaraz ione cli non l nogo, pofri1, 11Pll r. 2-1 ore s uc cessi ve, a p en:1 di dec adenza , proporre ricorso al tribunale supre mo di g ue r· rn e marina. I I ri e,or ~o s:1.r:1 ammesso solo ne i casi prev i· Hti lll'i n, ; I , 2 e ,l de ll' a rt. -1:-11
d el Codice pe nale per l 'esercito. Il. L'istrnzione non può. du rare più cli 30 giorni, e 110 11 più di 15 ove si trat ti di i ndagini ai fini de lla c itaz ione dir etta. S e l' istru zion e presenti di ffic olti1 di inda gini, la prornga, prima della scade nza dei termini sopra sta biliti , può essere c hiesta a ll'avvocato ge ne ra le militare , il quale invigi le ritsul1' esatta osservan za d e lla dis posizion e. 12. L'atto di accusa e l' ordinanza cli rinvio a giudizio sono, a c um elci segretario, n otifica ti dirett:1 me n te a ll ' imputato, ne l mod o s tabilito da ll'art. ,rno ci el Coclicc pena lepe1· l'esercito. Il dife nsore può e ssere sce lto fra gl i uffi ciali presen ti nella divisione militare ne lla cui circ osc rizi one ha sede il tribuna le, o t ra gli avvoca ti e procuratori esercenti, s,1l vo quanto è di sposto nell'articolo seguente. E ntro cinque g iorni da lla notifica zion e dell 'atto di a ccusa o dell a ordin a nz a cli rinvio, l'accusa to, a n c he a mezzo d el di fe nso re, ,lc vr. d epo sitare ne lla segrete ria la lista d ei testimo!li e periti a d ifesa, con indicazione della posiz ione o ,le ll'oggetto su cui c iascu no llovr:°L rispe ttivame nte e sse re senti to, o esp rime r e il propdo avviso di espe rto. Il preside nte può limitare la list:i <lei testimoni proposti dall' accusato . Questi ha pe r ò diritto di ricon·erc al collegio. Non potrà e sser e a mmesso più d i 1111 p erito, a m eno cl1 e non oc corrn110 co111pclc11zc tecnie hc di d iversa ·natur:1 .
-~~ sur, PF.RSO:-!ALF, DET,LA GLUS'rl ZI A ,,1i1.ITAm: .
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i3. ·Quando l'avvocato milita re riconosca che dal processo emergano o possano em ergere dati e fatti costi tuenti segreto militare che è necessari o tutelare, potrà nel l'atto di accusa o nella richiest a all'nfficiale istrnttore di rinvio a giudizio, propon·e che sia esclusa la difesa bo1·ghese. La stessa proposta può essere fatta da ll ' nfliciale istruttore.. Su di e&sa provvede, in camera cli consiglio, il tribunale militare territoriale anche per i processi di competenza dei tribunali militari speciali con ordinanza non motivata e 11-011 soggetta a rnclamo. '!'aie ordinanza dovrii essere notificata ali' impntato unitamente a ll'atto di accusa od a ll'ordinanza di rinvio a giudizio. 14. Gli atti sono trasmessi a l pr eside nte del trihnnale il qual e, al piil presto, fis sa l'udienza per la trattazione della cansa e ordin a la citazione dell'accusato, dei testimoni , elci periti e della parte lesa. Dal giorno clella citazione ,1 qncllo dell'udi enza dovr,1 intercorrere il t ermin e minimo dicinqne giorni con l'aumen to di almeno nn giorno pe r ogni 30 chilomC't.ri rii clistanr.a se l'accnsat.o è a JJi Cde libero. Dalla notificazione d c ll'avven11ta nomina, e sino a d11e giorni pri111a dell'udienza, il difensore dell'a ccusato e i pe, riti saranno an1messi, sotto pena di nnllil i,, a prcudure vi. sione degli atti del procedimento e de l cor110 del reato nella segreteria ilei t.l'ih1111alc. j Nello si.esso te rmin e il difènsore dell 'accusato potrit no-
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tificare all':tvvocato 111ilit:11·e la dichiarazione particolareggiata di tutte le uullit.,,. che creda di ril e vare negli atti di istrnzione.In mancanza di tale dièhiarazione, ogni .nnllitii si intenderà. sanata. 15. Si spedisce sempre mandato di cattura contro l'accusato, di reato · punibile con le pene previste n ell 'art. 4, n. 1, e nell'art. 5 del Cod ice penale per l'esercito, e quando ri corrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 31'l dr.I vigente Codice di proce<lura pe nale, t enuto conto, ove occorr:i, ai fini della corrispondenza del111 pene comuni alle militari, di q1wnto dispone l'a rt. 29 d el Codice penale per l'esercito e dell e norme di coordiirnmento per l'attuazione del Codice pena.le comune. Negli altri casi l'imputato pnò essere in_te rrogato tanto con mandato di comparizione che con mandato cli cattura. Il manùatodi comparizione può essere sempre convertito in mandato di cattma. 16. Alle pe rsone estran ee alla milizia, imputate di reali devoluti alla ginrisdi zione militarc pcrc hè commessi in tem, po di gnerr:1 1 pnò esse re concessa la libertil provvisoria, pnrchè non ricorrano le ipotesi pre viste nella prima parte dell 'articolo precedente. Lo stesso beneficio pnò es sere concesso ai militari im· pntati di reati che sono devoInti alla giurisdizione mi lil arn perchi: c o1111ucssi in t c111 p:, oli guerra, purehè la conccssio1111 non sia vie tata dal vige nt e Codice di procednrn p <' nal <'. 17. flnlla !lorn:1111':1 rii lil,.·rl ì, 111·0,·visori:i, previe conci 1rni1111I
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nTSl'0Sl1/.I0Nl SUI TUIBUNA1,l ' MJT,1TAR1
riel pubbli co nÌinistero, prov- l'esposizione dell'avvocato mi- • vede J'ufliciale istrnttore con litare, disposte dall'art.446 del Codice penale per l'esercito, ordinanza motivata. 'l'ale ordinanza può essere si faril luogo alla !lettura delimpugnata davanti al h'ibunale l'atto di accusa e del!' ordimilitare territoriale dall'avvo- nanza di rinvio cieli' nfficiaic cato militare, quando ritenga istruttore. 21. Quando si debba esami·- , ehe non concorrano gli estremi per la concessione di tale nare nn testim1ne ch e faccia parte dell'ewrcito opera nte, il bene fi cio. · li i·icorso ha effetto sospc n · tribunale potriL del egare uno sivo. Esso d eve essere propo- dei proJHi membri, o ricliiesto e ntro le 24. ore. A tal fine, dere direttamente l'istruttore quando l' uffi ciale istruttore ùel tribunale di guerra più abbia concessa la libertil prov- prossimo al luogo dol'e si tr ol'i . visoria in diffonùitit dalle con- il testimone, perchè ne riceva clusioni del p11bblico ministe- la deposizione. L' istrnttore 'potrit' delegaro, deve, comunica rgli l'ordire, p er maggior soll e citndine, nanza per il ·visto. · li tribnnal o provvede sul l'istruttore reggimentale. L;i d eposizio1w sarit assunricorso in camera di consiglio. · 18. Su lle domande di lib er- ta ~.on gi nrame nto, anche sentil provvisoria d ei cond annati za l' osse1·,·anza d e lle forme tanto clai tribunali militari ter- stabilite per l'esame dei testiritoriali quanto dai tribunali noni :il dibattimento. 22. Il perito potril essere militari special i, in p endenza ,lel ri co rso davan(;i al tribu- sent ito sol!.nnto sull'og-getto nale supremo di g11erra e ma- pc1· il quale è stato indo tto, rina, provvede lo stesso tri- previo gi ura 1ncnt.o: e giuro di bunale snJH'CtnO con ordinanza ùene e fed e lmente proce dere da cmamirsi in camera di con - nelle opcrnzioni a mc allid:1te siglio, udito l'avvocato g e ne- e di 11 0 11 av ere a ltro scopo che qu e llo <li fai' conoscere al giurale militare. 19. Su tutti gli incidenti dice la vcl'it:'t ,. Esso csporr:"t il JHopri o :w1:lte concernono l'esecuzione delle sentenze pronunciate sia viso oralm ente. È :nlllncssu il eontrnrlditodai triùunali militari tcrri to · riali che dai tribunali militari rio trn il perito di :iecusa e di sotto la direzione elci difcRa spec iali, su istan za del pubblico ministero e tlcll:t pal'te presidc1) te . L:i di sc nssione peritale non interessata, JJl'On unzia con ordina.Ìlza in camera di co11si1d io potrii occupa r e piil di una il trilrnn:Ll cJ 111ilit:He 1:Cl'l'ito- I ndienza. 23. L'interprete, \Him r1 di riale local e. prest:ire il proprio nflìcio. giura: « giuro cli sp iegare fedelS >:ZJONt; Il. mente le tlom:1.nde alla perso])cl dii,aui111 r11to. na lJhc llcvc esse re col mi o 20. Invece tlcll a lett.t1r:i mezzo interrogata e cli rifetlclla sentenza di accusa e t~cl- rin1e fe,\eh1ic11te le ri5po;;tc • .
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E SUL l'l>R~ONAl,t; DJ,LT.A GIUi"'l'JZlA 'ilJll,l TAHt•;,
Se t ra tta si di inter11retare nn atto o uu d ocumento, l' intcq1rete giura con la forma stabilita per il perito. 24. La discussione d elle eventuali questioni di nullifa e di ogni altra questione incidentale dovrit esaurirsi n ella stc•ssa udienza in cui sia stata iniziata. Provvcderi1 il presidente in modo che la p:1rola 11ossa essere dat:~ all'accusa e alla difesa entru questo limite. Quando, per l'im11ortanza e molteplicità delle questioni proposte, riesca impossibile nella stessa udienza dar la pa-· r ola al pubblico ministero, il presidente potrit concedergli cli svolgere le suo r eq uisitorie nel la uclie uza successiva. Le deci sioni di cui all'arti· colo 448, u ltimo capover so, elci Codice penale per l'esercito sono sot toscritte rial rrresid ente e dal gindi ce r e latore. 25. Non p otran no :1111111 cttersi ali' udienza più cli cluc rlifcnsuri per ci ascun imputa io, sa ll'a la sosfiluziouc a norma dcli' ultimo capoverso ciel· l':1rt. n d c·I vigente Cod ice di procedura pen ale. Ogni• al'l'in ga dovr:'L csscrn esaurita ne lla stessa udie nza in c ui viPne iniziat:1. L 'avvocato militare e eiascnn clifrnso rc posson o tn l.tavia chiedere ch e sia loro riservata 1111a intera udienza. S ulla ista nza provved e il tri· huuale co11 or1li11anza non mo{i\'at.'I e i11sin<l:1<":1hile. Quando i difensori sian o in numero snpHri o1·c a 4, 11uò dal tri bnn:tle, n el modo anzidetto, <'~~ern consentito all'avvocato mi li!:uc di completare lo svolg im cnto d elle Bill' requisitorie
111
in una seconda udienza i111111 cdiata111ente succ essiva. Tutte le repliche e controrepliche (lov ra nno es:turirsi in un'uni ca ndienza. ·Provvederil il p residen te i n modo che, tra l'accusa e tutti · i difensori, questo tem po sia eqna.mente ripartito . I I d ifenso re non può abbandonare il proprio u fficio nè allontanarsi <lall'udie nza, ne ppure adducendo c he siano violati i diritti della difesa. S i appl icano le disposizioni sancite negli articol i 77 a 82 del vigente Codice di 1n·occdurn penale. SEZIONE
Della
Ili.
se11te11za,
26.II segrct:,rio 11011 assiste alla deliberazione della sentcnza. 27. l i g iudice rel:,turc vota in ogni <"aso per p rim o, moti· vando il sno voto llOll una brcve relazi one s ulla causa. Compinta la votazione, il 1lis11osi tivo della sentenza è esteso d:1! giu!lice rela tore. Esso contiene tutti gli elc· 111rnti di cui a ll'art. 4!l0 ciel Co· rlice p ena le p e ,·, l'esercito, i 1·a1111e i motivi. J,; sottos\l1·i tt o dal presidente e da tutti i giudici, ed è pubbli cato nel modo tlcll'art. f()l. 28. Entro 10 giorni dall a pnbbl icazionc, il g inrlice re l:1toro stc 11rl eri1 i mot ivi ch e sarnnno firmati dal p resid e nte o clai giudici, e depositati e ntro lost,•sso tern, inc in sei:rclc ria . Dell'avvenuto deposito dovril a.I dife nsore, a cura del sc g rctario, essere notificato avviso nel 1110!10 stal.Jil ito 11:il l'arl. -t:!7 cl,·I Cudi n: p,·11al.- pé t l'esercito,
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·, I.
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AVVERTENZA.
Oltre a) le leggi riportate qm sopra per esteso, possono essere utilmente consultate, p er quan to rignarùa la guerra 1915 con l 'Austria, anch e l e seguenti: L egge 21 marzo 1915, n. 273, portante pro vvedimenti per la difesa econom ica e militare dello Stato (est esa a ll e Colonie con R. decreto 28 marzo 1915, 11 , 314 ; estesa ai giuùizii distrett,uali nelle terre tl'occ ur,a. zioue con l' onlinan::;a Caùorua 2 agos to 191.G). ·
R.
,7ccrcto 28 marzo 1.91!5, n. 313, co,l quale è stata vieta ta la pubb l:ica.zio11 e di notizie di carat tere 111ilita.rn (prorogato con Il. decreto 27 giugno 1915, n . 98fi ; esteso a.Ile Colonie con R. decr eto 28 marzo 19:15, 11.. 3li:i , e col ùecreto Luogoteu em:iale 8 luglio ]!)l:3, n . 1118).
Decreto I ,egislafrvo 2 maggio 1915, che approvn normo per Jn, protezion e delle feno vie in gnerrn (in a11pli cazioue di esso la tutela delle ferrov ie venn e affida ta alle antorih'L militari eoll IL d ccrnto 20 maggio lDli:i, 11 . G67). D ecreto Lcgislati-vo 20 mnggio 1.915, n. 71.'J, r iguar1lanl;e la vigilauza militare sugli s tabilimenti elle iute re,ssauo l'Eser ci to . .RR decreti 22 maygio 1915, 11. 703, e 15 lt1gl-io 1.9151 -nir?IICl'O 110d, coi qnnli sono consider ati iu stai.o di guerra tenitori di a.lcnu e provincie de l l{c g 11n.
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AVVERT ~JNZA,
D ecreto Lcyis/at ivo 23 11111yyio 1915, ·11. 719, col 11ualc il personale mobile cl ell a Croco Ross:t I talia.u n, in caso di gtterra o di mo!)ilitazion e, è considerato militare e soggetto alla disciplina militare (modificato ùal decreto L uogotenenziale 25 lugli o 1915, n . 1162). Decreto L egililativo 23 mciggio 1915, n. 674, concernente provvedim enti stm.orclinari in materia cli puuulica sicurezza.
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I.
Decreto L11oyotene11::i<ile 20 giu.gn o 1915, 11. 885, contenente uorwe r elative alla diffusione di notizie durante hL guerra (esteso a.i giudizi distr ettuali nelle tene cl' occupazione con l' ordinanza Cadorna 21 agosto 1915) .
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INDICE DEL VOLUME.
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Profaziono . . . . . . . .. .. Pni:;. Tavola dolio abbroviaturo Biblioi:;mfia ... . ... . ........... . . . ... ....... ..... .. ... . Principali legi,;i cho halmo riforimouto al Cotlice pena lo per l'Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cenni di legislazione militare compa rata .. .......... . .. . .. . Relazione a S. M:. sui Codici J)onali per l 'E$orcito e la Marina. Rei:;io Decreto 28 novembre 1869 che pubblica il Codice pena le pcc l 'Esercito. . . . . . . . . . ........ . . .. . ........ . . . . : . Testo del Codice penale per l 'Escrcito ,, . . . . . . . • . . . . . . . . . . I ndico sist ematico d el Coclico . . ....... . ...... . . .. .. . ... Indie~ t11fa botieo-aualitico elci Co,lice . ....... . ..... . .... . R egio Decreto 22 dicombro 1872, 11. 1210, cho a pprova il Hc!l'uk\monto pcl servizio dei k ilnma li m ilitari .. . . . ... .. Testo ùcl R egolamento prodotto .. . ... . ... .. .. . . . .... . .. Intl ico del R cgol1>mcnt,0 . . ..... . ... . .. .... .. . .. . .... .... R egio Decreto 2-1 dice mln·c 191-1, u . 1-109, sul pareggiamento Lra Esercito e Guardia d i fiuau r.a . . . ... ... .. ..... . .. .. . Docrct,0'-Lcg!;o 22 aprile 1917, n. GGO, sui ruoli organici del personale della g iustizia militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appen dice (uisposizioni emanate durante la gucrm con l 'Austria) : Dec1·eLo Legisl. 2!} aprile 1915, )1. 5lll ..... . ...... Regio Decreto 20 maggio 1Ul5 , ]l. 67:l ... . ... . .. . . Lc,~i:::c 22 margio 1!)1 5, n . fl71 .. ..... . .... Regio Decreto 2:l maggio 1D15, n. 831 ... ... ... . .. Decreto Lt\ogot. 27 maggio 1915, ]l. 740 .. .. ........ 10 giui:;no 1915, n . 811 . .. . .. . ..... H g iugno 191 5, )l . $87 . . . . . .. . . .. . 2-l g iugno 1915, }] . 1020 . . . .... ... .. Ordiuu.n:m 2 luglio 101,;, Co111u.11do ~ U!Jl'ClllO . .
V
XI
Xlii ;,nx 1 41
83 S5 225 229 2G3 265 30:l 305 307
311 316
31S 320
321 323 325 :t:!7 :1:a!~
'" Vedi, a, pag. 408, l'ar t . 9 del Decreto Luogotcn r.nr.ia lo :J gon, nalo 191 8, n. 2, che modifica l'art. %3.
Oo,l. Eser.
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418
INDIOE DEL VOLUME,
1 915, Il , 107 4 ........ Pag. Decreto Luogot. 11 l uglio 15 agosto 191 5, n . 1259 ... .... . .... Regio D ccl'eto 1915, Il, 1513 .. .. • ... ... . Decreto Luogot. 21 ottobre 1915, Il, 1550 ....... . . ... 31 ottobre 1915, Il, 1599 . .. ... .. . . . . 31 ott obre 7 novembr e 1915, n . l 667 .... .. . .... . H n ovembre ) 915, n. 1683 ....... . ... . H novembre 1 91 5, 11, 1622 .. .......... !) dice•m bro 1915, ]l. 17 30 ............ 9 dicemb re ] 9 15, n . 1729 .. •.. . ...... . 23 dicembre 1015, Il , 1 853 .... .... . .. . 191 (), n. 8 ........... . 2 gonna.io 191G, Il , 146 ........... . 16 ~enno.io ) 3 fobl.Jralo 1 916, u. 215 .......... .. 191G, n. 4fl4 . . ..... . .... 27 aprile 1916, n : 1024 • ... . ..... . . 6 a gosto 3 settembre 1916, u. ] 1'18 ...... .. • ... rn ottobre 1 916, Il, 1417 ...... .. .... 1 916, n. 1421. .... • ..... . 22 ottobre 4 febbraio 1917, n. 1 87 .... • .. ..... 1917, Jl , 61D .. . . ........ 1 ap rile 1017 , n. 719 . . .... . ..... 6 maggio 23 agosto 1917, Il , 1 354 .. .... . .... . · 1917 , Jl , 1342 . . .. . . ...... 26 agosto 2 novembre l!ll7, Comarn1o S nprcmo .. Dando Decreto Luogot. 11 novembre 1Dl7, Il, 1 811 ... ..... ... . () 11-icembre 1!117, Il, 1940 ........ • ... 10 d icembre 191 7, n . 1952 ...•...... . . 10 d icom1H'C Hll7, l l , 1964 .. .... ...... lf\ d icembre 1917, Comando Supremo .. Ordina.mm Regolamento per la. giustizia. ntilitare .in zona ùi guerra. . . Norme per Ja sospensione o il condono d ello pene ...... Disposizioni sui t ribuna li militari e il personale della giustizia militare (D ccroto Luogot. 3 gennaio 191 8, ] l , 2) . . Avvertenza ........................... -... . .. ..... .... ..... . .
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331 33<l 335 337 338 340 341 342 34() 347 349 350 352 353 354 358 360 361 363 364 367 . 369 372 373 375 377 378 381 384 386 38\J 399 405 415